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Nr. 23466/2020 R.G.A.C. Sentenza nr. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA in composizione monocratica ### Civile Il Giudice della 13^ sezione civile, dott. ### ha pronunciato e pubblicato, ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 23466 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, promossa da ### (C.F. ###), nato a ### in data ###, ivi residente ###, ed ivi elettivamente domiciliat ###, presso e nello studio dell'### (C.F. ###) che lo rappresenta e difende, in virtù di procura alle liti apposta su foglio separato ex art. 83 III comma c.p.c. da intendersi in calce all'atto di citazione. - Attore - nei confronti di ### (C.F. ###), residente in ### ed ivi elettivamente domiciliat ###, presso e nello studio l'### (C.F. ###) che lo rappresenta e difende, giusta delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta. - Convenuto - e nei confronti di ### (C.F. ###) e ### (C.F. ###), entrambi residenti in L'### in ### n. 8, in qualità di unici eredi dell'Avv. ### (C.F. ###), deceduto in L'### il ###, rispettivamente vedova e figlio di quest'ultimo, rappresentati e difesi - anche con poteri disgiunti - dagli ### (C.F. ###) e
Retta (C.F. ###), ed elettivamente domiciliat ###### n. 14, presso e nello studio dell'### il tutto giusta procura alle liti apposta su foglio separato ex art. 83 III comma c.p.c. da intendersi in calce alla comparsa di costituzione e risposta. - Convenuti - e nei confronti di ### (C.F. ###), nato il ### a L'### ed ivi residente ###studio in ###'### n. 8, difeso da sé medesimo ex art. 86 c.p.c. - Convenuto - e con la chiamata in garanzia della “### ASSICURAZIONI” S.p.A. (C.F. ###), in persona del legale rappresentante pro tempore dott. ### elettivamente domiciliat ###### n. 49, presso e nello studio dell'### (C.F. ###) che la rappresenta e difende, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta. - Terza chiamata in garanzia - * * *
Oggetto: responsabilità professionale dell'avvocato, inesistenza/nullità/annullabilità della procura ad litem: inconsapevole partecipazione al giudizio; violazione dell'obbligo d'informazione, negligente esecuzione del mandato professionale: risarcimento del danno patrimoniale (spese processuali) e del danno non patrimoniale per lesione della reputazione professionale.
Conclusioni: come da note a trattazione scritta, depositate per la prevista udienza cartolare del 27.11.2024, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., conclusioni da intendersi qui integralmente trascritte e riportate. * * * SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato in data ###, ### ha chiesto accertarsi la responsabilità dei convenuti, ### avvocato ### ed avvocato ### perché gli stessi, in concorso fra loro, avevano determinato l'inesistenza/nullità/annullabilità della procura ad litem, da lui asseritamente rilasciata a margine del ricorso in Cassazione (giudizio R.G. nr. 27384/16), così determinandone l'inconsapevole partecipazione al giudizio in questione (conclusosi con la sentenza nr. 24590/2019 di rigetto della domanda e condanna alle spese); in via subordinata, ha chiesto accertarsi la responsabilità professionale degli avvocati ### e ### per avere violato, nell'esecuzione dell'asserito mandato difensivo conferito, l'obbligo d'informazione di cui agli artt. 11, 12, 23 e 27 del ### nonché del solo ### per avere quest'ultimo eseguito il mandato in maniera negligente, stante l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva; per l'effetto, l'attore ha chiesto la condanna dei convenuti, anche in solido fra loro, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali (spese di soccombenza nel giudizio di Cassazione, spese stragiudiziali e di consulenza tecnica di parte) e non patrimoniali (danno morale, danno all'immagine) da lui subiti in conseguenza di tali fatti.
A fondamento della propria domanda risarcitoria, ### ha dedotto: 1) che esso attore faceva parte del #### di ### (avendo acquistato, fin dal 06.06.2000, un lotto di terreno non edificabile); inoltre, sino all'anno 2007, esso #### nella sua qualità di avvocato, aveva patrocinato il ### di ### in numerosi procedimenti giudiziari; 2) che, nel corso del 2016, l'allora Presidente del #### lo aveva messo a conoscenza della sentenza nr. 5483/2016, con cui la Corte di Appello di ### aveva disposto lo scioglimento del ### di ### 3) che, in data ###, il ### gli aveva inviato, tramite posta elettronica, la bozza del ricorso principale in Cassazione ad istanza del solo ### di ### (senza allegazione della sentenza della Corte di Appello di ### n. 5483/2016), al fine di ottenere un parere al riguardo (“che ne pensi?”), chiedendogli, altresì, se fosse disponibile, in qualità di singolo consorziato, a sostenere in giudizio, dinanzi alla Corte di Cassazione, le ragioni del ### di ### nell'ambito di un'azione “pluripersonale” dei consorziati proprietari di terreni, da promuovere a supporto del ricorso principale; 4) che esso ### - in considerazione del rapporto di amicizia che ancora lo legava al ### - aveva dato il proprio assenso di massima alla richiesta in questione, ma solo a condizione della partecipazione di una pluralità di consorziati al ricorso e previa visione della sentenza della Corte di Appello di ### n. 5483/2016 nonché del testo del ricorso per Cassazione; 5) che, in seguito, il ### non gli aveva più fornito alcuna informazione in ordine al ricorso in Cassazione, mostrandosi anzi elusivo al riguardo; 6) che, in data ###, esso attore, in qualità di consorziato, era stato avvisato mediante raccomandata a.r., proveniente dal ### di ### a firma del ### della convocazione di un'assemblea generale avente ad oggetto la procedura di liquidazione del ### stesso, a seguito del rigetto del ricorso da parte della Corte di Cassazione, con sentenza n. 24590/2019; 7) che, quindi, solo allora, esso ### nel visionare la sentenza in questione (resa disponibile sul sito internet del ###, aveva scoperto di aver partecipato al giudizio in questione, in qualità di unico ricorrente, con un procedimento autonomo a latere, riunito al ricorso principale proposto dal ### di ### (R.G. 27384/16), avente ad oggetto l'annullamento della suddetta sentenza di appello n. 5483/2016; in particolare, il ricorso proposto a nome di esso ### era stato dichiarato inammissibile, con conseguente sua condanna al pagamento delle spese legali nei confronti di n. 4 parti controricorrenti, per l'importo complessivo di € 32.000,00, oltre accessori e spese di registrazione della sentenza; 8) che esso attore - non avendo mai conferito alcun mandato professionale e procura per promuovere, a proprio nome, il ricorso in Cassazione - aveva presi contattati con l'avvocato ### il quale figurava quale proprio difensore nel giudizio in Cassazione, ed aveva da lui ricevuto una copia del ricorso, recante - nella procura a margine - l'apparente firma "###, immediatamente disconosciuta da esso attore; in particolare, l'avvocato #### gli aveva comunicato telefonicamente di avere accettato l'incarico professionale, a titolo di mera cortesia nei confronti di un collega anziano, l'avvocato ### in seguito, l'Avv. ### con pec inviata in data ###, aveva meglio chiarito la propria posizione, precisando: a) che l'autore del ricorso in Cassazione, a nome apparente ### era stato l'avvocato ### il quale, patrocinando già il ### di ### si era trovato nell'impossibilità di difendere altre parti; b) che, in data ###, aveva accettato l'incarico professionale in questione e, nella serata del 15.03.2017, presso l'### “Clodio” in ### si era a lui presentato (in compagnia di altra persona) il #### il quale, nell'occasione, gli aveva consegnato il ricorso da proporre in Cassazione, recante la procura a margine, con sottoscrizione già apposta, a firma apparente di ### c) che, allora, aveva autenticato la procura a margine del ricorso in Cassazione, sebbene non sottoscritta in sua presenza da ### d) che non poteva sapere se la firma risultante sulla procura a margine del ricorso in questione appartenesse effettivamente a ### persona che non conosceva e non aveva mai incontrato; 9) che, quindi, esso attore aveva contattato anche l'avvocato ### e quest'ultimo gli aveva precisato di avere predisposto il ricorso in cassazione su incarico conferitogli da ### il quale, a sua volta, gli aveva confermato l'asserita volontà di esso ### di partecipare al giudizio in Cassazione per sostenere le ragioni del ### di ### in seguito, l'avvocato ### con nr. 4 diverse pec, aveva smentito di aver redatto il ricorso in Cassazione e predisposto la relativa la procura ad apparente firma di ### 10) che la procura apposta a margine del ricorso in Cassazione, a firma apparente di esso ### era inesistente/nulla/annullabile, in quanto la sottoscrizione era apocrifa.
Invero, esso attore non aveva mai incontrato ### ovvero altri soggetti riferibili al ### di ### né aveva mai sottoscritto, nelle date del 14 e del 15 marzo 2017, la procura ad litem apposta a margine del ricorso de quo, dinanzi all'avvocato ### ovvero all'avvocato ### del resto, esso attore non avrebbe avuto alcun concreto interesse ad agire con riferimento all'iniziativa in questione, considerato il modesto valore del proprio terreno (non edificabile), ma, al contrario, era titolare di un interesse contrapposto, in quanto - in conseguenza dello scioglimento del ### di ### - il Comune di ### avrebbe potuto varare il nuovo piano particolareggiato del comprensorio di ### con cui il lotto di terreno acquistato da esso attore avrebbe potuto essere qualificato come edificabile; 11) che, quindi, i convenuti #### e ### in concorso fra loro, si erano avvalsi di una procura ad litem falsa ovvero avevano, comunque, determinato l'inesistenza/nullità/annullabilità della procura in questione, in quanto il mandato difensivo non era mai stato conferito, né la scelta del difensore poteva, in alcun modo, essere rimessa alla decisione di un terzo né era sufficiente un consenso genericamente acquisito; invero, la sottoscrizione della procura a margine del ricorso in Cassazione era stata e veniva formalmente disconosciuta da esso ### e la falsità emergeva anche dalla CT grafologica allegata; inoltre, ai fini della prova della falsità in questione, nel caso di specie, non era necessario proporre querela di falso, in quanto il procedimento di autenticazione non si era mai perfezionato ai sensi dell'art. 2703 cod. civ.: ed, infatti, l'autentica della sottoscrizione, effettuata dall'avvocato ### a margine del ricorso, era da ritenersi inesistente e priva di effetti, per mancanza, dal medesimo difensore espressamente dichiarata in atti (cfr. pec del 23.10.2019), dell'elemento della conoscenza dell'autografia del cliente. In definitiva, non poteva, conseguentemente, “revocarsi in dubbio che dal concorso delle reciproche condotte dei suddetti soggetti, tutte parimenti concorrenti a determinare l'inesistenza, nullità e/o l'annullabilità della procura ad litem apposta a margine del ricorso de quo, unitamente al ricorso stesso, e la partecipazione contra voluntatem del #### al procedimento pendente presso la Suprema Corte di Cassazione iscritto ad RG 27384/16, sia scaturito un evento produttivo di un'unitaria fattispecie di illecito extracontrattuale, ai sensi degli artt. 2043 c.c. e 2054 c.c., commesso in danno dell'attore che si trova ora soggetto a subire il pregiudizio patrimoniale della gravissima condanna alle spese disposta in favore delle parti controricorrenti dalla sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 24590/19 e del danno alla sua immagine personale e professionale” (cfr. pag. nr. 14 della citazione); 12) che, in subordine, nella denegata ipotesi in cui fosse stato ritenuto conferito il mandato professionale, era comunque configurabile la responsabilità professionale dell'Avv. #### e dell'avvocato ### sotto il profilo della violazione dell'obbligo d'informazione e di eventuale dissuasione, per l'omessa acquisizione - in violazione del ### (artt. 11, 12, 23 e 27) - di un valido consenso informato all'azione giudiziaria da parte di esso ### inerente i rischi dell'azione giudiziaria ed, in particolare, le gravissime conseguenze patrimoniali derivanti dalla sua soccombenza, in qualità di unico ricorrente in un procedimento autonomo a latere in Cassazione avverso le numerosissime parti da lui convenute in giudizio (circa nr. 500), tenuto conto delle ragioni di un'azione basata principalmente sul difetto di notifica nei suoi confronti per pubblici proclami e stante la debolezza dell'eccezione in questione, al possibile rigetto dell'impugnazione; 13) che, infine, era certamente configurabile l'inadempimento professionale dell'Avv. #### per avere quest'ultimo eseguito il mandato difensivo in modo negligente, in quanto - come evidenziato anche dalla motivazione della sentenza della Corte di Cassazione nr. 24590/2019 - aveva omesso di dimostrare in giudizio che esso ### fosse effettivamente uno dei consorziati e, dunque, legittimato all'impugnazione; 14) che, in conseguenza della condotta illecita sopra descritta, esso attore aveva subito: a) un danno patrimoniale per spese di soccombenza nel giudizio di Cassazione, pari a complessivi € 32.000,00, oltre accessori, nonché per le spese di assistenza legale stragiudiziale e di consulenza tecnica di parte, per un totale di € 51.000,00; b) un danno non patrimoniale, morale e alla propria immagine, derivante quest'ultimo dallo “strepitus fori” assunto dalla controversia in questione.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il ###, si sono costituiti in giudizio ### e ### in qualità di unici eredi dell'avvocato ### (deceduto nelle more), deducendo la totale infondatezza e pretestuosità dell'avversa domanda; in particolare, gli stessi hanno dedotto: 1) che l'avvocato ### si era limitato, nella vicenda de qua, unicamente ad indicare, a ### il nominativo del collega avvocato ### quale possibile difensore per assistere l'attore ### 2) che l'avvocato ### non aveva provveduto a redigere il ricorso in Cassazione né a predisporre la procura alle liti, ignorando chi avesse apposto la relativa sottoscrizione; inoltre, era stato totalmente all'oscuro degli accordi intercorsi tra ### e l'avvocato ### né aveva partecipato all'incontro avvenuto in ### presso l'### “Clodio”. Con comparsa di costituzione e risposta depositata l'01.09.2020, si è costituito in giudizio l'avvocato ### deducendo: 1) l'assoluta infondatezza e pretestuosità della domanda, stante la radicale assenza di prova della falsità della sottoscrizione della procura alle liti; neppure, vi era la era prova della propria consapevolezza in ordine alla falsità della firma in questione; 2) il difetto di prova del danno subito dall'attore, posto che nessuna delle parti processuali aveva mai richiesto il pagamento delle spese di lite e che, quindi, alcun esborso era stato sostenuto da ### 3) la totale estraneità di esso convenuto alla vicenda in questione, in quanto né il ricorso per cassazione né la procura alle liti erano in alcun modo riferibili ad esso avvocato #### con la conseguenza che gli altri convenuti - nei limiti della partecipazione di ciascuno - avrebbero dovuto manlevarlo e tenerlo indenne da ogni avversa domanda.
Infine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, il convenuto ### ha chiesto di essere garantito e tenuto indenne dalla propria ### per la responsabilità civile, “### ASSICURAZIONI” S.p.a., in forza della polizza da esso stipulata.
A seguito dell'autorizzazione alla chiamata in garanzia, si è costituita in giudizio la “### ASSICURAZIONI” S.p.A., deducendo: 1) in via preliminare, l'inoperatività della polizza n. 712198oQA “in attesa delle prove che l'avv. ### dovrà fornire per dimostrare la decorrenza della polizza sostituita, nonché rinnovo con continuità”; 2) l'inoperatività della garanzia per mancanza del rapporto di terzietà (in quanto l'avvocato ### avrebbe agito quale falsus procurator) e, comunque, in forza della clausola di esclusione di cui all'art. 3 delle CGA, trattandosi di condotta contraria all'ordine pubblico o vietata da leggi, decreti o regolamenti applicabili alla professione, vista l'autentica resa non in presenza del cliente; 3) nel merito, l'infondatezza delle avverse deduzioni, riportandosi - al riguardo - alle difese dell'### Alla prima udienza del 16.03.2021, verificata la regolarità delle notifiche, è stata dichiarata la contumacia del convenuto ### quindi, la causa è stata rinviata per consentire ai convenuti ### e ### il deposito della documentazione relativa alla loro legittimazione passiva, in qualità di unici eredi dell'originario convenuto ### (deceduto nelle more), nonché per consentire la notifica della domanda riconvenzionale c.d. trasversale di manleva da parte dell'avvocato ### nei confronti di #### rimasto contumace. Alla seconda udienza del 20.10.2021, stante le contestazioni mosse dai convenuti, è stato disposto il rinnovo della notifica dell'atto di citazione nei confronti del convenuto ### con concessione di un relativo termine perentorio ex art. 291 c.p.c. Alla terza udienza del 22.03.2022, è stato disposto un ulteriore rinvio sempre per consentire la rinnovazione della notifica in questione.
A seguito della rinnovazione della notifica, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data ###, si è costituito in giudizio ### contestando l'avversa domanda e deducendo: 1) la nullità della domanda attorea per omessa specificazione della condotta materialmente ascritta ad esso ### nonché per omessa descrizione della causa petendi; 2) il difetto di legittimazione passiva di esso ### avendo operato esclusivamente in veste di legale rappresentante del ### di ### non convenuto in giudizio; 3) il difetto di legittimazione passiva altresì in relazione alle condotte riconducibili agli altri convenuti nonché l'insussistenza del vincolo di solidarietà tra gli stessi, per totale carenza di preordinazione e concorso tra le condotte medesime; 4) l'insussistenza, all'attualità, del danno emergente, nonché delle ulteriori e diverse voci di danno lamentate dall'attore.
Alla quarta udienza del 04.10.2022, è stata revocata la dichiarazione di contumacia del convenuto ### quindi, sono stati concessi alle ### i termini istruttori ex art. 183 co. 6 c.p.c.
Depositate le memorie istruttorie, all'udienza del 03.10.2023, è stato espletato l'interrogatorio formale del convenuto ### al medesimo deferito dall'attore e dal convenuto ### quindi, con ordinanza del 02.11.2023, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'ultima udienza cartolare del 27.11.2024, tutte le ### hanno depositato, ex art. 127 ter c.p.c., le note a trattazione scritta, precisando le rispettive conclusioni (anche istruttorie), da aversi qui integralmente trascritte e riportate; quindi, la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281 quinquies c.p.c., concedendosi alle ### i termini di legge di cui all'art. 190 c.p.c. (termini decorrenti, però, dalla data di comunicazione del relativo provvedimento, con esclusione, nel relativo computo, del c.d. dies a quo) per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. * * *
In primo luogo, si deve osservare che, secondo la tesi difensiva dell'attore, ai fini della dimostrazione della falsità della sottoscrizione della procura da lui asseritamente rilasciata a margine del ricorso per Cassazione, non sarebbe necessario proporre querela di falso avverso l'attestazione di autentica del difensore, in quanto il procedimento di autenticazione non si sarebbe mai perfezionato ai sensi dell'art. 2703 cod. civ.: ed, infatti, l'autentica della sottoscrizione, effettuata dall'avvocato ### a margine del ricorso per Cassazione, era da ritenersi inesistente e priva di effetti, per mancanza, dal medesimo difensore espressamente dichiarata in atti (con pec del 23.10.2019), dell'elemento della conoscenza dell'autografia del cliente. Orbene, la suddetta tesi difensiva risulta del tutto priva di pregio, in quanto, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione: - la certificazione da parte dell'avvocato della sottoscrizione del conferente la procura alle liti è intesa non come autenticazione in senso proprio, quale quella effettuata secondo le previsioni dell'art. 2703 c.c. dal notaio o da un altro pubblico ufficiale all'uopo autorizzato, ma come “autenticazione minore” (o “vera di firma”; cfr. ### nr. 2075/2024); - “l'autografia attestata dal difensore esplicitamente o implicitamente, con la firma dell'atto recante la procura a margine o in calce, può essere contestata in entrambi i casi soltanto mediante la proposizione di querela di falso, in quanto concerne una attestazione resa dal difensore nell'espletamento della funzione sostanzialmente pubblicistica demandatagli dall'art. 83, terzo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui richiede la sua certificazione della autografia della sottoscrizione del conferente: la procura, infatti, pur trovando fondamento in un negozio di diritto privato ###, è tuttavia destinata ad esplicare i propri effetti nell'ambito del processo, con la conseguenza che il difensore, con la sottoscrizione dell'atto processuale e con l'autentica della firma, compie un negozio di diritto pubblico e riveste, perciò, la qualità di pubblico ufficiale (tra le ultime, Cass. Sez. 3, n. 28004 del 2021, con richiami)” (Cass. n. 19965/2024; cfr. anche Cass. ###/2024 e, da ultimo, Cass. n. 3653/2025).
Ai fini dell'autenticazione in questione, non è necessario che il difensore attesti che la sottoscrizione sia avvenuta in sua presenza, come è invece richiesto dall'art. 2703 cod. civ. per l'autentica della scrittura privata da parte del pubblico ufficiale (cfr. ###. Un., nr. 2075/2024) né vi è l'obbligo d'identificazione del soggetto che rilascia la procura (cfr., da ultimo, Cass. nr. 18381/2024); in particolare, nel caso di specie, l'avvocato ### ha proceduto all'autenticazione della sottoscrizione apparentemente rilasciata dal ### confidando sulle rassicurazioni del collega ### il quale gli aveva confermato la volontà dell'attore di aderire al ricorso in Cassazione e di non poterlo difendere per ragioni d'incompatibilità.
Dunque, nel caso in esame, non è certamente mancato il procedimento di autenticazione del difensore e l'unico modo che avrebbe avuto l'attore per contestare l'autenticità della propria sottoscrizione, sarebbe stato quello di proporre querela di falso, mai formalmente azionata nel presente giudizio.
In mancanza della querela di falso, non può mettersi in discussione l'autenticità della sottoscrizione della procura apposta dall'attore e, quindi, la validità del mandato difensivo conferito all'avvocato ### con assorbimento delle censure svolte nei confronti degli altri convenuti, i quali, secondo la prospettazione attorea, avrebbero variamente concorso nella commissione dell'illecito civile di falso in scrittura privata; in particolare, la sottoscrizione per autentica, “esprimendo da parte del difensore assunzione della paternità dell'atto in tutte le sue componenti, inclusa la procura in calce od a margine (che ne è elemento non separabile), non può non integrare un'attestazione inequivoca, ancorché indiretta, tanto della sussistenza e dell'effettività del mandato, quanto dell'autenticità della sottoscrizione, vale a dire della sua provenienza dal soggetto (identificato o comunque conosciuto) che si dichiara conferente, trattandosi di presupposti per il corretto espletamento dell'incarico ricevuto” (cfr. la stessa Cass., ###, n. 25032 del 28 novembre 2005, citata dalla difesa dell'attore).
In secondo luogo, occorre esaminare le ulteriori contestazioni proposte dall'attore inerenti l'asserita violazione dell'obbligo d'informazione e dissuasione, non avendo né l'avvocato ### né l'avvocato ### acquisito un valido consenso del cliente, avendo omesso di informarlo sui rischi dell'iniziativa giudiziaria (sotto il profilo della debolezza dei motivi di impugnazione, con rischio di rigetto della stessa, e dell'elevato numero delle controparti e del conseguente rischio di condanna ad ingenti spese di lite), informazioni che, qualora correttamente rese, lo avrebbero indotto a desistere dalla costituzione in giudizio, ovvero comunque a rinunciare all'azione stessa. Al riguardo, è sufficiente osservare come non emerga, in alcun modo, che il ricorso in Cassazione costituisse, ex ante, un'azione inutilmente gravosa ovvero un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole, tale da imporre al difensore un preciso onere di dissuasione dall'intraprenderlo.
Sul punto, la difesa dell'attore si è limitata a dedurre unicamente l'asserita debolezza di uno dei nr. 4 motivi del ricorso (e, precisamente, quello afferente la nullità della notifica per pubblici proclami), senza, peraltro, neppure addurne le relative ragioni; gli altri motivi del ricorso per Cassazione non sono stati neppure menzionati. Dunque, non emerge, in alcun modo, la prova del giudizio controfattuale e, cioè, che - se il difensore avesse regolarmente adempiuto al proprio dovere informativo - l'attore, correttamente informato, avrebbe verosimilmente desistito dall'azione giudiziaria in questione; peraltro, nel caso di specie, ai fini della corretta informazione, si deve evidenziare come il ### eserciti la professione di avvocato e, quindi, come lo stesso fosse pienamente in grado di valutare autonomamente i rischi dell'azione giudiziaria intrapresa.
Da ultimo, rimane da esaminare la contestazione afferente il diligente svolgimento del mandato difensivo da parte dell'avvocato ### tenuto che la Corte di Cassazione, con la sentenza nr. 24590/2019, ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di legittimazione attiva, non avendo il ### dimostrato la propria asserita qualità di consorziato.
Orbene, a fronte di tale pronuncia resa dalla Corte di Cassazione, si deve però ricordare che, secondo l'orientamento consolidato di legittimità, “la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone” (cfr. Civ., sez. III, sentenza nr. 15032/2021).
La regola del “più probabile che non” si applica, quindi, sia all'accertamento del nesso di causalità fra l'omesso svolgimento da parte del professionista di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio per il proprio cliente e l'evento di danno, sia all'accertamento del nesso causale intercorrente tra quest'ultimo e le conseguenze dannose risarcibili, che può essere indagato solo mediante giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa.
In altri termini, secondo il consolidato e costante orientamento espresso dalla Corte di Cassazione (cfr., da ultimo, Cass. Civ. ordinanza nr. 410/2021; ###, sez. III, ordinanza nr. 7064/2021; Cass. Civ., sez. III, sentenza nr. 20516/2020, etc.), la responsabilità del professionista (avvocato, commercialista, notaio, etc. …) non insorge automaticamente quale conseguenza di qualsivoglia inadempimento, ma sussiste solo nel caso cui l'inadempienza del professionista sia causalmente rilevante sull'esito della controversia; la dichiarazione di responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale se fosse stata adottata dal professionista una condotta diligente, con la conseguenza che la mancanza di elementi probatori, atti a giustificare una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito dell'attività del prestatore d'opera, induce ad escludere l'affermazione della responsabilità del professionista.
Orbene, alla luce dei suddetti consolidati principi, deve rilevarsi come l'attore ### sia venuto meno al proprio specifico onere probatorio (sopra indicato), avendo omesso di allegare in giudizio alcun concreto elemento di prova in ordine al nesso di causalità tra il contestato inadempimento professionale ed il danno da lui subito, ovverosia non ha fornito alcun concreto elemento di prova in base al quale poter inferire che - secondo la regola del “più probabile che non” - laddove il ricorso fosse stato giudicato ammissibile, il relativo giudizio di cassazione avrebbe potuto avere un esito a lui favorevole, con conseguente esclusione della condanna alle spese di lite.
Ne consegue che, per tutte le ragioni fin qui espresse, la domanda risarcitoria avanzata dall'attore ### - in mancanza della prova della falsità della sottoscrizione della procura e della valenza eziologica degli ulteriori contestati inadempimenti professionali - deve certamente essere rigettata.
Le spese di lite, ivi comprese quelle sostenute dalla terza chiamata in garanzia, seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c., e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della causa a complessità media, sulla base dei criteri minimi di cui al D.M 55/2014 (stante l'assenza di questioni rilevanti in fatto e diritto, con un'istruttoria sostanzialmente limitata al mero deposito di documentazione).
Al riguardo, infatti, occorre considerare che, nel caso di specie, l'attore - oltre a chiedere la condanna dei convenuti al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, di una somma determinata - ha chiesto altresì, in via alternativa, la condanna alla diversa somma, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa o ritenuta di giustizia, secondo il prudente apprezzamento del Giudice adito; che, secondo l'orientamento costante della Corte di Cassazione, “ai fini della determinazione dello scaglione degli onorari di avvocato per la liquidazione delle spese di lite a carico della parte la cui domanda di pagamento di somme o di risarcimento del danno sia stata rigettata, il valore della causa, che va determinato in base al "disputatum", deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione "o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" o espressioni equivalenti, poiché, ai sensi dell'art. 1367 c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, "a priori" che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione” (cfr., da ultimo, Cass. Civ. ordinanza nr. 10984/2021).
Quanto alla sola posizione del convenuto ### occorre disporre - ex art. 93 c.p.c. - il pagamento delle spese di lite direttamente in favore del difensore, avvocato ### dichiaratosi procuratore antistatario. * * * P.Q.M. il Tribunale di ### - definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da #### nei confronti di ##### e di ### e con la chiamata in garanzia della “### ASSICURAZIONI” S.p.A., rigettata ogni contraria domanda ed eccezione - così provvede: 1) rigetta la domanda risarcitoria avanzata dall'attore ### 2) condanna, per l'effetto, l'attore ### alla rifusione, in favore dei convenuti #### e ### nonché ### e della terza chiamata in garanzia “### ASSICURAZIONI” S.p.A., delle spese di causa che si liquidano in complessivi € 5.431,00, per ciascuna delle nr. 4 ### oltre spese generali (15%), ### CPA come per legge - disponendosi il pagamento, ex art. 93 c.p.c., quanto alla posizione del convenuto ### direttamente in favore del difensore, avvocato ### dichiaratosi procuratore antistatario. ### 08.09.2025.
Manda alla ### per le comunicazioni e gli adempimenti di legge.
Il Giudice dott.
causa n. 23466/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Egidi Giorgio