REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, composta da signori magistrati: Dott. ### - Presidente rel./est.
Dott. ### - Consigliere Dott. ### - ### ha pronunziato, nella causa iscritta nel registro generale dell'anno 2021 col numero d'ordine 437 la seguente SENTENZA tra: ### S.R.L. (P.IVA ###) in persona dei suoi legali rappresentanti p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. ### (C.F.: ###), in virtù di procura alle liti in calce al ricorso ex ar. 702 bis c.p.c. introduttivo, ed elettivamente domiciliat ###
Appellante avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di ### del 26.02.2021, ad esito del giudizio ex art. 702 bis c.p.c. procedimento n. 13876/2020 contro CONDOMINIO “### GASPERI” ubicato in ### al ### n.324, in persona dell'### legale p.t.
Appellata contumace ### (C.F.: ###), ### (C.F.: ###), ### (C.F.: ###), ### (C.F.: ###), ### (C.F.: ###), #### (C.F.: ###) rapp.ti e difesi dagli avv.ti ### ed ### ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei medesimi avv.ti in ### alla ### n.177. ### rappresentata e difesa dall'Avv.ti ### e ### terza chiamata *** All'udienza collegiale del 5.03.2024, svolta in modalità cartolare con deposito telematico di note congiunte contenenti le conclusioni precisate dai difensori, la causa è stata riservata per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali ed eventuali repliche. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ritualmente notificato in data ###, la “#### SRL” conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di ### il ### “### GASPERI”, deducendo: - di aver acquistato da ### il diritto di piena ed esclusiva proprietà dell'immobile sito in ### al ### A. ### n. 324 bis (foglio 59, p.lla 316) in virtù di atto a rogito del ### (rep. ### - racc. 14661) del 13.12.2019, unitamente alla pertinenziale area scoperta circostante della superficie di 1.735 mq, nonché i muri di confine dell'intero perimetro; - detto immobile confinava, in parte e su due lati, con il ### “### Gasperi” sito al ### A. ### n.324, costituito da cinque villette unifamiliari, confine regolato da un muro di cemento; - successivamente all'acquisto del suddetto immobile era emerso che il confine fisico tracciato tra la proprietà dell'odierna appellante e il ### non corrispondeva al diritto di proprietà di cui al rogito di compravendita, risultando sottratta una porzione di sedime in danno della ### srl ed in favore del ### - in virtù di perizia tecnica di parte redatta dal ### Lacasella emergeva l'indebita occupazione di una porzione della proprietà dell'appellante perpetrata dal ### convenuto in danno della ### srl.
La “### srl” chiedeva, dunque, di accertare e determinare l'esatto confine tra le due proprietà, condannando l'Ente condominiale al ripristino dello stato dei luoghi con conseguente rilascio della porzione di terreno indebitamente posseduta.
Si costituivano quattro dei cinque condomini, ### e #### e #### e ### proprietari delle quattro villette nonché proprietari pro-indiviso delle parti comuni del ### evocato, i quali impugnando e contestando integralmente tutto quanto dedotto, prodotto e richiesto, esponevano che: - in data ### la “### Srl” acquistava da ### un fabbricato e il circostante terreno sito in ### n.324 sul quale provvedeva ad edificare un complesso immobiliare costituito da cinque ville unifamiliari, con relative pertinenze, parti comuni ed accessori, denominato “### Gasperi”; - tutte le ville edificate dalla “### Srl” erano state compravendute ad eccezione della villa unifamiliare contraddistinta con il n. 3, rimasta invece in proprietà al costruttore; - con racc. a.r. del 27.04.2020 la “### Srl” lamentava sia nei confronti del venditore, ### sia del ### la circostanza secondo cui quest'ultimo si sarebbe appropriato di una porzione di sedime oltre il confine documentalmente indicato; - in ragione del conflitto di interesse tra i condomini e la “### Srl”, quest'ultima aveva riferito di non volersi costituire in giudizio e di attendere, semmai, la chiamata in giudizio in garanzia degli altri condomini, in quanto, negli atti di vendita aveva prestato le più ampie garanzie di legge; - che l'azione intentata dalla “### Srl” doveva essere qualificata come domanda di rivendica e non già di regolamentazione di confini in ragione di un conflitto tra titolo di proprietà.
Chiedevano, quindi, preliminarmente di esser autorizzati alla chiamata in causa della “### srl” ai sensi e per gli effetti ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1485 c.c., 106, 269 c.p.c., al fine di manlevare e tenere indenni ####### e ### da qualsiasi conseguenza pregiudizievole derivante da detto giudizio. Chiedevano, quindi, il differimento della prima udienza del 21.01.2021 allo scopo di consentire la citazione del terzo; nonché l'inapplicabilità del rito sommario a favore del rito ordinario fissando l'udienza ex art. 183 c.p.c.
Alla prima udienza tenutasi in data ###, il Giudice, sentite le parti, si riservava di decidere e, con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 25.02.2021, il Tribunale di ### così provvedeva: - “rigetta la domanda per le ragioni in parte motiva; - ### s.r.l. alla refusione in favore di parte resistente, delle spese processuali così complessivamente liquidate: euro 900,00 per la fase di studio; euro 800,00 per la fase introduttiva; nulla per la fase istruttoria; euro 1.400,00 per la fase decisoria; per un compenso totale di euro 3.100,00 oltre rimborso spese generali nella misura fissa del 15%, I.V.A ove dovuta e ### con aliquota di legge; nulla per le spese borsuali”.
Rilevava il primo giudice che, posto il diritto di agire o di resistere in giudizio di ogni singolo condomino per la tutela della cosa comune nei confronti dei terzi, l'azione intrapresa dalla ricorrente era da qualificarsi come azione di rivendicazione e non di regolamento di confine, in quanto la società attrice lamentava, nella sostanza, di aver ricevuto in proprietà un terreno di estensione inferiore a quella promessa in vendita. Ne conseguiva che, gravando sulla parte attrice la c.d. probatio diabolica, la stessa non aveva fornito la prova documentale della titolarità dell'asserito diritto di proprietà sulla superfice contesa anche attraverso i propri danti causa fino a risalire ad un atto di acquisto a titolo originario.
Inoltre, il primo giudice affermava che anche interpretando l'istanza come regolamento di confine ex art. 950 c.c., la stessa dovesse essere, comunque, rigettata.
Infatti, per espressa ammissione della ricorrente, il confine tra le due proprietà era regolato da un preesistente muro di cemento, cosicché non essendo stata dedotta la intervenuta modifica dello stato dei luoghi, era da escludersi qualsiasi ragione di incertezza oggettiva della linea di confine, investendo la disputa esclusivamente i titoli di proprietà.
Con atto di citazione notificato in data ### la “### Srl” ha proposto appello avverso la suddetta ordinanza chiedendone, previa sospensione della provvisoria esecutorietà del provvedimento impugnato, l'integrale riforma e la determinazione del confine tra l'immobile di proprietà della “### Srl” e l'immobile di proprietà del ### “### Gasperi”, con conseguente condanna del ### all'immediato ripristino dello stato dei luoghi; con riforma del capo sulle spese di lite e vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
All'impugnazione hanno resistito ### e #### e #### e ### i quali, oltre al rigetto della richiesta di sospensione dell'esecutività dell'ordinanza impugnata, hanno chiesto respingersi il gravame con conferma dell'ordinanza impugnata. Gli stessi appellati, a loro volta, hanno chiesto, se del caso di “di autorizzare, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto normativo di cui agli artt. 1485 c.c., 106, 269 c.p.c., la chiamata in causa della venditrice ### al fine di manlevare e tenere indenni i ###ri ####### e ### dalle domande proposte dalla ### S.r.l. e, con tutte le conseguenze di cui all'art. 1485 c.c., anche in ordine alle spese del doppio grado di giudizio in caso di pronuncia di condanna”. ### “### Gasperi” pur ritualmente citato non si è costituito e ne va dichiarata la contumacia.
Rigettata l'istanza inibitoria con ordinanza del 14.09.2021, la causa, all'udienza cartolare del 20.09.2022, precisate le conclusioni mediante deposito di note telematiche, è stata riservata per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali ed eventuali repliche.
Con ordinanza del 20.12.2022 questa Corte disponeva l'integrazione del contraddittorio mediante citazione di ### onerando della citazione l'odierna appellante.
Con comparsa depositata in data ### si è costituita la ### chiedendo di dichiarare l'inesistenza o nullità della chiamata in causa e ordinare la sua estromissione dal presente giudizio ed altresì di prendere atto e dichiarare che la ### srl ha espressamente rifiutato il contradittorio in relazione al merito della controversia tra le altre parti in causa.
All'udienza del 5.03.2024 la causa è stata riservata per la decisione coi termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito delle difese finali. MOTIVI DELLA DECISIONE ### è infondato pur se la motivazione va in parte corretta. ### di ### è affidato a tre motivi di censura: 1. l'omessa pronuncia su un'eccezione preliminare ritualmente spiegata dalla ### S.r.l. ed inerente alla qualificazione giuridica delle parti in causa nonché, conseguentemente, all'omessa declaratoria di contumacia del ### 2. errata qualificazione giuridica della domanda ai sensi dell'art. 948 c.c. -omesso esame della documentazione probatoria - sull'accertamento del confine per incertezza soggettiva 3. violazione dell'art. 702 ter c.p.c. - sulla violazione del diritto di difesa della società appellante e l'omessa istruttoria in conseguenza della riqualificazione giuridica ex officio - sulla c.d. probatio diabolica.
Il primo motivo, con cui si contesta l'omessa pronuncia su un'eccezione preliminare spiegata dagli odierni appellati in ordine alla qualificazione giuridica delle parti in causa ed all'omessa declaratoria di contumacia del ### evocato in primo grado, è infondato.
Ha dedotto l'appellante che il giudizio di primo grado era stato originariamente incardinato nei confronti del ### “### Gasperi”, in persona del suo ### pro tempore; questo però non si era costituito, mentre erano intervenuti i condomini, ####### e ### che in sede di deduzioni a verbale dell'udienza del 19/02/2021, avevano chiesto che il Tribunale li qualificasse come interventori volontari e dichiarasse la contumacia del ### Il primo giudice però nulla aveva disposto limitandosi ad affermare, in conformità alla giurisprudenza della SC (che richiamava), che ciascun condomino, in quanto titolare di un diritto che investe l'intera cosa comune, è legittimato ad agire o resistere in giudizio per la tutela della cosa medesima, così lasciando irrisolta ogni questione relativa alla corretta individuazione delle parti in causa e alla regolarità del contraddittorio instauratosi.
A giudizio della Corte il motivo è inammissibile per carenza di interesse dell'appellante.
Infatti, avendo la società ### introdotto un'azione di tipo petitorio (sulla cui qualificazione si disquisirà più avanti) avrebbe dovuto convenire in giudizio ciascun ###proprietario in quanto, comunque, il ### di ### non avrebbe avuto, di per sé alcuna legittimazione sulle questioni attinenti il diritto di proprietà.
Del tutto ininfluente sulla decisione sarebbe stata poi la declaratoria di contumacia del ### di ### in quanto, come detto, solo i proprietari sarebbero stati legittimati passivi dell'azione, vertendosi indiscutibilmente su questioni legate al diritto di proprietà.
Quanto alla qualificazione della domanda operata dal primo giudice, questione oggetto del secondo motivo di impugnazione, rileva la Corte che è principio consolidato quello per cui “In materia di procedimento civile, l'applicazione del principio "iura novit curia", di cui all'art. 113, comma 1, c.p.c., importa la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, potendo porre a fondamento della sua decisione princìpi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti. Tale principio deve essere posto in immediata correlazione con il divieto di ultra o extra-petizione, di cui all'art. 112 c.p.c., in applicazione del quale è invece precluso al giudice pronunziare oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, mutando i fatti costitutivi o quelli estintivi della pretesa, ovvero decidendo su questioni che non hanno formato oggetto del giudizio e non sono rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato”. (Sez. L - , Sentenza n. 5832 del 03/03/2021, Rv. 660681 - 01) Nella specie, quand'anche introdotta la domanda come di regolamento del confine fra le due proprietà, il bene della vita richiesto dalla ### è il rilascio di una porzione di suolo di cui rivendica la proprietà, asseritamente in possesso dei condomini del ### Sul punto copiosa e indiscussa giurisprudenza di merito e di legittimità è conforme nell'affermare che l'attore che assuma di essere proprietario del bene, non essendone in possesso, deve agire mediante l'azione di rivendicazione, contro chiunque, di fatto, ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà.
Segnatamente, la Suprema Corte di ### con la sentenza n. 23818/2012 ha statuito, decidendo una questione simile a quella oggi in esame, che “qualora, trattandosi di fondi trasferiti alle parti dall'unico proprietario, si discuta se il comune venditore abbia, con il secondo atto, venduto cosa già alienata al primo acquirente, si è in presenza di conflitto di titoli, che attribuisce all'azione proposta per il recupero del bene natura di rivendica, fermo restando che, in tal caso, l'onere probatorio dell'attore si risolve nella necessità di dimostrare la validità delle traslazioni del bene dal comune dante causa e l'attitudine del suo titolo a prevalere su quello di controparte (arg. ex Cass. 23 marzo 1995, n. 3564)”.
Il primo giudice, quindi, con motivazione congrua e priva di vizi logici, ha correttamente qualificato la domanda come di revindica.
Quando infatti l'attore, pur dichiarando di esercitare un'### di regolamento di confini, chieda, con espressione precisa ed univoca, l'affermazione del suo diritto di proprietà su zone possedute dal convenuto ed il rilascio di esse, indicando come vero un determinato confine a lui più favorevole, la domanda deve essere qualificata come azione di revindica. In tal caso, il regime probatorio e quello delineato dall'art 948 cod civ ed è proponibile, da parte del convenuto, l'### di garanzia nei confronti del suo dante causa con l'### della denunzia di lite. (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 1242 del 02/04/1977, Rv. ### - 01) Peraltro, nel caso di specie, non esiste, né esisteva, alcuna incertezza del confine fra le proprietà in quanto, si evince per tabulas, dalla documentazione allegata in atti dalla stessa parte appellante, che all'atto dell'acquisto da parte della ### S.r.l., del suolo su cui edificare i propri manufatti, avvenuto con atto per notar ### in data 13 dicembre 2019, il “### Gasperi” e il relativo muro che ne delimitava confine e proprietà, esistevano già da un po' di tempo.
Deve, pertanto, essere richiamato il principio - ribadito da Sez. 2 - , Ordinanza n. 20912 del 21/07/2021 (Rv. 662051 - 01) - per cui “### di rivendica e quella di regolamento di confini si differenziano tra loro giacché nel primo caso - che presuppone un conflitto di titoli - l'attore non ha incertezza alcuna circa il confine (che è anzi indicato in modo certo e chiaro) e chiede la restituzione della porzione di fondo usurpata, indicandone con esattezza estensione e misura, mentre nel secondo - in cui la contestazione involge non già i titoli di proprietà, ma la delimitazione dei rispettivi fondi - l'attore non solo non è sicuro "ab initio" dei confini del proprio fondo, ma neppure è certo che questo sia stato parzialmente occupato dal convenuto. Ne consegue che, ove venga attribuito un erroneo "nomen iuris" all'azione, occorre avere riguardo all'effettiva natura della controversia, così che, ove l'attore, pur dichiarando di esercitare un'azione di regolamento di confini chieda, con espressione precisa ed univoca, l'affermazione del suo diritto di proprietà su zone possedute dal convenuto ed il rilascio di esse, indicando come vero un determinato confine a lui più favorevole, la domanda deve essere qualificata come azione di rivendica”.
Assodato, quindi, che l'azione proposta dalla ### avesse, pacificamente, natura di azione di revindica, pur erroneamente rappresentata come di regolamento di confini, alcuna violazione del contraddittorio è stata perpetrata con la decisione di prime cure, come contestato col terzo motivo di censura.
Rileva tuttavia la Corte che nella specie, avendo le due parti in causa acquistato le rispettive proprietà da un comune dante causa - circostanza questa non contestata da alcuno - non era richiesto all'attore di rendere la cosiddetta probatio diabolica. ### l'insegnamento univoco della SC infatti, “i principi in tema di prova nel giudizio di rivendica non hanno carattere assoluto, ma vanno adeguati alle particolarità del caso concreto. Ne consegue che il rigore della prova si attenua allorquando il convenuto non contesti l'originaria appartenenza del bene conteso ad un comune dante causa o ad uno dei danti causa dell'attore, e contrapponga l'esistenza di un suo titolo derivativo di proprietà che abbia per presupposto l'originaria appartenenza del cespite al dante causa indicato dal rivendicante, bastando, in tal caso, che questi si limiti a dimostrare che il bene medesimo ha formato oggetto del proprio titolo d'acquisto, perché la proprietà sia attribuita alla parte che ha addotto un titolo prevalente rispetto a quello dell'altra”. (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15388 del 22/07/2005, Rv. 582710 - 01; conforme Cass. Sez. 2, Sentenza n. 694 del 18/01/2016, Rv. 638681 - 01) Ebbene, a giudizio della Corte, nella specie, l'appellante non ha neppure provato (anche mediante l'inammissibile produzione documentale in questa sede ###valido titolo di acquisto della porzione rivendicata da parte sua e l'appartenenza della stessa al suo dante causa in epoca anteriore a quella in cui il convenuto ha iniziato a possede ###quanto tanto non emerge dai titoli di acquisto prodotti dalle parti.
Segnatamente, è provato documentalmente che, in data 26 febbraio 2016 la ### S.R.L., aveva acquistato dal #### un fabbricato - successivamente demolito - ed una zona di terreno circostante, sito in ### n. 324, per atto redatto dal notaio Dott. ### (rep. ###, racc. n. 18794), divenuto “### Gasperi”, con relativo muro che ne delimitava confine e proprietà.
Quattro anni più tardi, sempre dal sig. ### la ### S.r.l., aveva acquistato il suolo finitimo con atto del 13 dicembre 2019 nel quale si legge si legge che tra le parti veniva convenuto che “il signor ### a mezzo come sopra, dichiara, e la società acquirente, come rappresentata ne prende atto, che i dati catastali dell'immobile sopra riportati e la planimetria catastale innanzi allegata sono conformi allo stato di fatto della detta unità immobiliare”. E che” ### compravenduto si trasferisce alla società acquirente, a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con tutti i diritti ragioni, azioni, accessioni, accessori, pertinenze, dipendenze e servitù attive, se e come esistenti, senza riserva alcuna”.
Se ne deduce che, da un lato, le parti avevano verificato che lo stato dei luoghi corrispondeva alle piante catastali in ossequio a quanto previsto dal d.l. n. 50/2017, e dall'altro la vendita era avvenuta a corpo “nello stato di fatto e di diritto” in cui si trovava al momento della compravendita.
Tanto esclude sia la rilevanza di quanto relazionato nella CTP prodotta, sia la necessità di una CTU dal carattere meramente e inammissibilmente esplorativo.
La chiamata in causa della ### S.R.L. si è ritenuta e si ritiene necessaria trattandosi della società dante causa degli odierni appellati, nonché comproprietaria del bene rivendicato. ### è pertanto respinto con ogni conseguenza in ordine alle spese che vanno poste a carico dell'appellante e liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 147/22 considerata la semplicità delle questioni trattate (valore indeterminabile, complessità bassa, valori minimi, con aumento per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale ex art. 4, comma 2).
Si applica alla presente impugnazione il comma 1-quater dell'art. 13 D.P.R. 115/02 (introdotto dalla legge stabilità 228/12), che obbliga la parte, che proponga un'impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato. P.Q.M. La Corte, definitivamente decidendo sull'appello proposto dalla #### in persona del l.r.p.t., avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di ### del 26.02.2021, nel procedimento n. 13876/2020, rigetta l'appello e conferma il provvedimento impugnato. ### alla rifusione, in favore delle appellate costituite e del terzo chiamato, delle spese sostenute per la difesa nel presente giudizio liquidate, in complessivi euro 12.490,00 in favore degli appellati ### e #### e #### e ### e in € 5.000,00, in favore del terzo chiamato, oltre esborsi, rimborso forfettario spese generali del 15% e ulteriori accessori come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a carico dell'appellante e in osservanza dell'art. 13 co. 1 - quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17° l.228/12.
Così deciso nella ### di Consiglio della I ### del 4.06.2024.
IL PRESIDENTE est. (###
causa n. 437/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Mitola Maria