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### n. 2835/2022 R.G. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'### 4^ ### composta dai seguenti #### - ### - ### - ### rel. ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 2835 dell'anno 2022, vertente tra ### (c.f ###) e ### (c.f. ###), rappresentati e difesi dall'avv. ### - APPELLANTI - e ### 47/A, ### 88 N.47/A (C.F. ###), in persona dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso dall'avv. ### - APPELLATO - nonchè ### N. 47/B, ##### 88 N. 47/B (c.f. ###), in persona dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso dall'avv. ### OGGETTO: “Appello avverso l'ordinanza emessa ai sensi dell'art 702- ter c.p.c. (nel procedimento n. 1933/2021 R.G.) dal Tribunale di Avellino, depositata il ###, e comunicata in pari data.”. CONCLUSIONI: Per tutte le parti costituite: ### da rispettivi atti introduttivi e da note c.d. di trattazione scritta depositate, ai sensi degli artt. 127, comma ### e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, il ### dalla difesa del ### n. 47/B, l'8.10.2025 dalla difesa del ### 47/A e il ### dalla difesa di ### e #### Con atto di citazione notificato (a mezzo ### il ###, ### e ### hanno convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte, il ### 47/b, sito nel ### di ### ( AV) in ### 88 n. 47/b, e il ### 47/A, sito nello stesso ### in ### 88 n. 47/A, proponendo appello avverso l'ordinanza emessa ai sensi dell'art 702- ter c.p.c. (nel procedimento 1933/2021 R.G.) dal Tribunale di Avellino, depositata il ###, e comunicata in pari data, con cui è stato così statuito: “il tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigetta ogni domanda proposta dai ricorrenti ### e ### e li condanna a pagare ai resistenti ### 47/A, sito in #### alla ### n. 47/A, e ### 47/B, sito in #### alla ### n. 47/B, le spese di lite, liquidate per ciascun resistente in € 2.000,00, oltre iva e cpa, se dovute, come per legge, nonché rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, con distrazione, rispettivamente, in favore dell'avv. ### e dell'avv. ###”. ****
Con tale ordinanza il Tribunale di Avellino ha deciso la controversia recante il n. 1933/2021 R.G., introdotta, con ricorso depositato ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c., da ### e ### al fine di ottenere l'accertamento e la declaratoria che il ### 47/A e il ### 47/B, siti nel comune di #### in ### 88 (rispettivamente ai civici nn. 47/A e 47/B) costituissero un unico condominio e che, per l'effetto, fosse ordinato che venisse disposta la nomina di un unico amministratore nonché la costituzione di un'unica gestione assembleare ed il ripristino del regolamento e delle tabelle millesimali originarie, così come indicate nel regolamento di ### In sintesi il giudice di prime cure ha rigettato la domanda dei ricorrenti - condannandoli al pagamento delle spese di lite in favore dei difensori, dichiaratisi distrattari, dei due ### convenuti vittoriosi - sostenendo che, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, si trattasse di due ### distinti ed autonomi, gestiti ciascuno da un proprio amministratore sin dal 1986.
Ciò sulla base della motivazione di seguito riportata: “I due corpi di fabbrica, denominati A e B, sono gestiti separatamente come autonomi condomini, ciascuno con un proprio amministratore, dal 1986, come provato dalle delibere assembleari prodotte dalle parti resistenti. In particolare, la delibera del 3 giugno 1986, mai contestata né impugnata dai ricorrenti nei termini perentori previsti dall'art. 1137, ha determinato lo scioglimento dell'originario unico ### con la costituzione di due ### - ### 47/A e ### 47/B. Precisamente veniva deliberato quanto segue: <<### espone la necessità di dividere definitivamente l'amministrazione dell'isolato “A” da quella dell'isolato “B”. ### all'unanimità dei presenti approva detta separazione […] ### Grimaldi chiede di mettere ai voti la vendita della caldaia e delle altre attrezzature connesse e conseguentemente il ripristino del locale per destinarlo alle riunioni dei due condomini. ### all'unanimità approva la vendita di dette attrezzature ormai in disuso e non riparabili ed il ripristino del locale. ### accetta, sempre all'unanimità, che le prossime riunioni si terranno separatamente per l'isolato “A” e per l'isolato “B”. Poiché si ravvisa la necessità di nominare due diversi amministratori, i condomini rappresentanti il civico “A” presenti in assemblea nominano all'unanimità la sig.ra ### mentre i condomini del civico “B” all'unanimità nominano il prof. ###.>> La decisione veniva assunta alla presenza del ricorrente ### che nulla osservava in merito alla declaratoria di separazione, e nel rispetto della maggioranza richiesta dall'art. 1136 c.c. secondo comma. ###. 61 disp. att. stabilisce che qualora un edificio o un gruppo di edifici appartenenti per piani o porzioni di piano a proprietari diversi si possa dividere in parti che abbiano le caratteristiche di edifici autonomi, il condominio può essere sciolto e i comproprietari di ciascuna parte possono costituirsi in condominio separato. Lo scioglimento è deliberato dall'assemblea con la maggioranza prescritta dal secondo comma dell'articolo 1136 del codice, o è disposto dall'autorità giudiziaria su domanda di almeno un terzo dei comproprietari di quella parte dell'edificio della quale si chiede la separazione. Il secondo comma dell'art 1136 c.c. stabilisce che sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.
All'assemblea del 3/6/1986 questa delibera fu approvata all'unanimità da 34 condomini, rappresentanti 1322 millesimi su 2000. La gestione separata dei due ### è confermata, altresì, dall'accettazione da parte del ricorrente geom. ### dell'incarico di tecnico e D.L. dal ### di via ### 47/A, in assemblea dei ### del fabbricato sito in ### alla via ### 47/A riunita in data 29 ottobre 1987 (all.n. 6) alle ore 17,30. Dalla relazione di perizia stragiudiziale, giurata innanzi a questo Tribunale, svolta dal geom. ### si evince che il ### di via ### n.47/A ha agito in maniera del tutto autonoma dall'altro ### n. 47/B.” **** 2. ###. ### e ### hanno censurato l'ordinanza emessa ai sensi dell'art 702- ter c.p.c. (nel procedimento n. 1933/2021 R.G.) dal Tribunale di Avellino, sulla base dei seguenti motivi. ****
Con il primo hanno sostenuto che il Tribunale di Avellino non si fosse erroneamente pronunciato sul disconoscimento, da essi operato, delle delibere assembleari del 16 maggio 1986, del 3.6.1986 e del 5 agosto 1993, prodotte in copia e di cui avevano contestato l'esistenza dell'originale e, comunque, la conformità all'originale, nonché il contenuto, le sottoscrizioni, la relativa autenticità e le scritture ivi apposte.
Al riguardo hanno lamentato che il giudicante avesse omesso di valutare la mancata esibizione degli originali da parte dei convenuti e di ordinare tale esibizione o di avvalersi di prove presuntive, nonché di tener conto della mancata proposizione dell'istanza di verificazione da parte degli stessi convenuti, da ciò derivando - ad avviso degli appellanti - una pronuncia di inutilizzabilità delle predette delibere e, in particolare, di quella 3.6.1986. ****
Con il secondo motivo hanno sostenuto che il Tribunale avesse erroneamente ritenuto che la delibera del 3 giugno 1986, mai contestata né impugnata dai ricorrenti nei termini perentori previsti dall'art.1137, avesse determinato lo scioglimento dell'originario unico ### con la costituzione di due ### Sul punto hanno dedotto che il giudice di prime cure avesse erroneamente ritenuto che nel caso in questione si applicasse la disciplina dell'annullabilità ex art 1137 c.c. (che vincola il condomino ad impugnare la delibera entro trenta giorni dalla comunicazione della stessa), avendo invece essi sollevato motivi di nullità assoluta del verbale di assemblea, suscettibili di essere fatti valere in ogni tempo anche da parte del condomino che avesse votato a favore e, comunque, rilevabili di ufficio da parte del giudicante. ****
Con il terzo motivo gli appellanti hanno lamentato l'erronea applicazione, da parte del Tribunale di Avellino, dell'art 61 disp. att. c.c. in merito alla ritenuta separazione dei due ### sostenendo che fosse inesistente, nel caso di specie, la circostanza, prevista dalla detta disposizione ai fini della scissione dei condomini, di un'autonomia strutturale tra i due fabbricati.
E da ciò sarebbe derivata, ad avviso degli appellanti, la nullità assoluta del verbale assembleare del 1986, stante l'indivisibilità del ### (avendo parti comuni indivisibili, come la centrale termica, le fognature, gli impianti idrici ed altri sottoservizi, oltre che l'area scoperta), secondo quanto previsto da regolamento condominiale, sancito con atto pubblico dal costruttore.
Sul punto gli appellanti hanno anche negato la presenza di ### all'assemblea del 3.6.1986, in assenza di prova dell'originale del verbale, contestandone l'esistenza, essendo così venutone a conoscenza solo all'esito del deposito della controparte, per cui non sarebbero decorsi nemmeno i trenta giorni tra la conoscenza del verbale e le note di trattazione scritta in cui aveva provveduto ad effettuare le relative contestazioni di nullità (comunque rilevabili di ufficio anche in appello) ed annullabilità.
Evidenziando, poi, che, ai sensi dell'articolo 1350, I comma, numero 11,c.c. debbano farsi per iscritto, a pena di nullità, gli atti di divisione di beni immobili e di altri diritti reali immobiliari e che, ai sensi dell'articolo 1646 del codice civile, debbano essere trascritti presso i pubblici registri immobiliari gli atti di divisione che abbiano per oggetto beni immobili - aggiungendo che una scrittura privata semplice non possa essere trascritta nei pubblici registrigli appellanti hanno sostenuto che la presunta delibera assembleare di scissione dei ### in quanto comportante il trasferimento delle proprietà delle parti comuni e l'attribuzione di nuove quote, nonché dei diritti ad esse connesse, dell'originario unico condominio e dai rispettivi partecipanti/condomini ai condominii separati e ai rispettivi partecipanti/condomini, avrebbe richiesto, ai fini della sua validità, la formalizzazione mediante atto pubblico notarile e si sarebbe dovuta trascrivere presso la ### dei ### Il che non sarebbe avvenuto nel caso di specie, con la conseguenza che, secondo gli appellanti, il verbale di divisione (contestato quanto all'esistenza e all'autenticità), non fosse opponibile e, quindi, fosse nullo, nei confronti di ### in quanto terzo acquirente nell'anno 1988 (dunque, successivamente al verbale di divisione). ### e ### hanno sostenuto che, ferma l'illegittima scissione del condominio ex art 61 disp. att c.c., l'altro motivo di nullità assoluta del verbale del 3.6.1986 fosse consistito nell'irregolare costituzione dell'assemblea e nell'assenza del potere deliberativo dei condomini presenti e dei loro deleganti, non risultando la maggior parte degli stessi proprietari o titolari di diritti reali in quella data, oltre nell'assenza del potere deliberativo dei comproprietari in assenza di designazione da parte dei comproprietari interessati o, in via gradata, nell'erronea attribuzione dell'intera quota millesimale.
E, alla luce di quanto esposto, hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “in riforma dell'impugnata Ordinanza , accogliere il presente atto di appello e per l'effetto ### e dichiarata l'inutilizzabilità della delibera assembleare del 3.6.1986 del ### sito in #### alla ### 88 (ora ### 47/a, in persona dell'amministratore p.t.### c..f.(###2) , sito nel ### di ### ( AV) alla ### 88 n. 47/ e condominio ### 47/b, in persona dell'amministratore p.t.### c..f. ###, sito nel ### di ### ( AV) alla ### ,stante l'omessa esibizione dell'originale in primo grado a seguito degli avvenuti disconoscimenti dell'esistenza dell'originale, della conformità della copia fotostatica all'eventuale originale e l'omessa istanza di verificazione ex art 216 c.p.c. a seguito degli avvenuti disconoscimenti delle scritture e sottoscrizioni ivi apposte e del contenuto del verbale , che si reiterano, (inutilizzabilità che è da accertarsi e dichiararsi anche in relazione ai verbali del 16 maggio 1986 e del verbale di assemblea del 5 agosto 1993, in relazioni ai quali si reitera il disconoscimento), stante, altresì, anche l'omessa omessa pronuncia su tali disconoscimenti, ed accertata e dichiarata comunque, in via subordinata, la nullità assoluta e/o annullabilità della delibera assembleare del 3.6.1986 del ### sito in #### alla ### 88 (ora ### 47/a, in persona dell'amministratore p.t. ### c..f.(###2) , sito nel ### di ### ( AV) alla ### 88 n. 47/ e condominio ### 47/b, in persona dell'amministratore p.t.### c..f. ###, sito nel ### di ### ( AV) alla ### 88) , per tutti i motivi ivi rappresentati, per l'effetto: ### e dichiarare che Il condominio ### 47/A, in persona dell'amministratore p.t. ### c..f. ###, sito nel ### di ### ( AV) alla ### 88 n. 47/A e il condominio ### 47/B, in persona dell'amministratore p.t. ### c.f. ###, sito in ### alla ### 88 n. 47/B costituiscono un unico condominio e , per l'effetto, ordinare che venga disposta la nomina di un unico amministratore nonché la costituzione di un' unica gestione assembleare ed il ripristino del regolamento e delle tabelle millesimali originarie, così come indicate nel regolamento di ###. Condannare gli appellati al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio Ai fini istruttori, qualora l'Ec.ma Corte d'Appello ritenga di non pronunciarsi sull'inutilizzabilità delle delibere disconosciute, in virtù dell'omessa esibizione degli originali in primo grado e dell'omessa formulazione dell'istanza di verificazione, voglia ordinare al ### 47/a, in persona dell'amministratore p.t. ### c..f. (###2), sito nel ### di ### ( AV) alla ### 88 n. 47/ e al condominio ### 47/b, in persona dell'amministratore p.t.### c..f. ###, sito nel ### di ### ( AV) alla ### 88 n. 47/b ex ### di esibire in giudizio il registro verbali contenente l'originale del verbale di condominio del 3.6.1986. Chiede ammettersi il deposito delle visure ipotecarie dei condomini presenti e deleganti all'assemblea del 3.6.1986 del ### sito in #### alla ### n88 relative al periodo intercorrente tra il 1971 ed il 1986 nonché la documentazione attestante l'inscindibilità del condominio”.
Iscritta la causa al n. 2835/2022 del Ruolo generale, si sono costituiti, in persona dei rispettivi amministratori p.t., con distinte comparse depositate il ###, il ### via ### n. 47/A e il ### via ### n. 47/B, eccependo entrambi, in via preliminare, l'inammissibilità, per il divieto dei nova in appello ai sensi dell'art. 345 c.p.c., delle domande degli appellanti volte ad ottenere l'accertamento e la declaratoria dell'inutilizzabilità della delibera assembleare del 3.6.1986 del ### sito in #### alla ### 88 e, in subordine, della nullità assoluta e/o annullabilità di tale delibera.
Hanno comunque contestato la fondatezza dell'avverso gravame, rassegnando le seguenti conclusioni: (### via ### n. 47/A): “…1. dichiarare inammissibile, improponibile, infondato in fatto ed in diritto l'appello e le domande dei sopra indicati appellanti e per l'effetto rigettarlo con la conferma della sentenza di primo grado; 3. vittoria di spese e competenze di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”. (### via ### n. 47/B): “…### previa conferma della impugnata ordinanza, rigettare l'appello dichiarandolo inammissibile e/o comunque infondato. Con condanna, in ogni caso, degli appellanti, in via solidale tra loro, al rimborso integrale delle spese processuali del presente grado di giudizio, oltre al rimborso forfettario nella misura massima, ### ed IVA come per legge, in favore del procuratore anticipatario.”.
Con ordinanza del 14.12.2022 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 12.3.2024.
Indi, dopo alcuni rinvii d'ufficio, con decreto presidenziale del 18.9.2025 (ritualmente comunicato dalla cancelleria alle parti costituite), è stato disposto che la trattazione della controversia in esame, per l'udienza del 14.10.2025, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma ### e 127- ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
E, depositate tali note (il ### dalla difesa del ### n. 47/B, l'8.10.2025 dalla difesa del ### 47/A e il ### dalla difesa di ### e ###, la causa è stata trattenuta in decisione il ### (con ordinanza comunicata ritualmente dalla cancelleria alle parti costituite), concedendo alle parti i termini, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito di memorie di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE ### proposto da ### e da ### è infondato e, pertanto, non merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte. ****
Risulta, innanzitutto, privo di fondamento il primo motivo di gravame, avendo il Tribunale di Avellino correttamente ravvisato lo scioglimento, ai sensi dell'art. 61 disp. att. c.c., per effetto della delibera del 3 giugno 1986, mai contestata né impugnata dai ricorrenti nei termini perentori previsti dall'art. 1137 c.c., dell'originario unico ### con la costituzione di due ### (### 47/A e ### 47/B).
Ciò sulla base della copia di tale verbale prodotto da entrambi i ### convenuti (cfr. tale delibera, esaminabile dal fascicolo telematico di ufficio di primo grado).
Premessa, in ogni caso, la netta antitesi (già dal punto di vista logico e concettuale, prima ancora che giuridico), tra l'inesistenza (anch'essa lamentata con l'atto di appello) dell'originale del documento prodotto in copia e la non conformità di quest'ultima all'originale (il che presuppone, evidentemente, l'esistenza di quest'ultimo), va detto che, contrariamente a quanto sostenuto da ### e da ### la suddetta copia era utilizzabile, ai fini della decisione, nonostante il disconoscimento, da loro operato, in primo grado (con le note autorizzate depositate il ### per la c.d. trattazione scritta del 23.9.2021, esaminabili dal fascicolo telematico di ufficio di primo grado), della relativa conformità all'originale, e sebbene i convenuti non avessero formulato istanza di verificazione (in tali note depositate il ### dai ricorrenti, si legge, sul punto: “Si disconosce, formalmente, il verbale di assemblea del 16 maggio 1986 e del 3 giugno 1986, trattandosi di mere copie fotostatiche, contestandosi sin da ora la conformità all'originale e, comunque, l'esistenza dell'originale stesso. Si fa rilevare che difetta il timbro di congiunzione dei fogli, l'esistenza del timbro su ogni foglio nonché la sottoscrizione del ### e del ### su ogni foglio. Si disconoscono, altresì, il contenuto, le sottoscrizioni, la relativa autenticità, e le scritture ivi apposte. È evidente ictu oculi, inoltre, che i fogli risultano, stranamente, non ingialliti, nonostante siano trascorsi ben 36 anni.”.).
Ed invero, premesso che, effettivamente, il verbale di un'assemblea condominiale, munito di sottoscrizione del presidente e del segretario, ha natura di scrittura privata, rivestendo valore di prova legale quanto alla provenienza delle dichiarazioni dai sottoscrittori (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 2, Ord., 15/12/2020, n. 28509; anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 29/03/2024, n. 8577; Sez. VI - 2, Ord., 09/05/2017, n. 11375), va detto, tuttavia, che, alla disciplina del disconoscimento della scrittura privata non si applica l'art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c., per cui il disconoscimento della conformità della copia all'originale non contempla l'inutilizzabilità del documento in difetto di istanza di verificazione, potendo il giudice accertarne la conformità anche aliunde, ricorrendo ad altre prove, anche presuntive (cfr. Cass. civ., Sez. I, 13/09/2021, n. 24634; cfr. anche Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 07/10/2024, n. 26200; Sez. III, Ord., 29/04/2022, n. 13519; Sez. V, 18/01/2022, n. 1324).
E rappresenta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione secondo cui, in tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive.
Invero il disconoscimento delle copie fotostatiche, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni.
In particolare, il disconoscimento deve contenere (e ciò non risulta essere avvenuto nel caso di specie) l'indicazione delle parti in cui la copia sia materialmente contraffatta rispetto all'originale oppure le parti mancanti e il loro contenuto; oppure, in alternativa, le parti aggiunte; a seconda dei casi, poi, la parte che disconosce deve anche offrire elementi, almeno indiziari sul diverso contenuto che il documento presenta nella versione originale (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 14/09/2025, n. 25162 e i numerosi richiami giurisprudenziali ivi operati).
E i ricorrenti non avevano offerto alcun elemento indiziario, al riguardo, a fronte, peraltro, del fatto che la delibera suddetta risalisse a 35 anni prima rispetto alla proposizione del giudizio, nonché alla luce di tutta la documentazione prodotta anche in primo grado dai convenuti (ed esaminabile dal relativo fascicolo telematico) concernente la gestione separata, nel corso degli anni, per i due condomìni, aventi anche un autonomo codice fiscale (cfr. i verbali del 24.1.2017 e del 29.6.2018 del ### di ### 47/A, di approvazione del rendiconto del 2015 e del preventivo del 2016 e del 2017, nonché di approvazione del rendiconto del 2017 e del preventivo del 2018).
Ragion per cui, alla luce di quanto detto sino ad ora, risulta irrilevante, ai fini del decidere, la richiesta istruttoria (peraltro anche inammissibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 345, co.3, c.p.c., non essendo stata formulata in primo grado) degli appellanti, volta ad ottenere che fosse ordinato ai condomìni appellato l'esibizione in giudizio del registro dei verbali contenente l'originale del verbale di condominio del 3.6.1986.
Così come è inammissibile, per la stessa ragione, ossia ai sensi del terzo comma dell'art. 345 c.p.c., l'ulteriore istanza istruttoria formulata da ### e da ### con l'atto di appello, volta ad ottenere che fosse consentito il deposito delle visure ipotecarie dei condomini presenti e deleganti all'assemblea del 3.6.1986 del ### sito in #### alla ### n.88, relative al periodo intercorrente tra il 1971 ed il 1986, “nonché la documentazione attestante l'inscindibilità del condominio”. ****
Sono infondati anche gli ulteriori due motivi, esaminabili congiuntamente in quanto strettamente connessi sia dal punto di vista logico che giuridico.
Va innanzitutto detto che i ricorrenti non avevano dedotto, né nel ricorso introduttivo né nell'ambito delle dette note del 18.9.2021, alcun altro profilo di annullabilità e/o di nullità della delibera assembleare del 3.6.1986, se non (nell'ambito delle dette note) con riferimento alla lamentata circostanza che la detta delibera di scissione dei condomìni - in quanto comportante il trasferimento delle proprietà delle parti comuni e l'attribuzione di nuove quote, nonché dei diritti ad esse connesse, dell'originario unico condominio e dai rispettivi partecipanti/condomini ai condomìni separati e ai rispettivi partecipanti/condominidovesse essere eseguita, ai fini della sua validità, mediante atto pubblico notarile e trascritta presso la ### dei ### Ciò premesso, va allora, innanzitutto rilevato che tale ultima doglianza (reiterata in appello, e su cui il primo giudice non si è espressamente pronunciato) era infondata, dal momento che l'art. 61 disp. att. c.c. richiamato dal Tribunale di Avellino nell'ordinanza impugnata in questa sede, consente proprio la possibilità di scissione di un unico condominio originario in più condomìni, in base ad una deliberazione assembleare adottata a maggioranza.
Ed in ciò riveste carattere eccezionale, derogando al principio secondo il quale la divisione può essere attuata solo per atto di un'autonomia privata, ovvero con il consenso unanime dei partecipanti alla comunione (cfr. civ., Sez. VI - 2, Ord., 21/06/2018, n. 16385; Sez. II, 28/10/1995, n. 11276).
Il che vuol dire, in sostanza, per ciò che rileva in questa sede ###richiedesse, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, né il suo recepimento in un atto pubblico, né la sua trascrizione (ai fini dell'opponibilità, evidentemente), tenuto conto dell'obbligatorietà, sancita dall'art. 1137, co.1, c.c., per tutti i condomini (dunque anche per chi acquisti l'immobile successivamente) delle delibere assembleari.
Quanto alle altre doglianze di invalidità della delibera fatte valere da ### e da ### per la prima volta con l'atto di appello, occorre premettere quanto segue.
In generale va detto che la sussistenza di un vizio di invalidità di una delibera condominiale comporta la necessità di espressa e tempestiva domanda “ad hoc” proposta dal condomino.
Di tal che, ogni richiesta di declaratoria di invalidità di una determinata delibera dell'assemblea dei condomini si connota per la specifica esposizione dei fatti e delle collegate ragioni di diritto, ovvero per una propria autonoma “causa petendi”, agli effetti degli artt. 183 e 345 c.p.c. (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 04/10/2018, n. 24399; anche Cass. civ., Sez. VI - 2, Ord., 25/06/2018, n. 16675; Sez. II, Ord., 28/02/2018, n. 4686).
Quanto, in particolare, alle ipotesi di annullabilità della delibera, la domanda di declaratoria dell'invalidità di una delibera dell'assemblea dei condomini per un determinato motivo non consente al giudice, nel rispetto del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato, l'annullamento della medesima delibera per qualsiasi altra ragione attinente a quella questione (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 19/04/2025, n. 10361 e i riferimenti giurisprudenziali ivi riportati).
In ordine, poi, ai casi di nullità della delibera, secondo la giurisprudenza più recente, in tema di impugnazione delle delibere condominiali trova applicazione il principio dettato in materia di contratti secondo cui la richiesta di accertamento, per la prima volta in appello, di un motivo di nullità diverso da quelli proposti in primo grado è inammissibile, a ciò ostando il divieto di "nova" ex art. 345, comma 1, c.p.c., salva la possibilità per il giudice del gravame - obbligato comunque a rilevare d'ufficio ogni possibile causa di nullità - di convertirla ed esaminarla come eccezione di nullità legittimamente formulata dall'appellante, ai sensi dell'art. 345, comma 2, c.p.c. ( Cass. civ., Sez. II, 27/09/2017, n. 22678).
In sostanza, con riferimento alla nullità: a) il giudice, se investito dell'azione di nullità di una delibera assembleare, ha sempre il potere (e il dovere), in ragione della natura autodeterminata del diritto cui tale domanda accede, di rilevare e di dichiarare in via ufficiosa, e anche in appello, la nullità della stessa per un vizio diverso da quello denunciato; b) se, invece, la domanda ha per oggetto l'esecuzione o l'annullamento della delibera (il che presuppone, evidentemente, la non-nullità), la domanda di nullità della stessa delibera, formulata per la prima volta con l'atto d'appello, non può essere esaminata, potendo solo convertirsi nella corrispondente eccezione; nè, in tale ipotesi, il giudice d'appello può dichiarare d'ufficio la nullità della delibera, traducendosi tale pronuncia nell'inammissibile accoglimento di una domanda nuova; la rilevabilità d'ufficio della nullità da parte del giudice nel corso del processo e fino alla precisazione delle conclusioni dev'essere, invero, coordinata con il principio della domanda per cui il giudice, da una parte, può sempre rilevare la nullità della delibera, anche in appello, trattandosi di eccezione in senso lato, in funzione del rigetto della domanda ma, dall'altra parte, non può dichiarare la nullità della delibera impugnata ove manchi una domanda in tal senso ritualmente proposta, anche nel corso del giudizio, che faccia seguito della rilevazione del giudice, dalla parte interessata (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 18/04/2023, n. 10233).
Fatte queste premesse, va innanzitutto rilevato che, pur essendo in astratto nulla (e, quindi, la relativa doglianza è esaminabile in questa sede), la deliberazione assunta dall'assemblea condominiale, ai sensi dell'art. 61 disp att. c.c., laddove manchi un'autonomia strutturale tra i due fabbricati (cfr., sul punto, nell'ambito della giurisprudenza di merito, ### Trani, 14/10/2025, n. 969, nella banca dati “One legale”), è infondato, nel merito, quanto lamentato, a tal proposito, dagli appellanti, secondo cui a comportare la nullità assoluta della delibera assembleare del 3.6.1986 sarebbe stata l'indivisibilità del ### e, in particolare, la circostanza che esso fosse comporto da parti comuni indivisibili, come la centrale termica, le fognature, gli impianti idrici ed altri sottoservizi, oltre che l'area scoperta.
Ed infatti, ai sensi dell'art. 62, co.1, disp. att. c.c., “La disposizione del primo comma dell'articolo precedente si applica anche se restano in comune con gli originari partecipanti alcune delle cose indicate dall'articolo 1117 del codice”.
In altri termini, gli artt. 61 e 62 disp. att. c.c. consentono lo scioglimento del condominio nel caso in cui un gruppo di edifici si possa dividere in parti che abbiano le caratteristiche di “edifici autonomi”, anche se restino in comune con gli originari partecipanti alcune delle cose indicate dall'articolo 1117 c.c. (cfr. Cass. civ., Sez. II, 16/09/2019, n. 23001).
Quanto, invece, agli altri motivi di invalidità (secondo gli appellanti di nullità assoluta del verbale del 3.6.1986) lamentati con l'atto di appello (che sarebbero stati rappresentati dall'irregolare costituzione dell'assemblea e dall'assenza del potere deliberativo dei condomini presenti e dei loro deleganti, non risultando la maggior parte degli stessi proprietari o titolari di diritti reali in quella data, oltre dall'assenza del potere deliberativo dei comproprietari in assenza di designazione da parte dei comproprietari interessati o, in via gradata, dall'erronea attribuzione dell'intera quota millesimale), la Corte ne rileva (in base ai principi sopra riportati) l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 345 c.p.c. (in quanto non fatti valere, tempestivamente, in primo grado; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 05/09/2024, n. 23893).
Si sarebbe trattato, infatti, ove sussistenti, di vizi di annullabilità della detta delibera.
Va detto, invero, che, in tema di condominio degli edifici, l'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale, ai sensi dell'art. 1137 c.c., mentre la categoria della nullità ha un'estensione residuale ed è rinvenibile nelle seguenti ipotesi: mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico - quest'ultima da valutarsi in relazione al "difetto assoluto di attribuzioni" -, contenuto illecito, ossia contrario a "norme imperative" o all'"ordine pubblico" o al "buon costume" (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 14/04/2021, n. 9839; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 02/09/2022, n. 25900).
Devono, in particolare, qualificarsi nulle le delibere prive degli elementi essenziali, con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale e al buon costume), con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, che incidono sui diritti individuali, sulle cose, sui servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini o comunque invalide in relazione all'oggetto; devono, invece, qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari attinenti al procedimento di convocazione o informazione in assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che richiedono maggioranze qualificate in relazione all'oggetto (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 07/03/2005, n. 4806; cfr. anche civ., Sez. II, 24/07/2012, n. 12930). ****
Al rigetto dell'appello proposto da ### e da ### segue, in base al principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c., la condanna degli stessi al pagamento, in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., di ciascuno dei due appellati, dei compensi professionali del presente grado di giudizio.
In particolare, i compensi professionali spettanti agli appellati vittoriosi vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia a quelli medi ridotti del 50%), per tutte le fasi (fatta eccezione per quella istruttoria, non liquidabile, posto che alla prima udienza di trattazione è stata esclusivamente e direttamente fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, senza il compimento di nessuna ulteriore attività; cfr. Cass. civ., Sez. III, 19/09/2025, n. 25664; Sez. III, Ord., 19/03/2025, n. 7343; Sez. III, Ord., 11/11/2024, n. 29077; Sez. III, Ord., 16/04/2021, n. 10206) di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse degli appellati stata ultimata dopo il ###, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00, tenuto conto del valore indeterminabile (ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, co.6, D.M. n.55/2014) della controversia. ****
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. P.Q.M. La Corte di Appello di Napoli - quarta sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2835/2022 R.G.A.C., così provvede: 1. Rigetta l'appello proposto da ### e da ### avverso l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 702- ter c.p.c. (nel procedimento n. 1933/2021 R.G.) dal ### di Avellino, depositata il ###, 2. Dichiara tenuti e condanna ### e ### al pagamento, in solido tra loro e in favore dell'avv. ### quale difensore, dichiaratosi antistatario, del ### 47/A, sito nel comune di ### in via ### 88 n.47/A, dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 3.473,00, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge. 3. Dichiara tenuti e condanna ### e ### al pagamento, in solido tra loro e in favore dell'avv. ### quale difensore, dichiaratosi antistatario, del ### 47/B, sito nel comune di ### in via ### 88 n.47/B, dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 3.473,00, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge. 4. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1- quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello proposto.
Napoli, 9.1.2026 ### est.
causa n. 2835/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Giuseppe Gustavo Infantini, De Tullio Giuseppe