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Tribunale di Palermo, Sentenza n. 2074/2025 del 15-05-2025

... cui, allegando la propria qualità di consumatore, chiedeva, in via di urgenza, la sospensione della procedura esecutiva e dichiararsi la nullità della fideiussione rilasciata a garanzia del mutuo dell'11/12/2006, stante il carattere abusivo delle clausole ivi contenute per violazione della tutela consumieristica derivante dalla normativa europea, invocando i principi enunciati dalla Corte di Giustizia dell'### con la decisione resa nelle cause C-74/15, nonché con le quattro sentenze coeve del 17/5/2022, (sentenza in C-600/19, ### sentenza in cause riunite C-693/19, ### 1503, ###/19, ### di ### e della ### sentenza in C- 725/19, ### sentenza in C-869/19, ###; che con ulteriore ricorso depositato il ###, riunito al precedente ricorso depositato il ###, l'odierna opponente contestava, altresì, con (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE SESTA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1565/2023 del ### degli ### civili contenziosi vertente tra ### (C.F. ###) rappresentata e difesa dagli avv.ti ### e ### per procura in calce all'atto di citazione; ### contro ### S.p.a., oggi do### S.p.a., quale mandataria di ### 1 ### S.r.l. a socio unico, in persona del legale rappresentante pro tempore, (codice fiscale e partita IVA n. ###) rappresentata e difesa dall'avv. ### per procura in calce alla comparsa di costituzione e riposta; ###: fase di merito opposizione ex art. 615, comma secondo, c.p.c. e art.  617, comma secondo, c.p.c.  ❖❖❖ ### come da verbale di udienza del 21/01/2025; ❖❖❖ Con atto di citazione ritualmente notificato il #### - avendo premesso: che ### S.p.a., oggi ### 1904 S.r.l., aveva avviato la procedura di espropriazione forzata immobiliare iscritta al 467/2017 r.g.Es, avente ad oggetto, per quanto di interesse, un appartamento in villa sito in ### viale ### n. 2440, di proprietà di essa opponente, in forza del decreto ingiuntivo n. 4178/2016 emesso dal Tribunale di ### il ### per l'importo di € 44.995,17; che nell'ambito della suddetta procedura esecutiva aveva spiegato intervento la medesima ### S.p.a. (oggi ### S.r.l e per essa ### & ### S.r.l.) in forza dei contratti di mutuo del 29/03/2006 (rep. 44597) e del 30/07/2008 (rep 46797), nonché ### S.p.a. (oggi do### S.p.a.) quale mandataria di ### 1 ### S.r.l. in forza della fideiussione rilasciata da ### a garanzia del contratto di mutuo fondiario dell'11/12/2006 (rep 45267) stipulato dal coniuge ### in qualità di amministratore e legale rappresentante di ### S.r.l.; che a seguito di distinti accordi transattivi in data ### e 7/07/2022 il creditore procedente ### 1904 S.r.l. e il creditore ipotecario intervenuto, ### S.r.l e per essa ### & ### S.r.l., depositavano le rispettive rinunce agli atti della procedura; che la procedura esecutiva proseguiva, quindi, su impulso della creditrice intervenuta ### 1 ### S.r.l., surrogatasi ai predetti creditori rinuncianti; che in data #### depositava ricorso in opposizione con cui, allegando la propria qualità di consumatore, chiedeva, in via di urgenza, la sospensione della procedura esecutiva e dichiararsi la nullità della fideiussione rilasciata a garanzia del mutuo dell'11/12/2006, stante il carattere abusivo delle clausole ivi contenute per violazione della tutela consumieristica derivante dalla normativa europea, invocando i principi enunciati dalla Corte di Giustizia dell'### con la decisione resa nelle cause C-74/15, nonché con le quattro sentenze coeve del 17/5/2022, (sentenza in C-600/19, ### sentenza in cause riunite C-693/19, ### 1503, ###/19, ### di ### e della ### sentenza in C- 725/19, ### sentenza in C-869/19, ###; che con ulteriore ricorso depositato il ###, riunito al precedente ricorso depositato il ###, l'odierna opponente contestava, altresì, con un unico motivo l'omessa attestazione di conformità del titolo esecutivo azionato dal creditore intervenuto, ### 1 ### S.r.l., motivo successivamente rinunciato nel corso della fase sommaria; che con ordinanza del 3/11/2022 il g.e. rigettava l'istanza di sospensione, assegnando termine per l'introduzione della fase di merito; - ha citato in giudizio la creditrice procedente, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare, nel caso in cui sussistano dubbi sulla interpretazione della normativa comunitaria, rimettere la causa alla Corte di Giustizia ai sensi dell'art.267 del Trattato di funzionamento dell'### per trattare la seguente questione pregiudiziale: " Se ed a quali condizioni il combinato disposto degli art.6 e 7 della direttiv 93/13/CEE e dell'art.47 della Carta dei diritti fondamentali dell'unione ### osti ad un ordinamento nazionale, che pone a carico del ### l'onere di produrre in giudizio il contratto concluso con il professionista al fine di dimostrare l'inserimento di clausole abusive, allorquando il consumatore intenda contestarne la vessatorietà davanti al Giudice dell'esecuzione o se la effettività di tutela garantita dagli artt.6 e 7 della ### 93/1/CEE e dell'art.47 della Carta dei diritti fondamentali dell'### comporta l'onere non solo di produrre il contratto ma anche di indicare espressamente le clausole abusive e vesssatorie. Ritenere e dichiarare che la "### s.p.a.", oggi "do### S.p.A.", quale mandataria di "### 1 ### s.r.l." non ha dato prova di essere creditricedella sig.ra #### e dichiarare che la "### s.p.a.", oggi "do### S.p.A.", quale mandataria di "### 1### s.r.l, era decaduta dal diritto di agire contro i fideiussori ex art.1957 c.c.; ### e dichiarare che la sig.ra ### riveste la qualità di consumatore; ### e dichiarare che nessun Giudice ha esaminato la natura vessatoria delle clausole della fideiussione di cui al contratto di mutuo fondiariodell'11.12.2006 (rep. 45267, racc.21744) ai rogiti del ### M. Bonomo; ### e dichiarare che le fideiussioni di cui al contratto di mutuo fondiario dell'11.12.2006 (rep. 45267, racc.21744) ai rogiti del ### M. 
Bonomo, sono nulle in quanto vessatorie ed in contrasto con la giurisprudenza comunitaria per le argomentazioni meglio esposte in premessa; Con riserva di risarcimento del danno nel caso in cui venga emesso il decreto di trasferimento dopo la vendita del bene avvenuta in data ###: Con vittoria di spese e compensi anche della fase cautelare da distrarre in favore del sottoscritto procuratore”. 
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio ### 1 ### S.r.l. con comparsa di costituzione e risposta depositata il ### con cui ha eccepito, preliminarmente, il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine all'eccezione di nullità del rapporto contrattuale di fideiussione, stante la qualità di mera cessionaria dei crediti azionati; chiedendo il rigetto della domanda di parte opponente di cui ha eccepito, anche nel merito, l'infondatezza. 
Istruita documentalmente la causa, all'udienza del 21/01/2025 veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.  ❖❖❖ Così tratteggiati i fatti di causa, preliminarmente si rende opportuno circoscrivere l'oggetto del presente giudizio in considerazione della struttura necessariamente bifasica del giudizio di opposizione, che impone all'opponente di far valere le proprie doglianze direttamente dinanzi al giudice dell'esecuzione, in quanto l'oggetto del giudizio di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi è determinato dal ricorso, in cui l'opponente è tenuto ad enunciare i motivi di merito che saranno successivamente demandati alla cognizione di un giudice diverso da quello chiamato a delibare sulla domanda cautelare. 
Pertanto, l'oggetto del presente giudizio deve essere contenuto nei limiti delle conclusioni formulate nella fase sommaria, con conseguente inammissibilità di domande ed accertamenti ulteriori. 
Passando al merito, ritiene questo giudice di invocare l'applicazione del criterio c.d. della “ragione più liquida”, il cui fondamento è da ricondurre agli artt. 24 e 111 Cost., in base al quale è consentito al giudicante “sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare”, decidendo la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. Cass. 3/02/2017 n. 2909; Cass. 2/02/2017 n. 2853; Cass. 28/05/2014 n. 12002). 
Il ricorso a tale criterio è, come è noto, consentito per ragioni di economia processuale, al fine di pervenire a una più rapida ed agevole soluzione della controversia, analizzando gli elementi della fattispecie secondo l'evidenza dirimente e non secondo la coerenza logico argomentativa delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c. (ex multis: Cass. S.U. n. 9936/2014; Cass. S.U.  26242-3/2014; Cass. n. 363/2019; Cass. n. 9370/2018).  1. Ciò posto, si osserva che l'opposizione, qualificata come “ricorso ex artt. 615 comma II e 617 comma II c.p.c.”, ma sussumibile nell'alveo dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., è stata proposta da ### successivamente alla delega delle operazioni di vendita, disposta con ordinanza del 12-13/11/2019, come rilevato anche dal g.e. nell'ordinanza conclusiva della fase sommaria. 
Pertanto, alla luce della disposizione di cui all'art. 615 c.p.c. (applicabile a tutte le procedure esecutive iniziate, come nel caso di specie, dopo il ###) - che espressamente dispone che “nell'esecuzione per espropriazione l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552, 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile” - l'opposizione proposta deve considerarsi inammissibile. 
A ciò si aggiunga che la medesima opponente non ha nemmeno allegato di non aver potuto proporre l'opposizione precedentemente al decorso del termine di cui sopra per causa non imputabile. 
Tanto premesso, l'opposizione proposta, anche laddove ammissibile, sarebbe in ogni caso infondata. Ed invero, i motivi oggetto di opposizione impongono di esaminare, per quanto di rilievo in questa sede, il contenuto delle decisioni adottate dalla Corte di Giustizia dell'### in data ###, in considerazione del carattere cogente dell'interpretazione del diritto sovranazionale fornita dalla Corte e, in specie, degli artt. 6 e 7 della direttiva 93/13/### In proposito, va evidenziato che le ### della Corte di Cassazione, con la sentenza del 6/04/2023 n. 9479, nell'esercizio del potere di enunciare il principio di diritto su questione di particolare importanza nell'interesse della legge, hanno fornito indicazioni utili a conformare l'ordinamento interno al dictum della Corte europea, muovendo dal rispetto dell'autonomia procedurale degli ### membri e agendo sulla leva degli istituti processuali per adattarli in funzione dello scopo di accogliere la prospettiva interpretativa fornita dalla Corte di ### consentendo di delimitare l'ambito entro il quale è possibile il rilievo della questione della abusività delle clausole che riguarda esclusivamente la fattispecie del decreto ingiuntivo non opposto; avendo il g.e., in assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in riferimento al profilo dell'abusività delle clausole, il potere/dovere, sino al momento della vendita o dell'assegnazione del bene o del credito, di rilevare d'ufficio l'esistenza di una clausola abusiva che incida sulla sussistenza o sull'entità del credito azionato: “il giudice dell'esecuzione: a) in assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in riferimento al profilo dell'abusività delle clausole, ha il dovere da esercitarsi sino al momento della vendita o dell'assegnazione del bene o del credito di controllare la presenza di eventuali clausole abusive che abbiano effetti sull'esistenza e/o sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo; b) ove tale controllo non sia possibile in base agli elementi di diritto e fatto già in atti, dovrà provvedere, nelle forme proprie del processo esecutivo, ad una sommaria istruttoria funzionale a tal fine; c) dell'esito di tale controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole sia positivo, che negativo informerà le parti e avviserà il debitore esecutato che entro 40 giorni può proporre opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c. per fare accertare (solo ed esclusivamente) l'eventuale abusività delle clausole, con effetti sull'emesso decreto ingiuntivo; d) fino alle determinazioni del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 649 c.p.c., non procederà alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito; e) se il debitore ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c., al fine di far valere l'abusività delle clausole del contratto fonte del credito ingiunto, il giudice adito la riqualificherà in termini di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e rimetterà la decisione al giudice di questa (translatio iudicii); f) se il debitore ha proposto un'opposizione esecutiva per far valere l'abusività di una clausola, il giudice darà termine di 40 giorni per proporre l'opposizione tardiva se del caso rilevando l'abusività di altra clausola e non procederà alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito sino alle determinazioni del giudice dell'opposizione tardiva sull'istanza ex art.  649 c.p.c. del debitore consumatore” (cfr. Cass. n. 9479/2023 cit.). 
Tali principi non possono, dunque, essere invocati in relazione alla fattispecie in esame, riguardante un titolo di formazione stragiudiziale (contratto di mutuo fondiario).  2. Pure infondate sono le ulteriori doglianze - articolate in udienza nella fase sommaria dinanzi il g.e. - con cui la parte opponente lamenta la illegittima prosecuzione delle operazioni di vendita a fronte della rinuncia agli atti del giudizio da parte dei creditori ### 1904 S.r.l. e ### S.r.l.; dovendosi sul punto richiamare il costante principio espresso dalla giurisprudenza della Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi nella sua più autorevole composizione, secondo cui nel processo di esecuzione, cui partecipino più creditori, le vicende relative al titolo esecutivo del creditore procedente non possono impedire la prosecuzione dell'esecuzione su impulso del creditore intervenuto, il cui titolo abbia conservato la sua forza esecutiva.  (Cfr. Cass. S.U. 7/01/2014 n. 61). 
Nella fattispecie oggetto di giudizio il creditore ### 1 ### S.r.l. aveva spiegato intervento nella procedura esecutiva n. 467/2017 r.g.Es. in data ### - e, dunque, ben prima della rinuncia agli atti da parte degli altri creditori - in forza del titolo esecutivo rappresentato dal contratto di mutuo fondiario dell'11/12/2006, sottoscritto tra ### di ### e la società ### S.r.l. e garantito dalla fideiussione prestata, per quanto di interesse, dalla odierna opponente ### ben potendo, pertanto, il suddetto creditore ### 1 ### S.r.l. compiere atti di impulso della procedura esecutiva. 
Ed invero, l'assegnazione di un termine al creditore intervenuto al fine di manifestare la volontà di surroga al creditore procedente rinunciante risponde a una prassi finalizzata alla gestione della procedura, in funzione meramente confermativa della volontà di coltivare l'esecuzione forzata; laddove, in difetto di una rinuncia agli atti anche da parte del creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, non poteva disporsi la sospensione delle operazioni di vendita. 
In definitiva, per i motivi fin qui esposti l'opposizione proposta da ### non può trovare accoglimento. 
Dichiara assorbita ogni altra domanda sottoposta all'attenzione di questo Giudice.  ❖❖❖ In considerazione dell'esito del giudizio, in applicazione del criterio della soccombenza, va disposta la condanna della parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore della creditrice opposta secondo i parametri di cui al D.M. n. 147/2022, avuto riguardo ai valori minimi per i giudizi di cognizione per le fasi studio, introduttiva e decisionale in considerazione dello scaglione di valore indeterminabilecomplessità media.  ❖❖❖ Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede: - rigetta l'opposizione proposta da ### - condanna la parte opponente al pagamento in favore di ### 1 ### S.r.l. delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.906,00 oltre spese generali (15%), IVA e CPA come per legge.  ### 14 maggio 2025 IL GIUDICE ### presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal ### in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.  29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ### della Giustizia 21/2/2011, n. 44.  

causa n. 1565/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Evola Marcella, La Barbera Maria Cristina

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Corte di Cassazione, Ordinanza del 24-12-2024

... clausola vessato ria del cont ratto di fideiussione, senza tuttavia rilevarne, in ipotesi d'ufficio, la nullità, nonché dell'art. 2967 cod. civ. in q uanto avrebbe onerato la parte 4 di 9 della prova della sua qualità di consumatore. Il primo errore nel quale sare bbe incorsa la Corte sare bbe relativo al mancato rilievo della n ullità del contratt o di fideiussion e, posto che la nullità è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e, laddove la Corte avesse do vuto ravvisare la presenza di una clau sola o di u n contratto n ullo, avrebb e dovuto provvedere alla relativa dichiarazione indipendentemente dalla indicazione o meno della clausola nulla da parte delle appellanti. Sarebbe infatti solo la qualità delle parti sono interve nute nel co ntratt o di garanzia o fideiussione a (leggi tutto)...

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. ###/2022 R.G. proposto da: ###### domiciliat ####### presso la ### della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ### (###) -ricorrente contro ### COOP., domiciliat ######## presso la ### della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ### (###) 2 di 9 -controricorrente avverso SENTENZA di CORTE D'### n. 2120/2022 depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/10/2024 dal ### Svolgimento del processo 1. Con ricorso no tificato in d ata 13.12.2022 #### e ### e ### p ropongo no impugnazione per cassazione della sentenza n. 719/2022 della Corte d'appello di Firen ze, notificata dalla controparte Et ruria società cooperativa il ### 2. ### imata società ha notificato controricorso.  2. ##### e ### hanno citato in giudizio di fronte al Tribunale di ### società cooperativa (d'o ra in poi “Etruria”) per sentir dichiarare la nullità di due fideiussioni rilasciate in favore della convenuta ### a garanzia dell 'adempimento de lle obbligazioni di rifornimento merci ass unte d alla società #### srl (d'ora in poi “### ”, dichiarat a fallita con sentenza del Tribunale di Prato in da ta 6.8.18) per violazione della normativa a tutela del consumatore o, in subordine, per far valere l'estinzione d elle garanzie ex artt. 1956 e 1957 cc. 
Costituitasi la società, e riunito a questo primo procedimento il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo nel frattempo instauratosi tra le parti, il Tribunale rigettava la domanda delle garanti e confermava il decreto ingiuntivo opposto.  3. Proposto appello dalle att uali ricorrenti, la Corte di merito rigettava il primo motivo attinente al carattere vessatorio delle clausole del contratt o di garanzia rite nendo che neppure ne l secondo grado di giudizio (e comunque la specificazione sarebbe stata in ogni caso tardiva) le appellanti avevano saputo indicare 3 di 9 quali sarebbero le clausole vessatorie contenute nel contratto di fideiussione; respingeva il secondo motivo avverso la statuizione in cui il ### le ha riten uto inapplicabile nella sp ecie l'art.  1957 c.c. in quanto norma derogabile e concretamente derogata con l'i ndividuazione della scadenza della fideiussion e in coincidenza con l'integrale adem piment o delle obbligazioni garantite, assumendo che, d a un lato, tale questione si riconnette al rilievo di generici tà con cui è stata affermata la violazione consumeristica, e , dall'altro, trattandosi di contratti autonomi di garanzia, ciò comporta l'impossibilità per il garante autonomo di poter opporre al creditore le eccezioni che spettano per legge al fideiussore (tra cui la decadenza della garanzia per lo spirare del termine semestrale ex art. 1957 cc); respingeva il terzo motivo conferman do la sentenza nella parte in cui il ### ha escluso l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 1956 cc, dovend osi non solo presumere che le garanti fossero a conoscenza del pegg ioramento de lle condizioni della società garantita, ma anche dovendo si tene re conto del fatto che la struttura stessa del contratt o di somministrazione p revedeva come re gola la continuità del le fornitu re per tutta la durata dell'accordo, e ciò esclude che Et ruria abbia t enuto un comportamento colpevole solo per avere continuato a rifornire il supermercato pur avendo ricevuto solo in parte il pagamento della merce fornita. 
Motivi della decisione 4. Con il primo motivo le ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione della direttiva CE 13/93, degli artt. 33, 34, 35 e 36 codice consumo e dell'art. 1418 cod. civ. nella parte in cui la sentenza impugnata assume che non sarebbe stata indicata la clausola vessato ria del cont ratto di fideiussione, senza tuttavia rilevarne, in ipotesi d'ufficio, la nullità, nonché dell'art. 2967 cod. civ. in q uanto avrebbe onerato la parte 4 di 9 della prova della sua qualità di consumatore. Il primo errore nel quale sare bbe incorsa la Corte sare bbe relativo al mancato rilievo della n ullità del contratt o di fideiussion e, posto che la nullità è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e, laddove la Corte avesse do vuto ravvisare la presenza di una clau sola o di u n contratto n ullo, avrebb e dovuto provvedere alla relativa dichiarazione indipendentemente dalla indicazione o meno della clausola nulla da parte delle appellanti. Sarebbe infatti solo la qualità delle parti sono interve nute nel co ntratt o di garanzia o fideiussione a determinare l'appl icab ilità o meno della direttiva sui consumatori, e non la natura del debitore garantito ad influire sulla qualific azione soggettiva del garante. Avrebbe errato quindi la Corte a ritenere che ### e ### possano aver partecipato all'a ttività della società solo perché fino al 2012 sono state mere socie della società garantita.  4.1. Il mot ivo è inammissibile là d ove tend e a censurare l'esito di una valutaz ione in fatt o sulla qua lità personali delle fideiubenti qui ricorrenti, ritenute dai giudici d i merito non consumatrici in quanto tutte socie della società garantita, in stretto rapporto con l'amministratrice della società ( loro madre) che aveva in gestione il supermercato rifornito dalla credit rice in base a un contratto quadriennale di somministrazione in esclusiva.  4.2. Tale valutazione, peraltro, è pregiudiziale rispetto alla - logicamente successiva - considerazione della eccezione di nullità della fideiussione, non correlata all'oggetto della fideiussione, bensì proprio al la dedotta qualità di consumatrici delle contraent i, non accolta dalla Corte di merito. E, come è chiaramente evincibile dal passo della sentenza impugnata, su tale questione pregiudiziale i 5 di 9 giudici di merito non hanno rigettato il motivo di appello per non av ere le appellanti assolto l'onere d ella prova sulle loro quali tà personali, ma perché, sulla base di quello che è emerso in giudizio, no n le hann o ritenute consumatrici. Difatti, la Corte di merito ha fatto propria la conside razione del ### nell 'escludere de tta qualità, ritenendo che le fideiubenti avessero prestato le fideiussioni agendo nell'ambito delle rispettive qualit à professionali o comunque sulla base di un collegamento funzionale con la società ### debitrice principale, alla luce della qualità d i socie di tutte e quat tro le garant i e di amministratrici di ### e ### soprattutto alla luce degli st retti legam i familiari tra costoro, essendo la ### la madre delle altre tre socie.  4.3. Si tratta pertanto di un a motivazione incentrata sull'esito di una valutazione pro batoria degli element i acquisiti in corso di causa, liberamen te valut ati dal giudice, non conseguente all'app licazione di un onere probatorio posto a carico delle fideiubenti.  4.4. La que stione della nullità del la fideiussione , su cui la Corte di m erito si è parimenti pronuncia ta assume ndo come in determinate le eccezioni sulle clausole ritenut e nulle è pertanto as sorbita dal suddetto rilievo in ordine alla ritenu ta qualità personale delle fid eiubenti, non idonea a rendere applicabile la normativa consumeristica nei loro confronti. ### erroneità della seconda (in ordine logico) valu tazione di indete rminatezza della eccezione di null ità, no n sarebbe pertanto in grado di inficiare la prima ratio decidendi, risultan do comunque consolidata l'autonoma motivazione oggetto della censura dichiarata infondata alla luce dei fatti osservati dai giudici 6 di 9 di merit o con decisione doppiame nte conforme ( Sez. 3 - , Ordin anza n. 15399 del 13/ 06/2018; Sez. 3 - , Ordinanza n. 5102 del 26/02/2024) .  5. Con il second o motiv o le parti ricorrenti de nunciano la “violazione e falsa applicazione dell'art. 1362, 1363, 1936 e 1957 cod. civ. in q uanto la sentenza impugnat a non h a ritenuto detta ultima no rma applicabile interpret ando il contratto per cui è causa un contratto autonomo di garanzia e non una fideiussione”.  5.1. Il mot ivo è inammissibile per g li stessi motivi di cui sopra.  5.2. La Corte di merito, con una prima ratio decidendi, ha ritenuto che “### sopra detto in ordi ne al primo motivo di appello ed alla im possibilità di accertare la violazione della disciplina consumerist ica per assoluta genericità della do glianza impedisce di sostenere la nullità della clausola in parola per tale specifico motivo”.  5.3. Con una secon da ratio decid endi, ogg etto della successiva doglia nza, ha ritenuto che la garanzia rilasciata ha natura d i fideiu ssione autonoma a prima richiesta, in ragione della quale il garante autonomo non può opporre al creditore le eccezioni che spettan o per legge al fideiussore (tra cui la decadenza della garanzia per lo spirare d el t ermine semestrale e x art. 1957 cc) . 
Sicché l'eventuale erro neità di tale seconda valutaz ione riposta sulla asserita errata qualificazione della garanzia rilasciata, non sarebbe in grado di inficiare la prima ratio decidendi di non applicabilità a l caso in questione della disciplina consumeristica, per le m edesime ragioni esposte riguardo al primo motivo.  6. Con il terzo motivo le ricorrenti denunciano la violazione e falsa appl icazione dell'art. 1559, 15 62 e 1956 cod. civ. là 7 di 9 dove la sentenza impugnata ritiene inapplicabile la norma in questione assumendo ch e il debito garantito non sarebb e una obbligazione futura, ma sarebbe sorta in occasione della stipula del contratto di somministrazione; inoltre, denunciano come errata l'affermazione che tutte le attrici sarebbero state consapevoli della situazione patrimoniale in quan to socie e familiari tra loro.  6.1. Il motivo è inammissibile in quanto non è in grado di mettere in crisi le due distinte rationes decidendi che sorreggono il rilievo di infondatezza del motivo di appello.  6.2. La Corte d'appello ha rilevato che “nel caso di specie, viceversa, le attri ci/appellan ti avevano garantito il pagamento di tutte le forni ture che ### avrebbe operato in favore di ### per tutta la durata (4 anni) del contratto sottoscritto in data ###, fornitu re che erano già predeterminate nel contratto stesso” e su tale rilievo ha escl uso l'applicabilit à dell'art. 1956 c.c. al contratto di somminis trazione in esclusiva de quo, della durata di quatt ro anni, che prevedeva come regola la continuità di forniture già predetermin ate per tutta la durata dell'accordo, escludendo quindi che ### avesse tenut o un comportamento colpevole solo pe r avere continuato a rifornire il supermercato pur av endo ricevuto solo in parte il pagamen to dell a merce fornita , non integrando l'adempimento di un impegno contrattuale l'ipotesi di erogazione di nu ovo credit o al soggetto garantito nonostante il peggioramento delle sue condizioni patrimoniali, contemplato nell'art. 1956 c.c.2.  6.3. Va in effetti osservato che, in linea di principio, nella fideiussione per obbligazione fu tura, in caso di peggioramento delle condizioni patrimoniali della società debitrice principale dopo la stipulazione del contratto d i 8 di 9 garanzia, il fide iussore che ha lo status socio d i minoranza della società garantita non è liberato in caso di mancanza di preventiva autorizzazione del creditore alla concessione d i ulterio re credito, perché, nell'esercizio delle prerogative p roprie di componente dell'assemblea (quantomeno in occasione dell'approvazione dei bilanci), ha la concre ta possib ilità di conoscer e la situazione economica e la su a colpevole ig noranza no n può giustificare un obbligo "sostitutivo" di vigilanza e controllo in capo alla creditrice (Cass.Sez. 3 - , Ordinanza n. 16822 del 17/06/2024) .  6.4. Con una seconda ratio decidendi la Corte di merito ha, poi, rite nuto che “in ogni ca so, quand'anche si volesse ritenere detta norma applicabile al caso concreto, sarebbe pur sempre condi visibile la motivazione del giudice appellato, che ha ritenuto, con valu tazione in fatto insindacabile per quanto sopra detto, che tutte le attrici fossero ben consa pevoli della condi zione patrimonia le della società garantita non solo perché tutte quante socie di ### srl (ed anzi due di loro perfino amministratrici della società), ma anche perché t utte l egate da strettissim i vincoli familiari (essendo la #### la madre delle tre sorelle ###”.  6.5. Su tale pu nto il mot ivo non risulta invece autosufficiente ex art. 366 n. 6 c.p.c., in quanto deduce circostanze e allegazioni, in tesi non consid erate dal giudice del merito, senza in dicare il luogo e il tempo processuale in cui esse sono state p oste alla su a attenzione (cfr. Sez. U, Sentenza n. ###/2019).  7. Le spese de l giudizio di cas sazione, liquid ate come in dispositivo in favore della controricorrent e, seguon o la soccombenza. 9 di 9 P.Q.M.  La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna le ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione, che liquid a in complessivi € 6.200,00, di cui € 6.000,00 per onorari, oltre a spese gen erali e accessori di legge , i n favore della controricorrente. 
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13. 
Così deciso in ### il ###  

Giudice/firmatari: Scarano Luigi Alessandro, Fiecconi Francesca

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Tribunale di Napoli Nord, Sentenza n. 1537/2025 del 22-04-2025

... merito IV. accertare e dichiarare la nullità totale per difetto del paradigma di forma imposto dall'art. 117, co.1 e co.3, T.u.b. ovvero, in subordine, per omessa rappresentazione dell'I.S.C. di ciascun contratto costituivo degli anticipi finanziari regolati nei conti 191740825 e 2389592 (anche allorché codificato 400582957); per l'effetto, in ragione delle suindicate nullità totali, dichiarare nullo e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 860 dell'anno 2022 del Tribunale di ###, con declaratoria che gli opponenti nulla devono alla convenuta opposta per le causali da questa espresse in ricorso monitorio; V. in subordine, nel caso che l'On.le Tribunale dovesse ritenere che, nonostante la nullità totale, occorre comunque provvedere alla quantificazione del credito, rideterminato lo stato finale (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli nord - ### civile -, nella persona della dott.ssa ### ha emesso la seguente ### procedimento iscritto al n. 5308 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, riservato in decisione con ordinanza del 2.01.2025, e vertente TRA ### (c.f. ###) e ### (c.f. ###), rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dagli avv.ti ### (c.f.: ###), ### (c.f.: ###) e ### (c.f.: ###), con domicilio come in atti; opponenti ### 2 ### S.R.L. (c.f. ###), in persona del l.r.p.t., e, per essa, la procuratrice ### S.P.A. (c.f.  ###), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. ### (c.f.  ###), con domicilio come in atti; opposta - 2 - Come alle note di trattazione scritta depositate dalla parte opponente il ### e dalla parte opposta il ###.  RAGIONI DI FATTO E ### Con atto di citazione ritualmente notificato, ### e ### hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 860/2022, emesso dal Tribunale di Napoli nord il ### in favore di ### 2 ### s.r.l. per l'importo capitale di euro 376.802,41, oltre interessi e spese, quale saldo debitore dei rapporti di conto corrente n. 101740825 e n. 2389592 accesi da ### s.r.l. presso ### s.p.a., e garantiti dagli odierni opponenti. 
A fondamento dell'opposizione, hanno dedotto: - Che fin dall'8.05.2008 ### s.r.l. aveva intrattenuto con ### di ### s.p.a. - poi divenuta ### s.p.a. - molteplici rapporti di conto corrente, apertura di credito ed anticipi su fatture; - Che in data ### la banca aveva revocato i finanziamenti concessi alla correntista; - Che, a seguito di ricorso monitorio depositato presso il Tribunale di Chieti il ###, ### 2 ### s.r.l., quale cessionaria dei crediti vantati da ### s.p.a., aveva ottenuto nei confronti di ### s.r.l., debitore principale, e ###### e #### quali garanti, il decreto ingiuntivo n. 744/2017 per l'importo capitale di euro 356.339,89 quale complessivo saldo debitore dei rapporti n. 101740825 e n. 400582957; - 3 - - Che il Tribunale di Chieti, con sentenza n. 812 del 29/12/2020, aveva respinto l'opposizione proposta da ### s.r.l., ### e ### revocando, invece, il decreto ingiuntivo nei confronti di ### e ### per incompetenza territoriale; - Che la predetta sentenza era stata appellata da tutti gli opponenti per i motivi illustrati nell'atto di citazione; - Che il ricorso monitorio depositato l'8.03.2022 dinanzi al Tribunale di Napoli nord era fondato sui medesimi titoli già oggetto di cognizione da parte del Tribunale di Chieti; - Che ricorreva litispendenza tra il giudizio pendente innanzi alla Corte di appello di L'### (R.G. 785/2021) e il giudizio monitorio introdotto dalla ### 2 ### s.r.l.  innanzi al Tribunale di Napoli nord (R.G. 2566/2022); - Che, nel merito, difettava la titolarità del credito in capo a ### 2 ### s.r.l.; - Che essi opponenti non avevano mai prestato garanzia in favore di ### s.r.l., all'uopo disconoscendo la conformità agli originali delle fideiussioni prodotte in copia, nonché disconoscendo le sottoscrizioni apposte sulle medesime fideiussioni; - Che la banca era decaduta dalla garanzia ai sensi dell'art. 1957 c.c.; - Che i contratti di garanzia posti alla base della pretesa erano riconducibili al modello della fideiussione, non già del contratto autonomo di garanzia; - Che essi opponenti erano qualificabili come consumatori; - 4 - - Che i contratti di anticipazione regolati nei rapporti 191740825 e 400582957 non rivestivano la forma scritta ex art. 117 tub, con conseguente nullità totale di tutti gli anticipi finanziari da cui derivavano i saldi oggetto di ingiunzione; - Che i contratti erano nulli per omessa indicazione dell'isc; - Che il tasso debitore annuo effettivo del conto anticipi 101740825, pari al 15,###%, era usurario; - Che era nulla la pattuizione di interessi ultralegali, in mancanza di sottoscrizione del contratto da parte della banca; - Che il patto sulla capitalizzazione trimestrale contenuto nella scheda negoziale del 3/11/2011 era nullo per difetto di reciprocità; - Che il credito era inesigibile, non avendo la banca preventivamente agito conto i debitori di cui alle fatture anticipate. 
Tanto premesso, hanno rassegnato le seguenti, testuali, conclusioni: “in via preliminare, I. accertare e dichiarare che la ### 2 ### s.r.l. non è titolare dei rapporti giuridici tratti a giudizio; per l'effetto, dichiarare nullo e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 860 dell'anno 2022 del Tribunale di ###, con declaratoria che gli opponenti nulla devono alla convenuta opposta; - sempre in via preliminare, in subordine rispetto al capo I che precede, II. accertare e dichiarare che ### e ### non hanno garantito le obbligazioni della ### s.r.l.; per l'effetto, dichiarare nullo e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 860 dell'anno 2022 del Tribunale di ###, con declaratoria che gli opponenti nulla devono alla convenuta opposta; ### in via gradata rispetto a quanto chiesto al capo - 5 - II che precede, accertare e dichiarare che l'opposta è decaduta dalle garanzie; per l'effetto, dichiarare nullo e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 860 dell'anno 2022 del Tribunale di ###, con declaratoria che gli opponenti nulla devono alla convenuta opposta; nel merito IV. accertare e dichiarare la nullità totale per difetto del paradigma di forma imposto dall'art. 117, co.1 e co.3, T.u.b. ovvero, in subordine, per omessa rappresentazione dell'I.S.C. di ciascun contratto costituivo degli anticipi finanziari regolati nei conti 191740825 e 2389592 (anche allorché codificato 400582957); per l'effetto, in ragione delle suindicate nullità totali, dichiarare nullo e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 860 dell'anno 2022 del Tribunale di ###, con declaratoria che gli opponenti nulla devono alla convenuta opposta per le causali da questa espresse in ricorso monitorio; V. in subordine, nel caso che l'On.le Tribunale dovesse ritenere che, nonostante la nullità totale, occorre comunque provvedere alla quantificazione del credito, rideterminato lo stato finale del dare e dell'avere di cui al conto anticipi 191740825 dal suo sorgere alla sua cessazione (19/12/2014), nonché dal suo sorgere all'8/3/2022 (data del deposito del ricorso monitorio), operando con esclusione degli interessi, delle spese e delle commissioni, determinando i numeri debitori sulla scorta del principio dispositivo e escludendo la capitalizzazione, accertare e dichiarare che, al 19/12/2014 e all'8/3/2022, la #### s.r.l. non era debitrice di ### s.p.a. delle somme esposte a debito di essa correntista dalle scritture del conto anticipi 101740825; per l'effetto, dichiarare nullo e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 860 dell'anno 2022 del Tribunale di ###, con declaratoria che essi opponenti nulla devono alla convenuta opposta in relazione al conto anticipi 101740825; VI. sempre con riguardo al - 6 - conto anticipi 101740825 e ai finanziamenti in esso regolati, in subordine rispetto a quanto chiesto al capo IV che precede, per il caso, denegato e non creduto, di rigetto delle eccezioni di nullità totale, accertare: (1) l'usurarietà degli interessi, (2) la nullità del patto sugli interessi per violazione dell'art. 1284 cod. civ., (3) la nullità del patto di capitalizzazione, (4) l'illegittimità degli addebiti per commissioni, spese e antergazioni e postergazioni di valuta, (5) l'inefficacia delle variazioni in pejus disposte dalla banca nel corso della relazione commerciale; per l'effetto: VI.1 rideterminato il saldo del conto anticipi 101740825 dal suo sorgere al suo termine (al 19/12/2014), nonché dal suo sorgere all'8/3/2022 (data del deposito del ricorso monitorio), escludendo spese, commissioni e capitalizzazione, determinando i numeri debitori in base al principio dispositivo della valuta effettiva e radiando gli interessi a debito della correntista ovvero, in subordine, applicandoli al tasso legale codicistico vigente per tempo ovvero, in ulteriore subordine, al tasso nominale minimo dei buoni ordinari del tesoro annuali, accertare e dichiarare che, al 19/12/2014 e all'8/3/2022, la ### s.r.l. non era debitrice di ### s.p.a. delle somme esposte a suo debito dalle scritture del conto anticipi 101740825; VI.2 per l'effetto, dichiarare nullo e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 860 dell'anno 2022 del Tribunale di ###, con declaratoria che gli opponenti nulla devono alla convenuta opposta in relazione al conto anticipi 101740825; ### ancora in subordine rispetto alle domande esposte al capo IV che precede, accertare e dichiarare, secondo le regole della buona fede oggettiva ovvero secondo il paradigma dell'art. 1460 cod. civ., l'inammissibilità e/o l'infondatezza delle domande di condanna promosse da ### 2 ### s.r.l.; per l'effetto, dichiarare - 7 - nullo e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 860 dell'anno 2022 del Tribunale di ###, con declaratoria che gli opponenti nulla devono alla convenuta opposta in relazione al conto anticipi 101740825”. 
Si è costituita in giudizio ### 2 ### s.r.l., a mezzo della mandataria ### s.p.a., contestando in fatto ed in diritto le avverse deduzioni e concludendo, in via preliminare, per la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, per il rigetto dell'opposizione e, in ogni caso, per la condanna degli opponenti al pagamento della somma ingiunta o di quella diversa risultante dal giudizio. 
Negata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed esperito il tentativo di mediazione con esito negativo, la causa è stata trattata senza assunzione di mezzi istruttori.   All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni, celebrata mediante trattazione scritta, la causa è stata riservata in decisione con ordinanza del 2.01.2025 e con assegnazione dei termini di cui all'art.  190 c.p.c.  ***** 
Preliminarmente, in rito, va disattesa l'eccezione - sollevata dalla parte opponente - di litispendenza rispetto al procedimento pendente dinanzi alla Corte di Appello di L'### Ed invero, come rilevato dalla parte opposta, con sentenza 812/2020 il Tribunale di Chieti, in accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dagli opponenti ### e ### ha revocato il decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti. La sentenza è stata appellata, fra gli altri, da ### e ### per motivi di merito, ma tra i motivi - 8 - di appello non figura - come è logico che sia - la statuizione di revoca del decreto ingiuntivo per incompetenza territoriale, pronunciata proprio in accoglimento dell'eccezione da essi sollevata. 
Ragion per cui, la sentenza del Tribunale di Chieti, nella parte in cui - ritenendo il Giudice adito incompetente per territorio nei confronti di ### e ### - ha revocato il decreto ingiuntivo limitatamente alla posizione di questi ultimi, è passata in giudicato. 
Deve, a tale stregua, ritenersi che non vi sia materia del contendere dinanzi alla Corte di Appello di L'### quanto ai rapporti oggetto del presente giudizio, per ciò che concerne la posizione di ### e ### Nel merito, l'opposizione è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento, per i motivi di cui appresso. 
Carattere assorbente riveste l'esame dell'eccezione di decadenza dalla garanzia ex art. 1957 c.c., sollevata dalla parte opponente. 
Nell'atto di citazione, ### e ### hanno eccepito la decadenza ex art. 1957 c.c., allegando gli elementi fattuali posti a sostegno dell'eccezione, e sostenendo, inoltre, la loro qualità di consumatori, senza, tuttavia, dedurre esplicitamente una correlazione tra i due assunti. 
Nella comparsa conclusionale, invece, si rinviene un apposito paragrafo volto a sostenere la nullità o, comunque, l'inefficacia, della clausola contrattuale di deroga all'art. 1957 c.c., siccome vessatoria, alla luce della dedotta qualità di consumatori degli opponenti, al fine di sostenere la decadenza dalla garanzia per non avere la banca agito entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale. - 9 - Orbene, l'eccezione di nullità per vessatorietà della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. deve ritenersi esaminabile, essendo il vizio di nullità rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, ed avendo la parte opponente allegato i fatti posti a fondamento dell'eccezione sin dall'atto introduttivo del giudizio. 
Del resto, la parte opposta ben avrebbe potuto replicare nella memoria di replica ex art. 190 c.p.c., mentre non ha depositato alcuna comparsa nel doppio termine all'uopo concesso. 
Ciò posto, occorre, innanzitutto, stabilire la natura - fideiussioni, piuttosto che garanzie autonome - delle garanzie rilasciate dagli odierni opponenti. 
Invero, esse recano la clausola di pagamento a semplice richiesta scritta. Tale clausola, com'è noto, evoca la cd. garanzia autonoma, figura contrattuale atipica affermatasi nella prassi in contrapposizione allo schema tipico fideiussorio. 
Sul punto, giova rammentare i principi enunciati dalla Corte di Cassazione: “### la fideiussione è volta a tutelare l'esatto adempimento della medesima obbligazione principale altrui, il contratto autonomo di garanzia pone a carico del garante un'obbligazione autonoma e diversa, proprio perché non rivolta al pagamento del debito principale, quanto a indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata. Contemporaneamente, la prestazione cui è tenuto il garante è diversa da quella cui è tenuto l'obbligato principale (autonomia del contratto autonomo rispetto all'obbligazione principale). ### nel contratto dell'espressione a prima richiesta e senza eccezioni, infine, dovrebbe orientare l'interprete verso la stipulazione di un contratto autonomo di garanzia, il quale comporta - 10 - di regola la non applicabilità dell'articolo 1957 del Cc e si caratterizza per l'assenza dell'elemento dell'accessorietà, ferma restando l'esperibilità dell'exceptio doli” (Cass., n. ###/2021). 
La qualificazione del contratto è operata dal giudice di merito, al di là del nomen iuris, sulla scorta del concreto tenore delle previsioni contrattuali, al fine di verificare se la fattispecie concreta sia sussumibile nello schema fideiussorio o, piuttosto, a dispetto della denominazione utilizzata dalle parti, si discosti da esso, essendo volto a realizzare un assetto di interessi differente rispetto a quello proprio della garanzia fideiussoria. 
La Corte di nomofilachia ha affermato che la clausola "a prima richiesta e senza eccezioni" dovrebbe di per sé orientare l'interprete verso l'approdo alla autonoma fattispecie della garanzia autonoma, salva evidente, patente, irredimibile discrasia con l'intero contenuto "altro" della convenzione negoziale (Cass., SS.UU., n. 3947/2010). 
La successiva giurisprudenza di legittimità ha poi affermato che la deroga al modello fideiussorio non può ritenersi implicita laddove sia inserita, all'interno del contratto di fideiussione, una clausola di "pagamento a prima richiesta", o altra equivalente; non solo perché la disposizione è espressione di un'esigenza di protezione del fideiussore che, prescindendo dall'esistenza di un vincolo di accessorietà tra l'obbligazione di garanzia e quella del debitore principale, può essere considerata meritevole di tutela anche quando tale collegamento sia assente, ma anche perché una tale clausola non ha rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come "contratto di garanzia" o come "fideiussione", potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzie svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, - 11 - più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita, sia, infine, a clausole il cui inserimento nel contratto è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 c.c. (ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia), esonerando il creditore dall'onere di proporre l'azione giudiziaria (Cass., n. 16825/16; n. 84/2010; n. 19693/2022). 
È stato, da ultimo, precisato che: “la sola clausola a "pagamento immediato a semplice richiesta scritta", per di più ove si accompagni alla previsione di un assetto negoziale che ricalchi nel complesso il modello fideiussorio, non consente di ritenere che il garante abbia consapevolmente sottoscritto un contratto di garanzia autonomo” (Cass., n. ###/2024). 
Tanto premesso sul piano generale, osserva il Tribunale che, con riferimento alle fideiussioni in atti, non è dato rinvenire i tratti propri della garanzia autonoma, nell'accezione sopra delineata. 
Ante omnia, assume rilievo il dato letterale, dal momento che nei contratti in atti vengono utilizzati i termini “fideiussione” e “fideiussore”. Considerato che trattasi di modelli negoziali predisposti dalla banca, è ragionevole ritenere che la scelta terminologica non sia casuale, ben potendo - e dovendo - l'istituto di credito, quale operatore professionale, discernere i due schemi negoziali, adoperando, se del caso, un modello di garanzia autonoma espressamente definito tale. 
Inoltre, le garanzie in atti contengono una clausola di pagamento a semplice richiesta scritta, la quale, tuttavia, non si accompagna ad una espressa rinuncia, da parte del fideiussore, alla proponibilità di eccezioni con riferimento al rapporto principale. - 12 - Anche sotto tale profilo, non può mancarsi di rilevare che la qualità di operatore professionale del soggetto predisponente induce a ritenere significativa tale omissione, quale indice della volontà di stipulare una fideiussione, non già una garanzia autonoma. 
Ancora, l'art. 1 delle fideiussioni per cui è causa prevede che: “La fideiussione garantisce tutto quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi, anche se moratori ed ogni altro accessorio”, così stabilendo un collegamento, quantitativo e qualitativo, tra l'obbligazione principale e quella di garanzia, che è indicativo del carattere accessorio della garanzia. 
Non si rinvengono, infine, nelle fideiussioni oggetto di esame, le clausole - cd. di reviviscenza e di sopravvivenza - tipicamente ascrivibili al modello della garanzia autonoma, mentre viene mantenuto il limite ex art. 1957 c.c., con la sola previsione di un prolungamento fino a 36 mesi del termine entro cui la banca deve agire contro il debitore principale.  ### degli elementi di cui si è dato conto depone, ad avviso del Tribunale, per la qualificazione della garanzia prestata come fideiussione. 
Ciò posto, ### e ### affermandosi consumatori, hanno lamentato la nullità per vessatorietà della clausola di deroga all'art. 1957 c.c., eccependo la decadenza della banca dalla garanzia per inosservanza del termine posto dalla predetta norma. 
Sul punto, deve farsi applicazione dei principi affermati da ultimo dalla giurisprudenza di legittimità, sulla scorta di quella comunitaria, secondo cui nel caso di una persona fisica che abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, occorre - 13 - verificare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata (Cass., n. 8662/2020; Cass. n. 28162 del 2019; Cass. n. 25914 del 2019). 
Nel caso che ci occupa, è incontestato che ### e ### abbiano assunto la garanzia nella veste di consumatori, con conseguente applicabilità ad essi della disciplina di tutela consumeristica. 
Per inciso, va rammentato che, finanche con riferimento al contratto autonomo di garanzia, la Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che: “La disciplina degli artt. 33, 34, 35 e 36 del codice del consumo trova applicazione anche ai contratti atipici e ciò, quanto alla previsione dell'art. 36, comma 1, anche là dove la clausola accertata come abusiva esprima il profilo di atipicità del contratto. In relazione al contratto atipico di garanzia a prima richiesta e senza eccezioni, l'accertamento dell'eventuale posizione di consumatore del garante deve avvenire con riferimento ad esso e non sulla base del contratto garantito e nel caso di riconoscimento al garante della posizione di consumatore è applicabile a sua tutela la disciplina degli artt. 33, 34, 35 e 36 del codice del consumo ed in particolare la previsione dell'art.  33, lett. t) e ciò, quanto alla clausola di limitazione della proponibilità di eccezioni, sia con riferimento alle limitazioni inerenti ad eventuali eccezioni relative allo stesso contratto di garanzia, sia con riferimento all'esclusione della proponibilità di eccezioni relative all'inadempimento del rapporto garantito da parte del debitore garantito, con la conseguenza che in quest'ultimo caso, ove la clausola - 14 - venga riconosciuta abusiva, il contratto conserverà validità ai sensi del comma 1 del citato art. 36 ed il garante potrà opporre dette eccezioni” (Cass., n. 5423/2022). 
Ebbene, la clausola dei contratti di garanzia che, in deroga all'art.  1957 c.c., prolunga a 36 mesi il termine entro cui la banca può agire contro il debitore, limitando, di conseguenza, la proponibilità, da parte del garante, dell'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., è astrattamente idonea a configurare il significativo squilibrio a danno del consumatore di cui all'art. 1469 bis c.c., spettando, peraltro, al giudice di merito verificarne l'effettiva integrazione nel caso concreto, avuto riguardo al tenore dello stipulato contratto, allorquando tale clausola risulti non essere stata oggetto di specifica trattativa comportante l'esclusione dell'applicazione della disciplina di tutela in argomento ( Cass., n. 27558/2023). 
La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, precisato che, ai fini della esclusione della vessatorietà delle clausole, la specifica approvazione per iscritto ex art. 1341 c.p.c., comma 2, è di per sé non esaustiva (v. Cass., 3/4/2013, n. 8167; Cass., 20/3/2010, n. 6802; Cass., 26/9/2008, n. 24262). A precludere l'applicabilità della disciplina di tutela del consumatore in argomento è, invero, necessario che ricorra il presupposto oggettivo della trattativa ex D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 34, comma 4, (v. Cass., 8/7/2015, n. 14288; Cass., 20/3/2010, n. 6802; Cass., 26/9/2008, n. 24262). Trattativa la cui sussistenza è pertanto da considerarsi un prius logico rispetto alla verifica della sussistenza del significativo squilibrio in cui riposa l'abusività della clausola o del contratto (v. Cass., 8/7/2015, n. 14288; Cass., 20/3/2010, n. 6802; Cass., 26/9/2008, n. 24262. Cfr. altresì Cass., 28/6/2005, n. 13890), spettando al "professionista" dare la prova del fatto positivo del - 15 - prodromico svolgimento di una trattativa dotata dei caratteri essenziali suoi propri, quale fatto impeditivo della relativa applicazione (v. Cass., 20/8/2010, n. 18785; Cass., 20/3/2010, n. 6802; Cass., 26/9/2008, 24262). 
Nella fattispecie, nessuna trattativa è stata dedotta.  ### canto, la clausola in questione prolunga il tempo in cui la banca può agire non soltanto contro il debitore principale, ma anche verso il fideiussore, esponendo quest'ultimo ad un maggior rischio connesso al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore principale, senza che, peraltro, tale aggravio risponda ad una esigenza di particolare protezione dell'interesse della banca, operatore professionale, da cui è ragionevole attendersi un livello di diligenza qualificato, anche sul piano della tempestività, nel coltivare le azioni a tutela del credito. 
Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi che la clausola di deroga all'art. 1957 c.c. realizzi, in concreto, un significativo squilibrio di diritti ed obblighi contrattuali a carico dei fideiussori-consumatori. 
Detta clausola è, pertanto, nulla. In applicazione del paradigma della nullità parziale, non risultando il vizio della singola clausola idoneo ad inficiare l'intero assetto contrattuale, la garanzia resta ferma, con applicazione della previsione di cui all'art. 1957 Deve, al riguardo, rammentarsi che, per consolidata giurisprudenza, non è sufficiente un semplice atto stragiudiziale per assolvere il requisito di cui all'art. 1957 c.c. Occorre, invece, un'istanza giudiziale, vale a dire un concreto rimedio processuale volto ad ottenere, in via di cognizione o in executivis, secondo le forme e nei modi previsti dalla legge, l'accertamento e il soddisfacimento della pretesa creditrice ( Cass., n. 2532/2005). - 16 - La Corte di Cassazione, inoltre, ha avuto modo di affermare che: “Agli effetti della disposizione contenuta nell'art. 1957 c.c., secondo la quale il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale purché il creditore entro sei mesi abbia promosso le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate, per istanza deve intendersi ogni iniziativa di carattere giudiziario assunta secondo le forme del codice di rito in relazione al tipo di tutela domandato; ne consegue che tutte le volte che il giudice debba essere adito con ricorso da depositarsi in cancelleria, la data cui avere riguardo è quella del deposito e non anche quella successiva della notificazione del ricorso e del pedissequo provvedimento” (Cass., n. 7502/2004). Ed infatti, non può porsi a carico del ricorrente il tempo impiegato dall'ufficio giudiziario per esaminare e accogliere l'istanza, senza accollargli un onere non suscettibile di adempimento con l'ordinaria diligenza. 
Nella fattispecie, è incontestato che la banca, nel recedere dai rapporti di conto corrente in data ###, abbia depositato il ricorso monitorio dinanzi al Tribunale di Chieti - tanto contro il debitore principale, quanto contro i garanti - solo nel 2017, allorquando il termine di sei mesi di cui all'art. 1957 c.c. era ormai decorso. 
Né - è bene precisare - può ritenersi che con la previsione dell'obbligo di pagamento a semplice richiesta scritta le parti abbiano inteso derogare alla previsione ex art. 1957 c.c., dal momento che gli stessi atti di fideiussione prevedono espressamente l'onere per la banca di agire contro il debitore principale, solo prolungando il termine fino a 36 mesi. - 17 - In definitiva, ai sensi dell'art. 1957 c.c., l'istituto di credito è decaduto dalla garanzia nei confronti di ### e ### Per le ragioni tutte di cui sopra, l'opposizione deve essere accolta, con assorbimento di ogni altra questione e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo va revocato. 
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte opposta e si liquidano come da dispositivo, sulla scorta dei parametri di cui al D.M.  55/2014.  P.Q.M.  Il Tribunale di Napoli nord, ### civile, in persona del Giudice dott.ssa ### definitivamente pronunziando nel procedimento pendente tra le parti come in epigrafe individuate, così provvede: 1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 860/2022; 2. condanna la parte opposta alla refusione delle spese di lite in favore della parte opponente, che qui si liquidano in euro 14.000,00 per compenso relativo alla fase giudiziale ed euro 700,00 per compenso relativo alla fase di mediazione, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge, nonché euro 634,00 per esborsi relativi alla fase giudiziale ed euro 97,60 per esborsi relativi alla fase di mediazione, con attribuzione ai difensori dichiaratisi antistatari. 
Così deciso in ### il 22 aprile 2025 Il Giudice dr.ssa

causa n. 5308/2022 R.G. - Giudice/firmatari: De Vivo Maria

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Tribunale di Milano, Sentenza n. 2654/2025 del 28-03-2025

... fondato la richiesta di declaratoria di nullità, totale o parziale, della garanzia sottoscritta da ### Il motivo di opposizione non è meritevole di accoglimento. Con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 la ### d'### ha disposto, testualmente, che “gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge 287/90”. Sia la polizza fideiussoria per cauzione che la dichiarazione di fideiussione “### CO” alla polizza fideiussoria stipulata in pari data dall'### non possono essere qualificata come fideiussione “omnibus”, in primo luogo in (leggi tutto)...

N.R.G. ###/2022 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE VI CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei ### dott. ### dott. ### Giudice dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N. R.G. ###/2022 promossa da: ### (C.F. ###), residente ###, personalmente e nella qualità di vicepresidente ###sede in ####, ###. Principato n. 5, elettivamente domiciliat ###, presso l'Avv. ### del ### di ### che lo rappresenta e difende per procura in atti, #### (C.F. e P.IVA ###), in persona del vicepresidente ###sede in ####, ###. Principato n. 5, elettivamente domiciliata in ####, ### 43, presso l'Avv. ### del ### di ### che lo rappresenta e difende per procura in atti, ### S.P.A. (C.F. e P.I. ###), in persona della Dirigente e ###.ssa ### con sede ####### dell'### n. 7, denominazione sociale assunta dalla convenuta opposta ### di ### e ### S.p.A., a seguito della fusione per incorporazione di ### S.p.A. in ### S.p.A. giusto atto ### di ### n. 7713 Rep. n. 4001 Racc. del 10.11.2022 e conseguente modifica dello ### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv.  ### del ### di ### che la rappresenta e difende, in via disgiunta, con l'Avv.  ### del ### di ### per procura in atti, ###: opposizione a decreto ingiuntivo - fideiussione omnibus I procuratori delle parti hanno assunto le seguenti: ### parte attrice opponente: “Voglia l'ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, 1) accogliere l'opposizione e, per l'effetto, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 9883/2022 del 3.6.2022, emesso nell'ambito del proc.  16655/2022 R.G dal Tribunale di ### e pubblicato in data ###; 2) non concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto per tutti i motivi fondati su prova scritta e di pronta soluzione; 3) sempre in via preliminare ed assorbente su ogni successiva domanda, accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale dell'adito Tribunale di ### e, consequenzialmente, accertare e dichiarare territorialmente competente, ex art. 19 e 20 c.p.c., il Tribunale di Enna, o comunque in applicazione del criterio alternativo e concorrente individuato ex art. 20 c.p.c. il Tribunale di Agrigento ove è sorta l'obbligazione, e, per l'effetto, accogliere la presente opposizione e revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 9883/2022 del 3.6.2022, emesso nell'ambito del proc. n. 16655/2022 R.G, condannando la convenuta opposta alla rifusione delle spese del presente giudizio; 4) ancora in via subordinata, in caso di denegata ipotesi in cui dovesse riconoscersi la competenza territoriale del Tribunale di ### accogliere l'istanza avanzata dagli opponenti di chiamata dei terzi coobbligati in garanzia, ex art. 106 c.p.c., Sigg. ###, #### e ### per i motivi dedotti e provati in atti; 5) in ulteriore via preliminare, accertare e dichiarare il disconoscimento della firma apposta da ### nell'appendice di coobbligazione oggetto di causa, con la conseguente dichiarazione di nullità ed inefficacia del decreto ingiuntivo opposto nei suoi confronti; 6) nel merito, accertare e dichiarare che l'opponente non ha mai rivestito la qualità di coobbligato bensì di quella di garante con conseguente applicazione della disciplina vigente in materia di contratto autonomo di garanzia e decadenza dal diritto di pretendere l'adempimento dal opponente per tutti i motivi dedotti in narrativa; 7) accertare e dichiarare fondata l'exceptio doli del creditore ### oggi ### avendo il beneficiario, con la sua condotta, integrato un'ipotesi di abuso del diritto e del canone di buona fede e, per l'effetto dichiarare la liberazione dei garanti in conformità alla previsione di cui all'art. 1956 codice civile; 8) accertare e dichiarare la nullità della polizza sia per indeterminatezza dell'oggetto ex art. 1346 che per la vessatorietà delle clausole non approvate con doppia sottoscrizione da parte del garante per tutti i motivi dedotti in narrativa; 9) accertare e dichiarare fondata l'eccezione ex art. 1957 c.c. non avendo il creditore provveduto nel perentorio termine previsto dallo stesso articolo, a richiedere l'adempimento al debitore principale; 10) accertare e dichiarare la nullità del contratto di fideiussione omnibus, anche per violazione della disciplina antitrust (in particolare, art. 2 c. 2 lett. a legge 287/1990); 11) condannare la ### assicurativa convenuta opposta al pagamento delle spese e compensi professionali, da distrarre al sottoscritto procuratore antistatario come per legge”. 
Per parte convenuta opposta: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, − respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione; − previi gli opportuni accertamenti; − emesse tutte le più opportune pronunce e declaratorie del caso; preso atto della nuova denominazione sociale ### S.p.A. assunta da ### di ### e ### S.p.A.; 1. in via preliminare, previa revoca e/o superamento di quanto valutato sul punto nell'ordinanza in corso di causa del 23/11/2023: − accertare e dichiarare inammissibile e/o improcedibile e/o nulla l'opposizione ex adverso proposta per difetto di legittimazione ad agire e/o per nullità della procura, stante l'assenza in capo al sig. ### dei poteri sostanziali e processuali di rappresentanza anche dell'ingiunta ### e di quelli afferenti il conferimento della procura alle liti del 22/06/2022 relativa all'introduzione, nell'interesse ed a nome della predetta ### del presente giudizio di opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto nei confronti dell'### 2. sempre in via preliminare: − respingere l'istanza di parte attrice opponente tesa ex artt. 106 e 269 c.p.c. alla chiamata nel presente giudizio dei terzi sigg.ri ###, #### e ### vista l'assenza nella specie di presupposti giustificativi e di ragioni di litisconosorzio necessario e la mancanza di ragioni sostanziali e processuali per accordare e/o ordinare un siffatto allargamento del contraddittorio del giudizio; 3. sempre in via preliminare: − 3.1. accertare e dichiarare la sussistenza della competenza territoriale in capo al Tribunale di ### adito in sede monitoria da ### di ### e ### S.p.A. ora ### S.p.A., stante l'infondatezza, in fatto e in diritto, e il difetto di prova, del rilievo di incompetenza territoriale svolto da parte opponente, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto; − 3.2. in via di mero subordine rispetto al punto 3.1 che precede, e con riserva di gravame, per il davvero denegato caso si ritenga accoglibile la censura avversaria di incompetenza per territorio, rendere i provvedimenti del caso dando termine per consentire la riassunzione del giudizio davanti al ### indicato come diversamente competente e riservando al ### territorialmente competente il provvedimento in punto di spese di lite; 4. in via principale, disatteso il disconoscimento avversario e respinta ogni altra ulteriore eccezione di controparte: respingere l'opposizione proposta confermando il decreto ingiuntivo opposto; − in ogni caso, dichiarare tenuto e condannare il sig. ### (C.F.  ###) e l'### (C.F./P.IVA ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, a pagare alla ### S.P.A. (Cod. Fisc.: ###) già #### E ### S.P.A. (Cod. Fisc.: ###) le somme indicate nel decreto ingiuntivo opposto, o la diversa somma meglio vista, oltre interessi ex D. 
Lgs. n. 231/2002 dalla domanda al saldo; − con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, gravati di I.V.A. e C.P.A., nonché con vittoria delle spese di CTU da porsi a carico esclusivo e definitivo degli attori opponenti.”.  MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Premessa - svolgimento del processo Con ricorso per decreto ingiuntivo la società ### di ### e ### S.p.A. chiedeva al Tribunale di ### di ingiungere all'### "### ed a ######## e ### nella loro qualità di fideiussori dell'### "###, di pagare in favore della ricorrente la complessiva somma di € 476.960,59, oltre agli interessi come previsti in contratto ex D.lgs 231/2002 a far data dal 22/12/2021 sino al soddisfo. 
La ricorrente a fondamento della pretesa creditoria monitoriamente azionata allegava: ➢ di aver emesso nell'interesse della ### "### la polizza fideiussoria n. 672934 a favore di ### - ### per le ### in ### ed a garanzia dell'obbligo di restituzione dell'anticipazione concessa (pari al 50% dell'ammontare complessivo) sul contributo erogato in relazione ai lavori di ristrutturazione e/o recupero e costruzione di opere di viabilità interpoderali in contrada “### Mariagreca”, nel territorio dei ### di ### e ### ➢ che, in forza della sottoscrizione di appendice di coobbligazione alla polizza, si obbligavano solidalmente con l'### e nei confronti di ######## e ### ➢ con D.D.S. n. 4591/2014 della ### veniva approvato il progetto di esecuzione dei lavori e veniva concesso all'### il contributo in conto capitale di € 867.201,08 pari all'80% della spesa complessiva; ➢ con nota del 19/1/2017 prot. n. 2017/### (indirizzata anche ad ###, ### contestava alla ### di non avere fornito, tramite la ### la prova della realizzazione delle opere assentite e finanziate entro il termine di ultimazione delle stesse; ➢ pertanto, ### chiedeva all'### la restituzione dell'intera anticipazione ricevuta, pari ad € 476.960,59; ➢ con nota del 3/9/2018 prot. n. 19287, la ### trasmetteva all'### il D.D.G. n. 735/2018 con cui veniva disposta la revoca del D.D.G. di finanziamento per i lavori di realizzazione della strada interpoderale; ➢ tale revoca si fonda sull'informazione antimafia interdittiva, rilasciata dalla ### di ### in data ###; ➢ Con nota 10/11/2021, ### escuteva la garanzia prestata da ### e la ### provvedeva al pagamento, versando in data ###, la somma di € 476.960,59; ➢ ### adempimento da parte del garante determinava la surroga ex lege dello stesso nel lato attivo del rapporto obbligatorio, ai sensi degli artt. 1203 n. 3 c.c. e 1949 c.c., e altresì ai sensi delle condizioni di polizza; ➢ Di conseguenza, spettavano al garante tutti i diritti e le azioni che competevano al creditore originario, ivi compreso il riconoscimento degli interessi che il rapporto principale produce, nonché l'azione di regresso nei confronti del contraente e di tutti i soggetti con lui obbligati in via solidale. 
Con decreto ingiuntivo n. 9883/2022 del 14.06.2022 il Tribunale di ### ha ingiunto all'### “### Grande” ed a ######## e ### di pagare entro il termine di quaranta giorni la somma di euro 476.960,59, oltre ad interessi di mora, ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 231/02, dal 22.12.2021 sino al saldo e spese della procedura monitoria.
In questa sede, l'### e ### personalmente e nella qualità di vicepresidente pro tempore dell'associazione, proponevano opposizione sollevando, preliminarmente, eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di ### a favore del Tribunale di Enna, stante la nullità della clausola di deroga del foro territoriale contenuta nella polizza e nell'appendice di coobbligazione, nonché in ragione della qualifica di consumatore di ### questi ha, inoltre, disconosciuto la firma apposta nell'appendice di coobbligazione allegata alla polizza fideiussoria. 
Nel merito, è stata dedotta la natura di contratto autonomo di garanzia dell'appendice di coobbligazione e sollevata l'exceptio doli generalis, in quanto ### con nota del 19.1.2017, erroneamente contestava all'### “di non avere fornito, tramite la ### la prova della realizzazione delle opere finanziate entro il termine di ultimazione delle stesse, contravvenendo a quanto disposto dal ### CE 2220/1985” richiedendo illegittimamente la restituzione dell'intera anticipazione ricevuta, circostanza smentita dal verbale di visita e collaudo del 3.11.2015 firmato dai tecnici regionali che certificavano l'effettiva esecuzione e conclusione dei lavori. ### quindi, in data ###dolosamente inoltrava l'incameramento della garanzia all'### in quanto consapevole del decorso del termine di sei mesi previsto dall'art. 1957 c.c. e in quanto fondata su un presupposto falso. ### in data ###, illegittimamente provvedeva a bonificare la somma a favore dell'### per le ### dell'### in quanto la garanzia era scaduta in data ### e non era più valida. Veniva, poi, dedotta la nullità totale della polizza fideiussoria e dell'appendice di coobbligazione per indeterminatezza dell'oggetto ex art. 1346 c.c., la vessatorietà delle clausole e la violazione del principio della doppia sottoscrizione con conseguente inefficacia delle clausole vessatorie, nonché parte opponente eccepiva la nullità del decreto ingiuntivo opposto, in quanto il creditore non provvedeva nel perentorio termine previsto dall'art. 1957 c.c. a richiedere l'adempimento al debitore principale e l'art. 1957 c.c. non risultava derogato. 
Infine, parte opponente deduceva la nullità parziale del contratto di fideiussione per violazione dell'art. 2 L. 287/1990, asserendo che il contratto azionato in sede monitoria riportasse alcune clausole il cui contenuto corrispondeva pedissequamente allo schema contrattuale tipo predisposto dall'ABI nel 2003, contenuto ritenuto illegittimo dalla ### d'### con provvedimento del 02.05.2005 perché contrario alla predetta normativa anticoncorrenziale. Gli opponenti chiedevano la chiamata in causa dei terzi coobbligati, per essere da questi tenuti indenni da ogni conseguenza della pretesa monitoria azionata. Parte opponente concludeva, quindi, come in epigrafe trascritto. 
Si costituiva in giudizio ### S.p.A., denominazione sociale assunta dalla convenuta opposta ### di ### e ### S.p.A., a seguito della fusione per incorporazione di ### S.p.A. in ### S.p.A., la quale, in primo luogo sollevava eccezione di difetto di legittimazione ad agire di controparte e/o nullità della procura alle liti avversaria, in quanto non risultava allegata e/o documentata l'effettiva e concreta esistenza di poteri rappresentativi, sostanziali e/o processuali, in capo a ### né risultava la loro esistenza alla data della procura alle liti dimessa in atti, né tanto meno risultava prova della qualità di vicepresidente in capo al predetto. 
Parte opposta, preliminarmente, chiedeva il rigetto dell'avversa eccezione di incompetenza territoriale, alla luce delle clausole contrattuali, contestando l'infondatezza della qualificazione del garante quale consumatore. 
Nel merito, rilevava innanzitutto come a sostegno del disconoscimento della firma apposta sull'appendice di coobbligazione non era stato fornito alcun elemento concreto, risultando così inammissibile. Ancora, nel merito, ha eccepito il difetto di prova e la mancanza di presupposti per invocarsi nella specie una exceptio doli generalis, nonché la legittimità e validità della polizza e delle appendici, che non risultano affette da nullità per indeterminatezza dell'oggetto, né la presenza di eventuali clausole vessatorie può essere sanzionata in termini di nullità del vincolo contrattuale ex art 1346 c.c. Infine, ha chiesto il rigetto dell'eccepita nullità delle fideiussione non essendo stata fornita la prova dell'intesa anticoncorrenziale, con conseguente validità della clausola in deroga all'art. 1957 c.c., nonché dell'asserita violazione dei principi di buona fede. 
In ogni caso nel merito parte convenuta ha chiesto il rigetto di tutte le doglianze avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto. 
Verificata la regolarità della costituzione delle parti, il ### ha assegnato a parte opponente il termine per regolarizzare la rappresentanza processuale e sostanziale di (### e con ordinanza del 23.11.2023 ha rilevato che la documentazione prodotta da parte opponente consente di superare la preliminare eccezione di difetto dei poteri di rappresentanza sostanziale e processuale di ### anche dell'### alla luce dei principi espressi in materia di associazioni riconosciute dalla giurisprudenza di legittimità. Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma sesto, c.p.c., il giudice ha disposto una consulenza grafologica diretta ad accertare la riferibilità all'opponente delle sottoscrizioni apposte in calce ai documenti impugnati. All'udienza per la precisazione delle conclusioni del 3 dicembre 2024, svolta mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la causa veniva rimessa in decisione al Collegio, con la concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.  2. Eccezione di nullità della procura alle liti Preliminarmente il Collegio, considerato che parte opposta nei propri scritti conclusionali ha ribadito l'eccezione di nullità della procura alle liti rilasciata da ### ritenuto privo dei poteri sostanziali e processuali di rappresentanza dell'ingiunta ### conferma l'ordinanza emessa in data ### che ha rigettato l'eccezione uniformandosi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 1 n. 12919/2000; in senso conforme: ### 1 nn. 3454; 4771; 5216/2007 “nell'ipotesi di impossibilità di esercizio delle relative funzioni da parte di soggetti preposti ad enti pubblici, allorchè specifiche disposizioni di legge, ovvero gli statuti dei suddetti enti, prevedano la figura del "vicario", quest'ultimo, ove si verifichino le condizioni previste, è autorizzato ad esercitare tutte le attribuzioni proprie del sostituito, senza necessità di apposita delega, specificando, nell'atto amministrativo posto in essere in tale qualità, il "titolo" (assenza, impedimento temporaneo o altro) che legittima l'esercizio della potestà; quando, tuttavia, tale esplicitazione non emerga in alcun modo dall'atto, deve presumersi (con presunzione iuris tantum) che l'esercizio della potestà di sostituzione sia avvenuto nel rispetto delle condizioni previste dalla norma o dallo statuto, con la conseguenza che sono i terzi che ne abbiano concreto e tutelato interesse a dover dedurre e provare l'insussistenza delle condizioni previste per l'esercizio della potestà di sostituzione”) che, seppure riferito ad enti pubblici, è espressione di principi generali che possono essere applicati alle associazioni come quella agricola opponente.  ### di nullità della procura alle liti deve essere rigettata in quanto ### risulta essere il vicepresidente dell'### che, ai sensi dell'art. 29 dello ### “sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del vice presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del presidente” munito, quindi di poteri sostanziali e processuali ad agire in giudizio e a conferire la procura alle liti atteso che il presidente dell'#### aveva comunicato di avere cessato nel 2020 la propria attività imprenditoriale perdendo il requisito per essere socio e presidente dell'associazione. Parte opposta, quindi, avendone interesse concreto avrebbe dovuto allegare e provare l'insussistenza delle condizioni previste per l'esercizio della potestà di sostituzione, ma tale prova è mancata nel caso in esame, con conseguente rigetto dell'eccezione.  3. Eccezione incompetenza territorio ### opponente ha, preliminarmente, eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di ### in favore del Tribunale di Enna ai sensi dell'art. 19 c.p.c., avendo l'### opponente sede legale a ### ed ai sensi dell'art. 33 comma 2 lett. u) corrispondente al foro di residenza dell'opponente in applicazione della disciplina consumeristica o alternativamente a favore del Tribunale di Agrigento ai sensi dell'art. 20 c.p.c. per essere stata la polizza sottoscritta presso l'agenzia ### di ### 44 Favara ###. ### opposta ha contestato la fondatezza dell'eccezione preliminare di rito ritenendo applicabile l'art. 7 delle condizioni generali di polizza che individua quale foro competente a scelta di parte attrice il luogo dove ha sede la direzione generale della società che coincide con il Tribunale di ### competente altresì ai sensi dell'art. 20 c.p.c. e 1182 comma terzo quale forum destinatae solutionis in quanto l'obbligazione pecuniaria di pagamento ai sensi dell'art. 1182 c.c. deve essere eseguita al domicilio del creditore e ### è il luogo dove aveva sede la compagnia al momento della proposizione della domanda.  ### ritiene di confermare l'ordinanza del 28.11.2023 con cui è stata rigettata l'eccezione di incompetenza in quanto incompleta e, quindi, “tamquam non esset”. 
Per pacifica e consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, la parte da cui proviene l'eccezione di incompetenza territoriale ha l'onere di contestarla specificamente in relazione a ciascuno dei criteri di collegamento suscettibili di trovare applicazione e, occorrendo, provare gli elementi costitutivi dell'eccezione, rimanendo altrimenti la competenza definitivamente radicata presso il giudice adito (fra le altre Cass. Civ. 9192/2003); e ciò anche in ipotesi di foro convenzionale esclusivo (cfr. 26910/2020). Diversamente, se il convenuto non contesta specificamente l'applicabilità di ciascuno dei criteri concorrenti, l'eccezione deve essere ritenuta tamquam non esset, perché incompleta (cfr. Cass. civ. ###/2019). 
Nel caso di specie parte opponente, con riferimento al foro del convenuto - debitore principale/### ha ritenuto competente il Tribunale di Enna ai sensi dell'art. 19 essendo la sede ####### e con riferimento al ### in cui l'obbligazione è sorta ravvisandolo nel Tribunale di Agrigento per avere l'agenzia in cui è stato sottoscritto il contratto sede ###ha contestato la competenza con riferimento al luogo in cui “deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio” ai sensi dell'art.  20 c.p.c..  ### è, quindi, incompleta e non può essere accolta per cui la competenza resta radicata innanzi al Tribunale di ### Inoltre, il Tribunale di Enna non può essere invocato come foro inderogabile del consumatore ai sensi dell'art. 33 comma 2, lett. u), codice del consumo, corrispondente al foro di residenza dell'opponente in quanto ### non ha stipulato la fideiussione del 30.12.2014 in veste di consumatore, rivestendo all'epoca ruolo di membro e socio dell'associazione oltre che imprenditore agricolo interessato all'erogazione del contributo sotteso al rilascio della polizza in favore di ### (doc. 6 fascicolo opposta visura camerale). 
La pattuizione di coobbligazione sottoscritta dall'opponente ### a garanzia delle obbligazioni assunte da ### con riferimento alla polizza fideiussoria stipulata dall'### a favore dell' Ente garantito ### riguarda obbligazioni assunte da un soggetto che agisce per scopi inerenti l'esercizio dell'associazione agricola nell'ambito della quale ### riveste la qualifica di imprenditore individuale agricolo ( doc. n. 6 fascicolo opposta) e ciò esclude a priori l'applicabilità del codice di consumo e del relativo foro. 
Sul tema è peraltro intervenuta la Corte di ### con la pronuncia ord. 19/11/2015 C- 74/15 affermando il principio secondo il quale "nel caso di una persona fisica che abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta … al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata".
La nozione di consumatore, alla luce della direttiva comunitaria n. 93 del 2013, presenta un carattere oggettivo, e deve essere, pertanto, valutata alla luce di un criterio funzionale volto ad analizzare se il rapporto contrattuale in esame rientri nell'ambito delle attività estranee all'esercizio di una professione (cfr. sentenza ### C-110/14, EU. C. 2015:538). 
La Corte di Giustizia ha, di fatto, chiarito che non rileva l'oggetto del contratto, ma la qualità dei contraenti-fideiussori, "..a seconda che gli stessi agiscano o meno nell'ambito della propria attività professionale". 
Dalla documentazione versata in giudizio da parte opposta emergono plurimi elementi che inducono il Collegio ad escludere la qualifica di consumatore del ### atteso che, questi, rivestiva la qualifica di socio dell'### a decorrere dal 12.1.2013 e, quindi, anteriormente all'assunzione degli obblighi fideiussori. Infatti, dalla visura camerale prodotta dall'opposta risulta che ### fosse titolare di impresa individuale svolgente attività agricola e che in data ### era stato ammesso come socio nell'associazione ( vedi delibera doc. 4 del fascicolo monitorio) atteso che ai sensi dell'art. 12 dell'Atto costitutivo dell'associazione “possono associarsi solo gli imprenditori agricoli”. 
Tuttavia, mancando di assolvere all'onere probatorio che su di essa incombeva, parte opponente neppure ha dimostrato che ### ha rilasciato la garanzia per scopi estranei all'attività professionale e, dunque, nella qualità di consumatore, considerato che la qualità di socio e vicepresidente dell'### agricola sono elementi che depongono a favore dell'assunzione della garanzia fideiussoria per scopi professionali. 
Sicché, nonostante l'astratta applicabilità del principio giurisprudenziale espresso dalla Corte di Giustizia, in concreto, stante la mancanza, da parte del coobbligato-opponente, di qualsivoglia elemento di prova della sua qualità di consumatore, l'eccezione di incompetenza territoriale risulta infondata anche con riferimento al foro del consumatore e alla vessatorietà della clausola derogatoria di tale foro. 
In conclusione, alla stregua delle ragioni esposte, va accertata e dichiarata la competenza per territorio del Tribunale di ### considerato, peraltro che la dichiarazione di fideiussione rilasciata il ### (cfr.: doc. 1 del fascicolo della fase monitoria), fra gli altri, anche da ### che ha assunto, in qualità di coobbligato solidale, gli obblighi ed oneri che incombono al contraente ### agricola “in dipendenza della stipulazione della polizza” prevede espressamente che “in caso di controversia viene stabilità l'esclusiva competenza dell'### di Milano”.  4. Efficacia probatoria dell'atto di coobbligazione alla polizza fideiussoria n. 672934 A fronte del disconoscimento della sottoscrizione (pag. 17 opponente) apposta da ### all'appendice di coobbligazione, la società ### ha tempestivamente proposto istanza di verificazione ed è stato dato corso al procedimento incidentale di verificazione mediante CTU grafologica. 
Il disconoscimento della sottoscrizione è però infondato e pertanto deve essere rigettato. 
Rilevano, al riguardo, gli accertamenti svolti dal ### dott.ssa ### sulla autenticità della sottoscrizione recanti il nome di ### apposte sul documento impugnato. ###, con un'ampia ed esauriente motivazione, ha evidenziato tutti gli elementi significativi nella grafia dell'attore, ponendo a confronto le sottoscrizioni disconosciute con le scritture di comparazione prodotte in corso di causa, ed è pervenuto alla conclusione - pienamente condivisa da questo Tribunale - che siano riconducibili a ### “con un alto grado di certezza” le sottoscrizioni apposte sull'atto di coobbligazione del 30.12.2014, atto rispetto al quale, quindi, l'istanza di disconoscimento non può che essere rigettata con conseguente utilizzabilità dell'appendice di coobbligazione. 
Precisamente, il CTU ha così concluso:” La sottoscrizione apposta a nome ### appartiene alla mano dello stesso ### Sivillo”. 
La consulenza è stata svolta diligentemente ed è connotata da coerenza, rigore e logica intrinseci e le sue conclusioni debbono essere pertanto condivise. Prive di pregio appaiono invece le note del CTP di parte opponente che ha criticato l'intera conduzione della perizia grafologica: tralasciando le contestazioni relative all'adozione di un metodo non scientifico da parte del consulente d'ufficio che ha chiarito l'importanza dell'ultimo manuale ### ma ha ribadito come “le teoriche indicazioni richieste dal CTP restano delle ### generali prive di un generale obbligo/standardizzazione/ Ufficialità” che si connotano per un'estrema genericità e che risultano smentite dalla lettura della relazione di ### si osserva che le critiche del consulente di parte si fondano essenzialmente su una presunta “identificazione della manualità del sig. ### esclusivamente su parametri generali sovrapponibili a più personalità grafiche”.  ### di rinnovazione della CTU si ritiene infondata alla luce delle risposte formulate dal CTU alle osservazioni sollevate dai ### Sebbene nelle memorie conclusionali parte opponente abbia ribadito le contestazioni sollevate dal consulente di parte alla bozza di elaborato trasmessa dal CTU muovendo critiche all'operato della dott.ssa ### i cui risultati esposti nel proprio elaborato sarebbero stati parziali e superficiali, il Collegio ritiene che le contestazioni sollevate da parte opponente risultino smentite e superate dalle risposte fornite dalla dott.ssa ### nell'elaborato. ### di parte opponente ha contestato che: “afferma che il Ctu abbia individuato nella lettera E una sospensione letterale, ossia un accorciamento della finale della lettera, modalità che sostiene essere un rilevamento formale e che non corrisponde alla modalità dello stesso signor ###” Ed il CTU a questa osservazione ha risposto: “che, al contrario, la rilevazione è oggettiva e descrittiva del dato osservato, in quanto è presente sia nella verificanda che nel repertorio di firme dello stesso signor ### si condivide che una lettera sospesa sia un segno di imitazione in quanto rappresenta una modalità gestuale altamente identificativa, poiché è più difficile imitare una lettera sospesa rispetto ad una lettera disegnata completamente. Il movimento che non si conclude è una prerogativa della manualità dello scrivente. 
Ovviamente all'interno del repertorio di firme saranno presenti altre variabili, ma il Ctp non tiene conto del range di variabilità grafica, range indispensabile per l'identificazione della mano scrivente. 
Soprattutto non è possibile sostenere che il mancato collegamento con la lettera successiva sia da considerarsi come gesto artificioso, perché se così fosse, seguendo il ragionamento del ### ogni scrittura senza collegamenti dovrebbe essere considerata apocrifa. Inoltre, il CTP diparte opponente ha affermato che” “gli ovali non sembrano avere una forma né una inclinazione particolare essendo piuttosto il profilo morfologico - anonimi”. Ma la dott.ssa ### ritiene che: “questa affermazione non trova riscontro in una indagine oggettiva e “scientifica” poiché nessun gesto è anonimo. In un'indagine dinamica i soggetti scriventi riproducono le stesse modalità espositive.” Le argomentazioni svolte dalla dott.ssa ### per contrastare le contestazioni sollevate dal tecnico di parte sono sorrette da motivazione ineccepibile che il Collegio ritiene di condividere e fare proprie. Conseguentemente l'appendice di coobbligazione deve ritenersi valida ed efficace essendo la sottoscrizione ivi apposta riferibile alla mano di ### come argomentato dalla ### 5. Exceptio doli generalis ### le parti nei propri scritti difensivi riconoscono la natura di contratto autonomo di garanzia alla polizza fideiussoria e all'appendice di coobbligazione e la qualifica di garanzia autonoma emerge, altresì, dalla documentazione versata in atti.
Esaminando l'art. 4 delle condizioni generali di contratto nei rapporti con l'ente garantito rubricato “###Surrogazione” si legge che: “il contraente si impegna a rimborsare alla società, a semplice richiesta di quest'ultima tutte le somme che questa sia chiamata a versare in forza della presente polizza per capitali, interessi o spese con espressa rinuncia a qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 c.c.. La società è surrogata nel limite delle somme pagate, all'ente garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso la ### obbligata, i suoi successori, coobbligati ed aventi causa a qualsiasi titolo”; mentre all'art. 6 nei rapporti fra il fideiussore e l'ente garantito è previsto che: “ il pagamento dell'importo richiesto da ### sarà effettuato dal fideiussore a prima e semplice richiesta scritta in modo automatico ed incondizionato entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione di questa senza possibilità per il fideiussore di opporre ad ### alcuna eccezione, anche nell'eventualità di opposizione proposta dal contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che il Contraente nel frattempo sia stato dichiarato fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali…”. 
Tali clausole nel prevedere che il contraente si impegna a rimborsare alla società “a semplice richiesta scritta…con espressa rinuncia a qualsiasi eccezione” e che “il pagamento dell'importo richiesto da ### sarà effettuato “ a semplice richiesta scritta” e “senza possibilità per il fideiussore di opporre ad ### alcuna eccezione” consentono di qualificare come contratto autonomo di garanzia la polizza fideiussoria ### opponente ha sollevato l'exceptio doli generalis ritenendo illegittima la liquidazione da parte di ### all'### della somma di € 476.960,59. ### la prospettazione degli opponenti, ### inoltrava ad ### e all'### agricola opponente una richiesta di “incameramento garanzia n. 672934 del 12.2.2015 di € 476.960,59 “sebbene fosse consapevole che era già decorso il termine di sei mesi dalla scadenza della polizza avvenuta in data ### e che l'escussione si fondasse su un falso presupposto e cioè la mancata esecuzione dei lavori oggetto dell'aiuto. La natura dolosa dell'escussione emergerebbe “ictu oculi” dal certificato del verbale di visita e collaudo del 3.11.2015 (doc. 10 fascicolo opponente) e dalla scheda di fine istruttoria (doc. 9 fascicolo opponente), che erano prove liquide della regolarità dell'esecuzione dell'intervento. Inoltre, secondo la tesi difensiva degli opponenti, ### non avrebbe potuto liquidare la somma di € 476.960,59 in quanto all'atto della liquidazione del 21.12.2021 era scaduto il termine di validità della garanzia, la cui scadenza era avvenuta il ###, e la nota della ### di ### relativa all'interdittiva antimafia perveniva all'### in data ### ben oltre il termine di scadenza della polizza. 
Tale contestazione è infondata.  ### ha provveduto in data ### mediante bonifico al pagamento di quanto richiesto da ### in data ### (doc. 9 fascicolo opponente e 9 fascicolo monitorio) non sul presupposto della mancata realizzazione dei lavori, ma a seguito del provvedimento di revoca dell'aiuto (DDG 735 del 13.6.2018) che, sebbene impugnato per l'annullamento innanzi al T.A.R. e al C.G.A.R.S, veniva confermato in sede di giudizio amministrativo, con conseguente richiesta dell'8.8.2019 rivolta dalla ### all'### per effetto della decadenza dal contributo, di restituzione bonaria delle somme relative all'aiuto anticipato su cauzione. 
Ne consegue che dalla documentazione versata in atti non può ritenersi palesemente abusiva la richiesta di pagamento avanzata da ### dal momento che essa si fonda sulla revoca del contributo pubblico, a sua volta derivante da una interdittiva antimafia, confermata in sede di giudizio amministrativo. 
Inoltre, la exceptio doli del creditore ### sollevata dagli opponenti che ritengono illegittima l'escussione della polizza con riferimento ad un sinistro verificatosi in epoca successiva alla scadenza della polizza stessa, avvenuta il ###, è stata contestata da parte opposta che nel richiamare l'art. 3 delle condizioni generali di polizza ha ritenuto tempestiva la denuncia di sinistro da parte di ### avvenuta anteriormente alla scadenza della polizza e, precisamente in data ###.  ### della documentazione prodotta consente di superare l'eccezione di illegittimità dell'escussione sollevata dagli opponenti in quanto emerge chiaramente che: 1. ###. 3 delle condizioni generali di polizza prevede che: “L'### con motivata richiesta, inviata anche a mezzo fax, 15 giorni prima della scadenza della durata massima (data "b"), può chiedere un'ulteriore proroga di altri sei mesi, che il fideiussore si impegna a concedere. Decorsi i suddetti termini la garanzia cessa automaticamente purché all'interno di tale periodo non siano stati avviati procedimenti di recupero nei confronti del Contraente, comunicati per conoscenza anche all'Ente garante, ovvero denuncia di sinistro o di richiesta di escussione verso il Fideiussore” ( vedi del documento 1 prodotto nel fascicolo monitorio) 2. “la garanzia avrà durata corrispondente al periodo intercorrente tra la data odierna e fino alla data 30.6.2015 corrispondente all'ultimazione del programma di investimenti indicata nel provvedimento regionale di comunicazione di ammissibilità agli aiuti (data di ultimazione lavori - data a) aumentata in automatico di 3smstralità e cioè sino al 31.12.2016 (scadenza ultima - data b) ( vedi del doc. n. 1 fascicolo monitorio); 3. ### di proroga ( doc. n. 8 fascicolo opponente) prevede una variazione sia della data di ultimazione dei lavoridata a): 15.9.2015- che la data di scadenza ultima - data b- : 15.3.2017; 4. ### con la nota del 19.1.2017 ( doc. n. 6 fascicolo monitorio) comunicava all'### e per conoscenza alla ### e alla ###di avere diritto ad incamerare la garanzia ai sensi dell'art. 29 del ### 2220/85 prestata per essere scaduto “il termine stabilito per provare il diritto definitivo all'assegnazione dell'importo, senza che l'interessato abbia fornito la prova richiesta” ed intimava alla ### il rimborso della somma di € 476.960,59 liquidata in via anticipata specificando che la comunicazione interrompeva i termini di scadenza della polizza fideiussoria. 
Con la nota del 19.1.2017, anteriormente alla scadenza di efficacia della polizza, l'ente garantito ne ha prorogato gli effetti in quanto aveva avviato il procedimento di recupero delle somme anticipate all'### beneficiaria della concessione dell'### da parte della ### Tale contributo, ai sensi dell'art. 2 del D.D.S n. 4591/2014 ( doc.  n. 5 fascicolo monitorio) era soggetto alla condizione risolutiva di cui all'art. 92 del D.L.vo 159/2011. che comporta la revoca del finanziamento qualora a conclusione dell'istruttoria della competente prefettura fossero emersi tentativi di infiltrazione mafiosa a carico di componenti del Consiglio di ### dell'### beneficiaria. Il procedimento amministrativo di recupero delle somme aveva seguito il suo corso e con ### dirigenziale n. 735 del 13.6.2018 l'Assessorato all'### della ### aveva revocato il DDS n. 4591 del 15.10.2014 con cui era stato approvato ed ammesso il finanziamento concesso all'### (doc. n. 7 fascicolo monitorio) a seguito dell' informazione antimafia “interdittiva” rilasciata dalla ### di ### il ### ed il conseguente avvio della procedura di revoca del provvedimento di concessione. A tali eventi era seguita la richiesta del 10.11.2021 di ### di escussione della polizza fideiussoria ( doc. n. 9 fascicolo monitorio) alla quale era seguito il pagamento dell'importo richiesto da parte di ### (doc. n. 10 fascicolo monitorio). 
Tali argomentazioni inducono il Collegio a rigettare l'eccezione di exceptio doli generalis in quanto infondata.  6. Indeterminatezza della polizza rigetto ### la contestazione di indeterminatezza della polizza e dell'appendice di coobbligazione (doc. 1 e 3) è infondata in quanto entrambe le garanzie hanno un contenuto determinato ai sensi dell'art. 1346 c.c. come emerge dalla lettura dei testi contrattuali che individuano le parti, contraente ed ente garantito, la durata, l'importo garantito e la tipologia di garanzia prestata.  7. Rinuncia art 1957 c.c. clausola vessatoria ### opponente si duole, inoltre, della natura vessatoria della clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. di cui chiedeva la declaratoria di nullità per non essere stata oggetto di specifica trattativa con il contraente, ma frutto di predisposizione unilaterale da parte dell'assicurazione. 
Tale rinuncia deve ritenersi valida ed efficace in quanto, come è stato affermato dalla giurisprudenza di legittimità: “la rinuncia preventiva del fideiussore a far valere la decadenza prevista dall'art. 1957 primo comma, c.c. a carico del creditore che non abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate, entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita non rientra tra le clausole particolarmente onerose di cui l'art 1341 c.c. esige, nel caso che siano predisposte da uno dei contraenti, la specifica approvazione per iscritto dell'altro contraente” (Cass. 10.7.1974 n. 2034; in senso conforme Cass. 12.11.1988 n. 6142; Cass. 18.4.2007 n. 9245; Cass. 16.4.2018 n. 9379). Inoltre, nelle pronunce di legittimità più recenti, il principio di diritto tiene insieme la non vessatorietà della clausola sottoscritta dal soggetto che non rivesta la qualifica di consumatore e la natura dispositiva dell'art. 1957 c.c. che “può formare oggetto di rinuncia preventiva da parte del fideiussore, trattandosi di pattuizione affidata alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione da parte del fideiussore del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore” (Cass. 18.4.2007 n. 9245; Cass. 16.4.2018 n. 9379). Ancora, nel senso che, “ove la durata di una fideiussione sia correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale ma al suo integrale adempimento, l'azione del creditore nei confronti del fideiussore non è soggetta al termine di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c.” cfr. da ultimo Cass. 13.8.2015 n. 16836 (e in precedenza 8.9.1983 n. 5525; Cass. 24.3.1994 n. 2827; Cass. 19.7.1996 n. 6520; Cass. 27.11.2002 n. 16758). 
Facendo applicazione di tali principi al caso in esame il Collegio reputa valida ed efficace la clausola di rinuncia al termine di liberazione previsto dall'art. 1957 c.c., con conseguente rigetto dell'eccezione di decadenza del creditore dal diritto di agire nei confronti del fideiussore che, come sopra precisato, nel caso in esame non rivestiva la qualifica di consumatore in quanto era ### dell'### 8. Nullità del contratto di fideiussione omnibus per violazione della disciplina antitrust.  ### opponente, in via principale, ha eccepito la nullità, totale o parziale, sia della polizza fideiussoria stipulata con la società ### s.p.a. in data 30 dicembre 2014, che dell'appendice COdichiarazione di fideiussione stipulata in pari data in quanto redatte dalla compagnia assicurativa su un modulo analogo a quello elaborato dalla ### nel 2003, ritenuto frutto di un'intesa anticoncorrenziale vietata dall'art. 2 della legge n. 287 del 1990, ai sensi del provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 di ### d'### In proposito, l'opponente ha richiamato la giurisprudenza di legittimità che ha sancito la nullità delle fideiussioni omnibus prestate a garanzia delle operazioni bancarie conformi allo schema di contratto predisposto dall'### Il garante ha precisato che sia la polizza fideiussoria n. 672934 del 30.12.2014 che l'appendice COdichiarazione di fideiussione stipulata in pari data riportano clausole analoghe a quelle previste dal modello ### in particolare l'art. 6, di rinuncia al termine ex art. 1957 c.c. che sarebbe anche vessatoria. Tali argomenti hanno fondato la richiesta di declaratoria di nullità, totale o parziale, della garanzia sottoscritta da ### Il motivo di opposizione non è meritevole di accoglimento. 
Con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 la ### d'### ha disposto, testualmente, che “gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge 287/90”. 
Sia la polizza fideiussoria per cauzione che la dichiarazione di fideiussione “### CO” alla polizza fideiussoria stipulata in pari data dall'### non possono essere qualificata come fideiussione “omnibus”, in primo luogo in quanto sono stipulate dalla ### di ### che non è una banca e quindi non è destinataria del provvedimento sanzionatorio rivolto esclusivamente agli ### di credito; inoltre le garanzie qui azionate si riferiscono ad uno specifica affare e non riproducono le clausole 2, 6 e 8 contenute nel modello ### Quanto alla natura vessatoria della deroga all'art. 1957 c.c. contenuta sia nelle condizioni generali di assicurazione della “### per cauzione” n. 672934 che nelle condizioni generali contenute nell'allegato CO### di fideiussione stipulato al fine di tenere indenne ### da ogni pagamento che dovesse effettuare in relazione alla polizza fideiussoria per cauzione, si richiamano le argomentazioni svolte nel paragrafo precedente.  9. Fondatezza pretesa creditoria monitoriamente azionata ### le contestazioni svolte dagli opponenti il Collegio evidenzia come la compagnia assicurativa abbia prodotto già in fase monitoria in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo la copia del contratto di polizza fideiussoria per cauzione con allegata l'appendice di coobbligazione (doc. n. 1 fascicolo monitorio) oltre alla nota di escussione della ### da parte di ### del 10.11.2021 e la contabile di pagamento (doc. n. 9 e 10 fascicolo monitorio), in tal modo offrendo la dimostrazione della propria pretesa creditoria monitoriamente azionata. 
A fronte di tali documenti, alcuna specifica contestazione è stata sollevata dall'opponente. 
La compagnia ### ha quindi prodotto tutti i documenti posti a fondamento della sua pretesa e ha allegato l'inadempimento sia del contraente obbligato principale ### agricola ###che del garante - ###, conformemente a quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il creditore deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere di provare l'eventuale fatto estintivo della pretesa fatta valere (Cass. Sez.Un.  13533\2001; Cass. 3373\2010). 
La compagnia ha, così, assolto all'onere della prova sulla stessa gravante mentre l'opponente ha svolto contestazioni infondate che sono state esaminate nei paragrafi precedenti.   I rilievi sin qui svolti sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione e domanda, evidenziandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare conclusioni di tipo diverso. 10. Spese di lite Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente e si liquidano in dispositivo, secondo i parametri indicati nel d.m. 55/2014, come aggiornati dal recente d.m. n. 147\2022, tenuto conto del valore della causa determinato ai sensi dell'art. 5 del decreto, della complessità delle questioni esaminate e dell'attività effettivamente svolta, si ritiene di dover liquidare per tutte le fasi i valori medi. 
I compensi liquidati al CTU in corso di causa con decreto di liquidazione in data ### sono posti definitivamente a carico di parte opponente in quanto soccombente.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da ### personalmente ed in qualità di ### presidente p.t. dell'### avverso il decreto ingiuntivo n. 9883/2022 del 14 giugno 2022 emesso in favore della società ### di ### e ### s.p.a., ora ### s.p.a., così provvede: a. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 9883/2022 del 14 giugno 2022 che dichiara esecutivo, ai sensi dell'art. 653 c.p.c.; b. condanna gli opponenti al pagamento, in favore di ### s.p.a. delle spese di giudizio, che liquida in euro 22.457,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge; c. pone definitivamente a carico di parte opponente il compenso liquidato a favore della CTU dott.ssa ### Così deciso nella camera di consiglio del 26 febbraio 2025 

Il giudice
estensore


causa n. 31231/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Carbone Anna Giorgia, Antonio Stefano Stefani

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Tribunale di Milano, Sentenza n. 1799/2025 del 03-03-2025

... elementi costitutivi dell'eccezione di nullità della fideiussione prestata ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. a) della l. 287/1990. ### di nullità si è quindi rivelata infondata e deve essere rigettata. 16. Anche l'eccezione di nullità dell'art. 6 della fideiussione per violazione dell'art. 33, lett. t), o 36, comma 1, cod. cons., proposta solo con la memoria depositata ai sensi dell'art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c., deve essere rigettata siccome manifestamente infondata, fatto che costituisce ragione più liquida di decisione di tale eccezione. Già in sede monitoria l'opposta ha infatti documentato che al momento della prestazione di tale garanzia ### fosse non solo socio al 12,5% della società garantita ma anche vicepresidente del suo consiglio di amministrazione (doc. 10). La (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE SESTA CIVILE Il Tribunale, nella persona della g.u. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 24283/2023 promossa da: ### (c. f. ###), con il patrocinio dell'avv. ### e l'avv. ### elettivamente domiciliato in ##### presso lo studio dei difensori e, pertanto, presso il loro domicilio digitale - parte attrice opponente nei confronti di ### 2018 S.R.L. (c. f. ###), costituitasi tramite la procuratrice mandataria ### s.p.a. (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### e dell'avv. ### elettivamente domiciliata in ### 4 20149 MILANO presso lo studio dei difensori - parte convenuta opposta
Conclusioni di parte attrice opponente Preliminarmente l'opponente chiede disporsi l'ordine di esibizione ex art 210 cpc, richiesto con la memoria ex art 183 c. 6 n. 2 cpc. 
Chiede altresì che si disposta integrazione della CTU sulla base dei rilievi formulati con le osservazioni alla bozza di perizia e reiterati all'udienza del 21.11.2024, che qui abbiansi per integralmente riportati e trascritti. 
Nel merito chiede accogliersi le seguenti conclusioni: Voglia l'ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: - revocare, annullare e dichiarare privo di ogni efficacia il D.I. oggetto di opposizione; - nel merito, rigettare la domanda proposta dalla società opposta perché infondata e comunque non provata; - in subordine, rideterminare il credito secondo diritto e per l'effetto revocare il D.I.  opposto; - Vinte le spese di lite. 
Conclusioni di parte convenuta opposta ### all'###mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: Nel merito in via principale: - respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. 
In via subordinata: - nell'ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque il sig. ### al pagamento in favore della convenuta opposta dell'importo di ### 38.296,06, oltre interessi convenzionali di mora dal dovuto al saldo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio di opposizione. 
Il tutto con il favore delle spese di lite del presente giudizio, da liquidarsi secondo i parametri medi previsti dal D.M. 147/2022, tenuto contro del valore di causa, oltre accessori di ### e spese vive. 
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Con atto di citazione notificato il #### ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 7244/2023, pubblicato dal Tribunale di Milano il ### e a lui notificato il ###, con il quale gli è stato intimato di pagare € 38.296,06, oltre interessi come da domanda e spese di lite, in favore di ### NPL 2018 s.r.l. a titolo di esatto adempimento agli obblighi su di lui gravanti in forza di garanzia prestata il ### dell'esatto adempimento da parte di ### & ### s.r.l. di tutti i debiti maturati e maturandi in esecuzione dei contratti da lei conclusi con ### s.p.a. (doc. 8 fasc.  mon.), importo corrispondente al debito maturato in corso di esecuzione di contratto di conto corrente come quantificato alla data di chiusura del conto del 20.10.2016 e rettificato in sede monitoria applicando le sole condizioni economiche convenute e provate con i documenti contrattuali allegati al ricorso per decreto ingiuntivo (doc.  4, 5, 7 e cfr. doc. 6).  2. A fondamento dell'opposizione proposta ### a. ha dedotto che l'opposta ### 2018 s.r.l. non ha documentato in sede monitoria di essere titolare del credito oggetto del decreto ingiuntivo, avendo prodotto solo copia dell'avviso pubblicato in ### al fine di dare notizia dell'acquisto di un blocco di crediti da #### s.p.a., dal quale non è tuttavia possibile desumere con certezza la prova dell'acquisto del credito oggetto della domanda proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo da parte di ### 2018 s.r.l.; b. ha eccepito la nullità della fideiussione da lui prestata siccome sostanzialmente riproduttiva dello schema di fideiussione omnibus realizzato dall'### nel 2002 (doc. 3), che ### d'### ha accertato essere frutto di intesa anticoncorrenziale con provvedimento 55/2005 (doc. 7), deducendo che lo stesso sarebbe poi stato sostanzialmente utilizzato senza particolari modificazioni dagli operatori bancari (cfr. sette fideiussioni prodotte al doc. 4 stipulate con tre diversi istituti di credito), fatto che dimostrerebbe la perduranza dell'intesa anticoncorrenziale accertata da ### d'### sino alla data di prestazione da parte dell'odierno attore opponente della garanzia in forza della quale è maturato il credito oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo, eccependo quindi la nullità parziale della garanzia prestata siccome frutto di tale intesa anticoncorrenziale ai sensi dell'art. 2 della l. 287/1990 e dell'art. 1418, comma 1, e 1419 c.c. e, segnatamente, la nullità della clausola della fideiussione con la quale l'opponente ha rinunciato a proporre l'eccezione prevista dall'art. 1957 c.c.; c. ha eccepito quindi l'estinzione della fideiussione da lui prestata ai sensi dell'art. 1957 c.c. per non aver la creditrice garantita proposto alcuna iniziativa per recuperare il credito vantato nei confronti della società debitrice principale o del fideiussore entro il termine di 6 mesi da quando il credito derivante dal rapporto di conto corrente è divenuto esigibile, ossia dal 27.9.2016, data nella quale sono stati revocati gli affidamenti in conto corrente con effetti dal 20.10.2016 (cfr. tabella oggetto del doc. 12); d. ha inoltre eccepito che gli interessi applicati in conto corrente sarebbero stati superiori alla soglia usura rilevata in corso di esecuzione del contratto in 12 trimestri tra il 2012 e il 2015, fatto che comporterebbe la gratuità del conto corrente nei periodi di superamento della soglia usura per gli effetti di cui all'art. 1815, comma 2, c.c.; e. ha inoltre eccepito che in corso di esecuzione del contratto di conto corrente sono stati illecitamente capitalizzati gli interessi, fatto che ha comportato alla maturazione di interessi anatocistici in violazione dell'art. 1283 c.c. e quindi la parziale insussistenza del credito oggetto della domanda; chiedendo quindi di revocare il decreto ingiuntivo opposto e rigettare la domanda proposta da ### 2018 s.r.l. con il ricorso per decreto ingiuntivo.  3. #### 2018 s.r.l. si è tempestivamente costituita nel presente giudizio, chiedendo di rigettare l'opposizione proposta ritenendola infondata, insistendo nell'accoglimento della domanda proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo a dimostrazione della cui fondatezza ha ulteriormente prodotto copia dichiarazione di ### s.p.a. attestante che il credito oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo è stato effettivamente ceduto nell'ambito della cessione di crediti in blocco richiamata nelle difese di parte opposta (doc. 5).  ### ha, per il resto, dedotto la mancata prova da parte dell'opponente che la fideiussione da lui prestata fosse frutto dell'intesa anticoncorrenziale accertata con il provvedimento 55/2005 di ### d'### ha dedotto inoltre che sia l'insinuazione al passivo della debitrice principale compiuta nel 2021 a seguito del suo fallimento, sia la costituzione in mora del fideiussore compiuta al momento dell'escussione della garanzia a prima richiesta (doc. 6) avrebbero in ogni caso efficacia interruttiva del termine decadenziale previsto dall'art. 1957 c.c. e ha contestato che gli interessi applicati in corso di esecuzione del rapporto di conto corrente fossero usurari o frutto di illecito anatocismo.  4. All'udienza di trattazione è stata rilevata d'ufficio la nullità del contratto di conto corrente prodotto al doc. 4 del fascicolo monitorio (riprodotto al doc. 14 di parte attrice opponente) per apparente mancata sottoscrizione da parte del correntista e rilevata quindi d'ufficio l'apparente mancata pattuizione delle condizioni economiche applicate in corso di esecuzione del rapporto di conto corrente, per gli effetti di cui agli artt. 117.6 TUB e 1418 e 1419 c.c., invitando le parti a prendere posizione sulla questione rilevata d'ufficio ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c.  nella prosecuzione del giudizio, assegnando quindi i termini per il deposito delle memorie istruttorie e non concedendo la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto.  5. Successivamente con la prima memoria istruttoria parte convenuta opposta ha prodotto nuovamente prodotto il contratto di conto corrente comprensivo delle condizioni economiche, ma privo della sottoscrizione della società correntista (doc.  9) ed ha prodotto anche copia dei contratti di apertura credito in conto corrente nei quali risultano validamente negoziate le condizioni economiche applicate all'apertura di credito in conto (doc. 10) producendo poi in allegato alla seconda memoria istruttoria copia firmata del contratto di conto corrente (doc. 11).  6. Con la seconda memoria istruttoria la difesa di parte opponente ha dedotto un ulteriore motivo di nullità della deroga all'art. 1957 c.c. contenuta nella fideiussione da lui prestata, derivante dal fatto che tale clausola deve essere ritenuta abusiva in quanto negoziata in un contratto concluso con un consumatore nonostante comporti un significativo squilibrio della condizioni contrattuali per gli effetti di cui agli artt.  33, comma 1, e 36, comma 1, cod. cons. (d.lgs. 206/2005). A dimostrazione della qualità di consumatore allegata, l'opponente ha prodotto copia di un suo cedolino dello stipendio di agosto 2010 ricevuto dalla società garantita in esecuzione di contratto di lavoro subordinato per il quale sarebbe stato assunto nel 2002 (doc. 1, allegato alla memoria prodotta ai sensi dell'art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c.). 
Inoltre l'opponente ha prodotto copia di altre 5 fideiussioni emesse da due istituti di credito terzi rispetto a questo giudizio e riproduttive del modello ABI del 2002 (doc.  2 allegato alla memoria prodotta ai sensi dell'art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c.).  7. All'udienza dell'1.2.2024, preso atto della documentazione prodotta con le memorie istruttorie e ritenuto che la stessa consentisse apparentemente di superare i rilievi ufficiosi compiuti all'udienza di trattazione in ordine alla mancata pattuizione con forma scritta delle condizioni economiche di conto corrente, ritenuto tuttavia necessario verificare la correttezza del ricalcolo del saldo di conto eseguito unilateralmente da parte convenuta opposta in sede ###base al quale è stato quantificato il credito oggetto del decreto ingiuntivo, anche in ragione del fatto che lo stesso è stato apparentemente eseguito dando corso alla capitalizzazione trimestrale degli interessi per tutta la durata del rapporto e quindi anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 1.689 della l. 147/2013 che, modificando l'art. 120.2 TUB, ha previsto il divieto agli interessi periodicamente annotati in conto di produrre interessi ulteriori, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio su quesito indicato a verbale, fissando tuttavia un'udienza intermedia per dare corso a tentativo di conciliazione anche per verificare l'eventuale accordo delle parti su un ricalcolo del saldo di conto da loro eseguito secondo le indicazioni fornite dalla giudice istruttrice, al fine di evitare la maturazione di ulteriori spese per la consulenza d'ufficio.  8. Le trattative coltivate dalle parti per la transazione della controversia non hanno tuttavia avuto esito positivo, così come i tentativi di conciliazione giudiziale, di tal che si è dato corso all'attività istruttoria programmata e quindi allo svolgimento di c.t.u. contabile.  9. ### si è rivelata parzialmente fondata nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.  10. Parte convenuta opposta ### 2018 s.r.l. con il presente giudizio chiede che ### venga condannato all'esatto adempimento agli obblighi assunti con contratto di fideiussione omnibus stipulato il ### e che venga quindi condannato al pagamento del debito maturato da ### & ### s.r.l. in corso di esecuzione di contratto di conto corrente concluso con #### s.p.a., la quale ha esercitato il diritto di recesso da tale rapporto revocando gli affidamenti insistenti sul conto corrente nel 2016 (doc. 6 conv.).  11. ### ha allegato di aver acquistato tale credito nell'ambito di contratto di cessione di crediti in blocco concluso con ### s.p.a. 
A dimostrazione della sua successione nel credito oggetto della domanda proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, ### 2018 s.r.l. ha prodotto l'avviso pubblicato ai sensi dell'art. 58 TUB sulla ### (parte II) del 23.12. con il quale ha dato notizia dell'operazione di cessione di crediti in blocco nell'ambito del quale ha acquistato tale credito (doc. 4 conv.) e ha prodotto dichiarazione resa dalla cedente ### s.p.a. che ha attestato che anche il credito oggetto della domanda proposta nel presente giudizio è effettivamente ricompreso nella classe di crediti ceduti con l'operazione di cartolarizzazione pubblicizzata (doc. 5 conv.). 
Tali documenti, da considerare unitamente alla documentata disponibilità effettiva da parte di ### 2018 s.r.l. di tutta la documentazione contrattuale e contabile relativa sia alla fideiussione sia al conto corrente e ai conti ad esso collegati (che non avrebbe potuto essere nella disponibilità dell'opposta se non fosse stata a lei consegnata a seguito della cessione del credito), devono essere ritenuti sufficienti a dimostrare indiziariamente la successione di ### 2018 s.r.l. nel credito oggetto della domanda proposta nel presente giudizio, come preteso dalla giurisprudenza di legittimità ai fini della dimostrazione della titolarità del diritto di credito nei casi di cessione di crediti in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB (cfr. Cass. Sez. III, ord. 17944 del 22.6.2023).  12. A dimostrazione della fondatezza della domanda proposta ### 2018 s.r.l.  ha quindi prodotto, in copia, il contratto di fideiussione con il quale ### si è impegnato a pagare alla ### s.p.a., oltre che ai suoi successori o aventi causa, qualsiasi debito maturato nei suoi confronti dalla ### E ### s.r.l. sino alla concorrenza dell'importo massimo di 200.000 euro (doc. 8 fascicolo monitorio), il contratto di conto corrente concluso ### & ### s.r.l. con ### s.p.a. e i contratti di apertura credito ad esso collegati (doc.ti 9, 10 e 11), nonché gli estratti conto relativi all'intera esecuzione del rapporto di conto corrente (doc.ti sub n. 8) e la comunicazione di revoca degli affidamenti e recesso dal rapporto di conto corrente ricevuta dalla società correntista il ### (doc. 6).  13. ### ha documentato poi che ### s.p.a. ha escusso la garanzia prestata da ### lo stesso 20.12.2016 (doc. 9 fasc.  mon.), intimandogli di pagare il saldo passivo di conto corrente maturato da LA ### & ### s.r.l. e ha allegato che ### ciononostante, non ha adempiuto all'obbligo di pagare quanto richiesto.  14. Parte convenuta opposta ha quindi provato il credito vantato, fornendo prova documentale del titolo posto a fondamento della sua domanda (doc. 8) e avendo allegato l'inadempimento del garante all'obbligo di pagare l'importo garantito, tenuto conto dei criteri di ripartizione dell'onere della prova nelle azioni di responsabilità contrattuale definito dalla Cassazione a ### con la sentenza n. 13533 del 2001 che ha chiarito come “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”.  15. A giustificazione del suo inadempimento, ### ha eccepito che la fideiussione da lui prestata sarebbe nulla siccome frutto di intesa anticoncorrenziale accertata con il provvedimento n. 55/2005 di ### d'### (doc. 7 att.), come desumibile dal fatto che gli artt. 2, 6 e 8 delle condizioni generali di contratto da lui sottoscritto ricalcherebbero il contenuto del modello “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus)” elaborato in via definitiva dall'### (### a ottobre 2002. 
È tuttavia pacifico e documentato che l'accertamento compiuto da ### d'### con il provvedimento della ### d'### n. 55 del 2.5.2005 quale ### autorità garante della concorrenza tra imprese bancarie, è stato elaborato sulla base di attività istruttoria conclusasi prima della stipulazione della fideiussione costituente il titolo della domanda proposta dall'opposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, di tal che l'accertamento compiuto da ### d'### non ha valore immediatamente e direttamente presuntivo dell'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale coinvolgente anche la fideiussione prestata dall'opponente oltre 5 anni dopo il compimento di tale attività. 
Il valore presuntivo della sussistenza di intesa anticoncorrenziale attribuito all'accertamento compiuto dall'autorità garante per la concorrenza dalla giurisprudenza di legittimità (ed in particolare dalla Cassazione a ### 41994/2019) è, infatti, limitato allo specifico accertamento oggetto del provvedimento n. 55/2005 della ### d'### con la conseguenza che può predicarsi la nullità derivata dall'illecito concorrenziale accertato con il provvedimento richiamato delle sole fideiussioni che costituiscono applicazione di tale intesa illecita e quindi, in primo luogo delle sole fideiussioni omnibus “riproduttiv[e] dello schema contrattuale predisposto dall'ABI contenente disposizioni contrastanti con l'art. 2, comma 2, lett. a) della legge 287/1990” ( sul punto, analogamente, Cass. Sez. I, 17.1.2025 n. 1179; Cass. Sez. I 10.1.2024, 567). 
Nel caso oggetto del presente giudizio, tuttavia, deve rilevarsi che il testo della fideiussione prestata da ### (doc. 8 fasc. mon.) e quello del richiamato modello predisposto dall'ABI sono diversi: diverso è il numero di articoli dei quali si compone il testo contrattuale e, in particolare, il contenuto degli art. 2 e 8 della fideiussione sottoscritta da ### è almeno in parte difforme da quello contenuto nel modello predisposto dall'ABI e sanzionato da ### d'### con il provvedimento n. 55/2005. 
Tali fatti consentono di escludere sia che la fideiussione prestata da ### sia frutto di riproduzione pedissequa del modello ABI sanzionato, sia - di conseguenza - che il contenuto delle clausole contrattuali sottoscritte da ### sia frutto dell'intesa anticoncorrenziale accertata da ### d'### come sussistente oltre 5 anni prima della sottoscrizione di tale contratto, avente ad oggetto un modello di contratto diverso da quello utilizzato da ### s.p.a. 
Parte attrice non ha del resto specificamente allegato l'esistenza di altra specifica intesa anticoncorrenziale praticata dagli operatori bancari nell'ambito della quale sarebbero state applicate clausole con effetti analoghi a quelli previsti dal modello ABI del 2002, né ha allegato quali elementi renderebbero rilevante l'intesa sul piano antitrust, quali operatori bancari avrebbero partecipato a tale intesa e da quali elementi desumere la partecipazione di ### s.p.a. a tale illecito anticoncorrenziale, non allegando quindi specificamente, né provando, nessuno degli elementi costitutivi dell'eccezione di nullità della fideiussione prestata ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. a) della l. 287/1990.  ### di nullità si è quindi rivelata infondata e deve essere rigettata.  16. Anche l'eccezione di nullità dell'art. 6 della fideiussione per violazione dell'art. 33, lett. t), o 36, comma 1, cod. cons., proposta solo con la memoria depositata ai sensi dell'art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c., deve essere rigettata siccome manifestamente infondata, fatto che costituisce ragione più liquida di decisione di tale eccezione. 
Già in sede monitoria l'opposta ha infatti documentato che al momento della prestazione di tale garanzia ### fosse non solo socio al 12,5% della società garantita ma anche vicepresidente del suo consiglio di amministrazione (doc. 10). 
La circostanza, quindi, che prima di ricoprire tale incarico l'attore opponente fosse stato anche dipendente della società garantita (cfr. doc. 1 allegato alla memoria depositata ai sensi dell'art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c.), oltre ad essere stato tardivamente allegato nel presente giudizio, non consente di qualificare ### come consumatore rispetto alle obbligazioni di garanzia assunte con la fideiussione prestata nel 2010, che deduttivamente appare stipulata a protezione dell'investimento compiuto con la partecipazione nella società garantita, tramite la quale l'odierno opponente ha esercitato in forma societaria attività di impresa, occupandosi direttamente della gestione della garantita nell'ambito del suo consiglio di amministrazione (doc. 10 fasc.mon.). 
Si ritiene, quindi, provato documentalmente che ### abbia prestato la fideiussione per soddisfare esigenze estranee alla sua sfera di vita privata e familiare, di tal che deve escludersi che abbia concluso tale contratto come consumatore e che possa quindi eccepire l'invalidità della rinuncia ad opporre l'eccezione prevista dall'art. 1957 c.c. convenzionalmente pattuita ai sensi degli artt.  33, lett. t), o 36, comma 1, cod. cons.  17. Di conseguenza la deroga alla possibilità di opporre l'eccezione prevista dall'art.  1957 c.c., convenuta agli artt. 6 della fideiussione prestata da ### (doc. 8 fasc. mon.), è stata validamente convenuta siccome specificamente approvata per iscritto dal fideiussore e tale eccezione non risulta, quindi, opponibile nel presente giudizio.  18. #### ha inoltre specificamente contestato la quantificazione del credito oggetto della domanda monitoria unilateralmente compiuta da parte convenuta opposta con il ricorso per decreto ingiuntivo e tale motivo di opposizione si è rivelato parzialmente fondato per le ragioni e nei limiti di seguito esposte.  19. In primo luogo l'opponente ha allegato che nel corso di esecuzione del contratto di conto corrente sarebbero stati applicati gli interessi debitori convenzionali nonostante in 12 trimestri dal 2012 al 2015 avessero superato il tasso soglia usura applicabile al rapporto di conto corrente. 
Parte attrice opponente non ha, tuttavia, allegato che il superamento della soglia usura fosse frutto di nuove pattuizioni o del mutamento unilaterale dei tassi di interesse convenzionali precedentemente validamente negoziati né che la pretesa del tasso di interesse precedentemente validamente negoziato fosse contraria a buonafede per alcuno specifico motivo, di tal che l'eventuale superamento della soglia usura allegato da parte attrice opponente, anche qualora riscontrato come effettivamente sussistente, non avrebbe comportato la nullità del tasso di interesse convenzionale, trattandosi di ipotesi di c.d. “usura sopravvenuta” ritenuta giuridicamente irrilevante dalla giurisprudenza di legittimità con la pronuncia della Cassazione a ### 24675/2017 secondo la quale “il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della L.  108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula; nè la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto”.  ### di parte opponente, per come proposta, si è quindi rivelata documentalmente infondata e non meritevole di alcun approfondimento istruttorio ulteriore.  20. In secondo luogo l'opponente ha allegato che nel corso dell'esecuzione del contratto di conto corrente sono illecitamente maturati interessi anatocistici in violazione dell'art. 1283 c.c. quale conseguenza della capitalizzazione degli interessi debitori, che hanno contribuito a formare il credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto.  ### di parte opponente ha trovato riscontro documentale, risultando annotati in conto gli interessi passivi anche dopo l'1.1.2014 e sino alla chiusura del rapproto di conto corrente. 
Con l'art. 1.629 della l. 147/2013 è stato modificato il secondo comma dell'art. 120 TUB vietando espressamente agli interessi periodicamente capitalizzati in conto corrente, con la stessa periodicità tra interessi debitori e creditori, di produrre interessi ulteriori. La norma richiamata ha specificato inoltre che nelle successive operazioni di capitalizzazione gli interessi avrebbero dovuto calcolati esclusivamente sulla sorte capitale, escludendo pertanto che potessero essere calcolati anche sugli interessi precedentemente annotati periodicamente in conto. 
Tale disposizione ha pertanto fatto venire meno anche in ambito bancario ogni deroga al principio generale espresso dall'art. 1283 c.c. di divieto di anatocismo, impedendo che gli interessi corrispettivi, ancorché periodicamente annotati in conto, potessero produrre interessi ulteriori. 
Sebbene, pertanto, tale disposizione non abbia ovviamente avuto l'effetto di rendere nulla la clausola anatocistica precedentemente validamente concordata nel contratto di conto corrente all'art. 9, dall'entrata in vigore della disposizione richiamata deve essere considerato illecito, siccome realizzato in violazione di norma imperativa rappresentata dall'art. 1283 c.c., il comportamento consistito nel calcolo degli interessi corrispettivi sul debito capitale maturato nel trimestre precedente e comprensivo di ulteriori interessi corrispettivi non autonomamente esigibili. 
Né alcun rilievo può essere attribuito, nel caso di specie, l'art. 161.6 TUB in forza del quale i contratti già conclusi alla data di entrata in vigore del testo unico bancario sarebbero rimasti regolati dalle disposizioni di legge precedentemente vigenti, quale norma particolare specificamente dettata per disciplinare la successione delle leggi nel tempo esclusivamente in relazione all'entrata in vigore del testo unico bancario, e quindi insuscettibile di applicazione analogica, con la conseguenza che a fronte della riespansione del divieto generale di applicazione di interessi anatocistici anche nell'ambito dei rapporti di conto corrente, deve essere ritenuta indebita l'annotazione in conto di interessi anatocistici a prescindere dall'adozione di alcun provvedimento ulteriore, come del resto riconosciuto anche dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 21344 del 30 luglio 2024. 
Di conseguenza è stato chiesto alla c.t.u. di ricalcolare il saldo di conto corrente epurandolo da ogni effetto anatocistico dall'1.1.2014 alla data di chiusura conseguente all'esercizio da parte della banca del diritto di recesso.  21. Inoltre, considerato come il credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto sia stato effettivamente quantificato dalla convenuta opposta tramite consulenza di parte, è stato chiesto alla c.t.u. di applicare per tutta la durata del rapporto di conto corrente esclusivamente le condizioni economiche dimostrate come convenute per iscritto dalla convenuta con i documenti 9, 10 e 11.  22. ### svolta ha consentito di accertare che alla data di chiusura del rapporto di conto corrente il saldo avrebbe dovuto essere quantificato in € 33.967,38 in luogo degli € 38.296,06 oggetto del decreto ingiuntivo in questa sede opposto.  23. Il credito vantato dalla convenuta opposta si è, quindi, rivelato in parte insussistente e l'opposizione si è rivelata almeno in parte infondata.  24. In conseguenza del parziale accoglimento dell'opposizione proposta da ### il decreto ingiuntivo n. 7244/2023 pubblicato dal Tribunale di Milano il ### deve essere revocato.  25. ### deve essere condannato al pagamento di € 33.967,38 in favore di ### 2018 s.r.l., oltre interessi di mora che dovranno essere calcolati dal 20.12.2016, ossia dalla prima costituzione in mora documentata del fideiussore (doc. 9 fasc. mon.) e sino al saldo effettivo ai sensi dell'art. 1224 c.c., applicando il tasso di interesse legale previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., non essendo stato specificamente indicato dall'opposta il tasso di interesse di mora convenzionale del quale ha chiesto l'applicazione.  26. Le spese seguono la sostanziale soccombenza di parte attrice opponente ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono calcolate e quantificate in dispositivo sul credito accertato come effettivamente sussistente all'esito del presente giudizio, applicando i parametri medi previsti dal DM 55/2014 in relazione a tutte le fasi della controversia.  27. ### le spese di c.t.u., come liquidate con decreto del 20.11.2024 in misura pari ad € 2.000,00 per compensi, oltre oneri previdenziali ed ### vengono definitivamente poste a carico di parte convenuta opposta, essendo sorta la necessità di dare corso all'attività istruttoria realizzata dalla consulente d'ufficio in ragione di difese compiute con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo rispetto alle quali l'opposta è risultata soccombente.  Per questi motivi il Tribunale di Milano in composizione monocratica VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede: 1) in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da ### revoca il decreto ingiuntivo n. 7244/2023 pubblicato dal Tribunale di Milano il ### in favore di ### 2018 s.r.l. e nei confronti di ### 2) condanna ### a pagare € 33.967,38 a ### 2018 s.r.l., oltre interessi di mora da calcolare al saggio di cui all'art. 1284 c.c. dal 20.12.2016 al saldo effettivo; 3) pone definitivamente le spese di c.t.u. oggetto del decreto di pagamento pubblicato il ### nel corso del presente giudizio a carico di ### 2018 s.r.l.; 4) condanna inoltre ### a pagare a ### 2018 s.r.l. le spese di lite, pari a € 7.616,00 per compensi, oltre al 15% dell'importo dei compensi a titolo di rimborso forfettario per le spese sostenute, CPA ed ### 5) pone definitivamente le spese di c.t.u. oggetto del decreto di pagamento del 20.11.2024 a carico di ### 2018 s.r.l. 
Milano, 3 marzo 2025 La giudice ### 

causa n. 24283/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Tombesi Ambra Carla

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