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Tribunale di Grosseto, Sentenza n. 45/2026 del 23-01-2026

... 9839/2021). Nel caso di specie, le contestazioni mosse dall'attore attengono alla corretta convocazione dell'assemblea, integrante una mera violazione di legge, e alla corretta quantificazione e ripartizione delle spese, elementi che non integrano alcuna delle sopra richiamate ipotesi di nullità, risolvendosi ancora una volta in mere violazioni di leggi. Dunque, i vizi lamentati dall'attore integrano cause di annullabilità delle delibere che hanno approvato i bilanci su cui si fonda il ricorso monitorio. Ebbene, va osservato che “Nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via d'azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione; ne consegue l'inammissibilità, rilevabile d'ufficio, dell'eccezione con la quale l'opponente deduca solo l'annullabilità (leggi tutto)...

testo integrale

R.G. n. 711/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 711/2024 R.G., promossa da ### (C.F. ###) rappresentato e difeso dall'Avv. ### ATTORE contro CONDOMINIO sito in ### S.  ### N. 1 (C.F. ###) rappresentato e difeso dall'Avv. ####: opposizione a decreto ingiuntivo - pagamento di oneri condominiali. 
Conclusioni: per parte attrice, come da citazione, per parte convenuta, come da nota del 28.04.2025.  ##### sito in ### S. ### via ### n. 1 ha adito in sede monitoria questo Tribunale per ottenere nei confronti di ### l'emissione di un decreto ingiuntivo, per l'importo di 28.978,00 euro, a titolo di oneri condominiali insoluti, come da bilancio approvato con delibera del 03.12.2023. 
Il Tribunale di Grosseto con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo 93/2024 del 06.03.2024 ha accolto il ricorso monitorio.  ### attore ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo, rassegnando le seguenti conclusioni: “### l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: 1) ### la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per i motivi suesposti; 2) ### il decreto opposto per i motivi esposti anche alla luce della omessa attivazione della mediazione obbligatoria”. 
Si è costituito il condominio opposto, rassegnando le seguenti conclusioni: “### il Tribunale di Grosseto, contrariis reiectis, ### la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo rigettando la domanda di sospensione della controparte; nel merito confermare il decreto ingiuntivo opposto; in subordinata ipotesi condannare l'opponente a corrispondere al condominio ### 1 la somma di euro 28.978,00 oltre interessi dal dovuto al saldo, ovvero la diversa somma maggiore o minore che risulterà di giustizia”. 
In via preliminare, deve darsi atto dell'espletamento della mediazione obbligatoria ad opera della parte convenuta, rispetto alla causa odierna, con conseguente rigetto dell'eccezione di improcedibilità proposta da parte attrice (cfr. documentazione depositata da parte convenuta il ###). 
Ciò posto, il condominio convenuto ha azionato in sede ###credito da oneri condominiali ordinari, per un totale di 28.978,00 euro, derivante dai bilanci consuntivo e preventivo approvati all'assemblea del 03.12.2023 e relativi agli anni 2022/2023 e 2023/2024. 
La parte opponente ha contestato la correttezza degli importi domandati, evidenziando che l'importo domandato dal condominio non è coerente con le risultanze dei bilanci approvati dall'assemblea, che l'importo indicato nel preventivo del 2023-2024 è errato, in quanto non coerente con il rendiconto consuntivo 2022-2023; inoltre, l'attore evidenzia che la documentazione circa i lavori straordinari 16/17 e 17/18 non è stata allegata dal condominio, sicché gli importi richiesti sarebbero oltremodo incomprensibili; infine, allega l'attore che “il ### non ha mai convocato alle assemblee il condomino ### e non ha mai inviato allo stesso la documentazione contabile e le rate di pagamento” e che “La quantificazione dell'esorbitante importo, infatti, non è mai stata correttamente portata a conoscenza del condomino”. 
Così delineata la domanda attorea, la stessa va respinta in quanto infondata. 
Circa l'erroneità e incomprensibilità degli importi richiesti in sede monitoria dal condominio, va rilevato che la somma di 28.978,00 euro è del tutto coerente con le risultanze del preventivo per gli anni 2023-2024, approvato dall'assemblea condominiale in data ### (cfr. all. 3 fasc. monitorio). 
In particolare, il credito azionato si ottiene sommando, per la prima unità riferibile all'odierno attore, la somma di 26.338,00 euro, a titolo di saldo della gestione precedente e prima rata preventiva, l'importo di 929,00 euro, a titolo di seconda rata preventiva, e, in relazione alla seconda unità immobiliare riferibile all'attore, l'importo di 1.644,00 euro, a titolo di saldo della gestione precedente e prima rata preventiva, l'importo di 67,00 euro, a titolo di seconda rata preventiva (26.338,00+929,00+1.644,00+67,00=28.978,00 euro). 
Pertanto, non sussiste l'omessa corrispondenza tra l'importo richiesto dal condominio in sede monitoria e le risultanze dei documenti contabili approvati dall'assemblea il ###. 
Del resto, deve rilevarsi che, a fronte della puntuale ricostruzione degli importi dovuti dall'attore operata dal condominio nella comparsa di costituzione e risposta, il primo non ha operato alcuna contestazione specifica con le memorie integrative, confermando così l'esattezza degli importi richiesti dal convenuto. 
Circa l'omessa produzione dei documenti inerenti ai lavori straordinari deliberati dal condominio, come correttamente evidenziato anche dal convenuto, il credito azionato non concerne le rate per i lavori straordinari, sicché il rilievo operato dall'attore è inconferente rispetto all'oggetto di questo giudizio. 
Circa i vizi della delibera posta dal condominio a fondamento dell'azione monitoria, per omessa comunicazione della convocazione all'attore, per scorrettezza degli importi contenuti nei bilanci approvati, deve rilevarsi che i vizi dedotti costituiscono vizi di annullabilità delle delibere di approvazione, risolvendosi in violazioni della legge inerente alla materia condominiale. 
Al riguardo, deve osservarsi che “In tema di condominio degli edifici, l'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale, ai sensi dell'art. 1137 c.c., come modificato dall'art. 15 della l. n. 220 del 2012, mentre la categoria della nullità ha un'estensione residuale ed è rinvenibile nelle seguenti ipotesi: mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico - quest'ultima da valutarsi in relazione al "difetto assoluto di attribuzioni" -, contenuto illecito, ossia contrario a "norme imperative" o all'"ordine pubblico" o al "buon costume"”, sicché “sono meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate in violazione dei criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio di dette attribuzioni assembleari, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137, comma 2, c.c.” (Cass. Civ. S.U. n. 9839/2021). 
Nel caso di specie, le contestazioni mosse dall'attore attengono alla corretta convocazione dell'assemblea, integrante una mera violazione di legge, e alla corretta quantificazione e ripartizione delle spese, elementi che non integrano alcuna delle sopra richiamate ipotesi di nullità, risolvendosi ancora una volta in mere violazioni di leggi. 
Dunque, i vizi lamentati dall'attore integrano cause di annullabilità delle delibere che hanno approvato i bilanci su cui si fonda il ricorso monitorio. 
Ebbene, va osservato che “Nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via d'azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione; ne consegue l'inammissibilità, rilevabile d'ufficio, dell'eccezione con la quale l'opponente deduca solo l'annullabilità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione senza chiedere una pronuncia di annullamento” (Cass. Civ. S.U. n. 9839/2021). 
Pertanto, non avendo la parte attrice richiesto l'annullamento delle delibere sopra richiamate e, anzi, essendo pacifico tra le parti che le stesse non sono state tempestivamente impugnate dall'attore, le contestazioni sopra esaminate vanno ritenute inammissibili in questo giudizio, anche se qualificabili come eccezioni in senso stretto. 
Pertanto, i vizi lamentati dall'attore non possono accogliersi nel presente giudizio. 
Vale la pena rilevare altresì che, secondo la giurisprudenza di legittimità, i bilanci condominiali contenenti le poste passive a carico dei singoli condomini, una volta approvati con delibera condominiale, devono essere contestati con apposita azione di annullamento ai sensi dell'art. 1137 c.c. nel termine di decadenza ivi stabilito, sicché, in caso di mancata impugnazione della delibera di approvazione, questa costituisce titolo di credito del condominio e, di per sé, prova l'esistenza di tale credito e legittima il condominio alla sua riscossione (cfr. Cass. Civ. n. 17863/2020; Cass. Civ.  3847/2021; Cass. Civ. n. 3354/2016; n. 22573/2016). 
Ciò rende vieppiù infondate le contestazioni mosse dall'attore. 
In conclusione, l'opposizione proposta dall'attore è infondata, con conseguente rigetto della stessa e conferma del decreto ingiuntivo opposto. 
Le spese seguono il criterio di soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, tenuto conto delle attività concretamente eseguite dalle parti, con riduzione del compenso della fase istruttoria, non essendo state assunte prove, e del valore della controversia, desumibile dal valore del credito azionato dal condominio convenuto.  P.Q.M.  il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 711/2024 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede: 1) respinge le domande proposte dall'attore e conferma il decreto ingiuntivo opposto; 2) condanna l'attore al pagamento delle spese processuali in favore della parte convenuta che si liquidano nella somma di 7.000,00 euro, a titolo di compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA se dovuti. 
Grosseto, 22.01.2026 

IL GIUDICE
Dott. ###


causa n. 711/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Valerio Medaglia

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Tribunale di Gorizia, Sentenza n. 290/2022 del 15-10-2022

... momento della precisazione delle conclusioni, in cui l'attore ha inteso invertire la domanda principale con quella formulata in via subordinata. In terzo luogo, la domanda attorea deve essere dichiarata procedibile, essendo stata esperita la mediazione obbligatoria nei confronti di tutti i convenuti (v. verbale negativo del 21.6.2017 e del 18.4.2018). Non può essere, infine, accolta l'eccezione di nullità alla ### sollevata dalla difesa di ### per aver, l'ausiliario, omesso di depositare, unitamente alla relazione peritale, i documenti allegati alle osservazioni dei C.T.P., atteso che, da un lato, tale nullità non è stata espressamente eccepita nel corso dell'udienza del 9.3.2021, essendosi il difensore limitato a chiedere la convocazione del perito per chiarimenti e, dall'altro, alcuna effettiva lesione del diritto di difesa è stata allegata dal difensore, tenuto conto dei successivi chiarimenti depositati in data ###. 2. Nel merito. Si ritiene, preliminarmente, che la scrittura privata del 24.1.2016 vada qualificata quale accordo preparatorio alla divisione, privo dell'effetto distributivo, in cui emerge la volontà dei due fratelli di procedere alla divisione, con l'assegnazione (leggi tutto)...

testo integrale

N. 1386/2017 R.Gen.Aff.Cont.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Gorizia Sezione Unica CIVILE Il Giudice, dott.ssa ### ha pronunziato la seguente ### nella causa iscritta al n. 1386/2017 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 19/04/2022 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c. l'ultimo dei quali è scaduto in data ### TRA ### (c.f. ###), elett.te dom.to in Udine, alla via ### n. 11, presso lo studio dell'avv. #### dal quale è rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti - #### (c.f.: ###), elett.te dom.ta a Gorizia, alla via ### n. 11, presso lo studio dell'avv. ### dal quale è rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti; - ###' ### (c.f. ###) e #### (c.f. ###) ### Oggetto:
Sentenza non definitiva n. 290/2022 pubbl. il ### - 2 - Conclusioni: nelle note scritte il difensore dell'attore ha chiesto: “In via principale a) ### lo scioglimento della comunione ereditaria tra le parti sui beni dedotti in giudizio e disporne la divisione e, per l'effetto: b) assegnare ex art. 720 Cod.Civ. all'attore ### la proprietà esclusiva della casa di ### via ### n. 41 (P.T. 2462 di ### c.t. 1°, p.c.n. 2070) e del negozio di ### viale ### n. 25 (P.T. 1284 di ### c.t. 1°, p.c.n. 36/23 e c.t. 2°, p.c.n. 36/22) con addebito dell'eccedenza a favore della sorella ### nella misura di € 109.800,00 per il primo bene e di € 85.200,00 per il secondo bene o della diversa somma che riterrà giusta, stante l'indivisibilità dei beni, la mancanza di conflitto sull'assegnazione dei beni e la meritevolezza delle ragioni addotte dall'attore; c) assegnare congiuntamente ex art. 720 Cod.Civ. ai maggiori quotisti ### e ### la proprietà esclusiva dell'immobile di #### (P.T. 39 di ### c.t. 2°, p.c. 196/12) e degli immobili di ### (P.T. 552 di ### c.t. 1°, p.c. 190/97) e di via ### (P.T. 552, c.t. 1°, p.c.n. 190/97) con addebito dell'eccedenza a favore di ### e di ### in misura di € 38.850,00 cadauno in relazione al primo bene e di € 64.600,00 cadauno in relazione agli altri due beni, stante l'indivisibilità dei beni; in via subordinata, in mancanza di richiesta di assegnazione ex art. 720 Cod. 
Civ., procedere alla divisione dei medesimi beni ordinandone la vendita all'incanto a norma dell'art. 720 u.c. Cod.Civ. e la ripartizione del ricavato secondo le quote spettanti ai singoli condividenti; In via subordinata d) ### l'autenticità delle sottoscrizioni della scrittura privata del 24.01.16 e l'inadempimento di ### all'obbligo di darvi esecuzione con atto notarile, accertare e dichiarare il trasferimento a favore di
Sentenza non definitiva n. 290/2022 pubbl. il ### - 3 - ### della quota di ½ della p.i. del negozio di ### viale ### n. 25 (P.T. 1284 di ### c.t. 1°, p.c.n. 36/23 e c.t. 2°, p.c. 36/22) appartenuta a ### e, nel contempo, il trasferimento a favore di ### della quota di 1/8 della p.i. delle case di #### (P.T. 39 di ### c.t. 2°, p.c.n. 196/12), ### (P.T.  552 di ### c.t. 1°, p.c.n. 190/97) e via ### (P.T. 552, c.t. 1°, p.c. 190/97) appartenute a ### con obbligo per lo stesso ### di corrispondere a ### il conguaglio convenuto di € 20.000,00; In ogni caso, f) dichiarare inammissibile e/o infondata ogni domanda ed eccezione svolta dalla convenuta ### per i motivi esposti in atti; g) Condannare la convenuta ### a rifondere all'attore le spese di lite, comprese quelle di C.T.U. e C.T.P. e quelle dei due procedimenti di mediazione svolti avanti alla C.C.I.A.A. della V.G. 
Nelle note scritte il difensore della convenuta costituita ha così concluso: “In via preliminare, dichiararsi la nullità dell'elaborato peritale del ctu ### per essere stato redatto in data ### e quindi in un periodo temporale in cui le operazioni peritali erano sospese per ordine del Giudice di data 17/09/2020; per la violazione del diritto di difesa avendo egli omesso di allegare alla stessa i documenti allegati alle osservazioni del CTP di parte convenuta arch. 
Mantoani ed a quelle redatte dall'avv. ### e per violazione del diritto del contraddittorio, avendo egli determinato la stima della casa di abitazione di via ### sulla base di un documento di data 31/02/2017 introdotto da parte attrice, per la prima volta, nel giudizio, con le osservazioni alla ctu e quindi successivamente allo spirare dei termini preclusivi di cui all'art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c., il tutto così come eccepito e meglio motivato in comparsa di costituzione di nuovo difensore di data 04/03/2021 e per l'effetto disporsi la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio e la sostituzione del Ctu nominato;
Sentenza non definitiva n. 290/2022 pubbl. il ### - 4 - nel merito, ci si riporta integralmente alle conclusioni formulate dai precedenti difensori della convenuta ### nelle comparse di costituzione di data 14/03/2018 e di data 16/11/2020 e nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 12/01/2021 di data 22/12/2020, nonché a quelle formulate con comparsa di costituzione di nuovo difensore di data 04/03/2021”. 
Il difensore ha, inoltre, reiterato le istanze istruttorie, come indicato nelle note scritte del 13.4.2022, cui si rinvia.  MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, ### ha adito il Tribunale di Gorizia esponendo: - che, in data ###, è deceduta ab intestato a ### la propria madre ### nata a ### del ### il ###, lasciando, quali eredi, egli attore e la sorella ### per la quota di ½ ciascuno; - che nel patrimonio relitto dalla madre sono ricompresi i seguenti beni immobili: a) immobile sito in ### alla via ### n. 41, individuati all'### di ### C.C. di ### alla P.T. 2462, c.t. 1°, p.c.n. 2070, oltre alle congiunte parti comuni; b) Ente indipendente, sito in ### al viale ### n. 27, composto da due locali al p.t. marcati con i nn. 1 e 2 nel piano sub G.T. 282/57, individuato all'### di #### di ### alla P.T. 1284, c.t. 1°, p.c.n. 36/23, con le congiunte parti comuni, ed Ente urbano, corte, individuato al c.t. 2° della medesima P.T., p.c.n. 36/22 (v. ricorso per certificato di eredità e certificato di eredità di cui al doc. 3 fascicolo parte attrice); - di essere, inoltre, proprietario della quota di 1/8, unitamente a ### anch'ella per la quota di 1/8, e a ### titolare della quota di ¾ della nuda proprietà, dei seguenti beni immobili: 1)
Sentenza non definitiva n. 290/2022 pubbl. il ### - 5 - l'immobile sito a ### alla via ### n. 3, individuato all'### di #### di ### alla P.T. 39, c.t. 2°, p.c.n. 196/12; 2) l'immobile sito in ### alla ### n. 7, individuato all'### di #### di ### alla P.T. 552, c.t. 1°, p.c.n. 190/97; 3) l'immobile sito in ### alla via ### n. 3, individuato all'### di #### di ### alla P.T. 552, c.t. 1°, p.c.n. 190/97, tutti gravati dal diritto di usufrutto in favore di ### per la quota di ¾, risultante dalla visura catastale in atti; - che, in virtù dell'accordo divisionale parziale del 24.1.2016, raggiunto con la sorella ### egli attore sarebbe divenuto proprietario esclusivo dell'immobile sito in ### al viale ### n. 27, mentre alla sorella ### sarebbe stata trasferita la quota di 1/8, di sua proprietà, dei beni immobili siti in ### alla ### alla ### e alla via ### con la previsione, in favore di quest'ultima, di un conguaglio di € 20.000,00 (v. doc. 7 fascicolo parte attrice); - che, nonostante l'accordo risultante da tale scrittura privata, non si è mai addivenuti al rogito dinanzi al notaio incaricato, a causa del comportamento di ### che avrebbe continuato a proporre ipotesi divisionali sempre diverse.  ### ha, dunque, chiesto, in via principale, 1) accertata l'autenticità delle sottoscrizioni apposte alla scrittura privata del 24.1.2016, dichiarare trasferita, in proprio favore, la quota di ½ della p.i. del negozio di ### viale ### n. 27, di proprietà della convenuta, con le congiunte parti comuni e, nel contempo, accertare l'avvenuto trasferimento, in favore di ### della quota di 1/8 del diritto di proprietà sugli immobili di ### siti alla ### alla ### e alla via ### (P.T. 552, c.t. 1°, p.c.n. 190/97), con le congiunte parti comuni,
Sentenza non definitiva n. 290/2022 pubbl. il ### - 6 - con obbligo di versare in favore della convenuta il conguaglio di € 20.000,00; 2) in via subordinata, accertare l'inadempimento di ### all'obbligo di concludere il contratto definitivo di compravendita, in esecuzione dell'accordo del 24.01.2016, e per l'effetto disporre, ai sensi dell'art. 2932 c.c., il trasferimento, in proprio favore della quota di ½ della p.i.  del negozio di ### sito al viale ### n. 27, di proprietà della convenuta, con le congiunte parti comuni e, il trasferimento a favore di quest'ultima della quota di sua proprietà, pari ad 1/8, degli immobili, siti in ### alla ### alla ### e alla via ### con le congiunte parti comuni, subordinatamente al versamento in favore della convenuta di € 20.000,00. 
In via subordinata, l'attore ha chiesto lo scioglimento della comunione, con attribuzione dei beni siti in ### al viale ### n. 27 e alla via ### n. 41, in suo favore ex art. 720 c.c., nonché, lo scioglimento della comunione sui beni immobili, siti in ### alla ### alla ### e alla via ### in comproprietà con i convenuti, con la conseguente divisione delle quote a ciascuno spettanti e, in mancanza di richieste di attribuzione, disporne la vendita. 
Si è costituita nel presente giudizio ### la quale, senza opporsi alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria, in relazione ai beni relitti da ### ha esposto: - che, in data ###, è deceduto a ### il proprio padre ### nato a ### il ###, lasciando quali eredi ella convenuta e il fratello ### per la quota di ½ ciascuno; - che nel patrimonio ereditario relitto dal padre era ricompresa la quota di 1/4 degli immobili siti in ### alla riva ### n. 7, ### n. 3 e via ### n. 3; - che la scrittura privata del 24.1.2016 non può essere qualificata come un contratto preliminare, né può ritenersi che costituisca un contratto valido, in quanto privo delle menzioni urbanistiche, previste a pena di
Sentenza non definitiva n. 290/2022 pubbl. il ### - 7 - nullità dagli artt. 40 L. 47/1985 e 46 D.P.R. 380/2001, potendo al più essere qualificato quale preliminare improprio, “rappresentando solo una prima fase di un accordo complessivo sulla divisione di tutti i beni”; - che, in ogni caso, il predetto accordo sarebbe annullabile ex art. 428 c.c., essendo incapace di intendere e volere al momento della sua sottoscrizione; - che il fratello ### avrebbe prelevato, dal conto corrente intestato alla madre, alcuni giorni prima della sua morte, l'importo di € 21.001,10; - che ### avrebbe, inoltre, goduto, in via esclusiva, dei due beni immobili, siti a ### in via ### n. 27 ed in via ### n. 41 (ricompresi nel patrimonio ereditario materno), senza corrispondere alcun indennizzo. 
La convenuta ha, dunque, chiesto, nel merito, il rigetto della domanda ex art.  2932 c.c. di parte attrice, in via subordinata dichiarare la nullità dell'accordo del 24.1.2016, in via ulteriormente subordinata annullare il predetto accordo ex art. 428 c.c., in ulteriore subordine ed in caso di accoglimento delle domande proposte dalla controparte, dichiararsi lo scioglimento della comunione ereditaria, con la conseguente divisione dei beni mobili ed immobili, nonché, in via riconvenzionale condannare l'attore alla restituzione del 50% delle somme prelevate dal conto corrente della madre e a corrispondere un'indennità per il godimento esclusivo dei beni immobili in comunione. 
Sono, invece, rimasti contumaci ### e ### come dichiarato in data ###. 
La causa è stata istruita mediante il deposito di documenti, l'assunzione dell'interrogatorio formale di ### e di ### e l'espletamento di una C.T.U. tecnico - estimativa, con il conferimento dell'incarico al geom. ###
Sentenza non definitiva n. 290/2022 pubbl. il ### - 8 - 1. Questioni preliminari. 
Vanno, in primo luogo, rigettate le istanze istruttorie reiterate nelle note scritte autorizzate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni e nella comparsa conclusionale dalla difesa di ### con conferma dell'ordinanza del 22.11.2021, alla cui motivazione si rinvia. 
In secondo luogo, si rileva l'inammissibilità della modifica delle domande intervenuta al momento della precisazione delle conclusioni, in cui l'attore ha inteso invertire la domanda principale con quella formulata in via subordinata. 
In terzo luogo, la domanda attorea deve essere dichiarata procedibile, essendo stata esperita la mediazione obbligatoria nei confronti di tutti i convenuti (v.  verbale negativo del 21.6.2017 e del 18.4.2018). 
Non può essere, infine, accolta l'eccezione di nullità alla ### sollevata dalla difesa di ### per aver, l'ausiliario, omesso di depositare, unitamente alla relazione peritale, i documenti allegati alle osservazioni dei C.T.P., atteso che, da un lato, tale nullità non è stata espressamente eccepita nel corso dell'udienza del 9.3.2021, essendosi il difensore limitato a chiedere la convocazione del perito per chiarimenti e, dall'altro, alcuna effettiva lesione del diritto di difesa è stata allegata dal difensore, tenuto conto dei successivi chiarimenti depositati in data ###.  2. Nel merito. 
Si ritiene, preliminarmente, che la scrittura privata del 24.1.2016 vada qualificata quale accordo preparatorio alla divisione, privo dell'effetto distributivo, in cui emerge la volontà dei due fratelli di procedere alla divisione, con l'assegnazione all'attore dei locali siti a ### al viale ### n. 27, al fine di consentire a quest'ultimo di continuare a svolgere la sua attività commerciale. 
Non si tratta, dunque, di un accordo di divisione consensuale perfetto, difettandone i requisiti minimi di oggetto, stante l'indicazione sommaria degli immobili, i quali non risultano esattamente individuati né dal punto di vista tavolare né catastale (cfr. Cass., 9/10/2018, n. 24858).
Sentenza non definitiva n. 290/2022 pubbl. il ### - 9 - Alla luce di tali considerazioni, va, dunque, rigettata la domanda attorea di accertamento dell'avvenuto trasferimento delle quote dei beni immobili in comunione, in virtù della scrittura privata del 24.1.2016. 
La carente indicazione dei beni, contenuta nell'accordo paradivisorio, non consente tantomeno di poter accogliere la domanda ex art. 2932 c.c. formulata dall'attore in via subordinata, alla luce dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “l'esatta individuazione del bene, con l'indicazione dei confini e dei dati catastali, deve necessariamente risultare dal preliminare poiché, dovendo la pronuncia giudiziale corrispondere esattamente al contenuto del preliminare stesso, l'individuazione del bene oggetto del trasferimento deve avvenire in base a dati non attingibili da altra documentazione” (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11874 del 07/08/2002; più di recente Cass. Sez. 2, Sentenza n. 952 del 16/01/2013). 
Ogni ulteriore questione afferente al predetto accordo deve ritenersi assorbita nella motivazione di cui sopra. 
Passando all'esame della domanda di scioglimento della comunione, posto che il presente giudizio divisorio ha ad oggetto una pluralità di beni immobili, in comunione tra soggetti diversi e provenienti da titoli diversi, cui si aggiunge la parziale diseguaglianza delle quote, si rende necessario procedere a due distinte divisioni: una avente ad oggetto lo scioglimento della comunione ereditaria dei beni mobili e immobili, caduti nella successione di ### e pervenuti in eredità a ### e ### per la quota di ½ ciascuno; la seconda avente ad oggetto lo scioglimento della comunione tra #### e ### avente ad oggetto gli ulteriori due beni immobili siti in ### alla ### e alla ###via ### a) Sullo scioglimento della comunione ereditaria, in morte di ### Ciò posto, in base alle risultanze della C.T.U. tecnico estimativa, cui il Tribunale intende aderire, il patrimonio relitto da ### risulta così
Sentenza non definitiva n. 290/2022 pubbl. il ### - 10 - composto: 1) l'immobile, sito in ### alla via ### n. 21 (tavolarmente individuato alla ### n. 2462, ### 1°, p.c.e. 2070, di ### del valore stimato di € 219.600,00; 2) l'immobile sito in ### alla via ### n. 27 (tavolarmente individuato alla ### 1284, ### 1°, ### condominiale con 113/1000 i.p. del C.C. di ###, del valore stimato di € 170.400,00 entrambi divenuti di proprietà di ### e ### per la quota di ½ ciascuno; 3) il saldo del conto corrente n. ###4, intestato alla defunta presso la filiale di ### della ### con un saldo, alla data del 30.6.2015, pari ad € 915,52. 
Vanno, inoltre, respinte le osservazioni sulla stima dei beni, svolte, sul punto, dalle parti, alla luce dei chiarimenti resi dal perito, a seguito delle osservazioni delle parti e nella relazione integrativa depositata il ###, cui integralmente si rinvia. 
Per quanto riguarda le domande di “assegnazione” proposte dalla convenuta nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c., non è stata fornita la prova che nel patrimonio ereditario relitto da ### fossero ricompresi beni mobili, ad eccezione delle somme di denaro. Analoghe considerazioni valgono per la domanda di assegnazione della penna stilografica con pennino in oro, asseritamente ricompresa nel patrimonio ereditario relitto da ### rimasta sfornito di prova. 
Da ultimo, del tutto generica è rimasta la domanda di assegnazione di alcune fotografie, non meglio individuate. 
Va, invece, accolta la domanda di parte convenuta volta ad ottenere la restituzione della metà dell'importo di € 21.001,10, prelevato dall'attore dal conto corrente n. ###4, cointestato con la madre, a mezzo giroconto, pochi giorni prima della sua morte. 
Dalla documentazione bancaria in atti, emerge, infatti, che il predetto conto corrente venisse alimentato unicamente dalla pensione percepita dalla defunta (v. doc. da 4 a 9 fascicolo di parte convenuta), non avendo
Sentenza non definitiva n. 290/2022 pubbl. il ### - 11 - adeguatamente provato i versamenti asseritamente avvenuti sul predetto conto corrente, peraltro, genericamente allegati (v. doc. 42 fascicolo di parte attrice), essendosi limitato a depositare la ricevuta contabile di un versamento di € 400,00, successivo alla morte della madre, e la ricevuta del versamento di € 50,00 risalente all'1.3.2012 (v. doc. 43 e 44). 
Da ultimo, si rileva che l'attore ha allegato in maniera del tutto generica di aver provveduto, con i propri risparmi, a far fronte alle necessità della madre dal 2012, circostanza che risulta, in ogni caso, contraddetta dagli estratti conto bancari, da cui risultano regolari prelievi di somme di denaro in contanti sino al 30.1.2015.  ### è, dunque, tenuto alla restituzione, in favore di ### della metà dell'importo di € 21.001,10, prelevato, mediante giroconto, dal conto corrente n. ###4, cointestato con la madre. 
Rispetto a tale somma, l'attore ha eccepito di aver provveduto al pagamento del compenso richiesto dal ### dott. ### per l'assistenza prestata nella successione di ### pari ad € 2.500,00, delle spese funerarie della madre pari ad € 2.965,00, del compenso per la predisposizione dell'a.p.e. relativa ai beni comuni, pari a complessivi € 416,24, nonché di aver sostenuto spese per € 3.392,71 per manutenzioni straordinarie del negozio di viale ### ed € 5.701,23 per manutenzioni straordinarie della casa di via ### (v. allegato al verbale depositato il ### e memoria ex art.  183 c. 6 n. 1 c.p.c. di parte attrice). 
Orbene, vanno, innanzitutto, ricompresi tra i debiti ereditari le spese funerarie e il compenso corrisposto al notaio per gli adempimenti relativi alla successione di ### pari rispettivamente a € 2.965,00 ed € 2.500,00, in mancanza di prova, da parte di ### del rimborso della quota di sua spettanza, cui vanno aggiunte le spese per il rilascio dell'### in relazione agli immobili siti in ### al viale ### e alla via ### pari a complessivi € 416,24 (v. doc. 32 e 37 fascicolo parte attrice).
Sentenza non definitiva n. 290/2022 pubbl. il ### - 12 - Non può, invece, essere riconosciuto il rimborso delle ulteriori spese di straordinaria manutenzione degli immobili in comunione, in quanto allegate in maniera del tutto generica. 
Dall'esame della documentazione depositata (v. doc. 46 e 47 fascicolo parte attrice), emerge, peraltro, da un lato, l'esiguità dell'importo risultante da numerose fatture in atti, dovendosi, dunque, escludere il carattere straordinario dell'intervento, e, dall'altro, che molte di esse risalgono ad un periodo in cui la madre era ancora in vita e l'attore non ha fornito la prova di aver provveduto al pagamento, con denaro proprio. 
Devono, invece, ritenersi tardive le ulteriori difese svolte da ### nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c., avverso l'eccezione di compensazione sollevata dall'attore nell'allegato al verbale dell'udienza del 16.5.2018, oltre ad essere il documento n. 12 non leggibile. 
Da ultimo, va rigettata la domanda proposta da ### nei confronti di ### volta ad ottenere la condanna al pagamento di un indennizzo per il godimento esclusivo degli immobili. 
Sul punto, basti rilevare che il semplice godimento esclusivo ad opera di un erede non può assumere l'idoneità a produrre qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo e la convenuta non ha in alcun modo allegato le modalità mediante le quali avrebbe potuto godere o trarre frutti dagli immobili, né ha fornito elementi dai quali sia possibile trarre la presunzione che gli immobili sarebbero stati locati o concretamente goduti dalla stessa. 
Deve, invece, ritenersi rinunciata l'analoga domanda proposta da ### nell'atto di citazione, nei confronti di ### in quanto non riproposta nei successivi scritti difensivi, essendosi limitato, nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c. a eccepire la compensazione dell'eventuale indennità di occupazione eventualmente riconosciuta in favore della sorella con l'indennità di occupazione allo stesso spettante, per essere stato escluso dal
Sentenza non definitiva n. 290/2022 pubbl. il ### - 13 - godimento degli immobili di ### e di ### - via ### Alla luce delle considerazioni che precedono, a seguito dello scioglimento della comunione ereditaria instauratasi in morte di ### il valore dei beni mobili ed immobili ereditari spettante a ### è pari ad 187.897,83, tenuto conto che quest'ultimo risulta creditore nei confronti di ### dell'importo di € 7.559,93 (operata la compensazione tra l'importo di € 10.500,55 ed € 2.940,52, quale quota dei debiti ereditari che ### è tenuta a rimborsare all'attore) mentre, il valore dei beni mobili ed immobili ereditari spettante a ### è pari ad € 203.017,69.  b) Sulla divisione dei restanti beni immobili. 
Le parti costituite hanno, inoltre, chiesto lo scioglimento della comunione sui seguenti beni immobili: 1) l'immobile sito a ### alla riva ### n. 3 (individuato alla P.T. 39, c.t. 2, pcn 196/12 del C.C. di ###, di proprietà di ### e ### per la quota di 1/8 ciascuno, nonché di ### per la quota di ¾ della nuda proprietà; 2) l'immobile sito a ### alla ### n. 7 - via ### n. 3 (individuato alla P.T. 552, c.t.  1, pcn 190/97 del C.C. di ###, di proprietà di ### e ### per la quota di 1/8 ciascuno, nonché di ### per la quota di ¾ della nuda proprietà. Su entrambi i beni immobili, dalle visure catastali in atti, risulta il diritto di usufrutto, in favore di ### per la quota di ¾. 
Ne discende il difetto di legittimazione passiva di ### nei cui confronti non è stata proposta alcuna domanda. 
Alla luce delle considerazioni che precedono, le parti costituite - diversamente da quanto allegato - hanno, dunque, fornito la prova di essere comproprietarie, per 1/8 ciascuno, unitamente a ### solo di due ulteriori beni immobili, stante l'identità, dal punto di vista tavolare, degli
Sentenza non definitiva n. 290/2022 pubbl. il ### - 14 - immobili asseritamente siti alla ### n. 7 e alla via ### n. 3 e come anche emerge dall'elaborato peritale (v. pag. 6 della relazione). 
Ciò posto, nel merito, si rileva che, sebbene la titolarità dei predetti beni immobili risulti dalle visure tavolari in atti, assai scarne sono le allegazioni in ordine alla loro provenienza, atteso che, dal ricorso per il rilascio del certificato di eredità e dal successivo certificato, emerge solo che ### e ### ne sono divenuti proprietari, per la quota di 1/8 ciascuno, in quanto eredi del padre ### Nulla, invece, è stato allegato in ordine al titolo di provenienza dei beni a ### Per quanto riguarda il valore dei predetti beni immobili, il ### con valutazione che il Tribunale condivide, in quanto immune di vizi logici - ha quantificato in € 287.490,00 il valore dell'immobile sito alla ### ed in € 400.710,00 il valore dell'immobile sito alla ### n. 7 - via ### n. 3, tenuto conto dell'incidenza della quota di ¾ del diritto di usufrutto di cui ### è titolare, stimata rispettivamente in € 23.310,00 ed € 32.490,00. 
Sulla base della motivazione di cui sopra, la causa va rimessa in istruttoria per la formazione di un duplice progetto divisionale, tenendo conto delle statuizioni contenute nella presente sentenza non definitiva. 
Nulla va disposto allo stato sulle spese stante la natura non definitiva della presente sentenza.  P.Q.M.   Il Tribunale di Gorizia, ### civile, in composizione monocratica, non definitivamente pronunciando, così provvede: 1. dichiara il difetto di legittimazione passiva di ### 2. rigetta la domanda di parte attrice di accertamento dell'avvenuto trasferimento delle quote dei beni immobili in comunione, sulla base della scrittura privata del 24.1.2016, nonché la domanda attorea volta ad ottenere la pronuncia della sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c.;
Sentenza non definitiva n. 290/2022 pubbl. il ### - 15 - 3. dichiara lo scioglimento della comunione ereditaria tra ### e ### in relazione ai seguenti beni mobili e immobili: 1) l'immobile, sito in ### alla via ### n. 21 (tavolarmente individuato alla ### 2462, ### 1°, p.c.e. 2070, C.C. di ###; 2) l'immobile sito in ### alla via ### n. 27 (tavolarmente individuato alla ### 1284, ### 1°, ### condominiale con 113/1000 i.p. del C.C. di ###; 3) il saldo del conto corrente n. ###4, intestato alla defunta presso la filiale di ### della ### con un saldo, alla data del 30.6.2015, pari ad € 915,52; 4. accertato che i debiti ereditari caduti nella successione di ### sono pari ad € 5.881,24 e che ### ha diritto alla restituzione dell'importo di € 10.500,55, dichiara che, operata la compensazione tra i crediti, ### è debitore nei confronti di ### dell'importo di € 7.559,93; 5. dichiara lo scioglimento della comunione tra #### e ### in relazione ai seguenti beni immobili: 1) l'immobile sito a ### alla riva ### n. 3 (individuato alla P.T. 39, c.t. 2, pcn 196/12 del C.C. di ###; 2) l'immobile sito a ### alla ### n. 7 - via ### n. 3 (individuato alla P.T. 552, c.t. 1, pcn 190/97 del C.C. di ###; 6. rigetta la domanda di ### diretta ad ottenere la corresponsione di un'indennità per il godimento dei beni comuni da parte dell'attore; 7. rimette la causa in istruttoria, come da separata ordinanza, per la redazione del progetto divisionale, tenendo conto delle statuizioni contenute nella presente sentenza e per la sua discussione; 8. spese al definitivo. 
Così deciso in ### il ###.
Sentenza non definitiva n. 290/2022 pubbl. il ### - 16 - (dott.ssa ###
Sentenza non definitiva n. 290/2022 pubbl. il ###

causa n. 1386/2017 R.G. - Giudice/firmatari: Di Lauro Laura

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Tribunale di Ancona, Sentenza n. 324/2016 del 22-02-2016

... al caso di specie si osserva quanto segue: • gli attori ritengono che l'eventus damni sia in re ipsa “posto che la diminuzione della partecipazione alla proprietà della società, determina inevitabilmente una sottrazione di garanzia …” (cfr. pag. 4 dell'atto di citazione); • quanto, invece, al requisito del consilium fraudis, i medesimi attori si limitano ad affermare che esso “deve ritenersi presunto quanto meno in ragione del vincolo parentale” che lega il socio debitore alle figlie cessionarie (cfr. pag. 4 dell'atto di citazione), ma senza - tuttavia - aggiungere nulla al riguardo (si vedano, sul punto, i verbali di udienza e le memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c.; il riferimento alle ulteriori circostanze della “antieconomicità dell'acquisto di quote di una impresa cessata” e del “trasferimento della proprietà dell'immobile con evidenti vantaggi fiscali …” è stato compiuto dalla parte attrice - con specifico riguardo al requisito che qui ci occupa - per la prima volta nella memoria ex art. 183, sesto comma, nr. 3 c.p.c., sicché deve ritenersi tardivo - alla luce del rigido regime delle preclusioni che caratterizza il nostro sistema processuale civile - (leggi tutto)...

testo integrale

R.G. Nr. 4080/2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA In composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in I grado iscritta al Nr. 4080 del ### dell'anno 2013 e trattenuta in decisione alla udienza del 17.11.2015, promossa da: ### e ### entrambi elettivamente domiciliati in ####, alla ### nr. 11/ter, presso lo studio dell'Avv. D. Moschini, che li rappresenta e difende nel presente giudizio, come da procura alle liti in atti.  - parte attrice - CONTRO ###### MANOLITA e ### di ### & C. S.n.c., tutti elettivamente domiciliati in ### alla ### nr. 5 presso lo studio dell'Avv. E. Menotti, che li rappresenta e difende nel presente giudizio come da procura alle liti in atti.  - parte convenuta - OGGETTO: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 CONCLUSIONI: ### udienza del 17.11.2015 i difensori hanno concluso per i propri assistiti come da processo verbale di udienza (da intendersi quivi integralmente richiamato per relationem e ritrascritto). 
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E ### DELLA DECISIONE 1. Si premette in fatto che: - con atto di citazione depositato in data ###, ritualmente notificato, i ###ri ### e ### convenivano in giudizio i ###ri ####### nonché la società #### di ### & C. S.n.c., chiedendo di revocare il trasferimento di quote avvenuto dal #### alle ###re ### e ### nell'ambito della predetta compagine sociale (con conseguente ripristino dell'originario rapporto societario) e di disporre la liquidazione della quota del ### (al suo valore patrimoniale); - a sostegno della domanda parte attrice assumeva (in sintesi per quanto quivi interessa e per le ragioni meglio espresse nell'atto introduttivo) la sussistenza di tutti i presupposti per ottenere la revocatoria ex art.  2901 c.c. di tale atto di trasferimento di quote (sussistenza della ragione di credito; eventus damni; consilium fraudis “tra alienante ed acquirente”); - assumeva, altresì, la liquidabilità della quota del socio, in considerazione della insufficienza dei beni del debitore a soddisfare i propri crediti; - con comparsa di risposta depositata in data ### si costituivano in giudizio i ###ri ####### nonché la società ### di ### & C. S.n.c. (di seguito ###, i quali, richiedendo preliminarmente l'estromissione dal presente giudizio della ###ra #### e della ### contestavano - nel merito - la fondatezza delle domande attoree e ne chiedevano il rigetto, con vittoria delle spese di lite, deducendo: 1) il difetto dei presupposti per ottenere la revocatoria ex art. 2901 c.c. dell'atto di trasferimento di quote oggetto di causa (tanto con riferimento al consilium fraudis, quanto con riferimento all'eventus damni); 2) il difetto di legittimazione degli attori a richiedere la liquidazione della quota del socio debitore ai sensi dell'art. 2305 c.c.; - acquisita la documentazione prodotta dalle parti, espletata la trattazione della causa, rigettate le istanze istruttorie dal precedente Giudice Istruttore (diversa persona fisica dallo scrivente) per le motivazioni di cui alla relativa ordinanza dell'08.04.2015 (da ritenersi quivi riportata e integralmente condivisa), il processo proseguiva (dinanzi al mutato ### all'udienza del 17.11.2015 in cui le parti precisavano le conclusioni; all'esito il Giudice tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.  2. Si premette in primo luogo - in ordine alla individuazione del materiale istruttorio utilizzabile dal Giudice ai fini della decisione della presente causa - che: • la parte convenuta ha omesso di restituire per la decisione il proprio fascicolo di parte (ritirato in data ###: cfr. l'annotazione posta in calce al verbale dell'udienza del 17.11.2015); • qualora una delle parti ometta di depositare il proprio fascicolo, precedentemente ritirato, il Giudice non resta esonerato dal dovere di pronunciare nel merito della causa, sulla base delle risultanze istruttorie ritualmente acquisite e degli atti riscontrabili nel fascicolo dell'altra parte ed in quello di ufficio (cfr., sul punto, Cass. Sez. I, Sent. nr. 12317/2004 e Cass. nr. 136/1966); • ne consegue che, in tali casi, la decisione deve essere assunta dal Giudice prescindendo dai documenti contenuti nel fascicolo, ferma restando la possibilità della loro produzione nel giudizio di appello, trattandosi di documenti già prodotti in primo grado, senza che sia configurabile la nullità del procedimento o altra conseguenza pregiudizievole (si veda Cass. Sez. III, Sent. nr. 5681/2006 e Cass. nr. 136/1966).  3. La richiesta di estromissione dal giudizio di ### (alla quale si riferiscono le quote di partecipazione oggetto di cessione) e della ###ra ### (socia della ### cfr. visura camerale in atti) non può trovare accoglimento, in considerazione dei possibili effetti diretti derivanti (sul piano societario) per entrambi dall'eventuale accoglimento delle domande attoree di (revoca della cessione e) liquidazione della quota del socio debitore (cfr. atti e documenti di causa).  4. Nel merito, deve riconoscersi la infondatezza della domanda di revocatoria spiegata dalla parte attrice per le ragioni che si vanno ad esporre. 
Come è noto, la finalità dell'azione revocatoria è la restituzione del bene al patrimonio del debitore per consentire al creditore la soddisfazione coattiva del suo credito. Perciò la sentenza che dichiara l'esistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per tale tutela del creditore ha efficacia retroattiva e la ragione è che l'atto dispositivo è viziato fin dal momento in cui è posto in essere perché proprio l'esistenza di detti presupposti limitano il potere dispositivo dell'autore dell'atto nei confronti del creditore (cfr., per tutte, Civ., Sez. III, Sent. nr. 19131/2004). 
E' opportuno, altresì, premettere che - ai fini dell'accoglimento di una domanda di azione revocatoria ordinaria di cui agli artt. 2901 e ss. c.c. - sono necessari e sufficienti i seguenti presupposti: a) esistenza di una ragione o aspettativa di credito in capo all'attore, ancorché solo eventuale, purché non assolutamente pretestuosa (Cass., SS. UU. Ord. nr. 9440/2004; Cass. Civ., Sent. nr. 12678/2001; Cass. Civ., Sent. nr. 12144/1999). La Suprema Corte, in particolare, ha chiarito che anche il credito litigioso, come tale eventuale, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (Cass. SS.UU., Ord. nr. 9440/2004). 
Del resto, il principio, secondo cui per l'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente l'esistenza di una semplice ragione di credito e non necessariamente di un credito certo, liquido ed esigibile, accertato in sede giudiziale (cfr., Cass. Civ., nr. 14166/2001; Cass. Civ., nr. 12144/99; Cass. Civ., nr.  5863/98; Cass. Civ., nr. 1712/98), è coerente con un'interpretazione lata dell'art. 2901 c.c. e si giustifica con la funzione propria dell'azione revocatoria, la quale non persegue scopi specificamente restitutori, ma mira a conservare la garanzia generica che il debitore offre con il suo patrimonio a favore dei creditori, compresi quelli meramente eventuali, per il cui pregiudizio è sufficiente la prova della difficoltà o della incertezza della esazione del credito stesso, derivata dall'atto dispositivo patrimoniale. Partendo, inoltre, da un'analisi prettamente letterale della normativa in esame, non può non notarsi che, ammettendo espressamente l'azione revocatoria anche a tutela dei crediti sottoposti a termine o a condizione, l'art. 2901 c.c. consente, perciò, l'esercizio dell'azione anche quando il credito, appunto, non sia ancora certo e determinato nel suo ammontare (cfr., Cass. Civ., nr. 2400/90; Cass. Civ., nr. 1712/98). Un ulteriore argomento a favore dell'ammissibilità della domanda revocatoria per il titolare di una semplice aspettativa di credito (che non si riveli "prima facie" del tutto pretestuosa e che si presenti, invece, come probabile nella sua esistenza, anche se ancora non accertata definitivamente) viene dalla previsione di cui all'art. 2902 c.c. Detta norma, invero, autorizzando, dopo la pronuncia positiva sull'azione revocatoria, sia atti conservativi che atti di esecuzione contro il terzo revocato, logicamente presuppone la possibilità di agire ex art. 2901 anche a tutela di un credito non ancora certo, liquido ed esigibile, per il quale ancora non sono proponibili azioni esecutive (v., Cass. Civ., nr. 1712/98); b) esistenza di un atto di disposizione del proprio patrimonio da parte del debitore, tale da poter pregiudicare o rendere più difficoltosa o più incerta la realizzazione coattiva del credito. Al riguardo, il cd. eventus damni può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore (ad esempio, conseguente alla dismissione dei beni), ma anche ad una variazione qualitativa (ad esempio, conseguente alla conversione del patrimonio in beni facilmente occultabili); cfr., sul punto, Cass. Civ., nr. 16986/2007; Cass. Civ., nr.  15265/2006; Cass. Civ., nr. 5972/2005; Cass. Civ., nr. 12678/2001; Cass. Civ., nr. 12144/1999; Cass. Civ., nr. 6676/1998; Cass. Civ., nr. 4578/1998. In tal caso, peraltro, l'onere probatorio del creditore si restringe alla dimostrazione della variazione patrimoniale, senza che sia necessario né provare l'entità del patrimonio residuo del debitore, né valutare il danno, essendo sufficiente, piuttosto, dimostrare da parte dell'istante la pericolosità dell'atto impugnato nei termini di una possibile o eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva sui beni del debitore. 
Si consideri che è praticamente impossibile elencare tutte le ipotesi nelle quali il pregiudizio, come sopra inteso, si può verificare. La sua sussistenza deve essere accertata caso per caso. Tale accertamento richiede - intuitivamenteche vengano messi a confronto due valori: il patrimonio del debitore subito dopo la modificazione subita a seguito del compimento dell'atto di disposizione e la entità dei debiti preesistenti al compimento dell'atto, atteso che solo attraverso una valutazione comparativa della intera situazione debitoria e della consistenza quantitativa e qualitativa del patrimonio del debitore il Giudice può stabilire in concreto se la ### esecuzione forzata del creditore revocante sul patrimonio del debitore sortirebbe esito negativo o anche insufficiente o sarebbe seriamente ostacolata in conseguenza dell'atto compiuto da quest'ultimo (così testualmente Cass. Civ., Sez. I, Sent. nr. 9092/1998). Il Giudice non potrebbe ritenere la sussistenza dell'estremo in parola se nel momento del compimento dell'atto dispositivo colui che lo pone in essere non ha creditori - a meno che non ricorra l'ipotesi dell'atto dolosamente preordinato al fine di pregiudicare il soddisfacimento del credito, nel qual caso la revocatoria è ammessa anche a favore di creditori il cui credito sia sorto successivamente al compimento dell'atto - oppure se questi hanno possibilità di soddisfarsi senza particolari difficoltà sui beni residui (cfr. ancora Cass. Civ., Sez. I, Sent. nr.9092/1998, cit.); c) nel caso di atto pregiudizievole a titolo oneroso, la consapevolezza da parte del terzo del citato pregiudizio ex art. 2901, comma primo, nr. 2 c.c., ossia la consapevolezza (dimostrabile anche in base a presunzioni: Cass. Civ., nr. 5095/1995; Cass. Civ., nr. 1054/1999; Cass. Civ., nr. 402/1984) del pregiudizio - inteso nel senso prima precisato - che l'atto dispositivo arreca alle ragioni del creditore, mediante sottrazione di garanzia patrimoniale, senza la contestuale necessità né di un animus nocendi da parte del terzo, né di una volontà concertata con il debitore, né la specifica conoscenza nel terzo di quel determinato credito, per la cui tutela la revocatoria viene proposta, essendo sufficiente che la consapevolezza investa la riduzione della consistenza del patrimonio (da intendersi anche come maggiore difficoltà di esazione dello stesso) di detto debitore in danno dei creditori complessivamente considerati (v., Cass. Civ., nr. 1007/1990; Cass. Civ., nr.  987/1989; Cass. Civ., nr. 8930/1987; Cass. Civ., nr. 5824/1985; Cass. Civ., nr. 398/1982). 
Applicando i superiori principi al caso di specie si osserva quanto segue: • gli attori ritengono che l'eventus damni sia in re ipsa “posto che la diminuzione della partecipazione alla proprietà della società, determina inevitabilmente una sottrazione di garanzia …” (cfr. pag. 4 dell'atto di citazione); • quanto, invece, al requisito del consilium fraudis, i medesimi attori si limitano ad affermare che esso “deve ritenersi presunto quanto meno in ragione del vincolo parentale” che lega il socio debitore alle figlie cessionarie (cfr. pag. 4 dell'atto di citazione), ma senza - tuttavia - aggiungere nulla al riguardo (si vedano, sul punto, i verbali di udienza e le memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c.; il riferimento alle ulteriori circostanze della “antieconomicità dell'acquisto di quote di una impresa cessata” e del “trasferimento della proprietà dell'immobile con evidenti vantaggi fiscali …” è stato compiuto dalla parte attrice - con specifico riguardo al requisito che qui ci occupa - per la prima volta nella memoria ex art. 183, sesto comma, nr. 3 c.p.c., sicché deve ritenersi tardivo - alla luce del rigido regime delle preclusioni che caratterizza il nostro sistema processuale civile - e non merita, pertanto, di essere preso in considerazione); • ora, è pur vero che la prova dell'atteggiamento soggettivo (sia del debitore che del terzo) può essere fornita anche tramite presunzioni (cfr. Cass. nr. 5359/2009; Cass. nr. 9367/2006 e Cass. nr. 15257/2004), ma è pur vero che la circostanza del grado di compenetrazione familiare tra i protagonisti dell'operazione di cessione non può costituire - da sola - la prova (ancorché presuntiva) della consapevolezza (in particolare del terzo) del pregiudizio che l'atto di cessione avrebbe potuto arrecare alle ragioni dei creditori, anche in considerazione delle controdeduzioni fornite - al riguardo - dalla parte convenuta (cfr. pag. 6 della comparsa di costituzione e risposta: “### prova è stata fornita in merito all'esistenza del consilium fraudis … Il sig. ### si è risolto solo nel 2008 a cedere parte delle proprie quote societarie alle sigg.re ### e ### che, divenute nel frattempo maggiorenni, hanno deciso di entrare a far parte della società con l'obiettivo di riavviare l'attività … Il sig. ### ha comunque mantenuto una partecipazione societaria e, al pari della sig.ra ### il ruolo di ### proprio per supportare le figlie nell'eventuale avvio della nuova attività. Da quanto sopra risulta evidente che la cessione delle quote è avvenuta senza che vi fosse alcun intento di nuocere agli odierni attori, creditori particolari del sig. ### …”), alle quali gli attori non hanno specificamente replicato né all'udienza del 17.04.2014 (cfr. verbale in atti), né nella propria memoria ex art. 183, sesto comma, nr. 1 c.p.c. (pure in atti).  5. ###.ri ### e ### chiedono, altresì, che venga disposta la liquidazione della quota di ### La parte convenuta sostiene che gli attori non abbiano alcun titolo per agire in tal senso ed invoca, a sostegno, l'art. 2305 c.c., ai sensi del quale “il creditore particolare del socio, finché dura la società, non può chiedere la liquidazione della quota del socio debitore” (cfr., sul punto, pagg. 7 e 8 della comparsa di costituzione e risposta: “E' dunque evidente che essendo ancora ### una durante societate ed essendo altresì il sig. ### ancora socio della stessa, avendo soltanto ceduto parte delle proprie quote, agli attori non compete alcun titolo per richiederne la liquidazione; la stessa situazione si ripresenterebbe nella denegata ipotesi di revoca della parziale cessione delle quote del sig. ### e del richiesto ripristino dell'assetto societario alla data del 30/11/08 poiché l'esistenza del vincolo societario impedirebbe la liquidazione della quota ai sensi dell'art. 2305 c.c.”). 
La parte attrice (ancor prima che i convenuti potessero prendere posizione al riguardo nella propria comparsa di costituzione e risposta) si è limitata a richiamare, sul punto, una non ben precisata “giurisprudenza e dottrina”, secondo le quali - a suo dire - “qualora i beni del debitore siano insufficienti a soddisfare i suoi crediti, il creditore può chiedere la liquidazione della quota al suo debitore ai sensi dell'art. 2270, comma ###.C.” (cfr. pag. 4 dell'atto di citazione; si veda anche, da ultimo, dello stesso tenore letterale, pag. 4 della comparsa conclusionale). 
In realtà, gli attori hanno semplicemente riportato il testo dell'art. 2270, secondo comma, c.c., ai sensi del quale “se gli altri beni del creditore sono insufficienti a soddisfare i suoi crediti, il creditore particolare del socio può inoltre chiedere in ogni tempo la liquidazione della quota del suo debitore …”. 
Tale disposizione normativa, tuttavia, trova applicazione nei confronti delle società semplici. 
Viceversa, nei confronti delle società in nome collettivo (e, dunque, anche con riferimento al caso di specie, posto che la vicenda contenziosa coinvolge le quote di partecipazione ad una s.n.c.) trova applicazione l'art.  2305 c.c., ai sensi del quale “il creditore particolare del socio, finché dura la società, non può chiedere la liquidazione della quota del socio debitore”. 
Ora, la Dottrina più autorevole ritiene - sul punto - che la disposizione normativa da ultimo richiamata non impedisca l'applicazione dell'art. 2270, primo comma, c.c. (ai sensi del quale “il creditore particolare del socio, finché dura la società, può far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al debitore e compiere atti conservativi sulla quota spettante a quest'ultimo nella liquidazione”), ma nulla dice sui rapporti tra art. 2305 c.c. ed art. 2270, secondo comma, Ne deriva che gli attori (nella loro qualità di creditori particolari del ### sono legittimati ad avanzare domanda revocatoria (posto che l'azione ex art. 2901 c.c., al pari di quella surrogatoria e del sequestro conservativo, esercita una funzione cautelare-conservativa, essendo diretta alla conservazione dell'integrità della garanzia patrimoniale del creditore ex art. 2740 c.c.; cfr., in diritto, Cass. nr. 5455/2003 e Cass. nr. 13972/2007), ma non possono chiedere la liquidazione della quota del socio debitore, in considerazione della preclusione normativa rappresentata dall'art. 2305 c.c., in quanto: - la ### benché inattiva, è ancora “formalmente” in vita (cfr. visura camerale in atti); - il Sig. ### ne è ancora socio (cfr. visura camerale cit.; si veda, al riguardo, l'atto di citazione, ove si afferma che il debitore ha ceduto le proprie quote alle figlie soltanto “parzialmente”).  6. Non si rinvengono i presupposti della responsabilità aggravata di alcuna delle parti (cfr. la memoria di costituzione e la richiesta di condanna avanzata dalla parte reclamata); è noto, infatti, che l'accoglimento della domanda di condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. presuppone l'accertamento sia dell'elemento soggettivo dell'illecito (mala fede o colpa grave) sia dell'elemento oggettivo (entità del danno sofferto), onde ove dagli atti del processo non risultino né a maggior ragione siano stati allegati da ciascuna delle parti in causa - come nella specie - elementi obiettivi dai quali desumere la concreta esistenza del danno, nulla può essere liquidato a tale titolo, neppure ricorrendo a criteri equitativi (cfr., ex multis, Civ., nr. 12422/95; Cass. Civ., nr. 6637/92).  7. Le spese di lite seguono la soccombenza della parte attrice e si liquidano nel dispositivo.   PQM Il Tribunale Ordinario di Ancona, in persona del Giudice Dott. ### definitivamente pronunciando nel giudizio di I grado iscritto al nr. 4080 del ### degli ### dell'anno 2013, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: RIGETTA le domande di parte attrice, poiché infondate, per tutte le considerazioni di cui in motivazione. 
RIGETTA ogni altra domanda, eccezione e domanda riconvenzionale per tutte le considerazioni di cui in motivazione. 
CONDANNA la parte attrice alla refusione delle spese di lite in favore della parte convenuta che liquida in complessivi ### 2.700,00, di cui ### 700,00 per fase di studio, ### 500,00 per la fase introduttiva, ### 700,00 per la fase istruttoria ed ### 800,00 per la fase decisoria, oltre accessori fiscali e previdenziali nella misura di ### Manda alla ### per tutti gli adempimenti di rito. 
Così è deciso in ### in data ###.   

Il GIUDICE
Dott. ###


causa n. 4080/2013 R.G. - Giudice/firmatari: Di Tano Alessandro

M
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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 1175/2026 del 25-01-2026

... Colaiuda e ### V. Corsi; OPPOSTA FATTO E DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato ### faceva opposizione al decreto ingiuntivo n. 5077/2023 notificatogli in data ### dalla H.D.I. ### s.p.a. per il pagamento della somma di euro 10.979,42 oltre accessori, a titolo di surroga assicurativa nel credito della assicurata ### esponendo che detta compagnia di assicurazioni aveva allegato in monitorio che in virtù di polizza “rischio impiego” associata al contratto di prestito garantito da cessione in pagamento in quota dello stipendo/salario stipulato dal #### con al ### S.p.a. per un importo di euro 43.488,00, si era surrogata nella posizione creditizia della ### cedente il credito, a seguito dell'inadempimento del debitore. ### rappresentava, in particolare, che la ricorrente aveva dedotto che a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, avvenuto in data ###, il ### aveva interrotto i pagamenti in favore della ### che nel frattempo era succeduta alla ### S.p.a. in virtù di cessione del credito e che, successivamente, la ### S.p.a. - anch'essa succeduta alla ### in virtù di contratto di cessione - non riuscendo a recuperare il credito vantato nei confronti del mutuatario ### (leggi tutto)...

testo integrale

### nome del popolo italiano Il Tribunale di Napoli - ### - in persona del giudice monocratico dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 23241 del ### degli ### dell'### 2023, avente per oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - credito da surroga assicurativa TRA ### rappresentato e difeso dall'avv. ####.D.I. ### rappresentata e difesa dagli avv.ti ### M. Colaiuda e ### V. Corsi; OPPOSTA FATTO E DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato ### faceva opposizione al decreto ingiuntivo n. 5077/2023 notificatogli in data ### dalla H.D.I. ### s.p.a. per il pagamento della somma di euro 10.979,42 oltre accessori, a titolo di surroga assicurativa nel credito della assicurata ### esponendo che detta compagnia di assicurazioni aveva allegato in monitorio che in virtù di polizza “rischio impiego” associata al contratto di prestito garantito da cessione in pagamento in quota dello stipendo/salario stipulato dal #### con al ### S.p.a. per un importo di euro 43.488,00, si era surrogata nella posizione creditizia della ### cedente il credito, a seguito dell'inadempimento del debitore. ### rappresentava, in particolare, che la ricorrente aveva dedotto che a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, avvenuto in data ###, il ### aveva interrotto i pagamenti in favore della ### che nel frattempo era succeduta alla ### S.p.a. in virtù di cessione del credito e che, successivamente, la ### S.p.a. - anch'essa succeduta alla ### in virtù di contratto di cessione - non riuscendo a recuperare il credito vantato nei confronti del mutuatario ### attivava la polizza assicurativa con la H.D.I. assicurazioni s.p.a., che, all'esito dell'istruttoria, aveva pagato all'assicurata la somma di euro 10.979,42. ### deduceva a motivi: 1) la necessità di riunire il giudizio a quello di opposizione decreto ingiuntivo avente R.G. 15397/2022 instaurato dal ### contro l'### s.p.a., nel quale aveva contestato il credito azionato in monitorio da detta banca e precisamente quello portato dal decreto ingiuntivo n. 8300/2021 per euro 19.822,50 avente fonte nel contratto di finanziamento n. ### stipulato tra il ### e la ### s.p.a. in data ### e da questa poi ceduto alla ### 2) la non debenza delle somme ingiunte per inoperatività della polizza assicurativa abbinata al contratto di finanziamento, con conseguente inesistenza del rischio ed insussistenza del diritto di surroga. In particolare l'opponente rilevava che dalla documentazione versata in atti dalla H.D.I.  ###ni s.p.a. si evinceva che, associato al contratto di finanziamento del 24/05/2011, il ### aveva stipulato contestualmente la “### Vita” identificata al n. 4024, mentre non vi era alcuna traccia della ### da perdita di impiego, da cui la compagnia assicurativa aveva fatto discendere il diritto di surroga, anche considerato che esso ### non aveva mai sottoscritto alcuna polizza a copertura del rischio da perdita impiego, ma solo la polizza vita; 3) l'insussistenza del diritto alla surroga per mancata dimostrazione del pagamento delle somme assicurate nei confronti dal reale creditore. In particolare l'opponente rilevava che la HDI aveva versato in atti un atto di quietanza rilasciato in data ### dalla ### s.p.a., che nella sostanza non dava la piena prova dell'avvenuto pagamento della somma all'effettivo titolare dell'originario diritto di credito avente fonte nel contratto di finanziamento. Peraltro, nel fascicolo monitorio non era assolutamente presente il contratto di cessione del credito intercorso tra la originaria creditrice ### la cessionaria ### e l'ulteriore cessionaria ### atteso che l'avviso di cessione pubblicato sulla ### non era sufficiente a provare la legittimazione attiva dell'assunto cessionario di crediti in blocco, in caso di contestazione specifica e considerato che tale avviso di pubblicazione assolveva piuttosto la funzione ben più modesta di sostituto della notifica ai fini e per gli effetti di cui all'art. 1264 c.c.; 5) la non debenza della somma, in quanto non depurata dei costi inerenti alle commissioni, spese ed assicurazione. In particolare l'opponente esponeva che il pagamento effettuato dalla H.D.I.  ### s.p.a. alla ### s.p.a. doveva essere valutata alla stregua di una estinzione anticipata della cessione operata in favore del ### con conseguente decurtazione della quota parte degli oneri, delle spese di assicurazione e commissioni incassate, pari almeno ad euro 1.949,96; 6) l'illecita applicazione del regime di capitalizzazione composta nell'ammortamento alla francese con conseguente applicazione di un regime finanziario mai prescelto dal mutuatario; 7) l'illecita capitalizzazione composta e nullità della clausola degli interessi per indeterminatezza del tasso d'interesse applicato e restituzione delle somme indebitamente percepite. Per tali motivi chiedeva al giudice in via preliminare di riunire il presente giudizio con il procedimento pendente dinanzi al Tribunale di Napoli nella persona della Dott.ssa ### con R.g. 15397 del 2022 stante i profili di connessione totalmente oggettiva e parzialmente soggettiva e nel merito chiedeva di revocare il decreto ingiuntivo opposto. 
Costituitasi in giudizio, la H.D.I. ### s.p.a. si opponeva alla riunione dei giudizi e produceva in giudizio la polizza di assicurazione a premio unico a garanzia del rischio di insolvenza dei prestiti personali (polizza 4454) sottoscritta in data ### con la finanziaria ### s.p.a.  proprio per coprire - oltre al rischio morte, coperto da altra polizza - anche quello di mancato adempimento, per qualsiasi causa (perdita del lavoro per licenziamento, dimissioni volontarie ed anche il pensionamento). Aggiungeva che il diritto di surroga era provato dall'atto di quietanza reso dalla ### nel quale detta banca aveva dichiarato “di aver ricevuto in data ### dalla ###ni ### la somma di € 10.979,42 in virtù della polizza rischio impiego n. 4024/207 relativa all'operazione di delega n. ### stipulata dal sig. ### nato a Napoli il ### residente in ### del ### 1 ###, dipendente di ### pertanto rilascia quietanza …”, dalla quale appariva evidente sia il riferimento alla polizza rischio impiego 4024 che al numero di finanziamento ###. Riguardo alla prova della titolarità del credito in capo alla cessionaria ### rilevava che vi era stata una prima cessione del credito in data ### da parte della originaria finanziaria ### s.p.a. alla ### s.p.a. ed una seconda cessione, da quest'ultima alla ### s.p.a., per provare le quali era sufficiente la produzione degli avvisi di pubblicazione sulla ### Per tali motivi chiedeva il rigetto dell'opposizione. 
Rigettata la richiesta di riunione dei giudizi e la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, assegnati i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione sulla base dei fatti non contestati e della documentazione prodotta, fissata l'udienza per la discussione della causa, all'esito della stessa la causa veniva decisa.  ### è fondata e va pertanto accolta. 
Invero per poter agire in giudizio per esigere un credito in cui si asserisce di essersi surrogato, occorre che si provi che l'assicurato surrogante sia effettivamente il titolare del diritto di credito, coperto da assicurazione per il caso di inadempimento del mutuatario. Tale prova, dalla surrogata ### s.p.a., attrice in senso sostanziale, non è stata fornita né in sede monitoria, né tanto più nel giudizio di opposizione, dove l'opponente ha specificamente contestato che fosse del tutto assente la prova delle avvenute cessione del credito bancario dalla originaria finanziaria ### s.p.a.  alla ### s.p.a. e poi da quest'ultima alla ### s.p.a.. Invero a fronte della contestazione dell'opponente sia della prova della cessione del credito - in mancanza della produzione dei due contratti di cessione del credito - sia della prova che il credito bancario ceduto fosse proprio quello originatosi dal finanziamento n. ### stipulato tra il ### e la ### s.p.a. in data ###, l'opposta si è limitata ad invocare la sufficienza della produzione dell'avviso di pubblicazione sulla ### della cessione in blocco fatto in favore della ### Orbene sul punto questo giudice da tempo segue la migliore giurisprudenza di merito e di legittimità secondo la quale l'avviso in ### a fronte di specifica contestazione di titolarità del credito oggetto di cessione, non è idonea a fornire la prova negoziale del credito e l'inclusione dello stesso all'interno della cessione, gravando in ogni caso sul creditore che agisce l'onere di dimostrare l'attuale titolarità del credito per cui è causa. A tal proposito la Suprema Corte ha affermato che “la suddetta pubblicazione costituisce presupposto di efficacia della cessione ‘in blocco' dei rapporti giuridici nei confronti dei debitori ceduti che dispensa la banca dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti, ma tale adempimento è estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa e non incide sulla circolazione del credito, il quale, fin dal momento in cui la cessione si è perfezionata, è nella titolarità del cessionario che è, quindi, legittimato a ricevere la prestazione dovuta anche se gli adempimenti richiesti non sono stati ancora eseguiti” (cfr. Cass. civ., 29/09/2020, n.20495; cfr. anche Cass. 28/2/2020; Cass. Civ. 16/06/2006 n.13954; Trib. ### sent. n. 392/2023; ####. 523/2023). In pratica la pubblicazione sulla ### assolve solo alla più limitata funzione di sostituto delle singole notifiche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 1264 Nel caso di specie non risultano prodotti i due atti di cessione del credito coperto da assicurazione prima dalla ### s.p.a. alla ### s.p.a. e poi da quest'ultima alla IBL ### s.p.a. La necessità di produrre i contratti di cessione del credito sorge dall'esigenza di fornire la prova certa della validità dell'acquisto in capo alla cessionaria e, dunque, della legittimazione della società di assicurazione ad esercitare il diritto di credito in giudizio ex art. 1916 c.c. Grava, infatti, sulla società che intenda, affermandosi successore a titolo particolare del credito, anche in virtù di cessione di crediti bancari in blocco di altra società, l'onere di produrre i documenti idonei a dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco e quindi il diritto alla surroga ex art. 1916 c.c. in virtù del contratto assicurativo connesso (così recentemente Cass. civ., 05/11/2020, n. 24798; cfr. anche Cass. 10518/2016 e analogamente ### di Benevento 7/8/2018 n. 1384). Occorre naturalmente che il testo contrattuale sia completo e che l'oggetto del contratto di cessione sia determinato o quanto meno determinabile: ne consegue che l'onere della prova non sia assolto quando il contratto di cessione abbia un oggetto del tutto indeterminato e non consenta di ricostruire quali sono i crediti oggetto della cessione, in violazione dell'art. 1346 cod. civ. (così Cass. civ., 05/11/2020, n.24798; ### 10/06/2021, n. 461). 
Nel caso in esame addirittura i contratti di cessione non risultano nemmeno versati in atti dall'opposta. 
A ciò va aggiunto che l'opponente ha prodotto in atti la sentenza n. 10201/2024 emessa dal ### di Napoli nella persona della Dott.ssa ### nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso dal ### contro la ### S.p.a. con R.g. 15397/2022, quello con il quale l'opponente aveva richiesto la riunione del presente giudizio. Con tale sentenza, ora passata in giudicato in quanto non impugnata dalla ### il ### di Napoli ha accolto l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta dal ### così motivando: “### è noto, è il cessionario a dover provare la titolarità del rapporto all'esito della cessione, con documenti circostanziati idonei a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco. Ebbene, la ### S.p.A. non ha depositato nel presente giudizio, né la ### in cui sarebbe stato pubblicato il contratto di cessione dei crediti in blocco con indicazione degli elementi identificativi del credito, né il contratto di cessione con annesso elenco dei creditori ceduti relativi alla cessione originaria tra ### S.p.A. e a ### Plc… ###, come correttamente evidenziato da parte opponente, dall'analisi della documentazione in atti emerge che alla data della cessione del credito tra la ### S.p.a. e la ### (05/05/2011), indicata nella comunicazione di cessione (doc. 4 della produzione di parte opposta), il contratto di finanziamento non era stato ancora stipulato; invero, il contratto di mutuo con cessione del quinto n. ### veniva sottoscritto solo in data ### e reso operativo dal giorno 01/07/2011. In conclusione, l'opposizione deve essere accolta e revocato il decreto ingiuntivo 6490/2022”. 
Pertanto, il ### di Napoli ha escluso la titolarità in capo alla ### del credito di cui il contratto di mutuo con cessione del quinto n. ### e, successivamente al passaggio in giudicato, l'opponente ha provato che la ### ha anche provveduto al pagamento delle competenze professionali di cui alla sentenza suindicata e alla rinuncia all'esecuzione pendente dinnanzi al ### di Napoli - ### Esecuzioni mobiliari con R.G. 8838/2023, cui ha fatto seguito il provvedimento di estinzione del 05/12/2023 da parte del giudice dell'esecuzione. Giova rilevare che in materia di efficacia riflessa del giudicato formatosi nei confronti di soggetti estranei al rapporto processuale la sentenza del 19/03/2024 n. 7406 della Corte di Cassazione ha indicato che: “Il giudicato può spiegare efficacia riflessa anche nei confronti di soggetti estranei al rapporto processuale, quando sussista un nesso di pregiudizialità-dipendenza giuridica, ovvero quando il rapporto giuridico, pregiudiziale o condizionante, rientri nella fattispecie di altro rapporto giuridico condizionato, dipendente, il quale solo legittima l'efficacia riflessa del giudicato nei confronti di soggetti in tutto o in parte diversi, nel rispetto dei diritti costituzionali del contraddittorio e di difesa.”. 
Orbene il giudizio conclusosi innanzi alla Dott.ssa ### aveva ad oggetto la riscossione da parte della ### del ### S.p.a. del credito residuo di cui al contratto di mutuo con contestuale cessione del quinto n. ### stipulato dal ### in data ### con la ### S.p.a. In tale giudizio il ### aveva contestato integralmente la pretesa, addirittura osservando che le somme non fossero dovute stante l'omessa allegazione della prova della titolarità del credito in capo alla ### s.p.a. ### giudizio, invece ha ad oggetto una parte del credito di cui al predetto contratto di mutuo con contestuale cessione del quinto n. ### del 24/05/2011, dove l'opposta ### s.p.a. agisce proprio in surroga di tale diritto di cui la ### non è stata riconosciuta come titolare. 
Il decreto ingiuntivo opposto nel presente giudizio va dunque revocato. 
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione ad un valore della causa tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 tariffe medie, per studio, introduzione, trattazione e conclusionale.  P.Q.M.  definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede: 1. Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto; 2. Rigetta ogni altra domanda ; 3. Condanna l'opposta al pagamento all'opponente delle spese di giudizio, che liquida in euro 5.077,00 per compensi di difesa, oltre rimborso contributo unificato e marca da bollo, rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore al difensore antistatario. 
Così deciso in Napoli, in data ### Il Giudice dott.ssa

causa n. 23241/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Fusco Anna, Romano Maria Ilaria

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Tribunale di Castrovillari, Sentenza n. 301/2025 del 19-02-2025

... ### (CF: ###), rappresentato e difeso dall'Avv. ### attore-opponente E ### S.R.L. (CF: ###) e per essa ### S.R.L., in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti ### e ### convenuta-opposta #### a decreto ingiuntivo. ###'udienza di precisazione delle conclusioni del 28.11.2024 le parti hanno concluso come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, e con provvedimento del 29.11.2024 la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. FATTO E DIRITTO 1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, il sig. ### ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 163/2021, emesso dal Tribunale di Castrovillari in data ### su richiesta della ### S.r.l., con cui gli era stato ingiunto il pagamento (in solido con la “### di ### Natale”) della complessiva somma di € 32.877,72, oltre interessi e spese. ### S.r.l., per il tramite della mandataria ### S.r.l., assumeva in sede monitoria di essere creditrice del sig. ### quale fideiussore in virtù della garanzia da quest'ultimo prestata in data ### per le obbligazioni relative al rapporto di conto corrente bancario (leggi tutto)...

testo integrale

R.G. n. 1282/2021 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del dott. ### ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1282 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente TRA ### (CF: ###), rappresentato e difeso dall'Avv. ### attore-opponente E ### S.R.L. (CF: ###) e per essa ### S.R.L., in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti ### e ### convenuta-opposta #### a decreto ingiuntivo.  ###'udienza di precisazione delle conclusioni del 28.11.2024 le parti hanno concluso come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, e con provvedimento del 29.11.2024 la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. 
FATTO E DIRITTO 1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, il sig. ### ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 163/2021, emesso dal Tribunale di Castrovillari in data ### su richiesta della ### S.r.l., con cui gli era stato ingiunto il pagamento (in solido con la “### di ### Natale”) della complessiva somma di € 32.877,72, oltre interessi e spese.  ### S.r.l., per il tramite della mandataria ### S.r.l., assumeva in sede monitoria di essere creditrice del sig. ### quale fideiussore in virtù della garanzia da quest'ultimo prestata in data ### per le obbligazioni relative al rapporto di conto corrente bancario n. 6572/10550, stipulato dalla debitrice principale “### di ### Natale” con la ### S.p.A., poi ### S.p.A..  ### opponente ha eccepito: -il difetto di legittimazione attiva della ### S.r.l., per carenza di prova sull'intervenuta cessione e sullo specifico oggetto della stessa; -che il rapporto di conto corrente, anche relativamente agli affidamenti concessi, era stato garantito dalla ### e non vi è prova se tale garanzia sia stata previamente escussa; -la mancanza di prova circa la maggiorazione di € 20.000,00 subita dal saldo debitorio che alla data di chiusura del conto corrente bancario, ovvero all'1.10.2013, risultava essere pari ad € 9.268,83; -l'applicazione di interessi superiore alla soglia legale e la nullità delle operazioni effettuate per contrarietà all'art. 1284 comma 3 c.c.. 
Ha concluso chiedendo: “### all'On. Tribunale di Castrovillari, contrariis reiectis: 1) accertare e dichiarare ammissibile e fondata la presente opposizione; 2) revocare/annullare il decreto ingiuntivo n. 163/2021 per i motivi espressi nella presente opposizione; 3) accertare e dichiarare, anche previa CTU tecnico-contabile, la nullità del contratto di conto corrente per la natura extralegale ed illecita degli interessi applicati e non dovuta alcuna somma a nessun titolo da parte dell'opponente; 4) in via subordinata, sempre previa CTU tecnico-contabile, accertare e dichiarare la somma ancora effettivamente dovuta dall'opponente al medesimo titolo; 5) condannare parte opposta alla rifusione delle spese e competenze di giudizio, con distrazione ex art. 93 c.p.c.”.  2. Si è costituita in giudizio la ### S.r.l. in qualità di mandataria con rappresentanza della ### S.p.A. (già ### S.p.A.), la quale ha contestato e chiesto l'integrale rigetto di ogni avversa domanda e, quindi, la conferma del decreto ingiuntivo opposto, previa concessione della provvisoria esecutività; in via subordinata e gradata, nel denegato caso di accoglimento parziale dell'opposizione in esame, ha chiesto che venga emessa ex art. 653 c.p.c. sentenza di condanna a quella somma che sarà ritenuta di Giustizia; con vittoria di spese e compenso professionale.
In particolare, per quanto attiene la maggiorazione di € 20.000,00 indicata nell'estratto conto rilasciato dalla banca ex art. 50 T.U.B., ha osservato che il richiamato addebito si riferisce all'escussione effettuata dell'obbligo di firma (rectius: fideiussione a prima richiesta), rilasciato dalla ### cedente a favore della ### S.p.A.; più precisamente, a seguito del pagamento di quanto dovuto da parte dell'odierna opponente verso la società ### S.p.A.  questa ultima avrebbe escusso la garanzia a prima richiesta rilasciata dalla già ### S.p.A. ed effettuato il bonifico dell'importo garantito per cui il netto addebitato è stato annotato nel certificato di passaggio a sofferenza ex art. 50 T.U.B..  *************************  3. Giova anzitutto ricordare che secondo i principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. ex multis Cassazione civile sez. un., 30/10/2001, n.13533). 
Tali regole in tema di riparto dell'onere della prova valgono anche nel giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c..  ### a decreto ingiuntivo dà infatti luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (cfr. Cassazione civile sez. II, 04/03/2020, n.6091). 
Con segnato riferimento ai rapporti di conto corrente, secondo la giurisprudenza di legittimità prevalente, la banca nella fase monitoria può “produrre solo gli estratti conto relativi all'ultima fase di movimentazione del conto ai sensi dell'art. 50 TUB”, vale a dire il documento contenente le indicazioni dell'ultimo estratto conto di chiusura (Cass. 9695 del 3 maggio 2011). Inoltre, la Suprema Corte ha più volte affermato che “l'estratto di saldaconto (che consiste in una dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito) riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dall'istituto” (Cass. Civ., sez. III, 19/10/2016, n. 21092).
Pertanto, per giurisprudenza costante, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è onere della banca (o della cessionaria del credito che, subentrata nella sua posizione, abbia ottenuto il decreto ingiuntivo successivamente opposto), produrre il contratto su cui si fonda il rapporto e depositare tutti gli estratti conto a partire dall'apertura del conto, anche oltre il decennio (cfr. Cass., Ordinanza 14640 del 06/06/2018; Cass., sez. 1, 27 settembre 2018, n. 23313; Cass. Civ., sez. I, sent. 2 agosto 2013, n. 18541). 
Ebbene, nel caso di specie la parte opposta ha prodotto: -il contratto di apertura di conto corrente bancario n. 6572/10550, intestato alla ### di ### ed acceso in data ### con la allora ### S.p.A., filiale di ### con annesse condizioni economiche (doc. n. 1 fascicolo monitorio); -la fideiussione sottoscritta dal sig. ### in data ### in favore della ditta ### di ### sino alla concorrenza della complessiva somma di € 45.000,00 (doc. n. 3 fascicolo monitorio); -la comunicazione dell'1.10.2013 con la quale ### S.p.A. aveva comunicato al garante e alla debitrice principale il recesso dal rapporto di conto corrente sopra richiamato che presentava a quella data uno scoperto di € 9.268,83 (doc. n. 4 fascicolo monitorio); -la certificazione ex art. 50 T.U.B. all' ### (doc. n. 2 fascicolo monitorio); - gli estratti conto dal marzo 2006, data di accensione del rapporto di conto corrente, al settembre 2013 (doc. n. 5 fascicolo parte opposta). 
Pertanto, si ritiene assolto l'onere probatorio incombente sull'opposta, attrice in senso sostanziale, in quanto sono stati offerti elementi certi che consentono di ricostruire in maniera non approssimativa le operazioni registrate dalla data di apertura del conto e che, dunque, comprovano il saldo per come espresso negli estratti conto. 
Va comunque operata una opportuna precisazione quanto all'importo di € 20.000,00 indicato nell'estratto conto ex art 50 T.U.B. in atti, registrato come “passaggio a sofferenze”, data valuta 21.2.2013.  ###, come illustrato in premessa, ha imputato tale somma all'escussione effettuata della fideiussione a prima richiesta rilasciata dalla ### cedente a favore della ### S.p.A.. 
A sostegno di ciò ha prodotto la comunicazione del 15.1.2013 trasmessa alla ### di ### alla ### Coop a r.l. e per conoscenza all'odierno opponente con la quale ### S.p.A. invitava i suddetti soggetti a precostituire entro una certa data i fondi necessari al pagamento, avendo ricevuto la richiesta di escussione della garanzia, e al contempo avvisava che, in difetto, avrebbe provveduto al pagamento nei confronti della ### S.p.A.. 
Orbene, in primo luogo non vi è alcuna prova del fatto che tale importo sia stato poi effettivamente corrisposto dalla ### alla società garantita dal credito di firma in disamina.
In secondo luogo si ritiene che l'opposta avrebbe dovuto fornire prova del rapporto contrattuale su cui si fonda tale specifica pretesa. 
In altri termini avrebbe dovuto produrre in giudizio il contratto con il quale la ### cedente aveva rilasciato la garanzia in favore della ### S.p.A.. 
Tali evidenze, tuttavia, non sono state fornite e ciò giustifica, in via assorbente, l'espunzione dal totale richiesto dell'importo in questione (€ 20.000,00).  3.1. Quanto all'eccepita carenza di legittimazione passiva dell'opposta si osserva che è stato prodotto l'estratto della ### della ### parte seconda, n. 3 del 08.01.2019 (doc. n. 6 fascicolo monitorio) relativo alla prima cessione intercorsa con contratto del 12.12.2018 tra l'originaria titolare del credito ### S.p.A. (fusa per incorporazione in ### di ### per ### “###” con effetto giuridico dal 20.2.2017, v. doc n. 5 fascicolo monitorio) e la ### S.r.l.. 
Consultando il link segnalato sul menzionato estratto della ### (“http://hoistfinance.it/informativa-cessioni/”) è possibile accedere alla lista dei codici identificativi dei debitori e dei relativi rapporti ceduti con riferimento ai crediti ceduti da ### a ### nel dicembre 2018 (“###-
Dicembre-2018.pdf”). 
Nel relativo file è rinvenibile il numero di riferimento del contratto 4566993-6746- 1-10550 riconducibile al rapporto di conto corrente per cui è causa. 
La parte opposta ha inoltre prodotto l'estratto della ### della ### parte seconda, n. 141 del 30.11.2019 (doc. n. 7 fascicolo monitorio) relativo alla seconda cessione stipulata il ### tra la ### S.r.l. e la ### S.r.l.. 
A riprova che in tale cessione sia ricompreso il credito azionato in sede monitoria è stata prodotta dalla parte opposta la dichiarazione resa dalla ### S.r.l. sotto forma di “dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà” (doc. n. 3 fascicolo parte opposta), nella quale il consigliere delegato dalla predetta società conferma che il credito vantato nei confronti del sig. ### per € 32.877,72 è stato ceduto alla ### S.r.l., come da cessione regolarmente pubblicata in ### della ### parte seconda, n. 141 del 30 novembre 2019. 
Quanto al valore probatorio di tale dichiarazione, la Suprema Corte di Cassazione ha, in modo condivisibile, evidenziato che “la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo”, è un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo (cfr. Cass. Civ., sez. III, Ord., 16.04.2021, n. 10200). 
In conclusione, sulla scorta della sopra richiamata documentazione si ritiene che l'odierna opposta abbia adeguatamente dimostrato l'esistenza delle intervenute cessioni in blocco nonché del fatto che il credito per cui è causa sia ricompreso tra quelli ceduti.  3.2. È infondata la doglianza relativa alla mancanza di prova della preventiva escussione della #### ha prodotto la comunicazione del 17.1.2013 con cui la stessa ### in persona del ### Dott. ### facendo seguito alla richiesta di pagamento della banca ha negato la liquidazione non potendo “la posizione di che trattasi…allo stato considerarsi assistita dalla garanzia consortile” (doc. n. 6 fascicolo parte opposta). 
Di conseguenza la richiesta avanzata nei confronti degli altri coobbligati, tra cui il sig. ### non può considerarsi illegittima.  3.3. La doglianza relativa alla presunta applicazione di interessi illegittimi merita di essere disattesa in quanto del tutto generica e carente già in punto di allegazione.  ### si è limitato a denunciare in termini del tutto vaghi l'applicazione di interessi ultralegali senza operare alcun riferimento alle concrete pattuizioni contenute nel contratto sotteso alla domanda monitoria, né al tasso di interesse effettivamente applicato. 
È stato condivisibilmente affermato che nel caso di accertamento, su domanda del correntista, del saldo del conto corrente ad una certa data, senza ovvero con domanda di ripetizione di indebito in caso di chiusura del conto, l'onere allegatorio e probatorio grava esclusivamente sull'attore ex art. 2697 c.c., che appunto deve allegare analiticamente le voci di indebita appostazione in conto (c.d. onere di contestazione specifica, non essendo sufficiente riportare meri orientamenti dottrinari o giurisprudenziali) e deve produrre tutti gli estratti conto relativi all'intera durata del rapporto (cfr. Tribunale Roma sez. XVI, 17/01/2018, n.1183) Nel caso in disamina la doglianza in questione non contiene nemmeno l'indicazione degli importi che sarebbero stati indebitamente incamerati dalla banca a titolo di interessi illegittimi.  4. In definitiva, in base a quanto argomentato l'opposizione va accolta solo in parte, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.  ### va comunque condannato al pagamento in favore dell'opposta di € 12.877,72, oltre interessi.  5. Il parziale accoglimento dell'opposizione giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.  P. Q. M. Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata ed assorbita: ACCOGLIE nei limiti di cui in motivazione l'opposizione proposta da ### e per l'effetto ### il decreto ingiuntivo n. 163/2021 emesso dal Tribunale di Castrovillari in data ###; CONDANNA ### al pagamento in favore della parte opposta (in solido con la ### di ###, della somma di € 12.877,72, oltre interessi come da domanda monitoria; COMPENSA le spese di lite. 
Castrovillari, 19/02/2025. 
Il Giudice Dott. ### redatto con la collaborazione dell'###.ssa ###.

causa n. 1282/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Zibellini Raffaele

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