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Tribunale di Bolzano, Sentenza n. 453/2016 del 29-03-2016

... degli interessi, s'esporrebbero a nullità parziali per indeterminatezza. ### non ha, cioè, allegato negli atti difensivi la nullità parziale del contratto sotto questo profilo. Pure dovendosi in tema di nullità negoziali spingere l'esame del Giudice oltre a quanto risulta espressamente dagli atti difensivi per spostarsi anche all'esame dei documenti contrattuali, l'affermazione contenuta nella perizia di parte, secondo cui l'ammortamento a rate costanti per la durata dell'intero rapporto di mutuo a tasso variabile necessariamente conterebbe una violazione dell'art. 1283 c.c. si risolve in una petizione di principio, perché ben può essere il piano di ammortamento “alla francese”, in cui, cioè, la rata costante (sia per ammontare sia per numero), soggetta a revisione periodica al (leggi tutto)...

testo integrale

R. G. n. 1211/2014 REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BOLZANO PRIMA SEZIONE CIVILE In Nome del Popolo Italiano Il Giudice presso il Tribunale di Bolzano, dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta sub n. 1211/2014, trattenuta in decisione all'udienza del 3.12.2015, promossa da: ### c. f. ###, residente ###, rappresentato e difeso, giusta delega a margine dell' atto di citazione in opposizione con domanda riconvenzionale di data 28.2.2014, dall'avv. ### del foro di ### con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. ### del foro di ### via ### n. 2/B; - parte opponente - c o n t r o ### - ### COOP., in persona del legale rappresentante pro tempore sig. ### con sede a ### via O.  v. Wolkenstein n. 9/A, c. f. e p. IVA ###, rappresentata e difesa, giusta delega a margine del ricorso per rilascio di decreto ingiuntivo del 31.10.2013, dall'avv. ### del foro di ### presso il quale è elettivamente domiciliat ###; - parte opposta - in punto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 3013/13 del Tribunale di ### Conclusioni di parte opponente: Precisate all'udienza del 3.12.2015 come segue: “Il procuratore dell'opponente conclude come in atti, dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove.” Come in atto di citazione del 28.2.2014: “Voglia il Tribunale di Cremona, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, In via preliminare, - accertata e/o dichiarata la sussistenza di “gravi motivi” ai sensi dell'art. 649 c.p.c., sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per tutte le ragioni processuali e di merito di cui in espositiva ed attesa la fondatezza, ictu oculi, della presente opposizione. 
In via principale nel merito, - per i motivi di cui in premessa, previe tutte le declaratorie del caso, revocarsi, annullarsi, dichiararsi nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto, assolvendosi parte attrice da ogni pretesa avversaria e, in ogni caso, respingere ogni domanda, eccezione e deduzione di controparte volta al pagamento da parte del signor ### di alcuna somma a qualsivoglia titolo richiesta.  - Previe tutte le declaratorie del caso, per i motivi di cui in atti, accertare e/o dichiarare la nullità/invalidità/inefficacia, totale o parziale del contratto di mutuo ipotecario di cui in narrativa, con ogni conseguenza di legge, anche in relazione alla non debenza di alcun interesse e/o accertare la legittimità dell'eccezione di inadempimento del contratto di cui in premessa ai sensi dell'art. 1460 e, per gli effetti, dichiarare illegittimo il recesso e la risoluzione dei rapporti per cui è causa, con ogni conseguenza di legge; - Per gli effetti, anche in forza di tutte e ciascuna le specifiche eccezioni e contestazioni sollevate in narrativa e comunque accertato che al predetto rapporto sono state applicate condizioni ed interessi ultralegali e superiori al tasso-soglia di cui alla legge 108/96, dichiararsi per gli effetti illegittimi gli addebiti per interessi e spese eseguiti nell'ambito dei citati rapporti, con applicazione della disciplina in materia di tassi usurari, ovvero, ove applicabile, degli interessi di legge; dichiararsi inoltre come non dovuti gli interessi e le spese conseguentemente alla nullità del rapporto, ovvero subordinatamente, con applicazione degli interessi di legge al tasso legale; accertare e/o dichiarare che la ### - St. ### è tenuta a rimborsare a parte attrice tutte le somme illegittimamente addebitate e/o riscosse secondo quanto verrà accertato in corso di causa, con interessi e rivalutazione monetaria dal dí del dovuto al saldo, ovvero a pagare una somma equivalente all'indebito arricchimento della ### - St. ### in danno dell'opponente; stante quanto sopra, condannarsi inoltre la ### - St. ### a restituire gli importi indebitamente pagati e a risarcire gli ulteriori danni provocati a parte attrice, nella misura che verrà indicata in ### ovvero in quella che il Giudice vorrà determinare, anche secondo equità, oltre rivalutazione ed interessi dalla data del dovuto al saldo; condannare inoltre la convenuta al risarcimento del danno per effetto della indisponibilità delle somme indebitamente trattenute e/o incassate, per mancato guadagno ed impiego rotativo delle predette nell'attività commerciale esercitata, nella misura che il Giudice vorrà determinare, anche secondo equità, oltre rivalutazione ed interessi dalla data del dovuto al saldo. 
In via subordinata, nella denegata ipotesi di rejezione delle domande sopra formulate e qualora controparte fornisse valida prova del suo credito, previe tutte le declaratorie del caso, dichiararsi come illegittimi e non dovuti gli addebiti per interessi e spese esposti dalla ### - St. ### in relazione a ciascuno e/o tutti i rapporti di cui alla domanda principale e determinare e dichiararsi l'ammontare delle somme effettivamente dovute in base all'applicazione delle condizioni di legge e condannare parte opponente a corrispondere un somma di denaro nella stretta misura in cui controparte avrà dato valida prova, con eventuale compensazione nella misura delle relative poste attive e passive derivanti dalle statuizioni di cui al presente giudizio, accertandosi che nulla è dovuto da parte del signor ### alla ### - St. ### per i motivi di cui in narrativa, previe tutte le declaratorie del caso. 
In ogni caso, ### diritti ed onorari di causa interamente rifusi. 
In via istruttoria, disporre CTU sul contratto di cui in narrativa per verificare l'applicazione di interessi usurari, di interessi anatocistici e la quantificazione degli interessi debitori; acquisire ai sensi dell'art. 210 c.p.c., tutta la documentazione relativa ai rapporti contrattuali per cui è causa. “ Conclusioni di parte opposta: precisate all'udienza del 3.12.2015: “##### Coop. dichiara di non accettare il contradditorio su eventuali domande nuove ex adverso formulate e formulande e formula nei confronti dell'opponente ### le seguenti ### Voglia l'Ill. mo Tribunale di ### contrariis reiectis: Nel merito in via principale: respingere le domande tutte di cui all'opposizione avversaria in quanto infondate per i motivi esposti negli scritti difensivi della #### soc. coop e, conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando il medesimo definitivamente esecutivo; Nel merito in via subordinata: nella denegata ipotesi, nella quale il Tribunale non ritenesse di confermare il decreto ingiuntivo opposto, respingere comunque le domande tutte di cui all'opposizione avversaria così come sopra richiesto e formulato in quanto infondate per i motivi esposti negli scritti difensivi della #### soc. coop e, conseguentemente, accertare e dichiarare che il credito vantato dalla #### soc. coop. nei confronti del signor ### ammonta ad € 129.158,17,-- oltre agli interessi al tasso nominale annuo del 6,50% a far data dal 14.09.2013 al saldo effettivo, oltre alle spese legali liquidate in fase monitoria ed alle spese successive occorrende - ovvero a quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia -; condannare il signor ### al pagamento in favore della #### soc. coop. dell'importo di € 129.158,17,-- per capitale - o a quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia - oltre agli interessi al tasso nominale annuo del 6,50% a far data dal 14.09.2013 al saldo effettivo, oltre alle spese legali liquidate in fase monitoria ed alle spese successive occorrende. 
In ogni caso: con rifusione di spese, diritti e onorari della presente vertenza e del procedimento monitorio. 
In via istruttoria subordinata: Nella denegata ipotesi nella quale il giudicante ritenesse di accogliere la richiesta di CTU formulata da controparte e senza che ciò possa costituire inversione dell'onere della prova, la #### soc. coop. chiede che l'elaborato peritale verifichi la correttezza del calcolo degli interessi e del saldo dei conti dedotti in giudizio, accollando interamente tutte le relative spese in capo all'opponente, avendo quest'ultimo sollevato un'eccezione manifestamente pretestuosa e strumentale, e nominando sin d'ora quale proprio CTP il Dott. ### C/O soc. ### s.r.l. Ortona.” RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE A) Allegazioni delle parti e cenni processuali: Su conforme richiesta dell'odierna banca opposta il Tribunale di ### ha emesso il decreto ingiuntivo n. 3013/2013 del 4.12.2013, ingiungendo al signor ### in forza dell'inadempimento allegato con riferimento al contratto di mutuo fondiario con garanzia ipotecaria del 21.8.2008 (allegato n. 1 del fascicolo monitorio), revocato con lettera del 15.7.2013 (allegato n. 2 del fascicolo monitorio), il pagamento della somma di € 129.158,17 (giusto saldo conto del 13.9.2013) dichiarato conforme ai sensi dell'art. 50 TUB (allegato n. 7 del fascicolo monitorio), oltre interesse annuale del 6,50% dal 14.9.2013 al saldo, oltre le spese di procedura (liquidate in € 2.138,00, oltre accessori). 
Avverso detto decreto ingiuntivo, munito della provvisoria esecutorietà, il signor ### ha svolto tempestiva opposizione, eccependo: - che da una analisi preliminare sul contratto di conto corrente n. 03/01/20.125-5 (sul quale è confluita la somma di cui al mutuo ipotecario - cfr. art. 1 del contratto), sul contratto di conto corrente n. 03/01/00.245-7 e sul contratto di mutuo fondiario (con il numero 06/01/10.479-9) relativamente ai tassi e alle competenze applicate dalla banca risulterebbero “anomalie varie”; - che la banca, con riferimento al mutuo fondiario, avrebbe applicato un tasso di interesse ultralegale, pretendendo anche il pagamento di commissioni e spese, in violazione del tasso legale fissato con ### del Ministero dell'### e delle ### e, quindi, dell'art. 1284 c.c., secondo cui gli interessi superiori alla misura legale devono essere pattuiti per iscritto; - che, quindi, sarebbe opportuno disporre una CTU contabile diretta a determinare quale sia stato l'effettivo tasso d'interesse applicato al finanziamento oggetto di causa e per verificare se tale tasso sia stato superiore a quello previsto con il DM 20.12.2000; - che solo attraverso questa determinazione, che “di certo l'opponente non può fornire”, sarebbe possibile accertare il rispetto, o meno, dei limiti stabiliti dall'art. 2 comma 4 della legge n. 108/1996 per la determinazione degli interessi, la nullità delle cui clausole comunque si eccepirebbe; - che apparirebbe “di tutta evidenza quindi che i conteggi effettuati dall'odierna opposta siano errati - in quanto sono conteggiati importi che hanno alterato la posizione contabile a vantaggio dell'istituto - e che pertanto il credito azionato sia sprovvisto di certezza e liquidità, presupposti necessari ex art. 633 cpc per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto - fondato su una certificazione erronea dell'istituto di credito”, che meriterebbe pertanto ad essere revocato; - che l'onere della prova del credito, causa l'inversione per effetto dell'opposizione, spetterebbe all'istituto di credito, prova comunque non fornita con l'estratto conto riassuntivo prodotto nella fase monitoria in relazione al tasso d'interesse applicato; - che dall'analisi preliminare condotta sul contratto di mutuo emergerebbe che la banca al momento della stipula del contratto di finanziamento abbia applicato un tasso superiore al tasso di soglia, da cui discenderebbe ex art. 1815 comma 2 la “nullità della convenzione relativa agli interessi per le aperture di credito, dovuti dal signor ### e quindi la perdita totale del diritto agli stessi da parte dell'istituto di credito.”; - che in ogni caso il superamento del tasso di soglia rilevato provocherebbe un usurarietà sopravvenuta, con conseguente integrazione automatica del rapporto di mutuo ipotecario ai sensi dell'art. 1339 c.c. con la norma inderogabile che determina i tassi soglia; - che il mutuo ipotecario sarebbe totalmente o parzialmente nullo o invalido (art.  1419 c.c.) con riferimento: - alle clausole di rinvio agli usi in riferimento ai tassi, prezzi e condizioni contrattuali “fatte eventualmente sottoscrivere”; alle clausole contrattuali afferenti prezzi e condizioni più sfavorevoli rispetto a quelli in qualunque modo pubblicizzati o pattuiti con il cliente ai sensi dell'art. 117 TUB; - alle clausole relative al diritto dell'istituto di modificare unilateralmente il contenuto del contratto in senso sfavorevole al cliente; - alle clausole abusive o vessatorie contenute nei contratti di cui il cliente non ha ottenuto una chiara informazione; - alle clausole non debitamente sottoscritte con riferimento al tasso ultralegale anatocistico e agli altri oneri cd. accessori; - alle clausole relative all'applicazione delle valute; - che, inoltre, l'istituto avrebbe omesso l'invio delle comunicazioni riepilogative annuali ai sensi della legge n. 154/1992; - che il contratto di mutuo sarebbe anche nullo per inosservanza del principio di buona fede, dal “momento che il sacrificio dell'istituto di credito per l'erogazione del credito diventa un onere di ben più vaste proporzioni a danno del cliente.”; - che l'intimata decadenza dal beneficio del termine con contestuale concessione di un brevissimo tempo per l'integrale adempimento costituirebbe violazione della buona fede contrattuale, con conseguente diritto al risarcimento del danno extracontrattuale sofferto dal cliente; - che gli interessi allo scoperto applicati dalla banca sul conto corrente 03/01/00.245-7 , intestato alla “ditta individuale ### des ### & CO“, e sul conto corrente n. 03/01/20.125-5, intestato al signor ### sarebbero superiori al tasso legale fissato con ### del Ministero dell'### e delle ### ciò in quanto alcuna convenzione di tasso ultralegale sarebbe rinvenibile nei relativi contratti; - che, inoltre, la banca su entrambi i rapporti di conto corrente avrebbe applicato la capitalizzazione trimestrale degli interessi creditori in totale dispregio di quanto previsto dall'art. 25 comma 2 del decreto legislativo n. 342/1999, anche perché il rispetto formale della delibera del ### del 9.2.2000 nel caso di specie, di fronte alla sproporzione tra interessi debitori e creditori, sarebbe una mera apparenza; - che, infine, anche l'applicazione delle commissioni di massimo scoperto sarebbe illegittima in quanto non prevista nei contratti di apertura di credito in conto corrente. 
Allegando all'atto di citazione il decreto ingiuntivo notificato e una “pre-analisi” non sottoscritta, l'opponente formulava, oltre alle conclusioni di merito trascritte in epigrafe, anche istanza cautelare ex art. 649 cpc. 
Instaurato il contraddittorio sull'istanza cautelare (cfr. decreto di data 18.3.2014), si costituiva l'istituto di credito opposto, dapprima per la fase cautelare e poi anche per la fase di merito, deducendo: - che la cosiddetta “analisi preliminare”, priva di data e sottoscrizione, avulsa da ogni esame del concreto rapporto bancario soggetto ab giudizio, non costituirebbe alcuna prova scritta ai sensi dell'art. 649 cpc; - che la misura degli interessi era oggetto della pattuizione di cui all'art. 1 del contratto di mutuo, la cui determinazione è ancorata al parametro esterno ### 6m/### nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 117 TUB e art. 1346 c.c.; - che le spese e le commissioni erano previste nell'art. 2 del contratto, gli interessi di mora nell'art. 3, con approvazione delle clausole anche ai sensi dell'art. 1341 c.c.; - che la banca in alcun modo avrebbe applicato un tasso usurario oltre soglia; - che la perizia di parte, successivamente prodotta (nel sub procedimento afferente all'istanza di sospensione ex art. 649 cpc), poggerebbe su metodologie errate; - che l'unico tasso da prendere in considerazione ai fini della verifica del rispetto dei tassi di soglia usura sarebbe quello nominale pattuito, maggiorato dei soli eventuali costi accessori (commissioni, spese per assicurazioni obbligatorie), senza cumulo del tasso nominale con quello di mora; - che la funzione dell'interesse di mora è diversa da quella remunerativa del tasso nominale, che trova applicazione nella fase fisiologica del rapporto; il tasso di mora, che troverebbe invece applicazione nella fase “patologica” del rapporto e che avrebbe non una funzione remunerativa/corrispettiva, ma sanzionatoria dell'inadempimento del mutuatario, non verrebbe mai congiuntamente applicato al tasso corrispettivo; i tassi di mora, poi, non verrebbero presi in considerazione per il calcolo del ### i tassi soglia non sarebbero comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti; - che il tasso soglia previsto nel DM 20.12.2007 (allegato n. 21 di parte opposta) per il mutuo a tasso variabile era del 8,625%, mentre l'interesse applicato nel contratto era del 6,50%, quindi ampiamente rispettoso del limite; - che al tasso soglia, nell'ipotesi di renderlo applicabile anche al tasso di mora, dovrebbe aggiungersi quantomeno la maggiorazione del 2,1% giusto rilevamento statistico risalente all'anno 2002 e richiamato nei DM di rilevazione trimestrale e dai chiarimenti della ### d'### - che nel caso di specie la soglia ammonterebbe pertanto a 11,775%, per cui il tasso di mora contrattuale, fissato al 10,50% sarebbe ampiamente rispettoso; - che, peraltro, qualora anche il tasso di mora dovrebbe considerarsi oltre soglia e, quindi, usurario, solo la relativa clausola dovrebbe ritenersi nulla, con conseguente eliminazione soltanto di quelli importi richiesti dalla banca a titolo di mora; - che, infine, nello svolgimento concreto del rapporto la banca mai avrebbe applicato un tasso superiore alla soglia del 8,625%; - che le dedotte nullità del contratto, formulate in modo generico e apodittico, sarebbero comunque infondate: nessuna clausola rinvierebbe agli usi per la determinazione degli interessi, al cliente non sarebbero mai state applicate, in corso di rapporto, condizioni più sfavorevoli, ma semmai più favorevoli, in quanto la banca dal 1.1.2009 avrebbe ridotto la maggiorazione rispetto all'### contrattualmente prevista diminuendola dal 1,500% al 1,250% ( piani di ammortamento sub allegato n. 4 della comparsa); il contratto non prevedrebbe alcuna clausola di modificazione unilaterale del contratto; la banca avrebbe fornito al cliente i documenti di sintesi previsti (allegato n. 6 di parte opposta) e le comunicazioni periodiche previste dal TUB (allegato n. 7); nel contratto di mutuo non vi sarebbe alcuna previsione di valuta o capitalizzazione di interessi, in quanto invero non si tratterebbe di un apertura di credito in conto corrente; il credito ingiunto, infine, deriverebbe dal fatto che il cliente da oltre 4 anni non avrebbe più versato alcuna rata in restituzione del capitale mutuato, circostanza che spiegherebbe l'ammontare del debito addirittura superiore alla somma mutuata; - che la banca avrebbe tentato per quattro anni, in cui l'inadempimento del cliente si era sempre più conclamato, a conservare il contratto, inviando numerosi solleciti, scritti e orali, a cui, però, l'opponente non avrebbe dato riscontro; ancora nel recedere dal contratto, la banca avrebbe riconosciuto al cliente un termine di 36 gg., quindi un termine bene maggiore rispetto a quello previsto dalla legislazione in materia. 
La banca opposta rassegnava, quindi, le conclusioni, nel merito come trascritte in epigrafe. 
Con ordinanza del 27.6.2014 veniva rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. 
Con ordinanza del 20.3.2015, rigettate implicitamente le richieste di CTU e di ordine di esibizione, veniva fissata l'udienza del 3.12.2015 per la precisazione delle conclusioni. 
B) Le ragioni di fatto e di diritto della decisione: Va premesso che il procuratore della parte opposta in sede di precisazione delle conclusioni (udienza del 3.12.2015), a ciò espressamente autorizzato dal Giudice, ha ritirato il fascicolo di parte cartaceo della causa di opposizione (cfr. sottoscrizione per “ritiro fascicolo” sul frontespizio della cartella d'ufficio). Il fascicolo di parte non è stato restituito, né insieme al deposito della comparsa conclusionale né successivamente, come confermato anche dallo storico del fascicolo di competenza della cancelleria. 
All'atto della presente decisione, quindi, il fascicolo cartaceo di parte opposta non si rinviene.  ### univoca giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. ordinanza n. 26030 del 10 dicembre 2014 e sentenza n. 10741 del 25 maggio 2015), in caso di mancata restituzione del fascicolo di parte, ritualmente ritirato, entro il termine previsto dall'art.  190 cpc, il Giudice non è tenuto, in difetto di annotazioni di cancelleria e/o di altre allegazioni indiziarie necessitanti un accertamento ulteriore, a rimettere la causa sul ruolo per consentire alla parte di ovviare alla carenza riscontrata, ma, anzi, ha il dovere di decidere la causa prescindendo dai documenti contenuti in detto fascicolo, salva la facoltà della parte di riprodurlo in grado d'appello. 
La causa va, quindi, decisa alla luce della documentazione allegata al ricorso monitorio (il cui fascicolo cartaceo di parte risulta agli atti) e l'ulteriore documentazione prodotta e dall'opponente fino all'udienza di trattazione ex art. 183 cpc (non risultano successive produzioni documentali dal fascicolo telematico) e dall'opposta con la memoria ex art.  183 comma 6 n. 2 cpc (l'allegato n. 27, costituito dal bonifico bancario di versamento della somma mutuata sul conto corrente indicato nel contratto di mutuo). 
Va ulteriormente premesso, che l'attore in opposizione, laddove (alle pagine 2, 9, 10 e 11) allega che la banca opposta avrebbe applicato tassi ultralegali senza pattuizione scritta, in violazione dell'art. 1284 c.c., nonché capitalizzato interessi, in violazione dell'art. 1283 c.c., con riferimento non solo al contratto di mutuo fondiario con garanzia ipotecaria di cui al decreto ingiuntivo opposto, ma anche con riferimento al contratto di conto corrente n. 03/01/20.125-5, intestato all'opponente, e a quello contrassegnato con il numero 03/01/00.245-7, intestato alla società „### des ### & CO“, non rassegna conclusioni coerenti o intelligibili. 
Infatti, le conclusioni di cui all'atto di citazione in opposizione, mai precisate e/o modificate entro i termini di rito, attengono tutte al rapporto di mutuo ipotecario, anche laddove l'utilizzo di termini al plurale (“citati rapporti in narrativa”) parrebbe a prima lettura rinviare o comprendere anche detti rapporti di conto corrente. Gli accertamenti richiesti nelle conclusioni sono tutti ancorati al dedotto rapporto di mutuo, per cui vi è una discrepanza tra allegazioni in fatto e conclusioni rassegnate che non consente a questo Giudice a decidere su rapporti diversi da quelli dedotti dall'opposta con il ricorso monitorio. 
A prescindere da ciò, anche laddove si dovesse ricomprendere nelle conclusioni una domanda di accertamento e di ripetizione di indebito attinente ai rapporti di conto corrente sopra citati, la stessa sarebbe comunque infondata nel merito. 
In primo luogo, infatti, il rapporto di conto corrente contrassegnato con il numero 03/01/00.245-7 parrebbe intestato a una persona terza, ovvero alla „### des ### & CO“. 
Non si tratta, come invece pare sostenere l'opponente, di una ditta individuale, ma di una società in accomandita semplice (lo si ricava dalla ragione sociale), in nome e per conto della quale, però, l'opposizione non viene svolta. 
In secondo luogo, poi, con riferimento a tali rapporti, che sono distinti dal rapporto di mutuo oggetto del decreto ingiuntivo, sia per titolo giuridico sia per oggetto della pretesa, non opera l'inversione di ruolo tipica del procedimento in opposizione a decreto ingiuntivo. Per detta domanda, anche qualora interpretata come domanda o eccezione riconvenzionale, l'opponente ha l'effettivo ruolo di attore in senso sostanziale, con l'onere di prova conseguente. 
Spettava, quindi, all'opponente la produzione in giudizio della documentazione contrattuale pertinente (in primis, la produzione in giudizio dei contratti di conto corrente). Tale documentazione non è allegata alla perizia di parte che ha esaminato esclusivamente il contratto di mutuo ipotecario. Il documento detto “analisi preliminare”, privo di data e di sottoscrizione, non ha allegati ed è del tutto oscuro sia con riguardo a metodologie eseguite sia a documenti esaminati, sicché non vale neppure come indizio di prova.  ### va ora condotto sul contratto di mutuo fondiario del 21.1.2008 (allegato n. 1 del fascicolo monitorio). 
Con riferimento al mutuo di € 120.000,00, messo a disposizione del mutuatario con bonifico sul conto corrente n. 03/01/20125-5, intestato all'opponente (cfr. anche la prova documentale sub allegato n. 27 della parte opposta), il contratto prevede all'art. 1 un tasso nominale annuo di 6,500 %, corrispondente al tasso di riferimento ####/### (= giorni), media dei mesi di giugno e dicembre antecedenti la stipula del contratto, maggiorato di 1,500%, arrotondato al successivo ¼ di punto. Il tasso di riferimento alla stipula veniva indicato al 4,823%. Le parti, poi, pattuivano la variabilità del tasso, ancorato al tasso ####/### - media di giugno - dicembre, con adeguamento semestrale al 1.1. e al 1.7. di ogni anno, con arrotondamento al successivo ¼ di punto.  ###. 1 elenca, poi, analiticamente gli ulteriori oneri a carico del mutuatario, che portano il tasso annuo effettivo globale ### al 6,771% alla data di stipula del contratto. Trattandosi di tasso variabile, anche esso è soggetto alla variazione semestrale secondo i criteri fissati per il tasso nominale. 
All'art. 2 è regolato il piano di ammortamento. La restituzione doveva avvenire con 40 rate semestrali, il cui importo era previsto, alla stipula del contratto, in € 5.403,37. 
Trattandosi di contratto a tasso variabile, le parti convenivano che anche l'ammontare delle rate, rimanendo unico il numero, poteva variare giuste le variazioni del tasso nominale. Con la firma del contratto, il mutuatario confermava anche di avere ricevuto il piano di ammortamento. 
All'art. 3 le parti pattuivano il tasso di mora, costituito dal tasso nominale vigente al momento del ritardato pagamento, della risoluzione del contratto, etc., maggiorato del 4%. Il tasso di mora pattuito alla stipula del contratto ammontava, pertanto, a 10,5% (cfr. anche la clausola contrattuale art. 6 attinente alla garanzia ipotecaria).  ### lamentava nell'atto introduttivo, successivamente precisato con riferimento all'affermato carattere usurario delle clausole di determinazione degli interessi con la memoria di replica autorizzata di data 12.5.2014 (dimessa nel corso del sub-procedimento relativo all'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto): a) che la banca avrebbe applicato un tasso di interesse ultralegale, pretendendo anche il pagamento di commissioni e spese, in violazione del tasso legale fissato con ### del Ministero dell'### e delle ### e, quindi, dell'art.  1284 c.c., secondo cui gli interessi superiori alla misura legale devono essere pattuiti per iscritto: Le parti hanno espressamente convenuto, agli artt. 1, 2 e 3 del contratto, l'applicazione di un tasso corrispettivo superiore al tasso legale. La determinazione della variabilità del tasso e della sua misura corrisponde ai criteri di trasparenza e di prevedibilità di cui alle disposizioni in materia di contratti bancari (###, per cui il contratto rispetta appieno l'esigenza di cui all'art. 1284 comma 3 c.c.. 
La doglianza sul punto dell'opponente è contraddetta dalla documentazione allegata al ricorso monitorio e va, pertanto, rigettata.  b) che il contratto di mutuo presenterebbe profili di usura oggettiva e soggettiva dall'origine, cioè dal momento della stipula del contratto, in quanto il tasso di mora del 10% supererebbe il tasso soglia del 8,63% (usura oggettiva) e il tasso corrispettivo supererebbe il ### (usura soggettiva): Parte opponente, nella memoria del 12.5.2014, nel sostenere il carattere usurario del contratto, si basa essenzialmente sull'elaborato peritale a firma di ### definito nell'elaborato “perito e tecnico contabile in materia bancaria”, di data 10.2.2014 (dimesso all'udienza del 10.4.2014). 
Detta perizia dalla pagina 1 alla pagina 7 contiene generiche considerazioni in tema di contratto di mutuo, non attinenti al caso di specie. 
Nel quadro riassuntivo delle condizioni contrattuali il perito indica erroneamente il tasso di mora in un 10%, laddove questo ammonta a 10,5% (tasso nominale del 6,5% maggiorato di 4%). 
Nel proseguo, l'analisi del perito si sofferma a lungo e principalmente sulla problematica dell'asserito effetto anatocistico dell'ammortamento “alla francese”, che seguirebbe una capitalizzazione “d'interesse composto” a rata fissa, in cui il tasso d'interesse effettivo sarebbe superiore a quello dichiarato nel contratto attraverso una formula matematica attuariale, in violazione del divieto di cui all'art. 1283 c.c.. 
Tuttavia, né nell'atto introduttivo né nella memoria autorizzata del 12.5.2014 né nelle memorie ex art. 183 comma 6 cpc l'opponente ha mai allegato, con riferimento al contratto di mutuo fondiario oggetto del decreto ingiuntivo, una doglianza di violazione dell'art. 1283 c.c. da parte della banca opposta. Né ha dedotto che attraverso un effetto anatocistico nascosto, derivante secondo il perito di parte in generale dall'applicazione dell'ammortamento cosiddetto alla francese, il tasso nominale e quello effettivo annuo globale sarebbero stati indicati erroneamente, non tenendo conto dell'effetto di matematica attuariale descritto in perizia, per cui sotto questo profilo il contratto, meglio le clausole di determinazione degli interessi, s'esporrebbero a nullità parziali per indeterminatezza.  ### non ha, cioè, allegato negli atti difensivi la nullità parziale del contratto sotto questo profilo. 
Pure dovendosi in tema di nullità negoziali spingere l'esame del Giudice oltre a quanto risulta espressamente dagli atti difensivi per spostarsi anche all'esame dei documenti contrattuali, l'affermazione contenuta nella perizia di parte, secondo cui l'ammortamento a rate costanti per la durata dell'intero rapporto di mutuo a tasso variabile necessariamente conterebbe una violazione dell'art. 1283 c.c. si risolve in una petizione di principio, perché ben può essere il piano di ammortamento “alla francese”, in cui, cioè, la rata costante (sia per ammontare sia per numero), soggetta a revisione periodica al variare del tasso variabile, nel contenere in sé una parte di interesse e una parte di capitale (decrescente la misura degli interessi, accrescente la parte capitale), rispettoso del divieto della capitalizzazione degli interessi di cui all'art. 1283 c.c.. 
Anche la giurisprudenza di merito, condivisa da questo Giudice, non afferma la tesi dell'illegittimità tout court dell'ammortamento alla francese, né sotto il profilo qui non correttamente dedotto della violazione del divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c. né sotto quello, genericamente allegato dall'odierno opponente con riferimento all'indeterminatezza, e quindi nullità, della determinazione del tasso d'interesse nominale :“con il termine "piano di ammortamento alla francese" (ovvero "a rata costante") dovrebbe intendersi unicamente il piano che preveda rate di rimborso costanti nel tempo, ipotesi all'evidenza consentita solo in caso di mutui a tasso fisso; tale espressione (e metodologia) viene tuttavia estesa anche ai mutui a tasso variabile, con la particolarità che il piano di ammortamento è simulatamente calcolato sulla base del tasso vigente alla data di stipulazione (come se dovesse rimanere costante), e ciò consente di individuare, in ciascuna rata, la quota di capitale in restituzione (tanto che a volte il piano di ammortamento in tali casi riguarda il solo capitale), potendosi poi conteggiare per ciascuna rata la quota di interessi, in base al tasso variabile, sul capitale via via residuo al netto delle restituzioni di capitale effettuato con le rate precedenti (ne conseguiranno rate non costanti nella loro entità). In ogni caso la "condizione di chiusura" risponde a una precisa regola matematica, e il ### nel caso di specie, ha riscontrato il rispetto da parte della banca di quella precisa "condizione di chiusura" che nell'ammortamento alla francese viene definita "condizione iniziale"; il CTU ha rilevato che la formula matematica in questo caso "utilizza la legge di sconto composto", ma unicamente al fine di individuare la quota capitale da restituire in ciascuna delle rate prestabilite (criterio che in alcun modo si pone in danno del mutuatario, essendo assicurato e agevolmente verificabile - che la somma di tali quote sia pari all'importo mutuato), mentre non va ad incidere sul separato conteggio degli interessi, che nel piano di ammortamento alla francese risponde alle regole dell'interesse semplice”. (Tribunale di Milano, sentenza 5 maggio 2014). 
Invero, l'opponente non ha indicato, neppure genericamente, che il paventato meccanismo anatocistico dell'ammortamento alla francese applicato dalla banca avrebbe comportato l'indeterminatezza della misura del tasso corrispettivo (### indicato in contratto e che, conseguentemente, si sarebbe violato il principio di legalità di cui all'art. 1284 c.c.. 
Peraltro, la perizia di parte si limita a calcolare un danno “futuro” derivante dall'anatocismo nascosto del piano di ammortamento de quo, basandolo si un “TAN di previsione” del 2,1571% a partire dal 30.6.2010 (momento dal quale l'opponente è rimasto definitivamente moroso - circostanza peraltro non contestata e emergente dalla stessa perizia di parte opponente), senza peraltro esaminare compiutamente il piano di ammortamento allegato al contratto e verificare, su di esso, se vi sia una effettiva discordanza tra l'interesse dichiarato in contratto e l'interesse risultante dal meccanismo di ammortamento in concreto utilizzato. 
In conclusione, di “interesse composto” si può parlare solo quando gli interessi maturati sul debito in un dato periodo si aggiungono al capitale, andando così ad aumentare la base di capitale produttiva di ulteriori interessi. Ma ciò non avviene nell'ammortamento de quo a rata costante, perché gli interessi di ciascun periodo vengono calcolati sulla basa costituita solo da capitale residuo, alla scadenza della rata gli interessi non vengono capitalizzati, ma devono essere pagati come quota interessi, e il pagamento a scadenza del periodo riduce il capitale produttivo di interessi nel periodo successivo. 
Con riferimento al carattere usurario del mutuo la perizia di parte dalla pagina 18 alla pagina 31 offre una interpretazione della legge in tema di usura, un'illustrazione del metodo di rilevamento del tasso di soglia e un excursus giurisprudenziale su varie questioni attinenti al reato d'usura, senza mai procedere all'esame della concreta fattispecie. 
A pagina 32 il perito di parte, nel rendersi interprete della sentenza n. 350 del 9 gennaio 2013 della Suprema Corte, incorre in errore, laddove afferma che la Suprema Corte avrebbe sostenuto che “infatti, il tasso del mutuo è comunque da considerarsi usurario se la somma tra gli interessi convenzionali, cioè quelli dalla banca richiesti come corrispettivo per il prestito, e quelli moratori fissati nel contratto di mutuo, cioè dovuti dal mutuatario nel caso di ritardato pagamento, supera il tasso soglia di usura stabilito dalla legge.” Di ciò non vi è traccia nel pronunciamento della Suprema Corte citato. 
Che non si possano cumulare i tassi corrispettivi con quelli fissati a titolo di mora, al fine della verifica del rispetto della legislazione anti usura (art. 1815 c.c.), discende direttamente dalla circostanza che i tassi non si applicano cumulativamente, ma quelli corrispettivi, che costituiscono la remunerazione della banca per il prestito erogato e che trovano applicazione fino a quando il mutuatario è fedele ai suoi doveri contrattuali, viene interamente sostituito dal tasso di mora per il caso e dal momento dell'inadempimento del cliente, assolvendo, quindi, ad una funzione risarcitoria e sanzionatoria dell'inadempimento del contraente. 
In realtà, lo stesso perito poi pare non cumulare i due interessi (cfr. scheda a pagina 32 della perizia). 
Il perito, poi, pare sostenere che il tasso nominale del 6,5% (che, in realtà, in corso di rapporto e sensibilmente diminuito, come emerge dagli aggiornamenti del piano di ammortamento allegati alla perizia di parte), in quanto superava all'origine il ### rilevato (indicato in 5,750%), per ciò soltanto incorrerebbe in usura soggettiva, pure essendo rispettoso del tasso soglia (indicato dal perito di parte in 8,630% mentre l'opposta lo indica leggermente più basso con il 8,625%). 
Tuttavia, in assenza di qualsiasi allegazione di parte opponente, secondo cui l'istituto di credito avrebbe sfruttato una particolare condizione soggettiva del mutuatario a suo svantaggio nella determinazione dell'ammontare del tasso nominale, non può condividersi l'apodittico assunto del perito secondo cui il fatto che la banca abbia applicato un tasso nominale leggermente sopra il tasso medio rilevato nel periodo, che è l'espressione della media dei tassi applicati dal sistema bancario nazionale per una determinata operazione finanziaria, darebbe, per ciò solo, luogo ad una situazione di usura soggettiva. Una simile affermazione non può proprio desumersi alla luce del dettato normativo positivo di cui all'art. 644 comma 3 cp, secondo cui sono considerati usurari anche gli interessi inferiori al tasso soglia, qualora, con riferimento anche al tasso medio dell'operazione finanziaria e “avuto riguardo alle concrete modalità del fatto”, qualora gli interessi risultino “comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, …, quando chi li ha dati o li ha promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria.” Nel corso del procedimento parte opponente nulla ha allegato sotto il profilo delle proprie condizioni soggettive di difficoltà al momento della stipula del contratto, nulla ha allegato ca. le concrete modalità del fatto costituente reato, etc.. 
Il mero fatto del superamento del tasso medio, peraltro modesto, non è sufficiente ad integrare la condotta illecita prevista e punita dall'art. 644 comma 3 cp. 
Ma anche l'affermazione del perito, secondo cui la banca sarebbe incorsa in usura oggettiva, non merita accoglimento per le seguenti ragioni. 
Va premesso che anche il perito di parte sostiene l'usurarietà con solo riferimento al tasso di mora (peraltro indicato in modo erroneo, come detto, in quanto era alla stipula del contratto del 10,5 % e non del 10%). 
Questo Giudice, peraltro, non condivide la tesi (sostenuta dall'opposta negli scritti difensivi) secondo cui al tasso medio rilevato dalla ### d'### per rendere comparativi i tassi corrispettivi e quelli di mora, dovrebbe applicarsi l'aumento del 2,1% come da rilevazione statistica del 2002. Ciò in quanto tale assunto non poggia su alcuna disposizione normativa e, da un punto di vista pratico, il rilevamento statistico risale ormai a oltre un decennio addietro senza mai essere stati rinnovato. 
Questo Giudice, invece, accede alla tesi secondo cui il tasso di mora non soggiace rigidamente ai limiti delle soglie elaborate dagli enti amministrativi a ciò preposti (### d'### e Ministero dell'### e delle ### sulla base della legislazione antiusura (legge n. 108/1996) per l'evidente diversità ontologica tra i due tipi d'interesse (remunerativo/corrispettivo l'uno, risarcitorio/sanzionatorio l'altro), per la non comparabilità pertanto dei due tassi d'interesse che ne scaturiscono e la non assoggettabilità del tasso di mora alle rigide gabbie costituite dalle soglie indicate per i singoli rapporti finanziari. 
Il dato normativo di partenza è costituito dall'art. 644 cp, come sostituito dall'art. 1 della legge 7 marzo 1996, n. 108, che definisce il delitto di usura quale “dazione o promessa, … in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, di interessi o altri vantaggi usurari …”. ###. 1815 comma 2 c.c. sanziona, poi, con la nullità la clausola contenete la pattuizione di interessi usurari. ###. 2 comma 1 della legge 108/1996 rimette al Ministero dell'### e delle ### sentita la ### d'### il compito di rilevazione trimestrale del ### (comprensivo di commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse). Il tasso medio così rilevato per ogni categoria di operazione finanziaria doveva essere inizialmente aumentato della metà per aversi il tasso soglia oltre il quale il tasso doveva oggettivamente considerarsi usuraio ai sensi dell'art. 644 comma 3 cp. In seguito alla novella di cui al DL n. 70/2011 (art. 8 comma 5 lettera d), al fine di questa determinazione, oggi il ### deve essere aumentato di un quarto, maggiorato di più 4 punti percentuali.  ###. 1 comma 1 del DL 394 del 29 dicembre 2000, che forniva una interpretazione autentica della legge n. 108/1996, ha precisato, poi, ai fini dell'applicazione dell'art.  644 cp e dell'art. 1815 comma 2 cc s'intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento. 
Le istruzioni della ### d'### susseguitesi nel 2009 e con nota del 3.7.2013, escludono dal rilevamento dei tassi effettivi globali espressamente i tassi di mora e gli oneri assimilabili, comprendendovi tutti gli oneri connessi all'erogazione del credito. 
Dal 25.3.2011 anche i ### ministeriali di pubblicazione dei rilevamenti espressamente specificano che i tassi medi effettivi globali “non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per il caso di ritardato pagamento.” In giurisprudenza di merito, sostanzialmente, si contrappongono due tesi di fondo: - un primo filone afferma che gli interessi moratori concorrono a determinare il tasso effettivo globale dovuto dal cliente per l'erogazione del credito. I sostenitori di questa tesi fanno leva anche su alcuni arresti della giurisprudenza di legittimità (sentenza n. 5286 del 22 aprile 2000), che si è espressa in senso favorevole all'equiparabilità degli interessi moratori e corrispettivi, basata su un principio di omogeneità di trattamento, pure nella diversità di funzione (l'assunto è ripreso, talvolta anche incidentalmente, nella sentenza n. 29/2002 della Corte Costituzionale e nelle successive decisioni della Corte di ### sentenze n. 5324/2003, n. 603/2003 e n. 350/2013). In secondo luogo la previsione di cui all'art. 644 cp sarebbe onnicomprensiva degli oneri rilevanti ai fini della punibilità della fattispecie di reato; il quarto comma, cioè, nell'imporre di tenere conto di tutte le commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese collegate all'erogazione del credito, vi includerebbe anche quanto pattuito a titolo di mora; in terzo luogo, la tesi troverebbe anche conferma testuale nel citato art. 1 comma 1 del DL n. 394/2000, dove la locuzione interessi promessi o comunque convenuti “a qualunque titolo” consentirebbe di includere negli interessi rilevanti, per il superamento del tasso soglia, anche quelli di mora; - sulle conseguenze, che ne derivano, questo filone giurisprudenziale offre soluzioni diverse: c'è chi somma addirittura al tasso corrispettivo quello moratorio per poi raffrontarlo al tasso soglia degli interessi corrispettivi oggetto di rilevazione trimestrale; altra parte, pure prendendo atto della non cumulabilità dei due tassi, sposta la valutazione sull'effettivo sviluppo del rapporto, esigendo che il tasso di mora, che verrà applicato solo sullo scaduto con conseguente aumento dell'onerosità per il debitore, deve essere comunque contenuto nella forbice tra il tasso medio e il tasso soglia; altri ancora ipotizzano una serie di scenari diversi di ogni fase di sviluppo del rapporto per ritenere, che anche la sola verificazione di una delle ipotesi, comporti l'applicazione della sanzione di nullità di cui all'art. 1815 comma 2 cc della clausola di determinazione degli interessi, corrispettivi e moratori. Altri ancora, pure affermando che i tassi moratori rilevano ai fini della verifica dell'usura, sostengono che il raffronto non può essere con il tasso soglia determinato solo per gli interessi corrispettivi, ma con una soglia ad hoc, determinata maggiorando il ### del 2,1%, cioè del risultato dell'indagine statistica a cui si è già sopra accennata (cfr. in tal senso Tribunale di Milano, ### sentenza del 3 dicembre 2014); infine, vi è che ritiene che la nullità, in caso di superamento della soglia, comunque determinata, investa solo la mora; solo, cioè, la pattuizione ca. il tasso di mora sarebbe nulla, con salvezza della pattuizione in ordine al tasso corrispettivo (cfr., ad esempio, Tribunale di Venezia, sentenza del 15 ottobre 2014; Tribunale di ### sentenza del 24 febbraio 2015); mentre altri ancora sostengono che il superamento del tasso soglia per effetto di un qualsiasi onere, quindi anche quello moratorio, connesso all'erogazione del credito implichi sempre la conversione del rapporto da oneroso a gratuito (cfr. Tribunale di Padova, sentenza del 13 maggio 2014); - diametralmente opposto è il secondo filone giurisprudenziale, che sostiene l'irrilevanza del tasso di mora ai fini della determinazione del tasso effettivo globale e, di conseguenza, ai fini della verifica dell'usura; l'impianto normativo in materia di usura, si afferma, fa riferimento alle prestazioni di natura “corrispettiva” gravanti sul mutuatario nella fase fisiologica del rapporto, con la conseguenza che gli oneri previsti per l'eventuale fase patologica, che esulano cioè dalla natura corrispettiva, non rilevano per la rilevazione del tasso “effettivo” da comparare alla soglia; - questo Giudicante ritiene di accedere a questa seconda tesi, che è la più favorevole alla massa dei contraenti rispettosi dei rapporti contrattuali (mentre è meno favorevole ai debitori inadempienti), per i seguenti motivi: 1) è errato il cumulo del tasso corrispettivo con quello di mora, in primo luogo dal punto di vista matematico: il tasso corrispettivo è calcolato, di regola su base annua, sull'intero capitale preso in prestito, mentre gli interessi di mora sono calcolati solo sulla rata scaduta e per i giorni di effettivo ritardo dalla scadenza (la questione non è da confondere, peraltro, con quella della legittimità o meno che vi siano interessi di mora sugli interessi compresi nella rata pagata in ritardo, perché questa va risolta sulla base dell'evoluzione del sistema normativo in tema di anatocismo - art. 1283 c.c. e art. 120 TUB e delibere ###; 2) il riferimento alla locuzione “a qualunque titolo”, contenuto nell'art. 1 comma 1 del DL 394/2000, perché l'art. 644 cp, nel riferirsi nel quarto comma al termine “qualsiasi titolo” , si relaziona espressamente e chiaramente alle “remunerazioni” di cui si deve tenere conto nella determinazione del tasso d'interesse; in applicazione anche del criterio di cui all'art. 12 delle disp. prel. al codice civile e sul presupposto che il legislatore usi i termini tecnici nel significato loro proprio, i termini “corrispettivo” o “remunerazione” evocano un rapporto di sinallagmaticità, cioè di rapporto causale tra prestazioni corrispettive, che non si rinviene con riferimento all'interesse di mora, la cui funzione è quella di predeterminazione preventiva di liquidazione del danno nel ritardo nell'obbligazione pecuniaria e di coercizione indiretta finalizzata a garantire l'adempimento spontaneo del debitore; 3) anche il senso non tecnico della parola “remunerazione” non pare comprendere l'interesse di mora, in quanto nel senso comune remunerazione significa “ricompensa” per un beneficio ricevuto; 4) il dettato di cui all'art. 1 comma 1 del DL n. 394/2000, qualificato dal legislatore come di interpretazione autentica dell'art. 644 cp e della legge n. 108/1996, non può spingersi oltre e non sostituisce o integra la norma che interpreta; peraltro, la volontà del legislatore in quel caso era quella di risolvere problematiche di diritto intertemporale circa l'applicabilità, o meno, degli artt. 644 cp e 1815 comma 2 cc ai rapporti anteriori all'entrata in vigore della legge n. 108/1996, per cui il riferimento della locuzione “a qualunque titolo” agli “interessi” anziché alle “remunerazioni” non è sufficiente per ritenere che il legislatore abbia inteso modificare la normativa base costituita dalla legge n. 108/1996, equiparando gli oneri da inadempimento a remunerazioni e prestazioni corrispettive del credito erogato; 5) l'assoggettamento del tasso di mora al rispetto del tasso soglia presuppone poi una omogeneità tra istituti che non sussiste nella tripartizione tradizionale tra interessi corrispettivi, moratori e compensativi. La mora costituisce una forma di liquidazione preventiva del danno da ritardo nell'adempimento, con funzione deterrente, per cui non può essere considerata un corrispettivo del mutuo, ma un onere del tutto eventuale che viene in rilievo solo in seguito al comportamento inadempiente del mutuatario nella fase patologica del contratto. ###. 644 cp prende in considerazione, come si è detto, solo gli oneri che sono “corrispettivi” o “remunerativi” della dazione di denaro, per cui gli interessi di mora non possono essere soggetti alla disciplina ex art. 1815 comma 2 cc, ma, semmai, a quella di cui all'art. 1384 cc e/o all'art. 33 comma 2 lettera f del decreto legislativo n. 206/2005 (codice del consumo), ricorrendone i presupposti soggettivi; 6) l'esclusione degli interessi moratori dagli oneri rilevanti per la verifica dell'usura trova poi conferma anche nel diritto comunitario, visto che l'art. 19 par. 2 della direttiva 2008/48/CE del 23 aprile 2008 afferma che, in tema di contratti di credito ai consumatori, “al fine di calcolare il tasso annuo effettivo globale, si determina il costo totale del credito al consumatore, ad eccezione di eventuali penali che il consumatore sia tenuto a pagare per la mancata esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi stabiliti nel contratto di credito e delle spese, diverse dal prezzo d'acquisto, che comportano al consumatore all'atto dell'acquisto, in contanti o a credito, di merci o servizi.”; il paragrafo 3 del citato art. 19 precisa, poi, che “il calcolo del tasso annuo effettivo globale è fondato sull'ipotesi che il contratto di credito rimarrà valido per il periodo di tempo convenuto e che il creditore e il consumatore adempiranno ai loro obblighi nei termini ed entro le date convenuti nel contratto di credito.”; 7) gli interessi di mora, che hanno funzione di liquidazione preventiva e forfetaria del danno risarcibile da ritardo, sono assimilabili alle “penali” cui fa riferimento la direttiva citata; 8) la direttiva 2011/7/UE, poi, con riferimento alla lotta ai ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali, è espressione della volontà del legislatore comunitario di non escludere o limitare la possibilità per il creditore, a fronte dell'inadempimento della parte obbligata al pagamento, di tutelarsi mediante pattuizione di interessi moratori; 9) anche la legislazione nazionale, nell'art. 2 bis comma 2 del DL n. 185/2008, convertito nella ### n. 2/2009, ribadisce che ai fini dell'art. 644 cp rilevano “gli interessi, le commissioni e provvigioni derivanti dalla clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione a favore della banca dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente”, escludendo, così, l'interesse di mora; 10) infine, anche il nuovo quarto comma dell'art. 1284 c.c., nel rendere applicabile, dalla data della domanda giudiziale, e per il caso di mancata pattuizione del tasso da parte dei contraenti, il tasso previsto dalla legislazione speciale relativo ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, depone a favore della tesi qui sostenuta, in quanto altrimenti l'ordinamento giuridico entrerebbe in evidente contraddizione, perché il tasso di mora da ritardo commerciale sovente (se non sempre) è più alto del tasso soglia previsto, ad esempio, per il mutuo ipotecario, con l'assurda conseguenza che il medesimo limite numerico è per la legge contemporaneamente usurario nell'un caso e addirittura imposto e legale nell'altro; 11) gli interessi moratori non remunerano il creditore, ma lo ristorano per il protrarsi della perdita di disponibilità di somme di denaro, che subisce a causa dell'inadempimento del debitore e per un periodo di tempo neanche prevedibile (in teoria, fino alla distribuzione del ricavato in sede di esecuzione forzata); il fatto che la penale del saggio d'interesse moratorio possa essere previsto preventivamente, cioè prima dell'inadempimento eventuale alla stipula del contratto, non fa sì che l'obbligazione risarcitoria diventi prestazione corrispettiva del mutuo; 12) l'eventuale eccessività del tasso di mora in concreto applicato bene può trovare rimedio nel ricorso all'art. 1384 cc o con il richiamo della inesigibilità degli interessi eccedenti la soglia usuraria alla stregua del canone di buona fede oggettiva (cfr. Corte di ### sentenza n. 602/2013); 13) infine, l'art. 644 cp è norma penale parzialmente in bianco la cui attuazione precettiva è riferita al meccanismo di determinazione dei tassi soglia, rimessa all'ente amministrativo, che - come si è visto - non include i tassi di mora applicati dal sistema bancario, rendendo così inapplicabile il precetto di cui all'art. 644 al tasso di mora, in quanto la portata precettiva della norma penale non può essere applicata direttamente dall'### e non si possono comparare due valori, cioè ### e tasso di mora con riferimento al tasso soglia rilevato che sono ontologicamente e strutturalmente diversi (cfr. sul punto ampiamente Tribunale di Treviso, sentenza n. 2476 del 12 novembre 2015, ### anche per gli aspetti economici della vicenda). 
La mora, in conclusione, non costituisce “il corrispettivo di una prestazione di denaro” di cui all'art. 644 c.p., ma la predeterminazione della sanzione a carico del mutuatario per il caso dell'inadempimento e pertanto ha connotati di clausola penale che esime il contraente a favore del quale è inserita in contratto dalla prova del danno. 
Nel caso di specie il tasso di mora previsto alla stipula al 10,5%, si è ridotto, con la variabilità del tasso di riferimento (negli ultimi anni sceso quasi allo 0%) e la riduzione dello spread, applicato in favore del cliente dalla banca (ridotto dal 1,5% al 1,25% - circostanza non contestata), non si presta ad una riduzione ufficiosa a cura di questo ### in applicazione dell'art. 1384 ###, quindi, anche sotto questo profilo non merita accoglimento. 
Seguendo l'esposizione dell'atto di citazione in opposizione, l'opponente lamentava poi: c) che l'istituto di credito non avrebbe assolto l'onere della prova del credito, in quanto non sarebbe sufficiente, a tale fine, l'estratto conto riassuntivo prodotto nella fase monitoria: La doglianza è fondata nei limiti che seguono.  ### non contesta il ricevimento della somma mutuata con bonifico sul conto corrente a lui intestato. Non contesta, poi, di essere moroso nel pagamento delle rate sin dal 30.6.2010, circostanza che trova conferma nell'elaborato peritale da egli dimesso. 
In realtà, come risulta dalle quietanze di pagamento allegate alla perizia, l'opponente ha maturato significativi ritardi anche prima della sospensione di ogni pagamento. 
Dalla quietanza di pagamento del 30.12.2009, allegata alla perizia di parte opponente, risulta l'ultimo pagamento della rata di capitale di € 2.138,16 che porta il capitale residuo a € 116.031,58 (cfr. piano di ammortamento aggiornato al 1.7.2009, allegato sempre alla detta perizia). Alla data della certificazione del saldo riassuntivo della banca (13.9.2013 - cfr. allegato n. 7 del fascicolo monitorio) maturavano, quindi, gli importi dovuti a titolo di interesse di mora delle rate sin dal 30.6.2010 non più pagate.  ### riassuntivo del saldo conto, però, non rappresentando compiutamente l'andamento degli interessi corrispettivi e di mora fino alla revoca del finanziamento in data ### (allegato n. 2 del fascicolo monitorio), non consente a questo ### una verifica dell'esattezza di quanto certificato. I piani di ammortamento semestralmente aggiornati allegati alla perizia di parte opponente sono disponibili solo sino al 1.7.2009, mancano quelli prodotti dall'opposta con la memoria di costituzione nella fase cautelare di data 9.4.2014, causa la mancata restituzione del fascicolo di parte opposta.  ###, quindi, alla luce della contestazione dell'ammontare del credito da parte dell'attore in opposizione, ha fornito la prova soltanto del capitale mutuato e non restituito (€ 116.031,58 al 30.6.2010). 
Il decreto ingiuntivo pertanto deve essere revocato. 
In accoglimento della domanda nel merito in via subordinata, spiegata dall'opposta, l'opponente va, in conseguenza, condannato al pagamento all'opposta della somma di € 116.031,58, per capitale non restituito, oltre al tasso convenzionale di mora sulle rate non pagate dal 30.6.2010 sino al 15.7.2013, oltre al tasso di mora convenzionale dal 15.7.2013 al saldo sul solo importo capitale.  d) che ricorra una totale o parziale nullità del mutuo fondiario (art. 1419 c.c.) con riferimento alle clausole di rinvio agli usi in riferimento ai tassi, prezzi e condizioni contrattuali “fatte eventualmente sottoscrivere”; alle clausole contrattuali afferenti prezzi e condizioni più sfavorevoli rispetto a quelli in qualunque modo pubblicizzati o pattuiti con il cliente ai sensi dell'art. 117 TUB; alle clausole relative al diritto dell'istituto di modificare unilateralmente il contenuto del contratto in senso sfavorevole al cliente; alle clausole abusive o vessatorie contenute nei contratti di cui il cliente non ha ottenuto una chiara informazione; alle clausole non debitamente sottoscritte con riferimento al tasso ultralegale anatocistico e agli altri oneri cd. accessori; alle clausole relative all'applicazione delle valute: Tutte queste doglianze sono infondate. 
Nel contratto non si rinvengono clausole di rinvio agli usi, né con riguardo alla determinazione degli interessi né con riferimento ad alcun altro contenuto contrattuale. 
Non risultano condizioni sfavorevoli non pattuite, le contestazioni sollevate sul punto sono talmente generiche da impedire qualsiasi esame da parte del ### Il contratto poi non prevede la facoltà unilaterale per la banca di modificare unilateralmente il contenuto in senso sfavorevole per il cliente. Non è emerso in corso di causa che la banca abbia esercitato un tale inesistente diritto.  ### non ha, poi, indicato in alcun momento le clausole ritenute vessatorie e/o abusive, sulle quale non abbia ottenuto adeguata informazione. La doglianza è da rigettare a causa della sua genericità e vaghezza che non né consente alcun esame. 
Infine, un contratto di mutuo generalmente non contiene una clausola dedicata alla valuta, in quanto le scadenze di pagamento sono previste già in contratto.  e) che l'istituto di credito avrebbe omesso l'invio delle comunicazioni riepilogative annuali ai sensi della legge n. 154/1992: La banca sostiene invece di avere inviato le comunicazioni annuali riassuntive ai sensi del ### La produzione documentale sub allegato n. 7 della comparsa nella fase cautelare del 9.4.2014 non può, però, essere esaminata a causa della mancata restituzione del fascicolo di parte. 
Tuttavia, la circostanza affermata dalla banca dell'invio di dette comunicazioni periodiche non è stata specificatamente contestata ai sensi dell'art. 115 cpc in proseguo di causa. 
Comunque sia, non è emersa alcuna connessione causale tra tale eventuale omissione e l'inadempimento conclamato dell'opponente.  f) che il contratto di mutuo sarebbe anche nullo per inosservanza del principio di buona fede, dal “momento che il sacrificio dell'istituto di credito per l'erogazione del credito diventa un onere di ben più vaste proporzioni a danno del cliente.”: La doglianza non è intelligibile, per cui non può essere esaminata.  g) che l'intimata decadenza dal beneficio del termine con contestuale concessione di un brevissimo tempo per l'integrale adempimento costituirebbe violazione della buona fede contrattuale, con conseguente diritto al risarcimento del danno extracontrattuale sofferto dal cliente: Alla luce dell'inadempimento conclamato e non contestato sin dal 30.6.2010 non pare sostenibile che la banca, esercitando i diritti contrattuali ad essa riconosciuti, sia receduta “all'improvviso” e in mala fede dal contratto con comunicazione del 15.7.2013. Peraltro, con la comunicazione di recesso la banca ha assegnato all'inadempiente un termine di 36 gg. al fine di rientrare dall'esposizione debitoria, termine più lungo di quello legale e contrattuale e abituale nei rapporti banca - cliente. 
C) Le spese di lite: La revoca del decreto ingiuntivo è dovuta all'evidenza alla mancata restituzione del fascicolo di parte dell'opposta. 
Nel merito l'opponente è da considerare parte soccombente. A ciò consegue la sua condanna alla rifusione delle spese di lite del procedimento di opposizione all'opposta, mentre le spese della procedura monitoria rimangono a carico dell'opposta. 
In aderenza al regolamento n. 55/2014 (###) si tiene pertanto conto del decisum (valore compreso tra € 52.001,00 e € 260.000,00), delle attività processuali espletate, della trattazione decisoria scritta e della particolarità delle questioni giuridiche affrontate. Si ritiene, quindi, congruo liquidare all'opposta i valori medi tabellari, aumentati del 30% per la fase di studio e quella introduttiva e ridotta della metà per la fase istruttoria, e pertanto: € 3.159,00 per la fase di studio, € 2.015,00 per la fase introduttiva, € 2.700,00 per la fase istruttoria e € 4.050,00 per la fase decisoria, complessivamente € 11.924,00 per compenso professionale, oltre il 15% di rimborso spese forfetario, oltre IVA e ### se dovuti e nella misura e sulle poste previste per legge.  P.Q.M.  ### del Tribunale di ### ogni diversa domanda e difesa disattesa e reietta, definitivamente pronunziando sulle domande promosse da ### nei confronti di ### - ### COOP., con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo di data 28.2.2014, revoca il decreto ingiuntivo n. 3013/2013 del Tribunale di ### di data 4.12.2013; condanna l'opponente ### al pagamento all'opposta #### - ### COOP. della somma di € 116.031,58, quale saldo capitale del contratto di mutuo del 21.1.2008, oltre al tasso convenzionale di mora sulle rate non pagate dal 30.6.2010 sino al 15.7.2013, oltre al tasso di mora convenzionale dal 15.7.2013 al saldo sul solo importo capitale; condanna l'opponente ### al pagamento all'opposta #### - ### COOP. delle spese di lite del presente procedimento di opposizione, che liquida in € 11.924,00 per compenso professionale, oltre il 15% di rimborso spese forfetario, oltre IVA e ### se dovuti e nella misura e sulle poste previste per legge. 
Così deciso a ### 25/03/2016.  ### (dott. ### 

causa n. 1211/2014 R.G. - Giudice/firmatari: Weissteiner Thomas, Caforio Giuseppina

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Tribunale di Marsala, Sentenza n. 220/2025 del 24-04-2025

... 6. accertare e dichiarare la nullità delle fideiussioni rilasciate ex legge 287/1990 (c,d. antitrust) perché predisposte sullo schema ### dichiarato a monte nullo, ovvero riportanti il contenuto delle clausole dichiarare nulle; 7. accertare e dichiarare che, alla luce della predetta nullità, il fideiussore non risponde più dei debiti con il proprio patrimonio; 8. in subordine, 9. accertare le nullità delle singole clausole dichiarate nulle, ovvero abusive, poiché conformi allo schema ABI dichiarato a monte nullo, per quanto e come esposto in narrativa; 10. accertare e dichiarare, alla luce della predetta dichiarazione di nullità, la non applicabilità della deroga all'art. 1957 c.c.; 11. per l'effetto, alla luce dell'applicazione dell'art. 1957 c.c. dichiarare l'estinzione della (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MARSALA ### nella persona del Giudice Onorario della ### dott. ### ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 962 /2024 R.G.A. oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario) vertente tra ### nato a ### il ### (CF ###) ivi residente ###, ### nato ad ### il ### (C.F.: ###), residente ###; #### nato ad ### il ### (C.F.: ###), residente ###; ### nata a ### il ### (C.F.: ###) e residente ###; ### RENDA, nata a ### il ### (C.F.: ###), residente ###, rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti ### ed ### giusta procura in atti, attori-opponenti nei confronti di ### S.R.L. e per essa in qualità di procuratrice e mandataria #### S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ### giusta procura in atti, convenuta - opposta ### Con le note depositate nei termini assegnati ai sensi dell'art 189 cpc parte attrice ha precisato le conclusioni chiedendo “1. disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa; 2.  preliminarmente dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto ex art. 644 I comma cpc e, ### il: 07/08/2025 n.1523/2025 importo 208,75 conseguentemente, revocare in toto il decreto opposto; 3. preliminarmente accogliere le eccezioni di decadenza (in via gradata decadenza semestrale e di 36 mesi) e di prescrizione (semestrale e decennale), prontamente dedotte/eccepite con la presente opposizione e conseguentemente revocare in toto il decreto ingiuntivo opposto; 4. sempre in via preliminare accogliere l'eccezione di difetto di titolarià del credito e di legittimazione ad agire in capo alla opposta e revocare in toto il decreto ingiuntivo opposto; ### 5. dichiarare che tutte le fideiussioni prodotte dalla opposta a supporto del richiesto decreto ingiuntivo sono nulle in toto o parzialmente per i motivi dedotti ai punti 4 (schema ### e 2 dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo; 6. accertare e dichiarare la nullità delle fideiussioni rilasciate ex legge 287/1990 (c,d. antitrust) perché predisposte sullo schema ### dichiarato a monte nullo, ovvero riportanti il contenuto delle clausole dichiarare nulle; 7. accertare e dichiarare che, alla luce della predetta nullità, il fideiussore non risponde più dei debiti con il proprio patrimonio; 8. in subordine, 9. accertare le nullità delle singole clausole dichiarate nulle, ovvero abusive, poiché conformi allo schema ABI dichiarato a monte nullo, per quanto e come esposto in narrativa; 10. accertare e dichiarare, alla luce della predetta dichiarazione di nullità, la non applicabilità della deroga all'art. 1957 c.c.; 11. per l'effetto, alla luce dell'applicazione dell'art.  1957 c.c. dichiarare l'estinzione della obbligazione fideiussoria, ovvero la liberazione dei fideiussori, essendo decorsi i termini di cui all'art. 1957 c.c.; 12. Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione e/o decadenza ex art. 1957 c.c.; 13. accertare e dichiarare che nei contratti di mutuo per cui è causa, non è stato pattuito il regime di capitalizzazione degli interessi, nella fattispecie applicato occultamente in regime composto; 14.  accertare e dichiarare che la suddetta mancata pattuizione del regime di capitalizzazione determina l'illegittima applicazione di interessi capitalizzati non dovuti; 15. Accertare la mancata indicazione del T.A.E. nel contratto di mutuo stipulato in data ###, stante l'applicazione di interessi capitalizzati, ovvero frazionati in modo infrannuale; 16. Accertare e dichiarare la nullità della relativa clausola ai sensi dell'art. 117 TUB e, conseguentemente, applicare il tasso sostitutivo dei BOT più basso registrato nei 12 mesi precedenti la stipula di ogni contratto; 17. accertare e dichiarare che la mancata pattuizione del regime di capitalizzazione degli interessi e del T.A.E. comporta l'indeterminatezza della clausola relativa al tasso di interesse dei mutui oggetto di causa essendo prospettabili più piani di ammortamento in ragione del diverso regime di capitalizzazione applicato; 18. accertare e dichiarare la nullità del parametro ### per l'intera durata del contratto di mutuo ai fini della determinazione del tasso di interesse previsto dall'art. 4 del contratto di mutuo chirografario n. 6711605 stipulato in data ### tra ### di ### S.p.a. e la ### il: 07/08/2025 n.1523/2025 importo 208,75 ditta ### & C. S.r.l., per l'effetto, 19. accertare e dichiarare che occorre ricalcolare il piano di ammortamento originario di entrambi i mutui al tasso legale in assenza di qualsivoglia capitalizzazione degli interessi o, in subordine, con applicazione del regime di capitalizzazione semplice degli interessi; 20. a seguito dei superiori ricalcoli, in via principale e/o subordinata, verificare il reale saldo; in ogni caso per la posizione del #### ritenere e dichiarare che lo stesso sarà tenuto a versare in caso di mancato accoglimento delle eccezioni di decadenza, prescrizione, e di difetto di titolarità del credito della opposta, soltanto le somme che saranno eventualmente accertate a seguito della richiesta CTU per il finanziamento nr 6711605 di originari € 50.000,00 il cui credito residuo è stato quantificato dallo stesso ricorrente in € 39.511,16”. 
Parte convenuta ha precisato le conclusioni chiedendo “in via preliminare: - dichiarare inammissibile la domanda attorea per il mancato preventivo esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria; - concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 128/2024 (R.G. 144/2024) emesso dal Tribunale di ### in data ###, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione; rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto opposto per tutti i motivi sopra esposti, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta; - revocare la contumacia di ### S.r.l. e per essa in qualità di procuratrice e mandataria ### S.R.L. nel merito, in via principale: - rigettare integralmente l'avversa opposizione e tutte le domande attoree per i motivi esposti in narrativa in quanto infondate in fatto, trattandosi di opposizione palesemente infondata e, comunque, non supportata da prova scritta, né, comunque, di pronta soluzione e per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 128/2024 (R.G. 144/2024) emesso dal Tribunale di ### in data ###; Nel merito, in via subordinata - nella denegata e non creduta ipotesi di mancata conferma del decreto ingiuntivo opposto, condannare in ogni caso i signori ### (C.F.  ###) nata il ### in #### e residente ###### n. 59 e ### (C.F. ###) nato il ### in ### e residente ###### L'### n. 45 e ai signori ### (C.F. ###) nato il ### in ### e residente ###### n. 289, ### (C.F. ###) nato il ### in #### e residente ###### n. 59 e ### (C.F. ###) nata il ### in #### e residente in 91025 - TP, ### il: 07/08/2025 n.1523/2025 importo 208,75 ### in ### n. 59, in qualità di eredi del sig. ### (C.F.  ###) nato a ### il ### e deceduto in ### il ### in qualità di garanti della società “### & C. S.R.L.” (C.F. e P.IVA ###) con sede #######, ### n. 292, in persona del legale rappresentante pro tempore, nei limiti della fideiussione prestata, al pagamento, in solido fra loro, in favore di ### S.r.l. e per essa in qualità di procuratrice e mandataria ### S.R.L. della somma complessiva di ### 79.861,06 (cfr. Doc. ###.11 fascicolo monitorio) oltre a successivi interessi sino al saldo, spese del presente procedimento, ed oltre a spese di registrazione e successive occorrende, ovvero il differente importo del credito vantato dall'odierna opposta ### S.r.l. nella maggior o minor somma che verrà accertata nel corso del giudizio; Con vittoria di spese e compensi.” SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori hanno proposto opposizione al ### ingiuntivo n 128/2024 con il quale era stato loro ingiunto “in qualità di eredi del sig.  ### (C.F. ###) nato a ### il ### e deceduto in ### il ### in qualità di garanti della società “### & C. S.R.L.” (cfr ricorso monitorio) il pagamento “in solido fra loro”, in favore della ### S.R.L., della complessiva somma pari ad ### 79.861,06 oltre accessori e spese . 
Eccepivano gli attori a sostegno dell'opposizione “1. Difetto di titolarità del credito e legittimazione ad agire”; sollevavano “2. eccezione di decadenza ed eccezione di prescrizione”; eccepivano la “2. mancata pattuizione del regime di capitalizzazione interessi, mancata indicazione del tae, indeterminatezza del tasso di interesse nullita' del tasso euribor” e la “4. nullita' delle fideiussioni”. Con riferimento poi alla specifica posizione di ### deducevano “come affermato e documentato dalla opposta il #### ha garantito sebbene con la sottoscrizione di una garanzia nulla , il pagamento del mutuo contratto in data ### dalla ### de ### & C srl di originari € 50.000,00. Pertanto il #### del ### avrebbe potuto essere destinatario soltanto di una ingiunzione di pagamento relativa al contratto di finanziamento nr 6711605 di originari € 50.000,00 il cui credito residuo è quantificato dallo stesso ricorrente in € 39.511,16.” Chiedevano pertanto “1. disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa; 2. preliminarmente dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto ex art. 644 I comma cpc; e conseguentemente revocare ### il: 07/08/2025 n.1523/2025 importo 208,75 in toto il decreto opposto; 3. preliminarmente accogliere le eccezioni di decadenza (in via gradata decadenza semestrale e di 36 mesi) e di prescrizione (semestrale e decennale), prontamente dedotte/eccepite con la presente opposizione e conseguentemente revocare in toto il decreto ingiuntivo opposto; 4. sempre in via preliminare accogliere l'eccezione di difetto di titolarità del credito in capo alla opposta e revocare in toto il decreto ingiuntivo opposto; ### 5. dichiarare che tutte le fideiussioni prodotte dalla opposta a supporto del richiesto decreto ingiuntivo sono nulle in toto o parzialmente per i motivi dedotti ai punti 4 (schema ABI) e 2 dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo; 6. accertare e dichiarare la nullità delle fideiussioni rilasciate ex legge 287/1990 (c,d. antitrust) perché predisposte sullo schema ### dichiarato a monte nullo, ovvero riportanti il contenuto delle clausole dichiarare nulle; 7. accertare e dichiarare che, alla luce della predetta nullità, il fideiussore non risponde più dei debiti con il proprio patrimonio; 8. in subordine, 9. accertare le nullità delle singole clausole dichiarate nulle, ovvero abusive, poiché conformi allo schema ABI dichiarato a monte nullo, per quanto e come esposto in narrativa; 10. accertare e dichiarare, alla luce della predetta dichiarazione di nullità, la non applicabilità della deroga all'art. 1957 c.c.; 11. per l'effetto, alla luce dell'applicazione dell'art. 1957 c.c. dichiarare l'estinzione della obbligazione fideiussoria, ovvero la liberazione dei fideiussori, essendo decorsi i termini di cui all'art. 1957 c.c.; 12. Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione e/o decadenza ex art. 1957 c.c.; 13. accertare e dichiarare che nei contratti di mutuo per cui è causa, non è stato pattuito il regime di capitalizzazione degli interessi, nella fattispecie applicato occultamente in regime composto; 14. accertare e dichiarare che la suddetta mancata pattuizione del regime di capitalizzazione determina l'illegittima applicazione di interessi capitalizzati non dovuti; 15. 
Accertare la mancata indicazione del T.A.E. nel contratto di mutuo stipulato in data ###, stante l'applicazione di interessi capitalizzati, ovvero frazionati in modo infrannuale; 16. Accertare e dichiarare la nullità della relativa clausola ai sensi dell'art. 117 TUB e, conseguentemente, applicare il tasso sostitutivo dei BOT più basso registrato nei 12 mesi precedenti la stipula di ogni contratto; 17. accertare e dichiarare che la mancata pattuizione del regime di capitalizzazione degli interessi e del T.A.E. comporta l'indeterminatezza della clausola relativa al tasso di interesse dei mutui oggetto di causa essendo prospettabili più piani di ammortamento in ragione del diverso regime di capitalizzazione applicato; 18.  accertare e dichiarare la nullità del parametro ### per l'intera durata del contratto di mutuo ai fini della determinazione del tasso di interesse previsto dall'art. 4 del contratto di mutuo chirografario 6711605 stipulato in data ### tra ### di ### S.p.a. e la ditta ### & C. S.r.l., per ### il: 07/08/2025 n.1523/2025 importo 208,75 l'effetto, 19. accertare e dichiarare che occorre ricalcolare il piano di ammortamento originario di entrambi i mutui al tasso legale in assenza di qualsivoglia capitalizzazione degli interessi o, in subordine, con applicazione del regime di capitalizzazione semplice degli interessi; 20. a seguito dei superiori ricalcoli, in via principale e/o subordinata, verificare il reale saldo; in ogni caso per la posizione del #### ritenere e dichiarare che lo stesso sarà tenuto a versare in caso di mancato accoglimento delle eccezioni di decadenza, prescrizione, e di difetto di titolarità del credito della opposta, soltanto le somme che saranno eventualmente accertate a seguito della richiesta CTU per il finanziamento nr 6711605 di originari € 50.000,00 il cui credito residuo è stato quantificato dallo stesso ricorrente in € 39.511,16”. 
Reso il decreto di cui all'art. 171 bis cpc ed assegnati i termini di cui all'art 171 ter cpc.  all'udienza di comparizione del 10.12.2024 non presenziava la convenuta la quale risulta esseresi costituita in pari data. 
Ed invero si costituiva tardivamente la ### S.R.L. e per essa in qualità di procuratrice e mandataria ### S.R.L., quale nuova cessionaria del credito, la quale contestava tutto quanto dedotto ed allegato dalla controparte.   Eccepiva la “1. Inammissibilità dell'opposizione per palese genericità del petitum” allegava la violazione da parte degli attori dei “principi di sinteticità e chiarezza, indispensabili per il corretto esercizio della difesa e della giurisdizione” chiedendo al Tribunale “di tenere conto di tale violazione in sede di liquidazione delle spese processuali ex artt. 91 e 92 c.p.c. …, ma anche per comminare un'eventuale condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.”; deduceva “3. Sull'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione” nonché “4. Sulla presunta inefficacia ex art. 644 comma 1 c.p.c. del decreto ingiuntivo n. 128/2024 RG n. 144/2024 del Tribunale di Marsala” evidenziando che “### anche il Giudice adito dovesse ritenere che il decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione sia stato effettivamente tardivamente notificato, dovrà decidere anche sulla pretesa avanzata dal creditore ricorrente in sede monitoria”; deduceva altresì “5.Sul presunto difetto di titolarità del credito e di legittimazione ad agire” allegando l'esistenza di tale titolarità in forza degli atti dalla stessa richiamati ed in parte depositati, “6.Sulla presunta decadenza e prescrizione”, “7.Sulla presunta mancata pattuizione del regime di capitalizzazione degli interessi, sulla mancata indicazione del tae e sulla indeterminatezza del tasso di interesse - nullità del tasso euribor”, “8. Sulla presunta nullità delle fideiussioni”. 
Eccepiva poi la inammissibilità della chiesta CTU e la inutilizzabilità della consulenza di ### il: 07/08/2025 n.1523/2025 importo 208,75 parte depositata dagli attori tenuto conto delle allegate carenze probatorie in comparsa specificata; insisteva per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto ### “in via preliminare: - dichiarare inammissibile la domanda attorea per il mancato preventivo esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria; - concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 128/2024 (R.G. 144/2024) emesso dal Tribunale di ### in data ###, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione; rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto opposto per tutti i motivi sopra esposti, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta; nel merito, in via principale: - rigettare integralmente l'avversa opposizione e tutte le domande attoree per i motivi esposti in narrativa in quanto infondate in fatto, trattandosi di opposizione palesemente infondata e, comunque, non supportata da prova scritta, né, comunque, di pronta soluzione e per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 128/2024 (R.G. 144/2024) emesso dal Tribunale di ### in data ###; Nel merito, in via subordinata - nella denegata e non creduta ipotesi di mancata conferma del decreto ingiuntivo opposto, condannare in ogni caso i signori ### (C.F.  ###) nata il ### in #### e residente ###### n. 59 e ### (C.F. ###) nato il ### in ### e residente ###### L'### n. 45 e ai signori ### (C.F. ###) nato il ### in ### e residente ###### n. 289, ### (C.F. ###) nato il ### in #### e residente ###### n. 59 e ### (C.F. ###) nata il ### in #### e residente ###### n. 59, in qualità di eredi del sig. ### (C.F.  ###) nato a ### il ### e deceduto in ### il ### in qualità di garanti della società “### & C. S.R.L.” (C.F. e P.IVA ###) con sede #######, ### n. 292, in persona del legale rappresentante pro tempore, nei limiti della fideiussione prestata, al pagamento, in solido fra loro, in favore di ### S.r.l. e per essa in qualità di procuratrice e mandataria ### S.R.L. della somma complessiva di ### 79.861,06 (cfr. Doc. ###.11 fascicolo monitorio) oltre a successivi interessi sino al saldo, spese del presente procedimento, ed oltre a spese di registrazione e successive occorrende, ovvero il differente importo ### il: 07/08/2025 n.1523/2025 importo 208,75 del credito vantato dall'odierna opposta ### S.r.l. nella maggior o minor somma che verrà accertata nel corso del giudizio; Con vittoria di spese e compensi”.   Va preliminarmente esaminata l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo in quanto non notificato nel termine di cui all'art 644 cpc ### è seppure negli errati termini in cui è formulata, infondata. Ed invero la su indicata norma espressamente individua il dies a quo della decorrenza del termine de quo nel giorno della “pronuncia” che contrariamente a quanto dedotto dagli attori, non può farsi coincidere con quello della firma del decreto bensì con quello (anche successivo) in cui sono state adempiute tutte le formalità per il deposito dello stesso. 
Ciò posto risulta dagli atti del fascicolo che il decreto opposto è stato depositato il ### e la notifica effettuata in data ### sessantesimo giorno da detta “pronuncia”, nel senso su specificato. 
Ne deriva la tempestività della notifica atteso che a seguito delle decisioni della Corte cost.  n. 477 del 2002 e n. 28 del 2004, la notificazione del decreto ingiuntivo deve ritenersi perfezionata, per il notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario (id est e tenuto conto della molteplicità di modalità di notificazioni oggi consentite, e con riferimento al caso di specie dell'avvenuta esecuzione degli adempimenti preliminari necessari per la esecuzione della notifica stessa quali ad esempio la consegna all'ufficio postale del plico per la relativa spedizione), in virtù di un principio di portata generale, posto a tutela dell'interesse del notificante a non vedersi addebitato l'esito intempestivo del procedimento notificatorio per la parte sottratta alla sua disponibilità (cfr. Cass. Sentenza n. 25716 del 15/10/2018, Rv. 650945 - 01). 
Va quindi esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della creditrice opposta per non esservi prova -secondo le allegazioni degli attori“della cessione e dell'intervenuto effetto traslativo del credito originariamente vantato da Unicredit”. 
A tal proposito appare opportuno evidenziare -ai fini della individuazione degli oneri probatori gravanti sulla convenuta - che gli attori non hanno contestato l'esistenza del contratto di cessione (la eccezione sul punto risulta inammissibile in quanto sollevata per la prima volta soltanto nella comparsa conclusionale) essendosi limitati ad eccepire la mancanza di prova della inclusione del suddetto credito tra quelli oggetto della cessione (cfr. punto 1 dell'atto di citazione).  ### il: 07/08/2025 n.1523/2025 importo 208,75
Ne deriva che il thema probandum è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) con la conseguenza che “sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla ### in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo” (cfr. sul Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023). 
In punto di prova va evidenziata la inammissibilità e quindi la non utilizzabilità ai fini della decisione dei documenti depositati dalla convenuta unitamente alla comparsa di costituzione prima ed alla comparsa conclusionale poi. 
Ed invero come più su evidenziato, la convenuta si è costituita soltanto in occasione dell'udienza di comparizione e quindi tardivamente rispetto al disposto dell'art. 166 cpc, nella formulazione oggi vigente, a mente del quale il convenuto deve costituirsi almeno settanta giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione depositando la comparsa di cui all'articolo 167 con la copia della citazione notificata, la procura e i documenti che offre in comunicazione. 
Nel caso in esame inoltre, nel momento in cui la convenuta si è costituita non solo era interamente decorso il suddetto termine, ma erano altresì decorsi i termini per il deposito delle memorie di cui all'art 171 ter cpc e, quindi definitivamente maturate le preclusioni istruttorie di rito. 
Né in senso contrario può deporre la richiesta formulata dalla convenuta nella comparsa di costituzione di “un termine al fine di depositare la dichiarazione confermativa del credito da parte di ### S.p.a. attestante come tra i crediti oggetto della cessione in favore di ### S.r.l. rientri anche quello oggetto del presente giudizio” nonché “la dichiarazione confermativa del credito da parte di ### il: 07/08/2025 n.1523/2025 importo 208,75
S.r.l. attestante come appunto tra i crediti oggetto della cessione in favore di ### S.r.l. rientri anche quello oggetto del presente giudizio”. 
Tali istanze non risultano formulata ai sensi e per gli effetti di cui all'art 153 cpc la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del quale invero, non è neppure stata allegata dalla convenuta. 
Va invece dichiarata la utilizzabilità dei documenti depositato dal ricorrente nel fascicolo monitorio in applicazione del principio “di non dispersione della prova” il quale implica con riferimento al procedimento per decreto ingiuntivo che i documenti allegati al ricorso, in base ai quali sia stato emesso il decreto, devono rimanere nella sfera di cognizione del giudice anche nella, eventuale, fase di opposizione, che completa il giudizio di primo grado (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 14475 del 10/07/2015 (Rv. 635758 - 01) atteso che il giudice nel decidere dovrà disporre di tutto il materiale probatorio (di quello prodotto con la richiesta di decreto ingiuntivo, nonché di quello che opponente ed opposto abbiano in seguito eventualmente aggiunto). 
Tale disponibilità assicurata dal divieto posto alla parte dall'art 638 cpc nella formulazione antecedente al ### 164/2024 di ritirare i documenti prodotti “fino alla scadenza del termine stabilito nel decreto di ingiunzione a norma dell'articolo 641 cpc, cui faceva da corollario l'obbligo della competente ### di inserire nel fascicolo dell'opposizione quello del monitorio contenente detti documenti. Adempimento oggi sostituito dalla concessione della visibilità del fascicolo telematico del monitorio, al giudice dell'opposizione. 
Individuato quindi come nei termini su specificati il tema di indagine istruttoria e specificata la documentazione utilizzabile ai fini della decisione, si rileva che la creditrice opposta ha depositato unitamente al ricorso per decreto ingiuntivo copia della ### ufficiale del 12.10.2019 in cui è data notizia della cessione del 19.9.2019 da ### a ### Detta produzione -unica per le ragioni su evidenziate utilizzabile nel presente giudizioè insufficiente allo scopo Ed invero nella cessione da ### ad ### i crediti oggetto dell'operazione vengono individuati in tutti i crediti “sorti nel periodo intercorrente tra settembre 1994 e dicembre 2018 e derivanti da facilitazioni creditizie erogate in varie forme tecniche, come meglio ivi indicati (i “Contratti”). I suddetti crediti sono qualificabili come crediti “deteriorati” in base alle disposizioni ### il: 07/08/2025 n.1523/2025 importo 208,75 di ### d'### e per gli effetti di cui all'articolo 7.1, comma 6 della ### sulla Cartolarizzazione”.   Ebbene se il rispetto del dato temporale di insorgenza del credito è facilmente evincibile dall'esame della produzione di parte convenuta (contratto stipulati nel 2007 e nel 2009), nulla è dato evincere circa la qualificazione dei crediti come deteriorati ai sensi delle su richiamate disposizioni della banca d'### quanto precede deriva l'accoglimento della domanda e la revoca del decreto ingiuntivo per non essere stata provata dalla convenuta, la titolarità del credito oggetto della opposta ingiunzione di pagamento. 
Quanto alle spese del giudizio si osserva quanto segue.  ###. 121 cpc dispone che tutti gli atti del processo siano redatti in modo chiaro e sintetico. 
Tale precetto è connesso all'obbligo imposto alle parti ed ai loro difensori di comportarsi in giudizio con lealtà e probità e funzionale a che il Giudice possa esercitare tutti i poteri riconosciutigli intesi al più leale e sollecito svolgimento del procedimento.   La redazione di atti processuali che non rispettino i principi in esame, violano quindi espressamente il dovere di lealtà processuale finalizzato non solo ad assicurare che la trattazione della causa avvenga in modo ordinato e proficuo ma anche a garantire e più a monte a consentire, l'esercizio del diritto di difesa della controparte. 
La sanzione per la violazione dei precetti in discussione va individuata, nel disposto di cui all'art. 46 disp. att. cpc il quale prevede che il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico e dei criteri e limiti di redazione dell'atto non comporta invalidità, ma può essere valutato dal giudice ai fini della decisione sulle spese del processo ### posto ritiene il Tribunale che nel caso di specie dette spese debbano essere interamente compensate. ### introduttivo del giudizio (come pure la comparsa conclusionale che del primo è in gran parte mera riproposizione) risulta infatti redatto piuttosto che tramite sintetica ed analitica puntuazione delle allegazioni ed eccezioni difensive, mediante esposizione prolissa di una congerie di argomentazioni riferite a fattispecie generali ed astratte, di difficile se non dubbia riferibilità al caso concreto, con concetti anche più volte ripetuti nel corpo dell'atto, con una prolissa riproduzione per esteso del contenuto di numerose pronunce giurisprudenziali anche di ### il: 07/08/2025 n.1523/2025 importo 208,75 merito oltre che di atti processuali redatti in altri procedimenti fino a giungere alla lunghezza complessiva -oggettivamente eccessiva tenuto conto delle ragioni di opposizionedi ben 48 pagine, senza che il difensore nulla abbia allegato circa la sussistenza di peculiari ragioni che nel caso specifico giustificassero la mancata rispondenza dei suddetti atti processuali ai principi in esame.  PQM Il Tribunale di ### nella persona del Giudice onorario dott. ### definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 962/2024 r.g.a.c., ogni diversa domanda, eccezione e difesa rigettata: - in accoglimento della proposta opposizione revoca il decreto ingiuntivo n. 128/2024 reso dall'intestato Tribunale in data ###.3.2024 nell'ambito del proc. n. 144/2024 RG non essendovi prova della titolarità del credito in capo alla società convenuta; - dichiara interamente compensate le spese del giudizio. 
Così deciso in ### il 24 aprile 2025 Il Giudice Dott. ### il: 07/08/2025 n.1523/2025 importo 208,75

causa n. 962/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Marcello Bellomo

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Tribunale di Potenza, Sentenza n. 2218/2025 del 10-11-2025

... Parte opponente ha eccepito la nullità del mutuo ex art 117 tub per mancata indicazione del tipo di ammortamento; indeterminatezza della rata, per mancata specificazione del metodo di calcolo; necessità di applicare il tasso di interessi sostitutivo, nonché usurarietà del tasso di interessi. Dalla documentazione in atti risulta che parte opponente ha onorato le rate dalla n. 1 alla n. 116. Il contratto di mutuo fondiario prevede la concessione di un mutuo per un importo di euro 63.000,00, per la durata di 180 mesi, con restituzione della somma mutuata mediante 240 rate mensili posticipate di ammortamento, ciascuna rata è maggiorata di euro 5,0 0 per spese d'incasso e di euro 5,00 per gestione amministrativa. Viene pattuito un tasso di interesse corrispettivo iniziale del 5,03% (leggi tutto)...

testo integrale

N. 3829/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Potenza - sezione civile - in persona del giudice unico ### ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 3829 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione, ex 281 quinquies c.p.c., con provvedimento ex art 127 ter c.p.c.  del 23 ottobre 2025, avente ad oggetto: opposizione a precetto ex art. 615 comma 1 c.p.c. 
TRA ### (c.f. ###), rappresentato e difeso dagli avv.ti ### e ### giusta procura allegata all'atto di citazione #### S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ### giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta ### procuratori hanno concluso come da note di trattazione scritta.  MOTIVI DELLA DECISIONE ### ha proposto opposizione avverso il precetto notificato in data ### per il pagamento della somma di € 45.882,34, in virtù di contratto di mutuo fondiario per notar ### del 6.8.2008, n. 6621 di repertorio e n. 2678 di raccolta. 
Parte opponente ha eccepito: 1) ### della clausola relativa ai tassi di interesse - violazione art. 644 c.p. e 1815 c.c. - violazione artt. - 821 - 1284 - 1346- 1418 c.c - violazione artt. 116 e 117 commi 4 e 6 DLgs n. 385/1993 - violazione art. 6 ### del 9.2.2000 - violazione artt. 3,4,5 e 6 della ### 1993/13/CE; 2) Illegittimità della decadenza dal beneficio del termine. 
Parte opponete ha concluso chiedendo: “accertare e dichiarare l'inesistenza in capo alla convenuta del diritto di credito per cui è causa; - ### e dichiarare nullo e privo di qualsiasi giuridica efficacia per i motivi esposti in narrativa l'atto di precetto notificato in data ###” ### è infondata.  ### della clausola relativa ai tassi di interesse - violazione art. 644 c.p. e 1815 c.c. - violazione artt. - 821 - 1284 - 1346- 1418 c.c - violazione artt. 116 e 117 commi 4 e 6 DLgs n. 385/1993 - violazione art. 6 ### del 9.2.2000 - violazione artt. 3,4,5 e 6 della ### 1993/13/### documentazione in atti e dalla relazione del consulente tecnico d'ufficio dott.ssa ### risulta quanto segue.  ### ha stipulato in data ### con atto per notar ### un contratto di mutuo fondiario dell'importo di € 63.000,00 con ### S.A. 
Tale contratto prevede la concessione di un mutuo per un importo di euro 63.000,00, per la durata di 180 mesi, con restituzione della somma mutuata mediante 240 rate mensili posticipate di ammortamento, ciascuna rata è maggiorata di euro 5,00 per spese d'incasso e di euro 5,00 per gestione amministrativa. 
Viene pattuito un tasso di interesse corrispettivo iniziale del 5,03% maggiorato di 3 punti percentuali (8,03%). Detto tasso sarà soggetto a revisione mensile con relativo adeguamento della rata, sulla base della media delle quotazioni “dell'### 365 -3 mesi lettera” per il periodo compreso tra il 70 esimo e il 40 esimo giorno antecedente a quello di scadenza della rata , rilevata da “### 24 Ore “ per tale periodo. Il tasso applicato per il calcolo della rata è pari a tale media maggiorata di tre punti percentuali su base annua e diviso 12 ###. 
Viene indicato un I.S.C (indicatore sintetico di costo) pari all'8,91%. 
Viene poi definita la clausola relativa al tasso di mora, questo sarà pari a 2,5 punti percentuale in più rispetto al tasso applicato alla rata scaduta. 
Parte opponente ha eccepito la nullità del mutuo ex art 117 tub per mancata indicazione del tipo di ammortamento; indeterminatezza della rata, per mancata specificazione del metodo di calcolo; necessità di applicare il tasso di interessi sostitutivo, nonché usurarietà del tasso di interessi. 
Dalla documentazione in atti risulta che parte opponente ha onorato le rate dalla n. 1 alla n. 116. 
Il contratto di mutuo fondiario prevede la concessione di un mutuo per un importo di euro 63.000,00, per la durata di 180 mesi, con restituzione della somma mutuata mediante 240 rate mensili posticipate di ammortamento, ciascuna rata è maggiorata di euro 5,0 0 per spese d'incasso e di euro 5,00 per gestione amministrativa. 
Viene pattuito un tasso di interesse corrispettivo iniziale del 5,03% maggiorato di 3 punti percentuali. (8,03%). Detto tasso sarà soggetto a revisione mensile con relativo adeguamento della rata, sulla base della media delle quotazioni “dell '### 365 -3 mesi lettera” per il periodo compreso tra il 70 esimo e il 40 esimo giorno antecedente a quello di scadenza della rata , rilevata da “### 24 Ore “ per tale periodo . Il tasso applicato per il calcolo della rata è pari a tale media maggiorata di tre punti percentuali su base annua e diviso 12 ###. 
Parte opponente deduce che la mancata allegazione al contratto di mutuo del piano di ammortamento determinerebbe l'indeterminatezza del tasso di interesse. 
Tale contestazione è infondata. 
Come suindicato, il contratto di mutuo ha un oggetto determinato, indicando chiaramente l'importo mutuato, la modalità di calcolo dell'interesse, la periodicità delle rate e le relative scadenze. 
Da ciò discende l'irrilevanza del fatto che al contratto non sia allegato il piano di ammortamento. 
Il piano di ammortamento non è infatti necessario, se sono indicati l'importo del mutuo, l'arco temporale dello stesso, la periodicità delle rate e il tasso di interesse (### Milano, 15. 9.2021; Cass. 12922/2020, che specifica che la redazione del piano di ammortamento non è un requisito formale di validità del titolo esecutivo). 
Pertanto, essendo il contratto completo di tutte le indicazioni, il piano di ammortamento può essere ricavato in ogni momento sulla base dei dati contrattuali, né sarebbe del resto prevedibile, al momento della stipula del contratto, l'esatto ammontare delle rate future, trattandosi di mutuo a tasso variabile. 
Quanto poi alle contestazioni relative all'applicazione di un piano di ammortamento alla francese e alle criticità di tale modalità di ammortamento, la giurisprudenza ha chiarito (Cass. S.U. 15340/24) che la mancata indicazione nel contratto del metodo di ammortamento alla francese o della capitalizzazione composta degli interessi debitori non determina la nullità del contratto per indeterminatezza del suo oggetto. ### hanno chiarito che il fatto che, nell'ammortamento alla francese, il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento non discende da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi, che non maturano su altri interessi (cd.  effetto anatocistico) e pertanto non determina una maggior voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo su ### e ### ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente. 
Infine, parte opponente ha dedotto l'applicazione di tassi di interesse superiori a quelli pattuiti; interessi anatocistici di mora; usurarietà degli interessi. 
Passando a valutare se i tassi pattuiti siano usurari va premesso che la commissione di estinzione anticipata è un costo solo eventuale del finanziamento, correlato ad eventi particolari (che esulano dal fisiologico svolgimento del rapporto), che non configura una spesa collegata all'erogazione del credito e non remunera il credito concesso dalla banca, ma rappresenta il corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni connessi al contratto. In sostanza essa è finalizzata a compensare il mancato guadagno prodottosi in capo al mutuante in ragione della liberazione anticipata del mutuatario e come tale non va computata ai fini della verifica di usurarietà. 
Da ultimo anche la Cassazione ha affermato che la penale non entra a far parte del calcolo del TEG (cfr. Cass., 17 aprile 2023, n. 13228, in motivazione: «È ben vero che, a mente della l. 108 del 1996, art. 2, comma 1, le rilevazioni del tasso effettivo globale medio a cui procede trimestralmente la ### d'### onde dar modo di stabilire ai sensi dell'art. 644 c.p. il limite oltre il quale gli interessi si considerano sempre usurari, debbano avere ad oggetto, tra l'altro, le "remunerazioni a qualsiasi titolo" previste per l'operazione conclusa dal cliente, ma ciò non consente di estendere la norma anche alla penale per l'anticipata estinzione, giacché essa, come bene hanno detto entrambi i giudici di merito, non costituisce un onere collegato all'erogazione del credito, ma riguarda piuttosto una fase successiva ed eventuale del rapporto, ossia l'anticipato scioglimento di esso, ed è volta ad indennizzare la parte mutuante della perdita di lucro discendente dalla mancata corresponsione degli interessi originariamente programmati con il piano di ammortamento poi disatteso per effetto dell'anticipato scioglimento»). 
Le spese di incasso e gestione amministrativa del mutuo, sono state previste con addebito mensile, per cui vanno addebitate mensilmente e non per l'intero alla stipula del contratto. 
Il nominato consulente tecnico d'ufficio, tenuto conto di tutte le spese previste in contratto, con esclusione della commissione di anticipata estinzione, ed addebitando mensilmente le spese di incasso e gestione amministrativa, ha verificato: relativamente all'interesse corrispettivo che il ### previsto nel contratto è pari a 8,843% e quindi non eccedente il tasso soglia dell'8,94%; relativamente all'interesse di mora che quello previsto al momento della sottoscrizione del contratto è pari a 10,53% e quindi non eccedente il tasso soglia di mora del 12,09% rata ( consulenza del dr.ssa ###. 
Ne consegue il rigetto dei motivi di opposizione. 
Illegittimità della decadenza dal beneficio del termine ### opponente, come conseguenza della eccepita (ma non fondata) eccezione di nullità del taso di interesse, ha dedotto l'illegittimità della decadenza dal beneficio del termine, poiché non vi sarebbe stata alcuna morosità. 
Orbene il rigetto dell'eccezione di nullità determina che la banca ha correttamente comunicato la decadenza del beneficio del termine. 
Pertanto, l'opposizione va rigettata.  ### spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147 del 2022.; tenuto conto dei parametri valutativi previsti dall'art. 4 co. 1 e del valore della controversia, determinato sulla base della domanda, a norma dell'art. 5 co. 1 d.m. cit. (tabella 2. Giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al ### - scaglione da € 26.000,01 ad € 52.000,00), le spese vanno così liquidate: fase di studio € 1.701,00 fase introduttiva € 1.204,00 fase istruttoria € 1.806,00 fase decisoria € 2.905,00 in totale per parte convenuta € 7.616,00, oltre i.v.a. e c.p.a. nella misura vigente e rimborso spese generali al 15%.  P. Q. M.  ### di Potenza - sezione civile - in persona del giudice unico ### definitivamente decidendo, così provvede: 1) Rigetta l'opposizione; 2) condanna parte opponente a pagare in favore di parte opposta le spese di lite liquidate in euro 7.616,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfetario al 15%. 
Così deciso in camera di consiglio il 10 novembre 2025

causa n. 3829/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Annachiara Di Paolo

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Tribunale di Cremona, Sentenza n. 371/2025 del 18-07-2025

... modificativo non si traduce nella nullità totale del precetto fondato (in larghissima parte) sul mutuo, ma semmai - a tutto voler concedere - nella inefficacia parziale del precetto con riferimento a quanto preteso in applicazione della modifica e dunque, in concreto, nella impossibilità per il creditore (e per l'opponente) di applicare tale atto modificativo, senza dubbio favorevole alla parte debitrice (essendo stato sospeso il rimborso del capitale per un certo periodo): l'opponente peraltro non ha dedotto e dimostrato che l'inoperatività della modifica contrattuale comporterebbe una maggiorazione del credito ingiunto con il precetto (essendo invece verosimile l'esatto contrario). Infine, la dedotta (contenuta ancora una volta nella memoria ex art. 171 ter c.p.c. n. 1) indeterminatezza (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CREMONA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1568/2023 promossa da: ### (C.F. ###), nata a ### il ### e residente in ### dello ### 32, rappresentata e difesa dagli Avv. ti ### (C.f.  ###) del ### di ### e ### (C.f. ###) del ### di ### ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima in ### C.so Roma 26; ATTRICE/OPPONENTE contro ### (C.F. ###), con ### in ####, ### 1, e per essa, ### S.P.A. (C.F. ###), con sede ####### n. 15/17, in persona del procuratore speciale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. ### (C.F. ###) del ### di ### elettivamente domiciliata presso lo ### della stessa, sito in #### n. 11; CONVENUTO/OPPOSTO CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione, ### ha proposto opposizione avverso precetto notificatole in data ### da ### s.r.l., e per essa ### s.p.a., chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “### all'###mo giudice adito, contrariis rejectis, per i motivi sopra esposti, così giudicare: - in via preliminare e cautelare, sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva del titolo posto a fondamento della minacciata esecuzione forzata; - ### in via preliminare di rito: - ### il difetto del titolo esecutivo per difetto di forma dell'atto modificato, così come meglio indicato in narrativa; - ### denegata ipotesi in cui si voglia considerare l'atto modificato quale titolo esecutivo, dichiararsi la nullità del precetto per preventiva mancata notifica del titolo esecutivo e mancata indicazione della data dell'apposizione della formula esecutiva; - Dichiararsi la carenza di legittimazione della ### srl e per essa di ### spa, in quanto non è stata provata la sua titolarità del credito qui azionato; - nel merito, accertare e dichiarare che la ### srl, e per essa la ### spa non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'opponente, per i motivi tutti svolti in narrativa; - In ogni caso accertare e dichiarare la signora ### liberata da ogni e qualsiasi obbligazione nei confronti dell'opposta per i motivi svolti in narrativa, con ogni statuizione di legge - In via subordinata alla luce di quanto esposto in atti, si chiede che in caso di denegato accoglimento, anche parziale, delle domande dell'opposta, l'odierna opponente sia tenuta a corrispondere al ### srl e per essa di ### spa esclusivamente le eventuali somme nella misura effettivamente provata dall'opposta, con ogni statuizione di legge - In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa”. 
Si è costituita in giudizio ### s.r.l., e per essa ### s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo a sua volta: “### all'###mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione, difesa e deduzione disattesa, così giudicare: In via preliminare: - Rigettare la chiesta istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo in quanto infondata in fatto e in diritto. In via preliminare di rito: - ### l'eccezione di difetto di forma del titolo esecutivo, in quanto mai modificato e per l'effetto accertare e dichiarare la piena validità ed efficacia dello stesso. - Accertare e dichiarare che la concessione di un accordo di moratoria non costituisce modifica del titolo esecutivo, e per l'effetto accertare e dichiarare la piena validità ed efficacia del contratto di mutuo per cui si discute. - ### l'eccezione di mancata notifica del titolo esecutivo in quanto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, accertare e dichiarare la piena validità ed efficacia dell'atto di precetto notificato. - ### l'eccezione di carenza di legittimazione attiva di ### e, per l'effetto, accertare e dichiarare la sua piena legittimazione attiva. Nel merito, in via principale: - Accertare e dichiarare il diritto di ### a procedere ad esecuzione forzata nei confronti della ###ra ### garante per fideiussione sino alla concorrenza di € 2.278.696,43 in relazione al contratto di mutuo per cui è causa. In via istruttoria: ### le istanze istruttorie ex adverso formulate, con espressa riserva di ulteriormente dedurre, eccepire, provare e produrre; In ogni caso: - Con vittoria di spese e competenze, oltre accessori (### CPA e spese generali) come per Legge”. 
Con ordinanza del 13/2/2025, il Giudice ha accolto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parte i termini di cui all'art. 189 c.p.c. per il deposito delle note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ###udienza del 3/6/2025, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione.  ### promossa da ### non può essere accolta, per le ragioni che seguono.  ### ha invero eccepito: a) la nullità del precetto notificato, derivante: dalla mancata notifica del titolo esecutivo e dalla mancata indicazione della data in cui sarebbe stata emessa la formula esecutiva, dal difetto del titolo esecutivo posto alla sua base; b) il difetto di legittimazione (rectius, di titolarità attiva) del creditore precettante, non avendo egli provato l'inclusione del credito azionato nella cessione intervenuta in data ###; c) la nullità di varie clausole contrattuali (del contratto di mutuo fondiario e della fideiussione in esso inserita) in quanto vessatorie ai sensi del codice del consumo. 
Orbene, in ordine ai lamentati vizi del precetto e del titolo esecutivo azionato (motivi che vanno ricondotti all'opposizione ex art. 617 comma 1 c.p.c.), essi sono infondati. 
In primo luogo, infatti, ai sensi dell'art. 41 TUB, “Nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari è escluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo”. 
Tale privilegio - in quanto dettante una disciplina speciale, di indubbio favore processuale per il procedente, per qualsivoglia espropriazione promossa dal creditore fondiario (ed anche dal suo cessionario ai sensi dell'art. 58 TUB), in deroga alla regola generale dell'art. 479 cod. proc. civ. - è stato ritenuto applicabile dalla giurisprudenza anche qualora l'esecuzione sia proposta non solo nei confronti del debitore originario, ma anche nei confronti di un soggetto diverso dal debitore contrattuale, in particolare nei confronti del terzo proprietario (v. Cass. sent. n. 27848/2022; v. anche, come obiter dictum, Cass. sent. n. 11191/2022), e anche nei confronti degli eredi del debitore. 
Ciò si ritiene derivante dalla circostanza che sia il debitore (in quanto partecipante all'atto di mutuo) sia il terzo proprietario (in quanto datore di ipoteca) sia gli eredi del debitore (in quanto appunto aventi causa dallo stesso) siano in possesso del titolo da loro (o dai loro danti causa) sottoscritto, e ciò dunque giustifica l'esclusione dell'obbligo della notificazione di un atto che già si suppone essere nelle mani del destinatario, avendo lo stesso partecipato alla sua formazione. 
In virtù di ciò, oltre che della circostanza relativa all'ampio contenuto letterale della norma (che non specifica che l'esecuzione così intrapresa sia rivolta esclusivamente nei confronti del debitore), fa ritenere che tale privilegio del creditore vada senz'altro esteso anche all'esecuzione intrapresa nei confronti dell'odierno fideiussore, e ciò in quanto nel caso in esame i fideiussori (tra cui l'opponente) hanno partecipato all'atto di mutuo innanzi al notaio rogante, pattuendo all'interno dello stesso atto di mutuo il proprio impegno in garanzia di quella obbligazione. 
I fideiussori dunque non sono - nel caso di specie - soggetti terzi rispetto alla stipula del contratto e non hanno assunto obblighi in relazione ad un titolo diverso, accessorio al contratto fondiario. 
In secondo luogo, con riferimento alla “mancata indicazione della data di apposizione della formula esecutiva”, si rileva che l'atto di precetto impugnato è stato notificato in data ###, ossia successivamente all'entrata in vigore del nuovo disposto degli artt. 474-475 c.p.c., con cui è stata eliminata la necessità dell'apposizione della formula esecutiva. 
Tale novella si applica ai precetti notificati dopo il ### (### art. 35 c. 1 e 8 d.lgs. 149/2022 come mod. dall'1 c 380 L. 197/2022) e dunque - giocoforza - successivamente a tale data viene meno l'onere per il creditore precettante di ottenere il rilascio della formula esecutiva sul titolo (ancorchè formatosi anteriormente al 1/3/2023) e dunque anche l'obbligo di indicarla nel precetto. 
Peraltro, l'esigenza di indicare la data di apposizione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà del titolo deriva dall'art. 654 c.p.c., applicabile tuttavia solo al caso in cui il titolo azionato sia un decreto ingiuntivo. 
Al contrario, il contratto di mutuo fondiario, essendo regolato da una normativa del tutto speciale rispetto alle disposizioni codicistiche, costituisce ab origine titolo esecutivo poiché ha natura contrattuale e, come espressamente indicato dall'art. 41, comma 1, ### è esente dalla notificazione al debitore (v. Cass. n. 11242/2022) o, in questo caso, al fideiussore, che ha anche lui partecipato e sottoscritto il contratto di mutuo. 
Ancora, è infondato ed in ogni caso è rimasto indimostrato il dedotto (contenuto solo nella memoria ex art. 171 ter c.p.c. n. 1) mancato rispetto del limite di finanziabilità ex art. 39 TUB, che nella prospettiva dell'opponente priverebbe del suddetto privilegio fondiario l'odierno creditore. 
Infatti: a) non è stato né dedotto né dimostrato il valore dei beni sui quali è stata concessa ipoteca di primo grado, rispetto al valore del finanziamento; b) neppure è stato dedotto e dimostrato che l'importo erogato dal mutuo fondiario, sommato al capitale residuo dei mutui garantiti da ipoteche precedenti, risulti superiore all'80% del valore dei beni; c) in ogni caso, la Suprema Corte a ### (Cass., S.U., sent. ###/2022) ha recentemente affermato i seguenti principi di diritto: “In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 38, comma 2, non è elemento essenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di norma determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto; non integra norma imperativa la disposizione - qual è quella con la quale il legislatore ha demandato all'### di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della "vigilanza prudenziale" (cfr. art. 51 ss. e art. 53 t.u.b.) - la cui violazione, se posta a fondamento della nullità (e del travolgimento) del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), potrebbe condurrebbe al risultato di pregiudicare proprio l'interesse che la norma intendeva proteggere, che è quello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito” ed inoltre “qualora i contraenti abbiano inteso stipulare un mutuo fondiario corrispondente al modello legale (finanziamento a medio o lungo termine concesso da una banca garantito da ipoteca di primo grado su immobili), essendo la loro volontà comune in tal senso incontestata (o, quando contestata, accertata dal giudice di merito), non è consentito al giudice riqualificare d'ufficio il contratto, al fine di neutralizzarne gli effetti legali propri del tipo o sottotipo negoziale validamente prescelto dai contraenti per ricondurlo al tipo generale di appartenenza (mutuo ordinario) o a tipi contrattuali diversi, pure in presenza di una contestazione della validità sotto il profilo del superamento del limite di finanziabilità, la quale implicitamente postula la corretta qualificazione del contratto in termini di mutuo fondiario”. 
In terzo luogo, non può dirsi inesistente il titolo esecutivo azionato in quanto nel 2012 sarebbe stata concessa - tramite una mera scrittura privata - una moratoria/modifica contrattuale del mutuo originario che “toglie valore al titolo modificato”. 
Il titolo azionabile - anche in presenza della moratoria concessa, che ha peraltro riguardato meramente i termini relativi alla restituzione dell'importo mutuato e quindi alla scadenza delle rate - rimane il mutuo fondiario originario e l'eventuale invalidità della moratoria concessa (perché non vi ha partecipato l'odierna opponente o perché vi sarebbe un difetto di forma) comporterebbe unicamente la conseguenza per cui tale modifica non sarebbe opponibile all'odierna opponente, la quale non potrebbe beneficiare della moratoria ai tempi concessa al debitore (in suo favore). 
In altre parole, invocare l'inefficacia dell'atto modificativo non si traduce nella nullità totale del precetto fondato (in larghissima parte) sul mutuo, ma semmai - a tutto voler concedere - nella inefficacia parziale del precetto con riferimento a quanto preteso in applicazione della modifica e dunque, in concreto, nella impossibilità per il creditore (e per l'opponente) di applicare tale atto modificativo, senza dubbio favorevole alla parte debitrice (essendo stato sospeso il rimborso del capitale per un certo periodo): l'opponente peraltro non ha dedotto e dimostrato che l'inoperatività della modifica contrattuale comporterebbe una maggiorazione del credito ingiunto con il precetto (essendo invece verosimile l'esatto contrario). 
Infine, la dedotta (contenuta ancora una volta nella memoria ex art. 171 ter c.p.c. n. 1) indeterminatezza dell'importo precettato è eccezione generica ed infondata, in quanto: a) il titolo/mutuo azionato contiene in sé tutte le condizioni economiche applicabili al rapporto (peraltro, non essendovi obbligo del creditore di notificare il titolo, non vi era neppure l'obbligo di produrre il piano di ammortamento delle rate) e quindi la possibilità del debitore di ricostruire il debito dovuto, ricadendo al contrario sull'opponente l'onere di dimostrare che il creditore non si sarebbe attenuto alle condizioni pattuite; b) la creditrice ha chiarito e dimostrato che quanto incassato in virtù della garanzia ### pattuita è stato contabilizzato e tenuto in conto (doc. 11) nell'importo precettato. 
Quanto poi alla titolarità attiva del credito, va premesso che sebbene la giurisprudenza di legittimità abbia affermato che “la pubblicazione sulla ### e/o l'iscrizione nel registro, ai sensi dell'art. 58, comma 2 TUB, non attengono al perfezionamento della fattispecie traslativa, né alla produzione del relativo effetto; non hanno valenza costitutiva e neanche di sanatoria di eventuali vizi dell'atto; non fanno parte della documentazione contrattuale inerente appunto alla fattispecie traslativa”, potendo “costituire, al più, elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento e relativo” senza dare “contezza - in questa sua "minima" struttura informativa - degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi, nè tanto meno consente di compulsare la reale validità ed efficacia dell'operazione materialmente posta in essere” ha comunque chiarito che, tuttavia, “la norma dell'art. 58, comma 2 TUB, se non impone che un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in ### contenga più diffuse e approfondite notizie. Con la conseguenza, assunta questa diversa prospettiva, che - qualora il contenuto pubblicato nella ### indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 c.c.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione - detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il "prudente apprezzamento" del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito (per questa linea si confronti, in particolare, la pronuncia di Cass., 13 giugno 2019, n. 15884)” (c.f.r. Cass., sez. I, sent. 5617/2020). 
Anche recentemente, la Suprema Corte ha affermato che “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993 - contratto a forma libera - è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla ### recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (in questo ordine di idee, oltre alla citata Cass. n. ### del 2017, cfr. Cass. 13/06/2019, n. 15884). Ne deriva che, qualora l'avviso pubblicato in G.U.  contenga i criteri che consentano in modo inequivoco l'individuazione dei crediti ceduti (o comunque venga raggiunta in giudizio, in altro modo, la dimostrazione che il credito per cui è causa facesse parte della cessione) tale circostanza deve considerarsi provata” (c.f.r. Cass. sent. 4277/2023; v. anche Cass., ord. n. 21821/2023). 
La Suprema Corte ha altresì precisato che laddove, come nel caso di specie, non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella ### può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione (Cass. 17944/2023). 
Nel caso di specie, si ritiene che parte opposta abbia in ogni caso compiutamente dimostrato di essere titolare del credito ingiunto, avendo all'uopo prodotto: a) ### della ### della ### del 06/06/2020, ### n. 66 (doc. 5 opposta), da cui si evince che “le ### e la ### renderanno disponibili nella pagina web: https://www.bper.it/, fino alla loro estinzione, i dati indicativi dei ### con allegata la lista dei crediti ceduti”; b) la suddetta lista dei crediti ceduti (doc. 8 opposta) da cui si evince il numero (### della posizione, che corrisponde a quello indicato nella dichiarazione di cessione redatta dalla cedente ### (doc. 9 opposta); c) la dichiarazione con cui la ### cedente attesta l'avvenuta inclusione nella cessione suddetta del credito in esame (doc. 9 citato), elemento documentale considerato "rilevante, potenzialmente decisivo" già in Cass. Civile, sez. III, ord. 10200/2021. 
Pertanto, è fuor di dubbio che nella suddetta cessione fosse incluso il credito in esame. 
Infine, non può condividersi la tesi di parte opponente per cui la stessa ricoprirebbe, in relazione al debito in esame, la qualifica di consumatore, ovvero di persona fisica che ha agito per scopi estranei alla propria attività professionale. 
Infatti, può essere riconosciuta la qualifica di consumatore alla persona fisica che, fuori dall'ambito della propria attività professionale eventualmente svolta, presti una fideiussione a garanzia di soggetto professionale, qualora vi sia prova che il contratto sia stato stipulato dal fideiussore per finalità non inerenti l'attività professionale: ciò si verifica quando, non sussistano collegamenti funzionali con la società garantita, che possono individuarsi nel ricoprire la carica di amministratore o di avere una importante partecipazione nel suo capitale sociale. 
Orbene, nel caso di specie, è pacifico che ### all'epoca della sottoscrizione del mutuo e della fideiussione, fosse in possesso di quote (pari al 15% del totale) della società debitrice ### salumi s.r.l. e che - inoltre - fosse coniugata con ### possessore di una ulteriore quota del 15% delle partecipazioni societarie. 
La quota del 15% posseduta dall'opponente non può certo dirsi trascurabile, specialmente se aggiuntiva a quella posseduta dal marito, facente parte dunque del medesimo nucleo familiare.  ###, peraltro, ha prestato anche fideiussione in favore della suddetta società, con ciò a voler aumentare il vincolo funzionale e l'interesse economico proprio nell'andamento della società.
E' peraltro del tutto irrilevante: a) il motivo (del tutto personale) per cui la ### avrebbe acquistato le quote sociali - avendo al contrario peraltro ella ammesso (a pag. 6 della citazione) che si trattava di fare un piccolo “investimento” (ossia di investire un capitale nella società ### confidando dunque nel positivo progredire della stessa in modo da poter ricevere ricavi dalla suddetta partecipazione, e dunque anche l'interesse a che la società potesse ottenere il finanziamento); b) la circostanza per cui l'opponente lavorasse per altra società, non essendo affatto vietato o anomalo interessarsi di più ambiti professionali, effettuando appunto investimenti in altri campi; c) la circostanza per cui ella fosse convinta che l'ulteriore obbligo fideiussorio fosse “una mera formalità”, essendovi ulteriori garanzie. 
A nulla rileva poi che il tempo di detenzione delle quote sia stato limitato nel tempo, ciò che rileva è il momento nel quale la garanzia è stata rilasciata. 
Non può dunque negarsi il coinvolgimento professionale ed economico della ### nell'andamento della società debitrice principale, il che esclude in nuce la possibilità di qualificarla quale consumatore. 
In ogni caso, anche peraltro a voler considerare l'odierna opponente come consumatrice, non potrebbe applicarsi al caso di specie la normativa consumeristica relativa alla vessatorietà delle clausole contrattuali. 
Il contratto (di mutuo e di fideiussione) è stato redatto con rogito notarile innanzi ad un ### - che ha appunto lui stesso, fino a prova contraria, redatto l'atto e che viceversa non risulta dimostrato che sia stato predisposto dal professionista. 
Come chiarito dalla giurisprudenza, infatti: a) “il consumatore che agisca in giudizio ha l'onere di allegare e provare che il contratto è stato predisposto dal “professionista” e che le clausole costituenti il contratto corrispondono a quelle vessatorie di cui all'art. 33, comma 2, del citato d.lgs, spettando viceversa al “professionista” superare tale presunzione, dando prova che la singola clausola contrattuale sia stata oggetto di specifica trattativa ex art. 34, comma 4, d.lgs. n. 206 del 2005” (v. 
Cass. sent. n. 24262/2008; Cass. ord. n. 4140/2024); b) “allorquando il testo contrattuale utilizzato da un consumatore venga predisposto da un notaio o da altri professionisti (quali ad esempio un avvocato o un commercialista) l'applicabilità della disciplina di tutela del consumatore in argomento, può ritenersi del pari esclusa se e in quanto il consumatore abbia avuto la possibilità di concretamente incidere, anche provocandone la modifica o l'integrazione, sul contenuto del contratto da tali soggetti predisposto su incarico di una o di entrambe le parti” (v. Cass. ord. n. 4140/2024). 
In altre parole, il consumatore deve allegare e provare che il contratto sia stato predisposto dal professionista (e nel caso in cui sia stato redatto da un ### deve anche allegare di non aver avuto la concreta possibilità di incidere sul suo contenuto), e ciò è il presupposto senza il quale non si può procedere all'accertamento della vessatorietà e dello squilibrio delle clausole (e quindi non può attivarsi l'opposto onere della prova, ricadente sul professionista, relativo alle circostanze per cui vi è stata su ogni clausola trattativa specifica e che non sussista lo squilibrio contrattuale paventato). 
Nel caso di specie, l'opponente non ha né tempestivamente dedotto (se non tardivamente in sede di comparsa conclusionale) né dimostrato che il contratto sia stato predisposto dalla ### (e neppure dal ### su incarico della banca), né tantomeno che la ### non abbia avuto la possibilità di concretamente incidere, anche provocandone la modifica o l'integrazione, sul contenuto del contratto da tali soggetti predisposto su incarico di una o di entrambe le parti.
Si è limitata ad allegare che la trattativa ha certamente coinvolto la clausola sulla variabilità del tasso di interesse, deducendo che viceversa non vi sia stata trattativa sulle altre clausole: ma si tratta di due profili diversi! ### infatti al convenuto professionista l'onere di dimostrare la trattativa, solo dopo tuttavia che il consumatore avesse allegato e provato che il contratto fosse stato predisposto unicamente dal professionista e allegato di non aver avuto la concreta possibilità di incidere sul suo contenuto. 
Ciò in quanto la clausola non potrebbe comunque dirsi vessatoria - o comunque non occorre accertarne l'avvenuta trattativa specifica o l'assenza di squilibrio contrattuale - qualora l'atto non sia stato redatto dal professionista (che non ha quindi imposto il suo potere contrattuale maggiore) e qualora il consumatore abbia potuto incidere sul contenuto contrattuale (pur non volendolo in concreto fare). 
Peraltro, val la pena di osservare che tale difetto di allegazione e prova (del consumatore) non può essere neppure superato ragionando per presunzioni, dal momento che la L. (c.d. ###) prescrive al notaio, nella redazione degli atti notarili, di indagare la volontà delle parti e sotto la propria direzione e responsabilità di curare la compilazione integrale dell'atto (art. 47), di leggere l'atto alle parti (art. 51 n. 8, obbligo peraltro sanzionato con la nullità dell'atto ex art. 58 n. 6), nonché che “Le aggiunte o variazioni che le parti volessero fare dopo le sottoscrizioni loro e dei testimoni, ma prima che il notaro abbia sottoscritto, si debbono eseguire mediante apposita dichiarazione, lettura dell'aggiunta o variazione, menzione di tale lettura e nuova sottoscrizione” (art. 52).  ### il ### (pubblicato in G.U. 177 del 30 luglio 2008), “compete al notaio svolgere di persona, in modo effettivo e sostanziale, tutti i comportamenti necessari: per l'indagine sulla volontà delle parti, da svolgere, in modo approfondito e completo, mediante proposizione di domande e scambio di informazioni intese a ricercare anche i motivi e le possibili modificazioni della determinazione volitiva come prospettatagli; - per la direzione della compilazione dell'atto nel modo più congruente alla accertata volontà delle parti” (art. 1 ### - ###) ed inoltre egli è tenuto a “informare le parti sulle possibili conseguenze della prestazione richiesta, in tutti gli aspetti della normale indagine giuridica demandatagli e consigliare professionalmente le stesse, anche con la proposizione di impostazioni autonome rispetto alla loro volontà e intenzione”, a “dare alle parti i chiarimenti richiesti o ritenuti utili a integrazione della lettura dell'atto per garantire ad esse il riscontro con le decisioni assunte e la consapevolezza del valore giuridicamente rilevante dell'atto, con speciale riguardo ad obblighi e garanzie particolari e a clausole di esonero o limitative di responsabilità, nonché agli adempimenti che possono derivare dall'atto, valendosi, per questo ultimo aspetto, anche di separata documentazione illustrativa In sintesi, tra i compiti principali del notaio c'è quindi quello di accertarsi che l'atto da questi sottoscritto corrisponda pedissequamente alla volontà dei firmatari” (art.  42 ###. II). 
Si deve quindi presumere, in assenza di allegazione e prova contraria, che il ### rogante si sia conformato a tali obblighi normativi e deontologici. 
Dall'inapplicabilità della tutela consumeristica, discende l'infondatezza delle eccezioni di vessatorietà delle clausole contrattuali che da tale tutela dipendono. 
Da ultimo, è inammissibile perché tardiva (in quanto proposta solo in sede di comparsa conclusionale, tranne per la clausola derogativa del disposto di cui all'art. 1957 c.c., non consentendo alla controparte adeguato diritto di difesa sul punto) la deduzione per cui “### clausole peraltro riproducono pedissequamente il contenuto delle clausole 2 - 6- 8 dello schema uniforme ABI già sanzionate come nulle con l'arcinoto provvedimento 55/2005 su parere conforme dell'### della ### e del ### e dichiarate nulle dalla Cass. S.U. n. 41194/2021 in diretta applicazione dei principi fondanti della UE, in quanto frutto di manovre distorsive della concorrenza e del mercato e contrastanti con la normativa antitrust (l. 287/1990)”. 
In ogni caso, essa appare anche sfornita del tutto di prova, non avendo l'opponente prodotto né lo schema ABI sanzionato né il provvedimento dell'### citato, lacuna certamente non superabile, non essendo gli stessi atti normativi o pronunce giurisprudenziali, tramite il principio iura novit curia né tantomeno considerando tali accertamenti quali “fatto notorio”. 
Il titolo azionato con il precetto, ed in esso richiamato, infatti, contiene tutte le condizioni economiche applicabili al concesso mutuo, e non è necessario che tali indicazioni siano riportate nell'atto di precetto, dove è indicato quanto dovuto dal debitore in conformità all'ammortamento del mutuo sottoscritto. E' onere semmai del debitore che svolga opposizione al precetto e/o all'esecuzione - secondo gli ordinari criteri dell'onere della prova, non essendo sufficiente lamentare genericamente l'assenza nel precetto dell'intera ricostruzione del rapporto - dimostrare che il credito si è estinto per adempimento o per altra causa o dimostrare che la somma precettata non deriva dall'applicazione delle clausole contrattuali concordate. 
Quanto da ultimo alla deduzione per cui la concessione della moratoria del mutuo non sarebbe stata “autorizzata” dal fideiussore, nella consapevolezza da parte della banca “del peggioramento delle condizioni economiche e patrimoniali del debitore e del rischio che potesse non essere in grado di soddisfare le proprie obbligazioni” (circostanza quest'ultima di cui, peraltro, vi è allegazione generica e non vi è prova, per cui l'eccezione è altresì infondata nel merito), si rileva che l'odierno fideiussore peraltro ha pattuito (art. 6 lett. l del contratto e della fideiussione, clausola di cui come detto non può saggiarsi la vessatorietà nel caso di specie) che eventuali proroghe e dilazioni del credito non avrebbero richiesto il consenso dei garanti, in deroga espressa al disposto di cui all'art. 1956 Pertanto, l'opposizione proposta dalla parte attrice opponente dev'essere rigettata. 
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in ragione del valore, della natura della controversia e dell'effettiva attività svolta dalle parti nel giudizio, e tenendo conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 37/2018.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1568/2023 R.G., così dispone: RIGETTA l'opposizione proposta da ### CONDANNA parte opponente a rifondere a parte opposta le spese del giudizio, che si liquidano in euro 29.154,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge. 
Così deciso in ### il 18 luglio 2025 Il GIUDICE dott.

causa n. 1568/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Luigi Enrico Calabro'

M
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Tribunale di Palermo, Sentenza n. 2842/2025 del 26-06-2025

... del ### eccependo in via preliminare la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza, nonché l'inammissibilità della domanda per manifesta genericità. Nel merito, ha contestato la fondatezza dell'opposizione, osservando che il debito dell'opponente discendeva dalla fideiussione specifica prestata in favore della banca finanziatrice a garanzia delle obbligazioni assunte da ### S.r.l. per la restituzione del finanziamento assistito dal ### di ### di cui alla legge 662/96 e che l'art. 8 - bis comma 4 DL n. 3/2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 33/2015, aveva chiarito che la procedura di riscossione mediante iscrizione a ruolo consente il recupero del credito nascente dal diritto di restituzione delle somme liquidate a titolo di perdite dal ### di ### non solo nei confronti del (leggi tutto)...

testo integrale

R.G. 34/2024 Tribunale di Palermo Quinta Sezione Civile REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI PALERMO - ### - in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa ### ha pronunciato la seguente ### causa civile, iscritta al n. 34 del ### per gli ### dell'anno TRA ### nata a ### (### il 29 settembre 1959, residente in ####, C.F. ###, rappresentata e difesa dall'Avv. ### (###) opponente #### - ### in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. ### opposta E ### - ### in persone del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. ### (###).  opposta Oggetto: opposizione ex art. 615 c.p.c.  MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato in data 20 dicembre 2023, ### ha proposto opposizione nei confronti dell'### delle ### - ### e di ### - ### del ### avverso l'intimazione di pagamento R.G. 34/2024 Tribunale di ####413507, notificatale il 21 novembre 2023, avente ad oggetto un credito pari a € 35.530,15, per il recupero in via di surroga a seguito di escussione della garanzia prestata dal ### in relazione al finanziamento concesso alla società ### S.r.l., della quale essa opponente era stata socia, con contratto sottoscritto in data 5 maggio 2011. 
Contestando il merito della pretesa la opponente ha dedotto la nullità dell'intimazione di pagamento e della prodromica cartella n. ###67024001, notificatale in data 18 settembre 2017, asserendo l'inesistenza del rapporto di coobbligazione con la società estinta ed eccependo l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto alla riscossione. 
Si è costituita in giudizio l'### delle ### - ### eccependo in via preliminare l'inammissibilità della domanda di parte attrice, in quanto le doglianze sollevate avrebbero dovuto essere proposte tempestivamente avverso la cartella di pagamento. Ha inoltre eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, investendo l'opposizione il merito della pretesa creditoria per vizi inerenti il procedimento di formazione del ruolo, ascrivibili esclusivamente all'ente impositore, titolare del rapporto giuridico sostanziale. Nel merito, ha contestato l'eccezione di prescrizione, stante l'applicabilità del termine decennale e, in subordine, ha comunque escluso il decorso della prescrizione quinquennale, in quanto il termine era rimasto sospeso dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, in virtù della sospensione dei termini disposta dall'art. 68 del D.L.  18/2020 per l'emergenza epidemiologica da ###19. 
Si è costituita in giudizio anche ### - ### del ### eccependo in via preliminare la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza, nonché l'inammissibilità della domanda per manifesta genericità. Nel merito, ha contestato la fondatezza dell'opposizione, osservando che il debito dell'opponente discendeva dalla fideiussione specifica prestata in favore della banca finanziatrice a garanzia delle obbligazioni assunte da ### S.r.l. per la restituzione del finanziamento assistito dal ### di ### di cui alla legge 662/96 e che l'art. 8 - bis comma 4 DL n. 3/2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 33/2015, aveva chiarito che la procedura di riscossione mediante iscrizione a ruolo consente il recupero del credito nascente dal diritto di restituzione delle somme liquidate a titolo di perdite dal ### di ### non solo nei confronti del beneficiario finale ma anche nei confronti dei terzi prestatori di R.G. 34/2024 Tribunale di ### garanzie. E ciò senza necessità per l'Ente di munirsi previamente di un titolo esecutivo, stante il rinvio operato dal citato art. 8-bis co. 3 D. L. 3/2015 all'art. 17 D. Lgs.  146/1999, in ragione della natura pubblica sia delle risorse impiegate nell'assunzione della garanzia a favore di attività imprenditoriali meritevoli sia delle somme da recuperare con la surrogazione, per destinarle ai medesimi scopi. 
Posta in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies co. 2 cpc con l'ordinanza del 21.2.2025, la causa - in data ### - è stata rimessa sul ruolo istruttorio al fine di invitare le parti convenute a dedurre sulla rilevanza della sentenza depositata dall'opponente con le note di precisazione delle conclusioni del 13.12.2024. 
Esaminate le deduzioni delle parti, la causa è stata posta in decisione in esito all'udienza cartolare del 19.5.2025.  *** 
Così brevemente ricostruita la vicenda, preliminarmente va rigettata l'eccezione sollevata da ### - ### del ### circa l'indeterminatezza e la genericità dell'atto di citazione. 
Ai sensi dell'art. 164, comma 4, c.p.c., la citazione deve considerarsi nulla se è omesso o risulta assolutamente incerta la determinazione della cosa oggetto della domanda, requisito stabilito dal n. 3) del comma 3 dell'art. 163 c.p.c., ovvero se manca l'esposizione dei fatti prefigurata al n. 4) del comma 3dell'art. 163 c.p.c. 
A tal proposito, la giurisprudenza ha rimarcato che la declaratoria di nullità della citazione per omissione o assoluta incertezza del petitum postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare assolutamente incerto; in particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al Giudice l'immediata contezza del thema decidendum); con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della R.G. 34/2024 Tribunale di ### domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa (Cass. n. 1681/2015). 
Nel caso oggetto di giudizio, l'atto di citazione consente di individuare sia il petitum che l'oggetto dell'opposizione, così come specularmente risulta chiara la difesa articolata dalle controparti in relazione alle domande proposte dall'attrice. 
Altresì, va respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da ### delle ### Come recentemente ribadito dalla Corte di legittimità, poiché per i crediti iscritti a ruolo il diritto di procedere ad esecuzione forzata spetta in via esclusiva all'agente della riscossione, quest'ultimo è l'esclusivo legittimato passivo in caso di contestazione di tale diritto, cioè in caso di opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c., così come, del resto, in caso di contestazioni attinenti alla regolarità degli atti esecutivi, cioè in caso di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. 
Infatti, come affermato dalla Suprema Corte, l'agente della riscossione è titolare esclusivo dell'azione esecutiva per la riscossione dei crediti esattoriali e, pertanto, è da ritenersi necessariamente legittimato passivo nelle opposizioni esecutive avanzate dal debitore (si vedano in proposito, di recente ed in casi analoghi: Cass., Sez. 2, sentenza n. 14125 del 11/07/2016, non massimata; ### 6 - 2, Ordinanza n. 1070 del 18/01/2017, Rv. 642562 - 01; cfr. anche: Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3105 del 06/02/2017, Rv. 642749 01; ### 6 - 3, Ordinanza n. 3154 del 6 febbraio 2017, non massimata; e più recentemente Cass. sez. 3, ord. 6.11.2023 n. ###).  ### della riscossione è, anzi, l'unico legittimato passivo necessario, quale soggetto titolare in via esclusiva dell'azione esecutiva, avendo l'onere di chiamare eventualmente in giudizio l'ente creditore, laddove siano in discussione questioni attinenti al credito o comunque che non riguardino esclusivamente la regolarità degli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 112 del 1999 (cfr. Cass., Sez. U., Sentenza n. 16412 del 25/07/2007, Rv. 598269; Sez. 5, Sentenza n. 22939 del 30/10/2007, Rv. 601121; Sez. 5, Sentenza n. 476 del 11/01/2008, Rv. 601637; Sez. 5, Sentenza n. 369 del 12/01/2009, Rv. 606177; Sez. 5, Sentenza n. 12746 del 6/06/2014, ### 2, Sentenza n. 14125 del 11/07/2016). 
R.G. 34/2024 Tribunale di ###, dunque, l'opponente ha evocato in giudizio anche l'### delle ### - ### in quanto parte interessata alla controversia, atteso che la caducazione della cartella di pagamento produrrebbe effetti diretti nei suoi confronti e sul diritto di agire esecutivamente. 
Nel merito, ritiene il Tribunale che - nei termini in cui era stata originariamente formulata - l'opposizione, con la quale l'attrice deduceva l'insussistenza del credito iscritto a ruolo nei propri confronti per l'inoperatività del fenomeno successorio nei debiti della società estinta, ai sensi dell'art. 2495 ultimo comma c.c., non avendo ella percepito alcuna somma dal bilancio finale di liquidazione, e perché comunque estinto per decorso del termine quinquennale di prescrizione, non avrebbe potuto trovare accoglimento.  ### era infatti coobbligata della società ### srl in forza della fideiussione prestata in favore della ### finanziatrice in data ###, in forza cioè di un titolo autonomo rispetto alla previsione dell'art. 2495 c.c. E non è contestabile che il diritto del ### di ### di surrogarsi nei diritti della ### nei confronti della debitrice principale e dei suoi garanti fosse soggetta alla prescrizione ordinaria decennale, evidentemente non compiuta nel periodo trascorso tra la notifica della cartella di pagamento e la successiva notifica dell'intimazione. 
Non è però privo di rilievo che, sebbene soltanto al momento della precisazione delle conclusioni, la difesa dell'opponente abbia depositato la sentenza n. 4138/2019 (documentandone il passaggio in giudicato) con cui il Tribunale di Palermo, il ###, accogliendo l'opposizione proposta ai sensi dell'art. 615 c.p.c. da ### ha annullato proprio la cartella n. 296 2016 ###01, di cui è stato chiesto il pagamento con l'intimazione notificata il ###. 
Premesso che il rilievo dell'esistenza di un giudicato esterno non è subordinato ad una tempestiva allegazione dei fatti costitutivi dello stesso, i quali non subiscono i limiti di utilizzabilità rappresentati dalle eventualmente intervenute decadenze istruttorie, e la stessa loro allegazione può essere effettuata in ogni stato e fase del giudizio di merito (ex multis, Cass. 226/2021), per cui l'eccezione di giudicato esterno non è soggetta a preclusioni per quanto riguarda la sua allegazione in sede ###quanto prescinde da qualsiasi volontà dispositiva della parte e in considerazione del suo rilievo pubblicistico, è rilevabile d'ufficio (Cass. 48/21), è indubitabile che la caducazione della R.G. 34/2024 Tribunale di ### prodromica cartella esattoriale - che nel caso di specie svolge non soltanto la funzione dell'atto di precetto ma ingloba anche il titolo esecutivo (del quale - come già detto - MCC non è tenuta ad aquisire preventivamente) - refluisca sull'efficacia stessa dell'intimazione di pagamento.  ### di pagamento ex art. 50, comma 2, del D.P.R. 602/1973 costituisce un atto meramente sollecitatorio, privo di autonomia funzionale, strettamente dipendente dalla cartella di pagamento che lo precede, sicché la caducazione di quest'ultima - per nullità, annullamento o prescrizione del credito - comporta, per effetto della consequenzialità logico-giuridica e dell'invalidità derivata, anche l 'illegittimità dell'intimazione, la quale, in assenza di un titolo esecutivo valido, non può autonomamente sorreggere l'azione esecutiva, pena la violazione del diritto di difesa del contribuente e del principio di legalità dell'esecuzione.  ### va pertanto accolta statuendo sull'annullamento della sola intimazione. 
Ai fini della regolamentazione delle spese di lite, occorre osservare che ### - ### del ### era rimasta estranea al giudizio n. 16575/2017 r.g., promosso da ### nei confronti di ### spa, che non aveva ritenuto di sollecitare l'estensione del contraddittorio nei confronti dell'ente titolare della pretesa creditoria, che quindi con ogni probabilità è rimasto ignaro delle vicende occorse successivamente all'iscrizione a ruolo del credito. 
In considerazione dunque dell'infondatezza degli originari motivi di opposizione e delle ragioni che fondano la decisione, ricorrono gravi ed eccezionali ragioni che giustificano l'integrale compensazione delle spese nel rapporto tra l'attrice e ### le spese sostenute dall'attrice - liquidate nel dispositivo applicando il massimo coefficiente riduttivo agli importi previsti dalla tabella n. 2 DM 147/2022 (scaglione 26.000/52.000,00 euro), attesi il modestissimo impegno profuso dal difensore della parte vittoriosa e la natura documentale del giudizio, vanno invece addossate ad ### delle ### - ### che, in forza dell'art. 76, comma 4, del d.l. n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, nella l. n. 106 del 2021, è subentrata a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi di ### spa ed avrebbe quindi dovuto essere edotta dell'esito sfavorevole del giudizi di opposizione avverso la cartella di pagamento e astenersi dal procedere oltre nell'attività di riscossione. 
R.G. 34/2024 Tribunale di ### p.q.m.  Il Tribunale di Palermo ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando così provvede: 1. Accoglie l'opposizione proposta da ### con l'atto di citazione notificato il ### e annulla l'intimazione di pagamento n. ###413507; 2. dichiara le spese di lite compensate nel rapporto tra l'attrice e ### - ### del ### 3. condanna ### delle ### - ### alla rifusione delle spese processuali in favore dell'attrice, le liquida in complessivi € 4.345,00 di cui € 3.800,00 per compensi, oltre rimborso spese nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA e ne dispone la distrazione in favore del procuratore antistatario. 
Così deciso in ### il 25 giugno 2025 Il Giudice Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa ### in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.  

causa n. 34/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Nozzetti Giovanna

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