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Tribunale di Marsala, Sentenza n. 332/2025 del 25-11-2025

... dell'ordinamento; ritenuto che nulla osta alla conferma del regime concordato dai coniugi in sede di ricorso congiunto che appare conforme ai principi di diritto; ritenuto di dover compensare le spese di lite in ragione della proposizione congiunta della domanda; ### Il Tribunale, sulla domanda proposta, prende atto e omologa gli accordi intervenuti e, per l'effetto: - dichiara la separazione dei coniugi ### e #### i quali hanno contratto matrimonio in ####, il ### trascritto nei registri dello stato civile del comune di #### al n.17, parte II , serie C, anno 2006, alle condizioni indicate nel ricorso congiunto; -dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello ### del comune di ### -compensa integralmente le spese di lite. Marsala, 25.11.2025 #### n. (leggi tutto)...

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V.G. n. 1410/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE in composizione collegiale costituito dai dottori: ### ESTENSORE FRANCESCAMARIA PIRUZZA GIUDICE ### riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale promosso con ricorso congiunto dei coniugi ### e ### rappresentati e difesi dagli avvocati ### e #### per mandato in atti.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE letta la domanda con cui le parti hanno chiesto congiuntamente, ai sensi dell'art.  473-bis.51 c.p.c., pronunciarsi la separazione consensuale alle condizioni ivi previste; ritualmente acquisito il parere del PM in sede; lette le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 14 novembre 2025, con le quali le parti hanno confermato la domanda, escludendo la volontà di riconciliarsi; rilevato che il comportamento processuale di entrambe le parti attesta l'impossibilità di una riconciliazione ed è sintomatico della cessazione di qualsiasi comunione morale e materiale tra i coniugi, dovendosi sul punto valutare le deduzioni contenute nel ricorso congiunto; considerato che dall'unione coniugale non sono nati figli; considerato che dall'unione coniugale sono è nato il figlio ### ancora minorenne, e che le condizioni previste dalle parti con riferimento al loro affido e mantenimento non contrastano con i principi generali dell'ordinamento; ritenuto che nulla osta alla conferma del regime concordato dai coniugi in sede di ricorso congiunto che appare conforme ai principi di diritto; ritenuto di dover compensare le spese di lite in ragione della proposizione congiunta della domanda; ### Il Tribunale, sulla domanda proposta, prende atto e omologa gli accordi intervenuti e, per l'effetto: - dichiara la separazione dei coniugi ### e #### i quali hanno contratto matrimonio in ####, il ### trascritto nei registri dello stato civile del comune di #### al n.17, parte II , serie C, anno 2006, alle condizioni indicate nel ricorso congiunto; -dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello ### del comune di ### -compensa integralmente le spese di lite. 
Marsala, 25.11.2025 #### n. 1410/2025

causa n. 1410/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Malato Alfonso

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 14089/2015 del 09-11-2015

... il relativo onere ex art. 1218 c.c., nulla ha provato circa l'adempimento dell'obbligazione di pagamento a suo carico o la non imputabilità dell'inadempimento. Pertanto, ### va condannata al pagamento, in favore di ### in proprio e quale titolare dell'omonima farmacia, della somma di euro 151.471,60, oltre I.V.A. se dovuta come per legge. Nulla è dovuto a titolo di interessi stante l'assenza in citazione di un'espressa domanda al riguardo e vertendosi in materia di debito di valuta. Ed infatti, fatta eccezione per l'ipotesi di interessi su somma dovuta a titolo di risarcimento del danno, i quali devono essere riconosciuti anche d'ufficio, in tutti gli altri casi gli interessi possono essere attribuiti solo se la parte ne abbia fatto richiesta. Infatti, mentre nella prima ipotesi gli (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli, ###, nella persona del dott. ### in funzione di Giudice unico, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. ### del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2010, avente ad oggetto “vendita cose mobili - pagamento somme”, riservata per la decisione all'udienza del 29 ottobre 2015, senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., e vertente TRA ### (CF: ###), in proprio e quale titolare dell'omonima farmacia, elettivamente domiciliata in Napoli, alla ### G. Bovio, n. 33, presso lo studio dell'avv. ### dal quale - in sostituzione dell'avv. ### è rappresentata e difesa in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione ### E ### (CF: ###), domiciliata presso il centro medico estetico in Napoli, alla ### n. 95 ### procuratore dell'attrice ha concluso come da atto di citazione. 
FATTO E DIRITTO 1. La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo “svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere solo “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009 ma applicabile, ex art. 58, 2° comma L. n. 69/09 cit., anche ai giudizi pendenti in primo grado a tale data.  2. Con atto di citazione notificato il 30 novembre/3 dicembre 2010 e rinotificato il 3 marzo 2015, ### in proprio e quale titolare dell'omonima farmacia, conveniva in giudizio, innanzi a questo Tribunale, ### per sentirla condannare al pagamento in suo favore della somma di euro 151.471,60, o di quella maggiore o minore da accertarsi, quale corrispettivo della fornitura, dal 2006 al 2009, di prodotti farmaceutici, in particolare confezioni fitoterapiche, trousse con creme, garze fixomull e xilocaina. 
Non si costituiva ### 3. Tanto premesso, in via pregiudiziale va dichiarata la contumacia della convenuta ### non costituitasi in giudizio benchè ritualmente citata.  4. Nel merito, l'attrice ha fornito piena prova dei fatti costitutivi del proprio diritto di credito mediante la documentazione prodotta e l'istruttoria svolta, in particolare: - 14 buoni di consegna sottoscritti per ricevuta senza contestazioni, oltre alle relative fatture pro forma; - sette cambiali dell'importo di euro 1.518,21 ciascuna, non pagate; - quattro assegni dell'importo, rispettivamente, di euro 2.568,00, 3.000,00, 4.725,00 e 5.378,00, non portati all'incasso; - concordi deposizioni dei testi #### ed ### (ud. 3 maggio 2012), della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, dalle quali si desume la regolare ricezione da parte della convenuta di merce fornita dall'attrice ed il mancato pagamento di dette forniture; - mancata risposta della convenuta all'interrogatorio formale deferitole (cfr. l'ordinanza ammissiva notificata il 13 marzo 2012), condotta valutabile ex art. 232, 1° comma c.p.c.. 
In definitiva, la convenuta, sulla quale incombeva il relativo onere ex art. 1218 c.c., nulla ha provato circa l'adempimento dell'obbligazione di pagamento a suo carico o la non imputabilità dell'inadempimento. 
Pertanto, ### va condannata al pagamento, in favore di ### in proprio e quale titolare dell'omonima farmacia, della somma di euro 151.471,60, oltre I.V.A.  se dovuta come per legge. 
Nulla è dovuto a titolo di interessi stante l'assenza in citazione di un'espressa domanda al riguardo e vertendosi in materia di debito di valuta. Ed infatti, fatta eccezione per l'ipotesi di interessi su somma dovuta a titolo di risarcimento del danno, i quali devono essere riconosciuti anche d'ufficio, in tutti gli altri casi gli interessi possono essere attribuiti solo se la parte ne abbia fatto richiesta. Infatti, mentre nella prima ipotesi gli interessi, mirando a scongiurare il pregiudizio che deriva al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente monetario del danno, costituiscono una componente del danno stesso e nascono dal medesimo fatto generatore dell'obbligazione risarcitoria, in tutti gli altri casi, invece, gli interessi, siano essi moratori, corrispettivi o compensativi, avendo un fondamento autonomo rispetto a quello dell'obbligazione pecuniaria, possono essere attribuiti solo su espressa domanda che ne indichi la fonte e la misura (Cass. Civ., Sez. II, 22 novembre 2010, n. 23603).  5. Le spese di giudizio seguono la soccombenza della convenuta e si liquidano come in dispositivo secondo i criteri e nella misura di cui al D.M. n. 55/14, avuto riguardo al valore della causa ed all'attività svolta e documentata, con attribuzione in favore dell'avv. ### anticipatario.  P.Q.M.  Il Tribunale di Napoli, ###, nella persona del dott. ### in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ### in proprio e quale titolare dell'omonima farmacia, nei confronti di ### con atto di citazione notificato il 30 novembre/3 dicembre 2010 e rinotificato il 3 marzo 2015, così provvede: 1) dichiara la contumacia di ### 2) condanna ### al pagamento, in favore di ### in proprio e quale titolare dell'omonima farmacia, della somma di euro 151.471,60, oltre I.V.A. se dovuta come per legge; 3) condanna ### al pagamento, in favore di ### in proprio e quale titolare dell'omonima farmacia, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi euro 8.630,00, di cui euro 630,00 per spese ed euro 8.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. ### anticipatario. 
Così deciso in Napoli il 7 novembre 2015.   IL GIUDICE 

causa n. 37425/2010 R.G. - Giudice/firmatari: Pignata Massimo, Accardo Ilaria Cira

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 8807/2025 del 06-10-2025

... dovute e quindi privi di causa, ed a nulla rilevando il titolo ### in base al quale furono eseguiti (cfr. Cass. SS.UU. 11666/2007). Tali domande, come detto, sono pacificamente da qualificarsi come azioni di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., con applicazione della relativa disciplina anche sul piano dell'onere probatorio richiesto all'attore che, dunque, è tenuto, secondo la disciplina generale dell'art. 2697 c.c., a fornire la prova del pagamento (della dazione di denaro), nonché a provare l'inesistenza della "causa debendi", in quanto anch'essa elemento costitutivo (unitamente all'avvenuto pagamento e al collegamento causale) della domanda di indebito oggettivo (art. 2033 cod. civ.) (Cass. 5896/2006). Invero, proposta domanda di ripetizione di indebito, l'attore ha (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli, nona sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott.  ### all'udienza del 06/10/2025 , ai sensi dell'art. 429 c.p.c., mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 6083/2023 del R.G.A.C., pendente TRA ### srls, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ####; Ricorrente E #### e ### quali eredi di ### rappresentati e difesi dall'avv. ####; ### rassegnate in atti.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il ###, ### srls - premesso di aver condotto in locazione, per uso commerciale con apertura al pubblico, l'immobile, costituito da unico locale vano terraneo, sito in ### alla via ### 91, riportato nel relativo ### al foglio 4, particella 410, sub 10, in forza di contratto di locazione registrato il 15 maggio 2014 stipulato con il proprietario, avv. ### e che, avendo il locatore intimato disdetta alla pattuita scadenza dei secondi sei anni, ha rilasciato l'immobile in data ###, prima ancora della scadenza, ottenendo la rinuncia del locatore al pagamento degli arretrati dei fitti non pagati, ma con la previsione di corresponsione da parte del conduttore di quanto eventualmente dovuto per le utenze al servizio del negozio, tra cui la ### - ha convenuto in giudizio il proprietario perché, avendo sempre versato, sin dal giugno 2014 e fino a dicembre 2021, un importo maggiore di quello stabilito in contratto, a titolo di canone locatizio, rispetto a quanto pattuito (850,00 euro al mese in più, oltre gli 850,00 pattuiti; ad eccezione del periodo dal settembre 2020 al novembre 2021, durante il quale ha versato maggiorazione di 500,00 euro al mese), per il complessivo importo di euro 73.800, per ottenere la ripetizione di tali somme, previa declaratoria di loro indebito per l'assenza di legittima causa di ritenzione, stante la nullità ex art. 79 l. 392/78 delle differenze dei canoni rispetto a quanto convenuto con il contratto di locazione registrato. Ha dedotto, altresì, di aver diritto all'indennità di avviamento, ex art. 34 l. 392/1978, pari a 18 mensilità dell'ultimo canone corrisposto, di euro 850 + euro 850, dovendosi intendere risolto il contratto di locazione per iniziativa del locatore che ne ha intimato disdetta alla scadenza contrattuale. 
Ha rappresentato anche di non essere tenuto al pagamento dei consumi idrici intimatogli da ### spa per il periodo successivo al rilascio del locale. Ha concluso, chiedendo la condanna di ### al pagamento della somma di euro 73.800,00 oltre interessi legali dalle singole dazioni al soddisfo, oltre che la condanna al pagamento della somma di euro 30.600,00, ovvero della minore somma di euro 15.300,00, a titolo di indennità di avviamento ex art. 34 l. 392/1978, previa declaratoria di intervenuta risoluzione contrattuale per iniziativa del locatore, oltre interessi legali dalla data di rilascio dell'immobile ovvero, in via gradata, dalla costituzione in mora. Ha chiesto, altresì, di accertare e dichiarare che essa esponente è tenuta a corrispondere a titolo di consumi idrici il corrispettivo dovuto per quanto dichiarato dalla lettura del contatore effettuata in data ###. 
Si è costituito ### non opponendosi al riconoscimento di quanto richiesto dalla ricorrente circa il pagamento dei consumi idrici successivi al rilascio dell'immobile. Ha chiesto, per il resto, il rigetto dell'avversa domanda, del tutto sfornita di prova, non riconoscendo alcun potere al soggetto che avrebbe incassato le somme ed evidenziando che “rispetto alla cifra bonificata dalla parte conduttrice, in effetti mancava sempre una differenza di euro 50,00. Difatti dagli estratti conto del l 'esponente (cfr. doc. n. 1 ), emerge che lo stesso ha ricevuto bonifici per euro 850,00 a fronte di un canone concordato di euro 900,00 a partire dal giugno 2015: la differenza di euro 50,00 veniva effettivamente corrisposta in contanti. Difatti l 'Avv. ### non ha mai richiesto quelle somme, che gli erano state pagate”. Ha contestato, inoltre, il credito per indennità di avviamento, essendo stato rilasciato l'immobile anticipatamente per esclusiva scelta della conduttrice. 
La causa è stata istruita documentalmente e con l'escussione del teste, ### mentre la ricorrente è stata dichiarata decaduta dalla possibilità di sentire il teste ### cui non è stata notificata per l'udienza fissata per il suo esame l'intimazione a testimoniare. 
In via preliminare, va affermata la procedibilità della domanda avendo la parte onerata esperito il tentativo di mediazione ai sensi dell'art. 5 d.lgs 28/2010 (come novellato dal D.L. n°69/2013, conv.  in legge n°98/2013), come documentato in atti (verbale negativo del 22/9/2022).
Ancora preliminarmente, si deve chiarire che la domanda principale con la quale il conduttore agisce per la ripetizione di somme che assume di aver versato in misura superiore al canone contrattualmente pattuito è pacificamente qualificata dalla giurisprudenza come un'azione di ripetizione di indebito oggettivo, della quale contiene tutti i presupposti, trattandosi di pagamenti di maggiori somme non dovute e quindi privi di causa, ed a nulla rilevando il titolo ### in base al quale furono eseguiti (cfr. Cass. SS.UU. 11666/2007). 
Tali domande, come detto, sono pacificamente da qualificarsi come azioni di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., con applicazione della relativa disciplina anche sul piano dell'onere probatorio richiesto all'attore che, dunque, è tenuto, secondo la disciplina generale dell'art. 2697 c.c., a fornire la prova del pagamento (della dazione di denaro), nonché a provare l'inesistenza della "causa debendi", in quanto anch'essa elemento costitutivo (unitamente all'avvenuto pagamento e al collegamento causale) della domanda di indebito oggettivo (art. 2033 cod. civ.) (Cass. 5896/2006). 
Invero, proposta domanda di ripetizione di indebito, l'attore ha l'onere di provare l'inesistenza di una giusta causa delle attribuzioni patrimoniali compiute in favore del convenuto, ma solo con riferimento ai rapporti specifici tra essi intercorsi e dedotti in giudizio, costituendo una prova diabolica esigere dall'attore la dimostrazione dell'inesistenza di ogni e qualsivoglia causa di dazione tra "solvens" e "accipiens" (cfr. Cass. 14428/2021). 
Tanto chiarito, la domanda di ripetizione di indebito formulata dalla ricorrente si è rivelata infondata, per difetto di prova. 
In primo luogo, le ricevute di pagamento depositate dalla ricorrente recano quasi tutte la sottoscrizione di un soggetto terzo, tale ### che risulta essere stata segretaria del locatore solo fino al 2018 e ad essa il ricorrente, che pure ne ha chiesto l'escussione come testimone, non ha notificato la relativa intimazione per l'udienza fissata per il suo esame. Non si è potuto avere, quindi, un riscontro su quanto affermato nell'atto introduttivo e soprattutto sulla circostanza dell'entità dei presunti pagamenti ricevuti. Va detto, infatti, che tutte le ricevute di pagamento recano la dicitura “differenza fitto del mese di … per la locazione del negozio Gloves”, ma non indicano la somma effettivamente riscossa. ### riscontro avrebbe dovuto essere fornito dalle dichiarazioni del teste ### Ebbene, il teste ha dichiarato : “### a conoscenza della locazione dell'immobile di via ### a ### inizialmente il contratto di locazione, stipulato nel 2014, era con la ### srl. Il contratto prevedeva un canone di 850,00 mensili, invece, vi era una parte in nero che dovevo dare ogni mese equivalente ad ulteriori 850,00 euro. ###, quindi, era 850,00 euro a mezzo bonifico e altri 850,00 euro in contanti. ### è la mia ex moglie. 
Io mi sono occupato personalmente di questi pagamenti in contanti che avvenivano presso lo studio dell'avvocato che era nell'immobile adiacente. Ogni inizio mese portavo i soldi in contanti e questo dal 2014 a fino al 2021. Mi veniva rilasciata una ricevuta anche per questa ulteriore somma. I soldi li davo a volte all'avvocato ### e a volte alla sua segretaria. La ricevuta veniva firmata dall'avvocato quando era presente, mentre negli altri casi la segretaria credo apponesse la sua firma. 
ADR la segretaria si chiamava ### Amabile”. 
Ma queste dichiarazioni sono da considerarsi poco attendibili. Il teste ha precisato, infatti, di essere “dipendente part time della ### srls da circa 3-4 anni. Prima di essere dipendente parttime prima ero socio unico della società, ciò fino al 2017. …..ADR ho firmato tutti i contratti compreso quello di subentro. All'epoca del subentro ero io l'unico socio della ### Così come sono stato io a firmare le scritture di riduzione fatte in epoca Covid”. 
Va detto che, non essendo più amministratore unico e legale rappresentante della ricorrente, il ### non è incapace a testimoniare, come ormai pacificamente chiarito in giurisprudenza. Resta, però, da valutare l'attendibilità delle sue dichiarazioni, che è rimessa alla valutazione del giudice. Ebbene, tale attendibilità è minata, da un lato, dal fatto che in base a quanto dallo stesso dichiarato, il ### è rimasto sostanzialmente il titolare dell'attività gestita dalla società, occupandosi dei pagamenti e anche della sottoscrizione degli accordi successivi (siglati in epoca ### con la proprietà per ottenere una riduzione del canone. Dall'altro lato, va evidenziato che il teste sui presunti pagamenti ha reso dichiarazioni poco circostanziate e senza riferimenti utili per comprendere l'entità delle presunte somme versate, in modo da porre rimedio alla estrema genericità delle quietanze, che non riportano la cifra riscossa. Ciò in presenza anche della eccezione del locatore, secondo cui il contratto prevedeva che dal secondo anno in poi il canone mensile era di euro 900,00, mentre i bonifici sono sempre stati solo di euro 850,00. Il locatore, cioè, ha eccepito che se pure una parte della somma veniva incassata in contanti, si trattava dei 50,00 euro in più previsti in contratto e non pagati. 
Si tratta, con tutta evidenzia, di una deposizione testimoniale che non ha quel carattere di precisione e specificazione necessario soprattutto quando occorre dare la prova di un fatto, quale il pagamento, per il quale la prova orale deve essere particolarmente rigorosa e connotata da un quid pluris in grado di farla ritenere attendibile, a fronte della mancanza di qualsivoglia prova documentale dell'entità del pagamento. 
Si è rivelata, invece, fondata la domanda relativa al pagamento dell'indennità di avviamento. 
Il rapporto di locazione si è concluso in forza della disdetta comunicata dal locatore alla conduttrice, anche se per intervenuto successivo accordo fra gli stessi l'immobile è stato poi rilasciato anticipatamente. È, altresì, pacifico che l'immobile è stato destinato dalla conduttrice ad attività commerciale avente contatto diretto con il pubblico, come, del resto, espressamente previsto nel contratto di locazione, laddove (punto 6) è stabilito che “il locale si concede per uso commercio” e che “il conduttore dichiara che l'immobile verrà utilizzato per attività con contatti diretti con il pubblico”. Sussistono quindi i requisiti richiesti dal combinato disposto degli artt. 34 e 35 della legge 392/78. 
E' pacifico che “in tema di locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, il conduttore che, in seguito alla cessazione del rapporto, chieda il pagamento dell'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale non ha l'onere di provare che l'immobile era utilizzato per il contatto diretto con il pubblico degli utenti e dei consumatori, se questa circostanza derivi dalla stessa destinazione contrattuale dell'immobile, gravando sul locatore, che eccepisce la diversa destinazione effettiva, l'onere di provare tale fatto impeditivo della suddetta pretesa, ai sensi dell'art.  2697, comma 2, c.c.” (così Cass. 29303/23). Nulla sul punto ha, invece, né eccepito, né provato il locatore. ### dell'indennità di avviamento è fissato dall'art. 34 suddetto in diciotto mensilità del canone alla data di cessazione del rapporto locativo. Il locatore deve essere condannato, quindi, a pagare la somma di euro 16.200,00 (900,00 x 18), oltre interessi legali dalla data della costituzione in mora, identificabile con quella della notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio (22/3/2023), fino al soddisfo.  ### domanda, di declaratoria di accertamento dell'obbligo della ricorrente di pagare le bollette per il consumo idrico, non è accoglibile in questa sede in quanto, per avere una qualche efficacia, avrebbe dovuto essere formulata anche nei confronti dell'ente erogatore del servizio idrico, mentre nel rapporto interno fra conduttore e locatore sin dalla costituzione in giudizio il conduttore ha riconosciuto legittima la pretesa di ### srls circa il proprio obbligo di pagamento solo fino alla data del rilascio. 
Le spese seguono la soccombenza della parte resistente e si liquidano come in dispositivo, con compensazione per la metà in ragione del parziale accoglimento e del rigetto della domanda principale.  P.Q.M.  Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, sulla domanda proposta da ### srls nei confronti di #### e ### quali eredi di ### così provvede: 1) rigetta la domanda di ripetizione di indebito; 2) accoglie la domanda di pagamento dell'indennità di avviamento e, per l'effetto, condanna i resistenti, nella spiegata qualità, a pagare la somma di euro 16.200,00, oltre interessi legali dalla data della costituzione in mora (22/3/2023) fino al soddisfo; 3) condanna la parte resistente a pagare le spese di lite in favore di ### srls, liquidandole in euro 780,00 per spese ed euro 3.600,00 per compensi, oltre ### CPA e rimborso forfetario nella misura del 15 % del compenso, somma così già compensata per la metà. 
Così deciso in Napoli il ###. 
Il giudice dott.

causa n. 6083/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Ardituro Enrico

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Corte di Cassazione, Ordinanza del 08-03-2025

... allegato, anco ra prima che provato, nulla del genere; 2. ### ha prop osto ricorso per cassaz ione con quatt ro motivi, cui il Ministero ha opposto difese con controricorso. 3 di 9 RAGIONI DELLA DECISIONE 1. il primo m otivo d i ricorso adduce la violazione di legge, con riferimento agli artt. 112 e 115 c.p.c. ed all'art. 111 dell a ### evidenziando come la Corte d'Appello abbia omesso di scrutinare il profilo di gravame con il quale si era d enunciata l'impossibilità giuridica che il Tribunale d isponesse, come aveva indebitamente fatto, la condanna alle spese del ricorren te, nonostante la P.A. fosse stata difesa da un funzionario; 1.1 il mot ivo censura l'omesso esame di un pro filo che tuttavia in diritto è manifestamente infondato; l'art. 152 b is disp. att. c .p.c., pienam (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. ###/2019 R.G. proposto da: ### rappresentato e difeso dall'Avv. ### SORACE presso il q uale è domiciliato come da pe c registri di giustizia - ricorrente - contro ###'###, ### E ### RICERCA, rappresentato e difeso dall'### presso i cui uffici in ### via dei ### 12 è domiciliato - controricorrente - avverso la senten za della Corte d'Appello di Catanzaro 711/2019, depositata il ###, RG 1414/2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18.12.2024 dal ###; ### 1.  2 di 9 la Corte d 'Appello di Catanzaro ha respinto l'appello proposto da ### avverso la sentenza del T ribunale della stessa città che aveva rig ettato il rico rso con il quale il docente, in relazione all'anno scolast ico 2013/2014, av eva chiesto il pagamento delle ore di inattività fra una lezione e l'altra (c.d. “ore buco”) ed aveva do mandato il ri sarcimento del dan no non patrimoniale patito pe r essere stato utilizzato anche nella sede ###violazione d ell'art. 33 della legge 104/1992, applicabile alla fattispecie in ragione della assistenza prestata alla madre affetta da grave disabilità; la Corte d'Appello, quanto a quest'ultima domanda, ha osservato che l'utilizzaz ione presso la sede ###in tegrava trasferimento, poiché il ### era rimasto assegnato all'unic o istituto scolastico, suddiviso in due plessi, peraltro posti a distanza di solo un chilometro; quanto all'orario di lavoro il giudice d'appello ha evidenziato che: - non vi era stata violazione dell'art. 28 del CCNL 2006/2009 che stabilisce solo il limite massimo orario e non fa divieto di eccedere le 4 ore giornaliere; - la alle gazione, generica, non consentiva di comprendere quante fossero le ore di distacco fra un periodo di servizio e l'altro; - l'appellante non aveva né allegato né dimostrato che fosse rimasto a disposizione del datore di lavoro nell'intervallo; - il richiamo al principio di cui a Cass. 17511/2010, secondo cui gli spostam enti tra diverse località dopo l'inizio della prestazione era da considerare come lavorat ivo, no n era pertinente perché il ricorrente non a veva allegato, anco ra prima che provato, nulla del genere; 2.  ### ha prop osto ricorso per cassaz ione con quatt ro motivi, cui il Ministero ha opposto difese con controricorso. 3 di 9 RAGIONI DELLA DECISIONE 1.  il primo m otivo d i ricorso adduce la violazione di legge, con riferimento agli artt. 112 e 115 c.p.c. ed all'art. 111 dell a ### evidenziando come la Corte d'Appello abbia omesso di scrutinare il profilo di gravame con il quale si era d enunciata l'impossibilità giuridica che il Tribunale d isponesse, come aveva indebitamente fatto, la condanna alle spese del ricorren te, nonostante la P.A. fosse stata difesa da un funzionario; 1.1 il mot ivo censura l'omesso esame di un pro filo che tuttavia in diritto è manifestamente infondato; l'art. 152 b is disp. att. c .p.c., pienam ente applicabile ratione temporis, prevede infatti che «nelle liquidazioni delle spese di cui all'articolo 91 del codice di procedura civile a favore delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, d el decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, se assistite da propri dipendenti ai sensi dell'articolo 417 bis del codice di procedura ci vile, si appli ca il decreto adottato ai sens i dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dal la legge 24 marzo 2012, n. 27, per la liq uidazio ne del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto»; non hanno du nque rilievo i richiami di giurisprudenza in senso difforme, che riguarda un diverso e specifico am bito, ovve rosia quello delle sanzioni am ministrative, in sé non rie ntrante nel novero dell'art. 417 bis del c.p.c. che è regolato dalla norma sopra testualmente citata; vale dun que, per disattendere la censura, il principio per cu i l'omessa motivazione in diritto, se l'esito del giudizio di appello sia giuridicamente esatto, non giustifica la cassazione della sentenza, 4 di 9 ma soltanto la sua integrazione motivazionale (tra le varie, Cass., S.U., 2 febbraio 2017, n. 2731; Cass., S.U., 27 dicembre 2013, 28663); 2.  il secondo motivo denuncia la violazione di legge, con riferimento all'art. 92 c.p.c . (art. 360 n. 3 c.p.c.), nonch é l'insufficiente ed omessa motivazione ( art. 360 n. 5 c.p.c.) e si riferisce alla condanna alle spese pronunciata in secon do grado, sul me ro presupposto della soccombenza, richiamando la possibilità di una loro compensazione per gravi ed eccezionali ragioni quale conseguente a Corte Costituzionale 19 aprile 2018, n. 77; 2.1 il motivo è manifestamente infondato, perché la compensazione è rimessa alla discrezionalità del giudice che non è tenuto a motivare le ragi oni della applicaz ione della regola gen erale della soccombenza (Cass., S.U., 15 luglio 2005, n. 14989; Cass. 26 aprile 2019, n. 11329); 3.  il terz o motivo di ricorso, premesso un incipit della rubrica in termini di “insufficiente motivazione”, denuncia la violazione degli artt. 2107 e 2108 c.c., dell'art. 28, co. 9, del CCNL del comparto scuola, nonché dell'art. 491, co. 5, d. lgs. n. 297 del 1993, del d.  lgs. n. 66 del 2003, della ### 1993/2002 e dell'art. 4, co.  2, dell'accord o contrattuale 14.1.1995, oltre che dell'art. 115 c.p.c.; nella censura si osser va come il tema non era l'eccedenza del lavoro rispetto al le quattro ore giornaliere, ma semmai q uello di avere prolungato la prestazione giornaliera di un'ora, in conseguenza del “buco” orario realizzato; il motivo, rispetto all'affermazione della Corte territoriale secondo cui non sarebbe stato d imostrato dal ricorrente il suo essere a disposizione del datore di lavoro in quell'ora di “buco”, replica che 5 di 9 quell'assetto orario risultava dai quadri orari della stessa scuola, da cui eme rgevano appunto intervalli brevi, mai eccedenti l'ora e dunque implicanti uno stazionamento intra moenia, richiamandosi in diritto sia la ### eurounitaria che imponeva come orario di lavoro quello in cui il lavoratore sia a dispo sizione d el datore e rimarcando come in que i bre vi periodi di una sola ora non si potessero certamente esplicare le libere prerogative extra moenia, come desumibile sulla base di un lineare ragionamento presuntivo; non aveva poi valore l'assunto della sentenza impugnata secondo cui l'appartenenza delle sedi di ### e ### alla medesima scuola potesse escludere in radice la possibilità di configurare ore eccedenti, richiamandosi sul punto il parere del Ministero del lavoro secondo cui la prestazione di uno spostamen to obbligato era d a qualificare come orario di lavoro ed analoga previsione dell'art. 4, co., 2, dell'accordo contrattuale 14.1.1995 ministeriali; 3.1 l'insufficiente motivazione, che non costituisce più autonomo vizio rilevante ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p. c. (Cass., S.U., 7 aprile 2014, n. 8053), è addotta con modalità del tutto generiche, che non consentono di avere per ritualment e introdott o un profilo di censura da questo punto di vista; 3.2 quanto al tema dell'utilizzazione dell'ora di “buco” nell'interesse del datore di lavoro, non è implausibile quanto argomentato dalla Corte territoriale e cioè che comun que in quelle ore il docente fosse libero, sicché gli assunti del ricorrente secondo cui i tabulati orari ed altri event uali ragioname nti presuntivi potessero cond urre a diverse conclusioni att iene al merito ed alla val utazione dell'istruttoria e non è sindacabile, in sede d i legittimità (Cass., S.U., 27 dicembre 2019, n. ###; Cass., S.U., 25 ottobre 2013, 24148; ora an che Cass. 2 2 novembre 2023, n. ###), sotto il profilo della violazione di legge; 6 di 9 3.3 vi è in fine il tema del servire quell e ore d i “buco” per gli spostamenti dall'una all'altra sede del medesimo istituto scolastico; la Corte d'Appello non ha eluso il tema, affrontato nel riferire su Cass. 17511/2020, ma in proposito ha affermato che il ricorrente nulla aveva allegato, né provato, sul punto; quest'ultima affermazione attiene alla mancanz a di allegazione e prova di quanto in ipo tesi potrebbe sostanziare una domanda fondata sul fatto che le o re di “buco” fossero imp iegate e si rendessero necessarie nell'inte resse datoriale al trasferirsi del ricorrente da una sede all'altra; quanto affermato dal citato precedente di legittimità, come anche dal parere ministeriale che cita il ricorrente, non è in discussione, potendosi ritenere che le ore di “buco” , se davvero necessarie a quel fine, rien trino nell'orario di lavoro e siano come tali da remunerare, secondo principi comuni e di fondo dell'ordinamento lavoristico; tuttavia, la Corte territoriale ha det to che in propo sito erano mancate le debite allegazioni e prove, che dovrebbero riguardare appunto l'esistenza di quel nesso tra gli intervalli ed il lavoro sulle due sedi; rispetto a quando dett o d alla Corte territoriale, in gran parte riguardante profili di fat to, il motivo nul la replic a e pertanto il dibattersi in esso sui conseguenti pr ofili di diritto è sterile e d inammissibile; 4.  il quarto motivo denuncia la violazione di legge, con riferimento agli artt. 4 e 33 della legge n. 104 del 1992 ed al ### sulla mobilità del personal e docente del 2013/2014, oltre a violazione dell'ar t.  115 c.p.c. e ad insufficiente motivazione; in esso si riepilog a la de cisione della Corte d'Appello pe r quanto riguarda la d omanda d i risarcimento del danno per il pregiu dizio 7 di 9 cagionato dalle ore “buco”, quali forme di prolungamento di orario, rispetto all'assistenza al genitore disabile, così violando i dirit ti sanciti dalla legge n. 104 del 1992 e dalle norme civilistiche, oltre che impede ndo l'assolvimento deli corrispondenti obblighi parentali; il mot ivo adduce che la Corte terri toriale avrebbe neg ato la fondatezza della domanda sul presupposto: a) che la prestazione fosse stata resa presso un un ico istituto scolastico, seppure articolato in due diversi plessi e che pertanto non vi era stato alcun riferimento in violazione dell'art. 33, co. 5, della legge n. 104; b) che la riduzione del tempo disponibile per la madre era stata fatta con g enericità tale da contenere in sé «i crismi della propria irrilevanza»; 4.1 rispetto a tale assetto decisorio, il motivo adduce una “insufficiente motivazione”, nonché, nell'ordine , l'esclusione, sancita dal ### per la mobilità del 2013/2014 (art. 7, co. 2, lett. a), dei beneficiari delle precedenze, t ra cui rientra chi presti assistenza al ge nitore con d isabilità, dalle graduatorie per le catt edre orario “est erne”, oltre al rientrare dei movimenti da “sezioni associate, funzionanti in comuni diversi”, nei “movimenti tra comuni diversi” (art. 19, co. 2), tenuto conto che le cattedre “orario” costituite su comuni diversi sono appunto quelle riguardanti scuole di comuni diversi (art. 7, co.  3, lett. c); da tutto ciò si dovrebbe desumere, secondo il ricorrente, l'erroneità dell'affermazione della sentenza secondo cui non sarebbe stato disposto alcun trasferimento in violazione dell'art. 33 comma 5 della legge n. 104; il motivo afferma inoltre che, stante l'esistenza della posizione di caregiver del ricorrent e, nota all'istituto scolastico, n on aveva spiegazione la «pleonastica e non motivata» afferma zione di genericità ed irrilevanza asc ritta dalla sente nza impugnata alla 8 di 9 prospettazione del ricorrente, il tutto in sostanziale inosservanza, sul piano istruttorio, dell'art. 115 c.p.c. e delle nozioni comuni di esperienza; 4.2 anche in questo caso la denuncia di insufficiente motivazione è del tutto generica ed inammissibile per le stesse ragioni già indicate al punto 3.1; 4.2 inammissibili sono anche le censure che fanno riferimento alla violazione di contratti int egrativi, in quanto essi non rientrano nell'ambito dei motivi deducibi li con il ricorso per cassazione, riguardando l'art. 360 n. 3 c.p.c. soltanto la violazione dei contratti collettivi “nazionali” e non gli accordi, pur anche nazionali, ma di natura “integrativa” (fra le tante Cass. n. 5565/200 4; Cass. n .  20599/2006; Cass. n. 28859/2008; Cass. n. 6748/2010; Cass. 15934/2013; Cass. n. 4921/2016, Cass. n. 16705/2018; Cass. ###/2018; Cass. n. 20917/2019; Cass. n.7568/2020; Cass. 25626/2020); in ogn i caso, la senten za impugnata fa riferim ento al l'istituto di adibizione del ricorrente come “unico”, seppure articolato in diversi plessi, sicché, in mancanza di censure o mig liori specificazioni in fatto, non ha senso discorrere di cattedre “esterne”; 4.3 in assen za di profili di illeg ittimità in ordine all'orario, né di questioni su altri diritti discendenti dalla legge n. 104, va da sé che non possano avere rilievo questioni sui disagi cui fa riferimento il ricorrente; ciò è già assorbente , ma in ta le quadro, non può comunque ritenersi implausibile il rilievo di genericità contenuto nella sentenza impugnata in ordine alla lamentata riduzione del tempo disponibile per la cura della propria genitrice disabile, non potendosi certo dire 9 di 9 che ciò sia conseguenza ne cessitata ed inevi tabile di quelle ore “buco”; 5.  il ricorso va quindi nel suo complesso disatteso e le spese del grado seguono la soccombenza.  P.Q.M.  La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 3.500,00 per compensi oltre al rimborso delle spese prenotate a debito. 
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussi stenza dei presu pposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### 

Giudice/firmatari: Di Paolantonio Annalisa, Belle' Roberto

M
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Tribunale di Marsala, Sentenza n. 504/2016 del 09-06-2016

... del rapporto sottostante. Nulla invece hanno contestato in ordine alla scrittura privata, peraltro riconosciuta da entrambi in sede di interrogatorio formale. Ebbene, l'assegno bancario, nei rapporti diretti tra traente e prenditore (ovvero tra girante ed immediato giratario), anche se privo di valore cartolare, deve essere considerato come una promessa di pagamento, e pertanto, secondo la disciplina dell'art. 1988 c.c., comporta una presunzione “iuris tantum” dell'esistenza del rapporto sottostante, fino a che l'emittente (o il girante) non fornisca la prova - che può desumersi da qualsiasi elemento ritualmente acquisito al processo, da chiunque fornito - dell'inesistenza, invalidità ed estinzione di tale rapporto. In sostanza il portatore dell'assegno - posto a fondamento (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE di ### in composizione monocratica in persona del magistrato: dott.ssa ### ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1603 /2012 R.G. 
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 218/2012 vertente tra ### nato a ### il 13.10. 1969, codice fiscale ###, e ### nata a ### il ###, codice fiscale ###, elettivamente domiciliati in ### presso lo studio dell'Avv. ### che li rappresenta e difende in virtù di mandato ad litem steso in calce all'atto introduttivo del giudizio, - attori -opponenti e SAMMARTANOFRANCESCO, nato a ### il ###, codice fiscale ###, rappresentato e difeso dall'Avv. ### giusto mandato ad litem steso a margine del ricorso per decreto ingiuntivo, elettivamente domiciliato in ### presso lo studio del suo procuratore, -convenuto -opposto ### nato a ### il ###, codice fiscale ###, rappresentato e difeso, giusto mandato ad litem steso a margine della comparsa di costituzione, dall'Avv. ### elettivamente domiciliato in ### presso lo studio del suo procuratore, -### chiamato in causa - Conclusioni delle parti: attori: Voglia il Tribunale dichiarare ed accertare, per le ragioni di cui in premessa, tanto in fatto quanto in diritto, che nessuna somma è dovuta dagli opponenti all'opposto e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto perché infondato, ingiusto ed illegittimo; condannare l'opposto, in via riconvenzionale e in solido con il chiamato in causa, che risulta avere agito con mala fede o colpa grave, alla restituzione di quanto indebitamente incassato in virtù della messa in esecuzione del titolo illegittimo oltre al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., che si quantificano in € 26.000,00 o a quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, che qualora l'ill.mo giudice adito riterrà di difficile o incerta quantificazione, potrà dallo stesso essere liquidata equitativamente ex art. 1226 c.c., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo; condannare l'opposto alla restituzione del titolo in suo possesso essendo illegittima la causa che giustifica il possesso di detto titolo da parte sua; in denegata ipotesi, qualora il giudice ritenesse gli opponenti debitori della somma stabilita nel decreto ingiuntivo opposto, accerti in via riconvenzionale e per effetto della chiamata in causa del terzo, che le somme in questione, per i motivi di cui in narrativa, sono ad esclusivo carico del sig. ### e per l'effetto condanni quest'ultimo alla refusione delle somme cui il giudice dovesse condannare gli opposti; vinte le spese. 
Convenuto: ### il Tribunale ritenere e dichiarare infondata, in fatto ed in diritto, l'opposizione proposta da ### e ### e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 218/2012 nel limite della somma di € 11.825,85 (quale somma residua dell'originario credito); ritenere e dichiarare che i sigg.ri ### e ### sono debitori nei confronti del ### Sammartano dell'importo di € 11.825,85; condannare i sigg.ri ### e ### a pagare in favore del sig. ### la somma di € 11.825,85 oltre interessi legali fino all'effettivo soddisfo; vinte le spese.  ### chiamato in causa: ### il Tribunale ritenere e dichiarare infondata, in fatto ed in diritto, l'opposizione proposta da ### e ### ritenere e dichiarare che nessuna responsabilità può essere addebitata al sig. ### per i fatti di causa; ritenere e dichiarare infondate in fatto ed in diritto le richieste avanzate nei confronti del sig. ### vinte le spese da distrarre in favore del procuratore antistatario. 
OMISSISS MOTIVI DELLA DECISIONE Oggetto del giudizio è il credito che parte opposta sostiene vantare nei confronti degli opponenti in virtù della scrittura privata del 02.01.2012. 
Gli opponenti chiedono la revoca del D.I. 218/2012 negando la sussistenza del credito azionato. 
A tal fine sostengono che l'assegno richiamato nel ricorso per decreto ingiuntivo era stato consegnato in bianco ad un soggetto terzo (nei confronti del quale chiedono venga esteso il contraddittorio) quale promessa di pagamento; quest'ultimo poi lo avrebbe consegnato all'opposto e, riempito in ogni sua parte, sarebbe stato portato all'incasso nonostante l'iniziale mancanza dei requisiti necessari a qualificarlo come titolo di credito. 
Per tali motivi chiedono la revoca del d.i. opposto e la condanna ai sensi dell'at. 96 c.p.c. delle controparti; in via riconvenzionale, chiedono la condanna del terzo chiamato in causa alla restituzione di quanto illegittimamente incassato. 
Sia l'opposto che il terzo chiamato in causa contestano tutto quanto ex adverso sostenuto. 
In particolare il ### evidenzia che la ### aveva già riconosciuto la sussistenza del credito azionato con precedente scrittura privata del 9 maggio 2011; successivamente, stante l'inadempimento delle obbligazioni assunte con tale scrittura, entrambi gli opponenti sottoscrivevano nuova scrittura privata; anche stavolta restavano inadempienti, costringendo l'opposto ad agire in giudizio per il recupero del credito.
Con riferimento poi al rapporto sottostante sostiene che il credito deriva da un prestito elargito ai coniugi tramite l'intermediazione del ### previa consegna dell'assegno, già completo in ogni sua parte.  ### ha confermato la ricostruzione dei fatti per come descritta dall'opposto, dichiarandosi peraltro creditore dei coniugi opponenti e, negando pertanto di aver mai ricevuto le somme indicate in atto di citazione. 
Il procedimento è stato istruito attraverso la documentazione agli atti e l'interrogatorio formale degli opponenti (limitatamente agli articolati ammessi con ordinanza depositata il 4 febbraio 2014. 
Sulle conclusioni rassegnate dalle parti è stato assunto in decisione con l'assegnazione dei termini ex art.  190 c.p.c.. 
Innanzitutto si dichiara l'inammissibilità dei documenti prodotti dagli opponenti unitamente alla comparsa conclusionale: gli stessi infatti non solo sono stati prodotti in un momento in cui non si sarebbe più potuto instaurare il contraddittorio sui medesimi (udienza ex 281 quinquies c.p.c.) ma, soprattutto, non vi è prova che la parte sia stata nell'impossibilità di produrli prima (anzi, gli stessi documenti dimostrano che la parte ben avrebbe potuto produrli prima). 
Per tali motivi non potranno essere esaminati ai fini della decisione e se ne dispone l'espunzione. 
Tanto premesso, considerato che gli opponenti, in data successiva al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo ed antecedente all'emissione del decreto medesimo hanno versato all'opposto un ulteriore acconto di € 4.000,00, il d.i. va preliminarmente revocato poiché reso, per stesso riconoscimento dell'opposto, per una somma maggiore rispetto all'esatto ammontare del presunto credito. 
Con riguardo invece agli ulteriori motivi di opposizione, questi si sono dimostrati privi di riscontro. 
Gli opponenti infatti hanno eccepito e lamentato la carenza di valore cartolare dell'assegno portato all'incasso e l'insussistenza del rapporto sottostante. 
Nulla invece hanno contestato in ordine alla scrittura privata, peraltro riconosciuta da entrambi in sede di interrogatorio formale.
Ebbene, l'assegno bancario, nei rapporti diretti tra traente e prenditore (ovvero tra girante ed immediato giratario), anche se privo di valore cartolare, deve essere considerato come una promessa di pagamento, e pertanto, secondo la disciplina dell'art. 1988 c.c., comporta una presunzione “iuris tantum” dell'esistenza del rapporto sottostante, fino a che l'emittente (o il girante) non fornisca la prova - che può desumersi da qualsiasi elemento ritualmente acquisito al processo, da chiunque fornito - dell'inesistenza, invalidità ed estinzione di tale rapporto. 
In sostanza il portatore dell'assegno - posto a fondamento dell'azione causale come semplice promessa di pagamento - in quanto destinatario della promessa, si giova della c.d, “astrazione processuale della causa debendi” e dell'effetto che essa produce (art. 1988 c.c.) in termini di inversione dell'onere della prova in ordine all'esistenza del sottostante rapporto obbligatorio, donde la conseguenza che il promissario il quale agisca per l'adempimento dell'obbligazione ha il solo onere di dar prova della promessa, non anche quello di dar prova del rapporto giuridico dal quale la promessa trae origine, mentre incombe al promittente l'onere di provare l'inesistenza, l'invalidità o l'estinzione del rapporto fondamentale. 
Nel caso de quo, oltre all'assegno e, a prescindere dallo stesso, l'opposto ### ha agito in sede ###virtù della scrittura privata sottoscritta dagli opponenti in data ###, alla quale sono peraltro seguiti ben due versamenti (l'uno in data ### e l'altro il successivo 22.08.2012). 
Quindi ancor più calzante appare il consolidato orientamento giurisprudenziale, sia di legittimità che di merito, che, partendo dal dato letterale della norma di cui all'art. 1988 c.c. ha sancito che la ricognizione di debito ha effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, determinando l'astrazione processuale della "causa debendi", con la conseguenza che il destinatario è dispensato dall'onere di provare l'esistenza e la validità del predetto rapporto, che si presume fino a prova contraria; essa, però, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, presupponendo pur sempre l'esistenza e la validità del rapporto fondamentale, con la conseguenza che la sua efficacia vincolante viene meno qualora sia giudizialmente provato che tale rapporto non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento relativo al rapporto fondamentale, che possa comunque incidere sull'obbligazione oggetto del riconoscimento. 
Orbene, nonostante le divergenti ricostruzioni fattuali, gli opponenti non hanno fornito alcuna prova in ordine all'insussistenza del rapporto sottostante e/o dell'estinzione del medesimo. 
Né le prove orali articolate dagli opponenti avrebbero potuto fornire una siffatta prova, proprio perché vertenti su circostanze che esulano dall'oggetto del giudizio. 
Infine, nessuna istruttoria è stata svolta in ordine alla domanda in riconvenzionale, rimasta del tutto priva di fondamento. 
Concludendo, si revoca il d.i. 218/2012 poiché reso per una somma maggiore rispetto a quanto vantato dall'opposto; per il resto l'azione è infondata e non merita di essere accolta. 
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.  P. Q. M.  Il Tribunale di ### in composizione monocratica, nella causa n. 1603 /2012 R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide: revoca il d.i. 218/2012; accerta e dichiara il minor credito vantato dall'opposto ### nella somma di € 11.825,85; per l'effetto condanna gli opponenti al pagamento in favore del ### della somma di € 11.825,85, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo; rigetta le domande avanzate, anche in riconvenzionale, dagli opponenti; in virtù del principio della soccombenza, rilevato che il d.i. è stato revocato in considerazione della minor somma vantata, condanna gli opponenti a rifondere all'opposto ### il 70% delle spese di lite, liquidate complessivamente pari ad € 1.820,00 per compensi di procuratore (€ 350,00 per la fase di studio, € 280,00 per la fase introduttiva, € 560,00 per la fase istruttoria ed € 630,00 per la fase decisionale); oltre spese forfettarie ed oneri accessori di legge; condanna gli opponenti a rifondere al terzo ### le spese di lite, liquidate pari ad € 2.600,00 per compensi di procuratore (€ 500,00 per la fase di studio; € 400,00 per la fase introduttiva, € 800,00 per la fase istruttoria ed € 900,00 per la fase decisionale), oltre spese forfettarie ed oneri di legge; dispone la distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario; Così deciso in ### il ### Il Giudice Dott.ssa

causa n. 1603/2012 R.G. - Giudice/firmatari: Signorello Filippetta

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