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Tribunale di Palermo, Sentenza n. 5068/2024 del 24-10-2024

... tratto di marciapiede antistante il ### lato opposto al civico 461, era inciampata su di un tratto di marciapiede irregolare con sollevamento del basolato, non segnalato, cadendo rovinosamente al suolo. Ha precisato che, al sinistro avevano assistito il marito ed il figlio, oltre agli altri passanti che si trovavano sul posto, i quali le avevano prestato i primi soccorsi provvedendo, altresì, a chiamare il 118. ### era stata trasportata, a mezzo 118, al P.S. dell'### di ### ove, a seguito di visita ortopedica le era stata diagnosticata “frattura transcervicale del femore destro” (cfr. doc. 03 allegato al libello introduttivo). In data ###, era stata trasferita alla ### di ### di ### dove era stata ricoverata e sottoposta ad intervento chirurgico in data ###. A conclusione del decorso clinico, il C.T.P. le aveva riconosciuto un danno biologico nella misura del 20%, una I.T.A. di giorni 30 ed una I.T.P. al 50% di giorni 180. Ha aggiunto di avere chiesto, con pec del 05/03/2020, sia al Comune di ### che alla R.A.P. S.p.A. il risarcimento dei danni subiti e di averli invitati alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita, senza ottenere alcun riscontro. Tanto premesso, ### ha (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO ### civile - in composizione monocratica in persona del Giudice dott.  ### all'udienza del 16/01/2024 ha pronunciato la seguente ### cause riunite iscritte ai nn. 4384 e 11719 del ### degli ### civili contenziosi dell'anno 2021 vertente TRA ### nata a ### in data ### (C.F.  ###), elettivamente domiciliat ### presso lo studio dell'Avv. ### che la rappresenta e difende per mandato in atti; - parte attrice nel giudizio N.R.G. 4384 /2021 - ### di ### in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ### presso l'### sita in ### n. 39 e rappresentato e difeso dall'Avv. ### per mandato in atti; - parte convenuta nel giudizio N.R.G. 4384 /2021 e attrice nel giudizio N.R.G. 11719 /2021 - ###.A.P. S.p.A. - ### S.p.A. - (C.F.  ###), con sede ####### elettivamente domiciliat ####### n. 161, presso lo studio dell'Avv. ### dal quale è rappresentata e difesa per mandato in atti - parte convenuta nel giudizio N.R.G. 11719 /2021 - OGGETTO: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 ###: vedi note di trattazione scritta per l'udienza del 25/06/2024 alle quali si rinvia.  MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio iscritto al N.R.G. 4384/2021, ### ha chiesto la condanna del Comune di ### al risarcimento di tutti i danni subiti, conseguenti ad una caduta verificatasi a ### in data ###, alle ore 18,00 circa, quando la stessa, percorrendo la via ### nel tratto di marciapiede antistante il ### lato opposto al civico 461, era inciampata su di un tratto di marciapiede irregolare con sollevamento del basolato, non segnalato, cadendo rovinosamente al suolo. 
Ha precisato che, al sinistro avevano assistito il marito ed il figlio, oltre agli altri passanti che si trovavano sul posto, i quali le avevano prestato i primi soccorsi provvedendo, altresì, a chiamare il 118.  ### era stata trasportata, a mezzo 118, al P.S. dell'### di ### ove, a seguito di visita ortopedica le era stata diagnosticata “frattura transcervicale del femore destro” (cfr. doc. 03 allegato al libello introduttivo). 
In data ###, era stata trasferita alla ### di ### di ### dove era stata ricoverata e sottoposta ad intervento chirurgico in data ###. 
A conclusione del decorso clinico, il C.T.P. le aveva riconosciuto un danno biologico nella misura del 20%, una I.T.A. di giorni 30 ed una I.T.P. al 50% di giorni 180. 
Ha aggiunto di avere chiesto, con pec del 05/03/2020, sia al Comune di ### che alla R.A.P. S.p.A. il risarcimento dei danni subiti e di averli invitati alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita, senza ottenere alcun riscontro. 
Tanto premesso, ### ha concluso chiedendo al Tribunale di «a) Ritenere e dichiarare la responsabilità del Comune di ### ex art. 2051 cod.  civ. con riferimento al sinistro riportato dalla ###ra ### in data ### a ### b) In subordine, ritenere e dichiarare la responsabilità del Comune di ### ex art. 2043 cod. civ. con riferimento al sinistro riportato dalla ###ra ### in data ### a ### c) In ogni caso, condannare il Comune di ### in persona del ### pro tempore, o chi sarà individuato quale custode e/o responsabile all'esito del procedimento, anche in solido con esso, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali, non patrimoniali e da perdita di chance, subiti dalla ###ra ### in conseguenza del sinistro del 20/10/2019, ex artt. 2043, 2051 e 2059 c.c., e artt. 2 e 32 Cost., per l'importo ritenuto di giustizia in considerazione degli elementi di carattere medico-legale accertati e di tutto quanto allegato in atti; d) Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge dalla data del sinistro e fino al soddisfo; e) Con vittoria di spese e compensi di difesa, anche tenuto conto del mancato riscontro all'invito alla negoziazione assistita». 
All'udienza di prima comparizione, tenutasi in data ### è stata dichiarata la contumacia del Comune di ### il quale si è costituito solo in data ### e si è opposto all'accoglimento delle avverse domande, contestato i fatti e gli addebiti ed osservando che il sinistro era stato determinato esclusivamente dalla negligenza e dalla distrazione dell'attrice. 
Parte convenuta ha posto in dubbio la dinamica dell'occorso e la quantificazione della domanda affermando, inoltre, che la responsabilità era eventualmente da imputare alla ### R.A.P., in forza del contratto di servizio stipulato fra le parti in data ### e, per tale ragione ha chiesto di essere manlevato da qualsiasi responsabilità eventualmente accertata.  ### di ### inoltre, ha dato atto che, avendo la ### R.A.P. 
S.p.A. declinato la propria responsabilità, aveva “dovuto proporre azione autonoma di citazione in giudizio della ### spa, a garanzia e manleva, per l'eventuale condanna dell'### nel presente giudizio, con contestuale richiesta di riunione dei due giudizi per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva” ed ha concluso chiedendo al Tribunale «Nel merito, rigettare la domanda di parte attrice, siccome infondata in fatto e in diritto, in subordine, ridurre l'ammontare del risarcimento danni ex art. 1227 c.c., in ragione della percentuale di responsabilità da attribuire a parte attrice, secondo l'equo apprezzamento dell'On.le Tribunale. In subordine, ridurre, comunque, l'ammontare del danno economico in forza di quanto previsto dall'art. 1227 c.c e -a seguito della chiesta riunione dei due giudizi autonomicondannare la ### spa, in persona del legale rappresentante protempore, a rimborsare il Comune di ### tutte le somme che questo sarà eventualmente condannato a pagare all'attore, oltre interessi dall'effettivo pagamento al soddisfo. Con vittoria di spese, competenze ed onorario». 
Con l'atto introduttivo del giudizio N.R.G. 11719/2019 il Comune di ### ha, invero, proposto nei confronti della R.A.P. S.p.A. domanda “di garanzia e manleva ai sensi e per l'effetto di quanto previsto nel contratto di servizio inter partes del 06/08/2014” deducendo che la convenuta aveva assunto contrattualmente l'obbligo di manlevare il Comune da qualsivoglia pretesa da parte dei terzi a titolo di responsabilità civile per i sinistri della strada ivi compresa la condanna con sentenza del solo Comune di ### e, tuttavia, la R.A.P. S.p.A. aveva declinato ogni responsabilità costringendo l'Ente a proporre azione autonoma di garanzia per l'eventuale condanna nel giudizio promosso dalla odierna attrice #### di ### ha concluso chiedendo al Tribunale di disporre «la riunione di questo procedimento giurisdizionale a quello portante il numero di RG 4384/21, pendente presso la sezione terza civile, del Tribunale di ### Giudice dr.ssa ### per connessione oggetti va e parzialmente soggettiva oltre che per economia di giustizia. Nel merito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: - in accoglimento della spiegata domanda a manleva e garanzia, in forza di quanto previsto nel contratto di servizio, citato in premessa, ritenere e dichiarare la ### spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, obbligata a mantenere indenne il Comune di ### da qualsivoglia pretesa economica da parte dei terzi a titolo di risarcimento del danno per i sinistri della strada, e, quindi, condannare ### spa a rivalere e tenere indenne il Comune di ### di tutte quante le somme che dovessero essere dovute alla sig.ra ### nell'ipotesi in cui il Comune di ### venisse condannato nel giudizio RG 4384/21 per il sinistro del 20.10.2019 in via ### a ### con ogni conseguente onere connesso, ovvero a qualunque titolo e ragione. Vinte le spese dì entrambi i giudizi».  ###.A.P. S.p.A. si è costituita in giudizio e si è opposta alle domande formulate dal Comune, indicando l'Ente quale unico responsabile del sinistro eventualmente accertato in giudizio e contestando le domande tutte formulate da parte attrice. 
Segnatamente, la ### ha dedotto che doveva escludersi la sussistenza in capo ad essa di una obbligazione di custodia generale ed estesa all'intera sede stradale e pedonale della città di ### in ordine a tutti i sinistri, ovunque verificatesi, dovuti a stato di dissesto di porzioni di detta intera sede (sede che nella sua interezza è estesa oltre 9.500.000 mq), ma che eventualmente sarebbe stata tenuta a rispondere dei sinistri ed a manlevare, in ordine agli stessi, il Comune solo ed esclusivamente in ordine a quei fatti lesivi causati da “insidie” imputabili all'inadempimento delle proprie specifiche obbligazioni, limitate a porzioni dell'intera sede stradale e pedonale della città e sussistenti solo in archi di tempo ben determinati, necessari per l'espletamento dei programmati lavori di manutenzione e dei concordati passaggi periodici di controllo di custodia dei soli tratti di strada e di marciapiede oggetto delle predette attività programmate di manutenzione e/o di sorveglianza e monitoraggio.  ### R.A.P. S.p.A. ha contestato altresì nell'an e nel quatum la pretesa risarcitoria formulata dalla ### ed ha concluso chiedendo al Tribunale di «1) ritenere e dichiarare infondata, in fatto e diritto, la domanda di garanzia e manleva del Comune di ### e, per l'effetto, rigettarla; 2)in subordine ci si rimette al giudice per la valutazione della chiesta riunione di questo procedimento a quello avente n. di Rg. 4384/21, con richiesta di termini a difesa per poter argomentare sulla fondatezza della domanda di parte attrice ed articolare mezzi di prova nel rispetto del principio della integrità del contraddittorio che non può essere mortificato da una azione di garanzia “impropria”. Con riserva di ulteriormente dedurre ed articolare nei termini di legge». 
Disposta, con ordinanza del 22/03/2022, la riunione dei due giudizi, la causa è stata istruita mediante l'esame dei testi ### e ### e l'espletamento della consulenza medico legale affidata al dott.  ### Così riassunti i termini della controversia, va immediatamente dato conto del fatto che l'istruttoria espletata ha confermato che l'accadimento del sinistro si è verificato con le modalità riferite nell'atto di citazione. 
Viene in rilievo innanzitutto la deposizione del teste di parte attrice ### che, con espressioni logiche e sufficientemente puntuali e circostanziate, ha raccontato di avere assistito al sinistro, essendosi trovato anche lui sul marciapiede di via ### ed ha testualmente affermato: “è vero, la corsia centrale era chiusa e passeggiavo sul marciapiede vicino al ### mia moglie era a braccetto con me, al mio braccio destro”; “È caduta perché la mattonella del marciapiede era sollevata di qualche cm, c'erano foglie a terra, ma ha inciampato sulla mattonella”; “Io ho cercato di trattenerla ma è caduta lo stesso. Io non sono caduto”. Ha inoltre dichiarato: “…non era segnalato, in alcun modo”. Ed ancora: “…è stato chiamato il 118 da una signora che ha prestato soccorso. ### moglie si voleva alzare e la signora che poi ho saputo essere un medico, le ha detto di non farlo perché aveva il femore rotto”; “### moglie accusava dolori al fianco destro ed al bacino” (cfr. verbale di udienza del 07.11.2022). 
Rileva, altresì, l'ulteriore testimonianza del #### il quale ha dichiarato: “…riconosco i luoghi, di fronte il ### anzi al ### dove c'è il ### dei ### per intenderci”; “Io camminavo dietro mia madre e mio padre ed ho visto mia madre inciampare e cadere. Abbiamo visto che c'era una mattonella rialzata che non era visibile. Qualcosa c'era, della immondizia o del fogliame”. Ed ancora: “…non era segnalato”; “…accusava dolore al lato destro, abbiamo provato ad alzarla ma non riusciva. È intervenuta una signora che ha chiamato il 118”. 
Ad entrambi i testi, inoltre, sono state mostrate le fotografie prodotte da parte attrice e gli stessi hanno riconosciuto i luoghi del sinistro. 
Le testimonianze sono parse del tutto genuine ed affidabili, specie alla luce del contenuto del verbale di accettazione della danneggiata al ### dell'### - ### alle ore 13.35 del 20/10/2019, dal quale emerge che la paziente giunse in codice giallo, a mezzo ambulanza e che all'anamnesi venne annotato: “### a seguito di riferita caduta accidentale fuori casa su manto dissestato con conseguente trauma anca dx in assenza di altre sedi di trauma riferite” (cfr. doc. 03 allegato all'atto di citazione). 
Di contro, il Comune non ha offerto nessun elemento idoneo ad inficiare le risultanze probatorie favorevoli alla prospettazione attorea, limitandosi ad affermare la negligenza e la disattenzione della stessa, senza fornire un principio di prova che suffragasse quanto dedotto. 
Quanto emerso dall'istruttoria induce, dunque, a ritenere accertata la dinamica dei fatti esposta da parte attrice, tenuto conto della puntualità, coerenza e dovizia di particolari delle testimonianze acquisite oltre che dell'oggettiva situazione di pericolo posta dall'anomalia del manto stradale come ritratta nelle fotografie prodotte. 
Assolta dunque dalla danneggiata la prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, era onere del convenuto, ai fini della prova liberatoria, dimostrare il caso fortuito, ossia l'intervento - nell'eziologia del sinistro - di un fattore causale autonomo, imprevedibile ed eccezionale, suscettibile di interrompere il nesso causale fra il danno e la res in custodia. 
Costituisce ormai principio più che consolidato in giurisprudenza quello secondo cui la nozione di caso fortuito è da intendere in senso ampio, potendo infatti essa ricomprendere non soltanto un fatto naturale che, per i suoi connotati di imprevedibilità ed eccezionalità, sfugge al potere di controllo del custode, ma altresì il fatto di un terzo o la condotta dello stesso danneggiato. 
Proprio con riguardo a tale ultimo profilo, la Suprema Corte ha recentemente precisato che “la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art.  1227, primo comma, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (cfr. Cass. n. 9315/2019 e n. 2480/2018). 
Perché la condotta del danneggiato assuma rilievo nel contesto dell'art.  2051 c.c., è quindi necessario che il comportamento del danneggiato possa qualificarsi come estraneo al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, salvo in caso contrario rilevare ai fini del concorso nella causazione dell'evento, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ. (applicabile all'art. 2051 c.c. in forza del richiamo contenuto nell'art.  2056 c.c.); e, se la disattenzione è sempre prevedibile come evenienza, la stessa cessa di esserlo - ed elide il nesso causale con la cosa custodita - quando risponde alla inottemperanza ad un invece prevedibile dovere di cautela da parte del danneggiato in rapporto alle circostanze del caso concreto (in questi termini Cass. n. 2481/2018). 
In applicazione di tali principi, si ritiene che il Comune non abbia assolto l'onere della prova su di esso incombente, non essendo emersa la sussistenza di una situazione contingente idonea a interrompere il nesso di causalità tra l'evento e la cosa, nel senso sopra precisato. 
A ben vedere, infatti, non è venuto in rilievo alcun elemento tale da suggerire che la caduta sofferta dall'attrice sia in realtà esclusivamente riconducibile a un fattore esterno, capace di far recedere la res da causa dell'evento a mera occasione di esso, né che la stessa sia dipesa unicamente da un comportamento anomalo e imprevedibile del danneggiato. 
Venendo, adesso, alla quantificazione della prestazione risarcitoria, va preliminarmente osservato che il C.T.U. nominato nel corso del giudizio - le cui conclusioni sono contenute nella relazione e non contestate dalle parti - ha accertato, sulla base della documentazione in atti e dell'esame obiettivo del periziando che “I danni fisici riportati dalla signora ### in occasione del sinistro occorso il ###, sono da attribuire all'evento traumatico subito riferito ed a questo eziologicamente riconducibili” (cfr. pag. 5 della consulenza tecnica d'ufficio). 
Corrette appaiono dunque - in difetto di rilievi critici e tenuto conto delle considerazioni esposte dall'ausiliario circa i baremes applicabili per la valutazione del danno alla salute - sia l'invalidità temporanea totale stimata in giorni 30, sia l'invalidità temporanea parziale al 50% di 100 gg., sia infine la valutazione del danno biologico permanente quantificabile nella misura del 17%. 
Per la liquidazione, necessariamente equitativa (in considerazione della natura squisitamente non patrimoniale dei beni attinti e dei pregiudizi conseguitine), del danno come sopra riconosciuto - risarcibile ai sensi dell'art.  2059 c.c. (secondo l'interpretazione offertane da Cass. S.U. 26972/08), quale pregiudizio derivante dalla lesione del fondamentale diritto alla salute, di rango costituzionale - il Tribunale aderisce ai criteri fatti propri dalle più recenti pronunce della Corte di Cassazione in materia; adotta, quindi, i parametri ed i valori indicati nelle ### già in uso presso il Tribunale di Milano cui i giudici di legittimità hanno riconosciuto una “vocazione” nazionale, indicandoli come parametri equi, cioè idonei a garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti peculiarità che suggeriscano di incrementarne o ridurne l'entità (Cass. Civ., Sez. 3, sent. n. 14402 del 30 giugno 2011; conf. Cass. Civ., 3, sent. n. 12408 del 7 giugno 2011; n. 5243 del 6 marzo 2014). 
Le suddette ### tengono, peraltro, conto dei principi espressi dalle ### della Suprema Corte nelle note pronunce dell'11.11.2008 (nn.  26972, 26973, 26974 e 26975), muovendo proprio dall'esigenza di addivenire ad una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale comprensiva della componente relativa alla lesione dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico - legale e dei riflessi dinamico relazionali dei postumi sulle normali abitudini di vita della persona. 
Le tabelle milanesi contemplano, altresì, mediante un incremento del valore punto di danno biologico, la liquidazione della componente del danno non patrimoniale costituita dal pregiudizio morale a carattere non organico, che costituisce pur sempre una voce descrittiva di alcuni dei possibili pregiudizi connessi al fare areddituale del soggetto leso. 
Come recentemente chiarito in più occasioni dalla Suprema Corte, in presenza d'un danno alla salute, mentre deve escludersi la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche tipologie di sofferenza (dolore fisico o nocicettivo, danno alla vita di relazione, danno estetico, danno esistenziale) patite dal danneggiato, che costituirebbero vere proprie duplicazioni risarcitorie (in quanto ogni vulnus arrecato ad un interesse tutelato dalla ### costituzionale si caratterizza, pertanto, per la sua doppia dimensione del danno relazionale/proiezione esterna dell'essere, e del danno morale/interiorizzazione intimistica della sofferenza (Cass. 901/18; 20795/18), non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione); di tal ché soltanto ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione" (Cass. 10816/19; 901/18). 
Esclusa, dunque, la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche tipologie di sofferenza (danno alla vita di relazione, danno estetico, danno esistenziale) patite dal danneggiato, in quanto già contemplate nella nozione dinamica del danno biologico e quindi valutate sia nella determinazione della percentuale di riduzione dell'integrità psico - fisica che nella quantificazione del valore punto base ### di danno biologico, delle peculiari e specifiche modalità di atteggiarsi del danno non patrimoniale nel singolo caso concreto il Giudice ha il dovere di tener conto in sede di liquidazione della prestazione risarcitoria tramite la personalizzazione - in aumento o in diminuzione - della somma a tale titolo dovuta, esplicitando in motivazione se e come abbia considerato tutte tali circostanze (Cass. 9231/13; 5243/14). 
E però, proprio in ragione di quanto fin qui osservato circa la nozione di danno biologico quale compromissione delle abilità della vittima correlata alla menomazione permanente della salute, le conseguenze, sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti dinamico - relazionali, che sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione, non giustificano alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno non patrimoniale, perché già adeguatamente considerate e ristorate dai valori monetari tabellari (Cass. civ. 7513/18). 
Nel caso di specie, può essere risarcito il pregiudizio morale, ben potendo detta sofferenza presumersi in ragione della età e dell'entità degli esiti invalidanti anatomofunzionali e delle relative presumibili ripercussioni di carattere dinamico - relazionale/esistenziale, mentre - in mancanza di qualsiasi puntuale allegazione e tenuto conto della entità dei postumi -, non v'è spazio né per alcuna ulteriore personalizzazione della liquidazione, rispetto a quella base tabellare. 
In applicazione di tali criteri e avuto riguardo ai valori riportati nelle tabelle milanesi aggiornate - edizione 2024, con riferimento al periodo di inabilità temporanea, così come accertato dal C.T.U., va equitativamente liquidata la somma di euro 9.200,00, mentre, per la permanente lesione dell'integrità psicofisica, tenuto conto dell'età della parte lesa al tempo del sinistro (73 anni), del grado di invalidità permanente riconosciuta (pari al 17%) e del valore base, va liquidata la somma pari ad euro 49.937,00 comprensiva dell'incremento per sofferenza soggettiva. 
Ne discende che il risarcimento del danno non patrimoniale spettante all'attrice ascende a complessivi euro 59.137,00. 
Vanno altresì riconosciute all'attrice le spese mediche sostenute, pari ad euro 1.028,53, ritenute dal C.T.U., congrue e coerenti per i trattamenti sanitari del caso, che occorre rivalutare all'attualità (euro 1.113,49) secondo gli indici ### costo della vita, dalla data di ciascun esborso (ovvero, preferibilmente, da una data intermedia), trattandosi di credito di valore. 
Spetta inoltre a ### il ristoro del danno rappresentato dalla mancata disponibilità del quantum dovutole a titolo risarcitorio, derivante dal ritardo con cui le viene liquidato l'equivalente in denaro del bene leso. 
A tal proposito va osservato che in caso di risarcimento del danno, se la liquidazione viene effettuata per equivalente - e cioè con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso poi in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione - è dovuto - se adeguatamente allegato dal creditore - anche il danno da ritardo e cioè il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della somma, danno che, in considerazione dell'entità delle prestazioni risarcitorie dovute, può in via presuntiva ravvisarsi nell'impossibilità di investire proficuamente il danaro. 
La rivalutazione della somma liquidata e gli interessi sulla somma rivalutata assolvono, invero, a due funzioni diverse, mirando la prima alla reintegrazione del danneggiato nella situazione patrimoniale anteriore all'illecito, mentre gli interessi hanno natura compensativa, con la conseguenza che questi ultimi sono compatibili con la rivalutazione. 
Tale voce di danno deve essere provata dal creditore e, solo in caso negativo, il giudice, nel liquidare il risarcimento ad essa relativo, può fare riferimento, quale criterio presuntivo ed equitativo, ad un tasso di interesse che, in mancanza di contrarie indicazioni suggerite dal caso concreto o di specifiche allegazioni circa gli impieghi maggiormente remunerativi cui le somme sarebbero state destinate ove tempestivamente conseguite, può essere fissato in un valore prossimo all'interesse legale del periodo intercorrente tra la data del fatto e quella attuale della liquidazione. Inoltre, secondo un indirizzo ormai consolidato, tali interessi, cosiddetti compensativi, vanno calcolati non sulla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, ma sulla somma capitale (determinata nel giorno dell'insorgenza del credito) via via rivalutata, conformemente all'insegnamento espresso nella nota pronuncia a sezioni unite della Suprema Corte n. 1712\95 (conformi, tra le tante, 3666/96, 8459/96, 2745/97, 492/01; 18445/05). 
Nell'effettuare il relativo calcolo, bisogna tener presente che è necessaria una devalutazione nominale degli importi liquidati in valuta attuale (nel caso di specie, quelli relativi al danno non patrimoniale), sì da rapportarli all'equivalente alla data di insorgenza del danno medesimo e procedere poi alla successiva rivalutazione sì da conteggiare gli interessi sulle somme che progressivamente si incrementano per effetto della rivalutazione, con cadenza annuale alla stregua della variazione degli indici ### gli interessi così ottenuti vanno accantonati e cumulati tra loro senza rivalutazione.  ### risarcitorio, con rivalutazione ed interessi ponderati a tutt'oggi, ascende dunque ad euro 64.021,98. 
Su tale importo sono poi dovuti gli interessi al tasso legale dalla decisione al saldo. 
Occorre, a questo punto, passare all'esame della domanda formulata dal Comune di ### nei confronti di R.A.P. S.p.A. 
Essa è infondata. 
Va anzitutto rilevato che, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, la circostanza che il Comune affidi la manutenzione delle strade pubbliche a terzi non vale, almeno nei rapporti con gli utenti della strada danneggiati, ad escludere la sua qualità di custode ex art. 2051 c.c. quale ente proprietario, a meno che l'area interessata dai lavori di rifacimento non risulti completamente enucleata e sottratta al traffico veicolare e pedonale (in questi termini Cass. n. 15882/2013). 
Infatti, la qualifica di custode non è giuridica, bensì fattuale, presupponendo la concreta possibilità di dominio sulla res, ragion per cui soltanto il concreto e materiale spossessamento dell'area può comportare il venir meno della predetta qualità in capo all'ente proprietario (cfr. Cass. 18325/2018). 
Ferma, dunque, la qualifica di custode in capo al Comune e la responsabilità risarcitoria nei riguardi dell'attore, va tuttavia stabilito se il convenuto abbia o meno diritto a vedersi manlevato per le conseguenze risarcitorie del presente giudizio in forza del contratto di servizio stipulato fra l'ente convenuto e l'ente chiamato in causa. 
Tale pretesa si fonda sul presupposto che, in forza del contratto di servizio del 6.8.2014, R.A.P. S.p.A. si è impegnata a espletare, dietro corrispettivo, il servizio di sorveglianza e manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale e dei marciapiedi comunali e ne è divenuta dunque anch'essa custode agli effetti di cui all'art. 2051 c.c., assumendosi contestualmente la responsabilità per i danni che fossero conseguenza diretta di inadempimenti parziali o totali degli obblighi da essa assunti. 
Come ritenuto in numerosi precedenti editi da questa sezione, l'art. 11 di tale convenzione pone tuttavia dei limiti quantitativi alle prestazioni dovute da R.A.P. S.p.A., prevedendo in particolare - per quanto concerne l'attività di sorveglianza e monitoraggio (evidentemente funzionale all'esecuzione di interventi puntuali di manutenzione o di eliminazione di situazioni di pericolo e alla programmazione di interventi estesi di concerto con l'ente territoriale) - che l'amministrazione, all'atto della sottoscrizione del contratto, avrebbe fornito alla società “l'elenco delle strade e marciapiedi pubblici oggetto di sorveglianza e monitoraggio” e avrebbe provveduto annualmente all'aggiornamento. 
È pertanto da condividere l'assunto di R.A.P. S.p.A. secondo cui la sua responsabilità verso l'ente ### non ha portata illimitata, ma va piuttosto circoscritto alle sole ipotesi di inadempimento degli specifici obblighi - di sorveglianza/controllo e di intervento/manutenzione - assunti in forza del contratto di servizio. 
Ne discende che era onere del Comune provare, mediante la produzione dell'elenco allegato al contratto, che la strada teatro dell'evento lesivo rientrasse fra quelle oggetto dell'attività di sorveglianza e monitoraggio della società affidataria del servizio ovvero che l'anomalia le fosse stata tempestivamente segnalata o che la sua eliminazione rientrasse nel programma annuale delle opere di manutenzione.  ### fonda la domanda di manleva sul generale obbligo di garanzia per il risarcimento di danni a terzi per i sinistri che si verificano sulle strade cittadine, previsto dall'art. 11 del contratto di servizio. 
Tuttavia, il contratto di servizio stipulato tra il Comune e la Rap stabilisce espressamente al comma 7 dell'art. 11 che “la società Rap è responsabile in via esclusiva del risarcimento di danni che siano diretta conseguenza di inadempimenti, parziali o totali, della stessa in ordine alla esecuzione delle attività e degli obblighi relativi al servizio di ### e ### della ### Stradale”. 
Inoltre, il suddetto art. 11, al comma 8, precisa che “L'### comunale rimane, in ogni caso, sollevata e manlevata dalla società Rap da ogni civile responsabilità per il risarcimento di danni per sinistri a seguito di pronunce di condanna emesse dall'### ivi incluse quelle fondate sull'attribuzione di responsabilità al Comune in qualità di ente territoriale proprietario della rete viaria cittadina”. 
Orbene, come si evince dal combinato disposto dei commi 7 e 8 dell'art. 11 del contratto di servizio, la società Rap è responsabile unicamente dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi di manutenzione e pronto intervento da lei assunti e, quindi, unicamente allorquando ometta di intervenire tempestivamente al fine di ripristinare le anomalie formatesi sulla rete stradale oggetto del proprio monitoraggio e controllo. 
Soltanto nel caso di inadempimento degli obblighi di manutenzione e pronto intervento, infatti, la R.A.P. sarà tenuta, ai sensi dell'anzidetto comma 8 dell'art. 11 del contratto di servizio, a sollevare e manlevare l'### da ogni responsabilità civile per il risarcimento dei danni derivanti da sinistri stradali. 
Ora, nel caso di specie, la difesa dell'### comunale non ha invece in alcun modo contrastato le deduzioni avversarie né soddisfatto l'onere probatorio che le perteneva. 
Ne risulta conseguentemente precluso l'accoglimento della domanda di garanzia. 
Con riguardo alle spese di lite, in ossequio al principio della soccombenza, il Comune di ### va condannato alla refusione delle spese processuali in favore della parte attrice, liquidate nel dispositivo in conformità ai parametri previsti dal D.M. n. 55 del 2014, applicando i valori medi tabellari previsti per lo scaglione di riferimento in relazione al decisum. 
Parimenti le spese di lite tra il Comune e la R.A.P. S.p.A. seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, sulla base dei parametri contenuti nel D.M. 55/2014, applicando, per le prime due fasi, i valori medi tabellari previsti per lo scaglione di riferimento in relazione al decisum. 
Le spese occorse per la C.T.U. medico legale vanno, del pari, poste in via definitiva a carico del Comune di ### P.Q.M.  il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa; in accoglimento della domanda spiegata da ### condanna il Comune di ### in persona del ### pro tempore, a pagare a ### la somma di euro 64.021,98, a titolo di danno non patrimoniale ed euro 1.113,49 a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi al tasso legale dalla decisione al saldo; condanna il Comune di ### in persona del ### pro tempore al pagamento in favore di ### delle spese di lite che liquida in euro 7.616,00 per compenso professionale, oltre C.U., marca da bollo, I.V.A., C.P.A.  e rimborso spese forfetarie come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario; pone definitivamente le spese di C.T.U. per intero a carico del Comune convenuto; rigetta la domanda di manleva proposta dal Comune di ### contro la R.A.P. S.p.A.; condanna il Comune di ### al pagamento in favore della R.A.P. S.p.A.  delle spese di lite da quest'ultima sostenute, che liquida in euro 7.616,00 oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge; Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza. 
Così deciso in ### in data ###. 
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs.  7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ### della Giustizia 21/2/2011, n. 44.  

causa n. 4384/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Maura Cannella, Maria Nacci

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Tribunale di Salerno, Sentenza n. 5904/2024 del 11-12-2024

... collocata su via ### nel comune di ### all'altezza del civico 279. In particolare, l'attore ha riferito che: a) nelle richiamate circostanze di tempo e di luogo, una volta attraversata la strada, mentre era in procinto di salire sul marciapiede collocato sul opposto rispetto a quello ove aveva parcheggiato il proprio veicolo, era stato improvvisamente attinto sul fianco destro da una autovettura diretta ad alta velocità da ### a ### sul ### b) il violento impatto, avvenuto con la parte anteriore destra dell'autovettura e della fiancata, lo aveva fatto cadere a terra rovinosamente; c) il conducente dell'auto, pur avvedutosi dell'impatto, non aveva né rallentato né fermato il moto del veicolo, proseguendo la marcia; d) avevano assistito al sinistro alcuni testimoni, che avevano prestato i primi soccorsi e avevano avvertito il sevizio dell'ambulanza; e) l'impatto era avvenuto alla fine del rettilineo di via ### f) non era stato possibile per i presenti annotare il numero di targa dell'auto pirata, poiché, pochi metri dopo il luogo d'impatto, una curva a destra, al di sotto del ponte autostradale, aveva eliminato ogni visuale; g) trasportato immediatamente con il servizio di autoambulanza (leggi tutto)...

testo integrale

###esito della camera di consiglio il giudice ha dato lettura della presente sentenza in assenza delle parti. 
TRIBUNALE DI SALERNO ### sezione civile ### giudice, dott. ### ha pronunziato, la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2021 il 22 febbraio 2021 al numero 1422 avente per oggetto una controversia in materia di responsabilità da circolazione stradale TRA ### rappresentato e difeso, giusta procura stesa in calce all'atto di citazione dall'avv. ### presso lo studio del quale sito in ### alla via ### n. 9, è elettivamente domiciliato; #### S.P.A., nella qualità d'impresa designata alla gestione dei danni del ### vittime della ### per la ### rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti stesa in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'avv. ### presso lo studio della quale, sito in ### alla via F. Manzo 31 è elettivamente domiciliata; ###'esito dell'udienza dell'11 dicembre 2024 le parti hanno discusso la causa e il Tribunale sulla scorta delle conclusioni rassegnata ha dato lettura della sentenza in assenza delle parti.  MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato il 15 febbraio 2021 ### ha convenuto in giudizio ### s.p.a., quale impresa designata per la regione ### alla gestione del ### vittime della strada, per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni patiti in conseguenza della condotta di guida assunta il 27 giugno 2018, alle ore 11,27, dal conducente di un veicolo rimasto ignoto, che lo aveva investito durante il compimento delle manovre utili a salire su uno dei due marciapiedi posti a delimitazione di quella parte della carreggiata - priva di segnalazioni semaforiche per l'attraversamento pedonale, di dissuasori di velocità e di strisce pedonali - collocata su via ### nel comune di ### all'altezza del civico 279. 
In particolare, l'attore ha riferito che: a) nelle richiamate circostanze di tempo e di luogo, una volta attraversata la strada, mentre era in procinto di salire sul marciapiede collocato sul opposto rispetto a quello ove aveva parcheggiato il proprio veicolo, era stato improvvisamente attinto sul fianco destro da una autovettura diretta ad alta velocità da ### a ### sul ### b) il violento impatto, avvenuto con la parte anteriore destra dell'autovettura e della fiancata, lo aveva fatto cadere a terra rovinosamente; c) il conducente dell'auto, pur avvedutosi dell'impatto, non aveva né rallentato né fermato il moto del veicolo, proseguendo la marcia; d) avevano assistito al sinistro alcuni testimoni, che avevano prestato i primi soccorsi e avevano avvertito il sevizio dell'ambulanza; e) l'impatto era avvenuto alla fine del rettilineo di via ### f) non era stato possibile per i presenti annotare il numero di targa dell'auto pirata, poiché, pochi metri dopo il luogo d'impatto, una curva a destra, al di sotto del ponte autostradale, aveva eliminato ogni visuale; g) trasportato immediatamente con il servizio di autoambulanza “118” presso il vicino presidio ospedaliero di ### era stato sottoposto a una serie di accertamenti, tra cui RX e TC del torace, della colonna cervicale, del bacino, dorsale, anca dx, gamba dx, ginocchio dx, polso sin., cranio addome, rachide cervicale ed altri, all'esito dei quali era disposto il ricovero per venti giorni; e) in data 28 giugno 2018, aveva sporto denuncia contro ignoti e che il procedimento penale instaurato era stato archiviato; f) non era gli era addebitabile alcun profilo di responsabilità colposa nella determinazione del sinistro e, pertanto, aveva diritto all'integrale ristoro dei pregiudizi patiti, patrimoniali e non patrimoniali. 
In data 27 aprile 2021 si è costituita ### s.p.a., stimolando la prova della proponibilità della domanda e pretendendone, in ogni caso, il rigetto, in quanto infondata in fatto e in diritto. 
Svolta l'istruttoria orale, disposto lo svolgimento di una consulenza tecnica d'ufficio e vanificati i tentativi di conciliazione auspicati, questo giudice ha fissato l'udienza per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito della quale ha dato lettura della sentenza in assenza delle parti. 
In limine, va affermata la titolarità dell'interesse ad agire in capo all'attore e la sua legittimazione all'azione. 
Sul punto, giova rammentare che l'interesse ad agire è una condizione dell'azione consistente nell'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (si confrontino ex multis Cass. n. 2057 del 2019; Cass. n. 6749 del 2012; n. 8464 del 2011). 
È chiaro che l'interesse ex art. 100 c.p.c. va considerato con riferimento al solo vantaggio che l'istante si è ripromesso nel proporre la domanda (Cass. n. 8236 del 2003) e deve avere le caratteristiche della concretezza e dell'attualità, dovendosi risolvere in una utilità pratica che l'attore può ottenere con il provvedimento chiesto al giudice (Cass. n. 6918 del 2013; Cass. n. 13906 del 2002). 
Ora, nel caso di specie, non vi è dubbio che l'attore sia portatore di un concreto e attuale interesse all'azione di condanna sperimentata, potendo dall'accoglimento della stessa certamente ricavare un risultato utile per la propria sfera giuridica, risultato che, allo stato, non appare ottenibile senza la mediazione dell'autorità giudiziaria. 
Analogamente, non può dubitarsi della legitimatio ad causam di ### il quale, con l'introduzione del giudizio, ha azionato un diritto di credito al risarcimento del danno di cui ha prospettato la titolarità (si veda n. ### del 2021; Cass. sez. un. 2951 del 2016). 
Tanto chiarito, il Tribunale ritiene che l'azione sia proponibile. 
La questione va certamente esaminata alla luce della lettura coordinata degli artt. 145, comma primo, e 148 del citato d.lgs. n.209 del 2005. Più in dettaglio, la norma di cui all'art. 145, comma primo, nel disciplinare l'azione risarcitoria diretta del danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, evoca i passaggi procedimentali di cui al successivo art.  148, il quale enuclea modalità e contenuti della richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione, individuata quale condizione di proponibilità della domanda giudiziale. 
La disposizione in commento riprende il contenuto dell'art. 22 della legge 990 del 1969 e, nel subordinare l'esercizio dell'azione risarcitoria diretta alla preventiva richiesta del danno all'assicuratore ed al decorso del termine di sessanta giorni dalla medesima, fissa una condizione di proponibilità dell'azione stessa, la cui ricorrenza deve essere riscontrata anche d'ufficio ed in sede di legittimità, salva la preclusione derivante dalla formazione del giudicato per la mancata impugnazione sul punto. Detta condizione di proponibilità è posta dalla legge senza distinzione tra le persone contro cui venga proposta, cumulativamente o singolarmente, per cui è improponibile anche la domanda ex art. 2054 c.c., promossa contro il proprietario ed il conducente del veicolo, qualora non sia stata promossa oltre il termine di sessanta giorni dalla richiesta di risarcimento all'assicuratore r.c.a. (si confrontino Cass. n. 15138 del 2000; Cass. n. 2336 del 2001; Cass. n. 18493 del 2006; Cass. n. 13537 del 2007; Cass. n. 12910 del 2014; Cass. n. 14873 del 2019). 
La sanzione dell'improponibilità è evidentemente posta a presidio della corretta gestione del sinistro da parte della compagnia assicuratrice e risulta funzionale al raggiungimento dell'interesse pubblico a che vengano instaurati processi civili in un'ottica di sussidiarietà, solo laddove, cioè, i soggetti coinvolti nella vicenda abbiano tenuto un comportamento prodromico alla realizzazione di una soluzione stragiudiziale della controversia, conseguendone, ad esempio, la possibilità per il giudice di inviare copia della sentenza all'I.S.V.A.P. nel caso in cui venga ravvisato che l'assicuratore nella fase stragiudiziale abbia tenuto un comportamento meramente dilatorio ovvero ostruzionistico (comma 10 dell'art. 148 cod. ass.). 
Giungendo all'esame del caso concreto, risulta agevole osservare, innanzitutto, come l'eccezione sollevata dalla convenuta, a ben vedere, appare un'esortazione alla parte attrice a fornire la prova della corretta instaurazione della fase preprocessuale (“In via preliminare, l'attore deve provare che sussistano le condizioni di proponibilità della domanda ex art. 287 Cod. 
Ass.”). Nondimeno, la questione della proponibilità della domanda, afferendo a un presupposto processuale, è delibabile - ripetasi - ex officio dal giudice, salva la preclusione derivante dalla formazione del giudicato per la mancata impugnazione sul punto. 
Ora, ritiene il Tribunale che la missiva costruita dalla parte attrice - trasmessa alla ### s.p.a. e alla ### s.p.a. - contiene tutti gli elementi necessari alla valutazione e stima del danno così come richiesto, con precipuo riferimento alla dinamica del sinistro, alle condizioni, anche patrimoniali del danneggiato, e alle lesioni patite. 
Esaurito l'esame delle questioni preliminari, è ora possibile delibare il merito della controversia, involgente un'ipotesi di sinistro stradale cagionato da veicolo non identificato di cui alla lettera a) dell'art. 283 d.lgs. n. 209 del 2005. 
Come noto, il danneggiato che promuove azione di risarcimento danni nei confronti del ### di garanzia per le vittime della strada, nei casi previsti dall'art. 283, lett. a), d. lgs. cit., (già 19, lett. a, della legge 990 del 1969), è tenuto a provare: a) la verificazione del sinistro e i suoi concreti profili dinamici; b) la riconducibilità dell'evento alla condotta dolosa o colposa del conducente di altro veicolo; c) che il conducente dell'altro veicolo sia rimasto sconosciuto; d) il nesso di causalità tra il sinistro e le conseguenze pregiudizievoli che lamenta (si vedano già Cass. n. 10762 del 1992 e Cass. 12304 del 2005). 
Tanto puntualizzato, all'esito del dibattito processuale questo Tribunale ritiene provata sia la verificazione del sinistro stradale, come descritto dalla parte attrice, sia l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo rimasto sconosciuto. 
Ed invero, il testimone ### ha confermato la prospettazione dell'attore, riferendo, in particolare: a) del tentativo di ### di salire sul marciapiede; b) dell'urto col veicolo di piccole dimensioni, di colore grigio; c) della perdita d'equilibrio e della rovinosa caduta sul marciapiede; d) del dileguamento della vettura. 
Le dichiarazioni di ### circa la collisione, la spinta del pedone in avanti, la perdita dell'equilibrio, la caduta e il colore dell'auto hanno, poi, trovato riscontro in quanto riferito da ### e da ### anch'essi testimoni oculari dell'evento. In particolare, ### ha riferito di avere assistito al sinistro da posizione ravvicinata (“Io ero proprio di fronte ed ho visto l'incidente”). 
Più in dettaglio, i testimoni escussi hanno fornito un contributo dichiarativo utile a rappresentare con nitidezza la condotta di guida del conducente del veicolo ignoto, identificato anche nelle dimensioni e nel colore, la collisione tra quest'ultimo e il corpo dell'attore, nonché la perdita d'equilibrio di quest'ultimo, spinto in avanti sul marciapiede (### ha dichiarato: “In merio al capo 6) ricordo che venne sbalzato sul marciapiede, in quanto lo stesso sig. ### vi stava salendo sopra;” dal canto suo, ### ha riferito quanto segue: “Ero a circa settanta metri ed ho visto l'auto investire un pedone e questi è caduto a terra, poi ho svoltato e non ho visto più nulla”; infine ### ha riferito: “Ho visto quest'auto che correva colpire il ### farlo sbalzare e spingerlo sul marciapiede, ma più avanti rispetto al punto di impatto; Io ero proprio di fronte ed ho visto l'incidente;”; e ancora: “### si trovava in prossimità del marciapiede e la macchina lo ha colpito facendolo sbalzare in avanti e poi a terra”). 
La distanza dal luogo di verificazione del fatto non appare, poi, una circostanza rilevante per la formulazione un giudizio d'intrinseca inattendibilità dei testimoni ### e ### tenuto conto del fatto che la linearità del tratto stradale e l'assenza di ostacoli visivi [“Io mi trovavo a circa quattrocento metri dal luogo dell'investimento, ma la strada in quel punto è rettilinea ed era libera la mia visuale (###] hanno certamente reso agevole la percezione sensoriale del sinistro nei suoi aspetti essenziali, quali la collisione tra la vettura e il corpo dell'attore, la spinta dello stesso sul marciapiede e la caduta, il colore e le dimensioni del veicolo e il dileguamento del conducente, aspetti rappresentati chiaramente in sede di escussione testimoniale. 
Va soggiunto che la mancata indicazione del punto d'impatto [invero ### ha riferito del punto d'impatto confermando il capo 5) della memoria istruttoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma sesto, n. 2, c.p.c. (“vero è che l'autovettura, con la sua parte anteriore destra e con la fiancata destra, colpiva il sig. ### sul fianco destro”)] non inficia la valutazione di genuinità del contributo narrativo offerto dai testimoni, atteso che può ragionevolmente ritenersi che gli effetti emotivi suscitati dalla visione del sinistro abbiano impedito la cristallizzazione del ricordo su talune circostanze di portata senza dubbio secondaria, in quanto incapaci di accentrare il disvalore del fatto. 
Del resto, quanto dichiarato dai testimoni risulta trovare riscontro, almeno in parte, anche nelle sommarie informazioni rese da ### alla polizia giudiziari - prova atipica in questo giudizio (Cass. n. 22020 del 2007; Cass. n. 18210 del 2008; Cass. n. 16305 del 2003) -, la quale, in data 29 novembre 2018, ha riferito di aver percepito, dalla propria abitazione, il rumore riconducibile a quelli generati dall'impatto di una vettura contro un “oggetto fermo”, rappresentando anche di avere visto un uomo a terra e una vettura “che sebbene aveva visto il ferito non si è fermato a soccorrerlo”. 
Accertati i profili dinamici del sinistro, questo giudice, nel procedere alla corretta qualificazione giuridica dei fatti oggetto di controversia, verificando quale spettro normativo è capace di accogliere gli elementi della fattispecie concreta sottoposti al suo esame, ritiene che l'evento vada ricondotto all'interno dell'art. 2054, primo comma, c.c., in base alla quale il conducente del veicolo è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o cose dalla circolazione del veicolo, salvo che non provi di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. 
In altri termini, la responsabilità del conducente si presume, salvo questi non provi di aver fatto tutto il possibile per scongiurare l'evento o che lo stesso danneggiato abbia realizzato una condotta illecita che, concretamente, abbia assunto rilievo eziologico, esaustivo o concorrente, rispetto alla verificazione dell'incidente. 
Nell'ipotesi di investimento di un pedone, in particolare, deve escludersi la responsabilità del conducente ai sensi dall'art. 2054 c.c. ove risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento; tale situazione ricorre allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile e anomala, tale da sorprendere il conducente, sicché l'automobilista si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido e inatteso, dovendo pertanto escludersi la responsabilità del conducente ove risulti provato che non vi era da parte di quest'ultimo alcuna possibilità di prevenire l'evento (in questo senso si veda Cass. n. 20307 del 2014). 
Detto altrimenti, ciò che rende immune il conducente da un giudizio di responsabilità risarcitoria è l'accertamento dell'abnormità del contegno assunto dal pedone. 
Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui il dovere di attenzione del conducente teso all'avvistamento del pedone trova il suo parametro di riferimento (oltre che nelle regole di comune e generale prudenza) nel principio generale di cautela che informa la circolazione stradale e si sostanzia, essenzialmente, in tre obblighi comportamentali: quello di ispezionare la strada dove si procede o che si sta per impegnare; quello di mantenere un costante controllo del veicolo in rapporto alle condizioni della strada e del traffico; quello, infine, di prevedere tutte quelle situazioni che la comune esperienza comprende, in modo da non costituire intralcio o pericolo per gli altri utenti della strada (in particolare si confrontino sul punto, Cass. pen. n. 44651 del 2005; Cass. pen. n. 40908 del 2005). 
Trattasi di obblighi comportamentali posti a carico del conducente anche per la prevenzione di eventuali comportamenti irregolari dello stesso pedone, siano essi genericamente imprudenti o violativi degli obblighi comportamentali specifici, dettati dall'art. 190 d.lgs. 285 del 1992 (cd. codice della strada). Il conducente, infatti, ha anche l'obbligo di prevedere le eventuali imprudenze o trasgressioni degli altri utenti della strada e di cercare di prepararsi a superarle senza danno altrui (si veda Cass. n. 1207 del 1992). 
Per costante orientamento giurisprudenziale, però, la presunzione di colpa del conducente investitore prevista dalla norma predetta non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, nel senso che se il conducente del veicolo investitore non ha fornito la prova idonea a vincere la suddetta presunzione, non è preclusa l'indagine da parte del giudice di merito in ordine al concorso di colpa del pedone investito ai sensi dell'art. 1227 pacificamente rilevabile ex officio (vedasi Cass. n. 2127 del 2006). In tale ottica, una volta accertata la pericolosità e l'imprudenza della condotta del pedone, la colpa dello stesso concorre con quella presunta del conducente, di cui all'art. 2054 c.c. (in tal senso, si vedano, ex plurimis, Cass. n. 24204 del 2014; Cass. n. 3966 del 2012; Cass. n. 14064 del 2010; Cass. n. 24689 del 2009). 
Tirando le fila, può concludersi che: ### il pedone può essere ritenuto responsabile esclusivo del sinistro soltanto quando si pari improvvisamente ed imprevedibilmente dinanzi a traiettoria del veicolo; ### la violazione di una regola di condotta da parte del pedone non è di per sé sufficiente a ritenere la colpa esclusiva di quest'ultimo; ### la violazione di una regola di condotta da parte del pedone è però sufficiente a ritenere un concorso di colpa del pedone stesso, ex art.1227 c.c., nella causazione del sinistro. 
Ebbene, il dibattito processuale non ha evidenziato alcuna violazione di regole cautelari da parte del pedone, il quale aveva già compiuto le manovre di attraversamento stradale ed era ### impegnato nel salire sul marciapiede [### e ### testi oculari sebbene a distanze diverse, hanno confermato il capo 1) della memoria istruttoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma sesto, n. 1 c.p.c. (“1)vero è che in data ###, alle ore 11,27 circa, in ####, in via ### all'altezza del civico 279, il sig. ### dopo aver attraversato la strada e nel mentre si accingeva a salire sul marciapiede opposto, veniva improvvisamente colpito da una autovettura, che procedeva in direzione ### sul Tusciano”)]. 
In tale ottica, non può riconoscersi neppure una compartecipazione causale, rilevante ai sensi dell'art. 1227 c.c., in capo a ### dovendosi affermare l'esclusiva responsabilità del conducente della vettura di colore grigio, rimasto ignoto, e l'obbligo risarcitorio dell'odierna convenuta. 
Proprio sotto tale ultimo angolo prospettico giova evidenziare che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'art. 19, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (ora 286 d.lgs. 209 del 2005), nello stabilire che l'azione per il risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione dei veicoli o dei natanti per i quali vi è l'obbligo di assicurazione è ammessa nel caso in cui il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato, ha inteso riferirsi con quest'ultima espressione ai veicoli ed ai natanti che siano rimasti sconosciuti. È dunque onere del danneggiato che agisca in giudizio per ottenere il risarcimento del danno, dimostrare sia che il sinistro si sia verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che quest'ultimo sia rimasto sconosciuto (si veda, ex multis, già Cass. n. 1860 del 1990).  ### il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in caso di sinistro stradale causato da veicolo rimasto non identificato, l'omessa denuncia dell'accaduto all'autorità di polizia o inquirente non è sufficiente, in sé, a giustificare il rigetto della domanda di risarcimento proposta nei confronti dell'impresa designata dal ### di ### per le vittime della strada e che, allo stesso modo, la presentazione di denuncia o querela contro ignoti non vale, in sé stessa, a dimostrare che il sinistro sia senz'altro accaduto, potendo entrambe le suddette circostanze, al più, costituire meri indizi dell'effettivo avveramento del sinistro (si vedano Cass. n. 20066 del 2013, Cass. n. 18532 del 2007). 
Ciò posto, questo giudice ritiene che l'odierno attore abbia assolto all'onere probatorio relativo dell'impossibilità incolpevole dell'identificazione del veicolo. ### infatti, non solo ha presentato tempestiva denuncia all'autorità giudiziaria, ma ha altresì fornito la prova della circostanza che, successivamente all'impatto, il conducente dell'autovettura di colore grigio si sia allontanato repentinamente, non consentendo la sua identificazione. 
Quanto precede emerge dalle dichiarazioni dei testi ascoltati nel corso dell'udienza celebrata il 26 ottobre 2022 i quali hanno riferito di non essersi avveduti del conducente e della targa del veicolo, repentinamente allontanatosi (“### non si fermò e continuò la corsa”; e ancora: “Ero a circa settanta metri ed ho visto l'auto investire un pedone e questi è caduto a terra, poi ho svoltato e non ho visto più nulla;” infine: “### dire solo che era un auto scura, ma non so il tipo, e non ho potuto prendere il numero di targa perché l'auto correva;”). 
Tutti questi elementi, dunque, complessivamente considerati, inducono il tribunale a ritenere provata la circostanza che la mancata identificazione del veicolo danneggiante sia dipesa da cause non suscettibili di essere imputate all'attore. 
Tanto chiarito in punto di esclusiva responsabilità del conducente rimasto ignoto, si tratta di quantificare i danni subiti dall'attore. 
Ed allora, giova stabilire, in questa sede, gli effettivi pregiudizi correlati all'invalidità permanente e temporanea conseguenti alla lesione alla salute, basandosi sulla consulenza tecnica in atti, integralmente richiamata in questa sede, che è, a parere di questo giudice, fondata su un percorso motivazionale congruo immune da vizi logici, sviluppato sulla scorta di indagini accurate e tecnicamente corrette, anche in relazione alle risposte fornite alle osservazioni critiche delle parti [il giudice “non è tenuto a rispondere a ogni e qualsiasi rilievo del consulente tecnico di parte, ma è sufficiente che dal complesso della motivazione si evinca che esse sono state prese in considerazione e adeguatamente contrastate dal consulente tecnico d'ufficio, le cui conclusioni siano state recepite dal giudicante” (si veda, al riguardo, Cass. n. 1257 del 2012); e ancora: “il giudice del merito non è tenuto ad esporre in modo puntuale le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, potendo limitarsi ad un mero richiamo di esse, sicché non incorre nel vizio di carenza di motivazione la sentenza che recepisca per relationem le conclusioni e i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica d'ufficio di cui dichiari di condividere il merito, limitandosi a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione (si confrontino Cass. n. 4352 del 2019; Cass. n. 7364 del 2012; Cass. n. 10222 del 2009; Cass. n. 10668 del 2005)]. 
In tema, giova premettere che il danno biologico da invalidità temporanea e quello da invalidità permanente sono della stessa natura, poiché costituiscono sempre la conseguenza di una lesione dell'integrità psicofisica del soggetto: ciò che muta è la durata e l'esito del detto danno. 
Invero, secondo i principi medico-legali, a qualsiasi lesione dell'integrità psicofisica consegue sempre un periodo di invalidità temporanea, alla quale può conseguire talora un'invalidità permanente. Per l'esattezza l'invalidità permanente si considera insorta allorché dopo che la malattia ha compiuto il suo decorso, l'individuo non sia riuscito a riacquistare la sua completa validità. 
Il consolidarsi di postumi permanenti può quindi mancare in due casi: o quando, cessata la malattia, questa risulti guarita senza reliquati; ovvero quando la malattia si risolva con esito letale. La nozione medicolegale di "invalidità permanente" presuppone, dunque, che la malattia sia cessata, e che l'organismo abbia riacquistato il suo equilibrio, magari alterato, ma stabile. Ne consegue che durante lo stesso individuato periodo di tempo non possano concorrere, come pure ritenuto dai ricorrenti, sia il danno biologico temporaneo che quello permanente. 
Solo alla cessazione del primo, può instaurarsi il secondo. 
Va, infatti, osservato che il danno biologico da invalidità temporanea costituisce un aspetto della più generale categoria del danno biologico, e può essere liquidato sia unitamente a quest'ultima, sia separatamente, purché la liquidazione complessiva sia commisurata alla reale entità del danno (Cass. 101 del 1999; Cass. n. 3563 del 1996; Cass. n. 10966 del 1998). 
Se detti aspetti del danno biologico fossero liquidati contemporaneamente per lo stesso periodo di tempo, si giungerebbe alla duplicazione di liquidazione per lo stesso danno: ciò è estraneo alla tutela aquiliana, che, avendo natura risarcitoria, esclude la possibilità ' di locupletazione (si veda Cass. n. 3806 del 2004). 
Fatte queste premesse, deve segnalarsi che il consulente dell'ufficio ha riscontrato in ### un “politrauma con frattura della pelvi, frattura pluriframmentaria scomposta polso sinistro, frattura angolo superiore di sinistra del soma di D 11, trauma cranico non commotivo con diplopia binoculare post traumatica e moderato disturbo postraumatico da stress cronico”, valutato, condivisibilmente, la compatibilità delle lesioni patite coi profili dinamici dell'evento e determinato, nel contempo, entrambe le conseguenze della lesione della salute patita avendo riscontrato, in particolare: a) un'invalidità temporanea temporanea totale di sessanta giorni, parziale al cinquanta per cento di sessanta giorni e parziale al venticinque percento di venti giorni; b) un'invalidità permanente nella misura determinata tra del venti per cento dell'integrità psico fisica.  ### ha poi evidenziato la stabilizzazione del quadro clinico, non più suscettibile di miglioramento mediante terapie specifiche, peraltro già praticate, dando atto così della sottoposizione del danneggiato agli interventi comunque utili all'emenda delle lesioni. 
Ora, per tradurre in termini monetari le risultanze medico-legali surriferite, è necessario ricorrere al potere di liquidazione equitativa riconosciuto al giudice dall'art. 1226 c.c., richiamato, per la responsabilità extracontrattuale, dall'art.  2056 c.c. In particolare, l'art. 1226 c.c., nel prevedere che, se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, "per una parte risponde alla tecnica della fattispecie, quale collegamento di conseguenze giuridiche a determinati presupposti di fatto, per l'altra ha natura di clausola generale, cioè di formulazione elastica del comando giuridico che richiede di essere concretizzato in una norma individuale aderente alle circostanze del caso". Più precisamente, "l'art. 1226 richiede sia che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, la prova del danno nel suo ammontare, sia che risulti assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno medesimo. 
Quale clausola generale, l'art. 1226 viene a definire il contenuto del potere del giudice nei termini di valutazione equitativa" (così Cass. n. 10579 del 2021 e, nello stesso senso, Cass. n. 28990 del 2019). 
Nella concretizzazione della clausola generale dell'equità in sede di quantificazione del danno non patrimoniale, il giudice di merito deve perseguire il massimo livello di certezza, uniformità e prevedibilità del diritto, così da assicurare la parità di trattamento di cui l'equità integrativa è espressione. Difatti, "l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c., deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti uffici giudiziari" (Cass. n. 10579 del 2021; Cass. n. 12408 del 2011). 
In tale prospettiva, le tabelle, siano esse giudiziali o normative, sono uno strumento idoneo a consentire al giudice di dare attuazione alla clausola generale posta all'art. 1226 c.c. e di addivenire ad una quantificazione del danno rispondente ad equità, nell'effettiva esplicazione di poteri discrezionali, e non già rispondenti ad arbitrio (quand'anche "equo"). E così, in tale prospettiva, ritiene questo giudice, anche alla luce della consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (in tal senso si veda Cass. n. 14402 del 2011) di poter fare applicazione delle “### per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica" predisposte dal Tribunale di Milano (aggiornate da ultimo all'anno 2024), in quanto esse costituiscono valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., là dove la fattispecie concreta non presenti circostanze tali da richiedere la relativa variazione in aumento o in diminuzione (non risultano ancora pubblicate le tabelle normative delle cd.  macropermanenti). 
Orbene, sulla scorta dei parametri equitativi forniti dalle tabelle richiamate, il danno biologico da invalidità temporanea va liquidato, all'attualità, in complessivi euro 10.925,00, tenendo conto che vanno riconosciuti euro 115,00 per ogni giorno di invalidità temporanea assoluta, in ragione dei trattamenti praticati, stante la mancata allegazione e prova di peculiarità del caso di specie. 
Quanto all'invalidità permanente, tenuto conto dell'età dell'attore al momento della stabilizzazione dei postumi, ossia all'esito del periodo d'invalidità temporanea (74 anni), il valore monetario riconoscibile risulta pari a euro 65.802,00. 
Ne consegue che l'importo liquidabile a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da lesione dell'interesse alla salute, id est il danno biologico, è pari a euro 76.227,00 valore già espresso in moneta attuale. 
Detto importo risulta corrispondente a quanto spettante alla parte attrice, non imponendosene una riduzione. 
La piena comprensione dell'assunto che precede richiede una breve riflessione sui recentissimi itinerari interpretativi percorsi dalla giurisprudenza di legittimità. Non potendo, però, in questa sede, fare una digressione sull'evoluzione che, negli ultimi anni, ha interessato la concezione (e la liquidazione) del danno alla salute, sia sufficiente rammentare che il processo di "sistemazione teorica" del danno non patrimoniale non si è arrestato con le pronunce dell'11 novembre del 2008, ma è proseguito nell'elaborazione giurisprudenziale successiva, in seno alla quale ha preso piede, con sempre maggiore consistenza, un orientamento che, incrinando la concezione unitaria messa a punto dalle sezioni unite (all'insegnamento delle sezioni unite si sono, peraltro uniformate Cass. n. 25351 del 2015; Cass. n. 20111 del 2014; Cass. 21716 del 2013; Cass. n. 11950 del 2013; Cass. n. 15414 del 2011), ha nuovamente scomposto il danno non patrimoniale in due pregiudizi distinti: uno “interno” all'individuo, rappresentato dalla sofferenza interiore, e uno “esterno”, dato dalle ripercussioni dell'evento lesivo sulle sue abitudini di vita, proiettate in una dimensione dinamico-relazionale. 
In particolare, la "rimodulazione" dello statuto teorico del danno non patrimoniale si deve soprattutto alle sentenze della Corte di cassazione n. 901 e n. 7513 del 2018. 
In dottrina è stato osservato che, tra le pieghe argomentative di queste pronunce, la natura c.d. 'unitaria' del danno non patrimoniale viene intesa come unitarietà del metodo di liquidazione, il quale non può prescindere dalla “reale fenomenologia del danno alla persona”, che ne disvela una "duplice essenza": la sofferenza interiore (intesa "in tutti i suoi aspetti, quali il dolore, la vergogna, il rimorso, la disistima di sé, la malinconia, la tristezza"), e il "danno dinamicorelazionale" (altrimenti detto alla vita di relazione o esistenziale), dato dalla “significativa alterazione della vita quotidiana”. 
Ora, in presenza di lesione della salute, l'acquisita concezione del danno biologico come danno-conseguenza conduce a ritenere che il "danno esistenziale" (o, se si preferisce, "dinamico-relazionale") rappresenti la sintesi descrittiva del manifestarsi del pregiudizio nella vita di relazione del danneggiato, di modo che il riconoscimento di un'autonoma voce a tale titolo costituirebbe una "sicura duplicazione risarcitoria". 
In tema, la giurisprudenza di legittimità (da ultimo, vedasi la sentenza della Corte di cassazione n. 28988 dell'11 novembre 2019), pur movendosi nell'ottica della sovrapposizione del danno biologico e del danno esistenziale (nel senso della comune afferenza concettuale dei due sintagmi all'incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato), ha, però, precisato che l'incremento dei valori tabellari cui è improntata la liquidazione del danno biologico (la c.d. "personalizzazione") può giustificarsi "soltanto in presenza di circostanze 'specifiche ed eccezionali' (...) le quali rendano il danno concreto più grave (...) rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età". 
Del resto, la conclusione raggiunta dalla giurisprudenza di legittimità è pienamente aderente all'espresso e non equivoco contenuto del testo dell'art.  138, punto 2, lett. a) del d.lgs. n. 209 del 2005 (cd. codice delle assicurazioni), secondo cui "per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato”. 
In conclusione, la liquidazione del danno biologico congloba, generalmente, il ristoro delle ripercussioni sulla vita di relazione, salvo l'aumento del ristoro, fino al trenta per cento, sulla scorta della valutazione della lesione di specifici aspetti dinamico relazionali, correlati, dunque, alle condizioni soggettive del danneggiato (l'art. 138, comma terzo, del codice delle assicurazioni prevede, infatti, che “qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamicorelazionali personali documentati e obiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale (...), può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30%"). 
Su diversa direttrice si colloca il danno morale, pregiudizio che non ha fondamento medico-legale, reclamando, quindi, un'autonoma liquidazione, emancipata dalla tradizionale logica ancillare rispetto al danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi (in tal senso, vedasi Cass. n. 18641 del 2011; Cass. n. 2228 del 2012; Cass. n. 20292 del 2012; Cass. n. 910 del 2018, Cass. n. 7513 del 2018, Cass. n. 28989 del 2019). 
In definitiva, la voce di danno morale mantiene la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, A tale conclusione la Corte di cassazione giunge non solo sulla scorta di considerazioni ontologiche, ma anche all'esito dell'interpretazione coordinata del nuovo art. 139 del codice delle assicurazioni private (nella formulazione risultante dalle modifiche apportate dalla l. n. 124 del 2017), che, nel far riferimento ai presupposti per la personalizzazione, menziona sia gli aspetti dinamico-relazionali, sia la sofferenza soggettiva di particolare intensità) e della sentenza della Corte cost. n. 235 del 2014, la quale, nel consentire un incremento della liquidazione tabellare, fino a un massimo del venti per cento, in considerazione vuoi dei profili dinamico-relazionali, vuoi della sofferenza interiore, detta una regola eccezionale, applicabile al solo settore delle lesioni micropermanenti, la quale non implicherebbe il disconoscimento del danno morale come figura autonoma di pregiudizio. Per quel che riguarda, invece, le c.d. macropermanenti, l'art. 138, comma terzo, del ridetto codice fa riferimento - ripetasi - unicamente al profilo dinamicorelazionale (“qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamicorelazionali personali documentati e obiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale (...), può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30%"). Ne deriva che il profilo della sofferenza interiore, non trattato dalla norma, può (e deve) essere autonomamente considerato dal giudice al fine di un'autonoma liquidazione del danno morale.  ### è stato riproposto, assai di recente, dalla sentenza n. 26304 del 17 ottobre 2019, che, riprendendo gli argomenti della n. 901 del 2018, ribadisce l'ontologica differenza tra danno morale e danno biologico (i.e., il danno dinamico-relazionale), da cui discende che il giudice, allorquando è chiamato a risarcire il danno non patrimoniale, non può esimersi dall'esaminare (e, ove concretamente riscontratele, dal liquidare) partitamente ambedue le dimensioni (interna ed esterna) nelle quali esso può manifestarsi, pur tenendo presente la necessità di neutralizzare il rischio di evitare inammissibili duplicazioni risarcitorie, attribuendo al danneggiato il danno "esistenziale", in uno col danno biologico. 
In definitiva, la Corte di cassazione afferma che, se c'è lesione della salute, il danno biologico assorbe ogni profilo "esistenziale" (salva, naturalmente, la personalizzazione) e, in aggiunta ad esso, è possibile tributare al danneggiato il solo danno morale. Differentemente, in assenza di danno biologico, la doppia dimensione del pregiudizio sarà data dal danno "relazionale puro", e dal "danno morale interiore". 
Più di recente, però, il percorso interpretativo della Corte di cassazione si è arricchito di un nuovo e condivisibile passaggio argomentativo relativo alla corretta applicazione delle cd. tabelle di ### le quali precludono - osserva la Corte - la considerazione autonoma del danno morale, atteso che le stesse evidenziano, per ogni livello di invalidità, un unico valore che ingloba il risarcimento del danno biologico e di quello morale (si confronti Cass. 25164 del 2020). 
Il precipitato logico giuridico di quanto precede è rappresentato dal fatto che, nel procedere alla liquidazione del danno alla salute, il giudice di merito dovrà: 1) accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale; 2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza ### di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di ### che consentono la liquidazione di entrambe le voci di danno, addivenendo all'indicazione di un valore monetario complessivo (costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno); 3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno, considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente, il solo danno dinamico-relazionale, 4) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento fino al trenta per cento del valore del solo danno biologico, depurato dalla componente morale del danno.  ### queste necessarie premesse di carattere teorico deve evidenziarsi come, in linea generale, sia per procedere alla personalizzazione del danno biologico, per dare conto di specifici aspetti dinamico relazionali lesi, che alla liquidazione del danno morale occorre che l'attore abbia assolto due oneri: quello di allegazione e quello di prova. Sul piano dell'allegazione, è necessario che l'attore individui quante e di che tipo siano state le conseguenze negative del fatto illecito, sia sul piano del turbamento psichico patito, sub specie, dunque, di danno morale, che sul piano dell'appesantimento del valore tabellare in ragione delle ripercussioni della lesione alla salute sui rapporti familiari o sociali, sull'attività lavorativa o sul tempo libero, ripercussioni che, però, per acquisire rilevanza devono essere diverse e ultronee rispetto a quelle normalmente correlate alla lesione dell'integrità psico - fisica del soggetto. 
Sul piano della prova, poi, il danneggiato è chiamato ad asseverare le proprie allegazioni, giovandosi anche delle presunzioni semplici. 
Ora, questo Tribunale condivide l'indirizzo esegetico secondo cui, in tema di risarcimento del danno da fatto illecito o da inadempimento contrattuale, la "cosa" oggetto della domanda è il pregiudizio di cui si invochi il ristoro, e gli "elementi di fatto" costitutivi della pretesa sono rappresentati dalla descrizione della perdita che l'attore lamenti di avere patito. 
Se l'attore, da un lato, non ha certamente l'onere di designare con un preciso nomen iuris il danno di cui chiede il risarcimento, ha, dall'altro lato, il dovere di descrivere concretamente i pregiudizi di cui chiede il ristoro (Cass. n. 11353 del 2004; Cass. n. 13328 del 2015), nella loro identità e individualità ontologica.  “Chi domanda in giudizio il risarcimento del danno ha l'onere - osserva a Corte di cassazione - di descrivere in modo concreto i pregiudizi dei quali chiede il ristoro, senza limitarsi a formule vuote e stereotipe come la richiesta di risarcimento dei "danni subiti e subendi". Domande di questo tipo, quando non ne sia dichiarata la nullità ex art. 164 c.p.c., non fanno sorgere in capo al giudice alcun obbligo di provvedere in merito al risarcimento dei danni che fossero descritti concretamente solo in corso di causa (ancora, Cass. n. 13328 cit.). 
Orbene, il Tribunale ritiene che la domanda tesa a ottenere il ristoro del danno morale sia compiutamente allegata e corredata da adeguato supporto probatorio. In particolare, l'attore ha fornito la dimostrazione diretta di quei fatti noti in grado di suggerire, in via presuntiva, il patimento della sofferenza soggettiva correlata all'invalidità permanente - che, in quanto appartenente alla dimensione interna dell'individuo, sfugge, di regola, alle prove dirette -, fatti tra i quali è annoverabile, unitamente alla non lieve entità delle lesioni patite - elemento, questo, d'indubbia valenza persuasiva -, il mancato svolgimento dell'attività di cura del giardino. ###à di curare il giardino da parte di un soggetto già pensionato appare idonea a cristallizzare, ad avviso dello scrivente, i ### ricordi legati all'evento lesivo per cui è causa (### ha così dichiarato: “posso dire che prima mio padre curava un giardino ove si recava da solo, oggi non lo fa più, perché ha timore di un nuovo incidente”). 
Differentemente, sul piano della cd. personalizzazione del danno biologico, l'attore non ha evocato specifiche circostanze di fatto, caratterizzate dalla irripetibile singolarità della propria esperienza di vita individuale. Ed infatti, le peculiari condizioni soggettive legittimanti la personalizzazione del danno biologico devono involgere situazioni relative «alle dinamiche emotive della vita interiore o all'uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sé tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento (in un'ottica che, ovviamente, superi la dimensione "economicistica" dello scambio di prestazioni), meritevoli di tradursi in una differente (e, dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari, rispetto a quanto suole compiersi in assenza di dette peculiarità» (vedasi n. 21939 del 2017). 
Orbene, ritiene questo giudice che le circostanze necessarie alla personalizzazione del danno biologico non siano state compiutamente allegate dalla parte e, dunque, provate nel corso dell'istruttoria processuale, avendo l'attore solo dimostrato il patimento di limitazioni funzionali naturalmente correlate all'invalidità subita [l'incapacità di cura del giardino, pur potendo evocare il pregiudizio in interiore homine, non rappresenta una peculiare esperienza di vita andata perduta, tale da giustificare una differente (e, dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari del danno biologico]. 
Se così è, alla stregua delle osservazioni che precedono, questo giudice ritiene che l'importo innanzi determinato a titolo di danno non patrimoniale correlato all'invalidità permanente, pari a euro 65.802,00 in moneta attuale, sia perfettamente rispondente alla concreta entità del pregiudizio patito, in quanto, valorizzando anche la dimensione morale, è idoneo a ristorare la parte di un pregiudizio allegato e fornito di adeguato supporto probatorio. 
Tirando le fila, il danno non patrimoniale conseguente alla lesione del diritto alla salute, rispetto al quale è stata raggiunta la prova nel presente giudizio e oggetto dell'obbligo risarcitorio gravante sull'impresa di assicurazione convenuta ammonta, in definitiva, a euro 76.227,00, in moneta attuale. 
In ragione della richiesta formulata, giova rammentare, poi, che nella liquidazione del danno, in caso di ritardo nell'adempimento, deve tenersi altresì conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario; tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (si veda in tal senso ed ex multis già Cass. sez. un. n. 1712 del 1995, nonché Cass. n. 2796 del 2000). 
Orbene, questo giudicante reputa opportuno condannare la convenuta al pagamento degli interessi al tasso legale previsto dall'art. 1284 c.c., calcolati dalla data dell'evento dannoso (27 giugno 2018) sulla somma frutto della devalutazione, in base all'indice ### delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice “FOI”) alla data del 27 giugno 2018, di quella sopra riconosciuta a titolo risarcitorio e, quindi, applicati anno per anno, a partire dalla suddetta data (sul fatto - pacifico - che, ai sensi dell'art. 1219 c.c., gli interessi sulle somme dovute per risarcimento di danni da illecito aquiliano decorrono dalla data in cui il danno è stato prodotto, si vedano, fra le tante tutte conformi, Cass. 5287 del 1987 e 5307 del 1984), fino al momento della pubblicazione della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra appena indicata, sempre in base all'indice ### menzionato (“FOI”). 
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 cod. civ., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta pubblicazione della sentenza (si vedano in tal senso, Cass. n. 13470 del 1999; Cass. n. 4030 del 1998). 
Puntualizzato il complessivo importo del danno non patrimoniale conseguente alla lesione della salute, occorre ora quantificare il danno patrimoniale patito dall'attrice in conseguenza dell'illecito, relativo agli esborsi sostenuti per le spese mediche affrontate. 
Ebbene, considerata la documentazione prodotta in atti, sottoposta al vaglio di congruità del nominato consulente, tale pregiudizio è quantificabile in euro 2.407,33 Deve essere applicata a detta somma la rivalutazione monetaria secondo gli indici ### dalla data del 19 luglio 2019 (a rigore, la rivalutazione dovrebbe decorrere dalla data dei singoli esborsi, ma, al fine di evitare eccessive frammentazioni, essa si può far decorrere dalla data di una delle ultime spese documentate, avvenuta il 19 luglio 2019), sino alla data di pubblicazione della presente sentenza. E così, la somma riconoscibile a ristoro del danno patrimoniale, liquidata in moneta attuale, è pari a euro 2.814,17. 
Come per il danno non patrimoniale, sull'importo determinato per il ristoro di quello patrimoniale sono altresì dovuti gli interessi al tasso legale sulla somma di euro 2.407,33 via via rivalutata anno per anno, dalla data 19 luglio 2019 alla data di pubblicazione della presente sentenza; dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, poi, gli interessi decorrono sulla somma nell'ammontare rivalutata alla data di pubblicazione della sentenza. 
Esaurita la disamina del merito, non resta che statuire sulle spese di lite, le quali seguono la soccombenza della ### s.p.a. nei confronti dell'attore e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del decisum, delle questioni oggetto di trattazione, di non particolare complessità, e dell'attività difensiva concretamente svolta, elementi che orientano verso l'applicazione dei valori prossimi ai minimi [non è possibile scorgere nella difesa della convenuta né profili di malafede, intesa come consapevolezza del proprio torto (vedasi Cass. n. 16482 del 2017; Cass. 13269 del 2007; Cass. n. 20806 del 2004; Cass. n. 9579 del 2000), né di colpa grave, identificantesi con l'omissione, nel compimento delle attività processuali, di quel minimo di diligenza e perizia sufficiente ad avvedersi della palese infondatezza delle proprie pretese (vedasi, anche sul piano di applicazioni pratiche, Cass. n. 24645 del 2007; Cass. n. 14789 del 2007; n. 19976 del 2005; Cass. n. 2475 del 1995; Cass. n. 1592 del 1994) e, pertanto, non appare esercitabile il potere officioso di cui all'art. 96, comma terzo, c.p.c.  (si consideri che l'impresa di assicurazione ha giustificato il rifiuto della proposta)]. 
Da ultimo, le spese occorse alla redazione della consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate in virtù di separato decreto del 17 novembre 2023, vanno poste a carico di ### s.p.a., nell'indicata qualità.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### seconda sezione civile, definitivamente pronunciando uditi i procuratori delle parti, ogni ulteriore istanza disattesa, assorbita ogni questione non oggetto di trattazione: a) dichiara l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura nella determinazione del sinistro per cui è causa; b) accoglie in parte la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale esperita da ### e, per l'effetto, condanna ### s.p.a., quale impresa designata per il ### vittime della strada per la regione ### al pagamento, in favore dell'attore, della somma complessiva di euro 76.227,00, espressa in moneta attuale, oltre interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo devalutato alla data del 27 giugno 2018 e, quindi, applicati anno per anno, a partire dal 27 giugno 2018 e fino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, ciò oltre ai successivi interessi al tasso legale sull'importo totale così risultante al momento testé indicato sino al saldo; c) accoglie in parte la domanda di risarcimento del danno patrimoniale esperita da ### e, per l'effetto, condanna il ### s.p.a. quale impresa designata per il ### vittime della strada per la regione ### al pagamento, in favore dell'attore, della somma complessiva di euro 2.814,17, somma espressa in moneta attuale, oltre interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo devalutato alla data del 19 luglio 2019 pari a euro 2.407,33, e, quindi, applicati anno per anno, a partire dal 19 luglio 2019 fino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, ciò oltre ai successivi interessi al tasso legale sull'importo totale così risultante al momento testé indicato sino al saldo; d) condanna ### s.p.a., quale impresa designata per il ### vittime della strada per la regione ### alla rifusione delle spese sostenute da ### spese che si liquidano in euro 786,00 per esborsi ed euro 7.200,00 per competenze della difesa, oltre i.v.a., c.p.a.  e rimborso delle spese generali; e) pone le spese occorse alla redazione della consulenza tecnica, come liquidate in virtù di separato decreto, a definitivo carico di ### s.p.a., nell'indicata qualità. 
Così deciso in ### il 11 dicembre 2024 

Il Giudice
dott. ###


causa n. 1422/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Fortunato Giulio

M
1

Tribunale di Lagonegro, Sentenza n. 521/2024 del 25-07-2024

... l'età del congiunto, della vittima, la convivenza, il numero di ulteriori familiari e l'intensità della relazione, si ritiene equo riconoscere euro € 348.079,00 a #### di anni 57 al momento del fatto, considerati i punti per l'età del congiunto, della vittima, l'assenza di convivenza attuale, il numero di ulteriori familiari e l'intensità della relazione, si ritiene equo riconoscere euro € 277.681,00. a ###sorella) di anni 16 al momento del fatto considerati i punti per l'età del congiunto, della vittima, la convivenza, il numero di ulteriori familiari e l'intensità della relazione, si ritiene equo riconoscere euro € 147.743,40. Non è possibile riconoscere un aumento o personalizzazione ulteriore in ordine all'intensità della relazione in assenza di allegazioni e prove sul punto. Al riguardo deve osservarsi che la Suprema Corte ha ammesso la risarcibilità oltre del danno da perdita parentale anche di un danno biologico vero e proprio, in presenza di una effettiva compromissione dello stato di salute fisica o psichica di chi lo invoca, dovendo sia il danno da perdita del rapporto parentale che il danno biologico essere oggetto di separata considerazione come elementi del danno (leggi tutto)...

testo integrale

 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI LAGONEGRO SEZIONE UNICA CIVILE Il Tribunale Ordinario di Lagonegro in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.  ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1237/2015 R.G.  tra ### (###) e ### (###) rappresentate e difese dall'avv. ### giusta procura in atti presso la quale elettivamente domiciliano in ### alla via ### e ### S.p.A. ( P.IVA ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. ### ed elettivamente domiciliata presso lo ### dell'Avv.  ### in ### alla via Napoli 33 ### e ### S.p.a. (P.IVA ###) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.  ### con studio in #### alla via ### n. 131, con elezione di domicilio presso il suo studio in ### alla via ### 131 ### e ### (cf. ###) rappresentato e difeso, giusta procura in atti dall'Avv.  ### ed elettivamente domiciliat ###### alla ### G. ### e ### (c.f. ###) rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv.  ### nel cui ### è elettivamente domiciliato in ### al C.so. V. ### nr.20 ### e ### (c.f.###) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. ### ed elettivamente domiciliat ###via ### del ### - Pantano 84039 ### avente ad oggetto: ### da fatto illecito ### Le parti hanno concluso come in atti.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione del 18.08.2015 e successivo atto di citazione in rinnovazione del 26.01.2016, ritualmente notificati, le sigg.re ### e ### nella loro qualità di madre e sorella di ### convenivano in giudizio, innanzi l'intestato Tribunale, la ###ni ### oggi ###ni ### in persona del legale rapp.te p.t., il sig. ### la ###ni ### in persona del legale rapp.te p.t. e il sig. ### per sentir accogliere le proprie conclusioni: “ accertare e dichiarare l'esclusiva e/o concorsuale e concorrente responsabilità dei sigg.ri ### e ### nella causazione del sinistro mortale per cui è causa, verificatosi in ### al #### il ### e conseguentemente per l'effetto condannare i convenuti, in solido tra loro e ciascuno per quanto di competenza, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, jure proprio e jure ereditario, a favore delle istanti, nella loro qualità di eredi legittime di ### ed ammontanti in complessivi € 656.592,92, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma rivalutata dalla data dell'incidente e fino all'effettivo soddisfo o a quella somma maggiore o minore che verrà ritenuta congrua dal ### Deducevano le attrici che in data ###, alle ore 13:50, circa, nel Comune di ### al ### (S.P: 426), nei pressi del civico 61, il veicolo del tipo ### Tg. ### di proprietà della sig.ra ### e condotta dal figlio, sig. ### veniva investito dall'autovettura del tipo #### Tg. ### di proprietà e condotta dal sig. ### che sopraggiungeva nel senso di marcia contrario, a loro dire, a velocità sostenuta ed in violazione dei limiti di velocità di 50 Km ivi imposti. 
A causa dell'impatto, il sig. ### perdeva la vita per le gravi lesioni riportate. 
Invocavano, altresì, la corresponsabilità, del sig. ### conducente del veicolo ### che precedeva la ### il quale avrebbe ostacolato il sorpasso. 
Si costituiva in giudizio il sig. ### contestando la propria responsabilità nella causazione del sinistro, evidenziando la infondatezza delle domande, ritenendo, che la responsabilità del sinistro fosse attribuibile esclusivamente alla condotta di ### il quale, incurante dell'esistenza della striscia continua di mezzeria e del limite di velocità di 50 km/h, effettuava manovra di sorpasso a due veicoli che lo precedevano nella marcia - tra cui l'autocarro di proprietà e condotto dal sig. ### - invadendo, così, l'opposta corsia di marcia percorsa dall'### tg. ### di proprietà e condotta dal sig. ### Si costituiva la ### S.p.A, chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto. 
In particolare, deduceva l'improcedibilità della domanda, giacché la lettera raccomandata stragiudiziale non rispettava i requisiti di contenuto minimi prescritti dalla legge. 
Deduceva che l'evento mortale era stato causato esclusivamente dalla condotta colposa della vittima e che alcuna responsabilità poteva essere ascritta a carico di ### attesa la dinamica dell'evento, secondo la ricostruzione effettuata dai ### di ### intervenuti sul luogo del sinistro e secondo gli accertamenti effettuati nell'ambito del procedimento penale n. 674/2013 R.G. del Tribunale di ### (archiviato in data ###). 
Con comparsa d'intervento ex art. 105 c.p.c., si costituiva in giudizio il ### padre di ### il quale, facendo proprie le istanze avanzate da parte attrice, chiedeva la condanna in solido dei convenuti al risarcimento di tutti danni vantati nella suddetta qualità, da determinarsi in corso di causa nella somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione. 
Si costituiva ritualmente in giudizio la convenuta ### compagnia assicuratrice della ### guidata dal soggetto deceduto, la quale contestava le domande tutte ex adverso avanzate, siccome destituite di ogni giuridico fondamento, ed in particolare riteneva le stesse non ammissibili innanzitutto perché le attrici non avevano dichiarato, essendo morto il conducente, di agire nella qualità di eredi di esso, ma anche perché il danno conseguito alle lesioni del conducente doveva risultare contenuto nel limite previsto dall'art. 139 CdA ### ed il conducente avrebbe dovuto essere incolpevole. 
All'udienza del 21 dicembre 2015 il Giudice, ritenendo la citazione nulla, posto che dalla stessa non era possibile evincere i fatti posti a fondamento della domanda proposta nei confronti di ### ne ordinava la rinnovazione e rinotifica. 
Si costituiva ### che chiedeva il rigetto delle domande proposte posto che l'evento mortale era stato causato esclusivamente dalla condotta colposa della vittima e che alcuna responsabilità poteva essere ascritta allo stesso, attesa la dinamica dell'evento. 
Concessi i termini 183 6° comma c.p.c. veniva espletata la prova orale e in data 17 giugno 2019 conferito incarico al ### ingegnere ### In data 12 ottobre 2020 venivano chiesti chiarimenti al CTU incaricato ed il 23 marzo 2021, ritenuto che la consulenza fosse completa ed esaustiva, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10.1.22. 
In tale udienza, il precedente Giudice Istruttore rinviava il procedimento per la discussione orale al 23.5.2023. 
A seguito di un ulteriore rinvio per esigenze di Ruolo, mutata la persona fisica del ### all' esito dell'udienza del 19.9.2023 si disponeva integrazione di perizia e all'udienza del 9.4.2024 dopo che le parti precisavano le conclusioni la causa veniva rimessa in decisione con la concessione dei termini ex art.190 c.p.c. 
In via preliminare quanto all'azione, non espressamente qualificata, nei confronti della H.DI. ### quale assicuratore di ### la stessa è certamente inammissibile quale azione diretta ex art.149 cod. ass. posto che tale azione è prevista per i danni alle cose e per i danni alla persona subito dal conducente non responsabile, se risulta contenuto nel limite previsto dall'articolo 139 e cioè se si tratta di danno biologico di lieve entità, cioè, c.d. “micropermanente” (fino a 9 punti di danno biologico). 
Ne deriva che l'azione diretta è, tenuto conto del petitum e della causa petendi dell'atto di citazione, inammissibile nei confronti della stessa. 
Sempre in via preliminare occorre chiarire la procedibilità della domanda nei confronti della ### spa tenuto conto che la domanda è stata preceduta da lettera di messa in mora stragiudiziale A/R n. del 26 luglio 2013 (fascicolo parte attrice) a nome di parte attrice e pare intervenuta, quindi, ben prima del termine di legge di cui all'art. 145 d. lgs. 209/2005 di novanta giorni antecedenti l'instaurazione del presente giudizio. 
Dal combinato disposto degli articoli 145 e 148 del d. lgs. 209/2005, infatti, si desume che l'azione giudiziaria per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti deve essere preceduta da una fase stragiudiziale, nel corso della quale la compagnia assicuratrice è obbligata a proporre al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento del danno, ovvero a comunicare i motivi per cui non ritiene di fare offerta. 
Tale obbligo sussiste anche per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso del danneggiato.  ### risarcitoria formulata dalla compagnia assicuratrice è, quindi, compulsata dal danneggiato, il quale deve a tal fine avanzare specifica e circostanziata richiesta di ristoro.  ### S.p.A. ha dedotto che la domanda sarebbe improcedibile, giacché la lettera raccomandata stragiudiziale non rispetta i requisiti di contenuto minimi prescritti dalla legge.  ###. 148 d. lgs. 209/2005, proprio al fine di rendere possibile la formulazione di una proposta transattiva, prescrive analiticamente il contenuto della richiesta, precisando che debba contenere l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro, nonché che debba essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione del danno da parte dell'impresa, dai dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonché dalla dichiarazione ai sensi dell'articolo 142, II comma, d. lgs. 209/2005 o, in caso di decesso, dallo stato di famiglia della vittima. 
Stabilisce l'art. 148, V comma, del menzionato d. lgs. 209/2005 che in caso di richiesta incompleta l'impresa di assicurazione debba richiedere al danneggiato, entro trenta giorni dalla ricezione della stessa, le necessarie integrazioni. In tal caso i termini per la proposizione dell'offerta decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi. 
Orbene, ritiene questo giudice di aderire all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale la domanda giudiziale deve essere ritenuta procedibile, una volta decorso il termine di cui all'art. 145 del d. lgs.  209/2005, anche nel caso di richieste di risarcimento del danno incomplete e prive dei requisiti di contenuto minimi di cui all'art. 148 del d. lgs. 209/2005, ove la compagnia di assicurazione non sia attivata per richiedere integrazioni, non potendo dal comportamento inerte della controparte farsi discendere una sanzione processuale, con impossibilità di agire a tutela dei propri diritti. 
Tale è il convincimento espresso anche dai giudici di legittimità, i quali pur avendo affermato che il riferimento all'art. 148 contenuto nell'art. 145 d. lgs. 209/2005 non consente una lettura unitaria delle due norme, tale per cui l'improponibilità della domanda giudiziale debba essere integrata dalle disposizioni dell'art. 148 d. lgs. 209/2005 - sicché solo ove la procedura stragiudiziale si sia completata possa agirsi in giudizio -, hanno successivamente chiarito che il richiamo opera nel senso di individuare la ricezione della richiesta risarcitoria come dies a quo per il computo del termine di sessanta o novanta giorni indicato dall'art.  145 d. lgs. 209/2005 come spatium deliberandi concesso alla compagnia assicuratrice. 
Nell'interpretazione di tale ultima norma, inoltre, la giurisprudenza di legittimità ne valorizza non solo l'aspetto formale ma, altresì, la ratio, ricollegando la proponibilità della domanda non solo al mero invio della lettera raccomandata ma, altresì, al positivo raggiungimento della sua finalità sostanziale, che è quella di consentire effettivamente, anche in un'ottica di leale collaborazione fra le parti, la formulazione di una congrua offerta da parte dell'assicuratore.  “La proponibilità della domanda risarcitoria, perciò, è legata ad un presupposto formale - la trasmissione di una richiesta contenente elementi (indicati nell'art. 148 Codice delle assicurazioni private) sufficienti a permettere all'assicuratore di «accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta» (in proposito, Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 19354 del 30/09/2016, Rv. 642619-01) - ma anche ad un requisito sostanziale: poiché «la collaborazione tra danneggiato e assicuratore della r.c.a., nella fase stragiudiziale, impone correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c.)» (Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 19354 del 30/09/2016, in motivazione), il danneggiato è tenuto a collaborare con l'assicuratore per consentirgli di effettuare l'accertamento e la valutazione del danno, attività finalizzate a una proposta conciliativa che sia concretamente riferibile agli elementi comunicati dal richiedente e potenzialmente idonea ad evitare il giudizio (alla «concreta praticabilità di una offerta congrua, meglio realizzabile (e non pretestuosamente eludibile)» fa riferimento Cass., Sez. 3, Sentenza n. 18940 del 31/07/2017, in motivazione; Corte Cost., 3 maggio 2012, n. 111, pone in relazione «l'onere di diligenza, a suo carico [del danneggiato], con l'obbligo di cooperazione imposto all'assicuratore, il quale, proprio in ragione della prescritta specificità di contenuto della istanza risarcitoria, non potrà agevolmente o pretestuosamente disattenderla, essendo tenuto alla formulazione di una proposta adeguata nel quantum»)” (cfr Cass. civ., sent. n. 1829 del 25.01.2018). 
Ne consegue il rigetto dell'eccezione di improcedibilità, non essendovi prova che, dopo la ricezione della lettera di messa in mora stragiudiziale, la compagnia di assicurazione abbia formulato alcuna richiesta di integrazione della richiesta risarcitoria. 
Quanto alla legittimazione attiva, le parti sono la madre (###, sorella (### e padre (### del soggetto deceduto, si qualificavano come tali nei propri atti, allegavano dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e la composizione del nucleo familiare veniva, inoltre, confermata dalle sentenze di separazione tra i coniugi (all. parte attrice e parte intervenuta). 
Inoltre, la domanda di risarcimento danni in qualità di eredi (risarcimento danni morali e materiali “iure hereditatis”) di un soggetto deceduto per fatto illecito di terzi, implica accettazione dell'eredità. (Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 31 marzo 2008, n. 8300). 
Con riferimento ai soggetti legittimati a chiedere i danni per la morte di un prossimo congiunto, in conseguenza di un sinistro stradale, ci si riporta all'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui <<il risarcimento del danno non patrimoniale, derivante dalla morte ex delicto, va riconosciuto in favore dei prossimi congiunti, iure proprio, cioè indipendentemente dalla loro qualità di eredi, quando il rapporto di stretta parentela con la vittima, le condizioni personali ed ogni altra circostanza del caso concreto evidenzino un grave perturbamento del loro animo e della loro vita familiare, per la perdita di un valido sostegno morale, e, pertanto, a prescindere dall'eventuale pregressa cessazione della situazione di convivenza con la vittima medesima, la quale di per sé non può che configurare un elemento indiziario idoneo a sorreggere la congettura del venir meno della comunione spirituale fra congiunti, con conseguente riduzione della sofferenza dei superstiti a un livello giuridicamente irrilevante >> (Cassazione civile, sez. III, 16 settembre 2008, 23725). 
Pertanto, possono presuntivamente considerarsi come legittimati ad agire il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli e le sorelle: in breve, tutti i componenti della cosiddetta famiglia nucleare, per i quali appare irrilevante anche la cessazione della convivenza. 
Passando al merito, occorre premettere che la Suprema Corte ha ricordato come: “la responsabilità ex art.  2054 c.c. costituisce una species del genus di responsabilità prevista dall'art. 2050 c.c.; “in tema di responsabilità civile da circolazione dei veicoli, anche se dalla valutazione delle prove resti individuato il comportamento colposo di uno solo dei due conducenti, per attribuirgli la causa determinante ed esclusiva del sinistro deve parimenti accertarsi che l'altro conducente abbia osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, perché è suo onere dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, altrimenti dovendo presumersi anche il suo colpevole concorso” (Cass. Civ. n. 124 dell'8 gennaio 2016, in CED Cassazione, 2016). 
Ai sensi dell'art.2054 comma 1 c.c. “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”. 
Al comma secondo è stabilito infine che “Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subìto dai singoli veicoli”. 
Occorre chiarire, però, che l'inosservanza di una norma sulla circolazione dei veicoli pur comportando responsabilità sotto altro titolo per l'infrazione commessa non è di per sé sufficiente a determinare la responsabilità civile per l'evento dannoso ove questo non sia ricollegabile alla trasgressione medesima (Corte di Cass. n.5857 del 1987). 
Inoltre, la presunzione di colpa opera solo se colui che la invoca abbia fornito la prova del nesso di causalità materiale tra la condotta del veicolo e l'evento di danno (Cass. 214 del 1987). 
Il danneggiato assolve l'onere fornendo elementi idonei a evidenziare la derivazione dall'incidente dal fatto colposo del conducente, ma non è invece tenuto a fornire la prova negativa della non ricorrenza di cause dell'incidente ascrivibili al caso fortuito o alla forza maggiore la cui dimostrazione in positivo spetta al conducente. 
Quanto alla presunzione di colpa del comma 2, questa ha una funzione meramente sussidiaria e opera solo laddove non sia possibile l'accertamento in concreto della misura delle rispettive responsabilità con la conseguenza che nel caso in cui risulti che l'incidente si è verificato per esclusiva colpa di uno di essi e che per converso nessuna colpa è ravvisabile nel comportamento dell'altro, quest'ultimo e esonerato dalla presunzione subita e non è tenuto a provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno(Corte di Cass. 7061 del 2020) ### della responsabilità del conducente può derivare dall'accertamento che il comportamento della vittima è stato il fattore causale esclusivo dell'evento dannoso non evitabile dal conducente con l'adozione di efficienti manovre di emergenza (Cass. 2216 del 1998). 
Ne deriva, quindi, che in quanto tale, la presunzione insorge a carico del conducente sempre che sia accertato il nesso di causalità tra la circolazione di un veicolo e il danno all'altro veicolo. 
In materia di responsabilità derivante dalla circolazione di veicoli la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c., ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro; ne consegue che l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti libera l'altro dalla presunzione della concorrente responsabilità di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., nonché dall'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (art. 2054, comma 1, c.c.) e che la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione di colpa non deve necessariamente essere fornita in modo diretto — e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione del sinistro — ma può anche indirettamente risultare tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento del conducente antagonista (Cassazione civile sez. III, 13/05/2021, n.12884). 
Per la ricostruzione dei fatti occorre partire da quanto veniva accertato in sede penale dal consulente tecnico del PM, ingegnere ### (perizia del 27 luglio 2013) posto che le prove assunte in tale ambito possono essere qualificati come prove atipiche pienamente utilizzabili in giudizio. 
È ormai principio consolidato in giurisprudenza la loro indubbia utilizzabilità anche nella sede, diversa e distinta, del giudizio sia civile che amministrativo (a partire da Cass. Sez. Un. n. 12545/1992. Ex pluribus, cfr. Cass. n. 7537/2009). 
In particolare, il consulente riteneva che: “come accertato in sede di sopralluogo e documentato sia dalle foto allegate, sia dalla planimetria del luogo del sinistro appare bene evidente che per entrambi i conducenti la visuale libera era la limitata dalla configurazione planimetrica del tratto stradale percorso, curvilineo e sinistroso per la ### Va ancora considerata che la lunghezza di visuale varia in funzione della posizione dei due veicoli antagonisti sulla carreggiata, in particolare se la ### avesse transitato mantenendosi nella corsia di propria pertinenza tenendo strettamente la propria destra avrebbe potuto avvistare l'### a distanza maggiore di quella che invece si realizzò per effetto della sconsiderata e mal gestita manovra di sorpasso. 
Sulla base delle considerazioni esposte, le uniche possibili sulla scorta dei dati conosciuti il sottoscritto ritiene di poter ritenere congrua con tutte le risultanze agli atti e di quelle rilevate nel corso degli accertamenti la dinamica del sinistro così come di seguito esposta: Il giorno 20 maggio 2013 alle 13:50 circa il signor ### dopo aver frequentato la lezione presso l'### di sant'### fino alle 13:20 si poneva alla guida dell'autovettura ### di proprietà di ### solo a bordo, dirigendosi verso ### sulla SP 426. 
Giunto in ### al ### in prossimità del bar ### incurante e della esistenza della striscia continua di mezzeria effettuava manovra di sorpasso a due veicoli di cui il primo un autocarro che lo precedeva nella marcia, così invadendo la corsia opposta dalla quale proveniva l'autovettura ### 489 YS di proprietà e condotta dal signor ### Il conducente della ### invece di rientrare nella propria corsia veniva visto spostarsi tutto sulla propria sinistra forse nell'intento di evitare l'### passandogli sulla destra a sua volta il conducente di tale veicolo si spostava anch'egli verso la propria destra nel tentativo risultato poi inutile di evitare l'impatto.  ### di elevato contenuto energetico attribuibile per la maggior quota alla ### avveniva verosimilmente all'esterno della carreggiata in destra della corsia di pertinenza dell'### secondo il suo verso di marcia, ed interessava la parte anteriore della ### e quella anteriore sinistra dell'### Per effetto del violentissimo urto i due veicoli si spostavano nel verso tenuto dalla ### questa subendo anche una rotazione antioraria di circa 150 ° e l'### subendo un arretramento di qualche metro. 
La mancanza di qualunque dispositivo di sicurezza passivo della ### e le notevolissime deformazioni subite provocarono la morte immediata del suo conducente.  ### dell'incidente si individua tecnicamente nella particolare situazione che portava le traiettorie dei due veicoli coinvolti ad intersecarsi, circostanza questa generatasi a causa della azzardata e mal gestita manovra di sorpasso posta in essere dalla vittima che peraltro veniva riscontrata positiva all'esame tossicologico per assunzione di cannabinoidi. 
Probabilmente anche l'inesperienza della vittima che aveva conseguito la patente di guida solo 5 giorni prima giocò un ruolo fondamentale nella genesi del sinistro. 
Non si ha motivo di ritenere una concorsualità in colpa in capo al conducente dell'### considerato il suo tentativo poi fallito di evitare l'urto, mentre per ### devono configurarsi i seguenti profili di responsabilità in relazione alla causa dell'incidente: violazione dell'articolo 141, 143 e 187 del ### della strada.” Quanto alla velocità sostenuta lo stesso consulente riteneva: “non può dirsi nulla sulla velocità tenuta dall'### negli istanti immediatamente precedenti l'impatto se non che la circostanza innanzi riferita induce a ritenere sensibilmente preponderante l'energia cinetica quindi la velocità della ### rispetto all'### nel momento dell'urto anche considerata la massa inferiore della prima 790 kg rispetto alla seconda 1280 kg, di conseguenza considerate le incertezze riferite non si ritiene di poter fornire alcun valido modello matematico di calcolo della velocità dei due veicoli”. 
Quanto all'esame autoptico a firma del dottor ### lo stesso concludeva: “È chiaro quindi come nel caso in questione il decesso si sia verificato in seguito alla lesione cerico cranica, lesione dell'area di giunzione tra l'osso occipitale e la prima vertebra cervicale e successiva diffusa emorragia sub aracnoidea dovuto alla lesione dei vasi del tronco encefalo arteria vertebrale, conseguenza dell'improvvisa decelerazione del mezzo che procedeva a velocità sostenute e successivo violento impatto. 
Va, inoltre, segnalato che l'esame di screening tossicologico condotto ha evidenziato la positività ai cannabinoidi indicando quindi l'assunzione delle presenti sostanze di abuso precedentemente al fatto per cui si procede. 
Pur ricordando che gli effetti di tale sostanze variano a seconda di modalità di assunzione, dose, vulnerabilità individuale, va comunque ricordato come la sostanza agisca sensibilmente sul livello di attenzione e coordinazione dell'assuntore creando un sensibile decremento della performance di guida. 
Gli effetti acuti dei cannabinoidi influiscono su funzioni psicomotorie necessarie alla guida riducendo intensamente il controllo motorio, la velocità psicomotoria, le funzioni esecutive, la memoria a breve termine, memoria di lavoro. 
In generale l'effetto della cannabis, la fase high dura fino a due ore dopo l'assunzione sebbene molti studi evidenzino il perdurare degli effetti negativi sulle funzioni cognitive e motorie fino a 10 ore dopo l'uso. 
In conclusione, le lesioni emerse dall'esame microscopico del signor ### appaiono del tutto compatibili con il sinistro stradale per cui si procede e l'assunzione di cannabinoidi precedentemente al fatto può aver certamente facilitato la verificazione dello stesso”. 
Quanto alle prove orali assunte risultano di rilievo le dichiarazioni di ### che all'udienza del 25 marzo 2019 dichiarava: “15) Vero che in quel tratto di strada la velocità consentita è di 50 km/h? “confermo la circostanza, su tutta la SP 426 la velocità massima consentita è di 50 km/h”; 16) Vero che la strada ### 426, al km 9,00, nel punto d'impatto tra i due veicoli, è larga 7,50 m? “confermo la circostanza, prendo visione del rapporto contenuto nel fascicolo di parte di ### e confermo che è stato redatto dall'app. scelto Barillaro e dal carabiniere scelto ### del nucleo ### di ### e che io ho sovrinteso personalmente alle operazioni di rilievo; preciso che la larghezza complessiva dell'intera carreggiata stradale, nel punto in cui è avvenuto il sinistro, non è di 7,50 m, ma è ben più larga, perché dal grafico contenente i rilievi che mi si sottopone la larghezza di 7,50 m arriva sino a metà della corsia di percorrenza dei veicoli diretti verso ### in realtà la larghezza complessiva della carreggiata è poco più di 13 m”; 17) Vero che, nel punto in cui la ### effettuava il sorpasso, la linea di mezzeria è discontinua? “confermo che circa 50 m. prima del punto dell'impatto la linea di mezzeria è discontinua anche perché sul lato destro della SP 426 in dir. ### vi è un bar; in prossimità del punto di impatto è continua, in relazione alla semicurva; il tratteggio breve che si vede sul grafico allegato ai rilievi è tale solo per consentire alle autovetture l'immissione in via ### non certo ai fini del sorpasso”; “il sorpasso nella zona immediatamente prima del punto di impatto è consentito, ma solo alla velocità di 50 km/h; quindi perché una macchina possa sorpassare deve naturalmente tenersi entro tale limite”; : “abbiamo sentito a s. i. alcuni conducenti di autovetture che precedevano immediatamente la macchina condotta dal ### e che quindi erano stati da questo sorpassati”; A questo punto dell'istruttoria, il Giudice riteneva utile procedere ad una nuova perizia che veniva affidata all'ingegnere ### Orbene il consulente nel proprio elaborato, in primo luogo, mette in luce delle discrasie nella ricostruzione dei fatti.   In particolare, lo stesso, chiarisce che dopo il verificarsi dell'evento, il #### viene identificato per mezzo di informazioni assunte in loco dai ### di ### “Le riprese che mostrano il passaggio della ### “verde” che segue un furgone ### in un tratto della ### poco prima del luogo del sinistro, sono quelle riprese il giorno 17. 05.2013 alle ore 13:52 e non si riferiscono al giorno del sinistro. 
Successivamente i ### riferiscono di avere acquisito altri fotogrammi del giorno 20.05.2013 alle ore 13.50 circa - data del sinistro - dove si vedepressoché alla stessa ora - una fiat panda verde che segue un furgone grigio . 
Rileva, inoltre, che il sig. ### nelle dichiarazioni rese ai ### di ### dice che al momento dell'incidente stradale era alla guida del veicolo ### mentre veniva sorpassato dalla ### Il predetto veicolo ### chiaramente presente sulla scena del sinistro stradale non veniva ispezionato, nè identificato dai ###” Degno di nota, per il consulente, per questa indagine tecnica, è la dichiarazione dello stesso ### sentito in udienza per il procedimento in corso (udienza 24.9.2018), dove lo stesso ha dichiarato che al momento dell'incidente stradale era alla guida del veicolo ### con targa ### menzionando quindi altro veicolo.  “Altra evidente discrasia rileva tra quanto indicato dai ### che nel rapporto dell'incidente allegato alla relazione del #### dicono: “…. Da una attenta analisi dei fotogrammi e da informazioni informali assunte, si riusciva a risalire al conducente di quest'ultimo veicolo, identificato per ### in atti indicato il quale forniva utili indicazioni alla ricostruzione della dinamica del sinistro stradale…..”; invece il sig. ### al momento della sua deposizione precisa che : “no; voglio precisare che al momento dell'incidente ci siamo accostati e fermati lateralmente e insieme alle persone che si trovavano sui loghi abbiamo chiamato i soccorsi; siamo stati lì circa un'ora, fino a che i ### del ### non hanno iniziato ad effettuare le manovre di soccorso; abbiamo poi consegnato i nostri recapiti ai ### lì presenti; a distanza di qualche giorno, non essendo stati ancora contattati, sono andato dai ### della ### di ### perché mi sembrava strano che a distanza di qualche giorno non ci avessero ancora contattato; voglio altresì precisare che guidavo una ### targato ### . 
Per tale ragione, permanendo la incertezza e la mancata identificazione del veicolo - “furgone grigio” - presente sul luogo al momento del sinistro stradale, oltretutto anche per l'intercorso periodo di oltre 6 anni dall'evento, il CTU ha chiarito di non poter accertare, eventuali collisioni estranee all'impatto tra le autovetture ### e ### e solo a queste due auto ha limitato i propri accertamenti. 
Quanto, quindi, alle sole due auto indicate, è stato chiarito che nel territorio del comune di ### al ####, sulla ### 426 in centro abitato, alle ore 13.50 circa, del giorno 20 Maggio 2013, in orario diurno e piena illuminazione, con manto stradale asciutto, in giornata serena, il sig. ### alla guida della ### targata ### viaggiava con direzione proveniente da ### verso il ### di ### al ### giunto in prossimità del ### collideva con un urto frontale contro l'autovettura ### targata ### e condotta dal sig. ### che proveniva dalla direzione opposta. A seguito del sinistro stradale il veicolo ### si rigirava in senso antiorario e subiva l'accartocciamento della parte anteriore, il conducente sig. ### incastrato all'interno dell'autovettura, decedeva immediatamente. 
Sul campo del sinistro intervenivano i ### del 118 e i ### del ### per i soccorsi; per gli accertamenti necessari intervenivano i ### del ### di ### e della ### di ### Gli agenti, dopo le indagini, venivano a conoscenza che il conducente della ### al momento della collisione aveva iniziato la manovra di sorpasso almeno ad un veicolo - furgone grigio - che lo anticipava nella direzione di marcia. 
Quanto al ### dei ### per la ### l'impossibilità di accertare la marcia di velocità inserita, poiché la leva del cambio era spezzata. 
Per l'### la posizione della leva del cambio era in folle. 
Il consulente chiarisce che l'unico veicolo ispezionato dallo stesso è l'autovettura ### conservata perfettamente al chiuso e al coperto per circa 6 anni. Al momento dell'accertamento tecnico sono state misurate le quote di deformazione, è stato verificato l'arretramento del propulsore che si è insaccato all'interno dell'abitacolo, l'accartocciamento della parte anteriore e la riduzione di lunghezza del veicolo. 
Quanto all'### che il Consulente non ha potuto ispezionare, le riprese sul luogo del sinistro mettono in luce la deformazione di tipo gravissimo e distruttiva, con compressione, residua nella parte sinistra dell'asse longitudinale del veicolo.  “Il punto di applicazione della forza d'impatto sull'### è orientato contro lo spigolo sinistro della parte anteriore.   Nella direzione di marcia della ### prima del ### d'### tra le due autovetture, la strada è divisa in due corsie dalla linea di mezzeria discontinua. Con riferimento alla direzione di marcia della ### sul lato destro la strada si allarga e vi è indicata una terza corsia per la confluenza nella via comunale ### In prossimità del ### la linea di mezzeria diventa continua, poi poco più avanti è intervallata da un varco discontinuo che segnala la possibilità per i veicoli che viaggiano in direzione verso ### (direzione della ### ) di effettuare la svolta a sinistra per accedere alla via ### . 
Sul manto stradale erano ben evidenti anche all'epoca del sinistro una serie di attraversamenti pedonali, segnalati dalle apposite strisce ed in particolare si nota l'attraversamento pedonale in corrispondenza dell'ingresso del cimitero e l'altro in prossimità del ###” “La larghezza della carreggiata utile della SP 426 è in media circa 7,15 mt prima del punto d'urto (con riferimento alla direzione di marcia della ### ), si aggiunge sul lato destro la corsia di confluenza alla via ### larga 5,80 mt; sul lato sinistro oltre la linea di margine della carreggiata vi è la larghezza dello spiazzo antistante il ### largo oltre 4,5mt . 
Dunque in prossimità del punto d'urto tra i due veicoli vi era ampio spazio largo oltre 13 mt . 
Questa morfologia del campo del sinistro stradale, anche se in leggera curva con ampio raggio e pianeggiante, dava modo ai conducenti dei veicoli di vedere innanzi con profondità di visuale di almeno 100mt pertanto la percezione del pericolo e di ogni manovra anche errata, era possibile con largo anticipo. 
La evidenza della posizione di quiete delle due autovetture ferme entrambe in prossimità del punto d'urto, indica che l'energia cinetica delle due autovetture che collidevano con direzioni opposte era d'intensità uguale. Dunque non vi è stato un moto post urto del complesso dei veicoli nella direzione di quel veicolo che avesse avuto una maggiore ### cinetica (“Velocita”).” Controvertendo a quanto dedotto dal CTU del P.M. Ing. A. ### che…. ritiene di non poter fornire alcun valido modello matematico di calcolo della velocità dei due veicoli secondo il consulente d'ufficio, invece può essere effettuato un semplice calcolo ponendo l'equivalenza delle ### cinetiche possedute dai due veicoli. 
In particolare lo stesso dichiara: “### ho avuto la possibilità di accertare e misurare lo schiacciamento frontale della ### , essendo note le masse dei due veicoli ( cfr. caratteristiche tecniche ), verificata dalla prova di ### della ### panda la velocita di circa 67 km\h - ritenuta questa velocità anche quella necessaria per il sorpasso dei veicoli che anticipavano la ### Risulta dunque che in rapporto con la massa del veicolo ### maggiore di quella della ### e anche con riferimento alla comparazione delle deformazioni dell'### residue dopo la prova di ### - la stessa nell'istante dell'impatto viaggiava ad una velocità non inferiore a 50km\h . 
Si precisa che il veicolo ### era dotato di sistema ### l'uso di questo dispositivo che consente di non bloccare le ruote in caso di brusche frenate, così da evitare lo scivolamento a ruote bloccate sul manto stradale, evita anche di segnare la traccia della frenata con attrito radente . 
Pertanto nel caso in cui il sig. ### conducente della ### avesse azionato una frenata con il sistema ABS prima dell'urto, non ne è rimasta traccia e in questo caso la velocità dell'### prima dell'urto era certamente superiore a quella residua nell'istante dell'urto. 
Viene detto che i due veicoli poco prima della collisione deviavano verso lo spiazzo antistante il ### - ### verso il suo lato sinistro e l'### verso il suo ### destro (manovra descritta come “scambietto” dal ### A.  ###. La riferita manovra repentina non trova riscontro nella evoluzione dinamica dei veicoli nell'incidente stradale. 
La collisione frontale si realizzava quando la ### era sulla corsia del senso opposto mentre l'### arrivava di fronte; nell'ultimo istante il sig. ### deviava alla sua destra, attingendo la parte anteriore della ### con lo spigolo sinistro della #### iniziava in prossimità del centro della corsia da lui percorsa per poi deviare verso il margine.” Tutto ciò per il consulente è compatibile con la dichiarazione del sig. ### : … è stato un attimo ho visto solo l'auto venirmi addosso ho tentato di buttarmi sulla destra per evitare di l'impatto, ma invano…….(cfr. relazione del ### A. ###.  “La fase culminante della collisione mostra evidente la forza dirompente tra i veicoli, tale da provocare enormi deformazioni. 
Le due autovetture che viaggiavano con direzioni opposte raggiungevano il punto d'urto con equivalenti energie cinetiche, ma con velocità diverse per la differenza di peso. 
Con ridotto margine di errore, si calcola per la ### una velocità approssimata a 70 km\h (necessaria anche per effettuare il sorpasso al veicolo che la precedeva nella stessa direzione) Per l'### si calcola una velocità di poco superiore a 50km\h e sicuramente inferiore a 60km\h (cfr. prova di ### Le predette velocità sono quelle dell'istante dell'urto. 
Per la ### senza la dotazione del sistema ### una brusca frenata avrebbe prodotto tracce gommose sul manto stradale a causa del bloccaggio delle ruote; non vi è traccia di frenata, pertanto fino al culmine della collisione il sig. ### alla guida della ### non frenava. Invece, come già detto, non è possibile dire se il sig. ### conducente dell'### abbia azionato una frenata di emergenza prima dell'urto, perché il sistema ABS in dotazione alla sua auto impediva il bloccaggio delle ruote senza lasciare traccia di frenata. 
Il sorpasso messo in atto dal sig. ### conducente della ### era una manovra possibile visto l'ampio spazio a disposizione alla vista delle strisce discontinue, ma non certo prudente, soprattutto per un giovane che aveva avuto la patente da soli 5 giorni. 
La carreggiata utile di oltre 7 metri e la larghezza della ### di 1,5mt consentiva, anche in caso di un sorpasso imprudente, di posizionarsi a cavallo della linea di mezzeria, così da non urtare contro l'### che sopraggiungeva dalla direzione opposta. 
Per la posizione statica raggiunta dopo l'urto è le deformazioni dell'### ( cfr. danno alla ruota posteriore destra) la manovra di sterzata alla sua destra del sig. ### fu appena accennata e insufficiente per evitare l'urto, anche se viaggiava sulla sua corsia di utenza . 
La visuale innanzi era libera e profonda almeno 10o mt anche per il conducente dell'### che poteva vedere e percepire il pericolo di manovre imprudenti di altri utenti della strada; nella sua direzione di marcia vi era il segnale ### intersezione stradale e oltrepassava un altro attraversamento pedonale. 
Anche se la morfologia del luogo in centro abitato richiedeva di ridurre la velocità al disotto del limite imposto di 50km\h, il sig. ### alla guida dell'### nella fase antecedente la collisione viaggiava oltre il limite e arrivava anche all'istante dell'urto ad una velocità di poco superiore al limite di 50 km\h.” Il consulente concludeva, quindi, ritenendo che per la segnaletica e la morfologia del luogo del sinistro la condotta di guida del sig. ### contravveniva alle previsioni del ### della ### ed in particolare: Art 140 - c. 1 Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale. 
Art 148 - c. 2 - ### - ### che la strada sia libera per uno spazio tale da consentire la completa esecuzione del sorpasso, tenuto anche conto della differenza tra la propria velocità e quella dell'utente da sorpassare, nonché della presenza di utenti che sopraggiungono dalla direzione contraria o che precedono l'utente da sorpassare. 
Art 141 - c. 1 - 2- 3 - ### 1. È obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione. 2. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile. 3. In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici ### il consulente anche la condotta di guida del #### conducente della ### contribuiva alla violentissima collisione.   Oltre la visuale che aveva innanzi, che permetteva di vedere e di percepire il pericolo, in ogni caso la velocità con cui viaggiava avrebbe dovuto essere ridotta al di sotto del limite imposto di 50 km\h, visto che oltrepassava l'attraversamento pedonale davanti al cimitero e poi si trovava in una zona di intersezione in leggera curva, presegnalata. Per la segnaletica e la morfologia del luogo del sinistro la condotta di guida del sig. ### contravveniva alle previsioni del ### della ### 141 - c.1 - 2 - 3 - A seguito delle deduzioni delle altre parti il consulente precisava che: “La semplice indagine della collisione e dei moti post urto dei due veicoli di cui ci si occupa, in ragione delle leggi della fisica, ci dice che le energie delle due auto erano quasi equivalenti (ci si esprime con quasi equivalenti perché nei calcoli ci sono margini di approssimazione e il risultato del calcolo della velocità dei veicoli risulta compreso in un intervallo tra massimo e minimo). 
Non è errato pensare che la velocità della panda fosse inferiore a 70 km\h e anche tale da avvicinarsi al limite di 50km\h; - ma la velocita della ### non e determinante per la responsabilità del sinistro stradale - la responsabilità dell'incidente stradale a carico del conducente della stessa ### va ricercata essenzialmente nella posizione sulla strada e l'invasione della corsia opposta. 
A carico del conducente della ### si calcola una velocita inclusa nell'”intervallo - al minimo di 53 km\h e non inferiore - non è da escludere che la stessa velocità fosse - nell'istante dell'urto - anche superiore.” “Dunque, se il conducente dell'auto ### dotata di Abs avesse frenato bruscamente poco prima della collisione certamente non avrebbe lasciato traccia di frenata sul manto stradale, ma vi è di piu, il conducente dell'### avrebbe ridotto bruscamente e notevolmente la sua velocità di marcia prima dell'impatto - senza lasciare alcuna traccia - e dunque prima della collisione procedeva con una velocità di marcia notevolmente superiore quella stimata di 53km\h nella mia indagine tecnica.” “Dunque dopo avere stimato approssimativamente la velocità minima di marcia della ### nell'istante dell'urto in circa 53km\h è chiaro che il conducente dell'### con una visibilità di oltre 100 mt procedendo con la velocita di 53km\h avrebbe avuto spazio e tempo per fermarsi se ne erano sufficienti solo 30 mt ; pertanto, può dirsi che la velocità di marcia con cui procedeva era maggiore di quella al momento dell'urto. 
Ne consegue che mantenendo una velocita ridotta sicuramente il conducente dell'### poteva fermarsi prima dell'urto e evitare le conseguenze gravi e letali.   Da ciò, con valutazione esclusivamente tecnica, ne deriva la sua corresponsabilità per il verificarsi delle conseguenze dell'incidente stradale che ho indicato nelle mie conclusioni.” A seguito delle deduzioni delle parti il Giudice chiedeva al consulente di fornire ulteriori chiarimenti ed in particolare all'udienza del 12.10.2020 veniva richiesto: a) se il calcolo della velocità in base ai parametri in uso per i “crash test” - che notoriamente prevede l'impatto di un veicolo in corsa contro una barriera ferma - sia o meno effettivamente adattabile, dal punto di vista fisico e matematico, alle peculiarità di uno scontro fra veicoli in movimento; b) in caso di risposta positiva al punto che precede, se sia possibile ricostruire la velocità cui viaggiavano entrambi i veicoli prima della collisione mediante una semplice comparazione - peraltro visuale - fra i danni riportati dopo l'impatto e danni similari riportati all'esito della prova di “crash test”, e la ragione per la quale si è ritenuto di non poter eguagliare le energie cinetiche possedute da ciascun veicolo al momento dell'impatto; c) se sul punto dell'incidente siano state ritrovate tracce di frenata degli pneumatici della ### condotta da ### e se il sistema ABS - ove in dotazione ad ambo le autovetture - consente o meno, in caso di brusca frenata, il rilascio di tali tracce sulla sede stradale; d) se sia possibile affermare, con certezza, che la collisione si è verificata in prossimità del centro della carreggiata percorsa dal conducente della ### per poi deviare verso il piazzale prospiciente il “bar Tanagro”, oppure altrove; e) se, tenuto conto dei punti che precedono, sia possibile affermare che le due autovetture viaggiavano a velocità superiore a quella consentita, ed in che rispettiva misura. 
Con tale integrazione il consulente chiariva: “la valutazione della velocita dei veicoli - sebbene approssimativa su base sperimentale - deriva : 1) dal grado di deformazione dei veicoli , 2) dal moto post urto dei due veicoli, 3) dal punto d'urto sulla strada rilevato a seguito della misurazione dello spazio di rotazione dell'### prima di impattare contro limite del piazzale con la ruota posteriore destra. 
Le modalità del sinistro come indicate nella mia relazione tecnica chiariscono dove sia avvenuto il punto d'impatto tra i due veicoli - contrasta con le affermazioni del tecnico ### Zazzaro che indica l'urto avvenuto fuori dalla carreggiata stradale - poiche l'ing ### non valuta l'urto della ruota posteriore della alfa romeo mito che andò a frenare la rotazione . 
Lo scrivente valuta un impatto con l'innesco di rotazioni in senso antiorario per i due veicoli con pari energie cinetiche per entrambi i veicoli (cosi come si rappresenta nella figura 6 dell'ing. ###. è chiaro che questo tipo di impatto si verifica quando due veicoli che procedono con direzioni opposte si urtano con le rispettive parti anteriori del lato guida - urto disassato sul lato guida ( come si sperimenta nella prova di crash test) e siccome i due veicoli ruotano intorno al centro dell'urto dove residuano i detriti; ne consegue che le rispettive energie cinetiche sono quasi uguali ( in questo caso oltre al moto post urto entrano in gioco anche le rispettive energie di deformazione ed essendo due veicoli diversi - prodotti in anni diversi e con deformabilità diversa si deve parlare di energia ### uguale) . 
Sia chiaro che avere detto e precisato che le energie cinetiche erano quasi uguali per i due veicoli, porta a valutare la velocità con approssimazione ed entro un intervallo: per l'### mito la velocità nell'istante dell'urto e compresa tra 53km\h e 60 km\h - per questo indico non inferiore a 50km\h, invece per la ### tra ###m\h e 70 km\h. 
Dunque per rispondere al quesito non ho potuto eguagliare con esattezza le energie cinetiche per i motivi suddetti e dunque rilevo velocità approssimate. 
Osserva il ### che non avendo trovato tracce di frenata a carico della ### il conducente prima dell'impatto non attivava la frenata - brusca - in emergenza e questa osservazione è si vera e condivido l'osservazione del ### . 
Diversamente, se la ### avesse avuto in dotazione l'Abs che anche in caso di brusca frenata evita il blocco delle ruote ed evita anche le tracce di frenata sul manto stradale - non si poteva affermare con certezza che il conducente delle ### non attivava la frenata. 
Quanto alla ### invece, l'intervento del sistema Abs che è in dotazione su questo veicolo, impediva il residuo di tracce di frenata sul manto stradale anche se il suo conducente avesse frenato bruscamente e pertanto non si puo escludere o affermare che prima della collisione il conducente dell'### viaggiava a velocità maggiore di quella da me calcolata. 
Posso dire che l'intervallo di velocità da me calcolato per la ### tra ###m\h e 60 km\h è da assegnare all'istante dell'impatto e non prima.  ### operato da consulente d'ufficio è stato a più riprese criticato dai consulenti di parte tenuto conto che non è consigliabile, per un caso reale, stimare la velocità dei veicoli in base alle prove di crash essendo i veicoli, in un incidente stradale, diversi per massa e struttura, da quelli in uso nei laboratori. 
Per tale ragione l'#### ( C.T. del PM) riferiva che non era possibile calcolare, con semplici modelli matematici ,il valore della velocità effettiva posseduta da entrambi i veicoli, tenuto conto che in un urto tra veicoli esistono numerose incognite che rendono difficile un'accurata ricostruzione delle dinamiche dei corpi in gioco e delle energie scambiate sia tra i corpi sia con il resto dell'ambiente teatro dell'incidente. 
I consulenti di parte hanno insistito sul presupposto che, dato il tipo delle strutture deformate, le loro forme ed i loro vincoli, sia in realtà impossibile risalire con matematica precisione al valore dell'energia che le ha provocate. 
Gli stessi hanno messo in luce che il CTU non aveva a disposizione alcun elemento obiettivo per stimare la verosimile velocità relativa di impatto del veicolo ### posto che non sono state rilevate tracce di frenata a carico né è stato possibile ispezionare il veicolo per accertare la profondità dell'urto riportato, per tali ragioni hanno insistito sull'impossibilità di calcolare la velocità effettiva tenuta dai veicoli sulla base di modelli matematici. 
Per tale ragione si procedeva a richiedere ulteriori chiarimenti al consulente a seguito dell'udienza del 19.9.2023. 
Rispetto a ciò, il consulente ha confermato la ricostruzione sul punto d'urto e ritenuto ciò fondamentale precisando, infatti, che il punto d'urto fornisce il primo elemento di indagine, per poi accertare la possibilità di avvistamento della scena del sinistro stradale per i conducenti dei veicoli e la distanza da dove poteva essere percepito il pericolo, dunque la possibilità dell'inizio delle manovre di emergenza. 
Il consulente ha ribadito che il conducente dell'auto ### aveva innanzi a sé visuale libera e visibilità in profondità per oltre 100 metri, dunque sicuramente poteva vedere la ### che viaggiava affiancata all'altro veicolo e di seguito la manovra di invasione della propria corsia. 
Lo stesso ha chiarito che se il veicolo ### è arrivato all'urto con la velocità di 53 km\h è chiaro ed è certo che il conducente anche se vedeva (perché aveva visuale libera per oltre 100 mt) il pericolo : 1 ) o non ha frenato mantenendo la velocità di marcia superiore al limite imposto di ###m\h in centro abitato e non riducendola e commisurandola all'intersezione stradale e alle strisce pedonali, cosi contravveniva alle disposizioni del ### della ### oppure 2) viaggiava ad una velocità nettamente più elevata e attivando la frenata che non ha lasciato traccia per l'intervento del sistema ### ha ridotto poi la velocità fino a raggiungere i 53 km\h nell'istante della collisione. 
Nei due casi la velocità di marcia non era commisurata alle circostanze - “situazione di pericolo avvistabile” e alla morfologia del luogo - visto che vi era il centro abitato ove la velocità è ridotta a 50km\h - inoltre vi era un intersezione e la velocità doveva essere ulteriormente ridotta sotto il limite di 50km\h ( dunque 30 - 40 km\h) e si aggiunge che vi erano le strisce pedonali in prossimità del luogo della collisione oltre che altre strisce pedonali erano già state attraversate prima del luogo del sinistro. 
Lo stesso ha, quindi, concluso: “1) velocità di marcia del veicolo ### così come la velocità di marcia del veicolo ### è stata calcolata, ed è certo e non probabile, che la velocità al momento dell'impatto dell'### non era inferiore a 53 km\h; 2) che già alla velocità di marcia di 53km\h - sebbene non commisurata alle condizioni dei luoghi - il conducente dell'### aveva la possibilità di arrestare il veicolo prima della collisione ed evitare l'incidente stradale, poiché è certo che aveva una visibilità di oltre 100 mt e ne erano necessari circa 30 per fermarsi ; se il conducente dell'### avesse mantenuto la velocità regolare di 35km\h poteva fermarsi prima della collisione in uno spazio più breve di circa la meta, cioè in circa 16 mt, per evitare del tutto l'incidente stradale.  3)Certamente una velocità di marcia ridotta a 35km\h avrebbe dato al veicolo ### energia cinetica ridotta al momento dell'urto e dunque, anche nel caso in cui il conducente non avesse avuto alcuna possibilità di frenare per fermare l'auto ### viaggiando con una velocità prudente e regolare, sarebbe arrivato all'urto con una velocità di 35km\h ed è certo che le conseguenze dell'incidente stradale sarebbero state meno gravi, cosi come le deformazioni residue dei veicoli ; 4) permane l'incertezza e dunque non si può escludere, ma neanche si può accertare l'urto inferto dal terzo veicolo. 
Orbene alla luce della complessa istruttoria, in particolare della consulenza completa ed esaustiva, è possibile giungere alla conclusione di corresponsabilità dei veicoli coinvolti secondo le norme sopra richiamate.  ### della efficacia causale assorbente della condotta di uno dei due conducenti nel determinare il danno “libera l'altro dalla presunzione della concorrente responsabilità di cui all'art. 2054, secondo comma, cod. civ. nonché dall'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno; la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione di colpa non deve necessariamente essere fornita in modo diretto - e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione dell'incidente - ma può anche indirettamente risultare tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente” (cfr Cass. civ., sent. n. 9550 del 22.04.2009) Ciò premesso, se è pur vero che fu certamente il ### ad innescare la serie causale che diede origine all'incidente, effettuando una manovra imprudente di sorpasso, ad una velocità non adeguata e dopo aver fatto utilizzo di cannabis (per quanto l'accertamento di tipo medico legale non abbia potuto appurare lo stato di alterazione dello stesso la momento del fatto), è altresì stato accertato che il convenuto ### viaggiava ad una velocità certamente non adeguata al luogo tenuto conto del limite di velocità e degli attraversamenti perdonali contribuendo al verificarsi dello scontro posto che il consulente ha ritenuto con certezza che se lo stesso avesse viaggiato ad una velocità idonea lo scontro non si sarebbe verificato con tali effetti. 
In particolare, lo stesso ha concluso ritenendo che, se il conducente dell'### avesse mantenuto la velocità regolare di 35km\h avrebbe potuto fermarsi prima della collisione in uno spazio più breve di circa la meta, cioè in circa 16 mt, per evitare del tutto l'incidente stradale. 
In assenza di una quantificazione percentuale delle due condotte nel rapporto di causalità rispetto all'evento verificatosi, posto che il consulente ha ritenuto i due guidatori corresponsabili, deve trovare applicazione l'art. 2054 2° comma c.c. con una presunzione di eguale colpa delle auto coinvolte. 
Quanto alla presenza di un terzo veicolo nella dinamica, dalle attività istruttorie indicate non può dirsi secondo gli accertamenti esperti che lo stesso fosse condotto dal ### Il consulente ha, infatti, chiarito che vi sono incongruenze anche circa l'individuazione della marca e del tipo del terzo veicolo. 
Lo stesso sottolinea che durante il primo accesso delle operazioni peritali, al momento dell'ispezione diretta del veicolo ### custodito al coperto, fu rilevata sul lato destro di questa autovettura un'impronta di urto strisciante (foto perizia finale).   ### non vi sono foto che mostrano il veicolo che doveva essere affiancato alla ### prima della collisione semifrontale della stessa ### contro l'### non è possibile tecnicamente per il consulente accertare la compatibilità e la certezza di un urto inferto da questo terzo veicolo contro la ### Alla luce di tale ricostruzione non si ritiene corretto far operare, come sostenuto da parte attrice l'art.2054 c.c. 2° comma, determinando un concorso di colpa del ### In primo luogo, dall'esame delle prove assunte in tale procedimento non è emersa la prova che l'impronta di urto strisciante fu rilasciata dall'auto di quest'ultimo, inoltre, il consulente non è in grado di determinare nemmeno il reale coinvolgimento della terza auto ed in particolare se la stessa abbia o meno contribuito alla causazione dell'evento ed in quale modalità. 
Il consulente mettendo in luce le incongruenze tra le indagini espletate e i fotogrammi analizzati ha chiarito che permane l'incertezza e la mancata identificazione del veicolo - “furgone grigio” - presente sul luogo al momento del sinistro stradale, oltretutto anche per l'intercorso periodo di oltre 6 anni dall'evento. 
Lo stesso ha, quindi, ribadito e chiarito di non poter accertare, eventuali collisioni estranee all'impatto tra le autovetture ### e ### e solo a queste due auto ha limitato i propri accertamenti. 
Ne deriva un'incertezza che riguarda a monte lo stesso coinvolgimento dell'auto del ### nella dinamica dei fatti con impossibilità di ritenerlo in qualche modo responsabile dell'evento dannoso. 
Ciò detto, quanto alle richieste risarcitorie, in relazione al lamentato danno iure hereditatis, si rileva che il ### decedeva immediatamente in seguito a lesione cervico-cranica e successiva diffusa emorragia subaracnoidea dovuta all'impatto (autopsia in atti ### spa) La sopravvivenza inferiore alle 24 ore ed in stato di incoscienza sono circostanze che non consentono di configurare in capo alla vittima un danno biologico terminale risarcibile e trasmissibile agli eredi, in applicazione dei principi giurisprudenziali al riguardo espressi dalla Suprema Corte (### Un. n.15350/2015; Cass. n. 18056/2019; Cass. n. 26727/2018). 
Quanto al danno iure proprio non patrimoniale richiesto dagli attori per la perdita prematura del rapporto parentale conseguente al fatto illecito, esso si è sostanzia nel danno morale e nel danno dinamicorelazionale (stravolgimento delle condizioni ed abitudini di vita), profili che rientrano nella categoria unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale, non essendo ammissibile una duplicazione risarcitoria del medesimo pregiudizio (Cass. S.U. n.26972/2008). 
All'epoca dei fatti, tenuto conto dell'omologa della separazione del 2011 in atti, risulta che ### convivesse con la madre e la sorella nella casa coniugale, mentre il padre non risultava più convivente con lo stesso a partire, con certezza, da tale anno. 
Nel caso di componenti della famiglia nucleare, il danno da sofferenza interiore per la perdita del familiare si presume ex art.2727 c.c. dall'esistenza di uno stretto vincolo familiare e dalla convivenza, presunzione tuttavia superabile dalla prova contraria gravante sul danneggiante dell'assenza nel caso concreto di un legame affettivo tra i superstiti e la vittima (tra le più recenti Cass.n.22397/2022). Prova contraria che non risulta fornita dalla parte convenuta e che non può presumersi semplicemente per la mancanza di convivenza negli ultimi due anni con il padre a seguito della separazione. 
Al fine di determinare il valore del danno da perdita del rapporto parentale, liquidabile mediante una valutazione equitativa ai sensi degli artt.1226 e 2056 cc., secondo “uniformità pecuniaria di base” ed in ossequio alle recenti pronunce della Corte di Cassazione cui questo giudice intende adeguarsi ( ###/2021; Cass. 10579/2021; Cass. 26300/2021), si utilizzeranno le nuove ### di ### integrate a punti (edizione 2024). 
La Suprema Corte, con la sentenza del 13 dicembre 2016, n. 25485, ha chiarito che, ogni qual volta le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale vengano modificate con l'applicazione di “differenti criteri” per il risarcimento, il Giudice è tenuto ad applicare tali nuove tabelle, anche se il danno si è verificato sotto la vigenza delle precedenti, potendo siffatta richiesta essere avanzata anche in grado di appello. 
Si terrà, perciò, conto degli elementi che rivelano l'esistenza e consistenza della sofferenza soggettiva e dei pregiudizi dinamico relazionali derivanti dalla perdita, quali l'età della vittima, l'età dei congiunti, la convivenza, la sopravvivenza di altri congiunti, la qualità ed intensità della specifica relazione affettiva perduta. 
Il valore per punto andrà moltiplicato per il totale dei punti corrispondenti alle circostanze presenti nella fattispecie concreta, pervenendo all'importo monetario liquidabile. 
Alla luce delle superiori considerazioni, si perviene ai seguenti conteggi: a #### di anni 47 al momento del fatto, considerati i punti per l'età del congiunto, della vittima, la convivenza, il numero di ulteriori familiari e l'intensità della relazione, si ritiene equo riconoscere euro € 348.079,00 a #### di anni 57 al momento del fatto, considerati i punti per l'età del congiunto, della vittima, l'assenza di convivenza attuale, il numero di ulteriori familiari e l'intensità della relazione, si ritiene equo riconoscere euro € 277.681,00.  a ###sorella) di anni 16 al momento del fatto considerati i punti per l'età del congiunto, della vittima, la convivenza, il numero di ulteriori familiari e l'intensità della relazione, si ritiene equo riconoscere euro € 147.743,40. 
Non è possibile riconoscere un aumento o personalizzazione ulteriore in ordine all'intensità della relazione in assenza di allegazioni e prove sul punto. 
Al riguardo deve osservarsi che la Suprema Corte ha ammesso la risarcibilità oltre del danno da perdita parentale anche di un danno biologico vero e proprio, in presenza di una effettiva compromissione dello stato di salute fisica o psichica di chi lo invoca, dovendo sia il danno da perdita del rapporto parentale che il danno biologico essere oggetto di separata considerazione come elementi del danno non patrimoniale, ma nondimeno suscettibili - in virtù del principio della "onnicomprensività" di liquidazione unitaria” (cfr.  civ. 21084/2015 e, da ultimo, Cass. civ. 28989/2019). 
In assenza di allegazione e prova specifica sul punto, lo stesso non può essere riconosciuto. 
In ordine al danno patrimoniale, risultano documentate le sole spese funerarie sostenute da ### per euro 3627,92. Non risulta, invece, prova nel fascicolo di ulteriori spese effettivamente sostenute. 
Nulla può essere riconosciuto quale danno da lucro cessante per la perdita del contributo economico che la vittima avrebbe offerto in assenza di allegazione e prova specifica posto che appare del tutto verosimile che il giovane, una volta resosi autonomo, si sarebbe creato con ogni probabilità un proprio nucleo familiare a cui riservare i propri guadagni. 
Alla luce di quanto esposto, tenuto conto del concorso di responsabilità della vittima della misura del 50%, i danni non patrimoniali e patrimoniali subiti da ciascun familiare ammontano a: per ### euro 348.079,00 più 3627,00 per un totale di euro 351.706,00 detratti del 50% per un totale di euro 175.853,00; a ### euro 147.743,40 detratti del 50% per un totale di euro 73.871,7; a ### euro 277.681,00 detratti del 50% per un totale di euro 138.840,5; Infine, per quanto riguarda il calcolo degli interessi - non potendo trovare applicazione nella fattispecie (per i consueti princìpi di irretroattività: art. 11, co. I, disposizioni sulla legge in generale) la norma di diritto sostanziale introdotta nel novembre 2014 con la novella dell'art. 1284 c.c. - ci si deve attenere all'ormai consolidato criterio che consiste nel riconoscere il saggio di interesse legale sulle somme di cui sopra, previa devalutazione di esse al giorno del sinistro (20.05.2013), secondo l'indice ### dei prezzi al consumo, e poi con graduale rivalutazione della sorta capitale, anno per anno, secondo il medesimo indice.   Dal giorno della pronuncia della presente sentenza, l'interesse legale va conteggiato direttamente sulle somme aggiornate all'attualità, con capitalizzazione degli interessi già maturati, fino all'effettivo soddisfo. 
La condanna al pagamento sarà, quindi, a carico del soggetto corresponsabile, ### in solido con la ### s.p.a.. 
Quanto alle spese legali si ritiene equo procedere alla compensazione nei rapporti tra parte attrice/intervenuta e ### considerato che l'esito del giudizio è stato conseguente all'impossibilità di giungere ad un accertamento sui fatti e tenuto conto della scarsa attività difensiva espletata. 
Allo stesso modo si ritiene equo procedere alla compensazione delle spese tra la parte attrice/intervenuta e H.D.I. ### s.p.a. posto il motivo sotteso alla pronuncia di inammissibilità e la scarsa attività difensiva espletata dalla stessa. 
Con riferimento ai rapporti tra parte attrice/parte intervenuta e le parti condannate (### e ### s.p.a.) posto che l' accoglimento in misura ridotta di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza (### civili della Cassazione, sentenza ###/2022), le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM n.147/2022 tenuto conto del valore della causa (in riferimento alla condanna) e alle fasi effettivamente espletate con applicazione dei minimi per la fase decisoria stante la ripetitività delle questioni affrontate. 
Quanto alle spese di ### già liquidate in corso di causa, per le stesse ragioni, le stesse seguono la soccombenza.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### monocraticamente e definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe ogni diversa domanda rigettata, così provvede: - accertata la responsabilità di ### nella misura del 50% per il sinistro mortale oggetto del giudizio; - condanna ### e ### in solido al pagamento in favore di ### dell'importo 175.853,00 e in favore di ### dell'importo di euro 73.871,7 oltre interessi e rivalutazione come indicato in parte motiva; - condanna ### e ### in solido al pagamento in favore di ### dell'importo di euro 138.840,5 oltre interessi e rivalutazione come indicato in parte motiva; - condanna ### e ### in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore di parte attrice e per essa dell'### attesa l'ammissione della stessa al gratuito patrocinio che liquida in € 11.977,00 per compenso professionale oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge; - condanna ### e ### in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore di parte intervenuta che liquida in € 11.977,00 per compenso professionale ed euro 518,00 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione; - dichiara inammissibili le domande nei confronti di H.D.I. ### s.p.a e compensa le spese di lite tra le parti; - rigetta le domande nei confronti di ### e compensa le spese di lite tra le parti; - pone le spese delle CTU in via definitiva a carico di ### e ### in solido tra loro.  ### 25 luglio 2024 

Il Giudice
, dott.ssa ###


causa n. 1237/2015 R.G. - Giudice/firmatari: Tedesco Antonella

M
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Tribunale di Palermo, Sentenza n. 5488/2024 del 13-11-2024

... scooter erano rovinati al suolo sul lato destro e soccorsi dallo stesso investitore e da un agente di polizia non in servizio che si trovava nei pressi del luogo dell'evento. ### era stato, quindi, trasportato a mezzo servizio 118 presso l'### dale Civico di ### ove i sanitari di turno gli avevano riscontrato una “frattura soma ###” con prognosi di gg 30 e prescritto riposo assoluto e corsetto steccato, con richiesta di Tac per eventuale valutazione di intervento chirurgico. Sottoposto a visita radiologica era stata confermata la frattura riscontrata al ### soccorso ed evidenziata altresì “frattura del soma di ###”. Esaurito l'iter clinico e riabilitativo gli erano residuati postumi permanenti all'integrità psicofisica valutati, nella relazione medico legale del dott. ### no, nella percentuale del 21%. ### ha dedotto di avere, senza esito, inoltrato formale richiesta alla società convenuta al fine di ottenere il pagamento dell'indennizzo ed ha, quindi, ha concluso chiedendo al Tribunale di «### e dichiarare: che il sig. ### è rimasto coinvolto accidentalmente nel sinistro stradale descritto in narrativa ed ha patito lesioni riconducibili al fatto, quest'ultimo elencato (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO ### civile - in composizione monocratica in persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3983 del ### degli ### civili contenziosi dell'anno 2021 vertente TRA ### nato a ####, in data ### (C.F.  ###), elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ###, che lo rappresenta e difende per mandato in atti; - parte attrice - CONTRO ### S.p.A. (C.F. ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat ###presso lo studio dell'Avv. ### che la rappresenta e difende per mandato in atti; - parte convenuta - OGGETTO: ####: all'udienza del 25/06/2024 svolta in modalità c.d. cartolare, le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta alle quali si rinvia.  MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, ### ha convenuto in giudizio ### S.p.A. (d'ora in avanti anche ### per sentirla condannare al pagamento dell'indennizzo dovuto in forza della polizza ### e ### - presso l'### n. 43204, n. ###, a ristoro dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subìti in conseguenza del sinistro stradale avvenuto a ### in data ###, intorno alle 21:00.  ### ha dedotto che mentre stava percorrendo via ### con dire- 2 - zione da via ### verso ### alla guida del ### tg. ### di proprietà della moglie - ### - assicurato HDI e stava completando l'attraversamento dell'incrocio tra la ### e la ###.  ###, era entrato in collisione con l'autovettura ### tg. ### di proprietà e condotta dal #### il quale, dalla posizione di sosta in parallelo al marciapiedi del margine destro della via ### era ripartito verso l'incrocio, immettendosi con manovra di svolta a sinistra proprio nel momento in cui l'attore stata transitando. 
A seguito dell'urto, ### e lo scooter erano rovinati al suolo sul lato destro e soccorsi dallo stesso investitore e da un agente di polizia non in servizio che si trovava nei pressi del luogo dell'evento.  ### era stato, quindi, trasportato a mezzo servizio 118 presso l'### dale Civico di ### ove i sanitari di turno gli avevano riscontrato una “frattura soma ###” con prognosi di gg 30 e prescritto riposo assoluto e corsetto steccato, con richiesta di Tac per eventuale valutazione di intervento chirurgico. 
Sottoposto a visita radiologica era stata confermata la frattura riscontrata al ### soccorso ed evidenziata altresì “frattura del soma di ###”. 
Esaurito l'iter clinico e riabilitativo gli erano residuati postumi permanenti all'integrità psicofisica valutati, nella relazione medico legale del dott. ### no, nella percentuale del 21%.  ### ha dedotto di avere, senza esito, inoltrato formale richiesta alla società convenuta al fine di ottenere il pagamento dell'indennizzo ed ha, quindi, ha concluso chiedendo al Tribunale di «### e dichiarare: che il sig. ### è rimasto coinvolto accidentalmente nel sinistro stradale descritto in narrativa ed ha patito lesioni riconducibili al fatto, quest'ultimo elencato nelle ipotesi di infortuni indennizzabili giusta ### numero ###, stipulata con ### S.p.A., valida ed efficace al momento del verificarsi del sinistro; − conseguentemente condannare ### cura S.p.A. in persona del legale rapp.te pro tempore 1- Al pagamento della somma di €. 105.951,25 in favore dell'attore ### quale inden- 3 - nizzo per il danno patrimoniale e non patrimoniale conseguente alle lesioni patite dallo stesso, oltre al danno morale per le sofferenze patite, o quella somma maggiore o minore secondo le risultanze delle ### o secondo il giusto convincimento del Giudice adito, oltre interessi. - Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio». 
Si è costituta in giudizio ### S.p.A., eccependo, in primo luogo, la scopertura assicurativa dell'evento di cui in citazione, atteso l'attore aveva omesso di pagare i ratei mensili del premio da maggio a settembre 2018: l'ultima rata regolarmente incassata era stata quella del 16/04/2018 mentre le rate scadenti a maggio, giugno, luglio e agosto erano state recuperate solo in data 3 settembre 2018. 
Ancora, la convenuta ha eccepito, in via subordinata, la genericità ed indeterminatezza della domanda, rilevando che l'attore, dopo avere rappresentato a dir poco sinteticamente l'evento asseritamente occorsogli, non aveva neppure chiarito se, il sinistro fosse o meno attribuibile a fatto e colpa dell'automezzo antagonista, questione rilevante nell'eventualità che il danneggiato avesse già ottenuto il ristoro dei danni patiti dalla propria assicurazione per il rischio RCA o dall'assicurazione del responsabile civile e dal responsabile medesimo.  ### ha allegato, invero, che il rispetto del c.d. “principio indennitario”, il danno da fatto illecito doveva essere liquidato sottraendo dall'ammontare del danno risarcibile l'importo dell'indennità assicurativa derivante da assicurazione contro i danni che il danneggiato-assicurato avesse eventualmente riscosso in conseguenza di quel fatto e viceversa (cfr. Cassazione civile, ###, sentenza 22/05/2018 n. 12565). 
Nel merito la ### ha contestato le domande sia nell'an che nel quantum, ne ha invocato il rigetto perché avanzate in aperto dispregio delle disposizioni di cui all'art. 2697 c.c., non avendo l'attore evaso minimamente l'onere probatorio sullo stesso incombente anche alla luce della scarna documentazione prodotta ed ha concluso chiedendo al Tribunale di «In via preliminare, accertata e dichiarata la scopertura assicurativa del sinistro per cui è - 4 - causa, conseguente al mancato tempestivo pagamento da parte del sig. #### dei premi assicurativi da maggio 2018 a settembre 2018, rigettare le domande avversarie in ragione del disposto dell'art. 1.2 di polizza. - Nel merito, in via subordinata, rigettare comunque le domande avanzate in questa sede giudiziale dal sig. ### in quanto del tutto infondate, in fatto e diritto e non provate. - In subordine, nel denegato caso di riconoscimento di una qualche ricorrenza dei diritti vantati dalla controparte in citazione, limitare l'eventuale indennizzo assicurativo alle sole poste di danno causalmente riconducibili all'evento de quo, nei limiti e nei sottolimiti dei massimali di polizza e considerate le pattuizioni espresse, gli scoperti e le franchigie ivi indicate, così come evidenziato nelle condizioni generali di contratto e nella polizza che si producono. - Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre spese generali, clausola ed accessori, come per legge. In via istruttoria, si chiede fin d'ora volersi emettere ordine di esibizione a carico dell'attore e del terzo HDI assicurazioni o della garante del veicolo antagonista, relativamente alle eventuali richieste risarcitorie avanzate dal danneggiato in regime di copertura del rischio ###». 
Concessi i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. , con ordinanza del 21/06/2022, l'### ha rilevato che parte attrice non aveva depositato la documentazione elencata nell'indice posto in calce all'atto di citazione e, in particolare, il «certificato pronto soccorso, referto tac; certificati medici di controllo; cartelle ### relazione del dott. ### nonché la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. ed ha invitato le parti a dedurre sul punto, assegnando loro termine di giorni trenta per depositare memorie contenenti deduzioni sulla questione indicata Con memoria depositata in data ### parte attrice ha dedotto di avere omesso, per mero errore materiale, il deposito dei documenti indicati in atto di citazione ed ha provveduto ad allegarli. 
Con note del 30/11/2022 controparte ha eccepito la tardività ed irritualità di tale deposito e ha chiesto lo stralcio della suddetta documentazione. 
Pervenuta frattanto alla scrivente, con provvedimento del 03/01/2023 la - 5 - causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. 
Con note del 18/09/2023 parte attrice ha depositato relazione medico legale d'ufficio, a firma del dott. ### C.T.U. nominato nella causa promossa da ### contro ### e ###ni iscritto al n. R.G. 20325/2019 ed avente ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno conseguente al sinistro stradale oggetto del presente giudizio. 
Quindi, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 25/06/2024. 
Con la comparsa conclusionale depositata in data ###, parte attrice ha depositato le sentenze n. 5743/2023 e n. 3006/2024 emesse rispettivamente all'esito del giudizio promosso dall'attore nei confronti del responsabile civile e dell'assicurazione ### ass.ni e nei confronti di altra società assicurativa, la ### per azionare il diritto derivante da ### infortuni sottoscritta con tale ultima società, dando atto che il primo giudizio non aveva avuto esito positivo, per avere il Giudice ritenuto la domanda non provata, mentre il secondo giudizio era esitato nel riconoscimento a titolo indennitario in favore di ### della somma pari a € 11.620/77, oltre alle spese legali. 
Tanto premesso in fatto, nel merito, giova anzitutto rammentare che “in tema di assicurazione contro i danni il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, con la conseguenza che ai sensi dell'art. 2697 c.c. spetta all'assicurato danneggiato dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro” (cfr. Cass. ###/2017). 
Per converso, è onere dell'impresa assicuratrice, a fronte della richiesta d'indennizzo avanzata dall'assicurato, dedurre in giudizio circostanze impeditive della pretesa da costui azionata, tali da dimostrare l'insussistenza di uno o più elementi costitutivi del diritto all'indennizzo invocato. 
Nel caso di specie, l'attore a fronte dell'eccezione formulata da ### - 6 - cura S.p.A. di scopertura assicurativa per mancato pagamento del premio, non ha provato di avervi provveduto. 
Ed infatti, alcun valore può attribuirsi al documento allegato alla memoria depositata da ### ai sensi dell'art. 183, sesto comma, c.p.c.  1 e denominato «prospetto/lista movimenti del libretto postale», trattandosi di documento non sottoscritto, né controfirmato da alcuno e come tale privo di qualunque valenza probatoria o indiziaria rispetto al preteso diritto. 
Ad ogni buon conto, ### S.p.A. a proposito di tale documento ha fatto rilevare che il pagamento del rateo mensile di premio con riferimento al mese di maggio 2018, per non subire interruzioni, avrebbe dovuto aver corso entro le ore 23.59 del 15.05.2018, così da coprire anche il giorno 16 maggio e i seguenti e, quindi, perché il rateo potesse essere considerato pagato, sul libretto postale, a tale data, vi sarebbero dovuti essere almeno euro 103,59 e, tuttavia, proprio dal documento depositato ex adverso si evince che a quella data, vi era la disponibilità di soli € 4,23. 
Ma vi è di più.  ### non ha tempestivamente prodotto alcuna documentazione sanitaria idonea a provare la natura e l'entità dei danni asseritamente subiti.  ### della suddetta documentazione è stata eccepita da ### ra S.p.A. già all'atto della sua costituzione, nonché in seno in seno alle memorie depositate ai sensi dell'art. 183, sesto comma, c.p.c. e, quindi, rilevata dal Giudice con provvedimento del 21/06/2022. 
Pertanto, la produzione effettuata solo in data ### è inammissibile per tardività ed, alla luce di ciò, appaiono superflue le ulteriori istanze istruttorie formulate dalle parti. 
Né all'uopo potrebbe supplire la relazione del C.T.U. nominato in seno al giudizio promosso da ### contro ### e ###ni, iscritto al n. R.G. 20325/2019 e definito con sentenza n. 5743/2023 depositata in data ### e ciò perché, in primo luogo, tale accertamento è stato svolto tra altre parti senza la partecipazione della odierna convenuta ed, inoltre, perché tendente ad eludere le preclusioni istruttorie ma- 7 - turate in seno al presente giudizio mediante l'introduzione, veicolata dalla produzione della relazione di C.T.U., della documentazione non ritualmente prodotta nei termini di legge.  ### il constante orientamento della Suprema Corte, infatti, la violazione del regime delle preclusioni istruttorie stabilite dal codice di rito per il giudizio di primo grado può e deve essere rilevata d'ufficio dal giudice per tutta la durata del grado in cui si verifica (cfr. tra le tante Cass. Civ. sez. III, 27 luglio 2021, n. 21529). 
In conclusione, la domanda proposta da ### nei confronti di ### S.p.A. deve essere respinta. 
In base al principio della soccombenza, espresso dall'art. 91 cod. proc.  civ., le spese del giudizio vanno poste a carico di parte attrice e si liquidano alla luce dei parametri fissati dal D.M. 55/2014 (attuativo dell'art. 13, sesto comma, L. 247/2012), nella formulazione conseguente alle modificazioni apportate con D.M. n. 147 del 13/08/2022, con applicazione del valore medio previsto dalla tabella per lo scaglione di riferimento in relazione alla domanda (indeterminabile bassa complessità) relativamente a tutte le fasi.  P.Q.M.  il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti; disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa; rigetta le domande formulate da ### nei confronti di ### S.p.A.; condanna ### alla rifusione delle spese di lite sostenute da ### S.p.A., che liquida in € 7.616,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. e rimborso forfetario ex art. 2 D.M. 55/2014 come per legge; Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza. 
Così deciso in ### in data ###. 
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. ### in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ### della Giustizia 21/2/2011, n. 44.  

causa n. 3983/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Pirrone Giulia, Maura Cannella

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Corte d'Appello di Roma, Sentenza n. 5141/2024 del 18-07-2024

... domanda sul punto, ha riferito di non aver preso il numero di targa del motorino dando per scontato che fosse rimasto sul posto, e che pensò subito, piuttosto, a chiamare i soccorsi; ha ricordato che il ### chiamò l'ambulanza e che vide un ragazzo allontanarsi. Simile testimonianza ha reso il ### trasportato nella vettura transitata subito dopo il sinistro, il quale ha riferito che al momento, insieme ai suoi amici, si preoccupò del ragazzo che era in terra, di chiamare i soccorsi con il suo cellulare e ha riferito la stessa impressione del ### secondo cui il ragazzo investito fosse a piedi, superata dalle risultanze video sopra richiamate e giustificata dal fatto che la macchina sopraggiunse in orario notturno e richiamate e giustificata dal fatto che la macchina sopraggiunse in orario notturno e l'incidente si verificò tra il motociclo con a bordo i due soggetti rimasti non identificati, caduti dinanzi alla 600, ed il motociclo condotto dal ### sbalzato molti metri più avanti>>. ### da ultimo riportato vale anche a sconfessare le allegazioni addotte a fondamento del secondo motivo, con cui l'appellante ha preteso affermare un non meglio specificato dovere di indagine in capo agli (leggi tutto)...

testo integrale

### n. 5964/2018 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'### sez. V civile, composta da: dott.ssa ### D'### rel./est.  dott.ssa ### dott.ssa ### -ha pronunciato la seguente: ### causa civile avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di ###. 5474/2018, depositata in data ###, proposto con atto di citazione notificato in data ###, da: ### S.p.A. (C.F. ###), in persona del legale rappresentante p.t., quale impresa designata dal ### rappresentata e difesa dall'Avv.  ### (C.F. n. ###) con cui elettivamente domicilia, come da procura alle liti in atti.  ### (cod. fisc. ###), ### (cod. fisc.  ###), rappresentati e difesi dall'Avv. ### del ### di ### (cod.  fisc. ###), come da procura alle liti in atti. 
Appellati-Appellanti incidentali ### (C.F. n. ###), ### (C.F.  ###), rappresentate e difese dagli Avv. ### e ### (C.F. n. ###), come da procura alle liti in atti. 
Appellate-Appellanti incidentali ###udienza cartolare del 22.02.2024, le parti hanno concluso come da note scritte in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.  MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E ### §1-Come evincibile dalla sentenza impugnata e dagli atti di causa, in primo grado, ##### e ### nella qualità di eredi e diretti congiunti (i primi due genitori e gli altri due germani) di ### hanno citato innanzi al Tribunale di ### l'### S.p.A. - ora ### S.p.A. - quale ### dal ### per sentirla condannare al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, sia iure proprio che iure ereditatis, subiti in conseguenza della morte del loro congiunto, ### rimasto coinvolto in un incidente stradale accaduto il ###, provocato da un motoveicolo non identificato, che aveva invaso la corsia nella quale lo stesso regolarmente marciava, facendolo cadere rovinosamente in terra, per cui riportava lesioni di gravità tale da seguirne il decesso circa tre ore dopo.  1.1-Nella resistenza della compagnia tratta in lite, che si è costituita e ha contestato ogni avverso dedotto; assunta la prova testimoniale ammessa, a definizione del giudizio il tribunale ha reso la sentenza qui impugnata, con cui, accogliendo la domanda, ha così statuito: <<- dichiara che il sinistro per cui è causa è imputabile a responsabilità esclusiva a conducente di veicolo rimasto non identificato; - per l'effetto, condanna ### S.p.a. -già ### S.p.a. quale ### dal ### a pagare in favore di ### la somma di euro 306.120,00, a pagare in favore di ### la somma euro 301.888,00, a pagare in favore di ### e ### la somma 179.246,00 ciascuno ed a pagare in favore degli attori, ciascuno pro quota haereditaria, la somma di euro 30.000,00 oltre interessi su ciascuno di detti importi nella misura e dalle scadenze così come indicato in motivazione; - per l'ulteriore effetto, condanna ### S.p.a già ### S.p.a. quale ### dal ### alla rifusione delle spese di lite anticipate dagli attori, spese che liquida in euro 1.500,00 per esborsi ed in euro 27.804,00 per onorari, oltre a rimb. forf., IVA e CPA come per legge>>.   §2-Siffatta decisione è stata impugnata dalla compagnia assicurativa con atto di appello alla cui integrale lettura si rinvia quale parte espressa e necessaria di questa decisione ove, dopo la minuziosa descrizione degli atti di causa, dello svolgimento del primo giudizio e della sentenza impugnata, sono stati illustrati motivi, in sintesi e per quanto di effettivo rilievo, così individuabili: A) Il primo giudice ha errato nella valutazione del compendio probatorio acquisito in atti. In realtà, fra tutti i testi escussi solo il CTU nominato in sede penale, dr. ### aveva potuto vedere direttamente la dinamica del dedotto incidente, per come riscontrata a seguito dell'acquisizione, visione e descrizione delle immagini riprese dalle telecamere poste su esercizio commerciale esistente presso i luoghi teatro dell'evento e dalla deposizione di questo è chiaramente evincibile che le moto coinvolte sono tre e non due, come affermato dal primo giudice. Dovendosi, in particolare, ritenere che, mentre ### a bordo del suo motociclo viaggiava al centro della carreggiata, è sopraggiunta un'altra moto che gli “chiedeva la strada” ed egli, perciò, si è spostato repentinamente sulla destra, ove già viaggiava un'altra moto con due persone a bordo, che improvvisamente si vedeva innanzi la moto del ### e, per evitare l'impatto, tentava di incunearsi fra la moto del ### e quella sopraggiunta ma non riusciva nell'intento. 
B) La parte attrice non ha fatto nulla per identificare i responsabili del sinistro, pur essendo evidente che il loro congiunto, i tre passeggeri della ### 600 sopraggiunta nell'immediato verificarsi del dedotto evento e i due soggetti che viaggiavano sulla moto individuata come responsabile del sinistro si conoscevano e stavano rientrando insieme. 
Le circostanze riferite in atti, il sopraggiungere della predetta autovettura dopo qualche secondo dall'incidente e quanto ripreso dalle telecamere inducono a ritenere che volutamente non è stato compiuto nessuno sforzo per individuare gli asseriti responsabili; anzi, gli attori-appellati si sono accontentati delle SIT rese in sede penale dalle tre persone viaggianti a bordo della citata vettura: #### e ### nonostante la loro presenza sui luoghi, nell'immediatezza dei fatti, avrebbe consentito di raggiungere ben altri obiettivi al citato fine, particolarmente considerando che le telecamere hanno ripreso taluno degli stessi con il cellullare in mano già appena sceso dall'autovettura per verificare cosa fosse successo, tal che, l'acquisizione dei tabulati telefonici avrebbe potuto far luce sui rapporti esistenti sia con la vittima che con gli investitori datisi alla fuga. 
B.1) Parte attrice nemmeno ha ritenuto di citare come testimoni i tre operatori sanitari sopraggiunti con l'autoambulanza, i quali avrebbero potuto riferire elementi rilevanti, data la discordanza degli orari da questi riferiti, rispetto a quelli rilevati dalle telecamere. 
B.2) Dalle evidenti tracce di scarrocciamento della moto condotta da ### - per circa 27 mt. - rilevate dalla ### intervenuta sui luoghi, si può desumere “che l'ora della notte e la strada vuota cioè libera dal traffico avevano indotto i conducenti dei tre motoveicoli a sostenere una velocità notevole e comunque non consona ai luoghi, senza la quale il sinistro o non si sarebbe verificato, oppure, verificandosi, non avrebbe prodotto gli esiti infausti, che invece ha avuto”. 
C) Il primo giudice ha fondato la valutazione del danno parentale, come liquidato nella sentenza impugnata, sulla base delle testimonianze rese da ### e ### i quali hanno dichiarato che i genitori e i fratelli del leso non praticano più le attività di svago ### praticate prima dell'evento e non frequentano più i luoghi di svago prima frequentati, non avendo più la vita sociale pregressa, ma ciò non prova né il radicale mutamento delle abitudini di vita degli istanti né la riconducibilità eziologica al dedotto evento, anche considerando che tutti i ridetti congiunti risiedono in ### e provincia, mentre ### si era trasferito a ### a studiare.  ### ha quindi concluso perché, in integrale riforma della sentenza impugnata, sia rigettata la domanda proposta in primo grado dagli attori-appellati, con conseguente condanna degli stessi alla restituzione di tutte le somme in sua esecuzione incassate. Vinte le spese di lite.   §2.1-Si sono costituiti gli appellati e, oltre a contestare diffusamente l'ammissibilità e la fondatezza dell'appello, hanno proposto impugnativa incidentale, lamentando che: “ritenendo utilizzate le ### del Tribunale di ### per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita di un congiunto, fin dall'anno 2010, le stesse, per la relazione di parentela con il de cuius identificata nel fratello, indicano il parametro 7. 
Ancora, il valore per punto, per la liquidazione del danno non patrimoniale per la morte del congiunto, secondo la ### del Tribunale di ### per il 2017 approvata in data ### prot. N. 5291) non è di ### 9.434,00 come erroneamente indicato in sentenza, ma di ### 9443,50”; per cui hanno rassegnato le seguenti conclusioni, quanto a ### e ### <<- In via preliminare, respingere siccome inammissibile per le ragioni esposte. - ###, rigettare l'appello proposto dalla ### S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., quale ### dal ### perché infondato. - In accoglimento dell'appello incidentale, ritenute fondate le ragioni allegate con il presente atto, in parziale riforma della sentenza n. 5474 emessa dal Giudice Annalisa Chiarenza del Tribunale di ### in data ### nel procedimento N. RG. 19929/2012, ### dichiarare: 1) che il valore per punto da moltiplicare ai coefficienti di legge per la liquidazione del danno non patrimoniale per la morte del congiunto, secondo la ### del Tribunale di ### per il 2017 approvata il 06 Aprile 2017 (con prot. 5291), è di ### 9443,50; 2) che, per quanto riguarda il sig. ### per la relazione di parentela con il de cuius identificata nel fratello, il coefficiente da applicare è pari a 7.  3) che la somma effettivamente dovuta a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale per la morte del congiunto è, quanto a ### euro 306.424,00 e, quanto a ### di euro 188.870,00; 4) che, oltre all'intero importo calcolato per sorte capitale e interessi, competono a ognuno dei due appellanti incidentali gli interessi nella misura pari al saggio degli interessi legali, sulle somme liquidate devalutate secondo gli indici ### al 2 maggio 2010, via via rivalutate secondo gli indici ### sino alla data della presente decisione; 5) e, per tale effetto, ### condannare la ### S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., quale ### dal F.G.V.S. a pagare agli ### incidentali la somma dovuta per differenza rispetto a quella già eventualmente versata, oltre interessi dalla data della sentenza.  6) ### condannare, inoltre, l'### principale al pagamento dei compensi di legge, oltre al rimborso forfettario e agli accessori di legge>>; quanto a ### e ### << In via principale e preliminare dichiarare l'inammissibilità dell'atto di appello per tutti i motivi esposti nella narrativa del presente atto.  #### rigettare il proposto appello principale, per tutti i motivi elencati e rappresentati in premessa e di cui si chiede l'integrale accoglimento e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 5474/18 emessa dal Tribunale di ### in data ### (depositata in pari data) nel procedimento RG.  19929/12(Rep. 5622/18), ### l'adita Corte di Appello accogliere tutti i motivi di appello incidentale proposti, elencati ed articolati nella premessa del presente atto e che si intendono integralmente riportati e trascritti, per tutti i motivi elencati in atti. 
Sempre nel merito si chiede, pertanto, in parziale riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento dell'appello incidentale proposto di accertare e dichiarare che: a) Nel capoverso n. 1 il valore del punto dovrà essere pari ad ### 9443,50 anziché ### 9.434,00 mentre il coefficiente “fratello” e il n. 7 anziché il n. 6 secondo quanto disposto sul punto dalle tabelle del Tribunale di ### 2017(tabella vigente al momento della pubblicazione della sentenza); b) nella parte in cui dispone nel capoversi n. 1,2,3 che la somma da versare in favore della sig.ra ### è pari ad ### 179.246,00 anziché in quella corretta di euro 188.870,00 e quella in favore della sig.ra ### è ### 301.888,00 anziché in quella corretta di euro 302.192,00; c) disporre che, oltre all'intero importo calcolato per sorte capitale e interessi, competono a ognuno dei due appellanti incidentali gli interessi nella misura pari al saggio degli interessi legali, sulle somme liquidate devalutate secondo gli indici ### al 2 maggio 2010, via via rivalutate secondo gli indici ### sino alla data della presente decisione. 
Condannare la società ###ni s.p.a., in persona del suo legale rapp.te p.t.  a pagare in favore della sig.ra ### e ### le differenze delle somme dovute in forza dell'appello incidentale proposto oltre i relativi interessi e rivalutazione monetaria da calcolarsi sulle stesse dal sinistro all'effettivo soddisfo. 
Condannare la società ###ni s.p.a., in persona del suo legale rapp.te p.t., a pagare le spese e compensi del grado del presente grado di giudizio oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge>>. 
§2.2-La corte, verificata la corretta instaurazione del contraddittorio, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e, successivamente, per l'assenza del relatore; mutato il quale, all'udienza in epigrafe indicata, l'ha riservata in decisione, previa concessione dei termini di gg. 60 più gg. 20 per il deposito di note conclusionali e repliche. 
§3-###, per come formulato, prima ancora che infondato, è inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c., fornendo una diversa ricostruzione dei fatti di causa basata su mere congetture e apodittiche affermazioni difensive, non suffragate da elementi concreti di riscontro, idonei e sufficienti a superare quelli compiutamente valutati dal primo giudice nella sentenza impugnata. 
Ad ogni modo, anche analizzando il merito delle doglianze che innanzi si è cercato di individuare nel loro nucleo essenziale, oltre la mera trascrizione di interi brani della sentenza impugnata e dei desiderata dell'appellante, deve pervenirsi al rigetto dell'appello principale, perché non supportato da nessun oggettivo elemento di riscontro. 
E così, riguardo al primo motivo, deve constatarsi che, l'assunto secondo cui dalla deposizione del tecnico incaricato dell'analisi e descrizione di quanto registrato dalle telecamere, dr. ### si evincerebbe l'esistenza e il coinvolgimento di un terzo motociclo è mera congettura, non riscontrabile affatto dalla predetta deposizione e, anzi, in ragione della stessa, da escludersi senz'altro. 
In merito, pare opportuno testualmente riportare la puntuale descrizione dei fatti compiuta dal tribunale: <<### alla ricostruzione del fatto storico, dalla relazione del perito nominato dal ### presso il Tribunale di ### che ha operato una ricostruzione dei fatti sulla base delle riprese esterne del punto di vendita ### di ### lato Via di ### all'altezza del civico 12-14, emerge che alle 04:39:37 le telecamere inquadrarono due scooter: l'uno viaggiante al centro della carreggiata ad una velocità non meglio precisata, il secondo posizionato verso il lato destro della carreggiata viaggiante a velocità superiore al primo, il quale sembrava “iniziare una manovra di spostamento verso la propria destra, presumibilmente per permettere al secondo di effettuare la fase di sorpasso, cosa che quest'ultimo non compie superando il primo alla sinistra ma mantenendo la propria direzione effettua a destra del primo veicolo. Questa manovra terminerà con il contatto tra i due scooter, motivo del sinistro. Alle 04:39:48 si possono osservare entrambi proprio nell'istante del sorpasso a destra, alle ore 04:39:49 nel momento dell'impatto. Sul primo scooter viaggiava un solo soggetto mentre nel secondo, a bordo, vi sono due soggetti. Si può osservare successivamente, nel primo filmato, come i due soggetti cadono a terra proprio di fronte l'ingresso della ### mentre, nel secondo filmato, si osserva il conducente dell'altro scooter cadere in terra colpendo con il corpo e con lo stesso veicolo un'automobile parcheggiata, a spina, modello ### spostando la stessa di pochi centimetri. Nel primo filmato quindi si osservano i due soggetti a terra rialzarsi. Il passeggero con il casco bianco è il primo ad alzarsi mentre il conducente, si nota soltanto mentre si toglie il casco lasciandolo a terra, questo è di colore nero. Alle ore 04:40:00 sopraggiunge, in fase già di decelerazione, un'autovettura ### 600 di colore bianca o comunque chiaro. Questa si parcheggia proprio ove i due soggetti hanno toccato terra. Ne scende un soggetto, già con il cellulare nella mano sinistra dal quale sembrerebbe effettuare una chiamata. A questo punto nel video vi sono molti soggetti ed autovetture riprese. Risulta evidenziare che l'autovettura ### 600 si allontana dal luogo del sinistro percorrendo la carreggiata in senso contromano ### ore 04:48:40. In queste immagini viene ripresa la targa della stessa ma la risoluzione non ne permette una corretta visione. 
Nel secondo video alle ore 04:39:50 si nota come lo scooter con l'unico soggetto a bordo colpisca nel cadere dapprima l'angolo del marciapiede e successivamente l'auto parcheggiata rimanendo a terra dietro di essa. I due soggetti a bordo del secondo scooter si rialzano da terra. Il guidatore, lasciato il casco nero in terra si avvicina al soggetto in terra dietro la ### tentando di rialzarlo. Alle ore 04:40:04 viene ripreso il secondo soggetto, il passeggero, ### portando lo scooter a mano si allontana dal luogo dell'incidente salendo sul marciapiede e direzionandosi verso ### di ### maggiore mostrando così la targa dello scooter la quale, per la scarsa qualità della ripresa, non permette l'identificazione del numero di targa. Il secondo filmato, alle ore 04:40:24, riprende il soggetto che si allontana portando a mano lo scooter percorrendo il marciapiede salta direttamente alle ore 04:42:08 non riprendendo più il soggetto appena menzionato.” A specifica domanda sul punto, il perito teste ### ha confermato “che dalle immagini oggetto di perizia risulta che nella predetta data del 2.5.2010 alle ore 4,38 un ciclomotore guidato da ### venne urtato da altro ciclomotore condotto da due passeggeri nella fase di sorpasso alla destra del ciclomotore del Lioi”. Ciò è stato ricostruito dal perito dopo aver visionato un videosorveglianza della concessionaria ### presente sul luogo del sinistro. ### ha precisato di aver visto dal video l'allontanamento di uno dei soggetti che si trovavano a bordo del ciclomotore investitore, con un casco in mano, mentre l'altro spostava il casco manualmente portandolo sul marciapiede. Dopo di ciò dalle immagini si perdeva traccia dei due. A specifica domanda sul punto, ha precisato che dal filmato sottoposto alla sua attenzione “si vede il motorino della vittima percorrere Via di ### e spostarsi lentamente sulla propria destra per consentire forse di farsi sorpassare da altro motoveicolo di cui si apprezza il sopraggiungere dal fascio di luce che proietta sull'asfalto. A questo punto si vede il sopraggiungere di un altro motoveicolo con altri due soggetti a bordo che per sorpassare la moto condotta dal ### si avvicina tra la stessa ed il marciapiede dove erano parcheggiate delle auto. A questo punto vi è il contatto tra i due motoveicoli e la moto del ### cade e si ferma presso la vettura ### contro la quale il ### sbatte la testa ed il torace.” Sempre a specifica domanda sul punto, il ### ha confermato non esservi stata una manovra brusca del motorino condotto dal ### l'impatto essendosi verificato a causa della manovra della moto con i due soggetti non identificati”>> (grassetto e corsivi aggiunti per pronta evidenza delle testuali dichiarazioni del perito ###. 
Ora, come dalle su riportate dichiarazioni la compagnia pretenda di sostenere che sia coinvolta una terza moto non è dato comprendere, avendo specificato il perito che i soggetti coinvolti, secondo quanto visionato nel filmato acquisito e sottoposto alla sua analisi, erano due: <<Sul primo scooter viaggiava un solo soggetto mentre nel secondo, a bordo, vi sono due soggetti>>; ed essendo ben evidente che il fascio di luce che sopraggiunge alle spalle del ### a bordo del suo scooter sia quello della seconda moto, con a bordo i due soggetti poi visti darsi alla fuga, avendo testualmente detto lo stesso perito che nonostante la vittima si sia lentamente spostata sulla sua destra per favorire la manovra di sorpasso a sinistra della predetta moto sopraggiungente, questa ha effettuato il sorpasso, invece che a sinistra, come ci si aspetterebbe e come si deve, alla destra del ### nel suo senso di marcia, impedendogli la regolare prosecuzione della marcia, tant'è che dopo il contatto tra i due scooter la vittima cadeva e veniva sbalzata in terra. 
Inoltre, va considerato che il primo giudice, proprio riguardo alle deduzioni difensive in esame, già compiute in quella sede dalla compagnia assicurativa, ha chiarito che “…..  oltre a non trovare conforto nel video prodotto in atti non sarebbero in ogni caso idonee a fondare una dichiarazione di responsabilità del ### sol perché -anche, proprio perché -marciante alla sua destra”. E tale condivisibile valutazione in nessun modo è stata scardinata dalla medesima appellante, che nessun concreto elemento di prova è riuscita ad indicare per superare il convincimento del giudice di prime cure, secondo cui: <<### ricostruzione, completata con le dichiarazioni testimoniali rese da #### e ### in sede di s.i.t., consente di ritenere provato che l'incidente per cui è causa si verificò per colpa esclusiva di conducente di veicolo rimasto non identificato, che operò, in violazione dell'art. 148 comma 3 C.d.s., un sorpasso a destra, violazione, per se sola, idonea a determinare il sinistro, mentre nessuna responsabilità può essere ascritta al ### Infatti il ### trasportato a bordo nel sedile posteriore della vettura che sopraggiunse immediatamente dopo il sinistro, ha ricordato che la macchina era stata sorpassata da un motorino con a bordo due persone, e che dopo non vide l'incidente, ma sentì un rumore e vide un ragazzo per terra, ed i due occupanti del motorino anch'essi a terra, poi scappati; ha riferito che dapprima cercò di rincorrerli ma poi decise di prestare soccorso al ragazzo investito [………]. Analoga deposizione ha reso il teste ### il quale, a specifica domanda sul punto, ha riferito di non aver preso il numero di targa del motorino dando per scontato che fosse rimasto sul posto, e che pensò subito, piuttosto, a chiamare i soccorsi; ha ricordato che il ### chiamò l'ambulanza e che vide un ragazzo allontanarsi. Simile testimonianza ha reso il ### trasportato nella vettura transitata subito dopo il sinistro, il quale ha riferito che al momento, insieme ai suoi amici, si preoccupò del ragazzo che era in terra, di chiamare i soccorsi con il suo cellulare e ha riferito la stessa impressione del ### secondo cui il ragazzo investito fosse a piedi, superata dalle risultanze video sopra richiamate e giustificata dal fatto che la macchina sopraggiunse in orario notturno e richiamate e giustificata dal fatto che la macchina sopraggiunse in orario notturno e l'incidente si verificò tra il motociclo con a bordo i due soggetti rimasti non identificati, caduti dinanzi alla 600, ed il motociclo condotto dal ### sbalzato molti metri più avanti>>.  ### da ultimo riportato vale anche a sconfessare le allegazioni addotte a fondamento del secondo motivo, con cui l'appellante ha preteso affermare un non meglio specificato dovere di indagine in capo agli appellati per l'identificazione del conducente della moto che ha provocato il dedotto sinistro. 
Invero, rispetto a tali allegazioni difensive basti solo considerare che non si scorge nessun dovere giuridico violato dagli istanti, i quali non erano certo tenuti alla ricerca del responsabile, pur a fronte della decisione in senso contrario degli organi giudiziari all'uopo preposti, i quali, invece, hanno ritenuto di chiedere l'archiviazione del procedimento incardinato a seguito del dedotto incidente mortale, per essere rimasti ignoti i responsabili. 
E, del resto, la compagnia appellante ove proprio avesse ritenuto sussistenti i presupposti, essendo suo specifico interesse, ben avrebbe potuto attivare investigazioni private. Il tutto non senza rimarcare che l'acquisizione dei tabulati telefonici relativi ai cellulari dei tre ragazzi sopraggiunti a bordo dell'autovettura ### 600 dopo qualche secondo dall'incidente non avrebbe certo potuto essere affidata all'iniziativa del privato, ostandovi la legge, in tal senso potendo disporre solo l'A.G. incaricata delle indagini in sede penale, indipendentemente da qualsivoglia sollecitazione delle parti offese. 
Il rilievo secondo cui le lunghe tracce di scarrocciamento riscontrate dalla ### intervenuta sui luoghi di causa darebbero conto della elevata velocità cui viaggiava la vittima, unitamente alla considerazione della gravità delle lesioni riportate, di per sé solo, non può valere a scardinare il granitico quadro probatorio illustrato nella parte motiva della sentenza impugnata, come innanzi riportato, sulla base del filmato delle telecamere analizzato dal perito dr. ### il quale non ha evidenziato nessuna anomalia nell'andatura della vittima, anzi, avendo specificato che per favorire la manovra di sorpasso del secondo motociclo, si spostava lentamente alla sua destra, come correttamente avrebbe dovuto fare, non potendo ragionevolmente prevedere l'improvvida manovra di sorpasso a destra. 
Il terzo e ultimo motivo dell'appello principale soffre della medesima genericità di cui si è già detto in premessa, essendo prospettato su una diversa lettura delle risultanze della prova testimoniale assunta, sulla base di un generico richiamo alla giurisprudenza di legittimità, senza misurarsi con l'effettivo contenuto della stessa, così come adeguatamente valorizzato dal primo giudice. 
È dato leggere nella parte motiva della sentenza impugnata: <<Nel caso in esame, i testi escussi indotti dagli attori ### e ### hanno confermato che la vita degli attori dopo la morte di ### è mutata tantissimo, non frequentano più, soprattutto nel periodo estivo, il villaggio “### Stilo” e l'”### FASSI”, non praticano più attività peschereccia e hanno interrotto ogni rapporto sociale>>. 
Va poi considerato, come pure posto in rilievo dalle parti appellate, che i testimoni sopra indicati, sentiti all'udienza del 30.6.15 sulle circostanze di cui ai capitoli di prova contrassegnati con le lettere ###, ### e ### della memoria ex art. 183 c.p.c., comma VI, 2 della parte attrice, li hanno tutti confermati, dando riscontro del fatto che, a seguito della tragica morte di ### i famigliari dello stesso hanno subito significativo sconvolgimento delle loro abitudini di vita e di svago, avendo in particolare riferito: “…### << prima del tragico evento, sia i genitori che i germani di ### frequentavano assiduamente, soprattutto nel periodo estivo, il ### “### punta stilo” e l'### “ ubicati in Guardavalle…>>”, precisando di esserne a conoscenza in quanto anch'essi frequentavano quei luoghi sia prima che dopo il dedotto incidente. E, interrogati sul capitolo di prova di cui alla lettera ### hanno risposto: “…### << dopo la prematura scomparsa del ### i famigliari superstiti, ##### e ### hanno interrotto ogni rapporto sociale, rinchiudendosi all'interno della propria abitazione dove conducono una vita priva di svaghi e contatti sociali>>. 
In più, i predetti testimoni, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, hanno circostanziato le loro dichiarazioni illustrando gli specifici episodi da cui evincere la prova della loro abituale frequentazione con gli istanti. Così la teste ### che ha riferito di cene assieme alla famiglia ### di come la vittima condividesse con il padre ed il fratello le passioni della pesca, di gite in barca, abitudini piacevoli tutte eliminate a seguito della prematura e tragica scomparsa le loro congiunto. 
Rispetto a tale quadro probatorio di nessun rilievo appare la circostanza che ### da circa un anno, si fosse trasferito, per frequentare l'università, a ### essendo vissuto in ### con la sua famiglia sino a tale epoca e dovendosi intendere il concetto di convivenza, secondo le coordinate ermeneutiche tracciate dalla giurisprudenza di legittimità, non in senso letterale, ma come sussistenza di comunione di affetti, intenti, abitudini e solidarietà familiare, sicuramente ravvisabile ove il trasferimento sia dettato da contingenti motivi di studi e la parte su cui il relativo onere incombe non abbia dimostrato il contrario (cfr. Cass. Civ. se. 
III, Ordinanza n. 18284 del 25/06/2021; Ordinanza n. 5769 del 04/03/2024). 
§31-### all'appello incidentale spiegato dagli appellati, è opportuno riportarne il dato saliente di uno dei due, in quanto sovrapponibile all'altro: <<… il Giudice di ### quantificava per ciascuno dei fratelli -limitatamente alla componente di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentaleper sorte, la somma di euro “179.246,00 (importo ottenuto moltiplicando il valore di punto, 9.434, per un coefficiente pari a 6 (corrispondente a grado di parentela) sommato a 5 (coefficiente corrispondente all'età della vittima), sommato a 4 (coefficiente corrispondente all' età del congiunto) sommato a 4 (coefficiente relativo alla situazione di convivenza)…”. 
Nella indicazione di tutti i coefficienti di calcolo, il Tribunale, per il grado di parentela, ha applicato il coefficiente pari a valore di 6 punti. 
Tuttavia, ritenendo utilizzate le ### del Tribunale di ### per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita di un congiunto, fin dall'anno 2010, le stesse, per la relazione di parentela con il de cuius identificata nel fratello, indicano il parametro 7. 
Ancora, il valore per punto, per la liquidazione del danno non patrimoniale per la morte del congiunto, secondo la ### del Tribunale di ### per il 2017 approvata in data ### prot. N. 5291) non è di ### 9.434,00 come erroneamente indicato in sentenza, ma di ### 9443,50. 
Gli errori evidenziati in merito al coefficiente e al valore per punto si riflettono, naturalmente, sulla somma liquidata che è errata per difetto per entrambi gli appellati. 
Riprendendo la formula usata in sentenza, fermo restando il resto, la decisione corretta avrebbe dovuto essere la seguente e, in tal senso, si chiede che sia riformata: “…Pertanto, dovendo considerarsi il fatto come omicidio colposo in danno di ### il danno non patrimoniale per la morte del congiunto, considerate tutte le circostanze del caso concreto, può essere liquidata, per ciascun genitore, in euro 302.192,00 (partendo da un valore di punto stabilito in euro di 9.443,50 moltiplicato per un coefficiente pari a 20 (coefficiente relativo al rapporto di parentela con la vittima) sommato a 5 (coefficiente relativo all‟età del de cuius) sommato a 3 (coefficiente relativo all'età del congiunto) sommato ad 4 (coefficiente relativo al rapporto di convivenza con il de cuius e, per ciascuno dei fratelli, in euro 188.870,00 (importo ottenuto moltiplicando il valore di punto, 9.443,50, per un coefficiente pari a 7 (corrispondente a grado di parentela) sommato a 5 (coefficiente corrispondente all'età della vittima), sommato a 4 (coefficiente corrispondente all' età del congiunto) sommato a 4 (coefficiente relativo alla situazione di convivenza)>>. 
Come pure non è superfluo considerare che il giudice di prime cure, sul punto, ha espresso la seguente valutazione: <<### dovendo considerarsi il fatto come omicidio colposo in danno di ### il danno non patrimoniale per la morte del congiunto, considerate tutte le circostanze del caso concreto, può essere liquidata, per ciascun genitore, in euro 301.888,00 (partendo da un valore di punto stabilito in euro di 9.434, moltiplicato per un coefficiente pari a 20 (coefficiente relativo al rapporto di parentela con la vittima) sommato a 5 (coefficiente relativo alla età del de cuius) sommato a 3 (coefficiente relativo all'età del congiunto) sommato ad 4 (coefficiente relativo al rapporto di convivenza con il de cuius e, per ciascuno dei fratelli, in euro 179.246,00 (importo ottenuto moltiplicando il valore di punto, 9.434, per un coefficiente pari a 6 (corrispondente a grado di parentela) sommato a 5 (coefficiente corrispondente all'età della vittima), sommato a 4 (coefficiente corrispondente all'età del congiunto) sommato a 4 (coefficiente relativo alla situazione di convivenza)>>; sì da potersi ritenere che, più che di vero e proprio errore del primo giudice, si tratti di mera svista circa i parametri tabellari in vigore, agevolmente emendabile in questa sede.  ### le invocate ### del Tribunale di ### in vigore dal 2017, come univocamente evincibile dalla loro consultazione e così come indicato dagli appellanti incidentali, indicano quale valore del “punto base” l'importo di €. 9.443,50. 
Analogamente, il coefficiente per il grado di parentela dei fratelli conviventi è pari a 7 e non a 6 come indicato dal primo giudice, tal che, gli appelli incidentali vanno entrambi senz'altro accolti e va liquidata, a titolo di risarcimento per il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, in favore di ciascuno dei genitori, la somma di €.  302.192,00, fermo restando, quanto al padre, ### le somme già liquidate per rimborso spese funerarie, a titolo di danno patrimoniale, su cui nessuna nuova pronuncia deve intervenire, per mancata contestazione in appello; e in favore dei fratelli, ### e ### la somma di €. 188.870,00 ciascuno; confermandosi, per il resto, le somme già liquidate anche a titolo di danno iure ereditatis, siccome neanche queste fatte oggetto di impugnativa. 
Sulle predette somme, previa devalutazione alla data del 2.05.2010, si applicheranno gli interessi compensativi al tasso legale, previa rivalutazione anno per anno secondo gli indici ### dalla predetta data del fatto, al pagamento della minor somma eventualmente intervenuto prima della presente pronuncia; poi, sulla differenza fra il minor importo pagato e quello qui riconosciuto andranno ancora computati gli interessi al tasso legale previa rivalutazione anno per anno secondo gli indicici ### sino alla presente pronuncia; mentre sino all'effettivo soddisfo saranno dovuti i soli interessi al tasso legale. 
Le spese di lite, essendo rimasto immutato l'esito della lite, vanno governate solo per questo grado e vanno parimenti poste a carico della soccombente appellante previa liquidazione come da dispositivo, in misura prossima ai medi tariffari vigenti, esclusa la fase della trattazione e istruttoria, la prima essendosi risolta in meri rinvii e la seconda non tenutasi affatto, sussistendo, altresì, i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater DPR 115/02 per il versamento, a carico dell'appellante principale, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis DPR cit..  PQM La Corte d'Appello di ### - come sopra composta - definitivamente pronunciando nel giudizio di appello avverso la sentenza in oggetto indicata, così provvede: 1) rigetta l'appello principale.  2) Accoglie gli appelli incidentali proposti da ##### e ### e per l'effetto in parziale e limitata riforma della sentenza impugnata, riconosce, a titolo di risarcimento del danno parentale iure proprio, in favore dei primi due, quali genitori, la maggior somma di €.302.192,00 ciascuno e in favore degli altri due, quali germani, la maggior somma di €. 188.870,00 ciascuno, su ognuna delle predette somme, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione da calcolarsi, previa devalutazione alla data del 2.05.2010, sulla somma anno per anno rivalutata secondo gli indici ### dalla predetta data del fatto, sino al pagamento della minor somma eventualmente intervenuto prima della presente pronuncia; poi, sulla differenza fra il minor importo pagato e quello qui riconosciuto andranno ancora computati gli interessi al tasso legale previa rivalutazione anno per anno secondo gli indicici ### sino alla presente pronuncia; mentre sino all'effettivo soddisfo saranno dovuti i soli interessi al tasso legale. Confermate le altre poste risarcitorie già riconosciute con la sentenza impugnata.  3) Pone le spese di lite del grado a carico della parte appellante principale e le liquida, in favore di ciascuna difesa costituita per gli appellati-appellanti incidentali, in €. 20.000,00 per compensi di avvocato, oltre ### CAP e rimborso forfettario nella misura del 15%.  4) Dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art.  13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico dell'appellante principale. 
Così deciso nella camera di consiglio dell'11.07.2024 ### D'### 

causa n. 5964/2018 R.G. - Giudice/firmatari: D'Avino Marianna

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