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Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sentenza n. 592/2024 del 15-02-2024

... il timbro postale sulla busta della notifica dell'ordinanza medesima, va tuttavia precisato che l'opposizione depositata presso la cancelleria del giudice del lavoro in data ### è tempestiva rispetto alla data di emanazione dell'ordinanza (28.09.2018) Andando al merito va detto che “Nel giudizio di opposizione ad ordinanzaingiunzione del pagamento di una sanzione amministrativa, è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile oggettiva contraddittorietà, mentre è riservato al giudizio di querela di falso la proposizione e l'esame di ogni questione (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ### III SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa ### ha pronunciato, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 150/2011 la seguente SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero 2162/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi avente ad oggetto: opposizione all'ordinanza di ingiunzione n.262 emessa dall'### del lavoro di ### TRA ### rappresentata e difesa dall'avv. ### dall'avv.to ### e dall'avv.to ### in virtù di procura in calce al ricorso in opposizione ed elettivamente domiciliat ###atti; Parte opponente E #### territoriale di ### in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dai funzionari ### de #### e ### e ### congiuntamente e disgiuntamente ed elettivamente domiciliat ###ragione della carica, presso l'### territoriale del ### di #### area ex ### in ### Parte opposta ### E ### Con ricorso tempestivamente depositato in data ### presso la cancelleria della sezione lavoro di questo #### proponeva opposizione avverso l'ordinanza - ingiunzione n. 262 emessa dall'### territoriale del lavoro di ### per la violazione dell'art. 3 della legge 12/02 e s.m. per aver occupato la lavoratrice ### dal 16.06.2014 fino al 05.09.2014 senza la preventiva comunicazione d'assunzione, effettuata lo stesso giorno dell'accesso ispettivo ovvero il ### ma dopo di esso, per un totale di giornate a nero pari a n. 14 (gli effettivi giorni di lavoro sono quelli indicati nel verbale); dell'art. 4 bis co.  2 de d.lgs. n. 181 del 2000 per non aver consegnato alla lavoratrice la prescritta dichiarazione di assunzione e l'art. 39, comma 1 del DL 112 /08 conv. in L 133 del 29098 per non aver istituito il libro unico del lavoro. Alla ricorrente veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 8.486,33. 
La ricorrente proponeva opposizione avverso la suddetta ordinanzaingiunzione per i seguenti motivi: - i funzionari ispettivi avrebbero mal verbalizzato le dichiarazioni della lavoratrice e della ricorrente; la ricorrente non aveva dichiarato che la sig.ra ### stava effettuando un periodo di praticantato ma che la stessa era la sorella del suo consulente e si recava presso l'agenzia per ritirare i documenti da portare in ufficio; aveva inoltre dichiarato che poiché era iscritta alla facoltà di scienze del turismo si tratteneva a fare domande e quel giorno si era seduta alla scrivania per prendere appunti; - era opinabile che stare seduta intenta a fare delle annotazioni su un quaderno potesse essere interpretato come attività rientrante nella subordinazione come se la sig.ra ### fosse stata trovata a rispondere al telefono, lavorare al computer, sbrigare pratiche sistemare cataloghi o altro; - che nella fretta di compilare il verbale le ispettrici avevano annotato le giornate asseritamente lavorate dalla sig.ra ### 4 giorni a giugno, due giorni a luglio sei ad agosto; non era chiaro da dove avessero ricavato che si trattasse di lavoro subordinato; - l'incompletezza delle informazioni assunte inficiava il verbale: non era stato chiesto alla sig.ra ### di quali mansioni si occupasse né quale retribuzione percepisse; - il verbale era stato elevato in dispregio di quanto indicato dalla circolare dell'### n. 75 del 13 maggio 2001 in merito alla motivazione del verbale unico, sulla base di quanto stabilito dal comma 4 dell'art. 33 della legge 183 del 2010 (cd. collegato lavoro); - che il verbale era stato redatto e compilato senza tenere conto delle prescrizioni di cui alla circolare ### n. 166 del 27 ottobre 2003 che prevede l'obbligatorietà dell'indicazione degli elementi in essa specificamente indicati; - precisava che la comunicazione obbligatoria on line del 05.09.2014 con cui la sig.ra ### aveva dichiarato di aver assunto alle proprie dipendenze la predetta sig.ra ### era stata tempestivamente annullata in data ### con ricevuta protocollata al ###. 
Tanto premesso, ### concludeva chiedendo di: annullare l'ordinanzaingiunzione impugnata e tutti gli atti successivi e conseguenziali adottati dall'ITL con vittoria di spese e formulava conclusioni istruttorie Si costituiva l'### territoriale del lavoro di ### che eccepiva l'incompetenza funzionale del giudice adito; ricostruiva in fatto la vicenda, argomentava in diritto anche in relazione al difetto di motivazione dell'ordinanza opposta ed alla violazione dell'art. 33, comma 4 della legge 183/2010; si opponeva alle istanze istruttorie e comunque chiedeva di essere ammessa alla prova contraria; concludeva chiedendo: rigettare il ricorso introduttivo e le domande ivi contenute, in quanto infondate in fatto ed in diritto e sfornite totalmente di prova con vittoria di spese di lite ai sensi dell'art. 9, comma 2 del D.Lgs.n.149/2015. 
All'udienza del 15.02.2024 le parti concludevano come da verbali di causa.  ### è infondata e pertanto va rigettata. 
Preliminarmente va rilevata l'ammissibilità dell'opposizione all'ordinanza di ingiunzione: pur non essendo leggibile il timbro postale sulla busta della notifica dell'ordinanza medesima, va tuttavia precisato che l'opposizione depositata presso la cancelleria del giudice del lavoro in data ### è tempestiva rispetto alla data di emanazione dell'ordinanza (28.09.2018) Andando al merito va detto che “Nel giudizio di opposizione ad ordinanzaingiunzione del pagamento di una sanzione amministrativa, è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile oggettiva contraddittorietà, mentre è riservato al giudizio di querela di falso la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti (Cassazione civile, ###, sentenza 24.07.2009 n° 17355). Nel giudizio di opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione irrogativa della sanzione amministrativa il verbale di accertamento dell' infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre non è necessario, in applicazione della disciplina di cui agli artt. 2699 e 2700 cod. civ., l'esperimento del detto rimedio della querela qualora la parte intenda limitarsi a contestare la verità sostanziale di tali dichiarazioni ovvero la fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante, cui non si estende la fede privilegiata del documento. (cfr Cassazione Sez. U, Sentenza n. 12545 del 25/11/1992) Con ciò si vuol dire che solo allora irrilevanti le prime deduzioni della parte oggi ricorrente relativa ad una erronea interpretazione da parte delle ispettrici della direzione territoriale delle dichiarazioni della sig.ra ### e della sig.ra ### Dal lettura del verbale di primo accesso ispettivo n. 33/133 del 05.09.2014 si apprende che la sig.ra ### ha dichiarato: la sig.ra ### sta facendo presso la mia agenzia un periodo di praticantato visto che non ha avuto precedenti esperienze in questo settore. Anzi sto spiegando come operare nel settore. La sig.ra ### ha anche sottoscritto il verbale. La sig.ra ### allora avrebbe dovuto proporre querela di falso avverso questa parte del verbale, assistita, quanto alla provenienza delle dichiarazioni , di efficacia probatoria privilegiata. 
La sig.ra ### ha invece dichiarato: sto facendo pratica presso questa agenzia da metà giugno 2014, in media sono presente in agenzia circa 3 giorni a settimana solo di mattina: la titolare sig.ra ### mi ha retribuito per circa 50 euro a luglio a titolo di rimborso spese. In genere inizio alle ore 10.00 fino alle ore 13.00. preciso che a giungo 2014 sono venuta presso l'agenzia a lavorare solo per tre giornate che sono state il 23.25.e 27 giugno, a luglio 2014 sono stata presso l'agenzia il 2 ed il 12 e il 4 luglio ad agosto le giornate del 4/6/8 e 25/27/29 agosto ed a settembre solo per le giornate del 3 e del 5 settembre 2014. 
La sig.ra ### invece dinanzi a questo giudice alla udienza del 07.09.2021 ha confermato i capi dell'articolazione istruttoria contenuta nel ricorso della parte ricorrente cioè : di essere sorella del dott. ### consulente della ditta ### di essersi recato, su incarico del fratello presso l'agenzia di viaggio per ritirare e consegnare documenti; di essere iscritta alla facoltà di scienze del turismo , che il ### era in agenzia per ritirare documenti ed in quell'occasione si era trattenuta in conversazione con la sig.ra ### che non aveva mai avuto disposizioni di servizio dalla sig.ra ### Ha aggiunto di essere interessata all'esame per direttore tecnico di agenzia di viaggi tenuto dalla ### di sapere che la sig.ra ### aveva sostenuto l'esame necessario per aprire un'agenzia e quindi le chiedeva informazioni su tale esame; di non ricordare di aver dichiarato nulla circa i soldi ricevuti anche perché non li aveva mai ricevuti; di non aver svolto alcuna attività lavorativa. 
Il rapporto degli ispettori fa piena prova, lo si ribadisce, della provenienza delle dichiarazioni delle parti. La giurisprudenza anche di merito ha affermato che le dichiarazioni dei lavoratori, rese nell'immediatezza dei fatti presentano una spontaneità ed una genuinità che non possono essere trascurate, non avendo gli stessi alcun interesse a riferire fatti non rispondenti al vero (cfr. al riguardo sentenza 1625 del 14 aprile 2009 della ### lavoro del ### di Milano). 
La dichiarazione della lavoratrice inoltre è molto precisa; ha dichiarato di svolgere il praticantato; ha indicato con esattezza i giorni lavorati e gli orari ed ha indicato la somma ricevuta. 
Né può inficiare il convincimento di questo giudicante la dichiarazione del teste ### tra l'altro padre della ricorrente, che ha dichiarato di essersi recato il giorno dell'ispezione in agenzia ma non di essere a conoscenza di tutte le dinamiche dell'organizzazione dell'agenzia di viaggio. 
Questo giudicante ritiene pertanto più credibili le dichiarazioni rese nell'immediatezza dell'accesso ispettivo sia da parte della lavoratrice che della datrice di lavoro che non quelle rese in giudizio. 
La parte ricorrente ancora eccepisce il verbale è stato elevato in dispregio di quanto indicato dalla circolare dell'### n. 75 del 13maggio 2001 in merito alla motivazione del verbale unico, sulla base di quanto stabilito dal comma 4 dell'art. 33 della legge 183 del 2010 (cd. collegato lavoro; La circolare dell'### citata riprende le indicazioni del suddetto articolo 33 che dispone che 1. ### 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, è sostituito dal seguente: «Art. 13. - (Accesso ispettivo, potere di diffida e verbalizzazione unica). - 1. Il personale ispettivo accede presso i luoghi di lavoro nei modi e nei tempi consentiti dalla legge. Alla conclusione delle attività di verifica compiute nel corso del primo accesso ispettivo, viene rilasciato al datore di lavoro o alla persona presente all'ispezione, con l'obbligo alla tempestiva consegna al datore di lavoro, il verbale di primo accesso ispettivo contenente: a) l'identificazione dei lavoratori trovati intenti al lavoro e la descrizione delle modalità del loro impiego; b) la specificazione delle attività compiute dal personale ispettivo; c) le eventuali dichiarazioni rese dal datore di lavoro o da chi lo assiste, o dalla persona presente all'ispezione; d) ogni richiesta, anche documentale, utile al proseguimento dell'istruttoria finalizzata all'accertamento degli illeciti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, settimo comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628. 
Tutti questi elementi sono contenuti nel verbale di accesso ispettivo, come emerge chiaramente dalla mera lettura dello stesso. 
La parte ricorrente ancora eccepisce che il verbale è stato redatto e compilato senza tenere conto delle prescrizioni di cui alla circolare ### n. 166 del 27 ottobre 2003 che prevede l'obbligatorietà dell'indicazione degli elementi in essa specificamente indicati. La parte ricorrente si riferisce alla seguente parte della circolare: Le implementazioni effettuate riguardano la redazione di due nuovi reports, prodotti dalla procedura “### Euro” residente nella valigetta informatica, riferiti all'analisi dettagliata degli addebiti e al calcolo delle sanzioni.   Nel primo vengono indicati per ciascun lavoratore per il quale si riferisce l'addebito i seguenti elementi (all.1): - gli estremi anagrafici completi, la categoria, la mansione e il livello di inquadramento contrattuale del lavoratore; - il periodo di inadempienza; - il calcolo dell'imponibile distinguendo tra omissione totale ### e parziale (differenze retributive); - gli elementi di riferimento della base imponibile, con l'indicazione di volta in volta se trattasi di applicazione dei ### o dei minimali di legge, di retribuzioni effettivamente percepite, ovvero di altre motivazioni individualmente specificate In relazioni a tale eccezione si rileva che non è stata emessa ingiunzione di pagamento relativa all'omissione contributiva per cui l'omissione dei suddetti dati sarebbe irrilevante. 
Va inoltre detto che “Le disposizioni contenute in una circolare non possono condizionare il giudice nell'interpretazione delle norme che disciplinano una fattispecie. Le circolari amministrative, infatti, in quanto atti di indirizzo interpretativo, non sono vincolanti per i soggetti estranei all'### mentre per gli organi destinatari esse sono vincolanti solo se legittime, potendo essere disapplicate qualora contra legem. Le circolari amministrative sono atti diretti agli organi e uffici periferici ovvero sottordinati, e non hanno di per sé valore normativo o provvedimentale o comunque vincolante per i soggetti estranei all'### Una circolare amministrativa contra legem può essere disapplicata anche d'ufficio dal giudice investito dell'impugnazione dell'atto che ne fa applicazione. (cfr. T.A.R. Roma, ### sez. I, 07/02/2014, n.1507). 
Il verbale di accesso ispettivo contiene le indicazioni prescritte dalla legge, come già detto, e per questo motivo è legittimo. 
Per tutti questi motivi complessivamente considerati l'opposizione è infondata e come tale va rigettata con conseguente conferma dell'ordinanza opposta. 
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. del 10 marzo 2014 n. 55, pubblicato sulla ### ufficiale del 02.04.2014 (come successivamente modificato) (cfr. Cassazione S.U. n. 17405 e 17406 del 12 ottobre 2012 in relazione al D.M. 20 luglio 2012 n.140) e del d.lgs. 149/2015 , articolo 9, comma 2 secondo cui in caso di esito favorevole della lite all'### sono riconosciute dal giudice le spese, i diritti e gli onorari di lite, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto.  P.Q.M.  il ### definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede: 1) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma l'ordinanza - ingiunzione opposta; 2) condanna la parte opponente al pagamento delle spese del giudizio a favore della parte opposta che liquida in euro 4.061,6 per compensi professionali oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15% del compenso totale ed oltre accessori come per legge. 
Così deciso in ### in data ###.  

IL GIUDICE
(dott.ssa ### RG n. 2162/2020


causa n. 2162/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Schiattarella Antonia

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Tribunale di Roma, Sentenza n. 10350/2024 del 18-06-2024

... in data ###. Eccepiva l'omessa notifica della cartella di pagamento ###703684000 scaturita dal predetto ruolo, l'omessa notifica dei relativi verbali di accertamento presupposti, la decadenza dal diritto alla riscossione per violazione del termine di cui all'art.1 comma 153 L. 244/07, la prescrizione del credito in riferimento, l'illegittima applicazione delle maggiorazioni ex art.27 L. 689/81 e, per l'effetto, chiedeva che fosse annullato ogni atto inerente il carico debitorio e che venisse accertata la intervenuta decadenza del creditore dalla possibilità di agire per l'adempimento nonché la maturata prescrizione del diritto. Si costituiva l'### delle ### - ### che resisteva alla domanda avversaria, allegando l'intervenuto perfezionamento in data ### della notifica della cartella di (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA ### In persona del Giudice, dott. ### ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile riassunta iscritta al n. 6367 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, e vertente TRA ### delle ### in persona del ### elettivamente domiciliat ###### T. Morroni n. 12 presso lo studio dell'Avv. ### che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti rilasciata su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale appellante #### elettivamente domiciliat ###presso lo studio dell'Avv. ### che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione di primo grado appellato ##### in persona del ### pro-tempore appellato contumace ### opposizione a precetto ### come da conclusioni precisate all'udienza del 19.02.2024 che qui si intendono integralmente riportate e trascritte. 
FATTO E DIRITTO Con atto di appello ritualmente notificato, ### delle ### ha adito il Tribunale Civile di ### chiedendo, in riforma integrale della sentenza n. 16288/2020 emessa dal Giudice di ### di ### Dott. ### il rigetto della domanda proposta da ### con condanna del medesimo alla refusione di entrambi i gradi di giudizio oltre rimborso spese forfettarie 15%, contributo integrativo ### ed Iva come per legge. 
A sostegno del proprio atto ha dedotto quanto appresso indicato. 
Il sig. ### con atto di citazione, notificato a mezzo pec in data ###, conveniva in giudizio dinanzi all'### del Giudice di ### di ### l'### delle ### e ### Premetteva di essere venuto a conoscenza del carico debitorio di cui al ruolo n. 2013/15652 emesso dal Comune di ### per omesso versamento sanzioni amministrative per violazioni al CdS a seguito di accesso presso gli sportelli del concessionario in data ###. 
Eccepiva l'omessa notifica della cartella di pagamento ###703684000 scaturita dal predetto ruolo, l'omessa notifica dei relativi verbali di accertamento presupposti, la decadenza dal diritto alla riscossione per violazione del termine di cui all'art.1 comma 153 L. 244/07, la prescrizione del credito in riferimento, l'illegittima applicazione delle maggiorazioni ex art.27 L.  689/81 e, per l'effetto, chiedeva che fosse annullato ogni atto inerente il carico debitorio e che venisse accertata la intervenuta decadenza del creditore dalla possibilità di agire per l'adempimento nonché la maturata prescrizione del diritto. 
Si costituiva l'### delle ### - ### che resisteva alla domanda avversaria, allegando l'intervenuto perfezionamento in data ### della notifica della cartella di pagamento ###703684000 e l'intervenuta interruzione del termine prescrizionale quinquennale nella specie applicabile, con conseguente infondatezza dell'eccezione di prescrizione dedotta dall'opponente come fatto estintivo successivo a detta notifica della cartella di pagamento.  ### si costituiva e resisteva all'opposizione avversaria. 
Il Giudice di ### con la sentenza n. 16288/2020 accoglieva la domanda e dichiarava inefficace la cartella opposta ritenendo trascorso il periodo quinquennale ex L. 689/81. 
Tanto premesso in ordine alla fase precedente, nei motivi di appello ### ha eccepito la violazione delle norme sul procedimento in relazione al disposto dell'art. 132 n.4 c.p.c., la nullità della sentenza per carenza assoluta di motivazione ovvero per motivazione solo apparente su un punto controverso e decisivo della lite, l'interruzione della prescrizione e fondatezza della relativa eccezione. 
Il Giudice di pace, infatti, aveva accolto la domanda avversaria sul rilievo che nell'arco di tempo ultraquinquennale fra la data di notifica della cartella di pagamento ###703684000 (6.12.2013) e quella della presa in consegna, da parte dell'attore, dell'estratto di ruolo enunciativo della pretesa in tale cartella incorporata (5.09.19) non risultavano validi atti interruttivi, da ciò, traendone la conclusione che il credito fosse estinto per intervenuta prescrizione. 
La sentenza aveva violato l'obbligo di motivazione, che non poteva ritenersi soddisfatto attraverso la affermazione del difetto di “prova di qualsiasi atto interruttivo”, a fronte della eccezione di interruzione della prescrizione, fatta valere da ### delle ### sulla base di uno specifico evento interruttivo, costituito dall'intimazione di pagamento n. ####00 notificata in data ###. 
Ha concluso chiedendo la riforma della sentenza gravata, con conseguente pieno rigetto della iniziale domanda avversaria e condanna di controparte alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio. 
In comparsa conclusionale ### delle ### ha chiesto dichiararsi la domanda attorea inammissibile per mancanza di interesse ad agire in capo a ### trattandosi di opposizione all'estratto di ruolo.  ------------- Si è costituito in giudizio ### chiedendo la reiezione dell'appello proposto da ### delle ### e la conferma della sentenza 16288/2020, con condanna dell'ente della riscossione alla refusione delle spese legali, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. 
Ha dedotto che correttamente il Giudice di ### aveva annullato la cartella esattoriale impugnata (097 ###684000 pari ad € 318,00) avendo accertato dalla documentazione depositata in atti, la intervenuta la prescrizione del credito per mancata prova della notifica di atti interruttivi successivi alla notifica depositata dall'### e relativa al giorno 06.12.2013. 
Infatti, contrariamente a quanto asserito dall'ente riscossore, non era stata depositata alcuna intimazione di pagamento nel giudizio di primo grado, utile ai fini dell'interruzione della prescrizione.  ---------------- ### non si costituiva in giudizio, rimanendo così contumace.  ---------------- La causa - istruita con la produzione documentale - veniva, infine, trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del 19.02.2024 con la concessione dei termini ex art.  190 c.p.c. per comparse conclusionali e memorie di replica.  --------------- ### è infondato e va respinto. 
Il giudice di prime cure ha anzitutto ritenuto l'opposizione - proposta sulla base della consultazione di un estratto di ruolo - ammissibile. Nel merito, pur rilevando che la cartella di pagamento era stata notificata ritualmente il ###, ha soggiunto che tra tale data e quella della consultazione dell'estratto di ruolo erano decorsi più di cinque anni e che pertanto si era maturata la prescrizione.  ### parte, difettava la prova di qualsivoglia atto interruttivo inviato da ### al trasgressore. 
Orbene, la decisione del giudice di pace deve essere tenuta ferma, con quanto si preciserà qui di seguito in merito alla interruzione della prescrizione. 
Vero è che il primo decidente non ha fatto cenno all'intimazione di pagamento su cui invece la concessionaria fa leva nel suo gravame per affermare che il termine prescrizionale non sarebbe compiutamente decorso, siccome interrotto. Tuttavia, va detto che ### si è limitata a produrre in giudizio solo la relata di notifica, ma non l'atto di presunta intimazione ad adempiere rivolto nei confronti del ### Non risultando pertanto se effettivamente la notifica sia riferita ad una intimazione ad adempiere (come affermato da ### o a qualsiasi altro atto, ed essendo pacifico che l'intimazione ad adempiere, per spiegare efficacia interruttiva, deve contenere la chiara indicazione del debitore e la manifestazione di volontà del creditore di esigere la prestazione, non si ritiene sia stata fornita dalla concessionaria sufficiente dimostrazione dell'interruzione della prescrizione (cfr. ad es. Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 15140 del 31/05/2021 : “al fine di produrre effetti interruttivi della prescrizione un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di fare valere il proprio diritto, con l'effetto sostanziale di costituire in mora il soggetto indicato (elemento oggettivo). 
Dunque la sentenza impugnata va confermata, con ogni conseguenza in termini di regolamentazione delle spese di fase, che vanno poste a carico di ### in ragione del principio di soccombenza.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### definitivamente pronunciando sull'appello, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede: - rigetta l'appello e conferma la sentenza gravata; - condanna ### a rifondere al ### le spese del presente grado di giudizio che liquida in euro 280,00 per compensi professionali oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario; - nulla quanto alle spese del grado nei rapporti tra ### e ### essendo quest'ultima rimasta contumace. 
Così deciso in ### 17 giugno 2024 Il GIUDICE Dott. ### presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della Dott.ssa ### in qualità di ### RG n. 6367/2021

causa n. 6367/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Guido Marcelli

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Giudice di Pace di Verona, Sentenza n. 811/2024 del 12-06-2024

... della cartolina di ricevimento della notifica dell'invito a rendere interrogatorio formale, concedendo contestualmente termine per note conclusive sino a dieci giorni prima dell'udienza. All'ultima udienza del 20.03.2024, verificata la regolare notifica del verbale d'interpello al ### il Giudice tratteneva la causa in decisione sulle conclusioni rassegnate dall'attrice nelle note medio tempore depositate. IN DIRITTO La domanda attorea è fondata ed andrà accolta. Risulta documentalmente provata l'esistenza di una obbligazione solidale a carico dei ###ri ### e ### in favore del #### (docc. 1-5 fascicolo attoreo), definita a mezzo di atto transattivo stipulato tra uno dei condebitori solidali, l'odierna attrice (doc. 8 fascicolo attoreo), ed il creditore. ### prevede l'estinzione del debito (leggi tutto)...

N.RG 4408 / 2022 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI Verona Sezione 01 SEZIONE UNICA Il Giudice di ### di Verona Dott. NIVE LORENZATO, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4408 / 2022 Ruolo Generale contenzioso dell'anno 2022 TRA Parte istante: ### (###) rappr. e dif. dall'Avv. ### (###) E Controparte: ### (###) - contumace ### di parte attrice: come da note conclusive dell'08.03.2024 Ragioni di ### e di ### della ### Con atto di citazione ritualmente notificato, la ###ra ### conveniva in giudizio il #### chiedendone la condanna al pagamento della somma di €.3.470,00 oltre interessi, alla stessa dovuta a titolo di rivalsa, a seguito dell'estinzione dell'obbligazione solidale maturata con il convenuto nei confronti del #### Deduceva l'attrice di aver stipulato con il #### nel 2019 un contratto di locazione di un immobile di proprietà del #### Essendosi resi morosi nel pagamento dei canoni di locazione dovuti, il proprietario aveva ottenuto nei confronti di entrambi la pronuncia di ordinanza di convalida di sfratto e condanna al pagamento dei canoni scaduti ed a scadere sino all'esecuzione dello sfratto, oltre alle spese di lite. 
Entrambi i debitori rimanevano totalmente inadempienti nei confronti del #### il quale iniziava procedura esecutiva nei confronti della ###ra ### per il recupero dell'intero credito, medio tempore determinatosi nella complessiva somma di €.11.062,00. ### veniva interrotta da un accordo transattivo stipulato fra il #### e la ###ra ### a totale tacitazione del debito anche del coobbligato ### con espressa autorizzazione del creditore a rivalersi, per la quota parte delle somme versate, nei confronti dell'odierno convenuto. Per tale motivo, la ###ra ### agiva in giudizio, per ottenere il pagamento della quota parte dell'importo versato a titolo transattivo a tacitazione dell'intera vertenza. 
Alla prima udienza del 31.10.2022 compariva personalmente il #### non costituitosi tuttavia a mezzo di legale. Il Giudice rinviava quindi la causa per consentire al convenuto di munirsi di difesa alla successiva udienza del 25.05.2023. 
A tale udienza nessuno compariva per il convenuto, che quindi veniva dichiarato contumace, e veniva disposto il rinvio della causa per l'esperimento dell'interrogatorio formale dello stesso. 
Alla successiva udienza, nella quale il #### non compariva a rendere detto interpello, il Giudice disponeva un rinvio per consentire il deposito della cartolina di ricevimento della notifica dell'invito a rendere interrogatorio formale, concedendo contestualmente termine per note conclusive sino a dieci giorni prima dell'udienza. 
All'ultima udienza del 20.03.2024, verificata la regolare notifica del verbale d'interpello al ### il Giudice tratteneva la causa in decisione sulle conclusioni rassegnate dall'attrice nelle note medio tempore depositate. 
IN DIRITTO La domanda attorea è fondata ed andrà accolta. 
Risulta documentalmente provata l'esistenza di una obbligazione solidale a carico dei ###ri ### e ### in favore del #### (docc. 1-5 fascicolo attoreo), definita a mezzo di atto transattivo stipulato tra uno dei condebitori solidali, l'odierna attrice (doc. 8 fascicolo attoreo), ed il creditore.  ### prevede l'estinzione del debito per entrambi i coobbligati, mediante il versamento della somma di €.6.000,00 oltre alla rinuncia al deposito cauzionale di €.940,00 inizialmente versato (doc. 8 fascicolo attoreo) e contiene l'espressa autorizzazione del creditore in favore della ###ra ### ad agire in rivalsa nei confronti del #### per il recupero della quota parte su questi gravante ai sensi dell'art. 1292 c.c..  ###. 1304 c.c. dispone che “La transazione fatta dal creditore con uno dei debitori in solido non produce effetto nei confronti degli altri, se questi non dichiarano di volerne profittare.”. ### la Cassazione, “la mancata accettazione, da parte di uno dei debitori in solido, della transazione raggiunta dal creditore con altro coobbligato, ha l'unico effetto di impedire che l'importo globale del debito solidale coincida con la somma pagata dal transigente, consentendo al coobbligato che non abbia partecipato alla transazione di contrastare la domanda di regresso attraverso la formulazione di tutte le possibili eccezioni in ordine alla sua responsabilità e all'entità del risarcimento.” (Cassazione civile sez. III, 22/11/2018, n.3 0176). 
Nel caso di specie non vi è stata alcuna contestazione da parte del convenuto, e l'importo del credito dell'attrice risulta peraltro documentalmente prova (docc. 1-9 fascicolo attoreo). 
Rileva, in particolare la condotta processuale del #### avendo egli deciso di rimanere contumace, con ciò confermando la bontà della pretesa attorea. 
È da dirsi, infatti, che sebbene nel vigente processo civile sia stata accolta, nel regolare il processo contumaciale, la c.d. teoria dell'inattività, che sostiene l'impossibilità di inferire dalla mancata costituzione in giudizio qualsivoglia elemento in merito all'elemento soggettivo alla base di tale decisione, dovendo il Giudice limitarsi ad accertare lo stato oggettivo di inattività della parte convenuta, rimane tuttavia fermo quanto previsto in punto di onere della prova. 
Si deve ritenere che l'onere gravante su parte attrice, limitato alla prova del proprio diritto di credito, con onere di mera allegazione dell'inadempimento della controparte, sia stato soddisfatto. Con riferimento alla parte convenuta, sulla quale grava una presunzione di responsabilità da inadempimento, è palese che la libera scelta della stessa di non costituirsi in giudizio abbia inficiato qualsiasi possibilità di vincere tale presunzione. 
Con tale condotta il convenuto, invero, non ha contrastato la domanda di regresso formulata da parte attrice, né in punto an né in punto quantum, di talché, risultando la stessa documentalmente provata, dovrà essere accolta integralmente, con conseguente condanna del convenuto al pagamento di €.3.470,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo. 
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate seguendo la tabella per le causa contumaciali e seriali approvata dall'Ordine degli Avvocati di ### PQM Il Giudice di ### definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in accoglimento della domanda attorea condanna ### al pagamento in favore di ### della somma di €. 3.470,00 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo effettivo.
Condanna altresì ### a pagare all'attrice le spese di causa a titolo di anticipazioni per €.136,50 e a titolo di compenso professionale per €.1.050,00 oltre C.P.A. ed IVA se dovuta. 
Così deciso in ### lì 20-3-2024 Il Cancelliere 

Il Giudice
di ### Dott. NIVE LORENZATO


causa n. 4408/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Lorenzato Nive

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Tribunale di Torre Annunziata, Sentenza n. 1814/2024 del 20-06-2024

... in ragione della omessa notifica dei verbali e dell'omessa comunicazione obbligatoria di cui all'art. 1 comma 544 L.228/2012; eccepiva, poi, la decadenza dell'ente comunale dal diritto di procedere alla riscossione, in quanto l'ingiunzione era stata notificata in data ###, ben oltre il termine fissato per legge; nonché la violazione dell'art. 3 l. 241/1990 in quanto i verbali alla base dell'ingiunzione erano stati solo richiamati e non allegati; infine, lamentava, la mancanza di una specifica indicazione del criterio di calcolo e dell'aliquota applicata. Il giudice di pace, con sentenza n. 236/2022 depositata in data ###, qualificata la domanda come opposizione ex art. 615 c.p.c., riteneva fondate le richieste dell'attore stante la mancata prova, offerta dal Comune di ### (leggi tutto)...

1798/2022 Reg.Gen.Aff.Cont.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di ### prima sezione civile, in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa ### ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1798 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 236/2022 depositata in data ### del Giudice di ### di ### non notificata, vertente TRA COMUNE DI MILANO, (P.IVA ###) in persona del sindaco p.t., con sede ###, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall' avv. ### e dall'avv. ### ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori sito in #### n. 2 APPELLANTE E ### nato a ### l'8/01/1968 (c.f. ###), residente ###ed elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende, in virtù di procura in atti ### CONCLUSIONI Come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 13.03.2024.  MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, ### proponeva opposizione innanzi al Giudice di ### di ### avverso l'ingiunzione di pagamento ###1 per la somma di euro 865,00 notificata sulla scorta di nn. 3 verbali (VE###6, VE###6 e VE###6), presuntivamente notificati in data ###; in via preliminare, chiedeva la sospensione del provvedimento opposto e nel merito di annullare e dichiarare inefficace l'atto di ingiunzione impugnato. 
In particolare, l'attore deduceva la nullità dell'ingiunzione in ragione della omessa notifica dei verbali e dell'omessa comunicazione obbligatoria di cui all'art. 1 comma 544 L.228/2012; eccepiva, poi, la decadenza dell'ente comunale dal diritto di procedere alla riscossione, in quanto l'ingiunzione era stata notificata in data ###, ben oltre il termine fissato per legge; nonché la violazione dell'art.  3 l. 241/1990 in quanto i verbali alla base dell'ingiunzione erano stati solo richiamati e non allegati; infine, lamentava, la mancanza di una specifica indicazione del criterio di calcolo e dell'aliquota applicata. 
Il giudice di pace, con sentenza n. 236/2022 depositata in data ###, qualificata la domanda come opposizione ex art. 615 c.p.c., riteneva fondate le richieste dell'attore stante la mancata prova, offerta dal Comune di ### rimasto contumace, della notifica dei verbali nei termini di cui all'art.  201 e ss. Cds; dichiarava, pertanto, non dovuta la somma indicata nell'ingiunzione di pagamento ###1 emessa dal Comune di ### con condanna del medesimo ente al pagamento delle spese di lite. 
Avverso detta sentenza, con atto di citazione ritualmente notificato, interponeva gravame il Comune di ### in particolare, l'appellante allegava che erroneamente il giudice di pace aveva dichiarato la contumacia del Comune, che invece si era costituito in giudizio inoltrando alla ### del Giudice di ### di ### a mezzo pec, la comparsa di costituzione e risposta; che, dunque, il deposito avvenuto in modalità telematica poteva al più configurare una irregolarità sanabile in applicazione del principio del raggiungimento dello scopo. 
Lamentava, inoltre, che il giudice di prime cure avrebbe dovuto dichiarare la propria incompetenza in favore del Giudice di ### di ### trattandosi tra l'altro di competenza inderogabile come tale rilevabile anche d'ufficio. Deduceva, poi, sulla scorta della documentazione allegata alla comparsa di primo grado che i verbali erano stati tutti regolarmente notificati e che, infine, infondati erano gli ulteriori motivi di opposizione formulati dall'appellato in primo grado. 
Dunque, chiedeva, previa sospensione dell'esecutività della impugnata sentenza, di dichiarare in via preliminare, l'incompetenza per territorio del giudice adito in favore del giudice di pace del foro di ### e, comunque, nel merito, in riforma della sentenza impugnata, di rigettare la domanda attorea in quanto infondata e confermare l'ingiunzione di pagamento n. ###, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio. 
Si costituiva ### eccependo l'inammissibilità dell'appello in applicazione degli artt.  113 e 339 c.p.c., trattandosi di sentenza pronunciata secondo equità e, dunque, nella specie non appellabile; deduceva, inoltre, che trovando applicazione il rito del lavoro, l'impugnazione andava proposta con ricorso. Quanto, poi, alla competenza, allegava che, non avendo il giudice adito, rilevato la propria incompetenza nei termini di legge, il giudizio doveva intendersi definitivamente incardinato innanzi al giudice di pace di ### impugnava, ancora, la documentazione depositata dall'appellante per la prima volta in appello, essendo il Comune rimasto contumace in primo grado; infine, eccepiva il difetto di procura del difensore di parte appellante, avendo il mandato conferito ai difensori scadenza al 30.04.2022. 
Chiedeva, pertanto, di dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dal Comune di ### nel merito, di rigettare il gravame in quanto infondato in fatto e in diritto con conferma della sentenza impugnata, vinte le spese e compensi da attribuirsi al difensore anticipatario. 
Disposta la riassegnazione del procedimento allo scrivente magistrato, all'udienza cartolare del 25.01.2023 veniva assegnato all'appellante un termine per sanare il difetto di procura; all'esito, verificata l'intervenuta sanatoria ai sensi dell'art. 182 c.p.c. e acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, con ordinanza del 14.03.2024 depositata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 13.03.2024, veniva trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.. 
Tanto premesso in fatto, occorre analizzare le eccezioni di inammissibilità dell'appello, proposte in via preliminare dal convenuto. 
In primo luogo, per quanto concerne il rito prescelto per la proposizione dell'impugnazione, è sufficiente evidenziare che un eventuale errore nella scelta del rito non determina di per sé l'inammissibilità dell'appello e che, comunque, in ossequio al principio della ultrattività del rito, l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile deve avvenire in base al principio dell'apparenza, cioè con riguardo esclusivo alla qualificazione, anche implicita, dell'azione e del provvedimento compiuta dal giudice (Cass. 11 luglio 2014, n. 15897; nonché Cass. 23 gennaio 2017, n. 1703; 30 giugno 2015, n. 13311; Cass. 14 gennaio 2005, n. 682; e v. ancora Cass., sez. un., 29 aprile 2003, n. 6695; 16 giugno 2003, n. 9624; 6 giugno 2003, n. 9057; 18 aprile 2003, n. 6289; 16 luglio 2002, n. 10278; 21 ottobre 1998, n. 10425). 
Ne consegue che, ai fini della scelta delle forme e del mezzo di impugnazione, vale il rito adottato dal giudice per pronunziare la sentenza, che si intende impugnare (cfr. Cassazione civile sez. VI, 02/11/2017, n.26136). 
Pertanto, va dichiarata l'ammissibilità dell'appello stante la tempestività della notifica dell'atto di citazione (30.03.2022) rispetto alla pubblicazione della sentenza di primo grado non notificata (18.01.2022) e la sua procedibilità essendo avvenuta la costituzione nei successivi dieci giorni (30.03.2022). 
Occorre analizzare l'eccezione di inammissibilità dell'appello per inosservanza delle disposizioni di cui agli art. 113 e 339 co. 3 c.p.c.. 
Il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nell'articolo 113 secondo comma c.p.c. (il Giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro) e nell'articolo 339 terzo comma c.p.c., che - nella formulazione introdotta dall'articolo 1 del ### legislativo 40 del 2006 - stabilisce che le sentenze del Giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'articolo 113 secondo comma sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme del procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia: quindi, le sentenze emesse dal Giudice di pace nell'ambito del limite della sua giurisdizione equitativa necessaria sono impugnabili soltanto con l'appello a motivi limitati di cui al terzo comma dell'articolo 339 c.p.c., con la precisazione che la formula "violazione delle norme sul procedimento" comprende i motivi attinenti alla giurisdizione, la nullità della sentenza o del procedimento e la violazione delle norme sulla competenza (in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 6410 del 2013). 
Pertanto, in tema d'impugnazione di sentenze emesse dal Giudice di pace, in base al combinato disposto degli articoli 339 terzo comma e 113 secondo comma c.p.c., sono da ritenersi inappellabili tutte le sentenze pronunciate dal Giudice di pace in controversie non eccedenti il valore di euro 1.100,00, a prescindere dal fatto che esse siano pronunciate secondo diritto o secondo equità, a tal fine dovendo considerarsi non il contenuto della decisione, ma soltanto il valore della controversia, da determinarsi applicando analogicamente le norme dettate dagli articoli 10 e seguenti c.p.c. in tema di competenza (in tal senso Corte di cassazione n. 4890 del 2007). 
Tanto premesso in punto di diritto, dal momento che l'ingiunzione di pagamento ammonta ad euro 865,00 occorre ritenere, una volta determinato il valore della controversia in una somma non eccedente il limite della giurisdizione equitativa necessaria del Giudice di pace, che la sentenza emessa all'esito del relativo giudizio sia stata pronunciata secondo equità ai sensi dell'articolo 113 secondo comma c.p.c. e che, per tale ragione, l'appello può essere proposto soltanto per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie o dei principi regolatori della materia. 
Analizzando i singoli motivi di impugnazione, posto che, con il primo motivo, l'appellante ha denunciato la violazione delle norme sulla competenza, assumendo che il Giudice di primo grado avrebbe dovuto accogliere l'eccezione sollevata dal Comune di ### erroneamente dichiarato contumace, o comunque rilevare d'ufficio il difetto di competenza, che ha nella specie natura inderogabile, detto motivo è ammissibile. 
Lo è altresì il secondo motivo di impugnazione, con cui l'appellante ha inteso censurare l'inosservanza dell'art. 156 c.p.c.. Infatti, il Comune ha dedotto di essersi costituito nel giudizio di primo grado, non depositando la comparsa di costituzione in formato cartaceo ma inoltrando la stessa a mezzo PEC alla ### del Giudice di ### di ### e che, pertanto, avendo l'atto raggiunto lo scopo in ossequio al principio espresso dall'art. 156 c.p.c., la costituzione doveva considerarsi ammissibile. 
Tanto premesso, detti motivi sono infondati. 
Ritenuto di dover esaminare, in via preliminare, il secondo motivo di impugnazione, occorre evidenziare che la Corte di Cassazione ha affermato che “Nei procedimenti dinnanzi al Giudice di ### non è consentito il deposito degli atti in via telematica, né a mezzo PEC né tramite l'invio di una raccomandata online al server di ### dei documenti digitali, non essendo ancora intervenuta apposita normativa ministeriale disciplinante tali profili, ma esclusivamente in forma cartacea ### dei quali il difensore, in virtù dei poteri ad esso conferiti ai sensi degli artt.  6 e 9, commi 1-bis, e 1-ter della l. 53/1994, abbia attestato la conformità” (cfr. Cassazione civile II, 29/09/2020, n.20575). 
Nel caso di specie, al momento della instaurazione del giudizio di primo grado, alcuna normativa era stata adottata né, tantomeno, può dirsi che il deposito degli atti in via telematica fosse, nella specie, possibile in ragione delle misure organizzative adottate dalla ### del Tribunale di ### nella qualità di coordinatore degli ### del Giudice di ### in data ### per la gestione delle udienze e dei servizi amministrativi a seguito dell'emergenza ###19, come invocato dall'appellante. Detto provvedimento, pur consentendo l'inoltro via PEC alla ### delle iscrizioni al ruolo e della produzione di parte, fissava a tale riguardo un limite temporale fino al 31.07.2020, mentre la comparsa presuntivamente inoltrata a mezzo PEC alla ### del Giudice di ### di ### risale ad epoca successiva ovvero al 20.11.2020. 
In ogni caso, poi, pur volendo verificare l'idoneità del deposito dell'atto a mezzo PEC nell'ottica del principio del raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c., il motivo è ugualmente infondato. 
Il Comune, infatti, al fine di dimostrare l'avvenuto deposito dell'atto, ha allegato una copia in formato PDF della “ricevuta di consegna” del messaggio di posta elettronica, con data 20.11.2020, e non in formato ### Conseguentemente ciò non permette di verificare, concretamente, la disponibilità informatica dell'atto da parte del destinatario e di provare il raggiungimento dello scopo legale e, cioè, la consegna tempestiva e idonea a determinare il deposito dell'atto, né risulta possibile desumere aliunde la prova della tempestiva costituzione del convenuto. 
Altrettanto infondato è il primo motivo di impugnazione. 
Si osserva che la parte può impugnare la decisione di primo grado per ragioni di competenza solo ove abbia tempestivamente sollevato la relativa eccezione, mentre nella specie il Comune è risultato contumace in primo grado. Inoltre, anche ove si fosse in presenza di un'ipotesi di competenza inderogabile, come eccepito dall'appellante, il mancato rilievo officioso del giudice entro la prima udienza di trattazione - come nella specie - determina il definitivo consolidamento della competenza dell'ufficio giudiziario adito. 
Devono, poi, ritenersi assorbiti gli ulteriori motivi di impugnazione. Infatti, l'omesso tempestivo deposito della documentazione comprovante la notifica dei verbali di accertamento, stante la contumacia del Comune nel giudizio di primo grado e il divieto imposto dall'art. 345 c.p.c. di produrre documentazione nuova in appello, rende superflua ogni ulteriore indagine sulla decisione con la quale il giudice di pace ha accolto il primo motivo di opposizione con assorbimento delle ulteriori doglianze. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in applicazione del DM 55/14 come modificato dal DM 147/22, tenuto conto del valore della controversia, applicando i parametri minimi in ragione della semplicità delle questioni trattate. 
Il rigetto dell'appello, inoltre, alla luce del disposto di cui all'art. 13 del d.pr. 115/2002, importa l'obbligo del pagamento del doppio del contributo unificato a carico di parte appellante.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### I sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza e conclusione così provvede: 1) rigetta l'appello proposto avverso la sentenza del Giudice di ### di ### n. 236/22 depositata il ###; 2) condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite in favore di ### che si liquidano in euro 332,00 per compensi professionali oltre ### Cpa e rimborso spese forfettarie come per legge, con attribuzione all'avv. ### dichiaratosi antistatario; 3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dell'art.  13 d.pr. 115/2002.  ### 19.06.2024 

Il Giudice
dott.ssa ### n. 1798/2022


causa n. 1798/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Coletti Anna

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Giudice di Pace di Palermo, Sentenza n. 1827/2024 del 17-06-2024

... ingiunzione per inesistenza della notifica del verbale di accertamento n. ### del 26.03.2022 della ### di ### e l'inesistenza della violazione contestata perché il locale non effettuava il servizio al tavolo, come emergeva dalla carta dei menù in cui era scritto a chiare lettere. Il Giudice con decreto, constatata la tempestività dell'opposizione, fissava udienza di comparizione, ordinando con termine di legge all'opposto il deposito degli atti relativi all'accertamento nonché alla notificazione della violazione. ### di ### si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità del ricorso stante l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa irrogata con il verbale di contestazione. All'udienza di comparizione del 11.06.2024 era presente parte ricorrente che insisteva nei motivi (leggi tutto)...

N.RG 13565 / 2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI Palermo Sezione 2^ ### Il Giudice di ### di Palermo Dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 13565 / 2023 Ruolo Generale contenzioso dell'anno 2023 TRA ### (###) rappr. e dif. dall'Avv. ### RUBINO (###) E ### (###), in persona del ### pro tempore rappr. e dif. dall'Avv. ### (###) Oggetto: Opposizione a Ordinanza Ingiunzione del ### di ### dell'opponente: Come da ricorso ### della P.A. opposta Come da comparsa di risposta CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E ### DELLA DECISIONE La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c., indicando le ragioni di fatto e di diritto della decisione in maniera concisa, devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo del giudizio che la comparsa di risposta, che ogni altro atto del giudizio, nonché le istanze di cui ai verbali di causa ed ogni altra attività ivi verbalizzata. 
Con ricorso ritualmente iscritto a ruolo, l'odierno ricorrente proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione prot. n. 747622 - ### con la quale il ### di ### in applicazione dell'art. 14-ter, comma 2, L. 125/2001 e successive integrazioni e modificazioni ha disposto l'ingiunzione di pagamento di ### 350,00, a seguito del rigetto del ricorso avverso il verbale di contestazione n. ### del 26.03.2022 della ### di ### con il quale veniva contestata la violazione dell'art. 14-ter, comma 2, L. 125/2001 poiché l'odierno ricorrente “ vendeva bevande alcoliche al tavolo per il consumo immediato del tipo birra ###s di gradazione 5% al minore ### nato il ###, persona di età compresa tra i sedici e i diciotto anni (in altri atti generalizzate) senza accertarne l'età esatta tramite documento d'identità.” A motivo di impugnazione esponeva: La nullità dell'ordinanza ingiunzione per inesistenza della notifica del verbale di accertamento n. ### del 26.03.2022 della ### di ### e l'inesistenza della violazione contestata perché il locale non effettuava il servizio al tavolo, come emergeva dalla carta dei menù in cui era scritto a chiare lettere. 
Il Giudice con decreto, constatata la tempestività dell'opposizione, fissava udienza di comparizione, ordinando con termine di legge all'opposto il deposito degli atti relativi all'accertamento nonché alla notificazione della violazione.  ### di ### si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità del ricorso stante l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa irrogata con il verbale di contestazione. 
All'udienza di comparizione del 11.06.2024 era presente parte ricorrente che insisteva nei motivi di ricorso chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato, mentre nessuno compariva per la ### di ###
Il Giudice di ### esaminata la documentazione in atti, decideva la causa come da dispositivo sotto riportato e letto in udienza. 
Occorre in primo luogo rilevare la tempestività del ricorso essendo stato proposto entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di notificazione dell'Ordinanza ingiunzione. 
Preliminarmente si rileva che la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione con la Sentenza n. 3735/2004, ha stabilito che il ricorso al ### per impugnare la decisione amministrativa con la quale viene irrogata la sanzione amministrativa è ammissibile anche se il presunto contravventore ha effettuato il pagamento cautelativo di quanto ingiunto. 
La Corte di Cassazione ha infatti evindenziato come "la prescrizione dell'art. 203 C.d.S., la quale impone che il ricorso al ### del verbale di accertamento della violazione sia proposto nel termine di sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, solo "qualora non sia stato effettuato il pagamento", attiene ad una fase preliminare rispetto alla decisione amministrativa e riguarda il pagamento in misura ridotta, non riguarda cioè la fase successiva alla adozione dell'ordinanza ingiunzione del ### ed il conseguente pagamento della sanzione irrogata con tale provvedimento". Infine, la Corte ha precisato che "tale disposizione, per essere estranea al piano processuale, quale è stabilito dal succcessivo art. 205 c.d.s., non può essere invocata per chiedere (ed ottenere) la declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo" . 
Deve essere rigettata, quindi la domanda della ### di ### di inammissibilità del ricorso ### al merito della causa il ricorso è fondato e deve essere accolto. 
La contestazione della violazione dell'art. 14-ter, comma 2, L. 125/2001 , in base al quale l'odierno ricorrente avrebbe venduto bevande alcoliche al tavolo per il consumo immediato del tipo birra ###s di gradazione 5% al minore ### nato il ###, persona di età compresa tra i sedici e i diciotto anni (in altri atti generalizzate) senza accertarne l'età esatta tramite documento d'identità, è rimasta sfornita di prova in questo giudizio.   La contestazione mossa dalla ### di ### si fonda, su un fatto oggettivamente accertato dagli agenti accertatori, ma non è stato prodotto dalla ### di ### uno scontrino fiscale di cui sarebbe stato in possesso il minore, inoltre da quanto si legge nello stesso verbale di accertamento, la contestazione veniva mossa nella totale assenza del minore, né veniva indicato il tavolo in cui quest'ultimo avrebbe bevuto la bevanda alcolica, né è stato fermato il cameriere o altro soggetto all'atto del servizio al tavolo della bevanda alcolica incriminata.  ### canto, il teste escusso ha dichiarato che il locale non effettua il servizio al tavolo e che nei tavoli posti sulla strada è possibile che si poggino clienti anche di altri locali della zona. 
Anche la carta dei menù riporta a chiare lettere la dicitura: “non si effettua servizio ai tavoli “ ### l'orientamento della Suprema Corte, il verbale di contestazione redatto dagli agenti di ### costituisce soltanto un elemento probatorio liberamente valutabile, non coperto dalla fede privilegiata dell'atto pubblico. (Cass. Civ. I Sez . n.10823/90 e n.3522/99) In altri termini, il verbale non può costituire piena prova fino a querela di falso in ordine a giudizi valutativi espressi dal pubblico ufficiale se pur conseguenti ad una ricostruzione di violazione di legge, la quale, come nel caso in esame, può essere messa in discussione. 
Rilevato che la ### di ### nessuna eccezione ha mosso sulle affermazioni fatte dal ricorrente, né è stata in grado di provare il nesso causale tra il possesso della bevanda alcolica in mano al minore e la vendita di questa da parte del ricorrente, questo Giudice ritiene di non avere raggiunto un pieno risultato ai fini del proprio convincimento.  ### a sanzione amministrativa di cui all'art. 6 del D. L.vo 150/2011, pur se formalmente strutturata come giudizio di impugnazione, sostanzialmente tende all'accertamento negativo della pretesa sanzionatoria. 
Attraverso l'impugnazione si perviene ad un giudizio di merito, nel quale l'amministrazione irrogante ha veste sostanziale di attore, con il relativo onere probatorio, come tra l'altro confermato dal dovere ,di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento nonché della contestazione o notificazione della violazione”.  ###.6, comma 11, D. L.vo 150/2011 stabilisce che il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti alla responsabilità dell'opponente”, e tale norma va interpretata nel senso che spetta all'amministrazione, e non all'opponente, la prova dei fatti che costituiscono il fondamento della sanzione amministrativa”. 
Per quanto premesso, l'### resistente, secondo il discrezionale apprezzamento di questo Giudice, non ha dato alcuna prova della fondatezza della pretesa sanzionatoria, conseguentemente, quanto affermato dalla ### nel verbale di contestazione impugnato, non consente a questo Giudice di stabilire né il fondamento della sanzione amministrativa né la correttezza della motivazione riportata in verbale di contestazione. 
Per l'anzidetto, il ricorso va accolto ai sensi all'art.6, comma 11, D. L.vo 150/2011, perché non vi sono prove sufficienti in ordine all'irrogazione della sanzione amministrativa, e per l'effetto, l'ordinanza ingiunzione deve essere annullata. 
Sulle spese del giudizio, seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si statuisce come in dispositivo. 
La complessità delle questioni affrontate, non disgiunta dal complessivo carico di ruolo, ha imposto l'indicazione del termine specificato in dispositivo per il deposito della motivazione ex art. 429, comma 1°, c.p.c.  P.Q.M. Il Giudice di ### definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da ### , nei confronti di ### in persona del ### pro tempore; ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: - Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'Ordinanza Ingiunzione del ### di ### fasc. n. 5924/22 e ### n. 747622 del 20/06/2023 - Condanna la ### di ### al pagamento delle spese processuali che quantifica in ### 173,00 per compensi professionali ed ### 43,00 per spese, oltre il 15% per spese forfettarie, IVA e CPA come per legge. 
Cosi deciso in ### lì 16-6-2024 Il Giudice di ####

causa n. 13565/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Marchetta Paola

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