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Tribunale di Milano, Sentenza n. 253/2026 del 21-01-2026

... contestazioni del ### parte ricorrente ha depositato nota e relativo conteggio con cui ha ridotto la domanda alla somma di € 1229,37 (v. deposito del 14/1/26). 4. La causa, avente natura documentale, viene decisa a seguito di discussione orale, con lettura del dispositivo e della motivazione contestuale al termine della camera di consiglio. *** 5. Il tema oggetto di causa è dibattuto ed è stato recentemente affrontato dalla Corte di Cassazione, con pronuncia n. 16715/2024, la quale si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. Att. C.p.c. e alla quale, anche per rispettare la funzione nomofilattica dell'organo di legittimità, si intende dare continuità. In particolare, si è affermato: “trova applicazione il principio affermato da Cass., Sez. L, n. 14268 del 5 maggio 2022, per il quale il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare, l'art. (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di ####N. _____ ###.  11748/2025 CRON. N. ___ Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa ### ha pronunciato la seguente ### nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 11748/2025 promossa da: ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. #### elettivamente domiciliato in ### presso il difensore avv.  ### RICORRENTE contro MIM - #### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### e dell'avv. ### (###) ### 45 20123 MILANO; elettivamente domiciliato in ### 24 20146 MILANOpresso il difensore avv. ### RESISTENTE Le parti hanno concluso come in atti ### delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Con ricorso del 3/10/25, ### ha convenuto in giudizio il Ministero dell'### e del ### al fine di ottenere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “per le ragioni di cui al presente ricorso, accertare e dichiarare diritto della ricorrente sig.ra ### all'indennità sostitutiva per ferie residue non godute quale differenziale tra giorni di ferie maturati e il numero delle giornate di sospensione delle lezioni definite dal calendario scolastico regionale e, nel caso, dei giorni di ferie fruiti a domanda, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e, per l'effetto, - condannare il Ministero dell'### e del ### in persona del ### e legale rapp.te p.t., al pagamento dell'indennità sostitutiva di ferie non godute per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 per l'importo di € 2.081,66 o altra minore o superiore somma che risulterà dovuta in corso di causa, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo.  - condannare il Ministero dell'### e del ### resistente, in persona del ### pro tempore, alla refusione delle spese legali, oltre spese generali, CPA e IVA se dovuta, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore antistatario.”. 
La parte ricorrente ha riferito: che, dall'a.s. 20/21 all'a.s. 23/24 è stata utilizzata dal Ministero dell'### e del ### in attività di docenza mediante la stipula di ripetuti contratti a tempo determinato; che, nei giorni in cui non si svolgono le lezioni ma che rientrano comunque nel periodo - compreso tra il 1° settembre ed il 30 giugno - destinato alle attività didattiche ai sensi dell'art.  74, comma 2, del ### 16 aprile 1994 n. 297, è rimasta a disposizione del datore di lavoro per lo svolgimento di tutte le attività didattiche funzionali all'insegnamento di cui all'art. 29 del CCNL di categoria; di aver diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva per le festività soppresse e per i giorni di ferie residui, non richiesti e, quindi, non fruiti come da elenco riportato nel ricorso; che i ### non l'hanno invitata a fruirne o, ancor meno, informata che, non fruendone, avrebbe perso il diritto alle ferie ed all'indennità sostitutiva. 
La parte ricorrente, richiamata la giurisprudenza formatasi sull'argomento, ha quindi richiesto l'accoglimento delle conclusioni sopra ritrascritte.  2. ### dell'istruzione e del ### si è costituito in giudizio contestando la domanda e chiedendo il rigetto del ricorso. In particolare, il MIM ha documentato che la parte ha chiesto nel corso degli anni oggetto di causa, alcuni giorni di ferie.  3. A fronte delle contestazioni del ### parte ricorrente ha depositato nota e relativo conteggio con cui ha ridotto la domanda alla somma di € 1229,37 (v. deposito del 14/1/26).  4. La causa, avente natura documentale, viene decisa a seguito di discussione orale, con lettura del dispositivo e della motivazione contestuale al termine della camera di consiglio.  ***  5. Il tema oggetto di causa è dibattuto ed è stato recentemente affrontato dalla Corte di Cassazione, con pronuncia n. 16715/2024, la quale si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. Att. 
C.p.c. e alla quale, anche per rispettare la funzione nomofilattica dell'organo di legittimità, si intende dare continuità. In particolare, si è affermato: “trova applicazione il principio affermato da Cass., Sez. L, n. 14268 del 5 maggio 2022, per il quale il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, ### (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. 
Occorre considerare, in relazione al periodo di causa, per quel che qui rileva, le disposizioni del contratto collettivo del personale della scuola del quadriennio 2006/2009 e la normativa di legge sulle ferie intervenuta nell'anno 2012.  ### 2006/2009 per il personale del ### del 29 novembre 2007, ha disciplinato le ferie del personale all'art. 13. 
Per il personale docente rilevano i commi 9 e 10. 
In base al comma 9, le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno può essere fruito dal personale docente un periodo di ferie non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione del docente con altro personale in servizio nella stessa sede, senza oneri aggiuntivi. Il comma dieci stabilisce, per i soli docenti a tempo indeterminato, che le ferie che non possono essere fruite nell'anno scolastico di riferimento, in tutto o in parte, per particolari esigenze di servizio - ovvero per motivate esigenze di carattere personale e di malattia - sono godute, entro l'anno scolastico successivo, sempre nei periodi di sospensione dell'attività didattica. 
Il successivo art. 19 dello stesso ### - relativo al regime di ferie, permessi ed assenze del personale a tempo determinato - dopo un generale rinvio alle previsioni relative al personale a tempo indeterminato, pone alcune precisazioni. 
In particolare, ai sensi del comma 2, qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie, le stesse sono liquidate al termine dell'anno scolastico (e, comunque, dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico). 
La previsione collettiva stabilisce, inoltre, che «La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto». 
La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola - come fissati dal calendario regionale - dovendo intendersi in questo senso la locuzione «periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico». 
Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni. 
Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine. 
Sulla disciplina delle ferie nel pubblico impiego è intervenuto il legislatore dell'anno 2012.  ###. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 6 luglio 2012, conv., con modif., dalla legge n. 135 del 2012, ha così disposto: «Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (…), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile». 
La norma è stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 95 del 6 maggio 2016 che, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione degli artt. 3, 36, commi 1 e 3, e 117, comma 1, ### (in relazione all'art. 7 della direttiva del 4 novembre 2003 n. 2003/88/CE), ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile. 
In sintesi, la Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore; così interpretata, ha concluso la Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed europea. 
Nello stesso anno 2012 il legislatore è nuovamente intervenuto - con l'art. 1, commi da 54 a 56, della legge n. 228 del 2012 -, dettando una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola. 
In base al comma 54 del detto art. 1, il personale docente - senza alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato - fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. ### la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. 
Il successivo comma 55 ha aggiunto un ultimo periodo all'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, sopra trascritto, precisando che la sua disciplina non si applica «al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie». 
La previsione non riguarda, dunque, il personale con supplenza annuale (fino al 31 agosto). 
Da ultimo, il comma 56 dello stesso art. 1, ha disposto che la disciplina dei commi 54 e 55 non può essere derogata dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013. 
In sostanza, nel periodo intercorrente tra la legge n. 135 del 2012 (di conversione del d.l.  95 del 2012) e la legge n. 228 del 2012 tutto il personale della scuola, anche a termine, è stato sottoposto alla disciplina generale del pubblico impiego e, dunque, all'obbligo di godere (anche d'ufficio) delle ferie ed al divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi delle ferie, con disapplicazione delle più favorevoli previsioni del ### 2006/2009. 
Con l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 54, della legge n. 228 del 2012, tuttavia, per il personale docente della scuola è stata introdotta una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dall'art. 13, comma 9, ### 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine. Il successivo comma 55 ha autorizzato per il personale a termine della scuola, docente e non docente, con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie. 
La disapplicazione delle disposizioni contrattuali più favorevoli è avvenuta soltanto dal 1° settembre 2013. 
Ciò premesso, la questione di causa deve essere decisa tenendo conto della necessità di interpretare le norme interne - e, tra esse, l'art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012, così come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - in conformità alle norme del diritto dell'####, ### sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16), nell'interpretare l'art.  7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'art. 31 della ### dei diritti fondamentali dell'### europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di potere esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'### alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo. 
In particolare, il giudice europeo ha precisato che l'art. 7, par. 1, della direttiva 2003/88/CE non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che non ha più il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto; a questo fine, egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro. 
Le condizioni de quibus possono essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma. 
Pertanto, il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva. 
Con specifico riferimento alla controversia in esame, deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012. 
In realtà, diversamente da quanto opinato dalla corte territoriale, ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del d.lgs. n. 297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro. 
Del tutto prive di pregio sono le considerazioni del giudice di appello in ordine alla portata applicativa della sentenza di questa sezione della S.C. n. 14268 del 5 maggio 2022, la quale espressamente chiarisce la portata dell'approvazione della legge n. 228 del 2012 in materia di ferie. Ne deriva l'accoglimento dei motivi esposti.  (…) La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, la quale deciderà la causa nel merito, anche in ordine alle spese di lite, applicando il seguente principio di diritto: ‹‹Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, ### (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno”.  6. ### dei principi appena richiamati al caso di specie consente di accogliere la domanda: è, infatti, incontestato che, al termine di ciascun anno scolastico, la parte ricorrente non abbia goduto di tutte le ferie maturate, non potendosi considerare giorni di ferie quelli tra la fine delle lezioni e il 30/6 e di sospensione delle lezioni durante le festività. Ciò in assenza di specifica prova, da parte del Ministero, su cui grava il relativo onere, di aver avvisato la ricorrente dell'obbligo di fruire delle ferie e dell'avvertimento che, se non fruite, le stesse non avrebbero potuto essere monetizzate.  7. A fronte della documentazione prodotta dal Ministero e della relativa contestazione, la parte ricorrente ha elaborato conteggio, depositato il ###, con cui ha ridotto la domanda alla somma di € 1.229,37. ###, non comparso all'udienza odierna, non ha contestato la quantificazione effettuata. 
La domanda deve essere accolta limitatamente alla minor somma di € 1.229,37, non essendo, comunque in contestazione la richiesta e il godimento delle ferie e ben potendo la relativa autorizzazione sopravvenire anche in un secondo momento.   ### deve, dunque corrispondere € 1.229,37alla parte ricorrente oltre interessi legali dal dovuto al saldo stanti le previsioni dell'art. 16 Legge 412/1991 e dell'art. 22, co. 36, Legge 724/1994, le quali escludono che, per i crediti da lavoro dei pubblici dipendenti, siano cumulabili interessi legali e rivalutazione (### 27 marzo 2003, n. 82; cfr., da ultimo, (Cass. Civ., Sez. Lav., 20 luglio 2020, n. 13624).  8. Quanto alle festività soppresse, le quali, secondo il Ministero, non potrebbero essere monetizzate, si richiama Cassazione civile sez. lav., 04/04/2024, n.8926, secondo cui, al contrario l'assenza “di una specifica disciplina per la mancata fruizione delle giornate di riposo per festività soppresse, previste dall'art. 1 della l. n. 937 del 1977, non può ritenersi ostativa alla loro monetizzazione alla cessazione del rapporto ove ricorrano gli stessi presupposti che consentono la monetizzazione delle ferie, in ragione delle chiare disposizioni dettate dall'art. 2 di detta legge per le quattro giornate di riposo ivi previste e della loro sostanziale assimilabilità alle ferie”.  9. Superfluo appare il rinvio alla ### richiesto dal ### a fronte del chiaro e recente orientamento della ### di Cassazione (v. supra).  10. Spese secondo soccombenza con liquidazione in dispositivo sulla base del valore riconosciuto e distrazione ex art. 93 c.p.c..  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: In accoglimento del ricorso, condanna la parte resistente a corrispondere al ricorrente la somma di € 1.229,37oltre interessi legali dal dovuto al saldo; Condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 1.314,00, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali, da distrarsi. 
Milano, 21 gennaio 2026 

Il Giudice
dott.ssa ### n. 11748/2025


causa n. 11748/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Maria Beatrice Gigli

M
1

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 6338/2025 del 10-03-2025

... c.p.c.) per avere la Corte territorial e interpretato la nota del 2.10.2017 come letter a di licenziamento, in contrasto col tenore letterale della stessa e con l'indicazione dell'oggetto, mentre con tale nota parte datoriale si limitava a informare il ### dell'impedimento alla reintegra, disposta con l'ordinanza pronunciata all'esito della fase somm aria n el giudizi o di impugnativa del licenziamento, a causa della cessazione dell'appalto. 8. Con il quarto motivo si deduce l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti (art. 360 n. 5 c.p.c.) per avere la Corte di merit o giud icato sufficientemente specifica la contestazione disciplin are dell'11.5.2015 sebbene la stessa non recasse alcuna indicazione delle circostanze di tempo e di luogo della condotta contestata e neppure alcun riferimento allo standard di rendimento non raggiunto dal dipendente; lacune non colmate da parte datoriale né nel corso dell'audizione del lavoratore e neppure nella lettera di licenziamento disciplinare. 9. Con il quinto motivo si denuncia l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti (art. 360 n. 5 c.p.c.) e la violazione o (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso 19166-2022 proposto da: ### elettivamente domiciliato in ##### 22, presso lo studio degli avvocati ### VECCHIO, ### A', rappresentato e di feso dall'avvocato ### - ricorrente principale - contro ### nella qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, domiciliato in ### presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZI ONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ### - controricorrente - ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 468/2022 della CORTE D'### di ### depositata il ### R.G.N. 1323/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/01/2025 dalla #### individuale - tutela - secondo licenziamento R.G.N. 19166/2022 Cron. 
Rep. 
Ud. 28/01/2025 ### che 1. La Corte d'appello di ### ha accolto in parte il reclamo di ### titolare della omonima ditta indi viduale, e in parziale riforma della sentenza di primo grado (che aveva dichiarato nullo il licenziamento perché ritorsivo, applicando la tutela di cui all'art. 18, comma 2, della legge n. 300/1970 come modificato dalla legge n. 92/2912), ha delimitato la condanna alla reintegra del lavoratore fino all a data del sec ondo licenziamento e allo stesso modo h a quanti ficato l'indenn ità risarcitoria in misura pari alle retribuzioni spettanti dalla data del licenziamento con preavviso (26.5.2015) fino al 10.10.2017 (data del secondo licenzi amento), oltre accessori ed ha condannato parte datoriale alla rifusione della metà delle spese processuali, con compensazione della residua metà.  2. La Corte territoriale ha giudicato ammissibile la produzione, ad opera del datore di lavoro, della lettera raccomandata del 2.10.2017, escludendone la tardività rilevata invece dal primo giudice. Ha osservato che nel ricorso in opposizione il ### aveva allegato l' impossibilità di re integrare il dipendente a causa della cessazione dell'appalto cui il medesimo era addetto; che la lettera del 2.10.2017, allegata alle note conclusi onali unitamente all'avviso di ricevimen to, era stata recapitata al destinatario l' ###, come accertato dal tribunale con statuizione non impugnata; che con la citata lettera il ### oltre a riserva re l'impugnazione dell'ordinanz a pronunciata all'esito della fas e sommaria (co municata il ###), informava il lavoratore dell'impossibilità di reintegrarlo data la cessazione dell'appalto relativo alla raccolta dei rifiuti, affidato a far data dall'1.12.2016 ad altra società, obbligata da clausola sociale all'assunzione dei dipendenti impiegati nel l'appalto medesimo. I giudici di appello hanno qualificato la lettera del 3 2.10.2017 come comunicazione di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, costituente causa sopravvenuta di cessazione del rappor to di lavoro, documento che il tribunale avrebbe dovuto acqui sire, ai sensi dell' art. 421 c.p.c., p oiché indispensabile per stabilire gli effetti della nullità del ### licenziamento oggetto di causa. In or dine ai vizi del primo licenziamento, hanno escluso la genericità della contestazione disciplinare avente, invece, un “contenuto analitico e specifico”; hanno escluso, in base alle prove testimoniali, la sussistenza dell'addebito mosso al lavoratore, di negligente adempimento della prestazione nel giorno 11.5.2015, e quindi la sussistenza di una g iusta causa di recesso; hanno ritenuto co mprova to l'intento ritorsivo datoriale in ragione: della palese sproporzione delle sanzioni disciplinari conservative adottate nei confronti del ### nell'anno 2014 (e da questi non impugnate), epoca in cui il da tore era gi à a conoscenza della denunci a penale presentata dal dipendente nei suoi confronti, sanzioni precedute da “un controllo ossessivo del dipendente per il tramite del figlio (del ### e dei capi cantiere” (sentenza, p. 9, primo alinea); della accertata (in sede penale) ostilità del ### nei confronti dei lavoratori aderenti alla ### manifestata attraverso minacce e vessazioni varie per indurli a revocare l'iscrizione al sindacato. Hanno quindi confermato la declaratoria di nullità del licenziamento con applicazione della tutela reintegratoria piena, ma fin o alla data di efficacia del secondo licenziamento (11.10.2017). Hanno compensato per metà le spese del doppio grado di giudizio “in considerazione della reiterata disponibilità della parte reclamante a conciliare la lite”.  3. Avverso tale sentenza ### ha proposto ricorso per cas sazione affidato a cinque m otivi. ### ccia ha 4 resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale con due motivi. Entrambe le parti hanno depositato memoria.  4. ### si è riservato di de positare l'ordi nanza nei successivi sessanta giorni , ai sensi dell 'art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022. 
Considerato che ### principale di ### 5. Con il primo motivo di ricorso è dedotta violazione o falsa applicazione degli artt. 414 e 421 c.p.c., dell'art. 2697 c.c. (art.  360 n. 4 c.p.c.) nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti (art. 360 n. 5 c.p.c.). Il rico rrente censura la s entenza d'appello per avere giudicato ammissibile, sebbene tardiva, la produzione, da parte datoriale, della lett era del 2.10.2017 (interpretata come intimazione del secondo licenziamento) avvenuta solo con le note conclusionali del 25.10.2019 nel giudizio di primo grado anziché con il ricorso in opposizione depositato il ###. 
La Corte d'appel lo avrebbe omesso di considerare che nel ricorso in opposizione il ### non aveva allegato l'intervento di un secondo licenziamento, che mancava in atti anche un inizio di prova atto a legittimare il ricorso ai poteri istruttori d'ufficio di cui all'art. 421 c.p.c., esercitati pure a fronte di una lacuna difensiva di controparte.  6. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 1334 e 1335 c.c., degli artt. 214 e 216 c.p.c., dell'art. 2712 c.c. e dell'art. 34 c.p.c. (art. 360 n. 3 e 4 c.p.c.) nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti (art. 360 n. 5 c.p.c.). 
Il ricorrente censura la sentenza d'appello per aver considerato il secondo licenziamento ritualmente comunicato al lavoratore (peraltro con utilizzo di un servizio di spedizione privato) senza 5 tener conto del fatto che questi, nella memoria di costituzione e nella memoria conclusiva nel giudizio di reclamo, ha sempre contestato l'avvenuta consegna e disconosciuto la sottoscrizione dell'avviso di ricevimento e che nessuna istanza di verificazione è stata avanzata da controparte. Inoltre, per avere mal e interpretato la sentenza di primo grado rinvenendo nella stessa (a p. 8, cpv. 8) un a pronuncia con effetto di giudicato sull'avvenuta consegna al lavoratore della citata missiva.  7. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti (art. 360 n. 5 c.p.c.) per avere la Corte territorial e interpretato la nota del 2.10.2017 come letter a di licenziamento, in contrasto col tenore letterale della stessa e con l'indicazione dell'oggetto, mentre con tale nota parte datoriale si limitava a informare il ### dell'impedimento alla reintegra, disposta con l'ordinanza pronunciata all'esito della fase somm aria n el giudizi o di impugnativa del licenziamento, a causa della cessazione dell'appalto.  8. Con il quarto motivo si deduce l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti (art.  360 n. 5 c.p.c.) per avere la Corte di merit o giud icato sufficientemente specifica la contestazione disciplin are dell'11.5.2015 sebbene la stessa non recasse alcuna indicazione delle circostanze di tempo e di luogo della condotta contestata e neppure alcun riferimento allo standard di rendimento non raggiunto dal dipendente; lacune non colmate da parte datoriale né nel corso dell'audizione del lavoratore e neppure nella lettera di licenziamento disciplinare.  9. Con il quinto motivo si denuncia l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti (art.  360 n. 5 c.p.c.) e la violazione o falsa applicazione dell'art. 91 6 c.p.c., per avere la Corte d'appello disposto la compensazione per metà delle spese del doppio gra do anche in ragione dell'offerta conciliativa formulata d alla ditta ### senza considerare che si trattava di una proposta di assunzione a tempo determinato, che non avrebbe permesso al lavoratore di passare alle di pendenze della di tta subentrante nel relativo appalto.  ### incidentale di ### 10. Con il prim o motivo si censura la sentenza per avere disposto la reintegra del lavoratore fino alla data del secondo licenziamento (10.10.2017) anziché fin o alla data del 30.11.2016, momento di subentro di un'altra ditta nell'appalto cui era addetto il ### 11. Con il sec ondo motivo si denu ncia la falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. per ave re la Corte d'appel lo affermato la natura ritorsiva del licenziamento esonerando il lavoratore dal relativo onere probatorio.   12. Si esamina anzitu tto, per ragioni di priorità logica, il secondo motivo di ricorso incidentale che è inammissibile per assoluto difetto di specificità. Tale requisito, previsto dall'art.  366, comma 1, n. 4 c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, co mma 1, n. 3, c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffro ntarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impu gnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano co l precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con 7 essa (Cass., S.U. n. 23745/2020). Il motivo in esame addebita alla Corte d'appello di avere esonerato il lavoratore dall'onere di prova della ritorsività senza in alcun modo confrontarsi con i passaggi motivazionali della sentenza e con gli elementi di prova dalla stessa scrutinati e da ciò discende il difetto di specificità che determina l'inammissibilità del motivo.  13. Si esamina ora il primo motivo del ricorso principale che è infondato.  14. La Corte d'appello ha accertato che la lettera del 2.10.2017, relativa al secondo licenziamento, era successiva alla pronuncia dell'ordinanza che ha definito la fase sommaria del rito cd. 
Fornero, datata 1.9.2017; ha interpretato il rico rso in opposizione del datore di lavor o e ritenut o che lo stesso contenesse l'allegazione dell'intervenuto secondo licenziamento (“il giudic e di primo grado … ha erroneam ente rilevato la tardività dell'allegazione, al contrario contenuta nel ricorso in opposizione del 20.10.2017”, sentenza, p. 4, § 6); ha giudicato “indispensabile” il documento rappresentato dalla lettera di licenziamento e dal relativo av viso di ricevimento, in qu anto relativo ad una causa sopravvenuta di cessazione del rapporto, come tale suscettibile di acquisizione d'ufficio ai sensi dell'art.  421 c.p. c. ### ricorrente contesta, senza peraltro alcun riferimento ai canoni ermeneutici, l'interpretazione data nella sentenza d'appello, assumendo che il ricorso in opposizione non contenesse la dovuta allegazione ma, soprattutto, censura la decisione dei giudici di appello sulla doverosa acquisizione della lettera del 2.10.2017 poich é indispensabile, sebbene tardivamente prodotta.  15. Al riguardo deve ribadirsi che con l'art. 421, comma 2, c.p.c.  si è inteso affermare che è caratteristica precip ua del rito speciale del lavoro il contemperamento del principio dispositivo 8 con le esigenze della ricerca della verità materiale di guisa che, allorquando le risultanze di causa offrano sig nificativi dati di indagine, il giudice, ove reputi insuffici enti le prove già acquisite, non può limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale di giudizio fondata sull'onere della prova, ma ha il potere-dovere di provveder e d'ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale ed idonei a superare l'incertezza del fatti costitutivi dei diritti in contestazione, indipendentemente dal verificarsi di preclusioni o decadenze in danno delle parti" (cfr. in tal senso Cass., S.U. n. 761 del 2002; S.U. n. 11353 del 2004; S.U. n. 8202 del 2005). Si è poi precisato che nel rito del lavoro, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 421 e 437 c.p.c., l'uso dei poteri istruttori da parte del giudice non ha carattere discrezionale, ma costituisce un potere-dovere del cui esercizio o mancato esercizio il giudice è tenuto a dar conto (cfr. Cass. 14731 del 2006; n. 6023 del 2009; n. 25374 del 2017; n. 22628 del 2019).  16. Nel caso di specie, a fronte dell'allegazione contenuta nel ricorso in opposizione sul la “impossibil ità di rein tegra su un posto che non sussiste più nel la disponibilit à dell'opponente, avendo questi cessato il rapporto di appalto con il Comune di ### il ###, con conseguente cessazione del cantiere ove lo stesso opposto era addetto” (v. ricorso in opposizione trascritto a p. 30 del ricorso prin cipale per cassazione), la valutazione dei giudici di appello sulla natura indispensabile dei citati documenti (tale da giustificarne l'acquisizione da parte del tribunale) appare conforme ai principi di diritto sopra richiamati, in quanto finalizzata ad accertare la sussistenza dei presupposti concreti per l'adozione di un a statuizione di condanna alla reintegra del lavoratore e, quindi, il mancato intervento di atti successivi idonei a estinguere il rapporto medesimo. 9 17. Il secondo motivo del ricorso principale è invece fondato.  18. La Corte d'appello ha ritenut o dimostrata l'avvenuta consegna al lavoratore della lettera del 2.10.2017 facendo leva su du e elementi: la statuizione (“non oggetto di appello incidentale”) contenuta nel la sentenza del tribunale che fa riferimento alla “lettera raccomand ata recapitata in data 11 ottobre 2017” e, comunque, l'avviso di ricevimento recante la firma del lavoratore. ### ricorrente ha criticato la decisione d'appello sul punto dedu cendo di avere, nella comparsa di costituzione e nelle note conclusionali del giudizio di reclamo (trascritti per estratto a p. 59 del ricors o per cassazione, localizzati e depositati), co ntestato l'avvenuta ricezione della lettera raccomandata e di avere disconosciuto la sottoscrizione dell'avviso di ricevimento.  19. La statuizione della sentenza di primo grado (p . 8), trascritta a p. 62 del ricor so per cassazione, è del seguente tenore: “pure inammissibili, in quanto tardive, sono le istanze di mezzi istrut tori articolat i nelle suddette note conclusive e segnatamente il giuramento decisorio nonché la richiesta di acquisizione al fascicolo processuale della lettera raccomandata, recapitata in data 11 ottobre 2017, con la quale l'opponente ha comunicato al lavoratore l'impossibilità del la re integra per chiusura del cantiere presso il Comune di ### trattandosi di allegazioni che avrebbe dovuto compiersi unitamente all'atto di opposizione, depositato il successivo 20 ottobre 2017”. Dal tenore letterale di tale brano di motivazione si ricava come il tribunale si sia limitato a riportare il dato del recapito della lettera l'11.10.2017 senza svolgere alcun accertamento in proposito, peraltro superfluo in rag ione del la dichiar ata inammissibilità, per tardività, della produzione docume ntale rappresentata dalla pretesa lettera di ### licenziamento. 10 Erronea è poi l'aff ermazio ne della Corte di merito sulla irrevocabilità della citata statuizione in quanto non oggetto di appello (rectius, reclamo) incidentale da parte del lavoratore. 
Come chiarito da questa Corte, il giudicato interno si determina unicamente su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nel l'ambito della controversia in quanto statuizione che afferma l'esistenza di un fatto sussumibile sotto una norma che ad esso ricolleghi un dato effetto giuridico (v. Cass. n. 2217 del 2016; n. 12202 del 2017; n. 16853 del 2018) e non è quindi configurabile rispetto alla data di recapito di una lettera.  20. Quanto poi alla sottoscrizi one dell'avviso di ricevimento, deve anz itutto darsi atto di come l'in vio dell a lettera del 2.10.2017 sia avvenuto tramite po sta privata; al riguardo questa Corte ha precisato che l'incaricato di un servizio di posta privata non rives te, a differenza dell' agente del fornitore servizio postale universale, la qualità di pubblico ufficiale, onde gli atti dal medesimo redatti non godono di alcuna presunzione di veridicità fino a querela di falso (v. Cass. n. 4035 del 2014; v. anche Cass. n. 8513 del 2020). ### del servizio di posta privata i mpedisce quindi di assegnare alla sottoscrizione dell'avviso di ricevimento presunzione di veridicità fino a querela di falso.  21. Deve, tuttavia, rilevarsi come il disconoscimento da parte del lavoratore non sia stato fatto tempestivamente, cioè alla prima udienza utile. Dalle stesse allegazioni del ricorrente in cassazione (ricorso, p. 35, ultimo cpv.) si evince che la lettera del 2.10.2017, con il relativo avviso di ricevimento, fu prodotta dal datore di lavoro unit amente alle note conclu sionali del giudizio di opposizione e che la difesa del lavoratore “nel verbale 11 dell'udienza di discussione del 6.11.2019 (successi va al deposito delle citate note conclusionali, ndr.) eccepì la tardività e la consequenziale inammissibilità di tal e produzione documentale” (ricorso, p. 36, primo alinea) ma evidentemente non provvid e a disconoscere la sottosc rizione dell'avviso di ricevimento. Questa Corte ha precisato che, in tema di disconoscimento della scrittu ra privata, la di sposizione di cui all'art. 215, comma 1, n.2 c.p.c., in base alla quale la scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta se la parte comparsa non la disconosce nella prima udienza o nella risposta successiva alla produzione, va intesa con riferimento al primo atto in cui la parte esercita il proprio diritto di difesa, sia essa un'udienza o una difesa scritta (così Cass. n. 9690 del 2023; 15780 del 2018). Occorre tuttavia considerare che l'eccezione di tardività del disconoscimento della scrittura privata ha natura sostanziale e non è, di conseguenza, suscettibile di rilievo di ufficio ma deve essere sollevata dalla parte che ha prodotto la scrittura in quanto unica ad avere interesse a valutare l'utilità di un accertamento positivo della provenienza della scrittura (v. 
Cass. n. 9690 del 2023; n. 23636 del 2019; n. 10147 del 2011; n. 9994 del 2003). Nel caso di specie, parte datoriale non ha in alcun modo all egato di aver e eccepito la tardività del disconoscimento che quindi deve ritener si va lidamente effettuato. A fronte di ciò, la decisione d'appello che ha utilizzato a fin i di prova la scrittura privata nonostante l'interv enuto disconoscimento della sottoscrizi one e l'assenza di qualsiasi istanza di verificazione, integra le violazioni di legge contestate, con riferimento agli artt. 214 e 216 c.p.c. Si è infatti osservato come, in tema di discono scimento della scr ittura privata, la mancata proposizione del l'istanza di verificazione equivale, secondo la presunzi one legale, ad una dichiarazione d i non 12 volersi avvalere della scrittura stessa come mezzo di prova, con la co nseguenza che il giudice non deve tenerne con to - essendogli precluso l'accertamento dell'autenticità in base ad elementi estrinseci alla scrittura medesima o ad argomenti logici - e che la parte che ha disconosciuto la scrittura non può trarre dalla mancata proposizione dell'istanza di verificazione elementi di prova a sé favorevoli (così Cass. n. 3602 del 2024).  22. Dall'accoglimento del secondo motivo di ricorso principale discende l'assorbimento del terzo motivo del ricorso principale, attinente alla interpretazione della lettera del 2.10.2017 di cui deve essere prioritariamente accertato il recapito al lavoratore, e del primo motivo di ricorso incidentale, volto a collocare in una data diversa la cessazione del rapporto di lavoro per effetto del cd. secondo licenziamento .  23. Il quarto motivo di ricorso, con cui si censura la decisione d'appello nella parte in cui ha riconosciuto la specificità della contestazione disciplinare, è inammissibile per difetto di interesse avendo il lavoratore ottenuto la tutela reintegratoria piena di cui all'art. 18, comma 2, in ragione della ritorsività del licenziamento, là dove i vizi formali del licenziamento trovano disciplina nel comma 6 del citato art. 18, cui co nsegue una tutela meramente indennitaria.  24. ### motivo di ricorso principale, sulla regolazione delle spese del giudizio di appello, è anch'esso assorbi to dalla cassazione con rinvio.  25. Per le ragioni esposte, deve trovare accoglimento il secondo motivo del ricorso principale, risul tando infondato il primo motivo, inammissibile il quarto ed assorbiti il terzo e il quinto motivo del ricorso principale ed il primo moti vo del ricorso incidentale; in ammissibile il secondo motivo di ricorso incidentale. La sentenza impugn ata deve essere cassata in 13 relazione al motivo accolt o, co n rinvio alla medesima Corte d'appello, in diversa compo sizione, che provvederà anche a regolare le spese del giudizio di legittimità.  P.Q.M.  La Corte accogli e il secondo motivo del ricorso principale, dichiara infondato il primo motivo, inammissibile il quarto ed assorbiti il terzo e il quinto motivo del ricorso principale; dichiara inammissibile il ricorso inci dentale; cassa la sentenza impugnata in re lazione al motivo accolto e rinvia all a Corte d'appello di ### in diversa co mposizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. 
Così deciso nell'adunanza camerale del 28 gennaio 2025  

Giudice/firmatari: Pagetta Antonella, Ponterio Carla

M
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Tribunale di Milano, Sentenza n. 5437/2024 del 04-12-2024

... tale indennità soltanto al personale di ruolo; b) la nota dirigenziale della ### per le risorse umane e finanziarie, prot. MIUR.AOODGRUF.### del 15 ottobre 2015, recante indicazioni operative; c) la nota dirigenziale del ### per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. MIUR.AOODIPT.### del 7 gennaio 2016, recante indicazioni per la definizione del piano triennale per la formazione del personale; d) il ### 29 novembre 2016, recante «### delle modalità di assegnazione e utilizzo della ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», nella parte in cui de-limita l'assegnazione di tale indennità soltanto al personale di ruolo; e) qualsiasi ulteriore atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente. C) per l'effetto, condannare l'### resistente ad erogare il suddetto importo aggiuntivo per ciascuna annualità effettivamente svolta per complessivi € 1.000,00, con ogni onere di legge, ivi compresi gli interessi maturati e maturandi sino all'integrale soddisfo; D) In via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte (leggi tutto)...

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1/9 Dott. #### Udienza del 04/12/2024 N. 10235/2024 ##### quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA ai sensi dell'art. 429 come modif dall'art 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.  6.8.2008 n. 133 nella causa promossa da ### rappresentato e difeso dall'Avv.to ### ed elett.te dom.to presso lo studio in Indirizzo Telematico RICORRENTE contro MIM - #### rappresentato e difeso dagli Avv.ti ### e ### ed elett.te dom.to presso lo studio in ### 24 ### RESISTENTE OGGETTO: ###'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti 2/9 Dott. ### Con ricorso depositato in data ###, il ricorrente ### ha convenuto in giudizio il ###'#### chiedendo al ### “A) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, quale docente precaria siccome destinatario di incarichi di supplenza annuale per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021 di percepire per ciascuna annualità l'importo aggiuntivo previsto dall'art. 1, co. 12 della L. 13 luglio 2015 107 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado), pari ad € 500,00 annui; B) in ogni caso, dichiarare la nullità e/o annullare o comunque disapplicare ex art. 63 del D. 
Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi: a) il ### 23 settembre 2015, recante «### di assegnazione e di utilizzo della ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», nella parte in cui delimita l'assegnazione di tale indennità soltanto al personale di ruolo; b) la nota dirigenziale della ### per le risorse umane e finanziarie, prot.  MIUR.AOODGRUF.### del 15 ottobre 2015, recante indicazioni operative; c) la nota dirigenziale del ### per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot.  MIUR.AOODIPT.### del 7 gennaio 2016, recante indicazioni per la definizione del piano triennale per la formazione del personale; d) il ### 29 novembre 2016, recante «### delle modalità di assegnazione e utilizzo della ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», nella parte in cui de-limita l'assegnazione di tale indennità soltanto al personale di ruolo; e) qualsiasi ulteriore atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente. 
C) per l'effetto, condannare l'### resistente ad erogare il suddetto importo aggiuntivo per ciascuna annualità effettivamente svolta per complessivi € 1.000,00, con ogni onere di legge, ivi compresi gli interessi maturati e maturandi sino all'integrale soddisfo; D) In via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “### elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge 107/2015, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021condannarsi il Ministero dell'### 3/9 Dott. ### al riconoscimento di tale somma a titolo di risarcimento del danno in forma specifica ex art.  1218 del Con condanna delle ### resistenti al pagamento dei diritti, degli onorari, delle spese di giudizio, oltre ad IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario Avv. ###” Si è costituita la parte resistente contestando le avverse deduzioni e domande delle quali ha chiesto il rigetto con vittoria di spese. 
All'udienza di discussione, i procuratori hanno concluso come in atti. 
IN DIRITTO Il ricorrente è una docente che lavora alle dipendenze del ### E ### attualmente in servizio con contratto a tempo indeterminato con decorrenza dal 01/09/2022. 
Ha prestato servizio in favore del ### convenuto, con contratto a tempo determinato, anche nell'a.s. 2019/2020, con contratto avente decorrenza dal 24/09/2019 e cessazione al 30/06/2020; nell'a.s. 2020/2021, con contratto avente decorrenza dal 19/10/2020 e cessazione al 30/06/2021. 
Il ricorrente lamenta di non aver potuto fruire, durante gli anni scolastici sopracitati, della c.d.  ### istituita dall'art. 1, comma 121, della ### n. 107/2015, la quale comporta la corresponsione al docente dell'importo nominale di € 500,00 al fine di sostenere le spesa per l'aggiornamento, la formazione e la valorizzazione delle competenze professionali, in quanto dipendente precaria. 
Il docente si duole della mancata fruizione del beneficio della carta elettronica, nonostante avesse svolto medesime mansioni e sottoposta ai medesimi obblighi formativi dei colleghi con contratto a tempo indeterminato.  ### n. ### del 23.9.2015 avrebbe previsto la concessione del beneficio della carta elettronica al solo personale docente a tempo indeterminato.  ### dei dipendenti con contratto a tempo determinato sarebbe stata confermata dal successivo ### del 28.11.2016. 
Il diverso trattamento riservato ai lavoratori precari rispetto a quelli di ruolo si porrebbe in contrasto con quanto previsto dagli artt. 63 e 64 CCNL del 29.11.2007 e dall'art. 282 del D.Lgs. n. 297/94 che non distinguerebbero tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato, nel disciplinare gli obblighi di formazione.  4/9 Dott. ### condotta, inoltre, violerebbe la clausola 4 dell'### sul lavoro a tempo determinato recepito dalla ### 1999/70/CE, che vieta qualsiasi discriminazione tra lavoratori a termine e di ruolo e contrasterebbe con gli artt. 3, 35 e 97 della #### determinerebbe la violazione dei principi generali del diritto dell'### di non discriminazione, di uguaglianza e parità di trattamento. 
Sulla base di quanto dedotto, parte ricorrente chiede la condanna del ### dell'### alla concessione in suo favore della ### elettronica dall'importo di € 500 per ciascun anno scolastico lavorato con contratto a termine, compreso quello in corso, attesa l'illegittimità dell'esclusivo riconoscimento del beneficio economico al solo personale docente a tempo indeterminato. 
In particolare, il ricorrente chiede il riconoscimento del beneficio della carta docente per gli anni scolastici 2019/20 e 2020/21, con la condanna del ### convenuto ad erogare le somme di cui all'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107 per ciascuna annualità effettivamente svolta con contratti a tempo determinato, per un importo complessivo pari ad € 1.000,00, mediante rilascio della ### elettronica. 
Si è costituito in giudizio il ### E ### chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto per i motivi esposti di seguito.  ### resistente sostiene che la normativa in vigore, cioè l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015, prevede espressamente che la carta docente venga erogata in favore dei soli docenti con contratto a tempo indeterminato (per l'anno scolastico 2023 viene riconosciuta anche ai supplenti annuali su posto vacante e disponibile). 
Asserisce l'estinzione della pretesa del ricorrente, in quanto lo stesso non avrebbe mai fatto richiesta in tali aa.ss. della carta docenti, tramite registrazione all'applicazione web dedicata (consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno), con la conseguenza che sarebbe definitivamente decaduta da tale beneficio per gli aa.ss. trascorsi. Non sarebbe comunque possibile cumulare gli importi per più anni. 
Inoltre, deduce che il docente precario non sarebbe privato della necessaria formazione professionale ma anzi sarebbe destinatario, al pari del personale di ruolo, di percorsi di formazione obbligatori gratuiti, indipendentemente dall'utilizzo della carta docente.  ### resistente eccepisce l'assenza di discriminazione in danno del personale precario rispetto a quello di ruolo e che nessuna violazione dei contratti collettivi sarebbe stata posta. Il diverso trattamento riservato ai docenti con contratto a tempo determinato sarebbe legittimo e si fonderebbe su presupposti oggettivi.  5/9 Dott. ### la compatibilità delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 con la normativa comunitaria. 
Il ricorso è fondato e va accolto nei termini di seguito esposti. 
Innanzitutto, appare opportuno il richiamo alla normativa istitutiva della ### cioè l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015, che così dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. ### dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il ### dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del ### nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla ### non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.” Richiamandosi alla lettera della norma, essa stabilisce che la carta elettronica, così istituita, venga attribuita al solo personale docente di ruolo, al fine di sostenere le spese di di aggiornamento e valorizzazione delle competenze professionali, non includendo tra i beneficiari i docenti in servizio con contratto a tempo determinato. 
In attuazione della suddetta legge, il ### n. ### del 23/9/2015 e il successivo ### del 28/11/2016 hanno ribadito che i soli destinatari cui viene riconosciuto il diritto alla fruizione della ### elettronica siano i docenti di ruolo a tempo indeterminato; non v'è dubbio, quindi, che i docenti precari siano esclusi dall'accesso a tale beneficio. 
Sulla questione si è recentemente pronunciata la Corte di ### che, con ordinanza della ### del 18 maggio 2022 resa nella causa c 450/2, ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015 oggetto di causa, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasti con la clausola 4 dell'accordo quadro #### e ### sul lavoro a tempo determinato (recepito con ### 1999/70/CE) nei seguenti termini: «La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, 6/9 Dott. ### concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro #### e ### sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del ### dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale ### il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza». 
In particolare, la ### ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale. 
Come anche evidenziato dalla Corte di ### non esiste una ragione oggettiva che possa giustificare una disparità di trattamento tra i docenti assunti a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato, dato che la somma messa a disposizione dalla carta è finalizzata alla formazione continua dei docenti e a valorizzarne le competenze professionali.  ### dei docenti con contratto a tempo determinato dalla erogazione del beneficio è, pertanto, ingiusta, considerato che essi svolgono le stesse mansioni e funzioni del personale immesso in ruolo ed entrambi sono sottoposti alla medesima attività di aggiornamento. 
Sancita l'illegittimità del differente trattamento riservato ai docenti precari rispetto a quelli a tempo indeterminato, si deve concludere che l'esclusione dall'accesso al beneficio dei primi comporti una violazione della clausola 4 dell'accordo quadro. 
Occorre poi richiamare anche quanto deciso dal Consiglio di Stato che, con la sentenza 1842 del 16/3/2022, ha censurato la scelta del ### convenuto di escludere dal beneficio 7/9 Dott. ### i docenti a termine in quanto irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A., ai sensi degli artt. 3, 35 e 97 della ### In particolare, il giudice amministrativo ha rilevato che è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti; da ciò deriva che il diritto - dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso. 
È chiaro che, escludendo una parte dei lavoratori dal diritto-dovere formativo e dai mezzi per conseguirlo, tale scelta possa comportare conseguenze anche sulla qualità dell'insegnamento da loro offerto, ai quali devono essere garantiti i medesimi strumenti per poter espletare al meglio, in condizione di parità, i loro compiti di insegnamento. 
Sulla base di tali argomentazioni, è stato annullato il D.P.C.M. n. ### del 25 settembre 2015, e la nota applicativa del M.I.U.R. n. 15219 del 15 ottobre 2015, nonché il D.P.C.M. del 28 novembre 2016, che ha sostituito i precedenti atti generali esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della ### 107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della ### del docente. 
Tanto detto, i principi giurisprudenziali sopra richiamati sono senza dubbio applicabili al caso di specie, ribadendo che non sussiste alcuna evidenza che possa giustificare un diverso trattamento tra i docenti di ruolo e quelli precari.  ### sollevata dal ### convenuto, vertente sulla presunta decadenza del diritto del ricorrente dall'ottenimento della somma derivante dalla carta elettronica per più annualità pregresse, è destituita di fondamento, dal momento che non si possono trattare allo stesso modo situazioni disomogenee. Questo perché, come si è già detto, sussisteva un differente trattamento nell'erogazione del beneficio economico tra il personale docente precario rispetto e quello di ruolo. Infatti, mentre quest'ultimo ha avuto, fin dall'inizio, riconoscimento esplicito del diritto ad ottenere la carta elettronica, il personale con contratto a termine è stato escluso dal novero dei destinatari del beneficio, costringendo i precari a adire l'autorità giudiziaria al 8/9 Dott. ### fine di ottenere pronunce favorevoli che riconoscessero anche il loro diritto all'accreditamento della somma annuale di € 500. 
Sicché, per il docente di ruolo la decadenza dal beneficio si può giustificare con la sua inerzia; il docente precario, invece, non può decadere da un diritto che non poteva nemmeno esercitare perché non riconosciuto. 
Sulla base ciò, sussiste il diritto di chi è stato escluso alla fruizione della carta docente anche per gli anni pregressi all'anno in corso. 
Da ultimo, occorre precisare che, per poter chiedere di usufruire della carta elettronica per l'anno scolastico di cui è causa, è necessario che sussista un rapporto di lavoro in essere con l'amministrazione. Infatti, il ### del 28.11.2016, regolante le modalità e i criteri di assegnazione delle somme volte alla formazione del docente, di ruolo o precario che sia, precisa all'art. 3, co. 2 che “La carta non è più fruibile all'atto della cessazione del servizio”. 
La giurisprudenza di legittimità, poi, aggiunge che è sufficiente che il docente, anche senza un formale incarico lavorativo, sia presente nelle graduatorie ### in modo tale da confermare l'inserimento nel circuito lavorativo. 
Parte ricorrente, allegando in ricorso il contratto a tempo indeterminato stipulato con l'amministrazione resistente, ha dato prova del rapporto che intercorre attualmente tra la stessa e il convenuto, assolvendo al requisito richiesto al fine di ottenere il beneficio economico derivante dalla carta elettronica. 
Ne deriva per l'effetto che la domanda deve trovare accoglimento e va dichiarato il diritto del ricorrente ### ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2019/20 e 2020/21 per l'importo di euro 500,00 annui, con conseguente condanna della parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge, non essendo per contro possibile una condanna alla mera corresponsione degli importi giacché in tal modo, la parte fruirebbe delle relative somme senza quel vincolo di destinazione imposto dal legislatore (ex art. 1, comma 121, L.  107 cit.). 
Va tuttavia precisato che l'importo di € 500 non può essere maggiorato degli interessi, in quanto ex art. 2 ### del 28 novembre 2016 l'importo è chiaramente indicato al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni nemmeno ove non venga utilizzato nell'anno di erogazione ma in quello successivo.  9/9 Dott. ### tutte le considerazioni che precedono, il ricorrente ### ha diritto alla carta docente per gli anni richiesti, con accredito dell'importo nominale di € 1.000 (€ 500 per ogni anno di servizio a tempo determinato). 
In quanto soccombente, il ### E ### va condannato a rimborsare al difensore di parte ricorrente Avv.to ### che le ha anticipate, le spese di lite che si determinano in € 650,00 oltre accessori e oltre 15% per spese generali. 
Sentenza esecutiva ex art. 431 cpc PQM accerta il diritto del ricorrente ### ad ottenere la carta docente con accredito dell'importo totale di euro 1.000,00. 
Condanna il #### E ### a rimborsare all'Avv.to ### - dichiaratosi distrattario - le spese di lite che liquida in € 650,00 oltre accessori e oltre 15% per spese generali. 
Sentenza esecutiva ### 04/12/2024 il ### del #### n. 10235/2024

causa n. 10235/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Atanasio Riccardo

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Tribunale di Lamezia Terme, Sentenza n. 52/2026 del 21-01-2026

... pervenuto alcun atto interruttivo successivo alla nota del 3.5.2011; nel merito, l'infondatezza della domanda di cui chiedeva il rigetto con compensazione delle spese di lite. Il giudice di prime cure - espletata l'istruttoria con l'escussione dei testimoni e la CTU medica - con sentenza n. 947/2017 del 17.08.2017, depositata il ###, rigettava la domanda perché prescritta, compensava le sese di lite e poneva a carico dell'attore le spese della ### Con atto di citazione ritualmente notificato, ### proponeva gravame avverso la detta sentenza n. 947/2017 emessa dal Giudice di ### di ### adducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 2947 c.c. per essere incorso, il giudice di prime, in un errore di interpretazione dell'art. 2952 c.c. e dei fatti e documenti allegati; chiedeva - pertanto - la riforma della sentenza e la condanna della parte convenuta. Si costituiva la ###ni S.p.a. la quale, nel contestare il contenuto dell'atto di appello, preliminarmente, eccepiva la violazione dell'art. 327 c.p.c. e, dunque, l'intempestività dell'appello nonché la violazione dell'art. 342 e 348 bis c.p.c. e chiedeva e il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata, il tutto con (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME in composizione monocratica, nella persona del Presidente, dott. ### ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 425 del ### per gli ### dell'anno 2018, trattenuta in decisione all'udienza del 18.11.2025 (svoltasi mediante lo scambio di note di trattazione scritta autorizzate) con termini di cui agli artt. 189 e 352 c.p.c., promossa da ### (C.F.: ###), elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti; -### CONTRO ### S.P.A. (P.I.: ###), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in elettivamente domiciliat ###presso lo ### dell'Avv. ### che la rappresenta e difende giusta procura in atti; -### E ### residente in (88025) ### a ####. di ### n. 21 -### OGGETTO: Appello - sinistro stradale.  CONCLUSIONI: come da note sostitutive di udienza ex artt. 127 e 127-ter c.p.c., in atti.  ### atto di citazione ritualmente notificato, ### conveniva in giudizio la ###ni s.p.a., in persona del suol legale rappresentante p.t., per sentirla condannare al risarcimento dei danni fisici subiti in ### loc. ###, c.c. “###”, per responsabilità esclusiva del veicolo BMW 5 tg. ### di proprietà e condotto da ### A fondamento della domanda l'attore deduceva: che, in data ###, alle ore 13:50 circa, mentre percorreva, a piedi, l'area parcheggi del centro commerciale, veniva investito dall'autoveicolo BMW 5 che non si avvedeva della presenza del pedone; che a causa della collisione con il veicolo del convenuto, il ### subiva danni fisici per cui la compagnia assicurativa, il ###, liquidava il minor danno pari ad € 7.500,00 che veniva trattenuto in acconto; chiedeva, pertanto, l'accoglimento della domanda con condanna in solido dei convenuti al maggior danno ed alle spese di lite. 
Si costituiva il ###, con apposita comparsa di risposta, la ###ni, in persona del legale rappresentante p.t., la quale rilevava, preliminarmente la nullità della citazione ex art. 164 c.p.c. per indeterminatezza degli elementi costituivi della domanda; l'incompetenza per valore del Giudice di ### la prescrizione della pretesa in quanto non era pervenuto alcun atto interruttivo successivo alla nota del 3.5.2011; nel merito, l'infondatezza della domanda di cui chiedeva il rigetto con compensazione delle spese di lite. 
Il giudice di prime cure - espletata l'istruttoria con l'escussione dei testimoni e la CTU medica - con sentenza n. 947/2017 del 17.08.2017, depositata il ###, rigettava la domanda perché prescritta, compensava le sese di lite e poneva a carico dell'attore le spese della ### Con atto di citazione ritualmente notificato, ### proponeva gravame avverso la detta sentenza n. 947/2017 emessa dal Giudice di ### di ### adducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 2947 c.c. per essere incorso, il giudice di prime, in un errore di interpretazione dell'art. 2952 c.c. e dei fatti e documenti allegati; chiedeva - pertanto - la riforma della sentenza e la condanna della parte convenuta. 
Si costituiva la ###ni S.p.a. la quale, nel contestare il contenuto dell'atto di appello, preliminarmente, eccepiva la violazione dell'art. 327 c.p.c. e, dunque, l'intempestività dell'appello nonché la violazione dell'art. 342 e 348 bis c.p.c. e chiedeva e il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata, il tutto con vittoria di spese di lite. 
Acquisito il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, la causa - senza espletamento di attività istruttoria, sulle conclusioni richiamate in epigrafe - veniva trattenuta in decisione all'udienza del 18 novembre 2025, svoltasi mediante scambio di note scritte, con la concessione alle parti dei termini a ritroso di cui all'art. 189 e 352 c.p.c.  MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Deve preliminarmente dichiararsi la contumacia di ### ritualmente convenuto in giudizio e non costituitosi nella lite.  2. Sempre preliminarmente, dalla verifica d'ufficio, va rilevata l'intempestività dell'impugnazione. 
Al riguardo, dall'esame degli atti risulta che la sentenza impugnata n. 947/2017 è stata pubblicata il ###, non è stata notificata e che l'appello è stato consegnato all'### del Tribunale di ### l'1.3.2018 e notificato in pari data, a mezzo servizio postale, con racc.te n.ri ###/2 e ###/4 (cfr. doc. 1 fascicoli di parte appellante). 
Ne deriva che non è stato osservato il termine previsto dall'art. 327 c.p.c. - di sei mesi, dovendosi applicare nella formulazione successiva alla modifica introdotta dall'art. 46 L. n. 69 del 2009, atteso che il giudizio di primo grado è stato promosso in epoca successiva al 4 luglio 2009 - da computarsi secondo il sistema della computazione civile ex nominatione dierum con l'aggiunta di 31 giorni per la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale (dal 1 al 31 agosto, per la precisione, trovando applicazione, ratione temporis, la riduzione del periodo feriale a 31 giorni disposta dall'art.  16 comma 1 D.L. n. 132 del 2014 D.L. 12/09/2014, n. 132 conv. con modif. in L. n. 162 del 2014 immediatamente applicabile dall'anno 2015 così come anche chiarito da Cass. 19 settembre 2017 21674). 
Poiché, dunque, la sentenza è stata pubblicata il 24 agosto 2017, il termine per la proposizione dell'appello è spirato mercoledì 28 febbraio 2018. 
Il giudizio è inammissibile stante la tardività del gravame notificato oltre il compimento del termine di decadenza di sei mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della sentenza, avvenuto con il deposito nella cancelleria del giudice a quo. 
La sentenza gravata, invero, è stata redatta in formato cartaceo e ai fini della decorrenza del termine lungo di impugnazione previsto dall'articolo 327 occorre avere riguardo soltanto all'attestazione dell'avvenuto deposito apposta dal funzionario in calce provvedimento. 
Sussistono, tuttavia, i presupposti per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### quale Giudice dell'Appello, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte: 1) DICHIARA inammissibile il ricorso; 2) DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.  ### 20 gennaio 2026.  ### del Tribunale Dott. ### RG n. 425/2018

causa n. 425/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Giovanni Garofalo

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Tribunale di Grosseto, Sentenza n. 516/2025 del 21-06-2025

... soprattutto, è la stessa società opposta che con nota del 21.9.2018, comunicava la propria decisione unilaterale di abbandonare il cantiere, “con decorrenza immediata” (cfr. doc. 9 di parte opponente). Va detto che il rilascio immediato del cantiere da parte della ### non ha permesso alle parti di effettuare una verifica congiunta delle opere eseguite, ### parte, anche le contestazioni alle opere mal eseguite da ### risultano essere state sempre tempestivamente comunicate; i testimoni ##### e la ###ra ### hanno confermato che la committenza ha sempre contestato al ### le opere mal eseguite e quelle non effettuate, ciò si evince anche nelle e-mail intercorse tra le parti (si veda doc. 16 di parte opponente). Ciò detto, a questo punto si ritiene che spetti all'appaltatore provare di aver di aver eseguito l'opera conformemente al contratto ed alla regola dell'arte. Entrando nel merito della controversia, a fondamento delle proprie richieste di pagamento, la società opposta sosteneva che la l'Az. ### le aveva commissionato delle opere che riguardavano: 1) la costruzione di un immobile ad uso abitativo (### 01/2017- rev. N.r. 02/### del 10.07.2017) con struttura in legno, con (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa ### ha pronunciato la seguente ### nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 629/2019 promossa da: #### (C.F. ###), con l'avv. ### e l'avv. ### (###) che la rappresenta giusta delega in atti ### contro ### (C.F. ###), con l'avv.  ### che la rappresenta giusta delega in atti ### parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 28.01.2025.   Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ritualmente depositato ed emesso la ### succursale italiana, notificava all'### “###” di ### ricorso per decreto ingiuntivo e pedissequo decreto emesso dal Tribunale di Grosseto, n. 1097/2018 del 29.12.2018, con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma di € 22.574,80, oltre interessi e spese legali quale residuo dovuto per la realizzazione di opere nell'interesse della suddetta azienda agricola. 
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo e contestuale domanda riconvenzionale ritualmente notificato, l'### “###” di ### conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Grosseto (dando vita alla causa n. 629/2019 R.G.), la ### succursale italiana, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo emesso in favore della ### S.r.l.  avanzando in via riconvenzionale domanda per l'importo di € 20.732,20, ovvero la somma maggiore o minore accertata in corso di causa, a titolo di rimborso di somme corrisposte in eccesso, ancorché per opere non eseguite dalla ricorrente e per il risarcimento dei danni causati in conseguenza dei vizi e difetti riscontrati delle opere non eseguite a regola d'arte. 
Con nuovo ricorso per decreto ingiuntivo del 20.01.2019, n. 207/2019, la ### srl chiedeva l'emissione di un ulteriore decreto ingiuntivo relativo al rapporto intercorso con l'### “###”, chiedendo il pagamento di € 18.956,00. 
Con un nuovo atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo l'### “###” chiamava in causa avanti al Tribunale di Grosseto, R.G.N.1076/2019, la ### chiedendo, previa riunione del procedimento a quello promosso (n. 629/2019 R.G.N.), la revoca del decreto ingiuntivo emesso e della domanda proposta da ### s.r.l. in quanto infondata e non provata. 
Si costituiva nell'odierno giudizio la ### la quale nel contestare l'infondatezza, pretestuosità e tardività delle contestazioni mosse da parte attrice opponente in merito alle fatture, al ritardo nei tempi di consegna delle opere ed in merito ai vizi - difetti lamentati inerenti le opere stesse, concludeva chiedendo la dichiarazione di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo emesso ed opposto, nonché il rigetto di tutte le domande avversarie, compresa la domanda riconvenzionale spiegata. 
Si costituiva altresì nel giudizio R.G.N.1076/2019, la ### succursale italiana la quale nel contestare l'infondatezza, pretestuosità e tardività delle contestazioni mosse da parte attrice opponente, concludeva chiedendo la dichiarazione di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo emesso ed opposto, nonché il rigetto di tutte le domande avversarie. 
All'udienza del 18.09.2019, alla causa R.G.N. 629/2019, il Tribunale di Grosseto dava atto dell'avvenuta riunione della causa n. 1076/2019. Non veniva concessa la provvisoria esecuzione dei decreti ingiuntivi essendovi contestazione sui fatti costitutivi del credito. 
Con decreto del 10.02.2022 emesso dalla Dott.ssa A. Forastiere, il fascicolo veniva assegnato al sottoscritto Giudice. 
La causa veniva istruita con l'escussione di testimoni, con prove documentali e con ordinanza del 17.05.2022 veniva nominato il ### Berrettini per rispondere al seguente quesito: “### il CTU se le opere eseguite dalla ### in base ai contratti stipulati dalle parti, siano realizzate o meno a regola d'arte, valutandone gli eventuali vizi e quindi i costi necessari per l'eliminazione dei vizi stessi (ed evidenziati negli atti di opposizione) descrivendo ed accertato tutte le opere che rientravano nei contratti (chiavi in mano) sottoscritti dalle parti. Valuti altresì il CTU se sulla base dei documenti in atti vi sono stati interventi eseguiti da terzi”. 
All'udienza del 2.07.2024 veniva sentito a chiarimenti il #### Berrettini il quale lette le contestazioni formulate da parte convenuta riteneva le stesse siano infondate avendo data risposte esaustive al quesito postogli dal Giudice. 
Precisate le conclusioni, all'udienza del 28.01.2025 la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. 
Vanno preliminarmente analizzate le eccezioni sollevate dalla parte opposta in relazione alla nullità della CTU e della tardività delle contestazioni sollevate dalla parte opponente. 
In merito alla prima eccezione, sosteneva il ricorrente che alle operazioni di CTU avevano preso parte soggetti non autorizzati ed in particolare ### e ### presenti sia in sede di sopralluogo che all'incontro fissato dal CTU per valutare la possibilità di giungere ad una risoluzione transattiva. Ebbene l'eccezione oltreché infondata appare irrilevante ai fini della eccepita nullità in quanto, come rilevato dal ### Berrettini nell'elaborato peritale, in data 13 febbraio 2023, veniva dato inizio alle operazioni peritali presso i luoghi di causa, alla presenza oltre che dei CTP e del sig.  ### (parte attrice opponente). Erano presenti anche la sig.ra ### (figlia della parte attrice opponente) e ### in quanto occupanti dell'immobile oggetto di accertamento. 
Va rilevato infatti che solo se il CTU non rispetta determinate condizioni che ledono il diritto di difesa delle parti o se non vengono seguiti i principi del processo, come il principio dispositivo e del contraddittorio la consulenza può essere dichiarata nulla. In particolare, è nulla se il CTU non consente la partecipazione delle parti alle operazioni peritali, non risponde ai quesiti del giudice, o acquisisce documenti in modo irregolare, distinguendo tra nullità relative ed assolute. Nel dettaglio le cause di nullità della CTU riscontrabili possono essere: la mancata partecipazione delle parti; la mancata comunicazione o l'ostacolo alla partecipazione di parti e CTP alle operazioni peritali è una causa di nullità, perché lede il diritto di difesa; la mancata risposta ai quesiti posti dal giudice; l'acquisizione irregolare di documenti oltre a quelli prodotti regolarmente in causa o l'utilizzo di documenti in modo irregolare, ed infine l'accertamento di fatti principali diversi da quelli dedotti dalle parti o l'accertamento fatti principali che non sono oggetto del processo. 
In sintesi, va detto che avendo il CTU rispettato il principio del contraddittorio e comunque consentito la partecipazione di tutti i soggetti autorizzati durante le operazioni peritali, lo stesso non sia incorso in alcuna nullità, garantendo la validità della ### Si aggiunga infine che mai nessuna eccezione è stata sollevata e verbalizzata in proposito durante le operazioni peritali, anzi, nel verbale del 12.02.2024 in cui erano presenti, tra gli altri anche il difensore della ### ed il legale rappresentante della società, nonostante la partecipazione anche della sig.ra ### e ### oggi contestata, nessun rilievo veniva formulato dagli opposti in merito alla loro presenza, pertanto, non è riscontrabile alcuna nullità della perizia. 
Infondata è l'eccepita tardività delle contestazioni ai lavori eseguiti dalla ### lamentata da parte opposta. 
La Suprema Corte con una recente Ordinanza (Cass. civ. n. 7861 del 19/03/2021) ha statuito che “In caso di omesso completamento dell'opera, e qualora questa, per la parte eseguita, risulti difettosa o difforme, non può farsi applicazione delle norme in tema di garanzia per vizi e difformità delle opere di cui agli articoli 1667 e 1668 del Cc, che richiedono necessariamente il totale compimento dell'opera, ma, in applicazione della disciplina generale, il committente può rifiutare l'adempimento parziale oppure accettarlo secondo la sua convenienza e, anche se la parziale esecuzione del contratto sia tale da giustificarne la risoluzione, può trattenere la parte di manufatto realizzata e provvedere direttamente al suo completamento, essendo, poi, legittimato a chiedere in via giudiziale che il prezzo sia proporzionalmente diminuito e, in caso di colpa dell'appaltatore, anche il risarcimento del danno”. 
In particolare viene osservato che se l'inadempimento ascritto all'appaltatore consiste non tanto nella semplice imperfetta realizzazione dell'opera a causa della presenza di vizi o difetti, ma anche nel mancato completamento dell'appalto ed anticipato abbandono del cantiere, non possono trovare applicazione le norme di cui agli artt. 1667 e 1668 c.c. in tema di garanzia per vizi e difformità delle opere, in quanto queste richiedono necessariamente il totale compimento dell'opera - dovendosi invece fare riferimento alla disciplina generale per cui il committente può rifiutare l'adempimento parziale oppure accettarlo secondo la sua convenienza. Principio da cui discende la necessità in questo caso di considerare applicabile al diritto al risarcimento dei danni nei confronti dell'appaltatore il termine di prescrizione in generale (dieci anni) piuttosto che il termine biennale di cui all'art. 1667 c.c. a fronte della contestazione del committente, l'appaltatore che intenda ottenere il pagamento dell'importo azionato dovrà dimostrare di aver adempiuto la propria obbligazione e di aver eseguito l'opera conformemente al contratto ed alla regola dell'arte. Il committente in questo caso ha infatti sollevato quella che tecnicamente viene definita eccezione di inadempimento (disciplinata dall'art. 1460 c.c.) per cui nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria (salvo che le parti avessero stabilito termini diversi per l'adempimento o comunque risultino dalla natura del contratto, e non potendosi in ogni caso rifiutare l'esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, detto rifiuto sia contrario alla buona fede). È infatti opinione della giurisprudenza che se il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvale dell'eccezione di inadempimento della controparte, questi può limitarsi ad allegare detto inadempimento, restando gravato così il creditore dell'onere di dimostrare di aver adempiuto correttamente alle proprie obbligazioni. Il che vale a dire che con riferimento al caso qui in analisi mentre il committente, nell'eccepire l'inadempimento non è a tenuto a fornire prova di quali opere non fossero state correttamente realizzate, potendosi limitare ad allegare l'inadempimento: sarà pertanto di competenza della società dimostrare di aver eseguito integralmente i lavori per poterne ottenere il pagamento del prezzo residuo. 
Pertanto nel caso di specie, come emerge dagli atti di causa l'opera commissionata non è stata effettivamente completata, ciò infatti risulta dalle testimonianze assunte in corso di causa (si veda le dichiarazioni rilasciate dal teste ###, dall'elaborato peritale depositato dal ### Berrettini, nonché e soprattutto, è la stessa società opposta che con nota del 21.9.2018, comunicava la propria decisione unilaterale di abbandonare il cantiere, “con decorrenza immediata” (cfr. doc. 9 di parte opponente). Va detto che il rilascio immediato del cantiere da parte della ### non ha permesso alle parti di effettuare una verifica congiunta delle opere eseguite, ### parte, anche le contestazioni alle opere mal eseguite da ### risultano essere state sempre tempestivamente comunicate; i testimoni ##### e la ###ra ### hanno confermato che la committenza ha sempre contestato al ### le opere mal eseguite e quelle non effettuate, ciò si evince anche nelle e-mail intercorse tra le parti (si veda doc. 16 di parte opponente). 
Ciò detto, a questo punto si ritiene che spetti all'appaltatore provare di aver di aver eseguito l'opera conformemente al contratto ed alla regola dell'arte. 
Entrando nel merito della controversia, a fondamento delle proprie richieste di pagamento, la società opposta sosteneva che la l'Az. ### le aveva commissionato delle opere che riguardavano: 1) la costruzione di un immobile ad uso abitativo (### 01/2017- rev. N.r. 02/### del 10.07.2017) con struttura in legno, con soluzione “chiavi in mano” e sistema ### per un importo pari a € 110.200,00 + iva che però veniva pagato solo in parte dalla committente. 
In tale offerta, sottoscritta per accettazione dall' ### “###”, la ### si impegnava alla vendita di componenti, materiali e prodotti, atti alla realizzazione di un immobile abitativo, con soluzione chiavi in mano e sistema ### (sistema costruttivo che utilizza prevalentemente materiale legnoso); venivano altresì specificati i dettagli di fornitura.  • ### e #### di #### con orditure in legno lamellare sbiancato (non previsti controsoffitti); ##### ingresso; ### interne; ### elettrico; ### idraulico per 2 bagni ed una cucina; ### termico: solo predisposizione delle tubazioni in misura dui un punto termico per ogni ambiente/camera e predisposizione collegamento caldaia; ### fumarie: predisposizione di passaggio nel tetto per fuoriuscita canna fumaria con esclusione della fornitura della canna fumaria stessa; ### pavimento in grès e soglie in travertino; ### interni: rivestimento in grès; ### tetto: calcolato e previsto con fornitura dei materiali riportati nella voce “copertura/tetto”; ### oltre 2 falde: prevista come indicata negli elaborati progettuali; ### con deposito al genio civile, D.LL. e collaudo (a titolo gratuito solo in caso di accettazione della offerta definitiva); ### 10 (stessa procedura della progettazione strutturale e inserita nell'incarico di progettazione); Trasmittanza “U” (stessa procedura della progettazione strutturale e inserita nell'incarico di progettazione). 
Seguiva un'ulteriore pagina denominata “Precisazioni” ove veniva indicato dalla ### srl che erano escluse: la linea vita, i progetti architettonici, relazione geologica, certificazione energetica, fognature, fossa ### e/o scarichi esterni e comunque “ogni e qualsivoglia” prodotto e/o servizio non espressamente indicato. Veniva altresì indicato che tutte le dichiarazioni di conformità e le certificazioni, nonché atti di rispondenza, sarebbero stati consegnati dalla ### srl ### anche per il tramite della propria succursale italiana, solo in seguito al saldo di tutte le somme dovute. 
Veniva infine specificato che sull'offerta era attivo il diritto di riservato dominio fino al saldo di tutte le somme dovute e le conseguenze in caso di mancato pagamento e/o ingiustificato ritardo nel pagamento. 
Riguardo alle condizioni di pagamento del prezzo indicato in € 110.200,00 oltre iva, alla pagina 11 veniva previsto: - 35% più iva alla sottoscrizione dalla POC (avviamento della produzione dei componenti strutturali); - 40% oltre iva all'arrivo degli elementi strutturali compreso l'assito; - 15% oltre iva alla consegna degli infissi e delle tegole e comunque dopo il montaggio dell'immobile (al grezzo avanzato); - 10% oltre iva alla consegna dell'opera compiuta.  2) La progettazione strutturale - ### 01/2017 - rev. POCBGRNR 01/140817 del 04.09.2017 comprendente: calcoli strutturali per fondazione in cls con elaborati e relativi fascicoli di calcolo, calcoli strutturali per immobile come da architettonico con costruzione in legno con elaborati e relativi fascicoli di calcolo, relazioni tecniche previste dalle ### in essere, D.LL. strutturale, ### statico, ### 10, ### “U”, per un importo complessivo di € 6.500,00 oltre oneri (si veda documento n. 2 parte attrice opponente). 
Riguardo le condizioni di pagamento del prezzo, alla pagina 4 veniva previsto: 50% oltre iva alla sottoscrizione dell'incarico; 25% oltre iva alla consegna dei progetti; 15% oltre iva al rilascio del titolo autorizzativo; 10% oltre iva alla fine lavori.  3) La fornitura di struttura “pergolato” a servizio di ### per un importo pari a € 4.000,00 + iva. 
In tale offerta veniva prevista la fornitura di struttura di pergolato a servizio di ### (esclusa fondazione), realizzato con struttura in legno ### compresi nodi strutturali ed elementi/prodotti di fissaggio e serraggio. Riguardo le condizioni di pagamento del prezzo, veniva previsto: 50% oltre iva alla sottoscrizione dell'incarico; 30% oltre iva alla consegna delle merci; 20% oltre iva al montaggio dell'impianto.  4) La fornitura di impianto fotovoltaico 6 Kwp composto da n° 24 pannelli FTV + n.1 Inverter, marca ### o similare per un importo di € 9.000,00 oltre iva. Riguardo le condizioni di pagamento del prezzo, veniva previsto: 50% oltre iva, alla sottoscrizione dell'offerta; 30% oltre iva alla consegna delle merci; 20% oltre iva al montaggio dell'impianto.  5) Nell'extracapitolato era compresa la fornitura e posa di materiali per la realizzazione del marciapiede esterno per un totale di € 10.060,00 + iva. 
Condizioni di pagamento: all'accettazione dell'### dietro presentazione della relativa fattura. 
Tutte le forniture previste erano sia “chiavi in mano” sia nel formato KIT (grezzo o grezzo avanzato). 
Parte attrice opponente contestava che le opere appaltate dalla ### in parte non erano state completate ed in parte presentavano vizi. 
In particolare, l'Az. ### lamentava il mancato completamento dei seguenti lavori: 1. Mancata fornitura e montaggio di pannelli fotovoltaici; 2. Mancata fornitura e montaggio di porta interna scorrevole satinata; 3. Nei locali tecnici non sono state fornite né montate n° 2 soglie e finestre; 4. Nei locali tecnici non erano stati montati i battiscopa; 5. Nei locali tecnici non era stato predisposto l'impianto elettrico; 6. Nei bagni dell'abitazione non erano stati installati 2 lavandini; 7. Non era stata predisposta la canna fumaria, come da contratto; 8. Non era stato dato il trattamento lamellare alla tettoia del pergolato.  ###, inoltre, quanto alle opere invece completate, lamentava la presenza di vizi: 1. Il marciapiede esterno è stato montato in modo non corretto. Le mattonelle presentano numerosi distacchi; 2. A causa di imprevisti ed anomali assestamenti della struttura all'interno di essa si sono verificate numerose lesioni; 3. Le facciate esterne presentano parti ricoperte di muffa. 
Detto ciò, oltre a richiedere la revoca dei decreti ingiuntivi oggi opposti, emessi a favore della ### in quanto nulla era dovuto, in via riconvenzionale, l'opponente chiedeva la condanna della società ### S.r.l. succursale italiana a corrispondere alla ### I ### di ### la complessiva somma di € 20.732,20, ovvero la somma maggiore o minore accertata in corso di causa, a titolo rimborso di somme corrisposte in eccesso, ancorché per opere non eseguite dalla ricorrente e per il risarcimento dei danni causati in conseguenza dei vizi e difetti riscontrati nelle opere eseguite non a regola d'arte. 
Parte opposta nelle proprie conclusioni chiedeva invece preliminarmente, “In via istruttoria, ### l'On.le Tribunale di Grosseto disporre la revoca dell'ordinanza emessa in data ### con la quale la presente causa veniva dichiarata matura per la decisione e per l'effetto, ### l'On.le Tribunale adito, disporre l'integrazione del quesito posto al ### come indicato dal ### della convenuta opposta nel verbale d'udienza dell'8 novembre 2022”. 
Sosteneva infatti che il CTU non aveva risposto in modo esaustivo e completo, non fornendo nella relazione una risposta in merito a tutte le fatture ad oggetto dei due decreti ingiuntivi opposti. 
Deduceva che anche in ordine al quesito concernente l'intervento di terze imprese, il CTU non aveva fornito una risposta esaustiva e dettagliata, ma si era limitato a dire che vi erano stati interventi di terzi. 
Evidenziava che il quesito era volto ad accertare se vi fossero stati interventi da parte di terze ditte successivamente al completamento delle opere da parte della ### e se i lamentati vizi fossero riconducibili all'operato delle stesse. Rilevava inoltre che alle operazioni di CTU avevano preso parte soggetti non autorizzati ed in particolare ### e ### presenti sia in sede di sopralluogo che all'incontro fissato dal CTU per valutare la possibilità di giungere ad una risoluzione transattiva. Aggiungeva che come meglio specificato nelle osservazioni del ### nei verbali di sopralluogo non risultavano essere stati riportati alcuni importanti aspetti tecnici in forza dei quali sarebbe stato necessario effettuare dei saggi volti ad accertare la corretta esecuzione delle opere. Ad esempio, risultava palese la mancanza di prove tecnico-scientifiche a sostegno di quanto dichiarato ed asseverato nella perizia. 
Va premesso che questo Giudice ritiene che la causa possa essere decisa sulla base della CTU in quanto esaustiva, e svolta con motivazione convincente e pienamente condivisibile, dalla quale non vi è motivo di discostarsi in quanto frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato ed in continua aderenza ai documenti agli atti ed allo stato di fatto analizzato ed in contraddittorio con le parti. Deve essere pertanto respinta la richiesta formulata da parte opposta e reiterata nelle conclusioni di rimessione in istruttoria della causa. 
Va detto altresì che il Giudice, sulla base delle contestazioni dedotte a verbale sulla perizia chiamava a chiarimenti il ### il quale, presente all'udienza del 2.07.2024 confermava il proprio elaborato. 
È opportuno individuare i vari ruoli che hanno avuto i tecnici che hanno partecipato alla progettazione ed esecuzione dell'immobile commissionato; dalle testimonianze assunte in corso di causa è emerso che l'#### si è occupato della realizzazione del rendering del progetto architettonico ed era il ### dei lavori per la sola parte strutturale (si veda testimonianza resa all'udienza del 12.04.2022). Va precisato che in merito alle questioni strutturali non sono mai state sollevate contestazioni dalla parte opponente ed i certificati di collaudo riguardano la parte strutturale. Lo stesso #### sentito all'udienza del 6.10.2020 aveva riferito che i problemi non erano relativi alla parte strutturale.  ###. ### che era stato nominato collaudatore delle opere strutturali della costruzione dell'abitazione del sig. ### ha riferito anch'esso che non vi furono mai state contestazioni sempre con riferimento alle opere strutturali “### state evidenziate delle piccole lesioni sulle pareti interne e dall'esame dei calcoli e della struttura queste lesioni sono derivate dalla cattiva posa in opera del cartongesso. Preciso che le lesioni erano solo interne non esterne. Anche con riferimento ai collaudi il teste ha riferito di aver depositato le certificazioni riferite sempre alla parte strutturale (si veda verbale di udienza dell'8.03.2022).  #### ha svolto il ruolo di ### dei lavori (ad eccezione della parte strutturale), curando il deposito in Comune delle pratiche edilizie e della richiesta dei permessi necessari per la realizzazione dell'immobile, come emerge dalla testimonianza da lui resa all'udienza del 6.10.2020, i cui compensi sono stati regolarmente pagati dall'### i ### Infine, il ### Culotta aveva inviato i disegni relativi al montaggio delle pareti prefabbricate in legno al #### autore del progetto architettonico e ### dei ### come riferito dallo stesso all'udienza del 6.10.2020, “E' vero lo consegnai (il progetto architettonico) al ### che era il progettista del più complessivo lavoro. ### mi aveva detto di consegnarlo al ###” Detto ciò, vanno analizzate le fatture emesse dalla ### e non saldate dalla Az. ### presupposte ai decreti ingiuntivi oggi opposti. 
Nella fattura n. 23/2018 viene richiesto il pagamento del 4° SAL per complessivi € 11.460,80 che era dovuto al momento della consegna dell'opera ultimata. 
Al fine di valutare più compiutamente se l'importo dovrà o meno essere corrisposto dall'opponente, come già detto e rilevato anche dal ### Berrettini nella relazione peritale a cui si rimanda, alcuni dei lavori commissionati non sono stati conclusi e/o completati dalla società, avendo la stessa abbandonato il cantiere in data ###. Devono essere esaminate le singole contestazioni in ordine al mancato completamento delle opere che riguardano i lavori di seguito indicati e che sono stati singolarmente vagliati e valutati dal ### 1. Mancata fornitura e montaggio di pannelli fotovoltaici (verrà trattata quando verrà analizzata la fattura n. 34/2018); 2. Mancata fornitura e montaggio di porta interna scorrevole satinata. Riferisce il CTU che seppur detta fornitura non risulta indicata in alcun contratto sottoscritto dalle parti, dalla lettura degli atti si evince comunque che vi è stato un accordo che prevedeva l'installazione del serramento in questione con finitura opaca ### e che invece è stato fornito con finitura trasparente: circostanza constatata in sede di sopralluogo” (cfr. pag. ###). 3. 
Nei locali tecnici non sono state fornite né montate n° 2 soglie e finestre; 4. Nei locali tecnici non sono stati montati i battiscopa; 5. Nei locali tecnici non è stato predisposto l'impianto elettrico; 6. Nei bagni dell'abitazione non sono installati 2 lavandini; 7. Non è stata predisposta la canna fumaria, come da contratto; 8. Non è stato dato il trattamento lamellare alla tettoia del pergolato. 
Per quanto riguarda i punti da 3 a 8 il CTU riferisce che: “### per la realizzazione dell'edificio abitativo non prevede la fornitura e posa delle soglie nelle finestre quindi nemmeno in quelle dei locali tecnici. Tale lamentata omissione, quindi, non può essere ritenuta un vizio. In merito, infine, alla “mancanza delle due finestre”, si è constatato che non si è trattata dell'assenza della fornitura, ma bensì della omessa installazione che infatti è stata poi eseguita da altra ditta (### n° 7). Lo zoccolino battiscopa effettivamente non risulta posato nei due vani tecnici; la mancanza di questa finitura è da ritenersi un'omissione nella realizzazione delle opere eseguite in quanto, trattandosi di un contratto “chiavi in mano”, si presuppone che vi siano ricomprese tutte le opere di finitura che il sottoscritto ritiene indispensabili sia dal punto di vista estetico, ma soprattutto dal punto di vista igienico (### n° 11 - ### n° 4). Nei locali tecnici non è stato predisposto l'impianto elettrico: tale condizione è da ritenere, anche in questo caso, una mancanza al completamento dell'impianto elettrico essendo anche questo a servizio dell'unità abitativa. Riguardo l'installazione di due lavandini (### 11 - Riprese n. 5 e 6), da quanto rilevato nella documentazione deposita in atti, si riscontra che gli stessi sono stati installati successivamente da altra ditta (### n° 8), come riferito dal teste ### vennero installati dalla ditta ### come da fattura prodotta in atti al costo di € 500,00. 
Per quanto riguarda la predisposizione per l'installazione di una canna fumaria, il sottoscritto ritiene che tale opera non sia stata eseguita in quanto non vi è la realizzazione di un comignolo sulla copertura e non è stata predisposta alcuna apertura per l'accesso ad un eventuale cavedio. Il contratto relativo alla fornitura e posa in opera del pergolato (### 11 - ### n° 7) prevedeva il “trattamento a vernice” del legname. Da quanto risulta in atti detta lavorazione non è stata effettivamente svolta e per tale motivo è stata emessa da parte della ### la nota di credito n° 29/18 del 18/09/2019 (### n° 9). 
Ebbene è di tutta evidenza sulla base delle verifiche e dei riscontri effettuati dal consulente, la fattura 23/2018 emessa per il pagamento del 4° SAL non è dovuta in quanto l'opera consegnata non risulta essere stata ultimata a regola d'arte. 
Per i motivi sopra esposti non è parimenti dovuta la fattura n. 25/18 dell'importo di € 2.080,00 riguardante la POC concernente la realizzazione del pergolato. 
È dovuta invece la fattura n. 24/18 del 14.09.2018 dell'importo di € 793,00 è relativa al ### della progettazione strutturale (### C.I. 01/17 - ###/1400817), in quanto la fase della progettazione strutturale era affidata all'#### e non al #### al quale invece era affidata la progettazione architettonica. 
Quanto alle fatture relative alle opere extra-capitolato, va detto che dai documenti sottoscritti dalle parti risulta che, come unica opera extra capitolato richiesta dalla committente, afferiva al marciapiede esterno. 
Va rilevato che nella fattura n. 26 seppur viene genericamente indicato “pagamento ulteriori opere extra capitolato” per l'importo di € 11.440,00, nella relazione prodotta da parte opposta del 7.09.2018 risultano descritte tutte le opere extra capitolato di cui si chiede il pagamento. Ciò posto si ritiene che l'importo richiesto in detta fattura sia dovuto non essendo mai contestata da parte opponente se non in sede ###ordine alla fattura n. 34/18 del 24.09.2018 dell'importo complessivo lordo di € 2.750,00, relativa al pagamento a saldo del materiale di cui alla POC del 31.5.2018 per la fornitura e il montaggio dei pannelli fotovoltaici come accertato in perizia il materiale non risulta né fornito né montato. Riferisce infatti lo stesso ### “In relazione ai pannelli fotovoltaici (### 11 - ### n° 1) è confermato da entrambe le parti che l'installazione dell'impianto non è mai avvenuta ad opera della ### Si precisa che comunque per detta fornitura era stato versato un acconto pari ad € 4.950,00 compresa iva (### n. 15/18) e che la ditta ha richiesto con e-mail del 27 settembre 2018 (### n. 8 di parte convenuta), il saldo del costo del materiale ammontante ad € 2.750,00, come da ### 34/18 del 24.09.2018” (cfr. pag. IX della ###. Pertanto, l'importo di € 4.950,00, corrisposto a saldo della fattura n 15/18, dovrà essere rimborsato dalla ditta ### mentre la fattura n. 34/18 non risulta dovuta. Non è dovuto tuttavia neanche l'importo di € 2.000,00 presuntivamente sostenuto da parte dell'opponente per far completare l'opera del quale tuttavia non è stata prodotta la fattura. 
Quanto alla fattura n. 36/18 del 30.10.2018 dell'importo complessivo lordo di € 2.236,00 relativa alla fornitura e posa in opera di lastre per rivestimento pareti interne di tipo ### il contratto principale prevedeva la costruzione “chiavi in mano” dell'immobile senza alcuna eccezione, e nessuna richiesta di lavori extra capitolato ha riguardato le lastre di cartongesso tipo “diamant”. Va detto che parte opposta non ha fornito alcuna prova che vi sia stata l'installazione di tale tipologia di cartongesso, né ciò emerge dalla relazione del 7.09.2018 né ciò emerge dalla ### pertanto, la somma richiesta non è dovuta. 
Non è dovuta altresì la fattura n. 37/18 dell'8.11.2018 dell'importo complessivo lordo di € 12.566,00 relativa alla fornitura dei servizi di progettazione ivi indicati riferiti alla parte architettonica, venne curata come già ampiamente sopra detto, dal #### che venne pagato direttamente dal sig.  ### (si veda testimonianza del #### udienza del 6.10.2020 pag. 13). 
Parimenti non dovuta è la fattura n. 39/2018 per € 1.404,00 avente ad oggetto “opere extra capitolato inerente il sotto infisso ### - rispetto alla POC sottoscritta che prevedeva la finitura a rasante effetto intonaco opera sostituita con soglie della tipologia da voi scelta in linea con quella per portefinestre e portoncino”. ### rileva che l'offerta per la realizzazione dell'edificio non prevedeva la fornitura e posa nelle finestre. ### parte, la ### non ha provato eventuali accordi intercorsi tra le parti a modifica del contratto sottoscritto. 
Accertate quale sono le fatture rimaste impagate e che dovranno essere saldate dall'opponente, a questo punto va analizzata la domanda riconvenzionale formulata da parte dell'Az. ### Nella relazione peritale il CTU riscontra la presenza di vizi lamentati dalla parte opponente: “Il marciapiede esterno presenta numerose lesioni che lo hanno interessato lungo tutto lo sviluppo, fenomeno probabilmente dovuto ad un inadeguato sottofondo che non ne ha garantito la tenuta. Le piastrelle si presentano scollate e male ancorate al sottofondo così come il battiscopa che in alcune zone risulta distaccato. Si osserva inoltre la mancanza di giunti di dilatazione, i quali avrebbero certamente ridotto se non evitato la problematica in questione (### n° 11 - ### n. 8-9-10-11-12-13-14-15). Le lesioni lamentate lungo le pareti interne dell'abitazione sono state rilevate in due delle tre camere e nei due bagni. In particolare, si precisa che dette setolature sono presenti, prevalentemente lungo le giunzioni delle lastre ed in prossimità dei davanzali delle finestre (### n° 11 - ### n. 17-18-19-20-21-22). 
Relativamente alle facciate esterne della villetta, si è riscontrata la formazione di muffe e macchie che ne hanno pregiudicato l'estetica (### 11 - ### n. 23- 24-25-26-27-28-29-30). Inoltre, le stesse sono interessate, in varie zone, da lesioni e setolature la cui origine, in questa fase, rimane difficile stabilire”. 
Sempre nella relazione peritale, il ### dopo aver individuato i vizi, quantifica i costi necessari per la loro eliminazione che stima in complessivi € 20.198,80 oltre iva (al 10%) per un totale complessivo di € 22.218,68. 
Ebbene considerato che nessun dubbio possa sussistere in merito alla presenza dei vizi, la domanda riconvenzionale formulata dalla opponente deve essere accolta, dovendo pertanto la società ### dovrà essere condannata al pagamento in favore dell'Az. ### della somma quantificata dal CTU per il risanamento delle pareti interne, il rifacimento del marciapiede ed il risanamento delle pareti esterne.  ### precisa altresì nel suo elaborato, sempre in risposta ad un quesito formulato dal Giudice, che “sulla base dei documenti in atti vi sono stati interventi eseguiti da terzi. Dalla lettura dei documenti in atti, come sopra accennato, si riscontra l'esecuzione di alcune opere da parte di altre ditte ed in particolare: ### ed installazione di pannelli fotovoltaici: si rileva che parte attrice opponente ha fornito in atti un preventivo di spesa in merito, ma non una fattura di quanto in effetti corrisposto ad altra ditta (### n° 10). È comunque indubbio che l'installazione dell'impianto fotovoltaico sulla copertura del car-port non è avvenuto ad opera della #### cretti pareti, siliconatura pareti bagni, montaggio soglie locali caldaia e montaggio finestre locali caldaia ad opera della ditta ### (### n° 7); installazione di n. 2 lavabi compreso sifoni, curve a squadra, manodopera della ditta ### (### n°8)”. 
Va rilevato che visto il mancato completamento dell'opera da parte della ### l'Az. ### si vide costretta a far intervenire ditte terze, la circostanza è stata confermata anche dai testimoni escussi in corso di causa (si veda la testimonianza di ### e ###; pertanto, anche in questo caso i relativi costi tutti documentati dovranno essere rimborsati all'opponente da parte dell'opposta come di seguito specificati: € 700,00 sono dovuti per le opere eseguite dalla ditta ### per la sistemazione cretti pareti, siliconatura pareti bagni, montaggio soglie locali caldaia e montaggio finestre locali caldaia; € 500,00 a titolo di rimborso per l'installazione di n. 2 lavabi compreso sifoni, curve a squadra, manodopera eseguite della ditta ### Niente è dovuto per la fornitura ed installazione di pannelli fotovoltaici non essendo presente in atti la fattura corrispondente ma solo un preventivo di spesa. 
A questo punto è d'obbligo effettuare un riepilogo in ordine al dare/avere tra le parti in causa; la società ### risulta creditrice delle somme di cui alla fattura n. 24/18 del 14.09.2018 dell'importo di € 793,00 e di cui alla fattura n. 26/18 del 14.09.2018 dell'importo di € 11.440,00, per un totale complessivo di € 12.233,00. ###. ### risulta essere creditrice invece della società ### delle seguenti somme: € 700,00 per il montaggio delle finestre di cui alla ricevuta emessa dalla ditta ### € 500,00 per il montaggio dei lavandini eseguito dalla ditta ### il risarcimento dovuto per il ripristino dei difetti riscontrati dal CTU pari ad € 22.218,68. Sarà inoltre dovuto il rimborso della fattura n 15/18 per € 4.950,00 relativa ai pannelli fotovoltaici mai montati né consegnati, per un totale complessivo di € 28.368,68. Effettuata pertanto la compensazione delle somme, l'### I ### di ### risulta creditrice da parte della ### dell'importo di € 16.135,68, ciò detto i decreti ingiuntivi oggi opposti devono essere revocati. 
In considerazione del parziale accoglimento delle domande sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, mentre le spese di CTU devono gravare in via definitiva su entrambe le parti al 50%.  P.Q.M.  Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in parziale accoglimento dell'opposizione, condanna la ### al pagamento in favore della ### I ### di ### della somma di € 16.135,68. 
Dispone la revoca dei decreti ingiuntivi n. 1097/2018 del 29.12.2018 e n. 207/2019 del 20.01.2019 emessi dal Tribunale di Grosseto.  compensa le spese di lite.  le spese di CTU devono gravare in via definitiva su entrambe le parti al 50%. 
Così deciso in ### 20 giugno 2025 

Il Giudice
dott.ssa ###


causa n. 629/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Bechi Beatrice

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