REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli nord - ### civile -, nella persona della dott.ssa ### ha emesso la seguente ### procedimento iscritto al n. 5308 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, riservato in decisione con ordinanza del 2.01.2025, e vertente TRA ### (c.f. ###) e ### (c.f. ###), rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dagli avv.ti ### (c.f.: ###), ### (c.f.: ###) e ### (c.f.: ###), con domicilio come in atti; opponenti ### 2 ### S.R.L. (c.f. ###), in persona del l.r.p.t., e, per essa, la procuratrice ### S.P.A. (c.f. ###), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. ### (c.f. ###), con domicilio come in atti; opposta - 2 - Come alle note di trattazione scritta depositate dalla parte opponente il ### e dalla parte opposta il ###. RAGIONI DI FATTO E ### Con atto di citazione ritualmente notificato, ### e ### hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 860/2022, emesso dal Tribunale di Napoli nord il ### in favore di ### 2 ### s.r.l. per l'importo capitale di euro 376.802,41, oltre interessi e spese, quale saldo debitore dei rapporti di conto corrente n. 101740825 e n. 2389592 accesi da ### s.r.l. presso ### s.p.a., e garantiti dagli odierni opponenti.
A fondamento dell'opposizione, hanno dedotto: - Che fin dall'8.05.2008 ### s.r.l. aveva intrattenuto con ### di ### s.p.a. - poi divenuta ### s.p.a. - molteplici rapporti di conto corrente, apertura di credito ed anticipi su fatture; - Che in data ### la banca aveva revocato i finanziamenti concessi alla correntista; - Che, a seguito di ricorso monitorio depositato presso il Tribunale di Chieti il ###, ### 2 ### s.r.l., quale cessionaria dei crediti vantati da ### s.p.a., aveva ottenuto nei confronti di ### s.r.l., debitore principale, e ###### e #### quali garanti, il decreto ingiuntivo n. 744/2017 per l'importo capitale di euro 356.339,89 quale complessivo saldo debitore dei rapporti n. 101740825 e n. 400582957; - 3 - - Che il Tribunale di Chieti, con sentenza n. 812 del 29/12/2020, aveva respinto l'opposizione proposta da ### s.r.l., ### e ### revocando, invece, il decreto ingiuntivo nei confronti di ### e ### per incompetenza territoriale; - Che la predetta sentenza era stata appellata da tutti gli opponenti per i motivi illustrati nell'atto di citazione; - Che il ricorso monitorio depositato l'8.03.2022 dinanzi al Tribunale di Napoli nord era fondato sui medesimi titoli già oggetto di cognizione da parte del Tribunale di Chieti; - Che ricorreva litispendenza tra il giudizio pendente innanzi alla Corte di appello di L'### (R.G. 785/2021) e il giudizio monitorio introdotto dalla ### 2 ### s.r.l. innanzi al Tribunale di Napoli nord (R.G. 2566/2022); - Che, nel merito, difettava la titolarità del credito in capo a ### 2 ### s.r.l.; - Che essi opponenti non avevano mai prestato garanzia in favore di ### s.r.l., all'uopo disconoscendo la conformità agli originali delle fideiussioni prodotte in copia, nonché disconoscendo le sottoscrizioni apposte sulle medesime fideiussioni; - Che la banca era decaduta dalla garanzia ai sensi dell'art. 1957 c.c.; - Che i contratti di garanzia posti alla base della pretesa erano riconducibili al modello della fideiussione, non già del contratto autonomo di garanzia; - Che essi opponenti erano qualificabili come consumatori; - 4 - - Che i contratti di anticipazione regolati nei rapporti 191740825 e 400582957 non rivestivano la forma scritta ex art. 117 tub, con conseguente nullità totale di tutti gli anticipi finanziari da cui derivavano i saldi oggetto di ingiunzione; - Che i contratti erano nulli per omessa indicazione dell'isc; - Che il tasso debitore annuo effettivo del conto anticipi 101740825, pari al 15,###%, era usurario; - Che era nulla la pattuizione di interessi ultralegali, in mancanza di sottoscrizione del contratto da parte della banca; - Che il patto sulla capitalizzazione trimestrale contenuto nella scheda negoziale del 3/11/2011 era nullo per difetto di reciprocità; - Che il credito era inesigibile, non avendo la banca preventivamente agito conto i debitori di cui alle fatture anticipate.
Tanto premesso, hanno rassegnato le seguenti, testuali, conclusioni: “in via preliminare, I. accertare e dichiarare che la ### 2 ### s.r.l. non è titolare dei rapporti giuridici tratti a giudizio; per l'effetto, dichiarare nullo e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 860 dell'anno 2022 del Tribunale di ###, con declaratoria che gli opponenti nulla devono alla convenuta opposta; - sempre in via preliminare, in subordine rispetto al capo I che precede, II. accertare e dichiarare che ### e ### non hanno garantito le obbligazioni della ### s.r.l.; per l'effetto, dichiarare nullo e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 860 dell'anno 2022 del Tribunale di ###, con declaratoria che gli opponenti nulla devono alla convenuta opposta; ### in via gradata rispetto a quanto chiesto al capo - 5 - II che precede, accertare e dichiarare che l'opposta è decaduta dalle garanzie; per l'effetto, dichiarare nullo e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 860 dell'anno 2022 del Tribunale di ###, con declaratoria che gli opponenti nulla devono alla convenuta opposta; nel merito IV. accertare e dichiarare la nullità totale per difetto del paradigma di forma imposto dall'art. 117, co.1 e co.3, T.u.b. ovvero, in subordine, per omessa rappresentazione dell'I.S.C. di ciascun contratto costituivo degli anticipi finanziari regolati nei conti 191740825 e 2389592 (anche allorché codificato 400582957); per l'effetto, in ragione delle suindicate nullità totali, dichiarare nullo e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 860 dell'anno 2022 del Tribunale di ###, con declaratoria che gli opponenti nulla devono alla convenuta opposta per le causali da questa espresse in ricorso monitorio; V. in subordine, nel caso che l'On.le Tribunale dovesse ritenere che, nonostante la nullità totale, occorre comunque provvedere alla quantificazione del credito, rideterminato lo stato finale del dare e dell'avere di cui al conto anticipi 191740825 dal suo sorgere alla sua cessazione (19/12/2014), nonché dal suo sorgere all'8/3/2022 (data del deposito del ricorso monitorio), operando con esclusione degli interessi, delle spese e delle commissioni, determinando i numeri debitori sulla scorta del principio dispositivo e escludendo la capitalizzazione, accertare e dichiarare che, al 19/12/2014 e all'8/3/2022, la #### s.r.l. non era debitrice di ### s.p.a. delle somme esposte a debito di essa correntista dalle scritture del conto anticipi 101740825; per l'effetto, dichiarare nullo e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 860 dell'anno 2022 del Tribunale di ###, con declaratoria che essi opponenti nulla devono alla convenuta opposta in relazione al conto anticipi 101740825; VI. sempre con riguardo al - 6 - conto anticipi 101740825 e ai finanziamenti in esso regolati, in subordine rispetto a quanto chiesto al capo IV che precede, per il caso, denegato e non creduto, di rigetto delle eccezioni di nullità totale, accertare: (1) l'usurarietà degli interessi, (2) la nullità del patto sugli interessi per violazione dell'art. 1284 cod. civ., (3) la nullità del patto di capitalizzazione, (4) l'illegittimità degli addebiti per commissioni, spese e antergazioni e postergazioni di valuta, (5) l'inefficacia delle variazioni in pejus disposte dalla banca nel corso della relazione commerciale; per l'effetto: VI.1 rideterminato il saldo del conto anticipi 101740825 dal suo sorgere al suo termine (al 19/12/2014), nonché dal suo sorgere all'8/3/2022 (data del deposito del ricorso monitorio), escludendo spese, commissioni e capitalizzazione, determinando i numeri debitori in base al principio dispositivo della valuta effettiva e radiando gli interessi a debito della correntista ovvero, in subordine, applicandoli al tasso legale codicistico vigente per tempo ovvero, in ulteriore subordine, al tasso nominale minimo dei buoni ordinari del tesoro annuali, accertare e dichiarare che, al 19/12/2014 e all'8/3/2022, la ### s.r.l. non era debitrice di ### s.p.a. delle somme esposte a suo debito dalle scritture del conto anticipi 101740825; VI.2 per l'effetto, dichiarare nullo e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 860 dell'anno 2022 del Tribunale di ###, con declaratoria che gli opponenti nulla devono alla convenuta opposta in relazione al conto anticipi 101740825; ### ancora in subordine rispetto alle domande esposte al capo IV che precede, accertare e dichiarare, secondo le regole della buona fede oggettiva ovvero secondo il paradigma dell'art. 1460 cod. civ., l'inammissibilità e/o l'infondatezza delle domande di condanna promosse da ### 2 ### s.r.l.; per l'effetto, dichiarare - 7 - nullo e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 860 dell'anno 2022 del Tribunale di ###, con declaratoria che gli opponenti nulla devono alla convenuta opposta in relazione al conto anticipi 101740825”.
Si è costituita in giudizio ### 2 ### s.r.l., a mezzo della mandataria ### s.p.a., contestando in fatto ed in diritto le avverse deduzioni e concludendo, in via preliminare, per la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, per il rigetto dell'opposizione e, in ogni caso, per la condanna degli opponenti al pagamento della somma ingiunta o di quella diversa risultante dal giudizio.
Negata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed esperito il tentativo di mediazione con esito negativo, la causa è stata trattata senza assunzione di mezzi istruttori. All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni, celebrata mediante trattazione scritta, la causa è stata riservata in decisione con ordinanza del 2.01.2025 e con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. *****
Preliminarmente, in rito, va disattesa l'eccezione - sollevata dalla parte opponente - di litispendenza rispetto al procedimento pendente dinanzi alla Corte di Appello di L'### Ed invero, come rilevato dalla parte opposta, con sentenza 812/2020 il Tribunale di Chieti, in accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dagli opponenti ### e ### ha revocato il decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti. La sentenza è stata appellata, fra gli altri, da ### e ### per motivi di merito, ma tra i motivi - 8 - di appello non figura - come è logico che sia - la statuizione di revoca del decreto ingiuntivo per incompetenza territoriale, pronunciata proprio in accoglimento dell'eccezione da essi sollevata.
Ragion per cui, la sentenza del Tribunale di Chieti, nella parte in cui - ritenendo il Giudice adito incompetente per territorio nei confronti di ### e ### - ha revocato il decreto ingiuntivo limitatamente alla posizione di questi ultimi, è passata in giudicato.
Deve, a tale stregua, ritenersi che non vi sia materia del contendere dinanzi alla Corte di Appello di L'### quanto ai rapporti oggetto del presente giudizio, per ciò che concerne la posizione di ### e ### Nel merito, l'opposizione è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento, per i motivi di cui appresso.
Carattere assorbente riveste l'esame dell'eccezione di decadenza dalla garanzia ex art. 1957 c.c., sollevata dalla parte opponente.
Nell'atto di citazione, ### e ### hanno eccepito la decadenza ex art. 1957 c.c., allegando gli elementi fattuali posti a sostegno dell'eccezione, e sostenendo, inoltre, la loro qualità di consumatori, senza, tuttavia, dedurre esplicitamente una correlazione tra i due assunti.
Nella comparsa conclusionale, invece, si rinviene un apposito paragrafo volto a sostenere la nullità o, comunque, l'inefficacia, della clausola contrattuale di deroga all'art. 1957 c.c., siccome vessatoria, alla luce della dedotta qualità di consumatori degli opponenti, al fine di sostenere la decadenza dalla garanzia per non avere la banca agito entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale. - 9 - Orbene, l'eccezione di nullità per vessatorietà della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. deve ritenersi esaminabile, essendo il vizio di nullità rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, ed avendo la parte opponente allegato i fatti posti a fondamento dell'eccezione sin dall'atto introduttivo del giudizio.
Del resto, la parte opposta ben avrebbe potuto replicare nella memoria di replica ex art. 190 c.p.c., mentre non ha depositato alcuna comparsa nel doppio termine all'uopo concesso.
Ciò posto, occorre, innanzitutto, stabilire la natura - fideiussioni, piuttosto che garanzie autonome - delle garanzie rilasciate dagli odierni opponenti.
Invero, esse recano la clausola di pagamento a semplice richiesta scritta. Tale clausola, com'è noto, evoca la cd. garanzia autonoma, figura contrattuale atipica affermatasi nella prassi in contrapposizione allo schema tipico fideiussorio.
Sul punto, giova rammentare i principi enunciati dalla Corte di Cassazione: “### la fideiussione è volta a tutelare l'esatto adempimento della medesima obbligazione principale altrui, il contratto autonomo di garanzia pone a carico del garante un'obbligazione autonoma e diversa, proprio perché non rivolta al pagamento del debito principale, quanto a indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata. Contemporaneamente, la prestazione cui è tenuto il garante è diversa da quella cui è tenuto l'obbligato principale (autonomia del contratto autonomo rispetto all'obbligazione principale). ### nel contratto dell'espressione a prima richiesta e senza eccezioni, infine, dovrebbe orientare l'interprete verso la stipulazione di un contratto autonomo di garanzia, il quale comporta - 10 - di regola la non applicabilità dell'articolo 1957 del Cc e si caratterizza per l'assenza dell'elemento dell'accessorietà, ferma restando l'esperibilità dell'exceptio doli” (Cass., n. ###/2021).
La qualificazione del contratto è operata dal giudice di merito, al di là del nomen iuris, sulla scorta del concreto tenore delle previsioni contrattuali, al fine di verificare se la fattispecie concreta sia sussumibile nello schema fideiussorio o, piuttosto, a dispetto della denominazione utilizzata dalle parti, si discosti da esso, essendo volto a realizzare un assetto di interessi differente rispetto a quello proprio della garanzia fideiussoria.
La Corte di nomofilachia ha affermato che la clausola "a prima richiesta e senza eccezioni" dovrebbe di per sé orientare l'interprete verso l'approdo alla autonoma fattispecie della garanzia autonoma, salva evidente, patente, irredimibile discrasia con l'intero contenuto "altro" della convenzione negoziale (Cass., SS.UU., n. 3947/2010).
La successiva giurisprudenza di legittimità ha poi affermato che la deroga al modello fideiussorio non può ritenersi implicita laddove sia inserita, all'interno del contratto di fideiussione, una clausola di "pagamento a prima richiesta", o altra equivalente; non solo perché la disposizione è espressione di un'esigenza di protezione del fideiussore che, prescindendo dall'esistenza di un vincolo di accessorietà tra l'obbligazione di garanzia e quella del debitore principale, può essere considerata meritevole di tutela anche quando tale collegamento sia assente, ma anche perché una tale clausola non ha rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come "contratto di garanzia" o come "fideiussione", potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzie svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, - 11 - più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita, sia, infine, a clausole il cui inserimento nel contratto è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 c.c. (ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia), esonerando il creditore dall'onere di proporre l'azione giudiziaria (Cass., n. 16825/16; n. 84/2010; n. 19693/2022).
È stato, da ultimo, precisato che: “la sola clausola a "pagamento immediato a semplice richiesta scritta", per di più ove si accompagni alla previsione di un assetto negoziale che ricalchi nel complesso il modello fideiussorio, non consente di ritenere che il garante abbia consapevolmente sottoscritto un contratto di garanzia autonomo” (Cass., n. ###/2024).
Tanto premesso sul piano generale, osserva il Tribunale che, con riferimento alle fideiussioni in atti, non è dato rinvenire i tratti propri della garanzia autonoma, nell'accezione sopra delineata.
Ante omnia, assume rilievo il dato letterale, dal momento che nei contratti in atti vengono utilizzati i termini “fideiussione” e “fideiussore”. Considerato che trattasi di modelli negoziali predisposti dalla banca, è ragionevole ritenere che la scelta terminologica non sia casuale, ben potendo - e dovendo - l'istituto di credito, quale operatore professionale, discernere i due schemi negoziali, adoperando, se del caso, un modello di garanzia autonoma espressamente definito tale.
Inoltre, le garanzie in atti contengono una clausola di pagamento a semplice richiesta scritta, la quale, tuttavia, non si accompagna ad una espressa rinuncia, da parte del fideiussore, alla proponibilità di eccezioni con riferimento al rapporto principale. - 12 - Anche sotto tale profilo, non può mancarsi di rilevare che la qualità di operatore professionale del soggetto predisponente induce a ritenere significativa tale omissione, quale indice della volontà di stipulare una fideiussione, non già una garanzia autonoma.
Ancora, l'art. 1 delle fideiussioni per cui è causa prevede che: “La fideiussione garantisce tutto quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi, anche se moratori ed ogni altro accessorio”, così stabilendo un collegamento, quantitativo e qualitativo, tra l'obbligazione principale e quella di garanzia, che è indicativo del carattere accessorio della garanzia.
Non si rinvengono, infine, nelle fideiussioni oggetto di esame, le clausole - cd. di reviviscenza e di sopravvivenza - tipicamente ascrivibili al modello della garanzia autonoma, mentre viene mantenuto il limite ex art. 1957 c.c., con la sola previsione di un prolungamento fino a 36 mesi del termine entro cui la banca deve agire contro il debitore principale. ### degli elementi di cui si è dato conto depone, ad avviso del Tribunale, per la qualificazione della garanzia prestata come fideiussione.
Ciò posto, ### e ### affermandosi consumatori, hanno lamentato la nullità per vessatorietà della clausola di deroga all'art. 1957 c.c., eccependo la decadenza della banca dalla garanzia per inosservanza del termine posto dalla predetta norma.
Sul punto, deve farsi applicazione dei principi affermati da ultimo dalla giurisprudenza di legittimità, sulla scorta di quella comunitaria, secondo cui nel caso di una persona fisica che abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, occorre - 13 - verificare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata (Cass., n. 8662/2020; Cass. n. 28162 del 2019; Cass. n. 25914 del 2019).
Nel caso che ci occupa, è incontestato che ### e ### abbiano assunto la garanzia nella veste di consumatori, con conseguente applicabilità ad essi della disciplina di tutela consumeristica.
Per inciso, va rammentato che, finanche con riferimento al contratto autonomo di garanzia, la Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che: “La disciplina degli artt. 33, 34, 35 e 36 del codice del consumo trova applicazione anche ai contratti atipici e ciò, quanto alla previsione dell'art. 36, comma 1, anche là dove la clausola accertata come abusiva esprima il profilo di atipicità del contratto. In relazione al contratto atipico di garanzia a prima richiesta e senza eccezioni, l'accertamento dell'eventuale posizione di consumatore del garante deve avvenire con riferimento ad esso e non sulla base del contratto garantito e nel caso di riconoscimento al garante della posizione di consumatore è applicabile a sua tutela la disciplina degli artt. 33, 34, 35 e 36 del codice del consumo ed in particolare la previsione dell'art. 33, lett. t) e ciò, quanto alla clausola di limitazione della proponibilità di eccezioni, sia con riferimento alle limitazioni inerenti ad eventuali eccezioni relative allo stesso contratto di garanzia, sia con riferimento all'esclusione della proponibilità di eccezioni relative all'inadempimento del rapporto garantito da parte del debitore garantito, con la conseguenza che in quest'ultimo caso, ove la clausola - 14 - venga riconosciuta abusiva, il contratto conserverà validità ai sensi del comma 1 del citato art. 36 ed il garante potrà opporre dette eccezioni” (Cass., n. 5423/2022).
Ebbene, la clausola dei contratti di garanzia che, in deroga all'art. 1957 c.c., prolunga a 36 mesi il termine entro cui la banca può agire contro il debitore, limitando, di conseguenza, la proponibilità, da parte del garante, dell'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., è astrattamente idonea a configurare il significativo squilibrio a danno del consumatore di cui all'art. 1469 bis c.c., spettando, peraltro, al giudice di merito verificarne l'effettiva integrazione nel caso concreto, avuto riguardo al tenore dello stipulato contratto, allorquando tale clausola risulti non essere stata oggetto di specifica trattativa comportante l'esclusione dell'applicazione della disciplina di tutela in argomento ( Cass., n. 27558/2023).
La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, precisato che, ai fini della esclusione della vessatorietà delle clausole, la specifica approvazione per iscritto ex art. 1341 c.p.c., comma 2, è di per sé non esaustiva (v. Cass., 3/4/2013, n. 8167; Cass., 20/3/2010, n. 6802; Cass., 26/9/2008, n. 24262). A precludere l'applicabilità della disciplina di tutela del consumatore in argomento è, invero, necessario che ricorra il presupposto oggettivo della trattativa ex D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 34, comma 4, (v. Cass., 8/7/2015, n. 14288; Cass., 20/3/2010, n. 6802; Cass., 26/9/2008, n. 24262). Trattativa la cui sussistenza è pertanto da considerarsi un prius logico rispetto alla verifica della sussistenza del significativo squilibrio in cui riposa l'abusività della clausola o del contratto (v. Cass., 8/7/2015, n. 14288; Cass., 20/3/2010, n. 6802; Cass., 26/9/2008, n. 24262. Cfr. altresì Cass., 28/6/2005, n. 13890), spettando al "professionista" dare la prova del fatto positivo del - 15 - prodromico svolgimento di una trattativa dotata dei caratteri essenziali suoi propri, quale fatto impeditivo della relativa applicazione (v. Cass., 20/8/2010, n. 18785; Cass., 20/3/2010, n. 6802; Cass., 26/9/2008, 24262).
Nella fattispecie, nessuna trattativa è stata dedotta. ### canto, la clausola in questione prolunga il tempo in cui la banca può agire non soltanto contro il debitore principale, ma anche verso il fideiussore, esponendo quest'ultimo ad un maggior rischio connesso al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore principale, senza che, peraltro, tale aggravio risponda ad una esigenza di particolare protezione dell'interesse della banca, operatore professionale, da cui è ragionevole attendersi un livello di diligenza qualificato, anche sul piano della tempestività, nel coltivare le azioni a tutela del credito.
Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi che la clausola di deroga all'art. 1957 c.c. realizzi, in concreto, un significativo squilibrio di diritti ed obblighi contrattuali a carico dei fideiussori-consumatori.
Detta clausola è, pertanto, nulla. In applicazione del paradigma della nullità parziale, non risultando il vizio della singola clausola idoneo ad inficiare l'intero assetto contrattuale, la garanzia resta ferma, con applicazione della previsione di cui all'art. 1957 Deve, al riguardo, rammentarsi che, per consolidata giurisprudenza, non è sufficiente un semplice atto stragiudiziale per assolvere il requisito di cui all'art. 1957 c.c. Occorre, invece, un'istanza giudiziale, vale a dire un concreto rimedio processuale volto ad ottenere, in via di cognizione o in executivis, secondo le forme e nei modi previsti dalla legge, l'accertamento e il soddisfacimento della pretesa creditrice ( Cass., n. 2532/2005). - 16 - La Corte di Cassazione, inoltre, ha avuto modo di affermare che: “Agli effetti della disposizione contenuta nell'art. 1957 c.c., secondo la quale il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale purché il creditore entro sei mesi abbia promosso le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate, per istanza deve intendersi ogni iniziativa di carattere giudiziario assunta secondo le forme del codice di rito in relazione al tipo di tutela domandato; ne consegue che tutte le volte che il giudice debba essere adito con ricorso da depositarsi in cancelleria, la data cui avere riguardo è quella del deposito e non anche quella successiva della notificazione del ricorso e del pedissequo provvedimento” (Cass., n. 7502/2004). Ed infatti, non può porsi a carico del ricorrente il tempo impiegato dall'ufficio giudiziario per esaminare e accogliere l'istanza, senza accollargli un onere non suscettibile di adempimento con l'ordinaria diligenza.
Nella fattispecie, è incontestato che la banca, nel recedere dai rapporti di conto corrente in data ###, abbia depositato il ricorso monitorio dinanzi al Tribunale di Chieti - tanto contro il debitore principale, quanto contro i garanti - solo nel 2017, allorquando il termine di sei mesi di cui all'art. 1957 c.c. era ormai decorso.
Né - è bene precisare - può ritenersi che con la previsione dell'obbligo di pagamento a semplice richiesta scritta le parti abbiano inteso derogare alla previsione ex art. 1957 c.c., dal momento che gli stessi atti di fideiussione prevedono espressamente l'onere per la banca di agire contro il debitore principale, solo prolungando il termine fino a 36 mesi. - 17 - In definitiva, ai sensi dell'art. 1957 c.c., l'istituto di credito è decaduto dalla garanzia nei confronti di ### e ### Per le ragioni tutte di cui sopra, l'opposizione deve essere accolta, con assorbimento di ogni altra questione e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo va revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte opposta e si liquidano come da dispositivo, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. 55/2014. P.Q.M. Il Tribunale di Napoli nord, ### civile, in persona del Giudice dott.ssa ### definitivamente pronunziando nel procedimento pendente tra le parti come in epigrafe individuate, così provvede: 1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 860/2022; 2. condanna la parte opposta alla refusione delle spese di lite in favore della parte opponente, che qui si liquidano in euro 14.000,00 per compenso relativo alla fase giudiziale ed euro 700,00 per compenso relativo alla fase di mediazione, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge, nonché euro 634,00 per esborsi relativi alla fase giudiziale ed euro 97,60 per esborsi relativi alla fase di mediazione, con attribuzione ai difensori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in ### il 22 aprile 2025 Il Giudice dr.ssa
causa n. 5308/2022 R.G. - Giudice/firmatari: De Vivo Maria