n. 18611/2021 r.g.a.c. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli 4 SEZIONE CIVILE Il Giudice, dott.ssa ### ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 18611/2021 R. Gen. Aff. Cont. assegnata in decisione all'udienza del 14/11/2023 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c. l'ultimo dei quali è scaduto il ### TRA ### c.f.: ###, elett.te dom.to presso lo studio dell'Avv. ### c.f.: ###, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura agli atti - ATTORE
E ### S.R.L. , c.f.: ###, in persona del legale rappresentante p.t., elett.te dom.to presso lo studio degli Avv.ti ### (C.F. ###) e ### (CF ###), dai quali è rappresentato e difeso giusta procura in atti -### CONCLUSIONI All'udienza del 14.11.2023 l'avv. ### per l'attore, nel riportarsi a tutti gli atti depositati, ha concluso per l'accoglimento della domanda con vittoria di spese ed attribuzione delle stesse in suo favore in quanto anticipatario.
Gli avv.ti ### e ### per la convenuta, hanno concluso riportandosi a tutto quanto dedotto, eccepito, documentato e richiesto e, impugnando e contestando, ancora una volta, quanto dedotto e richiesto da controparte siccome infondato in fatto e in diritto, hanno chiesto rigettarsi tutte le domande attoree , con vittoria di spese, compenso, rimborso spese generali, oltre IVA e ### Le parti hanno, altresì, chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Va premesso che la presente sentenza è redatta senza lo svolgimento del processo in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132, co. 4, c.p.c. e 118 disp att. c.p.c., per effetto delle modifiche introdotte dagli artt. 45 e 52 dalla legge n. 69 del 18/6/09 in vigore dal 04.07.2009.
Tanto premesso va evidenziato che, con atto di citazione notificato alla controparte il ###, ### ha evocato in giudizio la ### s.r.l. chiedendo a questo Tribunale:1) di accertare e dichiarare l'intervenuta remissione del debito da parte della predetta società in favore dell'attore; 2) per l'effetto, di accertare e dichiarare l'estinzione dell'obbligazione e del correlativo credito di cui alla sentenza n. 7262/2006 resa dal Tribunale di Napoli in data ### ed acquisito dalla predetta società in data ### - giusto atto per notar ### di ### 2324 Racc. n. 1969 Registrato in ### il ### al n. 5526 Serie ###- accertando e dichiarando che nulla è dovuto da ### alla predetta società in relazione al detto credito; il tutto con vittoria delle spese di lite.
A fondamento delle domande parte attrice ha dedotto che: 1) giusta sentenza 7262/2006 resa dal Tribunale di Napoli in data ###, riformata dalla Corte di Appello di Napoli -nella sola parte relativa alla data di decorrenza degli interessi sulle somme a partire dal febbraio 1989- con la sentenza n. 3314/2011, resa in data ###, passata in giudicato, l'istante è stato condannato al pagamento della somma di € 572.922,85 oltre interessi in favore di ### 2) in data #### era deceduta ab intestato lasciando, quali suoi eredi, il coniuge ### ed i figli #### e ### 3) in data ###, con atto per notar ### di #### rep. n. 11536, registrato in ### il ### al n. 1234, ### aveva rinunciato all'eredità della moglie; 4) in data ### gli eredi della ### avevano notificato all'attore un precetto per un importo pari ad € 1.159.753,27; 5) in data ### detto creditogiusta atto per notar ### di ### n. 2324 Racc. n. 1969 Registrato in ### il ### al n. 5526 Serie ###- era stato ceduto da #### e ### alla società ### con sede ###CF ###; 6) con la raccomandata ###3 del 25.06.2021 la ### aveva notificato ad ### la detta cessione del credito unitamente all'atto notarile di cessione; 7) in data ### la medesima ### con atto sottoscritto dal suo amministratore unico ### aveva rinunziato a detto credito rimettendo il debito all'istante.
Avendo la società convenuta manifestato, secondo le prospettazioni dell'attore, in maniera libera, inequivoca e chiara ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1236 c.c. la remissione del debito in favore del ### con conseguente estinzione dell'obbligazione in oggetto, quest'ultimo ha proposto l'odierno giudizio.
Nella comparsa di costituzione e risposta, tempestivamente depositata in giudizio, parte convenuta ha sottolineato la totale assenza di motivazione della tesi difensiva e, in ragione della notevole entità della somma, dell'elevata qualificazione professionale della cessionaria e della modalità di redazione (con omissione del destinatario) dell'atto di rinuncia, ha prospettato l'assoluta inverosimiglianza delle domande attoree di cui, pertanto, ha chiesto l'integrale rigetto. A confutazione delle avverse allegazioni ### s.r.l. ha dedotto che il documento in questione doveva essere collocato all'interno di una vicenda più ampia di cui ha illustrato i contorni. Nello specifico, sempre secondo le deduzioni di parte convenuta, agli inizi dell'anno 2019 e precisamente nel mese di gennaio, ### amministratore della predetta società intenzionata all'acquisto di un immobile per ivi spostare la propria sede ed i propri uffici, visionava un bene posto in vendita sito in Napoli, alla Via del ### n. 33/35 di cui erano comproprietari #### e ### Trovandolo confacente alle esigenze aziendali e visto che il prezzo richiesto dai venditori (€ 2.000.000,00) poteva essere corrisposto con mezzi propri e facendo ricorso al credito bancario, ### mostrò il proprio interesse all'acquisto. In quel frangente il ### che di fatto agiva anche per conto delle altre parti, rappresentò all'amministratore che il bene non era commerciabile in quanto dei suoi creditori lo avevano sottoposto a pignoramento immobiliare, attivando una procedura esecutiva pendente dinanzi al Tribunale di Napoli (### 159/2017), per un credito - quello poi oggetto della cessione - che il ### non poteva estinguere non avendone i mezzi. Visto il vivo interesse che ### mostrava ai fini dell'acquisto, il ### riferì che probabilmente i creditori, attese le lungaggini di una vendita all'asta dell'immobile, sarebbero stati disponibili ad accettare una transazione a saldo e stralcio e così far estinguere la procedura esecutiva. Contattati i creditori del ### si pervenne, poi, in data ### alla stipula dell'atto con cui ### acquistò il credito in argomento, versando ai creditori, a titolo di prezzo, la somma a vista di € 250.000,00, aprendo così la strada all'estinzione della procedura esecutiva provocata dall'intervento in essa di ### in surroga (come poi era accaduto il ###). Di conseguenza il ### era diventato debitore di ### con cui aveva in essere una trattativa per la vendita del bene. Infatti, dopo circa trenta giorni e precisamente il 10 maggio 2019, ### e la ### da una parte, e la ### dall'altra, con due distinti preliminari di vendita rogati dal ### si erano obbligati a vendere ad ### ciascuno per i rispettivi diritti di usufrutto e di proprietà, l'immobile in questione. Nel preliminare intervenuto tra ### da una parte, e il ### e la ### dall'altra, fu previsto che il saldo del prezzo di circa € 1.600.000,00, al netto della caparra versata di € 150.000,00, sarebbe stato corrisposto contestualmente alla stipula dell'atto definitivo di compravendita, eventualmente utilizzando il ricavo di un contratto di mutuo che la parte promissaria acquirente avrebbe stipulato con un istituto di credito di propria fiducia, impegnandosi espressamente parte promittente venditrice a stipulare l'atto definitivo di compravendita contestualmente alla stipula del contratto di mutuo e a percepire le somme provenienti dal mutuo quando l'istituto mutuante le avesse rese disponibili tant'è che il termine previsto nel detto preliminare non rivestiva carattere perentorio ed essenziale. ### pertanto, non essendo stringenti i termini delle stipule verso la fine del 2019 si era attivata per ottenere il finanziamento per corrispondere il saldo del prezzo. Tuttavia la diffusione della nota pandemia ###19 aveva provocato il blocco delle attività produttive del paese e anche di quelle creditizie con la materiale impossibilità finanche per il perito incaricato di accedere all'immobile da periziare e da stimare. Per tal motivo, l'istruttoria bancaria per la concessione del mutuo chiesto da ### era stata sospesa e messa in coda rispetto ad altre numerosissime richieste precedenti. Ciò nonostante, dopo la stipula del preliminare, ### aveva spontaneamente versato alle parti promittenti venditrici, tra luglio e ottobre 2019, ulteriori acconti sul prezzo per circa € 150.000,00. Nell'estate del 2020 la società aveva comunicato al ### che i tempi dell'erogazione del mutuo sarebbero slittati per i motivi già indicati e costui, adirato, aveva minacciato di promuovere azioni legali.
Ritenendo le stesse infondate, ### non aveva dato peso ai minacciosi propositi ed aveva proseguito la propria attività, compulsando ripetutamente la banca affinchè disponesse l'istruttoria necessaria per l'erogazione del mutuo. In quel frangente il ### era venuto, in qualche modo, in possesso (forse durante uno dei numerosissimi incontri per la trattativa) dell'atto di rinuncia in questione e, nelle date del 10/5/2021 e dello 01/06/2021, provvedeva a convocare ### innanzi al ### per la stipula del definitivo contravvenendo ad una specifica clausola contrattuale e sebbene la società avesse nel frattempo spontaneamente versato alle parti promittenti venditrici ulteriori acconti, tra ottobre 2020 e maggio 2021, per circa € 280.000,00, accollandosi inoltre le ingenti spese per la cancellazione delle pregiudizievoli gravanti sull'immobile al fine di liberarlo e renderlo commerciabile. In buona sostanza le parti promittenti venditrici a maggio 2021 avevano percepito da ### la complessiva somma di € 580.000,00, oltre tutte le ingenti spese per la cancellazione delle trascrizioni pregiudizievoli. Nonostante ciò in seguito (giugno 2021) il ### e la ### sul presupposto dell'inadempimento della società, avevano chiesto la risoluzione del preliminare al solo fine di trattenere tutte le somme percepite, di utilizzare illegittimamente il documento rubricato “rinunzia del credito” in argomento e di conservare la proprietà dell'immobile reso libero da ogni gravame grazie ad #### parte convenuta la ricostruzione dei fatti proposta sarebbe stata confermata dalla lettura di tutti gli atti giudiziari redatti dal medesimo procuratore del ### negli altri giudizi incardinati nel medesimo periodo (Tribunale di Napoli RG. 19703/2021, risoluzione del preliminare ### Tribunale di Napoli RG. 19704/2021, risoluzione del preliminare ### Tribunale di Napoli, richiesta rilascio immobile a ### Tribunale di ### opposizione all'esecuzione).
Quanto all'atto di rinuncia oggetto del giudizio la difesa della convenuta ha dedotto che: 1) con tale documento la società aveva manifestato una sorta di rinuncia nei confronti dei soli cedenti, nel caso di retrocessione, e, dunque, alla garanzia del credito verso di loro e solo verso di loro; 2) in detto atto non vi era alcun riferimento al ### essendo privo di destinatario e la dichiarazione ivi contenuta non era mai stata comunicata al debitore, di talché l'effetto estintivo dell'obbligazione previsto dall'art. 1236 c.c. non era mai avvenuto; 3) non vi era alcuna ragione plausibile dell'eventuale rinuncia da parte dell'impresa ad un credito di oltre un milione di euro dopo l'acquisto per la considerevole somma di euro 250.000,00; 4) l'amministratore ### della società si era accorto della sparizione del documento solo a seguito della notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio; 5) il ### non aveva mai ricevuto da ### né le aveva mai richieste le copie originali delle sentenze di I e II grado munite di formula esecutiva da cui aveva origine il credito in argomento, delle quali infatti il ### non era nel possesso, mentre, di contro, esse erano nel libero possesso di ### tant'è che il ### in sede di opposizione all'esecuzione dinanzi al Tribunale di ### ne aveva chiesto la sospensione esecutiva.
In risposta alle avverse deduzioni, nella prima memoria ex art. 183 comma VI c.p.c., parte attrice, oltre a sottolineare il pieno riconoscimento della rinunzia depositata in atti da parte della ### srl, con l'evidente conseguenza della riconducibilità della scrittura di rinunzia e remissione alla società convenuta, ha dedotto che: 1) l'art. 1236 c.c. non richiede alcuna espressa indicazione del destinatario affinchè la rinunzia abbia efficacia e validità nei riguardi del debitore; 2) la circostanza che il debitore ne sia in possesso evidenzia incontrovertibilmente la sua comunicazione, avvenuta mediante la sua consegna ed il suo possesso è necessario e sufficiente a comprovare la detta circostanza; 3) la tesi secondo cui la rinunzia sarebbe stata destinata ai creditori cedenti, ovvero a #### e ### è smentita per tabulas dallo stesso atto di cessione intercorso tra i predetti ed ### dal momento che l'art. 6 del contratto di cessione escludeva ogni garanzia sulla solvenza del debitore, rendendo la cessione eseguita “pro soluto”; 4) del tutto inconferente ai fini della validità dell'atto di rinunzia e remissione è la mancata consegna delle copie delle sentenze di I e II grado, munite delle formule esecutive all'origine del credito oggetto di cessione dal momento che la dichiarazione di remissione del debito, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1236 c.c., essendo un atto unilaterale, non più ritrattabile ad effetti immediati ed irreversibili rende del tutto inutile la consegna dei titoli oramai neutralizzati dalla dichiarazione resa; 5) la rinunzia al credito è stata espressamente richiesta dal ### durante le trattative intercorse per la vendita dell'immobile dal momento che, avendo tenuto conto dell'esborso fatto dalla società promissaria acquirente nel prezzo finale di cessione dell'immobile, doveva cautelarsi dall'eventualità che il detto credito fosse a lui richiesto sia in caso di buon fine che di risoluzione dei preliminari di compravendita per responsabilità della promissaria acquirente e la società, riconoscendo la legittimità delle richieste del ### ed i suoi timori, nella convinzione di poter adempiere alle obbligazioni assunte, rivelatesi successivamente, fuori dalle sue capacità, aveva rilasciato la scrittura in esame e “volontariamente e liberamente” l'aveva consegnata all'attore.
Nella prima memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. parte convenuta, nel negare all'atto di rinuncia valore abdicativo alla pretesa creditoria e nel ribadire tutte le sue prospettazioni difensive, ha, altresì, sottolineato la carenza di prova dell'eventuale accordo che sarebbe intervenuto tra le parti nella fase delle trattative contrattuali nonché l'erronea indicazione da parte attrice della data del 25.06.2021 in cui avrebbe avuto, per la prima volta, conoscenza dell'atto di cessione del credito in luogo di quella esatta del 27.05.2019 (come documentato dalla predetta società).
Così sinteticamente ricostruita la vicenda processuale va, in primo luogo, evidenziato che, alla stregua del tenore delle rispettive difese delle parti, non risulta oggetto di contestazione nè la provenienza del documento dall'amministratore della società convenuta né la data di redazione dello stesso né la pertinenza del medesimo alle trattative tra le parti per l'operazione di vendita di immobili in comproprietà del ### Quanto poi alla prospettata assenza di autorizzazione dell'assemblea in favore dell'amministratore del potere di rinunciare ad un credito societario, trattandosi di eccezione tardivamente sollevata da parte convenuta, di essa non può tenersi conto.
Parimenti non risulta contestatoe quindi deve ritenersi provatoche il ### sia venuto in possesso del documento in modo legittimo per esplicita ammissione di parte convenuta (cfr. “forse durante uno dei numerosissimi incontri per la trattativa” pag. 5 della comparsa di risposta).
Resta, dunque, da stabilire se lo scritto in questione contenga o meno la remissione del debito di euro 1.159.753,27 oltre interessi e se, dunque, si sia prodotto o meno l'effetto estintivo dell'obbligazione in favore di ### Ai fini che occupano soccorrono i consolidati principi espressi dalla Suprema Corte.
Ed invero, secondo i giudici di legittimità, la remissione del debito - la quale, oltre che parziale, ben può essere condizionata - costituisce un negozio unilaterale recettizio, neutro quoad causam (con conseguente irrilevanza dell'assenza di vantaggi per il creditore) e non soggetto a particolari requisiti di forma nemmeno ad probationem, i cui effetti non possono essere disconosciuti dal creditore, ai sensi dell'art. 1236 cod. civ., una volta manifestato l'intento abdicativo al debitore, il quale soltanto può paralizzare l'efficacia di tale negozio, ovvero determinarne la risoluzione per l'avverarsi di una condicio iuris, mediante la tempestiva opposizione prevista dall'ultima parte della norma citata (cfr. tra le molte altre Cass. sez. 2 n. 5260 del 5.08.1983; 4/82, mass n 417680; v 3559/76, mass n ###; v 1100/74, mass n ###; v 1752/72).
Nella motivazione della più recente sentenza n. 2021 del 22.2.1995 si precisa che: “ Nell'ambito dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento, la remissione del debito, ai sensi dell'art. 1236 cod. civ., è strutturata quale negozio unilaterale recettizio, e la correlata dichiarazione "a parte creditoris" si presume accettata dal debitore, e diventa pertanto operativa dei tipici effetti estintivi, dal momento in cui la comunicazione perviene a conoscenza della persona alla quale è destinata (art. 1334 C.C.), a meno che questa, all'esito della conoscenza della manifestata volontà remissiva nel senso che precede, non dichiari in congruo termine di ricusarla, e quindi di non volerne profittare. Laddove l'accordo remissorio, diretto ad estinguere il debito verso pagamento da parte del debitore di una quota di esso, si perfeziona con il consenso manifestato da entrambe le parti, nella confluenza remissiva delle reciproche manifestazioni di volontà, trattandosi di tipico negozio a struttura bilaterale (o plurilaterale). Il creditore poi, oltre che a rimettere, in tutto od in parte, il debito nei modi e con gli effetti previsti dall'art. 1236 C.C., può obbligarsi a non far valere o a ridurre la propria pretesa creditoria nel quadro di una più ampia e complessa manifestazione di volontà remissiva, condizionando in senso risolutivo la operatività della stessa alla persistenza di particolari situazioni, quali la durata di un rapporto di collaborazione, ovvero il pagamento contestuale del residuo debito; con la conseguenza che il venir meno delle stesse può lecitamente determinarlo alla revoca della volontà remissiva in ordine a futuri rapporti, con il ripristino delle normali posizioni creditorie e debitorie”.
Nella motivazione della successiva pronuncia n. 2921 del 14.02.1995 si legge che :”…. occorre innanzi tutto rigettare la configurazione della rinuncia come struttura tipica ed inderogabile, secondo la prospettazione dell'art. 1236 c.c., vincolante per il remittente con la semplice ricezione della relativa dichiarazione da parte del creditore, e condizionata risolutivamente, nell'operatività degli effetti, all'opposizione del debitore, indipendentemente dalla diversa configurazione strutturale data dalle parti di un rapporto negoziale. Ed invero, escluso da un lato, che la remissione del debito sia retta necessariamente dall'animus donandi con carattere di necessaria gratuità, e che quindi la remissione debba essere riportata sempre nell'ambito del negozio liberale (Cass.18 ottobre 1976 n. 3559); ritenuto, d'altro lato, che la remissione del debito integri un negozio neutro quanto alla causa (Cass. 5 agosto 1983 n. 5260) o a causa generica; tanto premesso, non sussiste preclusione normativa ad una diversa struttura che le parti, in virtù della loro autonomia negoziale, intendano dare ad un'operazione complessa di cui l'atto remissorio costituisca componente. Sia che, secondo la fattispecie tipica dell'art. 1236 c.c., l'atto remissorio del debito venga ritenuto un negozio unilaterale nel quale l'accettazione del debitore abbia la funzione di renderla irrevocabile (Cass. 5 agosto 1983 n. 5260; 6 maggio 1955 n. 1272), sia che invece venga ritenuto un negozio unilaterale di per sè irrevocabile in quanto ricettizio, in cui l'opposizione del debitore abbia efficacia risolutoria, non può escludersi che la figura si presenti legittimamente in concreto secondo lo schema del contratto. Il carattere neutro della causa remissoria, secondo la previsione tipica della norma, rende conciliabile la figura con un particolare assetto di interessi di più ampia portata perseguito pattiziamente dal creditore e dal debitore del rapporto, in cui la remissione si inserisca, e ciò indipendentemente da qualsiasi ipotesi transattiva (V. Cass. n. 387-69 ed anche 1322-69). In tale configurazione, sia che l'atto remissorio si inserisca in una trattativa in corso, sia che attenga, come componente, ad un contratto concluso, nulla preclude al remittente di condizionare sospensivamente l'efficacia estintiva del rapporto obbligatorio originario o alla conclusione del contratto, o alla realizzazione dell'esecuzione del contratto stesso in tutte le sue componenti”.
Infine in decisioni più recenti si afferma, tra l'altro, che:” La remissione del debito, quale causa di estinzione delle obbligazioni, esige che la volontà abdicativa del creditore sia espressa in modo inequivoco e un comportamento tacito, pertanto, può ritenersi indice della volontà del creditore di rinunciare al proprio credito solo se è privo di alcun'altra giustificazione razionale” (cfr. Cass. n. ### del 25.11.2021; Cass. n. 28439 del 14.12.2020).
Facendo applicazione dei principi esposti la scrivente ritiene che il documento, datato 3.09.2020, sottoscritto dall'amministratore della società convenuta contenga una vera e propria remissione del debito di euro 1.159.753,27 oltre interessi vantato dalla predetta società nei confronti dell'attore.
A favore di tale conclusione militano i criteri ermeneutici di interpretazione dei contratti di cui agli artt. 1362 e s.s. c.c. applicabili, ex art. 1324 c.c., anche agli atti unilaterali tra vivi di contenuto patrimoniale.
Ebbene, sulla base del solo dato letterale, il documento contiene tutti gli elementi utili per inquadrarlo nell'ambito della disposizione di cui all'art. 1326 c.c. perché: 1) è intitolato “atto di rinuncia”; 2) nella premessa si rinviene: la precisa indicazione dell'ammontare del credito, della sua fonte di provenienza e degli originari creditori (punto 1), del creditore subentrato per effetto della cessione del credito e della persona del debitore ( punto 2) e del prezzo della cessione ( punto 3); 3) dopo la premessa vi è l'espressione dal contenuto inequivoco “dichiara di rinunciare come in effetti ### al credito di euro 1.159.753,27 oltre interessi” .
Ebbene, pur non sfuggendo alla scrivente che l'attore, solo a seguito della costituzione del convenuto e del tenore del suo atto difensivo, ha inserito il documento nell'ambito di una più complessa ed articolata vicenda contrattuale in corso tra le parti e tra loro e terzi, questo giudice ritiene che l'atto in questionecome già dettonon si inquadri in un “accordo remissorio” i cui possibili effetti estintivi possano ritenersi differiti e/o condizionati bensì rivesta la natura di una manifestazione unilaterale univoca della volontà di dismettere il debito in esso rappresentato.
A favore di tale conclusione militano le considerazioni che si fanno ad esporre.
In primis del tutto non plausibile è la spiegazione proposta dalla convenuta circa la causa ed i destinatari del documento in questione. Ed invero, considerato che con atto notarile del 26.04.2019 la cessione, in favore della società, del credito di euro 1.1.59,753, 27 è stata effettuata, pro soluto e, dunque, con l'assunzione in capo al cessionario del rischio dell'eventuale inadempienza del debitore e che tale cessione è stata anche notificata al debitore il ### con perfezionamento della fattispecie, tali pacifiche circostanze smentiscono, del tutto, la tesi del convenuto secondo il quale l'atto avrebbe diversa funzione della preventiva rinuncia ad un'azione di retrocessione del credito nei confronti dei cedenti in caso di inadempienza del debitore.
Di contro la disamina del contenuto dei preliminari di vendita conforta documentalmente la causa prospettata dall'attore a base della rinuncia in oggetto.
Come già esposto secondo l'istante l'ammontare del suo debito verso ### sarebbe stato valutato nella fase delle trattative finalizzate alla determinazione del corrispettivo della vendita degli immobili di via ### nel senso che detta somma sarebbe stata preventivamente decurtata, per una sorta di compensazione, dagli importi di tale operazione.
Ebbene dagli atti in questione del 10.05.2019, trascritti il ###, risultaper quanto qui interessache: A) ### è nudo proprietario, per diritti pari ad ½ e ### è usufruttuaria, per diritti pari ad ½, ed i due predetti, unitamente a ### sono pieni proprietari per la restante quota di ½ dei seguenti immobili: - un appartamento ad uso abitativo posto al terzo piano con annesso terrazzo a livello e sottostanti locali al piano ammezzato collegati all'abitazione principale da una scala interna con pertinenziali locali sottostanti al terrazzo di cui sopra su cui sorge una vasca adibita a piscina al piano secondo collegato all'abitazione principale da una scala esterna posta in fondo al terrazzo. Tale bene è riportato al ### fabbricati del Comune di Napoli alla ### CHI-foglio 37, particella 188, subalterno 3, graffata alla particella 431, subalterno 2, Z.C.10, via del ### n. 35, Cat A/7, C. 4, vani 9, ### tot. 131 mq, R.C. euro 3.509,32; - un appartamento ad uso abitativo posto al piano primo con accesso dalla porta a destra salendo le scale con pertinenziale piccolo terrazzo a livello del rampante che si diparte dal civico 33/1 di ### e, dunque, con ulteriore accesso dal civico 33/A di ### mediane una scala che consente l'accesso attraverso il detto terrazzo a livello.
Tale bene ### bene è riportato al ### fabbricati del Comune di Napoli alla ### CHI-foglio 37, particella 264, subalterno 7, Z.C.10, via del ### n. 35, Piano 1,Cat A/4, Cl.5, vani 6, ### tot. 194 mq, R.C. euro 728,20. ### è pieno proprietario unitamente a ### dell'ulteriore immobile: -Locale autorimessa ubicato al piano terra della consistenza di circa 136 mq. riportato al ### fabbricati del Comune di Napoli alla ### CHI-foglio 37, particella 264, subalterno 29, Z.C.10, via del ### n. 33, Piano T-1,### C/6, Cl.9, consistenza 136 mq, ### Cat. Tot. 163 mq, R.C. euro 972,14.
B) i predetti immobili sono oggetto dei due contratti preliminari di vendita e precisamente, uno intercorso solo tra ### e ### da una parte, ed ### , dall'altra e l'altro solo tra ### da una parte, ed ### dall'altra; C) all'art. 3 del contratto intercorso solo tra ### e ### da una parte, ed ### , dall'altra, è previsto, quale corrispettivo della vendita delle rispettive quote e/o diritti su detti beni l'importo complessivo di euro 1.726.545,22 di cui euro 959.927,22 per i diritti di nuda proprietà, euro 650.618,00 per la quota di usufrutto ed euro 100.000,00 per i diritti sul locale garage; D) all'art. 3 del contratto intercorso solo tra ### da una parte, ed ### , dall'altra, è previsto, quale corrispettivo della vendita la somma di euro 346.265,26; E) agli articoli 3 dei predetti contratti le parti disciplinavano anche le modalità di pagamento e prevedevano, tra l'altro, che il saldo del prezzo della vendita sarebbe stato corrisposto alla stipula del contratto definitivo di compravendita, utilizzando all'uopo, eventualmente, il netto ricavo di un contratto di mutuo che la parte promissaria acquirente avrebbe stipulato con un istituto di credito di sua fiducia; E) all'art. 4 del contratto concluso tra ### da una parte, ed ### dall'altra le parti convenivano che alla stipula dell'atto definitivo di compravendita si sarebbe dovuto addivenire entro e non oltre la data del 31 dicembre 2019, salvo anticipazioni di data da concordare da entrambe le parti ; F) all'art. 4 del contratto concluso tra ### e ### da una parte, ed ### dall'altra le parti convenivano che alla stipula dell'atto definitivo di compravendita si sarebbe dovuto addivenire entro e non oltre la data del 31 ottobre 2020, salvo anticipazioni di data da concordare da entrambe le parti e salvo il differimento al 30 aprile 2021 della data in questione per il caso in cui si fosse verificata l'ipotesi di cui al successivo articolo 5 ( mancata cancellazione, per causa non imputabile, della domanda giudiziale di revocatoria a cura della parte promissaria alienante entro il 30 aprile 2020 e conseguente accollo della parte promissaria acquirente dei costi per tale cancellazione); G) all'art. 7 dei contratti le parti convenivano che la parte promissaria acquirente fosse immessa sin dalla data della stipula di tali contratti nella materiale detenzione di tutto quanto promesso in vendita salvo che per la porzione di immobile oggetto del contratto di locazione indicato all'art. 4.
Dalla sintetica disamina del contenuto degli atti, nelle sole parti di interesse ai fini della presente controversia, emerge agevolmente che, a fronte dell'impegno del ### di cedere a terzi a titolo oneroso, tutti i suoi diritti sui beni immobili nel contratto di cui è parte non è previsto alcun corrispettivo per la cessione della sua quota di ½ della piena proprietà dei soli appartamenti unitamente alla ### Ebbene, considerato che il predetto contratto risulta sottoposto alla condizione risolutiva della mancata estinzione della procedura esecutiva all'epoca pendente dinanzi al Tribunale di Napoli per il credito oggetto della cessione pro soluto ( poi estinta), l'unica spiegazione ragionevole di tale omissione è rappresentata dal tacito accordo delle parti di compensare la quota parte del corrispettivo della vendita con l'importo del debito oggetto dell'atto di rinuncia. Ulteriore conferma della conclusione alla quale è pervenuto questo giudice è data dalla notevole sproporzione tra il corrispettivo pattuito per il diritto di ½ della nuda proprietà degli appartamenti in questione ( euro 975.927,22) e quello pattuito per il 50% del diritto di piena proprietà dei medesimi appartamenti in favore della sola ### ( euro 246.265,26 al netto dell'importo di euro 100.000,00 per il locale garage). Infatti, posto che, come è noto, la piena proprietà di un immobile, proprio perché libera a pesi, ha un valore di mercato senz'altro superiore rispetto alla nuda proprietà, l'unica ragione plausibile della discrasia evidenziata è rappresentata dalla valutazione del debito del ### in sede di determinazione di tali importi.
La conclusione alla quale è pervenuta la scrivente rende del tutto verosimile la causa della remissione del debito da parte della società alla data del 3.09.2020 ovvero solo in un periodo prossimo alla prima scadenza del termine essenziale del 31.10.2020 per la stipula del definitivo. Infatti, considerato che il termine per la stipula del primo definitivo era già inutilmente decorso per difficoltà- solo dedotte ma non dimostrate della società ad ottenere il mutuo e che stava per scadere anche l'ulteriore termine, è più che plausibile che l'attore inizialmente si sia fidato degli impegni presi dalla società e poi, per il timore di un'eventuale azione esecutiva per il recupero del credito ceduto a fronte di un impegno di una vendita di beni di valore commerciale di gran lunga superiore rispetto a quello pattuito, non avendo più fiducia in un comportamento della società improntato ai canoni della buona fede e della lealtà abbia chiesto, a garanzia del buon esito dell'affare, tale remissione del debito e la società predetta per dimostrare la volontà concreta di addivenire alla stipula del definitivo e, per evitare, il rischio di azioni giudiziarie della controparte abbia acconsentito a tale richiesta, provvedendo anche a pagamenti parziali dei corrispettivi. Tra l'altro non va sottaciuto che la convenuta aveva tutto l'interesse a procastinare nel tempo la stipula dei contratti definitivi, non solo, per differire il pagamento di una consistente somma di denaro, ma anche e soprattutto, perché nel frattempo conservava il possesso di quasi tutti gli immobili, con l'ulteriore vantaggio di essersi liberata dell'onere di pagamento di un consistente canone di locazione. ### della società di ritardare il più possibile la conclusione dell'affare è anche dimostrato dalla ulteriore notificadel tutto non giustificatadell'atto di cessione del credito per cui è causa il ### al fine di dimostrare l'esistenza del credito nonché l'intenzione di farlo valere nei confronti del debitore.
Indiretta conferma del contenuto abdicativo del diritto di credito dell'atto del 3.09.2020 e del conseguente perfezionamento della fattispecie estintiva per mancato rifiuto del debitoreal quale l'atto è stato comunicato mediante la consegnadi volersene avvalere si rinviene anche nell'inconsistenza delle obiezioni di parte convenuta in ordine alla prospettata annotazione del credito oggetto della rinuncia nelle poste passive del bilancio e nel mancato possesso da parte dell'attore delle copie esecutive delle sentenze di condanna nei confronti del ### Ed invero, quanto al primo rilievo, va sottolineato che parte convenuta non ha provato quanto dedotto non avendo depositato il bilancio bensì solo un foglio datato 3.11.2021 contenente la voce di crediti verso terzi e, quanto al secondo rilievo, va evidenziato che la fattispecie contemplata dall'art. 1237 c.c. costituisce una fattispecie estintiva del tutto diversa ed autonoma rispetto a quella di cui alla norma precedente Per tutte le ragioni esposte vanno accolte, perché fondate, le domande di parte attrice.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, tenuto conto della nota di parte, si liquidano d'ufficio, come da dispositivo, sulla base dei criteri di cui al D.M. 55/2014 (valore della controversia tra 1.000.000,00 e 2.000.000,00) applicando i valori minimi con riferimento alle quattro fasi del giudizio (fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria e fase decisionale) per l'assenza di contrasti giurisprudenziali sulle questioni giuridiche e per l'attività difensiva in concreto espletata, con attribuzione all'avvocato ### qualificatosi antistatario. In assenza di prova del pagamento delle spese vive ( contributo unificato e marca da bollo) nessuna somma viene liquidata per tali voci P.Q.M. Il Tribunale - in persona del ### dott.ssa ### - definitivamente pronunciando nella controversia come innanzi proposta, così provvede: in accoglimento delle domande degli attori accerta l'intervenuta remissione del debito da parte della società ### in favore del sig. ### con l'atto del 3.09.2020; per l'effetto, dichiara l'estinzione dell'obbligazione e del correlativo credito di cui alla sentenza n. 7262/2006 resa dal Tribunale di Napoli in data ### ed acquisito dalla predetta società in data ### giusta atto per notar ### di ### n. 2324 Racc. n. 1969 Registrato in ### il ### al n. 5526 Serie ###; dichiara, altresì, che nulla è dovuto dal sig. ### alla società ### in relazione al detto credito. condanna ### s.r.l. alla rifusione delle spese di costituzione e di rappresentanza in favore di ### e, per esso, in favore dell'avv. ### qualificatosi antistatario; spese liquidate in complessivi euro 18.977,00 (diciottomilanovecentosettantasette/00) oltre al 15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario per spese generali ed IVA e ### Così deciso in Napoli l'1.03.2024 ### Dott.ssa ###
causa n. 18611/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Di Clemente Roberta