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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 650/2022 R.G. proposto da: ##### 2000 ### in persona del legale rappresentante, #### tutti rappresentati e difesi dal l'avvocato ### ed e lettivamente domiciliati in ### 2/A, presso lo studio dell'avvocato ### Pec: -ricorrente contro #### S.P.A., in p ersona del legale rappresentante, rappre sentata e difesa dell'avvocato ### ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in ### V. CICERONE n. 28 pec: -controricorrente avverso la ### della CORTE ### di ### n. 852/2021 depositata il ###.
Udita la relazione sv olta ne lla camera di consigl io del 20/06/2024 dalla #### sentenza del 22/7/2021 la Corte d'Appello di Ancona ha rigettato il gravame interposto dalla società ### 2000 ### srl in relazione alla pronunzia ### Ancona 13/8/2015, di accoglimento della domanda -in origine monitoriamente azionatadi pagamento di canoni scaduti da lla società ### s.p.a. ( nella quale è stata incorporata la società ### s.p.a. ) nei confronti della medesi ma -nonché dei fideiussori sigg. ### M oscini, ##### e ### proposta, all'esito della risoluzione anticipata per inadempimento della medesima quale utilizzatrice del contratto di sale and lease b ack stipulato con la società ### s.p.a. avente ad oggetto impianti radiologici e apparecchiatura per risonanza magnetica. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la società ### 2000 ### srl nonché il ### lo ### il ### e il ### propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 4 motivi illustrati da memoria. Resiste con controricorso la società ### s.p.a. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il 1° motivo i ricorrenti den unziano <<violazione e falsa applicazione>> dell'art. 1229, in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.; nonché violazione degli artt. 132, 156 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. 4, c.p.c. Lamentano che, all'esito <<del passaggio in giudicato della … sentenza 762/2012, e, segnatamente, il definitivo accertamento della risoluzione di diritto dei tre contratti di leasing tra Ubi e il ### e l'obbligo di quest'ultima del rilascio dei beni locati in favore d i ### >>, la corte di m erito <<n e ha erroneamente limitato le conseguenze applicative, assumendone il carattere 3 incidentale>>, non potendo invero <<essere revocato in dubbio che il giudicato formatosi debba compo rtare il riconoscimento dell'i llegittimità della pretesa posta dalla società concedente a fondamento del decreto ingiuntivo opposto da cui è scaturito il presente giudizio>>.
Si dolgono non essersi al riguardo considerato che non si rinvengono <<nel suddetto giudicato … statuizioni contenenti il riconoscimento del “diritto di ### s.p.a. ad ottenere da ### 2000 ### s.r.l. (e dai suoi garanti) il pag amento dei canoni dei contratti di locazione finan ziaria”>>, laddove, <<essendo il rapporto contrattuale intercorso tra ### e la società concedente strettamente connesso con l'altro negozio giuridico che la stessa intratteneva con ### in quanto relativo ai medesimi beni oggetto della locazione>>, è <<evidente che una volta accertato c on efficacia di giudicato che il primo contratto ( recte: i tre contratti ) era stato risolto di diritto, non poteva, a fortiori, sopravvivere il secondo rapporto , atteso il condizionamento e il vincolo di dipendenza tra essi creato, che non poteva no n estrinsecarsi ne ll'estensione degli effetti patologici dell'uno sull'atro, riassumibile nella nota formula simul stabunt simul cadent>>.
Lamentano non essersi dai giud ici di merito pre so <<atto di queste evidenze e della considerazione per cui -attesa l'emersione de gli elementi sintomatici atti ad evidenziare il vincolo di dipendenza esistente tra i suddetti atti, in cui la vendita dei beni era stata posta in essere in chiara funzione di garanzia, allo scopo di aggirare il divieto del patto commissorio …-, ### non poteva ( e non può ) esser chiamata a rispondere per canoni relativi a beni di cui non ha mai avuto il possesso>>.
Con il 2° motivo i ricorrenti den unziano <<violazione e falsa applicazione>> degli artt. 1229, 1344, 1375, 11458, 1463, 1988 c.c. 116 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.
Si dolgono non essersi dalla corte di merito correttamente considerata <<la rilevanza determinante che assume la mancata disponibilità ab initio dei beni oggetto di leasing in relazione al collegamento con la complessa fattispecie negoziale in esame, quale elemento essenziale ai fini della validità ed efficacia 4 dei contratti de quibus>>, atteso che in base al principio enunziato da Cass., Sez. Un., n. 19785 del 2015 <<il pagamento da parte dell'utilizzatore ( … nel caso di specie la ### ) risulterebbe privo di causa alla luce dell'art. 1463 c.c., a termini del quale “all'inadempimento del fornitore deve assegnarsi, rispetto al contratto di leasing, il ruo lo di una cau sa di sopravvenuta impo ssibilità d'adempiere ex art. 1463 c.c.”, e non sare bbe giu stificabile neppure << in rapporto al dovere di esecuzione del contratto secondo buona fede ( art. 1375 c.c. )>>.
Lamentano non essersi dalla corte di merito considerato che <<i contratti posti in essere fra ### ed ### sono affetti da nullità non soltanto perché è mancata la consegna dei beni, ma anche in ragione del fatto che i particolari rapporti tra le parti hanno comportato un vantaggio certo a favore di ### (il corrispettivo della vendita ed il pagamento dei canoni di locazione) ed un'alea rilev ante a carico di ### ( la mancata consegna dei ben i, il mancato godimento e l'esercizio di opzione da parte d i ### e ). E che <<l'insanabile squilibrio tra le prestazioni oggetto del sinallagma contrattuale rende l'intero contratto radicalmente nullo in quanto contrario alle previsioni degli artt. 1322 e 1343 c.c. e lo spostamento patrimoniale che ne è seguito è privo di causa non potendo ammettersi che il pagamento delle somme, a titolo di (asse riti) canoni di leasing, possa trovare una qualch e giust ificazione liberale…>>, con la conseguenza che <<non poteva ribaltarsi su ### l'alea della effettiva risoluzione dei contratti di locazione finanziaria con ### per escludere in toto la responsabilità di ###>.
Si dolg ono non essersi dalla corte d i merito altresì consi derato che ### si è <<ben guardata dal risolvere i contratti de quibus, ma ha atteso addirittura cinque anni per richiede re ed ottenere il decre to ingiunti vo opposto>>, e che <<il petitum … dedotto riguardava i soli canoni scaduti e insoluti, laddove in nessuna parte degli atti del giudizio si poteva desumere che la concedente si sarebbe avvalsa della facoltà di risolvere anticipatamente un contratto, il cui oggetto era costitu ito da i be ni ch e essa non aveva mai consegnato all'utilizzatore ###>. 5 Con il 3° motivo i ricorrenti den unziano <<violazione e falsa applicazione>> degli artt. 1526, 2744 c.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. 3, c.p.c.
Si dolgono non essersi dalla corte di merito considerato che nella specie <<le operazioni effettuate miravano a realizzare una funzione di garanzia e non di leasing>>, e che <<lo scopo di garanzia è assurto a causa del contratto>>, in quanto <<### ha profittato del contraente ### … è stato costretto a compiere un'operazione che … ha finito per rafforzare soltanto la posizione del creditore di ### il quale non solo non ha mai messo a disposizion e dell'utilizzatore i beni … ma si è trovato …. ad avere due distinti patrimoni responsabili da aggredire per il p agamento d i quanto preteso a seguito dei redatti contratti, ossia quello di ### e quello di ### ( senza contare i fideiussori di quest'ultimo ) a fronte della concessione in locazione finanziaria dei medesimi macchinari>>.
Lamentano che <<una conseguenza del genere appare … paradossale, oltre che illegittima ed ingiusta, concretando, tra l'altro, un evidente profilo di eccesso di tutela rispetto al credito vantato, oltre che la lamentata violazione del divieto del patto commissorio ex art. 2744 cod. civ.>>, che <<trova principale fondamento nell'esigenza di t utelare il debitore da eccessive pressioni del creditore, come avviene ogni volta in cui il trasferimento del bene sia rimesso alla discreziona lità di questi, in particolare per quanto con cerne l'entità del corrispettivo, senza assicurare la necessaria proporzionalità tra il valore del bene così costituito in garanzia e l'ammontare del credito garantito>>.
Si dolg ono non essersi dalla corte d i merito considerat o che la <<giurisprudenza di legittimità è … ferma nel ritenere nullo qualsiasi negozio, quale che ne sia la forma che ven ga impiegata pe r conseguire il risultato dell'illecita coercizione del debitore da parte del creditore, come accade ogni volta in cui sia ravvisabile un nesso funzionale diretto tra l'obbligazione garantita e il negozio stesso>>, avendo la S.C. altresì <<avuto modo di chiarire che laddove il contratto di leasing assuma funzione di garanzia esso violi la ratio del divieto di patt o commissorio , al pari di qualunque altra fattispecie di 6 collegamento negoziale, in quanto il debitore, allo scopo di garantire al creditore l'adempimento dell'obbligazione, trasferisce a garanzia del creditore stesso un proprio bene, riserv andosi la possibilità di riac quistarne il diritto dominicale all'esito dell'adempimento dell'obbligazione, senza peraltro prevedere, in caso di inadempimento, di recuperare l'eventuale eccedenz a del bene rispetto all'ammontare del credito ( c.d. “patto marciano” )>>.
Si dolgono che la corte di merito abbia erroneamente respinto la sollevata <<eccezione di nullit à dei cont ratti de quibu s per mancanz a di causa>>, ponendosi <<in insanabile discontinuit à con la ridetta giuris prudenza di legittimità, la quale ha ribadito che la causa del negozio di leasing non è solo finanziaria e non dà luogo ad un unico contratto plurilaterale ma realizza una figura di collegamento negozia le tra contratto di leasing e contra tto di fornitura>>, a fronte della evidenziata <<natura di ingiustificato pagamento delle somme ingiunte, sia in ragione dell'esito del procedimento promosso dal ### s.r.l., finalizzato ad accertare la validità dei c ontratti di locazione finanziaria ( n.b.: aventi ad oggetto gli stessi beni ), precedentemente stipulati tra quest'ultima e ### sia del fatto che, in tal caso, l'### avrebbe dovuto restituire a ### le somme corrisposte in esecuzione dei contratti in questione>>.
Lamentano non essersi dalla corte di merito correttamente considerata <<l'impossibilità -non certo per colpa di ### ma per l'ingiustificata inerzia della società concedentedi ottenere i beni strumentali all'esercizio della propria attività ( atteso che operava nello stesso settore di attività del ### ) e la rapida obsolescenza d ei macchinari elettromedicali lo cati ( di rego la ammortizzabili in 5 anni )>> laddove <<parado ssalment e il ### continuava ad usare tali macchinari senza oneri, speculando illegittimamente sulla situazione a spese di ###>.
I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono p.q.r. fondati e vanno accolti nei termini e limiti di seguito indicati.
Come questa Corte ha già avuto più volte modo di affermare ( v. Cass., 5/7/2017, n. 16646; Cass. n. 5583 del 2011 ) il contratto di sale and lease back 7 - in forza del quale u n'impresa vende un bene strumental e ad una società finanziaria, la quale ne paga il prezzo e contestualmente lo concede in locazione finanziaria alla stessa impresa venditrice, verso il pagamento di un canone e con possibilità di riacquisto del bene a l termine de l contratto per un prez zo normalmente molto inferiore al suo valore - configura un contratto d'impresa socialmente tipico che, come tale, è in linea di massima astrattamente valido, ferma la necessi tà di verificare, caso per caso, la presenza di elementi sintomatici atti ad evidenziare che la vendita sia stata posta viceversa in essere in funzione di garanzia, in aggiramento del divieto del patto commissorio.
Si è al riguardo precisato che il contratto ha scopo di leasing, e non di garanzia, allorquan do, nel quadro di un determinato dis egno economico d i potenziamento dei fattori produttivi, è volto a procurare all'imprenditore liquidità immediata mediante l'alienazione di un suo bene strumentale, al me desimo conservandone l'uso con facoltà di riacquistarne, al termine del rapporto, la proprietà (v. Cass., 5/7/2017, n. 16646).
Con particolare riferimento al contratto di leasing finanziario si è da questa Corte -anche a ### evidenziato che esso si caratterizza per l'esistenza di un collegamento negoziale tra il contratto di leasing propriam ente detto, concluso tra concede nte ed utilizzatore, e quello d i fornitura, concluso tra concedente e fornitore allo scopo (noto a quest'ultimo) di soddisfare l'interesse dell'utilizzatore ad acquisire la disponibilità della cosa, il cui godimento rappresenta l'interesse ch e l'operazione negoziale è volta a realizzare, costituendone la causa concreta, con specifica ed autonoma rilevanza rispetto a quella -parzialedei singoli contratti, dei quali co nnota la reciproca interdipendenza, sicché le vicende dell'uno si r ipercuotono sull'altro, condizionandone la validità e l'efficacia nella pur persistente individualità propria di ciascun tipo negoziale, a tale stregua segnandone la distinzione con il negozio complesso e con il negozio misto ( v. Cass., 27/7/2006, n. 17145).
In forza di tale collegamen to, ferm a restando l'individu alità propria di ciascun tipo nego ziale, l'utilizzatore è legittimato a far valere la pretes a all'adempimento del contratto di fornitura, oltre che al risarcimento del danno 8 conseguentemente sofferto; in mancanza di un'espressa previsione normativa al riguardo, l'utilizzatore non può, invece, esercitare l'azione di risoluzione (o di riduzione del prezzo) del contratto di vendita tra il fornitore ed il concedente (cui esso è estraneo) se non in presenza di specifica clausola contrattuale, con la quale gli venga dal concedente trasferita la propria posizione sostanziale ( v.
Cass., Sez. Un., 5/10/2015, n. 19785 ).
Come il c.d. leasing finanziario ( in ordine al quale v. Cass., 27/7/2006, 17145 ), anche il contratto di sale&lease back si configura invero, secondo uno schema negoziale socialmente tipico ( in quanto frequentemente applicato, sia in ### che all'estero, nella pratica degli affari ), caratterizzato da una specificità tanto di struttura quanto di funzione ( e, quindi, da originalità e autonomia rispetto ai tipi negozia li codificat i ), e concretam ente attuato attraverso il collegamento tra un contratto di vendita di un bene di natura strumentale da parte di u n'impresa ( o di un lavoratore auton omo ) ad una socie tà di finanziamento che, a sua volta, lo concede contestualmen te in leasing all'alienante il quale corrisponde, dal suo canto, un canone di utilizzazione con facoltà, alla scadenza del contratto, di riacquistarne la proprietà esercitando un diritto di opzione per un predeterminato prezzo (v. Cass., 9/3/2011, n. 5583).
Si è al riguardo sottolineata l'indefettibilità del conseguimento in ogni caso da parte dell'utilizzatore, al fine di vedere soddisfatto il suo interesse sotteso alla stipulazione contrattuale, dell a disponibilità della cosa (v. Cass., S ez. Un., 5/10/2015, n. 19785).
Il sale&lease back costituisce dunque operazione caratterizzata da una pluralità di negozi collegat i funziona lmente volti al perseguime nto di uno specifico interesse pratico che ne costituisce appunto la relativa causa concreta, la quale assume specifica ed autonoma rilevanza rispetto a quella -parzialedei singoli contratti, di questi ultimi connotando la reciproca interdipendenza ( sì che le vi cende dell'uno si riper cuotono sull'altro, condiziona ndone la validità e l'efficacia ) nella pur persistente individualità propria di ciascun tipo negoziale, a tale stregua segnandone la distinzione con il negozio complesso o misto ( v.
Cass., 16/3/2006, n. 5851; Cass., 12/7/2005, n. 14611; Cass., 17/12/2004, n. 9 23470; Cass., 24/3/2004, n. 5941; Cass., 16/5/2003, n. 7640; Cass., 11/6/2001, n. 7852; Cass., 4/9/1996, n. 8070; Cass., 27/4/1995, n. 4645; Cass., 20/11/1992, n. 12401; Cass., 5/7/1991, n. 7415; Cass., 15/12/1984, 6586; Cass., 17/11/1983, n. 6864; Cass., 2/7/1981, n. 4291. V. anche Cass., 8/7/2004, n. 12567; Cass., 2/4/2001, n. 4812; Cass., 11/3/1987, n. 2524. Per il collegamento volontario v., in particolare, Cass., 25/7/1984, n. 4350), la cui valutazione assume decisivo rilievo ai fini della valutazione in termini di relativa validità o nullità (v. Cass., 5/7/2017, n. 16646). ### invece di una concreta causa negoziale di scambio (che può riguardare, o meno, tanto il sale&lease back quanto lo stesso leasing finanziario) esclude in radice la configurabilità del patto vietato (v. Cass., 21/1/2005, 1273).
Il divieto del patto commissorio, essendo diretto ad impedire al creditore l'esercizio di una coazione morale sul debitore spinto alla ricerca di un mutuo (o alla richiesta di una dilazione nel caso di patto commissorio ab intervallo) da ristrettezze finanziarie, e a precludere, quindi, al predetto creditore la possibilità di fare proprio il bene attraverso un meccanismo che lo sottrarrebbe alla regola della par condicio creditorum, deve peraltro ritenersi violato ogniqualvolta lo scopo di garanzia costituisca non già mero motivo del contratto ma assurga a causa concreta della vendita con patto di riscatto o di retrovendita ( v. Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26973; Cass., 27/7/2006, n. 17145; Cass., 8/5/2006, n. 10490; Cass., 14/11/2005, n. 22932; Cass., 26/10/2005, n. 20816; Cass., 21/10/2005, n. 20398 ), a meno che in base a dati sintomatici ed obiettivi quali la presenza di una situazione credito-debitoria preesistente o contestuale alla vendita o la sproporzione tra entità del prezzo e valore del bene alienato e, in altri termini, delle reciproche obbligaz ioni nascenti da l rapporto ( costituenti invero accertamento di fatto: v. Cass., 16/10/1995, n. 10805; Cass., 19/7/1997, n. 6663; Cass., 26/6/2001, n. 8742; Cass., 22/3/2007, n. 6969 ), non risulti che nel quadro d el rapporto diretto ad assicurar e una liqu idità all'impresa alienante, l'alienazione risulti strumentalmente piegata al rafforzamento della posizione del creditore-finanziatore, che in tal modo tenta d i acquisire 10 l'eccedenza del valore, ab usando della debolezza del deb itore (v. Cass., 16/10/1995, n. 10805; Cass., 7/5/1998, n. 4612; Cass., 29/3/2006, n. 7296).
Il negozio di sale&lease back viola invece la ratio del divieto del patto commissorio, al pari di qualunque altra fattispecie di collegamento negoziale, ove allo scopo di garantire al cre ditore l'ad empimento dell 'obbligaz ione il debitore trasferisca un proprio bene riservandosi la possibilità di riacquistarne il diritto dominicale al l'esito dell'adempimento dell'obblig azione, senza invero prevedere alcuna facoltà di recuperare -in caso di inadempimentol'eventuale eccedenza di valore del bene risp etto all'ammontare del credito, con un adattamento funzionale dello scopo di garanzia del tutto incompatibile con la struttura e la ratio del contratto di compravendita (v. C ass., 21 /1/2005, 1273). ### contrattuale può definirsi fraudolenta nel caso in cui si accerti, con una indagine che è tipicamente di fatto, sindacabile in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della correttezza della motivazione, la compresenza delle seguenti circostanze: a) l'esistenza di una situazione di credito e debito tra la società finanzia ria e l'impresa venditrice utilizzatrice ; b) la sussistenza di difficoltà economiche di quest'ultima; c) la sproporzione tra il valore del bene trasferito ed il corrispettivo versato dall'acquirente ( v. Cass., 22/2/2021, 4664; Cass., 5/7/2017, n. 16646; Cass., 9/3/2011, n. 5583; Cass., 14/3/2006, n. 5438 ).
In tema di contratto di sale and lease back si è peraltro precisato non essere invero necessaria, ai fini dell'integrazione della violazione del suddetto divieto, la necessaria congiunta compresenza dei suindicati tre indici sintomatici di elaborazione giurisprudenziale, assumendo al riguardo rilievo fondamentale la circostanza che la complessiva operazione negoziale sia finalizzata a realizzare in concreto, in luogo dell'effettivo trasferimento dei beni, una vietata causa di garanzia il cui accertamento è rimesso al giudice di merito, sulla base di idonei indici rivelatori, anche altri e diversi da quelli suindicati ( v. Cass., 6/11/2024, n. 28553 ; Cass., n. 25913/2024; Cass. , 25/7/20 24, n. 20 780; Cass., n. 11 2469/2024; Cass., n. ###/2023; Cass., n. ###/2023; Cass., 8/6/2023, 16367).
Il divieto del patto commissorio ex art. 2744 c.c. deve essere interpretato in maniera funzionale, sicché in forza della sua previsione risulta colpito da nullità non solo il "patto" ivi descritto ma qualunque tipo di convenzione -quale ne sia il contenutoche venga impiegato per conseguire il risultato concreto vietato dall'ordinamento, dell'illecita coercizione del debitore a sottostare alla volontà del creditore accettando preventivamente il trasferimento della proprietà di un suo bene quale conseguenza della mancata estinzione di un suo debito ( v. Cass., 25/1/2024, n. 2469 ).
Ne consegue che da parte de l giudice di merito è indispe nsabile: a) individuare la causa della complessa ope razione contrattual e sulla b ase dell'accertamento svolto dal giudice di merito, al fine di verif icare se il versamento del denaro da parte d el compratore costituisca p agamento del prezzo ovvero esecuzione di un mutuo, ed il trasferimento del bene serva solo per costituire una garanzia provvisoria capace di evolversi a seconda ch e il debitore adempia o meno l'obbligo di restituire le somme rice vute; b ) considerare il fondamento del divieto del patto commissorio, come individuato dalle ### unite con le pronunce n.1611 del 1989 e n.1907 del 1989, e cioè la duplice esigenza di protezione del debitore coinvolto in operazioni poste in essere in violazione del divieto del patto commissorio e di tutela del principio generale della par condicio creditorum, in funzione di contrasto della creazione di strumenti di garanzia diversi da quelli previsti dalla legge; c) tener presente che il divieto del patto commissorio è esteso a qualsiasi negozio, tipico o atipico, che sia in concreto impiegato per conseguire il fine dell'illecita coercizione del debitore a sottostare alla volontà del creditore, accettando preventivamente il trasferimento di proprietà di un suo bene come conseguenza dell a mancata estinzione del debito e che può pertanto configurarsi anche ogni qual volta il debitore sia comunque costretto al trasferimento di un suo bene al creditore a tacitazione dell'obbligazione; d) controllare che l'accertamento del giudice del merito non si sia limitato ad un esame formale degli atti posti in essere dalle parti, ma abbia consi derato la cau sa in concreto, e, in caso di operaz ione 12 complessa, abbia v alutato gli att i medesimi alla luce di un loro potenziale collegamento funzionale, apprezzando ogni circostanza di fatto rilevante ed il risultato stesso che l'operazione negoziale era idonea a produrre e, in concreto, ha prodotto" allo scopo, come già si è detto, di st abilire se il procedimento negoziale attraverso il quale venga compiuto il trasferimento di un bene dal debitore al creditore sia effettivamente collegato, piuttosto che alla funzione di scambio, ad uno scopo di garanzia ( v., da ultimo, Cass., 25/1/2024, n. 2469; Cass., 14/12/2023, n. ### ).
Sotto diverso profilo, si è da questa Corte d'altro canto precisato che la sentenza passata in giudicato ha un'efficacia diretta tra le parti, i loro eredi ed aventi causa e una rifle ssa, poic hé, qu ale affermazione og gettiva di verità, produce conseguenze giuridiche anche nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo in cui è stata resa, se titolari di diritti dipendenti dalla (o comunque subordinati alla) situazione defi nita in quella lite ; pertanto, in ipo tesi di collegamento negoziale, il giudicato formatosi sulla nullità di uno dei contratti collegati riverbera i suoi effetti anche su gli altri che, se ppure intercorsi tra soggetti diversi, siano strettamente interdipendenti e collegati, tanto da poter essere considerati come un'unica complessa e contestuale operazione ( v., da ultimo, Cass., 21/2/2023, n. 5377 ).
Orbene, nell'impugnata sentenza la corte di merito ha invero disatteso i suindicati principi.
Va anzitutto osservato che anteriormente al presente giudizio ne è stato dalla precedente utilizzatrice dei beni società ### srl introdotto un altro nei confronti della concedente società ### s.p.a. e della società ### 2000 ### srl, conclu sosi con l'accertamento dell a risoluzione di diritto dei tre contratti di leasing stipulati dalla medesima stipulati e la cond anna al ri lascio dei beni concessi in locazione fi nanziaria in favore dell'odierna ricorrente società ### 2000 ### srl.
Di tale giudizio la corte di merito ha preso atto nell'impugnata sentenza, ritenendolo non esplicare effetti nel presente in ragione della natura incidentale dell'accertamento ivi espletato relativamente ai contratti di leasing, altresì 13 osservando che solo nel presente giudizio l'odierna rico rrente ha dedotto la nullità dei contratti, laddove <<quel che è stato … accertato dalla sentenza 1756/2010 con efficacia di giudicato e che in qualche modo può influenzare … il presente giudizio è il fatto che i beni già oggetto del contratto di leasing con il ### (e di seguito del contratto di lease back con la ### 2000)>> sono <<rimasti nella disponibilità di quest'ultimo, al punto che lo stesso ### è stato condannato dal ### ale di ### alla restituzione dei medesimi in favore della T raiano 2000 , quale unico sogge tto legittimato a detenerli ( in forza del contratto di leasing successivamente stipulato )>>.
Ha per altro verso escluso la ricorrenza nella specie degli indici rivelatori della violazione del divieto del patto commissorio, sottolineando in particolare che <<non solo non sussiste prova del fatto che la ### 2000 srl al momento della sottoscrizione dei contratti versasse in condizioni di crisi economica>>, ma che <<invero tale circostanza non appare neppure dedotta dagli appellanti>>.
Ha ritenuto altresì infondata l'<<affermazione degli appellanti secondo cui il trasferimento del bene sarebbe rimesso alla discrezionalità del creditore, né vi sarebbe proporzionalità tra il valore del bene costituito in garanzia e l'ammontare del credito garantito>> argomentando dal rilievo che <<al contrario, i contratti di leasing di cui si discute presentano le caratteristiche tipiche di un vero e proprio contratto di leasin g e non di un patto commissorio si mulato, dal momento che sia i tassi praticati che la durata che infine anche il prezzo finale di riscatto dei beni non appaiono anomali rispetto alle consuete condizioni di mercato ( dell'epoca ) di un qualsiasi contratto di leasing>>.
Ha al riguardo ulteriormente sottolineato che <<la mancata consegna dei beni>> è in effe tti <<est remament e rilevante sotto l'aspetto dell'inadempimento del contratto>>, ma nella specie l'odierna ricorrente <<non ha mai ritualmente …introdotto una domanda di risoluzione per inadempimento contrattuale (anziché di nullità) ma, soprattutto, ha rilasciato alla ### una specifica dichiarazione ( cfr. doc. 13 fasc. parte appellata in primo grado ) nella quale, ben consapevole ch e al momento della stipula dei contratti i beni si trovassero presso altro soggetto precedente utilizzatore deg li stessi, e ben 14 consapevole anche del fatto che sussisteva controversia tra la ### e il ridetto utilizzatore proprio sulla restituzione dei beni, si è accollata il rischio derivante dalla tardiva consegna di detti beni, assumendo oltre tutto su di sé l'onere della azioni volte al recupero materiale degli stessi>>.
Ha al riguardo evidenziato che <<tale dichiarazione non soltanto esclude la respo nsabilità della società di leasing per la m ancata consegna dei macchinari>>, ma lascia altresì <<presumere che, comunque, ### 200 si sia det erminata in tal senso -oggettivamente inusuale nella pr atica commercialeanche per un proprio interesse economico>>, atteso che <<aveva acquistato una considerevole q uota sociale ( 30%) del ### srl; che quest'ultimo era in difficoltà economiche; che tali difficoltà economiche si erano aggravate proprio a seguito della disdetta di ### del contratto di leasing relativo ai macch inari di cui si tr atta (che consentivano l'operatività del ###; che ### all'atto dell'acquisto delle quote di ### ante si era accollata (liberando ne la venditrice) le gara nzie da quest'ultima prestate in favore di ### circa l'adempimen to dell e obbligazioni del ### che, ancora, la ### aveva minacciato di escutere immediatamente le garanzie prestate da ### 2000>>.
Ha posto in rilievo, ancora, che proprio <<al fine di evitare … il proprio coinvolgimento economico ( tramite l'e scussione delle garanzie ) e, contemporaneamente, di tutelare il proprio investimento del ### consentendone la prosecuzione delle attività ( che, se non proseguite, avrebbero anche condotto alla revoca dell'accreditamento del ### da parte della ###, si decise ad acquistare i due macchinari ( a seguito dell'intervenuta risoluzione per inadempimento dei contratti di leasing già in corso con il ### ) e, contemporaneamente, a retrocederli alla ### perché la stessa glieli concedesse in leasing>>.
La corte di merito è quindi pervenuta a concludere che <<in realtà, … con la complessa operazione in questione la ### 2000 interveniva, di fatto, a pagare il leasing lasciato impagato dalla ### accettando, in sostanza, che i macchinari (almeno per un periodo) restassero presso il ### dove 15 venivano di fatto utilizzati>>, in quanto <<### 2000 contava di rientrare in termini ragionevoli nel possesso dei macchinari e/o di definire in altro modo i propri rapporti economici con il ### (di cui comunque era socia)>>; sottolineando ulteriormente come la circostanza che <<tali previsioni non si siano poi effettivamente realizzate non consente di ritenere … né che il contratto di sale e lease back concluso sia privo di causa giuridica, né del pari he la Ubi leasing possa ritenersi inadempiente rispetto allo stesso>>; e, per altro verso, che la <<dic hiarazione del 05.05.2005 da parte di ###> nemmeno <<integra una ipotesi di esonero del debitore ( la società di leasing ) dalla propria responsabilità per dolo o colpa grave o in contrasto con norme di ordine pubblico ( nulla ex art. 1229 c.c. ), perché al contrario la circostanza che i macchinari fossero nel possesso di terzi … non solo si era già verificata ed era ben nota alla ### 2000 che la aveva esp ressamente accettata ma … corrispondeva ( almeno inizialmente ) ad un proprio preciso interesse>>.
Orbene, movendo dall'accertamento di fatto operata dai giudici di merito e dalla sussunzione dalla corte di merito configurata nell'impugnata sentenza (con mot ivazione invero non del tu tto logica né ben comp rensibile); e considerato che non risulta essere stata fatta dalla medesima invero applicazione del principio d ell'efficacia ( an che solo ) riflessa nella specie esplica ta dal giudicato indicato come formatosi sulla evocata sentenza n. 1756/2010, va osservato come emerga con tutta evidenza l'erroneità della considerazione da parte di tale giudice della causa concreta dei collegati contratti di leasing in argomento.
Come questa Corte ha già avuto più volte modo di affermare ( v. Cass., 18/1/2023, n. 1417; Cass., 29/3/2019, n. 8766. Cfr. anche Cass., 22/11/2016, n. 23701; Cass., 8/2/2012, n. 1875. E già Cass., 24/7/2007, n. 16315 ), la causa concreta del contratto assume rilievo, oltre che come elemento di qualificazione, anche relativame nte alla sorte del contratto, quale criterio di rela tivo adeguamento.
La causa concreta, determinando l'essenzialità di tutte le attività e dei servizi strumentali alla realizzazione degli interessi delle parti che la stipulazione 16 è funz ionalmente volta a tutelare, assume rilievo n on solo quale e lement o genetico del contratto ma anche quale elemento che dello stesso caratterizza la vicenda e la sorte, in ragione della relativa effettiva realizzazione e realizzabilità ( anche ) alla stregua di eventi so pravvenuti -non imputab ili alle parti negativamente ripercuotentisi sullo svolgimento del rapporto ( es., l'impossibilità o l'aggrav io della prestazione, l'in adempimento, ecc.) , det erminanti, in virtù della caducazione dell 'elemento funzionale dell'obbligaz ione costituito dall'interesse creditorio (ai sensi dell' art. 1174 cod. civ.), l'estin zione del contratto per sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione, con esonero delle parti dalle rispettive obbligazioni ( v. Cass., 24/7/2007, n. 16315).
A tale stregua, la causa concre ta non solo costituisce eleme nto pe r la valida formazione del contratto ma assurge ( anche) a crite rio di controllo e valutazione delle sopravvenienze, in ragione in particolare ( anche ) di eventi negativamente incidenti sull'interesse creditorio sino a farlo venire del tutto meno laddove -in base a criteri di n ormalit à avuto rigu ardo alle speci fiche circostanze del casotali eventi de pongano pe r l'impossibilità della relativa realizzazione.
Come questa Corte ha già avuto modo di porre in rilievo, diversamente dalla totale (art. 1463 c.c.) o parziale (art. 1464 c.c.) impossibilità sopravvenuta della prestazione, l'impossibilità di utilizzazione della prestazione non viene in realtà a sostanziarsi in un im pedimento precludente l'attuazione dell'obbligazione, non presupponendone di per sé l'obiettiva ineseguibilità da parte del debitore, ma, pur essendo in astratto la prestazione ancora eseguibile (cfr. Cass., 27/9/1999, n. 10690), il venir meno della possibilità che essa realizzi lo scopo dalle parti perseguito con la stipulazione del contratto implica il venir meno dell'interesse creditorio, quale vicenda attinente esclusivamente alla sfera del creditore (v. Cass., 24/7/2007, n. 16315, ove si sottolinea come da autorevole dottrina venga segnala to l'esempio secondo cui il fatto che il compratore si sia procu rata la me rce da alt ro fornitore non impe disce al venditore di effettuare la consegna prevista). 17 Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, in termini consentanei con quanto autorevolmente sostenuto in dottrina, mentre nelle ipotesi in cui la prestazione diviene impossibile l'obbligazione si estingue per il concorso delle due cause estint ive, l'impossibilità sopravvenuta della utilizzab ilità della prestazione estingue pertanto il rapporto obbligatorio per il venir meno -come dettodell'interesse creditorio, e di conseguenza il contratto che di tale rapporto è fonte per irrealizzabil ità della relativa causa concreta. Deve trattarsi di impossibilità di utilizzazione della prestazione n on impu tabile al creditore, incidente sull'interesse che risulta anche tacitamente obiettivato nel contratto e che ne conno ta la causa concreta in termini tali da vanificarla o renderla irrealizzabile, laddove irrilevanti rimangono viceversa le finalità ulteriori per le quali il turista si induce a stipulare il contratto, in cui si sostanziano propriamente i motivi (v. Cass., 24/7/2007, n. 16315; e, conformemente, Cass., 29/3/2019, n. 8766 ).
Orbene, nell'impugnata sentenza la corte di merito ha sottolineato come, pur essendo <<ben consapevole che al momento della stipula dei contratti i beni si trovassero presso altro soggetto precedente utilizzatore degli stessi, e ben consapevole anche del fatto che sussisteva controversia tra la ### e il ridetto utilizzatore proprio sulla restituzione dei beni>>, l'odierna ricorrente si sia ciononostante <<accollata il rischio derivante dalla tardiva consegna di detti beni, assumendo o ltre tutto su di sé l'onere della azioni volte al recupero materiale degli ste ssi>>, in ragione di un suo diretto interesse [ p er aver acquistato <<una considerevole quota sociale ( 30%) del ### srl>> ] che l'ha indotta a consentire a quest'ultima <<la prosecuzione delle attività ( che, se non proseguite, avrebbero anche condotto alla revoca dell'accreditamento del ### da parte della ###>>, Ha al riguardo dato peraltro atto che l'accettazione della circostanza <<che i m acchinari … restassero presso il Cen tro ### dove venivan o di fatto utilizzati>> fosse in realtà circoscritto ad un periodo limitato di tempo (<<almeno per un periodo>>), in quanto <<### 2000 contava di rientrare in termini ragionevoli nel possesso dei macchinari e/o di definire in altro modo i propri rapporti economici con il ### (di cui comunque era socia)>>. 18 Con motivaz ione non completamente svilupp ata ed intrinsecam ente illogica, la corte di merito h a ciononostante limitato l a considerazione della rilevanza di siffatta circostanza al mero momento <<genetico>> dello stipulato contratto di sale & lease back>>, del tutto apoditticamente escludendo che <<il fatto che poi nella realtà tal e scambio economico n on abbia effettiv amente funzionato>> afferisca <<alla causa (neppure in senso concreto>>), in quanto viceversa attinente <<eventualmente all'adempimento del contratto>>.
In altri termini, nell'aff ermare che l'odierna ricorrente in sede di stipulazione del contratto di sale and lease back in argomento abbia consentito che la società ### agnostico Br amante srl -precedente utilizzatrice dei macchinari elettromedicali oggetto del medesimocontinuasse ad utilizzarli, la corte di merito ha dato invero atto che trat tavasi di situazione invero solo temporanea, e non già definitiva.
Ha fatto in realtà espresso riferimento all'accettazione da parte dell'odierna ricorrente di una detenzione dei macchinari de quibus da parte della precedente utilizzatrice solo <<per un periodo>>, e a una consegna dei mede simi meramente <<tardiva>>, contando di rient rare in tempi (<<termini>>) <<ragionevoli>> nel <<possesso dei macchinari>> (ovvero di <<definire in altro modo i propri rapporti economici con il ###>).
Orbene, la corte di merito ha invero del tutto omesso di considerare la circostanza che la consegna in argomento non ha viceversa mai più avuto luogo, sicché invece di una consegna <<tardiva>> è venuta nella specie a configurarsi l'ipotesi della consegna definitivamente <<mancata>>.
Né tale giudice ha in alcun modo preso in considerazione la circostanza se, a fro nte di tale <<mancata>> consegna de i macchinari in argomen to, l'<<impossibilità>> di <<ottenere i beni strumentali all'esercizio della propria attività (atteso che operava nello stesso settore di attività del ### e la rapida obsolescenza d ei macchinari elettromedicali lo cati ( di rego la ammortizzabili in 5 anni )>> venga pe r l'odierna ricorr ente n ella specie a riverberare -come dalla medesima pure prospettatoin termini di sopravvenuta inutilizzabilità della prestazione. 19 A fortiori in considerazione dell'ulteriormente lamentata circostanza che la pretesa al pagamento dei canoni di leasing è stata azionata dopo anni, e che nel detto periodo di te mpo la concedente si è tro vata <<ad a vere due distinti patrimoni responsabili da aggredire per il pagamento di quanto preteso a seguito dei redatti contratti, ossia quello di ### e quello di ### (senza contare i fideiussori di quest'ultimo) a fronte della concessione in locazione finanziaria dei medesimi macchinari>>.
A tale stregua, risulta d alla corte di merito inve ro disatteso anche il principio in base al quale il giudice deve rilevare anche d'ufficio il fatto estintivo sopravvenuto alla stregua delle risultanze processuali acquisite, non vertendosi nel campo delle eccezione in senso stretto ( v. Cass. 23/2/2006, n. 4008 ).
Alla fondatezza nei suindicati termini e limiti de i motivi consegue l'accoglimento p.q.r. del ricorso e la cas sazione in relazione dell'impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d'Appello di ### che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione.
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La corte accoglie p.q.r. il ricorso nei termini e limiti di cui in motivazione. ### in relazione l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'Appello di ### in diversa composizione. ### 20 giugno 2024