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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 15163/2014 del 17-11-2014

... ha pronunziato la seguente SENTENZA riservata all'udienza del 9.06.2014 nella causa iscritta al n. 26395/2010 del ###, concessi i termini previsti dall'art. 190 c.p.c. di 60 giorni per note conclusive + 20 giorni per repliche TRA ### (cf: ###), elettivamente domiciliat ###/A, presso lo ### dell'###, che la rappresenta e difende giusta procura in atti ### E ### (C.F. ###), in persona del l.r.p.t, rappresentata e difesa, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. ### e con questi elettivamente domiciliat ###. #### in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Napoli alla ###. ### n. 45, presso lo studio dell'Avv. ### da cui è rappresentata e difesa giusta procura in atti ### NONCHE' ### S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Napoli alla ###. ### n. 45, presso lo studio dell'Avv. ### da cui è rappresentata e difesa giusta procura in atti ### ------------------ Registrato il: 26/05/2017 n.18605/2017 importo 5867,00 - 2 - Dopo aver esaminato gli atti di causa e prima di procedere ad ogni loro definitiva valutazione, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la (leggi tutto)...

testo integrale

N. 26395/2010 R.Gen.Aff.Cont.   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli 8 SEZIONE CIVILE Il Giudice, dott. ### ha pronunziato la seguente SENTENZA riservata all'udienza del 9.06.2014 nella causa iscritta al n. 26395/2010 del ###, concessi i termini previsti dall'art.  190 c.p.c. di 60 giorni per note conclusive + 20 giorni per repliche TRA ### (cf: ###), elettivamente domiciliat ###/A, presso lo ### dell'###, che la rappresenta e difende giusta procura in atti ### E ### (C.F.  ###), in persona del l.r.p.t, rappresentata e difesa, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. ### e con questi elettivamente domiciliat ###. #### in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Napoli alla ###. ### n. 45, presso lo studio dell'Avv. ### da cui è rappresentata e difesa giusta procura in atti ### NONCHE' ### S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Napoli alla ###. ### n. 45, presso lo studio dell'Avv. ### da cui è rappresentata e difesa giusta procura in atti ### ------------------ Registrato il: 26/05/2017 n.18605/2017 importo 5867,00 - 2 - Dopo aver esaminato gli atti di causa e prima di procedere ad ogni loro definitiva valutazione, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., immediatamente applicabili ai giudizi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge n. 69/2009, essa viene redatta indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, ben precisando che, trattandosi di disposizione normativa dettata con la evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi consentito al giudice di pronunciare quest'ultima, considerando integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo, sia le comparsa di costituzione della convenuta, della chiamata in garanzia e della interventrice volontaria sia gli altri scritti difensivi delle parti ed i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa.   RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Sussiste valido rapporto processuale tra parte attrice e la convenuta a cui è stato ritualmente notificato l'atto introduttivo del giudizio nel rispetto dei termini di comparizione vigenti al tempo della notificazione. 
Parte attrice si è costituita tempestivamente ex art. 165 c.p.c., rituale è la costituzione della convenuta e della chiamata in causa. 
La domanda risulta, poi, sufficientemente suffragata da tutti quegli elementi necessari a connotarla. 
Sempre preliminarmente si evidenzia che sussiste sia la legittimazione attiva dell'attrice che quella della convenuta; essa risulta ampiamente provata dalla documentazione agli atti e, rispettivamente, dai certificati anagrafici e dalla documentazione sanitaria della struttura, che risponde, per giurisprudenza pacifica, sia per le carenze strutturali ed organizzative, sia per l'operato dei suoi ausiliari, sanitari o parasanitari, dipendenti o autonomi ### tali premesse, giova sempre preliminarmente analizzare le coordinate ermeneutiche dettate dal ### in tema di responsabilità degli enti ospedalieri per fatto dannoso del dipendente. Sul punto può ritenersi dato ormai acquisito che la responsabilità dell'ente ospedaliero, gestore di un servizio pubblico sanitario, allorché consegua ad una non diligente esecuzione della prestazione medica, abbia natura contrattuale, quindi è opportuno precisare in via assolutamente sintetica gli approdi giurisprudenziali in tema di colpa medica professionale ai quali lo scrivente aderisce. In sede di accertamento civile della responsabilità sanitaria impostata in termini contrattuali ex art. 1218 e ss. c.c., alla luce del consolidato orientamento della S.C. (cfr., ex permultis, sent. cass. del 5 novembre 2013 n. 24801, nonché le sent. Cass. nn. 17143/12, 6093/13, 4792/13, 9290/12, 7549/12, 23564/11, 17685/11, 12686/11, 15993/11, 15991/11, 12274/11, 9404/11, 3847/11, ### il: 26/05/2017 n.18605/2017 importo 5867,00 - 3 - 1538/10, etc., tutte fondate sulla sent. Cass. a SS.UU. n. 577/08, a sua volta basata sulla sent. a SS.UU. n. 13533/2001), il paziente/creditore deve provare il contratto (potendo, invece, limitarsi alla mera e generica allegazione dell'inadempimento qualificato, ossia di quello astrattamente idoneo alla causazione dell'evento dannoso, atteso che il risultato positivo è una conseguenza «statisticamente fisiologica» della prestazione professionale diligente prevista dal contratto [cfr. in particolare la richiamata sent. Cass. 9290/12], mentre il debitore deve dare la prova liberatoria certa sull'esattezza della prestazione (eseguita in conformità della miglior scienza ed esperienza dell'epoca) e sull'esistenza del caso fortuito, ossia di un fatto, assolutamente imprevedibile ed inevitabile (e, quindi, totalmente svincolato dalla prestazione medica), che sia in grado di causare integralmente l'evento lesivo. In mancanza di questa prova liberatoria, si dovrà presumere l'inadempimento qualificato della struttura e/o del medico convenuto in giudizio. 
In particolare, secondo la S.C. “il nesso causale tra condotta del medico e danno si presume, quando il sanitario abbia tenuto una condotta astrattamente idonea a causare il danno, anche in assenza di certezze circa l'effettiva eziogenesi dell'evento dannoso, incombendo sul medico l'onere di provare, se vuole andare esente da responsabilità, che il danno è dipeso da un fattore eccezionale e imprevedibile con la conseguenza che, per escludere il nesso causale rispetto alla condotta dei medici, ritenuta idonea a causare il danno, non può avere rilievo la mera ipotesi di altri fattori causali autonomi.” (cfr. sent. Cass. cit. n. 9290/12). 
Quindi, è principio consolidato quello della natura contrattuale della responsabilità, che - in conseguenza di negligente intervento - sorge in capo non soltanto al sanitario, ma anche alla struttura ospedaliera (in forza del vinculum juris discendente dal contratto atipico di spedalità) perché dipendente della stessa (cfr. Cass. civ. sez. III, 589/1999) in capo alla quale - per contatto sociale - è configurabile un'obbligazione senza prestazione. 
Quindi, va affermato che, poiché il medico e la struttura ospedaliera sono sempre tenuti all'osservanza degli obblighi di cura impostigli dalla professione esercitata, il vincolo col paziente sussiste nonostante non dia adito ad un obbligo di prestazione, e la violazione di esso si configura come culpa in non faciendo, la quale dà origine a responsabilità contrattuale. 
Essa, quale tipo del genus della responsabilità civile, sulla base del disposto di cui all'art. 1173 c.c., si applica nei casi di convenzione contrattuale fra medico e paziente. In termini generali, la norma di riferimento per determinare la responsabilità del medico è quella di cui all'art. 1218 s.s. c.c., con i temperamenti offerti dall'art. 2236 c.c. È possibile al medico liberarsi della responsabilità per inadempimento solo ove la prestazione sia impossibile e tale impossibilità non gli sia imputabile. ###. 1218 c.c., infatti, dispone che “il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non ### il: 26/05/2017 n.18605/2017 importo 5867,00 - 4 - imputabile”. Tale norma stabilisce una presunzione, definita dalla dottrina, “semplificante”, con una sostanziale inversione dell'onere della prova in deroga alla regola generale dell'art. 2697 c.c.: il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta, è tenuto al risarcimento, se non prova (ed è qui l'inversione dell'onere della prova) che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile. 
Ne consegue che: a) il paziente-creditore ha l'onere sia di allegare in fatto e provare la fonte del rapporto contrattuale tra le parti, sia di allegare in fatto l'aggravamento della patologia o l'insorgenza di un'affezione e l'inadempimento qualificato del debitore e, cioè, quello astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato; b) il medico-debitore deve fornire la prova che tale inadempimento non vi è stato, oppure che, pur esistendo l'inadempimento, esso non era eziologicamente rilevante nell'azione risarcitoria proposta, per una qualunque ragione (### Un. 11/1/08 n. 577; conf. Cass. 1/2/11 n. 2334, in ### & Giustizia 2011; Cass. 26/1/10 n. 1538, in ### & Giustizia 2010; Cass. 26/1/10 n. 1524, in ### & Giustizia 2010; Cass. 14/2/08 n. 3520). Nelle prestazioni mediche, in particolare, l'oggetto dell'obbligazione e, cioè, il risultato utile che il paziente-creditore ha diritto di attendersi, non è soltanto l'impegno conforme alle regole dell'arte del medico, bensì il risultato positivo che ci si attende da quel genere di operazione. Ne consegue che il medico-debitore, per liberarsi della presunzione di inadempimento di cui all'art. 1218 c.c., deve dimostrare non solo di avere tenuto una condotta diligente e conforme alle leges artis, ma anche l'impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile e, cioè, il cosiddetto caso fortuito in senso lato. 
Corollario di tale impostazione contrattualistica è, quindi, il riparto dell'onere della prova in ordine all'inadempimento, alla colpa, alla sua gravità e quindi perde rilievo la tradizionale distinzione tra interventi routinari ed interventi complessi (in relazione ai quali soltanto era ritenuto operante la limitazione di responsabilità del professionista con riguardo ai soli casi di dolo e colpa grave ex art. 2236 c.c., da provarsi tuttavia da parte del paziente). 
Chiarita, pertanto, la natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria, il riparto dell'onere della prova dell'inadempimento segue i principi cristallizzati dalle ### in tema di obbligazioni in generale (Cass. Sez. Un. 13533/01) successivamente precisati con riguardo alla responsabilità medica (Cass. civ. Sez. Un. 577/2008): in tema di responsabilità contrattuale e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio, l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare il contratto (o il contatto sociale) e l'aggravamento della patologia o l'insorgenza di un'affezione, e allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato : competerà al debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato, ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante.  ### il: 26/05/2017 n.18605/2017 importo 5867,00 - 5 - Va, inoltre, precisato che è ius receptum che “in caso di prestazione professionale medico-chirurgica di routine, spetta al professionista superare la presunzione che le complicanze non siano state determinate da omessa od insufficiente diligenza professionale o da imperizia, dimostrando che siano state, invece, prodotte da un evento imprevisto ed imprevedibile secondo la diligenza qualificata in base alle conoscenze tecnico-scientifiche del momento” (Cass. 7/6/12 n. 9290; conf. Cass. 29/7/10 n. 17694, in ### Mass. 2010, 7-8, 1080; Cass. 29/9/09 n. 20806, in ### e ### 2009). 
Orbene, inoltre, deve essere precisato che, in tema di colpa professionale medica e nesso di causalità, le ### hanno ripudiato ogni interpretazione che faccia leva, ai fini della individuazione del nesso causale, esclusivamente o prevalentemente su dati statistici ovvero su criteri valutativi a struttura probabilistica, dovendosi integrare il concetto di “probabilità statistica” con quello di “probabilità logica” che involge un giudizio complessivo del quale la probabilità statistica è solo una componente e che si risolve in un'affermazione di elevata credibilità razionale del risultato dell'operazione logica compiuta dal giudice. Il criterio metodologico di indagine applicabile in sede di ricostruzione processuale del fatto, ai fini dell'accertamento del nesso di causalità tra la condotta e l'evento, è il medesimo, senza che possa avere rilevanza la diversa fisionomia della causalità attiva rispetto alla causalità omissiva. Al riguardo, ampia giurisprudenza successiva (Cass. sez. III, 21619/2007; Cass. Civ. Sez. Un. 581/2008) ha chiarito che il nesso di causalità è regolato anche in materia civile dall'applicazione dei principi generali che regolano la causalità di fatto, delineati dagli art. 40 - 41 c.p. e temperati dalla regolarità causale, in assenza di altre norme nell'ordinamento in tema di nesso eziologico configurabile. In particolare muta la regola probatoria: mentre nel processo penale vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”, nel civile vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”. 
Alla luce dei principi di diritto enunciati, va esaminata la fattispecie di causa ed a tal proposito, entrando nel merito della domanda proposta in citazione, deve evidenziarsi che risulta provato quanto assunto da ### nei suoi atti ed in particolare trova conferma dalle risultanze della ### nella quale il prof. Conte ha chiarito che i danni lamentati dalla attrice non sono la conseguenza di un normale e prevedibile esito dell'intevento a cui è stata sottoposta, bensì di lesioni cagionate da una incongrua condotta medica dei sanitari della ### Ciò posto, va evidenziato che nel corso del giudizio sono state depositate memorie, è stata svolta istruttoria con prova testimoniale più precisamente con l'escussione di due testi ### madre della attrice, ed ### medico dichiaratasi sua amica di infanzia, che hanno confermato quanto assunto da parte attrice, ed infine è stata disposta una CTU medica ed all'uopo è stato conferito incarico al Dott. #### il: 26/05/2017 n.18605/2017 importo 5867,00 - 6 - Orbene, questo Giudice, all'esito delle risultanze processuali ed in particolare delle conclusioni a cui il CTU nel suo elaborato è pervenuto attraverso una corretta analisi del caso, ritiene che la domanda sia fondata e meriti accoglimento nei limiti che vedremo. 
Infatti, la documentazione clinica, la consulenza tecnica di parte, il testimoniale e soprattutto la relazione di consulenza tecnica di ufficio, concorrono univocamente a determinare il pieno convincimento dello scrivente sulla responsabilità del personale sanitario - e quindi dell'azienda ospedaliera convenuta - nella produzione del danno iatrogeno patito dall'attrice.  ### ha chiaramente precisato nelle sue conclusioni che nel caso in esame: “ sono ravvisabili profili di responsabilità nella condotta dei sanitari che hanno avuto in cura la sig.ra ### nel determinismo della lesione del n.l.i., e nei suoi esiti attuali.... Trattasi, nel caso de quo, di una paralisi della corda vocale vera di dx, da attribuire a danno iatrogeno verificatosi durante l'intervento di tiroidectomia del 05.10.2001. Il danno lamentato dalla pz. è da ascriversi al novero delle complicanze statisticamente prevedibili e prevenibili ….. nell'ambito dello specifico intervento effettuato, nella fattispecie privo di particolari difficoltà di esecuzione in corso d'opera e scevro da particolari complicanze dovute alle dimensioni dell'organo, ai suoi rapporti con le strutture contigue e/o manifestatesi in maniera imprevista o comunque allo stato non sufficientemente studiate dalla scienza medica.” Con assoluta precisione ha chiarito che “Il danno lamentato dalla sig.ra ### appare riconducibile ad errore (omissivo/commissivo) di tecnica operatoria che ha provocato la lesione del n. ricorrente di dx per mancata identificazione e conseguente mancata salvaguardia della sua integrità rispetto a fattori traumatici diretti ed indiretti in fase intraoperatoria, imputabile a profili di colpa dovuta ad imperizia, imprudenza e negligenza.  ###à e la natura delle lesioni patite dalla periziata sono costituite dai disturbi della fonazione soprattutto in seguito all'uso prolungato della voce e dalle difficoltà respiratorie, ricollegabili alla lesione del nervo ricorrente di dx, con la quale esiste incontrovertibile ### nesso causale. ...Le suddette lesioni hanno provocato riduzione della integrità psico-fisica del soggetto, intesa come inabilità permanente comunemente denominata danno biologico, derivante dalle citate turbe della comunicazione e difficoltà respiratorie….Con riferimento all'uso delle corde vocali, il danno è da ritenersi irreversibile, considerato il periodo di tempo fino ad oggi trascorso, e non si ritiene che sia allo stato suscettibile di ulteriori margini di recupero rispetto ai tempi dell'intervento essendo ormai da ritenersi esauriti i meccanismi di compensazione funzionale esercitati soprattutto dalla integrità della corda vocale vera di sin.…..Per gli stessi motivi è da ritenere che allo stato anche la terapia riabilitativa non possa determinare significative modificazioni....Esiste anche la necessità di valutare una inabilità temporanea, da valutarsi in assoluta ... per un totale di 15 gg. e da valutarsi ### il: 26/05/2017 n.18605/2017 importo 5867,00 - 7 - come parziale (mediamente al 50% ) per un ulteriore periodo di gg. 30, comprensivo di accertamenti, visite specialistiche e della espletata logopedia riabilitativa agli atti documentata ( come riportato al n° 6 dell'elenco dei documenti ). Gli effetti funzionali prodotti dalla riduzione della integrità psico-fisica sono rappresentati dai danni arrecati alle sue attività professionali, ludiche e dinamico-relazionali - realizzando vere e proprie turbe della comunicazione, insufficienza respiratoria e note di stato ansioso-depressivo - e possono essere, allo stato, per le prime due forme, identificabili in una forma di disfonia di grado cosiddetto medio e di insufficienza respiratoria di tipo restrittivo di entità moderata , che nel complesso possono essere valutati con valore percentuale del 20 % di D.B.  rispetto allo stato fisico preesistente, facendo in pratica riferimento al limite superiore del range ( 11 - 20% ) contemplato nel caso delle cosiddette “ medie alterazioni della favella “ ( ### et al. : Guida orientativa per la valutazione del danno biologico. Giuffrè Ed. IIIa Ediz. )...... Non vi è notizia, attraverso lo studio degli atti, né dai rilievi anamnestici e/o di informazioni dalle parti, di eventuali difetti in ordine all'efficienza strutturale ed organizzativa in occasione dell'intervento chirurgico. Le spese documentate risultano congrue e riferibili al sinistro di cui è causa” ### peritale risulta pertanto univoco e chiaro, in quanto il ### in sintesi, ha ritenuto che nel caso in esame emergesse un danno biologico permanente rispetto allo stato fisico preesistente, che ha valutato nella misura di 20 punti percentuali; inoltre, ha precisato che il periodo di invalidità temporanea totale è stato di 15 gg, mentre il periodo di ITP valutabile con un tasso del 50% è stato di gg 30 ed ha, infine, verificato la congruità delle spese mediche documentate. Sul punto parte convenuta ha contestato essenzialmente che la valutazione tabellare del danno biologico avrebbe dovuto essere imperniata su quanto prospettato dai testi citati, che prevedono cinque fasce di danno permanente e che impropriamente il ### nel riportarsi alla 3a (medie alterazioni della favella con range valutativo 11 - 20 %) il Consulente) ha ritenuto applicabile al caso in esame la misura massima prevista del 20% . 
A queste considerazioni il CTU ha replicato e controdedotto, in maniera convincente, che “contrastano con il dato anamnestico riferito della immediata disfonia accusata dalla pz. al risveglio: sia la estrema importanza della identificazione intraoperatoria dei nervi laringei inferiori, presupposto indispensabile per la loro salvaguardia da lesioni dirette o indirette durante la esecuzione delle necessarie manovre chirurgiche; sia le diverse varietà di forme cliniche osservabili nell'ambito delle lesioni dei nervi ricorrenti, con una prima fondamentale distinzione tra paralisi unio bi-laterale delle corde vocali, con disturbi respiratori meno intensi nel caso di forme unilaterali, e comunque in larga misura ininfluenti sulle modalità del risveglio anestesiologico; sia infine la segnalazione in cartella clinica solo in terza giornata della lesione ricorrenziale; mentre un diario clinico estremamente ### il: 26/05/2017 n.18605/2017 importo 5867,00 - 8 - scarno ed incompleto non comporta annotazioni specifiche a riguardo della fonazione, sintomatologia clinica prima che funzionale specificamente da ricercare negli esami clinici post-operatori. Non risulta neanche motivata, infatti, la richiesta di visita specialistica ORL”. 
Nell'ambito della sua indagine il ### in ordine al quesito 9) [### se oltre alla menomazione della ripetuta integrità psico-fisica sussista o meno, in concreto, ulteriore compromissione della specifica capacità di lavoro propria del soggetto considerato; in caso positivo illustri dettagliatamente le ragioni di tale concreta compromissione e valuti la misura percentuale di riduzione della capacità stessa], è pervenuto a conclusioni che prime facie non sono condivisibili, ma che ad una attenta lettura delle loro motivazioni vanno opportunamente interpretate e corrette. Lo scrivente, infatti, ritiene - senza necessità alcuna di richiedere sul punto chiarimenti al CTU - che questi abbia considerato impropriamente “quale compromissione della specifica capacità di lavoro”, quella che in realtà non può che ritenersi “una generica incapacità” conseguente alle lesioni riportate dalla attrice. A tali conclusioni deve pervenirsi alla luce proprio delle motivazioni addotte dal fiduciario, che così letteralmente argomenta “### alla richiamata menomazione della integrità psico-fisica, sussiste in concreto una compromissione della “specifica capacità del suo futuro lavoro di medico”, nel quotidiano esercizio dell'attività di tipo assistenziale e di tipo interdisciplinare professionale......Per tali motivi anche la riduzione della capacità lavorativa risulta ridotta in misura non inferiore al 15% circa” e l'equivoco appare evidente allo scrivente, atteso che nel suo elaborato il CTU ha chiaramente rilevato quei parametri potenziali “la giovane età, gli interessi culturali e professionali della periziata, e la sue prospettive dinamico-relazionali, in previsione dell'attività di medico che essa andrà a svolgere in un futuro prossimo, e alla obbligatoria ed irreversibile rinunzia all'esercizio di attività canore, pur se a livello dilettantistico” criteri tutti utili e funzionali alla determinazione di una corretta personalizzazione del danno biologico, come del resto confermato dal fatto che il fiduciario ha fatto menzione proprio delle “valutazioni tabellari di più frequente riferimento, nelle quali un range piuttosto ampio consente una più precisa adesione alle diverse situazioni clinico-disfunzionali osservabili nella pratica , diverse tra loro soprattutto in relazione alle caratteristiche del soggetto interessato”. 
Sic stantibus rebus, appare a questo Giudice che nel caso in esame sussista la responsabilità della convenuta ASL nella determinazione delle lamentate lesioni, mancando, peraltro, qualsivoglia controprova certa dell'esatta prestazione e del caso fortuito. 
In ordine al quantum debeatur - verificato che il nesso di causalità tra le lesioni riportate e l'evento lesivo è risultato confermato dalle risultanze processuali ed in particolare dalla documentazione clinica in atti prodotta da parte attrice, questo Giudice, ritenendo di aderire e di far propria la consulenza tecnica medico-legale redatta dal dott. ### nella ### il: 26/05/2017 n.18605/2017 importo 5867,00 - 9 - interpretazione della medesima testè chiarita, accerta che sussistono le lamentate conseguenze dannose per la ### a seguito dell'errato trattamento tecnico-assistenziale e chirurgico, che tali danni consistono in: una paralisi della corda vocale vera di dx, da attribuire a danno iatrogeno verificatosi durante l'intervento di tiroidectomia del 05.10.2001. Indi, il Consulente, sulla scorta delle ### medico-legali di uso comune, ha opportunamente quantificato tali reliquati per differenza, addivenendo ad un danno iatrogeno nella misura del 20% ed ha, poi, riconosciuto una ITT di 15 gg. ed una ITP di 30 gg. Al 50%. 
Alla luce di tutte queste argomentazioni, deve riscontrarsi che correttamente l'ausiliario ha constatato la sussistenza di postumi residuati nella misura indicata e ritenuto che la convenuta ### ospedaliera sia responsabile delle lesioni lamentate da parte attrice. 
Questo Giudice ritiene, pertanto, che sussistano tutti gli elementi per riconoscere la risarcibilità del danno iatrogeno subito dall'attore, quale danno all'integrità psicofisica della persona umana e quale lesione della salute, bene interesse primario tutelato dall'art. 32 della ### Dal momento poi che, come insegna la Suprema Corte, nella struttura della responsabilità il danno, sia esso patrimoniale che non patrimoniale, altro non è che un pregiudizio subito dal danneggiato, lo scrivente ritiene pertanto applicabili, in via equitativa, i parametri di liquidazione attualmente adottati dal Tribunale di Napoli, i quali, peraltro, com'è noto, sono mutuati dalle tabelle elaborate presso il Tribunale di Milano. Infatti, la liquidazione del risarcimento, sebbene abbia natura essenzialmente equitativa, deve, affinché non si traduca in un arbitrio, essere comunque ancorata ad un parametro di orientamento e di controllo che può essere individuato, quanto al danno permanente, nel valore medio del punto, calcolato sulla base delle cosiddette tabelle milanesi (alle quali la Suprema Corte di Cassazione riconosce, in applicazione dell'art 3 della ### la valenza, in linea generale, di parametro di conformazione della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt.1226 e 2056 cod. civ.: a tal proposito la Suprema Corte con sent. del 7 giugno 2011 n. 12408, testualmente statuisce “La liquidazione equitativa del danno non patrimoniale conseguente alla lesione dell'integrità psico-fisica deve essere effettuata da tutti i giudici di merito, in base a parametri uniformi, che vanno individuati (fatta eccezione per le lesioni di lieve entità causate dalla circolazione di veicoli e natanti, per le quali vige un'apposita normativa) nelle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, da modularsi secondo le circostanze del caso concreto”. 
Ebbene, utilizzando tali parametri può correttamente rapportarsi l'entità del risarcimento ad un valore progressivo con riferimento all'incremento dei punti di invalidità e con una funzione regressiva di decurtazione con riferimento all'elevarsi dell'età del danneggiato al momento dell'evento, e che prevedono l'aumento di una percentuale ponderata in riferimento al valore di liquidazione "medio" della componente di danno non patrimoniale relativa alla "sofferenza ### il: 26/05/2017 n.18605/2017 importo 5867,00 - 10 - soggettiva"- (danno morale), prevedendo percentuali massime di aumento da utilizzarsi in via di personalizzazione. 
Pertanto, lo scrivente, in applicazione dei parametri sopra menzionati, tenendo conto della valutazione del danno biologico effettuata dal C.T.U. che ha ravvisato postumi invalidanti che ha valutato nella misura del 19%, ed ha, poi, riconosciuto una ITT di 40 gg. ed una ITP di 90 gg., di cui 30 gg. al 75%, 30 gg. al 50% e 30 gg. al 25%, ritiene che il danno subito da ### deve essere liquidato complessivamente in €. 108.801,33 (euro centoottomilaottocentouno/33), già rivalutati all'attualità, considerando le seguenti specifiche voci : a) €.79.066,00 quale danno biologico permanente (considerando il valore del punto per invalidità permanente del 20% x Coefficiente di riduzione per età di 18 anni); b) €. 1.440,00 per i 15 gg. di inabilità temporanea totale (I.T.T.) per ITT (96,00x15); c) €. 1.440,00, per ### temporanea parziale al 50% (I.T.P.) (48,00x30); d) spese documentate sostenute e presumibili €.500,00 e) €. 26.355,33, infine, per la personalizzazione del danno protesa a realizzare una liquidazione complessiva della componente non patrimoniale. Infatti, a tal proposito, deve precisarsi che, rivestendo la fattispecie, almeno in astratto, i caratteri di illecito penale (lesioni colpose: art. 590 c.p.), compete, in astratto ed ai sensi dell'art. 2059 c.c. in relazione all'art. 185 c. p., il risarcimento del danno morale la cui liquidazione, tuttavia, risulta già ricompresa in quella del cosiddetto danno biologico, poiché effettuata sulla base di tabelle (quelle predisposte dall'### per la ### di ### che, sulla scorta di quanto affermato dal ### di nomofilachia (cfr., in tal senso, Cass., SS. 
UU. 11 novembre 2008, n. 26972; Cass., SS. UU. 11 novembre 2008, 26973; Cass., SS. UU. 11 novembre 2008, n. 26074; Cass., SS. UU. 11 novembre 2008, n. 26975), risultano elaborate proprio allo scopo di realizzare una liquidazione complessiva del danno non patrimoniale conseguente a "lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale", nei suoi risvolti anatomo - funzionali e relazionali medi ovvero peculiari, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore", "sofferenza soggettiva", “pretium sceleris”, in via di presunzione, con riguardo ad una determinata tipologia di lesione e, dunque, una liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo: 1) di cosiddetto danno biologico “standard”; 2) cosiddetto danno morale. Naturalmente, le tabelle di cui si tratta, fondate su una sapiente applicazione del cosiddetto appesantimento del valore suscettibile di essere attribuito al punto tabellare di invalidità, lasciano salva (ed, anzi, addirittura espressamente contemplano) la possibilità di riconoscere percentuali di aumento dei valori medi da esse previste, da utilizzarsi - onde consentire una adeguata “personalizzazione” complessiva della liquidazione - laddove il caso concreto presenti peculiarità che vengano allegate e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato, in particolare, sia quanto agli aspetti anatomo - funzionali e relazionali sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva.  ### il: 26/05/2017 n.18605/2017 importo 5867,00 - 11 - Pertanto, nel caso in esame questo Giudice ritiene che si debba procedere alla liquidazione personalizzata del danno non patrimoniale e che essa vada determinata equitativamente in misura percentuale alla somma liquidata a titolo di danno biologico permanente nei limiti di seguito indicati, visto che debbono considerarsi sussistenti sia le presumibili limitazioni pratiche poste all'agire quotidiano, sia la reale sofferenza provata dall'attrice. Valutando, quindi, anche tale “voce” di danno e tenendo conto del grado assunto dalla malattia, il danno non patrimoniale può essere determinato, in via equitativa, riconoscendo un appesantimento della somma già sopra indicata a titolo di danno biologico permanente (considerando il valore del punto per invalidità permanente del 20%) nella misura di 1/3 delle stesse pari ad €. 26.355,33. 
Null'altro va invece riconosciuto in favore dell'attrice sub specie di danno patrimoniale, non avendo l'istante dimostrato di avere sostenuto ulteriori esborsi in conseguenza dell'evento lesivo dalla medesima subito né, tanto meno, della patologia da cui ella è rimasta affetta. 
Il danno emergente subito dall'attrice ### va dunque liquidato in €. 108.801,33 (euro centoottomilaottocentouno/33), totali il cui pagamento, deve porsi, per le ragioni quivi indicate a carico della convenuta ### Null'altro gli va invece riconosciuto a titolo di ulteriori danni patrimoniali (non adeguatamente provati) e non patrimoniali (mancando la prova specifica di danni ultronei rispetto a quelli già ristorati in precedenza), ben evidenziando sul punto che una diversa veste di tale voce di danno non è voluta dal legislatore ordinario né è necessitata dall'interpretazione costituzionale dell'art. 2059 c.c. che rimane soddisfatta dalla tutela risarcitoria di specifici valori della persona, ritenuti inviolabili dalla norma costituzionale” (cfr. Cass. 15.07.2005, n. 15022, e Cass. 9.11.2006, n. 23918). 
Per quanto attiene, inoltre, alla richiesta degli interessi, va rilevato che in materia risarcitoria essi hanno natura compensativa, essendo diretti a risarcire il pregiudizio subito dal creditore per il ritardo, con il quale ottiene la disponibilità dell'equivalente pecuniario del debito di valore. Ed invero, il ritardato pagamento arricchisce il patrimonio del debitore con relativo lucro cessante a carico del danneggiato, che non può trarre alcuna utilità dalla somma, cui avrebbe diritto sin dal momento del fatto dannoso. Ma non si tratta di danno presunto per legge, bensì di un danno che deve essere provato dal creditore. Nel caso di specie, in difetto di prova di un maggior danno, si ritiene equo adottare il criterio risarcitorio degli interessi al tasso legale dalla data dell'evento lesivo al soddisfo. Giova aggiungere che la base di calcolo, venendo gli interessi, fatti decorrere dall'illecito, non può coincidere con la somma rivalutata alla liquidazione e, pertanto, vanno calcolati, dal momento del fatto, sul minor importo devalutato determinato sempre in via equitativa nella misura di €. 85.602,93 che poi progressivamente sarà rivalutato, anno dopo anno, fino alla data della definitiva liquidazione. 
Sulle domanda di garanzia impropria proposta dalla convenuta ### il: 26/05/2017 n.18605/2017 importo 5867,00 - 12 - ### nei riguardi della compagnia assicuratrice chiamata in causa occorre anzitutto rilevare che nessuna eccezione risulta sollevata in ordine alla operatività della polizza prodotta in causa. Pertanto, in forza del contratto di ###assicurazione stipulato dalla azienda sanitaria convenuta con la società ### - ### d'### - S. p. A., [polizza n. 055/60/5647263] la S.p.A. ### in persona del legale rappresentante p.t.  [subentrata nelle posizioni contrattuali di quest'ultima come attestato in atti], a parziale accoglimento della domanda di garanzia impropria proposta, va condannata a tenere indenne la convenuta azienda sanitaria, in virtù della polizza n. 055/60/5647263 entro il limite del 40% della quota assicurativa ad essa facente capo da tutte le somme che la stessa è tenuta a corrispondere in favore della attrice per le causali dovute. Ed invero, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la caratteristica saliente della coassicurazione consiste nell'assunzione pro quota dell'obbligo di pagare l'indennità. Ne consegue che, in ipotesi di coassicurazione, il conferimento ad uno dei coassicuratori, in aggiunta ai compiti di gestione della polizza conferiti con la clausola di delega, anche della rappresentanza dell'altro assicuratore in ordine a tutte le "comunicazioni contrattuali", è idonea a comprendere, in assenza di deroghe o limitazioni, l'abilitazione alla ricezione del suddetto atto, con l'unica conseguenza che il medesimo interrompe la prescrizione nei confronti di tutti i coassicuratori, pure con riferimento alla quota dell'indennizzo a carico del coassicuratore delegante. E pertanto la domanda di garanzia impropria proposta dalla convenuta ### nei riguardi della compagnia assicuratrice chiamata in causa va accolta solo entro tale quota. 
Le spese di lite, ivi comprese quelle di C.T.U., seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. 
La provvisoria esecuzione discende dalla ### P. Q. M.  Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Onorario Monocratico Dott.  ### contrariis reiectis, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così decide: A) Accoglie, per quanto di ragione, la domanda di ### nei confronti della convenuta ### e, per l'effetto, condanna quest'ultima, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della attrice, della complessiva somma di €.  108.801,33 (euro centoottomilaottocentouno/33), già rivalutati all'attualità, oltre interessi legali : a) su tale somma dalla presente pronuncia all'effettivo soddisfo, b) sul minor importo determinato sempre in via equitativa di €.  85.602,93 , progressivamente rivalutato di anno in anno secondo gli indici ### dalla data dell'evento lesivo (5.10.2001); B) ### la convenuta ### in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi €. 10.450,00, di cui €. 450,00 per ### il: 26/05/2017 n.18605/2017 importo 5867,00 - 13 - spese vive ed €. 10.000,00 per competenze professionali, oltre IVA e CPA come per ### a presentazione fattura, con attribuzione al procuratore costituito in favore del ### di parte attrice, anticipatario ex art. 93 c.p.c.; C) Pone, infine, definitivamente le spese di ### già liquidate in corso di causa, a carico della convenuta ### in persona del legale rappresentante pro tempore, che sarà tenuta a rimborsarle al soggetto che dimostri di averle sostenute o a versarle al ### D) Accoglie, infine, la domanda di garanzia impropria proposta dalla convenuta ### e per l'effetto, condanna la S.p.A. ### in persona del legale rappresentante p.t. a tenere indenne l'azienda ospedaliera in virtù della polizza n. 055/60/5647263, entro il limite del 40% della quota assicurativa ad essa facente capo, da quelle somme che quest'ultima sarà costretta a pagare alla attrice in forza dei capi A, B e C del presente dispositivo. 
Così deciso in Napoli, il ###.   Il Giudice (dott. #### il: 26/05/2017 n.18605/2017 importo 5867,00

causa n. 26395/2010 R.G. - Giudice/firmatari: La Marca Antonio, Ruggiero Maria Consiglia

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Tribunale di Reggio Emilia, Sentenza n. 947/2025 del 10-11-2025

... dalle sommarie informazioni rese nella prima fase, all'udienza del 13/04/2023, da ### (sorella di ###, ma soprattutto dalla corrispondenza “whatsapp” intercorsa tra ### e ### da quest'ultima prodotta al documento n. 2, dai messaggi vocali contenuti nella chiavetta USB (mai disconosciuti) acquisita all'udienza del 4 aprile 2023, e trova ulteriore riscontro nella circostanza che il canone di locazione fosse pagato al ### direttamente dalla ### 4. Ciò posto, acclarato quindi che l'immobile era stato concesso in locazione, da parte del ### a ### e che il contratto di locazione era da considerarsi nullo per mancanza di forma scritta e per mancata sua registrazione, la convenuta ### ha domandato, in via riconvenzionale, la condanna del ### alla restituzione dei canoni di locazione dalla stessa pagati per le mensilità di luglio e agosto 2022 (€ 900,00), in quanto corrisposti in base ad un contratto di locazione nullo. La domanda riconvenzionale della ### è infondata. Come infatti affermato dalla Cassazione in più occasioni, “qualora un contratto di locazione sia dichiarato nullo, …. la parte che abbia usufruito del godimento dell'immobile non può pretendere la restituzione di quanto (leggi tutto)...

testo integrale

###### nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di ### iscritta al n. r.g. 745/2023 promossa da: ### con il patrocinio dell'avv. ### elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. ### in #### N. 6, BOLOGNA; RICORRENTE contro ### con il patrocinio dell'avv. ### elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. ### in ### D'### n. 38, NOVELLARA ###; ### con il patrocinio dell'avv. ### elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. ### in ### N. 23, #### con il patrocinio dell'avv. ### elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. ### in ### N. 22, ##### parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni depositate in vista dell'udienza cartolare del 10/07/2025.  MOTIVI DELLA DECISIONE 1. 
Con ricorso ex artt. 1168 c.c. e 703 c.p.c. depositato il ###, ### - premettendo di essere possessore di un piccolo appartamento-mansarda sito in #### n. 3, di cui era altresì proprietario avendolo acquistato con atto di compravendita del 28/09/2021 - ricorreva all'intestato ### affinché ordinasse ai convenuti #### e ### l'immediata reintegrazione nel possesso del predetto appartamento, nonché il ripristino dello stato dei luoghi preesistente, a spese dei convenuti. 
Costituitasi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data ###, la convenuta ### contestava la fondatezza dell'azione possessoria, evidenziando che, in data ###, ella avesse concluso con il ### un contratto verbale di locazione “in nero”, avente ad oggetto la predetta mansarda; che i due avessero pattuito un canone di locazione mensile di € 450,00 in contanti; che, al momento della conclusione del contratto, la ### avesse comunicato al ### che l'immobile sarebbe stato utilizzato da lei e dalla madre ### e che il ### le avesse quindi consegnato due mazzi di chiavi, uno per lei ed uno per la madre.  ### esponeva inoltre che, mentre nell'estate 2022 (luglio ed agosto 2022) la mansarda era stata utilizzata da lei e dalla madre, da settembre 2022 era rimasta a vivervi solo la madre, avendo la ### deciso di non utilizzare più l'appartamento, e di aver provveduto alla restituzione delle chiavi nel mese di dicembre 2022 dietro richiesta del ### il quale le aveva comunicato di avere immediata necessità di rientrare nella disponibilità dell'immobile; era invece rimasta a vivere nell'appartamento la madre. 
Evidenziava quindi che il ### fosse pienamente consapevole che nell'appartamento abitasse anche la madre della #### Quest'ultima, costituitasi in giudizio con memoria difensiva depositata il ###, sosteneva di aver concluso, insieme alla figlia, un contratto di locazione con il ### con decorrenza dal 30/06/2022, al canone mensile pattuito di € 450,00, e quindi di detenere l'immobile in qualità di conduttore, con conseguente infondatezza del ricorso possessorio. 
Infine, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data ###, si costituiva in giudizio ### il quale riferiva di svolgere in qualità di collaboratore domestico della ### le pulizie nella mansarda in questione per conto della ### affermava di non aver commesso alcuno spoglio violento o clandestino e di essere quindi privo di legittimazione passiva, e che fosse stato semmai il ### ad aver eseguito uno spoglio violento e clandestino, quando, in data 29 gennaio 2023, era entrato nella mansarda, aveva chiuso dall'interno la porta di ingresso inserendo le chiavi nella serratura, impedendo così alla ### l'accesso all'abitazione. 
Nel corso della prima fase sommaria, venivano sentiti come informatori, all'udienza del 13/04/2023, ### sorella di ### e figlia di #### e ### figlio del ricorrente. 
Veniva poi assunto l'interrogatorio formale di tutte le parti in causa, nonché autorizzata l'acquisizione di una relazione di ### della ### di ### e della relazione dei ### del 29/01/2023. 
All'esito della prima fase sommaria, il Giudice, con ordinanza del 09/06/2023, respingeva la domanda svolta dal ### nei confronti di ### accoglieva invece la domanda di reintegra nel possesso svolta nei confronti degli altri due convenuti, ### e ### ordinando loro di reintegrare il ricorrente ### “nel possesso dell'immobile sito in ### n. 3 a ### identificato al ### di ### al ### 135, ### 51, sub 44, nonché di ripristinare a loro spese lo stato dei luoghi preesistente”; condannava infine il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di ### e condannava ### e ### in solido tra loro, a rifondere le spese di lite al ### Con istanza ex art. 703, ultimo comma, c.p.c. depositata in data ###, ### instava per la prosecuzione del giudizio di merito, chiedendo di confermare l'accertamento di avvenuta lesione del suo possesso della mansarda di sua proprietà così come accertata nell'ordinanza del 09/06/2023, chiedendo di estendere la responsabilità dello spoglio, in parziale modifica dell'ordinanza stessa, anche nei confronti di ### domandando pertanto di accertare la responsabilità per occupazione sine titulo a carico di tutti e tre i convenuti, #### e ### Chiedeva altresì la loro condanna al risarcimento dei danni, sia a titolo di indennità di occupazione sine titulo, sia per i costi di ripristino dell'immobile, con rivalutazione e con maggiorazione degli interessi legali nella misura di cui all'art 1284 penultimo comma cod. civ. dal 14/02/2023 fino al saldo. 
I convenuti si costituivano nel giudizio di merito chiedendo in via principale di respingere le domande attoree.  ### e ### domandavano, in via subordinata, di corrispondere al ricorrente unicamente una indennità di occupazione da febbraio a luglio 2023, oltre alle spese per la fase esecutiva relativa alla procedura di rilascio dell'immobile.  ### in via riconvenzionale, domandava inoltre la condanna del ### alla restituzione dei canoni di locazione per i mesi di luglio e agosto 2022, pari ciascuno ad € 450,00 (tot. € 900,00), dalla stessa pagati in esecuzione di un contratto di locazione che era da considerarsi nullo in quanto non registrato. 
La fase di merito, istruita tramite la prova testimoniale assunta all'udienza del 26/02/2025, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 10/07/2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e le memorie di replica.  2. 
Fatte queste premesse, va preliminarmente disattesa l'eccezione di improcedibilità riproposta dai convenuti ### e ### in sede di precisazione delle conclusioni. 
Risulta infatti dai documenti depositati dall'attore con deposito telematico del 19/06/2024, che il procedimento di mediazione, a seguito di ordine del giudice ai sensi degli artt. 5 e 6 del D.lgs. 28/2010 emesso all'udienza del 01/02/2024, sia stato ritualmente esperito dal ricorrente e dunque la condizione di procedibilità della domanda deve ritenersi integrata.  3. 
Nel merito, si conferma in ogni sua parte l'ordinanza del 09/06/2023, che ha accertato la lesione del possesso in danno di ### da parte dei soli due convenuti ### e ### e non anche da parte di #### del 09/06/2023 ha, in sintesi, accertato che: - ### e ### avevano concluso, in data ###, un contratto di locazione verbale, nullo in quanto senza forma scritta e non registrato, avente ad oggetto un appartamento di proprietà del ### sito in #### n. 3, con la pattuizione di un canone di locazione mensile di € 450,00; - la ### era dunque da qualificarsi come “detentore qualificato” dell'immobile; - quest'ultima (fatto pacifico e riconosciuto anche dal ricorrente), nel mese di dicembre 2022, quando il ### le aveva richiesto la restituzione dell'immobile, gli aveva restituito le chiavi dell'appartamento riconsegnando pertanto l'immobile in favore del proprietario. 
E' evidente pertanto che la domanda di reintegrazione ex art. 1168 c.c. svolta nei confronti della ### sia infondata, posto che la ### era detentrice qualificata dell'immobile in forza di rapporto locatizio intercorso con il ### e la stessa aveva riconsegnato l'appartamento al ### stesso restituendogli le chiavi dietro sua richiesta a dicembre 2022. Non le si può nemmeno addebitare il fatto che la madre ### avendo un mazzo di chiavi, fosse rimasta a vivere nell'immobile, perché il ### era perfettamente consapevole e (quantomeno implicitamente) accondiscendente rispetto al fatto che la madre della ### vivesse nell'appartamento. 
La consapevolezza da parte del ### al momento della conclusione del contratto di locazione verbale con la ### che l'appartamento in questione sarebbe stato utilizzato anche dalla madre della ### (###, si ricava non solo dalle sommarie informazioni rese nella prima fase, all'udienza del 13/04/2023, da ### (sorella di ###, ma soprattutto dalla corrispondenza “whatsapp” intercorsa tra ### e ### da quest'ultima prodotta al documento n. 2, dai messaggi vocali contenuti nella chiavetta USB (mai disconosciuti) acquisita all'udienza del 4 aprile 2023, e trova ulteriore riscontro nella circostanza che il canone di locazione fosse pagato al ### direttamente dalla ### 4. 
Ciò posto, acclarato quindi che l'immobile era stato concesso in locazione, da parte del ### a ### e che il contratto di locazione era da considerarsi nullo per mancanza di forma scritta e per mancata sua registrazione, la convenuta ### ha domandato, in via riconvenzionale, la condanna del ### alla restituzione dei canoni di locazione dalla stessa pagati per le mensilità di luglio e agosto 2022 (€ 900,00), in quanto corrisposti in base ad un contratto di locazione nullo. 
La domanda riconvenzionale della ### è infondata. 
Come infatti affermato dalla Cassazione in più occasioni, “qualora un contratto di locazione sia dichiarato nullo, …. la parte che abbia usufruito del godimento dell'immobile non può pretendere la restituzione di quanto versato a titolo di corrispettivo per tale godimento, in quanto ciò importerebbe un inammissibile arricchimento senza causa in danno del locatore” ( Sez. 3 , Ordinanza n. 3971 del 12/02/2019, Rv. 652741 - 01). 
Nel caso di specie non vi è dubbio che la ### nei mesi di luglio ed agosto 2022, abbia usufruito del godimento dell'appartamento. 
Deve pertanto dichiararsi non dovuta la restituzione delle somme pagate dalla ### stessa a titolo di canoni, pur se corrisposte in relazione ad un contratto di locazione da considerarsi nullo per difetto di forma e di registrazione, dovendosi evidenziare che le somme corrisposte dalla ### a titolo di canoni per le mensilità di luglio e agosto 2022, non possono ritenersi ripetibili a titolo di indebito, avendo la stessa ### comunque goduto dell'immobile in tali due mensilità: in tal senso, si rimanda a Cassazione civile, sez. VI, n.27065 del 06/10/2021, che in motivazione riporta un orientamento già consolidato in seno alla giurisprudenza di legittimità, “ai sensi del quale, qualora un contratto di locazione sia dichiarato nullo, pur conseguendo in linea di principio a detta dichiarazione il diritto per ciascuna delle parti di ripetere la prestazione effettuata, tuttavia la parte che abbia usufruito del godimento dell'immobile non può pretendere la restituzione di quanto versato a titolo di corrispettivo per tale godimento, in quanto ciò importerebbe un inammissibile arricchimento senza causa in danno del locatore (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 3971 del 12/02/2019, Rv. 652741 - 01); tale orientamento, già fatto proprio da questa Corte sin dal 1966 (### 3, Sentenza n. 1168 del 06/05/1966, Rv. ### - 01), è stato ulteriormente ribadito nelle decisioni rese da: ### 3, Sentenza n. 4849 del 03/05/1991 Rv. 471957 - 01; ### 3, Sentenza n. 17844 del 22/08/2007; ### U, Sentenza n. 18214 del 17/09/2015; e, da ultimo, da ### 3, Sentenza n. ### del 19/12/2019…” (in tal senso, testualmente, Cassazione civile, sez. VI, n.27065 del 06/10/2021).  5. 
Ciò detto con riguardo al rapporto tra il ricorrente ### e la convenuta ### la domanda di reintegrazione è invece fondata nei confronti degli altri due convenuti ### e #### non ha fornito prova del titolo contrattuale sulla base del quale ha occupato l'immobile dopo che la figlia ### nel mese di dicembre 2022, restituì al ### le chiavi dell'appartamento di proprietà del ricorrente. 
Non è provato che, come da lei sostenuto, lo detenesse a titolo di locazione. 
Si rimanda al riguardo a quanto già osservato nell'ordinanza del 09/06/2023. 
Se è verosimile ritenere che, inizialmente, quantomeno sino a quando la figlia restituì le chiavi al ### la ### avesse la disponibilità materiale dell'immobile per mera tolleranza del proprietario, non vi è invece alcuna prova che la stessa ### avesse concluso con il ### un contratto di locazione, o di comodato, ovvero altro contratto che la legittimasse a continuare ad occupare l'appartamento. 
Nel caso di specie, non ha trovato smentita, nella seconda fase di merito, l'accertamento contenuto nell'ordinanza del 09/06/2023, secondo cui gli autori materiali dello spoglio siano stati la ### e ### E' risultato infatti acclarato e pacifico (si rimanda all'ordinanza del 09/06/2023) che i due, in data ###, perpetrarono uno spoglio violento dell'immobile, con sfondamento della porta di ingresso chiusa dall'interno dal ### i due non riuscendo ad aprire la porta di ingresso della mansarda ( posto che il ### l'aveva bloccata dall'interno chiudendo la porta a chiave da dentro e lasciando le chiavi nella serratura ), avevano, in quella occasione, in data ###, aperto la porta a spallate riuscendo così a rientrare nell'immobile. 
Il fatto è stato riconosciuto dalla ### e dal ### in sede di interrogatorio formale, all'udienza del 06/06/2023: - ### “…abbiamo forzato la porta, con la spalla, e la porta si è aperta..”; - ### ““In data 29 gennaio 2023, nel primo pomeriggio, sono tornata a casa dal lavoro per la pausa, ed ho trovato i miei effetti personali, ad eccezione dei soldi e dei documenti, gettati fuori dalla porta in maniera disordinata sul pianerottolo. Ho chiamato quindi il sig.  ### per aprire la porta, perché la mia chiave non entrava e io mi sono agitata. Abbiamo dato una spallata alla porta in modo tale da aprirla, ed in effetti siamo riusciti ad aprirla. Nel frattempo sono arrivati i carabinieri. I carabinieri erano stati chiamati dal vicino sig. ### che abita nella mansarda di fronte, per via dei rumori che aveva sentito. Una volta arrivati, i carabinieri hanno constatato che era inserita una chiave dall'interno e questo era il motivo per cui la porta non si riusciva ad aprire. Attualmente, io continuo a vivere nell'appartamento di ### ci vivo dal 1° luglio 2022” . 
La dinamica dei fatti così come emersa nella fase sommaria non lascia spazio a dubbi circa la effettiva verificazione di uno spoglio violento, né in merito alla sussistenza dell'elemento soggettivo dell'animus spoliandi in capo ai due convenuti ### e ### ossia della loro consapevolezza di agire contro la volontà del ### Sussiste di certo una legittimazione passiva in capo a ### quale autore materiale dello spoglio violento, in veste di esecutore materiale avendo egli aperto la porta con esplicazione di forza fisica, e sussiste una legittimazione passiva in capo alla ### quantomeno qualità di autore morale e mandante.  6. 
Acclarata la fondatezza dell'esperita azione di reintegrazione nei confronti dei convenuti ### e ### occorre ora esplorare la domanda con la quale il ### ha chiesto la condanna dei tutti e tre i convenuti, in solido, al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dello spoglio. 
Si è già detto che la ### non ha commesso nessuno spoglio, né vi è prova che la stessa, nei pochi mesi in cui ha detenuto l'immobile in forza di irregolare contratto di locazione, lo abbia danneggiato. 
Il ricorrente ha lamentato che gli occupanti avessero rotto almeno 2 piastrelle del pavimento della cucina, e che si fosse reso necessario rifare l'intera pavimentazione; a tal proposito ha prodotto le fotografie di cui al documento n. 47. 
Non è dato sapere in quali condizioni si trovassero le piastrelle del pavimento della cucina nel momento in cui, in data ###, il ### consegnò al conduttore l'appartamento; condizioni che non possono evincersi dalla prima fotografia (in quanto tagliata) prodotta al documento attoreo n. 58. 
L'### che in data ### ha eseguito lo sfratto, dr.ssa ### escussa come testimone all'udienza del 26/02/2025, ha precisato che non poteva ricordare i particolari dell'immobile e le condizioni in cui esso si trovava, anche perché non era suo compito quello (tipicamente valutativo) di verificare lo stato dell'immobile. 
Nel verbale di sfratto del 28/07/2023 risulta, invero, riportato che fu il ### ( quindi la parte stessa e non un terzo ) a riscontrare, testualmente, un “evidente degrado dell'immobile tra cui …. due mattonelle crepate, nonché un dilagante stato di sporcizia in tutta la mansarda, fatto salvo i vizi occulti”. 
In ogni caso, non è stato prodotto alcun documento attestante la spesa sostenuta dal ### per il ripristino e l'asserito necessario rifacimento dell'intera pavimentazione. 
Le medesime considerazioni svolte con riguardo alle piastrelle del pavimento valgono anche per il termo-arredo in acciaio smaltato posto all'ingresso (fotografia di cui al documento n. 46), atteso che non emerge da alcun documento in quali condizioni il termosifone si trovasse prima del 30/06/2023, e non vi è di conseguenza prova che esso sia stato, poi, dopo il ###, danneggiato dai convenuti. 
In altri termini, la carenza probatoria che connota la domanda risarcitoria attorea deriva dall'impossibilità di confrontare lo stato delle piastrelle e del termosifone prima del 30/06/2023, ed al momento della riconsegna, ossia nel momento in cui l'appartamento, in data ###, fu riconsegnato al proprietario a seguito di rilascio coattivo. 
Non è parimenti provato che il quadro elettrico raffigurato nella fotografia di cui al documento n. 45 sia stato danneggiato dai convenuti, e che gli asseriti scrostamenti di intonaco e segni sulle pareti fossero a loro causalmente riconducibili. 
E' comunque dirimente osservare che il ricorrente non abbia provato i costi di ripristino in concreto sostenuti per risistemare l'appartamento. 
Si è detto che la porta blindata di accesso all'alloggio è stata abbattuta a spallate in occasione dello spoglio posto in essere in data ### dai due convenuti ### e ### A questo proposito, non può omettersi di osservare che, in ossequio ad un granitico indirizzo esegetico della Corte di Cassazione, l'atteggiarsi dell'onere probatorio impone al danneggiato di dimostrare il pregiudizio di cui reclama il ristoro. 
Detto altrimenti, allorquando il danno da lesione del possesso si ritenesse sussistente in re ipsa, tale pregiudizio finirebbe de facto per coincidere con l'evento; sennonché, coerentemente alla prospettiva - non già sanzionatoria, bensì - risarcitoria cui è informata la disciplina della responsabilità aquiliana, anche quello da lesione del possesso deve essere configurato come danno-conseguenza: sicché, il danneggiato che ne chieda in giudizio il ristoro, è tenuto a provare di aver subito un'effettiva diminuzione patrimoniale. 
Ciò significa che, nel caso concreto, il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare i costi di ripristino effettivamente da lui sostenuti, al fine di dimostrare il danno patrimoniale emergente subito; invece, al di là delle fatture relative al consumo delle utenze intestate al ### (docc. da 39 a 43), che tuttavia non costituiscono un danno, il ### non ha prodotto alcun documento comprovante l'effettivo esborso di costi di ripristino della porta di ingresso, ovvero per l'acquisto ed il posizionamento di un nuovo pomello, ovvero ancora di altri esborsi sostenuti per la rimessione in pristino di altre parti dell'appartamento. 
Nemmeno varrebbe obiettare che il danno potrebbe liquidarsi in forza di una valutazione di natura equitativa, atteso che, per pacifica giurisprudenza, la liquidazione equitativa presuppone la “impossibilità o la grande difficoltà di dimostrarne la misura" (così, ex multis, Cass. 11968/2013), mentre, nel caso di specie, la quantificazione del pregiudizio patrimoniale patito poteva agevolmente essere dimostrata, nel suo preciso ammontare, tramite la produzione in giudizio di documenti comprovanti l'effettivo esborso, da parte del ### dei costi di rimessione in pristino dell'immobile.  7. 
Ciò detto sulla carenza probatoria della domanda risarcitoria sopra esaminata, appare invece fondata la domanda del ricorrente di risarcimento del danno patito per occupazione sine titulo dell'immobile. 
Si è detto che, al momento dell'avvenuto spoglio (29/01/2023) e del deposito della domanda di reintegrazione proposta dal proprietario con ricorso depositato in data ###, i due convenuti ### e ### non hanno provato di essere titolari di un titolo che assicurasse loro il legittimo godimento del cespite. 
In caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 6909 del 15/03/2025, Rv. 674067 - 01). 
Il danno da perdita subita può essere liquidato mediante il parametro del canone locativo di mercato, e nel caso concreto è agevole prendere a riferimento il canone di locazione che era stato pattuito tra il ### e la ### pari ad € 450,00 al mese: il periodo, dallo spoglio del 29/01/2023 alla data di effettiva riconsegna dell'immobile avvenuta in data ###, corrisponde a sei mensilità di canone (450 x 6 = 2.700); totale che, tuttavia, va decurtato del 21% a titolo di tassazione irpef, posto che il ### se avesse locato a terzi l'immobile nel periodo in cui era occupato dalla ### e da ### avrebbe dovuto registrare il contratto di locazione e pagare l'irpef sui canoni riscossi. 
Ne deriva un totale di danno pari ad € 2.133,00, sul quale sono dovuti gli interessi richiesti nella misura prevista dall'art. 1284, comma 4, c.c., dalla domanda di risarcimento del danno depositata il ### sino al saldo. 
I convenuti ### e ### vanno pertanto condannati, in solido tra loro, al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 2.133,00, oltre agli interessi nella misura prevista dall'art. 1284, comma 4, c.c. dal 04/08/2023 sino al saldo. 
Non risulta provato alcun altro maggior danno.  8. 
Venendo alla regolamentazione delle spese del giudizio di merito, la reciproca soccombenza nel rapporto processuale tra il ### e la ### data dal fatto che vengono respinte sia la domanda del ricorrente sia la domanda riconvenzionale della ### giustifica la compensazione delle spese di lite tra le due parti. 
Quanto invece al rapporto processuale tra il ricorrente e gli altri due convenuti ### e ### l'accoglimento totale della tutela possessoria, a cui anche nella fase di merito entrambi i convenuti si sono opposti, e l'accoglimento solo parziale della domanda risarcitoria attorea, giustifica una parziale compensazione delle spese di lite nella misura di 1/3, mentre la restante quota di 2/3 deve essere posta a carico della ### e del ### in solido tra loro, in ragione della loro prevalente soccombenza. 
La liquidazione viene effettuata in dispositivo sulla base dei valori medi previsti dal DM 147/2022 per le controversie di valore indeterminabile, di bassa complessità. 
Infine, vanno poste per intero a carico dei due responsabili dello spoglio (### e ### le spese per la fase esecutiva relativa alla procedura di rilascio dell'immobile, che si liquidano in complessivi € 900,00: somma già comprensiva del compenso di avvocato liquidato come da DM 147/2022, cpa, iva, spese generali ed esborsi documentati.  9. 
Le risultanze del presente procedimento - da cui è emerso che ### per il periodo da luglio a dicembre 2022, ha concesso in locazione l'appartamento sito in #### n. 3, senza regolare contratto scritto e senza registrare il contratto di locazione concluso in data ### - impongono a questo giudicante di segnalare la posizione del ricorrente alla ### di ### ai sensi dell'art. 36 del d. P.R. 29 novembre 1973, n. 600, come modificato dall'art. 19, comma 1, lett. d), della legge 413 del 1991, che prevede che "i soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attività ispettive o di vigilanza nonché gli organi giurisdizionali civili e amministrativi che, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di fatti che possono configurarsi come violazioni tributarie devono comunicarli direttamente ovvero, ove previste, secondo le modalità stabilite da leggi o norme regolamentari per l'inoltro della denuncia penale, al comando della ### di ### competente in relazione al luogo di rilevazione degli stessi, fornendo l'eventuale documentazione atta a comprovarli".  P.Q.M.  ### di ### definitivamente decidendo nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa ed assorbita: 1) conferma in ogni sua parte l'ordinanza del 09/06/2023; 2) respinge la domanda svolta dal ricorrente nei confronti di ### 3) respinge la domanda riconvenzionale di ### 4) in parziale accoglimento della domanda di risarcimento del danno proposta dal ricorrente, condanna ### e ### in solido tra loro, al pagamento, in favore di ### per i titoli di cui in motivazione, della somma di € 2.133,00, oltre agli interessi nella misura prevista dall'art.  1284, comma 4, c.c., dal 04/08/2023 sino al saldo; 5) condanna ### e ### in solido tra loro, al pagamento, in favore di ### delle spese relative alla fase esecutiva di rilascio dell'immobile per cui è causa, liquidate in complessivi € 900,00; 6) dichiara compensate le spese della seconda fase di merito tra ### e ### 7) dispone la parziale compensazione delle spese di lite della seconda fase di merito, per la quota di 1/3, tra il ricorrente ed i due convenuti ### e ### e per l'effetto condanna ### e ### in solido tra loro, al pagamento, in favore di ### della restante quota di 2/3, che liquida in € 5.000,00 per compenso, in € 32,66 per esborsi, oltre Iva e Cpa come per legge e rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso; 8) visto l'art. 36 del DPR 600/1973, dispone la trasmissione della presente sentenza al ### della ### di ### territorialmente competente, per quanto rilevato nei paragrafi 9 e 3 della motivazione della sentenza.  ### 9 novembre 2025 

Il Giudice
dott. ###


causa n. 745/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Dazzi Damiano

M
2

Tribunale di Cassino, Sentenza n. 1023/2025 del 07-11-2025

... dell'istruttoria le parti sono state autorizzate al deposito di note difensive. All'esito del deposito delle note ex art. 127-ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di discussione dell'8 ottobre 2025 la causa è stata infine decisa come in dispositivo con contestuale motivazione. MOTIVI DELLA DECISIONE 6. La ricorrente agisce per l'accertamento della instaurazione tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato non regolarizzato a tempo pieno e indeterminato dal 13.3.2021 al 28.7.2021 e per il pagamento delle spettanze retributive asseritamente maturate e non corrisposte dal datore di lavoro a titolo di retribuzione ordinaria, compenso per il lavoro straordinario con applicazione delle relative maggiorazioni, tredicesima e quattordicesima mensilità, indennità contrattuale per giorno di riposo diverso dalla domenica, maggiorazione per lavoro festivo, indennità sostitutiva delle ferie non godute, trattamento di fine rapporto, e per la corresponsione della indennità sostitutiva del mancato preavviso, sul presupposto di avere prestato la propria attività lavorativa subordinata in favore del resistente nel locale “Madness” in ### quale cuoca addetta alla preparazione delle vivande fritte e di (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di ### - Area Lavoro Il Tribunale in epigrafe in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. ### all'esito del deposito delle note ex art. 127-ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di discussione dell'8 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n.r.g. 2165/2021 promossa da ### rappresentata e difesa dall'Avv.to ### come da procura in atti ed elettivamente domiciliat ####### della ### n. 27 - ricorrente #### rappresentato e difeso dagli Avv.ti ### e ### come da procura in atti ed elettivamente domiciliat ####### n. 14 - resistente
Oggetto: accertamento subordinazione - spettanze retributive ### come rassegnate nei rispettivi atti di costituzione ### 1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il ### e ritualmente notificato, ### ha convenuto ### dinnanzi all'intestato Tribunale per sentire accogliere le seguenti conclusioni: − accertare dichiarare il rapporto di lavoro tra le parti full time sin dall'origine e l'instaurazione di un rapporto subordinato a tempo indeterminato, dal 13/03/2021 al 27/07/2021, ovvero altro rapporto o periodo di giustizia, nonché il diritto ad ottenere le differenze retributive e contributive di cui appresso; − accertare dichiarare l'inquadramento professionale della ricorrente che si colloca al quarto livello, nell'ambito di applicazione del c.c.n.l. per il settore “##### e ### Alberghi” vigente al tempo del rapporto di lavoro de quo, ovvero altro inquadramento o contratto ritenuto di giustizia; − condannare la ditta convenuta al pagamento delle differenze retributive, quantificate in € 12.248,06 ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo, con conseguente adeguamento della contribuzione obbligatoria; − condannare il datore di lavoro al pagamento dell'indennità da mancato preavviso per € 781,34 ovvero altra somma ritenuta di giustizia; − condannare il datore di lavoro al pagamento del TFR pari ad € 907,26 ovvero altra somma ritenuta di giustizia; − condannare il datore di lavoro ad ogni adeguamento di contribuzione obbligatoria; − con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio. 2. La ricorrente espone di avere lavorato senza regolarizzazione contrattuale alle dipendenze di ### dal 13.3.2021 al 28.7.2021 presso il locale “Madness” di quest'ultimo in ### con mansioni di cuoca addetta alla preparazione dei fritti e con orario di lavoro distribuito su sei giorni alla settimana (giorno di riposo il giovedì), dalle ore 16.00 alle ore 24.00, eccetto che nei mesi di maggio e giugno 2021, in cui il sabato e la domenica lavorava dalle 10.00 alle 16.00 e dalle 18.00 all'01.00, prestando inoltre la propria attività lavorativa anche nei giorni festivi del 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno. La lavoratrice rappresenta di avere percepito dal datore di lavoro, per la suddetta attività lavorativa, unicamente la somma di euro 1.000,00 e di avere conseguentemente rassegnato le dimissioni per giusta causa in data ###.  3. Tanto premesso, la ricorrente sostiene che, in considerazione dell'orario di lavoro osservato, con sistematica effettuazione di lavoro straordinario, e della riconducibilità delle mansioni svolte al 4° livello del ### profilo di cuoco di cucina non organizzata in partite, ha maturato nei confronti del convenuto un credito per retribuzioni ordinarie, compenso per lavoro straordinario con applicazione delle relative maggiorazioni contrattuali, tredicesima e quattordicesima mensilità, indennità contrattuale per giorno di riposo diverso dalla domenica, maggiorazione per lavoro festivo, indennità sostitutiva delle ferie non godute, trattamento di fine rapporto, indennità sostitutiva di mancato preavviso, al netto dell'acconto ricevuto di euro 1.000,00, pari alla somma complessiva di euro 12.936,66.  4. Instaurato ritualmente il contraddittorio, si è costituito in giudizio ### chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. Il resistente eccepisce che tra le parti non si è instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato, che la ricorrente ha prestato in piena autonomia la propria attività in favore del resistente per una o due volte a settimana e per un totale di dodici o tredici giorni, decidendo quando recarsi a lavoro previa comunicazione della relativa disponibilità. Il resistente ammette che per tale attività ha corrisposto a controparte la somma complessiva pari ad euro 1.000,00. Su tali premesse, il convenuto sostiene che la ricorrente non ha allegato e provato gli elementi della subordinazione e contesta gli avversi conteggi in quanto elaborati su circostanze inveritiere e al lordo degli oneri fiscali e contributivi.  5. Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita mediante la produzione documentale delle parti e l'assunzione della prova testimoniale. Al termine dell'istruttoria le parti sono state autorizzate al deposito di note difensive. 
All'esito del deposito delle note ex art. 127-ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di discussione dell'8 ottobre 2025 la causa è stata infine decisa come in dispositivo con contestuale motivazione.  MOTIVI DELLA DECISIONE 6. La ricorrente agisce per l'accertamento della instaurazione tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato non regolarizzato a tempo pieno e indeterminato dal 13.3.2021 al 28.7.2021 e per il pagamento delle spettanze retributive asseritamente maturate e non corrisposte dal datore di lavoro a titolo di retribuzione ordinaria, compenso per il lavoro straordinario con applicazione delle relative maggiorazioni, tredicesima e quattordicesima mensilità, indennità contrattuale per giorno di riposo diverso dalla domenica, maggiorazione per lavoro festivo, indennità sostitutiva delle ferie non godute, trattamento di fine rapporto, e per la corresponsione della indennità sostitutiva del mancato preavviso, sul presupposto di avere prestato la propria attività lavorativa subordinata in favore del resistente nel locale “Madness” in ### quale cuoca addetta alla preparazione delle vivande fritte e di essersi dimessa per giusta causa (mancato pagamento delle retribuzioni salvo un acconto di euro 1.000,00) alla fine di luglio 2021.  7. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti di seguito esposti.  8. Giova premettere che l'elemento tipico che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato è costituito dalla subordinazione, quale messa a disposizione delle energie lavorative del prestatore in favore del datore di lavoro, con assoggettamento del primo al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del secondo e conseguente eterodirezione datoriale della prestazione lavorativa. La subordinazione comporta, dunque, lo stabile inserimento del prestatore nell'organizzazione aziendale, la sottoposizione all'assidua e penetrante vigilanza datoriale sull'espletamento delle attività affidate, con conseguente significativa limitazione della sua autonomia funzionale, secondo moduli organizzativi predefiniti dalla medesima parte datoriale (ex plurimis, Cass. civ. sez. lav., 3.4.2000, n. 4036; Cass. civ. sez. lav. 9.1.2001, n. 224; civ. sez. lav., 15.6.2009, n. 13858; Cass. civ. sez. lav., 19.4.2010, n. 9251).  9. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, nel caso in cui la prestazione dedotta in contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione, il criterio distintivo tra rapporto di lavoro subordinato e autonomo, rappresentato dall'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, con esercizio di una assidua e penetrante di vigilanza di quest'ultimo sulle modalità di esecuzione della prestazione, può risultare di non agevole apprezzamento in concreto e dunque è possibile valorizzare in chiave sintomatica della subordinazione, secondo i moduli propri del ragionamento indiziario, elementi sussidiari, quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell'orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale, anche con riferimento al soggetto tenuto alla fornitura degli strumenti occorrenti, l'assenza di rischio in capo al prestatore e la insussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione di quest'ultimo. 
Tali elementi, di natura sussidiaria, seppure non assumano valore decisivo ai fini della qualificazione giuridica del rapporto, costituiscono comunque indizi idonei ad integrare una prova presuntiva della subordinazione, a condizione che essi siano fatti oggetto di una valutazione complessiva e globale (Cass. civ. sez. lav. 30.3.2010 n. 7681; Cass. sez. lav., 26.5.2021, n. 14530; Cass. civ. sez. lav., 27.6.2019, n. 17384). 10. In applicazione del generale criterio di riparto di cui all'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare la natura subordinata del rapporto, anche mediante gli elementi sussidiari di cui si è detto, grava sul soggetto che intende far valere il rapporto in giudizio, e dunque sul lavoratore che rivendichi - come nella specie - spettanze retributive sul presupposto della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, con l'ulteriore corollario per cui, qualora vi sia una situazione di oggettiva incertezza probatoria, il giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto e non già propendere per la natura subordinata del rapporto (cfr. Cass. civ. sez. lav.  16.11.2018 n. 29646; e Cass. civ. sez. lav., 3.8.2017, n. 19436).  11. Tanto premesso, al fine di verificare la ricorrenza nella specie degli elementi costitutivi della subordinazione è necessario passare in rassegna le risultanze documentali e testimoniali, valorizzando le conversazioni via whatsapp intercorse tra le parti, compresi i messaggi vocali (doc. 2), che il resistente non ha disconosciuto e ha anzi invocato a sostegno delle proprie prospettazioni.  12. La messaggistica istantanea, compresi i messaggi vocali, evidenzia il costante esercizio del potere direttivo e organizzativo datoriale, sia quanto alla specificazione degli orari di lavoro della ricorrente sia quanto alle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa: “### buonasera, ci vediamo domani alle 16.00” (18.3.2021); “### buonasera, ci vediamo venerdì pomeriggio alle 16.00” (24.3.2021); “### alle 16.30” (1.4.2021); “Ci vediamo domani per le 17.00” (8.4.2021); “### sì domani alle 17.00” (15.4.2021); “[### Ci vediamo per le 16? - [### Ok” (23.4.2021); “### per le frittatine di pasta cosa ti occorre che domani le prepariamo” (25.3.3021); “Ok prepara altri 10 [arancini] soltanto” (27.3.2021); “### un piacere, prendi tu i piselli e due sacchi di patate” (25.4.2021); “### tutto quello che ci sta. Poi facciamo fresco” (23.6.2021); “### devi controllare il tutto mi sa che qualcosa dobbiamo buttare” (1.7.2021); “In pizzeria è terminato cricche e arancini” (15.7.2021); “Ok, fermati a prenderlo tu dagli indiani a parco la fontana. Diglielo che lavori con me” (18.7.2021); “[in risposta alla ricorrente che comunicava di non potere venire a lavoro perché a letto con la febbre] Dai fai il possibile. Per favore vedi quello che riesci a fare perché ieri manco ### è sceso non saprei il motivo è irraggiungibile…### di fare il possibile ti prego” (31.7.2021); “### buongiorno. Visto che oggi ### scende con te presto, fagli aprire tutte e cinque le vaschette di [incomprensibile] di latte e le fai iniziare a tagliare…faccelo tagliare piccolo piccolo, mi raccomando” (messaggio vocale); “### buongiorno, ascolta un attimo, oggi quando vai fare la spese prendi all'MD [incomprensibile] prendi anche tre casse di bottiglie d'acqua da mezzo litro” (messaggio vocale); “### buongiorno. Senti, visto che tu mi hai detto che c'hai 50, 50 e 50, io ti direi di scendere un po' prima. Facciamo almeno 80. Fai 80, 80 e 80…Fa un altro po' di frittatina dopo gli arancini…### un attimo tu, le chiavi pure ce le hai” (messaggio vocale).  13. I testi ### e ### maggiormente attendibili perché, in quanto colleghi di lavoro della ricorrente, hanno avuto percezione diretta dell'attività svolta dalla ### nel locale del resistente, hanno confermato una sua presenza quotidiana e continuativa a lavoro e lo svolgimento della sua prestazione secondo un orario di lavoro.  14. ### che ha lavorato nel locale come barista e cameriera nel luglio 2021, ha dichiarato: “### io ho lavorato c'era a lavoro anche la ricorrente. La ricorrente lavorava tutti i giorni…La ricorrente era la prima ad arrivare e l'ultima ad andare via. Preciso che i miei orari di lavoro erano variabili, il resistente una volta mi diceva di venire dalle 8.00 fino alle 16.00, un'altra volta dalle 16.00 fino alla chiusura. La ricorrente aveva turni diversi. ### io venivo a lavoro alle 8.00, vedevo la ricorrente arrivare alle 10.00, 10.30. ### andavo il pomeriggio, vedevo la ricorrente a lavoro, stando lei da sola in cucina. La ricorrente restava fino alla chiusura…La ricorrente aveva le chiavi del locale, perché doveva preparare tutte le cose da sola in cucina…il locale del resistente, nel mese di luglio 2021, apriva alle 8.00 e chiudeva all'1.00, 1.30, dipendeva dalla serata. Restava aperto ininterrottamente…### che durante la settimana, abitando vicino al locale, quando andavo in giro, mi capitava di passare davanti al locale e di vedere la ricorrente a lavoro. Per questo sono a conoscenza degli orari di cui ho riferito”. 15. ### che ha lavorato come barista nel locale “Madness” dall'aprile al giugno 2021 ha dichiarato: “Io ho iniziato a lavorare nel locale nell'aprile 2021 come barista e la ricorrente già lavorava lì. Io ho lavorato nel locale fino a giugno 2021. La ricorrente ha lavorato nel locale fino a fine luglio. La ricorrente vi lavorava tutti giorni. Non ricordo se avesse un giorno di riposo settimanale, penso di sì, il giorno di chiusura del locale, mi sembra all'inizio il mercoledì, poi in seguito per qualche settimana il locale non ha chiuso. La ricorrente lavorava dalle 16.30/17.00 alla chiusura, che era variabile. Sugli orari di chiusura posso riferire solo per il sabato e la domenica, perché io lavoravo fino alla chiusura in tali giorni. Generalmente si poteva arrivare all'1.00. A pranzo la pizzeria era chiusa. Solo in occasione dei pranzi nei giorni festivi, il 1° maggio, il 25 aprile, 2 giugno e le altre ricorrenze e il sabato e la domenica la ricorrente lavorava anche la mattina dalle 10.00 alle 15.00 mi sembra. Lo so perché la vedevo lavorare, lavoravo anche io in tali giorni festivi. Non so se l'orario della ricorrente sia o meno rimasto invariato nei mesi di maggio e giugno 2021…La ricorrente, nel periodo di cui ho riferito, veniva a lavoro ogni giorno osservando gli orari di cui ho riferito.”.  16. La circostanza, riferita da entrambi i testi, che era esclusivamente la ricorrente ad occuparsi della preparazione dei fritti, rende inverosimile quando dedotto dal convenuto, secondo cui la ricorrente ha lavorato solo una o due volte a settimana e complessivamente per dodici o tredici giorni totali nel periodo oggetto di causa, tanto è vero che quando la ricorrente ha avuto la necessità di assentarsi per malattia, come evidenziato dai messaggi sopra citati, il ### ha manifestato apprensione per il regolare svolgimento dell'attività del locale, pregando a più riprese la lavoratrice “di fare il possibile, ti prego”.  17. È priva di rilievo probatorio la deposizione del teste ### (“La ricorrente si recava a lavoro tutti i finesettimana in quanto c'era maggiore affluenza di clientela”), non solo perché moglie del resistente, ma soprattutto perché le sue dichiarazioni, che avrebbero necessitato di un riscontro rigoroso stante il suo coinvolgimento affettivo nella vicenda per il rapporto di coniugio con il convenuto, sono rimaste del tutto isolate e non appaiono credibili per l'essenzialità della mansione svolta dalla ricorrente (considerato che era solo lei ad occuparsi della preparazione delle vivande fritte), per la confusione del ricordo (il teste ricorda male l'anno: “Mi sembra che la ricorrente abbia lavorato nella pizzeria ### nel 2020”), per non essere stata testimone oculare dei fatti (“Io non ero presente presso la pizzeria ### avendo un bambino piccolo”), riferiti a lei dallo stesso convenuto (“Da quanto mi riferiva mio marito, la ricorrente non aveva un orario fisso di lavoro ma si accordava volta per volta con lui su quando andare”).  18. Dal compendio documentale e dalle deposizioni testimoniali raccolte emergono quindi convergenti indici sintomatici della instaurazione tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato, quali: i) la continuità della prestazione lavorativa resa quotidianamente dalla ricorrente in favore del convenuto nei quattro mesi e mezzo di durata del rapporto, iniziato a metà marzo 2021, come si evince dal messaggio whatsapp del 15.3.2021 (“### buongiorno, sono felice di far parte della vostra squadra”) e dalla dichiarazione del teste ### e terminato a fine luglio, come si evince dagli scambi di messaggi whatsapp del 30 e 31 luglio 2021; ii) la costante sottoposizione della lavoratrice alle direttive del ### in ordine agli orari, alle attività da svolgere e alle modalità di esecuzione della prestazione; iii) il suo inserimento nell'organizzazione datoriale, quale addetta alla friggitoria nel locale del medesimo convenuto, essendo l'unica preposta alla preparazione dei fritti; iv) l'osservanza di orari di lavoro che, benché non rigidi ma variabili, erano unilateralmente determinati dal datore di lavoro e non rimessi alla disponibilità della lavoratrice (che infatti chiedeva più volte conferma degli orari stessi al ###, la quale, infatti, ha comunicato e giustificato con il datore di lavoro, sia pure solo verbalmente, le proprie assenze, ingenerando peraltro, in una occasione in cui l'assenza si era protratta, la viva preoccupazione del ### per l'andamento dell'attività commerciale, per la quale era evidentemente indispensabile la prestazione lavorativa della ricorrente (cfr. messaggi del 31.7.2021).  19. I testi hanno concordemente riferito che la ricorrente si occupava della integrale preparazione dei fritti - circostanza peraltro non contestata - e che tale mansione la disimpegnava da sola (### “### andavo il pomeriggio, vedevo la ricorrente a lavoro, stando lei da sola in cucina…La ricorrente si occupava da sola della integrale preparazione dei fritti…doveva preparare tutte le cose da sola in cucina”; “La ricorrente lavorava in cucina e si occupava della preparazione degli antipasti, dei fritti, che lei preparava a mano ed integralmente, da sola. Si occupava dei condimenti della pizza, mentre dell'impasto se ne occupava il resistente”).  20. Dalle deposizioni testimoniali non è invece possibile ritenere provata l'effettuazione di lavoro straordinario, perché i testi hanno riferito gli orari di lavoro con approssimazione, in termini non integralmente sovrapponibili, precisando inoltre che gli orari non erano rigidi e potevano variare. ### della prova della prestazione del lavoro straordinario grava sul lavoratore ed è particolarmente rigorosa: “il lavoratore che chiede in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e di fornire la prova puntuale delle ore lavorative svolte, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso” (Cass. 4076/2018; Cass. 8006/1998).  21. Le dichiarazioni testimoniali sugli orari di lavoro sono comunque compatibili con l'effettuazione del normale orario di lavoro di 40 ore settimanali. Il teste ### ha potuto riferire de visu solo per il mese di luglio 2021: “### io venivo a lavoro alle 8.00, vedevo la ricorrente arrivare alle ore 10.00, 10.30. ### andavo il pomeriggio, vedevo la ricorrente a lavoro…La ricorrente restava fino alla chiusura…Il locale del resistente, nel mese di luglio 2021, apriva alle 8.00 e chiudeva all'1.00, 1.30, dipendeva dalla serata”. Il teste ### sicuramente con una migliore conoscenza sul punto, avendo lavorato dall'aprile al giugno 2021, ha dichiarato che “La ricorrente lavorava dalle 16.30/17.00 alla chiusura”, che poteva avvenire anche all'1.00. Il teste ha però precisato di poter riferire sugli orari di chiusura solo per il sabato e la domenica “perché io lavoravo fino alla chiusura in tali giorni”. 
Dalle conversazioni whatsapp emerge che il turno di lavoro della ricorrente iniziava tra le 16.00 e le 17.00. Considerato che, secondo quanto allegato in ricorso, il locale chiudeva alle ore 24.00 e, in alcuni finesettimana, come riferito dai testi, anche all'1.00 e che la ricorrente lavorava sei giorni a settimana, in assenza di elementi idonei a determinare con più precisione gli orari e tenuto conto della loro variabilità, può però con una certa sicurezza inferirsi che la stessa lavorasse quantomeno a tempo pieno. 22. Essendosi peraltro il rapporto di lavoro costituito di fatto e al di fuori di ogni regolarizzazione contrattuale, in assenza di prova scritta di un orario part-time, il rapporto deve ritenersi costituito a tempo pieno (Cass. civ. 17419/2024: “In via di principio va ribadito che il rapporto di lavoro subordinato si presume costituito full time e in tal modo va qualificato sul piano giuridico qualora il part time non risulti da patto con forma scritta, richiesta ad substantiam secondo la disciplina vigente all'epoca di assunzione di alcuni lavoratori (art. 5 D.L.  n. 726/1984, convertito dalla legge n. 863/1984), ad probationem secondo quella vigente all'epoca di assunzione di altri (artt. 2 e 8 D.Lgs. n. 61/2000). Sul piano processuale la conseguenza non muta: non essendo stato prodotto nel processo il contratto di lavoro con forma scritta o almeno un patto scritto relativo all'orario di lavoro asseritamente part time, deve concludersi che i rapporti di lavoro dei ricorrenti siano stati costituiti full time”).  23. È pacifico che la ricorrente ha ricevuto per l'attività lavorativa prestata unicamente euro 1.000,00 (cfr. memoria di costituzione, pag. 3, primo periodo).  24. Al fine di determinare il credito retributivo della ricorrente è possibile valorizzare in chiave parametrica, vale a dire quale parametro di concretizzazione del diritto alla retribuzione giusta e proporzionata ex art. 36 Cost., il #### e #### vigente dal 12.9.2018 al 11.9.2021 (doc. 5), tenuto conto che l'attività commerciale svolta dal resistente era di ristorazione con somministrazione e, segnatamente, come riferito dai testi, consisteva nella gestione di un piccolo locale adibito a bar pizzeria (cfr. visura camerale in atti). Dall'applicazione solo in funzione parametrica del suddetto contratto collettivo ad un rapporto di lavoro mai regolarizzato discende che gli unici istituti da prendere in considerazione per la determinazione del salario minimo costituzionale dovuto alla ricorrente sono le retribuzioni tabellari mensili e la tredicesima mensilità, mentre la quattordicesima, le maggiorazioni per lavoro festivo e per giorno di riposo diverso dalla domenica, a prescindere dal problema della prova dei relativi fatti costitutivi, in quanto emolumenti squisitamente di matrice contrattuale, non concorrono alla determinazione della “giusta retribuzione”. Si ricorda che, ai fini del giudizio circa l'adeguatezza della retribuzione ai sensi dell'art. 36 Cost., il giudice del merito deve accertare la natura e l'entità qualitativa e quantitativa delle prestazioni lavorative del dipendente, nonché le effettive esigenze del medesimo e della sua famiglia per un'esistenza libera e dignitosa e che, a tale scopo, può fare riferimento, come espressione parametrica delle condizioni di mercato, al contratto collettivo di categoria, ove questo non sia direttamente applicabile, o ad altro contratto che concerna prestazioni lavorative affini o analoghe (Cass. civ. n. 26953/2016). Ed ancora, più recentemente, è stato chiarito che, in sede di determinazione della retribuzione del lavoratore ex art. 2099, comma 2, c.c., il giudice deve fare riferimento, quale parametro di commisurazione, alla retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria, dalla quale può tuttavia motivatamente discostarsi, anche ex officio, quando la stessa entri in contrasto con i criteri normativi di proporzionalità e sufficienza della retribuzione dettati dall'art. 36 Cost. (Cass. civ. n. 27711/2023). Il contratto collettivo di diritto comune non ha efficacia erga omnes e, sia in base al principio di libertà sindacale (art. 39 Cost.) sia in base ai principi di diritto comune (artt. 1321 e 1372 c.c.), non può vincolare i datori di lavoro e i lavoratori in mancanza di un loro atto di volontà (iscrizione sindacale, adesione, recepimento) idoneo a manifestare la comune intenzione di accettare che il rapporto di lavoro tra essi intercorrente sia sottoposto alla disciplina del contratto collettivo (Cass. civ. n. 11537/2019). Ne discende che il lavoratore non può pretendere l'applicazione di istituti contrattuali - come nella specie quelli sopra indicati - che non concorro ad integrare, come invece avviene per i minimi salariali e per la tredicesima, il concetto di giusta retribuzione (Cass. civ. n. 27138/2013; C. App. Roma 1287/2020).  25. Quanto alla indennità sostitutiva delle ferie non godute, il ricorrente non ha articolato alcun capitolo di prova sul punto e la circostanza delle mancata fruizione delle ferie non può ritenersi pacifica ai sensi dell'art. 115 c.p.c., perché controparte ha invece allegato che la ricorrente ha lavorato solo saltuariamente nel periodo oggetto di causa, per un massimo di 12 o 13 giorni. È vero che i testimoni hanno confermato lo svolgimento dell'attività lavorativa per sei giorni la settimana, ma non è dato sapere se la ricorrente abbia comunque fruito dei giorni di ferie maturati nei quattro mesi e mezzo di durata del rapporto. Poiché l'onere di provare la mancata fruizione delle ferie grava sulla lavoratrice (“Il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell' indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento” Cass. civ. n. 8521/2015) e tale onere non è stato assolto, non può essere riconosciuto tale emolumento.  26. Ciò posto, per stabilire l'importo dei minimi retributivi applicabili in funzione parametrica nel caso di specie occorre individuare il livello di inquadramento contrattuale del sistema di classificazione del personale più confacente alle mansioni in concreto svolte dalla ricorrente. Queste non paiono riconducibili al “cuoco di cucina non organizzata in partita” del 4° livello del ### poiché l'attività culinaria della ricorrente era circoscritta alla sola preparazione dei fritti ed eventualmente degli antipasti (mentre era il resistente ad occuparsi, quale pizzaiolo, della preparazione delle pizze): non pare che un'attività limitata alla sola preparazione di arancini, crocchette e affini consenta di qualificare la ricorrente come “cuoca di cucina non organizzata in partita” e di ritenere sussistente il requisito del possesso delle “conoscenze specialistiche” per lo svolgimento delle specifiche mansioni di carattere “tecnico pratico” richieste dalla declaratoria generale della 4^ categoria.  27. Le descritte mansioni appaiono piuttosto riconducibili al 5° livello, richiedendo il possesso di “qualificate conoscenze e capacità tecnico-pratiche e svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro” (a titolo esemplificativo, a tale livello appartengono i profili professionali del “terzo pasticcere”, “secondo cuoco mensa aziendale”).  28. I minimi salariali previsti dal ### su indicato per i lavoratori inquadrati nel 5° livello nel periodo oggetto di causa ammontano ad euro 1.444,22 (cfr. ###). che la ricorrente ha lavorato 4 mesi e mezzo (dalla metà di marzo 2021 alla fine di luglio 2021), la somma spettante a titolo di ordinaria retribuzione mensile è pari a complessivi euro 6.499,00 (1.444,22 x 4,5). A questa deve aggiungersi la tredicesima mensilità pari ad euro 601,76 (1.444,22/12 x 5). Il trattamento di fine rapporto può essere determinato, ai sensi dell'art. 2120 c.c., in euro 525,98 (7.100,76 : 13,5). In conclusione, gli emolumenti retributivi spettanti alla lavoratrice, comprensivi di trattamento di fine rapporto, ammontano a complessivi euro 7.626,74. Poiché il datore di lavoro ha versato un acconto di soli 1.000,00 euro, senza corrispondere null'altro, la ricorrente è rimasta creditrice nei suoi confronti della somma di euro 6.626,74.  29. ### pagamento delle retribuzioni, salvo l'acconto indicato, tenuto conto dell'importo non esiguo del debito rimasto inadempiuto e della funzione lato sensu alimentare delle retribuzioni, necessarie al sostentamento del lavoratore, integra la giusta causa delle dimissioni della lavoratrice, cui spetta dunque, ai sensi dell'art. 2118 c.c., l'indennità sostitutiva del preavviso. ###. 50 del ### prevede che i lavoratori inquadrati nel 5° livello con anzianità fino a 5 anni hanno diritto ad un preavviso di 20 giorni. Considerato che la retribuzione giornaliera ammonta ad euro 55,55 (somma ottenuta dividendo la retribuzione mensile pari ad euro 1.444,22 per 26, “divisore convenzionale per determinare la quota giornaliera della retribuzione normale” ex art. 25, comma 3, ###, l'indennità sostitutiva del preavviso spettante alla ricorrente è pari ad euro 1.111,00 (55,55 per 20).  30. In corso di causa la ricorrente ha rinunciato agli atti limitatamente dalla domanda di regolarizzazione contributiva e la rinuncia è stata accettata dal convenuto (cfr. verbale di udienza del 17.6.2024), cosicché non è stato necessario integrare il contraddittorio nei confronti dell'### 31. Le spese processuali vanno compensate nella misura di un terzo per l'accoglimento solo parziale del ricorso e per i restanti due terzi vanno poste, secondo soccombenza, a carico del convenuto, nella misura indicata in dispositivo ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 2014, con applicazione dei parametri medi per tutte le fasi nell'ambito delle cause di lavoro di valore compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00.  P.Q.M.  definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: − accerta e dichiara la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato dal 15.3.2021 al 31.7.2021; − accerta e dichiara che la ricorrente è rimasta creditrice nei confronti del convenuto per l'attività lavorativa subordinata svolta in suo favore della somma complessiva di euro 6.626,74, di cui euro 525,98 a titolo di trattamento di fine rapporto, e della somma di euro 1.111,00 a titolo di indennità sostitutiva del mancato preavviso; − per l'effetto, condanna il convenuto a pagare alla ricorrente la somma di euro 6.626,74 a titolo di spettanze retributive, di cui euro 525,98 per trattamento di fine rapporto, e la somma di euro 1.111,00 a titolo di indennità sostitutiva del mancato preavviso, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo; − compensate le spese processuali nella misura di un terzo, condanna il convenuto a rifondere alla ricorrente i restanti due terzi, da liquidarsi in euro 3.592,00, oltre spese generali forfettarie nella misura del 15 per cento, #### rimborso del contributo unificato versato. 
Cassino, data del deposito telematico

causa n. 2165/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Raffaele Iannucci

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Tribunale di Verona, Sentenza n. 2096/2025 del 01-10-2025

... quattro interventi con asportazione di parte delle corde vocali e scomparsa quasi totale della voce; - non aveva mai chiesto la rivalutazione ### né dell'assegno previsto per il di lei mantenimento né di quello della figlia; - il sig. ### beneficiava di un importo mensile pari ad € 250,00 erogato dallo Stato tedesco a titolo di assegno per la figlia minore. Entrambi depositavano le ulteriori difese ex art. 473 bis 17 c.p.c. All'udienza del 05/03/2024 comparivano i coniugi che confermavano la volontà di divorziare e venivano sentiti. ### del. esperiva inutilmente tentativo di conciliazione, ma, su richiesta dei procuratori, veniva fissata un'ulteriore udienza al fine di favorire il raggiungimento di un accordo e di verificare la situazione reddituale e patrimoniale del ricorrente nonché l'effettiva attivazione della moglie nel reperimento di idonea attività lavorativa. Seguivano ulteriori rinvii su richiesta dei procuratori per trattative in corso. All'udienza del 24/10/2024 le parti dichiaravano che non era stato raggiunto alcun accordo e si riportavano ai propri atti. All'esito, la ### del. pronunciava la seguente ordinanza riservata depositata il ###: “letti il ricorso (leggi tutto)...

testo integrale

### nome del popolo italiano Tribunale di #### Il Tribunale Ordinario di Verona, ### I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ### rel.  dott. ### dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale al n°7005 /2023 R.G. promossa da ####., rappresentato e difeso dall'avv. ### ricorrente contro ### (nata ###, ###, rappresentata e difesa dall'avv. ### convenuta e con l'intervento del P.M. presso la ### della Repubblica presso il Tribunale di Verona oggetto: ### - ### matrimonio Causa rimessa al Collegio per la decisione all'udienza dell'11/09/2025 e decisa alla camera di consiglio collegiale del 30/9/2025 conclusioni: per il ricorrente:
Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis Nel merito: - Dichiarare che non sussistono i presupposti per il riconoscimento - mantenimento di un assegno divorzile a favore della sig.ra ### e, per l'effetto, dichiarare che nulla è più dovuto dal sig. ### a titolo di assegno divorzile e/o di alimenti.  - Confermare l' affidamento condiviso della minore ### ad entrambi i genitori con residenza prevalente presso il padre, nonché la regolamentazione di tempi paritetici di permanenza presso ciascun genitore come in atto dall' anno 2021 giusto accordo di negoziazione assistita di data 22.09.2021, depositato presso la ### della repubblica di ### - ### di ### in data ### a cui è stata concessa l' autorizzazione da parte del ### della Repubblica in data ###.  - Disporre l'obbligo per il sig. ### di corrispondere un assegno per il mantenimento della figlia minore nella misura di € 300,00 mensili - annualmente rivalutabile - oltre al 100% delle spese straordinarie, per tali intendendosi quelle scolastiche (comprensive di rette, iscrizioni, libri ed eventuali ripetizioni), medicospecialistiche, dentistiche, odontoiatriche, sportive e ricreative, come indicate nel protocollo in vigore presso il Tribunale di ### - Disporre la revoca dell'obbligo del sig. ### di corrispondere il canone di locazione e le spese condominiali per l'immobile condotto in locazione ove vivono la madre e la minore, stante la residenza prevalente della minore preso di sé.  - Disporre l'obbligo per il sig. ### di concedere in uso alla sig.ra ### la vettura ### tg ### D) quando la figlia sarà presso di lei. 
In ogni caso: ### la sig.ra ### alla integrale rifusione delle spese, delle competenze e degli onorari del presente giudizio per la convenuta: Nel merito: 1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai sigg. ### e ### in ### in data ###, trascritto presso il di Costermano ### - ### di #### — ### C - n. 33 — anno 2021, ordinando all'### di ### di procedere alle conseguenti annotazioni e trascrizioni.  2) Dare atto che sussistono i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile a favore della sig.ra ### pari ad ### 600,00 che dovranno essere versati dal sig. ### entro il giorno 5 di ciascun mese, oltre rivalutazione annua.  3) Affidarsi la figlia minore ### ad entrambi genitori i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso in particolare per le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all‘istruzione, all'educazione e alla salute che saranno assunte di comune accordo tenendo conto dell'inclinazione naturale, delle capacità e delle aspirazioni della figlia, precisandosi che la stessa sarà collocata prevalentemente presso la madre, presso la quale manterrà la residenza anagrafica e che le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione potranno essere esercitate separatamente allorquando la figlia stiano con l'uno a con l'altro genitore.  4) la figlia starà con ciascun genitore due settimane ogni mese: nel corso di queste due settimane, la figlia starà presso il genitore che non l'ha con sé, almeno due giorni pieni con relativo pernottamento dal termine delle lezioni scolastiche fino al mattino del terzo giorno successivo quando la riaccompagnerà a scuola o a casa dell'altro genitore entro le ore 9-10; La figlia starà con la madre metà delle vacanze natalizie alternando con il padre di anno in anno il periodo dall'inizio delle vacanze fino a tutto il 30.12 e dal 31. 12 fino alla sera precedente la ripresa della scuola; La figlia starà con la madre metà delle vacanze pasquali alternando con il padre di anno in anno il periodo dall'inizio delle vacanze fino alla sera di ### alle ore 21, con quello dalla sera della ### fino al giorno precedente la ripresa della scuola, prelevandola e riportandola dall'altro genitore; I genitori, durante il periodo estivo, terranno con sé la figlia per la metà del periodo di vacanza scolastica della stessa, concordando i periodi entro il 31 maggio di ogni anno; in tale periodo di vacanza con l'uno o con l'altro genitore ciascuno potrà tenere con sé la figlia per tre settimane consecutive e, poi, in altri periodi di due settimane consecutive; in ogni caso durante i rispettivi periodi di vacanza resterà sospeso l'esercizio della responsabilità genitoriale settimanale; Ciascun genitore potrà trascorrere con la figlia le vacanze ove vorrà, anche in ### o ### o altri ### purché comunichi all'altro la destinazione e un indirizzo preciso e garantendo ciascuno che l'altro genitore possa tutte le sere alle ore 19,00 (da calcolare come del paese ove si troverà la figlia con i relativi fusi orari), intrattenere un colloquio anche via video con la figlia stessa; La figlia starà con la madre alternatamente con il padre nelle festività nazionali del 25.4. — 1.5. — 2.6 — 1.11 — 8.12 dal pomeriggio precedente sino alla sera della festività alle ore 20,30, eventualmente congiungendole per qualche ponte per i fine settimana, previa intesa.  5) Disporre l'obbligo per il sig. ### di versare alla sig.ra ### a titolo di contributo nel mantenimento della figlia ### la somma mensile di € 600,00, entro i primi 5 giorni di ogni mese.  6) Disporre l'obbligo per il sig. ### di sostenere nella misura del 100% le spese accessorie per la figlia ### come indicate nel protocollo in vigore presso il Tribunale di ### che di seguito si riporta: I) spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: - visite mediche specialistiche del SSN prescritte dal medico curante; cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche; ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante; II) spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche; cure termali e fisioterapiche; trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici; III) spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici; libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico dl inizio anno; gite scolastiche senza pernottamento; costi per il trasporto pubblico; nonché la retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunicati; IV) spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari; costi relativi a corsi di specializzazione; gite scolastiche con pernottamento; corsi di recupero e lezioni private; V) spese extrascolastiche, che non richiedono uno specifico e preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nel limite massimo di ### 1.000,00 da ripartirsi equamente; l'acquisto di strumenti ### e relativa connessione ad ### domestica qual detto strumento sia necessario per Io svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma dl studio differenziato (###; VI) spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato; centro ricreativo estivo; attività sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzatura; spese per babysitting; viaggi e vacanze senza i genitori ### i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II , IV e V) (spese con accordo) quello del due che ritenga necessaria, od utile, la spesa comunichi per iscritto la propria proposta all‘altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà esprimere in forma scritta entro 10 giorni dalla richiesta un motivato dissenso al sostenimento della stessa; il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal ### Nel caso di spese medico sanitarie, che non necessitano di essere previamente concordate perché urgenti, permane comunque il rispetto della reciproca tempestiva informazione.  7) Disporre l'obbligo per il #### di corrispondere integralmente sia il canone di locazione pari ad ### 800,00 mensili, che le spese condominiali, per l'immobile sito in ####, via ### 1/B, condotto in locazione con contratto del 01.10.2021, fino all'indipendenza economica della sig.ra ### e/o della figlia minore ### 8) Disporre l'obbligo per il sig. ### di trasferire alla sig.ra ### la vettura elettrica BMW targata ### D).  9) Autorizzare sin d'ora i coniugi al rilascio/rinnovo del passaporto per la figlia minore; 10) Disporre un percorso di mediazione familiare in sostegno alla genitorialità.  11) ### il sig. ### ai sensi dell'art. 473 bis 18 c.p.c.  all'importo che sarà ritenuto di giustizia. 
In ogni caso, con vittoria di spese, compensi, spese generali, oltre Cpa ed ### In via istruttoria: Si chiede siano ammessi i seguenti capitoli di prova per testimoni ed interrogatorio formale del ricorrente: 1. Vero che la sig.ra ### svolge per il marito attività di segretaria con mansioni di gestione documentazione, invio ericezione pacchi, ecc.; 2. vero che la resistente è laureata in ingegneria civile, ha un diploma di infermiera, di cassiera di banca e di danzatrice del ventre (tutti titoli peraltro non riconosciuti in ###; 3. vero che, sposatasi nel settembre 2009, la resistente abbandonava i progetti lavorativi per volere del marito che desiderava avere una famiglia numerosa (era anche intenzionato ad adottare la figlia della moglie); 4. vero che a settembre 2010 si verificava un primo atto di violenza fisica del ricorrente nei conforti della coniuge: successivamente la coppia intraprendeva un percorso psicoterapico di antiaggressione a ### 5. dal 2009 ad oggi la resistente, anche per le periodiche lunghe assenze da casa del marito per lavoro, ha sempre gestito da sola la figlia piccola e la casa; 6. vero che maggio 2020 il sig. ### durante un alterco, picchiava nuovamente la moglie arrecandole lesioni fisiche allo zigomo con una prognosi di 10 giorni (doc.  01); 7. vero che nel 2015 il sig. ### dopo aver acquistato per sé l'immobile in cui risiede in ####, ha acquistato una barca a vela (doc. 4); 8. vero che il sig ### ha acquistato negli ultimi 10 anni, oltre la ### e la macchina elettrica BMW indicata in ricorso, anche una ### e due motociclette di grossa cilindrata (una di queste è una ###; 9. vero che tutti i motoveicoli di proprietà del sig. ### sono immatricolati in ### 10. vero che la sig.ra ### soffre dal 2010 della granulomatosi di ### (doc.  2); 11. vero che dopo la gravidanza, la resistente ha dovuto sottoporsi a quattro operazioni: alla terza è stata asportata parte delle corde vocali; 12. vero che la sig.ra ### presta assistenza di sala presso la ### di ### A.S.D. OODANCEP: in cambio, per tale attività, è, a sua volta, alunna per due ore alla settimana senza alcun onere; 13. vero che l'attività di sala da parte della sig.ra ### viene svolta a titolo di volontariato. Precisi il teste.  14. vero che è comproprietaria con il padre di un monolocale di 45 mq a ### ma non ne ricava alcun reddito perchè ci vivono i suoi genitori; 15. vero che il sig. ### beneficia di un importo pari ad ### 250,00 erogato dallo ### a titolo di assegno unico per la figlia minore; 16. vero che la sig.ra ### è in cerca di un lavoro da fine 2023 (doc. 5); 17. vero che la sig.ra ### segue la figlia in tutte le attività extrascolastiche portandola e riprendendola dalle varie lezioni di musica (due volte a settimana), danza (due volte a settimana) e di studio con un tutor (due volte a settimana).  per il P.M.: “nulla si oppone” MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il ### il ricorrente sig. #### adiva il Tribunale affinché fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio celebrato l'11/12/2009 con la sig. #### e fossero modificate le condizioni di separazione nel seguente senso: collocazione prevalente della figlia minore presso il padre con previsione di tempi e modalità di permanenza con la madre, riduzione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre ad euro 300 mensili, fermo il 100% delle spese straordinarie, revoca, a decorrere da maggio 2024, dell'obbligo del marito di corrispondere alla moglie 500 euro mensili a titolo di contributo al di lei mantenimento nonché revoca dell'obbligo di corrisponderle una somma a titolo di stipendio con conseguente cessazione del rapporto lavorativo. 
Contestualmente chiedeva che, a partire da maggio 2024, fosse ridotto al 50% l'obbligo in capo allo stesso di versare il canone di locazione e le spese condominiali dell'immobile di ### ove la resistente si era trasferita a vivere con la figlia, fino all'indipendenza economica di ### ed in ogni caso fino al momento in cui la figlia sarebbe stata collocata presso la madre; chiedeva altresì, con riferimento alle autovetture di proprietà dello stesso, la conferma delle condizioni di separazione dichiarandosi in ogni caso disponibile al trasferimento di proprietà del veicolo ### alla moglie. Infine, chiedeva l'autorizzazione al rilascio/rinnovo del passaporto per la figlia minore. 
A sostegno delle domande esponeva che: - i coniugi avevano contratto matrimonio l'11/12/2009 a ### - dal matrimonio era nata la figlia ### in data ###; - i coniugi si erano separati consensualmente tramite accordo di negoziazione assistita a cui era stata concessa l'autorizzazione da parte del ### della Repubblica in data ###; - la figlia era stata affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre e tempi paritetici di permanenza presso ciascun genitore; - il ricorrente, a differenza che all'epoca della separazione della separazione, aveva ridotto i tempi di permanenza all'estero, si recava in ### per poche settimane all'anno e, quando rimaneva in ### lavorava con orari flessibili tali da potersi occupare adeguatamente delle necessità di ### e degli impegni scolastici ed extrascolastici della stessa; - la moglie, solo formalmente assunta dal sig. ### ben avrebbe potuto dedicarsi alla ricerca di una attività lavorativa considerati l'età della stessa, la conoscenza di più lingue, le esperienze lavorative prima del matrimonio, il possesso di vari titoli di studio conseguiti in ### la residenza vicina a zone turistiche, la collaborazione con una scuola di ballo, la comproprietà di un immobile a ### l'età della figlia e la durata del matrimonio. 
Con decreto in data ### la ### del. fissava udienza per la comparizione personale dei coniugi, assegnando termine per la notifica alla convenuta e per la costituzione di quest'ultima. 
La convenuta, regolarmente costituita, aderiva alla domanda di scioglimento del matrimonio, chiedendo che fosse mantenuta la residenza prevalente della figlia presso la madre, che fossero stabiliti un assegno divorzile a favore dalla stessa pari ad euro 600, un aumento del contributo al mantenimento della figlia pari a 600 euro mensili, fermo l'obbligo per il padre di sostenere il 100% delle spese straordinarie, e che fossero confermate le condizioni di separazione con riferimento al pagamento integrale del canone di locazione e delle spese condominiali dell'immobile di ### da parte del sig. ### fino all'indipendenza economica della resistente. Contestualmente, chiedeva che fossero disposti l'obbligo per il ricorrente di trasferire alla moglie la vettura elettrica BMW e un percorso di mediazione familiare in sostegno alla genitorialità, nonché l'autorizzazione al rilascio/rinnovo del passaporto per la minore. 
A sostegno delle sue domande esponeva che: - la stessa si era sempre occupata della figlia e della casa rinunciando ad ogni aspirazione lavorativa e di indipendenza economica permettendo così la crescita professionale del ricorrente, benchè, prima di conoscere il marito, avesse un lavoro prestigioso e di responsabilità a ### - i titoli in possesso (laurea in ingegneria, diploma di infermiera, di cassiera di banca e di danzatrice del ventre) non erano riconosciuti in ### - non percepiva alcuna retribuzione dall'attività di aiuto ad una scuola di ballo così come non ricavava alcun reddito dall'appartamento di ### in quanto vi vivevano i genitori; la stessa si era attivata per reperire un lavoro rivolgendosi ad agenzie del lavoro ed era in attesa di essere convocata per colloqui; - soffriva dal 2010 di una seria patologia (granulomatosi di ###, peggiorata a seguito della gravidanza, che l'aveva costretta a sottoporsi a quattro interventi con asportazione di parte delle corde vocali e scomparsa quasi totale della voce; - non aveva mai chiesto la rivalutazione ### né dell'assegno previsto per il di lei mantenimento né di quello della figlia; - il sig. ### beneficiava di un importo mensile pari ad € 250,00 erogato dallo Stato tedesco a titolo di assegno per la figlia minore. 
Entrambi depositavano le ulteriori difese ex art. 473 bis 17 c.p.c. 
All'udienza del 05/03/2024 comparivano i coniugi che confermavano la volontà di divorziare e venivano sentiti.  ### del. esperiva inutilmente tentativo di conciliazione, ma, su richiesta dei procuratori, veniva fissata un'ulteriore udienza al fine di favorire il raggiungimento di un accordo e di verificare la situazione reddituale e patrimoniale del ricorrente nonché l'effettiva attivazione della moglie nel reperimento di idonea attività lavorativa. 
Seguivano ulteriori rinvii su richiesta dei procuratori per trattative in corso.
All'udienza del 24/10/2024 le parti dichiaravano che non era stato raggiunto alcun accordo e si riportavano ai propri atti. 
All'esito, la ### del. pronunciava la seguente ordinanza riservata depositata il ###: “letti il ricorso introduttivo, la memoria di costituzione e le successive ulteriori difese ex art. 473 bis 17 c.p.c.; esaminati i documenti prodotti e le istanze istruttorie formulate; sentiti i coniugi ed esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione; ritenuto che allo stato, viste le allegazioni e le reciproche contestazioni, appare necessario attendere gli esiti dell'ascolto della figlia minore, prima di valutare la modifica delle condizioni in atto, non constando rilevanti fatti nuovi rispetto alle attuali condizioni di separazione; valutate l'ammissibilità e la rilevanza dei mezzi di prova orale indicati da entrambe le parti e ritenuto che gli stessi vertano su circostanze irrilevanti, non contestate o già documentate; ritenuta la necessità di ascoltare la figlia minore ultradodicenne; visti altresì gli artt. 152 ter, 152 quater e 152 quinquies att. c.p.c. e il provvedimento 7.12.2023 del ### del ### rilevato la stanza ### presso il Tribunale per le sue caratteristiche è più adatta ad ascolti di bambini e non di adolescenti (significativamente il ### indica tale stanza come luogo di preferibile ascolto soprattutto per minori infradodicenni); rilevato che attualmente l'applicativo ### non è utilizzabile per l'ascolto in tribunale, a causa della connessione molto instabile, che determina sospensioni, blocco delle immagini, offuscamenti e interruzioni, incompatibili con la serenità e la spontaneità che deve caratterizzare l'ascolto dei minori; ritenuto che la causa è matura per la decisione in punto status; per questi motivi visto ed applicato l'art. 473 bis 22 c.p.c. pronuncia i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse dei coniugi e della figlia minore: Conferma le condizioni di separazione.  Respinge le istanze di prova orale.   Rimette la causa al Collegio per la decisione sullo status. 
Predispone il seguente ### del processo, modificabile solo in caso di sopravvenienze o impedimenti: udienza del 30.1.2025 h. 15.00 per ascolto della figlia minore e per aggiornamento della situazione lavorativa della madre, con termine fino al 24.1.2025 per documentarla; udienza dell'11.9.2025 h. 9.30 per la rimessione della causa al Collegio per la decisione, con termine fino a sessanta giorni prima per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni e documentazione aggiornata sui redditi, di trenta giorni prima per il deposito delle comparse conclusionali e di quindici giorni prima per il deposito di memorie di replica.” Con sentenza parziale n. 2784/2024 del 03-04/12/2024 era dichiarato lo scioglimento del matrimonio e con contestuale ordinanza la causa era rimessa in istruttoria per gli adempimenti indicati nel calendario del processo. 
Con istanza del 27/01/2025 parte ricorrente produceva ulteriore documentazione inerente la propria condizione economico-finanziaria del ricorrente e chiedeva, a parziale modifica dell'ordinanza del 13/11/2024: il collocamento prevalente della figlia ### presso il padre, con diritto di visita della madre a fine settimana alternati, la revoca dell'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie, la riduzione ad euro 100 del contributo al mantenimento della figlia minorenne, la revoca dell'obbligo di provvedere al pagamento del canone di locazione dell'immobile di ### e la revoca dell'obbligo del resistente di mettere a disposizione una qualsiasi vettura per le necessità della moglie. 
Con memoria del 28/01/2025 parte resistente si opponeva alle richieste di modifica formulate da controparte. 
All'udienza del 30/01/2025 si procedeva all'ascolto della figlia ###
All'esito, la ### delegata pronunciava la seguente ordinanza riservata, depositata il ###: “letti gli atti e i documenti di causa; rilevato che in sede di ascolto la figlia ### quattordicenne, ha chiaramente espresso il suo gradimento per l'attuale regolamentazione che prevede tempi paritari di permanenza presso ciascun genitore, come concordato in sede di separazione; ritenuto che vadano confermati i tempi paritetici di permanenza presso ciascun genitore in atto dal 2021, non constando essere intervenute gravi ragioni per modificarli e dovendosi presumere che l'ssetto sia quello più idoneo a garantire un esercizio consapevole ed effettivo della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori; ritenuto che, quanto alla regolamentazione economica, il ricorrente non ha documentato adeguatamente l'allegato peggioramento, posto che si è limitato a produrre le dichiarazioni dei redditi prodotti in ### negli anni 2018 (€ 222.765 lordi, doc. 10 di parte ricorrente) e 2019 (€ 190.000 circa lordi, doc. 9 di parte ricorrente), senza produrre quelle successive, benché abbia allegato che solo dal 2022 la sua attività si sarebbe spostata integralmente in ### benché i clienti siano prevalentemente tedeschi; rilevato che in ordine a quest'ultima allegazione vi sono concreti elementi che inducono a dubitare che effettivamente egli produca reddito solo in ### posto che dall'estratto conto ### di ### (doc. 12) risultano pagamenti in ### da parte di aziende verosimilmente clienti anche nel 2023 e che egli continua a beneficiare di ### da parte del ### für ### - Familienkasse, emolumento che presuppone la residenza in ### oppure il pagamento delle tasse in tale ### ritenuto che tali omissioni vadano valutate ai sensi dell'art. 473 bis 18 c.p.c.; ritenuto che la resistente non consta tuttora avere un'occupazione stabile che le consenta di provvedere autonomamente al proprio mantenimento; P.Q.M.  Respinge le istanze di modifica e conferma l'udienza dell'11.9.2025 h. 9.30 per la rimessione della causa al Collegio per la decisione, con termine fino a sessanta giorni prima per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni e documentazione aggiornata sui redditi, di trenta giorni prima per il deposito delle comparse conclusionali e di quindici giorni prima per il deposito di memorie di replica.” Le parti precisavano le conclusioni nel senso sopra riportato e depositavano gli scritti conclusivi; all'udienza del 11/09/2025, tenutasi da remoto tramite applicativo ### la causa era rimessa al Collegio per la decisione.  1) Affidamento della figlia minore ### nata il ### Entrambi i genitori concordano per l'affidamento condiviso della figlia ### e, anche all'esito dell'ascolto della ragazza, non vi sono gravi ragioni per modificare il regime già disposto in sede di separazione e indicato dall'art. 337 ter c.c. come scelta prioritaria, da presumersi conforme all'interesse dei figli minori. La circostanza che all'udienza del 30/1/2025 la ragazza abbia detto che forse vorrebbe che al padre fosse attribuito più potere va contestualizzata nel senso complessivo delle sue dichiarazioni: “…Non parlo tantissimo né con la mamma né con il papà. Ripeto che a me va bene questa attuale situazione, forse vorrei che mio padre avesse più potere perché mi capisce di più. Ne ho parlato con la mamma ma lei non è riuscita a comprendermi”, non implica l'inidoneità, nemmeno parziale, della madre ad esercitare la responsabilità genitoriale, dovendosi tener conto che si tratta di ragazza in piena adolescenza - fase nella quale è normale il sentirsi incompresi o il conflitto con uno o entrambi i genitori - e che durante le vacanze invernali immediatamente precedenti all'ascolto aveva trascorso una vacanza di ben tre settimane in ### con il padre, il quale provvede prevalentemente al suo mantenimento economico anche straordinario.
Significativamente, anche quanto ai tempi di permanenza presso ciascun genitore, entrambe le parti chiedono che siano mantenuti tempi paritari, come già concordato in occasione della separazione raggiunta con accordo di negoziazione assistita. In sede di ascolto, all'udienza del 30/1/2025 ### ha così espresso il suo punto di vista: “Sto con il papà e con la mamma in misura uguale. Questa organizzazione mi va bene, non mi pesa avere due case.” Proprio in ragione dei tempi paritari la pretesa di mutare il collocamento prevalente - stabilito in sede di separazione presso la madre - non è giustificata, posto che la modifica del collocamento sarebbe solo formale e non determinerebbe un mutamento della situazione di fatto. 
Peraltro, non consta, come si è già detto, che ### desideri modificare l'attuale assetto di fatto e le abitudini di vita. 
Vanno pertanto integralmente confermate le condizioni in atto.  2) Domande di contributo al mantenimento della figlia In sede di separazione gli allora coniugi concordarono un contributo al mantenimento a carico del padre pari ad € 500 mensili rivalutabili (pari ad attuali € 579), oltre al 100% di tutte le spese straordinarie, oltre all'intero pagamento del canone di locazione e delle spese condominiali e la messa a disposizione di un'automobile. 
Vanno innanzitutto esaminate le rispettive situazioni economiche. 
Il ricorrente, nato nel 1964, cittadino tedesco, è ingegnere ambientale, libero professionista, svolge attività di ispettore ambientale e verificatore, con clienti in ### Ha documentato redditi annui lordi percepiti in ### pari ad € 158.996 nel 2021 (allegato 2 alla memoria depositata il ###), € 94.497 nel 2020 (ossia nell'anno precedente alla separazione, allegato 1 alla memoria depositata il ###), di € 190.000 circa nel 2019, di € 227.000 circa nel 2018, come si desume dalle dichiarazioni non tradotte e che non risultano peraltro inviate all'autorità fiscale tedesca (docc. 9 e 10 di parte ricorrente), nonché di € 8568 percepiti in ### nel 2022 (doc. 8 di parte ricorrente); solo tardivamente, in sede di precisazione delle conclusioni, ha depositato ulteriori dichiarazioni rese apparentemente ai fini fiscali in ### in lingua inglese e datate 4/6/2025, dalle quali pare risultare per l'anno fiscale 2021 un reddito imponibile di € 142.220 con un'imposta netta di € 46.949 e nell'anno 2022 un reddito imponibile di € 116.048 con un'imposta netta di € 35.523 (all. ### di parte ricorrente depositato il ###), nonché la dichiarazione ai fini fiscali italiani per l'anno 2023 (doc. ### di parte ricorrente), dalla quale risulta un reddito in ### di € 37.457, soggetto al regime forfettario. Egli ha sostenuto che dal 2023 ha trasferito interamente la sua attività in ### e pertanto non sarebbe più tenuto a presentare dichiarazioni dei redditi in ### e, al fine di dimostrare ciò, ha prodotto, tardivamente, una dichiarazione che avrebbe inviato all'autorità fiscale tedesca (doc. ### in sede di precisazione delle conclusioni), in lingua tedesca e parzialmente in inglese, che non consente di riconoscere con certezza l'attendibilità delle allegazioni. Peraltro, dagli estratti conto prodotti, risultano numerosi accrediti per importi rilevanti e continui dai clienti tedeschi per compensi sia nel conto italiano presso la ### che nel conto tedesco ### (si vedano gli estratti conto prodotti a più riprese parzialmente da ciascuno dei quattro difensori succedutisi nelle difese), anche successivi al 2022 (si vedano i bonifici registrati nel conto ### sia nel 2023, che nel 2024 e nel 2025). A ciò si aggiunga che all'udienza di prima comparizione personale il ricorrente ha affermato di avere investito qualcosa in azioni e di avere più conti in ### (“Ho qualcosa di investito in azioni, non so quanto, devo vedere. Ho un conto in ### che tengo come riserva per pagamenti. Ho più di un conto in ###”), ma ha documentato solo i movimenti di un conto ### e parziali di un conto ### tutti non tradotti, dovendosi quindi desumere che vi siano ulteriori disponibilità. Egli è proprietario esclusivo della casa in cui vive a ### (ex casa familiare), di un'auto BMW elettrica, di altra BMW (si veda verbale dell'udienza di prima comparizione), di una ### e di una barca a vela di 12 metri, ed ha una residenza anche a ### Non è stato contestato che, anche in corso di causa nonostante le difficoltà economiche lamentate, abbia effettuato un viaggio di tre settimane in ### con la figlia. Egli ha anche un'altra figlia nata da altra relazione, ora venticinquenne, che sostiene di dover ancora mantenere. Percepisce il ### (una sorta di assegno unico erogato dallo Stato tedesco) per ### pari ad € 255 mensili circa, sostenendo di averne diritto in quanto residente in ### (a ###, benché nel procedimento abbia allegato che negli ultimi anni la sua residenza nettamente prevalente sia in ### Ha affermato di avere ottenuto un prestito dalla sorella di € 50.00 e di essere tenuto alla restituzione a seguito di richiesta del 15/6/2021 (doc. 14 di parte ricorrente). 
In sede di precisazione delle conclusioni, egli ha prodotto certificati medici rilasciati da un neurologo e da un medico di medicina generale privati, che hanno diagnosticato uno stato di depressione con sintomi anche fisici, insonnia, burn out, vitiligine, la presenza di una carica tossica per la quale è necessario un periodo di rigenerazione di almeno sei mesi. 
Ciononostante, anche dagli ultimi estratti conto prodotti, egli risulta svolgere proficuamente la sua professione (si vedano i bonifici per compensi di marzo, aprile, maggio e giugno 2025 nei conti ### e BCC ###. Peraltro, le problematiche diagnosticate sembrano essere temporanee, se affrontate adeguatamente. 
La resistente, nata nel 1974, cittadina russa, ha esperienze lavorative antecedenti alla relazione, ha una laurea in ingegneria civile e un diploma di infermiera ma tali titoli non sono riconosciuti in ### parla quattro lingue. ### la vita coniugale, dal 2009 al 2021, svoltasi in ### ed in ### non ha svolto alcuna stabile attività lavorativa e ha allegato di aver prestato solo collaborazione amministrativa al marito. Non è contestato che dal 2010 soffra di granulomatosi di ### patologia infiammatoria di natura autoimmune, per la quale ha dovuto sottoporsi a quattro interventi e gravi problemi alle corde vocali tuttora presenti, emersi anche in sede di audizione da parte della ### delegata. La stessa è comproprietaria di un monolocale a ### occupato dai genitori e ha una figlia maggiorenne nata da altra relazione. Non ha negato di svolgere attività in una scuola di ballo, ma ha affermato di non essere retribuita; anche in corso di causa ha avuto alcuni rapporti di lavoro a tempo determinato, di cui l'ultimo con scadenza al prossimo 30/10/2025 come operaia agricola (doc. A prodotto con la precisazione delle conclusioni), con retribuzioni da € 118 ad € 350 al mese. Viste le contestazioni svolte dal ricorrente negli scritti conclusionali, dalla lettura del contratto emerge con chiarezza che l'orario lavorativo, considerate le caratteristiche dell'attività agricola, avrebbe potuto subire variazioni “nei limiti di 39 ore settimanali”, dovendosi desumere che le 39 ore settimanali siano il limite massimo e non quello fisso, che dipende dalle mutevoli esigenze dell'attività agricola. In data ### risulta inoltre un accredito da parte dell'hotel ### s.r.l. di € 2.290,00 con causale emolumenti. Vive con la figlia nella casa in locazione il cui canone viene pagato dall'ex marito e non possiede un'auto, utilizzando una di quelle messe a disposizione del marito. In corso di causa il marito ha cessato di corrisponderle la retribuzione di € 366 quale dipendente/collaboratrice nell'attività professionale dello stesso, che si era impegnato a non cessare. 
Ha continuato invece a percepire il contributo al mantenimento di € 500, mai rivalutato. 
Valutate comparativamente le suesposte situazioni economiche, considerate le patologie allegate da entrambi, temporanea quella del ricorrente, nonché la non completa e caotica produzione documentale sui redditi ed il patrimonio da parte del ricorrente - rilevante ai sensi dell'art.  473 bis 18 c.p.c., reputa il Collegio che permanga una notevole disparità economica, patrimoniale e professionale dei genitori che giustifica, nell'interesse della figlia, un contributo a carico del padre pari ad € 500 mensili oltre al 100% delle spese straordinarie, sul presupposto che il padre continui a sostenere la spesa del canone di locazione dell'abitazione nella quale vive con la madre, come si è impegnato a fare in sede di separazione.  3) Assegno divorzile ###accordo separativo del 2021 è stato disposto un contributo mensile al mantenimento in favore della moglie di € 500, oltre rivalutazione ### contributo confermato anche in sede di provvedimenti provvisori nel presente procedimento e attualmente pari ad € 579. Il marito, come si è detto, si era impegnato a corrisponderle inoltre una retribuzione mensile pari ad almeno € 366, a sostenere la spesa per il canone di locazione e per le spese condominiali - a fronte dell'impegno della moglie a rilasciare l'abitazione familiare-, e a consentirle l'uso di un'automobile. 
Al fine di accertare il diritto attuale della resistente a percepire un assegno divorzile dal marito, va innanzitutto richiamato l'esame comparativo delle situazioni economiche di entrambi gli ex coniugi, sopra svolto al punto 2. 
Il resistente ha chiesto che non sia disposto alcun assegno divorzile, sostenendo che l'ex moglie avrebbe capacità lavorativa e che durante la vita coniugale la stessa non avrebbe in alcun modo sacrificato le proprie aspirazioni professionali. 
In diritto, poiché è stata invocata l'applicazione del più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità sull'assegno divorzile, vanno fatte alcune premesse.  ### SS. UU. 11.7.2018 n° 18287 “Il riconoscimento dell' assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell' assegno…La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all' assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.… Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.” Da tali dicta si desume che a) l'assegno ha funzione assistenziale; b) l'assegno ha anche funzione perequativa e compensativa, da realizzare attraverso gli indicatori di cui alla prima parte del ### comma dell'art. 5 l.  div.; c) si supera definitivamente il parametro del tenore di vita; d) il parametro dell'adeguatezza dei mezzi ha carattere intrinsecamente relativo, da fondarsi sui criteri indicatori di cui alla prima parte della norma di cui all'art. 5 comma 6, ossia sulle condizioni economicopatrimoniali delle parti, sulla durata del matrimonio, sul contributo alla formazione del patrimonio comune, sulle potenzialità professionali e patrimoniali. 
Dalla medesima pronuncia si evince che la valutazione relativa all'inadeguatezza dei mezzi e all'incapacità di procurarseli deve essere ancorata alle caratteristiche e alle ripartizioni dei ruoli familiari, secondo un principio di auto responsabilità di entrambi i coniugi, così espresso dalla Suprema Corte: “La conduzione della vita familiare è il frutto di decisioni libere e condivise alle quali si collegano doveri ed obblighi che imprimono alle condizioni personali ed economiche dei coniugi un corso, soprattutto in relazione alla durata del vincolo, anche irreversibile”.
Nel caso in esame, il confronto tra le capacità economiche delle parti evidenzia un apprezzabile squilibrio, come si è già sopra rilevato; il resistente ha una consolidata esperienza lavorativa ed elevata professionalità, un tenore di vita alto (più automobili di proprietà, residenza anche a ### viaggi anche intercontinentali), un buon reddito da lavoro e aspettative pensionistiche, ha un'abitazione di proprietà, a differenza della ricorrente, la cui occupazione precaria (operaia agricola e insegnante di ballo) è di livello ben inferiore. Va considerato anche che è verosimile che l'ex moglie durante la vita matrimoniale, dal 2009 al 2021, si sia dedicata in via prevalente alle incombenze familiari e che dalla nascita della figlia, nel 2011, si sia occupata in misura maggiore all'accudimento della stessa, dovendosi presumere che tale assetto sia stato determinato da una scelta comune dei coniugi, seppur inespressa. 
A ciò si aggiunga che la relazione è durata dodici anni, dal 2009 al 2021, seppur con periodi di crisi. 
Non si può peraltro trascurare che comunque la sig. ### dispone di una quota di un piccolo immobile a ### (incontestatamente occupato dai genitori) e di capacità lavorativa, sebbene limitata dai problemi fisici e dall'essere rimasta a lungo fuori dall'ambiente lavorativo. 
Ciò premesso, deve ritenersi che la ricorrente disponga di risorse sufficienti a consentirle solo assai parzialmente di provvedere al proprio mantenimento. In particolare, la stessa, con i suoi redditi e tenuto conto dei suoi obblighi di contribuire al mantenimento della figlia e di dedicarsi alla stessa, non ha una sufficiente capacità di raggiungere una piena autonomia, anche abitativa. La domanda di assegno divorzile, con funzione parzialmente assistenziale, e compensativa e perequativa per il maggiore impegno dedicato almeno fino alla separazione per l'accudimento della figlia e per le attività domestiche, va pertanto accolta. 
Al fine di determinare il quantum, vanno considerati i patrimoni, i redditi, la capacità lavorativa - che comunque la convenuta conserva, seppur in misura ridotta rispetto all'ex marito -, il regime fiscale dell'assegno divorzile e le aspettative pensionistiche; valutati tali indici, l'assegno va determinato con decorrenza della domanda in € 400 mensili, che, unitamente ai redditi derivanti dallo svolgimento dell'attività lavorativa e sul presupposto che il ricorrente continui a provvedere alla spesa per il canone di locazione e per le spese condominiali, è adeguato ad assolvere alla funzione assistenziale, perequativa e compensativa. 
Nulla può invece essere disposto con riferimento all'utilizzo dell'auto, trattandosi di questione regolamentata in sede ###accordo espressione dell'autonomia negoziale che non può essere modificato nel presente procedimento. 
Dal momento che solo relativamente all'ultimo periodo vi è prova che la resistente abbia avuto esperienze lavorative retribuite, entrambi gli obblighi economici a carico del ricorrente, come rideterminati con la presente sentenza, vanno fatti decorrere dalla mensilità di ottobre 2025.  4) Spese di lite ### della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura della metà, mentre la restante metà va posta a carico del resistente, soccombente prevalente sulle domande di contributo al mantenimento. La liquidazione avverrà secondo i parametri ministeriali, disciplinati dal DM 55/2014 recante: "### dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenuto conto dell'attività svolta (studio, introduttiva, istruttoria e decisionale), della media complessità delle questioni trattate e del valore indeterminato della controversia.  P.Q.M.  Il Tribunale Ordinario di ### I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così decide: 1) Affida la figlia minore ### ad entrambi genitori con collocamento prevalente presso la madre, presso la quale manterrà la residenza anagrafica; le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione potranno essere esercitate separatamente da ciascun genitore quando avrà la figlia con sé; 2) La figlia starà con ciascun genitore: due settimane ogni mese: nel corso di queste due settimane, la figlia starà presso il genitore che non l'ha con sé, almeno due giorni pieni con relativo pernottamento dal termine delle lezioni scolastiche fino al mattino del terzo giorno successivo quando la riaccompagnerà a scuola o a casa dell'altro genitore entro le ore 9-10; metà delle vacanze natalizie alternando di anno in anno il periodo dall'inizio delle vacanze fino a tutto il 30.12 e dal 31. 12 fino alla sera precedente la ripresa della scuola; metà delle vacanze pasquali alternando di anno in anno il periodo dall'inizio delle vacanze fino alla sera di ### alle ore 21, con quello dalla sera della ### fino al giorno precedente la ripresa della scuola, prelevandola e riportandola dall'altro genitore; per la metà del periodo di vacanza scolastica della stessa, concordando i periodi entro il 31 maggio di ogni anno; in tale periodo di vacanza con l'uno o con l'altro genitore ciascuno potrà tenere con sé la figlia per tre settimane consecutive e, poi, in altri periodi di due settimane consecutive; in ogni caso durante i rispettivi periodi di vacanza resterà sospeso l'esercizio della responsabilità genitoriale settimanale; alternativamente con il padre nelle festività nazionali del 25.4. — 1.5. — 2.6 — 1.11 — 8.12 dal pomeriggio precedente sino alla sera della festività alle ore 20,30, eventualmente congiungendole per qualche ponte per i fine settimana, previa intesa; i genitori potranno concordare tempi ulteriori e diversi, tenendo conto delle esigenze lavorative degli stessi e scolastiche di ### 3) Il padre sig. ### con decorrenza dalla mensilità di ottobre 2025 contribuirà al mantenimento della figlia ### provvedendovi direttamente nei tempi in cui la terrà con sé e corrispondendo mensilmente alla madre sig.  ### nata ### l'importo mensile di € 500, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ### oltre al 100% delle spese straordinarie indicate dal ### vigente del Tribunale di ### nonché continuando a corrispondere il canone di locazione dell'abitazione in cui la ragazza vive con la madre, secondo l'impegno assunto in sede di separazione; per il pregresso conferma i provvedimenti provvisori; 4) Il sig. ### corrisponderà mensilmente alla sig.  ### nata ### l'importo di € 400 a titolo di assegno divorzile oltre rivalutazione annuale ### con decorrenza dalla mensilità di ottobre 2025, nonché continuando a corrispondere il canone di locazione dell'abitazione in cui la ragazza vive con la madre, secondo l'impegno assunto in sede di separazione; per il pregresso conferma i provvedimenti provvisori; 5) Dispone la compensazione delle spese di lite nella misura della metà; condanna il ricorrente alla rifusione in favore della resistente della restante metà, che liquida per la quota della metà in 5.400 per compensi, oltre #### e spese generali.  ### 30.9.2025 ### est. dott.

causa n. 7005/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Antonella Guerra

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Tribunale di Foggia, Sentenza n. 1649/2025 del 29-09-2025

... ### giusta procura in atti; convenuta ### come da note di trattazione scritta rassegnate all'udienza del 29.9.2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue. Con atto di citazione ritualmente notificato, ### ha convenuto in giudizio ### S.p.A. deducendo: 1) di essere titolare dell'utenza telefonica ### e cliente della compagnia telefonica TIM sin dal 1992, anno in cui la linea veniva portata fino al suo podere sito in contrada ### 71036 a ### 2) che dall'agosto del 2017 la linea telefonica è oggetto di numerosi disservizi atteso che, con cadenza periodica e per lunghi periodi di tempo, anche di tre/quattro mesi consecutivi, non possono essere effettuare chiamate vocali né possono essere ricevute; 3) che tali disservizi sono stati prontamente e ripetutamente segnalati a Tim la quale, in diverse occasioni, è intervenuta adottando soluzioni (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ### - ### Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 7525/2022 promossa da: ### rappresentato e difeso dall'Avv. ###, giusta procura in atti; attore contro ### S.P.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. ### giusta procura in atti; convenuta ### come da note di trattazione scritta rassegnate all'udienza del 29.9.2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. 
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue. 
Con atto di citazione ritualmente notificato, ### ha convenuto in giudizio ### S.p.A. deducendo: 1) di essere titolare dell'utenza telefonica ### e cliente della compagnia telefonica TIM sin dal 1992, anno in cui la linea veniva portata fino al suo podere sito in contrada ### 71036 a ### 2) che dall'agosto del 2017 la linea telefonica è oggetto di numerosi disservizi atteso che, con cadenza periodica e per lunghi periodi di tempo, anche di tre/quattro mesi consecutivi, non possono essere effettuare chiamate vocali né possono essere ricevute; 3) che tali disservizi sono stati prontamente e ripetutamente segnalati a Tim la quale, in diverse occasioni, è intervenuta adottando soluzioni precarie e/o temporanee, consistenti nel posizionare un filo interrato, tuttora presente, in attesa di realizzare una linea aerea con palificazione; 4) che, secondo quanto riferito dai tecnici incaricati dalla ### l'interruzione del servizio è da attribuire al danneggiamento del cavo interrato da parte del proprietario del fondo su cui esso giace; 5) che, stante il non funzionamento della linea telefonica, non può stipulare alcun contratto di vigilanza rurale per la sicurezza della propria abitazione; 7) di pagare puntualmente le bollette. Sulla scorta di tali premesse in fatto, ha dunque concluso chiedendo di: “accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale totale e/o parziale della ### per tutti i motivi di cui in premessa; accertare e dichiarare che il non funzionamento della linea è dovuto a un inadempimento contrattuale della ### e, per l'effetto, condannare la detta società alla esatta esecuzione del contratto mediante il ripristino in maniera definitiva della linea telefonica; condannare la ### spa in pers. leg. rapp. p.t, alla corresponsione degli indennizzi automatici previsti dalla ### del 347/2018 e/o al risarcimento danni per i continui disservizi patiti dal sig. ### pari alla somma di euro 3.000,00 o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa”. Vinte le spese. 
Si è costituita ### S.p.A. che ha eccepito che: 1) la sede ###una zona di campagna servita da rete in palificazione e l'impianto telefonico della casa di campagna del ### è collegato ad un cavo interrato che attraversa il fondo agricolo di proprietà del vicino; 2) in seguito alla prima segnalazione pervenuta e risalente all'agosto 2017, ### effettuava, attraverso i suoi incaricati, il sopralluogo da cui emergeva che il cavo interrato risultava distrutto - secondo quanto riferito dallo stesso ### - dal vicino; in tale occasione la ditta incaricata del ripristino sostituiva il cavo lesionato e ripristinava il collegamento; 3) una seconda segnalazione risaliva a febbraio del 2019 e i tecnici incaricati dalla ### intervenuti sul posto, riscontravano nuovamente la presenza del cavetto di terra lesionato che veniva prontamente sostituito; in tale occasione veniva consigliato al sig. ### la creazione di una tubazione idonea, in attesa di realizzare una linea aerea di palificazione che evitasse l'interramento del cavo e i conseguenti problemi; 4) successivamente nel mese di aprile 2019 la linea risultava interrotta nuovamente e su segnalazione ### del ### inviava i propri tecnici, i quali riscontravano che la linea era interrotta al permutatore e provvedevano ad una riparazione provvisoria, ritenendo necessaria la sostituzione definitiva dell'impianto con la posa di 5 pali e di un tirante a cui, tuttavia, il ### non prestava consenso; 5) le ultime riparazioni eseguite, seppur provvisorie, hanno risolto il problema, in quanto ad oggi la linea risulta funzionante e non sono pervenute dal mese di aprile 2019 ulteriori segnalazioni. Ha dunque concluso chiedendo di rigettare la domanda; il tutto con vittoria delle spese di lite. 
Istruita in via esclusivamente documentale, la causa è pervenuta all'udienza del 29.9.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale, sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe, è decisa. 
La domanda è parzialmente fondata e pertanto deve essere accolta per quanto di ragione. 
In premessa, giova rammentare che, secondo noti principi giurisprudenziali, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento… ### nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (cfr. Cass. SS.UU. n. 13533/2001). 
Così riepilogati i principi di diritto a cui il Tribunale intende aderire, deve anzitutto rilevarsi che parte attrice ha assolto all'onere della prova su di essa incombente, avendo documentato il titolo e allegato l'altrui inesatto adempimento. In particolare, ciò di cui parte attrice si duole è il mancato ripristino in via definitiva della linea telefonica, avendo la convenuta posto in essere interventi di riparazione precari e temporanei. 
A fronte della prova del titolo e dell'allegazione dell'altrui inesatto adempimento, era dunque onere della convenuta dimostrare la non imputabilità a sé del dedotto inadempimento. Onere che, tuttavia, non è stato assolto. 
Nel caso di specie, infatti, la convenuta non ha fornito elementi di prova idonei a dimostrare l'assenza di colpa, ossia di avere fatto tutto il possibile per adempiere esattamente l'obbligazione. 
Se per un verso è pacifico, per averlo ammesso entrambe le parti, che i disservizi e i malfunzionamenti della linea telefonica sono stati la conseguenza del danneggiamento del cavo, asseritamente perpetrato da terzi, il che potrebbe integrare il caso fortuito, quale elemento imprevisto ed imprevedibile che, inserendosi nel processo causale al di fuori di ogni possibile controllo, rende inevitabile il verificarsi dell'evento, ponendosi come l'unica causa efficiente di esso, per altro verso, la società convenuta non ha dimostrato di aver adottato interventi di ripristino definitivi (tant'è che nelle proprie difese ha espressamente ammesso di aver effettuato solo riparazioni provvisorie) e, conseguentemente, il corretto e pieno funzionamento della linea telefonica.  ###, il caso fortuito o il fatto del terzo idonei a giustificare l'inadempimento contrattuale si esauriscono nel solo fatto della interruzione della linea telefonica in concomitanza con l'evento-danneggiamento del cavo di rete e nel periodo dei giorni immediatamente successivi. Parte attrice ha, però, inteso dolersi non dell'interruzione in sé della fornitura del servizio, bensì dell'omessa adozione di misure definitive di riparazione. 
Va poi osservato che la tesi della convenuta, secondo cui l'attore avrebbe rifiutato la proposta dei tecnici incaricati di installare nel fondo cinque pali e un tirante, è rimasta una mera allegazione priva di alcun riscontro probatorio, avendo ### S.p.A. finanche omesso di formulare alcun capitolo di prova al riguardo. 
Né la prova della non imputabilità a sé può trarsi dalla denuncia querela per furto di pali e cavi depositata in atti posto che, per un verso, essa è successiva rispetto ai fatti di cui si discute e che, per altro verso, nulla prova circa l'esatto adempimento (id est, ripristino della linea telefonica). 
La domanda di parte attrice volta a ottenere la condanna della convenuta all'esatto adempimento mediante il pieno ripristino della linea telefonica è dunque fondata e va accolta, non potendosi ritenere superata la presunzione di inadempimento per colpa ex art. 1218 c.c. in capo alla resistente per le motivazioni sopra esposte. 
Di contro, non meritano accoglimento le domande di condanna della convenuta alla corresponsione degli indennizzi di cui alla ### del 347/2018 e/o al risarcimento danni per i continui disservizi patiti. 
Quanto alla prima, va osservato che nel settore delle telecomunicazioni la possibilità di riconoscere un indennizzo all'utente di servizi telefonici è stata prevista, in attuazione della direttiva 22/2002/CE del ### europeo e del Consiglio, dall'art. 84 del d.lgs. n. 259 del 2003 (### delle comunicazioni), il quale stabilisce che “L'### ai sensi dell'art. 1, commi 11, 12 e 13 l. 31 luglio 1997 n. 249, adotta procedure extragiudiziali trasparenti, semplici e poco costose per l'esame delle controversie in cui sono coinvolti i consumatori e gli utenti finali, relative alle disposizioni di cui al presente capo, tali da consentire un'equa e tempestiva risoluzione delle stesse, prevedendo nei casi giustificati un sistema di rimborso o di indennizzo”. Con delibera 173/2007/### l'### per le garanzie nelle comunicazioni (### ha adottato un meccanismo per la definizione stragiudiziale delle controversie, che prevede sia l'esperimento di un tentativo obbligatorio di conciliazione (condizione di procedibilità della domanda in sede giurisdizionale: art.  3), sia la possibilità di deferire la soluzione della controversia all'### (in alternativa all'esercizio della tutela in sede giurisdizionale: art. 19). Con il provvedimento che definisce la controversia l'### ove riscontri la fondatezza dell'istanza, può condannare l'operatore ad effettuare rimborsi di somme risultate non dovute o al pagamento di indennizzi nei casi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, nonché nei casi individuati dalle disposizioni normative o da delibere dell'### fatta salva la possibilità per le parti di agire in sede giurisdizionale per il risarcimento del maggior danno (art. 19). Al fine di regolamentare compiutamente la materia degli indennizzi, l'### per le garanzie nelle comunicazioni ha approvato, con delibera 73/11/### il regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori, le cui disposizioni sono entrate in vigore il 15 marzo 2011 (oggi sostituito dal regolamento approvato con delibera 347/18/###. ### automatico previsto dal regolamento ### va richiesto secondo la procedura prevista dal regolamento allegato alla delibera 173/2007/### (oggi sostituito dal regolamento allegato alla delibera 353/19/###. I regolamenti ### che disciplinano il pagamento di indennizzi agli utenti del servizio di telefonia stabiliscono alcuni criteri per il calcolo degli indennizzi, che sono applicabili ai soli fini della definizione delle controversie tra operatori e utenti finali devolute alla cognizione della stessa ### garante (art.  2, comma 1, della delibera 73/11/### art. 2, comma 1, della delibera 347/18/###. ### va dunque richiesto instaurando un procedimento davanti all'### (e non davanti al giudice ordinario), trattandosi di meccanismi che hanno un chiaro scopo deflattivo e si basano sul riconoscimento automatico di somme determinate per ogni giorno di disservizio o di ritardo nell'erogazione del servizio, a prescindere dall'accertamento giudiziale degli elementi costitutivi tipici della domanda di risarcimento del danno. Quanto agli indennizzi previsti dalle condizioni generali di contratto o dalle carte dei servizi predisposte da ciascun gestore del servizio telefonico, si tratta di indennizzi che il gestore si è impegnato a pagare in modo automatico ai propri clienti nei soli casi in cui il gestore stesso riconosca che il disservizio o il ritardo sono a sé imputabili. Il pagamento dell'indennizzo previsto dalle condizioni generali di contratto (o dalle carte di servizi degli operatori di telefonia) è cioè un mero strumento di compensazione volontaria per i danni derivanti dal ritardo nell'adempimento degli obblighi di fornitura del servizio assunti dal gestore. Ne consegue che non può essere chiesto il pagamento di tale indennizzo in sede giurisdizionale, ove al cliente è consentito di agire al solo fine di ottenere il risarcimento del danno secondo i principi generali in materia di obbligazioni e contratti (in questo senso cfr. già Cass. 15349/2017). Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, gli indennizzi che, in attuazione della normativa di settore citata, devono essere previsti nella carta dei servizi dei soggetti che erogano prestazioni verso un pubblico indifferenziato di utenti, hanno una funzione deflattiva, perché mirano a prevenire ed evitare il contenzioso, inducendo il cliente a ricorrere agli organismi di composizione delle controversie. La previsione di tali indennizzi non equivale ad una presunzione di esistenza del danno lamentato, e non può quindi supplire alla mancanza di prova del danno. Qualora la domanda venga proposta in sede giurisdizionale, introducendo davanti al giudice ordinario una causa avente ad oggetto una domanda risarcitoria regolata dai princìpi generali in materia di inadempimento e di prova del danno, gli indennizzi non possono quindi essere direttamente utilizzati come prova presuntiva dell'an e del quantum del danno lamentato, potendo eventualmente essere utilizzati ai fini della sua liquidazione in via equitativa, qualora l'attore abbia già fornito la prova dell'effettivo verificarsi di un danno patrimoniale del quale non sia in grado di fornire l'esatta quantificazione (Cass. 27609/2019; Cass. 15349/2017); Va dunque esclusa la possibilità di adire il giudice ordinario per la liquidazione dell'indennizzo previsto dal contratto, dalle carte dei servizi ovvero dalle delibere dell'### per le garanzie nelle comunicazioni, trattandosi di strumenti di conciliazione ovvero di risoluzione alternativa della controversia (### concepiti per operare in un'ottica non contenziosa e in ogni caso degiurisdizionalizzata, in funzione meramente deflattiva del contenzioso in sede giurisdizionale: strumenti destinati ad operare in un contesto diverso da quello dell'accertamento giudiziale della responsabilità, fondato sulla prova dell'inadempimento, del danno lamentato e del nesso di causalità. 
Va infine disattesa anche la domanda di risarcimento del danno, rimasta del tutto indimostrata nell'an e nel quantum.  ### complessivo della lite, tenuto conto dell'accoglimento solo di parte della domanda, giustifica la compensazione delle spese nella misura di metà, con la restante metà a carico della convenuta. 
Alla liquidazione del compenso deve procedersi ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche, applicati sul valore della domanda (indeterminabile di complessità non elevata, come tale non inferiore a € 26.000,00) i parametri medi, ed esclusa la fase istruttoria siccome non tenuta.  P.Q.M.  il Tribunale di Foggia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda promossa, disattesa ogni contraria istanza, così provvede: 1) ACCOGLIE la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, ### la convenuta al definitivo ripristino del funzionamento della linea telefonica; 2) RIGETTA nel resto la domanda; 3) ### la convenuta al pagamento in favore dell'attore delle spese di lite, che liquida in € 272,50 per esborsi e € 1.698,50 per compensi, oltre rimb.  forf. al 15%, IVA e CPA come per legge; ### le spese compensate per la restante metà. 
Foggia, 30.9.2025 IL GIUDICE ### 

causa n. 7525/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Cea Antonella

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