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Tribunale di Roma, Sentenza n. 1122/2025 del 23-01-2025

... appunto, la legittimazione passiva esclusiva dell'amministratore (cfr. da ultimo Cass. Civ., sez. II, 04.02.21, n. 2636). Comunque , il convenuto sostiene che nessuna potenziale e/o concreta situazione di conflitto d'interessi, v'è mai stata tra l'incarico di consulente tecnico di parte del condominio, e quello di direttore dei lavori straordinari di manutenzione delle parti comuni deliberati dal condominio . Nel mese di maggio 2021 egli veniva nominato consulente tecnico di parte del condominio di via ### nn. 7/9 nell'ambito del giudizio di A.T.P. Conformemente all'incarico conferito, partecipava a tutti i sopralluoghi compiuti dal nominato ### arch. CONTI, e all'attività peritale svolta. Nel corso di tale attività, egli non ha redatto note critiche alla CTU esprimendo giudizi e/o valutazioni di sorta, laddove, per come espressamente riconosciuto dallo stesso attore, le note critiche sono state redatte e firmate dal legale costituito del condominio. Contestualmente all'incarico di consulente tecnico di parte, egli nell'assemblea condominiale dell'11.05.22 riceveva, altresì, la nomina a direttore dei lavori di manutenzione straordinaria, in sostituzione del precedente tecnico (leggi tutto)...

testo integrale

 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA V SEZIONE CIVILE In persona del giudice monocratico ### riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 24060/2022 di Ruolo generale affari contenziosi TRA ### (C.F.: ###), nato a ### il ###, rappresentato e difeso dall'avv. ### dell'### e dall'avv. ### -attore - E ### nato a ####, il ###, C.F.: ###, rappresentato e difeso dall'Avv. ### e dall'Avv. ### Condominio via ### nn. 7/9 (cod. fisc. ###) in persona dell'### pro tempore Condominio360 s.a.s. di ### & C. (cod. fisc.: ###), in persona del suo ### e legale rappresentante #### (cod. fisc. ###), rappresentato e difeso dagli Avv.ti ### (e ### - ### Oggetto: impugnazione delibera assembleare e risarcimento danno ### E ### 1 Con delibera dell'11 maggio 2021 (cfr. all. 1) l'assemblea condominiale, in via straordinaria deliberava: “2. In relazione al punto 2 l'assemblea a maggioranza, astenuto ### su delega del #### letta la nota informativa dell'avv. ### che si allega al registro dei verbali, approva il preventivo dell'ing. ### quale CTP nel procedimento 1555/2021 presso il Tribunale di ### In relazione al punto 3 o.d.g, l'assemblea letti i preventivi presentati dall'ing. ### e arch. Vincenzi, dall' #### e dall'#### approva a maggioranza contrario l'avv. ### su delega ### il preventivo dell' #### che si allega al registro dei verbali. ### richiede un incontro formale in condominio con #### per rappresentare le criticità dei capitolata redatto dall'####, alla fine di procedete alla finalizzazione senza indugio, alla realizzazione dei lavori straordinari della palazzina B.  ###. ### veniva nominato come consulente di parte nel procedimento d'urgenza Tribunale di ### 1555/2021 promosso dall' attore nei confronti dell'Ente e di una condòmina, la sig.ra ### a cagione delle infiltrazioni in essere presenti nel proprio appartamento e derivanti, in parte da una terrazza condominiale e in altra parte dalla terrazza esclusiva dell'appartamento della ### medesima (cfr. all. 2); dall'altro, veniva incaricato dal ### di gestire la parte tecnica dell'appalto straordinario deliberato dall'Ente e finalizzato al rifacimento delle parti comuni esterne del fabbricato, aggiornando il capitolato redatto da precedente professionista e successivamente acquisendo la direzione dei lavori. 
Con atto di citazione, notificato in data ###, l'odierno attore conveniva in giudi-zio ### e il ### via ### nn. 7/9 chiedendo “, in accoglimento della domanda spiegata dal sig. ### previa preliminare sospensiva della loro efficacia, dichiarare nulle e/o annullare le delibere di cui ai punti 2 e 3 dell'odg assunte in via straordinaria nell'assemblea dell'11.05.2021 dal ### di ### via ### nn. 7/9, e meglio indicate nella narrativa del presente atto, in quanto invalide ed illegittime per tutti i motivi e le ragioni dedotti in atto e, per l'effetto, condannare i convenuti, in solido tra di loro ovvero in via alternativa chi di essi sarà reputato responsabile del vizio di conflitto d'interessi che investe le decisioni impugnate, al risarcimento del danno in favore dell'attore, nella misura che sarà accertata in corso di causa, anche con valutazione totalmente o parzialmente equitativa. Vinte le spese di lite.” ### ha dedotto che i punti nn. 2 e 3 dell'o.d.g. approvati dall'assemblea condominiale dell'11.05.2021 sono invalidi per una situazione di conflitto d'interessi dell'ing. #### in quanto da un lato il predetto tecnico era nominato consulente tecnico di parte del condominio di via ### nn. 7/9 di ### nell'ambito del giudizio civile n. 1555/2021 RGAC, laddove avrebbe evidenziato l'inesistenza di nesso causale dello stato della terrazza del condominio nelle infiltrazioni da lui lamentate, mentre dall'altro, quale tecnico nominato sempre dal predetto condominio per la revisione di un precedente capitolato esecutivo e la direzione dei correlativi lavori, già in precedenza deliberati dal condominio, aveva inserito nel citato capitolato la necessità i di procedere al rifacimento della predetta terrazza, al fine di risolvere i problemi infiltrativi lamentati. 
Pertanto, l'attore deduce l'incapacità dell'ing. ### di rivestire, al tempo stesso, la duplice veste di CTP del condominio nella causa promossa dall'odierno attore e quella di tecnico-direttore dei lavori di rifacimento del terrazzo. 
Da ciò la richiesta di declaratoria di nullità della delibera assembleare dell'11.05.2021, punti nn. 2 e 3, nonché della successiva delibera del 26.07.2021, punti nn. 1 e 2, concernenti l'approvazione del capitolato dei lavori, della procedura d'appalto e la scelta della ditta, stante il vizio ab origine del soggetto in conflitto d'interesse. 
In particolare , sempre secondo l'attore , l'ingegnere - quale CTP nel citato contenzioso, nelle note critiche alla CTU ha evidenziato l'inesistenza di cause infiltrative riconducibili alla responsabilità dei resistenti, scrivendo espressamente “1. La guaina posta sulla “seconda terrazza Santarossa” all'esito dell'intervento effettuato nel periodo 24.11.2020 - 26.11.2020 non presenta alcun segno di degrado pertanto non deve formare oggetto di rifacimento. 2. Nonostante la prova di allagamento della “terrazza condominiale” sia stata molto severa non sono state rilevate infiltrazioni negli ambienti sottostanti. Le problematiche presenti nella cucina e nella camera 2 dell'appartamento di proprietà ### sono riconducibili a fenomeni infiltrativi pregressi di altra natura….” Dall'altra , quale professionista incaricato della gestione tecnica dell'appalto straordinario sulle parti comuni dell'edificio condominiale, invece, il medesimo ingegnere ha inserito nel capitolato l'indefettibile necessità di procedere al rifacimento della summenzionata terrazza ### indicando, in particolare, alle voci 24 e 25 del suddetto capitolato interventi sul manufatto concernenti soglia, infisso e completamento delle finiture, e definendoli addirittura in sede di riunione coi condòmini di importanza ed urgenza ai fini della definitiva risoluzione delle infiltrazioni lamentate dalla famiglia ### (cfr. all. 4).  ### della duplice veste ha prodotto, sempre secondo l'attore, risultati incoerenti tra di loro, perché il convenuto ingegnere ha valutato in maniera diametralmente opposta le medesime fattispecie e le medesime situazioni proprio sotto il profilo di stretta competenza ovverosia quello tecnico.  ### del “conflitto d'interessi”, dettato per la materia societaria, è applicabile per analogia anche alla materia condominiale e non investe solo i condòmini all'atto delle votazioni assembleari, ma deve concernere ogni soggetto che si rapporta col ### e il cui operato va ad incidere sul contenuto e l'esecuzione concreta delle deliberazioni assunte.   3.Si è costituito , l'ing. ### il quale in via preliminare ha eccepito la sua carenza di legittimazione passiva . 
In caso di impugnazione di una delibera assembleare unico soggetto legittimato passivo è il condominio, escludendosi qualsiasi ipotesi di litisconsorzio. Tutt'al più, nel giudizio d'impugnazione solo i singoli condomini possono volontariamente costituirsi mediante intervento da qualificarsi come “adesivo autonomo” oppure “adesivo dipendente”, laddove intendano sostenere la validità della delibera impugnata, stante, appunto, la legittimazione passiva esclusiva dell'amministratore (cfr. da ultimo Cass. Civ., sez. II, 04.02.21, n. 2636). 
Comunque , il convenuto sostiene che nessuna potenziale e/o concreta situazione di conflitto d'interessi, v'è mai stata tra l'incarico di consulente tecnico di parte del condominio, e quello di direttore dei lavori straordinari di manutenzione delle parti comuni deliberati dal condominio . 
Nel mese di maggio 2021 egli veniva nominato consulente tecnico di parte del condominio di via ### nn. 7/9 nell'ambito del giudizio di A.T.P. Conformemente all'incarico conferito, partecipava a tutti i sopralluoghi compiuti dal nominato ### arch. CONTI, e all'attività peritale svolta. Nel corso di tale attività, egli non ha redatto note critiche alla CTU esprimendo giudizi e/o valutazioni di sorta, laddove, per come espressamente riconosciuto dallo stesso attore, le note critiche sono state redatte e firmate dal legale costituito del condominio. 
Contestualmente all'incarico di consulente tecnico di parte, egli nell'assemblea condominiale dell'11.05.22 riceveva, altresì, la nomina a direttore dei lavori di manutenzione straordinaria, in sostituzione del precedente tecnico incaricato, ####, nonché pur l'incarico di revisionare il capitolato esecutivo dei lavori. 
Nel capitolato esecutivo dei lavori erano previsti, ai punti 24 e 25, interventi manutentivi sulla soglia, l'infisso e il completamento delle finiture del terrazzo ### quali interventi migliorativi . ### di un tale intervento tecnico era proprio a tutela del sig. ### in quanto la sostituzione della soglia e dell'infisso non avrebbero fatto altro che migliorare l'impermeabilizzazione del terrazzo “Santarossa”. 
E' evidente come sia all'atto del conferimento dei suddetti incarichi che nel corso del loro espletamento non è mai sorto alcun tipo di conflitto d'interessi, né egli ha espresso giudizi tecnici contrastanti e opposti sulle problematiche tecniche rilevate nel corso della sua attività. 
Peraltro, l'eventuale conflitto d'interessi avrebbe dovuto essere sollevato, semmai, dal condominio di via ### nn. 7/9, in quanto il rapporto professionale è intercorso tra l'ing. ### e il predetto condominio e non già con il sig. ### Sempre secondo il convenuto sussistono i presupposti per la condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per avere quest'ultimo costretto il convenuto a costituirsi e difendersi in un giudizio a lui totalmente estraneo. 
Ha concluso , quindi, il convenuto chiedendo “- ### E ### dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'ing. ### nel giudizio impugnatorio delle delibere assembleari del condominio di via ### nn. 7/9, per tutto quanto ampiamente esposto al punto n. A) della presente comparsa, e per l'effetto estromettere lo stesso dal giudizio de quo; - #### accertare e dichiarare che nessun conflitto d'interessi v'è stato tra l'incarico di consulente tecnico di parte del condominio di via ### nn. 7/9 di ### nel giudizio civile n. 1555/21 incardinato innanzi al Tribunale di ### e l'attività di direzione dei lavori straordinari di ma-nutenzione delle parti comini del condominio di via ### nn. 7/9, giusti in-carichi ricevuti con delibera assembleare dell'11.05.2021.  - CONDANNARE il sig. ### ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa.  - ###, condannare il sig. ### al pagamento delle spese e competenze di lite, da distrarre in favore degli scriventi procuratori ex art. 93 c.p.c..  4.### via ### nn. 7/9 nel costituirsi rileva che, anche qualora si volesse procedere ad applicare al condominio, in via analogica, il disposto dell'art. 2373 c.c., tale norma non impone un divieto di partecipazione al voto ma si limita a riconoscere unicamente il diritto di impugnazione nel caso in cui il voto espresso sia manifestato da soggetto in conflitto di interessi, sia determinante e arrechi un danno all'ente #### giurisprudenza in materia (per tutte cfr. Cass. n. 1853/2018) ha stabilito che, per vedere affermata l'illegittimità di una delibera occorre dare dimostrazione della reale e sicura divergenza fra l'interesse istituzionale del condominio e specifiche ragioni personali di determinati singoli partecipanti, che non si siano astenuti ed abbiano, quindi, concorso a formare la maggioranza propedeutica alla sua adozione. ###à della delibera discende dalla dannosità, anche solo potenziale, della stessa deliberazione, in particolare quando essa sia diretta al soddisfacimento di interessi extra condominiali ovvero di esigenze lesive dell'interesse comune. 
Nel caso di specie la delibera impugnata non è stata presa con il voto di un condomino portatore di un interesse contrario al condominio né, per l'effetto, può configurarsi un danno all'ente condominio stesso. 
Infine, del tutto infondata è l'affermazione dell'attore secondo la quale i difensori del ### abbiano “solo formalmente vergato” le note critiche alla ### la cui paternità viene invece attribuita all'#### come si evince dagli scritti degli stessi difensori.  ### tecnico di parte, infatti, nell'ambito del processo civile assume valenza ben diversa rispetto a quella del difensore di parte essendo la sua attività diretta, ad acquisire elementi di valutazione ovvero a ricostruire circostanze attraverso una specifica preparazione, a scopo di controllo sugli elementi di prova forniti dalle parti. 
Ha concluso , quindi, il ### chiedendo : “in via pregiudiziale/preliminare, dichiarare l'improcedibilità dell'azione ex adverso proposta per violazione del termine di cui all'art.  1137 c.c.;- in via principale e nel merito, rigettare le avverse domande in quanto infondate in fatto e in diritto e, comunque, non provate; all'esito condannare controparte ex art. 96 c.p.c.  al danno - da determinarsi anche con il ricorso a criteri equitativi - in favore del ### Il tutto con vittoria di compensi di lite - anche con riferimento al rigetto dell'istanza di sospensione della deliberazione impugnata “ 5. Tanto premesso va dichiarato preliminarmente il difetto di legittimazione passiva dell'ing. ### quanto alla domanda di annullamento delle deliberazioni assembleari impugnate . 
Spetta in via esclusiva all'amministratore del condominio la legittimazione passiva a resistere nei giudizi promossi dai condomini per l'annullamento delle delibere assembleari, ove queste non attengono a diritti sulle cose comuni potendo al più soltanto i singoli condomini intervenire a favore del condominio, con intervento volto a sostenere la validità della delibera impugnata ( cfr. tra le altre Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 2636 del 04/02/2021.. 
Quanto poi alla fondatezza nel merito dell'impugnativa , va rilevata, sempre in via preliminare, la carenza di interesse dell'attore ex art. 100 c.p.c. all'impugnazione . 
Nel ricorso proposto dall'attore ai sensi dell'art. 696 e 696 bis c.p.c. lo stesso chiedeva accertare la gravità delle condizioni igienico-sanitarie presenti all'interno dell'unità immobiliare di ### via ### n. 9, a causa delle infiltrazioni descritte in premessa e di ordinare al ### di via ### nn. 7/9, ed alla ### ciascuno per i propri titoli e per quanto di loro competenza in relazione ai vari danni lamentati, il rifacimento integrale delle rispettive terrazze di pertinenza.  ### la stessa prospettazione attorea con la delibera impugnata il ### approvava proprio i lavori di rifacimento delle terrazze sollecitati dall'attore sulla necessità dei quali lo stesso attore aveva chiesto l'accertamento tecnico preventivo e senza in alcun modo dedurre l'inidoneità del capitolato a soddisfare tali esigenze rimanendo così indimostrato un concreto interesse all'impugnativa. 
Anche, comunque, a voler ritenere sussistente in capo all'attore un legittimo interesse all'impugnativa per l'impossibilità dell'ing. ### di rivestire, al tempo stesso, la duplice veste di CTP del condominio e di tecnico-direttore dei lavori di rifacimento del terrazzo per la posizione già assunta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, tale irregolarità avrebbe potuto essere rilevata soltanto dal ### convenuto. 
Come rilevato da condivisibile giurisprudenza di legittimità ( Cass.Sez. 6 - 2, Ordinanza 1853 del 25/01/2018 ), nel caso previsto dall'art. 2373 c.c., il conflitto di interessi si manifesta in sede di assemblea al momento dell'esercizio del potere deliberativo, e verte sul contrasto tra l'interesse proprio del partecipante al voto collegiale e quello comune della collettività . In tema di condominio, le maggioranze necessarie per approvare le delibere sono inderogabilmente quelle previste dalla legge sia ai fini del "quorum" costitutivo sia di quello deliberativo, compresi i condomini in potenziale conflitto di interesse con il condominio, i quali possono, e non debbono, astenersi dall'esercitare il diritto di voto, ferma la possibilità per ciascun partecipante di ricorrere all'autorità giudiziaria in caso di mancato raggiungimento della maggioranza necessaria per impossibilità di funzionamento del collegio . Ciò sul presupposto dell'ammissibilità, nella disciplina delle assemblee di condominio, di una interpretazione analogica dell'art. 2373 c.c., Nel testo dell'art. 2373 c.c.,, tuttavia, si afferma unicamente che la deliberazione approvata con il voto determinante di soci, che abbiano un interesse in conflitto con quello della società, è impugnabile, a norma dell'art. 2377 c.c., qualora possa recarle danno. Dunque, soltanto se risulti dimostrata una sicura divergenza tra l' "interesse istituzionale del condominio" e specifiche ragioni personali di determinati singoli partecipanti, i quali non si siano astenuti ed abbiano, perciò, concorso con il loro voto a formare la maggioranza assembleare, la deliberazione approvata sarà invalida.  ###à della delibera discende, quindi, non solo dalla verifica del voto determinante dei condomini aventi un interesse in conflitto con quello del condominio, ma altresì dalla dannosità, sia pure soltanto potenziale, della stessa deliberazione. 
In ogni modo, continua la Suprema Corte, ribadendo suo consolidato orientamento secondo il quale il sindacato del giudice sulle delibere condominiali deve pur sempre limitarsi al riscontro della legittimità di esse, e non può estendersi alla valutazione del merito, ovvero dell'opportunità, ed al controllo del potere discrezionale che l'assemblea esercita quale organo sovrano della volontà dei partecipanti ( Cass. Sez. 2, 20/06/2012, 10199). Allorché la decisione dell'assemblea sia deviata dal suo modo di essere, perché viene formata con il voto determinante di partecipanti ispirati da finalità extracondominiali, al giudice non può quindi chiedersi comunque di controllare l'opportunità o la convenienza della soluzione adottata dal collegio, quanto, piuttosto, di stabilire che essa non costituisca il risultato del legittimo esercizio del potere discrezionale dell'organo deliberante. 
Tanto premesso, pertanto, nella specie, si osserva che, per un verso si è al di fuori dell'ipotesi di cui all'art. 2373 c.c. perché non è un condomino partecipante all'assemblea a trovarsi in un eventuale conflitto di interessi ma il tecnico incaricato per cui in nessuno modo può dirsi viziato il procedimento deliberativo da un punto di vista formale . 
Poiché poi, la maggioranza assembleare ha deliberato nella piena conoscenza della doppia veste rivestita dal tecnico così come risulta espressamente dal testo della deliberazione sopra riportato, è inibito a questo giudice sindacare la scelta dell'ingegnere ### senza compromettere il libero esercizio del potere discrezionale dell'organo deliberante essendo rimasta del tutto indimostrata una lesione dell'interesse condominiale. 
Le domande proposte dall'attore vanno pertanto respinte con sua condanna, secondo soccombenza , alla rifusione ai convenuti delle spese di lite liquidate ai sensi del d.m.  55/14. Non si ravvisano, invece, nella fattispecie i presupposti oggettivi per una condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 , terzo comma c.p.c.   p.q.m.   il Tribunale , definitivamente pronunciando così provvede: - rigetta tutte le domande proposte da ### ; - condanna l'attore alla rifusione a ### e al ### via ### nn. 7/9 delle spese del presente giudizio che liquida in euro 6.000,00 oltre ### cap e rimborso forfettario spese generali per ciascuna delle predette parti convenute. 
La somma riconosciuta in favore del convenuto ### va distratta in favore degli Avv.ti ### e ### per dichiarato anticipo ex art. 93 c.p.c.. 
Così deciso in ### il 22 gennaio 2025 ### 

causa n. 24060/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Fulgenzi Elena

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Tribunale di Bari, Sentenza n. 225/2026 del 07-01-2026

... uno “sconfinamento” dello stesso nello spazio condominiale e che determina, inoltre, notevoli problemi di staticità e di sicurezza allo spazio riservato all'androne condominiale e alla scala per l'accesso ai piani); deduceva infatti di non essere stata convocata alla predetta assemblea pure essendo proprietaria di un immobile al secondo piano facente parte del predetto pag. 3/6 stabile condominiale; che non era stata convocata nemmeno un'altra condomina la sig.ra ### che le delibere erano anche invalide nella parte in cui imponevano a lei ( rimozione dell'impianto fotovoltaico installato sul lastrico solare ) ed alla ### ( ripristino dello stato originario dell'appartamento al piano primo con eliminazione di presunto sconfinamento nella proprietà condominiale ) obblighi di facere esorbitanti dai poteri assembleari; che senza esiti era restata la mediazione cui il condominio non aveva partecipato. Si costituiva in giudizio il condominio convenuto chiedendo il rigetto della domanda. Deduceva che da anni, per prassi consolidata e convenuta dagli stessi condòmini con l'amministratore uscente dott. ### quest'ultimo procedeva alle convocazioni dell'assemblea condominiale del ### sito in (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BARI TERZA SEZIONE CIVILE In persona del Giudice Onorario Avv. ### in funzione di Giudice Unico ha pronunciato la seguente: ### nella causa civile iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 15997/2021 ##### FISC. ###, rappresentata e difesa dall' Avv. ### ed elettivamente domiciliat ###### alla via ### n. 141; - ATTRICE - #### N. 202, COD. FISC. ###, in persona dell'amministratore e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ### PEC ### - CONVENUTO - #### FISC. ###, #### FISC. ###, rappresentati e difesi dall'Avv.### ed elettivamente domiciliat ###### alla via ### n. 18 pag. 2/6 - ### - Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale del 22.09.2025 e come qui si riportano: ###'ATTRICE ( dalla citazione ): “ … sentire dichiarare … la delibera assembleare impugnata, nulla o annullabile ed inefficace, per tutti i motivi di cui in narrativa, con condanna del ### convenuto al pagamento delle spese e competenze del giudizio…” ### ( dalla comparsa conclusionale ) “ … in via preliminare, di dichiarare cessata la materia del contendere o, in subordine, di rigettare l'avversa domanda poiché assolutamente infondata in fatto e in diritto; in ogni caso condannare l'attrice al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario…” ### ( dalla comparsa conclusionale ) “… dichiarare cessata la materia del contendere o, in subordine, di rigettare l'avversa domanda poiché assolutamente infondata in fatto e in diritto; in ogni caso condannare l'attrice al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario…” ###: Con atto di citazione notificato in data ###, la sig.ra ### evocava in giudizio il ### di ### n. 202, in ### al fine di sentire dichiarare nulle o annullare le deliberazioni assunte nel corso dell'assemblea del 10.06.2021 ( cfr. ordine del giorno: 2. Conferma quote condominiali 2021 uguali al 2020; 3. Revoca, nomina o conferma amministrazione e determinazione del relativo compenso; 4. Richiesta del condomino ### di immediata liberazione del lastrico solare dall'impianto fotovoltaico installato a servizio dell'appartamento di proprietà della sig.ra ### e di tutti gli impianti ad esso correlati; 5. 
Richiesta del condomino ### di ripristino secondo il progetto originario dell'appartamento ubicato al primo piano posto che risulta evidente uno “sconfinamento” dello stesso nello spazio condominiale e che determina, inoltre, notevoli problemi di staticità e di sicurezza allo spazio riservato all'androne condominiale e alla scala per l'accesso ai piani); deduceva infatti di non essere stata convocata alla predetta assemblea pure essendo proprietaria di un immobile al secondo piano facente parte del predetto pag. 3/6 stabile condominiale; che non era stata convocata nemmeno un'altra condomina la sig.ra ### che le delibere erano anche invalide nella parte in cui imponevano a lei ( rimozione dell'impianto fotovoltaico installato sul lastrico solare ) ed alla ### ( ripristino dello stato originario dell'appartamento al piano primo con eliminazione di presunto sconfinamento nella proprietà condominiale ) obblighi di facere esorbitanti dai poteri assembleari; che senza esiti era restata la mediazione cui il condominio non aveva partecipato. Si costituiva in giudizio il condominio convenuto chiedendo il rigetto della domanda. 
Deduceva che da anni, per prassi consolidata e convenuta dagli stessi condòmini con l'amministratore uscente dott. ### quest'ultimo procedeva alle convocazioni dell'assemblea condominiale del ### sito in ### alla via ### n. 202 mediante invio di messaggio ### con allegato file in formato pdf contenente l'ordine del giorno ed ogni utile elemento per la “consapevole” partecipazione di ogni singolo condòmino all'assemblea; tutto ciò perché trattavasi di ### composto da pochi condòmini e al fine di non far sostenere “inutili” spese postali ai singoli condòmini, tra cui la medesima attrice; nel merito deduceva che era lecito il contenuto delle delibere in particolare per quanto riguardava le richieste di rimozione dal lastrico solare condominiale degli impianti installati dall'attrice per l'illegittima occupazione di spazi comuni. Con comparsa depositata il ###, si costituivano in giudizio anche i sig.ri ### e ### per spiegare intervento volontario ad adiuvandum in favore del ### convenuto e sostenere la legittimità della delibera assembleare del 10 giugno 2021 impugnata; deducevano che nel corso dell'assemblea l'attrice era stata contattata dall'amministratore ed aveva riferito di non volere partecipare all'assemblea. ### prima udienza il Giudice onerava l'attrice di esperire la mediazione anche nei confronti degli interventori. 
Espletata senza esiti la mediazione, cui partecipavano tutte le parti in causa, il procedimento era rinviato con la concessione dei termini ex art. 183 sesto comma c.p.c. Con la prima memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. l'attrice allegava ulteriori profili di invalidità delle delibere impugnate: la convocazione era nulla in quanto la prima convocazione veniva fissata in orario volutamente al di fuori delle regole del buon senso considerato l'orario delle 22,00 presso la sala convegni della ### di S. ### che era chiusa a quell'ora; la delibera era invalida anche per violazione del numero legale e delle maggioranze necessarie per tutte le questioni all'ordine del giorno era infatti necessaria non solo la maggioranza dei millesimi ma del 50% +1 degli aventi diritto al voto; essendo il condominio composto da quattro pag. 4/6 proprietari all'assemblea avevano infatti partecipato solo due condomini; inesistenza della delega di ### a ### eccepiva infine l'incapacità a testimoniare dell'amministratore uscente in quanto soggetto recettizio tanto dell'atto di citazione quanto della convocazione in mediazione ed, in ogni caso, essendo soggetto che avrebbe potuto essere ritenuto responsabile nell'errore della convocazione sotto il profilo risarcitorio. Con le seconde memorie il condominio convenuto eccepiva in via pregiudiziale, la inammissibilità degli ulteriori motivi di impugnazione della delibera assembleare introdotti da parte attrice per la prima volta con la memoria ex art. 183, n. 1, c.p.c. Nel corso del giudizio era espletato l'interrogatorio formale dell'attrice ed erano escussi quali testi il sig. ### ex amministratore del condominio convenuto, ed il sig. ### quindi, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni. ### udienza del 22.09.2025 il convenuto deduceva che sarebbe cessata la materia del contendere atteso che, da un lato l'amministratore era stato riconfermato in successive delibere, dall'altro l'attrice aveva rimosso gli impianti che aveva posto sul lastrico solare. La domanda è fondata. ###. 66 disp. att. c.c. al comma 3 prevede espressamente le forme specifiche con le quali l'assemblea condominiale deve essere convocata ovvero la posta raccomandata, la posta elettronica certificata, il fax o la consegna a mano. Tali forme sono pure espressamente dichiarate inderogabili dall'art. 72 delle disp .att. c.c.. Agli atti non vi è comunque la prova che nella circostanza specifica l'attrice avesse concordato con l'amministratore una diversa forma di comunicazione della sua convocazione alle assemblee. Nel caso che ci occupa la convocazione è stata effettuata pacificamente, tramite avviso inviato via whatsapp con evidente violazione della disposizione dell'art. 66 disp .att. c.c. e con la conseguenza che la convocazione non poteva dirsi perfezionata. Tale vizio non implica la nullità della delibera essendo espressamente indicato dalla legge come motivo di annullabilità della medesima da parte dell'assente, come nel caso della odierna attrice. In generale strumenti come ### non permettono di avere certezza sull'effettivo inoltro, ricezione e lettura della convocazione per cui l'amministratore è tenuto a seguire le modalità previste dalla legge in modo esclusivo; di conseguenza, ### potrà essere considerato solo un canale comunicativo preparatorio alla futura convocazione secondo le modalità di legge. In altre parole, l'amministratore vi può ricorrere semplicemente per segnalare - se lo desidera - che entro poco tempo verrà inoltrata una comunicazione formale sulla riunione di condominio ( ### Tribunale di pag. 5/6 Monza sentenza 1734/2024 ). ### del primo motivo di impugnazione esime questo giudicante dall'esame degli ulteriori motivi di impugnazione delle delibere, in applicazione del principio della ragione più liquida per il quale il giudice ha il potere di pronunciarsi immediatamente su una questione che appaia ictu oculi di evidente e agevole risoluzione, idonea a dirimere l'intera controversia, al punto da rendere completamente inutile l'analisi di tutte le altre questioni. Il principio in parola potrebbe essere sintetizzato con il brocardo «nihil fit plura quod fieri potest per pauciora» ovvero «è inutile fare con più ciò che si può fare con meno» ( cfr. Cass. sez. lav., 20 maggio 2020, n. 9309: «La causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.»; Cass., sez. II, 29 settembre 2020, n. 20555: «Il rigetto della domanda di adempimento del contratto determina la formazione del giudicato implicito sulla validità dello stesso, a meno che la decisione non sia fondata sulla ragione "più liquida", sicché le ragioni di validità non siano state oggetto di alcuno scrutinio da parte dell'organo giudicante”). Irrilevante è anche la dedotta cessazione della materia del contendere per l'adozione da parte dell'assemblea di una successiva delibera di contenuto analogo a quello oggetto della odierna impugnazione, in quanto tale circostanza, anche se avesse comportato la caducazione della precedente delibera impugnata, avrebbe reso comunque necessario l'esame nel merito della controversia ai fini della regolamentazione delle spese sulla base dei principi della soccombenza virtuale. Devono pertanto annullarsi le delibere assunte nel corso dell'assemblea oggetto di impugnazione. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.   P.Q.M.  Il Tribunale di ### in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ### nei confronti del ### relativo allo stabile sito in ### alla via ### n. 202, in persona dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore, così provvede: - annulla le delibere assembleari assunte nel corso dell'assemblea condominiale del 10.06.2021; pag. 6/6 - condanna il condominio convenuto al pagamento delle spese legali dell'attrice che liquida in €. 3.000,00 di cui €. 275,00 per spese, oltre alla maggiorazione per spese generali IVA e ### come per legge.  ### 05.01.2026 

Il Giudice
Onorario Avv. ###


causa n. 15997/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Massimiliano Lella

M
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Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 149/2026 del 12-01-2026

... in #### alla ### 88 (ora ### 47/a, in persona dell'amministratore p.t. ### c..f.(###2) , sito nel ### di ### ( AV) alla ### 88 n. 47/ e condominio ### 47/b, in persona dell'amministratore p.t.### c..f. ###, sito nel ### di ### ( AV) alla ### 88) , per tutti i motivi ivi rappresentati, per l'effetto: ### e dichiarare che Il condominio ### 47/A, in persona dell'amministratore p.t. ### c..f. ###, sito nel ### di ### ( AV) alla ### 88 n. 47/A e il condominio ### 47/B, in persona dell'amministratore p.t. ### c.f. ###, sito in ### alla ### 88 n. 47/B costituiscono un unico condominio e , per l'effetto, ordinare che venga disposta la nomina di un unico amministratore nonché la costituzione di un' unica gestione assembleare ed il ripristino del regolamento e delle tabelle millesimali originarie, così come indicate nel regolamento di ###. Condannare gli appellati al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio Ai fini istruttori, qualora l'Ec.ma Corte d'Appello ritenga di non pronunciarsi sull'inutilizzabilità delle delibere disconosciute, in virtù dell'omessa esibizione degli originali in primo grado e dell'omessa formulazione dell'istanza di verificazione, voglia ordinare al ### 47/a, in (leggi tutto)...

testo integrale

### n. 2835/2022 R.G.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'### 4^ ### composta dai seguenti #### - ### - ### - ### rel.  ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 2835 dell'anno 2022, vertente tra ### (c.f ###) e ### (c.f. ###), rappresentati e difesi dall'avv. ### - APPELLANTI - e ### 47/A, ### 88 N.47/A (C.F. ###), in persona dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso dall'avv. ### - APPELLATO - nonchè ### N. 47/B, ##### 88 N. 47/B (c.f.  ###), in persona dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso dall'avv. ### OGGETTO: “Appello avverso l'ordinanza emessa ai sensi dell'art 702- ter c.p.c. (nel procedimento n. 1933/2021 R.G.) dal Tribunale di Avellino, depositata il ###, e comunicata in pari data.”.  CONCLUSIONI: Per tutte le parti costituite: ### da rispettivi atti introduttivi e da note c.d. di trattazione scritta depositate, ai sensi degli artt. 127, comma ### e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, il ### dalla difesa del ### n. 47/B, l'8.10.2025 dalla difesa del ### 47/A e il ### dalla difesa di ### e #### Con atto di citazione notificato (a mezzo ### il ###, ### e ### hanno convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte, il ### 47/b, sito nel ### di ### ( AV) in ### 88 n. 47/b, e il ### 47/A, sito nello stesso ### in ### 88 n. 47/A, proponendo appello avverso l'ordinanza emessa ai sensi dell'art 702- ter c.p.c. (nel procedimento 1933/2021 R.G.) dal Tribunale di Avellino, depositata il ###, e comunicata in pari data, con cui è stato così statuito: “il tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigetta ogni domanda proposta dai ricorrenti ### e ### e li condanna a pagare ai resistenti ### 47/A, sito in #### alla ### n. 47/A, e ### 47/B, sito in #### alla ### n. 47/B, le spese di lite, liquidate per ciascun resistente in € 2.000,00, oltre iva e cpa, se dovute, come per legge, nonché rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, con distrazione, rispettivamente, in favore dell'avv. ### e dell'avv. ###”.  **** 
Con tale ordinanza il Tribunale di Avellino ha deciso la controversia recante il n. 1933/2021 R.G., introdotta, con ricorso depositato ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c., da ### e ### al fine di ottenere l'accertamento e la declaratoria che il ### 47/A e il ### 47/B, siti nel comune di #### in ### 88 (rispettivamente ai civici nn. 47/A e 47/B) costituissero un unico condominio e che, per l'effetto, fosse ordinato che venisse disposta la nomina di un unico amministratore nonché la costituzione di un'unica gestione assembleare ed il ripristino del regolamento e delle tabelle millesimali originarie, così come indicate nel regolamento di ### In sintesi il giudice di prime cure ha rigettato la domanda dei ricorrenti - condannandoli al pagamento delle spese di lite in favore dei difensori, dichiaratisi distrattari, dei due ### convenuti vittoriosi - sostenendo che, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, si trattasse di due ### distinti ed autonomi, gestiti ciascuno da un proprio amministratore sin dal 1986. 
Ciò sulla base della motivazione di seguito riportata: “I due corpi di fabbrica, denominati A e B, sono gestiti separatamente come autonomi condomini, ciascuno con un proprio amministratore, dal 1986, come provato dalle delibere assembleari prodotte dalle parti resistenti. In particolare, la delibera del 3 giugno 1986, mai contestata né impugnata dai ricorrenti nei termini perentori previsti dall'art. 1137, ha determinato lo scioglimento dell'originario unico ### con la costituzione di due ### - ### 47/A e ### 47/B. Precisamente veniva deliberato quanto segue: <<### espone la necessità di dividere definitivamente l'amministrazione dell'isolato “A” da quella dell'isolato “B”. ### all'unanimità dei presenti approva detta separazione […] ### Grimaldi chiede di mettere ai voti la vendita della caldaia e delle altre attrezzature connesse e conseguentemente il ripristino del locale per destinarlo alle riunioni dei due condomini. ### all'unanimità approva la vendita di dette attrezzature ormai in disuso e non riparabili ed il ripristino del locale. ### accetta, sempre all'unanimità, che le prossime riunioni si terranno separatamente per l'isolato “A” e per l'isolato “B”. Poiché si ravvisa la necessità di nominare due diversi amministratori, i condomini rappresentanti il civico “A” presenti in assemblea nominano all'unanimità la sig.ra ### mentre i condomini del civico “B” all'unanimità nominano il prof. ###.>> La decisione veniva assunta alla presenza del ricorrente ### che nulla osservava in merito alla declaratoria di separazione, e nel rispetto della maggioranza richiesta dall'art. 1136 c.c. secondo comma. ###. 61 disp. att.  stabilisce che qualora un edificio o un gruppo di edifici appartenenti per piani o porzioni di piano a proprietari diversi si possa dividere in parti che abbiano le caratteristiche di edifici autonomi, il condominio può essere sciolto e i comproprietari di ciascuna parte possono costituirsi in condominio separato. Lo scioglimento è deliberato dall'assemblea con la maggioranza prescritta dal secondo comma dell'articolo 1136 del codice, o è disposto dall'autorità giudiziaria su domanda di almeno un terzo dei comproprietari di quella parte dell'edificio della quale si chiede la separazione. Il secondo comma dell'art 1136 c.c. stabilisce che sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio. 
All'assemblea del 3/6/1986 questa delibera fu approvata all'unanimità da 34 condomini, rappresentanti 1322 millesimi su 2000. La gestione separata dei due ### è confermata, altresì, dall'accettazione da parte del ricorrente geom. ### dell'incarico di tecnico e D.L. dal ### di via ### 47/A, in assemblea dei ### del fabbricato sito in ### alla via ### 47/A riunita in data 29 ottobre 1987 (all.n. 6) alle ore 17,30. Dalla relazione di perizia stragiudiziale, giurata innanzi a questo Tribunale, svolta dal geom. ### si evince che il ### di via ### n.47/A ha agito in maniera del tutto autonoma dall'altro ### n. 47/B.” ****  2. ###.  ### e ### hanno censurato l'ordinanza emessa ai sensi dell'art 702- ter c.p.c. (nel procedimento n. 1933/2021 R.G.) dal Tribunale di Avellino, sulla base dei seguenti motivi.  **** 
Con il primo hanno sostenuto che il Tribunale di Avellino non si fosse erroneamente pronunciato sul disconoscimento, da essi operato, delle delibere assembleari del 16 maggio 1986, del 3.6.1986 e del 5 agosto 1993, prodotte in copia e di cui avevano contestato l'esistenza dell'originale e, comunque, la conformità all'originale, nonché il contenuto, le sottoscrizioni, la relativa autenticità e le scritture ivi apposte.
Al riguardo hanno lamentato che il giudicante avesse omesso di valutare la mancata esibizione degli originali da parte dei convenuti e di ordinare tale esibizione o di avvalersi di prove presuntive, nonché di tener conto della mancata proposizione dell'istanza di verificazione da parte degli stessi convenuti, da ciò derivando - ad avviso degli appellanti - una pronuncia di inutilizzabilità delle predette delibere e, in particolare, di quella 3.6.1986.  **** 
Con il secondo motivo hanno sostenuto che il Tribunale avesse erroneamente ritenuto che la delibera del 3 giugno 1986, mai contestata né impugnata dai ricorrenti nei termini perentori previsti dall'art.1137, avesse determinato lo scioglimento dell'originario unico ### con la costituzione di due ### Sul punto hanno dedotto che il giudice di prime cure avesse erroneamente ritenuto che nel caso in questione si applicasse la disciplina dell'annullabilità ex art 1137 c.c. (che vincola il condomino ad impugnare la delibera entro trenta giorni dalla comunicazione della stessa), avendo invece essi sollevato motivi di nullità assoluta del verbale di assemblea, suscettibili di essere fatti valere in ogni tempo anche da parte del condomino che avesse votato a favore e, comunque, rilevabili di ufficio da parte del giudicante.  **** 
Con il terzo motivo gli appellanti hanno lamentato l'erronea applicazione, da parte del Tribunale di Avellino, dell'art 61 disp. att. c.c. in merito alla ritenuta separazione dei due ### sostenendo che fosse inesistente, nel caso di specie, la circostanza, prevista dalla detta disposizione ai fini della scissione dei condomini, di un'autonomia strutturale tra i due fabbricati. 
E da ciò sarebbe derivata, ad avviso degli appellanti, la nullità assoluta del verbale assembleare del 1986, stante l'indivisibilità del ### (avendo parti comuni indivisibili, come la centrale termica, le fognature, gli impianti idrici ed altri sottoservizi, oltre che l'area scoperta), secondo quanto previsto da regolamento condominiale, sancito con atto pubblico dal costruttore. 
Sul punto gli appellanti hanno anche negato la presenza di ### all'assemblea del 3.6.1986, in assenza di prova dell'originale del verbale, contestandone l'esistenza, essendo così venutone a conoscenza solo all'esito del deposito della controparte, per cui non sarebbero decorsi nemmeno i trenta giorni tra la conoscenza del verbale e le note di trattazione scritta in cui aveva provveduto ad effettuare le relative contestazioni di nullità (comunque rilevabili di ufficio anche in appello) ed annullabilità. 
Evidenziando, poi, che, ai sensi dell'articolo 1350, I comma, numero 11,c.c. debbano farsi per iscritto, a pena di nullità, gli atti di divisione di beni immobili e di altri diritti reali immobiliari e che, ai sensi dell'articolo 1646 del codice civile, debbano essere trascritti presso i pubblici registri immobiliari gli atti di divisione che abbiano per oggetto beni immobili - aggiungendo che una scrittura privata semplice non possa essere trascritta nei pubblici registrigli appellanti hanno sostenuto che la presunta delibera assembleare di scissione dei ### in quanto comportante il trasferimento delle proprietà delle parti comuni e l'attribuzione di nuove quote, nonché dei diritti ad esse connesse, dell'originario unico condominio e dai rispettivi partecipanti/condomini ai condominii separati e ai rispettivi partecipanti/condomini, avrebbe richiesto, ai fini della sua validità, la formalizzazione mediante atto pubblico notarile e si sarebbe dovuta trascrivere presso la ### dei ### Il che non sarebbe avvenuto nel caso di specie, con la conseguenza che, secondo gli appellanti, il verbale di divisione (contestato quanto all'esistenza e all'autenticità), non fosse opponibile e, quindi, fosse nullo, nei confronti di ### in quanto terzo acquirente nell'anno 1988 (dunque, successivamente al verbale di divisione).  ### e ### hanno sostenuto che, ferma l'illegittima scissione del condominio ex art 61 disp. att c.c., l'altro motivo di nullità assoluta del verbale del 3.6.1986 fosse consistito nell'irregolare costituzione dell'assemblea e nell'assenza del potere deliberativo dei condomini presenti e dei loro deleganti, non risultando la maggior parte degli stessi proprietari o titolari di diritti reali in quella data, oltre nell'assenza del potere deliberativo dei comproprietari in assenza di designazione da parte dei comproprietari interessati o, in via gradata, nell'erronea attribuzione dell'intera quota millesimale. 
E, alla luce di quanto esposto, hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “in riforma dell'impugnata Ordinanza , accogliere il presente atto di appello e per l'effetto ### e dichiarata l'inutilizzabilità della delibera assembleare del 3.6.1986 del ### sito in #### alla ### 88 (ora ### 47/a, in persona dell'amministratore p.t.### c..f.(###2) , sito nel ### di ### ( AV) alla ### 88 n. 47/ e condominio ### 47/b, in persona dell'amministratore p.t.### c..f. ###, sito nel ### di ### ( AV) alla ### ,stante l'omessa esibizione dell'originale in primo grado a seguito degli avvenuti disconoscimenti dell'esistenza dell'originale, della conformità della copia fotostatica all'eventuale originale e l'omessa istanza di verificazione ex art 216 c.p.c. a seguito degli avvenuti disconoscimenti delle scritture e sottoscrizioni ivi apposte e del contenuto del verbale , che si reiterano, (inutilizzabilità che è da accertarsi e dichiararsi anche in relazione ai verbali del 16 maggio 1986 e del verbale di assemblea del 5 agosto 1993, in relazioni ai quali si reitera il disconoscimento), stante, altresì, anche l'omessa omessa pronuncia su tali disconoscimenti, ed accertata e dichiarata comunque, in via subordinata, la nullità assoluta e/o annullabilità della delibera assembleare del 3.6.1986 del ### sito in #### alla ### 88 (ora ### 47/a, in persona dell'amministratore p.t. ### c..f.(###2) , sito nel ### di ### ( AV) alla ### 88 n. 47/ e condominio ### 47/b, in persona dell'amministratore p.t.### c..f. ###, sito nel ### di ### ( AV) alla ### 88) , per tutti i motivi ivi rappresentati, per l'effetto: ### e dichiarare che Il condominio ### 47/A, in persona dell'amministratore p.t. ### c..f. ###, sito nel ### di ### ( AV) alla ### 88 n. 47/A e il condominio ### 47/B, in persona dell'amministratore p.t. ### c.f. ###, sito in ### alla ### 88 n. 47/B costituiscono un unico condominio e , per l'effetto, ordinare che venga disposta la nomina di un unico amministratore nonché la costituzione di un' unica gestione assembleare ed il ripristino del regolamento e delle tabelle millesimali originarie, così come indicate nel regolamento di ###. Condannare gli appellati al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio Ai fini istruttori, qualora l'Ec.ma Corte d'Appello ritenga di non pronunciarsi sull'inutilizzabilità delle delibere disconosciute, in virtù dell'omessa esibizione degli originali in primo grado e dell'omessa formulazione dell'istanza di verificazione, voglia ordinare al ### 47/a, in persona dell'amministratore p.t. ### c..f. (###2), sito nel ### di ### ( AV) alla ### 88 n. 47/ e al condominio ### 47/b, in persona dell'amministratore p.t.### c..f. ###, sito nel ### di ### ( AV) alla ### 88 n. 47/b ex ### di esibire in giudizio il registro verbali contenente l'originale del verbale di condominio del 3.6.1986. Chiede ammettersi il deposito delle visure ipotecarie dei condomini presenti e deleganti all'assemblea del 3.6.1986 del ### sito in #### alla ### n88 relative al periodo intercorrente tra il 1971 ed il 1986 nonché la documentazione attestante l'inscindibilità del condominio”. 
Iscritta la causa al n. 2835/2022 del Ruolo generale, si sono costituiti, in persona dei rispettivi amministratori p.t., con distinte comparse depositate il ###, il ### via ### n. 47/A e il ### via ### n. 47/B, eccependo entrambi, in via preliminare, l'inammissibilità, per il divieto dei nova in appello ai sensi dell'art.  345 c.p.c., delle domande degli appellanti volte ad ottenere l'accertamento e la declaratoria dell'inutilizzabilità della delibera assembleare del 3.6.1986 del ### sito in #### alla ### 88 e, in subordine, della nullità assoluta e/o annullabilità di tale delibera. 
Hanno comunque contestato la fondatezza dell'avverso gravame, rassegnando le seguenti conclusioni: (### via ### n. 47/A): “…1. dichiarare inammissibile, improponibile, infondato in fatto ed in diritto l'appello e le domande dei sopra indicati appellanti e per l'effetto rigettarlo con la conferma della sentenza di primo grado; 3. vittoria di spese e competenze di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”.  (### via ### n. 47/B): “…### previa conferma della impugnata ordinanza, rigettare l'appello dichiarandolo inammissibile e/o comunque infondato. Con condanna, in ogni caso, degli appellanti, in via solidale tra loro, al rimborso integrale delle spese processuali del presente grado di giudizio, oltre al rimborso forfettario nella misura massima, ### ed IVA come per legge, in favore del procuratore anticipatario.”. 
Con ordinanza del 14.12.2022 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 12.3.2024. 
Indi, dopo alcuni rinvii d'ufficio, con decreto presidenziale del 18.9.2025 (ritualmente comunicato dalla cancelleria alle parti costituite), è stato disposto che la trattazione della controversia in esame, per l'udienza del 14.10.2025, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma ### e 127- ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, in vigore dall'1.1.2023. 
E, depositate tali note (il ### dalla difesa del ### n. 47/B, l'8.10.2025 dalla difesa del ### 47/A e il ### dalla difesa di ### e ###, la causa è stata trattenuta in decisione il ### (con ordinanza comunicata ritualmente dalla cancelleria alle parti costituite), concedendo alle parti i termini, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito di memorie di replica.  MOTIVI DELLA DECISIONE ### proposto da ### e da ### è infondato e, pertanto, non merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.  **** 
Risulta, innanzitutto, privo di fondamento il primo motivo di gravame, avendo il Tribunale di Avellino correttamente ravvisato lo scioglimento, ai sensi dell'art. 61 disp. att. c.c., per effetto della delibera del 3 giugno 1986, mai contestata né impugnata dai ricorrenti nei termini perentori previsti dall'art. 1137 c.c., dell'originario unico ### con la costituzione di due ### (### 47/A e ### 47/B). 
Ciò sulla base della copia di tale verbale prodotto da entrambi i ### convenuti (cfr. tale delibera, esaminabile dal fascicolo telematico di ufficio di primo grado). 
Premessa, in ogni caso, la netta antitesi (già dal punto di vista logico e concettuale, prima ancora che giuridico), tra l'inesistenza (anch'essa lamentata con l'atto di appello) dell'originale del documento prodotto in copia e la non conformità di quest'ultima all'originale (il che presuppone, evidentemente, l'esistenza di quest'ultimo), va detto che, contrariamente a quanto sostenuto da ### e da ### la suddetta copia era utilizzabile, ai fini della decisione, nonostante il disconoscimento, da loro operato, in primo grado (con le note autorizzate depositate il ### per la c.d. trattazione scritta del 23.9.2021, esaminabili dal fascicolo telematico di ufficio di primo grado), della relativa conformità all'originale, e sebbene i convenuti non avessero formulato istanza di verificazione (in tali note depositate il ### dai ricorrenti, si legge, sul punto: “Si disconosce, formalmente, il verbale di assemblea del 16 maggio 1986 e del 3 giugno 1986, trattandosi di mere copie fotostatiche, contestandosi sin da ora la conformità all'originale e, comunque, l'esistenza dell'originale stesso. Si fa rilevare che difetta il timbro di congiunzione dei fogli, l'esistenza del timbro su ogni foglio nonché la sottoscrizione del ### e del ### su ogni foglio. Si disconoscono, altresì, il contenuto, le sottoscrizioni, la relativa autenticità, e le scritture ivi apposte. È evidente ictu oculi, inoltre, che i fogli risultano, stranamente, non ingialliti, nonostante siano trascorsi ben 36 anni.”.). 
Ed invero, premesso che, effettivamente, il verbale di un'assemblea condominiale, munito di sottoscrizione del presidente e del segretario, ha natura di scrittura privata, rivestendo valore di prova legale quanto alla provenienza delle dichiarazioni dai sottoscrittori (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 2, Ord., 15/12/2020, n. 28509; anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 29/03/2024, n. 8577; Sez. VI - 2, Ord., 09/05/2017, n. 11375), va detto, tuttavia, che, alla disciplina del disconoscimento della scrittura privata non si applica l'art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c., per cui il disconoscimento della conformità della copia all'originale non contempla l'inutilizzabilità del documento in difetto di istanza di verificazione, potendo il giudice accertarne la conformità anche aliunde, ricorrendo ad altre prove, anche presuntive (cfr. Cass. civ., Sez. I, 13/09/2021, n. 24634; cfr. anche Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 07/10/2024, n. 26200; Sez. III, Ord., 29/04/2022, n. 13519; Sez. V, 18/01/2022, n. 1324). 
E rappresenta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione secondo cui, in tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive.
Invero il disconoscimento delle copie fotostatiche, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni. 
In particolare, il disconoscimento deve contenere (e ciò non risulta essere avvenuto nel caso di specie) l'indicazione delle parti in cui la copia sia materialmente contraffatta rispetto all'originale oppure le parti mancanti e il loro contenuto; oppure, in alternativa, le parti aggiunte; a seconda dei casi, poi, la parte che disconosce deve anche offrire elementi, almeno indiziari sul diverso contenuto che il documento presenta nella versione originale (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 14/09/2025, n. 25162 e i numerosi richiami giurisprudenziali ivi operati). 
E i ricorrenti non avevano offerto alcun elemento indiziario, al riguardo, a fronte, peraltro, del fatto che la delibera suddetta risalisse a 35 anni prima rispetto alla proposizione del giudizio, nonché alla luce di tutta la documentazione prodotta anche in primo grado dai convenuti (ed esaminabile dal relativo fascicolo telematico) concernente la gestione separata, nel corso degli anni, per i due condomìni, aventi anche un autonomo codice fiscale (cfr. i verbali del 24.1.2017 e del 29.6.2018 del ### di ### 47/A, di approvazione del rendiconto del 2015 e del preventivo del 2016 e del 2017, nonché di approvazione del rendiconto del 2017 e del preventivo del 2018). 
Ragion per cui, alla luce di quanto detto sino ad ora, risulta irrilevante, ai fini del decidere, la richiesta istruttoria (peraltro anche inammissibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 345, co.3, c.p.c., non essendo stata formulata in primo grado) degli appellanti, volta ad ottenere che fosse ordinato ai condomìni appellato l'esibizione in giudizio del registro dei verbali contenente l'originale del verbale di condominio del 3.6.1986. 
Così come è inammissibile, per la stessa ragione, ossia ai sensi del terzo comma dell'art. 345 c.p.c., l'ulteriore istanza istruttoria formulata da ### e da ### con l'atto di appello, volta ad ottenere che fosse consentito il deposito delle visure ipotecarie dei condomini presenti e deleganti all'assemblea del 3.6.1986 del ### sito in #### alla ### n.88, relative al periodo intercorrente tra il 1971 ed il 1986, “nonché la documentazione attestante l'inscindibilità del condominio”.  **** 
Sono infondati anche gli ulteriori due motivi, esaminabili congiuntamente in quanto strettamente connessi sia dal punto di vista logico che giuridico. 
Va innanzitutto detto che i ricorrenti non avevano dedotto, né nel ricorso introduttivo né nell'ambito delle dette note del 18.9.2021, alcun altro profilo di annullabilità e/o di nullità della delibera assembleare del 3.6.1986, se non (nell'ambito delle dette note) con riferimento alla lamentata circostanza che la detta delibera di scissione dei condomìni - in quanto comportante il trasferimento delle proprietà delle parti comuni e l'attribuzione di nuove quote, nonché dei diritti ad esse connesse, dell'originario unico condominio e dai rispettivi partecipanti/condomini ai condomìni separati e ai rispettivi partecipanti/condominidovesse essere eseguita, ai fini della sua validità, mediante atto pubblico notarile e trascritta presso la ### dei ### Ciò premesso, va allora, innanzitutto rilevato che tale ultima doglianza (reiterata in appello, e su cui il primo giudice non si è espressamente pronunciato) era infondata, dal momento che l'art. 61 disp. att. c.c. richiamato dal Tribunale di Avellino nell'ordinanza impugnata in questa sede, consente proprio la possibilità di scissione di un unico condominio originario in più condomìni, in base ad una deliberazione assembleare adottata a maggioranza. 
Ed in ciò riveste carattere eccezionale, derogando al principio secondo il quale la divisione può essere attuata solo per atto di un'autonomia privata, ovvero con il consenso unanime dei partecipanti alla comunione (cfr.  civ., Sez. VI - 2, Ord., 21/06/2018, n. 16385; Sez. II, 28/10/1995, n. 11276). 
Il che vuol dire, in sostanza, per ciò che rileva in questa sede ###richiedesse, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, né il suo recepimento in un atto pubblico, né la sua trascrizione (ai fini dell'opponibilità, evidentemente), tenuto conto dell'obbligatorietà, sancita dall'art. 1137, co.1, c.c., per tutti i condomini (dunque anche per chi acquisti l'immobile successivamente) delle delibere assembleari. 
Quanto alle altre doglianze di invalidità della delibera fatte valere da ### e da ### per la prima volta con l'atto di appello, occorre premettere quanto segue. 
In generale va detto che la sussistenza di un vizio di invalidità di una delibera condominiale comporta la necessità di espressa e tempestiva domanda “ad hoc” proposta dal condomino. 
Di tal che, ogni richiesta di declaratoria di invalidità di una determinata delibera dell'assemblea dei condomini si connota per la specifica esposizione dei fatti e delle collegate ragioni di diritto, ovvero per una propria autonoma “causa petendi”, agli effetti degli artt. 183 e 345 c.p.c. (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 04/10/2018, n. 24399; anche Cass. civ., Sez. VI - 2, Ord., 25/06/2018, n. 16675; Sez. II, Ord., 28/02/2018, n. 4686). 
Quanto, in particolare, alle ipotesi di annullabilità della delibera, la domanda di declaratoria dell'invalidità di una delibera dell'assemblea dei condomini per un determinato motivo non consente al giudice, nel rispetto del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato, l'annullamento della medesima delibera per qualsiasi altra ragione attinente a quella questione (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 19/04/2025, n. 10361 e i riferimenti giurisprudenziali ivi riportati). 
In ordine, poi, ai casi di nullità della delibera, secondo la giurisprudenza più recente, in tema di impugnazione delle delibere condominiali trova applicazione il principio dettato in materia di contratti secondo cui la richiesta di accertamento, per la prima volta in appello, di un motivo di nullità diverso da quelli proposti in primo grado è inammissibile, a ciò ostando il divieto di "nova" ex art. 345, comma 1, c.p.c., salva la possibilità per il giudice del gravame - obbligato comunque a rilevare d'ufficio ogni possibile causa di nullità - di convertirla ed esaminarla come eccezione di nullità legittimamente formulata dall'appellante, ai sensi dell'art. 345, comma 2, c.p.c. ( Cass. civ., Sez. II, 27/09/2017, n. 22678).
In sostanza, con riferimento alla nullità: a) il giudice, se investito dell'azione di nullità di una delibera assembleare, ha sempre il potere (e il dovere), in ragione della natura autodeterminata del diritto cui tale domanda accede, di rilevare e di dichiarare in via ufficiosa, e anche in appello, la nullità della stessa per un vizio diverso da quello denunciato; b) se, invece, la domanda ha per oggetto l'esecuzione o l'annullamento della delibera (il che presuppone, evidentemente, la non-nullità), la domanda di nullità della stessa delibera, formulata per la prima volta con l'atto d'appello, non può essere esaminata, potendo solo convertirsi nella corrispondente eccezione; nè, in tale ipotesi, il giudice d'appello può dichiarare d'ufficio la nullità della delibera, traducendosi tale pronuncia nell'inammissibile accoglimento di una domanda nuova; la rilevabilità d'ufficio della nullità da parte del giudice nel corso del processo e fino alla precisazione delle conclusioni dev'essere, invero, coordinata con il principio della domanda per cui il giudice, da una parte, può sempre rilevare la nullità della delibera, anche in appello, trattandosi di eccezione in senso lato, in funzione del rigetto della domanda ma, dall'altra parte, non può dichiarare la nullità della delibera impugnata ove manchi una domanda in tal senso ritualmente proposta, anche nel corso del giudizio, che faccia seguito della rilevazione del giudice, dalla parte interessata (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 18/04/2023, n. 10233). 
Fatte queste premesse, va innanzitutto rilevato che, pur essendo in astratto nulla (e, quindi, la relativa doglianza è esaminabile in questa sede), la deliberazione assunta dall'assemblea condominiale, ai sensi dell'art. 61 disp att.  c.c., laddove manchi un'autonomia strutturale tra i due fabbricati (cfr., sul punto, nell'ambito della giurisprudenza di merito, ### Trani, 14/10/2025, n. 969, nella banca dati “One legale”), è infondato, nel merito, quanto lamentato, a tal proposito, dagli appellanti, secondo cui a comportare la nullità assoluta della delibera assembleare del 3.6.1986 sarebbe stata l'indivisibilità del ### e, in particolare, la circostanza che esso fosse comporto da parti comuni indivisibili, come la centrale termica, le fognature, gli impianti idrici ed altri sottoservizi, oltre che l'area scoperta. 
Ed infatti, ai sensi dell'art. 62, co.1, disp. att. c.c., “La disposizione del primo comma dell'articolo precedente si applica anche se restano in comune con gli originari partecipanti alcune delle cose indicate dall'articolo 1117 del codice”. 
In altri termini, gli artt. 61 e 62 disp. att. c.c. consentono lo scioglimento del condominio nel caso in cui un gruppo di edifici si possa dividere in parti che abbiano le caratteristiche di “edifici autonomi”, anche se restino in comune con gli originari partecipanti alcune delle cose indicate dall'articolo 1117 c.c. (cfr. Cass. civ., Sez. II, 16/09/2019, n. 23001). 
Quanto, invece, agli altri motivi di invalidità (secondo gli appellanti di nullità assoluta del verbale del 3.6.1986) lamentati con l'atto di appello (che sarebbero stati rappresentati dall'irregolare costituzione dell'assemblea e dall'assenza del potere deliberativo dei condomini presenti e dei loro deleganti, non risultando la maggior parte degli stessi proprietari o titolari di diritti reali in quella data, oltre dall'assenza del potere deliberativo dei comproprietari in assenza di designazione da parte dei comproprietari interessati o, in via gradata, dall'erronea attribuzione dell'intera quota millesimale), la Corte ne rileva (in base ai principi sopra riportati) l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 345 c.p.c. (in quanto non fatti valere, tempestivamente, in primo grado; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 05/09/2024, n. 23893). 
Si sarebbe trattato, infatti, ove sussistenti, di vizi di annullabilità della detta delibera. 
Va detto, invero, che, in tema di condominio degli edifici, l'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale, ai sensi dell'art. 1137 c.c., mentre la categoria della nullità ha un'estensione residuale ed è rinvenibile nelle seguenti ipotesi: mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico - quest'ultima da valutarsi in relazione al "difetto assoluto di attribuzioni" -, contenuto illecito, ossia contrario a "norme imperative" o all'"ordine pubblico" o al "buon costume" (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 14/04/2021, n. 9839; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 02/09/2022, n. 25900). 
Devono, in particolare, qualificarsi nulle le delibere prive degli elementi essenziali, con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale e al buon costume), con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, che incidono sui diritti individuali, sulle cose, sui servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini o comunque invalide in relazione all'oggetto; devono, invece, qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari attinenti al procedimento di convocazione o informazione in assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che richiedono maggioranze qualificate in relazione all'oggetto (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 07/03/2005, n. 4806; cfr. anche civ., Sez. II, 24/07/2012, n. 12930).  **** 
Al rigetto dell'appello proposto da ### e da ### segue, in base al principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c., la condanna degli stessi al pagamento, in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., di ciascuno dei due appellati, dei compensi professionali del presente grado di giudizio. 
In particolare, i compensi professionali spettanti agli appellati vittoriosi vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia a quelli medi ridotti del 50%), per tutte le fasi (fatta eccezione per quella istruttoria, non liquidabile, posto che alla prima udienza di trattazione è stata esclusivamente e direttamente fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, senza il compimento di nessuna ulteriore attività; cfr. Cass. civ., Sez. III, 19/09/2025, n. 25664; Sez. III, Ord., 19/03/2025, n. 7343; Sez. III, Ord., 11/11/2024, n. 29077; Sez. III, Ord., 16/04/2021, n. 10206) di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse degli appellati stata ultimata dopo il ###, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00, tenuto conto del valore indeterminabile (ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, co.6, D.M. n.55/2014) della controversia.  **** 
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art.  1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.  P.Q.M.  La Corte di Appello di Napoli - quarta sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2835/2022 R.G.A.C., così provvede: 1. Rigetta l'appello proposto da ### e da ### avverso l'ordinanza emessa ai sensi dell'art.  702- ter c.p.c. (nel procedimento n. 1933/2021 R.G.) dal ### di Avellino, depositata il ###, 2. Dichiara tenuti e condanna ### e ### al pagamento, in solido tra loro e in favore dell'avv.  ### quale difensore, dichiaratosi antistatario, del ### 47/A, sito nel comune di ### in via ### 88 n.47/A, dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 3.473,00, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.  3. Dichiara tenuti e condanna ### e ### al pagamento, in solido tra loro e in favore dell'avv.  ### quale difensore, dichiaratosi antistatario, del ### 47/B, sito nel comune di ### in via ### 88 n.47/B, dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 3.473,00, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.  4. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1- quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello proposto. 
Napoli, 9.1.2026 ### est.

causa n. 2835/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Giuseppe Gustavo Infantini, De Tullio Giuseppe

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 7387/2025 del 16-10-2025

... legittimazione passiva si osserva che la ricorrente era stata nominata amministratore di condominio con verbale di assemblea del 5.6.2017, e che tale incarico era stato accettato in data ### (cfr. verbale in atti). E' vero - come affermato da consolidata giurisprudenza (cfr. ex multis ) che la nomina dell'amministratore condominiale decorre dalla data della accettazione dell'incarico da parte di quest'ultimo; tuttavia ciò che rileva nella fattispecie non è il periodo “di competenza” cui si riferiscono i contributi omessi, né quello di scadenza per il loro versamento (che, in ogni caso va effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento), ma il successivo momento in cui è avvenuto l'accertamento della inadempienza da parte dell'### (nella fattispecie avvenuto con la notifica degli atti di accertamento del 12 marzo 2019, cfr. in atti) e cioè gli atti con i quali tale inadempimento è stato constatato e ne è avvenuta la contestazione formale. In tale momento era in carica - quale amministratrice - la ricorrente, per cui non sussiste alcun difetto di legittimazione passiva della stessa. Nel merito, tuttavia, appare non solo pertinente, ma anche del tutto dirimente (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI ### Il Tribunale in persona della dott. ### in funzione di Giudice del ### all'udienza di discussione del 16 ottobre 2025, udite le conclusioni delle parti, ha emesso la seguente SENTENZA nella controversia iscritta al n. 5543/23 R.G. 
TRA ### (C.F. ###) nata a Napoli, il ###, rappresentata e difesa dall'avv. ### in virtù di procura in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Napoli, alla ### n. 296 ### in persona del Presidente legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. ### giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliato presso l'### della sede ####: come in atti ### E ### Parte opponente in epigrafe indicata ha proposto ricorso in opposizione avverso Ordinanza-Ingiunzione n. ###, notificata in data ###, con la quale l'### le aveva intimato - nella sua qualità di amministratore del ### di via ### n. 24 Napoli - il pagamento dell'importo complessivo di euro 10.006,60 di cui euro 10.000,00 a titolo di sanzione amministrativa ed euro 6,60 a titolo di spese per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali 1983 relative all'anno 2017 in violazione dell'articolo 2 comma 1 bis del D lgs 463/83. 
Eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto l'ordinanzaingiunzione era riferita a sanzioni per omissioni contributive relative a periodi (mag-giu 2017) nei i quali la stessa non rivestiva ancora la carica di amministratore del condominio nonchè la tardività dell'emissione degli avvisi di accertamento da cui era scaturita la pretesa creditoria, in violazione del disposto di cui all'art. 14 della L. 689/1981. 
Nel merito allegava che per i carichi relativi alle omissioni contributive oggetto di accertamento la stessa aveva aderito, nella qualità di amministratore del condominio, alla procedura di definizione agevolata di cui all'art. 3 del Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136 e che aveva proceduto al pagamento regolare degli importi previsti dal piano di rateazione della rottamazione con riferimento all'intero periodo della sua gestione, ovvero fino al dicembre 2020; che pertanto il rispetto da parte del datore di lavoro delle scadenze previste nel suddetto piano di rateazione aveva escluso l'applicabilità della sanzione amministrativa. 
Eccepiva infine il decorso del termine di prescrizione quinquennale per l'irrogazione della sanzione amministrativa, dovendo ritenersi nulla la notifica degli atti di accertamento, datati 12.3.2019, siccome effettuati a soggetto a tale epoca non legittimato. 
Concludeva pertanto chiedendo “…- in via preliminare, disporre con decreto, o in via del tutto subordinata, previa audizione delle parti, per le gravi ragioni esposte in narrativa, la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione n. ###, notificata alla ricorrente in data ###; - previa sospensiva, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della sig.ra ### per le ragioni articolate in ricorso e, per l'effetto, annullare l'ordinanza ingiunzione oggetto della presente opposizione; - nella denegata ipotesi in cui si disattendesse l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, sempre previa sospensione dell'ordinanza ingiunzione impugnata, accertarne la nullità e/o illegittimità e, per l'effetto, annullarla per i motivi di cui in ricorso; - in via del tutto subordinata, accertare e dichiarare l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione opposta per decadenza dell'### dalla possibilità di riscuotere il proprio credito; il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio”. 
Si costituiva l'ente convenuto, resistendo al ricorso ed eccependone preliminarmente l'inammissibilità ex art. 6 del D.Lgs. 150/11; faceva rilevare la rituale notifica dell'atto di accertamento prodromico e la debenza del credito accertato nonchè la sufficienza della motivazione posta a fondamento dell'ordinanza-ingiunzione. 
Successivamente depositava provvedimento di rimodulazione della sanzione amministrativa originariamente irrogata, emesso ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e novellato dall' articolo 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 (cfr. in atti). 
La causa, di natura documentale, veniva rinviata per la discussione; all'odierna udienza, udite le conclusioni delle parti e letti gli atti, il Giudice decideva con sentenza depositata al fascicolo telematico e di cui veniva data lettura. 
Il ricorso è ammissibile, non essendo l'istante decaduta - ai sensi dell'art. 6, comma VI, D.Lgs. 150/2011 - dalla proposizione dell'opposizione per decorso del termine di giorni trenta dalla notifica del provvedimento impugnato. 
Tale norma difatti prevede che “6. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e puo' essere depositato anche a mezzo del servizio postale”. 
Parte opponente ha depositato in atti la prova della avvenuta notifica del provvedimento impugnato, avvenuta il 17 febbraio 2023 (cfr. in atti); il termine di 30 gg scadeva pertanto il 19 marzo 2023. 
Tuttavia trattandosi di giorno festivo ###, la scadenza era prorogata ex lege al giorno successivo (20 marzo 2023): pertanto il ricorso in opposizione risulta tempestivo. 
Quanto alla preliminare eccezione di difetto di legittimazione passiva si osserva che la ricorrente era stata nominata amministratore di condominio con verbale di assemblea del 5.6.2017, e che tale incarico era stato accettato in data ### (cfr. verbale in atti). 
E' vero - come affermato da consolidata giurisprudenza (cfr. ex multis ) che la nomina dell'amministratore condominiale decorre dalla data della accettazione dell'incarico da parte di quest'ultimo; tuttavia ciò che rileva nella fattispecie non è il periodo “di competenza” cui si riferiscono i contributi omessi, né quello di scadenza per il loro versamento (che, in ogni caso va effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento), ma il successivo momento in cui è avvenuto l'accertamento della inadempienza da parte dell'### (nella fattispecie avvenuto con la notifica degli atti di accertamento del 12 marzo 2019, cfr. in atti) e cioè gli atti con i quali tale inadempimento è stato constatato e ne è avvenuta la contestazione formale. 
In tale momento era in carica - quale amministratrice - la ricorrente, per cui non sussiste alcun difetto di legittimazione passiva della stessa. 
Nel merito, tuttavia, appare non solo pertinente, ma anche del tutto dirimente l'eccezione proposta in ordine alla circostanza della avvenuta presentazione - con riguardo, tra l'altro, anche ai crediti oggetto dell'accertamento in parola - della istanza di definizione agevolata (cd.  rottamazione), adesione avvenuta da parte della ricorrente, legale rappresentante del ### nel termine di tre mesi dalla notifica dell'accertamento dell'omissione contributiva, e precisamente il ### (cfr. comunicazione delle somme dovute emessa da Ag. delle Entrate - Riscossione a seguito dell'adesione alla definizione agevolata). 
Parte ricorrente ha altresì prodotto i bollettini e le ricevute relativi al pagamento delle rate scadute durante il periodo di gestione condominiale della stessa, e cioè fino al mese di novembre 2020 (cfr. in atti), né l'opposto ### previdenziale ha eccepito alcunchè circa la effettività e regolarità di tali pagamenti. 
Trova pertanto applicazione la norma di cui all'art. 2, comma 1-bis, del d.l.  n. 463 del 1983, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983 n. 638 la quale prevede che “### versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.” Nella fattispecie parte ricorrente, sempre nella qualità di amministratrice del ### di via dell'### n. 52, ha provveduto innanzitutto ad aderire alla definizione agevolata per le omissioni contributive in parola nel mese di aprile 2019, e pertanto entro il termine di tre mesi dalla notifica degli avvisi di accertamento (i quali, si noti, riportano la data di emissione/formulazione del 12 marzo 2019, per cui anche a partire da tale anteriore momento il termine trimestrale di cui sopra non risulta decorso all'atto della presentazione dell'istanza di cd. rottamazione). 
Sulla scorta dei rilevi che precedono non sussiste la responsabilità della ricorrente, nella predetta qualità di amministratrice del condominio, per le omissioni contributive contestate e la sanzione amministrativa appare pertanto illegittimamente irrogata.  ### ingiunzione opposta va conseguentemente annullata, così come il successivo provvedimento di rimodulazione della sanzione Le spese vengono poste a carico della parte soccombente e liquidate come da dispositivo alla stregua delle tariffe vigenti.  PQM Il Tribunale, definitivamente decidendo, reietta ogni ulteriore istanza, deduzione o eccezione, così provvede: 1. in accoglimento dell'opposizione annulla l'ordinanza impugnata; 2. condanna l'### al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 1.090,00 per compensi, oltre ### e rimborso spese generali come per legge, con attribuzione. 
Napoli, 16 ottobre 2025 

Il Giudice
Dott. ### n. 5543/2023


causa n. 5543/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Elmino Maria Rosaria

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Corte d'Appello di Venezia, Sentenza n. 3392/2025 del 12-12-2025

... legale avv. ### su richiesta di quest'ultimo, dei nominativi delle ditte subappaltatrici (doc. 5a, 5b, 9) ed osservano, inoltre, che i patrocinatori conoscevano sin dal 2007 la direzione dei lavori e il progettista “facente capo al geom. ### Amatori”, nominativo riportato anche nelle tavole relative alla DIA menzionata alla pag. 3 nell'elaborato depositato dal CTU nel procedimento di ATP (pag. 3, doc. 8), aggiungendo che, in ogni caso, “se per mera ipotesi (…) i legali incaricati della difesa dell'appaltatrice in una così rilevante controversia non si fossero spontaneamente ed affatto posti nei 6 anni in cui la loro nomina era vigente il quesito su chi avesse assunto l'incarico di D.L. e progettista sarebbe provato in re ipsa il di loro inadempimento”. Errata sarebbe poi la statuizione in base alla quale, alla data della rinuncia al mandato dei legali, la possibilità di agire in rivalsa nei confronti della direzione dei lavori e del progettista non era ancora preclusa. Ciò in quanto il giudice avrebbe in ipotesi fatto “coincidere il termine per la denuncia nel termine di un anno con il deposito della perizia di merito”, mentre la ### aveva avuto coscienza dei vizi e delle (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE ### DI VENEZIA SEZIONE QUARTA CIVILE La Corte d'Appello di Venezia, composta dai ### dott.ssa ### dott.ssa ### dott.ssa ### rel.  ha pronunciato la seguente ### nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 418/2024 R.G. promossa da ### S.R.L. (C.F. ###) ### (C.F. ###) rappresentati e difesi dall'Avv. ### del ### di ### ed elettivamente domiciliati presso il suo studio (####) appellanti contro AVV. ### (C.F. ###) in proprio e nella sua qualità di erede dell'AVV. ### (C.F.  ###) rappresentato e difeso dall'Avv. ### del ### di ### ed elettivamente domiciliati presso il suo studio (####) e contro ### (C.F. ###) ### (C.F. ###) entrambi nella qualità di eredi dell'AVV. ### (C.F. ###) rappresentati e difesi dall'Avv. ### del ### di ### ed elettivamente domiciliati presso il suo studio (####) appellati oggetto: appello avverso la sentenza n. 308/2024 del 05/02/2024 del Tribunale di ### trattenuta in decisione sulle seguenti: CONCLUSIONI ### Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, contrariis reiectis: - ### E ### accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 308/2024 emessa dal Tribunale di ####, Giudice dott. ### nell'ambito del giudizio N.R.G. 1249/2021 depositata in cancelleria in data ### notificata il 12 febbraio 2024 accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “Nel merito e in via principale, quanto a ### srl: accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità in capo ai convenuti in ordine all'esecuzione imperita/imprudente/negligente e comunque colpevole della prestazione e del mandato difensivo professionale svolto, per tutti i motivi meglio esposti in narrativa, condannare controparte a risarcire il danno patito dalla società attrice per le causali esposte, composto, oltre a quello monetario pari alla somma portata a suo carico dalla sentenza di primo grado e confermata dalla sentenza di primo grado, documentalmente ammontanti ad € 173.659,17, oltre alla restituzione di quanto versato agli avvocati ### per € 8.500,00 oltre al risarcimento del danno per lesione del diritto costituzionale alla difesa e per perdita di chances, quantificato in misura di € 100.000,00 o in altra somma ritenuta di giustizia dal Giudice, oltre al risarcimento del danno di immagine quantificato in misura di € 100.000,00 o in altra somma ritenuta di giustizia dal Giudice, così complessivamente per € 382.159,17, sempre con rivalutazione ed interessi del caso da quantificarsi, per le somme ricevute dai ### dalla data di ogni singolo pagamento al saldo effettivo; per tutte le altre somme, dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado al saldo effettivo. 
Nel merito e in via principale, quanto a ### accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità in capo ai convenuti in ordine all'esecuzione imperita/imprudente/negligente e comunque colpevole della prestazione e del mandato difensivo professionale svolto, per tutti i motivi meglio esposti in narrativa, condannare controparte a ### controparte a risarcire il danno biologico patito per le causali meglio esposte in narrativa e nella perizia medicolegale prodotta, danni che si quantificano in € 47.053,00, ovvero nella misura che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione e interessi da calcolarsi dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado al saldo effettivo. 
Nel merito in via subordinata, sia in relazione alla società ### srl che in relazione al geom. ### accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità in capo ai convenuti in ordine all'esecuzione imperita/imprudente/negligente e comunque colpevole della prestazione e del mandato difensivo professionale svolto, per tutti i motivi meglio esposti in narrativa, condannare parte convenuta al pagamento di tutti gli esborsi effettivamente subìti da ### nonché da ### in relazione alle condanne subìte in primo e secondo grado, nonché condannare parte convenuta alla restituzione di tutte o di parte delle somme versate da ### srl e da ### per l'esecuzione degli incarichi professionali attinenti i fatti per cui è causa, nonché condannare in ogni caso parte convenuta sia al risarcimento del danno biologico/non patrimoniale subìto in relazione alle condotte dei convenuti sia al risarcimento dei danni non patrimoniali, come verranno equitativamente determinati dal Giudice, per la lesione dell'immagine della società, per la lesione del diritto di difesa, per la perdita di chances, e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel atto di citazione in appello. 
In ogni con condanna alle spese ai compensi di entrambi i gradi di giudizio.  ### la sentenza n. 308/2024 emessa dal Tribunale di ####, Giudice dott.  ### nell'ambito del giudizio N.R.G. 1249/2021 depositata in cancelleria in data ### notificata il 12 febbraio 2024 per quanto concerne le spese ed - In via principale: disporne la compensazione per le ragioni esposte in narrativa; - In via subordinata: disporne una congrua riduzione e/o comunque la ripartizione pro quota tra gli odierni appellanti. 
In ogni con condanna alle spese ai compensi.  ###'###. ### 1) In via preliminare: rigettarsi la richiesta di sospensione e/o di revoca della provvisoria esecutorietà della sentenza appellata, per l'assoluta carenza di entrambe le condizioni previste dall'art. 283 cpc. 2) In via principale e nel merito: respingersi “in toto” l'appello proposto da ### srl e dal geom. ### avverso la sentenza n. 308/2024 del 05.02.2024 emessa dal Giudice del Tribunale di ### dottor ### D'### ovvero le domande tutte formulate da entrambi gli appellanti, sia in via principale che in via subordinata, e, per l'effetto, confermarsi in ogni sua parte detta sentenza.  3) In via subordinata di rito: nella denegata ipotesi in cui la Corte adita dovesse accogliere il motivo d'appello sub. 2.1 proposto da parte appellante nell'atto di citazione introduttivo a questa fase del giudizio, ritenendo sussistere la titolarità dal lato passivo del rapporto dedotto in giudizio nei confronti dell'avvocato ### accertarsi e dichiararsi l'estinzione del rapporto processuale tra gli odierni appellanti e l'avv. ### in proprio, alla luce delle motivazioni esposte da questa difesa nell'istanza per revoca e modifica di ordinanza datata 22.06.2022 depositata in primo grado.  4) In via subordinata di merito: respingersi, in ogni caso, le domande tutte proposte, sia in via principale che in via subordinata, nei confronti dell'avv. ### sia in proprio che quale coerede del defunto padre avv. ### da ### srl, in quanto infondate, sia in fatto che in diritto, oltre che per essersi prescritti alcuni crediti di natura risarcitoria, nonché dal geom. ### in quanto anch'esse infondate e, comunque, per essersi prescritto il credito di natura risarcitoria dal medesimo rivendicato.  5) In via di estremo subordine di merito: nella denegata ipotesi fosse ritenuta fondata la richiesta di accertamento della responsabilità professionale addebitata dagli appellanti a carico anche e/o dell'avvocato ### e/o a carico del solo avv. ### ridursi, secondo giustizia, in ogni caso, anche per intervenuta prescrizione, le richieste di natura economica exadverso proposte, a titolo di ristoro dei danni patiti e patiendi dagli attori medesimi, respingendo le maggiori domande e circoscrivendo la condanna dell'avvocato ### nei limiti della sola colpa allo stesso attribuibile.  6) In ogni caso, con vittoria di compensi legali, oltre gli accessori di legge (15% spese generali, 4% CPA e Iva) di questa fase del giudizio.  ### E ### Nel merito -in via principale: rimettendosi all'Illa Corte in relazione al motivo di cui al punto 2.1. della citazione d'appello (peraltro assorbito dall'infondatezza in punto responsabilità), respingersi per il resto il gravame proposto da ### srl e geom. ### in quanto manifestamente infondato in ogni sua parte e per l'effetto confermarsi la sentenza del Tribunale di ### n.308 del 4.2.2024 laddove ha respinto le domande nei confronti di ### e ### quali eredi dell'avv. ### e condannato gli attori alla rifusione delle spese di primo grado; -in via subordinata: respingersi comunque le domande proposte nei confronti della sig.ra ### e ### quali eredi dell'avv. ### perché, oltre che infondate, prescritte (in parte per quanto concerne la società appellante, per le ragioni delineate nel corpo del presente atto, e per intero per quanto riguarda ###; -in via di estremo subordine: ridotte le richieste di entrambe le parti attrici nei limiti di legge e di giustizia, respingersi le maggiori domande, circoscrivendo la condanna di ### e ### quali eredi dell'avv. ### unicamente nei limiti della quota a ciascuno di loro addebitabile rispetto alla colpa e danno attribuibile all'avv. ### in ogni caso: con rifusione dei compensi e spese processuali di secondo grado, comprensivi di spese generali 15%, CPA e ### RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione ritualmente notificato la ### s.r.l. e il geom.  ### adivano il Tribunale di ### per sentir accertare l'inesatto adempimento degli avv.ti ### e ### al mandato professionale assunto nei confronti della società attrice ed ottenere il risarcimento degli asseriti danni patrimoniali e non patrimoniali loro derivati, quantificati, quanto a ### amministratore unico della società, in € 47.053,00 (relativi al danno biologico) e, quanto alla società stessa, in € 373.659,17 (di cui € 173.659,17 pari alla somma posta a carico di ### con sentenza, € 100.000,00 relativi al danno all'immagine e € 100.000,00 relativi al “danno per perdita di chances e lesione del diritto di difesa”), oltre alla restituzione della somma di € 8.500,00 ricevuta dai convenuti a titolo compenso. 
A sostegno delle domande gli attori deducevano la responsabilità dei convenuti per la negligente attività defensionale svolta in relazione al procedimento per ###.G. n. 6362/2008, instaurato innanzi al Tribunale di Vicenza dai proprietari di singole unità immobiliari poste all'interno del ### de ### i quali lamentavano la sussistenza di vizi e/o gravi difetti dello stabile fatto erigere e venduto da ### nonchè nelle successive e conseguenti cause di merito R.G. 9209/2010 e 9212/2010, separatamente promosse ai sensi dell'art. 1669 c.c. dai medesimi condomini e poi riunite.
In particolare, nell'atto di citazione veniva imputato ai due legali di non aver chiamato nei menzionati procedimenti le imprese subappaltatrici, il progettista e il direttore lavori, benché a conoscenza dei loro rispettivi nominativi, e di aver così precluso alla società attrice - priva delle necessarie nozioni tecniche ed incapace di selezionare, tra le notizie a sua conoscenza, quelle aventi rilevanza giuridica - ogni possibilità di rivalersi nei confronti dei reali autori delle lavorazioni difettose delle somme poste a suo carico dalla sentenza di primo grado del Tribunale di Vicenza, confermata in appello. 
Alla base di tali assunti gli attori ponevano le risultanze della CTU esperita in sede di ### che aveva accertato la presenza di fenomeni di distacco dell'intonaco dalle pareti esterne e di umidità ascendente, nonché quelle della CTU disposta in sede meritale per la verifica di ulteriori vizi denunciati dai condomini, che aveva concluso nel senso che le responsabilità fossero “equamente suddivise tra il progettista dei dettagli esecutivi, il ### dei lavori e l'impresa esecutrice dei lavori”, dolendosi che “dal deposito della perizia i legali rimanevano inerti, salvo il ### rinunciare all'incarico depositando la relativa rinuncia al mandato nel fascicolo di causa in uno alle sottoscrizioni di entrambi”. 
Si costituivano entrambi i convenuti, negando ogni responsabilità e resistendo alle pretese, nonché, quanto all'avv. ### eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, negando di essere mai addivenuto ad un contratto di patrocinio con l'attrice.  2. Con sentenza n. 308/2024 del 05/02/2024 il Tribunale di ### rigettava le domande attoree. 
A tale apprezzamento perveniva dopo aver considerato, in estrema sintesi, che: - malgrado la procura alle liti fosse stata rilasciata dalla società ad entrambi i convenuti, all'avv.  ### non poteva ricondursi la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico dedotto, in quanto, seppur in presenza della contestazione dell'interessato, non era stato provato l'avvenuto conferimento di un incarico di patrocinio in suo favore e v'erano, invece, una serie di indizi che deponevano in senso opposto, dato che non risultava che il predetto avesse sottoscritto alcun atto difensivo o partecipato ad udienze o ad incontri con il cliente, né che avesse inviato o ricevuto corrispondenza in relazione alle vicende oggetto dei procedimenti trattati dal Tribunale di Vicenza; - alcuna responsabilità era configurabile in capo all'avv. ### per non aver provveduto a chiamare o consigliare la chiamata in causa dei subappaltatori, vertendosi nell'ambito di vizi non imputabili a quest'ultimi, né per l'omessa chiamata del direttore dei lavori e del progettista, in quanto non era stata offerta la prova che la società attrice avesse comunicato al proprio legale i nominativi e che effettivamente tali incarichi fossero stati affidati a professionisti (neanche indicati in atti) ad essa estranei; - in ogni caso, alcun nesso poteva essere istituito tra la condotta attribuita all'avv. ### con riguardo alle posizioni del progettista e del direttore dei lavori e i pretesi danni, dato che, successivamente alla rinuncia al mandato da parte dei convenuti in data ### e al deposito della CTU nella causa di merito in data ###, la ### avrebbe potuto agire nei confronti dei professionisti ritenuti responsabili dei vizi in un separato giudizio, non essendo ancora decorso il termine di prescrizione decennale per far valere la responsabilità dei predetti.  3. Avverso tale sentenza hanno interposto gravame la società ### s.r.l.  e il geom. ### insistendo per l'accoglimento di tutte le domande proposte in prime cure, salvo la domanda di risarcimento del danno all'immagine subito, in ipotesi, dalla prima, ed articolando tre motivi d'appello, rubricati come di seguito: 1) “### sussistenza della legittimazione processuale passiva dell'avv. ### Esistenza di un rapporto di patrocinio. Omessa considerazione di un elemento istruttorio rilevante: la rinuncia al mandato sottoscritta da parte dell'avv. ### Bondardo”; 2) “### e contraddittorietà' della motivazione della sentenza in punto di responsabilità degli avvocati ### La fondatezza della domanda articolata in primo grado”; 3) “### della pronuncia in merito alle spese. ### e comunque difetto di motivazione giustificanti una condanna solidale degli appellanti. ### e comunque eccessività della liquidazione”. 
Si sono separatamente costituiti l'avv. ### in proprio e quale erede dell'avv.  ### deceduto nelle more della definizione del giudizio di prime cure, e gli altri eredi dell'avv. #### e ### insistendo per il rigetto dell'appello e la conferma della decisione del Tribunale.  4. La causa, dopo la sostituzione del consigliere relatore come da provvedimenti organizzativi del 09.05.2025 e del 13.05.2025, è stata rimessa alla decisione del Collegio sulle conclusioni rassegnate dalle parti come in epigrafe.  5. Con il primo motivo di gravame gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui ha escluso la prova del conferimento di un mandato di patrocinio in favore dell'avv. ### A parere degli appellanti il ragionamento del Tribunale sarebbe erroneo, in quanto non avrebbe considerato che la coincidenza tra la procura alle liti rilasciata congiuntamente ai due avvocati e il rapporto di patrocinio con l'avv. ### era confermata da una pluralità di riscontri, e precisamente dalle seguenti circostanze documentate in atti: l'avv. ### con la rinuncia dimessa nel fascicolo di primo grado, “ha espressamente rinunciato al mandato (=patrocinio) indi confessoriamente riconoscendone la vigenza” (doc. 18 attoreo); in tutti gli atti processuali di causa la società appellante era stata indicata quale “rappresentata e difesa” da entrambi i legali (docc. 7, 10a e 10b attorei); entrambi i legali avevano dichiarato in calce “ai rispettivi atti” la conformità delle copie fotostatiche agli originali, riconoscendosi “difensori della ### Bertacche”; nel giudizio di primo grado l'avv. ### costituendosi, “dà atto dell'esistenza di un rapporto di patrocinio tra la ### ed il figlio esprimendosi come segue: ### denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle richieste avverse, qualora venisse individuata la responsabilità concorrente dell'Avv. ### si chiede che la condanna dell'Avv. ### avvenga per la sua sola quota di colpa”.  6. Il primo motivo d'appello è infondato. 
Gli appellanti non sottopongono a critica il principio giurisprudenziale, consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte, richiamato nella sentenza, secondo cui la procura alle liti, quale negozio unilaterale di conferimento della rappresentanza in giudizio, si distingue dal contratto di patrocinio che è, invece, un negozio bilaterale con il quale viene conferito l'incarico al professionista (da ultimo, Cass., Sez. II, Ord. 25/03/2024, n. 7953), né contestano i rilievi del giudice di prime cure in ordine alla mancanza di elementi, quali la sottoscrizione di atti, la partecipazione ad udienze o incontri con il cliente, lo scambio di corrispondenza, da cui desumere che all'avv. ### fosse stata rimessa, oltre alla rappresentanza necessaria per il compimento dell'attività giudiziale, l'attività di patrocinio. 
Gli appellanti, piuttosto, evidenziano una serie di circostanze che, in realtà, non appaiono affatto connotate da quella valenza che s'intende loro attribuire, dato che la rinuncia “al mandato” del 21.05.2013, in quanto depositata nelle due cause di merito promosse dai condomini e corredata dalla specificazione “relativamente ad entrambe le sopraindicate cause”, va necessariamente ed esclusivamente riferita al mandato alle liti, e che, quanto alle conclusioni dell'avv. ### quand'anche se ne volesse trascurare l'effettivo contenuto, che non implica in alcun modo il riconoscimento di una responsabilità concorrente dell'altro convenuto, non potrebbero comunque rivestire l'addotta natura confessoria, provenendo da una parte diversa rispetto a quella interessata. 
Inoltre, la tesi secondo cui l'uso della locuzione “rappresentata e difesa” implichi di per sé la prova di un contratto di patrocinio è sostenuta assertivamente, senza alcuna esplicitazione delle ragioni per cui al conferimento del mandato finalizzato a consentire la rappresentante processuale della parte dovrebbe corrispondere anche il titolo sotteso all'azione esercitata, mentre le attestazioni di conformità, così come già gli atti difensivi cui accedono, sono prive di rilevanza, non foss'altro perchè sottoscritte dal solo avv. ### e non anche dall'avv. ### (doc.  10a e 10b).  7. Con il secondo motivo gli appellanti criticano la sentenza nella parte in cui avrebbe erroneamente escluso la responsabilità dei legali per l'omessa chiamata in causa del progettista e del direttore lavori e ha affermato che i vizi accertati dal CTU non erano imputabili ai due subappaltatori. 
A sostegno della censura gli appellanti evidenziano che, nel primo grado, era stata puntualmente fornita la prova che la società aveva informato il proprio legale avv. ### su richiesta di quest'ultimo, dei nominativi delle ditte subappaltatrici (doc. 5a, 5b, 9) ed osservano, inoltre, che i patrocinatori conoscevano sin dal 2007 la direzione dei lavori e il progettista “facente capo al geom. ### Amatori”, nominativo riportato anche nelle tavole relative alla DIA menzionata alla pag. 3 nell'elaborato depositato dal CTU nel procedimento di ATP (pag. 3, doc. 8), aggiungendo che, in ogni caso, “se per mera ipotesi (…) i legali incaricati della difesa dell'appaltatrice in una così rilevante controversia non si fossero spontaneamente ed affatto posti nei 6 anni in cui la loro nomina era vigente il quesito su chi avesse assunto l'incarico di D.L. e progettista sarebbe provato in re ipsa il di loro inadempimento”. 
Errata sarebbe poi la statuizione in base alla quale, alla data della rinuncia al mandato dei legali, la possibilità di agire in rivalsa nei confronti della direzione dei lavori e del progettista non era ancora preclusa. Ciò in quanto il giudice avrebbe in ipotesi fatto “coincidere il termine per la denuncia nel termine di un anno con il deposito della perizia di merito”, mentre la ### aveva avuto coscienza dei vizi e delle responsabilità della direzione lavori ben prima del deposito della perizia meritale. Peraltro, “anche a voler ritenere esperibile una tale azione dopo la rinuncia all'incarico da parte dei legali, parte appaltatrice ha legittimamente confidato nell'accoglimento delle eccezioni di prescrizione e/o decadenza dell'azione articolate dai propri avvocati”. 
Inoltre, gli appellanti rappresentano che, rispetto alle problematiche insorte sulle pareti perimetrali, era documentato l'invio da parte della ditta ### dell'elenco dei lavori necessari per il ripristino, che non costituiva un preventivo, ma bensì un riconoscimento della sua palese responsabilità nella causazione dei vizi, là dove gli accorgimenti individuati dal CTU per risolvere la situazione, ovvero l'applicazione di idoneo primer d'attacco e l'installazione della rete porta intonaco, costituivano accorgimenti che competevano alla stessa impresa; che altrettanto certa era la responsabilità della ditta ### avendo la CTU riscontrato che la realizzazione del marciapiede su betonella non era stata effettuata tenendo completamente in considerazione le problematiche derivanti dalle precipitazioni, laddove il comportamento inerte dei legali, che non avevano suggerito la chiamata in causa e non avevano dato luogo alla denuncia dei vizi entro il termine di 60 giorni di cui all'art. 1670 c.c., aveva comportato la decadenza dall'azione di regresso.  8. Anche il secondo motivo è infondato. 
Congruo si palesa il giudizio espresso nella sentenza rispetto all'insussistenza di una responsabilità del legale per l'omessa chiamata delle figure del progettista e del direttore dei lavori, risolvendosi in una mera asserzione, rimasta priva di riscontri, la deduzione che il nominativo del geometra che aveva assunto tali ruoli - indicato per la prima volta nella presente sede di appello e neppure desumibile dall'elencazione di cui alla pag. 3 della CTU del 30.12.2009 (doc. 8), depositata senza allegati - gli fosse stato comunicato già prima dell'instaurazione della serie dei procedimenti intrapresi dai condomini, così come non v'è prova, e prima ancora allegazione, che l'avv. ### abbia avuto contezza della mancata iscrizione all'albo del legale rappresentante della ### geom. ### Quanto all'ulteriore ipotesi di un inadempimento dell'avv. ### per non aver esplorato di sua iniziativa, pur nel silenzio dell'assistita, l'eventuale presenza di altri soggetti solidalmente responsabili, si condivide il ragionamento del giudice di prime cure, secondo cui il difensore poteva ragionevolmente confidare che, in ragione della qualifica professionale rivestita dal geom. ### gli incarichi fossero stati ricoperti da quest'ultimo.  ### circa l'erroneità della statuizione relativa alla persistente possibilità per la società costruttrice di agire in regresso nei confronti dei professionisti trascura, poi, che il primo giudice, diversamente da quanto prospettato in sede ###si è affatto riferito ad un termine decadenziale ed ha correttamente applicato i principi affermati dalla giurisprudenza in tema di prescrizione, in base ai quali, vertendosi nell'ambito di un contratto d'opera professionale, l'azione del committente nei confronti di progettista e direttore dei lavori soggiace al termine di prescrizione decennale dal compimento della prestazione intellettuale, senza obbligo di previa denuncia (v. Cass., Sez. Un., n. 15781 del 28/07/2005 e ### II, n. 28575 del 20/12/2013, ribadite da ultimo da Cass., Sez. II, Ord., 25/08/2025, n. 23813).
Venendo alle ditte esecutrici dei lavori di tinteggiatura delle facciate esterne del condominio e di pavimentazione del cortile condominiale, le critiche, in realtà, si limitano a ribadire tesi esposte già nel primo grado e non si confrontano in modo specifico con i rilievi del Tribunale, che, sulla base degli esiti delle CTU esperite, ha giustamente ricondotto le difformità lamentate dai condomini a difetti costruttivi, escludendone l'ascrivibilità alle subappaltatrici. 
In proposito, senza necessità di ripetere integralmente le conclusioni del CTU incaricato in sede di ### già riportate nella sentenza impugnata, deve ribadirsi che, con riferimento ai fenomeni di distacco di intonaco e alle fessurazioni sulle pareti esterne dell'edificio, l'elaborato aveva chiarito che “le caratteristiche delle lesioni di cui trattasi evidenziano, a causa della loro particolare posizione, fenomeni di tensioni interne e/o di variazioni di rigidezza, legate alle caratteristiche costruttive”, e dunque a responsabilità della costruttrice, a ciò dovendosi aggiungere che la missiva del 15.05.2010 della ditta ### non denota alcun riconoscimento confessorio di vizi da parte di quest'ultima, recando piuttosto, come specificato in oggetto, un preventivo per i lavori di ripristino (doc. 9). 
Quanto alla pavimentazione esterna, gli appellanti operano una censura del tutto generica, indicando in modo inadeguato una responsabilità della ditta ### limitandosi a richiamare un'affermazione contenuta nella seconda ### depositata in sede meritale (“ritiene la CTU che la realizzazione del marciapiede su betonella non sia stata effettuata tenendo completamente in considerazione le problematiche derivanti dalle precipitazioni”, doc. 11), senza procedere ad un'analisi puntuale delle risultanze peritali e senza considerare che lo stesso ### nel precedente procedimento ex art. 696 c.p.c., aveva accertato che il problema della risalita di umidità faceva capo all'inosservanza della “buona norma costruttiva”, in quanto “il fabbricato non presenta soluzioni di continuità dell'intonaco a partire dalla pavimentazione esterna in betonelle”, “gli intonaci portati fino alla quota di calpestio (e di battuta d'acqua) sono posti in contatto con situazioni di umidità provenienti dalla pavimentazione, permettendo l'innesco del fenomeno osservato”, e la guaina taglia-muro era posizionata ad una quota corrispondente alla quota del piano finito esterno, laddove “buona norma costruttiva imporrebbe la collocazione della guaina taglia-muro, di protezione contro l'umidità di risalita, a quota superiore di almeno 15 cm rispetto al piano esterno di battuta dell'acqua” (doc. 8). 
Sennonchè, da una lettura più ampia della seconda ### la stessa evocata dagli appellanti, si evince che, con essa, sono stati verificati, non diverse cause dei difetti costruttivi già rilevati, ma “nuovi vizi” e “incremento dei costi” di eliminazione, derivanti dal fatto che “il contorno del fabbricato su cui era realizzata la pavimentazione in “betonella” non era su massicciata, ma era costituito da un sistema di supporto della pavimentazione realizzato in sabbia e cemento ###”, nonché dal fatto che al di sopra di questo “erano posizionate tubazioni di sotto-servizio, bloccate con malta, di geometria tale da impedire lo sgrondo delle acque meteoriche”, che determinavano la “formazione di vasche costituite da intrecci di tubi di sottoservizi” e, con ciò, una situazione che “comportava il ristagno delle acque di precipitazione, mantenendole in loco a ridosso della muratura, consentendone in tal modo la risalita” (doc. 11). 
A fronte di quanto sopra, va confermato che le conclusioni delle due CTU non consentivano di imputare il fenomeno di umidità di risalita alla ditta ### Infatti, le concorrenti cause enumerate dal perito d'ufficio ineriscono pressoché esclusivamente ad opere diverse dalla posa della pavimentazione nel cortile di cui era stata incaricata la piastrellista (la stesura degli intonaci fino alla quota di calpestio, la collocazione della guaina in quota errata, il posizionamento di tubazioni di sotto-servizio a ridosso della muratura) e, per il resto, è mancata la prova, di cui era gravata l'attrice, che alla subappaltatrice fosse stata rimessa anche l'esecuzione del sottofondo (in particolare, l'esecuzione di una tipologia di sottofondo diversa da quella realizzata in loco), siffatta prova non essendo desumibile da una mera dichiarazione manoscritta di un potenziale teste (doc.  5a), in difetto di elementi istruttori ritualmente acquisiti nel contraddittorio delle parti.  9. Con il terzo motivo gli appellanti si dolgono dell'erroneità della condanna solidale, anziché pro quota, alle spese di lite, ritenendo violato il disposto dell'art. 97 c.p.c., nonchè dell'erroneità ed eccessività della liquidazione, che non avrebbe tenuto conto di tutte le circostanze concrete, ovvero del fatto che la soccombenza era stata motivata sulla base di presupposti di natura formale (come la mancanza di un contratto di patrocinio), che i due convenuti avrebbero potuto difendersi in proprio e cumulativamente, che prima dell'instaurazione della causa erano state coltivate trattative, che nel giudizio non si era svolta istruttoria e che v'erano contrasti giurisprudenziali in merito ai presupposti dell'azione di regresso verso progettista e direttore dei lavori.  10. Neppure tale ultimo motivo può essere accolto, avendo la sentenza correttamente operato sulla base della regola della soccombenza ex art. 91 c.p.c. ed applicato la prescrizione normativa di cui all'art. 97, comma 2, secondo periodo, c.p.c., in base alla quale il giudice “può anche pronunciare condanna solidale di tutte o di alcune di esse, quando hanno interesse comune". Il requisito dell'interesse comune, infatti, non postula la qualità di parti in un rapporto sostanziale indivisibile o solidale, potendo “desumersi anche dalla semplice identità delle questioni sollevate e dibattute, ovvero dalla convergenza di atteggiamenti difensivi diretti a contrastare la pretesa avversaria, di talché la condanna in solido è consentita anche quando i vari soccombenti abbiano proposto domanda di valore notevolmente diverso, purché accomunate dall'interesse al riconoscimento di un fatto costitutivo comune, rispetto al quale vi sia stata convergenza di questioni di fatto e di diritto” (così Cass., Sez. III, n. 369 del 08/01/2025; v. anche Cass., Sez. II, 20/04/2018, n. 9876), convergenza che risulta nel caso evidente, ad una semplice lettura dell'atto introduttivo di causa, inteso all'accertamento della responsabilità professionale dei due convenuti. 
Né la liquidazione può dirsi inficiata dalle altre censure, dal momento che le circostanze ripercorse dagli appellanti non integrano i presupposti per la compensazione delle spese giudiziali - nemmeno quanto al profilo del recente mutamento d'indirizzo giurisprudenziale, indimostrato dalla citazione di un unico precedente di merito - e neppure consentono al giudice di astenersi dall'applicazione dei parametri per la liquidazione dei compensi vigenti, in base ai quali, peraltro, a fronte del deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., spettava anche il compenso per la fase istruttoria (cfr. art. 4, comma 5, lett. c), d.m. n. 55 del 2014, nonchè Cass., Sez. VI - 2, Ord.  18/02/2019, n. 4698).  11. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate - tenuto conto del mancato espletamento di ogni attività relativa alla fase istruttoria, applicando i valori medi previsti dallo scaglione di riferimento di cui al d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022 - a favore di entrambe le parti appellate. 
Sussistono i presupposti per applicare il comma 1-quater dell'art. 13 DPR 115/2002, sicché gli appellanti devono versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.  P.Q.M.  definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 308/2024 del 05/02/2024 del Tribunale di ### ogni diversa istanza ed eccezione respinta, così provvede: 1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata; 2. condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese del presente grado in favore degli appellati, liquidate in € 9.991,00 per compensi a favore dell'avv. ### e in € 9.991,00 per compensi a favore di ### e ### eredi dell'avv.  ### 3. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, DPR 115/2002.
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 17/09/2025 ### est.

causa n. 418/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Parise Clotilde, Abbate Stefania

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