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R.G. 8660/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI NORD Sezione lavoro nella persona della dott.ssa ### ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 9.12.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 8660/2025 R.G. ###.### S.R.L. C.F. ###, con sede #######, ### 13, in persona dell'amministratore unico, legale rappresentante p.t., sig. ### (nato a ### [NA] il ###), rappresentato e difeso dall'Avv. ### E ### (C.F. ###), nato a ### - ### (### il ### e residente in Napoli ###, rapp.to e difeso dall'Avv. ### di fatto e di diritto Con ricorso depositato in data ###, la società B.### ha proposto tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 328/2025, emesso da questo Tribunale il ### e notificato in pari data, con cui era stato intimato alla società opponente di pagare in favore dell'ex dipendente ### la somma di € 9.708,75, a titolo di ### oltre accessori e spese di procedura.
A sostegno della opposizione, la società ha dedotto che il credito azionato dall'opposto doveva ritenersi estinto per compensazione, in ragione del credito risarcitorio vantato da essa società, ammontante a € 7.263,50, oltre accessori, che traeva origine dai danni patrimoniali cagionati alla società a causa dell'abbandono del posto di lavoro da parte dell'opposto avvenuto in data ###, quando il predetto, senza essere mai stato autorizzato ad assentarsi ed essendo anche in possesso delle chiavi del cancello di accesso al cantiere si era reso irreperibile da quella data. Evidenziava l'opponente che: perdurando l'assenza dal lavoro e l'irreperibilità del dipendente, in data ###, inoltrava alla residenza dell'opposto contestazione disciplinare per assenza ingiustificata dal 16/12/2024 e con lettera del 04/02/2025 gli irrogava il licenziamento disciplinare per giusta causa. Evidenziava, ancora, la società: che il sig. ### - quand'anche “per far rientro al suo paese” - dal 16/12/2024 non si era più presentato in cantiere, di fatto abbandonando il posto di lavoro; che l'opposto, alla data del 16/12/2024, aveva già goduto delle ferie maturate nel medesimo anno, essendo del tutto inveritiera la circostanza evidenziata nel ricorso monitorio secondo cui il ricorrente avrebbe beneficiato a far data dal 16.12.2024 di un periodo di ferie per far rientro al suo paese; che, a causa della repentina ed arbitraria assenza del sig. ### ovvero dell'abbandono del posto di lavoro a far data dal 16/12/2024, B.### oltre a dover affrontare complesse problematiche organizzative, aveva subito una serie di danni patrimoniali; che, in particolare, tra il 17 ed il 18 dicembre 2024, ignoti trafugavano dal cantiere “### al Bravo”, rimasto sguarnito, i cavi elettrici ed il quadro elettrico dell'impianto elettrico di cantiere nonché la centralina elettrica della gru in uso presso il cantiere stesso e danneggiavano la centralina idraulica dell'ascensore, acquistato ed installato tra settembre ed ottobre 2024; che la B.### doveva, pertanto, riacquistare cavi e quadro elettrico dell'impianto di cantiere, la centralina elettrica della gru per un costo di € 2.043,14 nonché la centralina idraulica dell'ascensore per un costo di € 2.700,00, donde un costo complessivo di € 4.743,14; che, nelle more della ardua ricerca di un lavoratore da assumere per coprire la vacanza del custode presso il cantiere di “### al Bravo”, rimasto improvvisamente sguarnito di presidio, la società opponente non poteva fare altro che rivolgersi al personale operaio in forze; che, in particolare, B.### acquisiva in tal senso la disponibilità del sig. ### manovale inquadrato con qualifica di operaio, il quale, pertanto, dal 18/12/2024 e fino al 31/12/2024, si occupava a tempo pieno della sorveglianza del suddetto cantiere, venendo esonerato dall'attività operativa; che l'impiego del suddetto operaio (### comportava per la società opponente, oltre al rallentamento delle opere in cantiere, un costo di € 1.020,36; che, infine, non riuscendo a reperire un sostituto nella mansione e non potendo ulteriormente sottrarre il personale in forze alle mansioni operative, B.### si vedeva costretta a rivolgersi ad una società esterna per il servizio di vigilanza privata nonché ad installare un impianto di video sorveglianza/antifurto del costo di € 1.500,00, come da fatture versate in atti; che la repentina, arbitraria e prolungata assenza ovvero l'abbandono del posto di lavoro da parte del sig. ### aveva cagionato alla società (al netto dei pure notevoli disagi organizzativi) un danno patrimoniale pari, complessivamente, ad € 7.263,50. ### ha, quindi, concluso chiedendo di: “- revocare l'opposto decreto ingiuntivo stante l'infondatezza e/o l'insussistenza del credito azionato in via monitoria ed ivi riconosciuto; b- accertare e dichiarare la sussistenza del credito dell'opponente s.r.l. di € 7.263,50 a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali cagionati dalla condotta del lavoratore-opposto, in subordine nella diversa misura a determinarsi a mezzo CTU o ritenuta di giustizia, oltre interessi legali; c- compensare il credito per TFR vantato dall'opposto, in misura di € 7.475,74 netti ovvero € 9.708,75 lordi, gradatamente nella diversa misura ritenuta sussistente, con il credito dell'opponente s.r.l. di cui sopra, oltre interessi, dal giorno della loro coesistenza (o da quello del loro accertamento), dichiarandone l'estinzione fino alla reciproca concorrenza; d- condannare l'opposto al pagamento di spese e compensi di lite”.
Si è costituito ### eccependo preliminarmente la inammissibilità dell'invocata compensazione, poiché il controcredito non era né certo, né liquido, né esigibile, non essendone provati né l'an -ossia la responsabilità di esso oppostoné il quantum e, chiedendo, comunque, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ed acquisite note, la causa - ritenuta matura per la decisione, senza ulteriori incombenti istruttori - viene decisa con la presenta sentenza, completa di motivazione. ### è infondata.
Il Tribunale rileva anzitutto che l'opponente non ha contestato di non aver corrisposto all'opposto il TFR maturato in forza del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti dal 01/06/2017 al 04/02/2025 né la quantificazione di tale emolumento operata in sede monitoria.
Ha, invece, dedotto che la somma ingiunta non sarebbe dovuta in quanto il relativo credito dovrebbe estinguersi per compensazione con il controcredito vantato nei confronti dell'opposto, a titolo di risarcimento dei danni che l'ex dipendente avrebbe cagionato con la sua condotta, consistita nell'aver, con la sua arbitraria e prolungata assenza ovvero l'abbandono del posto di lavoro, cagionato alla stessa (al netto dei pure notevoli disagi organizzativi) un danno patrimoniale pari, complessivamente, ad € 7.263,50, avanzando la società anche domanda diretta ad ottenere l'accertamento del credito risarcitorio vantato.
Tanto premesso, ritiene il Tribunale che la compensazione tra i crediti vantati dal datore di lavoro nascenti dal comportamento illecito di un suo dipendente e le somme cui il medesimo è tenuto a titolo di TFR o retribuzioni a favore di quest'ultimo è soggetta alla disciplina dettata dagli artt. 1241 e ss cc., in ragione dei principi affermati in materia dalla Suprema Corte, secondo cui: “a) poiché l'art. 1246 c.c., si limita a prevedere che la compensazione si verifica quali che siano i titoli da cui nascano i contrapposti crediti e debiti senza espressamente restringerne l'applicabilità all'ipotesi di pluralità di rapporti, non può in assoluto escludersi che detto istituto operi anche fra obbligazioni scaturenti da un'unica fonte negoziale. In particolare, una tale esclusione è giustificata allorquando le obbligazioni derivanti da un unico negozio siano tra loro legate da un vincolo di corrispettività che ne escluda l'autonomia perché, se in siffatta ipotesi si ammettesse la reciproca elisione delle obbligazioni in conseguenza della compensazione, si verrebbe ad incidere sull'efficacia stessa del negozio, paralizzandone gli effetti. Qualora, invece, le obbligazioni, ancorché aventi causa in un unico rapporto negoziale, non siano in posizione sinallagmatica ma presentino caratteri di autonomia, non v'è ragione per sottrarre la fattispecie alla disciplina dell'art. 1246 c.c., la quale, riguardando l'istituto della compensazione in sé, è norma di carattere generale (v. Cass. Sez. un, 16/11/ 1999, 775; Cass. 11/5/2004, n. 8924; Cass. 11/3/2005, n. 5349; Cass. 9/6/ 2006, n. 10629); b) pertanto, ai fini della configurabilità della compensazione in senso tecnico di cui all'art. 1241 c.c., non rileva la pluralità o unicità dei rapporti posti a base delle reciproche obbligazioni, essendo invece necessario solo che le suddette obbligazioni, quale che sia il rapporto (o i rapporti) da cui esse prendono origine, siano "autonome", ovvero "non legate da nesso di sinallagmaticità" (v. Cass., n. 10629/2006, cit.), mentre in mancanza della suddetta autonomia è configurabile soltanto la cosiddetta compensazione impropria o atecnica, in base alla quale la valutazione delle reciproche pretese importa soltanto un semplice accertamento contabile di dare ed avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza (v. Cass. 17/4/2004, n. 7337; Cass. 2/3/ 2009, 5024); c) la compensazione propria - che non è rilevabile d'ufficio - può essere legale o giudiziale, nel primo caso la presenza di due crediti contrapposti liquidi ed esigibili è anteriore al giudizio, mentre nel secondo caso il credito opposto in compensazione non è liquido, ma viene liquidato dal giudice nel processo, perché reputato di "pronta e facile liquidazione"; pertanto la compensazione legale, a differenza di quella giudiziale, opera di diritto per effetto della sola coesistenza dei debiti, sicché la sentenza che la accerti è meramente dichiarativa di un effetto estintivo già verificatosi e questo automatismo non resta escluso dal fatto che la compensazione non possa essere rilevata di ufficio, ma debba essere eccepita dalla parte, poiché tale disciplina comporta unicamente che il suddetto effetto sia nella disponibilità del debitore che se ne avvale, senza che sia richiesta una autorizzazione alla compensazione dalla controparte (v. Cass. 22/10/2014, 22324; Cass. 11/1/2006, n. 260); d) la cosiddetta "compensazione atecnica" non può essere utilizzata per dare ingresso ad una sorta di "compensazione di fatto", sganciata da ogni limite previsto dalla disciplina codicistica, in quanto la peculiarità della compensazione atecnica consiste nel fatto di rendere possibile la compensazione tra crediti che non siano tra loro autonomi, ma deve pur sempre trattarsi di crediti per i quali ricorrano i requisiti di cui all'art. 1243 c.c. (v. Cass., 29/1/2015, n. 165 e Cass. 10629/2006, cit); e) in particolare, per l'applicabilità della compensazione è sempre richiesto che ricorrano da ambedue i lati i requisiti di cui all'art. 1243 c.c., cioè che si tratti di crediti certi, liquidi ed esigibili o di facile e pronta liquidazione, sicchè la compensazione giudiziale è ammessa nella sola ipotesi in cui il credito opposto sia (oltreché esigibile ed omogeneo al controcredito) di facile e pronta liquidazione, con la conseguenza che la mancanza di tale condizione (che si verifica non soltanto quando il credito non sia certo nel suo ammontare, ma anche qualora ne risulti contestata l'esistenza, sì che il relativo accertamento necessiti di una lunga istruttoria) obbliga il giudice a disattendere la relativa eccezione, dovendo la parte far valere il credito in separato giudizio con autonoma domanda” ( v. Cass., 25/9/2000, n. 12664 e Cass., 15/10/2009, n. 21923).
Applicando i principi anzidetti al caso in esame, osserva il Tribunale che: a) pur essendo, in linea teorica, il credito del lavoratore per il TFR riconosciutogli dal decreto opposto suscettibile di compensazione con quello vantato dalla B.### per gli asseriti danni patrimoniali cagionati alla società a causa della condotta addebitata al dipendente, ciò sarebbe possibile nei soli limiti risultanti dal combinato disposto degli art. 1246, n. 3, c.c. e 543, co. 4 c.p.c.; b) in concreto la operatività della compensazione va esclusa poiché il credito risarcitorio vantato dalla ### non solo non è certo, avendo l'opposto specificamente contestato la imputabilità al medesimo di condotte inadempienti o negligenti, ma neppure è di pronta e facile liquidazione.
Tuttavia, nel caso di specie, poiché la società opponente ha proposto non solo l'eccezione di compensazione diretta esclusivamente a neutralizzare la domanda attrice ottenendone il rigetto totale o parziale, ma ha anche spiegato domanda riconvenzionale, e cioè una domanda autonoma tesa ad ottenere una pronuncia a sé favorevole, di accertamento del predetto credito risarcitorio (“b- accertare e dichiarare la sussistenza del credito dell'opponente s.r.l. di € 7.263,50 a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali cagionati dalla condotta del lavoratore-opposto, in subordine nella diversa misura a determinarsi a mezzo CTU o ritenuta di giustizia, oltre interessi legali”), il giudice adito deve comunque decidere anche su tale domanda anche allorché il credito non sia di facile e pronta liquidazione, non eccedendo esso la sua competenza per materia o valore ( v. 5/1/2005, n. 157 e Cass., 2/9/1998, n. 8697) ### ha, invero, proposto domanda volta all'accertamento della responsabilità dell'opposto per i danni che la società afferma di aver subito in conseguenza dell'asserita assenza ingiustificata del lavoratore in data 16 dicembre 2024, chiedendo l'accertamento di un danno patrimoniale quantificato complessivamente in euro 7.263,50, a titolo di furti verificatisi nel cantiere e di costi sostenuti per la sostituzione del lavoratore, per la vigilanza privata e per l'installazione di un impianto di videosorveglianza.
Anche tale domanda risulta, tuttavia, infondata.
E, invero, le prove documentali prodotte e la prova testimoniale richiesta non sono idonee a dimostrare né la colpa del lavoratore né l'esistenza del nesso causale.
Le richieste istruttorie sono state, invero, disattese per irrilevanza o genericità dei capitoli, o perché vertenti su aspetti valutativi non oggetto di percezione diretta da parte dei testi.
Ma anche a voler ritenere provata un'assenza non autorizzata dell'ex dipendente, la domanda risarcitoria non potrebbe comunque essere accolta in difetto del necessario nesso causale.
E, invero, I furti occorsi nel cantiere sono stati commessi, per stessa ammissione dell'opponente, da terzi ignoti, la cui condotta costituisce causa autonoma, sopravvenuta e imprevedibile idonea a interrompere il nesso causale con la condotta asseritamente inadempiente del lavoratore: il comportamento di terzi, quando non sia prevedibile né controllabile dal debitore, interrompe il nesso causale rispetto all'eventuale omissione del dipendente. ### del dipendente, anche se improvvisa, non può essere considerata causa diretta ed immediata dei furti o dei danneggiamenti verificatisi nel cantiere: i danni invocati dall'opponente non rientrano tra le conseguenze prevedibili della condotta del lavoratore, come richiesto dall'art. 1225
Quanto alle spese sostenute per la sostituzione del dipendente, per il servizio di vigilanza privata e per l'installazione di un impianto di videosorveglianza, le stesse costituiscono oneri organizzativi dell'impresa, la cui gestione compete esclusivamente al datore di lavoro.
Tali costi non possono essere imputati alla condotta del lavoratore, sia perché estranei al fisiologico rischio connesso al rapporto di lavoro subordinato, sia perché non integrano un pregiudizio immediato e diretto riconducibile alla condotta del dipendente.
Le stesse fatture versate in atti dalla opponente attestano soltanto l'esborso sostenuto, e non la riferibilità causale dei costi all'asserito inadempimento del lavoratore.
In difetto, pertanto, della prova degli elementi costitutivi della responsabilità contrattuale o extracontrattuale, anche la domanda di risarcimento danni proposta dall'opponente deve essere integralmente rigettata.
Alla luce delle considerazioni esposte, l'opposizione contenente anche la domanda proposta dalla opponente, già carente sotto il profilo delle allegazioni e non supportata da adeguati elementi probatori, deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza della società opponente e sono liquidate come in dispositivo con applicazione del valore minimo dello scaglione di riferimento (fra € 5.201 e € 26.000) tenuto conto della non rilevante complessità della causa e del valore della controversia nonché dell'assenza di attività istruttoria P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: Rigetta l'opposizione; Dichiara la esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto; Condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 2.200,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, da distrarsi in favore del difensore dell'opposto, antistatario ### deciso in ### il ### Il giudice
causa n. 8660/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Colameo Fabiana