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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PALMI Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 1418/2021 promossa da: ### nato a ### il ###, cod. fisc. ###, in proprio e quale legale rappresentante pro tempore della società ### S.r.l., P.IVA #### S.r.l., P.IVA ### in persona del legale rapp. p.t.
Entrambi assistiti e difesi dall'Avv. ### (cod. fisc. ###) - ### di ### in persona del ### legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ### S.p.A. (già ### e ### S.p.A. cf ###), in persona del legale rappresentate p.t., rappresentata e difesa, dagli Avv.ti ### . ### ed ### - #### nato il ### a #### rappresentato e difeso dall'Avv. ### - ### e ### (P.I. ###), in persona del procuratore ad negotia dr. ### rappresentata e difesa dagli Avv.ti ### e ### - ### OGGETTO: responsabilità contrattuale, appalti pubblici ### come da atti e verbali di causa.
In decisione all'udienza del 17 giugno 2025 RAGIONI DELLA DECISIONE 1. ### delle parti Con atto di citazione ### e la ### S.r.l. hanno adito il Tribunale di Palmi chiedendo: “che l'Ill.mo Sig. Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, voglia così giudicare: 1).- Ritenere e dichiarare illegittima, infondata ed arbitraria la risoluzione del contratto di appalto, disposta dal Comune di ### con la determina n. 535 del 14.07.2021, per insussistenza dei presupposti di legge, di un inadempimento in capo all'impresa appaltatrice e per violazione dei principi di correttezza e buona fede; 2).- Ritenere e dichiarare illegittima, infondata ed arbitraria la richiesta di escussione della cauzione definitiva stipulata dall'impresa attrice con la ### S.p.A. e non dovuto il pagamento richiesto, per insussistenza dei presupposti di legge, di un inadempimento in capo all'impresa appaltatrice e di una qualsivoglia ipotesi di danno, nonché per dolo del Comune di ### 3).- Per l'effetto, anche in via cautelare ed urgente, disporre la sospensione del provvedimento di escussione della cauzione definitiva stipulata dall'impresa attrice con la ### S.p.A., ovvero inibire la possibilità di procedere con la sua escussione, considerato che ciò procurerebbe all'impresa attrice un danno grave ed irreparabile; 4).- Ritenere e dichiarare la ### S.p.A. non tenuta al pagamento richiesto dal Comune di ### e comunque limitare tale richiesta ai soli “danni” effettivamente accertati. In subordine, qualora la società ### S.p.A. provveda al pagamento richiesto, ritenere e dichiarare che l'### attrice non è tenuta alla ripetizione in favore della compagnia ### condannando al relativo pagamento il Comune di ### in virtù dell'abusiva, dolosa e fraudolenta richiesta di escussione; 5).- Ritenere e dichiarare legittima e fondata la richiesta di scioglimento del contratto di appalto, formulata dalla società attrice con nota del 12.04.2021, ai sensi e per gli effetti dell'art. 107, secondo comma, D.Lgs. 50/2016; 6).- In subordine, ritenere e dichiarare risolto per fatto, colpa e grave inadempimento dell'### appaltante, il contratto di appalto meglio descritto in premessa; 7).- Ritenere e dichiarare la grave responsabilità e l'illegittimo comportamento del Comune di ### per violazione dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto; 8).- In via subordinata, qualificare il provvedimento adottato dalla ### appaltante come recesso “ad nutum” ex art. 109 D.Lgs. 50/2016, con conseguente diritto dell'impresa attrice al pagamento dei lavori eseguiti, nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite; 9).- Ritenere e dichiarare l'illegittimità dell'escussione della cauzione definitiva e della segnalazione all'### operate dal Comune di ### in danno all'### attrice; 10).- Ritenere e dichiarare fondate le pretese formulate dall'### attrice a titolo riserve come inserite nella contabilità dei lavori; e per l'effetto condannare il Comune di ### in persona del ### e legale rappresentante pro tempore, al pagamento di tutte le somme specificate nelle riserve apposte nel corso dell'esecuzione dell'appalto, quantificate in complessive €. 14.460,68, o nella somma maggior o minore meglio determinata in corso di causa, oltre IVA come per legge, interessi legali e moratori da calcolarsi nella misura prevista in ipotesi di esecuzione di opere pubbliche. 11).- Conseguentemente ritenere e dichiarare che, in relazione al comportamento tenuto nell'appalto de quo dalla stazione appaltante, per tutte le ragioni e motivazioni sopra esposte, determinati da fatti e responsabilità dell'Ente, spetta all'### il pagamento delle maggiori somme sborsate per la realizzazione delle opere, oltre il reintegro dei danni e dei maggiori oneri consequenziali sostenuti, individuabili nei titoli e nelle dimensioni economiche meglio descritte nelle riserve iscritte così come riportate in punto di fatto. 12).- Ritenere e dichiarare il diritto del #### in proprio e nella spiegata qualità, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, nonché al rimborso di tutte le spese sostenute per la partecipazione alla gara e per la stipula del contrato di appalto oltre che al pagamento di tutti lavori eseguiti al loro valore di mercato, nella misura che sarà accertata e quantificata nel corso del giudizio, ovvero ritenuta equa e di giustizia dal ### Giudice adito; 13).- Condannare, altresì, il Comune di ### in persona del legale rappresentante pro tempore, a titolo di risarcimento del danno per lucro cessante, alla corresponsione del decimo sulle opere inseguite, secondo quanto previsto dalla legge 20 Marzo 1865 n. 2248 alleg. “F”, che può essere quantificato in complessivi €. 34.903,06, ovvero nella diversa misura che sarà accertata e quantificata in corso di giudizio, ovvero ritenuta equa e di giustizia dal ### Giudice adito; 14).- Ritenere e dichiarare che l'### ha diritto sulle somme liquidate alla corresponsione degli interessi legali e moratori al tasso e con le decorrenze previsti dagli artt. 4 e 5 D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, dalla domanda al soddisfo; 15).- Ritenere e dichiarare che l'### attrice ha diritto al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, sia patrimoniali che non patrimoniali, in conseguenza dell'illegittimo comportamento posto in essere dal il Comune di ### come meglio esplicitato in narrativa; 16).- Per l'effetto condannare il Comune di ### in persona del ### e legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dall'### attrice, sia patrimoniali che non patrimoniali, nella misura che sarà accertata e quantificata in corso di giudizio, ovvero ritenuta equa e di giustizia dall'###mo Sig. Giudice adito, da liquidarsi anche in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 cod.civ., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo; 17).- Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre rimb. forf. spese gen., IVA e CPA come per legge.
Si è costituito il convenuto Comune di ### che ha concluso nei seguenti termini: “(…) 3) nel merito rigettare le domande proposte da parte attrice come articolate in via gradate dalla prima all'ultima, riconoscendo il diritto del Comune di ### di risolvere il contratto di appalto ex art. 108 D.Lgs. 50/2016 per grave inadempimento dell'appaltatore e di incassare la cauzione prestata dalla società ### S.p.A.; 4) In via riconvenzionale, riconosciuto il grave inadempimento della ditta ### e della società ### nella quale la prima è stata conferita, pronunciare la risoluzione del contratto di appalto oggetto di causa in danno degli attori; 5) Condannare gli attori in solido al risarcimento dei danni causati al Comune di ### in conseguenza della risoluzione del contratto, dell'inadempimento contrattuale quantificati in € 929.111,18 ovvero in quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, oltre ai ulteriori danni in premessa indicati da determinarsi in via equitativa, con la maggiorazione degli interessi legali e moratori e della rivalutazione monetaria, dedotto quanto sarà versato dalla società ### S.p.A; 6) Riconoscere il diritto del Comune di ### di riscuotere la cauzione oggetto della polizza fideiussoria portata dalla società ### S.p.A. nella sua interezza e condannare quest'ultima al pagamento del corrispondente importo, oltre interessi legali e moratori dalla data della richiesta al soddisfo; 7) Nella denegata ipotesi di riconoscimento totale o parziale della domanda di parte attrice e di eventuale condanna del Comune di ### al pagamento di somme in favore della ### S.r.l.
Unipersonale e/o di ### riconoscere e dichiarare che l'#### è obbligato a tenere indenne il committente e condannarlo all'integrale rimborso di quanto dovesse essere corrisposto all'Ente locale; 8) Condannare glia attori e le altre parti nel giudizio al pagamento delle spese e competenze di lite in favore del Comune di ###” Si è altresì costituita in giudizio la convenuta ### e ### S.p.A che ha concluso: “piaccia al Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza di merito e istruttoria, così pronunciarsi: - per il caso di accertamento della legittimità e fondatezza dell'escussione operata dal Comune di ### dichiarare che l'ammontare garantito è pari, ai sensi dell'art. 103, co. 5, ###, all'importo di ### 93.302,92; - in tale eventualità e, del pari, nel caso di accoglimento di eventuali domande di condanna formulate dal Comune di ### nei confronti della garante, condannare il ### e la ### s.r.l., in solido tra loro, al pagamento a favore della garante di tutto quanto questa debba corrispondere al Comune di ### subordinatamente alla sola condizione dell'effettivo pagamento dell'importo. Il tutto maggiorato di interessi dal pagamento sino al saldo.
Con vittoria di spese, compenso professionale, ### Cpa e 15% di rimborso spese generali.” Nel corso della causa è stato intervenuto il terzo ### che ha concluso nei seguenti termini: “Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, ### l'On.le Tribunale adìto: in via preliminare ### la richiesta di chiamata in garanzia della società ### S.A. ### per l'### con sede ###cap 20123 ###.F. ### e P.I. ###, sede ###D. L- 1855 Lussemburgo, in forza delle polizze sopra elencate (### per la responsabilità civile n. ### dal 27.06.2019 al 27.06.2020, e Polizza n. ###, ### dal 27.06.2020 al 27.06.2021; Polizza ###, decorrente dal 07.08.2019 al 25.08.2020, stipulata per lo specifico lavoro), e per l'effetto disporre lo spostamento della prima udienza, nel rispetto dei termini a comparire di cui all'art 163 bis c.p.c., al fine di citare la predetta società, nei cui confronti si formula sin da adesso domanda di manleva per tutte le somme che dovessero risultare dovute dall'ing. ### nelle denegata ipotesi di accoglimento della domanda spiegata dal Comune di ### nei suoi confronti.
Nel merito I ### tutte le domande spiegate dal Comune di ### nei confronti dell'ing. ### perché, inammissibili ed infondate in fatto e in diritto. ### vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio, oltre IVA e CPA come per legge. ### denegata ipotesi di accoglimento della domanda spiegata dal Comune di ### nei confronti dell'ing. ### condannare la società ### S.A. ### per l'### con sede ###cap 20123 ###.F. ###, P.I, ###, sede ###D. L- 1855 Lussemburgo, in forza delle ### per la responsabilità civile n. ### dal 27.06.2019 al 27.06.2020, e Polizza ###, ### dal 27.06.2020 al 27.06.2021; Polizza n. ###, decorrente dal 07.08.2019 al 25.08.2020, stipulata per lo specifico lavoro, al pagamento di tutte le somme risultanti dovute in accoglimento della predetta domanda nonché al pagamento delle eventuali spese legali, ai sensi dell'art 1917 Con riserva di meglio precisare le difese, di formulare richieste istruttorie e produrre nuovi documenti nei termini di cui all'art. 183 c.p.c. sesto comma.” Si è inoltre costituita in giudizio la terza chiamata ### che ha concluso nei seguenti termini: “### l'On. le Tribunale adito così provvedere: ### - dichiarare la nullità dell'atto di citazione per chiamata in causa di terzo notificato all'#### dal Comune di ### ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 163 comma 3 nn. 3 e 4 c.p.c. e 164 comma 4 c.p.c. per assoluta incertezza dell'oggetto della domanda e per mancata esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, nonché per indeterminatezza delle relative conclusioni, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alla posizione processuale della ### terza chiamata in causa dall'#### ovverosia la deducente ### - riconoscere la totale estraneità dell'#### ai fatti di causa per tutti i motivi esposti nel presente atto e, quindi, previa declaratoria di assenza della sua legittimazione passiva, ordinare immediatamente l'estromissione dello stesso dal presente ### e dichiarare, in ogni caso, illegittima, improponibile e inammissibile la domanda formulata nei suoi confronti, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alla posizione processuale della ### terza chiamata in causa dall'#### ovverosia la deducente #### - rigettare le domande da ### formulate nei confronti dell'#### poiché infondate in fatto e in diritto, nell'an e nel quantum debeatur, per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto ### all'udienza del 2 ottobre 2025 le parti hanno discusso la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e il giudice ha trattenuto la causa in riserva. - mandare assolta ### S.A. dalla domanda di manleva e garanzia svolta dall'#### nei suoi confronti. ### via gradata, e salvo gravame, nella denegata e non creduta ipotesi di condanna dell'#### limitare l'accoglimento della domanda di manleva e garanzia svolta dallo stesso nei confronti della scrivente ### secondo quanto emergerà dall'esperenda istruttoria, tenuto conto del grado di responsabilità, anche concorsuale, che verrà accertato in corso di causa in capo a tutti i soggetti coinvolti, e detratto in ogni caso, l'importo di euro 1.500,00 a titolo di franchigia e nei limiti del massimale.
Con il favore delle spese processuali.” Nel corso del giudizio le parti hanno depositato i loro scritti difensivi. ### la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. all'udienza del 17 giugno 2025. 2. Nel merito: svolgimento dei fatti.
Dalla lettura degli atti di causa i fatti possono essere ricostruiti nei termini che seguono.
Con contratto di appalto sottoscritto il ###, il Comune di ### a seguito di procedura di aggiudicazione, affidava all'impresa del ### i “### di adeguamento sismico scuola dell'infanzia ###Antonio” - #### - #######”. ### contrattuale dei lavori è stato determinato, in ragione del ribasso offerto dall'impresa attrice, in complessivi €. 429.388,22 oltre IVA come per legge.
Ai sensi dell'art. 4 del contratto di appalto, il termine di esecuzione dei lavori veniva fissato in 386 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, che sarebbe dovuto avvenire, “perentoriamente”, entro 10 giorni dalla stipula del contratto.
Tuttavia, la consegna dei lavori avveniva solamente in data ###, ragione per cui la data di ultimazione degli stessi deve essere calendarizzata al 26.08.2020.
In data ###, a causa di problematiche legate al centro di trasformazione dell'acciaio, si verificava la prima sospensione dei lavori, che riprendevano il successivo 21.11.2019.
In data ###, a causa di problematiche legate all'impianto di calcestruzzo, vi è stata la seconda sospensione dei lavori, che riprendevano in data ###.
All'esito di tali sospensioni veniva differito il termine ultimo per l'esecuzione dei lavori alla data del 24.09.2020.
Ulteriori problematiche si verificavano in data ### poiché, a seguito del sopralluogo effettuato il giorno precedente, parte attrice evidenziava alla convenuta stazione appaltante le proprie perplessità in merito ai lavori di impermeabilizzazione previsti in progetto.
Sempre in data ###, il Direttore dei ### convocava l'impresa attrice per il giorno successivo e la perizia di variante veniva trasmessa dal ### dei ### in data ###.
Seguiva scambio di note (9.02.2020) in ragione di alcune criticità riscontrate in ragione di ulteriori lavori di impermeabilizzazioni inseriti nella perizia di variante.
In data ### veniva disposta una nuova sospensione dei lavori - in realtà poi mai ripresi - in ragione di problematiche strutturali emerse nel corso dei lavori con conseguente aumento delle spese e necessaria copertura finanziaria.
In data ###, atteso il perdurare della sospensione dei lavori, l'impresa attrice formulava richiesta di redazione del primo Stato di avanzamento lavori, dei lavori eseguiti sino alla data di sospensione, anche in deroga alle previsioni contrattuali.
Tale richiesta veniva autorizzata il ###.
La contabilità dei lavori veniva predisposta dal ### dei ### in data ### e sottoscritta il ### con riserva. ### del certificato di pagamento non avveniva contestualmente al ### La redazione della perizia di variante veniva trasmessa all'impresa appaltatrice in data ### e anche in questo caso seguiva una fitta corrispondenza e incontri in ragione di nuove problematiche insorte.
Il ### si effettuava anche un sopralluogo in cantiere, per verificare in loco le problematiche connesse con la perizia di variante.
Nel corso di tale sopralluogo veniva riscontrata all'interno degli scavi eseguiti e nella zona posteriore del cortile, la presenza di abbondante acqua stagnante (già segnalata dal ### dei ### al Comune di ### in data ###), dovuta “all'immissione nel collettore fognario della scuola del collettore di scarico delle fogne (acque miste), provenienti dai quartieri posti a monte dell'area di cantiere …”.
Con nota trasmessa il ###, l'impresa attrice evidenziava le criticità riscontrate in merito alla perizia di variante, contestando principalmente la violazione delle disposizioni di cui all'art. 106 D.Lgs. 50/2016, con riferimento alla variazione oltre il c.d. quinto d'obbligo.
Con nota del 22.01.2021, il Sig. ### comunicava di avere conferito la propria ### individuale nella società unipersonale ### S.r.l. e che pertanto il contratto di appalto sarebbe proseguito con il nuovo soggetto giuridico, successore a titolo universale.
Con nota del 30.03.2021, la ### appaltante comunicava che con ### n. 237 del 30.03.2021 era stata approvata la perizia di variante. ### dei lavori, quindi, convocava l'impresa attrice per il giorno 12.04.2021, per la ripresa dei lavori. ### appaltatrice, con nota dell'11.04.2021, chiedeva che venisse disposta la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 107, secondo comma, D. Lgs. 50/2016, considerato che la sospensione dei lavori era perdurata per 13 mesi, superando i termini previsti dalla citata norma.
Dagli atti non risulta alcun atto di opposizione da parte del committente.
Con la nota del 16.06.2021, il RUP comunicava che il successivo 18.06.2021, sarebbero stati effettuati in cantiere i lavori di rimozione dei liquami fognari ma detto intervento veniva eseguito in data ###.
Il direttore dei lavori, con nota del 5.07.2021, convocava l'impresa attrice per il giorno 8.07.2021, per la ripresa dei lavori. ### sottoscriveva il detto ordine di servizio con riserva, comunicando che la stessa sarebbe stata sciolta nei termini di legge.
Con nota del 5.07.2021, inoltre, l'impresa attrice evidenziava, in modo specifico, le ragioni per le quali era impossibile procedere con la ripresa dei lavori.
Con successiva nota del 7.07.2021, l'attrice evidenziava le problematiche connesse alla ripresa dei lavori dalla stessa riscontrate oltre a contestare l'illegittimità del comportamento posto in essere dalla stazione appaltante. ### parte attrice diffidava, ai sensi dell'art. 1454 cod. civ., il Comune di ### ad adempiere a quanto richiesto, entro il termine di giorni 10, pena la risoluzione del contratto di appalto.
Nel contempo, l'attrice, ha evidenziato l'impossibilità a presenziare sui luoghi per il giorno 8.07.2021, per procedere con la ripresa dei lavori.
Per tutta risposta, il Comune di ### con nota del 15.07.2021, senza alcuna ulteriore convocazione dell'impresa attrice, trasmetteva la determina n. 535 del 14.07.2021, di risoluzione del contratto di appalto, per preteso inadempimento dell'appaltatrice, ai sensi dell'art. 108, commi 3 e 4, D.Lgs. 50/2016.
Sempre con nota del 15.07.2021, il Direttore dei lavori ha invitato l'attrice al ripiegamento ed allo sgombero del cantiere.
Con atto di diffida e costituzione in mora del 19.07.2021, l'attrice ha contestato la risoluzione del contratto, per insussistenza dei presupposti di legge; lo stato di consistenza predisposto dal ### dei ### ed evidenziato le ragioni tecnico-ostative al ripiegamento del cantiere, rendendosi comunque disponibile a provvedervi con esonero da ogni responsabilità.
Nel contempo, l'attrice formulava istanza di accesso agli atti richiamati nella determina di risoluzione del contratto e non conosciuti dall'appaltatrice, che ad oggi non risultano essere stati ostesi.
Con nota del 19.07.2021, inoltre, il RUP ha richiesto l'escussione della cauzione definitiva. 3. Segue: la C.T.U.
Nel corso del giudizio è stata disposta C.T.U. che le cui conclusioni vengono qui brevemente richiamate.
Con riferimento al primo quesito (“ricostruisca il CTU le vicende dell'appalto oggetto di causa”) si è affermato che sono oggetto di causa le vicende legate alla redazione della perizia di variante e suppletiva autorizzata dall'appaltante il ###, approvata dall'### il ### e conclusa con il verbale di mancata ripresa dei lavori del 12.04.2021. ***
Al secondo quesito (“dica il CTU se la documentazione progettuale consegnata all'impresa appaltatrice all'atto della stipula del contratto conteneva tutti i dettagli necessari per l'esecuzione delle opere commesse; inoltre dica il CTU se sono stati correttamente rappresentati dall'appaltante tutti gli elementi che potevano influire sulla previsione di spesa dell'appaltatore.”) l'ausiliario del giudice ha risposto spiegando che il progetto d'appalto, “di pregevole fattura”, è costituito da 119 elaborati di cui 54 sono tavole grafiche dedicate alla parte strutturale dell'edificio mentre il resto degli elaborati riguarda la parte architettonica dell'edificio, la specifica dei lavori da realizzare e gli aspetti qualitativi e quantitativi delle lavorazioni previste.
Le 54 tavole grafiche riservate alla struttura descrivono, richiamando le parole dello specialista, esaustivamente la geometria e la consistenza degli elementi strutturali costituenti la gabbia in cemento armato dell'edificio.
In particolare, le tavole identificate con i codici STR 42 e STR 43 descrivono, “geometricamente e graficamente, in dettaglio e in modo chiaro”, i particolari costruttivi degli interventi di consolidamento aventi rilevanza geometrica.
In particolare, vengono descritte le modalità esecutive degli interventi di cerchiatura e di rinforzo sulle travi, in fondazione ed in elevazione, sui pilastri e sui nodi dell'edificio, “in modo chiaro ed univoco. In particolare, per la cerchiatura delle travi, la tavola ### rappresenta in modo esaustivo i lavori da eseguire.”
Alla luce delle superiori considerazioni, il CTU ha concluso nei seguenti termini: “Per quanto sopra la risposta al quesito, nella sua interezza, non può che essere affermativa.” ***
Al terzo quesito (“nel caso di riscontro di lacune/inesattezze nel progetto originariamente elaborato, chiarisca il ### a) se la sospensione dei lavori (resasi necessaria per l'elaborazione e poi l'approvazione della perizia di variante) è imputabile esclusivamente al Comune; b) se è ravvisabile, in proposito, anche una responsabilità del direttore dei lavori (per la elaborazione di un progetto inesatto ovvero nelle successive fasi dei lavori, anche in relazione alla perizia di variante); c) se la variante approvata dal Comune rispetta i requisiti di legge ovvero se le critiche/osservazioni mosse dall'appaltatore sono, in tutto o in parte, fondate; d) se anche la condotta dell'appaltatore ha concorso, in tutto o in parte, alla sospensione dei lavori (es. per pretestuose contestazioni alla perizia di variante).”) il perito, pur non riscontrando lacune o inesattezze del progetto ha specificato quanto segue: “La perizia di variante nasce dal fatto che in corso d'opera, le fasi di demolizione degli elementi ostativi agli interventi di consolidamento (pavimento e massetto, in fondazione, solai, in elevazione) è emersa una situazione diversa dello stato di fatto assunto per la progettazione. Stato di fatto rilevato dal progettista nella fase preliminare della progettazione sulla base delle indagini dirette, effettuate a suo tempo, compatibili con l'esercizio della scuola, in attività in quella fase, e del progetto relativo alla costruzione dell'edificio depositato presso il ###.
Il punto è che durante la costruzione dell'edificio (anno 1983), furono effettuate variazioni, strutturali e non strutturali, presumibilmente non autorizzate, senza darne evidenza sulle tavole di progetto e presso gli uffici competenti. Tali variazioni richiedevano, in generale, l'esecuzione di lavori non previsti in progetto (fondazione ed elevazione) e, nel caso delle travi di maggiore altezza riscontrate in alcuni ### telai dell'edificio, un diverso approccio costruttivo, con conseguenti maggiori costi e con l'esigenza di predisporre un'apposita perizia e di sospendere i lavori in attesa della sua approvazione.” Tale situazione, a parere del consulente, rientrerebbe nella nozione di un fatto nuovo verificatosi in corso d'opera riconducibile, quindi, all'art. 106 comma 1, lettera c del D.lgs 50/2016 che consente la variazione contrattuale quando la necessità della modifica è determinata da circostanze impreviste ed imprevedibili.
In ragione di queste considerazioni il consulente ha quindi affermato che: “Non vi sono pertanto lacune/inesattezze nel progetto originariamente elaborato e pertanto la sospensione dei lavori non è imputabile al Comune né è ravvisabile responsabilità del direttore dei lavori né dell'appaltatore (quesiti a, b). La variante rispetta i requisiti di legge e le contestazioni dell'appaltatore a riguardo, nel complesso, non appaiono fondate.” ### le contestazioni dell'impresa alla perizia di variante avvengono il ### (All. 53 del Fascicolo di Causa), in risposta alle osservazioni del ### dei lavori sulle richieste economiche del 29.10.2020 (All. 52 del Fascicolo di Causa) e alla prospettazione finale dello stesso di ricorso, da parte dell'appaltante, al comma 12 dell'art. 106 del codice (quinto d'obbligo), a distanza di 286 giorni dal 22.02.2020, data dell'ultima sospensione.
Pertanto, con riferimento alla condotta dell'appaltatore si è concluso che: “Per quanto sopra, la condotta dell'appaltatore non ha concorso in alcun modo alla sospensione dei lavori”. ***
Con riferimento al quarto quesito (“in caso di comportamenti illegittimi ascrivibili alla committenza, precisi il CTU i giorni di ritardo imputabili alla stazione appaltante e i motivi che lo hanno determinato; in tal caso, indichi altresì il ### ove quantificabili sulla base degli atti di causa, gli ulteriori costi sostenuti dall'appaltatore per la partecipazione alla gara e per la stipula del contratto di appalto, nonché per l'impianto di cantiere e per l'inizio dei lavori; quantifichi altresì il CTU il danno per la mancata esecuzione delle opere previste in contratto, a titolo di lucro cessante, determinato nella misura del 10%.”) il CTU ha preliminarmente individuato i comportamenti illegittimi ascrivibili alla committenza.
Sul punto, il comma 2 dell'art. 107 fissa in un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori, e comunque non oltre sei mesi, il termine della durata complessiva delle sospensioni, oltre il quale l'esecutore può chiedere, senza indennità, la risoluzione del contratto.
Pertanto, nel caso in esame, la durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori è di 386 giorni per cui il suddetto termine risulta di 97 giorni e, tenendo conto anche dei 56 giorni di sospensione per la pandemia ###19, il termine risulta essere di 153 giorni. ### quanto rilevato dal ### prima della sospensione definitiva i lavori venivano sospesi per 29 giorni (13 giorni dal 8.11.2019 al 21.11.2019 e 16 giorni, dal 23.12.2019 al 8.01.2020) e, di conseguenza, tenuto conto che i lavori venivano ulteriormente sospesi dal 22.02.2020 (terza e definitiva sospensione), le sospensioni non dovevano superare la data del 25.06.2020.
Tuttavia, i suddetti termini venivano ampiamente superati senza mai essere interrotti per la mancata approvazione della perizia nei termini e, una volta approvata quest'ultima, per la mancata ripresa dei lavori.
Pertanto, secondo il perito del Tribunale “i giorni di ritardo ascrivibili alla committenza partono dal 26.06.2020, data della scadenza dei termini, e continuano anche oggi, atteso che i lavori non sono mai stati ripresi.” Quanto agli ulteriori costi sostenuti dall'appaltatore il consulente ha specificato che allo stato degli atti di causa, non è possibile quantificare ulteriori costi sostenuti dall'appaltatore per la partecipazione alla gara e per la stipula del contratto di appalto, per l'impianto di cantiere e per l'inizio dei lavori.
Al contrario, con riferimento al danno per la mancata esecuzione delle opere, lo stesso viene quantificato, con riferimento al lucro cessante, nella misura del 10% dell'importo delle opere non eseguite.
A tal proposito, l'importo delle opere non eseguite è definito dall'art. 109, comma 2, del citato codice appalti in vigore all'epoca dei lavori, come differenza tra i quattro quinti dell'importo contrattuale e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.
Nel caso di specie, i danni patiti vengono quantificati nella seguente maniera: “### dei lavori eseguiti, dalla consegna (07.08.2019) alla sospensione definitiva (22.02.2020), di €. 82.507,31, risulta dallo stato finale redatto dal direttore dei lavori sulla base di quanto accertato nello stato di consistenza del 26.07.2021, redatto in contraddittorio con l'impresa. Stato di consistenza non contestato se non per le riserve di cui al precedente capitolo 9.
Le riserve allo stato d'avanzamento, implementate da quelle sullo stato finale, esaminate nell'apposito capitolo 9, rassegnano un ulteriore credito dell'impresa di €. 2.497,92 (€. 1638,38 per la riserva n° 6 ed €.859,54 per le n° 23, 24, 25) mentre il riconoscimento relativo alla riserva n° 7, accolto in via equitativa dal ### dei lavori, è stato contabilizzato nello stato finale. ### dei lavori eseguiti è pertanto di €. 85.005,23.
I quattro quinti dell'importo contrattuale ammontano a 429.388,22*4/5= 343.510,58 €.
Il danno da lucro cessante è conseguentemente 0.10*(343.510,58-85.005,23)= €. 25.850,35.” ***
Al quinto quesito (“in caso di comportamenti illegittimi ascrivibili all'appaltatore, precisi il CTU i giorni di ritardo imputabili a quest'ultimo ed i motivi che lo hanno determinato; in questo caso, indichi il ### ove quantificabili sulla base degli atti di causa, i danni eventualmente subiti dal Comune a causa della condotta illecita dell'appaltatore (per la sospensione dei lavori e per l'illegittima interruzione degli stessi).”) il consulente ha risposto in termini negativi, spiegando che l'impresa non ha avuto nessun ruolo sulla sospensione dei lavori né ha assunto comportamenti ostativi alla approvazione della perizia.
In particolare, viene espressamente specificato che la causa del perdurare della sospensione è riconducibile al ritardo nella approvazione della perizia da parte dell'appaltante.
Conclude sul punto il perito affermando che “Per quanto sopra non sussistono comportamenti illegittimi ascrivibili all'appaltatore.” ***
Al sesto quesito (“indichi in ogni caso il CTU il valore delle lavorazioni complessivamente realizzate dall'appaltatore (nei limiti del valore indicato dall'appaltatore nella riserva.”) il perito ha quantificato i lavori eseguiti in €. 85.005,23 così determinati: - lavori contabilizzati nello stato finale €. 82.507,31 - esito riserva n° 6 €. 1.638,38 - esito riserve n° 23, 24, 25 €. 859,54 - Totale lavori eseguiti €. 85.005,23 *** ### al quesito n. 7 (“fornisca il CTU al tribunale ogni altra informazione che riterrà utile per la decisione della causa.”) lo specialista ha spiegato che dalle vicende che hanno caratterizzato il corso dei lavori per cui è causa è emerso che la deriva infausta dell'intervento di adeguamento della scuola per l'infanzia “S. Antonio” di ### non è riconducibile ad evidenti responsabilità dei soggetti deputati alla gestione dei lavori (impresa, ### dei lavori, ### ma alla tempistica degli atti di loro competenza.
Sul punto, si rileva che una gestione della tempistica che se gestita con riferimento alle norme vigenti sui ### avrebbe evitato la “fatale conclusione”. ### quanto rilevato dal consulente, non vi sono atti o documenti contrastanti con le suddette disposizioni, ma soltanto il prolungamento della sospensione dei lavori ben oltre il termine previsto dalle norme.
A tal proposito, si specifica che, nonostante il termine di cui sopra fosse stato superato il ### (tenendo conto anche del lockdown), l'impresa non faceva valere il diritto di richiedere la risoluzione fino al 04.12.2020.
In tale data il ### dei lavori ha prospettato il ricorso, da parte dell'appaltante, al comma 12 dell'art. 106 del codice (quinto d'obbligo), ovvero l'imposizione dell'esecuzione dei lavori alle condizioni date dalla perizia.
Tale evenienza si verificava poichè l'### con l'approvazione della perizia, successivamente, faceva ricorso a detto istituto ritenendo applicabile tale potere al caso di specie.
Tuttavia, prosegue il consulente, “a prescindere dal merito della valutazione dell'### circa la sussistenza del comma 12, il punto è che la questione del quinto d'obbligo, in quel momento, era superata dal persistere del diritto dell'impresa di richiedere la risoluzione del contratto.”
Il contesto normativo che appare preminente nella vicenda è il comma 2 dell'art. 107 del codice per il quale allo spirare del 25.06.2020, superato il quarto del termine contrattuale, l'impresa aveva maturato il diritto di chiedere la risoluzione dell'appalto, senza indennità, e che l'appaltante si poteva opporre, riconoscendo i maggiori danni derivanti dal prolungamento della sospensione, a partire dalla suddetta data.
Conclude il consulente affermando che “### tale contesto il Comune, con determina dirigenziale n° 535 R.G. del 14.07.2021, proclamava la rescissione in danno dell'impresa del contratto ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 108 del codice sul presupposto di “….un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore”, comma 3, e che “…l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto”, comma 4.
Presupposto che, per quanto detto in narrativa, non appare sussistere.” ***
Quanto alle osservazioni sollevate dalle parti, nessuna di esse ha determinato il mutamento delle conclusioni affermate dall'ausiliario del Giudice. 4. Diritto Chiariti nei termini che precedono i fatti oggetto dell'odierna vicenda processuale non resta che pronunciarsi sulle domande avanzate dalle parti nell'odierno giudizio.
Preliminarmente ritiene questo giudice di fare proprie le considerazioni e le conclusioni del C.T.U. nominato in ragione del rigore della ricostruzione operata e non essendo emersi elementi tali da aderire alle critiche sollevate dalle parti discostandosi dalle conclusioni del ### Con riferimento alle domande di parte attrice si osserva che le stesse meritano accoglimento limitatamente alla parte in cui riguardano il legittimo esercizio della facoltà di cui al secondo comma dell'art. 107 codice appalti in vigore all'epoca dei fatti di causa e l'illegittimo esercizio del diritto di recesso da parte della stazione appaltante.
Invero, richiamando la capillare ricostruzione documentale effettuata dal C.T.U. si evince che il rimedio veniva azionato dalla parte attrice in presenza dei requisiti di fatto e di diritto che lo legittimassero.
Sul punto, la sospensione dei lavori non si verificava per colpa dell'appaltatrice e, per come correttamente evidenziato dal C.T.U., non sussistono condotte imputabili alla parte.
Per paralizzare tale iniziativa la stazione appaltante avrebbe dovuto proporre opposizione circostanza che non si verificava.
Successivamente, la convenuta imponeva disponeva la risoluzione del contratto lamentando gravi adempimenti della parte attrice.
Sul punto, in disparte la non condivisibilità di tale assunto, si osserva che in ogni caso, avendo azionato il diritto di cui al secondo comma dell'art. 107 non poteva darsi luogo alla risoluzione del contratto essendo il presupposto logico di tale rimedio un rapporto valido ed efficace tra le parti.
Pertanto, appaiono essere illegittime tanto l'imposizione del quinto disposta dalla stazione appaltante quanto la risoluzione del contratto disposta successivamente dal Comune di ### sulla scorta di asseriti gravi inadempimenti.
Per i medesimi motivi, la richiesta di escussione della cauzione non merita accoglimento non sussistendo una situazione di inadempimento da parte dell'appaltatore.
Quanto alla spettanza delle riserve, si ritiene condivisibile la ricostruzione operata dal CTU che ha efficacemente descritto, da un lato le singole voci richieste e, dall'altro, la spettanza o meno dei maggiori importi richiesti.
Pertanto, si ritiene spettante il complessivo importo di 2.497,92 euro derivante dall'accoglimento delle riserve nn. 6, 23, 24 e 25.
Con riferimento alle ulteriori richieste di risarcimento del danno si rileva che le stesse non trovano accoglimento proprio in ragione dello scioglimento del contratto ex art 107, comma secondo, codice appalti.
Detta norma, infatti, espressamente prevede la possibilità di recedere senza indennità per l'esecutore dei lavori, con l'eccezione dell'ipotesi di opposizione.
Sul punto, si osserva che il risarcimento del danno quantificato nel decimo dei lavori eseguiti trova il proprio fondamento in un inadempimento della stazione appaltante che, nel caso di specie non si riscontra avendo fatto ricorso l'appaltatore al diritto di cui all'art. 107, secondo comma codice appalti.
Parimenti, non essendo stato portato a conoscenza del giudice il contenuto della segnalazione effettuata all'### dalla convenuta, deve rigettarsi la domanda volta all'affermazione dell'illegittimità di tale segnalazione.
Sul punto, infatti, si osserva che la stazione appaltante è obbligata alla comunicazione delle sospensioni ai lavori all'### ***
Quanto alle domande della ### le stesse non meritano accoglimento poiché, sulla scorta di quanto sostenuto in precedenza, parti attrici avevano preventivamente attivato l'istituto di cui all'art. 107 comma secondo D. Lgs. 50/2016.
A ciò si aggiunga che, in ogni caso, non risulta alcun addebito ascrivibile all'attore per quanto concerne la mancata esecuzione dei lavori.
Ne consegue, quindi, la non spettanza della cauzione depositata presso il terzo di cui è stato richiesto il pagamento.
A tal proposito la domanda della ### e ### S.p.A. deve essere accolta nella parte in richiede la non escussione della cauzione. ***
Riconosciuta in questi termini la soccombenza della stazione appaltante occorre pronunciarsi in merito alla chiamata del direttore dei lavori e della relativa compagnia assicuratrice.
Anche in tal caso ritiene il giudice di fare proprie le considerazioni espresse dal C.T.U. apparendo condivisibili alla luce di tutti gli elementi di fatto emersi nel procedimento.
Sul punto, richiamando il c.d. principio della “ragione più liquida”, ritiene questo ### di pronunciarsi escludendo qualsivoglia addebito di responsabilità in capo al terzo intervenuto e al terzo chiamato in causa.
Infatti, dalla documentazione in atti non sono emersi profili colposi che consentirebbero di ritenere allo stesso ascrivibile i ritardi nei lavori e la conseguente mancata esecuzione degli stessi.
Pertanto, anche sotto tale profilo al rigetto della domanda della convenuta consegue l'accoglimento di quella dei terzi ### e ### 5. Sulle spese Le spese seguono la soccombenza e sono determinate secondo il D.M. 55/2014 e, con riguardo al rapporto tra attori e parti convenute si dispone l'integrale compensazione delle spese di lite, in ragione della soccombenza parziale.
Quanto alle spese relative al ### queste ultime sono poste a carico del Comune di ### avuto riguardo all'esclusione di profili colposi in capo alle attrici per come rilevato dallo stesso ### per come si è meglio argomentato in precedenza.
Con riferimento al rapporto tra i terzi e parte convenuta Comune di ### quest'ultima deve essere chiamare a rifondere le spese di lite in ragione della soccombenza totale con riguardo alle domande promosse. riguardo ai procedimenti di cognizione innanzi al Tribunale di valore indeterminabile, complessità minima.
Ritiene il giudice di contenere nei valori minimi i compensi alla luce della complessità minima delle questioni di diritto di interesse delle posizioni giuridiche suddette.
Pertanto, il Comune di ### deve corrispondere il complessivo importo di euro 3.809,00 per spese di lite oltre 571,35 euro di spese generali oltre iva e cpa se dovuti a ciascuna delle parti terze. P.Q.M. Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: Accoglie la domanda di ### e della ### S.r.l. e dichiara illegittima la risoluzione disposta dal comune dal Comune di ### con la determina n. 535 del 14.07.2021; In accoglimento della domanda di ### e della ### S.r.l. dichiara l'insussistenza del diritto del Comune committente ad escutere la cauzione; Accoglie la domanda di ### e della ### S.r.l. e per l'effetto dichiara risolto il contratto di appalto, quale conseguenza della nota formulata dalla società attrice con nota del 12.04.2021, ai sensi e per gli effetti dell'art. 107, secondo comma, D. Lgs. 50/2016; Accoglie parzialmente la domanda di ### e della ### S.r.l. relative alle riserve e, per l'effetto, condanna il Comune di ### al pagamento di euro 2.497,92 in favore di ### e ### S.r.l.
Rigetta le domande di ### e della ### S.r.l. volte a ottenere il risarcimento del danno e relative alla declaratoria di illegittimità della segnalazione all'### operate dal Comune di ### in danno all'### attrice; Rigetta tutte le domande promosse dal convenuto Comune di ### compensa integralmente le spese del giudizio tra #### S.r.l., Comune di ### e ### S.p.A.
Pone le spese relative al CTU a carico del Comune di ### il Comune di ### a corrispondere l'importo di euro 3.809,00 per spese di lite oltre 571,35 euro di spese generali oltre iva e cpa se dovuti a ciascuna delle parti terze ### e ### Palmi, 6 ottobre 2025 Il Giudice Dott.
causa n. 1418/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Me Francesco Pio