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Giudice di Pace di Napoli, Sentenza n. 20229/2025 del 26-12-2025

... ai sensi dell'art. 127 ter cpc ,il Giudice lette le note scritte depositate dalle parti e ritenuta la causa matura, riservava la causa in decisione. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio di merito il ### reitera le contestazione ed eccezioni già sollevate innanzi il Tribunale Giudice dell'### e contesta altresì le ordinanze assunte dal Tribunale in data ### e 28.2.2025 perché non motivate. ### sollevata da ### è infondata e va rigettata sulla scorta dei seguenti rilievi. ###. 1261 c.c. testualmente recita “I magistrati dell'ordine giudiziario, i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, gli ufficiali giudiziari, gli avvocati, i procuratori, i patrocinatori e i notai non possono, neppure per interposta persona, rendersi cessionari di diritti sui quali è sorta contestazione davanti l'autorità giudiziaria di cui fanno parte o nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni, sotto pena di nullità e dei danni. La disposizione del comma precedente non si applica alle cessioni di azioni ereditarie tra coeredi, né a quelle fatte in pagamento di debiti o per difesa di beni posseduti dal cessionario”. Come risulta dagli atti, la cessione del credito qui (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI Quarta Sezione Civile Il Giudice Onorario di ### di Napoli, nella persona dell'avv. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 18446 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025, TRA ### (C.F. ###) rapp.to e difeso dall' Avv. ### (C.F. ###) ed elett.te dom.to presso il suo studio in Napoli al viale privato del parco ### n. 113, dista procura in atti Ricorrente (opposto e riassumente) CONTRO ### quale ### designata in nome e per conto del F.G.V.S., C.F. e P.Iva ###, rappresentata e difesa dell'Avv. ### - indirizzo PEC - ###, ed elettiva mente domiciliat ###, giusta procura speciale in atti Resistente ### CONCLUSIONI: come rassegnate nei rispettivi atti di costituzione ed all'udeinza del 4.12.2025 tenutasi con trattazione scritta ex art. 127 ter cpc.  ##### di ### con sentenza n.524/23 del 23.1.2023 condannava ### spa quale impresa designata del ### al risarcimento dei danni in favore dei sigg.ri ### e ### assistiti e difesi dall'Avv. ### quali eredi di D'### (deceduta il ###) per euro 888,83 oltre interessi accessori e spese di giudizio (sinistro con lesioni subito dalla D'### in data ###). 
Il giudizio era stato incardinato dalla D'### in data ###. In precedenza la D'### con atto del 12.9.2018 aveva ceduto all'Avv. ### il credito risarcitorio nascente dal sinistro. 
L'### in data ### notificava la cessione alla ### debitrice e in data ### in esecuzione della sentenza procedeva a pignoramento mobiliare per complessivi euro 1.618,48 (RG 8433/23). 
Avverso tale procedura sollevava opposizione la ### e tale procedura veniva definita con ordinanze del Tribunale di Napoli del 29.5.2024 e 28.2.2025 con le quali, previa sospensione cautelare della procedura, veniva fissato termine al creditore procedente (### per la introduzione del giudizio di merito innanzi questo Giudice Onorario di #### ha provveduto in conformità con il deposito del relativo ricorso in data ###. 
Il ricorso ed il decreto fissativo dell'udienza del 25.9.2025 sono stati efficacemente notificati alla opponente ### che si è tempestivamente costituita in giudizio.
Le ragioni poste a fondamento dell'opposizione sollevata da ### sono le seguenti: 1) Violazione del disposto di cui all'art. 1261 cod. civ.. La cessione effettuata dalla D'### secondo l'opponente ha avuto ad oggetto un credito litigioso che pertanto non poteva essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione , in favore di uno dei soggetti ivi indicati, nemmeno per interposta persona.  2) Violazione del disposto di cui all'art. 1353 cod. civ.: il decesso della D'### avvenuto prima del verificarsi della condizione posta alla cessione (conseguimento della sentenza risarcitoria) ha reso improduttivo di effetti il contratto per il mancato verificarsi della condizione medesima; 3) Acquisto iure hereditatis del diritto oggetto di cessione. Ritiene l'opponente che con il decesso del cedente , in pendenza di giudizio volto ad accertare il suo diritto, gli eredi subentrano nella titolarità (processuale e sostanziale) del diritto in contestazione, senza che abbia rilievo che il diritto controverso non sia più nel patrimonio del de cuius al momento della successione ( Cass. 15107/14 del 02.07.2014; Cass. n. 18767/17 del 28.07.2017 ): il risarcimento delle lesioni subite dalla signora D'### si è integralmente trasferito, iure hereditatis, in capo agli eredi della stessa e conseguentemente, difetta ogni e qualsiasi diritto del cessionario ad ottenere le somme richieste alla odierna debitrice/opponente. 
All'udienza di precisazione conclusioni e discussione del 4.12.2025, tenutasi con modalità scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc ,il Giudice lette le note scritte depositate dalle parti e ritenuta la causa matura, riservava la causa in decisione. 
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio di merito il ### reitera le contestazione ed eccezioni già sollevate innanzi il Tribunale Giudice dell'### e contesta altresì le ordinanze assunte dal Tribunale in data ### e 28.2.2025 perché non motivate.  ### sollevata da ### è infondata e va rigettata sulla scorta dei seguenti rilievi.  ###. 1261 c.c. testualmente recita “I magistrati dell'ordine giudiziario, i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, gli ufficiali giudiziari, gli avvocati, i procuratori, i patrocinatori e i notai non possono, neppure per interposta persona, rendersi cessionari di diritti sui quali è sorta contestazione davanti l'autorità giudiziaria di cui fanno parte o nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni, sotto pena di nullità e dei danni. 
La disposizione del comma precedente non si applica alle cessioni di azioni ereditarie tra coeredi, né a quelle fatte in pagamento di debiti o per difesa di beni posseduti dal cessionario”. 
Come risulta dagli atti, la cessione del credito qui controversa fu contratta tra la D'### e l'Avv.  ### ed aveva ad oggetto un credito non rientrante nella citata previsione normativa di divieto.  ### infatti non fu il patrocinatore della D'### nel giudizio dalla medesima intrapreso per il risarcimento danni e non v'è prova che il medesimo ### esercitasse le sue funzioni di avvocato innanzi l'### che si pronunciò sul diritto controverso. 
Inoltre, come risulta dalla scrittura di cessione del credito, la cessione avvenne in adempimento di pregresso debito del cedente verso il cessionario. 
La medesima scrittura di cessione sul punto non è stata oggetto di specifica contestazione di autenticità, sicchè comprova l'assunto che la cessione fu eseguita in adempimento di debito verso il cessionario.
Ne consegue che anche sotto tale profilo, stante la previsione di cui al comma secondo della norma codicistica, la fattispecie vietata dall'art. 1261 cc non si è concretizzata. 
Sotto il profilo sostanziale, posto che risulta incontestato che la cessione è stata notificata alla debitrice ### in data ###, appare preliminarmente necessario accertare se il fatto che la condizione sospensiva si sia verificata dopo la morte della cedente renda la cessione inopponibile alla debitrice ceduta. 
Si osserva al riguardo che l'eventuale inopponibilità si tradurrebbe di fatto nella individuazione di un diverso soggetto creditore ovvero gli eredi della D'#### risulterebbe pertanto debitrice di chi è subentrato iure hereditatis nel diritto di credito. 
Ma così non è. 
Gli eredi della D'### in assenza di diversa prova, sono subentrati nell'universum ius della D'### e quindi non solo nelle posizioni di credito ma anche negli eventuali obblighi contrattuali assunti in vita dalla medesima. Tra questi non v'è motivo di escludere la cessione del credito a terzi. 
Trattasi di cessione i cui effetti si sono prodotti al verificarsi della prevista condizione e la circostanza che tale condizione si sia verificata dopo la morte della cedente non rende priva di effetti la cessione medesima. 
Anzi. in virtù del verificarsi della condizione apposta alla cessione (ovvero la sentenza favorevole alla cedente e per essa ai suoi eredi) la cessione medesima , già di per sé perfezionatasi, produce i suoi effetti fin dall'origine e, pertanto ante mortem, con conseguente esclusione degli eredi ai quali la cessione medesima risulta pertanto opponibile (arg ex art. 1360 c.c.). 
A ben guardare, in ordine alla efficacia e alla opponibilità della cessione l'unico interesse della ### è quello di individuare il creditore verso il quale adempiere il proprio obbligo risarcitorio come statuito nella sentenza n.524/23 del GDP di ### Ma la questione non è stata posta in questi termini dalla opponente quanto piuttosto in termini di validità della cessione medesima e, come si è detto, non v'è motivo di ritenere la cessione invalida e inefficace. 
SI osserva ancora che nemmeno è dato riscontrare da parte degli eredi della D'### alcun intento di disconoscere gli effetti della cessione e di ritenersi creditori in virtù della sentenza medesima. 
Né tale effetto può discendere dall'aver essi proseguito il giudizio definito con la sentenza n.524/23 in luogo della dante causa. La successione in sede ###vale a produrre effetti modificativi di situazioni giuridiche sostanziali già consolidate (nella specie la cessione del credito effettuata dalla D'### in favore del ###. 
Da quanto sopra consegue che l'opposizione sollevata da ### va rigettata risultando il ### titolare del credito azionato. 
All'accoglimento della domanda segue la soccombenza dell'opponente. Ne consegue che ### va condannata alla refusione delle spese di giudizio come liquidate in dispositivo ai sensi del DM n.55/2014 come modificato dal DM n.147/22.  P.Q.M.  il Giudice Onorario di ### definitivamente pronunciando, assorbita ogni altra questione, così provvede: 1) Rigetta la domanda e pertanto dichiara infondata l'opposizione sollevata da ### spa quale ### designata in nome e per conto del F.G.V.S., 2) ### spa alla refusione delle spese di giudizio in favore di ### che liquida in euro 43,00 per spese di contributo unificato ed euro 204,00 per compensi oltre spese forfettarie , cpa ed iva se dovute con distrazione in favore dell'### dichiaratosi antistatario ### deciso in Napoli il ### 

Il Giudice
Onorario di ### (avv. ###


causa n. 18446/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Maurizio Coppa

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Tribunale di Napoli Nord, Sentenza n. 4967/2025 del 10-12-2025

... scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ed acquisite note, la causa - ritenuta matura per la decisione, senza ulteriori incombenti istruttori - viene decisa con la presenta sentenza, completa di motivazione. ### è infondata. Il Tribunale rileva anzitutto che l'opponente non ha contestato di non aver corrisposto all'opposto il TFR maturato in forza del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti dal 01/06/2017 al 04/02/2025 né la quantificazione di tale emolumento operata in sede monitoria. Ha, invece, dedotto che la somma ingiunta non sarebbe dovuta in quanto il relativo credito dovrebbe estinguersi per compensazione con il controcredito vantato nei confronti dell'opposto, a titolo di risarcimento dei danni che l'ex dipendente avrebbe cagionato con la sua condotta, consistita nell'aver, con la sua arbitraria e prolungata assenza ovvero l'abbandono del posto di lavoro, cagionato alla stessa (al netto dei pure notevoli disagi organizzativi) un danno patrimoniale pari, complessivamente, ad € 7.263,50, avanzando la società anche domanda diretta ad ottenere l'accertamento del credito risarcitorio vantato. Tanto premesso, ritiene il Tribunale che la compensazione tra i crediti (leggi tutto)...

testo integrale

R.G. 8660/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI NORD Sezione lavoro nella persona della dott.ssa ### ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 9.12.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 8660/2025 R.G. ###.### S.R.L. C.F. ###, con sede #######, ### 13, in persona dell'amministratore unico, legale rappresentante p.t., sig. ### (nato a ### [NA] il ###), rappresentato e difeso dall'Avv. ### E ### (C.F. ###), nato a ### - ### (### il ### e residente in Napoli ###, rapp.to e difeso dall'Avv. ### di fatto e di diritto Con ricorso depositato in data ###, la società B.### ha proposto tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 328/2025, emesso da questo Tribunale il ### e notificato in pari data, con cui era stato intimato alla società opponente di pagare in favore dell'ex dipendente ### la somma di € 9.708,75, a titolo di ### oltre accessori e spese di procedura. 
A sostegno della opposizione, la società ha dedotto che il credito azionato dall'opposto doveva ritenersi estinto per compensazione, in ragione del credito risarcitorio vantato da essa società, ammontante a € 7.263,50, oltre accessori, che traeva origine dai danni patrimoniali cagionati alla società a causa dell'abbandono del posto di lavoro da parte dell'opposto avvenuto in data ###, quando il predetto, senza essere mai stato autorizzato ad assentarsi ed essendo anche in possesso delle chiavi del cancello di accesso al cantiere si era reso irreperibile da quella data. Evidenziava l'opponente che: perdurando l'assenza dal lavoro e l'irreperibilità del dipendente, in data ###, inoltrava alla residenza dell'opposto contestazione disciplinare per assenza ingiustificata dal 16/12/2024 e con lettera del 04/02/2025 gli irrogava il licenziamento disciplinare per giusta causa. Evidenziava, ancora, la società: che il sig. ### - quand'anche “per far rientro al suo paese” - dal 16/12/2024 non si era più presentato in cantiere, di fatto abbandonando il posto di lavoro; che l'opposto, alla data del 16/12/2024, aveva già goduto delle ferie maturate nel medesimo anno, essendo del tutto inveritiera la circostanza evidenziata nel ricorso monitorio secondo cui il ricorrente avrebbe beneficiato a far data dal 16.12.2024 di un periodo di ferie per far rientro al suo paese; che, a causa della repentina ed arbitraria assenza del sig. ### ovvero dell'abbandono del posto di lavoro a far data dal 16/12/2024, B.### oltre a dover affrontare complesse problematiche organizzative, aveva subito una serie di danni patrimoniali; che, in particolare, tra il 17 ed il 18 dicembre 2024, ignoti trafugavano dal cantiere “### al Bravo”, rimasto sguarnito, i cavi elettrici ed il quadro elettrico dell'impianto elettrico di cantiere nonché la centralina elettrica della gru in uso presso il cantiere stesso e danneggiavano la centralina idraulica dell'ascensore, acquistato ed installato tra settembre ed ottobre 2024; che la B.### doveva, pertanto, riacquistare cavi e quadro elettrico dell'impianto di cantiere, la centralina elettrica della gru per un costo di € 2.043,14 nonché la centralina idraulica dell'ascensore per un costo di € 2.700,00, donde un costo complessivo di € 4.743,14; che, nelle more della ardua ricerca di un lavoratore da assumere per coprire la vacanza del custode presso il cantiere di “### al Bravo”, rimasto improvvisamente sguarnito di presidio, la società opponente non poteva fare altro che rivolgersi al personale operaio in forze; che, in particolare, B.### acquisiva in tal senso la disponibilità del sig. ### manovale inquadrato con qualifica di operaio, il quale, pertanto, dal 18/12/2024 e fino al 31/12/2024, si occupava a tempo pieno della sorveglianza del suddetto cantiere, venendo esonerato dall'attività operativa; che l'impiego del suddetto operaio (### comportava per la società opponente, oltre al rallentamento delle opere in cantiere, un costo di € 1.020,36; che, infine, non riuscendo a reperire un sostituto nella mansione e non potendo ulteriormente sottrarre il personale in forze alle mansioni operative, B.### si vedeva costretta a rivolgersi ad una società esterna per il servizio di vigilanza privata nonché ad installare un impianto di video sorveglianza/antifurto del costo di € 1.500,00, come da fatture versate in atti; che la repentina, arbitraria e prolungata assenza ovvero l'abbandono del posto di lavoro da parte del sig. ### aveva cagionato alla società (al netto dei pure notevoli disagi organizzativi) un danno patrimoniale pari, complessivamente, ad € 7.263,50.  ### ha, quindi, concluso chiedendo di: “- revocare l'opposto decreto ingiuntivo stante l'infondatezza e/o l'insussistenza del credito azionato in via monitoria ed ivi riconosciuto; b- accertare e dichiarare la sussistenza del credito dell'opponente s.r.l. di € 7.263,50 a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali cagionati dalla condotta del lavoratore-opposto, in subordine nella diversa misura a determinarsi a mezzo CTU o ritenuta di giustizia, oltre interessi legali; c- compensare il credito per TFR vantato dall'opposto, in misura di € 7.475,74 netti ovvero € 9.708,75 lordi, gradatamente nella diversa misura ritenuta sussistente, con il credito dell'opponente s.r.l. di cui sopra, oltre interessi, dal giorno della loro coesistenza (o da quello del loro accertamento), dichiarandone l'estinzione fino alla reciproca concorrenza; d- condannare l'opposto al pagamento di spese e compensi di lite”. 
Si è costituito ### eccependo preliminarmente la inammissibilità dell'invocata compensazione, poiché il controcredito non era né certo, né liquido, né esigibile, non essendone provati né l'an -ossia la responsabilità di esso oppostoné il quantum e, chiedendo, comunque, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. 
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ed acquisite note, la causa - ritenuta matura per la decisione, senza ulteriori incombenti istruttori - viene decisa con la presenta sentenza, completa di motivazione.  ### è infondata. 
Il Tribunale rileva anzitutto che l'opponente non ha contestato di non aver corrisposto all'opposto il TFR maturato in forza del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti dal 01/06/2017 al 04/02/2025 né la quantificazione di tale emolumento operata in sede monitoria. 
Ha, invece, dedotto che la somma ingiunta non sarebbe dovuta in quanto il relativo credito dovrebbe estinguersi per compensazione con il controcredito vantato nei confronti dell'opposto, a titolo di risarcimento dei danni che l'ex dipendente avrebbe cagionato con la sua condotta, consistita nell'aver, con la sua arbitraria e prolungata assenza ovvero l'abbandono del posto di lavoro, cagionato alla stessa (al netto dei pure notevoli disagi organizzativi) un danno patrimoniale pari, complessivamente, ad € 7.263,50, avanzando la società anche domanda diretta ad ottenere l'accertamento del credito risarcitorio vantato. 
Tanto premesso, ritiene il Tribunale che la compensazione tra i crediti vantati dal datore di lavoro nascenti dal comportamento illecito di un suo dipendente e le somme cui il medesimo è tenuto a titolo di TFR o retribuzioni a favore di quest'ultimo è soggetta alla disciplina dettata dagli artt. 1241 e ss cc., in ragione dei principi affermati in materia dalla Suprema Corte, secondo cui: “a) poiché l'art. 1246 c.c., si limita a prevedere che la compensazione si verifica quali che siano i titoli da cui nascano i contrapposti crediti e debiti senza espressamente restringerne l'applicabilità all'ipotesi di pluralità di rapporti, non può in assoluto escludersi che detto istituto operi anche fra obbligazioni scaturenti da un'unica fonte negoziale. In particolare, una tale esclusione è giustificata allorquando le obbligazioni derivanti da un unico negozio siano tra loro legate da un vincolo di corrispettività che ne escluda l'autonomia perché, se in siffatta ipotesi si ammettesse la reciproca elisione delle obbligazioni in conseguenza della compensazione, si verrebbe ad incidere sull'efficacia stessa del negozio, paralizzandone gli effetti. Qualora, invece, le obbligazioni, ancorché aventi causa in un unico rapporto negoziale, non siano in posizione sinallagmatica ma presentino caratteri di autonomia, non v'è ragione per sottrarre la fattispecie alla disciplina dell'art. 1246 c.c., la quale, riguardando l'istituto della compensazione in sé, è norma di carattere generale (v. Cass. Sez. un, 16/11/ 1999, 775; Cass. 11/5/2004, n. 8924; Cass. 11/3/2005, n. 5349; Cass. 9/6/ 2006, n. 10629); b) pertanto, ai fini della configurabilità della compensazione in senso tecnico di cui all'art.  1241 c.c., non rileva la pluralità o unicità dei rapporti posti a base delle reciproche obbligazioni, essendo invece necessario solo che le suddette obbligazioni, quale che sia il rapporto (o i rapporti) da cui esse prendono origine, siano "autonome", ovvero "non legate da nesso di sinallagmaticità" (v. Cass., n. 10629/2006, cit.), mentre in mancanza della suddetta autonomia è configurabile soltanto la cosiddetta compensazione impropria o atecnica, in base alla quale la valutazione delle reciproche pretese importa soltanto un semplice accertamento contabile di dare ed avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza (v. Cass. 17/4/2004, n. 7337; Cass. 2/3/ 2009, 5024); c) la compensazione propria - che non è rilevabile d'ufficio - può essere legale o giudiziale, nel primo caso la presenza di due crediti contrapposti liquidi ed esigibili è anteriore al giudizio, mentre nel secondo caso il credito opposto in compensazione non è liquido, ma viene liquidato dal giudice nel processo, perché reputato di "pronta e facile liquidazione"; pertanto la compensazione legale, a differenza di quella giudiziale, opera di diritto per effetto della sola coesistenza dei debiti, sicché la sentenza che la accerti è meramente dichiarativa di un effetto estintivo già verificatosi e questo automatismo non resta escluso dal fatto che la compensazione non possa essere rilevata di ufficio, ma debba essere eccepita dalla parte, poiché tale disciplina comporta unicamente che il suddetto effetto sia nella disponibilità del debitore che se ne avvale, senza che sia richiesta una autorizzazione alla compensazione dalla controparte (v. Cass. 22/10/2014, 22324; Cass. 11/1/2006, n. 260); d) la cosiddetta "compensazione atecnica" non può essere utilizzata per dare ingresso ad una sorta di "compensazione di fatto", sganciata da ogni limite previsto dalla disciplina codicistica, in quanto la peculiarità della compensazione atecnica consiste nel fatto di rendere possibile la compensazione tra crediti che non siano tra loro autonomi, ma deve pur sempre trattarsi di crediti per i quali ricorrano i requisiti di cui all'art. 1243 c.c. (v. Cass., 29/1/2015, n. 165 e Cass. 10629/2006, cit); e) in particolare, per l'applicabilità della compensazione è sempre richiesto che ricorrano da ambedue i lati i requisiti di cui all'art. 1243 c.c., cioè che si tratti di crediti certi, liquidi ed esigibili o di facile e pronta liquidazione, sicchè la compensazione giudiziale è ammessa nella sola ipotesi in cui il credito opposto sia (oltreché esigibile ed omogeneo al controcredito) di facile e pronta liquidazione, con la conseguenza che la mancanza di tale condizione (che si verifica non soltanto quando il credito non sia certo nel suo ammontare, ma anche qualora ne risulti contestata l'esistenza, sì che il relativo accertamento necessiti di una lunga istruttoria) obbliga il giudice a disattendere la relativa eccezione, dovendo la parte far valere il credito in separato giudizio con autonoma domanda” ( v. Cass., 25/9/2000, n. 12664 e Cass., 15/10/2009, n. 21923). 
Applicando i principi anzidetti al caso in esame, osserva il Tribunale che: a) pur essendo, in linea teorica, il credito del lavoratore per il TFR riconosciutogli dal decreto opposto suscettibile di compensazione con quello vantato dalla B.### per gli asseriti danni patrimoniali cagionati alla società a causa della condotta addebitata al dipendente, ciò sarebbe possibile nei soli limiti risultanti dal combinato disposto degli art.  1246, n. 3, c.c. e 543, co. 4 c.p.c.; b) in concreto la operatività della compensazione va esclusa poiché il credito risarcitorio vantato dalla ### non solo non è certo, avendo l'opposto specificamente contestato la imputabilità al medesimo di condotte inadempienti o negligenti, ma neppure è di pronta e facile liquidazione. 
Tuttavia, nel caso di specie, poiché la società opponente ha proposto non solo l'eccezione di compensazione diretta esclusivamente a neutralizzare la domanda attrice ottenendone il rigetto totale o parziale, ma ha anche spiegato domanda riconvenzionale, e cioè una domanda autonoma tesa ad ottenere una pronuncia a sé favorevole, di accertamento del predetto credito risarcitorio (“b- accertare e dichiarare la sussistenza del credito dell'opponente s.r.l. di € 7.263,50 a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali cagionati dalla condotta del lavoratore-opposto, in subordine nella diversa misura a determinarsi a mezzo CTU o ritenuta di giustizia, oltre interessi legali”), il giudice adito deve comunque decidere anche su tale domanda anche allorché il credito non sia di facile e pronta liquidazione, non eccedendo esso la sua competenza per materia o valore ( v.  5/1/2005, n. 157 e Cass., 2/9/1998, n. 8697) ### ha, invero, proposto domanda volta all'accertamento della responsabilità dell'opposto per i danni che la società afferma di aver subito in conseguenza dell'asserita assenza ingiustificata del lavoratore in data 16 dicembre 2024, chiedendo l'accertamento di un danno patrimoniale quantificato complessivamente in euro 7.263,50, a titolo di furti verificatisi nel cantiere e di costi sostenuti per la sostituzione del lavoratore, per la vigilanza privata e per l'installazione di un impianto di videosorveglianza. 
Anche tale domanda risulta, tuttavia, infondata. 
E, invero, le prove documentali prodotte e la prova testimoniale richiesta non sono idonee a dimostrare né la colpa del lavoratore né l'esistenza del nesso causale. 
Le richieste istruttorie sono state, invero, disattese per irrilevanza o genericità dei capitoli, o perché vertenti su aspetti valutativi non oggetto di percezione diretta da parte dei testi. 
Ma anche a voler ritenere provata un'assenza non autorizzata dell'ex dipendente, la domanda risarcitoria non potrebbe comunque essere accolta in difetto del necessario nesso causale. 
E, invero, I furti occorsi nel cantiere sono stati commessi, per stessa ammissione dell'opponente, da terzi ignoti, la cui condotta costituisce causa autonoma, sopravvenuta e imprevedibile idonea a interrompere il nesso causale con la condotta asseritamente inadempiente del lavoratore: il comportamento di terzi, quando non sia prevedibile né controllabile dal debitore, interrompe il nesso causale rispetto all'eventuale omissione del dipendente.  ### del dipendente, anche se improvvisa, non può essere considerata causa diretta ed immediata dei furti o dei danneggiamenti verificatisi nel cantiere: i danni invocati dall'opponente non rientrano tra le conseguenze prevedibili della condotta del lavoratore, come richiesto dall'art. 1225
Quanto alle spese sostenute per la sostituzione del dipendente, per il servizio di vigilanza privata e per l'installazione di un impianto di videosorveglianza, le stesse costituiscono oneri organizzativi dell'impresa, la cui gestione compete esclusivamente al datore di lavoro. 
Tali costi non possono essere imputati alla condotta del lavoratore, sia perché estranei al fisiologico rischio connesso al rapporto di lavoro subordinato, sia perché non integrano un pregiudizio immediato e diretto riconducibile alla condotta del dipendente. 
Le stesse fatture versate in atti dalla opponente attestano soltanto l'esborso sostenuto, e non la riferibilità causale dei costi all'asserito inadempimento del lavoratore. 
In difetto, pertanto, della prova degli elementi costitutivi della responsabilità contrattuale o extracontrattuale, anche la domanda di risarcimento danni proposta dall'opponente deve essere integralmente rigettata. 
Alla luce delle considerazioni esposte, l'opposizione contenente anche la domanda proposta dalla opponente, già carente sotto il profilo delle allegazioni e non supportata da adeguati elementi probatori, deve essere rigettata. 
Le spese di lite seguono la soccombenza della società opponente e sono liquidate come in dispositivo con applicazione del valore minimo dello scaglione di riferimento (fra € 5.201 e € 26.000) tenuto conto della non rilevante complessità della causa e del valore della controversia nonché dell'assenza di attività istruttoria P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: Rigetta l'opposizione; Dichiara la esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto; Condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 2.200,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, da distrarsi in favore del difensore dell'opposto, antistatario ### deciso in ### il ### Il giudice

causa n. 8660/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Colameo Fabiana

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Tribunale di Nocera Inferiore, Sentenza n. 3448/2025 del 14-11-2025

... ### e ### come da procura in atti; ### di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione del 13/11/2025 MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto ritualmente notificato in data ### la Ser.I.### s.r.l. esponeva che aveva incorporato per fusione la ### s.r.l. giusto atto del ### del 11/03/2016 n. 28653 rep. 17977, acquistando pertanto la proprietaria della postazione radioelettrica sita in località #### alla ### di proprietà della ### S.r.l., giusto atto del ### di cessione del ramo del 28/06/2018. Allegava che essa attrice era creditrice per l'importo complessivo di euro 8.512.55 nei confronti della ### s.n.c. di ### & C in base alle fatture n. 51 del 20/01/2016 di € 1.464,00 avente ad oggetto il canone per ricovero attrezzatura nella postazione #### per l'anno 2016; n. 47 del 02/01/2017 di € 1.464,00 ed avente ad oggetto il canone per ricovero attrezzatura nella postazione #### per l'anno 2017; n. 272 del 09/04/2018 di € 488.00 avente ad oggetto il canone per ricovero attrezzatura nella postazione #### mesi gennaio, febbraio, marzo ed aprile 2018; n. 273 del 09/04/2018 di € 1.192.55 avente ad oggetto dei lavori straordinari effettuali in favore della società debitrice (leggi tutto)...

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R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di ###, ### civile in persona del giudice monocratico Dr. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 6916/2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto: adempimento contratto TRA ###I.### rappresentata e difesa dall'avv. ### come da procura in atti; #### & C. ### rappresentata e difesa dagli avv.ti ### e ### come da procura in atti; ### di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione del 13/11/2025 MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto ritualmente notificato in data ### la Ser.I.### s.r.l.  esponeva che aveva incorporato per fusione la ### s.r.l. giusto atto del ### del 11/03/2016 n. 28653 rep. 17977, acquistando pertanto la proprietaria della postazione radioelettrica sita in località #### alla ### di proprietà della ### S.r.l., giusto atto del ### di cessione del ramo del 28/06/2018. Allegava che essa attrice era creditrice per l'importo complessivo di euro 8.512.55 nei confronti della ### s.n.c. di ### & C in base alle fatture n. 51 del 20/01/2016 di € 1.464,00 avente ad oggetto il canone per ricovero attrezzatura nella postazione #### per l'anno 2016; n. 47 del 02/01/2017 di € 1.464,00 ed avente ad oggetto il canone per ricovero attrezzatura nella postazione #### per l'anno 2017; n. 272 del 09/04/2018 di € 488.00 avente ad oggetto il canone per ricovero attrezzatura nella postazione #### mesi gennaio, febbraio, marzo ed aprile 2018; n. 273 del 09/04/2018 di € 1.192.55 avente ad oggetto dei lavori straordinari effettuali in favore della società debitrice nella postazione sita in
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/5 ###: fattura n. 18 del 26/11/2014 per l'importo di € 2.440.00 avente ad oggetto il canone per ricovero attrezzatura nella postazione #### anno 2013 e 2014; fattura n. 2 del 05/02/2015 per l'importo di € 1.464,00 avente ad oggetto il canone per ricovero attrezzatura nella postazione #### anno 2015. Precisava che dette ultime tre fatture agiva quale incorporante la ### s.r.l. Aggiungeva che le fatture erano state regolarmente registrate nei libri contabili, regolarmente tenuti e che, nonostante le richieste e i solleciti di pagamento di cui alle pec del 27/06/2018 e del 19/09/2018, la convenuta non aveva pagato. Per tali motivi chiedeva al giudice la condanna della ### s.n.c. di ### & C. al pagamento della somma di € 8.0512.85 oltre interessi moratori dalle singole scadenze al saldo. 
Si costituiva in giudizio la ### di ### & C. s.a.s.  - quale nuova denominazione sociale della già ### s.n.c. di ### & C. - la quale deduceva l'infondatezza della pretesa dei presunti canoni per ricovero attrezzature, atteso che le attrezzature radiotrasmittenti già di proprietà della ### erano state trasferite alla ### 1 s.r.l., con atto di cessione di ramo d'azienda del 21.12.1995 e che nel predetto atto del 21.12.1995 vi era espressa riserva in favore della cedente di ricoverare in esso le proprie apparecchiature tecniche a titolo gratuito in cambio del controllo dell'impianto radiotelevisivo. Aggiungeva che non aveva sottoscritto alcun contratto con la società ### s.r.l. tantomeno con la ### s.r.l. e comunque di non aver avuto conoscenza della cessione del ramo d'azienda. Ancora, parte convenuta, a sostegno della propria difesa richiamava un atto di cessione del ramo d'azienda in data ### per notar ### tra la società ### 1 ### e la società ### 1 ###, avente ad oggetto la cessione di emittenti televisive e che prevedeva: “La società venditrice ### si impegna - in quanto di ciò si è tenuto conto nel corrispettivo pattuito - a curare senza alcun compenso la manutenzione dei cinque impianti ceduti per garantire continuamente la loro perfetta funzionalità, ricevendo a sua volta l'uso gratuito - nei limiti dei diritti della cessionaria - del locale in ### per l'utilizzazione dell'impianto radiofonico già esistente in detto locale” e in cui era esplicitata “la riserva in favore della cedente - odierna convenutadi poter ricoverare in esso le proprie apparecchiature tecniche a titolo gratuito in cambio del controllo dell'impianto radiotelevisivo”. Per tali motivi chiedeva il rigetto della domanda.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/5 Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., istruita la causa con prove testimoniali indicate dall'attrice, fissata la causa per la discussione, all'esito della relativa udienza, la causa veniva decisa. 
La domanda è fondata e va pertanto accolta. 
Va innanzi tutto rilevato che l'attrice ha prodotto in giudizio la documentazione che prova la sua legittimazione attiva e la legittimazione passiva della convenuta, in relazione alle fatture azionate e alle prestazioni sottostanti. Ha versato in tatti, infatti, atto di fusione, le fatture, le scritture contabili. Producendo agli atti le fatture commerciali e le scritture contabili con autentica notarile ha pienamente provato l'esistenza e l'ammontare del credito. Invero agli estratti conto delle fatture emesse, la disposizione di cui all'art. 634 c.p.c. attribuisce valore probatorio in favore dell'imprenditore che le ha emesse. La richiamata norma, infatti testualmente prevede “Per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano un'attività commerciale, anche a persone che non esercitano tale attività, sono altresì prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e seguenti del ### civile, purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonché gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l'osservanza delle norme stabilite per tali scritture ”. 
Anche la prova testimoniale ha confermato i fatti costituivi della domanda attorea, atteso che il teste ### interrogato sui capitoli di prova, ebbe a confermare: “### il capo 1 delle memorie istruttorie di parte attrice, il teste risponde si è vero, conosco queste circostanze perché in quelle postazioni ci sono le utenze, tra le quali quella di #### il capo 2 delle memorie istruttorie di parte attrice il teste risponde si è vero, conosco queste circostanze perché quando la ###I.Tel acquisì la ### S.r.l. ebbi modo di visionare le fatture di fitto emesse a favore della ### per la ospitalità nella postazione. ### il capo 3 delle memorie istruttorie di parte attrice risponde si è vero conosco questa circostanza poiché quando la ### ha acquistato la ### il canone concordato con la TRS era di euro 1200,00 + IVA all'anno. ### il capo 3 delle memorie istruttorie di parte attorea risponde si è vero non abbiamo mai incassato nulla. Conosco questa circostanza perché mi occupo del reparto amministrativo….### il capo sei delle memorie di parte attorea risponde si è vero conosco detta circostanza poiché ho avuto modo di verificare la corrispondenza delle fatture emesse. Preciso che conosco questa circostanza
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/5 poiché esaminando la documentazione contabile proveniente da ### è emerso che pur essendo state emesse le fatture non vi erano i pagamenti, ma vi erano varie richieste di sollecito di pagamento” In ultimo, il teste ebbe a confermare l'avvenuta cessione tra TRS e ### affermando “di essere stato contattato direttamente dal nuovo proprietario delle apparecchiature che a tutt'oggi paga regolarmente”. 
Dello stesso tenore, e senza entrare in contraddizione con il primo testimone sono state le dichiarazioni rese dal teste ### Nessun elemento di prova è stato invece fornito dalla convenuta. 
Riguardo all'atto di cessione del ramo d'azienda in data ### per notar ### tra la ### 1 e la ### 1 in cui era esplicitato l'impegno della ### a curare senza alcun compenso la manutenzione dei cinque impianti ceduti, ricevendo a sua volta l'uso gratuito - nei limiti dei diritti della cessionaria - del locale in ### per l'utilizzazione dell'impianto radiofonico già esistente in detto locale e ricoverare in esso le proprie apparecchiature tecniche a titolo gratuito, non è opponibile all'attrice, estranea a detto accordo. 
Priva di fondamento è altresì la circostanza dedotta dalla convenuta, circa la non conoscenza del trasferimento di proprietà della postazione in favore della ### quale incorporante la ### poiché l'attrice con pec del 22/01/2016 - depositata in atti con le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c.- ebbe a comunicare l'avvenuta fusione per incorporazione di ### s.r.l. in ### Peraltro, con successive pec del 09/04/2018 e del 26/01/2017, l'attrice ebbe a sollecitare il pagamento delle somme di cui alle fatture, mai contestate dalla convenuta.   La convenuta va quindi condannata al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 8.0512.85 oltre interessi moratori a tasso e decorrenza di cui al D.Lgs. 231/2002. 
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in relazione ad un valore della causa tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 tariffi medie per studio, introduzione, trattazione e conclusionale.  P.Q.M.  definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede: 1) Accoglie la domanda e per l'effetto condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 8.0512.85 oltre interessi moratori a tasso e decorrenza di cui al D.Lgs. 231/2002
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/5 2) Condanna la convenuta al pagamento all'attrice delle spese di giudizio, che liquida in euro 5.077,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali, rimborso del contributo unificato e marca da bollo, Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore del al difensore antistatario. 
Così deciso in data ### Il Giudice Dott.

causa n. 6916/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Flavio Cusani

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 1749/2025 del 13-12-2025

... cartolare del 2.12.2025 le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di divorziare alle condizioni pattuite. La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione. ### osserva, premesso che tra le parti è intervenuta sentenza di separazione n° 565/2025 resa in data ### e pubblicata il ### passata in giudicato come da certificazione di cancelleria, che si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L. 1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore delegato dal Presidente, (11.03.2025) ove erano stati concordati anche i relativi patti ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione. Le parti hanno definito i loro rapporti, in ordine alla pronuncia divorzile, alle seguenti condizioni: 1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai sig.ri ### e ### in Napoli in data ### (trascritto nei ### dello stato civile del Comune di Napoli dell'anno 1983, atto n. 577 P. II s. A sez. C); 2) ordinare al Comune (leggi tutto)...

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N.R.G.V.G. 22418/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli - ### - riunito in ### di Consiglio, nelle persone dei seguenti ### Dott. ### - ###.ssa ### - Giudice rel. - Dott.ssa ### - Giudice - ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 22418 del ### degli ### di ### dell'### 2024, avente per oggetto: ricorso congiunto per separazione e divorzio promossa con ricorso DA ### (nato a NAPOLI il ### - C.F. ###) rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. ### presso la quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via dei ### n.16 E ### (nata a NAPOLI il ### - C.F. ###) rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. ### presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla ###. Serra n.75 RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda. 
INTERVENTORE EX LEGE FATTO E DIRITTO Con ricorso cumulativo per separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art 473 bis 49 e 473 bis 51 cpc, depositato in data ### i ricorrenti , ### e ### chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Napoli il ### (atto n.577 , P. II, S. A,sez.C anno 1983) una volta passata in giudicato la sentenza di separazione consensuale.
Aggiungevano che dalla loro unione erano nati tre figli: #### e ### tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti. 
Pronunciata la separazione e rimessa la causa sul ruolo per il prosieguo in ordine alla ulteriore domanda divorzile, contestualmente promossa, veniva fissata nuova udienza di comparizione delle parti. 
Acquisito il parere del PM, all'udienza cartolare del 2.12.2025 le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di divorziare alle condizioni pattuite. 
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.  ### osserva, premesso che tra le parti è intervenuta sentenza di separazione n° 565/2025 resa in data ### e pubblicata il ### passata in giudicato come da certificazione di cancelleria, che si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L. 1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore delegato dal Presidente, (11.03.2025) ove erano stati concordati anche i relativi patti ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione. 
Le parti hanno definito i loro rapporti, in ordine alla pronuncia divorzile, alle seguenti condizioni: 1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai sig.ri ### e ### in Napoli in data ### (trascritto nei ### dello stato civile del Comune di Napoli dell'anno 1983, atto n. 577 P. II s. A sez. C); 2) ordinare al Comune di Napoli di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio; 3) dare atto che il #### si è impegnato irrevocabilmente a riconoscere alla moglie, dott.ssa ### l'importo di € 170.000,00 (centosettantamila/00) a titolo di pagamento anche anticipato dell'assegno divorzile una tantum ai sensi dell'art. 5 n. 8 L.898/70, così come modificato dall'art. 10 L. 74/87 e in combinato disposto con l'art. 473bis.49 c.p.c.; somma da corrispondere alla dott.ssa ### con bonifico bancario su c.c. a quest'ultima intestato, le cui coordinate bancarie sono già note al rimettente alla data di sottoscrizione del presente atto, alle seguenti scadenze: a) € 50.000,00 (cinquantamila/00) al 28.01.2025; b) € 50.000,00 (cinquantamila/00) al 28.01.2026; c) € 70.000,00 (settantamila/00) al 28.01.2027.
Il mancato o ritardato pagamento da parte del prof. ### anche solo di una tranche farà perdere il beneficio della concessa dilazione, con conseguente diritto della Dott.ssa ### al recupero dell'intero importo non versato, ma con le precisazioni di cui appresso. 
Nell'ipotesi in cui non si addivenisse alla pronunzia di divorzio per cause ascrivibili alla dott.ssa ### quest'ultima sarà tenuta a restituire al prof. ### la somma già ricevuta di € 50.000,00 e di cui al punto 2a) e il prof. ### null'altro dovrà corrispondere alla stessa in relazione al presente accordo e alla scrittura privata del 20.11.24; 3a) sempre con riferimento agli aspetti economici tra le parti: posto che il #### si è impegnato irrevocabilmente a riconoscere alla moglie, dott.ssa ### l'importo di € 170.000,00 (centosettantamila/00) a titolo di pagamento anche anticipato dell'assegno divorzile una tantum ai sensi dell'art. 5 n. 8 L.898/70 così come modificato dall'art.  10 L. 74/87 e in combinato disposto con l'art. 473 bis. 49 c.p.c alle seguenti scadenze con bonifico bancario: a) € 50.000,00 (cinquantamila/00) al 28.01.2025; b) € 50.000,00 (cinquantamila/00) al 28.01.2026; c) € 70.000,00 (settantamila/00) al 28.01.2027; posto che sia stata pagata prima rata di cui al punto a) entro il ###, il #### si impegna a corrispondere, per i titoli e la causali di cui sopra, alla dott.ssa ### con bonifico bancario le restanti somme di cui ai punti b) e c) di cui sopra e precisamente: € 50.000,00 (cinquantamila/00) al 28.01.2026 ed € 70.000,00 (settantamila/00) al 28.01.2027. 
Il mancato o ritardato pagamento da parte del prof. ### anche solo di una tranche farà perdere il beneficio della concessa dilazione, con conseguente diritto della Dott.ssa ### al recupero dell'intero importo non versato, con le precisazioni di cui appresso. 
Nell'ipotesi in cui, per qualsiasi ragione, il prof. ### non dovesse onorare gli impegni e le obbligazioni di cui al capo 3) del presente, sarà onerato di una penale giornaliera di € 500,00 (cinquecento/00) sino all'estinzione della predetta obbligazione di pagamento; 4) ritenere equa e congrua la pattuizione prevista dalle parti a titolo di assegno divorzile una tantum con le specificazioni di cui sopra e già recepite dal giudice della separazione, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 5 n. 8 L.898/70 così come modificato dall'art. 10 L.  74/87; 5)dare atto che la dott.ssa ### ai sensi dell'art. 5 n. 8 L.898/70 così come modificato dall'art. 10 L. 74/87, è a conoscenza del fatto che con la corresponsione di tutta la predetta somma di € 170.000,00 non potrà più proporre alcuna successiva domanda a contenuto economico nei confronti del prof. ### 6) dare atto che le parti nel dichiarare nuovamente che non risultano procedimenti in sede ###tutto o in parte a oggetto le domande di cui al presente ricorso ovvero domande ad esso connesse, si riportano in ogni caso sul punto al contenuto della scrittura da loro sottoscritta in data ###; 7) dare atto le spese per la presente procedura saranno compensate con rinunzia al vincolo della solidarietà professionale ex art. 13, co.8 L.P. n.247/12 con le modifiche apportate dal D.L. 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 agosto 2023, n. 112, e dal D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2024, n. 18). 
Ciò posto, il Tribunale, in ragione della complessiva situazione economico-patrimoniale delle parti come delineata in ricorso, ritiene equa la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile come pattuita. 
Rilevato che i predetti accordi non sono contrari a norme imperative, ben possono essere recepiti e posti alla base della presente decisione. 
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai poteri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.  ### disposte le formalità di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c. 
Trattandosi di ricorso congiunto cumulativo per separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art 473 bis 49 e 473 bis 51 cpc in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.  P.Q.M.  Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto promosso da ### e #### così provvede: • dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti #### e ### a Napoli il ### (atto n. 577,parte II , S. 
A, sez.C reg. ### anno 1983); • omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso; • prende atto delle ulteriori pattuizioni; • ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'### di ### del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D. 9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R. 3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello ###) in conformità dell'art. 10
L.1.12.1970 n.898, come modificata dalla L. 6.3.1987 n.74; • nulla per le spese di giudizio ### deciso in Napoli in camera di consiglio il ### 

Il giudice
estensore ###.ssa ###


causa n. 22418/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Ferrara Gabriella, Sdino Raffaele

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Tribunale di Trapani, Sentenza n. 825/2025 del 12-12-2025

... cartolare del 10.12.2025 con termine per il deposito di note scritte di trattazione della causa dato atto, altresì, che le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni che, sia parte ricorrente che resistente, così come specificate in quelle indicate nelle rispettive note depositate per l'odierna udienza cartolare. A questo punto la controversia viene decisa mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TRAPANI SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 599 dell'anno 2024 del ### degli ### civili contenziosi vertente Tribunale di #### C.F. ###, nata a ### il ###, residente in ### via ### 125, rappresentata e difesa dall'Avv. ### del foro di #### (###), nata a ### di #### il ### e residente ###, rappresentata e difesa dall'Avv. ### del foro di ### E #### (###) nato a ### il ###, (leggi tutto)...

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Tribunale di Trapani Sezione Civile TRIBUNALE DI TRAPANI RG.599/2024 ### giudice dott. ### dato atto che, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., è stata disposto l'udienza cartolare del 10.12.2025 con termine per il deposito di note scritte di trattazione della causa dato atto, altresì, che le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni che, sia parte ricorrente che resistente, così come specificate in quelle indicate nelle rispettive note depositate per l'odierna udienza cartolare. 
A questo punto la controversia viene decisa mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TRAPANI SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 599 dell'anno 2024 del ### degli ### civili contenziosi vertente Tribunale di #### C.F. ###, nata a ### il ###, residente in ### via ### 125, rappresentata e difesa dall'Avv. ### del foro di #### (###), nata a ### di #### il ### e residente ###, rappresentata e difesa dall'Avv.  ### del foro di ### E #### (###) nato a ### il ###, residente ###, rappresentato e difeso, dall' Avv. ### del foro di ### come da verbale Con atto introduttivo del giudizio l'attrice ### conveniva in giudizio la sorella ### nonché il ### deducendo di essere creditrice della germana ### per la somma di euro 78.124,66 oltre interessi e successive spese, in forza del decreto ingiuntivo n. 571/23, emesso dal Tribunale di ### in data ###, dichiarato definitivo con provvedimento del 04.04.24; asseriva che tale credito traeva origine da una scrittura privata del 14.10.2024 posto a fondamento del decreto ingiuntivo sopra indicato. 
Affermava che la convenuta era titolare di una pensione di circa €.700,00; era, altresì titolare dell'usufrutto dei seguenti beni immobili, fabbricato sito in ### nella ### 115, con pertinente corte e terreno libero, censito al catasto ### del Comune di ### al foglio 65, part. 34 e di un lotto di terreno esteso mq. 7770, distinto al NCT del medesimo Comune al f. 65 particelle. nn. 293,716 e 717; evidenziava che aveva provveduto a donare - donazione modale -, in data ###, donazione registrata al n. 29830 Tribunale di ### e n. 12184 Raccolta in ###. Prof. ### trascritta in data ### presso l'Ufficio del ### di ### al sig. ### anch'esso convenuto, la nuda proprietà dei predetti immobili. 
Lamentava quindi, che la donazione era stata fatta in suo pregiudizio avendo donato la nuda proprietà ad un terzo al fine di spogliarsi dell'unico bene immobile che rappresentava la garanzia del proprio credito. Affermava che ricorrevano i presupposti, sia il pregiudizio in proprio danno che il consilium fraudis, in quanto pienamente consapevole di pregiudicare la restituzione del credito ed al chiaro fine di porsi in una situazione di totale incapienza onde precludere o, comunque, rendere estremamente difficoltoso il soddisfacimento delle ragioni di credito vantata da parte attrice. 
Chiedeva pertanto, la revocatoria della donazione del 09.05.2019, sopra specificata. 
Si costituiva ### che disconosceva la firma apposta nel documento di riconoscimento del debito prodotto dalla parte attrice; deduceva altresì che aveva agito in assoluta buona fede e senza alcun intento fraudolento nel compiere l'atto di donazione contestato, evidenziando che la donazione era stata effettuata come genuino atto di liberalità e riconoscenza nei confronti del sig. ### senza alcun intento di pregiudicare eventuali creditori, che il credito vantato dall'attrice era sorto solo successivamente alla donazione. 
Affermava che non vi era alcuna prova di un consilium fraudis tra la sig.ra ### e il donatario e che era onere di parte attrice dimostrare l'eventuale intento fraudolento, la quale non ha fornito alcun elemento probatorio a sostegno di tali affermazioni. Chiedeva quindi di prendere atto del disconoscimento della firma sul riconoscimento del debito e pertanto chiedeva il rigetto delle domande formulate. 
Si costituiva anche il ### il quale evidenziava il legame che l'univa alla ###ra ### che aveva origini profonde e risalenti nel tempo. Infatti, sia lui che la propria madre, si è sempre dedicato alla cura della ###ra ### la quale viveva da sola e non riceveva alcun supporto dai suoi familiari, inclusa la sorella, odierna attrice. Questo rapporto di assistenza e cura ha rappresentato la base della fiducia che ha portato la ###ra ### a decidere di effettuare la donazione. Tale donazione è stata compiuta in piena Tribunale di ### buona fede e senza alcuna consapevolezza di arrecare pregiudizio a terzi. Evidenzia l'assenza dei presupposti per una dichiarazione di revocazione dell'atto di donazione in assenza del consilium fraudis; nonché l'assenza della consapevolezza del debitore, ### di arrecare pregiudizio alle ragioni della sorella attrice nel presente giudizio. 
Concludeva chiedendo il rigetto della domanda.  ### si è svolta con l'ausilio del perito calligrafo, stante il disconoscimento della sottoscrizione apposta alla scrittura prodotta da parte attrice (cfr. doc. 2 memoria ex art. 171-ter n. 2 cpc), in seno al quale era pure menzionata la donazione oggetto della domanda di revocazione ordinaria. Depositata la consulenza la causa matura per la decisione e fatte precisare le conclusioni veniva posta in decisione ex art.281 sexies cpc con termine per note ex art.127 ter cpc sino al 10.12.2025. 
Si osserva nel merito che stante il formale disconoscimento della firma apposta sul documento “riconoscimento del debito” dalla convenuta ### è stata disposta una consulenza tecnica al fine di verificare la genuinità della firma apposta nel citato documento.  ### nominato ha depositato un elaborato peritale puntuale e preciso ed esente da rilievi critici delle parti. Il Giudice in questa sede lo fa proprio condividendo il suo contenuto.  ###, Dott.ssa ### ha così concluso: “In merito al quesito posto, ossia di verificare la genuinità e la riconducibilità alla signora ### delle sottoscrizioni apposte in calce alla scrittura del 14.10.23, la sottoscritta CTU risponde che le firme contestate siglate ### e ### dicenti “### Messina”, sono riconducibili alla medesima mano scrivente della signora ### che ha tracciato le firme di comparazione e le firme presenti nel saggio grafico, pertanto sono autografe”. 
Ritiene, pertanto, il giudice che la firma apposta alla scrittura del 14.10.2023 è della convenuta ### la quale ha riconosciuto quindi il proprio debito nei confronti dell'attrice ### Ciò posto occorre verificare se nel caso di specie ricorrono i presupposti della revocatoria ordinaria dell'atto di donazione del 09.05.2019, registrato al n. 29830 Tribunale di ### e n. 12184 Raccolta in ###. Prof. ### trascritta in data ### presso l'### del ### di ### in favore del sig. ### Come noto l'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. è quell'azione con cui il creditore chiede che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio del debitore che gli rechino pregiudizio laddove: il debitore fosse a conoscenza del pregiudizio o, in caso di atto anteriore al credito, che abbia agito dolosamente al fine di pregiudicarne il soddisfacimento; nel caso di atto oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, se anteriore al credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione. Nel caso in oggetto, si tratta di un atto pubblico di donazione modale. 
Questo è un contratto di donazione gravato da un modus, cioè da un onere a carico del donatario - ### - che non è però tenuto al suo adempimento oltre i limiti del valore della cosa donata; il donante per spirito di liberalità si spoglia di un bene in favore di un altro soggetto, quindi, si impoverisce al fine di comportare l'arricchimento del donatario. La donazione modale ha natura di atto gratuito e gesto di liberalità. 
Nel caso di specie ci troviamo innanzi ad una richiesta di revocatoria ordinaria di una donazione posta in essere in epoca antecedente - maggio 2019 - al riconoscimento del debito avvenuto nell'ottobre del 2023. 
Con la sentenza n. 1898 del 27 gennaio 2025 la Corte di Cassazione, a ### si è pronunciata con riguardo all'individuazione dell'elemento soggettivo dell'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 C.c., nell'ipotesi in cui l'azione abbia ad oggetto un atto dispositivo anteriore al sorgere del credito, affermando così il seguente principio di diritto: ”In tema di azione revocatoria, quando l'atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito, ad integrare la “dolosa preordinazione” richiesta dall'art 2901, primo comma, cod. civ. non è sufficiente la mera consapevolezza, da parte del debitore, del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni dei creditori (cd dolo generico), ma è necessario che l'atto sia posto in essere dal debitore in funzione del sorgere dell'obbligazione, al fine di impedire o rendere più difficile l'azione esecutiva o comunque di pregiudicare il soddisfacimento del credito, attraverso una modificazione della consistenza o della composizione del proprio patrimonio (cd dolo specifico), e che, trattandosi di atto a titolo oneroso, il Tribunale di ### terzo fosse a conoscenza dell'intento specificatamente perseguito dal debitore rispetto al debito futuro”. 
Con tale arresto la suprema Corte si distanzia dall'orientamento giurisprudenziale minoritario, secondo il quale era sufficiente, ai fini dell'accertamento del consilium fraudis, la prova della mera previsione, da parte del debitore, del pregiudizio arrecato al creditore, senza necessità di indagare l'intento specificatamente perseguito dal debitore attraverso il compimento dell'atto ed alla eventuale conoscenza di tale intento da parte del terzo.  ### fornita dall'orientamento giurisprudenziale minoritario comportava, infatti, una dilazione dei margini di operatività dell'azione revocatoria, ponendosi in contrasto con la natura eccezionale (in quanto deroga al principio di cui all'art. 2740, c. 1 C.c.) che l'istituto ex art.2901 C.c. assume, nell'ipotesi in cui abbia ad oggetto atti dispositivi antecedenti al sorgere del credito. 
Nel riconoscimento del debito del 14.10.2023 la convenuta ### affermava di aver realizzato opere abusive nell'immobile di proprietà della sorella limitrofo al suo, senza il consenso della sorella ### e senza autorizzazioni degli enti di controllo; che era stata fatta una ATP per la quantificazione sia delle opere abusive che dei costi per la loro eliminazione. Dava altresì atto, circostanza questa che rileva nel caso di specie, che la sorella era diventata negli anni sempre più insistente nelle richieste di pagamento e “per evitare che potesse rivalersi sulle mie proprietà per ottenere il pagamento dei suoi crediti…” decideva di donare al ### i propri beni. Quindi riconosceva il proprio debito nei confronti dell'attrice pari a €.74.853,34 importo richiesto nel decreto ingiuntivo 571/23, emesso dal Tribunale di ### in data ###.  ### già alla data della stipula della donazione a favore del ### aveva la consapevolezza che i propri debiti nei confronti dell'attrice, sarebbero comunque aumentati e stante l'insistenza delle richieste di pagamento della sorella ### si poneva consapevolmente in una situazione di totale o parziale impossidenza, rendendo difficile il recupero delle somme dovute, attraverso la donazione dell'unico bene immobile. 
Giova ricordare che in tale ambito l'importante pronuncia della Suprema Corte, la quale ha confermato che “un atto di donazione impoverisce di per sé il donante, perché lo Tribunale di ### priva della cosa donata senza corrispettivo. Pertanto, la dimostrazione dell'avvenuta stipula d'una donazione costituisce da sola dimostrazione dell'impoverimento del donante. 
Fornita dunque tale prova dall'attore nel giudizio di revocazione, spetta ai convenuti dimostrare che nonostante la donazione, il patrimonio del donante resta sufficiente a soddisfare il creditore”. Corte di Cassazione, sez. ### - 3, ordinanza 27 maggio - 3 luglio 2018, n. 17336. 
Manca nel caso di specie la prova richiesta da parte dei convenuti. 
Infine, non necessita per l'attore nel caso di revocatoria di donazione provare la participatio fraudis del terzo, infatti secondo costante giurisprudenza “la prova della participatio fraudis del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (Cass. 5 marzo 2009, n. 5359). 
La domanda è quindi accolta e andrà dichiarata ex art.2901 cc inefficacia nei confronti dell'attrice ### dell'atto donazione della nuda proprietà del fabbricato sito in ### nella ### 1del 09.05.2019 (n. 29830 ### e n. 12184 Raccolta in ###. Prof. ### a favore di ### Le spese di lite nonché quelle di CTU seguono la soccombenza e riconoscendo le quattro fasi del giudizio e in base al valore della causa, ai sensi del DM 55 del 2014, vengono liquidate in euro 3.809,00 per onorari di difesa, e €. 518,00 per spese vive, oltre IVA e Cpa come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%, ponendoli a carico dei convenuti in solido fra loro; pone definitivamente a carico dei convenuti in solido tra loro le spese di CTU così come liquidate con il provvedimento del 09.06.2025 pari a €.  1.981,80 oltre euro 229,74 per spese, oltre I.V.A. e contributi nella misura legalmente dovuta; PQM Tribunale di ### uditi i procuratori delle parti costituite; ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa; definitivamente pronunciando: in accoglimento della domanda di parte attrice, dichiara ai sensi dell'art. 2901 c.c., inefficace nei confronti dell'attrice ### l'atto di donazione della nuda proprietà del fabbricato sito in ### nella ### 1 del 09.05.2019 (n. 29830 ### e n. 12184 Raccolta in ###. Prof. ### a favore di ### ordinando alla ### dei ### di ### di provvedere alle trascrizioni di legge, con esonero del ### da ogni responsabilità al riguardo; condanna i convenuti in solido tra loro alle spese di lite liquidate in euro 3.809,00 per onorari di difesa, e €.€. 518,00 per spese vive, oltre IVA e Cpa rimborso forfettario nella misura del 15%; pone le spese di ctu, come liquidate in atti, pari a pari a €. 1.981,80 oltre euro 229,74 per spese, oltre I.V.A. e contributi nella misura legalmente dovuta, a carico dei convenuti in solido fra loro. 
Così deciso in ### in data ###. 
Il Giudice Dott.

causa n. 599/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Di Rosa Carlo

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