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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA TREDICESIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Roma, ### civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. ### ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4399 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, promossa DA ### (C.F. ###), rappresentata e difesa dall'avv. ### - parte attrice - CONTRO ### di ### S.p.a. (C.F. ###), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. ### - parte convenuta - E ### (C.F. ###), rappresentato e difeso dall'avv. ### e dall'avv. ### - parte convenuta - E ### (C.F. ###), rappresentata e difesa dall'avv. ### - parte convenuta - E #### - ### di ### S.p.a. ### S.p.A. (C.F. ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ### e dall'avv. ### - parte convenuta - OGGETTO: responsabilità professionale. CONCLUSIONI: come da verbali in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E ### DECISIONE ### citava in giudizio, dinanzi al Tribunale di ### la ### di ### di ### il dott. ### e la dott.ssa ### al fine di ottenere condanna in solido al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali (e cioè: danno biologico comprensivo del danno estetico e danno morale, quantificati in complessivi euro 259.906,27, oltre rivalutazione monetaria e interessi di legge) patiti a cagione della cattiva esecuzione dell'intervento di asportazione di una cisti ovarica sinistra in laparoscopia, eseguito nella predetta struttura sanitaria in data ### dal dott. ### con l'ausilio della dott.ssa ### perché, convertito in intervento laparotomico, provocava la perforazione dell'intestino della paziente.
In particolare, a fondamento della domanda, l'attrice deduceva, richiamando le allegazioni prospettate in sede di ricorso per accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 696 bis e ss. c.p.c. nell'ambito del giudizio con R.g. n. ###/2018, quanto di seguito esposto in via di estrema sintesi per quanto rilevante ai fini della presente decisione. ### si era sottoposta: ### ad intervento chirurgico laparoscopico di asportazione di una cisti ovarica sinistra (13.05.2016) convertito “in open” a causa della presenza di aderenze intestinali, che impedivano l'accesso diretto alla cisti ovarica da asportare; ### e ad un successivo intervento di laparotomia esplorativa di urgenza (15.05.2016), che provocava la perforazione della giunzione retto-sigmoidea con peritonite stercoracea diffusa e crescita batterica su liquido peritoneale di enterococco faecalis, ragione per cui era eseguito intervento chirurgico di colostomia.
Contratta, nelle more, una pleurite di natura nosocomiale, e ricoverata presso la struttura convenuta, parte attrice si sottoponeva a terapia antibiotica e, vista la diminuzione dei valori di emoglobina, a due trasfusioni ematiche, in vista dell'intervento di chiusura della stomia (cfr. cartella clinica ### di ### n. 2016/###, docc. allegati nn. 2 e 2-bis).
Dimessa in data ###, deduceva di esser stata, a distanza di soli tre giorni, ricoverata a causa dell'insorgenza di un quadro settico polmonare, con un interessamento pancreatico risoltosi con adeguata terapia rispetto alla diagnosi iniziale di “pleurite essudativa destra in pregressa peritonite da perforazione retto-sigmoidea” (cfr. cartella clinica, doc. n. 3), nonché di essersi sottoposta, in data ###, all'esito dell'ulteriore ricovero presso la struttura convenuta, ad intervento di ricanalizzazione del tratto anastomizzato in sede addominale, preceduto dal trattamento della pleurite nosocomiale (cfr. cartella clinica, doc n. 4), con esito proficuo.
Così riassunto l'iter sanitario, deduceva parte attrice che la condotta di malpractice medica era sintetizzata negli esiti medico-legali della relazione del dott. ### D'### in qualità di specialista in chirurgia plastica, nella cui prospettiva: “l'esito inestetico residuato sulla ricorrente risulterebbe senz'altro migliorato dalle procedure chirurgiche correttive sopra descritte ma non potrebbe mai essere completamente emendato, residuerebbero delle cicatrici che, seppure meno antiestetiche rispetto alle primitive tumefazioni sarebbero pur sempre visibili, né si potrebbero eliminare del tutto quelle alterazioni aspecifiche che sempre si associano a qualsivoglia intervento chirurgico […]; il danno oggi esistente risulterebbe pertanto emendato per il circa il 50% del suo attuale valore” (doc. n. 5); nonché in quella espletata dal dott. ### ricognitiva della correlazione causale tra l'intervento chirurgico del 13.05.2016 e l'insorgenza di una condizione di stress cronico e della relativa sintomatologia psichica e somatica sofferta (doc. n. 6).
Come evidenziato altresì nella relazione medico-legale del prof. ### l'evento lesivo sofferto era stato determinato da un'imprudente manovra chirurgica posta in essere in sede di asportazione della cisti ovarica, e consistente nella perforazione dell'intestino della ### con la conseguente insorgenza della peritonite stercoracea e della pleurite dell'ano preternaturale.
Quindi, parte attrice dava atto di aver esperito ### il tentativo di mediazione, nonché di aver instaurato ricorso per accertamento tecnico preventivo e che i consulenti tecnici d'ufficio, nominati nel giudizio di Atp con Rg n. ###/2018, escludevano la sussistenza del nesso di causalità materiale tra la condotta dei sanitari della ### di ### di ### e l'evento lesivo de quo.
A fronte dell'esito della relazione peritale, parte attrice, sulla base delle osservazioni critiche dei c.t.p., deduceva che, a causa della cattiva esecuzione dell'intervento, la semplice operazione di resezione ovarica in laparoscopia si era complicata, a causa della perforazione intestinale, in grave peritonite stercoracea evoluta in ano preternaturale e in pleurite nosocomiale, e, in sostanza, in una riduzione significativa dell'integrità anatomica dell'intestino della paziente, tale da generare la responsabilità da cd. contatto sociale della struttura e dei sanitari esecutori dell'intervento chirurgico.
Si costituiva in giudizio ### la quale, in via preliminare, domandava la chiamata in causa del proprio assicuratore ### di ### S.p.a., in virtù dell'operatività, a far data dal 6.12.2011, della polizza n. ###5 a copertura della responsabilità civile verso terzi derivante dall'esercizio della professione, con la previsione del massimale di euro 1.000.000,00. Sempre in via preliminare, eccepiva l'improcedibilità della domanda ai sensi dell'art. 8, co. 3, della ### per avere parte attrice instaurato il giudizio di merito con atto di citazione (in luogo del ricorso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c.), oltre il termine di legge previsto dalla disposizione pari a novanta giorni dal deposito della consulenza tecnica svolta in ### Nel merito, adduceva l'infondatezza della domanda, attese le risultanze inequivocabili della consulenza espletata in ### in ogni caso, invocava, in nome del principio di affidamento, valevole nelle attività multidisciplinari di équipe, applicabile al caso concreto, l'assenza di profili di responsabilità a lei imputabili in via diretta, perché in posizione di mero ausilio del dott. ### il solo esecutore dell'intervento chirurgico del 13.05.2016. Ulteriormente, domandava, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., l'accertamento della responsabilità di parte attrice per lite temeraria, vista l'introduzione del giudizio di merito nonostante l'accertamento di insussistenza della responsabilità sanitaria racchiuso nella consulenza espletata nel giudizio di ### Si costituiva in giudizio anche il dott. ### il quale, in via preliminare, avanzava istanza di conversione del rito da ordinario a sommario di cognizione ai sensi dell'art. 183 bis c.p.c., e, nel merito, richiamava a supporto le trascritte risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata in ### domandava, quindi, il rigetto della domanda attorea, perché priva di fondamento nell'an e nel quantum debeatur. In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della pretesa, deduceva la carenza di allegazione e prova degli elementi costitutivi della pretesa responsabilità extracontrattuale del medico, qualificata come tale dal D.L. n. 158/2012 e, successivamente, dalla L. n. 24/2017 e domandava, ferma l'eventuale ripartizione pro quota di responsabilità, nei rapporti interni con la struttura, di essere tenuto indenne, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1411 c.c., dalla società assicuratrice della ### di cura, perché tenuta per legge, e, in particolare, ai sensi dell'art. 29 del D.P.R. n. 130/1969 e dell'art. 41 del CCNL, nonché a norma dell'art. 10 della L. n. 24/2017, alla stipula di una polizza per la responsabilità civile verso terzi, funzionale a fornire copertura assicurativa altresì in favore dei collaboratori della struttura (doc. n. 5 della comparsa di costituzione).
Si costituiva in giudizio pure la ### di ### di ### S.p.a. (in seguito, anche la “### di cura”), la quale domandava il rigetto della domanda attorea sul versante dell'an e quantum debeatur, sulla scorta dell'inconfigurabilità, ed imputabilità di episodi di malpractice sanitaria. ### la struttura, invero, in sede di accesso laparoscopico funzionale all'asportazione della cisti ovarica, si era verificata una complicanza di tipo perforativo dell'intestino, dovuta alla cd. adesiolisi, generativa dell'esigenza di convertire, previa somministrazione di terapia antibiotica, l'accesso laparoscopico, meno invasivo, in quello laparotomico; complicanza chirurgica, questa, non prevenibile, perché manifestatasi in virtù della presenza di aderenze addominali riscontrate solo in sede laparoscopica (pag. 10 della comparsa). In subordine, invocava, nei rapporti interni, l'applicazione, ai fini della domanda di rivalsa e/o regresso nei confronti dei sanitari convenuti, dell'art. 1228 c.c..
Autorizzata la chiamata in causa formulata da ### si costituiva in giudizio ### S.p.a., la quale, dedotta l'infondatezza della domanda in armonia alle allegazioni difensive dei convenuti, nonché avanzata, ai sensi dell'art. 183 bis c.p.c., istanza di conversione del rito da ordinario a sommario di cognizione, eccepiva l'inoperatività sotto diversi profili della polizza invocata dalla dott.ssa ### In subordine, la compagnia evocava, ai sensi degli artt. 16, punto 1 e 18 delle condizioni generali di polizza, l'operatività dell'assicurazione limitatamente alla quota di danno riconducibile alla (comunque denegata) responsabilità della dott.ssa ### nella misura del 25% sul quantum debeatur complessivamente accertato.
Ulteriormente, la compagnia faceva valere l'improcedibilità della domanda di rivalsa avanzata dalla struttura convenuta, perché ipotizzabile solo in caso di dolo o di colpa grave del medico dipendente, nonché l'inammissibilità della suddetta pretesa, giacché il sanitario dipendente avrebbe dovuto, invero, giovarsi della polizza contratta dalla struttura convenuta a copertura del rischio professionale; con la conseguente applicabilità, nel caso di specie, dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. funzionale a paralizzare la domanda di rivalsa.
Così instaurato il contraddittorio, il giudice assegnava i termini ex art. 183 c.p.c..
Quindi, la causa, giudicata matura per la decisione senza rinnovazione della ### era trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 9.11.2021 con l'assegnazione alle parti dei termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
Rimessa la causa sul ruolo per il trasferimento del giudice, dopo vari rinvii, all'udienza indicata in epigrafe la causa era, quindi, trattenuta in decisione dal Giudice designato, con nuova assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. ****** 1. In via preliminare, va esaminata l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata da ### sul rilievo del mancato rispetto dei termini di cui all'art. 8, comma 3 della legge 2017, n. 24. La norma, nella formulazione applicabile ratione temporis, prevede che: “ove la conciliazione non riesca o il procedimento non si concluda entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso, la domanda diviene procedibile e gli effetti della domanda sono salvi se, entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio, è depositato, presso il giudice che ha trattato il procedimento di cui al comma 1, il ricorso di cui all'articolo 702- bis del codice di procedura civile. In tal caso il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti; si applicano gli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile”. ### va disattesa, perché priva di pregio. 1.1. È utile rammentare che, di regola, ove la parte abbia assolto la condizione di procedibilità con il procedimento per accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c., il giudizio di merito andrà introdotto con ricorso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. (applicabile ratione temporis), a prescindere dal rispetto del termine di sei mesi, e con salvaguardia invece di quello di novanta giorni dal deposito della relazione; nel caso in cui la parte abbia esperito il tentativo di mediazione, il giudizio di merito andrà introdotto con citazione e svolto con il rito ordinario di cognizione.
In particolare, la perentorietà del termine di novanta giorni per il deposito del ricorso, ai fini dell'introduzione del giudizio di merito, deve essere intesa nel senso che il rispetto del termine sia funzionale, in via esclusiva, a preservare gli effetti sostanziali e processuali della domanda introdotta con il ricorso per ATP e non alla procedibilità della domanda di merito.
Senonché, risulta che parte attrice abbia esperito, nella presente fattispecie, in via prioritaria, nei confronti della ### di ### di ### il tentativo di mediazione obbligatoria previsto dall'art. 8, comma 2 della legge 2017, n. 24, a titolo di condizione di procedibilità della domanda, e cioè in un momento cronologico - ossia con istanza datata 15.02.2018 - precedente al deposito del ricorso ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c., iscritto a ruolo il 1° giugno 2018 con R.g. ###/2018, come risulta dal verbale negativo di mediazione in atti (doc. n . 7 del fascicolo di parte attrice). 1.2. In ogni caso, giova osservare quanto segue.
La consulenza tecnica d'ufficio, espletata nel giudizio di ### ed opponibile alle parti in causa, vista la partecipazione degli odierni convenuti al suddetto procedimento di accertamento tecnico preventivo, è stata depositata, in versione definitiva il ###, laddove l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio è stato notificato il ###, in luogo del ricorso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. come, in effetti, prescrive l'art. 8, comma 3 della legge ### nella versione applicabile al caso de quo; al riguardo deve ritenersi, invero, che la scelta del rito ordinario di cognizione, sorretta dal previo tentativo di mediazione, si sia comunque consolidata, sul rilievo per cui il giudice di allora non ha disposto, in sede di prima udienza di comparizione, il mutamento del rito (v. verbale del 25.11.2020). 2. Sempre in via preliminare, va rilevato che la vicenda sanitaria, in relazione alla quale, secondo la prospettazione attorea, si sarebbe sostanziata la condotta colpevole della struttura sanitaria e dei medici evocati in giudizio, risale al periodo 2016 e, quindi, prima dell'entrata in vigore della L. 24/2017 (“### Bianco”). ### il consolidato orientamento giurisprudenziale conforme ai principi generali sull'efficacia nella legge nel tempo stabiliti dall'articolo 11 delle preleggi <<in tema di responsabilità sanitaria le norme poste dall'articolo 3 comma 1 del decreto-legge n. 158 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 189 del 2012, e dall'articolo 7 comma 3 della legge n. 24 del 2017 non hanno efficacia retroattiva e non sono applicabili ai fatti verificatisi anteriormente alla loro entrata in vigore>> ( Corte di Cass. n. 28994/2019 e Cass. n. 28881/2019). 3. Ciò necessariamente premesso relativamente al diritto ratione temporis applicabile, è utile rammentare, in via prioritaria e sintetica, la cornice normativa e giurisprudenziale applicabile alla presente fattispecie. 3.1. Versandosi in materia di responsabilità sanitaria, per i fatti precedenti l'entrata in vigore della L. n. 24/2017 (c.d. legge ###, tanto i medici che la struttura da cui dipendono o con cui collaborano, rispondono a titolo di responsabilità contrattuale.
Sul versante dell'onere della prova in tema di risarcimento del danno in materia sanitaria, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale per l'inadempimento delle prestazioni sanitarie con la dovuta diligenza professionale (rispetto delle linee guida e della buona pratica clinica) e con la conseguente lesione dell'integrità psico-fisica (diritto alla salute), è stato chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (tra le molte: Cass. n. 14702/2021, Cass. n. 4864/2021, Cass. n. 28991/2019, Cass. 24073/2017, Cass. n. 15993/2011, Cass., SS.UU., n. 577/2008) che sarà onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità (secondo il criterio del “più probabile che non”) tra l'insorgenza della nuova patologia o l'aggravamento della patologia preesistente e la condotta dei sanitari e della struttura in cui operano, mentre spetterà alla parte pretesa danneggiante dimostrare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, l'esatta esecuzione della prestazione ovvero la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione.
Più specificatamente, la struttura sanitaria e/o il medico andrà esente da responsabilità solo se fornisce la prova rigorosa di aver tenuto una condotta conforme alle leges artis, restando a tale fine irrilevante che l'evento indesiderato sia classificato quale complicanza e che l'evento di danno sia in astratto imprevedibile ed inevitabile, perché quel che rileva è se fosse prevedibile ed evitabile nel caso concreto: <<Nel giudizio di responsabilità medica, per superare la presunzione di cui all'art. 1218 c.c. non è sufficiente dimostrare che l'evento dannoso per il paziente costituisca una "complicanza", rilevabile nella statistica sanitaria, dovendosi ritenere tale nozione - indicativa nella letteratura medica di un evento, insorto nel corso dell'iter terapeutico, astrattamente prevedibile ma non evitabile - priva di rilievo sul piano giuridico, nel cui ambito il peggioramento delle condizioni del paziente può solo ricondursi ad un fatto o prevedibile ed evitabile, e dunque ascrivibile a colpa del medico, ovvero non prevedibile o non evitabile, sì da integrare gli estremi della causa non imputabile>> (tra le molte, a titolo paradigmatico, Cass. n. ###/2022).
È poi da precisare che il riferimento all'art. 2043 c.c., racchiuso nel c.d. ###, non può essere inteso come qualificazione extracontrattuale della responsabilità del medico; l'esclusione per i medici dipendenti, o comunque non liberi professionisti, della più impegnativa responsabilità di tipo contrattuale, dunque, è intervenuta soltanto con l'adozione della successiva c.d. legge ### le cui norme sostanziali, come già precisato, sono inapplicabili al caso di specie. Ne consegue che il regime probatorio alla cui stregua valutare i fatti di causa è quello della responsabilità ai sensi dell'art. 1218 c.c. altresì in relazione alla condotta dei medici convenuti. 4. Passando all'esame delle risultanze istruttorie, si osserva quanto segue.
Nel presente giudizio, è stata ritualmente acquisita la relazione di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c., espletata dai consulenti tecnici d'ufficio e depositata nell'ambito del procedimento iscritto al R.G. n. ###/2018 svoltosi ante causam, utilizzabile per l'accertamento dei fatti di causa, in virtù dei principi di ragionevole durata del processo e di atipicità delle fonti di prova.
In particolare, i CTU muovono dalla descrizione analitica, come racchiusa nella cartella clinica della ### di cura, dell'intervento di laparoscopia del 13.05.2016, funzionale, su suggerimento della ginecologa della paziente, all'asportazione di una cisti ovarica sinistra; intervento che, in conformità alla possibilità indicata, tra le altre, nel modulo di consenso informato, veniva poi convertito, nei termini illustrati infra, in accesso laparotomico, a causa della presenza di compatte aderenze tra utero, sigma, tenue e parete pelvica sinistra, che rendevano impraticabile la visualizzazione dell'ovaio sinistro.
Di conseguenza, il ### in qualità di medico chirurgo esecutore dell'intervento con l'ausilio dell'altro medico convenuto ### aveva effettuato, a chiusura dell'intervento di laparoscopia, il drenaggio di una pseudocisti peritoneale, giacché non era possibile visualizzare l'ovaio sinistro a causa delle suddette aderenze, e, dunque, dare corso all'intervento programmato di laparoscopia finalizzato all'asportazione della cisti ovarica sinistra; ciò, secondo i ### anche sulla scorta della considerazione per cui la formazione pelvica diagnostica dalla ginecologica avrebbe potuto consistere nella pseudocisti drenata (pagg. 5, 12 e 13).
Senonché - veniva argomentato -, il decorso post-operatorio peggiorava a distanza di due giorni, vista l'insorgenza di addome acuto, febbre e fuoriuscita di feci dal drenaggio retroperitoneale, e, pertanto, in data ###, data alle ore 12:15, altro chirurgo generale procedeva, quindi, ad intervento di laparotomia esplorativa, consistente nella “resezione anteriore del colon e colostomia temporanea”, resosi necessario a causa di una perforazione intestinale, insorta in seguito alla ripresa della motilità intestinale nella seconda giornata successiva all'intervento del 13.05.2016, e “da ritenersi in attendibile rapporto alla speritoneizzazione di un'ansa intestinale sede della pseudocisti peritoneale drenata dal dott. Barracco” (pag. 13). Se l'intervento di laparotomia risolveva - “al prezzo di una parziale resezione intestinale e del confezionamento di una stomia temporanea” - la vicenda della precedente perforazione, insorgeva, tuttavia, una peritonite stercoracea generativa di un quadro settico generalizzato, comprensivo di pleurite essudativa destra, trattato adeguatamente (pag. 13).
Più precisamente, sul punto, l'esame microscopico effettuato fotografava la consistenza della “parete di grosso intestino sede di soluzione di continuo a tutto spessore con intensa flogosi acuta e sierosite fibrino-leucocitaria come da perforazione intestinale” (pag. 7); la vicenda clinica, complicatasi a causa dello sviluppo di una condizione settica resasi nota con l'esecuzione, in data ###, di un Rx al torace, si concludeva con le dimissioni della paziente il 1° giugno 2016, in virtù della ripetizione di emoculture, esami radiografici e della somministrazione di terapia antibiotica mirata.
Ricoverata di nuovo presso il nosocomio per insorgenza di febbre e dispnea, in data ###, con la diagnosi di “versamento pleurico destro”, il successivo Rx al torace mostrava un quadro di pleurite essudativa destra e l'esistenza di uno stato anemico; trattata con due emotrasfusioni e con terapia antibiotica e cortisonica, veniva poi dimessa alla remissione della malattia in data ###. Da ultimo - era sintetizzato -, la ### veniva di nuovo ricoverata, presso la struttura convenuta, per sottoporsi all'intervento di chiusura della colostomia in data ###, dall'esito proficuo.
Ricostruita, in via sintetica, la vicenda sanitaria della ### i ### in sede di risposta ai quesiti, a partire dai rilievi della correttezza della diagnosi di cisti ovarica sinistra nonché della tipologia di trattamento medico prescelto (non residuando, al riguardo, altri interventi praticabili vista la somministrazione di precedente terapia senza successo), escludevano la sussistenza di responsabilità in capo alla struttura e ai sanitari ivi operanti, il dott. ### in qualità di chirurgo esecutore dell'intervento medico e la dott.ssa ### in qualità di aiuto-chirurgo, sulla scorta dei seguenti, decisivi, rilievi.
Non si ravvisavano, in particolare, profili di critica in relazione alla scelta di convertire l'approccio laparoscopico in laparotomico vista la presenza di consistenti aderenze addominali, e, neppure, in ordine all'opzione “prudente” del drenaggio, che aveva, invero, consentito, la tempestiva intercettazione della complicanza rappresentata dalla perforazione colica. Al riguardo, anche il quadro settico determinatosi a causa della conseguente peritonite stercoracea era stato gestito correttamente dai sanitari della ### di cura, così come proficua era stata la successiva ricanalizzazione intestinale. ### la prospettazione condivisibile dei ### la perforazione dell'intestino, occorsa nel caso di specie, costituiva, quindi, una complicanza prevedibile ma non prevenibile, di matrice, quindi, non iatrogena, perché non ricollegabile, nel caso de quo, causalmente ad una “colpevole dismanualità chirurgica” (pag. 16 della ###. 5. Procedendo, ora, alla valutazione delle richiamate risultanze istruttorie secondo i parametri di responsabilità civilistica in premessa richiamati, si osserva quanto segue.
Deve concludersi nel senso che non può ritenersi raggiunta, nel caso di specie, la prova di una responsabilità sanitaria della struttura sanitaria, e dei collaboratori, in ordine ai danni dedotti dall'attrice.
Tale affermazione è coerente alle conclusioni della relazione definitiva depositata nell'ambito del procedimento promosso ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c., iscritto al R.G. n. ###/2018 del Tribunale di ### e ritualmente acquisita al presente giudizio, le cui considerazioni, esaustive e congruamente motivate, possono sintetizzarsi nei seguenti termini.
Questo Giudice condivide e fa propri i risultati cui è pervenuto il collegio peritale, le cui conclusioni non presentano apprezzabili criticità sotto il profilo della coerenza logica, del rigore metodologico e della razionalità del percorso mentale seguito. ### parte, i ###U. hanno fornito congrue risposte alle osservazioni critiche.
Le osservazioni critiche dei c.t.p. di parte attrice insistono sostanzialmente, per un verso, sulla mancata esecuzione di un'ecografia addominale di parete pre-operatoria con la cd. tecnica di “Sigel” o di “Borzellino”, perché avrebbe consentito un esame più approfondito delle aderenze pelviche e peritoneali della paziente, riscontrate, invero, solo in sede laparoscopica (pag. 22), e, per altro verso, sull'assenza di altro chirurgo generale al tavolo operatorio. Inoltre, secondo i c.t.p., la lesione a tutto spessore del grosso intestino, riscontrata in sede di esame istologico, rappresenterebbe la dimostrazione dell'“errore di manualità del chirurgo non intercettato dallo stesso durante l'intervento” (pag. 23).
Più analiticamente, i consulenti tecnici di parte sottolineano, a supporto della propria tesi, che ### l'accertamento, racchiuso nell'esame istologico, della presenza di una “soluzione di continuo a tutto spessore con intensa flogosi acuta” denotava la natura iatrogena della lesione intestinale; ### la presenza, rilevata dagli stessi ### di una matassa aderenziale tra sigma-retto-tenue ed utero avrebbe dovuto essere trattata da un chirurgo generale, avvezzo in materia di chirurgia addominopelvica, e non, come accaduto, da un chirurgo ginecologo; ### la perforazione dell'intestino, manifestatasi con la peritonite stercoracea, non sarebbe “intervenuta dopo l'intervento chirurgico ma [aveva] fatto parte di questo” (pag. 8 delle note critiche di parte).
In punto di controdeduzioni svolte dai ### era, invece, evidenziato, in primo luogo, che l'esecuzione di una ecografia addominale non avrebbe in ogni caso modificato il decorso chirurgico, perché l'accesso laparoscopico era stato prontamente sostituito da quello laparotomico al riscontro delle suddette aderenze addominali, e non configurandosi, peraltro, al riguardo, l'esigenza di applicare, al caso di specie, tali metodiche in assenza di un'anamnesi patologica chirurgica complessa (v. pag. 28).
In seconda istanza, era ribadito che la lesione intestinale cd. “a tutto spessore” era qualificabile come la conseguenza non di una pretesa errata manovra chirurgica in sede laparoscopica, ma come l'effetto della spinta delle feci neoformate in seguito alla ripresa della motilità successiva all'ileo paralitico post-operatorio, e, quindi, in seguito al drenaggio della cisti peritoneale (pag. 23), con il conseguente giudizio, condivisibile, di esclusione della responsabilità medica della struttura sanitaria, del chirurgo esecutore del primo intervento di laparoscopia dott. ### ed altresì della dott.ssa ### in qualità di aiuto-chirurgo. 6. Sulla scorta delle superiori considerazioni, non può, quindi, ritenersi raggiunta la prova di un rapporto di causalità tra la condotta sanitaria e l'evento lesivo lamentato da parte attrice.
Rigettata la domanda attorea, la domanda di manleva, promossa dalla dott.ssa ### nei confronti di ### milanese S.p.a., risulta, per l'effetto, assorbita.
In tutti i rapporti processuali, le spese di lite del presente giudizio e le spese di lite del giudizio di ATP con Rg n. ###/2018, seguono il principio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in applicazione dei valori minimi, ai sensi del D.M. 55/2014, in virtù del valore della controversia ### e dell'attività difensiva svolta.
Quanto alla domanda di condanna di parte attrice per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., sollevata da ### non merita accoglimento, giacché, come è noto, questa è qualificabile nell'alveo della responsabilità extracontrattuale e richiede tutti i presupposti soggettivi ed oggettivi di cui all'art. 2043 c.c..
Ebbene, nel caso di specie difetta la prova di un danno conseguenza non già adeguatamente ristorato con la condanna alla rifusione delle spese di lite. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: a) rigetta la domanda promossa da ### nei confronti della ### di ### di ### del dott. ### e della dott.ssa ### b) condanna parte attrice al pagamento, in favore dei convenuti, delle spese di lite del presente giudizio, che vengono liquidate per ciascuna parte, in euro 4.217,00, nonché delle spese del giudizio di ### n. ###/2018, liquidate per ciascuna parte in euro 1.699,00, oltre accessori di legge (Iva e Cpa ex lege) e rimborso spese generali al 15%, da distrarsi in favore dell'avv. ### dichiaratosi difensore antistatario della ### di ### di ### e dell'avv. ### difensore antistatario di ### Così deciso in ### addì, 15/12/2025. Il giudice
causa n. 4399/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Gianluca De Cristofaro Sciarrotta