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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 9331/2025 del 09-04-2025

... della valutazione in termini di relativa validità o nullità (v. Cass., 5/7/2017, n. 16646). ### invece di una concreta causa negoziale di scambio (che può riguardare, o meno, tanto il sale&lease back quanto lo stesso leasing finanziario) esclude in radice la configurabilità del patto vietato (v. Cass., 21/1/2005, 1273). Il divieto del patto commissorio, essendo diretto ad impedire al creditore l'esercizio di una coazione morale sul debitore spinto alla ricerca di un mutuo (o alla richiesta di una dilazione nel caso di patto commissorio ab intervallo) da ristrettezze finanziarie, e a precludere, quindi, al predetto creditore la possibilità di fare proprio il bene attraverso un meccanismo che lo sottrarrebbe alla regola della par condicio creditorum, deve peraltro ritenersi violato ogniqualvolta lo scopo di garanzia costituisca non già mero motivo del contratto ma assurga a causa concreta della vendita con patto di riscatto o di retrovendita ( v. Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26973; Cass., 27/7/2006, n. 17145; Cass., 8/5/2006, n. 10490; Cass., 14/11/2005, n. 22932; Cass., 26/10/2005, n. 20816; Cass., 21/10/2005, n. 20398 ), a meno che in base a dati sintomatici ed obiettivi quali la (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 650/2022 R.G. proposto da: ##### 2000 ### in persona del legale rappresentante, #### tutti rappresentati e difesi dal l'avvocato ### ed e lettivamente domiciliati in ### 2/A, presso lo studio dell'avvocato ### Pec: -ricorrente contro #### S.P.A., in p ersona del legale rappresentante, rappre sentata e difesa dell'avvocato ### ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in ### V. CICERONE n. 28 pec: -controricorrente avverso la ### della CORTE ### di ### n. 852/2021 depositata il ###. 
Udita la relazione sv olta ne lla camera di consigl io del 20/06/2024 dalla #### sentenza del 22/7/2021 la Corte d'Appello di Ancona ha rigettato il gravame interposto dalla società ### 2000 ### srl in relazione alla pronunzia ### Ancona 13/8/2015, di accoglimento della domanda -in origine monitoriamente azionatadi pagamento di canoni scaduti da lla società ### s.p.a. ( nella quale è stata incorporata la società ### s.p.a. ) nei confronti della medesi ma -nonché dei fideiussori sigg. ### M oscini, ##### e ### proposta, all'esito della risoluzione anticipata per inadempimento della medesima quale utilizzatrice del contratto di sale and lease b ack stipulato con la società ### s.p.a. avente ad oggetto impianti radiologici e apparecchiatura per risonanza magnetica.   Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la società ### 2000 ### srl nonché il ### lo ### il ### e il ### propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 4 motivi illustrati da memoria.   Resiste con controricorso la società ### s.p.a.  MOTIVI DELLA DECISIONE Con il 1° motivo i ricorrenti den unziano <<violazione e falsa applicazione>> dell'art. 1229, in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.; nonché violazione degli artt. 132, 156 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 1° co.  4, c.p.c.   Lamentano che, all'esito <<del passaggio in giudicato della … sentenza 762/2012, e, segnatamente, il definitivo accertamento della risoluzione di diritto dei tre contratti di leasing tra Ubi e il ### e l'obbligo di quest'ultima del rilascio dei beni locati in favore d i ### >>, la corte di m erito <<n e ha erroneamente limitato le conseguenze applicative, assumendone il carattere 3 incidentale>>, non potendo invero <<essere revocato in dubbio che il giudicato formatosi debba compo rtare il riconoscimento dell'i llegittimità della pretesa posta dalla società concedente a fondamento del decreto ingiuntivo opposto da cui è scaturito il presente giudizio>>. 
Si dolgono non essersi al riguardo considerato che non si rinvengono <<nel suddetto giudicato … statuizioni contenenti il riconoscimento del “diritto di ### s.p.a. ad ottenere da ### 2000 ### s.r.l. (e dai suoi garanti) il pag amento dei canoni dei contratti di locazione finan ziaria”>>, laddove, <<essendo il rapporto contrattuale intercorso tra ### e la società concedente strettamente connesso con l'altro negozio giuridico che la stessa intratteneva con ### in quanto relativo ai medesimi beni oggetto della locazione>>, è <<evidente che una volta accertato c on efficacia di giudicato che il primo contratto ( recte: i tre contratti ) era stato risolto di diritto, non poteva, a fortiori, sopravvivere il secondo rapporto , atteso il condizionamento e il vincolo di dipendenza tra essi creato, che non poteva no n estrinsecarsi ne ll'estensione degli effetti patologici dell'uno sull'atro, riassumibile nella nota formula simul stabunt simul cadent>>. 
Lamentano non essersi dai giud ici di merito pre so <<atto di queste evidenze e della considerazione per cui -attesa l'emersione de gli elementi sintomatici atti ad evidenziare il vincolo di dipendenza esistente tra i suddetti atti, in cui la vendita dei beni era stata posta in essere in chiara funzione di garanzia, allo scopo di aggirare il divieto del patto commissorio …-, ### non poteva ( e non può ) esser chiamata a rispondere per canoni relativi a beni di cui non ha mai avuto il possesso>>. 
Con il 2° motivo i ricorrenti den unziano <<violazione e falsa applicazione>> degli artt. 1229, 1344, 1375, 11458, 1463, 1988 c.c. 116 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c. 
Si dolgono non essersi dalla corte di merito correttamente considerata <<la rilevanza determinante che assume la mancata disponibilità ab initio dei beni oggetto di leasing in relazione al collegamento con la complessa fattispecie negoziale in esame, quale elemento essenziale ai fini della validità ed efficacia 4 dei contratti de quibus>>, atteso che in base al principio enunziato da Cass., Sez. Un., n. 19785 del 2015 <<il pagamento da parte dell'utilizzatore ( … nel caso di specie la ### ) risulterebbe privo di causa alla luce dell'art. 1463 c.c., a termini del quale “all'inadempimento del fornitore deve assegnarsi, rispetto al contratto di leasing, il ruo lo di una cau sa di sopravvenuta impo ssibilità d'adempiere ex art. 1463 c.c.”, e non sare bbe giu stificabile neppure << in rapporto al dovere di esecuzione del contratto secondo buona fede ( art. 1375 c.c. )>>. 
Lamentano non essersi dalla corte di merito considerato che <<i contratti posti in essere fra ### ed ### sono affetti da nullità non soltanto perché è mancata la consegna dei beni, ma anche in ragione del fatto che i particolari rapporti tra le parti hanno comportato un vantaggio certo a favore di ### (il corrispettivo della vendita ed il pagamento dei canoni di locazione) ed un'alea rilev ante a carico di ### ( la mancata consegna dei ben i, il mancato godimento e l'esercizio di opzione da parte d i ### e ). E che <<l'insanabile squilibrio tra le prestazioni oggetto del sinallagma contrattuale rende l'intero contratto radicalmente nullo in quanto contrario alle previsioni degli artt. 1322 e 1343 c.c. e lo spostamento patrimoniale che ne è seguito è privo di causa non potendo ammettersi che il pagamento delle somme, a titolo di (asse riti) canoni di leasing, possa trovare una qualch e giust ificazione liberale…>>, con la conseguenza che <<non poteva ribaltarsi su ### l'alea della effettiva risoluzione dei contratti di locazione finanziaria con ### per escludere in toto la responsabilità di ###>. 
Si dolg ono non essersi dalla corte d i merito altresì consi derato che ### si è <<ben guardata dal risolvere i contratti de quibus, ma ha atteso addirittura cinque anni per richiede re ed ottenere il decre to ingiunti vo opposto>>, e che <<il petitum … dedotto riguardava i soli canoni scaduti e insoluti, laddove in nessuna parte degli atti del giudizio si poteva desumere che la concedente si sarebbe avvalsa della facoltà di risolvere anticipatamente un contratto, il cui oggetto era costitu ito da i be ni ch e essa non aveva mai consegnato all'utilizzatore ###>. 5 Con il 3° motivo i ricorrenti den unziano <<violazione e falsa applicazione>> degli artt. 1526, 2744 c.c., in riferimento all'art. 360, 1° co.  3, c.p.c. 
Si dolgono non essersi dalla corte di merito considerato che nella specie <<le operazioni effettuate miravano a realizzare una funzione di garanzia e non di leasing>>, e che <<lo scopo di garanzia è assurto a causa del contratto>>, in quanto <<### ha profittato del contraente ### … è stato costretto a compiere un'operazione che … ha finito per rafforzare soltanto la posizione del creditore di ### il quale non solo non ha mai messo a disposizion e dell'utilizzatore i beni … ma si è trovato …. ad avere due distinti patrimoni responsabili da aggredire per il p agamento d i quanto preteso a seguito dei redatti contratti, ossia quello di ### e quello di ### ( senza contare i fideiussori di quest'ultimo ) a fronte della concessione in locazione finanziaria dei medesimi macchinari>>. 
Lamentano che <<una conseguenza del genere appare … paradossale, oltre che illegittima ed ingiusta, concretando, tra l'altro, un evidente profilo di eccesso di tutela rispetto al credito vantato, oltre che la lamentata violazione del divieto del patto commissorio ex art. 2744 cod. civ.>>, che <<trova principale fondamento nell'esigenza di t utelare il debitore da eccessive pressioni del creditore, come avviene ogni volta in cui il trasferimento del bene sia rimesso alla discreziona lità di questi, in particolare per quanto con cerne l'entità del corrispettivo, senza assicurare la necessaria proporzionalità tra il valore del bene così costituito in garanzia e l'ammontare del credito garantito>>. 
Si dolg ono non essersi dalla corte d i merito considerat o che la <<giurisprudenza di legittimità è … ferma nel ritenere nullo qualsiasi negozio, quale che ne sia la forma che ven ga impiegata pe r conseguire il risultato dell'illecita coercizione del debitore da parte del creditore, come accade ogni volta in cui sia ravvisabile un nesso funzionale diretto tra l'obbligazione garantita e il negozio stesso>>, avendo la S.C. altresì <<avuto modo di chiarire che laddove il contratto di leasing assuma funzione di garanzia esso violi la ratio del divieto di patt o commissorio , al pari di qualunque altra fattispecie di 6 collegamento negoziale, in quanto il debitore, allo scopo di garantire al creditore l'adempimento dell'obbligazione, trasferisce a garanzia del creditore stesso un proprio bene, riserv andosi la possibilità di riac quistarne il diritto dominicale all'esito dell'adempimento dell'obbligazione, senza peraltro prevedere, in caso di inadempimento, di recuperare l'eventuale eccedenz a del bene rispetto all'ammontare del credito ( c.d. “patto marciano” )>>. 
Si dolgono che la corte di merito abbia erroneamente respinto la sollevata <<eccezione di nullit à dei cont ratti de quibu s per mancanz a di causa>>, ponendosi <<in insanabile discontinuit à con la ridetta giuris prudenza di legittimità, la quale ha ribadito che la causa del negozio di leasing non è solo finanziaria e non dà luogo ad un unico contratto plurilaterale ma realizza una figura di collegamento negozia le tra contratto di leasing e contra tto di fornitura>>, a fronte della evidenziata <<natura di ingiustificato pagamento delle somme ingiunte, sia in ragione dell'esito del procedimento promosso dal ### s.r.l., finalizzato ad accertare la validità dei c ontratti di locazione finanziaria ( n.b.: aventi ad oggetto gli stessi beni ), precedentemente stipulati tra quest'ultima e ### sia del fatto che, in tal caso, l'### avrebbe dovuto restituire a ### le somme corrisposte in esecuzione dei contratti in questione>>. 
Lamentano non essersi dalla corte di merito correttamente considerata <<l'impossibilità -non certo per colpa di ### ma per l'ingiustificata inerzia della società concedentedi ottenere i beni strumentali all'esercizio della propria attività ( atteso che operava nello stesso settore di attività del ### ) e la rapida obsolescenza d ei macchinari elettromedicali lo cati ( di rego la ammortizzabili in 5 anni )>> laddove <<parado ssalment e il ### continuava ad usare tali macchinari senza oneri, speculando illegittimamente sulla situazione a spese di ###>. 
I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono p.q.r. fondati e vanno accolti nei termini e limiti di seguito indicati. 
Come questa Corte ha già avuto più volte modo di affermare ( v. Cass., 5/7/2017, n. 16646; Cass. n. 5583 del 2011 ) il contratto di sale and lease back 7 - in forza del quale u n'impresa vende un bene strumental e ad una società finanziaria, la quale ne paga il prezzo e contestualmente lo concede in locazione finanziaria alla stessa impresa venditrice, verso il pagamento di un canone e con possibilità di riacquisto del bene a l termine de l contratto per un prez zo normalmente molto inferiore al suo valore - configura un contratto d'impresa socialmente tipico che, come tale, è in linea di massima astrattamente valido, ferma la necessi tà di verificare, caso per caso, la presenza di elementi sintomatici atti ad evidenziare che la vendita sia stata posta viceversa in essere in funzione di garanzia, in aggiramento del divieto del patto commissorio. 
Si è al riguardo precisato che il contratto ha scopo di leasing, e non di garanzia, allorquan do, nel quadro di un determinato dis egno economico d i potenziamento dei fattori produttivi, è volto a procurare all'imprenditore liquidità immediata mediante l'alienazione di un suo bene strumentale, al me desimo conservandone l'uso con facoltà di riacquistarne, al termine del rapporto, la proprietà (v. Cass., 5/7/2017, n. 16646). 
Con particolare riferimento al contratto di leasing finanziario si è da questa Corte -anche a ### evidenziato che esso si caratterizza per l'esistenza di un collegamento negoziale tra il contratto di leasing propriam ente detto, concluso tra concede nte ed utilizzatore, e quello d i fornitura, concluso tra concedente e fornitore allo scopo (noto a quest'ultimo) di soddisfare l'interesse dell'utilizzatore ad acquisire la disponibilità della cosa, il cui godimento rappresenta l'interesse ch e l'operazione negoziale è volta a realizzare, costituendone la causa concreta, con specifica ed autonoma rilevanza rispetto a quella -parzialedei singoli contratti, dei quali co nnota la reciproca interdipendenza, sicché le vicende dell'uno si r ipercuotono sull'altro, condizionandone la validità e l'efficacia nella pur persistente individualità propria di ciascun tipo negoziale, a tale stregua segnandone la distinzione con il negozio complesso e con il negozio misto ( v. Cass., 27/7/2006, n. 17145). 
In forza di tale collegamen to, ferm a restando l'individu alità propria di ciascun tipo nego ziale, l'utilizzatore è legittimato a far valere la pretes a all'adempimento del contratto di fornitura, oltre che al risarcimento del danno 8 conseguentemente sofferto; in mancanza di un'espressa previsione normativa al riguardo, l'utilizzatore non può, invece, esercitare l'azione di risoluzione (o di riduzione del prezzo) del contratto di vendita tra il fornitore ed il concedente (cui esso è estraneo) se non in presenza di specifica clausola contrattuale, con la quale gli venga dal concedente trasferita la propria posizione sostanziale ( v. 
Cass., Sez. Un., 5/10/2015, n. 19785 ). 
Come il c.d. leasing finanziario ( in ordine al quale v. Cass., 27/7/2006, 17145 ), anche il contratto di sale&lease back si configura invero, secondo uno schema negoziale socialmente tipico ( in quanto frequentemente applicato, sia in ### che all'estero, nella pratica degli affari ), caratterizzato da una specificità tanto di struttura quanto di funzione ( e, quindi, da originalità e autonomia rispetto ai tipi negozia li codificat i ), e concretam ente attuato attraverso il collegamento tra un contratto di vendita di un bene di natura strumentale da parte di u n'impresa ( o di un lavoratore auton omo ) ad una socie tà di finanziamento che, a sua volta, lo concede contestualmen te in leasing all'alienante il quale corrisponde, dal suo canto, un canone di utilizzazione con facoltà, alla scadenza del contratto, di riacquistarne la proprietà esercitando un diritto di opzione per un predeterminato prezzo (v. Cass., 9/3/2011, n. 5583). 
Si è al riguardo sottolineata l'indefettibilità del conseguimento in ogni caso da parte dell'utilizzatore, al fine di vedere soddisfatto il suo interesse sotteso alla stipulazione contrattuale, dell a disponibilità della cosa (v. Cass., S ez. Un., 5/10/2015, n. 19785). 
Il sale&lease back costituisce dunque operazione caratterizzata da una pluralità di negozi collegat i funziona lmente volti al perseguime nto di uno specifico interesse pratico che ne costituisce appunto la relativa causa concreta, la quale assume specifica ed autonoma rilevanza rispetto a quella -parzialedei singoli contratti, di questi ultimi connotando la reciproca interdipendenza ( sì che le vi cende dell'uno si riper cuotono sull'altro, condiziona ndone la validità e l'efficacia ) nella pur persistente individualità propria di ciascun tipo negoziale, a tale stregua segnandone la distinzione con il negozio complesso o misto ( v. 
Cass., 16/3/2006, n. 5851; Cass., 12/7/2005, n. 14611; Cass., 17/12/2004, n. 9 23470; Cass., 24/3/2004, n. 5941; Cass., 16/5/2003, n. 7640; Cass., 11/6/2001, n. 7852; Cass., 4/9/1996, n. 8070; Cass., 27/4/1995, n. 4645; Cass., 20/11/1992, n. 12401; Cass., 5/7/1991, n. 7415; Cass., 15/12/1984, 6586; Cass., 17/11/1983, n. 6864; Cass., 2/7/1981, n. 4291. V. anche Cass., 8/7/2004, n. 12567; Cass., 2/4/2001, n. 4812; Cass., 11/3/1987, n. 2524. Per il collegamento volontario v., in particolare, Cass., 25/7/1984, n. 4350), la cui valutazione assume decisivo rilievo ai fini della valutazione in termini di relativa validità o nullità (v. Cass., 5/7/2017, n. 16646).  ### invece di una concreta causa negoziale di scambio (che può riguardare, o meno, tanto il sale&lease back quanto lo stesso leasing finanziario) esclude in radice la configurabilità del patto vietato (v. Cass., 21/1/2005, 1273). 
Il divieto del patto commissorio, essendo diretto ad impedire al creditore l'esercizio di una coazione morale sul debitore spinto alla ricerca di un mutuo (o alla richiesta di una dilazione nel caso di patto commissorio ab intervallo) da ristrettezze finanziarie, e a precludere, quindi, al predetto creditore la possibilità di fare proprio il bene attraverso un meccanismo che lo sottrarrebbe alla regola della par condicio creditorum, deve peraltro ritenersi violato ogniqualvolta lo scopo di garanzia costituisca non già mero motivo del contratto ma assurga a causa concreta della vendita con patto di riscatto o di retrovendita ( v. Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26973; Cass., 27/7/2006, n. 17145; Cass., 8/5/2006, n. 10490; Cass., 14/11/2005, n. 22932; Cass., 26/10/2005, n. 20816; Cass., 21/10/2005, n. 20398 ), a meno che in base a dati sintomatici ed obiettivi quali la presenza di una situazione credito-debitoria preesistente o contestuale alla vendita o la sproporzione tra entità del prezzo e valore del bene alienato e, in altri termini, delle reciproche obbligaz ioni nascenti da l rapporto ( costituenti invero accertamento di fatto: v. Cass., 16/10/1995, n. 10805; Cass., 19/7/1997, n. 6663; Cass., 26/6/2001, n. 8742; Cass., 22/3/2007, n. 6969 ), non risulti che nel quadro d el rapporto diretto ad assicurar e una liqu idità all'impresa alienante, l'alienazione risulti strumentalmente piegata al rafforzamento della posizione del creditore-finanziatore, che in tal modo tenta d i acquisire 10 l'eccedenza del valore, ab usando della debolezza del deb itore (v. Cass., 16/10/1995, n. 10805; Cass., 7/5/1998, n. 4612; Cass., 29/3/2006, n. 7296). 
Il negozio di sale&lease back viola invece la ratio del divieto del patto commissorio, al pari di qualunque altra fattispecie di collegamento negoziale, ove allo scopo di garantire al cre ditore l'ad empimento dell 'obbligaz ione il debitore trasferisca un proprio bene riservandosi la possibilità di riacquistarne il diritto dominicale al l'esito dell'adempimento dell'obblig azione, senza invero prevedere alcuna facoltà di recuperare -in caso di inadempimentol'eventuale eccedenza di valore del bene risp etto all'ammontare del credito, con un adattamento funzionale dello scopo di garanzia del tutto incompatibile con la struttura e la ratio del contratto di compravendita (v. C ass., 21 /1/2005, 1273).  ### contrattuale può definirsi fraudolenta nel caso in cui si accerti, con una indagine che è tipicamente di fatto, sindacabile in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della correttezza della motivazione, la compresenza delle seguenti circostanze: a) l'esistenza di una situazione di credito e debito tra la società finanzia ria e l'impresa venditrice utilizzatrice ; b) la sussistenza di difficoltà economiche di quest'ultima; c) la sproporzione tra il valore del bene trasferito ed il corrispettivo versato dall'acquirente ( v. Cass., 22/2/2021, 4664; Cass., 5/7/2017, n. 16646; Cass., 9/3/2011, n. 5583; Cass., 14/3/2006, n. 5438 ). 
In tema di contratto di sale and lease back si è peraltro precisato non essere invero necessaria, ai fini dell'integrazione della violazione del suddetto divieto, la necessaria congiunta compresenza dei suindicati tre indici sintomatici di elaborazione giurisprudenziale, assumendo al riguardo rilievo fondamentale la circostanza che la complessiva operazione negoziale sia finalizzata a realizzare in concreto, in luogo dell'effettivo trasferimento dei beni, una vietata causa di garanzia il cui accertamento è rimesso al giudice di merito, sulla base di idonei indici rivelatori, anche altri e diversi da quelli suindicati ( v. Cass., 6/11/2024, n. 28553 ; Cass., n. 25913/2024; Cass. , 25/7/20 24, n. 20 780; Cass., n. 11 2469/2024; Cass., n. ###/2023; Cass., n. ###/2023; Cass., 8/6/2023, 16367). 
Il divieto del patto commissorio ex art. 2744 c.c. deve essere interpretato in maniera funzionale, sicché in forza della sua previsione risulta colpito da nullità non solo il "patto" ivi descritto ma qualunque tipo di convenzione -quale ne sia il contenutoche venga impiegato per conseguire il risultato concreto vietato dall'ordinamento, dell'illecita coercizione del debitore a sottostare alla volontà del creditore accettando preventivamente il trasferimento della proprietà di un suo bene quale conseguenza della mancata estinzione di un suo debito ( v. Cass., 25/1/2024, n. 2469 ). 
Ne consegue che da parte de l giudice di merito è indispe nsabile: a) individuare la causa della complessa ope razione contrattual e sulla b ase dell'accertamento svolto dal giudice di merito, al fine di verif icare se il versamento del denaro da parte d el compratore costituisca p agamento del prezzo ovvero esecuzione di un mutuo, ed il trasferimento del bene serva solo per costituire una garanzia provvisoria capace di evolversi a seconda ch e il debitore adempia o meno l'obbligo di restituire le somme rice vute; b ) considerare il fondamento del divieto del patto commissorio, come individuato dalle ### unite con le pronunce n.1611 del 1989 e n.1907 del 1989, e cioè la duplice esigenza di protezione del debitore coinvolto in operazioni poste in essere in violazione del divieto del patto commissorio e di tutela del principio generale della par condicio creditorum, in funzione di contrasto della creazione di strumenti di garanzia diversi da quelli previsti dalla legge; c) tener presente che il divieto del patto commissorio è esteso a qualsiasi negozio, tipico o atipico, che sia in concreto impiegato per conseguire il fine dell'illecita coercizione del debitore a sottostare alla volontà del creditore, accettando preventivamente il trasferimento di proprietà di un suo bene come conseguenza dell a mancata estinzione del debito e che può pertanto configurarsi anche ogni qual volta il debitore sia comunque costretto al trasferimento di un suo bene al creditore a tacitazione dell'obbligazione; d) controllare che l'accertamento del giudice del merito non si sia limitato ad un esame formale degli atti posti in essere dalle parti, ma abbia consi derato la cau sa in concreto, e, in caso di operaz ione 12 complessa, abbia v alutato gli att i medesimi alla luce di un loro potenziale collegamento funzionale, apprezzando ogni circostanza di fatto rilevante ed il risultato stesso che l'operazione negoziale era idonea a produrre e, in concreto, ha prodotto" allo scopo, come già si è detto, di st abilire se il procedimento negoziale attraverso il quale venga compiuto il trasferimento di un bene dal debitore al creditore sia effettivamente collegato, piuttosto che alla funzione di scambio, ad uno scopo di garanzia ( v., da ultimo, Cass., 25/1/2024, n. 2469; Cass., 14/12/2023, n. ### ). 
Sotto diverso profilo, si è da questa Corte d'altro canto precisato che la sentenza passata in giudicato ha un'efficacia diretta tra le parti, i loro eredi ed aventi causa e una rifle ssa, poic hé, qu ale affermazione og gettiva di verità, produce conseguenze giuridiche anche nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo in cui è stata resa, se titolari di diritti dipendenti dalla (o comunque subordinati alla) situazione defi nita in quella lite ; pertanto, in ipo tesi di collegamento negoziale, il giudicato formatosi sulla nullità di uno dei contratti collegati riverbera i suoi effetti anche su gli altri che, se ppure intercorsi tra soggetti diversi, siano strettamente interdipendenti e collegati, tanto da poter essere considerati come un'unica complessa e contestuale operazione ( v., da ultimo, Cass., 21/2/2023, n. 5377 ). 
Orbene, nell'impugnata sentenza la corte di merito ha invero disatteso i suindicati principi. 
Va anzitutto osservato che anteriormente al presente giudizio ne è stato dalla precedente utilizzatrice dei beni società ### srl introdotto un altro nei confronti della concedente società ### s.p.a. e della società ### 2000 ### srl, conclu sosi con l'accertamento dell a risoluzione di diritto dei tre contratti di leasing stipulati dalla medesima stipulati e la cond anna al ri lascio dei beni concessi in locazione fi nanziaria in favore dell'odierna ricorrente società ### 2000 ### srl. 
Di tale giudizio la corte di merito ha preso atto nell'impugnata sentenza, ritenendolo non esplicare effetti nel presente in ragione della natura incidentale dell'accertamento ivi espletato relativamente ai contratti di leasing, altresì 13 osservando che solo nel presente giudizio l'odierna rico rrente ha dedotto la nullità dei contratti, laddove <<quel che è stato … accertato dalla sentenza 1756/2010 con efficacia di giudicato e che in qualche modo può influenzare … il presente giudizio è il fatto che i beni già oggetto del contratto di leasing con il ### (e di seguito del contratto di lease back con la ### 2000)>> sono <<rimasti nella disponibilità di quest'ultimo, al punto che lo stesso ### è stato condannato dal ### ale di ### alla restituzione dei medesimi in favore della T raiano 2000 , quale unico sogge tto legittimato a detenerli ( in forza del contratto di leasing successivamente stipulato )>>. 
Ha per altro verso escluso la ricorrenza nella specie degli indici rivelatori della violazione del divieto del patto commissorio, sottolineando in particolare che <<non solo non sussiste prova del fatto che la ### 2000 srl al momento della sottoscrizione dei contratti versasse in condizioni di crisi economica>>, ma che <<invero tale circostanza non appare neppure dedotta dagli appellanti>>. 
Ha ritenuto altresì infondata l'<<affermazione degli appellanti secondo cui il trasferimento del bene sarebbe rimesso alla discrezionalità del creditore, né vi sarebbe proporzionalità tra il valore del bene costituito in garanzia e l'ammontare del credito garantito>> argomentando dal rilievo che <<al contrario, i contratti di leasing di cui si discute presentano le caratteristiche tipiche di un vero e proprio contratto di leasin g e non di un patto commissorio si mulato, dal momento che sia i tassi praticati che la durata che infine anche il prezzo finale di riscatto dei beni non appaiono anomali rispetto alle consuete condizioni di mercato ( dell'epoca ) di un qualsiasi contratto di leasing>>. 
Ha al riguardo ulteriormente sottolineato che <<la mancata consegna dei beni>> è in effe tti <<est remament e rilevante sotto l'aspetto dell'inadempimento del contratto>>, ma nella specie l'odierna ricorrente <<non ha mai ritualmente …introdotto una domanda di risoluzione per inadempimento contrattuale (anziché di nullità) ma, soprattutto, ha rilasciato alla ### una specifica dichiarazione ( cfr. doc. 13 fasc. parte appellata in primo grado ) nella quale, ben consapevole ch e al momento della stipula dei contratti i beni si trovassero presso altro soggetto precedente utilizzatore deg li stessi, e ben 14 consapevole anche del fatto che sussisteva controversia tra la ### e il ridetto utilizzatore proprio sulla restituzione dei beni, si è accollata il rischio derivante dalla tardiva consegna di detti beni, assumendo oltre tutto su di sé l'onere della azioni volte al recupero materiale degli stessi>>. 
Ha al riguardo evidenziato che <<tale dichiarazione non soltanto esclude la respo nsabilità della società di leasing per la m ancata consegna dei macchinari>>, ma lascia altresì <<presumere che, comunque, ### 200 si sia det erminata in tal senso -oggettivamente inusuale nella pr atica commercialeanche per un proprio interesse economico>>, atteso che <<aveva acquistato una considerevole q uota sociale ( 30%) del ### srl; che quest'ultimo era in difficoltà economiche; che tali difficoltà economiche si erano aggravate proprio a seguito della disdetta di ### del contratto di leasing relativo ai macch inari di cui si tr atta (che consentivano l'operatività del ###; che ### all'atto dell'acquisto delle quote di ### ante si era accollata (liberando ne la venditrice) le gara nzie da quest'ultima prestate in favore di ### circa l'adempimen to dell e obbligazioni del ### che, ancora, la ### aveva minacciato di escutere immediatamente le garanzie prestate da ### 2000>>. 
Ha posto in rilievo, ancora, che proprio <<al fine di evitare … il proprio coinvolgimento economico ( tramite l'e scussione delle garanzie ) e, contemporaneamente, di tutelare il proprio investimento del ### consentendone la prosecuzione delle attività ( che, se non proseguite, avrebbero anche condotto alla revoca dell'accreditamento del ### da parte della ###, si decise ad acquistare i due macchinari ( a seguito dell'intervenuta risoluzione per inadempimento dei contratti di leasing già in corso con il ### ) e, contemporaneamente, a retrocederli alla ### perché la stessa glieli concedesse in leasing>>. 
La corte di merito è quindi pervenuta a concludere che <<in realtà, … con la complessa operazione in questione la ### 2000 interveniva, di fatto, a pagare il leasing lasciato impagato dalla ### accettando, in sostanza, che i macchinari (almeno per un periodo) restassero presso il ### dove 15 venivano di fatto utilizzati>>, in quanto <<### 2000 contava di rientrare in termini ragionevoli nel possesso dei macchinari e/o di definire in altro modo i propri rapporti economici con il ### (di cui comunque era socia)>>; sottolineando ulteriormente come la circostanza che <<tali previsioni non si siano poi effettivamente realizzate non consente di ritenere … né che il contratto di sale e lease back concluso sia privo di causa giuridica, né del pari he la Ubi leasing possa ritenersi inadempiente rispetto allo stesso>>; e, per altro verso, che la <<dic hiarazione del 05.05.2005 da parte di ###> nemmeno <<integra una ipotesi di esonero del debitore ( la società di leasing ) dalla propria responsabilità per dolo o colpa grave o in contrasto con norme di ordine pubblico ( nulla ex art. 1229 c.c. ), perché al contrario la circostanza che i macchinari fossero nel possesso di terzi … non solo si era già verificata ed era ben nota alla ### 2000 che la aveva esp ressamente accettata ma … corrispondeva ( almeno inizialmente ) ad un proprio preciso interesse>>. 
Orbene, movendo dall'accertamento di fatto operata dai giudici di merito e dalla sussunzione dalla corte di merito configurata nell'impugnata sentenza (con mot ivazione invero non del tu tto logica né ben comp rensibile); e considerato che non risulta essere stata fatta dalla medesima invero applicazione del principio d ell'efficacia ( an che solo ) riflessa nella specie esplica ta dal giudicato indicato come formatosi sulla evocata sentenza n. 1756/2010, va osservato come emerga con tutta evidenza l'erroneità della considerazione da parte di tale giudice della causa concreta dei collegati contratti di leasing in argomento. 
Come questa Corte ha già avuto più volte modo di affermare ( v. Cass., 18/1/2023, n. 1417; Cass., 29/3/2019, n. 8766. Cfr. anche Cass., 22/11/2016, n. 23701; Cass., 8/2/2012, n. 1875. E già Cass., 24/7/2007, n. 16315 ), la causa concreta del contratto assume rilievo, oltre che come elemento di qualificazione, anche relativame nte alla sorte del contratto, quale criterio di rela tivo adeguamento. 
La causa concreta, determinando l'essenzialità di tutte le attività e dei servizi strumentali alla realizzazione degli interessi delle parti che la stipulazione 16 è funz ionalmente volta a tutelare, assume rilievo n on solo quale e lement o genetico del contratto ma anche quale elemento che dello stesso caratterizza la vicenda e la sorte, in ragione della relativa effettiva realizzazione e realizzabilità ( anche ) alla stregua di eventi so pravvenuti -non imputab ili alle parti negativamente ripercuotentisi sullo svolgimento del rapporto ( es., l'impossibilità o l'aggrav io della prestazione, l'in adempimento, ecc.) , det erminanti, in virtù della caducazione dell 'elemento funzionale dell'obbligaz ione costituito dall'interesse creditorio (ai sensi dell' art. 1174 cod. civ.), l'estin zione del contratto per sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione, con esonero delle parti dalle rispettive obbligazioni ( v. Cass., 24/7/2007, n. 16315). 
A tale stregua, la causa concre ta non solo costituisce eleme nto pe r la valida formazione del contratto ma assurge ( anche) a crite rio di controllo e valutazione delle sopravvenienze, in ragione in particolare ( anche ) di eventi negativamente incidenti sull'interesse creditorio sino a farlo venire del tutto meno laddove -in base a criteri di n ormalit à avuto rigu ardo alle speci fiche circostanze del casotali eventi de pongano pe r l'impossibilità della relativa realizzazione. 
Come questa Corte ha già avuto modo di porre in rilievo, diversamente dalla totale (art. 1463 c.c.) o parziale (art. 1464 c.c.) impossibilità sopravvenuta della prestazione, l'impossibilità di utilizzazione della prestazione non viene in realtà a sostanziarsi in un im pedimento precludente l'attuazione dell'obbligazione, non presupponendone di per sé l'obiettiva ineseguibilità da parte del debitore, ma, pur essendo in astratto la prestazione ancora eseguibile (cfr. Cass., 27/9/1999, n. 10690), il venir meno della possibilità che essa realizzi lo scopo dalle parti perseguito con la stipulazione del contratto implica il venir meno dell'interesse creditorio, quale vicenda attinente esclusivamente alla sfera del creditore (v. Cass., 24/7/2007, n. 16315, ove si sottolinea come da autorevole dottrina venga segnala to l'esempio secondo cui il fatto che il compratore si sia procu rata la me rce da alt ro fornitore non impe disce al venditore di effettuare la consegna prevista). 17 Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, in termini consentanei con quanto autorevolmente sostenuto in dottrina, mentre nelle ipotesi in cui la prestazione diviene impossibile l'obbligazione si estingue per il concorso delle due cause estint ive, l'impossibilità sopravvenuta della utilizzab ilità della prestazione estingue pertanto il rapporto obbligatorio per il venir meno -come dettodell'interesse creditorio, e di conseguenza il contratto che di tale rapporto è fonte per irrealizzabil ità della relativa causa concreta. Deve trattarsi di impossibilità di utilizzazione della prestazione n on impu tabile al creditore, incidente sull'interesse che risulta anche tacitamente obiettivato nel contratto e che ne conno ta la causa concreta in termini tali da vanificarla o renderla irrealizzabile, laddove irrilevanti rimangono viceversa le finalità ulteriori per le quali il turista si induce a stipulare il contratto, in cui si sostanziano propriamente i motivi (v. Cass., 24/7/2007, n. 16315; e, conformemente, Cass., 29/3/2019, n. 8766 ). 
Orbene, nell'impugnata sentenza la corte di merito ha sottolineato come, pur essendo <<ben consapevole che al momento della stipula dei contratti i beni si trovassero presso altro soggetto precedente utilizzatore degli stessi, e ben consapevole anche del fatto che sussisteva controversia tra la ### e il ridetto utilizzatore proprio sulla restituzione dei beni>>, l'odierna ricorrente si sia ciononostante <<accollata il rischio derivante dalla tardiva consegna di detti beni, assumendo o ltre tutto su di sé l'onere della azioni volte al recupero materiale degli ste ssi>>, in ragione di un suo diretto interesse [ p er aver acquistato <<una considerevole quota sociale ( 30%) del ### srl>> ] che l'ha indotta a consentire a quest'ultima <<la prosecuzione delle attività ( che, se non proseguite, avrebbero anche condotto alla revoca dell'accreditamento del ### da parte della ###>>, Ha al riguardo dato peraltro atto che l'accettazione della circostanza <<che i m acchinari … restassero presso il Cen tro ### dove venivan o di fatto utilizzati>> fosse in realtà circoscritto ad un periodo limitato di tempo (<<almeno per un periodo>>), in quanto <<### 2000 contava di rientrare in termini ragionevoli nel possesso dei macchinari e/o di definire in altro modo i propri rapporti economici con il ### (di cui comunque era socia)>>. 18 Con motivaz ione non completamente svilupp ata ed intrinsecam ente illogica, la corte di merito h a ciononostante limitato l a considerazione della rilevanza di siffatta circostanza al mero momento <<genetico>> dello stipulato contratto di sale & lease back>>, del tutto apoditticamente escludendo che <<il fatto che poi nella realtà tal e scambio economico n on abbia effettiv amente funzionato>> afferisca <<alla causa (neppure in senso concreto>>), in quanto viceversa attinente <<eventualmente all'adempimento del contratto>>. 
In altri termini, nell'aff ermare che l'odierna ricorrente in sede di stipulazione del contratto di sale and lease back in argomento abbia consentito che la società ### agnostico Br amante srl -precedente utilizzatrice dei macchinari elettromedicali oggetto del medesimocontinuasse ad utilizzarli, la corte di merito ha dato invero atto che trat tavasi di situazione invero solo temporanea, e non già definitiva. 
Ha fatto in realtà espresso riferimento all'accettazione da parte dell'odierna ricorrente di una detenzione dei macchinari de quibus da parte della precedente utilizzatrice solo <<per un periodo>>, e a una consegna dei mede simi meramente <<tardiva>>, contando di rient rare in tempi (<<termini>>) <<ragionevoli>> nel <<possesso dei macchinari>> (ovvero di <<definire in altro modo i propri rapporti economici con il ###>). 
Orbene, la corte di merito ha invero del tutto omesso di considerare la circostanza che la consegna in argomento non ha viceversa mai più avuto luogo, sicché invece di una consegna <<tardiva>> è venuta nella specie a configurarsi l'ipotesi della consegna definitivamente <<mancata>>. 
Né tale giudice ha in alcun modo preso in considerazione la circostanza se, a fro nte di tale <<mancata>> consegna de i macchinari in argomen to, l'<<impossibilità>> di <<ottenere i beni strumentali all'esercizio della propria attività (atteso che operava nello stesso settore di attività del ### e la rapida obsolescenza d ei macchinari elettromedicali lo cati ( di rego la ammortizzabili in 5 anni )>> venga pe r l'odierna ricorr ente n ella specie a riverberare -come dalla medesima pure prospettatoin termini di sopravvenuta inutilizzabilità della prestazione. 19 A fortiori in considerazione dell'ulteriormente lamentata circostanza che la pretesa al pagamento dei canoni di leasing è stata azionata dopo anni, e che nel detto periodo di te mpo la concedente si è tro vata <<ad a vere due distinti patrimoni responsabili da aggredire per il pagamento di quanto preteso a seguito dei redatti contratti, ossia quello di ### e quello di ### (senza contare i fideiussori di quest'ultimo) a fronte della concessione in locazione finanziaria dei medesimi macchinari>>. 
A tale stregua, risulta d alla corte di merito inve ro disatteso anche il principio in base al quale il giudice deve rilevare anche d'ufficio il fatto estintivo sopravvenuto alla stregua delle risultanze processuali acquisite, non vertendosi nel campo delle eccezione in senso stretto ( v. Cass. 23/2/2006, n. 4008 ). 
Alla fondatezza nei suindicati termini e limiti de i motivi consegue l'accoglimento p.q.r. del ricorso e la cas sazione in relazione dell'impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d'Appello di ### che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione. 
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.  P.Q.M.  La corte accoglie p.q.r. il ricorso nei termini e limiti di cui in motivazione. ### in relazione l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'Appello di ### in diversa composizione.  ### 20 giugno 2024  

Giudice/firmatari: Scarano Luigi Alessandro, Moscarini Anna

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 31334/2025 del 01-12-2025

... ti del la ### S,c.a.r.l., in virtù di contratto di mutuo fondiario stipulato con rogito notarile del 1° ottobre 2008 - ha 3 dichiarato, in applicazione del principio della “ragione più liquida”, il difetto di legittimazione dell'odierna ricorrente. 2. Riferisce, nel proprio ricorso, ### - quale “antefatto”, rispetto alla vicenda oggetto del presente giudizio - di aver sempre abitato nell'immobile, poi identificato come lotto n. 1 della suddetta procedura esecutiva, sin dal 26 ottobre 2010, con l'intera sua famiglia, costituita dal marito, ### socio della cooper ativa ### zia ### (successivamente deceduto, il 9 dice mbre 2018), e dai loro figli. La detenzione dell'immobile, infatti, conseguiva al riconoscimento del diritto di abitazione, avvenuto in attesa della formalizzazione della vendita e del frazionamento del mutuo, essendosi ritenuta impellente l'esigenza abitativa anche a fronte del versamento di acconti, per € 66.949,80, da parte del prenotatario. Essendosi, però, ### resa inadempiente rispetto all'obbligo di frazionamento del mutuo, veniva instaurato un procedimento - svoltosi pure nel contraddittorio di ### - di frazionamento coatto, concluso con decreto del (leggi tutto)...

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SENTENZA sul ricorso 18285-2023 proposto da: ### domiciliata “ex lege” presso l'indirizzo di posta elettro nica del proprio difensore come in atti, rappresentata e difesa dall'### - ricorrente - contro ### E ### S.C.P.A, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, domicil iata “ex lege ” presso gli indirizzi di posta elettronica dei propri difensori come in atti, rappresentata e difesa dagli ### e ### - controricorrente - nonché contro ####à del ricorso R.G.N. 18285/2023 Cron. 
Rep. 
Ud. 26/06/2025 ###À ### S.C.A.R.L., in persona del legale rappresentante “ pro tempore”, domiciliata “ex lege ” presso l'indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentata e difesa dall'### - controricorrente - e contro ### - ### (###, DE #### - intimati - Avverso la sentenza n. 1581/2023, del Tribunale di Velletri, depositata in data ###; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/06/2025 dal ###. ### udita la ### rale, Dott.ssa ### che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; uditi gli ### e #### 1. ### ricorre, sulla base di sette motivi, per la cassazione della sentenza n. 1581/23, del 2 agosto 2023, del Tribunale di Velletri, che - nel pronunciarsi sull'opposizione agli atti esecutivi, proposta dalla società ### di ### e ### S.c.p.a. (d'ora in poi, “### Popolare”) ed avente ad oggetto il decreto del 15 settembre 2020 di assegnazione, alla ### del lotto n. 1 (nonché tutti gli atti, provvedimenti e verbali di udienza a questo presupposti e comunque connessi e/o conseguenti), decreto emesso nell'ambito di procedura esecutiva immobiliare da essa promossa, nei confron ti del la ### S,c.a.r.l., in virtù di contratto di mutuo fondiario stipulato con rogito notarile del 1° ottobre 2008 - ha 3 dichiarato, in applicazione del principio della “ragione più liquida”, il difetto di legittimazione dell'odierna ricorrente.  2. Riferisce, nel proprio ricorso, ### - quale “antefatto”, rispetto alla vicenda oggetto del presente giudizio - di aver sempre abitato nell'immobile, poi identificato come lotto n. 1 della suddetta procedura esecutiva, sin dal 26 ottobre 2010, con l'intera sua famiglia, costituita dal marito, ### socio della cooper ativa ### zia ### (successivamente deceduto, il 9 dice mbre 2018), e dai loro figli. La detenzione dell'immobile, infatti, conseguiva al riconoscimento del diritto di abitazione, avvenuto in attesa della formalizzazione della vendita e del frazionamento del mutuo, essendosi ritenuta impellente l'esigenza abitativa anche a fronte del versamento di acconti, per € 66.949,80, da parte del prenotatario. Essendosi, però, ### resa inadempiente rispetto all'obbligo di frazionamento del mutuo, veniva instaurato un procedimento - svoltosi pure nel contraddittorio di ### - di frazionamento coatto, concluso con decreto del Presidente del Tribunale di Velletri del 30 luglio 2012, invano reclamato dal suddetto istituto di credito e dallo stesso, comunque, non adempiuto. 
Per tale ragione, e dunque in virtù di tale diritto di abitazione, allorché ### in forza del suddetto contratto di mutuo fondiario, intraprendeva procedura esecutiva immobiliare nei confronti di ### essa ### - e, al suo pari, pure ### e ### na ### che versavano, in relazione ad altri lotti, nelle medesime condizioni - proponevano opposizione di terzo all'esecuzione. In accoglimento della stessa, con ordinanza del 14 gennaio 2019, veniva, pertanto, sospesa la vendita competitiva dei lotti prenotati dagli opponenti (e dunque, per qu anto qui di interesse, anche quella del lotto n. 1), ritenendosi, inoltre, meritevole di accoglimento la doman da, 4 contestualmente formulata, diretta alla determinazione dell'entità del debito gravante sui singoli posse ssori/prenotatari ai fini dell'assegnazione del lotto. 
Attraverso ulteriori scansioni processuali si giun geva, così, all'adozione del decreto di trasferimento, in favore di ### del 15 settembre 2020, con contestuale pagamento del prezzo. 
Il provvedimento in questione, come indicato in premessa, veniva fatto oggetto di opposizione da ### (al pari degli atti presupposti, connessi e conseguenti), per lamentare che l'assegnazione del ### 1, alla ### sarebbe avvenuta “ad un prezzo notevolmente più basso rispetto a quello stimato dal CTU nell'ambito dell'esecuzione in esame”. Rig ettata l'istanza di sospensione, con provvedimento oggetto di reclamo (in relazione al quale interveniva declaratoria di cessazione della materia del contendere, in ragion e dell'allegazione del preteso difetto di legittimazione di ### per le stesse ragi oni valorizzate nella sentenza oggi impugnata, di seguito meglio indicate), l'esito della fase di merito del giudizio di opposizione consisteva nell'accogliment o della stessa, per declaratoria di difetto di legittimazione dell'odierna ricorrente. 
A tale conclusione l'adito Tribunale perveniva - in applicazione del principio della “ragione più liquida” e, dunque, senza vagliare le ecc ezioni e difese dell'odierna ricorrente, neppure esclusa quella relativa alla tardività della proposta opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., per non e ssere sta ti opposti , in termini, i provvedimenti presupposto del decreto di trasferimento - sulla base di quanto allegato dall'opponente ### vale a dire, la “sopravvenuta” perdita, da parte dell'odierna ricorrente, della qualità di socia della cooperativa ### quale erede del defunto marito ### Difatti, ### produceva sentenza resa dal Tribunale delle ### di ### il 5 17 febbraio 2021, di reiezione della impugnativa della delibera societaria - del 25 febbraio 2015, comunicata l'11 marzo 2015 - con la quale ### era stato escluso dalla suddetta società cooperativ a. Così provvedendo, peraltro, il giudice dell'opposizione si dichiarava incompetente a pronunciarsi sulla domanda, proposta dalla stessa opponente ### popolare, di restituzione, a ### di quanto dalla stessa, a qualunque titolo, versato.  3. Avverso la sentenza del Tribunale veliterno ha proposto ricorso per cassazione la ### sulla base - come detto - di sette moti vi, gli ultimi due dei qu ali, peraltro, proposti in via condizionata.  3.1. Il primo motivo, che è “riferito alla scelta della ragione più liquida della decisione”, denuncia - ex art. 360, comma 1, 4), cod. proc. civ. - “violazione o falsa applicazione dell'art. 276, comma 2, cod. proc. civ. e dell'art. 617, comma 2, cod. proc.  e dell'art. 569, comma 2, cod. proc. civ. in relazione all'art. 618, comma 2, cod. proc. civ.; nonché violazione dell'art. 112 cod.  proc. civ. e dell'art. 617, comma 2, cod. proc. civ. in relazione all'art. 618, comma 2, cod. proc. civ. (omessa pronuncia e/o omesso rilievo d'ufficio dell'inammissibilità dell'opposizione) e violazione dell'art. 100 cod. proc. civ., anche in relazi one ai principi del giusto e ragionevole processo ex art. 111 Cost. e 6 Cedu (per intervenuta rinuncia della banca)”, con “conseguente nullità della sentenza”. 
Il motivo si articola in tre censure. 
La prima, investe la decisione di applicare il principio della “ragione più liquida”, e ciò “stante il carattere assorbente della intervenuta carenza della q ualità di so cio in capo a G aetano ### coniuge del la Martucci”, siccome risultante dalla 6 sopravvenuta sentenza del Tribunale delle ### di ### Osserva, al riguardo, la ricorr ente che tale “ modus decidendi” contrasterebbe con l'art. 276, comma 2, cod. proc. civ., perché il - preteso - difetto di leg ittimazione o, meglio, di titolarità del diritto sostanziale, costituiva questione “di merito”, destinato a “cedere il passo” a “questioni pregiudiziali di rito (intempestività /inammissibilità dell'opposizione), eccepite dalla parte e comunque rilevabili d'ufficio”, esse si da definire, ai sensi dell'art.  276 cod. proc. civ., secondo il principio della “ragione più liquida”. 
In parti colare, il Tribunale avrebbe dovuto dare rilievo all'eccezione di inammissibilità dell'opposizione, non solo perché intempestiva (non avendo inves tito, a tempo debito, gl i atti presupposto del decreto di trasferimento ed attinenti al prezzo del lotto, ovvero l'oggetto della proposta opposizione), ma anche in ragione della “novità” della domanda - proposta per la prima volta nella fase di merito del gi udizio ex art. 617 cod. proc. civ. - relativa alla “sopravvenuta” perdita della qualità di socio in capo a ### e per esso all'erede ### La seconda censura si fonda sul presupposto che il Tribunale di Velletri avrebbe implicitamente disatteso le suddette eccezioni pregiudiziali “in rito”, sollevate da essa ### in ordine alla proposta opposizione, decisione da ritenere “viziata per violazione degli artt. 112 e art. 617, comma 2, cod. proc. civ.”, e ciò in ragione di un “omesso o errato esercizi o del potere d i rilevo d'ufficio su decadenze e preclusioni processuali (in entrambi i casi comportanti il rigetto dell'opposizione in luogo del dichiarato accoglimento)”. Si riporta, sul punto, la ricorrente a quanto affermato da questa Corte, secon do cui “le contestazioni riguardanti gli at ti di un a fase del procedimento sono irreversibilmente precluse nella successiva fase se non tempestivamente rilevate con gli appropriati strumenti oppositivi” (è citata Cass. Sez. 3, sent. 21 settembre 2022, n. 27677). 7 Nel caso di specie, essendo stato lamentato da ### che l'assegnazione del ### 1 ad essa ### sarebbe avvenuta “ad un prezzo notevolmente più basso rispetto a quello stimato dal CTU nell' ambito dell' esecuzione in esame”, l'in teresse a proporre l'opposizione avreb be dovuto ritenersi sussistente, e avrebbe dovuto essere tempestivamente coltivato dall'opponente, al più tardi entro i venti giorni dall'ordinanza del 12 novembre 2019, con la quale si è deci sa l'ass egnazione del ### 1 all'odierna ricorrente, e ciò a seguito del deposito, in data 9 agosto 2019, da parte del notaio incaricato, del frazionamento del mutuo contenente il prezzo massimo di cessione (€ 224.970,65) ed il calcolo d egli acconti già ver sati da sottrarre (€ 66.949,80), comportante il saldo prezzo (coincidente con la quota di mutuo frazionata), come indicato nel decreto di trasferimento, di € 158.020,85. 
Del pari, avrebb e errato il giudice della fase di merito dell'opposizione a dare rilievo ad una domanda “nuova”, quale quella fondata sulla “sopravvenuta” - qualificazione, peraltro, contestata con il sec ondo motivo di ricorso, stante la natu ra meramente dichiarativa della sentenza di rigetto dell'impugnativa della delibera di esclusione di ### dalla società - situazione in capo al defunto coniuge di essa ### La terza censura denuncia violazione dell'art. 100 cod. proc.  civ., stante la espressa rinun zia della ### procedente alla vendita forzata competitiva del ### 1, già in occasione dell'udienza del 4 giugno 2019, sicché essa, in questo modo, avrebbe “perso l' interesse ad ogni contestazione sulla detta assegnazione” in favore dell'odierna ricorrente.  3.2. Il sec ondo motivo, che è “riferito alla intervenut a- sopravvenuta carenza della qualità di socio della cooperativa” in capo a ### denuncia - ex art. 360, comma 1, nn. 8 3) e 5), cod. proc. civ. - “violazione o falsa applicazione dell'art.  2533 cod. civ. in relazione al principio della immediata esecutività delle deliber e societarie; contempor anea violazione degli artt.  2908 e 2909 cod. civ. e delle re gole distintive tra sentenze dichiarative/di mero accertamento e sentenze costitutive, nonché violazione dell'art. 2929 cod. civ.”, oltre a “vizio di motivazione con violazione dell'art. 116 cod. proc. civ.”. 
Anche il presente motivo si arti cola in più censure, per l'esattezza, quattro. 
In parti colare, con la prima censura si contesta che la sentenza del Tribunale delle ### di ### di rigetto dell'impugnativa della delibera di esclusione di ### dalla società cooperativa, potesse integrare un “fatto sopravvenuto”, la perdita della qualità di socio in capo al coniuge di essa ### e ciò attesa la natura meramente dichiarativa di tale sentenza. Difatti, la delibera di esclusione del socio, atto di natura recettizia, ove non sia giudizialmente sospesa, continua senza alcuna soluzione - fino alla pronuncia definitiva di rigetto della relativa impugnazione - “a spiegare i suoi effetti, appunto risolutori, come tali da opporre, se ritenuto, anche ai terzi, nelle occasioni e/o sedi del caso”, sicché ritenere il contrario viola l'art.  2533 cod. civ., che sancisce l'immediata esecutività delle delibere societarie. Avr ebbe, dunque, errato la sentenza impugnata ad affermare una sopravvenuta carenza di legittimazi one di essa ### Le censure seconda e terza sono illustrate in modo unitario, deducendo che “il giudice a quo ha altresì violato o falsamente applicato gli artt. 2908 e 2909 cod. civ. e le regole distintive tra sentenze di chiarative/di mero accertamento e sentenze costitutive, nonché violato l'art. 2929 cod. civ. di protezione dell'acquisto dell'assegnatario”. 9 In parti colare, si evidenzia che - non essendo la sentenza suddetta munita del certificato ex art. 124 disp. att. cod. proc.  civ. - il Tribunale di Velletri avrebbe violato l'art. 2909, là dove trae la conclusione del passaggio in giudicato di tale sentenza da un'interpretazione dei motivi dell'appello esperito avverso di essa che, a dire dello stesso, “non riguardano la statuizione relativa alla legitti mità della delibera che ha disposto l' esclusione del ### dalla compagine sociale”. ### parte, ulteriore violazione dell'art. 2909 cod. civ. sarebbe costituita dall'essere stato ignorato “il giudicato interno derivante dall'opposizione di terzo ex art. 619 cod. proc. civ., proposta dalla stessa ### giudicato che l'avrebbe riconosciuta, nel 2019, “quale socia erede del marito ### (oltreché titolare di diritto di abitazione)”. 
Inoltre, co me detto, viene denunci ata anche la violazione dell'art. 2929 co d. civ., essendosi ritenuta la pronuncia del Tribunale delle ### addirittura idonea “ad invalidare tutti gli atti del processo esecutivo già compiuti, nonostante quell'assunto «accertamento costitutivo» fosse successivo all'assegnazionevendita”, e segnatamente al decreto di trasfer imento del 15 settembre 2020 (oltretutto, pure trascritto presso il registro immobiliare il 18 novembre 2020), e quindi “inidoneo a produrre effetti in pregiudizio dell'acquirente-assegnatario”, ai sensi della norma suddetta. 
La quarta censura denuncia il carattere asser tivo della motivazione con cui si è ritenuto che la suddetta sentenza del Tribunale delle ### comportasse la so pravvenuta perdita della legittimazione di essa #### l'odierna ricorrente, infatti, il ### ale di ### “non spiega per quale ragione o istituto ### il fatto della esclusione di socio siccome «confermato» (cioè siccome «confermata» la legittimità del la relativa delibera) d alla sopravvenuta sentenza di rigetto della relativa impugnazione comporti il sopravvenuto venir meno di 10 quella «legittimazione attiva» e come e perché tale sopravvenuta carenza rispetto all'asse gnazione comporti il venir meno dell'efficacia degli atti della procedura esecutiva compiuti/esauriti, dinanzi al dato oggettivo che il fatto del la esclusione del socio/carenza della relativa qualità soggettiva esisteva dal 2015 e non era stato mai dedotto né era stata mai contestata la qualità di socia del la sig.ra ### durante tutte le attività della procedura esecutiva ”. In questa stessa prospettiva, inoltre, emergerebbe pure “un errato esercizio, da parte del giudice a quo, del proprio prud ente apprezzamento del la prova (violazi one dell'art. 116 cod. proc. civ.) su un fatto assunto come decisivo ed oggetto di ampia contrastante trattazione in corso di causa”.  3.3. Il terzo motivo, che è “riferito alla incidenza/opponibilità della sentenza del ### di ### sulla carenza della qualità di socio del #### rispetto alla posizione della ###ra ### in proprio”, denuncia - ex art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), cod.  proc. civ. - violazione o falsa applicazione dell'art. 2421 cod.  in relazione agli artt. 2470, 2478 e 2538 cod. civ., nonché violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc.  e vizio di motivazione. 
Si censura la sentenza impugnata là dove reputa infondate “le argomentazioni prospettate dalla ### secondo cui il provvedimento di esclusione non incid e sull e sue pretese, riguardando lo stesso il marito ### e non lei, reale socia della Cooperativa”. 
Invero, ove si dovesse ritenere che il ### abbia escluso “implicitamente” che la ricorrente sia socia della cooperativa ### la sentenza impugnata avrebbe violato “l'art.  2421 cod. civ. in relazione agli artt. 2470, 2478 e 2538 cod. civ.”, e ciò “perché la permanente documentata iscrizione della sig.ra ### al libro soci della ### è tipicamente lo strumento 11 di opponibilità dello status di socio”. Difatti, secondo la ricorrente, “dagli atti risultavano entrambe le posizioni e qualifiche”, sicché, “in assenza di contestazioni/prove in contrasto con quanto risultante dal libro soci della ### la sig.ra ### dove va essere comunque considerata socia, oltreché erede del socio escluso Mangano”. 
Rammenta, inoltre, la ricorrente di aver pure “contestato l'incidenza della delibera di esclusione del marito dalla ### sulla sua posizione di socio in proprio, avendo pure al riguardo prodotto (senza ricevere contestazioni) il libro soci della Cooperativa”, dalla quale risultava “chiaramente” la sua iscrizione come socia. 
Né potrebbe darsi rilievo - come avrebbe fatto la sentenza impugnata - alla circosta nza che essa ### propose l'opposizione di terzo sul presupposto di essere l'erede del marito, socio della cooperativa. Difatti, sarebbe “illogico, incoerente ed inconferente ritenere infondato il fatto integrato dall'allegazione della qualità di socio in proprio, in base alla considerazione che l'opposizione ex art. 619 cod. proc. civ. sia stata proposta dalla sig.ra ### quale socio erede del marito defunto ### l'azione quale erede di socio non elide né estingue di per sé quella risultante qualità di socio in proprio”. 
Di qui, quindi, la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc.   9.4. Il quarto motivo, che è “riferito alla legittimazione attiva della banca opponente a dedurre la carenza della qualità di socio in capo al sig . Mangan o (e co sì della sig.ra ### quale erede)”, denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione o falsa applicazione degli artt. 2247, 2519, 2533 cod.  civ., anche in relazione all'art. 1372 cod. civ. ed alle regole di correttezza e buona fede”. 12 Assume la ricorrente che “la ### procedente era - come è - terza rispetto al rapporto tra socio della ### e la società Cooperativa”, sicché, “in punto di contestazione del rapporto tra quelle parti”, essa era “carente di legittimazione a far valere ogni relativa doglianza”. Peraltr o, tale errore di diritto “risu lta suggellato dal fatto che la ### procedente aveva rinunziato”, sin dall'u dienza del 4 giugno 2019, “alla vendita forza ta competitiva del ### 1, poi e così assegnato alla sig.ra Martucci”. 
Il tu tto, infine, “fermo restando che la citata s entenza del ### di ### in quanto li mitata all'impu gnativa della delibera di esclusione del socio, attiene al rapporto associativo, non a quello di scambio tra socio e società cooperativa, come chiaramente in ess a indicato”. Considerato, poi, “che l'assegnazione-vendita del bene alla sig.ra ### at terrebbe semmai al rapporto di scambio”, se ne deduce che, “nella sede di merito del l'opposizione ex art. 617, comma 2, cod. proc.  (promossa dal terzo cr editore procedente), non può essere formulata statuizione alcuna sui presupposti e sulle condizioni di incidenza tra il rapporto associativo e qu ello di scamb io, ciò essendo comunque competenza esclusiva della ### del ### di ### tra le parti di quel rapporto: e così, alla violazione delle dette norme processuali si aggiunge la violazione dell'art. 38 cod. proc. civ. e dell'art. 3 d.lgs. n. 168/2003”.  3.5. Il quinto motivo, che è “riferito al presupposto del decreto di trasferimento”, denuncia - ex art. 360, comma 1, nn. 4) e 5), cod. proc. civ. - violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. “sotto la specie della omessa pronuncia o carenza assoluta di motivazione, anche in relazione all'art. 111, comma 6, ### ed all'art. 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ. e all'art. 118 disp. att. cod. proc.  civ.”, per “insufficienza e/o incoerenza della motiva zione con violazione dell'art. 116 cod. proc. civ.”. 13 Nel dare rilievo al difetto della qualità di socio, la sentenza impugnata avrebbe “offerto una motivazione incoerente ed incomprensibile”, e ciò al cospetto del presupposto, espressamente risultante del medesimo decreto di trasferimento “e co nsistente nel diritto di abitazione vantato dalla sig .ra ### rispetto al bene assegnato”, e ciò ancorché tale diritto sia “stato dedotto e discusso in corso del giudizio di opposizione”. 
Orbene, nell'intero corpo della sentenza “non compare riferimento alcuno a que lle allegazioni e di fese”, a loro volta documentate/provate dal testo letterale del decreto di trasferimento, donde il denunciato vizio di omessa pronuncia. 
Sotto diverso profilo, prosegue la ricorrente, si è in presenza di un vizio di motivazione su un dato oggettivo e all 'evidenza decisivo, ampiamente trattato dalle parti in corso di giudizio e risultante provato dallo stesso espresso riferimento al diritto di abitazione contenuto nel decreto di trasferimento.  3.6. Il sesto motivo, che è proposto qualora sia “confermata la decisione dell'opposizione agli atti esecutivi” ed è riferito “alla dichiarata incompetenza sulla domanda conseguenziale all'accoglimento dell'opposizione, di ordinar e la restituzione all'assegnatario delle somme ver sate per il trasferimento” , denuncia “falsa applicazione degli artt. 38 e 617 cod. proc. civ.” e “violazione dell'art. 112 cod. proc. civ.”. 
Si censura la statuizione con cui il ### si è dichiarato incompetente sulla domanda, pur sempre formulata dalla stessa ### opponente, di restituzione, ad essa ### delle somme dalla medesima versate per l'acquisto del lotto assegnato. 
Tale statuizione, secondo la ricorrente, “integra pregiudizio per l' opposta dichiarata soccombente, la quale, appunto, si troverebbe privata del la propria casa ma senza poter contestualmente ricevere la re stituzione non solo di quanto 14 pagato direttam ente alla ### per gli acconti ( € 66.949,80), ma anche del saldo prezzo, pari ad € 158.020,85, determinato in sede esecu tiva e poi comunque versato direttamente alla procedura esecutiva”. 
Si sottolinea che la dichiarata incompetenza funzionale risulta errata perché, a rig ore, “neanche dovrebbe porsi un tema di statuizione da parte del giudice dell'opposizione agli atti esecutivi rispetto all a restituzione del prezzo dell'assegnazionetrasferimento del bene, trattandosi di atto dovuto, di competenza e nei poteri del G.E., conseguenziale alla inefficacia del decreto di trasferimento emesso dal medesimo G.E.”.  3.7. Il settimo motivo, che è proposto qualora sia “confermata l'impugnata decisione dell'opposizione agl i atti esecutivi” ed è riferito alla condanna alle spese di soccombenza a carico della ### denuncia falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc.   Assume la ricorrente la non sussistenza, nel caso di specie, delle condizioni “per la rigida (diremmo: “asettica”) applicazione del criterio della soccombenza, ricorrendo invero i presupposti per la compensazione integrale delle spese, nei confronti di tutte le parti”. In tal senso, del resto, si era già provveduto in sede di reclamo avverso il provvedimento di diniego della sospensione dell'esecuzione.  ### parte, sottoli nea la ricorrente, “nella fattispecie si opera (ovvero si opererebbe in senso estensivo) nell'alveo della «assoluta novità della questione trattata» di cui all'art. 92, comma 2, co d. proc. civ., segnatamente ne l senso di so pravvenienze relative a questioni dirimenti”; comunque sussistendo “le altre analoghe ragioni di compensazione siccome risultante dalla norma a seguito di ### 19 aprile 2018 n. 77”. 15 Infine, ricorrerebbe un a soccombenza “per così di re, «impropria», perché dipendente, secondo la stessa prospettazione del giudicante, da fatto sopravvenuto”, come tale integrante “quelle analoghe gravi ed eccezionali ragioni di compensazione rispetto a que lle tipizzate nel la disposizione dell'art. 92 cod. proc. civ.”; simmetricament e, per la ### formalmente vittoriosa, sussisterebbe comunque una soccombenza quantomeno virtuale, “in qua nto l'accoglimento dell'opposizione è avvenuto per motivi estranei a quelli del ricorso in opposizione”.  4. Hanno re sistito all'avversaria impugnazione, co n distinti controricorsi, le società ### ed ### chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata.  5. Sono rimasti solo intimati #### e l'### 6. La trattazione del ricorso è stata fissata in pubblica udienza.  7. ### in persona di una sua ### ha fatto pervenire requisitoria scritta, nel senso dell'inammissibilità del ricorso.  8. La ricorrente e la controricorrente ### hanno presentato memoria.  RAGIONI DELLA DECISIONE 9. Il ricorso è inammissibile.  9.1. Come rilevato anche dal ### nerale press o questa ### risul ta caren te - nella specie - un'adeguata ricostruzione dei fatti oggetto di giudizio, soprattutto in relazione all'individuazione dei motivi dell'iniziativa assunta ex art. 617 cod.  proc. civ. da ### così come proposti già nella fase sommaria del giudizio di opposizione agli atti esecutivi.  ### questa, vieppiù necessaria, ove si consideri il carattere del tutto inusitato del provvedimento di “assegnazione” in favore di ### giacché adottato in favore di un soggetto non portatore di alcun credito (e, pertanto, in carenza di base legale nella vigente disciplina processuale), nell'ambito della procedura esecutiva per espropriazione immobiliare che ha messo capo a quel provvedimento. 
Invero, il ricorso si diffonde - secondo quanto osservato, come detto, pure nella requisitoria scritta del ### - su una serie di vicende giudiziarie pregresse alla procedura suddetta (in particolare, i giudizi pendenti per accertare la legittimità, o meno, della esclusione della ### e del suo dante causa dalla compagine dei soci della ###, vale a dire l'antefatto dell'opposizione esecutiva in esame, senza che siano spiegati tutti i passaggi che hanno condotto all'adozione, come già rilevato, di un provvedimento di assegnazione palesemente irrituale qual era quello poi caducato dal ### Tali carenze si traducono, dunque, in un vizio del ricorso da apprezzare a norma dell'art. 366, comma 1, n. 3), cod. proc.  A riguardo, infatti, va osservato che l'indicazione dei motivi dell'opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. rileva, in primo luogo, come “fatto proc essuale”, del qu ale è necessario dare conto, costituendo l'esposizione dei fatti di causa un requisito di contenuto-forma del ricor so per cassazione , in modo da consentire a questo giudice di legittimità “di avere una chiara e completa cognizione dei fatti che hanno originato la controversia 17 ed oggetto di impugnazione, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata” (Cass. Sez. Un., sent. 18 maggio 2006, n. 11653, Rv. 588760- 01). 
In secondo luogo, il ricorso ex art. 617 cod. proc. costituiva, nel caso che occupa, uno degli at ti sui quali la presente impugnazione per cassazione si fonda. 
Sotto qu est'ultimo profilo, deve ribadirsi che sono “inammissibili le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualor a il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza forni re puntuali indi cazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la ### di cas sazione, al fine di renderne possibile l 'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità” (Cass. Sez. Un., sent. 27 dicembre 2019, n. ###, Rv. 656488-01). 
Si tratta, peraltro, di un onere - questo di “puntuale indicazione” del documento o atto su cui si fonda il ricorso - da ritenersi ineludibile (cfr. Cass. Sez. Un, ord. 18 marzo 2022, 8950, Rv. 664409-01), pur nell'interpretazione “non formalistica” che dell'art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ. s'impone, in base al testé citato arresto delle ### alla luce della sentenza della ### e altri c. ### del 28 ottobre 2021. 
E tanto vale viepiù quando le argomentazioni sviluppate per la fas e di merito dell'opposizi one esecutiva possa no, in tesi, essere indotte dallo svil uppo della fase sommaria, re stando indispensabile il confronto con il solo “thema decidendum” ritualmente introdotto e, cioè, quell o oggetto del ricorso 18 introduttivo di quest'ultima (unico idoneo a definire l' ambito dell'opposizione nel suo complesso considerata).  10. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in relazione alle rispettive attività defensionali espletate dalle parti controricorrenti.  11. A carico della ricorrente, stante la de claratoria di inammissibilità del ricorso, sussiste l'obbl igo di versare, al competente ufficio di merito, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto seco ndo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020 , n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensi dell'ar t. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.  P. Q. M.  ### dichiara inammissibile il ricorso, condannando ### a rifondere, alle società ### di ### e ### icata S.c.p.a. e Coop erativa ### S.c.a.r.l., le spese del presente giudizio di legittimità, liquidandole, in favore della prima, in misura di € 7.000,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge, nonché, in favore della seconda, in misura di € 5.100,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, la ### dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari 19 a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso in ### all'esito della camera di consiglio della ### vile della ### di Cassazione, svoltasi il 26 giugno 2025.  ### estensore ####  

Giudice/firmatari: De Stefano Franco, Guizzi Stefano Giaime

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Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 5839/2025 del 19-11-2025

... più in generale, di precisare che “per quanto la nullità di una pattuizione contrattuale sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Sez. U -, Sentenza n. 7294 del 22/03/2017; Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 21243 del 09/08/2019), una indicazione circostanziata circa il concreto superamento dei tassi soglia, nel periodo in contestazione, risulta indispensabile al fine di valutare l'incidenza, nel rapporto, della nullità dedotta, e l'interesse concreto e attuale ad ottenere un accertamento giudiziale sul punto, ex art. 100 c.p.c.” (cfr. Cass. 8883/2020, in parte motiva). Il giudice, infatti, può accertare una nullità inerente al contratto sulla base della documentazione e delle risultanze istruttorie fornite dalla parte interessata alla declaratoria di nullità, o comunque presenti in atti, ma non può esercitare attività istruttorie di carattere esplorativo, sopperendo al mancato assolvimento dell'onere di allegazione e probatorio che fa capo alle parti. Ciò posto, la prospettazione disarticolata e confusa da parte degli appellanti, al fine di sostenere la tesi di usurarietà dei tassi - sia corrispettivi che di mora - concretamente applicati dalla ### si rivela (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Napoli - ### sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: Dott.ssa ### D'###. ###ssa ### relatore ha deliberato di pronunziare la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 5537/2019, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di ### n. 3003/2019, pubblicata in data ###, vertente TRA ### (C.F. ###), ### (C.F.  ###) E ### (C.F. ###), elettivamente domiciliati in ####, ### 2, presso lo studio dell'avv.  ### che li rappresenta e difende come da delega in atti #### S.P.A. (P. IVA ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in NAPOLI, P.###'### 265, presso lo studio dell'avv. ### che la rappresenta e difende come da delega in atti ### sulle seguenti conclusioni.  #### e ### “### l'ill.ma adita Corte, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, 1) accogliere l'appello proposto e riformare la sentenza n. 3003/2019 resa dal Tribunale di ###; 2) Accertare e dichiarare nulla la clausola del contratto di mutuo n. 51335793 stipulato dal ### di ### S.p.a. con gli attori #### e ### in quanto in essa vi è la previsione di un tasso usurario ai sensi della L. 108/1996 e, per l'effetto, dichiarare non dovute dagli appellanti attori tutte le somme promesse a titolo di interesse calcolate illegittimamente; 3) Per l'effetto, condannare il ### di ### S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione in favore degli attori delle somme indebitamente percepite sugli interessi illecitamente determinati, il tutto nei limiti del provato in giudizio, salvo prudente apprezzamento dell'adito Tribunale e comunque da contenersi nei limiti di € 260.000,00; 4) accertare e dichiarare l'erronea indicazione dell'### di ### (I.S.C.) da parte del mutuante ### di ### S.p.a.; 5) subordinatamente all'accoglimento della domanda di cui al n. 5, in applicazione dell'art.  117, comma VI, T.U.B., dichiarare nulla la clausola del contratto in cui sono stabiliti gli interessi convenzionali; 6) Accertare e dichiarare la responsabilità civile del ### di ### S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, per violazione dell'art. 1175 Cod. civ. e dell'art. 119 D. Lgs. 385/93 (###); 7) Per l'effetto, condannare il ### di ### S.p.a., come sopra rappresentata, al risarcimento in favore degli appellanti #### e ### del danno subito, oltre interessi dal giorno della richiesta ex art. 119 D. Lgs.  385/93, il tutto nei limiti del provato in giudizio e salvo prudente apprezzamento dell'adita Corte; 8) condannare il ### di ### S.p.a. al risarcimento in favore degli attori del danno morale soggettivo transeunte e come tale definitivo pregiudizio non patrimoniale conseguente al fatto illecito, il tutto nei limiti del provato in giudizio, salvo prudente apprezzamento dell'adito Tribunale e comunque nei limiti, in uno con le voci di danno relative al danno emergente, della somma di € 260.000,00; 9) In ogni caso, condannare il ### di ### S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento dei compensi professionali, spese di lite del doppio grado di giudizio, oltre rimborso spese forfettarie ex art. 2 D. M. n. 55 del 10.03.2014, IVA e ### con attribuzione al procuratore antistatario; a) in via meramente subordinata, in applicazione dell'art. 92 c.p.c., in considerazione dell'incertezza normativa e dell'esistenza di un dibattito dottrinale che appaiono circostanze idonee ad integrare “grave ed eccezionale ragione per la compensazione delle spese”, compensare integralmente le spese del primo grado di giudizio”.  ### S.p.A.  “- In via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello; - Nel merito, rigettare l'appello e condannare parte istante al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari, oltre al risarcimento del danno ex art. 96 comma 1 c.p.c. o, comunque al pagamento di una somma equitativamente determinata, ex art. 96 u.c. c.p.c”.  ###.1. Con atto di citazione notificato in data ###, #### e ### hanno convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di #### S.p.A. (di seguito anche ISP o la ###, producendo consulenza econometrica di parte e chiedendo: 1) di accertare l'usurarietà del tasso applicato al contratto di mutuo per euro 200.000,00 stipulato in data ###, con conseguente condanna della convenuta alla restituzione delle somme illegittimamente versate fino ad allora; 2) di condannare la ### al risarcimento in favore degli attori del danno morale soggettivo e del danno patrimoniale emergente; 3) di condannare la convenuta al pagamento delle spese di giudizio; 4) in via istruttoria, di nominare CTU contabile al fine di accertare e controllare la liceità del tasso d'interesse applicato al suddetto contratto di mutuo.   I.2. ### S.p.A., regolarmente costituitasi, si è difesa impugnando e contestando l'avversa citazione, nonché la documentazione prodotta, in quanto inammissibile, oltre che totalmente infondata in fatto ed in diritto.   I.3. Con sentenza n. 3003/2019, pubblicata in data ###, il Tribunale di #### civile, ha così deciso: “- rigetta la domanda; - condanna parte attrice alla refusione delle spese di lite in favore di parte convenuta che liquida in complessivi euro 11.810,00, oltre spese generali ed accessori di legge”.   II.1. La suddetta decisione è stata impugnata - con citazione per l'udienza del 31.5.2020, notificata il ### - da #### e ### i quali, essendo risultati soccombenti, ne hanno domandato la totale riforma, sulla base dei motivi infra specificati, altresì chiedendo, ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c., la sospensione dell'esecutività della sentenza appellata.   II.2. ### S.p.A., regolarmente costituitasi in data ###, ha chiesto, in rito, di dichiarare inammissibile l'appello principale ex artt. 342 e 348 bis c.p.c.; nel merito, di respingere l'appello principale in quanto infondato, con vittoria di spese e condanna degli appellanti al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., co. I e III.   II.3. Con ordinanza del 4.06.2020, la Corte ha dichiarato il “non luogo a provvedere sulla istanza” ex art. 283 c.p.c., dovendo essa intendersi abbandonata in quanto non coltivata dagli appellanti. Alla successiva udienza del 15.12.2022, parte appellante ha documentato il decesso del procuratore della ### appellata, con conseguente dichiarazione di interruzione del giudizio.   II.4. Con decreto del 2.2.2023, la Corte, provvedendo sul ricorso in riassunzione depositato dagli appellanti, ha fissato per il prosieguo l'udienza del 04.05.2023, concedendo termine sino al 30.3.2023 alle parti per la costituzione in giudizio. Si è costituito, quindi, per l'appellata, l'avv. ### con comparsa del 28.3.2023, richiamando le difese formulate nei precedenti scritti difensivi.   II.5. All'udienza del 10.7.2025, infine, la Corte ha riservato la causa in decisione e assegnato alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle rispettive repliche.   Alla scadenza il fascicolo è stato rimesso al Collegio per la decisione.  MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Anzitutto va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art.  342 c.p.c. proposta, in via pregiudiziale, dalla difesa della appellata banca, ### S.p.A.   ### costante della giurisprudenza della Suprema Corte è nel senso che l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno dell'appello, può anche consistere nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non occorrendo allegare fatti e profili giuridici aggiuntivi, purché l'appellante si confronti con le argomentazioni svolte nella sentenza di primo grado ed espliciti le ragioni di dissenso, senza limitarsi genericamente a richiamare gli argomenti spesi nel giudizio di primo grado e non accolti dal giudice. Occorre, cioè, che l'appellante formuli una critica puntuale della decisione, che consenta al giudice d'appello di percepire con certezza il contenuto delle censure (cfr, ex multis, Cass. 25 gennaio 2023 n. 2320, Cass. 28 ottobre 2020 n. 23781). Ed è proprio ciò che, a parere di questo Collegio, gli odierni appellanti hanno fatto, individuando le parti della sentenza che intendevano sottoporre a gravame e altresì esplicitando i passaggi della sentenza di prime cure ove il Tribunale sarebbe incorso in errore.   1.1. Non può essere accolta nemmeno l'ulteriore eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., pur invocata dall'appellata, per la asserita manifesta infondatezza dei motivi di impugnazione proposti dagli appellanti.   Questa Corte, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha, sia pure implicitamente, ritenuto insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'art. 348 bis c.p.c., nella versione vigente ratione temporis. In tal senso, la S.C. ha affermato che, qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione, avendo il giudice di appello, dopo l'inizio della trattazione, perduto il potere di definire anticipatamente il merito della lite mediante l'ordinanza prevista dalla predetta disposizione (Cass. civ., Sez. 2 - Sentenza n. 3595 del 2024).   Pertanto, l'appello proposto deve ritenersi ammissibile.  2. Venendo al merito, l'appello proposto da #### e ### si fonda su due motivi, così testualmente espressi: 1. ### dei ### D'### 2. ###.   3. Con il primo motivo d'appello, parte appellante si duole della erroneità della sentenza di prime cure, nella parte in cui il Tribunale avrebbe “liquidato sbrigativamente la questione dell'accertamento sub specie usurae escludendo che gli interessi moratori si sommino agli interessi corrispettivi” (atto d'appello, p. 7; cfr. sent. impugnata, pp. 5-6). In particolare, nel proprio elaborato econometrico, il consulente tecnico degli odierni appellanti “mai ha parlato espressamente di sommatoria, intesa come semplice addizione tra tassi. In verità, il consulente di parte, dott. ### ha parlato di valutazione unitaria degli interessi convenzionali e degli interessi moratoria (…) Il contratto in parola prevede che gli interessi di mora si calcolino su ogni somma scaduta e quindi rata, determinando così che il tasso di mora non è un tasso sostitutivo. Se fosse sostitutivo, gli interessi di mora si calcolerebbero solo sulla componente della quota capitale della rata scaduta. Di converso, le modalità di calcolo previste in contratto determinano, in fatto, la c.d. sommatoria. Gli interessi di mora, quindi, andrebbero calcolati sulla rata ricomprendente, in quota parte, anche gli interessi convenzionali già precedentemente capitalizzati” (atto d'appello, pp. 7- 8).   Il motivo è infondato e non può essere accolto.   La tesi secondo la quale l'eventuale usura in un contratto di finanziamento dovrebbe essere apprezzata come un fenomeno unitario, ovverosia ricostruendo un unico tasso di interesse - frutto di una sintesi tra tasso degli interessi corrispettivi e tasso di mora ( perizia econometrica di parte, pp. 3 e 7, dove si specifica che “il TAN è maggiorato del tasso di mora”, ed è infatti pari al 9,80%, quale sommatoria del tasso corrispettivo del 5,30% e del tasso di mora del 4,50%, indicati a p. 3) - da valutare, poi, confrontandolo con la soglia antiusura posta dalla normativa per quel determinato tipo di contratto di finanziamento (pari, nella specie, all'8,98%: cfr. perizia econometrica di parte, p. 3), è stata a più riprese sconfessata dalla giurisprudenza della S.C., che è ormai granitica nel senso che interessi corrispettivi e di mora sono destinati ad essere applicati ricorrendo presupposti diversi ed antitetici, e cioè “gli uni in caso di (e fino al) regolare adempimento del contratto; gli altri in caso di (e in conseguenza dell') inadempimento del contratto” (Cass. n. 13144/2023; cfr. nello stesso senso, ex plurimis, Cass. n. 26286/2019; Cass. 14214/2022; nonché, da ultimo, Cass. n. 1583/2025). In particolare, “Il «principio di sommatoria» di tasso degli interessi corrispettivi e tasso degli interessi di mora per stabilire il tasso contrattuale da confrontare con la soglia antiusura non è altro che uno - e, si potrebbe dire, il più grezzo - dei criteri utilizzabili per sintetizzare un tasso unico, senza distinguere, tra costi correlati al regolare adempimento del contratto e costi correlati al suo inadempimento” (Cass. n. 14214/2022, in parte motiva). Pertanto, tale criterio, diversamente da quanto sostenuto da parte appellante, non può essere valorizzato, essendo esso incompatibile con i principi stabiliti dalla sentenza delle ### unite n. 19597 del 18.9.2020 (la quale, com'è noto, ha individuato una soglia antiusura per gli interessi moratori diversa - e più alta - rispetto a quella fissata per gli interessi corrispettivi e stabilito che l'usurarietà del tasso di interesse di mora non incide sulla validità della clausola relativa agli interessi corrispettivi, né quindi sull'obbligo di pagamento di questi ultimi), ed essendo stato - detto criterio - espressamente ripudiato in altre sentenze di legittimità (cfr. Cass. nn. 13144/2023, 14214/2022 e 26266/2019, già citate, nonché Cass. ###/2021).   In aggiunta, la Corte rileva come il Giudice di prime cure abbia rigettato la domanda degli odierni appellanti anche in ragione della sua genericità: “### al merito, con riferimento alle censure inerenti l'usurarietà dei tassi di interesse si osserva in primo luogo che sul punto l'atto di citazione è totalmente generico non contenendo indicazione alcuna del tasso applicato in concreto ma solo la seguente dicitura “è emerso che nonostante il tasso d'interesse fosse stato dichiarato nella misura del 5,3% (tasso convenzionale), in realtà il quadro complessivo degli interessi supera fi gran lunga il tasso soglia. Tale genericità sarebbe già di per sé sufficiente al rigetto della domanda” (sent. impugnata, p.  5). Sul punto, tuttavia, che costituisce autonoma ratio decidendi della statuizione di primo grado, parte appellante nulla ha dedotto nel proprio atto d'appello, non contestando nemmeno quanto affermato dal Tribunale in parte qua.   Come osservato dalla Suprema Corte a ### con sentenza n. 19597 del 18.9.2020, "l'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento; dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto" (cfr. altresì, da ultimo, Cass., Sez. 3, n. 26525/2024).   La Suprema Corte ha pure avuto modo, più in generale, di precisare che “per quanto la nullità di una pattuizione contrattuale sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Sez. U -, Sentenza n. 7294 del 22/03/2017; Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 21243 del 09/08/2019), una indicazione circostanziata circa il concreto superamento dei tassi soglia, nel periodo in contestazione, risulta indispensabile al fine di valutare l'incidenza, nel rapporto, della nullità dedotta, e l'interesse concreto e attuale ad ottenere un accertamento giudiziale sul punto, ex art. 100 c.p.c.” (cfr. Cass. 8883/2020, in parte motiva). Il giudice, infatti, può accertare una nullità inerente al contratto sulla base della documentazione e delle risultanze istruttorie fornite dalla parte interessata alla declaratoria di nullità, o comunque presenti in atti, ma non può esercitare attività istruttorie di carattere esplorativo, sopperendo al mancato assolvimento dell'onere di allegazione e probatorio che fa capo alle parti.   Ciò posto, la prospettazione disarticolata e confusa da parte degli appellanti, al fine di sostenere la tesi di usurarietà dei tassi - sia corrispettivi che di mora - concretamente applicati dalla ### si rivela del tutto generica e priva di riscontri obiettivi e fattuali negli atti del giudizio. Alla luce di tali considerazioni, corretta appare la decisione del giudice di primo grado, che ha ritenuto superflua, se non meramente esplorativa, la richiesta di c.t.u.  (richiesta peraltro neppure reiterata nel presente giudizio d'appello), e ha rigettato la domanda - anche - in assenza di concrete allegazioni in ordine all'usurarietà degli interessi.   4. Con il secondo motivo d'appello, gli appellanti chiedono la riforma della sentenza impugnata nella parte relativa alla liquidazione delle spese (“### luce di quanto fin qui esposto ed osservato, assorbiti gli ulteriori profili controversi in causa, la domanda deve essere rigettata con condanna di parte attrice alla refusione delle spese di lite in favore della parte convenuta, liquidate come da dispositivo che segue, considerando il valore indicato nelle conclusioni di euro 260.000,00, ai medi tariffari dai quali non vi è motivo di discostarsi, salvo per quanto concerne la fase istruttoria i cui medi sono stati ridotti in ragione dell'omesso espletamento di attività diverse dal deposito delle memorie”: sent.  impugnata, pp. 7-8).   Ciò in quanto, da un lato, il capo relativo alle spese di lite non sarebbe motivato, e la statuizione del Tribunale sarebbe generica, non contenendo, “nemmeno di rimando, l'indicazione delle somme liquidate per ogni singola fase del processo” (atto d'appello, pp.  22-23). Dall'altro lato, poi, il giudice di prime cure, errando, non avrebbe considerato “le incertezze normative e il dibattito giuridico sul tasso soglia, che avrebbero giustificato la compensazione delle spese tra le parti”, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.. Pertanto, questa Corte sarebbe chiamata a riformare la sentenza di primo grado in parte qua (cfr. atto d'appello, p. 25: “In applicazione dell'art. 92 c.p.c., in considerazione dell'incertezza normativa e dell'esistenza di un dibattito dottrinale appaiono circostanze idonee ad integrare le gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese; In ogni caso, la riforma richiesta dovrà tener conto precipuamente della corretta applicazione dei parametri contenuti nel D. 
M. n. 55 del 10.03.2014 nella fascia relativa all'ammontare del decisum, nonché dell'effettiva attività difensiva svolta dalla ### nel corso del processo di primo grado”).   Anche il secondo motivo d'appello è infondato.   Il Tribunale ha ben motivato la propria decisione in merito alle spese di giudizio, indicando lo scaglione applicato e ritenendo di non doversi discostare dai medi tariffari, salvo che con riferimento alla fase istruttoria, che non è stata espletata. Ciò appare più che sufficiente ai fini della motivazione, atteso che, per giurisprudenza costante, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d. m. n. 55 del 2014, “l'obbligo di motivazione sussiste esclusivamente in caso di superamento dei valori minimi e/o dei valori massimi della tariffa, ma non in caso di liquidazione di importi che comunque si mantengono al di sotto dei limiti massimi e al di sopra di quelli minimi” (Cass. 7342/2025; cfr., altresì, ex multis, Cass. n. 89/2021, n. 2386/2017, n. 26608/2017 e 29606/2017).   Quanto, invece, alle asserite incertezze normative e al preteso dibattito giuridico esistente sul tasso soglia, che avrebbero giustificato la compensazione delle spese di primo grado tra le parti ai sensi dell'art. 92 c.p.c., in quanto circostanze idonee ad integrare “grave ed eccezionale ragione per la compensazione delle spese”, le considerazioni svolte supra in merito al mancato assolvimento, da parte degli appellanti, dell'onere della prova sui medesimi incombente e alla genericità delle allegazioni svolte sull'usurarietà del tasso di interesse, giustamente rilevata anche dal Tribunale, non consentono a questo Collegio di apprezzare l'affermata erroneità della decisione del Giudice di prime cure, che non ha ritenuto di disporre la compensazione delle spese; e ciò, a maggior ragione, se si considera che, secondo la giurisprudenza della S.C., “In tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione” (Cass. n. ###/2023).   5. Infine, parte appellata, nei propri scritti difensivi, chiede la condanna degli appellanti ai sensi dell'art. 96 c.p.c., commi primo e terzo: “Le avverse contestazioni sono state ostinatamente reiterate in questo grado senza tenere volontariamente conto dell'interpretazione consolidata della giurisprudenza di merito e di legittimità circa i criteri di calcolo ai fini della verifica dell'usura. Ancorché parte appellante potrebbe non aver agito in malafede, pare difficilmente dubitabile che essa abbia perseverato nella sua azione anche in grado di appello quantomeno con colpa grave, come si desume dalle più recenti pronunce giurisprudenziali sul punto” (comparsa di costituzione in appello, p. 14).   La domanda non può essere accolta.   Ritiene il Collegio che non vi siano i presupposti per riconoscere la sussistenza della colpa grave in capo agli appellanti. ### giurisprudenziale succitato, infatti, si è consolidato solo successivamente alla data di deposito del gravame, sicché non è possibile individuare in capo agli appellanti quella “mancanza di avvedutezza nel riconoscere l'infondatezza” dell'appello che, secondo la S.C., caratterizza la nozione di colpa grave ex art. 96 co. I c.p.c. (cfr. Cass. 18 dicembre 2019 n. ###; Cass. 3 aprile 2018 n. 8064).   ### di malafede o colpa grave negli appellanti non consente neppure di fare applicazione dell'art. 96 II co. c.p.c., atteso che, secondo l'insegnamento dei ### di legittimità, “la responsabilità ex art. 96, comma 3, c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art.24 Cost.” (Cass. n. 19948/2023).   In definitiva, per le ragioni sin qui esposte, l'appello deve essere rigettato, e la sentenza impugnata dev'essere confermata integralmente.   6. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza.   ### liquidazione delle stesse si provvede in dispositivo in considerazione del valore della causa e dell'attività svolta, con esclusione dei compensi per l'attività istruttoria che non ha avuto luogo in grado di appello, e con riferimento, stante la semplicità delle questoni trattate, ai compensi tra i minimi e i medi secondo i parametri di cui al D.M. n.55/2014, così come modificato dal D.M. n.147/2022 e l'aggiornamento tabellare ivi previsto.   Va rilevato infine che, a norma dell'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. n.115 del 2002, introdotto dall'art.1, comma 17, della legge n. 228 del 24.12.2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti a partire dal 31.1.2013, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.   La Corte dà atto che sussistono i presupposti di cui alla norma citata.  P.Q.M.  La Corte d'Appello di ### - ### - definitivamente pronunciando sull'appello proposto da #### e ### - con citazione per l'udienza del 31.5.2020, notificata il ### - avverso la sentenza del Tribunale di #### civile, n. 3003/2019, pubblicata il ###, così dispone: A) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza appellata; B) condanna #### e ### in solido tra di loro, alla rifusione, in favore della ### S.p.A., delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in 9.991,00 per compensi professionali, oltre il 15% sui compensi per rimborso spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A..;
C) dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis D.P.R.  115/2002. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 6 novembre 2025.   ### estensore ###.ssa ###ssa ### D'

causa n. 5537/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Montefusco Marielda, D'Ambrosio Aurelia

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Tribunale di Benevento, Sentenza n. 1501/2025 del 11-12-2025

... decadenza ex art. 1957 c.c. derivante da parziale nullità del contratto di fideiussione perché rispondente ai modelli e schemi ABI sanzionati dalla ### d'### con provvedimento 55 del 2005 e/o per violazione della disciplina consumeristica; con vittoria di spese, diritti ed onorari. La richiesta di pagamento alla base del decreto ingiuntivo opposto traeva origine dal contratto di mutuo per ### di ### del 26 settembre 2007, repertorio numero 214397 e raccolta numero 51753, erogato dalla ### di ### S.p.a. in favore della predetta I.M.S. ### S.r.l., dichiarata fallita dal Tribunale di Benevento in data 13 aprile 2022; la società debitrice si è resa morosa nel pagamento dei numerosi ratei mutuo, sicchè essendo decaduta dal beneficio del termine, con pignoramento del 9 febbraio 2011 è stata avviata in suo danno la procedura esecutiva immobiliare iscritta al numero 49/2011 R.G.E. del Tribunale di Benevento, risultando al 15 marzo 2023 un debito complessivo di euro 677.586,00. Instauratosi il contraddittorio, l'opposta contestava tutto l'avverso dedotto ed eccepiva la sua legittimazione attiva, la regolarità del contratto di fideiussione specifica, la sua natura di contratto autonomo di (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO II sezione civile - in persona del Giudice Onorario di ###. ### - in funzione di giudice monocratico ha pronunciato la seguente ### causa civile iscritta al n. 922 R.G.A.C.C. dell'anno 2024, proposta con atto di citazione datato 08.03.24, e vertente TRA ### elett.te dom.to presso lo studio dell'Avv. ### che lo rapp.ta e difende giusta mandato in calce all'atto introduttivo ### 1 ### S.R.L., quale mandataria di ### S.P.A., già ### s.p.a., elett.te dom.ta presso lo studio dell'Avv. ### che la rapp.ta e difende giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione ###: Opposizione a decreto ingiuntivo ### All'udienza del 20.10.25 i difensori hanno precisato le conclusioni come da atti introduttivi e da comparse conclusionali in atti ### presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 118 disp. att. e 132 CPC, come novellati ex lege n. 69/09, in virtù di quanto disposto ex art. 58, comma 2, l. cit. 
Preliminarmente, si precisa che lo scrivente G.U. è subentrato nella trattazione del presente procedimento in data ###.  #### citava in giudizio, in opposizione a decreto ingiuntivo n. 68-24 emesso dal Tribunale di Benevento in data ###, regolarmente notificato, la società ### 1 ### S.R.L. per far dichiarare la revoca del decreto ingiuntivo opposto in conseguenza della eccepita carenza di legittimazione attiva; decadenza ex art. 1957 c.c. derivante da parziale nullità del contratto di fideiussione perché rispondente ai modelli e schemi ABI sanzionati dalla ### d'### con provvedimento 55 del 2005 e/o per violazione della disciplina consumeristica; con vittoria di spese, diritti ed onorari. La richiesta di pagamento alla base del decreto ingiuntivo opposto traeva origine dal contratto di mutuo per ### di ### del 26 settembre 2007, repertorio numero 214397 e raccolta numero 51753, erogato dalla ### di ### S.p.a. in favore della predetta I.M.S. ### S.r.l., dichiarata fallita dal Tribunale di Benevento in data 13 aprile 2022; la società debitrice si è resa morosa nel pagamento dei numerosi ratei mutuo, sicchè essendo decaduta dal beneficio del termine, con pignoramento del 9 febbraio 2011 è stata avviata in suo danno la procedura esecutiva immobiliare iscritta al numero 49/2011 R.G.E. del Tribunale di Benevento, risultando al 15 marzo 2023 un debito complessivo di euro 677.586,00. 
Instauratosi il contraddittorio, l'opposta contestava tutto l'avverso dedotto ed eccepiva la sua legittimazione attiva, la regolarità del contratto di fideiussione specifica, la sua natura di contratto autonomo di garanzia che sfuggiva al regime dell'art. 1957 c.c., l'assenza di contestazioni specifiche e la genericità dell'avverso dedotto; chiedeva la provvisoria esecuzione d.i. opposto ed, inoltre, condannarsi le parti alla maggiore o minore somma accertata in istruttoria. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari. 
Nel corso delle memorie ex art. 171 c.p.c., tra le altre cose, parte opponente eccepiva l'intervenuta prescrizione decennale del credito se fosse stata accertata la natura di contratto autonomo di garanzia della fideiussione in atti; eccezione aspramente contestata da parte opponente che segnalava l'applicabilità dell'art. 1301 c.c. alla fattispecie. 
Alla prima udienza del 08.01.25, tenutasi in modalità cartolare, la causa veniva ritenuta matura per la decisione ed era rinviata sino al 20.10.25 con concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.  MOTIVI DELLA DECISIONE Come da giurisprudenza granitica, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si svolge come un ordinario giudizio di cognizione ed il suo oggetto non è affatto limitato al controllo di validità o merito del decreto ingiuntivo opposto (Cass. SS.UU. 7-7-93 n. 7448), ma involge anche, se non soprattutto, il merito e, cioè, la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso. In altri termini, l'opposizione devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso e non il semplice riscontro della legittimità della pronunzia del decreto (Cass. 16-11-92 n. 12278). Data l'inversione formale dei ruoli, nell'opposizione al decreto ingiuntivo, l'opposto dovrà fondare le ragioni del proprio credito e l'opponente dovrà dimostrare i fatti impeditivi, estintivi e modificativi del diritto dell'opposto. Si deve ricordare, al riguardo, che la Suprema Corte ha da tempo stabilito il seguente principio: “### che agisce in giudizio per ottenere il pagamento di una somma di denaro, deve dare la prova del fatto costitutivo dell'asserito credito, contestato dal convenuto (nella spese l'opponente), il quale come noto ha l'onere della contestazione specifica dei fatti addotti dalla controparte, con conseguente irrilevanza processuale della generica contestazione dei medesimi” (Cass. n. 15107-2004; 6666-2004; 9285-2003). ### 1 ### s.r.l. ha precisato e dimostrato i presupposti del credito vantato, ma vi sono diverse considerazioni da fare in merito alla genesi ed all'esecuzione del rapporto e, precipuamente, alla posizione dell'opponente fideiussore ### che hanno riverberi esiziali sul provvedimento monitorio opposto. 
Preliminarmente, è necessario spendere qualche parola in merito alla legittimazione attiva dell'opposta ### 1 ### s.r.l. in ragione dell'eccepita cessione in blocco, più volte ripetuta, del credito. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 3405 del 6 febbraio 2024, sulla scia delle precedenti decisioni in materia, ha stabilito che, in tema di prova della cessione di crediti in blocco, la cessione vada provata attraverso la produzione del contratto di cessione, non essendo da solo sufficiente l'estratto dell'avviso pubblicato in ### ex art.  58 TUB: “In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla ### ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente”. Pertanto, non è sufficiente la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla ### peraltro assente nella produzione di parte opposta: l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non prova certo l'avvenuta cessione. Peraltro, con la sentenza n. 21821 del 20 luglio scorso, gli ### sono intervenuti nuovamente sul tema della prova che il cessionario di crediti in blocco ex art. 58 TUB deve fornire in giudizio per dimostrare la propria legittimazione: “in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente, allo scopo di dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla ### recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della ### d'### il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono dalle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione”. Quindi, la mancanza tra gli atti del giudizio del contratto di cessione o dell'elenco dei crediti ceduti non esonera il ### dal compito di verificare se, a fronte delle emergenze di fatto, il credito azionato fosse, in ragione del titolo e del tempo della sua origine, compreso tra le pretese trasferite alla cessionaria o fosse, al contrario, annoverabile, sotto l'uno e/o l'altro profilo, tra i crediti esclusi dalla cessione. Alla luce di tale granitica giurisprudenza, in ragione della documentazione depositata da parte opposta, questo ### è in grado di verificare l'effettiva cessione del credito e, di conseguenza, si deve ritenere provata la legittimazione attiva della ### 1 ### S.R.L.: tale altre cose, è stato anche prodotto il contratto ceduto, ed è stato atto di tutti i passaggi del credito sino all'ultimo, azionato nel presente giudizio. La dichiarazione agli atti della ### s.p.a., infatti, lungi dall'essere un elemento di prova legale, viene confermato da altri elementi provano inequivocabilmente la legittimazione dell'opposta che, in questo caso, può essere sostenuta senza alcuna ombra di dubbio. Tale eccezione deve essere, pertanto, rigettata in quanto infondata. 
Nondimeno, alla luce delle restanti eccezioni sollevate, l'opposizione deve ritenersi accolta. 
Invero, deve ritenersi accoglibile l'eccezione circa la qualificazione del contratto di fideiussione in un contratto autonomo di garanzia. ### 1 ### S.R.L ha dedotto la natura di contratto autonomo di garanzia del contratto sia per sostenere l'impossibilità di eccepire la decadenza ex art. 1957 c.c. che per sostenere la legittima pattuizione delle clausole in violazione delle norme anticoncorrenziali. Ed, invero, in materia di distinzione tra contratto autonomo di garanzia e fideiussione vi è ampia e recente giurisprudenza, di cui si può citare la recentissima ordinanza n. 17073 del 20.06.24 della Suprema Corte. In quest'ultima pronunzia, in particolare, la Cassazione ha consolidato il proprio orientamento teso a promuovere un'“interpretazione funzionale” dei contratti di garanzia, che attribuisce rilievo alla loro “ragione pratica”, in conformità agli interessi che le parti hanno inteso tutelare, “'non arrestandosi al mero dato letterale costituito dalla dizione letterale di ‘fideiussioni'” contenuto nel contratto oggetto della controversia, ha ritenuto che lo stesso “costituisse in concreto un contratto autonomo di garanzia”. In particolare, secondo la Corte l'autonomia del contratto si può evincere dall'obbligo per il garante “di pagare “immediatamente” ed a “semplice richiesta scritta” della banca, anche in caso di opposizione del debitore, ma anche dalla espressa deroga all'art. 1957 c.c. ed alla impossibilità, per il garante, di opporre eccezioni relative al momento in cui la banca avesse deciso di esercitare la facoltà di recedere dai rapporti con il debitore”. Tuttavia, questo ### non può non tenere in debito conto i più recenti sviluppi della giurisprudenza, in particolare quello della Corte di Appello di Napoli in seno alle ultime pronunzie, in particolare quella del 8 febbraio 2023. La Corte napoletana, prendendo le mosse dalla celebre sentenza in materia delle ### della Cassazione n. 3947-10 sottolinea la funzione indennitaria del contratto autonomo di garanzia: “il contratto autonomo di garanzia…ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile (qual è l'obbligazione dell'appaltatore), contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale e prestazione dovuta dal garante; inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale. Ne deriva che, mentre il fideiussore è un ‘vicario' del debitore, l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita (e non necessariamente sovrapponibile ad essa), perché non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore”. La Corte di Appello di Napoli pone precipua attenzione nella definizione del contratto alla causa, che, nel rapporto di garanzia di che trattasi, non può di certo identificarsi nella funzione cauzionale o indennitaria che è caratteristica della garanzia autonoma. Difatti, la fideiussione ha funzione “satisfattoria”, nel senso che è diretta a garantire proprio l'adempimento dell'obbligazione del debitore principale, non essendo preventivamente definito il quantum da corrispondersi. In base al principio della solidarietà, tipico della fideiussione, il creditore ha la possibilità di chiedere l'adempimento sia al debitore principale che al fideiussore, a partire dal momento in cui il credito è esigibile; per converso, la garanzia autonoma assiste normalmente prestazioni infungibili e può essere azionata solo all'esito dell'inadempimento del debitore principale, garantendo al beneficiario una sorta di risarcimento sotto forma di indennizzo o penale, per un importo che risulta, a priori, al momento della sottoscrizione della garanzia, già predeterminato. Ulteriori elementi che militano nel senso di ricondurre la fattispecie ad una fideiussione e non ad una garanzia autonoma sono rappresentati: a) dal fatto che la fideiussione è normalmente ricevuta da una ### mentre quella autonoma vede la stessa ### nel ruolo di garante; b) la fideiussione concerne obbligazioni future, mentre la garanzia autonoma accede ad obbligazioni contestuali all'assunzione della garanzia; c) la garanzia autonoma, nei rapporti garantedebitore principale, ha un carattere necessariamente oneroso, a differenza del carattere normalmente gratuito della fideiussione. Inoltre, fondamentale è l'orientamento che concede rilievo della presenza della rinunzia alle eccezioni da parte del garante autonomo: tale criterio è ampiamente seguito dalla giurisprudenza più recente, come si può vedere nelle sentenze nn. 847/2010 SS.UU., 22233 del 2014, ### del 2018 e 27619 del 2020. In questo senso, nel contratto citato si tratta certamente di un pagamento “a prima richiesta” ma non segue la rinunzia alle eccezioni, in quanto vi è soltanto il caso della possibile pendenza di opposizione da parte del debitore che, al contrario, rafforza ancora una volta la tesi di una fideiussione: fideiussione pacificamente specifica ma non omnibus, come incontestato da ambo le parti. 
Come si può chiaramente ed evidentemente leggere nell'ambito dei documenti forniti nel corso del giudizio, non vi è alcun elemento che possa far ricondurre la fideiussione prestata dall'opponente allo schema del contratto autonomo di garanzia; peraltro, la Cassazione, in merito alla nullità speciale afferente alle tre clausole conformi al modello ABI dichiarate illecite dalla ### (fra cui la clausola di deroga all'art. 1957 c.c.) ha chiarito che essa discende dalla loro natura, in quanto attuative dell'intesa “a monte” vietata, di disposizioni restrittive, in concreto, della libera concorrenza, e non certo dalla effettuata deroga alle norme codicistiche in tema di fideiussione (Cass. sent. n. 41994/2021). La nullità per violazione della normativa antitrust, benché parziale, può essere rilevata in ogni stato e grado del giudizio. Tale caratteristica sussiste in relazione a qualsiasi tipologia di fideiussione riproduttiva del modello ABI e si estende anche alle fideiussioni specifiche; tale schema contrattuale è illegittimo in riferimento anche ad altri tipi di fideiussione, perché posto in essere in violazione dell'art. 2 della legge n. 287/1990. (cfr. Corte di Appello di Torino n. 728 del 20.07.2020 - Trib. Matera 6.7.2020). Si segnala, al riguardo, che la sentenza 30 dicembre 2021, n. 41994 delle ### della Corte di Cassazione, con la quale è stato sancito che "i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'### in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del ### sul funzionamento dell'### sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti". Ciò si estende anche alle fideiussioni specifiche, e non omnibus, per mezzo della recente pronunzia n. 27243 del 2024. 
Lapalissiana appare la riproduzione di tale schema nel caso de quo: alla luce di tanto, si sarebbe sostanziata la nullità parziale delle clausole nn. 2, 3 e 6 del contratto di garanzia per conformità al modello ### ingenerando la possibile applicazione dell'art. 1957 c.c., con accoglimento delle istanze di parte opponente in tali termini. Tale nullità, ciononostante, si è certamente sostanziata anche in ragione della violazione della normativa consumeristica che è fondata in relazione alla più recente giurisprudenza di legittimità, che considera un socio fideiussore come consumatore sino a prova contraria offerta dall'altra parte; nel caso specifico il ### non ha mai rivestito la qualità di rappresentante legale della società garantita e quindi sfugge alla previsione più recente stabilita dalla Suprema Corte con la sentenza n. 29746-25, sostanziando invece il principio affermato dalle ### con la pronunzia n. 5868 del 2023: “il fideiussore, persona fisica, non è un professionista “di riflesso”, non essendo quindi tale solo perché lo sia il “debitore garantito””. 
Tale nullità delle clausole summenzionate, che escludevano tra le altre cose la possibilità di applicare il termine semestrale decadenziale di cui all'art. 1957 I co. c.c., assume rilievo precipuo nel presente contendere giacché la decadenza dell'art. 1957 c.c. si è pienamente configurata nel caso specifico, atteso che parte opposta ha ampiamente dimostrato di aver agito nei confronti del debitore ma non altrettanto nei confronti del garante nei termini previsti dalla summenzionata normativa, neppure in via meramente stragiudiziale. Si ricordi, infatti che, pur trattandosi di fideiussione, la stessa è intesa “a prima richiesta”. Al riguardo, l'indirizzo della giurisprudenza è pacifico: “Ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a prima richiesta", l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito - giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c. - esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione; pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare "a prima richiesta" l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio.” (Cass. n. 22346/2017, più risalente Cass. 13078/2008). Di conseguenza, stabilita la natura di fideiussione della garanzia ad oggetto e la configurabilità dell'art. 1957 c.c. per inazione nel termine previsto - altra circostanza incontestata -, in ragione della citata nullità parziale del contratto dovrà essere revocato il decreto ingiuntivo in quanto l'opponente non può essere chiamato a rispondere in solido col debitore ### S.R.L. 
Ad abundantiam, si sottolinea che, anche nel caso in cui il contratto fosse stato qualificato quale contratto autonomo di garanzia, l'eccezione di prescrizione decennale ordinaria, tempestivamente formulata nel I termine ex art. 171 c.p.c. in quanto esclusivamente dipendente dalle difese di parte opposta, e pacificamente sostanziata per inazione nel termine di legge, sarebbe certamente fondata; il contratto autonomo di garanzia non rende, difatti, il garante coobbligato solidalmente col debitore in ragione di granitica giurisprudenza di legittimità, come di recente sostanziato dalla Suprema Corte con sentenza n. 8874-21 che ha escluso nella fattispecie sia la presenza dell'eadem causa obligandi che dell'eadem res debita. Da qui, l'inapplicabilità della disciplina di cui all'art. 1301 c.c. sollevata da parte opposta e l'evidente revoca, in ogni caso, del decreto ingiuntivo opposto per prescrizione intervenuta. 
Le spese di lite seguono la soccombenza, tenendo conto degli scaglioni medi per il valore di riferimento del contendere applicati in ragione della vigente legge professionale, al netto della fase istruttoria non tenutasi.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da #### nei confronti di ### 1 ### S.R.L., ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1) Accoglie l'opposizione per quanto di ragione e revoca il d.i. n. 68-24 emesso dal Tribunale di Benevento in data ###, ad ogni effetto di legge; 2) Accerta e dichiara, per quanto definito in parte motiva, la nullità parziale della fideiussione prestata da ### nei confronti di ### 1 ### S.R.L. in relazione alle clausole nn. 2, 3 e 6; 3) Accerta e dichiara l'intervenuta decadenza dal diritto di far valere la fideiussione nei confronti di ### da parte di ### 1 ### S.R.L., ai sensi dell'art. 1957, co. I, c.c., in ragione di quanto precisato in motivazione; 4) Rigetta ogni altra eccezione e domanda formulate nel corso del giudizio da parte opposta e da parte dell'opponente; 5) Condanna la società ### 1 ### S.R.L. al pagamento delle spese di lite in favore di ### che liquida in € 1.772,00 per la fase di studio, € 1.169,00 per la fase introduttiva, € 3.082,00 per la fase decisoria, per un complessivo di € 6.023,00, oltre € 1.241,00 per spese non imponibili, oltre rimborso forfettario spese generali ex art 2 D.M. 55/2014, IVA e CPA come per legge. 
Benevento, lì 09 dicembre 2025 

IL GIUDICE
ONORARIO DI PACE Avv.


causa n. 922/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Molino Rosario

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 32637/2023 del 23-11-2023

... rigettava il motivo di appello volto ad affermare la nullità assoluta ed insanabile o inesistenza del decreto dell'11 Marzo 1996 di nomina del liquidatore perché assunto in carenza di potere giurisdi zionale, con conseguent e nullità dell'atto di compravendita stipulato dal liquidatore con la società ### e insussistenza del diritto del medesimo liquidatore di vedersi corrispondere un qualche compenso per la sua attività. In particolare, il giudice del gravame richiamava la sentenza di questa Corte n.4019 del 2017 con riguardo alla legittimità del ### 2018 n.19910 sez. ### - ud. 04/07/2023 provvedimento di nomina del li quidatore e, alla luce d i tal e sentenza, riteneva che il diritto al compenso del dott. ### sussistesse anche nei confronti della società ### o s.a.s. a prescindere dalla nullità o meno dell'atto di sua nomina per insussistenza dei presupposti, non potendosi dubitare che lo svolgimento di un'attività professionale in forza ed in costanza di un incarico giudizialmente conferito dovesse essere comunque compensata. 22. La Corte d'Appello riteneva ancora valide e meritevoli di adesione le argomentazioni già sviluppate nella sentenza parziale n. 4011/2014 a fronte delle (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 19910/2018 R.G. proposto da: ### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avvocato ### ANGELIS, rappresentato e difeso dagli avvocati ### LUMINOSO e ### nonché dall'av v.to ### - ricorrente - contro ### elettivamente domiciliata in #### 22, presso lo studio dell'avvocato ### rappresentata e Composta dagli ###mi Sigg.ri Magistrati: ###.  #####. #### rel. ### 04/07/2023 ##### 2018 n.19910 sez. ### - ud. 04/07/2023 difesa dagli avvocati ##### MARRAS; - controricorrente - nonchè contro ##### -intimati avverso la SENTENZA della CORTE D'### 173/2018 depositata il ###.  udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 04/07/2023 dal ### udito il Sostitu to ### gene rale in persona del dott.  ### che ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto di tutti i motivi di ricorso; uditi gli avvocati ### per il ricorrente e #### per la contro ricorrente che hanno ribadito le rispettive conclusioni di cui agli atti.  ### 1. Il presente giudizio prende le mosse da un precedente atto di citazione notificato il 18 ottobre 1995 da ### socio della società ### s.n.c. con il quale conveniva in giudizio ### e la medesima società ### chiedendo la revoca dell'amministratore.  2. Il Tribunale con provvedimento reso inaudita altera parte ed in limine litis disponeva la revoca da amministratore di ### 3. Nella pendenza del procedimento di merito per la revoca dalla carica di amministrato re del fratello ### ed ottenuto il provvedimento cautelare di revoca, ### con ricorso ### 2018 n.19910 sez. ### - ud. 04/07/2023 depositato il 12 dicembre 1995 chi edeva al ### ente del Tribunale la messa in liquidazione della società ### o dei fratelli ### s.n.c.  4. Costituitosi in tale ultima procedura, ### spiegava opposizione all'accogl imento della istanza assumendo che la richiesta di scioglimento era fondata sulla sua revoca dalla carica di amministratore; egli chiedeva conseguentemente il rigetto - da parte del ### del Tribunale - della domanda di emissione del provvedimento di scioglimento della società o, quanto meno, che il Tribunale at tendesse l'esito della causa di merito re lativa alla sua revoca da amministratore.  5. ### del Tribunale poneva in liquidazione la società ### s.n.c. nominando liquidatore il dott. ### 6. In data 27 luglio 1997 tale ### a seguito di trattative co n l'### versava a costui l'importo di lire 100.000.000 quale caparra per l'acquisto dell'unico immobile della società costituito da un locale adibito a sala cinematografica con accesso da piazza ### n. 15 in Cagliari e da via ### numeri 54 e 56. Con mi ssiva del luglio 1997 ### informato delle trattative in atto dall' ### manifestava la sua opposizione alla vendita.  7. In data 1° agosto 1997 il liquidatore dott. ### stipulava con il ### un contratto preliminare di vendita dell'immobile per person a da nominare e in data 8 settembre le parti concordavano di sciogliere per mutuo consenso il prim o preliminare e di stipularne un secondo. Il 13 novembre 1997 il liquidatore procedeva alla vendita dell'immobile con atto definitivo. Ric. 2018 n.19910 sez. ### - ud. 04/07/2023 8. Avverso il pr ovvedimento presidenzial e di messa in liquidazione della società ### s.n.c., il ### promuoveva il 15 settembre 1997 azione giudiziaria cautelare volta a conseguire la revoca del provvedimento o quanto meno la sua sospensione.  ### veniva rigettata con ordinanza in data 7 novembre 1997.  9. Con sentenza depositata l'11 novembre 1997 il Tribunale di Cagliari confermava la revoca dalla carica di amministratore di ### Tale sentenza veniva dichiarata nulla dalla Corte d'Appello di Cagliari per di fetto del contra ddittorio e la causa veniva rimessa al giudice di primo grado.  10. ### del Tribunale su ricorso di ### in data 11 dicembre 1997 con provvedim ento assunto in udienza, revocava il precedente prov vedimento presid enziale di nomina come liquidatore del dott. ### così facendo venir meno lo stato di liquidazione della società.  11. Le vi cende sopra sinteti zzate hanno dato luogo a due distinte cause, successivamente riunite in appello, e oggetto del presente giudizio.  12. La prima, avente ad oggetto la validità del contratto di vendita immobili are concluso dalla società ### in liquidazione. Il Tribunale di Cagliari con sentenza n. 3600 del 2008 (RAC 130/2009) rigettava la domanda.  12.1 La seconda, avente ad oggetto l'opposizione avverso il decreto ingiunti vo con il quale era stato ingi unto alla società ### s.n.c. e a #### e ### di pagare a ### la somma di lire 153.790.324, oltre gli interessi nella misura leg ale e le spese del procedimento, a titolo di compenso per l'attività di li quidatore della società ### o ### 2018 n.19910 sez. ### - ud. 04/07/2023 s.n.c. Il Tribunale di Cagliari con sentenza n. 2332 del 2007 (RAC 686/2007) rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo opposto.  13. ### in proprio e quale socio amministratore della società ### pr oponeva appello avverso entrambe le sentenze.  14. I due giudizi , come si è già detto, venivano r iuniti in appello.  15. Per quel c he ancora rileva, la Co rte d'Appello, pronunciandosi nella seconda causa sopra indicata (686/2007), con sent enza parziale del 7 febbraio 2014, revocava il decreto ingiuntivo opposto nei confronti di ### e lo condannava a corrispondere ad ### la somma di euro 47.768,03 oltre interessi di legge dal 5 mag gio 1998 al saldo. D isponeva con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio.  16. ### in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società ### s.a.s. proponeva ricorso in cassazione.  17. La Corte di Cassazione rigettava il ricorso con sentenza n. 4019 del 2017.  18. In pr osecuzione dei giudizi riuniti in appello la Co rte d'appello di Cagliari, con sentenza definit iva, dichiarava inammissibile l'appello spiegato da ### in proprio avverso la sentenza n. 3600 del 2 008 e rigettava l'appell o proposto avverso la medesima sentenza della società ### rigettava l'appello proposto dalla soc ietà ### a vverso il rigetto della domanda risarcitoria da essa spiegata, revocava il decreto ingiuntivo opposto nei confronti della società #### 2018 n.19910 sez. ### - ud. 04/07/2023 condannava la medesima società a corrispo ndere ad ### la somm a di euro 51.057,34, condannava la società cinema ### e ### alle spese e rigettava la domanda ex articolo 96 c.p.c. nei loro confronti.  19. ### il giudice del gravame, la prim a questione da risolvere, comune alle due cause riunite, era quella relativa alla sussistenza o meno del la legittimazione attiva della società ### s.n.c. sollevata dalla Corte nella sentenza parziale n.401/2014. 
La Corte d'appel lo, sulla base delle risultanze istrut torie, riteneva ancora attiva la società ### anche dopo la sentenza di scioglimento e messa in liquidazione vista anche la sua tras formazione successiva e la riteneva legittimata attiva a proporre l'appello in entrambi i giudizi.  20. Quanto al diritto del liquidatore ### a vedersi riconoscere da ### in proprio il co mpenso per l'atti vità prestata qu ale liquidator e e la misura di tale compenso, evidenziava che tale diritt o era stato definitivamente acc ertato dalla Corte di Cassazione con la citata sentenza n. 4019 del 2017.  21. La Corte d'Appello rigettava il motivo di appello volto ad affermare la nullità assoluta ed insanabile o inesistenza del decreto dell'11 Marzo 1996 di nomina del liquidatore perché assunto in carenza di potere giurisdi zionale, con conseguent e nullità dell'atto di compravendita stipulato dal liquidatore con la società ### e insussistenza del diritto del medesimo liquidatore di vedersi corrispondere un qualche compenso per la sua attività. 
In particolare, il giudice del gravame richiamava la sentenza di questa Corte n.4019 del 2017 con riguardo alla legittimità del ### 2018 n.19910 sez. ### - ud. 04/07/2023 provvedimento di nomina del li quidatore e, alla luce d i tal e sentenza, riteneva che il diritto al compenso del dott. ### sussistesse anche nei confronti della società ### o s.a.s. a prescindere dalla nullità o meno dell'atto di sua nomina per insussistenza dei presupposti, non potendosi dubitare che lo svolgimento di un'attività professionale in forza ed in costanza di un incarico giudizialmente conferito dovesse essere comunque compensata.  22. La Corte d'Appello riteneva ancora valide e meritevoli di adesione le argomentazioni già sviluppate nella sentenza parziale n. 4011/2014 a fronte delle censure del socio ### avverso la sentenza di primo grado n. 2332/2007, argomentazioni che avevano anche superato il vaglio del giudice di legittimità circa l'infondatezza della censura di mancanza di diligenza dell'### nell'espletamento dell'incarico.  23. La manifestazione di con trarietà all'operato del l'### ed in particolare alla vendita dell'unico cespite della società, da parte del ### infatti era avvenuta dopo l'i nstaurazione delle trattative per la vendi ta dell'immobile e dopo la stipula del contratto preliminare. 
Il liquidatore, infatti, aveva negato di aver ricevuto la lettera del 18 settembre 1996 provando di averne ricevuta un'altra con raccomandata numero 1187. Tale deduzione non era stata contestata dal ### che si era limitato a dire di aver prodotto la lettera anche nel procedi mento d inanzi al ### del Tribunale. Pertanto, la prim a contrarietà del ### alla vendi ta dell'immobile era stata esternata al liquidatore solo il 31 lugl io ### 2018 n.19910 sez. ### - ud. 04/07/2023 1997 alla vigilia della data fissata per la stipula del contratto preliminare come sostenuto dal liquidatore e dalla società ### 24. In ogni caso, a prescindere dalla data di manifestazione del proprio dissenso da parte del ### occorreva considerare che il liquid atore di nomina giudiziale, fino alla re voca, doveva comunque procedere alla l iquidazione della società che ave va come solo e unico bene l'immobile promesso in vendita alla società ### Infatti, la co ntrarietà alla vendita di un o solo dei soci, non av endo gli altri man ifestato alcuna opposizione, non poteva determinare il blocco dell'attività di liquidazione, per altro il ricorso per la revoca del liquidatore che era stato poi accolto dal Tribunale, era stato proposto dal ### s lo stesso giorno della stipula del definitivo, dunqu e, i contraenti non ne avevano conoscenza.  25. In c onclusione, dalla sola a vversione del Mel is alla vendita non poteva evincersi un inesatto adempimento da parte del liquidator e nell'espletamento dell'incarico. In propos ito, particolarmente rilevante era il silenzi o del ### a fronte delle seguenti iniziative assunte dal liquidatore: una relazione tecnico estimativa; l'inserzione pubblicitaria per la vendita dell'immobile; i rapporti con l'agenzia immobiliare . Tali attività erano tutte preordinate alla vendita de ll'immobile e rispetto alle quali non risultava manifestato alcun dissenso. Anche il consulente tecnico nominato nel giudizio aveva concl uso che il liquidatore aveva assolto con diligenza a tutti gli adempimenti civili e fiscali previsti per la procedura di liquidazione , pertanto, non poteva du bitarsi del diritto di ### di vedersi riconoscere il compenso a ### 2018 n.19910 sez. ### - ud. 04/07/2023 fronte dell'atti vità professionale svolta improntata a i canoni di diligenza e prudenza.  26. ### motivo di appello avverso la sentenza 2332 del 2007 aveva ad o ggetto l'entità del compen so riconosciuto al liquidatore.  27. La Corte riteneva giusto applicare il massimo della tariffa professionale per l'attività di cessione dell'immobi le sociale, mentre per gli onorari relativi alla carica di liquid atore poteva riconoscersi un compenso medio e non doveva riconoscersi la maggiorazione del 50% della tariff a. P er tale moti vo la Corte d'Appello liquidava ulteriori lire 50.405.800, oltre al compenso per la temporanea gestione dei beni e dei diritti pari a lire 2.832.000.  28. Quanto alla impugnazione della sentenza 3600 del 2008, per quel che ancora rileva con riferimento alla domanda di nullità del decreto di nomina del liquidatore dell'11 marzo 1996, la Corte d'appello, richiamata la giurisprudenza di legittimità in materia di actio nullitatis, la riteneva inammissibile per due ordini di ragioni: - il decreto di nomina era stato impugnato dal ### ed era stato revocato dal ### del Tribunale con il decreto dell'11 dicembre 1997, dunque, era stato rimosso dall'ordinamento e di conseguenza era venuta meno la stessa ratio posta a fondamento dell'actio nullitatis con la quale gli appellanti miravano nel caso scrutinato piuttosto ad incidere sul risultato dell'impugnazione esperita (revoca ex tunc); - benché il ### ente del ### ale avesse qualificato il decreto di nomi na del liqu idatore come abnorme, in realtà l'asseritamente errata valutazione della ricorrenza di una causa di scioglimento della società a fronte della situazione di fatto portata ### 2018 n.19910 sez. ### - ud. 04/07/2023 alla sua attenzione ovvero il dissidio insan abile dei soci, a prescindere del fatto che si trattava di un provvedi mento non definitivo e non avente c arattere deci sorio, non integrava gli estremi per i quali era ammessa l'actio nu llitatis, risol vendosi ### in un vizio nel merito del provv edimento. Non poteva tacersi, infatti, che all'utilizzo del termine "abnorme" era conseguita la pronuncia di un provvedimento di revoca al quale lo stesso ### non aveva riconosciuto efficacia retroattiva, non potendosi pertanto ricollegare all'espressione utilizzata l'individuazione di un atto irriconoscibile come prov vedimento giurisdizionale.  29. Non ricorrevano poi gli ulteriori vizi di nullità del decreto di nomina pros pettati dagli appell anti: - non sussisteva la violazione del principio del contradd ittorio per non essere stata citata in giudizio la so cietà nella persona del curatore special e ### essendo litisconsorti necessari del procedimento tutti soci, ritualmente ev ,ocati (cfr. in motivazione Cass., 1623/2015; n. 173/1991).  30. Non era ipotizzabile il conflitto di interessi per essere l'### curatore speciale in quanto nominato "sin o alla costituzione della normale rappresentanza del la società" e nel lo stesso tempo liquidatore in quanto i due incarichi si erano succeduti senza solu zione di continuità e non si erano sovrapposti.  31. In o gni caso, ad a vviso del Collegio, anche vole ndo accedere alla tesi secondo cui l'atto di nomina del liquidatore era nullo, da ciò non sarebbe conseguita l'automatica nullità del contratto di compravendita, così come sostenuto dagli appellanti. Ric. 2018 n.19910 sez. ### - ud. 04/07/2023 La Corte d'Appello richiamava il principio granitico della Corte di Cassazione, mai oggetto di rivisitazione, che nell'ipotesi di nullità di un provvedimento di volontaria giurisdizione trovi applicazione l'art 742 c.p.c. 
Ritenuta insussistente la nullità del contratto di compravendita e ritenuto ad esso applicabile l'art. 742 c.p.c., così come peraltro affermato dal giudice di primo grado, il passaggio successivo era quello della verifica della buona fede del terzo acquirente.  32. Quanto alla posizione del ### la stessa era ancor meno ce nsurabile di quella dell'### posto che egli stava trattando co n un liquidatore giudiziario e certo non avrebbe potuto assegnare particolare peso alle lamentele e alle proteste di un socio che - sulla base della situazione giudiziaria esistente alla data dell'agosto 1997 - non sembrava aver alcun valido motivo per opporsi alle operazioni di vendita. Egualmente poco fondate apparivano le accuse di malizia mosse alla ### , la qu ale pure andava mandata esente da ogni censura.  33. La Corte d'Appello rilevava che il ### nale aveva valutato la buona fede del terzo alla data del primo c ontratto preliminare stipulato il 1 ° agosto 1 997, con statuizione non impugnata specificamente dagli app ellanti nell'atto di gra vame. 
Solo nelle comparse conclusionali, infatti, e quindi tardivamente, essi avevano sostenuto puntualmente che la buona fede del terzo dovesse essere valutata alla data della stipulazione del contratto definitivo di vendita. In ogni caso la decisione di valutare la buona fede del terzo alla data della s tipula del primo cont ratto preliminare appariva assolutamente condivisibile. Doveva, infatti, ### 2018 n.19910 sez. ### - ud. 04/07/2023 ritenersi che il disposto dell'art. 742 c.p.c. mirasse a tutelare gli acquisti di diritti nel patrimonio del terzo a tutela dell'autonomia privata e dell'aff idamento di costui nella conclusione dell 'atto e nella possibilità riconosciutagli di obbligarsi, con la stipulazione di un contra tto ad acquistare la proprietà di un bene medi ante la stipula del contratto definitivo. Stando così le cose, il momento rilevante ai fini della valu tazione del la sussistenza del req uisito soggettivo del terzo era necessariamente quello in cui si era consumata la sua libera scelta e, quindi, quello del preliminare. 
Tale conclusione trovava conforto nella giurisprudenza formatasi in materia di azione revocato ria ordinaria riguardo all a individuazione del momento determinante per la valutazione della buona fede del terzo (cf r. Cass., nn. 17365/2011; 997012008). 
Considerato che prima del 31 lu glio 1997 il ### nu lla aveva eccepito riguardo alla legittimità della nomina del liquidatore, era di tutta evidenza la buona fede del legale rappresentante dell'### s.r.l. alla data del 1° agosto 1997 circa la leg ittimità di un provvedimento giurisdizionale non impugn ato e contenente una valutazione coerente con un a situazione di fatto portata all'attenzione del #### che l'### aveva reso edotto il ### il giorno succes sivo la ricezione della lettera del 31 lugl io 1997 delle co ntestazioni del ### riguardo alla legitti mità della nomina del liquidatore, peraltro fondata soltanto su un passo degli atti difensivi dell'### e quindi non provata per il ### non aveva alcuna rilevanza rispetto alla valutazione dello stato soggettivo di buona fede della so cietà ### in considerazione della complessiva situazione. Parimenti era rimasta allo stato di mera allegazione l'affermazione che ### 2018 n.19910 sez. ### - ud. 04/07/2023 l'agenzia immobiliare aveva sicuramente avvisato il ### delle contestazioni mosse dal ### con la lettera del 5 agosto 1997, successiva pertanto alla stipula del primo preliminare.  34. Considerato che gli app ellanti co ntestavano la sussistenza della buona fede del terzo per il fatto che il ### e l'### erano stati resi edotti dal ### dei vizi di legittimità della nomina del li quidatore anche avendo riguardo alla data del contratto definitivo, era opportuno precisare che la conoscenza o conoscibilità con la normale prudenza del vizio del provvedimento di nomina del liquidatore da parte del terzo non poteva in alcun modo affermarsi per il fatto della conoscenza (peraltro successiva alla stipula del primo contratto preliminare, salvo eventualmente la lettera del31 luglio 1997) delle opinioni, delle previsioni e delle valutazioni giuridiche personali del ### relative alla legittimità di tale provvedimento, espresse peraltro in termini tanto scomposti e veementi da incidere negativamente sulla loro percezione quale esposizione di una oggettiva valutazione dei fatti. 
Tali contestazioni, peraltro non provenienti da un operatore del settore, ma da l privato direttam ente interessa to e pertanto sicuramente non in una posizione di terzietà, erano sicuramente recessive rispetto ad un provvedimento di nomina giudiziale, così come riconosciut o dalla Suprema Corte nella sentenza n.4019/2017 con rifer imento all'asserita situ azione di malafede del liquidatore. 
Doveva d'altronde considerarsi anche la situazione complessiva nella quale i due preliminari ed il contratto definitivo erano stati stipulati, già riferita in relazione alla valutazione della diligenza nella condotta del liquidatore. Infatti, il provvedimento ### 2018 n.19910 sez. ### - ud. 04/07/2023 di nomina del liquidatore era stato emesso circa un anno e mezzo prima, esso non poteva avere quale conseguenza che quella del compimento di un'attività volta al la cessione dell' unico bene sociale, tale attività - compiuta dal liquidatore - fino al 31 luglio 1997 non era stata ostacolata in alcun modo dal ### 35. ### is, in fatti, non aveva intentato alcuna iniziativa giudiziaria avverso la nomi na del liquidatore prima del 15 settembre 1997, e solo dopo un anno e mezzo dalla pronuncia del decreto e successiva mente all a stipulazione dei due cont ratti preliminari aveva promosso azione giudiziar ia cautelar e volta a conseguire la revoca del pr ovvedimento o quanto meno la sua sospensione. ### era sicuro interesse e dovere dell'### che stava adempiendo ad un incarico giudizi ale a tal fine conferitogli, portare a compimento l'attività di liquidazione della società. La prospettazione a gran voce dal ### in tre lettere dai toni inammissibili (la quarta è successiva alla stipula del contratto definitivo) dell'illegittimità del decreto gi udiziale di nomina, illegittimità tuttavia negata dall'autorità giudiziaria chi amata a pronunciarsi su di essa, anc he alla data del contratto definitivo non poteva che apparire alla società ### s.r.l. quale ulti mo disperato tentativo dell'interessato di procrastinare la vendita di un bene facent e parte del p atrimonio familiare, atto comprensibilmente sofferto. In co nclusione, nessun elemento concreto, serio e non meramente ipotetico poteva condurre al convincimento che la società ### s.r.l. fosse a conoscenza o ne potesse esserne utilizzando la normale prudenza, degli ### vizi del provvedimento di nomina. Ric. 2018 n.19910 sez. ### - ud. 04/07/2023 36. Alla luce delle esposte considerazioni l'appello avverso la sentenza n. 3600/2008 doveva essere rigettato. Doveva essere rigettato anche l'appello della società ### s.r.l. avverso il rigetto della domanda di risarcimento del danno per non avere la società provato alcun pregiudizi o concreto derivat ole dalla iniziativa giudiziaria.  37. ### in proprio e nella sua qualità di legale rappresentante della ### ha proposto ricorso per cassazione sulla base di dieci motivi.  38. ### srl ha resistito con controricorso.  39. Entrambe le parti con memoria depositata in prossimità dell'udienza hanno insistito nelle rispettive richieste.  40. ### ha concluso per l'inammissibilità o in subordine per il rigetto del ricorso RAGIONI DELLA DECISIONE 1.I primi tre motivi del ricorso censurano la statuizione della Corte d'Appello di Cagliari che ha dichiarato inammissibile l'actio nullitatis avente ad oggetto il decre to di nomina del liquidatore dell'11 marzo 1996.  1.1 Il primo motivo di ricorso è così rubricato: ### e falsa app licazione dell'art. 111 Cost. degl i artt. 669 bis, 669 septies, 669 octies, 669 terdecies, 700, 737, 739 e 741 cod. proc.  civ., e dell'art. 2275 cod.  Si censura l'affermazione contenuta a pag. 31 (ultimo cpv.) della sentenza impu gnata, secondo cui la proposizione di un procedimento (di volontaria gi urisdizione) di re voca del provvedimento abnorme avrebbe impedito agli stessi odierni ricorrenti di in trodurre l'actio nu llitatis in un gi udizio ordinario. Ric. 2018 n.19910 sez. ### - ud. 04/07/2023 Tale a ffermazione, oltre a porsi in pal ese contraddizione con le stesse premesse d ella motivazione, è contraria alle norme e ai principi dell'ordina mento processuale. Se il provvedimento di "revoca" pronunciato in data 11 dicembre 1997 avev a natura soltanto interinale e cautelare, non potendo interferire sui diritti soggettivi e sugli effetti pregressi del provvedimento viziato, esso non poteva impedire la proposizione di una domanda in un giudizio ordinario né l'emissione di una declaratoria (da adottare nello stesso gi udizio) volta a rimuovere gli effetti del provvedimento abnorme con efficacia ex tunc.  2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: ### e falsa applicazione degli artt. 737, 739, 741 e 742 cod. proc. civ. e dell'art. 2275 cod.  La censura è rivolta all a seconda motivazione addotta dal Giudice d'appello a sostegno dell'asserita "inammissibilità " dell'actio nullitatis.  ### udice di secondo grado ha riten uto che le censure di nullità del più volte citato decreto di nomina di liquidatore dell'11 marzo 1996 dovrebbero ritenersi inammissibili perché il predetto provvedimento non sarebbe stato aff etto da inesistenza o da nullità assoluta, ma inficiato da un mero «vizio nel merito». 
Il provvedimento adottato l'11 marzo 1996 era stato infatti dichiarato «abnorme» dallo stesso ### ente del ### e, il quale aveva puntualizzato che lo stess o organo che lo aveva emesso non ne a veva i poter i. Si trattava quindi di un vizio decisamente più grave di quelli che normalmente comportavano la "revoca" di un provvedimento. Ed era per questa ragione che il ### 2018 n.19910 sez. ### - ud. 04/07/2023 ### del ### ale aveva definito il provvedimento illegittimo come "abnorme". 
A questo proposito, parte ricorrente rimarca che la nomina del dott. ### quale liquidatore della ### era avvenuta sulla base di u n presupposto falso e inesistente: il precedente ### aveva infatti appli cato l'art. 2272 , n. 3, cod. civ. (il quale richiede l' unanimità dei soci) nonostante il socio di maggioranza prof. ### si fosse opposto alla liquidazione, contestando la ricorrenza dei relativi presupposti. 
Costituisce principio consolid ato che «il ### del ### non può procedere alla nomina dei liquidatori quando sia controverso lo scioglimento della società». 
Come ha puntualmente e co rrettamente rilevato anche il nuovo ### del ### di Cagliari nel decreto 11 dicembre 1997, «questo ### non aveva alcun potere di disporre la messa in liquid azione della società, dovendosi, in caso di contestazione tra i soci sulla sussistenza delle cause di scioglimento, instaurarsi un normale procedimento contenzioso davanti al competente ### Anche l'eventuale e ipotetico dissidio insanabile tra i soci non avrebbe mai potuto comportare lo scioglimento della società, tenuto conto che il socio di maggioranza ### deteneva il 66% del capitale, e che pertanto la ### poteva funzionare e conseguire il suo oggetto sociale. ### dissidio tra i soci avrebbe potuto configurare, al più, una giusta causa per recedere dal vincolo sociale ai sensi dell' art. 2285 cod. civ. (cfr.  10.9.2004 n. 18243). Ric. 2018 n.19910 sez. ### - ud. 04/07/2023 La giurisprudenza e la dottrina hanno avuto modo, anche in passato, di individuare numerose ipotesi in cui i vizi dei provvedimenti di volontaria giurisdizione, attenendo a lesioni di diritti preminenti o costituendo grave violazione di norm e procedurali (ad esempio qu elle sul la competenza funzionale), determinano la loro radicale nullità o inesistenza.  3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: ### e falsa app licazione dell'art. 111 Cost. del l'art. 2275 cod. civ. e degli artt. 737, 741 e 742 cod. proc.  La censura è rivolta all a parte della sentenza in cui si sostiene che il decr eto del ### del ### dell'11 dicembre 1997 (decreto con il quale il provvedimento di nomina del liquid atore era stato dichiarato abnorme, e per l'effetto revocato) non poteva avere effetti retroattivi. La retroattività del provvedimento di revoca di un precedente provvedimento emesso in camera di consiglio è stabilita espressamente dall' art. 742 c.p.c., il quale, facendo salvi soltanto gl i acquisti dei diritti compiuti in buona fede dai terzi anteriormente alla revoca, implicitamente sancisce la retroattività della revoca. La norma dettata dall'art. 742 c.p.c. costituisce oltretutto espressione di un principio generale in base al quale la revoca dei provvedimenti di volontaria giurisdizione (che sono sempre modificabili e revocabili dal Giudice che li ha emanati) produce effetti ex nunc quando è determinata da nuovi el ementi sopravvenuti, ed invece effetti retroattivi, ex tunc, quando consegue a vizio originario o ad un riesame delle originarie risultanze.  4. I motivi quarto e quinto censurano la statuizione con cui la Corte d'ap pello ha ritenuto che, anche in caso di nu llità del ### 2018 n.19910 sez. ### - ud. 04/07/2023 provvedimento di volontaria giurisdizione, trovi applicazione l'art.  742 c.p.c., il quale fa salvi i diritti dei terzi in buona fede.  4.1 Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: ### e falsa applicazione degli artt. 741 e 742 c.p.c. e dell'art. 1445 cod.   ### parte ricorrente la radicale nullità del provvedimento ### di nomina del liquidatore adottato in data 1 1 marzo 1996 dovrebbe ritenersi opponibile alla società acquirente ### s.r.l., a prescindere dalla sua buona o mala fede. In tal senso si è espressa la giurisprudenza (v. Cass. 16.7.196 3 n. 1936; 9.8.1963 n. 2255; Cass. 28.9.1959 n. 2623; Cass. 14.1.1946 43; Cass. 31.7.1945 n. 647). L 'art. 74 2 c.p.c. dispone espressamente che l'acquisto dei terzi in buona fede è fatto salvo soltanto quando il provvedimento di volontaria giurisdizione è modificato o revocato. In questo modo si desume per implicito che, quando il provvedim ento è travolto da un vizio di nullità originario, il regime dell'acquisto dei terzi deve essere disciplinato in modo opposto.   La seconda considerazione riguarda la disciplina generale dei contratti conclusi da colui che è privo dei poteri di rappresentanza, nella cui fatti specie dovrebbe rientrare l'ipotesi per cui è controversia (il dott. ### infatti, non poteva rappresentare validamente la ### s.n.c.). Ebbene, ai sensi di quanto prevede l'art. 1398 cod. civ., il contratto concluso in difetto di rappresentanza o dei relativi poteri è ineffic ace, e la relativa inefficacia coinvolge anche il terzo contraent e in buona fede (q uest'ultimo, se in buona fede, può soltanto chiedere il risarcimento dei danni). A dimostrazione del fatto che l'acquisto ### 2018 n.19910 sez. ### - ud. 04/07/2023 dei terzi in buona fede non è sempre fatto salv o dal nostro ordinamento, ma che anzi il loro interesse viene sac rificato quando ricorrono gravi vizi attinenti alla capacità e ai poteri di uno dei contraenti, i l ricor rente richiama l'art. 1445 cod.  evidenziando che anche in tal caso l'acquisto dei terzi in buona fede viene ugualmente travolto.  5. Il quinto motivo di ricorso è così rubricato: ### esame circa un fatto decisivo per il giudizi o che è stato oggetto di discussione tra le parti. 
In subordine, violazione e falsa applicazione degli artt. 741 e 742 c.p.c.. 
In via gradatamente subordinata, secondo il ricorrente la disciplina dettata dall'art. 742 c.p.c. potrebbe ritenersi inapplicabile al caso concreto in quanto ess a fa salvi gli effetti delle convenzioni stipulate prima degli effetti della "revoca" o della "modifica". In base al prin cipio generale in base al quale tutte le pronunce giud iziali retroagiscono al momento della domanda e dal momento che l'acc ertamento dell'in validi tà compiuta dal presidente del ### aveva natura dichiarativa, gli effetti del relativo provvedimento dovevano retroagire almeno alla data della domanda, coincidente con il giorno della stipula del contratto di compravendita.  6. Il sesto motivo di ricorso è così rubricato: ### esame circa un fatto decisivo per il giudizi o che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c. 
Il motivo censura la statuizione con cui la Corte d'appello ha escluso la nullità del contratto di compravendita co ncluso il 13 novembre 1997. Ric. 2018 n.19910 sez. ### - ud. 04/07/2023 La Corte d'appello, pur ritenendo tardiva la domanda con cui il prof. ### e la ### han no chiesto esplicitamen te la declaratoria di nullità del contratto di compravendita concluso in data 13 novembre 1997 da l ### datore e dalla ### s.r.l., ha dichiarato ugualmente ammissibi li, e quindi "scrutinabill ', le relative censure (almeno in via di eccezione), prendendole quindi in considerazione. 
Lo stesso Giudice d'appello, tu ttavia, ha rigettato le medesime censure, dichiara ndo « insussistente la nullità del contratto di compravendita». 
Il Giudice estensore della sentenza impugnata non ha dato nessuna spiegazione del moti vo in base al quale il contratto di compravendita concluso in data 13 novembre 1997 (concluso da un liquidatore che non poteva essere nominato, e che non poteva rappresentare la società in quanto la stessa non si era sciolta) non possa considerarsi nullo.  ###à del provvedimento di messa in liquidazione della ### (e di nomina di un liquidatore) ha investito la validità e l'efficacia del suddetto contratto di compravendita concluso con la società ### s.r.l., in quanto il dott. ### non rappresentava validamente la ### s.n.c.. 
A tal proposito, parte rico rrente sottolinea che gli atti di straordinaria amministrazione della ### in virtù di quanto stabilito dall'articolo 6 dello ### (v. doc. n. 38 prodotto dal dott. ### - R.G. 3517/1998), potevano essere conclusi soltanto congiuntamente da tutti i soci all'unanimità. 
In alt re fattispecie la giurispruden za ha avuto modo di stabilire che, quando una nomina sia stata effettuata ### 2018 n.19910 sez. ### - ud. 04/07/2023 illegittimamente dal ### del ### e debba ritenersi nulla, anche l'attività espletata in esecuzione del relativo incarico va considerata nulla (in materia di perizia co ntrattuale, v. ad esempio Cass. 14.3.2013 n. 6554).  7. I motivi dal settimo al decimo censurano la statuizione con cui la Corte d'appello ha escluso la mancanza di buona fede. 
La Corte d'appello, pur ritenendo che per escludere la buona fede del terzo bastasse la semplice conoscenza da parte sua dei vizi che inficiavano il provvedimento di volontaria giurisdizione, ha ritenuto che, nel caso concreto, la società acquirente ### s.r.l.  doveva considerarsi in buona fede: perché la buona fede del terzo doveva essere va lutata non al momento della conclusi one del contratto definitivo di vendita, ma alla data di conclusione del contratto preliminare (cfr. pag . 39 della sentenza im pugnata); perché le contestazi oni e le comunicazioni effettuate dal prof.  ### (che contestava la legittimità della nomina del liquidatore ed invitava quest'ult imo a non vendere l'immobi le) costituivano valutazioni e opinioni del tutto p ersonal i, ed oltretutto poco attendibili in quanto fino a quel momento disattese dall'autorità giudiziaria (cfr. pagg. 40-42 della stessa sentenza).  7.1 Il settimo motivo di ricorso è così rubricato: ### e falsa applicazione degli artt. 741 e 742 cod. proc. civ. e degli artt.  1152, 1189, 1192, 1337, 1338, 1375, 1445, 1479 e 2901 cod.  civ, La buona fede del terzo, ai fini dell'applicazione dell'art. 742 c.p.c., non può essere valutata con riferimento alla data di stipulazione del contratto preliminare di vendita, ma per tutto il periodo che precede la conclusione del contratto definitivo. Ric. 2018 n.19910 sez. ### - ud. 04/07/2023 Il contratto impugnato, e cioè l'a tto che ha arrecato pregiudizio ai diritti e al p atrimonio della ### s.a.s., è costituito infatti dall'atto pubblico di compravendita stipulato il 13 novembre 1997 . In quella data sarebbe pacifico - perché ammesso anche dalla controparte e dichiarato dal Giudice estensore della sentenza impugn ata - che la ### s.r.l. fosse a conoscenza dei vizi della nomina del liquidatore (perché erano già pervenute le contestazioni del prof. ### e le sue chi are e inequivoche richieste di sospendere la vendita). Poiché l'atto produttivo di effetti traslativi, e quindi l'atto a cui si conn ette l'acquisto in contestazione compiu to dal terzo, è solo e d esclusivamente l'atto definitivo di vendita, in qu el momento dovrebbe essere valutato lo stato soggettivo del terzo.  8. ### motivo di ricorso è cos ì rubricato: ### e falsa applicazione degli artt. 741 e 742 cod. proc. civ. e degli artt.  1230 e 1351 cod.  Il Giudice d'appello - come detto - ha valutato la buona fede della società acquirente solo al momento della stipula zione del contratto preliminare, perché con esso la predetta società si era obbligata consumando la sua li bera scelta. Ma il contratto preliminare che vincolava le parti, come riconosciuto anche dalla Corte d'ap pello, era quello stip ulato tra le parti in data 8 settembre 1997 il quale aveva reso inefficace il primo (concluso invece il 1° agosto 1997). 
Quindi, se lo stato soggettivo dell'acqui rente deve e ssere valutato con riferimento alla data di conclusione del contratto preliminare, il contratto preliminare da prendere in considerazione non potrà che esser e solt anto quello in esecuzione del quale è ### 2018 n.19910 sez. ### - ud. 04/07/2023 stata poi conclusa la vendita definitiva. Non potranno rilevare, viceversa, precedenti acc ordi sciolti, superati o estinti per novazione. 
Sarebbe da censurar e, pertanto, la s entenza laddove (pag .  42) ha omesso di considerare che il preliminare dell'8 settembre non er a la prosecuzione di qu ello dell'agosto. In re altà nel secondo contra tto, all'art. 2, le parti avevano espresso "mutuo consenso” per sciogliere il contratto richiamato in premessa.  9. Il nono motivo di ricorso è co sì rubricato: ### e falsa a pplicazione degli ar tt. 741 e 742 c od. proc. civ., e degl i artt. 1152, 1189, 1192, 1337, 1338, 1375, 1445 e 1479 cod.  Il Giudice d'appello ha giustamen te precisato che per escludere la buona fede del terzo «basta la semplice conoscenza da parte sua dei vizi che inficiavano il provvedimento di volontaria giurisdizione” (cfr. pag. 38, penult. cpv., della sentenza impugnata). La buona fede, quindi, è esclusa dalla semplice conoscenza "oggettiva" del vizio, e cioè dalla conoscenza dei fatti o delle ragioni che comportano l'invalidità. 
Tutte le considerazioni e le obiezioni formulate nella seconda parte della motivazione non sono quindi pertinenti, in quanto con esse la Corte d'appello ha formulato un giudizi o prognostico , esprimendo valutazioni sulla presumibile ed asserita attendibilità delle contestazioni sollevate dal prof. ### (contestazioni che peraltro si sono rivelate pienamente fondate), e quindi disapplicando il principio di diritto che era stato enunciato nelle iniziali premesse. 
Una volta che l'### ed il terzo erano al corrente del vizio denunciato dal prof. Mel is e delle sue chi are ed esplicite ### 2018 n.19910 sez. ### - ud. 04/07/2023 contestazioni, la b uona fede del terzo era v enuta meno. La conoscenza della circostanza era ormai acquisita, n on ricorreva quindi un mero "dubbio" o un "sospetto".  10. Il decimo moti vo, formulato i n subordi ne, è co sì rubricato: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. 
Diversi sono poi gli elementi fattuali dedotti dall'odierno ricorrente che non sono stati presi in considerazione dalla Corte. 
Si segnala in particolare la circostanza pacifica e più volte dedotta che l'odierno esponente è stato messo al corr ente dell'esistenza del primo contratto preliminare solo dopo la stipula. 
Egli ne ha avuto conoscenza solo il 21 agosto 1996 con fax dell'avv. ### legale dell'### e dopo tre ripetute richieste. 
Si tratterebbe di una circostanza di elevato rilievo, specie in considerazione di quanto affermato dalla Corte d'Appello circa l'inerzia del ### 11. ### ha concluso per l'inammissibilità del ricorso a causa della sua stessa struttura, evidenziando che le doglianze sono articolate in quattro gruppi, ognuno dei quali presenta un 'unica premessa valevole per tutti i moti vi in essi ricompresi, i qual i, poi, deducono direttamente nel m erito le violazioni che si intendon o denunciare, re ndendo così difficile l'individuazione dello specifico capo di sentenza impugnato con il singolo motivo di ricorso. 
In particolare, le prime cinque censure lamentano l'erroneità della decisione im pugnata nella parte in cui ha stabilito che, essendo stato revoc ato il provvedimento del ### del ### emesso in data 11 marzo 1996, per la messa in ### 2018 n.19910 sez. ### - ud. 04/07/2023 liquidazione della società Ci necorallo s.a.s. e la nomina dei liquidatori, fosse venuto meno l' interesse all'azion e di nullità proposta avverso il suddetto provvedimento; nonché laddove, in ogni caso, la Corte di appello ha stabili to che, nonostante lo stesso ### del ### avesse poi de finito l'atto c ome abnorme, in realtà lo aveva solo revocato. Infatti, l'asseritamente errata valutazione del la ricorrenza di una causa di scioglimento della ### a fronte della situazione di f atto portata alla attenzione del giudicante, ovvero il dissidio insanabile dei soci, a prescindere dal fatto che si tratta di un provvedimento non definitivo non avente carattere decisorio, non integra gli estremi per i quali è ammessa l'actio nullitatis risolvendosi eventualmente in un vi zio nel merito del provvedimento (pagina 32, del la sentenza impugnata). 
Invero sul punto, a parere del P.G., si deve ritenere che il giudice di seconde cure abbia ben rilevato l'assenza di interesse a domandare la dichiarazione di nu llità di un atto di volon taria giurisdizione già revocato, essendo, in fatti, l'articolo 742 cod.  proc. civ. la disposizione nella quale ricercare il rimedio applicabile al caso di specie. A fortiori deve, quindi, considerarsi corretta la decisione di ritenere il vizio allegato non abnorme, bensì attinente al merito della decisione e, in particolare, alla disciplina che regola il provvedimento presidenziale di messa in liquidazione e nomina dei liquidatori di una società di persone. 
I restanti motivi successivi al quinto sono diretti a censurare la sentenza di seconde cure nella parte in cui la Corte di appello ha confermato la decisione di primo grado circa la validità della compravendita conclusa dal liquidatore della ### con la ### 2018 n.19910 sez. ### - ud. 04/07/2023 società ### in data 13 novembre 1997. In particolare, i motivi IV lettere a), b) e c), denunciano l'erroneità della decisione laddove il Collegio ha ritenuto ininfluente la sopravvenuta conoscenza in capo all'amministratore di ### del vizio dell'atto di nomina e, in ogni caso, l'ha vagliata con riferimento ad un primo preliminare (1° agosto 1997) e non a quello che poi effettivamente ha portato alla conclusi one del definitivo (8 settembre 1997). Orbene, precisato che l'articolo 742 cod. proc. civ. fa espressamente salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in forza di una convenzione anteriore alla modificazione o alla revoca, secondo il P.G., la Corte di appello ha correttamen te ritenuto rilevante, ai fini della buona fede, il momento della conclusione del preliminare con il cui perfezionamento le parti rimango no vincolate alla stipulazione del definitivo e soggette allo specifico rimedio di cui all'articolo 2932 cod. civ.; sotto il secondo prof ilo, in vece, le censure sono inammissibili in quanto, come rilevato dal Collegio, l'odierno ricorrente ha lam entato il fatto che la buona fede sia stata va lutata con riferimento al primo preli minare solo al momento delle comparse conclusionali, il ché ha inevitabilmente prodotto il consolidarsi dell'acquiescenza con riguardo a tale punto della decisione (si legga pagina 39, secondo capov erso della sentenza impugnata). 
Infine, quanto ai motivi III e IV, lettera d), solleva ti in relazione all'articolo 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., il P.G. conclu de per l'inammissibilità in qua nto non pre sentano alcuno degli specifici requisiti richiesti per la proposizione di tale censura; in particolare, non indicano i fatti specifici rilevanti ai fini della ragione di cui al n.ro 5), dell'articolo 360, primo comm a, ### 2018 n.19910 sez. ### - ud. 04/07/2023 cod. proc. civ., e dove questi sono stati oggetto di controversia tra le parti; in ogni caso, le questioni della nullità e della buona fede in capo ad ### sono state oggetto di una doppia pronuncia conforme, e per ciò solo non sono suscettibili di essere impugnate per cassazione mediante la denuncia del vizio in esame, ai sensi dell'articolo 348 ter, ultimo comma, cod. proc. civ..  12. I motivi di ricorso, che stante la loro evidente connessione possono essere esaminati congiuntamente, so no in parte inammissibili e in parte infondati. 
Il collegio condivide le conclusioni del ### La complessa vicenda ha un punto di origine comune rispetto al quale la sentenza merita conferm a e dal quale discendono l'infondatezza e l'inammissibilità di tu tti i motivi di ricorso: l'applicabilità dell'art. 742 c.p.c. alla nomina da parte del ### di Cagliari del liquidatore della società ### s.n.c., su richi esta di ### fratello del ricorrente e soci o di minoranza.  ### l'assunto del ricorrente tale provvedimento sarebbe nullo o addirittura inesistente, e, dunque, improduttivo di effetti anche nei confronti dei terzi in buona fede. A sostegno della sua tesi il ricorrente deduce che il provvedimento è stato emesso in mancanza dei presupposti che lo giustificav ano e che, per tale motivo, la suddetta nomi na è stata definit a abnorme dal ### del ### di Cagliari nel provvedimento di revoca.  12.1 La Corte d'Appello , invec e, come ben evidenziato dal P.G., ha ritenuto insussistenti i presupposti per affe rmare la nullità del provvedimento di nomina del liquidatore, tanto che lo stesso ### del ### nonostante l'inciso con il quale lo ### 2018 n.19910 sez. ### - ud. 04/07/2023 ha definito abnorme, lo ha semplicemente revocato. Dunque, la Corte d'A ppello ha ricondotto la fattispecie nell' ambito dell'art.  742 c.p.c. e ha valutato in buona fede la ### acquirente dell'immobile posto in vendita dal liquidatore prima della revoca. 
In qu esta sede non può che rib adirsi che il procedimento giudiziale di nomina del liquidatore di società in nome collettivo ex art. 2275 c.c. ha natura di volontaria giurisdizione nell'ambito del quale il ### del ### deve accertare la sussistenza di una causa di scioglimento del la società, quale ad esempio pu ò essere l'impossibilità di conseguire l'oggetto sociale quale effetto di un insanabile conflitto tra i soci e l'impossibilità di ricorrere a diversi rimedi con sentiti dall'ordinamento, qu ali l'esclusione o il recesso del socio. Sicché, trattandosi di prov vedimento di volontaria giurisdizione, ess o non assume carattere decisorio neanche quando sussista contrasto sulla causa di scioglimento ed il ### si sia pronunciato sul pun to, in quanto il detto ### dopo un'indagine sommaria e condotta incidenter tantum, può nominare i liquidatori sul presupposto che la società si sia sciolta, ma non accerta in via definit iva né l'intervenuto scioglimento né le cause che lo avreb bero prodotto, tanto che ciascun in teressato (purché legittimato all'azione) pu ò promuovere un gi udizio ordinario su dette questioni, e, qualora resti provata l'insussistenza della causa di scioglimento, può ottenere la rimozione del decreto e dei suoi effetti, con salvezza dei diritti dei terzi in buona fede. 
Peraltro, il ricorrente nel ricorso non riporta il fatto che successivamente alle vicende oggetto del presente giudizio, gli altri soci della ### (### e ###, con atto di ### 2018 n.19910 sez. ### - ud. 04/07/2023 citazione notificato il 7 giugno 1999 , hanno nuovamente convenuto in giudizio innanzi al ### di Cagliari il ricorrente chiedendo lo scioglimento della società per essere diventato impossibile il perseguimento dell'oggetto sociale a causa di insanabili dissidi tra i soci e che in data 27 settembre 1999 ### ha delib erato l' esclusione degli altri soci ai sensi dell'art.  2286 c.c. Tale de libera di esclusione è stata impugnata da ### e ### e il Tr ibunale di Cagliari l'ha di chiarata nulla con dichiarazione di scioglimento della società. La sentenza del ### ale è stata confermata tanto dalla Corte d'Ap pello quanto da questa Corte con sentenza n. 20255 del 2006.  12.2 In ogni caso, quel che in questa sede rileva è che la Corte d'A ppello ha correttamente ritenut o inamm issibile la domanda di nulli tà del provvedim ento di nomina del liquidatore sia perché già revocato dal ### del ### ex art. 742 c.p.c. sia per mancanza dei presupposti per dichiararne la nullità.  12.3 Questa Corte nel corso del presente giudizio è stata già chiamata a scrutinare la questione sotto altro angolo prospettico ma con motivazioni che valgono anche in questa sede. Infatti, il ### ha proposto ricors o per cassazione avverso la sentenza parziale della Corte d'Appello di Cagli ari co n la quale era stata rigettata la sua opposizione a decreto ingiun tivo avvers o la richiesta di pagamento del compenso per l'attività professionale svolta dal li quidatore della società ### dott. ### nominato con il provvedimento gi udiziale oggetto del la successiva revoca. In tale occasione le tesi del ### sono state già dichiarate infondate, evidenziando l'esattezza dei rilievi della Corte d'Appello in tema di poteri del ### del ### a ### 2018 n.19910 sez. ### - ud. 04/07/2023 fronte di un'istanza di nomina del liquidatore, ex art. 2275 codice civile, sotto il duplice profilo: 1) dell'ammissibilità della nomina, previa in dagine sommaria, incidenter tantum, dei presupposti dello sciogliment o della società, insuscettibile di tr adursi in giudicato e, come tale, non soggetta a ricorso per cassazione ex art.111 della ### ma rimovibile con un giudizio ordinario promosso dai soci interessati (Cass., sez. unite, 26 luglio 2002, n.11.104; Cass., sez.6 - 1, 7 luglio 2011 n.15070); 2) del diniego dell'efficacia retroattiva del decreto di revoca del liquidatore. 
Nella motivazione della sentenza si legge che: il decreto di revoca emanato dal presidente ###sede di volontaria giurisdizione, è ontologicamente inidoneo ad accert are un'eventuale situazione di invalid ità pregressa; anche a prescindere, nella specie, dal problema pregiudiziale della sussistenza stessa del potere di revoca. In nessun caso, dunque, avrebbe potuto destituire di legittimità atti del liquidatore eseguiti in costanza di incarico giudizialmente conferito. Principio, questo, di carattere generale, di cui si può ravvisare un esempio analogico nell'art.18, penultimo e ultimo comm a, legge fallimentare, in tema di revoca della dichiarazione di fallimento (### 1, Sent.  4019 del 2017).  12.4 Sulla base delle esposte argomentazioni, pertanto, devono dichiar arsi infondate anche le censure di invalidi tà derivata del contratto di compravendita concluso in data 13 novembre 1997 dal dottor ### , liquidatore della ### con la società ### s.r.l, infatti, trovando applicazione l'art. 742 c.p.c. che fa salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in forza ### 2018 n.19910 sez. ### - ud. 04/07/2023 di co nvenzioni anteriori, deve solo val utarsi la sussistenza del la buona fede, ai fini della non opponibilità della revoca.  13. Le successive doglianze volt e ad affermare, sotto quest'ultimo profilo, la mancanza di buona fede della società ### al momento dell'acquisto dell'immobile sono inammissibili. 
Preliminarmente devono condividersi i seguenti profili di inammissibilità evidenziati dal P.G.: - inammissibilità della censura circa il momento temporale rispetto al quale verificare la buona fede dell'acquirente, per non aver il ricor rente censurato la decisione nella parte in cui ha affermato la tardività di tale eccezione con acquiescenza riguardo a tal e punto della decisione (si legga pa gina 39, secondo capoverso della sentenza impugnata); - inammissibilità dei motivi sollevati in relazione all'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione non risultando indicati i fatti specifici rilevanti ai fini della ragione di cui al n. 5), dell'articolo 360, primo comma, cod. proc. civ., e dove questi sono stati oggetto di controversia tra le parti.  13.1 In ogni caso le censure, complessivamente considerate, sono inamm issibili perché richiedono una riv alutazione in fatto degli elementi sulla base dei quali la Corte di merito ha ritenuto sussistente la buona fede ai sensi dell'art. 742 c.p.c. 
La Corte d'Appello, infatti, con motivazione particolarmente ampia ed approfondita, ha ritenuto salvo l'acquisto della ### in quanto le gittimo l'operato del liquidatore quale parte venditrice e in buona fede la società quale parte acquirente. Si è evidenziato che la manifestazione di contrarietà a ll'operato dell'### da parte del ### in particolare alla vendita dell'unico ### 2018 n.19910 sez. ### - ud. 04/07/2023 cespite della società, era avvenuta dopo l' instaurazione delle trattative per la vendi ta dell'immobile e dopo la stipula del contratto preliminare. Inoltre, il liquidator e di nomina giudiziale doveva necessariamente procedere alla liquidazione della società che aveva come solo e unico bene l'immobile promesso in vendita alla società ### Infatti, la contrarietà alla vendita di uno solo dei soci, non avendo gli alt ri manifestato alcuna opposizi one, non poteva determinare il blocco dell'attività di liquidazione. Per altro il ricorso per la revoca del liquidatore, poi accolto dal ### era stato proposto dal ### lo stesso giorno della stipula de l definitivo, dunque, i contraenti non ne avevano conoscenza. Dalla sola avve rsione del ### alla vendita non poteva evincer si un inesatto adempimento da parte del liquidatore nell'espletamento dell'incarico. In proposito, particolarmente rilevante era il silenzio del ### a fronte delle iniziati ve assunt e dal li quidatore: un a relazione tecnico estimativa; l'inserzione pubblicita ria per la vendita dell'i mmobile; i rapporti con l'agenzia immobiliare. Non risultava manifestato alcun dissenso rispetto a tali attività, tutte preordinate alla vendita dell'immobile. Allo stesso modo, doveva affermarsi la sussistenza della buon a fede del l'acquire nte non potendo rilevare in senso contrario il fatto che il Mel is si opponesse alla vendita affermando l'illegittimità della nomina del liquidatore. Infatti, la conoscenza o conoscibilità con la normale prudenza del vizio del provvedimento di nomina del liquidatore da parte del terzo non poteva in alcun modo affermarsi per il fatto della conoscenza delle opinioni, delle previsioni e delle valutazioni giuridiche personali del ### relative alla legittimità di tale provvedimento, espresse peraltro in termin i tanto scomposti e ### 2018 n.19910 sez. ### - ud. 04/07/2023 veementi da incidere negativamente sulla loro percezione quale esposizione di una oggettiva valutazione dei fatti. Tali contestazioni, non provenienti da un operatore del settore ma dal privato direttamente interessato e, pertanto, sicuramente non in una posizione di terzietà, erano sicuramente recessive rispetto ad un provvedimento di nomina giudiziale.  13.2 La suddetta motivazione non è suscettibile di censura in questa sede. La st atuizione di sussistenza della buona fede in capo alla società acquirente, ex art. 742 c.p.c., infatti, importa un apprezzamento di fatto, s ottratto al sindacato di legittimi tà in quanto sorretto da esauriente motivazione e ispirato a esa tti criteri giuridici (### 2, Ord. n. 22585 del 2019). 
Le re lative censure, pertanto, si risolvono in una inammissibile sollecitazione ad effettuare una nuova valutazione di risultanze di fatto emerse nel corso dei prece denti gradi del procedimento, cosi mostrando di anelare ad un a surrettizia trasformazione del giudizi o di legitti mità in un nuovo, non consentito giudizio di merito, nel quale ridiscutere tant o il contenuto di fatti e vicende processuali , quanto anco ra gl i apprezzamenti espressi dal giudice di appello non condivisi e per ciò solo censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni ai propri desiderata, quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa potessero anc ora legittimamente porsi dinanzi al giudice di legittimità. I moti vi anche là dove denunciano il vizio di violazione e falsa applicazione di legge si appalesano inammi ssibili a fr onte dell'anzidetto accertamento compiuto dalla ### e territoriale, la quale ha individuato le fonti del proprio convinci mento e valutato le ### 2018 n.19910 sez. ### - ud. 04/07/2023 risultanze probatorie, dan do conto del l'iter logi co e deduttivo seguito.  ### parte, già co n la citata sentenza n. 4019 del 2017 questa ### ha evidenziato l'erroneo presupposto del ### circa il fatto che la malafede del liquidatore nel porre in esecuzione il suo incarico potesse dipendere dalle contestazioni della parte, del tutto recessive rispetto al provvedimento giudiziale di nomina.  13.3 Tali considerazioni valgono a fortiori per la parte acquirente. Infatti, il provvedimento di nomina del liquidatore era stato em esso circa un anno e mez zo prima, con la doverosa conseguenza del compim ento dell'attività volta alla cessione dell'unico bene sociale, attività che fino al 31 luglio 1997 non era stata os tacolata in alcun modo dal ### Questi, in fatti, aveva intentato un'iniziativa giudiziaria avverso la nomina del liquidatore solo dopo un anno e mezzo dalla pronuncia del decreto e successivamente alla stipulazione dei due contratti preliminari, quando come sopra esposto, aveva promosso azione giudiziaria cautelare volta a conseguire la revoca del provvedi mento o quanto meno la sua sospensi one. ### ibunale di Cagliari con sentenza deposit ata l'11 novembre 1997 aveva conferm ato la revoca dalla carica di amministratore di ### Con ordinanza in data 7 novembre 1997 l'istanza cautelare sopra richiamata era stata rigettata.  14. Il ricorrente, peraltro, non censura specificamente la sentenza nel la parte si attribui sce rilievo alla man canza di atti contrari rispetto alla nomina del liquidatore fino al luglio del 1997, un anno e mezzo dopo la nomina e successivamente all a stipulazione dei due contratti preliminari. Ric. 2018 n.19910 sez. ### - ud. 04/07/2023 15. Le moti vazioni della ### d'Appello a so stegno della sussistenza della buona fede in capo alla società acquirente, sopra sinteticamente riportate, valgono in riferimento a tutta le fasi che hanno caratterizzato il procedimento negoziale co ncluso con il contratto di compravendit a, pertanto, deve afferma rsi anche questo ulteriore profilo di inammissibilità della censura relativa al momento rispetto al quale valu tare lo stato so ggettivo dell'acquirente, ovvero se con riferimento alla data di conclusione del primo contratto preliminare, del secondo o del definitivo.  16. In co nclusione il ricorso deve essere integralmente rigettato.  17. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.  18. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processua li per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contrib uto unificato pari a quello previsto per il ricor so principale, a norma del comm a 1-bis dello stess o art. 13, se dovuto.  P.Q.M.  ### rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della parte con troricorrente che liquida in euro 6000 pi ù 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge. 
Ai sensi dell'ar t. 13, co. 1 quater, del d. P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente ### 2018 n.19910 sez. ### - ud. 04/07/2023 di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.  13, se dovuto. 
Così deci so in ### nella camera di consigli o della 2^  

causa n. 3517/1998 R.G. - Giudice/firmatari: Di Virgilio Rosa Maria, Varrone Luca

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