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TRIBUNALE DI NAPOLI III sezione ### in nome del Popolo Italiano Il Giudice Unico del Tribunale di ### sezione Civile , dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero ### del ### degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2019 avente ad oggetto: risarcimento danni da circolazione ad elicottero TRA ### s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore p.t., dott. ### con sede in Napoli alla ### a ### n. 3, P. Iva: ###, rapp.ta e difesa, giusta procura in calce alla citazione, dagli Avv.ti ### (C.F.: ###), ### (C.F.: ###) avv.to ### (CF:### ) ed elettivamente dom.ta in Avellino alla via F. Iannaccone n. 7. #### in persona del legale rapp.te p.t., Sig. ### P. Iva: ###, con sede ###, rappresentata e difesa dall'avv. ####, giusta mandato su foglio a parte da ritenersi in calce alla comparsa di risposta, elett.te dom.ta presso il suo lo studio di ### alla via E. ###, ### E ### S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., con sede in #### 45 (P.IVA ###), in persona del procuratore speciale Dott. ### giusta procura del ###. ### di ### rep. 91142 del 19.11.2018, rappresentata e difesa dall'Avv. ### (codice fiscale #####) e elettivamente domiciliat ###Napoli, ### 37 ####: all'udienza del 24.06.25, tenutasi con la modalità della trattazione scritta, nelle note autorizzate con apposito decreto, le parti concludevano come in atti riportandosi alle loro conclusioni e difese ed all'esito il GU assegnava la causa in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica con decorrenza dalla comunicazione dell'ordinanza. #### Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, la ### s.r.l. in qualità di utilizzatrice di un elicottero, di nuova costruzione, marca ### modello ### - serial, number 22167, marche riservate I-### dotato di due turbomotori, in virtù di contratto di locazione finanziaria n. AI 1291819, stipulato e registrato in data ### con la ### con sede ###, riferiva che il velivolo veniva utilizzato al fine di offrire il noleggio a freddo ai propri clienti verso un corrispettivo determinato e che tale servizio costituiva l'attività principale della odierna attrice.
In data ###, all'incirca verso le ore 11 di mattina, presso l'elisuperficie ### sita in #### alla via ### dove l'aeromobile si trovava in sosta, l'elicottero veniva gravemente danneggiato da un autocarro della ### condotto da un dipendente della medesima società.
In particolare, il sig. ### dipendente della ### alla guida dell'autocarro modello ### con tg ### assicurato ### con polizza n. 30/164158778, in fase di manovra di marcia indietro per permettere lo scarico dei pezzi del trabattello necessario per sostituire le luci all'intero dell'hangar, non si avvedeva della pala dell'elicottero ####, impattandola con la parte alta del cassone.
Nel violento urto, la pala dell'elicottero veniva gravemente danneggiata mentre l'altra, perpendicolare a quella urtata, per effetto della rotazione causata dall'urto si andava a comprimere sulla porta dell'hangar, flettendosi.
Ritenuta la piena responsabilità del sinistro in capo al conducente dell'autocarro, veniva nell'immediatezza notiziata la società proprietaria del mezzo che forniva con sollecitudine i dati relativi alla polizza assicurativa ### s.p.a. a copertura dei danni a terzi.
Nonostante l'attivazione immediata della polizza e l'assegnazione del numero di sinistro 1-8101- 2019-###, solo in data ### la ### s.p.a. comunicava che non avrebbe dato corso alla domanda risarcitoria non operando la polizza nel caso de quo.
Nel frattempo la società attrice, da un lato, quantificava a mezzo di perizia agli atti le somme necessarie alla riduzione in pristino del velivolo ( pari ad euro 658.560,61), quanto poi, non riuscendo ad assicurare l'adempimento del contratto di fornitura di servizi concluso precedentemente con la sua unica cliente ### s.r.l. ( come da fatture e bonifici in atti relativi al periodo precedente al sinistro), riceveva dalla stessa ( cfr. pec del 12.09.19 in atti) missiva di risoluzione del contratto ed era costretta ( stante lo scopo univoco della medesima impedito dal fatto dannoso e della condotta di mala gestio della compagnia ) la messa in liquidazione della società.
In più, essa si era presto trovata in difficoltà nell'onorare la rate previste per il leasing finanziario del mezzo, nei confronti di ### che prevedeva il versamento di un canone mensile di € 29.018,48, oltre IVA ed altri oneri di legge, come da contratto allegato.
Chiedeva, pertanto, condannarsi in solido la ### e la ### in persona dei rispettivi l.r.p.t., in solido al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, diretti ed indiretti patiti in relazione al sinistro verificatosi in data ###, la cui quantificazione si riservava di specificare in seguito all'istruttoria anche tecnica del giudizio.
Si costituiva in giudizio la ### s.r.l., negando la responsabilità dell'accaduto in capo al conducente del veicolo di sua proprietà e ribaltandola, piuttosto, sulla condotta della compagnia che, nonostante la propria sollecitudine nella denuncia del fatto, aveva tardato irrimediabilmente nella presa in carico del sinistro ed ingiustamente negato il risarcimento dei danni.
Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda di risarcimento avanzato dalla ### s.r.l. e di essere manlevata, nella malaugurata ipotesi di condanna al risarcimento dei danni subiti da parte attrice, dalla compagnia assicuratrice nell'ipotesi in cui il Tribunale non ritenesse valida o sufficiente la citazione diretta effettuata dalla società ### di cui chiedeva, prudenzialmente la chiamata in causa in caso di contumacia con conseguente differimento della prima udienza.
Si costituiva, invece, la ### s.p.a., contestando la domanda risarcitoria attorea per i seguenti motivi così sintetizzabili : 1. Il fanno non era governato dalla normativa sulla responsabilità civile auto (e come tale non poteva essere invocato il ### private, né tantomeno da ritenersi ammissibile la citazione diretta in giudizio), in quanto ove fosse risultato provato era avvenuto in un'area privata ove non era ammessa la circolazione in via indeterminata; 2. La polizza assicurativa escludeva il risarcimento dei danni in caso di scontro avvenuto in “area aereoportuale”, non avendo la parte attrice sottoscritto la clausola di esclusione dell'applicazione generale del contratto; 3. Non vi era terzietà tra danneggiante e danneggiata, in quanto la società attrice era parte del gruppo di società riferibili ad un unico soggetto ( ### e come tale non aveva diritto ad alcun risarcimento; 4. I fatti non erano stati provati al pari dell'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo; 5. Veniva contestato il quantum, sia con riguardo alle riparazioni necessarie al ripristino del mezzo ( che la parte attrice avrebbe ben potuto effettuare nell'immediatezza onde evitare i danni a suo dire derivanti dal ritardo nella condotta di istruzione della pratica da parte della compagnia), sia con riguardo ai cd. mancati introiti, non avendo la ### s.r.l. provato la relazione contrattuale con la convenuta sia quanto ad unicità che a pagamenti dei servizi ( i bonifici in atti provenivano da una terza società - ### s.r.l.- riconducibile quanto a composizione sociale proprio al ###.
Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda attorea e spiegava in via subordinata domanda riconvenzionale/trasversale nei confronti della società ### s.r.l. (altra convenuta) affinché nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande di parte attrice, previo accertamento dell'inoperatività della polizza, venisse condannata direttamente al pagamento in favore della ### s.r.l. del risarcimento del danno occorso per i fatti per cui è causa, ovvero in estremo subordine venisse condannata a manlevare e tenere indenne, e comunque a rimborsare delle somme che dovessero essere erogate dalla ### s.p.a. a favore della società attrice con l'aggiunta degli interessi ovvero da qualsivoglia conseguenza sfavorevole nel giudizio.
Ritenuto integro il contraddittorio, il GU assegnava alle parti su loro richiesta i termini ex art 183 VI co. c.p.c. ed all'esito veniva ammessa la prova orale articolata dalle parti.
Escussi i testi - meno che ### che nonostante il disposto accompagnamento coattivo non compariva in giudizio - seguivano diversi rinvii voluti dalle parti per bonario componimento.
Fallita la conciliazione, il GU nominava il perito ### per la stima dei danni al velivolo e per l'esame della compatibilità degli stessi con il sinistro oggetto di giudizio ed all'esito del deposito della ### la causa sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note autorizzate, con ordinanza del 24.06.25 ( comunicata in data ###) veniva assunta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
In via preliminare di rito va dichiarata l'ammissibilità delle domanda riconvenzionali subordinate e trasversali rivolte da un convenuto all'altro considerato che esse sono state svolte a contraddittorio integro e come tali senza necessità di notifica ( cfr. ex multis Tribunale Napoli sez. II, 09/02/2022, n.1387 , “###atto di costituzione e risposta è consentito ad uno dei conventi di proporre una domanda riconvenzionale nei confronti di altro convenuto del medesimo giudizio, ponendo così una così detta domanda trasversale, che deve avere gli stessi limiti della domanda riconvenzionale ordinaria e che deve essere presa in considerazione ed esaminata dal giudicante”).
Ancor in rito, va dichiarata la legittimazione della ### servizi s.p.a. in qualità di utilizzatrice del velivolo incidentato a domandare il risarcimento dei danni provocati da terzi, in forza dell'assunto di recente ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione per cui “### è legittimato a domandare il risarcimento dei danni provocati dal terzo alla cosa detenuta in leasing se dimostra che essi incidono direttamente nella sua sfera patrimoniale e, quindi, di essere tenuto per contratto alla manutenzione ordinaria e straordinaria della cosa, nonché che al momento della conclusione del contratto e del trasferimento del possesso della res gli erano stati trasferiti tutti i rischi di questa” (Cassazione civile sez. III, 10/06/2025, n.15496).
Invero, così recita l'art. 14 del contratto di leasing agli atti (cfr. doc. n. 6 allegato alla produzione di parte attrice) secondo cui : Ciò premesso in rito, va innanzitutto dichiarata infondata l'eccezione mossa da ### s.p.a. in ordine alla presunta non applicabilità (con precipitati in termini di procedibilità della lite ed ammissibilità della domanda diretta verso la predetta compagnia assicuratrice) della disciplina del T.U. delle ### private, ### 209/05.
Invero, la compagnia assicuratrice erra, infatti, nell'evidenziare che il sinistro tra il velivolo in utilizzo all'attrice sarebbe avvenuto in un luogo privato e non dedito alla circolazione stradale, come tale non idoneo a consentire l'attivazione della responsabilità civile auto.
Invero, non può non rammentarsi che già l'interpretazione degli artt. 1 e 18 della legge 24 novembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ( normativa precedente all'attuale in vigore), consentiva di ritenere che “l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore spetta al danneggiato quando il sinistro sia avvenuto in un'area che, sebbene privata, possa equipararsi alla strada di uso pubblico in quanto aperta ad un numero indeterminato di persone, che vi hanno accesso giuridicamente lecito, pur se appartenente ad una o più categorie specifiche e pur se l'accesso avvenga per finalità peculiari e in particolari condizioni” (Cass. pen., Sez. III, 28 giugno 2018, n. 17017).
La conclusione suddetta non è mutata a seguito di ### Un. civ., 30 luglio 2021, n. 21983, con cui si era ribadito che la disciplina posta dall'art. 2054 c.c. e quella in tema di assicurazione obbligatoria per la r.c. auto risultano connesse e che la norma di cui all'art. 1 della legge n. 990/1969 non prevede, quale presupposto per l'obbligo assicurativo, che il veicolo sia utilizzato solo per le strade di uso pubblico, ma vale anche per le aree private che siano aperte alla utilizzazione da parte di un numero indeterminato di persone, anche diverse dai titolari dei diritti su di esse, cui sia stata data la possibilità giuridicamente lecita di accesso, non venendo meno il requisito della indeterminatezza dei soggetti pur quando essi appartengano tutti ad una o più categorie specifiche, nonché quando l'accesso avvenga per particolari finalità o condizioni.
Rimane non coperta da assicurazione per la r.c. auto la mera ipotesi in cui l'utilizzazione del veicolo avvenga in contesti particolari avulsi dal concetto di circolazione sotteso alla disciplina di cui all'art. 2054 e alla disciplina del ### delle assicurazioni private. ###. 122 del d.gs. 7 settembre 2005, n. 209, nel testo in vigore al momento del fatto, prima della modifica introdotta dal d.lgs. 22 novembre 2023, n 184, al comma 1 disponeva che i veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'art. 2054 c.c. e dall'art. 91, comma 2, cod. str.
Per il diritto vivente interno, fino alle ### Un. civ. n. 21983/2021, il concetto di « circolazione » dei veicoli e cioè l'essere il veicolo in circolazione su « strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate», è stato individuato, oltre che nelle strade di uso pubblico, in quelle aree che, ancorché di proprietà privata, siano aperte ad un numero indeterminato di persone e alle quali sia data la possibilità, giuridicamente lecita, di accesso da parte di soggetti diversi dai titolari di diritti su di esse.
Anche la Corte di ### è intervenuta in più occasioni sulla interpretazione della nozione di «circolazione dei veicoli » di cui all'art. 3 della prima ### e di cui all'art. 3 della Direttiva 2009/103 e vi sono stati due interventi delle ### civili, che hanno stabilito che: - il concetto di circolazione stradale di cui all'art. 2054 c.c. include anche la posizione di arresto del veicolo e ciò in relazione sia all'ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia alle operazioni propedeutiche alla partenza o connesse alla fermata, sia, ancora, rispetto a tutte le operazioni che il veicolo è destinato a compiere e per il quale può circolare sulle strade; - per l'operatività della garanzia per r.c. auto è necessario che il veicolo, nel suo trovarsi sulla strada di uso pubblico o sull'area ad essa parificata, mantenga le caratteristiche che lo rendano tale in termini concettuali e, quindi, in relazione alle sue funzionalità non solo sotto il profilo logico ma anche delle eventuali previsioni normative, risultando invece indifferente l'uso che in concreto se ne faccia, sempreché esso rientri nelle caratteristiche del veicolo medesimo; - quanto al concetto di veicolo, mentre ai sensi dell'art. 2054 c.c., deve intendersi per veicolo ogni strumento idoneo a trasportare persone o cose circolando senza guida di rotaie, sia esso a trazione meccanica, animale o umana (cfr. d.P.R. n. 393/1959, artt. 20 s., e artt. 46 ss. attuale ### della strada), ai fini dell'operatività della garanzia assicurativa obbligatoria r.c. auto (l. n. 990/1969, art. 1, e, oggi, d.lgs. n. 209/2005, art. 122), è importante che si tratti di un veicolo dotato di motore, anche se, al momento, non funzionante od occasionalmente spinto; - ai fini dell'operatività della garanzia per r.c. auto, l'art. 122 cod. ass. va interpretato conformemente al diritto dell'### e alla giurisprudenza eurounitaria (Corte giust. Ue, 4 settembre 2014 causa C-162/2013; Corte giust. Ue, ###., 28 novembre 2017, causa C-514/2016; Corte giust.
Ue, 20 dicembre 2017, causa C-334/2016; Corte giust. Ue, ###., 4 settembre 2018, causa C- 80/2017; Corte giust. Ue, 20 giugno 2019, causa C-100/2018) nel senso che per circolazione su aree equiparate alle strade va intesa quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale.
Il criterio discretivo cui assegnare rilievo ai fini della determinazione dell'estensione della copertura assicurativa per la r.c. auto deve, dunque, rinvenirsi nell'uso del veicolo conforme alla sua funzione abituale ### civili, infine, sempre con la sentenza n. 21983/2021, cit., nel valutare quando ricorra l'obbligatorietà della assicurazione r.c. auto, in conformità al diritto comunitario, hanno spostato il focus sull'uso del veicolo: quando il veicolo a motore è usato « in maniera conforme alla sua funzione abituale » e, dunque, quando « circola » come mezzo di trasporto di persone o cose, cioè quando si muove o si arresta o è in sosta, non rileva più il luogo in cui avviene la circolazione ai fini della obbligatorietà della assicurazione.
Ne consegue che sono soggetti all'obbligo della assicurazione r.c. auto anche i mezzi a motore, che operano in uno spazio chiuso, quali un cantiere o un capannone, in tutti i casi in cui circolino nel senso anzidetto (ovvero si muovano, si arrestino o siano in sosta), in quanto usati in maniera conforme alla loro funzione abituale (cfr. Cassazione penale sez. IV, 15/02/2024, n.14072).
Tale conclusione trova oggi espressa codificazione nel novellato art. 122 cod. ass., modificato proprio con il fine di recepire l'interpretazione consolidatasi in conformità al diritto UE.
Orbene, applicando tali assunti al caso di specie, deve ritenersi che lo spazio dedicato alla custodia ed alla partenza ed arrivo dell'elicottero oggetto di giudizio, seppur recintato e di natura privata, consentiva l'accesso a soggetti estranei a mezzo di veicoli a motore, anche se appartenenti ad una categoria ben determinata ( mezzi destinati alla manutenzione dell'hangar o del velivolo ) e come tale costituiva uno spazio destinato - nel senso or ora chiaritoalla “circolazione stradale”.
Passando, poi, alla eccezione mossa dalla compagnia assicuratrice e relativa all'attivazione della clausola di esclusione della polizza a copertura dei sinistri stradali ( cfr. clausola C.2, lettera “J” della sezione responsabilità civile autoveicoli: doc. 2 allegato alla comparsa di costituzione della compagnia secondo cui ), va innanzitutto chiarito che “### sull'assicurato l'onere di provare che l'evento dannoso verificatosi ### rappresenti la concretizzazione del rischio assicurato (o rischio "incluso") nell'ambito spaziale e temporale di riferimento, mentre grava sull'assicuratore dimostrare l'esistenza di un fatto impeditivo della pretesa dell'assicurato, ossia che l'evento ricada tra i 'rischi non compresi' ovvero tra quelli espressamente "esclusi" dall'obbligo indennitario, in termini di polizza”( ex multis Tribunale Pavia sez. III, 10/10/2023, n.1213).
Orbene, nel caso di specie la parte convenuta ### s.p.a. ha provato che la parte convenuta assicurata non ha sottoscritto il contratto derogando alle previsioni generali di esso, essendo nel frontespizio quali elementi integranti la ### richiamate solo le clausole D.2 e D.3 e non anche la clausola D.6 che prevede che “### a parziale deroga dell'art. C.2 delle ### di ### copre anche la responsabilità Civile per i danni causato dalla circolazione del veicolo assicurato nelle ### aereoportuali”.
Va allora chiarito, ai fini dell'operatività di tale deroga, se lo spazio in cui si è verificato il sinistro possa qualificarsi come “aerea aereoportuale”.
Invero, come chiarito anche dal ### l'area teatro del sinistro è considerata un'elisuperficie che secondo il ### Nav. art. 701è così disciplinata : “Le aviosuperfici, ivi comprese le elisuperfici, sono aree, diverse dagli aeroporti, non appartenenti al demanio aeronautico e sono disciplinate dalle norme speciali, ferme restando le competenze dell'### in materia di sicurezza, nonché delle regioni, degli enti locali e delle altre autorità secondo le rispettive attribuzioni”. ###. 1 Decreto del Ministero dei ### e delle ### dispone poi che “Per «elisuperficie» si intende un'aviosuperficie destinata all'uso esclusivo degli elicotteri, che non sia un eliporto”, mentre negli articoli successivi si chiarisce che: art. 2 “### e' gestita da persone fisiche o giuridiche le quali sono responsabili della sua rispondenza ai requisiti previsti dal presente decreto, della sua agibilita' in condizioni di sicurezza anche in relazione agli ostacoli presenti lungo le traiettorie di decollo e atterraggio e dell'efficienza delle attrezzature tecniche e operative installate”; art. 3 “per la gestione e l'uso dell'aviosuperficie e' richiesta specifica autorizzazione rilasciata dall'### secondo la procedura di cui all'### 1”; art. 4 “La persona fisica o il rappresentante legale della persona giuridica che gestisce l'aviosuperficie devono essere in possesso di un nulla osta rilasciato dal questore della provincia di residenza o della sede legale della persona giuridica, previa valutazione anche della inesistenza di controindicazioni agli effetti dell'ordine e della sicurezza pubblica nonche' della sicurezza dello Stato”; art. 7 “E' considerata elisuperficie occasionale qualunque area di dimensioni idonee a permettere, a giudizio del pilota, operazioni occasionali di decollo e atterraggio”.
La definizione di aereoporto, invece, spetta agli artt. 692 e ss. del Cod. Nav. e per quanto contenga la disciplina anche degli aereoporti privati ( art. 694 Cod. Nav.) si caratterizza per il carattere demaniale delle aree, per l'assegnazione delle aree all'### in uso gratuito per il successivo affidamento in concessione al gestore aeroportuale e per la individuazione delle aree così destinate a mezzo di decreto del Ministero della ### Dunque, non è chi non veda che le sue aree differiscono per dimensioni, infrastrutture ( destinate ad esempio all'attesa dei passeggeri ed ai controlli di polizia o all'organizzazione delle rotte aeree) e tipologia di velivolo destinato ad usarli che si rispecchia ( aerei in un caso; elicotteri in un altro) oltre che per tipologia di traffico aereo (un numero elevato di passeggeri nel primo caso; singoli utilizzatori dell'elicottero) cui fa da pendant la complessità delle autorizzazioni per la loro costruzione e mantenimento ( si pensi, che un'elisuperficie può essere anche occasionale come prima evidenziato).
Ne consegue che la qualità dello spazio in cui si è verificato il sinistro (area recintata di piccole dimensioni con presenza di un hangar per il ricovero dell'elicottero della società utilizzatrice) lo stesso poteva integrare unicamente la qualifica di “elisuperficie” e non di aereoporto con conseguente inoperatività della clausola D.6 delle condizioni generali e applicabilità della polizza al caso di specie. ### di parte convenuta ### s.p.a.è da considerarsi pertanto infondata.
Passando, poi, alla contestazione relativa alla assenza di terzietà della ### s.r.l. deve rammentarsi, come fa nelle sue difese la parte attrice, che ex art. 129 ### : “Non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro. 2. Ferme restando la disposizione di cui all'articolo 122, comma 2, e quella di cui al comma 1 del presente articolo, non sono inoltre considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria, limitatamente ai danni alle cose: a) i soggetti di cui all'articolo 2054, terzo comma, del codice civile ed all'articolo 91, comma 2, del codice della strada; b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del soggetto di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento; c) ove l'assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b)”.
Ora, la tesi di parte convenuta compagnia assicurativa non può ritenersi fondata sulla lettera c) della menzionata norma sulla base dell'assunto per cui “## s.r.l. è una società che gode di un'autonomia patrimoniale perfetta, ossia vi è una separazione assoluta fra il patrimonio della società e quello dei singoli soci. Questi ultimi non hanno nessuna responsabilità personale per le obbligazioni sociali, nemmeno sussidiaria. La responsabilità dei soci è, dunque, limitata ai versamenti ancora dovuti ed è responsabilità verso la società, non nei confronti dei creditori sociali che possono agire nei confronti dei soci soltanto in via surrogatoria della società. Fa eccezione l'ipotesi di s.r.l. unipersonale. In tal caso è prevista la responsabilità illimitata del socio, ma solo per le ipotesi in cui non siano stati effettuati i conferimenti secondo la disciplina dell'art. 2464 c.c., o fin quando non sia stata effettuata la pubblicità relativa all'unico azionista, con l'iscrizione nel registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2470 c.c.”(ultime due circostanze non risultanti dalle visure fornite dalla parte convenuta compagnia assicuratrice). ### della ### s.p.a., invece, si fonda in sostanza sulla assunta unicità del centro di interessi tra l'attrice, la ### s.r.l. ed anche la ### s.r.l. (società che avrebbe goduto in via esclusiva, in virtù di contratto, dei servizi conferiti dalla prima) che la convenuta ha inteso provare a mezzo della concentrazione ( in vari modi) delle quote sociali di ciascuna delle società in capo a ### Ora, deve rammentarsi che “### di un gruppo di società o di imprese, pur se privo di soggettività giuridica e non coincidente con un centro d'interessi autonomo rispetto alle società collegate, esige la prova di un accordo fra le varie entità, diretto a creare un'impresa unica, con direzione unitaria e patrimoni tutti destinati al conseguimento di una finalità comune e ulteriore” (Cassazione civile sez. III, 17/07/2007, n.15879), mentre “Il collegamento economico - funzionale tra imprese gestite da società di un medesimo gruppo non comporta la perdita dell'autonomia delle singole società (dotate di personalità giuridica distinta)…. salva, la possibilità di ravvisare un unico centro di imputazione …….ogni volta che vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra vari soggetti e ciò venga accertato in modo adeguato, attraverso l'esame delle singole imprese, da parte del giudice del merito”( cfr. Cassazione civile lav., 08/11/2021, n.###).
Orbene, ritiene il Tribunale che la presenza in ciascuna delle società coinvolte - tutte dotate di autonomia patrimoniale perfetta - del ### quale socio ( quanto meno) di maggioranza e la sovrapposizione nella denuncia di sinistro (cfr. doc. n. 10 allegato alla citazione) tra mittente e destinatario della missiva ( circostanza, comunque chiarita dal teste ### che ben evidenzia la distinzione tra le missive ricevute dalle due società a firma di soggetti diversi: testimonianza resa all'udienza del 01.03.25) non siano elementi sufficienti, in assenza della prova dell'unicità della direzione e della confusione dei patrimoni o comunque della univocità della “mission” di tutte le predette entità soggettive distinte, a sostenere l'identità tra l'attrice e la convenuta tale da escludere la terzietà necessaria a consentire l'applicazione della disciplina sulla responsabilità civile da circolazione stradale.
Tutto ciò premesso, deve ritenersi che alla luce dell'istruttoria compiuta (fondata sull'escussione dei testi, la documentazione fotografica e contabile in atti e la CTU resa dal perito assicurativo), non sia stata raggiunta la prova della responsabilità neanche parziale a carico della convenuta proprietaria dell'autocarro e del suo conducente ### ( testimonianza del 05.07.22).
Intanto va chiarito che, nonostante quest'ultimo sia da considerarsi soggetto incapace a deporre ( “Nei giudizi sulla responsabilità civile derivante da circolazione stradale, il conducente di un veicolo coinvolto nel sinistro è incapace a deporre ai sensi dell'art. 246 c.p.c., in quanto titolare di un interesse giuridico, e non di mero fatto, all'esito della lite introdotta da altro danneggiato contro un soggetto potenzialmente responsabile, indipendentemente dalla circostanza che il diritto del testimone sia prescritto oppure estinto per adempimento o rinuncia, poiché potrebbe sempre teoricamente intervenire per il risarcimento di danni a decorso occulto o lungolatenti o sopravvenuti” cfr. Cassazione civile sez. III, 29/04/2022, n.13501), la sua testimonianza fa parte del corredo probatorio del Giudice, non avendo le altre parti formalizzato l'eccezione di incapacità a testimoniare né prima né subito dopo l'escussione del teste né riproposto la stessa in sede di precisazione delle conclusioni ( cfr. Cassazione civile sez. II, 07/07/2025, n.18428 “ ###à a testimoniare disciplinata dall'articolo 246 del Cpc non è rilevabile d'ufficio e quindi, ove la parte non formuli la relativa eccezione prima dell'ammissione del mezzo, l'eccezione rimane definitivamente preclusa, senza che possa poi proporsi, ove la testimonianza sia stata ammessa e assunta, eccezione di nullità della prova. Inoltre, nel caso in cui la parte abbia formulato l'eccezione di incapacità a testimoniare e il giudice abbia comunque ammesso il mezzo di prova e abbia dato corso all'assunzione, la testimonianza così assunta è affetta da nullità che, ai sensi dell'articolo 157 del Cpc, l'interessato ha l'onere di eccepire subito dopo l'escussione del teste o, nel caso di assenza del difensore della parte alla relativa udienza, nella prima udienza successiva, in quanto diversamente si determina la sanatoria della nullità. Infine, la parte che ha tempestivamente formulato l'eccezione di nullità della testimonianza, deve poi dolersene in modo preciso e puntuale anche in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi altrimenti ritenere l'eccezione rinunciata, così che non può più essere riproposta in sede di impugnazione”).
Resta inteso che ciò non osta alla valutazione da parte del Giudice dell'attendibilità del teste ( cfr. “La "capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 cod. proc. civ., dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità" (cfr., tra le più recenti, Cass. Sez. 2, ord. 9 agosto 2019, n. 21239, Rv. 655201-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 30 settembre 2021, n. 26547, Rv. 662440-01)”.
Orbene, analizzando le propalazioni del teste ### unitamente al corredo fotografico in atti emerge ad un'attenta analisi che lo stesso non abbia ricostruito in maniera veritiera i fatti.
Invero, questi ha dichiarato che l'urto tra la parte alta dell'autocarro condotto sarebbe avvenuto in quanti doveva “scaricare i trabattelli dal camion per sostituire una lampada dell'hangar” e durante una manovra a marcia indietro per entrare nel predetto ( “io stavo conducendo il mezzo e facendo retromarcia ho urtato l'elica del veicolo”).
Senonchè dall'esame delle fotografie allegate alla citazione emerge innanzitutto che il velivolo si trovava posizionato per buona parte fuori dall'hangar (tre pale su quattro) mentre una delle pale rimaneva collocata internamente all'hangar (cfr. foto n. 13.1), trovandosi all'atto degli scatti il primo in una posizione piuttosto anomala in quanto senza spazio sufficiente per entrare o per uscire e tale da urtare già la porta del deposito ( cfr. foto n. 13.5) indipendentemente dalla posizione o movimento del veicolo.
Ma ciò che maggiormente rende inverosimile la deposizione del teste ### è la circostanza che egli adduce di aver provocato l'urto con il movimento all'indietro del mezzo “per posare i trabattelli” necessari alla sostituzione della luce dell'hangar laddove nello scatto n. 13.3 si vede con evidenza un trabattello già montato, circostanza che smentisce integralmente la ricostruzione del teste.
Né la presenza nella medesima foto di materiale nel cassone dell'autocarro verosimilmente pronto al montaggio giustifica la ricostruzione del teste visto che esso non rende spiegabile il movimento riportato.
Delle due l'una: o l'autocarro stava uscendo dall'hangar perché il trabattello era stato già montato (e il materiale che si vede nella foto n. 13.3 non serviva) ma allora la pala avrebbe dovuto urtare con la parte posteriore sporgente del cassone e non con quella anteriore o stava entrando a marcia indietro per montare il trabattello ma ciò non può corrispondere a verità perché quest'ultimo era già stato montato e si vede nello scatto n. 13.3. ### il teste parla di una seconda elica “piegata” ma la circostanza non è stata confortata dalla CTU anch'essa non consona alla corretta ricostruzione della causa dell'urto, se solo si osserva che la foto n. 13.5, dove si vede la pala perpendicolare a quella toccata dall'autocarro interna all'hangar, non corrisponde alla ricostruzione grafica del sinistro effettuata dal CTU a pag. 29, figura n.5, dove la pala in parola si trova esternamente all'hangar con punti di urto completamente diversi rispetto alla prospettazione del ### Ne consegue che l'inattendibilità del teste ### l'inutilità della testimonianza del ### ( che non ha assistito al sinistro) ed ancora la ricostruzione falsata dell'urto da parte del CTU non consentono di ritenere raggiunta la prova del nesso causale tra la presunta manovra dell'autocarro in proprietà della convenuta e i danni subiti dal velivolo di parte attrice.
Invero, non sia inutile rammentare che “In tema di circolazione stradale, in conformità alla regola generale di cui all'art. 2697 c.c. spetta all'asserito danneggiato allegare e provare i fatti costitutivi dell'illecito aquilano di cui all'art. 2043 c.c. e, cioè, il fatto che consta della condotta umana, dolosa o colposa ( o della relazione di fatto o di diritto con una cosa o una persona in ragione della quale gli è imputato un evento, nelle ipotesi di responsabilità oggettiva tipizzate dal c.c.), il danno ingiusto e, cioè, l'evento naturalistico che si concreti nella lesione di interessi meritevoli di tutela per l'ordinamento giuridico, il cd. danno evento, nonché il nesso di causalità tra la condotta e l'evento, cd. causalità materiale, nonché allegare e provare le conseguenze pregiudizievoli di cui pretende la reintegrazione, in forma specifica o per equivalente, i cd. danni-conseguenza, ed il nesso di causalità tra il fatto e le predette conseguenza, cd. causalità giuridica, atteso che sono risarcibili unicamente i danni che siano conseguenza diretta ed immediata del fatto secondo quanto prescritto dall'art. 1223 c.c. richiamato dall'art. 2056 c.c., in tema di responsabilità extracontrattuale”( cfr. Tribunale Napoli sez. VI, 10/12/2024, n.10697).
La domanda attorea va, per i motivi esposti rigettata con conseguente assorbimento delle domande riconvenzionali trasversali pure formulate dalle parti convenute.
Le spese di lite, liquidate sulla scorta del valore dichiarato della lite ( cfr. Corte d'Appello di Napoli sez. III, 22/07/2025, n.3898 per cui “In tema di liquidazione delle spese di lite, ai fini dell' individuazione del corretto scaglione del valore della causa, il criterio del decisum trova applicazione soltanto nell' ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda; al contrario, in caso di rigetto integrale della stessa - cui va assimilato ogni diniego di pronuncia di merito - il valore della controversia va determinato esclusivamente in base al disputatum, ossia alla somma domandata dall' attore, senza che rilevino le risultanze della consulenza tecnica d' ufficio o formule generiche di stile contenute nelle conclusioni”) e della sua complessità, nonché dello sforzo difensivo profuso, seguono la soccombenza al pari delle spese di CTU liquidate come da separato decreto in atti. PQM Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: 1. Rigetta la domanda risarcitoria avanzata da ### s.r.l. in liquidazione in persona del legale rappresentante p.t.; 2. Condanna per l'effetto ### s.r.l. in liquidazione in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di ### s.r.l. al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 7.262,00 per compensi professionali oltre ### Cpa e rimborso forfetario al 15% con attribuzione all'Avv.to ### dichiaratosene antistatario; 3. Condanna per l'effetto ### s.r.l. in liquidazione in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore di ### s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 10.860,00 per compensi professionali oltre ### Cpa e rimborso forfetario al 15%; 4. Pone le spese di CTU liquidate come da separato decreto in atti definitivamente in capo alla ### s.r.l., in liquidazione.
Napoli, 22.10.25 ###.ssa ###
causa n. 34575/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Auriemma Rocco, De Falco Maria Carolina