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Tribunale di Roma, Sentenza n. 12067/2025 del 31-08-2025

... 39. Esaminate le ipotesi nelle quali interviene la nullità parziale del contratto in caso di fideiussione omnibus e, contestualmente, le eventualità in cui la clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” può permettere di considerare un contratto come garanzia autonoma, si può dire che nel caso di specie si tratti infatti di una fideiussione omnibus alla quale può applicarsi il criterio stabilito dalle ### e adottato conformemente da questa ### 40. Nella specie, la fideiussione omnibus prestata dalle opponenti ricalca lo schema di fideiussione omnibus sottoposto al vaglio della ### d'### e dichiarato parzialmente invalido per violazione dell'art. 2 L. n. 287/1990 in caso di sua applicazione uniforme con il provvedimento della ### d'### n 55/2005, con particolare riferimento alle clausole nn. 2, 6 e 8, sicché deve dichiararsi la nullità parziale della fideiussione escussa dall'ingiungente. Ciò comporta, dunque, la regolare applicazione dell'art. 1957 c.c. compreso nella clausola n. 6 del contratto, e, conseguentemente, l'applicazione del termine decadenziale di sei mesi per l'azione della ### nei confronti del garante, per l'appunto, “entro sei mesi” dalla (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA ### (### CIVILE - ### in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ### dott. ### dott.ssa ### rel./est.  ### nella causa civile di primo grado iscritta al n. 21661 del ### dell'anno 2021 decisa ai sensi dell'art. 189 c.p.c. sulle conclusioni delle parti prese all'udienza di precisazione e posta in decisione allo spirare dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.; TRA ### (C.F. ###) nato a #### il ### e ### (C.F. ###) nata a Napoli il ###, elettivamente domiciliati in Napoli alla ### del ### n. 41, presso lo studio dell'Avv. ### (###) che, congiuntamente e/o disgiuntamente all'avv. A. ### (###), li rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto introduttivo; ### dei ### di ### s.p.a. (C.F. ###; P. IVA ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede ###### alla ### n. 3. 
CONVENUTA - ### 2018 S.R.L., società a responsabilità limitata unipersonale con sede ###### via ### 3, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle ### di ####, rappresentata da ### S.P.A., con sede ####### 73 Levante n.14, giusta procura del 31.08.2018, a sua volta rappresentata, quale sua procuratrice, giusta procura speciale del 23.07.2021, da ### & ### S.R.L., società con unico socio con sede ###, ###, codice fiscale e iscrizione nel registro delle imprese di ### n. ###, ### - 1918670, in persona dell'### Dott.ssa ### C.F.  ###, in forza dei poteri conferitile con verbale del Consiglio di ### del 16.4.2021 (DOC. 3) - rappresentata e difesa dall'Avv. ### del ### di ### C.F. ###; ###'ATTRICE: “### l'Il.mo Tribunale di ### disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: In via preliminare ed in rito: 1. dichiarare la contumacia di ### dei ### di ### s.p.a.; 2. accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva e/o a contraddire e/o la carenza di titolarità dal lato passivo del rapporto in capo a ### 2018 s.r.l., e per l'effetto accertare e dichiarare l'inammissibilità della costituzione in giudizio di ### 2018 s.r.l., quand'anche riqualificata la comparsa di risposta alla stregua di un intervento volontario, con conseguente inammissibilità di tutte le eccezioni dalla stessa sollevate. Nel merito: 3. accertare e dichiarare incidenter tantum, per i motivi suesposti, la nullità delle clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8, della scrittura privata del 7.7.2010 con la quale ### e ### si sono costituiti fideiussori della ### s.r.l., con sede ###### alla ### n. 80, per l'adempimento delle obbligazioni, da quest'ultima assunte verso ### dei ### di ### s.p.a., fino ad un ammontare di € 120.000,00; 4. conseguentemente, accertare e dichiarare che l'### di credito ### dei ### di ### s.p.a. non ha proposto, e men che meno ha diligentemente coltivato, alcuna istanza nei confronti del debitore principale ### s.r.l. nel termine di sei mesi decorrenti dalla scadenza dell'obbligazione principale previsto dall'art. 1957 c.c.; 5. per l'effetto, accertare e dichiarare che l'### di credito ### dei ### di ### s.p.a. è decaduto dal diritto di esigere le somme eventualmente dovute dai (e dal diritto di agire nei confronti dei) fideiussori, fino ad un ammontare di € 120.000,00, in forza della fideiussione per cui è causa, con conseguente declaratoria di estinzione della fideiussione e liberazione dei fideiussori da qualsiasi obbligazione verso l'### di credito originariamente garantito; 6. per l'ulteriore effetto, ordinare all'### di credito ### dei ### di ### s.p.a.  di procedere alla cancellazione del nominativo dei sigg.ri ### e ### dalla ### dei ### della ### d'### con efficacia a decorrere dal momento dello spirare del termine di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c., o, in subordine, dalla domanda, o ancora, dalla sentenza; 7. condannare ### dei ### di ### s.p.a., in via esclusiva o, in subordine, in solido con ### 2018 s.r.l., o comunque ciascuno per quanto di ragione e spettanza, al pagamento, in favore degli attori, delle spese e dei compensi di lite, aumentati del 30%, seppur con esclusivo riguardo alla fase decisionale, ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis del D.M. n. 55/2014, con attribuzione ai procuratori costituiti che si sono dichiarati antistatari.” ###:” ### all'###mo ### adito, respinta ogni contraria istanza: - rigettare l'azione avversaria e tutte le domande proposte dai sig.ri ### e ### in quanto inammissibili e comunque infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi esposti in atti. Con vittoria di spese diritti ed onorari.” FATTO E DIRITTO 1. Con scrittura privata (munita di data certa) del 7.7.2010 stipulata presso la ### 79 di ### della ### dei ### di #### e ### si costituivano fideiussori della ### s.r.l. con sede ###### alla ### n. 80, per l'adempimento delle obbligazioni presenti e/o future (cd.  fideiussione omnibus) da questa assunte, fino ad un ammontare di € 120.000,00, nei confronti della ### dei ### di ### (cfr. doc 1 fascicolo di parte attrice).  2. Con atto di citazione notificato in data ###, ### e ### convenivano in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, ### dei ### di s.p.a. onde ottenere l'accertamento della nullità parziale del contratto menzionato e dunque la decadenza, da parte della ### rispetto a qualsiasi pretesa creditoria nei loro confronti, con conseguente rimozione dei loro nominativi presso i registri della ### della ### d'### 3. In data ### gli attori procedevano al deposito della ricevuta di accettazione e della ricevuta di consegna della notifica dell'atto di citazione. ### dei ### di ### s.p.a., tuttavia, non procedeva alla costituzione in giudizio.  4. Benché non evocata, si costituiva, invece, in giudizio, con comparsa di risposta del 24.6.2022, ### 2018 s.r.l., rappresentata da ### s.p.a. a sua volta rappresentata da ### & ### management s.r.l., con il patrocinio dell'avv.  ### allegando di essersi resa cessionaria del credito originariamente vantato da ### dei ### di ### in forza di contratto di cessione di crediti pecuniari concluso in data 20 dicembre 2017, di cui all'avviso di cessione pubblicato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge n. 130 del 30 aprile 1999 e dell'art. 58 T.U.B., nella ### della ### del 23/12/2017 n. 151 (cfr. doc. 5 fascicolo di parte intervenuta).  ***  5. Principalmente, è necessario trattare della questione vertente sulla nullità parziale del contratto di fideiussione in oggetto, che non solo è dirimente rispetto alle domande di entrambe le parti, ma assorbente della questione di legittimazione attiva mossa da parte attrice nei confronti dell'intervenuta ### 2018 s.r.l..  6. Parte attrice deduce la nullità della fideiussione per violazione dell'art. 2 della legge n. 287/1990 in materia di antitrust: la questione in oggetto trae origine dal provvedimento n. 55 del 2/5/2005 emesso dalla ### d'### in funzione di ### garante della concorrenza tra istituti creditizi, ai sensi degli artt. 14 e 20 della legge n. 287/1990, vigenti fino al trasferimento, a far tempo dal 12/1/2006, dei poteri all'### per effetto della legge n. 262/2005.  7. Il citato provvedimento ha ad oggetto il denunziato contrasto tra lo schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI e l'art. 2 della legge 287/1990 (“legge Antitrust”), in virtù del quale “1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari; 2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, (…); 3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto.” 8. Nel provvedimento l'### ha anzitutto osservato che «le condizioni generali di contratto comunicate dall'ABI relativamente alla “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, in quanto deliberazioni di un'associazione di imprese, rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 2, comma I, della legge 287/90, laddove recita: “### considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari”.  9. L'### ha, quindi, rilevato che le determinazioni di un'associazione di imprese, costituendo elemento di valutazione e di riferimento per le scelte delle singole associate, possono contribuire a coordinare il comportamento di imprese concorrenti. Relativamente a quest'ultimo profilo, la restrizione della concorrenza derivante da una siffatta intesa risulterebbe significativa nel mercato rilevante, atteso l'elevato numero di banche associate all'### 10. A fronte dell'esame dello schema contrattuale di fideiussione omnibus, la ### d'### invitava l'ABI a modificarne il contenuto, ritenendolo contrastante con la normativa antitrust, pertanto l'ABI emendava lo schema e provvedeva ad una nuova comunicazione all'### di vigilanza, cui seguiva l'apertura dell'istruttoria, protrattasi per ulteriori due anni, avendo la ### d'### incentrato la sua analisi sulle clausole che ponevano in capo al fideiussore obblighi non previsti dalla disciplina codicistica della fideiussione, che avrebbero potuto avere effetti anticoncorrenziali in caso di loro adozione generalizzata da parte delle banche, in mancanza di un equilibrato contemperamento degli interessi delle parti, stante la loro potenziale diffusione.  11. All'esito del procedimento, la ### d'### disponeva che “gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90”.  12. In particolare, l'art. 2 prevedeva la cosiddetta “clausola di reviviscenza” e imponeva al fideiussore di “rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”; l'articolo 6 disponeva che “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato” e l'articolo 8 prevedeva che “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”.  13. L'### di vigilanza muove dal presupposto che la standardizzazione contrattuale frutto di un'attività associativa non è di per sé lesiva della concorrenza, ben potendo incentivare la stessa, pertanto al fine di determinare quando tale standardizzazione si ponga in contrasto con le regole della concorrenza evidenzia alcune tipologie di schemi, precisamente “gli schemi contrattuali atti a: - fissare condizioni aventi, direttamente o indirettamente, incidenza economica, in particolare quando potenzialmente funzionali a un assetto significativamente non equilibrato degli interessi delle parti contraenti; - precludere o limitare in modo significativo la possibilità per le aziende associate di differenziare, anche sull'insieme degli elementi contrattuali, il prodotto offerto.  14. Ciò che rileva, quindi, è la capacità dello schema di determinare - attraverso la standardizzazione contrattuale - una situazione di uniformità idonea a incidere su aspetti rilevanti per i profili di tutela della concorrenza”. L'### di ### precisa quindi che lo schema predisposto dall'ABI potesse essere idoneo a determinare una situazione di standardizzazione - come ritenuto poi ad esito dell'istruttoria - visto e considerato che già all'epoca dell'istruttoria i testi di fideiussione omnibus in uso nella prassi bancaria disciplinavano in modo sostanzialmente uniforme le clausole oggetto dell'istruttoria, differenziandosi, tuttalpiù, rispetto allo schema predisposto dall'ABI per un aggravamento della posizione contrattuale del garante.  15. ### d'### conclude nel senso che le intese vietate sono quelle che “abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza e che la standardizzazione contrattuale è anticoncorrenziale nel caso in cui gli schemi contrattuali prevedano clausole, incidenti su aspetti importanti del negozio, che impediscano “un equilibrato contemperamento degli interessi delle parti”.  16. Tale elemento è considerato discriminante nella valutazione condotta dalla ### d'### secondo cui la clausola di pagamento “a prima richiesta” di cui all'art. 7 dello schema del contratto di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI prevede un onere in capo al fideiussore da ritenersi “non ingiustificato”, stante la sua finalità di garantire l'accesso al credito con attenuazione del rischio di credito ai sensi dell'### di ### al contrario, la ### d'### afferma che non vi sono collegamenti funzionali con gli articoli 2, 6 e 8 del citato schema contrattuale atti a contemperare gli interessi, avendo quindi gli stessi il solo scopo di “addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi”. Il provvedimento dell'### di vigilanza dispone pertanto che i suddetti articoli 2, 6 e 8 contenuti nello schema di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI contengono disposizioni “che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a) della legge n. 287/90”.  17. A tutela della concorrenza in ambito eurounitario, l'art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'### che ha sostituito l'art. 81 del ###, che a sua volta aveva sostituito l'art. 85 del Trattato di ### in applicazione dell'art.  3, secondo cui «L'### ha competenza esclusiva nei seguenti settori»: [...] b) definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno; [...]» - dispone che sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra ### membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno ed in particolare quelli consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione. È previsto, inoltre, che accordi o decisioni vietati dal citato art. 101 del TFUE sono “nulli di pieno diritto”.  18. Orbene, conformemente alla giurisprudenza prevalente, la legge “antitrust” del 10/10/1990, n. 287 detta norme a tutela della libertà di concorrenza aventi come destinatari non soltanto gli imprenditori, ma anche gli altri soggetti del mercato, ovvero chiunque abbia interesse, processualmente rilevante, alla conservazione del suo carattere competitivo al punto da poter allegare uno specifico pregiudizio conseguente alla rottura o alla diminuzione di tale carattere per effetto di un'intesa vietata, tenuto conto, da un lato, che, di fronte ad un'intesa restrittiva della libertà di concorrenza, il consumatore, acquirente finale del prodotto offerto dal mercato, vede eluso il proprio diritto ad una scelta effettiva tra prodotti in concorrenza, e, dall'altro, che il cosiddetto contratto "a valle" costituisce lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti.  19. Pertanto, siccome la violazione di interessi riconosciuti rilevanti dall'ordinamento giuridico integra, almeno potenzialmente, il danno ingiusto "ex" art. 2043 cod. civ., il consumatore finale, che subisce danno da una contrattazione che non ammette alternative per l'effetto di una collusione "a monte", ha a propria disposizione, ancorché non sia partecipe di un rapporto di concorrenza con gli imprenditori autori della collusione, l'azione di accertamento della nullità dell'intesa e di risarcimento del danno di cui all'art. 33 della legge n. 287 del 1990, azione la cui cognizione è rimessa da quest'ultima norma alla competenza esclusiva, in unico grado di merito, della corte d'appello (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 2207 del 04/02/2005).  20. ### ha precisato che l'art. 2 della legge n. 287/1990, allorché dispone la nullità ad ogni effetto delle “intese” fra imprese che abbiano ad oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in modo consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, non ha inteso riferirsi solo alle “intese” in quanto contratti in senso tecnico ovvero negozi giuridici consistenti in manifestazioni di volontà tendenti a realizzare una funzione specifica attraverso un particolare “voluto”. Il legislatore - infatti - con la suddetta disposizione normativa ha inteso - in realtà ed in senso più ampio - proibire il fatto della distorsione della concorrenza, in quanto si renda conseguenza di un perseguito obiettivo di coordinare, verso un comune interesse, le attività economiche; il che può essere il frutto anche di comportamenti "non contrattuali" o "non negoziali". Si rende - così - rilevante qualsiasi condotta di mercato (anche realizzantesi in forme che escludono una caratterizzazione negoziale) purché con la consapevole partecipazione di almeno due imprese, nonché anche le fattispecie in cui il meccanismo di “intesa” rappresenti il risultato del ricorso a schemi giuridici meramente “unilaterali”.  21. Da ciò consegue che, allorché l'articolo in questione stabilisce la nullità delle “intese”, non abbia inteso dar rilevanza esclusivamente all'eventuale negozio giuridico originario postosi all'origine della successiva sequenza comportamentale, ma a tutta la più complessiva situazione - anche successiva al negozio originario - la quale - in quanto tale - realizzi un ostacolo al gioco della concorrenza (cfr.  civ. n. 827 del 1999).  22. Pertanto, qualsiasi forma di distorsione della competizione di mercato, in qualunque forma avvenga, rileva ai fini dell'accertamento della violazione dell'art. 2 della legge antitrust.  23. Ciò posto, come affermato dal recente arresto delle ### della Suprema Corte, a cui si ritiene di doversi adeguare, pur nella consapevolezza dell'estrema problematicità della scelta tra le diverse forme di tutela riconoscibili al clientefideiussore, tra le tre diverse soluzioni individuate da dottrina e giurisprudenza, quella maggiormente in linea con le finalità e gli obiettivi della normativa antitrust è la tesi che ravvisa nella fattispecie in esame un'ipotesi di «nullità parziale».  24. La Suprema Corte muove dal presupposto che, sebbene le parti possano determinare il «contenuto del contratto», ai sensi dell'art. 1322, co. I c.c., tuttavia ciò è consentito nei limiti imposti dalla legge, da intendersi come l'ordinamento giuridico nel suo complesso, comprensivo delle norme di rango costituzionale e sovranazionale (Cass. civ. s.u. n. 22437 del 24/09/2018). Ebbene, l'art. 41 Cost.  prevede espressamente che l'iniziativa economica privata non debba svolgersi «in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà alla dignità umana», e che essa debba essere comunque sottoposta a «programmi e controlli opportuni» che la indirizzino e la coordino a «fini sociali». Il tenore letterale dell'art. 2, comma 3, della legge n. 287 del 1990, poi, stabilisce inequivocabilmente che «le intese vietate sono nulle ad ogni effetto» e la locuzione «ad ogni effetto», riproduttiva, nella specifica materia, del principio generale secondo cui quod nullum est nullum producit effectum - legittima la conclusione dell'invalidità anche dei contratti che realizzano l'intesa vietata.  25. ### protetto dalla normativa antitrust è, infatti, principalmente quello del mercato in senso oggettivo, non soltanto l'interesse individuale del singolo contraente pregiudicato, con la conseguente inidoneità di un rimedio risarcitorio che protegga, nei singoli casi, solo quest'ultimo, ed esclusivamente se ha subito un danno in concreto. Come rilevato da autorevole dottrina, l'obbligo del risarcimento compensativo dei danni del singolo contraente non ha una efficacia dissuasiva significativa per le imprese che hanno aderito all'intesa, o che ne hanno - come nella specie - recepito le clausole illecite nello schema negoziale, dal momento che non tutti i danneggiati agiscono in giudizio, e non tutti riescono ad ottenere il risarcimento del danno. Per converso, è evidente che il riconoscimento, alla vittima dell'illecito anticoncorrenziale, oltre alla tutela risarcitoria, del diritto a far valere la nullità del contratto si rivela un adeguato completamento del sistema delle tutele, non nell'interesse esclusivo del singolo, bensì in quello della trasparenza e della correttezza del mercato, posto a fondamento della normativa antitrust. La giurisprudenza della Corte di Giustizia afferma - a sua volta - che la portata e le conseguenze della nullità delle intese, per violazione dell'art. 101 (ex 81 ###) del ### sul funzionamento dell'### non dipendono direttamente dal diritto unionale, ma devono essere individuate dai giudici nazionali in base al diritto di ciascuno Stato membro. Si è, invero, statuito che - fermo restando il diritto al risarcimento del danno - la sorte dei contratti a valle di intese antitrust - che non vengono automaticamente travolti, in forza del diritto europeo, dalla nullità dell'intesa a monte - è riservata ai diritti nazionali (Corte Giustizia, 14/12/1983, ###/82, ### de Vente de Cimentes; ###, 21/01/1999, T- 190/96, ### La giurisprudenza eurounitaria è, inoltre, consolidata nel senso che «spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro designare i giudici competenti e stabilire le modalità procedurali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza dell'effetto diretto del diritto comunitario, purché dette modalità non siano meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna (cd principio di equivalenza) né rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario (cd. principio di effettività)» ( Corte Giustizia. 10/07/1997, C-261/95, ### Corte Giustizia, 20/09/2001, C- 453/99, ### v. Crehan; Corte Giustizia, 13/07/2006, da C-295/04 a C- 298/04, Manfredi; Corte Giustizia, 14/06/2011, C-360/09, ### v. 
Bundemskartellant; Corte Giustizia 06/06/2013, 28 ######.  26. La direttiva ### n. 104/2014/UE, infine, stabilisce che «a norma del principio di efficacia, gli ### membri provvedono affinché tutte le norme e procedure nazionali relative all'esercizio del diritto di chiedere il risarcimento del danno siano concepite e applicate in modo da non rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficoltoso l'esercizio del diritto, conferito dall'### al pieno risarcimento per il danno causato da una violazione del diritto della concorrenza. A norma del principio di equivalenza le norme e procedure nazionali relative alle azioni per il risarcimento del danno a seguito di violazioni dell'articolo 101 o 102 TFUE non devono essere meno favorevoli, per i presunti soggetti danneggiati, di quelle che disciplinano azioni simili per danni derivanti da violazioni del diritto nazionale» (art. 4). La tutela risarcitoria è quindi il comune denominatore del diritto eurounitario, a cui gli ### membri possono affiancare anche la previsione della nullità degli accordi a valle delle intese anticoncorrenziali. Si evidenzia, pertanto, la particolare efficacia della sanzione della nullità parziale del contratto, che si aggiunge alla tutela risarcitoria del singolo soggetto leso dal contratto “a valle”, al fine di apportare un'adeguata tutela antitrust. Peraltro, la regola dell'art.  1419, primo comma, c.c. - ignota al codice del 1865, come pure al code civil, provenendo dall'esperienza tedesca - insieme agli analoghi principi rinvenibili negli artt. 1420 e 1424 c.c., enuncia il concetto di nullità parziale ed esprime il generale favore dell'ordinamento per la «conservazione», in quanto possibile, degli atti di autonomia negoziale, ancorchè difformi dallo schema legale. Ai sensi dell'art. 1419 c.c., vige, infatti, la regola secondo cui la nullità parziale non si estende all'intero contenuto della disciplina negoziale, se permane l'utilità del contratto in relazione agli interessi con esso perseguiti, secondo quanto accertato dal giudice; al contrario, l'estensione all'intero negozio degli effetti della nullità parziale costituisce eccezione che deve essere provata dalla parte interessata ( 21/05/2007, n. 11673).  27. E tuttavia, tale ultima evenienza è di ben difficile riscontro nel caso in esame. Ed invero, avuto riguardo alla posizione del garante, la riproduzione nelle fideiussioni delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI ha certamente prodotto l'effetto di rendere la disciplina più gravosa per il medesimo, imponendogli maggiori obblighi senza riconoscergli alcun corrispondente diritto; sicché la loro eliminazione ne alleggerirebbe la posizione. Il fideiussore, tuttavia, salvo la rigorosa allegazione e prova del contrario, avrebbe in ogni caso prestato la garanzia, anche senza le clausole predette, essendo generalmente portatore di un interesse economico al finanziamento bancario. Osserva - al riguardo - il provvedimento n. 55/2005 che il fideiussore è normalmente cointeressato, in qualità di socio d'affari o di parente del debitore, alla concessione del finanziamento a favore di quest'ultimo e, quindi, ha un interesse concreto e diretto alla prestazione della garanzia. Al contempo, è del tutto evidente che anche l'imprenditore bancario ha interesse al mantenimento della garanzia, anche espunte le suddette clausole a lui favorevoli, attesa che l'alternativa sarebbe quella dell'assenza completa della fideiussione, con minore garanzia dei propri crediti.  28. La nullità dell'intesa a monte determina, dunque, la «nullità derivata» del contratto di fideiussione a valle, ma limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ### dichiarati nulli dal provvedimento della ### d'### n. 55/2005 (nn. 2, 6 e 8) che, peraltro, ha espressamente fatto salve le altre clausole. I contratti a valle di accordi contrari alla normativa antitrust - in quanto costituenti «lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti» (Cass. civ. sez. u., n. 2207/2005) - partecipano della stessa natura anticoncorrenziale dell'atto a monte, e vengono ad essere inficiati dalla medesima forma di invalidità che colpisce i primi. Il legislatore nazionale ed europeo - infatti - intendendo sanzionare con la nullità un «risultato economico», ossia il fatto stesso della distorsione della concorrenza - ha dato rilievo anche a comportamenti «non contrattuali» o «non negoziali». In tale prospettiva, si rende perciò rilevante qualsiasi forma di condotta di mercato, anche realizzantesi in forme che escludono una caratterizzazione negoziale, ed anche laddove il meccanismo di «intesa» rappresenti il risultato del ricorso a schemi giuridici meramente «unilaterali». Da ciò consegue - come ha rilevato da tempo la giurisprudenza di questa Corte - che, allorché l'articolo 2 della legge n. 287 del 1990 stabilisce la nullità delle «intese», «non ha inteso dar rilevanza esclusivamente all'eventuale negozio giuridico originario postosi all'origine della successiva sequenza comportamentale, ma a tutta la più complessiva situazione - anche 33 successiva al negozio originario - la quale - in quanto tale - realizzi un ostacolo al gioco della concorrenza» (Cass. civ. n. 827/1999). Il che equivale a dire che anche la combinazione di più atti, sia pure di natura diversa, può dare luogo, in tutto o in parte, ad una violazione della normativa antitrust, qualora tra gli atti stessi sussista un «collegamento funzionale» - non certo un «collegamento negoziale La funzionalità in parola si riscontra con evidenza quando il contratto a valle (nella specie una fideiussione) è interamente o parzialmente riproduttivo dell'«intesa» a monte, dichiarata nulla dall'autorità amministrativa di vigilanza, ossia quando l'atto negoziale sia di per sé stesso un mezzo per violare la normativa antitrust, ovvero quando riproduca - come nel caso concreto - solo una parte del contenuto dell'atto anticoncorrenziale che lo precede, in tal modo venendo a costituire lo strumento di attuazione dell'intesa anticoncorrenziale. E ciò è tanto più evidente quando - come nella specie - le menzionate deroghe all'archetipo codicistico vengano reiteratamente proposte in più contratti, così determinando un potenziale abbassamento del livello qualitativo delle offerte rinvenibili sul mercato. La serialità della riproduzione dello schema adottato a monte - nel caso concreto dall'ABI - viene, difatti, a connotare negativamente la condotta degli istituti di credito, erodendo la libera scelta dei clienti contraenti e incidendo negativamente sul mercato. Trattasi, quindi, di una nullità speciale, prevista dall'art. 2, lett. a) L.  n. 287/1990 e 101 TFUE la cui ratio si rinviene nell'esigenza di salvaguardia dell'«ordine pubblico economico. Per converso, tutte le altre clausole del contratto di fideiussione - in quanto finalizzate, attraverso l'obbligazione di garanzia assunta dal fideiussore, ad agevolare l'accesso al credito bancario - sono immuni da rilievi di invalidità, come ha stabilito la ### d'### nel citato provvedimento, nel quale ha espressamente fatte salve tutte le altre clausole dell'intesa ### I contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'### in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del ### sul funzionamento dell'### sono, dunque, parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (cfr.  civ. sez. un. n. 41994 del 30/12/2021).  29. Con la comparsa di risposta, parte intervenuta dichiarava che il contratto andrebbe inquadrato come autonomo di garanzia e non di fideiussione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7 del contratto in oggetto, il che permetterebbe di non far valere la nullità parziale e allo stesso tempo garantirebbe la deroga ai termini stabiliti dall'art 1957 c.c..  30. La parte convenuta fa valere il principio per il quale “l'inserimento nel contratto di fideiussione di una clausola che preveda il pagamento a prima richiesta, e l'impossibilità per il garante di opporre eccezioni, sia sufficiente per qualificare il rapporto quale contratto autonomo di garanzia” (Cass. Civ. 14 giugno 2016, Civ. 20 ottobre 2014, n. 22233 n. 12152, Cass. Civ. sentenza n. 5526 del 5 aprile 2012, Cass. Civ. sentenza n. 19736 del 27 settembre 2011; Cass. Civ. sentenza 10998 del 19 maggio 2011; Cass. Civ. S.U. sentenza n. 3947 del 18 febbraio 2010). 31. Alla luce della giurisprudenza della Corte di Cassazione, il contratto autonomo di garanzia è espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 c.c. e ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento gravante sul debitore principale, escludendo l'elemento dell'accessorietà dell'obbligazione (Cass. Civ., sez. III, 14.06.2016, n. 12152). Ne consegue che l'obbligazione del garante è del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, in quanto qualitativamente diversa.  32. Tra l'altro, le formule "a prima richiesta e senza eccezioni" - che comunque ricorrono nei contratti che ci occupano - non devono neppure essere considerate ai sensi del dato meramente letterale, essendo applicabile la fattispecie anche per formule analoghe ovvero ai sensi del contenuto del contratto, il quale non ammette eccezioni sollevabili dai garanti.  33. Nel caso in cui si volesse ritenere il negozio che ci occupa una fideiussione, con conseguente nullità della deroga all'art 1957 c.c., la Suprema Corte con sentenza 41994 del 30.12.2021 ha stabilito che “nel caso in cui la garanzia sia a prima richiesta e, nel contempo, si preveda l'applicazione del primo comma dell'art. 1957 c.c., il criterio di esegesi di cui all'art. 1363 c.c. impone di leggere il rinvio a detta norma, nel senso che il termine debba osservarsi con una mera richiesta stragiudiziale e non nel senso che si debba osservare con l'inizio dell'azione giurisdizionale secondo la tradizionale esegesi della norma. Se il rinvio si intendesse anche alla previsione di tale azione, la garanzia non sarebbe più a prima richiesta essendovi palese contraddizione nel postulare che una volontà contrattuale di imporre al garante l'adempimento dell'obbligazione di garanzia a semplice richiesta e senza possibilità di eccezioni, possa intendersi nel senso che tale richiesta si debba esprimere con l'azione giudiziaria” (v. Cass. 22346 del 26.9.2017 che richiama Cass. Civ. sent. 13078/2008).  34. Considerando l'art. 7 del contratto in oggetto, che dichiara “Il fideiussore è obbligato a pagare immediatamente alla ### a semplice richiesta scritta, quanto alla stessa dovuto per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio […]”, la clausola non comprende riferimenti espliciti all'impossibilità da parte del fideiussore di muovere eccezioni nei confronti del pagamento richiesto. Le eccezioni che attengono al merito del rapporto garantito non si devono considerare precluse ai garanti, non risultando, contrariamente a quanto affermato da parte opposta, il carattere autonomo della garanzia da loro prestata. 35. Come è noto, la Cassazione a ### ha affermato che la clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale (### U, ### n. 3947 del 18/02/2010).  36. In tale ipotesi la previsione del carattere incondizionato dell'obbligo di corrispondere l'indennizzo pari all'ammontare dell'obbligazione garantita esclude l'applicabilità della normativa sulla fideiussione alla garanzia, la quale si deve ritenere svolgere una funzione analoga a quella del deposito cauzionale.  37. Nel caso in esame il carattere autonomo della garanzia non si desume dal dato testuale, che si riferisce ripetutamente e costantemente alla figura della fideiussione, né dalla disciplina dell'escussione della garanzia e che è evidentemente riferita alle modalità dell'escussione ed ai tempi del pagamento da parte del fideiussore, ma non limita in alcun modo le eccezioni da questo opponibili.  38. Solo per completezza si osserva che anche qualora si ritenesse dubbia l'interpretazione del testo, dovrebbe preferirsi l'opzione per la fideiussione, per le seguenti ulteriori ragioni: perché questa, diversamente dalla garanzia autonoma, configura una fattispecie tipica, alla quale pertanto si deve presumere indirizzata la comune volontà delle parti; perché, trattandosi di contratto redatto su modulo predisposto dalla banca, opera il criterio ermeneutico di cui all'art. 1370 c.c.; perché i garanti opponenti nel presente giudizio non appartengono al novero dei soggetti che professionalmente svolgono l'attività di rilascio di garanzie autonome.  39. Esaminate le ipotesi nelle quali interviene la nullità parziale del contratto in caso di fideiussione omnibus e, contestualmente, le eventualità in cui la clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” può permettere di considerare un contratto come garanzia autonoma, si può dire che nel caso di specie si tratti infatti di una fideiussione omnibus alla quale può applicarsi il criterio stabilito dalle ### e adottato conformemente da questa ### 40. Nella specie, la fideiussione omnibus prestata dalle opponenti ricalca lo schema di fideiussione omnibus sottoposto al vaglio della ### d'### e dichiarato parzialmente invalido per violazione dell'art. 2 L. n. 287/1990 in caso di sua applicazione uniforme con il provvedimento della ### d'### n 55/2005, con particolare riferimento alle clausole nn. 2, 6 e 8, sicché deve dichiararsi la nullità parziale della fideiussione escussa dall'ingiungente. Ciò comporta, dunque, la regolare applicazione dell'art. 1957 c.c. compreso nella clausola n. 6 del contratto, e, conseguentemente, l'applicazione del termine decadenziale di sei mesi per l'azione della ### nei confronti del garante, per l'appunto, “entro sei mesi” dalla conclusione del contratto.  41. Nel caso di specie, l'azione a danno del garante non è stata avviata per il recupero del credito nel termine di 6 ### mesi dalla revoca della linea di credito, corrispondente al 14.11.2016, allorquando ### dei ### di ### ribadiva, tanto al debitore principale quanto ai fideiussori, quanto già precedentemente comunicato, ovvero la revoca di tutti gli affidamenti concessi ed il recesso da tutti i rapporti garantiti (doc. n. 5 fascicolo di parte attrice). Di fatto, l'azione non veniva mai avviata né dall'### di credito, e né tantomeno da parte della presunta cessionaria del credito, intervenuta nel presente giudizio, ### 2018 S.R.L., che avrebbe acquisito il credito in oggetto in data ###, e dunque in un momento in cui i termini qui discussi erano già stati soggetti a decadenza.  42. ###. 1957 c.c., nell'imporre al creditore di proporre la sua "istanza" contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa; pertanto, il termine "istanza" si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire il risultato sperato (cfr. Cass. civ. n. 1724 del 29/01/2016).  43. A tal proposito, il fatto che la riscossione del credito non sia mai stata fattualmente azionata da chi di interesse ha comportato la mancata cancellazione dei nominativi di parte attrice dalle risultanze della ### dei ### della ### d'### ( doc. n. 6 e doc. n. 7 fascicolo di parte attrice), così determinando il loro interesse all'accertamento negativo dell'attualità del credito.  44. La segnalazione di parte attrice alla ### della ### d'### ha, infatti, l'obiettivo di segnalare al pubblico i soggetti che abbiano, nei confronti di un intermediario, un credito o una garanzia pari o superiore alla soglia di segnalazione (250 euro per le sofferenze, 30.000 euro negli altri casi). Nel caso di specie, la mancata persistenza dell'obbligazione di garanzia giustifica, quindi, l'inattualità della segnalazione del nominativo degli attori alla ### della ### d'### Pertanto, la richiesta di rettifica deve considerarsi fondata.  45. La questione vertente sulla legittimazione attiva della società intervenuta a partecipare al processo, dunque, non è ulteriormente di interesse con riguardo alla possibilità di riscossione del credito, che risulta essere inattuale. Tuttavia, è rilevante con riguardo all'onere qui specificato di cancellazione dei nominativi dei fideiussori dal ### 46. Pertanto, in analisi di quanto avvenuto nel processo: gli attori hanno provveduto a convenire in giudizio ### dei ### di ### originaria creditrice nei loro confronti, e, tuttavia, questa non si costituiva in giudizio. Si costituiva in giudizio tuttavia la ### 2018 S.R.L, in virtù dell'asserito acquisto dei crediti in oggetto in data 20 dicembre 2017. A sostegno di quanto dichiarato, veniva depositata la pubblicazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge n. 130 del 30 aprile 1999 e dell'art. 58 T.U.B., nella ### della ### del 23/12/2017 n. 151 (cfr. DOC. 5 fascicolo di parte convenuta), nonché la dichiarazione seguente, emanata da ### dei ### di ### che conferma, in data ###, l'avvenuta cessione, con esplicito riguardo ai rapporti oggetto di contestazione nel processo corrente (cfr. DOC 11 fascicolo di parte convenuta).  47. Considerando altresì che, come specificato da parte attrice, la sola pubblicazione in G.U. non è un fatto, da solo, concludente rispetto all'avvenuta cessione dei crediti oggetto del processo, si può affermare che questo dato, se congiuntamente esaminato con la comunicazione della ### cedente, che espressamente dichiara l'avvenuta cessione dei rapporti interessati, può portare alla valutazione certa che i crediti in oggetto siano stati correttamente ceduti alla società intervenuta in giudizio, pertanto legittimata a prenderne parte.  48. Ciò comporta dunque anche l'onere, in capo alla ### 2018 S.R.L., di procedere per la cancellazione dei nominativi di ### e ### dai registri della ### in conseguenza all'inattualità del credito.  49. Le spese seguono la soccombenza e sono calcolate al minimo tenendo conto del valore della domanda e della limitata complessità della decisione, escluse le spese della fase istruttoria che di fatto non si è tenuta. P.Q.M.  ### di ### definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte: - dichiara, in accoglimento della domanda di parte attrice, la nullità parziale della fideiussione in oggetto, contratta con scrittura privata del 7.7.2010, con riguardo alle clausole 2, 6, 8; - Condanna l'intervenuta ### 2018 S.R.L alla cancellazione del nominativo dei sigg.ri ### e ### dalla ### dei ### della ### d'### con efficacia a decorrere dal momento dello spirare del termine di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c.; - condanna in solido ### dei ### di ### s.p.a. e l'intervenuta ### 2018 S.R.L al rimborso delle spese processuali in favore della convenuta, liquidate in complessivi € 4.217,00 per competenza professionali, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CAP come per legge.  ### così deciso nella camera di consiglio del 24.07.2025 ### Dott. ###

causa n. 21661/2022 R.G. - Giudice/firmatari: De Lorenzo Maria Pia, Pedrelli Claudia

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Tribunale di Padova, Sentenza n. 673/2025 del 29-04-2025

... controcredito avversario; 3. Nel merito, accertata la nullità del contratto di fideiussione asseritamente concluso in data ###, dichiararsi la carenza di legittimità attiva di parte attrice con riferimento alla domanda di condanna proposta nei confronti dei sig.ri #### e ### 4. Nel merito, in via subordinata, accertare la nullità parziale del contratto di fideiussione versato in atti, con particolare riferimento alle clausole assunte in conformità allo schema ABI e in violazione della normativa antitrust di cui al capitolo 2 del presente atto, e conseguentemente, dichiarare l'estinzione della fideiussione, e comunque che nulla devono i signori #### e ### per tutte le ragioni sopra esposte; 5. Nel merito, rigettare, in quanto infondata in fatto e in diritto, la domanda di accertamento dell'inefficacia ex art. 2901 c.c., nei confronti della società ### s.p.a., quale mandataria di ### s.p.a., degli atti di compravendita a rogito #### in quanto non contestata da parte attrice la congruità del prezzo pattuito e corrisposto negli atti di compravendita dei tre lotti; 6. Ordinarsi al ### dei pubblici registri immobiliari (### delle ### - ### la cancellazione della trascrizione della domanda (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA ### Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. R.G. 5178/2022 promossa da: ### per il tramite della mandataria speciale #### (C.F. ###), con il patrocinio degli avv.ti ### e ##### (C.F. ###) difesa dagli avv.ti ### ZANOTTO e #### (C.F. ###) e ### (C.F.  ###), difese dall'avv. #### (C.F. ###) difeso dall'avv. #### (C.F. ###), difesa dall'avv. #### (C.F. ###), difeso dall'avv. #### (C.F. ###), difesa dall'avv.  ### Registrato il: 16/05/2025 n.3678/2025 importo 2951,00 #### via pregiudiziale ### conto della recente pronuncia della Cassazione 13 novembre 2024 n. 29269, si rinuncia alla domanda nei confronti della liquidazione ### in liquidazione per improcedibilità, con riserva di presentare domanda d'insinuazione al passivo. 
Nel merito 1. Accertato che il ### è creditrice nei confronti di #### e ### quali fideiussori della ### attualmente in liquidazione giudiziale, dell'importo complessivo di € 227.425,91, condannarli in via solidale fra loro al pagamento a favore del #### e per essa ### dell'indicato importo, oltre agli interessi di mora dal 16 febbraio 2022 al saldo. 
Previo ogni accertamento necessario dichiarare inefficaci ex art 2901 cc i seguenti atti di compravendita: 1) datato 22 giugno 2020 in virtù del quale #### e ### con atto di rep. n. ### notaio dott. ### di ### trascritto alla ### di ### del ### il 23 giugno 2020 ai nn. 4731/ 3294 RG.RP. hanno venduto a ### il seguente immobile di loro proprietà: Comune di #### n. 31 ### 8 particelle 1039 sub 2 (già 342 sub 2) (già 342), P ###-T-1, cat. A/7, cl 1, vani 12 superficie catastale 355 totale, escluse aree scoperte mq 349; rendita catastale 1332,46; mappale 1039 sub 1 (già 342 sub 1) (già 342) - PT - cortile bene comune non censibile al sub 2 ; mappale 913 sub 3, PT cat. C/6 cl. 2 mq 14 superficie catastale mq 16, rendita catastale euro 31,09; mappale 913 sub 4 PT cat. C/6 cl 2 mq 12 superficie catastale totale mq 14 rendita catastale 26,65; NCT foglio 8 particella 1039 di are 12.40 ente urbano derivante dalla fusione delle particelle 124 di are 11.54 ed 859 (ex 123 parte) di are 00,86; Registrato il: 16/05/2025 n.3678/2025 importo 2951,00 2) datato 24 luglio 2020 , in virtù del quale #### e ### con atto di rep. n. ### notaio Dott. ### di ### trascritto alla ### di ### del ### il 29 luglio 2020 ai nn. 6053/4258 RG.RP., hanno venduto a ### i seguenti immobili: Comune di ### 8 - particella 976 di are 00.82, sem. ir. arb., cl 1, reddito domenicale € 1,06, reddito agrario € 0,53, particella 969 di are 00.82 rel.acq.es. senza reddito, particella 857 di are 38.30, sem. ir. arb., cl 1, reddito domenicale € 49,45, reddito agrario 24.73; ### conto che ### ha gravato i beni acquistati in data 22 giugno 2020, con atto di rep.  ### notaio dott. ### di ### con ipoteca volontaria iscritta a favore della ### dei ### di ### condannarla a pagare a favore di parte attrice quella parte di credito che non otterrà soddisfazione dalla vendita degli stessi. 
In ogni caso, nell'ipotesi in cui non fosse possibile accogliere la domanda di cui sopra, sia pur con riferimento ad un singolo bene o più beni, per essere stato/i questi trasferiti a terzi, demoliti o quant'altro, condannare i convenuti, o alcuni di essi, a risarcire il danno per l'importo non inferiore al valore del bene o dei beni il tutto maggiorato degli interessi di mora e rivalutazione monetaria. 
In via istruttoria ### revoca dell'ordinanza 3 febbraio 2024 nella parte in cui ha respinto le istanze istruttorie della deducente, accogliere le seguenti. 
Per la vendita ### si chiede che il Tribunale voglia disporre l'esibizione ex art. 210 cpc: a) alla ### dei ### di ### di copia fronte e retro degli assegni bancari negoziati da ### n. ###-05 di € 68.000,00 e n. ###-07 di € 213.500,00, presumibilmente del maggio/giugno 2020, tenuto conto della data del rogito; b) alla ### dei ### di ### ed alla ### dell'estratto di conto corrente intestato a questa nel quale sono stati addebitati gli assegni di cui sopra, dal maggio/giugno 2020, tenuto conto della data del rogito, al deposito in #### per accertare il valore dell'immobile, così da quantificare il danno subito dall'attrice in conseguenza dell'ipoteca iscritta a favore della ### dei ### di ### Per tutte le vendite si chiede che il Tribunale voglia ordinare l'esibizione ex art. 210 cpc; Registrato il: 16/05/2025 n.3678/2025 importo 2951,00 c) ad #### e ### degli estratti conto nei quali sono stati accreditati gli assegni di cui sopra, il bonifico 2 luglio 2020 (vendita ### ed i pagamenti di ### con riserva di specificarne i dati appena possibile, dal momento delle relative operazioni a quello del deposito in ### d) alla ### il duplicato degli avvisi di ricevimento n. ###9 - n. ###3 - n. ###4 - n. ###6, relativi alle raccomandate 19 gennaio 2022, inviate ai debitori, il quali negano di averle ricevute; e) disporre l'interrogatorio dei convenuti ### anche quale legale rappresentante della ##### sul seguente capitolo di prova: f) vero che ha ricevuto la lettera ### datata 19 gennaio 2022, che si esibisce (doc.8). 
In merito alla istanza istruttorie avversarie ci si oppone per le ragioni esposte nella terza memoria ex art.  183 cpc datata 19.6.23. 
Con vittoria di spese e competenze di causa.  #### E ### 1. Nel merito, rigettare la domanda di condanna dei sig.ri #### e ### al pagamento della somma di ### 227.425,91 in quanto infondata in fatto e diritto per tutte le ragioni esposte; 2. Nel merito, accertata la presenza di interessi e spese addebitate con cadenza trimestrale e quindi la presenza di anatocismo bancario, così come analiticamente indicato nella allegata perizia di parte; accertata l'usura soggettiva e oggettiva per superamento del tasso medio indicato dai DM pubblicati trimestralmente dal Ministero del ### accertate le violazioni ex art. 116 TUB indicate nella perizia di parte, dichiarare che nulla è dovuto da parte dei fideiussori della società ### s.r.l. in liquidazione a titolo di interessi, con conseguente rideterminazione del saldo debitorio e, previa decurtazione delle somme già corrisposte, condannare la società attrice al risarcimento di tutti i danni patiti a titolo di responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale, condannandola in ogni caso alla restituzione della somma di euro 94.429,14 oltre rivalutazione di legge, così come quantificata nella allegata perizia di ### il: 16/05/2025 n.3678/2025 importo 2951,00 parte, o della diversa somma che verrà accertata in corso di causa, da compensare con l'eventuale controcredito avversario; 3. Nel merito, accertata la nullità del contratto di fideiussione asseritamente concluso in data ###, dichiararsi la carenza di legittimità attiva di parte attrice con riferimento alla domanda di condanna proposta nei confronti dei sig.ri #### e ### 4. Nel merito, in via subordinata, accertare la nullità parziale del contratto di fideiussione versato in atti, con particolare riferimento alle clausole assunte in conformità allo schema ABI e in violazione della normativa antitrust di cui al capitolo 2 del presente atto, e conseguentemente, dichiarare l'estinzione della fideiussione, e comunque che nulla devono i signori #### e ### per tutte le ragioni sopra esposte; 5. Nel merito, rigettare, in quanto infondata in fatto e in diritto, la domanda di accertamento dell'inefficacia ex art. 2901 c.c., nei confronti della società ### s.p.a., quale mandataria di ### s.p.a., degli atti di compravendita a rogito #### in quanto non contestata da parte attrice la congruità del prezzo pattuito e corrisposto negli atti di compravendita dei tre lotti; 6. Ordinarsi al ### dei pubblici registri immobiliari (### delle ### - ### la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale proposta nei confronti dei convenuti con esonero da ogni responsabilità a carico dello stesso; 7. Con rifusione delle spese di lite, oltre a spese generali, oneri e accessori di legge.  ### Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione e conclusione respinta, per le causali tutte esposte in premessa e previa ogni più opportuna declaratoria di legge: 1. respingere siccome infondate in fatto e diritto e/o inammissibili, e/o improcedibili e comunque non provate, le domande tutte così come formulate da ### s.p.a., quale mandataria di ### s.p.a., nei confronti della signora ### con atto di citazione notificato in data 11- 8-2022; ### il: 16/05/2025 n.3678/2025 importo 2951,00 2. respingere la domanda di risarcimento del danno proposta da parte attrice con riferimento alla alienazione a terzi del bene immobile, ovvero alla sua demolizione, in quanto danno meramente eventuale ed estraneo all'oggetto del giudizio; 3. in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda giudiziale proposta da parte attrice, accertare il diritto della signora ### nei confronti dei signori #### e ### ad essere tenuta indenne dalle conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla revoca dell'atto tra loro intercorso, e, per l'effetto, condannare gli stessi al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dalla signora ### 4. respingere le istanze istruttorie formulate da parte attrice nel proprio atto di citazione, per le ragioni sopra indicate. 
Con vittoria di compensi e spese di causa rimborso spese forf., C.P.A. ed IVA come per legge.  ### Nel merito: rigettare la domanda formulata in atto di citazione di inefficacia ex art. 2901 codice civile dell'atto datato 24 luglio 2020 tra ### e ### e ### e ### con atto rep. ### notaio Dott. ### di ### in quanto inammissibile poiché priva dei requisiti normativi previsti nonché infondata in fatto ed in diritto per quanto esposto nel presente atto. 
Nel merito in via subordinata: accertato che il ### non aveva alcuna conoscenza dello stato di insolvenza di ### e ### e ### e non aveva alcuna consapevolezza che ### e ### e ### potessero arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore, rigettare la domanda formulata da parte attrice di inefficacia ex art. 2901 dell'atto datato 24 luglio 2020 tra ### e ### e ### e ### con atto rep. ### notaio Dott. ### di ### in quanto inammissibile nonché infondata in fatto ed in diritto. 
Nel merito in via ulteriormente subordinata: ### il: 16/05/2025 n.3678/2025 importo 2951,00 rigettare la domanda formulata in atto di citazione di inefficacia ex art. 2901 codice civile dell'atto datato 24 luglio 2020 tra ### e ### e ### e ### con atto rep. ### notaio Dott. ### di ### in quanto inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto. 
Sempre in via subordinata: rigettare la domanda di risarcimento del danno proposta da parte attrice perché inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto. 
In via istruttoria: l'esponente patrocinio rinnova la richiesta di assunzione delle prove testimoniali quali formulate in atti. 
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso forfettario (15%).  ### 1. Rigettare integralmente la domanda proposta dalla ricorrente perché infondata in fatto ed in diritto per tutte le ragioni dedotte in narrativa.; 2. Rigettare la domanda di risarcimento del danno proposta da ### s.p.a., quale mandataria di ### s.p.a., per quanto attiene alla alienazione a terzi del bene immobile, ovvero alla sua demolizione. 
Con vittoria di spese ed onorari di causa. 
In via istruttoria, si insiste per l'accoglimento dei seguenti capitoli di prova: 1) Vero che il prezzo di 60.000,00 euro convenuto dalle parti per la compravendita dell'unità immobiliare sita a #### via ### n. 29 corrispondeva al valore di mercato del bene nella primavera del 2020; 2) Vero che il prezzo di 40.000,00 euro convenuto dalle parti per la compravendita dell'unità immobiliare sita a #### via ### n. 31/B, corrisponde al valore di mercato del bene nella primavera del 2020; Si indica quale testimone l'architetto ### tecnico che ha redatto la perizia di stima degli immobili allegata al contratto di compravendita, sui capitoli di prova n. 1 e 2).  ### il: 16/05/2025 n.3678/2025 importo 2951,00
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. ### per il tramite della mandataria speciale ### (di seguito per brevità ###, premesso di essere creditrice di ### ora in liquidazione, della somma di € 231.039,74, quale saldo del conto corrente n. 541 dell'allora ### Coop., a cui è subentrata, per effetto di fusione, a far data dall'1.1.2017, di essere garantita per tale esposizione dalla fideiussione sottoscritta da ### legale rappresentante e socia unica della #### e ### di essere stata pregiudicata da tre compravendite effettuate dai fideiussori rispettivamente il ### a ### il ### a ### e il ### a ### con le quali i fideiussori si sono spogliati di tutti i loro beni immobili, ha convenuto in giudizio la debitrice principale e i fideiussori nonché i terzi acquirenti sopra citati, chiedendo 1) la condanna di debitrice e fideiussori in solido al pagamento di € 231.039,74 oltre interessi di mora dal 16 febbraio 2022 al saldo, nonché 2) la dichiarazione di inefficacia ex art. 2901 c.c. dei tre atti di compravendita; 3) in via subordinata, in ipotesi di impossibilità di accoglimento della revocatoria per intervenuto trasferimento a terzi o distruzione dei beni, la condanna dei convenuti al risarcimento del danno in misura non inferiore al valore dei beni.  1.1 Si sono tempestivamente costituiti ### in liquidazione e i tre fideiussori, #### e ### eccependo 1) l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione; 2) l'infondatezza della domanda di condanna, per indeterminatezza del credito lamentando l'applicazione di interessi anatocistici e usurari, con un ricalcolo del dovuto pari alla minor somma di € 138.732,02; 3) la decadenza ex art. 1957 c.c. nei confronti dei fideiussori, stante la nullità della clausola di deroga contenuta nella fideiussione (di cui è stata anche disconosciuta la sottoscrizione salvo poi non insistere in detto disconoscimento all'udienza del 30.3.2023); 4) l'estinzione della garanzia ex art. 1956 c.c. per la concessione, senza autorizzazione, di ulteriori finanziamenti al debitore principale; 5) il difetto di legittimazione attiva dell'attrice in ordine alla revocatoria, visti i precedenti rilievi sul credito e comunque 6) l'infondatezza della domanda, per difetto del danno e dell'elemento soggettivo, sia in capo ai debitori, sia in capo ai terzi.  ### il: 16/05/2025 n.3678/2025 importo 2951,00 1.2 Si è costituita ### opponendosi alla revocatoria, invocando il difetto di prova del pregiudizio, considerato che la vendita è avvenuta a valori di mercato, e dell'elemento soggettivo; contestando altresì la domanda risarcitoria, in difetto di vendita a terzi o di distruzione del bene e chiedendo in subordine, in caso di accoglimento della domanda revocatoria, la condanna dei venditori a essere tenuta indenne delle conseguenze pregiudizievoli, anche in ordine alle spese legali.  1.3 Si è costituita ### chiedendo il rigetto delle domande in ragione del difetto di prova del pregiudizio, vista la vendita a valori di mercato, e dell'elemento soggettivo e contestando altresì la domanda risarcitoria, in difetto di vendita a terzi o di distruzione del bene.  1.4 Si è costituito ### chiedendo il rigetto delle domande in ragione del difetto di prova del pregiudizio, vista la vendita a valori di mercato e sulla base di un preliminare del 2017, e dell'elemento soggettivo e contestando altresì la domanda risarcitoria, in difetto di vendita a terzi o di distruzione del bene.  1.5 In prima memoria parte attrice, a fronte del rilievo della convenuta ### di aver gravato i beni acquistati di ipoteca volontaria, ha chiesto la condanna al pagamento della parte di credito che non troverà soddisfazione nella vendita.  1.6 La causa, disposto un rinvio per l'esperimento della mediazione e assegnati i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c. è stata interrotta una prima volta il ### per la liquidazione giudiziale di ### e successivamente il ### per quella di ### nelle more è stata istruita con ctu contabile e giunge ora in decisione sulle conclusioni sopra precisate. 
Si rileva che il difensore di ### ha rinunciato al mandato senza essere sostituito da nuovo difensore.  2. Le domande attoree sono fondate nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.  2.1 Preliminarmente si rileva che il giudizio non è stato riassunto nei confronti di ### in liquidazione giudiziale, per cui nei confronti di detto convenuto il giudizio va dichiarato estinto, con compensazione delle spese, visto che la procedura non si è costituita e il credito di cui è stato richiesto il pagamento nel presente giudizio è, come si vedrà oltre, fondato ed è stato altresì ammesso al passivo della procedura nella misura che era stata qui originariamente richiesta (doc. 23 att.).  ### il: 16/05/2025 n.3678/2025 importo 2951,00 2.2 Quanto alla domanda revocatoria proposta nei confronti di ### in liquidazione giudiziale, la stessa è stata espressamente rinunciata all'atto della precisazione delle conclusioni. 
La rinuncia in questione non può tuttavia considerarsi valida, in difetto di mandato speciale ad hoc: come costantemente affermato dalla Suprema Corte (tra le ultime ord. 13636 del 2024), infatti, la rinuncia cui può provvedere il difensore munito di mandato ad litem “può concernere “qualche capo di domanda, con correlativa restrizione del thema decidendum (Cass. 25-8-1997 n. 7977), (Cass. 23-7-1971 n. 2434; Cass. 27-2-1965 n. 334, Cass. 22-4-1963 n. 1018), ma non anche la rinuncia all'intera pretesa azionata dall'attore - uno degli attori, nel caso di specie - nei confronti della parte convenuta. In questo caso, infatti, si tratta di rinuncia all'azione che, costituendo un atto di disposizione del diritto in contesa, richiede in capo al difensore un mandato speciale ad hoc, non essendo a tal fine sufficiente il mandato ad litem”. (Cass. 19/02/2019, n. 4837)”. 
Nel caso in esame parte attrice non ha semplicemente rinunciato ad alcuni capi di domanda, ma ha rinunciato all'intera pretesa azionata nei confronti di ### La domanda va invece dichiarata improcedibile, alla luce di quanto statuito da Cass. ord. 29369 del 2024, secondo cui “In tema di azione revocatoria ordinaria, il fallimento dell'acquirente rende inammissibile l'azione, che, avendo natura costitutiva con l'effetto di modificare ex post una situazione giuridica preesistente, non può più essere esperita con la finalità di recuperare il bene alienato alla propria esclusiva garanzia patrimoniale, ma i creditori dell'alienante rimangono comunque tutelati nella garanzia patrimoniale generica dalle regole del concorso, potendo insinuarsi al passivo del fallimento dell'acquirente per il valore del bene oggetto dell'atto di disposizione astrattamente revocabile, demandando al giudice delegato anche la delibazione della pregiudiziale costitutiva”. 
Quanto alle spese, si ritiene di disporne la compensazione, in quanto l'improcedibilità deriva da circostanza sopravvenuta, mentre la domanda revocatoria, come si esaminerà oltre, era fondata.  2.3 Venendo alle domande di condanna dei fideiussori e alle revocatorie delle compravendite ### e ### va in primo luogo accolta la domanda di condanna dei fideiussori. 
Preliminarmente appare priva di fondamento l'affermazione dei convenuti secondo cui l'attrice avrebbe solo allegato l'esistenza del contratto di fideiussione, di cui pertanto difetterebbe la prova.  ### il: 16/05/2025 n.3678/2025 importo 2951,00 ### ha, infatti, prodotto il contratto di fideiussione omnibus sottoscritto il ### da #### e ### (doc. 6), nonchè le conferme del 20.3.2017, 9.10.2017, 21.1.2019 e 5.11.2019 (docc. 19-22). 
Il titolo della pretesa è quindi in atti. 
Peraltro, la difesa dei fideiussori è anche contraddittoria, laddove quello stesso documento che non sarebbe stato prodotto viene poco dopo disconosciuto (il doc. 6) quanto alle sottoscrizioni (così alle pagine 10 e 11 della comparsa di costituzione), disconoscimento poi espressamente revocato all'udienza del 30.3.2023. 
Quanto alla validità della fideiussione, si deve premettere che i fideiussori ### e ### appaiono essere consumatori, non risultando né soci né titolari di cariche nella ### al contrario di ### amministratrice e socia unica della ### Ciò precisato, l'eccezione di nullità parziale delle clausole perché riproduttiva dello schema predisposto dall'ABI nel 2003 è infondata. 
I convenuti si sono limitati a produrre il provvedimento della ### d'### del 2.5.2005 e a evidenziare l'identità delle clausole 2, 6 e 9 della fideiussione omnibus dagli stessi sottoscritta con le clausole 2, 6 e 8 dello schema ### Trattasi però di deduzione insufficiente, nulla avendo gli attori dedotto circa “l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della ### d'### evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di modo che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova” (così Cass. 1851 del 2025). 
In ogni caso, va rilevato come l'invocata decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c. non sussista. 
La raccomandata del 19.1.2022 (doc. 8 att.), con cui la banca, visto l'irregolare andamento del rapporto, comunicava il recesso dal rapporto di conto corrente e dai conti anticipi appoggiati con invito al pagamento del saldo di € 215.937,46, è stata inviata alla debitrice principale e anche ai fideiussori (doc.  23), le cui tre copie sono state tutte ricevute da #### il: 16/05/2025 n.3678/2025 importo 2951,00
Trattandosi di fideiussione a semplice richiesta scritta (così all'art. 7), è sufficiente, ai fini dell'art. 1957 c.c., un mero atto stragiudiziale (così Cass. 22346 del 2017 e la recente ord. 660 del 2025). 
La clausola contrattuale di deroga all'onere formale di attivazione giudiziale da parte del creditore garantito non risulta neppure abusiva ai sensi dell'art. 33 del codice del consumo, non ricorrendo un significativo squilibrio tra le posizioni dei contraenti, né una riduzione della facoltà del consumatore di proporre le eccezioni difensive contemplate dalla norma in esame. 
Infondata anche l'eccezione di intervenuta liberazione ai sensi dell'art. 1956 c.c.. 
Ai sensi dell'art. 2967 c.c. è infatti onere del garante che invoca la propria liberazione dimostrare che il creditore garantito abbia fatto credito al debitore principale pur conoscendo l'aggravamento delle sue condizioni patrimoniali: al contrario, la questione è stata dedotta in causa solo genericamente fino agli scritti conclusivi e soprattutto senza un adeguato supporto probatorio. 
Ancora, considerato che la mancata richiesta di autorizzazione non può configurare una violazione contrattuale liberatoria se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale è comune o può presumersi tale (così Cass. 16882 del 2024 e Cass. n. 20713 del 2023), nel caso in esame ### era amministratrice della società e tutti e tre i garanti hanno comunque sottoscritto conferme della fideiussione in data ###, 9.10.2017, 21.1.2019 e 5.11.2019 (docc. 19-22), nelle quali gli stessi “dichiarano di ben conoscere la situazione patrimoniale e gestionale del garantito…anche ai fini e per gli effetti dell'art. 1956 c.c.”. 
Gli odierni convenuti sono pertanto tenuti al pagamento del debito garantito.  2.4 Venendo al quantum, la scrivente fa proprie le conclusioni, logiche e congruamente motivate, del consulente dott. ### non contestate dai ctp e fatte proprie anche da parte attrice nelle conclusioni, dove appunto la domanda è stata limitata al minor importo riconteggiato dal ctu. 
Va, infatti, ritenuta illegittima la liquidazione trimestrale delle competenze a debito e credito successiva all'1.1.2014, atteso che l'art. 120 TUB è stato nuovamente modificato dalla l. n. 147/2013, che a far data dall'1.1.2014 ha stabilito l'illegittimità della partica anatocistica. 
Si veda al riguardo Cass. sent. 21344 del 2024 “In tema di contratti bancari, il divieto di anatocismo previsto dall'art. 120, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 (###, come sostituito dall'art. 1, comma 628, della l. n. 147 del 2013, decorre dal 1° dicembre 2014 ed è operante indipendentemente dall'adozione, ### il: 16/05/2025 n.3678/2025 importo 2951,00 da parte del ### della delibera, ivi prevista, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria”. 
Le doglianze sull'usurarietà dei tassi, invece, sono inammissibili, per la loro assoluta genericità, neppure allegando i fideiussori i criteri in base ai quali sarebbero arrivati a tale conclusione (nel senso che il debitore che intende dimostrare l'entità usuraria degli interessi è tenuto a dedurre, tra gli altri, il tipo contrattuale, la clausola negoziale e quelli applicati in concreto, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento si veda fra le più recenti Cass. ord. 26525 del 2024) Sulla base degli estratti conto e dei prospetti di liquidazione trimestrale delle competenze dall'apertura del rapporto (25.9.2014) al passaggio a sofferenza (15.2.2022) il ctu dott. ### nella relazione depositata il ###, ha riliquidato il saldo del conto corrente n. 541 acceso in data ### presso l'allora ### Coop. (doc. 1) con il metodo analitico applicando la rettifica degli addebiti per gli interessi passivi relativi al conto corrente e ricalcolando gli interessi passivi ai tassi medi trimestralmente applicati dalla banca, in regime di capitalizzazione semplice per gli interessi maturati dall'apertura del rapporto sino al 31.12.2016 e in regime di capitalizzazione annuale per gli interessi maturati dall'1.1.2017 al 15.2.2022, rideterminando il saldo del conto corrente alla data del 15.2.2022 in € 227.425,91 a debito del correntista (il saldo originario, prima del trasferimento a sofferenza, era di € 231.039,74 a debito del correntista). 
I fideiussori #### e ### vanno pertanto condannati, in solido fra loro, al pagamento a favore di ### dell'importo di € 227.425,91 oltre interessi moratori dal 16.2.2022 al saldo.  3. Sono altresì da accogliere le domande di revocatorie delle compravendite del 22.6.2020 a ### (doc. 10) e del 24.7.2020 a ### (doc.12). 
I requisiti della revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. sono l'esistenza di un credito, un atto di disposizione, il pregiudizio alle ragioni del creditore, la scientia fraudis e, in caso di atti a titolo oneroso, la partecipatio fraudis del terzo contraente.  3.1. Quanto all'esistenza del credito, ci si richiama a quanto sopra accertato circa il credito vantato dalla banca per lo scoperto del conto corrente.  ### il: 16/05/2025 n.3678/2025 importo 2951,00 3.2 Sussistono altresì gli atti di disposizione, costituiti dalle compravendite immobiliari sopra citate. 
Trattasi di atti a titolo oneroso e successivi all'insorgenza del credito, considerata la data in cui è stata prestata la fideiussione (23.9.2016). 
Infatti, come costantemente affermato dalla Suprema Corte (cfr. fra le tante sent. n. 3676 del 2011) “### revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito e non anche la sua concreta esigibilità. Pertanto, prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale, gli atti dispositivi del fideiussore successivi alla prestazione della fideiussione medesima, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti alla predetta azione, ai sensi dell'art. 2901, n. 1, prima parte, cod. civ., in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore ("scientia damni"); l'acquisto della qualità di debitore del fideiussore nei confronti del creditore procedente risale al momento della nascita del credito, sicchè a tale momento occorre far riferimento per stabilire se l'atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito”.  3.3 Sussiste altresì il pregiudizio delle ragioni creditorie. 
La Suprema Corte è costante nell'affermare che “il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. "eventus damni") ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (cfr. Cass. ord. n. 16221 del 18.6.2019). 
La circostanza invocata da tutti i convenuti circa la corrispondenza delle vendite ai valori di mercato è del tutto irrilevante. 
La congruità del prezzo non esclude il pregiudizio: una somma di denaro si presta -come sottolineato da un orientamento giurisprudenziale consolidatoa essere occultata molto più agevolmente rispetto a un bene immobile e a sfuggire così alla azione esecutiva dei creditori (Cass. 1896 del 2012).  ### il: 16/05/2025 n.3678/2025 importo 2951,00
Si aggiunga che nel caso in esame i beni ceduti costituivano gli unici beni immobili dei garanti e non risulta che i proventi delle vendite siano tuttora a disposizione della banca. 
Non risultano altri beni utilmente aggredibili, né i convenuti hanno dato prova della loro invocata solidità e solvibilità. 
Con gli atti di trasferimento impugnati è quindi venuta meno ogni garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c.. 
Né l'atto può ritenersi esente da revocatoria ai sensi del terzo comma dell'art. 2901 c.c.. 
Costituisce principio consolidato quello per cui, a norma dell'art. 2901, comma 3, c.c., l'alienazione di un bene con destinazione del prezzo al soddisfacimento di debiti scaduti non è soggetta ad azione revocatoria a condizione, però, che il debitore provi la strumentalità della cessione di quel bene rispetto all'esigenza di estinguere il debito e, cioè, qualora dimostri che essa rappresentava l'unico modo per poter saldare il debito (Cass. ord. ### del 2023). 
Detto altrimenti, anche se il corrispettivo di un bene sia destinato alla estinzione totale o parziale del debito, ciò non esclude il pregiudizio per il creditore qualora tale alienazione non fosse necessaria per estinguere il debito (Cass. 2552 del 2023). 
Nel caso in esame il debito di ### era di soli € 38.500,00, per cui la destinazione al pagamento di debiti precedenti è stata parziale, visto il corrispettivo complessivo di € 320.000,00; quanto invece alla destinazione del restante prezzo al pagamento dell'ipoteca di ### in realtà risulta che il pagamento sia stato eseguito in precedenza dai venditori con altre loro risorse personali (così espressamente a pagina 7 della seconda memoria 183, VI comma, c.p.c.).  3.4 Da ultimo, sussiste altresì l'elemento soggettivo. 
Trattandosi di atto a titolo oneroso posteriore al sorgere del credito, è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, nè occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito (cfr. fra le ultime Cass. ord. 28423 del 2021), non rendendosi comunque necessaria la specifica conoscenza del credito per la cui tutela la revocatoria viene proposta (Cass. 10623 del 2010).  ### il: 16/05/2025 n.3678/2025 importo 2951,00
La qualifica di amministratrice e socia unica di ### gli espressi riconoscimenti contenuti nelle conferme delle fideiussioni circa la conoscenza della situazione patrimoniale della ### nonché il legame parentale, essendo fratelli ### e ### e figli entrambi di ### e la vicinanza temporale degli atti impugnati (22.6, 10.7 e 24.7.2020) fanno ritenere provata, in via presuntiva, la consapevolezza del pregiudizio che i fideiussori stavano arrecando con detti atti alle ragioni della banca. 
Anche i terzi ne erano a conoscenza.  ### risulta essere convivente di ### (doc. 17. 
La difesa della convenuta ### secondo cui la sua presenza nello stato di famiglia di ### al 6 settembre 2021 si giustificherebbe in ragione del fatto che “aveva collocato la propria residenza presso l'immobile di proprietà del vicino di casa solo per alcuni mesi al fine di ricevere le raccomandate” appare del tutto implausibile e comunque sfornita di prova. 
Peraltro, detta tesi non è stata in alcun modo sostenuta o confortata dal convenuto ### il quale, invece, a fronte della produzione del certificato anagrafico nulla ha replicato. 
Il preliminare invocato da ### per giustificare la compravendita è privo di data certa e non è quindi opponibile alla banca, al pari delle quietanze dei pagamenti mensili di € 500,00 che sarebbero stati corrisposti per il pagamento del prezzo. 
Quanto a ### la consapevolezza del pregiudizio ai creditori si ricava dalla destinazione di parte del prezzo al pagamento di creditore, ### che aveva iscritto ipoteca giudiziale giusta decreto ingiuntivo del 26.5.2020 (unico assegno circolare di € 38.500,00) e dal pagamento del restante prezzo con assegni bancari: la destinazione di parte del prezzo a creditore che aveva da poco iscritto (appena 5 giorni prima) ipoteca giudiziale sui beni della garante non poteva non rendere consapevole ### di una situazione patrimoniale quantomeno difficile della venditrice (tanto più considerata l'entità non elevata dalla somma del decreto ingiuntivo). 
Quanto a ### ai soli fini della valutazione della fondatezza della domanda per giustificare la compensazione delle spese, basti osservare che legale rappresentante della società e socio unico era ### Le revocatorie sono quindi fondate.  ### il: 16/05/2025 n.3678/2025 importo 2951,00 4. La domanda risarcitoria svolta da parte attrice in via subordinata nei confronti dei convenuti ### e ### non può essere accolta, visto che i beni non risultano essere stati alienati o deteriorati dopo gli atti dispositivi revocati. 
Né può disporsi la condanna di ### al pagamento della parte di credito che non otterrà soddisfazione in sede ###ragione dell'ipoteca volontaria costituita sugli immobili all'atto dell'acquisto. 
Premesso che “l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., proposta dal creditore nei confronti del terzo acquirente di un bene dal suo debitore in forza di un atto di disposizione assoggettabile a revocatoria, presuppone: 1) che l'atto dispositivo del patrimonio del debitore sia revocabile ai sensi dell'art. 2901 c.c.; 2) che, dopo la sua stipulazione, il terzo abbia compiuto atti elusivi, in modo totale o parziale, della garanzia patrimoniale; 3) che il fatto del terzo sia connotato da un'originaria posizione di illiceità concorrente con quella del debitore ("consilium fraudis") ovvero da una posizione di illiceità autonoma; 4) che sussista in concreto un "eventus damni" causato dal fatto illecito del terzo” (Cass. ord. 4721 del 2019), nel caso di specie l'iscrizione di ipoteca volontaria è stata contestuale all'atto dispositivo e non vi sono elementi per ritenerla elusiva, non risultando né dedotta, né tantomeno provata una compartecipazione dell'acquirente, che risulta essere soggetto terzo, a una frode in danno del creditore.  5. Quanto, infine, alla domanda di manleva di ### nei confronti dei fideiussori, la stessa è fondata e va accolta, in conformità a quanto riconosciuto da Cass. sent. 28428 del 2018, secondo cui “il terzo acquirente, in quanto soggetto passivo dell'esecuzione che il creditore può promuovere a seguito della dichiarazione d'inefficacia dell'atto dispositivo, può proporre azione di manleva ovvero di garanzia nei confronti dell'alienante e la domanda, al momento della revocatoria ordinaria, deve essere formulata nel senso di essere tenuto indenne dalle relative, non ancora note, conseguenze pregiudizievoli, non potendosi, per ciò solo, ritenere generica” (conforme Cass. ord. 1583 del 2022).  6. Venendo alle spese, ferma la compensazione nei confronti delle società fallite, i convenuti vanno condannati, in solido, alla rifusione delle spese di lite, liquidate in base alla nota dimessa da parte attrice.  ### il: 16/05/2025 n.3678/2025 importo 2951,00
I convenuti vanno inoltre condannati alle spese nei confronti di ### visto l'accoglimento della domanda di manleva, limitatamente alle fasi di studio, introduttiva e istruttoria, visto il mancato deposito degli scritti difensivi conclusivi. 
Lo scaglione è individuato in base al valore del credito a tutela del quale è promossa l'azione, ex art. 5 DM. 55/2014. 
Le spese di ctu, considerato che la rideterminazione si è resa necessaria in ragione dell'illegittima applicazione dell'anatocismo, vanno poste in via definitiva a carico di parte attrice.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: - dichiara estinto il procedimento nei confronti di ### srl in liquidazione giudiziale; - dichiara improcedibile la domanda nei confronti di ### srl in liquidazione giudiziale; - accertato il credito di ### nei confronti di #### e ### quali fideiussori della ### in liquidazione giudiziale, dell'importo complessivo di € 227.425,91, condanna in via solidale fra loro #### e ### al pagamento a favore del ### e per essa ### di € 227.425,91, oltre agli interessi di mora dal 16 febbraio 2022 al saldo; - dichiara inefficaci nei confronti di ### ex art 2901 cc i seguenti atti di compravendita: 1) datato 22 giugno 2020 in virtù del quale #### e ### con atto di rep. n. ### notaio dott. ### di ### trascritto alla ### di ### del ### il 23 giugno 2020 ai nn. 4731/ 3294 RG.RP. hanno venduto a ### il seguente immobile di loro proprietà: Comune di #### n. 31 ### 8 particelle 1039 sub 2 (già 342 sub 2) (già 342), P ###-T-1, cat. A/7, cl 1, vani 12 superficie catastale 355 totale, escluse aree scoperte mq 349; rendita catastale 1332,46; mappale 1039 sub 1 (già 342 sub 1) (già 342) - PT - cortile bene comune non censibile al sub 2 ; mappale 913 sub 3, PT cat. C/6 cl. 2 mq 14 superficie catastale mq 16, rendita catastale euro 31,09; mappale 913 sub 4 PT cat. C/6 cl 2 mq 12 superficie catastale totale mq 14 rendita catastale ### il: 16/05/2025 n.3678/2025 importo 2951,00 26,65; NCT foglio 8 particella 1039 di are 12.40 ente urbano derivante dalla fusione delle particelle 124 di are 11.54 ed 859 (ex 123 parte) di are 00,86; 2) datato 24 luglio 2020 , in virtù del quale #### e ### con atto di rep. n. ### notaio Dott. ### di ### trascritto alla ### di ### del ### il 29 luglio 2020 ai nn. 6053/4258 RG.RP., hanno venduto a ### i seguenti immobili: Comune di ### 8 - particella 976 di are 00.82, sem. ir. arb., cl 1, reddito domenicale € 1,06, reddito agrario € 0,53, particella 969 di are 00.82 rel.acq.es. senza reddito, particella 857 di are 38.30, sem. ir. arb., cl 1, reddito domenicale € 49,45, reddito agrario 24.73; - accerta il diritto di ### nei confronti di #### e ### ad essere tenuta indenne dalle conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla revoca dell'atto tra loro intercorso, e, per l'effetto, condanna gli stessi al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dalla signora ### Compensa le spese di lite tra parte attrice e ### in liquidazione giudiziale nonché ### in liquidazione giudiziale; #### e ### in solido a rimborsare a parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 1.482,77 per spese, € 26.290,00 per onorari, oltre ### se dovuta, CPA e 15,00 % per rimborso spese generali.  #### e ### in solido a rimborsare a ### le spese di lite, che si liquidano in € 9.850,00 per onorari, oltre ### se dovuta, CPA e 15,00 % per rimborso spese generali. 
Pone le spese di ctu così come già liquidate definitivamente a carico di parte attrice.  ### 29 aprile 2025 La Giudice dott.ssa ### il: 16/05/2025 n.3678/2025 importo 2951,00

causa n. 5178/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Caterina Zambotto

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Tribunale di Benevento, Sentenza n. 1221/2025 del 10-10-2025

... per violazione dei termini ex art. 1957 (stante la nullità della clausola derogativa prevista nelle fideiussioni omnibus sottoscritte dal garante ### in quanto, nel caso di specie, l'obbligazione del debitore principale società ### s.r.l. era scaduta ed era divenuta esigibile in data ###, allorquando il creditore “principale” ### aveva esercitato il recesso dal contratto di apertura di credito, mentre il ### del ### non aveva intrapreso alcuna azione nei confronti del garante ### entro il termine semestrale prescritto dall'art. 1957 c.c. prima della notifica della cartella opposta (notificata in data ###). Ritiene il Tribunale che tale eccezione non è idonea a paralizzare la pretesa di cui alla cartella di pagamento. Ed invero si osserva che la recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassazione civile sez. I, 15/07/2024, n.19401) ha precisato che “la declaratoria di nullità della fideiussione che ricalchi lo schema ABI esaminato dal provvedimento della ### d'### n. 55 del 2005 postula che la fideiussione sia qualificabile come omnibus. Al predetto provvedimento della ### d'### non può essere attribuita natura e forza di legge o comunque carattere normativo, consistendo esso (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO I sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4425 R.G. dell'anno 2022 riservata in decisone all'udienza del 28 maggio 2025 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. vertente TRA ### s.r.l. in persona del legale rappr. p.t. (c.f. e p. iva ###) e ### (c.f. ###), rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti ### ed ### come da procura alla lite in atti; opponenti E ### - ### del ### S.p.A., mandataria e gestore in RTI del ### pubblico di garanzia in favore delle PMI di cui alla legge n. 662/96, in persona del legale rappr. p.t., rappresentata e difesa dall'avv. ### come da procura in atti; -opposta ### delle ### in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. ### giusta procura alla lite in atti; -opposta
NONCHE' ### S.p.a. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti ### e ### come da procura in atti; -terza chiamata
E ### S.r.l. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.  ### come da procura in atti; -terza intervenuta
Conclusioni: le parti hanno concluso all'udienza 28 maggio 2025 come da atti e verbali di causa.  MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, la ### s.r.l. e ### hanno convenuto in giudizio la ### - ### del ### S.p.A. e l'### delle ### - ### per proporre opposizione avverso la cartella di pagamento ###26613400 avente ad oggetto somme richieste e iscritte a ruolo dalla ### del ### s.p.a. a seguito di surroga per escussione di garanzia per finanziamenti concessi alla ### dalla ### s.p.a., con prestazione di fideiussione da parte di ### Gli opponenti a sostegno dell'opposizione hanno eccepito: a) l'iscrizione a ruolo delle somme di cui alla cartella di pagamento senza titolo esecutivo; b) la mancata produzione in originale della garanzia fideiussoria rilasciata da parte della MCC ex L.  662/1996; c) la decadenza di MCC dall'azione contro il fideiussore ### per violazione dei termini ex art. 1957 c.c. e la nullità di eventuali clausole derogative in peius; d) la violazione dei doveri di correttezza e buona fede da parte della ### Gli opponenti hanno chiesto, pertanto, previa concessione della sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella di pagamento, di accertare e dichiarare la inesistenza/nullità della cartella di pagamento n. ###26613400 emessa dall'### delle ### per l'importo di € 223.817,89, dichiarando l'inesistenza del diritto di ### delle ### ad agire in via esecutiva nei confronti di tutti gli opponenti; in ogni caso, annullare la cartella di pagamento in questa sede ###ogni provvedimento conseguenziale e con riserva di ripetizione in separata sede delle somme nelle more pagate in via rateale e/o che fossero coattivamente riscosse; condannare la convenuta ### delle ### - ### e la convenuta ### del ### - ### in via alternativa o solidale al risarcimento dei danni per la somma di € 20.000,00, ovvero per la diversa somma ritenuta di giustizia o da liquidarsi in via equitativa, con vittoria di spese. 
Si sono costituiti in giudizio le opposte ### - ### del ### S.p.A e l'### delle ### le quali hanno contestato in fatto e in diritto l'avversa opposizione di cui hanno chiesto il rigetto. 
Su istanza della ### del ### s.p.a. è stata chiamata in causa la ### s.p.a. nei cui confronti la società opposta ha avanzato domanda di condanna a manlevarla “da qualunque spesa e/o onere” che dovesse derivare dall'accoglimento dell'opposizione e/o ripetizione della perdita qualora fosse stata effettivamente riconosciuta come fondata la pretesa delle parti..  ### s.p.a. ha contestato la domanda di manleva avanzata nei suoi confronti chiedendone il rigetto. 
Si è costituita volontariamente la ### s.r.l., quale cessionaria dei crediti di cui all'opposta cartella di pagamento, in virtù di contratto di cessione del 3/05/2022, il cui avviso è stato pubblicato in #### n. 52 del 5/05/2022, nel contesto di una operazione di cartolarizzazione avente ad oggetto un portafoglio di crediti pecuniari vantati verso debitori classificati a sofferenza in titolarità di ### S.p.a.. 
La società ### s.r.l. ha chiesto il rigetto della proposta opposizione alla cartella di pagamento. 
Con ordinanza del 24 luglio 2023 è stata respinta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella di pagamento opposta. 
Senza espletare attività istruttoria, la causa è stata riservata in decisione all'udienza del 28 maggio 2025. 
Si premette che è pacifico che la cartella di pagamento dell'### delle ### oggetto della presente opposizione, è stata emessa in forza di ruolo straordinario dell'Ente creditore ### del ### a seguito dell'escussione della garanzia a prima richiesta rilasciata a seguito di finanziamenti erogati dalla ### in favore della società opponente ### s.r.l., con operazioni ammesse alla garanzia del ### pubblico costituito ex L. 662/1996 art. 2 comma 100. 
Con il primo motivo di opposizione è stata eccepita la nullità della cartella di pagamento per mancanza di idoneo titolo esecutivo in quanto, secondo l'assunto degli opponenti, la garanzia del ### pubblico costituito ex L. 662/1996 art. 2 comma 100 ha natura privatistica per cui, a seguito della surroga nei diritti originariamente vantati dal creditore principale che abbia escusso la suddetta garanzia, la ### del ### avrebbe dovuto avvalersi, nei confronti del debitore inadempiente, delle ordinarie forme di tutela processual-civilistiche. Pertanto, avrebbe dovuto munirsi di titolo esecutivo per l'iscrizione a ruolo delle somme. 
Muovendo dalla considerazione che il diritto azionato dal soggetto gestore del ### ossia ### - ### del ### è il medesimo diritto della ### erogatrice e rappresenta, dunque, un credito di natura privatistica, perché derivante da contratti di mutuo, finanziamenti e aperture di credito, la parte opponente sostiene che, nella ipotesi di riscossione di entrate di natura privatistica, come quella in esame, il ruolo esattoriale non assume natura di titolo esecutivo, essendo l'Ente onerato della precostituzione giurisdizionale del titolo e, successivamente all'acquisizione di quest'ultimo, alla iscrizione a ruolo ed alla emissione della cartella di pagamento. 
Il Tribunale ritiene che tale motivo di opposizione è infondato. 
Si osserva che, ai sensi del ### del Ministero delle ### del D.M. 20 giugno 2005, art. 2 comma 4 (in G.U. n. 152 del 2/7/2005 che ha rideterminato le caratteristiche degli interventi del ### di garanzia per le piccole e medie imprese), in caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul ### per gli importi da esso garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale. Ai sensi dell'art. 1203 c.c., nell'effettuare il pagamento, il ### acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate. 
Il medesimo D.M. all'art 2 comma 4 dispone che nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del ### di gestione si applica, così come previsto dall'art. 9 comma 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 17 Dlgs 46/99. 
Il Tribunale si riporta al prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale "In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, in capo al gestore del ### di garanzia per le piccole e medie imprese, ex L. 662/1996, che ha soddisfatto il finanziatore, surrogandosi ad esso, sorge un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla diponibilità del ### con la conseguenza che ad esso è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd.  agevolati, ex art. 17 del D.Lgs. 146 del 1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ai sensi dell'art. 8 bis comma 3 D.L. 3/2015, convertito con modificazioni dalla L. 33/2015, pur se il credito sia sorto prima dell'entrata in vigore della norma, atteso che tale disposizione non è di interpretazione autentica, né innovativa, ma meramente ripetitiva e confermativa del regime già vigente" (cfr. per tutte Cassazione civile n. ###/2024) Trattasi, dunque, di credito di natura pubblicistica, connesso, come tutti gli altri interventi di sostegno previsti dall'art. 7 Dlgs 123/98, alla finalità di pubblica utilità di sostegno dello sviluppo delle attività produttive. 
Il recupero del credito avviene, quindi, mediante iscrizione a ruolo, senza necessità di un preventivo titolo esecutivo. Ciò si spiega con la necessità, nelle ipotesi di credito garantito dal ### P.M.I., di tenere distinto il rapporto tra banca finanziatrice e imprese finanziate da quello tra il ### stesso (e quindi ### e le società finanziate: mentre il primo rapporto ha natura privatistica, il secondo ha natura pubblicistica, in ragione della funzione svolta dalla garanzia del ### l'escussione della garanzia comporta la surrogazione del ### nella posizione del garantito, a cui consegue la nascita del diritto di recupero non già del credito privatistico originario, bensì delle risorse pubbliche impiegate dal ### con conseguente legittimità della riscossione esattoriale a mezzo ruolo (cfr. Cassazione civile n. 1005/2023). 
Non dovendo l'opposta precostituire un titolo esecutivo per procedere alla riscossione coattiva delle somme, pertanto è priva di pregio l'eccezione di nullità della cartella di pagamento per mancata notifica del titolo esecutivo presupposto. 
Nella specie il titolo esecutivo è costituito proprio dal ruolo e dalla cartella di pagamento la quale è stata ritualmente notificata alla società debitrice e al suo fideiussore. 
Riguardo al motivo di opposizione con il quale è stata contestata la mancata produzione in originale della garanzia fideiussoria rilasciata da parte della MCC ex L. 662/1996, si osserva che detta eccezione è ininfluente atteso che dalla documentazione in atti ed anche dalle proposte transattiva della società debitrice emerge che i finanziamenti intercorsi tra la ### s.r.l. e la ### s.p.a. erano garantiti dalla ### per il ### Sono altresì infondate le eccezioni inerenti la decadenza di MCC dall'azione contro il fideiussore ### per violazione dei termini ex art. 1957 c.c. e la nullità di clausole derogative in peius dell'art. 1957 da ritenere nulle, in adesione alla pronuncia delle ### della Suprema Corte di Cassazione (sentenza ### 31.12.2021 n. 49941). 
Si osserva che con tale pronuncia è stato sancito il seguente principio di diritto: “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'### in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2,comma 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'### sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della ### succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”. 
In merito si rammenta che, con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, all'esito di una istruttoria avviata dall'### della concorrenza e del mercato, la ### d'### dichiarò la contrarietà degli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale dei contratti di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI (### all'art. 2, comma 2, lettera a della legge 287 del 1990, in quanto l'applicazione uniforme da parte delle banche delle clausole di “sopravvivenza”, di “reviviscenza” e di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c., contenute in quegli articoli, integrava gli estremi di un'intesa restrittiva della concorrenza poiché suscettibili - in linea generale - "di determinare un aggravio economico indiretto, in termini di minore facilità di accesso al credito", nonché, nei casi di fideiussioni a pagamento, "di accrescere il costo complessivo del finanziamento per il debitore, che dovrebbe anche remunerare il maggior rischio assunto dal fideiussore”. 
Tra tali clausole nulle rientra espressamente la clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. che prescrive, al 1° comma, che il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore principale e le abbia con diligenza continuate, là dove il creditore perde l'azione contro il fideiussore qualora non abbia intrapreso tali iniziative contro il garantito entro tale termine. 
Tanto premesso, gli opponenti hanno eccepito la decadenza dall'azione di MCC contro il fideiussore ### per violazione dei termini ex art. 1957 (stante la nullità della clausola derogativa prevista nelle fideiussioni omnibus sottoscritte dal garante ### in quanto, nel caso di specie, l'obbligazione del debitore principale società ### s.r.l. era scaduta ed era divenuta esigibile in data ###, allorquando il creditore “principale” ### aveva esercitato il recesso dal contratto di apertura di credito, mentre il ### del ### non aveva intrapreso alcuna azione nei confronti del garante ### entro il termine semestrale prescritto dall'art. 1957 c.c. prima della notifica della cartella opposta (notificata in data ###). 
Ritiene il Tribunale che tale eccezione non è idonea a paralizzare la pretesa di cui alla cartella di pagamento. 
Ed invero si osserva che la recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassazione civile sez. I, 15/07/2024, n.19401) ha precisato che “la declaratoria di nullità della fideiussione che ricalchi lo schema ABI esaminato dal provvedimento della ### d'### n. 55 del 2005 postula che la fideiussione sia qualificabile come omnibus. Al predetto provvedimento della ### d'### non può essere attribuita natura e forza di legge o comunque carattere normativo, consistendo esso in un mero provvedimento amministrativo di carattere sanzionatorio. Pertanto, la sua produzione in giudizio soggiace alle note regole in tema di onere probatorio, non essendo al riguardo invocabile il principio iura novit curia”. 
Pertanto, posto che il provvedimento della ### d'### n. 55 del 2005 non è stato prodotto nel presente giudizio dagli opponenti, ne consegue che i fatti posti a sostegno dell'eccepita nullità della clausola derogative in peius dell'art. 1957 c.c., contenuta nelle fideiussioni sottoscritte dal garante ### sono sforniti di prova. Non può sostenersi che il Tribunale possa comunque tenere conto della portata del provvedimento della ### d'### n. 55 del 2005 solo perché consultabile on line o comunque richiamato in alcune pronunce della Corte di cassazione, non essendo, al riguardo, certamente invocabile il principio iura novit curia in quanto trattasi, appunto, di un provvedimento amministrativo e non normativo. 
In conclusione, l'opposizione va respinta. 
Il rigetto dell'opposizione assorbe ogni questione riguardante le domande avanzate dalla ### - ### del ### s.p.a. nei confronti di ### s.p.a. 
Per il principio della soccombenza, la parte opponente va condannata al pagamento delle spese processuali in favore delle parti opposte. 
Sussistono invece giusti motivi per compensare le spese nei confronti delle altre parti del giudizio.  P.Q.M.  Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla ### s.r.l. e ### avverso la cartella di pagamento ###26613400, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede: -respinge l'opposizione; -condanna la parte opponente al pagamento delle spese processuali in favore di ### delle ### liquidate in € 8011,00 per compenso di avvocato di cui € 2552,00 per la fase di studio, € 1628,00 per la fase introduttiva, € 1701,00 per la fase di trattazione ed € 2130,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. ### -condanna la parte opponente al pagamento delle spese processuali in favore di ### - ### del ### s.p.a. liquidate in € 8011,00 per compenso di avvocato di cui € 2552,00 per la fase di studio, € 1628,00 per la fase introduttiva, € 2800,00 per la fase di trattazione ed € 2150,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge; compensa le spese tra le altre parti. 
Benevento 10 ottobre 2025.   Il Giudice Dott.ssa

causa n. 4425/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Floriana Consolante

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Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sentenza n. 3996/2025 del 11-12-2025

... l'opposta è decaduta dal potere di avvalersi della fideiussione stipulata da ### per decorso del termine ex art. 1957 c.c., e l'inidoneità delle fatture a dare prova del credito. Ciò detto, parte opponente ha concluso rassegnando le seguenti conclusioni: - preliminarmente, ritenere e dichiarare l'incompetenza del ### di ### e dichiarare competente il ### di Palermo per il ### monitorio, con conseguente revoca del ### n. 54/2020 del 08.01.2020, R.G. n. 9637/2019, emesso dal ### di ### in data ### e notificato agli odierni opponenti nelle date 27 - 28.02.2020. - Sempre in via preliminare, dichiarare la sospensione ex art. 295 c.p.c. della presente causa di opposizione a decreto ingiuntivo, nell'attesa che venga definito il procedimento R.G. n. 7228/2020, pendente innanzi al ### di Napoli - ### in ### di ### - Nel merito, in accoglimento della presente opposizione, revocare e/o annullare, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il ### to ### n. 54/2020 del 08.01.2020, R.G. n. 9637/2019, emesso dal ### di ### in data ### e notificato agli odierni opponenti nelle date 27 - 28.02.2020. - Ritenere e dichiarare la nullità della fidejussione rilasciata dal #### in data ### a garanzia dei singoli (leggi tutto)...

testo integrale

###'###. 127 TER n. 4046/2020 R.G.A.C.   #### di udienza Il Giudice dott. #### il proprio decreto con cui è stata disposta la trattazione in forma figurata della odierna udienza; Esaminate le note di trattazione depositate in atti; Considerato che la causa è chiamata alla odierna udienza per la discussione. 
P.T.M. 
Pronuncia la seguente sentenza ###
N. 4046/2020 R.G.A.C.  #### di ### in persona del giudice unico Dr.  ### ha pronunziato la seguente ### nella causa civile iscritta al n° 4046 del ### degli ### ziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto: spedizione - trasporto (nazionale, internazionale, terrestre, aereo, marittimo, misto - opposizione a decreto ingiuntivo n. 54/2020 del 08.01.2020 del ### di ### tere, tra ### s.r.l. e ### rapp.ti e difesi, come in atti, dagli Avv.ti ### e ### e con questi elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori; opponenti e ### s.p.a., rapp.ta e difesa, come in atti, dall'Avv. ### e con questi elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore; opposta ### parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del 11.12.2025 di discussione ex art. 127-ter cpc ### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69. 
La società ### S.R.L. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 54/2020 del 08.01.2020, R.G. n. 9637/2019, emesso dall'intestato ### in data ### e notificato agli odierni opponen ti nelle date 27 - 28.02.2020, con cui veniva ingiunto alla società ### S.r.l. e al Sig. ### in solido tra loro, ad istanza della opposta ### S.p.A., il pagamento della somma complessiva di €. 205.113,02, oltre interessi ex D.Lgs n. 231/02 e accessori di legge, per il mancato pagamento delle fatture indicate in ricorso per decreto ingiuntivo, relative a fornitura di cartone ondulato, emesse dalla ### S.p.A. nel periodo ricompreso tra il mese di giugno 2013 e il mese di settembre 2019. A sostegno della domanda l'opponente ha eccepito, in via preliminare, 1) ai sensi degli artt. 18, 19 e 637 l'incompetenza per territorio del ### adito in favore del ### di Palermo; 2) ai sensi dell'art 295 c.p.c. la sospensione del presente giudizio in attesa della definizione di quello pendente presso il ### bunale Civile di Napoli - ### in ### di ### instaurato dalla società ### S.r.l. nei confronti della società ### S.p.A., recante il n. 7228/2020 di R.G., volto alla conferma delle condotte illecite dell' opposta e al risarcimento dei danni tutti patiti dall'opponente (pari a €. 171.924,83), in relazione al ### 27849 dell'### emesso nell'adunanza del 17.07.2019, che ha sanzionato la ### S.p.A., nonché altre grandi aziende operanti nel settore della produzione e commercializzazione di cartone ondulato, per l'appurata violazione, da parte delle stesse, degli artt. 81 CE e 101 CE, avente rilevanza anche nel presente giudizio. 
Nel merito, parte opponente ha contestato la fondatezza della pretesa eccependo 1) il pagamento integrale e parziale di alcune delle fatture riportate in sede monitoria; 2) che il sig.re ### è mero socio e non amministratore di fatto della società ingiunta; 3) che gli importi ingiunti non risultano dovuti in conseguenza delle condotte anticoncorrenziali poste in essere dalla ### S.p.A. ed accertate dal ### n. 27849 emesso dall'### poiché, a causa delle dette condotte illecite la società ### cio ### S.r.l. ha subito un danno quantificabile nella misura di €.  171.924,83. In particolare, in relazione a tale punto, parte opponente ha allegato che lo ### S.r.l. è uno “scatolificio puro” e che, pertanto, ai fini dell'esercizio della propria attività di produzione di imballaggi, ha necessità di acquistare da altre aziende, con capacità di ondulazione e, dunque, produttrici di cartone ondulato, le materie prime e i semilavorati costituiti da fogli di cartone ondulato, e di avere quindi acquistato dall'anno 2006 e fino al mese di settembre 2019, da ### S.p.A. ingenti quantità di fogli di cartone ondulato, essenziali per la sua produzione e commercializzazione di imballaggi e, talvolta, anche imballaggi, come prodotti finiti, da vendere a propri clienti. ### ha quindi dedotto che dopo l'ultima fornitura , richiesta alla ### S.p.A. nel mese di ottobre 2019, è venuta a conoscenza del coinvolgimento della opposta, nel ### n. ### - “Prezzi del cartone ondulato”, avviato il ### dall'### della ### e del ### anche su segnalazione dell'### (###, conclusosi con ### n. 27849, emesso nell'adunanza del 17.07.2019, pubblicato sul sito dell'### www.agcm.it, che ha sanzionato la ### S.p.A., nonché altre grandi aziende operanti nel settore della produzione e commercializzazione di cartone ondulato, per l'accertata violazione, da parte delle stesse, degli artt. 81 CE e 101 CE. In estrema sintesi, la deducente ha evidenziato che con tale provvedimento l'### ha accertato l'esistenza di due complesse intese - una relativa al mercato dei fogli di cartone ondulato e una relativa al mercato degli imballaggi in cartone ondulato - restrittive della concorrenza, contrarie all'art. 101 TFUE, continuate nel tempo, volte a distorcere fortemente le dinamiche concorrenziali nel mercato della produzione e commercializzazione di fogli in cartone ondulato e di imballaggi in cartone ondulato da un lato concordando aumenti del prezzo e, dall'altro, definendo meccanismi di controllo e spartizione della clientela. ### ha quindi evidenziato di aver subito un danno dal comportamento posto in essere dalla ### S.p.A., in primo luogo, a causa della partecipazione dell'opposta all'intesa relativa al mercato degli imballaggi, e, in secondo luogo, in conseguenza della intesa relativa al mercato dei fogli acquistati direttamente dalla ### S.p.A., la quale, è in parte controllata dalla stessa persona fisica che controlla la ### S.p.A., partecipante all'intesa restrittiva della concorrenza relativa al mercato dei fogli in cartone ondulato, oltre che dalla applicazione di condizioni di transazione non eque o eccessivamente gravose. ### ha quindi evidenziato che i contratti di fornitura della merce e quelli ad essi accessori, come quello di fideiussione, stipulati con la opposta sono nulli, in quanto applicativi delle intese anticoncorrenziali vietate dall'art. 2 della legge n. 287 del 1990, anche se stipulati anteriormente all'accertamento dell'intesa da parte della competente ### di vigilanza. Infine, gli opponenti hanno dedot to che l'opposta è decaduta dal potere di avvalersi della fideiussione stipulata da ### per decorso del termine ex art. 1957 c.c., e l'inidoneità delle fatture a dare prova del credito. Ciò detto, parte opponente ha concluso rassegnando le seguenti conclusioni: - preliminarmente, ritenere e dichiarare l'incompetenza del ### di ### e dichiarare competente il ### di Palermo per il ### monitorio, con conseguente revoca del ### n. 54/2020 del 08.01.2020, R.G. n. 9637/2019, emesso dal ### di ### in data ### e notificato agli odierni opponenti nelle date 27 - 28.02.2020. - Sempre in via preliminare, dichiarare la sospensione ex art.  295 c.p.c. della presente causa di opposizione a decreto ingiuntivo, nell'attesa che venga definito il procedimento R.G. n. 7228/2020, pendente innanzi al ### di Napoli - ### in ### di ### - Nel merito, in accoglimento della presente opposizione, revocare e/o annullare, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il ### to ### n. 54/2020 del 08.01.2020, R.G. n. 9637/2019, emesso dal ### di ### in data ### e notificato agli odierni opponenti nelle date 27 - 28.02.2020. - Ritenere e dichiarare la nullità della fidejussione rilasciata dal #### in data ### a garanzia dei singoli rapporti di fornitura e delle asserite obbligazioni e, per l'effetto, revocare il ### n. 54/2020 del 08.01.2020, R.G. n. 9637/2019, emesso dal ### di ### re. - In subordine, revocare e/o annullare il suddetto decreto ingiuntivo, riquantificando l'eventuale somma dovuta alla società opposta, in esito alla espletanda ### che sin d'ora si richiede, e/o all'esito del procedimento R.G. n. 7228/2020, pendente innanzi al ### di Napoli - ### in ### di #### costituitasi in giudizio, ha in via preliminare contestato l'efficacia della sollevata eccezione di incompetenza per non essere stata sviluppata in relazione a tutti i fori prescritti dall'art 20 c.p.c. e, in relazione alla istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c. ha allegato che la pronuncia dell'### assume valore di prova privilegiata, nei giudizi civili intrapresi successivamente alla medesima cd. follow on, in relazione unicamente all'accertata condotta anticoncorrenziale e non anche all'esistenza, al nesso di causalità e alla quantificazione dei paventati danni, sicché, l'opposta evidenziando che non ricorre un ipotesi di danno in re ipsa, ha allegato l'inutilizzabilità e l'inconferenza nel presente giudizio delle valutazioni espresse dall'### e contenute nel provvedimento n. 27849 /2019.  ### ha, inoltre, riferito di essere stata sanzionata dall'### per avere asseritamente partecipato a una intesa avente ad oggetto la definizione in comune di aumenti dei prezzi degli imballaggi in cartone ondulato, sicché la domanda di risarcimento afferente a forniture diverse da tale ambito, configurando una azione cd. stand alone, richiede la prova anche della riferita condotta anticoncorrenziale, la cui sussistenza l'opponente ha specificamente contestato. ### ha quindi contestato la fondatezza della richiesta di sospensione contestando la ricorrenza di un rapporto di pregiudizialità in senso tecnico tra i due giudizi in ragione del differente oggetto, essendo il primo relativo all'eventuale risarcimento di danni derivante da pratiche anticoncorrenziali, concernente forniture che non riguardano affatto quelle effettuate in favore dell'opponente ed il secondo all'opposizione al decreto ingiuntivo per il pagamento delle stesse. Infine, la ### s.p.a. ha contestato l'inidoneità delle fatture a dare prova del credito in sede monitoria, per essere le medesime accompagnate dalla attestazione di conformità del ###, relative a rapporto tra imprenditori e accompagnate da atti di dichiarazioni ricognitivi del debito con sottoscrizione non disconosciuta, e ha dedotto, in relazione alla decadenza prescritta dall'art 2957 c.c., che la disposizione in questione non ha carattere imperativo. Tanto premesso, l'opposta ha rassegnato le seguenti conclusioni: 1) in via preliminare, concedere, ai sensi degli artt. 648, comma 1 e 2, c.p.c., la provvisoria esecuzione al decreto 54/2020 opposto; 2) nel merito, rigettare, in quanto assolutamente infondata, in fatto ed in diritto, l'odierna opposizione, confermando il decreto n. 54/2020; 3) in subordine e per mero scrupolo difensivo, condannare gli opponenti, in solido tra loro o per quanto di competenza, al pagamento di quella diversa somma che dovesse risultare, oltre interessi e rivalutazione; 4) condannare gli opponenti, in solido tra loro o per quanto di competenza, ex art. 96, comma 3, c.p.c., demandando alla S.V. Ill.ma la quantificazione in via equitativa del risarcimento; 5) in ogni caso condannare gli opponenti, in solido tra loro o per quanto di competenza, al pagamento delle spese, anche generali, e competenze dell'odierno giudizio, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge . 
Con sentenza non definitiva n. 2446/2021 del 3 luglio 2021, il ### disponeva la separazione dal presente giudizio delle domande riconvenzionali sollevate da parte opponente, per le quali veniva dichiarata la competenza funzionale della ### in materia di impresa presso il ### nale di Napoli, assegnando termine per la riassunzione innanzi al detto ### cio giudiziario, e fissando per il prosieguo del giudizio di opposizione l'udienza del 22 novembre 2021 ore 10.00. 
Con ordinanza del 29.11.2021 veniva dichiara la sospensione del presente giudizio, ex art 295 c.p.c., stante la pregiudizialità con il giudizio iscritto al 24071/2021 RG del ### di Napoli - ### in ### di ### Con ricorso ex art. 297 cpc, la ### S.p.a. riassumeva il giudizio dando atto che nelle more era intervenuta la dichiarazione di fallimento della “### tolificio ### s.r.l.” da parte del ### di Palermo (### 115/2021); che il giudizio RG 7228/2020, promosso dinanzi il ### di Napoli, era stato definito con la sentenza n. 8138/2023, pubblicata il 30 agosto 2023, passata in giudicato, con cui era stata rigettata la domanda proposta da ### che con decreto del 23 dicembre 2023 - 4 gennaio 2024, il Collegio del ### di Palermo, ammetteva la ### s.p.a. al passivo del fallimento ### s.r.l., per le somme di cui al decreto ingiuntivo opposto; che con sentenza n. 3338/2025, pubblicata il 2 aprile 2025, il Collegio della sezione specializzata in materia di impresa del ### di Napoli decideva la causa, riassunta in seguito alla sentenza parziale, rubricata al n. 24071/2021 di R.G, rigettando la domanda proposta dallo ### s.r.l.; che stante la dichiarazione di fallimento, ai sensi dell'art. 93 s.s. L.F. il decreto ingiuntivo ha perso efficacia nei confronti del fallimento “### s.r.l.”, dovendo il giudizio proseguire solo nei confronti dell'opponente ### Ciò posto, la ### s.p.a. chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 1) in via preliminare, dichiarare l'improcedibilità della domanda monitoria nei confronti del ### della “### s.r.l.” e l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto n. 54/2020 nei confronti dello stesso ### 2) sempre in via preliminare, concedere, ai sensi degli artt. 648, comma 1 e 2, c.p.c., la provvisoria esecuzione al decreto n. 54/2020 opposto nei confronti del ### 3) nel merito, rigettare, in quanto assolutamente infondata, in fatto ed in diritto, l'opposizione, confermando il decreto n. 54/2020 nei confronti dell'opponente ### 4) in subordine e per mero scrupolo difensivo, condannare l'opponente ### al pagamento di quella diversa somma che dovesse risultare; 5) in ogni caso, condannare l'opponente ### al pagamento delle spese, anche generali, e competenze dell'odierno giudizio, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge. 
Alla odierna udienza la causa è stata discussa nelle forme di cui all'art 127 ter c.p.c. mediante autorizzazione allo scambio anticipato di note scritte. 
In via preliminare, va dichiarata la contumacia del ### “### s.r.l.” il quale nonostante la regolarità della notifica non si è costituito nel presente giudizio. 
Sempre in via preliminare va dichiarata l'improcedibilità della domanda monitoria nei confronti dello “### s.r.l.”, ai sensi dell'art. 93 e ss. 
L.F., per essere intervenuta la dichiarazione di ### della società, con sentenza N. 115/2021 del ### di Palermo, e tale circostanza comporta l'attrazione al c.d. foro fallimentare delle pretese latu sensu creditorie. Pertanto, il giudizio deve intendersi proseguito solo nei confronti di ### Nel merito l'opposizione non è fondata. 
Dirimenti, ai fini del presente giudizio, risultano i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di onere della prova nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, secondo i quali “per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore, l'opponente quella di convenuto”. (Cassazione civile sez. III 31 ottobre 2014 n. 23174). 
Ed ancora “Il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre il giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori, con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e validità del decreto ingiuntivo opposto quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria originariamente azionata in via monitoria con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza. Quindi il diritto preteso dal creditore, formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore, deve essere adeguata-mente provato, indipendentemente dall'esistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo”. (### di Roma sez. XII, sentenza n. 1388 del 2015). 
Ciò detto, va richiamato, altresì, il principio in virtù del quale “il creditore che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. Civ. Sez., Unite n. 13533/2001) Orbene, nel caso in analisi, non è contestato il rapporto contrattuale inter corso tra le odierne parti in causa, avente ad oggetto la fornitura di fogli di cartone ondulato, fustelle e cliché, né vi è contestazione in ordine alla consegna della merce di cui alle fatture e relativi documenti di trasporto, posti a base del ricorso monitorio, nei quali, tra l'altro, appaiono compiutamente descritte le forniture, le quantità e gli importi. Inoltre, parte opposta ha prodotto la corrispondenza intercorsa con gli opponenti, non disconosciuta, contenente dichiarazioni di ricognizione del debito e di adesione ai piani rateali proposti dall'opposta per il rientro delle somme a sofferenza. 
Tuttavia, gli opponenti hanno contestato l'ammontare del credito eccependo l'illegittimità e incongruità degli importi richiesti determinati da presunte condotte anticoncorrenziali, nonché l'intervenuto pagamento delle rate del piano di rientro per l'anno 2019, della fattura n. 1140 del 30.04.2019, della fattura n. 1520 del 31.05.2019 e di un acconto sulla fattura n. 3007 del 30.09.2019. 
Orbene, il primo motivo di opposizione deve essere rigettato sulla base delle pronunce della ### specializzata in materia di impresa del ### di Napoli, la quale con le sentenze n. 8138/2023 e n. 3338/2025, ha rigettato le domande di risarcimento del danno per presunte condotte anticoncorrenziali asseritamente poste in essere dalla ### s.p.a. e di nullità derivata della fidejussione rilasciata dal #### in data ### a garanzia dei singoli rapporti di fornitura e delle obbligazioni. 
Del pari va rigettato anche il secondo motivo di opposizione atteso che gli opponenti non hanno fornito la prova dei presunti pagamenti effettuati in relazione al piano di rientro e alla fattura n. 3007 del 30.09.2019, mentre del tutto irrilevanti sono i presunti pagamenti relativi alle fatture nn. 1140 del 30.4.2019 e 1520 del 31.5.2019, in quanto non oggetto di ingiunzione. 
Ciò posto, l'opposizione va rigettata con conferma del decreto ingiuntivo nei confronti del #### Stante l'esito del giudizio le spese di lite si dichiarano compensate tra l'opposta e il ### della ### srl, mentre nel rapporto tra l'opposta e ### seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenendo conto dell'attività effettivamente svolta e delle questioni trattate, con applicazione dei parametri medi di legge.  P.Q.M. ### definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: • dichiara improcedibile la domanda proposta da ### s.p.a. nei confronti del solo ### della “### s.r.l.” e l'inefficacia nei confronti del solo ### del decreto ingiuntivo opposto n. 54/2020 del ### di ### • Rigetta l'opposizione proposta da ### e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 54/2020 nei confronti dell'opponente ### • Dichiara compensate le spese di lite tra l'opposta e il ### della “### tolificio ### s.r.l.”; • Condanna l'opponente ### al pagamento, in favore dell'opposta delle spese di lite che si liquidano in € 14.103,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso spese generali, oltre IVA e ### come per legge.  ### 11.12.2025 ###

causa n. 4046/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Dinardo Diego

M
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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 15242/2024 del 31-05-2024

... contratto di leasing a favore di ### con conseguente nullità e/o inefficacia della fideiussione rilasciata da ### 3. Parte attrice domandò, inoltre, la pronuncia di ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. nei confronti di ### nsi s.p.a. di restituzione dell'imbarcazione e di condanna al pagamento delle somme dovute dalla stessa a ### in forza del contratto di leasing. 4. Costituendosi in giudizio, ### s.p.a. richiese il rigetto delle avverse domande, perché infondate in fatto ed in diritto. 5. All'udienza del 21/01/2015, il Tribunale di R oma, pre so atto dell'intervenuto fallimento di ### nsi s.p.a., dich iarò l'interruzione del giudizio. ### e R ende ### riassunsero il suddetto giudizio. 6. All'udienza del 18/09/2015 si costituì nel giudizio riassunto ### (incorporante, per fusione, ### s.p.a., già incorporante, per fusione, ### ng s.p.a.). 7. Con sentenza n. 10207/2016 il Tribunale di ### rigettò le domande proposte da ### e ### e, in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata da ### s.p.a., condannò ### dra al pagamento, in favor e della curatela del fallimento d i ### della somma di euro 29.058,37, oltre interessi, e gli attori alla soli dale rifusione delle spese di (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20857/2022 R.G. proposto da: ### elettivamente domiciliata in ### 19, presso lo studio dell'avvocato #### (CF: ###), che la rappresenta e difende - Ricorrente - ### IETÀ ### elettiv amente domiciliat ###, presso lo studio dell'avvocato ### (CF:###), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ### (CF: ###), ### (CF: ###) - ### - nonché contro EREDITÀ ###, ####/2013 ### - Intimati - avverso la SENTENZA della CORTE ### di ### n. 706/2022 depositata il ###.  2 di 7 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2024 dal #### 1. ### e ### convennero dinnanzi al Tribunale di ### s.p.a. e ### s.p.a.  (in seguito ###, deducendo: ### di avere la ### stipulato con la società ### s.p.a. il contratto di locazione finanziaria in data ### n. BA ###, avente ad oggetto l 'imbarcazione ### 38 W. A.M. targata ### l'adempimento delle cui obbligazioni era stato garantito, mediante fideiussione personale, da #### che ### aveva stipulato successivamente con ### s.p.a.  un contratto di compravendita, avente ad oggetto altra imbarcazione, il cui corrispettivo avrebbe dovuto essere versato, tra l'altro, tramite permuta con l'imbarcazione ### 38 WAM oggetto del suddet to contratto di leasing o con cessione del contratt o di leasing a favore di ### s.p.a.; ### che detto contratto prevedeva una specifica clausola, per l'ipotesi di mancato subentro nel contratto di leasing da parte di ### ( per non accettazione da parte della societ à di leasin g), con la qu ale era prevista l'opzione per ### s.p.a. Di continuare a pagare il leasing in nome e pe r conto del cedente, ovvero riscattare l'imbarcazione pagandone l'intero prezzo; ### che ### non aveva eserci tato alcuna dell e due opzioni, rendendosi così inadempiente.  2. Sulla base di tale n arrativa gli attori agirono per sentire, p revia declaratoria dell'obbligo di ### s .p.a. di versare integralmente a ### s.p.a. quanto dovuto in forza del contratto di leasing, già oggetto di cessione da parte della ### in favore di ### condannare quest'ultima al rimborso a proprio favore di qu anto pagato al la concedente, non ché al versamento dell'importo pattiziamente previsto a titolo di penale 3 di 7 convenzionale e di dichiarare l'avvenuta cessione del contratto di leasing a favore di ### con conseguente nullità e/o inefficacia della fideiussione rilasciata da ### 3. Parte attrice domandò, inoltre, la pronuncia di ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. nei confronti di ### nsi s.p.a. di restituzione dell'imbarcazione e di condanna al pagamento delle somme dovute dalla stessa a ### in forza del contratto di leasing.  4. Costituendosi in giudizio, ### s.p.a. richiese il rigetto delle avverse domande, perché infondate in fatto ed in diritto.  5. All'udienza del 21/01/2015, il Tribunale di R oma, pre so atto dell'intervenuto fallimento di ### nsi s.p.a., dich iarò l'interruzione del giudizio. ### e R ende ### riassunsero il suddetto giudizio.  6. All'udienza del 18/09/2015 si costituì nel giudizio riassunto ### (incorporante, per fusione, ### s.p.a., già incorporante, per fusione, ### ng s.p.a.).  7. Con sentenza n. 10207/2016 il Tribunale di ### rigettò le domande proposte da ### e ### e, in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata da ### s.p.a., condannò ### dra al pagamento, in favor e della curatela del fallimento d i ### della somma di euro 29.058,37, oltre interessi, e gli attori alla soli dale rifusione delle spese di lite.  8. Avverso tale pronun cia ### e ### interposero gravame dinnanzi alla Corte d'appello di ### 9. Costituendosi in giudizio, ### s.p.a. chiese il rigett o dell'appello.  10. All'udienza di comparizione de l 4/11/2016 il difensore di ### dichiarò l'avvenuto decesso del proprio assist ito, con conseguente declaratoria di inte rruzione del giudizio. ### riassunse il giudizio. 4 di 7 11. Si costituì nel giudizio riassunto ### s.p.a. (nata dalla fusione tra ### e ### di ###, richiamando le argomentazioni e deduzioni contenute nei precedenti scritti difensivi.  12. Con sentenza n. 706/2022, depositata in data ###, oggetto di ricorso, la Corte d'appello di ### in parziale accoglim ento dell'appello e in riforma della sent enza impugn ata, ha accolto l'appello, e ha dichiarata inammissibile la domanda riconvenzionale proposta da ### si s.p. a.; ha compensato le sp ese del doppio grado di giudizio tra gli appellanti e la curatela del fallimento di ### ha condannato ### e ### al pagamento, in solido, delle spese del grado di appello.  13. Avverso la predetta sentenza ### propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui ### s.p.a. 
Resiste con controricorso.  14. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380-bis 1 c.p.c.  15. Parte ricorrente ha depositato memoria.  MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, 1° co., n. 4, c.p.c., “Nullità della sentenza o del procedimento per violazione e falsa applicazione degli artt. 132, comma 2, n. 4) c.p.c., 111, comma 6, ###, e 118 disp. att.c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.”, per avere la Corte territoriale, nell'esaminare il primo mot ivo di appello dell'odierna ricorrente, r eso una motivazione “per relationem”, facen do mero richiamo alla motivazione della sentenza di primo grado.  2. Il motivo è infondato. La sentenza gravata è sostenuta da un corretto ragionamento logico-giuridico e da un altrettan to corret to riferimento alla pertinente giurisprudenza di legittimità. Quanto al rigetto della d omanda volta ad ott enere l'accertamento e declaratoria di cessione del contratto di leasing dalla ricorrente a 5 di 7 ### s.p.a., la pronuncia ha motivato che la ragione di tale rigetto consiste nella mancata prova attestante che ### creditore ceduto, avesse prestato consenso alla predetta cessione, essendo di contro in atti (lettera 14/06/2011, doc. n. 2 ### la prova della volontà contraria alla cessione da parte dell a creditrice . Peraltro , continua la motivazione “non è irrile vante il fatto che la ### abbia continuato a versare i canoni del leasing ben oltre la data in cui si assume sia avvenuta la cessione (ottobre 2010) ed abbia continuato a versarli sino all'ottobre del 2012. Sicché è evidente che in assenza della prova dell'assenso alla cessione, da parte del creditore ceduto, tale rapporto non può essersi perfezionato” (così da p. 4, ultimo §, a p. 5, 1° §, della sentenza).  3. Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all'art.  360, 1° co., n. 3, c.p.c., “Violazione o falsa applicazione degli artt.  24, 52 e 92 ss. del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 in relazione all'art.  360, comma 1,n. 3, c.p.c.”, censurando la sentenza gravata nella parte in cui avrebbe dichiarato l'improcedibilità della domanda di accertamento della cessione del contratto di leasing a ### s.p.a. per intervenuto fallimento di quest'ultima.  4. Il motivo è infondato. La Corte territoriale ha motivato al riguardo che la domanda di accertamento del credito deve avvenire in sede fallimentare secondo le procedure di ver ifica ed ammissione del credito nel passivo fallimentare, motivando sul punto specifico che “ogni pretesa cred itoria vantata nei confron ti di un soggetto dichiarato fallito non può essere fatto valere se non nel procedimento di verificazione di crediti in sede fallimentare, previa proposizione di istanza di insinuazione al passivo, essendo demandata al tribunale fallimentare la competenza funzional e a deci dere tale domanda” (così a p. 4, 1° §, della sentenza).  4.1 Tale motivazione risulta conforme alla consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “### il fallimento del debitore, il 6 di 7 creditore non può proporre domanda di risoluzione del contratto, neanche nell'ipotesi diretta ad accertare - con rif erimento ad inadempimento anteriore - l'avveramento di una condizione risolutoria, a meno che la domanda non sia stata introdotta prima della dichiarazione di fallimento, atteso che la relativa pronuncia produrrebbe altrimenti effetti restit utori e risarcitori lesivi del principio di paritario soddisfacimento di tutti i creditori e di cristallizzazione delle loro posizioni giuridiche. Ne consegue che la domanda di risoluzione del contratto, quand'anche finalizzata ad ottenere il risarcimento del danno, è attratta dal foro fallimentare ex art. 24 l. fall., e può anche essere proposta incidentalmente in sede di opposizione allo stato passivo” (così Cass., sez. I, ord.  09/08/2017, n. 19914; conformi Cass., sez.6-3, ord. 18/06/2018, n. 15982 : “In mate ria di procedure concorsual i, la compete nza funzionale inderogabile del tribunale fallimentare, prevista dall'art.  24 della l. fall. e dall'art. 13 del d.lgs. n. 270 del 1999, suo omologo nell'amministrazione straordinaria, opera con riferimento non solo alle controversie che traggono origine e fondam ento dalla dichiarazione dello stato d'insolvenza ma anche a quelle destinate ad incidere sulla procedura concorsuale in quanto l'accertamento del credito verso il fallito costituisca premessa di una pretesa nei confronti della massa”; Cass., sez. III, ord. 21/10/2005, n. 20350. 
Ricade pertanto nella competenza del giudice fallimentare anche l'accertamento dell'an deb eatur (Cass. n. 1949 4/2005; n .  10750/2008), ed in particolare l'accertamento di un credito che costituisce la premessa di una pretesa nei confronti della massa (Cass. n. 15982/2018; n. 20350/2005; n. 6976/1997)..  4.1 Nella specie, l'accertamento dell'obbligo della società fallita di pagare i can oni della locazione fi nanziaria concedente costituisce la premessa di una pretesa da far valere successivamente nei confronti della massa del fallimento. 7 di 7 5. Alla stregua d elle considerazioni che precedono, il ricorso va rigettato.  6. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza.  P.Q.M.  La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giu dizio di legittim ità, che liquida in comp lessivi euro 3.000,00, oltre agli esborsi, liquidati in euro 200,00, oltre al rimborso spese generali 15% e accessori di legge, in favore della controricorrente, ### Ai sensi dell'art. 13, 1° comma, quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. 
Così deciso in ### il ###.   

Giudice/firmatari: Scoditti Enrico, Rossello Carmelo Carlo

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