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Giudice di Pace di Roma, Sentenza n. 1631/2026 del 12-02-2026

... precisazione delle conclusioni al 21.05.2025, con termine per note. Visto il provvedimento di riassegnazione del fascicolo a questo Giudice di ### l'udienza veniva rinviata al giorno 12.02.2026. All'udienza del 12.02.2026 precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta a decisione dando lettura dispositivo a seguito di camera di consiglio. MOTIVI DELLA DECISIONE ### è fondata e merita accoglimento nei limiti e per le motivazioni di seguito esposte. Giova in primo luogo rilevare che i sette verbali impugnati di ### 412,00 l'uno (oltre le spese di notifica), sono stati elevanti nelle stesse giornate, ossia il ### e l'11.10.2019, a distanza di pochi minuti Pag. 3 l'una dall'altra, dal medesimo personale del ### di ### di ### dell'U.P. XII del ### di Via di ### n. 43, ( Sigg.ri ### e ### e ### C.) e in vie limitrofe alla sede dell'associazione ricorrente per la violazione dell'art. 4 della ### n. 50/2014 del ###, sanzionato ai sensi dell'art. 24 D.lgs. n. 507/1993 e riguardante l'istallazione di manifesti pubblicitari. Segnatamente: verbale n. ### del 4.10.2019 h. 10:55 in ### alla ### per ### verbale n. ### del 4.10.2019 h. 11:00 in ### alla Via dei ### per ### verbale n. ### del 4.10.2019 (leggi tutto)...

testo integrale

### 1 UFFICIO GIUDICE DI PACE DI ROMA ### REPUBBLICA ITALIANA IN NOME POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE DI ROMA nella persona della Dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, distinto al 51281/2024 RGAC e passato a decisione all'udienza giorno 12.02.2026 e vertente tra ### “BAYLA” (C.F. ###) in persdel legale rapp.nte pt , elettivamente domiciliat ###presso lo studio del ### avv ### che la rappresenta e difende giusta procura in atti Ricorrente E ### in persona del ### p.t., (C. F. ###; P. IVA ###) elettivamente domiciliata in ### presso gli uffici dell'###, via del ### di ### n. 21, rappresentata e difesa dal ### delegato Dott.ssa #### all'ordinanza di ingiunzione ex artt. 22 e ss. 
L.689/81 ###: come da verbale del 12.2.2026 ### ricorso ritualmente depositato nella ### di questo ### la ricorrente chiedeva che venissero annullate o riformate le determinazioni dirigenziali ingiuntiva distinte ai nn 17291/2024/8/1/1
Pag. 2 e 17292/2024/8/1/1 del 21.05.2024, adottate sulla base dei verbali di accertamento di violazione n. ###/2019; ###/2019; n. ###/2019, ###/2019; ###/2019; n. ###/2019; n. ###/2019, elevati dalla P.L.R.C. per violazione dell'art. 4 della D.A.C. n. 50/2014. 
Lamentava la ricorrente la nullità ed illegittimità delle determinazioni dirigenziali in quanto erronee, abnormi e ingiuste. 
Parte ricorrente, in particolare, eccepiva la violazione e falsa applicazione dell'art 8 e 8 bis L.689/1981 in quanto le sette contestazioni elevate erano state comminate nella stessa giornata e a pochi minuti di distanza l'una dall'altra, in relazione alla medesima violazione di cui all'art 2 della ### n.50/2014 e per il medesimo cartellone pubblicitario. Rappresentava, inoltre, la ricorrente che l'### avrebbe potuto esercitare il potere di autotutela di cui alla L. 241/90 e revocare le due ### impugnate con ricalcolo dell'importo da corrispondere. 
Disposta la comunicazione ricorso, si costituiva ### a mezzo del funzionario delegato, che depositava gli atti in proprio possesso e chiedeva il rigetto della domanda attesa la correttezza degli importi calcolati sulla base dell'emissione di due ### A seguito della prima udienza di comparizione del 19.02.2025, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al 21.05.2025, con termine per note. 
Visto il provvedimento di riassegnazione del fascicolo a questo Giudice di ### l'udienza veniva rinviata al giorno 12.02.2026. 
All'udienza del 12.02.2026 precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta a decisione dando lettura dispositivo a seguito di camera di consiglio.  MOTIVI DELLA DECISIONE ### è fondata e merita accoglimento nei limiti e per le motivazioni di seguito esposte. 
Giova in primo luogo rilevare che i sette verbali impugnati di ### 412,00 l'uno (oltre le spese di notifica), sono stati elevanti nelle stesse giornate, ossia il ### e l'11.10.2019, a distanza di pochi minuti
Pag. 3 l'una dall'altra, dal medesimo personale del ### di ### di ### dell'U.P. XII del ### di Via di ### n. 43, ( Sigg.ri ### e ### e ### C.) e in vie limitrofe alla sede dell'associazione ricorrente per la violazione dell'art.  4 della ### n. 50/2014 del ###, sanzionato ai sensi dell'art. 24 D.lgs. n. 507/1993 e riguardante l'istallazione di manifesti pubblicitari. Segnatamente: verbale n. ### del 4.10.2019 h. 10:55 in ### alla ### per ### verbale n. ### del 4.10.2019 h. 11:00 in ### alla Via dei ### per ### verbale n. ### del 4.10.2019 n. 11:05 in ### alla Via degli ### per Via del ### verbale n. ### del 4.10.2019 h. 11:15 in ### in Via del ### per Via dei ### verbale n. ### dell'11.10.2019 h. 11:10 in ### prossimità Via della ### verbale n. ### dell'11. 10.2019 h. 11:35 in ### alla Via della ### per ### verbale n. ### dell'11.10.2019 h. 11;40 in Via della ### prossimità Via dei ### Dalla documentazione allegata emerge che la ricorrente proponeva ricorso avverso i suddetti verbali e, in particolare: un ricorso avverso i verbali nn. ###, ###, ### e ### del 4.10.2019; ed un ulteriore ricorso avverso i verbali nn.  ###, ### e ### dell'11.10.2019. Atti trasmessi rispettivamente con raccomandate a/r del 7.10.2020 nn.  ###-0 e ###-1 e ricevuti da ### in data ### e 14.01.2020.  ### resistente informava l'associazione ### che sarebbe stato possibile presentare uno scritto integrativo onde consentire aggiungere a quanto già rappresentato nel proprio ricorso ulteriori elementi descrittivi (cfr. comunicazioni allegate in atti).
Pag. 4 In virtù di ciò, la ricorrente trasmetteva una unica memoria integrativa, a mezzo pec, in data ### ( “nota integrativa dello scritto difensivo presentato contro i verbali della ### di ### nn. ###, ###, ### dell'11.10.2019 notificati il ### - ### / ### del 21.09.2021 Vs. Rif. 2021004740, ricevuto con racc. ###-5 nonché Nota integrativa dello scritto difensivo presentato contro i verbali nn. ###, ###, ### e ### del 4.10.2019 notificato il ### - ### / ### del 21.09.2021 Vs. Rif. 2021004764 ricevuto con racc.  ###-4, unitamente ai documenti allegati” ### in atti) In data ###, pervenivano le due ### di ### impugnate, le quali, seppur accogliessero le istanze della ricorrente per la determinazione del pagamento “con riguardo a tutti i verbali per i quali ricorrono le condizioni”, con applicazione del cumulo giuridico, come previsto dall'art. 8 L. 689/1981 (concorso omogeneo), effettuavano il calcolo della sanzione con previsione del pagamento nella misura ridotta aumentata del suo triplo e maggiorata del 20%, per un importo totale di ### 3.023,40. 
Dal carteggio in atti emerge che la ricorrente inviava, per mezzo del proprio legale, istanza in autotutela con pec del 12.07.2024 (###: QB/2024/### cfr all F di parte ricorrente).  ### a propria difesa deduce che le due ### sono state emesse a seguito dei due distinti ricorsi presentati dall'istante. Difatti, un primo ### da cui è scaturita la ###. 17292/2024 del 21/05/2024 il cui importo è di euro 1.511,70, comprensiva di euro 1483,20 (a cui è stato applicato il cumulo giuridico, con il calcolo della sanzione, che prevede il pagamento della misura ridotta, nel caso di specie euro 412,00, aumentata del suo triplo e maggiorata del 20%) più le spese di euro 28,50; ed un secondo ### da cui è scaturita la ###. 17291/2024 del 21/05/2024, il cui importo è di €. 1.511,70, comprensiva di €. 1483,20 (a cui è stato applicato il cumulo giuridico, con il calcolo della sanzione, che prevede
Pag. 5 il pagamento della misura ridotta, nel caso di specie euro 412,00, aumentata del suo triplo e maggiorata del 20%) più le spese di €. 28,50. 
Orbene, in merito alle contestazioni elevate nei confronti dell'associazione ### si rileva che, in ossequio al principio di diritto enunciato più volte dalla Suprema Corte ( tra tutte cfr Cassazione civile, sez. I, sentenza 21/07/2005 n. 15324) l'efficacia dell'atto pubblico ex art. 2700 c.c., fa piena prova, per quanto concerne: provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, dichiarazioni delle parti, fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. Sulla scorta di tale premessa, secondo una lettura ermeneutica corretta ed ispirata a criteri logico-sostanziali, la stessa Suprema Corte ha chiarito che “non può essere attribuita la fede privilegiata né ai giudizi valutativi, né alla menzione di quelle circostanze relative ai fatti avvenuti in presenza del pubblico ufficiale che possono risolversi in suoi apprezzamenti personali, perché mediati attraverso l'occasionale percezione sensoriale di accadimenti che si svolgono così repentinamente da non potersi verificare e controllare secondo un metro obiettivo”. 
Ebbene, nel caso di specie, appare chiara la fede privilegiata riconducibile in capo alla PA per i motivi teste riportati e le affermazioni da questi riportate nel verbale fanno fede fino a querela di falso così come disposto dagli art. 2699 e 2700 del codice civile. 
Fatta questa premessa, va altresì rilevato che, nel caso di specie, trova applicazione il combinato disposto dell'art. 8 della L.689/81 Infatti “ ….l'art.8 della l. 689/81 statuisce, al primo comma, che, salvo quanto diversamente stabilito dalla legge, “chi con un'azione od un'omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette piu' violazioni della stessa disposizione, soggiace alla pena prevista per la violazione piu' grave, aumentata fino al triplo”. La disposizione appena riprodotta estende al settore delle sanzioni amministrative il sistema del cumulo giuridico delle sanzioni, tipizzato inizialmente in sede penale: pertanto, se a fronte della stessa azione od omissione, vengano violate più volte la stessa norma incriminatrice (concorso omogeneo) o norme diverse (concorso
Pag. 6 eterogeneo), l'autore degli illeciti verrà sanzionato soltanto con la pena prevista per la violazione più grave, incrementata fino al triplo. 
Sulla scorta di ciò, rileva questo decidente che le determinazioni impugnate risultano essere erronee in ragione del fatto che la PA anziché determinare in capo alla ricorrente l'ingiunzione della sanzione nel minimo edittale o, comunque, nella somma non maggiore di ### 1.236,00, in applicazione del principio della unicità giuridica dell'azione illecita e della disciplina del cumulo giuridico, ha irrogato il pagamento di una importo addirittura superiore alla somma degli importi ingiunti nei verbali contestati. 
Stante quanto sopra il ricorso può trovare accoglimento nella misura in cui, essendo accertato e confermato dalla stessa resistente il concorso omogeneo e il cumulo giuridico, la corretta applicazione dell'art 8 della L.n. 689/1981 comporta la rimodulazione della sanzione al minimo edittale pari ad ### 1.236,00 ossia l'importo di un verbale (### 412,00) aumentato del suo triplo, senza la maggiorazione del 20% . 
Pertanto, la sanzione andrà applicata e comminata nell'importo su indicato. 
Vista la reciproca parziale soccombenza, si ritiene che le spese di lite vadano compensate tra le parti P.Q.M.  Il Giudice di ### di ### nella persona della Dott.ssa ### definitivamente pronunciando sulla procedura in epigrafe indicata ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così provvede: - Accoglie l'opposizione nei limiti di cui in motivazione e ridetermina la sanzione pecuniaria dovuta in € 1.236,00; - Spese compensate. 
Così è deciso in ### lì 12.02.2026 

Il Giudice
di ###ssa


causa n. 51281/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Claudia Depalma

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Tribunale di Milano, Sentenza n. 597/2026 del 13-02-2026

... scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte - provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare. Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate. P.Q.M. Il Tribunale non definitivamente pronunciando 1) ### la separazione personale dei coniugi ### e ### che hanno contratto matrimonio concordatario nel Comune di #### il 29 maggio 1999; 2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte; 3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti; 4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza; 5) Spese di lite al definitivo; 6) Manda alla ### perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'### di ### del Comune di ### perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di ### anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale. 7) Provvede (leggi tutto)...

testo integrale

V.G.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO -###- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa M.###ssa #### ha pronunciato la seguente ### nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto ex artt. 473 bis. 49 e 473 bis 51 c.p.c.  depositato in data ### da 1) ### a ### il ### Cittadina: italiana ### Fisc. ### residente in ### alla via ### 62 con l'Avv. ### (c.f. ###) presso il quale ha eletto domicilio telematico (###) e 2) ### nato a #### il ### cittadino: italiano ### Fisc.### residente in ### alla via ### 62 con l'Avv. ### (c.f. ###) presso il quale ha eletto domicilio telematico (###) i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data ### nel Comune di #### - trascritto nei ### dello ### del Comune di ### al n. 0455 Registro 03 Parte 2 ###, ### 1999 in regime di comunione dei beni.  con i seguenti figli: ### nata a ### il ###, cittadina italiana ### nato a ### il ###, cittadino italiano ### I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto per separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio ex artt. 473 bis 49 e 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data ### contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni: 1) I figli ### e ### entrambi maggiorenni, resteranno nella casa familiare sita a #### 62, con il padre, #### che ne conserverà il godimento (oltre al godimento del box sopra citato sito in ### 64) in considerazione delle patologie da cui risulta affetto (morbo di ### e maculopatia senile precoce); 2) #### si farà integralmente carico delle utenze relative alla casa familiare e al box (luce, gas, telefono, abbonamenti internet..) delle spese ordinarie necessarie e/o di prima necessità a favore dei figli nonchè delle spese condominiali ordinarie relative all'immobile stesso e del box, mentre le spese condominiali straordinarie dei medesimi beni resteranno a carico dei coniugi nella misura del 50%; 3) I coniugi si impegnano altresì e si obbligano reciprocamente sin d'ora a perfezionare entro il ###, relativamente alla casa familiare e al box, sopra meglio identificati, atto notarile di trasferimento a favore dei figli ### e ### in parti eguali, senza corrispettivo, dei propri rispettivi diritti reali immobiliari e relative quote di proprietà sui beni stessi, come sopra indicato, e in particolare, trasferendo in favore dei figli la nuda proprietà riservandosi entrambi il diritto di usufrutto vitalizio sugli immobili stessi con reciproco diritto di accrescimento; 4) I coniugi concordano e si danno reciprocamente atto che l'atto notarile predetto verrà sottoscritto in adempimento del presente accordo di separazione e divorzio cumulativo e sarà stipulato avanti al ### residente in ####, iscritta nel ### dei ### di #### e ### fermi restando, anche a seguito della sottoscrizione del predetto atto notarile, il godimento della casa familiare riservato al #### e il mantenimento a carico degli stessi degli obblighi di pagamento degli oneri condominiali e delle utenze, come disciplinato al superiore punto 2); 5) I coniugi si danno sin d'ora reciprocamente atto, anche al fine di godere dell'esenzione prevista nell'art. 195 d.lgs. 1 agosto 2025 n. 123 (già art. 19 legge 6 marzo 1987 n. 74) che l'accordo di natura patrimoniale di cui ai superiori punti 3) e 4) è elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale; 6) ###ra ### si impegna a rilasciare, entro la data del 15/1/2026, la casa familiare, asportando i propri beni ed effetti personali, impegnandosi a mutare e a comunicare il cambio di residenza presso il Comune di ### 7) ###ra ### a fronte degli impegni assunti dal #### di cui ai superiori punto 1) e 2) corrisponderà direttamente a titolo di contributo al mantenimento dei figli ### e ### in quanto non ancora economicamente autosufficienti, sulle rispettive carte posta pay intestate ai medesimi e in misura eguale, l'importo di € 350,00 (### trecentocinquanta/00) per ciascun figlio, sino al raggiungimento della loro indipendenza economica; importo che sarà versato anticipatamente entro il giorno 30 di ogni mese, a decorrere dalla data di omologa della separazione, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici ### 8) ###.ra ### terrà a proprio carico il 50% delle spese straordinarie relative ai figli secondo le “### spese extra assegno” approvate dal Tribunale di ### e dalla Corte d'appello di ### in data 14 novembre 2017 e quindi: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante; b) cure dentistiche presso strutture pubbliche; c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal ### d) tickets sanitari; e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista; f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal ### - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private; b) cure termali e fisioterapiche; c) trattamenti sanitari non erogati dal ### ovvero previsti dal ### ma effettuati privatamente; d) farmaci omeopatici; - spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici; b) libri di testo; c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica; d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (###; e) assicurazione scolastica; f) fondo cassa richiesto dalla scuola; g) gite scolastiche senza pernottamento; h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico; - spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati; b) gite scolastiche con pernottamento; c) corsi di recupero e lezioni private; d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in ### e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria; - spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue; b) corsi di musica e strumenti musicali; c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boyscout) e) baby sitter; f) viaggi studio in ### e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori; g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.  9) Tutte le spese straordinarie dovranno essere documentate, ove sia possibile, dal genitore che chiede il rimborso o l'anticipo della quota parte di spettanza all'altro genitore. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese straordinarie di competenza di ciascun genitore. A tal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta, anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio ###, con i relativi giustificativi, entro il giorno 15 di ogni mese e il pagamento ad opera del genitore tenuto al rimborso dovrà avvenire entro e non oltre il giorno 5 del mese successivo il ricevimento della richiesta scritta. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario successivo; 10) I coniugi si danno reciprocamente atto che le deduzioni fiscali e/o i rimborsi fiscali relativi a tutte le spese pagate al 50% dai genitori, verranno suddivisi fra gli stessi al 50% ed inserite nelle rispettive dichiarazioni dei redditi; 11) Con l'uscita della ###ra ### dalla casa familiare e comunque entro e non oltre il ###, il conto corrente presso BancoPosta n. ### intestato a ### e ### verrà chiuso e le eventuali attività e/o passività (crediti e/o debiti) esistenti su detto conto verranno suddivise nella misura pari al 50% tra i coniugi; 12) I coniugi si danno reciprocamente atto che la ###ra ### si farà integralmente carico di tutti i relativi costi e oneri (ad esempio polizza assicurativa, bollo auto, revisione, manutenzione) relativamente all'auto elettrica ### e provvederà al rimborso a favore del #### delle eventuali ricariche elettriche presso il box di ### 64, sopra citato; mentre il #### relativamente all'autoveicolo ### X intestata al figlio ### si farà integralmente carico di tutti i relativi costi e oneri (ad esempio polizza assicurativa, bollo auto, revisione, manutenzione); 13) I coniugi rinunciano espressamente a qualsiasi pretesa, ora per allora, sui rispettivi ### 14) I coniugi dichiarano e danno atto di essere entrambi economicamente indipendenti e autosufficienti e rinunciano pertanto espressamente l'uno nei confronti dell'altro ad avanzare richieste di mantenimento a qualsiasi titolo; 15) I coniugi danno atto di avere già regolato tra loro ogni altro rapporto economico e patrimoniale e di non avere null'altro reciprocamente a che pretendere l'uno dall'altro, fatta eccezione per quanto statuito al precedente punto 11) e dalle presenti condizioni di separazione; 16) I coniugi regoleranno tra loro nella misura del 50% le spese e competenze legali tutte del presente procedimento. 
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. 
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza e confermato le condizioni concordate nel ricorso introduttivo datato 19/12/2025,con le modifiche ai punti 6 e 11 del medesimo ricorso introduttivo, ove i coniugi hanno dato atto di aver già ottemperato alle relative previsioni contenute in detti punti [in particolare:- punto 6, in quanto la ###ra ### in ottemperanza a quanto concordato, ha già lasciato la casa familiare trasferendosi presso la casa della propria madre, ###ra ### in #### 136, di proprietà di quest'ultima, ove non sosterrà oneri di natura abitativa e asporterà i propri beni ed effetti personali entro e non oltre il ###, data nella quale verranno consegnate le chiavi con facoltà per il #### a far data dal 1/3/2026 di liberare l'immobile da eventuali beni o oggetti non ancora asportati appartenenti alla moglie; - punto 11, stante l'avvenuta chiusura e ripartizione tra loro nella misura del 50% delle giacenze attive sul conto corrente presso BancoPosta n. ### intestato a ### e ###. 
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.  ### della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. 
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. 
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale. 
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il ### in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. 
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del ### affinché questi -trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte - provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare. 
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.  P.Q.M.  Il Tribunale non definitivamente pronunciando 1) ### la separazione personale dei coniugi ### e ### che hanno contratto matrimonio concordatario nel Comune di #### il 29 maggio 1999; 2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte; 3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti; 4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza; 5) Spese di lite al definitivo; 6) Manda alla ### perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'### di ### del Comune di ### perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di ### anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.  7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del ###ssa ### Così deciso in ### il #### Est. ###ssa ###ssa M.### per acquiescenza alla sentenza ### _____________ ### n. 1/2026

causa n. 1/2026 R.G. - Giudice/firmatari: De Lauretis Fiorella, Maria Laura Amato, Valentina Maderna

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 2284/2026 del 12-02-2026

... dichiara che l'udienza è sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, autorizzate con precedente decreto ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine a tal uopo assegnato, tutte le parti hanno depositato note scritte, ribadendo le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni. A questo punto la controversia viene decisa mediante pronuncia della seguente sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. Sentenza a verbale (art. 350 bis cpc) del 12/02/2026 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI - ### - in composizione monocratica, in funzione di Giudice di Appello e nella persona della dott.ssa ### in data 12 febbraio 2026 pronuncia la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 15949 del ### dell'anno 2024 e vertente TRA ### srl C.F. e P. IVA ### in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli alla via ### n°32 preso lo studio dell'avv. ### (pec: ###lmail), che la rappresenta e difende, come da mandato in atti ### E ### in persona dell'### pro tempore, cod. fisc. nr. ###, elettivamente domiciliato in ### di Napoli ###, alla ### (leggi tutto)...

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N. 15949/2024 Reg.Gen.Aff.Cont. 
TRIBUNALE DI NAPOLI UNDICESIMA SEZIONE CIVILE ### 12 FEBBRAIO 2026 ###.G. ###. 15949 DEL### 2026 Il Giudice, preliminarmente, dichiara che l'udienza è sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, autorizzate con precedente decreto ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. 
Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine a tal uopo assegnato, tutte le parti hanno depositato note scritte, ribadendo le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni. 
A questo punto la controversia viene decisa mediante pronuncia della seguente sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. 
Sentenza a verbale (art. 350 bis cpc) del 12/02/2026 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI - ### - in composizione monocratica, in funzione di Giudice di Appello e nella persona della dott.ssa ### in data 12 febbraio 2026 pronuncia la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 15949 del ### dell'anno 2024 e vertente TRA ### srl C.F. e P. IVA ### in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli alla via ### n°32 preso lo studio dell'avv.  ### (pec: ###lmail), che la rappresenta e difende, come da mandato in atti ### E ### in persona dell'### pro tempore, cod. fisc. nr.  ###, elettivamente domiciliato in ### di Napoli ###, alla ### n. 4, presso lo studio dell'avv. ### (.e.c. ###) , dal quale è rappresentato e difeso, come da mandato in atti ### Oggetto: appello avverso la sentenza n. 63/2024, pubblicata il ###, non notificata emessa dal Giudice di ### di Napoli, nell'ambito del giudizio recante R.G. n. 46896/16. 
Sentenza a verbale (art. 350 bis cpc) del 12/02/2026 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione in appello notificato in data 07 luglio 2024, l'### proponeva tempestivo appello avverso la sentenza n. 63/2024 del 2.01.2024, con la quale il Giudice di ### di Napoli aveva parzialmente accolto la domanda da lei proposta contro il ### condannando quest'ultimo al pagamento del solo importo di euro 139,92, oltre interessi, di cui alla fattura n. 1637 del 4/05/2015, riguardante il servizio di manutenzione ascensore reso nel periodo del secondo quadrimestre del 2015. 
A sostegno del gravame contestava l'erroneità della sentenza impugnata, laddove il Giudice di ### non aveva riconosciuto per l'intero il pagamento delle somme portate nella fattura n. 2219 del 6/7/2015, emessa per il pagamento del medesimo servizio per il periodo successivo sino alla scadenza contrattuale del 31.08.2018, pur avendo riconosciuto tale scadenza al 31 luglio 2016. 
Lamentava, pertanto, che sulla base dell'iter logico motivazionale seguito dal giudice appellato, avesse in ogni caso diritto al pagamento delle mensilità per il servizio relativamente al periodo dal settembre 2015 a luglio 2016, pari a complessivi euro 726,00. 
Per tali motivi chiedeva al Tribunale di Napoli di accogliere le seguenti conclusioni: “ piaccia all'###mo Tribunale adito, in riforma delle parti della sentenza gravata di cui ai motivi,accogliere il presente appello e conseguentemente riformi la sentenza n° 63/2024, in parte qua, al n° 2 del PQM nella parte in cui dichiara “rigetta il resto” emessa dal Giudice di ### di Napoli, in persona del Giudice avv. ### e per l'effetto accolga la domanda della ### srl e condanni il ### sito in ### di Napoli alla via ### n°19d c.f. ### in persona del suo amm.re p.t. al pagamento in favore della ### srl della somma di € 726,00 oltre quella di € 139,92 già accertata; ### il ### sito in ### di Napoli alla via ### n°19d c.f. ### in persona del suo amm.re p.t. al pagamento delle spese del giudizio di appello.   Costituito in giudizio, l'appellato ### resisteva all'avverso appello deducendone l'inammissibilità ai sensi dell'art art 342 c.p.c. e 345 c.p.c., nonché in ogni caso la relativa infondatezza nel merito.   Riferiva il ### che il GdP aveva ritenuto correttamente non dovuti gli importi della fattura n. 2219 del 6/7/2015, in quanto illegittimamente emessa per il pagamento a solo titolo di penale dei canoni di manutenzione successivi alla disdetta inoltrata dal ### in data ###: invero il Gdp aveva considerato, sulla base delle pattuizioni intercorse tra le parti, diverse da quelle dedotte dall'appellante, tempestiva tale disdetta sicché alcuna penale aveva correttamente ritenuto essere dovuta. 
Sentenza a verbale (art. 350 bis cpc) del 12/02/2026 ### concludeva pertanto chiedendo al Tribunale di Napoli di dichiarare inammissibile l'appello ed in ogni caso di rigettarlo. 
Il giudizio si incardinava innanzi a questo Giudice il quale, rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni e la discussione ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c., all'udienza del 9 febbraio 2026, con celebrazione sostituita dal deposito di note scritte, la decide con la presente sentenza.  ### è ammissibile ai sensi dell'art 342 c.p.c. 
Come chiarito anche dalla S.C. a S.U. (n. 27199/17): “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”. 
Nel caso in esame l'appellante ha chiaramente individuato i punti ( invero uno) della sentenza a suo avviso non conformi a diritto, espressamente motivando il proprio dissenso rispetto alla decisione di primo grado, sicché l'appello in parte de qua è ammissibile. 
E' inoltre ammissibile l'appello anche ai sensi dell'art 345 c.p.c. 
Come, recentemente, chiarito dalla Suprema Corte la domanda nuova in appello è solo quella che, al pari delle domande eccezionalmente ed espressamente ammesse dall'art. 345, comma 1, secondo periodo, c.p.c., si aggiunge alla domanda principale, mentre non possono essere considerate nuove, e sono quindi ammissibili, le domande "diverse" che si sostituiscono a quelle originarie, ponendosi, rispetto a queste, in rapporto di alternatività, in ragione dell'esigenza di massimizzare la portata dell'intervento giurisdizionale, così da evitare che le parti tornino nuovamente in causa in relazione alla medesima vicenda sostanziale ( v. Cass. n. 15880/2025). 
Non è, quindi, ammissibile, poiché da considerarsi nuova, la domanda aggiuntiva rispetto a quella originaria, ma non quella sostitutiva che si ponga in rapporto di alternatività con la stessa ( connessione per incompatibilità), purché si basi sulla medesima vicenda sostanziale. 
Sentenza a verbale (art. 350 bis cpc) del 12/02/2026
Nel caso di specie, la domanda tesa al pagamento dei canoni di manutenzione avanzata a titolo di corrispettivo, e non di penale, come da richiesta originaria, si mantiene in un rapporto di alternatività rispetto a quest'ultima, tanto da potere alla stessa solo sostituirsi e non aggiungersi, sicché deve ritenersi ammissibile ai sensi dell'art 345 c.p.c. 
Tanto chiarito, tuttavia l'appello è nel merito infondato non ravvisandosi il vizio logico denunciato dall'appellante nelle motivazioni della sentenza. 
Deve innanzitutto rilevarsi che l'appellante in nulla contesta le statuizioni riportate nella pronuncia impugnata con riguardo: alla inutilizzabilità del documento prodotto dall'attrice (odierna appellante) a comprova dei rapporti tra le parti, poiché tempestivamente disconosciuto dal ### alla tempestività e, quindi, efficacia della disdetta dal contratto inviata dal ### in data ###; alla mancata debenza, di conseguenza, dei canoni di manutenzione a titolo di penale per il periodo da settembre 2015 e sino al 31/07/2018. Su tali accertamenti deve, quindi, ritenersi maturato il giudicato. 
Parte appellante sostiene tuttavia che, avendo il GdP individuato, sulla base del documento contrattuale prodotto dal condomini, la scadenza del contratto al 31/07/2016 ( anziché al 31/07/2018), avrebbe dovuto quanto meno riconoscere i corrispettivi dovuti sino a tale data.  ###, tuttavia, si basa su di una errata lettura della sentenza e degli accertamenti in essa riportati: il ### infatti, ha richiamato la scadenza contrattuale del 31/07/2016 quale data esatta ( siccome individuata sulla base del documento, prodotto dal ### e ritenuto utilizzabile) da cui computare i termini per la proposizione della disdetta. Su tali basi ha quindi ritenuto efficace la disdetta del 22/06/2015, sicché a quella data il contratto deve ritenersi risolto. Tanto con la giusta conseguenza per cui nulla è dovuto alla appellante, né a titolo di penale né a titolo di corrispettivo. 
Un eventuale servizio reso in assenza di contratto avrebbe potuto al più trovare riconoscimento ai sensi dell'art 2041 c.c., domanda tuttavia non proposta.  ### va quindi rigettato. 
Venendo al regolamento delle spese di lite va osservato che alcun motivo di impugnazione è stato formulato con riguardo alle spese di lite e va ricordato che la regola di definizione della questione sulle spese non per gradi, ma in ragione dell'esito complessivo della lite, vale solo nei casi in cui in sede di impugnazione vi sia riforma della pronuncia resa nei precedenti gradi, mentre qualora l'appello sia rigettato, come è nel caso di specie, la soccombenza va valutata solo in relazione ad esso. Vale infatti il principio per cui «il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un Sentenza a verbale (art. 350 bis cpc) del 12/02/2026 nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il corrispondente onere deve essere attribuito e ripartito in ragione dell'esito complessivo della lite, mentre in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione» (C. 23226/2013; C. 14916/2020) ed ovviamente se ed in quanto tale motivo sia accolto ( v. Cass. n. ###/2022). 
In ossequio a tale principio, l'appellante, in quanto soccombente in secondo grado, va condannato al pagamento delle spese in favore dell'appellato, non dovendosi riguardare all'esito complessivo della lite. La liquidazione, operata come da dispositivo, segue i parametri di cui al DM n. 147/2022, tenendo conto del valore della causa, della media complessità delle questioni trattate e dell'effettiva attività processuale espletata. 
Il rigetto dell'appello comporta anche l'obbligo per la parte che l'ha proposto al pagamento di un ulteriore importo al titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 D.P.R. 115/2002, come modificato dalla L.  228/2012 P. Q. M.  Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica in funzione di Giudice di Appello, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: 1) Rigetta l'appello; 2) condanna parte appellante ### srl al pagamento delle spese di lite in favore di ### sito in ### di Napoli alla via ### n°19d, che liquida in euro 1701,00 per compensi professionali, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali nella misura del 15% come per ### con distrazione in favore dell'avv.to ### per dichiarato anticipo.  3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1-quater dell'art. 13 D.P.R. 115/2002 Così deciso in Napoli, il ### Il Giudice Dott.ssa ### a verbale (art. 350 bis cpc) del 12/02/2026

causa n. 15949/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Ferraro Ignazio Antonino, Vollero Flora

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 1109/2026 del 10-02-2026

... GL lo invitava a riformulare nuovi conteggi. Con note del 9.12.2025, il ricorrente provvedeva a chiarire i criteri utilizzati per la formulazione dei conteggi, deducendo che ove la prescrizione fosse ritenuta ammissibile non sarebbe maturata per i crediti vantati dal 16/05/2014 stante l'intervenuta notificazione alla ### dell'atto di diffida e messa in mora del 16/05/2019. All'udienza del 9.2.2026, tenutasi ex art 127-ter c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice decideva con sentenza depositata telematicamente. Preliminarmente, merita accoglimento l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata da parte resistente. Nell'ambito del pubblico impiego privatizzato la prescrizione dei crediti di lavoro non decorre dalla cessazione del rapporto, bensì dal momento della loro progressiva insorgenza nel corso del rapporto. ### si sono recentemente pronunciate sul punto con la sentenza n. ###.2023 affermando che: “La privatizzazione non ha comportato una totale identificazione tra Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 10/02/2026 lavoro pubblico privatizzato e lavoro privato. In particolare, permangono nel lavoro pubblico privatizzato quelle peculiarità (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE DI NAPOLI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del ### dott.ssa ### all' udienza del 9.2.2026, tenutasi a mezzo trattazione scritta, ha pronunciato la seguente ### causa iscritta al n. R.G. 14596/2024 ### nato a Napoli il giorno 01/07/1951 e dom.to in Cicciano alla ### n.28 (G.Fisc.###) rapp.to e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. ### (CF. ###), e Avv.### (CF: ###) presso lo studio del primo elett.te domiciliato in Napoli alla ###. Sanfelice 24 RICORRENTE E ### in persona del Presidente della #### legale rappresentante p.t., avente sede in Napoli alla via S. ### n. 81, C.F.  ###, rappresentata e difesa dall'Avv. ### C.F.  ###, elettivamente domiciliata in Napoli alla via S. ### 81 RESISTENTE FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data ### il ricorrente in epigrafe agiva in giudizio deducendo: Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 10/02/2026 - di essere stato dipendente di ruolo della ### della ### dal giorno 01/09/1986 al 28/02/2018 ed inquadrato nella ctg " ### - "###"; - che sino alla promulgazione del ### n.29 del 3/2/1993 il trattamento economico di spettanza era oggetto di incrementi periodici di una somma “aggiuntiva” conseguente l'aumento periodico di anzianità”, definito, anche, “salario di anzianità” o “retribuzione individuale di anzianità”; - di aver ottenuto l'aumento periodico sino alla data del 31.12.1990 in luogo di quella del 31/12/1993 e che, per il periodo pregresso è stato corrisposto l'emolumento specifico in misura inferiore al dovuto; - che per il periodo dal settembre 1988 al settembre 1992 e dal gennaio al dicembre 2003 non gli è stato corrisposto alcunché a titolo di ### Dolendosi della condotta della ### in contrasto con previsioni normative e contrattuali, ai fini della esatta determinazione della retribuzione spettante, ha richiamato l'art. 41 del DPR n 347/83, gli artt. 30 della L.R n 27784 e 42 della LR 12/91 , nonché l'art 72 del dlgs 29/93. 
Concludeva chiedendo all'adito Tribunale di: “### la ### in persona del rappr.te legale p.t. Presidente della ### al pagamento, in favore del ricorrente della somma di € 14.232,54, oltre accessori come innanzi definiti. ### la resistente al pagamento delle spese di lite, compensi, rimborso contributo unificato, rimborso spese forfetarie, oltre CPA ed ### da attribuirsi ai difensori anticipatari”. 
Si costituiva la ### eccependo preliminarmente la prescrizione del diritto azionato e deducendo, nel merito, che in alcuno degli atti normativi richiamati in ricorso è rinvenibile una norma che preveda un automatismo per la maturazione di ulteriori incrementi della retribuzione individuale di anzianità non espressamente previsti dalle norme stesse. 
Rilevava ulteriormente che in sede di interpretazione autentica l'art. 51, comma 3 della legge 388/2000 aveva chiarito che il riferimento alla data del 31 dicembre 1990 non può che essere riferito a quei comparti del pubblico impiego per i quali i relativi DD.P.R. di recepimento degli accordi di comparto già prevedevano la suddetta data per la maturazione di ulteriori incrementi della retribuzione individuale di anzianità e che pertanto, resta confermata la disciplina dettata dal D.P.R. 333/90 recante la disciplina sia agli effetti giuridici che economici per il periodo dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 1990 e riconoscendo a decorrere dal 1° gennaio 1989 l'incremento della RIA di cui all'art.44 per i Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 10/02/2026 dipendenti in servizio dal 1° gennaio 1987. Inoltre, contestava i conteggi formulati dal ricorrente. 
Concludeva: “affinché l'On. Giudice adito ### preliminarmente dichiarare prescritti tutti i crediti azionati, stante il decorso del relativo termine quinquennale, nonché, in ogni caso, l'inammissibilità ed infondatezza del ricorso. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”. 
Con ordinanza del 12/6/2025, il Giudice, come richiesto dal ricorrente, concedeva termine per la rielaborazione dei conteggi con elisione dell'incremento della quota, indicata sul prospetto allegato con il ricorso introduttivo, dal settembre 1992 e limitazione al periodo dal 15/05/2014 al 28/02/2018. 
In data ###, il ricorrente depositava nuovi conteggi riformulati da cui risultava come dovuta la somma di euro 7.785,84 per l'intero periodo dal 1988 al 2018. 
Con ordinanza del 18/11/2025, rilevato che parte ricorrente depositava nuovi conteggi che, pur arrivando a una cifra diversa da quella richiesta col ricorso, consideravano l'intero periodo e, dunque, anche quello coperto da prescrizione, il GL lo invitava a riformulare nuovi conteggi. 
Con note del 9.12.2025, il ricorrente provvedeva a chiarire i criteri utilizzati per la formulazione dei conteggi, deducendo che ove la prescrizione fosse ritenuta ammissibile non sarebbe maturata per i crediti vantati dal 16/05/2014 stante l'intervenuta notificazione alla ### dell'atto di diffida e messa in mora del 16/05/2019. 
All'udienza del 9.2.2026, tenutasi ex art 127-ter c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice decideva con sentenza depositata telematicamente. 
Preliminarmente, merita accoglimento l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata da parte resistente. 
Nell'ambito del pubblico impiego privatizzato la prescrizione dei crediti di lavoro non decorre dalla cessazione del rapporto, bensì dal momento della loro progressiva insorgenza nel corso del rapporto.  ### si sono recentemente pronunciate sul punto con la sentenza n. ###.2023 affermando che: “La privatizzazione non ha comportato una totale identificazione tra Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 10/02/2026 lavoro pubblico privatizzato e lavoro privato. In particolare, permangono nel lavoro pubblico privatizzato quelle peculiarità individuate dalla Corte Costituzionale, in relazione al previgente regime dell'impiego pubblico, come giustificative di un differente regime della prescrizione: sia in punto di stabilità del rapporto di lavoro a tempo, che, in punto di eccezionalità del lavoro a termine. Deve allora essere affermata con chiarezza l'inconfigurabilità di una situazione psicologica di soggezione del cittadino verso un potere dello Stato, quale la pubblica amministrazione, nella fisiologia del sistema. Esso assicura, infatti, a tutela del lavoratore pubblico, un concreto ed efficiente assetto di stabilità del rapporto, che si articola in concorrenti profili di garanzia attraverso un articolato ed equilibrato sistema di controlli tra poteri e di bilanciamento di interessi, orientato da quello prioritario generale, fondato sui principi dello Stato costituzionale di diritto”. La Corte ha quindi enunciato il seguente principio di diritto: “La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato decorre sempre - tanto in caso di rapporto a tempo indeterminato, tanto di rapporto a tempo determinato, così come di successione di rapporti a tempo determinato - in costanza di rapporto (dal momento di loro progressiva insorgenza) o dalla sua cessazione (per quelli originati da essa), attesa l'inconfigurabilità di un metus”. 
Nel caso di specie la prescrizione risulta interrotta in data ### e poi in data ### tramite atti di messa in mora regolarmente notificati alla resistente. 
Pertanto, risulta prescritto tutto quanto rivendicato da parte ricorrente nel periodo precedente il quinquennio antecedente al 16.5.2019. 
Nel merito, il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento ritenendo questo G.L.  di dover condividere, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la motivazione di cui alla sentenza n. 6558/2023 questo Tribunale circa l'interpretazione della normativa applicabile in materia. 
Il sistema di progressione invocato in ricorso ai fini del calcolo della r.i.a. è quello per classi di stipendio e scatti biennali (all'interno della stessa classe). 
E' noto come questo sistema sia venuto meno con la graduale modifica della struttura del trattamento retributivo dei dipendenti pubblici, conseguente alla contrattualizzazione prevista dalla legge - quadro sul pubblico impiego (L. 29 marzo 1983, n. 93), tendente non soltanto ad assicurare una certa coerenza di disciplina nell'ambito della pubblica Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 10/02/2026 amministrazione, ma anche a migliorare i livelli di efficienza e produttività mediante l'utilizzazione di criteri di progressione propri del rapporto di lavoro privato. 
Nell'ambito di tale tendenza, già il D.P.R. 347/1983 (accordo di lavoro per il personale dipendente dagli enti locali per il periodo 1.1.1983-30.6.1985) all'art. 40, aveva dettato norme per il primo inquadramento del personale degli enti locali nel nuovo sistema delle qualifiche funzionali, previste dallo stesso accordo.  ###. 41, per riequilibrare l'anzianità economica con l'anzianità giuridica dei dipendenti inquadrati nella stessa qualifica funzionale, ma con diverse anzianità di servizio, aveva previsto di attribuire un valore economico alla anzianità di servizio maturata alla data del 31.12.1982, in base ai parametri da essa stabiliti (lettera A dell'art. 41: riequilibrio di anzianità). 
Aveva poi disposto la cessazione alla data del 31.12.1982 della progressione economica per scatti e classi e la introduzione dal gennaio 1983 del “salario individuale di anzianità”, che è stato determinato per ciascuna qualifica funzionale in cifra fissa e con decorrenza dal gennaio 1985 (lettera B: salario individuale di anzianità). Salario di anzianità disciplinato anche dall'art 30 della legge regionale ### n 27/84. Tale misura fissa è stata poi aumentata dall'art.38 DPR 268/87 (dal gennaio 1987) e dall'art. 44 DPR 333/90 (dal gennaio 1989), disposizioni recepite rispettivamente dalla ### regionale ### n 23 del 1989 all'art 33 e dalla legge regionale ### n 42 del 1991. 
La somma di questi valori rappresenta l'importo della Ria da mantenere per il dipendente che fa parte della struttura della retribuzione di cui all'art 28 della parte economica del ### regioni così composta: 1) stipendio tabellare; 2) retribuzione individuale di anzianità, 3) indennità integrativa speciale, 4) livello economico differenziato. 
Il ricorrente è stato inquadrato nel ruolo del personale della ### della ### con decorrenza agli effetti giuridici ed economici dal 01/09/1986. Per effetto dell'art 72 del d.lgs 29/93 dall'1/01/1994, per i dipendenti regionali è rimasta, per così dire, "congelata" la retribuzione individuale di anzianità maturata al 31/12/1992 (ovvero il "salario di anzianità" e corrispondente agli scatti maturati) Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 10/02/2026
Pertanto, per effetto delle disposizioni invocate sarebbero maturati gli importi previsti in tabella per ciascuna qualifica funzionale qualora avessero lavorato per 24 mensilità o tanti 24^ quanti i mesi anzianità in relazione al servizio prestato e, successivamente, un ulteriore importo a titolo di salario di anzianità sino al 1 gennaio 1989 e, da tale data fino al 01.01.94, costituendo detto importo la RIA da mantenere in misura fissa, facente parte della struttura della retribuzione prevista dal ### Tuttavia, il ricorrente ha dedotto che tale “sterilizzazione” è avvenuta in epoca anticipata rispetto alla suddetta data. Non si è tenuto conto, da parte della ### dell'ulteriore importo comunque maturato procedendo al congelamento della retribuzione di anzianità sin dal 1990, laddove invece avrebbe dovuto determinarsi il salario di anzianità in ragione di quanto maturato successivamente al 1990 e sino al 31.12.1992.  ### in coerenza con quanto dalla stessa affermato in merito all'interpretazione delle fonti normative che regolano la fattispecie, non ha dimostrato di aver corrisposto gli aumenti periodici della R.I.A. 
Sul quantum si considerano corretti i conteggi del ricorrente così come riformulati con elisione dell'incremento della quota e prodotti in data ###. 
Tuttavia, tali conteggi concernono l'intero periodo dal 1998 al 2018. 
Pertanto, risulta prescritto tutto quanto rivendicato da parte ricorrente anteriormente al 16.5.2014, così come confermato dal ricorrente stesso nelle note del 9/12/2025 ( messe in mora notificate in data ### e in data ### versate in atti). 
In particolare, risulta prescritto il diritto a percepire la somma di € 6.775,77 (somma riguardante il periodo settembre 1988 - aprile 2014) Pertanto, la domanda proposta dal ricorrente va parzialmente accolta con conseguente condanna della resistente al pagamento della somma di € 1.010,07 (somma dovuta per il periodo maggio 2014 - febbraio 2018) In ragione del parziale accoglimento, si compensano per due terzi le spese di lite, condannando parte resistente al pagamento in favore del ricorrente della restante parte, con attribuzione. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 10/02/2026 PQM Il Tribunale di Napoli, così provvede: - In parziale accoglimento della domanda proposta, condanna la ### in persona del rappr.te legale p.t. Presidente della ### al pagamento, in favore del ricorrente della somma di € 1.010,07 oltre interessi legali dalla data di maturazione dei crediti al saldo; - Compensa le spese di lite nella misura di due terzi e condanna ### al pagamento della restante parte in favore del ricorrente che liquida in euro 800,00 oltre ### e rimborso generale come per legge, con attribuzione. 
Napoli, 9/2/2026 Il Giudice del ###ssa ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 10/02/2026

causa n. 14596/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Maria Gaia Majorano

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Tribunale di Palmi, Sentenza n. 582/2025 del 06-11-2025

... trasmessa dal ### dei ### in data ###. Seguiva scambio di note (9.02.2020) in ragione di alcune criticità riscontrate in ragione di ulteriori lavori di impermeabilizzazioni inseriti nella perizia di variante. In data ### veniva disposta una nuova sospensione dei lavori - in realtà poi mai ripresi - in ragione di problematiche strutturali emerse nel corso dei lavori con conseguente aumento delle spese e necessaria copertura finanziaria. In data ###, atteso il perdurare della sospensione dei lavori, l'impresa attrice formulava richiesta di redazione del primo Stato di avanzamento lavori, dei lavori eseguiti sino alla data di sospensione, anche in deroga alle previsioni contrattuali. Tale richiesta veniva autorizzata il ###. La contabilità dei lavori veniva predisposta dal ### dei ### in data ### e sottoscritta il ### con riserva. ### del certificato di pagamento non avveniva contestualmente al ### La redazione della perizia di variante veniva trasmessa all'impresa appaltatrice in data ### e anche in questo caso seguiva una fitta corrispondenza e incontri in ragione di nuove problematiche insorte. Il ### si effettuava anche un sopralluogo in cantiere, per verificare in loco le problematiche (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PALMI Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 1418/2021 promossa da: ### nato a ### il ###, cod. fisc. ###, in proprio e quale legale rappresentante pro tempore della società ### S.r.l., P.IVA #### S.r.l., P.IVA ### in persona del legale rapp. p.t. 
Entrambi assistiti e difesi dall'Avv. ### (cod. fisc. ###) - ### di ### in persona del ### legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ### S.p.A. (già ### e ### S.p.A. cf ###), in persona del legale rappresentate p.t., rappresentata e difesa, dagli Avv.ti ### .  ### ed ### - #### nato il ### a #### rappresentato e difeso dall'Avv. ### - ### e ### (P.I. ###), in persona del procuratore ad negotia dr. ### rappresentata e difesa dagli Avv.ti ### e ### - ### OGGETTO: responsabilità contrattuale, appalti pubblici ### come da atti e verbali di causa. 
In decisione all'udienza del 17 giugno 2025 RAGIONI DELLA DECISIONE 1. ### delle parti Con atto di citazione ### e la ### S.r.l. hanno adito il Tribunale di Palmi chiedendo: “che l'Ill.mo Sig. Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, voglia così giudicare: 1).- Ritenere e dichiarare illegittima, infondata ed arbitraria la risoluzione del contratto di appalto, disposta dal Comune di ### con la determina n. 535 del 14.07.2021, per insussistenza dei presupposti di legge, di un inadempimento in capo all'impresa appaltatrice e per violazione dei principi di correttezza e buona fede; 2).- Ritenere e dichiarare illegittima, infondata ed arbitraria la richiesta di escussione della cauzione definitiva stipulata dall'impresa attrice con la ### S.p.A. e non dovuto il pagamento richiesto, per insussistenza dei presupposti di legge, di un inadempimento in capo all'impresa appaltatrice e di una qualsivoglia ipotesi di danno, nonché per dolo del Comune di ### 3).- Per l'effetto, anche in via cautelare ed urgente, disporre la sospensione del provvedimento di escussione della cauzione definitiva stipulata dall'impresa attrice con la ### S.p.A., ovvero inibire la possibilità di procedere con la sua escussione, considerato che ciò procurerebbe all'impresa attrice un danno grave ed irreparabile; 4).- Ritenere e dichiarare la ### S.p.A. non tenuta al pagamento richiesto dal Comune di ### e comunque limitare tale richiesta ai soli “danni” effettivamente accertati. In subordine, qualora la società ### S.p.A. provveda al pagamento richiesto, ritenere e dichiarare che l'### attrice non è tenuta alla ripetizione in favore della compagnia ### condannando al relativo pagamento il Comune di ### in virtù dell'abusiva, dolosa e fraudolenta richiesta di escussione; 5).- Ritenere e dichiarare legittima e fondata la richiesta di scioglimento del contratto di appalto, formulata dalla società attrice con nota del 12.04.2021, ai sensi e per gli effetti dell'art. 107, secondo comma, D.Lgs. 50/2016; 6).- In subordine, ritenere e dichiarare risolto per fatto, colpa e grave inadempimento dell'### appaltante, il contratto di appalto meglio descritto in premessa; 7).- Ritenere e dichiarare la grave responsabilità e l'illegittimo comportamento del Comune di ### per violazione dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto; 8).- In via subordinata, qualificare il provvedimento adottato dalla ### appaltante come recesso “ad nutum” ex art. 109 D.Lgs. 50/2016, con conseguente diritto dell'impresa attrice al pagamento dei lavori eseguiti, nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite; 9).- Ritenere e dichiarare l'illegittimità dell'escussione della cauzione definitiva e della segnalazione all'### operate dal Comune di ### in danno all'### attrice; 10).- Ritenere e dichiarare fondate le pretese formulate dall'### attrice a titolo riserve come inserite nella contabilità dei lavori; e per l'effetto condannare il Comune di ### in persona del ### e legale rappresentante pro tempore, al pagamento di tutte le somme specificate nelle riserve apposte nel corso dell'esecuzione dell'appalto, quantificate in complessive €. 14.460,68, o nella somma maggior o minore meglio determinata in corso di causa, oltre IVA come per legge, interessi legali e moratori da calcolarsi nella misura prevista in ipotesi di esecuzione di opere pubbliche.  11).- Conseguentemente ritenere e dichiarare che, in relazione al comportamento tenuto nell'appalto de quo dalla stazione appaltante, per tutte le ragioni e motivazioni sopra esposte, determinati da fatti e responsabilità dell'Ente, spetta all'### il pagamento delle maggiori somme sborsate per la realizzazione delle opere, oltre il reintegro dei danni e dei maggiori oneri consequenziali sostenuti, individuabili nei titoli e nelle dimensioni economiche meglio descritte nelle riserve iscritte così come riportate in punto di fatto.  12).- Ritenere e dichiarare il diritto del #### in proprio e nella spiegata qualità, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, nonché al rimborso di tutte le spese sostenute per la partecipazione alla gara e per la stipula del contrato di appalto oltre che al pagamento di tutti lavori eseguiti al loro valore di mercato, nella misura che sarà accertata e quantificata nel corso del giudizio, ovvero ritenuta equa e di giustizia dal ### Giudice adito; 13).- Condannare, altresì, il Comune di ### in persona del legale rappresentante pro tempore, a titolo di risarcimento del danno per lucro cessante, alla corresponsione del decimo sulle opere inseguite, secondo quanto previsto dalla legge 20 Marzo 1865 n. 2248 alleg. “F”, che può essere quantificato in complessivi €. 34.903,06, ovvero nella diversa misura che sarà accertata e quantificata in corso di giudizio, ovvero ritenuta equa e di giustizia dal ### Giudice adito; 14).- Ritenere e dichiarare che l'### ha diritto sulle somme liquidate alla corresponsione degli interessi legali e moratori al tasso e con le decorrenze previsti dagli artt. 4 e 5 D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, dalla domanda al soddisfo; 15).- Ritenere e dichiarare che l'### attrice ha diritto al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, sia patrimoniali che non patrimoniali, in conseguenza dell'illegittimo comportamento posto in essere dal il Comune di ### come meglio esplicitato in narrativa; 16).- Per l'effetto condannare il Comune di ### in persona del ### e legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dall'### attrice, sia patrimoniali che non patrimoniali, nella misura che sarà accertata e quantificata in corso di giudizio, ovvero ritenuta equa e di giustizia dall'###mo Sig. Giudice adito, da liquidarsi anche in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 cod.civ., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo; 17).- Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre rimb. forf. spese gen., IVA e CPA come per legge. 
Si è costituito il convenuto Comune di ### che ha concluso nei seguenti termini: “(…) 3) nel merito rigettare le domande proposte da parte attrice come articolate in via gradate dalla prima all'ultima, riconoscendo il diritto del Comune di ### di risolvere il contratto di appalto ex art. 108 D.Lgs. 50/2016 per grave inadempimento dell'appaltatore e di incassare la cauzione prestata dalla società ### S.p.A.; 4) In via riconvenzionale, riconosciuto il grave inadempimento della ditta ### e della società ### nella quale la prima è stata conferita, pronunciare la risoluzione del contratto di appalto oggetto di causa in danno degli attori; 5) Condannare gli attori in solido al risarcimento dei danni causati al Comune di ### in conseguenza della risoluzione del contratto, dell'inadempimento contrattuale quantificati in € 929.111,18 ovvero in quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, oltre ai ulteriori danni in premessa indicati da determinarsi in via equitativa, con la maggiorazione degli interessi legali e moratori e della rivalutazione monetaria, dedotto quanto sarà versato dalla società ### S.p.A; 6) Riconoscere il diritto del Comune di ### di riscuotere la cauzione oggetto della polizza fideiussoria portata dalla società ### S.p.A. nella sua interezza e condannare quest'ultima al pagamento del corrispondente importo, oltre interessi legali e moratori dalla data della richiesta al soddisfo; 7) Nella denegata ipotesi di riconoscimento totale o parziale della domanda di parte attrice e di eventuale condanna del Comune di ### al pagamento di somme in favore della ### S.r.l. 
Unipersonale e/o di ### riconoscere e dichiarare che l'#### è obbligato a tenere indenne il committente e condannarlo all'integrale rimborso di quanto dovesse essere corrisposto all'Ente locale; 8) Condannare glia attori e le altre parti nel giudizio al pagamento delle spese e competenze di lite in favore del Comune di ###” Si è altresì costituita in giudizio la convenuta ### e ### S.p.A che ha concluso: “piaccia al Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza di merito e istruttoria, così pronunciarsi: - per il caso di accertamento della legittimità e fondatezza dell'escussione operata dal Comune di ### dichiarare che l'ammontare garantito è pari, ai sensi dell'art. 103, co. 5, ###, all'importo di ### 93.302,92; - in tale eventualità e, del pari, nel caso di accoglimento di eventuali domande di condanna formulate dal Comune di ### nei confronti della garante, condannare il ### e la ### s.r.l., in solido tra loro, al pagamento a favore della garante di tutto quanto questa debba corrispondere al Comune di ### subordinatamente alla sola condizione dell'effettivo pagamento dell'importo. Il tutto maggiorato di interessi dal pagamento sino al saldo. 
Con vittoria di spese, compenso professionale, ### Cpa e 15% di rimborso spese generali.” Nel corso della causa è stato intervenuto il terzo ### che ha concluso nei seguenti termini: “Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, ### l'On.le Tribunale adìto: in via preliminare ### la richiesta di chiamata in garanzia della società ### S.A. ### per l'### con sede ###cap 20123 ###.F. ### e P.I.  ###, sede ###D. L- 1855 Lussemburgo, in forza delle polizze sopra elencate (### per la responsabilità civile n. ### dal 27.06.2019 al 27.06.2020, e Polizza n. ###, ### dal 27.06.2020 al 27.06.2021; Polizza ###, decorrente dal 07.08.2019 al 25.08.2020, stipulata per lo specifico lavoro), e per l'effetto disporre lo spostamento della prima udienza, nel rispetto dei termini a comparire di cui all'art 163 bis c.p.c., al fine di citare la predetta società, nei cui confronti si formula sin da adesso domanda di manleva per tutte le somme che dovessero risultare dovute dall'ing. ### nelle denegata ipotesi di accoglimento della domanda spiegata dal Comune di ### nei suoi confronti. 
Nel merito I ### tutte le domande spiegate dal Comune di ### nei confronti dell'ing.  ### perché, inammissibili ed infondate in fatto e in diritto.  ### vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio, oltre IVA e CPA come per legge.  ### denegata ipotesi di accoglimento della domanda spiegata dal Comune di ### nei confronti dell'ing. ### condannare la società ### S.A. ### per l'### con sede ###cap 20123 ###.F. ###, P.I, ###, sede ###D. L- 1855 Lussemburgo, in forza delle ### per la responsabilità civile n. ### dal 27.06.2019 al 27.06.2020, e Polizza ###, ### dal 27.06.2020 al 27.06.2021; Polizza n. ###, decorrente dal 07.08.2019 al 25.08.2020, stipulata per lo specifico lavoro, al pagamento di tutte le somme risultanti dovute in accoglimento della predetta domanda nonché al pagamento delle eventuali spese legali, ai sensi dell'art 1917 Con riserva di meglio precisare le difese, di formulare richieste istruttorie e produrre nuovi documenti nei termini di cui all'art. 183 c.p.c. sesto comma.” Si è inoltre costituita in giudizio la terza chiamata ### che ha concluso nei seguenti termini: “### l'On. le Tribunale adito così provvedere: ### - dichiarare la nullità dell'atto di citazione per chiamata in causa di terzo notificato all'#### dal Comune di ### ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 163 comma 3 nn. 3 e 4 c.p.c. e 164 comma 4 c.p.c. per assoluta incertezza dell'oggetto della domanda e per mancata esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, nonché per indeterminatezza delle relative conclusioni, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alla posizione processuale della ### terza chiamata in causa dall'#### ovverosia la deducente ### - riconoscere la totale estraneità dell'#### ai fatti di causa per tutti i motivi esposti nel presente atto e, quindi, previa declaratoria di assenza della sua legittimazione passiva, ordinare immediatamente l'estromissione dello stesso dal presente ### e dichiarare, in ogni caso, illegittima, improponibile e inammissibile la domanda formulata nei suoi confronti, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alla posizione processuale della ### terza chiamata in causa dall'#### ovverosia la deducente #### - rigettare le domande da ### formulate nei confronti dell'#### poiché infondate in fatto e in diritto, nell'an e nel quantum debeatur, per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto ### all'udienza del 2 ottobre 2025 le parti hanno discusso la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e il giudice ha trattenuto la causa in riserva.  - mandare assolta ### S.A. dalla domanda di manleva e garanzia svolta dall'#### nei suoi confronti.  ### via gradata, e salvo gravame, nella denegata e non creduta ipotesi di condanna dell'#### limitare l'accoglimento della domanda di manleva e garanzia svolta dallo stesso nei confronti della scrivente ### secondo quanto emergerà dall'esperenda istruttoria, tenuto conto del grado di responsabilità, anche concorsuale, che verrà accertato in corso di causa in capo a tutti i soggetti coinvolti, e detratto in ogni caso, l'importo di euro 1.500,00 a titolo di franchigia e nei limiti del massimale. 
Con il favore delle spese processuali.” Nel corso del giudizio le parti hanno depositato i loro scritti difensivi.  ### la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.  all'udienza del 17 giugno 2025.  2. Nel merito: svolgimento dei fatti. 
Dalla lettura degli atti di causa i fatti possono essere ricostruiti nei termini che seguono. 
Con contratto di appalto sottoscritto il ###, il Comune di ### a seguito di procedura di aggiudicazione, affidava all'impresa del ### i “### di adeguamento sismico scuola dell'infanzia ###Antonio” - #### - #######”.  ### contrattuale dei lavori è stato determinato, in ragione del ribasso offerto dall'impresa attrice, in complessivi €. 429.388,22 oltre IVA come per legge. 
Ai sensi dell'art. 4 del contratto di appalto, il termine di esecuzione dei lavori veniva fissato in 386 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, che sarebbe dovuto avvenire, “perentoriamente”, entro 10 giorni dalla stipula del contratto. 
Tuttavia, la consegna dei lavori avveniva solamente in data ###, ragione per cui la data di ultimazione degli stessi deve essere calendarizzata al 26.08.2020. 
In data ###, a causa di problematiche legate al centro di trasformazione dell'acciaio, si verificava la prima sospensione dei lavori, che riprendevano il successivo 21.11.2019.
In data ###, a causa di problematiche legate all'impianto di calcestruzzo, vi è stata la seconda sospensione dei lavori, che riprendevano in data ###. 
All'esito di tali sospensioni veniva differito il termine ultimo per l'esecuzione dei lavori alla data del 24.09.2020. 
Ulteriori problematiche si verificavano in data ### poiché, a seguito del sopralluogo effettuato il giorno precedente, parte attrice evidenziava alla convenuta stazione appaltante le proprie perplessità in merito ai lavori di impermeabilizzazione previsti in progetto. 
Sempre in data ###, il Direttore dei ### convocava l'impresa attrice per il giorno successivo e la perizia di variante veniva trasmessa dal ### dei ### in data ###. 
Seguiva scambio di note (9.02.2020) in ragione di alcune criticità riscontrate in ragione di ulteriori lavori di impermeabilizzazioni inseriti nella perizia di variante. 
In data ### veniva disposta una nuova sospensione dei lavori - in realtà poi mai ripresi - in ragione di problematiche strutturali emerse nel corso dei lavori con conseguente aumento delle spese e necessaria copertura finanziaria. 
In data ###, atteso il perdurare della sospensione dei lavori, l'impresa attrice formulava richiesta di redazione del primo Stato di avanzamento lavori, dei lavori eseguiti sino alla data di sospensione, anche in deroga alle previsioni contrattuali. 
Tale richiesta veniva autorizzata il ###. 
La contabilità dei lavori veniva predisposta dal ### dei ### in data ### e sottoscritta il ### con riserva.  ### del certificato di pagamento non avveniva contestualmente al ### La redazione della perizia di variante veniva trasmessa all'impresa appaltatrice in data ### e anche in questo caso seguiva una fitta corrispondenza e incontri in ragione di nuove problematiche insorte. 
Il ### si effettuava anche un sopralluogo in cantiere, per verificare in loco le problematiche connesse con la perizia di variante. 
Nel corso di tale sopralluogo veniva riscontrata all'interno degli scavi eseguiti e nella zona posteriore del cortile, la presenza di abbondante acqua stagnante (già segnalata dal ### dei ### al Comune di ### in data ###), dovuta “all'immissione nel collettore fognario della scuola del collettore di scarico delle fogne (acque miste), provenienti dai quartieri posti a monte dell'area di cantiere …”. 
Con nota trasmessa il ###, l'impresa attrice evidenziava le criticità riscontrate in merito alla perizia di variante, contestando principalmente la violazione delle disposizioni di cui all'art. 106 D.Lgs. 50/2016, con riferimento alla variazione oltre il c.d. quinto d'obbligo.
Con nota del 22.01.2021, il Sig. ### comunicava di avere conferito la propria ### individuale nella società unipersonale ### S.r.l. e che pertanto il contratto di appalto sarebbe proseguito con il nuovo soggetto giuridico, successore a titolo universale. 
Con nota del 30.03.2021, la ### appaltante comunicava che con ### n. 237 del 30.03.2021 era stata approvata la perizia di variante.  ### dei lavori, quindi, convocava l'impresa attrice per il giorno 12.04.2021, per la ripresa dei lavori.  ### appaltatrice, con nota dell'11.04.2021, chiedeva che venisse disposta la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 107, secondo comma, D. Lgs. 50/2016, considerato che la sospensione dei lavori era perdurata per 13 mesi, superando i termini previsti dalla citata norma. 
Dagli atti non risulta alcun atto di opposizione da parte del committente. 
Con la nota del 16.06.2021, il RUP comunicava che il successivo 18.06.2021, sarebbero stati effettuati in cantiere i lavori di rimozione dei liquami fognari ma detto intervento veniva eseguito in data ###. 
Il direttore dei lavori, con nota del 5.07.2021, convocava l'impresa attrice per il giorno 8.07.2021, per la ripresa dei lavori.  ### sottoscriveva il detto ordine di servizio con riserva, comunicando che la stessa sarebbe stata sciolta nei termini di legge. 
Con nota del 5.07.2021, inoltre, l'impresa attrice evidenziava, in modo specifico, le ragioni per le quali era impossibile procedere con la ripresa dei lavori. 
Con successiva nota del 7.07.2021, l'attrice evidenziava le problematiche connesse alla ripresa dei lavori dalla stessa riscontrate oltre a contestare l'illegittimità del comportamento posto in essere dalla stazione appaltante.  ### parte attrice diffidava, ai sensi dell'art. 1454 cod. civ., il Comune di ### ad adempiere a quanto richiesto, entro il termine di giorni 10, pena la risoluzione del contratto di appalto. 
Nel contempo, l'attrice, ha evidenziato l'impossibilità a presenziare sui luoghi per il giorno 8.07.2021, per procedere con la ripresa dei lavori. 
Per tutta risposta, il Comune di ### con nota del 15.07.2021, senza alcuna ulteriore convocazione dell'impresa attrice, trasmetteva la determina n. 535 del 14.07.2021, di risoluzione del contratto di appalto, per preteso inadempimento dell'appaltatrice, ai sensi dell'art. 108, commi 3 e 4, D.Lgs. 50/2016. 
Sempre con nota del 15.07.2021, il Direttore dei lavori ha invitato l'attrice al ripiegamento ed allo sgombero del cantiere.
Con atto di diffida e costituzione in mora del 19.07.2021, l'attrice ha contestato la risoluzione del contratto, per insussistenza dei presupposti di legge; lo stato di consistenza predisposto dal ### dei ### ed evidenziato le ragioni tecnico-ostative al ripiegamento del cantiere, rendendosi comunque disponibile a provvedervi con esonero da ogni responsabilità. 
Nel contempo, l'attrice formulava istanza di accesso agli atti richiamati nella determina di risoluzione del contratto e non conosciuti dall'appaltatrice, che ad oggi non risultano essere stati ostesi. 
Con nota del 19.07.2021, inoltre, il RUP ha richiesto l'escussione della cauzione definitiva.  3. Segue: la C.T.U. 
Nel corso del giudizio è stata disposta C.T.U. che le cui conclusioni vengono qui brevemente richiamate. 
Con riferimento al primo quesito (“ricostruisca il CTU le vicende dell'appalto oggetto di causa”) si è affermato che sono oggetto di causa le vicende legate alla redazione della perizia di variante e suppletiva autorizzata dall'appaltante il ###, approvata dall'### il ### e conclusa con il verbale di mancata ripresa dei lavori del 12.04.2021.  *** 
Al secondo quesito (“dica il CTU se la documentazione progettuale consegnata all'impresa appaltatrice all'atto della stipula del contratto conteneva tutti i dettagli necessari per l'esecuzione delle opere commesse; inoltre dica il CTU se sono stati correttamente rappresentati dall'appaltante tutti gli elementi che potevano influire sulla previsione di spesa dell'appaltatore.”) l'ausiliario del giudice ha risposto spiegando che il progetto d'appalto, “di pregevole fattura”, è costituito da 119 elaborati di cui 54 sono tavole grafiche dedicate alla parte strutturale dell'edificio mentre il resto degli elaborati riguarda la parte architettonica dell'edificio, la specifica dei lavori da realizzare e gli aspetti qualitativi e quantitativi delle lavorazioni previste. 
Le 54 tavole grafiche riservate alla struttura descrivono, richiamando le parole dello specialista, esaustivamente la geometria e la consistenza degli elementi strutturali costituenti la gabbia in cemento armato dell'edificio. 
In particolare, le tavole identificate con i codici STR 42 e STR 43 descrivono, “geometricamente e graficamente, in dettaglio e in modo chiaro”, i particolari costruttivi degli interventi di consolidamento aventi rilevanza geometrica. 
In particolare, vengono descritte le modalità esecutive degli interventi di cerchiatura e di rinforzo sulle travi, in fondazione ed in elevazione, sui pilastri e sui nodi dell'edificio, “in modo chiaro ed univoco. In particolare, per la cerchiatura delle travi, la tavola ### rappresenta in modo esaustivo i lavori da eseguire.”
Alla luce delle superiori considerazioni, il CTU ha concluso nei seguenti termini: “Per quanto sopra la risposta al quesito, nella sua interezza, non può che essere affermativa.” *** 
Al terzo quesito (“nel caso di riscontro di lacune/inesattezze nel progetto originariamente elaborato, chiarisca il ### a) se la sospensione dei lavori (resasi necessaria per l'elaborazione e poi l'approvazione della perizia di variante) è imputabile esclusivamente al Comune; b) se è ravvisabile, in proposito, anche una responsabilità del direttore dei lavori (per la elaborazione di un progetto inesatto ovvero nelle successive fasi dei lavori, anche in relazione alla perizia di variante); c) se la variante approvata dal Comune rispetta i requisiti di legge ovvero se le critiche/osservazioni mosse dall'appaltatore sono, in tutto o in parte, fondate; d) se anche la condotta dell'appaltatore ha concorso, in tutto o in parte, alla sospensione dei lavori (es. per pretestuose contestazioni alla perizia di variante).”) il perito, pur non riscontrando lacune o inesattezze del progetto ha specificato quanto segue: “La perizia di variante nasce dal fatto che in corso d'opera, le fasi di demolizione degli elementi ostativi agli interventi di consolidamento (pavimento e massetto, in fondazione, solai, in elevazione) è emersa una situazione diversa dello stato di fatto assunto per la progettazione. Stato di fatto rilevato dal progettista nella fase preliminare della progettazione sulla base delle indagini dirette, effettuate a suo tempo, compatibili con l'esercizio della scuola, in attività in quella fase, e del progetto relativo alla costruzione dell'edificio depositato presso il ###. 
Il punto è che durante la costruzione dell'edificio (anno 1983), furono effettuate variazioni, strutturali e non strutturali, presumibilmente non autorizzate, senza darne evidenza sulle tavole di progetto e presso gli uffici competenti. Tali variazioni richiedevano, in generale, l'esecuzione di lavori non previsti in progetto (fondazione ed elevazione) e, nel caso delle travi di maggiore altezza riscontrate in alcuni ### telai dell'edificio, un diverso approccio costruttivo, con conseguenti maggiori costi e con l'esigenza di predisporre un'apposita perizia e di sospendere i lavori in attesa della sua approvazione.” Tale situazione, a parere del consulente, rientrerebbe nella nozione di un fatto nuovo verificatosi in corso d'opera riconducibile, quindi, all'art. 106 comma 1, lettera c del D.lgs 50/2016 che consente la variazione contrattuale quando la necessità della modifica è determinata da circostanze impreviste ed imprevedibili. 
In ragione di queste considerazioni il consulente ha quindi affermato che: “Non vi sono pertanto lacune/inesattezze nel progetto originariamente elaborato e pertanto la sospensione dei lavori non è imputabile al Comune né è ravvisabile responsabilità del direttore dei lavori né dell'appaltatore (quesiti a, b). La variante rispetta i requisiti di legge e le contestazioni dell'appaltatore a riguardo, nel complesso, non appaiono fondate.” ### le contestazioni dell'impresa alla perizia di variante avvengono il ### (All. 53 del Fascicolo di Causa), in risposta alle osservazioni del ### dei lavori sulle richieste economiche del 29.10.2020 (All. 52 del Fascicolo di Causa) e alla prospettazione finale dello stesso di ricorso, da parte dell'appaltante, al comma 12 dell'art. 106 del codice (quinto d'obbligo), a distanza di 286 giorni dal 22.02.2020, data dell'ultima sospensione. 
Pertanto, con riferimento alla condotta dell'appaltatore si è concluso che: “Per quanto sopra, la condotta dell'appaltatore non ha concorso in alcun modo alla sospensione dei lavori”.  *** 
Con riferimento al quarto quesito (“in caso di comportamenti illegittimi ascrivibili alla committenza, precisi il CTU i giorni di ritardo imputabili alla stazione appaltante e i motivi che lo hanno determinato; in tal caso, indichi altresì il ### ove quantificabili sulla base degli atti di causa, gli ulteriori costi sostenuti dall'appaltatore per la partecipazione alla gara e per la stipula del contratto di appalto, nonché per l'impianto di cantiere e per l'inizio dei lavori; quantifichi altresì il CTU il danno per la mancata esecuzione delle opere previste in contratto, a titolo di lucro cessante, determinato nella misura del 10%.”) il CTU ha preliminarmente individuato i comportamenti illegittimi ascrivibili alla committenza. 
Sul punto, il comma 2 dell'art. 107 fissa in un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori, e comunque non oltre sei mesi, il termine della durata complessiva delle sospensioni, oltre il quale l'esecutore può chiedere, senza indennità, la risoluzione del contratto. 
Pertanto, nel caso in esame, la durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori è di 386 giorni per cui il suddetto termine risulta di 97 giorni e, tenendo conto anche dei 56 giorni di sospensione per la pandemia ###19, il termine risulta essere di 153 giorni.  ### quanto rilevato dal ### prima della sospensione definitiva i lavori venivano sospesi per 29 giorni (13 giorni dal 8.11.2019 al 21.11.2019 e 16 giorni, dal 23.12.2019 al 8.01.2020) e, di conseguenza, tenuto conto che i lavori venivano ulteriormente sospesi dal 22.02.2020 (terza e definitiva sospensione), le sospensioni non dovevano superare la data del 25.06.2020. 
Tuttavia, i suddetti termini venivano ampiamente superati senza mai essere interrotti per la mancata approvazione della perizia nei termini e, una volta approvata quest'ultima, per la mancata ripresa dei lavori.
Pertanto, secondo il perito del Tribunale “i giorni di ritardo ascrivibili alla committenza partono dal 26.06.2020, data della scadenza dei termini, e continuano anche oggi, atteso che i lavori non sono mai stati ripresi.” Quanto agli ulteriori costi sostenuti dall'appaltatore il consulente ha specificato che allo stato degli atti di causa, non è possibile quantificare ulteriori costi sostenuti dall'appaltatore per la partecipazione alla gara e per la stipula del contratto di appalto, per l'impianto di cantiere e per l'inizio dei lavori. 
Al contrario, con riferimento al danno per la mancata esecuzione delle opere, lo stesso viene quantificato, con riferimento al lucro cessante, nella misura del 10% dell'importo delle opere non eseguite. 
A tal proposito, l'importo delle opere non eseguite è definito dall'art. 109, comma 2, del citato codice appalti in vigore all'epoca dei lavori, come differenza tra i quattro quinti dell'importo contrattuale e l'ammontare netto dei lavori eseguiti. 
Nel caso di specie, i danni patiti vengono quantificati nella seguente maniera: “### dei lavori eseguiti, dalla consegna (07.08.2019) alla sospensione definitiva (22.02.2020), di €. 82.507,31, risulta dallo stato finale redatto dal direttore dei lavori sulla base di quanto accertato nello stato di consistenza del 26.07.2021, redatto in contraddittorio con l'impresa. Stato di consistenza non contestato se non per le riserve di cui al precedente capitolo 9. 
Le riserve allo stato d'avanzamento, implementate da quelle sullo stato finale, esaminate nell'apposito capitolo 9, rassegnano un ulteriore credito dell'impresa di €. 2.497,92 (€. 1638,38 per la riserva n° 6 ed €.859,54 per le n° 23, 24, 25) mentre il riconoscimento relativo alla riserva n° 7, accolto in via equitativa dal ### dei lavori, è stato contabilizzato nello stato finale. ### dei lavori eseguiti è pertanto di €. 85.005,23. 
I quattro quinti dell'importo contrattuale ammontano a 429.388,22*4/5= 343.510,58 €. 
Il danno da lucro cessante è conseguentemente 0.10*(343.510,58-85.005,23)= €. 25.850,35.” *** 
Al quinto quesito (“in caso di comportamenti illegittimi ascrivibili all'appaltatore, precisi il CTU i giorni di ritardo imputabili a quest'ultimo ed i motivi che lo hanno determinato; in questo caso, indichi il ### ove quantificabili sulla base degli atti di causa, i danni eventualmente subiti dal Comune a causa della condotta illecita dell'appaltatore (per la sospensione dei lavori e per l'illegittima interruzione degli stessi).”) il consulente ha risposto in termini negativi, spiegando che l'impresa non ha avuto nessun ruolo sulla sospensione dei lavori né ha assunto comportamenti ostativi alla approvazione della perizia. 
In particolare, viene espressamente specificato che la causa del perdurare della sospensione è riconducibile al ritardo nella approvazione della perizia da parte dell'appaltante.
Conclude sul punto il perito affermando che “Per quanto sopra non sussistono comportamenti illegittimi ascrivibili all'appaltatore.” *** 
Al sesto quesito (“indichi in ogni caso il CTU il valore delle lavorazioni complessivamente realizzate dall'appaltatore (nei limiti del valore indicato dall'appaltatore nella riserva.”) il perito ha quantificato i lavori eseguiti in €. 85.005,23 così determinati: - lavori contabilizzati nello stato finale €. 82.507,31 - esito riserva n° 6 €. 1.638,38 - esito riserve n° 23, 24, 25 €. 859,54 - Totale lavori eseguiti €. 85.005,23 ***  ### al quesito n. 7 (“fornisca il CTU al tribunale ogni altra informazione che riterrà utile per la decisione della causa.”) lo specialista ha spiegato che dalle vicende che hanno caratterizzato il corso dei lavori per cui è causa è emerso che la deriva infausta dell'intervento di adeguamento della scuola per l'infanzia “S. Antonio” di ### non è riconducibile ad evidenti responsabilità dei soggetti deputati alla gestione dei lavori (impresa, ### dei lavori, ### ma alla tempistica degli atti di loro competenza. 
Sul punto, si rileva che una gestione della tempistica che se gestita con riferimento alle norme vigenti sui ### avrebbe evitato la “fatale conclusione”.  ### quanto rilevato dal consulente, non vi sono atti o documenti contrastanti con le suddette disposizioni, ma soltanto il prolungamento della sospensione dei lavori ben oltre il termine previsto dalle norme. 
A tal proposito, si specifica che, nonostante il termine di cui sopra fosse stato superato il ### (tenendo conto anche del lockdown), l'impresa non faceva valere il diritto di richiedere la risoluzione fino al 04.12.2020. 
In tale data il ### dei lavori ha prospettato il ricorso, da parte dell'appaltante, al comma 12 dell'art. 106 del codice (quinto d'obbligo), ovvero l'imposizione dell'esecuzione dei lavori alle condizioni date dalla perizia. 
Tale evenienza si verificava poichè l'### con l'approvazione della perizia, successivamente, faceva ricorso a detto istituto ritenendo applicabile tale potere al caso di specie. 
Tuttavia, prosegue il consulente, “a prescindere dal merito della valutazione dell'### circa la sussistenza del comma 12, il punto è che la questione del quinto d'obbligo, in quel momento, era superata dal persistere del diritto dell'impresa di richiedere la risoluzione del contratto.”
Il contesto normativo che appare preminente nella vicenda è il comma 2 dell'art. 107 del codice per il quale allo spirare del 25.06.2020, superato il quarto del termine contrattuale, l'impresa aveva maturato il diritto di chiedere la risoluzione dell'appalto, senza indennità, e che l'appaltante si poteva opporre, riconoscendo i maggiori danni derivanti dal prolungamento della sospensione, a partire dalla suddetta data. 
Conclude il consulente affermando che “### tale contesto il Comune, con determina dirigenziale n° 535 R.G. del 14.07.2021, proclamava la rescissione in danno dell'impresa del contratto ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 108 del codice sul presupposto di “….un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore”, comma 3, e che “…l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto”, comma 4. 
Presupposto che, per quanto detto in narrativa, non appare sussistere.” *** 
Quanto alle osservazioni sollevate dalle parti, nessuna di esse ha determinato il mutamento delle conclusioni affermate dall'ausiliario del Giudice.  4. Diritto Chiariti nei termini che precedono i fatti oggetto dell'odierna vicenda processuale non resta che pronunciarsi sulle domande avanzate dalle parti nell'odierno giudizio. 
Preliminarmente ritiene questo giudice di fare proprie le considerazioni e le conclusioni del C.T.U.  nominato in ragione del rigore della ricostruzione operata e non essendo emersi elementi tali da aderire alle critiche sollevate dalle parti discostandosi dalle conclusioni del ### Con riferimento alle domande di parte attrice si osserva che le stesse meritano accoglimento limitatamente alla parte in cui riguardano il legittimo esercizio della facoltà di cui al secondo comma dell'art. 107 codice appalti in vigore all'epoca dei fatti di causa e l'illegittimo esercizio del diritto di recesso da parte della stazione appaltante. 
Invero, richiamando la capillare ricostruzione documentale effettuata dal C.T.U. si evince che il rimedio veniva azionato dalla parte attrice in presenza dei requisiti di fatto e di diritto che lo legittimassero. 
Sul punto, la sospensione dei lavori non si verificava per colpa dell'appaltatrice e, per come correttamente evidenziato dal C.T.U., non sussistono condotte imputabili alla parte. 
Per paralizzare tale iniziativa la stazione appaltante avrebbe dovuto proporre opposizione circostanza che non si verificava.
Successivamente, la convenuta imponeva disponeva la risoluzione del contratto lamentando gravi adempimenti della parte attrice. 
Sul punto, in disparte la non condivisibilità di tale assunto, si osserva che in ogni caso, avendo azionato il diritto di cui al secondo comma dell'art. 107 non poteva darsi luogo alla risoluzione del contratto essendo il presupposto logico di tale rimedio un rapporto valido ed efficace tra le parti. 
Pertanto, appaiono essere illegittime tanto l'imposizione del quinto disposta dalla stazione appaltante quanto la risoluzione del contratto disposta successivamente dal Comune di ### sulla scorta di asseriti gravi inadempimenti. 
Per i medesimi motivi, la richiesta di escussione della cauzione non merita accoglimento non sussistendo una situazione di inadempimento da parte dell'appaltatore. 
Quanto alla spettanza delle riserve, si ritiene condivisibile la ricostruzione operata dal CTU che ha efficacemente descritto, da un lato le singole voci richieste e, dall'altro, la spettanza o meno dei maggiori importi richiesti. 
Pertanto, si ritiene spettante il complessivo importo di 2.497,92 euro derivante dall'accoglimento delle riserve nn. 6, 23, 24 e 25. 
Con riferimento alle ulteriori richieste di risarcimento del danno si rileva che le stesse non trovano accoglimento proprio in ragione dello scioglimento del contratto ex art 107, comma secondo, codice appalti. 
Detta norma, infatti, espressamente prevede la possibilità di recedere senza indennità per l'esecutore dei lavori, con l'eccezione dell'ipotesi di opposizione. 
Sul punto, si osserva che il risarcimento del danno quantificato nel decimo dei lavori eseguiti trova il proprio fondamento in un inadempimento della stazione appaltante che, nel caso di specie non si riscontra avendo fatto ricorso l'appaltatore al diritto di cui all'art. 107, secondo comma codice appalti. 
Parimenti, non essendo stato portato a conoscenza del giudice il contenuto della segnalazione effettuata all'### dalla convenuta, deve rigettarsi la domanda volta all'affermazione dell'illegittimità di tale segnalazione. 
Sul punto, infatti, si osserva che la stazione appaltante è obbligata alla comunicazione delle sospensioni ai lavori all'### *** 
Quanto alle domande della ### le stesse non meritano accoglimento poiché, sulla scorta di quanto sostenuto in precedenza, parti attrici avevano preventivamente attivato l'istituto di cui all'art.  107 comma secondo D. Lgs. 50/2016. 
A ciò si aggiunga che, in ogni caso, non risulta alcun addebito ascrivibile all'attore per quanto concerne la mancata esecuzione dei lavori.
Ne consegue, quindi, la non spettanza della cauzione depositata presso il terzo di cui è stato richiesto il pagamento. 
A tal proposito la domanda della ### e ### S.p.A. deve essere accolta nella parte in richiede la non escussione della cauzione.  *** 
Riconosciuta in questi termini la soccombenza della stazione appaltante occorre pronunciarsi in merito alla chiamata del direttore dei lavori e della relativa compagnia assicuratrice. 
Anche in tal caso ritiene il giudice di fare proprie le considerazioni espresse dal C.T.U. apparendo condivisibili alla luce di tutti gli elementi di fatto emersi nel procedimento. 
Sul punto, richiamando il c.d. principio della “ragione più liquida”, ritiene questo ### di pronunciarsi escludendo qualsivoglia addebito di responsabilità in capo al terzo intervenuto e al terzo chiamato in causa. 
Infatti, dalla documentazione in atti non sono emersi profili colposi che consentirebbero di ritenere allo stesso ascrivibile i ritardi nei lavori e la conseguente mancata esecuzione degli stessi. 
Pertanto, anche sotto tale profilo al rigetto della domanda della convenuta consegue l'accoglimento di quella dei terzi ### e ### 5. Sulle spese Le spese seguono la soccombenza e sono determinate secondo il D.M. 55/2014 e, con riguardo al rapporto tra attori e parti convenute si dispone l'integrale compensazione delle spese di lite, in ragione della soccombenza parziale. 
Quanto alle spese relative al ### queste ultime sono poste a carico del Comune di ### avuto riguardo all'esclusione di profili colposi in capo alle attrici per come rilevato dallo stesso ### per come si è meglio argomentato in precedenza. 
Con riferimento al rapporto tra i terzi e parte convenuta Comune di ### quest'ultima deve essere chiamare a rifondere le spese di lite in ragione della soccombenza totale con riguardo alle domande promosse. riguardo ai procedimenti di cognizione innanzi al Tribunale di valore indeterminabile, complessità minima. 
Ritiene il giudice di contenere nei valori minimi i compensi alla luce della complessità minima delle questioni di diritto di interesse delle posizioni giuridiche suddette. 
Pertanto, il Comune di ### deve corrispondere il complessivo importo di euro 3.809,00 per spese di lite oltre 571,35 euro di spese generali oltre iva e cpa se dovuti a ciascuna delle parti terze.  P.Q.M. Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: Accoglie la domanda di ### e della ### S.r.l. e dichiara illegittima la risoluzione disposta dal comune dal Comune di ### con la determina n. 535 del 14.07.2021; In accoglimento della domanda di ### e della ### S.r.l. dichiara l'insussistenza del diritto del Comune committente ad escutere la cauzione; Accoglie la domanda di ### e della ### S.r.l. e per l'effetto dichiara risolto il contratto di appalto, quale conseguenza della nota formulata dalla società attrice con nota del 12.04.2021, ai sensi e per gli effetti dell'art. 107, secondo comma, D. Lgs. 50/2016; Accoglie parzialmente la domanda di ### e della ### S.r.l. relative alle riserve e, per l'effetto, condanna il Comune di ### al pagamento di euro 2.497,92 in favore di ### e ### S.r.l. 
Rigetta le domande di ### e della ### S.r.l. volte a ottenere il risarcimento del danno e relative alla declaratoria di illegittimità della segnalazione all'### operate dal Comune di ### in danno all'### attrice; Rigetta tutte le domande promosse dal convenuto Comune di ### compensa integralmente le spese del giudizio tra #### S.r.l., Comune di ### e ### S.p.A. 
Pone le spese relative al CTU a carico del Comune di ### il Comune di ### a corrispondere l'importo di euro 3.809,00 per spese di lite oltre 571,35 euro di spese generali oltre iva e cpa se dovuti a ciascuna delle parti terze ### e ### Palmi, 6 ottobre 2025 Il Giudice Dott.

causa n. 1418/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Me Francesco Pio

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