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Giudice di Pace di Frosinone, Sentenza n. 483/2024 del 24-06-2024

... non aver il sig. ### ricevuto né la notifica della cartella di pagamento né il verbale ad essa sotteso. Si è costituita ### deducendo: 1) l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 615 cpc avverso l'intimazione di pagamento, trattandosi non di un atto di precetto, ma di una mera comunicazione con la quale il concessionario ha precisato la risultanza dell'iscrizione al ruolo; 2) La rituale notifica dei verbali presupposti, come da documentazione allegata. Si è costituita l'### deducendo: 1) l'incompetenza del GdP adito, per essere competente il GdP di ### essendo stata eccepita la mancata notifica del verbale di contestazione di violazione del CdS presupposto e dovendosi pertanto ritenere l'opposizione, sotto siffatto profilo, un'opposizione recuperatoria. 2) l'inammissibilità e la (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE DI FROSINONE Il Giudice di ### di ### dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 638 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto: opposizione a intimazione di pagamento TRA ### c.f. ###, rapp.to e difeso dall'Avv. ### presso di lui ele..te dom.to in Roma via ### n. 51, PEC ###; Attore E ### delle ### - ### in persona del l.r.p.t. con sede in #### 14, rappresentata e difesa dall'Avv. ### presso di lei elett.te domiciliat ###, PEC ###; Convenuto Opposto E ### (già comune di ### c.f. ###) in persona del sindaco p.t.  rappresentata e difesa dal ### elett.te dom.ta in via del ### di ### n. 21, presso la ### - ### PEC ###; Altro Convenuto Opposto CONCLUSIONI DEL### Come da conclusioni rassegnate all'udienza del 14/06/2024 CONCLUSIONI DEL CONVENUTO ADER Come da conclusioni rassegnate all'udienza del 14/06/2024 ### Come da conclusioni rassegnate all'udienza del 14/06/2024 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att.) La domanda dell'attore è fondata e pertanto essa può essere accolta. 
Con atto di citazione notificato il ###, il sig. ### ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. ###604145/000, notificata il ###, relativa alla cartella esattoriale n. ###494263/000, quest'ultima avente ad oggetto somme dovute in ragione di sanzioni amministrative comminate per violazioni al ### anno di riferimento 2009 e 2010 dal Comune di ### eccependo l'estinzione della pretesa per intervenuta prescrizione, ai sensi dell'art. 209 CdS, per non aver il sig. ### ricevuto né la notifica della cartella di pagamento né il verbale ad essa sotteso. 
Si è costituita ### deducendo: 1) l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 615 cpc avverso l'intimazione di pagamento, trattandosi non di un atto di precetto, ma di una mera comunicazione con la quale il concessionario ha precisato la risultanza dell'iscrizione al ruolo; 2) La rituale notifica dei verbali presupposti, come da documentazione allegata. 
Si è costituita l'### deducendo: 1) l'incompetenza del GdP adito, per essere competente il GdP di ### essendo stata eccepita la mancata notifica del verbale di contestazione di violazione del CdS presupposto e dovendosi pertanto ritenere l'opposizione, sotto siffatto profilo, un'opposizione recuperatoria.  2) l'inammissibilità e la tardività dell'opposizione proposta in quanto con essa, in un unico atto, l'attore ha fatto valere vizi propri dell'intimazione, vizi relativi alla cartella e vizi relativi ai verbali; 3) l'infondatezza della domanda atteso che trova applicazione la sospensione dei termini di decadenza e prescrizione delle attività di accertamento e recupero delle pretese tributarie, prorogati dal DL 99/2021 in combinato disposto con l'art. 67 del DL 18/2020, poiché la cartella n. ###494263/000 è stata notificata il ### ed in data ### è stato notificato al sig. ### il preavviso di fermo ###.  1) SULLA QUALIFICAZIONE DEL### DI PAGAMENTO ###. 50 DPR 602/1973 dispone che il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento; se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26 di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.  ### di pagamento preannuncia l'esecuzione esattoriale, nel caso in cui sia trascorso più di un anno dalla notifica della cartella, costituendo essa, al ricorrente di siffatta circostanza, una condizione per l'azione esecutiva esattoriale.
Essa, pertanto, condivide con la cartella esattoriale la funzione di atto di precetto, e avverso l'intimazione di pagamento è possibile proporre opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art.  615, I comma cpc. tutte le volte in cui si intendono far valere fatti estintivi, modificativi, e impeditivi verificatisi dopo la formazione del titolo esecutivo.  2) SULLA QUALIFICAZIONE DEL PRESENTE GIUDIZIO Il sig. ### con l'atto introduttivo del presente giudizio, ha chiesto in via principale, di accertare e dichiarare che il carico erariale indicato nella cartella di pagamento si è prescritto per decorso del termine quinquennale di cui all'art. 28 l. 689/1981, richiamato dall'art. 209 del CdS, assumendo, a sostegno della domanda, di non aver mai ricevuto la notifica del verbale e della stessa cartella esattoriale n. ###494263/000. 
Siffatte allegazioni non sono state poste a fondamento della domanda di annullamento della cartella esattoriale n. ###494263/000 per omessa notifica dei verbali del ### nel quale caso l'azione proposta avrebbe avuto le caratteristiche dell'opposizione recuperatoria di cui alla pronuncia delle SU n. 22080/2017, con conseguenziale competenza del GdP di ### ai sensi dell'art. 7 del Dlgs 150/2011, ma per sostenere il decorso del termine prescrizionale.  ###, pertanto va qualificata quale opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 I comma cpc, avendo essa ad oggetto la contestazione della pretesa creditoria dell'### in ragione di fatti estintivi di essa.  3) SULLA FONDATEZZA DELLA DOMANDA Nel caso di specie, esaminando la documentazione depositata dalle parti convenute, emerge che successivamente alla notifica dei verbali di contestazione di violazione del ### tempestivamente perfezionatasi il ### per il verbale n. ### ed il ### per il verbale n. ###, e alla notifica della cartella esattoriale ###494263/000, ricevuta il ###, l'unico atto interruttivo della prescrizione è costituito dalla notifica del fermo amministrativo n. ###, perfezionatasi il ###. 
Orbene, al momento dell'entrata in vigore della sospensione del termine per la riscossione, disposta dall'art. 68 del DL 80/2020 a partire dal 08/03/2020, il termine di prescrizione di 5 anni previsto dall'art. 209 CdS doveva intendersi già elasso, in quanto spirato il ###. 
Pertanto deve dichiararsi che, al momento della notifica dell'intimazione opposta, il termine di prescrizione dei crediti portati dalla cartella esattoriale n. ###494263/000, riferiti ai verbali di violazione del CdS nn. ### e ###, era già maturato, con consequenziale prescrizione del diritto dell'### e di ### di pretenderne il pagamento, anche agendo esecutivamente per la realizzazione coattiva.
Ogni ulteriore questione da ritenersi assorbita Le spese seguono la soccombenza.  P.Q.M.  Il Giudice di ### di ### definitivamente pronunziandosi nel procedimento n. 638/2022, tra #### delle ### - ### e ### accertato che tra la notifica dell'avviso di fermo amministrativo perfezionatasi il ### e la notifica dell'intimazione di pagamento ricevuta il ### risultano trascorsi oltre 5 anni; accertato che siffatto termine non rientra nell'ambito di applicazione della normativa emergenziale di cui all'art. 68 del DL 80/2020; dichiara che, al momento della notifica dell'intimazione ###604145/000, il termine di prescrizione dei crediti portati dalla cartella esattoriale n. ###494263/000, riferiti ai verbali di violazione del CdS nn. ### e ###, era già maturato, con consequenziale prescrizione del diritto dell'### e di ### di pretenderne il pagamento; condanna l'### delle ### - ### e ### in solido tra loro, al pagamento in favore del sig. ### alla rifusione delle spese di lite che liquida in favore dell'Avv. ### dichiaratosi antistatario, nella somma, che appare congrua, di € 389,00, di cui € 43,00 per spese, il resto per compensi, oltre accessori di legge.  ### lì 24/06/2024 Il G.d.P.

causa n. 638/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Vincenzo Staccone

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 2564/2024 del 05-03-2024

... ### avevano notificato all'attore un precetto per un importo pari ad € 1.159.753,27; 5) in data ### detto creditogiusta atto per notar ### di ### n. 2324 Racc. n. 1969 Registrato in ### il ### al n. 5526 Serie ###- era stato ceduto da #### e ### alla società ### con sede ###CF ###; 6) con la raccomandata ###3 del 25.06.2021 la ### aveva notificato ad ### la detta cessione del credito unitamente all'atto notarile di cessione; 7) in data ### la medesima ### con atto sottoscritto dal suo amministratore unico ### aveva rinunziato a detto credito rimettendo il debito all'istante. Avendo la società convenuta manifestato, secondo le prospettazioni dell'attore, in maniera libera, inequivoca e chiara ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1236 c.c. la remissione del debito in favore del ### (leggi tutto)...

n. 18611/2021 r.g.a.c.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli 4 SEZIONE CIVILE Il Giudice, dott.ssa ### ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 18611/2021 R. Gen. Aff. Cont. assegnata in decisione all'udienza del 14/11/2023 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c. l'ultimo dei quali è scaduto il ### TRA ### c.f.: ###, elett.te dom.to presso lo studio dell'Avv. ### c.f.: ###, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura agli atti - ATTORE
E ### S.R.L. , c.f.: ###, in persona del legale rappresentante p.t., elett.te dom.to presso lo studio degli Avv.ti ### (C.F.  ###) e ### (CF ###), dai quali è rappresentato e difeso giusta procura in atti -### CONCLUSIONI All'udienza del 14.11.2023 l'avv. ### per l'attore, nel riportarsi a tutti gli atti depositati, ha concluso per l'accoglimento della domanda con vittoria di spese ed attribuzione delle stesse in suo favore in quanto anticipatario. 
Gli avv.ti ### e ### per la convenuta, hanno concluso riportandosi a tutto quanto dedotto, eccepito, documentato e richiesto e, impugnando e contestando, ancora una volta, quanto dedotto e richiesto da controparte siccome infondato in fatto e in diritto, hanno chiesto rigettarsi tutte le domande attoree , con vittoria di spese, compenso, rimborso spese generali, oltre IVA e ### Le parti hanno, altresì, chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Va premesso che la presente sentenza è redatta senza lo svolgimento del processo in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132, co. 4, c.p.c. e 118 disp att. c.p.c., per effetto delle modifiche introdotte dagli artt. 45 e 52 dalla legge n. 69 del 18/6/09 in vigore dal 04.07.2009. 
Tanto premesso va evidenziato che, con atto di citazione notificato alla controparte il ###, ### ha evocato in giudizio la ### s.r.l. chiedendo a questo Tribunale:1) di accertare e dichiarare l'intervenuta remissione del debito da parte della predetta società in favore dell'attore; 2) per l'effetto, di accertare e dichiarare l'estinzione dell'obbligazione e del correlativo credito di cui alla sentenza n. 7262/2006 resa dal Tribunale di Napoli in data ### ed acquisito dalla predetta società in data ### - giusto atto per notar ### di ### 2324 Racc. n. 1969 Registrato in ### il ### al n. 5526 Serie ###- accertando e dichiarando che nulla è dovuto da ### alla predetta società in relazione al detto credito; il tutto con vittoria delle spese di lite. 
A fondamento delle domande parte attrice ha dedotto che: 1) giusta sentenza 7262/2006 resa dal Tribunale di Napoli in data ###, riformata dalla Corte di Appello di Napoli -nella sola parte relativa alla data di decorrenza degli interessi sulle somme a partire dal febbraio 1989- con la sentenza n. 3314/2011, resa in data ###, passata in giudicato, l'istante è stato condannato al pagamento della somma di € 572.922,85 oltre interessi in favore di ### 2) in data #### era deceduta ab intestato lasciando, quali suoi eredi, il coniuge ### ed i figli #### e ### 3) in data ###, con atto per notar ### di #### rep. n. 11536, registrato in ### il ### al n. 1234, ### aveva rinunciato all'eredità della moglie; 4) in data ### gli eredi della ### avevano notificato all'attore un precetto per un importo pari ad € 1.159.753,27; 5) in data ### detto creditogiusta atto per notar ### di ### n. 2324 Racc. n. 1969 Registrato in ### il ### al n. 5526 Serie ###- era stato ceduto da #### e ### alla società ### con sede ###CF ###; 6) con la raccomandata ###3 del 25.06.2021 la ### aveva notificato ad ### la detta cessione del credito unitamente all'atto notarile di cessione; 7) in data ### la medesima ### con atto sottoscritto dal suo amministratore unico ### aveva rinunziato a detto credito rimettendo il debito all'istante. 
Avendo la società convenuta manifestato, secondo le prospettazioni dell'attore, in maniera libera, inequivoca e chiara ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1236 c.c. la remissione del debito in favore del ### con conseguente estinzione dell'obbligazione in oggetto, quest'ultimo ha proposto l'odierno giudizio. 
Nella comparsa di costituzione e risposta, tempestivamente depositata in giudizio, parte convenuta ha sottolineato la totale assenza di motivazione della tesi difensiva e, in ragione della notevole entità della somma, dell'elevata qualificazione professionale della cessionaria e della modalità di redazione (con omissione del destinatario) dell'atto di rinuncia, ha prospettato l'assoluta inverosimiglianza delle domande attoree di cui, pertanto, ha chiesto l'integrale rigetto. A confutazione delle avverse allegazioni ### s.r.l. ha dedotto che il documento in questione doveva essere collocato all'interno di una vicenda più ampia di cui ha illustrato i contorni. Nello specifico, sempre secondo le deduzioni di parte convenuta, agli inizi dell'anno 2019 e precisamente nel mese di gennaio, ### amministratore della predetta società intenzionata all'acquisto di un immobile per ivi spostare la propria sede ed i propri uffici, visionava un bene posto in vendita sito in Napoli, alla Via del ### n. 33/35 di cui erano comproprietari #### e ### Trovandolo confacente alle esigenze aziendali e visto che il prezzo richiesto dai venditori (€ 2.000.000,00) poteva essere corrisposto con mezzi propri e facendo ricorso al credito bancario, ### mostrò il proprio interesse all'acquisto. In quel frangente il ### che di fatto agiva anche per conto delle altre parti, rappresentò all'amministratore che il bene non era commerciabile in quanto dei suoi creditori lo avevano sottoposto a pignoramento immobiliare, attivando una procedura esecutiva pendente dinanzi al Tribunale di Napoli (### 159/2017), per un credito - quello poi oggetto della cessione - che il ### non poteva estinguere non avendone i mezzi. Visto il vivo interesse che ### mostrava ai fini dell'acquisto, il ### riferì che probabilmente i creditori, attese le lungaggini di una vendita all'asta dell'immobile, sarebbero stati disponibili ad accettare una transazione a saldo e stralcio e così far estinguere la procedura esecutiva. Contattati i creditori del ### si pervenne, poi, in data ### alla stipula dell'atto con cui ### acquistò il credito in argomento, versando ai creditori, a titolo di prezzo, la somma a vista di € 250.000,00, aprendo così la strada all'estinzione della procedura esecutiva provocata dall'intervento in essa di ### in surroga (come poi era accaduto il ###). Di conseguenza il ### era diventato debitore di ### con cui aveva in essere una trattativa per la vendita del bene. Infatti, dopo circa trenta giorni e precisamente il 10 maggio 2019, ### e la ### da una parte, e la ### dall'altra, con due distinti preliminari di vendita rogati dal ### si erano obbligati a vendere ad ### ciascuno per i rispettivi diritti di usufrutto e di proprietà, l'immobile in questione. Nel preliminare intervenuto tra ### da una parte, e il ### e la ### dall'altra, fu previsto che il saldo del prezzo di circa € 1.600.000,00, al netto della caparra versata di € 150.000,00, sarebbe stato corrisposto contestualmente alla stipula dell'atto definitivo di compravendita, eventualmente utilizzando il ricavo di un contratto di mutuo che la parte promissaria acquirente avrebbe stipulato con un istituto di credito di propria fiducia, impegnandosi espressamente parte promittente venditrice a stipulare l'atto definitivo di compravendita contestualmente alla stipula del contratto di mutuo e a percepire le somme provenienti dal mutuo quando l'istituto mutuante le avesse rese disponibili tant'è che il termine previsto nel detto preliminare non rivestiva carattere perentorio ed essenziale. ### pertanto, non essendo stringenti i termini delle stipule verso la fine del 2019 si era attivata per ottenere il finanziamento per corrispondere il saldo del prezzo. Tuttavia la diffusione della nota pandemia ###19 aveva provocato il blocco delle attività produttive del paese e anche di quelle creditizie con la materiale impossibilità finanche per il perito incaricato di accedere all'immobile da periziare e da stimare. Per tal motivo, l'istruttoria bancaria per la concessione del mutuo chiesto da ### era stata sospesa e messa in coda rispetto ad altre numerosissime richieste precedenti. Ciò nonostante, dopo la stipula del preliminare, ### aveva spontaneamente versato alle parti promittenti venditrici, tra luglio e ottobre 2019, ulteriori acconti sul prezzo per circa € 150.000,00. Nell'estate del 2020 la società aveva comunicato al ### che i tempi dell'erogazione del mutuo sarebbero slittati per i motivi già indicati e costui, adirato, aveva minacciato di promuovere azioni legali. 
Ritenendo le stesse infondate, ### non aveva dato peso ai minacciosi propositi ed aveva proseguito la propria attività, compulsando ripetutamente la banca affinchè disponesse l'istruttoria necessaria per l'erogazione del mutuo. In quel frangente il ### era venuto, in qualche modo, in possesso (forse durante uno dei numerosissimi incontri per la trattativa) dell'atto di rinuncia in questione e, nelle date del 10/5/2021 e dello 01/06/2021, provvedeva a convocare ### innanzi al ### per la stipula del definitivo contravvenendo ad una specifica clausola contrattuale e sebbene la società avesse nel frattempo spontaneamente versato alle parti promittenti venditrici ulteriori acconti, tra ottobre 2020 e maggio 2021, per circa € 280.000,00, accollandosi inoltre le ingenti spese per la cancellazione delle pregiudizievoli gravanti sull'immobile al fine di liberarlo e renderlo commerciabile. In buona sostanza le parti promittenti venditrici a maggio 2021 avevano percepito da ### la complessiva somma di € 580.000,00, oltre tutte le ingenti spese per la cancellazione delle trascrizioni pregiudizievoli. Nonostante ciò in seguito (giugno 2021) il ### e la ### sul presupposto dell'inadempimento della società, avevano chiesto la risoluzione del preliminare al solo fine di trattenere tutte le somme percepite, di utilizzare illegittimamente il documento rubricato “rinunzia del credito” in argomento e di conservare la proprietà dell'immobile reso libero da ogni gravame grazie ad #### parte convenuta la ricostruzione dei fatti proposta sarebbe stata confermata dalla lettura di tutti gli atti giudiziari redatti dal medesimo procuratore del ### negli altri giudizi incardinati nel medesimo periodo (Tribunale di Napoli RG.  19703/2021, risoluzione del preliminare ### Tribunale di Napoli RG. 19704/2021, risoluzione del preliminare ### Tribunale di Napoli, richiesta rilascio immobile a ### Tribunale di ### opposizione all'esecuzione). 
Quanto all'atto di rinuncia oggetto del giudizio la difesa della convenuta ha dedotto che: 1) con tale documento la società aveva manifestato una sorta di rinuncia nei confronti dei soli cedenti, nel caso di retrocessione, e, dunque, alla garanzia del credito verso di loro e solo verso di loro; 2) in detto atto non vi era alcun riferimento al ### essendo privo di destinatario e la dichiarazione ivi contenuta non era mai stata comunicata al debitore, di talché l'effetto estintivo dell'obbligazione previsto dall'art.  1236 c.c. non era mai avvenuto; 3) non vi era alcuna ragione plausibile dell'eventuale rinuncia da parte dell'impresa ad un credito di oltre un milione di euro dopo l'acquisto per la considerevole somma di euro 250.000,00; 4) l'amministratore ### della società si era accorto della sparizione del documento solo a seguito della notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio; 5) il ### non aveva mai ricevuto da ### né le aveva mai richieste le copie originali delle sentenze di I e II grado munite di formula esecutiva da cui aveva origine il credito in argomento, delle quali infatti il ### non era nel possesso, mentre, di contro, esse erano nel libero possesso di ### tant'è che il ### in sede di opposizione all'esecuzione dinanzi al Tribunale di ### ne aveva chiesto la sospensione esecutiva. 
In risposta alle avverse deduzioni, nella prima memoria ex art. 183 comma VI c.p.c., parte attrice, oltre a sottolineare il pieno riconoscimento della rinunzia depositata in atti da parte della ### srl, con l'evidente conseguenza della riconducibilità della scrittura di rinunzia e remissione alla società convenuta, ha dedotto che: 1) l'art. 1236 c.c. non richiede alcuna espressa indicazione del destinatario affinchè la rinunzia abbia efficacia e validità nei riguardi del debitore; 2) la circostanza che il debitore ne sia in possesso evidenzia incontrovertibilmente la sua comunicazione, avvenuta mediante la sua consegna ed il suo possesso è necessario e sufficiente a comprovare la detta circostanza; 3) la tesi secondo cui la rinunzia sarebbe stata destinata ai creditori cedenti, ovvero a #### e ### è smentita per tabulas dallo stesso atto di cessione intercorso tra i predetti ed ### dal momento che l'art. 6 del contratto di cessione escludeva ogni garanzia sulla solvenza del debitore, rendendo la cessione eseguita “pro soluto”; 4) del tutto inconferente ai fini della validità dell'atto di rinunzia e remissione è la mancata consegna delle copie delle sentenze di I e II grado, munite delle formule esecutive all'origine del credito oggetto di cessione dal momento che la dichiarazione di remissione del debito, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1236 c.c., essendo un atto unilaterale, non più ritrattabile ad effetti immediati ed irreversibili rende del tutto inutile la consegna dei titoli oramai neutralizzati dalla dichiarazione resa; 5) la rinunzia al credito è stata espressamente richiesta dal ### durante le trattative intercorse per la vendita dell'immobile dal momento che, avendo tenuto conto dell'esborso fatto dalla società promissaria acquirente nel prezzo finale di cessione dell'immobile, doveva cautelarsi dall'eventualità che il detto credito fosse a lui richiesto sia in caso di buon fine che di risoluzione dei preliminari di compravendita per responsabilità della promissaria acquirente e la società, riconoscendo la legittimità delle richieste del ### ed i suoi timori, nella convinzione di poter adempiere alle obbligazioni assunte, rivelatesi successivamente, fuori dalle sue capacità, aveva rilasciato la scrittura in esame e “volontariamente e liberamente” l'aveva consegnata all'attore. 
Nella prima memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. parte convenuta, nel negare all'atto di rinuncia valore abdicativo alla pretesa creditoria e nel ribadire tutte le sue prospettazioni difensive, ha, altresì, sottolineato la carenza di prova dell'eventuale accordo che sarebbe intervenuto tra le parti nella fase delle trattative contrattuali nonché l'erronea indicazione da parte attrice della data del 25.06.2021 in cui avrebbe avuto, per la prima volta, conoscenza dell'atto di cessione del credito in luogo di quella esatta del 27.05.2019 (come documentato dalla predetta società). 
Così sinteticamente ricostruita la vicenda processuale va, in primo luogo, evidenziato che, alla stregua del tenore delle rispettive difese delle parti, non risulta oggetto di contestazione nè la provenienza del documento dall'amministratore della società convenuta né la data di redazione dello stesso né la pertinenza del medesimo alle trattative tra le parti per l'operazione di vendita di immobili in comproprietà del ### Quanto poi alla prospettata assenza di autorizzazione dell'assemblea in favore dell'amministratore del potere di rinunciare ad un credito societario, trattandosi di eccezione tardivamente sollevata da parte convenuta, di essa non può tenersi conto. 
Parimenti non risulta contestatoe quindi deve ritenersi provatoche il ### sia venuto in possesso del documento in modo legittimo per esplicita ammissione di parte convenuta (cfr. “forse durante uno dei numerosissimi incontri per la trattativa” pag. 5 della comparsa di risposta). 
Resta, dunque, da stabilire se lo scritto in questione contenga o meno la remissione del debito di euro 1.159.753,27 oltre interessi e se, dunque, si sia prodotto o meno l'effetto estintivo dell'obbligazione in favore di ### Ai fini che occupano soccorrono i consolidati principi espressi dalla Suprema Corte. 
Ed invero, secondo i giudici di legittimità, la remissione del debito - la quale, oltre che parziale, ben può essere condizionata - costituisce un negozio unilaterale recettizio, neutro quoad causam (con conseguente irrilevanza dell'assenza di vantaggi per il creditore) e non soggetto a particolari requisiti di forma nemmeno ad probationem, i cui effetti non possono essere disconosciuti dal creditore, ai sensi dell'art. 1236 cod. civ., una volta manifestato l'intento abdicativo al debitore, il quale soltanto può paralizzare l'efficacia di tale negozio, ovvero determinarne la risoluzione per l'avverarsi di una condicio iuris, mediante la tempestiva opposizione prevista dall'ultima parte della norma citata (cfr. tra le molte altre Cass. sez. 2 n. 5260 del 5.08.1983; 4/82, mass n 417680; v 3559/76, mass n ###; v 1100/74, mass n ###; v 1752/72). 
Nella motivazione della più recente sentenza n. 2021 del 22.2.1995 si precisa che: “ Nell'ambito dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento, la remissione del debito, ai sensi dell'art. 1236 cod. civ., è strutturata quale negozio unilaterale recettizio, e la correlata dichiarazione "a parte creditoris" si presume accettata dal debitore, e diventa pertanto operativa dei tipici effetti estintivi, dal momento in cui la comunicazione perviene a conoscenza della persona alla quale è destinata (art. 1334 C.C.), a meno che questa, all'esito della conoscenza della manifestata volontà remissiva nel senso che precede, non dichiari in congruo termine di ricusarla, e quindi di non volerne profittare. Laddove l'accordo remissorio, diretto ad estinguere il debito verso pagamento da parte del debitore di una quota di esso, si perfeziona con il consenso manifestato da entrambe le parti, nella confluenza remissiva delle reciproche manifestazioni di volontà, trattandosi di tipico negozio a struttura bilaterale (o plurilaterale). Il creditore poi, oltre che a rimettere, in tutto od in parte, il debito nei modi e con gli effetti previsti dall'art. 1236 C.C., può obbligarsi a non far valere o a ridurre la propria pretesa creditoria nel quadro di una più ampia e complessa manifestazione di volontà remissiva, condizionando in senso risolutivo la operatività della stessa alla persistenza di particolari situazioni, quali la durata di un rapporto di collaborazione, ovvero il pagamento contestuale del residuo debito; con la conseguenza che il venir meno delle stesse può lecitamente determinarlo alla revoca della volontà remissiva in ordine a futuri rapporti, con il ripristino delle normali posizioni creditorie e debitorie”. 
Nella motivazione della successiva pronuncia n. 2921 del 14.02.1995 si legge che :”….  occorre innanzi tutto rigettare la configurazione della rinuncia come struttura tipica ed inderogabile, secondo la prospettazione dell'art. 1236 c.c., vincolante per il remittente con la semplice ricezione della relativa dichiarazione da parte del creditore, e condizionata risolutivamente, nell'operatività degli effetti, all'opposizione del debitore, indipendentemente dalla diversa configurazione strutturale data dalle parti di un rapporto negoziale. Ed invero, escluso da un lato, che la remissione del debito sia retta necessariamente dall'animus donandi con carattere di necessaria gratuità, e che quindi la remissione debba essere riportata sempre nell'ambito del negozio liberale (Cass.18 ottobre 1976 n. 3559); ritenuto, d'altro lato, che la remissione del debito integri un negozio neutro quanto alla causa (Cass. 5 agosto 1983 n. 5260) o a causa generica; tanto premesso, non sussiste preclusione normativa ad una diversa struttura che le parti, in virtù della loro autonomia negoziale, intendano dare ad un'operazione complessa di cui l'atto remissorio costituisca componente. Sia che, secondo la fattispecie tipica dell'art. 1236 c.c., l'atto remissorio del debito venga ritenuto un negozio unilaterale nel quale l'accettazione del debitore abbia la funzione di renderla irrevocabile (Cass. 5 agosto 1983 n. 5260; 6 maggio 1955 n. 1272), sia che invece venga ritenuto un negozio unilaterale di per sè irrevocabile in quanto ricettizio, in cui l'opposizione del debitore abbia efficacia risolutoria, non può escludersi che la figura si presenti legittimamente in concreto secondo lo schema del contratto. Il carattere neutro della causa remissoria, secondo la previsione tipica della norma, rende conciliabile la figura con un particolare assetto di interessi di più ampia portata perseguito pattiziamente dal creditore e dal debitore del rapporto, in cui la remissione si inserisca, e ciò indipendentemente da qualsiasi ipotesi transattiva (V. Cass. n. 387-69 ed anche 1322-69). In tale configurazione, sia che l'atto remissorio si inserisca in una trattativa in corso, sia che attenga, come componente, ad un contratto concluso, nulla preclude al remittente di condizionare sospensivamente l'efficacia estintiva del rapporto obbligatorio originario o alla conclusione del contratto, o alla realizzazione dell'esecuzione del contratto stesso in tutte le sue componenti”. 
Infine in decisioni più recenti si afferma, tra l'altro, che:” La remissione del debito, quale causa di estinzione delle obbligazioni, esige che la volontà abdicativa del creditore sia espressa in modo inequivoco e un comportamento tacito, pertanto, può ritenersi indice della volontà del creditore di rinunciare al proprio credito solo se è privo di alcun'altra giustificazione razionale” (cfr. Cass. n. ### del 25.11.2021; Cass. n. 28439 del 14.12.2020). 
Facendo applicazione dei principi esposti la scrivente ritiene che il documento, datato 3.09.2020, sottoscritto dall'amministratore della società convenuta contenga una vera e propria remissione del debito di euro 1.159.753,27 oltre interessi vantato dalla predetta società nei confronti dell'attore. 
A favore di tale conclusione militano i criteri ermeneutici di interpretazione dei contratti di cui agli artt. 1362 e s.s. c.c. applicabili, ex art. 1324 c.c., anche agli atti unilaterali tra vivi di contenuto patrimoniale. 
Ebbene, sulla base del solo dato letterale, il documento contiene tutti gli elementi utili per inquadrarlo nell'ambito della disposizione di cui all'art. 1326 c.c. perché: 1) è intitolato “atto di rinuncia”; 2) nella premessa si rinviene: la precisa indicazione dell'ammontare del credito, della sua fonte di provenienza e degli originari creditori (punto 1), del creditore subentrato per effetto della cessione del credito e della persona del debitore ( punto 2) e del prezzo della cessione ( punto 3); 3) dopo la premessa vi è l'espressione dal contenuto inequivoco “dichiara di rinunciare come in effetti ### al credito di euro 1.159.753,27 oltre interessi” . 
Ebbene, pur non sfuggendo alla scrivente che l'attore, solo a seguito della costituzione del convenuto e del tenore del suo atto difensivo, ha inserito il documento nell'ambito di una più complessa ed articolata vicenda contrattuale in corso tra le parti e tra loro e terzi, questo giudice ritiene che l'atto in questionecome già dettonon si inquadri in un “accordo remissorio” i cui possibili effetti estintivi possano ritenersi differiti e/o condizionati bensì rivesta la natura di una manifestazione unilaterale univoca della volontà di dismettere il debito in esso rappresentato. 
A favore di tale conclusione militano le considerazioni che si fanno ad esporre. 
In primis del tutto non plausibile è la spiegazione proposta dalla convenuta circa la causa ed i destinatari del documento in questione. Ed invero, considerato che con atto notarile del 26.04.2019 la cessione, in favore della società, del credito di euro 1.1.59,753, 27 è stata effettuata, pro soluto e, dunque, con l'assunzione in capo al cessionario del rischio dell'eventuale inadempienza del debitore e che tale cessione è stata anche notificata al debitore il ### con perfezionamento della fattispecie, tali pacifiche circostanze smentiscono, del tutto, la tesi del convenuto secondo il quale l'atto avrebbe diversa funzione della preventiva rinuncia ad un'azione di retrocessione del credito nei confronti dei cedenti in caso di inadempienza del debitore. 
Di contro la disamina del contenuto dei preliminari di vendita conforta documentalmente la causa prospettata dall'attore a base della rinuncia in oggetto. 
Come già esposto secondo l'istante l'ammontare del suo debito verso ### sarebbe stato valutato nella fase delle trattative finalizzate alla determinazione del corrispettivo della vendita degli immobili di via ### nel senso che detta somma sarebbe stata preventivamente decurtata, per una sorta di compensazione, dagli importi di tale operazione. 
Ebbene dagli atti in questione del 10.05.2019, trascritti il ###, risultaper quanto qui interessache: A) ### è nudo proprietario, per diritti pari ad ½ e ### è usufruttuaria, per diritti pari ad ½, ed i due predetti, unitamente a ### sono pieni proprietari per la restante quota di ½ dei seguenti immobili: - un appartamento ad uso abitativo posto al terzo piano con annesso terrazzo a livello e sottostanti locali al piano ammezzato collegati all'abitazione principale da una scala interna con pertinenziali locali sottostanti al terrazzo di cui sopra su cui sorge una vasca adibita a piscina al piano secondo collegato all'abitazione principale da una scala esterna posta in fondo al terrazzo. Tale bene è riportato al ### fabbricati del Comune di Napoli alla ### CHI-foglio 37, particella 188, subalterno 3, graffata alla particella 431, subalterno 2, Z.C.10, via del ### n. 35, Cat A/7, C. 4, vani 9, ### tot. 131 mq, R.C. euro 3.509,32; - un appartamento ad uso abitativo posto al piano primo con accesso dalla porta a destra salendo le scale con pertinenziale piccolo terrazzo a livello del rampante che si diparte dal civico 33/1 di ### e, dunque, con ulteriore accesso dal civico 33/A di ### mediane una scala che consente l'accesso attraverso il detto terrazzo a livello. 
Tale bene ### bene è riportato al ### fabbricati del Comune di Napoli alla ### CHI-foglio 37, particella 264, subalterno 7, Z.C.10, via del ### n. 35, Piano 1,Cat A/4, Cl.5, vani 6, ### tot. 194 mq, R.C. euro 728,20.  ### è pieno proprietario unitamente a ### dell'ulteriore immobile: -Locale autorimessa ubicato al piano terra della consistenza di circa 136 mq. riportato al ### fabbricati del Comune di Napoli alla ### CHI-foglio 37, particella 264, subalterno 29, Z.C.10, via del ### n. 33, Piano T-1,### C/6, Cl.9, consistenza 136 mq, ### Cat. Tot. 163 mq, R.C. euro 972,14. 
B) i predetti immobili sono oggetto dei due contratti preliminari di vendita e precisamente, uno intercorso solo tra ### e ### da una parte, ed ### , dall'altra e l'altro solo tra ### da una parte, ed ### dall'altra; C) all'art. 3 del contratto intercorso solo tra ### e ### da una parte, ed ### , dall'altra, è previsto, quale corrispettivo della vendita delle rispettive quote e/o diritti su detti beni l'importo complessivo di euro 1.726.545,22 di cui euro 959.927,22 per i diritti di nuda proprietà, euro 650.618,00 per la quota di usufrutto ed euro 100.000,00 per i diritti sul locale garage; D) all'art. 3 del contratto intercorso solo tra ### da una parte, ed ### , dall'altra, è previsto, quale corrispettivo della vendita la somma di euro 346.265,26; E) agli articoli 3 dei predetti contratti le parti disciplinavano anche le modalità di pagamento e prevedevano, tra l'altro, che il saldo del prezzo della vendita sarebbe stato corrisposto alla stipula del contratto definitivo di compravendita, utilizzando all'uopo, eventualmente, il netto ricavo di un contratto di mutuo che la parte promissaria acquirente avrebbe stipulato con un istituto di credito di sua fiducia; E) all'art. 4 del contratto concluso tra ### da una parte, ed ### dall'altra le parti convenivano che alla stipula dell'atto definitivo di compravendita si sarebbe dovuto addivenire entro e non oltre la data del 31 dicembre 2019, salvo anticipazioni di data da concordare da entrambe le parti ; F) all'art. 4 del contratto concluso tra ### e ### da una parte, ed ### dall'altra le parti convenivano che alla stipula dell'atto definitivo di compravendita si sarebbe dovuto addivenire entro e non oltre la data del 31 ottobre 2020, salvo anticipazioni di data da concordare da entrambe le parti e salvo il differimento al 30 aprile 2021 della data in questione per il caso in cui si fosse verificata l'ipotesi di cui al successivo articolo 5 ( mancata cancellazione, per causa non imputabile, della domanda giudiziale di revocatoria a cura della parte promissaria alienante entro il 30 aprile 2020 e conseguente accollo della parte promissaria acquirente dei costi per tale cancellazione); G) all'art. 7 dei contratti le parti convenivano che la parte promissaria acquirente fosse immessa sin dalla data della stipula di tali contratti nella materiale detenzione di tutto quanto promesso in vendita salvo che per la porzione di immobile oggetto del contratto di locazione indicato all'art. 4. 
Dalla sintetica disamina del contenuto degli atti, nelle sole parti di interesse ai fini della presente controversia, emerge agevolmente che, a fronte dell'impegno del ### di cedere a terzi a titolo oneroso, tutti i suoi diritti sui beni immobili nel contratto di cui è parte non è previsto alcun corrispettivo per la cessione della sua quota di ½ della piena proprietà dei soli appartamenti unitamente alla ### Ebbene, considerato che il predetto contratto risulta sottoposto alla condizione risolutiva della mancata estinzione della procedura esecutiva all'epoca pendente dinanzi al Tribunale di Napoli per il credito oggetto della cessione pro soluto ( poi estinta), l'unica spiegazione ragionevole di tale omissione è rappresentata dal tacito accordo delle parti di compensare la quota parte del corrispettivo della vendita con l'importo del debito oggetto dell'atto di rinuncia. Ulteriore conferma della conclusione alla quale è pervenuto questo giudice è data dalla notevole sproporzione tra il corrispettivo pattuito per il diritto di ½ della nuda proprietà degli appartamenti in questione ( euro 975.927,22) e quello pattuito per il 50% del diritto di piena proprietà dei medesimi appartamenti in favore della sola ### ( euro 246.265,26 al netto dell'importo di euro 100.000,00 per il locale garage). Infatti, posto che, come è noto, la piena proprietà di un immobile, proprio perché libera a pesi, ha un valore di mercato senz'altro superiore rispetto alla nuda proprietà, l'unica ragione plausibile della discrasia evidenziata è rappresentata dalla valutazione del debito del ### in sede di determinazione di tali importi. 
La conclusione alla quale è pervenuta la scrivente rende del tutto verosimile la causa della remissione del debito da parte della società alla data del 3.09.2020 ovvero solo in un periodo prossimo alla prima scadenza del termine essenziale del 31.10.2020 per la stipula del definitivo. Infatti, considerato che il termine per la stipula del primo definitivo era già inutilmente decorso per difficoltà- solo dedotte ma non dimostrate della società ad ottenere il mutuo e che stava per scadere anche l'ulteriore termine, è più che plausibile che l'attore inizialmente si sia fidato degli impegni presi dalla società e poi, per il timore di un'eventuale azione esecutiva per il recupero del credito ceduto a fronte di un impegno di una vendita di beni di valore commerciale di gran lunga superiore rispetto a quello pattuito, non avendo più fiducia in un comportamento della società improntato ai canoni della buona fede e della lealtà abbia chiesto, a garanzia del buon esito dell'affare, tale remissione del debito e la società predetta per dimostrare la volontà concreta di addivenire alla stipula del definitivo e, per evitare, il rischio di azioni giudiziarie della controparte abbia acconsentito a tale richiesta, provvedendo anche a pagamenti parziali dei corrispettivi. Tra l'altro non va sottaciuto che la convenuta aveva tutto l'interesse a procastinare nel tempo la stipula dei contratti definitivi, non solo, per differire il pagamento di una consistente somma di denaro, ma anche e soprattutto, perché nel frattempo conservava il possesso di quasi tutti gli immobili, con l'ulteriore vantaggio di essersi liberata dell'onere di pagamento di un consistente canone di locazione.  ### della società di ritardare il più possibile la conclusione dell'affare è anche dimostrato dalla ulteriore notificadel tutto non giustificatadell'atto di cessione del credito per cui è causa il ### al fine di dimostrare l'esistenza del credito nonché l'intenzione di farlo valere nei confronti del debitore. 
Indiretta conferma del contenuto abdicativo del diritto di credito dell'atto del 3.09.2020 e del conseguente perfezionamento della fattispecie estintiva per mancato rifiuto del debitoreal quale l'atto è stato comunicato mediante la consegnadi volersene avvalere si rinviene anche nell'inconsistenza delle obiezioni di parte convenuta in ordine alla prospettata annotazione del credito oggetto della rinuncia nelle poste passive del bilancio e nel mancato possesso da parte dell'attore delle copie esecutive delle sentenze di condanna nei confronti del ### Ed invero, quanto al primo rilievo, va sottolineato che parte convenuta non ha provato quanto dedotto non avendo depositato il bilancio bensì solo un foglio datato 3.11.2021 contenente la voce di crediti verso terzi e, quanto al secondo rilievo, va evidenziato che la fattispecie contemplata dall'art. 1237 c.c. costituisce una fattispecie estintiva del tutto diversa ed autonoma rispetto a quella di cui alla norma precedente Per tutte le ragioni esposte vanno accolte, perché fondate, le domande di parte attrice. 
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, tenuto conto della nota di parte, si liquidano d'ufficio, come da dispositivo, sulla base dei criteri di cui al D.M. 55/2014 (valore della controversia tra 1.000.000,00 e 2.000.000,00) applicando i valori minimi con riferimento alle quattro fasi del giudizio (fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria e fase decisionale) per l'assenza di contrasti giurisprudenziali sulle questioni giuridiche e per l'attività difensiva in concreto espletata, con attribuzione all'avvocato ### qualificatosi antistatario. In assenza di prova del pagamento delle spese vive ( contributo unificato e marca da bollo) nessuna somma viene liquidata per tali voci P.Q.M.  Il Tribunale - in persona del ### dott.ssa ### - definitivamente pronunciando nella controversia come innanzi proposta, così provvede: in accoglimento delle domande degli attori accerta l'intervenuta remissione del debito da parte della società ### in favore del sig. ### con l'atto del 3.09.2020; per l'effetto, dichiara l'estinzione dell'obbligazione e del correlativo credito di cui alla sentenza n. 7262/2006 resa dal Tribunale di Napoli in data ### ed acquisito dalla predetta società in data ### giusta atto per notar ### di ### n. 2324 Racc. n. 1969 Registrato in ### il ### al n. 5526 Serie ###; dichiara, altresì, che nulla è dovuto dal sig. ### alla società ### in relazione al detto credito.  condanna ### s.r.l. alla rifusione delle spese di costituzione e di rappresentanza in favore di ### e, per esso, in favore dell'avv. ### qualificatosi antistatario; spese liquidate in complessivi euro 18.977,00 (diciottomilanovecentosettantasette/00) oltre al 15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario per spese generali ed IVA e ### Così deciso in Napoli l'1.03.2024 ### Dott.ssa ### 

causa n. 18611/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Di Clemente Roberta

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Tribunale di Nocera Inferiore, Sentenza n. 827/2024 del 10-04-2024

... 1) nullità e/o inesistenza della notifica del titolo esecutivo, poiché quest'ultimo era stato notificato il ### alla società ### di ### & C. s.a.s. presso il luogo di residenza di ### ai sensi dell'art. 145 c.p.c., laddove il ### vi era stata la nomina di altro soggetto quale liquidatore della società, sicché è a quest'ultimo che il titolo avrebbe dovuto essere notificato; 2) nullità e/o inesistenza della notifica del precetto avvenuta il ### alla via ### n. 10, luogo di residenza di ### in quanto tale notifica è stata effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c., ancorché l'opponente fosse effettivamente residente presso il luogo della notifica; 3) impugnazione della sentenza di primo grado afferente al giudizio in seno al quale è stato emesso il decreto di liquidazione in favore (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE I SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 3555/2021 promossa da: ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'Avv. ### domiciliata in ### alla via L. Maiorino n. 13 ATTRICE CONTRO ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'Avv.  ### , domiciliat ###(P.co Gardenia); CONVENUTO CONCLUSIONI All'udienza del 18.01.2024 le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e successive difese, sicché la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.  MOTIVI DELLA DECISIONE Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione ex art. 615 co. 1 c.p.c. e 617 co. 1 c.p.c.  promossa il ### da ### con riferimento all'atto di precetto per euro 1.814,38 alla stessa notificato il ### ad istanza di ### Il titolo esecutivo è costituito dal decreto di liquidazione emesso dall'intestato Tribunale in data ### nei confronti della ### di ### & C. s.a.s., spedito in forma esecutiva il ###. 
Parte opponente ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo nonché, nel merito, la declaratoria di inesistenza del diritto del convenuto di procedere in executivis nei suoi confronti in forza dei seguenti motivi: 1) nullità e/o inesistenza della notifica del titolo esecutivo, poiché quest'ultimo era stato notificato il ### alla società ### di ### & C. s.a.s. presso il luogo di residenza di ### ai sensi dell'art. 145 c.p.c., laddove il ### vi era stata la nomina di altro soggetto quale liquidatore della società, sicché è a quest'ultimo che il titolo avrebbe dovuto essere notificato; 2) nullità e/o inesistenza della notifica del precetto avvenuta il ### alla via ### n. 10, luogo di residenza di ### in quanto tale notifica è stata effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c., ancorché l'opponente fosse effettivamente residente presso il luogo della notifica; 3) impugnazione della sentenza di primo grado afferente al giudizio in seno al quale è stato emesso il decreto di liquidazione in favore del ctu, che costituisce il titolo esecutivo di cui al precetto opposto. “Va da sé che in caso di accoglimento dell'impugnazione, con la relativa declaratoria di nullità della sentenza impugnata tale decisione travolge tutti gli atti del procedimento, tra cui il decreto di liquidazione delle competenze del ### per cui ricorrono in ogni caso i presupposti per la sospensione dell'esecutività del titolo” (cfr. pag. 4 dell'atto di citazione); 4) violazione dell'art. 2304 c.c., in quanto “controparte non ha intrapreso nessuna attività di recupero nei confronti della ### di ### & C., in liquidazione, agendo direttamente nei confronti della sig.ra ### invece che nei confronti della liquidatrice e poi contro la società, violando così l'art. 2304 c.c., il quale appunto prevede la preventiva escussione del patrimonio sociale” (cfr. pag. 4 dell'atto di citazione). 
Con comparsa depositata il ### si è costituite ### chiedendo il rigetto dell'opposizione e la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite. 
Con ordinanza del 25.11.2021 è stata sospesa l'efficacia esecutiva del titolo nei confronti di ### Concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. e fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 18.01.2024, all'esito della stessa la causa è stata riservata in decisione.   Nei termini di cui all'art. 190 c.p.c. le parti hanno depositato gli atti conclusivi, reiterando le rispettive deduzioni e conclusioni.   Tanto premesso, il quarto motivo di opposizione è fondato. 
Invero, a prescindere dalla ritualità o meno della notificazione del titolo esecutivo (effettuata il ###) e del precetto oggi opposto (effettuata il ###), è incontestato che ### abbia richiesto il pagamento alla socia accomandataria ### senza preventivamente agire in executivis sul patrimonio della ### di ### & C. s.a.s., nei confronti della quale il titolo era stato emesso. 
Da tanto consegue la violazione dell'art. 2304 c.c. (dettato in tema di società in nome collettivo ma applicabile anche alle s.a.s. in forza degli artt. 2315 e 2318 c.c.), il quale dispone che “i creditori sociali, anche se la società è in liquidazione, non possono pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo l'escussione del patrimonio sociale”. 
Al riguardo, non è convincente la replica di parte opposta circa la possibilità di superare il beneficium excussionis in favore del socio ed agire direttamente nei confronti di quest'ultimo, ove la società sia in liquidazione e non risulti titolare di immobili o altri beni suscettibili di essere aggrediti. 
Quanto al primo profilo di doglianza, è sufficiente osservare che il citato art. 2304 c.c. prevede espressamente tale beneficio anche in caso di liquidazione della società. 
Quanto al secondo profilo di doglianza, ### non ha dato prova dell'impossidenza della società e, dunque, dell'incapienza del patrimonio sociale ai fini della soddisfazione del creditore sociale.   Tale conclusione trova conferma in una recente pronuncia delle ### della Corte di Cassazione che, pur se pronunciata in una controversia riguardante l'attività di riscossione da parte dell'### delle ### ha espresso un principio di diritto certamente applicabile al caso di specie.   In particolare, è stato affermato che “in tema di riscossione ed esecuzione a mezzo ruolo di tributi il cui presupposto impositivo sia stato realizzato dalla società e la cui debenza risulti da un avviso di accertamento notificato alla società e da questa non impugnato, il socio può impugnare la cartella notificatagli eccependo (tra l'altro) la violazione del beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale. In tal caso, se si tratta di società semplice (o irregolare) incombe sul socio l'onere di provare che il creditore possa soddisfarsi in tutto o in parte sul patrimonio sociale; se si tratta, invece, di società in nome collettivo, in accomandita semplice o per azioni, è l'amministrazione creditrice a dover provare l'insufficienza totale o parziale del patrimonio sociale (a meno che non risulti "aliunde" dimostrata in modo certo l'insufficienza del patrimonio sociale per la realizzazione anche parziale del credito, come, ad esempio, in caso in cui la società sia cancellata). Ne consegue che se l'amministrazione prova la totale incapienza patrimoniale, il ricorso andrà respinto; se, invece, il coobbligato beneficiato prova la sufficienza del patrimonio, il ricorso andrà accolto. Se la prova della capienza è parziale, il ricorso sarà accolto negli stessi limiti. Se nessuna prova si riesce a dare, l'applicazione della regola suppletiva posta dall'art. 2697 c.c. comporterà che il ricorso sarà accolto o respinto, a seconda che l'onere della prova gravi sul creditore, oppure sul coobbligato sussidiario” (cfr. Cass. civ. n. 28709/2020).   Nel caso in esame ### si è limitato ad affermare che “risulta per tabulas, dalla visura camerale in atti che la società è in liquidazione dall'anno 2017 e non è titolare di beni immobili o mobili registrati, risultando, pertanto, evidente l'insussistenza di beni in capo alla stessa su cui il creditore avrebbe potuto utilmente soddisfarsi anche solo in parte” (cfr. la comparsa di costituzione e la comparsa conclusionale).   Tale deduzione non è sufficiente a dimostrare l'incapacità totale o parziale del patrimonio sociale della ### di ### & C. s.a.s. a soddisfare il credito vantato nei suoi confronti da ### tenuto anche conto che trattasi di importo non elevato (pari ad euro 1.814,38). 
Difatti, “le modalità della prova divengono tanto più gravose e il coefficiente di rischio di soccombenza aumenta, quanto più dubbie siano le circostanze. Così, quando risulti aliunde dimostrata in modo certo l'insufficienza del patrimonio sociale per la realizzazione anche parziale del credito (ad esempio, in caso in cui la società sia cancellata), non c'è necessità per il creditore di sperimentare l'azione esecutiva sul patrimonio della società (Cass. n. 4606/83, cit.). Sul versante opposto, anche l'esito negativo del pignoramento presso terzi è inidoneo a far ritenere certa l'incapienza del patrimonio societario, potendo la società disporre di altri beni sufficienti a garantire il soddisfacimento del credito (così Cass. civ. n. 5136/11, cit.)” (cfr. Cass. civ. n. 28709/2020). 
Orbene, l'odierno convenuto nulla ha prodotto onde potersi inferire l'impossidenza del patrimonio della società (es. richieste di pagamento inviate senza esito alla società, visure acquisite presso i registri immobiliari o al P.R.A., ricerca di beni da pignorare ex art. 492 bis c.p.c., etc.).   Alla luce di quanto osservato, l'opposizione proposta da ### va accolta, con conseguente declaratoria di inefficacia del precetto opposto per violazione dell'art. 2304 c.c. ed assorbimento dei restanti motivi di opposizione.   Le spese di lite si liquidano come da dispositivo facendo riferimento ai criteri di cui al d.m.  55/2014 (come modificati dai d.m. n. 37/2018 e n. 149/2022), con riferimento ai giudizi fino ad euro 5.200,00 e parziale riduzione del quantum, tenuto conto dell'importo del precetto.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1) accoglie l'opposizione proposta da ### 2) dichiara l'inefficacia del precetto opposto per violazione dell'art. 2304 c.c.; 3) condanna ### al pagamento delle spese di lite in favore di ### che si liquidano in euro 800,00 per compensi ed euro 125,00 per esborsi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. ### dichiaratosi antistatario nella comparsa conclusionale.  ### 10/04/2024 

Il Giudice
dott. ###


causa n. 3555/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Velleca Pasquale

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Tribunale di Foggia, Sentenza n. 1743/2024 del 24-06-2024

... ### lo stesso giorno (5/07/2018) della notifica a mezzo Pec della sentenza di riforma in appello n. 1200/18 e sfociato appena venti gg. dopo nella firma dell'accordo del 25/07/2018 contenente il patto relativo all'impegno a trasferire la proprietà della casa coniugale alla moglie, poi adempiuto con la stipula, in data ###, dell'atto di trasferimento impugnato; --la portata della dismissione attuata, con cui, subito dopo la riforma della pronuncia di rigetto in primo grado, il debitore convenuto si è frettolosamente spogliato degli unici immobili di cui era proprietario esclusivo, comprese le parti del fabbricato ancora in corso di costruzione che non erano ovviamente adibite a casa coniugale; --il rapporto di coniugio esistente tra il disponente e la beneficiaria della cessione, che pure, in (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE di FOGGIA, 3^ sezione civile, in composizione monocratica e nella persona del giudice, dott. M. ### ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nelle riunite cause civili in prima istanza, iscritte ai N.ri 4314 e 4532 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 e decise mediante lettura del dispositivo ex art. 281sexies c.p.c.  all'udienza del 24/06/2024 T R A ### e ### srl unipersonale e ### avv.  ### la prima domiciliata in ### presso lo studio dell'avv.  ### che la rappresenta in giudizio per mandato allegato all'atto di citazione; il secondo difensore di se medesimo ex art. 86 c.p.c.  ### avv. ### volontario difensore di se medesimo ex art. 86 c.p.c. e domiciliato presso il proprio studio in ### E ### domiciliato in ### presso lo studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende per procura allegata alla memoria difensiva di costituzione ### delli ### domiciliata in ### G.co presso lo studio dell'avv. ### che la rappresenta in giudizio per mandato allegato alla memoria difensiva di costituzione ### revocatoria ordinaria ###udienza del 24/06/2024, i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale, riportandosi integralmente ai propri rispettivi atti. 
CONCISA ESPOSIZIONE delle ### di ### e di ### della DECISIONE Priva di pregio è innanzitutto l'eccezione, sollevata dai convenuti, secondo cui l'interventore volontario avv. ### non avrebbe formulato, nel giudizio riunito, alcuna domanda propria, essendosi limitato solo ad insistere per l'accoglimento di quella avanzata dai ricorrenti nel giudizio principale. 
La tesi è palesemente infondata. 
È principio giurisprudenziale pacifico che l'interpretazione della domanda e l'individuazione del petitum non possono essere compiute sulla scorta della mera formulazione letterale dell'atto, ma esaminando il contenuto sostanziale della pretesa alla luce delle finalità perseguite dal giudizio (cfr., tra le tante, 2009/n. 18783; Cass. 2014/n. 20294) e compiendo dunque un esame complessivo dell'atto difensivo, non limitato alle sole conclusioni. 
Nel caso di specie, emerge dalla semplice lettura coordinata della parte espositiva dell'atto di intervento -in cui l'interventore ha premesso a chiare lettere di agire quale titolare di un proprio autonomo credito maturato nei confronti del ### quale difensore antistatario della sua controparte nel giudizio di cassazione conclusosi nel 2019- che il medesimo ha spiegato, quale portatore di un interesse personale alla pronuncia, un intervento adesivo autonomo (e non ad adiuvandum) che conduce necessariamente ad interpretare la sua domanda come funzionale ad ottenere una dichiarazione di inefficacia ### del medesimo atto impugnato anche nei propri confronti, secondo quanto del resto precisato espressamente nel verbale del prosieguo di prima udienza del 5/02/2024, costituente la prima difesa utile successiva che era consentita dall'art. 281duodecies, co. 3 c.p.c.  quale replica all'avversa eccezione sollevata con le note del 2/02/2024. 
Nel merito, la domanda revocatoria è fondata e va accolta. 
Nessun dubbio si pone sulla revocabilità del contratto con cui un coniuge trasferisca all'altro un immobile, al dichiarato fine di dare esecuzione agli obblighi assunti in sede di separazione consensuale omologata o negoziata (cfr. Cass. 2008/n. 11914; 2005/n. 15603); è noto, infatti, che la separazione consensuale è un negozio di diritto familiare avente un contenuto essenziale relativo allo status di separato, ed un contenuto eventuale costituito dagli accordi patrimoniali accessori che possono anche prevedere l'attribuzione di immobili, i quali ultimi accordi, per la loro autonomia, ben possono essere aggrediti dai terzi creditori. 
In tali casi, si osserva che l'azione revocatoria “non trova ostacolo né nell'avvenuta omologazione dell'accordo stesso (o, nella specie, nell'autorizzazione data dal PM ex L. 2014/n. 162, ndr), cui resta estranea la funzione di tutela dei terzi creditori e che comunque lascia inalterata la natura negoziale della pattuizione; né nella pretesa inscindibilità di tale pattuizione dal complesso delle altre condizioni della separazione; né infine nella circostanza che il trasferimento immobiliare o la costituzione del diritto reale minore siano stati pattuiti in funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento del coniuge economicamente più debole o di contribuzione al mantenimento dei figli, venendo nella specie in contestazione non già la sussistenza dell'obbligo in sé, di fonte legale, ma le concrete modalità di assolvimento del medesimo, convenzionalmente stabilite dalle parti” (Cass. 2006/n. 8516); che, “ai fini dell'applicazione della differenziata disciplina di cui all'art. 2901 c.c., la qualificazione dell'atto come oneroso o gratuito discende dalla verifica, in concreto, se lo stesso si inserisca o meno nell'ambito di una più ampia sistemazione solutorio-compensativa di tutti i rapporti aventi riflessi patrimoniali, maturati nel corso della quotidiana convivenza matrimoniale” (Cass. 2019/ 10443). 
Ciò posto, ricorrono nel caso in esame tutti i presupposti richiesti dall'art. 2901 c.c. (esistenza di un rapporto di credito verso il debitore disponente; effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento dell'atto dispositivo; conoscenza del pregiudizio da parte del debitore e del terzo). 
Sussistono innanzitutto le dedotte ragioni di credito degli istanti e dell'interventore volontario, portate da titoli giudiziali -peraltro definitivi e irretrattabiliprodotti agli atti (sentenza d'appello n. 1200/2018; ordinanza n. 9639/20 resa dalla Corte di cassazione ad epilogo della stessa vicenda giudiziaria; sentenze n. 1424/2020 e n. 1431/2020 di rigetto delle opposizioni a precetto spiegate dal debitore). 
Sussiste anche l'eventus damni. 
E' noto che “il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (cfr., tra le tante, Cass. 2006/n. 15265; 2019/n. 16221). 
Nella fattispecie, è un dato incontestabile che, con l'atto impugnato, il debitore si sia spogliato degli unici beni immobili di cui era proprietario esclusivo (il cui valore di mercato, contrariamente a quanto assunto dai convenuti, non può certamente definirsi “nullo” in ragione della mera vicinanza, al pari di tanti altri immobili, alle piste del locale aeroporto). 
A fronte di tanto, il ### non ha fornito prova sufficiente della disponibilità di altri beni in grado di garantire in modo altrettanto agevole la soddisfazione delle ragioni dei creditori, essendosi limitato solo a dimostrare di esser comproprietario, per l'esigua quota di ¼ pervenutagli per successione ereditaria paterna, di un piccolo locale seminterrato (fgl. 7, p.lla 691) di 88 mq e di categoria C/6 sito in ### G.co. (è un dato notorio che le quote di comproprietà siano di più difficile realizzo nell'ambito di un'eventuale procedura esecutiva), nonché di aver ricevuto in cessione dal Comune di ### G. alcuni terreni dell'estensione di circa 3.000 mq. in forza di verbale di transazione e di conciliazione giudiziale del 7/03/2016 (all. 7 alla memoria di costituzione del ###, che però subordinava espressamente il perfezionamento della cessione ad una serie di controprestazioni poste a carico del ### nell'ambito di una futura edificazione ancora da compiersi (trasferimento in permuta di un'autorimessa coperta per il ricovero dei mezzi comunali, destinazione di una superficie a parcheggio pubblico da gestire secondo certi criteri, etc.), del cui regolare adempimento non è stata fornita la minima prova agli atti. 
Tale prova era invece da ritenersi essenziale, visto che la clausola n. 10 del medesimo verbale transattivo prevedeva espressamente che l'accordo si sarebbe automaticamente risolto di diritto, con retrocessione immediata del terreno in favore del cedente Comune di ### G.co, non solo in caso di inadempimento pur di uno solo dei patti concordati, ma anche di mancata attuazione per qualsiasi motivo del programma costruttivo avente ad oggetto il lotto di terreno ceduto entro il termine di due anni dalla firma dell'accordo. 
Quanto invece al terreno di are 71.41 venduto da ### con atto per notar C. d'Addetta del 8/10/2007 (all. 5) e al dedotto programma edificatorio in C.da ### di cui alla ### edilizia del 25/03/2010 (all. 6), la documentazione in atti dimostra chiaramente che tali beni e rapporti non sono affatto riconducibili al ### in proprio, bensì alla C.V. ### srl che, quale società di capitali, è soggetto giuridico del tutto autonomo e distinto rispetto al debitore convenuto. 
Alla luce di tanto, non essendo stata offerta da quest'ultimo sufficiente prova dell'esistenza di risorse patrimoniali alternative in grado di garantire la stessa agevole realizzabilità dei crediti fatti valere in questa sede, deve concludersi che l'atto dispositivo impugnato abbia senz'altro determinato una notevole variazione peggiorativa dell'originaria consistenza patrimoniale del debitore sia in termini quantitativi che qualitativi. 
Quanto al requisito soggettivo, è noto che detto requisito si atteggia diversamente a seconda che l'atto dispositivo impugnato sia successivo o anteriore al sorgere del vantato credito: nel primo caso è sufficiente la semplice conoscenza od agevole conoscibilità del pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori; nel secondo, si richiede invece la più rigorosa prova della dolosa preordinazione dell'atto. 
Nella fattispecie, non vi è dubbio che si verta nel primo caso, visto che il trasferimento immobiliare del 28/08/2018 è stato pacificamente compiuto dal debitore convenuto nella pendenza del giudizio di rivalsa avviato nei suoi confronti con originario ricorso ex art. 702bis c.p.c. del 2012, poi sfociato nella pronuncia d'appello n. 1200/2018 del 5/07/2018 e nell'ordinanza di rigetto della S.C. 
Né può fondatamente sostenersi la tesi dell'anteriorità dell'atto impugnato sulla base del rilievo che i crediti portati dai predetti titoli sarebbero divenuti definitivi e irretrattabili solo in un momento successivo alla contestata cessione, posto che, per principio giurisprudenziale pacifico, in tema di azione revocatoria il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo del debitore va riscontrato con riferimento al momento di insorgenza del credito e non già rispetto a quello del suo accertamento giudiziale (cfr., tra le tante, Cass. 2019/ 22161). 
Nella fattispecie, il credito da rivalsa nei confronti del ### (cui sono accessorie le spese di lite) è sorto contrattualmente nel 1998, come risulta dalla semplice lettura dell'ordinanza ex art. 702bis c.p.c. resa in primo grado. 
Ne deriva che il requisito soggettivo richiesto nella specie si esaurisce nella cd. scientia damni, intesa come semplice conoscenza -od agevole conoscibilità- del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore, che ben può essere provata in via presuntiva (cfr., tra le tante, Cass. 2019/n. 16221). 
Il requisito soggettivo si atteggia altresì diversamente a seconda della natura onerosa o gratuita dell'atto dispositivo, perché è noto che, in caso di atto a titolo gratuito, non rileva lo stato soggettivo del terzo beneficiario, il quale, avendo acquisito un vantaggio senza un corrispondente sacrificio, ben può vedere il proprio interesse posposto a quello del creditore (cfr., tra le tante, Cass. 2010/n. 12045). 
Nel caso in esame, rileva il Tribunale che parte convenuta non ha fornito alcuna prova dell'asserita natura onerosa della cessione attuata, da valutarsi nell'economia complessiva delle rispettive posizioni reddituali dei coniugi (rimaste imprecisate) e della sistemazione degli assetti patrimoniali conseguenti alla separazione. 
Non ha infatti dimostrato che l'assegnazione della casa coniugale alla moglie, pur in assenza di figli nati dalla coppia, avesse una funzione solutorio-compensativa di un eventuale obbligo di mantenimento verso il coniuge, mancando qualsiasi prova del presupposto della non autonomia economica della moglie, né ha comprovato la tesi dei suoi pregressi debiti verso la stessa da rimborso di prestiti asseritamente ricevuti nel corso della convivenza matrimoniale a supporto della sua attività di imprenditore edile. 
In ogni caso, anche a voler per ipotesi ritenere che il patto traslativo inerente la casa coniugale (cui si è data attuazione con l'atto di cessione impugnato) non costituisse una liberalità, ma avesse effettivamente una funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento nei confronti della moglie e/o comunque compensativa di altri eventuali sconosciuti rapporti economici esistenti tra i coniugi, sussiste comunque sufficiente prova della scientia damni sia in capo al disponente che alla terza cessionaria del bene. 
Ed infatti, la conoscenza da parte di entrambi del pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori rinviene, nello specifico, dal concorso dei seguenti elementi precisi ed inequivoci: --la tempistica dell'invito alla negoziazione assistita per l'accordo di separazione consensuale, inviato, guarda caso, dal ### lo stesso giorno (5/07/2018) della notifica a mezzo Pec della sentenza di riforma in appello n. 1200/18 e sfociato appena venti gg. dopo nella firma dell'accordo del 25/07/2018 contenente il patto relativo all'impegno a trasferire la proprietà della casa coniugale alla moglie, poi adempiuto con la stipula, in data ###, dell'atto di trasferimento impugnato; --la portata della dismissione attuata, con cui, subito dopo la riforma della pronuncia di rigetto in primo grado, il debitore convenuto si è frettolosamente spogliato degli unici immobili di cui era proprietario esclusivo, comprese le parti del fabbricato ancora in corso di costruzione che non erano ovviamente adibite a casa coniugale; --il rapporto di coniugio esistente tra il disponente e la beneficiaria della cessione, che pure, in quanto moglie del ### dal settembre 1997, non poteva non essere a conoscenza dell'annosa vicenda giudiziaria in cui è stato per lunghissimo tempo coinvolto il marito (quanto meno dalla sua chiamata in causa nel precedente giudizio iniziato già nel 2002), in relazione ad un atto di compravendita risalente al 1998, rispetto al quale il medesimo, titolare dell'impresa di costruzione del fabbricato venduto alla ### srl, aveva assunto sin da quell'epoca l'obbligo di tener indenne la società venditrice da ogni responsabilità connessa a vizi di costruzione. 
La riconosciuta sussistenza di tutti gli elementi di cui all'art.  2901 c.c. conduce, in definitiva, all'accoglimento della domanda revocatoria dell'atto traslativo proposta sia dagli attori che dall'interventore autonomo. 
Non vi è invece luogo per la revoca anche dell'atto presupposto costituito dalla convenzione di negoziazione assistita del 25/07/2018, che, essendo qualificabile (rispetto agli obblighi di cessione ivi assunti) come impegno preliminare alla stipula del contratto impugnato, non è atto revocabile ex art. 2901 c.c., in conformità del pacifico indirizzo giurisprudenziale secondo cui “il contratto preliminare di vendita di un immobile non produce effetti traslativi e, conseguentemente, non è configurabile quale atto di disposizione del patrimonio, assoggettabile all'azione revocatoria ordinaria, che può invece avere ad oggetto l'eventuale contratto definitivo di compravendita successivamente stipulato (cfr. Cass. 2011/n. 17365; Cass. 2018/n. 15215; Cass. 2019/ 17067). 
Le spese di lite seguono l'ordinario criterio della soccombenza, nelle misure liquidate come da dispositivo ex DM 2014/n. 55, sulla base degli scaglioni tariffari determinati dal valore dei crediti tutelati in ciascun giudizio, dimezzata la fase di trattazione/istruttoria in ragione della natura documentale della controversia e tenuto conto del mancato deposito di note conclusive da parte degli istanti e dell'interventore volontario.  P.Q.M.  il Tribunale di Foggia, 3^ sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da ### e ### srl unipersonale e ### avv. ### con ricorso ex art. 281decies c.p.c. depositato il ###, nonché da ### avv. ### con comparsa di intervento volontario depositata nel giudizio riunito il ###, nei confronti di ### e delli #### nelle cause riunite iscritte ai N.ri 4314/2023 e 4532/2023 R.G., uditi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza od eccezione, così provvede: 1. accoglie la domanda revocatoria ordinaria e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia, nei confronti degli attori e dell'interventore volontario, dell'atto di trasferimento immobiliare per notar C. d'Addetta del 28/08/2018 -### 25226/Racc. 13065, con cui ### in adempimento della convenzione di negoziazione assistita stipulata il ### ed avente ad oggetto l'accordo di separazione personale tra coniugi autorizzato dalla ### della Repubblica presso questo Tribunale con provvedimento n. 146/18 del 2/08/2018, ha ceduto alla moglie delli ### la piena proprietà dell'intero fabbricato sito in ### alla via ### 1 (costituito da quattro appartamenti, di cui due ancora in corso di costruzione, ed un locale seminterrato ad uso deposito) censiti in catasto al fgl.  131, p.lla 287, sub 1-2-3-4-5, con annessa area di pertinenza a destinazione agricola di are 37.54, censita in catasto al fgl.  131, p.lle 285, 283, 240 e 237; 2. visto l'art. 2655 c.c., dispone l'annotazione della presente sentenza a margine della trascrizione dell'atto revocato eseguita il ### presso la ### dei ### di ### ai N.ri 19165 R.G.-14312 R.P.; 3. condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese di lite in favore degli attori e dell'interventore volontario, liquidandole, per i primi, in € 786 per esborsi ed € 5.634 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, avv. ### per l'interventore volontario, avv. M.A. ### in € 2.967 a titolo di onorari, oltre accessori di legge come sopra.  ================================================================== Così deciso in ### il 24 giugno 2024 

Il Giudice
(dott. M. ###


causa n. 4314/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Marchesiello Maria Angela

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Tribunale di Roma, Sentenza n. 10153/2024 del 07-06-2024

... dell'anno 2021 avente ad oggetto: ### a precetto, riservata in decisione all'odierna udienza del 07-06-2024, all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. e vertente TRA ### - (C.F. ###), ### - (C.F. ###), rappresentati e difesi dall'Avv. ### domicilio eletto in #### nr. 14, giusta procura alle liti in atti Parte Opponente E ### S.P.A. - (C.F. ###), rappresentata e difesa dall'Avv. ### domicilio eletto in #### 18, giusta procura alle liti in atti ### Come da verbali di causa. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato in data ### i sigg. ### e ### propongono opposizione avverso l'atto di precetto notificato da ### in data ###, con il quale si intima di pagare al sig. ### il pagamento della complessiva somma di ### 231.134,68 oltre interessi (leggi tutto)...

TRIBUNALE DI ROMA VERBALE DI UDIENZA CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C. 
Il giorno 07-06-2024, alle ore 12,00, innanzi al Giudice Onorario dott. ### in supplenza dott.ssa d'### viene chiamata la causa R.G. n. 3370 dell'anno 2021 promossa da ### e #### spa ______________________________________ Visto il provvedimento di fissazione dell'udienza odierna a trattazione scritta; Vista la regolare notifica del citato decreto a tutte le parti; Preso atto della presenza in aula degli avvocati: -### per parte opponente, che conclude riportandosi a tutte le proprie difese; -### in sostituzione dell'Avv. ### per parte opposta, che conclude riportandosi a tutte le proprie difese; Le parti discutono la causa e si riportano in particolare alle ultime memorie conclusionali. 
Il Giudice alle ore 12,15 si ritira in camera di consiglio per deliberare Il Giudice Alle ore 18,35, al termine della camera di consiglio, viene riaperto il presente processo verbale ed il Giudice decide la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., che si deposita telematicamente in luogo della lettura della stessa. Il Giudice REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di ROMA, IV SEZIONE CIVILE in persona del dr. ### in funzione di giudice onorario, letti gli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunziato la seguente: S E N T E N Z A Nella causa civile iscritta al n. 3370 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 avente ad oggetto: ### a precetto, riservata in decisione all'odierna udienza del 07-06-2024, all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. e vertente TRA ### - (C.F. ###), ### - (C.F. ###), rappresentati e difesi dall'Avv. ### domicilio eletto in #### nr. 14, giusta procura alle liti in atti Parte Opponente E ### S.P.A. - (C.F. ###), rappresentata e difesa dall'Avv. ### domicilio eletto in #### 18, giusta procura alle liti in atti ### Come da verbali di causa.  MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato in data ### i sigg. ### e ### propongono opposizione avverso l'atto di precetto notificato da ### in data ###, con il quale si intima di pagare al sig.  ### il pagamento della complessiva somma di ### 231.134,68 oltre interessi legali e spese sino al soddisfo, in solido con la coniuge, sig.ra ### b) nonché ha intimato alla sig.ra ### in solido con il coniuge ### il pagamento della complessiva somma di ### 185.664,26 oltre interessi legali e spese sino al soddisfo, in forza di sentenza n. 40906/02 del 4.9-30.10.2002, resa a definizione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo R.G. n. 588/1995, il Tribunale di ### In particolare, l'opponente deduce ed eccepisce: 1- la inefficacia esecutiva della sentenza e conseguente estinzione di ogni credito per prescrizione decennale; 2- carenza di legittimazione attiva ad agire della ### s.p.a. - conseguente illegittimità del credito azionato ai sensi ed effetti dell'art. 1264 c.c..; 3- erroneità delle somme azionate - conseguente illegittimità del credito azionato per incertezza assoluta dei calcoli effettuati. 
Parte opposta si costituisce in giudizio e, contestate tutte le avverse difese, chiede nel merito: rigettare perché infondate in fatto e in diritto le domande tutte proposte dai ###ri ### e ### con l'atto di citazione in opposizione a precetto notificato il ###. 
Il giudice con provvedimento del 14-07-2021, rigetta l'istanza di sospensione e fissa l'udienza del 30-5-2022 ex art. 218 sexies cpc.. Successivamente, in data ### la causa viene assegnata a sentenza con i termini di legge per le memorie conclusionali e di replica. Con provvedimento del 13-05-2024 la stessa viene rimessa sul ruolo, per sentire le parti e per la decisione ex art. 281 sexies cpc.  1--In primo luogo, si rende necessario procedere alla qualificazione dell'azione, che come è noto compete al giudice. 
Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte quello secondo cui (cfr. Cass. 8082/2005) il potere - dovere del giudice di qualificare giuridicamente l'azione e di attribuire il "nomen iuris" al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, anche in difformità rispetto alle deduzioni delle parti, trova un limite la cui violazione determina il vizio di ultrapetizione - nel divieto di sostituire l'azione proposta con una diversa, perchè fondata su fatti diversi o su una diversa "causa petendi", con la conseguente introduzione di un diverso titolo accanto a quello posto a fondamento della domanda, e di un nuovo tema di indagine (Ordinanza n. 1244/2019 Cassazione Civile). 
La differenza tra l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc e l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 consiste nel fatto che se le contestazioni hanno ad oggetto il diritto del creditore a procedere ad esecuzione, andrà utilizzato il procedimento di opposizione all'esecuzione, se invece le contestazioni hanno ad oggetto le modalità con cui è stata introdotta l'esecuzione, si dovrà esperire l'opposizione agli atti esecutivi. 
Nel caso in esame parte opponente, allorchè, eccepisce l'inesistenza del credito, la carenza di legittimazione e l'erroneità dei conteggi, contesta il diritto del creditore di procedere ad esecuzione e la domanda va qualificata come opposizione all'esecuzione ex 615 c.p.c..  2--Parte opponente assume che il titolo azionato, ovvero la sentenza nr. 40906/2002, è stata pubblicata in data del 30-10-2002 e non è mai stata notificata sino alla data del 24-11-2020, pertanto, visto che ex art.  2935 le sentenze di condanna si prescrivono in dieci anni, il preteso credito intimato deve considerarsi estinto. 
Parte opposta evidenza che prima ### e successivamente la ### dell'### quale mandataria di ### hanno inoltrato ai debitori varie diffide di pagamento che, puntualmente, hanno interrotto la decorrenza del termine di prescrizione decennale. In particolare, deduce e prova che una prima diffida è stata inoltrata da ### il ###, seguita da una seconda diffida del 14-02-2005 e, quindi, da una terza della ### dell'### del 13-02-2015. 
Sulla deduzione di parte opponente, che tali diffide non hanno validamente interrotto la prescrizione, occorre valutare il contenuto delle medesime, per verificare la loro efficacia interruttiva della prescrizione o meno. 
Esclusa ogni valutazione sulla diffida del 3-11-2004, perché ininfluente ai fini della interruzione della prescrizione, si passa alla valutazione della diffida del 14-02-2005, spedita il ### e ricevuta il 06-03- 2005. 
Detta diffida del 2005, per quello che qui interessa, dice testualmente: “senza bisogno di ulteriore avviso e/o premonizione, la ### in nome e per conto del cessionario, tornerà libera di agire per il recupero integrale dell'originale credito, provvedendo nello specifico, a mettere in esecuzione la sentenza n. 2199/2005 emessa dal Tribunale di ### in data ###, pubblicata in data ###”. 
La diffida del 13-02-2015, spedita il ### e ricevuta il ###, invece, indica espressamente il credito rinveniente dalla sentenza n. 40906/2002, titolo esecutivo per cui è causa, rispetto al quale la medesima deve considerarsi valida anche ai fini interruttivi della prescrizione. 
E' di tutta evidenza, quindi, che la diffida del 2005 si riferisce nello specifico a mettere in esecuzione la sentenza n. 2199/2005, che non è il titolo posto a base del precetto per cui è opposizione, ossia la sentenza 40906/2002. 
Alla luce delle esposte considerazioni in fatto, si deve ritenere che manca un valido atto interruttivo della prescrizione, non potendosi considerare tale la diffida del 2005, perché riferentesi al credito portato da altro titolo, rispetto alla diffida del 2015, che, invece, fa espresso riferimento al titolo per cui è opposizione, la sentenza n. 40906/2002, depositata in data ###. 
Deve, quindi, ritenersi pacifico che il primo valido atto interruttivo non può che essere la sola diffida del 2015, che, però, arriva quando i termini di prescrizione si sono già consumati. 
La domanda, quanto al primo motivo di opposizione risulta, pertanto, fondata.  3--Anche il secondo motivo di opposizione, inerente la dedotta carenza di legittimazione attiva ad agire della ### s.p.a. è fondato. 
Questo giudice ritiene di aderire alla giurisprudenza di questo Tribunale e ai principi enucleati dalla sentenza della ### n. 5617/2020. Tuttavia, detta sentenza, oltre a quanto già il Tribunale di ### con la citata pronuncia, ha ripreso, dice anche che: “Il contratto di cessione di crediti in blocco non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità. E' noto, peraltro, che si tratta di operazioni di dimensione solitamente ampia e importante, con linee confinarie di crediti inclusi o esclusi spesso molto sottili, quando non frutto di peculiari tecniche aziendali e di analisi di rischio: sì che l'approntamento di un adeguata, chiara e puntuale, documentazione contrattuale, con distribuzione della medesima ai gangli operativi delle imprese interessate discende in via diretta dal principio di "sana e prudente gestione" di cui all'art. 5 TUB. Al di là di quest'ordine di rilievi, va comunque osservato - con diretto e immediato riferimento alla dimostrazione della legittimazione del soggetto istante per la partecipazione al passivo fallimentare - che la norma dell'art. 58, comma 2 TUB, se non impone che un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in ### contenga più diffuse e approfondite notizie. Con la conseguenza, assunta questa diversa prospettiva, che - qualora il contenuto pubblicato nella ### indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 c.c.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione - detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il "prudente apprezzamento" del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito (per questa linea si confronti, in particolare, la pronuncia di Cass., 13 giugno 2019, n. 15884)”. 
Da ultimo la ### 3 con l'Ordinanza n. 17944 del 18-5-2023, ha ulteriormente approfondito l'esame e fissato il seguente principio di diritto: “In caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, occorre distinguere: la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 e.e., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito; quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni. Tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai sensi dell'art. 58 T.U.B .. In tale ipotesi (e solo per tali specifiche operazioni), la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella ### prevista dal secondo comma della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 e.e., onde non costituisce di per sé prova della cessione. Se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio. 
Laddove, peraltro, l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti "in blocco" non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui a/l'avviso di cessione pubblicato nella ### potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanzia/e della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo”. 
Infine, è intervenuta la recentissima ### Sez. 3 Num. 3405 Anno 2024, che reitera esclusivamente il principio per cui la cessione dei crediti bancari in blocco deve essere provata attraverso la produzione del contratto di cessione, non essendo da solo sufficiente l'estratto ex art. 58 TUB. 
Nel caso in esame, la parte opposta, dato atto di aver stipulato diversi contratti di cessione di crediti, si limita a produrre l'avviso pubblicato sulla ### e omette di produrre i detti contratti di cessione, per cui, secondo il principio espresso dall'ultima giurisprudenza prima richiamata, non fornisce la prova della sua legittimazione. 
Se anche volessimo, sulla base della pregressa giurisprudenza, verificare, se il contenuto pubblicato nella ### mostri, senza lasciare incertezze od ombre di sorta, la legittimazione attiva del soggetto, la conclusione sarebbe la medesima. 
Parte opposta non ha dato la prova della esistenza delle cessioni e che dette cessioni di credito hanno riguardato e contenevano il credito di parte opponente. 
Dai documenti prodotti, le gazzette ufficiali, emerge che, per entrambe le cessioni in atti, vengono ceduti tutti i crediti che presentano determinate caratteristiche, espressamente richiamate, e per la cessione del 2018 i detti criteri dovevano essere cumulativi. 
Nessuna allegazione e prova vi è stata circa il rispetto dei detti criteri sia individuali che cumulativi, per il credito oggetto di cessione, intimato con il precetto opposto. 
Conseguentemente, la società opposta deve ritenersi non munita di legittimazione, per il credito oggetto di opposizione.  4--Gli altri motivi di opposizione restano assorbiti.  5--Le spese seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio in dispositivo, sulla base dei nuovi parametri forensi fissati col ### n. 55/2014, considerando il valore minimo dello scaglione di riferimento, stante la natura della controversia e la bassa difficoltà delle questioni trattate, per le fasi di studio, introduttiva, trattazione e decisionale.  P. Q. M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ### e #### nei confronti di ### S.P.A, così provvede: 1) ACCOGLIE l'opposizione e dichiara la carenza di legittimazione di parte intimante, attuale parte opposta e la prescrizione del diritto di credito; 2) CONDANNA parte opposta ### S.P.A., al pagamento, in favore di parte opponente ### e ### per entrambi e in solido tra di loro, delle spese di lite, che liquida in € 7.052,00 per compensi professionali, oltre spese vive, rimborso forfetario al 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge.  ### all'udienza del 07-06-2024 

Il giudice
Dott. ###


causa n. 3370/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Cecere Enrico

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