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Tribunale di Catania, Sentenza n. 4410/2025 del 11-12-2025

... mediante produzione documentale, ritenuta matura, è Sentenza n. cronol. ###/2025 del 11/12/2025 stata trattenuta per la decisione. _______________ 2. Preliminarmente si dà atto della tempestività dell'opposizione avverso il merito della pretesa contributiva in quanto proposta nel rispetto del termine di quaranta giorni di cui all'articolo 24 del d. lgs. 46/99, decorrente dalla notificazione dell'avviso di addebito. Ed invero avuto riguardo alla data di notifica dell'avviso di addebito, 15.11.2024 (doc.1 fasc. parte ricorrente) e la data di deposito del ricorso, 20.12.2024, il termine di 40 giorni risulta rispettato. 3.La normativa che regola l'assicurazione previdenziale presso la gestione commercianti dettata dall'art. 1 della legge 27.11.1960 n. 1397, come sostituito dall'art. 29 della ### 03.06.1975 n. 160, nel testo a sua volta sostituito dall'art. 1, comma 203, della ### 23.12.1996 n. 662, che prevede “### di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di (leggi tutto)...

testo integrale

. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA Il Giudice onorario del ### del Tribunale di Catania, dott.ssa ### all'esito dell'udienza del 11 dicembre 2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n.12091 2024 R.G. ### promossa DA ### nato a #### il ###, C.F. ###, residente ###, rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata su foglio separato allegato al ricorso introduttivo, dall'avvocato ### - RICORRENTE - ###.N.P.S. (### per la ###, in persona del suo Presidente legale rappresentante pro tempore, ### FISC. - ###, con sede in ### il ### 21, rappresentato e difeso, giusta procura in atti dall'avvocato ### -RESISTENTE
Oggetto: opposizione avverso avviso di addebito MOTIVI DELLA DECISIONE 1 Il ricorrente, con ricorso depositato il ###, ha impugnato l'avviso di addebito n.###, notificato a mezzo PEC in data ###, con il quale, l'### ha chiesto il pagamento della complessiva somma di €.5.062,86, per contributi dovuti alla ### per il periodo dal 06/2022 al 12/2023. Ha premesso che in data ###, ha stipulato con la società ### un rapporto di lavoro subordinato nella forma del contratto di apprendistato professionalizzante con la qualifica di "grafico pubblicitario" e con un impegno orario part-time di 30 ore settimanali, da svolgersi presso la sede ###data ###, ha avviato attività autonoma di consulenza amministrativa, con attribuzione della partita ### che dal 01/06/2023, l'orario di lavoro veniva ridotto a 24 ore settimanali da svolgersi dal lunedì al venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 18:00, fermi restando l'inquadramento contrattuale e la qualifica professionale. Ha eccepito in via preliminare il difetto di motivazione dell'atto impugnato stante che Sentenza n. cronol. ###/2025 del 11/12/2025 dallo stesso non risulterebbero le ragioni poste a fondamento della pretesa contributiva. Ha, altresì, eccepito, l'insussistenza dei presupposti legittimati la pretesa contributiva e che grava sull'### l'onere di provarne la sussistenza. Ha, sostegno dell'opposizione ha, comunque, dedotto la prevalenza dell'attività di lavoro subordinato rispetto al lavoro autonomo sia sotto il profilo temporale, essendo il rapporto di lavoro subordinato precedente; sia sotto il profilo qualitativo-quantitativo, stante la qualificazione professionale del rapporto e la sua rilevanza nell'ambito dell'attività aziendale. Ha, inoltre, evidenziato che la riduzione dell'orario di lavoro a 24 ore settimanali non ha intaccato la prevalenza del rapporto subordinato atteso che il primo si svolge nella fascia centrale della giornata, dalle 10:00 alle 18:00 e dal lunedì al venerdì. Ritiene, pertanto, illegittima la pretesa contributiva dell'### Ha concluso chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, annullare l'avviso di addebito n. ### e, per l'effetto, accertare e dichiarare che il ricorrente non è tenuto al versamento della contribuzione alla ### in ragione della prevalenza dell'attività di lavoro subordinato. Condannare l'### al pagamento delle spese di lite, oltre IVA e CPA come per legge. 
Si è costituito, con memorie depositate 12.06.2025, l'### il quale premessa la normativa sull'avviso di addebito, ha precisato che il ricorrente risulta iscritto alla gestione commercianti con decorrenza 02/06/2022, in quanto ditta individuale, a seguito di delibera ### di ### azienda. Ha precisato che il ricorrente ha dichiarato di non essere tenuto all'iscrizione per causa di esclusione specificando di essere un apprendista - part time e che poiché tale casistica non rientra tra i casi di esclusione, l'### ha proceduto alla iscrizione della ditta individuale. L'### ha, inoltre, rilevato che la legittimità del suo operato scaturirebbe dai redditi di impresa dichiarati dal ricorrente per l'anno 2022 e 2023. Ha rilevato che l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti scaturirebbe ex lege dall'iscrizione nel registro delle imprese. Ha richiamato la normativa in materia di iscrizione all'assicurazione obbligatoria ed ha concluso chiedendo: in via principale - ### l'infondatezza dell'avversa opposizione, e per l'effetto, previa revoca della sospensione dell'esecutività del ruolo, confermare l'avviso di addebito impugnato. In via subordinata, - ### e dichiarare l'obbligo di pagamento in capo a controparte dei contributi e delle somme aggiuntive, relativi ai periodi citati in narrativa, così come quantificati nell'avviso di addebito opposto, ovvero nella somma che sarà stabilita dal Decidente, e per l'effetto condannare parte ricorrente al pagamento di quanto accertato. 
Spese, competenze ed onorari come per legge. 
Con decreto del 13.11.2025 la causa è stata delegata, al sottoscritto giudicante, per la decisione e rinviata all'udienza del 11.12.2025, disponendone la trattazione nelle forme di cui all'art.127 ter c.p.c. 
Le parti costituite, hanno depositato le note scritte ai sensi della citata normativa, insistendo nelle conclusioni, ivi formulate. La causa istruita mediante produzione documentale, ritenuta matura, è Sentenza n. cronol. ###/2025 del 11/12/2025 stata trattenuta per la decisione.  _______________ 2. Preliminarmente si dà atto della tempestività dell'opposizione avverso il merito della pretesa contributiva in quanto proposta nel rispetto del termine di quaranta giorni di cui all'articolo 24 del d.  lgs. 46/99, decorrente dalla notificazione dell'avviso di addebito. Ed invero avuto riguardo alla data di notifica dell'avviso di addebito, 15.11.2024 (doc.1 fasc. parte ricorrente) e la data di deposito del ricorso, 20.12.2024, il termine di 40 giorni risulta rispettato.  3.La normativa che regola l'assicurazione previdenziale presso la gestione commercianti dettata dall'art. 1 della legge 27.11.1960 n. 1397, come sostituito dall'art. 29 della ### 03.06.1975 n. 160, nel testo a sua volta sostituito dall'art. 1, comma 203, della ### 23.12.1996 n. 662, che prevede “### di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita; b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata; c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza; d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.  ###. 1, comma 208, della citata legge ha previsto che qualora i soggetti “di cui ai precedenti commi” esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta in tal caso all'I.N.P.S. decidere sulla iscrizione nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente.  ### alla gestione commercianti è quindi obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le ipotesi previste dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari; la piena responsabilità ed i rischi di gestione (unica eccezione per i soci di s.r.l.); la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza; il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali. 
Sentenza n. cronol. ###/2025 del 11/12/2025
Va inoltre evidenziato che l'intervento di interpretazione autentica contenuto nell'art. 12, comma 11, del D.L. 78/2010, convertito nella L 122/2010 (rispetto al quale la Corte Costituzionale ha costantemente escluso i prospettati dubbi di incostituzionalità: ###: C. Cost. 15/2012; 32/2013), ha definito la questione del ruolo del comma 208 dell'art. 1 della L 662/1996 (che prevede il principio del c.d. assorbimento finalizzato all'iscrizione in una sola gestione previdenziale), chiarendo che tale assorbimento opera unicamente quando viene esercitata attività d'impresa in forma mista da parte di commercianti, artigiani e coltivatori diretti e non già quando, all'interno della stessa tipologia di attività d'impresa (quale quella commerciale), il medesimo soggetto operi sia come amministratore di s.r.l. (con il susseguente sorgere dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata) sia come commerciante (con il susseguente sorgere dell'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti). In tale ipotesi si verificano i presupposti dell'obbligo della doppia iscrizione e contribuzione (contra, prima dell'intervento del legislatore, Cass. SS.UU. 3240/2010). 
Per l'iscrizione del ricorrente alla gestione commercianti, non è sufficiente che egli rivesta la qualifica di imprenditore ove non si dimostri altresì lo svolgimento da parte dello stesso di attività lavorativa per l'impresa individuale, con assunzione di oneri e rischi relativi alla gestione, nonché l'abitualità e la prevalenza della partecipazione al lavoro aziendale. 
Si osserva che “in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo [..]” (cfr. Cass. 12108/2010). Ed infatti nei giudizi di opposizione contro il ruolo l'### ancorchè formalmente convenuto da parte del ricorrente che contesti la pretesa contributiva, deve ritenersi attore in senso sostanziale in modo non dissimile da quanto si verifica nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo o ad ordinanza ingiunzione; ne consegue che l'onere probatorio circa l'esistenza della pretesa contributiva dedotta grava a carico dell'ente impositore. Incombe sull'Ente impositore dimostrare la piena responsabilità dell'impresa e la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza da parte del ricorrente ### alla fattispecie in esame il ricorrente ha eccepito con riferimento alla ditta individuale, di cui è stato titolare, l'illegittimità dell'avviso di addebito impugnato per insussistenza dei presupposti legittimanti l'iscrizione alla gestione commercianti non avendo egli svolto attività commerciale abituale e prevalente essendo invece prevalente l'attività subordinata, dallo stesso svolta per la società ### srl. 
E' pacifico che il ricorrente è titolare di ditta individuale dal 27.06.2022 (visura camerale fasc inps) e che l'iscrizione alla gestione commercianti è stata eseguita dall'### a seguito dell'iscrizione del ricorrente nel registro delle imprese, quale ditta individuale. Risulta, altresì, che il ricorrente con la Sentenza n. cronol. ###/2025 del 11/12/2025 dichiarazione, ### nel quadro AC ha dichiarato di non essere tenuto all'iscrizione alla ### speciale ### degli esercenti attività commerciali in quanto svolge attività di apprendistato per numero 30 ore settimanali presso l'azienda hubing srl p.iva (si veda modello AC doc. 4 fasc ###. 
Parte ricorrente ha, altresì, documentato l'esistenza del rapporto di lavoro di apprendistato a tempo determinato prima, dal 02/05/2022, per numero di 30 ore settimanali (si veda ### doc.2 fasc. parte ricorrente) ed a seguito di modifica del contratto del 1.06.2023 per numero 24 ore settimanali con orario di lavoro così articolato: dal lunedì al giovedì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00 ed il venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalla ore 16,00 alle ore 18,00 (doc.4 fasc. parte ricorrente). Parte ricorrente ha, inoltre prodotto le buste paga. 
L'### adduce, come fonte della sua pretesa; l'scrizione della ditta presso il registro delle imprese; che il contratto di apprendistato partime non rientra nei casi di esclusione dall'iscrizione alla gestione commercianti; ed i redditi da lavoro autonomo prodotti negli anni 2022 e 2023. Ha quindi prodotto visura camerale, le dichiarazioni dei redditi relative anni 2022 e 2023, quadro AC e l'estratto conto contributivo dal quale risulta la contribuzione versata dalla società hubing srl negli anni in questione e la retribuzione corrisposta. 
Si ritiene che la documentazione prodotta dall'### non sia idonea a provare la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla gestione commercianti. In particolare, la produzione di un reddito superiore a quello scaturente dall'attività di lavoro subordinata non prova lo svolgimento dell'attività da parte del ricorrente con carattere abituale e prevalente. Il reddito può scaturire dal tipo di prestazione svolta e non dallo svolgimento dell'attività in maniera abituale e prevalente. E' infatti rimasto del tutto sfornito di prova che il ricorrente abbia svolto l'attività nel periodo in parola e che (ove esistente) tale attività abbia avuto caratteri di abitualità e prevalenza tali da consentire di iscriverlo nella gestione commercianti. 
In conclusione, si ritiene che, le affermazioni e i documenti prodotti dall'### sopra descritti, sono insufficienti ad assolvere l'onere, a carico dell'istituto convenuto, di dimostrare gli elementi costitutivi dell'obbligo di iscrizione alla ### del ricorrente negli anni 2022 e 2023 e in particolare la sua effettiva partecipazione al lavoro aziendale con abitualità e prevalenza. 
Nella fattispecie, difettano i requisiti per l'iscrizione del ricorrente alla gestione commercianti. 
E' infatti rimasto del tutto sfornito di prova che il ricorrente abbia svolto l'attività nel periodo in parola e che (ove esistente) tale attività abbia avuto caratteri di abitualità e prevalenza tali da consentire di iscriverla nella gestione commercianti, né può ritenersi sufficiente a tal fine la titolarità della ditta individuale e il reddito pronto stante lo svolgimento del rapporto di lavoro subordinato ### evidenziare che la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui “in tema di Sentenza n. cronol. ###/2025 del 11/12/2025 riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo [..]” (cfr. Cass. n. 12108/2010). Ed infatti nei giudizi di opposizione contro il ruolo l'### ancorchè formalmente convenuto da parte del ricorrente che contesti la pretesa contributiva, deve ritenersi attore in senso sostanziale in modo non dissimile da quanto si verifica nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo o ad ordinanza ingiunzione; ne consegue che l'onere probatorio circa l'esistenza della pretesa contributiva dedotta grava a carico dell'ente impositore. 
Alla luce del superiore principio l'### convenuto avrebbe dovuto fornire la prova che l'opponente fosse tenuto, nel periodo oggetto di contestazione, al pagamento di quanto richiesto dimostrando la ricorrenza dei presupposti determinanti l'insorgenza delle omissioni contributive attribuitegli. Tale prova non è stata fornita. Per quanto sopra va dichiarata illegittima la pretesa contributiva di cui all'avviso di addebito impugnato che deve, per l'effetto, essere annullato. Resta assorbita ogni altra questione.  3. le spese di lite seguono la soccombenza e liquidate come da dispositivo, vengono poste a carico dell'### P.Q.M.  Il Tribunale di ### in funzione di Giudice del ### disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.12091/2024 R.G. promossa da ### contro ### così statuisce: in accoglimento dell'opposizione, dichiara illegittima l'iscrizione alla gestione commercianti per gli anni in oggetto, per mancanza dei presupposti, ed illegittima la pretesa contributiva fatta valere con l'avviso di addebito n. ###, che per l'affetto annulla; condanna l'I.N.P.S. al pagamento, in favore dell'opponente delle spese processuali, che liquida in euro 1.769,00, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e #### 11 dicembre 2025 Il Giudice onorario dott.ssa ### n. cronol. ###/2025 del 11/12/2025

causa n. 12091/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Maria Letizia Leonardi

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Tribunale di Reggio Calabria, Sentenza n. 1826/2025 del 09-12-2025

... n. OI - ### relativa ad atto di accertamento n.: INPS.6700.07/01/2019.### del 07/01/2019 riferito all' anno 2017, presuntivamente notificata dall'### in data 12 Giugno 2024, avente ad oggetto il pagamento di sanzioni amministrative per omesso versamento delle ritenute previdenziali per le annualità ivi indicate, ai sensi dell'art. 2, comma 1 bis, l. 11 novembre 1983, n. 638, nella formulazione introdotta con l'art. 3, comma 6, d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, e novellato dall' art. 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 per un importo complessivo di € 3.915,84 a titolo di sanzione amministrativa ed euro 10,33 di spese di notifica. La medesima azione è stata esercitata nell'ambito del procedimento recante n. R.G. 3649/2024, con ricorso depositato in data ###, in relazione all'ordinanza di ingiunzione n.OI### relativa ad atto di accertamento n.###6700.04/10/2019.### del 04/10/2019 riferito all'anno 2018, notificata il 12 Giugno 2024, di € 15.646,00 a titolo di sanzione amministrativa ed euro 10,33 di spese di notifica. Per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, giusta ordinanza del 09.12.2025, il (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Sezione II Civile (### e ### Il Giudice del lavoro, GOP dott.ssa ### richiamato il decreto di trattazione scritta della presente controversia emesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data ###, dispositivo della sostituzione dell'udienza prevista per il giorno 9 Dicembre 2025 con note scritte da depositarsi entro le ore 10.00 del medesimo giorno d'udienza; considerata la riunione al presente procedimento della causa recante n. R.G. 3649/2024; letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti; ritenuta la causa matura per la decisione; all'esito della riserva, pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Sezione II Civile (### e ### Il Giudice del lavoro, GOP dott.ssa ### , previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data ###, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente ### nella controversia iscritta al n. 3645/2024 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. 689/1981; ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 09/12/2025 ### S.R.L. (c.f. ###), in persona del ### p. t., Sig. ### n.q. di obbligato in solido, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'Avv.  ### Ricorrente CONTRO I.N.P.S. - ### della ### in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti ### e ### in virtù di procura in atti; Resistente FATTO E ### Con ricorso depositato il ###, la ricorrente indicata in epigrafe ha formulato opposizione avverso l'ordinanzaingiunzione n. OI - ### relativa ad atto di accertamento n.: INPS.6700.07/01/2019.### del 07/01/2019 riferito all' anno 2017, presuntivamente notificata dall'### in data 12 Giugno 2024, avente ad oggetto il pagamento di sanzioni amministrative per omesso versamento delle ritenute previdenziali per le annualità ivi indicate, ai sensi dell'art. 2, comma 1 bis, l. 11 novembre 1983, n. 638, nella formulazione introdotta con l'art. 3, comma 6, d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, e novellato dall' art. 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 per un importo complessivo di € 3.915,84 a titolo di sanzione amministrativa ed euro 10,33 di spese di notifica. 
La medesima azione è stata esercitata nell'ambito del procedimento recante n. R.G. 3649/2024, con ricorso depositato in data ###, in relazione all'ordinanza di ingiunzione n.OI### relativa ad atto di accertamento n.###6700.04/10/2019.### del 04/10/2019 riferito all'anno 2018, notificata il 12 Giugno 2024, di € 15.646,00 a titolo di sanzione amministrativa ed euro 10,33 di spese di notifica.   Per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, giusta ordinanza del 09.12.2025, il procedimento suindicato è stato riunito a quello di più antica iscrizione recante il n. R.G. 3645/2024. 
In particolare, ha rilevato l'illegittimità delle ordinanze di ingiunzione impugnate per tardiva/omessa notifica degli avvisi di accertamento ad esse sottesi, con conseguente violazione dell'art. 14, l. 689/81 nonché ha contestato l'atto impugnato sotto altri profili. 
Ha rassegnato le proprie conclusioni chiedendo l'annullamento dell'ordinanza di ingiunzione per i motivi suesposti. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 09/12/2025
Si è costituito in giudizio l'### che, ricostruendo la natura del giudizio di opposizione a ordinanza di ingiunzione e la sussistenza della condotta omissiva contestata, ha rappresentato l'avvenuta notificazione in data ### (RG 3645/2024) e in data ### (RG 3649/2024) dell'avviso di accertamento sotteso alle ordinanze di ingiunzione.   Ha inoltre rilevato, con riguardo all'eccezione di decadenza, come l'art. 14, l. 689/81, non possa applicarsi, trattandosi di una norma generale, ad una fattispecie speciale come quella prevista dal d.lgs. 8/2016, introduttiva di una particolare forma di parziale depenalizzazione del reato di cui all'art.  2, comma 1 bis, d.l. 463/83 conv. in l. 638/83.   Sul punto ha ancora osservato che, nel caso di accoglimento della spiegata eccezione, il termine di 90 giorni non risulti decorso, dovendo essere calcolato a far data dall'ultimazione di tutti gli accertamenti. 
Ha infine rilevato la mancata integrazione del tempo di prescrizione in ragione della sospensione trimestrale dei termini prescrizionali prevista ai sensi dell'art. 2, comma 1 quater, l. n. 638 del 1983 (pari a tre mesi con decorrenza dalla notifica dell'atto di accertamento della violazione), nonché in ragione della sospensione relativa al periodo emergenziale ###19, dal 23 febbraio al 31 maggio 2020, ai sensi dell'art. 103, comma 6 bis della legge 24 aprile 2020, n. 27.   Rappresentando infine la riduzione della sanzione e la legittimità, nel merito, di essa in ragione dell'accertata omissione contributiva, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.  ******* 
Il ricorso risulta fondato. 
Il thema decidendum attiene alla legittimità dell'ordinanza di ingiunzione notificata successivamente ad avvisi di accertamento emessi in seguito a violazioni commesse ex art. 2, comma 1 bis l. 638/83. 
Ai fini della soluzione della controversia va osservato, in via preliminare, come il giudizio di opposizione a ordinanze di ingiunzione aventi ad oggetto il pagamento di sanzioni amministrative derivanti dal mancato versamento di contributi rinvenga la propria genesi nella depenalizzazione della fattispecie di reato di cui all'art. 2, comma 1 bis, d.l. 463/83 conv. in l. 638/83 che, testualmente, prevedeva: “### versamento delle ritenute di cui al comma 1 è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire due milioni. Il datore di lavoro non è punibile se provvede al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”. 
Com'è noto con l'art. 3, comma 6, d.lgs. 8/2016, in un'ottica deflattiva del contenzioso penalistico, il legislatore ha spacchettato la fattispecie criminosa originaria introducendo delle soglie di punibilità in forza delle quali, per le sole ipotesi di omissione contributiva quantificata in misura inferiore ai Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 09/12/2025 10.000,00 € annui, il reato è stato trasformato in illecito punito con l'inflizione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra euro 10.000 ed euro 50.000, escludendosi altresì la punibilità o l'assoggettamento alla sanzione amministrativa, nel caso in cui l'autore della violazione provveda “al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”. 
Una volta inquadrato l'istituto sotto il profilo normativo, giova osservare che il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa è circoscritto dalla causa petendi delineata dal ricorrente e dalla preclusione, per la P.A., di far valere, a sostegno della propria pretesa, fatti distinti da quelli indicati nell'ordinanza di ingiunzione. 
In tale quadro, al pari di quanto avviene nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, sull'amministrazione resistente, che viene a rivestire - dal punto di vista sostanziale - la posizione di ricorrente (ricoprendo, invece, sotto quello formale, il ruolo di parte resistente - opposta), incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa. All'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione resistente (###, ex pluribus, Cass. n. 3837/2001, n. 3837; Cass. n. 2363/2005; Cass. n. 5277/2007; Cass. n. 12231/2007; Cass. n. 27596/3008; Cass. S.U. n. 20930/2009; Cass. 5122/2011, Cass. n. 4898/2015). 
In tal senso, seguendo le regole previste in tema di onere della prova incombente sull'opponente ex art. 2697 c.c., nei limiti delle contestazioni sollevate spetta alla P.A. dimostrare i fatti costitutivi ed all'opponente comprovare i fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi dell'effetto giuridico del provvedimento sanzionatorio oggetto del giudizio.  “Ne consegue che sulla P.A., nel predetto giudizio, incombe - ove costituiscano oggetto di contestazione ad opera del ritenuto trasgressore - sia l'assolvimento della prova relativa alla legittimità dell'accertamento presupposto dal provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa sotto il profilo dell'osservanza degli adempimenti formali previsti dalla legge, sia quello della piena prova della legittimità del susseguente procedimento sanzionatorio fino al rituale compimento dell'atto finale che consente la valida conoscenza del provvedimento applicativo della sanzione alla parte che ne è destinataria” (v. Cassazione civile sez. VI, Ord. n.1921 del 24.01.2019). 
Ciò premesso, nella specie, in disparte la legittimità o meno, nel merito, della pretesa dell'### non sussistono gli estremi per una valutazione positiva di legittimità del procedimento sanzionatorio ai sensi dell'art. 6, comma 11, d.lgs. n. 150 del 2011, non avendo l'### - al di là della validità o meno del procedimento di notificazione dell'atto di accertamento - dato prova della tempestività della Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 09/12/2025 contestazione dell'illecito secondo le scadenze temporali previste dall'art. 14, l. 689/1981, risultando nel caso di specie inapplicabile ratione temporis il più ampio termine introdotto dall'art. 23, D.L.  48/2023, riferibile alle sole violazioni successive all'1.01.2023. 
Posto infatti che la presunta omessa contribuzione si è configurata in un periodo successivo alla data di entrata in vigore del d.lgs. 8/2016, va osservato come il dies a quo del citato termine decadenziale non possa essere ancorato al 6.2.2016 (ovvero all'entrata in vigore del d.lgs. 8/2016), ma possa al più essere agganciato alla data di scadenza del versamento dei contributi (ossia al 16.09.2017 ( RG 3645/2024) e 16.12.2018 ( ###/2024) con riguardo alla più recente omissione contestata; e dunque ad un periodo antecedente rispetto a quello fatto oggetto di deroga dal richiamato art. 23). 
Va peraltro ricordato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario alla ### per giungere a una completa conoscenza dell'illecito (Cassazione civile sez. un., 31/10/2019, n.28210). 
Tale termine - come detto - può essere individuato all'epoca della data di scadenza dell'obbligo di pagamento dei contributi omessi, trattandosi di una violazione facilmente rilevabile dall'### che, peraltro, non ha compiutamente rappresentato l'esistenza di valide difficoltà istruttorie o la natura particolarmente laboriosa dell'attività di verifica dell'omissione. 
Ed invero del tutto inconferenti risultano essere le asserzioni dall'### avanzate a sostegno della legittimità del proprio ritardo, essendosi l'### previdenziale limitato a dedurre in maniera del tutto apodittica il completamento delle indagini necessarie ai fini dell'accertamento della violazione “solo a ridosso della notificazione”, senza tuttavia specificare né il contenuto delle stesse, né l'effettiva data di conclusione del procedimento. 
Pertanto, considerata l'indubbia applicabilità della l. 689/81 alla luce di quanto previsto dall'art.  6, d.lgs. 8/2016 (secondo cui “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della l. 24 novembre 1981, n. 689.”), nel caso di specie la notificazione dell'atto di accertamento della violazione, effettuata dall'### in data ### (RG 3645/2024) e in data ### (RG 3649/2024) (a fronte di omissioni riferite alle annualità 2017 ( RG 3645/2024) e anno 2018( RG 3649/2024) , integra una violazione del termine di cui all'art. 14 l. 689/1981. 
Alla luce delle argomentazioni espresse il ricorso merita accoglimento con conseguente annullamento delle ordinanze di ingiunzione impugnate. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e, stante il valore della causa (compreso nello scaglione fino a € 5.201,00 a € 26.000,00) e l'assenza di questioni giuridiche e di fatto di particolare complessità Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 09/12/2025 (tale da ritenere equa la decurtazione del 50% sul valore dei medi per ciascuna delle fasi del giudizio), vanno liquidate ex art. 4, comma 1, DM 55/2014 modif. dal DM 147/2022, come in dispositivo, tenuto altresì conto del fatto che, essendo due giudizi riuniti trova applicazione il principio secondo cui “in tema di compenso spettante al difensore, nell'ipotesi di più cause, successivamente riunite, deve essere liquidato un distinto onorario per ciascuna di esse, con riguardo alle attività compiute prima della riunione (Cass. 3 settembre 2013, n. 20147; Cass. 22 luglio 2009, n. 17095; Cass. 10 novembre 2015, n. 22883).  P.Q.M.  IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'ordinanza di ingiunzione n. OI - ### e OI - ###. 
Condanna l'### in persona del proprio legale rappresentante p.t., al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite che si liquidano € 86,00 per spese e € 3.549,00 (euro 852,00 per le fasi studio, introduttiva e trattazione per un giudizio più 1.686,00 per le fasi studio, introduttiva e trattazione dell'altro giudizio più euro 1.011,00 per fase decisoria di un solo giudizio) per onorari, oltre iva, cpa, rimborso forfettario come per legge, con distrazione. 
Manda alla ### per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc. 
Così deciso in ### lì 09/12/2025 ###.o.p.   ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 09/12/2025

causa n. 3645/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Sabbatino Donatella

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 8885/2025 del 02-12-2025

... l'udienza del 19/11/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta sotto il n.r.g. 25265 / 2024 vertente TRA ### nato il ###, rappresentato e difeso dall'avv.to ### ricorrente ###, in persona del legale rapp. p.t., rapp.to e difeso dall'avv.to ### resistente ### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il ### parte ricorrente proponeva opposizione all'avviso di addebito 371/### intestato alla società ### del ### srl, notificato il ###, ed avente ad oggetto il pagamento di euro di € 15.578,94 a titolo di contributi ### con lavoratori dipendenti per il periodo dal 1.1.2017 al 31.12.2017. Lamentava l'illegitèimità dell'opposizione impugnata, eccependo in via preliminare la nullità della notifica per difetto di forma, dato che l'avviso di addebito era stato notificato alla casella postale dell'istante senza alcun riferimento alla sua qualità. Sul punto, eccepiva che il ruolo esattoriale era stato creato il ###, epoca in cui la società era ancora operante; che la notifica era stata effettuata dopo circa 5 anni dalla data di cancellazione della società, avvenuta il ###, senza dare alcuna prova che la stessa fosse stata effettuata ai soci o alla società. (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI NAPOLI - #### del Popolo Italiano Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa ### all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc per l'udienza del 19/11/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta sotto il n.r.g. 25265 / 2024 vertente TRA ### nato il ###, rappresentato e difeso dall'avv.to ### ricorrente ###, in persona del legale rapp. p.t., rapp.to e difeso dall'avv.to ### resistente ### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il ### parte ricorrente proponeva opposizione all'avviso di addebito 371/### intestato alla società ### del ### srl, notificato il ###, ed avente ad oggetto il pagamento di euro di € 15.578,94 a titolo di contributi ### con lavoratori dipendenti per il periodo dal 1.1.2017 al 31.12.2017. 
Lamentava l'illegitèimità dell'opposizione impugnata, eccependo in via preliminare la nullità della notifica per difetto di forma, dato che l'avviso di addebito era stato notificato alla casella postale dell'istante senza alcun riferimento alla sua qualità. Sul punto, eccepiva che il ruolo esattoriale era stato creato il ###, epoca in cui la società era ancora operante; che la notifica era stata effettuata dopo circa 5 anni dalla data di cancellazione della società, avvenuta il ###, senza dare alcuna prova che la stessa fosse stata effettuata ai soci o alla società. 
Eccepiva, inoltre, la illegitèimità della pretesa recata dall'avviso di addebito opposto in considerazione della esclusione e/o limitazione della responsabilità del socio di cui all'art. 2495 c.c. ;deduceva all'uopo che il bilancio finale di liquidazione della ### si era chiuso con assenza di qualsivoglia posta atèiva da distribuire a favore dei soci. 
Infine, eccepiva la prescrizione quinquennale ex legge 335/1995 della pretesa contributiva avanzata dall'### con l'avviso di addebito impugnato relativa all'anno 2017, per essere stato l'avviso di addebito notificato solo in data ###.
Si costituiva in giudizio l'### che ha-premesso che trattavasi di avviso di addebito scaturito da mancata regolarizzazione contributiva da parte della società, che aveva ricevuto nel 2018, antecedentemente alla cancellazione richiesta in note di retèifiche regolarmente notificate all'indirizzo pec del ricorrente - ha dedotto l'inesistenza dell'eccepito difetto di forma di notifica, in quanto l'avviso di addebito impugnato era stato dapprima notificato a mezzo raccomandata con ricevuta A/R presso l'indirizzo della società C.c.l. centro contabilità del lavoro srl in liquidazione, e successivamente in data ###, a causa dell'assenza del destinatario presso la sede della società, l'avviso era stato nuovamente notificato a mezzo PEC all'indirizzo: "###; in merito alla prescrizione, deduceva di avere notificato al ricorrente nel 2018, quando ancora la società C.C.L. ### del ### srl in liquidazione non era stata cancellata, presso l'indirizzo della ditta indicata nella visura, le note di retèifica in atèi , validi atèi interrutèivi della prescrizione. 
Nelle note di retèifica che si allegano, riferite a ### -2013 per l'anno 2017, si segnalava che in caso di omessa regolarizzazione dei contributi sarebbe stato emesso avviso di addebito, ma la società non ha provveduto alla regolarizzazione delle inadempienze Si precisa inoltre che le note sono state notificate, nel 2018, prima che la società fosse cancellata eccepiva che le note di retèifica rappresentano fatèi interrutèivi della stessa. Concludeva pertanto chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondato. 
La causa, all'esito della sostituzione della udienza del 19/11/2025 con il deposito di note scritte delle parti ai sensi dell'art 127 ter, depositate le note predette, viene decisa nel termine di legge a mezzo del deposito nel fascicolo telematico della sentenza unitamente ai motivi.  ### è fondata e pertanto va accolta.  ### avverso l'avviso di addebito di cui sopra tale è senz'altro ammissibile perchè proposta entro il termine di 40 giorni dalla notifica dell'avviso di addebito stesso, prescritto dalla legge per far valere vizi di merito, nonché del termine sancito dall'art. 617 cpc per far valere i vizi afferenti agli atti esecutivi.   Sulla base della ragione più liquida, condividendo la linea difensiva proposta dalla difesa di parte ricorrente nelle proprie note, deve rilevarsi in senso dirimente che la eccezione di prescrizione sollevata da parte ricorrente è fondata. 
Circa l'eccezione di prescrizione, va richiamato che l'avviso di addebito opposto atèiene a contributi ### dovuti per l'anno 2017; trattasi di contributi dovuti in quattro rate; la data di scadenza della quarta rata dei contributi dell'anno 2017 è il ###. 
Visti gli atti interruttivi della prescrizione prodotti in giudizio dall'ente impositore, tuttavia si considererà quale giorno a far data del quale far decorrere il termine della prescrizione il giorno 14 maggio 2018 . 
Ciò posto, deve rilevarsi che la pretesa creditoria dell'ente impositore relativamente a quanto richiesto sulla base dell' avviso di addebito in esame è estinta per prescrizione quinquennale ai sensi dell'art 3 comma 9 della l. 335/95 secondo il regime prescrizionale ratione temporis applicabile. 
Infatti alla data di notifica della cartella ( il giorno 16.10.2024) era già elasso il quinquennio decorrente dal 14 maggio 2018, anche tenendo conto dei 311 giorni di sospensione emergenziale ### -19 come eccepito in memoria di costituzione dell'### . 
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vengono pertanto poste in solido a carico dell' ### condannato alla rifusione delle stesse in favore della parte ricorrente con attribuzione al procuratore anticipatario. P.Q.M.  a) Dichiara non dovute le somme di cui alla cartella opposta b) condanna le convenute in solido alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, con attribuzione all' avv. ### anticipatario; spese di lite liquidate in euro 1865,00, oltre iva e cpa e rimborsi come per legge nella misura del 15%. 
Napoli, in esito alla udienza cartolare del 19.11.2025 

Il Giudice
( Dott. ### )


causa n. 25265/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Lazzara Anna Maria

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Tribunale di Velletri, Sentenza n. 1821/2025 del 04-12-2025

... dall'avv. ### giusta procura in atti; RICORRENTE E INPS, rappresentato e difeso dall'avv. ### giusta procura in atti; RESISTENTE Oggetto: Condanna al pagamento di prestazioni ### in fatto e in diritto della decisione 1. Con ricorso depositato il ### , il sig. ### agiva per ottenere la condanna dell'### al pagamento dei ratei dell'assegno di invalidità, di cui all'art. 12 l. 118/71, beneficio che gli veniva riconosciuto dal Tribunale di Velletri all'esito del procedimento di ### n. 1927/2022, conclusosi con omologa del 09.06.2023, con decorrenza dal marzo 2022. Lamentava che, malgrado la notifica del ### di ### alle competenti sedi dell'### perfezionata il ###, la successiva trasmissione della documentazione necessaria per la liquidazione della prestazione (####), avvenuta in data 06.07.2023, e il possesso degli altri requisiti richiesti dalla legge, l'### non aveva provveduto al pagamento dei ratei del beneficio per cui è processo, allegando documentazione a sostegno della propria domanda. L'### si è costituito affermando l'avvenuto pagamento delle prestazioni oggetto del ricorso, e chiedendo la cessazione della materia del contendere. All'odierna udienza, trattata in modalità (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VELLETRI Sezione lavoro Il Giudice del ### Dott.ssa ### ha pronunciato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 e 127 ter c.p.c., la seguente ### nella causa civile di primo grado iscritta al numero 5900 del ### degli ### dell'anno 2023, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al 5900/2023 e vertente TRA ### rappresentato e difeso dall'avv. ### giusta procura in atti; RICORRENTE E INPS, rappresentato e difeso dall'avv. ### giusta procura in atti; RESISTENTE Oggetto: Condanna al pagamento di prestazioni ### in fatto e in diritto della decisione 1. Con ricorso depositato il ### , il sig. ### agiva per ottenere la condanna dell'### al pagamento dei ratei dell'assegno di invalidità, di cui all'art. 12 l.  118/71, beneficio che gli veniva riconosciuto dal Tribunale di Velletri all'esito del procedimento di ### n. 1927/2022, conclusosi con omologa del 09.06.2023, con decorrenza dal marzo 2022. Lamentava che, malgrado la notifica del ### di ### alle competenti sedi dell'### perfezionata il ###, la successiva trasmissione della documentazione necessaria per la liquidazione della prestazione (####), avvenuta in data 06.07.2023, e il possesso degli altri requisiti richiesti dalla legge, l'### non aveva provveduto al pagamento dei ratei del beneficio per cui è processo, allegando documentazione a sostegno della propria domanda. 
L'### si è costituito affermando l'avvenuto pagamento delle prestazioni oggetto del ricorso, e chiedendo la cessazione della materia del contendere. 
All'odierna udienza, trattata in modalità cartolare, il procuratore del ricorrente dichiarava nelle note di trattazione scritta che, nelle more del processo, era intervenuto il pagamento della prestazione per cui si associava alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere con condanna dell'### alle spese, in ragione della data dell'avvenuto adempimento.  ***  2. Appare utile precisare che l'istituto giuridico denominato "cessazione della materia del contendere" è stato creato al fine di dare una soluzione concreta ai casi in cui, per sopraggiunte situazioni di fatto nel corso del processo, sia inutile la prosecuzione del processo stesso perché la situazione del contendere è stata risolta. 
E', quindi, un'ipotesi di estinzione del giudizio, creata dalla prassi giurisprudenziale, da pronunciare, anche d'ufficio, ogniqualvolta si verifichi un'ipotesi di: a) rinuncia all'azione; b) rinuncia alla pretesa sostanziale; c) venire meno dell'interesse delle parti alla sua naturale definizione. 
Presuppone, dunque, che la situazione sostanziale nuova (o quanto meno diversa) da quella presente al momento dell'introduzione del processo, "soddisfi" l'attore rendendo inutile la sua azione volta ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice. ###, inoltre, deve essere condotto avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (Cass. 2567/2007). 
Nel caso che ci occupa, alla luce dell'avvenuto pagamento in favore del ricorrente di quanto dovuto dall'### così come confermato dal procuratore della medesima parte, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.  3. Il perdurante contrasto sulla regolamentazione delle spese processuali va risolto in base al criterio della c.d. “soccombenza virtuale”. In virtù di tale principio, il Giudice procede a regolare le spese in base alla normale probabilità di accoglimento della pretesa di parte attrice, fondando la propria valutazione su criteri di verosimiglianza, o su un'indagine sommaria di delibazione del merito, condotta in astratto, ipotizzando quello che sarebbe potuto essere l'esito del giudizio qualora fosse proseguito. 
Deve evidenziarsi al riguardo che l'art. 445 bis c.p.c., al comma 5, prevede che l'### subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, deve provvedere al pagamento delle relative prestazioni entro 120 giorni dalla notifica del ### di ### Purtuttavia, il richiedente è onerato di trasmettere all'### anche il cd #### contenente una serie di indicazioni necessarie per consentire all'### di svolgere la legittima attività di verifica dei requisiti socio-economici previsti dalla legge per accedere alla prestazione, nonché procedere all'accredito delle somme. Ciò implica la considerazione del termine di 120 giorni come termine che deve essere sospeso fino all'invio all'### del modello debitamente compilato. Tale considerazione, benché non rinvenibile nel testo normativo, può desumersi dalla ricostruzione dell'iter procedimentale nei termini che precedono, oltre che dai principi generali del codice civile in materia di obbligazioni, e in particolare dall'art. 1175 c.c., che impone la diligente collaborazione del creditore per consentire al debitore l'adempimento dell'obbligazione. 
Ebbene, nel caso di specie, considerato che da giugno a luglio 2023 il termine è rimasto sospeso, ne discende che l'### avrebbe dovuto dare corso alla liquidazione e al pagamento entro novembre 2023, per cui ha adempiuto ben oltre il termine di chiusura del procedimento, senza addurre ragioni a giustificazione del ritardo. 
Non si ravvisano, quindi, motivi per disporre la compensazione anche solo parziale delle spese di lite, che vengono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario, ex artt. 91 e 93 c.p.c..  P.Q.M.  Il Tribunale di Velletri, in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando: 1. Dichiara cessata la materia del contendere; 2. Condanna l'### in persona del l.r. pro-tempore, a rimborsare alla ricorrente le spese processuali, liquidate in complessivi ### 900,00 oltre ### e spese generali come per legge, da distrarsi in favore del procuratore che se ne dichiara antistatario. 
Così deciso in ### il ### , all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art.  127 ter c.p.c.

causa n. 5900/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Puleio Elvira

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 8448/2025 del 18-11-2025

... all'udienza del 18.11.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n.8621/2025 ### lavoro e ##### S.R.L. in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentati e difesi dall'avv. ### D'### opponente ### in persona del presidente e legale rappresentante pt. rappresentato e difeso dall'avv. ### opposto oggetto: ### avverso l'ordinanza - ingiunzione n. OI-### notificata in data 14 marzo 2025 e relativa all'atto di accertamento n. INPS.5100.30/11/2021.1035409 del 30.11.2021, per la presunta violazione del mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali riferite all'anno 2019, con sanzione amministrativa di €. 3.729,01. conclusioni: come in atti. ragioni di fatto e di diritto Con ricorso depositato in data ### i ricorrenti in epigrafe indicati, hanno agito, quali coobbligati solidali, impugnando l'ordinanza - ingiunzione n. OI-### notificata in data 14 marzo 2025 e relativa all'atto di accertamento n. INPS.5100.30/11/2021.1035409 del 30.11.2021, per la presunta violazione del mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali riferite all'anno 2019, con sanzione amministrativa di € 3.729,01 e hanno chiesto “preliminarmente (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa ### all'udienza del 18.11.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n.8621/2025 ### lavoro e ##### S.R.L. in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentati e difesi dall'avv. ### D'### opponente ### in persona del presidente e legale rappresentante pt.  rappresentato e difeso dall'avv. ### opposto oggetto: ### avverso l'ordinanza - ingiunzione n. OI-### notificata in data 14 marzo 2025 e relativa all'atto di accertamento n. INPS.5100.30/11/2021.1035409 del 30.11.2021, per la presunta violazione del mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali riferite all'anno 2019, con sanzione amministrativa di €. 3.729,01.  conclusioni: come in atti.  ragioni di fatto e di diritto Con ricorso depositato in data ### i ricorrenti in epigrafe indicati, hanno agito, quali coobbligati solidali, impugnando l'ordinanza - ingiunzione n. OI-### notificata in data 14 marzo 2025 e relativa all'atto di accertamento n. INPS.5100.30/11/2021.1035409 del 30.11.2021, per la presunta violazione del mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali riferite all'anno 2019, con sanzione amministrativa di € 3.729,01 e hanno chiesto “preliminarmente sospendere l'esecuzione dell'ordinanza - ingiunzione stante la gravità dei motivi esposti per evitare che i ricorrenti possano essere esposti ad un danno irreparabile visto l'elevato importo richiesto e considerando anche l'immediata esecutività dell'ingiunzione e/o dichiarare la sua inefficacia; Si chiede dichiararsi la nullità e/o l'inesistenza dell'ordinanza impugnata per l'estinzione sopravvenuta dei crediti ### 2019 in quanto sono stati già pagati dalla ### S.R.L. come da ricevute allegate agli atti. annullarsi l'ordinanza - ingiunzione n. OI### not. il ### unitamente all'atto di accertamento n. ###5100.30/11/2021.1035409 del 30.11.2021 in esso sotteso per entrambi i ricorrenti, il sig. ### e la ### S.R.L. in via subordinata si chiede l'annullamento per intervenuta prescrizione dell'ordinanza-ingiunzione n. OI###; in via secondaria dichiarare la decadenza, l'illegittimità, la genericità e/o l'annullamento, la nullità delle pretese contributive del 2019;annullare l'ordinanza per violazione dell'iter amministrativo e procedurale; In via subordinata, dichiarare la nullità dell'ordinanza-ingiunzione per vizi di notifica dell'atto prodromico con la conseguente nullità dell'atto di accertamento n. ###5100.30/11/2021.1035409 del 30.11.2021 in essa sotteso e per carenza di motivazione in ordine alla determinazione degli importi; In via ulteriormente subordinata, ridurre la sanzione irrogata al minimo edittale, ovvero nella somma maggiore o minore che l'On.le Tribunale adito riterrà equa; condannare la parte resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio oltre IVA e CPI con attribuzione all'Avv. ### D'### dichiaratosi anticipatario, tenendo conto nella liquidazione delle spese che lo scrivente ha patrocinato due parti”.   A sostegno dell'azione proposta, essi hanno rappresentato l'omessa indicazione della data e della prova dell'avvenuta notifica ai ricorrenti dell'atto di accertamento; l'assenza di responsabilità dell'opponente persona fisica dal momento che dal 25.01.2025, risulta nominato un nuovo amministratore unico, il sig. ### la presenza di una domanda di dilazione del debito contributivo del data 26.04.2023 nei confronti dell'### successivamente accolta dall'Ente, che ha autorizzato un piano di rateazione per l'importo complessivo di €. 99.947,00, suddiviso in n. 24 rate mensili dell'importo di € 4.167,00 ciascuna, per il periodo afferente ai contributi ### non pagati dal 05/2018 al 02/2023, con 49 versamenti nei confronti dell'### dal 01.05.2023 fino al 10.03.2025 comprensivi di interessi (in cui è ricompreso l'anno 2019 contenuto nell'ordinanza), per un totale di euro 135.539,78 come da certificazione rilasciata dall'### delle entrate in data ### per cui l'estinzione dell'obbligo principale in sede amministrativa, comporta l'estinzione dell'eventuale obbligo solidale della persona fisica e hanno dedotto i seguenti vizi: a) estinzione sopravvenuta del credito in quanto regolarmente pagato; b) carenza di legittimazione del sig. ### c) violazione dell'art. 14, comma 2 e 5, L. 689/1981 - ### del potere sanzionatorio per tardiva notificazione della violazione; d) prescrizione dei crediti richiesti nell'ordinanza di ingiunzione; e) genericità degli importi richiesti dall'### mancanza dell'indicazione dei mesi del 2019; f) non debenza della sanzione in quanto illegittima, eccessivamente onerosa e priva dell'iter logico giuridico matematico e la non debenza delle spese di notifica € 9,50; decadenza dell'ente previdenziale dalla potestà impositiva, in quanto i contributi erano afferenti all'anno 2019, mentre l'iscrizione del credito nei ruoli aveva avuto luogo solo il ###, ben oltre l'anno successivo; violazione dell'iter amministrativo e procedurale; l) dubbi sulla regolarità della notifica e dei contenuti dell'atto di accertamento. 
È stata sospesa l'esecuzione dell'OIA con provvedimento del 15.04.2025.   L'### costituitosi tempestivamente in giudizio, ha confutato le avverse argomentazioni e ha concluso chiedendo “previa reiezione dell'istanza di sospensione rassegnata per le ragioni esposte: nel merito rigettare l'opposizione siccome infondata in fatto e diritto, ed accertare e dichiarare l'obbligazione del ricorrente nei confronti dell'### di cui all'ordinanza ingiunzione impugnata, con vittoria di spese”.   All'odierna udienza la causa è stata discussa e, all'esito della camera di consiglio, è stata decisa con sentenza di cui è stata data pubblica lettura.   Il giudizio per cui è causa consegue alla notifica ad entrambi i ricorrenti dell'ordinanza ingiunzione. OI-###, relativa all'atto di accertamento n. ###5100.30/11/2021.1035409 del 30.11.2021, per la presunta violazione del mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali riferite all'anno 2019, con sanzione amministrativa di €. 3.729,01.   Contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente, non è rilevante in sé la data dell'atto di accertamento ###5100.30/11/2021.1035409 quanto la sua notifica che, ad onta di quanto dedotto da parte opponente in data odierna (richiamando la memoria integrativa in atti), risulta documentata dall'### Essa, come si evince dall'allegato denominato “### ZIP”, risulta effettuata a mezzo raccomandata n. ###-3 inoltrata con le modalità di cui alla legge 890/82 e ritirata personalmente dal sig. ### in data ### ( cartolina postale da cui si evince in alto a destra il numero della raccomandata ###-3 corrispondente a quello riportato sul frontespizio dell'atto di accertamento). 
Quanto agli ulteriori vizi dedotti, va esaminata e condivisa l'eccezione di decadenza per la tardiva comunicazione dell'atto di accertamento, siccome fondata e tale rilievo ha carattere assorbente rispetto alle restanti censure. 
In primo luogo, va respinta la deduzione dell'### relativa all'inapplicabilità della norma, non essendo sostenibile che la mancanza di un accertamento ispettivo -rendendo inapplicabile l'art. 13 della legge 689/81- si riverbererebbe anche sull'art. 14, escludendone l'operatività per le sanzioni amministrative in oggetto. 
Quanto alla norma in esame, l'art. 14, Legge n. 689/1981 dispone che “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate sopra, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento… ### di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”. 
A norma del cit. art.14, il difetto di contestazione nei termini di legge (che richiede un formale verbale di accertamento, indicante le puntuali circostanze di fatto, infrazioni di diritto commesse e responsabilità personali) determina la decadenza dalla possibilità di recuperare successivamente le sanzioni amministrative da parte dell'amministrazione. 
Va al riguardo richiamato il recente intervento della corte di Cassazione sez. lav., che nella pronuncia del 22/03/2025, n.7641 ha osservato, trattando la questione relativa al termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti dall'autorità giudiziaria, entro il quale, a norma dell'art. 9, comma 4, d.lg. n. 8/2016, l'### deve notificare al responsabile la violazione amministrativa, che il termine per contestare il mancato versamento delle ritenute previdenziali, parzialmente depenalizzata ai sensi dell'art. 3, comma 6, del medesimo decreto legislativo, è fissato a pena di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria e, in caso di mancata trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria, decorre dal momento di entrata in vigore del d.lg. n. 8/2016 (6 febbraio 2016), ove dal vaglio di merito risulti che, in concreto, l'accertamento delle violazioni non ha richiesto da parte dell'### alcuna attività istruttoria. 
Nel caso in esame, considerando l'anno dell'infrazione (2019), la notifica dell'atto di accertamento risulta pervenuta ingiustificatamente oltre il termine di 90 gg. (14.12.2021) senza che tale ritardo sia stato motivato dall'### che anzi, nell'atto di accertamento ha testualmente dedotto che “da una verifica nei nostri archivi, è emerso che lei, per i periodi di competenza indicati nell'allegato ### inadempienze inserite in notifica violazione, che costituisce parte integrante del presente atto, non ha versato all'NPS le ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori, in violazione dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come sostituito dall'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8..”. 
Tale asserzione lascia ragionevolmente ritenere che i dati presenti nell'archivio dell'### hanno reso agevolmente possibile la verifica dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali e l'assenza di qualsivoglia specifica deduzione dell'### depone nel senso che non sia stato necessario alcun procedimento di accertamento tale da allungare i tempi di formazione e notifica dell'atto, tanto più che gli insoluti sono confluiti nell'avviso di addebito ###827644000 riguardante il versamento dei contributi relativi a tale annualità -in essi comprese anche le ritenute previdenziali.  ### dell'AVA risale al 2019 come si evince dal numero dell'atto che risulta attribuito dal sistema in base al periodo della sua formazione e dalla data della sua notifica (15/12/2019) e risulta una mera asserzione, peraltro del tutto indimostrata, che l'### “per la determinazione dell'importo della sanzioneabbia dovuto attendere di conoscere l'esistenza e, eventualmente, l'entità dei versamenti effettuati dal ricorrente presso l'Agente della ### tenendo conto anche di richieste di dilazioni e definizioni agevolate che sono state negli anni oggetto di revoca, per cui in assenza di una quantificazione certa dell'omissione, l'attività di accertamento non poteva quindi dirsi conclusa e l'### dichiararsi decaduto dal potere di contestare l'illecito al ricorrente”(cfr. nota istruttoria in prod. ###, tanto più che la domanda di dilazione risulta presentata in data ### e non vi è prova alcuna della richiesta di dilazione in data ### (menzionata nella nota istruttoria). 
Il ricorso, assorbita ogni ulteriore valutazione, va quindi accolto in applicazione della ragione più liquida e, per l'effetto, va dichiarata l'estinzione dell'obbligazione a carico di parte ricorrente e va di conseguenza, annullata l'OIA per cui è causa, ai sensi dell'art.6 del d.lgs. 150/2011. 
Le spese seguono la soccombenza e, data la comunanza delle posizioni processuali di entrambi i ricorrenti rispetto ai vizi dedotti e alla decisione assunta, alcun incremento al difensore è dovuto, rientrando ciò nella discrezionalità del ### P.Q.M.  accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara l'estinzione dell'obbligazione a carico di parte ricorrente e annulla l'OIA per cui è causa; condanna ### al pagamento in favore della parte opponente delle spese di lite liquidate in € 1.508,80 comprensivi di spese generali, oltre IVA e CPA con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario. 
Napoli, 18.11.2025 

Il Giudice
del lavoro dott.ssa ### n. 8621/2025


causa n. 8621/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Urzini Amalia

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