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Tribunale di Brescia, Sentenza n. 4856/2025 del 13-11-2025

... Comune di ####, luogo di presumibile nascita ed ultima residenza degli intestatari ### di ######### non è stato possibile risalire ai loro dati anagrafici e ciò a causa delle numerose omonimie, risultanti documentalmente, né è risultato possibile effettuare ulteriori ricerche in merito in assenza di ulteriori dati relativi a tali soggetti; 17) peraltro, anche non essendovi totale coincidenza dei proprietari catastali dei beni oggetto di usucapione, la procedura è di fatto unica, posto che i ricorrenti sono gli stessi ed il possesso dei beni è iniziato contestualmente, rimarcando che la resistente ### è unica proprietaria del mappale 19210, nonché unica comproprietaria identificabile del mappale 505 (mentre i restanti comproprietari non sono identificabili, sicché v'è la ricorrenza dei presupposti per richiedere l'autorizzazione a procedere con la notifica per pubblici proclami); ricorrendo i presupposti di cui all'art. 1158 c.c., hanno chiesto di accogliere le seguenti conclusioni: “### l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: nel merito: per le (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE DI BRESCIA CANCELLERIA CIVILE Brescia, 26/11/2025 N. 4856/2025 Sent. 
N. R.G. 6896/2023 Oggetto: ### trascrizione/ ### 4856/2025 pubblicata in data ### Al fine di provvedere alla trascrizione/annotazione presso la ### dei registri immobiliari ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2643 e ss. C.C. si allega copia conforme della sentenza in oggetto ad uso trascrizione. 
In alternativa potrete procedere ad estrarre da consolle copia della sentenza su cui attestare la conformità con indicazione “ ad uso trascrizione”, ### adempimento dovrà avvenire nel termine di legge di centoventi giorni dalla data di pubblicazione. 
Si chiede inoltre, una volta provveduto a quanto sopra, di depositare telematicamente, all'interno del fascicolo, copia del duplo della nota di trascrizione/ domanda di annotazione , affinché questa cancelleria possa provvedere all'annotazione sulla sentenza originale( con preghiera di darne anche avviso via mail: ###) Cordiali saluti.   ### f.to Dr.ssa Annalisa Ciciriello TRIBUNALE DI BRESCIA III SEZIONE CIVILE Provvedimento reso fuori udienza secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c. 
Il Giudice considerato che la causa è stata chiamata per la decisione ex artt. 281 sexies c.p.c.  all'udienza del 4 novembre 2025; esaminate le note scritte depositate dalle parti; richiamato l'art. 127 ter, co. 3, c.p.c. secondo cui “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”; pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 127 ter e dell'art. 281 sexies c.p.c. 
N. R.G. 6896/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA TERZA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado, avente ad oggetto: usucapione, promossa da: ### nato a #### il ###, residente ###, e ### nata a #### il ###, residente ###, rappresentati e difesi dall'Avv. ### e, anche disgiuntamente, dall'Avv. ### ed elettivamente domiciliat ###atti, ### nata a ### il ### e residente in ### del ####, via del ### n. 6; ### di ### anche in persona dei suoi eventuali eredi collettivamente ed impersonalmente; ### anche in persona dei suoi eventuali eredi collettivamente ed impersonalmente; ### anche in persona dei suoi eventuali eredi collettivamente ed impersonalmente; ### anche in persona dei suoi eventuali eredi collettivamente ed impersonalmente; ### anche in persona dei suoi eventuali eredi collettivamente ed impersonalmente; ### anche in persona dei suoi eventuali eredi collettivamente ed impersonalmente; ### anche in persona dei suoi eventuali eredi collettivamente ed impersonalmente; ### Depositate le note scritte, alla udienza del 4 novembre 2025, svolta ai sensi dell'art.  127 ter c.p.c., il Giudice, dopo la discussione, ha emesso la presente sentenza. 
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. undecies c.p.c. del 30 maggio 2023 i ricorrenti hanno esposto che: 1) con atto di donazione del 19 gennaio 1985 ### donava al figlio ### il mappale 66, fg. 37, cat. A/3, in cc ### e la quota indivisa di 3/8 e, comunque ogni altra quota di comproprietà spettantegli in relazione all'immobile contraddistinto dal mappale 505 in ### piccolo portico chiamato “Prospettiva”; 2) nella donazione veniva specificato che gli immobili sarebbero rimasti attribuiti alla comunione legale dei beni esistenti tra il donatario ### e la moglie ### 3) l'immobile identificato dal mappale 66 fg. 37 - cat. A/3 in ### veniva effettivamente intestato a ### e ### restando non effettuata la trascrizione del trasferimento del mappale 505 in ### in quanto catastalmente risultante intestato a soggetti diversi rispetto al donante; 4) ### ha abitato l'immobile oggetto di donazione dalla nascita fino al 1964, quando, comunque, pur risiedendo in altro immobile, frequentava, con la moglie ### l'immobile identificato dal mappale 66 nei fine settimana ed in generale per le vacanze, e dal 1985 l'immobile diventò la dimora principale dei coniugi; 5) negli anni '50 ### (padre della resistente ### aveva costruito il muretto di recinzione di una porzione di giardino circostante l'immobile, costituente il confine materiale dell'odierno mappale 19210, muro poi ristrutturato negli anni 2000 da parte della sig.ra ### 6) negli anni '60, invece, il padre di ### aveva provveduto a far edificare nella corte pertinenziale (oggi sempre mappale 19210) un locale deposito adibito a bagno/lavanderia con sovrastante terrazza, costruito in aderenza sul lato sudovest al mappale 66; 7) la porzione di giardino recintata ed il deposito sulla stessa edificato risultano invero intestati oggi - a seguito di vari passaggi per successione mortis causama ### nata a ### il ###, beni identificati quali porzione del mappale 10928 - fg. 9 in ### 8) su richiesta dei ricorrenti, la sig.ra ### ha presentato, anche in virtù di accordo intervenuto con il ### le pratiche finalizzate all'accatastamento del deposito nonché al frazionamento della porzione di giardino inglobata dai ricorrenti nella propria proprietà; 9) precisamente, con l'accordo del 10 marzo 2021 la sig.ra ### riconosceva l'intervenuta usucapione da parte dei ricorrenti del mappale 505 e della porzione di giardino all'epoca identificato dal mappale 10928 ed oggi dal mappale 19210, dichiarando di non opporsi alla azione ed impegnandosi ad effettuare le pratiche necessarie affinché questi potessero procedere più agevolmente con la presente procedura; 10) la porzione di giardino sul quale sorge il deposito di fatto inglobato nella proprietà ### e recintata con muro e rete metallica, è quindi ora identificata dal mappale 19210 - fg.  37 - zona 1 - cat. C/2 - classe 6 - rendita ### 4,34 in ### 11) i ricorrenti hanno sempre posseduto per pacifico ed indisturbato godimento per quasi sessanta anni (il matrimonio è avvenuto nel 1964) la porzione identificata oggi nel mappale 19210 - fg. 37 in ### provvedendo alla manutenzione e pulizia dello stesso e, allo stesso modo, hanno goduto dal momento in cui hanno iniziato ad abitare la casa identificata dal mappale 66, del piccolo portico denominato “Prospettiva” sito nelle vicinanze della casa, identificato dal mappale 505 - fg. 37 - fabb rurale - sup. 44 in ### 12) il piccolo fabbricato rurale risulta citato nell'atto di donazione del 1985: tuttavia il donante, ### non risultava proprietario dello stesso, nonostante egli lo avesse usato come proprio, e pertanto la proprietà non venne stata trascritta a favore dei donatari ed oggi l'immobile risulta intestato a ### e ad altri soggetti che non sono meglio identificabili, non essendo riportati nella visura catastale i dati anagrafici completi (### di ######### oltre che a ### (nata a ### il ### e deceduta in ### il ###, della quale unica erede è ### (la quale, peraltro, pur essendo unica erede di ### non ha provveduto all'inserimento in dichiarazione di successione e alla successiva trascrizione della quota di mappale 505); 13) come evidenziato sopra, i ricorrenti si sono sempre occupati della cura dell'immobile, che hanno sempre utilizzato come proprio; 14) in particolare, in data ### il tecnico comunale del Comune di ### su richiesta dei ricorrenti, ha rilasciato dichiarazione circa la precaria stabilità statica del mappale 505 al fine di permettere a questi ultimi di giustificare la richiesta di permesso di costruire volta a ristrutturare detto immobile; ancora, con richiesta del 09.08.1987 ### ha chiesto autorizzazione al Comune di ### per effettuare la manutenzione straordinaria del tetto del portico esistente sul mappale 505 e con concessione edilizia (prot U.T. 87 del 06.10.1987) il Comune di ### ha assentito l'intervento a cui hanno dato poi seguito i ricorrenti; 15) durante l'intero periodo di tempo preso in considerazione, dal 1964 (o almeno dal 1985, anno della donazione), né i proprietari catastali degli immobili oggi catastalmente identificati dai mappali 19210 e 505 in ### né altri, hanno mai interferito, ostacolato o impedito, l'esercizio del possesso da parte dei ricorrenti, né tantomeno hanno rivendicato diritti o facoltà sul bene, sicché questi ultimi hanno interesse ad ottenere il riconoscimento del diritto maturato per effetto del possesso esercitato nei confronti degli intestatari catastali (o loro eredi impersonalmente) come risultanti dal certificato catastale; 16) dagli accessi effettuati presso l'anagrafe del Comune di ####, luogo di presumibile nascita ed ultima residenza degli intestatari ### di ######### non è stato possibile risalire ai loro dati anagrafici e ciò a causa delle numerose omonimie, risultanti documentalmente, né è risultato possibile effettuare ulteriori ricerche in merito in assenza di ulteriori dati relativi a tali soggetti; 17) peraltro, anche non essendovi totale coincidenza dei proprietari catastali dei beni oggetto di usucapione, la procedura è di fatto unica, posto che i ricorrenti sono gli stessi ed il possesso dei beni è iniziato contestualmente, rimarcando che la resistente ### è unica proprietaria del mappale 19210, nonché unica comproprietaria identificabile del mappale 505 (mentre i restanti comproprietari non sono identificabili, sicché v'è la ricorrenza dei presupposti per richiedere l'autorizzazione a procedere con la notifica per pubblici proclami); ricorrendo i presupposti di cui all'art. 1158 c.c., hanno chiesto di accogliere le seguenti conclusioni: “### l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: nel merito: per le ragioni ed i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare, a favore dei sigg.ri ### (C.F. ###), nato a #### il ###, e ### (C.F. ###), nata a #### il ###, l'acquisto del diritto di proprietà dei seguenti beni immobili: - mappale 19210 - fg. 37 - zona 1 - cat. C/2 - classe 6 - rendita ### 4,34 in ### - mappale 505 - fg. 37 - fabb rurale - sup. 44 mq. in ### per intervenuta usucapione ventennale, in forza del possesso esclusivo, ininterrotto, pacifico e pubblico dei suddetti immobili quantomeno dal 1964 ad oggi. Con ordine agli uffici competenti di provvedere alle conseguenti iscrizioni, trascrizioni e volture di legge. Con vittoria di onorari e spese nel caso di opposizione”. 
Fissata l'udienza di comparizione delle parti ed autorizzata la notifica ai sensi dell'art.  150 c.p.c., nessuno costituendosi per i resistenti, pertanto dichiarati contumaci, istruita la causa a mezzo di prove orali e documentali, all'esito dell'udienza del 4 novembre 2025 (svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), sulle note scritte depositate dalla parte costituita, la causa è stata decisa. 
°°°°°°°°°°°°° La domanda è fondata e va accolta, per i motivi di seguito esposti. 
Occorre preliminarmente osservare che ai fini dell'usucapione ordinaria di beni immobili è richiesto un possesso continuo, pacifico, pubblico, non interrotto, non equivoco, accompagnato dall'animo di tenere la cosa come propria, che si protragga per oltre venti anni, cui corrisponda per la stessa durata la completa inerzia del proprietario, il quale si astenga dall'esercitare le sue potestà e non reagisca al potere di fatto esercitato dal possessore. Quando è dimostrato il potere di fatto, pubblico e indisturbato, esercitato sulla cosa per il tempo necessario ad usucapirla, ne deriva, a norma dell'art. 1141, primo comma, cod. civ., la presunzione che esso integri il possesso; per conseguenza, incombe alla parte, che invece correla detto potere alla detenzione, provare il suo assunto, in mancanza dovendosi ritenere l'esistenza della prova della "possessio ad usucapionem" (Cass. 26984/2013). 
Ciò posto, nel caso di specie, i testi escussi, ####### hanno pienamente confermato le allegazioni di parte attrice.
Nello specifico, essi, in qualità di soggetti che frequentavano i luoghi di causa, hanno confermato la circostanza del possesso ultraventennale dei beni da parte dei ricorrenti, esplicitando anche, tutti, ed in maniera perfettamente sovrapponibile e senza alcuna contraddizione, le modalità del possesso. Queste si sono sostanziate nella cura e nella manutenzione dei beni, nell'esecuzione di vari lavori sugli stessi ed anche nella possibilità di accesso agli immobili, di fatto esclusa a terze persone. E tanto, sia con riferimento al mappale 505, sia al mappale 19210.1 1 Cfr. verbale dell'udienza del 5 giugno 2024: “### quindi introdotto il teste intimato di parte ricorrente che, ammonito dal Giudice ai sensi dell'art. 251 c.p.c., rende la dichiarazione di rito e così risponde: “### nato a #### il ###, residente ###; “conosco le parti perché sono miei compaesani; abito a ### da quando sono nato; conosco lo stato dei luoghi di causa, li ho frequentati; preciso che ero titolare di una impresa di costruzioni nei primi anni del 2000 - 2001 circa ho eseguito dei lavori di manutenzione di un fabbricato posto in adiacenza all'abitazione del signor ### ed avevamo utilizzato un cortile, un prato come area di cantiere per il posizionamento della gru; questa area era ed è di proprietà della signora ### abbiamo eseguito i lavori di ristrutturazione che non c'entravano con l'abitazione del signor ### e, ultimati i lavori, abbiamo ripristinato l'area originaria e in quella circostanza mi ricordo che l'area era delimitata da definiti muri di recinzione con la rete e un cancello di chiusura che separavano di fatto la proprietà dei signori ### da quella della signora ### Sentito sui capitoli di prova ammessi di parte ricorrente: sul cap. 2) pur essendo di ### non frequentavo molto questa zona; ho avuto modo di frequentarla per i motivi che ho esposto prima; ricordo che in quel periodo i signor ### e ### erano sempre lì, a fare manutenzione e a curare che anche noi non creassimo disagi durante i lavori; ho visto che si prendevano cura dell'area, dell'immobile (mappale 19210) rappresentato dalle fotografie (doc. n 15 di parte ricorrente) e dall'estratto mappa (doc. 6 di parte ricorrente); sul cap. 3) nulla so; sil cap. 4) ho già risposto per quanto riguarda il periodo da me sopra indicato; ho visto solo e soltanto i signori ### e ### utilizzare il giardino e il locale deposito annesso (mappale 19210); sul cap. 5) posso dire che il mappale 19210 l'ho trovato recintato nel momento in cui abbiamo eseguito i lavori; era già recintato come rappresentato nelle fotografie n 15 di parte ricorrente; sul cap. 6) confermo; abbiamo eseguito proprio noi questo ripristino su richiesta della signora ### a compensazione del disturbo arrecato sul terreno; ci ha chiesto di fare alcune manutenzioni, tra cui appunto il ripristino del muretto di recinzione oggetto di capitolo; sul cap. 7) vedevo accedervi (al mappale 19210) i signori ### dalla loro abitazione e da questo cancello; non ci sono altri accessi, ###. ### dichiara di rinunciare a sentire il teste sugli ulteriori capitoli di prova di parte ricorrente ammessi nr. 9) 10) 11) 12) e 13). 
Il gop prende atto. 
Del processo verbale di cui sopra è stata data lettura al teste. Essendo il verbale stato redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, si fa menzione ai sensi dell'art. 126 c.p.c. che il testimone risulta impossibilitato a sottoscriverlo.  ### introdotto l'ulteriore teste intimato di parte ricorrente che, ammonito dal Giudice ai sensi dell'art. 251 c.p.c., rende la dichiarazione di rito e così risponde: “### nato a #### il ###, residente ###; conosco i signori ### e ### perché siamo vicini di casa da circa cinquant'anni; conosco lo stato dei luoghi di causa; Sentito sui capitoli di prova ammessi di parte ricorrente: sul cap. 2) confermo; da quando ho memoria, perché ho sempre visto i signori ### e ### lavorare lì nel mappale 19210 come rappresentato dalle fotografie n. 15 di parte ricorrente; fare pulizie; mi ricordo anche il padre del signor ### sul cap. 3) nel 1960 avevo due anni; però mi ricordo da quando avevo sei -sette anni di questo locale adibito a bagnolavanderia con la terrazza sovrastante (mappale n. 19210) e anche del padre di ### sul cap. 4) confermo; da quando ho memoria, ovvero da quando avevo ottodieci anni; l'hanno sempre utilizzato solo i signori ### e ### come giardino pertinenziale e locale deposito; sul cap. 5) non so quando il mappale 19210 sia stato recintato; ma da quando ho memoria, l'ho visto recintato; sempre recintato; sul cap. 6) nulla so; sul cap. 7) confermo; sono solo questi i due accessi al mappale 19210 ovvero l'immobile di proprietà dei signori ### e ### e il cancello come rappresentato nelle fotografie (doc. 15 di parte attrice) ; sul cap. 9) riconosco lo stato dei luoghi e l'immobile n. mappale 505 rappresentato nelle fotografie (doc. n 16 di parte ricorrente); riconosco nelle fotografie anche la mia casa; confermo la circostanza; da quando ho memoria, se ne sono occupati i signori ### e ### solo e soltanto loro si sono occupati sia della pulizia, sia della manutenzione, sia dei relativi costi; sul cap. 10) confermo; il portico (mappale 505) è utilizzato dai signori ### e ### come loro deposito per la legna e per gli attrezzi; ciò da quando ho memoria, ovvero da quando ho ottodieci anni; mi ricordo anche perché quando eravamo piccolini andavamo a giocare lì sul cap. 11) confermo; c'è su un lucchetto; sul cap. 12) le chiavi di ingresso del portico (mappale n 505) sono nella disponibilità dei signori ### e ### ho sempre visto loro e soltanto loro entrare nel portico in questione; non ho mai visto nessun'altro; sul cap. 13) confermo che i signori ### e ### hanno ristrutturato il portico (mappale 505); mi ricordo che hanno sistemato nel 1987 anche il tetto; me lo ricordo benissimo; Del processo verbale di cui sopra è stata data lettura al teste. Essendo il verbale stato redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, si fa menzione ai sensi dell'art. 126 c.p.c. che il testimone risulta impossibilitato a sottoscriverlo.  ### introdotto l'ulteriore teste intimato di parte ricorrente che, ammonito dal Giudice ai sensi dell'art. 251 c.p.c., rende la dichiarazione di rito e così risponde: “### nato a #### l'11.09.1955, residente in ####, ### 5/a; conosco i signori ### e ### perché siamo vicini di casa dal 1969; conosco lo stato dei luoghi di causa; Sentito sui capitoli di prova ammessi di parte ricorrente: Sul cap. 2) ho sempre visto, dal 1969, i signori ### e ### occuparsi dell'immobile in questione (mappale 19210) rappresentato nell'estratto mappa (doc. n 6 di parte ricorrente) e nelle fotografie (doc. n. 15 di parte ricorrente) e nessun'altro; sul cap. 3) nulla so; sul cap. 4) ribadisco; ho sempre visto solo i signori ### utilizzare l'immobile in questione (mappale 19210); sul cap. 5) nulla so; sul cap. 7) confermo; si accede all'immobile in questione (mappale 19210) solo dall'abitazione dei signori ### e ### e dal cancello che c'è sotto la casa; sul cap. 9) confermo; ho sempre visto solo i signori ### e ### occuparsi della manutenzione e della pulizia dell'immobile in questione (mappale 505) rappresentato nelle fotografie (doc. 16 di parte ricorrente); i signori ### hanno rifatto anche il tetto; lo utilizzano anche come deposito per la legna e per gli attrezzi; sul cap. 10) confermo; dal 1969 ho sempre visto solo e soltanto il signor ### utilizzare il mappale 505 di cui alle fotografie n. 16 di parte ricorrente; ho già risposto; sul cap. 11) nulla so; sul cap. 12) nulla so; però ho visto solo i signori ### e ### accedervi; non ho mai visto nessun'altro utilizzare o accedere a questo portico (mappale n. 505); sul cap. 13) mi ricordo che quando i signori ### e ### hanno ricostruito il tetto della loro casa hanno ricostruito anche il tetto del portico (mappale 505) rappresentato dalle fotografie n 16 di parte ricorrente; mi ricordo che erano gli anni ottanta; fine anni ottanta; Del processo verbale di cui sopra è stata data lettura al teste. Essendo il verbale stato redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, si fa menzione ai sensi dell'art. 126 c.p.c. che il testimone risulta impossibilitato a sottoscriverlo.  ### introdotto l'ulteriore teste intimato di parte ricorrente che, ammonito dal Giudice ai sensi dell'art. 251 c.p.c., rende la dichiarazione di rito e così risponde: “### nata a #### il ###, residente ###; conosco da quando sono nata i signori ### e ### siamo vicini di casa nel senso che, sebbene risieda dal 1992 a ### per motivi di lavoro, vado a ### tutti i fine settimana, nelle vacanze ovvero appena posso; sono sempre a ### abito vicino ai signori ### e ### siamo vicinissimi; Sentita sui capitoli di prova ammessi di parte ricorrente: Sul cap 2) confermo; da quando ho memoria, da piccoli eravamo sempre lì a giocare; ho sempre visto solo e soltanto i signori ### e ### occuparsi della pulizia e della manutenzione dell'immobile in questione (mappale 19210) come rappresentato nelle fotografie (doc. 15 di parte ricorrente) e dei relativi costi; non ho mai visto nessun'altro; sul cap. 3) nulla so su quando è stato costruito; però posso dire di averlo sempre visto, ovvero il locale-deposito con la sovrastante terrazza (mappale n. 19210);
Né può valere nel caso di specie, quale causa di esclusione del possesso utile all'usucapione, quanto disposto dall'art. 1144 Ebbene, fermo restando che “### è da presumere il possesso da parte di colui che eserciti un potere di fatto sulla cosa, spetta a chi contesti il possesso medesimo l'onere di provare che esso derivi da atti di tolleranza” (Cass. 81/1989, Cass.10771/1995 e Cass. 6944/1999), non è emersa nel corso del giudizio una situazione di mera tolleranza nel possesso dei resistenti.  sul cap. 4) confermo da quando ho memoria, ovvero dal 1975 circa, da quando avevo sette otto anni; l'immobile in parola (mappale 19210) è stato utilizzato dai signori ### e ### come giardino pertinenziale e locale deposito; sul cap. 5) nulla so; sul cap. 6) non me lo ricordo; sul cap. 7) confermo; al mappale 1920 si accede solo dall'abitazione dei signori ### o dal cancello; sul cap. 9) ho sempre visto solo e soltanto i signori ### e ### ad occuparsi della manutenzione della pulizia del mappale n. 505 come rappresentato nelle fotografie (doc. 16 di parte ricorrente); ciò da quando ho memoria; sul cap. 10) confermo; da quando ho memoria il portico (mappale 505) è utilizzato dai signori ### e ### per il deposito della legna e degli attrezzi; sul cap. 11) confermo; perché ho sempre visto il lucchetto sul cancellino; sul cap. 12) penso proprio di sì; ho visto entrare nel portico (mappale 505) solo e soltanto loro, ovvero i signori ### e ### sul cap. 13) confermo che i signori ### e ### hanno ristrutturato il mappale in questione (cfr n. 505, il portico); lo so perché l'ho visto; Del processo verbale di cui sopra è stata data lettura al teste. Essendo il verbale stato redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, si fa menzione ai sensi dell'art. 126 c.p.c. che il testimone risulta impossibilitato a sottoscriverlo.  ### introdotto l'ulteriore teste intimato di parte ricorrente che, ammonito dal Giudice ai sensi dell'art. 251 c.p.c., rende la dichiarazione di rito e così risponde: “### nato a #### il ###, residente ###; conosco i signori ### e ### a titolo di amicizia anche perché sono stati miei vicini di casa sino al 1987 a ### conosco lo stato dei luoghi di causa; Sentito sui capitoli di prova ammessi di parte ricorrente: sul cap. 2) confermo da quando ho memoria; ovvero, da quando ho quindici - sedici anni, ho ; ho sempre visto i signori ### e ### occuparsi della pulizia e manutenzione dell'immobile in questione (mappale n. 19210) rappresentato nell'estratto mappa (doc. n. 6 di parte ricorrente) e nelle fotografie (doc.  n. 15 di parte ricorrente); sul cap. 3) nulla so; però posso dire di avere sempre visto il locale deposito con la sovrastante terrazza (mappale 19210); sul cap. 4) confermo; da quando ho memoria, ovvero da quando ho quindici -sedici anni i signori ### e ### utilizzano il mappale n. 19210 come giardino pertinenziale e locale deposito; sul cap. 5) nulla so; ma posso dire di avere sempre visto recintato il mappale 19210 di cui alle fotografie (doc. 15 di parte ricorrente); sul cap. 6) ho visto il muretto di recinzione del mappale 19210 ristrutturato; ma non so chi l'abbia ristrutturato e quando; sul cap. 7) confermo; al mappale 19210 si accede tramite l'immobile di proprietà dei signori ### e ### e dal cancello; sul cap. 9) confermo, da quando ho memoria: ho sempre visto solo i signori ### e ### occuparsi della pulizia e della manutenzione del mappale 505 rappresentato nelle fotografie (doc. 16 di parte ricorrente); ho visto solo loro e nessun'altro; sul cap 10) confermo, da quando ha memoria; i signori ### e ### utilizzano il portico (mappale 505) come deposito per la legna e per gli attrezzi; sul cap. 11) confermo che il portico è chiuso con lucchetto; perché andavamo a giocare lì e l'ho sempre visto; sul cap. 12) penso di sì; ribadisco di avere visto entrare nel portico (mappale 505) solo loro e soltanto loro, ovvero i signori ### e ### sul cap. 13) non ricordo; Del processo verbale di cui sopra è stata data lettura al teste. Essendo il verbale stato redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, si fa menzione ai sensi dell'art. 126 c.p.c. che il testimone risulta impossibilitato a sottoscriverlo.
A ben vedere, infatti, la Suprema Corte ha costantemente ritenuto che gli atti di tolleranza, i quali hanno fondamento nello spirito di condiscendenza, nei rapporti di amicizia o di buon vicinato, “implicano una previsione di saltuarietà o transitorietà” del godimento del preteso possessore (Cass. 81/1989, Cass.10771/1995 e 6944/1999). Nello specifico, la Corte di Cassazione ha sostenuto che “Gli atti di tolleranza, di cui all'art. 1144 cod. civ., sono quelli che, implicando un elemento di transitorietà e saltuarietà, comportano un godimento di modesta portata, incidente molto debolmente sull'esercizio del diritto da parte dell'effettivo titolare o possessore, e, soprattutto, traggono la loro origine da rapporti di amicizia o familiarità (o da rapporti di buon vicinato sanzionati dalla consuetudine), i quali, mentre a priori ingenerano e giustificano la permissio, conducono per converso ad escludere, nella valutazione a posteriori, la presenza di una pretesa possessoria sottostante al godimento comportato” (Cass. 697/1983). 
Ebbene, nel caso di specie, è emerso dall'istruttoria che la disponibilità del bene da parte dei ricorrenti sia stata, oltre che piena ed esclusiva, tutt'altro che transitoria e saltuaria, essendosi esplicata da epoca assai risalente e fino ad oggi, senza soluzioni di continuità. 
Invero, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che il carattere della lunga durata del godimento del bene da parte di colui che ne ha la disponibilità costituisca una presunzione di sussistenza del possesso, in sostanza presumendosi che non vi siano stati atti di tolleranza; ciò, tuttavia, salvo che per i casi in cui vi siano rapporti di parentela tra il preteso possessore ed i titolari del bene. Come ritenuto dalla Cassazione: “In tema di usucapione, per stabilire se un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale sia stata compiuta con l'altrui tolleranza e sia quindi inidonea all'acquisto del possesso, la lunga durata dell'attività medesima può integrare un elemento presuntivo nel senso dell'esclusione della tolleranza qualora non si tratti di rapporti di parentela, ma di rapporti di mera amicizia o buon vicinato, giacché nei secondi, di per sé labili e mutevoli, è più difficile, a differenza dei primi, il mantenimento della tolleranza per un lungo arco di tempo” (Cass. 11277/2015). 
Ebbene, nulla di tutto questo può dirsi ricorrente nel caso di specie. 
Va poi evidenziato che in merito al carattere della pubblicità e non clandestinità del possesso utile ai fini della usucapione, esso ”ricorre quando l'acquisto e l'esercizio del possesso siano attuati in modo visibile e non occulto, cosi da palesare l'animo del possessore di voler assoggettare la cosa al proprio potere, senza che sia necessaria l'effettiva conoscenza da parte del preteso danneggiato. ### in concreto di tali condizioni, in relazione alla fattispecie concreta e alle prove acquisite agli atti, costituisce apprezzamento di fatto che, se adeguatamente motivato, è incensurabile in Cassazione” (cfr. Cass. 2800/1979, Cass. 1021/1973 e Cass. 1910/1970).
Nel caso di specie, il possesso esercitato dai ricorrenti ha il carattere della pubblicità (essendo stato ben percepito dai terzi, escussi quali testi nel giudizio) e non può dirsi né instaurato né esercitato in maniera clandestina. 
Ciò che rileva, quindi, è che il possesso sia acquistato ed esercitato pubblicamente e, quindi, in modo visibile a terzi, potendo il godimento del bene essere apprezzato da una pluralità di soggetti. 
Ebbene, nel caso di specie, è stato dimostrato anche l'esercizio pubblico e non clandestino del possesso. 
Infine, giova rilevare che “### che agisce per l'accertamento della proprietà su di un bene a titolo originario ha l'onere di dimostrare i requisiti del possesso necessari per l'usucapione, mentre successivamente il proprietario convenuto ha l'onere di dimostrare i vizi del possesso altrui, indicati dall'art. 1163 cod. civ., e impeditivi dell'acquisto domandato” (Cass. 3063/2000). La prova della sussistenza della clandestinità del possesso non può, quindi, ritenersi fornita dai resistenti, i quali non si sono neanche costituiti in giudizio. 
Ritiene, pertanto, il giudicante che i ricorrenti abbiano dato prova di avere esercitato un possesso continuo, pacifico, pubblico, non interrotto, non equivoco sui predetti beni immobili, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, senza che i titolari dei beni abbiano avanzato pretese in ordine allo stesso. 
Né poi sono emerse trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli sui beni di cui si domanda l'accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione. 
Alla stregua dell'esposte considerazioni, deve dichiararsi l'avvenuto acquisto per usucapione da parte dei ricorrenti dei seguenti beni immobili: mappale 19210 - fg. 37 - zona 1 - cat. C/2 - classe 6 - rendita ### 4,34 in ### - mappale 505 - fg.  37 - fabb rurale - sup. 44 mq. in ### Nulla va disposto per l'ordine al ### dei ### relativo alla trascrizione della presente sentenza atteso che, ai sensi dell'art. 2651 c.c., egli ha l'obbligo di trascrivere l'atto anche senza uno specifico ordine del giudice ( 16853/2005). 
Analogamente, non potrà esimersi da responsabilità il ### atteso che nessuna norma dell'ordinamento giuridico vigente consente ad un giudice di esonerare un p.u.  dalle responsabilità conseguenti allo svolgimento del proprio ufficio. 
In mancanza di opposizione alla domanda proposta dai ricorrenti, quindi per il contegno processuale tenuto dai resistenti, si ritiene di dovere compensare le spese del giudizio.  P.Q.M. Il Tribunale di Brescia, III sezione civile, in composizione monocratica, così provvede: 1) accoglie la domanda formulata da ### e ### e dichiara l'avvenuto acquisto per usucapione da parte degli stessi della proprietà esclusiva dei seguenti beni immobili: - mappale 19210 - fg. 37 - zona 1 - cat. C/2 - classe 6 - rendita ### 4,34 in ### - mappale 505 - fg. 37 - fabb rurale - sup. 44 mq.  in ### 2) nulla sulle spese di lite. 
Brescia, 13 novembre 2025

causa n. 6896/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Potito Concetta

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Giudice di Pace di Sarno, Sentenza n. 143/2025 del 09-12-2025

... alla contestazione immediata, il verbale deve essere notificato al trasgressore entro il termine fissato dall'art. 201 cod. strada (novanta giorni, a seguito della modifica apportata con l'art. 36 della l. n. 120 del 2010) salvo che ricorra l'ipotesi prevista dall'ultima parte del citato art. 201 e cioè che non sia individuabile il luogo dove la notifica deve essere eseguita per mancanza dei relativi dati nel Pubblico registro automobilistico o nell'### nazionale dei veicoli o negli atti dello stato civile. Tale ipotesi residuale, che consente la decorrenza del termine dal momento in cui l'### è posta in condizione di identificare il trasgressore o il suo luogo di residenza, è invocabile soltanto in presenza di situazioni di difficoltà di accertamento addebitabili al trasgressore (tardiva trascrizione del trasferimento della proprietà del veicolo, omissione di comunicazione del mutamento di residenza), ma non quando la difficoltà sia connessa all'attività dell'Amministrazione” (conforme la sentenza ###/21 “In tema di contravvenzioni stradali, qualora sia impossibile procedere alla contestazione immediata, il verbale deve essere notificato al trasgressore entro il termine fissato (leggi tutto)...

testo integrale

R.G. n. 1177 / 2024 REPUBBLICA ITALIANA UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI SARNO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Onorario di ### di ###ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa n. 1177 in opposizione a sanzione amministrativa iscritta al ruolo generale dell'anno 2024 promossa da: ### S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in ### alla ### rappresentata e difesa in virtù di mandato a margine del ricorso dall'Avv. ### (C.F. ###) nel cui studio in ### alla ### n. 5 ha eletto domicilio -ricorrente contro Prefettura di ### in persona del ### pro tempore -resistente
Conclusioni: come da verbale di udienza del 6.02.2025 da intendersi qui integralmente ritrascritte.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ### S.r.l. proponeva tempestiva opposizione avverso il verbale di contestazione n. ### redatto in data ### e notificato il ### con il quale le veniva contestata la violazione dell'art.142 comma 8 C.d.s.  e le veniva comminata la sanzione amministrativa pecuniaria di € 193,16 comprensiva di spese e la sanzione accessoria della decurtazione di n.3 punti dalla patente di guida. 
Eccepiva la ricorrente l'illegittimità dell'impugnato provvedimento attesa la violazione dell'art.201 C.d.s. e l'inidoneità della strumentazione tecnica di accertamento per la mancanza di taratura. 
Veniva fissata con decreto ai sensi della ### n.689/81 udienza di comparizione delle parti per il ###.
Si costituiva in giudizio la ### di ### che contestava la fondatezza del ricorso insistendo per il suo rigetto. 
All'udienza del 6.02.2025 lo scrivente decideva il presente giudizio come da allegato dispositivo. 
Preliminarmente deve essere dichiarata l'ammissibilità del ricorso in quanto proposto nelle forme e nei termini di cui agli artt.22 e ss. della ### n. 689/81 (verbale notificato il ### - ricorso depositato il ###). 
Sempre in via preliminare va dichiarata la competenza dell'adito Giudice sia per territorio essendo stata la presunta violazione rilevata sul tratto autostradale ricadente nel territorio del Comune di ### sia per materia e sia per valore. 
Il ricorso è fondato e, come tale, meritevole di accoglimento.  ###.201 C.d.s. stabilisce che '### la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall'accertamento essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento”. 
La Cassazione con la sentenza n. 7066/2018 ha precisato “In tema di sanzioni amministrative derivanti da infrazione del codice della strada, qualora sia impossibile procedere alla contestazione immediata, il verbale deve essere notificato al trasgressore entro il termine fissato dall'art. 201 cod. strada (novanta giorni, a seguito della modifica apportata con l'art. 36 della l. n. 120 del 2010) salvo che ricorra l'ipotesi prevista dall'ultima parte del citato art. 201 e cioè che non sia individuabile il luogo dove la notifica deve essere eseguita per mancanza dei relativi dati nel Pubblico registro automobilistico o nell'### nazionale dei veicoli o negli atti dello stato civile. 
Tale ipotesi residuale, che consente la decorrenza del termine dal momento in cui l'### è posta in condizione di identificare il trasgressore o il suo luogo di residenza, è invocabile soltanto in presenza di situazioni di difficoltà di accertamento addebitabili al trasgressore (tardiva trascrizione del trasferimento della proprietà del veicolo, omissione di comunicazione del mutamento di residenza), ma non quando la difficoltà sia connessa all'attività dell'Amministrazione” (conforme la sentenza ###/21 “In tema di contravvenzioni stradali, qualora sia impossibile procedere alla contestazione immediata, il verbale deve essere notificato al trasgressore entro il termine fissato dall'art. 201 cod. strada, salvo che ricorra il caso previsto dall'ultima parte del citato art. 201 e, cioè, che non sia individuabile il luogo dove la notifica deve essere eseguita, per mancanza dei relativi dati nel Pubblico registro automobilistico o nell'### nazionale dei veicoli o negli atti dello stato civile; in tale ipotesi residuale, invocabile soltanto in presenza di situazioni di difficoltà di accertamento addebitabili al trasgressore, il termine per la notifica decorre, infatti, dal momento - da valutare in base a criteri oggettivi, senza che possano assumere rilievo vicende di carattere meramente soggettivo - in cui l'### è posta in condizione di identificare il trasgressore o il suo luogo di residenza). 
Nel caso di specie non ricorre l'ultima parte dell'art.201 C.d.s., non avendo la ### di ### dimostrato nulla in tal senso, la presunta violazione sarebbe stata commessa in data ### ed il verbale di contestazione è stato notificato in data ### e, pertanto, oltre il predetto termine. 
La Cassazione con l'ordinanza n.22015/22 ha precisato: “La giurisprudenza di questa Corte ha in effetti, ed in più occasioni, rilevato che, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 45, comma 6, (Corte Cost.  18 giugno 2015 n. 113), tutte le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura, e che in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate, ivi incluse quelle rientranti nella tipologia oggetto di causa (Cass. n. 533-2018), essendo irrilevante (cfr. Cass. n. 40627-2021) che l'apparecchiatura operi in presenza di operatori o in automatico, senza la presenza degli operatori ovvero, ancora, tramite sistemi di autodiagnosi - palesandosi la necessità di dimostrare o attestare con apposite certificazioni di omologazione e conformità il loro corretto funzionamento (conf. Cass. n. 24757-2019; Cass. n. 29093- 2020). La decisione del Tribunale Capitolino -nell'escludere che gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 113-2015 trovino applicazione anche al sistema “(###-Tutor”- si è discostata da tali principi, ritenendo sufficiente l'omologazione della apparecchiatura ma escludendo l'esigenza di verificare la prova della verifica periodica di funzionalità e di taratura. Va, per contro, ribadito che anche il sistema “(###-Tutor” deve essere sottoposto a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura, e che in presenza di contestazioni da parte del soggetto sanzionato, spetta alla ### la prova positiva dell'iniziale omologazione e della periodica taratura dello strumento. Valgono sul punto i richiami già operati da questa Corte, nell'affermare che “è stato precisato che (Cass. n. 14597-2021) detta prova non possa essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9645 del 11/05/2016; cfr. anche Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 18022 del 09/07/2018, non massimata), aggiungendosi che la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità ed affidabilità dell'apparecchio non è ricavabile dal verbale di contravvenzione, il quale “… non riveste fede privilegiata - e quindi non fa fede fino a querela di falso - in ordine all'attestazione, frutto di mera percezione sensoriale, degli agenti circa il corretto funzionamento dell'apparecchiatura, allorchè e nell'istante in cui l'eccesso di velocità è rilevato” (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. ### del 13/12/2018)”. 
La Cassazione con l'ordinanza n. 428/2025 ha ancora una volta precisato: '### le apparecchiature devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità ma non è necessario che il verbale di contestazione contenga una specifica menzione degli estremi del certificato di taratura periodica, essendo sufficiente che l'amministrazione, in caso di contestazione, produca in giudizio la relativa certificazione'. 
Infine, la Cassazione con l'ordinanza n. 414/2025 ha precisato che: 'In caso di contestazione circa l'affidabilità dell'apparecchio, l'onere della prova grava sull'### che ha accertato l'infrazione, la quale deve dimostrare, mediante apposite certificazioni di omologazione e conformità, non solo l'omologazione iniziale ma anche l'avvenuta taratura periodica e la successiva verifica di funzionalità dello strumento'. 
Ora nel caso di specie non avendo l'amministrazione resistente depositato la documentazione relativa alla omologazione ed alla taratura questa ha omesso di dimostrare la circostanza / presupposto unico fondante (ovvero l'esatta funzionalità della strumentazione attraverso la quale si è pervenuto all'accertamento della velocità contestata) dell'irrogata infrazione. 
Non è sufficiente, come nel caso di specie, affermare nel verbale che il dispositivo è regolarmente tarato o sottoposto a verifica di funzionalità ma l'amministrazione deve fornire prova dell'esistenza del certificato di taratura e verifica di funzionalità.  ### di tale prova determina l'annullamento del verbale.  ### deposito della documentazione attestante sia la taratura periodica che la verifica di funzionalità dell'apparecchiatura elettronica utilizzata non consentono allo scrivente di verificare la legittimità del verbale.
Il verbale di accertamento, infatti, non riveste fede privilegiata alcuna (e quindi non può fare prova fino a querela di falso) in ordine alla affermazione dell'accertatore circa il corretto funzionamento del dispositivo utilizzato (Cass.n.###/2018). 
Assorbiti gli altri motivi di impugnazione. 
Le spese di lite (si precisa che nella liquidazione delle stesse dovrebbe tenersi conto della limitazione di cui all'art.91 comma 4 c.p.c. introdotta dall'art. 13 del D.L.n.212/11 ma non può farsi a meno di considerare il principio affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.24492/16 secondo il quale la liquidazione dei compensi all'avvocato incontra un limite nell'art. 2233 comma 2 c.c. che preclude di liquidare al netto degli esborsi somme praticamente simboliche non consone al decoro della professione. 
Conforme l'Ordinanza n.1522/19) seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.  P.Q.M.  Il Giudice Onorario di ### di ###ssa ### definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'impugnato provvedimento (verbale di contestazione n. ### redatto il ### e notificato il ###); condanna la ### di ### in persona del ### pro tempore, alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite che liquida nella somma complessiva € 343,00 di cui € 43,00 per spese oltre al 15% per spese generali, Iva e ### come per legge con attribuzione al costituito procuratore dichiaratosi antistatario. 
Così deciso in ### il #### Dr.ssa

causa n. 1177/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Maria Tudino

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Giudice di Pace di Milano, Sentenza n. 7140/2025 del 01-12-2025

... S. Lega n. 11, come risulta sia dal certificato di residenza che dalla dichiarazione di trasferimento rilasciata, in pari data, dal signor ### al Comune di ### (doc. 3) con riferimento al veicolo targato ### e cioè con riferimento al medesimo veicolo indicato nell'ingiunzione impugnata nel presente procedimento. Sul punto questa giudicante richiama pronuncia della Suprema Corte, che ha così statuito: “in tema di violazioni del codice della strada, ove la notifica del verbale di contestazione venga effettuata presso la residenza del destinatario come risultante dai pubblici registri, nella specie della M.C.T.C. e del P.R.A., il mancato aggiornamento dei predetti, in caso di mutamento della stessa, può andare a discapito della P.A. solo se il privato cittadino abbia tenuto una condotta incolpevole, essendo a tal fine rilevante verificare se quest'ultimo, all'atto della richiesta di cambio di residenza, abbia anche indicato correttamente il numero di targa del veicolo oggetto dell'infrazione, poiché solo a tale condizione è dato ravvisare quel colpevole difetto di collaborazione che rende imputabile alla PA l'erronea notificazione del verbale di accertamento presso l'indirizzo, almeno (leggi tutto)...

testo integrale

 UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MILANO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE DI MILANO − #### in persona della dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile n. R.G. 12328/2024 #### (C. F.: ###) nato il ### a Grosseto ed ivi res.te in ###. Lega 11 non in proprio ma quale procuratore generale ad oggi non revocata, del 2.09.10 ai rogiti del ### di ### rep.  74405 (doc. A), espressamente estesa, ai sensi degli artt. 12 e 13 della stessa, alla facoltà firmare e produrre ricorsi nonché costituirsi in ogni causa attiva e passiva e nominare avvocati, di ### (C. F.  ###) nato a ### il ### e residente nel #### elettivamente domiciliato in #### 35/b presso lo studio dell'avv. ### (C. F. ###) dal quale è rappresentato e difeso in forza di delega in calce e congiunta al presente atto ed il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di ### al numero di fax 0564-1881267 ovvero alla pec ### -OPPONENTE contro COMUNE di ### (###) in persona del ### in carica pro tempore, con sede in ### piazza della ### n° 2, rappresentato e difeso in causa dagli avv.ti ### e ### del ### di ### presso il cui studio in ### via G. Leopardi n° 12 è elettivamente domiciliato in forza di procura generale in calce alla comparsa di costituzione e risposta - ### - OGGETTO: opposizione a ingiunzione di pagamento MOTIVI in fatto ed in diritto della DECISIONE Con ricorso ai sensi dell'art. 6-7 del D. Lgs. n° 150/2011, il signor ### tramite il proprio procuratore generale, signor ### si opponeva all'ingiunzione di pagamento, meglio descritta in dispositivo, con la quale gli era stato richiesto il pagamento di € 755,85 a seguito della mancata oblazione di due verbali d'accertamento elevati dal Comune di ### per infrazioni al codice della strada. 
Eccepiva l'opponente, da una parte, la mancata notifica dei verbali sottesi all'ingiunzione impugnata e, dall'altra, la prescrizione del credito vantato. 
Nelle more della prima udienza si costituiva il Comune opposto, depositando comparsa e relativa documentazione, chiedendo disporsi il mutamento del rito in ordinario, alla luce della natura del provvedimento impugnato e, nel merito, il rigetto del ricorso, in quanto infondato. 
Alla prima udienza, comparivano entrambe le parti, parte ricorrente eccepiva la tardività della costituzione del Comune di ### rispetto alla data di udienza e l'inammissibilità della documentazione ex adverso prodotta, riportandosi alle conclusioni rispettivamente rassegnate e chiedendo termine per il deposito del certificato di residenza storico del ricorrente.  ### opposto si riportava alle proprie difese, non opponendosi alla richiesta di termine, come formulata da controparte. 
Il giudice, mutato il rito, concedeva il termini richiesti e successivamente fissava udienza per la precisazione delle conclusioni e la spedizione a sentenza e in data ### tratteneva la causa in decisione. 
Premesso che “nel procedimento di opposizione all'ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il modello processuale prefigurato dal legislatore, governato dal principio dispositivo, non prevede particolari sanzioni processuali per omissioni o ritardi di attività delle parti, né inficia di nullità eventuali deviazioni dal modello stesso, sicché l'inosservanza, da parte dell'autorità che ha emesso il provvedimento opposto, del termine per il deposito dei documenti relativi all'infrazione fissato dall'art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011, indipendentemente dalla tempestività della sua costituzione, non implica, in difetto di espressa previsione di sua perentorietà, alcuna decadenza, né rende la relativa esibizione nulla, ma meramente irregolare” (Cass. n. ###/2021), oggetto del presente giudizio, come già sopra ricordato, è un'ingiunzione di pagamento elevata dal Comune di ### a seguito della mancata oblazione di 2 verbali elevati per violazione al codice della strada e il ricorrente, nel proprio ricorso, ha dedotto la mancata notifica di entrambi i verbali. 
Esaminata la documentazione prodotta dal Comune opposto, risulta che entrambi i verbali, sottesi all'ingiunzione impugnata nel presente giudizio, siano stati notificati all'odierno ricorrente, a mezzo posta, in ### via dei ### n. 8. 
Entrambe le notifiche sono avvenute per irreperibilità temporanea del destinatario, con successivo invio della raccomandata informativa e, secondo la prospettazione del Comune resistente, si sarebbero perfezionate, rispettivamente, in data ### e in data ### La difesa del ricorrente ha però prodotto documentazione da cui emerge che dal giorno 2/08/2018 il signor ### non era più residente ###, ma si era trasferito in ### in via S. Lega n. 11, come risulta sia dal certificato di residenza che dalla dichiarazione di trasferimento rilasciata, in pari data, dal signor ### al Comune di ### (doc. 3) con riferimento al veicolo targato ### e cioè con riferimento al medesimo veicolo indicato nell'ingiunzione impugnata nel presente procedimento. 
Sul punto questa giudicante richiama pronuncia della Suprema Corte, che ha così statuito: “in tema di violazioni del codice della strada, ove la notifica del verbale di contestazione venga effettuata presso la residenza del destinatario come risultante dai pubblici registri, nella specie della M.C.T.C. e del P.R.A., il mancato aggiornamento dei predetti, in caso di mutamento della stessa, può andare a discapito della P.A. solo se il privato cittadino abbia tenuto una condotta incolpevole, essendo a tal fine rilevante verificare se quest'ultimo, all'atto della richiesta di cambio di residenza, abbia anche indicato correttamente il numero di targa del veicolo oggetto dell'infrazione, poiché solo a tale condizione è dato ravvisare quel colpevole difetto di collaborazione che rende imputabile alla PA l'erronea notificazione del verbale di accertamento presso l'indirizzo, almeno anagraficamente, non più attuale». A tale regula iuris (la quale, peraltro, costituisce esplicazione e sviluppo di argomentazioni già in precedenza svolte dal giudice della nomofilachia circa i rispettivi doveri del privato e della P.A. in tema di aggiornamento delle banche dati deputate a consentire l'identificazione del soggetto cui effettuare la notifica dei verbali di accertamento: ex plurimis, Cass., Sez. U, 09/12/2010, n. 24851), va data espressa continuità, mentre errata appare la tesi, seguita nella decisione impugnata, sulla sufficienza della mera dichiarazione all'anagrafe del trasferimento di residenza senza ulteriori specificazioni, risolvendosi tale ragionamento in una sostanziale interpretatio abrogans del citato art. 247, chiaro nell'imporre anche l'indicazione dei dati di identificazione dei veicoli per i quale deve avvenire poi l'annotazione presso i registri automobilistici.” (Cass. n. ###/2022). 
Nel caso di specie il ricorrente ha fornito la prova richiesta dalla Suprema Corte e cioè la prova di aver indicato, all'atto della richiesta di cambio di residenza, anche il numero di targa del veicolo oggetto dell'infrazione. 
Il ricorso va quindi accolto, con annullamento del provvedimento impugnato e condanna di parte resistente, quale soccombente, al pagamento delle spese di lite, che vengono liquidate equitativamente come da dispositivo.  P.Q.M definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione disattesa e respinta così dispone ### il ricorso proposto avverso l'ingiunzione di pagamento ###2 emessa dal Comune di ### annullandola e condannando il Comune resistente al pagamento delle spese di lite, spese che equitativamente pone in complessivi 180,00 oltre oneri e accessori di legge ### deciso in ### 1°/12/2025 

Il Giudice
di ### dott.ssa


causa n. 12328/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Nicoletta Brighenti

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 9673/2025 del 27-10-2025

... contraddittorio integro e come tali senza necessità di notifica ( cfr. ex multis Tribunale Napoli sez. II, 09/02/2022, n.1387 , “###atto di costituzione e risposta è consentito ad uno dei conventi di proporre una domanda riconvenzionale nei confronti di altro convenuto del medesimo giudizio, ponendo così una così detta domanda trasversale, che deve avere gli stessi limiti della domanda riconvenzionale ordinaria e che deve essere presa in considerazione ed esaminata dal giudicante”). Ancor in rito, va dichiarata la legittimazione della ### servizi s.p.a. in qualità di utilizzatrice del velivolo incidentato a domandare il risarcimento dei danni provocati da terzi, in forza dell'assunto di recente ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione per cui “### è legittimato a domandare il risarcimento dei danni provocati dal terzo alla cosa detenuta in leasing se dimostra che essi incidono direttamente nella sua sfera patrimoniale e, quindi, di essere tenuto per contratto alla manutenzione ordinaria e straordinaria della cosa, nonché che al momento della conclusione del contratto e del trasferimento del possesso della res gli erano stati trasferiti tutti i rischi di questa” (Cassazione (leggi tutto)...

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TRIBUNALE DI NAPOLI III sezione ### in nome del Popolo Italiano Il Giudice Unico del Tribunale di ### sezione Civile , dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero ### del ### degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2019 avente ad oggetto: risarcimento danni da circolazione ad elicottero TRA ### s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore p.t., dott. ### con sede in Napoli alla ### a ### n. 3, P. Iva: ###, rapp.ta e difesa, giusta procura in calce alla citazione, dagli Avv.ti ### (C.F.: ###), ### (C.F.: ###) avv.to ### (CF:### ) ed elettivamente dom.ta in Avellino alla via F. Iannaccone n. 7.  #### in persona del legale rapp.te p.t., Sig. ### P. Iva: ###, con sede ###, rappresentata e difesa dall'avv. ####, giusta mandato su foglio a parte da ritenersi in calce alla comparsa di risposta, elett.te dom.ta presso il suo lo studio di ### alla via E. ###, ### E ### S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., con sede in #### 45 (P.IVA ###), in persona del procuratore speciale Dott.  ### giusta procura del ###. ### di ### rep. 91142 del 19.11.2018, rappresentata e difesa dall'Avv. ### (codice fiscale #####) e elettivamente domiciliat ###Napoli, ### 37 ####: all'udienza del 24.06.25, tenutasi con la modalità della trattazione scritta, nelle note autorizzate con apposito decreto, le parti concludevano come in atti riportandosi alle loro conclusioni e difese ed all'esito il GU assegnava la causa in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica con decorrenza dalla comunicazione dell'ordinanza.  #### Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, la ### s.r.l. in qualità di utilizzatrice di un elicottero, di nuova costruzione, marca ### modello ### - serial, number 22167, marche riservate I-### dotato di due turbomotori, in virtù di contratto di locazione finanziaria n. AI 1291819, stipulato e registrato in data ### con la ### con sede ###, riferiva che il velivolo veniva utilizzato al fine di offrire il noleggio a freddo ai propri clienti verso un corrispettivo determinato e che tale servizio costituiva l'attività principale della odierna attrice. 
In data ###, all'incirca verso le ore 11 di mattina, presso l'elisuperficie ### sita in #### alla via ### dove l'aeromobile si trovava in sosta, l'elicottero veniva gravemente danneggiato da un autocarro della ### condotto da un dipendente della medesima società. 
In particolare, il sig. ### dipendente della ### alla guida dell'autocarro modello ### con tg ### assicurato ### con polizza n. 30/164158778, in fase di manovra di marcia indietro per permettere lo scarico dei pezzi del trabattello necessario per sostituire le luci all'intero dell'hangar, non si avvedeva della pala dell'elicottero ####, impattandola con la parte alta del cassone. 
Nel violento urto, la pala dell'elicottero veniva gravemente danneggiata mentre l'altra, perpendicolare a quella urtata, per effetto della rotazione causata dall'urto si andava a comprimere sulla porta dell'hangar, flettendosi. 
Ritenuta la piena responsabilità del sinistro in capo al conducente dell'autocarro, veniva nell'immediatezza notiziata la società proprietaria del mezzo che forniva con sollecitudine i dati relativi alla polizza assicurativa ### s.p.a. a copertura dei danni a terzi. 
Nonostante l'attivazione immediata della polizza e l'assegnazione del numero di sinistro 1-8101- 2019-###, solo in data ### la ### s.p.a. comunicava che non avrebbe dato corso alla domanda risarcitoria non operando la polizza nel caso de quo. 
Nel frattempo la società attrice, da un lato, quantificava a mezzo di perizia agli atti le somme necessarie alla riduzione in pristino del velivolo ( pari ad euro 658.560,61), quanto poi, non riuscendo ad assicurare l'adempimento del contratto di fornitura di servizi concluso precedentemente con la sua unica cliente ### s.r.l. ( come da fatture e bonifici in atti relativi al periodo precedente al sinistro), riceveva dalla stessa ( cfr. pec del 12.09.19 in atti) missiva di risoluzione del contratto ed era costretta ( stante lo scopo univoco della medesima impedito dal fatto dannoso e della condotta di mala gestio della compagnia ) la messa in liquidazione della società. 
In più, essa si era presto trovata in difficoltà nell'onorare la rate previste per il leasing finanziario del mezzo, nei confronti di ### che prevedeva il versamento di un canone mensile di € 29.018,48, oltre IVA ed altri oneri di legge, come da contratto allegato. 
Chiedeva, pertanto, condannarsi in solido la ### e la ### in persona dei rispettivi l.r.p.t., in solido al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, diretti ed indiretti patiti in relazione al sinistro verificatosi in data ###, la cui quantificazione si riservava di specificare in seguito all'istruttoria anche tecnica del giudizio. 
Si costituiva in giudizio la ### s.r.l., negando la responsabilità dell'accaduto in capo al conducente del veicolo di sua proprietà e ribaltandola, piuttosto, sulla condotta della compagnia che, nonostante la propria sollecitudine nella denuncia del fatto, aveva tardato irrimediabilmente nella presa in carico del sinistro ed ingiustamente negato il risarcimento dei danni. 
Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda di risarcimento avanzato dalla ### s.r.l. e di essere manlevata, nella malaugurata ipotesi di condanna al risarcimento dei danni subiti da parte attrice, dalla compagnia assicuratrice nell'ipotesi in cui il Tribunale non ritenesse valida o sufficiente la citazione diretta effettuata dalla società ### di cui chiedeva, prudenzialmente la chiamata in causa in caso di contumacia con conseguente differimento della prima udienza. 
Si costituiva, invece, la ### s.p.a., contestando la domanda risarcitoria attorea per i seguenti motivi così sintetizzabili : 1. Il fanno non era governato dalla normativa sulla responsabilità civile auto (e come tale non poteva essere invocato il ### private, né tantomeno da ritenersi ammissibile la citazione diretta in giudizio), in quanto ove fosse risultato provato era avvenuto in un'area privata ove non era ammessa la circolazione in via indeterminata; 2. La polizza assicurativa escludeva il risarcimento dei danni in caso di scontro avvenuto in “area aereoportuale”, non avendo la parte attrice sottoscritto la clausola di esclusione dell'applicazione generale del contratto; 3. Non vi era terzietà tra danneggiante e danneggiata, in quanto la società attrice era parte del gruppo di società riferibili ad un unico soggetto ( ### e come tale non aveva diritto ad alcun risarcimento; 4. I fatti non erano stati provati al pari dell'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo; 5. Veniva contestato il quantum, sia con riguardo alle riparazioni necessarie al ripristino del mezzo ( che la parte attrice avrebbe ben potuto effettuare nell'immediatezza onde evitare i danni a suo dire derivanti dal ritardo nella condotta di istruzione della pratica da parte della compagnia), sia con riguardo ai cd. mancati introiti, non avendo la ### s.r.l. provato la relazione contrattuale con la convenuta sia quanto ad unicità che a pagamenti dei servizi ( i bonifici in atti provenivano da una terza società - ### s.r.l.- riconducibile quanto a composizione sociale proprio al ###. 
Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda attorea e spiegava in via subordinata domanda riconvenzionale/trasversale nei confronti della società ### s.r.l. (altra convenuta) affinché nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande di parte attrice, previo accertamento dell'inoperatività della polizza, venisse condannata direttamente al pagamento in favore della ### s.r.l. del risarcimento del danno occorso per i fatti per cui è causa, ovvero in estremo subordine venisse condannata a manlevare e tenere indenne, e comunque a rimborsare delle somme che dovessero essere erogate dalla ### s.p.a. a favore della società attrice con l'aggiunta degli interessi ovvero da qualsivoglia conseguenza sfavorevole nel giudizio. 
Ritenuto integro il contraddittorio, il GU assegnava alle parti su loro richiesta i termini ex art 183 VI co. c.p.c. ed all'esito veniva ammessa la prova orale articolata dalle parti. 
Escussi i testi - meno che ### che nonostante il disposto accompagnamento coattivo non compariva in giudizio - seguivano diversi rinvii voluti dalle parti per bonario componimento. 
Fallita la conciliazione, il GU nominava il perito ### per la stima dei danni al velivolo e per l'esame della compatibilità degli stessi con il sinistro oggetto di giudizio ed all'esito del deposito della ### la causa sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note autorizzate, con ordinanza del 24.06.25 ( comunicata in data ###) veniva assunta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.  per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica. 
In via preliminare di rito va dichiarata l'ammissibilità delle domanda riconvenzionali subordinate e trasversali rivolte da un convenuto all'altro considerato che esse sono state svolte a contraddittorio integro e come tali senza necessità di notifica ( cfr. ex multis Tribunale Napoli sez. II, 09/02/2022, n.1387 , “###atto di costituzione e risposta è consentito ad uno dei conventi di proporre una domanda riconvenzionale nei confronti di altro convenuto del medesimo giudizio, ponendo così una così detta domanda trasversale, che deve avere gli stessi limiti della domanda riconvenzionale ordinaria e che deve essere presa in considerazione ed esaminata dal giudicante”). 
Ancor in rito, va dichiarata la legittimazione della ### servizi s.p.a. in qualità di utilizzatrice del velivolo incidentato a domandare il risarcimento dei danni provocati da terzi, in forza dell'assunto di recente ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione per cui “### è legittimato a domandare il risarcimento dei danni provocati dal terzo alla cosa detenuta in leasing se dimostra che essi incidono direttamente nella sua sfera patrimoniale e, quindi, di essere tenuto per contratto alla manutenzione ordinaria e straordinaria della cosa, nonché che al momento della conclusione del contratto e del trasferimento del possesso della res gli erano stati trasferiti tutti i rischi di questa” (Cassazione civile sez. III, 10/06/2025, n.15496). 
Invero, così recita l'art. 14 del contratto di leasing agli atti (cfr. doc. n. 6 allegato alla produzione di parte attrice) secondo cui : Ciò premesso in rito, va innanzitutto dichiarata infondata l'eccezione mossa da ### s.p.a. in ordine alla presunta non applicabilità (con precipitati in termini di procedibilità della lite ed ammissibilità della domanda diretta verso la predetta compagnia assicuratrice) della disciplina del T.U. delle ### private, ### 209/05. 
Invero, la compagnia assicuratrice erra, infatti, nell'evidenziare che il sinistro tra il velivolo in utilizzo all'attrice sarebbe avvenuto in un luogo privato e non dedito alla circolazione stradale, come tale non idoneo a consentire l'attivazione della responsabilità civile auto. 
Invero, non può non rammentarsi che già l'interpretazione degli artt. 1 e 18 della legge 24 novembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ( normativa precedente all'attuale in vigore), consentiva di ritenere che “l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore spetta al danneggiato quando il sinistro sia avvenuto in un'area che, sebbene privata, possa equipararsi alla strada di uso pubblico in quanto aperta ad un numero indeterminato di persone, che vi hanno accesso giuridicamente lecito, pur se appartenente ad una o più categorie specifiche e pur se l'accesso avvenga per finalità peculiari e in particolari condizioni” (Cass. pen., Sez. III, 28 giugno 2018, n. 17017). 
La conclusione suddetta non è mutata a seguito di ### Un. civ., 30 luglio 2021, n. 21983, con cui si era ribadito che la disciplina posta dall'art. 2054 c.c. e quella in tema di assicurazione obbligatoria per la r.c. auto risultano connesse e che la norma di cui all'art. 1 della legge n. 990/1969 non prevede, quale presupposto per l'obbligo assicurativo, che il veicolo sia utilizzato solo per le strade di uso pubblico, ma vale anche per le aree private che siano aperte alla utilizzazione da parte di un numero indeterminato di persone, anche diverse dai titolari dei diritti su di esse, cui sia stata data la possibilità giuridicamente lecita di accesso, non venendo meno il requisito della indeterminatezza dei soggetti pur quando essi appartengano tutti ad una o più categorie specifiche, nonché quando l'accesso avvenga per particolari finalità o condizioni. 
Rimane non coperta da assicurazione per la r.c. auto la mera ipotesi in cui l'utilizzazione del veicolo avvenga in contesti particolari avulsi dal concetto di circolazione sotteso alla disciplina di cui all'art.  2054 e alla disciplina del ### delle assicurazioni private.  ###. 122 del d.gs. 7 settembre 2005, n. 209, nel testo in vigore al momento del fatto, prima della modifica introdotta dal d.lgs. 22 novembre 2023, n 184, al comma 1 disponeva che i veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'art. 2054 c.c. e dall'art. 91, comma 2, cod. str. 
Per il diritto vivente interno, fino alle ### Un. civ. n. 21983/2021, il concetto di « circolazione » dei veicoli e cioè l'essere il veicolo in circolazione su « strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate», è stato individuato, oltre che nelle strade di uso pubblico, in quelle aree che, ancorché di proprietà privata, siano aperte ad un numero indeterminato di persone e alle quali sia data la possibilità, giuridicamente lecita, di accesso da parte di soggetti diversi dai titolari di diritti su di esse. 
Anche la Corte di ### è intervenuta in più occasioni sulla interpretazione della nozione di «circolazione dei veicoli » di cui all'art. 3 della prima ### e di cui all'art. 3 della Direttiva 2009/103 e vi sono stati due interventi delle ### civili, che hanno stabilito che: - il concetto di circolazione stradale di cui all'art. 2054 c.c. include anche la posizione di arresto del veicolo e ciò in relazione sia all'ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia alle operazioni propedeutiche alla partenza o connesse alla fermata, sia, ancora, rispetto a tutte le operazioni che il veicolo è destinato a compiere e per il quale può circolare sulle strade; - per l'operatività della garanzia per r.c. auto è necessario che il veicolo, nel suo trovarsi sulla strada di uso pubblico o sull'area ad essa parificata, mantenga le caratteristiche che lo rendano tale in termini concettuali e, quindi, in relazione alle sue funzionalità non solo sotto il profilo logico ma anche delle eventuali previsioni normative, risultando invece indifferente l'uso che in concreto se ne faccia, sempreché esso rientri nelle caratteristiche del veicolo medesimo; - quanto al concetto di veicolo, mentre ai sensi dell'art. 2054 c.c., deve intendersi per veicolo ogni strumento idoneo a trasportare persone o cose circolando senza guida di rotaie, sia esso a trazione meccanica, animale o umana (cfr. d.P.R. n. 393/1959, artt. 20 s., e artt. 46 ss. attuale ### della strada), ai fini dell'operatività della garanzia assicurativa obbligatoria r.c. auto (l. n. 990/1969, art. 1, e, oggi, d.lgs. n. 209/2005, art. 122), è importante che si tratti di un veicolo dotato di motore, anche se, al momento, non funzionante od occasionalmente spinto; - ai fini dell'operatività della garanzia per r.c. auto, l'art. 122 cod. ass. va interpretato conformemente al diritto dell'### e alla giurisprudenza eurounitaria (Corte giust. Ue, 4 settembre 2014 causa C-162/2013; Corte giust. Ue, ###., 28 novembre 2017, causa C-514/2016; Corte giust. 
Ue, 20 dicembre 2017, causa C-334/2016; Corte giust. Ue, ###., 4 settembre 2018, causa C- 80/2017; Corte giust. Ue, 20 giugno 2019, causa C-100/2018) nel senso che per circolazione su aree equiparate alle strade va intesa quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale. 
Il criterio discretivo cui assegnare rilievo ai fini della determinazione dell'estensione della copertura assicurativa per la r.c. auto deve, dunque, rinvenirsi nell'uso del veicolo conforme alla sua funzione abituale ### civili, infine, sempre con la sentenza n. 21983/2021, cit., nel valutare quando ricorra l'obbligatorietà della assicurazione r.c. auto, in conformità al diritto comunitario, hanno spostato il focus sull'uso del veicolo: quando il veicolo a motore è usato « in maniera conforme alla sua funzione abituale » e, dunque, quando « circola » come mezzo di trasporto di persone o cose, cioè quando si muove o si arresta o è in sosta, non rileva più il luogo in cui avviene la circolazione ai fini della obbligatorietà della assicurazione. 
Ne consegue che sono soggetti all'obbligo della assicurazione r.c. auto anche i mezzi a motore, che operano in uno spazio chiuso, quali un cantiere o un capannone, in tutti i casi in cui circolino nel senso anzidetto (ovvero si muovano, si arrestino o siano in sosta), in quanto usati in maniera conforme alla loro funzione abituale (cfr. Cassazione penale sez. IV, 15/02/2024, n.14072). 
Tale conclusione trova oggi espressa codificazione nel novellato art. 122 cod. ass., modificato proprio con il fine di recepire l'interpretazione consolidatasi in conformità al diritto UE. 
Orbene, applicando tali assunti al caso di specie, deve ritenersi che lo spazio dedicato alla custodia ed alla partenza ed arrivo dell'elicottero oggetto di giudizio, seppur recintato e di natura privata, consentiva l'accesso a soggetti estranei a mezzo di veicoli a motore, anche se appartenenti ad una categoria ben determinata ( mezzi destinati alla manutenzione dell'hangar o del velivolo ) e come tale costituiva uno spazio destinato - nel senso or ora chiaritoalla “circolazione stradale”. 
Passando, poi, alla eccezione mossa dalla compagnia assicuratrice e relativa all'attivazione della clausola di esclusione della polizza a copertura dei sinistri stradali ( cfr. clausola C.2, lettera “J” della sezione responsabilità civile autoveicoli: doc. 2 allegato alla comparsa di costituzione della compagnia secondo cui ), va innanzitutto chiarito che “### sull'assicurato l'onere di provare che l'evento dannoso verificatosi ### rappresenti la concretizzazione del rischio assicurato (o rischio "incluso") nell'ambito spaziale e temporale di riferimento, mentre grava sull'assicuratore dimostrare l'esistenza di un fatto impeditivo della pretesa dell'assicurato, ossia che l'evento ricada tra i 'rischi non compresi' ovvero tra quelli espressamente "esclusi" dall'obbligo indennitario, in termini di polizza”( ex multis Tribunale Pavia sez. III, 10/10/2023, n.1213). 
Orbene, nel caso di specie la parte convenuta ### s.p.a. ha provato che la parte convenuta assicurata non ha sottoscritto il contratto derogando alle previsioni generali di esso, essendo nel frontespizio quali elementi integranti la ### richiamate solo le clausole D.2 e D.3 e non anche la clausola D.6 che prevede che “### a parziale deroga dell'art. C.2 delle ### di ### copre anche la responsabilità Civile per i danni causato dalla circolazione del veicolo assicurato nelle ### aereoportuali”. 
Va allora chiarito, ai fini dell'operatività di tale deroga, se lo spazio in cui si è verificato il sinistro possa qualificarsi come “aerea aereoportuale”. 
Invero, come chiarito anche dal ### l'area teatro del sinistro è considerata un'elisuperficie che secondo il ### Nav. art. 701è così disciplinata : “Le aviosuperfici, ivi comprese le elisuperfici, sono aree, diverse dagli aeroporti, non appartenenti al demanio aeronautico e sono disciplinate dalle norme speciali, ferme restando le competenze dell'### in materia di sicurezza, nonché delle regioni, degli enti locali e delle altre autorità secondo le rispettive attribuzioni”.  ###. 1 Decreto del Ministero dei ### e delle ### dispone poi che “Per «elisuperficie» si intende un'aviosuperficie destinata all'uso esclusivo degli elicotteri, che non sia un eliporto”, mentre negli articoli successivi si chiarisce che: art. 2 “### e' gestita da persone fisiche o giuridiche le quali sono responsabili della sua rispondenza ai requisiti previsti dal presente decreto, della sua agibilita' in condizioni di sicurezza anche in relazione agli ostacoli presenti lungo le traiettorie di decollo e atterraggio e dell'efficienza delle attrezzature tecniche e operative installate”; art. 3 “per la gestione e l'uso dell'aviosuperficie e' richiesta specifica autorizzazione rilasciata dall'### secondo la procedura di cui all'### 1”; art. 4 “La persona fisica o il rappresentante legale della persona giuridica che gestisce l'aviosuperficie devono essere in possesso di un nulla osta rilasciato dal questore della provincia di residenza o della sede legale della persona giuridica, previa valutazione anche della inesistenza di controindicazioni agli effetti dell'ordine e della sicurezza pubblica nonche' della sicurezza dello Stato”; art. 7 “E' considerata elisuperficie occasionale qualunque area di dimensioni idonee a permettere, a giudizio del pilota, operazioni occasionali di decollo e atterraggio”. 
La definizione di aereoporto, invece, spetta agli artt. 692 e ss. del Cod. Nav. e per quanto contenga la disciplina anche degli aereoporti privati ( art. 694 Cod. Nav.) si caratterizza per il carattere demaniale delle aree, per l'assegnazione delle aree all'### in uso gratuito per il successivo affidamento in concessione al gestore aeroportuale e per la individuazione delle aree così destinate a mezzo di decreto del Ministero della ### Dunque, non è chi non veda che le sue aree differiscono per dimensioni, infrastrutture ( destinate ad esempio all'attesa dei passeggeri ed ai controlli di polizia o all'organizzazione delle rotte aeree) e tipologia di velivolo destinato ad usarli che si rispecchia ( aerei in un caso; elicotteri in un altro) oltre che per tipologia di traffico aereo (un numero elevato di passeggeri nel primo caso; singoli utilizzatori dell'elicottero) cui fa da pendant la complessità delle autorizzazioni per la loro costruzione e mantenimento ( si pensi, che un'elisuperficie può essere anche occasionale come prima evidenziato). 
Ne consegue che la qualità dello spazio in cui si è verificato il sinistro (area recintata di piccole dimensioni con presenza di un hangar per il ricovero dell'elicottero della società utilizzatrice) lo stesso poteva integrare unicamente la qualifica di “elisuperficie” e non di aereoporto con conseguente inoperatività della clausola D.6 delle condizioni generali e applicabilità della polizza al caso di specie.  ### di parte convenuta ### s.p.a.è da considerarsi pertanto infondata. 
Passando, poi, alla contestazione relativa alla assenza di terzietà della ### s.r.l. deve rammentarsi, come fa nelle sue difese la parte attrice, che ex art. 129 ### : “Non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro. 2. Ferme restando la disposizione di cui all'articolo 122, comma 2, e quella di cui al comma 1 del presente articolo, non sono inoltre considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria, limitatamente ai danni alle cose: a) i soggetti di cui all'articolo 2054, terzo comma, del codice civile ed all'articolo 91, comma 2, del codice della strada; b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del soggetto di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento; c) ove l'assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b)”. 
Ora, la tesi di parte convenuta compagnia assicurativa non può ritenersi fondata sulla lettera c) della menzionata norma sulla base dell'assunto per cui “## s.r.l. è una società che gode di un'autonomia patrimoniale perfetta, ossia vi è una separazione assoluta fra il patrimonio della società e quello dei singoli soci. Questi ultimi non hanno nessuna responsabilità personale per le obbligazioni sociali, nemmeno sussidiaria. La responsabilità dei soci è, dunque, limitata ai versamenti ancora dovuti ed è responsabilità verso la società, non nei confronti dei creditori sociali che possono agire nei confronti dei soci soltanto in via surrogatoria della società. Fa eccezione l'ipotesi di s.r.l.  unipersonale. In tal caso è prevista la responsabilità illimitata del socio, ma solo per le ipotesi in cui non siano stati effettuati i conferimenti secondo la disciplina dell'art. 2464 c.c., o fin quando non sia stata effettuata la pubblicità relativa all'unico azionista, con l'iscrizione nel registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2470 c.c.”(ultime due circostanze non risultanti dalle visure fornite dalla parte convenuta compagnia assicuratrice).  ### della ### s.p.a., invece, si fonda in sostanza sulla assunta unicità del centro di interessi tra l'attrice, la ### s.r.l. ed anche la ### s.r.l. (società che avrebbe goduto in via esclusiva, in virtù di contratto, dei servizi conferiti dalla prima) che la convenuta ha inteso provare a mezzo della concentrazione ( in vari modi) delle quote sociali di ciascuna delle società in capo a ### Ora, deve rammentarsi che “### di un gruppo di società o di imprese, pur se privo di soggettività giuridica e non coincidente con un centro d'interessi autonomo rispetto alle società collegate, esige la prova di un accordo fra le varie entità, diretto a creare un'impresa unica, con direzione unitaria e patrimoni tutti destinati al conseguimento di una finalità comune e ulteriore” (Cassazione civile sez. III, 17/07/2007, n.15879), mentre “Il collegamento economico - funzionale tra imprese gestite da società di un medesimo gruppo non comporta la perdita dell'autonomia delle singole società (dotate di personalità giuridica distinta)…. salva, la possibilità di ravvisare un unico centro di imputazione …….ogni volta che vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra vari soggetti e ciò venga accertato in modo adeguato, attraverso l'esame delle singole imprese, da parte del giudice del merito”( cfr. Cassazione civile lav., 08/11/2021, n.###). 
Orbene, ritiene il Tribunale che la presenza in ciascuna delle società coinvolte - tutte dotate di autonomia patrimoniale perfetta - del ### quale socio ( quanto meno) di maggioranza e la sovrapposizione nella denuncia di sinistro (cfr. doc. n. 10 allegato alla citazione) tra mittente e destinatario della missiva ( circostanza, comunque chiarita dal teste ### che ben evidenzia la distinzione tra le missive ricevute dalle due società a firma di soggetti diversi: testimonianza resa all'udienza del 01.03.25) non siano elementi sufficienti, in assenza della prova dell'unicità della direzione e della confusione dei patrimoni o comunque della univocità della “mission” di tutte le predette entità soggettive distinte, a sostenere l'identità tra l'attrice e la convenuta tale da escludere la terzietà necessaria a consentire l'applicazione della disciplina sulla responsabilità civile da circolazione stradale. 
Tutto ciò premesso, deve ritenersi che alla luce dell'istruttoria compiuta (fondata sull'escussione dei testi, la documentazione fotografica e contabile in atti e la CTU resa dal perito assicurativo), non sia stata raggiunta la prova della responsabilità neanche parziale a carico della convenuta proprietaria dell'autocarro e del suo conducente ### ( testimonianza del 05.07.22). 
Intanto va chiarito che, nonostante quest'ultimo sia da considerarsi soggetto incapace a deporre ( “Nei giudizi sulla responsabilità civile derivante da circolazione stradale, il conducente di un veicolo coinvolto nel sinistro è incapace a deporre ai sensi dell'art. 246 c.p.c., in quanto titolare di un interesse giuridico, e non di mero fatto, all'esito della lite introdotta da altro danneggiato contro un soggetto potenzialmente responsabile, indipendentemente dalla circostanza che il diritto del testimone sia prescritto oppure estinto per adempimento o rinuncia, poiché potrebbe sempre teoricamente intervenire per il risarcimento di danni a decorso occulto o lungolatenti o sopravvenuti” cfr. Cassazione civile sez. III, 29/04/2022, n.13501), la sua testimonianza fa parte del corredo probatorio del Giudice, non avendo le altre parti formalizzato l'eccezione di incapacità a testimoniare né prima né subito dopo l'escussione del teste né riproposto la stessa in sede di precisazione delle conclusioni ( cfr. Cassazione civile sez. II, 07/07/2025, n.18428 “ ###à a testimoniare disciplinata dall'articolo 246 del Cpc non è rilevabile d'ufficio e quindi, ove la parte non formuli la relativa eccezione prima dell'ammissione del mezzo, l'eccezione rimane definitivamente preclusa, senza che possa poi proporsi, ove la testimonianza sia stata ammessa e assunta, eccezione di nullità della prova. Inoltre, nel caso in cui la parte abbia formulato l'eccezione di incapacità a testimoniare e il giudice abbia comunque ammesso il mezzo di prova e abbia dato corso all'assunzione, la testimonianza così assunta è affetta da nullità che, ai sensi dell'articolo 157 del Cpc, l'interessato ha l'onere di eccepire subito dopo l'escussione del teste o, nel caso di assenza del difensore della parte alla relativa udienza, nella prima udienza successiva, in quanto diversamente si determina la sanatoria della nullità. Infine, la parte che ha tempestivamente formulato l'eccezione di nullità della testimonianza, deve poi dolersene in modo preciso e puntuale anche in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi altrimenti ritenere l'eccezione rinunciata, così che non può più essere riproposta in sede di impugnazione”). 
Resta inteso che ciò non osta alla valutazione da parte del Giudice dell'attendibilità del teste ( cfr. “La "capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 cod. proc. civ., dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità" (cfr., tra le più recenti, Cass. Sez. 2, ord. 9 agosto 2019, n. 21239, Rv. 655201-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 30 settembre 2021, n. 26547, Rv. 662440-01)”. 
Orbene, analizzando le propalazioni del teste ### unitamente al corredo fotografico in atti emerge ad un'attenta analisi che lo stesso non abbia ricostruito in maniera veritiera i fatti. 
Invero, questi ha dichiarato che l'urto tra la parte alta dell'autocarro condotto sarebbe avvenuto in quanti doveva “scaricare i trabattelli dal camion per sostituire una lampada dell'hangar” e durante una manovra a marcia indietro per entrare nel predetto ( “io stavo conducendo il mezzo e facendo retromarcia ho urtato l'elica del veicolo”). 
Senonchè dall'esame delle fotografie allegate alla citazione emerge innanzitutto che il velivolo si trovava posizionato per buona parte fuori dall'hangar (tre pale su quattro) mentre una delle pale rimaneva collocata internamente all'hangar (cfr. foto n. 13.1), trovandosi all'atto degli scatti il primo in una posizione piuttosto anomala in quanto senza spazio sufficiente per entrare o per uscire e tale da urtare già la porta del deposito ( cfr. foto n. 13.5) indipendentemente dalla posizione o movimento del veicolo. 
Ma ciò che maggiormente rende inverosimile la deposizione del teste ### è la circostanza che egli adduce di aver provocato l'urto con il movimento all'indietro del mezzo “per posare i trabattelli” necessari alla sostituzione della luce dell'hangar laddove nello scatto n. 13.3 si vede con evidenza un trabattello già montato, circostanza che smentisce integralmente la ricostruzione del teste. 
Né la presenza nella medesima foto di materiale nel cassone dell'autocarro verosimilmente pronto al montaggio giustifica la ricostruzione del teste visto che esso non rende spiegabile il movimento riportato. 
Delle due l'una: o l'autocarro stava uscendo dall'hangar perché il trabattello era stato già montato (e il materiale che si vede nella foto n. 13.3 non serviva) ma allora la pala avrebbe dovuto urtare con la parte posteriore sporgente del cassone e non con quella anteriore o stava entrando a marcia indietro per montare il trabattello ma ciò non può corrispondere a verità perché quest'ultimo era già stato montato e si vede nello scatto n. 13.3.  ### il teste parla di una seconda elica “piegata” ma la circostanza non è stata confortata dalla CTU anch'essa non consona alla corretta ricostruzione della causa dell'urto, se solo si osserva che la foto n. 13.5, dove si vede la pala perpendicolare a quella toccata dall'autocarro interna all'hangar, non corrisponde alla ricostruzione grafica del sinistro effettuata dal CTU a pag. 29, figura n.5, dove la pala in parola si trova esternamente all'hangar con punti di urto completamente diversi rispetto alla prospettazione del ### Ne consegue che l'inattendibilità del teste ### l'inutilità della testimonianza del ### ( che non ha assistito al sinistro) ed ancora la ricostruzione falsata dell'urto da parte del CTU non consentono di ritenere raggiunta la prova del nesso causale tra la presunta manovra dell'autocarro in proprietà della convenuta e i danni subiti dal velivolo di parte attrice. 
Invero, non sia inutile rammentare che “In tema di circolazione stradale, in conformità alla regola generale di cui all'art. 2697 c.c. spetta all'asserito danneggiato allegare e provare i fatti costitutivi dell'illecito aquilano di cui all'art. 2043 c.c. e, cioè, il fatto che consta della condotta umana, dolosa o colposa ( o della relazione di fatto o di diritto con una cosa o una persona in ragione della quale gli è imputato un evento, nelle ipotesi di responsabilità oggettiva tipizzate dal c.c.), il danno ingiusto e, cioè, l'evento naturalistico che si concreti nella lesione di interessi meritevoli di tutela per l'ordinamento giuridico, il cd. danno evento, nonché il nesso di causalità tra la condotta e l'evento, cd. causalità materiale, nonché allegare e provare le conseguenze pregiudizievoli di cui pretende la reintegrazione, in forma specifica o per equivalente, i cd. danni-conseguenza, ed il nesso di causalità tra il fatto e le predette conseguenza, cd. causalità giuridica, atteso che sono risarcibili unicamente i danni che siano conseguenza diretta ed immediata del fatto secondo quanto prescritto dall'art. 1223 c.c. richiamato dall'art. 2056 c.c., in tema di responsabilità extracontrattuale”( cfr. Tribunale Napoli sez. VI, 10/12/2024, n.10697). 
La domanda attorea va, per i motivi esposti rigettata con conseguente assorbimento delle domande riconvenzionali trasversali pure formulate dalle parti convenute. 
Le spese di lite, liquidate sulla scorta del valore dichiarato della lite ( cfr. Corte d'Appello di Napoli sez. III, 22/07/2025, n.3898 per cui “In tema di liquidazione delle spese di lite, ai fini dell' individuazione del corretto scaglione del valore della causa, il criterio del decisum trova applicazione soltanto nell' ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda; al contrario, in caso di rigetto integrale della stessa - cui va assimilato ogni diniego di pronuncia di merito - il valore della controversia va determinato esclusivamente in base al disputatum, ossia alla somma domandata dall' attore, senza che rilevino le risultanze della consulenza tecnica d' ufficio o formule generiche di stile contenute nelle conclusioni”) e della sua complessità, nonché dello sforzo difensivo profuso, seguono la soccombenza al pari delle spese di CTU liquidate come da separato decreto in atti.  PQM Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: 1. Rigetta la domanda risarcitoria avanzata da ### s.r.l. in liquidazione in persona del legale rappresentante p.t.; 2. Condanna per l'effetto ### s.r.l. in liquidazione in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di ### s.r.l. al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 7.262,00 per compensi professionali oltre ### Cpa e rimborso forfetario al 15% con attribuzione all'Avv.to ### dichiaratosene antistatario; 3. Condanna per l'effetto ### s.r.l. in liquidazione in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore di ### s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 10.860,00 per compensi professionali oltre ### Cpa e rimborso forfetario al 15%; 4. Pone le spese di CTU liquidate come da separato decreto in atti definitivamente in capo alla ### s.r.l., in liquidazione. 
Napoli, 22.10.25 ###.ssa ### 

causa n. 34575/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Auriemma Rocco, De Falco Maria Carolina

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 17699/2025 del 30-06-2025

... mezzo di tutela entrambe le parti , notif icante e notificato, in quanto fornisce dati predeterminati per compiere la notifica, i quali possono ben e ssere superati ma all a luce logica-giuridica delle rispettive posizioni: chi intende notificare, in linea generale, deve compiere la notific a nel lu ogo risultante in termini anagrafici; il destinatario della notifica, se tale luogo non cor risponde alla sua residenza/dimora, avrà l'onere di dimostrarlo provando che la sua residenza/dimora è altrove. Non è accettabile una interpretazione “inversa” che, cap ovolgendo questo pregevole schema logicogiuridico prende le mosse da una pre sunz ione di non corrispondenza al vero della residenza anagrafica. Se è vero, allora, ch e la residenza an agrafica non può e ssere automaticamente privata di effetti, suscitando un onere probatorio in capo al residente anagrafico per dimostrare quel che già risulta 9 di 11 appunto all'anagrafe, occorre tuttavia precisare che l'assunzione di residenza anagrafica deve essere frutto di un'attivazione positiva e completa da parte di chi scegl ie in tal mod o la sua nuova residenza: il che significa che, qualora vi sia trasferimento dalla precedente (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5762/2023 R.G. proposto da: ### domiciliato presso l'avvocato #### (####), che lo rappresenta e dif end e -ricorrente contro FINO 1 ### S.R.L., domiciliata presso l'avvocato ### (###) che la rappresenta e difende -controricorrente nonchè contro 2 di 11 FINO 2 ### S.R.L., domiciliata presso l'avvocato ### (###), che la rappresenta e difende -controricorrente nonchè contro ### S.R.L . e ### -intimate avverso SENTENZA di CORTE D'### n. 1892/2022 depositata il 28 dicembre 2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 aprile 2025 dal ### Rilevato che: Per quan to qui interessa, ### 2 ### S .r.l., quale cessionaria d ell'originale creditrice ### S.p.A., mediante la mandataria ### S.p.A., divenuta poi ### S.p.A., conveniva davanti al Tribunale di Fogg ia ### ed ### perché fosse dic hiarato inefficace nei suo i confronti, ai sensi dell'articolo 2901 c.c., il contratto di compravendita stipulato il 20 febbraio 2014 con cui ### aveva ceduto immobili alla sorella ### adducendo l'attrice di essere titolare di crediti nei confronti dell'alienante. 
Si costit uiva resistendo #### restava contumace. 
Il Tribunale, con sentenza del 1 agosto 2019, accoglieva l'azione pauliana. ### tale giud izio erano intervenute Fin o 1 ### S.r.l., median te la medesima mandataria , e ### S.r.l., entrambe asserendo di essere creditrici di ### e proponendo intervento adesivo autonom o; nella sentenza, il 3 di 11 Tribunale dichiarava inefficace il contratto di compravendita anche nei confronti delle intervenute.  ### proponeva appello, cui resistevano le controparti, ad eccezione di ### che restava contumace. 
La Corte d'appello di Bari, con sentenza del 28 dicembre 2022, dichiarava nulla la sentenza di primo grado quanto all'accoglimento della domanda delle parti intervenute, accog liendola poi “nel merito”, e confermava per il resto la sentenza appellata.  ### ha presentato ricorso, illustrato anche con memoria, da cui si sono difese con rispettivo controricorso ### 2 e ### 1 mediante ### Considerato che: 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia nullità della sentenza d'appello per omessa dichiaraz ione del difett o di notifica della citazione di primo grado, e quindi per avere violato e/o falsamente applicato gli articoli 137 ss. c.p.c., in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c.  1.1 La notific a della ci tazione del primo grado nei confro nti del ricorrente non si sarebbe p erfezionata, perché sareb be avvenut a “presso il vecchio indirizzo di residenza” del ricorrente stesso. La notifica era stata intrapresa per via postale, ex articoli 149 c.p.c. e l. 890 /1982, e sarebbe stata nulla perché il ricorr ente “aveva trasferito, da circa un mese, la propria residenza” presso un nuovo indirizzo come risultante dal certif icato storico di residenza rilasciato il 25 novembre 2019, prodotto in appello unitamente alla dichiarazione di querela di falso. 
Il ricorrente ricostruisce al riguardo questa sequenza: il 3 febbraio 2018 aveva trasferito la sua residenza nel Comune di ### da viale ### n . 23 a via ### ria n.132; il 21 febbraio il difensore della mandataria di F ino 2 aveva consegnato l'atto di citazione del primo grado per la notifica postale agli ### del Tribunale di Foggia; il 24 febbraio l'atto veniva spedito dall'ufficiale 4 di 11 giudiziario a mezzo d i raccomandata con avviso di ricevimento all'attuale ricorrente in viale ### n. 23; il 1 marzo il postino, recatosi all'indirizzo sud detto, non consegnava il plico pe r temporanea assenza del destina tario, rilasciando avviso di giacenza; il plico po stale riman eva depositato per il ritiro presso l'ufficio postale di ### per dieci giorni di giacenza - come risultante dal timbro con sottoscriz ione del 12 marzo 2018 - e ritornava poi al mittente ai sensi dell'articolo 8 l. 890/1982.  1.2 Invoca il ricorre nte Cass. 27368/ 2021 per cui, quando la notifica di un atto vi ene “esegu ita nel luogo di residenza del destinatario risultante dai registri anagrafici”, tale notifica è nulla soltanto se il destin atario prova di essersi trasferito altrove e il notificante conosceva, o avrebbe potuto conoscere con l'ordinaria diligenza, il nuovo indirizzo, prevalendo in tal caso sulla residenza anagrafica la effett iva reside nza ai sensi dell'articolo 139 c.p.c.  (vengono richiamate pure Cass. ###/2017 e Cass. 3590/2015). 
Peraltro, nella vicenda in esame la residenza anagrafica del ricorrente avrebbe coinciso “con la sua residenza reale”, per cui sarebbe stato “onere della difesa della parte attrice dimostrare che realmente, al momento della not ifica…, ### a risiedesse effettivamente ancora” in viale ### prova che non sarebbe stata fornita. 
Non rileverebb e, poi, il rigetto da parte del g iudice d'appello dell'istanza di querela di falso, poiché “la relata di notificazione fa fede fino alla querela d i falso soltanto … p er le attestazioni che riguardano l'attività svolta e le dichiarazioni ricevute da ll'agente postale”, non includendo “il contenuto intrinseco delle attestazioni” da lui riportate nella relata di notifica, che creerebbe soltanto una presunzione semplice superabile dal destinatario della notifica con prova contraria (Cass. 7113/2001); e nel caso de quo il post ino sulla cartolina av rebbe solo annotat o che il ### “era temporaneamente assente”, emettendo così una dichiarazione non 5 di 11 coperta da pub blica fede che il ricorrente avrebbe sup erato depositando il certificato di residenza st orico, att estante che egli risiedeva in via ### n. 132 dal 13 febbraio 2018. Pertanto, la notificazione sarebbe stata nulla (si richiamano Cass. 24834/2017, Cass. 4529/2019 e Cass. 25737/2008).  2. Con il secondo motiv o si de nuncia, ex articolo 360 , primo comma, n.4 c.p.c., nullità del procedimento e della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli articoli 101 e 156 c.p.c. 
Si sostiene che per la nullità della notifica non si sarebbe instaurato un regolare rapporto processuale; nonostante c iò, il giudice d'appello, invece di accertare la nullità del primo giudizio e della sentenza del Tribunale, “ha delibato la causa nel merito”, avverso l'insegnamento del giudice di legittimità (si invocano, tra le altre, Cass. 19358/2007 e Cass. 8608/2006).  3. Con il terzo motivo si denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., nullità del procedimento e della sentenza d'appello per violazione e/o falsa app licazione dell'articolo 3 54 c.p.c., per cui, ricorrendo fattispecie di nullità della notifica della citazione di primo grado, il giudice di secondo grado ha l'obbligo di disporre il rinvio della causa al primo giudice. 
La corte territoriale, dichiarata valida la notifica della citazione di primo grado effettuata da ### 2 a mezzo di ### ha dichiarato invece nulli gli atti di intervento durante il primo giudizio perché non notificati al ### non applicando l'articolo 354 c.p.c.  4. I motivi, che possono congiuntament e esaminarsi in quanto connessi, sono infondati.  4.1 La Corte d'app ello, a fronte d ella censura mossa in sede di gravame dall'odierno ricorrente ed allora appellante in ordine alla regolarità della notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo g rado, affe rma che correttament e è stata in tale sede dichiarata la sua contumacia in quanto ( pagina 8 della sentenza ): “La notifica dell'atto di citazione … avvenne a mezzo del servizio 6 di 11 postale presso l'indirizzo del ### … al viale ### n. 23.  ### di ricevimento … attesta che l'atto giudiziario non fu consegnato per temporanea assenza del destinatario e mancanza di persone incaricate al ritiro, e che venne immesso l'avviso nella cassetta postale corrispondente dello stabile in indirizzo, con conseguente deposito del plico presso l'ufficio”. 
Osserva altre sì la corte d'app ello ( sempre a p agina 8 della sentenza ) che l'ufficiale postale aveva riscontrato che nello stabile di viale ### n. 23 “residuava il nome” del ricorrente, e vi era “una cassett a postale corrispond ente”, perve nendo quindi a concludere: “La c ircostanza ch e il ### avrebbe trasfe rito la propria residenza anagrafica non vale ad inficiare la validità del processo notificato rio, a meno che l'appellante non avesse dimostrato che il credit ore procedente no n fosse comun que a conoscenza del nuovo indirizzo”.  4.2 Il giudice d'appello, quindi, non nega che che quando è stata effettuata la not ifica dell'atto introdutt ivo del giudizio di primo grado in viale ### n . 23 il ### a avesse la propria residenza anagrafica in via ### n.132, id est non stima priva di valore la certifica zione dal M afrolla prodotta congiuntamente all'istanza di querela di falso (al riguardo si veda il ricorso a pagina 9); esclude però che la divergenza della residenza anagrafica con il luogo ove è stata effett uata la notifica dell'atto de quo valga ad incidere negativamente in ordine alla validità della notifica stessa, affermando che essa sarebbe rimasta inficiata solamente laddove il destinatario -diversamente che nella specieavesse provato che il notificante era “aggiornato” sulla residenza anagrafica quale luogo attuale ove notificare (nel passo riportato della sentenza vi è un lapsus calami -oggetto della prova del destinatario sarebbe che il notificante “non fosse comunque a conoscenza del nuovo indirizzo”-, ma ciò non ne impedisce la comprensione, essendo un errore materiale del tutto evidente). 7 di 11 4.3 Il nucleo della questione dedotta con i tre motivi in esame si evince ove si con sideri il principio affermato da questa Corte secondo cui ai fini della notificazione rileva soltanto il luogo dove il destinatario dimora di fatto in modo abituale, avendo le risultanze anagrafiche valore meramente presuntivo ed essendo quindi superabili, in quanto tali, fornendo la prova contraria, desumibile da qual siasi fonte di convincimento, affidata naturalmente all'apprezzamento del giudice (ex multis Cass. 10170/2016; ord. 23521/2019; Cass. 14338/2013; Cass. 15938/2008). 
Così configurando la fattispecie probatoria, tuttavia , si rischia di gravare di prova negativ a il destinatario della notifica quando controparte la effett ua in luo go diverso da quello indicat o come residenza dalla certificazione anagraf ica: il destinatario stesso, infatti, qualora intend a eccepire la nullità de lla notifica ricevuta, dovrà dimostrare di non avere residenza/dimora di fatto nel luogo dove è stata compiuta la notifica per ricondurre la valid ità della notifica alla residenza anagrafica, ovvero per provare che la notifica effettuatagli in luogo diverso è nulla. 
In tal senso si è mossa Cass. 4 799/20 17, att ribuendo al destinatario l'onere di “provare la mancanza di collegamento” con il luogo ove è stata compiuta la notifica “non essendo sufficiente allo scopo la sola documentazione anagrafica, che ha valore meramente presuntivo”, salva querela di falso sull'attestazione di “temporanea assenza”. 
Sulla stessa linea, in un caso in cui la notifica era stata espletata in luogo diverso dalla residenza, Cass. 10170/2016 - in conformità a Cass. 159 38/2008, Cass. 11562/2003 e Cass. 5713/2002 - ha affermato che, “ai fini della determinazione del luogo di residenza o dimora della perso na destinataria de lla notificazione, rileva esclusivamente il luogo ove essa dimora di fatto in modo abituale, rivestendo le risultanze anagrafiche mero valore presuntivo circa il luogo di residenza e pote ndo essere superate, in quanto t ali, da 8 di 11 una prova cont raria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, affidata all'apprezzamento de l giudice di merito”, nel caso in esame, in sostanza, gravando il destinatario dell'onere probatorio della sua residenza di fatto come coinciden te alla residenza anagrafica per disatten dere elementi rite nuti idone i a superare il dato anagrafico.  4.4 È evident e ch e una siffatta svalutazione della cert ificazione anagrafica proviene da un orientamento improntato a un favor nei confronti del notific ante e quindi li mita la tutela informativa che l'istituto della notifica è d iretto a garantire al destinatario. E ciò nonostante che l'acquisizione della certificazione anagrafica non è difficoltosa, e che, in termini di logica, nel caso in cui detta certificazione non corrisponda al luogo ove effettivamente risiede il destinatario dovrebbe essere que st'ultimo a patirne le conseguenze: ragion per cui la certificazione anagrafica dovrebbe valere soprattutto a favore del notificante. 
Lo strumento anagrafico, invero, se non si depriva di effetti - come, in ultima analisi, fa la giurisprudenza sopra richiamata - costituisce un mezzo di tutela entrambe le parti , notif icante e notificato, in quanto fornisce dati predeterminati per compiere la notifica, i quali possono ben e ssere superati ma all a luce logica-giuridica delle rispettive posizioni: chi intende notificare, in linea generale, deve compiere la notific a nel lu ogo risultante in termini anagrafici; il destinatario della notifica, se tale luogo non cor risponde alla sua residenza/dimora, avrà l'onere di dimostrarlo provando che la sua residenza/dimora è altrove. Non è accettabile una interpretazione “inversa” che, cap ovolgendo questo pregevole schema logicogiuridico prende le mosse da una pre sunz ione di non corrispondenza al vero della residenza anagrafica. 
Se è vero, allora, ch e la residenza an agrafica non può e ssere automaticamente privata di effetti, suscitando un onere probatorio in capo al residente anagrafico per dimostrare quel che già risulta 9 di 11 appunto all'anagrafe, occorre tuttavia precisare che l'assunzione di residenza anagrafica deve essere frutto di un'attivazione positiva e completa da parte di chi scegl ie in tal mod o la sua nuova residenza: il che significa che, qualora vi sia trasferimento dalla precedente residenza anagrafica, c hi tale residenza cambia in applicazione del canone di buona fede o corr ettezza non può lasciare a tempo indeterminato elementi idonei a creare l'apparenza di persist ente re sidenza in quel determinato luogo e che non vi sia stato alcun t rasferimento, d ovendo invece l'interessato tempestivamente attivarsi per eliminare ogni elemento in tal senso deponente.  4.5 Orbene, corretta in tale senso la motivazione della senten za impugnata, i tre motivi non possono trovare accoglimento, giacché in un'e poca assai prossima al cambio di residenza anag rafica ut supra visto (non era passato neanche un mese quando il postino si recò in viale ### n. 23) risulta -come evidenziato dal giudice d'appelloche il ### aveva lascia to l'indicazione del proprio nominativo sulla “cassetta pos tale corrispondente dello stabile in indirizzo”, e che nello stabile altresì “residuava il nome” del ### (sentenza impugnata, pagina 8). 
In un simile quad ro di apparente manten imento da parte del ### di un collegamento con il luogo ove fino a meno di un mese prima aveva la residenza anagrafica, la notifica in tale luogo compiuta non si appalesa viziata, come ha riconosciuto il giudice d'appello, avendo essa sostanzialmente raggiunto del tutto il proprio scopo.  5. Con il quarto motivo si denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., inesistenza degli atti di in tervento in primo grado per violazione degli articoli 24 e 111 Cost., nullità di procedimento e sentenza per violazione e/falsa applicazione degli articoli 137 ss. e 292 c.p.c. 10 di 11 5.1 Il giudi ce d'appell o ha dichiarato nulli gli atti di intervento perché non notificati all'attuale ricorrente, ma ha altresì dichiarato che ciò non integra un'ipotesi di rimessione della causa al primo giudice: non essendovi nulli tà assoluta, le rela tive domande potevano essere decise, e il giudice d'appello lo ha fatto, giungendo a qualificarle fondate. 
Vi sarebbe pertanto violazione degli articoli 137 ss. e 292 c.p.c., giacché gli atti di intervento avrebbero dovuto essere considerati inesistenti; di qui la violazione anche del principio di integrità del contraddittorio ai sensi degli articoli 111 e 24 Cost.  5.2 Le conclusion i raggiunte dal giudice d'appello si appal esano invero erronee e irredimibilmente contradditto rie là do ve, da un lato, afferma non essere stato instaurato il contraddittorio per non essere stati notificati all'allora contumace ### gli atti di intervento di ### 1 ### S.r.l. e ### S.r.l., con conseguente declaratoria di nullità; per altro verso, afferma che la mancata notifica è nell a specie irrilevante s icché, non avendo l'appellante chiesto di essere rimesso in t ermini, ha comunq ue esaminato le domande, ravvisandole fondate e accogliendole. 
Dunque, secondo il giudice d'appello in sostanza, il contraddittorio, e quindi la facoltà di esercizio del diritto di difesa, non ha incidenza nell'accertamento di una domanda presentata nei confro nti del soggetto verso il quale non è stata effettuata alcuna in ius vocatio. 
È sufficiente constatare che questa in ius vocatio è mancata, per passare a decidere nel merito. 
È più che evidente l'errore in cui è incorso il giudice d'appello: a suo avviso, qu el che ha cont estato il ### è insufficiente a generare alcuna conseguenza, pur essendo fondato.  ### la corte terr itoriale, in e ffetti, il ### era comunque entrato in rapporto processuale con gli intervenuti, pur non avendogli i medesimi notificato le loro domande; e l'unica conseguenza della denuncia di ciò compiuta con l'appello si sarebbe 11 di 11 concretizzata, in ultima analisi, nel potere chiedere la remissione in termini, ma l'appellante non l'aveva chiesta. 
La corte territoriale ha invero errato nel procedere a giudicare come se il con traddittorio fosse stato ritualmente istituito, e comunque ritenendo irrilevante la relativa mancanza. 
Ne consegue, ictu oculi, la n ullità de lla sentenza impugnata p er violazione della in ius vocati o e del principio de l contraddittorio quanto al rapporto tra l'appe llante e gli intervenuti /appellat i: la domanda di questi ultim i nei confro nti del ### non è stata proposta in primo grado, per cu i non p oteva entrar e nella cognizione del giudice nel secondo. 
Alla fondatezz a nei suindicati termini d el 4° motivo consegue, rigettati i primi tre motivi, la cassazione in relazione dell'impugnata sentenza con rinvio alla Corte d'Appello di Bari, che in diversa composizione procederà a nuovo esame facendo app licaz ione del suindicato disatteso principio. 
Il giud ice del rinvio provvederà an che in ordine alle spese del giudizio di cassazione.   P.Q.M.  La Corte accoglie il quarto motivo del ricorso nei termini di cui in motivazione; rigetta i primi t re motivi. ### in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anch e per le sp ese del giudizio d i cassazione, alla Corte d'Appello di Bari, in diversa composizione. 
Così deciso in ### il 29 aprile 2025  

Giudice/firmatari: Scarano Luigi Alessandro, Graziosi Chiara

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