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Tribunale di Pavia, Sentenza n. 14/2026 del 08-01-2026

... chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno modificato le condizioni di cui al ricorso. Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc. Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti le prove documentali depositate (decreto del Tribunale di ### del 23/03/2022 con il quale è stata omologata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione dei coniugi davanti al ### del Tribunale nel giudizio di separazione. Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Il Tribunale, (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di ###. R.G. 2061/2025 Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Dott.ssa ### relatore Dott.ssa ###ssa ### ha pronunciato la seguente S e n t e n z a nella causa civile di I ### iscritta al N. 2061 /2025 R.G. promossa da ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv.  ### e con domicilio eletto presso il suo studio in #### 4/a; e da ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv.  ### e con domicilio eletto presso il suo studio in ### 52; i quali hanno contratto matrimonio concordatario in ### in data ###, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune alla #### A, n. 22, dell'anno 2004; separati consensualmente con decreto di omologa del 23/03/2022; e con l'intervento del ###, il quale nulla ha opposto ### coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni: “ 1) Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento, essendo entrambi autosufficienti economicamente.  2) La sig.ra ### continuerà a vivere nella casa coniugale sita nel Comune di ##### 48/12.  3) Le figlie minori ### e ### rimangono affidate congiuntamente ad entrambi i coniugi con collocamento prevalente presso la madre e con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale: le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute o alla residenza abituale delle minori saranno assunte da entrambi i genitori in accordo fra loro, tenuto conto delle relative inclinazioni, capacità ed aspirazioni, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità potrà essere esercitata separatamente.  4) Il padre potrà vedere e tenere le figlie minori con sé quando vorrà, compatibilmente con le esigenze delle stesse nonché con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori e comunque sempre previa comunicazione e accordo con la madre. Quale regime minimo di frequentazione le parti stabiliscono che: -I fine settimana sono alternati. Nelle settimane in cui il #### terrà con sé le figlie nel fine settimana: lo stesso andrà a prendere le minori dal giovedì dopo scuola sino al lunedì mattina, allorquando avrà cura di portarle a scuola, e nel periodo in cui non vi sarà attività scolastica, verrà previamente concordato con congruo anticipo dove riportare le minori; resta inteso che qualora nella giornata infrasettimanale di giovedì, i genitori si avvalessero della baby-sitter, ci dovrà essere un preavviso di almeno 48 ore prima sul come gestire la predetta giornata.  -Nel fine settimana di spettanza della madre, il padre terrà con sé ### e ### nella giornata di giovedì dalla uscita di scuola, o nel periodo estivo o di assenza scolastica dal luogo in cui si trovano le minori, sino a dopo cena, con rientro presso la madre o in alternativa, la mattina successiva la/le riaccompagnerà a scuola, dandone preventivamente avviso alla madre, l'esercizio del diritto di visita dovrà avvenire sempre avuto riguardo alla modalità di cui al punto sopra.  - Nell'ipotesi in cui i genitori, per ragioni lavorative dovessero recarsi in trasferta, dovranno comunicare con un preavviso di almeno quindici giorni in capo all'altro, il periodo, al fine di trovare un'intesa sulla gestione delle figlie; nell'ipotesi in cui vi fosse una comunicazione di trasferta con preavviso non tempestivo da parte del datore di lavoro, sarà onere del genitore comunicarlo subito all'altro (resta inteso che per trasferta si intende anche un orario di lavoro anche diverso dall'usuale).  5) Il padre potrà tenere con sé le minori per quindici giorni continui o discontinui durante il periodo estivo, previa comunicazione in capo all'altro genitore sia del periodo di villeggiatura che del luogo entro la fine di ogni maggio, oltre a rendere noto ogni riferimento utile per contattare le bambine; (trattasi di una condizione con efficacia per entrambi i genitori); resta inteso che non dovranno esserci sovrapposizioni in ordine al periodo di vacanze tra i due genitori, tenuto conto dell'opzione riservata agli stessi in ordine alla facoltà di fare i quindici di vacanza in maniera continua o discontinua.  6) Per tutte le festività sacre e civili, alternanza tra un genitore e l'altro in merito alla frequentazione delle figlie onde permettere un giusto equilibrio con tutte e due i genitori.  7) Per le vacanze natalizie le minori trascorreranno con un genitore il 24 dicembre e poi con l'altro dal 25 sino al 31 incluso e con l'altro dal 1 gennaio all'### compresa, ### e ### ad anni alterni (od anche previo accordo di alternare un anno ### e pasquetta con uno e l'anno successivo con l'altro).  8) Resta inteso, che le modalità del diritto di visita, stabiliti nel ricorso, possono essere oggetto di diversa regolamentazione, in forza di un accordo congiunto intervenuto tra i coniugi. 9) Qualora per i motivi di salute, scolastici o lavorativi, il genitore non collocatario delle minori, non potesse esercitare il diritto di visita, avrà il diritto al recupero.  10) Al di fuori dei giorni di festa e di cui ai capi precedenti del ricorso, allorquando la scuola sarà chiusa in occasioni di feste sacre e civili, ed anche nei giorni antecedenti le festività natalizie e pasquali, i genitori terranno con sé le minori (da intendersi con pernotto) in maniera paritetica suddividendosi i giorni, secondo l'alternanza.  11) Considerate le rispettive capacità economiche delle parti il padre, corrisponderà, entro il giorno 27 di ogni mese, alla ###ra ### quale contributo al mantenimento delle figlie minori ### e ### un assegno mensile di € 250,00 (duecentocinquanta/00) ciascuno, per complessivi € 500,00 (cinquecento/00), con decorrenza dal mese successivo la sottoscrizione del presente accordo, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla ###ra ### ben noto al #### importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ### costo della vita.  -In ogni caso, con riferimento alla figlia minore ### la quale attualmente frequenta l'istituto collegiale “### Morosini” con vitto e pernottamento, le parti concordano che fino a quando la minore ### frequenterà il collegio l'assegno di mantenimento pari ad € 250,00 ### è sospeso in quanto in luogo di esso, ciascun genitore contribuirà in misura paritaria (50% ciascuno) a tutte le spese relative alla permanenza della minore presso detto istituto; l'### per entrambe le figlie, sarà percepito al 50% tra i genitori.  12) Qualora per esigenze lavorative dei coniugi, le parti decidessero di collocare le figlie presso l'altro genitore ### sarà la madre tenuta alla corresponsione di un contributo al mantenimento dei figli.  13) Le spese straordinarie per le figlie, purché previamente concordate, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.  - Le spese straordinarie vengono individuate secondo quanto previsto nel ### d'### del Tribunale di Pavia che qui si intende integralmente riportato. 14) ### unico erogato dall'### per i figli a carico sarà percepito da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.  15) A titolo di definizione dei rapporti patrimoniali, le parti convengono che il #### si impegna a trasferire alla ###ra ### la sua quota di proprietà pari al 50% tramite atto di vendita, dei seguenti immobili: - Immobile sito nel Comune di ### identificato al ### dei fabbricati di ### via ### n. 48 Piano ###-T, foglio 53, numero 2492, ### A/3, ### 3, consistenza 6,0 vani, ### 156 mq, ### € 340,86.  - Immobile sito nel Comune di ### identificato al ### dei ### di #### n. 50 Piano ###, ### 53, ### 2649, ###7, ### C/6, ### 3, ### 16 mq, ### 16 mq, ### 54,54.  - Ciò entro e non oltre il 30 aprile 2026 e con le agevolazioni previste dalla normativa vigente per i trasferimenti conseguenti all'adempimento di accordi di separazione o di divorzio.  16) Sempre a titolo di definizione dei rapporti patrimoniali a fronte del trasferimento di cui sopra la ###ra ### corrisponderà al #### la somma complessiva di € 100.000,00 (centomila/00) entro il 30 aprile 2026.  17) Le parti chiedono espressamente l'applicazione alle cessioni immobiliari di cui al punto sopra dei benefici fiscali di cui all'art. 19 l. 06/03/1987 in materia di imposte catastali e ipotecarie così come modificate in virtù della pronuncia della Corte Costituzionale del 29/4-10/05/1999 n. 154 e confermate dalle successive pronunce della Suprema Corte (e applicarle alla cd. Negoziazione assistita come confermato dalla ### dell'### delle ### n. 65/ e del 16/07/2015), avendo la cessione la stessa funzione essenziale ed indispensabile, ai fini della risoluzione della crisi coniugale, nell'economia degli accordi raggiunti dalle parti al fine di prevenire un ulteriore contenzioso familiare in merito alle condizioni di separazione e divorzio. 18) Sempre a titolo di definizione dei rapporti patrimoniali, le parti si impegnano contestualmente all'atto di vendita, nella misura del 50% ciascuno (relativamente all'importo residuo previsto per l'estinzione del mutuo) ad estinguere il mutuo concesso da ### del 26/06/2009 intestato a ### e ### e il finanziamento dei pannelli solari n. 273928301 ### del 23/05/2017 e altresì, successivamente ### si impegna a cedere la titolarità del contratto con G.S.E in merito alla produzione di ### elettrica con la modalità di scambio sul posto e relativo contatore ### 19) A titolo di definizione dei rapporti patrimoniali, il #### si impegna contestualmente alla vendita dell'immobile a riconoscere alla ###ra ### la somma di € 10.500,00 pari a metà del valore delle autovetture (n. 2 auto d'epoca) in uso allo stesso.  20) Sempre a titolo di definizione dei rapporti patrimoniali, il #### si impegna a versare la somma di ### 2.500,00 alla ###ra ### a titolo di rimborso quale quota spettante per il 50% di un fondo liquidato post separazione.  21) Le parti si impegnano infine a creare un ### comune a favore delle figlie, nella forma che concorderanno.  22) I sig.ri ### e ### dichiarano, a titolo di definizione dei rapporti patrimoniali tra loro, di aver regolato ogni altro rapporto e di non aver più nulla da chiedere e/o domandare e/o rivendicare a qualsiasi titolo e/o motivazione l'uno dell'altro e viceversa.” MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data ###, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate. Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c. 
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno modificato le condizioni di cui al ricorso. 
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc. 
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti le prove documentali depositate (decreto del Tribunale di ### del 23/03/2022 con il quale è stata omologata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione dei coniugi davanti al ### del Tribunale nel giudizio di separazione. Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio. 
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.  ### della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.  ### il Tribunale di ### definitivamente pronunciando così statuisce: 1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da #### e da ### in ### il giorno 16/05/2004 (atto n.22, parte II., serie A, anno 2004); 2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge; 3) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.  ### così deciso nella camera di consiglio del 18/11/2025 ### est.   ###ssa

causa n. 2061/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Marina Bellegrandi

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Tribunale di Castrovillari, Sentenza n. 20/2026 del 11-01-2026

... precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite”. Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente ### motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da: ### con l'Avv. ### parte ricorrente #### con l'Avv. #### ; Parte resistente OGGETTO: Rapporto di agenzia e altri rapporti di collaborazione ex art. 409, n. 3 c.p.c. FATTO E DIRITTO Nell'atto introduttivo del presente giudizio, si legge che: la dott.ssa ### ha svolto, per conto e su incarico dell'### di ### attività di tutoraggio in aula nell'ambito del ### di ### “###”, tenutosi in ### facente parte integrante del ### “### di sviluppo rurale della ### 2007-2013 ASSE 4 - “### LEADER” ### di sviluppo locale “### e ospitalità” ### dell'offerta turistica integrata delle aree rurali nel versante ### del ### del ### - Misura 331 - ### 1: ### (all. 1), bandito da ### S.C. a.r.l. (###, in (leggi tutto)...

testo integrale

R.G. n. 1225 / 2019 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CASTROVILLARI Il Giudice del ### dott.ssa ### in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale “l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite”. 
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente ### motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da: ### con l'Avv. ### parte ricorrente #### con l'Avv.  #### ; Parte resistente
OGGETTO: Rapporto di agenzia e altri rapporti di collaborazione ex art. 409, n. 3 c.p.c. 
FATTO E DIRITTO Nell'atto introduttivo del presente giudizio, si legge che: la dott.ssa ### ha svolto, per conto e su incarico dell'### di ### attività di tutoraggio in aula nell'ambito del ### di ### “###”, tenutosi in ### facente parte integrante del ### “### di sviluppo rurale della ### 2007-2013 ASSE 4 - “### LEADER” ### di sviluppo locale “### e ospitalità” ### dell'offerta turistica integrata delle aree rurali nel versante ### del ### del ### - Misura 331 - ### 1: ### (all. 1), bandito da ### S.C.  a.r.l. (###, in virtù di formale lettera d'incarico ### n. 61/GP del 10.04.2015 e pedissequa convenzione (all. 2), espletando n. 240 ore e ricevendo un compenso orario lordo di € 22,50, per un totale di € 5.400,00 (all. 3); che la medesima, nell'ambito dello stesso ### ha anche svolto attività di tutoraggio in stage, nei giorni dal 06.07.2015 al 05.08.2015, presso la ### S.r.l., con sede in ####, c.da ### 64, e la ### 1727, con sede in ####, località ### per un totale di n. 160 ore, per come si evince dagli allegati registri presenze (all. 4 e 5) firmati dagli stagisti e dalla stessa tutor e controfirmati dall'### promotore (### S.C.) e dalle ### aderenti al progetto; che tanto avveniva in esecuzione di incarico verbalmente conferito alla professionista dal legale rappresentante dell'### resistente, sig. ### con la promessa di successiva formalizzazione del rapporto e di riconoscimento dello stesso trattamento economico previsto per l'attività di tutoraggio in aula; che l'### tuttavia, non ha più provveduto alla contrattualizzazione del suddetto rapporto, né al pagamento del compenso dovuto, nonostante l'odierna ricorrente abbia adempiuto, con estrema professionalità e diligenza, all'espletamento dell'incarico ricevuto; che quest'ultima, pertanto, per l'attività di tutoraggio in stage svolta, tenuto conto del compenso ricevuto per l'attività di tutoraggio in aula e dei massimali stabiliti dalla ### n. 2 del 02.02.2009 del Ministero del ### della ### e delle ### (all. 7, pag. 20), ha diritto al pagamento della complessiva somma di € 3.600,00 (€ 22,50 x 160), al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali previste dalla legge; che la professionista, inoltre, ha diritto anche al rimborso delle spese di carburante sostenute per essere stata costretta ad utilizzare la propria autovettura per gli spostamenti quotidiani da ### a ### (luogo in cui è avvenuto lo svolgimento di gran parte del tutoraggio) e per il trasporto di alcuni stagisti, avendo l'### resistente, al dichiarato fine di contenere i costi dello stage, noleggiato un solo pulmino, insufficiente per il trasporto di tutti gli stagisti; che tali spese, calcolate a norma della ### n. 2 del 02.02.2009 del Ministero del ### della ### e delle ### (all. 7) e del ### per la ### del 1° gennaio 2007 (all. 8), ammontano a complessivi € 425,33, come da conteggio in atti (all. 9); che, in via meramente subordinata, le suddette somme devono essere comunque riconosciute in applicazione del disposto di cui all'art. 2041 cod. civ., avendo l'### conseguito un indubbio vantaggio economico dall'attività di collaborazione prestata in suo favore dalla odierna ricorrente (che, al contrario, non ha ottenuto alcunché come contropartita), con evidente ingiustificato arricchimento di una parte in danno dell'altra. 
La parte ricorrente ha concluso chiedendo: “accertato che tra le parti è intercorso, nel periodo, nei luoghi e secondo le modalità di svolgimento di cui in narrativa, un rapporto di collaborazione ex art. 2222 e segg. cod. civ. avente ad oggetto attività di tutoraggio in stage, condannare l'### di ### in persona del suo l.r.p.t., al pagamento, in favore della ricorrente, della complessiva somma di € 4.025,33, di cui € 3.600,00, a titolo di corrispettivo accreditato per l'attività svolta, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, ed € 425,33, a titolo di rimborso delle spese sostenute o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia e/o accertata in corso di causa, anche mediante C.T.U., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto sino al soddisfo; b)-in via subordinata, condannare l'### resistente al pagamento della suddetta somma a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041 cod. civ., per i motivi di cui in narrativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto sino al soddisfo; c)-condannare, infine, l'### resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre accessori di legge”. 
Si è costituita l'### resistente impugnando e contestando la pretesa oggetto di ricorso e precisando che fu proprio la ricorrente a offrirsi di accompagnare alcuni stagisti presso la ### srl, nonché di presenziare in loco per l'attività di stage, manifestando la volontà di continuare a seguire gli studenti del corso svolto in aula, nonostante l'incarico non prevedesse tutoraggio in azienda. Ha concluso per il rigetto del ricorso. 
Esaurita l'istruttoria, si decide. 
§§§§§ Il ricorso deve essere accolto. 
E' stato dimostrato, attraverso la documentazione versata in atti dalla difesa attorea, nonché a mezzo prova testimoniale, che la ricorrente, oltre ad avere svolto, per conto e su incarico dell'### attività di tutoraggio in aula, attività regolarmente contrattualizzata e retribuita, ha anche espletato, sempre per conto e su incarico della resistente, attività professionale di tutoraggio in stage presso due aziende agricole aderenti al programma del bando, recandosi sul posto con mezzo proprio. 
Giova premettere, innanzitutto, che il bando del ### (all. 1) prevede, a pag. 4, l'obbligatorietà per l'ente aggiudicatario del bando di effettuare lo stage aziendale (“la formazione in presenza, in aula e in campo, dovrà prevedere il 60% di ore di lezioni in aula e il 40% di ore di stage”). Prevede, inoltre, a pag.  5, l'obbligo di pagamento dei compensi e di rimborso delle spese di viaggio a tutto il personale docente e non docente (tra cui rientra ovviamente la figura professionale del tutor).   In punto di prova, lo svolgimento dell'attività di tutoraggio (pari a complessive 160 ore) risulta comprovato, in primis, dalla produzione in giudizio dei
Presenze (all. 4 e 5), compilati di proprio pugno dalla ricorrente e firmati quotidianamente sia dai corsisti che dalla stessa tutor, oltre che controfirmati dall'### promotore (### S.C. a.r.l.) e dalle ### aderenti al programma, dai quali si evincono i giorni e gli orari precisi in cui gli stage si sono tenuti, nonché i singoli argomenti trattati. Tale documento non è stato oggetto di specifica contestazione da parte dell'### resistente.  ###à espletata dalla ricorrente, inoltre, trova conferma anche nelle dichiarazioni rese dai testi escussi alle udienze del 04.03.2025 e del 17.06.2025. 
La teste ### indifferente, sui fatti di causa ha dichiarato: “ADR: conosco la ricorrente perché ho partecipato a un corso con la stessa, un corso regionale in cui abbiamo fatto delle ore in aula a ### e una parte pratica presso due aziende, consistita in due giorni a ### presso azienda ### e il resto dei giorni a ### presso l'### masseria ### Adr: Noi abbiamo fatto il corso organizzato da ### la resistente. ADR: il periodo era luglio e agosto del 2015, non so meglio precisare. 
ADR: nella parte pratica non si lavorava ma si assisteva alle lavorazioni e ciò da lunedì al sabato, dalle ore 8,00 alle 14,00 oppure dalle 14,00 alle 20,00. ADR: confermo il capitolo 3 e cioè che la ricorrente ha messo a disposizione la propria autovettura su richiesta di uno dei due coordinatori (non ricordo se lo abbia chiesto il coordinatore ### o ### per tutto il periodo dello stage sia presso ### che ### Davanti a tutti gli stagisti era stato promesso un rimborso spese alla ricorrente, per avere messo a disposizione la propria vettura, ma non so se le sia stato effettivamente corrisposto. ADR: confermo il cap. 4. ADR: confermo il capitolo 6, avendo visionato le foto in allegato al ricorso. 
La teste ### indifferente, sui fatti di causa ha dichiarato: “ADR: io collaboro come libero professionista con la società ### una società consortile i cui corsi di formazione sono stati aggiudicati dalla ### ADR: la ricorrente è stata contatta dalla ### per svolgere la funzione di tutor all'interno del corso, con ore di stage in aula e ore di stage presso le aziende, come previsto dal bando. ADR: confermo il capitolo 1, precisando che si trattava dei mesi estivi, ma non ricordo il periodo e l'anno. Il corso di formazione era circa di 3 mesi. ADR: ###. 2 so che erano previste ore di lezione di mattina o pomeriggio per circa sei ore al giorno, nelle diverse aziende. Il corso di formazione era previsto da lunedì al sabato. ADR: non so quanti giorni abbia svolto presso la società agricola ### né presso la masseria ### ma erano di meno presso quest'ultima; in totale erano due o quattro eventi presso la masseria ### e tutti gli altri presso la società ### ADR: la ricorrente arrivava ai corsi di formazione con il proprio mezzo e spesso dava passaggi agli altri stagisti. ADR: non so dire se il pulmino della ### fosse insufficiente per tutti o se fosse una scelta degli altri stagisti andare con la ricorrente in auto. ADR: non so rispondere sul cap. 6 del ricorso. ADR: la ricorrente e gli stagisti firmavano obbligatoriamente un registro di presenza. ADR: l'attività di tutoraggio svolta dalla ricorrente consisteva nel compilare la parte amministrativa del corso di formazione, prendere le presenze, seguire le lezioni per monitorare gli allievi e accompagnare gli stessi agli stage previsti nelle diverse aziende. ADR: gli incarichi venivano conferiti con contratto o lettera di incarico, non so precisare”. 
In punto di diritto, nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato, è consolidato in giurisprudenza l'orientamento secondo cui “ogni attività di lavoro oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro subordinato si presume (salva prova contraria) effettuata a titolo oneroso; di conseguenza l'assunto della sua riconducibilità ad un diverso rapporto (non di lavoro subordinato), con la relativa gratuità della stessa attività, esige una prova rigorosa da parte del datore di lavoro” (### sentenza n. 18813/2008). E ancora, “ogni attività lavorativa è presunta a titolo oneroso salvo che si dimostri la sussistenza di una finalità di solidarietà in luogo di quella lucrativa…” (### sentenza 1833/2009) e “spetta al datore di lavoro provare che la prestazione resa dal lavoratore era a titolo gratuito, poiché in mancanza l'attività lavorativa si presume a titolo oneroso” (### sentenza n. 23528/2006). 
Gli stessi principi trovano applicazione anche nei contratti di lavoro parasubordinato come quello autonomo ex art. 2222 cod. civ. o di prestazione d'opera intellettuale ex art. 2229 cod. civ. in cui rientra la fattispecie in esame. 
Invero, “nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, come nelle altre ipotesi di lavoro autonomo, l'onerosità è elemento normale, anche se non essenziale, sicché, per esigere il pagamento, il professionista deve provare il conferimento dell'incarico e l'adempimento dello stesso, e non anche la pattuizione di un corrispettivo, mentre è onere del committente dimostrare l'eventuale accordo sulla gratuità della prestazione” (### ordinanza n. 26468/2019). 
Sotto questo profilo, la ricorrente ha assolto al suo onere probatorio. La teste ### infatti, ha riferito che la ricorrente è stata contattata dall'### per lo svolgimento dell'incarico di tutor, sia in aula che in stage. Entrambi i testi, inoltre, hanno riferito in merito all'attività professionale espletata in concreto dalla medesima presso le due aziende aderenti al programma, precisando il periodo in cui tale attività è stata svolta. Il tutto, trova conferma nel ### prodotto in atti. 
Al contrario, la resistente, non ha negato di essersi avvalsa dell'attività di tutoraggio in stage svolta dalla odierna ricorrente, bensì si è limitata semplicemente ad eccepirne la volontarietà e gratuità, sostenendo che sia stata la stessa ricorrente a manifestare “la volontà di continuare a seguire gli studenti del corso svolto in aula”, senza, tuttavia, fornire la prova di tale presunta volontarietà e gratuità, onere sulla stessa incombente ex art 2697 c.c.. 
La resistente, infatti, oltre a rinunciare alla prova testimoniale che avrebbe dovuto dimostrare il carattere volontario e gratuito della prestazione lavorativa resa dalla ricorrente, non ha neanche chiesto di fissare l'udienza per l'espletamento dell'interrogatorio formale di quest'ultima, rinunciando, di fatto, anche a tale mezzo istruttorio. 
In ordine al quantum debeatur, alla ricorrente deve riconoscersi il diritto al pagamento del medesimo compenso pattuito per l'attività di tutoraggio in aula, pari alla complessiva somma di € 3.600,00 (€ 22,50 x 160), al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali previste dalla legge, nonché al rimborso delle spese di viaggio sostenute, pari a complessivi € 425,33, (giusta conteggi in ricorso, non contestati in modo specifico). 
La condanna al pagamento delle spese del giudizio segue la soccombenza. p.q.m.  Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: - ### l'### di ### in persona del suo l.r.p.t., al pagamento, in favore della ricorrente, della complessiva somma di € 4.025,33, per le causali in narrativa indicate, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto sino al soddisfo; - condanna, infine, l'### resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio, liquidate in € 2.500,00, oltre accessori di legge”.  ### 11/01/2026 

Il Giudice
Dr.ssa ###


causa n. 1225/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Anna Caputo

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Giudice di Pace di Cassino, Sentenza n. 3/2026 del 02-01-2026

... nei limiti e per i motivi di seguito indicati: Nelle note conclusive il ### convenuto, contestava, altresì, la presunta mancata illuminazione e scarsa manutenzione della zona, addebitatagli da parte attrice, sul rilievo che esso Ente, provvedesse, regolarmente, così come rappresentato dal teste escusso, alla manutenzione dell'area, rappresentando, che il sinistro si verificava in condizioni di perfetta visibilità ed illuminazione e che, pertanto, l'evento, non poteva che essere ascritto alla disattenzione del minore il quale non prestava la dovuta attenzione e cautela nell'incedere. Il comportamento colposo del D'### nonché, la disattenzione del predetto, andavano ad escludere la responsabilità dell'Ente comunale interrompendo anche il nesso di causalità. Evidenziava altresì, la discrasia nell'indicazione dell'orario in cui si sarebbe verificato il sinistro, atteso che mentre il padre del minore, D'### ( escusso a sit dal ### dei ### del ### di ### riferiva che il sinistro si verificava intorno alle ore 14, in condizioni di perfetta visibilità, in citazione, invece, si fa riferimento , ad un altro orario (ore 19.30); ma , anche in tal caso, lì dove la caduta si fosse verificata (leggi tutto)...

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N.RG 1715 / 2020 UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CASSINO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice di ### di CASSINO, Dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile R.G. n. 1715 /2020 vertente tra D'### (CF ###) n.q. di genitore esercente la potestà parentale sul figlio minore D'### elett.te domiciliat ###, presso lo studio dall'Avv. ### , dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura a in calce all'atto di citazione.  -ATTORE contro ### E ### (CF ###) in pers. del Sindaco p.t. con sede ###elett.te domiciliat ###, presso lo studio dall'Avv. ### dalla quale è rappresentato e difeso, giusta deliberazione di ### municipale n. 46 del 15.05.2020 e procura in calce all'atto passivo di citazione -Convenuto - Avente ad oggetto: risarcimento danni,
Riservata la decisione all'udienza del 03.04.2025, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti trascritte come in atti.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE In virtù della riforma del processo civile intervenuta con la legge 18.06.2009 n. 69 che ha modificato, tra l'altro l'art. 132 n. 4 c.p.c. unitamente al correlato art. 118 disp. att. c.p.c., si procederà immediatamente alla disamina delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione. 
Con atto di citazione notificato in data ### il sig. D'### n.q. di genitore esercente la potestà parentale sul figlio minore D'### citava in giudizio il ### di ### e ### per ivi sentirlo condannare al risarcimento delle lesioni personali da questi riportate in conseguenza di sinistro occorso in data ### in ### e ### Assumeva l'istante che nella predetta data, il figlio minore accompagnato dal genitore camminando su un tratto di strada di ### nei pressi dell'incrocio con #### a causa del manto stradale dissestato, nonché per mancanza di illuminazione. improvvisamente inciampava, rovinando a terra e riportando lesioni personali, immediatamente diagnosticate dapprima dal P.S. Dell'Ospedale di ### e successivamente dal ### del P.O. di ### Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data ###, si costituiva in giudizio, il ### convenuto chiedendo il rigetto dell'avversa domanda infondata in fatto ed in diritto, eccependo il difetto di prova, a cura di parte attrice, della responsabilità aquiliana ex art 2043 c.c. a carico dell'Ente convenuto, non avendo dimostrato la stessa parte attrice, la presenza dell'anomalia o insidia (quale pericolo occulto, non visibile né evitabile) sulla sede stradale e quindi il fatto illecito, né tanto meno, il nesso di casualità tra la stessa buca ed i danni riportati dal minore ### eccependo, altresì, la carenza di responsabilità oggettiva ex art 2051 c.c. del ### costituitosi, essendo esclusa, la stessa responsabilità, dal “caso fortuito”, costituito sia dal comportamento non diligente di parte attrice (che, sia pur di giovane età, nonché, conoscente i luoghi, non faceva il possibile per evitare l'evento a fronte delle condizioni di intrinseca pericolosità del tratto stradale del centro storico), sia dagli agenti atmosferici improvvisi dei giorni precedenti. Vana restava la richiesta di risarcimento danni avanzata nei confronti dell'Ente convenuto con pec del 29.07.2019. 
All'esito dell'istruttoria nel corso della quale erano ammessi prova testimoniale e CTU medico legale sulle conclusioni in epigrafe la causa era trattenuta in decisione. La domanda viene accolta, nei limiti e per i motivi di seguito indicati:
Nelle note conclusive il ### convenuto, contestava, altresì, la presunta mancata illuminazione e scarsa manutenzione della zona, addebitatagli da parte attrice, sul rilievo che esso Ente, provvedesse, regolarmente, così come rappresentato dal teste escusso, alla manutenzione dell'area, rappresentando, che il sinistro si verificava in condizioni di perfetta visibilità ed illuminazione e che, pertanto, l'evento, non poteva che essere ascritto alla disattenzione del minore il quale non prestava la dovuta attenzione e cautela nell'incedere. Il comportamento colposo del D'### nonché, la disattenzione del predetto, andavano ad escludere la responsabilità dell'Ente comunale interrompendo anche il nesso di causalità. 
Evidenziava altresì, la discrasia nell'indicazione dell'orario in cui si sarebbe verificato il sinistro, atteso che mentre il padre del minore, D'### ( escusso a sit dal ### dei ### del ### di ### riferiva che il sinistro si verificava intorno alle ore 14, in condizioni di perfetta visibilità, in citazione, invece, si fa riferimento , ad un altro orario (ore 19.30); ma , anche in tal caso, lì dove la caduta si fosse verificata intorno alle ore 19.30, le condizioni di visibilità , nel mese di luglio, sono ancora buone. 
Innanzitutto è opportuno precisare che vi è stata un'evoluzione della giurisprudenza circa la presunzione di responsabilità per danni da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c. che secondo parte della giurisprudenza di legittimità non si applica agli enti pubblici per danni subiti dagli utenti di beni demaniali (nella specie del demanio stradale) ogni qual volta su detti beni non sia possibile esercitare la custodia, intesa quale potere di fatto sulla stessa (a causa della estensione delle strade al di fuori del perimetro urbano comunale delimitato dallo stesso comune). Inoltre, “la responsabilità da cose in custodia è fondata sulla presunzione di colpa del soggetto che esercita il potere di disponibilità materiale della cosa, pur non dotata di specifica pericolosità; e tale presunzione può essere vinta solo attraverso la prova positiva che il danno è ascrivibile al fortuito. “ (Tribunale Milano 17 maggio 1985). 
Di conseguenza, ove non sia applicabile l'anzidetta disciplina codicistica, l'ente pubblico risponde dei danni subiti dall'utente su detti beni secondo la regola generale del neminem laedere dettata dall'art. 2043 c.c. che non prevede alcuna limitazione della responsabilità della P.A. per comportamento colposo nella ipotesi di insidia o trabocchetto. Anche se la giurisprudenza più recente ha affermato che: “la responsabilità dell'ente tenuto alla manutenzione della strada de quo ricade sotto la disciplina dell'art. 2051 c.c. in virtù della recente giurisprudenza della Corte di legittimità (sentenza 6 luglio 2006 n. 15384) nonché di quella di merito secondo cui:” La responsabilità della Pa per i danni subiti dagli utenti in conseguenza della presenza sul manto stradale di insidie o trabocchetti è riconducibile alla particolare previsione di cui all'articolo 2051 del C.c. anche nel caso in cui, come succede per le strade pubbliche, il bene patrimoniale o demaniale da cui sia originato l'evento dannoso risulti adibito all'uso generale o si presenti di notevole estensione (Tribunale di Benevento, 11.05.2009 n. 1059 ###; Può ritenersi che il presente giudizio rientri nella fattispecie del danno cagionato da fatto illecito ex art. 2043 di cui il ### di ### e ### deve rispondere per fatto proprio, quale soggetto tenuto alla manutenzione del tratto stradale di cui trattasi e resta a carico del danneggiato l'onere di provare l'insidia che presentava il manto stradale sul quale assume essersi verificato l'incidente. 
La dinamica del sinistro era ricostruita nel corso del giudizio sulla base delle dichiarazioni testimoniali rese dalla sig.ra ### la quale affermava “ Io vedevo da casa mia che il ragazzo dopo essere sceso dalla macchina mentre camminava cadeva a terra. Erano le ore 14,00 circa io stavo cucinando e li stavo aspettando…. Abito li da circa 12 anni e le buche ci sono sempre state. Il teste M.llo della ### di ### e ### che ha dichiarato che “ all'epoca dei fatti quando ho ascoltato il sig. D'### il luogo dove è avvenuto il fatto il manto stradale era stato ripristinato. ### è accaduto alle ore 14,00 pertanto, in quella determinata ora il luogo era perfettamente illuminato” Dall'istruttoria deve ritenersi provata la responsabilità dell'ente convenuto. ### la giurisprudenza di legittimità, in materia di responsabilità aquiliana a carico dell'ente convenuto, si richiede che l'attore dimostri entrambi i requisiti dell'insidia - la contemporanea sua invisibilità ed imprevedibilità e dall'altro valutare l'effettiva sussistenza di entrambi i medesimi alla luce del criterio dell'ordinaria diligenza nell'utilizzo della strada stessa da parte dell'utente. 
Si rileva che nel caso in esame sussistono certamente i requisiti suindicati della invisibilità ed imprevedibilità dell'insidia, peraltro, confermati dalla testimonianza della sig.ra ###istruttoria è emerso, quindi, che la responsabilità del sinistro è da addebitarsi esclusivamente, al ### di ### e ### il quale, non provvedeva alla buona manutenzione della pavimentazione della strada comunale, e per l'effetto deve essere condannato a risarcire l'attore per le lesioni fisiche riportate. 
Quanto all'assunto di parte convenuta secondo cui la caduta sarebbe avvenuta alle 14,00 del giorno 14 luglio 2019 quindi in presenza di illuminazione naturale che rendeva lo stato dei luoghi visibile, pertanto, non sarebbe dimostrata la dinamica dell'incidente in riferimento alla riconducibilità alla asserita insidia della pavimentazione stradale. Deve tenersi conto dell'orientamento ormai consolidato della Corte di legittimità, riaffermato in una decisione abbastanza recente, secondo cui:” il ### avrebbe dovuto prevenire l'insidia certamente presente ed intrinsecamente pericolosa non avendo provato che si fosse appena creata“. “ Ragionando diversamente tutti i custodi di strade potrebbero permettersi di lasciarle non riparate a tempi indefiniti, ovvero astenersi dalla custodia perché le insidie possono essere percepite materialmente da chi passa nelle ore luminose del giorno, soltanto negli orari notturni “ risorgendo la custodia”( Corte di cass. Sez. civile ordinanza del 02.05.2022 n. 13729 anche Cass. Sex. 2 n. 456 del 2021 e Cass. Sez. 3 ordinanza 12.05.2020 n. 8811); Né la discordanza dell'orario del sinistro riportato in citazione con quello risultante dall'espletata istruttoria ( 14,00 circa) può incidere sulla veridicità e/o la ricostruzione della dinamica del sinistro emersa in modo pacifico dalle dichiarazioni della testimone escussa, orario, peraltro, compatibile con l'orario indicato dai testi escussi. 
La dinamica dell'incidente, come innanzi ricostruita, dimostra tuttavia la responsabilità dell'attore all'epoca dei fatti minorenne; è emerso che il ragazzo insieme al padre era solito recarsi a pranzo la domenica presso l'abitazione della sig.ra ### pertanto, doveva conoscere lo stato dei luoghi, nonché la presenza delle buche che la teste ha affermato esserci state sempre in quel luogo. E' costante la Corte di cassazione nel ritenere che: “in caso di insidia o trabocchetto stradale, la responsabilità colposa di tale ente va certamente riguardata anche nell'eventuale concorso del fatto colposo del danneggiato; elemento, quest'ultimo, che il giudice del merito è tenuto discrezionalmente a valutare al fine di ricostruire l'effettiva eziologia del danno e la sua possibile ripartizione tra più parti” (Cass. civ., 16/08/2010, n. 18713). 
Ciò in virtù dei principi generali disposti dal nostro ordinamento e, in particolare, dall'art. 1227, per il quale, se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate ovvero può essere completamente escluso nel caso il danneggiato avrebbe potuto evitare il danno stesso usando l'ordinaria diligenza. 
Pertanto, avuto riguardo al comportamento del ragazzo la misura della responsabilità va ragguagliata al 40% a carico del medesimo. 
Venendo alla determinazione della misura del danno subito sulla persona dell'attore risulta in atti che il minore era accompagnato in data ### presso il ### dell'### di ### ove sottoposto a visita gli era diagnosticato un “ ### distorsivo caviglia sinistra” . Il giorno dopo era trasportato presso il P.S. ### di ### ove era diagnosticato:” frattura base V metatarso piede sinistro”, prognosi di giorni 30 s.c.. Seguiva certificazione medica a firma del dott. Dott.V. ### nominato C.T.U. dott. ### nel suo elaborato peritale riteneva che a seguito dell'evento occorso in data ### il sig. D'### ebbe a riportare: “ frattura della base del v metatarso del piede sinistro. -”.Riteneva che l'invalidità temporanea era stata totale per 30 giorni e parziale al 50% per pari periodo di 20 giorni. Evidenziava, inoltre il C.T.U. che In conseguenza dell'evento il ricorrente ha riportato un ### valutabile del 2% ( Due per cento). Riteneva congrue le spese mediche documentate per l'importo di E 597,00. 
Ritiene questo giudicante di dover aderire alle conclusioni cui è giunto il C.T.U. medico legale. 
Il danno, liquidato secondo liquidato secondo le tabelle di cui all'art.139 del codice delle assicurazioni aggiornate al D. M. del 18.07.2025 pubblicato sulla G.U. ### n. 176 del 31/07/2025. va così determinato: a) invalidità permanente E 2.077,09 tenuto conto della percentuale d'invalidità (2 %) e dell'età dell'attore al momento del fatto (anni 14 compiuti); b) invalidità temporanea totale: giorni 30 x E 56,18 il giorno = E 1,685,40; c) invalidità temporanea parziale: giorni 20 x E 28,09 il giorno = E 561,80; Risultano spese mediche documentate E 597,00. 
Vanno aggiunte E 864,85 a titolo di danno morale ( 1/5 della somma liquidata per il danno biologico ai sensi dell'art. 139 del C.D.A.), in relazione alle sofferenze patite dall'attore quale danno esistenziale per le lesioni riportate, al disagio per le cure eseguite sino alla completa guarigione. 
Il totale del danno risarcibile al sig. D'### già aggiornato all'attualità, al fine di reintegrare il danneggiato nella situazione anteriore all'illecito, ammonta a E. 5.786,14 ( E.4.324,29 danno biologico, E 864,85 danno morale, spese mediche E 597,00. ), oltre al risarcimento del danno causato dal ritardo nell'adempimento, commisurato all'interesse legale su tale importo. Tenuto conto della responsabilità attribuita all'attore (40%) il danno risarcibile ammonta a E 3.471,69 ( ###/69).. 
Poiché la somma dovuta non è stata corrisposta all'epoca dell'obbligazione (14.07.2019), spetta all'attore il risarcimento del danno causato dal ritardo nell'adempimento, commisurato all'interesse legale su tale importo e fino al dì dell'effettivo pagamento. 
Le spese processuali seguono la soccombenza vanno, pertanto, poste a carico del ### di ### di ### e ### e liquidate come in dispositivo in favore dell'Avv. ### dichiaratosi antistatario. 
Le spese della C.T.U. vanno poste definitivamente a carico del ### di ### e ### provvisoriamente poste a carico della parte attorea, nella misura liquidata con decreto emesso in data ### nella misura determinata in complessivi €. 400,00, oltre Iva ed oneri previsti per legge da cui detrarre l'acconto versato di E 250,00.  P.Q.M.  Definendo il giudizio promosso da D'### nei confronti del ### di ### e ### in persona del ### p.t.., ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede: • previo accertamento che l'attore D'### ha concorso nella misura del 40% nella produzione del sinistro verificatosi in data ### nel tratto di strada di ### nei pressi dell'incrocio con #### e che il ### di ### e ### in persona del ### p.t., ha concorso per il restante 60%, per l'effetto, condanna il predetto convenuto ### di ### e ### in persona del ### p.t., al risarcimento del danno, in favore di D'### liquidato in complessive E 3.471,69 oltre alla corresponsione sulla detta somma degli interessi legali rivalutazione monetaria dal dì dell'evento al saldo; • condanna il convenuto ### di ### e ### in persona del ### p.t., alla rifusione delle spese processuali, in favore dell'Avv. ### dichiaratosi antistatario, liquidate in complessive € 1.382,60 di cui € 117,60 per spese, € 1.265,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese forfettarie, IVA e C.P.A. come per legge; • pone definitivamente a carico del ### di ### e ### in persona del ### p.t., le spese della C.T.U., provvisoriamente poste a carico dell'attore come da decreto emesso in data ### nella misura determinata in complessivi €. 400,00, oltre oneri previsti per legge. 
Così deciso in CASSINO il #### di ####

causa n. 1715/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Paola Pagliarella

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Tribunale di Latina, Sentenza n. 1683/2025 del 09-10-2025

... causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; lette le note scritte depositate in data ### da parte attrice; lette le note scritte depositate in data ### da parte convenuta; pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies, c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6122 R.G. Cont. dell'anno 2022 TRA ### - C.F. ###, elettivamente domiciliat ### - Roma presso lo studio degli avv. ### e ### dai quali è rappresentato e difeso, giusta procura apposta in calce all'atto di citazione; ### E ### - ### - C.F. ###, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat ###/D - Roma presso lo studio dell'avv. ### dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta; ### OGGETTO: opposizione all'esecuzione. CONCLUSIONI: per parte attrice (note scritte del 08/10/2025): “### le eccezioni e deduzioni avversarie, si riporta ai propri scritti difensivi ed insiste per l'accoglimento delle proprie conclusioni”. per parte convenuta (note scritte del 02/10/2025): “a) si riporta a tutto quanto eccepito, argomentato e dedotto nella propria comparsa di costituzione redatta per il merito della (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA I SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, costituito dal giudice, dott. ### all'esito dell'udienza del 09/10/2025, tenutasi nelle forme sostitutive previste dall'art.  127 ter c.p.c.; vista l'ordinanza del 12/10/2023, con cui è stata, tra l'altro, fissata l'udienza per la decisione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; lette le note scritte depositate in data ### da parte attrice; lette le note scritte depositate in data ### da parte convenuta; pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies, c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6122 R.G. Cont. dell'anno 2022 TRA ### - C.F. ###, elettivamente domiciliat ### - Roma presso lo studio degli avv. ### e ### dai quali è rappresentato e difeso, giusta procura apposta in calce all'atto di citazione; ### E ### - ### - C.F. ###, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat ###/D - Roma presso lo studio dell'avv. ### dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta; ### OGGETTO: opposizione all'esecuzione.  CONCLUSIONI: per parte attrice (note scritte del 08/10/2025): “### le eccezioni e deduzioni avversarie, si riporta ai propri scritti difensivi ed insiste per l'accoglimento delle proprie conclusioni”.  per parte convenuta (note scritte del 02/10/2025): “a) si riporta a tutto quanto eccepito, argomentato e dedotto nella propria comparsa di costituzione redatta per il merito della lite, insistendo per l'accoglimento in toto delle conclusioni ivi rassegnate, nonché all'integrale contenuto delle note (conclusive autorizzate e di trattazione scritta) fin qui depositate; b) ulteriormente impugna e contesta quanto fatto valere e lamentato da parte dell'attore introducente il merito della lite, poiché infondato per tutti i motivi già evidenziati ed esposti dall'Agente della riscossione in tutti i propri scritti di causa che per ogni migliore difesa qui per relationem si richiamano, con altresì richiamo di quanto già dedotto e fatto valere in sede cautelare; c) si oppone a qualsivoglia modificazione od integrazione la controparte apporti od intenda apportare, oltre i limiti processualmente consentiti, alle proprie argomentazioni, tesi, domande, istanze e conclusioni; d) insiste per la declaratoria di inammissibilità ovvero per il rigetto totale di ogni avversa domanda e pretesa, con condanna della parte attrice al pagamento delle spese di lite, dei compensi professionali e dei dovuti accessori, da distrarre in favore del sottoscritto difensore che si è già dichiarato antistatario ex art. 93 c.p.c.”.   RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ### ha introdotto il giudizio di merito volto all'accertamento e declaratoria dell'illegittimità dell'atto di pignoramento presso terzi ex art. 72-bis del d.P.R. n. 602/1973, notificato in data ### dall'### delle ### - ### stante l'intervenuta prescrizione del credito di cui alla cartella di pagamento n. ###126042501, notificata il ### e la conseguente illegittimità dell'avviso di intimazione ###679805000, notificato il successivo 26/10/2021. 
A sostegno dell'opposizione proposta, parte attrice, affermata la giurisdizione del giudice ordinario in materia, avendo il giudizio ad oggetto non il quantum della pretesa bensì l'illegittimità dell'avviso di pagamento, notificato quando era già decorso il termine decennale di prescrizione del credito di cui alla cartella di pagamento (notificata il ###), ha dedotto l'illegittimità dell'atto di pignoramento presso terzi, avviato in forza di un avviso di intimazione relativo ad una cartella di pagamento ad ritenersi ormai prescritta. 
La cartella esattoriale, come prospetta parte attrice, è stata notificata in data ### e l'avviso di intimazione, a cui è seguito l'avvio della procedura esecutiva, è stato notificato dopo dodici anni, ovverosia in data ###, con conseguente illegittimità del pignoramento presso terzi, contenente l'ordine al terzo, ### dei ### di ### S.p.A., di pagare direttamente all'### delle ### - ### entro sessanta giorni dalla notifica, una somma pari ad € 111.794,38 come da cartella esattoriale richiamata, relativa al prelievo supplementare per “quote latte”. 
In ottemperanza all'obbligo impartitogli, la ### dei ### di ### S.p.A. ha comunicato l'avvenuto vincolo dell'importo di € 88,38, giacente sul conto corrente intestato all'attore, il quale, ritenuta infondata la pretesa, ha proposto opposizione all'esecuzione con istanza di sospensione, eccependo l'omessa notifica della cartella di pagamento, l'illegittimità dell'intimazione di pagamento e del conseguente atto di pignoramento, nonché l'omessa allegazione degli atti prodromici. 
Introdotto il giudizio di merito, a seguito del rigetto dell'istanza di sospensione, esclusa la valenza dell'avviso di pagamento quale atto interruttivo della prescrizione ormai inutilmente decorsa e la natura “recuperatoria” o sanante del debito prescritto dello stesso, trattandosi di una mera comunicazione amministrativa della sussistenza di un debito rimasto inevaso, ed esclusa altresì la rilevanza del periodo di sospensione del termine di prescrizione di cui ha beneficiato l'amministrazione intimata nel periodo dal 01/04/2019 al 15/07/2019 ai sensi dell'art.  4, comma 10-ter, lett. a), del d.l. 29/03/2019 n. 27, convertito, con modificazioni dalla l. 21/05/2019 n. 44, parte attrice, prospettata, dunque, l'illegittimità dell'avviso di pagamento del 26/10/2021 e del conseguente atto di pignoramento presso terzi del 28/04/2022, in quanto fondati su un credito prescritto, ha così concluso: “### l'###mo Tribunale adito, contrariis rejectis: 1) accertare e dichiarare la prescrizione della cartella di pagamento n. ###126042501 notificata il 4 ottobre 2009 e la conseguente illegittimità dell'avviso di intimazione n. ###679805000 notificato il successivo 26.10.2021; 2) in ogni caso, accertare e dichiarare l'illegittimità dell'atto di pignoramento ex art. 72 bis D.P.R. 602 del 1973 notificato in data 28 aprile 2022 dall'### delle #### per i vizi indicati in precedenza; 3) con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.  1.1 Con atto del 23/01/2023 si è costituita in giudizio l'### delle ### - ### la quale ha preliminarmente dedotto l'inammissibilità della doglianza relativa al difetto di giurisdizione, accertato dal Giudice della fase cautelare, dovendo la stessa essere proposta con reclamo avverso l'ordinanza e, nel merito, l'infondatezza dell'opposizione proposta, in quanto l'intervenuta prescrizione del credito, in mancanza di impugnazione dell'avviso di pagamento, non può essere fatta valere per la prima volta in sede di opposizione all'atto di pignoramento presso terzi. 
Precisato sull'omessa notifica della cartella di pagamento che la stessa è stata effettuata direttamente dall'ente impositore (### - ### per le erogazioni in agricoltura) e dedotta l'inapplicabilità del termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 2948 c.c., non sussistendo nel caso di specie una prestazione periodica, l'ente convenuto ha rassegnato le seguenti conclusioni: “### all'###mo Tribunale Civile adito, contrariis reiectis, previa la verifica dell'opportunità di disporre l'integrazione del contraddittorio - anche mediante il ricorso ai propri poteri d'### ex art. 107 c.p.c. - nei confronti dell'Ente impositore #### (ponendo il relativo onere a carico della parte attrice o, in subordine, a carico della parte convenuta): in via preliminare, dichiarare inammissibile le doglianze complessivamente formalizzate in codesta fase di merito da parte di ### laddove volte a contestare l'ordinanza conchiusiva della fase cautelare del presente giudizio (non avendo il contribuente provveduto a proporre reclamo avverso la stessa); in via principale, rigettare le avverse domande e richieste avanzate dall'avversario con il proprio odierno libello introduttivo del merito del giudizio, poiché infondate, e respingere ogni pretesa fatta valere nei confronti dell'Agente della riscossione. Con espressa richiesta sin da ora dei termini ex art. 183, comma VI, c.p.c. Con vittoria delle spese e dei compensi professionali del giudizio, oltre ### IVA e rimborso delle spese generali nella misura stabilita dalla legge, col beneficio della distrazione in favore dello scrivente legale, antistatario. Per la denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle avverse domande, non disporre alcuna condanna per la rifusione di spese in danno del soggetto addetto alla riscossione”.  1.2 Assegnati su istanza delle parti i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. all'esito dell'udienza del 12/10/2023, sostituita con il deposito di note scritte come previsto dall'art. 127-ter c.p.c., rilevata l'assenza di richieste istruttorie e la necessità di fissare l'udienza di precisazione delle conclusioni, tenuto conto del carico di ruolo e della necessità (imposta da specifico decreto presidenziale di definire prioritariamente le numerose cause ultraquinquennali pendenti sul ruolo), è stata fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. l'udienza del 09/10/2025, contestualmente sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c..  2. Va preliminarmente delibata la questione relativa alla giurisdizione in materia. 
Premesso che i provvedimenti cautelari, ancorché emessi o confermati in sede di reclamo, sono per definizione provvisori e altresì revocabili e modificabili dal giudice che li ha pronunciati, o comunque nell'ambito di un giudizio a cognizione piena ed esauriente e, come tali, inidonei ad acquisire la natura di cosa giudicata sostanziale (art. 2909 cod. civ.), si osserva quanto segue. 
Le controversie relative al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero - caseari, come si evince dall'art. 133, comma 1, lett. t), del d. lgs.  104/2010, rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. 
In una prima occasione, la giurisprudenza di legittimità aveva avuto modo di enunciare il seguente principio di diritto: “anche nei giudizi promossi dopo l'entrata in vigore del D.L. 26 aprile 2005, n. 63, art. 2-sexies, convertito in L. 25 giugno 2005, n. 109, è devoluta al giudice ordinario la giurisdizione sulle opposizioni avverso ordinanze-ingiunzioni irroganti sanzioni amministrative per violazione delle norme attinenti al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari; le controversie cui si riferisce la citata disposizione, istitutiva di una giurisdizione esclusiva in favore del giudice amministrativo, sono infatti soltanto quelle direttamente inerenti al momento applicativo del prelievo supplementare, restandone, quindi, escluse le opposizioni, anche se emesse per la violazione delle norme dirette ad assicurare il versamento del medesimo prelievo” (Cass. civ., sezioni unite, 15/06/2009, ord. n. 13897). 
Sulla questione relativa all'individuazione del giudice delle opposizioni alle cartelle notificate per il pagamento di somme di denaro a titolo di “prelievo latte” o di “prelievo supplementare per quote latte”, stante l'esigenza di tracciare un chiaro spartiacque tra G.O. e G.A. in materia, si sono, anche di recente, pronunciate le ### della Cassazione, che hanno chiarito il seguente principio: “in tema di opposizione a cartella esattoriale relativa al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, la previsione contenuta nel D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 133, comma 1, lett. t), che devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative al suddetto prelievo, deve essere interpretata alla luce del principio di concentrazione delle tutele, di cui è espressione anche la giurisdizione esclusiva del G.A.. Ne consegue che, ove le domande, attraverso la proposizione di una sostanziale opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., comportino una contestazione del quantum accertato dall'### amministrativa nell'esercizio delle sue potestà pubbliche, il sindacato di legittimità attiene a posizioni di interesse legittimo e quindi alla giurisdizione del G.A. che, in tal modo, diventa il dominus dell'intera controversia, ancorché caratterizzata dall'intreccio di posizioni di interesse legittimo e diritti soggettivi” (Cass. civ., sezioni unite, 05/12/2018, ord. nn. ### e ###). 
Si è, d'altra parte, osservato che “l'avvenuto pignoramento come atto iniziale dell'esecuzione non potesse costituire il discrimen tra i due plessi, nel senso che solo il pignoramento sarebbe stato idoneo a radicare la giurisdizione del G.O. Tale criterio di riparto, di origine amministrativistica, non sarebbe stato infatti conducente laddove l'opposizione fosse proposta avverso una cartella esattoriale non preceduta da pignoramento, nel qual caso la giurisdizione sarebbe stata ipso iure del G.A. Il criterio non si prestava ad essere dirimente ai fini dell'individuazione del giudice munito di giurisdizione in ordine alle opposizioni, proposte ex artt. 615 o 617 c.p.c., poiché, potendosi dare opposizioni pre-esecutive o esecutive, la scelta della giurisdizione sarebbe dipesa esclusivamente dalla volontà della parte che avrebbe potuto esperirla immediatamente (contro la cartella o l'intimazione) ovvero successivamente al pignoramento, in tal modo frazionando la giurisdizione secondo la fase del procedimento esecutivo anziché secondo l'oggetto dell'impugnazione. Alla luce di tali nodi critici, dunque, il ### rilevava l'opportunità che la previsione contenuta nel D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 133, comma 1, lett. t), (c.p.a.) secondo cui “### devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (...) t) le controversie relative all'applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari”, venisse interpretata alla luce del ‘principio di concentrazione delle tutele', espresso già dalla giurisprudenza di legittimità in altri settori dell'ordinamento in quanto inteso come canone superiore da privilegiare ogniqualvolta vi sia un pericolo di frazionamento e di frammentazione della tutela giurisdizionale” (Cass. civ., sez. III, 26/06/2020, ord. n. 12926, in motivazione). 
È, dunque, opportuno verificare se le situazioni dedotte dall'attore comportino o meno l'esaurimento dell'esercizio della potestà amministrativa o sia comunque necessario un suo ulteriore esercizio e verifica per il necessario esame di situazioni di interesse legittimo. 
Pertanto, non sono certamente scrutinabili dal giudice ordinario le doglianze di merito volte a mettere in discussione, anche implicitamente, l'esercizio di poteri amministrativi involgenti la determinazione del quantum debeatur oggetto delle cartelle opposte (Cass. civ., sez. III, 26/06/2020, ord. n. 12926, in motivazione). 
Nel caso di specie, parte attrice si è limitata a dedurre l'inesistenza del diritto di parte convenuta a procedere esecutivamente, stante l'illegittimità dell'atto di pignoramento notificato in data ### per intervenuta prescrizione del credito di cui alla cartella di pagamento n. ###26042501, senza, dunque, sollevare alcuna contestazione sul quantum del prelievo supplementare accertato dall'autorità amministrativa nell'esercizio del potere ad essa conferito, che, alla luce dei principi di diritto richiamati, costituisce lo spartiacque tra la giurisdizione del G.O. e del G.A. in materia. 
Non involgendo, dunque, la presente controversia posizioni di interesse legittimo, deve affermarsi la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario. 3. Quanto al merito, parte attrice deduce l'illegittimità del pignoramento presso terzi, notificato dall'### delle ### - ### in data ###, contenente l'ordine al terzo pignorato, la ### dei ### di ### di pagare, entro il termine di sessanta giorni, l'importo di € 111.794,38, comprensivo di interessi di mora ed oneri di riscossione maturati, emesso a seguito della cartella di pagamento n. ###26042501, avente ad oggetto crediti relativi al prelievo supplementare per “quota latte”, asseritamente notificata in data ###, e preceduto (il pignoramento) da intimazione ex art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973, notificata il ###. 
La dedotta illegittimità deriverebbe dall'intervenuta prescrizione del credito atteso che la notifica dell'intimazione di pagamento è avvenuta il ###, vale a dire dodici anni dopo l'avvenuta notifica della cartella di pagamento (04/10/2009) e, dunque, in un momento in cui, in assenza di prova di atti interruttivi, il termine di prescrizione era già maturato.  ### della procedura esecutiva in forza di cartella di pagamento ormai prescritta renderebbe la stessa, secondo quanto sostenuto dall'attore, illegittima, con conseguente insussistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata. 
La domanda di parte attrice, che eccepisce la prescrizione dei crediti alla data della notifica dell'atto di pignoramento presso terzi, è tuttavia infondata per le ragioni di fatto e di diritto di seguito esposte.  3.1 È opportuno chiarire, attesa la contestazione sul punto, che, con riferimento alla “questione” delle quote latte, vengono “in rilievo nella fattispecie in esame crediti derivanti da norme eurounionali regolatrici del mercato, o meglio, di misure a carattere patrimoniale imposte per salvaguardare il sistema delle quote latte, applicate sul presupposto dello sforamento delle quote individuali” (### Stato, Sez. VI, 25/03/2025 n. 2453 e 09/02/2024 n. 1316). 
In materia trova applicazione il termine prescrizionale ordinario decennale, in quanto “gli importi dovuti a titolo di prelievo supplementare e i relativi interessi non sono debiti da pagarsi periodicamente, ma misure a carattere patrimoniale imposte per salvaguardare il sistema delle quote latte, e applicate sul presupposto dello sforamento delle quote individuali, talché la prescrizione rilevante è quella decennale"). In sostanza, poiché il prelievo supplementare non costituisce una prestazione periodica, non è applicabile l'art. 2948 c.c. che disciplina la prescrizione di cinque anni, mentre, quanto al capitale, il termine di prescrizione decennale è previsto in via generale dall'art. 2946 c.c. (cfr. ### St., sez. VI, 20 dicembre 2023, n. 11050). Nella fattispecie, la prescrizione ha carattere decennale anche in considerazione del fatto che se, da un lato, non può essere invocata la prescrizione quinquennale ex art. 2948 cod. civ. (### Stato, sez. II 28 dicembre 2021 n. 8659), dall'altro, non è neppure applicabile il termine prescrizionale breve ex art. 3, comma 1, ### 2988/95, venendo in rilievo nella fattispecie in esame crediti derivanti da norme eurounionali regolatrici del mercato o, meglio, di misure a carattere patrimoniale imposte per salvaguardare il sistema delle quote latte, applicate sul presupposto dello sforamento delle quote individuali” (### di Stato, sezione VI, 21/08/2025, n. 7097).  3.2 Posto quanto sopra, la risoluzione della questione che viene in rilievo nel caso di specie impone di vagliare la natura dell'avviso di intimazione, che, come è noto, è un atto con cui si invita il contribuente al pagamento, da notificare quando sia trascorso più di un anno dalla notifica della cartella esattoriale e l'ente riscossore intende procedere ad esecuzione forzata. 
Va, a tal proposito, osservato come tale avviso sia un atto di riscossione, successivo ad atti impositivi, rientrante, tuttavia, nel novero di quelli indicati dall'art.  19 del d.lgs. n. 546/1992, che, deve, dunque, essere necessariamente impugnato. 
Invero “gli atti atipici recanti al contribuente la pretesa impositiva sono solo facoltativamente impugnabili, per cui non determinano la cristallizzazione della pretesa ove non impugnati, ma […] l'intimazione di pagamento costituisce un atto senz'altro riconducibile all'avviso di mora annoverato espressamente dall'art. 19 d.lgs. cit. (Cass. n. 8279/2008, 1658/13), e pertanto ove non impugnato si determina la cristallizzazione del credito fiscale (Cass. civ., sez. VI, 21/07/2025, n. 20476). 
Con riferimento all'intimazione di pagamento in generale - quale atto il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento prima di dare avvio all'esecuzione forzata - è costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità che si tratta di atti assimilati all'avviso di cui all'art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973 (cfr. tra le più recenti Cass. n. 22108 del 2024 cit.). Del resto, questa Corte ha già evidenziato che la questione sulla facoltatività o meno dell'impugnazione dell'atto non possa risolversi sulla scorta della mera formale dizione contenuta nell'art. 19 d.lgs. n. 545 del 1992, dovendosi guardare alla funzione intrinseca, analoga a quella propria di uno degli atti tipici ivi contemplati (cfr.  15/12/2021, n. 40233). Da ultimo, le ### affrontando, se pure ai fini di statuizione della giurisdizione, la questione della natura dell'intimazione di pagamento, hanno ribadito «sia pur con riferimento a fattispecie impositiva diversa (ovvero in materia di tasse automobilistiche), che il "sollecito di pagamento" ricevuto dal contribuente […] è certamente atto che precede l'esecuzione, potendo lo stesso essere assimilato, al di là dell'ininfluente differenza di denominazione, all'avviso previsto dall'art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602 del 1973 per l'ipotesi che l'espropriazione non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento: avviso - comunemente denominato "avviso di mora" - la cui impugnabilità innanzi alle commissioni tributarie è esplicitamente prevista dall'art.  19, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992” (Cass., sez. unite, 16/10/2024, n. 26817 che richiama Cass. Sez. U. 19/11/2007, n. 23832 in motivazione). 
Con una più recente pronuncia la Corte di Cassazione, superando le osservazioni contenute in precedenti pronunce, ha dato continuità all'orientamento secondo il quale il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, d.lgs.  546 del 1992 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento - nel senso sopra precisato - non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (Cass., n. 22108 del 2024 cit., Cass. 22/04/2024, n. 10736) (Cass. civ., sez. V, 11/03/2025, n. 6436 in motivazione). 
Sussiste, dunque, un onere di impugnazione dell'intimazione di pagamento per far valere l'eventuale prescrizione dei crediti e che sia intervenuta tra la notifica della cartella di pagamento e dell'atto di intimazione, nonché l'omessa notifica della cartella stessa. 3.3 ### di prescrizione, sollevata nel presente giudizio di opposizione al pignoramento presso terzi, che si afferma maturata prima della notifica dell'intimazione di pagamento va fatta valere impugnando quest'ultima, restando, invece, preclusa in sede di impugnazione del successivo atto di pignoramento (“Il contribuente, pertanto, ha l'onere d'impugnare l'avviso di intimazione per fare valere l'eventuale prescrizione dei crediti tributari maturati tra la data di notificazione delle cartelle di pagamento e quella di notificazione dell'avviso stesso; ugualmente deve ritenersi con riferimento alla cartella che si assume che nemmeno sia stata notificata. 
In altri termini l'eccezione di prescrizione, che si afferma maturata prima dell'intimazione di pagamento va fatta valere impugnando quest'ultima, restando preclusa, invece, in sede di impugnazione del successivo atto di pignoramento” - così Cass. civ., sez. V, 11/03/2025, n. 6436 in motivazione). 
Ed ancora: “### di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 del 1973 costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'art.19, d.lgs. n. 546/1992, dovendo essere ricondotto all'avviso di mora. 
Esso, dunque, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva, e in particolare preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine” (Cass. civ., sez. V, 11/03/2025, n. 6436).  ### impugnazione dell'avviso di pagamento determina, dunque, la cristallizzazione del credito vantato, non potendosi più far valere, con impugnazione di atti successivi, vicende estintive anteriori alla loro notifica, quale l'intervenuta prescrizione del credito. 
Nel caso di specie, non risulta in alcun modo impugnata l'intimazione di pagamento notificata in data ###, pertanto, essendo preclusa, in applicazione del principio di diritto richiamato, in tale sede, l'eccezione di prescrizione, che parte attrice, si ribadisce, avrebbe dovuto sollevare con l'immediata impugnazione dell'intimazione notificata, l'opposizione proposta è infondata e va, dunque, rigettata.  4. In applicazione del criterio del disputatum, alla stregua del quale il valore della causa è pari alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata e a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta (così da ultimo civ. sez. III, 17/05/2025, ord. n.13145), le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM n. 55 del 2014, aggiornati dal D.M. n. 147 del 2022, (tenuto conto della natura e del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta; scaglione ricompreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00; applicati i valori minimi relativi a tutte le fasi tenuto conto della scarsa complessità della controversia e della natura delle difese svolte, esclusa la fase istruttoria non espletata) seguono la soccombenza.   P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: - rigetta l'opposizione proposta da ### avverso l'atto di pignoramento presso terzi notificato dall'### delle ### - ### in data ###; - condanna ### alla rifusione delle spese di lite in favore dell'### delle ### - riscossione, che liquida in € 4.216,50, per compenso al difensore, oltre rimborso delle spese generali nella percentuale del 15%, IVA e CPA nella misura di legge da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario. 
Latina, lì 09/10/2025 Il giudice

causa n. 6122/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Luca Venditto

M

Tribunale di Roma, Sentenza n. 17550/2025 del 15-12-2025

... ma [aveva] fatto parte di questo” (pag. 8 delle note critiche di parte). In punto di controdeduzioni svolte dai ### era, invece, evidenziato, in primo luogo, che l'esecuzione di una ecografia addominale non avrebbe in ogni caso modificato il decorso chirurgico, perché l'accesso laparoscopico era stato prontamente sostituito da quello laparotomico al riscontro delle suddette aderenze addominali, e non configurandosi, peraltro, al riguardo, l'esigenza di applicare, al caso di specie, tali metodiche in assenza di un'anamnesi patologica chirurgica complessa (v. pag. 28). In seconda istanza, era ribadito che la lesione intestinale cd. “a tutto spessore” era qualificabile come la conseguenza non di una pretesa errata manovra chirurgica in sede laparoscopica, ma come l'effetto della spinta delle feci neoformate in seguito alla ripresa della motilità successiva all'ileo paralitico post-operatorio, e, quindi, in seguito al drenaggio della cisti peritoneale (pag. 23), con il conseguente giudizio, condivisibile, di esclusione della responsabilità medica della struttura sanitaria, del chirurgo esecutore del primo intervento di laparoscopia dott. ### ed altresì della dott.ssa ### in qualità (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA TREDICESIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Roma, ### civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. ### ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4399 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, promossa DA ### (C.F. ###), rappresentata e difesa dall'avv. ### - parte attrice - CONTRO ### di ### S.p.a. (C.F. ###), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. ### - parte convenuta - E ### (C.F. ###), rappresentato e difeso dall'avv. ### e dall'avv. ### - parte convenuta - E ### (C.F. ###), rappresentata e difesa dall'avv. ### - parte convenuta - E #### - ### di ### S.p.a. ### S.p.A. (C.F. ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ### e dall'avv. ### - parte convenuta - OGGETTO: responsabilità professionale. CONCLUSIONI: come da verbali in atti. 
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E ### DECISIONE ### citava in giudizio, dinanzi al Tribunale di ### la ### di ### di ### il dott. ### e la dott.ssa ### al fine di ottenere condanna in solido al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali (e cioè: danno biologico comprensivo del danno estetico e danno morale, quantificati in complessivi euro 259.906,27, oltre rivalutazione monetaria e interessi di legge) patiti a cagione della cattiva esecuzione dell'intervento di asportazione di una cisti ovarica sinistra in laparoscopia, eseguito nella predetta struttura sanitaria in data ### dal dott. ### con l'ausilio della dott.ssa ### perché, convertito in intervento laparotomico, provocava la perforazione dell'intestino della paziente. 
In particolare, a fondamento della domanda, l'attrice deduceva, richiamando le allegazioni prospettate in sede di ricorso per accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 696 bis e ss. c.p.c.  nell'ambito del giudizio con R.g. n. ###/2018, quanto di seguito esposto in via di estrema sintesi per quanto rilevante ai fini della presente decisione.  ### si era sottoposta: ### ad intervento chirurgico laparoscopico di asportazione di una cisti ovarica sinistra (13.05.2016) convertito “in open” a causa della presenza di aderenze intestinali, che impedivano l'accesso diretto alla cisti ovarica da asportare; ### e ad un successivo intervento di laparotomia esplorativa di urgenza (15.05.2016), che provocava la perforazione della giunzione retto-sigmoidea con peritonite stercoracea diffusa e crescita batterica su liquido peritoneale di enterococco faecalis, ragione per cui era eseguito intervento chirurgico di colostomia. 
Contratta, nelle more, una pleurite di natura nosocomiale, e ricoverata presso la struttura convenuta, parte attrice si sottoponeva a terapia antibiotica e, vista la diminuzione dei valori di emoglobina, a due trasfusioni ematiche, in vista dell'intervento di chiusura della stomia (cfr. cartella clinica ### di ### n. 2016/###, docc. allegati nn. 2 e 2-bis). 
Dimessa in data ###, deduceva di esser stata, a distanza di soli tre giorni, ricoverata a causa dell'insorgenza di un quadro settico polmonare, con un interessamento pancreatico risoltosi con adeguata terapia rispetto alla diagnosi iniziale di “pleurite essudativa destra in pregressa peritonite da perforazione retto-sigmoidea” (cfr. cartella clinica, doc. n. 3), nonché di essersi sottoposta, in data ###, all'esito dell'ulteriore ricovero presso la struttura convenuta, ad intervento di ricanalizzazione del tratto anastomizzato in sede addominale, preceduto dal trattamento della pleurite nosocomiale (cfr. cartella clinica, doc n. 4), con esito proficuo. 
Così riassunto l'iter sanitario, deduceva parte attrice che la condotta di malpractice medica era sintetizzata negli esiti medico-legali della relazione del dott. ### D'### in qualità di specialista in chirurgia plastica, nella cui prospettiva: “l'esito inestetico residuato sulla ricorrente risulterebbe senz'altro migliorato dalle procedure chirurgiche correttive sopra descritte ma non potrebbe mai essere completamente emendato, residuerebbero delle cicatrici che, seppure meno antiestetiche rispetto alle primitive tumefazioni sarebbero pur sempre visibili, né si potrebbero eliminare del tutto quelle alterazioni aspecifiche che sempre si associano a qualsivoglia intervento chirurgico […]; il danno oggi esistente risulterebbe pertanto emendato per il circa il 50% del suo attuale valore” (doc. n. 5); nonché in quella espletata dal dott. ### ricognitiva della correlazione causale tra l'intervento chirurgico del 13.05.2016 e l'insorgenza di una condizione di stress cronico e della relativa sintomatologia psichica e somatica sofferta (doc. n. 6). 
Come evidenziato altresì nella relazione medico-legale del prof. ### l'evento lesivo sofferto era stato determinato da un'imprudente manovra chirurgica posta in essere in sede di asportazione della cisti ovarica, e consistente nella perforazione dell'intestino della ### con la conseguente insorgenza della peritonite stercoracea e della pleurite dell'ano preternaturale. 
Quindi, parte attrice dava atto di aver esperito ### il tentativo di mediazione, nonché di aver instaurato ricorso per accertamento tecnico preventivo e che i consulenti tecnici d'ufficio, nominati nel giudizio di Atp con Rg n. ###/2018, escludevano la sussistenza del nesso di causalità materiale tra la condotta dei sanitari della ### di ### di ### e l'evento lesivo de quo. 
A fronte dell'esito della relazione peritale, parte attrice, sulla base delle osservazioni critiche dei c.t.p., deduceva che, a causa della cattiva esecuzione dell'intervento, la semplice operazione di resezione ovarica in laparoscopia si era complicata, a causa della perforazione intestinale, in grave peritonite stercoracea evoluta in ano preternaturale e in pleurite nosocomiale, e, in sostanza, in una riduzione significativa dell'integrità anatomica dell'intestino della paziente, tale da generare la responsabilità da cd. contatto sociale della struttura e dei sanitari esecutori dell'intervento chirurgico. 
Si costituiva in giudizio ### la quale, in via preliminare, domandava la chiamata in causa del proprio assicuratore ### di ### S.p.a., in virtù dell'operatività, a far data dal 6.12.2011, della polizza n. ###5 a copertura della responsabilità civile verso terzi derivante dall'esercizio della professione, con la previsione del massimale di euro 1.000.000,00. Sempre in via preliminare, eccepiva l'improcedibilità della domanda ai sensi dell'art. 8, co. 3, della ### per avere parte attrice instaurato il giudizio di merito con atto di citazione (in luogo del ricorso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c.), oltre il termine di legge previsto dalla disposizione pari a novanta giorni dal deposito della consulenza tecnica svolta in ### Nel merito, adduceva l'infondatezza della domanda, attese le risultanze inequivocabili della consulenza espletata in ### in ogni caso, invocava, in nome del principio di affidamento, valevole nelle attività multidisciplinari di équipe, applicabile al caso concreto, l'assenza di profili di responsabilità a lei imputabili in via diretta, perché in posizione di mero ausilio del dott.  ### il solo esecutore dell'intervento chirurgico del 13.05.2016. Ulteriormente, domandava, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., l'accertamento della responsabilità di parte attrice per lite temeraria, vista l'introduzione del giudizio di merito nonostante l'accertamento di insussistenza della responsabilità sanitaria racchiuso nella consulenza espletata nel giudizio di ### Si costituiva in giudizio anche il dott. ### il quale, in via preliminare, avanzava istanza di conversione del rito da ordinario a sommario di cognizione ai sensi dell'art. 183 bis c.p.c., e, nel merito, richiamava a supporto le trascritte risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata in ### domandava, quindi, il rigetto della domanda attorea, perché priva di fondamento nell'an e nel quantum debeatur. In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della pretesa, deduceva la carenza di allegazione e prova degli elementi costitutivi della pretesa responsabilità extracontrattuale del medico, qualificata come tale dal D.L. n. 158/2012 e, successivamente, dalla L. n. 24/2017 e domandava, ferma l'eventuale ripartizione pro quota di responsabilità, nei rapporti interni con la struttura, di essere tenuto indenne, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1411 c.c., dalla società assicuratrice della ### di cura, perché tenuta per legge, e, in particolare, ai sensi dell'art. 29 del D.P.R. n. 130/1969 e dell'art. 41 del CCNL, nonché a norma dell'art. 10 della L. n. 24/2017, alla stipula di una polizza per la responsabilità civile verso terzi, funzionale a fornire copertura assicurativa altresì in favore dei collaboratori della struttura (doc. n. 5 della comparsa di costituzione). 
Si costituiva in giudizio pure la ### di ### di ### S.p.a. (in seguito, anche la “### di cura”), la quale domandava il rigetto della domanda attorea sul versante dell'an e quantum debeatur, sulla scorta dell'inconfigurabilità, ed imputabilità di episodi di malpractice sanitaria.  ### la struttura, invero, in sede di accesso laparoscopico funzionale all'asportazione della cisti ovarica, si era verificata una complicanza di tipo perforativo dell'intestino, dovuta alla cd. adesiolisi, generativa dell'esigenza di convertire, previa somministrazione di terapia antibiotica, l'accesso laparoscopico, meno invasivo, in quello laparotomico; complicanza chirurgica, questa, non prevenibile, perché manifestatasi in virtù della presenza di aderenze addominali riscontrate solo in sede laparoscopica (pag. 10 della comparsa). In subordine, invocava, nei rapporti interni, l'applicazione, ai fini della domanda di rivalsa e/o regresso nei confronti dei sanitari convenuti, dell'art. 1228 c.c.. 
Autorizzata la chiamata in causa formulata da ### si costituiva in giudizio ### S.p.a., la quale, dedotta l'infondatezza della domanda in armonia alle allegazioni difensive dei convenuti, nonché avanzata, ai sensi dell'art. 183 bis c.p.c., istanza di conversione del rito da ordinario a sommario di cognizione, eccepiva l'inoperatività sotto diversi profili della polizza invocata dalla dott.ssa ### In subordine, la compagnia evocava, ai sensi degli artt. 16, punto 1 e 18 delle condizioni generali di polizza, l'operatività dell'assicurazione limitatamente alla quota di danno riconducibile alla (comunque denegata) responsabilità della dott.ssa ### nella misura del 25% sul quantum debeatur complessivamente accertato. 
Ulteriormente, la compagnia faceva valere l'improcedibilità della domanda di rivalsa avanzata dalla struttura convenuta, perché ipotizzabile solo in caso di dolo o di colpa grave del medico dipendente, nonché l'inammissibilità della suddetta pretesa, giacché il sanitario dipendente avrebbe dovuto, invero, giovarsi della polizza contratta dalla struttura convenuta a copertura del rischio professionale; con la conseguente applicabilità, nel caso di specie, dell'eccezione di inadempimento di cui all'art.  1460 c.c. funzionale a paralizzare la domanda di rivalsa. 
Così instaurato il contraddittorio, il giudice assegnava i termini ex art. 183 c.p.c.. 
Quindi, la causa, giudicata matura per la decisione senza rinnovazione della ### era trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 9.11.2021 con l'assegnazione alle parti dei termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c.. 
Rimessa la causa sul ruolo per il trasferimento del giudice, dopo vari rinvii, all'udienza indicata in epigrafe la causa era, quindi, trattenuta in decisione dal Giudice designato, con nuova assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.  ******  1. In via preliminare, va esaminata l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata da ### sul rilievo del mancato rispetto dei termini di cui all'art. 8, comma 3 della legge 2017, n. 24. La norma, nella formulazione applicabile ratione temporis, prevede che: “ove la conciliazione non riesca o il procedimento non si concluda entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso, la domanda diviene procedibile e gli effetti della domanda sono salvi se, entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio, è depositato, presso il giudice che ha trattato il procedimento di cui al comma 1, il ricorso di cui all'articolo 702- bis del codice di procedura civile. In tal caso il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti; si applicano gli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile”.  ### va disattesa, perché priva di pregio.  1.1. È utile rammentare che, di regola, ove la parte abbia assolto la condizione di procedibilità con il procedimento per accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c., il giudizio di merito andrà introdotto con ricorso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. (applicabile ratione temporis), a prescindere dal rispetto del termine di sei mesi, e con salvaguardia invece di quello di novanta giorni dal deposito della relazione; nel caso in cui la parte abbia esperito il tentativo di mediazione, il giudizio di merito andrà introdotto con citazione e svolto con il rito ordinario di cognizione.
In particolare, la perentorietà del termine di novanta giorni per il deposito del ricorso, ai fini dell'introduzione del giudizio di merito, deve essere intesa nel senso che il rispetto del termine sia funzionale, in via esclusiva, a preservare gli effetti sostanziali e processuali della domanda introdotta con il ricorso per ATP e non alla procedibilità della domanda di merito. 
Senonché, risulta che parte attrice abbia esperito, nella presente fattispecie, in via prioritaria, nei confronti della ### di ### di ### il tentativo di mediazione obbligatoria previsto dall'art.  8, comma 2 della legge 2017, n. 24, a titolo di condizione di procedibilità della domanda, e cioè in un momento cronologico - ossia con istanza datata 15.02.2018 - precedente al deposito del ricorso ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c., iscritto a ruolo il 1° giugno 2018 con R.g. ###/2018, come risulta dal verbale negativo di mediazione in atti (doc. n . 7 del fascicolo di parte attrice).  1.2. In ogni caso, giova osservare quanto segue. 
La consulenza tecnica d'ufficio, espletata nel giudizio di ### ed opponibile alle parti in causa, vista la partecipazione degli odierni convenuti al suddetto procedimento di accertamento tecnico preventivo, è stata depositata, in versione definitiva il ###, laddove l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio è stato notificato il ###, in luogo del ricorso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. come, in effetti, prescrive l'art. 8, comma 3 della legge ### nella versione applicabile al caso de quo; al riguardo deve ritenersi, invero, che la scelta del rito ordinario di cognizione, sorretta dal previo tentativo di mediazione, si sia comunque consolidata, sul rilievo per cui il giudice di allora non ha disposto, in sede di prima udienza di comparizione, il mutamento del rito (v. verbale del 25.11.2020).  2. Sempre in via preliminare, va rilevato che la vicenda sanitaria, in relazione alla quale, secondo la prospettazione attorea, si sarebbe sostanziata la condotta colpevole della struttura sanitaria e dei medici evocati in giudizio, risale al periodo 2016 e, quindi, prima dell'entrata in vigore della L.  24/2017 (“### Bianco”).  ### il consolidato orientamento giurisprudenziale conforme ai principi generali sull'efficacia nella legge nel tempo stabiliti dall'articolo 11 delle preleggi <<in tema di responsabilità sanitaria le norme poste dall'articolo 3 comma 1 del decreto-legge n. 158 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 189 del 2012, e dall'articolo 7 comma 3 della legge n. 24 del 2017 non hanno efficacia retroattiva e non sono applicabili ai fatti verificatisi anteriormente alla loro entrata in vigore>> ( Corte di Cass. n. 28994/2019 e Cass. n. 28881/2019).  3. Ciò necessariamente premesso relativamente al diritto ratione temporis applicabile, è utile rammentare, in via prioritaria e sintetica, la cornice normativa e giurisprudenziale applicabile alla presente fattispecie. 3.1. Versandosi in materia di responsabilità sanitaria, per i fatti precedenti l'entrata in vigore della L. n. 24/2017 (c.d. legge ###, tanto i medici che la struttura da cui dipendono o con cui collaborano, rispondono a titolo di responsabilità contrattuale. 
Sul versante dell'onere della prova in tema di risarcimento del danno in materia sanitaria, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale per l'inadempimento delle prestazioni sanitarie con la dovuta diligenza professionale (rispetto delle linee guida e della buona pratica clinica) e con la conseguente lesione dell'integrità psico-fisica (diritto alla salute), è stato chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (tra le molte: Cass. n. 14702/2021, Cass. n. 4864/2021, Cass. n. 28991/2019, Cass. 24073/2017, Cass. n. 15993/2011, Cass., SS.UU., n. 577/2008) che sarà onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità (secondo il criterio del “più probabile che non”) tra l'insorgenza della nuova patologia o l'aggravamento della patologia preesistente e la condotta dei sanitari e della struttura in cui operano, mentre spetterà alla parte pretesa danneggiante dimostrare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, l'esatta esecuzione della prestazione ovvero la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione. 
Più specificatamente, la struttura sanitaria e/o il medico andrà esente da responsabilità solo se fornisce la prova rigorosa di aver tenuto una condotta conforme alle leges artis, restando a tale fine irrilevante che l'evento indesiderato sia classificato quale complicanza e che l'evento di danno sia in astratto imprevedibile ed inevitabile, perché quel che rileva è se fosse prevedibile ed evitabile nel caso concreto: <<Nel giudizio di responsabilità medica, per superare la presunzione di cui all'art.  1218 c.c. non è sufficiente dimostrare che l'evento dannoso per il paziente costituisca una "complicanza", rilevabile nella statistica sanitaria, dovendosi ritenere tale nozione - indicativa nella letteratura medica di un evento, insorto nel corso dell'iter terapeutico, astrattamente prevedibile ma non evitabile - priva di rilievo sul piano giuridico, nel cui ambito il peggioramento delle condizioni del paziente può solo ricondursi ad un fatto o prevedibile ed evitabile, e dunque ascrivibile a colpa del medico, ovvero non prevedibile o non evitabile, sì da integrare gli estremi della causa non imputabile>> (tra le molte, a titolo paradigmatico, Cass. n. ###/2022). 
È poi da precisare che il riferimento all'art. 2043 c.c., racchiuso nel c.d. ###, non può essere inteso come qualificazione extracontrattuale della responsabilità del medico; l'esclusione per i medici dipendenti, o comunque non liberi professionisti, della più impegnativa responsabilità di tipo contrattuale, dunque, è intervenuta soltanto con l'adozione della successiva c.d. legge ### le cui norme sostanziali, come già precisato, sono inapplicabili al caso di specie. Ne consegue che il regime probatorio alla cui stregua valutare i fatti di causa è quello della responsabilità ai sensi dell'art. 1218 c.c. altresì in relazione alla condotta dei medici convenuti.  4. Passando all'esame delle risultanze istruttorie, si osserva quanto segue.
Nel presente giudizio, è stata ritualmente acquisita la relazione di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c., espletata dai consulenti tecnici d'ufficio e depositata nell'ambito del procedimento iscritto al R.G. n. ###/2018 svoltosi ante causam, utilizzabile per l'accertamento dei fatti di causa, in virtù dei principi di ragionevole durata del processo e di atipicità delle fonti di prova. 
In particolare, i CTU muovono dalla descrizione analitica, come racchiusa nella cartella clinica della ### di cura, dell'intervento di laparoscopia del 13.05.2016, funzionale, su suggerimento della ginecologa della paziente, all'asportazione di una cisti ovarica sinistra; intervento che, in conformità alla possibilità indicata, tra le altre, nel modulo di consenso informato, veniva poi convertito, nei termini illustrati infra, in accesso laparotomico, a causa della presenza di compatte aderenze tra utero, sigma, tenue e parete pelvica sinistra, che rendevano impraticabile la visualizzazione dell'ovaio sinistro. 
Di conseguenza, il ### in qualità di medico chirurgo esecutore dell'intervento con l'ausilio dell'altro medico convenuto ### aveva effettuato, a chiusura dell'intervento di laparoscopia, il drenaggio di una pseudocisti peritoneale, giacché non era possibile visualizzare l'ovaio sinistro a causa delle suddette aderenze, e, dunque, dare corso all'intervento programmato di laparoscopia finalizzato all'asportazione della cisti ovarica sinistra; ciò, secondo i ### anche sulla scorta della considerazione per cui la formazione pelvica diagnostica dalla ginecologica avrebbe potuto consistere nella pseudocisti drenata (pagg. 5, 12 e 13). 
Senonché - veniva argomentato -, il decorso post-operatorio peggiorava a distanza di due giorni, vista l'insorgenza di addome acuto, febbre e fuoriuscita di feci dal drenaggio retroperitoneale, e, pertanto, in data ###, data alle ore 12:15, altro chirurgo generale procedeva, quindi, ad intervento di laparotomia esplorativa, consistente nella “resezione anteriore del colon e colostomia temporanea”, resosi necessario a causa di una perforazione intestinale, insorta in seguito alla ripresa della motilità intestinale nella seconda giornata successiva all'intervento del 13.05.2016, e “da ritenersi in attendibile rapporto alla speritoneizzazione di un'ansa intestinale sede della pseudocisti peritoneale drenata dal dott. Barracco” (pag. 13). Se l'intervento di laparotomia risolveva - “al prezzo di una parziale resezione intestinale e del confezionamento di una stomia temporanea” - la vicenda della precedente perforazione, insorgeva, tuttavia, una peritonite stercoracea generativa di un quadro settico generalizzato, comprensivo di pleurite essudativa destra, trattato adeguatamente (pag.  13). 
Più precisamente, sul punto, l'esame microscopico effettuato fotografava la consistenza della “parete di grosso intestino sede di soluzione di continuo a tutto spessore con intensa flogosi acuta e sierosite fibrino-leucocitaria come da perforazione intestinale” (pag. 7); la vicenda clinica, complicatasi a causa dello sviluppo di una condizione settica resasi nota con l'esecuzione, in data ###, di un Rx al torace, si concludeva con le dimissioni della paziente il 1° giugno 2016, in virtù della ripetizione di emoculture, esami radiografici e della somministrazione di terapia antibiotica mirata. 
Ricoverata di nuovo presso il nosocomio per insorgenza di febbre e dispnea, in data ###, con la diagnosi di “versamento pleurico destro”, il successivo Rx al torace mostrava un quadro di pleurite essudativa destra e l'esistenza di uno stato anemico; trattata con due emotrasfusioni e con terapia antibiotica e cortisonica, veniva poi dimessa alla remissione della malattia in data ###. Da ultimo - era sintetizzato -, la ### veniva di nuovo ricoverata, presso la struttura convenuta, per sottoporsi all'intervento di chiusura della colostomia in data ###, dall'esito proficuo. 
Ricostruita, in via sintetica, la vicenda sanitaria della ### i ### in sede di risposta ai quesiti, a partire dai rilievi della correttezza della diagnosi di cisti ovarica sinistra nonché della tipologia di trattamento medico prescelto (non residuando, al riguardo, altri interventi praticabili vista la somministrazione di precedente terapia senza successo), escludevano la sussistenza di responsabilità in capo alla struttura e ai sanitari ivi operanti, il dott. ### in qualità di chirurgo esecutore dell'intervento medico e la dott.ssa ### in qualità di aiuto-chirurgo, sulla scorta dei seguenti, decisivi, rilievi. 
Non si ravvisavano, in particolare, profili di critica in relazione alla scelta di convertire l'approccio laparoscopico in laparotomico vista la presenza di consistenti aderenze addominali, e, neppure, in ordine all'opzione “prudente” del drenaggio, che aveva, invero, consentito, la tempestiva intercettazione della complicanza rappresentata dalla perforazione colica. Al riguardo, anche il quadro settico determinatosi a causa della conseguente peritonite stercoracea era stato gestito correttamente dai sanitari della ### di cura, così come proficua era stata la successiva ricanalizzazione intestinale.  ### la prospettazione condivisibile dei ### la perforazione dell'intestino, occorsa nel caso di specie, costituiva, quindi, una complicanza prevedibile ma non prevenibile, di matrice, quindi, non iatrogena, perché non ricollegabile, nel caso de quo, causalmente ad una “colpevole dismanualità chirurgica” (pag. 16 della ###.  5. Procedendo, ora, alla valutazione delle richiamate risultanze istruttorie secondo i parametri di responsabilità civilistica in premessa richiamati, si osserva quanto segue. 
Deve concludersi nel senso che non può ritenersi raggiunta, nel caso di specie, la prova di una responsabilità sanitaria della struttura sanitaria, e dei collaboratori, in ordine ai danni dedotti dall'attrice. 
Tale affermazione è coerente alle conclusioni della relazione definitiva depositata nell'ambito del procedimento promosso ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c., iscritto al R.G. n. ###/2018 del Tribunale di ### e ritualmente acquisita al presente giudizio, le cui considerazioni, esaustive e congruamente motivate, possono sintetizzarsi nei seguenti termini. 
Questo Giudice condivide e fa propri i risultati cui è pervenuto il collegio peritale, le cui conclusioni non presentano apprezzabili criticità sotto il profilo della coerenza logica, del rigore metodologico e della razionalità del percorso mentale seguito.  ### parte, i ###U. hanno fornito congrue risposte alle osservazioni critiche. 
Le osservazioni critiche dei c.t.p. di parte attrice insistono sostanzialmente, per un verso, sulla mancata esecuzione di un'ecografia addominale di parete pre-operatoria con la cd. tecnica di “Sigel” o di “Borzellino”, perché avrebbe consentito un esame più approfondito delle aderenze pelviche e peritoneali della paziente, riscontrate, invero, solo in sede laparoscopica (pag. 22), e, per altro verso, sull'assenza di altro chirurgo generale al tavolo operatorio. Inoltre, secondo i c.t.p., la lesione a tutto spessore del grosso intestino, riscontrata in sede di esame istologico, rappresenterebbe la dimostrazione dell'“errore di manualità del chirurgo non intercettato dallo stesso durante l'intervento” (pag. 23). 
Più analiticamente, i consulenti tecnici di parte sottolineano, a supporto della propria tesi, che ### l'accertamento, racchiuso nell'esame istologico, della presenza di una “soluzione di continuo a tutto spessore con intensa flogosi acuta” denotava la natura iatrogena della lesione intestinale; ### la presenza, rilevata dagli stessi ### di una matassa aderenziale tra sigma-retto-tenue ed utero avrebbe dovuto essere trattata da un chirurgo generale, avvezzo in materia di chirurgia addominopelvica, e non, come accaduto, da un chirurgo ginecologo; ### la perforazione dell'intestino, manifestatasi con la peritonite stercoracea, non sarebbe “intervenuta dopo l'intervento chirurgico ma [aveva] fatto parte di questo” (pag. 8 delle note critiche di parte). 
In punto di controdeduzioni svolte dai ### era, invece, evidenziato, in primo luogo, che l'esecuzione di una ecografia addominale non avrebbe in ogni caso modificato il decorso chirurgico, perché l'accesso laparoscopico era stato prontamente sostituito da quello laparotomico al riscontro delle suddette aderenze addominali, e non configurandosi, peraltro, al riguardo, l'esigenza di applicare, al caso di specie, tali metodiche in assenza di un'anamnesi patologica chirurgica complessa (v. pag. 28). 
In seconda istanza, era ribadito che la lesione intestinale cd. “a tutto spessore” era qualificabile come la conseguenza non di una pretesa errata manovra chirurgica in sede laparoscopica, ma come l'effetto della spinta delle feci neoformate in seguito alla ripresa della motilità successiva all'ileo paralitico post-operatorio, e, quindi, in seguito al drenaggio della cisti peritoneale (pag. 23), con il conseguente giudizio, condivisibile, di esclusione della responsabilità medica della struttura sanitaria, del chirurgo esecutore del primo intervento di laparoscopia dott. ### ed altresì della dott.ssa ### in qualità di aiuto-chirurgo.  6. Sulla scorta delle superiori considerazioni, non può, quindi, ritenersi raggiunta la prova di un rapporto di causalità tra la condotta sanitaria e l'evento lesivo lamentato da parte attrice. 
Rigettata la domanda attorea, la domanda di manleva, promossa dalla dott.ssa ### nei confronti di ### milanese S.p.a., risulta, per l'effetto, assorbita. 
In tutti i rapporti processuali, le spese di lite del presente giudizio e le spese di lite del giudizio di ATP con Rg n. ###/2018, seguono il principio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in applicazione dei valori minimi, ai sensi del D.M. 55/2014, in virtù del valore della controversia ### e dell'attività difensiva svolta. 
Quanto alla domanda di condanna di parte attrice per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., sollevata da ### non merita accoglimento, giacché, come è noto, questa è qualificabile nell'alveo della responsabilità extracontrattuale e richiede tutti i presupposti soggettivi ed oggettivi di cui all'art. 2043 c.c.. 
Ebbene, nel caso di specie difetta la prova di un danno conseguenza non già adeguatamente ristorato con la condanna alla rifusione delle spese di lite.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: a) rigetta la domanda promossa da ### nei confronti della ### di ### di ### del dott. ### e della dott.ssa ### b) condanna parte attrice al pagamento, in favore dei convenuti, delle spese di lite del presente giudizio, che vengono liquidate per ciascuna parte, in euro 4.217,00, nonché delle spese del giudizio di ### n. ###/2018, liquidate per ciascuna parte in euro 1.699,00, oltre accessori di legge (Iva e Cpa ex lege) e rimborso spese generali al 15%, da distrarsi in favore dell'avv. ### dichiaratosi difensore antistatario della ### di ### di ### e dell'avv. ### difensore antistatario di ### Così deciso in ### addì, 15/12/2025.   Il giudice

causa n. 4399/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Gianluca De Cristofaro Sciarrotta

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