blog dirittopratico

3.659.266
documenti generati

v5.31
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!

 
   
   
   
 
Legenda colori:
Corte di Cassazione
Corte d'Appello
Tribunale
Giudice di Pace
già visionate
appuntate
M
2

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 13799/2024 del 17-05-2024

... (evidente e riconoscibile), avendo in realtà le parti concordato l'attribuzione delle mansioni di operatore di processo addetto all'impianto, ed essendo state tali mansioni svolte dall'inizio del rapporto; 3. avverso la sentenza d'appello ricorre il lavoratore con un motivo; resistono le società ### S.p.A e ### di ### S.p.A. con controricorso congiunto; entrambe le parti hanno depositato memorie; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell'ordinanza; ### 1. parte ricorre nte censura la sentenza impug nata, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., per violazione degli artt. 2103 e 2113 c.c. e falsa applicazione degli artt. 1423 e 1429 c.c., per 3 avere la Corte territo riale escluso i l demansi onamento operato da parte datoriale con il contratto di lavoro del 19.3.2009, che sostituiva il contratto del 22.1.2009 , giustificando il mutamento di mansioni sulla base della reale intenzione della società, non considerando che sarebbe stato necessario seguire la procedura indicata dall'art. 2103 c.c.; 2. il motivo risulta inammissibile; 3. secondo la giurisprudenza di questa Corte in tem a di interpretazione del contratto, tal e attività, trad ucendosi in (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso 11519-2019 proposto da: ### elettivament e domiciliato in #### 109, p resso lo studio dell'avvocato ### rappresentato e difeso dall'avvocato ### - ricorrente - contro ### S.P.A., ### S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in #### 341/B, presso lo studio dell'avvocato ### rappresentate e difese dall'avvocato ### SCORNAJENGHI; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 312/2018 della CORTE ### di CALTANISSETTA, depositata il ### R.G.N. 170/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/03/2024 dal ###. #### superiori - rapporto privato R.G.N. 11519/2019 Cron. 
Rep. 
Ud. 26/03/2024 CC ### 1. la Corte d'Appello di Caltanissetta confermava la sentenza del Tribunale di ### di rigetto della domanda di ### di accertamen to dell 'illegittimità del demansionamento subito attraverso la modifica del proprio contratto di lavoro (asserit amente avvenuto in corrispondenza della cessione del ramo d'azienda e del conseguente passaggio dalle dipendenze di ### S .p.A.  alle dipendenze di ### di ### S.p.A.) e di condanna al pagamento delle differenze r etributive e dei dan ni a vario titolo subiti; 2. la Co rte territo riale, per quanto qui rileva, escludev a la sussistenza del demansionamento lamentato dal ricorrente, rilevando che l'indicazione nel contratto di lavoro stipulato dal lavoratore e da ### (immediat amente prima del passaggio a ### di ### dello svolgimento di mansioni di tecn ico di laboratorio era frutt o di un errore materiale (evidente e riconoscibile), avendo in realtà le parti concordato l'attribuzione delle mansioni di operatore di processo addetto all'impianto, ed essendo state tali mansioni svolte dall'inizio del rapporto; 3. avverso la sentenza d'appello ricorre il lavoratore con un motivo; resistono le società ### S.p.A e ### di ### S.p.A. con controricorso congiunto; entrambe le parti hanno depositato memorie; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell'ordinanza; ### 1. parte ricorre nte censura la sentenza impug nata, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., per violazione degli artt. 2103 e 2113 c.c. e falsa applicazione degli artt. 1423 e 1429 c.c., per 3 avere la Corte territo riale escluso i l demansi onamento operato da parte datoriale con il contratto di lavoro del 19.3.2009, che sostituiva il contratto del 22.1.2009 , giustificando il mutamento di mansioni sulla base della reale intenzione della società, non considerando che sarebbe stato necessario seguire la procedura indicata dall'art. 2103 c.c.; 2. il motivo risulta inammissibile; 3. secondo la giurisprudenza di questa Corte in tem a di interpretazione del contratto, tal e attività, trad ucendosi in un'operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in un'indagine di fatto riservata al giudice di merito; tale operazione const a di due fasi, delle qua li la prim a, consistente nella ricerca e nell'individuazione della comune volontà dei contraenti, quale tipico accertamen to di fatto riservato al giudice di merito, è sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione in relazione ai canoni di ermen eutica contrattuale di cui agli artt . 1362 ss. c.c., mentre la seconda, concernen te l'inqu adramento della comune volontà nello schema legale corrispondente, si risolve nell'applicazione di norme giuridiche se ne è allegata e provata la riferibilità al contratto e al re lativo cont enuto, potendo formare oggetto di v erifica e riscontro in sede di legittimità sia per quanto attiene alla descrizione del modello tipico della fattis pecie legale, sia per quanto riguarda la rilevanza qualifi cante degli elementi di fatto così come accertati, sia infine con riferimento all'in dividuazione delle implicazioni effettuali conseguenti alla sussistenza della fattispecie concreta nel paradigma normativo (cfr. Cass. 10745/2022, n. 3115/2021); 4. si è precisato che il comportamento complessivo delle parti non costituisce un canone sussidiario, m a un paramet ro necessario e indefettibile, essendo le disposizioni degli artt.  1362, comma 1, 1363 e 1362, comma 2, c.c., fondate sulla stessa logica che, esprimendo l'intrinseca insufficienza della 4 singola parola e del suo formale significato, prescrive la più ampia dilatazione degli elementi di interpretazione; tuttavia, la censura in sede ###terpretazione di una clausola contrattuale offerta dal giudice di merito impone al ricorrente l'onere di fornire, con formale autosufficienza, gli elementi alla complessiva uni tarietà del te sto e del comportamento non adeguatamente considerati dal giudice di merito, nella loro materiale consistenza e nella loro processuale rilevanza (cfr. Cass. n. ###/2023); 5. nel caso di specie, i giudici di merito hanno accertato, attraverso un corretto utilizzo de i canoni di erme neutica contrattuale, che, nel contratt o di lavoro in discussione, l'iniziale assegnazione del ricorrente alle mansioni di tecnico di laboratorio era stata frutto di un mero errore materiale, dovuto al riferimento alle mansioni c he svolgeva il padre dell'odierno ricorrente presso la società convenuta, essendo, in realt à, pacifica tra le parti l'adibizione alle mansioni di operatore di processo addetto all'impianto; tant'è che la Corte d'Appello ha osservato che fu la stessa società ### di ### a sollevare il problema della non corretta indicazione dell'inquadramento nel contratto, nella relativa immediatezza dell'inizio del rapporto, attraverso apposita comunicazione in data ###, sottoscritta dal lavoratore senza contestarne il contenuto per alcuni anni; 6. tanto premesso, le doglianze del lavoratore non colgono la ratio decidendi della pronuncia impugnata; infatti, il ricorso insiste da un lato nel contestare la reale volontà delle parti come rico struita dai giudici di merito, sconfin ando in una richiesta di rivalu tazione dei fatti; dall'altro lato, nell'affermare la nullità del contratto stipulato con ### di ### avendo parte d atoriale assegnato il lavoratore a mansioni inferiori senza seguire la procedura indicata dall'art.  2103 c.c., non fo rnisce elementi utili a dimostrare la violazione dei principi di ermeneutica contrattuale; 5 7. osservato che le censure di parte ricorrente te ndo no, inammissibilmente, a ottenere una rivisitazione del fatto, va ribadito che l'interpretazione d egli atti ne goziali - che è riservata al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove rispettosa dei criteri legali d i ermeneutica contrattuale e sorretta da motivazione immune da vizi - va condotta sulla scorta di du e fondamentali eleme nti che si integrano a vicenda, e cioè il senso letterale delle espressioni usate e la ratio del precetto contrattuale, nell'ambito non già di una priorità di uno dei due criteri, ma in qu ello di un razionale gradualism o dei mezzi d'interpretazione, i quali debbono fondersi ed armonizzarsi nell'appre zzamento dell'atto negoziale (cfr. Cass. n. 701/2021; n. 11666/2022); 8. in que sto senso, deve altresì d arsi conto dell'evolu zione dell'orientamento circa la gerarchia dei criteri ermeneutici: secondo gli approdi p iù recenti dell a giurisprudenza di legittimità, in tema di interpretazione del contrat to, l'elemento letterale, pur assumendo funzione fondamentale nella ricerca della effettiva volontà delle parti, deve invero essere riguardato alla stregua degli ul teriori criteri ermeneutici e, segnatamente, di quelli del l'interpretazione funzionale ex art. 136 9 c.c. e dell'interpre tazione second o buona fede ex art. 136 6 c.c., avuto riguardo allo "scopo pratico" perseguito dalle parti con la stipulazione del contatto, e quindi della relativa "causa concreta" (Cass. n. ###/2021, n. ###/2022); 9. non vi è luogo a provvedere sulle spese del grado, in quanto il controrico rso, pur regolarmente not ificato, è stato depositato tardivamente, in violazione dell'art. 370 c.p.c., con conseguente inammissibilità del controricorso tardivo e delle memorie depositate dalla parte intimata ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.; infatti, divenuta la regola la trattazione camerale e quella in udienza pub blica l'eccezione, deve trovare comunque applicazione la preclusione dell'art. 370 c.p.c., 6 norma che, ai fini della temp estività del controricorso, prevede il rispetto del duplice termine di legge per la notifica (comma 1) e per il deposito dell'atto notificato (comma 3); rimangono a carico della parte inosservante delle regole del rito le conseguenze pregiudizievoli, salvo il parziale recupero delle difese orali n el caso in cui sia fi ssata udienza di discussione, con la conseguenza che, venuta a mancare tale udienza, alcuna attività difensiva è più consentita (cfr.  n. 23921/2020); 10. stante la declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussistono i p resupposti processuali per il raddoppio de l contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto; P.Q.M.  La Corte dichiara inammissibile il ricorso. 
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versament o, da p arte del ricorrente, dell'ul teriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nell'### camerale del 26 marzo 2024.   

Giudice/firmatari: Tria Lucia, Michelini Gualtiero

M
3

Tribunale di Varese, Sentenza n. 792/2025 del 27-11-2025

... chiedendo, in via principale, che fosse dichiarata la nullità o l'annullamento del contratto “### to Buy” stipulato in #### in data del 19.08.2019 tra la ricorrente, da un lato, e la resistente anche a nome del comproprietario ### dall'altro lato, avente ad oggetto il compendio immobiliare sito in ####, via ### 48, della superficie complessiva di mq 440 circa e che la resistente fosse condannata alla ripetizione della complessiva somma di € 148.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione, oltre al risarcimento del danno quantificato in via equitativa; in via subordinata, la ricorrente chiedeva la declaratoria di risoluzione contrattuale ex art. 1453 c.c. e la ripetizione della somma su indicata, oltre al risarcimento del danno. La detta parte riferiva che la stipula del detto contratto era stata preceduta dalla stipula in data ### di un contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto il detto compendio immobiliare al medesimo prezzo di € 700.000,00 indicato nel secondo contratto e che il canone di locazione pattuito era pari ad € 10.000,00 mensili, di cui € 750,00 da imputarsi a concessione dell'immobile ed € 9.250,00 a prezzo di vendita; veniva dato atto che la (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE #### n. r.g. 1043/2025 tra ### ATTORE RICORRENTE e ### CONVENUTA/ RESISTENTE Oggi 27.11.2025 ad ore 13.00 innanzi al dott. ### sono comparsi: ### l'avv. #### l'avv. ### Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. 
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi a quelle assunte nelle rispettive note conclusive depositate il ### ed il ###. 
Dopo breve discussione orale, il Giudice alle ore 13.10 si ritira in camera di consiglio. 
Alle ore 16.00 il Giudice esce dalla camera di consiglio e pronuncia sentenza ex art. 281sexies c.p.c.  dandone lettura.   Il Giudice dott. ### IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE ### Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario di ### dott. ### ha pronunciato ex art.  281sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 1043/2025 promossa da: ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### del ### di Varese PARTE ATTRICE RICORRENTE contro ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### del ### di Novara PARTE CONVENUTA RESISTENTE ### All'udienza del 27.11.2025 le parti hanno concluso come da verbale. 
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ex art. 281decies cpc, ritualmente notificato con il decreto di fissazione d'udienza, ### conveniva in giudizio ### chiedendo, in via principale, che fosse dichiarata la nullità o l'annullamento del contratto “### to Buy” stipulato in #### in data del 19.08.2019 tra la ricorrente, da un lato, e la resistente anche a nome del comproprietario ### dall'altro lato, avente ad oggetto il compendio immobiliare sito in ####, via ### 48, della superficie complessiva di mq 440 circa e che la resistente fosse condannata alla ripetizione della complessiva somma di € 148.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione, oltre al risarcimento del danno quantificato in via equitativa; in via subordinata, la ricorrente chiedeva la declaratoria di risoluzione contrattuale ex art. 1453 c.c. e la ripetizione della somma su indicata, oltre al risarcimento del danno. La detta parte riferiva che la stipula del detto contratto era stata preceduta dalla stipula in data ### di un contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto il detto compendio immobiliare al medesimo prezzo di € 700.000,00 indicato nel secondo contratto e che il canone di locazione pattuito era pari ad € 10.000,00 mensili, di cui € 750,00 da imputarsi a concessione dell'immobile ed € 9.250,00 a prezzo di vendita; veniva dato atto che la somma di € 60.000,00, versata in sede di contratto preliminare con due assegni bancari, veniva imputata a deposito cauzionale e, reiterando una clausola già presente nel preliminare, che una società terza, la ### s.r.l., fosse incaricata di eseguire opere di manutenzione presso l'immobile, alla quale, poi, la ricorrente in data ###, versava a titolo di acconto sul prezzo concordato la somma di € 20.000,00. La ricorrente, quindi, in data ### presentava una ### al Comune di ### per le opere da eseguite, in data ### provvedeva alla stipula del contratto per l'erogazione dell'energia elettrica, necessaria per delle opere di manutenzione e in data ### riceveva dal detto Comune la conferma della ricezione della detta ### La ricorrente evidenziava, poi, che, sempre nel mese di novembre 2019, veniva, prima, convocata dall'### del Comune di ### che segnalava che l'immobile risultava acquisito all'attivo di un fallimento e che, pertanto, vi erano problematiche in merito al rilascio della ### presentata e, poi, veniva informata direttamente dal ### che ### comproprietario del compendio immobiliare, era stato dichiarato fallito e che solo il ### aveva la disponibilità dei beni oggetto del contratto; il detto ### poi, la invitava formalmente a cessare immediatamente ogni attività sull'immobile. La ricorrente, quindi, precisava che la somma richiesta in ripetizione era comprensiva di € 60.000,00, relativa ai due assegni bancari su indicati, € 20.000,00 per l'acconto sulle opere di manutenzione ed € 68.000,00 per le ulteriori somme corrisposte in relazione al contratto. Da ultimo, la ricorrente dava atto di essersi aggiudicata nel corso dell'asta competitiva del 12.11.2020 promossa dal ### di ### & C. la quota di 3/4 del compendio immobiliare su indicato e che la detta quota era stata a lei trasferita con rogito del 24.2.2022. 
Si costituiva in giudizio la resistente, eccependo, in via preliminare, il suo difetto di legittimazione passiva in relazione alla domanda di ripetizione della complessiva somma di € 20.000,00, relativa alle somme versate alla società terza per le opere di manutenzione e, nel merito, evidenziando che gli assegni versati a titolo di caparra confirmatoria, del complessivo importo di € 60.000,00, non erano mai stati versati e che veniva offerta la loro restituzione, affermando la validità e l'efficacia del contratto inter partes, quanto meno per la sua quota di proprietà; concludeva chiedendo il rigetto delle domande del ricorrente e la sua condanna a titolo di risarcimento danni. 
Alla prima udienza di trattazione la resistente proponeva la restituzione dei detti assegni bancari e la resistente accettava la restituzione offerta, dichiarando di rinunciare alla domanda di condanna per la detta somma. Il Giudice, poi, con ordinanza riservata, rigettava l'ammissione delle prove orali dedotte dalle parti e, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni ex art. 281sexies cpc all'udienza del 27.11.2025, nella quale tratteneva la causa in decisione.  -*-*- Preliminarmente, si deve dar atto della riduzione della domanda inizialmente svolta dalla ricorrente, a seguito della restituzione degli assegni bancari della complessiva somma di € 60.000,00, versati dalla ricorrente alla resistente a titolo di deposito cauzionale a garanzia del contratto “### to buy”. 
Inoltre, deve, fin da subito, essere dichiarata la carenza di legittimazione passiva della resistente quanto alla domanda di restituzione della somma di € 20.000,00, che risulta documentalmente versata dalla ricorrente alla ### s.r.l. a titolo di acconto per le opere di manutenzione da eseguire nel compendio immobiliare. È vero che sulla girata dell‘assegno bancario utilizzato per il pagamento risulta apposta la sottoscrizione della parte resistente, ma tale sottoscrizione era stata apposta non a titolo personale, ma nella sua qualità di legale rappresentante della detta società, come risulta anche dal timbro societario apposto prima della sottoscrizione. 
In conseguenza delle precedenti statuizioni, le domande del ricorrente vengono così ridotte ad € 68.000,00, oltre accessori e risarcimento danni. 
Passando alla trattazione del merito, appare opportuno osservare che il contratto del quale la ricorrente vuole far dichiarare alternativamente la nullità, l'annullamento o la risoluzione è un contratto definito “### to buy”, tipizzato dal D.L. 133/2014 convertito in ### 164/2014, in forza del quale il proprietario/concedente consegna l'immobile al conduttore/futuro acquirente, il quale paga il canone di concessione per tutto il periodo di durata del contratto ed alla scadenza concordata il conduttore può decidere se acquistare il bene, detraendo dal prezzo una parte dei canoni già pagati, oppure restituire il bene al concedente Si articola, pertanto, in due fasi, la prima, la concessione dell'utilizzo dell'immobile e, la seconda, quella del trasferimento della proprietà dell'immobile dal concedente al conduttore che, però, è solo eventuale; la norma, infatti, non prevede, nè un obbligo reciproco delle parti a concludere l'atto di vendita, né prevede che un trasferimento automatico del bene a conclusione del periodo di utilizzo, in quanto la legge riconosce solo al conduttore la facoltà di esercitare il diritto all'acquisto. Trattasi, pertanto, di un contratto ad effetti obbligatori, con eventuali effetti reali. 
Va, poi, opportunamente, evidenziato che tale contratto era stato preceduto, appena 9 giorni prima, dalla stipula di un contratto preliminare di compravendita avente oggetto il medesimo complesso immobiliare al medesimo prezzo, in forza del quale le parti intendevano obbligarsi alla vendita/acquisto; tale contratto, però, veniva superato dalla successiva forma contrattuale concordata dalle parti, evidentemente più aderente alle rispettive necessità economiche. 
Ciò non di meno, è indubbio che il contenuto del preliminare, proprio per il breve lasso di tempo decorso, non può non essere preso in considerazione per valutare la sussistenza della volontà delle parti per la stipula del successivo contratto di concessione. 
Nel preliminare, infatti, anche se, da un lato, era stato chiaramente evidenziato che il compendio immobiliare era gravato da una trascrizione pregiudizievole avente ad oggetto la sentenza dichiarativa di fallimento (n.d.r. ### di ### & C. - Tribunale di Vercelli), trascritta a ### il ### sulla quota di proprietà di ### (3/4) dall'altro lato, si specificava che la curatela aveva dichiarato di rinunciare alla vendita e la promittente venditrice aveva, pertanto, dichiarato di aver la piena disponibilità dell'intero compendio. 
Tale inveritiera dichiarazione si fondava sulla palesemente errata interpretazione della portata giuridica dell'istanza di rinuncia agli atti del giudizio che la ### aveva depositato nel procedimento n. 4020/2018 promosso contro la resistente avanti al Tribunale di Varese, per altro prima della costituzione in giudizio della parte resistente; tale procedimento veniva definito con ordinanza di estinzione in data ###, perché risultava essere stato promosso avanti ad un Tribunale funzionalmente incompetente, stante la vis actractiva del foro del fallimento. La rinuncia, pertanto, era riferita agli atti del giudizio, non certamente all'azione. 
La ricorrente con tale dichiarazione era stata, pertanto, indotta in errore dalla resistente su quale fosse il titolare del diritto di proprietà del compendio immobiliare oggetto del contratto e, pertanto, il suo consenso risultava viziato. 
Il detto compendio, infatti, risultava alla data di stipula del contratto oggetto di causa giuridicamente di proprietà della resistente solo per 1/4 e del ### per la restante quota di 3/ 4 e, pertanto, la ricorrente non aveva, né la disponibilità giuridica dell'intero bene, né la facoltà di stipulare un valido contratto avente ad oggetto l'intero compendio immobiliare. Su questo secondo aspetto appare opportuno evidenziare l'inapplicabilità al caso di specie del combinato disposto degli art. 1103 e 1105 c.c., alla luce decisione della ### di inserire il compendio immobiliare nel ### di ### manifestando così la volontà di procedere alla immediata liquidazione del bene.  ### la giurisprudenza di legittimità (per tutte Cass. civ. n. 24738/2017) in tema di annullamento del contratto per errore, è necessario accertare, da un lato, se la parte caduta in errore si sia indotta alla stipula del contratto in base ad una distorta rappresentazione della realtà, determinante ai fini della conclusione del negozio, e, dall'altro, se con l'uso della normale diligenza l'altro contraente avrebbe potuto rendersi conto dell'altrui errore, non essendo richiesto che l'errore sia stato riconosciuto in concreto, bensì l'astratta possibilità di tale riconoscimento, in una persona di media avvedutezza. 
Non vi è dubbio che l'errore della ricorrente fosse essenziale e che senza l'induzione in errore la ricorrente non avrebbe stipulato il contratto che, va rammentato, aveva quale ultima finalità il trasferimento della proprietà alla scadenza del periodo di concessione in uso. 
Nessun dubbio anche che l'errore fosse riconoscibile dall'altra parte, che aveva rappresentato una realtà giuridica inesistente fondata su una palesemente errata interpretazione giuridica di un comportamento giudiziale di un terzo. 
Il contratto inter partes deve, pertanto essere annullato ai sensi del combinato disposto degli artt.  1427, 1428 e 1429 Poiché l'annullamento del contratto ha efficacia retroattiva, nel senso che tende ad eliminarne gli effetti sin dal momento della nascita contrattuale, tutto ciò che è stato corrisposto dovrà essere ripetuto.  ### restando quanto precisato in tema di rinuncia parziale alla domanda e di carenza della legittimità passiva, la ricorrente ha documentato di aver versato alla resistente a vario titolo in forza del contratto inter partes la complessiva somma di € 68.000,00 e la resistente non ha contestato i detti pagamenti; pertanto, la resistente dovrà essere condannata alla ripetizione della detta somma, maggiorata degli interessi legali ex art. 1284 c.c. dalla data dei pagamenti al saldo effettivo. 
A tal proposito appare non accoglibile la prospettazione della ricorrente, secondo la quale la componente di canone imputata al godimento, pari ad € 750,00 mensili, non deve essere oggetto di ripetizione, in quanto corrispettivo per l'effettivo beneficio conseguito dalla ricorrente per il godimento del bene. Dall'esame della documentazione prodotta dalle parti, appare, infatti, evidente che la ricorrente ha avuto la disponibilità del bene solo per poche settimane, atteso che fin dal dicembre 2019 (doc. 10 ricorrente), dopo aver ricevuto le disposizioni del ### aveva dovuto diffidare le imprese incaricate delle opere da eseguirsi nel compendio immobiliare a sospendere ogni attività. 
Oltre a ciò, la resistente dovrà essere condannata al risarcimento dei danni subiti che si quantificano in complessivi € 17.030,00, pari all'importo della tassa di registro fissa e proporzionale (doc.14 ricorrente) pagata per la stipula del contratto, escluso ogni ulteriore risarcimento in assenza di prova documentale. Oltre al capitale la resistente dovrà essere condannata al pagamento degli interessi legali ex art. 1284 c.c. dalla domanda al saldo. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, la parte resistente dovrà, altresì, essere condannata alla rifusione al loro pagamento; le dette spese vengono liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014, così modificato dal DM 147/2022, adottando i valori medi tabellari dello scaglione di valore da € 52.000,00 ad € 260.000,00, ridotti del 50% per l'assenza della ### ed in considerazione della quantità e qualità dell'attività professionale svolta.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: ### le domande svolte dalla parte attrice ricorrente e, per l'effetto, #### del contratto per cui è causa ### La parte resistente a ripetere alla parte ricorrente la somma di € 68.000,00, oltre agli interessi come in parte motiva ### La parte resistente a pagare alla parte ricorrente la somma di € 17.030,00 a titolo di risarcimento danni, oltre agli interessi come in parte motiva ### La parte resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese del giudizio che quantifica in complessivi € 8.900,00, di cui € 786,00 per anticipazioni, oltre alla CPA e all'### se dovuta, sulle somme imponibili. 
Sentenza resa ex articolo 281sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale. 
Varese, 27.11.2025 

Il Giudice
dott. ###


causa n. 1043/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Fabio Eugenio Maria Iacopini

M
19

Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 3232/2020 del 02-10-2020

... 392 del 1978 e così incorrendo nella sanzione di nullità prevista dal successivo art. 79, comma 1, della stessa legge.” Tali principi, affermati da ultimo dalla Suprema Corte nel ribadire il principio generale della libera determinazione convenzionale del canone locativo per gli immobili destinati ad uso non abitativo e la legittimità della previsione del cosiddetto “canone a scaletta” -salva la prova , incombente su chi invoca la nullità, “che i contraenti abbiano in realtà perseguito surrettiziamente lo scopo di neutralizzare soltanto gli effetti della svalutazione monetaria, eludendo i limiti quantitativi posti dall'art. 32 della l. n. 392 del 1978 e così incorrendo nella sanzione di nullità prevista dal successivo art. 79, comma 1, della stessa legge.”- devono a maggior ragione essere affermati nella fattispecie in esame, in cui l'integrazione del canone è stata prevista, nel testo originario del contratto di locazione, in misura fissa, fino al raggiungimento di un importo predeterminato, senza che neppure possa discorrersi di una variazione in aumento del canone originariamente concordato. Non appare pertanto ravvisabile la denunciata nullità della pattuizione in (leggi tutto)...

testo integrale

Corte d'appello di Napolisezione seconda RGn°1540/2019 - 1 - CORTE D' APPELLO DI NAPOLI Sezione II Civile La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, in persona dei magistrati: - dr. ### de ### - Presidente - - dr. ### - ### - dr.ssa ### - ### relatore ha pronunciato ai sensi dell'art. 437 c.p.c. alla pubblica udienza del 23 settembre 2020 la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1540/2019 R.G e vertente TRA ### dello ### s.r.l. (c.f. ###), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. ####.A.C.P. della Provincia di Napoli (c.f. ###), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv. ### e ### il: 23/09/2022 n.19423/2022 importo 208,75
Corte d'appello di Napolisezione seconda RGn°1540/2019 - 2 - APPELLATO Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Con sentenza n.8435/2018, il Tribunale di Napoli - provvedendo sulle domande proposte dall'I.A.C.P. della Provincia di Napoli, quale proprietario locatore del terraneo ad uso commerciale sito in Napoli, alla via ### nn. 16-18, nei confronti della conduttrice odierna appellante, con intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida - dopo aver concesso ordinanza provvisoria di rilascio e disposto il mutamento del rito - le accoglieva, dichiarando risolta per grave inadempimento del conduttore la locazione oggetto di causa, condannando la convenuta a rilasciare, in favore dell'I.A.C.P. della Provincia di Napoli, l'immobile in questione, libero da persone o cose, e condannando la convenuta al pagamento in favore del locatore della somma di € 31.378,63 a titolo di canoni di locazione da maggio 2012 ad ottobre 2013, di canoni di novembre e dicembre 2013 e di canoni relativi al periodo aprile 2014/aprile 2016, oltre interessi legali dal 27.11.2003 al saldo sulla somma di € 14.350,00 e dal 6.6.2016 al saldo sulla somma di €17.028,63. 
Segnatamente, il Giudice di prime cure - dopo aver rilevato che il contratto di locazione stipulato tra l'### e ### in data ### e con decorrenza dal 4.11.2001, oggetto di cessione in favore dell'odierno appellante, prevedeva il canone mensile di £ 817.000 e l'impegno del conduttore a corrispondere, fino alla concorrenza dell'importo di £ 70.000.000, pari ad € 36.151,98, l'integrazione mensile di £ 400.000, pari ad € 206,58, “quale integrazione liberamente offerta ai fini dell'accesso all'assegnazione”- evidenziava che, a fronte della contestazione della morosità operata dall'### che aveva agito in giudizio lamentando il mancato pagamento dei canoni di locazione, con riferimento al periodo da maggio 2012 ad ottobre 2013, la conduttrice si era limitata ad opporre l'avvenuto pagamento dei canoni da maggio a luglio 2012 e da novembre 2013 a gennaio 2014, riconoscendo pertanto la debenza degli altri canoni richiesti, così come quantificati dal locatore.  ### il: 23/09/2022 n.19423/2022 importo 208,75
Corte d'appello di Napolisezione seconda RGn°1540/2019 - 3 - Ritenendo che neppure fosse adeguatamente provato il parziale pagamento eccepito dal conduttore, considerava sussistente il contestato inadempimento, con conseguente risoluzione del contratto di locazione inter partes e condanna della convenuta al rilascio ed al pagamento dei canoni non corrisposti e maturati, anche in corso di causa, per l'importo complessivo di € 31.378,63, oltre interessi al saggio legale dalla data delle singole richieste.  2. Avverso tale pronuncia, con ricorso depositato in data 29 marzo 2019, ha spiegato appello, affidato ad un unico articolato motivo, la ### dello ### s.r.l.  3. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19 settembre 2019, si è costituito in giudizio l'I.A.C.P. della provincia di Napoli, che ha resistito al gravame, eccependo l'inammissibilità delle domande nuove proposte dall'appellante, la prescrizione dei diritti sottesi alle azioni proposte e concludendo, nel merito, per il rigetto del gravame in quanto infondato.  4. La causa è stata discussa e decisa all'udienza del 23 settembre 2020, come da dispositivo letto in udienza.  5. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito di verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con ricorso depositato in data 28 marzo 2019, risultando rispettato il termine di decadenza di sei mesi, decorrente dal deposito della sentenza impugnata intervenuto il 1 ottobre 2018, previsto dall'art. 327 c.p.c.  nella formulazione - successiva alla modifica di cui all'art.46, comma 17, della legge n. 69 del 2009, in vigore dal 4 luglio 2009- applicabile ratione temporis alla presente impugnazione, essendo stato il giudizio di primo grado introdotto nell'anno 2015.  6. Tanto debitamente precisato, l'impugnazione è infondata e deve pertanto essere rigettata. 
Con l'unico articolato motivo, intitolato “omessa pronuncia in merito alla sollevata eccezione di nullità parziale ex art. 1419, 2° comma, c.c. dell'art.5 del contratto di locazione del 27.7.2001 e del successivo articolo 4 del contratto di cessione d'azienda del 19.4.2007 ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 32 e 79 della legge n. 392/1978”, l'appellante ### dello ### s.r.l. si duole che il Giudice di primo grado non abbia esaminato l'eccezione di nullità, asseritamente proposta all'udienza del 12.2.2018 ( cfr. pag.  4 dell'atto di impugnazione), con riferimento alla pattuizione contrattuale, ### il: 23/09/2022 n.19423/2022 importo 208,75
Corte d'appello di Napolisezione seconda RGn°1540/2019 - 4 - contenuta nel contratto di locazione del 27.7.2001 e recepita nel contratto di cessione di azienda del 19.4.2007, con cui era stata convenuta, fino alla concorrenza dell'importo di £ 70.000.000, pari ad € 36.151,98, un'integrazione del canone di locazione, per l'importo mensile di £ 400.000, pari ad € 206,00. 
A dire dell'impugnante, una tale clausola sarebbe in contrasto con l'art. 79 della legge n. 392 del 1978, in quanto volta ad eludere i limiti quantitativi posti dagli artt. 32 e 79 della legge n. 392 del 1978, determinando “variazioni in aumento del canone in relazione ad eventi oggettivi predeterminati del tutto diversi ed indipendenti rispetto alle variazioni annue del potere di acquisto della moneta”. 
Inoltre, la pattuizione in questione sarebbe nulla anche alla luce dei principi espressi dalle ### della Corte di Cassazione con la sentenza n. 18213 del 17 settembre 2015, che ha sancito “la nullità di ogni pattuizione volta a determinare un importo del canone di locazione superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato, al di là e a prescindere da qualsivoglia elemento esterno all'atto”. 
Sulla scorta di tali premesse, l'appellante ha domandato di dichiarare la nullità delle precitate clausole contrattuali di cui all'art. 5 del contratto di locazione e all'art.4 del contratto di cessione di azienda, condannando l'### alla restituzione di tutte le somme versate a tale titolo, da compensare, in subordine, con l'eventuale maggior credito vantato dal locatore. 
Le censure svolte non possono essere condivise. 
Deve in primo luogo escludersi, come pure segnalato dalla parte appellata, che il Giudice di prime cure sia incorso in una violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato, cristallizzato dall'art. 112 c.p.c., non scrutinando un'eccezione di nullità proposta dall'odierna parte appellata. 
Una tale eccezione, infatti, come può agevolmente evincersi dall'esame degli scritti difensivi e dei verbali di causa, non solo non era stata proposta dalla società conduttrice nella comparsa di costituzione e risposta depositata in data 3 febbraio 2014 o nella memoria integrativa depositata il 23 giugno 2016, ma neppure, come dedotto dalla parte appellante, all'udienza del 12.2.2018 (cfr. pag. 4 dell'atto di impugnazione), allorquando il procuratore della società conduttrice si limitava a “riportarsi ai propri atti”, o in altre udienze celebratesi dinanzi al primo Giudice.  ### il: 23/09/2022 n.19423/2022 importo 208,75
Corte d'appello di Napolisezione seconda RGn°1540/2019 - 5 - Alla luce di quanto precede, la domanda di declaratoria di nullità parziale della clausola in esame, e la correlata domanda restitutoria, si rivelano inammissibili in quanto domande nuove, proposte solo nel presente grado di giudizio in violazione della norma di cui all'art. 345 c.p.c. 
Ciò tuttavia non esime questa Corte distrettuale dall'esame della relativa questione di nullità, costituente oggetto dell'unico motivo di impugnativa. 
Invero, occupandosi dello specifico quesito relativo ai limiti di proponibilità dell'eccezione di nullità contrattuale, e di rilevabilità d'ufficio della relativa questione, in sede di impugnazione, le ### della Suprema Corte (Cassazione civile sez. un., 12/12/2014, n.26243) hanno in tempi piuttosto recenti affermato il principio secondo cui “la domanda di accertamento della nullità di un negozio proposta, per la prima volta, in appello è inammissibile ex art. 345, comma 1, c.p.c., salva la possibilità per il giudice del gravame - obbligato comunque a rilevare di ufficio ogni possibile causa di nullità, ferma la sua necessaria indicazione alle parti ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c. - di convertirla ed esaminarla come eccezione di nullità legittimamente formulata dall'appellante, giusta il secondo comma del citato art. 345.” Va infatti rammentato che, in sede di gravame, il thema decidendum resta definitivamente cristallizzato dal contenuto della decisione impugnata e che l'art.  345 c.p.c. detta il principio della inammissibilità, da dichiararsi d'ufficio, delle domande nuove proposte dinanzi al giudice dell'impugnazione. 
La norma va tuttavia coordinata, nella sua portata precettiva, con il perdurante obbligo di rilevare di ufficio una causa di nullità negoziale imposto al giudice di appello (al pari di quello di legittimità) dall'art. 1421 c.c., che non conosce né consente limitazioni di grado e con la correlata proponibilità, ai sensi dell'art.  345, 2° comma, c.p.c., delle eccezioni in senso lato.   Ne consegue che, da un canto, al giudice di appello investito di una domanda nuova volta alla declaratoria di nullità di un negozio del quale in primo grado si era chiesta l'esecuzione, la risoluzione, la rescissione, l'annullamento (senza che il giudice di prime cure abbia rilevato né indicato alle parti cause di nullità negoziale), è preclusa la facoltà di esaminarla perché inammissibile. 
Dall'altro, che la declaratoria di inammissibilità della domanda di nullità per novità della questione, non ne impedisce la conversione e l'esame sub specie di ### il: 23/09/2022 n.19423/2022 importo 208,75
Corte d'appello di Napolisezione seconda RGn°1540/2019 - 6 - eccezione di nullità, legittimamente proposta dall'appellante in quanto rilevabile di ufficio. 
Il Giudice dell'impugnazione non può, pertanto, limitarsi ad una declaratoria di inammissibilità in ragione della novità della domanda di nullità, ma deve, in conseguenza della conversione della domanda ### in eccezione ### di accertamento della nullità, esaminare il merito della questione. 
Tanto debitamente premesso, riguardata la questione di nullità proposta dalla parte impugnante come eccezione di nullità, mette conto in primo luogo rilevare che la stessa appare inidonea a paralizzare la domanda di risoluzione e ad incidere sul giudizio di gravità di inadempimento, che ha riguardato, per le svariate mensilità indicate in narrativa, non solo l'integrazione che si assume fondata su clausola nulla, ma anche l'intero “canone-base”. 
Quanto poi alla pretesa “compensazione” del credito per canoni vantati dall'### appellato con il credito restitutorio vantato dall'appellante, corre mente precisare che tale credito è stato prospettato solo nel presente grado, in difetto di prova della precisa entità dei pagamenti eseguiti di cui si reclama la restituzione o in subordine la compensazione, sia pure impropria.   Peraltro, la questione di nullità si rivela infondata, non potendo condividersi i rilievi svolti nell'atto di gravame in ordine all'asserita nullità della pattuizione. 
Deve dunque in primo luogo escludersi che la clausola in questione, con cui le parti, fin dalla stipula del contratto di locazione, pattuivano un'integrazione del canone, da corrispondersi nell'importo mensile di £ 400.000 fino a raggiungere della somma di £ 70.000.000- motivata a dire della parte appellata dalla necessità di “regolamentare situazioni debitorie pregresse alla stipula del contratto di locazione” - violi gli artt. 32 e 79 della legge n. 392/1978, in quanto volta a prefigurare aumenti del canone di locazione in violazione dei limiti prescritti dalla legge. 
Invero, come chiarito anche in tempi molto recenti dalla Corte di Cassazione ( Cass.Sez. 3 - , Sentenza n. 23986 del 26/09/2019) “in base al principio generale della libera determinazione convenzionale del canone locativo per gli immobili destinati ad uso non abitativo, deve ritenersi legittima la clausola con cui viene pattuita l'iniziale predeterminazione del canone in misura differenziata e crescente per frazioni successive di tempo nell'arco del rapporto ### mediante la ### il: 23/09/2022 n.19423/2022 importo 208,75
Corte d'appello di Napolisezione seconda RGn°1540/2019 - 7 - previsione del pagamento di rate quantitativamente differenziate e predeterminate per ciascuna frazione di tempo, oppure ### mediante il frazionamento dell'intera durata del contratto in periodi temporali più brevi a ciascuno dei quali corrisponda un canone passibile di maggiorazione, ovvero ### correlando l'entità del canone all'incidenza di elementi o di fatti (diversi dalla svalutazione monetaria) predeterminati e influenti, secondo la comune visione delle parti, sull'equilibrio economico del sinallagma. Al contrario, la legittimità di tale clausola va esclusa qualora risulti - dal testo del contratto o da elementi extratestuali della cui allegazione è onerata la parte che invoca la nullità - che i contraenti abbiano in realtà perseguito surrettiziamente lo scopo di neutralizzare soltanto gli effetti della svalutazione monetaria, eludendo i limiti quantitativi posti dall'art. 32 della l. n. 392 del 1978 e così incorrendo nella sanzione di nullità prevista dal successivo art. 79, comma 1, della stessa legge.” Tali principi, affermati da ultimo dalla Suprema Corte nel ribadire il principio generale della libera determinazione convenzionale del canone locativo per gli immobili destinati ad uso non abitativo e la legittimità della previsione del cosiddetto “canone a scaletta” -salva la prova , incombente su chi invoca la nullità, “che i contraenti abbiano in realtà perseguito surrettiziamente lo scopo di neutralizzare soltanto gli effetti della svalutazione monetaria, eludendo i limiti quantitativi posti dall'art. 32 della l. n. 392 del 1978 e così incorrendo nella sanzione di nullità prevista dal successivo art. 79, comma 1, della stessa legge.”- devono a maggior ragione essere affermati nella fattispecie in esame, in cui l'integrazione del canone è stata prevista, nel testo originario del contratto di locazione, in misura fissa, fino al raggiungimento di un importo predeterminato, senza che neppure possa discorrersi di una variazione in aumento del canone originariamente concordato. 
Non appare pertanto ravvisabile la denunciata nullità della pattuizione in esame, non apparendo la clausola in questione volta a neutralizzare gli effetti della svalutazione monetaria, aggirando surrettiziamente i limiti quantitativi imposti dal legislatore a tale scopo. 
Né, tanto meno, appare nella fattispecie in esame conferente il riferimento, contenuto nell'atto di impugnazione, ai principi espressi dalla Suprema Corte con la pronuncia a ### n.18213/2015, con cui, come pure affermato ### il: 23/09/2022 n.19423/2022 importo 208,75
Corte d'appello di Napolisezione seconda RGn°1540/2019 - 8 - nell'atto di gravame, è stata sancita “la nullità di ogni pattuizione volta a determinare un importo del canone di locazione superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato, al di là e a prescindere da qualsivoglia elemento esterno all'atto”. 
Invero, al di là dell'erroneità del riferimento, contenuto nell'atto di impugnazione, alla sentenza n. 18213 del 2015, che si è occupata della specifica tematica delle locazioni ad uso abitativo, vale osservare che, anche per le locazioni ad uso non abitativo, come quella in esame, le ### della Suprema Corte, con la pronuncia n. 23601 del 09/10/2017, hanno avuto modo di affermare il principio, propugnato dall'appellante, secondo cui “ è nullo il patto con il quale le parti di un contratto di locazione di immobili ad uso non abitativo concordino occultamente un canone superiore a quello dichiarato; tale nullità “vitiatur sed non vitiat”, con la conseguenza che il solo patto di maggiorazione del canone risulterà insanabilmente nullo, a prescindere dall'avvenuta registrazione.” Trattasi tuttavia di principio del tutto irrilevante ai fini del decidere, venendo in esame nella concreta fattispecie un contratto di locazione stipulato nell' anno 2001, e cioè prima dell'entrata in vigore dell'art. 1, comma 346, della legge 311/2004, e comunque registrato in data ###, in cui è sempre stata prevista l'integrazione del canone finora menzionata, senza che ricorra alcun fenomeno simulatorio integrato da un “patto occulto di maggiorazione del canone”, di fatto superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato. 
Invero, il Giudice di legittimità ( cfr. in particolare, ### U - , Sentenza n. 23601 del 09/10/2017, nonché ###. 3, Sentenza n. 4922 del 02/03/2018), nell'occuparsi della fattispecie dell'accordo simulatorio volto alla determinazione di un canone superiore rispetto a quello risultante dal contratto registrato, ha messo in luce la distinzione tra la nullità testuale, sancita dall'art. 1, comma 346, della legge n. 311/2004, in conseguenza della omessa registrazione del contratto - violazione qualificata dalla Suprema Corte come “violazione extraformale” che inficia l'intero contratto ed è inapplicabile ai contratti di locazione, come quello oggetto di causa, stipulati in epoca anteriore alla sua entrata in vigore” ( Cass.Sez. 3 - , Sentenza n. 27169 del 28/12/2016; Cass. n. 8148/2009, in motivazione: "non avendo la normativa invocata efficacia retroattiva"; nonché Cass., S.U. n. 18213/2015, in motivazione: "disposizione destinata a trovare ### il: 23/09/2022 n.19423/2022 importo 208,75
Corte d'appello di Napolisezione seconda RGn°1540/2019 - 9 - applicazione solo per i contratti stipulati a partire dal l ° gennaio 2005”) - e la nullità virtuale, munita di autonomo rilievo, riguardante il solo patto controdichiarativo, nullità discendente dal vizio genetico del patto determinato dallo scopo di eludere il fisco, sottraendo all'erario il maggior canone dissimulato realmente pattuito, così ponendosi in contrasto con la norma che impone l'obbligo di registrazione, integrale e fedele. 
Da tale distinzione, consegue il condivisibile principio secondo cui “ nei contratti di locazione ad uso non abitativo stipulati anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 311 del 2004 - che ha introdotto la sanzione della nullità testuale in caso di omessa registrazione - il patto occulto di maggiorazione del canone è comunque da considerarsi viziato da nullità ###, atteso che l'accordo simulatorio trova la sua causa concreta nella finalità di eludere il fisco, sottraendo all'erario il maggior canone dissimulato realmente pattuito, così ponendosi in contrasto con la norma che impone l'obbligo di registrazione, integrale e fedele, dei contratti di locazione, da considerarsi imperativa e, in quanto tale, idonea ad incidere sulla validità degli atti civili, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1418, comma 1, c.c.” ( ###. 3, Sentenza n. 4922 del 02/03/2018). 
Trattasi, con ogni evidenza, di principio del tutto irrilevante ai fini che interessano, non potendo riconoscersi alla pattuizione in esame, contenuta ab origine nel contratto intercorso inter partes, senza che sia ravvisabile alcun fenomeno simulatorio, alcuna finalità di evasione o elusione fiscale. 
Dagli argomenti che precedono, disattesa ogni censura proposta dall'appellante, discende l'integrale rigetto dell'impugnazione.  7. La soccombenza dell'appellante governa le spese di lite relative al presente grado che, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n.55 del 2014, tenendo conto delle fasi in cui l'attività difensiva è stata effettivamente svolta dalla parte appellata, si liquidano come da dispositivo che segue, in favore dell'I.A.C.P.  della Provincia di Napoli.  8. Essendo stato rigettato l'appello, deve darsi atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 ( comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in ### il: 23/09/2022 n.19423/2022 importo 208,75
Corte d'appello di Napolisezione seconda RGn°1540/2019 - 10 - vigore di tale legge), per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico dell'appellante .  P.Q.M.  la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n.8435/2018, così provvede: 1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata; 2) Condanna l'appellante ### dello ### s.r.l. alla refusione in favore dell'appellato I.A.C.P. delle spese di lite relative al presente grado di giudizio che liquida nell'importo di € 6.615,00 a titolo di compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge; 3) Dà atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente procedimento, a carico dell'appellante. 
Così deciso in Napoli, nella ### di Consiglio del 23 settembre 2020 ### estensore ### dott.ssa ### dott. ### de ### il: 23/09/2022 n.19423/2022 importo 208,75

causa n. 1540/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Ioni Gabriella, Martorana Paola, De Crecchio Giovanni

M
2

Tribunale di Cuneo, Sentenza n. 169/2020 del 26-02-2020

... forza del quale, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario - ma detto principio di diritto, come espressamente statuito dalla ### vale anche con riferimento all'apertura di conto corrente - superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula; nè la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto (### 24675/17). Atteso che, nel caso, di specie, non risulta configurabile usura originaria, risultando per tabulas il fatto che gli interessi non sono stati pattuiti in misura superiore al tasso legale, né essendo stata fornita diversa prova in tal senso da parte degli opponenti, (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 864/2015 promossa da: ### C.F. ###, ### C.F. ###, ### C.F. ###, tutti con l'Avv. #### contro ### S.P.A. , C.F. ###, con l'Avv. ####: opposizione a decreto ingiuntivo in materia bancaria ### Per parte attrice opponente : ###udienza del 10.09.2019 e in ogni caso: ###'ON.LE TRIBUNALE Rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa; ### - ritenere e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo per essere stato emesso in assenza di idonea prova scritta ex art.633/1 n.1 ,634 c.p.c e 50 D.l.vo n.385/93; per l'effetto revocare e dichiarare inefficace il medesimo decreto ingiuntivo, adottando ogni opportuna e consequenziale statuizione, anche in ordine alle spese; - Ancora preliminarmente, con provvedimento inaudita altera parte o, in subordine, nel contraddittorio tra le parti, disporre, in tutto o, quanto meno, in parte la revoca o in subordine la sospensione ex art.649 c.p.c., dell'opposto decreto ingiuntivo n. 1/2015 ricorrendo gravi motivi, ### Nella denegata ipotesi di mancato adempimento alla richiesta stragiudiziale, si chiede sin d'ora disporsi ordine di esibizione ex art.210 c.p.c. da rivolgersi alla banca convenuta, volto al deposito agli atti del giudizio di: 1)per il conto ordinario n. 1500997: copia contrato apertura e copia degli estratti conto dalla data di accensione al 30.01.2015;2) copia del contratto di mutuo ipotecario nonché di tutte le contabilli di pagamentodelle rate di mutuo del 25.03.2003; 3) dei contratti e convenzioni successive A) si chiede C.T.U. contabile al fine di analizzare il conto oggetto di causa, di rielaborarlo secondo diritto al fine di addivenire alla determinazione del relativo corretto saldo, attraverso le seguenti operazioni contabili: 1) determinazione del TEG medio applicato ai conti correnti in esame ai sensi della L.108/1996: “…omissis…Per la determinazione del tasso di interesse usuraio si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito”, considerando, ai fini del calcolo del ### la commissione di massimo scoperto; e contestuale determinazione del TEG medio trimestrale applicato ai suddetti conti; 2) a seguito del risultato ottenuto, ricalcolo del saldo conto applicando le seguenti condizioni: a) se il TEG supera la soglia usura applicazione degli interessi attivi secondo gli artt. 116 e 117 del TUB e gli interessi passivi ai sensi del secondo comma dell'art. 1815 “…omissis…se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”; b) se il TEG non supera la soglia usura, applicazione degli interessi attivi secondo gli artt. 116 e 117 del TUB e gli interessi passivi al tasso legale; c) riconduzione a “zero” del saldo iniziale, eventualmente addebitato sui conti in esame, se non esiste documentazione esibita dalla banca convenuta che comprovi la formazione del saldo iniziale; d) nessuna capitalizzazione degli interessi passivi, onde evitare l'anatocismo; ; capitalizzazione annuale degli interessi creditori sino al 30.06.2000 e trimestrale dopo il ###; e) decorrenza degli interessi per data di operazione con esclusione degli addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto sulla differenza in giorni banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data di rispettiva valuta; f) esclusione dai calcoli della ### di ### e di ogni altra commissione applicata a far data dal 2009; g) esclusione dai calcoli di ogni spesa od operazione od onere non esplicitamente concordata ed accettata per iscritto dal correntista; h) esclusione dai calcoli di ogni addebito non direttamente collegato a ciascun conto, quali commissioni relative a rapporto di sconto, effetti, anticipi di fatture e/o altri documenti, ogni eventuale altro costo, comunque, non di stretta pertinenza con i conti in esame; nell'ipotesi di ritenuta legittimità dell'addebito delle predette competenze sul c/c ordinario, si insiste affinché anche gli oneri, gli interessi e le competenze di cui trattasi, afferenti ad altri rapporti, vengano sottoposti alla capitalizzazione semplice al pari delle competenze relative al c/c ordinario, stante la illegittimità dell'applicazione anatocistica con cadenza trimestrale, operata dalla banca convenuta, per le motivazioni in atti rassegnate. 
B) Ove si ritenga la nullità per difetto di causa dei contratti di mutuo oggetto di causa, si chiede disporsi CTU contabile al fine di determinare le somme tutte pagate in dipendenza dei mutui in esame, a titolo di capitale ed interessi, oltre agli interessi creditori in favore della istante da ogni singola maturazione al soddisfo; in subordine, si chiede accertarsi l'esatto dare - avere tra le parti con riferimento alla sola restituzione del capitale mutuato e con esclusione di qualsivoglia interesse, o, in subordine, dei soli interessi nella misura legale, tenendo conto, a tal fine, dei versamenti ad oggi effettuati ed operando la relativa compensazione. 
C) Ove non si ritenga la nullità dei mutui oggetto di causa, si chiede disporsi CTU contabile al fine di: 1-determinare il tasso effettivamente applicato al contratto di finanziamento oggetto di causa, verificando se il ### convenuto ed applicato dalla banca superi o meno il tasso soglia usura previsto dai decreti ministeriali per la tipologia di finanziamenti in esame; 2 - accertare se il tasso effettivo corrisponde a quello indicato nei contratti di mutuo; 3 - calcolare la rata dovuta applicando il tasso indicato nel contratto (il tasso effettivo deve coincidere con quello indicato nel contratto) tenendo conto delle date di erogazione e dei rimborsi; se la rata così calcolata risulta inferiore a quella prospettata nel piano di ammortamento, calcolare il maggiore costo complessivo del finanziamento; 4 - se il tasso indicato nel contratto non corrisponde a quello effettivo applicato: I. sviluppare un nuovo piano di ammortamento utilizzando il tasso legale vigente alla sottoscrizione del contratto; II.  adeguare il tasso per il calcolo degli interessi ai saggi legali vigenti nei successivi periodi; ### (seguendo i criteri di cui ai punti I. e II.) calcolare le somme indebitamente corrisposte dalla mutuataria, tenuto conto dei versamenti pro - tempore effettuati”; 5 - escludere l'applicazione di qualsivoglia tasso di interesse nell'ipotesi di superamento del tasso soglia usura in applicazione dell'art.1815 c.c. e art. 4 L.108/1996, determinando le somme indebitamente pagate dall'attrice e dovute all'### bancario in relazione alla sola restituzione del capitale mutuato, tenuto conto dei versamenti pro - tempore effettuati, od accertando l'eventuale credito dell'odierna attrice. 
Si chiede, inoltre, che il medesimo C.T.U. determini, ove esistente, il residuo debito dell'attrice in relazione al mutuo per cui è causa ed operi, nell'ipotesi de qua, la redazione ed il ricalcolo di un nuovo piano di rimborso delle rate, tenendo conto dei versamenti ad oggi effettuati.  ### e ### 1) Accertare la mancata pattuizione tra le parti degli interessi nella misura ultralegale e per effetto accertare, riconoscere e dichiarare giuridicamente nulla e, comunque, arbitraria, inammissibile, invalida e inefficace, sotto i profili legale e contrattuale, per i motivi esposti in parte narrativa, ogni applicazione operata dalla ### di ### di ### in persona del legale rappresentante pro-tempore sul conto corrente n.1150097 di ### di interessi a debito a tassi ultralegali, della capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito, della variazione unilaterale dei tassi di interesse, delle commissioni massimo scoperto (c.m.s.), delle commissioni variamente denominate applicate a decorrere dal 2009, della capitalizzazione trimestrale della c.m.s., di ogni altra commissione e spesa addebitate sul conto corrente, delle valute dei cc.dd. "giorni banca" (antergazione degli addebiti o postergazione degli accrediti) e dei conseguenti addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso dei rapporti oggetto di causa sulla differenza in giorni-banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta, e della capitalizzazione trimestrale di tutti gli addebiti sul conto.  2) Accertare, riconoscere e dichiarare giuridicamente nullo e, comunque, arbitrario, inammissibile, invalido, inefficace, sotto i profili legale e contrattuale, per i motivi esposti in parte narrativa, il sistema di contabilizzazione del conto n.1150097 operato dalla ### di ### di ### secondo il metodo cd. "in linea banca", con indiscriminata sommatoria nella parte passiva di tutti i prelevamenti unitamente agli addebiti degli interessi, delle spese e delle commissioni, ivi comprese le c.m.s.  3) Accertare e dichiarare l'invalidità anche a titolo di nullità parziale del contratto di c/c oggetto di causa particolarmente in relazione alle clausole di determinazione degli interessi ultralegali, alle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi, della c.m.s., delle commissioni variamente denominate applicate a decorrere dal 2009, e degli altri oneri e competenze, allo ius variandi in peius ai danni del correntista, all'applicazione della provvigione di massimo scoperto e delle commissioni variamente denominate applicate a far data dal 2009, all'applicazione degli interessi per cd. giorni valuta, dei costi e delle competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese e non validamente pattuite.  4) Conseguentemente e concorrentemente a quanto forma oggetto delle conclusioni nn.1, 2 e 3 che precedono e per i motivi ampiamente esposti in atti, accertare, riconoscere e dichiarare la violazione da parte della ### di ### di ### in persona del legale rappresentante protempore dei doveri di correttezza e buona fede precontrattuale e contrattuale previsti dagli artt.1337, 1338, 1175, 1366 e 1375 c.c. nei confronti di ### nonché degli artt.1283, 1284, 1815 c.c., la violazione del disposto del D.Lgs.385/1993 (T.U. Bancario), della legge 154/1992 (### sulla trasparenza bancaria), della legge 108/1996 (###; 5) Accertare, riconoscere e dichiarare giuridicamente nullo e, comunque, arbitrario, inammissibile, invalido, inefficace, sotto i profili legale e contrattuale, ogni addebito operato dalla ### di ### di ### , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, sul conto corrente n.1150097, in forza delle applicazioni bancarie per le quali si è chiesta la declaratoria di nullità e, comunque, di arbitrarietà, inammissibilità, invalidità e inefficacia nelle conclusioni nn.1, 2, 3, e 4 che precedono; 6) Conseguentemente, accertare, riconoscere e dichiarare giuridicamente nullo e, comunque, invalido e inefficace ogni saldo operato dalla ### di ### di ### in persona del legale rappresentante pro-tempore sul conto n. 1150097, nonché il saldo finale espresso dalla ### medesima relativamente al conto in esame.  7) Accertare e dichiarare il T.E.G. (###) convenuto e/o applicato dalla ### di ### di ### sul conto n.1150097 nel corso del relativo rapporto bancario, utilizzando, per i motivi in atti, quale parametro per la verifica il Teg previsto per le anticipazioni commerciali; in via alternativa e/o concorrente e/o in subordine, utilizzare il TEG previsto per le aperture di credito per ciò che concerne il conto 1150097 e le operazioni afferenti all'apertura di credito, con separata verifica del rispetto delle previsioni antiusura con riferimento alle operazioni di anticipazione commerciale regolate sul medesimo c/c n.1150097 alla stregua del TEG soglia usura; accertare e dichiarare l'eventuale natura usuraria di tale T.E.G., ai sensi e secondo i parametri di cui alla ### n.108/96; dichiarare, infine, non dovuto da ###, né da ### e ### alla ### di ### di ### alcun interesse a debito in caso di accertata applicazione sul conto in contestazione di interessi usurari ex ### n.108/96 e norme dipendenti; 8) Per l'effetto, dichiarata la nullità o invalidità anche parziale del contratto di conto corrente inter partes, in accoglimento delle domande ed eccezioni svolte col presente atto, previa corretta rielaborazione dei dati del conto n.1150097, accertare e dichiarare l'esatto dare-avere tra le parti sulla base della riclassificazione contabile alla stregua dei principi sopra enunciati; dichiarare l'effettivo saldo del conto corrente ordinario n.1150097 e dichiararlo a credito di ### ed a carico della ### di ### di ### in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, per la somma di € 3.561,21, o per la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, anche a seguito della risultanze della C.T.U., previa individuazione del TEG applicabile, anziché il saldo debitore risultante dalla contabilità dell'### 9) Previa, ove necessaria, la dichiarazione chiusura del rapporto 1150097 , condannare, per l'effetto, la ### di ### di ### in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla corresponsione in favore di ### della somma di €3.561,21 o della somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, anche a seguito della disponenda C.T.U. e ciò a titolo di pagamento del saldo effettivo del rapporto oggetto di causa; ovvero, in via alternativa e/o concorrente e/o subordinata, a titolo di ripetizione dell'indebito oggettivo ex art.2033 c.c.; ovvero, in via ulteriormente gradata, a titolo di indennizzo per arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.; ovvero in via alternativa e/o concorrente e/o di ulteriore subordine a titolo di risarcimento dei danni provocati per la condotta come accertata, riconosciuta e dichiarata secondo la conclusione n.4 che precede e, comunque, per una condotta lesiva del sinallagma contrattuale e/o inadempiente, anche per violazione dei principi di buona fede e correttezza contrattuale. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi creditori al tasso previsto dall'art.117 comma 7 lettera a) del D.Lgs. 1-9-1993 n.385, ovvero, in subordine, al tasso legale, da ogni singola maturazione sino al soddisfo, ovvero, in via subordinata, dalla data di notifica del presente atto al saldo; 10) accertare e dichiarare, in accoglimento delle domande ed argomentazioni tutte di cui alla parte motiva, la nullità del contratto di mutuo n.77232 del 25/03/2003 per difetto di causa ex artt.1322 nonché ex 1418, c.2° c.c. e/o per violazione di norme imperative, e per le altre motivazioni evidenziate in parte motiva, e, per l'effetto, dichiararsi che nulla è dovuto dal ### a titolo di sorte, a titolo di interessi ed oneri vari nonché condannare la banca convenuta alla restituzione in favore del mutuatario di tutte le somme pagate in dipendenza dei mutui in esame, a titolo di capitale ed interessi, nella misura che verrà accertata in corso di causa, oltre agli interessi creditori in favore della istante da ogni singola maturazione al soddisfo; in subordine, si chiede accertarsi l'obbligo dell'attrice di corrispondere il solo capitale mutuato, con esclusione di qualsivoglia interesse, accertando e dichiarando, per l'effetto, l'esatto dare - avere tra le parti in base al risultato del ricalcolo che potrà essere effettuato tramite la richiedenda C.T.U. contabile e con conseguente condanna della ### a restituire le eventuali somme indebitamente ed illegittimamente addebitate in relazione ai rapporti di mutuo in esame ed accertamento dei reciproci rapporti dare-avere tra le parti con riferimento alla sola restituzione del capitale mutuato e con esclusione di qualsivoglia interesse, o, in subordine, con applicazione dei soli interessi nella misura legale, tenendo conto, a tal fine, dei versamenti ad oggi effettuati ed operando la relativa compensazione.  10a) previo accertamento della scopertura media in linea capitale e del ### annuale convenuto ed applicato al contratto di mutuo n.77232 del 25/03/2003, e previa, in ogni caso, la declaratoria di nullità dell'applicazione anatocistica operata dalla banca convenuta in assenza di qualsivoglia pattuizione ed in assenza dei presupposti di cui all'art.1283 c.c., ritenere e dichiarare la non debenza di qualsivoglia interesse ex artt.644 c.p. e 1815 c.c. nell'ipotesi nella quale dovesse essere accertato il superamento della soglia usura prevista in relazione alla particolare tipologia di finanziamenti di cui trattasi, nel quale ultimo caso si chiede dichiararsi l'obbligo della società mutuataria di corrispondere il solo capitale mutuato e ciò ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 4 L. 108/1996 e 1815 c.c., o, in subordine al tasso legale senza capitalizzazione, accertando e dichiarando, per l'effetto, l'esatto dare - avere tra le parti, tenendo conto, a tal fine, dei versamenti ad oggi effettuati ed operando la relativa compensazione, in base al risultato del ricalcolo che potrà essere effettuato tramite la richiedenda C.T.U.  contabile e con conseguente condanna della ### a restituire le eventuali somme indebitamente ed illegittimamente addebitate in relazione a ciascuno degli indicati rapporti di finanziamento, oltre agli interessi creditori in favore della istante.  10b) In gradato subordine rispetto alle conclusioni 10 e 10a) ritenere e dichiarare nulla, illegittima ed inefficace, per violazione del disposto di cui all'art.1284 c.c. e per le altre motivazioni meglio esposte in parte motiva, la regolamentazione degli interessi ultralegali contenuta nel contratto di mutuo n.77232 del 25/03/2003, e in ogni atto connesso, ivi compresi l'atto di erogazione e il piano di ammortamento; in subordine, dichiarare la detta nullità almeno nella parte risultante dal piano di ammortamento in eccedenza rispetto al tasso convenuto nel contratto; Ritenere e dichiarare nulla, illegittima ed inefficace, per i motivi esposti in narrativa, ogni pattuizione e/o applicazione di interessi composti ai rapporti di mutuo per cui è causa; per l'effetto, escludere dal rapporto medesimo ogni effetto anatocistico; Accertare e dichiarare la difformità tra tasso contrattuale e tasso effettivo di ammortamento; dichiarare, ex artt. 1284, 1283, 1346 e 1419 c.c. ed in accoglimento dei motivi tutti esposti in parte narrativa, la nullità della clausola di determinazione del tasso di interesse e della applicazione anatocistica operata dalla banca opposta in assenza di qualsivoglia valida pattuizione ed in assenza dei presupposti di cui all'art.1283 c.c., ed in accoglimento delle domande ed argomentazioni tutte di cui alla parte motiva, la nullità parziale del contratto di mutuo n77232 del 25/03/2003 particolarmente in relazione alle clausole di determinazione degli interessi ultralegali, alle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi per indeterminatezza del tasso pattuito ex artt.1346 e 1418 c.c., per come meglio rassegnato in parte narrativa; accertare e dichiarare la difformità tra tasso contrattuale e tasso effettivo di ammortamento; dichiarare, ex artt. 1284, 1283 e 1419 c.c., la nullità della clausola dell'interesse ultralegale ed il ricalcolo dell'intero rimborso al tasso legale di volta in volta in vigore con la eliminazione dell'anatocismo; accertare e dichiarare, per l'effetto, l'esatto dare-avere tra le parti, tenendo conto, a tal fine, dei versamenti ad oggi effettuati ed operando la relativa compensazione, in base ai risultati del ricalcolo che potrà essere effettuato in sede di C.T.U. contabile sui suddetti rapporti di mutuo e con conseguente condanna della convenuta a restituire le somme indebitamente ed illegittimamente addebitate e/o riscosse in relazione ai rapporti di mutuo oggetto di causa, oltre agli interessi creditori in favore della istante.  10c) In via alternativa, concorrente e/o subordinata rispetto alla conclusione 10b) che precede, acclarare, con riferimento al contratto di mutuo n.77232 del 25/03/2003 a violazione da parte della convenuta dei principi di buona fede nella conclusione ed esecuzione dei contratti e, quindi, l'inadempimento della stessa, con conseguente condanna della convenuta al risarcimento dei danni in favore della mutuataria nella misura del maggiore onere economico fatto gravare sulla società odierna attrice in virtù del meccanismo di occultazione dei costi operato dalla ### in seno al piano di ammortamento ed agli altri allegati del contratto in contrasto ed in difformità rispetto alle pattuizioni di cui alla parte letterale del contratto in esame, e con esclusione di qualsivoglia capitalizzazione, da calcolarsi tramite la consulenza tecnica, ovvero nella somma maggiore o minore che l'### riterrà equa, oltre al risarcimento dei danni non patrimoniali, e tra questi il danno esistenziale, da determinarsi secondo l'equo apprezzamento del Tribunale.  10d) Ritenere e dichiarare nullo ogni addebito delle rate dei mutui per cui è causa sul conto corrente intrattenuto tra le parti. Per l'effetto, condannare la convenuta alla restituzione per indebito oggettivo ex art.2033 c.c., in favore della società attrice di tutte le somme addebitate per interessi ed interessi composti sul conto corrente inter partes per effetto dell'illegittimo addebito delle rate dei mutui.  11) Ritenere e dichiarare, pertanto, in accoglimento delle argomentazioni svolte con il presente atto, che la ### di ### di ### non ha diritto a pronunciare la decadenza dal beneficio del termine in relazione ai rapporti di mutuo per cui è causa, dichiarando la illegittimità, invalidità ed inefficacia della eventuale pronunciata decadenza con conseguente diritto dell'odierna attrice ad essere riammessa nel beneficio del termine in relazione ai mutui oggetto di causa anche per ciò che concerne il capitale, le rate e gli interessi maturati nel corso del giudizio, condannando la ### a riammettere gli attori nel beneficio del termine, ed adottando, altresì, ogni necessaria e conseguente determinazione anche in ordine alla condanna della ### a predisporre un nuovo piano di ammortamento alle medesime condizioni di cui al contratto inter partes o alle diverse condizioni che dovessero ritenersi all'esito del presente giudizio ed in conseguenza dell'accoglimento delle domande formulate con il presente atto. 
Ritenere e dichiarare che la ### di ### di ### non ha il diritto di ritenere la parte mutuataria decaduta dal beneficio del termine in forza del relativo titolo (mutuo ipotecario e atti connessi), se non sia previamente ridefinito il piano di rimborso con i ricalcoli richiesti con il presente atto.  12) Accogliere, quindi, l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1/2015 del Tribunale di Cuneo proposta dalla signora ### e ### ed ### e dichiarare inammissibile, nullo, comunque infondato in fatto e in diritto il decreto ingiuntivo opposto in toto, o, in subordine, ridurre lo stesso nei limiti che risulteranno di giustizia in conformità agli esiti del presente giudizio.  13) Dichiarare la nullità di ogni obbligazione accessoria al rapporto principale, ed in specie della fideiussione prestata dai signor ### ed ### o, in subordine, ritenere il fideiussore obbligato nei limiti dell'eventuale debito che risulterà di diritto.  14) Condannare, altresì ed in ogni caso, la ### di ### di ### in persona del legale rappresentante pro - tempore, al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, anche di natura esistenziale, subito da ### e dai ###ri ### e ### nella misura che verrà provata in corso di causa e/o che l'### riterrà equo liquidare ex art.1226 c.c.; 15) Condannare la ### di ### di ### , in persona del legale rappresentante pro - tempore, a rettificare le segnalazioni operate in CR in conformità agli esiti del presente giudizio; 16) Condannare la ### di ### di ### , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento di spese, competenze ed onorari del giudizio, comprese I.VA., C.P.A. e rimborso forfettario come per legge, ivi comprese, altresì, le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte elaborata dal Dott. ### Per parte convenuta opposta: all'udienza del 10.9.2019 e in ogni caso: “contrariis reiectis, in via principale ### l'opposizione, confermando in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto; Nel merito, in via subordinata ### tenuti e condannarsi gli opponenti a corrispondere alla ### di ### di ### s.p.a., in relazione alle aperture di credito, agli scoperti di conto corrente e al mutuo fondiario ipotecario: - per il conto corrente n. 1500997 la somma di € 9.481,06 o altra e veriore somma ritenuta di giustizia oltre interessi nella misura annua del 18,50 % o in diversa ritenuta di giustizia a far data dal 18.12.2014; - per il mutuo fondiario stipulato fra le parti in data ### a rogito ### (repertorio 77232, raccolta 8677) la somma di € 194.465,44 o altra e veriore somma ritenuta dovuta oltre interessi nella misura annua del 3,906 % o in diversa che si riterrà di giustizia a far data dal 18.12.2014. 
Respingersi ogni altra ed ulteriore domanda formulata dagli opponenti nel presente giudizio. 
In ogni caso con il favore di diritti, spese ed onorari” ### E DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso del 29.12.2014 la ### ha adito in via monitoria l'intestato Tribunale allegando che: - la ricorrente era creditrice nei confronti di ### nata a ### il ### (C.F. ###) della somma di € 9.481,06 oltre interessi dal 18.12.14 nella misura del 18,50% annuo a fronte discoperto di conto corrente n. 1500997 intestato alla stessa (doc. n. 1: estratto conto a sensi art. 50 D. Lgs n. 385/93; doc. n. 2: contratto di apertura di conto corrente in data ###); - l'adempimento delle obbligazioni derivanti dall'anzidetto rapporto era stato garantito mediante rilascio di fideiussione in data ### sino alla concorrenza della somma di € 300.000,00 da ### nata a ### il ### (C.F.  ###) e ### nato a ### il ###, (C.F. ###) (doc. n. 3: fideiussione); - con raccomandate RR in data ### la ricorrente aveva dato comunicazione alla debitrice e ai fideiussori della risoluzione dei rapporti, richiedendo il pagamento delle somme dovute, ma senza esito (doc. n. 4 e 5: raccomandate); - la ricorrente aveva fondate ragioni di ritenere la sussistenza del pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, tale da giustificare la richiesta della concessione dell'immediata esecutorietà dell'emanando decreto. 
Con decreto provvisoriamente esecutivo n. 1/2015 del 7 gennaio 2015 il Tribunale di Cuneo ha ingiunto ai signori ##### il pagamento immediato della somma di € 9481,06, oltre interessi e spese. 
Avverso detto decreto hanno spiegato opposizione i signori ##### ed ### chiedendo che il Tribunale volesse, in via preliminare, ritenere e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo per essere stato emesso in assenza di idonea prova scritta ex art.633/1 n.1 ,634 c.p.c e 50 D.l.vo n.385/93; per l'effetto revocare e dichiarare inefficace il medesimo decreto ingiuntivo, adottando ogni opportuna e consequenziale statuizione, anche in ordine alle spese. 
Ancora preliminarmente, hanno chiesto voler disporre, con provvedimento inaudita altera parte o, in subordine, nel contraddittorio tra le parti, disporre, in tutto o, quanto meno, in parte la revoca o in subordine la sospensione ex art.649 c.p.c., dell'opposto decreto ingiuntivo n. 1/2015 ricorrendo gravi motivi, In via istruttoria, in ipotesi di mancato adempimento alla richiesta stragiudiziale, hanno chiesto disporsi ordine di esibizione ex art.210 c.p.c. da rivolgersi alla banca convenuta, volto al deposito agli atti del giudizio di: 1)per il conto ordinario n. 1500997: copia contrato apertura e copia degli estratti conto dalla data di accensione al 30.01.2015;2) copia del contratto di mutuo ipotecario nonché di tutte le contabilli di pagamentodelle rate di mutuo del 25.03.2003; 3) dei contratti e convenzioni successive ### chiesto volersi disporre C.T.U. contabile al fine di analizzare il conto oggetto di causa, di rielaborarlo secondo diritto al fine di addivenire alla determinazione del relativo corretto saldo, attraverso le seguenti operazioni contabili: 1) determinazione del TEG medio applicato ai conti correnti in esame ai sensi della L.108/1996: “…omissis…Per la determinazione del tasso di interesse usu-raio si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quel-le per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito”, considerando, ai fini del calcolo del ### la commissione di massimo scoperto; e contestuale determinazione del TEG medio trimestrale applicato ai suddetti conti; 2) a seguito del risultato ottenuto, ricalcolo del saldo conto applicando le seguenti condizioni: a) se il TEG supera la soglia usura applicazione degli interessi attivi secondo gli artt. 116 e 117 del TUB e gli interessi passivi ai sensi del secondo comma dell'art. 1815 c.c. “…omissis…se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”; b) se il TEG non supera la soglia usura, applicazione degli interessi attivi secondo gli artt. 116 e 117 del TUB e gli interessi passivi al tasso legale; c) riconduzione a “zero” del saldo iniziale, eventualmente addebitato sui conti in esame, se non esiste documentazione esibita dalla banca convenuta che comprovi la formazione del saldo iniziale; d) nessuna capita-lizzazione degli interessi passivi, onde evitare l'anatocismo; ; capitalizzazione annuale degli inte-ressi creditori sino al 30.06.2000 e trimestrale dopo il ###; e) decorrenza degli interessi per data di operazione con esclusione degli addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto sulla differenza in giorni banca tra la data di effettuazione delle singole ope-razioni e la data di rispettiva valuta; f) esclusione dai calcoli della ### di ### e di ogni altra commissione applicata a far data dal 2009; g) esclusione dai calcoli di ogni spesa od operazione od onere non esplicitamente concordata ed accettata per iscritto dal correntista; h) esclusione dai calcoli di ogni addebito non direttamente collegato a ciascun conto, quali commissioni relative a rapporto di sconto, effetti, anticipi di fatture e/o altri documenti, ogni eventuale altro costo, comunque, non di stretta pertinenza con i conti in esame; nell'ipotesi di ritenuta legittimità dell'addebito delle predette competenze sul c/c ordinario, si insiste affinché anche gli oneri, gli interessi e le competenze di cui trattasi, afferenti ad altri rapporti, vengano sottoposti alla capitalizzazione semplice al pari delle competenze relative al c/c ordinario, stante la illegittimità dell'applicazione anatocistica con cadenza trimestrale, operata dalla banca convenuta, per le motivazioni in atti rassegnate. 
Ove si fosse ritenutala nullità per difetto di causa dei contratti di mutuo oggetto di causa, hanno chiesto disporsi CTU contabile al fine di determinare le somme tutte pagate in dipendenza dei mutui in esame, a titolo di capitale ed interessi, oltre agli interessi creditori in favore della istante da ogni singola maturazione al soddisfo; in subordine, si chiede accertarsi l'esatto dare - avere tra le parti con riferimento alla sola restituzione del capitale mutuato e con esclusione di qualsivoglia interesse, o, in subordine, dei soli interessi nella misura legale, tenendo conto, a tal fine, dei versamenti ad oggi effettuati ed operando la relativa compensazione. 
Ove non si fosse riteuta la nullità dei mutui oggetto di causa, hanno chiesto disporsi CTU contabile al fine di: 1-determinare il tasso effettivamente applicato al contratto di finanziamento oggetto di causa, verificando se il ### convenuto ed applicato dalla banca superi o meno il tasso soglia usura previsto dai decreti ministeriali per la tipologia di finanziamenti in esame; 2 - accertare se il tasso effettivo corrisponde a quello indicato nei contratti di mutuo; 3 - calcolare la rata dovuta applicando il tasso indicato nel contratto (il tasso effettivo deve coincidere con quello indicato nel contratto) tenendo conto delle date di erogazione e dei rimborsi; se la rata così calcolata risulta inferiore a quella prospettata nel piano di ammortamento, calcolare il maggiore costo complessivo del finanziamento; 4 - se il tasso indicato nel contratto non corrisponde a quello effettivo applicato: I. sviluppare un nuovo piano di ammortamento utilizzando il tasso legale vigente alla sottoscrizione del contratto; II. adeguare il tasso per il calcolo degli interessi ai saggi legali vigenti nei successivi periodi; ### (seguendo i criteri di cui ai punti I. e II.) calcolare le somme indebitamente corrisposte dalla mutuataria, tenuto conto dei versamenti pro - tempore effettuati”; 5 - escludere l'applicazione di qualsivoglia tasso di interesse nell'ipotesi di superamento del tasso soglia usura in applicazione dell'art.1815 c.c. e art. 4 L.108/1996, determinando le somme indebitamente pagate dall'attrice e dovute all'### bancario in relazione alla sola restituzione del capitale mutuato, tenuto conto dei versamenti pro - tempore effettuati, od accertando l'eventuale credito dell'odierna attrice.  ### inoltre chiesto che il medesimo C.T.U. determinasse, ove esistente, il residuo debito dell'attrice in relazione al mutuo per cui era causa ed operasse, nell'ipotesi de qua, la redazione ed il ricalcolo di un nuovo piano di rimborso delle rate, tenendo conto dei versamenti ad oggi effettuati. 
Nel merito e, per quanto occorreva, in via riconvenzionale, hanno chiesto che il Tribunale volesse accertare la mancata pattuizione tra le parti degli interessi nella misura ultralegale e per effetto accertare, riconoscere e dichiarare giuridicamente nulla e, comunque, arbitraria, inammissibile, invalida e inefficace, sotto i profili legale e contrattuale, per i motivi esposti in parte narrativa, ogni applicazione operata dalla ### di ### di ### in persona del legale rappresentante pro-tempore sul conto corrente n.1150097 di ### di interessi a debito a tassi ultralegali, della capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito, della variazione unilaterale dei tassi di interesse, delle commissioni massimo scoperto (c.m.s.), delle commissioni variamente denominate applicate a decorrere dal 2009, della capitalizzazione trimestrale della c.m.s., di ogni altra commissione e spesa addebitate sul conto corrente, delle valute dei cc.dd. "giorni banca" (antergazione degli addebiti o postergazione degli accrediti) e dei conseguenti addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso dei rapporti oggetto di causa sulla differenza in giorni-banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta, e della capitalizzazione trimestrale di tutti gli addebiti sul conto.  ### chiesto voler accertare, riconoscere e dichiarare giuridicamente nullo e, comunque, arbitrario, inammissibile, invalido, inefficace, sotto i profili legale e contrattuale, per i motivi esposti in parte narrativa, il sistema di contabilizzazione del conto n.1150097 operato dalla ### di ### di ### secondo il metodo cd. "in linea banca", con indiscriminata sommatoria nella parte passiva di tutti i prelevamenti unitamente agli addebiti degli interessi, delle spese e delle commissioni, ivi comprese le c.m.s.  ### chiesto voler accertare e dichiarare l'invalidità anche a titolo di nullità parziale del contratto di c/c oggetto di causa particolarmente in relazione alle clausole di determinazione degli interessi ultralegali, alle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi, della c.m.s., delle commissioni variamente denominate applicate a decorrere dal 2009, e degli altri oneri e competenze, allo ius variandi in peius ai danni del correntista, all'applicazione della provvigione di massimo scoperto e delle commissioni variamente denominate applicate a far data dal 2009, all'applicazione degli interessi per cd. giorni valuta, dei costi e delle competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese e non validamente pattuite. 
Conseguentemente e concorrentemente a quanto formava oggetto delle conclusioni predette e per i motivi ampiamente esposti in atti, hanno chiesto voler accertare, riconoscere e dichiarare la violazione da parte della ### di ### di ### in persona del legale rappresentante pro-tempore dei doveri di correttezza e buona fede precontrattuale e contrattuale previsti dagli artt.1337, 1338, 1175, 1366 e 1375 c.c. nei confronti di ### nonché degli artt.1283, 1284, 1815 c.c., la violazione del disposto del D.Lgs.385/1993 (T.U. ###, della legge 154/1992 (### sulla trasparenza bancaria), della legge 108/1996 (###; ### chiesto voler accertare, riconoscere e dichiarare giuridicamente nullo e, comunque, arbitrario, inammissibile, invalido, inefficace, sotto i profili legale e contrattuale, ogni addebito operato dalla ### di ### di ### , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, sul conto corrente n.1150097, in forza delle applicazioni bancarie per le quali si era chiesta la declaratoria di nullità e, comunque, di arbitrarietà, inammissibilità, invalidità e inefficacia nelle conclusioni predette; Conseguentemente, hanno chiesto voler accertare, riconoscere e dichiarare giuridicamente nullo e, comunque, invalido e inefficace ogni saldo operato dalla ### di ### di ### in persona del legale rappresentante pro-tempore sul conto n. 1150097, nonché il saldo finale espresso dalla ### medesima relativamente al conto in esame.  ### chiesto voler accertare e dichiarare il T.E.G. (### convenuto e/o applicato dalla ### di ### di ### sul conto n.1150097 nel corso del relativo rapporto bancario, utilizzando, per i motivi in atti, quale parametro per la verifica il Teg previsto per le anticipazioni commerciali; in via alternativa e/o concorrente e/o in subordine, hanno chiesto voler utilizzare il TEG previsto per le aperture di credito per ciò che concerne il conto 1150097 e le operazioni afferenti all'apertura di credito, con separata verifica del rispetto delle previsioni antiusura con riferimento alle operazioni di anticipazione commerciale regolate sul medesimo c/c n.1150097 alla stregua del TEG soglia usura; accertare e dichiarare l'eventuale natura usuraria di tale T.E.G., ai sensi e secondo i parametri di cui alla ### n.108/96; dichiarare, infine, non dovuto da ###, né da ### e ### alla ### di ### di ### alcun interesse a debito in caso di accertata applicazione sul conto in contestazione di interessi usurari ex ### n.108/96 e norme dipendenti; Per l'effetto, dichiarata la nullità o invalidità anche parziale del contratto di conto corrente inter partes, in accoglimento delle domande ed eccezioni svolte col presente atto, previa corretta rielaborazione dei dati del conto n.1150097, hanno chiesto accertare e dichiarare l'esatto dare-avere tra le parti sulla base della riclassificazione contabile alla stregua dei principi sopra enunciati; dichiarare l'effettivo saldo del conto corrente ordinario n.1150097 e dichiararlo a credito di ### ed a carico della ### di ### di ### in persona del suo legale rappresentante protempore, per la somma di € 3.561,21, o per la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, anche a seguito della risultanze della C.T.U., previa individuazione del TEG applicabile, anziché il saldo debitore risultante dalla contabilità dell'### Previa, ove necessaria, la dichiarazione chiusura del rapporto 1150097 , hanno chiesto voler condannare, per l'effetto, la ### di ### di ### in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla corresponsione in favore di ### della somma di €3.561,21 o della somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, anche a seguito della disponenda C.T.U. e ciò a titolo di pagamento del saldo effettivo del rapporto oggetto di causa; ovvero, in via alternativa e/o concorrente e/o subordinata, a titolo di ripetizione dell'indebito oggettivo ex art.2033 c.c.; ovvero, in via ulteriormente gradata, a titolo di indennizzo per arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.; ovvero in via alternativa e/o concorrente e/o di ulteriore subordine a titolo di risarcimento dei danni provocati per la condotta come accertata, riconosciuta e dichiarata secondo la conclusione n.4 che precede e, comunque, per una condotta lesiva del sinallagma contrattuale e/o inadempiente, anche per violazione dei principi di buona fede e correttezza contrattuale. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi creditori al tasso previsto dall'art.117 comma 7 lettera a) del D.Lgs. 1-9-1993 n.385, ovvero, in subordine, al tasso legale, da ogni singola maturazione sino al soddisfo, ovvero, in via subordinata, dalla data di notifica del presente atto al saldo; ### chiesto voler accertare e dichiarare, in accoglimento delle domande ed argomentazioni tutte di cui alla parte motiva, la nullità del contratto di mutuo n.77232 del 25/03/2003 per difetto di causa ex artt.1322 nonché ex 1418, c.2° c.c. e/o per violazione di norme imperative, e per le altre motivazioni evidenziate in parte motiva, e, per l'effetto, dichiararsi che nulla è dovuto dal ### a titolo di sorte, a titolo di interessi ed oneri vari nonché condannare la banca convenuta alla restituzione in favore del mutuatario di tutte le somme pagate in dipendenza dei mutui in esame, a titolo di capitale ed interessi, nella misura che verrà accertata in corso di causa, oltre agli interessi creditori in favore della istante da ogni singola maturazione al soddisfo; in subordine, si chiede accertarsi l'obbligo dell'attrice di corrispondere il solo capitale mutuato, con esclusione di qualsivoglia interesse, accertando e dichiarando, per l'effetto, l'esatto dare - avere tra le parti in base al risultato del ricalcolo che potrà essere effettuato tramite la richiedenda C.T.U. contabile e con conseguente condanna della ### a restituire le eventuali somme indebitamente ed illegittimamente addebitate in relazione ai rapporti di mutuo in esame ed accertamento dei reciproci rapporti dare-avere tra le parti con riferimento alla sola restituzione del capitale mutuato e con esclusione di qualsivoglia interesse, o, in subordine, con applicazione dei soli interessi nella misura legale, tenendo conto, a tal fine, dei versamenti ad oggi effettuati ed operando la relativa compensazione. 
Previo accertamento della scopertura media in linea capitale e del ### annuale convenuto ed applicato al contratto di mutuo n.77232 del 25/03/2003, e previa, in ogni caso, la declaratoria di nullità dell'applicazione anatocistica operata dalla banca convenuta in assenza di qualsivoglia pattuizione ed in assenza dei presupposti di cui all'art.1283 c.c., hanno chiesto voler ritenere e dichiarare la non debenza di qualsivoglia interesse ex artt.644 c.p. e 1815 c.c. nell'ipotesi nella quale dovesse essere accertato il superamento della soglia usura prevista in relazione alla particolare tipologia di finanziamenti di cui trattasi, nel quale ultimo caso si chiede dichiararsi l'obbligo della società mutuataria di corrispondere il solo capitale mutuato e ciò ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 4 L.  108/1996 e 1815 c.c., o, in subordine al tasso legale senza capitalizzazione, accertando e dichiarando, per l'effetto, l'esatto dare - avere tra le parti, tenendo conto, a tal fine, dei versamenti ad oggi effettuati ed operando la relativa compensazione, in base al risultato del ricalcolo che potrà essere effettuato tramite la richiedenda C.T.U.  contabile e con conseguente condanna della ### a restituire le eventuali somme indebitamente ed illegittimamente addebitate in relazione a ciascuno degli indicati rapporti di finanziamento, oltre agli interessi creditori in favore della istante. 
In gradato subordine, hanno chiesto voler ritenere e dichiarare nulla, illegittima ed inefficace, per violazione del disposto di cui all'art.1284 c.c. e per le altre motivazioni meglio esposte in parte motiva, la regolamentazione degli interessi ultralegali contenuta nel contratto di mutuo n.77232 del 25/03/2003, e in ogni atto connesso, ivi compresi l'atto di erogazione e il piano di ammortamento; in subordine, dichiarare la detta nullità almeno nella parte risultante dal piano di ammortamento in eccedenza rispetto al tasso convenuto nel contratto; ### chiesto voler ritenere e dichiarare nulla, illegittima ed inefficace, per i motivi esposti in narrativa, ogni pattuizione e/o applicazione di interessi composti ai rapporti di mutuo per cui è causa; per l'effetto, escludere dal rapporto medesimo ogni effetto anatocistico; Accertare e dichiarare la difformità tra tasso contrattuale e tasso effettivo di ammortamento; dichiarare, ex artt. 1284, 1283, 1346 e 1419 c.c. ed in accoglimento dei motivi tutti esposti in parte narrativa, la nullità della clausola di determinazione del tasso di interesse e della applicazione anatocistica operata dalla banca opposta in assenza di qualsivoglia valida pattuizione ed in assenza dei presupposti di cui all'art.1283 c.c., ed in accoglimento delle domande ed argomentazioni tutte di cui alla parte motiva, la nullità parziale del contratto di mutuo n77232 del 25/03/2003 particolarmente in relazione alle clausole di determinazione degli interessi ultralegali, alle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi per indeterminatezza del tasso pattuito ex artt.1346 e 1418 c.c., per come meglio rassegnato in parte narrativa; accertare e dichiarare la difformità tra tasso contrattuale e tasso effettivo di ammortamento; dichiarare, ex artt.  1284, 1283 e 1419 c.c., la nullità della clausola dell'interesse ultralegale ed il ricalcolo dell'intero rimborso al tasso legale di volta in volta in vigore con la eliminazione dell'anatocismo; accertare e dichiarare, per l'effetto, l'esatto dare-avere tra le parti, tenendo conto, a tal fine, dei versamenti ad oggi effettuati ed operando la relativa compensazione, in base ai risultati del ricalcolo che potrà essere effettuato in sede di C.T.U. contabile sui suddetti rapporti di mutuo e con conseguente condanna della convenuta a restituire le somme indebitamente ed illegittimamente addebitate e/o riscosse in relazione ai rapporti di mutuo oggetto di causa, oltre agli interessi creditori in favore della istante. 
In via alternativa, concorrente e/o subordinata rispetto alla conclusione precedente, hanno chiesto voler acclarare, con riferimento al contratto di mutuo n.77232 del 25/03/2003 a violazione da parte della convenuta dei principi di buona fede nella conclusione ed esecuzione dei contratti e, quindi, l'inadempimento della stessa, con conseguente condanna della convenuta al risarcimento dei danni in favore della mutuataria nella misura del maggiore onere economico fatto gravare sulla società odierna attrice in virtù del meccanismo di occultazione dei costi operato dalla ### in seno al piano di ammortamento ed agli altri allegati del contratto in contrasto ed in difformità rispetto alle pattuizioni di cui alla parte letterale del contratto in esame, e con esclusione di qualsivoglia capitalizzazione, da calcolarsi tramite la consulenza tecnica, ovvero nella somma maggiore o minore che l'### riterrà equa, oltre al risarcimento dei danni non patrimoniali, e tra questi il danno esistenziale, da determinarsi secondo l'equo apprezzamento del Tribunale.  ### chiesto voler ritenere e dichiarare nullo ogni addebito delle rate dei mutui per cui era causa sul conto corrente intrattenuto tra le parti. 
Per l'effetto, condannare la convenuta alla restituzione per indebito oggettivo ex art.2033 c.c., in favore della società attrice di tutte le somme addebitate per interessi ed interessi composti sul conto corrente inter partes per effetto dell'illegittimo addebito delle rate dei mutui.  ### chiesto voler ritenere e dichiarare, pertanto, in accoglimento delle argomentazioni svolte con il presente atto, che la ### di ### di ### non ha diritto a pronunciare la decadenza dal beneficio del termine in relazione ai rapporti di mutuo per cui è causa, dichiarando la illegittimità, invalidità ed inefficacia della eventuale pronunciata decadenza con conseguente diritto dell'odierna attrice ad essere riammessa nel beneficio del termine in relazione ai mutui oggetto di causa anche per ciò che concerne il capitale, le rate e gli interessi maturati nel corso del giudizio, condannando la ### a riammettere gli attori nel beneficio del termine, ed adottando, altresì, ogni necessaria e conseguente determinazione anche in ordine alla condanna della ### a predisporre un nuovo piano di ammortamento alle medesime condizioni di cui al contratto inter partes o alle diverse condizioni che dovessero ritenersi all'esito del presente giudizio ed in conseguenza dell'accoglimento delle domande formulate con il presente atto.  ### chiesto voler ritenere e dichiarare che la ### di ### di ### non aveca il diritto di ritenere la parte mutuataria decaduta dal beneficio del termine in forza del relativo titolo (mutuo ipotecario e atti connessi), se non sia previamente ridefinito il piano di rimborso con i ricalcoli richiesti con il presente atto.  ### chiesto voler accogliere, quindi, l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1/2015 del Tribunale di Cuneo proposta dalla signora ### e ### ed ### e dichiarare inammissibile, nullo, comunque infondato in fatto e in diritto il decreto ingiuntivo opposto in toto, o, in subordine, ridurre lo stesso nei limiti che risulteranno di giustizia in conformità agli esiti del presente giudizio.  ### chiesto dichiarare la nullità di ogni obbligazione accessoria al rapporto principale, ed in specie della fideiussione prestata dai signor ### ed ### o, in subordine, ritenere il fideiussore obbligato nei limiti dell'eventuale debito che risulterà di diritto.  ### chiesto condannare, altresì ed in ogni caso, la ### di ### di ### in persona del legale rappresentante pro - tempore, al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, anche di natura esistenziale, subito da ### e dai ###ri ### e ### nella misura che verrà provata in corso di causa e/o che l'### riterrà equo liquidare ex art.1226 c.c.; ### quindi chiesto voler condannare la ### di ### di ### , in persona del legale rappresentante pro - tempore, a rettificare le segnalazioni operate in CR in conformità agli esiti del presente giudizio nonché al pagamento di spese, competenze ed onorari del giudizio, comprese I.VA., C.P.A. e rimborso forfettario come per legge, ivi comprese, altresì, le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte elaborata dal Dott. ### A fondamento della propria opposizione, gli attori hanno allegato che: - In data antecedente il ### l'attrice ### aveva richiesto ed ottenuto dalla agenzia di ### della #### l'apertura di un conto corrente di corrispondenza, assistito da apertura di credito, portante il 11500997, i cui e/c si producono in atti unitamente alla perizia del Dott. ###.  - In relazione al suddetto rapporto, dalla documentazione in possesso del correntista non risultava la valida sottoscrizione di alcun contratto di apertura di conto corrente e/o di apertura di credito, ed in ogni caso, in questa sede, il correntista revocava, in relazione agli stessi, ogni eventuale consenso.  - In data ### tra le odierne parti era stato stipulato un mutuo ### repertorio n.77232 raccolta 8677 #### di originarie €250.000,00 da rimborsare in 219 rate mensili di ammortamento.  - Il mutuo in esame risultava stipulato, com' era dato evincere, peraltro, dal comportamento delle parti successivo alla stipula del contratto ex art.1362 c.c. (ossia accredito sul c/c n. 11500997 e conseguente abbattimento delle poste debitorie del rapporto di c/c), per abbattere l'esposizione debitoria del c/c n. 11500997 e ripianare il debito del cliente nei confronti dell'### come risultante dagli e/c del medesimo istituto.  - Era stato richiesto all'attrice di prestare idonea garanzia di solvibilità che veniva ottenuta dall'###to ### mediante fidejussione prestata dalla signora ### da ### Questi ultimi hanno disposto pagamenti con accredito su conto per far fronte alle passività del conto ed alle richieste di pagamento a loro rivolte dall'### di ### di somme di denaro a titolo di rientro per interessi ultralegali e superiori alla soglia dell'usura definita dalla legge, oltre ad ulteriori applicazioni bancarie illegittime e, quindi, importi effettivamente indebiti alla ### - per quanto di seguito si rappresenta - che hanno condotto il rapporto di conto corrente in esame in una condizione di ingiusta sofferenza, di criticità economica, di ricerca di rientri palesemente ingiusti.  - Nè la sigra.a ### né i ### avevano mai avuto a disposizione i documenti contrattuali né del conto corrente né del mutuo: si chiederà al giudice l'esibizione di questa documentazione al fine di verificarne l'aderenza alla normativa vigente.  - I finanziamenti concessi all'attrice risultano, quindi, assistiti da garanzia prestata dai ###ri ### e ### i quali pertanto, nella loro qualità di garanti, hanno parimenti interesse ex art.100 c.p.c. alla presente azione giudiziale - Si rappresenta che parte attrice non possedeva taluni e/c relativi ai rapporti oggetto di causa, onde aveva provveduto, con raccomandata a.r. che produceva in atti, a richiedere alla banca convenuta: - per il conto ordinario n. 1500997: copia contrato apertura e copia degli estratti conto dalla data di accensione al 30.01.2015 - copia del contratto di mutuo ipotecario nonché di tutte le contabili di pagamento delle rate di mutuo del 25.03.2003; - dei contratti e convenzioni successive - ### che alla richiesta non aveva fatto seguito alcun riscontro della ### nella denegata ipotesi di mancato adempimento alla richiesta stragiudiziale, si chiedeva sin d'ora disporsi ordine di esibizione ex art.210 c.p.c. da rivolgersi alla banca convenuta, volto al deposito agli atti del giudizio dei documenti dei quali sopra - Gli attori si riservavano, in ogni caso, di adire le più opportune vie giudiziarie per il risarcimento degli eventuali danni che avesse a subire in conseguenza dell'eventuale rifiuto opposto dall'### odierno convenuto alla richiesta di accesso stragiudiziale formulata.  ### quindi eccepito: - la violazione degli obblighi di correttezza e buone fede da parte della ### di ### di ### atteso che la capitalizzazione trimestrale, unita all'incidenza della c.m.s. e delle ulteriori spese, connesse, quali spese trimestrali, spese di chiusura, spese di rinnovo affidamento, spese per operazione, penali varie, spese di tenuta conto, spese per non meglio identificate assicurazioni, rendeva impossibile per il correntista la determinazione del tasso effettivo applicato al conto, e, quindi, in definitiva, non consentiva allo stesso di comprendere il reale costo del denaro, celato dai meccanismi sopra descritti, i quali, sotto altro profilo, consentivano di eludere il tasso soglia usura e di aggirare le conseguenze di carattere civile e penale correlata dalla legge al superamento della suddetta soglia ed in quanto l'istituto bancario convenuto aveva, altresì, violato la normativa di settore in materia di trasparenza bancaria; - l'Illegittima applicazione di tassi di interessi debitori superiori al tasso legale con conseguente nullità ed inefficacia, sotto il profilo della nullità parziale del rapporto bancario n. 9876 relativamente alla applicazione, unilaterale, di tassi di interesse in misura superiore a quella legale, in assenza di qualsivoglia preventiva e valida pattuizione inter partes, del fatto che il tasso de quo era stato nel tempo sottoposto a variazioni, in genere peggiorative, comunicate al cliente unitamente agli estratti conto periodici, senza però che l'utente potesse interloquire sul medesimo tasso, ed ovviamente senza che lo stesso fosse specificamente approvato, e senza un meccanismo di predeterminazione, dell'esercizio dello ius variandi in peius, della nullità della clausola di determinazione dell'interesse ultralegale, nonché della nullità del contratto di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria del 2006 e del successivo mutuo chirografario del 2008 o, in subordine, della nullità della clausola di determinazione del tasso di interesse per violazione dell'art. 2 L. 10.10.1990, n. 287, tenuto conto che la ### aveva illegittimamente adoperato l'### quale tasso di riferimento per la determinazione del tasso d'interesse bancario.  - ### applicazione del sistema di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori con conseguente nullità e inefficacia, sotto il profilo della applicazione sul conto corrente dell'attore del sistema di capitalizzazione con frequenza trimestrale degli interessi debitori ###, in assenza di qualsivoglia pattuizione in merito ed in aperta violazione della norma di cui all'art.1283 c.c., la quale subordina al requisito della sussistenza di un uso - secondo la Corte di ### normativo, non negoziale - la deroga al regime legale della capitalizzazione dell'interesse, fondato sul presupposto di una convenzione successiva alla scadenza degli interessi e di una maturazione degli interessi, della cui capitalizzazione si tratta, per un periodo di almeno sei mesi - L'###nullità e inefficacia dell´applicazione delle "commissioni di massimo scoperto" (c.m.s.) nonché di altre commissioni e di oneri e spese, in ragione del fatto che, conformemente alle "abitudini" del cartello bancario, la ### convenuta opposta, in assenza di specifica previsione negoziale, aveva gravato il conto dell'odierna attrice delle cc.dd. "commissioni di massimo scoperto" (c.m.s.), in misura rilevante, variabile nel tempo e capitalizzando tale onere con periodicità trimestrale, le quali costituivano, invero, voci di spesa alquanto oscure, sia perché si trattava di un costo aggiuntivo non previsto in alcuna disposizione di legge, sia in considerazione che non era dato rinvenire alcuna ragione pratica - una "causa" in senso giuridico/negoziale (art.1325 n.2 c.c.) - che le giustificasse e legittimasse nonché del fatto che difettava una indicazione specifica della misura e delle modalità concrete di calcolo della commissione e che in ogni caso a decorrere dal 2009 dovevano essere considerate ai fini del Teg soglia usura - L'###nullità e inefficacia del sistema di determinazione delle valute (cc. dd. "giorni banca").  - ###nullità e inefficacia del sistema di calcolo del saldo di conto corrente e del relativo tasso di interesse, alla luce del fatto che il metodo "in linea banca" alterava la realtà del rapporto, finendo per applicare interessi su interessi ed interessi su costi dilatando, in tal modo, il corrispettivo della prestazione bancaria e, quindi, incidendo in modo distorto sul T.E.G.  - l'intervenuto superamento, in relazione al conto oggetto di causa, del TEG soglia usura di cui alla legge 108/96, nella misura risultante dai decreti ministeriali di determinazione del TEg soglia pubblicati sulla G.U. e che si producevano unitamente alla perizia del ### Dinoi - l'intervenuto superamento, in relazione al conto oggetto di causa, del TEG soglia usura di cui alla legge 108/96, nella misura risultante dai decreti ministeriali di determinazione del TEg soglia pubblicati sulla G.U.  - il fatto che Il mutuo del 2003 doveva ritenersi affetti da nullità ai sensi del combinato disposto degli artt. 1325 e 1418 c.c., stante la mancanza di causa in quanto emergeva documentalmente che i contratti stipulati tra le parti in causa risultavano fondati sulla presupposizione, comune ad entrambe le parti, di una determinata situazione di fatto, e cioè sulla esistenza di un'ingente scopertura sul c/c n. 11500997, che risultava necessario ripianare, laddove il saldo del conto n. 11500997 oggetto di causa, depurato da tutte le anomalie ed addebiti illegittimi sopra evidenziati, avrebbe dovuto presentare un saldo ampiamente creditore, onde la nullità del contratto di mutuo in esame - Nel piano di rimborso dei mutui in esame era stato applicato il c.d.  “ammortamento alla francese”, sistema di calcolo che comportava la restituzione di maggiori interessi rispetto a quelli semplici, in quanto contiene una formula di matematica attuariale nella quale l'interesse applicato è quello composto e che tale meccanismo contravviene al disposto di cui all'art.1283 - Il contratti di mutuo di cui trattasi doveva ritenersi nullo per indeterminatezza dell'oggetto ex art.1346 e 1418 c.c., dovendosi operare la sostituzione automatica della clausola di pattuizione dell'interesse ultralegale con quello dell'interesse nella misura legale e con esclusione dell'applicazione anatocistica in quanto effettuata illegittimamente, ed in assenza di qualsivoglia preventiva pattuizione inter partes.  - La condotta dell'### convenuto integrava violazione dei doveri di buona fede e correttezza, il cui rispetto la legge impone alle parti contrattuali sin dalla fase delle trattative, nonché nella fase di conclusione e di esecuzione del contratto.  - Il vulnus al rapporto contrattuale, valutabile anche concorrentemente nella sfera extracontrattuale, aveva prodotto danni al signor ### atteso che il predetto correntista aveva subito l'applicazione di interessi superiori alla soglia dell'usura definita dalla legge, oltre ad ulteriori applicazioni bancarie illegittime, finendo per vivere i rapporti di conto corrente in esame in una condizione di ingiusta sofferenza, di criticità economica, di ricerca di rientri palesemente ingiusti - ### condizione di affannosità si era espressa sia nella sfera patrimoniale e finanziaria della correntista sia in quella extrapatrimoniale, rilevando, peraltro, l'ingiusto stress patito anche dai ### e ###.  - ### era titolare di ditta individuale e la posizione di sofferenza segnalata aveva posto in grave crisi le linee di credito della ditta individuale ### - I contratti erano nulli per mancanza di forma non essendo sottoscritti anche dalla ### - ### i presupposti per l'accoglimento dell'istanza ex art 649 cpc. 
Rigettata l'istanza ex art 649 cpc, si è costituita la #### contestando il contenuto della citazione, chiedendo che il Tribunale volesse, in via principale, in via principale, respingere l'opposizione, confermando in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto; Nel merito, in via subordinata, ha chiesto volersi dichiarare tenuti e condannarsi gli opponenti a corrispondere alla ### di ### di ### s.p.a., in relazione alle aperture di credito, agli scoperti di conto corrente e al mutuo fondiario ipotecario: - per il conto corrente n. 1500997 la somma di € 9.481,06 o altra e veriore somma ritenuta di giustizia oltre interessi nella misura annua del 18,50 % o in diversa ritenuta di giustizia a far data dal 18.12.2014; - per il mutuo fondiario stipulato fra le parti in data ### a rogito ### (repertorio 77232, raccolta 8677) la somma di € 194.465,44 o altra e veriore somma ritenuta dovuta oltre interessi nella misura annua del 3,906 % o in diversa che si riterrà di giustizia a far data dal 18.12.2014. 
Ha chiesto respingersi ogni altra ed ulteriore domanda formulata dagli opponenti nel presente giudizio. 
In ogni caso con il favore di diritti, spese ed onorari ### la causa, verificata la possibilità di addivenire ad una soluzione transattiva al fine di evitare nell'interesse delle parti aggravi in termini di tempi e costi processuali anche in termini di una eventuale prosecuzione della controversia in altri gradi di giudizio, all'udienza del 10 settembre 2019 sono state definitivamente precisate le conclusioni e la causa, concessi i termini ex art 190 cpc, è stata definitivamente trattenuta in decisione. 
All'esito, ritiene il Tribunale che l'opposizione debba essere rigettata e che, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto debba essere interamente confermato, alla luce delle seguenti considerazioni. 
È noto al Tribunale che, in seno al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in ragione della veste di attore sostanziale del convenuto opposto spetta a quest'ultimo l'onere di provare l'esistenza della propria pretesa creditoria. 
Muovendo sul piano della disamina dell'universo documentale agli atti di causa, va evidenziato come, sin dal deposito del ricorso monitorio, la ### abbia versato in atti: estratto conto a sensi art. 50 D. Lgs 385/93 relativo al conto corrente n. n. 1500997 (doc. 1 fascicolo monitorio); contratto di apertura di conto corrente n.. 1500997 in data ###, debitamente sottoscritto dal correntista (doc. n. 2); fideiussione in data ### sino alla concorrenza della somma di € 300.000,00 rilasciata da ### e ### regolarmente sottoscritta dalle parti (doc.3); raccomandate RR in data ### attraverso cui la ### ha dato comunicazione alla debitrice e ai fideiussori della risoluzione dei rapporti, richiedendo il pagamento delle somme dovute (doc. 4 e 5) Detta documentazione è stata quindi nuovamente depositata in giudizio da parte della convenuta opposta in uno con la comparsa di costituzione e risposta, in allegato alla quale la ### ha altresì prodotto: doc 2: aperture di credito e successive conferme; doc. 4: mutuo fondiario ipotecario in data ###; doc. 5: modifica parziale di contratto di mutuo ipotecario in 27.12.2011; doc. 6: 6) estratto conto trimestrale con allegato scalare dall'apertura sino al passaggio a sofferenza; doc.9)decreto del Ministero dell'### in data ### e, in allegato alle memorie ex art 183 cpc: doc. 11): atto di precetto su mutuo fondiario; doc 12) atto di pignoramento immobiliare ### seno al procedimento monitorio quanto in seno al giudizio di opposizione, è stato prodotto dalla ### l'estratto conto certificato ex art 50 TUB, attestante la debenza del cliente nei confronti della ### avuto riguardo tanto al contratto di conto corrente quanto al finanziamento, mentre per quanto concerne la fideiussione, debitamente sottoscritta dai garanti, la stessa prevede l'obbligo dei garanti di corrispondere alla ### quanto dalla stessa richiesto immediatamente, senza la possibilità di formulare eccezioni in ordine al tempo in cui il pagamento verrà richiesto. 
Avendo parte convenuta assolto l'onere della prova sotto il profilo della produzione in giudizio della documentazione attestante l'esistenza del credito, occorre vagliare la fondatezza delle eccezioni di cui alla spiegata opposizione. 
Preliminarmente, va dichiarata priva di rilevanza l'eccezione di nullità della documentazione contrattuale riportante esclusivamente la firma del correntista. 
Ciò alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte, la quale con recente pronuncia (### n. 22640/19), muovendosi nel solco tracciato dalle ### si è pronunciata in materia di contratti bancari e, segnatamente, in ordine alla validità del contratto di conto corrente recante unicamente la sottoscrizione del correntista (contratto c.d. monofirma) alla luce del disposto dell'articolo 117 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (c.d. T.U.B.) e, dopo aver osservato che «è possibile cogliere, anche nei contratti bancari come nei contratti di intermediazione finanziaria, una scelta legislativa rivolta a favorire, attraverso la previsione del requisito formale, la più estesa ed approfondita conoscenza, da parte del cliente, del contenuto del regolamento contrattuale predisposto dalla controparte ed a cui lo stesso si accinge ad aderire», hanno statuito che «[u]na volta che risulti provata la sottoscrizione da parte del correntista e che vi sia stata la consegna della scrittura a quest'ultimo, il consenso della banca, ai fini della formazione dell'accordo, può desumersi, come evidenziato dalle ### da comportamenti concludenti, quali appunto la consegna del documento negoziale, da essa predisposto, la raccolta della firma del cliente e l'esecuzione del contratto, ed il requisito della forma scritta del contratto di conto corrente bancario è soddisfatto». 
La pronuncia si pone in sostanziale continuità con quanto statuito in materia d'intermediazione finanziaria mobiliare dalle ### con la sentenza n. 898 del 16 gennaio 2018, emessa su ‘sollecitazione' della ### civile (cfr. ordinanza interlocutoria n. 12390 del 17 maggio 2017), la quale, al fine di «scongiurare uno sfruttamento «opportunistico» della normativa di tutela degli investitori» da parte di quei clienti che «(evidentemente in mala fede) propongano una domanda di nullità «selettiva»», aveva ritenuto costituire una questione di massima di particolare importanza la definizione del ‘perimetro' della nullità prevista dall'articolo 23 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (c.d. T.U.F.), in quanto «la deduzione della nullità del contratto quadro, per il difetto di una sottoscrizione, … rischia di comportare una revisione generale dell'applicazione del principio di buona fede oggettiva». 
Il menzionato articolo 23 prescrive, per la redazione dei contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento, la forma scritta, comminando espressamente la nullità per il caso di inosservanza di detto requisito formale. 
Come costantemente ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, il requisito formale ivi previsto attiene al solo contratto-quadro e non anche ai singoli ordini di investimento e/o disinvestimento: «La prescrizione dell'art. 23 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, secondo cui i contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento debbono essere redatti per iscritto a pena di nullità del contratto, deducibile solo dal cliente, attiene al contratto-quadro, che disciplina lo svolgimento successivo del rapporto volto alla prestazione del servizio di negoziazione di strumenti finanziari, e non ai singoli ordini di investimento (o disinvestimento) che vengano poi impartiti dal cliente all'intermediario, la cui validità non è soggetta a requisiti di forma» (Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 28432 del 22 dicembre 2011, massima rv. 620657 - 01. Conformi ex multis ### I, sentenza n. 3950 del 29 febbraio 2016; ### I, sentenza n. 16053 del 2 agosto 2016; ### I, sentenza n. 19759 del 9 agosto 2017). 
Quanto alla definizione di contratto-quadro la previgente disciplina, nel fissare le regole di comportamento da seguire, da parte delle società di intermediazione mobiliare, nello svolgimento delle loro attività, imponeva all'intermediario la stipulazione con il cliente di un contratto scritto recante l'indicazione della natura dei servizi forniti, le modalità di svolgimento dei servizi stessi, l'entità e i criteri di calcolo della propria remunerazione, nonché le altre condizioni particolari convenute con il cliente (cfr. articolo 6, comma 1, lettera c, della legge 2 gennaio 1991, n. 1): tale strumento negoziale ha acquisito il nomen iuris di ‘contratto-quadro' e corrisponde, sostanzialmente, allo "accordo base scritto con il cliente in cui vengano fissati i diritti e gli obblighi essenziali dell'impresa e del cliente" di cui al considerando 41 della direttiva 2006/73/CE della ### del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del ### europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di organizzazione e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva. 
Per risolvere la questione sottoposta al loro vaglio le ### hanno qualificato la sanzione comminata dall'articolo 23 del T.U.F.  come ‘nullità funzionale'. 
La categoria delle nullità funzionali o c.d. da disvalore comprende le ipotesi di regolamento negoziale che, pur non presentando difetti strutturali, sia comunque disapprovato dall'ordinamento perché ritenuto incompatibile con interessi e valori fondamentali secondo i generali parametri del contrasto con norme imperative, principi di ordine pubblico e regole di buon costume. 
La riconduzione alla suddetta categoria della nullità di cui all'articolo 23 del T.U.F. è avvenuta, da parte delle ### sulla base della valorizzazione dello ‘scopo normativo' ovvero della finalità della normativa di settore, volta al perseguimento di obiettivi di trasparenza e di tutela degli investitori.  ### l'iter logico-argomentativo seguito dal ### la forma scritta non si pone sul piano della struttura, quale elemento costitutivo del contratto, ma sul ### piano della funzione: «la specificità della disciplina che qui interessa, intesa nel suo complesso e nella sua finalità, consente proprio di scindere i due profili, del documento, come formalizzazione e certezza della regola contrattuale, e dell'accordo, rimanendo assorbito l'elemento strutturale della sottoscrizione di quella parte, l'intermediario, che, reso certo il raggiungimento dello scopo normativo con la sottoscrizione del cliente sul modulo contrattuale predisposto dall'intermediario e la consegna dell'esemplare della scrittura in oggetto, non verrebbe a svolgere alcuna specifica funzione». 
All'esclusione della configurabilità come strutturale della nullità ex articolo 23 del T.U.F. è conseguita l'irrilevanza del difetto di sottoscrizione dell'intermediario, potendo il requisito della forma scritta del contratto-quadro «ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti». 
Chiamata a pronunciarsi sulla validità del contratto di conto corrente recante unicamente la sottoscrizione del correntista (contratto c.d.  monofirma), la ### ha ritenuto applicabile anche al settore dei contratti bancari il principio di diritto enunciato dal ### della nomofilachia in materia d'intermediazione finanziaria mobiliare ### premesso, deve sottolinearsi come integri ius receptum in seno alla giurisprudenza della ### il fatto che uno dei principi generali che disciplinano il processo civile - sia ordinario che del lavoro - è rappresentato dall'onere delle parti di allegare e provare i fatti posti a fondamento delle rispettive pretese, costituendo l'assolvimento di tale onere la base stessa del potere di valutazione del giudice, il quale "deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti", nonché "i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita", ai sensi dell'art. 115 cod. proc. civ., che, nel testo introdotto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, ha espressamente aggiunto tale ultimo riferimento ai "fatti non contestati", peraltro già in precedenza ritenuto ammissibile dalla Suprema Corte, a partire da Cass. S.U. 23 gennaio 2002, n. 761. 
La Suprema Corte (### n. 15527/14) ha in particolare evidenziato come dalla lettura della suddetta disposizione in combinazione con quella degli artt. 163 e 167 cod. proc. civ. (per il rito ordinario) e degli artt. 414 e 416 cod. proc. civ. (per il rito del lavoro) si desume agevolmente che l'onere di allegazione comporta (sia per l'attore sia per il convenuto) la formulazione delle rispettive pretese in modo specifico, con la precisa indicazione dei fatti e dei documenti sui quali tali rispettive pretese sono fondate (e la richiesta dell'assunzione dei relativi mezzi di prova).  ### onere, quindi, ha ad oggetto elementi che devono essere determinanti per consentire al giudice di esercitare il proprio compito di valutazione onde pervenire ad una decisione sulla controversia, ma non tali da dimostrare, di per sé, la fondatezza delle pretese, rispettivamente, fatte valere dalle parti, spettando al giudice - sulla base dei dati forniti dalle parti in applicazione del principio dispositivo, da contemperare, ex art. 111 Cost., con il principio c.d. "di acquisizione probatoria" - di verificare in concreto e con riguardo alle singole fattispecie se e quale tra le diverse istanze sia fondata e in che termini.   ### dei fatti e dei documenti, sia per l'attore che per il convenuto, è un'attività imprescindibile nell'esercizio dell'azione e nella formulazione dell'eccezione, tanto più anche il silenzio di una parte sui fatti allegati dall'altra, non è scevro di conseguenze, data gli effetti del principio di non contestazione (tempestiva e specifica), oggi codificato a seguito della modifica dell'art. 115, primo comma, cod. proc. civ., di cui si è detto. 
Detto regime di allegazione - afferma la Suprema Corte - è inderogabile, in quanto il processo civile di cognizione si fonda su preclusioni rigide che non possono essere modificate su accordo delle parti, nemmeno con il consenso del giudice, posto che l'interesse sotteso non è di natura privatistica bensì ha carattere pubblicistico, in quanto condiziona il celere e regolare andamento del processo, funzionale al raggiungimento del principio costituzionale della sua ragionevole durata (art. 111 Cost.). 
Perno centrale attorno a cui ruota il processo civile è il principio dispositivo di cui all'art 2697 cc, in forza del quale alla base della decisione del giudice devono essere poste soltanto le prove che le parti hanno prodotto nel corso del procedimento. 
Tali principi, i quali regolano e disciplinano il funzionamento del processo civile, trovano necessaria applicazione anche in materia bancaria, anche con riguardo alla fattispecie dell'opposizione a decreto ingiuntivo. 
Va evidenziato come, vertendosi in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto - nel caso di specie, la banca - assume la veste di attore sostanziale e, come tale, è gravata dall'onere previsto dall'art. 2697 c.c. e deve fornire la prova del credito azionato in sede monitoria.  ### prova deve ritenersi assolta. 
La stessa va soddisfatta, preliminarmente, con il deposito degli estratti conto dall'inizio del rapporto: estratti che espongono i movimenti, gli interessi applicati, le commissioni, le spese addebitate ecc. 
Se invero il certificato ex art 50 TUB deve ritenersi sufficiente ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo opposto, la stessa valenza probatoria non può essere riconosciuta al documento in parola in sede ###seno alla quale dovrà essere versata in atti la serie completa degli estratti conto. 
A tale onere la ### ha dato seguito in sede di comparsa di costituzione e risposta. 
La circostanza de qua risulta provata per tabulas e non ha costituito oggetto di contestazione specifica da parte dell'opponente. 
Sul punto, giova peraltro sottolineare, in via generale, come l'opponente non abbia provveduto al deposito della prima memoria ex art 183 vi comma cpc, con conseguente applicabilità dell'art 115 cpc con riferimento alle allegazioni fattuali contenute nella comparsa costitutiva.  ### in quanto la norma in parola non si applica solo con riferimento al convenuto rispetto alle allegazioni fattuale attoree, ma anche rispetto all'attore con riferimento alle allegazioni fattuali del convenuto. 
Sul punto, la Suprema Corte ha affermato che “ai sensi dell'art. 115 cod. proc. civ., la non contestazione costituisce un comportamento univocamente rilevante, con effetti vincolanti per il giudice, il quale deve astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e deve, perciò, ritenere la circostanza in questione sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo in concreto spiegato espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (### civile, sez. VI 21 agosto 2012 14594) ### di specifica contestazione, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art.167 cpc, deve essere inteso nel senso che, qualora i fatti costitutivi del diritto azionato siano individuati dalla legge, la parte ha l'onere di contestarli specificamente e non, genericamente, con una clausola di stile, per evitare che gli stessi siano ritenuti incontestati; solo in presenza di tale condizione, l'attore ha l'onere di provarli, restando così assicurato il principio del contradditorio (### 10860/2011). 
Stante il tenore letterale dell'art 115 cpc, il quale utilizza l'espressione “parte costituita”, l'onere de quo deve ritenersi gravare tanto sul convenuto rispetto alla allegazioni attoree, quanto sull'attore rispetto alle allegazioni di parte convenuta. 
Detta contestazione, la quale deve essere precisa e specifica, deve avvenire nella prima difesa utile e, in ogni caso, non oltre la prima memoria ex art 183 cpc, termine ultimo entro cui il thema decidendum ed il thema probandum trovano definitiva cristallizzazione. 
Stante il tenore dell'art 115 cpc ed i principi di diritto enucleati sul punto dalla ### va evidenziato come non risultino specificamente contestate le allegazioni fattuali di cui alla comparsa costitutiva e, segnatamente, il fatto che: - in data ### è stato fra la ### di ### di ### s.p.a. e la signora ### il contratto di conto corrente di corrispondenza contrassegnato con il n° CC ### intestato all'opponente presso la sede di ### della convenuta opposta (doc 1 comparsa cost.); sul conto corrente n° CC ### era stata concessa in data ### apertura di credito ordinaria, dell'importo di originarie lire 100.000.000 (pari ad € 51.646,00); tale affidamento era stato confermato (portandolo e diminuendolo ad € 10.000,00) in data ### e poi nuovamente e successivamente in data ### e 18.03.2014 (doc. 2 apertura di credito e successive conferme); in data ### i signori ### e ### si erano costituiti fideiussori, sino alla concorrenza della somma di € 300.000,00, delle obbligazioni tutte nascenti dai rapporti fra la ### di ### di ### s.p.a. e la signora ### (doc. 3); in data ### era inoltre stato stipulato fra le parti mutuo fondiario ipotecario di originari € 250.000,00 da restituirsi in 180 rate mensili (doc. 4); Il mutuo sopra citato era stato oggetto di modifica parziale, con sospensione dell'ammortamento del debito residuo e modifica della durata con rogito ### in data 27 dicembre 2011 (doc. 5); era seguito il normale svolgimento dei rapporti negoziali fra le parti, con utilizzo del conto corrente - anche oltre il limite concesso - sino alla risoluzione del contratto di mutuo e alla revoca dell'apertura di credito, come risultava da estratto conto trimestrale con allegato scalare relativo al conto corrente, dalla sua apertura sino alla sua estinzione per passaggio a sofferenza (doc. 6); la ### aveva esercitato il suo diritto di recesso in relazione alla concessa apertura di credito e si era avvalsa della clausola risolutiva di cui all'art. 11 delle condizioni generali del relativo contratto; la risoluzione del mutuo e revoca dell'apertura di credito erano intervenute in ragione del comportamento inadempiente di parte opponente ### a cui era stata data comunicazione con raccomandata in data ### (doc. 7), invitandola a versare la somma di € 8.702,63 oltre interessi di mora in relazione al conto corrente, nonchè la somma di € 193.408,33 oltre interessi di mora in relazione al mutuo ipotecario fondiario; con missiva in pari data - 19.09.2014 - era stata altresì data comunicazione dell'avvenuta risoluzione e della revoca ai garanti ### e ### (doc. 8). 
Costituisce circostanza non oggetto di specifica contestazione e, pertanto, da ritenersi provata ex art 115 cpc, il fatto che la ### aveva sempre regolarmente, costantemente e puntualmente inviato tramite posta tutti gli estratti periodici relativi al conto corrente di cui sopra (con il relativo scalare), nonché i documenti di sintesi sulle condizioni praticate e le comunicazioni sulla variazione di tali condizioni.  ### ha poi allegato che, non avendo né la debitrice né i fideiussori provveduto al pagamento delle somme a loro richieste, la stessa aveva provveduto a depositare ricorso monitorio relativo alle somme dovute in ragione dello scoperto sul conto corrente, nulla richiedendo in relazione alle somme di cui al contratto di mutuo fondiario ipotecario e che con il decreto ingiuntivo opposto gli opponenti erano pertanto stati condannati a pagare le sole somme dovute in relazione al conto corrente (n° CC ### presso la sede di ### dell'opposta), mentre nulla era stato richiesto in relazione agli altri rapporti negoziali intercorsi fra le parti ### ha quindi eccepito l' inammissibilità delle domande riconvenzionali tutte formulate in relazione al contratto di mutuo in data ###, e ai diversi rapporti intercorsi fra le parti, atteso che in relazione agli stessi la convenuta in opposizione nulla aveva richiesto in sede ###vi era alcun collegamento funzionale fra lo stipulato contratto di mutuo e gli altri intercorsi ed intervenuti rapporti negoziali fra le parti. 
Non è poi specificamene contestato - e deve pertanto ritenersi provato ex art 115 cpc - il fatto che: - la ### di ### di ### s.p.a.  aveva dato conoscenza e pubblicità alle condizioni da essa praticate,; dalla disamina del doc 1 si evinceva la pattuizione per iscritto da parte del correntista tanto del tasso di interesse quanto di tutte le condizioni economiche riguardanti il rapporto di conto corrente; per quanto concerneva lo ius variandi, si trattava di facoltà espressamente pattuita per iscritto tra le parti in seno al contratto di conto corrente di corrispondenza in atti (doc. 1) e che la ### si era avvalsa di tale facoltà solo nei casi precisamente indicati e comunicati al correntista opponente secondo le pattuizioni contrattuali e le previsioni di cui all'art. 118 (3) del ### detta facoltà era stata esercitata dalla convenuta in opposizione mediante comunicazioni ad hoc, nonché tramite i documenti periodici di sintesi trasmessi alla debitrice; per tutte le voci di costo differenti dal tasso di interesse, aveva inoltre rilievo anche la pubblicità effettuata dalla ### saluzzese presso la propria sede, ove erano radicati i rapporti con il debitore; ai sensi del ### le condizioni economiche indicate nei documenti messi a disposizione del pubblico integrano infatti le pattuizioni negoziali intervenute fra le parti. 
Risulta non specificamente contestato il fatto che : il conto corrente per cui è causa era stato aperto, come risulta dalla documentazione in atti, nel 2001, a dispetto delle censure mosse da parte attrice con riferimento all'anatocismo pre2000; dal 1° luglio 2000, la ### di ### di ### s.p.a. aveva uniformato le clausole sulla capitalizzazione degli interessi, attivi o passivi che siano, applicati ai rapporti con tutti i suoi clienti, prevedendo la medesima capitalizzazione nei rapporti siano essi a debito o a credito; a partire da tale momento, la ### aveva introdotto una sola ed uniforme modalità temporale - comunque trimestrale - per la maturazione degli interessi sugli interessi; da tale momento, la ### aveva tenuto un comportamento assolutamente conforme alle previsioni normative contenute nel secondo comma dell'art. 120 del ### e nella delibera adottata dal ### per il ### ed il ### la cadenza trimestrale dell'anatocismo, sia per gli interessi a debito che per quelli a credito sul conto corrente, era stata altresì espressamente convenuta tra le parti all'art. 8 del contratto di apertura di conto corrente (doc. 1) sottoscritto in data ###; ###. 120, comma 2, del ### (4), antecedente alla modifica intervenuta con la legge di ### 2014, disponeva che il ### per il ### ed il ### stabilisse modalità e criteri per la maturazione degli interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo che nelle operazioni in conto corrente fosse assicurata, nei confronti della clientela, la medesima periodicità nei conteggi degli interessi sia debitori che creditori; a tale previsione normativa si era attenuta la convenuta opposta; anche a seguito della modifica introdotta con la legge di ### 2014, l'art. 120, comma 2 del ### non poteva trovare diretta applicazione in quanto, ai fine della sua applicazione, era necessaria e richiesta l'adozione della ### del ### e ### richiamata dalla stessa normativa; i contratti sottoscritti enunciavano i giorni di valuta per le varie operazioni e nello svolgimento dei rapporti la ### di ### di ### s.p.a. aveva applicato quanto previsto. 
Per quanto concerne il mutuo ed il contratto di finanziamento, la ### ha allegato che: - Salva l'inammissibilità della domanda per mancanza di collegamento col titolo dedotto in giudizio, non poteva ravvisarsi nel caso di specie nullità del mutuo per il sol fatto che la somma erogata fosse stata utilizzata per estinguere precedenti posizioni debitorie del mutuatario nei confronti del mutuante, in quanto tale accadimento non comporta alcuno stravolgimento causale del contratto di mutuo.  - Solamente nei mutui di scopo aveva rilievo l'utilizzo della somma erogata, rilevando ciò ai fini del sinallagma del contratto.  - La traditio rei, ossia la consegna della somma, poteva realizzarsi mediante accredito in conto corrente della somma mutuata senza che ciò andasse ad influire sulla causa del contratto stesso.  - In materia la Suprema Corte aveva avuto occasione di chiarire come il mutuo fondiario non sia un mutuo di scopo, per cui la sua validità non era subordinata all'utilizzo per una specifica finalità della somma erogata; da ciò deriva che l'istituto mutuante non deve controllare l'utilizzo della somma stessa e il mutuatario era libero di farne l'utilizzo che riteneva più opportuno. 
Non hanno costituito oggetto di contestazione specifica - e devono ritenersi pertanto provate, risultando peraltro dalla disamina della documentazione contrattuale agli atti - le allegazioni di parte convenuta opposta secondo cui: - Il contratto di mutuo sottoscritto fra le parti in data ### prevedeva “un tasso variabile pari a uno virgola (1,80) punti percentuali in più della media del tasso ### 365” corrispondente pertanto alla data della stipula del mutuo ad una percentuale di 4,553 punti %.  - il tasso soglia era, sulla base della legge antiusura e del decreto ministeriale di riferimento relativo al trimestre, pari a 8.060 %.  - Per la determinazione del tasso si precisava che lo stesso era stato ricavato nel rispetto della normativa tempo vigente, aumentando della metà il tasso medio rilevato, pari a 5,37 %, di cui al decreto del Ministero dell'### in data 20 dicembre 2002 (doc. 9).  - il tasso moratorio pattuito in contratto risultava non superare il tasso-soglia, come facilmente si evinceva da un semplice calcolo matematico; - Le parti avevano contrattualmente pattuito che il tasso moratorio fosse pari a quello corrispettivo aumentato di due punti percentuali: il tasso corrispettivo era pari a 4,553 punti %, per cui anche aggiungendo due punti percentuali (arrivando così a 6,553 %) non si raggiunge e non si superava il tasso-soglia, che si ricordava essere stato all'epoca di stipula del mutuo pari a 8,060 %.  - la citata sentenza della ### 350/2013 non aveva assolutamente stabilito che i tassi di interessi corrispettivi dovevano essere sommati con quelli di mora per poi valutare il superamento del tasso soglia.  le domande tutte formulate da controparte con riferimento al mutuo a rogito ### in data 05 dicembre 2006 dell'importo complessivo di € 280.000,00 (da rimborsarsi in anni 30 con rate mensili decorrenti dal 01/02/2007) non avevano alcun fondamento e alcuna rilevanza; pur corrispondendo al vero quanto esposto in relazione alla concessione del mutuo, alla sua durata e al tasso pattuito, in ogni caso ampiamente nei limiti del tasso soglia parte opponente aveva omesso di allegare che, con rogito ### in data ### l'opponente ### aveva venduto al signor ### alcuni immobili e l'acquirente si era accollato il mutuo a suo tempo stipulato, come risultava dal doc. 4 in atti; la ### non aveva pertanto alcun rapporto di credito con l'opponente in relazione al citato mutuo e nulla aveva richiesto in proposito in sede ###punto risarcimento del danno, la ### ha allegato che: la domanda formulata dagli opponenti in proposito risultava affetta da genericità ed indeterminatezza; dalla lettura della citazione non era dato comprendere quale nesso eziologico potesse ravvisarsi fra il comportamento della ### e l'asserito danno che sarebbe risultato patito in via generica ed indeterminata da tutti gli opponenti; il semplice fatto che la ### di ### di ### s.p.a. avesse richiesto somme che, a dir degli opponenti, non erano dovute, non poteva rappresentare un danno; medesimo discorso valeva per l'addebito in conto corrente di somme che secondo la tesi avversaria, non sarebbero state dovute In punto fideiussione, la ### ha allegato che: i riferimenti compiuti dalla parte opponente alla normativa in materia erano assolutamente generici e privi di riferimento alla fattispecie concreta; la non creduta ed ipotetica illegittimità di addebiti effettuati dalla ### saluzzese sul conto corrente dell'opponente avrebbe comportato casomai la diminuzione quantitativa della somma dovuta dai fideiussori, ma non avrebbe potuto certamente comportare la nullità della fideiussione. 
Non risultano poi contestate le allegazioni formulate dalla ### circa il contenuto della perizia econometrica versata in atti dagli opponenti. 
Sul punto, la ### ha allegato che: - la stessa richiamava quanto già esposto nella fase cautelare afferente l'istanza di sospensiva ex art 649 cpc e contestava non solo le risultanze della perizia, ma anche la la metodologia di calcolo e la sua correttezza, la corrispondenza di quanto oggetto di analisi agli effettivi rapporti fra le parti, la riferibilità ai dati contabili dei rapporti intercorsi fra le parti; trattavasi di una mera allegazione di parte, peraltro redatta in maniera generica. 
La mancata contestazione di tutte le suesposte allegazioni rileva in ragione del fatto che le allegazioni attoree si configurano quali generiche nella parte in cui le stesse appaiono disancorate dal testo contrattuale. 
Parte attrice assume non essere in possesso del testo del contratto di apertura di conto corrente n.. 1500997 datato 31.10.2001 Il medesimo tuttavia risulta essere stato allegato dalla convenuta opposta sin dal deposito del ricorso monitorio e, pertanto, in un momento antecedente la notifica della citazione in opposizione. 
Detta circostanza non è priva di conseguenze sul piano giuridico, in quanto comporta ex se tanto la genericità delle allegazioni contenute nell'atto di citazione per essere le stesse oggettivamente disancorate dal testo del contratto e, per l'effetto, da considerarsi solo ipoteticamente formulate, quanto, come meglio si evidenzierà, l'inattendibilità della perizia econometrica, per essere la medesima stata predisposta, come si evince dal testo della stessa, senza prendere le mosse dal predetto testo contrattuale. 
Va peraltro evidenziato come, stante la natura di imprenditore commerciale dell'opponente, gravasse in ogni caso sul medesimo l'onere di conservazione della documentazione. 
Sul punto, costituisce ius receptum in seno alla giurisprudenza della ### il fatto che, qualora le censure del correntista si fondino sull'asserita nullità di clausole contenute nel contratto, proprio in quanto costituisce elemento indefettibile il fatto che la citazione si basi sul testo contrattuale, non possa trovare ingresso neppure l'adozione da parte del giudice dell'ordne di esibizione ex art 210 cpc.  ###, sotto tale profilo, risulta necessariamente generica. 
A ciò va aggiunto che non risulta contestata da parte opponente la completezza degli estratti conto prodotti dalla ### con la conseguenza che anche la suddetta circostanza, peraltro da ritenersi provata documentalmente, deve ritenersi provata anche ex art 115 cpc.. 
Il fatto che si verta in materia di opposizione a decreto ingiuntivo non significa, per ciò solo, che non sussista un onere di allegazione e contestazione specifica anche in capo all'opponente. 
Pur rivestendo invero il convenuto opposto il ruolo di attore sostanziale, grava sull'attore opponente, convenuto sostanziale del giudizio, l'onere di contestare specificamente le allegazioni del convenuto opposto, gli elementi posti a fondamento della sua pretesa, i titoli e, in generale, i documenti che quest'ultimo pone a fondamento della propria pretesa.  ### vale, in special modo, quando il convenuto non si sia limitato alla produzione del certificato ex art 50 TUB ma, come nel caso di specie, abbia prodotto in giudizio non solo l'estratto conto certificato ex art 50 TUB, ma altresì la documentazione contrattuale e gli estratti. 
La specifica mancata contestazione della documentazione de qua, concretatasi nel caso di specie nel mancato deposito della prima memoria ex art 183 Vi comma cpc, non è priva di rilevanza sul piano probatorio alla luce della più recente giurisprudenza in materia di opposizione a decreto ingiuntivo in materia bancaria. 
Qualora nella fase di opposizione l'ammontare del credito della banca venga documentato tramite la produzione degli estratti conto relativi all'intera durata del rapporto di conto corrente intrattenuto tra le parti, oltre che dai contratti, e i tassi di interesse e le condizioni risultanti dagli estratti conto siano stati oggetto di contestazioni di carattere generico, va richiamato l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità in tema di prova del credito fornita da un istituto bancario nell'ambito del procedimento monitorio e del successivo giudizio di opposizione, secondo il quale deve distinguersi tra l'estratto di saldaconto (ora estratto conto certificato ex art. 50 TUB), la cui efficacia probatoria è limitata al procedimento monitorio e non si estende al successivo giudizio di opposizione e, in generale, agli ordinari giudizi di cognizione, e l'ordinario estratto conto - che riporta le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive praticate dalla banca, ed assume una relativa incontestabilità dopo un certo periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista - idoneo a fungere da prova anche nella fase dell'opposizione (S.U., n. 6707/1994; n. 2751/2002; 12233/2003; n. 11749/2006). 
Ne discende che, una volta fornita dalla banca tramite la produzione degli estratti conto la prova dell'ammontare del proprio credito nella fase dell'opposizione, costituisce onere del debitore effettuare puntuali e specifiche contestazioni in relazione alla parte di somma ritenuta non dovuta. 
Quindi, qualora gli opponenti si siano limitati a rilievi generici, omettendo di muovere addebiti specifici e circostanziati in relazione a singole poste dalle quali discenderebbe il saldo finale, il credito della banca può ritenrsi accertato. 
Qualora, a fronte della documentazione versata in atti dall'opposto, l'opposizione, unitariamente considerata, sia generica o in ogni caso non vi sia stata specifica contestazione della documentazione prodotta, la stessa non potrà ritenersi validamente formulata ed il credito della ### dovrà considerarsi accertato. 
Va pertanto affermato che In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, a fronte all'assolvimento dell'onere della prova di parte opposta, le contestazioni generiche, considerando unitariamente l'opposizione, sono insufficienti a fondare l'opposizione (cfr ###, 4082/16) In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, ove la ### opposta, come nel caso di specie, produca adeguata e congrua documentazione comprovante l'origine e la natura dei debiti contestati, l'opponente deve muovere obiezioni specifiche e precise contestazioni in ordine alle modalità di applicazione e determinazione degli interessi e degli altri costi imputati nei rapporti di conto corrente (cfr ### Roma, 12714/16) Sulla scorta di tali principi, è possibile affermare che in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, ove la ### opposta produca adeguata e congrua documentazione comprovante l'origine e la natura dei debiti contestati, l'opponente deve muovere obiezioni specifiche e precise contestazioni in ordine alle modalità di applicazione e determinazione degli interessi e degli altri costi imputati nei rapporti di conto corrente; in mancanza non può essere accolta l'istanza di consulenza tecnica contabile in quanto avrebbe finalità puramente esplorative (### Roma, 22.6.2016) Né, salve le considerazioni infra sviluppate sulla attendibilità della perizia, la specificità delle allegazioni può discendere ex se dal richiamo al contenuto della relazione peritale, in ragione del principio secondo cui l'esatta individuazione del ‘petitum' e della ‘causa petendi' deve avvenire attraverso una corretta ed esaustiva esposizione, negli atti di causa, dei fatti posti a sostegno della domanda, senza che possa ritenersi sufficiente il richiamo al contenuto della documentazione - nel cui novero rientra la perizia econometrica - ivi allegata (Cass. n. 29241/2008). 
Quanto sopra in quanto La ‘ratio' della norma - afferma la ### è evidente e deve rinvenirsi nell'esigenza di porre il convenuto nella necessità di apprestare le proprie difese sulla base del contenuto dell'atto di citazione, prima ancora della produzione documentale da parte dell'attore, la quale avviene solo successivamente, ai sensi dell'art. 165 c.p.c., al momento della sua costituzione con finalità meramente probatorie (Cass. n. 29241/2008). 
Sulla scorta dei principi di diritto enucleati dalla ### in accordo con la giurisprudenza di merito (### Torino, 4499/2016) è possibile affermare che, qualora, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo in materia bancaria, il correntista opponente eccepisca la nullità di clausole contenute nel testo contrattuale, costituisca principio di carattere generale, costituente diretta applicazione dell'art 2697 quello secondo cui la parte che afferma il carattere indebito delle operazioni sia tenuta a provare i fatti costitutivi della sua pretesa e, in primo luogo, ad allegare e produrre i contratti bancari contenenti le clausole asseritamente invalide e i relativi estratti conto, a far tempo dalla costituzione del rapporto.  ### in quanto solo tali produzioni consentono al giudice di valutare l'esistenza e l'eventuale nullità delle clausole invalide e di svolgere un'indagine contabile per l'intero rapporto negoziale, al fine di accertare l'inesistenza della causa debendi quale elemento costitutivo della domanda di indebito oggettivo. 
Sul punto, in accordo con la giurisprudenza formatasi sul punto (### Torino, 4499/16) deve affermarsi che se la banca - come nel caso di specie - abbia prodotto documenti negoziali che presentano un contenuto analitico, con clausole definite in modo specifico e ben individuato, le censure formulate in merito all'applicazione di interessi, competenze e commissioni in misura superiore al dovuto devono ritenersi generiche ed indeterminate se non siano esattamente specificati i singoli tassi di interesse contestati con riferimento a periodi determinati in relazione ai rapporti intercorsi, né le commissioni asseritamente illegittime e neppure l'incidenza delle clausole asseritamente viziate nella concreta determinazione della somma pretesa.  ### omissione non consente l'accertamento della loro contrarietà o meno a norme di legge e tale lacuna non può essere colmata con l'esperimento di C.T.U., che avrebbe natura meramente esplorativa. 
La parte ha l'onere di spiegare la valenza dimostrativa dei documenti che produce.   Sul punto, si sono pronunciate le stesse ### della ### (Cass. S.U. n. 2435/2008), affermando che, qualora la parte non abbia specificamente allegato i fatti in seno agli atti processuali, effettuando un richiamo alla produzione documentale, non sussisterebbe neppure l'obbligo per il giudicante di provvedere alla disamina degli stessi.  ### in quanto la domanda introduttiva di un giudizio esige sempre che l'attore indichi espressamente i fatti materiali che assume essere stati lesivi del proprio diritto» (Cass. civ., sez. III, 12 ottobre 2012 17408), sì che, qualora gli stessi non siano stati allegati nell'atto processuale, la successiva produzione documentale , pur attestando la sussistenza di quei fatti, non è in alcun modo idonea a compensare il difetto originario di allegazione perché ciò costituirebbe un ampliamento indebito del thema decidendum (Cass. civ., sez. III, 21 marzo 2013 n. 7115). 
Muovendosi nel solco della giurisprudenza di legittimità, la giurisprudenza di merito, statuendo proprio in materia di contenzioso bancario, ha affermato che è inammissibile l'allegazione implicita di tali elementi fattuali compiuta tramite il rinvio con l'atto di citazione alla relazione tecnica depositata in giudizio atteso che, in base al principio del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., le allegazioni implicite e la causa petendi devono essere portate a conoscenza, unitamente all'atto di citazione, al convenuto per consentire allo stesso di esercitare immediatamente, nel termine libero di cui all'art. 163 bis c.p.c., il proprio diritto di difesa, avendo piena e completa cognizione dei fatti che la controparte pone a sostegno della pretesa fatta valere dinanzi all'#### in quanto, in base al principio del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., le allegazioni implicite, quindi, le dichiarazioni che rappresentano gli elementi fondamentali dell'azione e, in particolare, la causa petendi, devono essere portate a conoscenza, unitamente all'atto di citazione, al convenuto per consentire allo stesso di esercitare immediatamente, nel termine libero di cui all'art. 163 bis c.p.c., il proprio diritto di difesa, che comprende anche la facoltà di non costituirsi in giudizio e di rimanere inerte, avendo piena e completa cognizione dei fatti che la controparte pone a sostegno della pretesa fatta valere dinanzi al ### In ragione dei principi sopra richiamati, si è affermato che una simile condotta processuale preclude alla ### convenuta in giudizio, di predisporre in modo immediato le proprie difese e di prendere posizione su ogni singola rimessa, imponendogli, invece, in via alternativa l'obbligo di attivarsi ai sensi dell'art. 76 disp. att. c.p.c. per esaminare ed estrarre copia degli atti depositati in giudizio dall'attore, eventualmente tramite il conferimento di incarico a un difensore, ovvero l'obbligo di proporre difese generiche (### di ###, n. 999/2018). 
Sempre in tema di contenzioso bancario, si è affermato (### di ###, sentenza n.107/20179 che nel giudizio promosso dal cliente di un istituto bancario che eserciti l'azione di ripetizione dell'indebito deducendo la contrarietà a norme imperative di determinate condizioni contrattuali, parte attrice ha l'onere, sotto il profilo delle allegazioni, di rappresentare: la clausola contrattuale illegittima o il comportamento illegittimo della banca, la rimessa compiuta in esecuzione della clausola o del comportamento illegittimo, la natura solutoria della rimessa, la data della rimessa e il procedimento matematico tramite il quale perviene all'indicazione della somma complessiva di cui domanda la restituzione. ### implicita compiuta tramite il rinvio con l'atto di citazione alla relazione tecnica depositata in giudizio è dunque inammissibile atteso che, in base al principio del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., le dichiarazioni che rappresentano gli elementi fondamentali dell'azione e, in particolare, la causa petendi, devono essere portate a conoscenza, unitamente all'atto di citazione, del convenuto per consentire allo stesso di esercitare immediatamente, nel termine libero di cui all'art. 163 bis c.p.c., il proprio diritto di difesa, che comprende anche la facoltà di non costituirsi in giudizio e di rimanere inerte, avendo piena e completa cognizione dei fatti che la controparte pone a sostegno della pretesa fatta valere dinanzi al #### in ragione della necessità di garantire il diritto di difesa: la banca convenuta deve essere messa in condizione di difendersi: esaminando l'effettiva esecuzione della rimessa; la natura ripristinatoria o solutoria della rimessa; e di eccepire, con riferimento a ogni singola rimessa solutoria (siano esse eseguite su conto scoperto ovvero su conto non scoperto e definitivamente acquisite dall'istituto bancario alla data di chiusura del rapporto) la prescrizione; verificando la correttezza del calcolo della somma richiesta a titolo di ripetizione di indebito ### a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve verificare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso monitorio, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto. 
Le risultanze dell'estratto di conto corrente allegate a sostegno della domanda di pagamento dei saldi, legittimano l'emissione di decreto ingiuntivo e, nell'eventuale giudizio di opposizione, hanno efficacia fino a prova contraria, potendo essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni, non già attraverso il mero rifiuto del conto o la generica affermazione di nulla dovere. 
In materia di ingiunzione civile e di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente ha l'onere di specifica contestazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis; in mancanza l'opposizione va rigettata. 
I principi di diritto ut supra enucleati vanno poi letti in uno con quelli che, in quanto espressione del diritto vivente, regolano aspetti precipui del contenzioso bancario. 
Trattandosi di una espressione diretta del diritto vivente, frutto dell'evoluzione giurisprudenziale sviluppatasi in seno non solo alle ### di merito, ma anche alla Suprema Corte di ### detti principi devono necessariamente informare la decisione del giudice. 
Proprio in quanto espressione del diritto vivente, il quale integra l'ossatura portante del contenzioso bancario, il giudice non potrà e non dovrà ritenersi vincolante alle risultanze della ### ed anzi le stesse dovranno essere disattese nella misura in cui le medesime, proprio in ragione dell'evoluzione di detto diritto e dei principi di diritto enucleati sul punto dalla Suprema Corte, si pongano inevitabilmente in insanabile contrasto con quest'ultimo. 
Proprio in riferimento al rapporto di conto corrente, va evidenziato come, alla luce della giurisprudenza delle ### della ### non possa discutersi di usura sopravvenuta, avendo il ### nell'ambito della propria funzione nomofilattica, enucleato il principio di diritto in forza del quale, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario - ma detto principio di diritto, come espressamente statuito dalla ### vale anche con riferimento all'apertura di conto corrente - superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula; nè la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto (### 24675/17). 
Atteso che, nel caso, di specie, non risulta configurabile usura originaria, risultando per tabulas il fatto che gli interessi non sono stati pattuiti in misura superiore al tasso legale, né essendo stata fornita diversa prova in tal senso da parte degli opponenti, l'eccezione attorea sul punto deve essere rigettata ### essere del pari rigettata l'eccezione attorea in punto anatocismo. 
Preliminarmente, va evidenziato come il rapporto di conto corrente per cui è causa si ponga, dal punto di vista cronologico, in un momento successivo rispetto all'emanazione della ### 9 Febbraio 2000, il cui articolo 7 ha reso legittima la capitalizzazione trimestrale Ne deriva che la relativa pattuizione, la quale risulta per tabulas dalla disamina del testo contrattuale agli atti, deve pertanto ritenersi non solo validamente posta in essere, ma anche pienamente legittima in quanto conforme a quanto normativamente previsto. 
Integra ius receptum in seno alla giurisprudenza il fatto che con tali norme si è voluto porre espressamente una regola che già poteva considerarsi implicita nel sistema, regola in forza della quale anche nel conto corrente bancario, essendo questo assimilabile al conto corrente ordinario per la parte in cui in entrambe le strutture negoziali è prevista la periodica chiusura del conto, si produce la trasformazione degli interessi in capitale ad ogni singola chiusura, si determina cioè, per intrinseca caratterizzazione funzionale e strutturale, una peculiare ipotesi di anatocismo, il quale si caratterizza anche per la necessaria omogeneità del criterio di capitalizzazione per entrambe le parti del rapporto proprio in ragione della regola, di carattere strutturale, della periodica chiusura, che, essendo la causa della possibilità di capitalizzazione, non può che operare in modo unitario ed identico per entrambe le parti. 
Sul punto, si è affermata in giurisprudenza (da ultimo cfr. ### Torino, n. 2883/2012 del 27,4.2012), in conformità al prevalente orientamento della giurisprudenza di merito, la piena validità della delibera in questione e la sua applicabilità, per il periodo successivo all'adeguamento dei rapporti, anche ai contratti già in corso (ove non sia dimostrato che la modificazione abbia in concreto costituito un peggioramento in danno del correntista). A fortiori, dunque, la legittimità della pari capitalizzazione infrannuale per i rapporti contrattuali di nuova stipulazione" (### Torino 6.12.2012) E ancora, si è affermato che “deve ritenersi, invece, attualmente ammissibile la capitalizzazione degli interessi pattuita mediante apposite clausole contenute nei contratti bancari in forza della delibera ### 9.2.2000; l'art. 120 TUB come modificato dall'art. 25 del d.lgs.  342/99, ha infatti attribuito al ### il potere di stabilire le modalità ed i criteri per la produzione degli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria" (### Verbania 16.11.2012); “in ordine alle censure, attinenti alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, in danno del correntista, detta previsione negoziale risulta illegittima... in quanto contrastante con il disposto dell'art. 1283 c.c., solo sino alla entrata in vigore della delibera ### adottata il 9 febbraio 2000, la quale (in applicazione del disposto del D.Lgs. 342/99) ha reso lecita detta pratica bancaria nei rapporti di conto corrente, alla sola condizione del rispetto dell'eguale periodicità nella formazione dell'interesse composto, tanto dal lato attivo che da quello passivo, cid che nel caso di specie è avvenuto — cfr, contratti e comunicazioni per iscritto, come in atti; ne discende che la pratica anatocistica dovrà tout court essere espunta dal rapporto all'esame, in quanto contraria a norma imperativa, solo sino all'entrata in vigore della fonte normativa sopra richiamata" (### Asti 23.05.2013 n. 378). 
I rapporti per cui è causa, ratione temporis, sono sorti successivamente all'emanazione della ### 9.2.2000, adottata in ottemperanza al D.Lgs 342/99, il cui art 7 ha stabilito che: "Le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente a la data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro i1 30 giugno 2000 e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1 luglio. 
Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella ### della ###. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000. Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela". 
Nel caso di specie, si è detto, la periodicità trimestrale di capitalizzazione degli interessi è stata oggetto di regolare pattuizione. 
In fattispecie del tutto analoga a quella del presente giudizio, si è affermato in giurisprudenza che “va in primo luogo rilevato che il rapporto bancario per cui è causa, siccome stipulato nell' anno 2003, si pone a valle della normativa legittimante la capitalizzazione trimestrale degli interessi, ove bilateralmente pattuita (ad, 120 TUB e delibera ### 9 febbraio 2000). Più volte questo tribunale (da ultimo cfr. ### Torino, n. 2883/2012 del 27.4.2012), in conformità al prevalente orientamento della giurisprudenza di merito, ha affermato la piena validità della delibera in questione e la sua applicabilità, per il periodo successivo all'adeguamento dei rapporti, anche al contratti già in corso (ove non sia dimostrato che la modificazione abbia in concreto costituito un peggioramento in danno del correntista). A fortiori, dunque, la legittimità della pari capitalizzazione infrannuale per i rapporti contrattuali di nuova stipulazione" (### Torino 13.05.2013). 
E ancora, si è affermato: “con riguardo alla capitalizzazione trimestrale, in primo luogo, nulla quaestio. Avuto riguardo alla data di stipulazione dei rapporti per cui è causa — tutti successivi all'entrata in vigore della delibera ### 9.2.2000 — non ha alcuna pertinenza la contestazione relativa all'insussistenza di uso normativo in tal senso. 
La capitalizzazione infrannuale è prevista non già sulla base di norme bancarie uniformi in violazione dell'art. 1283 c.c. e o di usi, normativi o meno, bensì del contratto stipulato inter partes e la clausola in questione, siccome ad effetto bilaterale, è legittima per effetto di jus superveniens. Tutti i rapporti bancari per cui è causa, infatti, si pongono temporalmente a valle della normativa legittimante la capitalizzazione trimestrale degli interessi, ove bilateralmente pattuita (ad, 120 TUB e delibera ### 9 febbraio' 2000). Più volte questo tribunale (da ultimo cfr. ### Torino, n. 2883/2012 del 27,4.2012), in conformità al prevalente orientamento della giurisprudenza di merito, ha affermato la piena validità della delibera in questione e la sua applicabilità, per il periodo successivo all'adeguamento dei rapporti, anche ai contratti già in corso (ove non sia dimostrato che la modificazione abbia in concreto costituito un peggioramento in danno del correntista). A fortiori, dunque, la legittimità della pari capitalizzazione infrannuale per i rapporti contrattuali di nuova stipulazione" (### Torino 6.12.2012) E ancora: “deve ritenersi, invece, attualmente ammissibile la capitalizzazione degli interessi pattuita mediante apposite clausole contenute nei contratti bancari in forza della delibera ### 9.2.2000; l'art. 120 TUB come modificato dall'art. 25 del d.lgs. 342/99, ha infatti attribuito al ### il potere di stabilire le modalità ed i criteri per la produzione degli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria" (### Verbania 16.11.2012); “in ordine alle censure, attinenti alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, in danno del correntista, detta previsione negoziale risulta illegittima... in quanto contrastante con il disposto dell'art. 1283 c.c., solo sino alla entrata in vigore della delibera ### adottata il 9 febbraio 2000, la quale (in applicazione del disposto del D.Lgs.  342/99) ha reso lecita detta pratica bancaria nei rapporti di conto corrente, alla sola condizione del rispetto dell'eguale periodicità nella formazione dell'interesse composto, tanto dal lato attivo che da quello passivo, cid che nel caso di specie è avvenuto — cfr, contratti e comunicazioni per iscritto, come in atti; ne discende che la pratica anatocistica dovrà tout court essere espunta dal rapporto all'esame, in quanto contraria a norma imperativa, solo sino all'entrata in vigore della fonte normativa sopra richiamata" (### Asti 23.05.2013 n. 378). 
Va poi evidenziato come la legittimità di detta capitalizzazione non venga automaticamente meno, per quanto concerne il periodo post 2014, in ragione del novellato art 120 TUB: deve affermarsi sul punto che la disposizione di cui all'art. 120 TUB così come novellato dalla l.  147/2013, in verità non sembra potesse dirsi efficace a partire dal 1 gennaio 2014, in quanto la sua applicabilità era appunto differita all'emanazione della relativa disciplina attuativa da parte del ### Stante il tenore letterale della norma, è chiaro che il legislatore ha introdotto un divieto di anatocismo non generale, ma regolamentato, in quanto ha affidato espressamente al competente comitato interministeriale l'adozione di una delibera che disciplina modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, sicché l'iter legislativo non poteva intendersi completato, se non all'esito dell'emanazione della normativa secondaria riservata ad una successiva delibera del ### Inoltre, ai sensi dell'art. 161, comma 5 TUB, le disposizioni emanate dalle autorità creditizie ai sensi di norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi dello stesso D.lgs n. 385/1993. La delibera ### 9 febbraio 2000, pertanto, continua a trovare applicazione ed a regolare la materia fino alla sua sostituzione con la delibera ### del 3/8/2016, emanata in attuazione dei princìpi dettati dall'art. 120, comma 2, ### come modificato ad opera dell'art. 17 bis d.l. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito nella legge 8 aprile 2016 n. 49, che ha anch'esso attribuito al ### il potere di stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria (in tal senso ### 1194/2018) Ed ancora, in accordo con la giurisprudenza (### 560/18) deve affermarsi che “### in vigore dell'art 120 TUB novellato dalla l. 147/2013 è subordinata alla adozione della delibera del ### Con tale norma infatti il legislatore ha introdotto un divieto di anatocismo per così dire “regolamentato”, affidando espressamente al competente comitato interministeriale l'adozione di una delibera che disciplinasse modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria. ### interpretazione trova, peraltro, conforto nelle seguenti considerazioni:a) in occasione della modifica dell'art 120 TUB ad opera del D. Lvo. 342/99, si era pacificamente affermato che l'entrata in vigore della nuova normativa, che, in quel caso, sanciva la legittimità dell'anatocismo bancario alle specifiche condizioni ivi previste, era differita fino all'adozione di apposita delibera da parte del ### come noto, poi emanata in data ###, il che dovrebbe portare ad analoga conclusione anche in relazione alla norma in esame;b) il fatto che determinando la introduzione di tale norma l'abrogazione della previgente disciplina in materia di anatocismo bancario (dettata dall'art 25 del D. Lvo n. 342/99 e dalla ### 9/2/2000) debba trovare applicazione l'art. 161 comma 5° ### che stabilisce che “le disposizioni emanate dalle autorità creditizie ai sensi di norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo”. Da tale norma si ricava infatti il principio generale per cui in materia bancaria l'entrata in vigore della nuova disciplina primaria ove la stessa rimandi alla emanazione di una normativa secondaria fa sì che le norme sostituite continuano a trovare attuazione fino alla emanazione della normativa secondaria; c) la circostanza che la delibera ### 3.8.2016 emanata in attuazione dell'art 120 comma 2, ### come modificato dall'art. 17-bis, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito nella legge 8 aprile 2016, n. 49, all'art 5 preveda che il suddetto decreto trovi attuazione dalle date nello stesso indicate, circostanza che dimostra la non immediata operatività della modifica dell'art 120 comma 2° ###” Non sussiste indeterminatezza dei tassi pattuiti. 
Rileva, sul punto, l'universo documentale agli atti di causa, da cui si evince la determinatezza dei medesimi quale emergente dalle clausole contrattuali oggetto di stipulazione tra le parti. 
In punto usura oggettiva, il superamento del c.d. tasso soglia deve essere eccepito in riferimento ai tassi originariamente pattuiti e non a periodi successivi in quanto l'usura sopravvenuta non è censurabile. La pretesa di includere le c.m.s. nel TEG (anche sino al 31/12/2009) è infondata in quanto, a fronte delle ### di ### pro tempore vigenti la banca verrebbe a trovarsi in una condizione oggettivamente inesigibile, costretta cioè dapprima a disattendere quanto stabilito dall'organo di vigilanza (in modo forse discutibile ma non manifestamente illegittimo), per non dover successivamente rispondere dell'applicazione di tassi in misura usuraria. La capitalizzazione degli interessi passivi (da ritenere legittima successivamente alla delibera ### del 2000) non può essere considerata ai fini del computo del tasso soglia. 
In punto usura soggettiva, l'onere probatorio gravante su chi la eccepisce consiste nel dimostrare l'effettiva situazione di dissesto o difficoltà economica della cliente e la conoscenza in capo alla banca di tale condizione. 
Detto onere, nel caso di specie, non è stato assolto dalla parte attrice, la quale nessuna prova ha dedotto e fornito sul punto, né, tenuto conto dell'universo documentale in atti e delle circostanze fattuali non contestate dall'opponente e da ritenersi pertanto provate ex art 115 cpc, la stessa può desumersi dalla perizia di parte in atti. 
Per quanto concerne la ### va evidenziato come integri ius receptum in seno alla giurisprudenza il fatto che, sotto il profilo dell'oggetto, la stessa configuri uno specifico corrispettivo per la misura utilizzata dal cliente del servizio creditizio offerto dalla ### per via dell'apertura di credito o di altro rapporto di finanziamento. Analogo discorso potrebbe svolgersi con riguardo alla causa. Resta il fatto che l'indagine sulla causa - come, al postutto, anche quella sull'oggetto - non può non avere come suo punto di riferimento il contratto nel suo complesso, quando non una pluralità di contratti funzionalmente collegati nell'ambito di una medesima operazione economica e non può essere svolta in via atomistica, operando una sorta di resezione selettiva di quelle parti del contratto stesso che uti singulae potrebbero prestarsi (proprio perché strappate dal complessivo tessuto negoziale) ad un vizio genetico come quello lamentato (sul punto, ampiamente, ### Torino 2883/2012 ed ivi ulteriori riferimenti giurisprudenziali, anche della Corte d'Appello di Torino in ordine alla ritenuta validità della c.m.s.). Se poi si vuole affermare che il servizio di credito è già stato remunerato con la pattuizione dell'interesse passivo, è agevole replicare che esso è remunerato, in realtà, anche con il compenso aggiuntivo previsto per la c.m.s., senza che possa esservi alcuna ragione per escludere la validità di un frazionamento del costo del servizio in più voci La previsione di una CMS riveste dunque, nel rapporto di conto corrente bancario, una funzione ben precisa, che la giurisprudenza non ha mancato di riconoscere: “l'introduzione di una commissione sul credito accordato trova il suo fondamento nell'esigenza di riconoscere nell'ambito del rapporto unitario instaurato con la banca una duplice utilità in favore del cliente accreditato: l'erogazione effettiva dei fondi e la contestuale messa a disposizione dei fondi con obbligo di erogare il credito, a semplice richiesta da parte del cliente. Controprestazione della prima condotta della banca è l'addebito degli interessi pattuiti e controprestazione della seconda è costituita, appunto, dalla c.m.s.  (…)” (### Torino, ### c. ### 9 aprile 2001, inedita; nello stesso senso, ### Torino 27 marzo 2003, in Giurisprudenza di ### 2004, 2, I, 283; ### Torino n. 931/05 e ### 1195/2006; ### Novara 9 febbraio 2006). 
Si è affermato in giurisprudenza che la commissione di cui si discute rinviene il suo fondamento causale "... nell'esigenza di riconoscere, nell'ambito dell'unitario rapporto instauratosi tra banca e cliente in conseguenza della conclusione di un contratto di apertura di credito in conto corrente, una duplice utilità in favore dell'accreditato: l'erogazione effettiva dei fondi, a cui corrisponde in termini di controprestazione l'addebito degli interessi pattuiti e la contestuale messa a disposizione dei fondi stessi, con conseguente obbligo di erogare il credito a carico della banca a semplice richiesta da parte del cliente. Orbene, non può essere revocato in dubbio che anche la seconda prestazione della banca debba trovare adeguata remunerazione da parte del cliente". ### che "... è innegabile che la commissione di massimo scoperto, in ragione della sua natura e della sua funzione, non può ... in alcun modo essere considerata una componente del tasso di interesse o una modalità di calcolo dello stesso".   ### non può quindi essere ritenuta un onere privo di causa. 
Sul punto, la Suprema Corte di ### 4.12.2013, n. 27118, ha confermato in via definitiva la validità della commissione di massimo scoperto sotto il profilo causale, riconoscendo che essa costituisce un“accessorio che si aggiunge agli interessi passivi sulle somme utilizzate dal cliente accreditato” (cui adde nello stesso senso ### Alessandria, 27.11.2013, inedita, #### 20.4.2012, inedita).   Ne deriva che, tale essendo l'uniformità dell'orientamento giurisprudenziale, appare dunque incontrovertibile che le commissioni di massimo scoperto rientrino tra le condizioni economiche regolanti il rapporto di conto corrente e non vi è motivo per escluderne l'applicazione qualora siano, come sono state nel caso di specie, regolarmente pattuite.   La commissione di massimo scoperto ha causa negoziale diversa rispetto a quella degli interessi passivi. Da tale constatazione deriva che nei confronti di essa non può trovare applicazione la norma dell'art. 1283 c.c. e, pertanto, ne consegue la certa e piena legittimità della capitalizzazione trimestrale della stessa ### in punto ### pur noto il revirement della ### penale sul punto, non può non condividersi quanto affermato dal ### di Milano, 6 maggio 2013, secondo cui, “se sino all'aggiornamento dell'agosto 2009, è indubbio che le ### d'### per la rilevazione del ### non estendendo la rilevazione alla cms, disponevano in termini non conformi al disposto dell'art. 2, co.1, l.  108/96, è altrettanto indubbio che il TEG così rilevato e pubblicato in ### era presentato a banche ed intermediari come parametro di riferimento per il rispetto del tasso soglia d'usura e che in termini vincolanti erano richiamati i criteri di calcolo sanciti nelle ### d'### (nell'### delle ### è precisato che la cms, rilevata autonomamente, deve anch'essa rimanere entro una soglia limite - la percentuale media rilevata, aumentata della metà - e che, ove si riscontri il superamento della soglia cms, la parte di eccedenza va compresa nel calcolo del tasso effettivo applicato dalla ### al fine della verifica del rispetto del tasso d'usura). ### non si ritiene di poter affermare, quanto al profilo civilistico, l'illegittimità dell'operato delle banche che (con riferimento alle cms ante l. 2/09) abbiano preso atto del TEG pubblicato in ### e si siano uniformate alle ### della ### d'### (aggiornamento agosto 2009) nel procedere alla verifica del limite del TEG applicabile trimestralmente, né si ritiene di poter accertare il superamento del limite confrontando il tasso effettivo applicato dalla banca, comprensivo di cms, con il TEG pubblicato in ### conteggiato in assenza delle cms, posto che tale verifica avrebbe ad oggetto dati non omogenei” (e, in sostanza, sulla vincolatività delle istruzioni di ### cfr. anche ### 19 novembre 2012). In secondo luogo, stante la legittimità della capitalizzazione trimestrale, non è parimenti corretto computare l'impatto dell'interesse capitalizzato ai fini del ### “ai fini del tasso soglia non può essere considerata la capitalizzazione degli interessi passivi, non solo perché legittima ratione temporis (siccome applicata in contratti successivi al 22.4.2000 ed oggetto di negoziazione fra le parti), ma soprattutto perché, mediante la consentita capitalizzazione, il debito da interesse passivo viene conglobato nel capitale, così mutando di regime giuridico, da obbligazione accessoria d'interessi a obbligazione principale per sorte capitale. In ragione di ciò l'interesse capitalizzato - ove consentito, perché non richiesto contra legem, in contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore della delibera ### e non oggetto di rinegoziazione fra le parti - non può essere computato ex se nel tasso d'interesse usurario, sia pure nella dizione omnicomprensiva fatta propria dall'art. 644 c.p. secondo l'invocato orientamento fatto proprio dalla ### penale, poiché l'anatocismo non viene computato mediante tasso composto (continuo ed ulteriore rispetto al tasso d'interesse debitorio), ma conseguito mediante capitalizzazione infrannuale degli interessi a debito non pagati. Va al riguardo sottolineato che anatocismo e capitalizzazione non costituiscono concetti equivalenti: mentre il primo designa la speciale attitudine degli interessi a produrre, a loro volta, interessi, la seconda indica il fenomeno in forza del quale una certa misura d'interessi viene tramutata in sorte capitale, con conseguente trasformazione di un'obbligazione accessoria in principale. Da ciò consegue che solo quest'ultima - non l'anatocismo di per sé - conduce ad un mutamento del regime giuridico dell'obbligazione d'interessi, solamente alla quale sono applicabili, exempli gratia, speciali norme in materia d'imputazione del pagamento (art. 1194 c.c.), quietanza (1199 c.c.), cessione del credito (1263 c.c.), privilegio (2479 c.c.), pegno (2788 c.c.), ipoteca (2855 c.c.), prescrizione (2948 c.c.). ### dell'interesse passivo nel capitale esclude la computabilità dello stesso fra le voci di costo periodico del finanziamento, appunto perché, una volta capitalizzato, l'interesse non è più tale. Il tema, allora, è la legittimità o meno della clausola di capitalizzazione. Riconosciutane la legittimità per le ragioni sopra espresse, l'impatto finanziario della stessa non può più essere conglobato ai fini della verifica del superamento del tasso soglia. Il superamento del tasso soglia, invece, viene espressamente assunto da parte attrice conglobando nel computo “il costo degli anatocismi trimestrali” (pag. 10 delle osservazioni di parte attrice in data ### alla ###. La formula di calcolo del ### (T.E.G.), utilizzata per la determinazione del tasso-soglia nelle operazioni di affidamento su conto corrente, come noto, è la seguente: La formula di calcolo del ### (T.E.G.), utilizzata per la determinazione del tasso-soglia nelle operazioni di affidamento su conto corrente, come noto, è la seguente: T.E.G. = interessi x 36.500 + oneri x 100 numeri debitori accordato Il numeratore del primo addendo reca gli interessi complessivi: interessi sul capitale e “interessi sugli interessi maturati nei trimestri precedenti” (effetto della capitalizzazione) - risultanti dall'estrattoconto; il denominatore riporta, invece, il capitale sul quale commisurare gli interessi (comprensivo degli interessi maturati nei trimestri precedenti). 
Sostenere che, nel calcolo del tasso-soglia, occorra tenere conto dell'effetto della capitalizzazione degli interessi è un assurdo: infatti, gli “interessi sugli interessi maturati nei trimestri precedenti” sono già ricompresi nel numeratore, giacché quest'ultimo include tutti gli interessi e non soltanto quelli calcolati sul capitale originario; così come gli interessi maturati nei trimestri precedenti sono ricompresi nel denominatore. 
Né si potrebbe sostenere che il denominatore debba essere depurato degli interessi maturati nei trimestri precedenti, così da includere soltanto il capitale originario. In tale ipotesi, infatti, si raffronterebbero dati non omogenei fra di loro (il numeratore ricomprendente gli “interessi sugli interessi maturati nei trimestri precedenti” e il denominatore non ricomprendente gli interessi maturati nei trimestri precedenti); inoltre, il denominatore depurato degli interessi maturati nei trimestri precedenti risulterebbe non commensurabile con il tassosoglia, che - come è noto - viene determinato sulla base di un ### che ricomprende, nel denominatore, gli interessi maturati nei trimestri precedenti. ###, come già ricordato, la liquidazione degli interessi viene fatta dalla banca trimestralmente e, quindi, gli interessi maturati nei trimestri concorrono alla determinazione del capitale di riferimento per il trimestre successivo. Se, poi, si volesse sostenere che gli “interessi sugli interessi maturati nei trimestri precedenti” non sarebbero dovuti poiché la capitalizzazione non era stata pattuita ed accettata, questi dovrebbero essere espunti sia dal numeratore sia dal denominatore, senza alcun effetto in termini di superamento del tasso-soglia. In definitiva, la verifica del superamento del tasso soglia deve correttamente tenere conto degli interessi maturati nei trimestri precedenti sia al numeratore sia al denominatore; mentre, l'esclusione dell'effetto anatocistico dovrebbe essere operata esclusivamente nella rideterminazione degli interessi effettivamente dovuti, nel caso in cui la capitalizzazione non sia stata pattuita ed accettata” (così, appunto, #### 2883 del 20 aprile 2012).  ### in punto cms, va evidenziato come, alla luce delle più recente giurisprudenza della ### espressione di quel diritto vivente cui si è infra fatto riferimento, la stessa non debba essere considerata antecedentemente al primo gennaio 2010 nel calcolo del TEG ai fini della rilevazione dell'usura. 
Sul punto, la ### (### 22270/16) ha affermato che In tema di contratti bancari, la disposizione dettata dall'art. 2-bis, comma secondo, del decreto-legge n. 185 del 2008, che attribuisce rilevanza, ai fini dell'applicazione dell'art. 1815 cod. civ., dell'art. 644 cod. pen. e degli artt. 2 e 3 della legge n. 108 del 1996, agl'interessi, alle commissioni e alle provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, ha carattere non già interpretativo, ma innovativo, e non trova pertanto applicazione ai rapporti esauritisi in data anteriore all'entrata in vigore della legge di conversione, con la conseguenza che, in riferimento a tali rapporti, la determinazione del tasso effettivo globale, ai fini della valutazione del carattere usurario degl'interessi applicati, deve aver luogo senza tener conto della commissione di massimo scoperto. 
Va evidenziato come, in punto inclusione del calcolo Teg della CMS per il periodo antecedente il 2010, con altra pronuncia sempre del 2016 la ### (### 12965/2016) abbia affermato il principio di diritto secondo cui la commissione di massimo scoperto, applicata fino all'entrata in vigore dell'articolo 2-bis ### 185 del 2008, deve ritenersi in thesi legittima, almeno fino al termine del periodo transitorio fissato al 31 dicembre 2009, posto che i decreti ministeriali che hanno rilevato il ### - dal 1997 al dicembre del 2009 - sulla base delle istruzioni diramate dalla ### d'### non ne hanno tenuto conto al fine di determinare il tasso soglia usurario, dato atto che ciò è avvenuto solo dal 1 gennaio 2010, nelle rilevazioni trimestrali del ### ne consegue che l'articolo 2 -bis del ### n. 185 del 2008, introdotto con la legge di conversione n. 2 del 2009, non è norma di interpretazione autentica dell'articolo 644 del codice penale, comma 3, bensì disposizione con portata innovativa dell'ordinamento, intervenuta a modificare - per il futuro - la complessa disciplina anche regolamentare (richiamata dall'articolo 644 del codice penale, comma 4) tesa a stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono presuntivamente sempre usurari, derivandone che per i rapporti bancari esauritisi prima del 1 gennaio 2010, allo scopo di valutare i l superamento del tasso soglia nel periodo rilevante, non debba tenersi conto delle CMS applicate dalla banca ed invece essendo tenuto il giudice a procedere ad un apprezzamento nel medesimo contesto di elementi omogenei della rimunerazione bancaria, al fine di pervenire alla ricostruzione del tasso -soglia usurario”. 
La questione appare risolta dalle ### le quali con la pronuncia n. 16303/2018 le quali, dopo aver dato atto dei due orientamenti contrappostisi in seno alla giurisprudenza della Corte (il primo, ### penale sentenza 19 febbraio 2010, n. 12028, secondo cui il chiaro tenore letterale del quarto comma dell'articolo 644 cod. pen.  impone di considerare rilevanti, ai fini della determinazione della fattispecie di usura, tutti gli oneri che un utente sopporti in connessione con il suo uso del credito. Tra essi rientra indubbiamente la commissione di massimo scoperto, trattandosi di un costo indiscutibilmente collegato all'erogazione del credito, giacché ricorre tutte le volte in cui il cliente utilizza concretamente lo scoperto di conto corrente, e funge da corrispettivo per l'onere, a cui l'intermediario finanziario si sottopone, di procurarsi la necessaria provvista di liquidità e tenerla a disposizione del cliente. ### comporta che, nella determinazione del tasso effettivo globale praticato da un intermediario finanziario nei confronti del soggetto fruitore del credito deve tenersi conto anche della commissione di massimo scoperto, ove praticata“. La Corte a conferma di ciò richiama quanto disposto dall'art. 2 bis, commi 1 e 2, d.l. n. 185 del 2008, il quale prevede “gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 del codice civile, dell'articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, 108». ### norma, infatti, ad avviso del Collegio penale, «può essere considerata norma di interpretazione autentica del quarto comma dell'art. 644 c.p. in quanto puntualizza cosa rientra nel calcolo degli oneri ivi indicati, correggendo una prassi amministrativa difforme”; il secondo: ### civile, sez. I, con sentenze del 22 giugno 2016, n. 12965 e 3 novembre 2016, n. 22270, stabiliva che non potesse riconoscersi nessun carattere interpretativo e dunque retroattivo della norma. La sentenza escludeva dal calcolo, per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore di tale normativa, la CMS ai fini della verifica del superamento in concreto del tasso soglia dell'usura presunta) ha aderito a tale secondo orientamento, chiarendo che l'art.  2 bis d.l. n. 185/2008 non possa essere qualificato norma di interpretazione autentica dell'art. 644, comma 4, c.p. 
Ne deriva che la CMS non deve rientrare tra le “commissioni” o “remunerazioni” del credito menzionate sia dall'art. 644, comma 4, c.p.(determinazione del tasso praticato in concreto) considerata la sua dichiarata natura corrispettiva rispetto alla prestazione creditizia della banca. 
Sul punto, la ### ha affermato :”### esigenza di omogeneità, o simmetria, è indubbiamente avvertita dalla legge, la quale, come si è già osservato, disciplina la determinazione del tasso in concreto e del ### prendendo in considerazione i medesimi elementi, tra i quali va inclusa, per quanto pure sopra osservato, anche la commissione di massimo scoperto, quale corrispettivo della prestazione creditizia. La circostanza che i decreti ministeriali di rilevazione del ### non includano nel calcolo di esso anche tale commissione, rileva invece ai fini della verifica di conformità dei decreti stessi, quali provvedimenti amministrativi, alla legge di cui costituiscono applicazione, in quanto la rilevazione sarebbe stata effettuata senza tener conto di tutti i fattori che le legge impone di considerare. La mancata inclusione delle commissioni di massimo scoperto nei decreti ministeriali, in altri termini, non sarebbe idonea ad escludere che la legge imponga di tenere conto delle stesse nel calcolo così del tasso praticato in concreto come del ### e, quindi, del tasso soglia con il quale confrontare il primo; essa imporrebbe, semmai, al giudice ordinario di prendere atto della illegittimità dei decreti e di disapplicarli (con conseguenti problemi quanto alla stessa configurabilità dell'usura presunta, basata sulla determinazione del tasso soglia sulla scorta delle rilevazioni dei tassi medi mediante un atto amministrativo di carattere generale)“.  ### hanno pertanto enunciato il seguente principio di diritto: “Con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni di cui al D.L.  185 del 2008, art. 2 bis, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta come determinato in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (### eventualmente applicata - intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento - rispettivamente con il tasso soglia e con la “CMS soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi della predetta L. n. 108, art. 2, comma 1, compensandosi, poi, l'importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il “margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati. 
Alla luce di tali principi, la perizia stragiudiziale prodotta dalla parte attrice, salvo il difetto di allegazione specifica ut supra delineato, appatr in ogni caso non attendibili nella misura in cui non risulta specificata la metodologia di calcolo seguita dal consulente con riguardo alla ### se la stessa sia stata inserita nel calcolo del TEG solo a far data dal 2010 o anche precedentemente, né per quali trimestri sia stata rilevata usura, né con quale metodo siano stati fatti i calcoli, né da dove derivi il superamento. 
Sotto tale profilo, la perizia stragiudiziale, la quale ex se priva di valore probatorio, appare pertanto inattendibile in quanto, da un alto, non ancorata al testo contrattuale, dall'altro in quanto non individua in modo specifico la metodologia di calcolo utilizzata e, in ogni caso, generica, difettando una specifica individuazione delle singole poste cui si riferirebbero gli addebiti asseritamente posto in essere dalla #### comporta il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte del correntista. 
In ragione di quanto sopra esposto e dei principi di diritto enucleati dalla ### in punto inclusione della CMS nel calcolo del TEG ed irrilevanza dell'usura sopravvenuta, espressione di un diritto vivente di formazione successiva alla redazione della ### le risultanze della stessa in ordine al contatto di corrente, le quali in ogni caso non hanno natura vincolante, devono essere disattese.  ### per quanto concerne il contratto di conto corrente. 
Per quanto concerne il finanziamento oggetto di causa, va evidenziato come la domanda attorea, premesso che la stessa può ritenersi astrattamente ammissibile rientrando l'obbligazione restitutoria derivante dal contratto de quo nel novero di quelle obbligazioni potenzialmente idonee ad essere garantite dalla fideiussione in atti, debba tuttavia essere rigettata nel merito secondo un plurimo ordine di ragioni. 
In primo luogo, va osservato come non sia specificamente contestato e, in ogni caso, come risulti provato documentalmente il fatto che il tasso di interesse pattuito a livello contrattuale sia inferiore al limite previsto dal tasso soglia. 
Non è pertanto configurabile alcuna forma di usura, né originaria, né sopravvenuta, come peraltro evidenziato in sede di ### punto usura sopravvenuta, si richiamano altresì le considerazioni tutte ut supra svolte Da un secondo angolo visuale, va evidenziata l'inattendibilità della perizia econometrica attorea nella parte in cui pone a fondamento della stessa una metodologia non condivisibile, ossia la sommatoria tra tasso di interesse corrispettivo e tasso di mora. 
Integra principio di diritto ormai consolidato in seno tanto alla giurisprudenza di merito quanto a quella di legittimità il fatto che, al fine della verifica della usurarietà del tasso di interesse applicato dalla ### nei confronti del cliente, non possa e non debba praticarsi alcuna sommatoria tra il tasso corrispettivo ed il tasso di mora, stante l'ontologica differenza tra gli stessi avuto riguardo alla funzione dai medesimi svolta. 
La vexata quaestio prende invero origine da una pronuncia della ### la quale, attraverso la sentenza n. 350/2013, prendendo le mosse dal dettato dell'art 1 del ### n. 394/2000 il quale stabilisce che “Ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”, ha enunciato il principio di diritto in base al quale, “ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815, comma 2, c.c. si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori”.  ### afferma la Corte, in quanto il riferimento, contenuto nel D.L.  394 del 2000, art. 1, co. 1, agli interessi a qualunque titolo convenuti rende plausibile - senza necessità di specifica motivazione - tale assunto. 
La primissima interpretazione della sentenza prevedeva che il tasso di mora si sarebbe dovuto sommare tout-court al tasso contrattuale: supponendo un tasso di mora del 8%, ed un tasso contrattuale del 5%, il risultato del tasso complessivamente applicato sarebbe stato del 13%, esattamente 8+5. 
Successivamente alla pronuncia della ### si è tuttavia formato in seno alla giurisprudenza di merito un sempre più consolidato filone, il quale ha visto quali principali fautori i ### di ### Napoli e ### in seno al quale si è affermato come ben diverso fosse il principio espresso dalla Suprema Corte, la quale in nessun caso avrebbe legittimato la teoria della “sommatoria” dei tassi. 
Sul punto il ### di ### ha affermato che con la sentenza in parola la Suprema Corte non abbia affatto enunciato il principio secondo il quale, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, si debba procedere al cumulo degli interessi corrispettivi e di quelli moratori. 
Al contrario, la Corte di ### si sarebbe “limitata” a ribadire la regola secondo la quale anche gli interessi di mora, isolatamente considerati, devono rispettare il limite costituito dal tasso soglia. 
Per quanto concerne la sommatoria tra interessi corrispettivi ed interessi moratori, si è sottolineata in seno alla giurisprudenza l'ontologica differenza sostanziale tra i tre tipi di interessi previsti dal ### civile, ovvero gli interessi corrispettivi, quelli di mora e quelli compensativi. 
Tutti i tre tipi di interessi, anche se comportano sempre e comunque il pagamento di denaro, sono autonomi e distinti. 
Infatti, gli interessi corrispettivi hanno natura di remunerazione del creditore. 
Al contrario, gli interessi di mora hanno una funzione risarcitoria, di remunerazione del danno subito dal creditore a seguito del ritardo nel pagamento, mentre gli interessi compensativi, seppur scaturenti dal principio della fruttuosità del denaro, hanno una natura autonoma rispetto agli interessi corrispettivi, in quanto hanno una funzione indennitaria che è quella di compensare il venditore il quale, tra le altre cose, non ha ancora ricevuto il prezzo della cosa venduta. 
La distinzione de qua è da ritenersi alla luce sia della pronuncia della ### n. 350/13 che della successiva pronuncia n. 23192/17. 
Invero in seno tanto alla miglior dottrina quanto alla giurisprudenza si è osservato che la confusione generata dalla sentenza 350/2013, dunque, nasce dal passo in cui recita che: parte ricorrente aveva specificamente censurato il calcolo del tasso pattuito in raffronto con il tasso soglia senza tenere conto della maggiorazione di tre punti a titolo di mora, laddove, invece, ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 ### penale e dell'articolo 1815 del ### civile, comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori. 
È stato evidenziato come la ### non dica che gli interessi di mora vanno sommati a quelli corrispettivi ma, al contrario, abbia ribadito il principio secondo cui la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che gli interessi moratori, interpretazione, quest'ultima, unitariamente confermata dai giudici di merito. 
In accordo con la giurisprudenza di merito, è pertanto possibile affermare che ritenere che il tasso soglia sarebbe superato per effetto della sommatoria fra il tasso debitore del mutuo e quello moratorio sia un errore di carattere logico oltre che giuridico. 
In accordo con la uniforme giurisprudenza di merito (ex multis ### 22 maggio 14) è possibile invece affermare che ,ai fini della individuazione dell'usura, il cumulo tra interessi corrispettivi e interessi moratori deve essere escluso e che, anche in caso di un eventuale cumulo del tasso di mora con la porzione del tasso corrispettivo contenuto nella rata insoluta, in ogni caso non si porrebbe un problema di usura ed anatocismo, atteso che, anche qualora si procedesse a un simile cumulo, comunque il tasso soglia non verrebbe superato. 
In questi casi non esiste un problema di tal tipo poiché, stante la diversa natura degli interessi, questi non si possono cumulare, atteso che la frazione di interesse corrispettivo contenuto nella rata insoluta è in realtà parte di questa. 
Nei commenti di dottrina successivi all'Ordinanza n. 23192/2017, è stato evidenziato come gli interessi corrispettivi e interessi moratori non vadano mai sommati ### avuto particolare riguardo alla collocazione ed alla ratio degli interessi corrispettivi e di quelli moratori, in accordo con dottrina deve evidenziarsi come le due tipologie di interesse, oltre ad avere una diversa collocazione sistematica all'interno del codice civile (gli interessi corrispettivi sono collocati nel ### - ### obbligazioni - ### - Dei singoli contratti - ### - Del mutuo - Articolo 1815; quelli di mora nelle più generali disposizioni concernenti l'inadempimento delle obbligazioni, in particolare nel ### - Delle obbligazioni - ### I - ### obbligazioni in generale - ### - Dell'inadempimento delle obbligazioni - ### 1224), assolvano a funzioni completamente differenti. 
Gli interessi corrispettivi, infatti, come già si è anticipato, sono intesi dal legislatore quale naturale effetto della fertilità del denaro, mentre gli interessi di mora riguardano la fase patologica del negozio giuridico, fungono dunque da risarcimento per il ritardo nell'adempimento dell'obbligazione. 
Ne consegue che, così come è stato evidenziato dalla dottrina, l'usurarietà degli interessi corrispettivi e moratori va scrutinata con riferimento all'entità degli stessi, e non già alla loro sommatoria.  ### in quanto, come è stato evidenziato dalla giurisprudenza di merito, si tratta di tassi dovuti in via alternativa, e la loro sommatoria rappresenta di fatto un "non tasso" od un "tasso creativo", in quanto percentuale relativa ad interessi mai applicati e non concretamente applicabili al mutuatario (### di ### 1297/15, conf. #### 12/2/2015, 29/1/2015, 12/11/2014, 22/5/2014 e 28/1/2014), di talchè La cumulabilità è possibile solo ove effettivamente prevista dal contratto (Cass. n. 350/2013). 
Alla luce di tali considerazioni, deve affermarsi che il principio enunciato dalla Suprema Corte sia quindi assolutamente differente, ossia: "il tasso soglia si riferisce ex lege et iurisprudentia costante ad ambedue le tipologie di interessi, e laddove venga superato essi si intendono usurari indipendentemente dal momento del pagamento, quindi non dovuti". 
A fronte della ontologica differenza tra interessi moratori e corrispettivi, si è affermato in seno alla giurisprudenza che Gli interessi moratori rientrano tra le prestazioni accessorie ed eventuali, sinallagmaticamente riconducibili al futuro inadempimento e destinate ad assolvere alla funzione di pressione finalizzata alla realizzazione del corretto adempimento del contratto, in chiave sanzionatoria. 
E ancora, si è affermato che In tema di raffronto con il tasso soglia antiusura, la diversità di natura e funzione delle due categorie di interessi corrispettivi ed interessi moratori non ne consente il mero cumulo, né la ### ha affermato un simile principio con la nota sentenza n. 350/2013. Vieppiù, anche ove quest'ultima avesse realmente stabilito la possibilità del cumulo, il precedente sarebbe comunque da disattendere, per quanto autorevole, in virtù della diversità ontologica e funzionale dei due tipi di interessi. 
In accordo con la giurisprudenza dominante, è possibile affermare che l'impianto normativo in materia di usura fa riferimento alle prestazioni di natura “corrispettiva” gravanti sul mutuatario e collegate allo svolgimento fisiologico del rapporto, sicché gli oneri che non partecipano di tale natura corrispettiva non rilevano al fine dell'individuazione del tasso “effettivo” da raffrontare alla soglia, che quando al mutuo acceda una clausola di salvaguardia, resta esclusa alla radice l'usurarietà del tasso pattuito e che in caso di superamento del tasso soglia per effetto dell'applicazione degli interessi di mora, la soluzione va ricercata nella riconduzione di questi ultimi nei limiti del tasso soglia ai sensi degli artt. 1419, comma 2 cc e 1339 cc, trattandosi al più di usurarietà sopravvenuta” (#### ord. 16 settembre 2014). 
Detti principi di diritto trovano conferma in seno alla giurisprudenza del ### di Napoli, il quale con recentissima pronuncia (### di Napoli nord, sentenza n. 939 del 20 giugno 2016) ha affermato che ”### il tasso moratorio al tasso corrispettivo e sottoporre al vaglio del superamento del tasso soglia il dato derivante dalla somma aritmetica dei tassi significherebbe non cogliere la differente natura delle due previsioni pattizie come sopra richiamate che restano autonome l'una dall'altra - almeno con riferimento al profilo del rispetto del tasso soglia - e solo occasionalmente interdipendenti atteso che “in materia finanziaria l'interesse, nel momento stesso in cui si rende disponibile (ovvero alla scadenza di pagamento), diventa capitale”. 
E ancora, si è affermato che è ### ai fini dello scrutinio sull'usura la sommatoria del tasso corrispettivo e del tasso usurario, atteso che detti tassi sono dovuti in via alternativa tra loro, e la sommatoria rappresenta un “non tasso” od un “tasso creativo”, in quanto percentuale relativa ad interessi mai applicati e non concretamente applicabili alla parte mutuataria.”.  ### essere sottolineato come sempre il ### di ### con un'altra pronuncia, affrontando i molteplici aspetti della materia, abbia l'altro rilevato: “(….) tuttavia, il riferito orientamento giurisprudenziale, benché autorevole [Cass. Civ. n. 350/2013 - n.d.r.], non appare condivisibile in quanto sembra trascurare la diversa funzione assolta dagli interessi corrispettivi e dagli interessi moratori, i primi, costituenti il corrispettivo previsto per il godimento diretto di una somma di denaro, avuto riguardo alla normale produttività della moneta (cfr. Cass. 22 dicembre 2011, n. 28204), i secondi, rappresentanti una liquidazione anticipata, presuntiva e forfettaria del danno causato dal ritardato adempimento di un'obbligazione pecuniaria; ### in quanto il tasso di mora ha un'autonoma funzione risarcitoria per II fatto, imputabile al mutuatario e solo eventuale, del ritardato pagamento e la sua incidenza va rapportata al protrarsi ed alla gravità della inadempienza, del tutto diversa dalla funzione di remunerazione propria degli interessi corrispettivi (cfr. #### 22 maggio 2014; #### 9 aprile 2014; ### Brescia. 16 gennaio 2014); Si è quindi affermato (#### 11 maggio 2016 n. 9553/2016, #### 11 maggio 2016 n. 9554/2016 e #### 12 maggio 2016, n. 9611/2016. #### 7 maggio 2015 ###) che anche l'interpretazione del dato normativo condotta sotto il profilo più strettamente economico conduce, dunque, alla conclusione della impossibilità di attribuire rilevanza, ai fini dell'usura, agli interessi moratori e che “il tasso di mora ha una autonoma funzione quale penalità per il fatto, imputabile al mutuatario e solo eventuale, del ritardato pagamento, e quindi la sua incidenza va rapportata al protrarsi ed alla gravità della inadempienza, del tutto diversa dalla funzione di remunerazione propria degli interessi corrispettivi,” rigettando integralmente l'opposizione (#### 2 ottobre 2015) ed ancora di diversità ontologica tra interessi corrispettivi e quelli “di mora” argomenta il precitato ### con ulteriore decisione (#### 25 giugno 2015). 
La giurisprudenza di merito è pertanto uniforme nell'affermare i principi della differenza ontologica tra interessi corrispettivi e quelli di mora, della non cumulabilità degli stessi e della liceità dell'applicazione della penale di mora all'intero importo della rata scaduta (#### 11 maggio 2016 n. 9553/2016, #### 11 maggio 2016 9554/2016 e #### 12 maggio 2016, n. 9611/2016. #### 7 maggio 2015 ###. 
In dottrina, si è sottolineato come detta giurisprudenza dia la misura della totale infondatezza della tesi basata sulla pretesa usurarietà del tasso “di interesse complessivo”, ovvero del T.E.MO. (acronimo di ### di ### neologismo funzionale alla teorica del “cumulo”, ma concetto ignoto alla tecnica computistica ufficiale). 
Il criterio del “cumulo” è stato definito “maccheronico” ed “irrazionale” (ex multis ### Napoli 15 aprile 2014), poi “un ‘non tasso' od un ‘tasso creativo', in quanto percentuale relativa ad interessi mai applicati e non concretamente applicabili al mutuatario” (### Catania 14 maggio 2015) ciò che ha portato a sanzionare le domande così fondate con la condanna dell'istante, per “abuso del processo”, ex art. 96 c.p.c., alla stregua della considerazione secondo cui: “che le due voci debbano essere sommate è invece fantasiosa deduzione della parte che non trova alcun riscontro nel testo della decisione della Corte di ### n. 350/2013 e sostenere il contrario, ostinandosi a sostenerlo nonostante la precisa e puntuale presa di posizione della banca ( …. ) è sintomo di ignoranza inescusabile del dettato normativo e dell'evoluzione della giurisprudenza in subiecta materia che viene citata a sproposito o di dolo processuale nel tentativo di indurre in errore il giudicante sul fatto che una certa sentenza della Suprema Corte abbia detto una cosa che in realtà non ha mai detto. ( … ). 
E ancora, si è affermato e viene interamente condiviso e riaffermato da questo ### che “La verifica della usurarietà c.d. oggettiva non può essere condotta con il criterio della sommatoria dei tassi corrispettivi e moratori. ### modo di procedere è, infatti, del tutto illogico sotto il profilo sia giuridico che matematico, atteso che gli interessi corrispettivi e quelli moratori sono destinati non a cumularsi, ma ad essere applicati in via alternativa, a condizioni e con funzione diverse gli uni rispetto agli altri: i primi, se ed in quanto vi sia inadempimento, con funzione di risarcimento del danno; i secondi, nella fisiologia del rapporto, quale corrispettivo dell'erogazione del finanziamento. (…) Gli interessi moratori devono sottostare applicazione della legge antiusura e non possono essere ricondotti nell'alveo delle clausole penali (con conseguente applicazione dell'art.  1384 cc), atteso che la ratio del sistema congegnato dalla L. n. 108 del 1996, si fonda su una oggettivizzazione della verifica dell'usura. 
Si è pertanto affermato che ###à degli interessi corrispettivi o moratori va scrutinata con riferimento all'entità degli stessi, e non già alla sommatoria dei moratori con i corrispettivi, atteso che detti tassi sono dovuti in via alternativa tra loro, e la sommatoria rappresenta un “non tasso” od un “tasso creativo”, in quanto percentuale relativa ad interessi mai applicati e non concretamente applicabili al mutuatario.  ### situazione, così uniformemente cristallizzata, non può ritenersi essere stata modificata dall'ordinanza della ### 23192/17. 
La stessa infatti altro infatti non ha fatto se non ribadire quanto implicitamente affermato nelle precedenti numerose pronunce della Suprema Corte e cioè che qualora gli interessi moratori al momento della stipula superino il tasso soglia, non è dovuto alcun tipo di interesse né moratorio né corrispettivo ancorchè quest'ultimo sia stato convenuto nei limiti della soglia.  ### deve essere sottolineato come la Suprema Corte, riportando il testo dell'art. 1815 II co c.c. e dell'art. 1 della l. 24/2001 di interpretazione autentica della l. 108/96, abbia ribadito un risalente, consolidato e sempre uniforme principio stabilito, anche sotto il vecchio regime del testo dell'art. 644 prima della riforma della predetta legge 108/96 e cioè che gli interessi moratori rilevano ai fini dell'usura, richiamando in tal modo un principio dalla medesima sul punto in precedenza già espresso (### 5598/17, n. 602/13, 603/13, n. 350/13, n. 11632/10, n. 9532/10, n. 15497/05, 5324/03, n. 17813/02, n. 8442/02, n. 8742/01, n. 14899/2000, 5286/2000, n. 4251/92) Ulteriore conferma del fatto che la ### attraverso la pronuncia in parola, non abbia affatto legittimato la sommatoria dei tassi, si trova nella giurisprudenza di merito formatasi successivamente a detta decisione e che da questo ### viene riaffermato, ossia il fatto che non è dirimente, per sconfessare la tesi contraria al cumulo, la recente ordinanza n. 23192/17 del 4.10.2017 della sesta sezione civile della ### la cui motivazione non convince affatto, in quanto scarna e poco articolata, tale da non sufficientemente chiarire se la Corte abbia voluto censurare la motivazione del Giudice di merito per non aver considerato l'eventuale usurarietà riguardo ai soli interessi moratori o, diversamente, a quelli corrispettivi cumulati con quelli moratori.  ### diversità di funzione degli interessi corrispettivi e di mora non consente di procedere al cumulo finalizzato a stabilire il valore del cd. tasso soglia ex legge 108, perché così facendo si perverrebbe all'assurdo di ritenere automaticamente nulle tutte le clausole contrattuali che, pur potendo fissare il tasso dell'interesse corrispettivo per il periodo di ammortamento entro il limite del tasso soglia stabilito per legge, non potrebbero neppure applicare, nel caso di ritardato pagamento, gli interessi moratori al tasso legale che l'art. 1224 stabilisce di diritto, perché anche in questo caso, seguendo il criterio del cumulo, si arriverebbe sempre al superamento del fatidico limite del tasso soglia.  ### peraltro sottolinearsi come la stessa ### d'### nelle sue rilevazioni trimestrali dei tassi medi non abbia incluso nel ### gli interessi di mora, oggetto di separata rilevazione, a conferma che i due tassi non possono essere e non vanno sommati. 
Sul punto, si è affermato che è erroneo l'assunto della sommatoria aritmetica tra il tasso degli interessi corrispettivi e quello dei moratori, i quali, per contro, divergenti per natura e funzione, vanno confrontati, sotto il profilo dell'usura genetica, ciascuno autonomamente rispetto al tasso soglia. 
E ancora.  ### essere evidenziato da questo ### come l'esclusione degli interessi di mora dalle soglie sia sottolineata, peraltro, anche nei ### trimestrali del Ministero dell'### e delle ### i quali specificano che “i tassi effettivi globali medi (…) non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento”. 
Si è pertanto affermato che addivenire a una commistione tra le due tipologie condurrebbe, di fatto, a esiti paradossali, atteso che: nessuna norma prevede attualmente né la rilevazione periodica dei tassi moratori generalmente applicati, né la conseguente individuazione di una soglia ad hoc per questi; in base alla letterale interpretazione della pronuncia di legittimità n. 350/2013, gli interessi moratori devono essere valutati in termini di usura; la ### d'### escludendo in origine la validità delle soglie usura proprie degli interessi corrispettivi (“per evitare il confronto tra tassi disomogenei”, ovverosia “TEG applicato al singolo cliente, comprensivo della mora effettivamente pagata, e tasso soglia che esclude la mora”]), ha cercato di individuare una soglia ad hoc per quelli moratori, secondo il segue criterio: aumento dei ### di 2,1 punti percentuali (costituendo tale aumento, in base a un'indagine condotta dalla ### d'### nel 2002, il divario medio tra interessi corrispettivi e interessi moratori), e successiva applicazione della formula sopra descritta per l'individuazione dei tassi soglia (+25% + 4 punti percentuali; ovvero +50%); l'incongruenza più evidente si manifesterebbe qualora nel calcolo si verifichino casi nei quali il suddetto tasso soglia individuato ad hoc sia addirittura più basso degli interessi moratori legalmente previsti dal d.lgs.  231/2002, con il paradosso che, in questi casi, un tasso legale sarebbe usurario. 
Si è quindi affermato che il tasso di mora non può essere valutato cumulativamente al tasso corrispettivo, atteso che fra i medesimi intercorra una triplice differenza, genetica, funzionale e ontologica: il primo, infatti, rappresenta il risarcimento a favore dell'### di credito erogante, per l'eventualità di inadempimento o ritardato pagamento da parte del debitore; il secondo è la fisiologica remunerazione del prestito del capitale. 
Si è ancora affermato che anche a fronte di una clausola contrattuale che preveda che “ogni somma dovuta e non pagata al momento della scadenza della rata, produrrà automaticamente interessi di mora a favore della banca ed a carico della parte mutuataria” ### di ### ha definito “un equivoco interpretativo” l'interpretazione favorevole al fatto che si proceda alla sommatoria degli interessi (### 11997/15) Più specificamente, è stata affermata la possibilità per entrambe le categorie di interessi di risultare, potenzialmente, usurarie, ma ne è stato subordinato l'accertamento a una valutazione individuale di ciascuna: ciò in quanto, nel caso di inadempimento del debitore e conseguente decorrenza degli interessi di mora, questi ultimi si sostituiscono e non si aggiungono ai corrispettivi, “anche laddove, come frequentemente avviene, le parti avessero determinato il tasso di interesse moratorio in una misura percentuale maggiorata rispetto al tasso dell'interesse corrispettivo”. 
In definitiva, secondo il ### un cumulo tra interessi corrispettivi e quelli moratori potrebbe rilevare solo con riferimento alla concreta somma degli effettivi interessi conteggiati a carico del mutuatario, per verificare se il conteggio degli interessi applicato in seguito al verificarsi dell'inadempimento determini un importo complessivo (a titolo di interessi) che, rapportato alla quota capitale, comporti uno sforamento del tasso soglia ### essere altresì sottolineato come sul punto si sia pronunciato anche L'### il quale ha avuto occasione di evidenziare, a più riprese, come sia sostanzialmente impraticabile la tesi che conduca all'inclusione dei tassi moratori nel tasso complessivo da valutare ai fini della disciplina antiusura. 
Nella sentenza n. 350/2013 della Suprema Corte non vi è alcun cenno al fatto che gli interessi corrispettivi e quelli moratori vadano sommati tra loro, dando vita ad un presunto “tasso sommatoria”.  ### invece, ha soltanto ribadito il suo consolidato orientamento, in base al quale anche gli interessi di mora, così come gli interessi corrispettivi, debbano essere sottoposti al vaglio di usurarietà #### ha evidenziato che interessi moratori ed interessi corrispettivi non possano essere posti sullo stesso in quanto non solo assolvono a funzioni diverse, ma hanno anche natura diversa. 
La pattuizione in base alla quale gli interessi moratori siano dovuti “su tutte le somme a qualsiasi titolo dovute dal cliente comporta che la rata non riscossa venga gravata dagli interessi moratori, generando un ipotetico problema di anatocismo. 
Tuttavia, deve essere evidenziato dal ### come, ai sensi dell'art.  1819 c.c., la rata non sia un'obbligazione, ma solo una sua modalità di adempimento e il carattere accessorio dell'obbligazione di pagamento degli interessi non implica che quest'ultima assuma un ruolo subordinato rispetto a quella complementare di restituzione del capitale, ovvero, al nucleo centrale del negozio di finanziamento. 
Ne consegue che, come affermato dalla ### (Cass. Civ., Sez. I, sentenza 84451/86), l'inadempimento della rata non può che trasformare le due obbligazioni (formalmente, in origine, distinguibili) in un unico debito: non si viene, pertanto, a concretizzare nessuna sommatoria di interessi, poiché i moratori opereranno su di un unico debito. 
In accordo con la più recente giurisprudenza di merito (### di ### sentenza n. 6369/18) è possibile affermare come la sentenza della ### n. 350/13, dalla quale sono poi discesi gli orientamenti tesi a far valere giudizialmente detta sommatoria ai fini usura, non abbia mai riconosciuto direttamente la valenza del cumulo del tasso di interesse corrispettivo e del tasso di mora per la verifica del superamento del tasso soglia di legge per l'usura, ma si sia limitata a sancire l'astratta possibilità che anche il tasso di mora singolarmente considerato sia usurario, tanto da parlare di cumulo non certo in riferimento ad una teorica somma numerica di detti tassi da raffrontarsi con il tasso soglia ma al più con riferimento alla concreta somma degli effettivi importi a titolo di interessi conteggiati a carico del Cliente. 
Sul punto, si è affermato (tribunale ### 6369/18) che né gli interessi moratori né il tasso di mora possono assumere rilievo ai fini dell'usura e quindi neppure possono essere sommati agli interessi corrispettivi per la verifica del superamento del tasso soglia. ### in quanto gli interessi di mora trovano la loro giustificazione al di fuori del sinallagma contrattuale del corrispettivo per la prestazione di denaro o di altra cosa mobile, essendo convenuti esclusivamente a fronte di colpevole inadempimento del debitore, tanto da possedere natura risarcitoria a fronte della mancata o irregolare prestazione del prenditore del credito. 
Si è affermato come sia invero sufficiente al riguardo prendere in considerazione la diversa collocazione sistematica degli istituti de quibus: gli interessi corrispettivi sono collocati nelle disposizioni specifiche concernenti il contratto di mutuo e sono disciplinati come fisiologica conseguenza dell'erogazione del finanziamento (art. 1815 c.c.), mentre gli interessi di mora trovano disciplina nelle più generali disposizioni concernenti l'inadempimento delle obbligazioni e riguardano, quindi, una fase patologica del negozio giuridico (art. 1234 c.c.). 
Si è ancora affermato come tale distinzione sia stata peraltro percepita anche dai ### che trimestralmente rilevano il ### degli interessi corrispettivi laddove, sin dal primo emesso, è precisato che i tassi effettivi globali medi non sono comprensivi degli interessi di mora; questi ultimi sono altresì esclusi dal calcolo, ed anche dalle ### impartite dalla ### d'#### tecnico individuato dal ### per la rilevazione del tasso medio ai sensi della ### antiusura.  ### poi evidenziarsi come il tasso di mora sia stato sistematicamente escluso dalla rilevazione del ### nelle ### per la rilevazione del ### ai sensi della ### sull'usura, periodicamente aggiornate dalla ### d'### come il ragguaglio del tasso contrattualmente convenuto (###, relativamente anche alla penale di mora, con quello rilevato dalla ### d'### senza detta penale (###, sia logicamente erroneo perché esegue un confronto tra dati non omogenei e come la ### d'### con i "### in materia di applicazione della legge antiusura", pubblicati il 3 luglio 2013, dopo quindi la richiamata sentenza della Suprema Corte, abbia esplicitato ulteriori ragioni per cui gli interessi di mora debbono ritenersi esclusi dal sistema introdotto dalla ### n. 108/96, chiarendo come da tale esclusione (coerente peraltro con la disciplina comunitaria) conseguano, tra l'altro, effetti più favorevoli al debitore: "Gli interessi di mora sono esclusi dal calcolo del TEG perché non sono dovuti dal momento dell'erogazione del credito, ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente. 
Sul punto, si è evidenziato che l'esclusione evita di considerare nella media operazioni con andamento anomalo: essendo gli interessi moratori più alti per compensare la banca del mancato adempimento, se inclusi nel TEG medio potrebbero determinare un eccesivo innalzamento delle soglie, in danno della clientela. ### impostazione è coerente con la disciplina comunitaria sul credito al consumo che esclude dal calcolo del ### (### le somme pagate per l'inadempimento di un qualsiasi obbligo contrattuale, inclusi gli interessi di mora". 
Si è ancora affermato che l'impostazione volta a qualificare come costo del credito l'interesse moratorio non è neppure supportata da tesi economiche pure e in ogni caso contro gli interessi moratori eccessivi il Cliente troverebbe rifugio nella tutela di cui all'art. 33 c. 2 lettera f) - se consumatore - nonché nella possibilità di riduzione ad equità ex art.  1384 del codice civile. 
Tuttavia, deve essere evidenziato dal ### come, ai sensi dell'art.  1819 c.c., la rata non sia un'obbligazione, ma solo una sua modalità di adempimento e il carattere accessorio dell'obbligazione di pagamento degli interessi non implica che quest'ultima assuma un ruolo subordinato rispetto a quella complementare di restituzione del capitale, ovvero, al nucleo centrale del negozio di finanziamento. 
Ne consegue che, come affermato dalla ### (Cass. Civ., Sez. I, sentenza 84451/86), l'inadempimento della rata non può che trasformare le due obbligazioni (formalmente, in origine, distinguibili) in un unico debito: non si viene, pertanto, a concretizzare nessuna sommatoria di interessi, poiché i moratori opereranno su di un unico debito. 
Con recentissima sentenza successiva all'emanazione della ridetta ordinanza, il ### di ### (#### sent. 143 del 17/01/2018) ha affermato un principio di diritto condiviso ed affermato anche da questo ### riassumibile nell'affermazione secondo cui la tesi della pura e semplice sommatoria (interessi moratori + interessi compensativi) non risulta fondata atteso che gli interessi moratori (che hanno una funzione differente dagli interessi corrispettivi, in quando hanno funzione risarcitoria, mentre i secondi sono volti a remunerare il mutuante per il finanziamento concesso) sono dovuti solo in caso di mancata corresponsione della rata nei termini pattuiti e sono dovuti, in tal caso, sul corrispettivo scaduto e su ogni altra somma dovuta, ossia sull'intero canone. 
Così come nel caso di specie, anche nel caso sottoposto al ### torinese è stata affermata l'infondatezza giuridica di tale metodologia di calcolo, atteso che, così come nella fattispecie oggetto del processo, gli attori erroneamente confondono gli interessi corrispettivi, elemento fisiologico del contratto e costo fisso legato all'erogazione del credito, agli interessi di mora, elemento subentrante solo nei risvolti patologici del contratto, con l'intento di includerli entrambi nel computo del ### Evidenziata la diversa natura delle due tipologie di interessi non può che escludersi una mera e semplice sommatoria tra essi. 
Nondimeno, come sottolineato dal ### di ### è vero che la ### ha pacificamente affermato che anche gli interessi di mora siano soggetti alla ### n. 108 del 2006 ma ciò non legittima la sommatoria dei due tassi aventi natura diversa. 
Il fatto che la ridetta pronuncia della ### non abbia affatto voluto legittimare il criterio della sommatoria degli interessi trova ulteriore riscontro nella successiva giurisprudenza del ### di ### il quale con la pronuncia n. 11275/2917 ha affermato un principio di diritto che da questo ### viene nella sua interezza confermato, a tenore del quale “ai fini della verifica del superamento del tasso soglia di usura (L. 108/1997), la somma fra la misura percentuale del tasso degli interessi corrispettivi e di quelli di mora al momento della pattuizione risulta errata sotto il profilo logico, matematico e giuridico perché si sommano entità tra loro eterogenee che si riferiscono a basi di calcolo diverse; infatti, il tasso corrispettivo è calcolato sul capitale mutuato e il tasso di mora solo sulla rata eventualmente pagata -in tutto o in partein ritardo. Per questo motivo, la somma dei meri tassi nominali non esprime il costo dell'intero credito. Una volta calcolata la somma dovuta a titolo di mora su una rata è necessario rapportarla in termini proporzionali all'entità dell'intero credito, sicché i ritardi saltuari non fanno aumentare il tasso onnicomprensivo pagato, che rimane di gran lunga inferiore al tasso soglia”.  ### a conferma del fatto che, come graniticamente affermato in seno alla giurisprudenza nazionale di merito, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia non può in alcun modo ammettersi la sommatoria di interessi corrispettivi e di mora, in quanto tale operazione risulta errata sotto il profilo logico, matematico e giuridico: posto che il tasso corrispettivo è calcolato sul capitale mutuato e il tasso di mora solo sulla rata eventualmente pagata in ritardo, il loro cumulo determinerebbe un'indebita sommatoria tra entità tra loro eterogenee che si riferiscono a basi di calcolo diverse Sul punto, il ### di ### (### n 11.275/ 2017), applicando un principio di diritto che in questa sede è interamente confermato e condiviso, ha affermato che ### tecnico nel quale incorrono i mutuatari è quello di sommare le percentuali dei tassi e di rapportarle alla quota capitale della rata tardivamente onorata, mentre - prosegue il ### - “debbano piuttosto addizionarsi gli importi che a detto titolo (corrispettivo e moratorio) siano corrisposti. (…). 
Dall'applicazione di tale principio deriva, quale necessario corollario, che la somma non può che essere rapportata al capitale residuo - e impagato - alla scadenza di detta rata, atteso che è in relazione al capitale erogato che viene inizialmente pattuito il tasso corrispettivo degli interessi (intesi come costo del mutuo erogato), e ne viene verificato il rispetto della soglia d'usura, ed è in relazione a detto capitale (come ridotto grazie al progressivo rimborso delle rate) che vanno conteggiati, alla scadenza periodica pattuita, gli importi pretesi a titolo di interesse corrispettivo, eventualmente incrementati degli interessi moratori pretesi sulla rata sino a che rimanga impagata”. 
E ancora, deve evidenziarsi come ai fini del conteggio del tasso effettivo di mora la relativa non deve affatto ricomprendere ai fini dell'accertamento del superamento del tasso soglia, anche gli oneri connessi all'erogazione del credito, avendo questi ultimi abbiano natura differente rispetto agli interessi moratori ### essere affermato che “é erroneo l'assunto della sommatoria aritmetica tra il tasso degli interessi corrispettivi e quello dei moratori, i quali, per contro, divergenti per natura e funzione, vanno confrontati, sotto il profilo dell'usura genetica, ciascuno autonomamente rispetto al tasso soglia. La tesi della sommatoria in astratto dei due tassi non è applicabile neanche tenendo in considerazione il pronunciamento della Suprema Corte (Cass. Civ. Sez. ###. 23192/2017) richiamato dagli attori, giacché dal tenore dell'ordinanza sembra evincersi solo il principio secondo cui l'usura non può essere esclusa per il solo divieto della sommatoria. Nella specie, però, l'indagine viene svolta anche confrontando il tasso moratorio singolarmente, il quale, lo si è già detto, risulta inferiore al tasso soglia.”( ### di Sulmona sentenza n. 384 del 30 ottobre 2017). 
Non solo.  ### affermarsi che, pur essendo gli interessi di mora assoggettati al vaglio dell'usurarietà, bisogna distinguere nettamente le due categorie di interessi, in primo luogo in ragione della loro diversa funzione. Gli interessi corrispettivi rappresentano per l'appunto il corrispettivo del mutuo, contratto naturalmente oneroso, laddove gli interessi di mora assolvono ad una funzione risarcitoria ed in senso lato sanzionatoria, diretti come sono a dissuadere dall'inadempimento all'obbligazione di restituzione rateale del prestito. ### adottato dalla ### d'### per verificare l'usurarietà degli interessi di mora è quindi quello dell'aumento del 2,1% rispetto al tasso soglia stabilito per gli interessi corrispettivi Il principio di simmetria prevede che per la determinazione del TEG contrattuale deve avvenire secondo i medesimi criteri che presiedono alla determinazione del ###(### n. 91/2019) Quanto sopra alla luce della più recente giurisprudenza della ### la quale con sentenza 26286/2019 ha sancito in maniera netta che per individuare la soglia usuraria degli interessi di mora al “tasso soglia” ordinario”( che si determina, secondo la previsione originaria di cui alla legge 108/96, aumentando il ### (il tasso effettivo globale medio ) pubblicato dai decreti ministeriali di riferimento del 50% e, secondo la previsione attuale (in virtù del decreto legge del 13 maggio 2011, n. 70) aumentandolo del 25%, con un ulteriore margine aggiuntivo di 4 punti percentuali.) deve essere sommato “il “tasso soglia di mora” (che va determinato con lo stesso criterio, ma previo ulteriore aumento del 2,1/% del ###) ### tale approccio si individua un tasso soglia diverso dal “tasso soglia di mora” e dal “tasso soglia ordinario” che è costituito dalla somma di queste due voci. 
Rilevante al fine della decisione del presente è il principio di diritto che la ### richiamando il proprio orientamento, ha affermato attraverso la recente pronuncia n. 17447/2019. 
Da un lato, la Suprema Corte ha espressamente escluso che, attraverso la pronuncia n. 350/2013, la Suprema Corte abbia avallato la sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori.  ### ha definitivamente chiarito che «gli interessi convenzionali di mora non sfuggono alla regola generale per cui, se pattuiti ad un tasso eccedente quello stabilito dalla L. 7 marzo 1996, 108, art. 2, comma 4, vanno qualificati ipso iure come usurari, ma in prospettiva del confronto con il tasso soglia antiusura non è corretto sommare interessi corrispettivi ed interessi moratori. Alla base di tale conclusione vi è la constatazione che i due tassi sono alternativi tra loro: se il debitore è in termini deve corrispondere gli interessi corrispettivi, quando è in ritardo qualificato dalla mora, al posto degli interessi corrispettivi deve pagare quelli moratori; di qui la conclusione che i tassi non si possano sommare semplicemente perché si riferiscono a basi di calcolo diverse: il tasso corrispettivo si calcola sul capitale residuo, il tasso di mora si calcola sulla rata scaduta; ciò vale anche là dove sia stato predisposto, come in questo caso, un piano di ammortamento, a mente del quale la formazione delle varie rate, nella misura composita predeterminata di capitale ed interessi, attiene ad una modalità dell'adempimento dell'obbligazioni gravante sulla società utilizzatrice di restituire la somma capitale aumentata degli interessi; nella rata concorrono, infatti, la graduale restituzione del costo complessivo del bene e la corresponsione degli interessi; trattandosi di una pattuizione che ha il solo scopo di scaglionare nel tempo le due distinte obbligazioni». 
Nella stessa decisione, i giudici di legittimità hanno altresì confermato che in caso usurarietà degli interessi moratori, la sanzione riguarda solo la clausola relativa alla pattuizione degli interessi moratori senza trasformazione forzosa, a vantaggio dell'inadempiente, del contratto da oneroso a gratuito (v. anche Cass. n. 21470/2017). 
In particolare, chiarisce la Corte: “gli interessi convenzionali di mora non sfuggono alla regola generale per cui, se pattuiti ad un tasso eccedente quello stabilito dalla L. 7 marzo 1996, n. 108, art. 2, comma 4, vanno qualificati ipso iure come usurari, ma in prospettiva del confronto con il tasso soglia antiusura non è corretto sommare interessi corrispettivi ed interessi moratori. Alla base di tale conclusione vi è la constatazione che i due tassi sono alternativi tra loro: se il debitore è in termini deve corrispondere gli interessi corrispettivi, quando è in ritardo qualificato dalla mora, al posto degli interessi corrispettivi deve pagare quelli moratori; di qui la conclusione che i tassi non si possano sommare semplicemente perché si riferiscono a basi di calcolo diverse: il tasso corrispettivo si calcola sul capitale residuo, il tasso di mora si calcola sulla rata scaduta”. 
La pronuncia in parola ha poi stabilito un ulteriore, rilevante, principio di diritto, evidenziando che l'eventuale pattuizione di interessi moratori usurari in ogni caso non comporta la gratuità del contratto ex art. 1815, co. 2 c.c., ma esclusivamente la riduzione del tasso convenzionale di mora al saggio degli interessi legali: “problema che la giurisprudenza di questa Corte risolve sanzionando la clausola relativa alla pattuizione degli interessi moratori ove determinati ad un tasso sopra soglia e non già come preteso dal ricorrente trasformando forzosamente, a vantaggio dell'inadempiente, il contratto da oneroso a gratuito. Ragionando in via ipotetica - perché si ripete, nel caso di specie, neppure si pone il problema della richiesta di pagamento di costi eventuali - la capacità in potenza moratoria degli interessi ### verrebbe risolta colpendo esclusivamente la relativa pattuizione: Cass., 15/09/2017, n. 21470”.Cass., 28-06-2019, 17447. 
Quanto sopra dovrà necessariamente coordinarsi con i principi di specifica allegazione e di ripartizione di onere della prova ex art 2697 c.c. che, come si è detto, costituiscono l'ossatura centrale attorno al quale ruota il processo civile. 
La riduzione del tasso convenzionale di mora al saggio degli interessi legali troverà invero applicazione solamente nel caso in cui gli interessi di mora siano stati effettivamente pagati dal cliente, attenendo la corresponsione di detta tipologia di interessi ad una fase patologica del contratto, connaturata dall'inesatto adempimento del cliente concretatosi nel ritardo dei pagamenti e, per l'effetto, dalla integrale sostituzione agli interessi corrispettivi - altrimenti dovuti - da parte degli interessi di mora, pacifico ormai essendo come non possa mai operarsi una sommatoria tra gli stessi. 
Ne deriva che la domanda potrà trovare accoglimento nella misura in cui il cliente abbia allegato e abbia fornito in giudizio la prova dell'effettiva applicazione da parte della ### degli interessi di mora ab origine pattuiti sopra soglia. 
Prova che, nel caso di specie, non risulta essere stata fornita ### profilo nè di indeterminatezza, sia del contenuto del contratto, sia, segnatamente, della determinazione del tasso corrispettivo, né anatocistico può poi derivare dal fatto che sia stato concordato tra le parti un piano di ammortamento a tasso fisso, cosiddetto “alla francese”. 
Quanto all'ammortamento alla francese, invero integra ius receptum in seno alla giurisprudenza di merito (### n 11.275/ 2017) il fatto che, in conseguenza di un piano di ammortamento c.d. ‘alla francese', alcun fenomeno anatocistico possa derivare dall'applicazione di un tale piano di rimborso del mutuo, posto che in tale sistema gli interessi rimangono applicati sempre nella stessa percentuale, ma su di un capitale via via decrescente, sicché la quota di interessi per ogni rata viene calcolata solo sul capitale residuo e mai anche sugli interessi.  ### pertanto affermarsi da parte di questo ### in accordo con la costante giurisprudenza di merito (### 7 giugno 2017) che, nel sistema progressivo proprio dell'ammortamento alla francese, ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce, non comportando alcuna capitalizzazione, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti. 
E ancora, deve essere riaffermato e condiviso in questa sede il principio, già affermato dalla giurisprudenza di merito, secondo cui la progressione dell'ammortamento cd. “alla francese”, discendente dalla rata costante indicata nel contratto, non provoca alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata e il mutuatario non è più esposto ad alcuna variazione del tasso d'interesse. 
Difatti, una volta che le parti hanno raggiunto l'accordo sulla somma mutuata, sui tassi degli interessi corrispettivi e moratori, sulla durata del prestito e sul rimborso mediante un numero predefinito di rate costanti, la misura della rata discende matematicamente dagli indicati elementi contrattuali: il rimborso di un mutuo acceso per una certa somma, ad un certo tasso e con un prefissato numero di rate costanti, può avvenire solo mediante il pagamento di rate costanti di quel determinato importo (### di ### con la sentenza n. 362/16, ### di ### con la sentenza n. 5279/16; ### di Padova sentenza 12 gennaio 2016; il ### di Larino sentenza 18 gennaio 2016; ### di Lucca con la sentenza 26 febbraio 2016). 
E ancora, quanto al piano di ammortamento “alla francese” o “a rata costante”, in aderenza alla costante giurisprudenza di merito deve affermarsi come il medesimo utilizzi la formula matematica della c.d.  “legge di sconto composto”: “trattasi di formula di equivalenza finanziaria, che consente di individuare la quota capitale da restituire in ciascuna delle rate prestabilite, così che la somma dei valori capitale compresi in tutte le rate del piano di ammortamento sia uguale al capitale mutuato, ma che non va ad incidere sul separato conteggio degli interessi, che risponde alle regole dell'interesse semplice, venendo conteggiato ad ogni rata sul solo capitale che residua dopo la restituzione di capitale effettuato tramite le rate precedenti”. Ne consegue che nessun indebito conteggio anatocistico viene effettuato.  (### n 11.275/ 2017) Si è affermato in seno alla giurisprudenza (### di ### 3001/2018) che l'ammortamento c.d. “alla francese” non comporta, per definizione, alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi. Il metodo alla francese comporta infatti che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. In altri termine, nel sistema progressivo di cui trattasi ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce e unicamente di questi. ### importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va già ad estinguere il capitale.  ### non comporta tuttavia capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla assidua quota di capitale, ovverossia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti. 
I tassi di mora non sono rilevanti ai fini della valutazione della sussistenza o meno dell'usura nel contratto di mutuo, atteso che essi hanno la mera funzione di liquidazione preventiva del danno e che la loro ipotetica manifesta eccessività comporta esclusivamente la riduzione ex art. 1384 c.c. e non già la sanzione prevista dal comma 2 dell'art. 1815 Ai fini della verifica di usurarietà, sono irrilevanti le voci di costo che, sebbene collegate all'erogazione del credito, siano in realtà: meramente potenziali, perché non dovute per effetto della mera conclusione del contratto, essendo le stesse subordinate al verificarsi di eventi futuri ancora possibili ma concretamente non verificatisi (ad esp. l'interesse di mora potenzialmente usuraio ma inesigibile); o del tutto irreali, perché non dovute per effetto della mera conclusione del contratto e subordinate al verificarsi di eventi che non si sono verificati, né potranno in seguito verificarsi (esp. il quantum dovuto per l'estinzione anticipata del mutuo). 
Del pari, non può parlarsi di indeterminatezza per il fatto che il tasso, pattuito su base annua, venga poi applicato su base mensile. 
Infatti, “ciò è imputabile al fatto che, secondo quanto esattamente pattuito tra le parti, il capitale avuto a prestito no sarebbe stato restituito a cadenza annuale, bensì a cadenza mensile; tale pattuizione, da un lato non trova alcun divieto di legge, e dall'altro impone che, ad ogni scadenza mensile, il tasso di conteggio interessi sul capitale residuo a detta scadenza venga rapportato a quella stessa frazione di periodo, ossia sia espresso con la identica periodicità prevista per i pagamenti. La suddetta pattuizione trova ragione nel fatto che per il mutuatario può essere preferibile dilazionare la restituzione su base mensile, anziché restituire un considerevole importo alla fine di ogni anno” (### 16 luglio 2015). 
Non sussiste alcuna ipotesi di usura oggettiva originaria con riferimento al tasso di interesse pattuito tra le parti ### prova è stata fornita dagli attori che siano stati stipulati “mutui di scopo” ### la giurisprudenza della ### il mutuo di scopo rappresenta un tipo particolare di mutuo, in cui l'importo è fornito per il perseguimento di una finalità determinata, la quale può essere stabilita dalla legge, nel caso di mutuo di scopo legale, come nei casi dei finanziamenti agevolati, oppure concordata tra le parti, nel caso di mutuo di scopo convenzionale (cosiddetto “mutuo atipico” 7773/2003; Cass. 25180/2007). 
In tal caso, il mutuatario, titolare delle somme mutuate, è strettamente legato al loro impiego per il raggiungimento della finalità dedotta in contratto, ad esempio, all'acquisto di un bene immobile o al finanziamento di un'attività commerciale. Lo scopo perseguito è espressamente inserito nel sinallagma contrattuale. «La presenza dell'obbligazione di destinazione contrassegna il negozio, in quanto la funzione economica e sociale di esso non si esaurisce nel godimento del danaro (e nel susseguente obbligo di restituzione), ma implica la realizzazione del risultato economico ultimo, rispetto al quale il godimento rappresenta un momento strumentale» (Cass. S.U.  13046/1997; Cass. 25793/2015). Il vincolo del mutuatario è talmente forte da connotare la causa concreta del contratto, tanto che, come vedremo, la sua inosservanza ne determina la nullità. ( 15929/2018; Cass. 24699/2017; Cass. 25793/2015). 
La figura del contratto di mutuo di scopo è autonoma e distinta da quella del mutuo in senso proprio, in quanto rappresenta un contratto atipico che assolve, in modo analogo all'apertura di credito, una funzione creditizia (Cass. 25180/2007).   Le due tipologie contrattuali divergono sotto il profilo strutturale, atteso che nel contratto di mutuo, il mutuatario si impegna a restituire al mutuante la somma di denaro, comprensiva di interessi mentre nel mutuo di scopo, oltre alla restituzione dell'importo, il contraente è tenuto anche ad adempiere la finalità perseguita, sotto il profilo causale, atteso che nel mutuo ordinario (a titolo oneroso) la causa del contratto risiede nella consegna del denaro, e nel corrispettivo che il mutuatario corrisponde sotto forma di interessi mentre nel mutuo di scopo, il perseguimento dell'obiettivo dedotto in contratto fa parte della causa dello stesso, pertanto assume un rilievo essenziale e, da ultimo, sotto il profilo della qualificazione giuridica, atteso che laddove il mutuo ordinario è un contratto reale, che si perfeziona con la consegna della somma di denaro il mutuo di scopo è un contratto consensuale, che si perfeziona con la manifestazione del consenso da parte dei contraenti, sì che, come osservato dalla dottrina, la consegna della somma rappresenta l'oggetto dell'obbligazione e non un elemento costitutivo. 
Nel caso di specie, alla luce dell'universo documentale agli atti di causa e degli elementi di prova forniti dalla parte attrice, sulla quale, alla luce dei principi sopra richiamati, gravava il relativo onere, non vi è prova sia stato stipulato alcun mutuo di scopo tra le parti.  ### invero non può essere considerato il mutuo fondiario agli atti alla luce della giurisprudenza della ### la quale ha affermato che “il mutuo fondiario non è un mutuo di scopo, poiché nessuna delle norme da cui è regolato impone una specifica destinazione del finanziamento concesso né vincola il mutuatario al conseguimento di una determinata finalità e l'istituto mutuante al controllo dell'utilizzazione della somma erogata, ma si qualifica nella specificità in funzione della possibilità di prestazione, da parte del mutuatario che sia proprietario di immobili rustici o urbani, di garanzia ipotecaria (### 4792/12; ### 9511/207; ### 317/2001) Per quanto concerne il cosiddetto gioco delle valute, la censura è, così come formulata, generica e non accoglibile (cfr. in termini, #### 21 gennaio 2010, rel. ### in ###it). Preliminarmente va osservato che la questione relativa ad antergazione e postergazione consentita dei giorni di valuta non è più attuale, quanto meno successivamente al D.lgs. Tremonti ter del 25.6.2009 (con effetto dal 1° novembre 2009), a mente del quale la data di valuta per il beneficiario per tutti i bonifici, gli assegni circolari e quelli bancari non può mai superare, rispettivamente, uno, due, tre giorni lavorativi successivi alla data del versamento. ### normazione del fenomeno ha poi trovato ulteriore conforto nella successiva ### sui ### di ### (c.d. PSD: ###) entrata in vigore il 1° marzo 2010 con d. lgs. 11/2010 (G.U.  36 del 13.2.2010). Già il fatto che la questione abbia formato oggetto di disciplina apposita, senza alcuna abrogazione di precedenti norme, conduce a ritenere la questione, con riguardo al periodo pregresso, come praeter legem, non potendosi affermare di per sé l'illegittimità di qualsivoglia prassi bancaria in tal senso. In ogni caso, la documentazione prodotta dalla convenuta attesta l'esistenza di disciplina pattizia sul punto. 
Non è meritevole di accoglimento la dedotta nullità della clausola che determina il tasso d'interesse corrispettivo con riferimento all'### non presentando tale parametro alcun profilo di indeterminatezza, né di squilibrio contrattuale in favore della banca. 
Si condivide l'orientamento prevalente in giurisprudenza, secondo cui l'inserimento nelle clausole contrattuali relative al tasso di interesse, quale unico parametro variabile, dell'### soddisfa le esigenze di determinatezza richieste ai fini della validità della clausole. 
Il richiamo all'### nella determinazione del tasso degli interessi corrispettivi nel mutuo de quo non incorre, inoltre, nell'addotta violazione della legge n. 287/1990 ed in particolare dell'art. 2 della citata legge, che vieta le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del marcato o in una sua parte rilevante, atteso che, conformemente alla giurisprudenza prevalente, benché l'entità di tale indice, soggetto a continue variazioni, sia influenzato in maniera determinante dal comportamento del sistema bancario, trattasi comunque di un indice medio, calcolato e diffuso giornalmente dalla ### delle banche europee sulla base del comportamento adottato dalle principali banche europee e internazionali in relazione alle variazioni del tasso ufficiale BCE e dunque sulla scorta di dati che si assumono oggettivi. E se è vero che le singole banche che contribuiscono alla determinazione dell'### possono influenzarne l'ammontare, ciò non basta di per sé solo a dimostrare l'esistenza di accordi tra le banche interessate diretti ad influenzare la determinazione del tasso attraverso la modifica concordata del tasso di deposito da ciascuna di esse applicato nei rapporti con altri istituti di credito, sì da dimostrare che l'intero meccanismo è illecito (cfr. #### 12674/18; ### Palermo 11 aprile 2016). 
L'### come noto, è un tasso di riferimento, calcolato giornalmente, che indica il tasso di interesse medio delle transazioni finanziarie in ### tra le principali banche europee; esso viene determinato (“fissato”) dalla ### (### come media dei tassi di deposito interbancario tra un insieme di oltre 50 banche, individuate tra quelle con il maggiore volume d'affari dell'area ### (che, per l'### sono ##### dei ### di ### e ###. 
Il meccanismo di calcolo garantisce che tassi anomali non ne falsino il valore (è escluso dal computo il 15% dei valori rispettivamente più alti e più bassi) e la stessa comunicazione dei dati avviene su base volontaria per le varie banche, anche se l'### è calcolabile solamente se partecipano alla rilevazione almeno 12 istituti di credito.  ### premesso, si ritiene di dare continuità all'orientamento dell'adito ### pienamente condivisibile, secondo cui, sebbene la fissazione giornaliera del tasso sia affidata ad una associazione di banche, essa avviene sulla base di dati (i tassi di deposito interbancario praticati dalle maggiori banche europee) che si assumono come oggettivi, pertanto, anche se le singole banche che contribuiscono alla determinazione dell'### possono influenzarne l'ammontare (anche se la esclusione dal computo dei tassi anomali è sufficiente garanzia che ciò non avvenga), ciò non basta per affermare che l'intero meccanismo costituisca un illecito anticoncorrenziale. 
La eccepita nullità potrebbe infatti sussistere solo in presenza di accordi tra le banche interessate diretti ad influenzare la determinazione del tasso attraverso la modifica concordata del tasso di deposito da ciascuna di esse applicato nei rapporti con altri istituti di credito (cfr. #### n. 10376 del 23/5/2017), accordi di cui non vi è prova nel presente giudizio (### 12674/18) Per quanto concerne lo ius variandi, si tratta di facoltà espressamente riconosciuta alla ### a livello contrattuale, accettata dal correntista. 
La prova della legittimità dell'unilaterale variazione del tasso di interesse nominale applicato si rinviene nelle periodiche comunicazioni inviate dalla banca alla correntista, circostanza non contestata e pertanto da ritenersi provata. 
Per quanto concerne la fideiussione, regolarmente sottoscritta, va osservato come, da un lato, la stessa presenti caratteri propri del negozio autonomo di garanzia, dall'altro, in ogni caso, come non sia configurabile alcun profilo di illegittimità nella condotta della ### con riferimento al contratto garantito, sotto qualsivoglia profilo La stessa, pertanto, deve ritenersi pienamente valida ed operativa.  ### di profili di illegittimità nella condotta della ### comporta il rigetto della domanda risarcitoria dalla stessa spiegata. 
In conclusione, la spiegata opposizione deve essere rigettata, con conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto. 
Il rigetto dell'opposizione comporta ex se non ci si debba pronunciare in ordine alla domanda spiegata dalla convenuta solo in via di subordine, per il caso in cui il decreto ingiuntivo non avesse trovato conferma. 
Per quanto concerne le spese di lite, la rifusione delle spese sostenute da parte convenuta opposta, in ragione del criterio della soccombenza, è posta a carico della parte opponente. 
Alla luce del valore della lite, le stesse, tenuto conto delle domande riconvenzionali spiegate da parte opponente, sono calcolate secondo il DM 55/14 come modificato dal DM 37/18, scaglione fino ad € 260.000,00, valori medi ridotti del 30% con riferimento a tutte le fasi del giudizio, in ragione del valore della lite, tenuto conto anche della fase cautelare inerente l'istanza di sospensiva e della pluralità di parti, in ogni caso costituite con un unico atto processuale, così per complessivi € 9401,00 di cui € 1701,00 per fase studio, € 1085,00 per fase introduttiva, € 3780,00 per fase istruttoria, € 2835,00 per fase decisionale, oltre rimborso spese vive, oltre spese di ctp, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, cpa ed iva per legge e le successive occorrende Gli onorari dovuti al consulente tecnico d'ufficio, visto l'art 131 DPR 115/2002, sono “prenotati a debito”, ossia sono posti a carico dello Stato e liquidati con separato decreto, con revoca del decreto emesso in data 10 ottobre 2017 e 18 aprile 2018 Essendo l'opponente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, si provvede con separato decreto alla liquidazione dell'importo in favore del difensore, da porsi a carico dell'### dello Stato. 
Non sussistono i presupposti per una condanna ex art. 96 cpc né per la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio PQM #### definitivamente pronunciando nel processo rgn 864/2015, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa o respinta: 1) RIGETTA l'opposizione e tutte le domande spiegate da parte attrice opponente e, per l'effetto, conferma nella sua interezza, anche in punto spese liquidate, il decreto ingiuntivo del ### di ### n. 1/2015 2) ### E ### gli attori opponenti, in via solidale, a rifondere alla convenuta opposta le spese di lite che liquida in € 9401,00, oltre spese di ctp, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, cpa ed iva per legge e le successive occorrende 3) ### che gli onorari dovuti al consulente tecnico d'ufficio siano a carico dello Stato essendo “prenotati a debito” ex lege, con liquidazione da effettuarsi con separato decreto e revoca i decreti emessi in data 10 ottobre 2017 e 18 aprile 2018 4) PROVVEDE con separato decreto alla liquidazione del compenso in favore del difensore di parte attrice opponente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, da porsi a carico dell'### dello ### 16 febbraio 2020 

IL GIUDICE
#### RG n. 864/2015


causa n. 864/2015 R.G. - Giudice/firmatari: Biasci Gianluigi

M
6

Corte d'Appello di Cagliari, Sentenza n. 85/2020 del 06-03-2020

... Giudice di primo grado rigettava poi la domanda di nullità del contratto suddetto formulata in via riconvenzionale dai coniugi ### e ### sul mero presupposto di avere stipulato l'atto in pendenza del fallimento e “per disperazione”. Il tribunale riteneva, in particolare, la domanda non fondata, relativamente al primo profilo, in quanto non era sufficiente per la declaratoria di nullità che l'atto fosse stato sottoscritto in pendenza di un fallimento, se destinato a produrre effetti dopo la conclusione delle operazioni di concordato, e, relativamente al secondo profilo, tenuto conto che di per sé l'avere stipulato l'atto “per disperazione” non integrava alcuna ipotesi di nullità. Rigettava altresì, la domanda di nullità, proposta peraltro solo nella comparsa conclusionale, per omessa indicazione del prezzo ritenendo al contrario che in realtà il prezzo era stato indicato dalle parti in lire 90.000.000. Il tribunale sosteneva inoltre che la domanda di rescissione per lesione ex art. 1448 c.c. era inammissibile perchè tardivamente proposta solo nella comparsa conclusionale, non potendosi configurare una tale pretesa nelle allegazioni di cui alla comparsa di costituzione e (leggi tutto)...

testo integrale

 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI composta dai magistrati dott. ### dott. ### rel.  dott. ### ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 317/2006 RG promossa da #### e #### elettivamente domiciliati in ### 2/### presso lo studio dell'avv. ### che li rappresenta e difende per procura in atti, unitamente all'avv.  ### APPELLANTE contro ### elettivamente domiciliato in #### 46 SASSARI presso lo studio dell'avv. #### che lo rappresenta e difende per procura in atti; ###: CONTRATTI. 
All'udienza del 14.2.2020 sono state precisate le seguenti ### Nell'interesse della parte appellante ### e ### 1) ogni avversa istanza, eccezione e deduzione respinta; 2) dichiararsi preliminarmente la nullità della scrittura datata 30.11.1988, alla cui sottoscrizione i convenuti sono stati indotti dalla disperazione derivante dalla procedura fallimentare; 3) in ogni caso, respingersi tutte le richieste dell'attore, assolvendone i convenuti 4) rigettando ogni avversa domanda attrice, perché infondata in fatto ed in diritto, ivi compresa quella di condanna al pagamento di penale, non sussistendo inadempimento alcuno da parte dei convenuti; 5) con la condanna dello stesso attore al risarcimento del danno, da liquidarsi d'### a norma dell'art. 96 c.p.c.; 6) con vittoria di spese, diritti, onorari e rimborso forfetario del doppio grado di giudizio. In subordine 1) disporsi la remissione della controversia in lettura per l'espletamento di C.T.U. che accerti e determini il valore dei beni di cui alla scrittura 30.11.1988 al momento della sua stipula; 2) dichiarare ### tenuto a corrispondere, in favore dei convenuti, l'effettivo valore del locale destinato a falegnameria descritto al punto quattro della scrittura privata intervenuta fra le parti il ###, effettivo valore così come accertando mediante la richiesta C.T.U.; 3) compensando il valore effettivo dell'acquisto, oltre accessori, con il credito dall'attore vantato per gli esborsi effettuati a seguito della garanzia prestata per la proposta di concordato da indicarsi nell'emananda sentenza nella misura accertata nel corso del giudizio; 5) sottoponendo l'efficacia dell'eventuale trasferimento di proprietà all'effettiva corresponsione delle somme eventualmente ancora dovute dal ### nel termine di giorni trenta dall'emananda sentenza; 6) con vittoria di spese, competenze del doppio grado di giudizio. 
Nell'interesse dell'appellante ### 1) ogni avversa istanza, eccezione e deduzione respinta; 2) mandarlo assolto da ogni avversa pretesa; 3) con vittoria di spese, competenze del doppio grado di giudizio. 
Nell'interesse della parte appellata: 1) rigettare l'avverso appello per inammissibilità e/o per infondatezza nel merito per l'effetto confermando la sentenza impugnata in merito ai punti avversamente impugnati; 2) in parziale riforma e/o annullamento della sentenza impugnata ed in accoglimento del proposto appello incidentale riconoscere al ### i seguenti importi e per i seguenti soggetti, con condanna al relativo pagamento e precisamente: 2a) €. 8.038,77 oltre interessi legali sino al saldo per oneri di custodia del sequestro giudiziario da porre a carico, in solido, di tutti gli appellanti principali; 2b) €. 400,00 /00 mensili per il periodo 19.4.90 / 22.5.91 per indebita occupazione dell'immobile “de quo” da parte di ### e ### da maggiorarsi degli interessi legali e maggior danno ex art. 1224 del c.c. pari al tasso legale più due punti , con decorrenza da ciascuna mensilità e sino al saldo; 2c) €. 15.493,70 (lit. 30.000.000) per penale contrattuale a carico del ### oltre interessi legali e maggior danno ex art. 1224 c.c. dal 19.4.90 e sino al saldo; 3) in ogni caso con vittoria delle spese del presente grado del giudizio.  #### citava in giudizio davanti al ### di ### e ### esponendo che ### dichiarato fallito con sentenza del ### di ### in data 6/7.2.1986, lo aveva pregato di garantire un concordato fallimentare, assicurandogli un modesto impegno economico da parte sua, in quanto i creditori privilegiati, #### avevano dato la disponibilità a ricevere meri acconti per lire 22.000.000 e lire 40.000.000 e consentire per il resto un pagamento rateale cui avrebbe provveduto il ### stesso; che il ### aveva aderito a tale richiesta e le parti avevano concluso un accordo con scrittura in data ###, con cui avevano stabilito che ### avrebbe garantito il concordato da proporsi impegnandosi a pagare la determinanda percentuale dei crediti chirografari e lire 82.000.000 per quelli privilegiati; che con tale scrittura il ### aveva, quindi, ceduto al ### la proprietà di un suo immobile destinato a falegnameria e l'area circostante siti in ### regione ### in corrispettivo dell'esborso certo di lire 90.000.000 mentre per gli eventuali ulteriori esborsi, il ### si era obbligato a consentire l'iscrizione di ipoteca sui suoi restanti beni sino alla concorrenza di lire 200.000.000; che inoltre, in caso di inadempimento all'obbligazione di pagare ratealmente i creditori privilegiati e di conseguente intervento del ### per un importo superiore a lire 30.000.000, il ### si era impegnato altresì a pagare una penale di lire 30.000.000; che tali accordi, sottoposti alla condizione sospensiva della omologazione del concordato fallimentare, erano stati sottoscritti anche da ### coniuge di ### per i beni eventualmente in comunione; che il ### aveva presentato varie proposte di concordato, anche con una fideiussione del ### di ### fino a lire 300.000.000 prestata su richiesta del ### ed a sue spese pari a lire 9.000.000; che il ### di ### aveva omologato il concordato con sentenza del 23 marzo/19 aprile 1990; che in realtà i creditori privilegiati avevano preteso maggiori importi rispetto a quelli originariamente richiesti e data l'impossibilità per il ### di farvi fronte, il ### aveva pagato integralmente i creditori ipotecari versando la somma di lire 260.998.216, cui dovevano aggiungersi lire 9.000.000 versati per la fideiussione bancaria e quanto speso per i viaggi, l'assistenza legale e quant'altro; che pertanto, pur essendosi avverate le condizioni di cui alla scrittura in data ###, dato l'inadempimento del ### alle obbligazioni assunte, ### premesso tutto quanto sopra, chiedeva al ### di ### che fosse accertato l'avvenuto trasferimento in suo favore della proprietà dell'immobile citato, con condanna all'immediato rilascio del bene e risarcimento dei danni conseguenti nonchè che il ### fosse dichiarato tenuto a concedere ipoteca sui restanti immobili di sua proprietà fino alla concorrenza di lire 200.000.000 e a rimborsare al ### la somma di lire 179.998.216 pagata in eccedenza ed a pagare la penale di lire 30.000.000, oltre accessori. 
Si costituivano in giudizio ### e ### chiedendo il rigetto della domanda e denunciandone la temerarietà ex art. 96 cpc. Assumevano in particolare i convenuti che l'indicazione del prezzo di lire 90.000.000, contenuto nella scrittura privata del 30.11.1988, era stata fatta solo a fini fiscali; che le condizioni diverse di pagamento dei creditori privilegiati erano state conosciute ed accettate dal ### prima dell'omologa del concordato e che anzi le stesse erano il frutto delle trattative da lui condotte; che pertanto, alcun inadempimento era loro imputabile mentre non poteva cedersi la falegnameria per il prezzo di lire 90.000.000, essendo lo stesso non meno inferiore di lire 300.000.000; che, infine, in via preliminare il ### avrebbe dovuto valutare la nullità del contratto concluso in pendenza di fallimento e per la “disperazione” di ### e ### che i convenuti domandavano quindi, previa declaratoria di nullità del contratto 30.11.1988, il rigetto delle pretese del ### ed in via riconvenzionale il pagamento di lire 178.232.000 per lavori di falegnameria eseguiti per conto del ### e non pagati nonché il riconoscimento di un equo compenso al ### per l'attività svolta in loro favore ed, infine, la condanna ex art. 96 cpc. 
In corso di causa, veniva concesso un sequestro giudiziario sull'immobile oggetto della scrittura privata 30.11.1988. 
Nella comparsa conclusionale i coniugi ### domandavano altresì, la declaratoria di nullità dell'accordo 30.11.1998 per omessa indicazione del prezzo di vendita e la rescissione per lesione dello stesso ex art. 1448 Interveniva in giudizio volontariamente ### figlio di ### e ### chiedendo che venisse dichiarata risolta la scrittura privata del 30.11.1988 per inadempimento del ### e venisse accertato che l'immobile oggetto di sequestro era detenuto in locazione da ### in forza del contratto stipulato il ### con il padre ### La causa di primo grado, istruita con produzioni documentali, interrogatorio formale e ### era decisa con la sentenza 1868/2005 emessa l'1.12.2005, con cui il ### di ### dichiarava giudizialmente verificata l'autenticità della scrittura privata in data 30 novembre 1988 intercorsa fra ### da un lato, e ### e ### dall'altro, e, per l'effetto, dichiarava essere stata validamente trasferita da ### e ### a ### la piena proprietà del fabbricato adibito a falegnameria con circostante area sito in #### e già corrisposto il prezzo di lire 90.000.000. ### e ### in solido al rilascio dell'immobile sopra indicato nella disponibilità del ### Li condannava altresì, in solido con ### a risarcire al ### i danni per ritardata consegna dell'immobile, liquidati in euro 400,00 mensili, oltre accessori e con esclusione dei mesi per i quali ### aveva corrisposto al custode giudiziario il canone mensile, sino al saldo. ### inoltre ### a pagare al ### la somma di euro 92.961,30.  ### tenuto a concedere a ### ipoteca sino alla concorrenza di euro 103.291,37 sui beni immobili di sua proprietà siti in #### fermo restando il diritto del ### di procedere all'iscrizione della stessa sulla base della sentenza con effetti anche nei confronti di ### ove i beni fossero a lei comuni. Rigettava tutte le ulteriori domande proposte dalle parti e convalidava il sequestro giudiziario dell'immobile oggetto di trasferimento, come sopra individuato, con cessazione del vincolo a favore del #### infine, ### e ### nonchè l'interveniente, in solido fra loro, a rifondere all'attore le spese del giudizio e di #### gravato, dichiarato il difetto di legittimazione attiva dell'intervenuto ### rispetto alla domanda di risoluzione per inadempimento dell'accordo 30.11.1988 e rispetto alle pretese inerenti il contratto di locazione ormai definitivamente cessato per l'intervenuto sfratto per morosità dello stesso, riteneva che il ### non fosse risultato inadempiente alle obbligazioni assunte con la scrittura privata 30.11.1988, avendo al contrario provveduto, come riconosciuto dalla stessa controparte, a pagare per intero i creditori ipotecari per lire 260.998.818, stante l'impossibilità di adempiere del ### Il Giudice di primo grado rigettava poi la domanda di nullità del contratto suddetto formulata in via riconvenzionale dai coniugi ### e ### sul mero presupposto di avere stipulato l'atto in pendenza del fallimento e “per disperazione”. Il tribunale riteneva, in particolare, la domanda non fondata, relativamente al primo profilo, in quanto non era sufficiente per la declaratoria di nullità che l'atto fosse stato sottoscritto in pendenza di un fallimento, se destinato a produrre effetti dopo la conclusione delle operazioni di concordato, e, relativamente al secondo profilo, tenuto conto che di per sé l'avere stipulato l'atto “per disperazione” non integrava alcuna ipotesi di nullità. Rigettava altresì, la domanda di nullità, proposta peraltro solo nella comparsa conclusionale, per omessa indicazione del prezzo ritenendo al contrario che in realtà il prezzo era stato indicato dalle parti in lire 90.000.000. 
Il tribunale sosteneva inoltre che la domanda di rescissione per lesione ex art. 1448 c.c. era inammissibile perchè tardivamente proposta solo nella comparsa conclusionale, non potendosi configurare una tale pretesa nelle allegazioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta, e rilevava che in ogni caso la stessa era prescritta. Infine, rigettava la domanda riconvenzionale riguardante il credito vantato dai coniugi ### per lavori di falegnameria, ritenendo dimostrato il pagamento del dovuto come da ricevuta di pagamento datata 4.10.1990, depositata dal ### all'udienza del 5.11.1991 e non tempestivamente disconosciuta dalla controparte. 
Non riconosceva poi la penale di lire 30.000.000 escludendo sussistessero le condizioni per la sua operatività. Infine, stante la sostanziale soccombenza dei convenuti e del terzo intervenuto, li condannava a rifondere le spese in favore del ### Con atto di citazione regolarmente notificato #### e ### hanno proposto appello censurando la sentenza, con un unico articolato motivo, per avere erroneamente interpretato la scrittura privata stipulata tra le parti il ### e con la quale, secondo la diversa prospettazione degli appellanti, ### si era impegnato a cedere la proprietà della falegnameria quale integrale ed onnicomprensivo compenso per gli esborsi cui si era impegnato il ### per il pagamento di una percentuale di creditori chirografari e per gli anticipi dei privilegiati, complessivamente ammontanti a lire 155.341.131 mentre il prezzo indicato di lire 90.000.000 aveva solo fini meramente fiscali. ### i coniugi ### la diversa interpretazione prospettata dal ### e fatta propria dal ### avrebbe portato a conseguenze “aberranti”, comportando l'impossessamento da parte del ### di tutto il patrimonio del ### Inoltre, gli appellanti hanno insistito nella domanda di nullità della scrittura privata 30.11.1988 per difetto di indicazione del prezzo, elemento essenziale del contratto ed hanno, in subordine, riproposto la domanda di rescissione per lesione ultra dimidium, trattandosi di scrittura sottoscritta da soggetto incapace perché fallito ed in stato di bisogno e data l'infondatezza della eccezione di prescrizione. 
Ancora, gli appellanti hanno domandato di nuovo il pagamento del credito vantato per lavori di falegnameria, ritenendo tempestivo il disconoscimento effettuato in primo grado. 
Infine, ### ha censurato l'impugnata sentenza per essere stato condannato a pagare i danni per ritardata consegna anche nel periodo precedente alla sua detenzione e successivo allo sfratto nonché a rifondere le spese processuali. 
Si è costituito ### resistendo all'appello e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado. In via incidentale, il ### ha chiesto la condanna degli appellanti a pagare le spese di custodia del sequestro come liquidate dal giudice di primo grado e, solo nei confronti dei coniugi ### la condanna al risarcimento dei danni per ritardata consegna dell'immobile anche per il periodo precedente la notificazione dell'atto di citazione (22.5.1991) e fin dal 19.4.1990 (data di omologazione del concordato) nonché, infine, la condanna al pagamento della penale di lire 30.000.000, essendo pacifico che il ### non aveva pagato i creditori privilegiati. 
In corso di causa gli appellanti hanno proposto querela di falso avverso la ricevuta di pagamento a saldo dei lavori di falegnameria datata 4.10.1990 nonché avverso le sottoscrizioni apposte alla scrittura 30.11.1988. ### di ### con sentenza 177/2011, confermata in grado di appello e ormai passata in giudicato, rigettava la querela di falso. 
Il presente procedimento, sospeso per la decisione della querela di falso con ordinanza in data ###, è stato quindi riassunto con ricorso depositato il ### all'esito della definizione del giudizio incidentale di falso ed interrotto all'udienza del 14.9.2018 per il decesso del procuratore di parte appellata, dopo essere stato ritualmente riassunto, è stato trattenuto in decisione all'udienza collegiale del 14.2.2020 sulle conclusioni delle parti sopra trascritte.  MOTIVI DELLA DECISIONE ### non è fondato e pertanto, non merita accoglimento. 
Gli appellanti hanno, innanzi tutto, censurato l'interpretazione del contenuto del contratto 30.11.1988 fornita dal giudice di primo grado, sostenendo che la stessa “è gravemente sperequata a favore del Solinas” e porterebbe a “conseguenze aberranti: ad una strana volontà del ### di volersi liberare da un fallimento non per evitarne gli effetti ma solo per differirli”. 
Tale motivo di appello, peraltro estremamente generico, non è fondato.  ### l'interpretazione del giudice di primo grado, dal tenore letterale della scrittura privata sottoscritta tra le parti in data ### emerge chiaramente che il ### si era obbligato a garantire in favore di ### il concordato fallimentare che lo stesso intendeva proporre, impegnandosi a pagare “quanto risulterà dovuto per coprire l'importo della percentuale attribuita ai creditori chirografari”, poi successivamente determinata nel 26%, ed a corrispondere anticipi per complessivi lire 82.000.000 ai creditori privilegiati (### e ### mentre il ### avrebbe pagato ratealmente la differenza dovuta ai creditori privilegiati con i quali erano stati raggiunti accordi di massima. Quale compenso per gli esborsi promessi dal ### il ### aveva ceduto la proprietà del locale falegnameria con l'area circostante, individuata in giallo in una acclusa planimetria, con la previsione che l'atto pubblico sarebbe stato stipulato quanto prima e che nell'atto “verrà indicato il valore relativo in lire 90.000.000”.  ### aveva promesso inoltre, l'iscrizione di una ipoteca giudiziale per l'importo di lire 200.000.000 su tutti i suoi restanti beni a garanzia delle anticipazioni “già fatte o da farsi” da parte del ### nell'esecuzione degli obblighi derivanti dal concordato. In caso di inadempimento del ### al pagamento delle rate dovute ai creditori privilegiati, questi avrebbe dovuto restituire le somme in più corrisposte dal ### rispetto agli obblighi dallo stesso assunti, maggiorati di una eventuale penale. 
Essendo poi pacifico tra le parti, in quanto circostanza ammessa dagli stessi appellanti, che il ### non era stato in grado di versare quanto dovuto ai creditori privilegiati, ### aveva quindi pressochè immediatamente pagato per intero questi creditori per la somma complessiva di lire 260.998.818. 
E su tale punto, il giudice di primo grado, dopo avere sottolineato come gli appellanti non avevano minimamente contestato, ma anzi ammesso, le allegazioni del ### concernenti questo nuovo accordo relativo al pagamento da parte dello stesso anche degli ulteriori crediti dovuti ai privilegiati, evidenziava altresì come era interesse di entrambi liberare i beni del ### da iscrizioni pregiudizievoli. 
A fronte di tale ricostruzione interpretativa fondata sull'analisi letterale del testo negoziale, sul significato complessivo delle sue clausole nonché sul comportamento tenuto dalle parti, il tribunale riteneva quindi, che il ### aveva adempiuto alle obbligazioni derivanti da tale accordo e che pertanto, aveva diritto a sentire accertato il trasferimento in suo favore della proprietà dell'immobile per il valore di lire 90.000.000 nonché a sentire condannare il ### alla restituzione di quanto versato per pagare i suoi debiti (lire 260.998.216 oltre lire 9.000.000 per la fideiussione del ### di ###, in eccedenza rispetto al valore dell'immobile suddetto pari a lire 90.000.000, e quindi, complessivamente lire 179.998.216 (euro 92.961,30), riconosciuti in sentenza.  ### l'assunto di parte appellante invece, con la scrittura privata 30.11.1988, le parti avevano indicato il prezzo dell'immobile ceduto in lire 90.000.000 solo a fini fiscali ed il relativo valore era da ricondurre, invece, implicitamente, a quanto il ### avrebbe dovuto versare per i crediti chirografari (lire 73.341.131) e per gli anticipi previsti per i privilegiati (lire 82.000.000), e quindi, complessivamente, di fatto, alla somma di lire 155.341.131. E ciò perché ogni altra conclusione sarebbe stata “aberrante” e “sperequata”. 
La censura, oltre che estremamente generica, non ha pregio, in quanto la contrapposta interpretazione del contenuto della scrittura privata in oggetto non si fonda né sul dato letterale del contratto né sul significato complessivo delle sue clausole. 
Da nessuna parte del contratto può evincersi che le parti hanno inteso riferirsi nella determinazione del prezzo dell'immobile ceduto in proprietà, al complesso dei debiti che il ### si era impegnato a pagare, anche perché in quel momento tali debiti erano del tutto indeterminati, non conoscendosi la percentuale di debito chirografario che lo stesso avrebbe dovuto versare, fissata in un momento successivo.  ### dato certo in quel momento era l'esborso di lire 82.000.000 per gli anticipi ai privilegiati, cui corrisponde sostanzialmente il valore dell'immobile ceduto mentre per eventuali anticipazioni ulteriori del ### il ### aveva riconosciuto in suo favore una ipoteca su tutti i suoi ulteriori beni di lire 200.000.000. 
Evidentemente a garanzia della loro restituzione, dovendo il valore del bene ceduto in proprietà coprire solo le anticipazioni certe previste nella scrittura. 
Pertanto, la sentenza impugnata risulta correttamente fondata su di una esatta applicazione dei canoni interpretativi ed il motivo di appello è privo di pregio. 
Ciò premesso, deve quindi ritenersi parimenti infondata anche la censura riguardante il rigetto da parte del ### della domanda di nullità del contratto 30.11.1988 per difetto di indicazione del prezzo dell'immobile, in realtà, per quanto sopra evidenziato, specificatamente previsto dalle parti secondo l'interpretazione accolta dal tribunale e ritenuta condivisibile anche da questa Corte. 
Inoltre, relativamente al motivo di appello riguardante la domanda di rescissione per lesione, è appena il caso di rilevare che gli appellanti si sono limitati a riproporre la domanda mentre non hanno avanzato alcuna censura specifica avverso la affermata inammissibilità della stessa per non essere stata tempestivamente proposta in giudizio ma solo in sede di comparsa conclusionale. Sul punto, quindi, la decisione è ormai divenuta definitiva ed in ogni caso, la stessa era del tutto corretta, in quanto gli appellanti nulla deducevano sul punto in atto di citazione, né nel petitum (dove si limitavano a chiedere nelle conclusioni la nullità della scrittura “alla cui sottoscrizione i convenuti sono stati indotti dalla disperazione derivante dalla procedura fallimentare”) né nella causa petendi (dove nulla era allegato e/o precisato prima della comparsa conclusionale sui presupposti su cui si fondava tale pretesa). La conferma della decisione sull'inammissibilità di tale domanda, assorbe ogni altra questione nel merito della stessa. 
Infine, dato il rigetto della querela di falso proposta anche relativamente alla ricevuta di pagamento riguardante il credito per lavori di falegnameria opposto in compensazione, gli appellanti non hanno riproposto nelle loro conclusioni finali tale pretesa ed anche sul punto, la sentenza deve quindi, ritenersi ormai passata in giudicato. 
In ordine poi ai motivi di appello riguardanti la posizione di ### e con cui lo stesso si è doluto del fatto che sarebbe stato erroneamente condannato a pagare i danni per ritardato rilascio antecedenti alla sua detenzione e successivi allo sfratto, è appena il caso di rilevare che la condanna non ha per oggetto canoni antecedenti alla notificazione dell'atto di citazione (maggio 1991), successiva alla stipula del contratto di locazione (gennaio 1991), come peraltro riconosciuto dallo stesso appellato al punto C della comparsa di costituzione di appello: “il rapporto di detenzione dell'interveniente sussisteva..antecedentemente alla proposizione dell'azione in discorso, i cui danni liquidati sono successivi ad essa”. 
Inoltre, lo sfratto di per sé non dimostra l'effettivo rilascio del bene - da cui solo deriva la estinzione della relativa obbligazione - mentre il tribunale escludeva che il ### fosse tenuto a versare tale somma per i mesi in cui aveva corrisposta il canone al custode. 
Di nulla, pertanto, può dolersi sul punto ### Né ha pregio la censura relativa alla condanna alle spese di ### tenuto conto della sua totale soccombenza sia rispetto alla domanda di risoluzione per inadempimento del contratto 30.11.1988, per cui è stato dichiarato il suo difetto di legittimazione attiva, sia rispetto alla domanda riguardante il contratto di locazione, poi risolto per inadempimento. 
Relativamente all'appello incidentale proposto dal ### si osserva quanto segue.  ### si è doluto, innanzi tutto, del fatto che gli appellanti non sono stati condannati a pagare le spese di custodia del sequestro giudiziario, come liquidate dal giudice di primo grado, il quale nulla precisava in merito nella sentenza impugnata. 
Il motivo è fondato. 
Come affermato dalla Suprema Corte (vedi Cass. n. 15198/2011) “Le spese di custodia ed il compenso al custode giudiziario rientrano tra le spese di lite e devono essere poste a carico della parte soccombente, anche d'ufficio ed in mancanza di apposita istanza della parte vittoriosa”. Pertanto, nel caso di specie, in cui risulta che al custode è stato liquidato complessivamente, per onorari e spese, l'importo di euro 8.616,37, come da parcelle 21/2015 e 12/2016 (vedi relazione conclusiva del custode, #### depositata in cancelleria il ### con allegato il rendiconto finale), tali spese, in accoglimento dell'appello, vanno poste a carico della parte soccombente (seppur nei limiti della somma richiesta: euro 8.038,77), non avendo il tribunale statuito alcunchè sul punto, oltre interessi legali dalla domanda al saldo. 
Inoltre, il ### ha chiesto che, nei confronti dei coniugi #### la condanna al risarcimento dei danni per ritardata consegna dell'immobile sia estesa al periodo precedente la notificazione dell'atto di citazione (22.5.1991) e fin dalla data di omologa del concordato (19.4.1990). Orbene, tale pretesa non ha fondamento in quanto il danno da occupazione abusiva del bene può farsi decorrere solo dalla data della domanda (come peraltro riconosciuto dallo stesso appellato in comparsa laddove ha evidenziato che i danni liquidati dal tribunale “sono successivi” all'azione proposta in giudizio: vedi punto C della comparsa), tenuto conto che la prima lettera di messa in mora, con cui il ### aveva chiesto per la prima volta il rilascio del bene, risulta inviata al ### solo nell'aprile 1991 (vedi doc. 12) e quindi, il mese precedente la notificazione dell'atto di citazione di citazione in giudizio. Nulla quindi, può essere riconosciuto per il periodo precedente. 
Ed infine, l'appellato ### ha censurato la sentenza per non avere riconosciuto in suo favore la penale di lire 30.000.00, essendo pacifico che il ### non aveva pagato i creditori privilegiati. Sul punto, è appena il caso di rilevare che, come correttamente ritenuto in sentenza, la penale era stata prevista in relazione a specifiche circostanze di inadempimento e cioè solo nel caso in cui il ### non avesse adempiuto al pagamento rateale dei creditori privilegiati nella misura superiore a lire 30.000.000. Al contrario, per stessa deduzione del ### tale pagamento rateale non aveva trovato pratica attuazione, in quanto i creditori privilegiati avevano preteso interessi, garanzie ed oneri ulteriori eccessivi, rendendo “non conveniente la rateazione con interessi così onerosi e con altri vincoli e oneri”, tanto che le parti avevano deciso “di pagare subito tutti i creditori privilegiati” (vedi pag. 4 atto di citazione di primo grado del ### e quindi, di non dare esecuzione a tale clausola dell'accordo 30.11.1988. 
Conseguentemente, il ### non può pretendere l'applicazione di una penale relativa ad una clausola obbligatoria che non ha poi trovato applicazione tra le parti. 
Il relativo motivo di censura va pertanto, rigettato. 
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo ex dm 37/2018 secondo il valore della causa.   P.Q.M.  La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione: 1) rigetta l'appello principale proposto da #### e ### e per l'effetto conferma la sentenza n. 1868/2005 emessa dal ### di ### l'1.12.2005.  2) in parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto da ### che rigetta per il resto, condanna gli appellanti, in solido, a rifondere le spese di custodia in favore dell'appellato e liquidate in euro 8.038,77, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.  3) Condanna gli appellanti in solido alla rifusione delle spese processuali in favore dell'appellato che liquida in complessivi euro 13.635,00, oltre 15% spese processuali ed accessori di legge. 
Così deciso in ### 3/3/2020 #### est.  #### n. 317/2006

causa n. 317/2006 R.G. - Giudice/firmatari: Spanu Maria Teresa, Caleffi Cinzia

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (22484 voti)

©2013-2025 Diritto Pratico - Disclaimer - Informazioni sulla privacy - Avvertenze generali - Assistenza

pagina generata in 0.269 secondi in data 14 dicembre 2025 (IUG:4A-066F0A) - 1072 utenti online