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Corte d'Appello di Bari, Sentenza n. 15/2026 del 21-01-2026

... della #### principi generalissimi del diritto delle obbligazioni, il diritto all'adempimento sussiste fino a quando la prestazione sia possibile, a meno che risulti venir meno l'interesse cui essa è funzionale. Di converso, l'impossibilità di quell'adempimento o il venir meno di quell'interesse convertono il diritto all'adempimento in diritto al risarcimento del danno”. Chiarisce ancor meglio che: “le conclusioni assunte nel giudizio di merito sono infatti nel senso, in via principale, di una condanna del Ministero all'adempimento dell'obbligazione attraverso l'attribuzione di 500,00 euro «tramite la ### e, in via subordinata, al risarcimento - indicato in forma specifica, ma tale da comprendere ipso iure il risarcimento per equivalente (Cass. 30 aprile 2021, n. 11438; Cass. 18 gennaio 2002, n. 552)…Tale distinguo attiene al merito e dunque, come da principi tradizionali e consolidati del diritto processuale, non può che essere valutato al momento della pronuncia su di esso. Però, se è vero che oggi il ricorrente è in ruolo e dunque avrebbe diritto all'attribuzione in forma specifica con l'azione di adempimento chiesta in via principale, non si può tuttavia sapere quali saranno (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI BARI ### composta dai magistrati: Dott.ssa ### - ###.ssa ### - ###. ### - ### rel.  ha emesso la seguente SENTENZA nella controversia di lavoro iscritta sul r.g. al n.1141 del 2023, ###'#### in persona del ### p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale di Stato, ### E ### rappresentata e difesa dall'Avv. ### di ##### E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data ### ed iscritto al R.G. n. 6744/2022, ### agendo in qualità di docente alle dipendenze del Ministero dell'### e del ### negli anni scolastici dal 2020 al 2022 e premesso di avere inutilmente richiesto, con pec del 31.05.2022, il riconoscimento del diritto a beneficiare della c.d. “Carta del docente” e del relativo bonus di € 500 per ciascun anno scolastico in cui aveva lavorato per complessivi € 1.000,00, conveniva in giudizio l'amministrazione, al fine di ottenere dal Tribunale di Trani una pronuncia di accoglimento delle seguenti conclusioni: «A) ### che la ricorrente ha lavorato come insegnante nella ### scolastica con contratti a tempo determinato nei tempi e presso le scuole indicati in narrativa; B) riconoscere in favore dell'istante il beneficio della ### istituita dalla L. n.107/2015 dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno dall'anno scolastico… e, per l'effetto, C) condannare il M.I.U.R. in persona del legale rappresentante pro tempore e l'U.S.R. in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere in favore dell'istante il relativo bonus economico previsto dalla c.d. ### del valore complessivo corrispondente ad € 1.000,00 (mille/00) da utilizzare per le finalità, nei modi e nei termini indicati dalla L. n.107/2015 e successivi decreti attuativi; D) condannare il M.I.U.R. in persona del legale rappresentante pro tempore ed l'U.S.R. in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese processuali ed accessori in favore dei sottoscritti avvocati i quali si dichiarano antistatario››.  2. Con sentenza n. 660/2023 del 05.04.2023, il Tribunale di Trani in funzione di Giudice del ### ricostruite la disciplina normativa di riferimento e la giurisprudenza di legittimità sviluppatasi sul tema, ha così definito la controversia: «- dichiara il diritto della parte ricorrente ad ottenere il beneficio economico della cd. “Carta del docente” pari ad ### 500,00 per ciascun anno scolastico svolto per le causali di cui in motivazione; -condanna, per l'effetto, il Ministero dell'### in persona del ### pro tempore, al pagamento di ### 1.000,00 in favore della parte ricorrente, oltre interessi e rivalutazione monetaria nei limiti di legge dalla presente sentenza al saldo; - compensa le spese processuali nella misura della metà, condannando il Ministero dell'### in persona del ### pro tempore, al pagamento in favore della parte ricorrente della quota residua, che liquida complessivamente in ### 180,00 per compenso professionale, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15%, CAP ed IVA come per legge, oltre ### 21,50 per esborsi con attribuzione al procuratore costituito dichiaratosi antistatario››.  3. Avverso la decisione ha interposto appello il Ministero dell'### e del ### con ricorso depositato in data ###, chiedendone la integrale riforma ovvero, in subordine, il riconoscimento ora per allora del beneficio di cui all'art. 1, comma 121 della legge 107/2015, limitatamente all'anno scolastico 2021/2022 e comunque in misura proporzionale al periodo di servizio effettivamente svolto.  4. Con ordinanza del 09.10.2025, preso atto della sopravvenuta cancellazione dall'### del procuratore costituito in primo grado per la parte ricorrente, il giudizio veniva interrotto e di seguito riassunto con ricorso in riassunzione del 10.10.2025 da parte del Ministero appellante, il quale si riportava alle rassegnate conclusioni.  5. Con memoria del 02.01.2026, si costituiva la ### che, eccepita l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e contestati i motivi di gravame, chiedeva la conferma della sentenza e, in subordine, articolava appello incidentale chiedendo la declaratoria del proprio diritto al riconoscimento del beneficio della ### ex art. 1, comma 121 della L. n.107/2015, per le annualità 2020/2021 e 2021/2022, con conseguente condanna del Ministero all'accredito dell'importo dovuto sula piattaforma elettronica dedicata, previa restituzione della somma di € 1.000,00, già ricevuta in esecuzione della sentenza.  6. All'odierna udienza all'esito della discussione la causa è stata decisa come da infrascritto dispositivo.   - - - - - - - - - - - I.a. Con il primo motivo di gravame, l'appellante principale eccepisce il vizio di ultrapetizione per avere il Tribunale, in violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., accordato il risarcimento del danno per equivalente non richiesto affatto dalla docente nel ricorso introduttivo della lite, essendosi limitata quest'ultima ad invocare il risarcimento in forma specifica, pervenendo così erroneamente ad una statuizione di condanna dell'### al pagamento dell'equivalente monetario del beneficio di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2016 per ciascuno degli anni scolastici di riferimento ed attribuendo, per tal via, un bene della vita differente da quello invocato dall'istante, con conseguente nullità della sentenza. 
I.b. Con il secondo rilievo censorio, il Ministero si duole della violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della direttiva 1999/70/CE e della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, sotto il profilo del trattamento illegittimamente più favorevole dei supplenti temporanei, con discriminazione c.d. “alla rovescia” dei docenti di ruolo, posto che a questi ultimi, secondo il disposto dell'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 spetterebbe l'attribuzione di una carta avente un dato valore nominale, con un preciso vincolo di destinazione e finalità di impiego - ossia la formazione e l'aggiornamento - laddove all'odierna appellata è stato riconosciuto un importo monetario senza destinazione vincolata, costituente trattamento privilegiato e senza i limiti temporali cui soggiace la fruibilità della carta elettronica per il personale docente a tempo indeterminato. Deduce inoltre l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha riconosciuto il beneficio anche in relazione all'annualità 2020/2021, atteso che il ricorso sarebbe stato depositato solo durante l'anno scolastico 2022/2023 e dunque oltre il termine dell'anno scolastico successivo a quello di maturazione del diritto fissato dalla normativa per la fruizione del bonus. 
I.c. Con il terzo e più articolato motivo, il Ministero lamenta ulteriormente la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della direttiva 1999/70/CE e della clausola 4 del citato accordo quadro in relazione all'erroneità, carenza di motivazione e di prova in relazione al danno ed alla disparità di trattamento. 
I.c.1. Evidenzia in particolare la fallacia del ragionamento del primo giudice sul falso presupposto che l'omessa fruizione della ### produca un danno patrimoniale da risarcire, pur non essendo, per come qualificata dal legislatore, una mera elargizione di denaro liberamente disponibile da parte del percettore, bensì, piuttosto, un rimborso anticipato delle spese sostenute per la formazione, i cui importi, accreditati sulla ### risultano fruibili esclusivamente per l'acquisto di materiale formativo, con la conseguenza che il residuo importo, eventualmente non utilizzato, non rimane affatto nella disponibilità del docente; sicché, in mancanza di acquisti mirati - nella specie, non solo non provati, ma neppure allegati - diventerebbe impossibile individuare il danno patrimoniale sofferto. 
Né il danno potrebbe, a dire dell'appellante, essere individuato nel mero mancato aggiornamento, posto che, contrariamente al personale in ruolo, la formazione e l'aggiornamento dei docenti non di ruolo non sono affatto obbligatori, ma affidati alla sensibilità di ciascuno; il bagaglio culturale personale non influisce, infatti, sull'affidamento degli incarichi di docenza, che avviene esclusivamente sulla base dell'inserimento in graduatorie. 
I.c.2. Rammenta, inoltre, il Ministero che il danno deve essere risarcito assegnando alla persona offesa l'utilità venuta meno, riportando così la situazione a quella illecitamente alterata dal fatto generatore; ne consegue che una corretta statuizione risarcitoria dovrebbe prevedere al più l'assegnazione di una disponibilità di spesa pari a quella illegittimamente non assegnata, attraverso il rilascio di una ### del docente con le dovute disponibilità di spesa. 
I.c.3. Denuncia, per altro verso, la non conformità a buona fede consistente nel «far maturare varie annualità e poi richiedere tutela per equivalente, ottenendo la maggiore utilità dell'assegnazione di una somma per equivalente senza vincoli di spesa». 
I.c.4. Lamenta infine un vizio di comparazione, sotto due diversi profili, tra docenti precari e docenti di ruolo, che condurrebbe ad una verosimile discriminazione al contrario: a) la finalità vincolata di utilizzo della ### per i docenti di ruolo, spendibile, entro un determinato arco temporale, solo per determinati beni oggetto di aggiornamento professionale e, di contro, l'utilizzo del tutto libero della somma di € 500,00 per i docenti precari; b) l'attribuzione di una somma di denaro, parametrata tout court ad un'intera annualità, anche nelle ipotesi in cui il docente precario presti attività lavorativa per un tempo inferiore rispetto al docente di ruolo. 
Sotto tale ultimo profilo, rimarca che parte appellata non ha prestato servizio per gli interi anni per i quali ha richiesto ed ottenuto condanna del Ministero al risarcimento del danno, per periodi più limitati, di talché “l'importo (…) andrebbe rideterminato in misura corrispondente al periodo di tempo effettivamente lavorato”. 
I.d. Con il quarto motivo deduce infine l'appellante che nel caso di modificazione della statuizione e soccombenza della parte, ai sensi degli artt. 91 e ss c.p.c., la decisione sulla questione accessoria delle spese segua quella sulla statuizione principale di merito, con vittoria del doppio grado del giudizio. 
In ragione di tanto e delle complementari argomentazioni ivi esposte, ha dunque richiesto la riforma dell'impugnata sentenza, nei termini di cui alle rassegnate conclusioni.  - - - - - - - - - - II.1. Preliminarmente, in considerazione della specifica articolazione dei motivi di gravame nonché della sufficiente indicazione delle statuizioni appellate e delle ragioni inerenti al loro asserito carattere erroneo, l'appello deve ritenersi ammissibile, siccome rispettoso delle indicazioni previste dall'art. 434 c.p.c. nel testo novellato dall'art. 54, comma 1, lett. c-bis, del D.L. n.83 del 22 giugno 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e, da ultimo, dall'art. 3, comma 31, del D.Lgs n.149 del 10.10.2022. 
Ne consegue che i motivi di gravame, in ragione della corrispondenza degli stessi rispetto alla motivazione del primo giudice - che consegue al fatto di essere sufficientemente esplicativi delle ragioni che avrebbero dovuto essere diversamente valutate ai fini di una differente apprezzamento della pretesa attoreavanno, dunque, scrutinati nel merito. 
Inoltre, l'appello proposto non si appalesa neppure inammissibile per manifesta infondatezza ex art. 348bis c.p.c. come pure eccepito dall'appellato, occorrendo procedere, ai fini di una ponderata decisione e tenuto conto della giurisprudenza intervenuta in materia, al vaglio delle doglianze e alla corretta determinazione del petitum del ricorso. 
II.2. Tanto premesso e pervenendo al merito del gravame, occorre ribadire, in linea con analoghi precedenti della Corte che la Corte di Giustizia (sentenza 14.09.2023, causa C-113/22, CX. c. ### de la ### §41, e in termini sentenza 26.01.1999, causa C-18/95, ### sentenza 28.01.2015, Ö###, C-417/13, sentenza 14.03.2018, in causa C- 482/2016, ### ha chiarito che «quando una discriminazione, contraria al diritto dell'### sia stata constatata e finché non siano adottate misure volte a ripristinare la parità di trattamento, il rispetto del principio di uguaglianza può essere garantito solo mediante la concessione alle persone appartenenti alla categoria sfavorita degli stessi vantaggi di cui beneficiano le persone della categoria privilegiata. In tale ipotesi, il giudice nazionale è tenuto a disapplicare qualsiasi disposizione nazionale discriminatoria, senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione da parte del legislatore, e deve applicare ai componenti del gruppo sfavorito lo stesso regime che viene riservato alle persone dell'altra categoria». 
Ne discende che ai fini dell'applicazione del meccanismo antidiscriminatorio imposto dalla ### il trattamento spettante ai docenti discriminati, per effetto dell'accertamento della natura discriminatoria della mancata concessione anche ai docenti precari della carta docente, deve essere determinato prendendo a riferimento il vincolo di destinazione imposto dal legislatore e le condizioni alle quali i regolamenti attuativi subordinano l'attribuzione della carta ai docenti di ruolo, dovendo essere garantito alle persone svantaggiate il medesimo trattamento riservato alle persone favorite.  ###. 1, comma 121, della L. n. 107 del 13.07.2015 di riforma della scuola (cd.  “###”) prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. ### dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del ### nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla ### non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. 
Il bonus di 500 euro costituisce, dunque, un contributo per la formazione professionale, per cui l'equiparazione del trattamento del lavoratore a tempo determinato a quello dei docenti a tempo indeterminato può avvenire esclusivamente tramite l'assegnazione materiale della ### elettronica finalizzata all'aggiornamento e alla formazione del docente, fruibile presso specifici soggetti individuati dal Ministero. Analogamente la definizione del trattamento normativo spettante ai docenti discriminati e delle caratteristiche che deve avere il rapporto a termine, per essere comparabile alla prestazione resa dal docente di ruolo, devono essere determinati sulla scorta del trattamento erogato ai docenti beneficiati in base ai regolamenti adottati con i D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e del 28 novembre 2016, venendo altrimenti violato non solo il divieto di discriminazione tra docenti a termine e a tempo indeterminato, sancito nella 4 dell'accordo quadro del 18.03.1999 (recepito dalla direttiva 1999/70/CE), ma anche il principio di uguaglianza, di cui all'art 20 della ### Nel dare attuazione alla previsione normativa, si è previsto all'art. 2 del D.P.C.M. n. ### del 23.09.2015 che i destinatari della carta docente siano “i docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”, escludendo, quindi, i docenti assunti con contratto a tempo determinato. 
Come noto la ###, con l'ordinanza del 18 maggio 2022 (causa C-450/21), ha sancito che la mancata attribuzione della ### del docente al personale precario si pone in contrasto con la clausola 4 dell'accordo quadro del 18.03.1999, in quanto non esiste alcuna ragione oggettiva per riservare al solo personale docente a tempo indeterminato il vantaggio finanziario dell'importo di euro 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua, atteso che l'art. 282 del D.Lgs. n. 297/94 e gli artt. 63 e 64 del ### del 29 novembre 2007 prevedono l'obbligo di fornire la formazione professionale a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e docenti con contratti a termine, anche di breve durata.  ### la ### è infatti palese che «la situazione di UC e quella dei docenti a tempo indeterminato, assunti dal Ministero nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sono comparabili dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste». 
Tanto impone la disapplicazione dell'art. 1 della L. n. 107/2015, nella parte in cui non riconosce la ### elettronica anche al personale precario, rimettendo al giudice nazionale l'individuazione dei requisiti necessari per l'attribuzione della stessa, da determinarsi sulla base delle condizioni a cui l'ordinamento interno ne subordina il godimento da parte dei lavoratori assunti a tempo indeterminato. 
II.2.a. In tema, è intervenuta di recente la Corte di Cassazione che, su rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24.04.2023, ha affermato, con sentenza n. 29961 depositata in data ###, i seguenti principi: 1) la ### di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L.  124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero; 2) ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto; l'operazione è infatti condizionata dalla destinazione di quella somma a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri; tale scopo o funzione sono assolutamente qualificanti, perché, attribuendo al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali; peraltro, la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significa affatto che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo; né viene meno l'interesse datoriale ad adempiere con quelle modalità, proprio perché l'inserimento dell'insegnante nel sistema educativo giustifica anche l'attribuzione successiva del beneficio in relazione al permanere di esigenze formative; è, dunque, soltanto la fuoriuscita dal sistema scolastico che determina il venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione; 3) ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, poiché la ### “non è più fruibile”, e quindi si realizza l'estinzione del diritto a utilizzare gli importi eventualmente ancora non consumati dal docente, spetta unicamente il risarcimento per equivalente; si tratta, afferma la S.C., di un “pregiudizio a sfumature plurime”, di un insieme di possibili esborsi (spese di formazione sostenute autonomamente con l'acquisto a tal fine di beni o servizi), di possibili perdite di chances formative e di una possibile menomazione non patrimoniale della professionalità, salvo altro; il pregiudizio, specifica la Corte, “va allegato da chi agisca, come da principi generali, per quanto, oltre alla possibilità di prova di esso in via presuntiva, vada ammessa la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi) ed entro il massimo pari al valore della ### che sarebbe spettato, salva la prova, a quel punto specifica, di un qualche concreto maggior pregiudizio”; 4) con riferimento al regime della prescrizione: a) l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della ### si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L.  124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla quella in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione dei docenti sulla corrispondente piattaforma informatica (pagina web appositamente istituita), secondo il disposto di cui all'art. 5, comma 2, del ### 28.11.2016; ciò a prescindere dalla materiale impossibilità, per i docenti “precari”, di registrarsi in quanto esclusi dall'accesso al beneficio, trattandosi di un mero impedimento fatto che, una volta ricevuto il conferimento dell'incarico, non avrebbe comunque impedito di presentare la domanda e, comunque, di rivendicare in sede giudiziaria il diritto, in forza della qualità di docente titolare di supplenza annuale nei termini di cui all'art. 4, co. 2, L. 124/1999, conseguente all'applicazione diretta - previa disapplicazione del diritto interno confliggente - della norma eurounitaria dell'art. 4 dell'Allegato all'### allegato alla ### 1999/70/CE in materia di lavoro a tempo determinato: «### significa che il privato poteva agire ab origine in forza della norma eurounitaria e che, di converso, la P.A. era parimenti tenuta a dare applicazione, in forza di quell'efficacia diretta, alla norma stessa›› (così Cass. citata, con richiamo a Corte di Giustizia 9 settembre 2003, ### punto 49); b) l'azione risarcitoria per mancata attribuzione della ### avuto riguardo alla natura contrattuale della responsabilità, si prescrive nel termine decennale, che decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico. Questi dunque i principi fondamentali cui attenersi. 
II.2.b. Precisa ancora la Suprema Corte, nella articolata e complessa motivazione, con riferimento alla questione della soglia minima di durata che deve avere il contratto a tempo determinato per potere beneficiare in misura integrale del bonus di 500 euro, che possano beneficiare della piena equiparazione solo i docenti che siano stati assunti fino al termine delle attività didattiche, ossia fino al 30 giugno, oppure che abbiano ricevuto incarichi annuali fino al 31 agosto. 
La Corte perviene a tale conclusione in quanto la taratura dell'importo di 500 euro in una misura “annua” e per “anno scolastico” lascerebbe intendere la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima. 
Il nesso tra la ### e la didattica è, altresì, evidenziato, afferma la Cassazione, dall'incipit della norma istitutiva, ove si dice che la ### è finalizzata a «sostenere la formazione continua dei docenti», ma vi si affianca l'aggiunta del fine di «valorizzarne le competenze professionali», il che indirizza verso un obiettivo di migliore svolgimento del servizio nella sua interezza proprio attraverso l'incremento di professionalità del personale e della didattica su base annua cui esso è stato rivolto. Assai significativo sul punto è, altresì, il fatto che la ### docente venga associata, sempre dalla norma, ad «iniziative coerenti» con il ### dell'### (c.d. PTOF), ovverosia agli strumenti programmatici destinati alla fissazione e valutazione delle priorità strategiche del sistema di istruzione (art. 1, co. 14, L. 107/2015; art. 3 d.p.r. 275/1999; art. 2, co.  3, d.p.r. 80/2013) ed alla connessione integrata tra operato dei docenti e finalità educative. 
Infine, la connessione con la didattica annua si coordina pianamente con i tempi della programmazione didattico educativa cui il singolo docente è tenuto (art. 128 d. lgs. 297/194; art. 16 d.p.r. 275/1999), sulla scorta degli indirizzi del Collegio dei ### ad individuare “annualmente” (art. 7, co. 9 e 10, d. lgs.  297/1994), anche in ragione dell'organizzazione degli assetti degli orari di lavoro (art. 29, co. 1 e co. 3, lett. A, del ### 29.11.2007) ed in riferimento alle classi affidate. Conclude sul punto la Suprema Corte che tale indirizzo del legislatore di sostegno alla didattica “annua” esprime chiaramente una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico; l'impostazione della norma è stata in termini di sostegno alla didattica su un piano di durata almeno annuale, ritenendosi (v. il collegamento con il ### che fosse in tal modo da perseguire l'interesse ultimo all'educazione cui anche la formazione del docente è indubbiamente finalizzata. 
È allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all' “anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura; allorquando essi svolgano, come nella fattispecie, una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento. 
Evidenzia pure, nella statuizioni dianzi citata, l'irrilevanza della disparità di trattamento rispetto ai docenti «in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati» o a tempo parziale, a cui l'art. 3 del D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e l'art. 2 del D.P.C.M. del 28 novembre 2016, garantiscono la fruizione della carta anche se non sono stati ancora immessi in ruolo (perché non hanno ancora superato il periodo di prova) e benché non insegnino o lavorino per soli 90 giorni all'anno, così come rispetto ai docenti dichiarati inidonei per motivi di salute ai sensi dell'articolo 514 del decreto legislativo n. 297/94, a cui l'art. 3 del D.P.C.M. 28.11.2016 riconosce il diritto alla carta nonostante gli stessi vengano impiegati «in supplenze temporanee di breve durata».  ### la Cassazione queste fattispecie concretizzano situazioni didattiche e lavorative del tutto particolari, da cui non possono desumersi criteri idonei all'individuazione del lavoratore comparabile, dovendo tenersi “in debito conto anche la logica delle scelte legislative, che appunto si muovono sul piano del sostegno pieno, con la ### alla didattica «annua»”. 
Per tale motivo, secondo la Cassazione, non possono essere riconosciuti come comparabili neppure i docenti con supplenze di durata complessiva superiori ai 180 giorni, per i quali l'art. 489 del D. Lgs. n. 297/94 sancisce l'equiparazione alle supplenze annuali, in quanto tale disposizione riguarderebbe solo lo specifico fenomeno della ricostruzione della carriera ed è stata comunque modificata a decorrere dall'a.s. 2023/24 dal ### DL. n. 69/2023. 
Ricorda, infine, che, secondo la Corte costituzionale, si è in presenza di una violazione dell'art. 3 Cost. (principio di uguaglianza) solo «qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili» (ex plurimis, Corte Costituzionale 24 luglio 2023, n. 161, con richiamo ad altri precedenti, tra cui le sentenze n. 71 del 2021, n. 85 del 2020, n. 13 del 2018 e n. 71 del 2015) ed il ragionamento comparativo deve muovere su basi analoghe. 
II.2.c. Giova, infine, evidenziare, anche a smentita della pretesa del Ministero, che alcuna decadenza dal diritto a beneficiare della prestazione ### può ritenersi compiuta in capo al docente precario che, discriminato per la mancata erogazione del bonus della carta elettronica, non eserciti tale diritto nel biennio utile (come richiesto nella fattispecie con riferimento all'anno scolastico 2020/2021). 
Non convince, infatti, l'interpretazione di parte della giurisprudenza di merito la quale ha affermato che se il beneficio - secondo la previsione di legge - è connesso al singolo anno scolastico, ma può essere fruito entro l'anno successivo, lo stesso principio deve valere anche per i precari, per evitare l'attribuzione a questi ultimi di condizioni d'impiego più vantaggiose rispetto a quelle di cui fruiscono i dipendenti a tempo indeterminato, con la conseguenza che, il riconoscimento di plurime annualità avrebbe comportato una discriminazione alla rovescia in danno dei docenti di ruolo. 
La Cassazione ha piuttosto affermato che in tale ipotesi il docente precario non può vedere estinto il suo diritto al “beneficio formativo”, per la semplice circostanza di avere concluso il singolo contratto a tempo determinato, senza avere ancora ottenuto una nuova nomina come supplente, poiché altrimenti si finirebbe per attribuire all'apposizione del termine finale, e conseguentemente all'esaurimento del rapporto che deriva dalla sua scadenza, l'effetto irragionevole di precludere qualsiasi rimedio rispetto alla violazione accertata dalla ### Ed invero, la previsione del possibile utilizzo nell'anno scolastico successivo delle somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento, contenuta nell'art. 3 del D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e ribadita dall'art. 6 del D.P.C.M. del 28.06.2016, conferma che le somme non utilizzate rimangono nella disponibilità del titolare della carta e che, pertanto, nulla osta all'accreditamento cumulativo di tutte le somme maturate nei precedenti anni, a condizione che permanga l'inserimento dell'insegnante nel sistema educativo statale. 
Tale conclusione non è smentita dall'art. 3, comma 2, D.P.C.M. 28.11.2016, secondo cui “la carta non è più fruibile all'atto della cessazione del servizio”, posto che suddetta disposizione, contemplando esclusivamente la condizione soggettiva dei docenti di ruolo, perché ovviamente non ammettono tra i beneficiari la categoria dei docenti precari, va riferita alla definitiva conclusione del rapporto di lavoro per raggiungimento del massimo di servizio, per dimissioni volontarie o raggiungimento del minimo contributivo ai fini del pensionamento. 
La cessazione del singolo rapporto a termine costituisce, invece, un elemento connaturale dei rapporti a tempo determinato, che non può condurre alla automatica esclusione dal beneficio del bonus di 500 euro, e tanto nell'ottica, più volte segnalata dalla Suprema Corte, che ciò che rileva è la persistenza nel sistema scolastico mediante inserimento nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o d'istituto), e non anche l'attualità della situazione lavorativa, tanto che il beneficio viene riconosciuto dal legislatore anche ai “docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”, che non risultano dunque impegnati in attività didattica (vedi, D.P.C.M. 23.9.2015 e il D.P.C.M. del 28.11.2016). 
II.2.d. Infine, per mera completezza, va disattesa, in quanto priva di fondamento, l'argomentazione (pure fatta oggetto di doglianza da parte del Ministero appellante), secondo cui in ipotesi di riconoscimento in favore del docente del bonus ### docente, il valore da attribuire andrebbe commisurato al periodo di tempo effettivamente lavorato dal precario, e tanto al fine di evitare una discriminazione alla rovescia avvantaggiando così i docenti precari rispetto a quelli di ruolo che prestano invece attività lavorativa per l'intero anno scolastico. 
La Suprema Corte, nella statuizione più volte richiamata, ha avuto modo di chiarire che “6) … l'avere il legislatore riferito quel beneficio all'“anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura. Quanto appena detto consente dunque di dire, muovendosi lungo i concetti propri della Corte di Giustizia, che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”. 
Appare evidente, dunque, il riferimento all'“annualità” della didattica, intesa, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, della L. 124/1999, quale supplenza su organico di diritto o di fatto che inizi prima del 31 dicembre e duri sino al termine delle attività didattiche; presupposto sufficiente per beneficiare del bonus nella sua misura piena, con esclusione di qualunque computo per giorni. 
Tale interpretazione trova conforto in più considerazioni: a) innanzitutto, nella circostanza che la fattispecie esaminata dalla Suprema Corte nella sentenza n. 29961/2023 atteneva proprio all'ipotesi del docente precario che aveva prestato servizio dal 19.10.2016 al 30.6.2017 e dal 23.10.2017 al 31.8.2018, e tali periodi vengono qualificati come ‘annualità' didattica con spettanza del bonus in “misura piena” (così è dato leggere in sentenza: “10. 
Iniziando, dunque, dal profilo riguardante il tema della spettanza della ### quanto si è in precedenza argomentato porta a concludere che, a chi sia stato incaricato di supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, della L. n. 124/1999, essa effettivamente spetti ed in misura piena”; b) ancora, nella più volte ribadita, dalla Suprema Corte, non equiparabilità, mediante fictio iuris, di tale ‘annualità' al sistema di computo per giorni dell'anzianità di servizio pre-ruolo, che prevede l'equiparabilità delle supplenze di durata complessiva superiore ai 180 giorni all'intero anno (art. 489 del D. Lgs. n. 297/94), facendo intendere dunque che ciò che rileva è il mero richiamo alla tipologia di supplenze di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della L. 124/1999; c) alla circostanza che la ### docenti spetta anche ai lavoratori part-time, senza computo di giorni e ore; diversamente si opererebbe una discriminazione tra lavoratori a tempo parziale e lavoratori a tempo pieno vietata dalla direttiva 97/81/CE (relativa all'accordo - quadro sul lavoro a tempo parziale), che afferma avere il lavoratore part time gli stessi obblighi formativi del docente a tempo pieno in ogni prerogativa il cui riconoscimento non può dirsi direttamente connesso con l'orario di lavoro ridotto; che il servizio svolto a tempo parziale sia parificabile al servizio a tempo pieno risulta del resto confermato dallo stesso Ministero dell'### il quale nella ### 23.05.1980 n. 147 (prot. 2391/49/SR) prevede che i servizi pre -ruolo sono pienamente valutabili anche se prestati per meno di sei ore settimanali di insegnamento, in quanto le competenze disciplinari, pedagogiche, metodologiche, didattiche, organizzativo - relazionali e di ricerca del docente part time sono esattamente le stesse di quelle del docente a tempo pieno; d) ancora, alla circostanza che il recente intervento normativo, di cui all'art. 15 del d.l. n. 69 del 2023, confermerebbe il riferimento annuale estendendo il beneficio «per l'anno 2023» ai «docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile», senza ulteriori distinguo; e) infine, alla valutazione della ratio stessa dell'istituto in esame, che è quella di destinare la ### al sostegno della «formazione continua dei docenti» e a «valorizzarne le competenze professionali», che certamente non può ritenersi inferiore o depotenziata in ipotesi di svolgimento di attività lavorativa di pochi giorni inferiore all'attività espletata dal docente in ruolo. 
II.3. Va, infine, dato atto che, nelle more della pronuncia della Suprema Corte è stato emanato il D.L. n. 69 del 13.6.2023 (convertito dalla L. 10 agosto 2023, 103), adottato nel dichiarato intento di attuare gli “obblighi derivanti da atti dell'### europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”, il quale prevede all'art. 15, che «1. ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile». Per quanto concerne poi la durata della prestazione il DL. n. 69/23 ha disposto, all'art. 14, che ai fini della ricostruzione della carriera «non trova applicazione la disciplina sulla validità dell'anno scolastico prevista dall'ordinamento scolastico al momento della prestazione», ossia la fictio iuris dell'equiparazione all'intero anno scolastico delle supplenze di durata complessiva superiore ai 180 gg., contenuta nell'art. 11, comma 14, della ### n. 124/99. 
Pur non trovando applicazione, ratione temporis, tale disciplina (che riconosce il beneficio «per l'anno 2023» ai soli «docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile») alla fattispecie in esame, certamente avvalora l'interpretazione secondo cui il bonus di 500 euro va riconosciuto soltanto ai soli docenti che ricevono incarichi annuali, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della L. n. 124 del 1999.  ###. 15 del DL. n. 69/23 non può essere esteso certamente agli anni diversi dall'a.s. 2023/24, atteso l'espresso riferimento a tale anno, il che lascia intendere l'impossibilità di applicare la disposizione agli anni precedenti (e successivi), poiché riconducibile alle norme che facendo «eccezione a regole generali o ad altre leggi», ai sensi dell'art. 14 delle ### «non si applicano oltre i casi e i tempi in essa considerati», con divieto di estensione analogica. 
II.4. Alla luce dei suesposti principi, devono essere esaminati i profili dei motivi di appello il cui esame può essere condotto complessivamente per l'intima connessione, non senza avere prima evidenziato avere del tutto omesso il Ministero appellante di muovere censura alcuna in ordine alla qualificazione e natura giuridica dei singoli rapporti lavorativi intrattenuti con la docente negli anni di cui in ricorso, ritenuti dal primo giudice (con valutazione in questa sede non censurata) perfettamente parificabili a quelli per i quali il beneficio era stato ritenuto spettante, con la conseguenza che ogni diverso accertamento risulta precluso a questa Corte per essere coperto da giudicato.  ###, in sintesi, ha appuntato le sue doglianze sulla ritenuta natura risarcitoria della domanda in luogo del riconoscimento di una tutela in forma specifica, sul riconoscimento del beneficio oltre i limiti temporali valevoli per i docenti a tempo indeterminato (entro l'anno successivo), e sulla mancata rideterminazione del beneficio in misura corrispondente al periodo di tempo effettivamente lavorato. 
II.5. ### precisato, non è ravvisabile un vizio di extrapetizione da parte del Tribunale, attenendo il distinguo tra adempimento in forma specifica e risarcimento del danno in forma equivalente ad una valutazione che attinge il merito della domanda, con qualificazione da attuarsi dal Giudice al momento della pronuncia. 
Come chiarito dalla Suprema Corte con la pronuncia compulsata in sede di rinvio pregiudiziale, e dianzi ampiamente riportata, “14) il tema, sollecitato dalle conclusioni assunte in via principale nel giudizio a quo, è quello di una domanda di attribuzione in forma specifica della #### principi generalissimi del diritto delle obbligazioni, il diritto all'adempimento sussiste fino a quando la prestazione sia possibile, a meno che risulti venir meno l'interesse cui essa è funzionale. Di converso, l'impossibilità di quell'adempimento o il venir meno di quell'interesse convertono il diritto all'adempimento in diritto al risarcimento del danno”. 
Chiarisce ancor meglio che: “le conclusioni assunte nel giudizio di merito sono infatti nel senso, in via principale, di una condanna del Ministero all'adempimento dell'obbligazione attraverso l'attribuzione di 500,00 euro «tramite la ### e, in via subordinata, al risarcimento - indicato in forma specifica, ma tale da comprendere ipso iure il risarcimento per equivalente (Cass. 30 aprile 2021, n. 11438; Cass. 18 gennaio 2002, n. 552)…Tale distinguo attiene al merito e dunque, come da principi tradizionali e consolidati del diritto processuale, non può che essere valutato al momento della pronuncia su di esso. Però, se è vero che oggi il ricorrente è in ruolo e dunque avrebbe diritto all'attribuzione in forma specifica con l'azione di adempimento chiesta in via principale, non si può tuttavia sapere quali saranno le sue condizioni quando si dovrà pronunciare sul merito, in quanto egli potrebbe appunto essere fuoriuscito dai ruoli. Pertanto, poiché la domanda subordinata abbraccia anche quell'ulteriore ipotesi, è anche su di essa che va portata la definizione dei principi di diritto”. 
II.6. Nella fattispecie in esame, il difensore della ### in atti e all'udienza di discussione ha dichiarato essere la docente a tutt'oggi inserita nel sistema scolastico. 
In applicazione dei principi innanzi esposti, la domanda va dunque qualificata come di adempimento in forma specifica, e non anche, come ritenuto dal Tribunale, di risarcimento per equivalente: rimedio quest'ultimo riservato esclusivamente al docente fuoriuscito dal sistema scolastico, avendo peraltro la stessa ricorrente nelle conclusioni invocato la condanna del Ministero all'attribuzione “del beneficio della ### del docente, istituita dalla ### n.107/2015” per la evidente necessità che il bonus fosse utilizzato nei modi e per le finalità indicate dalla richiamata normativa. 
Va, pertanto, riconosciuto il diritto all'attribuzione, in favore della stessa, della ### ed in misura piena per le ragioni in precedenza esposte. 
II.7. In conclusione, decidendo sull'appello proposto, in riforma dell'impugnata sentenza deve riconoscersi in favore di ### il diritto a fruire della ### del docente per un valore pieno di euro 500,00 in ciascuno degli anni scolastici richiesti nel ricorso introduttivo, con funzionamento secondo il sistema attuativo di cui alla L. n. 107/2015, con conseguente condanna del Ministero ad ottemperare in tal senso, con le maggiorazioni di cui all'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994. 
Resta assorbito l'appello incidentale ed ogni altra questione. In particolare, è assorbita la domanda con cui parte appellata ha anche chiesto in via subordinata [v. punto 2) delle conclusioni rassegnate nella memoria di costituzione in appello] che, in caso di accoglimento del gravame proposto dal Ministero relativo alla domanda risarcitoria “in forma specifica”, fosse ordinata la restituzione della somma di euro 1.000,00, ricevuta in esecuzione della sentenza di primo grado. 
Premesso infatti che il giudice dell'impugnazione che riforma la sentenza impugnata ha il potere ma non l'obbligo, purché ne ricorrano i presupposti e non siano necessari accertamenti in fatto che comportino un ampliamento del thema decidendum, di pronunciarsi d'ufficio sui conseguenti effetti ripristinatori o restitutori (così Cass. n. 24171 del 2020), tali effetti - in quanto connessi all'effetto c.d. "espansivo esterno" della riforma (art. 336, secondo comma, c.p.c.) - non discendono ipso facto dalla sentenza riformata, con la conseguenza che la parte interessata può proporre la relativa domanda in sede di impugnazione ovvero instaurando un autonomo giudizio. 
II.8. Quanto alle spese del doppio grado giudizio, atteso l'intervento chiarificatore della Suprema Corte sopraggiunto solo nel corso del giudizio con la finalità di precisare le modalità di riconoscimento del beneficio, si ritiene equo disporne la compensazione tra le parti per metà e porre la metà residua a carico del Ministero appellante, in forza della sua prevalente soccombenza, con distrazione in favore del difensore della ricorrente odierna appellata dichiaratosi antistatario. 
La liquidazione è affidata all'infrascritto dispositivo in ossequio ai parametri di cui al d.m. n. 55/2014 e succ. mod. di cui al d.m. n.147/2022, tenuto conto del valore della controversia, dell'impegno profuso e della complessità dell'attività processuale svolta.  P.Q.M.  La Corte di Appello di Bari, ### definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Ministero dell'### e del ### con ricorso depositato in data ### e riassunto il ###, avverso la sentenza resa dal Tribunale del lavoro di ### n. 660/2023, nei confronti di ### nonché sull'appello incidentale di quest'ultima, così provvede: - accoglie l'appello principale per quanto di ragione e, per l'effetto, assorbito l'appello incidentale, in riforma della impugnata sentenza, condanna il Ministero dell'### e del ### all'attribuzione, in favore di parte appellata, della ### per un importo pari al valore di euro 500,00 per ciascun anno scolastico richiesto nel ricorso introduttivo del giudizio, con funzionamento secondo il sistema attuativo di cui alla L. n.107/2015, oltre interessi e rivalutazione dalla data del diritto all'accredito nei limiti di cui all'art.22 comma 36 della legge n.724 del 1994; - condanna il Ministero appellante al pagamento, in favore della ### della metà delle spese del doppio grado del giudizio che liquida per l'intero, quanto al primo grado del giudizio in complessivi € 1.500,00 e con riferimento al presente giudizio di appello in complessivi € 1.500,00, oltre accessori di legge, con distrazione; compensa tra le parti la restante metà delle spese processuali del doppio grado del giudizio. 
Così deciso in ### addì 12.01.2026 ###.ssa ### est. 
Dott. ### n. 1141/2023

causa n. 1141/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Morgese Nicola, Vittoria Orlando

M

Corte d'Appello di Messina, Sentenza n. 19/2026 del 12-01-2026

... responsabilità all'ente territoriale per l'adempimento delle obbligazioni assunte, essendo necessario, caso per caso, accertare la natura, statale o meno, dell'interesse perseguito. In questa prospettiva interpretativa è costante l'indirizzo della Suprema Corte secondo cui il Comune, quale ente locale, non può essere ritenuto responsabile dell'operato del ### sempre e comunque, in maniera automatica, e, dunque, nemmeno quando costui non abbia specificato di agire quale delegato o per incarico dell'autorità statale, atteso che egli cumula istituzionalmente nella propria persona la qualità di capo dell'amministrazione comunale e, nei casi previsti dalla legge, quella dell'ufficiale di governo, così assommando una doppia investitura, dovendo aversi riguardo, all'uopo, alla natura statuale o locale dell'interesse cui l'azione del ### è stata funzionale (così Cass. nn. 17715/2014; 16921/2010; 26691/05; 7810/1997; 4604/1996; 656/1994; si vedano anche, in senso analogo, Cass. civ. nn. 3587/2011; 7210/2009). Posta, dunque, la piena condivisibilità della statuizione del primo Giudice, anche per le motivazioni integrative sin qui esposte, va disattesa l'unica (oltremodo riduttiva) ragione di critica (leggi tutto)...

testo integrale

CORTE di APPELLO di ### sezione civile ^^^^^^^^^ REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori magistrati: 1) dr. ### 2) dr.ssa ### 3) dr.ssa ### relatore ha pronunciato la seguente ### nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 114/2022 R. G. vertente tra ### F.### s.a.s. di ### & C., in persona del socio accomandante ### con sede in ### P.I.: ###, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### (con PEC indicata), che la rappresenta e difende per procura allegata all'atto d'appello, ### contro COMUNE di ### in persona del ### pro-tempore, c.f. ###, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### (con PEC indicata), che lo rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, ### _______________________ Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 1438/2021 emessa il 15 luglio 2021 dal Tribunale di ### - prima sezione civile in materia di pagamento corrispettivo lavori di somma urgenza.  **************  CONCLUSIONI delle ### Per l'appellante: “1. ritenere e dichiarare ammissibile il presente atto di appello avverso la sentenza del Tribunale di ### n. 1438/2021 pubblicata il ### non notificata. 2. Ritenere e dichiarare ammissibile la produzione documentale richiesta ai sensi dell'art. 345 comma 3 del documento <<piano di riequilibrio finanziario del Comune di ### del 4.6.2019>>. 3. Nel merito, in riforma della sentenza impugnata, rigettare integralmente l'opposizione del Comune di ### promossa con atto di citazione notificato l'11.2.2013 e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 2052/2012.- 4. ### pertanto, il Comune di ### in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della ### F.lli ### s.a.s. di ### & C., in persona, in persona del socio accomandante sig. ### della complessiva somma di € 60.701/90 oltre gli interessi moratori ex dlgs. 231/2002 dalla data dell'11.8.2010 (data in cui è il Comune di ### ha ricevuto il primo contributo dalla ### pari ad € 4.105.500/00) fino all'effettivo soddisfo. 5. ### l'appellato alle spese del doppio grado di giudizio”. 
Per l'appellato: “precisa le proprie conclusioni riportandosi a tutto quanto dedotto ed eccepito nella comparsa di costituzione e nei verbali di causa”. 
SVOLGIMENTO del ### atto di appello notificato l'11 febbraio 2022 la ### F.lli ### s.a.s. di ### & C., in persona del socio accomandante ### (d'ora in avanti, per brevità, solo ###, ha impugnato davanti a questa Corte, nei confronti del COMUNE di ### la sentenza indicata in oggetto con la quale il Tribunale di ### ha accolto l'opposizione proposta da quest'ultimo avverso il decreto ingiuntivo n. 2052/12 emesso il 14 dicembre 2012 dallo stesso Tribunale - con cui gli era stato ingiunto il pagamento della somma di € 60.701,90, oltre interessi nella misura di cui al D. lgs. n. 231/2002 dall'11 agosto 2010 sino al soddisfo e spese del procedimento, a titolo di saldo del corrispettivo dei lavori in via urgente eseguiti dalla società anzidetta in occasione dell'alluvione del 1° ottobre 2009 -, per l'effetto revocandolo, ed ha compensato per intero tra le parti le spese processuali.  ### ha censurato la pronuncia impugnata per i motivi e nelle parti che s'illustreranno più avanti ed ha formulato le domande sopra riportate nel paragrafo intitolato “conclusione delle parti”. 
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 10 giugno 2022 si è costituito il COMUNE di ### in persona del ### p.t., resistendo all'appello, di cui ha contestato i motivi, e chiedendone il rigetto, perché infondato in fatto ed in diritto. 
Superato il vaglio preliminare di non inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. - come da ordinanza resa all'udienza del 17 giugno 2022 -, è stata fissata l'udienza del 10 luglio 2023 per la precisazione delle conclusioni. 
Assegnata la causa, quale relatore, al dr. ### è stata fissata altra data per la precisazione delle conclusioni e, successivamente, a seguito di decreto presidenziale di variazione tabellare n. 6/25, riassegnato il procedimento con nomina del nuovo ### relatore e fissazione dell'udienza di prosecuzione del 27 gennaio 2025, la Corte, con ordinanza del 4 febbraio 2025, all'esito dell'udienza anzidetta, svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter, comma 1, c.p.c.  (come inserito dal D. L.vo 10.10.2022 n. 149), stanti le note di trattazione scritta depositate dalle parti, ha assunto la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c. p. c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.  MOTIVI della DECISIONE Col primo motivo d'appello la ### si duole che il Tribunale abbia accolto l'eccezione del difetto di legittimazione passiva del COMUNE di ### Sostiene che il primo Giudice avrebbe errato nell'applicare la normativa di riferimento e sviluppa la propria doglianza partendo dal contenuto dell'ordinanza n. 3815 del 10 ottobre 2009 con la quale il ### del Consiglio dei ### aveva nominato il ### della ### quale ### delegato per il superamento dello stato di emergenza, autorizzandolo ad avvalersi del ### di ### in qualità di soggetto attuatore, con espressa facoltà di nominarne altri, nel limite di tre unità, ai quali affidare specifici settori di intervento sulla base di direttive di volta in volta impartite dal ### stesso. 
Evidenzia che in quella ordinanza era stato espressamente stabilito che il ### delegato provvedesse: a) al rimborso delle spese sostenute dai comuni per i primi interventi di soccorso ed assistenza alla popolazione, debitamente documentate; b) all'accertamento dei danni, alla rimozione delle situazioni di pericolo; c) alla predisposizione di un piano degli interventi relativi al ripristino degli edifici e dei beni mobili privati distrutti o danneggiati dalla catastrofe nonché alla complessiva risistemazione dell'area coinvolta dagli eventi, con relativo cronoprogramma; d) all'espletamento di tutte le altre attività strettamente connesse al superamento del contesto emergenziale, e che fosse autorizzato a rimborsare le spese sostenute nelle fasi di prima emergenza, ivi comprese quelle relative al ripristino di mezzi e materiali. 
Richiama, poi, l'art. 34 della legge regionale 12 maggio 2010 n. 11 col quale, proprio per consentire al ### delegato di dare esecuzione alle disposizioni impartite dal ### al comma 1 è stato previsto che: “per la copertura finanziaria della spesa sostenuta dai ### di ### ed ### per fronteggiare i danni causati dagli eventi alluvionali dell'01.1.2009 è destinata la somma di € 5.000 migliaia di euro finalizzata al rimborso dei materiali, della manodopera, dei noli dei mezzi approntati e delle spese relative al loro funzionamento” e ancora, al comma 10, che: “a valere dei fondi previsti dall'articolo 76 comma 4 della legge regionale n. 2/2002, in favore degli ### locali, l'### per le ### locali e la funzione pubblica è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2010 ad erogare un contributo straordinario rispettivamente di 1.000 migliaia di euro e di 500 migliaia di euro ai comuni di ### ed ### per gli eventi calamitosi avvenuti in provincia di ### il 1 ottobre 2009 finalizzato alla realizzazione di interventi di ripristino di strutture pubbliche danneggiate”. 
Sostiene che dall'esame delle riportate disposizioni si ricaverebbe che la ### del Consiglio dei ### e la ### avevano stanziato due diverse forme di sussidio in favore del Comune di ### - il primo di 5.000 migliaia di euro, da erogarsi sotto forma di rimborso, per le spese sostenute dall'Ente per il ripristino dei luoghi e della viabilità; il secondo, di 1.000 migliaia di euro, a titolo di contributo per la realizzazione di interventi di ripristino di strutture pubbliche danneggiate, laddove il COMUNE di ### avrebbe male interpretato, a suo dire, la suddetta ordinanza ministeriale, intendendo che fosse direttamente a carico della ###, oltre al finanziamento programmato per la realizzazione di interventi di ripristino di strutture pubbliche danneggiate, anche l'anticipazione della spesa necessaria per far fronte agli interventi occorrenti per il ripristino dei luoghi e della viabilità (ex art. 34, comma 1, della legge regionale citata), tanto da avere inserito indistintamente, in tutti gli atti di sottomissione, la clausola che il pagamento sarebbe avvenuto solo dopo il relativo accredito delle relative somme con finanziamento regionale e/o statale. 
A suo dire, poiché essa, quale ditta specializzata in movimento-terra, aveva ricevuto incarico di eseguire gli interventi occorrenti per il ripristino dei luoghi e della viabilità (come da fatture in atti), il pagamento del corrispettivo dei lavori non avrebbe potuto che spettare al COMUNE in via di anticipazione, come previsto dalle disposizioni richiamate, mentre il fatto di avere sottoscritto la clausola che subordinava il pagamento all'accredito delle relative somme con finanziamento regionale e/o statale, se per un verso l'avrebbe vincolata ad attendere il primo finanziamento per ottenere il corrispettivo lavori (condizione verificatasi puntualmente con l'accreditamento ###/2010 - ### 117303 dell'importo di € 4.105.500,00, come da all.3 del fascicolo di primo grado), per altro verso, non avrebbe costituito implicito consenso alla novazione soggettiva del debito. 
A ciò aggiunge che nel senso della titolarità del debito in capo all'Ente convenuto militerebbe la circostanza che il COMUNE di ### ha successivamente inserito i crediti vantati dalle ditte esecutrici dei lavori di ripristino dei luoghi e della viabilità nella massa passiva del piano di riequilibrio finanziario del 4 giugno 2019 (come da allegato n. 3 ed elenco allegato all'atto di sottomissione del 19 gennaio 2010), avendo perfezionato 22 transazioni con le ditte stesse nell'ambito della predetta procedura (come dalle pagg. 26-31 del piano di riequilibrio ed elenco delle imprese allegato all'ordinanza sindacale del 15 gennaio 2010, che è stato prodotto in appello in quanto formatosi successivamente rispetto al maturare delle preclusioni istruttorie).
Col secondo motivo l'appellante deduce che la motivazione della sentenza sarebbe non condivisibile anche sotto un altro profilo. 
Premesso che l'atto di sottomissione sarebbe un atto integrativo negoziale del contratto di appalto originario (richiama sul punto Cass. 2015/6911), la cui ragione sta nella necessità di adeguare l'esecuzione dell'opera alle esigenze della P.A. - che non potrebbe mai assurgere ad un fatto genetico di un nuovo rapporto -, sostiene che, stante la natura pattizia dell'atto, essa società non potrebbe essere vincolata ad ulteriori condizioni che vanno oltre lo schema della convenzione sottoscritta dalle parti. 
Contesta, quindi, la decisione del Tribunale laddove ha ritenuto, a suo dire errando, che il ### nel sottoscrivere l'atto di sottomissione del 19 gennaio 2010, abbia agito ai sensi dell'art. 15, comma 3, della legge n. 225/1992, quale “### di ### Civile” e quindi come longa manus dell'### avendo il primo Giudice richiamato, a supporto della decisione, tra gli altri precedenti giurisprudenziali, anche il principio enucleato dalla sentenza n. 3587/2011 della Corte di cassazione. 
Obietta che, invece, proprio a seguito della lettura delle motivazioni integrali della stessa, si dovrebbe pervenire a conclusioni opposte rispetto a quelle del Tribunale, dato che nel caso esaminato dal Giudice di legittimità, sovrapponibile a quello in oggetto, la richiesta di pagamento avanzata da un'impresa nei confronti del Comune è stata disattesa dal ### in quanto l'incarico era stato conferito con la precisazione espressa che il ### aveva agito ai sensi del D.P.R. n. 16 del 6/2/1981, ossia quale ### di ### di protezione civile. 
Nel caso di specie, dunque, secondo l'assunto dell'appellante, il Tribunale avrebbe dovuto tenere conto del fatto che, diversamente, il citato atto di sottomissione del 19 gennaio 2010 non conteneva affatto l'espressa precisazione suddetta - ossia che l'esecuzione dei lavori era stata affidata dal ### in funzione di ufficiale del ### in virtù dei poteri di cui alla legge 225/1992 -, tant'è che, nella nuova convenzione, l'affidamento lavori era stato ratificato mediante la procedura della somma urgenza ai sensi degli artt. 146 e 147 D.P.R. 554/1999 -. 
Ne ha inferito che, proprio in virtù del principio giurisprudenziale richiamato dallo stesso Tribunale, non avrebbe potuto opporsi all'impresa l'operatività della speciale procedura prevista dalla legge 225/1992 ed il conseguente subentro ex lege dello Stato nel lato passivo del rapporto obbligatorio, stante l'assenza dell'espressa indicazione di cui sopra. 
I due motivi, che si prestano ad una trattazione congiunta in quanto riguardano lo stesso tema, non meritano accoglimento per le ragioni che si espongono di seguito, dovendosi partire dal secondo in quanto logicamente e giuridicamente prioritario.
La questione oggetto della presente contesa concerne essenzialmente la legittimazione passiva - da intendersi quale titolarità dal lato passivo del rapporto sostanziale dedotto in causa - del COMUNE di ### in persona del ### p.t., rispetto all'azione di pagamento del saldo dei lavori di somma urgenza eseguiti dalla ### ditta specializzata in movimento terra, per lo sgombero delle vie di accesso nel territorio del Comune anzidetto colpito dall'evento alluvionale del 1° ottobre 2009. 
Trattasi, più in particolare, dei lavori disposti dal ### del predetto Comune “in via contingibile ed urgente” con ordinanza n. 37 del 3 ottobre 2009: in essa si legge - per quanto qui di specifico interesse - che “premesso che nella giornata dell'1/10/2009 il territorio comunale è stato investito da un violento nubifragio … considerato che occorre provvedere con urgenza, a tutela della intera popolazione residente ed al fine soprattutto di garantire l'agevole acceso ai mezzi di soccorso e quant'altro necessario … ritenuto di dovere reperire tutte le ditte, imprese, … disponibili per potere eseguire i lavori di prima necessità in via contingibile ed urgente a tutela della pubblica incolumità … ### in via contingibile ed urgente l'esecuzione - su tutto il territorio comunale e non - di lavori di prima necessità idonei a garantire il ripristino delle condizioni di sicurezza per la popolazione e la sistemazione provvisoria della viabilità carrabile e pedonale”. 
A seguito ed in virtù di questo provvedimento, in data 19 gennaio 2010, con “atto di sottomissione”, il ### del COMUNE di ### ha affidato alla ditta ### “i lavori di somma urgenza per la rimozione dei detriti alluvionali a ### e zone limitrofe” ai sensi dell'art. 147 del DPR 554/99, dell'importo di € 277.485,17 oltre ### Nell'atto si è stabilito che il pagamento dei lavori sarebbe stato effettuato dopo che l'### avrebbe eseguito la contabilità finale, previa registrazione dell'atto stesso e dopo il relativo accredito delle somme con finanziamento statale e regionale.  ### ha chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo in danno del COMUNE di #### per il pagamento del saldo dei lavori, avendo allegato nel relativo ricorso che, a seguito della contabilità finale redatta dalla ### dei lavori e controfirmata per accettazione dal COMUNE stesso (allegato n. 3 al ricorso per d.i.), aveva emesso n. 2 fatture (la n. 02/09 del 16 novembre 2009 per € 216.000 e la n. 03/09 del 4 dicembre 2009 per l'importo di € 141.600) per un totale di € 338.531,91, e che, nonostante l'Ente avesse in data 11 agosto 2010 ricevuto dall'### della ### della ### un primo contributo di € 4.105.500 e successivamente, dall'### delle ### un ulteriore contributo di € 4.928.007,93, erano stati versati acconti per € 277.830, essendo ancora dovuta la residua somma di € 60.701,90, per la quale ha avanzato domanda monitoria (oltre interessi e spese).
Proposta opposizione da parte del COMUNE di ### con la quale è stata preliminarmente eccepita la carenza di legittimazione passiva sull'assunto che i lavori di pronto intervento a seguito dell'alluvione sarebbero stati affidati dal ### in veste di ufficiale di ### in virtù dei poteri a lui conferiti e delegati con ordinanza del ### del Consiglio dei ### 3815 del 10 ottobre 2009, essendo perciò l'Ente del tutto estraneo al rapporto instaurato con la ditta opposta, il Tribunale l'ha accolta, argomentando che il ### del COMUNE opponente - e, in sua vece, il ### dell'### -, nel sottoscrivere l'atto di sottomissione, ha operato in funzione di ### di ### ai sensi dell'art. 16 D.P.R. n. 66/1988 (rectius 1981), in virtù di un rapporto di delegazione interorganica. 
Ha spiegato, più in particolare, che a seguito dell'eccezionale alluvione che aveva colpito diversi ### della provincia di ### tra cui quello di ### il ### del Consiglio dei ### aveva dichiarato lo stato di emergenza e, in questo ambito, il ### del predetto COMUNE aveva ordinato i lavori di prima necessità di cui all'ordinanza contingibile ed urgente n. 37/09 (sopra richiamata più nel dettaglio). 
In esecuzione di tale provvedimento e della successiva ordinanza sindacale n.02/10 - con la quale erano state individuate, tra le altre, le ditte specializzate per lo sgombero del materiale -, ha puntualizzato ancora il primo Giudice, è stato sottoscritto l'atto di sottomissione stipulato con la #### Nella sentenza viene richiamato l'insegnamento della Suprema Corte secondo il quale il potere di ordinanza spettante al ### per i provvedimenti contingibili ed urgenti ai fini di pubblico interesse appartiene allo Stato, anche se siano implicati interessi locali, poiché il ### agisce quale ufficiale del ### secondo il convincimento del primo Giudice, il ### nel caso di specie, ha agito quale organo della ### essendo intervenuto a tutela della pubblica incolumità per ripristinare le condizioni di sicurezza della strada e rimuoverne i detriti, dovendo trovare, perciò, applicazione il principio espresso dalla S.C. (sentenza n. 3587/2011) secondo cui la domanda di pagamento del corrispettivo non va proposta nei confronti del Comune, ma del Ministero della ### per cui conto è stata assunta. 
Le argomentazioni esplicitate dal primo Giudice sono pienamente condivisibili nel loro complesso, laddove hanno escluso la legittimazione passiva del COMUNE convenuto, e resistono ai rilievi critici dell'appellante, per vero poco puntuali secondo quanto si dirà. 
La società impugnante ritiene che l'errore di fondo commesso dal Tribunale starebbe nella considerazione che il ### nel sottoscrivere l'atto di adesione con la ditta ### del 19 gennaio 2010, abbia agito quale longa manus dell'### in quanto autorità comunale di protezione civile ai sensi dell'art. 15, comma 3, della legge n. 225/1992. 
Per confutare questo convincimento l'appellante si limita ad evidenziare che inconferente sarebbe sul punto il richiamo al principio enucleato dalla sentenza n. 3587 del 14 febbraio 2011 della Suprema Corte, dato che mentre nel caso esaminato in essa il difetto di legittimazione del Comune era stato affermato per il fatto che l'incarico alla ditta che rivendicava il pagamento del corrispettivo era provenuto dal ### il quale aveva espressamente agito in veste di ### di ### della ### ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 66/1981, nel caso in esame l'atto di sottomissione del 19 gennaio 2010 non conteneva affatto un'espressa indicazione in tal senso, tanto è vero che nella nuova convenzione l'affidamento dei lavori era stato ratificato mediante la procedura della somma urgenza. 
Il rilievo critico così semplicisticamente impostato - osserva la Corte - è evidentemente insufficiente ed inidoneo ad inficiare la giustezza delle argomentazioni del primo Giudice, che non possono certo essere ridotte, come ha fatto l'appellante, al mero richiamo al principio giurisprudenziale di cui alla sentenza n. 3587/2011. 
Il Tribunale, infatti, lungi dall'essersi limitato a basare la propria decisione sul principio ricavato da tale pronuncia, ha adeguatamente spiegato che il ### ha operato nell'occorso quale ### di ### avendo emesso in via contingibile e urgente l'ordinanza n. 37/09 con cui ha ordinano l'esecuzione dei lavori di prima necessità per garantire il ripristino delle condizioni di sicurezza per la popolazione e la sistemazione provvisoria della viabilità pedonale e carrabile; il tutto nell'ambito dell'evento calamitoso eccezionale costituito dalla grave alluvione che si è abbattuta in diversi ### della provincia di ### tra cui quello di ### per la quale il ### del Consiglio dei ### aveva dichiarato lo stato di emergenza. 
Ha, quindi, richiamato l'insegnamento pacifico della Suprema Corte secondo cui il potere di ordinanza spettante al ### per i provvedimenti contingibili ed urgenti a fini di pubblico interesse appartiene allo Stato, ancorché nel provvedimento siano implicati interessi locali - come nella specie -, poiché il ### agisce, in tali casi, quale ufficiale di governo. 
Questi argomenti sono assolutamente condivisibili ed esattamente pertinenti in fatto ed in diritto alla fattispecie in esame. 
Ed infatti, secondo quanto risulta dalla documentazione in atti, dopo che con decreto del 2 ottobre 2009 il ### del Consiglio dei ### aveva dichiarato, sino al 31 dicembre 2009, lo stato di emergenza in relazione alla “grave situazione determinatasi a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il 1° ottobre 2009 nel territorio della provincia di Messina”, la stessa ### del Consiglio del ### con ordinanza n. 3815 del 10 ottobre 2009, su proposta del ### del ### della protezione civile, ha disposto - per quanto qui di specifico interesse - che: - tra i ### interessati dagli eventi metereologici in questione vi era quello di #### - il ### della ### è stato nominato ### delegato per il superamento dello stato di emergenza, con la possibilità di avvalersi del ### di ### quale soggetto attuatore, potendosi anche avvalere di altri soggetti attuatori, nel numero massimo di tre unità cui affidare specifici settori; - gli interventi di cui all'ordinanza medesima sono stati dichiarati “indifferibili, urgenti e di pubblica incolumità”. 
In questo contesto altamente emergenziale - nel quale si è verificata anche la perdita di vite umane (come si legge nello stesso preambolo dell'ordinanza di che trattasi) -, il giorno successivo all'emanazione del citato decreto P.C.M. dichiarativo dello stato di emergenza, il 3 ottobre 2009 il ### del COMUNE di ### ha emesso l'ordinanza n. 37/09 sopra richiamata, per provvedere “con urgenza”, nell'immediatezza dell'alluvione, all'esecuzione dei lavori di pronto intervento a garanzia del ripristino della sicurezza della popolazione ed alla sistemazione provvisoria della viabilità pedonale e carrabile, onde anche consentire ai mezzi di soccorso di accedere ai luoghi interessati dall'evento, e ciò ha fatto espressamente “in via contingibile ed urgente”, incaricando contestualmente il ### dell'ufficio tecnico di reperire imprese, ditte, enti, associazioni di volontariato e quant'altro, disponibili e attrezzati per tali lavori e disponendo la trasmissione del provvedimento medesimo anche al ### nazionale della ### civile, alla ### di ### ed al ### della ### È sulla base ed in esecuzione di tale ordine che, con successiva ordinanza n. 2 del 15 gennaio 2010, il ### richiamata quella n. 37/09 con la quale (si legge nell'ordinanza n. 2) era “stato disposto in via contingibile ed urgente il ricorso a ditte specializzate ed in possesso di macchine per movimentazione terra, individuate dai ### delle strutture responsabili, per garantire il ripristino delle condizioni di sicurezza per la popolazione”, preso atto delle “ditte che sono intervenute sui luoghi per l'effettuazione degli interventi di soccorso” indicate “nell'elenco allegato al presente provvedimento”, ha dato incarico allo staff dell'area tecnica di “predisporre i progetti necessari per poter procedere al pagamento delle ditte che hanno operato nel territorio comunale a seguito dell'evento”. 
Tra le imprese indicate nell'elenco allegato all'ordinanza stessa risulta, al n. 18, l'odierna appellante, che ha operato in ### con la quale, poi, giusta “atto di sottomissione” del 19 gennaio 2010, il ### dell'area tecnica manutentiva (in virtù dell'incarico specifico contenuto nelle suddette ordinanze n. 37/09 e 2/10) ha formalizzato l'incarico affidatogli per i lavori di somma urgenza anzidetta, attestandone l'avvenuta esecuzione a norma di legge; il tutto ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 DPR 554/1999. 
Ora, prima ancora delle norme ex art. 16 del DPR n. 66/1981 - che testualmente stabilisce che “il ### quale ufficiale di governo, è organo locale di protezione civile. ### provvede, con tutti i mezzi a disposizione, agli interventi immediati, dandone subito notizia al prefetto” - ed ex art.  15, comma 3, della legge 225/1992 (intitolata “### del ### nazionale della protezione civile”), abrogata nel 2018, ma applicabile qui ratione temporis, secondo cui: “il ### è autorità comunale di protezione civile. Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il ### assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al prefetto e al presidente della giunta regionale” -, viene in rilievo qui l'art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) (rubricato “attribuzioni del ### nelle funzioni di competenza statale”), che al comma 4 sancisce: “il ### quale ufficiale del ### adotta con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione”. 
Come si è detto sopra, in occasione del fatto alluvionale di eccezionale gravità accaduto il 1° ottobre 2009, dichiarato lo stato di emergenza il 2 ottobre 2009 dal ### del Consiglio dei ### il 3 ottobre 2009 il ### del COMUNE di ### ha emesso l'ordinanza n. 37, espressamente definita “contingibile ed urgente”, al fine precipuo, enunciato in essa, di “garantire “il ripristino delle condizioni di sicurezza per la popolazione e la sistemazione provvisoria della viabilità carrabile e pedonale”, a “tutela dell'intera popolazione residente ed al fine soprattutto di garantire l'agevole accesso ai mezzi di soccorso e quant'altro necessario”, essendo evidente, dal tenore del provvedimento ed avuto riguardo al contesto emergenziale in cui lo stesso è stato emanato, che la fattispecie concreta è riconducibile alla suddetta previsione dell'art. 54, avendo il ### dovuto effettuare un intervento urgente ed immediato a tutela della pubblica incolumità (come si legge nella stessa ordinanza) e della sicurezza urbana. 
Come infatti chiarito dalle ### della Suprema Corte, l'art. 54, comma 4, del d.lgs. n. 267 del 2000 attribuisce al ### il potere di emanare ordinanze contingibili ed urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana: esse sono adottabili qualora, com'è avvenuto nella specie, si renda necessario fronteggiare situazioni impreviste e non altrimenti fronteggiabili con gli strumenti ordinari e la loro adozione presuppone necessariamente situazioni, non tipizzate dalla legge, di pericolo effettivo, la cui sussistenza deve essere suffragata da una istruttoria adeguata e da una congrua motivazione, avuto riguardo, soprattutto, all'impossibilità di utilizzare i rimedi di carattere ordinario apprestati dall'ordinamento (così Cass. S.U. n. 20680/2018); requisiti - questi - tutti ricorrenti nel caso di specie. 
In tali ipotesi il ### agisce quale ufficiale di governo, per espressa previsione normativa, ossia in qualità di organo periferico dello Stato (a ciò delegato ex lege), a differenza che nella fattispecie regolata dall'art. 50 dello stesso T.U.E.L., dove opera, invece, quale “autorità locale” ed emana le ordinanze contingibili ed urgenti “quale rappresentante della comunità locale” quando si tratta di fronteggiare “emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale” ovvero nel caso in cui sia necessario effettuare interventi volti “a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche”. 
Nel caso concreto - va ribadito - non è revocabile in dubbio, sulla base di quanto emerge dagli atti e dal loro tenore testuale, nonché in relazione al contesto storico di riferimento, che l'intervento in via “contingibile ed urgente” del ### del COMUNE di ### sia stato in via preminente ed oggettiva finalizzato alla tutela della pubblica incolumità e della sicurezza della popolazione, pregiudicate improvvisamente e gravemente dall'evento alluvionale eccezionale di cui si è detto, e non già a fronteggiare problemi di carattere sanitario e/o di igiene pubblica, né, tanto meno, a superare situazioni di incuria o degrado ambientale e territoriale o di pregiudizio al decoro ed alla vivibilità urbana. 
Gli atti sopra richiamati forniscono, singolarmente e nel loro complesso, elementi non facilmente confutabili sulla dimensione statale dell'interesse a fronteggiare l'emergenza determinata dalla grave calamità naturale di cui si è detto, che ha colpito vari ### della provincia di ### anche per la parte riguardante i soccorsi a favore delle popolazioni del territorio “del Comune e non” (così testualmente l'ordinanza n. 37 richiamata sopra) che ne sono state colpite (pure se tale interesse si è localizzato in alcune aree del territorio nazionale). 
Ne deriva, sul piano della legittimazione passiva - oggetto specifico della presente impugnazione -, che essa spetta senz'altro all'### statale, come correttamente ritenuto dal primo Giudice, e non già al COMUNE convenuto, cui non è ascrivibile, per tutte le ragioni suddette, l'azione provvedimentale del ### in oggetto, da lui posta in essere non già - si ripete - quale autorità locale e legale rappresentante dell'Ente, bensì in veste di ufficiale di governo, organo periferico dello Stato, e segnatamente, nel caso concreto, “autorità comunale di protezione civile”. 
In tal senso è pacificamente l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui il ### capo dell'amministrazione locale, è anche organo dell'### dell'interno e, in tale veste, pur avvalendosi dei mezzi propri del Comune, pone in essere atti imputabili direttamente allo Stato. 
In particolare - ha affermato il Giudice di legittimità in una fattispecie analoga a quella in esame - il ### è anche organo locale del servizio di protezione civile (art. 16 D.P.R. n. 66/1981, confermato dall'art. 15, comma 3, della legge n. 225/1992) e l'attività da lui svolta in questa veste non determina l'automatica responsabilità all'ente territoriale per l'adempimento delle obbligazioni assunte, essendo necessario, caso per caso, accertare la natura, statale o meno, dell'interesse perseguito. 
In questa prospettiva interpretativa è costante l'indirizzo della Suprema Corte secondo cui il Comune, quale ente locale, non può essere ritenuto responsabile dell'operato del ### sempre e comunque, in maniera automatica, e, dunque, nemmeno quando costui non abbia specificato di agire quale delegato o per incarico dell'autorità statale, atteso che egli cumula istituzionalmente nella propria persona la qualità di capo dell'amministrazione comunale e, nei casi previsti dalla legge, quella dell'ufficiale di governo, così assommando una doppia investitura, dovendo aversi riguardo, all'uopo, alla natura statuale o locale dell'interesse cui l'azione del ### è stata funzionale (così Cass. nn. 17715/2014; 16921/2010; 26691/05; 7810/1997; 4604/1996; 656/1994; si vedano anche, in senso analogo, Cass. civ. nn. 3587/2011; 7210/2009). 
Posta, dunque, la piena condivisibilità della statuizione del primo Giudice, anche per le motivazioni integrative sin qui esposte, va disattesa l'unica (oltremodo riduttiva) ragione di critica addotta dall'appellante col secondo motivo di appello - che, cioè (in sintesi), il Tribunale avrebbe dovuto considerare che l'atto di sottomissione del 19 gennaio 2010 non conteneva la precisazione espressa che l'esecuzione dei lavori era stata affidata dal ### in funzione di ufficiale del ### in virtù dei poteri ex lege 225/1992 (come, invece, nel caso di cui alla pronuncia della S. C. n. 3587/2011 richiamata dal Tribunale) -, dato che, a prescindere dal fatto che la sentenza impugnata si è basata, come si è riportato più sopra, su argomentazioni molto più articolate, non contestate specificamente dall'appellante, in ogni caso è stato lo stesso Giudice nomofilattico a ritenere ininfluente un'esplicitazione in tal senso, laddove ha affermato chiaramente che “il Comune non può essere ritenuto responsabile dell'operato del ### per il solo fatto che questi non abbia specificato di agire quale delegato o per incarico di autorità statale” (così testualmente la citata Cass. civ.  26691/05, in parte motiva), stante che egli cumula in sé, istituzionalmente, la qualità di capo dell'amministrazione comunale e, nei casi previsti dalla legge (tra cui rientra, indubbiamente, la fattispecie che ci occupa), quella di ufficiale di governo.
Infondato è, anche alla luce di quanto sin qui si è detto, il primo motivo di appello. 
Con esso l'appellante intende sostenere (in sintesi) che, poiché l'ordinanza n. 3815/2009 del ### del Consiglio dei ### all'art. 1, comma 6, parla di “rimborso” delle spese sostenute dai ### per i primi interventi di soccorso e poiché l'art. 34, comma 1, della legge regionale 11/2010, a tale scopo emanata, parla di “spesa sostenuta” dai ### (tra cui quello di #### per fronteggiare i danni, avrebbe errato l'Ente convenuto nell'interpretare l'ordinanza nel senso che fosse a carico della ### anche l'anticipazione della spesa necessaria per far fronte agli interventi occorrenti al ripristino dei luoghi e della viabilità, che, invece, a suo dire, in base a detti provvedimenti, gravava a carico del COMUNE, senza che, in senso contrario, potesse valere la clausola dell'atto di sottomissione che ha subordinato il pagamento al relativo accredito delle somme con finanziamento regionale e/o statale. 
Prova ne sarebbe che il COMUNE ha successivamente inserito i crediti vantati dalle ditte esecutrici dei lavori di ripristino dei luoghi e della viabilità nella massa passiva del piano di riequilibrio finanziario del 4 giugno 2019 (prodotto in allegato all'atto di appello). 
Va detto, anzitutto, che gli argomenti esposti col presente motivo di appello sono nuovi, non essendo stati mai formulati dalla ### in precedenza, in nessuno degli atti difensivi di primo grado, ed introducono, come tali, per la prima volta in appello, un thema decidendum sottratto al contraddittorio dele parti nella sede dovuta, ossia nel primo grado di giudizio, entro i termini delle preclusioni assertive. 
In tale contesto, pure il documento denominato “delibera di dissesto”, prodotto solo con l'atto di appello, è da ritenere inammissibile perché tardivamente allegato, dato che, se è vero che si è formato nel giugno 2019, essendo sopravvenuto rispetto al termine delle preclusioni istruttorie, avrebbe comunque dovuto essere prodotto nella prima difesa possibile successiva alla sua formazione (quanto meno a partire dall'udienza del 23 gennaio 2020), previa richiesta al G.I. di autorizzazione alla sua produzione; ciò che non risulta essere avvenuto, né la parte ha dimostrato, né offerto di dimostrare, di essere stata impossibilitata a produrlo prima. 
Ad ogni buon conto, anche a volere ammettere l'argomento difensivo nuovo, ma non anche la produzione documentale - cui osta fermamente il disposto dell'art. 345, comma 3, c.p.c. nel testo novellato, qui applicabile ratione temporis -, esso è, comunque, infondato nel merito, in quanto, al di là delle espressioni letterali usate negli atti amministrativi e normativi di riferimento (“rimborso”, “spese sostenute”, “finanziamento programmato”, “anticipazione” e simili), è un dato certo che il pagamento del corrispettivo dei lavori effettuati in via urgente dalle varie ditte, seppure materialmente eseguito dal COMUNE, non è mai stato posto a carico dell'Ente locale, ma sempre gravante sulle risorse finanziarie in parte della ### in parte dello Stato (Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare), in parte del ### della ### come è dato ricavare, in particolare, dall'art. 4 della più volte citata ordinanza del P.C.M. n. 3815 del 10 ottobre 2009, oltre che dalla legge regionale n. 11/2010 citata dallo stesso appellante. 
Ciò è riscontrato dai dati documentali, dalla stessa clausola dell'atto di sottomissione circa il pagamento dei lavori sopra richiamata - tutt'altro che irrilevante in questo quadro, ma significativa, invece, della circostanza di che trattasi -, nonché dal fatto oggettivo e pacifico che alla ripartizione delle somme tra le varie ditte che avevano svolto i lavori in esecuzione dell'ordinanza contingibile e urgente in questione il ### dell'### del COMUNE odierno appellato ha provveduto a seguito del conseguimento dei relativi finanziamenti da parte della ### (si veda, per tutte, la determinazione n. 84 del 12 giugno 2012, in atti), essendo evidente che il COMUNE, in tal caso, ha agito quale mero delegato della ### e/o dell'### statale di riferimento. 
Vale sul punto, a chiusura dell'argomento, richiamare il principio giurisprudenziale secondo il quale, nel solco degli insegnamenti riportati sopra in sede di disamina del secondo motivo di appello, quando il ### come è avvenuto certamente nella specie, ha emesso un'ordinanza contingibile ed urgente a tutela della pubblica incolumità, operando come ufficiale di ### sussiste la legittimazione passiva dell'### statale competente non solo per le azioni risarcitorie, ma anche per ogni azione di pagamento diversa da quella risarcitoria, anche se al Comune sono state assegnate le somme necessarie per provvedere alla relativa corresponsione (tra le tante v. Cass. civ. 5970/2019; 26337/2016; 17715/2014). 
Ne discende l'inammissibilità del primo motivo di appello e, comunque, la sua infondatezza nel merito. 
Il terzo motivo rimane assorbito nel rigetto dei primi due, in quanto concerne la contestazione dei motivi di opposizione a decreto ingiuntivo attinenti alla fondatezza della pretesa azionata in monitorio dalla società opposta: l'esame di esso si palesa evidentemente superfluo, essendo stato confermato il rigetto della domanda della ### per difetto di legittimazione passiva (quale titolarità passiva del rapporto dedotto in causa) in capo al COMUNE di ### che è dirimente rispetto ad ogni altra ragione di merito.
Infondato è infine il quarto motivo che riguarda la statuizione sulle spese di primo grado, di cui l'appellante invoca la riforma nel senso della condanna del COMUNE appellato al loro rimborso sul presupposto della fondatezza dei motivi di appello, che, invece, non è stata riconosciuta dalla Corte. 
Al rigetto integrale dell'appello segue, per la regola della soccombenza, la condanna dell'appellante al rimborso delle spese del presente grado in favore di controparte, da liquidare secondo i parametri di cui al D. M. n. 147/2022, qui applicabile ratione temporis, tenuto conto del valore della controversia, individuato in base al disputatum (scaglione da € 52.001 a € 260.000), applicando i parametri tariffari minimi in considerazione della semplicità della contesa e delle questioni in fatto e in diritto da essa implicate, di bassa difficoltà, determinandole, perciò, in complessivi € 7.160 a titolo di onorario - di cui € 1.489 per la fase di studio della controversia, € 956 per la fase introduttiva del giudizio, € 2.163 per la fase di trattazione (v. sul punto specifico il principio espresso da Cass. n. 8561/2023) e € 2.552 per la fase decisionale -, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA (ove dovuta). 
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e s. m. i. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis”, si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente, con l'avvertenza che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.  P. Q. M.  la Corte di Appello di ### prima sezione civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, respinta ogni diversa domanda, difesa e/o eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla ### F.lli ### s.a.s. di ### & C., in persona del socio accomandante ### con atto di citazione notificato l'11 febbraio 2022, nei confronti del COMUNE di ### in persona del ### p.t., avverso la sentenza 1438/2021 emessa il 15 luglio 2021 dal Tribunale di ### - prima sezione civile, così provvede: • rigetta l'appello; • condanna parte appellante al rimborso delle spese del presente grado in favore del COMUNE appellato, liquidate in complessivi € 7.160 a titolo di onorario (come in parte motiva ripartiti), oltre rimborso spese generali nella misura di legge, CPA e IVA (ove dovuta); • dà atto che sussistono i presupposti perché l'appellante, in quanto soccombente ut supra, versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (con l'avvertenza che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente pronuncia). 
Manda alla ### per gli adempimenti di rito. 
Così deciso nella camera di consiglio (da remoto) del 9 gennaio 2026 ### estensore il ### (dr.ssa ### (dr. ###

causa n. 114/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Augusto Enrico Ben Sabatini, Adamo Anna

M

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sentenza n. 223/2026 del 22-01-2026

... stesso beneficio. 6. La natura del diritto e delle obbligazioni e l'azione di adempimento ### qualifica l'obbligazione, sotto il profilo sostanziale, come obbligazione di pagamento. La norma primaria fa riferimento all'"acquisto" di beni o servizi da parte del docente, ed è il pagamento di tale acquisto che è effettuato dal Ministero o da chi per lui. ### ha nella sostanza l'effetto di rendere giuridicamente disponibile al docente l'importo necessario a pagare l'acquisto da lui eseguito presso l'esercente e dunque è finalizzata all'ottenimento, pur se attraverso un complesso meccanismo attuativo e di finanziamento, di una somma di denaro che il terzo (il Ministero o chi per lui) mette a disposizione nell'interesse del docente acquirente, in una sorta di espromissione (art. 1272 c.c.) o di adempimento del terzo (art. 1180 c.c.), classificazioni ulteriori che però qui non interessano, data la completezza ed autonomia della disciplina specifica. Nonostante le forme proprie dei nostri tempi e dell'evoluzione telematica, ciò cui mira l'obbligazione è comunque l'ottenimento in favore del docente di un importo in numerario, da accreditare in pagamento del suo acquisto e ciò basta a (leggi tutto)...

testo integrale

 ##### E ### Il Giudice del lavoro, dott.ssa ### in esito alla scadenza del termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 21.01.2026 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N.1137/2024 R.G. ### avente ad oggetto: “altre ipotesi” e vertente TRA ### rapp.ta e difesa dall'avvocato ### ed elettivamente domiciliat ###atti presso lo studio legale del difensore sito in ### d'#### alla via ### n.1 RICORRENTE E MINISTERO DEL### e ### - ### per la ### - in persona del legale rappresentante p.t. rapp.to e difeso ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dai funzionari, ##### ed elettivamente domiciliato in ####6 RESISTENTE FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato, in data ###, la ricorrente, in epigrafe indicata, attualmente in servizio a tempo determinato alle dipendenze del Ministero, con la qualifica di docente, deduceva di aver prestato servizio in forza di plurimi contratti a termine, per gli anni scolastici 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022 senza ricevere il beneficio della c.d. ###, pari ad euro 500,00 annui per l'acquisto di beni o servizi formativi, ai sensi della L n. 107 del 1025, art. 1, comma 121. Sosteneva che il mancato riconoscimento del beneficio fosse contrario alla clausola 4 punto 1 dell'accordo quadro allegato alla ### 1999/70 CE, ponendo in essere una discriminazione ai danni dei dipendenti precari, aventi diritto alla formazione al pari del personale docente di ruolo. Chiedeva pertanto accertare e dichiarare il diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la ### elettronica, come da conclusioni dell'atto introduttivo, vinte le spese con distrazione .  ### dell'### si costituiva e resisteva all'avverso ricorso deducendo la sua infondatezza e concludeva, come in atti, per il suo rigetto. 
Trattandosi di controversia involgente questioni di puro diritto, non si procedeva ad atti d'istruzione, ed , all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza la causa veniva decisa mediante pubblicazione della sentenza completa della motivazione ai sensi dell' art. 127 ter c.p.c. , Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 22/01/2026 *********** 
Osserva il ### che sulla questione oggetto del presente procedimento si è pronunciata, su rinvio pregiudiziale, la Corte di Cassazione, sez. ### con sentenza 27.10.2023, n. 29961, alla quale questo Giudice intende dare continuità. 
Si richiamano in tale sede i numerosi precedenti di merito che hanno fatto applicazione dei predetti principi (cfr. tra i tanti: sentenza ### di ### sentenza n. 664 /2024 dott.ssa ### ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. 
È opportuno, pertanto, richiamare i principi enunciati dalla Suprema Corte per consentirne la corretta applicazione nel caso di specie.  1) La formazione e l'aggiornamento dei docenti: norme e principi generali.  ### della ### va inserito nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti scolastici. 
Il d. lgs. n. 297 del 1994, art. 282 stabilisce, al comma 1, che "l'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente (...) inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari; come approfondimento della preparazione didattica; come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica". 
Coerentemente, secondo l'art. 63 del CCNL di comparto, "la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane"; la disposizione aggiunge altresì che "l'### è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio" e che tale formazione si realizza "anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale"; precisandosi poi ancora, al comma 2, l'impegno a realizzare "una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo".  ###. 64 del medesimo ### afferma poi che "la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità". 
È indubbio che il diritto-dovere formativo proclamato e ribadito dalle norme citate riguardi non solo il personale di ruolo, ma anche i precari, non essendovi nessuna distinzione in tal senso nella normativa citata. Consiglio di Stato, sez. VII, 16 marzo 2022, n. 1842 è stato molto chiaro in tal senso, evidenziando l'esigenza di formazione dell'intero corpo docente, di ruolo e non, necessaria per l'erogazione del servizio scolastico. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 22/01/2026 la L. 107 del 2015.  ### del sistema formativo è stato poi specificamente declinato dalla L. n. 107 del 2015.  ###. n. 107 del 2015, art. 1, comma 124, stabilisce che "nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale" ed il principio, coerentemente con il diritto-dovere di base di cui all'art. 282 cit., non distingue tra obblighi del lavoratore ed obblighi datoriali. 
Nel prosieguo, tuttavia la norma si concentra sugli ampi obblighi datoriali esistenti in materia affermando che "le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel ### nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del ### dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria".  la ### E' nell'ambito di tale sistema di principi che la stessa L. n. 107 del 2015 introduce l'istituto della ### prevedendo, all'art. 1, comma 121, che "al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. ### dell'importo nominale di ### 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del ### nazionale di formazione di cui al comma 124" ed aggiungendo che "la somma di cui alla ### non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile". 
Un dato - onde evitare equivoci - va evidenziato, e cioè che la ### ha riguardo precipuamente al piano formativo e di aggiornamento e non a quello delle dotazioni lavorative individuali in senso stretto. 
Il riferimento ai software, ma soprattutto agli hardware, potrebbe sviare, ma anche tali strumenti vanno intesi, nel contesto di un insieme di altri strumenti di valenza palesemente culturale, nella logica di un accrescimento professionale sul piano dell'uso degli strumenti elettronici, in una fase di definitiva evoluzione in tal senso che investe anche i docenti, in specie più anziani. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 22/01/2026 2. I presupposti per l'attribuzione della ### posto, la norma di legge evidenzia due profili che fondano l'attribuzione secondo il disegno del legislatore. 
Da un lato, essa è destinata ai soli insegnanti di ruolo, manifestando un indirizzo che affonda le radici nella scelta di curare, attraverso quello strumento, la formazione ed aggiornamento del personale che rappresenta, proprio per il trattarsi di dipendenti a tempo indeterminato, la struttura di fondo attraverso cui viene fornito il servizio educativo. 
Per altro verso, la taratura di quell'importo di 500 ### in una misura "annua" e per "anno scolastico" evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima. ### parte, anche il recente intervento normativo di cui al D.L. n. 69 del 2023, art. 15, conv., con mod., in L. n. 103 del 2023, qui fuori gioco ratione temporis, sul piano sistematico conferma il riferimento annuale, essendo il beneficio esteso "per l'anno 2023" ai "docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile". 
Il nesso tra la ### e la didattica è evidenziato altresì dall'incipit della norma istitutiva, ove si dice che la ### è finalizzata a "sostenere la formazione continua dei docenti", ma vi si affianca l'aggiunta del fine di "valorizzarne le competenze professionali", il che indirizza verso un obiettivo di migliore svolgimento del servizio nella sua interezza proprio attraverso l'incremento di professionalità del personale e della didattica su base annua cui esso è stato rivolto. 
Assai significativo sul punto è altresì il fatto che la ### docente venga associata, sempre dalla norma, ad "iniziative coerenti" con il ### dell'### (c.d. PTOF), ovverosia agli strumenti programmatici destinati alla fissazione e valutazione delle priorità strategiche del sistema di istruzione (L. 107 del 2015, art. 1, comma 14; D.P.R. n. 275 del 1999, art. 3; D.P.R. n. 80 del 2013, art.  2, comma 3) ed alla connessione integrata tra operato dei docenti e finalità educative. 
Infine, la connessione con la didattica annua si coordina pianamente con i tempi della programmazione didattico educativa cui il singolo docente è tenuto (d. lgs. 297-194, art. 128; D.P.R. n. 275 del 1999, art.  16), sulla scorta degli indirizzi del Collegio dei ### ad individuare "annualmente" (d. lgs. 297 del 1994, art. 7, comma 9 e 10), anche in ragione dell'organizzazione degli assetti degli orari di lavoro (art.  29, comma 1 e comma 3, lett. A, del ### 29.11.2007) ed in riferimento alle classi affidate. 
Tale indirizzo del legislatore di sostegno alla didattica "annua" esprime chiaramente una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico. 
Precisa la Suprema Corte che l'intervento, da questo punto di vista, è espressione di un ipotizzato - in disparte ogni valutazione o condivisione di merito o politica che qui non interessano - miglioramento del servizio educativo rivolto alla comunità. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 22/01/2026
La scelta - lo si dice per esemplificare - avrebbe potuto essere anche radicalmente opposta ed indirizzata al sostegno della formazione autonoma dei docenti precari, o inequivocamente destinata a tutti ed in pari misura o quant'altro.  ### della norma è stata invece diversa, nei termini appunto di sostegno alla didattica su un piano di durata almeno annuale, ritenendosi (v. il collegamento con il ### che fosse in tal modo da perseguire l'interesse ultimo all'educazione cui anche la formazione del docente è indubbiamente finalizzata (v. anche, sul nesso tra formazione attraverso ### e servizio scolastico, Cass. 31 ottobre 2022, n. ###, con cui l'istituto è stato ritenuto da applicare anche ai c.d. "educatori"). 
E' al contempo errato fare leva sulla ### come unico strumento di formazione, in ogni caso e per ogni durata dell'impegno didattico.  ### infatti non esaurisce l'ambito dei possibili interventi formativi, essendo previsto dalle norme un più ampio novero di misure destinabili dal datore di lavoro alle varie tipologie di dipendenti, non rilevando qui - in quanto del tutto estranee alla disamina giuridica di un dato istituto - eventuali carenze nelle iniziative del Ministero datore di lavoro su tale diverso piano.  3. Il piano lavoristico: il divieto di discriminazione dei lavoratori a termine: la didattica annua La destinazione della ### ai soli insegnanti di ruolo, che si è detto costituire uno dei profili di indirizzo del nuovo istituto, intercetta tuttavia il tema, più intrinseco alla disciplina dei rapporti di lavoro, del divieto di discriminazione dei lavoratori a termine. 
Corte di Giustizia 18 maggio 2022, sulla premessa che il beneficio della ### attenga all'ambito delle "condizioni di impiego" (punti 35-38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva (punto 46), ha ritenuto che, in presenza di un "lavoro identico o simile" e quindi di comparabilità (punti 41-43), la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla ### 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostino ad una normativa nazionale che riservi quel beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato. 
In breve, la ### pur introdotta con quei fini generali di tutela di una certa dimensione temporale del servizio educativo, che non vanno dimenticati perché frutto di una scelta del legislatore, si interseca con il piano dei rapporti di lavoro dei singoli, con quanto ciò comporta sotto il profilo della cura della parità di trattamento in questo ambito. 
E' allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all'"anno scolastico" non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura.  3.1 la didattica “annua” Il convergere della scelta di politica educativa e del piano lavoristico: la didattica "annua". 
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Quanto appena detto consente dunque di dire, muovendosi lungo i concetti propri della Corte di Giustizia, che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. 
Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento.  ### va allora indirizzata verso la ricerca di parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento. 
Non appaiono criteri idonei, da questo punto di vista, quelli calibrati su situazioni didattiche e lavorative del tutto particolari. 
Il riferimento va al caso del docente part time di ruolo, che ovviamente durante l'anno svolge meno giornate di lavoro, calcolate dal giudice del rinvio in centocinquanta e addirittura riducibili, secondo un calcolo elaborato nelle difese del ricorrente, a novanta giorni. 
Come si desume dall'### 446/1997, integrativa (Cass. 14 marzo 2019, n. 7320) del ### di comparto (v. ad es. art. 46 ### normativo 1994-1997) e come tale conoscibile d'ufficio, il part time settimanale, nelle sue varianti orizzontale (meno ore tutti i giorni) e verticale (lavoro solo su alcuni giorni) si tara sull'intero anno scolastico e dunque rientra nel concetto di didattica "annua" su cui si sta argomentando e che non necessariamente ricorre per qualunque tipo di supplenza. 
Quanto al part time verticale su periodi diversi, l'O.M. (art. 8, comma 2, e 7, comma 2) lo ammette sulla base della "progettazione educativa di ciascuna istituzione scolastica e alla conseguente programmazione dell'attività didattica" e dunque su situazioni del tutto particolari e potenzialmente assai differenziate da caso a caso, che non consentono un'assimilazione alle supplenze conferite per la conduzione ordinaria dell'anno scolastico. 
Analogamente, non possono essere valorizzate particolari condizioni (inidoneità per motivi di salute; docenti comandati, distaccati; presa di servizio solo ad anno iniziato, come già previsto dal D.P.C.M.  23.9.2015 - art. 8, comma 2 - per l'a.s. 2015/2016 etc.) in cui la ### viene attribuita a docenti di ruolo nonostante essi non svolgano attualmente attività di insegnamento o non l'abbiano svolta per una parte dell'anno scolastico. 
Si tratta infatti ancora di situazioni peculiari, in cui il riconoscimento del beneficio trova fondamento sul trattarsi di docenti stabilmente inseriti nell'ambito del servizio scolastico, ma al contempo si riconnette a situazioni di fatto di solo provvisoria inattività didattica o di inizio successivo di essa, tali da escludere un idoneo paragone. 
Più in generale, un giudizio comparativo svolto su situazioni lavorative particolari finisce per astrarre completamente il raffronto da quanto sta alla base della scelta legislativa, il che non appare corretto. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 22/01/2026
Vale a dire, la connessione dell'attribuzione della ### ad una didattica annua verrebbe ingiustificatamente alterata se ad individuare i presupposti per il godimento del beneficio bastasse una mera sommatoria di giorni numericamente pari a quelli che un certo docente, con particolari condizioni di lavoro quali il part time, deve svolgere o se addirittura il raffronto andasse verso chi non svolge al momento attività didattica o se ancora dovesse valorizzarsi, al fine di estendere a tutti il beneficio, il fatto che un docente di ruolo occasionalmente inizi a prestare servizio ad anno scolastico in corso. 
Va ricordato che, secondo la Corte costituzionale, si è in presenza di una violazione della ###, art. 3 (principio di uguaglianza) solo "qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili" (ex plurimis, ### 24 luglio 2023, n. 161, con richiamo ad altri precedenti, tra cui le sentenze n. 71 del 2021, n. 85 del 2020, n. 13 del 2018 e n. 71 del 2015) ed il ragionamento comparativo deve muovere su basi analoghe. 
Lo strumento antidiscriminatorio, nella sua estrema delicatezza, non può fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali, rischiando altrimenti, attraverso un'estensione a catena di una qualsivoglia migliore tutela, di interferire in modo ingestibile sulle regolazioni complessive di un fenomeno che il legislatore tenti di impostare. 
Va dunque tenuta in debito conto anche la logica delle scelte legislative, che appunto si muovono sul piano del sostegno pieno, con la ### alla didattica "annua", per le ragioni sopra ampiamente spiegate. 
Il ragionamento vale poi anche per i vari richiami, nelle difese del ricorrente - sopra riepilogati nello storico di lite - ad altre fonti ### che impongono parità di trattamento, analogo essendo il ragionamento da esse indotto. 
In sé inidoneo è anche il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico. 
Si tratta infatti di norme riguardanti specifici fenomeni (la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo: d. lgs. 297 del 1994, art. 489, comma 1, norma ora peraltro modificata; la retribuzione nei mesi estivi: art. 527 del medesimo d. lgs.; l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova), che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'"annualità" di una "didattica". 
Semmai il tema è se un termine sostanzialmente analogo non possa essere recuperato per supplenze temporanee che coprano un lasso temporale pari o superiore a quello che, per quanto si va ad argomentare, giustifica il pieno riconoscimento della ### in caso di supplenze ai sensi della L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 22/01/2026 4. Va dunque considerato il disposto dell'appena citato art. 4, commi 1 e 2, della L. 124 del 1999. 
Il comma 1 di tale disposizione prevede che "alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto, n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo". 
Il richiamo all'"annualità" della supplenza, intesa in senso di annualità didattica è qui esplicito. 
Ma, non diversamente, il comma 2 stabilisce che "alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche", ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. La relazione tra supplenze e didattica annua è dunque anche qui chiaramente enunciata. 
Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo. 
Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo. 
In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della "didattica annua" non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento.  5. ### del diritto interno al diritto ####. 1, comma 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'### E' stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'### esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 22/01/2026 dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019, n. ###, con richiamo a ### di Giustizia 8 novembre 2011, ### quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a ### di Giustizia 9 marzo 1978, ### in senso analogo, v., anche ### 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, ### 5 giugno 1984, n. 170). 
Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal ###, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto - dal beneficio. 
In altre parole, la L. 107 del 2015, art. 1, comma 121 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'### quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla ### ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (L. 124 del 1999, art. 4, comma 1) o fino al termine delle attività didattiche (L. 124 del 1999, art. 1, comma 2). 
Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio.  6. La natura del diritto e delle obbligazioni e l'azione di adempimento ### qualifica l'obbligazione, sotto il profilo sostanziale, come obbligazione di pagamento. 
La norma primaria fa riferimento all'"acquisto" di beni o servizi da parte del docente, ed è il pagamento di tale acquisto che è effettuato dal Ministero o da chi per lui. ### ha nella sostanza l'effetto di rendere giuridicamente disponibile al docente l'importo necessario a pagare l'acquisto da lui eseguito presso l'esercente e dunque è finalizzata all'ottenimento, pur se attraverso un complesso meccanismo attuativo e di finanziamento, di una somma di denaro che il terzo (il Ministero o chi per lui) mette a disposizione nell'interesse del docente acquirente, in una sorta di espromissione (art. 1272 c.c.) o di adempimento del terzo (art. 1180 c.c.), classificazioni ulteriori che però qui non interessano, data la completezza ed autonomia della disciplina specifica. 
Nonostante le forme proprie dei nostri tempi e dell'evoluzione telematica, ciò cui mira l'obbligazione è comunque l'ottenimento in favore del docente di un importo in numerario, da accreditare in pagamento del suo acquisto e ciò basta a ritenere la natura pecuniaria e di pagamento. 
Tutto il complesso nesso di obblighi finalizzati ad ottenere quel risultato è in sostanza, come rileva ancora il giudice remittente, puramente strumentale, senza che ne resti alterata la natura ultima della prestazione. 
Il profilo del pagamento non esaurisce tuttavia le particolarità dell'obbligazione in esame.  ### operazione è infatti condizionata dalla destinazione di quella somma a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 22/01/2026
Tale scopo o funzione sono assolutamente qualificanti, perché, attribuendo al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali. 
Inoltre, si rileva che, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del D.P.C.M. 28 novembre 2016 (ma v. anche art. 2, comma 5, del precedente D.P.C.M. 23 settembre 2015), la cessazione dal servizio per qualsiasi causa comporta che "la ### non è più fruibile" e quindi si realizza l'estinzione del diritto a utilizzare gli importi eventualmente ancora non consumati dal docente. 
Poiché la cessazione del servizio può avvenire per ragioni del tutto indipendenti da responsabilità del docente, ciò attesta il necessario obiettivo collegamento della fruizione in concreto del diritto con una prestazione didattica o quanto meno con un'esigenza formativa tuttora funzionale al sistema scolastico. 
In effetti, mentre il sorgere del diritto è connesso strettamente dal sistema allo svolgimento di attività di didattica nell'anno di riferimento, l'esercizio di tale diritto può essere spalmato anche sull'anno successivo.  ### assicura strutturalmente il nesso tra ### e didattica, ma poi consente al docente margini di scelta temporale nella fruizione del bonus. 
Resta dunque la ratio di fondo di sostegno alla didattica annua - lo si dice per evidenziare anche da questo punto di vista il persistere della coerenza di sistema - ma semplicemente si assicura al beneficiario una qualche flessibilità al fine di consentire la miglior utilizzazione del beneficio. 
Quanto si è detto consente di sgomberare il campo, almeno ai fini che qui rilevano, dal tema della natura "retributiva" o "riparatoria". 
Già la legge esclude che l'accredito abbia natura retributiva a fini fiscali. 
La classificazione astratta del beneficio non è poi realmente necessaria per quanto qui interessa, ovverosia per stabilire le modalità di adempimento e dunque non va ulteriormente approfondita. 
Quella in esame è l'obbligazione sui generis, con caratteristiche di cui si è detto, e tanto basta per i fini che qui interessano.  ### di adempimento.  ### principi generalissimi del diritto delle obbligazioni, il diritto all'adempimento sussiste fino a quando la prestazione sia possibile, a meno che risulti venir meno l'interesse cui essa è funzionale. 
Di converso, l'impossibilità di quell'adempimento o il venir meno di quell'interesse convertono il diritto all'adempimento in diritto al risarcimento del danno. 
Iniziando dal tema dell'impossibilità, essendo la ### tuttora esistente come istituto ed essendo stata, anzi, estesa dal legislatore per il 2023 ai supplenti "annuali" (D.L. n. 69 del 2023 cit.), non vi è ragione per dubitare che essa possa funzionare almeno in oggi anche rispetto a periodi pregressi. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 22/01/2026
Ne' è verosimile pensare ad impedimenti ad esercitare in quel modo il proprio diritto, trattandosi semplicemente di consentire l'accesso ad una piattaforma informatica ed al sistema di provvista per gli acquisti che ne consegue. 
Nel valutare il tema dell'interesse rispetto all'adempimento dell'obbligazione oggetto del contenzioso deve muoversi dal richiamo, dal lato datoriale, alla natura "continua" del diritto-dovere alla formazione ed aggiornamento ed all'inserirsi di esso nel contesto di una ormai conclamata unitarietà non solo tra pre-ruolo e ruolo (Cass. 28 novembre 2019, n. ###), ma anche del periodo pre-ruolo in sé considerato (Cass. 7 novembre 2016, n. 22558).  ### porta a ritenere che la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo. 
Di converso, in tali casi, non viene meno neanche l'interesse datoriale ad adempiere con quelle modalità, proprio perché l'inserimento dell'insegnante nel sistema educativo giustifica anche l'attribuzione successiva del beneficio in relazione al permanere di esigenze formative. 
Si è del resto già detto che il sistema, mentre riconnette il sorgere del diritto alla concomitanza con l'attività didattica, consente poi un esercizio dilazionato di esso, che, nel caso fisiologico del regolare accredito in corso di anno scolastico, permette la fruizione entro l'anno scolastico successivo. 
Si deve allora valutare quale sia il funzionamento del sistema nel caso in cui l'attribuzione tempestiva non vi sia stata, caso che è poi quello dei precari, cui la norma interna non riconosceva il diritto. 
Va in proposito considerato che la cessazione dal servizio, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.C.M.  del 2016, è causa di estinzione del diritto a fruire del beneficio, per ragioni intrinsecamente connesse con la struttura dell'obbligazione "di scopo". 
Tuttavia, nel valutare tale evenienza rispetto al personale precario, la nozione di "cessazione" va evidentemente adattata, perché altrimenti si dovrebbe dire che, con la cessazione della supplenza, cessando anche il servizio, non resti altro percorso che quello risarcitorio. 
Così però non è e lo dimostra - a fini argomentativi - il sopravvenuto D.L. 69 del 2023, cit. 
Infatti, l'art. 15 di tale D.L. consente l'accesso alla ### a chi non è di ruolo. 
Poiché la ### può comunque essere utilizzata nell'arco del biennio, ciò significa che, se anche, nell'anno successivo, a quel docente non fosse attribuita una supplenza, egli potrebbe ancora fruire di quanto accreditato in suo favore.  ### è conseguenza del fatto che la cessazione della supplenza di regola non significa uscita dal sistema scolastico. 
Analogamente, l'effetto estintivo, nel caso di docenti precari a cui la ### non sia stata tempestivamente attribuita, va definito in modo diverso. 
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Il ragionamento va condotto tenendo conto appunto del nesso tra ### e formazione. 
Tale nesso, se, per i docenti di ruolo, giustifica l'estinzione del diritto alla fruizione del bonus quando il servizio venga meno, nel caso di docenti precari cui la ### non sia stata attribuita tempestivamente, impone di connettere l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita di essi dal sistema scolastico. 
E' infatti in quel momento che si verifica il venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione che governa appunto il momento estintivo del diritto alla fruizione delle utilità conseguenti all'attribuzione della ### Quindi, se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla ### resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo. 
Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla ### sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico. 
In tal caso resta solo il diritto al risarcimento del danno. 
Dunque, in presenza di tali condizioni di permanente inserimento nel sistema scolastico, va riconosciuta l'azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della ### per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame.  ### finale, tra l'altro, coincide con quello fatto proprio da buona parte della giurisprudenza di merito nota, oltre che con la richiesta formulata in via principale dall'odierno ricorrente e con le argomentazioni sul punto del ###, ove si afferma che la rimozione della discriminazione è da assicurare riconoscendo "il medesimo importo... da impiegare negli stessi termini e secondo le medesime modalità". 
Il principio di diritto qui inevitabilmente va esteso oltre l'ambito del giudizio a quo, in quanto altrimenti non si riescono a delineare con sufficiente chiarezza i tratti essenziali dell'assetto giuridico del particolare fenomeno oggetto del contenzioso.  7. le condizioni di cui al D.P.C.M.. 
Chiarisce la ### che è escludere che il diritto degli assunti a tempo determinato possa essere paralizzato dal rilievo dell'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda al datore di lavoro. 
E' vero che il sistema prevede una registrazione sulla piattaforma web (art. 3, comma 2 del D.P.C.M.), sulla base di un'autenticazione attraverso il ### pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese, denominato "### (art. 5, comma 1, e 3, comma 2, del D.P.C.M.). 
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Si tratta però solo di modalità che condizionano in concreto l'esercizio del diritto, ma non di regole che onerino di una qualche formale istanza. 
Anche perché, evidentemente, i docenti non di ruolo non avrebbero certamente ottenuto dal sistema una valida autenticazione, visto che il Ministero nega l'esistenza di un loro diritto in proposito. 
Quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio è evidente che essa non può operare per fatto del creditore. Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della ### docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice.  8. ### di risarcimento. 
Come si è detto, per chi non sia più interno al sistema scolastico l'unica azione è quella risarcitoria. Tale distinguo attiene al merito. 
Quello che si manifesta, in proposito, è un pregiudizio a sfumature plurime, pur nella pochezza economica. 
Si tratta infatti, in tal caso, di un insieme di possibili esborsi (spese di formazione sostenute autonomamente con l'acquisto a tal fine di beni o servizi), di possibili perdite di chances formative e di una possibile menomazione non patrimoniale della professionalità, salvo altro. 
Il pregiudizio va allegato da chi agisca, come da principi generali, per quanto, oltre alla possibilità di prova di esso in via presuntiva, vada ammessa la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi) ed entro il massimo pari al valore della ### che sarebbe spettato, salva la prova, a quel punto specifica, di un qualche concreto maggior pregiudizio.  9. La prescrizione ### ha già affermato l'applicabilità della prescrizione quinquennale ( ex art. 2948, n. 4 relativa a ciò che deve “pagarsi”), ed il principio deve essere qui ribadito, che la domanda di adempimento contrattuale proposta dall'assunto a tempo determinato e fondata sulla clausola 4 dell'### allegato alla direttiva 1999/70/CE soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta, il che comporta l'applicazione del termine quinquennale, non decennale, di prescrizione. Diversamente, si verificherebbe una discriminazione "alla rovescia", nel senso che al dipendente assunto a termine finirebbe per essere riservato un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto per il lavoratore comparabile (Cass. 28 maggio 2020, n. 10219). 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 22/01/2026
La prescrizione della domanda risarcitoria, invece, quando ad essa si possa ricorrere, non può che essere di durata decennale, come da principi generali in tema di responsabilità contrattuale. 
La decorrenza. 
La prescrizione dell'azione di adempimento decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui alla L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al D.P.C.M. del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio. 
Il diritto al risarcimento del danno in favore del docente che sia fuoriuscito dal sistema scolastico decorre dalla data in cui il danno, con la cessazione dal servizio, ha acquisito attualità. Ritiene peraltro la Cassazione di dover precisare che se, nelle more, vi sia stata, in pendenza del rapporto, prescrizione dell'azione di adempimento ancora esperibile, nessun ristoro potrebbe essere richiesto, perché l'estinzione del diritto verificatasi per l'inerzia del titolare nel rivendicare l'adempimento in forma specifica, non può che comportare anche la perdita del diritto al risarcimento. 
In sostanza tale è il principio di diritto “ La carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche; in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione; di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore”( cfr. Sez. L - , Sentenza n. 29961 del 27/10/2023 ) Supplenze temporanee o brevi e saltuarie Va rilevato che il ### di Lecce ha effettuato rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 19, co. 3 TUE e dell'art. 267 TFUE alla ### di Giustizia dell'### in merito alle cd. “supplenze temporanee o brevi e saltuarie”, ritenendo - differentemente da quanto sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità a sostegno dell'irriconoscibilità del beneficio chiesto in favore dei docenti supplenti ex art.  4, co. 3, L. 124/1999 -: - Che il fatto che la ### docente venga associata, sempre dalla norma, ad «iniziative coerenti» con il ### dell'### (c.d. ###, ovverosia agli strumenti programmatici Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 22/01/2026 destinati alla fissazione e valutazione delle priorità strategiche del sistema di istruzione (art. 1, co. 14, L.  107/2015; art. 3 d.p.r. 275/1999; art. 2, co. 3, d.p.r. 80/2013) ed alla connessione integrata tra operato dei docenti e finalità educative; - Che la connessione con la didattica annua si coordina pianamente con i tempi della programmazione didattico educativa cui il singolo docente è tenuto (art. 128 d. lgs. 297/194; art. 16 d.p.r. 275/1999), sulla scorta degli indirizzi del Collegio dei ### ad individuare “annualmente” (art.  7, co. 9 e 10, d. lgs. 297/1994), anche in ragione dell'organizzazione degli assetti degli orari di lavoro (art. 29, co. 1 e co. 3, lett. A, del ### 29.11.2007) ed in riferimento alle classi affidate; “non sembrano rilevare direttamente sulle condizioni di impiego del docente (cfr. ordinanza ### 18 maggio 2022), riguardando in generale la pianificazione delle attività formative”. 
Il remittente ha sottolineato che “in effetti, tutti i supplenti sono soggetti agli stessi doveri rispetto agli studenti e agli stessi obblighi formativi dei docenti a tempo indeterminato. E questo indipendentemente dal tipo di supplenza ad essi conferito. 
Tutte le tipologie di supplenti vengono assunte mediante chiamate dalle graduatorie secondo le modalità di cui all'art. 4 l. 124/99. 
Ulteriormente, si deve rappresentare che la c.d. carta docente, oggetto di giudizio, non prevede alcuna connessione tra la spesa effettuata (che può riguardare anche ingressi a rappresentazioni teatrali e cinematografiche) e la materia di insegnamento del docente. 
Essa è definita come sostegno alla formazione continua e alla valorizzazione delle competenze professionali; tuttavia, non vi è nessun obbligo di spesa. Il docente è infatti libero di spendere o meno tali somme. 
Né tantomeno viene valutata specificamente l'efficacia della misura rispetto al singolo docente. 
Le stesse somme non devono necessariamente essere spese nel corso dell'anno scolastico di attribuzione. 
In sostanza, il nesso con il sostegno alla didattica annuale appare eventuale e rimesso alla stessa volontà del docente, il che - per questo giudice - non rende fondata la correlazione con la didattica annuale che quindi non appare, sempre per questo giudice, sostanziarsi in una ragione obiettiva ex clausola 4 dir.  99/70”. 
Con la sentenza C-268/24 - ### depositata il 3 luglio 2025, la ### di ### ha accolto il ricorso, stabilendo che escludere automaticamente i docenti con supplenze brevi dall'accesso alla ### del ### viola il diritto comunitario: la normativa italiana, che riservava il beneficio ai soli docenti di ruolo o ai supplenti annuali, è stata giudicata discriminatoria, in quanto in contrasto con la clausola 4 dell'accordo quadro #### e ### sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE, la quale - nelle argomentazioni della ### - non giustifica un trattamento differenziato Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 22/01/2026 tra docenti a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato, includendo anche chi ha contratti brevi, in quanto la brevità del contratto non può giustificare un trattamento differenziato. Anche i supplenti a termine, infatti, svolgono funzioni identiche a quelle dei colleghi di ruolo e partecipano alle stesse attività didattiche e formative: “###à educativa - si legge nella sentenza - non dipende dalla durata del rapporto di lavoro, ma dalla natura delle mansioni effettive”. I docenti con supplenze temporanee svolgono funzioni comparabili a quelle dei colleghi di ruolo e non può essere considerata giustificazione valida il fatto che non partecipino ad alcune attività collegiali o che i loro contratti non coprano l'intero anno scolastico. 
Inoltre, la ### ha respinto l'argomentazione del ### italiano secondo cui l'esclusione sarebbe giustificata da esigenze di bilancio, ritenendo che queste non possano costituire una ragione oggettiva sufficiente a determinare una disparità di trattamento.  ### nella sua pronuncia, ha chiarito che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che “osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata”. 
I giudici nazionali, quindi, sono ora chiamati a disapplicare norme restrittive, a meno che non siano provate ragioni oggettive, che però non possono fondarsi solo sulla temporaneità del contratto. 
Il caso di specie I principii di diritto declamati al paragrafo precedente devono trovare applicazione anche nel caso di specie, posto che non si ravvisa alcuna ragione oggettiva atta a giustificare un differente trattamento dell'odierna parte ricorrente rispetto ai docenti di ruolo, né il Ministero ha svolto sul punto alcuna contestazione, nemmeno generica, o ha asseverato che la qualità del servizio reso fosse differente da quella degli altri docenti di ruolo. 
Ebbene la ricorrente ha provato di essere inserito all'attualità nel sistema scolastico; ha altresì provato di aver stipulato contratti a tempo determinato per gli anni scolastici 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022 e di aver interrotto tempestivamente la prescrizione (### diffida comunicata in data ###) in relazione agli anni2020/2021 - 2021/2022 Ne consegue che risulta estinto, per intervenuta prescrizione, il credito relativo agli anni scolastici scolastico 2018/2019 e 2019/2020 Pertanto applicando i principi di diritto sopra riportati il ricorso deve essere accolto, nei limiti sopra indicati, con condanna del Ministero dell'### e del ### all'assegnazione in favore di parte ricorrente della carta docente per gli anni scolastici innanzi indicati con conseguente emissione in suo favore del relativo buono elettronico, di importo di € 500,00 per ciascuno anno scolastico, da utilizzare, Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 22/01/2026 al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al ### 28.11.2016. 
Per ciascun importo spettano gli interessi dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione ma non anche la rivalutazione monetaria in quanto in base al combinato disposto dell'art. 16 co. 6 l.  412/1991 e dell'art. 22 co. 36 l. 724/1994, come risultante dalla sentenza della ### n. 459/2000, nell'ambito del pubblico impiego, l'importo dovuto a titolo di interessi, stante il divieto di cumulo, è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal creditore per la diminuzione del valore del suo credito. Nel caso in esame parte ricorrente non ha né allegato né provato di aver subìto un maggior danno per la diminuzione del valore del suo credito. 
Le spese di lite Le spese di lite sono compensate nella misura della metà tenuto conto del recentissimo orientamento della ### e della ### di ### e della reciproca soccombenza ; la restante metà segue la soccombenza e si liquida come da dispositivo - tenuto conto della serialità della controversia - con distrazione.  P.Q.M ### di ### in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: 1) accoglie il ricorso, per quanto di ragione, e per l'effetto condanna il Ministero dell'### e del ### all'assegnazione in favore di parte ricorrente della “### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 con conseguente emissione in suo favore dei relativi buoni elettronici, di importo di € 500,00 per ognuno di tali anni scolastici, ciascuno dei quali da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al ### 28.11.2016, oltre interessi legali dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione 2) rigetta nel resto il ricorso 3) condanna il Ministero resistente al pagamento di metà delle spese di lite, detta metà che liquida in euro 500,00 oltre iva cpa e spese generali come per legge con distrazione in favore dell'avv. ### compensando la restante metà delle spese di lite ### deciso in ### data di deposito del provvedimento Il Giudice del lavoro Dott.ssa ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 22/01/2026

causa n. 1137/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Roberta Gambardella

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Tribunale di Roma, Sentenza n. 1416/2026 del 29-01-2026

... trova un limite nell'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento). In applicazione del richiamato principio sarebbe stato onere della ### dimostrare di aver correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni sì da paralizzare efficacemente le pretese in questa sede ###è stata pienamente raggiunta. Sul punto si evidenzia che l'attrice ha offerto diversi principi di prova della bontà delle proprie contestazioni, con riferimento, in particolare, all'esecuzione delle obbligazioni principali, ovvero quelle la cui corretta esecuzione avrebbe consentito il conseguimento degli interessi e delle utilità fisiologicamente attesi dalle parti dal contratto in discorso. Di contro, parte convenuta non ha fornito prove sufficienti a superare gli elementi ex adverso allegati. Valgano al riguardo le seguenti considerazioni. È risultato provato che il montato del film pacificamente consegnato a parte attrice in data ### (doc.7 all. citazione, depositato su pen drive il ###, doc. 3 comp. cost. ###, visionato dal giudice, (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE OTTAVA CIVILE In composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, Dr. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. ###/2021 del R.G., pendente tra ### S.R.L. (P.IVA:###) in persona del legale rapp.te p.t., con l'Avv. ### SGRÓ, indirizzo telematico: #### - ### E ### S.R.L. (C.F. ###) in persona del legale rapp.te p.t., con l'Avv. ### indirizzo telematico: #### - ### NONCHÉ ### (C.F. ###) e ### (C.F. ###), con l'Avv. ### indirizzo telematico: ####: Altri contratti tipici - ### cinematografica.  ### parte attrice: “### l'###mo Tribunale Civile di ### adito, ogni istanza ed eccezione contraria e reietta: 1. ###: dichiarare l'inadempimento della ### S.r.l.  e, per l'effetto, dichiarare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 ss. c.c. e condannare la ### S.r.l. alla restituzione della somma versata dell'importo di € 688.200,00 (seicentottantomiladuecento/00) oltre interessi di legge a decorrere dalla domanda; 2. ###, condannare la ### S.r.l. al risarcimento del danno patrimoniale di € 600.000,00 (seicentomila/00) o nella maggiore o minore misura che il Giudice riterrà opportuna; 3. ###, condannare in solido la ### e il ### nella loro qualità di garanti della ### S.r.l., alla restituzione di € 420.000,00 oltre IVA corrisposti alla ### di ### di ### S.p.A. e, in ogni caso, al risarcimento del danno per € 600.000,00 o nella maggiore o minore misura che il Giudice riterrà opportuna; 4. ### - stante l'integrazione documentale disposta dal giudice a seguito della scadenza dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., dalla quale è emerso per la prima volta un ulteriore inadempimento da parte della convenuta ### derivante dalla commercializzazione dei diritti del ### da parte della ### - accertare la violazione degli artt. 7 e 8 del contratto e condannare la ### al pagamento in favore della ### della percentuale pari al 21% degli incassi del ### a qualunque titolo e con qualunque mezzo ottenuti, ivi compresi eventuali premi o contributi governativi.  ###, con vittoria di spese ed onorari.” Per parte convenuta ### s.r.l.: “### l'###mo Tribunale di ### adìto, in via preliminare istruttoria - rimettere la causa sul ruolo per l'ammissione di tutti i mezzi di prova articolati (prova orale diretta e contraria) nella memoria istruttoria e nella memoria di replica istruttoria - da intendersi qui integralmente trascritti - ribadendo che non intende opporsi all'ammissione delle prove testimoniali articolate ex adverso nella memoria istruttoria di cui all'art. 183 II termine cod. proc. civ. del 20.6.2022 (n. 17 capitoli di prova); ribadisce ancora la totale incapacità a testimoniare della ###ra ###ù (essendo il legale rappresentante della ### come risulta dalla procura rilasciata per il presente giudizio e dalla visura camerale in atti), nonché della ###ra ### che risulta essere socia unica; con riferimento agli ulteriori capitoli di prova articolati dalla controparte nella memoria di replica istruttoria, si rileva che trattasi di capitoli di prova articolati in modo inammissibile; in particolare, il cap. 1 risulta formulato in modo negativo; sussiste, inoltre, l'inammissibilità dell'indicazione come teste del ### pro tempore dell'### della ### di ### di ### S.p.A. - ### nonché del ### pro tempore della ### di ### di ### S.p.A. poiché, come la stessa controparte ha ben evidenziato, “un'imperfetta o incompleta designazione degli elementi identificativi (nome, cognome, ecc.) è idonea ad arrecare un vulnus alla difesa ed al contraddittorio”(cfr. pag. 3 della memoria avversaria ex art. 183 III termine cod. proc. civ.); reitera, infine, la propria opposizione alla richiesta avversaria di ammissione di C.T.U.  perché oggettivamente esplorativa e si oppone alla richiesta di esibizione della contabilità relativa alla produzione del ### sempre un perché e alla sua distribuzione, perché tardivamente formulate; in via subordinata, nel merito - accertato e dichiarato il puntuale adempimento delle obbligazioni facenti capo alla Esponente in virtù del contratto di coproduzione intercorso tra le ### in causa; - rigettare la domanda avversaria di risoluzione del contratto e di condanna alla restituzione della somma di € 600.000,00 formulata da parte attrice perché infondata in fatto e in diritto; - conseguentemente rigettare anche la connessa richiesta di condanna al risarcimento dei danni perché infondata in fatto e in diritto; in via riconvenzionale, - accertare e dichiarare che la ### s.r.l. ha riconosciuto il debito relativo al pagamento della penale e degli accessori con dichiarazione del 23.1.2014, e, per l'effetto, condannarla al pagamento della somma di € 29.040,00 oltre interessi maturati dal 23.1.2014 ovvero dalla data della domanda. 
Con condanna alla refusione delle spese di lite da liquidarsi in favore dell'Avv. ### il quale si dichiara procuratore antistatario.” Per parti convenute ### e ### “### l'###mo Tribunale di ### adìto, - accertata e dichiarata l'inoperatività della garanzia prestata dai ###ri ### e ### nei confronti della ### s.r.l.; - respingere la domanda formulata in via subordinata da parte attrice perché infondata in fatto e in diritto; - in ogni caso, respingere la domanda di risarcimento dei danni formulata nei confronti degli odierni convenuti perché totalmente infondata e non provata. 
Con severa condanna alla refusione delle spese di lite da liquidarsi in favore dell'Avv.  ### il quale si dichiara procuratore antistatario.” MOTIVI DELLA DECISIONE La controversia in decisione ha ad oggetto, in via principale, l'inadempimento al contratto di coproduzione cinematografica stipulato in data ### tra la ### s.r.l. (in seguito per brevità solo ### e la ### s.r.l. (in avanti anche solo ### (doc. 1 citazione). 
In forza di detta associazione alla produzione, l'odierna attrice, a fronte della partecipazione ai costi di produzione del film lungometraggio, frutto della collaborazione tra operatori italocinesi, dal titolo provvisorio “C'è sempre un perché”, per la regia di ### già oggetto di un contratto di coproduzione tra la ### e la società ### & ### LTD nella misura di € 600.000,00, avrebbe maturato il riconoscimento ab origine nella percentuale del 21% a valere sulla quota produttore in titolarità della società convenuta, di tutti i diritti dominicali, di utilizzazione economica e relativi proventi derivanti dallo sfruttamento del prodotto cinematografico sul mercato, in ### e nel resto del mondo (ad esclusione della ###), come sinteticamente chiarito alle pagg. 13 e 14 del testo dell'accordo.  ### ha dedotto e provato di aver regolarmente adempiuto alle obbligazioni nascenti a proprio carico dal contratto di che trattasi lamentando, invece, la mancata e/o inesatta esecuzione di diverse obbligazioni assunte dalla convenuta ### Le doglianze formulate sono relative alla consegna di un montato del film di scarsa qualità ed inutilizzabile a fini commerciali (nei confronti di potenziali investitori e distributori), alla scarsa collaborazione nel fornire la documentazione necessaria per il conseguimento dei benefici fiscali previsti dalla normativa di settore (tax credit), alla violazione dell'obbligo di inserire il logo dell'attrice in tutto il materiale pubblicitario e promozionale, alla violazione, in generale, del principio di buona fede e correttezza nell'esecuzione dell'accordo ex art.  1375 c.c. e, soprattutto, alla mancata consegna della copia ultimata del film completo, nella sua versione definitiva, indispensabile per consentirne lo sfruttamento economico tramite la stipula di contratti di distribuzione. 
Domanda di risoluzione per inadempimento. 
Alla luce della valutazione delle allegazioni delle parti e del materiale istruttorio acquisito al processo, ritiene questo giudice che la domanda principale spiegata dall'attrice sia fondata, stante la sussistenza di un'ipotesi di inadempimento contrattuale di non scarsa importanza in capo alla ### tale da giustificare la pronunzia di risoluzione ex artt. 1453 e 1455 cc. 
Si osserva che costituisce principio consolidato della giurisprudenza di legittimità, in coerenza con la previsione normativa di cui all'art. 1218 c.c., che “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (Cass. Sez. U, Sent. n. 13533 del 30/10/2001; conformi sez. 1, n. 15677 del 3/07/2009 e n. 15659 del 15/07/2011; sez. 2, n. 9351 del 19/04/2007 e n. 26953 del 11/11/2008; sez. 3, n. 8615 del 12/04/2006, n. 3373 del 12/02/2010 e n. 826 del 20/01/2015). 
Tale principio si fonda, peraltro, anche sulla considerazione per cui non può pretendersi da una parte la prova di un fatto negativo, quale, appunto, l'inadempimento della controparte, oltre che sul criterio della vicinanza della prova (tanto è vero, che la stessa sentenza delle ### sopra citata, ha chiarito che il principio stabilito trova un limite nell'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento). 
In applicazione del richiamato principio sarebbe stato onere della ### dimostrare di aver correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni sì da paralizzare efficacemente le pretese in questa sede ###è stata pienamente raggiunta. 
Sul punto si evidenzia che l'attrice ha offerto diversi principi di prova della bontà delle proprie contestazioni, con riferimento, in particolare, all'esecuzione delle obbligazioni principali, ovvero quelle la cui corretta esecuzione avrebbe consentito il conseguimento degli interessi e delle utilità fisiologicamente attesi dalle parti dal contratto in discorso. Di contro, parte convenuta non ha fornito prove sufficienti a superare gli elementi ex adverso allegati. 
Valgano al riguardo le seguenti considerazioni. 
È risultato provato che il montato del film pacificamente consegnato a parte attrice in data ### (doc.7 all. citazione, depositato su pen drive il ###, doc. 3 comp. cost.  ###, visionato dal giudice, sia in effetti un prodotto oggettivamente incompleto. 
Il giudice ha potuto riscontrare, de visu, oltreché la sussistenza di tutte le carenze evidenziate dall'attrice (pag. 4 citazione), tra cui l'inversione tra la prima e seconda parte della trama, i difetti di audio e di doppiaggio, la presenza di parti a cartone animato con scritte in cinese non tradotte ecc., anche la totale mancanza delle scene ambientate e girate in ### (presenti, invece, nella versione depositata dalla convenuta in data ###), la presenza di cartelli neri di divisione tra le parti prima e seconda del film, la mancanza della scena finale, la mancanza dei titoli di testa e di coda. Tali evidenze, oltre a confermare l'inutilizzabilità a fini commerciali del prodotto, contribuiscono ad avvalorare, unitamente ai rilievi di cui infra, il fatto che il film sia stato oggetto, nel tempo, di lavorazioni ed aggiustamenti ulteriori, all'esito dei quali si sono succedute versioni diverse fino ad arrivare a quella conclusiva, che non poteva indubitabilmente essere quella risalente al febbraio 2013. 
Rilevano, del resto, anche alcune risultanze documentali, di provenienza, invero, della stessa parte convenuta. Quest'ultima, infatti, nell'aggiornare l'attrice, tramite proprio personale, sugli sviluppi della lavorazione indicava come presumibile data di completamento della versione definitiva del film la prima settimana di luglio -2013 ndr(doc.7 comp. cost. ### mail ####. 
Inoltre, sempre l'incaricata della ### con mail del 07.10.2013, annunciava l'arrivo in ### del coproduttore cinese che avrebbe sottoposto “un montaggio elaborato in ### sulla base del montaggio da noi elaborato” (doc. 17 comp. cost. ### e di cui avrebbe organizzato la visione congiunta. 
Tali riscontri contribuiscono a smentire con sufficiente grado di certezza l'affermazione che la versione completa e finale del film sia stata consegnata all'attrice sin dal 20.02.2013 (pag.  7 comp. cost. ###. 
Non può condividersi il rilievo di parte convenuta in base al quale detta circostanza dovrebbe ritenersi provata ex art. 115 c.p.c., in quanto non tempestivamente contestata dall'attrice nella prima difesa utile, e, cioè, nelle note a trattazione scritta per l'udienza del 15.10.2021 (prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. pag. 2 ###, in quanto la contestazione de qua è stata sollevata sin dall'atto introduttivo del giudizio, costituendo, anzi, una delle allegazioni principali poste a fondamento della domanda. 
Si ritiene, altresì, rilevante il fatto che l'inadempimento in scrutinio veniva immediatamente contestato. Si intende riferirsi al contenuto delle diffide a firma dell'avv. ### risalenti appunto al novembre e dicembre 2013 (docc. 23 e 24 all. seconda memoria ex art.  183 comma 6 c.p.c. attrice), allorquando, all'approssimarsi della scadenza dell'assegno emesso a copertura della fattura n. 18/2012, prevista quale tranche finale di corresponsione del contributo alla produzione (rata consegna materiali), nell'ambito degli accordi raggiunti tra le parti (emissione anticipata fatture 17 e 18 del 2012, cessione del credito alla ### ed emissione assegni a copertura del credito ceduto - docc. 4-5-6 citazione), l'attrice si doleva, appunto, dell'inadempimento dell'obbligazione ed invitava la ### a non negoziare il relativo titolo di pagamento, in quanto il credito ad esso sotteso era contestato. 
Contestualmente invocava la garanzia prestata da tutti gli odierni convenuti per il pagamento delle somme che, in caso contrario, fosse stata costretta a versare alla banca cessionaria. Pur a fronte di tali contestazioni, la convenuta trascurava di prendere precisa posizione sul punto (doc. 22 all. II memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. attrice). 
Sempre a conferma che il film fosse ancora in itinere dopo il febbraio 2013, va sottolineata la dichiarazione della ### datata 10.10.2014, anch'essa prodotta dalla convenuta, con cui detta società comunicava al competente comparto della ### una serie di lavorazioni eseguite in fase di post-produzione presso il proprio laboratorio sul film in questione, realizzando e stampando, tra l'altro, una “copia campione master digitale il 03 settembre 2014” (doc. 14 comp. cost. ###. 
Da tale considerazione non può che discendere la conseguenza che sicuramente almeno fino a tale data il film non fosse stato completato. Consegue, inoltre, che anche la presunta consegna della copia dei dvd in portineria presso la sede ###### A. 
Capponi n. 13, asseritamente lasciata a disposizione dell'attrice, a prescindere dalla prova che essa sia stata effettivamente eseguita, si paleserebbe, comunque, inidonea a dimostrare le affermazioni della ### Infatti, risalendo, per deduzione della stessa convenuta, l'episodio al giorno 11.10.2013, la copia consegnata nella circostanza non avrebbe potuto evidentemente contenere la versione definitiva dell'opera, perché all'epoca neanche realizzata (doc. 9 comp. cost. ###. 
Si osserva, ancora, che, pur essendo fondato il rilievo della ### in base al quale sia stata la stessa parte attrice ad ammettere di essere in possesso di una versione del film consegnatale in data 24 luglio 2015, di cui i potenziali distributori avevano rilevato non l'incompletezza, ma, principalmente, la necessità di apportare ulteriori modifiche (“dare più ritmo al film perché troppo lento e traduzione delle parti cinesi”), come da scambio mail ### prodotto e non specificamente contestato, tuttavia non vi sono elementi per ritenere dimostrato che essa, qualificata semplicemente come “ultima versione”, coincida con quella definitiva. Anzi, è la stessa ### ad affermare, inizialmente, nella medesima corrispondenza, di non sapere “se la versione che hai tu è l'ultima”, il che lascia intendere che sicuramente ve ne siano state diverse (doc. 24 comp.  cost. ###. 
Non giova allo scopo neanche la circostanza, pacifica, che il film sia stato presentato fuori concorso al ### di ### nel giugno 2016, così come quella della presentazione, in anteprima mondiale, già a febbraio 2015 all'### di ### agli studenti di nazionalità cinese, anch'essa dedotta, documentata (doc. 26 comp. cost. ### e non specificamente contestata. Tali emergenze al più dimostrano che il film sia stato realizzato in una (o più) versioni presentabili al pubblico, ma non sono idonee a dimostrare l'avvenuto adempimento della prestazione contrattuale nei confronti della ### risultando, invero, che entrambe le iniziative siano state intraprese senza alcun coinvolgimento della stessa, che non risulta neanche citata, al pari della stessa ### attrice del film, negli articoli di stampa dedicati agli eventi de quibus (docc. da 14 a 19 citazione). 
Questo contegno specifico, pur non rilevando strettamente sotto il profilo dell'inadempimento delle obbligazioni di cui all'art. 10 del contratto, come dedotto dalla ### in quanto non consta che sia stato diffuso materiale pubblicitario e promozionale creato dalla ### e privo del logo della ### si ritiene sia, però, significativo sotto quello della violazione dell'obbligo di lealtà e correttezza nell'esecuzione del contratto ex art. 1375 c.c., cui possono essere ricondotti anche gli obblighi informativi delle iniziative promozionali del prodotto, nell'ottica di preservare l'interesse del coproduttore a parteciparvi, anche in vista del ritorno di immagine legittimamente atteso. 
È emerso dagli atti, inoltre, che, ancora nel maggio 2016, in epoca immediatamente precedente il ### di ### la ### avesse inviato una ulteriore diffida, pervenuta alla convenuta in data ###, con cui reiterava le contestazioni ed intimava alla ### l'esecuzione degli obblighi contrattuali, pena il risarcimento dei danni (doc. 13.2 citazione). 
Anche a fronte di tale diffida non vi è prova che la ### abbia provveduto alla prestazione dovuta, né nel termine all'uopo intimato, né oltre. ### riscontro rinvenuto in atti è la comunicazione con cui il legale di parte convenuta notiziava l'attrice del fatto che il film sarebbe stato presentato, appunto, al ### di ### precisando, con successiva mail inviata al legale della stessa, che la versione presentata all'evento de quo sarebbe stata la stessa di quella in possesso della sua assistita (docc. 14 e 15 cit.). Tale copia coinciderebbe con quella conclusiva depositata anche nell'odierno giudizio. 
Orbene, escluso, per i motivi sopra spiegati, che possa trattarsi di quella del 20.02.2013, che, peraltro, dura solo 42 minuti e 9 secondi, l'affermazione dell'identità della copia versata in atti dalla convenuta con quella risalente al luglio 2015, di cui la ### ha ammesso di essere in possesso, è seriamente posta in dubbio da ulteriori riscontri istruttori. 
Invero la copia depositata il ### in seguito all'ordinanza del 15.10.2021 di autorizzazione alla produzione, oltre a risultare, in realtà, creata solo in data ### (come si evince sia dalla data di ultima modifica del file, sia dall'indicazione che compare in alto a sinistra durante la proiezione), reca al termine dei titoli di coda l'indicazione ### 2021, non riporta la regia di ### che risulta, invece, dal programma della serata del festival allegato alla mail del 14.06.2016, ed ha anche una durata diversa rispetto a quella ivi indicata (doc. 16 e 17 citazione). 
La copia visionata dal Giudice dura 1 ora 39 minuti e 17 secondi, mentre nel programma del ### la durata è indicata in 95', e indica quale regista non ### ma il cinese ### Questo rilievo, se si considerano anche le contestazioni mosse dalla ### all'operato del regista ### ed al montaggio da questi eseguito, risalenti al settembre 2014, che avrebbe incontrato l'opposizione della coproduttrice e della censura cinesi, induce a dubitare fortemente che la versione presentata al ### di ### attribuita al detto regista, possa essere quella conclusiva. 
Pertanto, considerando che la copia definitiva, nella prospettazione attorea, deve identificarsi in quella risalente al 17.09.2021, quindi a data successiva all'introduzione del presente giudizio, essa non può valere ai fini invocati dalla convenuta, sulla scorta del dirimente principio per cui dalla data della domanda di risoluzione l'inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione, come stabilito dall'art. 1453, ultimo comma, Non va sottaciuto, per completezza, che anche la versione dell'opera prodotta in dvd in data ###, distribuita dalla ### e proiettata al cinema ### di ### tra giugno e luglio 2022 -depositata su autorizzazione del giudice dopo la scadenza dei termini istruttori ex art.183 co.6 c.p.c.- è risultata alla visione anche diversa da quella di cui al primo dvd prodotto. Tra le differenze principali riscontrate, significativo appare il fatto che nella versione de qua le parti del film in cui il profilo dei protagonisti è rappresentato sotto forma di cartone animato, appaiono sottotitolate con la traduzione in italiano, il che dimostra che, anche dopo il 2021, il film sia stato oggetto di ulteriori rivisitazioni, e che esse non siano state rese note e/o messe a disposizione della ### se non nel corso del giudizio. 
Concludendo, in considerazione di queste discrepanze ed in difetto di elementi certi cui ricondurre la prova del corretto adempimento della ### la prestazione in esame deve ritenersi ineseguita. 
Accertato, dunque, l'inadempimento della convenuta, l'importanza dello stesso va valutata in rapporto al complesso delle pattuizioni e dell'operazione economica posta in essere, nonché all'interesse che intendeva realizzare la parte non inadempiente, così da verificare in quale misura esso abbia determinato un effettivo squilibrio nel sinallagma contrattuale, che giustifichi la risoluzione richiesta. 
Sono noti il principio per cui il giudice, per valutarne la gravità, deve tener conto di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, dalle quali sia possibile desumere l'alterazione dell'equilibrio contrattuale (Cass. Sez. 3, Sent. n. 7187 del 04/03/2022), nonché quello in forza del quale “ai fini della risoluzione del contratto nel caso di parziale o inesatto adempimento della prestazione, l'indagine circa la gravità della inadempienza deve tenere conto del valore, determinabile mediante il criterio di proporzionalità, della parte dell'obbligazione non adempiuta rispetto al tutto, nonché considerare se, per effetto dell'inadempimento, si sia verificata, ai danni della controparte, una sensibile alterazione dell'equilibrio contrattuale” (Cass. Sez. 2, Sent. n. 15052 del 11/06/2018). 
Applicando entrambi i principi citati al caso sub iudice si ritiene che l'inadempimento della ### sia connotato da gravità ex art. 1455 c.c.. 
Le parti del contratto sono entrambe società operanti nel settore cinematografico, quindi, lo scopo cui sono orientate le attività intraprese non può che essere quello derivante dallo sfruttamento economico, con tutti i mezzi possibili, cinematografici, televisivi, audiovisivi e simili, dell'opera prodotta, sì da lucrare, coperti i costi e recuperati gli investimenti, dei proventi derivanti da contratti di distribuzione, vendite di diritti dominicali, contributi e premi. È alla stregua di tale finalità che va, dunque, valutato l'interesse all'operazione economica che le parti hanno inteso sottendere all'accordo di cui si controverte. 
Alla luce di ciò, l'inadempimento della ### si è rivelato tale da privare sostanzialmente l'operazione per la ### di qualsivoglia utilità ragionevolmente attesa in caso di regolare ed esatta esecuzione delle obbligazioni assunte. 
Ed invero, considerando che le parti avevano, anche temporalmente, collegato il versamento della quota di € 420.000,00, pari al 70% del contributo totale alla produzione a carico della ### all'adempimento delle prestazioni risultate inadempiute, si è, di fatto, procrastinato sine die per l'attrice ogni tentativo di realizzazione concreta dei risultati potenzialmente legati al progetto, pur avendo regolarmente adempiuto alle proprie obbligazioni sin dal 2013, circostanza provata e mai contestata.  ### tra l'altro, in quanto produttore esecutivo, si era impegnata a realizzare un film idoneo alla diffusione nazionale ed internazionale, ed a consegnarlo alla ### completo e munito del visto censura (art. 3 contratto), attività di cui, si ribadisce, non vi è traccia. 
Tale contegno complessivo della convenuta, in difetto di allegazione e prova dell'eventuale non imputabilità al debitore (“Ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive ex art. 1453 c.c., non è sufficiente un inadempimento connotato da gravità, ma occorre altresì che esso sia imputabile a dolo o a colpa del debitore, il quale, per andare esente da responsabilità, dovrà superare la presunzione di colpevolezza ex art. 1218 c.c., deducendo e provando che, nonostante l'uso della normale diligenza, non è stato in grado di eseguire tempestivamente le prestazioni per cause a lui non imputabili” Cass. Sez. 2, Ord.  27702 del 25/10/2024) ha chiaramente alterato l'equilibrio sinallagmatico del contratto in quanto la ### non ha ottenuto neanche astrattamente la possibilità di conseguire utilità in termini sia economici che di immagine, non potendo allo scopo supplire quanto depositato solo nel corso del giudizio. 
La domanda di risoluzione, pertanto, deve essere accolta e va pronunciata la risoluzione del contratto di coproduzione del 30.04.2012 intercorso tra le parti. 
Dalla dichiarata risoluzione discende l'obbligo del contraente inadempiente, di restituire all'altra parte la controprestazione eseguita e, quindi, la restituzione delle somme versate dalla ### alla ### quale contributo alla produzione del film; tale versamento, come già detto, è documentato e, comunque, non contestato, risultando che l'odierna attrice ha versato € 60.000,00, IVA inclusa, alla firma del contratto (doc. 1 citazione), € 120.000,00, IVA inclusa, nel luglio 2012, al termine delle riprese (circostanza non documentata, ma mai contestata e desumibile anche dal fatto che sono state pagate le successive tranches) e, infine, € 508.200,00, IVA incluso, a saldo delle due fatture nn. 17 e 18 del 2012 (rispettivamente, di € 217.800,00 e di € 290.400,00; docc. 2 e 6 citazione); per un totale di € 688.200,00. 
Su tale somma, che costituisce debito di valuta (in quanto ripetizione di una somma determinata e non risarcimento del danno), decorrono gli interessi, al tasso di legge ex art.  1284, comma 4, c.c., dalla data della domanda (notifica dell'atto di citazione), al saldo effettivo. 
Domanda di risarcimento del danno. 
Non può, di contro, essere accolta la domanda di risarcimento del danno, che per giurisprudenza consolidata, costituisce domanda autonoma rispetto a quella di risoluzione (Cass. Sez. 1, Sent. n. 11348 del 12/06/2020), con propri distinti presupposti ed elementi costitutivi, che, ovviamente, vanno dimostrati da chi chiede il risarcimento, che deve provare (e, prima ancora, allegare), innanzi tutto, il concreto pregiudizio subito e, in secondo luogo, il nesso di causalità tra l'inadempimento della controparte e tale pregiudizio. 
Nella fattispecie in esame le voci di danno asseritamente patite in termini di lucro cessante, sono state dedotte da parte attrice in maniera assolutamente generica, sotto forma di elencazione di categorie di pregiudizi ipoteticamente causati dall'inadempimento contrattuale della ### (pag. 12 citazione), trascurando di specificare e, tanto meno, provare gli elementi e le circostanze di cui detto danno si sarebbe in concreto composto, sia nell'an che nel quantum. Questo difetto di allegazione e prova impedisce, a monte, al Tribunale anche una liquidazione in termini equitativi. La giurisprudenza di legittimità sul punto, anche recente, è consolidata nell'affermare che “Il danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, esclusi i mancati guadagni meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte, sicché la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità), che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subito” (Cass. Sez. 3, Ord. n. 29486 del 15/11/2024 di recente confermata da Sez. 2, Ord. n. 20626 del 22/07/2025). 
Nel caso di specie non è indicato specificamente, né è provato, quali siano i presunti contributi governativi e/o i premi di qualità di cui la parte avrebbe potuto fruire se la ### avesse regolarmente adempiuto le proprie prestazioni. Non è, altresì, provato che il mancato ottenimento dei finanziamenti da parte dei terzi e la fruizione del tax credit sia eziologicamente riconducibile in via esclusiva al detto inadempimento. Infatti, da un lato, non sono state dedotte né le circostanze di presentazione della domanda all'Ente competente, né i motivi dell'eventuale diniego con riguardo al tax credit interno, e, dall'altro, la mancanza di interesse dei potenziali investitori esterni al settore cinematografico (tax credit esterno), in quanto fattore aleatorio ed imprevedibile, non può escludersi potesse verificarsi anche a fronte della proposta del film definitivo. 
Questi rilievi valgono a ritenere interrotto il nesso di causalità necessaria tra inadempimento e danno lamentato sul punto. 
Analogamente indimostrati sono i mancati incassi nelle misure convenute in contratto, derivanti dallo sfruttamento economico del film, atteso che anch'essi risultano meramente possibili, ma non certi, a maggior ragione ove si consideri che all'epoca dell'introduzione del giudizio, il film non era mai uscito nelle sale cinematografiche, né era stato distribuito sul mercato, come dedotto dalla stessa attrice (pag. 9 citazione) e confermato dalla convenuta. 
Pertanto, alcun provento distribuibile, cui parametrare eventuali danni da lucro cessante, vi è stato in concreto. 
Con specifico riferimento, poi, alla posizione dei convenuti ### e ### in proprio, nei confronti dei quali è pure stata formulata domanda di risarcimento del danno (punto 3 conclusioni atto di citazione), va, invece, dichiarato, a monte, il difetto di legittimazione passiva (ferma restando l'infondatezza nel merito della domnanda). 
Tale statuizione, relativa ad un aspetto rilevabile anche d'ufficio («La “legitimatio ad causam”, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte, mentre l'effettiva titolarità del rapporto controverso, attenendo al merito, rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio dei soggetti in lite. Ne consegue che il difetto di “legitimatio ad causam”, riguardando la regolarità del contraddittorio, costituisce un “error in procedendo” ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo» - Sez. 1, Sent. n. 7776 del 27/03/2017), si fonda sull'evidenza che il rapporto contrattuale di cui si controverte e da cui deriverebbe la pretesa risarcitoria azionata è intercorso unicamente tra la ### e la ### che, in quanto società di capitali costituita come s.r.l., è ovviamente dotata di personalità giuridica, distinta dalle persone dei soci, e di autonomia patrimoniale perfetta. Rispetto al medesimo accordo, i convenuti ### e ### sono terzi e, non avendo assunto alcuna obbligazione a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni insorte in capo alla società, benché amministrata dal primo, non hanno alcun titolo per essere chiamati a rispondere degli eventuali danni conseguenti all'inadempimento della parte tenuta (che, lo si ribadisce, è comunque infondata nel merito), non essendo stata dedotta alcuna specifica condotta illecita posta in essere dalle due parti personalmente, idonea a far insorgere una loro responsabilità. 
Pertanto, la domanda risarcitoria nei loro confronti è inammissibile. 
Domande subordinate.  ### della domanda formulata in via principale assorbe la domanda subordinata relativamente alla attivazione della garanzia di cui alla scrittura privata del 12.09.2012 nei confronti dei convenuti ### e ### che, pertanto non deve essere esaminata. 
Così come la domanda -peraltro formulata per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni, al punto 4 delle note di trattazione scritta depositate il ###- con la quale la ### chiede che, alla luce della documentazione prodotta successivamente dalla ### ed attestante la avvenuta distribuzione del film per cui è causa, la convenuta sia condannata al versamento in proprio favore della quota pari al 21% sugli incassi del film. 
Invero, anche tale domanda -a prescindere da ogni considerazione in ordine alla sua ammissibilità processualeè stata formulata soltanto in via subordinata rispetto a quella principale di risoluzione; peraltro, proprio l'accoglimento di tale domanda, con la declaratoria di scioglimento del vincolo contrattuale, rende impossibile pronunciarsi su questa ulteriore richiesta, con la quale, di fatto, si chiede di dare esecuzione al contratto ed adempiere ad una delle prestazioni pattuite (artt. 7 ed 8 del contratto inter partes), richiesta che, però è incompatibile con la domanda di risoluzione, ai sensi dell'art. 1453, comma 2 (secondo cui «La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l'adempimento; ma non può più chiedersi l'adempimento quando è stata domandata la risoluzione»). 
Sulla domanda riconvenzionale. 
La domanda riconvenzionale spiegata dalla ### ha ad oggetto la richiesta di pagamento della somma di € 29.040,00 a titolo di importo dovuto per le sanzioni da ritardato pagamento dell'assegno datato 15.11.2013 (10% dell'importo facciale dell'assegno ex art. 3 L.386/90). 
Tale somma, nella prospettazione della convenuta, sarebbe oggetto di riconoscimento del debito da parte della ### sulla scorta della dichiarazione del 23.01.2014 della legale rapp.te della società, ### non disconosciuta, che, ammettendo che la dichiarazione del legale rapp.te della ### resa al ### ed attestante la ricezione delle somme de quibus, era stata resa unicamente per evitare il protesto e l'iscrizione alla ### riconoscerebbe il debito societario al dedotto titolo (doc. 31 comp. cost. ###. 
La domanda è infondata e va rigettata. 
Si osserva, innanzitutto, che la dichiarazione in esame riconosce unicamente il fatto che la somma che ne è oggetto non sia stata realmente corrisposta dalla ### ma non integra affatto un riconoscimento del credito, anzi contiene testuale inciso con cui esso viene esplicitamente indicato come contestato. 
Orbene, attesa la suddetta contestazione e l'accertato inadempimento contrattuale della ### che fonda l'odierna pronunzia di risoluzione del contratto con effetto ex tunc, l'importo di cui all'assegno di € 290.040,00 emesso a copertura della fattura n.18/2012 per la quarta ed ultima rata “consegna materiali” risulta ab origine non dovuto, e, conseguentemente, non sono dovute neanche le somme pretese a titolo sanzionatorio dalla convenuta sul punto soccombente. 
Spese di lite. 
Le spese seguono la soccombenza e tenendo conto dell'accoglimento solo parziale della domanda attorea e, d'altra parte, del rigetto della domanda riconvenzionale, si ritiene congruo compensarle nella misura di 1/3 nei rapporti tra la ### s.r.l. e la ### s.r.l., ponendole a carico di quest'ultima nella misura dei restanti 2/3, che si liquidano, in base ai parametri di cui al D.M. n. 147 del 13/08/2022 - applicabile ratione temporis in base all'art. 6 del medesimo decreto essendosi l'attività difensiva esaurita in data successiva alla loro entrata in vigore (23 ottobre 2022) tenuto conto del valore della causa, della sua natura, tipologia e durata, della complessità dell'attività svolta - in complessivi € 19.462,00 a favore della ### s.r.l. (di cui € 3.071,00 per la fase di studio, € 2.026,00 per quella introduttiva, € 9.023,00 per la fase istruttoria ed € 5.342,00 per la decisionale), oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge. 
Vista la declaratoria di inammissibilità della domanda di risarcimento danni avanzata nei confronti dei convenuti ### e ### e l'assorbimento della domanda formulata in via subordinata personalmente nei loro confronti, si ritiene congruo compensare le spese di lite tra la ### ed i medesimi convenuti nella misura di 1/2, ponendole per la restante metà a carico della ### S.r.l. e liquidate in base ai parametri sopra richiamati in complessivi € 14.596,50 di cui € 2.303,50 per la fase di studio, € 1.519,50 per quella introduttiva, € 6.767,00 per quella istruttoria ed €4.006,50 per la decisionale, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione ex art.93 c.p.c. a favore dell'Avv. ### dichiaratosi antistatario.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### definitivamente pronunciando in primo grado nella controversia R.G.  n.###/2021, ogni avversa domanda o eccezione rigettata e/o assorbita, così provvede: 1. in accoglimento parziale della domanda principale formulata dalla ### s.r.l.  in persona del legale rapp.te p.t. dichiara risolto il contratto di coproduzione cinematografica stipulato tra le ### in data ### per grave inadempimento della convenuta ### s.r.l. ex art. 1453 c.c.; 2. per l'effetto, condanna la ### s.r.l. in persona del legale rapp.te p.t. alla restituzione della somma di € 688.200,00 versata dalla ### s.r.l. alla ### s.r.l. in esecuzione del contratto risolto, oltre interessi ex art. 1284 c.c. a decorrere dalla data della domanda giudiziale; 3. rigetta la domanda di risarcimento del danno formulata dalla ### s.r.l. nei confronti della ### s.r.l.; 4. dichiara il difetto di legittimazione passiva di ### e ### rispetto alla domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale formulata nei loro confronti in proprio al punto n. 3 delle conclusioni dell'atto di citazione; 5. dichiara assorbite le ulteriori domande formulate in via subordinata dall'attrice al punto n. 3 delle conclusioni dell'atto di citazione ed al punto n. 4 delle note per l'udienza di precisazione delle conclusioni depositate il ###; 6. rigetta la domanda riconvenzionale formulata dalla ### s.r.l.  nei confronti della ### s.r.l.; 7. condanna la ### s.r.l. alla rifusione in favore della ### s.r.l. dei 2/3 delle spese di lite che, già compensate nella misura di 1/3, si liquidano in complessivi € 19.462,00, oltre accessori di legge; 8. condanna la ### S.r.l. alla rifusione in favore di ### e ### della metà delle spese di lite, che già compensate nella misura della metà, si liquidano in complessivi € 14.596,50 oltre accessori come per legge con distrazione ex art.  93 c.p.c. a favore del procuratore costituito Avv. ### dichiaratosi antistatario. 
Così deciso in ### in data ###.   Il Giudice Dr. ### ________________________ La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del ### all'### per il Processo dott.ssa ### 

causa n. 39091/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Coderoni Mario

M

Tribunale di Parma, Sentenza n. 96/2026 del 28-01-2026

... pluralità dei soggetti debitori ed è la regola in caso di obbligazioni con prestazione divisibile (arg. ex artt. 1292, 1294, 1314 c.c.). “Quando un medesimo danno è provocato da più soggetti, per l'inadempimento di contratti diversi, intercorsi rispettivamente tra ciascuno di essi e il danneggiato, tali soggetti debbono essere considerati corresponsabili in solido, non tanto sulla base dell'estensione alla responsabilità contrattuale dell'art. 2055 c.c., dettato per la responsabilità extracontrattuale, quanto perché, sia in tema di responsabilità contrattuale che di responsabilità extracontrattuale, se un unico evento dannoso è imputabile a più persone, al fine di ritenere la responsabilità di tutte nell'obbligo risarcitorio è sufficiente, in base ai principi che regolano il nesso di causalità ed il concorso di più cause efficienti nella produzione dell'evento (dei quali, del resto, l'art. 2055 costituisce un'esplicitazione), che le azioni od omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrlo”. (Cass. 24405/2021). ### del danno è documentato e incontroverso, pari a 310.000,00 ### risultante da verbale di sopralluogo siglato dai periti assicurativi (doc. 20) e (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA ### Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 2308/2022 R.G.  promossa da ### con il patrocinio dell'Avv. ### come da mandato in atti, ### contro ### S.P.A., in persona dei procuratori speciali ### e ### con il patrocinio dell'Avv. ### come da mandato in atti, ### S.P.A., in persona del procuratore speciale ### con il patrocinio dell'Avv. ### come da mandato in atti, ### S.R.L., in persona del legale rappresentante ### con il patrocinio dell'Avv. ### come da mandato in atti, ### S.A., in persona del procuratore speciale ### con il patrocinio degli Avv.ti ### e ### come da mandato in atti, ### S.P.A., in persona del procuratore speciale ### con il patrocinio degli Avv.ti ### e ### come da mandato in atti, ### OGGETTO: “### contro i danni”. 
Conclusioni per ### “### l'###mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria, anche in via incidentale, del caso e di legge, per le ragioni e causali tutte di cui all'atto introduttivo ed alla presente memoria: In via principale accertare e dichiarare, anche ai sensi dell'art. 1893 c.c., la piena validità ed operatività delle coperture assicurative siglate dalla ricorrente con #### S.p.A. ed ### S.A. e meglio emarginate in atti, e per l'effetto condannare ### S.p.A. (codice fiscale ###) ed ### (codice fiscale ###), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, ciascuna per l'intero e nei limiti delle relative polizze, al risarcimento in favore della signora ### dei danni patrimoniali tutti subiti in esito all'incendio che ha interessato complesso immobiliare assicurato, danni da liquidarsi in misura di ### 310.154,00=, oltre rivalutazione monetaria dal sinistro ed oltre interessi legali dalla liquidazione (ovvero in quella diversa somma, maggiore o minore che risultasse di giustizia) così come comprensiva degli importi rispettivamente vincolati (quanto alla polizza ### in favore di ### e (quanto alla polizza ### in favore di ### da pagarsi da parte di ciascuna assicurazione direttamente in favore della singola vincolataria. In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale svolta nei confronti di ### S.p.A., accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale da inadempimento dell'intermediario assicurativo ### S.p.A. (sia con riguardo al collocamento della polizza n. ###161 e successivi rinnovi annuali, sia con riguardo al collocamento della polizza sostitutiva n. ###578) per le ragioni tutte emarginate in atti (e segnatamente per violazione della richiamata normativa comunitaria, legale e regolamentare afferente ai doveri dell'intermediario nell'esclusivo interesse del contraente e per violazione dell'ulteriore impegno negoziale assunto nel contratto di mutuo) nonché la concorrente responsabilità contrattuale dell'impresa assicuratrice ### S.p.A. (ex artt. 1175, 1176 e/o 1228 c.c. e 183 Cod.Ass.), per l'effetto, condannare le predette, in persona del legale rappresentante pro-tempore, (e se del caso solidalmente con gli altri soggetti ritenuti corresponsabili dei medesimi danni) al risarcimento dei danni patrimoniali tutti subiti e subendi dalla signora ### in conseguenza da liquidarsi nella misura complessiva di ### 310.154,00= oltre rivalutazione monetaria dal sinistro e interessi legali dalla liquidazione (ovvero in quella diversa somma, maggiore o minore che risultasse di giustizia all'esito dell'istruttoria) nonché ### a manlevare e tenere indenne la medesima dagli effetti della soccombenza nel rapporto processuale declinato in principalità nei confronti di #### Sempre in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale svolta nei confronti di #### accertare e dichiarare la solidale responsabilità contrattuale da inadempimento dell'intermediario assicurativo ### S.r.l. e di ### S.r.l. (sia quale intermediario assicurativo sia in forza di contatto sociale quale istituto di credito vincolatario), per le singole e diverse ragioni tutte di cui alla parte assertiva dell'atto introduttivo, nonché la concorrente responsabilità contrattuale dell'impresa assicuratrice #### (ex artt. 1175, 1176 e/o 1228 c.c. e 183 Cod.Ass.),e, per l'effetto, condannare le predette, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore (solidalmente, anche se del caso con gli altri soggetti ritenuti corresponsabili dei medesimi danni) al risarcimento dei danni patrimoniali tutti subiti e subendi dalla signora ### in conseguenza da liquidarsi nella misura complessiva di ### 310.154,00= oltre rivalutazione monetaria dal sinistro e interessi legali dalla liquidazione (ovvero in quella diversa somma, maggiore o minore che risultasse di giustizia all'esito dell'istruttoria), nonché ### S.r.l. e di #### S.r.l. a manlevare e tenere indenne la medesima dagli effetti della soccombenza nel rapporto processuale declinato in principalità con #### S.A.. 
In via istruttoria si reiterano tuzioristicamente e senza inversione alcuna dell'onus probandi le istanze di esibizione declinate nella seconda memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. per come di seguito ritrascritte. 
Si insta a che vengano disposti ordini di esibizione in coerenza agli obblighi di documentazione scritta dell'attività tutta precontrattuale imposti dal ### 5/2006 a carico di intermediari ed assicurazioni e, segnatamente, ### ad ### ed ### l'esibizione in giudizio delle istruzioni di dettaglio doverosamente impartite - secondo l'obbligo di cui all'art. 52, n. 1, del ### 5/2006 (doc. 39) - agli intermediari dei quali, nel caso di specie, si sono avvalse (rispettivamente ### e ### affinché, in fase precontrattuale, gli stessi acquisissero dal contraente ogni informazione utile a valutare l'adeguatezza del contratto offerto in relazione alle esigenze assicurative di quest'ultimo. A quest'ultimo riguardo, ordinarsi altresì a ### e ad ### l'esibizione in giudizio di copia integrale della convenzione scritta tra le stesse stipulata (richiamata all'art. 6 del rogito di mutuo ipotecario; doc. 7), in forza della quale è stata venduta alla signora ### la relativa polizza per cui è causa (documentazione di particolare rilievo per verificare eventuali procedure interne relativamente all'indagine da espletarsi ai fini dell' apprezzamento del rischio ed al collocamento di una polizza adeguata). ### agli intermediari ### e ### l'esibizione in giudizio di copia integrale ### delle informazioni scritte e documentate (a partire da questionari sulla valutazione del rischio) che hanno ritenuto di richiedere alla signora ### a norma dell'art. 52, n. 2 del ### 5/2006 ### (doc. 39) e dell'art. 183 Cod.Ass. prima di consigliare e vendere le polizze per cui è causa, al fine di correttamente apprezzarne l'adeguatezza rispetto al rischio assicurando; ### di eventuali dichiarazioni sottoscritte dalla ### a norma dell'art. 53, n. 4 del ### 5/2006 ### ed allegate alla proposta, attestanti il di lei rifiuto a fornire talune delle informazioni richieste e documentate di cui all'art.  52, n. 2; ### dell'eventuale informativa di inadeguatezza ex art. 52, n. 5 del ### 5/2006 ### firmata dalla signora ### con riguardo ai prodotti assicurativi per cui è causa. ### all'intermediario assicurativo ### nonché ad ### l'esibizione in giudizio delle richieste di estensione della durata (in coerenza alla durata della sospensione del mutuo richiesto dalla cliente) della polizza scoppio-incendio (già) “### S.p.A. n. 4200/010/153/4000457” (già collocata dalla ### alla signora ### formalizzate dal direttore (ovvero da personale) dell'### di #### all'inizio del 2018 ed il relativo riscontro fornito dalla ### di ### Con vittoria di spese a carco delle parti soccombenti e condanna (nel relativo rapporto processuale) di #### al risarcimento del danno da responsabilità processuale aggravata da liquidarsi equitativamente in coerenza alla latitudine delle spese di lite”. 
Conclusioni per ###ni S.p.A.: “In via principale, ### la domanda di garanzia assicurativa perché infondata in fatto ed in diritto e per nullità della polizza per mancanza di assicurabilità. In subordine, ### la polizza ex art.1892 c.c. per la dichiarazione inesatta e/o reticente resa dalla sig.ra ### con dolo o colpa grave. Vinte le spese”. 
Conclusioni per ### S.p.A.: “Piaccia, all'###mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione disattese: rigettarsi le domande tutte avanzate nei confronti di ### S.p.A.  perché infondate in fatto e in diritto. In ogni caso, con vittoria di spese, anche generali, e compensi oltre agli accessori di legge”.  ### per ### “### il Tribunale Ill.mo contrariis reiectis previe le più opportune declaratorie del caso di legge ### rigettare le domande svolte dall'attrice siccome inammissibili, infondate, illegittime non provate o come meglio per tutti i motivi di cui in premessa; ####: nel caso le domande svolte dall'attrice nei confronti di ### di ### S.r.l. dovessero trovare in tutto od in parte accoglimento, ed in ipotesi di condanna solidale dello stesso convenuto con tutti o solo con alcuni degli altri convenuti, stabilire e dichiarare la percentuale di responsabilità di ### di ### S.r.l., parametrandola al grado della colpa allo stesso riferibile nei rapporti interni con gli altri responsabili. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi relativi al presente giudizio ai sensi del DM.55/2014 e successive modifiche e/o integrazioni, oltre ad oneri di legge, spese generali, IVA e ###” ### per ###ni: “### il Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, previe tutte le declaratorie del caso, dichiarare, ai sensi dell'articolo 1892, terzo comma, del ### civile, l'insussistenza dell'obbligo della società assicuratrice concludente di pagare l'indennizzo reclamato dalla ricorrente, conseguentemente respingendo ogni domanda proposta nei confronti della concludente medesima, siccome infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata. Con vittoria delle spese di lite”.  ### per ### “Nel merito. In via principale: ### le domande così e come formulate nei confronti di ### perché improcedibili, inammissibili, irricevibili, improponibili, non provate, infondate in fatto ed in diritto per le ragioni dedotte in atti o comunque come meglio ritenuto ed in ogni miglior modo. In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere individuata una qualche responsabilità della esponente, accertata e dichiarata, per le causali di cui in premessa, la incidenza della condotta colposa della parte ricorrente ex art. 1227 cc, escludere il risarcimento del danno ovvero diminuirlo nella misura che sarà ritenuta di legge alla luce dell'istruttoria svolta. In via istruttoria Si chiede, senza assumere oneri di prova che non competono, l'ammissione dei capitoli nn. 1 e 2 dedotti a prova contraria diretta con la memoria ex art. 183 cpc n. 3. In ogni caso: col favore delle spese tutte del giudizio accessori di legge compresi (### CPA e 15% forfettario) a carico di chi e come per legge”. 
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La presente controversia ha origine da due distinti contratti di mutuo fondiario stipulati da ### prima con ### dell'### Coop. a r.l. (ora ### S.p.A.) in data ### per l'importo di euro 170.000,00 (doc. 7 fasc. attrice) e poi con ### S.p.A. (ora ### S.p.A.) in data ### per l'importo di euro 200.000,00 (doc. 9 fasc. attrice). 
A garanzia delle somme mutuate sono state iscritte ipoteche (di primo e secondo livello) sul complesso immobiliare di proprietà di ### sito nel Comune di ##### per ### 4, costituito da un fabbricato di civile abitazione, indipendente e disposto su due piani. 
Ad ulteriore garanzia venivano stipulati due distinti contratti di assicurazione: - Per il credito di ### S.p.A.: polizza incendio con il gruppo ### avente ad oggetto una garanzia per incendio e scoppio relativa all'immobile ipotecato, vincolata a favore della ### - Per il credito di ### S.p.A.: polizza scoppio-incendio con ### S.p.A. (ora ### S.p.A.), sempre relativa al medesimo immobile e sempre in favore della ### Al fine di dar seguito alla richiesta di parte attrice concernente la possibilità di sospensione per un anno del mutuo fondiario in essere presso ### nel 2018 il direttore della filiale di ####, ### comunicava la necessità di provvedere alla stipula di una nuova polizza sostitutiva di quella in essere con ### in quanto quest'ultima non si sarebbe potuta modificare in corso per estenderne la durata (circostanza confermata dalla mail doc. 12 fasc. attrice).  ### quindi, si rivolgeva ad un intermediario di fiducia, tale ### di ### S.r.l., e stipulava polizza con la compagnia assicurativa ### “Domus”, recedendo dal contratto di assicurazione in essere con la compagnia ### Per un tragico evento occorso a ### documentato dai rilievi dei vigili del fuoco nel verbale allegato al fascicolo al doc. 19, l'edificio oggetto di polizze veniva distrutto da un violento incendio, avvenuto il 15 gennaio 2021. In particolare, dal suddetto verbale di intervento dei ### si evince come l'evento fortuito, probabilmente avente origine a partire dalla canna fumaria e poi via via interessando tutta la struttura in legno della casa, abbia prodotto la “completa distruzione del tetto e del primo piano in legno con tutti i contenuti e della scala”. Dal verbale di sopralluogo di cui al doc. 20, redatto dopo l'apertura del sinistro da due periti delle assicurazioni e da un tecnico di fiducia di parte attrice, il danno complessivo risarcibile veniva quantificato in euro 310.000,00 (comprensivo di IVA e spese di demolizione). Di tale somma ha chiesto il ristoro l'attrice nei confronti dei convenuti, facendo valere loro differenti inadempimenti agli obblighi di legge e contrattualmente assunti. 
Le compagnie assicurative citate in giudizio, ### S.p.A. e ### di ### contestano di dover corrispondere le somme così quantificate, in quanto ritengono che l'oggetto assicurato non sia conforme a quello indicato in polizza. 
Entrambe le polizze, infatti, offrono copertura ad immobili di classe 2 e costruiti, quindi, con materiali non combustibili. 
La circostanza è ampiamente documentata per la polizza ### dal doc. 5, relativo alle condizioni generali, in cui le condizioni di assicurabilità impongono che “il fabbricato deve possedere strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura del tetto in materia incombustibile. Solai e armature del tetto possono invece essere costruiti con materiali diversi” (art. 4 pag. 6 ### I - ### dell'immobile e responsabilità civile della proprietà). La specifica sezione è stata oggetto di pattuizione scritta ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. come risulta dal doc. 6. 
Per la polizza ### la circostanza è documentata dalle condizioni di assicurazione al doc. 1 fasc. parte convenuta (### laddove, all'art. 2.4 viene disposto che “### è prestata alla condizione essenziale che: “(…) 2. Ciascun fabbricato assicurato presenti una delle caratteristiche costruttive di seguito indicate (…) ### 2 Fabbricato costruito con: strutture portanti verticali in materiali incombustibili; pareti esterne in materiali incombustibili; solai in materiali anche combustibili; strutture portanti del tetto in materiali anche combustibili; manto di copertura del tetto in materiali incombustibili o in tegole bituminose”. 
Anche in questo specifico caso, parte attrice ha approvato tutte le condizioni di polizza così come risulta dal doc. 15. 
Così ricostruiti i fatti di causa pare indubbio che nessuna responsabilità possa essere ascritta alle compagnie assicurative. 
A lungo le parti hanno discusso sull'applicabilità degli artt. 1892 e 1893 c.c. relativi alle dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente con o senza dolo o colpa grave. Sul punto si può rilevare come l'art. 1892 c.c. altro non sia che un'applicazione specifica della disciplina del dolo quale vizio di annullamento del contratto mentre l'art. 1893 c.c. tipizza un'ipotesi specifica di recesso dell'assicuratore.  ###. 1892 c.c. rinvia alle categorie del dolo generico e del dolo c.d. incidente (artt. 1439 e 1440 c.c.) che determinano, rispettivamente, l'annullamento del contratto o la responsabilità precontrattuale del contraente in dolo per contratto valido ma svantaggioso ed estendono tali regole anche alla colpa grave e alle condotte omissive, quali le reticenze. ###. 1892 c.c. offre quindi all'assicuratore la possibilità di agire in giudizio per l'annullamento del contratto quando le dichiarazioni o le reticenze siano avvenute con dolo o colpa grave mentre l'art. 1893 consente all'assicuratore di recedere dal contratto se tali dichiarazioni inesatte o tali reticenze siano avvenute senza dolo o colpa grave. 
Tali regole sono quindi poste a tutela dell'assicuratore e non dell'assicurato. 
In chiave puramente logica, le dichiarazioni inesatte o le reticenze cui il codice fa riferimento non possono essere relative ad un rischio completamente escluso dal contratto, ma devono necessariamente riferirsi ad un rischio comunque coperto dal contratto (anche se in modo “distorto”). 
La disciplina delle dichiarazioni inesatte non può applicarsi in caso di esclusione oggettiva del rischio perché l'esistenza di dichiarazioni inesatte o reticenze presuppone anche la sussistenza di un rischio effettivamente coperto che l'assicurato intende piegare a suo vantaggio. Se il rischio non è coperto, l'assicuratore non ha alcun interesse a recedere o a rivolgersi al giudice per l'annullamento del contratto perché tali dichiarazioni non producono per lui alcuno svantaggio. 
Le norme di cui agli artt. 1892, 1893 c.c., in sostanza, hanno una loro utilità pratica quando le dichiarazioni comportano all'assicuratore l'assunzione di un rischio maggiore senza la contropartita di una giusta remunerazione (circostanza qui non verificatasi).  ### della copertura del rischio, in questo caso, è stato specificamente pattuito tra parte attrice e le compagnie assicurative e l'esclusione della copertura per immobili in legno risulta per tabulas dall'esame dei documenti prodotti in causa e sopra già citati. 
Le domande attoree rivolte ad ### S.p.A. e ### di ### meritato conseguente rigetto. 
Venendo ad esaminare la responsabilità degli intermediari (### e la società ### S.r.l.), occorre operare rilevanti distinzioni. 
Cica la asserita responsabilità di ### occorre osservare come tale banca si sia limitata ad evidenziare la necessità di stipulare una nuova polizza a copertura dell'immobile, onde l'impossibilità di estensione della polizza già stipulata con ### È agli atti la e-mail del 01.02.2019 (doc. 3 fasc. convenuta) in cui il direttore di filiale si rivolgeva a parte attrice offrendo un nuovo preventivo per un contratto di polizza, indicando altresì che, in alternativa, ### si sarebbe potuta rivolgere ad un'altra assicurazione di suo gradimento. Parte attrice, dopo la comunicazione del direttore di ### come da sua stessa ammissione, “ritenendo economicamente poco vantaggiosa la proposta contrattuale di #### S.p.A.” (pag. 8 ricorso parte attrice), prendeva contatti con l'intermediario ### di ### S.r.l. per la “sostituzione” della polizza in essere con ### A nulla rileva che la precedente polizza a favore di ### non fosse idonea ad offrire copertura per il rischio incendio, in quanto trattasi di polizza ormai, pacificamente, estinta.  ### non può essere rimproverato alcunché, nemmeno allorquando, dopo l'invio della polizza sostitutiva, il direttore di filiale ne ha confermato la correttezza. La verifica era infatti deputata al mero riscontro dell'esistenza del vincolo in favore della ### e del corretto importo del massimale assicurato. Trattasi di verifica meramente formale. Non sembra quindi coerente addossare la responsabilità al soggetto in favore del quale la polizza avrebbe dovuto operare allorché egli non abbia assunto il ruolo diretto di intermediario. 
La domanda attorea è perciò infondata nei confronti di ### S.p.A. e da rigettare. 
La responsabilità di ### S.r.l. è invece pienamente sostenibile. Tale operatore ha consigliato a parte attrice una polizza che fosse stipulata per lo stesso rischio di quella stipulata con ### S.r.l, con lo stesso contenuto e con vincolo in favore dell'istituto bancario. E qui si inserisce la sua condotta negligente in quanto, limitandosi a recepire la documentazione fornita dal cliente, senza svolgere alcuna ulteriore verifica sull'immobile, ha offerto un contratto inidoneo a garantire copertura al rischio oggettivamente inerente al fabbricato (rischio di incendio per immobile costruito in legno). 
Stesso dicasi per quanto riguarda la condotta di ### laddove è indubbio che, a differenza di ### S.p.A., abbia svolto il ruolo di intermediario, circostanza che risulta da numerosi documenti di causa (ad esempio doc. 4 - informativa intermediario assicurativo) e, in particolare, dallo stesso contratto di concessione del mutuo fondiario di cui al doc. 7 fascicolo di parte attrice in cui è specificato che parte attrice “dichiara di aderire alla convenzione che la ### ha stipulato con il ### avente per oggetto prestazioni assicurative a favore del/i costituente/i ipoteca, consistenti in una garanzia incendio e scoppio relativa all'immobile ipotecato, vincolata a favore della ### oltre a garanzie accessorie, tra cui una vita per capitale pari all'importo mutuato. Resta a carico della ### stessa l'adempimento dell'obbligo di cui sopra, per tutta la durata del mutuo”. 
Per tutta la durata del mutuo, quindi, la ### ha provveduto autonomamente a gestire il rapporto assicurativo. La condotta negligente di ### S.p.A. è tutta descritta nel fatto che, nello svolgere il ruolo di intermediario assicurativo, non abbia proposto al cliente di stipulare una polizza che coprisse il rischio oggettivo risultante dalle caratteristiche dell'immobile, pur conoscendo lo stato e caratteristiche del fabbricato. 
È agli atti, infatti, che parte attrice abbia fatto redigere, al fine di richiedere l'erogazione dei due mutui fondiari, due perizie poi trasmesse a ### e a ### (doc. 3 e 8 fasc.  parte attrice). Entrambe le perizie contengono la descrizione del fabbricato e la considerazione che l'immobile presenta una struttura in legno sia interna che esterna per tutto il primo piano e per il tetto. 
Non vi è traccia nei documenti di causa che anche ### fosse a conoscenza delle suddette perizie ed anzi risulta che egli si sia avvalso dei documenti relativi alla vecchia polizza stipulata per il tramite di ### limitandosi a offrire una polizza avente le stesse caratteristiche della precedente. ### ritiene di non avere colpa per la mancata copertura della polizza proprio perché avrebbe fatto affidamento sui suddetti documenti. 
Ciò, in realtà, più che dimostrare l'estraneità ai fatti di causa, dimostra invece una condotta negligente di ### nell'offrire la prestazione di intermediazione assicurativa, atteso l'obbligo imposto per legge di compiere un'adeguata verifica delle informazioni rilevanti per la corretta valutazione del rischio e offrire una polizza adatta alle caratteristiche dell'oggetto da assicurare. 
La responsabilità dei due intermediari (### e ### emerge, infatti, con evidenza dalle seguenti considerazioni in diritto. 
Innanzitutto, l'attività di intermediazione è oggi regolata sia dal codice delle assicurazioni private, d.lgs. 209/2005, sia dai regolamenti ### 2018 (per i contratti in causa regolamento ### n 5/2006), i quali impongono agli intermediari di agire con correttezza, diligenza e trasparenza offrendo adeguata informativa sulla copertura della polizza e così proporre prodotti adeguati al profilo del clienti (c.d. principio di adeguatezza), dopo aver correttamente raccolto informazioni sulle esigenze specifiche del cliente. 
In particolare, all'art. 52 ### n. 5/2006 si prevede che “gli intermediari sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati in relazione alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente. A tal fine, prima di far sottoscrivere una proposta o, qualora non prevista, un contratto di assicurazione, acquisiscono dal contraente ogni informazione che ritengono utile in funzione delle caratteristiche e della complessità del contratto offerto, conservandone traccia documentale. Il rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste deve risultare da apposita dichiarazione, da allegare alla proposta, sottoscritta dal contraente, nella quale è inserita specifica avvertenza riguardo la circostanza che il rifiuto del contraente di fornire una o più delle informazioni pregiudica la capacità di individuare il contratto adeguato alle sue esigenze”. 
In esecuzione di una prestazione contrattuale in cui parte è un professionista, il dovere di diligenza nell'esecuzione della prestazione ex art. 1176, comma 2, c.c., è rafforzato con riguardo alla natura dell'attività esercitata e non può certo ammettersi che tale onere concerna solo il recepimento “passivo” delle dichiarazioni rese dal soggetto privato (peraltro soggetto debole del rapporto contrattuale); in questo caso, all'intermediario è posto l'onere di compiere un'adeguata verifica circa le reali esigenze del cliente per sottoporre a quest'ultimo un contratto confacente alle caratteristiche del prodotto da assicurare, anche in virtù della fiducia che è normalmente riposta dal privato nell'attività svolta dall'intermediario. Ed infatti, la giurisprudenza ritiene che “in materia di contratto di assicurazione, l'intermediario o promotore ha il dovere primario - ai sensi degli artt. 1175, 1337 e 1375 cod. civ. - di fornire al contraente una informazione esaustiva, chiara e completa sul contenuto del contratto, oltre quello di proporgli polizze assicurative realmente utili alle sue esigenze, integrando la violazione di tali doveri una condotta negligente ex art. 1176, secondo comma, cod. civ.” (Cass. 8412/2015). 
Ancora, il codice delle assicurazioni private, nella versione vigente all'epoca dei fatti disponeva che: “###offerta e nell'esecuzione dei contratti le imprese e gli intermediari devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti dei contraenti e degli assicurati; b) acquisire dai contraenti le informazioni necessarie a valutare le esigenze assicurative o previdenziali ed operare in modo che siano sempre adeguatamente informati…”. (art. 183 d.lgs. 209/2005). 
Sempre secondo la giurisprudenza: “### luce della complessiva disciplina di cui alla l. n. 792 del 1984 (artt. 1, 4 lett. f) e g), 5 lett. e) ed f), 8), il "broker" assicurativo svolge - accanto all'attività imprenditoriale di mediatore di assicurazione e riassicurazione - un'attività di collaborazione intellettuale con l'assicurando nella fase che precede la messa in contatto con l'assicuratore, durante la quale non è equidistante dalle parti, ma agisce per iniziativa dell'assicurando e come consulente dello stesso, analizzando i modelli contrattuali sul mercato, rapportandoli alle esigenze del cliente, allo scopo di riuscire ad ottenere una copertura assicurativa il più possibile aderente a tali esigenze e, in generale, mirando a collocarne i rischi nella maniera e alle condizioni più convenienti per lui; peraltro, tale attività di collaborazione non investe solo la fase genetica del rapporto, ma consiste anche nell'assistenza durante l'esecuzione e la gestione contrattuale. (In applicazione di tale principio la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, la quale aveva negato ad una società di intermediazione nel settore assicurativo il diritto a conseguire le provvigioni quale "broker" per i rinnovi di polizza, in quanto la prevista possibilità di rinnovo automatico non richiedeva ulteriore mediazione, omettendo però di considerare il ruolo professionale del "broker" nelle attività successive alla mera conclusione del contratto)” (Cass. 25167/2018). 
Le polizze stipulate dalla ###ra ### avevano un massimale, rispettivamente, di euro 352,000,00 per ### (doc. 6) ed euro 317.000,00 per ### (doc. 16). Una polizza adeguata avrebbe quindi certamente coperto i costi indicati nella perizia che ha quantificato il danno occorso all'immobile (redatta peraltro da soggetti incaricati dalle assicurazioni), pur se a fronte, come è probabile, di un premio più elevato. La responsabilità contrattuale degli intermediari risulta quindi provata, così come risulta provato il nesso di causa tra la condotta negligente di questi e la mancata copertura della polizza. 
Da tali considerazioni è possibile ritenere ### e ### di ### S.r.l. solidalmente responsabili del danno patito da parte attrice in virtù del generale principio per cui la responsabilità solidale necessita semplicemente dell'idem debitum e della pluralità dei soggetti debitori ed è la regola in caso di obbligazioni con prestazione divisibile (arg. ex artt.  1292, 1294, 1314 c.c.).  “Quando un medesimo danno è provocato da più soggetti, per l'inadempimento di contratti diversi, intercorsi rispettivamente tra ciascuno di essi e il danneggiato, tali soggetti debbono essere considerati corresponsabili in solido, non tanto sulla base dell'estensione alla responsabilità contrattuale dell'art. 2055 c.c., dettato per la responsabilità extracontrattuale, quanto perché, sia in tema di responsabilità contrattuale che di responsabilità extracontrattuale, se un unico evento dannoso è imputabile a più persone, al fine di ritenere la responsabilità di tutte nell'obbligo risarcitorio è sufficiente, in base ai principi che regolano il nesso di causalità ed il concorso di più cause efficienti nella produzione dell'evento (dei quali, del resto, l'art. 2055 costituisce un'esplicitazione), che le azioni od omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrlo”. (Cass. 24405/2021).  ### del danno è documentato e incontroverso, pari a 310.000,00 ### risultante da verbale di sopralluogo siglato dai periti assicurativi (doc. 20) e da atto conservativo redatto da ###ni (doc. 21 attoreo) imputato a spese di ricostruzione edificio, sua demolizione integrale e sgombero. Trattandosi di debito di valore spetta sullo stesso la rivalutazione monetaria dalla stima (14.07.2021) ad oggi, per pervenire al danno espresso in moneta attuale pari a 261.460,00 ### sul quale spettano a ### gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo.  ### e ### di ### S.r.l. debbono essere dichiarate tenute e condannate in solido a corrispondere a ### quanto sopra. 
Le spese di lite seguono la soccombenza tra ### e i convenuti soccombenti, liquidate secondo i criteri del DM 44/2015 testo vigente, tenendo a mente lo scaglione di riferimento e i valori medi per ciascuna fase processuale, maggiorati del 30% per la specifica e mirata difesa approntata dal legale attoreo verso ciascuna delle due parti rimaste soccombenti (art. 4 comma secondo del DM citato). 
Si reputa giustificata la deroga al principio dell'art. 91 c.p.c. nel regolare le spese tra l'attrice e le altre parti coinvolte, in ragione della peculiarità, delle difficoltà ricostruttive della vicenda e del coinvolgimento nella stessa, pur in differenti momenti cronologici, con differenti apporti e ruoli di tutti gli operatori convenuti.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 2308/2022 r.g., così decide: - ### S.p.A. e ### di ### S.r.l. solidalmente responsabili del danno patito dalla ###ra ### - Dichiara tenuti e condanna ### S.p.A. e ### di ### S.r.l., in solido, al pagamento in favore di ### della somma di 361.460,00 ### già all'attualità, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo; - Rigetta le domande di ### nei confronti di ### S.p.A., ### di ### e ### S.p.A.; - ### S.p.A. e ### di ### S.r.l., in solido, al pagamento delle spese processuali sostenute da ### liquidate in 29.194,10 ### per compenso professionale e 1.359,00 per esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge; - Compensa interamente le spese di lite tra ### e i convenuti ### S.p.A., ### di ### e ### S.p.A. 
Così deciso in ### il 23 gennaio 2026 ### 

causa n. 2308/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Ferrari Cristina

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