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N. 1386/2017 R.Gen.Aff.Cont. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Gorizia Sezione Unica CIVILE Il Giudice, dott.ssa ### ha pronunziato la seguente ### nella causa iscritta al n. 1386/2017 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 19/04/2022 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c. l'ultimo dei quali è scaduto in data ### TRA ### (c.f. ###), elett.te dom.to in Udine, alla via ### n. 11, presso lo studio dell'avv. #### dal quale è rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti - #### (c.f.: ###), elett.te dom.ta a Gorizia, alla via ### n. 11, presso lo studio dell'avv. ### dal quale è rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti; - ###' ### (c.f. ###) e #### (c.f. ###) ### Oggetto:
Sentenza non definitiva n. 290/2022 pubbl. il ### - 2 - Conclusioni: nelle note scritte il difensore dell'attore ha chiesto: “In via principale a) ### lo scioglimento della comunione ereditaria tra le parti sui beni dedotti in giudizio e disporne la divisione e, per l'effetto: b) assegnare ex art. 720 Cod.Civ. all'attore ### la proprietà esclusiva della casa di ### via ### n. 41 (P.T. 2462 di ### c.t. 1°, p.c.n. 2070) e del negozio di ### viale ### n. 25 (P.T. 1284 di ### c.t. 1°, p.c.n. 36/23 e c.t. 2°, p.c.n. 36/22) con addebito dell'eccedenza a favore della sorella ### nella misura di € 109.800,00 per il primo bene e di € 85.200,00 per il secondo bene o della diversa somma che riterrà giusta, stante l'indivisibilità dei beni, la mancanza di conflitto sull'assegnazione dei beni e la meritevolezza delle ragioni addotte dall'attore; c) assegnare congiuntamente ex art. 720 Cod.Civ. ai maggiori quotisti ### e ### la proprietà esclusiva dell'immobile di #### (P.T. 39 di ### c.t. 2°, p.c. 196/12) e degli immobili di ### (P.T. 552 di ### c.t. 1°, p.c. 190/97) e di via ### (P.T. 552, c.t. 1°, p.c.n. 190/97) con addebito dell'eccedenza a favore di ### e di ### in misura di € 38.850,00 cadauno in relazione al primo bene e di € 64.600,00 cadauno in relazione agli altri due beni, stante l'indivisibilità dei beni; in via subordinata, in mancanza di richiesta di assegnazione ex art. 720 Cod.
Civ., procedere alla divisione dei medesimi beni ordinandone la vendita all'incanto a norma dell'art. 720 u.c. Cod.Civ. e la ripartizione del ricavato secondo le quote spettanti ai singoli condividenti; In via subordinata d) ### l'autenticità delle sottoscrizioni della scrittura privata del 24.01.16 e l'inadempimento di ### all'obbligo di darvi esecuzione con atto notarile, accertare e dichiarare il trasferimento a favore di
Sentenza non definitiva n. 290/2022 pubbl. il ### - 3 - ### della quota di ½ della p.i. del negozio di ### viale ### n. 25 (P.T. 1284 di ### c.t. 1°, p.c.n. 36/23 e c.t. 2°, p.c. 36/22) appartenuta a ### e, nel contempo, il trasferimento a favore di ### della quota di 1/8 della p.i. delle case di #### (P.T. 39 di ### c.t. 2°, p.c.n. 196/12), ### (P.T. 552 di ### c.t. 1°, p.c.n. 190/97) e via ### (P.T. 552, c.t. 1°, p.c. 190/97) appartenute a ### con obbligo per lo stesso ### di corrispondere a ### il conguaglio convenuto di € 20.000,00; In ogni caso, f) dichiarare inammissibile e/o infondata ogni domanda ed eccezione svolta dalla convenuta ### per i motivi esposti in atti; g) Condannare la convenuta ### a rifondere all'attore le spese di lite, comprese quelle di C.T.U. e C.T.P. e quelle dei due procedimenti di mediazione svolti avanti alla C.C.I.A.A. della V.G.
Nelle note scritte il difensore della convenuta costituita ha così concluso: “In via preliminare, dichiararsi la nullità dell'elaborato peritale del ctu ### per essere stato redatto in data ### e quindi in un periodo temporale in cui le operazioni peritali erano sospese per ordine del Giudice di data 17/09/2020; per la violazione del diritto di difesa avendo egli omesso di allegare alla stessa i documenti allegati alle osservazioni del CTP di parte convenuta arch.
Mantoani ed a quelle redatte dall'avv. ### e per violazione del diritto del contraddittorio, avendo egli determinato la stima della casa di abitazione di via ### sulla base di un documento di data 31/02/2017 introdotto da parte attrice, per la prima volta, nel giudizio, con le osservazioni alla ctu e quindi successivamente allo spirare dei termini preclusivi di cui all'art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c., il tutto così come eccepito e meglio motivato in comparsa di costituzione di nuovo difensore di data 04/03/2021 e per l'effetto disporsi la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio e la sostituzione del Ctu nominato;
Sentenza non definitiva n. 290/2022 pubbl. il ### - 4 - nel merito, ci si riporta integralmente alle conclusioni formulate dai precedenti difensori della convenuta ### nelle comparse di costituzione di data 14/03/2018 e di data 16/11/2020 e nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 12/01/2021 di data 22/12/2020, nonché a quelle formulate con comparsa di costituzione di nuovo difensore di data 04/03/2021”.
Il difensore ha, inoltre, reiterato le istanze istruttorie, come indicato nelle note scritte del 13.4.2022, cui si rinvia. MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, ### ha adito il Tribunale di Gorizia esponendo: - che, in data ###, è deceduta ab intestato a ### la propria madre ### nata a ### del ### il ###, lasciando, quali eredi, egli attore e la sorella ### per la quota di ½ ciascuno; - che nel patrimonio relitto dalla madre sono ricompresi i seguenti beni immobili: a) immobile sito in ### alla via ### n. 41, individuati all'### di ### C.C. di ### alla P.T. 2462, c.t. 1°, p.c.n. 2070, oltre alle congiunte parti comuni; b) Ente indipendente, sito in ### al viale ### n. 27, composto da due locali al p.t. marcati con i nn. 1 e 2 nel piano sub G.T. 282/57, individuato all'### di #### di ### alla P.T. 1284, c.t. 1°, p.c.n. 36/23, con le congiunte parti comuni, ed Ente urbano, corte, individuato al c.t. 2° della medesima P.T., p.c.n. 36/22 (v. ricorso per certificato di eredità e certificato di eredità di cui al doc. 3 fascicolo parte attrice); - di essere, inoltre, proprietario della quota di 1/8, unitamente a ### anch'ella per la quota di 1/8, e a ### titolare della quota di ¾ della nuda proprietà, dei seguenti beni immobili: 1)
Sentenza non definitiva n. 290/2022 pubbl. il ### - 5 - l'immobile sito a ### alla via ### n. 3, individuato all'### di #### di ### alla P.T. 39, c.t. 2°, p.c.n. 196/12; 2) l'immobile sito in ### alla ### n. 7, individuato all'### di #### di ### alla P.T. 552, c.t. 1°, p.c.n. 190/97; 3) l'immobile sito in ### alla via ### n. 3, individuato all'### di #### di ### alla P.T. 552, c.t. 1°, p.c.n. 190/97, tutti gravati dal diritto di usufrutto in favore di ### per la quota di ¾, risultante dalla visura catastale in atti; - che, in virtù dell'accordo divisionale parziale del 24.1.2016, raggiunto con la sorella ### egli attore sarebbe divenuto proprietario esclusivo dell'immobile sito in ### al viale ### n. 27, mentre alla sorella ### sarebbe stata trasferita la quota di 1/8, di sua proprietà, dei beni immobili siti in ### alla ### alla ### e alla via ### con la previsione, in favore di quest'ultima, di un conguaglio di € 20.000,00 (v. doc. 7 fascicolo parte attrice); - che, nonostante l'accordo risultante da tale scrittura privata, non si è mai addivenuti al rogito dinanzi al notaio incaricato, a causa del comportamento di ### che avrebbe continuato a proporre ipotesi divisionali sempre diverse. ### ha, dunque, chiesto, in via principale, 1) accertata l'autenticità delle sottoscrizioni apposte alla scrittura privata del 24.1.2016, dichiarare trasferita, in proprio favore, la quota di ½ della p.i. del negozio di ### viale ### n. 27, di proprietà della convenuta, con le congiunte parti comuni e, nel contempo, accertare l'avvenuto trasferimento, in favore di ### della quota di 1/8 del diritto di proprietà sugli immobili di ### siti alla ### alla ### e alla via ### (P.T. 552, c.t. 1°, p.c.n. 190/97), con le congiunte parti comuni,
Sentenza non definitiva n. 290/2022 pubbl. il ### - 6 - con obbligo di versare in favore della convenuta il conguaglio di € 20.000,00; 2) in via subordinata, accertare l'inadempimento di ### all'obbligo di concludere il contratto definitivo di compravendita, in esecuzione dell'accordo del 24.01.2016, e per l'effetto disporre, ai sensi dell'art. 2932 c.c., il trasferimento, in proprio favore della quota di ½ della p.i. del negozio di ### sito al viale ### n. 27, di proprietà della convenuta, con le congiunte parti comuni e, il trasferimento a favore di quest'ultima della quota di sua proprietà, pari ad 1/8, degli immobili, siti in ### alla ### alla ### e alla via ### con le congiunte parti comuni, subordinatamente al versamento in favore della convenuta di € 20.000,00.
In via subordinata, l'attore ha chiesto lo scioglimento della comunione, con attribuzione dei beni siti in ### al viale ### n. 27 e alla via ### n. 41, in suo favore ex art. 720 c.c., nonché, lo scioglimento della comunione sui beni immobili, siti in ### alla ### alla ### e alla via ### in comproprietà con i convenuti, con la conseguente divisione delle quote a ciascuno spettanti e, in mancanza di richieste di attribuzione, disporne la vendita.
Si è costituita nel presente giudizio ### la quale, senza opporsi alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria, in relazione ai beni relitti da ### ha esposto: - che, in data ###, è deceduto a ### il proprio padre ### nato a ### il ###, lasciando quali eredi ella convenuta e il fratello ### per la quota di ½ ciascuno; - che nel patrimonio ereditario relitto dal padre era ricompresa la quota di 1/4 degli immobili siti in ### alla riva ### n. 7, ### n. 3 e via ### n. 3; - che la scrittura privata del 24.1.2016 non può essere qualificata come un contratto preliminare, né può ritenersi che costituisca un contratto valido, in quanto privo delle menzioni urbanistiche, previste a pena di
Sentenza non definitiva n. 290/2022 pubbl. il ### - 7 - nullità dagli artt. 40 L. 47/1985 e 46 D.P.R. 380/2001, potendo al più essere qualificato quale preliminare improprio, “rappresentando solo una prima fase di un accordo complessivo sulla divisione di tutti i beni”; - che, in ogni caso, il predetto accordo sarebbe annullabile ex art. 428 c.c., essendo incapace di intendere e volere al momento della sua sottoscrizione; - che il fratello ### avrebbe prelevato, dal conto corrente intestato alla madre, alcuni giorni prima della sua morte, l'importo di € 21.001,10; - che ### avrebbe, inoltre, goduto, in via esclusiva, dei due beni immobili, siti a ### in via ### n. 27 ed in via ### n. 41 (ricompresi nel patrimonio ereditario materno), senza corrispondere alcun indennizzo.
La convenuta ha, dunque, chiesto, nel merito, il rigetto della domanda ex art. 2932 c.c. di parte attrice, in via subordinata dichiarare la nullità dell'accordo del 24.1.2016, in via ulteriormente subordinata annullare il predetto accordo ex art. 428 c.c., in ulteriore subordine ed in caso di accoglimento delle domande proposte dalla controparte, dichiararsi lo scioglimento della comunione ereditaria, con la conseguente divisione dei beni mobili ed immobili, nonché, in via riconvenzionale condannare l'attore alla restituzione del 50% delle somme prelevate dal conto corrente della madre e a corrispondere un'indennità per il godimento esclusivo dei beni immobili in comunione.
Sono, invece, rimasti contumaci ### e ### come dichiarato in data ###.
La causa è stata istruita mediante il deposito di documenti, l'assunzione dell'interrogatorio formale di ### e di ### e l'espletamento di una C.T.U. tecnico - estimativa, con il conferimento dell'incarico al geom. ###
Sentenza non definitiva n. 290/2022 pubbl. il ### - 8 - 1. Questioni preliminari.
Vanno, in primo luogo, rigettate le istanze istruttorie reiterate nelle note scritte autorizzate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni e nella comparsa conclusionale dalla difesa di ### con conferma dell'ordinanza del 22.11.2021, alla cui motivazione si rinvia.
In secondo luogo, si rileva l'inammissibilità della modifica delle domande intervenuta al momento della precisazione delle conclusioni, in cui l'attore ha inteso invertire la domanda principale con quella formulata in via subordinata.
In terzo luogo, la domanda attorea deve essere dichiarata procedibile, essendo stata esperita la mediazione obbligatoria nei confronti di tutti i convenuti (v. verbale negativo del 21.6.2017 e del 18.4.2018).
Non può essere, infine, accolta l'eccezione di nullità alla ### sollevata dalla difesa di ### per aver, l'ausiliario, omesso di depositare, unitamente alla relazione peritale, i documenti allegati alle osservazioni dei C.T.P., atteso che, da un lato, tale nullità non è stata espressamente eccepita nel corso dell'udienza del 9.3.2021, essendosi il difensore limitato a chiedere la convocazione del perito per chiarimenti e, dall'altro, alcuna effettiva lesione del diritto di difesa è stata allegata dal difensore, tenuto conto dei successivi chiarimenti depositati in data ###. 2. Nel merito.
Si ritiene, preliminarmente, che la scrittura privata del 24.1.2016 vada qualificata quale accordo preparatorio alla divisione, privo dell'effetto distributivo, in cui emerge la volontà dei due fratelli di procedere alla divisione, con l'assegnazione all'attore dei locali siti a ### al viale ### n. 27, al fine di consentire a quest'ultimo di continuare a svolgere la sua attività commerciale.
Non si tratta, dunque, di un accordo di divisione consensuale perfetto, difettandone i requisiti minimi di oggetto, stante l'indicazione sommaria degli immobili, i quali non risultano esattamente individuati né dal punto di vista tavolare né catastale (cfr. Cass., 9/10/2018, n. 24858).
Sentenza non definitiva n. 290/2022 pubbl. il ### - 9 - Alla luce di tali considerazioni, va, dunque, rigettata la domanda attorea di accertamento dell'avvenuto trasferimento delle quote dei beni immobili in comunione, in virtù della scrittura privata del 24.1.2016.
La carente indicazione dei beni, contenuta nell'accordo paradivisorio, non consente tantomeno di poter accogliere la domanda ex art. 2932 c.c. formulata dall'attore in via subordinata, alla luce dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “l'esatta individuazione del bene, con l'indicazione dei confini e dei dati catastali, deve necessariamente risultare dal preliminare poiché, dovendo la pronuncia giudiziale corrispondere esattamente al contenuto del preliminare stesso, l'individuazione del bene oggetto del trasferimento deve avvenire in base a dati non attingibili da altra documentazione” (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11874 del 07/08/2002; più di recente Cass. Sez. 2, Sentenza n. 952 del 16/01/2013).
Ogni ulteriore questione afferente al predetto accordo deve ritenersi assorbita nella motivazione di cui sopra.
Passando all'esame della domanda di scioglimento della comunione, posto che il presente giudizio divisorio ha ad oggetto una pluralità di beni immobili, in comunione tra soggetti diversi e provenienti da titoli diversi, cui si aggiunge la parziale diseguaglianza delle quote, si rende necessario procedere a due distinte divisioni: una avente ad oggetto lo scioglimento della comunione ereditaria dei beni mobili e immobili, caduti nella successione di ### e pervenuti in eredità a ### e ### per la quota di ½ ciascuno; la seconda avente ad oggetto lo scioglimento della comunione tra #### e ### avente ad oggetto gli ulteriori due beni immobili siti in ### alla ### e alla ###via ### a) Sullo scioglimento della comunione ereditaria, in morte di ### Ciò posto, in base alle risultanze della C.T.U. tecnico estimativa, cui il Tribunale intende aderire, il patrimonio relitto da ### risulta così
Sentenza non definitiva n. 290/2022 pubbl. il ### - 10 - composto: 1) l'immobile, sito in ### alla via ### n. 21 (tavolarmente individuato alla ### n. 2462, ### 1°, p.c.e. 2070, di ### del valore stimato di € 219.600,00; 2) l'immobile sito in ### alla via ### n. 27 (tavolarmente individuato alla ### 1284, ### 1°, ### condominiale con 113/1000 i.p. del C.C. di ###, del valore stimato di € 170.400,00 entrambi divenuti di proprietà di ### e ### per la quota di ½ ciascuno; 3) il saldo del conto corrente n. ###4, intestato alla defunta presso la filiale di ### della ### con un saldo, alla data del 30.6.2015, pari ad € 915,52.
Vanno, inoltre, respinte le osservazioni sulla stima dei beni, svolte, sul punto, dalle parti, alla luce dei chiarimenti resi dal perito, a seguito delle osservazioni delle parti e nella relazione integrativa depositata il ###, cui integralmente si rinvia.
Per quanto riguarda le domande di “assegnazione” proposte dalla convenuta nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c., non è stata fornita la prova che nel patrimonio ereditario relitto da ### fossero ricompresi beni mobili, ad eccezione delle somme di denaro. Analoghe considerazioni valgono per la domanda di assegnazione della penna stilografica con pennino in oro, asseritamente ricompresa nel patrimonio ereditario relitto da ### rimasta sfornito di prova.
Da ultimo, del tutto generica è rimasta la domanda di assegnazione di alcune fotografie, non meglio individuate.
Va, invece, accolta la domanda di parte convenuta volta ad ottenere la restituzione della metà dell'importo di € 21.001,10, prelevato dall'attore dal conto corrente n. ###4, cointestato con la madre, a mezzo giroconto, pochi giorni prima della sua morte.
Dalla documentazione bancaria in atti, emerge, infatti, che il predetto conto corrente venisse alimentato unicamente dalla pensione percepita dalla defunta (v. doc. da 4 a 9 fascicolo di parte convenuta), non avendo
Sentenza non definitiva n. 290/2022 pubbl. il ### - 11 - adeguatamente provato i versamenti asseritamente avvenuti sul predetto conto corrente, peraltro, genericamente allegati (v. doc. 42 fascicolo di parte attrice), essendosi limitato a depositare la ricevuta contabile di un versamento di € 400,00, successivo alla morte della madre, e la ricevuta del versamento di € 50,00 risalente all'1.3.2012 (v. doc. 43 e 44).
Da ultimo, si rileva che l'attore ha allegato in maniera del tutto generica di aver provveduto, con i propri risparmi, a far fronte alle necessità della madre dal 2012, circostanza che risulta, in ogni caso, contraddetta dagli estratti conto bancari, da cui risultano regolari prelievi di somme di denaro in contanti sino al 30.1.2015. ### è, dunque, tenuto alla restituzione, in favore di ### della metà dell'importo di € 21.001,10, prelevato, mediante giroconto, dal conto corrente n. ###4, cointestato con la madre.
Rispetto a tale somma, l'attore ha eccepito di aver provveduto al pagamento del compenso richiesto dal ### dott. ### per l'assistenza prestata nella successione di ### pari ad € 2.500,00, delle spese funerarie della madre pari ad € 2.965,00, del compenso per la predisposizione dell'a.p.e. relativa ai beni comuni, pari a complessivi € 416,24, nonché di aver sostenuto spese per € 3.392,71 per manutenzioni straordinarie del negozio di viale ### ed € 5.701,23 per manutenzioni straordinarie della casa di via ### (v. allegato al verbale depositato il ### e memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c. di parte attrice).
Orbene, vanno, innanzitutto, ricompresi tra i debiti ereditari le spese funerarie e il compenso corrisposto al notaio per gli adempimenti relativi alla successione di ### pari rispettivamente a € 2.965,00 ed € 2.500,00, in mancanza di prova, da parte di ### del rimborso della quota di sua spettanza, cui vanno aggiunte le spese per il rilascio dell'### in relazione agli immobili siti in ### al viale ### e alla via ### pari a complessivi € 416,24 (v. doc. 32 e 37 fascicolo parte attrice).
Sentenza non definitiva n. 290/2022 pubbl. il ### - 12 - Non può, invece, essere riconosciuto il rimborso delle ulteriori spese di straordinaria manutenzione degli immobili in comunione, in quanto allegate in maniera del tutto generica.
Dall'esame della documentazione depositata (v. doc. 46 e 47 fascicolo parte attrice), emerge, peraltro, da un lato, l'esiguità dell'importo risultante da numerose fatture in atti, dovendosi, dunque, escludere il carattere straordinario dell'intervento, e, dall'altro, che molte di esse risalgono ad un periodo in cui la madre era ancora in vita e l'attore non ha fornito la prova di aver provveduto al pagamento, con denaro proprio.
Devono, invece, ritenersi tardive le ulteriori difese svolte da ### nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c., avverso l'eccezione di compensazione sollevata dall'attore nell'allegato al verbale dell'udienza del 16.5.2018, oltre ad essere il documento n. 12 non leggibile.
Da ultimo, va rigettata la domanda proposta da ### nei confronti di ### volta ad ottenere la condanna al pagamento di un indennizzo per il godimento esclusivo degli immobili.
Sul punto, basti rilevare che il semplice godimento esclusivo ad opera di un erede non può assumere l'idoneità a produrre qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo e la convenuta non ha in alcun modo allegato le modalità mediante le quali avrebbe potuto godere o trarre frutti dagli immobili, né ha fornito elementi dai quali sia possibile trarre la presunzione che gli immobili sarebbero stati locati o concretamente goduti dalla stessa.
Deve, invece, ritenersi rinunciata l'analoga domanda proposta da ### nell'atto di citazione, nei confronti di ### in quanto non riproposta nei successivi scritti difensivi, essendosi limitato, nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c. a eccepire la compensazione dell'eventuale indennità di occupazione eventualmente riconosciuta in favore della sorella con l'indennità di occupazione allo stesso spettante, per essere stato escluso dal
Sentenza non definitiva n. 290/2022 pubbl. il ### - 13 - godimento degli immobili di ### e di ### - via ### Alla luce delle considerazioni che precedono, a seguito dello scioglimento della comunione ereditaria instauratasi in morte di ### il valore dei beni mobili ed immobili ereditari spettante a ### è pari ad 187.897,83, tenuto conto che quest'ultimo risulta creditore nei confronti di ### dell'importo di € 7.559,93 (operata la compensazione tra l'importo di € 10.500,55 ed € 2.940,52, quale quota dei debiti ereditari che ### è tenuta a rimborsare all'attore) mentre, il valore dei beni mobili ed immobili ereditari spettante a ### è pari ad € 203.017,69. b) Sulla divisione dei restanti beni immobili.
Le parti costituite hanno, inoltre, chiesto lo scioglimento della comunione sui seguenti beni immobili: 1) l'immobile sito a ### alla riva ### n. 3 (individuato alla P.T. 39, c.t. 2, pcn 196/12 del C.C. di ###, di proprietà di ### e ### per la quota di 1/8 ciascuno, nonché di ### per la quota di ¾ della nuda proprietà; 2) l'immobile sito a ### alla ### n. 7 - via ### n. 3 (individuato alla P.T. 552, c.t. 1, pcn 190/97 del C.C. di ###, di proprietà di ### e ### per la quota di 1/8 ciascuno, nonché di ### per la quota di ¾ della nuda proprietà. Su entrambi i beni immobili, dalle visure catastali in atti, risulta il diritto di usufrutto, in favore di ### per la quota di ¾.
Ne discende il difetto di legittimazione passiva di ### nei cui confronti non è stata proposta alcuna domanda.
Alla luce delle considerazioni che precedono, le parti costituite - diversamente da quanto allegato - hanno, dunque, fornito la prova di essere comproprietarie, per 1/8 ciascuno, unitamente a ### solo di due ulteriori beni immobili, stante l'identità, dal punto di vista tavolare, degli
Sentenza non definitiva n. 290/2022 pubbl. il ### - 14 - immobili asseritamente siti alla ### n. 7 e alla via ### n. 3 e come anche emerge dall'elaborato peritale (v. pag. 6 della relazione).
Ciò posto, nel merito, si rileva che, sebbene la titolarità dei predetti beni immobili risulti dalle visure tavolari in atti, assai scarne sono le allegazioni in ordine alla loro provenienza, atteso che, dal ricorso per il rilascio del certificato di eredità e dal successivo certificato, emerge solo che ### e ### ne sono divenuti proprietari, per la quota di 1/8 ciascuno, in quanto eredi del padre ### Nulla, invece, è stato allegato in ordine al titolo di provenienza dei beni a ### Per quanto riguarda il valore dei predetti beni immobili, il ### con valutazione che il Tribunale condivide, in quanto immune di vizi logici - ha quantificato in € 287.490,00 il valore dell'immobile sito alla ### ed in € 400.710,00 il valore dell'immobile sito alla ### n. 7 - via ### n. 3, tenuto conto dell'incidenza della quota di ¾ del diritto di usufrutto di cui ### è titolare, stimata rispettivamente in € 23.310,00 ed € 32.490,00.
Sulla base della motivazione di cui sopra, la causa va rimessa in istruttoria per la formazione di un duplice progetto divisionale, tenendo conto delle statuizioni contenute nella presente sentenza non definitiva.
Nulla va disposto allo stato sulle spese stante la natura non definitiva della presente sentenza. P.Q.M. Il Tribunale di Gorizia, ### civile, in composizione monocratica, non definitivamente pronunciando, così provvede: 1. dichiara il difetto di legittimazione passiva di ### 2. rigetta la domanda di parte attrice di accertamento dell'avvenuto trasferimento delle quote dei beni immobili in comunione, sulla base della scrittura privata del 24.1.2016, nonché la domanda attorea volta ad ottenere la pronuncia della sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c.;
Sentenza non definitiva n. 290/2022 pubbl. il ### - 15 - 3. dichiara lo scioglimento della comunione ereditaria tra ### e ### in relazione ai seguenti beni mobili e immobili: 1) l'immobile, sito in ### alla via ### n. 21 (tavolarmente individuato alla ### 2462, ### 1°, p.c.e. 2070, C.C. di ###; 2) l'immobile sito in ### alla via ### n. 27 (tavolarmente individuato alla ### 1284, ### 1°, ### condominiale con 113/1000 i.p. del C.C. di ###; 3) il saldo del conto corrente n. ###4, intestato alla defunta presso la filiale di ### della ### con un saldo, alla data del 30.6.2015, pari ad € 915,52; 4. accertato che i debiti ereditari caduti nella successione di ### sono pari ad € 5.881,24 e che ### ha diritto alla restituzione dell'importo di € 10.500,55, dichiara che, operata la compensazione tra i crediti, ### è debitore nei confronti di ### dell'importo di € 7.559,93; 5. dichiara lo scioglimento della comunione tra #### e ### in relazione ai seguenti beni immobili: 1) l'immobile sito a ### alla riva ### n. 3 (individuato alla P.T. 39, c.t. 2, pcn 196/12 del C.C. di ###; 2) l'immobile sito a ### alla ### n. 7 - via ### n. 3 (individuato alla P.T. 552, c.t. 1, pcn 190/97 del C.C. di ###; 6. rigetta la domanda di ### diretta ad ottenere la corresponsione di un'indennità per il godimento dei beni comuni da parte dell'attore; 7. rimette la causa in istruttoria, come da separata ordinanza, per la redazione del progetto divisionale, tenendo conto delle statuizioni contenute nella presente sentenza e per la sua discussione; 8. spese al definitivo.
Così deciso in ### il ###.
Sentenza non definitiva n. 290/2022 pubbl. il ### - 16 - (dott.ssa ###
Sentenza non definitiva n. 290/2022 pubbl. il ###
causa n. 1386/2017 R.G. - Giudice/firmatari: Di Lauro Laura