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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 7844/2025 del 24-03-2025

... della parziale fondatezza nel merito delle domande attore». Il collegio provvedeva la compensazione tra le parti delle spese di funzionamento del collegio, quelle derivanti dalla ### nonché le spese del giudizio arbitrale. 9. Con atto notificato il #### proponeva impugnazione per la nullità del lodo dinanzi alla Corte d'appello di ### 9.1. Deduceva con il primo motivo la «nullità del lodo ai sensi del combinato disposto degli articoli 829, comma 1, nn. 1 e 4, e 817 c.p.c. - Incompetenza del collegio ar bitrale a decidere la 7 RG n. ###/2021 Cons. Est. ### D'### controversia; con tale motivo si rilevava, in sostanza, la suddetta incompetenza del collegio arbitrale a decid ere la controversia, determinata dalla declinator ia dell'istanza di arbitrato, notificata dall'### alla controparte in data ###, alla quale il ### non av eva mai rinunciato, rib adendola, anzi anche all'udienza del 2/10/2014, nella quale il coll egio avev a assunto l'arbitrato in decisione». 9.2. Con il secondo motivo l'appellante deduceva la «nullità del lodo ai sensi del combinato disposto degli articoli 829, primo comma, numeri 5 e 12, e 823 n. 5 c.p.c. - Omessa motivazione; con tale motivo si rilevava (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso n. ###/2021 r.g. proposto da: ### (già ### di ### s.r.l.), in persona del legal e rappresentante pro tem pore, rappresentata e difesa giusta procura alle liti in data ### rilasciata su foglio separato congiunto al ri corso mediante strumento informatico all'A vv. ### il quale chiede di ricevere le comunicazioni e le notificazioni all'indirizzo di posta elettronica certificato - ricorrente principale - contro 2 RG n. ###/2021 Cons. Est. ### D'### della ### (già ### per i beni culturali e ambientali e ### dei beni e delle attività culturali e del turismo), in persona del ### pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv ocatura ### dello Stato, elettivamente domiciliat ###### Via dei ### n. 12.  - ricorrente incidentale - Avverso la sentenza della Corte di appello di ### n. 3187/2021, depositata in data ###; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/2/2025 dal ### dott. ### D'#### 1. La cont roversia riguarda l'esecuzione della ### stipulata in data ### tra il ### per i beni cul turali e ambientali (oggi ### della cultura) ed il concessionario pubblico ### s.p.a. (ora ### per la realizzazione di interventi di risanamento, consolidamento, restauro e valorizzazione di beni di rilevante interesse culturale inclusi: 1) il progetto ###2) il ### di ### 3) la ### di ### Veniva poi stipulato un primo atto aggiuntivo il ### e un secondo atto aggiuntivo il ###. 
In data ### la ### s.p.a., ora ### proponeva domanda di arbitrato con contestuale nomina di arbitro, contestando al ### gravi inadempimenti che avevano causato una serie di danni alla concessionaria, chiedendo il pagamento della somma di euro 37 .000.000,00, formulando sei quesiti in ordine all'esecuzione della ### In particolare - ad avviso della attrice - l'### aveva omesso di corrispondere rilevanti importi dovuti a titolo di «prezzo 3 RG n. ###/2021 Cons. Est. ### D'### chiuso», in quanto i criteri di applicazione della clausola del prezzo chiuso imposti dall'### concedente con l'atto aggiuntivo del 1996, e l'applicazione del metodo «a scalare», si ponevano in contrasto con l'art. 33, comma 4, della legge n. 41 del 1986. 
Si sarebbe verificata la nullità della disposizione e la necessaria applicazione del metodo gl obale di calcolo, come indicato dalla giurisprudenza di legittimità (si citava Cass., n. 7917 del 2012). 
Inoltre, ### aveva effettuato «solo parzialmente (e con grave ritardo) il collaudo delle opere. 
L'### poi, avrebbe pagato con ritardo anche i corrispettivi dell'appalto. 
Venivano così sottoposti al collegio arbitrale otto quesiti: 1) «dica il collegio arbitrale che spetta all'impresa il pagamento degli importi maturati a titolo di prezzo chiuso», facendo corretta applicazione dei criteri di cui all'art. 33, comma 4, della legge n. 41 del 1986, previa declaratoria di nullità dei patti in deroga; 2) «dica il collegio arbitrale che spetta all'impresa il rimborso dei maggiori oneri indebitamente sostenuti per il ritardo nella re dazione ed approvazione del collaudo»; 3) «dica il collegio arbitrale che spetta all'impresa la corresponsione delle somme di cui all'art. 10 lettera c) su tutti gli importi di cui ai precedenti quesiti e cond anni l'### concedente al pagamento della somma che risulterà dovuta, oltre interessi legali e moratori secondo i tassi delle decorrenze di cui agli articoli 35 e 36 del d.P.R. n. 1063/62 e successiv e modifiche ed integrazioni, calcolati con i criteri di contabilizzazione di cui all'art. 4 della legge n. 741/81»; 4) «i saldi risultanti dagli atti di collaudo, oltre accessori » (pagina 4 del controricorso); 5) «dica il collegio arbitrale che spetta all'impresa la c orresponsi one degli interessi legali moratori maturati per il ritardato pagamento sugli acconti dei lavori»; 6) «i l collegio ar bitrale condanni, pertanto, la co nvenuta 4 RG n. ###/2021 Cons. Est. ### D'### al pagamento di tutte le somme di cui quesiti che precedono […] a titolo di responsabilità extracontrattuale ovvero a titolo di indebito arricchimento»; 7) «gli ulteriori interessi legali a decorrere dalla notifica della domanda di arbi trato sulle somme liquidate a titolo di accessori in forza dei quesiti che precedono» (pagina 4 del controricorso);8) «dica il collegio arbitrale che per tutte le ragioni esposte e nel rispetto del principio di causalità, tutte le spese del procedimento arbitrale, nonché gli onorari degli arbitri e le spese di onorari di difesa, devono essere poste a car ico della convenuta ### 2. La società nominava arbitro l'Avv. ### ed invitava l'### convenuta nominare a sua volta il proprio arbitro.  3. L'### declinava la competenza arbitrale con atto del 5/2/2012, notificato il ###.  4. In difetto di nomina da parte del l'### v eniva designato dal presidente ###data ###, quale secondo arbitro, l'Avv. ### Gli arbitri così individuati nominavano, quindi, quale terzo arbitro con funzioni di presidente ###data ###. 
Tale nomina «v eniva accettata dal l'### co n espressa indicazione che con l'accettazione non si intendeva in alcun modo rinunciare alla proposta declinatoria».  5. Nel corso del giudizio arbitrale l'### contestava le pretese della so cietà attrice, proponendo altre sì domanda riconvenzionale. 
In via preliminare, l'### «negava che sussistesse la competenza degli arbitri, atteso che […] era intervenuta declinatoria con atto notificato in data ###». 5 RG n. ###/2021 Cons. Est. ### D'### merito, evide nziava l'er roneità dei criteri indicati da controparte, in relazione al metodo globale, in luogo di quello, corretto, a scalare. Rimarcava che le questioni erano state risolte in via transattiva attraverso diversi atti aggiuntivi.  6. A seguito del deposito della CTU , con l'elabor ato peritale depositato il ###, con una nota del 7/8/2014, acquisita al protocollo ministeriale, la ### g «proponeva di definire il contenzioso, con la tacitazione di ogni pretesa avanzata nel giudizio arbitrale, mediante il pagamento da parte del ### dell'importo di euro 11.500.000,00 oltre al rimborso del 50% delle spese arbitrali e della espletata consulenza, con compensazione delle spese legali».  7. A tale proposta faceva seguito la nota mi nisteriale del 30/9/2014, acquisita agli atti del collegi o arbitrale nel la riunione collegiale del 2/10/2014, mediante la quale «all 'esito del parere favorevole dell'Avvocatura dello Stato che evidenziava il vantaggio per l' erario della transazione stante il consol idamento dell'orientamento di legittimità in materia di prezzo chiuso favorevole a ### […] veniva conferito incarico dal ### del ### dei beni e delle attività culturali e del turismo alla Dirigente del servizio I del medesimo ### Dott.ssa ### di formalizzare all'udienza del 2 ottobre 2014 la seguente proposta transattiva, contenente altresì un riconoscimento di debito». 
Nella riunione del 2/10/2014 «il rappresentante dell'### dichiarava di riconoscere parzialmente dovute somme alla parte attrice con riferimento a quanto richiesto con la domanda giudiziale. Il rappresentante legale di parte attrice prendeva atto della proposta, “chiedendo la condanna dell'### concedente al pagamento degli im porti riconosciuti come dovuti, rinu nciando alle ul teriori pretese fatte valere». 6 RG n. ###/2021 Cons. Est. ### D'### 8. Il collegio arbitrale, quindi, «prendeva a sua volta atto delle dichiarazioni delle parti, riteneva la p rocedura arbitr ale “sufficientemente istruita e matura per la decisione”, e introitava la causa in decisione». 
Con atto sottoscritto dagli arbitri in data ### il collegio pronunciava lodo a definizione della controversia. 
Il collegio, quindi, «superata ed assorbita ogni altra questione» riteneva «di dov er provvedere alla condanna a carico dell'### resistente» e dunque al pag amento d elle somme di cui al riconoscimento espresso in udienza, affermando in particolare la «sopravvenuta improcedibilità» delle eccezioni e della domanda riconvenzionale formulate da parte convenuta nei propri scritti difensivi, in quanto «superate e implicitamente rinunciate». 
Il co llegio arbitrale, dunque, co ndannava l'### convenuta «al pagamento dell'importo di euro 11.300.000,00 a parziale riconoscimento delle pretese avanzate con il primo e il terzo quesito; dichiarava improcedibili le restanti domande della società attrice, l a domanda riconvenzi onale e le ec cezioni della parte convenuta «stante la implicita rin uncia all e stesse in ragione dell'avvenuto riconoscimento della parziale fondatezza nel merito delle domande attore». 
Il collegio provvedeva la compensazione tra le parti delle spese di funzionamento del collegio, quelle derivanti dalla ### nonché le spese del giudizio arbitrale.  9. Con atto notificato il #### proponeva impugnazione per la nullità del lodo dinanzi alla Corte d'appello di ### 9.1. Deduceva con il primo motivo la «nullità del lodo ai sensi del combinato disposto degli articoli 829, comma 1, nn. 1 e 4, e 817 c.p.c. - Incompetenza del collegio ar bitrale a decidere la 7 RG n. ###/2021 Cons. Est. ### D'### controversia; con tale motivo si rilevava, in sostanza, la suddetta incompetenza del collegio arbitrale a decid ere la controversia, determinata dalla declinator ia dell'istanza di arbitrato, notificata dall'### alla controparte in data ###, alla quale il ### non av eva mai rinunciato, rib adendola, anzi anche all'udienza del 2/10/2014, nella quale il coll egio avev a assunto l'arbitrato in decisione».  9.2. Con il secondo motivo l'appellante deduceva la «nullità del lodo ai sensi del combinato disposto degli articoli 829, primo comma, numeri 5 e 12, e 823 n. 5 c.p.c. - Omessa motivazione; con tale motivo si rilevava l'omessa motivazione del lodo sulla sussistenza della competenza arbitrale, a fronte della menzionata declinatoria e delle ampie deduzi oni svolte dall'### sul punto , in entrambe le memorie presentate dinanzi a collegio arbitrale, con conseguente violazione delle norme sopra indicate».  9.3. Il terzo motivo di appello ineriva alla «nullità del lodo ai sensi del combinato disposto degli articoli 829 comma 1, n. 4 e 817 c.p.c.: incompetenza del collegio arbi trale a decidere la controversia; decisione del merito della controversia in un caso in cui il merito non poteva essere deciso; pertanto, se anche si fosse interpretato il lodo arbitrale nel senso che il collegio aveva preso atto della circostanza che le parti avevano di fatto concluso una transazione, lo stesso collegio «non avrebbe in o gni cas o potuto pronun ziare un “lodo transattivo”, in assenza di una norma specifica che, diversamente da quanto previsto in altri tipi di giudizio, co ntempli la possibilità di emanare una pronuncia arbitrale di tale contenuto […] nonché in assenza di un'esplicita volontà delle parti». 
Il collegio arbitrale avrebbe dovuto limitarsi «a dichiarare cessata la materia del co ntendere, anziché emettere una pronuncia di condanna a carico di una delle parti». 8 RG n. ###/2021 Cons. Est. ### D'### 9.4. Con il quarto motivo d'appello si deduceva «la nullità del lodo ai sensi del combinato disposto degli articoli 829, primo comma, numeri 5 e 12, e 823, n. 5, c.p.c.: Omessa motivazione: con tale motivo si denunciava la man cata motivazione della pronuncia arbitrale in ordine alla validità della dichiarazione effettuata in giudizio dal rappresentante dell'### intervenuto nella riunione collegiale del 2/10/2014, attesa la discordanza tr a il mandato ricevuto dal ### per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea, avente ad oggetto la delega a formul are un a proposta transattiva, e la stessa dichiarazione con la quale il suddetto funzionario si era espresso nel senso di “riconoscere la parziale fondatezza delle pretese avanzate dalla parte attrice con la domanda arbitrale”, con ciò esorbitando dal potere conferitogli con la delega».  9.5. Con il quinto motivo di appello si deduceva la «nullità del dolo per violazione degli articoli 3, paragrafo 3, ### 107-109 TFUE e dei principi generali del diritto dell'unione e nazionale in materia di concorrenza ai sensi dell'art. 141, comma 15-bis, del codice degli appalti (d.lgs. n. 163/2006); con tale motivo si censurava l'omesso accertamento, da parte del collegio arbitrale, circa la sussistenza del potere dello stesso ### delegante a tr ansigere la controversia, mediante il riconoscimento della debenza di somme determinate in base all 'applicazione del c.d. metodo globale di determinazione del prezzo chiuso, in contrasto con la previsione di calcolo con il c.d. metodo a scalare, contenut a nel secondo atto aggiuntivo stipulato dalle parti nel 1996, così a vallando una distorsione ex post dell'assetto concorrenziale nel quale si era svolta la gara di aggiudicazione del contratto concessorio […] e così dando luogo al riconoscim ento di un aiuto di Stato nei confronti dell'impresa, illecito, perché contraria alla normativa europea». 9 RG n. ###/2021 Cons. Est. ### D'### 9.6. Con il sesto motivo d'appello si censurava «la nullità del lodo per violazione del combinato disposto degli articoli 829, comma 1, numeri 5 e 12, e 823, n. 5, c.p .c.: omessa motivazione; con il suddetto motivo si censurava ulteriormente l'omessa verifica della sussistenza, in ca po al delegante, d el potere di riconos cere alla controparte somme determinate in base all a suddetto metodo illegittimo di determinazione del prezzo chiuso».  10. La Corte d'appello di ### con sentenza n. 3187/2021, pubblicata il ###, rigettava l'appello.  10.1. In particolare, con riferimento al primo motivo d'appello, relativo all'incompetenza del coll egio arbitrale a decidere la controversia, per aver sollevato la relativ a eccezione tempestivamente e per non avervi mai rinunciato, ribadendola anche all'udienza del 2/10/2014, la censura era infondata. 
Per la Corte di merito, era vero che l'### con atto notificato il 5/2/2 013, aveva decl inato la comp etenza arbitrale, tuttavia, in tale udienza, la dott.ssa ### per conto del ### con l'assisten za dell'### dello Stato , «ha formalizzato una proposta di definizione bonaria della controversia, sulla base di quella già formulata dal la ### con il chiaro intendimento di porre fine, del merito, al contenzioso in atto senza più insistere sulle questioni preliminari processuali già sollevate».   Il richiamo, nel verbale d'udienza, alla circostanza che i difensori delle parti «si riportano a tutti i propri precedenti atti e all e deduzioni, richieste, eccezioni opposizioni dispiegate» non era altro che «una mera clausola di stile». 
Per tale ragione, doveva ritenersi che il ### «concordando sostanzialmente con la volontà della controparte di addivenire ad una definizione transattiva della vertenza, abbia rinunciato all'eccezione di incompetenza del collegio arbitrale». 10 RG n. ###/2021 Cons. Est. ### D'### 10.2. La Corte d'appello rigettava anche il secondo motivo di gravame, relativo all'omessa motivazione del lodo sulla sussistenza della competenza arbitrale, a fronte della menzionata declinatoria, in quanto tale doglianza era stata espressamente affrontata, leggendosi nel lodo che «stante l'avvenuto riconoscimento della parziale fondatezza nel merito delle domande attore, il collegio deve ritenere superate e quindi implicitamente rinunciate le eccezioni e la domanda riconvenzionale formul ate da parte convenuta sia nella prima memoria datata 19/9/2013 che nella seconda datata 6/11/2013, con conseguente sopravvenuta improcedibilità».  10.3. Quanto alla terza doglianza in base alla quale il collegio arbitrale avrebbe dovuto limitarsi a dichiarare cessata la materia del contendere, anziché emettere una pronuncia di condanna, la Corte d'appello ha evidenziato che «le parti, pur dichiarandosi disposte a definire bonariamente la vertenza e precisando le condizioni, anche economiche, per addiveni re a tale conclusione, non hanno mai sottoscritto alcun accordo in tal senso né stragiudizialmente dinanzi agli arbitri». 
Anzi - sottolineava la Corte di merito - «la ### nel verbale dell'udienza del 2 ottobre 2014, ha dichiarato di aver preso atto della proposta del ### ed ha chiesto al collegio di emettere la sentenza di condanna al pagamento dell'importo riconosciuto dal ### come dovuto, rinunciando ad ogni ulterio re pretesa formulata nell'atto introduttivo». 
Tuttavia, «a detta verbalizzazione non ha fatto seguito alcuna ulteriore dichiarazione da parte dell'odierna parte impugnante e gli arbitri hanno, di conseguenza, assunto la causa in decisione». 
Per tale motivo , «il collegi o non poteva che assumere un a decisione di merito conformemente alle dichiarazioni rese dalle parti, 11 RG n. ###/2021 Cons. Est. ### D'### alla cui volontà si è del tutto unif ormato anche in pu nto di regolamentazione delle spese». 
Del resto, rimarca la Corte d'appello, «la pronuncia di cessazione della materia del contendere presuppone che qualsivoglia questione fra le parti - compreso l'eventuale versamento della somma oggetto della proposta conciliativa - sia già stata risolta con la conseguenza che la pronuncia del giudice non sia più necessaria».  10.4. In ordine, poi, alla quarta doglianza, relativa alla dedotta discordanza tra il mandato affidato da parte del ### al funzi onario incaricato e la stessa dichiar azione con la quale il funzionario si era espresso in udienza, per la Corte d'appello «non si ravvisa la dedotta discrasia tra il mandato ricevuto dalla dott.ssa ### e la dichiarazione dalla stessa effettuata in udienza, atteso che, al contrario, vi è piena rispondenza di contenuti, peraltro ben noti al collegio che ha acquisito la nota del ### e ne ha dato conto nella decisione della controversia».  10.5. In ordine poi ai motivi quinto e sesto d'appello, per la Corte di merito il collegio arbitrale si era «limitato a recepire le indicazioni delle parti in ordine alla fondatezza delle reciproche pretese». 
Non spetta va del resto al co llegio arbitr ale verificare «se il ### avesse o meno il potere di tr ansigere la controversia e di effettuare il riconoscimento di debito». 
La censura per altro risultav a «del tutto generica, atteso che nell'atto di impugnazi one la carenza di poteri viene meramente adombrata, senza alcuna presa di posizione sul punto in difetto di allegazioni in ordine al soggetto effettivo titolare di quel potere e all'assetto organizzativo interno del ### Senza contare - aggiungeva la Corte territoriale - che la proposta era stata formalizzata in udienza da parte del ### ed era stata «preceduta da un parere dell'### dello Stato che, nel 12 RG n. ###/2021 Cons. Est. ### D'### prendere atto che il CTU a veva quanti ficato in oltre euro 17.000.000,00 l'importo spettante alla ### a veva affermato che risul tava «allo stato estremamente diffici le contestare la debenza di somme a titolo di prezzo chiuso globale». 
Ribadiva la Corte d'appello che peraltro «l'### dello Stato, che - oltre a svolgere funzioni consultive - rappresenta ex lege ### era peraltro presente all'udienza in cui è stato effettuato il riconoscimento di debito (conformemente al citato parere) così che le censure svolte in questa sede ###appaiono coerent i con il comportamento processuale […] assunt o dalla parte impugnante, che ha creato sia nella controparte che nel collegio un ragionevole affidamento nella correttezza della procedura espletata».  11. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la ### spedito in data ### e ricevuto alle ore 12,34.  12. Su ccessivamente ha proposto ricorso per cassazione il ### della cultura spe dito in data ###, ricevuto il ### alle ore 22,25.  13. Ha resistito con controricorso la ### 14. Ha resistito con controricorso il ### della cultura.  ###: 1. Deve premettersi che in data ### è stato spedito il ricorso per cassazione da parte della società, ricevuto alle ore 12,34, che va qualificato come ricorso principale.   Il ricorso del ### invece, risulta spedito il ### e ricevuto in pari data alle ore 22,25, divenendo ricorso incidentale. 
Nei procedimenti con pluralità di parti, una volta avvenuta ad istanza di un a di esse la notificazione del rico rso per cassazione (nella specie è stato spedito per primo il ricorso del ### della cultura), le altre parti, alle quali il ricorso sia stato notificato, 13 RG n. ###/2021 Cons. Est. ### D'### debbono proporre, a pena di decadenza, i loro eventuali ricors i avverso la medesima sentenza nello stesso procedimento e, perciò, nella forma del ricorso incidentale, ai sensi dell'art. 371 c.p.c., in relazione all'art. 333 dello stesso codice, salva la possibilità della conversione del ricorso comunque presentato in ricorso incidentale - e conseguente riunione ai sensi dell'art. 335 c.p.c. - qualora risulti proposto entro i quaranta giorni dalla notificazione del primo ricorso principale, posto che in tal e ipotesi, in assenza di un a espressa indicazione di essenzialità dell'osservanza delle forme del ricorso incidentale, si ravvisa l'idoneità del secondo ricorso a raggiungere lo scopo (Cass., sez. 6-5, 19/12/2019, n. ###). 
Va anche precisato che il prin cipio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l'atto contenente il controricorso, fermo restando che tale modalità non è essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale. 
Nella specie va trattato in via prioritaria il ricorso incidentale, in quanto il ricorso principale censura la liquidazione delle spese del giudice di appello.  1.1. Con il primo motivo di impugnazione incidentale il ricorrente deduce la «violazio ne e/o fa lsa applicazione di legge: co mbinato disposto degli articoli 829, primo comma, numeri 1 e 4, e 817, c.p.c.; nonché dell'art. 1362 e seguenti c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.». 
Per il ricorrente, dunque risultava che l'### aveva declinato la competenza ar bitrale con atto notificato in data 14 RG n. ###/2021 Cons. Est. ### D'### 14/2/2013 e che aveva insistito nell'eccezione di incompetenza, sin dalla prima memo ria. Tale eccezion e era stata poi ribadita nella seconda memoria dinanzi a collegio arbitrale. 
Nella riunione del collegio arbitrale del 2/10/2014, su invito del collegio, «i difensori delle parti ribadivano, co nfermandole, le domande e le eccezioni formulate nel corso del giudizio arbitrale». 
Tant'è vero che nel verbale di udienza si leggeva che i difensori delle parti «illustrano diffusamente le ragioni di fatto e di diritto posti a base delle proprie domande e si riportano a tutti i propri precedenti atti e alle deduzioni, richieste, eccezioni e opposizioni ivi spiegate, chiedendo di dare parola ai procuratori speciali qui presenti». 
Dopo la precisaz ione delle conclu sioni era intervenuta la dichiarazione della dott.ssa ### funzionario del ### con esibizione dell'atto di delega conferitole dal ### della direzione per il paesaggio , le bel le arti, ar chitettura e l e arti contemporanee, con nota del 30/9/2014. 
Parte convenuta, quindi, dichiarava di riconoscere la parziale fondatezza delle pretese avanzate della parte attrice con la domanda arbitrale. 
Era poi in tervenuta la dichiar azione di parte attrice la quale, preso atto della dichiarazione di parte convenuta, ne chiedeva «la condanna al pagamento degli importi dalla stessa riconosciuti come dovuti, rinunciando alle ulteriori pretese fatte valere con la domanda arbitrale». 
Il collegio aveva reputato implicitamente avvenuta la rinuncia alle eccezion i e al la domanda ricon venzionale formulate da parte convenuta. 
In realtà, ad avviso della ricorrente, «nessuna rinuncia esplicita era mai stata formulata dall'### 15 RG n. ###/2021 Cons. Est. ### D'### nota del ### in data ### 4, unico atto idoneo a manifestare la volontà dell'### «conteneva una mera delega a formalizzare nei confronti della controparte una proposta transattiva (e, dunque, non un rico noscimento del la domanda, nella conclusione di un accordo in sede processuale)». 
Ed infatti i difensori delle parti si erano riportati alle domande ed alle eccezioni già spiegate. 
La Corte d'appello ha rigettato il gra vame riten endo che la dottoressa ### per conto del ### all 'udienza del 2/10/2014, aveva formalizzato una proposta di definizione bonaria della controversia, sulla base di quella già formulata dalla ### «con il chiaro intendimento di porre fine, nel merito, al contenzioso in atto senza più insistere sulle questioni preliminari processuali già sollevate». 
Per il ricorrente, invece, la Corte d'appello, così statuendo, «è incorsa, innanzitutto, in una palese violazione delle disposizioni contenute negli articoli 1362 e seguenti del codice civile, ritenendo che la “proposta di definizione bonaria della co ntroversia” o “transattiva” […] costituisce fonte di rinuncia implicita all'eccezione di incompetenza formulata nelle difese dell'### In realtà, per il ### tale proposta, formulata subito dopo l'espressa conferma del le conclusioni processuali da par te della difesa dell'### «per porre nel nulla queste ulti me avrebbe dovuto contenere una rinuncia espressa al loro contenuto». 
Inoltre, anche o ve si fosse potuta ipotizzare una rin uncia implicita all'eccezione di incompetenza degli arbitri, «essa sarebbe dovuta consistere in una manifestazione di volontà incompatibile con la predetta eccezione». 
Tale manifestazione, però, si poteva ben in terpretare «come finalizzata al raggiungimento di un accordo, solo nella subordinata 16 RG n. ###/2021 Cons. Est. ### D'### ipotesi di mancato accoglimento dell'ecc ezione in questione, o comunque al di fuori del giudizio arbitrale e, in ogni caso, solo in caso di accettazione della controparte». 
Tale accettazione tuttavia non vi era stata, tant'è vero che la precedente proposta in data ### della ### era difforme del contenuto, in quanto avente ad oggetto il pagamento della somma di euro 11.300.000,00, anziché di euro 11.500.000,00.  2. Con il secondo motivo di impugnazione incidentale il ricorrente principale deduce la «violazione e/o falsa applicazione di legge: articoli 829, comma 1, numeri 5 e 12 e 823, n. 5, c.p.c., in relazione all'art. 1711 c.c. e all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.». 
Con il quarto motivo di impugnazione del lodo si era evidenziata la nullità di quest'ultimo in quanto il collegio arbitrale, ritenuta la propria competenza, «avrebbe dovuto co munque espressamente motivare sul contenuto e l'efficacia delle dichiarazioni rese in udienza dalle parti». 
In particolare, a fronte di un incarico di intervenire in udienza, facendosi latore di una propos ta transattiva, il funzionario dell'### aveva invece dichiar ato di «riconoscere la parziale fondatezza delle pretese avanzate della parte attrice con la domanda arbitrale», affermando come dovuti gli importi successivamente precisati e verbale stesso. 
Tale dichiar azione - a gi udizio del ricorrente - «non corrispondeva, evidentemente, al mandato che era stato conferito al rappresentante dell'### il collegio arbitrale avrebbe dovuto porsi il problema della sua validità ed efficacia, essendo i limiti del mandato ben conoscibile adesso alla parte attrice». 
La Corte d'appel lo, sul punto, ha ritenuto non ravvisabile «la dedotta discrasia tra il mandato ricevuto dalla dottoressa ### 17 RG n. ###/2021 Cons. Est. ### D'### e la dichiarazione della stessa fatta all'udienza», essendovi piena rispondenza di contenuti. 
Per il ricorrente, dunque, la Corte avrebbe violato l'art. 1711 c.c., a mente del quale il mandatario non può eccedere i limiti fissati dal mandato. 
Per il ### qu indi, «le dichiarazioni rese a verbale dal la dottoressa ### avente ad oggetto il riconoscimento parziale della domanda di controparte, erano del tutto difformi dalla delega alla mera fo rmulazione della propost a transattiva, imparti ta dal ### Il collegio arbitrale non avrebbe potuto emettere il lodo.  3. I due motivi di impugnazione incidentale, che vanno esaminati congiuntamente per strette ragioni di connessione, sono inammissibili.  3.1. Deve muoversi dalla circostanza che già in data ###, dopo che il CTU aveva depositato la relazi one scritta, la ### aveva proposto di definire il contenzioso «con la tacitazione di ogni pretesa avanzata nel giudizio arbitrale, mediante il pagamento da parte del ### dell'importo di euro 11.500.000,00 oltre al rimborso del 50% delle spese arbitrari e della espletata consulenza, con compensazione delle spese legali».  3.2. A tale propos ta ha fatto seguito la nota ministeriale del 30/9/2014 con l'esito del parere fa vorevole dell' ### dello Stato che evidenziav a il vantaggio per l'erar io della tra nsazione, stante il consolidamento dell'orientamento di legittimità in materia di prezzo chiuso favorevole a ### (Cass. n. 7917 del 2012). 
Questo era il tenore della proposta del ### «il ### per i beni e le attività culturali, direzione generale per il paesaggio le belle arti l'architettura e l'arte contemporanea, considerato il parere dell'### generale dello Stato espresso con riferimento alla 18 RG n. ###/2021 Cons. Est. ### D'### proposta transattiva formulata dalla ### di ingegneria s.p.a. […] con lettera prot. n. 1577/14 del 7 agosto 2014, che si allega in copia, dichiara la disponibilità dell'### di riconoscere, saldo e stralcio e transazione di ogni pretesa avanzata dalla parte attrice con la domanda arbitrale, l'importo complessivo ed onnicomprensivo di euro 11.300.000 […] altre al rimborso del 50% delle competenze arbitrari (ivi compresa la CTU ), con rinuncia ad ogni pretesa creditoria fatta valere con la domanda rico nvenzionale, e con integrale compensazione delle spese legali con rinuncia al vincolo di solidarietà ex art. 68 L.P . oltre: si riconosce come do vuto detto importo di 11.300.000,00 a parziale riconoscimento delle pretese tutte avanzate con i quesiti 1, 2,3,4,5,67 e 8 dell'originaria domanda arbitrale, di cui euro 4.787.535,48 a titolo di corrispettivo capitale dovuto a fronte delle pretese di cui ai soli quesiti 1 e 3, ed il residuo importo di euro 6.512.464,52, a titolo di interessi legali e moratori riferite al corrispetti vo capitale di cui soli quesiti 1 e 3, null a riconoscendo a fronte di ogni altra pretesa avanzata. Tale manifesta disponibilità dovrà co nsiderarsi del tutto inesistente, inefficace, e comunque integralmente revocata, nel caso in cui la parte attrice non rinunci conseguentemente ad ogni altra pretesa fatta valere con ogni domanda arbitrale nel presente giudizio».  3.3. Al l'udienza del 2/10/2014 dinanzi al collegio arbi trale, in primo luogo, i difensori si riportavano ai propri scritti difensivi. Si legge infatti nel verbale, come trascritto ritualmente che «i difensori delle parti illustrano diffusamente le ragioni di fatto e di diritto poste a base delle proprie domande e si riportano tutti ai propri precedenti atti alle dedu zioni, richieste, eccezioni e opposizioni dispiegat e, chiedendo di dare parola ai procuratori speciali qui presenti». 
Subito dopo si rinviene nel verbale: «parte convenuta, così come sopra rappresentata, dichiara di riconoscere la parziale fondatezza 19 RG n. ###/2021 Cons. Est. ### D'### delle pretese avanzate dalla parte attrice con la domanda arbitrale, così come precisato nella seconda memoria, e, in relazione a tali pretese dichiar a di riconoscere come dovuti seguenti importi: l'importo netto di euro 11.300.000 […] a parziale riconoscimento delle pretese a vanzate con i qu esiti numeri 1 e 3 di cui euro 4.787.535,48 […] a titolo di co rrispetti vo capitale ed il re siduo importo pari ad euro 6.512.464,52 […] a titolo di interessi; l'importo pari al 50% delle spese di funzionamento del collegio, compresi i compensi spettanti agli arbitri e al segretario, … con compensazione delle spese di difesa a parziale riconoscimento del quesito n. 6. La parte attrice prende atto delle dichiarazioni della parte convenuta ne chiede la cond anna al pagamento degli importi dalla stessa riconosciuti come dovuti, rinu nciando alle ul teriori pretese fatte valere con la domanda arbitrale».  4. A questo punto, il collegio arbitrale emetteva il lodo n. 76 del 2014 rilevando che «preso atto delle dichiarazioni formulate dalle parti in causa all'udienza del 2 ottobre 2014, constatato in particolare l'intervenuto riconoscimento da parte dell'### resistente della doverosità del pagamento degli importi di cui alla dichiarazione della parte pubblica contenu ta nella nota […] del 30/9/2014, ribadita a verbale in data ###, e quindi superata ed ass orbita ogni altra questione, ritiene all'unanimità di dover provvedere alla condanna a carico dell'### resistente nei limiti e termini precisati dalla rappresentante della parte pubblica alla predetta udie nza del 2 ottobre 2014, altresì di chiarando l'improcedibilità di tutte le restanti domande inerenti le ulterior i pretese articolate dalla parte privata nella sede ###i quesiti numeri 1, 2, 3 4 e 5, stante l'avvenuta rinunzia alle stesse. In forza di tutto quan to sopr a, e, in particolare stante l'a vvenuto riconoscimento della parziale fondatezza nel merito delle domande 20 RG n. ###/2021 Cons. Est. ### D'### attrici, il collegio d eve ritenere superate e quindi implicitamente rinunciate le eccezioni e la domanda riconvenzionale formulate da parte convenuta sia nella prima memoria datata 19/9/2013 che nella seconda data 6/11/2 013, con consegu ente sopravvenut a improcedibilità».  5. La Corte d'appello , come detto, ha rigettato il gravame proposto dal ### attraverso un esame accurato e dettagliato delle dichiar azioni di entrambe le parti, così come trascritte nel verbale di udienza dinanzi al collegio arbitrale in data ###.  6. Deve sul punto premettersi che per questa Corte, in sede di ricorso per cassazione a vverso la sentenza che abbia decis o sull'impugnazione per nullità del lodo arbitrale, al fine di verificare se la sentenza medesima sia adeguatamente e correttamente motivata in relazione ai motivi di impugnazione del lodo, il giudice di legittimità non pu ò apprezzare direttamente la pronuncia arbitrale, e può esaminare solo la decisione emessa nel giudizio di impugnazione, con la consegu enza che il sindacato di legittimità v a condotto esclusivamente attraverso il riscontro della conformità a legge e della congruità della motivazione della sentenza che ha deciso sull'impugnazione del lodo (Cass., sez. 6-1, 7/2/2018 , n. 2985; Cass., sez.1, 15/3/2007, n. 6028). 
Pertanto, la denunci a di nulli tà del lodo arbit rale postula, in quanto ancorata agl i elementi acce rtati dagli arbi tri, l'esplicita allegazione dell'erroneità del canone di diritto applicato rispetto a detti elementi e non è, pertanto, proponibile in collegamento con la mera deduzione di lacune d'indagine e di motivazione, ch e potrebbero evidenziare l'inosservanza di legg e solo all'esito del riscontro dell'omesso o inadeguato esame di circostanze di carattere decisivo (Cass., sez. 1, 12/11/2018, n. 28 997; Ca ss., sez. 1, 12/9/2014, n. 19324). 21 RG n. ###/2021 Cons. Est. ### D'### sin dacato di legitti mità è dunque diretto al riscontro della conformità alla legge della sentenza e della congruità della motivazione (Cass. sez. 1, 18/10/2013, n. 23675). La Corte di cassazione può, infatti, esaminare solo la pronuncia emessa nel giudizio di impugnazione del lodo, allo scopo di verificare se essa sia adeguatamente correttamente motivata in relazione ai profili di censura del lodo, con la conseguenza che il sindacato di legittimità va condotto esclusivamente attraverso il riscontro della conformità legge e della congruità dei motivi della sentenza resa sul gravame (Cass., sez. 2, 26/5/2015, n. 10809). 
Altra precisazione fondamentale è quella per cui è inammissibile il motivo del ricorso per cassazione, formulato avverso la sentenza della Corte territoriale ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod.  proc. civ., con il quale il ricorrente riproponga questioni di fatto già oggetto del la decisione arbitr ale, atteso che il controllo della Suprema Corte non può mai consistere nella rivalutazione dei fatti, neppure in via di verifica della adeguatezza e congruenza dell'iter argomentativo seguito dagli ar bitri (Cass., sez. 1, 26/7/2013, 18136; Cass., sez. 6-1, 7/2/2018, n. 2985).  7. Nel la specie, invece, il ricor rente, in entrambi i mo tivi di ricorso, chiede a questa Corte proprio una rivalutazione dei fatti, quando tutti gli elementi istruttori sono stati adeguatamente valutati dalla Corte d'appello, in sede di impugnazione del dolo. Ciò non è possibile in questa sede.  7.1. Ed infatti, la Corte territoriale ha ritenuto che, proprio alla stregua dell'origin aria proposta della ### del 7/8/2014 e del contenuto della delega fatta dal ### in favore del funzionario, oltre che del tenore del verbale d'udienza del 2/10/2014, il ### aveva rinunciato all'eccezione di incompetenza del collegio arbitrale, oltre che alla domanda riconvenzionale. 22 RG n. ###/2021 Cons. Est. ### D'### chiarito la Corte di merito che in tale udienza «la dott.ssa ### per conto del ### e con l'assistenza dell'### generale dello Stato , ha formalizzato un a proposta di defin izione bonaria della controversia, sulla base di quella già formulata dalla ### con il chi aro intendimento di porre fine, nel merito, al contenzioso in atto senza più insistere sulle questioni preliminar i processuali già sollevate». 
Non solo, ma la Corte d'appello ha chiarito anche il contenuto della porzione del verbale precedente alle dichiarazioni rese dalla dott.ssa ### peraltro assistita in udienza dall'### generale dello Stato. 
La frase, contenuta nel verbale d'udienza, per cui i difensori si riportavano «a tutti i propri precedenti atti e alle deduzioni, richieste, eccezioni e opposizioni di spiegate», non poteva che ridursi e ridimensionarsi «ad una mera clausola di stile», proprio in quanto la ### «aveva ricevuto l'incarico di formulare la proposta transattiva, poi recepita dal collegio». 
Di qui l'affermazione per cui doveva ritenersi «che il ### concordando sostanzialmente con la v olontà della controparte di addivenire alla definizione transattiva della v ertenza, abbia implicitamente rinunciato all'eccezione di competenza del collegio arbitrale». 
Non v'è dubbio, dunque, che la Corte d'appello, con adeguata ed esaustiva motivazione, abbia spiegato le ragioni per cui ha ritenuto rinunciate sia l'eccezione di incom petenza che la domanda riconvenzionale articolata dal ### Non è consentit o, in questa sede, sovrapporre una diversa valutazione a quella già effettuata dalla Corte d'appello nel giudizio di impugnazione del lodo. 23 RG n. ###/2021 Cons. Est. ### D'### 8. Le medesime co nsiderazioni valg ono anche in ordine alla prospettata divergenza tra l'atto di transazione, cui sarebbe stata facultata la funzionaria del ### e il c ontenuto del v erbale d'udienza, nel quale si dà riconosciuta la parziale fondatezza della domanda presentata dalla società. 
Anche questo caso, la Corte d'appello ha affermato con estrema chiarezza che «non si ravvisa la dedotta discrasia tra il mandato ricevuto dalla dottoressa ### e la dichiarazione dalla stessa effettuata in udienza, atteso che, al contrario, vi è piena rispondenza di contenuti, peraltro ben noti al collegio che ha acquisito la nota del ### e ne ha dato co nto nel la decisione della controversia».  9. Allo stesso modo, la Corte d'appello ha ritenuto insussistenti i presupposti per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, in luogo della pronuncia di condanna. 
La Corte d'appello non solo ha ritenuto che le parti non avessero mai sottoscritto alcun accordo in tal senso, ma ha anche aggiunto che la ### nel verbale dell'udienza del 2/10/2014, ha dichiarato di avere preso atto della proposta del ### ed ha chiesto al collegio di emettere la s entenza di conda nna al pagamento dell'importo riconosciuto dal ### come dovuto, rinunciando ad ogni ulteriore pretesa formulata nell'atto introduttivo. 
Tuttavia, precisava la Corte di merito che «a detta verbalizzazione non ha fatto seguito alcun ulteriore dichiarazione da parte del l'odierna parte impugnante e gli arbitri hanno, di conseguenza, assunto la causa in decisione». 
La decisione è stata assunta, quin di, co nformemente alle dichiarazioni rese dalle parti, non potendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere in quanto la stessa «presuppone che qualsivoglia questione tra le parti - compreso l'eventuale versamento 24 RG n. ###/2021 Cons. Est. ### D'### della somma oggetto della proposta conciliativa - sia stata già risolta con la conseguenza che la pronuncia del giudice non sia più necessaria».  10. Anche in questo caso, vi è stata una compiuta ed articolata analisi da parte della Corte d'appello, con un giudizio di fatto che non può essere messo in discussione di nuovo in questa sede. 
Costituisce peraltro co stante insegnamento di questa Corte quello per cui la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione dedotta in controversia e sottopongano al giudice conclusioni conformi, spettando peraltro al giudice di merito ogni valutazione sul punto (Cass., sez. 6-5, 10/12/2013, n. 27598; Cass., sez. 3, 8/7/2010, n. 16150; Cass., sez. 5, 18/1/2006, n. 909). 
Pertanto, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto da una sola parte come idoneo a determinarla - e oggetto di contestazione dalla controparte - comporta la necessità che il giudice ne valuti l'idoneità a determinare cessata la materia del contendere e, qualora non la reputi sussistente, pronunci su tutte le domande ed eccezioni delle parti (Cass., sez. L, 30/1/2014, n. 2063). 
Vale il principio generale per cui nel processo civile, la pronuncia di cessazione della materia del contendere dev e essere adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza (Cass., sez. 2, 23/7/2019, n. 19845, in motivazione; Cass., sez. 5, 4/8/2017, n. 19568; Cass., 16/3/2015, n. 5188; Cass., 8/7/2010, 16150). 
La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del 25 RG n. ###/2021 Cons. Est. ### D'### giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da re ndere incontestato l'effettivo v enir meno dell'interesse sottostante alla ric hiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sar ebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccomb enza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, inv ece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chi edere co ngiuntamene la compensazione delle spese (Cass., sez. 2, 31/10/2023, n. 10553).  11. Con un unico motivo di ricorso principale la società ### deduce la «violazione e/o falsa applicazione di legge ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. in relazione agli articoli 91, 92 e 132, comma 2, n. 4, c.p.c. ed art. 4 del decreto ministeriale del 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal decreto del ### della giustizia n. 37 dell'8 marzo 2018». 
In particolare, la sentenza impugnata ha condannato il ### al pag amento della somma di euro 13.500,00, oltre a ccessori di legge e spese forfettarie nella misura complessiva del 15%.  ### nell'atto di impugnazione del lodo dinanzi alla Corte d'appello, ha affermato che «ai fini della prenotazione a debito del contributo unificato, secondo le vigenti disposizioni, si dichiara che il valore della controversia è di oltre euro 11.000.000, corrispondente a un contributo pari a euro 2529». 
Se così è, l'art. 4 del decreto ministeriale del 10/3/2014, n. 55, come modificato dal decreto del ### della giustizi a n. 37 dell'8/3/2018, stabilisce che «il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, 26 RG n. ###/2021 Cons. Est. ### D'### possono essere aumentati di regola sino all'80%, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50%». 
Nella specie, la ricorrente indica con precisione i valori minimi, medi e massimi delle v arie fasi process uali, e segnatamente il minimo viene indicato in euro 7760 per lo studio, in euro 4511 per la fase introduttiva, in euro 14.555 per la fase istruttoria ed in euro 12.902,00 per la fase decisionale, per un importo complessivo di euro 39.728,00. 
La ricorrente reputa applicabile anche l'aumento del 33% per l'ipotesi di «difese manifestamente fondate», giungendo quindi ad un aumento di euro 13.118,00, per un totale di euro 52.838,00. 
Si evidenzia, peral tro, che ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale n. 55 del 2014, per le cause di valore superiore ad euro 520.000,00, «alla liquidazione dei compensi per le controversie di valore superiore a euro 520.000,00 si applica di regola il seguente incremento percentuale: […] per le controversie di valore superiore ad euro 8.000.000 fino al 30% in più dei parametri numerici previsti per le cause di valore sino ad euro 8.000.000». 
Pertanto, ai sensi dell'art. 6 del D.M. n. 55, del 2014, il valore medio sarebbe quello di euro 15.520 per la fase di studio, di euro 9022 per la fase introduttiva, di euro 20.792 della fase istruttoria, di euro 25.805 nella fase decisionale. 
Il tutto per un totale di euro 71.139 applicando i valori medi dei compensi. 
Sarebbe emersa, dall'alt ro, la circostanza di cui al comma 8 dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 2014, che stabilisce il compenso da liquidare giudizialmente a carico del soccombente costituito con aumento fino ad 1/3 quando «le difese della parte vittoriosa sono risultate manifestamente fondate». 27 RG n. ###/2021 Cons. Est. ### D'#### delle spese legali, in luogo di quello di euro 13.500,00, sarebbe quello di euro 94.315,00. 
Inoltre, ad avviso della ricorrente, la valutazione effettuata dalla Corte d'appello non sarebbe «supportata da alcuna motivazione», pur discostandosi in misura significativa dal l'effettivo v alore da liquidare, risultando «addirittura 7 volte inferiore valori stabiliti da D.M. 55». 
Tale liquidazione operata in concreto dal giudice non rispetta neppure i «valori minimi» di cui alla tabella, per cui tale vizi o determina il pregiudizio per la società. 
In particolare, aggiunge la società, che «la liquidazione operata dalla Corte di appello non sia contenuta entro i limiti delle tariffe medesime, essendo decisament e inferiori anc he ai valori minimi previsti dal D.M. 55». 
Il tutto, in assenza di motivazione espressa.  12. Il motivo è fondato nei termini di cui in motivazione. 
Effettivamente, alla stregua dell'importo del le somme in contestazione, di valore superiore ad euro 11.000.000,00, i minimi tariffari sono costituiti da euro 7760,00 per la fase di studio, da euro 4511 per la fase introduttiva, da euro 14.555 per la fase istruttoria e da euro 12.902,00 per la fase decisionale. 
La Corte d'appel lo, nel la decisione impugnata, si è spinta a liquidare i compensi professionali sotto i limiti tariffari. 
Invero, si rileva che alla liquidazione delle spese del gi udizio d'appello non possono applicarsi i criteri del D.M. n. 55 del 2014 (prima delle modifiche di cui al DM n. 37 del 2018), con la possibilità per il giudice di liquidare anche sotto i limiti tariffari. 
La difesa del ### fa riferimento a pronunce di questa Corte, che però si riferiscono alla liquidazione delle spese a seguito del D.M.  n. 55 del 2014, ma prima del D.M. n. 37 del 2018. 28 RG n. ###/2021 Cons. Est. ### D'### infatti, con le modifiche apportate dal D.M. n. 37 del 2018 non è più consentito al giudice di liquidare le spese sotto i limiti tariffari (Cass., sez. 2, 13/4/2023, n. 9815), in quanto av enti carattere inderogabile. 
Si è chiarito che l'art. 4, comma 1, del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 37 del 2018, stabilisce che «il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50% [dopo il D.M. n. 147 del 2022], ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50%». 
Si utilizza , dunque, l'espressione «in ogni c aso», proprio a sancire l'inderogabilità dei limiti minimi. 
La precedente disposizione, invece, prevedeva che la riduzione non poteva «di regola» superare il 50%. Proprio per tale ragione questa Corte era giunta a sostenere che la quantificazione de l compenso delle spese processuali fos se espressione di un potere discrezionale riservato al giudice, e che la liquidazione, se contenuta entro i valori tabellari minimi e massimi, non richiedeva un'apposita motivazione e non era s ottoposta al controllo di legittim ità, dovendosi invece giustificare la scelta del giudice di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere (Cass., n. 28325 del 2022; n. 14198 del 2022; n. 19989 del 2021; n. 89 del 2021). 
Si è così ritenuto (Cass. n. 9815 del 13/4/2023) che «a tale approccio interpretativo, tuttora valido per le spese processuali e i compensi professionali regolati da D.M. 55/2014, non può darsi continuità anche per quelli sottoposti al regime introdotto dal D.M.  37/2018: non è più consentita la liquidazione di importi risultanti da una riduzion e superiore alla percentuale massima del 50% de i parametri medi e ciò per effetto di una scelta normativa intenzionale, volta a circoscrivere il potere del giudice di quantificare il compenso 29 RG n. ###/2021 Cons. Est. ### D'### - o le spese proce ssuali - e a garantire, attraverso una siffa tta flessibilità dei parametri tabellari, l'uniformità e la prevedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro della professione e delle livello della prestazione professionale». 
Si è stabilito, poi, che ai fini della liquidazione in sede giudiziale del compenso spettante all'avvocato nel rapporto col proprio cliente (ove ne sia mancata la determinazione consensuale), così come ai fini della li quidazione delle spese proc essuali a carico della parte soccombente o del compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, dopo le modifiche degli artt. 4, comma 1 e 12, comma 1, del d.m. n. 55 del 2014, apportate dal d.m. n. 37 del 2018, il giudice non può in nessun caso diminuire oltre il 50 per cento i valori med i di cui all e tabelle allegate (C ass., sez. 2, 19/4/2023, n. 10438). Le medesime considerazioni valgono anche con riferimento alle modificazioni al D.M. n. 55 del 2014 introdotte mediante il D.M. n. 147 del 2022 (Cass. , sez. 2, 22/8/2023, 24993). 
Devono necessariamente applicarsi i criteri di cui al D.M. n. 37 del 2018 in quanto si è ritenuto che tali parametri vanno applicati ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vig ore del predetto decre to a condizione che a tale data non sia stata ancora completata la prestazione professionale, ancorché essa abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vig enza della pregressa re golamentazione, atteso ch e l'accezione omni comprensiva di "compenso" ev oca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata (Cass., sez. L, 26/10/2018, n. 27233).  12.1. Deve poi aggiungersi che in tema di compensi professionali in favore degli avvocati per gli affari di valore superiore ad ### 520.000,00, il d.m. n. 55 del 2014, nella parte in cui prevede che 30 RG n. ###/2021 Cons. Est. ### D'### alla relativa liquidazione si applica, "di regola", un incremento fino al 30% dei par ametri numerici cont emplati dai relativi scaglioni d i riferimento (ed individuati, nella specie, dall'art. 22 del cit. d.m.), impone uno specifico apporto motivazionale, esplicativo delle ragioni sottese a tale scelta, nel solo caso in cui il giudice reputi di non disporre alcun incremento percentuale, restando egli, al contrario, libero di stabilire un aumento in misura anche superiore al massimo del 30%, applicando i criteri generali di cui all'art. 4 del medesimo d.m. n. 55, con decisione non censur abile in sede di legit timità (Cass., sez. 2, 20/10/2021, n. 29170).  13. La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata, con rinvio alla Corte d'appello di ### in diversa composizione, che 

causa n. 30850/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Marulli Marco, D'Orazio Luigi

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Tribunale di Marsala, Sentenza n. 700/2025 del 29-12-2025

... diritto contrattuale, deve ritenersi che l'eventuale nullità della clausola contrattuale opera ex tunc, facendo venire meno ab origine quella parte di credito oggetto di cessione. Il credito, in relazione a siffatte ipotesi di nullità, dovrebbe quindi ritenersi - richiamando una delle fattispecie indicate dalla Suprema Corte nella pronuncia del 2019 - parzialmente “inesistente” e, quindi, non suscettibile di essere posto in esecuzione da parte della cessionaria. Ne segue che, rispetto alle ipotesi di nullità prospettate, l'azione di accertamento negativo del credito per cui è causa deve essere indirizzata alla banca cessionaria poiché incide sulla stessa esistenza del credito ad essa ceduto e sulla possibilità di questa di poterlo mettere in esecuzione nella sua interezza nei confronti del debitore ceduto. 2. Infondata è anche l'eccezione di genericità ed indeterminatezza del petitum e della causa petendi sollevata dalla parte convenuta. Occorre osservare infatti che con l'atto introduttivo del giudizio la parte attrice non si è limitata a fare un generico rinvio per relationem all'elaborato del consulente di parte, ma al contrario detto atto contiene l'esauriente deduzione (leggi tutto)...

testo integrale

R.G./C. n. 2103/2022 TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La dott.ssa ### giudice unico in funzione monocratica, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2103 dell'anno 2022 del ### degli ###, vertente tra ### S.A.S. ### in persona del legale rappresentante pro tempore, #### in proprio, #### e ### tutti rappresentati e difesi dall'avv. ### - ####) e dall'avv. ### (###) come da procura allegata all'atto di citazione - ### - e ### 2021 S.R.L e, per essa, do ### S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. ### (####) - CONVENUTA - Oggetto: accertamento negativo del credito. 
Conclusioni: come da verbale di udienza del 13.10.2025.  ### presente controversia, introdotta con atto di citazione, gli attori lamentano l'invalidità sotto diversi profili di alcuni rapporti bancari intrattenuti dalla società ### di ### S.a.s con ### di ### cooperativo G. Toniolo di ####, e precisamente: - il contratto di mutuo fondiario n. ###, rogato il ### dal ### in ### del ### - il contratto di conto corrente ordinario con apertura di credito n. 609-00 5-151320-00. 
Gli attori, dopo aver premesso di aver stipulato i suddetti contratti nelle rispettive qualità di soggetto mutuatario, la ### S.a.s. di ### e di garanti (fideiussori e terzi datori di ipoteca) #### e ### hanno dedotto di aver richiesto al consulente di loro fiducia la verifica delle condizioni dei sopra indicati rapporti; che il detto consulente ha rilevato, in relazione al contratto di mutuo, la nullità parziale derivante dalla mancata pattuizione del regime di capitalizzazione degli interessi e del T.A.E. e, di conseguenza, l'indeterminatezza del tasso di interesse applicato; che quanto al contratto di conto corrente ordinario, il consulente tecnico di parte ha rilevato la mancata previsione del tasso di interesse, delle commissioni e delle spese, riportate soltanto in un foglio condizioni autonomo e separato dal contratto; che il contratto è comunque nullo per mancata indicazione del tasso annuo effettivo, in violazione dell'articolo 117, comma 8, ### e delle istruzioni emanate dalla ### d'### in attuazione della delega contenuta in detta disposizione; che inoltre il contratto di apertura di credito di euro 45.000 è nullo in quanto le pagine in cui sono riportate le condizioni economiche sono state firmate dal solo correntista, dovendosi rilevare che il principio enunciato dalla Corte di Cassazione a sezioni unite, con cui è stata affermata la validità del contratto monofirma, riguarda un contratto relativo ai servizi di investimento disciplinati dal differente ### finanziario; inoltre neppure le richiesta di concessione fido del 2015 e del 2018 e le comunicazioni di concessione fido del 2015 del 2019 prevedono alcuna pattuizione in ordine al tasso di interesse, alle commissioni ed alle spese. 
Hanno aggiunto che, a seguito della richiesta formulata dal correntista di accesso alla documentazione, la banca non ha consegnato il contratto di apertura di credito in relazione al periodo compreso tra il secondo trimestre 2002 fino all'8.7.2015, essendo il primo contratto di apertura di credito datato 9.7.2015 con conseguente nullità dello stesso per mancanza di forma scritta in conformità ai principi enunciati dalla Corte di Cassazione. 
Hanno rappresentato che, a seguito del ricalcolo effettuato dal consulente tecnico di parte incaricato, il saldo del contratto di conto corrente ordinario risulta a credito a favore del correntista dell'importo di euro 43.317,72. 
Gli attori hanno anche evidenziato che dall'analisi delle condizioni economiche del contratto di mutuo è emerso che, tenuto conto dell'importo della rata mensile di ingresso pari ad euro 2.610,02, il tasso effettivo è pari al 6,70% e quindi sussiste una differenza rispetto al ### indicato nel 6,50%, ma nel contratto non risultano indicati né il T.A.E., né il regime di capitalizzazione; in conseguenza di ciò hanno chiesto l'applicazione del tasso sostitutivo Bot ex art. 117 T.U.B. senza capitalizzazione (dovendosi ritenere l'insussistenza di alcuna obbligazione contrattuale al pagamento di interessi con capitalizzazione) o, in subordine, con capitalizzazione ordinaria e mai composta. 
Hanno anche affermato che l'indeterminatezza della clausola relativa agli interessi non è esclusa dal tipo di ammortamento alla francese, che non è incompatibile neppure con la capitalizzazione degli interessi. 
Con riguardo invece al contratto di conto corrente ordinario, gli attori hanno dedotto che la nullità deriva dalla mancata indicazione delle condizioni economiche e del ### ugualmente, tale nullità si riscontra con riferimento al contratto di apertura di credito in quanto sottoscritto dal solo correntista e per le concessioni di fido, difettando l'indicazione del tasso di interesse delle commissioni e delle spese. Inoltre, hanno rilevato che risulta un'apertura di credito priva di forma scritta sino all'8.7.2015, con conseguente nullità del contratto di apertura di credito e loro diritto al ricalcolo del saldo del conto corrente al tasso di interesse sostitutivo. 
Hanno infine dedotto la mancata pattuizione e indeterminatezza della commissione massimo scoperto con la conseguente nullità della predetta clausola e la sua espunzione nel ricalcolo del saldo finale. 
Hanno pertanto così concluso: “preliminarmente, 1) accertare e dichiarare che nel contratto di mutuo per cui è causa, non è stato pattuito il regime di capitalizzazione degli interessi; 2) accertare e dichiarare che la suddetta mancata pattuizione del regime di capitalizzazione determina l'illegittima applicazione di interessi capitalizzati non dovuti; 3) accertare e dichiarare che la mancata pattuizione del regime di capitalizzazione degli interessi determina l'indeterminatezza della clausola relativa al tasso di interesse del mutuo de quo; per l'effetto, 4) accertare e dichiarare che occorre ricalcolare il piano di ammortamento originario al tasso legale in assenza di qualsivoglia capitalizzazione degli interessi o, in subordine, con applicazione del regime di capitalizzazione semplice degli interessi; in subordine, 5) ### la mancata indicazione del T.A.E. nel contratto di mutuo de quo; 6) ### e dichiarare la nullità della relativa clausola ai sensi dell'art. 117 TUB e, conseguentemente, applicare il tasso sostitutivo dei BOT più basso registrato nei 12 mesi precedenti la stipula di ogni contratto; 7) ricalcolare il piano di ammortamento originario del mutuo alla luce del nuovo tasso, senza capitalizzazione degli interessi (attesa la mancata pattuizione) o, in subordine con il regime semplice, atteso la mancata pattuizione di qualsivoglia regime; 8) a seguito dei superiori ricalcoli, in via principale e/o subordinata, verificare se, in ragione di quanto già pagato, il mutuo risulta estinto per adempimento, ovvero se l'istituto convenuto deve restituire quanto dallo stesso percepito in eccedenza; in merito al conto corrente, 9) accertare e dichiarare che: ✓ il Contratto di apertura del conto corrente ordinario n. 609-005-151320-00 ### del 13/02/2001 e relativo ### non prevede le condizioni economiche del rapporto di conto corrente (tassi di interesse, commissioni e spese); queste ultime sono riportate in un ### del tutto autonomo e separato rispetto al contratto in argomento; inoltre, tale contratto è nullo in quanto manca l'indicazione del ### (###; ✓ il Contratto di apertura di credito, dell'importo di euro 45.000,00, inerente il c/c ordinario n. 609-005-151320-00 ### del 09/07/2015 è nullo in quanto sottoscritto solo dal correntista nelle pagine dello stesso in cui sono riportate le condizioni economiche del rapporto di affidamento (tassi d'interesse, commissioni e spese), mentre non risulta alcuna sottoscrizione da parte della banca nelle pagine sopra menzionate; occorre sottolineare che la Sentenza Cassazione Sezioni Unite n. 898 del 16/01/2018, che ha affermato la validità dei contratti c.d. monofirma, si riferisce ai contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento ex art. 23 del ### della ### e non può essere richiamata per affermare la validità dei contratti c.d. monofirma disciplinati dal ### (principalmente contratti di conto corrente e contratti di apertura di credito in conto corrente).  ✓ le Richieste di concessione fido del 2015 e del 2018 e le comunicazioni concessione fido del 2015 e del 2019 non prevedono alcuna pattuizione in ordine alle condizioni economiche del rapporto di affidamento in conto corrente (tassi d'interesse, commissioni e spese); ✓ dall'analisi dei contratti e degli estratti conto scalari e prospetti di liquidazione competenze esaminati (in particolare dall'analisi dei saldi contabili costantemente a debito del correntista per importi elevati, dall'addebito con cadenza trimestrale della voce di costo “commissione sul fido accordato”) si può desumere, senza ombra di dubbio, l'esistenza sul conto corrente ordinario n. 609-005-151320-00 ### di un'apertura di credito di importo superiore ad euro 5.000,00 già dal 2° trimestre 2002 e fino al 2° trimestre 2021. Ciò nonostante, la banca in seguito alla richiesta di documenti formulata dal correntista ai sensi dell'art. 119 T.U.B., non ha consegnato, relativamente al conto corrente ordinario n. 609- 005-151320-00 ### alcun contratto di apertura di credito relativamente al periodo intercorrente dal 2° trimestre 2002 fino al 08/07/2015. Il primo ed unico contratto di apertura di credito consegnato da Mps in relazione al conto corrente ordinario n. 609-005- 151320-00 ### risulta datato 09/07/2015. Tutto ciò determina la nullità del contratto di apertura di credito in conto corrente fino al 08/07/2015 a causa della mancanza di forma scritta del predetto contratto, in conformità a quanto affermato nella Sentenza Cassazione Civile Sez. I n. 27836 del 22 novembre 2017. Per l'effetto, 10)### e dichiarare che il contratto di conto corrente non è idoneo a disciplinare il rapporto di apertura di credito in conto corrente di fatto esistente; 11)### e dichiarare che il conto risulta affidato già a far data dal 2° trimestre 2002; 12)### e dichiarare la stipulazione, per facta concludentia, di un rapporto di apertura di credito in conto corrente a far data dal 2° trimestre 2002; 13)### e dichiarare le nullità di cui al punto 9 e, per l'effetto delle superiori nullità, 14) accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa, la nullità delle clausole contenenti la previsione della capitalizzazione periodica degli interessi passivi ultralegali e delle commissioni di massimo scoperto e di ogni altra spesa o costo di tenuta del conto, perché applicati in assenza di valida convenzione scritta, per insufficiente determinatezza; 15)A fronte delle superiori nullità afferenti i contratti ordinari e di apertura di credito del conto corrente de quo, ritenere e dichiarare che non sono dovuti gli interessi ultralegali, non ricompresi nelle competenze usurarie, addebitati dalla banca e quantificati complessivamente dal CTP in € 37.556,62, o la maggiore o minore somma che verrà accertata nel corso del giudizio; 16) a fronte delle superiori nullità afferenti i contratti ordinari e di apertura di credito del conto corrente de quo, ritenere e dichiarare, conseguentemente, la mancata pattuizione/applicabilità della commissione di massimo scoperto e delle altre spese addebitate dalla banca e quantificati complessivamente dal CTP in euro 5.761,10, o la maggiore o minore somma che verrà accertata nel corso del giudizio; 17)per l'effetto, e previa consulenza tecnica d'ufficio come infra analiticamente formulata nonché in base ai criteri ivi indicati: ✓ rideterminare il saldo del conto corrente e conto anticipi, depurandoli dal tasso ultralegale (e/o eliminando qualsiasi interesse), dalle commissioni di massimo scoperto sia intrafido che extrafido e dalle spese non pattuite, dagli effetti dell'anatocismo e dell'usura; ✓ accertare e dichiarare, una differenza del saldo in favore di parte attrice per un importo quantificato parzialmente in euro 43.317,72, ovvero ancora quell'altra somma, che verrà determinata nel corso del giudizio”.
Parte convenuta si è costituita con comparsa, resistendo alle domande, di cui ha chiesto il rigetto. 
Ha preliminarmente eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto cessionaria, da potere della ### di ### G. Toniolo, del credito nascente dai contratti di mutuo e di conto corrente, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione avvenuta ai sensi della legge 130 del 1999, per effetto della quale la successione è stata a titolo particolare nel solo credito, rimanendo escluse le posizioni giuridiche passive. 
Ha dedotto che non si è trattato di cessione del contratto, sì che non possono esserle opposte eccezioni formulate dal debitore ceduto e basate sul rapporto giuridico intercorso tra questo e la banca cedente. 
La convenuta ha anche eccepito la nullità della citazione introduttiva, per genericità e indeterminatezza assoluta della domanda. 
Quanto alla mancata indicazione del ### ha negato la fondatezza della eccezione di controparte atteso che nel mutuo, che prevede l'ammortamento alla francese, non vi è capitalizzazione infrannuale degli interessi, il che porta ad escludere l'applicazione dell'articolo 6 della delibera ### del 9 Febbraio 2000. Ha rappresentato che il contratto contiene tutti gli elementi essenziali che risultano esattamente identificati e pattuiti con la conseguenza dell'inapplicabilità della sanzione di cui all'articolo 117, comma settimo, ### Ha contestato l'eccepita nullità del contratto di apertura di credito, non sussistendo l'obbligo della forma scritta, essendo sufficiente che vi sia un sottostante contratto di conto corrente che preveda le condizioni da applicare. 
Ha sostenuto, altresì, l'infondatezza dell'avversa pretesa di applicare il tasso legale o quello ex art. 117 TUB, non potendo sostituire i tassi convenzionali, peraltro di volta in volta comunicati al cliente con gli estratti conto, mai contestati. 
Ha pure sostenuto la validità della commissione di massimo scoperto, regolarmente pattuita. 
Ha perciò concluso chiedendo “in via preliminare, dichiarare l'improcedibilità della domanda ai sensi della ### 9 agosto 2013 n. 98; nel merito, rigettare, o con qualsiasi statuizione porre nel nulla, tutte le domande formulate da parte attrice, perché prive di fondamento sia in fatto che in diritto e, comunque, carenti di prova”. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Deve essere preliminarmente vagliata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta, la quale ha affermato che, in quanto cessionaria dei crediti nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione eseguita ai sensi della L. 130/1999, ha acquisito la titolarità del solo credito e non dell'intero rapporto. La convenuta ha richiamato a sostegno di tale tesi difensiva la pronuncia della Cassazione n. 21843/2019 che ha affermato il principio secondo cui il debitore ceduto non può opporre al cessionario in compensazione controcrediti vantati verso la cedente. 
A detta eccezione ha replicato parte attrice, deducendo l'inapplicabilità dei principi enunciati nel precedente di legittimità di cui sopra, stante che la Cassazione ha affermato solamente il divieto di proporre domanda di ripetizione, senza che sia esclusa la domanda di accertamento negativo del credito. 
Orbene, l'eccezione - da riqualificare in temini di difetto di titolarità passiva del rapporto - è infondata e deve essere rigettata. 
Nel caso in esame, dagli attori è stato chiesto di accertare la nullità, sotto diversi profili, dei contratti di mutuo e di conto corrente con annessa apertura di credito. Dette domande attengono all'esistenza stessa del debito ceduto sotto il profilo del quantum debeatur e pertanto non sono precluse, non rientrando nell'ambito di applicazione dell'art. 4, commi primo e secondo, della L. 130/1999.  ###. 4, Modalità ed efficacia della cessione, dispone: 1. Alle cessioni dei crediti poste in essere ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario. Alle cessioni, anche non in blocco, aventi ad oggetto crediti di cui all'articolo 1 della legge 21 febbraio 1991, n. 52, per gli effetti di cui al comma 2 del presente articolo, è sufficiente che la pubblicazione nella ### dell'avvenuta cessione contenga l'indicazione del cedente, del cessionario e della data di cessione. Alle medesime cessioni può altresì applicarsi, su espressa volontà delle parti, il disposto dell'articolo 5, commi 1, 1-bis e 2, della legge 21 febbraio 1991, n. 52; 2. Dalla data della pubblicazione della notizia dell'avvenuta cessione nella ### o dalla data certa dell'avvenuto pagamento, anche in parte, del corrispettivo della cessione, sui crediti acquistati e sulle somme corrisposte dai debitori ceduti sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), e, in deroga ad ogni altra disposizione, non è esercitabile dai relativi debitori ceduti la compensazione tra i crediti acquistati dalla società di cartolarizzazione e i crediti di tali debitori nei confronti del cedente sorti posteriormente a tale data. Dalla stessa data la cessione dei crediti è opponibile: a) agli altri aventi causa del cedente, il cui titolo di acquisto non sia stato reso efficace verso i terzi in data anteriore; b) ai creditori del cedente che non abbiano pignorato il credito prima della pubblicazione della cessione. 
Come è agevole ricavare tanto dalla formulazione testuale della norma, quanto dall'interpretazione che la Corte di Cassazione ne ha dato con il citato precedente (cui ha fatto seguito altra pronuncia 13735/2022), nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione il debitore ceduto non gode della facoltà di proporre, contro il cessionario, qualunque eccezione dipendente dal rapporto intrattenuto con il soggetto cedente. Infatti, alcune azioni gli risultano precluse, ma il legislatore ha avuto cura di definirle. 
Più nel dettaglio, a far data dalla pubblicazione nella ### della notizia della cessione (ovvero del pagamento anche parziale del corrispettivo, purché avente data certa), le azioni precluse al debitore ceduto sono quelle di compensazione tra i crediti ceduti e i crediti dello stesso debitore ceduto sorti verso il cedente posteriormente a detta data. 
Ne consegue che le differenti questioni di nullità parziale dei contratti possono essere liberamente sollevate dal debitore ceduto alla cessionaria. Tra esse quelle che, come prospettato nel presente giudizio, attengono alla invalidità, sostenuta dalla parte, dei contratti da cui scaturiscono i crediti ceduti. 
Richiamando, infatti, i principi generali che assistono il diritto contrattuale, deve ritenersi che l'eventuale nullità della clausola contrattuale opera ex tunc, facendo venire meno ab origine quella parte di credito oggetto di cessione. Il credito, in relazione a siffatte ipotesi di nullità, dovrebbe quindi ritenersi - richiamando una delle fattispecie indicate dalla Suprema Corte nella pronuncia del 2019 - parzialmente “inesistente” e, quindi, non suscettibile di essere posto in esecuzione da parte della cessionaria. 
Ne segue che, rispetto alle ipotesi di nullità prospettate, l'azione di accertamento negativo del credito per cui è causa deve essere indirizzata alla banca cessionaria poiché incide sulla stessa esistenza del credito ad essa ceduto e sulla possibilità di questa di poterlo mettere in esecuzione nella sua interezza nei confronti del debitore ceduto.  2. Infondata è anche l'eccezione di genericità ed indeterminatezza del petitum e della causa petendi sollevata dalla parte convenuta. 
Occorre osservare infatti che con l'atto introduttivo del giudizio la parte attrice non si è limitata a fare un generico rinvio per relationem all'elaborato del consulente di parte, ma al contrario detto atto contiene l'esauriente deduzione delle ragioni delle domande di nullità, con adeguata argomentazione sui profili fattuali e sulle norme e sui principi di cui viene invocata l'applicazione. 
Il rinvio all'elaborato del consulente di parte è stato fatto per la quantificazione delle somme assunte come non dovute, in termini di minor ammontare del saldo debitorio. 
Le domande risultano sufficientemente argomentate e determinate con conseguente infondatezza dell'eccezione proposta.  3. Quanto alle contestazioni riguardanti il contratto di mutuo, gli attori hanno lamentato l'indeterminatezza del tasso d'interesse per mancata pattuizione del regime di capitalizzazione degli interessi e la mancata indicazione del ### A tali censure è stata connessa la domanda di nullità parziale del contratto e di rideterminazione degli interessi. 
All'esito delle indagini peritali disposte d'ufficio deve escludersi la fondatezza delle domande avanzate rispetto a tale rapporto: nel contratto risultano indicati l'importo della rata (€ 2.610,02), il tasso del 6,50%, e ad esso è allegato il piano d'ammortamento, che evidenzia il regime di capitalizzazione composta degli interessi; le pattuizioni contrattuali non sono occulte neppure indeterminate e partendo dalla rata si può certamente ricalcolare un solo piano di ammortamento; non ci sono i presupposti per procedere al ricalcolo al tasso sostitutivo o in regime semplice di capitalizzazione; il contratto è indicizzato, prevedendo il parametro ### sei mesi 365 con lo spread di punti 1,819; il tasso corrispettivo del 6,50% è inferiore al tasso soglia che, per la categoria dei mutui a tasso variabile stipulati nel primo trimestre 2008, è dell'8,65%, mentre il tasso di mora è pari al 9,50%, anch'esso inferiore al tasso soglia dell'11,775%; quanto ai costi aggiuntivi, non risultano spese assicurative, ma soltanto l'imposta sostitutiva per l'importo di euro 875,00; l'Isc, calcolato applicando la formula indicata dalla ### d'### è pari al 6,73%, anch'esso inferiore al tasso soglia; non è stata riscontrata usura, tanto da non doversi procedere al nuovo conteggio degli interessi corrispettivi. 
Il capitale residuo del mutuo al 18/01/2018 è di ### 225.643,99 a debito del mutuatario.  3.1. Per quanto attiene invece al regime di capitalizzazione degli interessi, al contrario di quanto sostenuto da parte attrice, la mancata indicazione nel contratto non assume rilevanza sul piano della determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto. 
Invero, sul punto, le ### della Cassazione hanno affermato: “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione "composto" degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto” (Cass. Sez. Un. n. 15130/2024) giacché la specifica modalità di composizione della rata attiene alla convenienza dell'affare che sfugge, salvo casi espressamente previsti dalla legge, al sindacato giurisdizionale. 
Il costo dell'intera operazione si desume agevolmente da altri indici come l'importo della rata, la durata del prestito, il ### le modalità di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi. 
Si osserva nel dettaglio che l'ammortamento alla francese, quale è quello utilizzato nel contratto di mutuo per cui è causa è metodo di matematica finanziaria utilizzato per la costruzione delle rate di importo costante con quota di capitale crescente. 
Nello specifico, si tratta di un piano di rimborso con cui il mutuatario si obbliga a pagare una rata costante composta da interessi, calcolati sin dalla prima rata sul capitale e poi via via sul capitale di volta in volta residuo (di cui il mutuatario gode) e da frazioni di capitale che sono determinate per effetto della differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota di interessi. 
Conseguentemente, il rimborso delle frazioni di capitale abbatte il capitale residuo e per l'effetto determina la riduzione del montante su cui sono calcolati gli interessi sicché, nella rata successiva, diminuisce la quota relativa agli interessi e aumenta quella del capitale. Il monte interessi viene integralmente pagato con la rata e la residua quota di essa va ad estinguere il capitale. 
Quindi, ciò non determina un fenomeno di capitalizzazione di interessi, in quanto gli interessi della rata successiva sono calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ossia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con le rate precedenti. 
Come già opportunamente rilevato nella giurisprudenza di merito, con il metodo di ammortamento il debitore ad ogni scadenza azzera la misura degli interessi che, quindi, non possono produrne altri. Il metodo in parola consente quindi una preventiva distribuzione di interessi su tutta la durata del rapporto, che vengono calcolati sul capitale residuo e, non avendosi interessi scaduti che passano a capitale, non vi è anatocismo (tra le tante, ### Marsala, 8.10.2024 n. 688/2024). 
La somma pagata rata per rata a titolo di interessi corrispettivi, quindi, costituisce una conseguenza naturale del piano di ammortamento scelto e concordato con il cliente, giacché vengono pagati prima soprattutto gli interessi in conformità alla regola di cui all'art. 1194 c.c., così che la quota di capitale rimane alta nel primo periodo e quindi gli interessi calcolati sulla parte via via residuale comunque tendono ad essere complessivamente più alti rispetto al metodo di ammortamento c.d. all'italiana, senza però che ciò possa nascondere un fenomeno di capitalizzazione di interessi e quindi un costo occulto del credito. 
Il maggior ammontare iniziale di interessi, invero, dipende unicamente dalla costruzione della rata e dalla più lenta riduzione del debito per capitale residuo, metodo con cui il cliente decide di accedere in vista di vantaggi diversi ed ulteriori, quale il mantenimento dell'importo della rata costante durante tutto il periodo di ammortamento del mutuo.
Fuga comunque ogni dubbio interpretativo il principio di diritto statuito di recente presso la giurisprudenza della Suprema Corte che, pronunciando su rinvio pregiudiziale del giudice di merito, ha affermato che “### escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo. Come osservato dalla ### "l'ammortamento alla francese prevede che l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato benché quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile - come accade anche in altri sistemi di ammortamento, come quello c.d. "all'italiana" in cui la quota di interessi è calcolata sin da subito sull'intero importo mutuato e non su quello residuo -ma non prevede che sugli interessi scaduti (e, si potrebbe aggiungere, non scaduti) maturino altri interessi. Il metodo alla francese è, piuttosto, costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito. È, perciò, anche solo astrattamente non ipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi in base di calcolo di successivi ulteriori interessi … il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento in questione non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul ### ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente" (Cass. Sez. Un. n. 15130/2024). 
Detto principio è stato sì enunciato con riferimento ai mutui con tasso fisso, ma con recente pronuncia è stato dichiarato applicabile anche a quelli con tasso variabile: In tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (### ed effettivo (###, della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire (Cass. 7382/2025), ### enunciati della Suprema Corte si intende continuare a dare applicazione. 
Ne consegue che la mancata specificazione, nel contratto di mutuo, che la capitalizzazione degli interessi sia semplice o composta, è circostanza giuridicamente irrilevante: l'opposta conclusione avrebbe richiesto che la parte mutuata avesse allegato, e che poi venisse accertato dal giudice, anche con l'ausilio del ### dove e in che modo si anniderebbe la produzione di interessi su interessi (ancora Cass. 15130/2024, in motivazione, pag. 15); laddove nella fattispecie in esame il piano di ammortamento, agli atti, ha previsto semplicemente che ogni rata includesse la quota di interessi calcolata sulla quota capitale residua, pari cioè all'ammontare inziale del prestito decurtato della quota capitale già rimborsata attraverso il pagamento delle rate precedenti. 
Nessuna rata risulta aver incluso interessi calcolati sugli interessi riferiti alle rate precedenti, né il contrario è stato specificamente affermato dagli attori, né tanto meno dimostrato; peraltro, difficilmente il calcolo e l'addebito degli interessi sugli interessi pregressi avrebbe potuto avere luogo, considerato che le prime rate del piano di ammortamento hanno avuto la quota interessi particolarmente elevata e, se poste a base del calcolo degli interessi delle rate successive, avrebbero reso impossibile il pagamento della quota capitale. 
Ciò, che appare evidente attraverso l'analisi della composizione di qualunque rata del piano di ammortamento, esclude l'indeterminatezza della clausola contrattuale del mutuo relativa agli interessi.  3.2. In ordine al Tae ed all'obbligatorietà della sua indicazione, va considerato che l'art. 3 della ### delle ### della ### d'### del 25 luglio 2003 ha disposto che nei contratti di apertura di credito la ### deve indicare il tasso nominale ed il tasso risultante dalla capitalizzazione degli interessi (cd. TAE, per l'appunto). Tuttavia, analoga disposizione non è prevista in materia di mutuo fondiario (cfr. ### di Marsala, 8.10.2024; 14.9.2025).  ### del 9.2.2000, invocata sul punto da parte attrice all'art. 6 prevede infatti la necessità di indicare in contratto “il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione” nei casi in cui sia stata prevista una capitalizzazione infrannuale. 
Tale disposizione pertanto non è applicabile ai contratti di mutuo nei quali non ricorre una operazione di capitalizzazione degli interessi (come avviene nei conti correnti) ma solo un frazionamento dell'obbligazione restitutoria con periodicità infrannuale (Cass. sez. un.  15130/2024). 
Infatti, la ripartizione su base infrannuale delle rate di rimborso del mutuo (ciò che rappresenta il nucleo del ### non genera alcun fenomeno anatocistico (ovvero di capitalizzazione degli interessi ex art. 1283 c.c.), dovendosi per quest'ultimo intendere il pagamento di interessi su interessi già scaduti il che, evidentemente, non accade per la sola previsione di un piano di rimborso infrannuale delle rate del mutuo. 
Per completezza giova comunque rilevare che il TAE non rappresenta un ulteriore onere, costo o condizione dell'operazione, ma cristallizza un dato sintetico che riassume l'effetto della capitalizzazione infrannuale. Ne consegue che l'omessa indicazione non produce effetti caducatori, né opera il meccanismo di sostituzione con applicazione del tasso ### 4. 
Infondata è altresì l'eccepita nullità del contratto di apertura di credito di € 45.000,00 per mancanza di firma del rappresentante della banca. 
È invero orientamento costante nella giurisprudenza sia di legittimità sia di merito, quello per cui “la previsione della necessaria forma scritta e della sottoscrizione risponde all'esigenza di costringere il predisponente, contraente professionale, a stipulare per iscritto il contratto e ad includervi ogni clausola in modo che il cliente - parte debole del rapporto - al momento dell'adesione, sia in grado di conoscere dettagliatamente gli obblighi e i rischi a cui si espone. Tale assunto è condiviso dalla giurisprudenza di merito maggioritaria che, nel ricondurre il contratto in oggetto alla categoria dei contratti per adesione stipulati fuori dai locali commerciali, non ha ritenuto necessaria la firma della banca, laddove, come nel caso che qui occupa, risulti la predisposizione del contratto da parte dello stesso istituto di credito, la firma del cliente e la consegna del contratto a quest'ultimo (### di ### 28/2015, ### Corte di ### Torino n. 595/2012 est. Patti; ### Novara n. 569/2012 pres. 
Quatraro est. Tosi, ### Milano 21/2/2012 est. Guidi, ### Monza 13/5/2012 est. Giani, ### Milano n. 14268/2013 est. Cosentini, ### Mantova 16/2/2015 est. Arrigoni). Sul punto appare opportuno citare, ancora, quanto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 4564/2012: “…La giurisprudenza costante di questa Corte, premesso che, nei contratti per cui è richiesta la forma scritta "ad substantiam" non è necessaria la simultaneità delle sottoscrizioni dei contraenti, ha ritenuto che sia la produzione in giudizio della scrittura da parte di chi non l'ha sottoscritta, sia qualsiasi manifestazione di volontà del contraente che non abbia firmato, risultante da uno scritto diretto alla controparte e dalla quale emerga l'intento di avvalersi del contratto, realizzano un valido equivalente della sottoscrizione mancante, purché la parte che ha sottoscritto non abbia in precedenza revocato il proprio consenso ovvero non sia deceduta” (cfr., tra le tante, Cass . 16.10.1969 n. 3338; Cass 22.5.1979 n. 2952; Cass 18.1.983 n. 469; Cass 5868/94; Cass 2826/00; Cass 9543/02; Cass 22223/06)”. Anche quindi a voler ritenere che non risulti una copia firmata del contratto da parte della banca, l'intento di questa di avvalersi del contratto risulterebbe comunque oltre che dal deposito del documento in sede monitoria, dalle manifestazioni di volontà da questa esternate ai ricorrenti nel corso del rapporto di conto corrente (comunicazione degli estratti conto) da cui si evidenziava la volontà di avvalersi del contratto con conseguenze perfezionamento dello stesso (così Cass. 4564/2012). ### inoltre, pur condividendo quanto recentemente affermato dalla S.C. in ordine alla coerenza dello “uso selettivo della nullità” con il regime giuridico delle nullità di protezione quali quelle previste dal TUB ( Cass. sez. 1^ civ. n. 8395/16 in materia di intermediazione finanziaria), ritiene tuttavia di discostarsi, alla stregua di altre recenti pronunce di merito (### Palermo n. 1165/17; ### Palermo n. 1330/17) dalle conclusioni raggiunte dalla sentenza appena richiamata in ordine alle conseguenze della produzione da parte della banca di contratti privi della propria sottoscrizione. La mancanza di sottoscrizione da parte della banca (parte forte del rapporto contrattuale) non ha infatti alcuna ricaduta sulla posizione del cliente, sicché non si vede come si possa individuare in tale mancanza una causa di nullità, riconducibile alla categoria delle nullità di protezione. Il principio sopra enunciato è dunque perfettamente compatibile con il risalente e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale, “con riguardo al contratto soggetto a forma scritta "ad substantiam", e contenuto in un documento sottoscritto da uno soltanto dei contraenti, la produzione in giudizio del documento medesimo, ad opera dell'altra parte, non determina la costituzione del rapporto "ex nunc", ma supplisce alla mancanza della sottoscrizione di detta parte con effetti retroagenti al momento della stipulazione” (cfr. Cass. sez. II civ. n. 2707/82). 
Anche nella presente controversia, in continuità con precedenti pronunce di questo ### (tra le quali, ### Marsala 26.6.2025), si aderisce all'orientamento interpretativo sopra indicato, non ravvisandosi diversità rilevante tra i contratti bancari e quelli soggetti alla disciplina del ### Il contratto recante la firma del legale rappresentante della società è dunque da ritenersi pienamente valido.  4. Gli attori hanno altresì dedotto la nullità del contratto di credito in conto corrente per difetto di forma scritta, mancata indicazione delle condizioni, mancata indicazione del Tae e difetto di sottoscrizione. 
Hanno sul punto rilevato che il contratto di apertura del conto corrente del 13.2.2001 e l'allegato foglio informativo sono privi della indicazione delle condizioni economiche (tassi di interesse, commissioni e spese), riportate invece in un separato foglio; il contratto è nullo per mancata indicazione del ### inoltre, quanto al contratto di apertura di credito dell'importo di € 45.000,00, ne deducono la nullità per esser stato firmato solo dal correntista nelle pagine relative alle condizioni economiche; quanto alle due richieste di concessione fido (una risalente all'anno 2015, l'altra al 2018) ed alle comunicazioni di concessione fido, hanno asserito che anch'esse sono prive di pattuizione in ordine alle condizioni economiche. 
Hanno anche lamentato che dall'esame della documentazione si evince che l'apertura di credito in conto corrente è venuta in esistenza, per importo superiore ad € 5.000,00, già dal secondo trimestre 2002 e fino al secondo trimestre 2021. Tuttavia, la banca non ha consegnato, in riscontro alla richiesta di documentazione bancaria, alcun contratto per il periodo compreso tra la detta data di inizio e l'8.7.2015: da qui la nullità del contratto fino a tale ultima data, cui consegue il ricalcolo degli interessi al tasso sostituivo ### infine, hanno dedotto che ugualmente mancante è, nel contratto di apertura di credito in conto corrente, l'indicazione del ### Tali deduzioni sono state avversate dalla convenuta che, in relazione alla mancanza della forma scritta, ha osservato che il contratto di apertura di credito in conto corrente non la richiede, in quanto esso è connesso in via funzionale ed operativa al contratto di conto corrente già provvisto della prescritta forma scritta e la relativa prova può essere data anche per facta concludentia, ciò - secondo quanto statuito dalla Corte di Cassazione con il precedente citato numero 7763 del 27.03.2017 - purché nel contratto di conto corrente vi sia la previsione generale e sufficientemente precisa della regolamentazione delle condizioni della futura concessione di credito assumendo il contratto di conto corrente la funzione di contratto quadro, cosa che si è verificata nella presente fattispecie in cui la lettera di apertura dal contratto di conto corrente prevedeva tale possibilità. 
La società convenuta ha anche contestato l'assunto attoreo relativo agli interessi in misura ultra legale deducendo a sua volta che di regola si applicano quelli convenzionali e che l'operato della banca è stato legittimo in quanto gli interessi calcolati sono stati sempre comunicati tramite estratti conto mai contestati dal cliente e quindi divenuti inoppugnabili. 
In relazione alla commissione di massimo scoperto ed altre spese indebite, ne sostengono la legittimità dell'addebito sia perché contrattualmente pattuite, sia perché previste dalla legge. 
Orbene, il CTU nominato ha chiarito nel suo elaborato peritale - che questo ### condivide quanto al suo contenuto e alle conclusioni ivi esposte, avendo il consulente esaminato i rapporti bancari per cui è causa con metodo rigoroso, in applicazione dei principi della prevalente giurisprudenza sia di merito che di legittimità - che l'importo del fido dal 2° trimestre 2002 e fino all'8 luglio 2015 è di euro 15.000. Tale importo non è indicato contrattualmente ma lo si desume dalla esatta indicazione negli estratti conto. Inoltre, i tassi di interesse sono tutti indicati nel foglio informativo analitico del 1/2/2002 firmato dal correntista.
Per come segnalato dal ctu nominato, le richieste e relative concessioni di fido non pattuiscono le condizioni applicate al rapporto in quanto i contratti pattuiscono soltanto un tasso 7,50% e CFA 0,20% (in relazione alla richiesta del 17/7/2015) e un “si richiede la riduzione del tasso al 3%” (in relazione alla richiesta del 21/1/2019), però i tassi e tutte le altre condizioni economiche risultano correttamente determinati negli altri contratti che “coprono” la carenza di pattuizione dei documenti esaminati. I contratti del 17/7/2015 e del 21/1/2019 pattuiscono tutte le condizioni economiche addebitate al correntista. 
Contrariamente a quanto sostenuto dalla parte attrice entrambi i contratti sopra richiamati del 2015 e del 2019 prevedono sia il tasso entro il fido che fuori fido, sono richiamate espressamente anche le condizioni che regolano il contratto di conto corrente che vanno ad integrare queste pattuizioni. 
Con specifico riguardo alle singole voci di costo della apertura di credito, il consulente tecnico nominato d'ufficio, dott. ### nel fornire risposta al quesito 1b), ha chiarito di aver ricavato dall'analisi contrattuale i seguenti elementi: - il tasso di interesse risulta pattuito fin dal primo contratto dell'1.2.2002; - la CMS risulta pattuita per la sola aliquota percentuale e non nelle modalità di calcolo; - le spese risultano pattuite; - la CDF (commissione disponibilità fondi) e la CIV (### di istruttoria veloce) risultano pattuite a decorrere dal 17/07/2015; - l'anatocismo risulta pattuito dalla stessa data. 
Ne consegue che si concorda con il CTU circa la necessità di procedere alla sola espunzione delle commissioni di massimo scoperto per l'intera durata del rapporto (la CMS risulta pattuita per la sola aliquota percentuale e non nelle modalità di calcolo) e della commissione di istruttoria veloce e della commissione di disponibilità fondi fino al 17.7.2015, risultano esse indeterminate (la CDF commissione disponibilità fondi e la ### di istruttoria veloce risultano pattuite a decorrere dal 17/07/2015).  4.1. Quanto agli interessi ed alla relativa capitalizzazione, deve ritenersi che nel contratto di conto corrente la pari periodicità è stata pattuita tra le parti, come si evince dalla lettura del foglio informativo analitico, pure sottoscritto in calce dalla società attrice, nel quale è previsto che gli interessi sia attivi che passivi debbano essere liquidati e capitalizzati trimestralmente. 
Tale foglio informativo risulta allegato alla documentazione relativa al conto corrente prodotta dalla stessa parte attrice in allegato all'atto di citazione (precisamente nelle pagg. 5-6 del contratto di conto corrente, inserito nel doc. denominato allegati da 2 a 7 zip.). 
Sulla scorta di quanto sopra esplicitato, questo ### condivide pertanto l'ipotesi di ricalcolo n. 4, indicata dal CTU come da prospetto 4.1. a pagina 6 della relazione integrativa depositata il ### qui di seguito riportato: ### ha proceduto ad applicare il tasso banca per tutto il rapporto, espungendo le CMS per tutto il rapporto, espungendo le CIV e le CDF fino alla data del 9/7/2015, considerando le spese pattuite per tutto il rapporto, espungendo la capitalizzazione degli interessi fino alla data del 01/02/2002, applicando poi la capitalizzazione trimestrale fino al 18/01/2019 e poi addebitando gli interessi debitori annualmente. All'esito del ricalcolo è risultato un importo in favore del cliente corrisposto in modo indebito, in quanto frutto dell'applicazione di clausole accertate come nulle per € 1.419,39. 
Considerato che parte attrice e parte convenuta non hanno indicato nei loro atti difensivi il saldo attuale alla data della sentenza da cui effettuare il ristorno, il ### non può che limitarsi ad accertare che il saldo del conto corrente, risultante alla data della presente sentenza, vada rideterminato stornando l'importo indebito corrisposto dalla correntista di euro 1.419,39. 5. Per quanto concerne le spese processuali, considerato che la domanda attorea viene accolta parzialmente e per un importo notevolmente inferiore rispetto a quello domandato, sussistono i presupposti per disporre una compensazione delle spese di lite tra le parti per ¾. 
Al pagamento della restante quota spese, liquidata come in dispositivo, va condannata la parte convenuta in favore della parte attrice. 
Si applicano i parametri medi di cui al D.M. 55/2014 in corrispondenza dello scaglione di valore della causa da euro 1.101,00 ad euro 5.200,00 (tenuto conto dell'importo accertato in sentenza come indebitamente corrisposto) per tutte le fasi del processo.  6. Le spese di ### liquidate con separato decreto, sono poste in solido a carico delle parti, nei rapporti esterni con il ### e ripartite al 50% tra le parti nei rapporti interni trattandosi di consulenza espletata nell'interesse di entrambe le parti.  P.Q.M.  ### in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: - dichiara la nullità delle clausole del contratto di conto corrente ordinario con apertura di credito n. 609-005-151320-### “G. TONIOLO” ### per le causali meglio descritte in parte motiva e, per l'effetto, accerta e dichiara che il saldo finale del rapporto di conto corrente in questione, quale risultante alla data della presente sentenza, va rideterminato con ristorno in favore della società attrice correntista dell'importo indebitamente corrisposto di € 1.419,39; - rigetta ogni altra domanda proposta dagli attori; - compensa le spese di lite tra le parti per ¾; - condanna la banca convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere la restante quota spese di lite in favore degli attori, che liquida in euro 1.103,66 di cui euro 253,00 per spese vive ed euro 850,66 per compensi, oltre #### rimborso spese generali come per legge; - pone le spese di ### liquidate con separato decreto a carico delle parti in solido nei rapporti esterni con il CTU e ripartito al 50% tra le parti nei loro rapporti interni. 
Così deciso in ### 29/12/2025

causa n. 2103/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Piruzza Francescamaria

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 33867/2024 del 22-12-2024

... n. 2368). ### specie, dunque, scorrendo il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi alla Corte d'appello emerge che la richiesta effettiva riguarda la corret ta determinazione dell'inde nnità di cui all'art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001, mentre la richiesta di nullità o di dichiarazione di annu llamento del provvedimento amministrativo sanante è rimasta del tutt o sullo sfon do, priva di ogni i ndicazione sulle specifiche censure avanzate nei confronti dello stesso. Si legge, infatti, nel rico rso introduttivo dinanzi all a Corte d'appello che le parti hanno chiesto il riconoscimento dell'indennizzo a seguito dell'intervenuto decreto di acquisizione sanante del terreno di loro proprietà al patrimonio indisponibile del Comune «salva la verifica della sua legalità e legittimità, ancora tutte da compiere, e, quindi, salvo la verifica d ella definitiva, legale e le gittima acquisizione sanante». Come si vede, gli attori non indicano alcun profilo di invalidità del provvedimento amministrativo. Allo stesso modo, nella porzione dedicata al “Diritto”, gli attori deducevano la richiesta di «declaratoria di illegittimità e conseguente nullità per i motivi di seguito speci (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso n. ###/2019 r.g. proposto da: Comune di ### in persona del legale ra ppresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ### giusta procura speciale in calce al presente ricorso, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### D'### i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e notifiche agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati.  - ricorrente - contro 2 RG n. ###/2019 Cons. Est. ### D'### e ### rappresentati e difesi dall'Avv. ### giusta procura speciale rilasciata su foglio separato e congiunto al controricorso, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### M eco, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni presso gli indirizzi di posta elettronica certificata indicati - controricorrenti - avverso la sentenza della Corte di appello dell'### n. 1803/2019, depositata in data ###; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/12/2024 dal ### dott. ### D'#### 1. Si muove dal dato oggettivo di due occupazioni subite dagli attori ### e ### la prima del 24/9/1990, con riferimento al primo lotto, e la seco nda del 20/6/1992, entrambe per la durata massima di anni cinque. 
Con riferimento alla prima occupazione di terreno, il decreto di esproprio veniva dichiarato nullo dalla Corte d'appello con pronuncia n. 1008 del 2005, mentre in relazione alla seconda occupazione non veniva emesso alcun decreto di esproprio. 
In data ### veniva adottato il provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001.   Con provvedimento dirigenziale n. 126/A della 7/6/2013 emesso nelle more di un contenzioso pendente dinanzi al Consiglio di Stato per il risarcimen to dei danni per illegittima occupazione ed irreversibile trasformazione dei terre ni, notificato a ### e ### doro Ro tolone, con racco mandate ricevute 3 RG n. ###/2019 Cons. Est. ### D'### rispettivamente l'11/6/2013 ed il ### 3, il Comune di ### disponeva, ai sensi dell'art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001, l'acquisizione al proprio patrimo nio indisp onibile degli immobili di proprietà dei fratelli ### aventi superficie complessiva pari a mq 10.52 0, sui quali - a seguito di occupazione non seguita d a tempestiva emissione di decreto di esproprio - era stato realizzato un impianto sportivo polivalente. 
Infatti, in precedenza il ### con sentenza n.360 del 2012, aveva condannato il Comune a pagare l'ind ennità di occupazione quinquennal e e il risarcimento del danno da occupazione illegittima.  ### di Stato, adito in sede ###ordinanza 193/2013 del 22/1/2013, ave va rigettato l'is tanza cautelare ed evidenziato che «il Comune non può dunque che riparare al danno commesso eventualmente avviando il particolare procedimento di cui all'art. 42-bis del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327».  2. Con il provvedimento di acquisizione veniva offerta ai ### la somma di euro 28.057,64, di cui euro 12.596,19 per pregiudizio patrimoniale, euro 1259,61 per pregiudizio non patrimoniale, nella misura del 10%, ed euro 14.201,93 per il periodo di occupazione divenuta senza titolo dal 24/9/1995 - quanto a mq 4850 - e dal 24/6/1997 - quanto ai restanti mq 5670.  3. Gli attori, invece, chiedevano l'indennizzo parametrato ad euro 19,42 al metro quadrato, per un ammontare complessivo di euro 520.000,00.  4. Success ivamente gli attori notificavano ricorso di nanzi alla Corte d'appello il ### ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 150 del 2011. 4 RG n. ###/2019 Cons. Est. ### D'### 6. ### di ### si costituiva sollevando, per quel che ancora qui rileva, eccezioni di giurisdizione e di decadenza ex art. 29 del d.lgs. n. 150 del 2011. 
Inoltre, l'Ente eccepiva l'intervenut o giudicato derivante dalla sentenza della Corte d'appello n. 1008 del 2005, che aveva «definito la precedente opposizione alla stima». 
Nel merito, l'Ente deduceva la natura e destinazione agricola dei terreni, al momento dell'occupazione, essendo gli stessi inseriti nel PRG appro vato il 5/ 2/1980, in zona ### verde att rezzato-attività sportiva, oltre alla impossibilità di applicare retroattivamente l'art.  42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001.  7. La Corte d'appello dell'### con sentenza n. 1803/2019 del 7/11/2019, rilevava che gli immobili potevano essere destinati ad un utilizzo intermedio. 
Premetteva che la Corte costituzionale con la sentenza n. 71 del 2015 aveva dichia rato non fondate le q uestioni di legittimità costituzionale dell'art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001 in riferimento agli articoli 3,24,42,97,111,113 e 117 della ### trattandosi di uno «speciale procedim ento ablatorio svincolato […] dal fatto illecito ravvisabile nella precedente occupazione illegittima del bene oggetto di acquisizione», essendo volto a «ripristinare, con effetto ex nun c, la legal ità ammin istrativa violata» e costituend o «una extrema ratio per la soddisfazione di attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico e non già il rimedio rispetto ad un illecito». 
Di qui: a) il carattere non retroattivo dell'acquisizione del bene al patrimonio indisponibile della PA; b) l'improcedibilità delle eventuali domande di restituzione e di risarcimento del danno che fossero state proposte in relazione agli immobili acquis iti, salva la formazione del giudicato; c) la natura indennitaria e non risarcitoria delle somme che la PA è tenuta a pagare; d) l'attribuzione delle 5 RG n. ###/2019 Cons. Est. ### D'### controversie alla giurisdizione del giudice ordinario; e) la devoluzione delle controversie alla Corte d'appello, in unico grado.  7.1. In ordine all'eccezione di difetto di giurisdizione la Corte territoriale la reputava infon data evid enziando che persisteva la giurisdizione amministrativa ove si intendesse ottenere l'annullamento integrale del provvedimen to ex art. 42-bis «innanzitutto nel suo contenuto ablativo della proprietà, oltre che nella parte attinente alla liquidazione dell'indennizzo» (si citava Sez. U., n. 60 18 del 2016, in re lazione alla fattispecie in cui si contestava la carenza delle condizioni previste dal comma 4 della norma per difetto di esame delle soluzioni alternative all'esproprio). 
Il presupposto della devoluzione alla giurisdizione ordinaria - ad avviso della Corte d'appello - «è che si discuta unicamente della quantificazione dell'importo dovuto in applicazione dell'art. 42-bis» (si citava Cass., Sez. U., n. 15343 del 2018). 
Tuttavia, nella pronuncia di legittimità sopra richiamata, oltre che in Cass., n. 11180 del 2018, si reputava sussistere la giurisdizione del giudic e ordinario ove «i proprietari, pur impugnando il provvedimento e chiedendone l'annullamento, lamentino “soltanto l'inadeguatezza del quantum degli indennizzi in relazione al valore venale dei beni, senza investire la legittimità dei provvedimenti di acquisizione sanante” sotto diversi profili». 
Nella specie - aggiungeva la Corte territoriale - era proprio questa la situazione in cui si versava, «avendo i ricorrenti sostanzialmente lamentato unicamente la violazione dei criteri di determinazione dell'indennità […] previsti dal comma 3 dell'art. 42- bis, ponendo tale violazione (e la conseguente non esaustività delle somme depositate dal Comune di ### anche a fondamento della domanda accessoria tesa a far valere la nullità o a ad ottenere 6 RG n. ###/2019 Cons. Est. ### D'### l'annullamento del provvedimento ablato rio e della relat iva trascrizione». 
Proprio tale ultim a «domanda accessor ia» era inidon ea a determinare il difetto di giurisdizione in quanto inammissibile, poiché esulante dall'ambito cognitivo che caratterizzava i giudizi in unico grado davanti alla Corte d'appello.  7.2. La Corte territoriale respingeva anche l'eccezione di decadenza di cui all'art. 29 del d.lgs. n. 150 del 2011, muovendo dal rilievo che le disposi zioni in tem a di decadenza erano, per loro natura, «di stretta interpretazione», anche alla luce della giurisprudenza unionale «la quale ammette le limitazioni all'accesso ad un giudice solo in quanto espressamente previste dalla legge». 
Tra l'altro, anche ammettendo l'applicazione estensiva dell'art.  29, comma 3, del d.lgs. n. 150 del 2011 alla controversia in esame, il decorso del termine di decadenza presupponeva che vi fosse stata, in sede am ministrat iva, la stima definitiva dell'indennità di espropriazione, non potendo operare «per le ipotesi di azione giudiziale per la de terminazione dell'inden nità ove non sia intervenuta alcuna stima definitiva». 
La disciplina di cui all'art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001 non contemplava invece alcuna stim a definitiva, essendo prevista soltanto la liquidazione dell'ind ennizzo contenuta nello st esso provvedimento ablatorio. 
Sussisteva, dunque, solo l'ordinario te rmine decennale di prescrizione che decorr eva dalla no tificazione del provvedimento ablatorio, risultando così infondata l'eccezione di prescrizione. 
Precisava la Corte d'appello che alcun fondam ento aveva l'eccezione di giud icato o di intangibilità e inoppugn abilità d el provvedimento ex art. 42-bis «derivante dalla prevenzione d el 7 RG n. ###/2019 Cons. Est. ### D'### giudizio nel quale esso era stato impu gnato davanti al g iudice amministrativo». 
Allo stesso modo, trattandosi di indennità dovute ex lege, non era applicab ile l'art. 1227, secondo comma, c.c., in ordine al comportamento non diligente del ricorrente, cui veniva imputato di non aver intr apreso più tempe stivamente un'azione risarcitoria, come invece avevano fatto alcuni proprietari confinanti. 
Non aveva valore di giudicato di impedimento all'azione degli attori neppure la sentenza della Corte d'appello n. 1008 del 2005 con cui era stata dichiarat a «inammissibil e l'opposizione alla stima proposta agli odierni ricorren ti a seguit o del (poi riv elatosi tardivamente emesso dopo la scadenza del termine di occupazione temporanea) decreto di esproprio di parte dei beni». Vi era stata, infatti, una successiva dete rminazione dell'am ministrazione ch e aveva condotto ad un'acquisizione dei beni svincolata dalle pregresse vicende del procedimento espropriativo non sfociato in tempestivi provvedimenti ablatori.  8. La Corte d'appello, in ordine alla valutazione dei beni, rilevava che il Comune aveva valutato erroneamente l'indennizzo con il valore agricolo medio (e non al valore venale) riferito agli anni 1990 e 1992 (tra l'altro senza alcuna rivalutazione) invece che in relazione alla data di emissione del provvedimento di acquisizione sanante ex art.  42-bis del 7/6/2013. 
Si era tenuto conto, erroneamente, della data di occupazione dei terreni, avvenuta rispettivamente nel 1990 nel 1992, anziché della data di emissione del provvedimento di acquisizione sanante. 
Quanto alla destinazione urbanistica, chiariva la Corte di merito, che «il Comune di ### realizzò il centro sportivo polivalente (costituito da due campi da gioco coperti, da due spogliatoi e da una fabbricato di servizio a due piani)», inseriti «nella categoria delle 8 RG n. ###/2019 Cons. Est. ### D'### “aree pubbliche di interesse generale” normata […] dall'art. 22 NTA, secondo il quale “gli elementi tipomorfologici delle costruzioni, dove ammesse, non possono determinare usi fondiari eccedenti la densità di 2,00 mc/mq”». 
Tuttavia, ciò non significava affermare l'assoluta inutilizzabilità dei beni, «dovendosi desumere il contrario dallo specifico indice di densità fondiaria previsto dalla NTA sopra ricordata». 
Tanto più che tali terreni nel giugno del 2013 erano caratterizzati dalla presenza di impianti sportivi di costruzioni a servizio degli stessi e che l'acquisizione sanan te imponeva di tenere conto delle circostanze fattuali (oltre che giuridiche) riscontrabili nel momento dell'acquisizione, che coincideva con l'emissione del decreto che la disponeva. 
Non potev a prescindersi, allora, dal valutare le possibilità di utilizzazione dell'area «diverse da quelle agricole ed intermedie tra queste e quelle propriamente edificatorie». 
Il giudice di secondo grado, poi, richiamava le tre diverse stime del valore venale documentate dei ricorrenti: a) la stima effettuata dall'UTE di ### nel dicembre 1994, con individuazione di un valore venale pari a euro 10,33 al metro quadrato, che, rivalutato in base agli indici ### dal gennaio 1995 al giugno 2013, ammontava ad euro 15,66 al metro quadrato; b) la stima contenuta nella relazione del 29/3/2001, con cui il CTU geom. Colagrande, su incarico della Corte d'appello, nel giudizio definito con la sentenza n. 1008 del 2005, aveva indicato il valore venale complessivo dei beni nella loro intera estensione di mq 10.520, in euro 187.810,00, individuando il valore al metro quadrato in euro 17,85, che, rivalutato dal marzo 2000 al 1° giugno 2013, in base agli indici ### ammontava ad euro 22,94 al mq; c) la stima effettuata nella relazione del 4/9/2013 dal geom. ### il quale quantificava il valore in euro 9 RG n. ###/2019 Cons. Est. ### D'### 19,42 m², utilizzando il metodo di trasformazione, con riferimento all'anno 2013. 
La Corte d'appello rettificava la stima del geometra ### in quanto aveva conferito rilevanza ad indici urbanistici certamente non vigenti al 7/6/2013, essendo st ati previsti dalla variante di PRG all'epoca non ancora ap provata ancorché già adottata, avendo peraltro ricavato il valore del realizzabile da quello medio risultante nella banca dati OMI per l'applicazione a tipologie di utilizzazione terziaria ubicate nella fascia centrale ### di ### anziché nella fascia periferica del Comune. 
Per tale ragione il valore al metro quadrato era di euro 16,34, sicché risultava molto vicino a quello a suo tempo stimato dall'UTE e rivalutato al giugno 2013. La Corte d'appello determinava il valore dei beni a metro quadrato in euro 65,00. 
Tale dato era in sintonia con gli «atti di trasferimento tra privati concernenti immobili aventi la medesima destinazione urbanistica di quelli qui in esame di cui il compendio istruttorio fra contezza». 
Non potev a essere utilizzato il valore individuato dal la stima effettuata dal geom. Miccoli (CTU incaricato dal tribunale di ### in una controversia risarcitoria instaurata da altri proprietari di fondi confinanti), trattandosi di terreni edificabili. 
Per tale ragione, il pregiudizio patrimoniale veniva quantificato in euro 168.320 (euro 16,00 moltiplicato pe r la superficie di mq 10.520), con un pregiudizio non patrimoniale di euro 16.832,00 (pari al 10%) ed un indennizzo per il periodo di occupazione senza titolo pari ad e uro 141 .446,00 (pari a l 5%), per un totale di euro 326.598,00.  9. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Comune di ### depositando anche memoria scritta. 10 RG n. ###/2019 Cons. Est. ### D'### 10. Hanno resist ito con controricorso ### ina ### e ### depositando anche memoria scritta.  ###: 1. Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente deduce la «violazione e-o erronea applicazione degli articoli 7 e 133, comma 1, lettera G), del d.lgs. n. 104 del 2010, art. 53, comma 2, del d.P.R.  n. 327 del 2001, dell'art. 29 del d.lgs. n. 150 del 2011, nonché di ogni altra no rma e principio in tema di giurisd izione del giudice amministrativo sulla impugnativa di atti e provvediment i amministrativi concernenti l'acquisizione sanante ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001 citato [art. 360, primo comma, n. 1, c.p.c.]- violazione e/o erronea applicazione dell'art. 112 c.p.c., dell'art. 1362 e seguenti c.c., nonché di ogni altra norma e principio in tema di interpretazione e di qual ificazione della domanda giudizial e, con riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.». 
Per il ricorrente, dunque, la giurisdizione spetterebbe al giudice amministrativo. 
La Corte d 'appello ha ritenuto sussistere la giu risdizione del giudice ordinario in quan to i proprietari, pur impugnan do il provvedimento chiedendone l'annullamento , avevano lamentato «soltanto l'inadeguatezza del quantum degli indennizzi in relazione al valo re venale dei beni, senza investire la legittimità dei provvedimenti di acquisizione sanante». 
In realtà, ad avviso del ricorrente, nel ricorso introduttivo del giudizio gli attori avevano affermato di instaurare il giudizio per il conseguimento dell'indennizzo, «salvo la verifica della sua legalità e legittimità, ancora tutte da compiere, e, quindi, salvo la verifica della definitiva, legale e legittima acquisizione sanante». 11 RG n. ###/2019 Cons. Est. ### D'### parte in “Diritto” del ricorso introduttivo si era evidenziato che «gli impugnati provvedimenti […] sono illegittimi e gravemente lesivi dei diritti e degli interessi dei ricorrenti», chiedendosene «la declaratoria di illegittimità e consegu ente n ullità per i motivi di seguito specificati, con la contestuale rideterminazione […] delle somme dovute». 
Nelle conclusioni del ricorso introduttivo si chiedeva che fosse «dichiarato nullo o annullato il d ecreto di esproprio » oltre che «dichiarare nullo e/o annullabile il decreto 7/6/2013 di acquisizione dell'immobile di proprietà ### al patrimonio indisponibile del Comune di ### Per il ricorrente sarebbe evidente che «la domanda di nullità e in subordine di annullamento degli atti e provvedimenti amministrativi […] è st ata propo sta in via dire tta ed immediata nonch é condizionante rispetto alla decisi one su quella concernent e l'attribuzione dell'indennizzo». 
Non potreb be reputarsi tale domanda come «merame nte accessoria» e, come tale, non determinante il difetto di giurisdizione. 
A tale interpretazione della domanda giudiziale dovrebbe indurre l'interpretazione letterale nonché logico-sistematica del contenuto dell'avverso ricorso introduttivo del giudizio di merito.  2. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta la «violazione e/o erronea applicazione dell'art. 112 c.p.c., nonché di ogni altra norma e principio in tema di corrispondenza tra chiesto e pronunciato - vizio di extrapetizione ovvero di ultrapetizione, con riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c . - nullità della sentenza, con riferimento all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.». 
La Corte d 'appello avrebbe reputato sostanzialmen te inammissibile la domanda di nullità e di ann ullamento del provvedimento ablatorio e della trascrizione. Tale declaratoria di 12 RG n. ###/2019 Cons. Est. ### D'### inammissibilità non poteva fondarsi sul presup posto che tale domanda era esulante d all'ambito cogn itivo che caratterizzava i giudizi in unico grado dinanzi alla Corte d'appello disciplinati dall'art.  29 del d.lgs. n. 150 del 2011. 
Proprio tale rilievo «avrebbe dovuto ineludibilmente condurre la medesima Corte di merito a declinare la propria g iurisd izione in favore di quella amministrativa».  3. I primi due motivi, che vanno tr attati congiuntament e per strette ragioni di connessione, sono infondati.  3.1. Si premette che vi sono precedenti specifici di legittimità, a sezioni unite, in ordine alla sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario in tema d i determin azione dell'indennizzo sp ettante a seguito dell'emissione del provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001, sicché trova applicazione l'art.  374, primo comma, c.p.c. a mente del quale «il ricorso può essere assegnato alle sezioni semplici, se sulla questione di giurisdizione proposta si sono già pronunciate le sezioni unite».  4. Inoltre, trova applicazione il principio giurisprudenziale per cui, ai f ini dell'inte rpretazione delle domande giudiziali non sono utilizzabili i criteri di interpretazione del contratto dettati dagli artt.  1362 ss. c.c. poiché, rispetto alle attività giudiziali, non si pone una questione di individuazione della comune intenzione delle parti e la stessa soggettiva intenzione dell'attore rileva solo nei limiti in cui sia stata esplicitata in modo tale da consentire al convenuto di cogliere l'effettivo contenuto dell'atto e di svolgere un'adeguata difesa (Cass., sez. 3, 4/11/2020, n. 24480). 
Si è ch iarito, infatti, che secondo il preval ente e più recente orientamento di questa Corte ai fini dell'interpretaz ione della domanda giudiziale non sono utilizzabili i criteri di interpretazione del contratto dettati dall'art. 1362 e seguenti c.c., in quanto non esiste 13 RG n. ###/2019 Cons. Est. ### D'### una comune intenzione delle parti da individuare, e può darsi rilievo alla soggettiva intenzione della parte attrice solo nei limiti in cui essa sia stat a esplicitata in m odo tale da consentire al convenuto di cogliere l'effettivo contenuto della domanda formulata nei suoi confronti, per poter svolgere un'effettiva difesa.  ### della domanda si risolve in un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, insindacabile in cassazione solo sotto il profilo del vizio di motivazione e non per violazione di legge ( n. 24480 del 2020; Cass. n. 2585 del 2014; Cass., n. 248 4/7/2011; Cass., n. 4754 del 2004; mentre è rimasto isolato l'orientamento per cui si re putava no applicabili all'interpretazione della domanda giudiziale le norme in tem a di ermeneutica cont rattuale; in tale ultimo senso Cass., n. 20325 del 2006). 
Peraltro, si è recentemente ritenut o che l a rilevaz ione ed interpretazione del contenuto della domanda è attività riservata al giudice di merito ed è sindacabile: a) ove ridondi in un vizio di nullità processuale, nel qual caso è la difformità dell'attività del giudice dal paradigma della norma processuale violata che deve essere dedotto come vi zio di legittim ità ex art. 3 60, comma 1, n. 4, c.p.c.; b) qualora comporti un vizio d el ragionamento logico decisorio, eventualità in cui, se la inesatta rilevazione del contenut o della domanda determina un vi zio attinente alla individuazione del "petitum", potrà aversi una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, che dovrà essere prospettato come vizio di nullità processuale ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; c) quando si traduca in u n errore che coinvolge la "qualificazione giuridica" dei fatti allegati nell'atto introduttivo, ovvero la omessa rilevazione di un "fatt o allegato e non contest ato da ritenere decisivo", ipotesi nella qual e la censura va proposta, rispettivamente, in relazione al vizio di "error in judicando", in base 14 RG n. ###/2019 Cons. Est. ### D'### all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., o al vizio di "error facti", nei limiti consentiti dall'art . 360, comma 1, n. 5 , c.p.c. (Cass., sez. 3 , 10/6/2020, n. 1103; Cass., sez. 5, 6/11/2023, n. ###).  5. ### specie, la Corte territoriale, con adeguato e analitico giudizio di merito, ha proceduto alla corretta interpretazione della domanda giudiziale, ritualmente trascritta nel ricorso per cassazione dagli attori, reputando che il petitum sostanziale fosse rinvenibile esclusivamente nella richiesta di accertamento dell'i ndennizzo proveniente dall'adozione del provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001. 
La Corte territoriale ha evidenziato che gli attori avevano limitato le p roprie doglianze lam entando «soltanto l'inadeguatezza d el quantum degli indennizzi in relazione al valore venale dei beni, senza investire la legittimità de i provved imenti di acquisizione sanante sotto diversi profili». 
In sostanza, gli attori hanno - ad avviso della Corte d'appello - lamentato unicamente «la violazione dei criteri di determinazione delle indennità (pur qualificandole come “indennizzo/risarcimento + accessori) previsti dal comma 3 dell'art. 42-bis, pon endo tale violazione (e la conseguente non esaustività delle somme depositate dal Comune di ### anche a fondamento della domanda accessoria tesa a far valere la nullità o ad ottenere l'annullamento del provvedimento ablatorio e della relativa trascrizione».  6. ### in tema di giurisdizione proviene dalla pronuncia di legittimità (Cass., Sez. U. , n. 22096 d el 2015; poi anche Cass., Sez.U., 25/7/2016, n 15283) per cui nella fattispecie espropriativa di cui all'art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001, l'illecita o illegittima utilizzazione dell'immobile per scopi di interesse pubblico costituisce solo un presupposto dell'acquisizione del bene, sicché, ove il provvedimento acquisitivo sia stato adottato in conformità agli altri 15 RG n. ###/2019 Cons. Est. ### D'### presupposti normativi, l'indennizzo previ sto per la perdita della proprietà non ha natura risarcitoria, ma indenn itaria, e la controversia sulla sua determinazione e corresponsione appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario ai sensi dell'art. 53 del d.P.R.  n. 327 del 2001 e dell'art. 133, lett. g, c.p.a. (cfr. Corte cost. n. 71 del 2015). 
Si è, infatti, ripe tutamente affermato che, in tem a di espropriazione per pubblica utilità, ove si discuta unicamente della quantificazione dell'importo dovuto in applicazione dell'art. 42-bis del d.P.R. n. 327 d el 2001, sussiste la giurisdizion e del giudice ordinario e le relat ive contro versie su lla determinazione e corresponsione dell'indennizzo, globalmente inteso, previsto per la cd. acquisizione sanante, sono devolute, in unico grado, alla Corte di appello, secondo una regola generale dell'ordinamento di settore per la determinazione giudiziale delle indennità, dovendosi interpretare in via estensiva l'art. 29 del d.lgs. n. 150 del 2011, tanto più che tale norma non avrebbe potuto fare espresso riferimento a un istituto - quale quello della acquisizione sanante - introdotto nell'ordinamento solo in epoca successiva (Cass., Sez.U., 12/6/2018, n. 15343). 
Proprio in tale u ltima pro nuncia si è ribadi to che sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, con devoluzione, in unico grado, alla Corte d'appello, a fronte della privazione o compressione del diritto dominicale d ell'espropriato, ove venga adottat o il provvedimento di acquisizione sanante di cui all'art. 42-bis del d.P.R.  n. 327 del 2001. 
Si è precisato che «il presupposto di tale orientamento è che si discuta unicamente della quantificazione dell'importo dovuto in applicazione dell'art. 42-bis cit.: tale è l'oggetto della controversia in esame» (Cass., Sez.U., n. 15343 del 2018). 16 RG n. ###/2019 Cons. Est. ### D'### que lla fattispecie gli atto ri avevano agito in ottemperanza chiedendo l'esecuzione della sentenza del ### che aveva disposto che i beni occupati fossero restituiti ai legittimi proprietari, con il risarciment o dei danni, o, in alternativ a, che il Com une acquisisse uno o più dei beni occupati risarcendo il danno derivante dall'occupazione illegittima ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 42- bis del d.P.R. n. 327 del 2001. Con i motivi aggiunti gli attori, però, «avevano lamentato soltanto l'ina deguatezza del quantum degli indennizzi in relazione al valore venale dei beni, senza investire la legittimità dei provvedimen ti di acquisizion e sanante, la cui emanazione costituisce una delle modalità con cui l'amministrazione poteva dare esecuzione al giudicato» (Cass., Sez. U., n. 15343 del 2018). 
In tale sede ###si denunciava una mancanza o elusione dell'ottemperanza (il che avrebbe radicato la giurisdizione innanzi al giudice am ministra tivo, ma soltanto un'incongrua liquidazione degli indennizzi, su cui la cognizione restava in capo al giudice ordinario, ex articoli 133, comma 1, lettera g), del d.lgs.  104 del 2000 10:53 d.P.R. n. 327 del 2001 (Cass., n. 15343 del 2018). 
Di recente , si è ribadito che , in tem a di espropriazione pe r pubblica utilità, appartengo no alla giurisdizione del giud ice amministrativo le controversie nelle quali sia dedotta la illegittimità in sé del provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001, per l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge, anche ai fini della valutazione d elle att uali ed ecceziona li ragioni di interesse pubbli co che ne giustificano l'e manazione, in relazione ai contrapposti interessi privati ed all'assenza di ragionevoli alternative alla sua adozione (Cass., Sez.U., 20/7/2021, n. 20691). 17 RG n. ###/2019 Cons. Est. ### D'### 7. Va rammentato che la regola di riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo non si basa sul criterio del petitum formale, individuato in base all'oggetto del dispositivo che si invoca, bensì su quello del petitum sostanziale, da individuarsi con riguardo alla causa peten di ed al rapp orto dedo tto in giudizio, oggetto di accertamento giurisdizionale (Cass., Sez.U., 24/1/2024, n. 2368).  ### specie, dunque, scorrendo il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi alla Corte d'appello emerge che la richiesta effettiva riguarda la corret ta determinazione dell'inde nnità di cui all'art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001, mentre la richiesta di nullità o di dichiarazione di annu llamento del provvedimento amministrativo sanante è rimasta del tutt o sullo sfon do, priva di ogni i ndicazione sulle specifiche censure avanzate nei confronti dello stesso. 
Si legge, infatti, nel rico rso introduttivo dinanzi all a Corte d'appello che le parti hanno chiesto il riconoscimento dell'indennizzo a seguito dell'intervenuto decreto di acquisizione sanante del terreno di loro proprietà al patrimonio indisponibile del Comune «salva la verifica della sua legalità e legittimità, ancora tutte da compiere, e, quindi, salvo la verifica d ella definitiva, legale e le gittima acquisizione sanante». 
Come si vede, gli attori non indicano alcun profilo di invalidità del provvedimento amministrativo. 
Allo stesso modo, nella porzione dedicata al “Diritto”, gli attori deducevano la richiesta di «declaratoria di illegittimità e conseguente nullità per i motivi di seguito speci ficati, con la contestuale rideterminazione, sulla scorta di quanto previsto dagli articoli 42-bis commi 1 e 3 e 22-bis comma 5 […] delle somme dovute ai ricorrenti per la perdita della proprietà». 18 RG n. ###/2019 Cons. Est. ### D'### conclusioni del ricorso proposto dinanzi alla Corte d'appello si chiede espressamente : «dichiarato nullo o annullato il decreto d'esproprio, condannare il Comune di ### al pagamento, in favore dei ricorrenti dell'indennizzo/risarcimento + accessori, quantificate in euro 520.000,00». Si chiede, altresì: «dichiarare nullo e/o annullabile il decreto 7/6/2013 di acquisizione dell'immobile». 
Anche in questo caso, nessuno specifico motivo di invalidità del provvedimento amministrativo sanante è stato dedotto.  8. Con il terzo motivo di impugnazione si deduce la «violazione e/o erronea applicazione dell'art. 1362 e seguenti c.c., in relazione all'art. 112 c.p.c., nonché di ogni altra norma e principio in tema di interpretazione e di qualificazione de lla doman da giudizi ale, con riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c . - nullità della sentenza, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.». 
La Corte d'appello avrebbe errato nel disporre il deposito delle somme dovute agli attori presso la ### dello Stato di ### I rico rrenti, inve ce, nell'atto introdut tivo del giudizio avevano espressamente chiesto la condanna del Comune al pagamento dell'indennizzo quantificato in euro 5 20.000,00. A fronte di una espressa domanda di condanna dell'ente al pagamento in loro favore dell'indennizzo, la Corte avrebbe dovuto pronun ciarsi su tale domanda «rigettandola - non ricorrendo i presupposti per il suo accoglimento -, e n on pot eva disporre - stante la mancata proposizione della relativa domanda - che il Comune provvedesse ad integrare il deposito «già acceso in favore dei ricorrenti presso la ### dello Stato di ### 9. Con il quarto motivo di impugnazione il ricorrente lamenta la «violazione dell'art. 29 del d.lgs. n. 150 del 2011, dell'art. 54 del d.P.R. n. 327 del 2001 nonché di ogni altra norma e principio in tema 19 RG n. ###/2019 Cons. Est. ### D'### di decadenza dalla proposizione dell'opposizione alla stima nei casi di esproprio e di acquisizione sanante ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001, con riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.». 
Il ricorrente non condivide l'affermazione della Corte territoriale nella parte in cui questa ha reputato che l'azione del proprietario relativa alla richiesta di determinazione dell'indennizzo ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001 non potesse essere soggetta ad alcun termine di decadenza. 
Per il Comu ne ricorre nte si tratterebbe, in vece, di un procedimento espropriativo, seppure semplificato, soggetto però alle disposizioni di cui al d.P.R. n. 327 del 2001 e, dunque, anche all'art.  54 del medesimo d.P.R. oltre che all'art. 29 del d.lgs. n. 150 del 2011.  10. Con il quinto motivo di impugnazione il ricorrente lamenta la «violazione e/o erronea applicazione degli articoli 42-bis, 32,37,40, comma 1, del d.P.R. n. 327 del 2001, nonché di ogni altra norma e principio in tema di valore venal e dei beni ut ilizzati pe r scopi di pubblica utilità e degli immobili acquisiti al patrimonio pubblico ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001 citato, di vincoli conformativi e di edificabilità ovvero di utilizzabilità ai fini edilizi o edificatori dei medesimi immobili, con riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.». 
La Corte d'appello ha reputato che gli immobili in contestazione erano inseriti, ancora a giugno 2013, qu indi all'epoca dell'acquisizione sanante, nel PRG in zona ###, verde attrezzato, attività sportiva, inclu sa nella categoria delle «aree pub bliche di interesse generale», con applicazione dell'art. 22 NTA, in base al quale «gli elementi tipomorfologici delle costruzioni, dove ammesse, non possono determinare usi fondiari eccedenti la densità di 2,00 mc/mq». 20 RG n. ###/2019 Cons. Est. ### D'### reputato, quindi, possibile un utilizzo intermedio dei terreni, e non meramente agricolo. 
Per il ricorrente risulta condivisibile l'affermazione della Corte per cui i fondi sono effettivamente inclusi nella zona ###, come da vincolo conformativo di tale destinazione. 
Tuttavia, il Comune reputa che deve esser e esclusa ogn i possibilità di edificazione tutte le volte in cui, per lo strumento urbanistico vigente all'epoca in cui deve compiersi la ricognizione legale, la zona sia stata concretamente vincolata ad un utilizzo meramente pubblicistico (verde pubbl ico, attrezzature pubbliche, viabilità ecc.) in quanto dette classificazioni apportano un vincolo di destinazione che preclude ai privati tutte que lle forme di trasformazione del suolo che sono riconducibili alla nozione tecnica d'edificazione, da intendere come e strinsecazione dello ius aedificandi connesso al diritto di propriet à, ovvero con l'edilizia privata esprimibile dal proprietario dell'area». 
Di qui, la considerazione per cui sarebbe erronea l'affermazione della Corte d'appello che ha reputato illegittimo il comput o di determinazione dell'indennizzo, in quanto è stato utilizzato il metodo del valore agricolo medio, e non quello del valore reale e venale, relativo agli anni 1990 e 1992, anni in cui i beni erano stati occupati. 
Per il ricorre nte, in vece, «dall'assoluta inedificabilità ed inutilizzabilità dei fondi in esame non po teva non d erivarne l'applicazione del criterio del valore agricolo m edio, quale unico parametro cui potersi fare riferimento».  11. Con il sesto motivo di impugnazione il ricorrente si duole della «violazione e/o erronea ap plicazione dell'art. 22 delle ### di ### del ### del Comune di ### - anche in relazione al D.M. 1444/1968 -, oltre che degli articoli 1362 e seguenti c.c., nonché di ogni altra norma e principio 21 RG n. ###/2019 Cons. Est. ### D'### in tema di interpretazione degli atti e provvedimenti amministrativi, con riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - violazione dell'art. 2 del D.M. 1444/1968, con riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio, con riferimento all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.». 
Ad avviso d el ricorrente l'art. 22 delle ### e di ### «non consente affatto ai privati l'attività di edificazione e/o di trasformazione dei fondi». 
Laddove l'art. 22 stabilisce che «gli elementi tipomorfologici delle costruzioni, dove ammesse, non possono determinare usi fondiari eccedenti la densit à di 2, 00 mc/mq» si riferisce «ch iarament e all'ente pubblico che de ve provvedere all'edificazione ovvero alla trasformazione, stante il suindicato vincolo conformativo e, quindi, l'impossibilità per i privati di eseguire le medesime attività». 
Aggiunge il ricorrente che tale norma «potrebbe, eventualmente, disciplinare le attività permesse ai privati in relazione a zone residue - appartenenti ai medesimi privati - dopo che l'ente abbia realizzato l'intervento; il che, ovviamente, non interessa il caso di specie».  12. Deve essere prioritariamente esaminato, trat tandosi di questione pregiudiziale, il quarto motivo relativo alla p retesa sussistenza dell'obbligo degli attori di impugnare il provvedimento di acquisizione sanante entro 30 giorni dalla sua notifica.  12.1. Il motivo è infondato. 
Correttamente la Corte d'appello ha reputato applicarsi il termine di prescrizione decennale e non nel termine di 30 giorni di cui all'art.  54 del d.P.R. n. 327 del 2001. 
Infatti, per questa Corte - dopo oscillazioni giurisprudenziali - il termine perentorio previsto dall'art. 54, comma 2, del d.P.R n. 327 del 2001 e, successivamente, dall'art. 29, comma 3, del d.lgs. n. 150 del 2011, per l'opposizione alla stima defi nitiva dell'indennità di 22 RG n. ###/2019 Cons. Est. ### D'### esproprio, non è applicabile alla contestazione rela tiva alla determinazione dell'indennizzo contenu ta nel provvedimento acquisitivo adottato a norma dell'art. 42-bis del d.P.R n. 327 del 2001, con la conseguenza che il sogget to attinto dal decreto di acquisizione ha facoltà di contestare la liquidazione e chiederne la determinazione giudiziale nel termine ordinario di prescrizione; infatti, l'art. 29 citato, pur essendo successivo, non effettua alcun rinvio al precedente art. 42-bis del menzionato d.P.R n. 327, non risultando peraltro, in ogni caso, consentite interpretazioni estensive e analo giche di norme che condizionano l'eserciz io del dirit to di azione con riferimento a termini di decadenza e inammissibilità non specificamente previsti dalla legge; al contempo, se la comune natura indennitaria d el credito pecuniario dell'espropriato e del soggetto attinto dal de creto di acquisizione può v alorizzarsi per giustificare la giurisdizione ordinaria e la compete nza funzionale della Corte d'appello, quale giudice delle indennità in materia, ciò non consente di su perare le dive rsità struttural e dei relativi procedimenti amministrativi (Cass., sez. 1, 18/12/2023, n. ###).  13. Il terzo motivo è anch'esso infondato. 
Non v'è stata alcuna violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato. 
Infatti, nel ricorso in troduttivo del giudizio dinanz i alla Corte d'appello gli attori hanno ch iesto: «dichiarato nullo o ann ullato il decreto di esproprio, condan nare il C omune di ### al pagamento, in favore dei ricorrenti d ell'inden nizzo/risarcimento+ accessori quantificato in euro 520.000,00». 
La Corte d'appello con la sentenza n. 1803 del 2019, in piena consonanza con le richieste degli attori, ha precisato che «di tale somma non può essere qui disposto il pagamento, ma (trattandosi di indennizzo non concordato) solo il deposito presso la ### 23 RG n. ###/2019 Cons. Est. ### D'### dello Stato di ### , ad integrazione di qu elli già effettuati dal Comune di ### che ammontavano ad euro 28.057,64, oltre interessi nel frattempo maturati, con la precisazione che, sulla parte n on ancora deposit ata e fin o al deposito stesso, decorrono interessi corrispettivi, in misura legale, dalla 7/6/2013, data del decreto di acquisizione». 
Di conseguenza, la Corte d'appello, dopo aver determinato le indennità dovute ai ricorrenti, ha disposto che «il Comune di ### provvede ad integrare il deposito già acceso in favore dei ricorrenti presso la ### dello stato di ### pari ad euro 28.057,64 oltre interessi medio tempore maturati su tale somma, fino alla concorrenza della somma complessiva». 
Ed infatti, per questa Corte il giudizio di opposizione alla stima delle indennità di espropriazione e di occupazione temporanea, al pari di quello volt o alla determinazione giud iziale del giusto indennizzo, devoluti alla competenza in unico grado della Corte di appello, sono circoscritti alle que stioni relat ive all'ammontare di dette indennità nei rapporti tra espropriante ed espropriati, dovendo la Corte n on pron unciare condanna dell 'espropriante al relativo pagamento, ma limitarsi ad ordinare il de posito presso la ### depositi e prestiti della differenza tra il superiore importo liquidato in sede giudiziaria e quello fissato in sede amministrativa. Ne consegue che l'esproprian te non può opporre in compensaz ione proprie autonome ragioni di credito vantate nei confronti delle controparti ed inerenti a rapporti diversi, il cui accertamento esula dall'oggetto dei giudizi in question e e che sono insuscettibili di contrapporsi all'obbligo di deposito degli indennizzi imposto dalla legge (Cass., sez. 1, 21/8/2013, n. 19323). 
Si è chiarito che, anche a garanzia di eventuali diritti di terzi, il procedimento da seguire per lo svincolo dell'indennità depositata si 24 RG n. ###/2019 Cons. Est. ### D'### applica anche nell'ipotesi del maggiore supplemento d'indennit à liquidato dal giudice a favore dell'espropriato, sicché l'espropriante è tenuto a quel deposito e non è quindi configurabile una condanna dell'espropriante stesso al pagamento diretto verso l'espropriato (Cass., Sez.U., 18/4/1962, n. 757).  14. Il quinto e sesto motivo di ricorso, che vann o affrontati congiuntamente per strette ragioni di connessione, sono infondati. 
La Corte d'appello, con piena valutazione di merito, confortata dalle risultanze della ### ha reputato che i terreni per cui è causa fossero assoggettati ad un regime di utilizzabilità intermedia. 
Tra l'altro, correttamente la Corte territoriale ha censurato la condotta del Comune che aveva li quidato un indennizzo «palesemente difforme dai criteri legali», facendo utilizzo del valore agricolo medio, e non del valore ven ale, riferit o (senza neanche essere rivalutato all'anno 2013) agli anni 1990 e 1992. 
Al contrario, per il giudice d'appello, doveva trovare applicazione la destinazione urbanistica degli immobili a giugno del 2013, quando gli stessi si trovavano inserite nel ### in zona ###, verde attrezzatoattività sportiva, inclu sa nella categoria delle «aree pub bliche di interesse generale», disciplinata in modo specifico dall'art. 22 delle ### e di ### a me nte del quale «gli elementi tipomorfologici delle costruzioni, dove ammesse, non possono determinare usi fondiari eccedenti la densità di 2,00 mc/mq». 
Per la Corte d'appello, non si può affermare l'ass oluta inutilizzabilità dei terreni, dovendosi rispettare la loro destinazione urbanistica a verde ed attività sportiva, dovendosi desumere una parziale utilizzab ilità proprio «dallo specifico indice di densità fondiaria previsto dalla NTA sopra ricordata». 
Sempre con pieno giudizio meritale la Corte d'appello ha reputato che del resto «nel giugno 2013 i suddetti terreni erano caratterizzati 25 RG n. ###/2019 Cons. Est. ### D'### (come si evince dallo stesso provvedimento di acquisizione) dalla presenza di impianti sportivi e di costruzioni a servizio degli stessi e che il carattere non retroattivo della cd acquisizione sanante impone di ten ere conto delle circostanze fattuali (o ltreché giuridiche ) riscontrabili nel momento dell'acquisizione». 
Di conseguen za, per il giudice d'appe llo, «ai fin i della determinazione del valore venale al 7/6/2013 non possa prescindersi dal valutare le possibilità di utilizzazione dell'area, diverse da quelle agricole ed intermedie tra queste e quelle pienamente edificatorie (si veda, ad esempio, Cass. 22918/2013)». 
Tali considerazioni sono perfettamente rispondenti alle pronunce di questa Corte, anche a sezioni unite. 
Infatti, si è aff ermato che , in tem a di determinazione dell'indennità di occupazione legittima di terreni agricoli, per effetto della sentenza de lla Corte costituzionale n . 181 del 201 1, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale d el criterio del valore agricolo medio (###, la stima deve essere effettuata in base al criterio del valore venale pieno, con la possibilità di dimostrare che il fondo, pur senza rag giungere il livello dell'edificatorietà, sia suscettibile di uno sfruttamento ulteriore e diverso rispetto a quello agricolo, tale da attribuire allo stesso una valutazione di mercato che rispecchi possibilità di utilizzazione intermedie tra quella agricola e quella edificatoria - fattispecie relativa all'occupazione di un'area destinata ad attrezzature sportive, campi da gioco ed attrezzature varie - (Cass., Sez.U., 19/3/2020, n. 7454). 
Si è, dunque, chiarito che per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 181 del 2011, la stima deve essere effettuata, non in base al valore agricolo medio, ma in base al criterio del valore venale pieno, con la conseguente possibilità di dimostrare che, pur senza ragg iungere il livello dell'edificatorietà, i l fondo presenti 26 RG n. ###/2019 Cons. Est. ### D'### caratteristiche che ne consentono lo sfruttamento per fini ulteriori e diversi da quello agricolo, e quindi di attribuire allo stesso una valutazione di mercato tale da rispecchia re la possibilità di utilizzazione intermedie tra quelle agricole quella edificatoria (Cass., Sez. U., 19 del 2020, n. 7454; Cass., Sez.U., 3/7/2013, n. 17868; Cass., Sez.U., 7/5/2019, n. 11930; Cass. 19/7/2018, n. 19295). 
Si è, dunque, precisato che «a tale indirizzo si è pienamente uniformato il giudice di appello, in considerazione dell'esistenza di un compendio immobiliare n el quale l'area interessata dall'attività di trasformazione risultava destinato ad attrezzature sportive, campi da gioco e attrezzature varie» (Cass., Sez.U., n. 7454 del 2020, in motivazione).  ### specie, dunque, la Corte territoriale si è attenuta pienamente, con valutazione meritale adeguata, ai principi di diritto sopra indicati.  15. Le spese d el giudizio di legittimità van no poste, per il principio della soccombenza, a carico del ricorrente e si liquidano come da dispositivo.  P.Q.M.  La Corte rigetta il ricorso. 
Condanna il ricorrente a rimborsare in favore dei controricorrenti le spese del giudizio di legittimità che si liquidano in complessivi euro 10.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa. 
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso art. 1, se dovuto. 27 RG n. ###/2019 Cons. Est. ### D'### deciso in ### nella camera di consiglio del 17 dicembre 

causa n. 37205/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Scotti Umberto Luigi Cesare Giuseppe, D'Orazio Luigi

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Tribunale di Marsala, Sentenza n. 598/2025 del 08-11-2025

... Questioni preliminari 2.1) In via preliminare, deve darsi atto della procedibilità della domanda ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 D.lgs. n. 28/2011, primo e secondo comma, risultando dagli atti avere il ricorrente esperito la procedura di mediazione obbligatoria, conclusasi con verbale negativo in data ###, nei confronti dei convenuti (cfr. verbale di mediazione allegato al ricorso introduttivo). 2.2) Occorre altresì affrontare la questione relativa all'eccepito difetto di legittimazione passiva sollevata da ### e #### ormai consolidata giurisprudenza di legittimità “La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto” (cfr. Cass., Sez. Un., Sentenza 2951 del 16/02/2016 - Rv. 638371 - 01; conf. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 10435 del 22/04/2025 - Rv. 674648 - 01). Tanto premesso, si rileva che, avendo parte ricorrente intrapreso ### il: 11/11/2025 n.2062/2025 importo 200,00 una azione per tutelarsi nell'ambito di una (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. ### ha pronunciato la seguente ### nel procedimento ex art. 281 decies c.p.c. iscritto al n. 1137 R.G.  dell'anno 2023 #### nato a ### il ###, C.F.  ###, rappresentato e difeso dall'avv. ### giusta procura in atti; RICORRENTE CONTRO ### nato a ### il ###, C.F.  ###; ### nata a ### il ###, C.F.  ###; ### nata a ### il ###, C.F.  ###; tutti rappresentati e difesi dall'avv. ### giusta procura in atti; ###: occupazione sine titulo.  MOTIVI DELLA DECISIONE 1) Difese delle parti e svolgimento del processo. 
Registrato il: 11/11/2025 n.2062/2025 importo 200,00 1.1) Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c., ### premettendo di essere proprietario di un'unità abitativa sita nel Comune di ### nella via ### n. 115, piano terra, iscritta nel N.C.E.U. di detto Comune, al foglio di mappa n. 37, particelle n. 1007 sub 6 e n. 1007 sub 9, conveniva in giudizio #### e ### chiedendo la condanna di questi ultimi al rilascio dell'unità immobiliare suddetta, abusivamente occupata, nonché la condanna al risarcimento del danno derivante dall'illecita occupazione, indicando, sotto tale ultimo profilo, il valore locativo dell'immobile in base al listino O.M.I. dell'### delle ### e, in particolare la somma di euro 396,00 (euro 2,4 x 165 mq), a titolo indennità di occupazione per ogni mese non corrisposto a far data dal 06/09/2022 sino all'effettivo rilascio.  1.2) Si costituivano in giudizio i convenuti, eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione passiva di ### e ### atteso che, sin dal 2018, l'unico soggetto ad aver ricevuto in uso l'immobile de quo fosse ### in cambio di un importo mensile pari ad euro 200,00. 
Nel merito, contestavano la fondatezza delle pretese di parte ricorrente chiedendone il rigetto ed evidenziando che l'unità immobiliare si trovasse in uno stato fatiscente e non idoneo all'uso abitativo, tale per cui esponevano la manifesta volontà di rilasciare l'abitazione e trasferirsi altrove.  1.3) Assegnati i termini di cui all'art. 281 duodecies, comma 4, c.p.c., il giudice assegnatario del fascicolo sottoponeva alle parti la seguente proposta conciliativa: “### da parte dei ### il: 11/11/2025 n.2062/2025 importo 200,00 convenuti della somma di euro 3.800,00 a titolo di indennità di occupazione senza titolo, di cui euro 1.900.00 entro il ### ed euro 1.900,00 entro il ###; spese di lite compensate” che, tuttavia, seppur rimodulata dalle parti con una maggiore dilazione nei termini di pagamento, non andava a buon fine per mancato pagamento dei ratei da parte dei resistenti. 
La causa, dunque, istruita a mezzo produzione documentale, all'udienza del 07/10/2025 veniva trattenuta in decisione da questo giudicante.  2) Questioni preliminari 2.1) In via preliminare, deve darsi atto della procedibilità della domanda ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 D.lgs. n. 28/2011, primo e secondo comma, risultando dagli atti avere il ricorrente esperito la procedura di mediazione obbligatoria, conclusasi con verbale negativo in data ###, nei confronti dei convenuti (cfr. verbale di mediazione allegato al ricorso introduttivo).  2.2) Occorre altresì affrontare la questione relativa all'eccepito difetto di legittimazione passiva sollevata da ### e #### ormai consolidata giurisprudenza di legittimità “La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto” (cfr. Cass., Sez. Un., Sentenza 2951 del 16/02/2016 - Rv. 638371 - 01; conf. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 10435 del 22/04/2025 - Rv. 674648 - 01). 
Tanto premesso, si rileva che, avendo parte ricorrente intrapreso ### il: 11/11/2025 n.2062/2025 importo 200,00 una azione per tutelarsi nell'ambito di una occupazione senza titolo di immobile e non nell'ambito di una locazione, risulta corretto che la domanda sia stata indirizzata nei confronti di tutti coloro che sono stati indicati come occupanti dell'immobile e non nei confronti del solo ### affermatosi conduttore dell'immobile (peraltro in forza di un contratto nullo, per come si dirà meglio infra). La questione relativa al difetto di legittimazione passiva di ### e ### è pertanto priva di fondamento.  3) Merito.  3.1) Quanto alle domande svolte da parte ricorrente, con riguardo alla domanda di rilascio dell'unità immobiliare oggetto di causa va dichiarata l'avvenuta cessazione della materia del contendere giacché le parti, all'udienza dell'08/02/2024, hanno rappresentato che i resistenti avevano riconsegnato le chiavi dell'immobile al proprietario ### 3.2) Con riguardo alla domanda risarcitoria, osserva in primo luogo il giudicante che è pacifico il fatto sotteso alla domanda, ossia che i convenuti abbiano detenuto l'immobile oggetto di causa. 
E' poi emerso che la detenzione dell'immobile era iniziata con il consenso del proprietario che aveva concesso in uso l'immobile. 
Ciò posto in fatto, il nocciolo della questione riguarda l'eventuale titolo della detenzione e le conseguenze che da questo derivano. 
I convenuti hanno affermato di versare un canone mensile - così affermando la sussistenza di un contratto di locazionementre il ricorrente ha negato che la circostanza.  ### il: 11/11/2025 n.2062/2025 importo 200,00
Ora, le parti hanno inteso provare le rispettive tesi sul punto attraverso prove testimoniali, ma la prova per testi dei contratti e dei pagamenti eccedenti l'importo di euro 2,58 non può essere data a mezzo testimonianza (artt. 2721 ss c.c.): le relative richieste probatorie svolte sul punto dalle parti si sono rivelate inammissibili. Poiché l'onere di provare l'esistenza della locazione nel caso di specie gravava sui convenuti, la relativa circostanza è rimasta sguarnita di prova. 
Peraltro, un siffatto contratto di locazione sarebbe stato nullo. 
Sul punto, giova rammentare che l'art. 1, comma 346, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «### per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)», prevede che: “I contratti di locazione o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unità immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli se, ricorrendone i presupposti, non sono registrati”. 
Tale prescrizione ha elevato la norma tributaria al rango di norma imperativa (cfr. Corte Costituzionale, ordinanza n. 420 del 2007), la violazione della quale determina la nullità del negozio ai sensi dell'art. 1418 Orbene, nel caso di specie non risulta essere intercorsa tra le parti una locazione regolarmente registrata, ed il relativo contratto, ove mai fosse stato concluso, sarebbe stato nullo, con la conseguenza che #### e ### avrebbero comunque detenuto l'immobile concessogli in godimento sine titulo.  3.3) Ciò chiarito, va adesso la sola domanda di parte ricorrente ### il: 11/11/2025 n.2062/2025 importo 200,00 avente ad oggetto la condanna dei convenuti al pagamento di una indennità per l'occupazione sine titulo dell'immobile.  ### le ### della Corte di Cassazione “In caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale”; sotto il profilo della prova “il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza; poiché l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti, l'onere probatorio sorge comunque per i fatti ignoti al danneggiante, ma il criterio di normalità che generalmente presiede, salvo casi specifici, alle ipotesi di mancato esercizio del diritto di godimento, comporta che l'evenienza di tali fatti sia tendenzialmente più ricorrente nelle ipotesi di mancato guadagno ” (Cass., Sez. Un., Sentenza n. ### del 15/11/2022 - Rv. 666193 - 04). 
Ora, nel caso in esame parte ricorrente ha allegato il danno subìto ### il: 11/11/2025 n.2062/2025 importo 200,00 derivante dalla mancata possibilità di godere del bene in quanto occupato, danno che ha inteso provare nel suo ammontare per il tramite del listino dell'O.M.I. dell'### delle ### (v. doc.  “banca dati quotazioni immobiliari” allegato al ricorso introduttivo) rimasto ex adverso incontestato, da cui si può presuntivamente desumere la perdita, per il ### della possibilità di godere dei frutti civili ritraibili dal compendio immobiliare oggetto di causa. 
Ulteriore elemento di valutazione in tal senso, è la mancata prova, da parte dei convenuti, di fatti tendenti ad escludere che parte ricorrente non avrebbe goduto dei frutti civili dell'immobile anche se fosse stata in possesso del compendio immobiliare, dal momento che la dedotta fatiscenza e insalubrità dell'immobile de quo sono rimaste oggetto di una allegazione del tutto generica e priva di qualunque addentellato probatorio, con la conseguenza che la chiesta C.T.U. avrebbe avuto un finalità meramente esplorativa. 
Il listino dell'O.M.I. dell'### delle ### prodotto dal ricorrente in seno all'atto introduttivo può, quindi, costituire un utile riferimento per la determinazione del quantum della indennità di occupazione dell'immobile di causa in base al valore medio di mercato parametrato alla sua metratura complessiva, secondo il quale si ritiene congruo quale valore locativo del bene la somma di euro 396,00 mensili, ovvero euro 2,4 x 165 mq. 
Detta indennità va riconosciuta a decorrere dal 06/09/2022, data della messa in mora in allegato al ricorso introduttivo. 
In conclusione, #### e ### il: 11/11/2025 n.2062/2025 importo 200,00 ### dovranno corrispondere in favore di ### per ogni mese di occupazione, dal mese di settembre 2022 e sino all'effettivo rilascio avvenuto a novembre 2023 (cfr. comparsa conclusionale di parte ricorrente), la somma complessiva di euro 5.940,00 (euro 396,00 x 15mesi), da cui andrà decurtata la somma di euro 1.050,00 già versata dai resistenti, come dichiarato dal loro procuratore all'udienza del 6 marzo 2025 e non contestato dal procuratore di parte avversa, per un totale di euro 4.890,00 4) Spese di lite Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dei convenuti, liquidate nella misura di cui al dispositivo secondo i parametri del D.M. 55/14 per le cause di valore fino ad euro 5.200,00, applicata una riduzione dei compensi in ragione della non elevata complessità delle questioni trattate, da distrarre in favore dell'### essendo ### ammesso al patrocinio a spese dello Stato.  PQM Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede: 1) dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla richiesta di rilascio dell'unità abitativa sita nel Comune di ### nella via ### n. 115, piano terra, iscritta nel N.C.E.U. di detto Comune, al foglio di mappa n. 37, particelle n. 1007 sub 6 e n. 1007 sub 9; 2) condanna #### e ### in solido tra loro, al pagamento, in favore di ### della somma di euro 4.890,00, oltre interessi al saggio legale dal ### il: 11/11/2025 n.2062/2025 importo 200,00 giorno della domanda e fino all'effettivo soddisfo; 3) condanna #### e ### in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 1.500,00, oltre ### CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% come per legge, da distrarre in favore dell'### Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza. 
Marsala, 8 novembre 2025 ### il: 11/11/2025 n.2062/2025 importo 200,00

causa n. 1137/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Costanza Alex

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Giudice di Pace di Napoli, Sentenza n. 20229/2025 del 26-12-2025

... dalla D'### in data ###. In precedenza la D'### con atto del 12.9.2018 aveva ceduto all'Avv. ### il credito risarcitorio nascente dal sinistro. L'### in data ### notificava la cessione alla ### debitrice e in data ### in esecuzione della sentenza procedeva a pignoramento mobiliare per complessivi euro 1.618,48 (RG 8433/23). Avverso tale procedura sollevava opposizione la ### e tale procedura veniva definita con ordinanze del Tribunale di Napoli del 29.5.2024 e 28.2.2025 con le quali, previa sospensione cautelare della procedura, veniva fissato termine al creditore procedente (### per la introduzione del giudizio di merito innanzi questo Giudice Onorario di #### ha provveduto in conformità con il deposito del relativo ricorso in data ###. Il ricorso ed il decreto fissativo dell'udienza del 25.9.2025 sono stati efficacemente notificati alla opponente ### che si è tempestivamente costituita in giudizio. Le ragioni poste a fondamento dell'opposizione sollevata da ### sono le seguenti: 1) Violazione del disposto di cui all'art. 1261 cod. civ.. La cessione effettuata dalla D'### secondo l'opponente ha avuto ad oggetto un credito litigioso che pertanto non poteva essere ceduto, pena la (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI Quarta Sezione Civile Il Giudice Onorario di ### di Napoli, nella persona dell'avv. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 18446 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025, TRA ### (C.F. ###) rapp.to e difeso dall' Avv. ### (C.F. ###) ed elett.te dom.to presso il suo studio in Napoli al viale privato del parco ### n. 113, dista procura in atti Ricorrente (opposto e riassumente) CONTRO ### quale ### designata in nome e per conto del F.G.V.S., C.F. e P.Iva ###, rappresentata e difesa dell'Avv. ### - indirizzo PEC - ###, ed elettiva mente domiciliat ###, giusta procura speciale in atti Resistente ### CONCLUSIONI: come rassegnate nei rispettivi atti di costituzione ed all'udeinza del 4.12.2025 tenutasi con trattazione scritta ex art. 127 ter cpc.  ##### di ### con sentenza n.524/23 del 23.1.2023 condannava ### spa quale impresa designata del ### al risarcimento dei danni in favore dei sigg.ri ### e ### assistiti e difesi dall'Avv. ### quali eredi di D'### (deceduta il ###) per euro 888,83 oltre interessi accessori e spese di giudizio (sinistro con lesioni subito dalla D'### in data ###). 
Il giudizio era stato incardinato dalla D'### in data ###. In precedenza la D'### con atto del 12.9.2018 aveva ceduto all'Avv. ### il credito risarcitorio nascente dal sinistro. 
L'### in data ### notificava la cessione alla ### debitrice e in data ### in esecuzione della sentenza procedeva a pignoramento mobiliare per complessivi euro 1.618,48 (RG 8433/23). 
Avverso tale procedura sollevava opposizione la ### e tale procedura veniva definita con ordinanze del Tribunale di Napoli del 29.5.2024 e 28.2.2025 con le quali, previa sospensione cautelare della procedura, veniva fissato termine al creditore procedente (### per la introduzione del giudizio di merito innanzi questo Giudice Onorario di #### ha provveduto in conformità con il deposito del relativo ricorso in data ###. 
Il ricorso ed il decreto fissativo dell'udienza del 25.9.2025 sono stati efficacemente notificati alla opponente ### che si è tempestivamente costituita in giudizio.
Le ragioni poste a fondamento dell'opposizione sollevata da ### sono le seguenti: 1) Violazione del disposto di cui all'art. 1261 cod. civ.. La cessione effettuata dalla D'### secondo l'opponente ha avuto ad oggetto un credito litigioso che pertanto non poteva essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione , in favore di uno dei soggetti ivi indicati, nemmeno per interposta persona.  2) Violazione del disposto di cui all'art. 1353 cod. civ.: il decesso della D'### avvenuto prima del verificarsi della condizione posta alla cessione (conseguimento della sentenza risarcitoria) ha reso improduttivo di effetti il contratto per il mancato verificarsi della condizione medesima; 3) Acquisto iure hereditatis del diritto oggetto di cessione. Ritiene l'opponente che con il decesso del cedente , in pendenza di giudizio volto ad accertare il suo diritto, gli eredi subentrano nella titolarità (processuale e sostanziale) del diritto in contestazione, senza che abbia rilievo che il diritto controverso non sia più nel patrimonio del de cuius al momento della successione ( Cass. 15107/14 del 02.07.2014; Cass. n. 18767/17 del 28.07.2017 ): il risarcimento delle lesioni subite dalla signora D'### si è integralmente trasferito, iure hereditatis, in capo agli eredi della stessa e conseguentemente, difetta ogni e qualsiasi diritto del cessionario ad ottenere le somme richieste alla odierna debitrice/opponente. 
All'udienza di precisazione conclusioni e discussione del 4.12.2025, tenutasi con modalità scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc ,il Giudice lette le note scritte depositate dalle parti e ritenuta la causa matura, riservava la causa in decisione. 
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio di merito il ### reitera le contestazione ed eccezioni già sollevate innanzi il Tribunale Giudice dell'### e contesta altresì le ordinanze assunte dal Tribunale in data ### e 28.2.2025 perché non motivate.  ### sollevata da ### è infondata e va rigettata sulla scorta dei seguenti rilievi.  ###. 1261 c.c. testualmente recita “I magistrati dell'ordine giudiziario, i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, gli ufficiali giudiziari, gli avvocati, i procuratori, i patrocinatori e i notai non possono, neppure per interposta persona, rendersi cessionari di diritti sui quali è sorta contestazione davanti l'autorità giudiziaria di cui fanno parte o nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni, sotto pena di nullità e dei danni. 
La disposizione del comma precedente non si applica alle cessioni di azioni ereditarie tra coeredi, né a quelle fatte in pagamento di debiti o per difesa di beni posseduti dal cessionario”. 
Come risulta dagli atti, la cessione del credito qui controversa fu contratta tra la D'### e l'Avv.  ### ed aveva ad oggetto un credito non rientrante nella citata previsione normativa di divieto.  ### infatti non fu il patrocinatore della D'### nel giudizio dalla medesima intrapreso per il risarcimento danni e non v'è prova che il medesimo ### esercitasse le sue funzioni di avvocato innanzi l'### che si pronunciò sul diritto controverso. 
Inoltre, come risulta dalla scrittura di cessione del credito, la cessione avvenne in adempimento di pregresso debito del cedente verso il cessionario. 
La medesima scrittura di cessione sul punto non è stata oggetto di specifica contestazione di autenticità, sicchè comprova l'assunto che la cessione fu eseguita in adempimento di debito verso il cessionario.
Ne consegue che anche sotto tale profilo, stante la previsione di cui al comma secondo della norma codicistica, la fattispecie vietata dall'art. 1261 cc non si è concretizzata. 
Sotto il profilo sostanziale, posto che risulta incontestato che la cessione è stata notificata alla debitrice ### in data ###, appare preliminarmente necessario accertare se il fatto che la condizione sospensiva si sia verificata dopo la morte della cedente renda la cessione inopponibile alla debitrice ceduta. 
Si osserva al riguardo che l'eventuale inopponibilità si tradurrebbe di fatto nella individuazione di un diverso soggetto creditore ovvero gli eredi della D'#### risulterebbe pertanto debitrice di chi è subentrato iure hereditatis nel diritto di credito. 
Ma così non è. 
Gli eredi della D'### in assenza di diversa prova, sono subentrati nell'universum ius della D'### e quindi non solo nelle posizioni di credito ma anche negli eventuali obblighi contrattuali assunti in vita dalla medesima. Tra questi non v'è motivo di escludere la cessione del credito a terzi. 
Trattasi di cessione i cui effetti si sono prodotti al verificarsi della prevista condizione e la circostanza che tale condizione si sia verificata dopo la morte della cedente non rende priva di effetti la cessione medesima. 
Anzi. in virtù del verificarsi della condizione apposta alla cessione (ovvero la sentenza favorevole alla cedente e per essa ai suoi eredi) la cessione medesima , già di per sé perfezionatasi, produce i suoi effetti fin dall'origine e, pertanto ante mortem, con conseguente esclusione degli eredi ai quali la cessione medesima risulta pertanto opponibile (arg ex art. 1360 c.c.). 
A ben guardare, in ordine alla efficacia e alla opponibilità della cessione l'unico interesse della ### è quello di individuare il creditore verso il quale adempiere il proprio obbligo risarcitorio come statuito nella sentenza n.524/23 del GDP di ### Ma la questione non è stata posta in questi termini dalla opponente quanto piuttosto in termini di validità della cessione medesima e, come si è detto, non v'è motivo di ritenere la cessione invalida e inefficace. 
SI osserva ancora che nemmeno è dato riscontrare da parte degli eredi della D'### alcun intento di disconoscere gli effetti della cessione e di ritenersi creditori in virtù della sentenza medesima. 
Né tale effetto può discendere dall'aver essi proseguito il giudizio definito con la sentenza n.524/23 in luogo della dante causa. La successione in sede ###vale a produrre effetti modificativi di situazioni giuridiche sostanziali già consolidate (nella specie la cessione del credito effettuata dalla D'### in favore del ###. 
Da quanto sopra consegue che l'opposizione sollevata da ### va rigettata risultando il ### titolare del credito azionato. 
All'accoglimento della domanda segue la soccombenza dell'opponente. Ne consegue che ### va condannata alla refusione delle spese di giudizio come liquidate in dispositivo ai sensi del DM n.55/2014 come modificato dal DM n.147/22.  P.Q.M.  il Giudice Onorario di ### definitivamente pronunciando, assorbita ogni altra questione, così provvede: 1) Rigetta la domanda e pertanto dichiara infondata l'opposizione sollevata da ### spa quale ### designata in nome e per conto del F.G.V.S., 2) ### spa alla refusione delle spese di giudizio in favore di ### che liquida in euro 43,00 per spese di contributo unificato ed euro 204,00 per compensi oltre spese forfettarie , cpa ed iva se dovute con distrazione in favore dell'### dichiaratosi antistatario ### deciso in Napoli il ### 

Il Giudice
Onorario di ### (avv. ###


causa n. 18446/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Maurizio Coppa

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