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Tribunale di Reggio Emilia, Sentenza n. 993/2025 del 26-11-2025

... principale e fideiussore, la somma di € 123.009,23 oltre interessi e spese del procedimento monitorio in favore di ### 2018 S.r.l., tramite la mandataria ### S.p.a. quale saldo debitore del contratto di conto corrente n. 42923 acceso in data ### dalla società ingiunta presso ### dei ### di ### S.p.a. e quali rate impagate del contratto di finanziamento n. 741429752 concesso alla società opponente dal medesimo istituto di credito, in data ###. Gli opponenti, in estrema sintesi, hanno eccepito 1) il difetto di legittimazione attiva di ### 2018, stante l'inesistenza della cessione del credito; 2) l'assenza di prova del credito; 3) l'inesistenza di alcuna garanzia a manleva del preteso credito derivante da scoperto di conto corrente conto; 4) la nullità della garanzia personale con riguardo al contratto di mutuo chirografario del 28/4/2009, in quanto a) non sottoscritta da ### b) contenente clausole vessatorie non sottoscritte specificamente dal fideiussore; c) contenente la rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c., in violazione della normativa antitrust, con conseguente decadenza dell'opposta dal diritto di escutere qualsivoglia garanzia nei confronti di ### 5) la prescrizione di ogni (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE ORDINARIO di #### Il Giudice, lette le note sostitutive di udienza, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., depositandola telematicamente. 
Il Giudice N. R.G. 1928/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di ### nell'### Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 1928/2024 promossa da: “L'### S.R.L.” (C.F. ###) con il patrocinio dell'avv. ### elettivamente domiciliato in ###. ###. 22 42124 ### presso il difensore avv. #### con il patrocinio dell'avv. ### elettivamente domiciliato in ###. ###. 22 42124 ### presso il difensore avv. #### OPPONENTI contro ### 2018 S.R.L. (C.F. ###) tramite la mandataria ### S.p.a., con il patrocinio dell'avv. ### e dell'avv. ### (###) ###. ###/###.###. 22 ### elettivamente domiciliat ###20149 MILANO presso il difensore avv. ##### parti hanno concluso come da fogli di p.c. 
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con citazione ritualmente notificata, L'### S.r.l. e ### hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 372/2024, emesso in data ### dal Tribunale di ### con il quale era stato loro ingiunto di pagare, rispettivamente quale debitore principale e fideiussore, la somma di € 123.009,23 oltre interessi e spese del procedimento monitorio in favore di ### 2018 S.r.l., tramite la mandataria ### S.p.a. quale saldo debitore del contratto di conto corrente n. 42923 acceso in data ### dalla società ingiunta presso ### dei ### di ### S.p.a. e quali rate impagate del contratto di finanziamento n. 741429752 concesso alla società opponente dal medesimo istituto di credito, in data ###. 
Gli opponenti, in estrema sintesi, hanno eccepito 1) il difetto di legittimazione attiva di ### 2018, stante l'inesistenza della cessione del credito; 2) l'assenza di prova del credito; 3) l'inesistenza di alcuna garanzia a manleva del preteso credito derivante da scoperto di conto corrente conto; 4) la nullità della garanzia personale con riguardo al contratto di mutuo chirografario del 28/4/2009, in quanto a) non sottoscritta da ### b) contenente clausole vessatorie non sottoscritte specificamente dal fideiussore; c) contenente la rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c., in violazione della normativa antitrust, con conseguente decadenza dell'opposta dal diritto di escutere qualsivoglia garanzia nei confronti di ### 5) la prescrizione di ogni diritto di credito nei confronti di ### quale persona fisica. 
Sulla scorta di quanto sopra hanno chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituita in giudizio ### 2018 S.r.l., tramite la mandataria ### S.p.a., contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto. Parte opposta, costituendosi ha dato atto che a seguito della richiesta di escussione, il ### di ### aveva liquidato l'importo di € 40.460,78, somma da porre a deconto del maggior dovuto con riguardo esclusivamente al contratto di finanziamento. 
La causa è stata istruita mediante la documentazione prodotta dalle parti e ordine di esibizione, quindi è passata in decisione sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti come riportate in epigrafe, con assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.  ### è parzialmente fondata e va accolta nei limiti di cui si dirà. 
Deve essere, in primo luogo, rigettata l'eccezione di carenza di titolarità/legittimazione attiva in capo all'opposta. 
Si osserva preliminarmente che la legitimatio ad causam, in quanto condizione dell'azione (il cui difetto impedisce la trattazione e il giudizio di merito), consiste nell'affermazione della titolarità attiva e passiva del rapporto giuridico dedotto nella domanda, pervenendosi a riconoscerla per il solo fatto dell'affermazione della titolarità del rapporto sostanziale. Essa, pertanto, si determina non in base alla effettiva titolarità del rapporto, che è questione di merito, ma in base alla prospettazione data dall'attore. 
E' pertanto evidente che, sulla base di quanto allegato da ### 2018, sussiste senz'altro la legittimazione attiva, dovendosi esaminare, invece, l'effettiva titolarità attiva del rapporto oggetto di causa. 
Sotto tale profilo si osserva che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di ### nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco di crediti da parte di un istituto bancario, la titolarità del credito in capo al cessionario è provata attraverso la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla ### recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che sia necessaria una specifica enumerazione di ciascuno di essi. Pertanto, la mera elencazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco prova il contratto di cessione, senza necessità di una specifica enumerazione dei rapporti oggetto di cessione “allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti” (ex multis Cass. n. 10200/2021). 
Ciò significa che la circostanza per cui l'avviso pubblicato sulla ### rechi una semplice elencazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco non deve portare, per ciò solo, a ritenere che le relative indicazioni non rispecchino fedelmente quelle contenute nel contratto di cessione, per la cui validità non è affatto necessaria una specifica enumerazione dei rapporti oggetto di cessione, essendo di contro sufficiente che gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuarli senza incertezze. ###à della pubblicazione dell'avviso in ### a provare l'avvenuta cessione e, quindi, la legittimazione attiva in capo alla parte cessionaria, è stata di recente riaffermata dalla Suprema Corte che ha ritenuto che “### pubblicato sulla ### dell'avvenuta cessione di crediti in blocco è idoneo a dimostrare la legittimazione attiva della cessionaria se contiene l'indicazione, necessaria e sufficiente, delle caratteristiche oggettive dei crediti ceduti, che permettano di individuare con certezza che il credito in contestazione è ricompreso nell'oggetto della cessione” (Cass. n. 220/2023; Cass. n. 4277/2023). 
Nel caso in esame risulta dimostrato, per via documentale, che i crediti azionati con il procedimento monitorio sono stati oggetto di cessione da parte di ### dei ### di ### in favore di ### 2018. 
E, infatti, nella ### n. 151 del 23/12/2017 viene data comunicazione della cessione dei rapporti di titolarità della ### cedente a ### 2018 aventi, per quanto nella presente sede rileva, le seguenti caratteristiche: “rapporti giuridici sorti in capo a ### (o a banche dalla stessa incorporate), antecedentemente al 31 dicembre 2016, per effetto dell'esercizio dell'attivita' bancaria in tutte le sue forme; ### rapporti giuridici risolti e, laddove applicabile, in relazione ai quali il debitore principale sia stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine; ### rapporti giuridici classificati in "sofferenza" sia alla data del 31 dicembre 2016 sia alla data del 20 dicembre 2017” (doc.  3 fascicolo monitorio).  ### ha altresì prodotto la comunicazione con cui MPS ha confermato che “il credito vantato nei confronti della L'### s.r.l. (C.F. e P. IVA ###), derivante finanziamento chirografario 741429752 di originari € 150.000,00, concesso dalla filiale di ### della ### dei ### di ### S.p.a. alla società L'### S.R.L. e dal contratto di conto corrente n. 42923 intestato alla società L'### S.R.L., acceso in data ### presso la filiale di ### della ### dei ### di ### S.p.a., è rientrato nell'operazione di cessione pro-soluto di crediti e rapporti giuridici individuabili in blocco - ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge del 30 aprile 1999 n. 130 e dell'art. 58 del D. Lgs del 1° settembre 1993 n. 385, conclusa in data ### tra la ### S.p.A. e la società ### 2018 S.r.l.” (doc. 7 parte opposta). 
La dichiarazione della banca cedente è senza dubbio idonea a dare la prova del trasferimento e pone al riparo l'opponente dal rischio di essere chiamato a pagare due volte per lo stesso debito (all'ingiungente e al creditore originario). Infatti, il cessionario di un credito che agisca nei confronti del debitore ceduto è tenuto a dare prova unicamente del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi, il quale, essendo un negozio giuridico a causa variabile, è sottratto ad ogni esigenza di forma se non richiesta dal negozio costituente la causa del trasferimento dei crediti medesimi (Cass. 18016 del 9/7/2018). 
In ragione di quanto precede, dunque, vi è chiara evidenza della inclusione dei crediti oggetto di causa tra quelli oggetto di cessione, con la conseguenza che risulta pienamente dimostrata la titolarità del credito per cui è lite in capo alla convenuta. 
Venendo al merito si osserva innanzitutto che parte opposta ha prodotto il contratto di conto corrente 42923.53 (doc. 6 fascicolo monitorio); il contratto di finanziamento con relativo piano di ammortamento e quietanza di erogazione (doc. 7 fascicolo monitorio); l'estratto ex art. 50 TUB del contratto di conto corrente n. 42923.53 (doc. 9 fascicolo monitorio); le comunicazioni di costituzione in mora e le revoche degli affidi ritualmente notificate (doc. 11 fascicolo monitorio). Costituendosi in giudizio, parte opposta ha prodotto gli estratti conto integrali, a partire dal 24/4/2009, del contratto di conto corrente n. 42923.53 (doc. 8 comparsa di costituzione), nonché il piano di ammortamento del finanziamento con indicazione specifica della quota di capitale e della quota di interessi applicata (doc.  9). 
Il Tribunale rileva, in via del tutto dirimente, e salve le specificazioni di cui si darà conto nel prosieguo, relative all'incasso della garanzia prestata da ### Coop. a r.l. a garanzia del mutuo chirografario, che la documentazione superiormente indicata prova l'esistenza del credito nella misura azionata. 
Non risulta dimostrata inoltre la tesi degli opponenti relativa all'intervenuta estinzione dei crediti vantati da ### osservandosi che in tema di onere della prova dell'avvenuto pagamento, trova applicazione la regola generale secondo cui mentre il creditore che agisce è tenuto a provare l'esistenza di una valida pretesa creditoria (come nel caso di specie), grava sul debitore l'onere di dimostrare il fatto estintivo del credito. Tale prova nel presente giudizio è del tutto carente. 
Si osserva ancora che la circostanza relativa alla sottoscrizione, da parte di ### di titoli obbligazionari MPS gravati da pegno in garanzia dei debiti contratti con la banca dalla società L'### di valore maggiore rispetto agli sconfinamenti di volta in volta registrati negli estratti conto trimestrali è in ogni caso irrilevante nel presente giudizio, atteso che, secondo la stessa prospettazione degli opponenti, ### aveva acquistato una somma pari a circa € 200.000,00 in titoli obbligazionari quale forma di investimento personale, sicché tali rapporti sono estranei alla presente controversia. 
Ciò posto va chiarito, che, come riconosciuto dalla stessa parte opposta, è fondata l'eccezione degli opponenti secondo cui ### non ha mai assunto la veste di fideiussore con riguardo rapporto di conto corrente. 
Esaminando quindi le doglianze con riguardo alla fideiussione prestata in relazione al contratto di finanziamento n. 741429752, stipulato in data ### con ### dei ### di ### si osserva quanto segue. 
Emerge documentalmente che ### legale rappresentante della società L'### ha sottoscritto apposita fideiussione specifica contestualmente alla stipula del contratto di finanziamento in data ### (doc. 7 fascicolo monitorio); la stessa ha altresì rilasciato fideiussione specifica (doc.  10 fascicolo monitorio), senz'altro riferita, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, al contratto di finanziamento dedotto in lite. Ciò risulta chiaramente dall'esame della documentazione in oggetto, ove emerge che la garanzia è prestata in relazione al “finanziamento del valore di €.  150.000,00 durata 60 mesi”, che altro non è che l'importo e la durata del finanziamento di cui si discorre.  ### opposta ha, quindi, provato che ### si è costituita fideiussore della società L'### in relazione agli obblighi di cui al contratto di finanziamento n. 741429752. 
Con riguardo alla garanzia concessa contestualmente alla stipula del prestito, va innanzitutto disattesa l'eccezione di nullità della fideiussione per difetto di accordo per non essere il negozio stato sottoscritto da ### personalmente, ma solo in qualità di legale rappresentante della società contraente. 
Dall'esame della scheda negoziale emerge infatti che alla sottoscrizione del contratto di finanziamento hanno partecipato la società l'### S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore ### e ### in proprio quale garante (pag. 1). Inoltre, il contratto di finanziamento è sottoscritto dalla società, la quale ha apposto sul contratto il proprio timbro, in persona del legale rappresentante [### che ha apposto la propria sigla al timbro della società, nonché da ### in proprio, quale garante (pag. 5), sottoscrizioni mai disconosciute. Il contratto prevede espressamente, alla clausola n. 6, la costituzione di ### quale garante della società.  ### è quindi infondata. 
Tanto chiarito, va altresì respinta l'eccezione di vessatorietà ai sensi del codice del consumo delle clausole contenute all'interno del contratto di finanziamento, in quanto non sottoscritte specificamente dal fideiussore. Si rileva infatti che ### al momento del perfezionamento del contratto, rivestiva, come già evidenziato, la qualità di legale rappresentante, essendo altresì socia al 99% di L'### come emerge chiaramente sia dall'intestazione del contratto di finanziamento, sia dalla visura della società in atti (doc. 4 fascicolo monitorio). Alla luce di ciò deve escludersi la qualità di consumatore in capo alla medesima, con conseguente rigetto delle eccezioni fondate sulla violazione della disciplina di cui agli artt. 33 comma II lett.t) e 36 cod. consumo.
Il fideiussore ha altresì eccepito la nullità della clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 per violazione della normativa antitrust, in quanto realizzante una pratica commerciale distorsiva della concorrenza, in virtù del provvedimento 55 del 2 maggio 2005 della ### d'### con conseguente decadenza dell'opposta dal diritto di escutere qualsivoglia garanzia, clausola prevista sia all'art. 6 della garanzia rilasciata il ### (doc. 7), sia all'art. 5 della garanzia del 27/4/2009 (doc. 10). 
Tanto premesso, si osserva che le fideiussioni in esame sono state stipulate nell'aprile 2009 e, quindi, in un periodo successivo rispetto a quello oggetto dell'accertamento effettuato dalla ### d'### col provvedimento amministrativo n. 55 del 2 maggio 2005. Le stesse inoltre non sono fideiussioni omnibus, bensì ordinarie (o specifiche), essendo volte a garantire uno specifico rapporto negoziale. 
Rileva il Tribunale che nelle ipotesi di fideiussione specifica il fideiussore non può giovarsi dell'accertamento della ### d'### che ha riguardato esclusivamente lo schema contrattuale elaborato dall'ABI per le fideiussioni omnibus, senza investire il settore delle fideiussioni rilasciate a garanzia di obbligazioni derivanti da specifiche operazioni bancarie. Come affermato da condivisibile orientamento giurisprudenziale, il richiamato provvedimento della ### d'### ha infatti l'effetto di invertire l'onere della prova circa la fattispecie di intesa concorrenziale solo in caso di fideiussione omnibus, mentre in caso di fideiussione ordinaria, la parte attrice non può giovarsi dell'inversione dell'onere della prova derivante dalla corrispondenza delle clausole del contratto di fideiussione omnibus a quelle dello schema ABI sanzionato dal suddetto provvedimento (Tribunale di Milano 21/6/2022, n. 5481, Tribunale di Bologna 13/1/2022, n. 64; Tribunale di ### 31/3/2023 412/2023). In tali casi deve essere verificata in concreto la persistenza, nel mercato nazionale, di una intesa illecita lesiva della concorrenza. 
Ne consegue che l'onere probatorio relativo all'esistenza di una intesa illecita, all'epoca della stipula del contratto di fideiussione, grava sull'attore, che ha eccepito la nullità della fideiussione, per asserita violazione della normativa antitrust. 
In tal senso, la Suprema Corte ha affermato, difatti, che “il carattere uniforme dell'applicazione della clausola contestata è certamente elemento costitutivo della pretesa attorea, essendo la sua necessità pacificamente prevista nel provvedimento della ### d'### su cui l'attore fonda, in buona sostanza la sua pretesa. In quanto elemento costitutivo del diritto vantato, dunque, esso doveva essere provato dall'attore, secondo la regola generale di cui all'art. 2967 c.c.” (Cass. n. ###/2018). Per cui “compete all'attore che deduca un'intesa restrittiva provare il carattere uniforme della clausola che si assume essere oggetto dell'intesa stessa” (Cass. n. 13846/2019). 
Nel presente giudizio l'opponente ha chiesto dichiararsi la nullità delle richiamate clausole delle fideiussioni per cui è causa, per violazione della normativa antitrust, in quanto riproducenti lo schema contrattuale predisposto dall'ABI per la stipula delle fideiussioni omnibus, senza però offrire la prova che MPS abbia realizzato, tramite lo schema recante tali clausole, unitamente ad altri istituti di credito, neppure identificati, un'intesa anticoncorrenziale rilevante ai sensi dell'art. 2 della Legge 287/1990. 
Il fatto che la banca abbia proposto a ### un contratto, contenente clausole conformi allo schema uniforme ### non può ritenersi elemento, di per sé stesso sufficiente, a dare effettivo conto, se pure in termini indiziari, della sussistenza di una intesa rilevante sul piano antitrust. 
Pertanto, non risulta dimostrata l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale finalizzata all'applicazione uniforme delle clausole contestate. Da tanto deriva il rigetto della eccezione. 
Va infine respinta l'eccezione di prescrizione del diritto di credito vantato nei confronti di ### per essere stata la diffida notificata alla stessa unicamente nella sua qualità di legale rappresentante. 
Si rileva che è pacifico oltre che documentale (doc. 11 fascicolo monitorio) che in data ### si è verificata la revoca del mutuo. Orbene in data ### si è perfezionata la notifica della diffida da parte dell'odierna opposta nei confronti del debitore principale, ciò essendo sufficiente al rigetto dell'eccezione in esame atteso che, come noto, con riferimento all'obbligazione solidale passiva, ai sensi dell'art. 1310 c.c. l'atto, rivolto ad uno dei debitori, con cui il creditore interrompe la prescrizione ha effetto anche nei confronti degli altri coobbligati. 
Va infine dato atto che a seguito di ordine di esibizione disposto da questo Giudice, è stato accertato l'incasso della garanzia prestata da ### Coop. a r.l. riferita alla rimessa del ### di ### a favore dell'### di credito ### dei ### di ### a garanzia del mutuo chirografario n. 741429752 dedotto in lite (pratica ### n. 50334999, azienda registro ### n. 50017698) per € 40.460,78. 
Pertanto, tale somma deve essere detratta dall'importo indicato nel decreto ingiuntivo quale residuo debito derivante dal finanziamento chirografario n. 741429752, pari a € 80.921,55, che all'esito dell'operazione aritmetica risulta quindi pari a € 40.460,77. Solo con riguardo al pagamento di tale somma, inoltre, ### deve essere condannata quale debitore solidale in forza della fideiussione prestata, essendo stata accertata l'assenza di alcuna garanzia dalla medesima assunta con riguardo al contratto di conto corrente n. 42923, il cui saldo debitore, all'esito del giudizio va confermato nella misura di € 42.087,68. 
Alla luce di tutto quanto esposto, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e la società L'### va condannata al pagamento in favore dell'opposta della minor somma di € 82.548,45, in solido con ### limitatamente, con riguardo a quest'ultima, all'importo di € 40.460,77, oltre interessi nella misura legale dalla domanda al saldo. 
Venendo alle spese di lite, stante la reciproca soccombenza, le stesse vanno integralmente compensate tra le parti.  P.Q.M.  Il Tribunale, definendo il giudizio, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1. Revoca il decreto ingiuntivo n. 372/2024, emesso in data ### dal Tribunale di ### 2. ###'### S.r.l. al pagamento in favore dell'opposta della somma di € 82.548,45 di cui € 40.460,77 in solido con ### nella sua qualità fideiussore in relazione al contratto di finanziamento n. 741429752, oltre interessi nella misura legale dalla domanda al saldo; 3. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.  ### nell'### 26 novembre 2025 Il Giudice dott.

causa n. 1928/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Fioroni Laura

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Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sentenza n. 1046/2025 del 12-12-2025

... S. C. secondo cui “Le clausole dei contratti di mutuo che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'### possono ritenersi viziate da parziale nullità (originaria o sopravvenuta), per l'impossibilità anche solo temporanea di determinazione del loro oggetto, ove sia provato che la determinazione dell'### sia stata oggetto, per un certo periodo, di intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza e a tal fine è necessario che sia fornita la prova che quel parametro, almeno per un determinato periodo, sia stato oggettivamente, effettivamente e significativamente alterato in concreto, in virtù delle condotte illecite dei terzi, al punto da non potere svolgere la funzione obbiettiva ad esso assegnata di efficace strumento di determinazione dell'oggetto della clausola sul tasso di interesse;” (Cass. Civ., Sez. III, 03 maggio 2024, n. 12007). Con gli altri motivi di opposizione, in relazione allo svolgimento dei rapporti per cui è causa, le parti opponenti hanno sollevato censure sotto plurimi profili, dolendosi dell'applicazione di presunte clausole contrattuali che prevedono la capitalizzazione trimestrale degli interessi per contrasto con (leggi tutto)...

testo integrale

R. G. n. 51/2020 Pag. 1 a 20 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO Nel procedimento iscritto al n. 51/2020 R.G., viste le note di trattazione depositate telematicamente dall' avv. ### nell'interesse della società ### S.r.l. e dall'avv. ### nell'interesse della ### S.p.a., sulla scorta del decreto di regolamentazione dell'udienza fissata per il ### adottato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data ###, (fissata per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc giusto provvedimento del 22.01.2024 e poi reiterato) - pronuncia la seguente SENTENZA tra ### s.r.l. (P.I. ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in ##### F. Magistri n. 94, e quali garanti della predetta società i sigg.ri ### nato a #### il ### (###), ### nata a #### il ### (###) e ### nato a #### il ### (###), tutti residenti a ##### 32, tutti elettivamente domiciliati in #### 19 presso lo studio dell'Avv. ### dal quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in atti; ### CONTRO ### S.p.a. (P.I. ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede ####### n. 156 e sede ####### di ### 8, rappresentata e difesa dall'avv. ### ed elettivamente domiciliata in ### P.G., via Operai n. 92 (studio ###, giusta procura in atti; #### S.R.L. (P.I. ###), società unipersonale, con sede in ####, ###. Alfieri n. 1, rappresentata da ### con sede ####### di ### n. 19 in persona del procuratore e rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliat ###presso lo studio dell'avv. ### che la rappresenta e difende giusta procura in atti; ### ART. 111 Oggetto: ### (opposizione a d. i. n. 455/19 del Tribunale di ###.-
R. G. n. 51/2020 Pag. 2 a 20 ### premettere che la presente sentenza, secondo la previsione di cui all'art. 132 c.p.c. così come novellato dalla L. n. 69 del 2009, nonché del riformato art. 118 delle disp. att. c.p.c. (ex D.L. n. 69/2013), contiene solo la esposizione concisa delle ragioni in fatto ed in diritto che sorreggono la decisione, con limitata parte descrittiva delle attività processuali svolte. 
Con decreto ingiuntivo n° 455/2019 (R.G. 1725/2019) emesso da questo Tribunale in data ###, ad istanza della ### S.p.A. era ingiunto alla società ### s.r.l., ed in solido quali fideiussori ai sigg.ri #### ed ### il pagamento della complessiva somma di euro 33.535,12, oltre interessi e spese del procedimento monitorio. 
Il credito della ### S.p.a. scaturiva da un'esposizione di cui al saldo debitore, riconducibile a quattro linee di credito, tutte intestate alla società debitrice: 1) il contratto di finanziamento n. 74750245 del 10.10.2016; 2) il contratto di finanziamento n. 46968499 del 11.05.2017; 3) il conto corrente “sempre più impresa large” n. 870346510, stipulato il ###; 4) il rapporto di conto corrente n. ###/1000/### stipulato il ###, con apertura di credito in conto corrente sino all'importo di € 40.000,00. 
Con lettere raccomandate a/r del 05.10.2018 e 24.10.2018, la ### S.p.A., comunicava alla società debitrice il proprio recesso dagli affidamenti, costituendola in mora per le esposizioni garantite e, con missiva di pari data, comunicava ai fideiussori la messa in mora per i crediti maturati. 
Tale credito complessivo era assistito da fideiussioni individuali, di seguito meglio specificate: 1) fideiussioni per operazione specifica, tutte rilasciate in data ###, in forma solidale ed indivisibile, dai sigg. #### e ### sino alla concorrenza di ### 30.000,00 a garanzia dell'adempimento di ogni obbligazione, presente come futura ed eventuale, della ### S.r.l., e suoi successori o aventi causa, verso la ### S.p.A. a seguito del contratto di finanziamento dell'11.05.2017 46968499; 2) fideiussioni per operazione specifica, tutte rilasciate in data ###, in forma solidale ed indivisibile, dai sigg. #### e ### sino alla concorrenza di ### 46.000,00 a garanzia dell'adempimento di ogni obbligazione, presente come futura ed
R. G. n. 51/2020 Pag. 3 a 20 eventuale, della ### S.r.1., e suoi successori o aventi causa, verso la ### S.p.A. a seguito del contratto di finanziamento del 10.10.2016 74750245; 3) fideiussioni per operazione specifica, tutte rilasciate in data ###, in forma solidale ed indivisibile, dai sigg. #### e ### sino alla concorrenza di ### 40.000,00 a garanzia dell'adempimento di ogni obbligazione, presente come futura ed eventuale, della ### S.r.l., e suoi successori o aventi causa, verso la ### S.p.A. a seguito del contratto di conto corrente ###/1000/###. 
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, ritualmente notificato in data ###, la società ### nonché i succitati fideiussori, convenivano in giudizio, innanzi a codesto Tribunale, l'istituto di credito ### S.p.A., chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Ritenere e dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto n. 455/2019 emesso dal Tribunale di ### P.G. in data 21 novembre 2019, notificato in data 2 dicembre 2019, per violazione degli artt. 633, 634 c.p.c. e 50 T.U.B. o con qualsiasi altra statuizione, e, per l'effetto, annullare e/o revocare il medesimo con tutte le conseguenze di legge; 2) In ogni caso e nel merito, accertare e dichiarare, in relazione ai rapporti oggetto di ingiunzione, l'illegittima applicazione di interessi ultralegali, di commissioni varie, e di ogni altra voce di aggravio, per le ragioni meglio spiegate in narrativa; 3) ### e dichiarare - in relazione a tutti i rapporti oggetto del provvedimento monitorio - la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1283, 1284, 2697, 1341 e 1346 c.c. e 117 TUB, delle condizioni generali di contratto, in quanto mai sottoscritte dalle parti, e comunque nulle, relative all'applicazione di interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto, competenze, spese ed oneri applicati nel corso dei rapporti; 4) Conseguentemente, dichiarare non dovuta la somma ingiunta dall'### con il D.I opposto e, per l'effetto, accertare e dichiarare, previa rettifica del saldo contabile, l'esatto dare - avere tra le parti sulla base delle ragioni spiegate in narrativa e condannare, per l'effetto, la ### alla restituzione alla istante della somme che dovessero risultare illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre agli interessi legali creditori; 5) ### e dichiarare inesistenti, nulle, invalide e/o inefficaci le fidejussioni in forza delle quali la ### dichiara di agire nei confronti dei fideiussori, per i motivi esposti
R. G. n. 51/2020 Pag. 4 a 20 in narrativa o con qualsiasi altra statuizione; 6) Conseguentemente, ritenere e dichiarare che nulla devono i garanti alla ### 7) In via istruttoria disporre C.T.U. tecnico-contabile, al fine di accertare: (...) 8) Condannare la ### al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio”. 
A supporto di tali domande, era eccepita la “carenza di elementi probatori circa la sussistenza del credito” per mancanza della documentazione richiesta ex lege. La “Nullità del decreto ingiuntivo per violazione dell'art. 633 c.p.c. - difetto dei requisiti di certezza e liquidità del credito” e la “### di interessi convenzionali, spese, commissioni e valute in difetto di pattuizione scritta”, oltre che la “### delle fideiussioni. Violazione dell'art. 2 L. 287/1990. 
Decadenza del termine ex 1957 c.c.”. 
Con comparsa depositata il ###, si costituiva la ### S.p.a. insistendo per il rigetto dell'opposizione, stante l'infondatezza dei motivi addotti a sostegno dell'opposizione e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) preliminarmente, per la causali di cui infra, concedere ai sensi dell'art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del D.I. n. 455/2019 opposto; 2) nel merito, rigettare le eccezioni di nullità del provvedimento di ingiunzione per i motivi di cui in premessa; 3) per l'effetto, ritenere e dichiarare inattendibili ed infondate, per le ragioni di cui in premessa, tutte le domande, eccezioni e conclusioni spiegate con l'atto di opposizione e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto; 4) in via del tutto subordinata, condannare la ### S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in ### via ### F. Magistri 94, p. iva ###, ed i sigg.  ### (#####) nato a #### il ###, ### (#####) nata a #### il ### e ### (#####) nato a #### il ### al pagamento in favore della ### S.p.A. delle somme che risulteranno dovute in esito al presente giudizio per le causali di cui al ricorso monitorio. (...) 6) con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”. 
Parte opposta, eccepiva l'infondatezza dei motivi addotti dall'opponente in quanto “...controparte non abbia mai negato, nell'intero corpo dell'atto introduttivo del presente giudizio, la sussistenza del rapporto obbligatorio con la ### cedente, limitandosi a rilevare l'inidoneità della documentazione depositata a fondamento della domanda monitoria” essendo sufficiente, la
R. G. n. 51/2020 Pag. 5 a 20 documentazione allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, idonea a provare la fondatezza del credito azionato, in quanto “... l'estratto conto certificato ex art.  50 TUB (che, ad ogni conto, è un documento contabile di estrazione automatica non modificabile e quindi, per nulla “di parte”), assurge a piena prova, essendo di per sé idoneo a dimostrare la certezza, liquidità e esigibilità del credito vantato nei confronti dell'odierno opponente”. Rilevava, inoltre “... come l'estratto conto certificato, recante la dichiarazione ex art. 50 del D. Lgs.  385/1993, abbia l'efficacia probatoria prevista dall'art. 1832 c.c. (ex multis: Cass. 28 maggio 2009, n. 12509), assumendo rilievo nel procedimento di opposizione non solo come documento indiziario, ma come documento avente per l'appunto efficacia probatoria”. 
Radicatosi ritualmente il contraddittorio, il GI preso atto della comparizione delle parti e viste le rispettive istanze all'udienza del 24.05.2021, concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e assegnava i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., rinviando la causa al 2.05.2022. 
Il richiesto procedimento di mediazione obbligatoria si concludeva con verbale negativo del 20.7.2021, depositato dalla ### con nota del 1.4.2022. 
Con comparsa di costituzione ex art. 111 cpc depositata il ###, la società ### S.r.l., chiedeva l'estromissione dell'### S.p.A.  a fronte dell'avvenuta cessione del credito portato dal titolo esecutivo opposto, chiedendo di subentrare alla convenuta opposta negli atti e nella posizione processuale. 
Chiamata la causa all'udienza del 6.02.2023, viste le richieste istruttorie delle parti in causa, il GI ammetteva all'esito CTU tecnico-contabile per esaminare e ricostruire i rapporti intercorsi tra le parti nei limiti di quanto specificato, nominando all'uopo il dott. ### Espletata l'attività istruttoria ed i relativi accertamenti sulla documentazione versata in atti, in data ### il CTU depositava la relazione peritale. 
La causa era chiamata all'udienza del 22.01.2024 ed era poi disposta la discussione ex art. 281 sexies cpc per l'udienza del 25.11.2024, poi rinviata per i medesimi adempimenti all'udienza del 26.05.2025 e, successivamente, al 3.11.2025. La quale, svoltasi con le modalità ex art. 127 ter cpc, quindi con scambio di note in sostituzione della presenza fisica dei procuratori delle parti, viene così incamerata in decisione.
R. G. n. 51/2020 Pag. 6 a 20 MOTIVI DELLA DECISIONE Procedendo in una prospettiva aderente ai principi di economia processuale, la presente sentenza è emessa in coerenza all'orientamento ormai costante della giurisprudenza di legittimità secondo cui il Giudice decide la controversia in base alla ragione più liquida (cfr. (###. 5, Ordinanza n. 363 del 09/01/2019; Cassazione, sezione civile V, sentenza 11 maggio 2018, n. 11458; Cassazione civile, sez. trib., 03/02/2017, n. 2909; Cassazione civile, sez. un., 08/05/2014, 9936; Cassazione civile, sez. VI, 28/05/2014, n. 12002). 
In via preliminare, occorre stabilire quali sono gli effetti sulla costituita ### S.R.L. società unipersonale, con sede in ####, ###. 
Alfieri n. 1, rappresentata da ### quale cessionaria del credito oggetto di causa. 
Come è noto, l'art. 111 c.p.c. stabilisce che “Se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie. Se il trasferimento a titolo particolare avviene a causa di morte, il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto. In ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può esserne estromesso. La sentenza pronunciata contro questi ultimi spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed è impugnabile anche da lui, salve le norme sull'acquisto in buona fede dei mobili e sulla trascrizione”. A quanto detto, ad avviso del Tribunale, segue che la pronuncia non possa che essere resa tra le parti originarie (opponente e opposta ### ferma naturalmente la possibilità, per l'interventore ex art. 111 c.p.c., di farne propri gli effetti. ### l'insegnamento della Suprema Corte, infatti, ogni qualvolta la cessione di un credito avvenga nel corso del procedimento, l'attività sino a quel momento svolta e le pronunce eventualmente emesse trovano la loro disciplina nell'art.  111 c.p.c. e non nell'art. 105 c.p.c., assumendo il successore a titolo particolare nel diritto controverso la posizione di parte e non quella di terzo. Ne consegue che tale successione lo espone, indipendentemente dall'estromissione del dante causa, agli effetti della decisione pronunciata, che è da lui impugnabile e fruibile in sede di opposizione a decreto ingiuntivo nella quale il credito portato dal decreto era stato ceduto dalla società opposta; la
R. G. n. 51/2020 Pag. 7 a 20 S.C. ha riconosciuto che la società cessionaria, successore a titolo particolare nel diritto controverso, aveva titolo, in quanto parte, a chiedere la conferma dell'opposto decreto) (Cass. n. 15674/2007). 
Occorre premettere, altresì, che in tema di opposizione a decreto ingiuntivo secondo la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, seguita da questo Tribunale, l'opposizione al decreto ingiuntivo non è una impugnazione del decreto stesso volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione di merito finalizzato all'accertamento della esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex articoli 633 e 638 cpc.; pertanto la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda dell'attore (ovvero del creditore istante) rigettando conseguentemente l'opposizione qualora riscontri che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede ###sussistenti al momento della proposizione del ricorso, sussistano tuttavia in quello successivo della opposizione (vedi “ex multis” Cass. 25.5.1999 n. 5055; 23.2.2002 n. 2573). 
Consegue che il giudice dell'opposizione non esamina se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. 
Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, 12311; id 14.4.1999, n. 3671; id 25.5.1999, n. 5055; Cass. 7.9.1977 n. 3902; Cass. 11.7.1983 n. 4689; Cass. 9.4.1975 n. 1304; Cass. 8.5.1976 n. 1629) e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria, mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito (cfr. ex multiis, Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2007, n. 12765; Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n. 24815; Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2006, 2421): se solleva delle eccezioni volte a paralizzare la pretesa creditoria dell'opposto dovrà fornire la prova delle eccezioni sollevate. 
Ciò detto, l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 455/2019 deve ritenersi
R. G. n. 51/2020 Pag. 8 a 20 parzialmente fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito specificati. 
In primo luogo, si rileva che le parti opponenti nell'atto di opposizione abbiano eccepito la nullità ed illegittimità del decreto opposto per inidoneità della documentazione richiesta ex lege a provare il credito vantato prodotta dalla ### Premesso che l'asserito difetto di prova del credito posto a base del ricorso monitorio non preclude la pronuncia nel merito da parte del giudice dell'opposizione, dovendosi in questa fase accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (Cass. 19/01/2007, n. 1184), in tema di prova, l'art. 50 del ### (D.Lgs. 385/1993) non prevede la specificazione analitica di ciascuna movimentazione contabile, bensì la semplice esposizione del saldo finale, purché risultante da un estratto conto o tabella di calcolo certificata da un Dirigente della banca. Tale documentazione, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, possiede valore probatorio privilegiato nella fase monitoria, essendo sufficiente a fondare il decreto ingiuntivo (Cass. n. 14640/2018; Cass. n. 9695/2011). 
Altrettanto infondata è l'eccezione sollevata dagli opponenti, i quali, con riferimento all'art. 633 c.p.c., hanno contestato la validità del decreto opposto per presunta mancanza del requisito della certezza e della liquidità del credito. 
Ed infatti, ammesso che sussistesse tale lacuna, parte opposta, costituendosi in giudizio, ha depositato ampia documentazione relativa ai rapporti bancari intrattenuti con gli opponenti. In tal modo ha dimostrato la sussistenza e l'entità del proprio credito mediante la produzione della documentazione attestante la fonte contrattuale dello stesso - in particolare, i contratti di conto corrente e di fideiussione - nonché gli estratti conto e l'attestazione ex art. 50 T.U.B., comprovanti l'esatto saldo debitore (cfr. allegati al fascicolo monitorio ed alla comparsa di costituzione e risposta ### S.p.A.). 
Sul punto, deve osservarsi che, sebbene il contratto di conto corrente e l'estratto conto certificato conforme alle scritture contabili della ### ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 385/1993, costituiscano prova sufficiente unicamente ai fini della concessione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. civ., sez. I, 20.01.2017, n. 1584), nella presente controversia l'istituto di credito convenuto ha fornito piena dimostrazione dell'esatto ammontare del proprio credito. In particolare, la ### ha prodotto in giudizio gli estratti conto completi, riportanti
R. G. n. 51/2020 Pag. 9 a 20 l'intera movimentazione del rapporto - con indicazione di tutte le operazioni, addebiti e accrediti - dalla data di apertura fino al passaggio a sofferenza ( all. n.2 e n.3, ### termine ex art. 183 VI c., ### S.p.A.). 
Inoltre, risultano depositate in atti le lettere raccomandate a/r del 05.10.2018 e del 24.10.2018, con le quali la ### ha comunicato alla società debitrice il recesso dagli affidamenti, costituendola in mora per le esposizioni garantite. 
Con missiva di pari data, peraltro, la ### informava anche i fideiussori della messa in mora per i crediti maturati, rendendo nota la situazione debitoria della società agli opponenti (cfr. allegati n. 8 e n. 9, Comparsa costituzione e risposta ### S.p.A.). 
Dal che consegue che risulta essere provata la pretesa azionata in via monitoria, sia sotto il profilo dell'an sia riguardo il quantum. 
Quindi, il credito è certo, risultando chiaramente definito nei contenuti e nei limiti dai documenti prodotti, e liquido, atteso che la pretesa sia quantificata in misura determinata e non generica. 
Può ritenersi così assolto, ad opera della opposta, l'onere della prova su di essa gravante in qualità di attore sostanziale, fornendo piena dimostrazione scritta del credito anche nella presente fase processuale, nel rispetto di quanto statuito dalle ### “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. civ. Sez. Un. 30 ottobre 2001 n. 13533). 
Riguardo poi la contestazione relativa all'indeterminatezza dell'### si osserva. 
Dall'esame degli atti, non si riscontra violazione degli obblighi informativi a carico della ### Le clausole negoziali che disciplinano il tasso di interesse risultano conformi alle previsioni dell'art. 117 TUB nella misura in cui prevedono un tasso determinato all'origine e determinabile nel tempo sulla base di un parametro certo, in quanto determinabile e controllabile secondo criteri oggettivamente indicati ed esplicitati nel contratto. 
Sul punto in giurisprudenza è diffuso l'orientamento per il quale si ritiene legittima la clausola contrattuale che richiama l'### atteso che l'oggetto
R. G. n. 51/2020 Pag. 10 a 20 del contratto bancario sia determinabile anche quando nel documento contrattuale le parti indichino criteri certi ed oggettivi che consentono la concreta quantificazione del tasso d'interesse, ancorché ciò avvenga per “relationem”, mediante il richiamo ad elementi estranei al documento ed anche se tali elementi sono destinati a variare nel corso del tempo, con conseguente modifica del tasso applicabile (cfr. Sentenza Tribunale di Sciacca, del 16.04.2021 n.150; Sentenza | Tribunale di Venezia, del 13.03.2019 n.504), orientamento sostanzialmente avallato dalla S. C. secondo cui “Le clausole dei contratti di mutuo che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'### possono ritenersi viziate da parziale nullità (originaria o sopravvenuta), per l'impossibilità anche solo temporanea di determinazione del loro oggetto, ove sia provato che la determinazione dell'### sia stata oggetto, per un certo periodo, di intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza e a tal fine è necessario che sia fornita la prova che quel parametro, almeno per un determinato periodo, sia stato oggettivamente, effettivamente e significativamente alterato in concreto, in virtù delle condotte illecite dei terzi, al punto da non potere svolgere la funzione obbiettiva ad esso assegnata di efficace strumento di determinazione dell'oggetto della clausola sul tasso di interesse;” (Cass. Civ., Sez. III, 03 maggio 2024, n. 12007). 
Con gli altri motivi di opposizione, in relazione allo svolgimento dei rapporti per cui è causa, le parti opponenti hanno sollevato censure sotto plurimi profili, dolendosi dell'applicazione di presunte clausole contrattuali che prevedono la capitalizzazione trimestrale degli interessi per contrasto con norme imperative, di quelle che prevedono la contabilizzazione e l'addebito di interessi passivi ultralegali e/o eventualmente usurari, delle ulteriori che prevedono l'addebito di commissioni di massimo scoperto, nonché l'illegittimità della postergazione dei giorni di valuta sulle rimesse in c/c. 
In ordine alle suddette doglianze, si è ritenuto indispensabile conferire incarico di consulenza tecnico-contabile, ai fini dell'analisi dei rapporti per cui è causa e dell'acquisizione di ogni elemento utile ai fini della fondatezza di esse. 
Invero, al CTU è stato chiesto - sulla base della documentazione in atti - di accertare <<… a) i tassi di interesse, condizioni, modalità di calcolo, costi di commissioni e valute, anatocismo relativi ai rapporti oggetto di giudizio,
R. G. n. 51/2020 Pag. 11 a 20 effettivamente praticati dalla ### dall'inizio degli stessi indicando distintamente le varie voci ed i relativi importi; b) verificare se i tassi, condizioni, modalità di calcolo, costi di commissioni e valute relativi ai rapporti oggetto di giudizio siano stati oggetto di preventiva pattuizione scritta; c) con riferimento alla CMS se vi è stata pattuizione scritta della stessa e dei criteri per determinarla, espungendola dai conteggi nel caso di mancata pattuizione o di pattuizione indeterminata; d) se vi è stata pattuizione per iscritto della commissione c.d. omnicomprensiva calcolata in maniera proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente; e) se vi è stata la pattuizione per iscritto di altre remunerazioni variamente denominate dalle banche (quale ad es. la commissione disponibilità fondi) espresse non in termini percentuali sugli scoperti di conto e sui prelievi oltre gli affidamenti; f) se vi è stata pattuizione della CIV (commissione istruttoria veloce) per sconfinamenti in assenza di affidamenti ovvero oltre i limiti del fido; g) accertare la eventuale usurarietà dei tassi di interesse applicati ai rapporti secondo il criterio del ### e secondo la formula di calcolo prevista nelle istruzioni della ### d'### nel caso di superamento originario del tasso soglia, applichi la sanzione ex art. 1815 comma II c.c. e, nel diverso caso di usura sopravvenuta, operi la riconduzione al tasso soglia medesimo; produca in ogni caso separato prospetto di calcolo degli interessi nel quale, verificato il rispetto della legge anti-usura al momento della pattuizione del tasso di interesse, non si tenga conto dell'usura sopravvenuta; h) verificare l'eventuale esistenza di clausola di reciprocità nella capitalizzazione degli interessi, procedendo all'esclusione della capitalizzazione sino all'approvazione, anche mediante semplice comunicazione a cui non abbia fatto seguito il recesso, della clausola di reciprocità contemplata dalla nota delibera ### del 2000;…>>, nonché di <<determinare l'esatto ammontare del credito richiesto dalla banca con il decreto ingiuntivo opposto, alla luce delle rimesse medio tempore eseguite, degli accessori ed interessi applicati ai conti correnti nn.###/1000/### e 1000/### sulla base degli accordi contrattuali sottoscritti dalla società correntista e dai fidejussori, nonché determinare l'esatto ammontare del residuo credito vantato dalla banca in ordine ai finanziamenti nn. 46968499 e 7475024>>. 
All'esito degli accertamenti peritali, il nominato CTU ha verificato la presenza
R. G. n. 51/2020 Pag. 12 a 20 della documentazione probatoria riconducibile ai rapporti intrattenuti tra la società ### S.r.l. e la ### S.p.A. e, specificatamente, il contratto di apertura di conto corrente ordinario n. 1000/### (ex 870/###) stipulato in data ###, presso ### S.p.A., Filiale di ### poi assorbita da ### S.p.A. in seguito a fusione per incorporazione; il contratto di apertura di conto corrente ordinario ###/1000/###, stipulato in data ###, con linea di credito fino a euro 40.000,00; il contratto di “finanziamento ### di ### L.662/96” n. 74750245, stipulato il ###, per euro 46.000,00; ed il contratto di “finanziamento circolante impresa” n. 46968499, stipulato il ###, per euro 30.000,00, formulando nel merito le seguenti osservazioni: “Per il contratto di apertura del conto corrente ordinario n. 1000/### (ex n. 870/###) del 20.11.2014 il relativo documento contrattuale è stato depositato agli atti e risulta regolarmente sottoscritto dal correntista. Dal contratto si evince che: il tasso di interesse creditore annuo nominale è pari allo 0,0100%; il tasso di interesse debitore annuo nominale è pari al 15,0000% (TAE 15,8650%), sia “### Fido” sia “### Fido”; la periodicità di capitalizzazione degli interessi è regolamentata dall'art. 7) del contratto, da cui si evince che: “I rapporti di dare e avere relativi al conto, sia esso debitore o creditore, vengono regolati con identica periodicità”; la periodicità di capitalizzazione degli interessi è ### Nel contratto sono poi pattuite le seguenti commissioni: 1. 
Commissione per l'affidamento: 0,0000%, fino al 19.02.2015; oltre la suddetta data 2,0000% annua, i cui criteri di calcolo sono espressamente previsti dall'art.  7/bis del contratto; 2. Commissione di ### (### - i cui criteri di calcolo sono espressamente previsti dall'art. 7/bis del contratto: €. 0,00 per sconfino inferiore o pari ad €. 100,00; €. 60,00 per sconfini fino a €. 5.000,00; €.  90,00 per sconfini fino a €. 50.000,00; €. 130,00 per sconfini superiori a €.50.000,00; Per il contratto di apertura del conto corrente ordinario ###/1000/###, del 27.05.2015, il relativo documento contrattuale è stato depositato agli atti e risulta regolarmente sottoscritto dal correntista. Dal documento di sintesi del 27.05.2015, allegato al contratto, si evince che: il tasso di interesse creditore annuo nominale è pari allo 0,0100%; il tasso di interesse debitore annuo nominale sulle somme utilizzate per sconfinamenti fino a 1.500,00 euro è pari al 22,2200% (TAE 24,1410); il tasso di interesse debitore
R. G. n. 51/2020 Pag. 13 a 20 annuo nominale sulle somme utilizzate per sconfinamenti oltre i 1.500,00 euro è pari al 20,8625% (TAE 22,5521%); la periodicità di capitalizzazione degli interessi è regolamentata dall'art. 20) del contratto ed è pattuita ### sia per gli interessi creditori che per gli interessi debitori. Nel contratto vengono poi pattuite il canone mensile Web pari ad €. 3,00, e la ### di ### (### pari ad €. 80,00 per ciascun sconfinamento e per la quale si specifica che: “è dovuta ogni volta che si verifica un utilizzo, o comunque un addebito, di somme di denaro in mancanza di affidamento, in eccedenza rispetto al saldo del ### (“sconfinamento in assenza di fido” o anche solo “sconfinamento”) o un addebito che aumenta uno sconfinamento già esistente”. Si rileva che nel suddetto contratto non è riportata alcuna pattuizione in merito alla ### disponibilità fondi; Con il contratto di finanziamento n. 74850245, stipulato in data ###, come si evince dallo stesso, viene erogato in favore della ### S.r.l. un finanziamento di euro 46.000,00 da rimborsare in n. 60 rate mensili a tasso variabile, pari ad una parte fissa nella misura del 8,00% ed una parte variale pari all'### a un mese (base 360). Il rimborso avverrà con il pagamento di n. 18 rate mensili posticipate, aventi la prima scadenza in data ### e l'ultima in data ###; Con il contratto di finanziamento n. 46968499 stipulato in data ###, come si evince dallo stesso, viene erogato in favore della ### S.r.l. un finanziamento di euro 30.000,00 da rimborsare in n. 18 rate mensili a tasso variabile, pari ad una parte fissa nella misura del 5,50% ed una parte variale pari all'### a un mese (base 365). Il rimborso avverrà con il pagamento di n. 18 rate mensili posticipate, aventi la prima scadenza in data ### e l'ultima in data ###.” Con riferimento alla verifica dell'eventuale superamento delle soglie di cui alla L. 108/1996, il ### nell'ambito dell'elaborato peritale, ha escluso - all'esito degli accertamenti effettuati - sia la pattuizione e l'applicazione di condizioni economiche aventi natura usuraria, sia l'effettivo addebito di interessi anatocistici. Tale valutazione è stata condotta con specifico riguardo al conto corrente ordinario n.1000/### (già n. 870/###), nonché ai contratti di finanziamento n.74750245 e di finanziamento chirografario n.46968499, riportando testualmente quanto segue: “### condotta ai fini della verifica dell'usura originaria, non ha fatto emergere la pattuizione di tassi di interesse
R. G. n. 51/2020 Pag. 14 a 20 usurari per nessuno dei summenzionati rapporti. Inoltre, procedendo alla successiva verifica trimestrale del tasso soglia, individuando il criterio di calcolo del TEG applicato dall'istituto di credito sulla base delle modalità di calcolo individuate attraverso le ### emanate dalla ### d'### si rileva che per entrambi i rapporti di conto corrente oggetto di causa non è stata riscontrata usura sopravvenuta.” (cfr. ###, pag. 17). 
Con riferimento poi al conto corrente ordinario n. ###/1000/### del 27.05.2015, il CTU, all'esito degli accertamenti eseguiti e previa analisi del relativo documento contrattuale depositato agli atti e regolarmente sottoscritto dal correntista, ha rilevato che nel contratto non risulta indicata “alcuna pattuizione in merito alla ### disponibilità fondi”. 
Alla luce di tali rilievi, il CTU ha quindi rideterminato il saldo debitorio del rapporto di conto corrente ordinario alla data espungendo le competenze ivi addebitate. A tal fine, ha applicato la capitalizzazione trimestrale per gli interessi debitori e creditori determinati nella misura convenzionale, eliminato l'addebito della ### disponibilità fondi, addebitando la ### di istruttoria veloce, nonché le eventuali spese di tenuta conto, imposte e tasse, quantificando in applicazione dei criteri sopra descritti il saldo debitorio come segue: “il saldo ricostruito al 20.08.2019 ammonta ad € 18.797,16, a favore della ### in luogo del saldo rilevato dagli estratti conto forniti dalla ### pari a € 20.333,87, comprensivo dei medesimi interessi a favore dell'istituto di credito...” Tale eliminazione della commissione disponibilità fondi, pur contestata dal CTP di parte convenuta - dott. ### - con nota del 17.10.2023, è stata confermata dal ### il quale ha posto in evidenza l'assenza di forma scritta replicando al CTP quanto segue: “l'addebito di tale commissione deve essere convenuta tra le parti nella forma scritta, così come previsto dal D.L. 29.11.2008 n. 185 conv.  in L. 29.01.2009 n. 21 a sua volta modificata con D.L. 01.07.2009 n. 78 conv. in L. 108/092”. 
Rilevato che dette conclusioni appaiano adeguatamente supportate da appropriati accertamenti e convincenti motivazioni al punto che anche le parti, non contestandole, le hanno sostanzialmente accettate poiché alla prima udienza utile dopo il deposito della relazione finale, entrambe hanno chiesto la decisione (cfr. verbale del 22.1.24 ove … avv. ### per delega
R. G. n. 51/2020 Pag. 15 a 20 dell'avv. ### il quale si riporta ai propri atti e scritti difensivi e chiede l'accoglimento delle proprie conclusioni e ne chiede l'accoglimento con il rigetto di quelle avverse. Avv.  ### per delega dell'avv. ### che precisa le conclusioni riportandosi a quelle svolte nei propri atti e ne chiede l'accoglimento con il rigetto di quelle avverse; entrambe le parti presenti, chiedono la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 cpc e nel caso in cui sia disposta la discussione ex art. 281 sexies cpc chiedono termini per note… ), si ritiene di poterle integralmente recepire anche in quanto rese come risultanze peritali conformi ai principi tecnici di riferimento. 
Conseguentemente, il saldo dei rapporti oggetto di causa alla data del 20.08.2019 deve essere accertato nella misura indicata dal CTU e, segnatamente: in euro 1.216,83 a favore dell'istituto di credito, quale saldo ricostruito del conto corrente n. 1000/### (ex n. 870/###). Importo coincidente con il saldo rilevato dagli estratti conto forniti dalla ### pari a €.1.216,83, comprensivo dei medesimi interessi a favore dell'istituto di credito. 
Riguardo al conto corrente n.###/1000/###, il saldo ricostruito al 20.08.2019 ammonta ad €.18.797,16, a favore della ### in luogo del saldo rilevato dagli estratti conto forniti dalla ### pari a €.20.333,87, comprensivo dei medesimi interessi a favore dell'istituto di credito, ed oggetto del decreto ingiuntivo di cui è causa; infine, con riferimento ai contratti di finanziamento oggetto di causa, il C.T.U. rappresentando che, per entrambi i rapporti, gli esiti degli accertamenti condotti non hanno rilevato né la pattuizione e l'applicazione di condizioni economiche usurarie e neanche effettivo addebito di interessi anatocistici, ha quantificato in merito al contratto di finanziamento n. 74750245 un saldo debitore complessivo pari ad €.3.318,26 (di cui: €.3.290,46 per rate scadute e non pagate; €.27,80 per interessi di mora) ed in merito al contratto di finanziamento chirografario n. 46968499 un saldo debitore complessivo pari ad €. 8.681,94 (di cui: €.7.136,60 per residua sorte capitale; €.1.505,72 per rate scadute e non pagate; €.23,64 per interessi di mora). 
E così determinandosi, in definitiva, una esposizione debitoria del correntista nei confronti della ### con riferimento tutti i rapporti bancari intrattenuti presso ### S.p.A., per un importo complessivo €.31.984,19 a favore dell'### di credito, in luogo del totale dei saldi rilevati da quest'ultimo, ed oggetto di ingiunzione, pari alla somma di €.33.535,12.
R. G. n. 51/2020 Pag. 16 a 20 A questo punto si deve rilevare che parte opposta ha chiesto il rigetto delle “ … eccezioni di nullità del provvedimento di ingiunzione per i motivi di cui in premessa… -e- … 3) per l'effetto, ritenere e dichiarare inattendibili ed infondate, per le ragioni di cui in premessa, tutte le domande, eccezioni e conclusioni spiegate con l'atto di opposizione e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto…”, ma non solo. 
Infatti, “… in via del tutto subordinata, condannare la ### S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in ### via ### F. Magistri 94, p. iva ###, ed i sigg. ### (#####) nato a #### il ###, ### (#####) nata a #### il ### e ### (#####) nato a #### il ### al pagamento in favore della ### S.p.A.  delle somme che risulteranno dovute in esito al presente giudizio per le causali di cui al ricorso monitorio”. 
Si deve quindi richiamare quanto affermato dalla C. C. (sentenza n. 17272/2013) per la quale "Non sussiste il vizio di extra petita (art. 112 c.p.c.) se il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo - giudizio di cognizione non solo per accertare l'esistenza delle condizioni per l'emissione dell'ingiunzione, ma anche per esaminare la fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi offerti dal medesimo e contrastati dall'ingiunto - revoca il provvedimento monitorio ed emette una sentenza di condanna di questi per somma anche minore rispetto a quella ingiunta, perché mentre l'opponente chiede di accertare l'inesistenza dell'obbligazione ingiuntagli, il creditore, sia con il ricorso per ottenere in breve tempo - con forme speciali - un titolo esecutivo per il pagamento del suo credito sia con la domanda di rigetto dell'opposizione, esercita invece un'azione di condanna (Cass. 27 dicembre 2004 n. 24021).” Ne discende che, in parziale accoglimento della opposizione proposta, debba disporsi la revoca del decreto ingiuntivo emesso nei confronti della società ### s.r.l., ed in solido quali fideiussori dei sigg.ri #### ed ### e condannare i medesimi a pagare, in favore della parte opposta, il debito derivante dai rapporti sopra indicati nella misura accertata in corso di causa, e quindi l'importo di €.31.984,19, complessivamente considerato, oltre interessi convenzionali decorrenti dalla
R. G. n. 51/2020 Pag. 17 a 20 domanda fino al soddisfo. 
Per quanto concerne la doglianza avanzata dagli opponenti in merito all'inammissibilità e/o nullità del decreto ingiuntivo emesso nei confronti dei fideiussori, per incertezza e indeterminatezza del credito vantato dalla creditrice e per presunta violazione dell'articolo 2 L. 287/1990, si osserva quanto segue. 
I sigg.ri ### hanno prestato tre fideiussioni in favore della ### S.r.l., relative ai due finanziamenti e al conto corrente con apertura di credito fino a euro 40.000,00 intercorsi tra la società e ### S.p.A.  ### circa l'inammissibilità e/o nullità del decreto ingiuntivo per incertezza ed indeterminatezza del credito non appare meritevole di accoglimento.  ###, infatti, ha escluso l'applicazione di interessi anatocistici o usurari nella determinazione del credito confermando la correttezza della sua determinazione. 
Premesso che il contratto stipulato dalle parti costituisce una fideiussione specifica - garanzia che copre un'obbligazione determinata del debitore verso il creditore - il contratto resta soggetto alle disposizioni in tema di fideiussione, e in particolare all'art. 1938 c.c., che richiede la chiara indicazione dell'obbligazione garantita e, se prevista, dell'importo massimo. Dai contratti e dalle dichiarazioni dei debitori emerge che l'obbligazione garantita è stata chiaramente identificata, garantendo la piena validità della fideiussione specifica. 
Invero, l'indicazione chiara dell'obbligazione oggetto della garanzia è sufficiente a escludere la nullità della fideiussione, essendo l'unico requisito richiesto dall'art. 1938 c.c., come novellato dalla legge n. 154/1992, senza necessità di prevedere altre obbligazioni future. 
La fideiussione specifica si caratterizza infatti proprio per la copertura di un'obbligazione determinata e l'indicazione chiara di tale obbligazione consente al garante di conoscere pienamente l'impegno economico assunto (cfr. Tribunale Roma, ### XVII, 15/03/2019, n. 5670). 
Alla luce di quanto sopra, passando al merito della controversia, l'importo ingiunto dalla banca rispetta il limite delle fideiussioni rilasciate (cfr. doc. 9-10- 11 del fascicolo monitorio).
R. G. n. 51/2020 Pag. 18 a 20 Conseguentemente a quanto dedotto, si ritiene altresì priva di rilevanza l'eccezione di nullità delle fideiussioni per violazione dell'articolo 2 L. 287/1990. 
Gli attori hanno infatti dedotto la nullità della fideiussione rilasciata per avere la concedente utilizzato un modello predisposto dall'ABI nel 2003, un modello che la ### d'### con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, ha ritenuto essere contrastante con il divieto di intese anticoncorrenziali di cui all'art. 2, comma 2, lett. a) della L. n.287/1990. 
Il primo presupposto per poter invocare la nullità di una fideiussione è la conformità del contratto al modello ABI che è stato oggetto di censura da parte della ### d'### Con il provvedimento del 2 maggio 2005, infatti, l'### ha accertato che alcune clausole contenute nello schema ABI erano state introdotte a seguito di un'intesa restrittiva della concorrenza tra istituti di credito. Tali clausole, predisposte in forma standardizzata e utilizzate sistematicamente, risultavano quindi lesive dei principi sanciti dall'art. 2 della legge antitrust. 
A tale fine occorre accertare se l'illiceità e quindi la nullità delle intese restrittive per violazione dell'art. 2, comma 2 lett. a) L. 287/1990 si estenda o no anche alla fideiussione redatta in conformità allo schema ABI determinandone la nullità, totale, o parziale, limitata cioè alle sole clausole corrispondenti agli articoli 2, 6 e 8 dello schema stesso. 
Come chiarito dalla Suprema Corte: «dalla declaratoria di nullità di una intesa tra imprese per lesione della libera concorrenza, emessa dalla ### ai sensi dell'art. 2 della legge n. 287 del 1990, non discende automaticamente la nullità di tutti i contratti posti in essere dalle imprese aderenti all'intesa, i quali mantengono la loro validità e possono dar luogo solo ad azione di risarcimento danni nei confronti delle imprese da parte dei clienti». (Cassazione Civile, ### I, sentenza n. 9384 dell'11.06.2003). 
Per invocarne quindi la nullità, è necessario dimostrare sia che la fideiussione sia conforme al modello ABI oggetto di censura, sia che le clausole contestate siano effettivamente collegate all'intesa anticoncorrenziale, con conseguente limitazione della libertà contrattuale del fideiussore. 
Nel caso di specie, tale onere probatorio non risulta essere stato assolto dagli opponenti, non avendo essi compiutamente provato che il testo delle tre fideiussioni richiamate fosse conforme in ogni parte allo schema ABI (e non solo
R. G. n. 51/2020 Pag. 19 a 20 con riguardo agli artt. 2, 6 e 8) e soprattutto che vi sia stata a monte del rilascio di tali fideiussioni un'intesa tra i principali soggetti bancari e che, in concreto, l'opponente abbia visto limitata la propria libertà contrattuale. 
Sul punto nulla parte attrice ha dedotto nei termini per la formazione del thema decidendum, ritenendo, genericamente, in atto di citazione, che le richiamate violazioni implicassero tout court l'integrale nullità del contratto, sicché la domanda degli opponenti, così come proposta nell'atto introduttivo, non può essere accolta. 
Le considerazioni sopra esposte inducono, agli esiti degli accertamenti svolti e della rideterminazione del credito in capo alla banca opposta, a revocare il decreto ingiuntivo e la condanna della società ### S.r.l., in solido con i sigg.ri #### e ### quali fideiussori, al pagamento della somma di € 31.984,19, oltre interessi come da decreto ingiuntivo. 
Le suddette statuizioni sono assorbenti di ogni ulteriore decisione sulle altre domande formulate dalle parti in quanto ultronee. 
Sulle spese di lite. 
Con l'accoglimento dell'opposizione, le spese di lite seguirebbero il principio della soccombenza ma, in considerazione del fatto che gli opponenti sono risultati comunque debitori nei confronti dell'opposta se ne determina la integrale compensazione tra le parti. 
In coerenza alla determinata disciplina delle spese di lite, quelle di ctu si pongono, infine, a carico delle parti, in solido e, tra loro, in parti uguali.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### P. G., definitivamente decidendo sulla causa indicata in epigrafe iscritta al n. 51/2020 R.G., ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, così provvede: 1) In parziale accoglimento delle opposizioni proposte dalla società ### s.r.l., ed in solido quali fideiussori ai sigg.ri #### ed ### revoca il decreto ingiuntivo n.°455/2019 di questo tribunale; 2) Accerta e dichiara, per l'effetto, che gli opponenti -sulla base dei
R. G. n. 51/2020 Pag. 20 a 20 rispettivi rapporti obbligatorisono debitori della somma di €.  31.984,19 verso la opposta ### S.p.a. (P.I.  ###), in persona del legale rappresentante pro tempore; 3) Condanna, per l'effetto, gli opponenti -in solido e sulla base dei rispettivi rapporti contrattualial pagamento nei confronti della parte convenuta opposta ### S.p.a. (P.I.  ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, della somma di euro €.31.984,19, oltre interessi dalla domanda al soddisfo; 4) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti; 5) Pone, in via definitiva, le spese di CTU a carico di tutte le parti in solido, per come motivato con obbligo di rimborso verso la parte anticipataria dell'intero o della somma maggiore a quella dovuta.  ### P.G., 12.12.2025.   ###. I. in funzione di ### got

causa n. 51/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Francesco Montera

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 12245/2025 del 23-12-2025

... diritto per le ragioni esposte ed in quanto affetta da nullità per indeterminatezza del petitum e della causa petendi; 3) Nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea, dichiarare che il convenuto ### - ### di mutuo soccorso - in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale alla ### 10 - 20143 Milano - #### - ### MI 2636803, è il soggetto responsabile di quanto dedotto in citazione e, conseguentemente, in caso di condanna della concludente, tenuto a manlevare il convenuto A.C.M. ### s.r.l.s. partita Iva n.### in persona del legale rappresentante pro tempore sig. ### c.fisc. ###, da ogni pretesa attorea, condannando ### - ### di mutuo soccorso - in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale alla ### 10 - 20143 Milano - #### - ### MI 2636803, a rifondere ad A.C.M. ### s.r.l.s. partita Iva n.### in persona del legale rappresentante pro tempore sig. ### c.fisc. ###, quanto sarà eventualmente tenuto a pagare all'attore; 4) Nel merito, in via gradatamente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea, dichiarare che il chiamato in causa ### di ### al (leggi tutto)...

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TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI XII SEZIONE CIVILE Il Giudice dott.ssa ### in composizione monocratica, nella causa iscritta al n. 22729/2023 ###.C. dell'anno 2023 promossa da: ### CF: ###, con il patrocinio dell'avv. #### CONTRO ### S.M.S. (P.I.: ###), con il patrocinio dell'avv. ### del foro di ####.C.M. ### s.r.l.s. (partita Iva n.###), con il patrocinio dell'avv. ### e dell'Avv. ### del foro di Napoli ### ha pronunciato la seguente ORDINANZA Il Giudice, in esito all'udienza cartolare del 22.12.2025, viste le conclusioni delle parti e le note di udienza a trattazione scritte depositate telematicamente nei termini ivi concessi; ritenuta la causa matura per la decisione; ### la causa in decisione e si ritira in camera di consiglio al cui esito pronuncia sentenza ex art.  281 sexies c.p.c., omessane la lettura stante la trattazione cartolare dell'udienza. 
Il Giudice dott.ssa
N. R.G. 22729/2023 #### TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI XII SEZIONE CIVILE Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa ### ha emesso ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., la seguente ### nella causa iscritta al n. 22729/2023 ###.C. dell'anno 2023 promossa da: ### CF: ###, con il patrocinio dell'avv. #### CONTRO ### S.M.S. (P.I.: ###), con il patrocinio dell'avv. ### del foro di ####.C.M. ### s.r.l.s. (partita Iva n.###), con il patrocinio dell'avv. ### e dell'Avv. ### del foro di Napoli ### Oggetto: contratto di assicurazione. Azione di risarcimento del danno.  CONCLUSIONI: Per l'attore: “### l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, a) dichiarare l'illecito incasso e trattenimento di somme da parte di A.C.M. ###ni srls in pers. dei l.r.p.t e pertanto condannare i legali rappresentanti e/o la società al risarcimento per indebito arricchimento in favore del #### nonché dichiarare la negligenza nello svolgimento delle proprie funzioni professionali da parte della ###.ss.ni srls nei confronti dello stesso. Si chiede condannare la ### per inadempienza contrattuale, anche in considerazione della accertata qualità di socio acquisita dal #### in sede di stipula di polizza. Si chiede il riconoscimento dell'indennizzo e dunque la condanna delle convenute - per quanto di spettanza e per il loro titolo, a risarcire l'istante ### della somma di €. 13.000,00 (tredicimila/00) oltre interessi e rivalutazione monetaria per il furto del veicolo ### tg. ### con conseguente condanna alla corresponsione degli interessi compensativi per il danno da ritardata corresponsione del detto indennizzo. Si conclude, riportandosi al proprio atto introduttivo ed alle memorie difensive sin qui spiegate, rinnovando ogni eccezione e deduzione in essi formulate, chiedendo l'integrale accoglimento della domanda in rigetto di ogni avversa eccezione, con vittoria di spese ed onorari da attribuirsi al sottoscritto procuratore.” Per la convenuta ### S.M.S.: “### l'On.le Tribunale di Napoli, 1) in via preliminare accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della ### S.M.S., suo legale rappr.te, p.t., per cui se ne chiede l'estromissione; 2) nel merito, rigettare tutte le domande proposte dal sig. ### nei confronti della ### s.m.s. poiché infondate in fatto e diritto; 3) condannare l'attore ### al pagamento delle spese di lite, competenze professionali, rimborso forfetario (15%), CNA (4%) e IVA (22%)”. 
Per la convenuta A.C.M. ### s.r.l.s.: “### il Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: 1) In via preliminare autorizzare il convenuto ai sensi dell'art. 269 c.p.c. a chiamare in causa e quindi ad integrare il contraddittorio con ### di ### al RUI n.### con sede alla ### 5 - 80128 Napoli - P.I. ###. Di conseguenza chiede che il G.I. ### differire, sempre ai sensi dell'art. 269 c.p.c, la prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163- bis c.p.c. e la relativa costituzione in giudizio; 2) Nel merito, in via principale, respingere integralmente la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto per le ragioni esposte ed in quanto affetta da nullità per indeterminatezza del petitum e della causa petendi; 3) Nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea, dichiarare che il convenuto ### - ### di mutuo soccorso - in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale alla ### 10 - 20143 Milano - #### - ### MI 2636803, è il soggetto responsabile di quanto dedotto in citazione e, conseguentemente, in caso di condanna della concludente, tenuto a manlevare il convenuto A.C.M. ### s.r.l.s. partita Iva n.### in persona del legale rappresentante pro tempore sig. ### c.fisc.  ###, da ogni pretesa attorea, condannando ### - ### di mutuo soccorso - in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale alla ### 10 - 20143 Milano - #### - ### MI 2636803, a rifondere ad A.C.M.  ### s.r.l.s. partita Iva n.### in persona del legale rappresentante pro tempore sig.  ### c.fisc. ###, quanto sarà eventualmente tenuto a pagare all'attore; 4) Nel merito, in via gradatamente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea, dichiarare che il chiamato in causa ### di ### al RUI n.### con sede alla ### 5 - 80128 Napoli - P.I.  ### è il soggetto responsabile di quanto dedotto in citazione e, conseguentemente, in caso di condanna della concludente, tenuto a manlevare il convenuto A.C.M. ### s.r.l.s. partita Iva n.### in persona del legale rappresentante pro tempore sig. ### c.fisc.  ###, da ogni pretesa attorea condannando ### di ### al RUI n.### con sede alla ### 5 - 80128 Napoli - P.I.  ###, a rifondere ad A.C.M. ### s.r.l.s. partita Iva n.### in persona del legale rappresentante pro tempore sig. ### c.fisc. ###, quanto sarà eventualmente tenuto a pagare all'attore. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge”.  SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE 1.Con atto di citazione notificato in data ###, ### conveniva in giudizio davanti al Tribunale di ### S.p.a. e A.C.M. ### S.r.l., chiedendo di accertare e dichiarare la cattiva gestione del sinistro, consistente nel furto del suo veicolo ### tg. ### l'inadempimento contrattuale di ### per il denegato indennizzo e, per l'effetto, condannare entrambe le convenute, per quanto di spettanza, a risarcirlo per il furto del suo veicolo nei limiti di euro 25.000,00, nonché per il danno da ritardata corresponsione dell'indennizzo, con vittorie di spese e competenze.
Assumeva di essere proprietario dell'autoveicolo ### tg. ### di averlo parcheggiato il giorno 11/08/2022 verso le ore 23.00 in ### in ### n. 46 presso la sua abitazione, che il ### verso le ore 8,00 si recava a riprendere il veicolo, ma si accorgeva di essere stato vittima di un furto, necessariamente avvenuto tra le ore 23.00 del 11/08/2022 e le ore 08.00 del 12/08/2022, tempestivamente denunciato presso la “### dei ### stazione ### Scampia”; avendo contratto in data ### con ### la polizza assicurativa per il rischio di furto e incendio sul predetto veicolo recante n. 280-2022-###, domandava il risarcimento del danno alla compagnia assicurativa, che rifiutava di liquidare l'indennizzo, adducendo che il veicolo tg. ### non fosse garantito per il furto presso la stessa; dai controlli successivamente effettuati emergeva che la società ### di assicurazioni “A.C.M. ### srls” in #### presso cui l'attore aveva stipulato il contratto, versando il premio assicurativo, aveva negligentemente compilato la pratica assicurativa identificando come veicolo assicurato la “### tg. ###  di proprietà di ### correttamente identificato in base a codice fiscale, indirizzo di residenza e tipologia di veicolo assicurato - ### il responsabile di #### aveva riconosciuto l'errore di battitura della targa effettuato nei confronti dell'assicurazione ### tuttavia anche le successive molteplici richieste integrative e di apertura di sinistro indirizzate a quest'ultima nelle date 21/10/22, 31/10/22, 08/11/22, 16/11/22, 22/11/22, 24/11/22, 29/12/22, e 04/01/23 erano rimaste prive di riscontro, tanto da indurre il danneggiato a sporgere formale reclamo alla società ### spa e all'### per la cattiva gestione del sinistro e successivamente ad instaurare il presente procedimento.  2. Si costituiva in giudizio ### S.M.S. (P.I.###), eccependo preliminarmente la carenza di legittimazione passiva in quanto sia il nome sia la partita IVA presenti nell'atto di citazione notificato non corrispondevano ai suoi e deducendo che la convenuta non era un'assicurazione, ma una società di mutuo soccorso. Nel merito, evidenziava la sua totale estraneità ai fatti di causa. 
Si costituiva in giudizio altresì A.C.M. ### S.r.l., riconoscendo di aver commesso un errore materiale di digitazione della targa nella compilazione del portale web del broker, ma eccependo la carenza di legittimazione passiva, in quanto essa aveva svolto esclusivamente il ruolo di intermediario assicurativo senza alcuna responsabilità per l'emissione della polizza/sussidio, effettuata da #### - ### di mutuo soccorso per il tramite del broker assicurativo ### Contestava di aver violato gli obblighi professionali ed, in particolare, la cattiva gestione del sinistro per cui è causa, la negligenza nella compilazione del contratto assicurativo e l'omessa attivazione per la soluzione del problema connesso all'indicazione di un numero di targa sbagliato, evidenziando che si era limitata esclusivamente a raccogliere la volontà del cliente di procedere alla stipula di una polizza/sussidio e ad attivarsi affinché poi fosse effettivamente emessa da altro soggetto abilitato (broker/società di mutuo soccorso). Riconosceva di aver incassato il costo del sussidio, ma di averlo riversato al broker assicurativo ### al fine di consentire la stipula della polizza/sussidio, intervenendo nella fase precontrattuale. Sottolineava, infine, che la documentazione redatta da A.C.M.  ### s.r.l.s. conteneva i dati corretti dell'autoveicolo (incluso il numero di targa), nonché la sottoscrizione di ### Conseguentemente, poiché la polizza/sussidio venne effettivamente emessa dalla ### - ### di mutuo soccorso, non poteva assolutamente ipotizzarsi un indebito arricchimento di A.C.M. ### s.r.l.s.. Eccependo la responsabilità esclusiva del broker ### e di ### - ### di mutuo soccorso, la prima per aver omesso la correttezza dei dati del veicolo e per averli trasmessi in modo errato alla società assicuratrice e la seconda per aver negato immotivatamente la liquidazione dell'indennizzo all'attore, nonostante la presenza di una copertura assicurativa in vigore, chiedeva di essere manlevato da ogni pretesa attorea non soltanto da ### - ### di mutuo soccorso già convenuta in giudizio dall'attore ### ma altresì anche dalla ### di ### che chiamava in causa ai sensi dell'art.269 c.p.c.. 
Rigettata tale ultima istanza, non essendo ### un litisconsorte necessario, la causa era istruita mediante l'esame dei documenti prodotti dalle parti e rinviata per la discussione e decisione ex art.281 sexies c.p.c. all' udienza cartolare del 22.12.2025.  3. In via preliminare, occorre evidenziare che l'attore ha individuato il convenuto nell'atto di citazione quale “###ni spa (p.iva ###) in persona del l.r.p.t. con sede ###- 20143 Milano”. 
E' pacifico e documentale che tale partita iva corrisponde alla ### S.p.a. ed alla ### S.p.a., con sede ###Verona, società soggette all'attività di direzione e coordinamento di ### S.p.A., facente parte del ### iscritto all'### dei gruppi assicurativi al n. 046. Più precisamente ### S.p.a. ha come C.F. e Registro delle ### di ### il n.### e P.IVA ### - ### all'### delle ### di ### e ### I al n. 1.###. 
Quindi, l'attore ha errato sia la ragione sociale del convenuto che viene indicata in ###ni spa in luogo di ### - ### di mutuo soccorso, sia la partita iva (###) che non corrisponde alla ### - ### di mutuo soccorso, ma ha esattamente identificato l'ubicazione della sede legale di ### - ### di mutuo soccorso in ### 10 - 20143 Milano e della sua PEC dove ha notificato la citazione (###). 
Ciò ha consentito la rituale notifica dell'atto di citazione ad ### - ### di mutuo soccorso - in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale alla ### 10 - 20143 Milano - #### - ### MI 2636803. 
Tale società si è poi ritualmente costituita in giudizio sanando in tal modo il difetto di notifica, posto che non si è limitata ad eccepire la carenza di legittimazione passiva, ma anche nel merito ha chiesto il rigetto della domanda. 
Del resto, la documentazione in atti e la corrispondenza intercorsa tra ### di ### e l'attore e tra la prima e A.C.M. ### s.r.l.s., come si dirà meglio, vale a confermare che proprio il soggetto al quale ### ha notificato l'atto di citazione e che poi si è costituito in giudizio aveva sottoscritto la polizza assicurativa con il danneggiato, evidenziando la “chiusura” a seguito del furto ed il “passaggio all'### Legale” (all.7 A.C.M. ###.  ### di carenza di legittimazione passiva è dunque infondata.  ### di ### è stata peraltro correttamente evocata in giudizio da A.C.M.  ### a titolo di manleva.  4. Nel merito, premesso che l'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata da A.C.M.  ### deve essere interpretata più correttamente quale contestazione dell'inadempimento contrattuale ascrittole dall'attore ed allegare il proprio esatto adempimento alla prestazione professionale di intermediario assicurativo, giova precisare che la Suprema Corte, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, ha chiarito che “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (Cass. Sez. U, ### n. 13533 del 30/10/2001). 
Nella fattispecie in esame, è pacifico e documentale che A.C.M. ### ha svolto a favore di ### la prestazione professionale di intermediario assicurativo. 
Siffatta attività è disciplinata dall'art.106 D. Lgs. 2009 del 2005, che afferma che essa “consiste nel presentare o proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall'incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati”, sancendo la responsabilità solidale dell'impresa di assicurazione anche per danni arrecati dall'operato dell'intermediario all'art.109 ed individuando all'art.120 gli obblighi informativi precontrattuali e le regole di comportamento. In particolare, gli intermediari assicurativi, prima della conclusione del contratto e in caso di successive modifiche di rilievo o di rinnovo, forniscono al contraente le informazioni stabilite dall'### con regolamento ed, in relazione al contratto proposto, dichiarano al contraente: “a) se forniscono consulenze fondate su una analisi imparziale, dovendo in tal caso le proprie valutazioni fondarsi su un numero sufficientemente ampio di contratti disponibili sul mercato, al fine di consigliare il prodotto idoneo a soddisfare le richieste del contraente; b) se propongono determinati prodotti in virtù di un obbligo contrattuale con una o più imprese di assicurazione, dovendo in tal caso comunicare la denominazione di tali imprese; c) se propongono determinati prodotti in assenza di obblighi contrattuali con imprese di assicurazione, nel qual caso essi comunicano, su richiesta del cliente, la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali hanno o potrebbero avere rapporti d'affari, fermo restando l'obbligo di avvisare il contraente del diritto di richiedere tali informazioni. In ogni caso, prima della conclusione del contratto, l'intermediario assicurativo, anche in base alle informazioni fornite al contraente, propone o consiglia un prodotto adeguato alle sue esigenze, previamente illustrando le caratteristiche essenziali del contratto e le prestazioni alle quali è obbligata l'impresa di assicurazione. 
La Suprema Corte ha evidenziato che il "broker" assicurativo svolge - accanto all'attività imprenditoriale di mediatore di assicurazione e riassicurazione - un'attività di collaborazione intellettuale con l'assicurando nella fase che precede la messa in contatto con l'assicuratore, durante la quale non è equidistante dalle parti, ma agisce per iniziativa dell'assicurando e come consulente dello stesso, analizzando i modelli contrattuali sul mercato, rapportandoli alle esigenze del cliente, allo scopo di riuscire ad ottenere una copertura assicurativa il più possibile aderente a tali esigenze e, in generale, mirando a collocarne i rischi nella maniera e alle condizioni più convenienti per lui; peraltro, tale attività di collaborazione non investe solo la fase genetica del rapporto, ma consiste anche nell'assistenza durante l'esecuzione e la gestione contrattuale ( Sez. 3 - , n. 25167 del 11/10/2018; Cass.Sez. 3, n. 12973 del 27/05/2010). 
Nel caso in esame, risulta per tabulas che A.C.M. ### s.r.l.s. aveva redatto presso i propri uffici di ### la documentazione precontrattuale che il sig. ### firmava (all.3), corredata dalla copia del libretto di circolazione dell'autovettura ### targata ### che i dati raccolti da tale intermediario assicurativo erano riportati in modo corretto sia con riferimento al proprietario sia per il veicolo, al fine di consentire la stipula della polizza/sussidio tra il cliente e ### - ### di mutuo soccorso. 
A.C.M. ### s.r.l.s. incassava il sussidio previsto per l'emissione della polizza/sussidio a cui seguiva il caricamento dei dati identificativi del cliente sul portale web appartenente al broker assicurativo ### di ### al RUI n.### con sede alla ### 5 - 80128 ### - P.I. ### (all.4). 
Nell'atto del caricamento sul portale web dei dati del veicolo di ### A.C.M. ### S.r.l.s, come dalla stessa riconosciuto espressamente, commetteva un mero errore materiale di digitazione riguardante l'indicazione di una lettera della targa dell'automobile di proprietà dell'assicurato, indicata sul portale web come ### in luogo di ###. ### assicurativo, in ogni caso, provvedeva ad inoltrare, tramite il portale web, anche i documenti precontrattuali dalla stessa raccolti in sede e firmati dal cliente, unitamente alla copia del libretto di circolazione dell'autovettura su cui sarebbe stata attivata l'assicurazione (all.4).  ### consulting di ### pur avendo la piena disponibilità di tale documentazione, non si avvedeva di tale errore materiale, di tal che inoltrava i dati del veicolo in modo erroneo ad #### - ### di mutuo soccorso affinché fosse emessa la polizza/sussidio. 
E' documentale che ### di ### emetteva la polizza/sussidio n.280-2022- ### recante il numero di targa ### in luogo di quello corretto ###) come da comunicazione inviata da ### il ### ad A.C.M. ### s.r.l.s. (all.5), pur disponendo dei corretti dati identificativi del cliente e del veicolo e della copia del libretto di circolazione dell'autovettura.  ### indicazione della targa del veicolo assicurato contenuta nella polizza/sussidio n.280-2022- ### emergeva soltanto successivamente al furto del veicolo ### regolarmente denunciato ai ### (all.6).
Su richiesta di ### A.C.M. ### s.r.l.s., verbalmente ed in forma scritta, chiedeva a ### e ad ### - ### di mutuo soccorso la rettifica del numero di targa della vettura di ### a seguito della denuncia di furto (all.7).  ### ha dunque provato la fonte negoziale della sua pretesa risarcitoria, risultando dimostrato per tabulas sia il contratto di intermediazione assicurativa stipulato con ### srls sia il rapporto assicurativo tra ### - società di mutuo soccorso e ### Del resto, il primo è stato espressamente riconosciuto da ### che si è limitata a contestare qualsiasi profilo di negligenza; il secondo contratto - pur negato da ### di ### che ha dichiarato di essere estranea ai fatti e di non aver prestato alcuna garanzia assicurativa a favore di ### - invero risulta documentalmente provato dalla produzione del doc.3 attoreo e del doc.5 allegato da ### Invero, essendo ### una società di mutuo soccorso, la garanzia assicurativa era stata prestata a favore di ### nella sua qualità di socio: egli, infatti, in data ### aveva presentato la richiesta di iscrizione alla predetta società̀, impegnandosi a versare la quota sociale di euro 15,00 e dichiarando di accettare integralmente lo statuto sociale e il regolamento applicativo in vigore. 
A seguito dell'accettazione di tale richiesta e della proposta inoltrata dall'attore in qualità di socio, era stata regolarmente attivata la garanzia assicurativa per il rischio di incendio e furto attraverso il pagamento del sussidio di € 234,00 compresa la quota associativa annuale.  ### di ### aveva, infatti, emesso la polizza sussidio n. 280-2022-### in data ###, con scadenza al 7/06/2023 e ad un costo annuale di euro 234,00 a favore del socio ### per il veicolo ### con ####, per il valore garantito di euro 13.000. 
A fronte dell'avvenuta adesione del socio ### e del pagamento del sussidio, la società, come si legge all'art.4.0 del “sussidio” assicurativo, si era impegnata a garantire, “applicando per ciascun evento una deduzione indicata nella ### di ### i danni materiali e diretti subìti dal veicolo indicato a seguito di eventi accidentali quali il furto totale, incendio, scoppio o esplosione dell'impianto di alimentazione e azione del fulmine. Il sussidio opera con deduzione del 15% ed un minimo di 1.000,00”. 
Gli obblighi di denuncia del sinistro indicati al punto 5.0 del contratto in caso di evento accidentale e la documentazione che il contraente era obbligato a produrre in tal caso confermano che la garanzia assicurativa era prestata all'attore proprio in considerazione della sua qualità di socio, dovendo quest'ultimo allegare tempestivamente solo i suoi dati anagrafici e i dati storici dell'evento con l'indicazione dell'eventuale intervento degli ### di polizia. 
Provata la fonte negoziale di entrambi i contratti stipulati con i due convenuti, a fronte dell'inadempimento allegato dall'attore, effettivamente la stessa ### ha riconosciuto di aver commesso un errore nella digitazione della targa durante il caricamento sul portale web del broker ### concausa dell'erronea indicazione della targa del veicolo assicurato nella polizza emessa da ### Tuttavia, tale condotta integra un mero errore materiale ictu oculi riconoscibile da ### di ### sia al momento della conclusione del contratto sia successivamente alla denuncia del sinistro e alla richiesta inoltrata sia dall'attore sia dall'intermediario assicurativo, posto che #### aveva allegato, fin dalla fase precontrattuale, sia la documentazione sottoscritta da ### (all.3) sia la copia del libretto di circolazione dell'autovettura ### targata ### contenente i dati corretti. 
Non sussisteva alcun dubbio sull'esatta identificazione del veicolo assicurato fin dal momento della conclusione del contratto, pur a fronte di un numero di targa parzialmente errato, posto che il socio assicurato non risultava disporre di altri veicoli ### Alla luce di tali considerazioni e tenuto conto che ### si era attivata immediatamente per la corretta esecuzione del contratto assicurativo ed, in particolare, per la correzione della targa indicata nella polizza e per la liquidazione dell'indennizzo a favore dell'attore, questo giudice ritiene che non possa ascriversi alcuna responsabilità per inadempimento contrattuale all'intermediario assicurativo, essendosi quest'ultimo adoperato sia per la conclusione del contratto nell'interesse dell'attore sia per la gestione del sinistro. 
Di contro, ### di ### pur avendo prestato una garanzia assicurativa a favore del socio ### esattamente identificato ed essendosi impegnata a risarcire i danni al veicolo di sua proprietà in caso di furto, ha negato il titolo negoziale, ha rifiutato di procedere alla correzione dell'errore materiale della targa del veicolo, pur disponendo fin dalla conclusione del contratto dei documenti necessari ed idonei ad identificare con assoluta certezza la vettura e, conseguentemente, a procedere alla liquidazione dell'indennizzo. 
In considerazione del comprovato e grave inadempimento contrattuale di ### di ### la domanda attorea deve trovare accoglimento esclusivamente nei confronti di quest'ultima con la conseguenza che ### ricoprendo la qualità di socio, ha diritto al risarcimento del danno subito per il furto del proprio veicolo. 5. Circa la quantificazione del danno, dai documenti della fase precontrattuale emerge con chiarezza che il massimale prescelto da ### è pari ad € 13.000,00 per l'evento furto/incendio (all.3). 
Altresì, nelle condizioni di polizza/sussidio emessa dalla ### - ### di mutuo soccorso, il capitale garantito corrisponde all'importo di € 13.000,00 e le garanzie prestate sono furto/incendio (all.5). 
A pagina 4 della polizza/sussidio assicurativa, come dianzi già evidenziato si legge testualmente: “Garanzie di base - ### garantisce, applicando per ciascun evento una deduzione indicata nella ### di ### i danni materiali e diretti subìti dal veicolo indicato a seguito di eventi accidentali quali il furto totale, incendio, scoppio o esplosione dell'impianto di alimentazione e azione del fulmine. Il sussidio opera con deduzione del 15% ed un minimo di 1.000,00”. 
Come riconosciuto dallo stesso attore in sede di precisazione delle conclusioni, alla luce di quanto sopra, il danno deve essere quantificato nell'importo di euro 13.000,00 presumibilmente corrispondente al valore reale del veicolo al momento del furto (la polizza era stata sottoscritta il ### ed il furto era avvenuto tra l'11 e il 12 agosto 2022), detratta la percentuale del 15% e dunque nell'importo finale di euro 11.050,00. 
Su tale somma sono dovuti gli interessi e la rivalutazione monetaria dalla data della domanda al saldo effettivo.  6. In considerazione dell'esito della lite, sussistono giusti motivi per compensare tra ### e A.C.M. ### S.r.l. le spese processuali, tenuto conto del comportamento contrattuale e processuale delle parti; in ragione della soccombenza ai sensi dell'art.91 c.p.c. devono porsi a carico di ### di ### le spese di lite, liquidate come in dispositivo.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione ed istanza disattesa, accerta e dichiara l'inadempimento contrattuale di ### di ### per l'effetto, condanna ### di ### a titolo risarcitorio, al pagamento a favore di ### della somma di euro 11.050,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo effettivo. 
Compensa tra ### e A.C.M. ### S.r.l. le spese processuali.  ### di ### alla rifusione, a favore di ### delle spese processuali, che liquida in euro 237,00 per esborsi, euro 3397,00 per compensi avvocato, oltre 15% spese generali, IVA e #### resa ex art.281 sexies c.p.c.  ### 22 dicembre 2025 Il Giudice dott.ssa

causa n. 22729/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Carmela Italiano

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 9769/2023 del 12-04-2023

... posti, oltre ai canoni successivi maturandi e oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo››, previo rigetto della pretesa avvenuta risoluzione del contratto di locazione - per mutuo consenso - a far data dal 5 febbraio 2008, opposta dalla conduttrice. 2. La sentenza, impugnata dalla F&M s.r.l., è stata integralmente confermata dalla Corte d'appello di Venezia. In sintesi, per quel che ancora rileva in questa sede, i giudici di appello, condividendo quanto affermato dal giudice di primo grado, hanno escluso che il contratto di locazione potesse intendersi risolto consensualmente in data 5 febbraio 2008, sottolineando altresì che per il recesso dal contratto era necessaria la comunicazione prevista dall'art. 27, comma 8, l. n. 392/78; hanno, poi, osservato che non era dimostrata la co nclusione dell'asserito contratto di property e facility management, che sembrava riconducibile solo ad un incarico generico, affidato alla conduttrice, di trovare possibili acquirenti del 3 compendio immobiliare locato, senza con ciò comportare che la F&M s.r.l. potesse godere direttamente ed incame rare in proprio ogni ricavo (da sublocazione) ed utilità. Hanno, in particolare, affermato (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19755/2019 R.G. proposto da: F&###.R.L., in per sona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall'avv. ### elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. ### in ### piazza ### n. 1 - ricorrente - contro #### S.G.R. P. A. - ### - in liquidazione coatta amministrativa - in persona dei ### liquidatori, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall'avv. ### ed elettivamen te domiciliat ####### n. 89 - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 1309/2019, pubblicata in data 10 aprile 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 febbraio 2023 dal ### dott.ssa ### A. P. ### che 1. Il Tribunale di Rovigo — pronunciandosi su due giudizi riuniti, introdotti dalla ### S.G.R. s.p.a., società di gestione del fo ndo comune di investimento ### la quale, deducendo di avere concluso un contratto di locazione con la F&M s.r.l. , rispetto al quale quest'ul tima si era resa in adempiente, aveva convenuto in giudizio la conduttrice chiedendo il pagamento dei canoni scaduti ed intimando lo sfratto per morosità — condannava la convenuta ‹‹al pag amento dell'importo comp lessivo di euro 3.518.873,47 a titolo di canoni non corris posti, oltre ai canoni successivi maturandi e oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo››, previo rigetto della pretesa avvenuta risoluzione del contratto di locazione - per mutuo consenso - a far data dal 5 febbraio 2008, opposta dalla conduttrice.  2. La sentenza, impugnata dalla F&M s.r.l., è stata integralmente confermata dalla Corte d'appello di Venezia. 
In sintesi, per quel che ancora rileva in questa sede, i giudici di appello, condividendo quanto affermato dal giudice di primo grado, hanno escluso che il contratto di locazione potesse intendersi risolto consensualmente in data 5 febbraio 2008, sottolineando altresì che per il recesso dal contratto era necessaria la comunicazione prevista dall'art. 27, comma 8, l. n. 392/78; hanno, poi, osservato che non era dimostrata la co nclusione dell'asserito contratto di property e facility management, che sembrava riconducibile solo ad un incarico generico, affidato alla conduttrice, di trovare possibili acquirenti del 3 compendio immobiliare locato, senza con ciò comportare che la F&M s.r.l. potesse godere direttamente ed incame rare in proprio ogni ricavo (da sublocazione) ed utilità. Hanno, in particolare, affermato che ‹‹l'eventuale incarico di property manager , qu ale si poteva desumere dalla documentazion e prodotta, consistev a nel recepire possibili acquirenti e curare le attività per la vendita dell e singole unità immobiliari, ma non implicava affatto la detenzione del compendio immobiliare e, tantomeno, il godimento dei relativi frutti (detenzione e godimento che trovavano giustificazione e fondamento esclusivamente nel contratto di locazione)››.  3. F&M s.r.l. ricor re per la cassazione della suddetta decision e, affidandosi a due motivi.  ### S.G.R. s.p.a. resiste con controricorso.  4. La trattazione è stata fissata in camera di co nsiglio ai sensi dell'art. 380-bis.1. cod. proc Non sono state depositate conclusioni dal ###. 
In pros simità dell'adunanza camerale la controricorrente ha depositato documenti ai sensi del l'art. 372 co d. proc. civ.(ed in particolare, 1) sentenza del Tribunale di Rovigo n. 29/2020 con cui è stato dichiarato il fallimento della F&M s.r.l.; 2) ricorso per domanda di ammissione al passivo in data 12 genn aio 2021 , proposto dalla controricorrente nei confronti del predetto ### ento; 3) verbale e provvedimento di ammissione al relativo stato passivo, con comunicazione di esecutorietà dello stesso; 4) certificazione, resa dal Tribunale di Rovigo in data 30 gennaio 2012, di mancata proposizione di opposizioni e/o impugnazioni avverso il predetto verbale di esame e formaz ione dello Stato passivo; 5) istanza dei curato ri del ### F&M s.r.l. “a non riassumere il gi udizio di legittimit à promosso da F&M s.r.l. nei confronti di ### ent s.g.r. p.a. in LCA avanti alla Suprema Corte di Cassazione avente ad 4 oggetto l' impugnazione della sentenza n. 1309/19 della Corte d'appello di Venezia”; con co nforme autorizzazione del Giudice delegato; 6) ricorso per cassazione - introduttivo del giudizio ancora pendente dinanzi a qu esta Corte contraddistinto dal n. 1742/2022 r.g., notificato dal la F&M s.r.l. in data 3 gennaio 2022 ; ricorso proposto avverso la sentenza n. 2682/2021 con cui la Corte d'appello di Venezia ha rig ettato il reclamo promos so avverso la sentenza dichiarativa del fallimento di F&M s.r.l.; 7) comunicazione di cancelleria notificata in dat a 25 ottobre 2021, relativa al deposit o della sentenza della Corte di appello di Venezia, di cui sopra, (con conseguente possibile e radi cale tardività e decadenz a del ricorso notificato in dat a 3 gennaio 2022, nei termini esposti nel controricorso da D arma ###; ha, altresì, depositato memoria illustrativa e nota spese. 
Considerato che 1. Con il primo motivo si denuncia: ‹‹### 360 co. 1, n. 5 c.p.c. - Motivazione apparente/omesso esame di fatto decisivo in relazione al contratto di ### stipulato tra F&M s.r.l. e Darma››. 
La ricorrente censura il pa sso della moti vazione della sentenza gravata riportato a pag . 25 là dove la Corte d'appello ritiene non dimostrato il contratto di ### invocato a supporto della difesa svolta in grado di appello. Sostiene, al riguardo, ch e nell'atto introduttivo del giudizio di appello aveva evidenziato che tale contratto aveva comportato, da un lato, la necessaria caducazione del rapporto di locazione, risolto per m utuo consenso, e, dall'altro, la piena legittimazione , per essa ricorrente, a detenere il co mpendio immobiliare. Evidenzia, inoltre, che, diversamente da quanto ritenuto dai giudici di merito, vi era pr ova del cont ratto in oggetto, ampiamente dimostrato non solo ne lla stipula, ma anche nel la sua successiva esecuzione, emergendo dall'allegato 3 al ricorso in appello 5 l'approvazione della proposta contrat tuale da parte del competente ### tecnico e dagli allegati 4 e 5 la concreta esecuzione dello stesso. Lamenta che una analisi più accurata dei documenti contenuti nel fascicolo processuale avrebbe consentito al gi udice di merito di acclarare che tra i comp ensi ad essa dovuti in esecuzione del medesimo accordo vi era una quota pari al 2,5 per cento, oltre iva, dei canoni annui di locazione incas sati per le attività di property management, elem ento questo che prova va il suo diritto di continuare ad occupare l'immobile pur a seguito della risoluzione del contratto di locazione, nonché di percepire gli emolumenti derivanti dalle attività di locazione dello stesso. Soggiunge che neppure la Corte d'ap pello ha preso visione del documento da cui è generato l'accordo, che prevedeva la possibilità ed il dovere per la ricorrente sia di detenere l'im mobile sia di incassar ne i frutti locativi; co n la conseguenza che, conferendo tale incarico, la SGR aveva chiaramente manifestato la inequivoca volontà di sciogliersi dal vincolo locatizio, di per sé incompatibile con l'accordo stipulato.  2. Con il secondo motivo - rubricato: art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. - Violazione e falsa applicazione degli artt. 1334 e 1373 c.c. - in via subordinata, la ricorrente, assumendo che i giudici d'appello n on hanno fatto bu on governo delle norme evocate, precisa che l' art.  1373 cod. civ. non pone alcuna prescrizione riguardo alla forma del recesso convenzionale, che, quale atto unilaterale recettizio, poteva essere legittimamente espresso in qualsiasi forma. 
Rimarca che, con il documento n. 13 del fascicolo, costituito dal rendiconto annuale al 31 dicembre 2008, aveva c omuni cato all a ### la propria intenzione di risolvere il contratto di locazione, tanto che la stessa soci età di gestione, co n dichiarazione dal contenuto confessorio, aveva evidenziato di essere stata informata della volontà di non proc edere oltre nel rapporto di locazione a far data dal 14 6 luglio 2008, anche se nel medesimo documento la SGR aveva manifestato l'inten zione di procedere egualmente alla ri chiesta dei canoni, p er cui la Corte d'appel lo avrebbe dovuto qualificare la volontà da essa comunicata come un valido atto di recesso, risultando indifferente che avesse continuato ad occupare materialmente i locali ed a percepire i canoni di sublocazione, esse ndo ciò consentito in forza del contratto di property management.  3. Il ricorso non si sottrae alla declaratoria di inammissibilità che deriva d al complessivo di fetto dell'osservanza del requisito dell'indicazione specifica degli atti su cui si fonda (cd. autosufficienza) di cui all'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc.  Come è stato ribadito da questa Corte, anche di recente (Cass., sez. 1, 0 1/03/2022, n. 6769 ), p erché il prin cipio di autosufficienza possa dirsi osservato, occorre, per un verso, sul piano contenutistico, che il ricorso per cassazione esponga tutto quanto necessario a porre il giudi ce di legittimità in condi zione di aver e completa cognizione della controversia e del suo oggetto, nonché di cogliere il significato e la portata delle censure contrapposte alle ar gomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del p rocesso, ivi compresa la sentenza stessa (Cass., sez. L, 28/12/2017, n. ###; Cass., sez. 6-3, 03/02/2015, n. 1926; Cass., sez. L, 22/06/2020, n. 12191; Cass., sez. 5, 28/05/2020, n. 10143), sicché il ricorrente per cassazione deve esplicitare quale sia, per la parte ril evante, il contenuto degli atti o dei d ocumenti che pone a fondamento del ricorso, riassumendoli o trascrivendoli a seconda di quanto di volta in volta occorra; per altro verso, che il ricorso soddisfi l'onere di «localizzazione processuale» di ciascun atto o documento su cui il ricorso si fonda (Cass., sez. U, 9/11/2021, n. ###, nonché Cass., sez. L, 04/11/2021, n. ###; Cass., sez. 6-5, 04/11/2021, ###; Cass., sez. 6-5, 03/11/20 21, n. ###; Cass., sez. 6-5, 7 22/10/2021, n. 29667; per gli atti e documenti contenuti nel fascicolo d'ufficio, Cass., sez. L, 11/01/2016, n. 195), onere di localizzazione indispensabile perché la Corte di cassazione sia posta in condizione di individuare ciascun atto o documento senza effettuare soverchi e ricerche, che si risolve nel la semplice indi cazione, con riguardo a ciascun atto o documento, del fascicolo (di quale delle parti, ovvero d'ufficio, di primo o di secondo grado) in cui esso è rinvenibile, con l'indicazione della collocazione entro il fascicolo, adempimento del tutto compatib ile con il principio di effettività del la tutela giurisdizionale, sancito dalla ### (Cass., sez. L, 03/01/2020, n. 27; Cass., sez. 6-L, 25/03/2015, n. 7455). 
Anche la sentenza della Corte EDU, sez. I, 28 ottobre 2021 (### ed alt ri) ha preso atto del principio di autonomia del ricorso per cassazione, e del coll egato princip io di autosufficienza, o sservando che tal e principio è desti nato a semplificare l'attività della Corte di cassazione e allo stesso tempo a garantire la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giusti zia, consentendo alla Co rte medesima di decidere «sul la base del solo ricorso», anche se ha precisato che lo stesso principio non deve però essere interpretato in modo troppo formale, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa. 
Ebbene, nel caso in esame, nell'illustrazione dei mezzi di ricorso la società richiama documenti - quali il contratto di property e facility management, l'approvazione della proposta contrattuale (allegato 3 al ricorso in appello) e gl i allegati nn. 4 e 5 al medesimo atto, nonché il documento n. 13 del fascicolo n. 108/09 r.g. — di cui non riporta, quanto meno nelle parti rilevanti, il contenuto e che neppure localizza, specificando se sono stati prodotti nel presente giudizio di legittimità e dove, qu indi, siano esam inabili, co sicché, già solo per questo profilo, il ricorso è inammissibile. 8 4. In ogni caso, anche se si volesse e potesse prescindere da tale assorbente rilievo e, dunq ue, la Corte potesse procedere all'esame dei motivi senza il conforto di ciò che il rispetto della previsio ne dell'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. imp one, i motivi sarebbero, comunque, inammissibili anche per le seguenti ulteriori ragioni.  4.1. La prima censura è sostanzialmente vo lta a solle citare un riesame del merito, con l'intento di ribaltare accertamenti fattuali già compiuti dai giudici di appello in ordine al nuovo assetto negoziale prospettato dalla odierna ricorrente che, al fine di contrastare la domanda avanzata dalla ### di gestione, ha eccepito la intervenuta risoluzione del co ntratto di locazione, per mutuo consenso, non segui ta, tuttavia, dalla riconsegna del complesso immobiliare oggetto di locazione, ma connotata dal mantenimento del godimento del medesimo immobile, per effetto di un diverso accordo intercorso tra le parti (contratto di property e facility management), con conseguente incameramento in proprio di ogni ‹‹ricavo (da sublocazione) e utilità››. 
La divers a ricostruzione della vicenda fattuale che la ricorrente ripropone con il primo motivo di ricorso, che si contrappone a quella operata dalla Corte territoriale, che ha, al contrario, escluso che fosse stata dimostrata l'esistenza del diverso contratto di property e facility management, ponen do in rilievo che la documentazio ne offerta lasciava emergere un in carico generico alla o dierna ricorrent e ‹‹di trovare possibili acquirenti del compendio immobiliare locato››, non è chiaramente riconducibile nel paradigma del vizio di cui al n. 5 del primo comma dell'art. 360 cod. proc. civ., nella fo rmulazione applicabile ratione temporis. 
Rimane, infatti, estranea al predetto vizio di legittimità qualsiasi contestazione che sia volta a criticare il convincimento che il giudice 9 si è formato in esito al materiale probatorio acquisito med iante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova ed oper ando il conseguente giudizio di prevalenza (C ass., sez. 3, 20/06/2016, n. 1189 2), dovendosi rib adire come il vizio di motivazione possa essere dedotto soltanto in caso di omesso esame di un ‹‹fatto storico›› controverso, che sia stato oggetto di discussione ed appaia ‹‹decisivo›› ai fini di una diversa decisione, non essendo invece consentito impugnare la sentenza per criticare la sufficienza del disco rso argomentativo gi ustificativo della decisione adottata sul la base di elementi fattu ali già vagl iati dal giudice di merito (C ass., sez. U, 07/04/2014, n. 8053 ; Cass., sez. U, 22/09/2014, n. 1 9881). Con la conseguenz a che al di fuori della ipotesi di ‹‹omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di di scussione tra le parti››, il controllo del vizio di legittimità rimane circoscritto alla sola verif ica dell'esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto ‹‹minimo costituzi onale›› richiesto dall'art. 111, sesto comma, ### Dovendosi escludere che, nel caso di specie, la sentenza qu i impugnata incorra nella violazione dell'art. 132, secondo comma, 4, cod. proc. civ., che determina la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità, in quanto i giudici di appello, seppure sinteti camente, hanno esplicitato le ragioni che sorreggono il decisum, è del tu tto evidente che la doglianza fatta valere con il motivo in esame, in quanto esclusivamente finalizzata ad una rivalutazione delle risultanze probatorie, mediante il richiamo ad elementi fattuali, è preclusa nel presente giudizio di legittimità.  4.2. Il sec ondo motivo di ricorso è, altresì, inammissibile in quanto la rico rrente, da un lato, pur facendo riferiment o ad un preteso ‹‹recesso convenzionale›› dal contratto di locazione da essa esercitato, omette - con conseguen te violazione dell'art. 366 n. 6 10 c.p.c., come s'è già rilevato - di trascrivere in ricorso le pattuizioni contrattuali intercorse tra le parti dalle quali si evincerebbe la previsione di tale facoltà , al fine di consentire a questa Corte di percepire sulla base del solo ricorso ciò che fonda la prospettazione, e, dall'altra, non si confronta con la ratio decidendi della sentenza, che, dop o avere puntualizz ato che non poteva desumersi dal la documentazione invocata la risoluzione del contratto per mu tuo consenso e per fatti concl udenti, ri spondendo sul terzo motivo di gravame ha ritenut o corre tta l'osservazione del giudic e di primo grado sec ondo cui per il recesso era necessaria la c omunicazione prevista e disciplinata dall'art. 27, comma 8, l. n. 392/78. 
Le considerazioni svolte con riguardo al primo motivo di ricorso valgono, quindi, anche per il secondo motivo che, sotto l'apparente deduzione di vizi di violazione di legge, pure tende ad un riesame della valutazione di merito operata dalla Corte territoriale.  5. E' da rilevare che la produzione effettuata ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ. e di cui si è dato conto resta irrilevante, in ragione delle rilevate cause di inammissibilità del ricorso.  6. Conclusivamente, il ricorso è inammissibile. 
Le spese del giudizio di legittim ità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.  P.Q.M.  La Corte dichiara inammissibile il ricorso. 
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 20.362,81 per compensi, oltre ad euro 200,00 per esborsi, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, 11 da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deci so in ### nella camera di co nsiglio della ### 

Giudice/firmatari: Frasca Raffaele Gaetano Antonio, Condello Pasqualina Anna Piera

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Tribunale di Campobasso, Sentenza n. 78/2026 del 19-01-2026

... contraenti nella parte letterale del contratto di mutuo, secondo l'### di credito convenuto, coincide con quanto concordato dagli stessi nel piano di ammortamento allegato ed applicato. Il metodo di ammortamento c.d. “alla francese” non implicherebbe, per definizione, alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi, comportando, infatti, che gli interessi vengono calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi; infine, non vi sarebbe stato alcun superamento del tasso soglia. Concludeva, quindi, la ### convenuta per il rigetto della domanda e la condanna dell'attore alle spese del giudizio rassegnando le seguenti testuali conclusioni: “ 1. Accertare e dichiarare nulla, inammissibile, improponibile e, comunque infondata, per i motivi esposti, la domanda giudiziale avanzata dal #### con tutte le conseguenze di legge; 2. Accertare e dichiarare la nullità ed infondatezza della domanda in fatto e in diritto, per indeterminabilità ed indeterminatezza della causa petendi e del petitum; 3. Rigettare integralmente la domanda attrice in quanto inammissibile e del tutto infondata (leggi tutto)...

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R.G. n. 1878/2022 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO Unica Civile Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, ### ha pronunciato la seguente ### causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 1878/2022, promossa da: #### nato a ### il ### , ivi residente ###/###.F. ### , elettivamente domiciliato in ### al C.so Mazzini 40/B, tel. e fax 0874/66599, presso lo studio dei difensori Avv.ti ### C.F. ### e ### C.F.  ##### - SOCIETÀ ### con sede ####### alla ### n. 29, codice fiscale ###, che ha incorporato la ##### con sede ####### alla ### n.23, c.f. e p.iva. ###, in persona del Presidente p.t. nonché legale rappresentante p.t. Dr. ### nato a ### il ###, residente in #### alla ### D'### n. 21, c.f. ###, rappresentata e difesa dall'Avv. ### nata a ### il ###, c.f.  ###, con studio in ### alla ### n. 22 ###: ### da verbale del 18 luglio 2025 Concise ragioni in fatto ed in diritto della decisione ###odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, L. 18 giugno 2009, n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della L. n. 69 del 2009, con omissione dello “svolgimento del processo” (salvo richiamarlo ove necessario od opportuno per una migliore comprensione delle motivazioni della presente decisione). Inoltre, ai sensi del citato art. 118 disp. att. c.p.c., così come in ogni caso in vigore dal 21.06.2013 ex Dl. 69/13, “la motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa”. 
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec in data ### l'attore, ### evocava in giudizio, dinanzi Codesto Tribunale, la ### convenuta, rassegnando le seguenti testuali conclusioni: “…1)### in violazione degli artt. 1283, 821 c.c. ed in assenza di apposita pattuizione scritta, illegittimo il piano di ammortamento alla francese di rimborso rateale allegato al mutuo ipotecario stipulato in data ### davanti alla dott.ssa ### , ### in #### n. 2866, Racc. n. 2318, per la somma di € 360.000,00, per effetto della applicazione del regime finanziario di capitalizzazione composta , con cui è stato costruito il piano stesso, non espressamente previsto e pattuito nel medesimo contratto ai sensi dell'art. 6 della ### 2000 , che ha determinato, di fatto, un maggior esborso illegittimo a carico del mutuatario;2) ### nulla, ai sensi dell'art. 1418, 1346 e 1284 c.c., per indeterminatezza/determinabilità dell'oggetto, la clausola relativa alla pattuizione del saggio degli interessi contenuta nel contratto di mutuo ipotecario ### n. 2866, Racc. n. 2318 per cui è causa , in quanto al T.A.N. contrattuale pattuito corrispondono, invece, interessi effettivi (T.A.E.) diversi e superiori rispetto a quelli concordati, in conseguenza della applicazione illegittima al piano di ammortamento alla francese costruito in regime finanziario di capitalizzazione composta non pattuita nel contratto;3) ### in conseguenza della indeterminatezza della clausola di pattuizione degli interessi di cui al punto 2), l'applicazione del solo tasso legale sostitutivo ai sensi del 3° comma dell'art.1284 c.c. , o in alternativa, l'applicazione del tasso previsto dall'art. 117 T.U.B.e, per l'effetto,4) ### la ##### , in persona del legale rappresentante p.t., alla restituzione in favore dell'attore della somma di € 67.918,99 quale differenza degli interessi pagati in più fino all'ultima rata pagata rispetto al tasso legale dovuto dall'istituto bancario convenuto, ai sensi dell'art. 1284,3° comma c.c., o al tasso ex art. 117 T.U.B., o della somma maggiore o minore accertata a seguito di disposta C.T.U.;5) ### la convenuta al pagamento degli ulteriori interessi legali dalla domanda al soddisfo;6) ### la convenuta al pagamento delle spese e competenze di causa, rimborso forfettario del 15% , IVA e CAP come per legge da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori antistatari ex art.93 c.p.c.;”.  ### premetteva di aver stipulato con la BCC di ### dinanzi al ###ssa ### in data ###, un contratto di mutuo garantito da ipoteca, ### 2866, Racc. n. 2318, per la somma di € 360.000,00. 
Dopo aver richiamato succintamente le principali condizioni contrattuali, allegava che alla data del 11.12.2019, allorquando gli veniva inviata dalla banca la lettera di decadenza del beneficio del termine con richiesta di pagamento di € 332.841,47, aveva corrisposto alla banca n. 51 rate mensili e che, in data ### avrebbe estinto anticipatamente il mutuo con il pagamento di € 370.000,00. Contestava, inoltre, di aver riscontrato l'illegittimità e l'indeterminatezza del piano di ammortamento alla francese applicato al mutuo de quo e la violazione della normativa sulla trasparenza derivante dalla mancata indicazione in contratto del regime finanziario e della modalità di calcolo degli interessi, che, a suo dire, causerebbe la violazione dell'art. 117 t.u.b. oltre che la violazione degli artt. 1195, 1283, 1284 c.c.. Assumeva che il piano di ammortamento sarebbe stato costruito in regime finanziario di capitalizzazione composta degli interessi e che da ciò deriva il suo diritto alla restituzione della somma di € 67.918,99 per indeterminatezza contrattuale e per illegittima applicazione della pratica anatocistica. 
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata telematicamente il ###, si costituiva in giudizio, la ### convenuta impugnando il libello introduttivo, contestando integralmente la domanda formulata dall'attrice ed insistendo per il suo rigetto perché inammissibile, improcedibile ed infondata. 
In particolare, l'### di ### negava l'esistenza di qualsivoglia discrasia tra quanto indicato dal tasso di riferimento e quanto espresso e determinato nel piano di ammortamento, affermando che nel contratto sono presenti tutti gli elementi caratterizzanti il rimborso poi effettivamente applicato. Quanto pattuito dai contraenti nella parte letterale del contratto di mutuo, secondo l'### di credito convenuto, coincide con quanto concordato dagli stessi nel piano di ammortamento allegato ed applicato. Il metodo di ammortamento c.d. “alla francese” non implicherebbe, per definizione, alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi, comportando, infatti, che gli interessi vengono calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi; infine, non vi sarebbe stato alcun superamento del tasso soglia. 
Concludeva, quindi, la ### convenuta per il rigetto della domanda e la condanna dell'attore alle spese del giudizio rassegnando le seguenti testuali conclusioni: “ 1. 
Accertare e dichiarare nulla, inammissibile, improponibile e, comunque infondata, per i motivi esposti, la domanda giudiziale avanzata dal #### con tutte le conseguenze di legge; 2. Accertare e dichiarare la nullità ed infondatezza della domanda in fatto e in diritto, per indeterminabilità ed indeterminatezza della causa petendi e del petitum; 3. Rigettare integralmente la domanda attrice in quanto inammissibile e del tutto infondata in fatto ed in diritto per i motivi e le ragioni esposte; 4. Accertare e dichiarare la domanda proposta dal #### assolutamente infondata in fatto e in diritto, per i motivi indicati nel presente atto, oltre che priva di adeguato supporto probatorio; 5. Respingere ogni richiesta ex adverso avanzata, sia essa formulata come domanda di accertamento, si essa avanzata come istanza di restituzione, sia essa articolata come domanda di condanna; 6. Accertare e dichiarare la legittimità e liceità del metodo di calcolo degli interessi utilizzato dalla ### di ### di ### ai fini della determinazione delle singole scadenze, del saldo del contratto di mutuo, in quanto esso risulta conforme al dettato legislativo vigente sotto tutti i profili esaminati: 7. Per l'effetto, accertare e dichiarare la piena validità ed efficacia del contratto di mutuo e contestuale erogazione di quietanza a rogito notar ###ssa ### del 28.08.2015 (rep n. 2866, Racc n. 2318) in quanto concluso nel rispetto degli oneri previsti dalla vigente normativa;8. Accertare e dichiarare la legittimità dei tassi d'interesse applicati, al pari di ogni altra commissione e spesa che risultano validamente pattuiti e, per l'effetto rigettare le doglianze avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto, nonché rigettare qualsivoglia richiesta di ripetizione, ricalcolo o compensazione per le ragioni esposte in narrativa;9. Accertare e dichiarare la legittimità della condotta dell'istituto di credito, il quale ha sempre operato in ossequio ai principi di buona fede, correttezza e trasparenza, sotto ogni profilo, e, di conseguenza, mandare assolta la BCC di ### da ogni addebito;10.  ### parte attrice per lite temeraria ex art. 96 c.p.c; 11. Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre iva e cpa come per legge. ”. 
Instauratosi il contraddittorio con la costituzione della convenuta, alla prima udienza di comparizione del 14.02.2023, chiesti e concessi i termini ex art. 183 6° co. cpc., all'esito dei quali ultimi, all'udienza 6 luglio 2023, veniva disposta ed espletata ctu tecnico contabile con il dott. ### Depositata la ctu, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al 18 luglio 2025 il cui svolgimento veniva fissato con la modalita' cartolare ,ex art. 127 ter cpc. 
Alla predetta udienza, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione previa concessione dei chiesti termini ex art. 190 cpc per il deposito delle memorie conclusionali e delle repliche.   ************** 
Va' utilmente premesso che nelle more del presente giudizioe soltanto dopo l'avvenuto espletamento della ctu tecnico contabile-, interveniva, a placare un acceso dibattito della giurisprudenza delle ### semplici della Suprema Corte oltreche' dei tribunali di merito, la nota pronuncia della S.C. a SS.UU. del 29 maggio 2024 n.15130. 
Ed infatti, l'attore con l'azione promossa assumeva che nel piano di ammortamento definito "alla francese" il tasso pattuito era difforme da quello in concreto applicato in conseguenza della formula di matematica attuariale utilizzata, per effetto della quale l'interesse applicato era composto e non semplice. ### la tesi attorea, dalla coesistenza nello stesso rapporto contrattuale di due tassi differenti, derivava l'incertezza su quale fosse quello da applicare che avrebbe determinato, secondo l'assunto attoreo, l'indeterminatezza dell'oggetto.  ### sostanzialmente contestava alla convenuta di aver illegittimamente applicato il regime di interesse composto, non esplicitato in contratto e violativo del divieto ex art.  1283 cc in quanto produttivo di capitalizzazione di interessi, e che il tasso di interesse convenuto nel contratto non corrispondeva a quello effettivamente applicato che risultava maggiorato per effetto della modalità di rimborso delle rate, con ammortamento alla francese; tale tipo di ammortamento - a detta dell'opponente - avrebbe generato un'illegittima maggiorazione del costo del mutuo, dovuto all'applicazione del regime finanziario dell'interesse composto, non approvato per iscritto dal mutuatario, con la conseguenza che il tasso andava determinato nella misura legale, con applicazione del regime finanziario dell'interesse semplice . 
Le predette doglianze sono infondate e vanno rigettate. 
Nel caso che ci occupa, in realta', il tasso di interesse era sufficientemente determinato o, comunque, determinabile per iscritto in applicazione dei criteri concordati tra le parti, in ossequio alla disposizione di cui all'art. 1284 cod. civ.. 
Ed infatti, nel contratto di mutuo sottoscritto dall'attore sono presenti ciascuno degli elementi analiticamente indicati dall'art. 124 del T.U.B., ivi compresi quelli previsti a pena di nullità: sicché è possibile riscontrare l'indicazione dell'ammontare del finanziamento e le relative modalità; il numero; gli importi e la scadenza delle singole rate; il ### il dettaglio delle condizioni analitiche secondo cui il ### può essere modificato; l'indicazione delle garanzie richieste e delle coperture assicurative. 
Vi è ,inoltre, coincidenza tra quanto disposto dagli articoli del contratto di mutuo (in cui sono indicati il tasso di interesse, il numero delle rate e la loro composizione) e quanto poi articolato e sviluppato nel piano di ammortamento. 
Il regime finanziario applicato è stato concordato ed è conforme al piano di ammortamento consegnato all'attore e depositato agli atti del presente giudizio. 
Infatti, il debito contratto dall'attore doveva essere estinto secondo le modalità previste dal contratto di mutuo la cui pattuizione prevede l'applicazione di un sistema di ammortamento alla francese e determina in maniera precisa sia il tasso iniziale che i criteri di calcolo del tasso di interesse da applicare al contratto di mutuo de quo. 
Il contenuto del contratto di mutuo in oggetto soddisfa, pertanto, i requisiti minimi indicati anche dalla giurisprudenza della S.C. secondo cui: “La pattuizione degli interessi deve contenere l'indicazione della percentuale del tasso d'interesse in ragione di un periodo predeterminato e tale condizione si realizza anche quando il tasso d'interesse è desumibile da contratti, senza alcun margine d'incertezza o discrezionalità in capo all'istituto mutuante, perché individuato per relationem mediante rinvio a criteri oggettivamente verificabili (cfr. Cass. 2072/2013)” e i suddetti criteri ed elementi richiamati per iscritto devono però essere obiettivamente individuabili e funzionali alla concreta determinazione del relativo saggio d'interesse (cfr. Cass. n. 5609/2017; Cass. n. 3480/2016; Cass. n. 25205/2014). 
Infatti, secondo l'insegnamento della Cassazione il requisito della determinabilità dell'oggetto del contratto richiede semplicemente che siano identificati i criteri oggettivi in base ai quali fissare, anche facendo ricorso a calcoli di tipo matematico, l'esatto contenuto delle obbligazioni dedotte, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità, mentre non rileva la difficoltà del calcolo necessario per pervenire al risultato finale ne' la perizia richiesta per la sua esecuzione (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25205 del 27/11/2014). 
In sostanza, stabilito nell'accordo delle parti il piano di ammortamento - al quale la giurisprudenza di legittimità attribuisce valore di clausola negoziale (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5703 del 19/04/2002; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 23972 del 2010) - le modalità della sua determinazione, se non contrastanti con la restante disciplina contrattuale, non possono rilevare sul piano dell'invalidità del contratto, né possono assumere rilevanza giuridica considerazioni basate semplicemente sulla convenienza di un piano di ammortamento basato sull'uno o sull'altro criterio. 
Le contestazioni mosse da parte attrice in ordine al piano di ammortamento alla francese, applicato anche al caso in esame, fanno riferimento ad un orientamento espresso da alcune pronunce, della S. C. e di merito - oramai superato dal principio di diritto statuito dalla Suprema Corte a ### con sentenza n.15130 del 29.05.2024 sebbene la fattispecie esaminata riguardasse un mutuo a tasso fisso - secondo cui esso comporta violazione del divieto di anatocismo e delle regole di trasparenza. 
Alle sovraesposte argomentazioni non e' di ostacolo il risultato dell'indagine svolta e conclusa dal ctu. 
La fattispecie per cui è causa, avente ad oggetto un mutuo a tasso variabile, puo' ritenersi ricompresa nella casistica esaminata dalla Suprema Corte (mutui a tasso fisso) la quale ha stabilito che per tale tipo di contratti di mutuo non sussiste la indeterminatezza contrattuale in presenza degli elementi per i quali il mutuatario può comunque conoscere il costo del finanziamento grazie ad un piano di ammortamento sviluppato ed allegato al contratto. Anche la Corte di Cassazione civile, ### I, con ordinanza 19 marzo 2025, n. 7382, ha chiarito che i principi enunciati dalla sentenza delle ### n. 15130/2024 in materia di ammortamento alla francese e anatocismo nei mutui a tasso fisso si applicano anche nel caso in cui il tasso convenuto sia variabile. ### della indicazione del regime composto applicato nel piano di ammortamento alla francese non produce l'indeterminatezza dell'oggetto del contratto, nonostante il C.T.U. ne abbia rilevato la mancata pattuizione in ottemperanza ad uno specifico quesito assegnatogli. 
Ed infatti, la Suprema Corte a ### con sentenza n.15130 del 29.05.2024, ha statuito che “deve escludersi che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento cosiddetto alla francese e del regime di capitalizzazione composta degli interessi incide negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto causandone la nullità parziale”.  ### intende dare continuità all'orientamento espresso dalla citata pronuncia delle ### n.15130,( i cui principi, come confermato dalla S.C., Sez. I, con ordinanza 19 marzo 2025, n. 7382, vanno estesi anche ai mutui a tasso variabile), che, riprendendo la tesi dell'orientamento maggioritario della giurisprudenza di merito, sostiene il principio secondo cui il sistema di ammortamento alla francese non determina illegittima capitalizzazione degli interessi, non genera l'anatocismo e l'indeterminatezza contrattuale. 
Non va condivisa la tesi dell' attore laddove asserisce che l'applicazione del metodo di ammortamento c.d. alla francese comporterebbe la restituzione di maggiori interessi rispetto a quelli semplici: detto metodo di ammortamento è conforme al disposto dell'art.  1194 c.c. ed al disposto dell'art. 120 TUB e non viola il divieto di anatocismo posto dall'art.  1283 c.c., dovendosi condividere, come già detto, la conclusione raggiunta dalla giurisprudenza di merito maggioritaria secondo la quale in materia di mutui, il metodo di ammortamento alla francese comporta che gli interessi vengano calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata. 
In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti ed unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va già ad estinguere il capitale. Ciò non comporta capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti, e unicamente per il periodo successivo al pagamento della rata immediatamente precedente. Il mutuatario, con il pagamento di ogni singola rata, azzera gli interessi maturati a suo carico fino a quel momento, coerentemente con il dettato dell'art. 1193 c.c., quindi inizia ad abbattere il capitale dovuto in misura pari alla differenza tra interessi maturati e importo della rata da lui stesso pattuito nel contratto" Può quindi affermarsi che nel piano di ammortamento alla francese non può ipotizzarsi alcuna illecita capitalizzazione composta degli interessi, ma opera un sistema in virtù del quale la quota di interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale. 
Né si può giustificare l'interesse composto perché nel sistema alla francese inizialmente si prevede un maggior onere di interessi rispetto a quello all'italiana: “a differenza dell'ammortamento c.d. "all'italiana", il quale prevede rate con quota capitale costante e quota di interessi variabile, il che rende variabile l'ammontare delle rate, necessariamente più alto all'inizio e sempre più basso man mano che ci si avvicina alla scadenza del finanziamento, l'ammortamento "alla francese" si attua generalmente attraverso rate di importo costante, composte da una quota di capitale ed una quota di interessi corrispettivi, in ciascuna delle quali rate la quota di capitale aumenta progressivamente, mentre la quota di interessi man mano decresce. La quota di interessi di ogni rata di mutuo viene calcolata sul debito residuo del periodo precedente, costituito solo dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti. 
Gli interessi corrispettivi vengono calcolati sempre e solo sul capitale residuo e, non avendosi interessi scaduti che passano a capitale, non vi può essere anatocismo (in tal senso si vedano ### Milano n. 8755 del 16/7/2015; ### Padova 13/1/2016; ### Treviso 12/11/2015). 
In sostanza, il piano di ammortamento alla francese, conformemente all'art. 1194 c.c., prevede un criterio di restituzione del debito che privilegia, sotto il profilo cronologico, l'imputazione agli interessi rispetto quella al capitale. 
Conclusivamente l'ammortamento alla francese non cela alcun fenomeno anatocistico e non implica, inoltre, indeterminatezza del meccanismo negoziale di regolazione degli interessi; inoltre, l'ammortamento alla francese non comporta l'applicazione di interessi anatocistici, e non si pongono problemi di determinatezza delle pattuizioni contrattuali, perché una volta raggiunto l'accordo sulla somma mutuata, sul tasso, sulla durata del prestito e sul rimborso mediante un numero predefinito dì rate costanti, come nella fattispecie per cui è causa, la misura della rata discende matematicamente dagli indicati elementi contrattuali: il rimborso di un mutuo acceso per una certa somma, ad un certo tasso e con un prefissato numero di rate costanti, può avvenire solo mediante il pagamento di rate costanti di quel determinato importo. 
Per quanto esposto non e' condivisibile la tesi attorea che, in ossequio ad un orientamento giurisprudenziale oramai superato dalla citata pronuncia della S.C. a ### ritiene l'anatocismo e l'indeterminatezza contrattuale insiti nel sistema dell'ammortamento alla francese. 
Poi, in data ###, è stata pubblicata la sentenza a ### della Cassazione civile n.15130/2024 che ha stravolto l'impianto difensivo dell'attore. 
Sulla base di quanto stabilito dalle ### difatti, la sentenza afferma che nel contratto di mutuo il piano di ammortamento alla francese non presenta elementi di indeterminatezza, anche in assenza della indicazione del regime composto nella costruzione della rata, quando sono noti al mutuatario tutti gli altri elementi contrattuali e si è in presenza di un piano di ammortamento interamente sviluppato con la quota capitale e la quota interessi. La fattispecie, per nulla pacifica e da alcuni anni oggetto di numerose sentenze di merito di segno opposto sia dei tribunali che delle ### di appello, è stata decisa dalla Suprema Corte che ha voluto porre fine al contrasto giurisprudenziale creatosi tra chi sosteneva che il piano di ammortamento alla francese allegato ai mutui non ingenerasse alcuna indeterminatezza contrattuale, sebbene in presenza della capitalizzazione composta applicata nella costruzione della rata, poiché gli interessi semplici vengono applicati solo sul capitale residuo e chi, invece, sosteneva l'indeterminatezza del contratto quale conseguenza del regime composto applicato nella costruzione del piano di ammortamento alla francese, peraltro celato al mutuatario e non indicato nel contratto, che comportava illegittimamente maggiori interessi in danno dello stesso. In sostanza, le ### hanno stabilito che in un contratto di mutuo a tasso fisso, nonostante non sia indicato il regime finanziario composto con il quale è stato sviluppato il piano di ammortamento, ma risultano pattuiti tutti gli altri elementi contrattuali (capitale, tasso nominale, tasso effettivo, scadenza e numero delle rate) con allegato un piano di ammortamento completo in cui sia indicata con esattezza la quota capitale e la quota interessi, va esclusa l'indeterminatezza dell'oggetto del contratto se il mutuatario, da un semplice calcolo matematico, è in grado di conoscere sin dall'inizio il costo dell'operazione finanziaria. 
In considerazione del contrasto giurisprudenziale risolto dalle ### della Cassazione Civile con la Sentenza n.15130 del 29 maggio 2024 sopra menzionata ed intervenuta nelle more del presente giudizio, ma, anche sulla base di precedenti pronunce emesse gia' in precedenza dalla scrivente in casi simili, in linea con il suddetto principio, la domanda attorea non merita accoglimento. 
Adunque, nel mutuo con piano di ammortamento alla francese, nel caso in esame a tasso variabile, non si configura alcuna capitalizzazione degli interessi, in quanto la quota di interessi di ciascuna rata è calcolata, come nel caso del tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, determinato dalla quota capitale ancora dovuta, al netto dell'importo già corrisposto a titolo di rimborso del capitale nelle rate pregresse. 
La variabilità del tasso comporta soltanto modifiche nell'importo della rata, che può aumentare o diminuire a seconda dell'andamento del tasso di interesse di riferimento. 
Conclusivamente, nel mutuo con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile: a) la quota di interessi di ogni rata viene calcolata sul debito residuo, esattamente come nel piano a tasso fisso, senza che si verifichi la produzione di interessi sugli interessi; b) il piano di ammortamento fornendo informazioni chiare sull'importo erogato, durata del prestito, tasso di interesse nominale (###, tasso annuo effettivo globale (###, periodicità delle rate e ripartizione tra capitale e interessi, non si configura alcuna violazione in termini di trasparenza. Il mutuatario ha avuto la piena conoscenza, nei limiti possibili, degli elementi giuridici ed economici del contratto; c) pur essendo il piano di ammortamento basato su un tasso di interesse variabile, che può subire modifiche nel tempo, il mutuatario può comunque farsi un'idea sull'importo finale da restituire per interessi, sulla base del tasso noto al momento della conclusione del contratto e questo gli consente (al mutuatario) di operare una comparazione tra le diverse offerte sul mercato. 
Sulla regolamentazione delle spese. 
Nel caso di specie alla declaratoria di cessazione della materia del contendere le spese di lite devono essere liquidate dal giudice secondo il criterio della “soccombenza virtuale”, in base ad una ricognizione della “normale” probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito, che può condurre non soltanto alla condanna del soccombente, bensì anche ad una compensazione, purché ricorrano determinati presupposti di legge, in presenza di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni.  ###.92, 2° comma, c.p.c. (così come modificato dalla ### n.69/2009 e dal D.L. 12 settembre 2014 n.132) prevede che: ” se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre e gravi eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione”, tra cui rientra indubbiamente l'elevato contrasto giurisprudenziale formatosi sulla fattispecie nei vari ### e ### d'Appello prima dell'arresto attuale delle ### (sul punto, vedasi Cass. Civ. n. 41360/2021), il giudice può compensare parzialmente o per intero, le spese tra le parti” (Cass.Civ., Sez,VI, ordinanza n. 24489/2015). 
In considerazione dell'orientamento diviso della giurisprudenza sulla materia e della evoluzione continua, nonche' attesa la recente pronuncia della S. C. a SS.UU. citata, si ritiene equa la integrale compensazione tra le parti delle spese, ivi comprese quelle di ctu e delle competenze del presente giudizio.  ### di ### in composizione monocratica definitivamente pronunziando sulla domanda proposta ogni ulteriore domanda e/o eccezione assorbita, disattesa o respinta, così provvede: Rigetta la domanda e ### interamente le spese di giudizio tra le parti ivi comprese quelle di ctu in atti liquidate. 
Così deciso in ### il 15 gennaio 2026 ###. O.   ### 

causa n. 1878/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Filomena Girardi

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