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Tribunale di Brescia, Sentenza n. 4856/2025 del 13-11-2025

... per richiedere l'autorizzazione a procedere con la notifica per pubblici proclami); ricorrendo i presupposti di cui all'art. 1158 c.c., hanno chiesto di accogliere le seguenti conclusioni: “### l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: nel merito: per le ragioni ed i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare, a favore dei sigg.ri ### (C.F. ###), nato a #### il ###, e ### (C.F. ###), nata a #### il ###, l'acquisto del diritto di proprietà dei seguenti beni immobili: - mappale 19210 - fg. 37 - zona 1 - cat. C/2 - classe 6 - rendita ### 4,34 in ### - mappale 505 - fg. 37 - fabb rurale - sup. 44 mq. in ### per intervenuta usucapione ventennale, in forza del possesso esclusivo, ininterrotto, pacifico e pubblico dei suddetti immobili quantomeno dal 1964 ad oggi. Con ordine agli uffici competenti di provvedere alle conseguenti iscrizioni, trascrizioni e volture di legge. Con vittoria di onorari e spese nel caso di opposizione”. Fissata l'udienza di comparizione delle parti ed autorizzata la notifica ai sensi dell'art. 150 c.p.c., nessuno (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE DI BRESCIA CANCELLERIA CIVILE Brescia, 26/11/2025 N. 4856/2025 Sent. 
N. R.G. 6896/2023 Oggetto: ### trascrizione/ ### 4856/2025 pubblicata in data ### Al fine di provvedere alla trascrizione/annotazione presso la ### dei registri immobiliari ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2643 e ss. C.C. si allega copia conforme della sentenza in oggetto ad uso trascrizione. 
In alternativa potrete procedere ad estrarre da consolle copia della sentenza su cui attestare la conformità con indicazione “ ad uso trascrizione”, ### adempimento dovrà avvenire nel termine di legge di centoventi giorni dalla data di pubblicazione. 
Si chiede inoltre, una volta provveduto a quanto sopra, di depositare telematicamente, all'interno del fascicolo, copia del duplo della nota di trascrizione/ domanda di annotazione , affinché questa cancelleria possa provvedere all'annotazione sulla sentenza originale( con preghiera di darne anche avviso via mail: ###) Cordiali saluti.   ### f.to Dr.ssa Annalisa Ciciriello TRIBUNALE DI BRESCIA III SEZIONE CIVILE Provvedimento reso fuori udienza secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c. 
Il Giudice considerato che la causa è stata chiamata per la decisione ex artt. 281 sexies c.p.c.  all'udienza del 4 novembre 2025; esaminate le note scritte depositate dalle parti; richiamato l'art. 127 ter, co. 3, c.p.c. secondo cui “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”; pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 127 ter e dell'art. 281 sexies c.p.c. 
N. R.G. 6896/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA TERZA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado, avente ad oggetto: usucapione, promossa da: ### nato a #### il ###, residente ###, e ### nata a #### il ###, residente ###, rappresentati e difesi dall'Avv. ### e, anche disgiuntamente, dall'Avv. ### ed elettivamente domiciliat ###atti, ### nata a ### il ### e residente in ### del ####, via del ### n. 6; ### di ### anche in persona dei suoi eventuali eredi collettivamente ed impersonalmente; ### anche in persona dei suoi eventuali eredi collettivamente ed impersonalmente; ### anche in persona dei suoi eventuali eredi collettivamente ed impersonalmente; ### anche in persona dei suoi eventuali eredi collettivamente ed impersonalmente; ### anche in persona dei suoi eventuali eredi collettivamente ed impersonalmente; ### anche in persona dei suoi eventuali eredi collettivamente ed impersonalmente; ### anche in persona dei suoi eventuali eredi collettivamente ed impersonalmente; ### Depositate le note scritte, alla udienza del 4 novembre 2025, svolta ai sensi dell'art.  127 ter c.p.c., il Giudice, dopo la discussione, ha emesso la presente sentenza. 
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. undecies c.p.c. del 30 maggio 2023 i ricorrenti hanno esposto che: 1) con atto di donazione del 19 gennaio 1985 ### donava al figlio ### il mappale 66, fg. 37, cat. A/3, in cc ### e la quota indivisa di 3/8 e, comunque ogni altra quota di comproprietà spettantegli in relazione all'immobile contraddistinto dal mappale 505 in ### piccolo portico chiamato “Prospettiva”; 2) nella donazione veniva specificato che gli immobili sarebbero rimasti attribuiti alla comunione legale dei beni esistenti tra il donatario ### e la moglie ### 3) l'immobile identificato dal mappale 66 fg. 37 - cat. A/3 in ### veniva effettivamente intestato a ### e ### restando non effettuata la trascrizione del trasferimento del mappale 505 in ### in quanto catastalmente risultante intestato a soggetti diversi rispetto al donante; 4) ### ha abitato l'immobile oggetto di donazione dalla nascita fino al 1964, quando, comunque, pur risiedendo in altro immobile, frequentava, con la moglie ### l'immobile identificato dal mappale 66 nei fine settimana ed in generale per le vacanze, e dal 1985 l'immobile diventò la dimora principale dei coniugi; 5) negli anni '50 ### (padre della resistente ### aveva costruito il muretto di recinzione di una porzione di giardino circostante l'immobile, costituente il confine materiale dell'odierno mappale 19210, muro poi ristrutturato negli anni 2000 da parte della sig.ra ### 6) negli anni '60, invece, il padre di ### aveva provveduto a far edificare nella corte pertinenziale (oggi sempre mappale 19210) un locale deposito adibito a bagno/lavanderia con sovrastante terrazza, costruito in aderenza sul lato sudovest al mappale 66; 7) la porzione di giardino recintata ed il deposito sulla stessa edificato risultano invero intestati oggi - a seguito di vari passaggi per successione mortis causama ### nata a ### il ###, beni identificati quali porzione del mappale 10928 - fg. 9 in ### 8) su richiesta dei ricorrenti, la sig.ra ### ha presentato, anche in virtù di accordo intervenuto con il ### le pratiche finalizzate all'accatastamento del deposito nonché al frazionamento della porzione di giardino inglobata dai ricorrenti nella propria proprietà; 9) precisamente, con l'accordo del 10 marzo 2021 la sig.ra ### riconosceva l'intervenuta usucapione da parte dei ricorrenti del mappale 505 e della porzione di giardino all'epoca identificato dal mappale 10928 ed oggi dal mappale 19210, dichiarando di non opporsi alla azione ed impegnandosi ad effettuare le pratiche necessarie affinché questi potessero procedere più agevolmente con la presente procedura; 10) la porzione di giardino sul quale sorge il deposito di fatto inglobato nella proprietà ### e recintata con muro e rete metallica, è quindi ora identificata dal mappale 19210 - fg.  37 - zona 1 - cat. C/2 - classe 6 - rendita ### 4,34 in ### 11) i ricorrenti hanno sempre posseduto per pacifico ed indisturbato godimento per quasi sessanta anni (il matrimonio è avvenuto nel 1964) la porzione identificata oggi nel mappale 19210 - fg. 37 in ### provvedendo alla manutenzione e pulizia dello stesso e, allo stesso modo, hanno goduto dal momento in cui hanno iniziato ad abitare la casa identificata dal mappale 66, del piccolo portico denominato “Prospettiva” sito nelle vicinanze della casa, identificato dal mappale 505 - fg. 37 - fabb rurale - sup. 44 in ### 12) il piccolo fabbricato rurale risulta citato nell'atto di donazione del 1985: tuttavia il donante, ### non risultava proprietario dello stesso, nonostante egli lo avesse usato come proprio, e pertanto la proprietà non venne stata trascritta a favore dei donatari ed oggi l'immobile risulta intestato a ### e ad altri soggetti che non sono meglio identificabili, non essendo riportati nella visura catastale i dati anagrafici completi (### di ######### oltre che a ### (nata a ### il ### e deceduta in ### il ###, della quale unica erede è ### (la quale, peraltro, pur essendo unica erede di ### non ha provveduto all'inserimento in dichiarazione di successione e alla successiva trascrizione della quota di mappale 505); 13) come evidenziato sopra, i ricorrenti si sono sempre occupati della cura dell'immobile, che hanno sempre utilizzato come proprio; 14) in particolare, in data ### il tecnico comunale del Comune di ### su richiesta dei ricorrenti, ha rilasciato dichiarazione circa la precaria stabilità statica del mappale 505 al fine di permettere a questi ultimi di giustificare la richiesta di permesso di costruire volta a ristrutturare detto immobile; ancora, con richiesta del 09.08.1987 ### ha chiesto autorizzazione al Comune di ### per effettuare la manutenzione straordinaria del tetto del portico esistente sul mappale 505 e con concessione edilizia (prot U.T. 87 del 06.10.1987) il Comune di ### ha assentito l'intervento a cui hanno dato poi seguito i ricorrenti; 15) durante l'intero periodo di tempo preso in considerazione, dal 1964 (o almeno dal 1985, anno della donazione), né i proprietari catastali degli immobili oggi catastalmente identificati dai mappali 19210 e 505 in ### né altri, hanno mai interferito, ostacolato o impedito, l'esercizio del possesso da parte dei ricorrenti, né tantomeno hanno rivendicato diritti o facoltà sul bene, sicché questi ultimi hanno interesse ad ottenere il riconoscimento del diritto maturato per effetto del possesso esercitato nei confronti degli intestatari catastali (o loro eredi impersonalmente) come risultanti dal certificato catastale; 16) dagli accessi effettuati presso l'anagrafe del Comune di ####, luogo di presumibile nascita ed ultima residenza degli intestatari ### di ######### non è stato possibile risalire ai loro dati anagrafici e ciò a causa delle numerose omonimie, risultanti documentalmente, né è risultato possibile effettuare ulteriori ricerche in merito in assenza di ulteriori dati relativi a tali soggetti; 17) peraltro, anche non essendovi totale coincidenza dei proprietari catastali dei beni oggetto di usucapione, la procedura è di fatto unica, posto che i ricorrenti sono gli stessi ed il possesso dei beni è iniziato contestualmente, rimarcando che la resistente ### è unica proprietaria del mappale 19210, nonché unica comproprietaria identificabile del mappale 505 (mentre i restanti comproprietari non sono identificabili, sicché v'è la ricorrenza dei presupposti per richiedere l'autorizzazione a procedere con la notifica per pubblici proclami); ricorrendo i presupposti di cui all'art. 1158 c.c., hanno chiesto di accogliere le seguenti conclusioni: “### l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: nel merito: per le ragioni ed i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare, a favore dei sigg.ri ### (C.F. ###), nato a #### il ###, e ### (C.F. ###), nata a #### il ###, l'acquisto del diritto di proprietà dei seguenti beni immobili: - mappale 19210 - fg. 37 - zona 1 - cat. C/2 - classe 6 - rendita ### 4,34 in ### - mappale 505 - fg. 37 - fabb rurale - sup. 44 mq. in ### per intervenuta usucapione ventennale, in forza del possesso esclusivo, ininterrotto, pacifico e pubblico dei suddetti immobili quantomeno dal 1964 ad oggi. Con ordine agli uffici competenti di provvedere alle conseguenti iscrizioni, trascrizioni e volture di legge. Con vittoria di onorari e spese nel caso di opposizione”. 
Fissata l'udienza di comparizione delle parti ed autorizzata la notifica ai sensi dell'art.  150 c.p.c., nessuno costituendosi per i resistenti, pertanto dichiarati contumaci, istruita la causa a mezzo di prove orali e documentali, all'esito dell'udienza del 4 novembre 2025 (svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), sulle note scritte depositate dalla parte costituita, la causa è stata decisa. 
°°°°°°°°°°°°° La domanda è fondata e va accolta, per i motivi di seguito esposti. 
Occorre preliminarmente osservare che ai fini dell'usucapione ordinaria di beni immobili è richiesto un possesso continuo, pacifico, pubblico, non interrotto, non equivoco, accompagnato dall'animo di tenere la cosa come propria, che si protragga per oltre venti anni, cui corrisponda per la stessa durata la completa inerzia del proprietario, il quale si astenga dall'esercitare le sue potestà e non reagisca al potere di fatto esercitato dal possessore. Quando è dimostrato il potere di fatto, pubblico e indisturbato, esercitato sulla cosa per il tempo necessario ad usucapirla, ne deriva, a norma dell'art. 1141, primo comma, cod. civ., la presunzione che esso integri il possesso; per conseguenza, incombe alla parte, che invece correla detto potere alla detenzione, provare il suo assunto, in mancanza dovendosi ritenere l'esistenza della prova della "possessio ad usucapionem" (Cass. 26984/2013). 
Ciò posto, nel caso di specie, i testi escussi, ####### hanno pienamente confermato le allegazioni di parte attrice.
Nello specifico, essi, in qualità di soggetti che frequentavano i luoghi di causa, hanno confermato la circostanza del possesso ultraventennale dei beni da parte dei ricorrenti, esplicitando anche, tutti, ed in maniera perfettamente sovrapponibile e senza alcuna contraddizione, le modalità del possesso. Queste si sono sostanziate nella cura e nella manutenzione dei beni, nell'esecuzione di vari lavori sugli stessi ed anche nella possibilità di accesso agli immobili, di fatto esclusa a terze persone. E tanto, sia con riferimento al mappale 505, sia al mappale 19210.1 1 Cfr. verbale dell'udienza del 5 giugno 2024: “### quindi introdotto il teste intimato di parte ricorrente che, ammonito dal Giudice ai sensi dell'art. 251 c.p.c., rende la dichiarazione di rito e così risponde: “### nato a #### il ###, residente ###; “conosco le parti perché sono miei compaesani; abito a ### da quando sono nato; conosco lo stato dei luoghi di causa, li ho frequentati; preciso che ero titolare di una impresa di costruzioni nei primi anni del 2000 - 2001 circa ho eseguito dei lavori di manutenzione di un fabbricato posto in adiacenza all'abitazione del signor ### ed avevamo utilizzato un cortile, un prato come area di cantiere per il posizionamento della gru; questa area era ed è di proprietà della signora ### abbiamo eseguito i lavori di ristrutturazione che non c'entravano con l'abitazione del signor ### e, ultimati i lavori, abbiamo ripristinato l'area originaria e in quella circostanza mi ricordo che l'area era delimitata da definiti muri di recinzione con la rete e un cancello di chiusura che separavano di fatto la proprietà dei signori ### da quella della signora ### Sentito sui capitoli di prova ammessi di parte ricorrente: sul cap. 2) pur essendo di ### non frequentavo molto questa zona; ho avuto modo di frequentarla per i motivi che ho esposto prima; ricordo che in quel periodo i signor ### e ### erano sempre lì, a fare manutenzione e a curare che anche noi non creassimo disagi durante i lavori; ho visto che si prendevano cura dell'area, dell'immobile (mappale 19210) rappresentato dalle fotografie (doc. n 15 di parte ricorrente) e dall'estratto mappa (doc. 6 di parte ricorrente); sul cap. 3) nulla so; sil cap. 4) ho già risposto per quanto riguarda il periodo da me sopra indicato; ho visto solo e soltanto i signori ### e ### utilizzare il giardino e il locale deposito annesso (mappale 19210); sul cap. 5) posso dire che il mappale 19210 l'ho trovato recintato nel momento in cui abbiamo eseguito i lavori; era già recintato come rappresentato nelle fotografie n 15 di parte ricorrente; sul cap. 6) confermo; abbiamo eseguito proprio noi questo ripristino su richiesta della signora ### a compensazione del disturbo arrecato sul terreno; ci ha chiesto di fare alcune manutenzioni, tra cui appunto il ripristino del muretto di recinzione oggetto di capitolo; sul cap. 7) vedevo accedervi (al mappale 19210) i signori ### dalla loro abitazione e da questo cancello; non ci sono altri accessi, ###. ### dichiara di rinunciare a sentire il teste sugli ulteriori capitoli di prova di parte ricorrente ammessi nr. 9) 10) 11) 12) e 13). 
Il gop prende atto. 
Del processo verbale di cui sopra è stata data lettura al teste. Essendo il verbale stato redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, si fa menzione ai sensi dell'art. 126 c.p.c. che il testimone risulta impossibilitato a sottoscriverlo.  ### introdotto l'ulteriore teste intimato di parte ricorrente che, ammonito dal Giudice ai sensi dell'art. 251 c.p.c., rende la dichiarazione di rito e così risponde: “### nato a #### il ###, residente ###; conosco i signori ### e ### perché siamo vicini di casa da circa cinquant'anni; conosco lo stato dei luoghi di causa; Sentito sui capitoli di prova ammessi di parte ricorrente: sul cap. 2) confermo; da quando ho memoria, perché ho sempre visto i signori ### e ### lavorare lì nel mappale 19210 come rappresentato dalle fotografie n. 15 di parte ricorrente; fare pulizie; mi ricordo anche il padre del signor ### sul cap. 3) nel 1960 avevo due anni; però mi ricordo da quando avevo sei -sette anni di questo locale adibito a bagnolavanderia con la terrazza sovrastante (mappale n. 19210) e anche del padre di ### sul cap. 4) confermo; da quando ho memoria, ovvero da quando avevo ottodieci anni; l'hanno sempre utilizzato solo i signori ### e ### come giardino pertinenziale e locale deposito; sul cap. 5) non so quando il mappale 19210 sia stato recintato; ma da quando ho memoria, l'ho visto recintato; sempre recintato; sul cap. 6) nulla so; sul cap. 7) confermo; sono solo questi i due accessi al mappale 19210 ovvero l'immobile di proprietà dei signori ### e ### e il cancello come rappresentato nelle fotografie (doc. 15 di parte attrice) ; sul cap. 9) riconosco lo stato dei luoghi e l'immobile n. mappale 505 rappresentato nelle fotografie (doc. n 16 di parte ricorrente); riconosco nelle fotografie anche la mia casa; confermo la circostanza; da quando ho memoria, se ne sono occupati i signori ### e ### solo e soltanto loro si sono occupati sia della pulizia, sia della manutenzione, sia dei relativi costi; sul cap. 10) confermo; il portico (mappale 505) è utilizzato dai signori ### e ### come loro deposito per la legna e per gli attrezzi; ciò da quando ho memoria, ovvero da quando ho ottodieci anni; mi ricordo anche perché quando eravamo piccolini andavamo a giocare lì sul cap. 11) confermo; c'è su un lucchetto; sul cap. 12) le chiavi di ingresso del portico (mappale n 505) sono nella disponibilità dei signori ### e ### ho sempre visto loro e soltanto loro entrare nel portico in questione; non ho mai visto nessun'altro; sul cap. 13) confermo che i signori ### e ### hanno ristrutturato il portico (mappale 505); mi ricordo che hanno sistemato nel 1987 anche il tetto; me lo ricordo benissimo; Del processo verbale di cui sopra è stata data lettura al teste. Essendo il verbale stato redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, si fa menzione ai sensi dell'art. 126 c.p.c. che il testimone risulta impossibilitato a sottoscriverlo.  ### introdotto l'ulteriore teste intimato di parte ricorrente che, ammonito dal Giudice ai sensi dell'art. 251 c.p.c., rende la dichiarazione di rito e così risponde: “### nato a #### l'11.09.1955, residente in ####, ### 5/a; conosco i signori ### e ### perché siamo vicini di casa dal 1969; conosco lo stato dei luoghi di causa; Sentito sui capitoli di prova ammessi di parte ricorrente: Sul cap. 2) ho sempre visto, dal 1969, i signori ### e ### occuparsi dell'immobile in questione (mappale 19210) rappresentato nell'estratto mappa (doc. n 6 di parte ricorrente) e nelle fotografie (doc. n. 15 di parte ricorrente) e nessun'altro; sul cap. 3) nulla so; sul cap. 4) ribadisco; ho sempre visto solo i signori ### utilizzare l'immobile in questione (mappale 19210); sul cap. 5) nulla so; sul cap. 7) confermo; si accede all'immobile in questione (mappale 19210) solo dall'abitazione dei signori ### e ### e dal cancello che c'è sotto la casa; sul cap. 9) confermo; ho sempre visto solo i signori ### e ### occuparsi della manutenzione e della pulizia dell'immobile in questione (mappale 505) rappresentato nelle fotografie (doc. 16 di parte ricorrente); i signori ### hanno rifatto anche il tetto; lo utilizzano anche come deposito per la legna e per gli attrezzi; sul cap. 10) confermo; dal 1969 ho sempre visto solo e soltanto il signor ### utilizzare il mappale 505 di cui alle fotografie n. 16 di parte ricorrente; ho già risposto; sul cap. 11) nulla so; sul cap. 12) nulla so; però ho visto solo i signori ### e ### accedervi; non ho mai visto nessun'altro utilizzare o accedere a questo portico (mappale n. 505); sul cap. 13) mi ricordo che quando i signori ### e ### hanno ricostruito il tetto della loro casa hanno ricostruito anche il tetto del portico (mappale 505) rappresentato dalle fotografie n 16 di parte ricorrente; mi ricordo che erano gli anni ottanta; fine anni ottanta; Del processo verbale di cui sopra è stata data lettura al teste. Essendo il verbale stato redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, si fa menzione ai sensi dell'art. 126 c.p.c. che il testimone risulta impossibilitato a sottoscriverlo.  ### introdotto l'ulteriore teste intimato di parte ricorrente che, ammonito dal Giudice ai sensi dell'art. 251 c.p.c., rende la dichiarazione di rito e così risponde: “### nata a #### il ###, residente ###; conosco da quando sono nata i signori ### e ### siamo vicini di casa nel senso che, sebbene risieda dal 1992 a ### per motivi di lavoro, vado a ### tutti i fine settimana, nelle vacanze ovvero appena posso; sono sempre a ### abito vicino ai signori ### e ### siamo vicinissimi; Sentita sui capitoli di prova ammessi di parte ricorrente: Sul cap 2) confermo; da quando ho memoria, da piccoli eravamo sempre lì a giocare; ho sempre visto solo e soltanto i signori ### e ### occuparsi della pulizia e della manutenzione dell'immobile in questione (mappale 19210) come rappresentato nelle fotografie (doc. 15 di parte ricorrente) e dei relativi costi; non ho mai visto nessun'altro; sul cap. 3) nulla so su quando è stato costruito; però posso dire di averlo sempre visto, ovvero il locale-deposito con la sovrastante terrazza (mappale n. 19210);
Né può valere nel caso di specie, quale causa di esclusione del possesso utile all'usucapione, quanto disposto dall'art. 1144 Ebbene, fermo restando che “### è da presumere il possesso da parte di colui che eserciti un potere di fatto sulla cosa, spetta a chi contesti il possesso medesimo l'onere di provare che esso derivi da atti di tolleranza” (Cass. 81/1989, Cass.10771/1995 e Cass. 6944/1999), non è emersa nel corso del giudizio una situazione di mera tolleranza nel possesso dei resistenti.  sul cap. 4) confermo da quando ho memoria, ovvero dal 1975 circa, da quando avevo sette otto anni; l'immobile in parola (mappale 19210) è stato utilizzato dai signori ### e ### come giardino pertinenziale e locale deposito; sul cap. 5) nulla so; sul cap. 6) non me lo ricordo; sul cap. 7) confermo; al mappale 1920 si accede solo dall'abitazione dei signori ### o dal cancello; sul cap. 9) ho sempre visto solo e soltanto i signori ### e ### ad occuparsi della manutenzione della pulizia del mappale n. 505 come rappresentato nelle fotografie (doc. 16 di parte ricorrente); ciò da quando ho memoria; sul cap. 10) confermo; da quando ho memoria il portico (mappale 505) è utilizzato dai signori ### e ### per il deposito della legna e degli attrezzi; sul cap. 11) confermo; perché ho sempre visto il lucchetto sul cancellino; sul cap. 12) penso proprio di sì; ho visto entrare nel portico (mappale 505) solo e soltanto loro, ovvero i signori ### e ### sul cap. 13) confermo che i signori ### e ### hanno ristrutturato il mappale in questione (cfr n. 505, il portico); lo so perché l'ho visto; Del processo verbale di cui sopra è stata data lettura al teste. Essendo il verbale stato redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, si fa menzione ai sensi dell'art. 126 c.p.c. che il testimone risulta impossibilitato a sottoscriverlo.  ### introdotto l'ulteriore teste intimato di parte ricorrente che, ammonito dal Giudice ai sensi dell'art. 251 c.p.c., rende la dichiarazione di rito e così risponde: “### nato a #### il ###, residente ###; conosco i signori ### e ### a titolo di amicizia anche perché sono stati miei vicini di casa sino al 1987 a ### conosco lo stato dei luoghi di causa; Sentito sui capitoli di prova ammessi di parte ricorrente: sul cap. 2) confermo da quando ho memoria; ovvero, da quando ho quindici - sedici anni, ho ; ho sempre visto i signori ### e ### occuparsi della pulizia e manutenzione dell'immobile in questione (mappale n. 19210) rappresentato nell'estratto mappa (doc. n. 6 di parte ricorrente) e nelle fotografie (doc.  n. 15 di parte ricorrente); sul cap. 3) nulla so; però posso dire di avere sempre visto il locale deposito con la sovrastante terrazza (mappale 19210); sul cap. 4) confermo; da quando ho memoria, ovvero da quando ho quindici -sedici anni i signori ### e ### utilizzano il mappale n. 19210 come giardino pertinenziale e locale deposito; sul cap. 5) nulla so; ma posso dire di avere sempre visto recintato il mappale 19210 di cui alle fotografie (doc. 15 di parte ricorrente); sul cap. 6) ho visto il muretto di recinzione del mappale 19210 ristrutturato; ma non so chi l'abbia ristrutturato e quando; sul cap. 7) confermo; al mappale 19210 si accede tramite l'immobile di proprietà dei signori ### e ### e dal cancello; sul cap. 9) confermo, da quando ho memoria: ho sempre visto solo i signori ### e ### occuparsi della pulizia e della manutenzione del mappale 505 rappresentato nelle fotografie (doc. 16 di parte ricorrente); ho visto solo loro e nessun'altro; sul cap 10) confermo, da quando ha memoria; i signori ### e ### utilizzano il portico (mappale 505) come deposito per la legna e per gli attrezzi; sul cap. 11) confermo che il portico è chiuso con lucchetto; perché andavamo a giocare lì e l'ho sempre visto; sul cap. 12) penso di sì; ribadisco di avere visto entrare nel portico (mappale 505) solo loro e soltanto loro, ovvero i signori ### e ### sul cap. 13) non ricordo; Del processo verbale di cui sopra è stata data lettura al teste. Essendo il verbale stato redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, si fa menzione ai sensi dell'art. 126 c.p.c. che il testimone risulta impossibilitato a sottoscriverlo.
A ben vedere, infatti, la Suprema Corte ha costantemente ritenuto che gli atti di tolleranza, i quali hanno fondamento nello spirito di condiscendenza, nei rapporti di amicizia o di buon vicinato, “implicano una previsione di saltuarietà o transitorietà” del godimento del preteso possessore (Cass. 81/1989, Cass.10771/1995 e 6944/1999). Nello specifico, la Corte di Cassazione ha sostenuto che “Gli atti di tolleranza, di cui all'art. 1144 cod. civ., sono quelli che, implicando un elemento di transitorietà e saltuarietà, comportano un godimento di modesta portata, incidente molto debolmente sull'esercizio del diritto da parte dell'effettivo titolare o possessore, e, soprattutto, traggono la loro origine da rapporti di amicizia o familiarità (o da rapporti di buon vicinato sanzionati dalla consuetudine), i quali, mentre a priori ingenerano e giustificano la permissio, conducono per converso ad escludere, nella valutazione a posteriori, la presenza di una pretesa possessoria sottostante al godimento comportato” (Cass. 697/1983). 
Ebbene, nel caso di specie, è emerso dall'istruttoria che la disponibilità del bene da parte dei ricorrenti sia stata, oltre che piena ed esclusiva, tutt'altro che transitoria e saltuaria, essendosi esplicata da epoca assai risalente e fino ad oggi, senza soluzioni di continuità. 
Invero, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che il carattere della lunga durata del godimento del bene da parte di colui che ne ha la disponibilità costituisca una presunzione di sussistenza del possesso, in sostanza presumendosi che non vi siano stati atti di tolleranza; ciò, tuttavia, salvo che per i casi in cui vi siano rapporti di parentela tra il preteso possessore ed i titolari del bene. Come ritenuto dalla Cassazione: “In tema di usucapione, per stabilire se un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale sia stata compiuta con l'altrui tolleranza e sia quindi inidonea all'acquisto del possesso, la lunga durata dell'attività medesima può integrare un elemento presuntivo nel senso dell'esclusione della tolleranza qualora non si tratti di rapporti di parentela, ma di rapporti di mera amicizia o buon vicinato, giacché nei secondi, di per sé labili e mutevoli, è più difficile, a differenza dei primi, il mantenimento della tolleranza per un lungo arco di tempo” (Cass. 11277/2015). 
Ebbene, nulla di tutto questo può dirsi ricorrente nel caso di specie. 
Va poi evidenziato che in merito al carattere della pubblicità e non clandestinità del possesso utile ai fini della usucapione, esso ”ricorre quando l'acquisto e l'esercizio del possesso siano attuati in modo visibile e non occulto, cosi da palesare l'animo del possessore di voler assoggettare la cosa al proprio potere, senza che sia necessaria l'effettiva conoscenza da parte del preteso danneggiato. ### in concreto di tali condizioni, in relazione alla fattispecie concreta e alle prove acquisite agli atti, costituisce apprezzamento di fatto che, se adeguatamente motivato, è incensurabile in Cassazione” (cfr. Cass. 2800/1979, Cass. 1021/1973 e Cass. 1910/1970).
Nel caso di specie, il possesso esercitato dai ricorrenti ha il carattere della pubblicità (essendo stato ben percepito dai terzi, escussi quali testi nel giudizio) e non può dirsi né instaurato né esercitato in maniera clandestina. 
Ciò che rileva, quindi, è che il possesso sia acquistato ed esercitato pubblicamente e, quindi, in modo visibile a terzi, potendo il godimento del bene essere apprezzato da una pluralità di soggetti. 
Ebbene, nel caso di specie, è stato dimostrato anche l'esercizio pubblico e non clandestino del possesso. 
Infine, giova rilevare che “### che agisce per l'accertamento della proprietà su di un bene a titolo originario ha l'onere di dimostrare i requisiti del possesso necessari per l'usucapione, mentre successivamente il proprietario convenuto ha l'onere di dimostrare i vizi del possesso altrui, indicati dall'art. 1163 cod. civ., e impeditivi dell'acquisto domandato” (Cass. 3063/2000). La prova della sussistenza della clandestinità del possesso non può, quindi, ritenersi fornita dai resistenti, i quali non si sono neanche costituiti in giudizio. 
Ritiene, pertanto, il giudicante che i ricorrenti abbiano dato prova di avere esercitato un possesso continuo, pacifico, pubblico, non interrotto, non equivoco sui predetti beni immobili, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, senza che i titolari dei beni abbiano avanzato pretese in ordine allo stesso. 
Né poi sono emerse trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli sui beni di cui si domanda l'accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione. 
Alla stregua dell'esposte considerazioni, deve dichiararsi l'avvenuto acquisto per usucapione da parte dei ricorrenti dei seguenti beni immobili: mappale 19210 - fg. 37 - zona 1 - cat. C/2 - classe 6 - rendita ### 4,34 in ### - mappale 505 - fg.  37 - fabb rurale - sup. 44 mq. in ### Nulla va disposto per l'ordine al ### dei ### relativo alla trascrizione della presente sentenza atteso che, ai sensi dell'art. 2651 c.c., egli ha l'obbligo di trascrivere l'atto anche senza uno specifico ordine del giudice ( 16853/2005). 
Analogamente, non potrà esimersi da responsabilità il ### atteso che nessuna norma dell'ordinamento giuridico vigente consente ad un giudice di esonerare un p.u.  dalle responsabilità conseguenti allo svolgimento del proprio ufficio. 
In mancanza di opposizione alla domanda proposta dai ricorrenti, quindi per il contegno processuale tenuto dai resistenti, si ritiene di dovere compensare le spese del giudizio.  P.Q.M. Il Tribunale di Brescia, III sezione civile, in composizione monocratica, così provvede: 1) accoglie la domanda formulata da ### e ### e dichiara l'avvenuto acquisto per usucapione da parte degli stessi della proprietà esclusiva dei seguenti beni immobili: - mappale 19210 - fg. 37 - zona 1 - cat. C/2 - classe 6 - rendita ### 4,34 in ### - mappale 505 - fg. 37 - fabb rurale - sup. 44 mq.  in ### 2) nulla sulle spese di lite. 
Brescia, 13 novembre 2025

causa n. 6896/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Potito Concetta

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Tribunale di Bergamo, Sentenza n. 968/2025 del 22-06-2025

... delle formalità previste dall'art. 150 c.p.c. per la notifica per pubblici proclami autorizzata dal Presidente con decreto del 23/1/2024, nessuno si è costituito in qualità di erede di ### Espletata l'istruttoria con l'escussione di due testimoni, all'esito dell'udienza del 10/6/2025 tenuta con modalità c.d. cartolari, con ordinanza depositata in data ### la causa è stata trattenuta in decisione. 1. I beni immobili oggetto della domanda di usucapione proposta dal ### consistono in alcune porzioni ora facenti parte di tre unità abitative ricavate in un unico fabbricato sito in ### alla via #### n. 44 e in due locali deposito posti al piano terra del fabbricato contiguo. Tali porzioni risultano così identificate nel locale ### foglio 4, part. 294, sub. 2 (porzione di unità abitativa al piano terra, unita di fatto alla part. 2836, sub. 2), sub. 3 (porzione di unità abitativa al primo piano, unita di fatto alla part. 2836, sub. 3) e sub. 4 (porzione dell'unità abitativa al secondo piano, unita di fatto alla part. 2836, sub. 4) nonché foglio 7, particella 295, subalterno 3 (due locali di deposito al piano terra dell'edificio distinto con tale particella). 2. Sulla base delle (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bergamo sezione quarta civile in composizione monocratica, nella persona del dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 1247 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 promossa da ### (###), rappresentato e difeso dall'avv. ### per procura allegata all'atto di citazione, con domicilio ### - attore - contro ### (###), nata in ### il ### e deceduta in #### il ###, contumaci - convenuti - avente ad ### usucapione ####: - accertare e dichiarare che il Comune di ### c.f.  ###, con sede ###, in virtù di possesso pacifico, non violento, continuo, mai interrotto e protrattosi per oltre venti anni, è proprietario per usucapione dei seguenti beni immobili: • unità immobiliare sita in ### via cav. ### s.n., distinta al foglio 7, particella 295, sub 3 del locale catasto fabbricati, sezione urbana BR; • unità immobiliare in ### via cav. ### s.n., al foglio 4, part. 294, sub. 2 del catasto fabbricati, sez. urbana BR; • unità immobiliare in ### via cav. ### s.n., al foglio 4, part. 294 sub. 3 del catasto fabbricati, sez. BR; • unità immobiliare sita in ### via cav. ### s.n., al foglio 4, part. 294 sub. 4 del catasto fabbricati, sez. BR; - ordinare all'### del ### - ### di ### immobiliare competente, in persona del ### pro tempore di procedere alla trascrizione nei pubblici registri dell'acquisto a titolo originario per usucapione a favore del ricorrente Comune di ### sui beni sopradescritti, nonché autorizzare l'U.T.E. di Bergamo ad effettuare le eventuali variazioni catastali opportune dei mappali a favore del ricorrente; - con la rifusione delle spese e compensi di lite.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ### ha convenuto in giudizio gli ### (all'anagrafe ### esponendo (in sintesi) che: in data ### aveva acquistato da ### alcune porzioni (catasto terreni, particella 293, sub. 3) facenti parte di un unico fabbricato semidiroccato sito in ### via ### 44 (ora via #### 44) e dalla stessa ### e dal marito comproprietario ### un'altra porzione dello stesso fabbricato (catasto terreni, particella 293, sub. 1 e particella 304); in data ### aveva acquistato dai fratelli #### e ### ancora un'altra porzione (catasto terreni, particella 293, sub. 2); dopo la delibera comunale del 20/12/1985 che prevedeva l'acquisto della residua proprietà da ### in data ### era stato stipulato l'atto notarile in cui per errore era stato indicato solo il mappale 293, sub. 3, già acquisito; ciononostante, a partire dal 1990, aveva esercitato il possesso dell'intero fabbricato e di alcuni locali accessori, provvedendo alla ristrutturazione di tutta la parte allora distinta alle particelle 293 e 294 del catasto dei terreni; aveva inoltre proceduto all'accatastamento della particella 293 nel catasto fabbricati alla particella 2836, sub. 1 ###, sub. 2 (piano terra), sub. 3 (piano primo) e sub. 4 (piano secondo); le varie unità catastali risultavano di fatto unite ad altre e, in particolare, l'unità al piano terra comprendeva anche la particella 294 sub. 2, l'appartamento al primo piano comprendeva anche la particella 294 sub. 3 e l'appartamento al piano secondo anche la particella 294 sub. 4; al termine del recupero abitativo aveva mantenuto il possesso di tutte le unità ricavate, concedendole anche in locazione; le porzioni non intestate al ### (###, foglio 7, part. 295 sub. 3 e foglio 4, particella 294, sub. 2-3 e 4) risultavano ancora intestate a ### la quale era deceduta in ### in data ###; nonostante le ricerche compiute, era risultata impossibile l'identificazione degli eredi dell'intestataria formale; stante il godimento esclusivo da esso attuato senza un provvedimento di esproprio o dichiarativo di pubblica utilità, dovevano ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l'acquisto per usucapione ex art. 1158 c.c. della proprietà delle porzioni possedute.
Tanto esposto, ha chiesto di accertare l'acquisto per usucapione della proprietà delle particelle ancora formalmente intestate a ### nonché di ordinare la trascrizione della sentenza e di autorizzare le eventuali variazioni catastali. 
Nonostante il compimento delle formalità previste dall'art. 150 c.p.c. per la notifica per pubblici proclami autorizzata dal Presidente con decreto del 23/1/2024, nessuno si è costituito in qualità di erede di ### Espletata l'istruttoria con l'escussione di due testimoni, all'esito dell'udienza del 10/6/2025 tenuta con modalità c.d. cartolari, con ordinanza depositata in data ### la causa è stata trattenuta in decisione.  1. I beni immobili oggetto della domanda di usucapione proposta dal ### consistono in alcune porzioni ora facenti parte di tre unità abitative ricavate in un unico fabbricato sito in ### alla via #### n. 44 e in due locali deposito posti al piano terra del fabbricato contiguo. 
Tali porzioni risultano così identificate nel locale ### foglio 4, part. 294, sub. 2 (porzione di unità abitativa al piano terra, unita di fatto alla part. 2836, sub. 2), sub. 3 (porzione di unità abitativa al primo piano, unita di fatto alla part. 2836, sub. 3) e sub. 4 (porzione dell'unità abitativa al secondo piano, unita di fatto alla part. 2836, sub. 4) nonché foglio 7, particella 295, subalterno 3 (due locali di deposito al piano terra dell'edificio distinto con tale particella).  2. Sulla base delle risultanze dell'istruttoria orale espletata e delle prove documentali prodotte può ritenersi accertato che su tali porzioni immobiliari il ### ha esercitato un possesso corrispondente alla proprietà per un periodo di tempo idoneo all'acquisto del relativo diritto. 
In particolare, ha trovato conferma il fatto che, dopo la stipula dell'atto del 26/1/1990 con cui il ### intendeva completare l'acquisizione dell'intero compendio già di proprietà della famiglia ### l'ente ha esercitato di fatto la proprietà su tutta l'estensione di esso, anche se formalmente i vari atti di acquisto conclusi non comprendevano le porzioni sopra indicate. 
In tal senso rilevano le dichiarazioni del testimone ### il quale ha confermato che il ### ritenendo acquisita l'intera proprietà, ha provveduto alla ristrutturazione di tutti i locali realizzando varie unità abitative. 
Il testimone ### oltre a confermare la ristrutturazione dell'intero fabbricato in cui sono stati realizzate nuove unità abitative (primo edificio “a destra” riprodotto nella foto di cui al doc. 5 di parte attrice), ha dato conferma specifica dell'uso esclusivo da parte del ### anche dei locali accessori posti al piano terra dell'edificio contiguo (“a sinistra”).
Le dichiarazioni rese dai testi appaiono attendibili, atteso che entrambi risultano a diretta conoscenza dei fatti: l'uno (### in quanto sindaco del ### di ### dal 1980 al 1999, l'altro (### quale comproprietario dei piani superiori del fabbricato nel cui piano terra si trovano i locali accessori in uso al ### Inoltre, dal punto di vista oggettivo, le dichiarazioni risultano corroborate dalla documentazione prodotta dal ### e in particolare dalla concessione edilizia per l'intervento sull'intero fabbricato di cui agli allora mappali nn. 293 e 294 (doc. 8), dai contratti di locazione (doc. 17), nonché dalla delibera che prevedeva la permuta in favore dei fratelli ### del “locale cantinato di proprietà del ### di ### individuato al mappale n. 295 del foglio 7” (doc. 24).  3. Le concrete modalità di godimento accertate appaiono oggettivamente inconciliabili con la possibilità di contestuale godimento altrui e risultano, quindi, idonee all'acquisto per usucapione in danno degli intestatari formali.  4. Non osta all'acquisto per usucapione la natura di ente pubblico del soggetto che ha esercitato il possesso delle porzioni. 
Infatti, l'occupazione usurpativa di un fondo da parte della P.A. è compatibile con l'usucapione del fondo medesimo da parte dell'ente occupante, in quanto la totale assenza dei presupposti di esercizio del potere ablativo, che connota detta occupazione, lascia intatta la facoltà del proprietario di rivendicare il bene, col limite di diritto comune dell'intervenuta usucapione; non rileva, in senso contrario, la facoltà di acquisizione sanante ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001, essendo l'acquisto postumo del diritto di proprietà logicamente incompatibile con l'intervenuto acquisto retroattivo del medesimo diritto a titolo di usucapione (Cass. 18445/2023).  5. Le risultanze istruttorie confermano che la situazione di possesso esclusivo attuata dal ### e tuttora in atto è iniziata nel 1990. 
Anche a voler considerare la data del 30/6/2003 indicata dallo stesso attore in conformità all'orientamento che per l'usucapione pubblica considera rilevante solo il periodo successivo all'entrata in vigore del D.P.R. 327/2001 (### unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), il termine ventennale necessario per l'usucapione risulta comunque compiuto alla data di notifica dell'atto di citazione.  6. Quindi, ricorrono tutti i presupposti per l'acquisto da parte dell'attore, ai sensi dell'art. 1158 c.c., dell'intera proprietà delle porzioni sopra indicate. 
La domanda di usucapione, pertanto, deve essere accolta. 7. Come previsto dall'art. 2651 c.c., la presente sentenza va trascritta presso la competente ### del ### con esonero del ### da ogni sua responsabilità.  8. Non occorre disporre l'autorizzazione alle variazioni catastali, atteso che, una volta accertato l'acquisto per usucapione, l'attore è legittimato a richiedere direttamente le modifiche presso gli uffici competenti, senza necessità di preventiva autorizzazione giudiziaria.  9. Va esclusa la ripetizione delle spese processuali stante l'interesse dello stesso attore all'accertamento giudiziale dell'usucapione e l'assenza di contestazioni da parte dei convenuti.  P.Q.M.  il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione respinta o assorbita - accerta che il ### ha acquistato per usucapione l'intera proprietà dei seguenti beni immobili: unità immobiliare sita in ### via cav. ### s.n., distinta al foglio 7, particella 295, sub. 3 del locale catasto fabbricati, sezione urbana BR; unità immobiliare sita in ### via cav. ### s.n., distinta al foglio 4, part. 294, sub. 2 del locale catasto fabbricati, sez. urbana BR; unità immobiliare sita in ### via cav. ### s.n., distinta al foglio 4, part. 294 sub. 3 del locale catasto fabbricati, sez. BR; unità immobiliare sita in ### via cav. ### s.n., distinta al foglio 4, part. 294, sub. 4 del catasto fabbricati, sez. BR; - ordina la trascrizione della presente sentenza presso la competente ### del ### con esonero del ### da ogni responsabilità al riguardo; - dichiara irripetibili le spese processuali anticipate dal ### Così deciso in ### in data ###.   Il Giudice dott.

causa n. 1247/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Ippolito Costantino

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Tribunale di Ragusa, Sentenza n. 1016/2025 del 01-07-2025

... 29.05.2024, il Presidente del Tribunale ha autorizzato la notifica dell'atto di citazione per pubblici proclami nei confronti di tutti i convenuti indicati nell'atto di citazione, mediante deposito di una copia di tale atto presso la casa comunale di ### con pubblicazione nella ### dell'estratto dell'atto di citazione in data ###. Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia dei convenuti che, sebbene ritualmente citati tramite pubblici proclami, non si sono costituiti in giudizio. Deve altresì darsi atto, che in data ###, nell'ambito della procedura obbligatoria di mediazione ex art. 5, D.lgs 28/2010, i sig.ri #### e ### riconoscevano il possesso ventennale in capo a ### degli immobili siti in #### censiti al catasto fabbricati al foglio 73, particella 188 sub 7, via ### n. 92-94, particella 184 sub 2, via ### e via ### n.29. La domanda attorea è fondata e deve pertanto essere accolta. In una recente pronuncia, la Corte di Cassazione ha ribadito il costante principio secondo cui in tema di possesso ad usucapionem di beni immobili, la fattispecie acquisitiva del diritto di proprietà si perfeziona allorché il comportamento materiale - continuo ed ininterrotto - attuato sulla res sia (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2232/2024 avente ad oggetto usucapione, promossa da: ### nata ### il ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'Avv. ### presso il cui studio è elettivamente domiciliat ###atti; ATTRICE contro ### (CF ###) nata in #### il ### ; ### (CF ###) nata a #### il ### ; ### (C.F. ###) nato a ### il ### ; ### (CF ###) nata a #### il ### ; ### (CF ###) nato in #### il ### ; ### (C.F.###) nata a ### il ### ; ### (CF ###) nato a #### il ### ; ### (CF ###) nata a #### il ###; ### (CF ###) nato a #### il ###; ### (C.F. ###) nata a #### il ###; ### (C.F. ###) nata a #### il ###; ### (C.F. ###) nato a #### il ###; ### (C.F. ###) nato a #### il ###; ### (C.F..###) nata a #### il ###; ### (C.F. ###) nata a #### il ###.  ###'udienza del 01 luglio 2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di parte attrice precisate come in atti.  MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato per pubblici proclami in data ###, ai sensi dell'art.  150 c.p.c, ### conveniva in giudizio ################# e i loro eredi e aventi causa, esponendo che: è proprietaria della quota di 408/648 degli immobili siti in #### censiti al catasto fabbricati al foglio 73, particella 188 sub 7, via ### n. 92-94, particella 184 sub 2, via ### e via ### n. 29; detti immobili sono pervenuti all'attrice per donazione (anno 1990) del padre ### proprietario della quota di 396/648 e per successione (anno 2010) della zia ### proprietaria della quota di 12/648, deceduta il 21 luglio 2010; le restanti quote sono così suddivise: quota di 12/648 di proprietà ### quota di 12/648 di proprietà ### quota di 108/648 di proprietà ### e quota di 108/648 di proprietà degli eredi ### dal 29 dicembre 1990, l'odierna attrice ha utilizzato gli immobili come propri, con possesso esclusivo, pacifico, continuo, ininterrotto, non contestato, né clandestino e senza alcuna rivendicazione di diritti da parte di terzi, provvedendo altresì al pagamento delle imposte relative ai suddetti immobili, nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria. 
Chiedeva, pertanto, al Tribunale di dichiarare l'intervenuta usucapione in suo favore sugli immobili sopra descritti, con vittoria di spese e compensi. 
Con provvedimento del 29.05.2024, il Presidente del Tribunale ha autorizzato la notifica dell'atto di citazione per pubblici proclami nei confronti di tutti i convenuti indicati nell'atto di citazione, mediante deposito di una copia di tale atto presso la casa comunale di ### con pubblicazione nella ### dell'estratto dell'atto di citazione in data ###. 
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia dei convenuti che, sebbene ritualmente citati tramite pubblici proclami, non si sono costituiti in giudizio. 
Deve altresì darsi atto, che in data ###, nell'ambito della procedura obbligatoria di mediazione ex art. 5, D.lgs 28/2010, i sig.ri #### e ### riconoscevano il possesso ventennale in capo a ### degli immobili siti in #### censiti al catasto fabbricati al foglio 73, particella 188 sub 7, via ### n. 92-94, particella 184 sub 2, via ### e via ### n.29. 
La domanda attorea è fondata e deve pertanto essere accolta. 
In una recente pronuncia, la Corte di Cassazione ha ribadito il costante principio secondo cui in tema di possesso ad usucapionem di beni immobili, la fattispecie acquisitiva del diritto di proprietà si perfeziona allorché il comportamento materiale - continuo ed ininterrotto - attuato sulla res sia accompagnato dall'intenzione resa palese a tutti di esercitare sul bene una signoria di fatto corrispondente al diritto di proprietà, sicché - in materia di usucapione di beni oggetto di comunione il comportamento del compossessore, che deve manifestarsi in un'attività apertamente ed obiettivamente contrastante con il possesso altrui, deve rivelare in modo certo ed inequivocabile l'intenzione di comportarsi come proprietario esclusivo. (Ord. N. 10620/2020). Ancora: Affinché sia riconosciuta la sussistenza di un possesso utile ai fini dell'usucapione, è necessario dimostrare che il possesso sia stato continuo, non transitorio e non di modesta entità. La volontà di possede ###per mera tolleranza, può essere dedotta dalle attività svolte sul bene, che devono essere incompatibili con il godimento altrui e tali da escludere il compossesso degli altri partecipanti alla comunione. (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 29/07/2024, n. 21135) Dalla documentazione in atti, emerge che il titolo di proprietà della quota di 408/648 appartenente ad ### deriva dalla donazione del padre ### e dalla successione della zia ### Per quanto concerne le restanti quote, ovverosia la quota di 12/648 di proprietà ### la quota di 12/648 di proprietà ### e la quota di 108/648 di proprietà ### in sede di mediazione, è stato confermato il possesso ventennale in capo ad ### Mentre, in relazione alle quote di 108/648, di proprietà degli eredi ### l'attrice ha esercitato il possesso esclusivo "uti dominus" per un numero di anni superiore a quello legale per l'usucapione, in modo pacifico, continuo e non interrotto. 
Alla luce di quanto sopra, atteso che ### ha esercitato il possesso degli immobili siti in #### censiti al catasto fabbricati al foglio 73, particella 188 sub 7, via ### n. 92-94, particella 184 sub 2, via ### e via ### n.29, per oltre vent'anni, sussistono i requisiti previsti dall'art. 1158 c.c. per dichiarare l'avvenuto acquisto per usucapione della quota indivisa di 240/648 sugli immobili di cui sopra. 
Considerata la natura della causa e la non opposizione dei convenuti, rimasti contumaci a seguito di notifica per pubblici proclami, le spese del giudizio vanno dichiarate irripetibili.  P.Q.M.  Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2232/2024 R.G.: DICHIARA che ### ha acquistato a titolo originario per usucapione la quota indivisa di 240/648 sugli immobili siti in #### censiti al catasto fabbricati al foglio 73, particella 188 sub 7, via ### n. 92-94, particella 184 sub 2, via ### e via ### n. 29. 
DICHIARA irripetibili le spese.  ### 01/07/2025.  

Il Giudice
dott. ###


causa n. 2232/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Claudio Maggioni

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Tribunale di Trapani, Sentenza n. 695/2025 del 17-07-2025

... data ### depositava la documentazione relativa alla notifica per pubblici proclami, e sul contraddittorio così costituito, la causa è stata istruita in via documentale, discussa mediante deposito di note di trattazione scritta e posta in decisione. Il ricorso va parzialmente accolto, come meglio specificato di seguito. Deve preliminarmente ritenersi superato il difetto di legittimazione passiva in considerazione dell'intervenuta costituzione del Ministero resistente. Venendo al merito, in primo luogo va rigettata la domanda relativa al riconoscimento ed attribuzione di un diverso punteggio per il servizio militare/civile svolto, non in costanza di nomina, ma dopo il conseguimento del diploma di istruzione superiore (costituente titolo di accesso per l'inserimento e aggiornamento nelle richiamate graduatorie), con conseguente rideterminazione e integrazione del punteggio attribuito dal Ministero nelle graduatorie del personale ### In particolare, l'amministrazione resistente considera il servizio di leva o civile sostitutivo dichiarato in domanda, prestato non in costanza di nomina, come “servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali”, per il quale vengono attributi (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TRAPANI Il Giudice del lavoro, dott. ### nella causa civile iscritta al n. 1440/2023 RGL promossa #### rappresentato e difeso dall'avv. ### - ricorrente - ###'#### - #### - ### in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi ex art. 417 bis c.p.c., dalla dott.ssa ### - resistenti - ha pronunciato la seguente ### ricorso ritualmente depositato il ricorrente in epigrafe, avendo premesso di avere presentato domanda per le graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il triennio 2021 - 2024 del personale ### per i profili di ###, ### e ### lamentava che l'### resistente non avesse né valutato il servizio militare svolto successivamente al conseguimento del titolo ma non in costanza di nomina con il medesimo punteggio previsto per quello prestato in costanza di nomina, né valutato il diploma di specializzazione di ### ai comandi rilasciato in data 21 febbraio 1998 e corrispondente alla IV qualifica funzionale professionale - profilo ###, e osservava che - sulla base dell'attribuzione del punteggio inizialmente ottenuto - veniva comunque chiamato a stipulare un contratto a tempo determinato dal 7 dicembre 2021 al 31 dicembre 2021, prorogato dapprima fino al 31 marzo 2022 e successivamente sino al 30 giugno 2022. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 17/07/2025
Precisava, inoltre, che la scuola - in data 7 gennaio 2022 - modificava il punteggio originariamente attribuito (pari a un totale di 11,53, di cui punti 6,33 per il titolo di accesso, punti 0,50 per il servizio militare di leva e punti 4,70 per il servizio prestato presso l'###, eliminando i punti relativi al servizio prestato presso l'### e rimanendo così attribuiti all'odierno ricorrente per tutte le graduatorie solo 6,83 punti (6,33 per il titolo di accesso e 0,50 per il servizio militare), ritrovandosi, pertanto, con un punteggio nettamente inferiore rispetto a quello che avrebbe dovuto effettivamente avere, non considerando né inizialmente, né successivamente alla modifica, il punteggio di 6 punti per il servizio militare di un anno, ovvero di 0,50 punti per mese e il punteggio di 1,50 punti per il ### di ### ai comandi conseguito quando era militare di leva. 
Dolendosi dell'illegittimità dell'operato della P.A., per violazione della normativa primaria e disparità di trattamento tra servizio di leva svolto in costanza di nomina e quello prestato non in costanza di nomina, oltre che in riferimento al riconoscimento del diploma di specializzazione di ### ai comandi nonché in relazione all'accertamento giuridico del servizio prestato presso l'### chiedeva l'accoglimento delle domande specificate in ricorso. 
Si costituiva in giudizio l'amministrazione scolastica eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione passiva e il difetto di contraddittorio, e contestando nel merito la fondatezza del ricorso. 
Parte ricorrente in data ### depositava la documentazione relativa alla notifica per pubblici proclami, e sul contraddittorio così costituito, la causa è stata istruita in via documentale, discussa mediante deposito di note di trattazione scritta e posta in decisione. 
Il ricorso va parzialmente accolto, come meglio specificato di seguito. 
Deve preliminarmente ritenersi superato il difetto di legittimazione passiva in considerazione dell'intervenuta costituzione del Ministero resistente. 
Venendo al merito, in primo luogo va rigettata la domanda relativa al riconoscimento ed attribuzione di un diverso punteggio per il servizio militare/civile svolto, non in costanza di nomina, ma dopo il conseguimento del diploma di istruzione superiore (costituente titolo di accesso per l'inserimento e aggiornamento nelle richiamate graduatorie), con conseguente rideterminazione e integrazione del punteggio attribuito dal Ministero nelle graduatorie del personale ### In particolare, l'amministrazione resistente considera il servizio di leva o civile sostitutivo dichiarato in domanda, prestato non in costanza di nomina, come “servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali”, per il quale vengono attributi punti 0,60 Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 17/07/2025 per ogni anno ovvero punti 0,05 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni, diversamente da come viene, per contro, calcolato il servizio reso in costanza di nomina, considerato “servizio effettivo reso nella medesima qualifica”, per il quale vengono invece attribuiti punti 6 per ogni anno e punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni.  ### la tesi di parte ricorrente, invece, la previsione di rango regolamentare contenuta nel D.M. n. 50 del 2021, nella parte in cui prevede che "il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali", contrasterebbe con la norma primaria laddove questa stabilisce - all'art. 485 del D.Lgs. n. 197 del 1994 per i docenti e all'art. 569 comma 3 del d.lgs. n. 597/1994 con riferimento al personale ### - il riconoscimento del servizio di leva militare obbligatorio "valido a tutti gli effetti". In altri termini, l'odierno ricorrente ritiene ingiustificato il discrimen, operato dal decreto ministeriale di riferimento, tra servizio di leva svolto in costanza di nomina con quello prestato non in costanza di nomina e chiede pertanto la disapplicazione del predetto decreto ministeriale in quanto contrastante con la norma primaria. 
La questione controversa tra le parti è dunque la legittimità di tale differenziazione, ovvero se tale differenziazione sia coerente o in contrasto con le fonti primarie in materia. 
Anzitutto, la pretesa avanzata da parte, ossia il diritto alla piena equiparazione tra servizio militare prestato non in costanza di rapporto e servizio militare prestato in costanza di rapporto, non trova riconoscimento in alcuna norma primaria. Infatti, né le norme di cui al d.lgs. 297/1994 succitate, né l'art. 2050 del codice dell'ordinamento militare impongono di valutare il servizio militare prestato in costanza di nomina e quello non in costanza di nomina con il medesimo punteggio. Anzi, l'art. 2050 d.lgs. n. 66/2010 non impone di equiparare il servizio di leva a quello svolto presso il medesimo ente e per la qualifica oggetto della selezione pubblica lato sensu intesa, bensì a quello prestato “negli impieghi civili presso enti pubblici” in generale. Infatti, (come osservato da ### Stato n. 11602/2022 cit.) tale necessaria minore valenza corrisponde alla corretta e logica differenziazione operata a livello legislativo dall'art. 2050 del d. lgs. n° 66 del 2010, secondo cui: Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 17/07/2025 a) i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le ### armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici; b) ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro. Inoltre, le previsioni del D.M. 50/2021 risultano conformi all'orientamento giurisprudenziale, invocato dallo stesso ricorrente, che ha desunto dalla lettura integrata delle norme sopra citate il principio secondo cui il servizio di leva obbligatorio, sia in costanza di nomina che non, e il servizio civile ad esso equiparato, vadano valutati, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, ai fini della ricostruzione di carriera e dell'accesso al ruolo, in misura non inferiore a quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (cfr. ex multis Cass. ###/2021). 
Le fattispecie esaminate dalla richiamata giurisprudenza della Cassazione avevano ad oggetto l'annullamento e/o la disapplicazione di decreti ministeriali (cfr. DM 44/2001) che, a differenza del caso de quo, escludevano in radice il riconoscimento del servizio militare svolto anteriormente alla nomina, non prevedendo l'attribuzione di alcun punteggio, ancorché differenziato. Diversamente, il DM 50/2021, laddove ha disposto che il servizio di leva sia sempre valutato, e che ove prestato non in costanza di rapporto sia valutato con lo stesso punteggio del servizio prestato alle dipendenze delle amministrazioni statali, ha dato attuazione a tale principio. Infine, risulta pure ragionevole e corretto attribuire a coloro che hanno prestato il servizio di leva non in costanza di rapporto il punteggio attribuito alla prestazione lavorativa prestata presso qualsiasi altra pubblica amministrazione. La differente valutazione della leva, infatti, è coerente con quanto disposto dall'art. 52 della ### “Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge, ma il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici”; è ragionevole, dunque, che il servizio svolto in costanza di rapporto di impiego sia equiparato a quello reso nella medesima qualifica, determinandosi altrimenti un pregiudizio in contrasto con il dettato costituzionale. 
Sul punto, appare condivisibile l'argomentazione del ### di Stato secondo cui “(…) solo per il servizio prestato in costanza di nomina è preminente l'esigenza di apprestare una misura di compensazione, essendo il servizio militare causa di sospensione del rapporto di lavoro indipendente dalla volontà del cittadino lavoratore. Un effettivo pregiudizio alla Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 17/07/2025
«posizione di lavoro» (art. 52 Cost.) del docente deriva solamente qualora questi, già nominato, sia pure con contratto a tempo determinato, sia chiamato a svolgere il servizio militare o il servizio civile sostitutivo, poiché, diversamente, si consumerebbe una disparità di trattamento a danno di tutti coloro che hanno prestato servizio nell'interesse della ### Per le ragioni anzidette, non può dirsi illegittima la minore valenza della considerazione del servizio militare (ovvero sostitutivo) prestato, una volta conseguito il titolo di studio richiesto ma in mancanza di un rapporto di lavoro in atto, ai fini della immissione nelle graduatorie più volte menzionate (…)” (### Stato n. 11602/2022 del 29/12/2022). 
A risolvere definitivamente la questione è intervenuta, da ultimo, anche la Corte di Cassazione che ha espresso il seguente principio di diritto: “in tema di impiego scolastico e di graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia non è illegittimo il D.M. n. 50 del 2021, riguardante il personale ### nella parte in cui esso attribuisce, a chi abbia prestato servizio militare in costanza di rapporto di lavoro, un punteggio maggiore, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente e pari a quello del servizio effettivo reso in tale qualifica, rispetto al punteggio, comunque aggiuntivo, ma nella minore misura pari a quella propria del servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, che è attribuito a chi abbia prestato il servizio militare o sostitutivo non in costanza di rapporto” (Cass. n. 22432 del 08/08/2024). 
Sulla scorta delle precedenti considerazioni, deve dunque ritenersi infondata la richiesta di parte ricorrente di vedersi assegnata, per il servizio militare prestato non in costanza di nomina, e pacificamente valutato dall'amministrazione al pari del servizio prestato alle dipendenze delle amministrazioni statali, un punteggio identico a quello previsto per il servizio prestato nella medesima qualifica. 
Va invece accolta, seppur nei limiti che seguono, la domanda di riconoscimento e attribuzione del punteggio relativo al ### di specializzazione di ### ai comandi (rilasciato in data 21 febbraio 1998) che, a dire del ricorrente, sarebbe valutabile sulla base dell'allegato A/1, lettera A), punto 3 o in subordine punto 4, del D.M. 50/2021 in quanto equipollente ai titoli indicati nella suindicata ### In effetti, il titolo vantato dal ricorrente non pare potersi ricondurre agli attestati indicati al punto 3 dell'allegato A/1, lettera A), del D.M. 50/2021, che prevede l'attribuzione di punti 1,50 per gli attestati di “qualifica professionale rilasciati ai sensi dell'art. 14 della legge 845 del 1978, ovvero le qualificazioni rilasciate dalle ### e dalle ### di Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 17/07/2025
Trento e Bolzano ai sensi del ### del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 giugno 2015, afferenti al ### dei titoli di formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art. 8 D.Lgs. 13/2013 e in coerenza con le disposizioni di cui al citato decreto legislativo, relativi alla trattazione di testi e/o alla gestione dell'amministrazione mediante strumenti di videoscrittura o informatici (si valuta solo un attestato)”. 
Occorre al riguardo rilevare che l'art. 14 della legge 845/78, prevede che: “Al termine dei corsi di formazione professionale volti al conseguimento di una qualifica, gli allievi che vi abbiano regolarmente partecipato sono ammessi alle prove finali per l'accertamento dell'idoneità conseguita. Tali prove finali, che devono essere conformi a quanto previsto dall'articolo 18, primo comma, lettera a), sono svolte di fronte a commissioni esaminatrici, composte nei modi previsti dalle leggi regionali, delle quali dovranno comunque far parte esperti designati dalle amministrazioni periferiche del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro. 
Con il superamento delle prove finali gli allievi conseguono attestati, rilasciati dalle regioni, in base ai quali gli uffici di collocamento assegnano le qualifiche valide ai fini dell'avviamento al lavoro e dell'inquadramento aziendale”. 
Nel caso in esame, l'attestato in oggetto non ha assunto i connotati previsti dall'### A/1, lettera A), punto 3, del D.M. 50/2021 in quanto - come eccepito dall'amministrazione convenuta - difetta dei presupposti (corsi, piani di studio, commissioni esaminatrici e prove finali) specificamente previsti dal richiamato art. 14 della legge 845/78. 
Epperò, il titolo vantato dal ricorrente è perfettamente riconducibile alla categoria degli attestati di cui al punto 4 dell'allegato A/1, lettera A), del D.M. 50/2021 (“attestati di addestramento professionale per la dattilografia o ...di addestramento professionale per i servizi meccanografici rilasciati al termine di corsi professionali istituiti dallo Stato, dalle ### o da altri enti pubblici (si valuta un solo attestato)” per i quali è prevista l'attribuzione di un punto. 
Ed invero, costituisce circostanza di fatto pacifica e non contestata che il ### di specializzazione di ### ai comandi conseguito dal ricorrente ai sensi del ### ministeriale n. 19 del 12 dicembre 1990 (“### delle qualifiche e specializzazioni conseguite dai militari di leva e in ferma di leva prolungata con le qualifiche funzionali e i profili professionali del personale civile dei Ministeri”), equivalga alla quarta qualifica Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 17/07/2025 funzionale - profilo di ### e che secondo tale decreto l'### ai comandi svolga le seguenti mansioni: “### alle operazioni di ricezione, protocollo, smistamento e spedizione della corrispondenza, dei plichi ed altro materiale. Svolge attività di dattilografia, di composizione, riproduzione, mediante strumenti, attrezzature ed apparecchiature d'ufficio sia meccaniche sia automatizzate. ### al reperimento, alla raccolta, all'ordinamento di dati ed alla redazione di situazioni statistiche e di documenti non complessi, sulla base di schemi e moduli predeterminati”. 
Sotto tale aspetto, il diploma di specializzazione di ### ai comandi conseguito dal ricorrente, attestando espressamente il positivo superamento del corso di qualificazione professionale frequentato durante il ### di leva, presenta tutti i presupposti indicati al punto 4 dell'allegato A/1, lettera A), del D.M. 50/2021, sicchè gli va riconosciuto il relativo punteggio. 
Va infine accolta la domanda di valutazione ai fini giuridici del servizio svolto dal ricorrente dal 7 al 31 dicembre 2021 presso l'I.S. ### - E. Fermi di ### per il quale l'### scolastico in questione, a seguito della risoluzione del contratto per i controlli effettuati sui titoli, stabiliva che il periodo di servizio già prestato sarebbe valso solo “come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che allo stesso non è attribuito nessun punteggio e non sarà menzionato negli attestati di servizio, né è utile ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera” (v. all.8 ricorso). 
Al riguardo, come già sostenuto da questo Tribunale, in precedente analogo che qui si richiama (### Trapani n. 474/2024), in virtù della normativa regolamentare contenuta nell'art. 7 co. 7° del DM n. 640/2017 e nell'art. 6 co. 15° del DM n.50/2021 (i quali stabiliscono che possa essere considerato come “di fatto”, quindi, non computabile come punteggio, il solo servizio prestato in assenza del titolo richiesto, ovvero, in forza di dichiarazioni mendaci del lavoratore) si deve ritenere che il servizio prestato per effetto di un punteggio poi rettificato, senza colpa del lavoratore, non possa essere screditato come mero “servizio di fatto”, ma debba poter spiegare i propri effetti giuridici. In altre parole, occorre tracciare uno spartiacque tra i servizi prestati in forza di un punteggio errato per effetto di un comportamento scorretto del dipendente (il quale ha mentito nella domanda amministrativa o non era affatto in possesso del titolo necessario) e i servizi prestati in forza di un punteggio che, sebbene sia stato poi qualificato come errato, non era scaturito da una scorrettezza del lavoratore. Mentre i primi servizi vanno considerati come “di fatto” e non producono effetti Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 17/07/2025 ai fini della maturazione di un successivo punteggio, i secondi devono essere computati nelle domande amministrative successive e non possono essere “declassati” a servizio “di mero fatto”. 
Nel caso di specie, lo stesso ### scolastico ha sottolineato che l'errata attribuzione del punteggio fosse dipesa dalla dichiarazione del ricorrente del servizio svolto presso l'### in forza di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, il quale non poteva essere valutabile. In altri termini, il servizio è stato prestato dal 7 dicembre al 31 dicembre 2021 in forza di un punteggio che, sebbene sia stato poi qualificato come errato, non è dipeso affatto da un comportamento scorretto del dipendente, il quale aveva dichiarato correttamente nella domanda amministrativa l'intercorso contratto di ### Del resto, al punto uno delle note alla tabelle di valutazione tabelle di valutazione dei titoli di cui all'allegato A/1, lettera B), del D.M. 50/2021 è previsto espressamente che “Il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta”, sicchè non v'è dubbio che deve essere preso in considerazione, anche ai fini giuridici, il servizio effettivamente prestato dal ricorrente presso l'I.S. ### - E. Fermi di ### dal 7 al 31 dicembre 2021 (nei limiti di quanto richiesto nelle conclusioni del ricorso), condannando conseguentemente l'### al riconoscimento degli effetti giuridici del predetto servizio ai fini del punteggio, del riconoscimento dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera e ad ogni altro effetto di legge. 
Il ricorso va dunque accolto con il riconoscimento dei titoli nei limiti sopra esposti e le ulteriori domande relative all'attribuzione di incarichi e al pagamento delle conseguenti retribuzioni e contribuzioni vanno respinte in quanto eccessivamente generiche e sfornite di prova e ancora prima di allegazione specifica. 
Le spese vanno compensate stante la parziale soccombenza reciproca nonché l'intervento chiarificatore della Suprema Corte in corso di giudizio su talune delle questioni controverse.  P.Q.M.  ### di Trapani, in funzione di Giudice del ### definitivamente pronunciando, ogni altra istanza rigettata e disattesa, in parziale accoglimento del ricorso: accerta e dichiara il diritto del ricorrente alla valutazione del ### di ### ai comandi, rilasciato in data 21 febbraio 1998, ai sensi del punto 4 dell'allegato A/1, lettera A), Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 17/07/2025 del D.M. 50/2021, con l'attribuzione un punto, e per l'effetto condanna l'amministrazione resistente a modificare consequenzialmente il punteggio nelle graduatorie per cui è causa; accerta e dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento ai fini giuridici del servizio svolto presso l'I.S. ### - E. Fermi di ### dal 7 al 31 dicembre 2021, e, conseguentemente, condanna l'amministrazione al relativo riconoscimento ai fini del punteggio, del riconoscimento dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera e ad ogni altro effetto di legge. 
Compensa le spese di lite. 
Trapani, 16/07/2025 Il Giudice del lavoro ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 17/07/2025

causa n. 1440/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Porrovecchio Dario

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Tribunale di Roma, Sentenza n. 12344/2025 del 09-09-2025

... di un'azione basata principalmente sul difetto di notifica nei suoi confronti per pubblici proclami e stante la debolezza dell'eccezione in questione, al possibile rigetto dell'impugnazione; 13) che, infine, era certamente configurabile l'inadempimento professionale dell'Avv. #### per avere quest'ultimo eseguito il mandato difensivo in modo negligente, in quanto - come evidenziato anche dalla motivazione della sentenza della Corte di Cassazione nr. 24590/2019 - aveva omesso di dimostrare in giudizio che esso ### fosse effettivamente uno dei consorziati e, dunque, legittimato all'impugnazione; 14) che, in conseguenza della condotta illecita sopra descritta, esso attore aveva subito: a) un danno patrimoniale per spese di soccombenza nel giudizio di Cassazione, pari a complessivi € 32.000,00, oltre accessori, nonché per le spese di assistenza legale stragiudiziale e di consulenza tecnica di parte, per un totale di € 51.000,00; b) un danno non patrimoniale, morale e alla propria immagine, derivante quest'ultimo dallo “strepitus fori” assunto dalla controversia in questione. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il ###, si sono costituiti in giudizio ### e ### in (leggi tutto)...

testo integrale

Nr. 23466/2020 R.G.A.C. Sentenza nr.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA in composizione monocratica ### Civile Il Giudice della 13^ sezione civile, dott. ### ha pronunciato e pubblicato, ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 23466 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, promossa da ### (C.F. ###), nato a ### in data ###, ivi residente ###, ed ivi elettivamente domiciliat ###, presso e nello studio dell'### (C.F. ###) che lo rappresenta e difende, in virtù di procura alle liti apposta su foglio separato ex art. 83 III comma c.p.c. da intendersi in calce all'atto di citazione.  - Attore - nei confronti di ### (C.F. ###), residente in ### ed ivi elettivamente domiciliat ###, presso e nello studio l'### (C.F.  ###) che lo rappresenta e difende, giusta delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta.  - Convenuto - e nei confronti di ### (C.F. ###) e ### (C.F.  ###), entrambi residenti in L'### in ### n. 8, in qualità di unici eredi dell'Avv. ### (C.F. ###), deceduto in L'### il ###, rispettivamente vedova e figlio di quest'ultimo, rappresentati e difesi - anche con poteri disgiunti - dagli ### (C.F. ###) e
Retta (C.F. ###), ed elettivamente domiciliat ###### n. 14, presso e nello studio dell'### il tutto giusta procura alle liti apposta su foglio separato ex art. 83 III comma c.p.c. da intendersi in calce alla comparsa di costituzione e risposta.  - Convenuti - e nei confronti di ### (C.F. ###), nato il ### a L'### ed ivi residente ###studio in ###'### n. 8, difeso da sé medesimo ex art. 86 c.p.c.  - Convenuto - e con la chiamata in garanzia della “### ASSICURAZIONI” S.p.A. (C.F. ###), in persona del legale rappresentante pro tempore dott. ### elettivamente domiciliat ###### n. 49, presso e nello studio dell'### (C.F. ###) che la rappresenta e difende, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta.  - Terza chiamata in garanzia - * * * 
Oggetto: responsabilità professionale dell'avvocato, inesistenza/nullità/annullabilità della procura ad litem: inconsapevole partecipazione al giudizio; violazione dell'obbligo d'informazione, negligente esecuzione del mandato professionale: risarcimento del danno patrimoniale (spese processuali) e del danno non patrimoniale per lesione della reputazione professionale. 
Conclusioni: come da note a trattazione scritta, depositate per la prevista udienza cartolare del 27.11.2024, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., conclusioni da intendersi qui integralmente trascritte e riportate.  * * *  SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato in data ###, ### ha chiesto accertarsi la responsabilità dei convenuti, ### avvocato ### ed avvocato ### perché gli stessi, in concorso fra loro, avevano determinato l'inesistenza/nullità/annullabilità della procura ad litem, da lui asseritamente rilasciata a margine del ricorso in Cassazione (giudizio R.G. nr. 27384/16), così determinandone l'inconsapevole partecipazione al giudizio in questione (conclusosi con la sentenza nr. 24590/2019 di rigetto della domanda e condanna alle spese); in via subordinata, ha chiesto accertarsi la responsabilità professionale degli avvocati ### e ### per avere violato, nell'esecuzione dell'asserito mandato difensivo conferito, l'obbligo d'informazione di cui agli artt.  11, 12, 23 e 27 del ### nonché del solo ### per avere quest'ultimo eseguito il mandato in maniera negligente, stante l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva; per l'effetto, l'attore ha chiesto la condanna dei convenuti, anche in solido fra loro, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali (spese di soccombenza nel giudizio di Cassazione, spese stragiudiziali e di consulenza tecnica di parte) e non patrimoniali (danno morale, danno all'immagine) da lui subiti in conseguenza di tali fatti. 
A fondamento della propria domanda risarcitoria, ### ha dedotto: 1) che esso attore faceva parte del #### di ### (avendo acquistato, fin dal 06.06.2000, un lotto di terreno non edificabile); inoltre, sino all'anno 2007, esso #### nella sua qualità di avvocato, aveva patrocinato il ### di ### in numerosi procedimenti giudiziari; 2) che, nel corso del 2016, l'allora Presidente del #### lo aveva messo a conoscenza della sentenza nr. 5483/2016, con cui la Corte di Appello di ### aveva disposto lo scioglimento del ### di ### 3) che, in data ###, il ### gli aveva inviato, tramite posta elettronica, la bozza del ricorso principale in Cassazione ad istanza del solo ### di ### (senza allegazione della sentenza della Corte di Appello di ### n. 5483/2016), al fine di ottenere un parere al riguardo (“che ne pensi?”), chiedendogli, altresì, se fosse disponibile, in qualità di singolo consorziato, a sostenere in giudizio, dinanzi alla Corte di Cassazione, le ragioni del ### di ### nell'ambito di un'azione “pluripersonale” dei consorziati proprietari di terreni, da promuovere a supporto del ricorso principale; 4) che esso ### - in considerazione del rapporto di amicizia che ancora lo legava al ### - aveva dato il proprio assenso di massima alla richiesta in questione, ma solo a condizione della partecipazione di una pluralità di consorziati al ricorso e previa visione della sentenza della Corte di Appello di ### n. 5483/2016 nonché del testo del ricorso per Cassazione; 5) che, in seguito, il ### non gli aveva più fornito alcuna informazione in ordine al ricorso in Cassazione, mostrandosi anzi elusivo al riguardo; 6) che, in data ###, esso attore, in qualità di consorziato, era stato avvisato mediante raccomandata a.r., proveniente dal ### di ### a firma del ### della convocazione di un'assemblea generale avente ad oggetto la procedura di liquidazione del ### stesso, a seguito del rigetto del ricorso da parte della Corte di Cassazione, con sentenza n. 24590/2019; 7) che, quindi, solo allora, esso ### nel visionare la sentenza in questione (resa disponibile sul sito internet del ###, aveva scoperto di aver partecipato al giudizio in questione, in qualità di unico ricorrente, con un procedimento autonomo a latere, riunito al ricorso principale proposto dal ### di ### (R.G. 27384/16), avente ad oggetto l'annullamento della suddetta sentenza di appello n. 5483/2016; in particolare, il ricorso proposto a nome di esso ### era stato dichiarato inammissibile, con conseguente sua condanna al pagamento delle spese legali nei confronti di n. 4 parti controricorrenti, per l'importo complessivo di € 32.000,00, oltre accessori e spese di registrazione della sentenza; 8) che esso attore - non avendo mai conferito alcun mandato professionale e procura per promuovere, a proprio nome, il ricorso in Cassazione - aveva presi contattati con l'avvocato ### il quale figurava quale proprio difensore nel giudizio in Cassazione, ed aveva da lui ricevuto una copia del ricorso, recante - nella procura a margine - l'apparente firma "###, immediatamente disconosciuta da esso attore; in particolare, l'avvocato #### gli aveva comunicato telefonicamente di avere accettato l'incarico professionale, a titolo di mera cortesia nei confronti di un collega anziano, l'avvocato ### in seguito, l'Avv. ### con pec inviata in data ###, aveva meglio chiarito la propria posizione, precisando: a) che l'autore del ricorso in Cassazione, a nome apparente ### era stato l'avvocato ### il quale, patrocinando già il ### di ### si era trovato nell'impossibilità di difendere altre parti; b) che, in data ###, aveva accettato l'incarico professionale in questione e, nella serata del 15.03.2017, presso l'### “Clodio” in ### si era a lui presentato (in compagnia di altra persona) il #### il quale, nell'occasione, gli aveva consegnato il ricorso da proporre in Cassazione, recante la procura a margine, con sottoscrizione già apposta, a firma apparente di ### c) che, allora, aveva autenticato la procura a margine del ricorso in Cassazione, sebbene non sottoscritta in sua presenza da ### d) che non poteva sapere se la firma risultante sulla procura a margine del ricorso in questione appartenesse effettivamente a ### persona che non conosceva e non aveva mai incontrato; 9) che, quindi, esso attore aveva contattato anche l'avvocato ### e quest'ultimo gli aveva precisato di avere predisposto il ricorso in cassazione su incarico conferitogli da ### il quale, a sua volta, gli aveva confermato l'asserita volontà di esso ### di partecipare al giudizio in Cassazione per sostenere le ragioni del ### di ### in seguito, l'avvocato ### con nr. 4 diverse pec, aveva smentito di aver redatto il ricorso in Cassazione e predisposto la relativa la procura ad apparente firma di ### 10) che la procura apposta a margine del ricorso in Cassazione, a firma apparente di esso ### era inesistente/nulla/annullabile, in quanto la sottoscrizione era apocrifa. 
Invero, esso attore non aveva mai incontrato ### ovvero altri soggetti riferibili al ### di ### né aveva mai sottoscritto, nelle date del 14 e del 15 marzo 2017, la procura ad litem apposta a margine del ricorso de quo, dinanzi all'avvocato ### ovvero all'avvocato ### del resto, esso attore non avrebbe avuto alcun concreto interesse ad agire con riferimento all'iniziativa in questione, considerato il modesto valore del proprio terreno (non edificabile), ma, al contrario, era titolare di un interesse contrapposto, in quanto - in conseguenza dello scioglimento del ### di ### - il Comune di ### avrebbe potuto varare il nuovo piano particolareggiato del comprensorio di ### con cui il lotto di terreno acquistato da esso attore avrebbe potuto essere qualificato come edificabile; 11) che, quindi, i convenuti #### e ### in concorso fra loro, si erano avvalsi di una procura ad litem falsa ovvero avevano, comunque, determinato l'inesistenza/nullità/annullabilità della procura in questione, in quanto il mandato difensivo non era mai stato conferito, né la scelta del difensore poteva, in alcun modo, essere rimessa alla decisione di un terzo né era sufficiente un consenso genericamente acquisito; invero, la sottoscrizione della procura a margine del ricorso in Cassazione era stata e veniva formalmente disconosciuta da esso ### e la falsità emergeva anche dalla CT grafologica allegata; inoltre, ai fini della prova della falsità in questione, nel caso di specie, non era necessario proporre querela di falso, in quanto il procedimento di autenticazione non si era mai perfezionato ai sensi dell'art. 2703 cod. civ.: ed, infatti, l'autentica della sottoscrizione, effettuata dall'avvocato ### a margine del ricorso, era da ritenersi inesistente e priva di effetti, per mancanza, dal medesimo difensore espressamente dichiarata in atti (cfr. pec del 23.10.2019), dell'elemento della conoscenza dell'autografia del cliente. In definitiva, non poteva, conseguentemente, “revocarsi in dubbio che dal concorso delle reciproche condotte dei suddetti soggetti, tutte parimenti concorrenti a determinare l'inesistenza, nullità e/o l'annullabilità della procura ad litem apposta a margine del ricorso de quo, unitamente al ricorso stesso, e la partecipazione contra voluntatem del #### al procedimento pendente presso la Suprema Corte di Cassazione iscritto ad RG 27384/16, sia scaturito un evento produttivo di un'unitaria fattispecie di illecito extracontrattuale, ai sensi degli artt. 2043 c.c. e 2054 c.c., commesso in danno dell'attore che si trova ora soggetto a subire il pregiudizio patrimoniale della gravissima condanna alle spese disposta in favore delle parti controricorrenti dalla sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 24590/19 e del danno alla sua immagine personale e professionale” (cfr. pag. nr. 14 della citazione); 12) che, in subordine, nella denegata ipotesi in cui fosse stato ritenuto conferito il mandato professionale, era comunque configurabile la responsabilità professionale dell'Avv. #### e dell'avvocato ### sotto il profilo della violazione dell'obbligo d'informazione e di eventuale dissuasione, per l'omessa acquisizione - in violazione del ### (artt. 11, 12, 23 e 27) - di un valido consenso informato all'azione giudiziaria da parte di esso ### inerente i rischi dell'azione giudiziaria ed, in particolare, le gravissime conseguenze patrimoniali derivanti dalla sua soccombenza, in qualità di unico ricorrente in un procedimento autonomo a latere in Cassazione avverso le numerosissime parti da lui convenute in giudizio (circa nr. 500), tenuto conto delle ragioni di un'azione basata principalmente sul difetto di notifica nei suoi confronti per pubblici proclami e stante la debolezza dell'eccezione in questione, al possibile rigetto dell'impugnazione; 13) che, infine, era certamente configurabile l'inadempimento professionale dell'Avv. #### per avere quest'ultimo eseguito il mandato difensivo in modo negligente, in quanto - come evidenziato anche dalla motivazione della sentenza della Corte di Cassazione nr. 24590/2019 - aveva omesso di dimostrare in giudizio che esso ### fosse effettivamente uno dei consorziati e, dunque, legittimato all'impugnazione; 14) che, in conseguenza della condotta illecita sopra descritta, esso attore aveva subito: a) un danno patrimoniale per spese di soccombenza nel giudizio di Cassazione, pari a complessivi € 32.000,00, oltre accessori, nonché per le spese di assistenza legale stragiudiziale e di consulenza tecnica di parte, per un totale di € 51.000,00; b) un danno non patrimoniale, morale e alla propria immagine, derivante quest'ultimo dallo “strepitus fori” assunto dalla controversia in questione. 
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il ###, si sono costituiti in giudizio ### e ### in qualità di unici eredi dell'avvocato ### (deceduto nelle more), deducendo la totale infondatezza e pretestuosità dell'avversa domanda; in particolare, gli stessi hanno dedotto: 1) che l'avvocato ### si era limitato, nella vicenda de qua, unicamente ad indicare, a ### il nominativo del collega avvocato ### quale possibile difensore per assistere l'attore ### 2) che l'avvocato ### non aveva provveduto a redigere il ricorso in Cassazione né a predisporre la procura alle liti, ignorando chi avesse apposto la relativa sottoscrizione; inoltre, era stato totalmente all'oscuro degli accordi intercorsi tra ### e l'avvocato ### né aveva partecipato all'incontro avvenuto in ### presso l'### “Clodio”.  Con comparsa di costituzione e risposta depositata l'01.09.2020, si è costituito in giudizio l'avvocato ### deducendo: 1) l'assoluta infondatezza e pretestuosità della domanda, stante la radicale assenza di prova della falsità della sottoscrizione della procura alle liti; neppure, vi era la era prova della propria consapevolezza in ordine alla falsità della firma in questione; 2) il difetto di prova del danno subito dall'attore, posto che nessuna delle parti processuali aveva mai richiesto il pagamento delle spese di lite e che, quindi, alcun esborso era stato sostenuto da ### 3) la totale estraneità di esso convenuto alla vicenda in questione, in quanto né il ricorso per cassazione né la procura alle liti erano in alcun modo riferibili ad esso avvocato #### con la conseguenza che gli altri convenuti - nei limiti della partecipazione di ciascuno - avrebbero dovuto manlevarlo e tenerlo indenne da ogni avversa domanda. 
Infine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, il convenuto ### ha chiesto di essere garantito e tenuto indenne dalla propria ### per la responsabilità civile, “### ASSICURAZIONI” S.p.a., in forza della polizza da esso stipulata. 
A seguito dell'autorizzazione alla chiamata in garanzia, si è costituita in giudizio la “### ASSICURAZIONI” S.p.A., deducendo: 1) in via preliminare, l'inoperatività della polizza n. 712198oQA “in attesa delle prove che l'avv.  ### dovrà fornire per dimostrare la decorrenza della polizza sostituita, nonché rinnovo con continuità”; 2) l'inoperatività della garanzia per mancanza del rapporto di terzietà (in quanto l'avvocato ### avrebbe agito quale falsus procurator) e, comunque, in forza della clausola di esclusione di cui all'art. 3 delle CGA, trattandosi di condotta contraria all'ordine pubblico o vietata da leggi, decreti o regolamenti applicabili alla professione, vista l'autentica resa non in presenza del cliente; 3) nel merito, l'infondatezza delle avverse deduzioni, riportandosi - al riguardo - alle difese dell'### Alla prima udienza del 16.03.2021, verificata la regolarità delle notifiche, è stata dichiarata la contumacia del convenuto ### quindi, la causa è stata rinviata per consentire ai convenuti ### e ### il deposito della documentazione relativa alla loro legittimazione passiva, in qualità di unici eredi dell'originario convenuto ### (deceduto nelle more), nonché per consentire la notifica della domanda riconvenzionale c.d. trasversale di manleva da parte dell'avvocato ### nei confronti di #### rimasto contumace.   Alla seconda udienza del 20.10.2021, stante le contestazioni mosse dai convenuti, è stato disposto il rinnovo della notifica dell'atto di citazione nei confronti del convenuto ### con concessione di un relativo termine perentorio ex art. 291 c.p.c.   Alla terza udienza del 22.03.2022, è stato disposto un ulteriore rinvio sempre per consentire la rinnovazione della notifica in questione. 
A seguito della rinnovazione della notifica, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data ###, si è costituito in giudizio ### contestando l'avversa domanda e deducendo: 1) la nullità della domanda attorea per omessa specificazione della condotta materialmente ascritta ad esso ### nonché per omessa descrizione della causa petendi; 2) il difetto di legittimazione passiva di esso ### avendo operato esclusivamente in veste di legale rappresentante del ### di ### non convenuto in giudizio; 3) il difetto di legittimazione passiva altresì in relazione alle condotte riconducibili agli altri convenuti nonché l'insussistenza del vincolo di solidarietà tra gli stessi, per totale carenza di preordinazione e concorso tra le condotte medesime; 4) l'insussistenza, all'attualità, del danno emergente, nonché delle ulteriori e diverse voci di danno lamentate dall'attore. 
Alla quarta udienza del 04.10.2022, è stata revocata la dichiarazione di contumacia del convenuto ### quindi, sono stati concessi alle ### i termini istruttori ex art. 183 co. 6 c.p.c. 
Depositate le memorie istruttorie, all'udienza del 03.10.2023, è stato espletato l'interrogatorio formale del convenuto ### al medesimo deferito dall'attore e dal convenuto ### quindi, con ordinanza del 02.11.2023, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. 
All'ultima udienza cartolare del 27.11.2024, tutte le ### hanno depositato, ex art. 127 ter c.p.c., le note a trattazione scritta, precisando le rispettive conclusioni (anche istruttorie), da aversi qui integralmente trascritte e riportate; quindi, la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281 quinquies c.p.c., concedendosi alle ### i termini di legge di cui all'art. 190 c.p.c. (termini decorrenti, però, dalla data di comunicazione del relativo provvedimento, con esclusione, nel relativo computo, del c.d. dies a quo) per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.  * * *
In primo luogo, si deve osservare che, secondo la tesi difensiva dell'attore, ai fini della dimostrazione della falsità della sottoscrizione della procura da lui asseritamente rilasciata a margine del ricorso per Cassazione, non sarebbe necessario proporre querela di falso avverso l'attestazione di autentica del difensore, in quanto il procedimento di autenticazione non si sarebbe mai perfezionato ai sensi dell'art. 2703 cod. civ.: ed, infatti, l'autentica della sottoscrizione, effettuata dall'avvocato ### a margine del ricorso per Cassazione, era da ritenersi inesistente e priva di effetti, per mancanza, dal medesimo difensore espressamente dichiarata in atti (con pec del 23.10.2019), dell'elemento della conoscenza dell'autografia del cliente.   Orbene, la suddetta tesi difensiva risulta del tutto priva di pregio, in quanto, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione: - la certificazione da parte dell'avvocato della sottoscrizione del conferente la procura alle liti è intesa non come autenticazione in senso proprio, quale quella effettuata secondo le previsioni dell'art. 2703 c.c. dal notaio o da un altro pubblico ufficiale all'uopo autorizzato, ma come “autenticazione minore” (o “vera di firma”; cfr. ### nr. 2075/2024); - “l'autografia attestata dal difensore esplicitamente o implicitamente, con la firma dell'atto recante la procura a margine o in calce, può essere contestata in entrambi i casi soltanto mediante la proposizione di querela di falso, in quanto concerne una attestazione resa dal difensore nell'espletamento della funzione sostanzialmente pubblicistica demandatagli dall'art. 83, terzo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui richiede la sua certificazione della autografia della sottoscrizione del conferente: la procura, infatti, pur trovando fondamento in un negozio di diritto privato ###, è tuttavia destinata ad esplicare i propri effetti nell'ambito del processo, con la conseguenza che il difensore, con la sottoscrizione dell'atto processuale e con l'autentica della firma, compie un negozio di diritto pubblico e riveste, perciò, la qualità di pubblico ufficiale (tra le ultime, Cass. Sez. 3, n. 28004 del 2021, con richiami)” (Cass. n. 19965/2024; cfr. anche Cass. ###/2024 e, da ultimo, Cass. n. 3653/2025). 
Ai fini dell'autenticazione in questione, non è necessario che il difensore attesti che la sottoscrizione sia avvenuta in sua presenza, come è invece richiesto dall'art. 2703 cod. civ. per l'autentica della scrittura privata da parte del pubblico ufficiale (cfr. ###. Un., nr. 2075/2024) né vi è l'obbligo d'identificazione del soggetto che rilascia la procura (cfr., da ultimo, Cass. nr.  18381/2024); in particolare, nel caso di specie, l'avvocato ### ha proceduto all'autenticazione della sottoscrizione apparentemente rilasciata dal ### confidando sulle rassicurazioni del collega ### il quale gli aveva confermato la volontà dell'attore di aderire al ricorso in Cassazione e di non poterlo difendere per ragioni d'incompatibilità.
Dunque, nel caso in esame, non è certamente mancato il procedimento di autenticazione del difensore e l'unico modo che avrebbe avuto l'attore per contestare l'autenticità della propria sottoscrizione, sarebbe stato quello di proporre querela di falso, mai formalmente azionata nel presente giudizio. 
In mancanza della querela di falso, non può mettersi in discussione l'autenticità della sottoscrizione della procura apposta dall'attore e, quindi, la validità del mandato difensivo conferito all'avvocato ### con assorbimento delle censure svolte nei confronti degli altri convenuti, i quali, secondo la prospettazione attorea, avrebbero variamente concorso nella commissione dell'illecito civile di falso in scrittura privata; in particolare, la sottoscrizione per autentica, “esprimendo da parte del difensore assunzione della paternità dell'atto in tutte le sue componenti, inclusa la procura in calce od a margine (che ne è elemento non separabile), non può non integrare un'attestazione inequivoca, ancorché indiretta, tanto della sussistenza e dell'effettività del mandato, quanto dell'autenticità della sottoscrizione, vale a dire della sua provenienza dal soggetto (identificato o comunque conosciuto) che si dichiara conferente, trattandosi di presupposti per il corretto espletamento dell'incarico ricevuto” (cfr. la stessa Cass., ###, n. 25032 del 28 novembre 2005, citata dalla difesa dell'attore). 
In secondo luogo, occorre esaminare le ulteriori contestazioni proposte dall'attore inerenti l'asserita violazione dell'obbligo d'informazione e dissuasione, non avendo né l'avvocato ### né l'avvocato ### acquisito un valido consenso del cliente, avendo omesso di informarlo sui rischi dell'iniziativa giudiziaria (sotto il profilo della debolezza dei motivi di impugnazione, con rischio di rigetto della stessa, e dell'elevato numero delle controparti e del conseguente rischio di condanna ad ingenti spese di lite), informazioni che, qualora correttamente rese, lo avrebbero indotto a desistere dalla costituzione in giudizio, ovvero comunque a rinunciare all'azione stessa.   Al riguardo, è sufficiente osservare come non emerga, in alcun modo, che il ricorso in Cassazione costituisse, ex ante, un'azione inutilmente gravosa ovvero un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole, tale da imporre al difensore un preciso onere di dissuasione dall'intraprenderlo. 
Sul punto, la difesa dell'attore si è limitata a dedurre unicamente l'asserita debolezza di uno dei nr. 4 motivi del ricorso (e, precisamente, quello afferente la nullità della notifica per pubblici proclami), senza, peraltro, neppure addurne le relative ragioni; gli altri motivi del ricorso per Cassazione non sono stati neppure menzionati.   Dunque, non emerge, in alcun modo, la prova del giudizio controfattuale e, cioè, che - se il difensore avesse regolarmente adempiuto al proprio dovere informativo - l'attore, correttamente informato, avrebbe verosimilmente desistito dall'azione giudiziaria in questione; peraltro, nel caso di specie, ai fini della corretta informazione, si deve evidenziare come il ### eserciti la professione di avvocato e, quindi, come lo stesso fosse pienamente in grado di valutare autonomamente i rischi dell'azione giudiziaria intrapresa. 
Da ultimo, rimane da esaminare la contestazione afferente il diligente svolgimento del mandato difensivo da parte dell'avvocato ### tenuto che la Corte di Cassazione, con la sentenza nr. 24590/2019, ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di legittimazione attiva, non avendo il ### dimostrato la propria asserita qualità di consorziato. 
Orbene, a fronte di tale pronuncia resa dalla Corte di Cassazione, si deve però ricordare che, secondo l'orientamento consolidato di legittimità, “la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone” (cfr.  Civ., sez. III, sentenza nr. 15032/2021). 
La regola del “più probabile che non” si applica, quindi, sia all'accertamento del nesso di causalità fra l'omesso svolgimento da parte del professionista di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio per il proprio cliente e l'evento di danno, sia all'accertamento del nesso causale intercorrente tra quest'ultimo e le conseguenze dannose risarcibili, che può essere indagato solo mediante giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa. 
In altri termini, secondo il consolidato e costante orientamento espresso dalla Corte di Cassazione (cfr., da ultimo, Cass. Civ. ordinanza nr. 410/2021; ###, sez. III, ordinanza nr.  7064/2021; Cass. Civ., sez. III, sentenza nr. 20516/2020, etc.), la responsabilità del professionista (avvocato, commercialista, notaio, etc. …) non insorge automaticamente quale conseguenza di qualsivoglia inadempimento, ma sussiste solo nel caso cui l'inadempienza del professionista sia causalmente rilevante sull'esito della controversia; la dichiarazione di responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale se fosse stata adottata dal professionista una condotta diligente, con la conseguenza che la mancanza di elementi probatori, atti a giustificare una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito dell'attività del prestatore d'opera, induce ad escludere l'affermazione della responsabilità del professionista.
Orbene, alla luce dei suddetti consolidati principi, deve rilevarsi come l'attore ### sia venuto meno al proprio specifico onere probatorio (sopra indicato), avendo omesso di allegare in giudizio alcun concreto elemento di prova in ordine al nesso di causalità tra il contestato inadempimento professionale ed il danno da lui subito, ovverosia non ha fornito alcun concreto elemento di prova in base al quale poter inferire che - secondo la regola del “più probabile che non” - laddove il ricorso fosse stato giudicato ammissibile, il relativo giudizio di cassazione avrebbe potuto avere un esito a lui favorevole, con conseguente esclusione della condanna alle spese di lite. 
Ne consegue che, per tutte le ragioni fin qui espresse, la domanda risarcitoria avanzata dall'attore ### - in mancanza della prova della falsità della sottoscrizione della procura e della valenza eziologica degli ulteriori contestati inadempimenti professionali - deve certamente essere rigettata. 
Le spese di lite, ivi comprese quelle sostenute dalla terza chiamata in garanzia, seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c., e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della causa a complessità media, sulla base dei criteri minimi di cui al D.M 55/2014 (stante l'assenza di questioni rilevanti in fatto e diritto, con un'istruttoria sostanzialmente limitata al mero deposito di documentazione). 
Al riguardo, infatti, occorre considerare che, nel caso di specie, l'attore - oltre a chiedere la condanna dei convenuti al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, di una somma determinata - ha chiesto altresì, in via alternativa, la condanna alla diversa somma, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa o ritenuta di giustizia, secondo il prudente apprezzamento del Giudice adito; che, secondo l'orientamento costante della Corte di Cassazione, “ai fini della determinazione dello scaglione degli onorari di avvocato per la liquidazione delle spese di lite a carico della parte la cui domanda di pagamento di somme o di risarcimento del danno sia stata rigettata, il valore della causa, che va determinato in base al "disputatum", deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione "o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" o espressioni equivalenti, poiché, ai sensi dell'art. 1367 c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, "a priori" che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione” (cfr., da ultimo, Cass. Civ. ordinanza nr. 10984/2021).
Quanto alla sola posizione del convenuto ### occorre disporre - ex art. 93 c.p.c. - il pagamento delle spese di lite direttamente in favore del difensore, avvocato ### dichiaratosi procuratore antistatario.  * * *  P.Q.M.  il Tribunale di ### - definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da #### nei confronti di ##### e di ### e con la chiamata in garanzia della “### ASSICURAZIONI” S.p.A., rigettata ogni contraria domanda ed eccezione - così provvede: 1) rigetta la domanda risarcitoria avanzata dall'attore ### 2) condanna, per l'effetto, l'attore ### alla rifusione, in favore dei convenuti #### e ### nonché ### e della terza chiamata in garanzia “### ASSICURAZIONI” S.p.A., delle spese di causa che si liquidano in complessivi € 5.431,00, per ciascuna delle nr. 4 ### oltre spese generali (15%), ### CPA come per legge - disponendosi il pagamento, ex art. 93 c.p.c., quanto alla posizione del convenuto ### direttamente in favore del difensore, avvocato ### dichiaratosi procuratore antistatario.  ### 08.09.2025. 
Manda alla ### per le comunicazioni e gli adempimenti di legge. 
Il Giudice dott.

causa n. 23466/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Egidi Giorgio

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