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Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 1952/2024 del 20-05-2024

... giusta procura generale ad lites per notaio ### n. ### raccolta 15752 del 14/03/2018, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via S.### n.81 Appellata Oggetto: riforma della sentenza resa dal Tribunale di Napoli al n°6082/2022 il ### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il #### chiedeva che il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, accertasse e dichiarasse la sussistenza del diritto alla percezione delle differenze retributive tra quanto percepito e quanto, invece, spettante in riferimento alla 1°qualifica dirigenziale, dal 18/04/1990 al giorno 08/01/2014, data di cessazione del rapporto e, per l'effetto, condannasse la ### al pagamento delle differenze retributive, oltre accessori, nella misura da liquidarsi in separata sede. Il ricorrente, a sostegno della (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI Sezione controversie di ### e di ### ed Assistenza Composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Mariavittoria Papa Presidente Dott.ssa ### rel. 
Dott.ssa ### all'esito dell'udienza, e dalla successiva camera di consiglio dell'8 maggio 2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel procedimento iscritto al n. 3285/2022 + 194/2023 RG.   TRA ### nato a ####, il ###, rappresentato e difeso dall'avv.### con il quale elettivamente domicilia in Napoli alla G. Sanfelice 24. 
Appellante E ### in persona del Presidente della #### legale rappresentante p.t., avente sede in Napoli alla via S. ### n. 81, C.F. ###, rappresentata e difesa anche disgiuntamente dall'Avv. ### e dall'Avv. ### giusta procura generale ad lites per notaio ### n. ### raccolta 15752 del 14/03/2018, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via S.### n.81 Appellata Oggetto: riforma della sentenza resa dal Tribunale di Napoli al n°6082/2022 il ### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il #### chiedeva che il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, accertasse e dichiarasse la sussistenza del diritto alla percezione delle differenze retributive tra quanto percepito e quanto, invece, spettante in riferimento alla 1°qualifica dirigenziale, dal 18/04/1990 al giorno 08/01/2014, data di cessazione del rapporto e, per l'effetto, condannasse la ### al pagamento delle differenze retributive, oltre accessori, nella misura da liquidarsi in separata sede. 
Il ricorrente, a sostegno della domanda, dichiarava di essere stato immesso nel ruolo speciale dei dipendenti della ### in attuazione di quanto previsto dalla L.730/86 e, quindi, ai sensi della L.Reg.n°4/1990, in data ###; che la detta L. ### prevedeva due qualifiche dirigenziali; di essere stato destinatario di provvedimenti formali di affidamento di compiti ed incarichi comportanti estrema complessità e responsabilità nonché potere di rappresentanza esterna; che detti compiti, ai sensi della L.R.n.27 del 23/05/1984, art.23, erano ascrivibili alla qualifica dirigenziale; che, per contro, lo stesso ricorrente era attribuita l'8° qualifica funzionale sino alla messa in quiescenza avvenuta il giorno 08/01/2014. 
Si costituiva la ### la quale contestava che le funzioni svolte dal ricorrente potessero essere ascritte alla funzione dirigenziale. 
Con sentenza n. 6082/2022 il giudice di prime cure rigettava La domanda con condanna del ### alle spese di lite. 
Avverso la sentenza proponeva impugnazione, in data #### lamentando l'errata ricostruzione degli elementi di fatto e di diritto così come operata dal Giudice di prime cure e concludeva chiedendo, così, a riforma integrale della sentenza di primo grado, di accogliere la domanda vinte spese del doppio grado.  ### si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. 
La Corte, previa riunione dei procedimenti essendo il n. 194/2023 un mero duplicato informatico, all'esito della odierna udienza, ha deciso la causa come da dispositivo in atti.  MOTIVI DELLA DECISIONE ### è infondato e va rigettato. 
La sentenza impugnata ha fatto concreta e corretta applicazione del principio - da tempo consolidato in giurisprudenza - secondo il quale “l'autorità del giudicato copre il dedotto e il deducibile, e cioè non solo le ragioni giuridiche fatte valere in giudizio (giudicato esplicito) ma anche tutte le altre - proponibili sia in via di azione che di eccezione - le quali, sebbene non dedotte specificamente, si caratterizzano per la loro comune inerenza ai fatti costitutivi delle pretese anteriormente svolte ( giudicato implicito)”, per cui “al titolare di un diritto di credito del quale si sia già giudicato è precluso agire con una seconda domanda relativa a tale diritto, quando essa miri ad ottenerne una diversa quantificazione in base a circostanze e criteri diversi da quelli posti a base dell'anteriore statuizione”. 
Di tale consolidato principio la Suprema Corte ha fatto specifica applicazione a fattispecie del tutto simili a quella in esame, precisando che, poichè il giudicato copre non solo il dedotto ma anche il deducibile in relazione al medesimo oggetto, la sentenza passata in giudicato relativa a domanda di riliquidazione dell'indennità di anzianità sulla base dell'incidenza di una determinata voce della retribuzione preclude la proposizione di una successiva domanda con cui si chieda il ricalcolo per ragioni diverse, e specificamente in base al computo di altro elemento retributivo, trattandosi di elementi costitutivi del complessivo trattamento di fine rapporto e, comunque, di elementi concorrenti alla determinazione della base di computo di un unico credito non frazionabile. 
Di conseguenza, le uniche ipotesi in cui non opera il principio enunciato sono quelle di sopravvenienza di fatti e situazioni nuove, verificatisi successivamente al formarsi del giudicato o quanto meno non deducibili dalle parti nel primo giudizio. 
Nel caso in esame, in materia di riconoscimento di una qualifica superiore, è stato, altresì, affermato che il giudicato formatosi su tale domanda ricomprende ogni possibile profilo inerente al fatto costitutivo dedotto, e quindi lo svolgimento di mansioni superiori per il periodo di tempo utile al riconoscimento della superiore qualifica. 
Deve, pertanto, ritenersi preclusa la successiva domanda di una qualifica superiore diversa da quella rivendicata in precedenza, seppur avanzata in base ad una diversa norma contrattuale, poiché il fatto costitutivo resta sempre lo stesso (Cass. n.3540 del 11/02/2021). 
Consegue da quanto sinora detto, come correttamente argomentato dal giudice di prime cure, che, ogni doglianza attinente al riconoscimento della superiore qualifica -ovvero alle differenze retributive conseguentiavrebbe dovuto esser fatta valere dal ### nel pregresso giudizio, giacchè tutti i fatti che convergevano a definire il diritto vantato, concorrevano alla produzione di un medesimo effetto giuridico ed in quanto tali dovevano rinvenire in un medesimo contesto di azione.  ### ha assunto, in contrario, che con l'attuale ricorso il riconoscimento delle mansioni superiori era richiesto sulla base di un percorso argomentativo diverso, in quanto prima era stato richiesto sulla base della erroneità della procedura di reinquadramento ed ora, invece, sulla base di una descrizione puntuale delle mansioni di tipo valutativo ed intellettivo e non di tipo tecnico. 
Tuttavia, osserva la Corte, nel precedente giudizio, il ### diversamente da quanto argomentato con l'atto di appello, a fondamento della domanda, oltre a lamentare la erroneità della procedura di reinquadramento, in ogni caso, assumeva, come allegato nel presente giudizio e per il medesimo periodo (dal 18/04/1990 all' ###), che gli incarichi affidati di responsabile di uffici in posizione apicale, con connessi profili di autonomia decisionale, organizzativa e di controllo del personale, fossero ascrivibili al livello dirigenziale. 
La descrizione, dunque, puntuale delle mansioni più articolata ma non diversa da quella originaria nulla aggiunge alla causa petendi, rimasta immutata.  ### dell'eccezione di giudicato ha giustamente precluso al giudice di primo grado l'esame nel merito della questione proposta dal dipendente. 
Consegue pertanto il rigetto totale dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza. 
La natura del giudizio costituisce giusto motivo di compensazione delle spese di lite.  P.Q.M.  La Corte così decide: rigetta l'appello. 
Compensa le spese di lite. 
Sussistono tuttavia i presupposti per la applicazione dei criteri di cui al primo periodo dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012. 
Napoli, 8.05.2024 Il Presidente Dott.ssa ### estensore D.ssa ### n. 3285/2022

causa n. 3285/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Papa Mariavittoria, Tranchino Elvira, Beneduce Anna Maria

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 65/2024 del 14-03-2024

... in data ### in Napoli con atto per notaio ### rep. ### CONVENUTI Oggetto: Risarcimento danni da attività pericolosa e cosa in custodia (tracimazione d'acqua da un canale) MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è fondata e va accolta, per quanto di ragione. ####### e ### hanno convenuto nel presente giudizio l' ### di ### della ### il Ministero delle ### e dei ### e la ### chiedendo di dichiarare gli enti convenuti responsabili in via esclusiva e/o concorrente, ex artt. 2050 cc e 2051 cc e subordinatamente ex art. 2043 cc, dei danni subiti dalle proprietà degli attori a causa di acque meteoriche tracimate da un canale di assorbimento di tal genere di acque gestito dalla ### in ### d'### località ### di ### eventi verificatisi nelle date 25/3/2016, 23/4/2016 e 1/5/2016 - e condannare gli (leggi tutto)...

Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano Il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di ### nella persona del giudice unico ### ha deliberato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 559/2018 RGAC e vertente TRA ####### e ### tutti elettivamente domiciliati in ### d'### alla ### 29 presso l'avv. ### dal quale sono rappresentati e difesi come da procura a margine dell'atto di citazione ### E Autorità di ### della ### in persona del l.r.p.t., con sede in Napoli alla ### 10 Ministero delle ### e dei ### in persona del ### p.t., ope legis rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la quale domicilia in Napoli alla ### 11 ### in persona del Presidente p.t., elettivamente domiciliata in Napoli alla ### 81 presso l'avv. ### dal quale è rappresentata e difesa come da procura generale ad lites rilasciata in data ### in Napoli con atto per notaio ### rep. ### CONVENUTI
Oggetto: Risarcimento danni da attività pericolosa e cosa in custodia (tracimazione d'acqua da un canale) MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è fondata e va accolta, per quanto di ragione.  ####### e ### hanno convenuto nel presente giudizio l' ### di ### della ### il Ministero delle ### e dei ### e la ### chiedendo di dichiarare gli enti convenuti responsabili in via esclusiva e/o concorrente, ex artt. 2050 cc e 2051 cc e subordinatamente ex art. 2043 cc, dei danni subiti dalle proprietà degli attori a causa di acque meteoriche tracimate da un canale di assorbimento di tal genere di acque gestito dalla ### in ### d'### località ### di ### eventi verificatisi nelle date 25/3/2016, 23/4/2016 e 1/5/2016 - e condannare gli enti convenuti a risarcire i danni subiti dagli attori, oltre rivalutazione ed interessi, con vittoria delle spese di lite con distrazione; si è costituito il Ministero delle ### e dei ### chiedendo a questo Tribunale di “dichiarare la propria incompetenza in favore del ### presso la CORTE DI APPELLO DI Napoli ovvero trasmettere gli atti al Presidente per l'assegnazione alla sez. centrale del Tribunale; in via gradata, dichiarare la nullità della citazione e comunque rigettare ogni avversa pretesa siccome infondata in fatto e in diritto; con vittoria di spese e competenze di lite.”; si è costituita la ### chiedendo: “ in via preliminare dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del ### delle ### in subordine emettere provvedimento ex art. 107 c.p.c. di chiamata in causa iussu iudicis nei confronti del Comune di ### di ### ed in ogni caso accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della ### in via subordinata e nel merito rigettare la domanda così come proposta perchè inammissibile, infondata e non provata; ovvero, ancora in via subordinata, escludere ogni responsabilità dell'ente regionale nella causazione dell'evento, o limitare eventuali responsabilità regionali al concorso di colpa con il Ministero delle ### L'### di ### con il Comune di ### e con gli stessi attori. con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.”; nel corso della istruttoria è stata prodotta documentazione, sono stati escussi i testi ##### ed è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio dal geom. ### ora la causa va decisa. 
Preliminarmente, va dichiarata la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria a decidere del presente giudizio, in luogo di quella del ### delle ### non è contestato infatti che il danno lamentato dagli attori deriverebbe da un canale di assorbimento delle acque meteoriche; l'art. 1.2 DPR 238/1999 stabilisce che non fanno parte del demanio pubblico “le acque piovane non ancora convogliate in un corso d'acqua o non ancora raccolte in invasi o costerne” - e, come affermato da Casss. 14883/2012 “Le acque - piovane e nere - convogliate nelle fognature non sono annoverabili tra le acque pubbliche, per difetto del fondamentale requisito, stabilito dall'art. 1 del r.d. n. 1755 del 1933, dell'attitudine ad usi di pubblico generale interesse, rimasto fermo anche dopo l'entrata in vigore della legge 5 gennaio 1994, n. 36; invero l'art. 1 del d.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238 (regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della citata legge 5 n. 36, in materia di risorse idriche) conferma - per espressa esclusione - la non annoverabilità tra le acque pubbliche delle acque meteoriche refluenti nella rete fognaria, come tali destinate, insieme con i liquami pure ivi convogliati, al mero smaltimento, senza possibilità di sfruttamento a fini di pubblico generale interesse. La rete fognaria non può, pertanto, considerarsi opera pubblica ai sensi dell'art. 140, lett. d) del citato r.d. n. 1755 del 1933, con la conseguenza che competente a conoscere del risarcimento del danno dipendente dall'errata esecuzione, mancata manutenzione o mal funzionamento dell'opera è il tribunale ordinario e non il tribunale regionale delle acque pubbliche.”; più di recente, 12962/2022 spiega che “l'origine meteorica delle acque … consente di escluderne l'appartenenza al demanio pubblico, ai sensi dall'art. 1, comma secondo, del d.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238, soltanto nel caso, … in cui le stesse non risultino ancora convogliate in un corso d'acqua o raccolte in invasi o cisterne, ovvero nel caso in cui, rifluendo nella rete fognaria, siano destinate, insieme con i liquami ivi raccolti, al mero smaltimento, senza possibilità di sfruttamento a fini di interesse generale”; essendo pacifico, si ripete, che il danno è derivato da un canale di assorbimento delle acque meteoriche, acque che appunto non erano convogliate in un corso d'acqua né raccolte in invasi o cisterne, si vede che nel presente giudizio sussiste la giurisdizione ordinaria. Non vi è poi questione di competenza nella ripartizione interna degli affari di questo ### di Napoli tra la sede centrale e la sezione distaccata di ### Nell'atto di citazione si afferma che il canale che provocò il danno era gestito dalla ### e la documentazione prodotta dalla parte attrice lo comprova, infatti fu la ### a disporre i lavori di ripristino e funzionalità idraulica del ### di assorbimento in località ### dimostrando in tale modo di essere custode del bene; va rigettata dunque la domanda nei confronti di Ministero dei ### e delle ### e dell'### di ### della ### le cui competenze in ordine alla gestione del canale in questione non sono state provate e nemmeno, entro il primo termine ex art. 183.6 cpc, ritualmente enunciate; il Comune di ### d'### venne individuato come soggetto attuatore dei lavori disposti dalla ### dunque non lo si può qualificare come custode e non era necessario chiamarlo in causa. 
Nel merito il ### esaminando lo stato dei luoghi ed gli atti di causa, ha accertato quanto segue: “In seguito alle abbondanti precipitazioni meteoriche avvenute nei gg.del 23.3.2016, del 23.04.2016 e del 01.05.2016 si sono verificate dannose esondazioni del canale con tracimazione di acque, detriti, fango e sterpaglie provocando allagamenti diffusi sia del pianoro e sia del piano seminterrato del fabbricato, il cui piano di calpestio è stato ricoperto di fanghiglia per una altezza di cm.80. La esondazione verificatasi in occasione delle citate precipitazioni meteoriche è stata impetuosa tanto da rompere gli argini e trascinare con forza detriti, fango, terra e sterpaglie verso i fondi siti più a valle, in guisa da invadere completamente l'orto di proprietà ### ed il seminterrato del fabbricato. Tale situazione è da addebitare alla perdurante omessa manutenzione del canale da parte dell'### regionale prepostovi, che ha comportato la crescita spontanea lungo l'alveo, di una folta vegetazione costituita da erbe infestanti, arbusti selvatici e canneti che hanno impedito in normale deflusso delle acque meteoriche, determinandone l'ostruzione, nonché la rottura degli argini. ### ha anche comportato l'accumulo di detriti nel canale, riducendone negli anni la relativa sezione di deflusso. Sul posto sono intervenuti prontamente i ### del ### di ### che con l'ausilio di motopompe hanno provveduto a prosciugare i locali del piano seminterrato del fabbricato in muratura, per come emerge dal rapporto stilato che dava atto sia della portata dell'allagamento (cm.80) e sia della presenza dei ### e del ### comunale di ### i quali congiuntamente effettuavano un sopraluogo ed accertavano il cedimento dell'argine del canale di regimentazione delle acque meteoriche. In conseguenza delle accertate esondazioni è emerso con chiara evidenza la inagibilità dell'appartamento dei coniugi ### dei tre locali contigui dei coniugi ### adibiti a deposito e laboratorio artigianale, con logoramento irreversibile degli impianti elettrici ed idraulici e degli intonaci completamente ricoperti da uno strato melmoso; oltre che rendere inutilizzabile l'orto coltivato da ### e ### per qualsiasi tipo di coltura e la perdita di svariati attrezzi, in parte distrutti ed in parte dispersi, a causa dello spesso strato di fango e detriti accumulatisi, che hanno ricoperto oltre che la superficie del piano seminterrato del fabbricato anche tutta l'area del pianoro destinato a orto-frutteto e della balza sovrastante. A seguito degli accertamenti e pedissequo rapporto redatto dal ### e dai ### del Comune di ### e dei ### del ### di ### trasmesso alla ### con p.e.c. del 5.5.2016, prot. regionale n.### del 9.5.2016, la ### ha effettuato un sopraluogo ed accertava “ effettivamente l'officiosità idraulica del canale di assorbimento risultava del tutto compromessa” e che “per scongiurare il pericolo per la pubblica e privata incolumità era necessario eseguire lavori di ### per il ripristino della sezione di deflusso del canale di assorbimento in località ### mediante decespugliamento e successivo ricavamento del materiale in esso accumulato” ### luce di tali accertamenti la ### con decreto dirigenziale n. 1293 del 28.10.2016 ha impegnato le risorse economiche necessarie per la realizzazione dell'intervento di ### ecc. la cui gestione è attribuita alla ### per ### e la Protezione Civile. Tale deliberato suggella, pertanto, la totale responsabilità della ### ex art. 2051 c.c. per tutti i danni riscontrati, sia per non aver adempiuto all'obbligo del controllo, in qualità di custode del bene e sia per la omessa periodica manutenzione idonea a garantirne la funzionalità idraulica allo scopo di evitare situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità.”. I danni sono stati così determinati dal ### euro 87.690,92 oltre Iva quale somma da spendere per ripristinare gli appartamenti al piano seminterrato del fabbricato danneggiato, di proprietà dei coniugi ### e ### ripristino funzionale degli impianti, opere edili di riparazione e pitturazione delle stesse, sostituzione degli arredi danneggiati, spese amministrative con oneri di progettazione (e direzione lavori, piano di sicurezza e collaudo finale); euro 4.000 quale valore locativo perso dai coniugi ### e ### per non avere potuto disporre, per tutto il tempo necessario al ripristino, di uno dei due appartamenti in cui è diviso il piano seminterrato, lasciato nella loro disponibilità da ### e ### genitori di ### euro 4.500 quale valore delle attrezzature perse e valore locativo perso dai coniugi ### e ### per non avere potuto disporre, per tutto il tempo necessario al ripristino, di tre ulteriori ambienti del piano seminterrato adibiti deposito attrezzi e laboratorio artigianale, lasciati nella loro disponibilità da ### e ### euro 3000 quale somma necessaria a ### e ### per ripristinare l'orto da loro coltivato con le relative colture e le attrezzature da lavoro, pure invaso dai fanghi. Non risultano contestazioni mosse dalle parti alla relazione del ### Lo svolgersi dell'evento lesivo, i danni verificatisi, la disponibilità degli immobili in capo ai vari attori, sono stati confermati dai testi escussi, ossia si ripete ### il geometra che per conto degli attori redasse la relazione tecnica di parte in atti, ### la cui suocera ha un appartamento nel compendio immobiliare di proprietà degli attori, e ### che conosce gli attori da quando era adolescente (quando è stato escusso aveva 54 anni). Per quanto concerne la posizione dei coniugi ### e ### avendo perso per tre anni la possibilità di disporre dell'appartamento non di loro proprietà, da loro utilizzato quando tornano in ### dalla ### in cui vivono, ossia durante tutte le festività, ed essendosi peraltro trovati in esso proprio quando si verificò il primo e più grave degli eventi per cui è causa (era il periodo pasquale), hanno subito un danno al normale svolgimento della vita familiare, risarcibile secondo Cass. SU 2611/2017 - e che in questo caso è utile parametrare al valore locativo del bene, solo a fini calcolo ed in assenza di contestazioni. Per quanto concerne i coniugi ### e ### quello da loro subito è un danno economico derivante dalla mancata possibilità di utilizzare la porzione immobiliare data loro in comodato come laboratorio artigianale. 
In definitiva, la domanda va accolta nei confronti della ### responsabile ex art. 2051 cc dell'evento per cui è causa, e va rigettata nei confronti delle altre due parti convenute, la cui responsabilità o corresponsabilità non è dimostrata - in particolar modo dagli atti prodotti risulta che la manutenzione del canale di smaltimento delle acque piovane dal quale è derivato il danno, spettava al Genio Civile regionale, e non al Ministero delle ### e dei ### la ### convenuta va dunque condannata a pagare le somme sopra indicate, oltre rivalutazione ed interessi come in dispositivo, dalla data dell'ultimo degli eventi dannosi. Le spese del giudizio seguono la soccombenza degli attori nei confronti del Ministero convenuto e della ### convenuta nei confronti degli attori, e si liquidano come in dispositivo. - ma tenendo conto della ridotta attività difensiva svolta dal Ministero.  PQM ### di Napoli, sezione distaccata di ### nella persona del giudice unico ### definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 559/2018 rgac tra: ####### e ### attori; ### di ### della ### Ministero delle ### e dei #### convenuti; così provvede: 1) Rigetta la domanda nei confronti dell'### di ### della ### e del Ministero delle ### e dei ### 2) Condanna gli attori a rimborsare al Ministero delle ### e dei ### le spese del presente giudizio, che liquida in euro 6000 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa se dovuti; 3) Dichiara la ### responsabile ex art. 2051 cc dell'evento per cui è causa; 4) Condanna la ### a pagare agli attori le seguenti somme: a ### e ### € 87.690,92; a ### e ### € 4000; a ### e ### € 4500; a ### e ### € 3000; per tutti, oltre rivalutazione secondo indici ### dal 1/5/2016 alla presente sentenza; oltre interessi legali sulle somme via via annualmente rivalutate secondo indici ### dal 1/5/2016 alla pronuncia; oltre interessi legali sulle somme definitivamente rivalutate dalla pronuncia al soddisfo; 5) Condanna la ### a rimborsare agli attori le spese del giudizio, che liquida in € 585 per esborsi ed € 15.000 per compenso, oltre spese generali, Iva e ### con distrazione in favore dell'avv. ### Così deciso in ### in data ### Il giudice unico 

causa n. 559/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Pastore Alinante Ettore

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Corte d'Appello di Bari, Sentenza n. 841/2024 del 18-06-2024

... in ### n. 324, per atto redatto dal notaio Dott. ### (rep. ###, racc. n. 18794), divenuto “### Gasperi”, con relativo muro che ne delimitava confine e proprietà. Quattro anni più tardi, sempre dal sig. ### la ### S.r.l., aveva acquistato il suolo finitimo con atto del 13 dicembre 2019 nel quale si legge si legge che tra le parti veniva convenuto che “il signor ### a mezzo come sopra, dichiara, e la società acquirente, come rappresentata ne prende atto, che i dati catastali dell'immobile sopra riportati e la planimetria catastale innanzi allegata sono conformi allo stato di fatto della detta unità immobiliare”. E che” ### compravenduto si trasferisce alla società acquirente, a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con tutti i diritti (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, composta da signori magistrati: Dott. ### - Presidente rel./est. 
Dott. ### - Consigliere Dott. ### - ### ha pronunziato, nella causa iscritta nel registro generale dell'anno 2021 col numero d'ordine 437 la seguente SENTENZA tra: ### S.R.L. (P.IVA ###) in persona dei suoi legali rappresentanti p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. ### (C.F.: ###), in virtù di procura alle liti in calce al ricorso ex ar. 702 bis c.p.c. introduttivo, ed elettivamente domiciliat ###
Appellante avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di ### del 26.02.2021, ad esito del giudizio ex art. 702 bis c.p.c. procedimento n. 13876/2020 contro CONDOMINIO “### GASPERI” ubicato in ### al ### n.324, in persona dell'### legale p.t. 
Appellata contumace ### (C.F.: ###), ### (C.F.: ###), ### (C.F.: ###), ### (C.F.: ###), ### (C.F.: ###), #### (C.F.: ###) rapp.ti e difesi dagli avv.ti ### ed ### ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei medesimi avv.ti in ### alla ### n.177.  ### rappresentata e difesa dall'Avv.ti ### e ### terza chiamata *** All'udienza collegiale del 5.03.2024, svolta in modalità cartolare con deposito telematico di note congiunte contenenti le conclusioni precisate dai difensori, la causa è stata riservata per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali ed eventuali repliche.  SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ritualmente notificato in data ###, la “#### SRL” conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di ### il ### “### GASPERI”, deducendo: - di aver acquistato da ### il diritto di piena ed esclusiva proprietà dell'immobile sito in ### al ### A. ### n. 324 bis (foglio 59, p.lla 316) in virtù di atto a rogito del ### (rep. ### - racc. 14661) del 13.12.2019, unitamente alla pertinenziale area scoperta circostante della superficie di 1.735 mq, nonché i muri di confine dell'intero perimetro; - detto immobile confinava, in parte e su due lati, con il ### “### Gasperi” sito al ### A. ### n.324, costituito da cinque villette unifamiliari, confine regolato da un muro di cemento; - successivamente all'acquisto del suddetto immobile era emerso che il confine fisico tracciato tra la proprietà dell'odierna appellante e il ### non corrispondeva al diritto di proprietà di cui al rogito di compravendita, risultando sottratta una porzione di sedime in danno della ### srl ed in favore del ### - in virtù di perizia tecnica di parte redatta dal ### Lacasella emergeva l'indebita occupazione di una porzione della proprietà dell'appellante perpetrata dal ### convenuto in danno della ### srl. 
La “### srl” chiedeva, dunque, di accertare e determinare l'esatto confine tra le due proprietà, condannando l'Ente condominiale al ripristino dello stato dei luoghi con conseguente rilascio della porzione di terreno indebitamente posseduta. 
Si costituivano quattro dei cinque condomini, ### e #### e #### e ### proprietari delle quattro villette nonché proprietari pro-indiviso delle parti comuni del ### evocato, i quali impugnando e contestando integralmente tutto quanto dedotto, prodotto e richiesto, esponevano che: - in data ### la “### Srl” acquistava da ### un fabbricato e il circostante terreno sito in ### n.324 sul quale provvedeva ad edificare un complesso immobiliare costituito da cinque ville unifamiliari, con relative pertinenze, parti comuni ed accessori, denominato “### Gasperi”; - tutte le ville edificate dalla “### Srl” erano state compravendute ad eccezione della villa unifamiliare contraddistinta con il n. 3, rimasta invece in proprietà al costruttore; - con racc. a.r. del 27.04.2020 la “### Srl” lamentava sia nei confronti del venditore, ### sia del ### la circostanza secondo cui quest'ultimo si sarebbe appropriato di una porzione di sedime oltre il confine documentalmente indicato; - in ragione del conflitto di interesse tra i condomini e la “### Srl”, quest'ultima aveva riferito di non volersi costituire in giudizio e di attendere, semmai, la chiamata in giudizio in garanzia degli altri condomini, in quanto, negli atti di vendita aveva prestato le più ampie garanzie di legge; - che l'azione intentata dalla “### Srl” doveva essere qualificata come domanda di rivendica e non già di regolamentazione di confini in ragione di un conflitto tra titolo di proprietà. 
Chiedevano, quindi, preliminarmente di esser autorizzati alla chiamata in causa della “### srl” ai sensi e per gli effetti ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1485 c.c., 106, 269 c.p.c., al fine di manlevare e tenere indenni ####### e ### da qualsiasi conseguenza pregiudizievole derivante da detto giudizio. Chiedevano, quindi, il differimento della prima udienza del 21.01.2021 allo scopo di consentire la citazione del terzo; nonché l'inapplicabilità del rito sommario a favore del rito ordinario fissando l'udienza ex art.  183 c.p.c. 
Alla prima udienza tenutasi in data ###, il Giudice, sentite le parti, si riservava di decidere e, con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 25.02.2021, il Tribunale di ### così provvedeva: - “rigetta la domanda per le ragioni in parte motiva; - ### s.r.l. alla refusione in favore di parte resistente, delle spese processuali così complessivamente liquidate: euro 900,00 per la fase di studio; euro 800,00 per la fase introduttiva; nulla per la fase istruttoria; euro 1.400,00 per la fase decisoria; per un compenso totale di euro 3.100,00 oltre rimborso spese generali nella misura fissa del 15%, I.V.A ove dovuta e ### con aliquota di legge; nulla per le spese borsuali”. 
Rilevava il primo giudice che, posto il diritto di agire o di resistere in giudizio di ogni singolo condomino per la tutela della cosa comune nei confronti dei terzi, l'azione intrapresa dalla ricorrente era da qualificarsi come azione di rivendicazione e non di regolamento di confine, in quanto la società attrice lamentava, nella sostanza, di aver ricevuto in proprietà un terreno di estensione inferiore a quella promessa in vendita. Ne conseguiva che, gravando sulla parte attrice la c.d. probatio diabolica, la stessa non aveva fornito la prova documentale della titolarità dell'asserito diritto di proprietà sulla superfice contesa anche attraverso i propri danti causa fino a risalire ad un atto di acquisto a titolo originario. 
Inoltre, il primo giudice affermava che anche interpretando l'istanza come regolamento di confine ex art. 950 c.c., la stessa dovesse essere, comunque, rigettata. 
Infatti, per espressa ammissione della ricorrente, il confine tra le due proprietà era regolato da un preesistente muro di cemento, cosicché non essendo stata dedotta la intervenuta modifica dello stato dei luoghi, era da escludersi qualsiasi ragione di incertezza oggettiva della linea di confine, investendo la disputa esclusivamente i titoli di proprietà. 
Con atto di citazione notificato in data ### la “### Srl” ha proposto appello avverso la suddetta ordinanza chiedendone, previa sospensione della provvisoria esecutorietà del provvedimento impugnato, l'integrale riforma e la determinazione del confine tra l'immobile di proprietà della “### Srl” e l'immobile di proprietà del ### “### Gasperi”, con conseguente condanna del ### all'immediato ripristino dello stato dei luoghi; con riforma del capo sulle spese di lite e vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio. 
All'impugnazione hanno resistito ### e #### e #### e ### i quali, oltre al rigetto della richiesta di sospensione dell'esecutività dell'ordinanza impugnata, hanno chiesto respingersi il gravame con conferma dell'ordinanza impugnata. Gli stessi appellati, a loro volta, hanno chiesto, se del caso di “di autorizzare, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto normativo di cui agli artt. 1485 c.c., 106, 269 c.p.c., la chiamata in causa della venditrice ### al fine di manlevare e tenere indenni i ###ri ####### e ### dalle domande proposte dalla ### S.r.l. e, con tutte le conseguenze di cui all'art. 1485 c.c., anche in ordine alle spese del doppio grado di giudizio in caso di pronuncia di condanna”.  ### “### Gasperi” pur ritualmente citato non si è costituito e ne va dichiarata la contumacia. 
Rigettata l'istanza inibitoria con ordinanza del 14.09.2021, la causa, all'udienza cartolare del 20.09.2022, precisate le conclusioni mediante deposito di note telematiche, è stata riservata per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali ed eventuali repliche. 
Con ordinanza del 20.12.2022 questa Corte disponeva l'integrazione del contraddittorio mediante citazione di ### onerando della citazione l'odierna appellante. 
Con comparsa depositata in data ### si è costituita la ### chiedendo di dichiarare l'inesistenza o nullità della chiamata in causa e ordinare la sua estromissione dal presente giudizio ed altresì di prendere atto e dichiarare che la ### srl ha espressamente rifiutato il contradittorio in relazione al merito della controversia tra le altre parti in causa. 
All'udienza del 5.03.2024 la causa è stata riservata per la decisione coi termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito delle difese finali.  MOTIVI DELLA DECISIONE ### è infondato pur se la motivazione va in parte corretta.  ### di ### è affidato a tre motivi di censura: 1. l'omessa pronuncia su un'eccezione preliminare ritualmente spiegata dalla ### S.r.l. ed inerente alla qualificazione giuridica delle parti in causa nonché, conseguentemente, all'omessa declaratoria di contumacia del ### 2. errata qualificazione giuridica della domanda ai sensi dell'art. 948 c.c. -omesso esame della documentazione probatoria - sull'accertamento del confine per incertezza soggettiva 3. violazione dell'art. 702 ter c.p.c. - sulla violazione del diritto di difesa della società appellante e l'omessa istruttoria in conseguenza della riqualificazione giuridica ex officio - sulla c.d.  probatio diabolica. 
Il primo motivo, con cui si contesta l'omessa pronuncia su un'eccezione preliminare spiegata dagli odierni appellati in ordine alla qualificazione giuridica delle parti in causa ed all'omessa declaratoria di contumacia del ### evocato in primo grado, è infondato. 
Ha dedotto l'appellante che il giudizio di primo grado era stato originariamente incardinato nei confronti del ### “### Gasperi”, in persona del suo ### pro tempore; questo però non si era costituito, mentre erano intervenuti i condomini, ####### e ### che in sede di deduzioni a verbale dell'udienza del 19/02/2021, avevano chiesto che il Tribunale li qualificasse come interventori volontari e dichiarasse la contumacia del ### Il primo giudice però nulla aveva disposto limitandosi ad affermare, in conformità alla giurisprudenza della SC (che richiamava), che ciascun condomino, in quanto titolare di un diritto che investe l'intera cosa comune, è legittimato ad agire o resistere in giudizio per la tutela della cosa medesima, così lasciando irrisolta ogni questione relativa alla corretta individuazione delle parti in causa e alla regolarità del contraddittorio instauratosi. 
A giudizio della Corte il motivo è inammissibile per carenza di interesse dell'appellante. 
Infatti, avendo la società ### introdotto un'azione di tipo petitorio (sulla cui qualificazione si disquisirà più avanti) avrebbe dovuto convenire in giudizio ciascun ###proprietario in quanto, comunque, il ### di ### non avrebbe avuto, di per sé alcuna legittimazione sulle questioni attinenti il diritto di proprietà. 
Del tutto ininfluente sulla decisione sarebbe stata poi la declaratoria di contumacia del ### di ### in quanto, come detto, solo i proprietari sarebbero stati legittimati passivi dell'azione, vertendosi indiscutibilmente su questioni legate al diritto di proprietà. 
Quanto alla qualificazione della domanda operata dal primo giudice, questione oggetto del secondo motivo di impugnazione, rileva la Corte che è principio consolidato quello per cui “In materia di procedimento civile, l'applicazione del principio "iura novit curia", di cui all'art. 113, comma 1, c.p.c., importa la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, potendo porre a fondamento della sua decisione princìpi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti. Tale principio deve essere posto in immediata correlazione con il divieto di ultra o extra-petizione, di cui all'art. 112 c.p.c., in applicazione del quale è invece precluso al giudice pronunziare oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, mutando i fatti costitutivi o quelli estintivi della pretesa, ovvero decidendo su questioni che non hanno formato oggetto del giudizio e non sono rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato”. (Sez. L - , Sentenza n. 5832 del 03/03/2021, Rv. 660681 - 01) Nella specie, quand'anche introdotta la domanda come di regolamento del confine fra le due proprietà, il bene della vita richiesto dalla ### è il rilascio di una porzione di suolo di cui rivendica la proprietà, asseritamente in possesso dei condomini del ### Sul punto copiosa e indiscussa giurisprudenza di merito e di legittimità è conforme nell'affermare che l'attore che assuma di essere proprietario del bene, non essendone in possesso, deve agire mediante l'azione di rivendicazione, contro chiunque, di fatto, ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà. 
Segnatamente, la Suprema Corte di ### con la sentenza n. 23818/2012 ha statuito, decidendo una questione simile a quella oggi in esame, che “qualora, trattandosi di fondi trasferiti alle parti dall'unico proprietario, si discuta se il comune venditore abbia, con il secondo atto, venduto cosa già alienata al primo acquirente, si è in presenza di conflitto di titoli, che attribuisce all'azione proposta per il recupero del bene natura di rivendica, fermo restando che, in tal caso, l'onere probatorio dell'attore si risolve nella necessità di dimostrare la validità delle traslazioni del bene dal comune dante causa e l'attitudine del suo titolo a prevalere su quello di controparte (arg. ex Cass. 23 marzo 1995, n. 3564)”. 
Il primo giudice, quindi, con motivazione congrua e priva di vizi logici, ha correttamente qualificato la domanda come di revindica. 
Quando infatti l'attore, pur dichiarando di esercitare un'### di regolamento di confini, chieda, con espressione precisa ed univoca, l'affermazione del suo diritto di proprietà su zone possedute dal convenuto ed il rilascio di esse, indicando come vero un determinato confine a lui più favorevole, la domanda deve essere qualificata come azione di revindica. In tal caso, il regime probatorio e quello delineato dall'art 948 cod civ ed è proponibile, da parte del convenuto, l'### di garanzia nei confronti del suo dante causa con l'### della denunzia di lite. (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 1242 del 02/04/1977, Rv. ### - 01) Peraltro, nel caso di specie, non esiste, né esisteva, alcuna incertezza del confine fra le proprietà in quanto, si evince per tabulas, dalla documentazione allegata in atti dalla stessa parte appellante, che all'atto dell'acquisto da parte della ### S.r.l., del suolo su cui edificare i propri manufatti, avvenuto con atto per notar ### in data 13 dicembre 2019, il “### Gasperi” e il relativo muro che ne delimitava confine e proprietà, esistevano già da un po' di tempo. 
Deve, pertanto, essere richiamato il principio - ribadito da Sez. 2 - , Ordinanza n. 20912 del 21/07/2021 (Rv. 662051 - 01) - per cui “### di rivendica e quella di regolamento di confini si differenziano tra loro giacché nel primo caso - che presuppone un conflitto di titoli - l'attore non ha incertezza alcuna circa il confine (che è anzi indicato in modo certo e chiaro) e chiede la restituzione della porzione di fondo usurpata, indicandone con esattezza estensione e misura, mentre nel secondo - in cui la contestazione involge non già i titoli di proprietà, ma la delimitazione dei rispettivi fondi - l'attore non solo non è sicuro "ab initio" dei confini del proprio fondo, ma neppure è certo che questo sia stato parzialmente occupato dal convenuto. Ne consegue che, ove venga attribuito un erroneo "nomen iuris" all'azione, occorre avere riguardo all'effettiva natura della controversia, così che, ove l'attore, pur dichiarando di esercitare un'azione di regolamento di confini chieda, con espressione precisa ed univoca, l'affermazione del suo diritto di proprietà su zone possedute dal convenuto ed il rilascio di esse, indicando come vero un determinato confine a lui più favorevole, la domanda deve essere qualificata come azione di rivendica”. 
Assodato, quindi, che l'azione proposta dalla ### avesse, pacificamente, natura di azione di revindica, pur erroneamente rappresentata come di regolamento di confini, alcuna violazione del contraddittorio è stata perpetrata con la decisione di prime cure, come contestato col terzo motivo di censura. 
Rileva tuttavia la Corte che nella specie, avendo le due parti in causa acquistato le rispettive proprietà da un comune dante causa - circostanza questa non contestata da alcuno - non era richiesto all'attore di rendere la cosiddetta probatio diabolica.  ### l'insegnamento univoco della SC infatti, “i principi in tema di prova nel giudizio di rivendica non hanno carattere assoluto, ma vanno adeguati alle particolarità del caso concreto. Ne consegue che il rigore della prova si attenua allorquando il convenuto non contesti l'originaria appartenenza del bene conteso ad un comune dante causa o ad uno dei danti causa dell'attore, e contrapponga l'esistenza di un suo titolo derivativo di proprietà che abbia per presupposto l'originaria appartenenza del cespite al dante causa indicato dal rivendicante, bastando, in tal caso, che questi si limiti a dimostrare che il bene medesimo ha formato oggetto del proprio titolo d'acquisto, perché la proprietà sia attribuita alla parte che ha addotto un titolo prevalente rispetto a quello dell'altra”. (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15388 del 22/07/2005, Rv. 582710 - 01; conforme Cass. Sez. 2, Sentenza n. 694 del 18/01/2016, Rv. 638681 - 01) Ebbene, a giudizio della Corte, nella specie, l'appellante non ha neppure provato (anche mediante l'inammissibile produzione documentale in questa sede ###valido titolo di acquisto della porzione rivendicata da parte sua e l'appartenenza della stessa al suo dante causa in epoca anteriore a quella in cui il convenuto ha iniziato a possede ###quanto tanto non emerge dai titoli di acquisto prodotti dalle parti. 
Segnatamente, è provato documentalmente che, in data 26 febbraio 2016 la ### S.R.L., aveva acquistato dal #### un fabbricato - successivamente demolito - ed una zona di terreno circostante, sito in ### n. 324, per atto redatto dal notaio Dott. ### (rep.  ###, racc. n. 18794), divenuto “### Gasperi”, con relativo muro che ne delimitava confine e proprietà. 
Quattro anni più tardi, sempre dal sig. ### la ### S.r.l., aveva acquistato il suolo finitimo con atto del 13 dicembre 2019 nel quale si legge si legge che tra le parti veniva convenuto che “il signor ### a mezzo come sopra, dichiara, e la società acquirente, come rappresentata ne prende atto, che i dati catastali dell'immobile sopra riportati e la planimetria catastale innanzi allegata sono conformi allo stato di fatto della detta unità immobiliare”.   E che” ### compravenduto si trasferisce alla società acquirente, a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con tutti i diritti ragioni, azioni, accessioni, accessori, pertinenze, dipendenze e servitù attive, se e come esistenti, senza riserva alcuna”. 
Se ne deduce che, da un lato, le parti avevano verificato che lo stato dei luoghi corrispondeva alle piante catastali in ossequio a quanto previsto dal d.l. n. 50/2017, e dall'altro la vendita era avvenuta a corpo “nello stato di fatto e di diritto” in cui si trovava al momento della compravendita. 
Tanto esclude sia la rilevanza di quanto relazionato nella CTP prodotta, sia la necessità di una CTU dal carattere meramente e inammissibilmente esplorativo. 
La chiamata in causa della ### S.R.L. si è ritenuta e si ritiene necessaria trattandosi della società dante causa degli odierni appellati, nonché comproprietaria del bene rivendicato.  ### è pertanto respinto con ogni conseguenza in ordine alle spese che vanno poste a carico dell'appellante e liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 147/22 considerata la semplicità delle questioni trattate (valore indeterminabile, complessità bassa, valori minimi, con aumento per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale ex art. 4, comma 2). 
Si applica alla presente impugnazione il comma 1-quater dell'art. 13 D.P.R. 115/02 (introdotto dalla legge stabilità 228/12), che obbliga la parte, che proponga un'impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.  P.Q.M.  La Corte, definitivamente decidendo sull'appello proposto dalla #### in persona del l.r.p.t., avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di ### del 26.02.2021, nel procedimento n. 13876/2020, rigetta l'appello e conferma il provvedimento impugnato.  ### alla rifusione, in favore delle appellate costituite e del terzo chiamato, delle spese sostenute per la difesa nel presente giudizio liquidate, in complessivi euro 12.490,00 in favore degli appellati ### e #### e #### e ### e in € 5.000,00, in favore del terzo chiamato, oltre esborsi, rimborso forfettario spese generali del 15% e ulteriori accessori come per legge. 
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a carico dell'appellante e in osservanza dell'art. 13 co. 1 - quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17° l.228/12. 
Così deciso nella ### di Consiglio della I ### del 4.06.2024. 
IL PRESIDENTE est.  (### 

causa n. 437/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Mitola Maria

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Tribunale di Torre Annunziata, Sentenza n. 1452/2024 del 16-05-2024

... volte i germani a recarsi presso un notaio di fiducia al fine di autenticare le sottoscrizioni apposte, onde poter procedere alle relative trascrizioni; che, tuttavia, tali ripetuti bonari inviti, così come il procedimento di mediazione esperito innanzi all'organismo ### - sezione di ### non sortivano esito positivo; che, pertanto, si rendeva necessario adire l'intestato tribunale al fine di sentir accertare giudizialmente l'autenticità delle sottoscrizioni apparentemente riconducibili ai germani ### in calce alla scrittura privata del 14.06.2018 ed ai relativi allegati, ad ogni effetto di legge ed, in particolare, ai fini della trascrizione. Tanto dedotto, quindi, ### conveniva innanzi al ### di ### i fratelli ### e ### sio ### al fine di sentir accertare l'autenticità delle (leggi tutto)...

 ### I SEZIONE CIVILE All'udienza civile del 16/05/2024 , tenutasi innanzi alla Dott.ssa ### sono comparsi l'Avv. ### per parte attrice anche per delega dell'avv. ###
SCHI, il quale si riporta ai propri scritti ed alle note conclusionali e e conclude in conformità e per il rigetto delle avverse difese; l'Avv. ### per parte convenuta, ### la quale si riporta alle note conclusionali depositate e chiede che il giudice voglia rigettare la domanda attorea procedendo alla corretta qualificazione della scrittura e comunque dichiarandone la nullità per i motivi esposti; l'avv. ### per delega dell'avv. ### la quale si riporta ai propri scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate chiedendone l'integrale accoglimento; Il Giudice preso atto decide la causa dando lettura in udienza della sentenza che segue REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ### SEZIONE CIVILE nella persona del giudice dott.ssa ### ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4507/2020 R.G.A.C. 
CON OGGETTO Accertamento autenticità scrittura privata TRA ### nato a ### il ### e residente ###, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio degli avv.ti ### ed ### che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura a margine dell'atto di citazione; ATTORE
E ### nato a ### il 25 giugno 1956 e residente ###, rappresentato e difeso dall'avv. ### in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e rispsota, presso il cui studio in Napoli, ### n. 8/B, elettivamente domicilia; E ### nato il ### a ### e residente ###, rappresentato e difeso dall'avv. ### in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, presso il cui studio in #### n.39, elettivamente domicilia; CONVENUTI CONCLUSIONI : come da verbale di udienza del 16.05.2024 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Si omette di sviluppare lo svolgimento del processo, atteso che l'art.132 c.p.c. stabilisce, a seguito della L. 18.6.2009, n.469, che la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.  MOTIVI DELLA DECISIONE Nel presente giudizio l'attore, deduceva di aver sottoscritto, unitamente ai fratelli Pelosio ### e ### in data ###, una scrittura privata con la quale i germani regolamentavano i vari loro rapporti patrimoniali, fra cui le questioni divisorie relative ai beni relitti dai comuni genitori, provvedendo alle dovute attribuzioni di quote, come da detta scrittura e da documenti allegati, regolarmente sottoscritti fra le parti; che, avendo interesse il ### alla trascrizione della detta scrittura privata con le relative pattuizioni, presso i competenti uffici, invitava più volte i germani a recarsi presso un notaio di fiducia al fine di autenticare le sottoscrizioni apposte, onde poter procedere alle relative trascrizioni; che, tuttavia, tali ripetuti bonari inviti, così come il procedimento di mediazione esperito innanzi all'organismo ### - sezione di ### non sortivano esito positivo; che, pertanto, si rendeva necessario adire l'intestato tribunale al fine di sentir accertare giudizialmente l'autenticità delle sottoscrizioni apparentemente riconducibili ai germani ### in calce alla scrittura privata del 14.06.2018 ed ai relativi allegati, ad ogni effetto di legge ed, in particolare, ai fini della trascrizione. Tanto dedotto, quindi, ### conveniva innanzi al ### di ### i fratelli ### e ### sio ### al fine di sentir accertare l'autenticità delle sottoscrizioni apposte dai predetti in calce alla scrittura privata del 14.06.2018. Con vittoria di spese e compensi di lite. 
Si costituiva ritualmente in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data ###, ### deducendo che in realtà nella scrittura privata oggetto di lite i germani avevano regolato non solo la divisione dei beni agli stessi pervenuti per successione ai genitori sig.ra ### e sig.  ### ma i soli germani ### e ### anche i rapporti relativi alla società Unipel sud di ### & c., posta in liquidazione in data ### con atto per notaio ### in ### registrato il ###, di cui erano rispettivamente socio accomandatario ### e socio accomandante ### Più in particolare, i soli ### e ### nella qualità di soci della s.a.s. 
Unipel Sud, convenivano la cessione onerosa del pacchetto clienti detenuto dal ### sio ### in favore di ### al prezzo di €. 60.000,00 e provvedevano alla assegnazione di alcuni beni della società in liquidazione ed alla regolazione dei rapporti debitori, con totale assunzione dei debiti da parte del ### Contestualmente, nel medesimo atto, tutti i germani convenivano di voler dividere i beni ereditari secondo le quote di un terzo cadauno, come per legge, ed a tal fine indicavano i cespiti da assegnare a ciascuno dei condividenti, in conformità - peraltro - con la situazione di fatto che già si era venuta a creare. Gli accordi così sottoscritti fra i paciscenti, tuttavia, non venivano poi trasfusi entro il ### in un successivo atto notarile, come convenuto fra le parti, in quanto tale scrittura risultava sotto più profili viziata e dunque invalida e/o annullabile. Quanto alla divisione dei cespiti ereditari, infatti, i condividenti avevano previsto l'assegnazione in comunione fra i germani ### e ### di alcuni cespiti ( garage e cantina), così di fatto frustrando l'intento divisionale, e non avevano tenuto conto della illegittimità urbanistica dei beni di cui ai punti 3 ### e 5 (abitazione ), con conseguente necessità di stralciare detti cespiti dalla divisione e di rideterminare le quote formate per accordo fra i paciscenti; diversamente, infatti, le attribuzioni così come convenute fra le parti realizzavano una lesione ultra quartum in danno del convenuto ### con conseguente rescindibilità del negozio. Quanto, poi, alle pattuizioni relative alla società ### sud sas, evidente era il carattere transattivo delle relative previsioni, volte al superamento di tutte le controversie sorte fra i soci ### e ### in sede di scioglimento della società. Quindi, qualificata la scrittura in oggetto come transazione divisoria, stante l'assorbente profilo transattivo, il convenuto ### ne eccepiva l'annullabilità per dolo determinante, essendo stato indotto alla sottoscrizione del relativo accordo dalla condotta reticente e mendace del fratello ### socio accomandatario, il quale callidamente non solo non aveva messo a disposizione del convenuto i bilanci e la contabilità della società, ma aveva falsamente rappresentato una situazione di esposizione debitoria della società stessa, manifestando la propria disponibilità ad assumersi l'intera debitoria a fronte della cessione del pacchetto clienti del fratello ### per il modesto corrispettivo di € 60.000,00, di molto inferiore al valore reale. Tanto dedotto, quindi, ### chiedeva rigettarsi la domanda attorea stante l'annullabilità del negozio per sussistenza di dolo determinante; in via gradata, accertata la lesione ultra quartum, rigettarsi la domanda attore stante l'eccepita rescindibilità dell'accordo divisionale. 
Rilevata in prima udienza la nullità della notifica dell'atto introduttivo eseguita nei confronti di ### e disposta la rinnovazione ai sensi dell'art 291 c.p.c., si costituiva anche quest'ultimo con comparsa di costituzione e risposta depositata in data ###, eccependo la infondatezza delle eccezioni proposte dal convenuto Pelosio ### ed evidenziando come la mancata trasfusione dell'accordo sottoscritto dai germani ### in un atto pubblico notarile, fosse stata determinata unicamente da criticità relative alla sola vicenda societaria. Invero, quanto alla divisione dei cespiti ereditari, i germani ### avevano provveduto in prefetto accordo all'attribuzione dei beni ereditati, previa stima degli stessi pacificamente accettata dai condividenti, in conformità alla situazione di fatto già determinatasi da tempo, provvedendo all'attribuzione a ciascuno dei germani degli immobili dagli stessi già occupati in via esclusiva con il reciproco consenso. Il convenuto deduceva altresì che, stante la pacifica compresenza, all'interno dell'unica scrittura privata, di due diverse pattuizioni, l'una concernente la divisione del compenso ereditario, e l'altra concernente la vicenda relativa allo scioglimento della società fra i germani ### e ### tano, l'eventuale prova di un vizio del consenso del germano ### determinato da una falsa rappresentazione della vicenda societaria, avrebbe al più determinato l'annullabilità della sola pattuizione relativa alla vicenda societaria, con salvezza degli accordi divisionali assunti fra i condividenti. Tanto dedotto, ### chiedeva rigettarsi integralmente la domanda avanzata dal convenuto ### to e dichiarare valida ed efficace la scrittura privata denominata “processo verbale”, sottoscritta dai germani ### in data ###; in via gradata, accertarsi l'annullabilità/nullità parziale del “processo verbale” nella parte afferente la transazione societaria, dichiarando valido ed efficace l'accordo divisionale in esso contenuto. 
Ritualmente instaurato il contraddittorio, concessi i termini di cui all'art 183 comma VI c.p.c. e depositate dall'attore e dal solo convenuto ### le relative memorie, in mancanza di attività istruttoria la causa, all'udienza del 16 maggio 2024 veniva decisa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c., previa discussione orale. 
La domanda attorea è fondata e per l'effetto merita accoglimento in ragione delle motivazioni che seguono. 
Va in primo luogo evidenziato che entrambi i convenuti si sono tardivamente costituiti ( ### con comparsa depositata in data ### a fronte della prima udienza fissata il ### e ### con comparsa depositata in data ### per l'udienza di comparizione dell'11.05.2022), incorrendo pertanto nelle decadenze di cui all'art 167, comma 2 c.p.c. ed in particolare, per quel che in questa sede interessa, dalla possibilità di proporre domande riconvenzionali ed eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio; ne consegue che inammissibili, in quanto tardive, devono ritenersi le domande proposte dal convenuto ### di annullabilità del negozio per dolo determinante e/o di rescissione dell'accordo divisorio per lesione ultra quartum. 
Parimenti opportuno appare, sempre in via preliminare, procedere all'esatta perimetrazione del thema decidendum come individuato dall'attore in citazione; sotto tale profilo è agevole evidenziare come oggetto del giudizio sia il solo accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni apposte in calce alla scrittura privata denominata “processo verbale” e datata 14.06.2018 e dei relativi allegati. 
Da tanto deriva l'estraneità all'oggetto del presente giudizio di ogni valutazione relativa alla efficacia e validità della predetta scrittura privata, nonché di ogni indagine circa la interpretazione della volontà delle parti e la corretta qualificazione del negozio. 
Invero non viene in questa sede in rilievo il contenuto del negozio sottoscritto dalle parti - e quindi neppure gli eventuali profili di nullità/annullabilità dello stesso - ma il solo accertamento della riconducibilità delle firme apposte in calce allo stesso a coloro che ne appaiono i sottoscrittori. 
Come è stato ben chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, il potere ex officio di rilievo della nullità negoziale da parte del giudice, deve trovare applicazione non soltanto allorché sia stata proposta domanda di esatto adempimento, ma anche allorché sia stata domandata la risoluzione, l'annullamento o la rescissione del contratto stesso; in altre parole, il fondamento del rilievo officioso della nullità del contratto riposa sull'ovvia considerazione che ogniqualvolta il contratto sia elemento costitutivo della domanda, la verifica della validità ed esistenza dello stesso costituisce il prius logico - giuridico della pronuncia. (cfr Sezioni Unite. n. 14828 del 4 settembre 2012) E' quindi evidente che, nel caso che ne occupa, tale indagine è completamente estranea all'oggetto del giudizio, attinente alla sola verifica dell'autenticità delle sottoscrizioni. 
Tanto premesso e venendo, quindi, la thema decidendum, la domanda di accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni è fondata e va accolta atteso che i criteri di cui all'art. 215 c.p.c. hanno valenza generale, di talchè deve aversi per riconosciuta la sottoscrizione non contestata dai convenuti costituiti e deve ritenersi che il tacito riconoscimento della sottoscrizione sia idoneo a fondare l'accertamento giudiziale della sottoscrizione di una scrittura contenente un atto soggetto a trascrizione, senza necessità di ulteriori accertamenti istruttori (superflui e contrari al principio di necessaria economia processuale (Cass. Civ. Sez. III 22/09/2017 n. 22064) Ed invero, “qualora la sottoscrizione di una scrittura privata non venga tempestivamente disconosciuta dalla parte interessata, quel documento farà prova fino a querela di falso della provenienza di esso dalla parte che ne risulta formalmente sottoscrittrice, con la conseguenza che, ove la suddetta querela di falso non venga proposta, il giudice non può sindacarne ex officio l'autenticità”(cfr. cass. 12/12448; in senso conf ex multis Cass. 08/11674, 05/9024) Nel caso che ne occupa, come reso evidente dal tenore degli scritti difensivi di entrambi i convenuti, questi ultimi non si limitavano a non contestare la sottoscrizione della scrittura privata del 14.06.2018 (e dei relativi allegati), oggetto di giudizio, ma espressamente riconoscevano di aver firmato l'atto ( si vedano da ultimo anche note conclusionali del convenuto ### e ###, contestandone il solo convenuto ### la validità ed efficacia. 
In ragione di quanto sopra, quindi, la domanda attorea merita accoglimento, con conseguente accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni apposte in calce alla scrittura privata denominata “processo verbale” e datata 14.06.2018 e dei relativi allegati.   ### accertamento della autenticità delle sottoscrizione comporta la trascrivibilità della scrittura ai sensi dell'art. 2657 cc.. 
Le spese di lite, nei rapporti fra l'attore ed il convenuto ### seguono la soccombenza di quest'ultimo e sono liquidate ex DM 147/2022 con applicazione delle tariffe minime relative allo scaglione di riferimento (cause di valore indeterminabile di bassa complessità - da € 26.001,00 ad € 52.000,00) tenuto conto del mancato espletamento di attività istruttoria e dalla semplicità delle questioni affrontate. 
Nei rapporti fra l'attore ed il convenuto ### invece, si ritiene che ricorrano i presupposti per la integrale compensazione, in ragione della mancata contestazione della domanda attorea da parte del predetto convenuto.  PQM il giudice monocratico, dott.ssa ### definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda proposta, ogni altra istanza disattesa, così provvede: 1) accerta l'autenticità della scrittura privata denominata “processo verbale” datata 14.06.2018 e relativi allegati; 2) condanna ### alla refusione, in favore dell'attore ### no, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 3.809,00 per compensi (di cui € 851,00 per fase di studio, € 602,00 per fase introduttiva, € 903,00 per fase di trattazione ed € 1453,00 per fase conclusionale) ed € 264,00 per spese vive (contributo e marca), oltre ### CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%; 3) compensa integralmente le spese di lite nei rapporti fra ### e Pelosio ### Così deciso in ### all'udienza del 16.05.2024 Il giudice Dott.ssa #### di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt.1 lett.s, 21 e 24 dlgs.7 /03/2005 n.82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35 comma 1 D.M.21/02/2011 n.44 , come modificato dal D.M.  15/10/2012 n.209. 
RG n. 4507/2020

causa n. 4507/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Cappiello Raffaella

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Tribunale di Bari, Sentenza n. 2346/2024 del 21-05-2024

... che dall'estratto autenticato dal notaio ### di ### allegato al fascicolo dell'opposta risulterebbe che il ###, sarebbe stato stornato dall'opposta l'importo di € 78.418,91 a seguito di una nota di credito emessa in suo favore. Sennonché trattasi di una mera operazione contabile non ha il valore confessorio che l'opponente ha inteso attribuirle, né dà conto dell'avvenuto pagamento delle somme o della circostanza per cui si sarebbe trattato di una correzione di erronee precedenti fatturazioni. Piuttosto la nota di credito comprova che la società creditrice può aver valutato di eliminare la posta attiva dalla propria contabilità al fine di non dover pagare i relativi oneri tributari, salvo ad agire in giudizio per ottenere il corrispettivo dei consumi (come effettivamente fatto con (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari - seconda sezione civile - nella persona del giudice ### ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al 5277 r.g.a.c. dell'anno 2020 tra COMUNE DI CAPURSO (C.F. ###), in persona del ### p.t., rappresentato e difeso dall'avv. ### domiciliat ###atti - opponente - e ### s.p.a. SOCIETÀ ### - già ### E ### s.p.a. -, in persona del legale rappresentante p.t. (C.F. ###), rappresentata e difesa dagli avv.ti ### e ### il primo domiciliat ###atti - opposta - nonché ### s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t. (C.F.  ###), rappresentata e difesa dall'avv. ### domiciliat ###atti - terza chiamata in causa - Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.  ### =============================================================================== Conclusioni (dal verbale dell'udienza del 23 gennaio 2024, sostituita dalla trattazione scritta) Per l'opponente: vinte le spese processuali, chiede di “a) dichiarare nullo, inefficace o comunque revocare e porre nel nulla il decreto ingiuntivo opposto n. 477/2020; b) rigettare ogni domanda avanzata nei suoi confronti perché infondata e non provata e statuire che nulla deve, non avendo l'opposta alcun titolo o ragione di credito”; per l'opposta: chiede di “a) accertare e dichiarare l'infondatezza dell'avversa opposizione e per l'effetto, rigettare le avverse domande, con condanna del Comune di ### al pagamento delle somme oggetto del decreto monitorio opposto o di quelle maggiori o minori ritenute di Giustizia; b) in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui nel corso del giudizio fosse accertato che la ricostruzione dei consumi operata da ### S.p.A. non fosse, in tutto od in parte, corretta, condannare la società terza chiamata in causa, per l'ammontare di mc che dovesse accertarsi come non consumato dall'opponente, a modificare l'allocazione dei consumi di gas attribuitale sul punto di prelievo in disponibilità del Comune di ### e a stornare il corrispettivo del trasporto; c) per effetto condannare ### S.p.A. a tenerla indenne dalle domande proposte dal Comune di ### e condannare la società chiamata in causa a versare l'importo corrispondente allo storno del corrispettivo del trasporto; d) condannare il Comune di ### o, in caso di accoglimento della domanda subordinata, la società ### S.p.A. alla refusione delle spese legali”; Per la terza chiamata: “chiede di accertare e dichiarare l'infondatezza della chiamata in causa e, in ogni caso, rigettare qualsivoglia domanda formulata nei confronti della ### con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.”.  =============================================================================== ### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ### e ### s.p.a. - successivamente ### s.p.a. ### - ha ottenuto da questo Tribunale il d.i. n. 477/2020 emesso in data 30 gennaio - 2 febbraio 2020, con il quale è stato imposto al Comune di ### di pagarle la somma di € 67.303,25 - oltre € 2.006,50 per spese -, a titolo di conguagli per consumi di gas regolarmente rilevati.  ### debitore ha ritualmente e tempestivamente proposto opposizione, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo ed eccependo: - la nullità del ricorso monitorio per omessa allegazione degli elementi costitutivi della domanda, in quanto l'opposta non avrebbe indicato e prodotto le fatture poste a base della propria richiesta, depositando unicamente la stampa di un elenco di fatture di cui sarebbe stata ### genericamente attestata la conformità alle “scritture contabili”; - la nullità della notifica del decreto opposto, in quanto trasmessa al Comune a mezzo pec ad un indirizzo che non sarebbe stato estratto da un pubblico registro, ma dall'indice c.d. IPA, che non è equiparabile a quello pubblico agli effetti delle notifiche degli atti del processo civile. 
Nel merito ha allegato di aver formalmente contestato la fattura n. ### emessa il 20 dicembre 2012 dell'importo di € 80.185,53 con nota prot. n. 2674 del 4 febbraio 2013, rilevando l'abnormità dei consumi ivi indicati, da attribuire, invece, ad un malfunzionamento del contatore installato presso la struttura sportiva polivalente sita in ### alla via ### n. 49. Ha riferito, infatti, che in data 3 marzo 2011 il contatore era stato rimosso dai dipendenti della società distributrice ### s.p.a. e che non aveva avuto alcun riscontro la richiesta di verifica del suo corretto funzionamento. 
Ha quindi contestato la correttezza del conteggio riportato dalla venditrice sia nella fattura n. ### del 20/12/2012 di originari € 80.185,53 - con residuo di € 66.955,08; - che in quella n. ### del 05/08/2016 di originari € 9.864,86 - e residuo di E 348,17 -, emessa successivamente, e ha concluso per la revoca del titolo opposto. 
Si è costituita la creditrice opposta, contestando ogni motivo di opposizione e chiedendone il rigetto. 
Ha chiarito di aver ottenuto il titolo sulla base della documentazione in suo possesso, ritualmente depositata in allegato al ricorso; ha contestato, altresì, l'eccezione di nullità della notifica del d.i. alla luce dell'avvenuto raggiungimento dello scopo e ha negato la fondatezza delle eccezioni di merito in quanto del tutto indimostrato il dedotto malfunzionamento del contatore. ### punto ha chiarito che in data 7 febbraio 2013 aveva richiesto chiarimenti alla società distributrice in ordine alla corrispondenza dei valori comunicati rispetto alle rilevazioni effettuate, ricevendo conferma della misurazione posta a base del conteggio del conguaglio fatturato al Comune di ### Ad ogni modo ha chiesto di essere autorizzata ad estendere il contraddittorio nei confronti della società distributrice ### s.p.a., quale soggetto deputato all'attività di trasporto del gas fino al misuratore dell'utente finale, nonché quale gestore dei relativi impianti (tra cui lo stesso misuratore) e anche tenuto ad effettuare le attività di lettura/misurazione dei consumi dei clienti finali e sostituzione dei contatori nella disponibilità degli utenti. 
Ha concluso per l'integrale rigetto dell'opposizione o, in subordine, per la condanna della società distributrice a “modificare l'allocazione dei consumi di gas attribuitale sul punto di prelievo del Comune di ### ed al corrispondente storno del corrispettivo di trasporto”, nonché a “tenerla indenne dalle domande proposte dal Comune”, con conseguente condanna della società chiamata in causa a corrisponderle quanto dovuto per il trasporto. 
Da ultimo ha comunque insistito in via preliminare per la concessione della provvisoria esecutività del d.i. opposto. 
Autorizzata la chiamata del terzo, la società ### s.p.a., costituendosi, ha confermato la correttezza della ricostruzione dei consumi comunicata alla società venditrice e, a tal fine, ha versato in atti copia del verbale di sostituzione del contatore sottoscritto anche dall'utente, nella persona del capo del settore lavori pubblici e manutenzione - #### -, riferendo che, come di consueto, anche in quell'occasione era stata ### eseguita la verifica delle misurazioni e che successivamente si era provveduto a rottamare quello asportato perché non le era giunta alcuna richiesta di verifica. 
Ha concluso per il rigetto della domanda di manleva avanzata nei suoi confronti dalla ### s.p.a., eccependo l'intervenuta prescrizione biennale del credito prevista in materia di somministrazione di energia elettrica/gas dall'art. 1 co. 4 l. 205/2017 e ha comunque contestato la fondatezza di ogni altra richiesta avanzata dalla società opposta. 
Rigettata l'istanza ex art. 648 c.p.c. e omessa ogni attività istruttoria, la causa è giunta all'udienza di precisazione delle conclusioni del 23 gennaio 2024, sostituita dalla trattazione scritta, nella quale è stata trattenuta in decisione, con concessione alle parti dei termini di legge per il deposito delle note conclusive. 
Non può dichiararsi in questa sede di opposizione la nullità del ricorso monitorio. 
Va premesso che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere della indicazione e della prova della sussistenza del credito incombe sull'opposto che fa valere il diritto in giudizio e che, quindi, ha il compito di allegare i fatti costitutivi della domanda e fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente è tenuto a dimostrare gli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito. Ne consegue che è in questa fase a cognizione piena che è richiesto all'opposto di offrire un corredo certo e completo di allegazioni e di prove, tanto che ogni rilievo sollevato dal debitore opponente in ordine alla carenza degli elementi costitutivi della domanda avanzata in via monitoria deve ritenersi ormai ### superato ove la sostanziale indeterminatezza del ricorso non si sia risolta in un vulnus all'attività difensiva spiegata. 
Ebbene nella specie, seppur astrattamente condivisibile l'eccezione di genericità dell'atto introduttivo della fase monitoria in quanto il ricorso era carente della compiuta allegazione e prova dei fatti posti a base della richiesta di pagamento avanzata dalla ### e ### s.p.a. nei confronti del Comune di ### va rimarcato che quest'ultimo ha saputo comunque articolare compiutamente le proprie difese opponendosi anche nel merito all'accoglimento delle avverse richieste, sicché può concludersi che il difetto originario dell'atto introduttivo del giudizio non ha determinato alcun pregiudizio sull'attività difensiva svolta dal convenuto/opponente e, dunque, non può essere dichiarata, come dallo stesso richiesto, la nullità del d.i. opposto. 
Analogamente non è nulla la notifica dell'atto opposto che la creditrice ha effettuato all'amministrazione comunale. 
Il Comune opponente ha rilevato che la notifica non sarebbe stata inviata ad alcuno degli indirizzi risultanti dai pubblici elenchi previsti del D.L. n. 179 del 2012, art. 16ter, ma ad un indirizzo pec estratto dall'indice PA (o ### che non avrebbe potuto considerarsi "pubblico elenco", valido ai fini della notificazione degli atti in materia civile. 
A parte il fatto che nel corso del presente giudizio, con D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito nella legge 11 settembre 2020, n. 120, sono stati modificati i commi 12 e 13 dell'art. 16 del D.L. n. 179/2012, e il comma 1bis dell'art.  16ter dello stesso decreto legge (modifica normativa, che occorre sottolineare, è intervenuta però successivamente alla notifica del d.i. dall'opposta all'opponente), e pertanto, nel caso di mancata comunicazione da parte ### dell'### dell'indirizzo PEC da inserire nel predetto registro degli indirizzi PEC delle P.A. ai sensi del suindicato comma 12, le notificazioni ad istanza di parte possono essere anche validamente effettuate al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dall'articolo 6ter del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, ovverosia l'indice ### nella fattispecie è indubbio che la notifica abbia raggiunto il suo scopo, tanto che il Comune ha avuto conoscenza dell'atto e ha proposto tempestiva opposizione. 
Ne consegue che a mente dell'art. 156 co 3 c.p.c. la notifica non può essere dichiarata nulla. 
Venendo al merito, l'opposizione è infondata e va conseguentemente rigettata con definitiva conferma del d.i. opposto. 
La controversia trae origine dalla richiesta di pagamento della somma di € 67.303,25 avanzata dalla ### e ### s.p.a. nei confronti del Comune di ### quale corrispettivo della fornitura di gas rilevata a conguaglio per il periodo 2009 - 2011. 
Era accaduto che, in data ###, il contatore matricola n. ###, installato presso il locale impianto sportivo polivalente sito in ### alla via ### n. 49, nella disponibilità dell'opponente, era stato oggetto di un intervento dei tecnici incaricati dall'### che aveva provveduto a rimuoverlo e sostituirlo. Dalla lettura rilevata in loco era emersa una consistente debitoria che, seppur fatturata, il Comune di ### non aveva inteso riconoscere alla società fornitrice, costretta dopo un po' di anni - e dopo il rigetto dei reclami proposte dall'utente -, a richiederla in via giudiziale. 
A fondamento del credito l'opposta aveva allegato al giudice della fase ### monitoria solo documenti contabili, peraltro scarsamente intellegibili; nel ricorso aveva riferito che i punti di prelievo somministrati in favore dell'ente locale erano ben quindici e che in relazione ad essi (e a tutte le fatturazioni emesse) il Comune aveva pagato solo parzialmente i consumi registrati, residuando il debito ivi indicato. 
In questa sede a cognizione e contraddittorio pieni, superate le eccezioni processuali, il Comune ingiunto non ha contestato il rapporto di fornitura, né l'esistenza dei consumi riferibili al punto di consegna il cui misuratore fu oggetto di sostituzione e i cui dati sono pacificamente assistiti da una presunzione semplice di veridicità; ha solo negato che la sostituzione fosse avvenuta in contraddittorio, ha posto in dubbio la corretta funzionalità del misuratore e ha sostenuto che la creditrice aveva emesso una nota di credito dell'importo corrispondente al dovuto così ammettendo l'inesistenza di qualsivoglia debitoria. 
Al fine di fare chiarezza sugli oneri di prova e contestazione gravanti sulle parti processuali, va premesso che grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre era onere del fruitore dimostrare che l'eccessività dei consumi era dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero quella di provare di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non alterassero il normale funzionamento del misuratore o determinassero un incremento dei consumi. 
Ebbene nella fattispecie va presunta la correttezza delle misurazioni in quanto al momento della sostituzione non fu verbalizzata alcuna anomalia; di contro le contestazioni mosse dal debitore non sono tali da destrutturare l'efficacia ### probatoria dei dati riportati dal contatore. 
Infatti, ad integrare il corredo documentale già offerto dalle parti principali del processo, la terza chiamata in causa (quale soggetto giuridico che, nell'ambito territoriale comprendente anche la cittadina di ### è concessionario del servizio di distribuzione consistente, in forza del ### di ### applicabile, nell'attività regolata di vettoriamento del gas naturale, prelievo dalle reti del gasdotto nazionale presso le cabine di regolazione e misura in alta pressione - c.d. cabine Re.Mi. - e consegna agli utenti finali presso i rispettivi punti di riconsegna) ha prodotto agli atti l'ordine di servizio lavoro del 3 marzo 2011 (### 1 del relativo fascicolo di parte) in cui erano state riportate le operazioni di verifica del contatore, contestuale lettura del misuratore (della quale erano risultati i consumi non onorati) e successiva sostituzione, attività tutte eseguite alla presenza del ### del Comune di ##### che aveva anche sottoscritto il verbale attestante l'intervento effettuato. 
Contestualmente alla sostituzione del contatore, l'operatore incaricato aveva provveduto a rilevare i consumi e a riportare a verbale la relativa lettura, recante la misurazione di mc. 110.584, nonché a verificare, come peraltro accade di norma, la regolare funzionalità del misuratore, l'assenza di manomissioni e l'integrità del sigillo preesistente. 
È dunque comprovato che il ### del Comune di ##### avesse seguito dette operazioni e avesse confermato che il misuratore si presentava sigillato in condizioni di integrità; egli aveva anche potuto constatare la lettura dei consumi. 
Ebbene, non emergendo alcuna anomalia visibile, non può ritenersi che il ### contatore non funzionasse correttamente per il solo fatto che i consumi registrati in precedenza non sarebbero mai stati così elevati. 
Come eccepito dalla ### s.p.a. la competenza sulle letture le era stata attribuita solo a partire dal 1° Luglio 2009, così come previsto dalla delibera ### n. 64 del 2009, mentre nel periodo antecedente le rilevazioni venivano effettuate dall'impresa venditrice. Ne consegue che le incongruenze nelle letture del periodo antecedente al mese di luglio 2009 non possono essere opposte alla terza chiamata in causa che non ha potuto conoscere le modalità con cui erano stati registrati e fatturati i precedenti consumi; del resto (e soprattutto) lo stesso ente opponente non ha offerto alcun elemento istruttorio (quale, ad esempio, le bollette precedenti dalle quali ricavare i consumi registrati dal punto di prelievo sino alla data della sostituzione del contatore, o anche pregresse contestazioni di consumi eccessivi) dal quale desumere che effettivamente i metri cubi registrati al momento della sostituzione del contatore non avrebbero potuto essere veritieri. 
Da ultimo nemmeno appare convincente l'assunto per cui l'anomalia sarebbe desumibile dal fatto l'impianto che utilizzava l'energia erogata non avrebbe potuto recepire e utilizzare la quantità di metri cubi indicata; evidentemente trattasi di eccezione che non tiene conto del fatto che quelli fatturati fossero conguagli di consumi pregressi, maturati in un lasso temporale di almeno un triennio. 
In definitiva il Comune di ### non ha offerto allegazioni e prove idonee a destrutturare l'efficacia probatoria della misurazione riportata dal contatore all'atto della sostituzione avvenuta in contraddittorio, elementi che avrebbe dovuto tempestivamente indicare e che non ha saputo o potuto allegare nella ### presente sede di opposizione. 
Anche la seconda eccezione di merito sollevata dall'opponente non appare condivisibile. 
Il Comune di ### sostiene che dall'estratto autenticato dal notaio ### di ### allegato al fascicolo dell'opposta risulterebbe che il ###, sarebbe stato stornato dall'opposta l'importo di € 78.418,91 a seguito di una nota di credito emessa in suo favore. 
Sennonché trattasi di una mera operazione contabile non ha il valore confessorio che l'opponente ha inteso attribuirle, né dà conto dell'avvenuto pagamento delle somme o della circostanza per cui si sarebbe trattato di una correzione di erronee precedenti fatturazioni. 
Piuttosto la nota di credito comprova che la società creditrice può aver valutato di eliminare la posta attiva dalla propria contabilità al fine di non dover pagare i relativi oneri tributari, salvo ad agire in giudizio per ottenere il corrispettivo dei consumi (come effettivamente fatto con la richiesta monitoria), sul quale le saranno ovviamente imposti gli oneri di legge. 
Da ultimo va chiarito che alcuna rilevanza può avere nel presente giudizio la documentazione depositata dal Comune di ### relativa all'assunta intervenuta cessione del credito. Il riferimento è alla copia della scrittura privata autenticata nelle firme dal notaio ### in data ###, rep.  76777, racc. 20606 dalla quale risulterebbe l'avvenuta cessione in favore della ### S.p.A. del credito fatto valere in via monitoria dall'opposta. 
A parte gli elencati indici rivelatori dell'inclusione del credito nell'atto di cessione, a mente dell'art. 111 c.p.c. “Se nel corso del processo si ### trasferisce il diritto controversi per atto fra vivi a titolo particolare, il processo prosegue fra le parti originarie”.  ### va dunque definitivamente rigettata con conseguente conferma del d.i. opposto. 
Ogni altra questione rimane assorbita. 
Le spese processuali sono regolate secondo l'ordinario criterio di soccombenza e causalità, sicché l'opponente è tenuta a rifonderle all'opposta e alla società terza chiamata in causa. La relativa liquidazione è fatta in base al D.M. 55/2014, come integrato dal D.M. 147/2022, applicabile alla fattispecie ratione temporis, con riduzione del 30% dei compensi dovuti per la fase istruttoria in quanto limitata al deposito delle memorie ex art. 183 co VI c.p.c.  p.q.m.  il ### del Tribunale di Bari - seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione notificato in data 8 aprile 2020 dal Comune di ### in persona del ### p.t., nei confronti della società ### - ### di ### s.p.a. - già Eni gas e luce s.p.a. -, in persona del legale rappresentante p.t., e con la chiamata in causa della società ### s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: 1. Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il d.i. n. 477/2020 emesso dal Tribunale di Bari in data 30 gennaio - 2 febbraio 2020, che acquista definitiva efficacia esecutiva; 2. Condanna il Comune di ### al pagamento in favore dell'opposta e della ### terza chiamata in causa delle spese processuali che si liquidano, per ciascuna di esse, in € 11.268,00, oltre € 1.690.20 per spese generali, IVA e CPA come per legge.   Bari, 21 maggio 2024 Il giudice ### 

causa n. 5277/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Attollino Marisa

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