1798/2022 Reg.Gen.Aff.Cont. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di ### prima sezione civile, in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa ### ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1798 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 236/2022 depositata in data ### del Giudice di ### di ### non notificata, vertente TRA COMUNE DI MILANO, (P.IVA ###) in persona del sindaco p.t., con sede ###, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall' avv. ### e dall'avv. ### ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori sito in #### n. 2 APPELLANTE E ### nato a ### l'8/01/1968 (c.f. ###), residente ###ed elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende, in virtù di procura in atti ### CONCLUSIONI Come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 13.03.2024. MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, ### proponeva opposizione innanzi al Giudice di ### di ### avverso l'ingiunzione di pagamento ###1 per la somma di euro 865,00 notificata sulla scorta di nn. 3 verbali (VE###6, VE###6 e VE###6), presuntivamente notificati in data ###; in via preliminare, chiedeva la sospensione del provvedimento opposto e nel merito di annullare e dichiarare inefficace l'atto di ingiunzione impugnato.
In particolare, l'attore deduceva la nullità dell'ingiunzione in ragione della omessa notifica dei verbali e dell'omessa comunicazione obbligatoria di cui all'art. 1 comma 544 L.228/2012; eccepiva, poi, la decadenza dell'ente comunale dal diritto di procedere alla riscossione, in quanto l'ingiunzione era stata notificata in data ###, ben oltre il termine fissato per legge; nonché la violazione dell'art. 3 l. 241/1990 in quanto i verbali alla base dell'ingiunzione erano stati solo richiamati e non allegati; infine, lamentava, la mancanza di una specifica indicazione del criterio di calcolo e dell'aliquota applicata.
Il giudice di pace, con sentenza n. 236/2022 depositata in data ###, qualificata la domanda come opposizione ex art. 615 c.p.c., riteneva fondate le richieste dell'attore stante la mancata prova, offerta dal Comune di ### rimasto contumace, della notifica dei verbali nei termini di cui all'art. 201 e ss. Cds; dichiarava, pertanto, non dovuta la somma indicata nell'ingiunzione di pagamento ###1 emessa dal Comune di ### con condanna del medesimo ente al pagamento delle spese di lite.
Avverso detta sentenza, con atto di citazione ritualmente notificato, interponeva gravame il Comune di ### in particolare, l'appellante allegava che erroneamente il giudice di pace aveva dichiarato la contumacia del Comune, che invece si era costituito in giudizio inoltrando alla ### del Giudice di ### di ### a mezzo pec, la comparsa di costituzione e risposta; che, dunque, il deposito avvenuto in modalità telematica poteva al più configurare una irregolarità sanabile in applicazione del principio del raggiungimento dello scopo.
Lamentava, inoltre, che il giudice di prime cure avrebbe dovuto dichiarare la propria incompetenza in favore del Giudice di ### di ### trattandosi tra l'altro di competenza inderogabile come tale rilevabile anche d'ufficio. Deduceva, poi, sulla scorta della documentazione allegata alla comparsa di primo grado che i verbali erano stati tutti regolarmente notificati e che, infine, infondati erano gli ulteriori motivi di opposizione formulati dall'appellato in primo grado.
Dunque, chiedeva, previa sospensione dell'esecutività della impugnata sentenza, di dichiarare in via preliminare, l'incompetenza per territorio del giudice adito in favore del giudice di pace del foro di ### e, comunque, nel merito, in riforma della sentenza impugnata, di rigettare la domanda attorea in quanto infondata e confermare l'ingiunzione di pagamento n. ###, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva ### eccependo l'inammissibilità dell'appello in applicazione degli artt. 113 e 339 c.p.c., trattandosi di sentenza pronunciata secondo equità e, dunque, nella specie non appellabile; deduceva, inoltre, che trovando applicazione il rito del lavoro, l'impugnazione andava proposta con ricorso. Quanto, poi, alla competenza, allegava che, non avendo il giudice adito, rilevato la propria incompetenza nei termini di legge, il giudizio doveva intendersi definitivamente incardinato innanzi al giudice di pace di ### impugnava, ancora, la documentazione depositata dall'appellante per la prima volta in appello, essendo il Comune rimasto contumace in primo grado; infine, eccepiva il difetto di procura del difensore di parte appellante, avendo il mandato conferito ai difensori scadenza al 30.04.2022.
Chiedeva, pertanto, di dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dal Comune di ### nel merito, di rigettare il gravame in quanto infondato in fatto e in diritto con conferma della sentenza impugnata, vinte le spese e compensi da attribuirsi al difensore anticipatario.
Disposta la riassegnazione del procedimento allo scrivente magistrato, all'udienza cartolare del 25.01.2023 veniva assegnato all'appellante un termine per sanare il difetto di procura; all'esito, verificata l'intervenuta sanatoria ai sensi dell'art. 182 c.p.c. e acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, con ordinanza del 14.03.2024 depositata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 13.03.2024, veniva trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Tanto premesso in fatto, occorre analizzare le eccezioni di inammissibilità dell'appello, proposte in via preliminare dal convenuto.
In primo luogo, per quanto concerne il rito prescelto per la proposizione dell'impugnazione, è sufficiente evidenziare che un eventuale errore nella scelta del rito non determina di per sé l'inammissibilità dell'appello e che, comunque, in ossequio al principio della ultrattività del rito, l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile deve avvenire in base al principio dell'apparenza, cioè con riguardo esclusivo alla qualificazione, anche implicita, dell'azione e del provvedimento compiuta dal giudice (Cass. 11 luglio 2014, n. 15897; nonché Cass. 23 gennaio 2017, n. 1703; 30 giugno 2015, n. 13311; Cass. 14 gennaio 2005, n. 682; e v. ancora Cass., sez. un., 29 aprile 2003, n. 6695; 16 giugno 2003, n. 9624; 6 giugno 2003, n. 9057; 18 aprile 2003, n. 6289; 16 luglio 2002, n. 10278; 21 ottobre 1998, n. 10425).
Ne consegue che, ai fini della scelta delle forme e del mezzo di impugnazione, vale il rito adottato dal giudice per pronunziare la sentenza, che si intende impugnare (cfr. Cassazione civile sez. VI, 02/11/2017, n.26136).
Pertanto, va dichiarata l'ammissibilità dell'appello stante la tempestività della notifica dell'atto di citazione (30.03.2022) rispetto alla pubblicazione della sentenza di primo grado non notificata (18.01.2022) e la sua procedibilità essendo avvenuta la costituzione nei successivi dieci giorni (30.03.2022).
Occorre analizzare l'eccezione di inammissibilità dell'appello per inosservanza delle disposizioni di cui agli art. 113 e 339 co. 3 c.p.c..
Il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nell'articolo 113 secondo comma c.p.c. (il Giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro) e nell'articolo 339 terzo comma c.p.c., che - nella formulazione introdotta dall'articolo 1 del ### legislativo 40 del 2006 - stabilisce che le sentenze del Giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'articolo 113 secondo comma sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme del procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia: quindi, le sentenze emesse dal Giudice di pace nell'ambito del limite della sua giurisdizione equitativa necessaria sono impugnabili soltanto con l'appello a motivi limitati di cui al terzo comma dell'articolo 339 c.p.c., con la precisazione che la formula "violazione delle norme sul procedimento" comprende i motivi attinenti alla giurisdizione, la nullità della sentenza o del procedimento e la violazione delle norme sulla competenza (in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 6410 del 2013).
Pertanto, in tema d'impugnazione di sentenze emesse dal Giudice di pace, in base al combinato disposto degli articoli 339 terzo comma e 113 secondo comma c.p.c., sono da ritenersi inappellabili tutte le sentenze pronunciate dal Giudice di pace in controversie non eccedenti il valore di euro 1.100,00, a prescindere dal fatto che esse siano pronunciate secondo diritto o secondo equità, a tal fine dovendo considerarsi non il contenuto della decisione, ma soltanto il valore della controversia, da determinarsi applicando analogicamente le norme dettate dagli articoli 10 e seguenti c.p.c. in tema di competenza (in tal senso Corte di cassazione n. 4890 del 2007).
Tanto premesso in punto di diritto, dal momento che l'ingiunzione di pagamento ammonta ad euro 865,00 occorre ritenere, una volta determinato il valore della controversia in una somma non eccedente il limite della giurisdizione equitativa necessaria del Giudice di pace, che la sentenza emessa all'esito del relativo giudizio sia stata pronunciata secondo equità ai sensi dell'articolo 113 secondo comma c.p.c. e che, per tale ragione, l'appello può essere proposto soltanto per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie o dei principi regolatori della materia.
Analizzando i singoli motivi di impugnazione, posto che, con il primo motivo, l'appellante ha denunciato la violazione delle norme sulla competenza, assumendo che il Giudice di primo grado avrebbe dovuto accogliere l'eccezione sollevata dal Comune di ### erroneamente dichiarato contumace, o comunque rilevare d'ufficio il difetto di competenza, che ha nella specie natura inderogabile, detto motivo è ammissibile.
Lo è altresì il secondo motivo di impugnazione, con cui l'appellante ha inteso censurare l'inosservanza dell'art. 156 c.p.c.. Infatti, il Comune ha dedotto di essersi costituito nel giudizio di primo grado, non depositando la comparsa di costituzione in formato cartaceo ma inoltrando la stessa a mezzo PEC alla ### del Giudice di ### di ### e che, pertanto, avendo l'atto raggiunto lo scopo in ossequio al principio espresso dall'art. 156 c.p.c., la costituzione doveva considerarsi ammissibile.
Tanto premesso, detti motivi sono infondati.
Ritenuto di dover esaminare, in via preliminare, il secondo motivo di impugnazione, occorre evidenziare che la Corte di Cassazione ha affermato che “Nei procedimenti dinnanzi al Giudice di ### non è consentito il deposito degli atti in via telematica, né a mezzo PEC né tramite l'invio di una raccomandata online al server di ### dei documenti digitali, non essendo ancora intervenuta apposita normativa ministeriale disciplinante tali profili, ma esclusivamente in forma cartacea ### dei quali il difensore, in virtù dei poteri ad esso conferiti ai sensi degli artt. 6 e 9, commi 1-bis, e 1-ter della l. 53/1994, abbia attestato la conformità” (cfr. Cassazione civile II, 29/09/2020, n.20575).
Nel caso di specie, al momento della instaurazione del giudizio di primo grado, alcuna normativa era stata adottata né, tantomeno, può dirsi che il deposito degli atti in via telematica fosse, nella specie, possibile in ragione delle misure organizzative adottate dalla ### del Tribunale di ### nella qualità di coordinatore degli ### del Giudice di ### in data ### per la gestione delle udienze e dei servizi amministrativi a seguito dell'emergenza ###19, come invocato dall'appellante. Detto provvedimento, pur consentendo l'inoltro via PEC alla ### delle iscrizioni al ruolo e della produzione di parte, fissava a tale riguardo un limite temporale fino al 31.07.2020, mentre la comparsa presuntivamente inoltrata a mezzo PEC alla ### del Giudice di ### di ### risale ad epoca successiva ovvero al 20.11.2020.
In ogni caso, poi, pur volendo verificare l'idoneità del deposito dell'atto a mezzo PEC nell'ottica del principio del raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c., il motivo è ugualmente infondato.
Il Comune, infatti, al fine di dimostrare l'avvenuto deposito dell'atto, ha allegato una copia in formato PDF della “ricevuta di consegna” del messaggio di posta elettronica, con data 20.11.2020, e non in formato ### Conseguentemente ciò non permette di verificare, concretamente, la disponibilità informatica dell'atto da parte del destinatario e di provare il raggiungimento dello scopo legale e, cioè, la consegna tempestiva e idonea a determinare il deposito dell'atto, né risulta possibile desumere aliunde la prova della tempestiva costituzione del convenuto.
Altrettanto infondato è il primo motivo di impugnazione.
Si osserva che la parte può impugnare la decisione di primo grado per ragioni di competenza solo ove abbia tempestivamente sollevato la relativa eccezione, mentre nella specie il Comune è risultato contumace in primo grado. Inoltre, anche ove si fosse in presenza di un'ipotesi di competenza inderogabile, come eccepito dall'appellante, il mancato rilievo officioso del giudice entro la prima udienza di trattazione - come nella specie - determina il definitivo consolidamento della competenza dell'ufficio giudiziario adito.
Devono, poi, ritenersi assorbiti gli ulteriori motivi di impugnazione. Infatti, l'omesso tempestivo deposito della documentazione comprovante la notifica dei verbali di accertamento, stante la contumacia del Comune nel giudizio di primo grado e il divieto imposto dall'art. 345 c.p.c. di produrre documentazione nuova in appello, rende superflua ogni ulteriore indagine sulla decisione con la quale il giudice di pace ha accolto il primo motivo di opposizione con assorbimento delle ulteriori doglianze.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in applicazione del DM 55/14 come modificato dal DM 147/22, tenuto conto del valore della controversia, applicando i parametri minimi in ragione della semplicità delle questioni trattate.
Il rigetto dell'appello, inoltre, alla luce del disposto di cui all'art. 13 del d.pr. 115/2002, importa l'obbligo del pagamento del doppio del contributo unificato a carico di parte appellante. P.Q.M. Il Tribunale di ### I sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza e conclusione così provvede: 1) rigetta l'appello proposto avverso la sentenza del Giudice di ### di ### n. 236/22 depositata il ###; 2) condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite in favore di ### che si liquidano in euro 332,00 per compensi professionali oltre ### Cpa e rimborso spese forfettarie come per legge, con attribuzione all'avv. ### dichiaratosi antistatario; 3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dell'art. 13 d.pr. 115/2002. ### 19.06.2024 Il Giudice
dott.ssa ### n. 1798/2022
causa n. 1798/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Coletti Anna