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N. 26395/2010 R.Gen.Aff.Cont. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli 8 SEZIONE CIVILE Il Giudice, dott. ### ha pronunziato la seguente SENTENZA riservata all'udienza del 9.06.2014 nella causa iscritta al n. 26395/2010 del ###, concessi i termini previsti dall'art. 190 c.p.c. di 60 giorni per note conclusive + 20 giorni per repliche TRA ### (cf: ###), elettivamente domiciliat ###/A, presso lo ### dell'###, che la rappresenta e difende giusta procura in atti ### E ### (C.F. ###), in persona del l.r.p.t, rappresentata e difesa, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. ### e con questi elettivamente domiciliat ###. #### in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Napoli alla ###. ### n. 45, presso lo studio dell'Avv. ### da cui è rappresentata e difesa giusta procura in atti ### NONCHE' ### S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Napoli alla ###. ### n. 45, presso lo studio dell'Avv. ### da cui è rappresentata e difesa giusta procura in atti ### ------------------ Registrato il: 26/05/2017 n.18605/2017 importo 5867,00 - 2 - Dopo aver esaminato gli atti di causa e prima di procedere ad ogni loro definitiva valutazione, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., immediatamente applicabili ai giudizi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge n. 69/2009, essa viene redatta indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, ben precisando che, trattandosi di disposizione normativa dettata con la evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi consentito al giudice di pronunciare quest'ultima, considerando integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo, sia le comparsa di costituzione della convenuta, della chiamata in garanzia e della interventrice volontaria sia gli altri scritti difensivi delle parti ed i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Sussiste valido rapporto processuale tra parte attrice e la convenuta a cui è stato ritualmente notificato l'atto introduttivo del giudizio nel rispetto dei termini di comparizione vigenti al tempo della notificazione.
Parte attrice si è costituita tempestivamente ex art. 165 c.p.c., rituale è la costituzione della convenuta e della chiamata in causa.
La domanda risulta, poi, sufficientemente suffragata da tutti quegli elementi necessari a connotarla.
Sempre preliminarmente si evidenzia che sussiste sia la legittimazione attiva dell'attrice che quella della convenuta; essa risulta ampiamente provata dalla documentazione agli atti e, rispettivamente, dai certificati anagrafici e dalla documentazione sanitaria della struttura, che risponde, per giurisprudenza pacifica, sia per le carenze strutturali ed organizzative, sia per l'operato dei suoi ausiliari, sanitari o parasanitari, dipendenti o autonomi ### tali premesse, giova sempre preliminarmente analizzare le coordinate ermeneutiche dettate dal ### in tema di responsabilità degli enti ospedalieri per fatto dannoso del dipendente. Sul punto può ritenersi dato ormai acquisito che la responsabilità dell'ente ospedaliero, gestore di un servizio pubblico sanitario, allorché consegua ad una non diligente esecuzione della prestazione medica, abbia natura contrattuale, quindi è opportuno precisare in via assolutamente sintetica gli approdi giurisprudenziali in tema di colpa medica professionale ai quali lo scrivente aderisce. In sede di accertamento civile della responsabilità sanitaria impostata in termini contrattuali ex art. 1218 e ss. c.c., alla luce del consolidato orientamento della S.C. (cfr., ex permultis, sent. cass. del 5 novembre 2013 n. 24801, nonché le sent. Cass. nn. 17143/12, 6093/13, 4792/13, 9290/12, 7549/12, 23564/11, 17685/11, 12686/11, 15993/11, 15991/11, 12274/11, 9404/11, 3847/11, ### il: 26/05/2017 n.18605/2017 importo 5867,00 - 3 - 1538/10, etc., tutte fondate sulla sent. Cass. a SS.UU. n. 577/08, a sua volta basata sulla sent. a SS.UU. n. 13533/2001), il paziente/creditore deve provare il contratto (potendo, invece, limitarsi alla mera e generica allegazione dell'inadempimento qualificato, ossia di quello astrattamente idoneo alla causazione dell'evento dannoso, atteso che il risultato positivo è una conseguenza «statisticamente fisiologica» della prestazione professionale diligente prevista dal contratto [cfr. in particolare la richiamata sent. Cass. 9290/12], mentre il debitore deve dare la prova liberatoria certa sull'esattezza della prestazione (eseguita in conformità della miglior scienza ed esperienza dell'epoca) e sull'esistenza del caso fortuito, ossia di un fatto, assolutamente imprevedibile ed inevitabile (e, quindi, totalmente svincolato dalla prestazione medica), che sia in grado di causare integralmente l'evento lesivo. In mancanza di questa prova liberatoria, si dovrà presumere l'inadempimento qualificato della struttura e/o del medico convenuto in giudizio.
In particolare, secondo la S.C. “il nesso causale tra condotta del medico e danno si presume, quando il sanitario abbia tenuto una condotta astrattamente idonea a causare il danno, anche in assenza di certezze circa l'effettiva eziogenesi dell'evento dannoso, incombendo sul medico l'onere di provare, se vuole andare esente da responsabilità, che il danno è dipeso da un fattore eccezionale e imprevedibile con la conseguenza che, per escludere il nesso causale rispetto alla condotta dei medici, ritenuta idonea a causare il danno, non può avere rilievo la mera ipotesi di altri fattori causali autonomi.” (cfr. sent. Cass. cit. n. 9290/12).
Quindi, è principio consolidato quello della natura contrattuale della responsabilità, che - in conseguenza di negligente intervento - sorge in capo non soltanto al sanitario, ma anche alla struttura ospedaliera (in forza del vinculum juris discendente dal contratto atipico di spedalità) perché dipendente della stessa (cfr. Cass. civ. sez. III, 589/1999) in capo alla quale - per contatto sociale - è configurabile un'obbligazione senza prestazione.
Quindi, va affermato che, poiché il medico e la struttura ospedaliera sono sempre tenuti all'osservanza degli obblighi di cura impostigli dalla professione esercitata, il vincolo col paziente sussiste nonostante non dia adito ad un obbligo di prestazione, e la violazione di esso si configura come culpa in non faciendo, la quale dà origine a responsabilità contrattuale.
Essa, quale tipo del genus della responsabilità civile, sulla base del disposto di cui all'art. 1173 c.c., si applica nei casi di convenzione contrattuale fra medico e paziente. In termini generali, la norma di riferimento per determinare la responsabilità del medico è quella di cui all'art. 1218 s.s. c.c., con i temperamenti offerti dall'art. 2236 c.c. È possibile al medico liberarsi della responsabilità per inadempimento solo ove la prestazione sia impossibile e tale impossibilità non gli sia imputabile. ###. 1218 c.c., infatti, dispone che “il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non ### il: 26/05/2017 n.18605/2017 importo 5867,00 - 4 - imputabile”. Tale norma stabilisce una presunzione, definita dalla dottrina, “semplificante”, con una sostanziale inversione dell'onere della prova in deroga alla regola generale dell'art. 2697 c.c.: il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta, è tenuto al risarcimento, se non prova (ed è qui l'inversione dell'onere della prova) che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.
Ne consegue che: a) il paziente-creditore ha l'onere sia di allegare in fatto e provare la fonte del rapporto contrattuale tra le parti, sia di allegare in fatto l'aggravamento della patologia o l'insorgenza di un'affezione e l'inadempimento qualificato del debitore e, cioè, quello astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato; b) il medico-debitore deve fornire la prova che tale inadempimento non vi è stato, oppure che, pur esistendo l'inadempimento, esso non era eziologicamente rilevante nell'azione risarcitoria proposta, per una qualunque ragione (### Un. 11/1/08 n. 577; conf. Cass. 1/2/11 n. 2334, in ### & Giustizia 2011; Cass. 26/1/10 n. 1538, in ### & Giustizia 2010; Cass. 26/1/10 n. 1524, in ### & Giustizia 2010; Cass. 14/2/08 n. 3520). Nelle prestazioni mediche, in particolare, l'oggetto dell'obbligazione e, cioè, il risultato utile che il paziente-creditore ha diritto di attendersi, non è soltanto l'impegno conforme alle regole dell'arte del medico, bensì il risultato positivo che ci si attende da quel genere di operazione. Ne consegue che il medico-debitore, per liberarsi della presunzione di inadempimento di cui all'art. 1218 c.c., deve dimostrare non solo di avere tenuto una condotta diligente e conforme alle leges artis, ma anche l'impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile e, cioè, il cosiddetto caso fortuito in senso lato.
Corollario di tale impostazione contrattualistica è, quindi, il riparto dell'onere della prova in ordine all'inadempimento, alla colpa, alla sua gravità e quindi perde rilievo la tradizionale distinzione tra interventi routinari ed interventi complessi (in relazione ai quali soltanto era ritenuto operante la limitazione di responsabilità del professionista con riguardo ai soli casi di dolo e colpa grave ex art. 2236 c.c., da provarsi tuttavia da parte del paziente).
Chiarita, pertanto, la natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria, il riparto dell'onere della prova dell'inadempimento segue i principi cristallizzati dalle ### in tema di obbligazioni in generale (Cass. Sez. Un. 13533/01) successivamente precisati con riguardo alla responsabilità medica (Cass. civ. Sez. Un. 577/2008): in tema di responsabilità contrattuale e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio, l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare il contratto (o il contatto sociale) e l'aggravamento della patologia o l'insorgenza di un'affezione, e allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato : competerà al debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato, ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante. ### il: 26/05/2017 n.18605/2017 importo 5867,00 - 5 - Va, inoltre, precisato che è ius receptum che “in caso di prestazione professionale medico-chirurgica di routine, spetta al professionista superare la presunzione che le complicanze non siano state determinate da omessa od insufficiente diligenza professionale o da imperizia, dimostrando che siano state, invece, prodotte da un evento imprevisto ed imprevedibile secondo la diligenza qualificata in base alle conoscenze tecnico-scientifiche del momento” (Cass. 7/6/12 n. 9290; conf. Cass. 29/7/10 n. 17694, in ### Mass. 2010, 7-8, 1080; Cass. 29/9/09 n. 20806, in ### e ### 2009).
Orbene, inoltre, deve essere precisato che, in tema di colpa professionale medica e nesso di causalità, le ### hanno ripudiato ogni interpretazione che faccia leva, ai fini della individuazione del nesso causale, esclusivamente o prevalentemente su dati statistici ovvero su criteri valutativi a struttura probabilistica, dovendosi integrare il concetto di “probabilità statistica” con quello di “probabilità logica” che involge un giudizio complessivo del quale la probabilità statistica è solo una componente e che si risolve in un'affermazione di elevata credibilità razionale del risultato dell'operazione logica compiuta dal giudice. Il criterio metodologico di indagine applicabile in sede di ricostruzione processuale del fatto, ai fini dell'accertamento del nesso di causalità tra la condotta e l'evento, è il medesimo, senza che possa avere rilevanza la diversa fisionomia della causalità attiva rispetto alla causalità omissiva. Al riguardo, ampia giurisprudenza successiva (Cass. sez. III, 21619/2007; Cass. Civ. Sez. Un. 581/2008) ha chiarito che il nesso di causalità è regolato anche in materia civile dall'applicazione dei principi generali che regolano la causalità di fatto, delineati dagli art. 40 - 41 c.p. e temperati dalla regolarità causale, in assenza di altre norme nell'ordinamento in tema di nesso eziologico configurabile. In particolare muta la regola probatoria: mentre nel processo penale vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”, nel civile vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”.
Alla luce dei principi di diritto enunciati, va esaminata la fattispecie di causa ed a tal proposito, entrando nel merito della domanda proposta in citazione, deve evidenziarsi che risulta provato quanto assunto da ### nei suoi atti ed in particolare trova conferma dalle risultanze della ### nella quale il prof. Conte ha chiarito che i danni lamentati dalla attrice non sono la conseguenza di un normale e prevedibile esito dell'intevento a cui è stata sottoposta, bensì di lesioni cagionate da una incongrua condotta medica dei sanitari della ### Ciò posto, va evidenziato che nel corso del giudizio sono state depositate memorie, è stata svolta istruttoria con prova testimoniale più precisamente con l'escussione di due testi ### madre della attrice, ed ### medico dichiaratasi sua amica di infanzia, che hanno confermato quanto assunto da parte attrice, ed infine è stata disposta una CTU medica ed all'uopo è stato conferito incarico al Dott. #### il: 26/05/2017 n.18605/2017 importo 5867,00 - 6 - Orbene, questo Giudice, all'esito delle risultanze processuali ed in particolare delle conclusioni a cui il CTU nel suo elaborato è pervenuto attraverso una corretta analisi del caso, ritiene che la domanda sia fondata e meriti accoglimento nei limiti che vedremo.
Infatti, la documentazione clinica, la consulenza tecnica di parte, il testimoniale e soprattutto la relazione di consulenza tecnica di ufficio, concorrono univocamente a determinare il pieno convincimento dello scrivente sulla responsabilità del personale sanitario - e quindi dell'azienda ospedaliera convenuta - nella produzione del danno iatrogeno patito dall'attrice. ### ha chiaramente precisato nelle sue conclusioni che nel caso in esame: “ sono ravvisabili profili di responsabilità nella condotta dei sanitari che hanno avuto in cura la sig.ra ### nel determinismo della lesione del n.l.i., e nei suoi esiti attuali.... Trattasi, nel caso de quo, di una paralisi della corda vocale vera di dx, da attribuire a danno iatrogeno verificatosi durante l'intervento di tiroidectomia del 05.10.2001. Il danno lamentato dalla pz. è da ascriversi al novero delle complicanze statisticamente prevedibili e prevenibili ….. nell'ambito dello specifico intervento effettuato, nella fattispecie privo di particolari difficoltà di esecuzione in corso d'opera e scevro da particolari complicanze dovute alle dimensioni dell'organo, ai suoi rapporti con le strutture contigue e/o manifestatesi in maniera imprevista o comunque allo stato non sufficientemente studiate dalla scienza medica.” Con assoluta precisione ha chiarito che “Il danno lamentato dalla sig.ra ### appare riconducibile ad errore (omissivo/commissivo) di tecnica operatoria che ha provocato la lesione del n. ricorrente di dx per mancata identificazione e conseguente mancata salvaguardia della sua integrità rispetto a fattori traumatici diretti ed indiretti in fase intraoperatoria, imputabile a profili di colpa dovuta ad imperizia, imprudenza e negligenza. ###à e la natura delle lesioni patite dalla periziata sono costituite dai disturbi della fonazione soprattutto in seguito all'uso prolungato della voce e dalle difficoltà respiratorie, ricollegabili alla lesione del nervo ricorrente di dx, con la quale esiste incontrovertibile ### nesso causale. ...Le suddette lesioni hanno provocato riduzione della integrità psico-fisica del soggetto, intesa come inabilità permanente comunemente denominata danno biologico, derivante dalle citate turbe della comunicazione e difficoltà respiratorie….Con riferimento all'uso delle corde vocali, il danno è da ritenersi irreversibile, considerato il periodo di tempo fino ad oggi trascorso, e non si ritiene che sia allo stato suscettibile di ulteriori margini di recupero rispetto ai tempi dell'intervento essendo ormai da ritenersi esauriti i meccanismi di compensazione funzionale esercitati soprattutto dalla integrità della corda vocale vera di sin.…..Per gli stessi motivi è da ritenere che allo stato anche la terapia riabilitativa non possa determinare significative modificazioni....Esiste anche la necessità di valutare una inabilità temporanea, da valutarsi in assoluta ... per un totale di 15 gg. e da valutarsi ### il: 26/05/2017 n.18605/2017 importo 5867,00 - 7 - come parziale (mediamente al 50% ) per un ulteriore periodo di gg. 30, comprensivo di accertamenti, visite specialistiche e della espletata logopedia riabilitativa agli atti documentata ( come riportato al n° 6 dell'elenco dei documenti ). Gli effetti funzionali prodotti dalla riduzione della integrità psico-fisica sono rappresentati dai danni arrecati alle sue attività professionali, ludiche e dinamico-relazionali - realizzando vere e proprie turbe della comunicazione, insufficienza respiratoria e note di stato ansioso-depressivo - e possono essere, allo stato, per le prime due forme, identificabili in una forma di disfonia di grado cosiddetto medio e di insufficienza respiratoria di tipo restrittivo di entità moderata , che nel complesso possono essere valutati con valore percentuale del 20 % di D.B. rispetto allo stato fisico preesistente, facendo in pratica riferimento al limite superiore del range ( 11 - 20% ) contemplato nel caso delle cosiddette “ medie alterazioni della favella “ ( ### et al. : Guida orientativa per la valutazione del danno biologico. Giuffrè Ed. IIIa Ediz. )...... Non vi è notizia, attraverso lo studio degli atti, né dai rilievi anamnestici e/o di informazioni dalle parti, di eventuali difetti in ordine all'efficienza strutturale ed organizzativa in occasione dell'intervento chirurgico. Le spese documentate risultano congrue e riferibili al sinistro di cui è causa” ### peritale risulta pertanto univoco e chiaro, in quanto il ### in sintesi, ha ritenuto che nel caso in esame emergesse un danno biologico permanente rispetto allo stato fisico preesistente, che ha valutato nella misura di 20 punti percentuali; inoltre, ha precisato che il periodo di invalidità temporanea totale è stato di 15 gg, mentre il periodo di ITP valutabile con un tasso del 50% è stato di gg 30 ed ha, infine, verificato la congruità delle spese mediche documentate. Sul punto parte convenuta ha contestato essenzialmente che la valutazione tabellare del danno biologico avrebbe dovuto essere imperniata su quanto prospettato dai testi citati, che prevedono cinque fasce di danno permanente e che impropriamente il ### nel riportarsi alla 3a (medie alterazioni della favella con range valutativo 11 - 20 %) il Consulente) ha ritenuto applicabile al caso in esame la misura massima prevista del 20% .
A queste considerazioni il CTU ha replicato e controdedotto, in maniera convincente, che “contrastano con il dato anamnestico riferito della immediata disfonia accusata dalla pz. al risveglio: sia la estrema importanza della identificazione intraoperatoria dei nervi laringei inferiori, presupposto indispensabile per la loro salvaguardia da lesioni dirette o indirette durante la esecuzione delle necessarie manovre chirurgiche; sia le diverse varietà di forme cliniche osservabili nell'ambito delle lesioni dei nervi ricorrenti, con una prima fondamentale distinzione tra paralisi unio bi-laterale delle corde vocali, con disturbi respiratori meno intensi nel caso di forme unilaterali, e comunque in larga misura ininfluenti sulle modalità del risveglio anestesiologico; sia infine la segnalazione in cartella clinica solo in terza giornata della lesione ricorrenziale; mentre un diario clinico estremamente ### il: 26/05/2017 n.18605/2017 importo 5867,00 - 8 - scarno ed incompleto non comporta annotazioni specifiche a riguardo della fonazione, sintomatologia clinica prima che funzionale specificamente da ricercare negli esami clinici post-operatori. Non risulta neanche motivata, infatti, la richiesta di visita specialistica ORL”.
Nell'ambito della sua indagine il ### in ordine al quesito 9) [### se oltre alla menomazione della ripetuta integrità psico-fisica sussista o meno, in concreto, ulteriore compromissione della specifica capacità di lavoro propria del soggetto considerato; in caso positivo illustri dettagliatamente le ragioni di tale concreta compromissione e valuti la misura percentuale di riduzione della capacità stessa], è pervenuto a conclusioni che prime facie non sono condivisibili, ma che ad una attenta lettura delle loro motivazioni vanno opportunamente interpretate e corrette. Lo scrivente, infatti, ritiene - senza necessità alcuna di richiedere sul punto chiarimenti al CTU - che questi abbia considerato impropriamente “quale compromissione della specifica capacità di lavoro”, quella che in realtà non può che ritenersi “una generica incapacità” conseguente alle lesioni riportate dalla attrice. A tali conclusioni deve pervenirsi alla luce proprio delle motivazioni addotte dal fiduciario, che così letteralmente argomenta “### alla richiamata menomazione della integrità psico-fisica, sussiste in concreto una compromissione della “specifica capacità del suo futuro lavoro di medico”, nel quotidiano esercizio dell'attività di tipo assistenziale e di tipo interdisciplinare professionale......Per tali motivi anche la riduzione della capacità lavorativa risulta ridotta in misura non inferiore al 15% circa” e l'equivoco appare evidente allo scrivente, atteso che nel suo elaborato il CTU ha chiaramente rilevato quei parametri potenziali “la giovane età, gli interessi culturali e professionali della periziata, e la sue prospettive dinamico-relazionali, in previsione dell'attività di medico che essa andrà a svolgere in un futuro prossimo, e alla obbligatoria ed irreversibile rinunzia all'esercizio di attività canore, pur se a livello dilettantistico” criteri tutti utili e funzionali alla determinazione di una corretta personalizzazione del danno biologico, come del resto confermato dal fatto che il fiduciario ha fatto menzione proprio delle “valutazioni tabellari di più frequente riferimento, nelle quali un range piuttosto ampio consente una più precisa adesione alle diverse situazioni clinico-disfunzionali osservabili nella pratica , diverse tra loro soprattutto in relazione alle caratteristiche del soggetto interessato”.
Sic stantibus rebus, appare a questo Giudice che nel caso in esame sussista la responsabilità della convenuta ASL nella determinazione delle lamentate lesioni, mancando, peraltro, qualsivoglia controprova certa dell'esatta prestazione e del caso fortuito.
In ordine al quantum debeatur - verificato che il nesso di causalità tra le lesioni riportate e l'evento lesivo è risultato confermato dalle risultanze processuali ed in particolare dalla documentazione clinica in atti prodotta da parte attrice, questo Giudice, ritenendo di aderire e di far propria la consulenza tecnica medico-legale redatta dal dott. ### nella ### il: 26/05/2017 n.18605/2017 importo 5867,00 - 9 - interpretazione della medesima testè chiarita, accerta che sussistono le lamentate conseguenze dannose per la ### a seguito dell'errato trattamento tecnico-assistenziale e chirurgico, che tali danni consistono in: una paralisi della corda vocale vera di dx, da attribuire a danno iatrogeno verificatosi durante l'intervento di tiroidectomia del 05.10.2001. Indi, il Consulente, sulla scorta delle ### medico-legali di uso comune, ha opportunamente quantificato tali reliquati per differenza, addivenendo ad un danno iatrogeno nella misura del 20% ed ha, poi, riconosciuto una ITT di 15 gg. ed una ITP di 30 gg. Al 50%.
Alla luce di tutte queste argomentazioni, deve riscontrarsi che correttamente l'ausiliario ha constatato la sussistenza di postumi residuati nella misura indicata e ritenuto che la convenuta ### ospedaliera sia responsabile delle lesioni lamentate da parte attrice.
Questo Giudice ritiene, pertanto, che sussistano tutti gli elementi per riconoscere la risarcibilità del danno iatrogeno subito dall'attore, quale danno all'integrità psicofisica della persona umana e quale lesione della salute, bene interesse primario tutelato dall'art. 32 della ### Dal momento poi che, come insegna la Suprema Corte, nella struttura della responsabilità il danno, sia esso patrimoniale che non patrimoniale, altro non è che un pregiudizio subito dal danneggiato, lo scrivente ritiene pertanto applicabili, in via equitativa, i parametri di liquidazione attualmente adottati dal Tribunale di Napoli, i quali, peraltro, com'è noto, sono mutuati dalle tabelle elaborate presso il Tribunale di Milano. Infatti, la liquidazione del risarcimento, sebbene abbia natura essenzialmente equitativa, deve, affinché non si traduca in un arbitrio, essere comunque ancorata ad un parametro di orientamento e di controllo che può essere individuato, quanto al danno permanente, nel valore medio del punto, calcolato sulla base delle cosiddette tabelle milanesi (alle quali la Suprema Corte di Cassazione riconosce, in applicazione dell'art 3 della ### la valenza, in linea generale, di parametro di conformazione della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt.1226 e 2056 cod. civ.: a tal proposito la Suprema Corte con sent. del 7 giugno 2011 n. 12408, testualmente statuisce “La liquidazione equitativa del danno non patrimoniale conseguente alla lesione dell'integrità psico-fisica deve essere effettuata da tutti i giudici di merito, in base a parametri uniformi, che vanno individuati (fatta eccezione per le lesioni di lieve entità causate dalla circolazione di veicoli e natanti, per le quali vige un'apposita normativa) nelle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, da modularsi secondo le circostanze del caso concreto”.
Ebbene, utilizzando tali parametri può correttamente rapportarsi l'entità del risarcimento ad un valore progressivo con riferimento all'incremento dei punti di invalidità e con una funzione regressiva di decurtazione con riferimento all'elevarsi dell'età del danneggiato al momento dell'evento, e che prevedono l'aumento di una percentuale ponderata in riferimento al valore di liquidazione "medio" della componente di danno non patrimoniale relativa alla "sofferenza ### il: 26/05/2017 n.18605/2017 importo 5867,00 - 10 - soggettiva"- (danno morale), prevedendo percentuali massime di aumento da utilizzarsi in via di personalizzazione.
Pertanto, lo scrivente, in applicazione dei parametri sopra menzionati, tenendo conto della valutazione del danno biologico effettuata dal C.T.U. che ha ravvisato postumi invalidanti che ha valutato nella misura del 19%, ed ha, poi, riconosciuto una ITT di 40 gg. ed una ITP di 90 gg., di cui 30 gg. al 75%, 30 gg. al 50% e 30 gg. al 25%, ritiene che il danno subito da ### deve essere liquidato complessivamente in €. 108.801,33 (euro centoottomilaottocentouno/33), già rivalutati all'attualità, considerando le seguenti specifiche voci : a) €.79.066,00 quale danno biologico permanente (considerando il valore del punto per invalidità permanente del 20% x Coefficiente di riduzione per età di 18 anni); b) €. 1.440,00 per i 15 gg. di inabilità temporanea totale (I.T.T.) per ITT (96,00x15); c) €. 1.440,00, per ### temporanea parziale al 50% (I.T.P.) (48,00x30); d) spese documentate sostenute e presumibili €.500,00 e) €. 26.355,33, infine, per la personalizzazione del danno protesa a realizzare una liquidazione complessiva della componente non patrimoniale. Infatti, a tal proposito, deve precisarsi che, rivestendo la fattispecie, almeno in astratto, i caratteri di illecito penale (lesioni colpose: art. 590 c.p.), compete, in astratto ed ai sensi dell'art. 2059 c.c. in relazione all'art. 185 c. p., il risarcimento del danno morale la cui liquidazione, tuttavia, risulta già ricompresa in quella del cosiddetto danno biologico, poiché effettuata sulla base di tabelle (quelle predisposte dall'### per la ### di ### che, sulla scorta di quanto affermato dal ### di nomofilachia (cfr., in tal senso, Cass., SS.
UU. 11 novembre 2008, n. 26972; Cass., SS. UU. 11 novembre 2008, 26973; Cass., SS. UU. 11 novembre 2008, n. 26074; Cass., SS. UU. 11 novembre 2008, n. 26975), risultano elaborate proprio allo scopo di realizzare una liquidazione complessiva del danno non patrimoniale conseguente a "lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale", nei suoi risvolti anatomo - funzionali e relazionali medi ovvero peculiari, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore", "sofferenza soggettiva", “pretium sceleris”, in via di presunzione, con riguardo ad una determinata tipologia di lesione e, dunque, una liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo: 1) di cosiddetto danno biologico “standard”; 2) cosiddetto danno morale. Naturalmente, le tabelle di cui si tratta, fondate su una sapiente applicazione del cosiddetto appesantimento del valore suscettibile di essere attribuito al punto tabellare di invalidità, lasciano salva (ed, anzi, addirittura espressamente contemplano) la possibilità di riconoscere percentuali di aumento dei valori medi da esse previste, da utilizzarsi - onde consentire una adeguata “personalizzazione” complessiva della liquidazione - laddove il caso concreto presenti peculiarità che vengano allegate e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato, in particolare, sia quanto agli aspetti anatomo - funzionali e relazionali sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva. ### il: 26/05/2017 n.18605/2017 importo 5867,00 - 11 - Pertanto, nel caso in esame questo Giudice ritiene che si debba procedere alla liquidazione personalizzata del danno non patrimoniale e che essa vada determinata equitativamente in misura percentuale alla somma liquidata a titolo di danno biologico permanente nei limiti di seguito indicati, visto che debbono considerarsi sussistenti sia le presumibili limitazioni pratiche poste all'agire quotidiano, sia la reale sofferenza provata dall'attrice. Valutando, quindi, anche tale “voce” di danno e tenendo conto del grado assunto dalla malattia, il danno non patrimoniale può essere determinato, in via equitativa, riconoscendo un appesantimento della somma già sopra indicata a titolo di danno biologico permanente (considerando il valore del punto per invalidità permanente del 20%) nella misura di 1/3 delle stesse pari ad €. 26.355,33.
Null'altro va invece riconosciuto in favore dell'attrice sub specie di danno patrimoniale, non avendo l'istante dimostrato di avere sostenuto ulteriori esborsi in conseguenza dell'evento lesivo dalla medesima subito né, tanto meno, della patologia da cui ella è rimasta affetta.
Il danno emergente subito dall'attrice ### va dunque liquidato in €. 108.801,33 (euro centoottomilaottocentouno/33), totali il cui pagamento, deve porsi, per le ragioni quivi indicate a carico della convenuta ### Null'altro gli va invece riconosciuto a titolo di ulteriori danni patrimoniali (non adeguatamente provati) e non patrimoniali (mancando la prova specifica di danni ultronei rispetto a quelli già ristorati in precedenza), ben evidenziando sul punto che una diversa veste di tale voce di danno non è voluta dal legislatore ordinario né è necessitata dall'interpretazione costituzionale dell'art. 2059 c.c. che rimane soddisfatta dalla tutela risarcitoria di specifici valori della persona, ritenuti inviolabili dalla norma costituzionale” (cfr. Cass. 15.07.2005, n. 15022, e Cass. 9.11.2006, n. 23918).
Per quanto attiene, inoltre, alla richiesta degli interessi, va rilevato che in materia risarcitoria essi hanno natura compensativa, essendo diretti a risarcire il pregiudizio subito dal creditore per il ritardo, con il quale ottiene la disponibilità dell'equivalente pecuniario del debito di valore. Ed invero, il ritardato pagamento arricchisce il patrimonio del debitore con relativo lucro cessante a carico del danneggiato, che non può trarre alcuna utilità dalla somma, cui avrebbe diritto sin dal momento del fatto dannoso. Ma non si tratta di danno presunto per legge, bensì di un danno che deve essere provato dal creditore. Nel caso di specie, in difetto di prova di un maggior danno, si ritiene equo adottare il criterio risarcitorio degli interessi al tasso legale dalla data dell'evento lesivo al soddisfo. Giova aggiungere che la base di calcolo, venendo gli interessi, fatti decorrere dall'illecito, non può coincidere con la somma rivalutata alla liquidazione e, pertanto, vanno calcolati, dal momento del fatto, sul minor importo devalutato determinato sempre in via equitativa nella misura di €. 85.602,93 che poi progressivamente sarà rivalutato, anno dopo anno, fino alla data della definitiva liquidazione.
Sulle domanda di garanzia impropria proposta dalla convenuta ### il: 26/05/2017 n.18605/2017 importo 5867,00 - 12 - ### nei riguardi della compagnia assicuratrice chiamata in causa occorre anzitutto rilevare che nessuna eccezione risulta sollevata in ordine alla operatività della polizza prodotta in causa. Pertanto, in forza del contratto di ###assicurazione stipulato dalla azienda sanitaria convenuta con la società ### - ### d'### - S. p. A., [polizza n. 055/60/5647263] la S.p.A. ### in persona del legale rappresentante p.t. [subentrata nelle posizioni contrattuali di quest'ultima come attestato in atti], a parziale accoglimento della domanda di garanzia impropria proposta, va condannata a tenere indenne la convenuta azienda sanitaria, in virtù della polizza n. 055/60/5647263 entro il limite del 40% della quota assicurativa ad essa facente capo da tutte le somme che la stessa è tenuta a corrispondere in favore della attrice per le causali dovute. Ed invero, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la caratteristica saliente della coassicurazione consiste nell'assunzione pro quota dell'obbligo di pagare l'indennità. Ne consegue che, in ipotesi di coassicurazione, il conferimento ad uno dei coassicuratori, in aggiunta ai compiti di gestione della polizza conferiti con la clausola di delega, anche della rappresentanza dell'altro assicuratore in ordine a tutte le "comunicazioni contrattuali", è idonea a comprendere, in assenza di deroghe o limitazioni, l'abilitazione alla ricezione del suddetto atto, con l'unica conseguenza che il medesimo interrompe la prescrizione nei confronti di tutti i coassicuratori, pure con riferimento alla quota dell'indennizzo a carico del coassicuratore delegante. E pertanto la domanda di garanzia impropria proposta dalla convenuta ### nei riguardi della compagnia assicuratrice chiamata in causa va accolta solo entro tale quota.
Le spese di lite, ivi comprese quelle di C.T.U., seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
La provvisoria esecuzione discende dalla ### P. Q. M. Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Onorario Monocratico Dott. ### contrariis reiectis, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così decide: A) Accoglie, per quanto di ragione, la domanda di ### nei confronti della convenuta ### e, per l'effetto, condanna quest'ultima, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della attrice, della complessiva somma di €. 108.801,33 (euro centoottomilaottocentouno/33), già rivalutati all'attualità, oltre interessi legali : a) su tale somma dalla presente pronuncia all'effettivo soddisfo, b) sul minor importo determinato sempre in via equitativa di €. 85.602,93 , progressivamente rivalutato di anno in anno secondo gli indici ### dalla data dell'evento lesivo (5.10.2001); B) ### la convenuta ### in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi €. 10.450,00, di cui €. 450,00 per ### il: 26/05/2017 n.18605/2017 importo 5867,00 - 13 - spese vive ed €. 10.000,00 per competenze professionali, oltre IVA e CPA come per ### a presentazione fattura, con attribuzione al procuratore costituito in favore del ### di parte attrice, anticipatario ex art. 93 c.p.c.; C) Pone, infine, definitivamente le spese di ### già liquidate in corso di causa, a carico della convenuta ### in persona del legale rappresentante pro tempore, che sarà tenuta a rimborsarle al soggetto che dimostri di averle sostenute o a versarle al ### D) Accoglie, infine, la domanda di garanzia impropria proposta dalla convenuta ### e per l'effetto, condanna la S.p.A. ### in persona del legale rappresentante p.t. a tenere indenne l'azienda ospedaliera in virtù della polizza n. 055/60/5647263, entro il limite del 40% della quota assicurativa ad essa facente capo, da quelle somme che quest'ultima sarà costretta a pagare alla attrice in forza dei capi A, B e C del presente dispositivo.
Così deciso in Napoli, il ###. Il Giudice (dott. #### il: 26/05/2017 n.18605/2017 importo 5867,00
causa n. 26395/2010 R.G. - Giudice/firmatari: La Marca Antonio, Ruggiero Maria Consiglia