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Tribunale di Reggio Emilia, Sentenza n. 993/2025 del 26-11-2025

... contrattuale elaborato dall'ABI per le fideiussioni omnibus, senza investire il settore delle fideiussioni rilasciate a garanzia di obbligazioni derivanti da specifiche operazioni bancarie. Come affermato da condivisibile orientamento giurisprudenziale, il richiamato provvedimento della ### d'### ha infatti l'effetto di invertire l'onere della prova circa la fattispecie di intesa concorrenziale solo in caso di fideiussione omnibus, mentre in caso di fideiussione ordinaria, la parte attrice non può giovarsi dell'inversione dell'onere della prova derivante dalla corrispondenza delle clausole del contratto di fideiussione omnibus a quelle dello schema ABI sanzionato dal suddetto provvedimento (Tribunale di Milano 21/6/2022, n. 5481, Tribunale di Bologna 13/1/2022, n. 64; Tribunale di ### 31/3/2023 412/2023). In tali casi deve essere verificata in concreto la persistenza, nel mercato nazionale, di una intesa illecita lesiva della concorrenza. Ne consegue che l'onere probatorio relativo all'esistenza di una intesa illecita, all'epoca della stipula del contratto di fideiussione, grava sull'attore, che ha eccepito la nullità della fideiussione, per asserita violazione della normativa antitrust. (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE ORDINARIO di #### Il Giudice, lette le note sostitutive di udienza, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., depositandola telematicamente. 
Il Giudice N. R.G. 1928/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di ### nell'### Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 1928/2024 promossa da: “L'### S.R.L.” (C.F. ###) con il patrocinio dell'avv. ### elettivamente domiciliato in ###. ###. 22 42124 ### presso il difensore avv. #### con il patrocinio dell'avv. ### elettivamente domiciliato in ###. ###. 22 42124 ### presso il difensore avv. #### OPPONENTI contro ### 2018 S.R.L. (C.F. ###) tramite la mandataria ### S.p.a., con il patrocinio dell'avv. ### e dell'avv. ### (###) ###. ###/###.###. 22 ### elettivamente domiciliat ###20149 MILANO presso il difensore avv. ##### parti hanno concluso come da fogli di p.c. 
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con citazione ritualmente notificata, L'### S.r.l. e ### hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 372/2024, emesso in data ### dal Tribunale di ### con il quale era stato loro ingiunto di pagare, rispettivamente quale debitore principale e fideiussore, la somma di € 123.009,23 oltre interessi e spese del procedimento monitorio in favore di ### 2018 S.r.l., tramite la mandataria ### S.p.a. quale saldo debitore del contratto di conto corrente n. 42923 acceso in data ### dalla società ingiunta presso ### dei ### di ### S.p.a. e quali rate impagate del contratto di finanziamento n. 741429752 concesso alla società opponente dal medesimo istituto di credito, in data ###. 
Gli opponenti, in estrema sintesi, hanno eccepito 1) il difetto di legittimazione attiva di ### 2018, stante l'inesistenza della cessione del credito; 2) l'assenza di prova del credito; 3) l'inesistenza di alcuna garanzia a manleva del preteso credito derivante da scoperto di conto corrente conto; 4) la nullità della garanzia personale con riguardo al contratto di mutuo chirografario del 28/4/2009, in quanto a) non sottoscritta da ### b) contenente clausole vessatorie non sottoscritte specificamente dal fideiussore; c) contenente la rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c., in violazione della normativa antitrust, con conseguente decadenza dell'opposta dal diritto di escutere qualsivoglia garanzia nei confronti di ### 5) la prescrizione di ogni diritto di credito nei confronti di ### quale persona fisica. 
Sulla scorta di quanto sopra hanno chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituita in giudizio ### 2018 S.r.l., tramite la mandataria ### S.p.a., contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto. Parte opposta, costituendosi ha dato atto che a seguito della richiesta di escussione, il ### di ### aveva liquidato l'importo di € 40.460,78, somma da porre a deconto del maggior dovuto con riguardo esclusivamente al contratto di finanziamento. 
La causa è stata istruita mediante la documentazione prodotta dalle parti e ordine di esibizione, quindi è passata in decisione sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti come riportate in epigrafe, con assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.  ### è parzialmente fondata e va accolta nei limiti di cui si dirà. 
Deve essere, in primo luogo, rigettata l'eccezione di carenza di titolarità/legittimazione attiva in capo all'opposta. 
Si osserva preliminarmente che la legitimatio ad causam, in quanto condizione dell'azione (il cui difetto impedisce la trattazione e il giudizio di merito), consiste nell'affermazione della titolarità attiva e passiva del rapporto giuridico dedotto nella domanda, pervenendosi a riconoscerla per il solo fatto dell'affermazione della titolarità del rapporto sostanziale. Essa, pertanto, si determina non in base alla effettiva titolarità del rapporto, che è questione di merito, ma in base alla prospettazione data dall'attore. 
E' pertanto evidente che, sulla base di quanto allegato da ### 2018, sussiste senz'altro la legittimazione attiva, dovendosi esaminare, invece, l'effettiva titolarità attiva del rapporto oggetto di causa. 
Sotto tale profilo si osserva che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di ### nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco di crediti da parte di un istituto bancario, la titolarità del credito in capo al cessionario è provata attraverso la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla ### recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che sia necessaria una specifica enumerazione di ciascuno di essi. Pertanto, la mera elencazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco prova il contratto di cessione, senza necessità di una specifica enumerazione dei rapporti oggetto di cessione “allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti” (ex multis Cass. n. 10200/2021). 
Ciò significa che la circostanza per cui l'avviso pubblicato sulla ### rechi una semplice elencazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco non deve portare, per ciò solo, a ritenere che le relative indicazioni non rispecchino fedelmente quelle contenute nel contratto di cessione, per la cui validità non è affatto necessaria una specifica enumerazione dei rapporti oggetto di cessione, essendo di contro sufficiente che gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuarli senza incertezze. ###à della pubblicazione dell'avviso in ### a provare l'avvenuta cessione e, quindi, la legittimazione attiva in capo alla parte cessionaria, è stata di recente riaffermata dalla Suprema Corte che ha ritenuto che “### pubblicato sulla ### dell'avvenuta cessione di crediti in blocco è idoneo a dimostrare la legittimazione attiva della cessionaria se contiene l'indicazione, necessaria e sufficiente, delle caratteristiche oggettive dei crediti ceduti, che permettano di individuare con certezza che il credito in contestazione è ricompreso nell'oggetto della cessione” (Cass. n. 220/2023; Cass. n. 4277/2023). 
Nel caso in esame risulta dimostrato, per via documentale, che i crediti azionati con il procedimento monitorio sono stati oggetto di cessione da parte di ### dei ### di ### in favore di ### 2018. 
E, infatti, nella ### n. 151 del 23/12/2017 viene data comunicazione della cessione dei rapporti di titolarità della ### cedente a ### 2018 aventi, per quanto nella presente sede rileva, le seguenti caratteristiche: “rapporti giuridici sorti in capo a ### (o a banche dalla stessa incorporate), antecedentemente al 31 dicembre 2016, per effetto dell'esercizio dell'attivita' bancaria in tutte le sue forme; ### rapporti giuridici risolti e, laddove applicabile, in relazione ai quali il debitore principale sia stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine; ### rapporti giuridici classificati in "sofferenza" sia alla data del 31 dicembre 2016 sia alla data del 20 dicembre 2017” (doc.  3 fascicolo monitorio).  ### ha altresì prodotto la comunicazione con cui MPS ha confermato che “il credito vantato nei confronti della L'### s.r.l. (C.F. e P. IVA ###), derivante finanziamento chirografario 741429752 di originari € 150.000,00, concesso dalla filiale di ### della ### dei ### di ### S.p.a. alla società L'### S.R.L. e dal contratto di conto corrente n. 42923 intestato alla società L'### S.R.L., acceso in data ### presso la filiale di ### della ### dei ### di ### S.p.a., è rientrato nell'operazione di cessione pro-soluto di crediti e rapporti giuridici individuabili in blocco - ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge del 30 aprile 1999 n. 130 e dell'art. 58 del D. Lgs del 1° settembre 1993 n. 385, conclusa in data ### tra la ### S.p.A. e la società ### 2018 S.r.l.” (doc. 7 parte opposta). 
La dichiarazione della banca cedente è senza dubbio idonea a dare la prova del trasferimento e pone al riparo l'opponente dal rischio di essere chiamato a pagare due volte per lo stesso debito (all'ingiungente e al creditore originario). Infatti, il cessionario di un credito che agisca nei confronti del debitore ceduto è tenuto a dare prova unicamente del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi, il quale, essendo un negozio giuridico a causa variabile, è sottratto ad ogni esigenza di forma se non richiesta dal negozio costituente la causa del trasferimento dei crediti medesimi (Cass. 18016 del 9/7/2018). 
In ragione di quanto precede, dunque, vi è chiara evidenza della inclusione dei crediti oggetto di causa tra quelli oggetto di cessione, con la conseguenza che risulta pienamente dimostrata la titolarità del credito per cui è lite in capo alla convenuta. 
Venendo al merito si osserva innanzitutto che parte opposta ha prodotto il contratto di conto corrente 42923.53 (doc. 6 fascicolo monitorio); il contratto di finanziamento con relativo piano di ammortamento e quietanza di erogazione (doc. 7 fascicolo monitorio); l'estratto ex art. 50 TUB del contratto di conto corrente n. 42923.53 (doc. 9 fascicolo monitorio); le comunicazioni di costituzione in mora e le revoche degli affidi ritualmente notificate (doc. 11 fascicolo monitorio). Costituendosi in giudizio, parte opposta ha prodotto gli estratti conto integrali, a partire dal 24/4/2009, del contratto di conto corrente n. 42923.53 (doc. 8 comparsa di costituzione), nonché il piano di ammortamento del finanziamento con indicazione specifica della quota di capitale e della quota di interessi applicata (doc.  9). 
Il Tribunale rileva, in via del tutto dirimente, e salve le specificazioni di cui si darà conto nel prosieguo, relative all'incasso della garanzia prestata da ### Coop. a r.l. a garanzia del mutuo chirografario, che la documentazione superiormente indicata prova l'esistenza del credito nella misura azionata. 
Non risulta dimostrata inoltre la tesi degli opponenti relativa all'intervenuta estinzione dei crediti vantati da ### osservandosi che in tema di onere della prova dell'avvenuto pagamento, trova applicazione la regola generale secondo cui mentre il creditore che agisce è tenuto a provare l'esistenza di una valida pretesa creditoria (come nel caso di specie), grava sul debitore l'onere di dimostrare il fatto estintivo del credito. Tale prova nel presente giudizio è del tutto carente. 
Si osserva ancora che la circostanza relativa alla sottoscrizione, da parte di ### di titoli obbligazionari MPS gravati da pegno in garanzia dei debiti contratti con la banca dalla società L'### di valore maggiore rispetto agli sconfinamenti di volta in volta registrati negli estratti conto trimestrali è in ogni caso irrilevante nel presente giudizio, atteso che, secondo la stessa prospettazione degli opponenti, ### aveva acquistato una somma pari a circa € 200.000,00 in titoli obbligazionari quale forma di investimento personale, sicché tali rapporti sono estranei alla presente controversia. 
Ciò posto va chiarito, che, come riconosciuto dalla stessa parte opposta, è fondata l'eccezione degli opponenti secondo cui ### non ha mai assunto la veste di fideiussore con riguardo rapporto di conto corrente. 
Esaminando quindi le doglianze con riguardo alla fideiussione prestata in relazione al contratto di finanziamento n. 741429752, stipulato in data ### con ### dei ### di ### si osserva quanto segue. 
Emerge documentalmente che ### legale rappresentante della società L'### ha sottoscritto apposita fideiussione specifica contestualmente alla stipula del contratto di finanziamento in data ### (doc. 7 fascicolo monitorio); la stessa ha altresì rilasciato fideiussione specifica (doc.  10 fascicolo monitorio), senz'altro riferita, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, al contratto di finanziamento dedotto in lite. Ciò risulta chiaramente dall'esame della documentazione in oggetto, ove emerge che la garanzia è prestata in relazione al “finanziamento del valore di €.  150.000,00 durata 60 mesi”, che altro non è che l'importo e la durata del finanziamento di cui si discorre.  ### opposta ha, quindi, provato che ### si è costituita fideiussore della società L'### in relazione agli obblighi di cui al contratto di finanziamento n. 741429752. 
Con riguardo alla garanzia concessa contestualmente alla stipula del prestito, va innanzitutto disattesa l'eccezione di nullità della fideiussione per difetto di accordo per non essere il negozio stato sottoscritto da ### personalmente, ma solo in qualità di legale rappresentante della società contraente. 
Dall'esame della scheda negoziale emerge infatti che alla sottoscrizione del contratto di finanziamento hanno partecipato la società l'### S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore ### e ### in proprio quale garante (pag. 1). Inoltre, il contratto di finanziamento è sottoscritto dalla società, la quale ha apposto sul contratto il proprio timbro, in persona del legale rappresentante [### che ha apposto la propria sigla al timbro della società, nonché da ### in proprio, quale garante (pag. 5), sottoscrizioni mai disconosciute. Il contratto prevede espressamente, alla clausola n. 6, la costituzione di ### quale garante della società.  ### è quindi infondata. 
Tanto chiarito, va altresì respinta l'eccezione di vessatorietà ai sensi del codice del consumo delle clausole contenute all'interno del contratto di finanziamento, in quanto non sottoscritte specificamente dal fideiussore. Si rileva infatti che ### al momento del perfezionamento del contratto, rivestiva, come già evidenziato, la qualità di legale rappresentante, essendo altresì socia al 99% di L'### come emerge chiaramente sia dall'intestazione del contratto di finanziamento, sia dalla visura della società in atti (doc. 4 fascicolo monitorio). Alla luce di ciò deve escludersi la qualità di consumatore in capo alla medesima, con conseguente rigetto delle eccezioni fondate sulla violazione della disciplina di cui agli artt. 33 comma II lett.t) e 36 cod. consumo.
Il fideiussore ha altresì eccepito la nullità della clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 per violazione della normativa antitrust, in quanto realizzante una pratica commerciale distorsiva della concorrenza, in virtù del provvedimento 55 del 2 maggio 2005 della ### d'### con conseguente decadenza dell'opposta dal diritto di escutere qualsivoglia garanzia, clausola prevista sia all'art. 6 della garanzia rilasciata il ### (doc. 7), sia all'art. 5 della garanzia del 27/4/2009 (doc. 10). 
Tanto premesso, si osserva che le fideiussioni in esame sono state stipulate nell'aprile 2009 e, quindi, in un periodo successivo rispetto a quello oggetto dell'accertamento effettuato dalla ### d'### col provvedimento amministrativo n. 55 del 2 maggio 2005. Le stesse inoltre non sono fideiussioni omnibus, bensì ordinarie (o specifiche), essendo volte a garantire uno specifico rapporto negoziale. 
Rileva il Tribunale che nelle ipotesi di fideiussione specifica il fideiussore non può giovarsi dell'accertamento della ### d'### che ha riguardato esclusivamente lo schema contrattuale elaborato dall'ABI per le fideiussioni omnibus, senza investire il settore delle fideiussioni rilasciate a garanzia di obbligazioni derivanti da specifiche operazioni bancarie. Come affermato da condivisibile orientamento giurisprudenziale, il richiamato provvedimento della ### d'### ha infatti l'effetto di invertire l'onere della prova circa la fattispecie di intesa concorrenziale solo in caso di fideiussione omnibus, mentre in caso di fideiussione ordinaria, la parte attrice non può giovarsi dell'inversione dell'onere della prova derivante dalla corrispondenza delle clausole del contratto di fideiussione omnibus a quelle dello schema ABI sanzionato dal suddetto provvedimento (Tribunale di Milano 21/6/2022, n. 5481, Tribunale di Bologna 13/1/2022, n. 64; Tribunale di ### 31/3/2023 412/2023). In tali casi deve essere verificata in concreto la persistenza, nel mercato nazionale, di una intesa illecita lesiva della concorrenza. 
Ne consegue che l'onere probatorio relativo all'esistenza di una intesa illecita, all'epoca della stipula del contratto di fideiussione, grava sull'attore, che ha eccepito la nullità della fideiussione, per asserita violazione della normativa antitrust. 
In tal senso, la Suprema Corte ha affermato, difatti, che “il carattere uniforme dell'applicazione della clausola contestata è certamente elemento costitutivo della pretesa attorea, essendo la sua necessità pacificamente prevista nel provvedimento della ### d'### su cui l'attore fonda, in buona sostanza la sua pretesa. In quanto elemento costitutivo del diritto vantato, dunque, esso doveva essere provato dall'attore, secondo la regola generale di cui all'art. 2967 c.c.” (Cass. n. ###/2018). Per cui “compete all'attore che deduca un'intesa restrittiva provare il carattere uniforme della clausola che si assume essere oggetto dell'intesa stessa” (Cass. n. 13846/2019). 
Nel presente giudizio l'opponente ha chiesto dichiararsi la nullità delle richiamate clausole delle fideiussioni per cui è causa, per violazione della normativa antitrust, in quanto riproducenti lo schema contrattuale predisposto dall'ABI per la stipula delle fideiussioni omnibus, senza però offrire la prova che MPS abbia realizzato, tramite lo schema recante tali clausole, unitamente ad altri istituti di credito, neppure identificati, un'intesa anticoncorrenziale rilevante ai sensi dell'art. 2 della Legge 287/1990. 
Il fatto che la banca abbia proposto a ### un contratto, contenente clausole conformi allo schema uniforme ### non può ritenersi elemento, di per sé stesso sufficiente, a dare effettivo conto, se pure in termini indiziari, della sussistenza di una intesa rilevante sul piano antitrust. 
Pertanto, non risulta dimostrata l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale finalizzata all'applicazione uniforme delle clausole contestate. Da tanto deriva il rigetto della eccezione. 
Va infine respinta l'eccezione di prescrizione del diritto di credito vantato nei confronti di ### per essere stata la diffida notificata alla stessa unicamente nella sua qualità di legale rappresentante. 
Si rileva che è pacifico oltre che documentale (doc. 11 fascicolo monitorio) che in data ### si è verificata la revoca del mutuo. Orbene in data ### si è perfezionata la notifica della diffida da parte dell'odierna opposta nei confronti del debitore principale, ciò essendo sufficiente al rigetto dell'eccezione in esame atteso che, come noto, con riferimento all'obbligazione solidale passiva, ai sensi dell'art. 1310 c.c. l'atto, rivolto ad uno dei debitori, con cui il creditore interrompe la prescrizione ha effetto anche nei confronti degli altri coobbligati. 
Va infine dato atto che a seguito di ordine di esibizione disposto da questo Giudice, è stato accertato l'incasso della garanzia prestata da ### Coop. a r.l. riferita alla rimessa del ### di ### a favore dell'### di credito ### dei ### di ### a garanzia del mutuo chirografario n. 741429752 dedotto in lite (pratica ### n. 50334999, azienda registro ### n. 50017698) per € 40.460,78. 
Pertanto, tale somma deve essere detratta dall'importo indicato nel decreto ingiuntivo quale residuo debito derivante dal finanziamento chirografario n. 741429752, pari a € 80.921,55, che all'esito dell'operazione aritmetica risulta quindi pari a € 40.460,77. Solo con riguardo al pagamento di tale somma, inoltre, ### deve essere condannata quale debitore solidale in forza della fideiussione prestata, essendo stata accertata l'assenza di alcuna garanzia dalla medesima assunta con riguardo al contratto di conto corrente n. 42923, il cui saldo debitore, all'esito del giudizio va confermato nella misura di € 42.087,68. 
Alla luce di tutto quanto esposto, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e la società L'### va condannata al pagamento in favore dell'opposta della minor somma di € 82.548,45, in solido con ### limitatamente, con riguardo a quest'ultima, all'importo di € 40.460,77, oltre interessi nella misura legale dalla domanda al saldo. 
Venendo alle spese di lite, stante la reciproca soccombenza, le stesse vanno integralmente compensate tra le parti.  P.Q.M.  Il Tribunale, definendo il giudizio, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1. Revoca il decreto ingiuntivo n. 372/2024, emesso in data ### dal Tribunale di ### 2. ###'### S.r.l. al pagamento in favore dell'opposta della somma di € 82.548,45 di cui € 40.460,77 in solido con ### nella sua qualità fideiussore in relazione al contratto di finanziamento n. 741429752, oltre interessi nella misura legale dalla domanda al saldo; 3. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.  ### nell'### 26 novembre 2025 Il Giudice dott.

causa n. 1928/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Fioroni Laura

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Corte d'Appello di L'Aquila, Sentenza n. 1133/2025 del 30-10-2025

... maggio 2005 ossia agli artt. 2,6,8 dello schema ABI di fideiussione omnibus nella pag. 9/23 misura in cui il Giudice di ### nel capo della sentenza a pag. 5 inizio del secondo paragrafo “l'eccezione di nullità della fideiussione, per esservi contenuteall'art. 6terdisposizioni di contenuto analogo a quelle censurate dalla ### d'### con il provvedimento n. 55 del 2005, ossia-analogo-agli artt 2,6,8 dello schema ABI di fideiussione omnibus-cd. Clausola di reviviscenza di deroga ai termini stabiliti dall'art. 1957 c.c. , e di sopravvivenza, è inconferente”), Con questo motivo l'appellante sostiene che la clausola di cui all'art. 6 ter, determinando una deroga alle garanzie di cui agli artt. 1950, 1952, 1956 e 1957 c.c., con rinuncia ai diritti derivanti, da cui consegue la dispensa a favore della banca dell'agire nei termini previsti, risulta conforme alla clausola dichiarata illegittima dal provvedimento della ### d'### n. 55/2005, trovando applicazione l'art. 1428 c.c. ai sensi del quale la nullità di singole clausole comporta la nullità dell'intero contratto nel caso risulti che le parti non l'avrebbero concluso senza le clausole colpite dalla nullità. ### l'appellante la garanzia (leggi tutto)...

testo integrale

R.g. n. 229/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte ### di L'### in persona dei magistrati: ### rel.  ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 229/2024, posta in decisione nell'udienza collegiale del 23 settembre 2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente tra D'### (c.f.:###); rappresentato e difeso dall'Avv. ### D'### appellante e ### S.P.A., nuova denominazione assunta da ### per la gestione di ###S.G.A. S.p.a., (c.f:###), e per essa #### S.P.A, (C.F. e N. Iscr. ### di ####, P.IVA ###), in persona della procuratrice Dott.ssa ### rappresentata e difesa dall'Avv. ### appellata nonché pag. 2/23 ### S.P.A ( c.f.: ###), in persona del legale rappresentante pro tempore appellata contumace avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 482/2023 del Tribunale di Chieti, pubblicata in data 18 settembre 2023.  ### del 23 settembre 2025, fissata per la rimessione della causa a decisione a norma dell'art. 352 c.p.c., veniva sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e le parti precisavano le rispettive conclusioni mediante il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza nel termine loro assegnato. 
La causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza resa in pari data. 
Conclusioni dell'appellante: “### l'Ecc.ma Corte di Appello di Appello, contrariis reiectis: - in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 482/2023 emessa dal Tribunale ordinario di Chieti, nell'ambito del giudizio N.R.G. 2103/2021, depositata in cancelleria in data ###, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “### in via principale accertare e dichiarare la violazione del ### del ### art. 33 e pertanto dichiarare la nullità totale dell'art 6 ter del contratto di finanziamento fondiario rep.53599 racc 23959; in via subordinata: accertata la natura di contratto autonomo di garanzia delle obbligazioni assunte tra la Bls e D'### dichiarare estinta l'azione per prescrizione. 
In via ulteriormente gradata: accertare e dichiarare la violazione della legge antitrust e/o dell'art 1938 cc pertanto dichiarare la nullità totale dell'art 6 ter del contratto di finanziamento fondiario rep.53599 racc 23959. pag. 3/23 In via ulteriormente gradata: accertare e dichiarare la violazione della legge antitrust e/o dell'art. 1938 cc pertanto dichiarare la nullità parziale dell'art 6 ter del contratto di finanziamento fondiario rep.53599 racc 23959 con tutte le conseguenze di legge ed in particolare la violazione dei termini ex art. 1957 cc comma II nonché la violazione della buona fede e della correttezza dovuti per legge nel contratto intercorso e pertanto ritenere la fidejussione nulla annullabile e /o inefficace .   In via del tutto gradata e in via residuale: ritenere nullo il precetto avanzato stante la somma richiesta assai diversa e assai più alta di quanto correttamente dovuto una volta decurtata dei ratei già versati dalla ### scarl sino al 2010 e dall'apprensione della somma di €. 116.000,00 = a seguito della esecuzione forzata.” Con vittoria di spese diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”. 
Conclusioni dell'appellata: “### - ### S.P.A., E #### S.P.A., così come rappresentata, difesa e domiciliata, nel riportarsi a tutto quanto dedotto ed eccepito nei propri scritti difensivi, chiede e conclude, ### l'On.le Corte di Appello di L'### contrariis rejectis: 1.in via preliminare accertare e dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello per violazione degli artt. 345 e 348 bis e segg. c.p.c. per i motivi spiegati in premessa; 2.sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della cessionaria in ordine alle eventuali pretese e relative responsabilità anche di natura patrimoniale rivenienti da atti e/o fatti e/o circostanze anteriori la data di cessione; 3. nel merito, rigettare totalmente il presente gravame e le conclusioni tutte ivi formulate, perché inammissibili ed infondate e per l'effetto, confermare la sentenza 482/2023, pubblicata il ###, emessa dal Tribunale di Chieti, Giudice Dott.  ### per i motivi spiegati in premessa; 4. condannare la parte appellante alla rifusione delle competenze legali”. 
FATTO E DIRITTO 1.Sentenza impugnata. Con sentenza n. 482/2023, pubblicata in data 18 settembre 2023, il Tribunale di Chieti accoglieva parzialmente l'opposizione a precetto proposta pag. 4/23 da ### D'### nei confronti di ### S.p.a., dichiarando il diritto della banca a procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'opponente per il credito di € 142.658,70 in luogo della maggior somma intimata, pari a € 267.807,18, con compensazione nella misura del 50% delle spese di lite, poste per il restante 50% a carico dell'opposta e dell'intervenuta in solido.  1.2 A fondamento della proposta opposizione esponeva il D'### che il precetto si fondava sul contratto di finanziamento fondiario stipulato tra la ### di ### e ### spa e la ### società consortile a r.l, sottoscritto in ### il ###, con rogito per notaio ### repertorio n. 53599 racc.  23959, nonché sul decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di ### n. 103/11 per € 7.243,88, avente ad oggetto interessi del conto corrente di corrispondenza n. 486351 intestato a ### società consortile a r.l. 
Aggiungeva che la ### di ### e ### era intervenuta nel 2011 nella procedura esecutiva immobiliare R.g.e.i. n. 60/2010 dinanzi al Tribunale di ### partecipando al riparto e vendendosi assegnate somme complessive per euro 116.123,04. 
Eccepiva la violazione del ### del ### avendo il D'### prestato la garanzia come persona fisica ed in favore di società consortile che non prevede ripartizione di utili, con conseguente invalidità delle clausole contenute nell'art. 6 ter del contratto di mutuo in quanto vessatorie e non oggetto di specifica trattativa fra le parti. 
Eccepiva l'invalidità della fideiussione per violazione dell'art. 1938 c.c., essendo la clausola di cui all'art. 6 ter lett. b) formulata in maniera indeterminata ed incerta riguardo all'ammontare dell'importo garantito, la durata e l'estensione della stessa, oltre che l'invalidità della fideiussione, in quanto riproduttiva dello schema Abi censurato dalla ### d'### con il provvedimento n. 55/2005 e lesiva della normativa antitrust. 
Asseriva la violazione da parte della banca dei doveri di correttezza e buona fede, per non aver comunicato al garante l'aggravamento della posizione debitoria della società mutuataria, con conseguente estinzione dell'obbligazione fideiussoria. 
Sosteneva che il contratto concluso con la banca fosse un contratto autonomo di garanzia e non una fideiussione, contenendo clausole di pagamento a prima richiesta e pag. 5/23 senza eccezioni, e che l'azione nei suoi confronti dovesse ritenersi prescritta a seguito del decorso di dieci anni dalla comunicazione della decadenza dal beneficio del termine, ricevuta in data ###, non operando l'interruzione della prescrizione nei confronti del garante determinata dal successivo intervento della banca nella procedura esecutiva immobiliare r.g.e.i. n. 60/2010, pendente dinanzi al Tribunale di ### nei confronti della mutuataria. 
Contestava il quantum precettato che non aveva tenuto conto del conseguimento da parte dell'opposta dell'importo di € 116.000,00 a seguito dell'intervento nella menzionata procedura esecutiva.  1.3 Nel costituirsi in giudizio ### s.p.a., cessionaria, contestava le argomentazioni dell'opponente, sostenendo che il D'### avesse prestato la garanzia non in qualità di persona fisica, bensì come rappresentante legale e socio della ### società consortile a.r.l., ed inoltre che trattavasi di fideiussione specifica e che quindi non era configurabile alcuna violazione dell'art. 1938 c.c., né della normativa antitrust, e che l'intervento nella procedura esecutiva aveva interrotto la prescrizione anche nei confronti del garante ex art 1957 c.c.; nella memoria ex art 183 co. VI n. 2 c.p.c.  rappresentava di essere incorsa in un errore materiale e che dalla somma precettata andava decurtato quanto percepito in sede esecutiva, risultando pertanto il D'### debitore del minor importo di € 142.658,70.  1.4 Con atto di intervento ex art 111 c.p.c. si costituiva in giudizio ### s.p.a., quale mandataria di ### s.p.a., rappresentando che la ### s.p.a. con contratto del 05.08.22. aveva ceduto alla società mandante un portafoglio di crediti classificati come deteriorati fra cui quello oggetto di causa e facendo proprie le difese dell'opposta. 
Rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, acquisita la documentazione prodotta, all'udienza del 16.05.23 il giudice, sulle conclusioni precisate dalle parti, tratteneva la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.  1.4 Il Tribunale di ### riteneva l'opposizione a precetto parzialmente fondata, rideterminando l'importo dovuto dall'opponente in € 142.658,70. pag. 6/23 Perveniva a tale decisione dopo aver in primo luogo escluso la violazione delle norme del ### del ### previste dal d. lgs. n. 206/2005, per la mancata specifica approvazione delle clausole ritenute dall'opponente vessatorie, in quanto il D'### aveva prestato la fideiussione con riferimento alle obbligazioni scaturenti dal contratto di mutuo concluso dalla ### soc. consortile di cui era ### del consiglio di amministratore, socio e legale rappresentante: pertanto, secondo l'insegnamento delle giurisprudenza di legittimità riportata, rivestendo posizioni apicali nell'ambito della società mutuataria, era da escludersi che il garante avesse sottoscritto la fideiussione in qualità di consumatore, per finalità estranee all'attività svolta nell'ambito della società, non avendo peraltro alcuna rilevanza la circostanza che la ### fosse una società consortile, posto che la stessa svolgeva attività imprenditoriale e commerciale, come risultava dalla documentazione in atti. 
Infondata secondo il Tribunale doveva ritenersi anche l'eccezione di nullità della garanzia per violazione dell'art. 1938 c.c., basata dall'opponente sulla mancata indicazione dell'importo massimo garantito, in quanto affidata al presupposto che la fideiussione fosse omnibus, mentre dalla lettura del contratto di mutuo e di fideiussione la garanzia risultava specifica, in quanto relativa alle obbligazioni scaturenti dal contratto di mutuo e non alle obbligazioni derivanti da tutti i rapporti intercorrenti fra la società e la banca mutuante; aggiungeva il Tribunale che nel contratto di mutuo, cui aveva partecipato il D'### quale legale ripresentante della mutuataria, vi era l'espressa indicazione dell'importo mutuato e dei tassi applicati. 
Inconferente per il primo giudice doveva, poi, ritenersi l'eccezione di violazione dello schema ABI censurato dal provvedimento della ### d'### n. 55/2005, per esservi contenute (all'art. 6ter) disposizioni di contenuto analogo a quelle censurate dalla ### d'### con il provvedimento n. 55 del 2005, ossia analogo agli artt. 2, 6 e 8 dello ### di fideiussione omnibus (cosiddetta clausola di “reviviscenza”, di deroga ai termini stabiliti dall'art. 1957 c.c., e di “sopravvivenza”). Come ripetutamente sostenuto dalla giurisprudenza tali clausole dovevano ritenersi contrastanti con l'art. 2 co. 2 lett a) L. 287/1990 non in via generale e assoluta, potendo tali disposizioni anche essere pattuite fra le parti nell'esercizio della loro autonomia negoziale, ma solo in pag. 7/23 quanto applicate in modo uniforme dalle banche e dovendo il fideiussore fornire la prova dell'eventuale intesa illecita. 
Senonché nel caso di specie, si legge in sentenza, l'opponente non aveva provato la natura illecita della pattuizione, limitandosi ad evidenziare il mero fatto obiettivo della conformità di alcune clausole della fideiussione de quo con quelle censurate dalla ### d'### aggiungendo che dovesse escludersi la violazione della libertà negoziale ai danni del garante essendo la fideiussione redatta con atto pubblico notarile e che, quindi, il contenuto, in assenza di prova contraria, fosse il frutto della volontà dei contraenti posti su un piano di parità. 
Rigettava l'eccezione tenendo anche conto della natura specifica e non omnibus della fideiussione in questione, non interessata pertanto dal provvedimento della ### d'### Il Tribunale rigettava anche l'eccezione sulla violazione da parte della banca dei doveri di correttezza e buona fede, per non aver comunicato al garante l'aggravamento della posizione debitoria della ### e ciò in quanto, considerato il ruolo rivestito nell'ambito della società mutuataria, era da escludersi che il D'### non fosse consapevole dell'andamento del rapporto di mutuo. 
Da escludersi, secondo il primo giudice, era anche l'intervenuta prescrizione del diritto di credito eccepita dall'opponente sulla base della reale natura di contratto autonomo di garanzia della apparente fideiussione prestata trattandosi, nel caso di specie, di un vero e proprio contratto di fideiussione in quanto nessuna della disposizioni contrattuali aveva escluso la facoltà del D'### di opporre alla banca creditrice le eccezioni spettanti alla debitrice principale, qualificando inoltre l'art. 6 ter del contratto come solidale l'obbligo del fideiussore rispetto a quello della società. 
Di conseguenza, secondo il Tribunale, l'ultimo atto con cui la banca aveva interrotto il decorso del termine di prescrizione del suo credito nei confronti di ### costituito dall'intervento nella procedura esecutiva immobiliare, e per effetto del quale il termine aveva ripreso a decorrere dal 3 marzo 2016, aveva avuto effetto anche nei confronti del fideiussore D'### Il Tribunale di ### riteneva, invece, fondata l'opposizione riguardo all'importo riportato nel precetto il quale, come riconosciuto del resto in corso di causa dalla stessa pag. 8/23 opposta, non aveva tenuto conto della somma di € 116.123,04 già incassata dalla creditrice a seguito della procedura esecutiva immobiliare n. 60/2010, con la conseguenza che l'importo dovuto dal D'### e per il quale la ### s.p.a.  aveva diritto di procedere ad esecuzione forzata, era pari alla minor somma di € 142.658,70.  2. Appello. Avverso la sentenza del Tribunale di ### ha proposto appello ### D'### per i seguenti motivi: 2.1-“ Violazione e/ o falsa applicazione dell'art. 1938 c.c. Nella misura in cui il giudicante alla pagina 4 ultimo capoverso riteneva non fondata l'eccezione di nullità per mancata indicazione nel contratto dell'importo minimo e massimo in quanto egli ritiene non sussistente la fideiussione omnibus”. 
Con questo motivo di gravame l'appellante contesta la sentenza impugnata per non avere accolto l'eccezione di nullità della clausola di cui all'art. 6 ter lett.b) del contratto de quo, non considerando che la clausola in questione risultava indeterminata nel contenuto, nell'indicazione del tempo, del modo di estinzione e della durata della garanzia prestata dal D'### assumendo pertanto la connotazione di una fideiussione omnibus indeterminata nell'ammontare. 
Lamenta che la banca non avrebbe mai comunicato al garante l'entità dell'esposizione del debitore e ogni informazione relativa ai rapporti garantiti, sebbene vi fosse tenuta; rammenta le pronunce della giurisprudenza di legittimità per le quali la sopravvenienza della L.154/1992 aveva determinato, per il periodo successivo, la nullità sopravvenuta dell'accordo che fosse in contrasto con la stessa, con la conseguenza che la mancata predeterminazione dell'importo massimo garantito portava ad escludere che il fideiussore potesse rispondere dei debiti sorti in capo al debitore principale dopo l'entrata in vigore della predetta legge, precisando altresì che la normativa in questione trovava applicazione anche per le garanzie atipiche in quanto, secondo la giurisprudenza di legittimità riportata, l'art. 1938 c.c. pone un principio generale di garanzia di ordine pubblico che vale anche per queste.  2.2 “Violazione e/o falsa applicazione della legge antitrust provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 ossia agli artt. 2,6,8 dello schema ABI di fideiussione omnibus nella pag. 9/23 misura in cui il Giudice di ### nel capo della sentenza a pag. 5 inizio del secondo paragrafo “l'eccezione di nullità della fideiussione, per esservi contenuteall'art. 6terdisposizioni di contenuto analogo a quelle censurate dalla ### d'### con il provvedimento n. 55 del 2005, ossia-analogo-agli artt 2,6,8 dello schema ABI di fideiussione omnibus-cd. Clausola di reviviscenza di deroga ai termini stabiliti dall'art.  1957 c.c. , e di sopravvivenza, è inconferente”), Con questo motivo l'appellante sostiene che la clausola di cui all'art. 6 ter, determinando una deroga alle garanzie di cui agli artt. 1950, 1952, 1956 e 1957 c.c., con rinuncia ai diritti derivanti, da cui consegue la dispensa a favore della banca dell'agire nei termini previsti, risulta conforme alla clausola dichiarata illegittima dal provvedimento della ### d'### n. 55/2005, trovando applicazione l'art. 1428 c.c. ai sensi del quale la nullità di singole clausole comporta la nullità dell'intero contratto nel caso risulti che le parti non l'avrebbero concluso senza le clausole colpite dalla nullità.  ### l'appellante la garanzia prestata sarebbe nulla per violazione della normativa antitrust ed in particolare per la violazione dell'art. 2 co. 2 L.287/90, essendo la fideiussione conforme allo schema Abi e dichiarato contrario alla normativa antitrust con riferimento agli artt.2,6,8 avendo la ### d'### con provvedimento n. 55/2005 sancito il divieto di intese anticoncorrenziali; segnala, in particolare, come contrarie alla normativa antitrust le clausole di reviviscenza, di sopravvenienza e di rinuncia al termine di decadenza ex art 1957 Integrando il contratto fideiussorio sottoscritto dalle parti un modello predisposto dalla banca, o comunque contenendo clausole di stile inserite di prassi in tali accordi ed in uso per regolamentare un numero indeterminato di rapporti, non ci sarebbero dubbi, sostiene l'appellante, circa la riproduzione dello schema Abi dichiarato illegittimo, non avendo la banca provato che le clausole in questione erano state oggetto di trattative fra le parti. Ne consegue che, ritenuto applicabile nel caso di specie l'art. 1957 c.c., in quanto non legittimamente derogato, la banca non avrebbe provato di aver promosso e coltivato azioni nei confronti del debitore principale entro i termini decadenziali, con conseguente estinzione dell'obbligazione del garante. 
Chiede, in sintesi, che venga dichiarata la nullità totale dell'art. 6 ter del contratto di finanziamento, con conseguente estinzione dell'obbligazione del garante o, in caso di pag. 10/23 nullità parziale e di applicazione dell'art. 1957 c.c., denuncia che non vi è prova che il creditore abbia posto in essere e continuato le azioni giudiziarie verso il debitore entro i termini decadenziali ex art 1957 co. 2 c.c., precisando che gli atti prodotti in giudizio riguardano un altro procedimento ed un altro rapporto giuridico sottostante promosso dalla banca, rimanendo i fideiussori obbligati dopo la scadenza dell'obbligazione principale solo a condizione che il creditore abbia entro due mesi proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate.  2.3 “Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1936 e s.s. in materia di fideiussione, nella misura in cui il Giudice di ### conclude, a pag. 6 secondo e terzo paragrafo, che il signor D'### abbia concluso un contratto di fideiussione e non un contratto autonomo di garanzia ed altresì escluda l'applicazione della prescrizione ### l'appellante la sentenza impugnata per aver il primo giudice qualificato la garanzia prestata come fideiussione specifica, nonostante la stessa presentasse i caratteri propri del contratto autonomo di garanzia, prevedendo l'art. 6 ter l'obbligo per il fideiussore di pagare immediatamente al creditore a semplice richiesta scritta, la dispensa del creditore dall'onere di agire entro i termini ex art 1957 c.c., la rinuncia del garante ad esercitare il diritto di regresso, la deroga all'art. 1939 c.c., con conseguente validità della fideiussione anche in caso di invalidità parziale o totale dell'obbligazione principale, la rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione della parte finanziata, obbligandosi a pagare immediatamente alla banca a semplice richiesta scritta e anche in caso di opposizione del debitore principale. La natura giuridica di contratto autonomo di garanzia dell'obbligazione prestata, la svincolerebbe dal rapporto di accessorietà rispetto all'obbligazione principale, tipico della garanzia fideiussoria, emergendo la volontà delle parti di impedire al fideiussore di far valere le eccezioni riconosciute al debitore. 
La natura di contratto autonomo di garanzia comporta, secondo l'appellante, l'obbligo per la banca di diffidare ed effettuare le dovute comunicazioni al garante, non essendo applicabile il regime sull'opponibilità delle eccezioni ex art 1297 c.c. né la disciplina della prescrizione di cui all'art. 1957 c.c., non avendo pertanto effetto nei confronti del garante l'atto con cui il creditore abbia interrotto la prescrizione nei confronti del debitore. pag. 11/23 Nel caso di specie l'ultimo atto notificato al D'### risale al 18.10.2010 ed è da tale data che deve ritenersi decorrere il termine decadenziale per l'azione giudiziale. 
Di conseguenza, conclude l'appellante, l'azione nei confronti del D'### risulterebbe estinta per prescrizione 2.4 “Violazione e/ o falsa applicazione dell'art. 1341 c.c. e dell'art. 33 del codice del consumo (D.lgs n.208/2005) nella misura in cui il ### pag. 4 al quinto paragrafo ha ritenuto non configurabile la violazione delle norme di legge sul consumatore per mancata approvazione delle clausole ritenute dall'opponente vessatorie” Con questo motivo sostiene il D'### che, stante la natura giuridica della società mutuataria ( la ### è una società consortile nella quale ex art 2602 c.c. più imprenditori pongono in essere un'organizzazione comune per la disciplina o lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive impresa e non è prevista una ripartizione degli utili tra le società) e l'impegno personale del fideiussore, avendo il D'### prestato la garanzia come persona fisica, deve ritenersi che il garante abbia sottoscritto il contratto nella qualità di consumatore e conseguentemente che, contenendo l'art. 6 ter del contratto di finanziamento condizioni vessatorie, in quanto particolarmente sbilanciate in favore della ### fosse richiesta la specifica sottoscrizione delle stesse da parte del garante, oltre che la prova che le clausole unilateralmente predisposte siano state oggetto di trattativa individuale ex art 34 co. 5 D.Lgs 206/2005.  3. Si è costituita in grado di appello ### s.p.a. (nuova denominazione di S.G.A s.p.a.) e per essa ### s.p.a.  impugnando e contestando tutto quanto dedotto, eccepito e concluso dall'appellante In via preliminare ha eccepito l'improcedibilità ed inammissibilità dell'appello ex art 348 bis c.p.c., non avendo il gravame ragionevole probabilità di essere accolto, avendo l'appellante riproposto le medesime doglianze di primo grado. 
Ha insistito nella declaratoria di carenza di legittimazione passiva della cessionaria riguardo alle pretese ed eventuali responsabilità di natura patrimoniale rivenienti da atti e/o fatti anteriori alla data di cessione, in quanto la ### -### s.p.a. era succeduta nel lato attivo del rapporto contrattuale oggetto di causa solo nella veste di cessionaria del credito facente capo alla banca cedente, con conseguente pag. 12/23 carenza di legittimazione in relazione alle pretese risarcitorie e restitutorie generate da fatti, atti e comportamenti tenuti dal titolare originario del credito in quanto nelle cessioni di credito in blocco ex art 58 TUB la cessionaria subentra solo nelle situazioni soggettive attive creditorie e non nelle situazioni giuridiche soggettive passive. 
Nel merito, ha ribadito che la garanzia rilasciata dall'appellante era specifica, essendo stata concessa nell'ambito del contratto di mutuo e circoscritta all'adempimento dell'importo mutuato e degli interessi, come evincibile dallo stesso art. 6 ter, con conseguente inapplicabilità nel caso di specie dell'art. 1938 c.c., non essendo una fideiussione omnibus e prevedendo tale norma la necessità di indicare l'importo massimo garantito solo nel caso il fideiussore garantisca l'adempimento di obbligazioni future. 
Ha aggiunto che non vi era alcun obbligo per la banca di comunicare l'entità dell'esposizione debitoria, considerato che il D'### aveva partecipato all'atto nella sua qualità di ### della mutuataria (società ### e, quindi, doveva ritenersi consapevole dell'andamento del rapporto di mutuo con la banca. 
Ha contestato, altresì, la tesi avversa sulla natura di fideiussione omnibus (e come tale indeterminata e indeterminabile ed in contrasto con l'art. 1346 c.c.) della garanzia prestata dall'appellante, trattandosi in realtà di fideiussione specifica per la quale non è configurabile alcuna indeterminatezza essendo riferita al contratto di mutuo con riferimento al quale l'oggetto è determinabile quando, come nel caso di specie, nel documento negoziale le parti abbiano indicato criteri certi ed oggettivi che consentono la quantificazione del tasso di interesse. 
Per l'appellata non sussisterebbe, inoltre, alcuna violazione della legge anti-trust, non trovando il provvedimento della ### d'### applicazione alle fideiussioni specifiche, ossia alle garanzie di debiti originati da specifici rapporti negoziali a cui le parti hanno fatto riferimento nel contratto di fideiussione; ne consegue l'esclusione della presunzione che la fideiussione in questione rappresentasse il frutto di un'intesa vietata, non avendo il garante assolto all'onere, sullo stesso gravante, di provare l'esistenza di un'intesa antitrust illecita avente per oggetto tale fideiussione, con effetti riflessi anche sulla validità di quella rilasciata dal garante nel caso di specie. pag. 13/23 Ha sostenuto, poi, l'inammissibilità della doglianza riguardante l'art. 1957 (eccependo l'appellante che la banca non avrebbe promosso o continuato entro i termini decadenziali previsti dalla predetta norma con conseguente nullità dell'art. 6 ter del mutuo ), in quanto svolta per la prima volta in appello, oltre che l'infondatezza nel merito: ha escluso che tale clausola derogatoria rientri fra quelle ritenute vessatorie dal ### del ### per le quali s'impone la specifica approvazione ex art 1341 co.  2.c.c. in caso di predisposizione da parte di uno dei contraenti. 
Ha evidenziato, in ogni caso, che la banca aveva provveduto alla costituzione in mora in data ###, e aveva spiegato intervento in data ### nella procedura esecutiva immobiliare r.g. n. 60/2010 del Tribunale di ### promossa nei confronti della ### a.r.l ed avente ad oggetto i beni concessi in ipoteca a garanzia del mutuo dedotto in giudizio; non condividendo l'assunto dell'appellante circa la natura di contratto autonomo di garanzia di cui all'art. 6 ter del contratto di mutuo, ha sostenuto che ai fini dell'interruzione del termine decennale di prescrizione anche nei confronti del garante dovesse prendersi in considerazione non solo la costituzione in mora del 18.10.2010, ma anche l'intervento del 14.03.11 nella procedura esecutiva immobiliare promossa nei confronti della mutuataria. 
Ha contestato la circostanza che il D'### avesse prestato la garanzia in qualità di consumatore, rivestendo al momento della sottoscrizione del contratto la carica di ### del consiglio di amministrazione della debitrice principale e successivamente di amministratore unico e di legale rappresentante pro tempore.  4) Motivi della decisione 4.1 Preliminarmente, stante la regolare notifica dell'atto di impugnazione e la mancata costituzione in giudizio, deve dichiararsi la contumacia dell'appellata ### s.p.a.  4.2 Sempre in via preliminare va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., stante la modifica legislativa intervenuta con il D. lgs 149/2022 che ha previsto l'abrogazione dell'art. 348 bis c.p.c. entrata in vigore per le controversie proposte a partire dal 28.02.2023, sicché essendo stato proposto l'appello successivamente all'entrata in vigore della suddetta riforma, non trova applicazione la fattispecie invocata. pag. 14/23 4.3 Passando all'esame del merito, occorre prendere le mosse dall'eccezione, qualificata come di carenza di legittimazione attiva della ### sollevata dall'appellante in sede di comparsa conclusionale, sul presupposto che l'intervenuta avrebbe depositato in giudizio unicamente l'estratto della ### ufficiale n. 147 del 2022 che ha valenza ai fini della notificazione della cessione, ma non è requisito di validità della stessa né elemento essenziale per la determinazione della sussistenza della legittimazione processuale in capo alla cessionaria, incombendo su quest'ultima l'onere di provare l'avvenuta cessione del credito di cui chiede il pagamento, ossia di provare la titolarità del rapporto all'esito della cessione con documenti circostanziati idonei a dimostrare l'inclusione del rapporto oggetto di causa fra quelli dell'operazione in blocco ex art 58 TUB. Nel caso di specie lamenta l'appellante che la ### ha depositato solo l'estratto della ### che neppure conterrebbe una descrizione sufficientemente compiuta dei crediti ceduti. 
Appare opportuno chiarire, seguendo l'insegnamento della Suprema Corte (da ultimo Cass. n. 15088/2025), come “una cosa sia la legittimazione ad agire, altra cosa sia la titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo. La legittimazione ad agire, dal lato attivo o passivo, mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda o delle difese della parte convenuta o, come nella specie, interveniente, emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore, al convenuto o, come nella specie all'interveniente”, per cui nel caso di specie la legittimazione ad agire della ### s.p.a risulta sussistente già solo in ragione della sua affermazione di essere cessionaria da ### s.p.a. del credito oggetto di causa, attenendo invece la titolarità del diritto, come ricorda la Suprema Corte, “… al merito della causa , alla fondatezza della domanda”, con la conseguenza che “ i due regimi giuridici sono conseguentemente diversi”. 
Deve ritenersi, inoltre, continua la Cassazione, “consolidata ed univoca la giurisprudenza per cui la carenza di legittimazione ad agire può essere eccepita in ogni grado e stato del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Del resto, non si pongono problemi probatori, perché si ragiona sulla base della domanda e della prospettazione in essa contenuta. È comprensibile, quindi, che la questione non sia pag. 15/23 soggetta a preclusioni, in quanto una causa non può chiudersi con una pronuncia che riconosce un diritto a chi, alla stregua della sua stessa domanda, non aveva titolo per farlo valere in giudizio o impone un obbligo a chi, per stessa prospettazione dell'istante, non era tenuto a subirlo”, avvertendo che “In molti casi si parla di legittimazione ad agire, ma impropriamente, in quanto il problema è diverso, attiene al merito della causa e riguarda non la prospettazione ma la fondatezza della domanda: si tratta di stabilire se colui che vanta un diritto in giudizio sia effettivamente il titolare” e che “ ### quanto alla titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio, la difesa con la quale il convenuto, ma anche l'attore, si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare, rispettivamente, che l'attore non è titolare del diritto azionato o che il convenuto non è titolare della situazione soggettiva dedotta in giudizio, integra una mera difesa (cfr. Cass., SU, n. 2951 del 2016), sicché è stato chiarito che il rilievo espresso al riguardo dalla parte interessata non è un'eccezione, con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, né, quindi, un'eccezione in senso stretto, proponibile, a pena di decadenza, solo in sede ###giudizio e non rilevabile d'ufficio, ben potendo la relativa proposizione avvenire in ogni fase del giudizio (in Cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e sempre che non si sia formato il giudicato) con possibilità, a sua volta, per il giudice di rilevare dagli atti la carenza di titolarità del diritto anche d'uffici”. 
Nella suddetta sentenza la Suprema Corte chiarisce anche che “ la non contestazione può rilevare soltanto per la questione (di merito) attinente alla titolarità della posizione attiva o passiva del rapporto e deve essere attentamente valutata dal giudice, specie quando non attenga alla sussistenza di un fatto storico, ma riguardi un fatto costitutivo ascrivibile alla categoria dei fatti-diritto, in tale ambito il semplice difetto di contestazione non imponendo alcun vincolo di meccanica conformazione, in quanto il giudice può sempre rilevare l'inesistenza della circostanza allegata da una parte, anche se non contestata dall'altra, ove tale inesistenza emerga dagli atti di causa e dal materiale probatorio raccolto (cfr. Cass., SU, n. 2951 del 2016, con richiami a Cass., SU, n. 11377 del 2015)” per cui la possibilità di valutare un contegno di non contestazione riferibile solo alla titolarità attiva o passiva del rapporto. pag. 16/23 Ne consegue quindi la necessità per chi agisce in giudizio o vi resista nella qualità di successore a titolo universale o particolare di allegare non solo la propria legitimatio ad causam, per essere subentrato nella posizione del proprio dante causa, ma di fornire la prova delle circostanze costituenti i presupposti di legittimazione alla sua successione nel processo ex art 110 e 111 c.p.c. incombendo pertanto nel caso di specie ed in ossequio ai principi appena richiamati, sulla cessionaria , al fine di giustificare la propria legittimazione per essere subentrata alla cedente nella titolarità del credito oggetto di causa, non solo allegare ma anche dimostrare la relativa circostanza. 
Come ben evidenziato da recente pronuncia di legittimità (Cass. sent. n. 10435 del 2025), la richiamata sentenza delle ### recante n. 2951 del 2016, “.. chiarisce che, se la difesa è articolata «in modo incompatibile con la negazione della titolarità del diritto di proprietà», l'onere della prova da parte dell'attore può dirsi raggiunto, e il convenuto non può, tanto meno in appello, «proporre una nuova esposizione dei fatti questa volta compatibile con la negazione del diritto». La sentenza suindicata ha quindi enunciato il principio secondo cui la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto. Il che vuol dire che l'onere della prova della titolarità gravante sull'attore è escluso - o, meglio, resta assorbito - se vi è un riconoscimento espresso da parte del convenuto o una difesa che suppone il riconoscimento implicito della titolarità”. 
La parte che agisce in giudizio quale cessionaria del credito deve, dunque, allegare la propria legitimatio ad causam per essere subentrato nelle posizione del proprio dante causa e fornire prova della titolarità del credito tramite opportune produzioni documentali; a ciò si aggiunga che la mancanza di tale prova è circostanza rilevabile d'ufficio potendo all'uopo il giudice utilizzare come argomento di prova il comportamento tenuto dalle parti ed in particolare il fatto che la controparte consideri l'intervenuta successione verificata e non contesti la qualità di cessionaria della parte intervenuta, o imposti una difesa incompatibile con la mancanza di quella qualità in capo alla controparte. pag. 17/23 Muovendo da queste premesse nel caso di specie deve considerarsi in primo luogo sussistente, come già evidenziato, la legittimazione ad agire in capo alla #### in ragione della mera affermazione della intervenuta cessione in suo favore da parte della ### s.p.a., con contratto del 05.08.2022, di un portafoglio di crediti fra cui quello oggetto di causa. 
Nella fattispecie in esame, l'appellante ha sollevato la questione relativa alla legittimazione ad agire, rectius alla titolarità del credito controverso ed alla inclusione del credito stesso nell'operazione di cessione, solamente nella comparsa conclusionale depositata in sede di gravame, senza averne fatto dunque motivo di impugnazione, sebbene la ### avesse fatto ingresso in giudizio già in primo grado depositando in data ### comparsa di intervento ex art 111 c.p.c., assumendo di essere cessionaria di ### s.p.a e senza che l'odierno appellante sollevasse alcuna obiezioni al riguardo nel primo atto difensivo (note di trattazione dell'udienza del 16.05.2023), né nella comparsa conclusionale; anzi nelle successive memorie di replica, nel contestare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sostenuta proprio dalla cessionaria (che assumeva di essere subentrata per effetto della cessione solo nei rapporti attivi, declinando ogni eventuale responsabilità di natura patrimoniale relativamente a fatti o atti antecedenti la cessione) era stato lo stesso opponente a ricordare “che l'art. 111 c.p.c, comunque, prevede che, in caso di successione a titolo particolare, si trasferisca la titolarità attiva e passiva dell'azione (legitimatio ad causam)con modifica della situazione soggettiva e non oggettiva”, insistendo per il rigetto dell'eccezione ed assumendo, quindi, una condotta processuale incompatibile con la negazione della titolarità del rapporto in capo alla cessionaria, risolvendosi a contestarla solo nella comparsa conclusionale depositata nel presente grado di giudizio. 
Alla luce dei richiamati principi, cui questa Corte intende dare seguito condividendone i presupposti, i contenuti e gli argomenti trattati a sostegno, rilevato che dagli atti risulta evidente che nel corso del giudizio di primo grado vi è stata una difesa incompatibile con la successiva contestazione della titolarità del credito in capo alla cessionaria e della inclusione del credito stesso nella cessione (sebbene l'appellante avesse a disposizione sin dall'intervento in giudizio ex art 111 c.p.c. della cessionaria tutti gli elementi per sollevare pag. 18/23 tale eccezione), si deve affermare che la relativa eccezione, proposta solo nella comparsa conclusionale in appello, va dichiarata inammissibile in ossequio al principio della non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c, da cui deriva il conseguente esonero della cessionaria dall'onere di fornire la prova circa la sussistenza del suo diritto; alla stessa conclusione si perviene anche qualora si considerasse la contestazione implicitamente effettuata nelle memorie di replica e sulla quale del resto neppure si pronunciava il primo giudice, senza che sul punto sia stato proposto dall'appellante motivo di gravame.  4.4 Proseguendo nell'esame del merito del gravame appare opportuno vagliare innanzitutto la natura della garanzia oggetto di causa che l'appellante ritiene configurarsi come contratto autonomo di garanzia: questione dirimente considerando le diversa disciplina che regola la fideiussione rispetto al contratto autonomo di garanzia e le implicazioni ai fini della decisione. 
La giurisprudenza di legittimità, anche di recente (Cass. n. 5478/2024), ha ribadito che “le ### di questa Corte, già ormai da alcuni anni (cfr. sentenza n. 3947 del 2010), nell'esaminare la causa concreta del contratto autonomo di garanzia ed i caratteri differenziali che lo stesso presenta rispetto al contratto di fideiussione, hanno avuto modo di statuire che: «Il contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 cod. civ., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile, contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante). Inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale. Ne deriva che, mentre il fideiussore è un "vicario" del debitore, l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta pag. 19/23 all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore”. 
La distinzione si traduce generalmente nell'inserimento nel testo negoziale delle clausole “a prima richiesta” e “senza eccezioni”, in quanto l'impossibilità per il garante di opporre al creditore le eccezioni relative al rapporto fra creditore e debitore principale è l'aspetto che rende evidente l'assenza dell'elemento dell'accessorietà (rimanendo comunque sempre possibile l'exceptio doli), non essendo sufficiente invece la sola presenza della clausola “a prima richiesta” (Cass. SS.UU n. 3947/2010, confermata da successive pronunce), ma ben “può derivarsi, in difetto, anche dal tenore dell'accordo” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12152 del 14/06/2016). 
La Corte di legittimità (da ultimo Cass. n. 14945/2025) nel riepilogare il proprio orientamento sulla questione ha osservato che “ ai fini della distinzione tra contratto autonomo di garanzia e contratto di fideiussione, la presenza nell'accordo di una clausola "a prima richiesta" non assume carattere decisivo, dovendosi in ogni caso accertare la relazione causale in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e l'obbligazione di garanzia, a tal fine trovando applicazione gli ordinari strumenti interpretativi nella disponibilità del giudice (Cass., n. ###/2024”): e ciò in quanto la clausola a prima richiesta o altra equivalente è espressione “di un'esigenza di protezione del fideiussore che, prescindendo dall'esistenza di un vincolo di accessorietà tra l'obbligazione di garanzia e quella del debitore principale, può essere considerata meritevole di tutela anche quando tale collegamento sia assente, ma anche perché una tale clausola non ha rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come "contratto autonomo di garanzia" o come "fideiussione", potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita, sia, infine, a clausole il cui inserimento nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 c.c. (ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad pag. 20/23 escludere l'estinzione della garanzia), esonerando il creditore dall'onere di proporre l'azione giudiziaria”. 
Prosegue la Corte precisando che “l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" generalmente, è idonea a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo però quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale, sicché, ai fini dell'interpretazione della volontà delle parti, pur in presenza della clausola predetta, il giudice è sempre tenuto a valutarla alla luce della lettura dell'intero contratto (Cass, n. 4717/19)”.  ### dunque l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità è necessario ai fini della qualifica della garanzia come fideiussione o contratto autonomo di garanzia far ricorso all'interpretazione negoziale complessiva, all'intenzione effettiva delle parti , “dovendosi accertare la relazione causale in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e l'obbligazione di garanzia, a tal fine trovando applicazione gli ordinari strumenti interpretativi nella disponibilità del giudice” (Cass. ###/2024) Nel caso di specie dall'esame delle clausole contrattuali emerge che il garante si è impegnato “a pagare immediatamente alla ### a semplice richiesta scritta, senza necessità di costituzione in mora, anche in caso di opposizione della parte finanziata, quanto dovuto alla ### stessa per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”( art 6-ter lett. c); inoltre è stato stabilito che “la fideiussione avrà piena efficacia anche nell'ipotesi di invalidità delle obbligazioni della parte finanziata in deroga all'art. 1939 c.c.. In particolare nell'ipotesi in cui tali obbligazioni siano dichiarate invalide, la fideiussione s'intende fin d'ora estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate” (art. 6-ter lett . f), derivando la natura di contratto autonomo di garanzia non solo dalla presenza della clausola del pagamento a prima richiesta, ma anche della clausola che prevede in caso in cui le obbligazioni garantite fossero dichiarate invalide, l'estensione della fideiussione a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate, da intendersi, secondo l'intenzione della parti, quale espressione della scissione tra obbligazione principale e pag. 21/23 quella accessoria di garanzia. Né può avere valenza contraria quanto disposto alla lettera h dell'art. 6 ter ove è stabilito che “nessuna eccezione può essere opposta dal fideiussore riguardo al momento in cui la banca eserciti la propria facoltà di risolvere il mutuo” da intendersi, al contrario, come norma rafforzativa della volontà delle parti di tenere distinti i due rapporti recidendo ogni collegamento. 
Neppure acquista carattere dirimente l'inserimento del vincolo di solidarietà (di cui all'art. 6 ter lett. c) fra obbligazione principale e obbligazione di garanzia, vanificato dalla rinuncia operata dal garante alla preventiva escussione della parte finanziata (prevista nel medesimo art. 6 ter lett. c), svincolandosi in tal modo il rapporto di garanzia dal rapporto principale, anche avuto riguardo al tenore della altre clausole negoziali sopra richiamate che, complessivamente intese, depongono per un'interpretazione della volontà delle parti quale espressione della scissione tra l'obbligazione principale della parte finanziata e quella accessoria di garanzia dell'appellante.  4.5 Dalla qualifica della garanzia oggetto di causa come contratto autonomo di garanzia discende, quanto alla prescrizione eccepita dall'appellante, secondo l'insegnamento della Suprema Corte (Cass. n. ###/2019) che “al contratto autonomo di garanzia non è applicabile il regime sull'opponibilità delle eccezioni previsto dall'art. 1297 c.c., né la disciplina della prescrizione, quale stabilita in materia di fideiussione dall'art. 1957, comma 4, c.c. e dall'art. 1310 c.c., per le obbligazioni solidali in generale, con la conseguenza che l'atto con il quale, come nel caso di specie, il creditore ha interrotto la prescrizione contro il debitore non ha effetto nei confronti del garante autonomo” e quindi in caso sia configurabile un contratto autonomo di garanzia l'atto interruttivo della prescrizione nei confronti del debitore principale non ha effetto nei confronti del garante e ciò in quanto (Cass. n. 8874/2021) “non sussiste vincolo di solidarietà tra l'obbligazione assunta dal debitore principale e quella derivante da un contratto autonomo di garanzia, perché la causa concreta del negozio autonomo consiste nel trasferire da un soggetto all'altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, mentre nelle obbligazioni solidali in generale, e nella fideiussione in particolare, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale, sicché l'obbligazione del garante pag. 22/23 autonomo rimane sempre distinta da quella del debitore principale, essendo finalizzata ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione, configurandosi tra le stesse un mero collegamento negoziale ed un cumulo di prestazioni”. 
Applicando tali principi al caso di specie la Corte osserva che l'ultimo atto interruttivo della prescrizione nei confronti del garante, odierno appellante, risale alla comunicazione di decadenza dal beneficio del termine e contestuale richiesta di pagamento inviata dalla banca alla debitrice principale e al garante in data ###, cui è seguito l'atto di intervento della banca in data ### nella procedura esecutiva immobiliare n. 60/2010 dinanzi al Tribunale di ### promossa nei confronti della debitrice principale e conclusa nel 2016. ### s.p.a ha notificato l'atto di precetto opposto e oggetto del presente giudizio in data ### alla ### a.r.l e al D'### senonché, come chiarito dalla giurisprudenza sopra richiamata, gli atti successivi al 18.10.2010, e nello specifico l'intervento nella procedura esecutiva con cui il creditore ha interrotto la prescrizione contro il debitore principale, non hanno prodotto effetti nei confronti del garante autonomo, con la conseguenza che nei confronti di quest'ultimo il credito dell'appellata deve ritenersi prescritto essendo decorsi oltre dieci anni dall'invio della diffida stragiudiziale e non essendo intervenuto alcun atto successivo avente effetto interruttivo nei confronti del garante.  4.6 ### dell'eccezione di prescrizione rende superfluo ai fini della decisione , in virtù del principio della ragione più liquida, l'esame delle altre ragioni di gravame.  4.7 Le spese di lite dei due gradi di giudizio seguono il principio della soccombenza e sono poste a carico dell'appellata, per il primo grado in solido con ### con esclusione della fase istruttoria relativa al presente grado di giudizio in quanto non espletata.  P.Q.M.  definitivamente pronunciando sull'appello proposto da D'### avverso la sentenza n. 482/2023 resa dal Tribunale di ### pubblicata in data ###, la Corte d'Appello così provvede: pag. 23/23 1) dichiara la contumacia di ### s.p.a.; 2) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata e in accoglimento dell'opposizione a precetto proposta da D'### accerta e dichiara l'estinzione del credito residuo vantato in precetto per intervenuta prescrizione; 1) condanna ### - ### S.P.A. e per essa la mandataria ### S.p.A., e ### s.p.a., in solido, al pagamento in favore di D'### delle spese del primo grado di giudizio che liquida in euro 11.229,00 per compensi, e la sola ### al pagamento in favore dell'appellante delle spese del presente grado, che liquida in euro 7.120,00, per entrambi i gradi oltre al 15% di rimborso forfettario e IVA e CPA come per legge, dichiarando irripetibili nel secondo grado le spese nei confronti di ### s.p.a., contumace. 
Così deciso nella camera di consiglio del 28 ottobre 2025 ### rel. est.

causa n. 229/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Coccoli Francesca, Del Bono Barbara

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Tribunale di Arezzo, Sentenza n. 18/2026 del 16-01-2026

... ### S.a.s. o della #### opponente ha poi allegato la nullità del decreto ingiuntivo opposto per carenza di prova scritta del credito azionato, essendo stato lo stesso emesso sulla base del solo estratto conto certificato ex art. 50 TUB (doc. 9 monitorio). Ha eccepito la prescrizione del credito rilevando che il contratto e la fideiussione si sono estinti nel 2011. ### opponente ha dedotto, altresì, la nullità della fideiussione omnibus sottoscritta dalla stessa (doc. 4 monitorio) per violazione della normativa antitrust (art. 2, comma 2, lettera a, l. n. 287/1990), in quanto atto conforme allo schema ABI del 2003 ritenuto dalla ### d'### in contrasto con la normativa antitrust (provv. 55/2005 - doc. 3 opponente), e l'intervenuta decadenza della banca ai sensi dell'art. 1957 Sulla base di tali allegazioni parte attrice ha spiegato le seguenti conclusioni: “### l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza deduzione ed eccezione: quanto a ### nella persona del l.r.p.t. nonché socio accomandatario ### nonché quale fideiussore: 1) In via preliminare di rito: Accertare e dichiarare per tutte le motivazioni di cui in narrativa che il decreto è nullo per indeterminatezza e (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Arezzo SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 1771/2023 promossa da: ### in proprio e quale socia accomandataria e legale rappresentante di #### S.A.S rappresentata e difesa dall'Avv. ### elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in ####. Petrarca, n. 26, ### contro ### S.P.A., e per essa la procuratrice ### S.P.A. (già ### S.p.A.), rappresentata e difesa dall'Avv. ### elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in #### del ### n. 3, ### parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 15.12.2025. 
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato, ### in proprio e in qualità di socia accomandataria e legale rappresentante pro tempore di ### S.a.s. (P.IVA ###), ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 527/2023 emesso in data ### dal Tribunale di ### su ricorso di ### S.p.A. per la somma di € 21.109,55, oltre interessi come da domanda, spese e compensi, quale saldo debitore del rapporto di conto corrente di corrispondenza n. ### (doc. 3 monitorio), intestato alla società ### di ### S.a.s., acceso in data ### con ### di ### di ### S.p.A., e garantito dalla fideiussione omnibus prestata dalla ###ra ### in data ### sino all'importo massimo di € 20.000,00 (doc. 4 monitorio). 
A sostegno dell'opposizione parte attrice ha preliminarmente dedotto la nullità del decreto ingiuntivo opposto per indeterminatezza della domanda, non essendo comprensibile se la somma ingiunta nei limiti della garanzia prestata dalla ###ra ### in favore della ### S.a.s., le sia stata chiesta come fideiussore o nella sua qualità di socio accomandatario ovvero legale rappresentante pro tempore della ### S.a.s., essendole state notificate personalmente due copie del d.i. in data ###. 
Parte opponente ha poi eccepito il difetto di legittimazione attiva di ### S.p.A. e per essa della mandataria ### S.p.A., dal momento che dai documenti nn. 1 e 2 del fascicolo monitorio risultano quali mandatari soggetti diversi (### S.p.A.), nonché il difetto di titolarità del credito in capo all'opposta poiché l'allegato contratto di cessione tra ### S.p.A. e ### S.p.A. risulta quasi totalmente oscurato (doc. 6 monitorio) e quindi nulla prova in merito all'inclusione del credito per cui è causa nella cessione; inoltre non vi è prova della precedente cessione intervenuta da ### di ### di ### S.p.A. a ### S.p.A., non essendo sufficiente il deposito dell'avviso in #### n. 118 del 05.10.2021 (doc. 5 monitorio) poiché questo non contiene elementi riconducibili alla posizione di ### S.a.s. o della #### opponente ha poi allegato la nullità del decreto ingiuntivo opposto per carenza di prova scritta del credito azionato, essendo stato lo stesso emesso sulla base del solo estratto conto certificato ex art. 50 TUB (doc. 9 monitorio). Ha eccepito la prescrizione del credito rilevando che il contratto e la fideiussione si sono estinti nel 2011. ### opponente ha dedotto, altresì, la nullità della fideiussione omnibus sottoscritta dalla stessa (doc. 4 monitorio) per violazione della normativa antitrust (art. 2, comma 2, lettera a, l. n. 287/1990), in quanto atto conforme allo schema ABI del 2003 ritenuto dalla ### d'### in contrasto con la normativa antitrust (provv. 55/2005 - doc. 3 opponente), e l'intervenuta decadenza della banca ai sensi dell'art. 1957 Sulla base di tali allegazioni parte attrice ha spiegato le seguenti conclusioni: “### l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza deduzione ed eccezione: quanto a ### nella persona del l.r.p.t. nonché socio accomandatario ### nonché quale fideiussore: 1) In via preliminare di rito: Accertare e dichiarare per tutte le motivazioni di cui in narrativa che il decreto è nullo per indeterminatezza e per violazione del dell'art. 112 cpc e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 527/2023 r.g. 1226/2023 emesso dal Tribunale di ### e notificato in data 3 giugno 2023 e per l'effetto dichiarare che la opponente nulla deve all'opposta.  2) Sempre in via preliminare ### e dichiarare per tutte le motivazioni di cui in narrativa che la opposta non ha la legitimatio ad causam e la legittimazione ad agire e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto 527/2023 r.g. 1226/2023 emesso dal Tribunale di ### e notificato in data 3 giugno 2023 e per l'effetto dichiarare che la opponente nulla deve all'opposta.  3) In via preliminare e nel merito ### e dichiarare per tutti i motivi di cui in narrativa che il credito è prescritto e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 527/2023 r.g. 1226/2023 emesso dal Tribunale di ### e notificato in data 3 giugno 2023 e per l'effetto dichiarare che la opponente nulla deve all'opposta.  4) In subordine ### e dichiarare che le somme non sono comunque dovute per tutti i motivi di cui in narrativa e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 527/2023 r.g. 1226/2023 emesso dal Tribunale di ### e notificato in data 3 giugno 2023 e per l'effetto dichiarare che la opponente nulla deve all'opposta. 
Quanto alla ### in qualità di fideiussore 5) in via preliminare accertata e dichiarata la nullità parziale della fideiussione e nello specifico la nullità delle clausole di cui agli artt. 2,6,8, per tutte le ragioni di cui in narrativa pertanto alcuna somma è dovuta e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 527/2023 r.g. 1226/2023 emesso dal Tribunale di ### e notificato in data 3 giugno 2023 e per l'effetto dichiarare che la opponente nulla deve all'opposta.  6) Sempre in via preliminare ### e dichiarare per tutte le motivazioni di cui in narrativa che la opposta non ha la legitimatio ad causam e la legittimazione ad agire e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto 527/2023 r.g. 1226/2023 emesso dal Tribunale di ### e notificato in data 3 giugno 2023 e per l'ulteriore effetto dichiarare che l'opponente nulla deve all'opposta.  7) Nel merito i) ### e dichiarare che l'asserito credito è prescritto per tutte le motivazioni di cui in narrativa e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 527/2023 r.g. 1226/2023 emesso dal Tribunale di ### e notificato in data 3 giugno 2023 e per l'ulteriore effetto dichiarare che l'opponente nulla deve all'opposta.  ii) Accertato e dichiarato per tutte le motivazioni di cui in narrativa che parte opposta è decaduta da ogni azione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1957 c.c. e per l'effetto accertare e dichiarare che alcuna somma è dovuta dalla opponente e per l'ulteriore effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto r.g.  527/2023 r.g. 1226/2023 emesso dal Tribunale di ### e notificato in data 3 giugno 2023 In ogni caso con vittoria di spese e compensi di giudizio oltre accessori di legge”. 
In sede di verifiche preliminari effettuate ex art. 171 bis c.p.c., è stata dichiarata la contumacia di parte convenuta, che pur ritualmente citata non si era costituita in giudizio, ed è stata differita la prima udienza al 25.03.2024. 
In data ### è costituita in giudizio ### S.p.A., per il tramite della procuratrice ### S.p.A., giustificando la tardiva costituzione con il fatto che avendo la medesima debitrice, odierna opponente, introdotto due differenti giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo in danno della medesima società creditrice, non era stato possibile individuare correttamente la data di citazione del presente giudizio, ed ha rilevato l'infondatezza di tutti i motivi di opposizione. In specie, parte opposta ha evidenziato che controparte non ha specificamente contestato ex art. 115 c.p.c. che la società ### di ### S.a.s. aveva in corso con ### di ### di ### S.p.A. il rapporto di finanziamento da cui deriva il complessivo credito oggetto di ingiunzione di pagamento, né l'ammontare del debito né la sua formazione, ed ha confermato il suo inadempimento nei limiti dell'importo ingiunto. ### convenuta ha contestato le avverse deduzioni in merito all'inidoneità della documentazione prodotta nella fase monitoria a fornire adeguata prova scritta del credito oggetto del d.i., che, infatti, risulta provato dalla copia del contratto con relativo documento di sintesi (doc. 3 monitorio), nei quali sono indicate tutte le condizioni economiche e i tassi applicati e dalla certificazione ex art. 50 TUB (doc. 9 monitorio). Ha contestato la fondatezza della prospettazione dell'opponente relativa alla nullità della garanzia prestata per contrasto con la normativa antitrust, evidenziando che l'unica forma di tutela esperibile a fronte di intese anticoncorrenziali o di altre violazioni rilevanti ex art. 2 L. n. 287/1990 è quella risarcitoria, e che non possa configurarsi nullità delle fideiussioni stipulate in conformità allo schema di contratto ABI del 2003 sul mero presupposto che le stesse contengano clausole dichiarate contrastanti con il divieto di intese anticoncorrenziali di cui alla L. n. 287/1990, nullità che, in ogni caso, non potrebbe che essere parziale. Quanto all'eccepita carenza di titolarità del credito in capo alla stessa, parte opposta ha affermato di averne fornito prova adeguata già in sede monitoria e ha dato atto di provvedere altresì al deposito di ulteriore documentazione comprovante l'infondatezza dell'assunto di parte attrice (docc. 1-6 opposta), specificando di aver correttamente adempiuto ad ogni prescrizione di legge. Ha dedotto infine che il credito non risulta prescritto, come comprovato dagli atti interruttivi della prescrizione inviati dalla debitrice (doc. 4 opposta). 
Sulla base di tali allegazioni, parte convenuta ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “conclude affinché il Tribunale adito - reietta ogni altra contraria istanza - voglia così provvedere e giudicare - In via preliminare principale -dichiarare l'opposto decreto ingiuntivo n. 527/2023 del Tribunale di ### provvisoriamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 648 C.p.c.; − all'esito, concedere alle parti i termini per l'introduzione e lo svolgimento del procedimento di mediazione ex art. 5 D. Lgs. n. 28/2010; In via principale e nel merito − accertare e dichiarare inammissibile, improponibile e, comunque, infondata in fatto e in diritto l'opposizione proposta da ### avverso il decreto ingiuntivo n. 527/2023 del Tribunale di ### disponendone l'integrale rigetto con tutte le conseguenze di legge; − per l'effetto, accertare e dichiarare la validità, legittimità ed efficacia dei contratti tra le parti intercorsi e delle relative obbligazioni, principali e di garanzia e, per l'effetto, condannare il debitore ingiunto ed opponente al pagamento di tutte le somme da essi e dal titolo giudiziario opposto derivanti; − quindi, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, condannare la parte opponente al pagamento in favore della ### di tutte le somme già richieste nel ricorso per decreto ingiuntivo opposto, oltre interessi corrispettivi e di mora e spese come richiesti e come liquidati dal Giudice del procedimento d'ingiunzione a far data dalla domanda e fino al giorno dell'effettivo pagamento; − condannare l'opponente al pagamento di tutte le somme che risulteranno dovute all'esito del presente giudizio, maggiorate degli interessi, anche se maggiori o minori rispetto a quelle richieste con ricorso per decreto ingiuntivo. 
In via subordinata - - condannare l'opponente al pagamento delle somme ingiunte maggiorate degli ulteriori interessi maturati e delle spese o comunque al pagamento della somma maggiore o minore che risulterà dovuta all'esito del giudizio. 
In via istruttoria, - la società creditrice dichiara di volersi avvalere di tutta la documentazione versata nel fascicolo di causa da ognuna delle parti costituite e compresa nel fascicolo del procedimento d'ingiunzione; - ### si oppone ad ogni avversa istanza istruttoria tendente solo ad appesantire l'attività processuale senza utilità ai fini del decidere; - ### chiede l'acquisizione del fascicolo del procedimento d'ingiunzione e l'annessione al fascicolo del presente giudizio di opposizione, sì da considerare tutta la documentazione ivi contenuta già prodotta anche in tale fase di giudizio; - In ogni caso, ### S.p.A. e, per essa, ### S.p.A., qualora il Giudice lo ritenga necessario ed anche in assenza di specifica contestazione, chiede, per l'ipotesi di una qualunque necessità, concessione di termine ai fini della regolarità della costituzione in giudizio di essa cessionaria del credito per legittimazione e rappresentanza.  - Con espressa riserva di ulteriormente dedurre e di produrre documenti anche in via istruttoria nei termini di cui all'art. 171 ter c.p.c., che si chiede di concedere.  - Con condanna infine dell'opponente al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio.” Con ordinanza del 06.05.2024 il Tribunale ha rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e, rilevata la mancata instaurazione del procedimento di mediazione previsto ex art. 5 d.lgs. n. 28/2010, ha assegnato alle parti termine al fine di presentare la domanda di mediazione. 
Verificato l'esito negativo della mediazione, la causa è stata istruita documentalmente e, depositate dalle parti note scritte in sostituzione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, è stata trattenuta in decisione in data ### ex art. 281 sexies, co. 3, c.p.c.  ### attrice ha concluso insistendo nelle conclusioni precisate nella memoria n. 1 ex art. 171 ter c.p.c.: “quanto a ### nella persona del l.r.p.t. nonché socio accomandatario ### nonché quale fideiussore: 1) in via preliminare: -accertare e dichiarare la tardiva costituzione in giudizio con ogni ulteriore e consequenziale statuizione in punto di preclusioni e decadenze ivi compreso le domande riconvenzionali come dedotto in narrativa.  -dichiarare la inammissibilità e comunque rigettare la domanda di remissione in termini svolta sia in via principale che istruttoria perché priva dei presupposti di fatto e di diritto per tutti i motivi di cui in narrativa.  -accertare e dichiarare che parte opposta non ha esperito procedimento di mediazione e per l'effetto dichiarare la improcedibilità della domanda con revoca del decreto ingiuntivo opposto 2) In via preliminare di rito: ### e dichiarare per tutte le motivazioni di cui in narrativa che il decreto è nullo per indeterminatezza e per violazione del dell'art. 112 cpc e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 527/2023 r.g. 1226/2023 emesso dal Tribunale di ### e notificato in data 3 giugno 2023 e per l'effetto dichiarare che la opponente nulla deve all'opposta.  3) Sempre in via preliminare ### e dichiarare per tutte le motivazioni di cui in narrativa che la opposta non ha la legitimatio ad causam e la legittimazione ad agire e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto 527/2023 r.g. 1226/2023 emesso dal Tribunale di ### e notificato in data 3 giugno 2023 e per l'effetto dichiarare che la opponente nulla deve all'opposta.  4) In via preliminare e nel merito ### e dichiarare per tutti i motivi di cui in narrativa che il credito è prescritto e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 527/2023 r.g. 1226/2023 emesso dal Tribunale di ### e notificato in data 3 giugno 2023 e per l'effetto dichiarare che la opponente nulla deve all'opposta.  5) In subordine ### e dichiarare che le somme non sono comunque dovute per tutti i motivi di cui in narrativa e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 527/2023 r.g. 1226/2023 emesso dal Tribunale di ### e notificato in data 3 giugno 2023 e per l'effetto dichiarare che la opponente nulla deve all'opposta. 
Quanto alla ### in qualità di fideiussore 6) in via preliminare accertata e dichiarata la nullità parziale della fideiussione e nello specifico la nullità delle clausole di cui agli artt. 2,6,8, per tutte le ragioni di cui in narrativa pertanto alcuna somma è dovuta e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 527/2023 r.g. 1226/2023 emesso dal Tribunale di ### e notificato in data 3 giugno 2023 e per l'effetto dichiarare che la opponente nulla deve all'opposta.  7) Sempre in via preliminare ### e dichiarare per tutte le motivazioni di cui in narrativa che la opposta non ha la legitimatio ad causam e la legittimazione ad agire e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto 527/2023 r.g. 1226/2023 emesso dal Tribunale di ### e notificato in data 3 giugno 2023 e per l'ulteriore effetto dichiarare che l'opponente nulla deve all'opposta.  7) Nel merito i) ### e dichiarare che l'asserito credito è prescritto per tutte le motivazioni di cui in narrativa e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 527/2023 r.g. 1226/2023 emesso dal Tribunale di ### e notificato in data 3 giugno 2023 e per l'ulteriore effetto dichiarare che l'opponente nulla deve all'opposta.  ii) Accertato e dichiarato per tutte le motivazioni di cui in narrativa che parte opposta è decaduta da ogni azione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1957 c.c. e per l'effetto accertare e dichiarare che alcuna somma è dovuta dalla opponente e per l'ulteriore effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto r.g.  527/2023 r.g. 1226/2023 emesso dal Tribunale di ### e notificato in data 3 giugno 2023 In ogni caso con vittoria di spese e compensi di giudizio oltre accessori di legge.” ### opposta ha concluso riportandosi alle conclusioni già rassegnate in atti.  ### proposta da ### è fondata e, come tale, deve essere accolta per i motivi che seguono. 
In via preliminare va esaminata l'eccezione relativa alla mancanza di prova in ordine alla titolarità del credito da parte di ### S.p.A.  ### opponente ha eccepito il difetto di legittimazione attiva nonché della titolarità del credito in capo a ### S.p.A., e per essa della mandataria ### S.p.A., per non esservi prova dell'inclusione del credito per cui è causa tra i crediti ceduti in blocco nelle richiamate cessioni.
A tal proposito, ha argomentato che non sarebbe sufficiente il riferimento alla pubblicazione in ### della cessione in blocco, in difetto di prova della riconducibilità del credito in questione alle categorie dei crediti ceduti indicate nell'avviso. 
Nella prospettazione di parte opposta, invece, dovrebbe ritenersi provata la sussistenza della titolarità del credito, essendo essa divenuta titolare del credito in forza dell'atto di cessione del 10.06.2022 (doc.  6 monitorio) concluso ai sensi della L. 130/1999 con ### S.p.A., il cui avviso di cessione è stato pubblicato nella ### del 28.06.2022, ### n. 74 (doc. 1 prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. opposta); quest'ultima a sua volta era divenuta titolare del credito a seguito della cessione pro soluto del 25.06.2021 stipulata con ### S.p.A., già ### di ### di ### S.p.A., della quale è stato pubblicato l'avviso nella G.U., ### n. 118 del 05.10.2021 (doc. 5 monitorio). 
Come chiarito dalla Corte di ### in termini che si condividono, laddove sia contestata l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione di cessione di crediti in blocco conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti contenuta nell'avviso di cessione pubblicato in ### può costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, il fatto da provare è costituito soltanto dalla corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della operazione conclusa e, pertanto, sotto tale aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco (in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente perché non contestata), possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario. Solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni, sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo (tra le ultime, Cass. n. 17944/2023). 
In particolare, secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla ### recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (cfr. Cass. n. ###/2017; Cass. n. 4277/2023). 
Nel caso di specie, parte opponente ha contestato non l'esistenza in sé dei contratti di cessione richiamati, ma l'inclusione del credito per cui è causa nel perimetro delle suddette cessioni invocate a sostegno dell'azione spiegata. 
Alla luce dei principi di diritto sopra enunciati, occorre allora innanzitutto verificare se le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato nella ### del 05.10.2021 e in quello del 28.06.2022 consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario. 
Ritiene il Tribunale di rispondere negativamente al quesito. 
Nell'avviso di cessione pubblicato ex art. 58 TUB sulla ### della #### n. 118 del 05.10.2021, emerge che ### S.p.A. ha acquistato da ### S.p.A. “un portafoglio di crediti pecuniari, per capitale, interessi anche di mora e accessori relativi a contratti di finanziamento (ivi inclusi contratti inerenti a finanziamenti a lungo termine, finanziamenti a breve termine, esposizioni rotative revocate, garanzie personali escusse e altri finanziamenti garantiti e non garantiti, eventuali accordi di ristrutturazione e accordi di sospensione) (i "Contratti di ###) che, alla del 31 dicembre 2020 (la "### di ###) ovvero a quella data eventualmente differente specificata di seguito, rispettano congiuntamente i seguenti criteri (i "###): ### derivano da ### di ### di titolarità di ### S.p.A. (anche a seguito di fusione per incorporazione o altre operazioni straordinarie poste in essere all'interno gruppo ###; ### i cui debitori risultavano alla ### di ###off classificati e segnalati come "sofferenze" o "inadempienze probabili" nella ### dei ### di ### d'### da parte di ### S.p.A.; ### al cui codice rapporto il ### abbia attribuito il codice identificativo "KA", ### come comunicato per iscritto al relativo debitore con comunicazione inviata entro la ### di ### a mezzo ### A.R. o PEC e, in ogni caso, ### come risultante da apposita lista contenente i relativi codici rapporto (identificativi dei crediti oggetto di cessione) pubblicata sul seguente sito internet https://www.mbcreditsolutions.it/; ### i cui relativi ### sono ### denominati in ### alla ### di ###off, ovvero ### laddove originariamente denominati in valuta diversa dall'### sono stati convertiti in ### alla relativa data di classificazione a "sofferenza"; ### i finanziamenti da cui derivano i ### non sono identificabili con i seguenti codici: [….]” (doc. 5 monitorio). 
Ancora, nell'avviso di cessione pubblicato ex art. 58 TUB sulla ### della #### n. 74 del 28.06.2022, si legge che ### S.p.A. ha acquistato da ### S.p.A. “con effetto economico a partire dalla data del 31 maggio 2022 (la "### di ###off"), i crediti pecuniari, per capitale, interessi anche di mora e accessori relativi a contratti di finanziamento (ivi inclusi contratti inerenti a finanziamenti a lungo termine, finanziamenti a breve termine, esposizioni rotative revocate, garanzie personali escusse e altri finanziamenti garantiti e non garantiti, eventuali accordi di ristrutturazione e accordi di sospensione) che, alla ### di ###off ovvero a quella data eventualmente differente specificata di seguito, rispettavano congiuntamente i seguenti criteri (i "###): ### sono stati acquistati da parte di ### S.p.A. da ### S.p.A. ai sensi di un contratto di cessione dei crediti sottoscritto in data 25 giugno 2021 il cui avviso di cessione è stato pubblicato nella ### della ### n. 118 del 05 ottobre 2021; ### i cui debitori risultavano alla ### di ###off classificati e segnalati come "sofferenze" nella ### dei ### di ### d'### da parte di ### S.p.A.; ### risultano da apposita lista contenente i relativi codici rapporto (identificativi dei crediti oggetto di cessione) depositata presso il #### avente sede in ### e ### i cui relativi ### sono ### denominati in ### alla ### di ###off, ovvero ### laddove originariamente denominati in valuta diversa dall'### sono stati convertiti in ### alla relativa data di classificazione a "sofferenza". Ancorché' rispondenti ai criteri sopra indicati si intendono espressamente esclusi dalla cessione: - i crediti rispetto ai quali siano state instaurati, prima della ### di ###off ###, giudizi passivi avviati da debitori ceduti, loro garanti e/o rispettivi aventi causa (ivi incluse, a titolo esemplificativo, azioni risarcitorie, revocatorie o restitutorie), in via autonoma rispetto alle azioni recuperatorie eventualmente incardinate da ### S.p.A. o da ### S.p.A. (o dai loro danti causa) in relazione ai medesimi crediti” (doc. 1 prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. opposta). 
Nel caso di specie, non risulta provato che la società debitrice, alla ### di ###off, risultasse iscritta con inadempienza probabile o in sofferenza nella centrale ### di ### d'### su segnalazione di ### S.p.A. 
Né, del resto, la convenuta ha provato che il credito azionato in via monitoria rientri tra quelli ai quali il venditore ha attribuito al codice rapporto il codice identificativo "KA", né che non derivi dai finanziamenti identificabili con i codici riportati nella G.U., ### n. 118 del 05.10.2021. 
Ebbene, deve rilevarsi che sulla base dei due avvisi pubblicati in GU non vi è prova che il credito vantato nei confronti dell'odierna opponente sia stato compreso nelle due cessioni di crediti in blocco. 
Escluso, pertanto, che le indicazioni contenute negli avvisi di cessione dei crediti in blocco consentano di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti, va rilevato che anche volendo ritenere che parte opposta abbia assolto all'onere probatorio relativamente alla cessione intercorsa tra la stessa opposta quale cessionaria e ### s.p.a. quale cedente mediante la produzione degli altri documenti (docc. 6 e 7 monitorio e doc. 3 comparsa costituzione) - profilo il cui esame è assorbito - certamente non ha fornito prova della inclusione del credito per cui è causa nel contratto di cessione stipulato tra ### e ### s.p.a., aspetto specificamente contestato da parte opponente sin dall'atto di citazione. 
In relazione a tale prima cessione, oltre all'avviso pubblicato in ### come già rilevato insufficiente a provare nel caso di specie l'inclusione del credito nella cessione, parte opposta ha prodotto solo la lettera del 17.3.2022 con la quale ### ha comunicato alla odierna opponente, la cessione del credito in suo favore da parte di ### (doc. 2 memoria n. 1 ex art.  171 ter c.p.c.). 
A tal riguardo occorre rilevare che ai fini della prova della cessione di un credito, non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata (cfr. ex multis Cass. 17944/23). 
In mancanza di ulteriori elementi, la mera disponibilità da parte dell'opposta del contratto sul quale è fondato il credito e della certificazione ex art. 50 TUB non costituiscono indici presuntivi sufficienti per poter ritenere provata la cessione del credito oggetto di causa da parte di ### in favore di ###
Mancando la prova della titolarità del credito da parte di ### al momento in cui il credito sarebbe stato ceduto in favore di ### a nulla rileva che il credito in parola sia stato eventualmente indicato nell'elenco dei crediti ceduti in quanto la mera enunciazione della titolarità del credito da parte della società cedente nell'ambito del contratto di cessione e l'indicazione di tale credito tra i crediti ceduti non prova evidentemente la titolarità e la disponibilità dello stesso. 
In definitiva, non è provato che, al momento della cessione di crediti in blocco intercorsa tra ### e ### la prima fosse effettivamente titolare del credito per cui è causa e potesse dunque validamente disporne. 
Non vi è prova, dunque, della titolarità del credito per cui è causa in capo all'odierna opposta. 
La fondatezza di tale motivo di opposizione fa sì che risulti assorbito ogni ulteriore profilo. 
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, va accolta l'opposizione proposta da ### e, per l'effetto il decreto ingiuntivo n. 527/2023 deve essere revocato. 
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opposta e si liquidano come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, tenuto conto del valore della causa e dell'attività professionale prestata (valore € 5.201,00 - 26.000,00, parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, minimi per la fase istruttoria).  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede: - in accoglimento dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 527/2023 emesso dal Tribunale di ### in data ###; - condanna parte opposta alla rifusione in favore di parte opponente delle spese di lite che si liquidano in € 4.237,00 oltre rimborso spese, iva e cpa come per legge.  ### 16/01/2026

causa n. 1771/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Marina Rossi

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 29805/2025 del 12-11-2025

... d'### di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione omnibus, per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del ### determina l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie in definita e futura di rappo rti, tale da ad dossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca; ta le giudizio sfavorevole e la conseguente inv alidità non si estendono perciò anche alle fideiu ssioni ordinarie, ogg etto di specifica pattuizione tra banca e cliente” (cfr. in senso sostanzialm ente conforme , anche nelle rispettive motivazioni, la precedente Cass. n. 19401 del 2024 e la successiva Cass. n. 26847 del 2024, che, tra l'altro, ha espressamente escluso che, al di fuori delle ipotesi di fideiussioni omnibus, chi invochi la nullità di una garanzia per asserita violazione delle regole di concorrenza e del mercato è tenuto a dimostrare l'illecito antitrust, senza potersi avvalere di (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso n. 21001/2024 r.g. proposto da: ### rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall'### presso il cui domicilio digitale (###) ele ttivamente domicilia.  - ricorrente - contro ### S.R.L. (quale cessionaria di ### S.p.a. ), qui rappresentata da ### s.p.a., elettivamente domiciliat ###1, presso lo studio dell'A vvocato ### che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti.  - controricorrente - avverso la sentenza , n. cron. 1167/2024, della CORTE DI APPELLO D I ### depositata in data ###; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 06/11/2025 dal ### dott. #### 1. Con sentenza n. 946/2023, il Tribunale di Treviso rigettò l'opposizione promossa, ex art. 645 cod. proc. civ., da ### avverso il decreto ingiuntivo n. 844/2020, emesso dal medesimo tribunale, su richiesta di ### s.p.a., per la somma di € 75.093,86, in forz a delle fideiussioni specifiche dell'1 luglio e del 7 ag osto 2017, rilasciat e dall'opponente a garanzia dell'adempimento degli obblighi da lei assunti, nei confronti della banca, da ### s.r.l., che era stata dichiara ta fallita il 25 novembre 2019.  2. Il gravame interposto avverso la descritta sentenza dalla ### fu respinto dall'adita Corte di appello di ### con sentenza del 12 giugno 2024, n. 1167, pronunciata nel contraddittorio con ### s.p.a. e ### s.r.l., quest'ultima rappresentata da ### s.p.a. 
In estrema sintesi, quella corte ritenne che: i) l'appellante, nel censurare l'affermazione del tribunale secondo cui l'opponente non aveva dato prova, come sarebbe stato suo onere, del fatto che, in mancanza delle clausole nulle, ella non avrebbe sottoscritto le fideiussioni, sicché era infondata l'eccezione di nullità estesa all'intero negozio di garanzia, non si era confrontata «con le motivazioni esposte dal giudice del primo grado, il quale ha richiamato e fatto proprie le argomentazioni poste a fondamento del principio di diritto espresso da Cass. SSUU n. 4 1994/2 1»; ii) « Con il sec ondo motivo di gravame l'appellante ripropone le difese già svolte al fine di contrastare l'eccezione della controparte, sollevata in primo grado, circa l'inapplicabilità dell'ipotesi di nullità parziale della fideiussione per violazione della legge n. 287/90 alle fideiussioni specifiche. ### ale di ### pur dand o atto di tale questione, ha scelto di non affrontarla in forza del criterio della “ragione più liquida”. Anche in questa sede non è necessar io l'ap profondimento della questione, stante l'inammissibilità rilevata del primo motivo d'appello».  3. Per la cassazione di questa sentenza ### ha proposto ricorso affidandosi a due motivi. Ha resistito, con controricorso, ### 3 s.r.l. (quale cessionaria di ### s.p.a.), tramite la rappresentante ### s.p.a. 
Il 21/24 febbraio 2025, il consigliere deleg ato ha deposita to una proposta di definizione anticipata del giudizio ex art. 380-bis cod. proc. civ., come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022. 
Con istanza del 31 marzo 2025, la ### ha chiesto la decisione del suo ricorso. La sola parte controricorrente ha depositato memoria ex art. 380- bis.1 cod. proc.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. I formulati motivi di ricorso denunciano, rispettivamente, in sintesi: I) «Violazione o falsa applicazione degli artt. 2, 14, 20 e 33 della l. n. 287 del 199 0, nonché dell'art. 41 Cost., dell'a rt. 101 del Trattato sul funzionamento dell'### europea, degli artt. 2697 e 2729 c.c., nonché degli artt. 115 e 116, c.p.c.». Si contesta alla corte distrettuale di non aver preso «in considerazione due circostanze incontroverse: 1. è stato dimostrato che il contratto di fideiussione corrisponde esattamente allo schema negoziale oggetto dell'istruttoria della ### d'### conclusasi con il provvedimento del 2 maggio 2005; 2. la banca convenuta si era limitata a negare l'intesa “a monte” senza mai contestare, tantomeno specificamente, che le richiamate clausole del contratto di fideiussione (artt. 2, 6, 7 e 8) fossero diverse da quelle già in uso nella prassi del sistema bancario e riprodotte nello schema ### II) «Omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c. e violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729, c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c.». Si assume che corte lagunare «non ha considerato la natura di prova privilegiata degli atti del procedimento intrapreso dalla ### d'### non ha valutato le presunzioni, gravi, precise e concordanti, da esso derivanti. Dalla lettura integr ale dell'istruttoria, del par ere espresso dall'### e dal provvedim ento d ella ### d'### a emerge chiaramente l'accertamento circa il fatto che le banche avevano già in uso uno schema contrattuale in cui erano rip rodotte le clausole nulle e che q ueste ultime avevano continuato a trovare ingresso nei contratti di fideiussione anche dopo 4 l'emanazione del provvedimento di cui si è detto. Le fideiussioni specifiche rilasciate dalla sig.ra ### in data ### e in data ###, in un periodo in cui, nella richiamata sentenza del Tribunale Civile di ### è stato accer tato che alcune banche, tra le quali la “### sabbina”, la “### del Lavoro”, la “### di ### della ### di Chieti”, ed a questo punto possiamo a ggiungere anche il ### s. p.a., utilizzassero uno schema di fideiussione specifica contemplante, tra le altre, sia la c.d. clausola di reviviscenza, sia la clausola di deroga all'art. 1957 del codice civile, sia la c.d. clausola di sopravvivenza, ossia tutte quelle clausole espressamente contemplate nello schema -###2003 delle fideiussioni omnibus dichiarate anticoncorrenziali nel provvedimento n. 55/2005 della ### d'### Nel parere - richiamato nel provvedimento n. 55/2005 della ### d'### - espresso sullo schema contrattuale a suo tempo definito dall'ABI per le cd. fideiussioni omnibus, l'### della ### e del ### aveva osservato: che lo schema contrattuale ###2003 non fosse coerente con la ratio delle m odifiche ap portate all a disciplina del contratto di fideiussione dalla Leg ge n. 154/1992, ispir ate alla finalità di rafforzare la tutela della posizione contrattuale del garante; che lo schema contrattuale ###2003, tra le varie opzioni lasciate dal codice civile alle parti per esercit are la propria autonomia contra ttuale, av esse optato per la soluzione più sfavorevole al fideiussore; che nello schema contrattuale ### 2003, in particolare, presentassero rilevanti profili di criticità dal punto di vista della concorrenza, gli artt. 1, 2, 6, 7, 8 e 13: che il contenuto dello schema contrattuale ###2003 fosse stato sostanzialmente riprodotto nei contratti delle banch e interpellate; che l'ampia d iffusione delle clausole oggetto di verifica non potesse essere ascritta ad un fenomeno ‘spontaneo' del mercato, ma piuttosto agli effetti di un'intesa esistente tra le banche sul tema della contrattualistica. Tale ordine di idee, si ribadisce, deve essere recepito anche con riferimento alla materia delle c.d. fideiussioni specifiche, ed in particolare nella valutazione della validità della fideiussione specifica sottoscritta dalla sig.ra ###, dovendosi ritenere sussistente, nel 2017, un'intesa anticoncorrenziale tra le banche che adottavano nei confronti del cliente un 5 modello di contratt o di fid eiussione specifica contemplante le più volte ricordare clausole abusive».  2. Va rilevato, in primis, che la menzionata proposta ex art. 380-bis cod.  proc. civ. ha il seguente tenore: «1. I f ormulati motivi di ricorso, scrutinabili congiuntamente perché chiaramente connessi, si rivelano insuscettibili di accoglimento alla stregua delle dirimenti considerazioni di cui appresso.  1.1. Il primo motivo, nella misura in cui è volto a denunciare un'asserita violazione di legge, deve considerarsi inammissibile ex art. 360-bis.1 cod.  proc. civ., atteso che la recente sentenza di questa Corte n. 21841 del 2024 (alla cui motivazione, qui condivisa per quanto di interesse, può farsi rinvio ex art. 118, comma 1, disp. att. cod. proc. civ.) ha ribadito che “La natura anticoncorrenziale, pronunciata dalla ### d'### di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione omnibus, per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del ### determina l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie in definita e futura di rappo rti, tale da ad dossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca; ta le giudizio sfavorevole e la conseguente inv alidità non si estendono perciò anche alle fideiu ssioni ordinarie, ogg etto di specifica pattuizione tra banca e cliente” (cfr. in senso sostanzialm ente conforme , anche nelle rispettive motivazioni, la precedente Cass. n. 19401 del 2024 e la successiva Cass. n. 26847 del 2024, che, tra l'altro, ha espressamente escluso che, al di fuori delle ipotesi di fideiussioni omnibus, chi invochi la nullità di una garanzia per asserita violazione delle regole di concorrenza e del mercato è tenuto a dimostrare l'illecito antitrust, senza potersi avvalere di alcuna prova privilegiata).  1.2. Il medesimo motivo, poi, laddove sembra denu nciare un vizio motivazionale ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (cfr. l'affermazione che nello stesso si rinviene circa il fatto che la corte distrettuale “non ha preso 6 in considerazione due circostanze incontroverse: 1. è stato dimostrato che il contratto di fideiussione corrisponde esatt amente allo schema negoziale oggetto dell'istruttoria della ### d'### conclusasi con il provvedimento del 2 maggio 2005; 2. la banca convenuta si era limitata a negare l'intesa “a monte” senza mai contestare, tantomeno specificamente, che le richiamate clausole del contratto di fideiussione [artt. 2, 6, 7 e 8] fossero diverse da quelle già in uso nella prassi del sistema bancario e riprodotte nello schema ABI”), ed altrett anto dicasi quanto all'intero secondo motivo, d eve considerarsi inammissibile.  1.2.1. In proposito, infatti, basta rimarcare che: i) nella specie, non è invocabile un vizio di motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., perché l'attuale art. 360, comma 4, cod. proc. civ. (introdotto dal d.lgs.  149 del 2022 ed applicabile, giusta l'art. 35, comma 5, ai ricorsi, come quello in esame, notificati a decorrere dall'1 gennaio 2023) esclude la possibilità di ricorrere per cassazione ai sensi del numero 5 dell'art. 360, comma 1, dello stesso codice, nell'ipotesi in cui la sentenza di app ello impugna ta rechi l'integrale conferma della decisione di primo grado (cd. “doppia conforme”). 
In proposito, infatti, va ricordato che questa Corte ha da tempo chiarito, sebbene con riferimento all'oggi abrogato art. 348-ter, commi 4 e 5, cod.  proc. civ., di tenore assolutamente analogo al vigente art. 360, comma 4, cod. proc . civ., per cui il rela tivo indirizzo ermen eutico è agevolmente applicabile anche in relazione a q uest'ultimo, che il p resupposto di applicabilità della norma risiede nella cd. “doppia conforme” in facto e che Cass. n. 7724 del 2002 ha precisato, inoltre, che “### l'ipotesi di “doppia conforme”, ai sensi dell'art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo gr ado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice”, sicché la par te ricorrente in cassazione, per 7 evitare l'inammissibilità del motivo, ha l'onere di indicare le ragioni di fatto poste a b ase della decisione di primo gra do e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (cfr. Cass. n. 5436 del 2024; Cass. nn. ###, 26934 e 5947 del 2023; n. 20994 del 2019; Cass. n. 26774 del 2016; Cass. n. 26860 del 2014): onere qui non adeguatamente assolto dalla ricorrente; ii) in ogni caso, l'attuale testo dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (come modificato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 e q ui applicabile, ratione temporis, risul tando impugnata una sentenza pubblicata il 12 giugno 2024) ha ormai ridotto al “minimo costituzionale” il sindacato di legittimità sulla motivazione, sicché si è chiarito (cfr. tra le più recenti, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 14677, 9807 e 6127 del 2024; Cass. nn. ###, 28390, 26704 e 956 del 2023; Cass. nn. ### e 27501 del 2022; Cass. nn. 26199 e 395 del 2021; Cass. n. 9017 del 2018) che è oggi denunciabile in ### solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzi onalmente rilevante, in quant o attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza im pugnata, a prescin dere dal confronto con le risultanze processuali; questa anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, - tutte fattispecie assolutamente inconfigurab ili nella motivazione della sentenza della corte distrettuale impugnata in questa sede - esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014; Cass. n. 7472 del 2017. Nello stesso senso anche le più recenti; Cass. nn. 20042 e 23620 del 2020; nn. 395, 1522 e 26199 del 2021; Cass. nn. 27501 e ### del 2022; n. 28390 del 2023) o di sua contraddittorietà (cfr. Cass. nn. 7090 e ### del 202 2; Cass. n. 28390 del 2023). Cass., SU, n. ### del 2022, ha puntualizzato, altresì, che, a seguito della riforma dell'art. 360, comma 1, 5, cod. proc. civ., l'unica contraddittorietà della motivazione che può rendere nulla una sentenza è quella insanabile e l'unica insufficienza scrittoria che può 8 condurre allo stesso esito è quella insupera bile; iii) la f atti specie oggi disciplinata dal novellato art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico naturalistico, come tale non r icomprendent e questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (cfr., ex aliis, anche nelle rispettive motivazioni, nn. 14677, 9807 e 6127 del 2024; Cass. nn. 28390, 27505, 4528 e 2413 del 2023; Cass. n. ### del 2022; Cass., SU, n. 23650 del 2022; Cass. nn.  9351, 2195 e 595 del 2022; Cass. nn. 4477 e 395 del 2021; Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass., SU, n. 16303 del 2018; Cass. 14802 del 2017; Cass. n. 21152 del 2015); iv) un'autonoma questione di malgoverno del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ. si pone esclusivamente ove il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma, non anche quando, a seguito di un'eventuale incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia ritenuto assolto tale onere, poiché in questo caso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc.  civ. (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 25376, 19371, 15032 e 10794 del 2024; Cass. n. 9021 del 2023; Cass. n. 11963 del 2022; nn. 17313 e 1634 del 2020; Cass. nn. 26769 e 13395 del 2018; Cass. 26366 del 2017; Cass nn. 19064 e 2395 del 2006), sempr e che concretamente proponibile e comunque da rapportarsi al testo novellato di cui alla citata norma); v) come ancore può leggersi in Cass. n. ### del 2024 (cfr. in motivazione) un'autonoma questione di malgoverno degli artt.  115 e 116 cod. proc. civ. può porsi, rispettivamente, solo allorché il ricorrente alleghi che il giudice di merito: 1) abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d'ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge (cfr. Cass. nn. 25376, 19371, 17201, 11069 e 5375 del 2024; Cass. nn. ###, 16303, 11299 e 28385 del 2023; Cass. 9 n. ### del 2022; Cass., SU, n. 20867 del 2020, che ha pure precisato che “è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, a bbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.”); 2) a bbia disa tteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione (cfr. Cass., SU, n. 20867 del 2020, che ha pur puntualizzato che, “ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prud ente appr ezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione”; Cass. n. 27000 del 2016).  1.3. Da ultimo, e per mere ragioni di completezza, va osservato che, laddove il secondo motivo volesse intendersi come diretto ad invocare, non già, ed infondatamente per quanto si è già detto rigettandosi la censura di violazione di legge di cui al primo motivo, la nullità parziale delle fideiussioni in esame, per violazione dell'art. 1957 cod. civ., bensì l'estinzione delle medesime garanzie per effetto di quanto sancito da tale ultima disposizione, troverebbe qui applicazione il principio, sancito da Cass. n. 8023 del 2024, secondo cui “### di estinzione della garanzia fideiussoria ha natura di eccezione propria e non di mera difesa”. Ne conse gue che la pretesa estinzione, per decorso del termine semestrale di decadenza previsto dall'art.  1957 cod. civ., in r elazione a un contratto di fideiussione, deve essere tempestivamente sollevata nel giudizio di primo grado, incidendo sul merito della titolarità dell'obbligazione dal lato passivo e non sulla legittimazione passiva (cfr., in senso analogo, l'appena menzionata Cass. n. 8023 del 204, sebbene riferi ta ad un contratto di loca zione ad uso div erso da quello di abitazione). Nella specie, dunque, la censura, ove pure così intesa, si rivelerebbe comunque carente di autosufficienza, non specificando (né tanto emergendo dalla sentenza impugnata o dal concreto tenore della odierna doglianza) se, al momento dell'avvenuta sua costituzione in primo grado, 10 l'opponente formulò a nche (e in quali pr ecisi termini) una ta le puntuale eccezione».  3. ### reputa affatto condivisibile tali conclusioni, che, pertanto, ribadisce interamente, in q uanto conformi anche alla successiva giurisprudenza di questa Corte pronunciatasi sui medesimi profili sostanziali e processuali rimarcati nella descritta proposta. 
Rileva, inoltre, che la parte r icorrente nemmeno ha deposita to una propria memoria ex art. 380-bis.1 cod. pr oc. civ. per contesta re le argomentazioni di detta proposta.  4. In conclusione, quindi, l'odierno ricorso di ### deve essere dichiarato inammissibile, restando a suo carico le spese di questo giudizio di legittimità sostenute dalla costituitasi controricorrente.  4.1. Poiché il giudizio è definito in conformità della proposta ex art. 380- bis, comma 1, cod. proc. civ. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), va disposta la condanna della parte istante a norma dell'art. 96, commi 3 e 4, cod. proc.  Vale r ammentare, in proposito, che, in t ema di procediment o per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380-bis, comm a 3, cod. proc. civ. (pu re novellato dal menzionato d.lgs. n. 149 del 2022) - che, nei casi di definizione del giudizio in conf ormità alla proposta, conti ene una valuta zione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell'art. 96 cod. proc. civ. - codifica un'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutaz ione del proponente, poi confermata nella decisione definitiv a, lascia p resumere una respon sabilità aggravata del ricorrente (cfr. Cass., SU, n. 28540 del 2023; Cass. nn. 11346 e 16191 del 2024). Pertanto, non ravvisando il Collegio (stante la complessiva “tenuta” del provvedimento della PDA rispetto alla motivazione necessaria per conferma re l'inammissibilità del ricorso) ra gioni per d iscostarsi dalla suddetta previsione legale (cfr., in motivazione, Cass., SU, n. ### del 2023), la ricorrente suddetta va condannata, nei confronti della costituitasi controricorrente, al pagamento della somma equitativamente determinata di 11 € 4.000,00, oltre che al pagamento dell'ulteriore somma di € 2.500,00 in favore della ### delle ammende.  4.2. Deve darsi atto, infine, - in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 - che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della medesima ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se d ovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento».  PER QUESTI MOTIVI La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto da ### e la condanna al pagamento, in favore della costituitasi controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, che liquida in € 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi, liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge. 
Condanna la medesima ricorrente al pag amento della somma di € 4.000,00 in favore della costituitasi controricorrente e di una ulteriore somma di € 2.500,00 in favore della ### delle ammende. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presup posti processuali per il versamento , ad opera della ### dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, giusta il comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 6 novembre 2025.   ### 

Giudice/firmatari: Scoditti Enrico, Campese Eduardo

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Corte d'Appello di Bari, Sentenza n. 953/2025 del 20-06-2025

... prima motivazione, introducevano la questione della nullità della fideiussione omnibus per contrasto con le clausole antitrust, con una seconda motivazione lamentando la mancata indicazione, nel dispositivo della gravata sentenza, della circostanza dell'accettazione ereditaria del de cuius con beneficio d'inventario, con le conseguenziali limitazioni, entro tali limiti, delle statuizioni condannatorie a carico degli stessi per le liquidate spese processuali. Nel corso dell'udienza del 28/10/2022 la causa veniva riservata in decisione ex art.190 c.p.c. per essere, tuttavia, rimessa sul ruolo con successiva ordinanza del 10/2/2023 per l'integrazione del contradittorio nei confronti del litisconsorte necessario ### spa a cura della società appellante, con rinvio all'udienza del 16/6/2023, differita, per rilevato carico del ruolo, a quella di cui in epigrafe del 2/2/2024, trattata con la disposta modalità cartolare telematica, nel corso della quale, acquisite le prescritte note di trattazione scritta, veniva definitivamente riservata in decisione sulle trascritte conclusioni, con concessione alle parti di nuovi termini ex art.190 c.p.c.. Motivazione della decisione ### scorta dei rilievi di (leggi tutto)...

testo integrale

### nr.109/2021 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Bari, ### riunita in ### di consiglio, con l'intervento dei magistrati: dott. ### Presidente dott. ### dott. ### Giudice Ausiliario Relatore Ha pronunciato la seguente ### causa civile di appello come innanzi rubricata, promossa ### 2018 srl, in persona del legale rappresentante, con sede ###### ed elettivamente domiciliat ###presso lo studio dell'avv. ### dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in atti appellante ### nata in ### il ###; ### nata i n ### il ###; ### nata in ### il ###; ### nato in ### il ###; ### nata in ### il ###, residenti tutti in ### quali eredi beneficiati del defunto ### tutti elettivamente domiciliat ###presso lo studio dell'avv. ### dalla quale, unitamente all'avv.  ### sono rappresentati e difesi in virtù di procura in atti appellati ed appellanti incidentali ##### srl in liquidazione, in persona del suo liquidatore p.t.   appellata contumace ### spa, in persona del legale rappresentante litisconsorte necessario, contumace ^^^^^ Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1533/2020, resa dal Tribunale di Trani, in composizione monocratica, in data ###, pubblicata in pari data, a definizione del giudizio n.95000634/2012 r.g., promosso dagli odierni appellati, dinanzi l'allora sezione distaccata di ### di ### del Tribunale di Trani, in danno della dante causa dell'odierna appellata ed avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo ”. 
Conclusioni: così riassunte con le note di trattazione scritta, depositate dalle parti in previsione dell'udienza di p.c. del 2/02/2024, trattata con modalità cartolare-telematica in ossequio al decreto presidenziale in atti, per la società appellante: ”riformare l'impugnata sentenza nella parte in cui non ha riconosciuto gli interessi così come nel decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca ### dei ### di ### spa per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare l'opposto decreto ingiuntivo; condannare gli appellati al pagamento delle spese e competenze per i due gradi di giudizio”; per gli appellati ed appellanti incidentali:” ### l'###ma Corte di Appello di ### respingere le domande avverse, in quanto infondate in fatto e diritto ed accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello incidentale e, per l'effetto, riformare la gravata sentenza dichiarando nulla la fideiussione rilasciata dal ### per violazione della normativa antitrust con ogni conseguenziale provvedimento in favore degli eredi beneficiati odierni appellanti; In ogni caso, voglia riformare la sentenza nella parte in cui dispone la condanna degli odierni appellanti, in solido con la ### srl, in qualità di eredi al pagamento delle spese di CTU e processuali, prevedendo la natura di eredi beneficiati. Con vittoria di spese e compensi relativi ad entrambi i gradi del giudizio” Svolgimento del processo Il giudizio in esame trae origine da un intrattenuto rapporto bancario tra la ### srl in liquidazione (già ### spa) con l'agenzia di ### della ### Moi9nte ### di ### nell'ambito del quale si convenivano un rapporto di conto corrente, di finanziamento e di apertura di credito. 
In particolare, per quel che concerne il giudizio in esame, in data ###, la predetta ### elargiva in favore della predetta società un finanziamento per la somma di €130.000,00 da restituire mediante sessanta rate mensili come da allegato pianoi di ammortamento con prestata fideiussione del ### fino alla concorrenza della somma di €160.000,00, con inadempimento contrattuale a decorrere dal 30/10/04 per un importo residuo di €107.936,05 per il cui recupero la ### mutuante richiedeva ed otteneva dalla sezione distaccata di ### di ### del Tribunale di Trani, un decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, del 28/5/2012 nei confronti della società mutuataria e del suo fideiussore per il predetto importo maggiorato degli interessi convenzionali come richiesti e delle spese della procedura monitoria. 
Avverso il decreto predetto, con citazione del 16-18/7/2012, proponevano contestuale opposizione la società ingiunta ed il suo fideiussore predetto, così introducendo il giudizio in esame, allegando, a supporto, in via preliminare, la mancata partecipazione della banca opposta alla procedura di conciliazione obbligatoria già introdotta dalla società opponente; nel merito, la asserita insussistenza delle condizioni di ammissibilità del decreto opposto per illegittimità delle somme richieste, violazione dell'art.50 TUB ed incertezza del credito. 
Assumevano ancora l'inosservanza dei requisiti di forma e di contenuto del contratto di finanziamento con violazione degli artt.1283, 1284 e 1439 c.c.; l'illegittimità delle somme richieste in conseguenza di un illecito piano di ammortamento ed infine l'inesistenza della fideiussione del ### con illegittima applicazione dell'imposta sostitutiva, concludendo per la invocata revoca dell'opposto decreto con le conseguenziali statuizioni di rito. 
Con comparsa del 18/3/2013, in previsione della fissata udienza di prima comparizione del 20/3/13 , si costituiva la ### opposta, contestando la fondatezza di tutte le avverse deduzioni difensive, assumendo, in particolare, la piena sussistenza delle condizioni di ammissibilità del decreto ingiuntivo con prova scritta del credito dato dal contratto di finanziamento dell'11/7/2002, caratterizzato dai requisiti di forma e di contenuto prescritti, configurandosi i n un contratto di finanziamento da utilizzarsi per reintegro liquidità con le correlative condizioni tutte pattuite e debitamente sottoscritte. 
Con riguardo alla contestata correttezza del convenuto piano di ammortamento “alla francese” ne rilevava l'infondatezza a fronte dell'oramai incontestata validità dello stesso con applicazione di interessi semplici e non composti e quindi senza alcun fenomeno anatocistico, confutando infine la sollevata eccezione circa l'obbligazione fideiussoria rilasciata dal ### di cui era stata disconosciuta la stessa esistenza, a fronte dell'incontestabile rilievo documentale dell'obbligazione rilasciata il ###, concludendo, preliminarmente, per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto e, nel merito, per l'integrale rigetto della avversa opposizione. 
Così radicatosi il giudizio, disattesa la richiesta di parte attore di sospensione dell'esecuzione provvisoria ex art.649 c.p.c., all'esito della fase di trattazione, disponeva il Tribunale procedersi ad una ctu contabile sui quesiti, tuttavia, riconducibili ad un rapporto di conto corrente e designazione del ctu in persona dott. ### Nel corso successivo del processo, all'esito dell'udienza del 4/4/2014, subentrava per la società opponente altro difensore in sostituzione del precedente difensore rinunciatario, con contestuale dichiarazione di avvenuto decesso del ### e conseguenziale interruzione del processo. 
Con successivo ricorso per riassunzione del 24/6/2014, subentrando al de cuius ### gli odierni appellati, quali eredi “beneficiati” dello stesso, chiedevano disporsi la prosecuzione del processo incardinato presso il Tribunale di Traniarticolazione di ### con successiva udienza di comparizione per il ###, in previsione della quale si costituiva in riassunzione la ### convenuta, reiterando le deduzioni difensive già addotte con la prima comparsa. 
Nel corso delle successive udienze, avendo il designato CTU dichiarato di accettare l'incarico, veniva dalle parti attrici in riassunzione richiesta una “riformulazione” dei quesiti con attinenza al rapporto di finanziamento oggetto di causa, sulla scorta del quale era stato concesso l'opposto decreto ingiuntivo all'esito della quale, con successiva ordinanza del 26/9/2015, l'assegnatario del ruolo, riformulava i quesiti al ctu con riferimento al contestato superamento del tasso soglia e del piano di ammortamento in concreto applicato utilizzando la formula dell'interesse semplice finalizzato a verificare la paventata ipotesi di fenomeni anatocistici. 
Acquisita la disposta verifica peritale, la causa, dopo molteplici rinvii d'ufficio per rilevato carico del ruolo, perveniva all'udienza decisoria, fissata ex art.281 sexies c.p.c. per il ###. 
Con contestuale sentenza del 15/10/2020 il Tribunale monocratico di ### cui, nelle more, era stato trasferito il fascicolo a seguito dell'avvenuta soppressione delle sezioni distaccate, definiva il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo nei seguenti termini: 1)in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto; 2)accerta il minor credito della ### spa nella misura di €90.165,63 e per l'effetto, condanna ### srl in liquidazione e ###### e ### eredi di ### in solido, al pagamento in favore della ### banca spa della somma di €90.165,63; 3)compensa nella misura di 1/3 le spese di lite tra ### srl in liquidazione e gli eredi di ### con la ### banca spa, 4)pone a carico di ### srl in liquidazione ed eredi di ### la restante parte non compensata; 5)compensa nella misura di 1/3 le spese di CTU e pone definitivamente a carico delle parti opponenti in solido la restante parte. 
Con pertinente motivazione, illustrava l'estensore le ragioni addotte a supporto delle evidenziate ed adottate soluzioni decisorie. 
Premetteva il Tribunale una concisa cronistoria processuale evidenziando le motivazioni addotte dagli attori a supporto della proposta opposizione, consistenti, in estrema sintesi, in un contestato difetto di prova del credito, avallato solamente dal c.d. certificato saldaconto nella fase monitoria, inidoneo a comprovare il credito nella successiva fase a cognizione piena; l'avvenuta stipula del finanziamento per un credito speciale ex art.39 TUB co n applicazione, tuttavia, di condizioni e tassi ordinari, eccependosene, quindi il c.d. “dolo inganno” nella stipulazione; la mancanza di espressa pattuizione scritta degli addebitati interessi, spese e commissioni di massimo scoperto; illegittimità dell'adottato piano di ammortamento in mancanza di preventiva pattuizione, configurandosi lo stesso in un ammortamento alla francese con previsione di costi per interessi pari ad €9.430,32 a fronte dell'0alternativo ammortamento all'italiana per cui sarebbe stato addebitato il minor importo di €5.755,21; la mancata sottoscrizione da parte del ### del contratto di fideiussione con riferimento al contratto di finanziamento oggetto di causa; infine, la stipulazione di un contratto di finanziamento, solo formalmente definito “credito speciale” che aveva consentito alla banca l'applicazione di una minore imposta sostitutiva, con conseguente sottrazione di entrate al gettito dell'### (quindi, evidentemente, alcuna questione di nullità della fideiussione per contrasto antitrust). 
Tanto premesso, provvedeva il Tribunale a delibare la controversia in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida” ovvero sulla scorta della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata ### premesso, venendo al merito della questione, riteneva il primo giudice fondata l'opposizione per quanto di ragione, con conseguente riduzione del credito azionato in sede monitoria. 
Dava atto dell'avvenuto riconoscimento, da parte della società mutuataria di non aver restituito integralmente il finanziamento concesso dalla ### ammettendo di aver sospeso i pagamenti delle rate dal 30/9/2004.  ### opponente aveva inoltre sostenuto di non aver mai pattuito in forma scritta le condizioni contrattuali del finanziamento e, in particolare, di non aver mai consentito all'applicazione del piano di ammortamento c.d. alla francese, il cui risultato pratico sarebbe stato sostanzialmente quello di addebitare al cliente interessi composti e dunque usurai, concretizzando un illecito anatocismo e lo stesso ### deduceva di non aver mai sottoscritto alcuna obbligazione fideiussoria. 
Sulla scorta dell'acquisito materiale probatorio-documentale, rigettava il primo giudice le suddette eccezioni, risultando infatti, non solo la materiale sottoscrizione del contratto di finanziamento da parte della società mutuataria l'11/7/2002 ma anche la sottoscrizione da parte del ### della correlativa obbligazione fideiussoria fino all'importo di €160.000,00. 
Disattendeva quindi il Tribunale i paventati profili d'illegittimità lamentati in ordine alla tipologia del concordato piano di ammortamento, confermando, a tale riguardo, il consolidato orientamento giurisprudenziale in ordine alla liceità del piano di ammortamento alla francese, inidoneo a generare alcun fenomeno di anatocismo o di indeterminatezza degli interessi, adducendovi, a supporto, ,la effettiva metodologia di calcolo degli interessi e richiamando le analoghe conclusioni cui era pervenuto il ctu all'esito del correlativo specifico quesito, avendo, invero, l'ausiliarie affermato che il sistema di ammortamento applicato al finanziamento non aveva generato alcuna forma di “capitalizzazione occulta” degli interessi, non essendo stato rilevato alcunchè, nel calcolo matematico e finanziario dell'interesse in grado di condurre alla generazione di interessi composti.  ### evidenziato, rilevava, tuttavia il Tribunale che il ### nel calcolare il debito residuo alla data di scadenza naturale del contratto e tenendo conto dei versamenti comunque operati fino al 30/9/2004, aveva ritenuto che alla sorte capitale residua di €81.075,93 dovessero aggiungersi interessi nella misura di €9.089,70 per un totale complessivo di €90.165,63 nei cui termini doveva quindi ridursi il credito effettivo, rilevandosi, tutte le altre doglianze contenute nell'atto introduttivo, pienamente “apodittiche” e generiche, neanche supportate dalla relazione stragiudiziale allegata in atti, non ritenendosi necessario alcun ulteriore approfondimento, motivando, infine, la riduzione del credito idonea ad avallare una disposta compensazione parziale nella isura di 1/3 delle spese di lite, configurandosi, nella fattispecie, una chiara ipotesi di reciproca parziale soccombenza. 
Avverso la statuizione predetta insorgevano entrambe le parti proponendo, l'odierna appellante, avente causa dell'originaria banca creditrice, un proprio gravame principale cui si contrapponeva (senza alcun contrasto degli specifici motivi) un “anomalo” gravame incidentale da parte degli odierni appellati, aventi causa dell'originario fideiussore, con acquiescenza della società debitrice principale che rimaneva contumace, così come contumace rimaneva l'originario ### bancario cui, con motivata ordinanza, si disponeva la notifica dell'appello alfine di integrare il contradittorio processuale.  ### principale veniva articolato sulla scorta di una duplice censura, attinente riscontrati errori materiali ascrivibili al primo giudice, nella materiale determinazione ed indicazione sia dell'importo capitale del credito e sia degli interessi accessori convenzionali sullo stesso, omettendo di individuare gli interessi moratori richiesti e concessi nella fase monitoria sino alla data di effettiva risoluzione del contratto da parte della banca (25/8/2010)e non come erroneamente fatto dal Ctu fino alla data di naturale scadenza dello stesso ### innanzi detto, si costituivano gli appellati, eredi dell'originario fideiussore ### già subentrati in riassunzione nel processo di primo grado, i quali, senza alcuna obiezione ai prospettati errori materiali di cui innanzi, si limitavano a proporre un gravame incidentale articolato su due specifici motivi, senza reiterare alcuna delle molteplici contestazioni svolte nel primo grado avverso il contratto di finanziamento de quo,(con implicito passaggio in giudicato delle motivazioni addotte dal primo giudice sul punto)e, una prima motivazione, introducevano la questione della nullità della fideiussione omnibus per contrasto con le clausole antitrust, con una seconda motivazione lamentando la mancata indicazione, nel dispositivo della gravata sentenza, della circostanza dell'accettazione ereditaria del de cuius con beneficio d'inventario, con le conseguenziali limitazioni, entro tali limiti, delle statuizioni condannatorie a carico degli stessi per le liquidate spese processuali. 
Nel corso dell'udienza del 28/10/2022 la causa veniva riservata in decisione ex art.190 c.p.c. per essere, tuttavia, rimessa sul ruolo con successiva ordinanza del 10/2/2023 per l'integrazione del contradittorio nei confronti del litisconsorte necessario ### spa a cura della società appellante, con rinvio all'udienza del 16/6/2023, differita, per rilevato carico del ruolo, a quella di cui in epigrafe del 2/2/2024, trattata con la disposta modalità cartolare telematica, nel corso della quale, acquisite le prescritte note di trattazione scritta, veniva definitivamente riservata in decisione sulle trascritte conclusioni, con concessione alle parti di nuovi termini ex art.190 c.p.c.. 
Motivazione della decisione ### scorta dei rilievi di cui appresso, ritiene il Collegio di poter accogliere il gravame principale, siccome supportato da evidenti “sviste” materiali da parte del Tribunale, sia in ordine all'immotivata riduzione degli interessi moratori fino alla data di risoluzione del contratto di finanziamento e sia con riferimento all'omessa considerazione della modificata e definitiva determinazione degli interessi maturati da parte del ### avendo riconosciuto solo quelli erroneamente determinati nella bozza dello stesso, ritenendo, quindi, di poter condividere le proposte doglianze. 
Venendo, quindi alla prima censura circa il prospettato erroneo calcolo degli interessi quale denunciato vizio determinativo del credito, deve, effettivamente, riscontrarsi che il Tribunale, indicando e determinando la posta creditoria degli interessi moratori da aggiungersi alla residua sorte capitale, con conseguente determinazione della ridotta entità del credito complessivo vantato dalla appellante in €90.165,63 ( a fronte di quello ingiunto di €107.396,05), li determinava in €9.089,70, così confermando la determinazione dell'ausiliario che quantificava gli interessi sino al 31/7/2007, omettendo di considerare che il contratto veniva risolto circa tre anni dopo la sua scadenza naturale, ovvero il ###. 
A tale riguardo, non può sottacersi la circostanza che il decreto ingiuntivo del 28/5/2012, oltre alla predetta linea capitale di €107.396,05 veniva emesso “oltre interessi convenzionali come richiesti” ovvero gli “interessi convenzionali al tasso moratorio del 2,1 0% dal 26/08/2010 sino all'effettivo soddisfo”. 
Il giudice del monitorio aveva quindi riconosciuto gli interessi moratori convenzionali fino al 26/8/2010, ovvero sino al giorno successivo alla effettiva risoluzione del contratto di finanziamento e non dalla data, anteriore di circa di tre anni, della sua scadenza naturale, come erroneamente indicato dal ctu e immotivatamente recepito in sentenza. 
La quota di interessi riconosciuta in sentenza deve quindi ritenersi ingiustamente ridotta, dovendo emendarsi l'errata determinazione integrandola con ulteriori interessi moratori per il periodo dal 31/7/2007 al 25/8/2010. 
Parimenti fondata è l'ulteriore censura attinente la determinazione effettiva di tale quota d'interessi, atteso che quella riportata dal Tribunale nella parte motivazionale (€9.089,70) corrispondeva solo ad una elaborazione provvisoria del CTU nella propria “bozza” preliminare, per essere poi rettificata in quella definitiva di €9.745,33 da riportare correttamente, con conseguente modificazione del credito residuo complessivo. 
Non si ritiene invece di condividere l'ulteriore e prospettata incongruità nella ricostruzione determinativa del credito residuo ascrivibile al ctu (€81.898,14 a fronte di €81.0765,93) difettando la censura di puntuali osservazioni critiche all'esito della bozza di relazione peritale. 
Venendo, quindi, al gravame incidentale degli appellati, articolato nelle due censure di cui innanzi, deve configurarsi la prima doglianza quale introduzione di una eccezione di nullità della fideiussione ma proposta e né tantomeno coltivata nel corso del primo grado del giudizio, confermando la circostanza con l'omessa produzione documentale dei presupposti costitutivi la medesima eccezione, ovvero lo schema ABI e la circolare della ### D'### del 2005 e la stessa fideiussione con le tre clausole anticoncorrenziali. 
Il rilievo non è di poco conto, atteso che, malgrado l'ammissibilità rituale dell'eccezione predetta di nullità in ogni grado e fase del giudizio, l'assoluta carenza assertiva e documentale non può sanarsi in questa fase processuale. 
A tale riguardo, si è autorevolmente precisato che: “ in tema di nullità dei contratti di fideiussione per violazione della normativa antitrust, sebbene l'eccezione di nullità sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, tale rilevabilità è circoscritta alla valutazione in diritto di fatti già allegati e non consente l'introduzione di nuovi elementi probatori. I fatti costitutivi della nullità devono essere stati tempestivamente allegati in primo grado, non potendo il giudice procedere a nuovi accertamenti fattuali in violazione del principio del contradittorio, La produzione in appello del provvedimento della ### d'### n.55/2005 e del parere dell'### della ### quali documenti a supporto dell'eccezione di nullità antitrust, è tardiva ed inammissibile ai sensi dell'art.345 c.p.c., non rientrando tali atti amministrativi né nell'ambito del principio iura novit curia né del fatto notorio (cfr. Cass. ordinanza n.27817 del 28/10/2024; conf.  15/7/2024 n.19401; Trib. Padova , 3/3/2020 n.453). 
Anche a considerare, sulla scorta della rilevante pronuncia nomofilattica delle ### del dicembre del 2021 che, salvando la validità contrattuale della fideiussione, ne dichiarava la nullità solo parziale con riferimento alle sole tre clausole “incriminate”, tra cui quella di rinuncia ai termini di cui all'art.1957 c.c. e quella liberatoria di cui all'art.1956 c.c., dirimente è l'assoluta mancata proposizione delle correlative eccezioni liberatorie nel corso del giudizio di primo grado ed anche in quello di appello, laddove nessun accenno svolgeva la difesa degli appellanti sia ad un'asserita tardiva proposizione dell'azione monitoria contro il fideiussorie, in quanto proposta oltre il termine semestrale dalla esigibilità del credito nei confronti della debitrice principale, configurabile alla stregua di eccezione in senso stretto con conseguente onere propositivo tempestivo a pena di decadenza (cfr. Cass. n.### del 30/11/2024) e sia con riguardo ad una asserita efficacia “liberatoria” del fideiussorie conseguente ad un suo mancato preventivo consenso al ulteriori linee di credito accordate alla società garantita pur conoscendone le aggravate condizioni finanziarie. 
In ogni caso, gli appellanti incidentali, anche successivamente alla sentenza nomofilattica del dicembre 2021, non si adeguavano affatto alla nuova e vincolante delibazione di legittimità, reiterando integralmente le difese svolte in epoca precedente alla stessa (in sede ###quelle conclusionali successive alla precisazione delle conclusioni del 2/2/2024. 
Il rilievo suddetto comporta, evidentemente, il rigetto della doglianza atteso che la fideiussione doveva ritenersi salva, dovendosi escludere le sole tre clausole anticoncorrenziali, la cui rilevanza non era tuttavia giammai evidenziata nelle difese del fideiussore e dei suoi successivi eredi. 
Accoglibile si configura, invece, la seconda doglianza attinente ad una disposta condanna solidale degli odierni appellati a liquidate spese processuali senza l'espressa limitazione delle stesse alla capienza dell'asse ereditario accettato con beneficio d'inventario ex art.490 c.c.- Incontestata la espressa e chiara menzione dell'accettazione beneficiata, adeguatamente e documentalmente supportata la stessa, doveva il Tribunale espressamente indicare la limitazione di responsabilità patrimoniale degli eredi “infra vires hereditatis”, determinando con l'omissione predetta, la potenziale esposizione patrimoniale degli stessi con beni personali, circostanza incontestabilmente esclusa dall'accettazione beneficiata (v. fra tante, Cass. 23398 del 27/7/2022), conseguendone il doveroso emendamento della statuizione condannatoria oggetto d'impugnativa. 
In punto di regolamento delle spese del grado, ritiene il Collegio procedere alla integrale compensazione delle stesse a tanto indotto, da un lato, dalla implicita acquiescenza degli appellati alle due doglianze in merito alla effettiva determinazione degli interessi moratori, concessi in fase monitoria, e denegati immotivatamente nel giudizio di merito e dall'altra il mutamento giurisprudenziale che di fatto integrava la ritenuta inaccoglibilità della prima censura incidentale oltre, infine, all'evidente errore procedimentale del Tribunale in punto di omessa considerazione dell'accettazione beneficiata, non contrastato dalla difesa della società appellante.  PQM La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da ### 2018 s.r.l., in persona del legale rappresentante, avverso la sentenza n.1533/2020, resa dal Tribunale monocratico di ### in data ### ex art.281 sexies c.p.c., in pari data pubblicata, nonché sull'appello incidentale proposto da ###### e ### avverso la medesima sentenza, così provvede: 1)Accoglie l'appello principale e, per l'effetto, in parziale riforma della gravata sentenza 2)### gli appellati, nella espressa qualità di eredi ed aventi causa dell'originario fideiussore ### al pagamento, in solido con la ### srl in liquidazione, in favore della società appellante, avente causa dell'originaria creditrice ### spa, della somma di €90.821,26 oltre ulteriori interessi moratori convenzionali sulla linea capitale di €81.075,93 dal 31/7/07 al 25/8/2010; 3)Accoglie, per quanto di ragione, l'appello incidentale e, per l'effetto, in parziale riforma della gravata sentenza 4)### la disposta condanna, in solido con la ### srl, alle spese del giudizio di primo grado degli eredi beneficiati, costituiti in riassunzione, del de cuius ### giusta liquidazione di cui ai capi 4) e 6) del dispositivo, “infra vires hereditatis”, ovvero fino alla capienza dell'asse ereditario accettato con beneficio d'inventario; 5)Compensa integralmente tra tutte le parti le spese attinenti il presente grado del giudizio. 
Così deciso, all'esito della ### di consiglio in videoconferenza del 22/4/2025.   ### (dott. ### 

Il Giudice
Ausiliario estensore (avv. ###


causa n. 109/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Labellarte Filippo, Leonardo Nota

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