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Tribunale di Bergamo, Sentenza n. 877/2024 del 25-07-2024

... visto l'art. 429 c.p.c., l'art. 127 ter c.p.c., le note di trattazione scritta, le conclusioni delle parti, nonché i motivi a sostegno, pronuncia la seguente SENTENZA nel nome del popolo italiano PARTE RICORRENTE: per l'accoglimento del ricorso; Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 25/07/2024 PARTE RESISTENTE: per il rigetto del ricorso; ### ricorso regolarmente notificato i ricorrenti convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro, il Ministero dell'### e del ### per sentir accertare il proprio diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2019/20 al 2023/24 quanto alla ### dal 2019/20 al 2023/24 quanto alla ### dal 2018/19 al 2021/22 quanto all'### e per gli a.s. 2021/22 e 2023/23 quanto al ### I ricorrenti, nel dare atto di aver lavorato per il Ministero dell'### con contratti a tempo determinato negli a.s. dal 2019/20 al 2023/24 quanto alla ### dal 2019/20 al 2023/24 quanto alla ### dal 2018/19 al 2021/22 quanto all'### e per gli a.s. 2021/22 e 2023/23 quanto al ### riferivano di non aver fruito della cd. carta elettronica del docente prevista (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE DI BERGAMO Sez. monocratica del lavoro ###. 429 C.P.C. 
Il Giudice, dott.ssa ### all'esito del procedimento di trattazione scritta, nella causa iscritta al N. 961/24 R.G. cui sono riunite le cause iscritte ai N. r.g. 996/24; r.g. 1008/24; r.g. 1043/24 promosse da ###### (Avv.ti I. ###, G. Rinaldi, W. Miceli, Zampieri) ### dell'### e del ### (dott.sse M. Albanese e G. Tabone) Repubblica Italiana Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bergamo, visto l'art. 429 c.p.c., l'art. 127 ter c.p.c., le note di trattazione scritta, le conclusioni delle parti, nonché i motivi a sostegno, pronuncia la seguente SENTENZA nel nome del popolo italiano PARTE RICORRENTE: per l'accoglimento del ricorso; Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 25/07/2024
PARTE RESISTENTE: per il rigetto del ricorso; ### ricorso regolarmente notificato i ricorrenti convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro, il Ministero dell'### e del ### per sentir accertare il proprio diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2019/20 al 2023/24 quanto alla ### dal 2019/20 al 2023/24 quanto alla ### dal 2018/19 al 2021/22 quanto all'### e per gli a.s.  2021/22 e 2023/23 quanto al ### I ricorrenti, nel dare atto di aver lavorato per il Ministero dell'### con contratti a tempo determinato negli a.s. dal 2019/20 al 2023/24 quanto alla ### dal 2019/20 al 2023/24 quanto alla ### dal 2018/19 al 2021/22 quanto all'### e per gli a.s. 2021/22 e 2023/23 quanto al ### riferivano di non aver fruito della cd. carta elettronica del docente prevista dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015 per l'acquisto di bene e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali. 
I ricorrenti lamentavano quindi la violazione del principio di non Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 25/07/2024 discriminazione, richiamando la pronuncia della Corte di Giustizia emessa nella causa C 450/21, secondo cui doveva ritenersi incompatibile con l'ordinamento eurounitario la norma che precludeva ai docenti precari il diritto di avvalersi dei 500,00 euro annui di cui alla carta elettronica del docente. Rassegnavano le sopra precisate conclusioni. 
Si costituiva regolarmente in giudizio il Ministero dell'### resistendo alla domanda di cui chiedeva il rigetto.  ### negava il carattere discriminatorio del trattamento normativamente previsto, ritenendo la “carta elettronica del docente” non correlata alla prestazione lavorativa, in termini di differente riconoscimento giuridico ed economico e pertanto non rientrante tra quelle “condizioni di impiego” per le quali è sancita l'uguaglianza fra docenti a tempo determinato e indeterminato.  ### riteneva inoltre sussistente la ragione oggettiva di cui alla clausola n. 4, poiché solo per il personale docente di ruolo è prevista, in via aggiuntiva, la formazione «obbligatoria, permanente e strutturale» e non solo triennale.  ###, nell'eccepire la prescrizione quinquennale e nel contestare ulteriormente il diritto alla prestazione rispetto Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 25/07/2024 all'a.s. 2022/23 per la docente ### concludeva per il rigetto del ricorso. 
La causa, istruita solo documentalmente, viene decisa all'udienza odierna all'esito del procedimento di trattazione scritta.  MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda può essere accolta nei termini di seguito evidenziati. 
La carta elettronica del docente, negata dal Ministero ai docenti assunti con contratto a tempo determinato, trova la sua disciplina nell'art. 1, comma 121, l. 107/15 secondo cui “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali è istituita la ### elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. ### dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 25/07/2024 dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Pi. nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla ### non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile”. 
In attuazione di quanto previsto dal successivo comma 122 l. 107/15, è stato adottato il d.p.c.m. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal d.p.c.m. 28 settembre 2016 che, nell'individuare i «beneficiari della carta» ha confermato quanto già previsto dall'atto ministeriale previgente (art. 2), chiarendo all'art. 3 che la platea è composta dai «docenti di ruolo a tempo indeterminato delle ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 25/07/2024 comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari». 
Sulla questione relativa all'esclusione del personale docente a tempo determinato dal beneficio della ### elettronica si è pronunciato il Consiglio di Stato, ### con sentenza n. 1842/2022, in cui, pur prescindendo da parametri di valutazione di provenienza eurounitaria, è stato ritenuto che la scelta ministeriale forgi “un sistema di formazione “a doppia trazione”: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della ### e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico” (v. C.d.S., sez. VII, sent.  1842/22). 
Si tratta di un sistema che “collide con i precetti costituzionali degli artt. 3,35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 25/07/2024 andamento della P.A.” (v. C.d.S., sez. VII, sent. 1842/22). 
Ciò determina un contrasto “con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti” (v. C.d.S., sez. VII, sent.  1842/22). 
Tale obiettivo viene frustrato da “un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti” (v. 
C.d.S., sez. VII, sent. 1842/22). 
Sulla scorta di tali considerazioni il Consiglio di Stato ha concluso sostenendo Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 25/07/2024 che “il dirittodovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso…Del resto, l'insostenibilità dell'assunto per cui la ### del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la ### stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.P.C.M.  del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della ### anche “i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”, per cui “vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della ### e, quindi, Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 25/07/2024 sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale” (v. C.d.S., sez. VII, sent.  1842/22).  ### di Stato ha quindi ritenuto superabile il contrasto evidenziato con gli artt. 3, 35 e 97 Cost. possa attraverso un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, commi 121 ss. l.  107/15, evidenziando che, nella mancanza di una norma innovativa rispetto al d.lgs.  165/2001, la materia della formazione professionale dei docenti è ancora rimessa alla contrattazione collettiva di categoria (v. C.d.S., sez. VII, sent. 1842/22). 
In particolare, le regole dettate dagli artt. 63 e 64 del ### di riferimento “pongono a carico dell'### l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la ### del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art.  1, comma 121, della l. n. 107/2015, che Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 25/07/2024 menziona i soli docenti di ruolo” (v. 
C.d.S., sez. VII, sent. 1842/22). 
Sulla materia si è pronunciata anche la Corte di Giustizia, ritenendo che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di € 500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”, mediante la c.d. carta elettronica del docente (così, C.G.E., causa C 450/21). 
Ciò in quanto, la misura in questione pare rientrare tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, perché viene “versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il Ministero” (così, C.G.E., causa C 450/21). 
Infine, la Corte ha escluso la configurabilità di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo, ricordando che “la nozione di “ragioni oggettive” richiede che la Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 25/07/2024 disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine”. E si tratta di elementi che “possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro”, dovendosi invece escludere che rilevi la “mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto” perché ciò pregiudicherebbe “gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato” (così, C.G.E., causa C 450/21). 
Di conseguenza, in applicazione di tali principi, la ### del docente va ricondotta alle “condizioni di impiego”, di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, dovendosi Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 25/07/2024 ricordare come la formazione e l'aggiornamento professionale siano aspetti essenziale ed imprescindibile della funzione docente, tanto che sia resa da personale di ruolo quanto da personale assunto attraverso contratti a tempo determinato. 
In definitiva, l'art. 1 l. 107/2015 (ed i D.P.C.M. applicativi del 23 settembre 2015 e del 28 novembre 2016, nelle more della decisione della ### annullati dal Consiglio di Stato) va disapplicato nella parte in cui non riconosce la usufruibilità della “### del docente” anche dal personale docente assunto con contratto a tempo determinato. 
Peraltro, nella situazione in esame, non è contestato che i ricorrenti siano attualmente inseriti nel sistema scolastico nei termini chiariti dalla Suprema Corte. 
Una volta accertato il diritto, si tratta quindi di vagliare l'eccezione di prescrizione sollevata dal Ministero. 
Va innanzi tutto ricordato che trova applicazione la prescrizione quinquennale ex art. 2948 n.4, trattandosi di importi che, benché non aventi natura retributiva, devono essere corrisposti annualmente per ogni anno scolastico. 
Infatti, l'art. 3 del D.P.C.M. 23.9.2015, rubricato “### della carta” dispone quanto segue: “1. ### ha un valore nominale non superiore ad euro 500 Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 25/07/2024 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1° settembre al 31 agosto, fermo restando quando previsto dai commi 2 e 3. 2.  ### di cui al comma 1 é reso disponibile, per ciascun anno scolastico, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123, della legge n. 107 del 2015, relativa all'esercizio finanziario in cui ha inizio ciascun anno scolastico, ed entro il limite della medesima. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le risorse che dovessero eventualmente rimanere disponibili a valere sull'autorizzazione di spesa citata sono destinate ad incrementare l'importo della ### nei limiti dell'importo di cui al comma 1. 3. La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della ### dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione”. 
Dalla lettura della norma risulta evidente che l'importo di € 500,00 viene reso disponibile all'inizio di ogni anno scolastico, ossia al 1° settembre ed è utilizzabile entro il 31 agosto successivo e la somma eventualmente non utilizzata nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della ### per l'anno scolastico successivo (ed in ogni Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 25/07/2024 caso, ogni anno scolastico la ### viene ricaricata dell'importo di € 500,00). 
Ciò significa che l'importo in questione viene pagato periodicamente ai docenti a tempo indeterminato, ad anno, dovendosi, dunque, applicare la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che non richiede che le somme pagate abbiano necessariamente natura retributiva, prevedendo la prescrizione quinquennale per “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”.  ###. 2935 c.c. stabilisce che “la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere” con ciò ovviamente facendo riferimento al primo giorno in cui il diritto può essere esercitato a prescindere dal fatto che il suo esercizio incontri o meno anche un termine di decadenza. 
In proposito, la Suprema Corte ha infatti chiarito che “l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della carta docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, l.  124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 25/07/2024 sulla corrispondente piattaforma informatica; la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della carta docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico” (così, Cass. 29961/23). 
Tenuto conto delle annualità richieste, della data di decorrenza dei contratti e della data di ricezione delle diffide, nessuna prescrizione risulta maturata. 
Una precisazione va fatta per l'anno scolastico 2022/23 con riferimento alla docente ### poiché rispetto ad esso la normativa non esclude dal beneficio i docenti con contratto di supplenza annuale sul posto vacante e disponibile (art. 15 d.l. 69/23), prevedendo che in tal caso la carta sarebbe stata attribuita per via amministrativa, tant'è che il Ministero non contesta la sussistenza del diritto. 
Di conseguenza, rispetto a tale annualità, non essendovi stata lesione del principio di non discriminazione, fatto valere in questa sede ###deve far altro che presentare la richiesta della carta docente in via amministrativa, che è cosa Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 25/07/2024 diversa rispetto alla diffida stragiudiziale. 
Infatti, da una semplice consultazione del sito internet del Ministero dell'### si evince che per ottenere la carta docente è necessario registrarsi, ottenere le proprie credenziali e creare il “borsellino elettronico” ove vengono accreditati gli importi della cd. carta docente, ove spettanti, adempimento che evidentemente non è stato effettuato, pertanto il pagamento del beneficio avverrà all'esito dell'espletamento della procedura amministrativa. 
In conclusione, il Ministero dell'### e del ### va condannato, non al pagamento diretto della somma di € 500,00 per ciascun anno scolastico (riconosciuto in motivazione, con le effettuate precisazioni), bensì ad erogare ai ricorrenti la prestazione oggetto di riconoscimento, come in motivazione, previa emissione (ora per allora) della ### ed accredito della somma di € 500,00 per gli a.s. indicati in motivazione. 
Va in ogni caso precisato che a mente dell'art. 6, comma 6, d.p.c.m. 28.11.2016 “le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate”, di Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 25/07/2024 conseguenza, dal momento della erogazione, ora per allora, della carta docente, la parte ricorrente avrà sostanzialmente un biennio scolastico per usufruirne nei limiti di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/15. 
In relazione a quest'ultimo aspetto, è poi evidente che il Ministero avrà facoltà di eseguire controlli a campione per verificare che l'utilizzo della carta docente abbia riguardato solo gli acquisti ammessi dall'art. 1, comma 121, l. 107/15. 
Va pure precisato che l'importo in questione non può essere maggiorato degli interessi, in quanto ex art. 2 DPCM del 28 novembre 2016 è chiaramente indicato al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni nemmeno ove non venga utilizzato nell'anno di erogazione ma in quello successivo. 
In ordine alle spese processuali, può disporsi la compensazione del 50% delle stesse, liquidate per l'intero come in dispositivo tenuto conto della serialità della questione. 
La liquidazione per l'intero delle spese viene effettuata in dispositivo, anche alla luce dei principi espressi dalla Corte d'Appello di Brescia con la sentenza 69/24, quindi partendo da un compenso minimo di € 1.200,00, incrementato di € 200,00 per ogni ulteriore ricorrente.  P.Q.M.  Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 25/07/2024
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al N. 961/24 R.G. cui sono riunite le cause iscritte ai N. r.g. 996/24; r.g. 1008/24; r.g. 1043/24: 1) dichiara il diritto di ###### al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici indicati in motivazione e per l'effetto condanna il Ministero dell'### e del ### in persona del ### pro tempore, a mettere a disposizione dei medesimi la carta elettronica del docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge; 2) condanna il Ministero dell'### e del ### in persona del ### pro tempore, alla refusione del 50% delle spese di lite, liquidate per l'intero in € 1.800,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari, dichiarando compensato l'ulteriore 50%. 
Bergamo, 24 luglio 2024 Il Giudice del ###.ssa ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 25/07/2024 ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 25/07/2024

causa n. 961/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Bertoncini Monica, Inzucchi Giuseppina

M
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Tribunale di Bergamo, Sentenza n. 478/2024 del 09-05-2024

... viene trattata per iscritto. Il Giudice, viste le note depositate, pronuncia sentenza, depositando dispositivo e motivazione. Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 09/05/2024 ### *** TRIBUNALE DI BERGAMO ### in composizione monocratica in persona del dott. ### in funzione di Giudice del ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di pubblico impiego n. 2066/23, promossa con ricorso depositato il 15 ottobre 2023 da ### con l'avv. G. Blasi - ricorrente - contro Ministero dell'### e del ### in persona del ### pro tempore, con le funzionarie dott.sse M. Albanese e G. Tabone - convenuto - Oggetto: retribuzione professionale docente. Causa chiusa a sentenza l'8 maggio 2024. Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 09/05/2024 Svolgimento del processo Con ricorso depositato il 15 ottobre 2023, la ricorrente in epigrafe conveniva avanti a questo Tribunale il MIM per ivi sentire accertare il diritto al pagamento della “retribuzione professionale docente” ex art. 7 ### del 15 gennaio 2001, con condanna al pagamento delle somme maturate. Si costituiva in giudizio il ### contestando la fondatezza della domanda. La causa veniva discussa e decisa all'udienza odierna. Motivi (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BERGAMO Sezione Lavoro VERBALE DI UDIENZA n. 2066/2023 R.G. 
Oggi 08/05/2024, la presente causa viene trattata per iscritto. 
Il Giudice, viste le note depositate, pronuncia sentenza, depositando dispositivo e motivazione. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 09/05/2024 ### *** 
TRIBUNALE DI BERGAMO ### in composizione monocratica in persona del dott. ### in funzione di Giudice del ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di pubblico impiego n. 2066/23, promossa con ricorso depositato il 15 ottobre 2023 da ### con l'avv. G. Blasi - ricorrente - contro Ministero dell'### e del ### in persona del ### pro tempore, con le funzionarie dott.sse M. 
Albanese e G. Tabone - convenuto - Oggetto: retribuzione professionale docente. 
Causa chiusa a sentenza l'8 maggio 2024. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 09/05/2024
Svolgimento del processo Con ricorso depositato il 15 ottobre 2023, la ricorrente in epigrafe conveniva avanti a questo Tribunale il MIM per ivi sentire accertare il diritto al pagamento della “retribuzione professionale docente” ex art. 7 ### del 15 gennaio 2001, con condanna al pagamento delle somme maturate. 
Si costituiva in giudizio il ### contestando la fondatezza della domanda. 
La causa veniva discussa e decisa all'udienza odierna. 
Motivi della decisione La domanda è fondata per le ragioni esposte dalla Corte di Cassazione dalla Suprema Corte nell'ordinanza 20015/2018, di seguito richiamate.  “2. ###. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la ### prevedendo, al comma 1, che «con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi ### che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive» ed aggiungendo, al comma 3, che «la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 09/05/2024 con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNS del 31.8.1999…»; 2.1. quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che Io stesso dovesse essere corrisposto «in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o ### di stato assimilate al servizio» e precisando, poi, che «per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio», 3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della ### includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non é collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/20 17) ; 4. non vi è dubbio, pertanto, che Io stesso rientri nelle «condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4 dell'### quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 09/05/2024 il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive »; 5. la clausola 4 dell'### quadro, alla luce della quale questa Corte ha gia risolto questioni interpretative dei ### del settore pubblico in generate e del comparto scuola in particolare (Cass. 7.11.2016 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola; 26.11.20 15 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del ### comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante; Cass. 17.2.2011 n. 3871 in terna di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'### che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio; 5.1. in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'### esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparita di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'### e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 09/05/2024 necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, ### 13.9.2007, causa ###/05, ### 8.9.2011, causa C-177/ 10 ###); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato ( oggi 153 5), « non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione» ( ### cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che “contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate ( ### cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause ###/ 11 e ###/11, ### 7.3.2013, causa ###/11, ###; 5.2. ### delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 09/05/2024 costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della ### non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'### ( fra le più recenti in tal senso Cass. 8.2.2016 n. 2468); 6. nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, «che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito» ed ha disatteso la tesi del Ministero secondo cui la durata temporalmente limitata dell'incarico sarebbe incompatibile con la percezione della “### 7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 09/05/2024 astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario; 8. si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/ 1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del ### 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» eve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo; 9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto pid che la tesi del Ministero, secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese»; 10. in via conclusiva il ricorso deve essere rigettato perché il dispositivo della sentenza, la cui “motivazione va parzialmente corretta ex art. 384, comma 4, cod. proc. civ., è conforme al principio di diritto che di seguito si enuncia: « l'art. 7 del ### 15.3.2001 per Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 09/05/2024 il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la ### a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle “modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio»;”. 
Il principio di diritto come sopra enunciato è stato ribadito dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza 629/2020, in cui si è affermato che risulta “conforme alla clausola 4 dell'### quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato “non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive”) applicabile nella fattispecie, secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 20015, l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7 ### per il comparto ### del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alia Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 09/05/2024 titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del ### 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato "compenso individuale accessorio”, risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensate l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio”. 
Nel quantum, il Ministero convenuto ha rilevato come l'importo spettante a titolo di “retribuzione professionale docente” deve essere calcolato tenendo conto delle particolarità del servizio del ricorrente, producendo uno specifico conteggio basato sull'esame dello stato matricolare. Parte convenuta non ha specificamente contestato la correttezza del conteggio. 
Le spese seguono la soccombenza, liquidate ex d.m. 55/2014 in dispositivo, con distrazione in favore dell'avv. G. 
Blasi.  P.Q.M.  definitivamente pronunciando, così provvede: 1) condanna il MIM a pagare a ### la somma di € 2.513,77, a titolo di “retribuzione professionale docente”, con Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 09/05/2024 accessori di legge dal dovuto al saldo; 2) condanna il MIM a pagare alle ricorrenti la somma di € 1.500,00, oltre a contributo forfetario ex art. 2 c. 2 d.m. 55/2014, IVA e ### a titolo di spese e compensi professionali, con distrazione in favore dell'avv. G. Blasi. 
Bergamo, 8 maggio 2024 Il Giudice del #### a verbale (art. 127 ter cpc) del 09/05/2024

causa n. 2066/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Cassia Sergio, Inzucchi Giuseppina

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Tribunale di Bergamo, Sentenza n. 824/2024 del 12-07-2024

... viene trattata per iscritto. Il Giudice, viste le note depositate, pronuncia sentenza, depositando dispositivo e motivazione. Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 12/07/2024 ### *** TRIBUNALE DI BERGAMO ### in composizione monocratica in persona del dott. ### in funzione di Giudice del ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di pubblico impiego n. 1255/23, promossa con ricorso depositato il 7 aprile 2024 da ### con l'avv. G. Blasi - attore - contro Ministero dell'### e del ### in persona del ### pro tempore, con le funzionarie dott.sse M. Albanese e G. Tabone - convenuto - Oggetto: compenso individuale accessorio. Causa chiusa a sentenza l'11 luglio 2024. Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 12/07/2024 Svolgimento del processo Con ricorso depositato il 7 aprile 2024, il ricorrente in epigrafe conveniva avanti a questo Tribunale il ### per ivi sentire accertare il diritto al pagamento della “compenso individuale accessorio” ex art. 82 ### del 29 novembre 2007 (come successivamente riconosciuto dall'art. 38 CCNL 19 aprile 2018), con condanna al pagamento delle somme maturate. Si costituiva in giudizio il ### contestando la fondatezza della domanda. La (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BERGAMO Sezione Lavoro VERBALE DI UDIENZA n. 863/2024 R.G. 
Oggi 11/07/2024, la presente causa viene trattata per iscritto. 
Il Giudice, viste le note depositate, pronuncia sentenza, depositando dispositivo e motivazione. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 12/07/2024 ### *** 
TRIBUNALE DI BERGAMO ### in composizione monocratica in persona del dott. ### in funzione di Giudice del ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di pubblico impiego n. 1255/23, promossa con ricorso depositato il 7 aprile 2024 da ### con l'avv. G. Blasi - attore - contro Ministero dell'### e del ### in persona del ### pro tempore, con le funzionarie dott.sse M. 
Albanese e G. Tabone - convenuto - Oggetto: compenso individuale accessorio. 
Causa chiusa a sentenza l'11 luglio 2024. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 12/07/2024
Svolgimento del processo Con ricorso depositato il 7 aprile 2024, il ricorrente in epigrafe conveniva avanti a questo Tribunale il ### per ivi sentire accertare il diritto al pagamento della “compenso individuale accessorio” ex art. 82 ### del 29 novembre 2007 (come successivamente riconosciuto dall'art. 38 CCNL 19 aprile 2018), con condanna al pagamento delle somme maturate. 
Si costituiva in giudizio il ### contestando la fondatezza della domanda. 
La causa veniva discussa e decisa all'udienza odierna. 
Motivi della decisione La domanda è fondata per le ragioni esposte dalla Corte di Cassazione dalla Suprema Corte nell'ordinanza 20015/2018 in tema di “retribuzione professionale docenti” (ma estendibili per analogia al compenso in parola), di seguito richiamate.  “2. ###. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la ### prevedendo, al comma 1, che «con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi ### che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive» ed Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 12/07/2024 aggiungendo, al comma 3, che «la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNS del 31.8.1999…»; 2.1. quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che Io stesso dovesse essere corrisposto «in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o ### di stato assimilate al servizio» e precisando, poi, che «per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio», 3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della ### includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/20 17); Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 12/07/2024 4. non vi è dubbio, pertanto, che Io stesso rientri nelle «condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4 dell'### quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive »; 5. la clausola 4 dell'### quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei ### del settore pubblico in generate e del comparto scuola in particolare (Cass. 7.11.2016 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola; 26.11.20 15 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del ### comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante; Cass. 17.2.2011 n. 3871 in terna di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'### che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio; 5.1. in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'### esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparita di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 12/07/2024 singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'### e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, ### 13.9.2007, causa ###/05, ### 8.9.2011, causa C-177/ 10 ###); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato ( oggi 153 5), «non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione» ( ### cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che “contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (### cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause ###/ 11 e ###/11, ### 7.3.2013, causa ###/11, ###; Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 12/07/2024 5.2. ### delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della ### non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'### (fra le più recenti in tal senso Cass. 8.2.2016 n. 2468); 6. nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, «che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito» ed ha disatteso la tesi del Ministero secondo cui la durata temporalmente limitata dell'incarico sarebbe incompatibile con la percezione della “RPD”; 7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 12/07/2024 recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario; 8. si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/ 1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del ### 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo; 9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del Ministero, secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese»; Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 12/07/2024 10. in via conclusiva il ricorso deve essere rigettato perché il dispositivo della sentenza, la cui “motivazione va parzialmente corretta ex art. 384, comma 4, cod. proc. civ., è conforme al principio di diritto che di seguito si enuncia: «l'art. 7 del ### 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la ### a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle “modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio»”. 
Il principio di diritto come sopra enunciato è stato ribadito dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza 629/2020, in cui si è affermato che risulta “conforme alla clausola 4 dell'### quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato “non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive”) applicabile nella fattispecie, secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 20015, l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7 ### per il comparto ### del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 12/07/2024 della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alia titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del ### 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato "compenso individuale accessorio”, risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensate l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio”. 
Quanto, infine, agli argomenti del ### secondo cui non vi sarebbe discriminazione - che in questo caso riguarderebbe anche diverse tipologie di lavoratori a tempo determinato - sul presupposto che i supplenti per brevi periodi spesso operano nello stesso anno scolastico in scuole diverse, senza necessariamente partecipare a tutta l'attività scolastica, come già evidenziato dal Tribunale di Bergamo (sentenza n. 209/23), oltre ad essere un'affermazione indimostrata, si deve al contrario presumere che qualsiasi supplente, per il periodo breve o lungo di assunzione, ponga in essere tutte le attività che ineriscono alla sua funzione. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 12/07/2024
Le spese seguono la soccombenza, liquidate ex d.m. 55/2014 in dispositivo.  P.Q.M.  definitivamente pronunciando, così provvede: 1) condanna il MIM a pagare a ### la somma di € 492,93, a titolo di “compenso individuale accessorio”, con accessori di legge dal dovuto al saldo; 2) condanna il MIM a pagare a ### la somma di € 1.000,00, oltre a contributo forfetario ex art. 2 c. 2 d.m. 55/2014, IVA e ### a titolo di spese e compensi professionali, con distrazione in favore del procuratore antistatario. 
Bergamo, 11 luglio 2024 Il Giudice del #### a verbale (art. 127 ter cpc) del 12/07/2024

causa n. 863/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Cassia Sergio, Inzucchi Giuseppina

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Tribunale di Bergamo, Sentenza n. 403/2025 del 14-05-2025

... trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., esaminate le note di trattazione pervenute, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia di primo grado n. 542/2024 R.G. promossa da: ###. ### (Cod. Fisc. ###), che si difende in proprio ricorrente contro ### E ### (### Fisc. ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ### resistente #### controversie in materia di previdenza obbligatoria ### le parti concludevano come da rispettivi atti ### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1.- Con ricorso ex art. 442 c.p.c. ed ex art. 24 c. 5 d.lgs. 46/1999 l'avv. ### ha impugnato la cartella di pagamento ###776813000 di € 2.720,32 derivante dalle somme iscritte al ruolo 2023/### per contributi dovuti alla ### per l'anno 2011. Ha eccepito la nullità della cartella, in quanto, a fronte della notifica in data ### dell'avviso di accertamento contributivo dichiarativo avente ad oggetto i contributi 2011 e dell'invio, in data ### (ossia entro 60 gg dalla notifica) delle proprie osservazioni, la ### ha comunque iscritto a ruolo le somme, in violazione degli obblighi previsti dal combinato disposto degli art. 36- bis D.P.R. 600/73 e dell'art. 6, co. 1 e 5, Legge (leggi tutto)...

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### 1 di 10 N. 542/2024 R.G.   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di ### lavoro Il Tribunale in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa ### all'esito dell'udienza del 14/5/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., esaminate le note di trattazione pervenute, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia di primo grado n. 542/2024 R.G. promossa da: ###. ### (Cod. Fisc. ###), che si difende in proprio ricorrente contro ### E ### (### Fisc. ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ### resistente #### controversie in materia di previdenza obbligatoria ### le parti concludevano come da rispettivi atti ### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1.- Con ricorso ex art. 442 c.p.c. ed ex art. 24 c. 5 d.lgs. 46/1999 l'avv.  ### ha impugnato la cartella di pagamento ###776813000 di € 2.720,32 derivante dalle somme iscritte al ruolo 2023/### per contributi dovuti alla ### per l'anno 2011. 
Ha eccepito la nullità della cartella, in quanto, a fronte della notifica in data ### dell'avviso di accertamento contributivo dichiarativo avente ad oggetto i contributi 2011 e dell'invio, in data ### (ossia entro 60 gg dalla notifica) delle proprie osservazioni, la ### ha comunque iscritto a ruolo le somme, in violazione degli obblighi previsti dal combinato disposto degli art. 36- bis D.P.R. 600/73 e dell'art. 6, co. 1 e 5, Legge 212/2000; ha eccepito la tardività della contestazione del maggior reddito riferito al modello 5/2012; ha evidenziato di essere creditore dell'importo di € 525.931,34 nei confronti della ### a fronte della sentenza n. 310/2021 della Corte d'Appello di Brescia. Ha infine concluso chiedendo l'annullamento della cartella di pagamento, con vittoria di spese. 
Si è ritualmente costituita in giudizio la ### che nel respingere la prospettazione avversaria, ha evidenziato: che in data ### il ricorrente ha inviato richiesta di “regolarizzazione spontanea” in relazione ai redditi 2011 avendo omesso, nel termine previsto, l'invio del modello 5/2012; che il ### la ### nel riscontrare la richiesta, ha comunicato l'importo dovuto per contributi per l'anno 2011; che in data ### la ### ha contestato al ricorrente la sussistenza di una discrepanza tra i redditi dichiarati alla ### e quelli invece inviati all'### delle ### circostanza scoperta solo grazie alla sottoscrizione di una specifica convenzione per l'accesso ai dati dell'### Ha evidenziato che, effettivamente, nonostante l'invio delle osservazioni da parte del ricorrente il ###, per un “mero disguido”, ha ritenuto definitivo il citato accertamento e ha provveduto all'iscrizione a ruolo del debito. Ha evidenziato, svolgendo domanda riconvenzionale sul punto, che le somme oggetto di cartella esattoriale sono comunque dovute dal ricorrente (che non ha contestato nel merito la loro spettanza), alla luce del maggior reddito riscontrato e dei conseguenti maggiori contributi calcolati, nonché della disciplina del ### di ### anche in relazione alle sanzioni e interessi per l'omesso o ritardato pagamento dei contributi. Ha evidenziato che la prescrizione dei contributi dovuti alla ### è decennale (ex art. 19 legge 576/1980 e poi art. 66 legge 247/2012) e che essa, tutt'al più, decorre dal 11.7.2013 ossia dalla data di invio del modello 5/2012, sicché, nel caso di specie, non è maturata alcuna prescrizione. Ha infine evidenziato che la sentenza della Corte d'Appello di Brescia ha statuito che la somma indicata dal ricorrente (per oltre € 500.000,00) è da restituire a ### e non direttamente al medesimo. Ha pertanto concluso chiedendo il rigetto dell'impugnazione e in ogni caso, in via riconvenzionale, la condanna del ricorrente al pagamento di € 2.720,25 oltre interessi al tasso del 2,75% annuo, con vittoria di spese. 
La causa, istruita solo documentalmente, è stata poi discussa e decisa all'udienza del 14 maggio 2025, tenutasi nelle modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con deposito di sentenza contestuale.  2.- Il ricorso è fondato nei termini che seguono sicché l'impugnata cartella esattoriale deve essere annullata.  2.1.- Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione formulata dalla ### per essere stata introdotta oltre il termine di 20 giorni previsto dall'art 617 c.p.c.  ### avverso l'iscrizione a ruolo del debito contributivo è regolata dall'art. 24 del d.lgs. 26.2.1999 n. 46 il quale dispone, al comma 5, che “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento”, come peraltro espressamente indicato nella cartella impugnata quale mezzo di impugnazione. ### per cui è causa è qualificabile quale opposizione contro l'iscrizione a ruolo e non invece quale opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., avendo il ricorrente specificamente contestato l'avvenuta iscrizione a ruolo del debito contributivo in assenza di accertamento definitivo.  ### e non contestato è che la cartella per cui è causa è stata notificata il ### e che il ricorso è stato depositato il ###, sicché nessuna decadenza è intervenuta. 2.2.- Deve essere respinta anche la contestazione, formulata dal ricorrente, in ordine alla presunta violazione dell'art. 14 della legge 24 novembre 1981 n. 689 di depenalizzazione, in quanto normativa non applicabile al caso di specie. Il presente giudizio ha infatti ad oggetto contributi non versati e sanzioni accessorie (di natura civile) previste dal ### di ### e non invece le sanzioni amministrative richiamate dalla legge 689/1981, derivanti dalla violazione di norme del tutto diverse e affatto sovrapponibili rispetto a quelle oggetto del presente giudizio.  2.3.- Deve essere invece accolta l'opposizione avverso l'iscrizione a ruolo effettuata da ### di conseguenza, la cartella di pagamento impugnata deve essere annullata. 
È stato documentato che il ricorrente ha ricevuto in data ### la “informativa ai sensi dell'art. 74 del ### della ### Sociale” avente ad oggetto la “verifica dei dati reddituali mediante controlli incrociati con l'### per l'anno 2011 e 2012”; è poi stato documentato che, nonostante l'invio da parte del ricorrente in data ### delle proprie “osservazioni”, la ### ha ritenuto l'accertamento definitivo e ha quindi provveduto all'iscrizione a ruolo del debito. La stessa ### convenuta ha attribuito tale accadimento ad un “mero disguido” (pag. 3 memoria difensiva). 
Ebbene, l'art. 74 del ### della ### adottato da ### (cfr doc. 14 fascicolo ### prevede che “1. ### competente della ### quando riscontra un inadempimento agli obblighi indicati nell'art.63 del presente ### ne dà avviso all'interessato con PEC o lettera raccomandata da inviare all'ultimo domicilio professionale conosciuto dalla ### o con atto equipollente. 2. Nell'avviso vengono specificati: a) l'inadempienza riscontrata; b) l'indicazione degli importi dovuti a titolo di contributi, sanzioni e interessi; c) l'invito a fornire, entro il termine di giorni sessanta dalla data di ricezione, eventuali osservazioni in merito alla contestazione; d) l'avvertimento che, in mancanza di osservazioni, si procederà alla esazione mediante iscrizione nei ruoli esattoriali ovvero con altra modalità indicata dalla ### 67 e) la misura della sanzione ridotta in caso di versamento diretto in oblazione degli importi dovuti, con modalità e termini determinati dalla ### f) l'indicazione di modalità e termini di eventuali ricorsi ex art. 79 del presente ### 3. Qualora l'interessato faccia pervenire osservazioni in merito all'inadempimento contestato l'ufficio competente adotta gli opportuni provvedimenti con sollecitudine: a) se l'inadempimento contestato risulta inesistente, ne dà avviso scritto all'interessato provvedendo, eventualmente, alle operazioni necessarie all'annullamento dell'accertamento; b) se le osservazioni comunicate non escludono l'inadempimento, l'ufficio determina in via definitiva l'accertamento, eventualmente correggendo quello inizialmente compiuto e ne dà comunicazione scritta all'interessato con le specificazioni di cui al secondo comma, lettere b), e) ed f). 4. Qualora l'interessato non faccia pervenire osservazioni entro il termine di cui al secondo comma, lettera c), l'avviso di cui al primo e secondo comma acquista efficacia di accertamento definitivo”. 
In altri termini, la ### può procedere all'iscrizione a ruolo del debito previdenziale solo ed esclusivamente qualora l'accertamento diventi definitivo, circostanza che si verifica in due ipotesi: se l'interessato non fa pervenire le proprie osservazioni entro il termine di 60 giorni oppure qualora, a fronte delle osservazioni tempestivamente ricevute, la ### provveda ad inviare una seconda comunicazione all'interessato contenente gli esiti della determinazione effettuata in via definitiva, anche previa eventuale correzione di quanto inizialmente contestato. 
Ebbene, la ### convenuta, a fronte delle osservazioni formulate dal ricorrente il ###, non ha provveduto alla determinazione del debito in via definitiva né ha inviato la comunicazione prevista all'art. 74 comma 3 lett. b) del ### (provvedendovi solo in data ###, ossia dopo la notifica del ricorso introduttivo - cfr. doc. 11 fascicolo resistente). ### nel procedere direttamente all'iscrizione a ruolo del debito senza rispettare la procedura prevista, ha violato il ### di conseguenza, l'iscrizione a ruolo dell'importo rivendicato deve ritenersi illegittima e la cartella di pagamento deve essere annullata.  3.- ### della cartella non esime questo Giudice dall'esame della fondatezza nel merito della pretesa previdenziale azionata dalla ### Difatti, è principio consolidato quello secondo cui, in tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo (tra le molte: Cass. Civ. sez. VI, ord. n. 17858 del 6.7.2018); la giurisprudenza ha peraltro evidenziato che tale principio si estende anche al caso in cui non vi sia esplicita domanda dell'ente, poiché l'azione proposta contro l'iscrizione a ruolo dei contributi previdenziali è una opposizione all'esecuzione, ossia un'ordinaria azione di accertamento negativo del credito a cognizione piena, sicché la ritenuta illegittimità dell'iscrizione a ruolo non esime il giudice dalla verifica della fondatezza della pretesa contributiva, nell'“an” e nel “quantum”, seppure l'ente previdenziale si sia limitato a chiedere il mero rigetto dell'opposizione, senza formulare alcuna specifica domanda al fine di sollecitare la cognizione in ordine alla sussistenza dell'obbligazione, e senza che costituisca domanda nuova la successiva richiesta di condanna dell'opponente al pagamento del credito di cui alla cartella ( Civ. sez. Lav, Ord. n. 1558 del 23/01/2020). 
Ebbene, la domanda riconvenzionale formulata dalla ### è fondata e deve trovare accoglimento.  3.1.- Deve essere preliminarmente respinta l'eccezione formulata dal ricorrente di prescrizione della pretesa contributiva.  3.1.1.- In primo luogo, vi è da dire che il termine di prescrizione dei contributi dovuti alla ### è decennale. 
Il termine di dieci anni, originariamente introdotto dall'art. 19 comma 1 della legge 20 settembre 1980 n. 576, è stato poi ritenuto, dalla giurisprudenza, ridotto a cinque anni a seguito dell'introduzione dell'art. 3 della legge 8 agosto 1995 335 di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare; il termine decennale è stato nuovamente reintrodotto a seguito di un successivo intervento normativo (art. 66 della legge 31 dicembre 2012 n. 247 di nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), che ha precisato la non applicabilità dell'art. 3 legge 335/1995 alla ### Nell'interpretare i vari passaggi normativi succedutisi nel corso degli anni, la costante giurisprudenza di legittimità ha statuito che la nuova disciplina di cui all'art. 66 legge 247/2012 (ossia, il termine decennale) si applica unicamente ai contributi maturati nel periodo successivo alla sua entrata in vigore (2.2.2013) nonché alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente (tra le molte: Cass. Civ. sent. n. 6729 del 18.3.2013 e in senso conforme, C. App. 
Milano sent. n. 1361 del 2019 e 1132 del 2018); di contro, nelle altre ipotesi continua ad applicarsi il regime di prescrizione antecedente (ossia, il termine quinquennale) previsto dall'art. 3 legge 335/1996. 
Nel caso di specie, la contribuzione di cui trattasi attiene all'anno 2011; è quindi pacifico che, al momento dell'entrata in vigore della L. 247/2012, il diritto non si era ancora estinto per prescrizione. Di conseguenza, alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra riassunte, ai contributi oggetto del presente giudizio deve applicarsi il termine di prescrizione decennale.  3.1.2.- Quanto al termine di decorrenza, ai sensi dell'art. 19 comma 2 della legge 20 settembre 1980 n. 576 di riforma del sistema previdenziale forense “per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla cassa, da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui agli articoli 17 e 23”. Di conseguenza, nel caso di specie, il dies a quo decorre dalla data di invio da parte del ricorrente del ### 5/2012 avvenuta in data ### con la richiesta di “regolarizzazione spontanea ex art. 14 ###”. La prescrizione è quindi stata utilmente interrotta dall'invio della successiva comunicazione ricevuta in 11.7.2022, qualificabile senza ombra di dubbio quale atto di costituzione in mora. 
A ciò si aggiunga che i contributi richiesti dalla ### conseguono alla scoperta, da parte dell'ente previdenziale, dell'effettivo maggior reddito dichiarato dal ricorrente all'### dell'### di cui ha avuto conoscenza solo a seguito dell'ostensione dei dati dell'### da parte dell'### per effetto di apposita convenzione stipulata tra le ### Ebbene, l'occultamento del maggior reddito posto alla base del calcolo dei contributi costituisce causa di sospensione della prescrizione ai sensi dell'art. 2941 n. 8 c.c., sicché il termine di prescrizione non può che riprendere a decorrere a partire dalla scoperta del dolo, avvenuta, appunto, nell'anno 2022 per effetto dell'indagine effettuata dall'ente.  ### di prescrizione deve pertanto essere disattesa.  3.2.- Nel merito, vi è da dire che il ricorrente non ha specificamente contestato, nel ricorso, la spettanza o la congruità dei maggiori contributi e delle sanzioni calcolati dalla ### per l'anno 2011.  ### convenuto ha documentato che il ricorrente ha dichiarato un reddito professionale alla ### di € 55.938,00 e che, di contro, ha invece comunicato all'### delle ### con il ### 2012, un reddito di € 66.948,00.  ### ha quindi ricalcolato i maggiori contributi dovuti, quantificandoli in € 1.431,00 per contributo soggettivo ed € 110,00 per contributo modulare. Ha poi quantificato le sanzioni (il 50% del maggior contributo, ex art. 8 del ### e gli interessi di mora (al 2,75% annuo, ex art. 72 del citato ###, per un totale complessivo di € 2.720,25. 
I conteggi fanno corretta applicazione delle norme stabilite dal ### prodotto in giudizio, cui il ricorrente è soggetto avendovi aderito al momento dell'iscrizione alla ### Quest'ultima ha pertanto adempiuto all'onere probatorio gravante sulla medesima, avendo dimostrato sia l'an che il quantum del credito rivendicato. 
Di conseguenza, la domanda riconvenzionale deve essere accolta. 4.- ### di compensazione formulata dal ricorrente è inammissibile e comunque infondata. 
Da un lato, l'eccezione non è stata espressamente formulata nel ricorso introduttivo e nemmeno nella memoria di replica alla riconvenzionale (non depositata), essendo stata tardivamente introdotta solo nelle note di trattazione depositate nel corso del giudizio; essa è di conseguenza è inammissibile e non può essere esaminata. 
In secondo luogo, la sentenza dalla Corte d'Appello di Brescia n. 310/2021 (cfr doc. 4 fascicolo ricorrente), sulla base della quale si fonderebbe il controcredito pari ad € 525.931,34 rivendicato dal ricorrente, statuisce espressamente quanto segue: “P.Q.M. in riforma della sentenza n. 625/2020 del Tribunale di Bergamo sezione ### annulla la ricongiunzione e condanna l'appellante [ndr ### a restituire all'### le somme ad esse trasferite”. Dal tenore letterale del dispositivo della sentenza è evidente che il soggetto che ha diritto al pagamento della somma da parte di ### è ### e non invece l'odierno ricorrente. Del resto, allo scrivente Giudice In definitiva, il ricorrente deve essere condannato al pagamento della somma di € 2.720,25 oltre ulteriori interessi maturandi al tasso del 2,75% sino al saldo effettivo.  5.- Le spese devono essere poste a carico del principale soccombente e vengono liquidate secondo parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M.  147/2022, applicando i compensi medi per lo scaglione di valore di riferimento (da € 1.100,00 ad € 5.200,00) e quindi: € 425,00 per la fase di studio, € 425,00 per la fase introduttiva, € 919,00 per la fase decisionale (esclusa la fase istruttoria, non tenutasi alla luce della natura documentale della causa) per complessivi € 1.769,00, oltre alle spese generali al 15%, IVA e CPA se dovuti come per legge.  P.Q.M.  definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: 1) in accoglimento del ricorso, annulla la cartella di pagamento ###776813000 impugnata; 2) in accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna l'avv.  ### al pagamento, in favore della ### convenuta, della somma di € 2.720,25 oltre interessi calcolati al tasso annuo del 2,75% dal dovuto al saldo effettivo; 3) condanna l'avv. ### al pagamento, in favore della #### convenuta, delle spese di lite, che liquida in € 1.769,00 oltre 15% per spese generali, IVA e CPA se dovuti come per legge. 
Sentenza provvisoriamente esecutiva. 
Così deciso in ### li 14/05/2025 

Il Giudice
del lavoro


causa n. 542/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Francesca Possenti

M

Tribunale di Milano, Sentenza n. 9837/2025 del 18-12-2025

... TRIBUNALE ORDINARIO di ###. 127 ###.P.C. ### esaminate le note di trattazione scritta depositate dalle parti e le domande ivi formulate, esaminati gli atti e i documenti di causa, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. come segue. Si comunichi. Milano, 18 dicembre 2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO PRIMA CIVILE Il Tribunale, nella persona del ### dott. ### all'esito dell'udienza del 27 novembre 2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato ex art. c.p.c. la seguente ### nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 418/2024 promossa da: ● ### (C.F. ###) rappresentata e difesa dall'avv. ### elettivamente domiciliat ###, presso il difensore ricorrente contro ● ### (C.F. ###), rappresentato e difeso dall'avv. ### elettivamente domiciliato in ### alla p.zza ###IV maggio n. 18, presso il difensore avv. convenuto In punto: ### professionale ### Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Le domande delle parti e lo svolgimento del processo Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data ###, la sig.ra (leggi tutto)...

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TRIBUNALE ORDINARIO di ###. 127 ###.P.C.  ### esaminate le note di trattazione scritta depositate dalle parti e le domande ivi formulate, esaminati gli atti e i documenti di causa, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. come segue. 
Si comunichi. 
Milano, 18 dicembre 2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO PRIMA CIVILE Il Tribunale, nella persona del ### dott. ### all'esito dell'udienza del 27 novembre 2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato ex art. c.p.c. la seguente ### nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 418/2024 promossa da: ● ### (C.F. ###) rappresentata e difesa dall'avv. ### elettivamente domiciliat ###, presso il difensore ricorrente contro ● ### (C.F.  ###), rappresentato e difeso dall'avv. ### elettivamente domiciliato in ### alla p.zza ###IV maggio n. 18, presso il difensore avv.  convenuto In punto: ### professionale ### Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta. 
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Le domande delle parti e lo svolgimento del processo Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data ###, la sig.ra ### ha convenuto in giudizio lo ### dott.ssa ### e dott. ### chiedendo, previa dichiarazione di risoluzione del rapporto contrattuale, la condanna dei convenuti al risarcimento del danno patito in relazione alle prestazioni sanitarie offerte nella somma di euro 14.389,50, oltre al rimborso delle spese legali e tecniche.
La ricorrente esponeva la seguente vicenda sanitaria. 
Nel mese di luglio 2018, la sig.ra ### si recava presso lo ### dott.ssa ### e dott. ### a causa di una modifica della dimensione e del volume dei denti e le veniva consigliato di procedere con un rifacimento completo dell'arcata superiore, mediante l'apposizione di 14 corone e di quella inferiore mediante applicazione di 8 corone. La ricorrente accettava il piano cure proposto, il cui costo veniva preventivato in euro 5.200,00, prontamente versati a mezzo bonifici bancari. 
Le cure venivano, quindi, realizzate e completate nel mese di dicembre 2018. 
Tuttavia, nel mese di ottobre 2019 la ricorrente subiva l'improvvisa rottura del rivestimento ceramico tra i denti 21 e 22 dell'arcata superiore, prontamente contestata allo studio odontoiatrico in occasione di uno dei controlli periodici, ma la circostanza veniva minimizzata. Successivamente, nel mese di ottobre 2021, mentre si trovava in ### il ponte superiore anteriore, già compromesso, finiva con il cedere e si staccava. La ricorrente informava telefonicamente lo studio odontoiatrico e le veniva consigliato di rivolgersi con urgenza ad uno studio milanese per le cure necessarie, indicato dagli stessi convenuti nello studio ### s.r.l. 
Alla visita eseguita presso il suindicato studio, emergeva che il dente 1.3 era gravemente compromesso e non più salvabile; la ricorrente veniva invitata a rivolgersi allo studio odontoiatrico convenuto, che aveva eseguito l'impianto. 
Pertanto, nel mese di novembre 2019 la ricorrente si recava presso lo studio odontoiatrico convenuto, ove il dott. ### procedeva all'estrazione del dente, fissando il ponte con un cemento semipermanente e rimandando la paziente ad altro appuntamento. 
In occasione del successivo appuntamento, lo studio convenuto proponeva alla ricorrente di rifare il ponte oppure di mettere un nuovo impianto, in entrambi i casi con costi a proprio carico. La sig.ra ### si rivolgeva, quindi, ad altro professionista che rilevava l'imperita esecuzione del ponte realizzato dal convenuto. 
A seguito della malpractice medica, la sig.ra ### subiva danni di carattere patrimoniale e non patrimoniale consistenti nelle spese da sostenere per le nuove cure, nella restituzione degli importi versati e nel danno biologico sofferto. 
Pertanto, la sig.ra ### proponeva il presente giudizio. 
Con decreto pronunciato in data ###, il ### fissava l'udienza per la comparizione delle parti per il giorno 10-05-2024, da tenersi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Con ordinanza del 14-05-2024 il ### invitava parte ricorrente al deposito della notifica dell'atto introduttivo e del decreto giudiziale effettuata al convenuto. 
Alla successiva udienza del 28-06-2024, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., il ### rilevata la violazione dei termini a comparire di cui all'art. 281 undecies c.p.c., rinviava il procedimento all'udienza del 12-11-2024 per la rinnovazione della notifica degli atti alla parte convenuta. 
In data ### si costituiva in giudizio lo ### eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'azione proposta dalla sig.ra ### per erronea vocatio in jus ovvero la carenza di legittimità passiva dello studio convenuto, con conseguente estromissione dello stesso; chiedendo l'autorizzazione alla chiamata in causa degli odontoiatri ### e ### chiedendo il mutamento del rito da semplificato a ordinario e, nel merito, contestando la ricostruzione dei fatti effettuata dalla ricorrente, con conseguente rigetto della domanda proposta. 
All'udienza del 12-11-2024, il ### respingeva le istanze preliminari della parte convenuta e disponeva consulenza medico legale sulla persona della ricorrente, nominando quali CTU la dott.ssa ### e il dott. ### All'esito del deposito della perizia, all'udienza del 15-07-2025, il ### tentava la conciliazione tra le parti, che dava esito negativo. Pertanto, la causa, matura per la decisione, perveniva all'udienza del 27-11-2025 per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. All'esito dell'udienza, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., il ### pronunciava la sentenza, redatta in calce all'ordinanza ex art. 127 ter c.p.c.  2. Le questioni rilevanti nel giudizio La materia del contendere verte sull'accertamento della responsabilità contrattuale del convenuto ### con riferimento alle prestazioni odontoiatriche rese nei confronti della ricorrente. 
In particolare, in base alle allegazioni della sig.ra ### gli addebiti mossi al convenuto riguardano l'imperita esecuzione delle prestazioni odontoiatriche effettuate a far tempo dal mese di luglio 2018, dalle quali la ricorrente non avrebbe tratto alcun giovamento; secondo la prospettazione della sig.ra ### le prestazioni rese in maniera negligente e imprudente dallo studio convenuto avrebbero causato la caduta del ponte: in particolare, l'inidonea sigillatura e l'imperita posa avrebbero consentito che la saliva si infiltrasse sino a determinare il cedimento del dente 1.3. 3. Le eccezioni sollevate dalla parte convenuta 3.1. Preliminarmente, parte convenuta ha eccepito la carenza di legittimazione passiva dello ### dott.ssa ### e dott. ### trattandosi di un soggetto privo di personalità giuridica e, quindi, privo della capacità di stare in giudizio autonomamente. 
La censura non è fondata. 
Richiamando il verbale d'udienza del 12-11-2024, dalla documentazione versata in atti dalla ricorrente (doc. n. 1 e 2), emerge che la sig.ra ### ha instaurato un rapporto di natura contrattuale con lo ### dott.ssa ### e dott. ### peraltro dal convenuto non contestato. 
Riguardo alla posizione di tale parte, occorre premettere che, secondo giurisprudenza ormai consolidata, lo studio professionale associato, quantunque privo di personalità giuridica, rientra a pieno titolo nel novero di quei fenomeni di aggregazione di interessi cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici, dotati di capacità di stare in giudizio in persona dei loro componenti o di chi ne abbia la legale rappresentanza secondo l'art. 36 c.c. (cfr. Cass. civ., n. 8768/2018). 
In particolare, la giurisprudenza riconosce allo studio associato l'applicabilità delle disposizioni codicistiche dettate in materia di società semplice, sulla base dell'assunto che l'associazione tra professionisti costituisce una delle più rilevanti e concrete manifestazioni di detto tipo di società. 
Lo studio associato risulta dotato di una certa soggettività giuridica, dal momento che nei rapporti con i terzi lo studio associato si presenta come centro unitario di imputazione di situazioni di natura soggettiva.  3.2. Anche in sede di precisazione delle conclusioni, parte convenuta ha reiterato la richiesta di conversione del rito da semplificato a ordinario. 
La richiesta è già stata rigettata all'udienza del 12-11-2024, il cui verbale si richiama integralmente.  4. La responsabilità professionale Nel merito, la domanda svolta dalla sig.ra ### risulta fondata ed è meritevole di accoglimento per le ragioni e nei termini che seguono. 
Ciò posto, in primo luogo, pare opportuno ricordare gli insegnamenti della giurisprudenza, di merito e di legittimità, in materia di responsabilità medica.
Nel caso di specie, trova applicazione il regime proprio della responsabilità di natura contrattuale, sia quanto alla ripartizione dell'onere della prova, sia in ordine ai principi relativi alla diligenza e al grado della colpa nell'adempimento delle obbligazioni contrattuali. 
In particolare, per quanto attiene all'onere della prova, è noto che il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova dell'eventuale fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. per tutte, sul tema, Cass. S.U. n. 13533/2001). 
Con specifico riguardo alla responsabilità sanitaria, costituisce indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato quello secondo cui è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta censurabile del sanitario sia stata, secondo il criterio del “più probabile che non”, causa del danno (cfr. Cass. civ. n. 42104/2021; Cass. civ. n. 18392/2017; Cass. Civ., 26824/2017; Cass., n. 26825/2017; Cass. Civ. n. 3704/2018). 
Di converso, grava sul sanitario, quale debitore convenuto, l'onere di dimostrare il fatto estintivo, costituito dall'avvenuto esatto adempimento - sempre secondo un criterio di diligenza specifica - ovvero che, pur sussistendo inadempimento, esso non sia stato eziologicamente rilevante in ordine al verificarsi del dedotto evento dannoso, ovvero che gli esiti peggiorativi siano stati determinati da un diverso evento a lui non imputabile. 
Tali affermazioni sono poi state meglio precisate dalla Suprema Corte con la recente sentenza 10050/2022 secondo cui “In tema di responsabilità contrattuale per inadempimento delle obbligazioni professionali (tra le quali si collocano quelle di responsabilità medica, anteriormente alla l. n. 24 del 2017), è onere del creditore-danneggiato provare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), il nesso di causalità, secondo il criterio del "più probabile che non", tra la condotta del professionista e il danno lamentato, mentre spetta al professionista dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente”.  5. ### della responsabilità ### posto, nel caso di specie, l'attività istruttoria delle parti circa la prova della sussistenza del nesso di causalità è stata incentrata su una CTU collegiale disposta nel corso del presente procedimento, che ha potuto sottoporre a visita medico legale la danneggiata, nonché esaminare e valutare la documentazione medica prodotta in atti. 
Al riguardo, occorre ricordare che “la consulenza tecnica di ufficio, non essendo qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, perché volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito. Questi può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente), ed in tal caso è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche” (così ex multis, Cass. n. 6155/2009). 
Inoltre, con particolare riferimento alle ipotesi di “di accertamento della responsabilità medico chirurgica, attesa l'innegabilità delle conoscenze tecniche specialistiche necessarie non solo alla comprensione dei fatti, ma alla loro stessa rilevabilità, la consulenza tecnica presenta carattere "percipiente", sicché il giudice può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati, ma anche quello di accertare i fatti medesimi, ponendosi pertanto la consulenza, in relazione a tale aspetto, come fonte oggettiva di prova” (Cass. n. 4792/2013).  ### un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, anche di recente ribadito, la consulenza tecnica d'ufficio è, infatti, un atto processuale che svolge funzione di ausilio del giudice nella valutazione dei fatti e degli elementi acquisiti (consulenza c.d. “deducente”) ovvero, in determinati casi (come appunto in ambito di responsabilità sanitaria), è essa stessa fonte di prova per l'accertamento dei fatti (consulenza c.d. “percipiente”), in quanto costituisce mero elemento istruttorio da cui è possibile trarre il “fatto storico”, rilevato e/o accertato dal consulente. (cfr. da ultimo, Cass. Civ. n. 12387/2020). 
Quanto, infine, alla natura dei poteri dei ### va segnalato il recente arresto delle ### secondo cui il ### d'### è un ausiliario del ### che gode di un'investitura pubblicistica nel nuovo ### di rito (a dispetto di quanto accadeva nel ### del 1865) e dunque le indagini che il Consulente deve espletare ex art. 194 c.p.c. sono le stesse che compirebbe il ### se fosse dotato delle necessarie cognizioni tecniche. Si deve quindi oggi ritenere definitivamente superato l'opposto orientamento, formatosi a seguito della sentenza n. ###/2019, che riteneva applicabili al CTU le preclusioni previste per le parti. ### giungono a tale conclusione valorizzando la circostanza che i poteri del CTU nello svolgimento del suo incarico derivano direttamente dal ### che lo ha nominato e, dunque, sono esercitabili, sotto il profilo istruttorio, negli stessi limiti in cui sarebbero esercitabili dal ### Pertanto, per il ### d'### non operano le preclusioni che operano per le parti poiché il perito, godendo dei medesimi poteri di accertamento del ### analogamente a quest'ultimo può procedere d'ufficio anche nel caso in cui le parti siano incorse nelle preclusioni (in tal senso, si vedano l'art. 118 c.p.c., l'art. 213 c.p.c. e l'art. 2711 c.c.). 
Di conseguenza, così come il ### non subisce alcuna preclusione ben potendo esercitare poteri istruttori d'ufficio (ex art. 183, comma 8, c.p.c.), “anche il consulente potrà procedere, nei limiti visti, a quegli approfondimenti istruttori che, prescindendo da ogni iniziativa di parte, nel segno caratterizzante della indispensabilità, appaiono necessari al fine di rispondere ai quesiti oggetto dell'interrogazione giudiziale”. 
Appare, quindi, opportuno riferirsi a quanto accertato dai CTU dott.ssa ### e dott.  ### i quali, ricostruita la vicenda clinica che ha interessato la sig.ra ### (pagg. da 4-11) hanno accertato quanto segue: “Sulla base delle condizioni cliniche riscontrate agli elementi dentali ed alle ### vi era indicazione ai trattamenti proposti. Stante la condizione di bruxista della perizianda, ben evidente antecedentemente al piano di cure proposto, venne dai sanitari dello #### omesso l'allestimento di una placca occlusale ### che la ###ra ### avrebbe dovuto indossare immediatamente dopo la cementazione dei manufatti protesici definitivi (pag. 20- 21). 
Con riferimento alle conseguenze negative derivate dall'operato della parte convenuta, i CTU hanno rilevato che “In nesso causale con l'omesso allestimento di un bite è derivata la perdita dell'elemento 13 e la necessità di rieseguire ex novo il manufatto protesico frontale 13-12-11-21-22-23. ### di una placca di svincolo avrebbe consentito di correggere gli effetti negativi del bruxismo sulle strutture protesiche e sui sottostanti monconi dentali, portando anche beneficio al disturbo temporomandibolare (### diagnosticato dai sanitari dello ###
Vadalà”. 
Proseguono i CTU evidenziando che “In base alla diagnosi inizialmente formulata i trattamenti attuati alla perizianda non sono risultati effettuati con la dovuta diligenza. (…) Le buone pratiche cliniche di settore e le raccomandazioni cliniche in odontostomatologia del Ministero della ### indicano che il bruxismo riveste particolare importanza per le negative conseguenze che può cagionare nei trattamenti protesici ed a livello di denti, parodonto e del cavo orale in genere. ### prescrizione di una placca di svincolo in un soggetto parafunzionale ed affetto da DTM costituisce una violazione dei doveri di diligenza e perizia tecnica. (…) Le terapie programmate presso lo ### sono da considerarsi routinarie nell'attività odontoiatrica, prive di particolari difficoltà tecniche. 
Le prestazioni in concreto attuate non sono risultate effettuate in conformità alle regole all'epoca acquisite al corredo scientifico del settore odontoiatrico” (pagg. 21-22). 
I tecnici del ### hanno, quindi, rilevato profili di censurabilità nell'operato della parte convenuta, con espresso riferimento alla fase esecutiva. 
Concludendo, quindi, il quadro probatorio sull'accertamento della responsabilità, i consulenti hanno accertato che: ● l'errata esecuzione degli interventi induce a ritenere che il censurabile operato dei medici sia derivato da negligenza, imprudenza e imperizia; ● il comportamento della parte convenuta non è da ritenersi conforme alle linee guida e alle buone pratiche della comunità scientifica. 
Alla luce di quanto esposto, deve quindi ritenersi sussistente la responsabilità del convenuto, essendo risultati provati da parte della ricorrente, sia il nesso di causalità fra la condotta dei sanitari e il danno alla salute subito, sia la colpa della parte convenuta, essendo emersi chiaramente dalla relazione tecnica profili di negligenza, imprudenza e imperizia nell'esecuzione degli interventi. 
Parte convenuta non è riuscita a dimostrare che “l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza” (Cass. civ. n. 18392/2017). 
Nel caso in esame, non vi è per l'appunto prova del fatto che la condotta della parte convenuta sia stata conforme alle regole dell'arte medica, risultando al contrario censurabile la sua condotta per come accertata dai consulenti del giudice. In particolare, i ### rispondendo alle obiezioni sollevate dai consulenti della parte convenuta, hanno evidenziato che “la causa della frattura dell'elemento dentale 13 è stata ricondotta dagli scriventi - in termini di più probabile che non - a difetti nell'esecuzione tecnica del manufatto protesico ed anche dalla accertata condizione di bruxista della signora ### clinicamente evidente antecedentemente alle terapie proposte dai sanitari di detto Studio” (pag. 25).
Infine, si osserva che, alla luce del chiaro e condivisibile percorso argomentativo svolto dai consulenti tecnici, non è neppure ipotizzabile un concorso colposo della ricorrente nella causazione dell'evento dannoso ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., come invocato dal convenuto. 
Sul punto, appare esaustivo e condivisibile quanto risposto dai CTU al preciso quesito del ### “ Il comportamento della signora ### non ha in alcun modo contribuito a determinare i danni nella stessa derivati” (pag. 23). 
Sulla base della motivata valutazione dei ### che il Tribunale condivide e ritiene esaustiva, questo giudice ritiene che parte convenuta debba essere dichiarata responsabile e condannata a risarcire a parte ricorrente i danni cagionati dall'inesatto adempimento della prestazione sanitaria.  6. La liquidazione del danno ### premesso, si procede alla liquidazione del danno. 
Parte ricorrente ha chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale e patrimoniale.  6.1. Quanto al primo si osserva che secondo i più recenti l'insegnamenti della Suprema Corte di Cassazione il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. costituisce una categoria generale di danno che attiene alla lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da valore di scambio e presenta natura composita, articolandosi in una serie di aspetti aventi funzione meramente descrittiva, quali il danno morale (identificabile nel patema d'animo o sofferenza interiore subìti dalla vittima dell'illecito, ovvero nella lesione arrecata alla dignità o integrità morale, quale massima espressione della dignità umana), quello biologico (inteso come lesione del bene salute), dei quali - ove essi ricorrano cumulativamente - occorre tenere conto in sede di liquidazione del danno, in ossequio al principio dell'integralità del risarcimento. Occorre dunque accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione, valutando, inoltre, congiuntamente, entro il danno biologico, tutte le sofferenze soggettivamente patite dal danneggiato in relazione alle condizioni personali dello stesso ed ai risvolti che concretamente la lesione all'integrità psico-fisica ha comportato.  6.2. Per quanto riguarda il danno-conseguenza subito dalla ricorrente, i consulenti hanno accertato quanto segue: “La componente temporanea del danno è quantificabile in 10 ### giorni di ITP al 25% ed ulteriori 30 ### giorni di ITP mediamente al 10%, con ripercussioni negative nello svolgere le consuete attività della vita quotidiana in misura percentuale sovrapponibile all'entità della inabilità biologica. Rispetto alle preesistenti condizioni cliniche gli esiti di natura permanente sono da correlarsi alla perdita dell'elemento dentale 13. 
Considerata la parziale emendibilità ottenuta attraverso la sostituzione implantare effettuata, nell'attualità è stimabile una lesione dell'integrità psico-fisica pari a mezzo punto percentuale (danno biologico permanente = 0,5%)” (pag. 22).  ### applicandosi i valori previsti dagli artt. 138 e 139 del ### delle ### (cfr Cass. civ. n. 28990/2019), considerando l'età della ricorrente al momento del fatto (57 anni) e utilizzando le ultime tabelle di cui all'art. 139 del ### delle ### aggiornate al 18-07-2025, il danno fisico permanente - stimato dai CTU nella misura del 0,5%, con riferimento alla perdita dell'elemento 13 - corrisponde all'importo di euro 368,50, mentre il danno da invalidità temporanea sofferto dalla sig.ra ### è pari a euro 308,99 (euro 56,18 al giorno). 
Si perviene, quindi, all'importo di euro 677,49 a titolo di danno non patrimoniale. 
Sull'importo riconosciuto a titolo risarcitorio da questo Tribunale devono essere calcolati gli interessi dovuti dall'illecito alla data di pubblicazione della sentenza. Per tale calcolo soccorre il criterio fatto proprio dalla Corte di Cassazione (cfr. n. 9194/2020) che, operata la devalutazione dell'importo oggi liquidato in moneta attuale fino al momento del fatto, calcola gli interessi al tasso legale sul capitale via via rivalutato anno per anno fino al versamento dell'acconto, che copre interamente il danno non patrimoniale. 
Dalla pubblicazione della sentenza al saldo sono dovuti gli interessi legali.  6.3. Va altresì accolta la domanda di risarcimento del danno relativo alle spese mediche allegate dalla ricorrente nella misura di euro 1.850,00, come riconosciute anche dai ### Inoltre, deve essere riconosciuto alla ricorrente l'importo di euro 4.200,00 per gli interventi necessari per il rifacimento del ponte protesico di sei elementi, come accertato dai ### “In pertinenza ai fatti in esame in futuro sarà necessaria la realizzazione di un ponte definitivo di sei elementi (13-12-11-21-22- 23) ad un costo ammontante, in base al preventivo prodotto dalla ricorrente, a complessivi € 4.200,00 (quattromiladuecento/00)” (pag. 23). 
Su tali importi decorrono gli interessi legali dalla domanda giudiziale sino all'effettivo saldo.  6.4. Parte ricorrente ha chiesto, altresì, anche il risarcimento del danno patrimoniale, quantificato nella somma di euro 5.200,00 a titolo di restituzione dei compensi versati allo studio convenuto.
Si osserva che la restituzione del corrispettivo presuppone l'accertamento e la dichiarazione di risoluzione del contratto di prestazione d'opera professionale intercorso tra le parti per inadempimento dei convenuti. 
Nel caso di specie, è pacifico che il rapporto professionale è già stato risolto, con la conseguenza che il compenso percepito dal convenuto pari a euro 5.200,00 dovrà essere parzialmente restituito in quanto la prestazione offerta si è rivelata solo in parte inutiliter data e cioè solo con riferimento al ponte di sei elementi (13-12-11-21-22-23) sui 22 realizzati. 
Considerato che il costo per la realizzazione del ponte per l'arcata superiore di 14 elementi e per l'arcata inferiore di 8 elementi praticato dallo studio convenuto è inferiore ai prezzi medi di mercato e ai prezzi indicati nel tariffario dei medici odontoiatri e che, quindi, il criterio del costo unitario non può essere utilizzato; considerato che solo 6 dei 22 elementi devono essere rifatti, si ritiene congruo disporre la restituzione di euro 1.500,00. 
Su tale importo decorrono gli interessi legali dalla data della domanda giudiziale. 
In definitiva, risulta dovuta alla ricorrente la complessiva somma di euro 8.227,49.  7. La liquidazione delle spese di lite ### soccombenza segue la condanna della parte convenuta a corrispondere alla ricorrente le spese di lite del presente procedimento - liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM 55/14 e tenuto conto della concreta attività difensiva posta in essere - ivi comprese le somme versate dalla ricorrente ai CTU e ai consulenti di parte. 
Con riferimento a queste ultime, pare utile rammentare che si tratta di esborsi per consulenza tecnica di parte, al cui ristoro la parte vittoriosa ha diritto ove produca la notula del proprio CTP (cfr. Cass. 26729/2024: “le spese della consulenza di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva, vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto, sempre che il giudice non ne rilevi l'eccessività o la superfluità, ai sensi del primo comma dell'art. 92 cod. proc. civ. (Cass. 3716 del 11/06/1980: conf. Cass. n. 10173 del 2015, n. 84 del 2013, n. 6056 del 1990, n. 625 del 1972, n. 1626 del 1965). Le forme per attivare la ripetizione sono quelle della nota delle spese che il difensore deve unire al fascicolo di parte al momento del passaggio in decisione della causa (art. 75 disp. att.  cod. proc. civ.); nel caso di specie la produzione della notula del c.t.p. era sufficiente a giustificare il riconoscimento della debenza della somma ivi indicata, salvo il controllo sulla eventuale eccessività, con la conseguente erroneità della statuizione della corte territoriale secondo cui le spese di CTP devono parimenti restare a carico della parte essendo stata una libera scelta di quest'ultima nominare un consulente di parte”). 
Nel caso di specie, parte ricorrente ha allegato le fatture del CTP dott. ### n. 14/2022 per euro 610,00 e n. 3/2025 per euro 1.220,00 (doc. n. 8 e n. 10) pari a complessivi euro 1.830,00 ed ha inserito la relativa richiesta nella quantificazione dei danni effettuata con nota del 16-11-2025, seppur in misura maggiore e non documentata.  P.Q.M.  il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa, accoglie il ricorso e per l'effetto: 1) condanna lo ### al pagamento, in favore della ricorrente, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, dell'importo complessivo di euro 8.227,49, oltre interessi come in motivazione; 2) condanna parte convenuta a rimborsare alla ricorrente le spese del presente procedimento, che liquida nella somma di euro 5.077,00, oltre 15% rimborso forfettario spese generali, oneri e accessori di legge se dovuti e rimborso del contributo unificato e della marca ex dpr n. 115/2002; 3) pone definitivamente a carico della parte convenuta le spese di ### come da decreto di liquidazione del 12-07-2025; 4) condanna parte convenuta a rimborsare alla ricorrente le spese di CTP pari a complessivi euro 1.830,00.  ### 18 dicembre 2025

causa n. 418/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Filippa Grillo, Roberta Maria Mandelli

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