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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli, nona sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. ### all'udienza del 06/10/2025 , ai sensi dell'art. 429 c.p.c., mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 6083/2023 del R.G.A.C., pendente TRA ### srls, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ####; Ricorrente E #### e ### quali eredi di ### rappresentati e difesi dall'avv. ####; ### rassegnate in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il ###, ### srls - premesso di aver condotto in locazione, per uso commerciale con apertura al pubblico, l'immobile, costituito da unico locale vano terraneo, sito in ### alla via ### 91, riportato nel relativo ### al foglio 4, particella 410, sub 10, in forza di contratto di locazione registrato il 15 maggio 2014 stipulato con il proprietario, avv. ### e che, avendo il locatore intimato disdetta alla pattuita scadenza dei secondi sei anni, ha rilasciato l'immobile in data ###, prima ancora della scadenza, ottenendo la rinuncia del locatore al pagamento degli arretrati dei fitti non pagati, ma con la previsione di corresponsione da parte del conduttore di quanto eventualmente dovuto per le utenze al servizio del negozio, tra cui la ### - ha convenuto in giudizio il proprietario perché, avendo sempre versato, sin dal giugno 2014 e fino a dicembre 2021, un importo maggiore di quello stabilito in contratto, a titolo di canone locatizio, rispetto a quanto pattuito (850,00 euro al mese in più, oltre gli 850,00 pattuiti; ad eccezione del periodo dal settembre 2020 al novembre 2021, durante il quale ha versato maggiorazione di 500,00 euro al mese), per il complessivo importo di euro 73.800, per ottenere la ripetizione di tali somme, previa declaratoria di loro indebito per l'assenza di legittima causa di ritenzione, stante la nullità ex art. 79 l. 392/78 delle differenze dei canoni rispetto a quanto convenuto con il contratto di locazione registrato. Ha dedotto, altresì, di aver diritto all'indennità di avviamento, ex art. 34 l. 392/1978, pari a 18 mensilità dell'ultimo canone corrisposto, di euro 850 + euro 850, dovendosi intendere risolto il contratto di locazione per iniziativa del locatore che ne ha intimato disdetta alla scadenza contrattuale.
Ha rappresentato anche di non essere tenuto al pagamento dei consumi idrici intimatogli da ### spa per il periodo successivo al rilascio del locale. Ha concluso, chiedendo la condanna di ### al pagamento della somma di euro 73.800,00 oltre interessi legali dalle singole dazioni al soddisfo, oltre che la condanna al pagamento della somma di euro 30.600,00, ovvero della minore somma di euro 15.300,00, a titolo di indennità di avviamento ex art. 34 l. 392/1978, previa declaratoria di intervenuta risoluzione contrattuale per iniziativa del locatore, oltre interessi legali dalla data di rilascio dell'immobile ovvero, in via gradata, dalla costituzione in mora. Ha chiesto, altresì, di accertare e dichiarare che essa esponente è tenuta a corrispondere a titolo di consumi idrici il corrispettivo dovuto per quanto dichiarato dalla lettura del contatore effettuata in data ###.
Si è costituito ### non opponendosi al riconoscimento di quanto richiesto dalla ricorrente circa il pagamento dei consumi idrici successivi al rilascio dell'immobile. Ha chiesto, per il resto, il rigetto dell'avversa domanda, del tutto sfornita di prova, non riconoscendo alcun potere al soggetto che avrebbe incassato le somme ed evidenziando che “rispetto alla cifra bonificata dalla parte conduttrice, in effetti mancava sempre una differenza di euro 50,00. Difatti dagli estratti conto del l 'esponente (cfr. doc. n. 1 ), emerge che lo stesso ha ricevuto bonifici per euro 850,00 a fronte di un canone concordato di euro 900,00 a partire dal giugno 2015: la differenza di euro 50,00 veniva effettivamente corrisposta in contanti. Difatti l 'Avv. ### non ha mai richiesto quelle somme, che gli erano state pagate”. Ha contestato, inoltre, il credito per indennità di avviamento, essendo stato rilasciato l'immobile anticipatamente per esclusiva scelta della conduttrice.
La causa è stata istruita documentalmente e con l'escussione del teste, ### mentre la ricorrente è stata dichiarata decaduta dalla possibilità di sentire il teste ### cui non è stata notificata per l'udienza fissata per il suo esame l'intimazione a testimoniare.
In via preliminare, va affermata la procedibilità della domanda avendo la parte onerata esperito il tentativo di mediazione ai sensi dell'art. 5 d.lgs 28/2010 (come novellato dal D.L. n°69/2013, conv. in legge n°98/2013), come documentato in atti (verbale negativo del 22/9/2022).
Ancora preliminarmente, si deve chiarire che la domanda principale con la quale il conduttore agisce per la ripetizione di somme che assume di aver versato in misura superiore al canone contrattualmente pattuito è pacificamente qualificata dalla giurisprudenza come un'azione di ripetizione di indebito oggettivo, della quale contiene tutti i presupposti, trattandosi di pagamenti di maggiori somme non dovute e quindi privi di causa, ed a nulla rilevando il titolo ### in base al quale furono eseguiti (cfr. Cass. SS.UU. 11666/2007).
Tali domande, come detto, sono pacificamente da qualificarsi come azioni di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., con applicazione della relativa disciplina anche sul piano dell'onere probatorio richiesto all'attore che, dunque, è tenuto, secondo la disciplina generale dell'art. 2697 c.c., a fornire la prova del pagamento (della dazione di denaro), nonché a provare l'inesistenza della "causa debendi", in quanto anch'essa elemento costitutivo (unitamente all'avvenuto pagamento e al collegamento causale) della domanda di indebito oggettivo (art. 2033 cod. civ.) (Cass. 5896/2006).
Invero, proposta domanda di ripetizione di indebito, l'attore ha l'onere di provare l'inesistenza di una giusta causa delle attribuzioni patrimoniali compiute in favore del convenuto, ma solo con riferimento ai rapporti specifici tra essi intercorsi e dedotti in giudizio, costituendo una prova diabolica esigere dall'attore la dimostrazione dell'inesistenza di ogni e qualsivoglia causa di dazione tra "solvens" e "accipiens" (cfr. Cass. 14428/2021).
Tanto chiarito, la domanda di ripetizione di indebito formulata dalla ricorrente si è rivelata infondata, per difetto di prova.
In primo luogo, le ricevute di pagamento depositate dalla ricorrente recano quasi tutte la sottoscrizione di un soggetto terzo, tale ### che risulta essere stata segretaria del locatore solo fino al 2018 e ad essa il ricorrente, che pure ne ha chiesto l'escussione come testimone, non ha notificato la relativa intimazione per l'udienza fissata per il suo esame. Non si è potuto avere, quindi, un riscontro su quanto affermato nell'atto introduttivo e soprattutto sulla circostanza dell'entità dei presunti pagamenti ricevuti. Va detto, infatti, che tutte le ricevute di pagamento recano la dicitura “differenza fitto del mese di … per la locazione del negozio Gloves”, ma non indicano la somma effettivamente riscossa. ### riscontro avrebbe dovuto essere fornito dalle dichiarazioni del teste ### Ebbene, il teste ha dichiarato : “### a conoscenza della locazione dell'immobile di via ### a ### inizialmente il contratto di locazione, stipulato nel 2014, era con la ### srl. Il contratto prevedeva un canone di 850,00 mensili, invece, vi era una parte in nero che dovevo dare ogni mese equivalente ad ulteriori 850,00 euro. ###, quindi, era 850,00 euro a mezzo bonifico e altri 850,00 euro in contanti. ### è la mia ex moglie.
Io mi sono occupato personalmente di questi pagamenti in contanti che avvenivano presso lo studio dell'avvocato che era nell'immobile adiacente. Ogni inizio mese portavo i soldi in contanti e questo dal 2014 a fino al 2021. Mi veniva rilasciata una ricevuta anche per questa ulteriore somma. I soldi li davo a volte all'avvocato ### e a volte alla sua segretaria. La ricevuta veniva firmata dall'avvocato quando era presente, mentre negli altri casi la segretaria credo apponesse la sua firma.
ADR la segretaria si chiamava ### Amabile”.
Ma queste dichiarazioni sono da considerarsi poco attendibili. Il teste ha precisato, infatti, di essere “dipendente part time della ### srls da circa 3-4 anni. Prima di essere dipendente parttime prima ero socio unico della società, ciò fino al 2017. …..ADR ho firmato tutti i contratti compreso quello di subentro. All'epoca del subentro ero io l'unico socio della ### Così come sono stato io a firmare le scritture di riduzione fatte in epoca Covid”.
Va detto che, non essendo più amministratore unico e legale rappresentante della ricorrente, il ### non è incapace a testimoniare, come ormai pacificamente chiarito in giurisprudenza. Resta, però, da valutare l'attendibilità delle sue dichiarazioni, che è rimessa alla valutazione del giudice. Ebbene, tale attendibilità è minata, da un lato, dal fatto che in base a quanto dallo stesso dichiarato, il ### è rimasto sostanzialmente il titolare dell'attività gestita dalla società, occupandosi dei pagamenti e anche della sottoscrizione degli accordi successivi (siglati in epoca ### con la proprietà per ottenere una riduzione del canone. Dall'altro lato, va evidenziato che il teste sui presunti pagamenti ha reso dichiarazioni poco circostanziate e senza riferimenti utili per comprendere l'entità delle presunte somme versate, in modo da porre rimedio alla estrema genericità delle quietanze, che non riportano la cifra riscossa. Ciò in presenza anche della eccezione del locatore, secondo cui il contratto prevedeva che dal secondo anno in poi il canone mensile era di euro 900,00, mentre i bonifici sono sempre stati solo di euro 850,00. Il locatore, cioè, ha eccepito che se pure una parte della somma veniva incassata in contanti, si trattava dei 50,00 euro in più previsti in contratto e non pagati.
Si tratta, con tutta evidenzia, di una deposizione testimoniale che non ha quel carattere di precisione e specificazione necessario soprattutto quando occorre dare la prova di un fatto, quale il pagamento, per il quale la prova orale deve essere particolarmente rigorosa e connotata da un quid pluris in grado di farla ritenere attendibile, a fronte della mancanza di qualsivoglia prova documentale dell'entità del pagamento.
Si è rivelata, invece, fondata la domanda relativa al pagamento dell'indennità di avviamento.
Il rapporto di locazione si è concluso in forza della disdetta comunicata dal locatore alla conduttrice, anche se per intervenuto successivo accordo fra gli stessi l'immobile è stato poi rilasciato anticipatamente. È, altresì, pacifico che l'immobile è stato destinato dalla conduttrice ad attività commerciale avente contatto diretto con il pubblico, come, del resto, espressamente previsto nel contratto di locazione, laddove (punto 6) è stabilito che “il locale si concede per uso commercio” e che “il conduttore dichiara che l'immobile verrà utilizzato per attività con contatti diretti con il pubblico”. Sussistono quindi i requisiti richiesti dal combinato disposto degli artt. 34 e 35 della legge 392/78.
E' pacifico che “in tema di locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, il conduttore che, in seguito alla cessazione del rapporto, chieda il pagamento dell'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale non ha l'onere di provare che l'immobile era utilizzato per il contatto diretto con il pubblico degli utenti e dei consumatori, se questa circostanza derivi dalla stessa destinazione contrattuale dell'immobile, gravando sul locatore, che eccepisce la diversa destinazione effettiva, l'onere di provare tale fatto impeditivo della suddetta pretesa, ai sensi dell'art. 2697, comma 2, c.c.” (così Cass. 29303/23). Nulla sul punto ha, invece, né eccepito, né provato il locatore. ### dell'indennità di avviamento è fissato dall'art. 34 suddetto in diciotto mensilità del canone alla data di cessazione del rapporto locativo. Il locatore deve essere condannato, quindi, a pagare la somma di euro 16.200,00 (900,00 x 18), oltre interessi legali dalla data della costituzione in mora, identificabile con quella della notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio (22/3/2023), fino al soddisfo. ### domanda, di declaratoria di accertamento dell'obbligo della ricorrente di pagare le bollette per il consumo idrico, non è accoglibile in questa sede in quanto, per avere una qualche efficacia, avrebbe dovuto essere formulata anche nei confronti dell'ente erogatore del servizio idrico, mentre nel rapporto interno fra conduttore e locatore sin dalla costituzione in giudizio il conduttore ha riconosciuto legittima la pretesa di ### srls circa il proprio obbligo di pagamento solo fino alla data del rilascio.
Le spese seguono la soccombenza della parte resistente e si liquidano come in dispositivo, con compensazione per la metà in ragione del parziale accoglimento e del rigetto della domanda principale. P.Q.M. Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, sulla domanda proposta da ### srls nei confronti di #### e ### quali eredi di ### così provvede: 1) rigetta la domanda di ripetizione di indebito; 2) accoglie la domanda di pagamento dell'indennità di avviamento e, per l'effetto, condanna i resistenti, nella spiegata qualità, a pagare la somma di euro 16.200,00, oltre interessi legali dalla data della costituzione in mora (22/3/2023) fino al soddisfo; 3) condanna la parte resistente a pagare le spese di lite in favore di ### srls, liquidandole in euro 780,00 per spese ed euro 3.600,00 per compensi, oltre ### CPA e rimborso forfetario nella misura del 15 % del compenso, somma così già compensata per la metà.
Così deciso in Napoli il ###.
Il giudice dott.
causa n. 6083/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Ardituro Enrico