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Tribunale di Locri, Sentenza n. 753/2020 del 17-11-2020

... dovute a titolo di indennità per l'occupazione “sine titulo” dell'immobile di proprietà esclusiva di quest'ultimo quantificate in euro 400,00 mensili con decorrenza dal 12.3.2013 ossia dalla pubblicazione della sentenza 223/2013 che aveva pronunciato la separazione tra coniugi e rigettato la domanda di assegnazione della abitazione; B) ### aveva già accettato la qualità di erede per avere avanzato domanda all'### ed all'### di pagamento della pensione di reversibilità, ivi compresi i ratei arretrati delle prestazioni previdenziali di cui era titolare il de cuius, sicché avrebbe dovuto far precedere la azione di riduzione dalla accettazione della eredità con beneficio di inventario. Chiedeva, inoltre, che fossero conteggiati nella massa anche i crediti vantati dal de cuius nei confronti (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Locri, ### civile , in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ### dott. ### dott.ssa ### est. rel.  ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 1566/2017 promossa da: ### (c.f. ###), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. ### domiciliatario; ATTRICE contro ### (c.f.. ###), nato a ####, il ###, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. ### domiciliatario; CONVENUTO nonché ### (c.f ###) nato a ### di ### il 28.06. 1993 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. ### domiciliatario; CONVENUTO e ### (c.f. ###) E ### (c.f.  ###); ### Conclusioni della parti: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 18.6.2020. 
Oggetto: donazioni-lesione legittima - divisione dei beni caduti in successione. 
FATTO E DIRITTO I. La presente decisione si adegua ai canoni previsti dagli artt. 132 co. 2° n. 4) cod. proc.  civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., che prevedono una concisa esposizioni delle ragioni di fatto e di diritto, con possibilità di fondarsi su precedenti conformi e su una motivazione succinta.   I.1- Con atto di citazione notificato in data ###, ### domandava all'adito Tribunale di: i) accertare e dichiarare di essere erede legittima di ### e, come tale, di avere diritto ad 1/3 dell'asse ereditario; accertare e dichiarare che all'atto dell'apertura della successione di ### non vi erano beni e che, per l'effetto, la donazione da questi disposta in favore dei figli, ### e ### è soggetta a riduzione; conseguentemente, voler accertare e dichiarare che l'immobile sito in ### alla ### - foglio n. 15, particella n. 112, sub n. 2, oggetto di donazione, deve essere ricompreso per intero nell'asse ereditario; accertare e dichiarare il suo diritto di subentrare nella proprietà del predetto immobile per 1/3, residuando gli ulteriori 2/3 in favore, pro quota, di ### e ### accertare e dichiarare di avere un credito nei confronti di ### pari ad € 93.350,00 per le motivazioni di cui in premessa; accertare e dichiarare che i ###ri ### e ### sono coeredi e, per l'effetto, volerli condannare al pagamento di 1/3 cadauno del predetto debito, pari ad € 31.116,66 cadauno, o nella maggiore o minore somma determinata, oltre interessi e rivalutazione dal nascere del diritto e sino all'effettivo soddisfo; in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari”. 
Premettendo che di essere coniuge legalmente separata di ### deceduto in data ###, a fondamento della domanda esponeva che questi in vita aveva provveduto a spogliarsi di tutti i propri beni e, in particolare, dell'immobile sito in ### alla via ### identificato con foglio n. 15, particella n. 112, sub n. 2, che era stato donato con atto notarile del 25.2.2002 in comune ed indiviso a ### (nato a ### di ### il ###) e ### (nato a ### il ###), nipoti ex filio ### che inoltre vantava un credito di euro 60.000,00 - per le somme da questi sottratte dalla comunione dei beni in costanza di matrimonio e destinate alla costruzione dell'unità immobiliare sita alla ### in ### realizzata sempre in costanza di matrimonio dal ### su terreno di sua esclusiva proprietà e, come tale, non rientrante nella comunione dei beni - nonché un ulteriore importo di euro € 21.600,00 per la quota di mantenimento di euro 200,00 con decorrenza febbraio 25.2.2004 ed di € 11.750,00 per la quota di mantenimento di euro 250,00 mensili con decorrenza 12 marzo 2013, per un totale di € 93.350,00. 
I.2- Si costituiva in giudizio ### sostenendo la fondatezza delle ragioni di parte attrice e rilevando che con la donazione del bene immobile sito in ### alla via ### il de cuius si era spogliato intenzionalmente dell'unico bene presente nell'asse ereditario al solo fine di pretermettere i legittimari, ossia coniuge e figli. Contestava, invece, il presunto credito, asseritamente vantato da parte attrice quantificato in € 31.116,66 nei confronti del deducente in ragione della quota di 1/3 del debito complessivo maturato dal de cuius poiché non provato. 
I.3- Si costituiva in giudizio ### con memoria di risposta depositata in data ### eccependo in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva - non rivestendo la qualità di coerede -, la inammissibilità dell'azione di riduzione non avendo la ### dimostrato di aver accettato l'eredità con beneficio di inventario e, dunque, a suo dire, la carenza di una condizione per la proposizione della predetta domanda nonché la nullità dell'atto di citazione poiché indeterminato nella misura in cui non si evinceva entro quali limiti fosse stata lesa la legittima né il valore della massa ereditaria e/o la presenza di ulteriori eventuali beni. Quanto alla richiesta di pagamento della somma di euro 60.000,00 evidenziava che non vi era prova del credito e, in particolare, che tali somme rientrassero nella comunione legale dei coniugi; a tal proposito, asseriva che con sentenza n. 85/2013 emessa nell'ambito del giudizio di usucapione proposto dalla ### il Tribunale di ### aveva accertato che l'immobile in questione non era entrato nella comunione legale ma era di proprietà esclusiva di ### per essergli stato ceduto dal di lui padre in data ### (e, dunque, antecedentemente al matrimonio con la odierna attrice celebrato il ###) e che non vi era prova che il coniuge avesse contribuito con denaro proprio alla ristrutturazione del bene. Concludeva per la declaratoria di inammissibilità e/o, comunque, per il rigetto della azione di riduzione assumendone la infondatezza in fatto ed in diritto. In sede di memorie istruttorie, la difesa del convenuto precisava il contenuto delle eccezioni preliminari sollevate evidenziando che: A) non era stato correttamente indicato il valore della massa ereditaria atteso che la ### a suo avviso, aveva addotto soltanto in ordine alla esistenza di proprie pretese creditorie vantate nei confronti del de cuius e, dunque, dell'eredità omettendo di dare atto che: i) ### era debitore nei confronti del de cuius delle somme liquidate dal ### di ### di ### nel procedimento n. 51/2006 R.G.  conclusosi con sentenza n. 12/2013 a titolo di risarcimento del danno per lesioni inflitte in danno di ### quantificate pro quota in euro 400,00; ii) ### era debitrice nei confronti del de cuius delle somme dovute a titolo di indennità per l'occupazione “sine titulo” dell'immobile di proprietà esclusiva di quest'ultimo quantificate in euro 400,00 mensili con decorrenza dal 12.3.2013 ossia dalla pubblicazione della sentenza 223/2013 che aveva pronunciato la separazione tra coniugi e rigettato la domanda di assegnazione della abitazione; B) ### aveva già accettato la qualità di erede per avere avanzato domanda all'### ed all'### di pagamento della pensione di reversibilità, ivi compresi i ratei arretrati delle prestazioni previdenziali di cui era titolare il de cuius, sicché avrebbe dovuto far precedere la azione di riduzione dalla accettazione della eredità con beneficio di inventario. Chiedeva, inoltre, che fossero conteggiati nella massa anche i crediti vantati dal de cuius nei confronti della coniuge e del figlio ### nonché gli arretrati della pensione di sua spettanza. 
I.4- Nonostante la regolarità della notifica nessuno compariva per ### e ### di cui veniva dichiarata la contumacia. 
I.5- Espletata la consulenza tecnica d'ufficio e dopo aver tentato la conciliazione tra le parti, alla udienza del 18.6.2020 - svoltasi mediante trattazione scritta - sulle conclusioni dei procuratori costituiti la causa veniva riservata in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, rimettendo all'esito la causa in decisione avanti al Collegio a norma dell'art. 50-bis, comma primo, n. 6, c.p.c., a mente del quale il Tribunale giudica in composizione collegiale “nelle cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima”.   II.- La domanda di riduzione avanzata da ### e ### va accolta nei limiti di cui sotto meglio precisato. 
II.1.1- Giova dare atto che com'è noto, il rimedio in caso di lesione della quota di legittima è l'azione di riduzione, azione volta a far dichiarare l'inefficacia, in tutto o in parte, delle disposizioni testamentarie e degli atti di liberalità posti in essere in vita dal de cuius che, eccedendo la quota disponibile (art. 556 c.c.), abbiano leso la quota riservata dalla legge ad alcune categorie di successibili; invero, gli eredi legittimari sono successori necessari, titolari di un quota di riserva dei beni ereditari e la successione necessaria ha una funzione correttiva della volontà del defunto che trova giustificazione nell'esigenza sociale di un'inderogabile solidarietà tra i congiunti più stretti. ### della legittima costituisce il limite ultimo ed invalicabile posto dall'ordinamento all'autonomia del testatore a presidio dell'interesse dei prossimi congiunti e, più in generale, della famiglia. Essa è, pertanto, una azione di accertamento costitutivo, perché diretta ad accertare l'esistenza della lesione di legittima e la sussistenza delle altre condizioni dell'azione e, da tale accertamento, consegue automaticamente la modificazione giuridica del contenuto del diritto del legittimario, ossia l'integrazione della quota a lui riservata (Cass. civ. sez. II, 26.11.1987, n. 8780).  ### di riduzione viene configurata come personale, in quanto diretta a procurare al legittimario l'utile corrispondente alla quota di legittima, e non un'azione reale, come risulta confermato dal fatto che si propone non contro chi al momento è titolare del bene, che fu legato o donato, ma esclusivamente contro gli eredi, i legatari o i donatari. (Cass. civ.  II, 22.3.2001, n. 4130). Peraltro, “il diritto alla reintegrazione della quota, vantato da ciascun legittimario, è autonomo nei confronti dell'analogo diritto degli altri legittimari, spettando a ciascuno di essi solo una frazione della quota di riserva, cosicchè il giudicato sull'azione di riduzione promossa vittoriosamente da uno dei legittimari non può avere l'effetto di operare direttamente la reintegrazione spettante agli altri che abbiano preferito, pur essendo stati evocati nel processo di divisione contemporaneamente promosso, rimanere per questa parte inattivi” (Cassazione civile sez. II, 09/10/2017, n.23539). 
Per quanto concerne i requisiti di ammissibilità della domanda, anche avuto riguardo alle difese del convenuto, è appena il caso di osservare che “qualora il de cuius abbia integralmente esaurito in vita il suo patrimonio mediante atti di donazione, sacrificando totalmente un erede necessario, il legittimario che intenda conseguire la quota di eredità a lui riservata dalla legge non ha altra via che quella di agire per la riduzione delle donazioni lesive dei suoi diritti, giacché, non sorgendo alcuna comunione ereditaria se non vi sia nulla da dividere, solo dopo l'esperimento vittorioso di tale azione egli è legittimato a promuovere o a partecipare alle azioni nei confronti degli altri eredi per ottenere la porzione in natura a lui spettante dell'asse ereditario. Il legittimario totalmente pretermesso, proprio perché pretermesso dalla successione, non acquista per il solo fatto dell'apertura della successione, ovvero per il solo fatto della morte del de cuius, né la qualità di erede, né la titolarità dei beni ad altri attribuiti, potendo acquistare i suoi diritti solo dopo l'esperimento delle azioni di riduzione o di annullamento del testamento, e quindi dopo il riconoscimento dei suoi diritti di legittimario” (Cassazione civile sez. II, 07/02/2020, n.2914). Conseguentemente, per giurisprudenza oltremodo pacifica (da ultimo, Cass. civ., sez. II, 19/11/2019, n.###), la condizione della preventiva accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, stabilita dal primo comma dell'art. 564 c.c. per l'esercizio dell'azione di riduzione, vale soltanto per il legittimario che abbia in pari tempo la qualità di erede, e non anche per il legittimario totalmente pretermesso - come nel caso di specie - il quale, come detto, viene a trovarsi nella necessità di esperire preventivamente l'azione di riduzione a tutela della situazione di diritto sostanziale che la legge gli riconosce. 
Aggiungasi che l'erede, per poter essere considerato quale legittimario che agisce in riduzione, deve allegare la lesione della legittima e, quindi, è tenuto ad allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della sua quota di riserva oltre che proporre, sia pure senza l'uso di formule sacramentali, espressa istanza di conseguire la legittima, previa determinazione della medesima determinando con esattezza (il valore del) la massa ereditaria nonché quello della quota di legittima violata e la disponibile con susseguente riduzione delle donazioni o dei testamenti compiuti in vita dal "de cuius" (cfr Cass. Civ., Sez. II, 14.10.2016 n. 20830; II, 19/01/2017, n. 1357; in termini identici, Cass. 20830/16; si vedano, inoltre, 13310/02 e Cass. 14473/11; Cass. 11432/92). Con maggiore impegno esplicativo, la lesione della quota di legittima e l'entità della stessa presuppongono l'accertamento del valore della massa ereditaria e quello, quindi, della quota disponibile e della quota di riserva che della massa ereditaria costituiscono una frazione, procedendo, anzitutto, alla formazione della massa dei beni relitti e alla determinazione del loro valore all'atto dell'apertura della successione, alla detrazione dal relictum dei debiti da valutare con riferimento alla stessa data, alla riunione fittizia (cioè con operazione meramente contabile) tra attivo netto e donatum, costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, da stimare secondo il loro valore al momento dell'apertura della successione (art. 747 e 750 c.c., rispettivamente relativi ai beni immobili e ai beni mobili) e con riferimento al valore nominale, quanto alle donazioni in denaro (art. 751 c.c.), calcolando poi la quota disponibile e la quota legittima sulla massa risultante dalla somma del valore del relictum al netto e del valore del donatum e imputando, infine, le liberalità fatte al legittimario con conseguente diminuzione in concreto della quota a esso spettante (cfr. Trib. Salerno, 17.4.2008). 
II.1.2- Le coordinate giurisprudenziali sopra esposte devono quindi essere applicate per la risoluzione della fattispecie che ci occupa in quanto condivisibili e in assenza di ragioni di segno diverso fornite dalle parti che inducono il Collegio giudicante a discostarsi; peraltro, le argomentazioni che seguono vanno estese anche alla identica domanda di riduzione della legittima avanzata dal convenuto ### che ha fornito le medesime allegazioni. 
Fatte queste opportune premesse, deve evidenziarsi come nel caso di specie l'intero compendio ereditario (costituito dall'immobile sito alla via ### in ### è stato devoluto interamente per donazione ai nipoti ex filio, pretermettendo il coniuge e i figli, ### e ### (quest'ultimo contumace) odierni convenuti. A tal proposito, è opportuno osservare che: i) parte attrice ha fatto menzione nella narrativa dell'atto di citazione di ulteriori immobili di proprietà di ### che sono stati ceduti in vita ai nipoti del de cuius, odierni convenuti e tuttavia, oltre ad essere generica la allegazione, i relativi atti di cessione (in particolare, il riferimento è all'atto di compravendita del 2008 a rogito del ### non sono stati impugnati; ii) in ordine a quanto dedotto dalla difesa del convenuto ### le somme percepite dalla ### a titolo di prestazioni previdenziali ed assistenziali sulla base della posizione contributiva del de cuius non partecipano alla formazione dell'asse ereditario ma spettano di diritto al coniuge (anche separato purché senza addebito); per quanto concerne, invece, la percezione dei ratei arretrati (da cui deriverebbe la qualifica di erede per effetto di accettazione tacita) la allegazione è oltremodo generica tenuto conto che non si conosce se e a che titolo vi fossero somme accantonate dal de cuius né il relativo ammontare (che rileverebbe invece ai fini della ricostruzione dell'asse ereditario). 
Ciò posto, sicuramente non è richiesta l'accettazione con beneficio d'inventario trattandosi di erede totalmente pretermesso ed inoltre risultano rispettati gli oneri di allegazione (prima ancora che di dimostrazione) in quanto parte attrice ha indicato l'atto ritenuto lesivo (l'atto di donazione del 25.2.2002 a rogito del ### del Rio - ### n. 4786 - racc. n. 1703) del quale è stata chiesta la riduzione e individuato i soggetti legittimati passivi della medesima azione. Risulta inoltre ricostruita l'entità del patrimonio relitto dal de cuius che si identifica - come detto - soltanto nell'immobile oggetto della donazione ed invocata la lesione della quota di legittima sebbene erroneamente indicata la percentuale. Tale errore matematico non determina alcuna inammissibilità della domanda (e/o nullità della citazione), per come asserito dal convenuto avendo la difesa della attrice assolto agli oneri di allegazione ed essendo emendabile agevolmente la misura della quota di legittima in considerazione degli elementi offerti e del disposto normativo. Invero, l'art. 542 del prevede in caso di concorso di coniuge e figli che “se chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio, legittimo o naturale, a quest'ultimo è riservato un terzo del patrimonio ed un terzo spetta al coniuge. Quando i figli, legittimi o naturali, sono più di uno, ad essi è complessivamente riservata la metà del patrimonio e al coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto. La divisione tra tutti i figli, legittimi e naturali, è effettuata in parti uguali”. uguali.” Sulla scorta di quanto innanzi, la quota di cui poteva disporre il de cuius era pari ad 1/4 della massa ereditaria, mentre la quota riservata al coniuge era di ¼ e la residua quota pari a ½ della massa per entrambi i figli in uguale misura. ### parte la Suprema Corte di recente ha sottolineato che in una fattispecie come quella in esame in cui si è in presenza di un unico atto di donazione posto in essere dal de cuius che abbia del tutto pretermesso l'attore, l'esistenza della lesione, riscontrata esclusivamente sui beni relitti si manifesti con evidenza anche per quanto attiene alla sua misura, posto che va necessariamente determinata in una percentuale corrispondente alla quota riservata per legge al legittimario agente in riduzione, potendosi quindi parametrare la misura della riserva da tutelare nella medesima percentuale scaturente dalla previsione normativa, da applicare in questo caso unicamente sul relictum (Cass. civ. 03.03.2017 n. 5458). 
Alla stregua delle suesposte argomentazioni - respinte le eccezioni preliminari sollevate dalla difesa del convenuto ### - la domanda di riduzione avanzata dalla attrice e da ### deve ritenersi necessariamente fondata in ragione della loro totale estromissione dalla eredità di ### rispettivamente coniuge e padre, che con la donazione posta in essere in data ### ha disposto dell'unico bene del suo patrimonio in favore di ### e ### nipoti ex filio ### Conseguentemente va dichiarato il subentro degli stessi nella comunione ereditaria, dichiarando che ciascuno è titolare della quota di un quarto dei beni ereditari. 
E' opportuno precisare che - diversamente da quanto sostenuto da parte attrice in sede di comparsa conclusionale - nel momento in cui la ### ha, nelle conclusioni, chiesto di “subentrare nella proprietà del predetto immobile per 1/3” ha di fatto inteso avanzare domanda di scioglimento della comunione e di conseguente divisione. 
II.2- Tuttavia, non può procedersi alla chiesta divisione della comunione ereditaria, essendo emersa nel corso degli accertamenti peritali l'irregolarità urbanistica del fabbricato in oggetto. 
Invero, per procedere alla stima dell'immobile oggetto di donazione è stato incaricato il ### arch. ### la quale, dopo aver acquisito copia della concessione di costruzione del 09.2.1975 e della normativa urbanistica vigente al momento della costruzione e alla data odierna al fine di verificare la regolarità urbanistica dell'immobile e la corrispondenza al titolo edilizio, ha riscontrato “importanti difformità tra il fabbricato realizzato e quanto autorizzato con concessione di costruzione del 09.2.1975” in quanto “il fabbricato si presenta (…) completamente difforme (…) sia sotto il profilo volumetrico sia per quanto concerne la destinazione d'uso dichiarata considerando che la concessione di costruzione si riferisce ad un'opera completamente diversa rispetto a quanto effettivamente realizzato” (pag. 6 e 7 della relazione peritale)1. Il CTU, peraltro, ha verificato con esito negativo la sanabilità dell'immobile atteso che il fabbricato è stato realizzato “con una volumetria superiore a quella consentita dalle norme vigenti alla data odierna e in difformità rispetto alle norme tecniche per le costruzioni sotto il profilo sismico considerando che i piani primo e secondo in 1 Si legge testualmente a pag 6 della relazione peritale: “il fabbricato si sarebbe dovuto comporre di un solo piano fuori terra (fabbricato in muratura esistente) e di un ampliamento in aderenza in c.a. di ml 11.60 x 3.70 a due piani fuori terra in aderenza la primo. 
In realtà è stato riscontrato che il fabbricato si compone di tre piani fuori terra di superficie coperta di mq 70,70 il piano terra e primo e mq 46,00 il piano secondo e che sopra il fabbricato in muratura esistente ad un piano, oltre ad un ampliamento in aderenza in c.a. è stata realizzata una sopraelevazione di due piani.” cemento armato sono stati realizzati come sopraelevazione del pianto terra in muratura, quindi con struttura non solidale e privi di calcolo statico presentato presso gli uffici del genio civile e relativo nulla osta”; sicché ha concluso che “ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 06 giugno 2001, n. 380 l'opera abusivamente realizzata non è sanabile in quanto l'intervento risulta difforme sia rispetto a quanto disposto dalla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della realizzazione dello stesso sia a quanto disposto dalla disciplina urbanistica attualmente vigente” (cfr. pag. 11 della relazione). Peraltro, tali conclusioni non sono state contestate nemmeno genericamente dalle parti. 
Ne consegue che nel caso di specie ravvisandosi una comunione su un immobile abusivo non può farsi luogo alla divisione giudiziale in quanto la pronuncia giudiziaria di scioglimento della comunione assume una funzione suppletiva di quella negoziale, e deve, ritenersi “che essa sia soggetta alle stesse norme, e in particolare alle prescrizioni urbanistiche, di quest'ultima”, in quanto, diversamente opinando, “si arriverebbe al risultato paradossale di potere eludere le norme urbanistiche attraverso il procedimento giudiziario” (ordinanza 25836/2018; nello stesso senso Cass. Sez. civ. Sez. 2, sentenza n. 630 del 17/01/2003). 
Tale orientamento è stato da ultimo avallato dalle ### della Cassazione che, chiamate a pronunciarsi sulla questione, hanno statuito che “quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall'art. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art. 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della "possibilità giuridica", e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio” (Cassazione civile sez. un., 07/10/2019, n.25021; in tal senso anche la giurisprudenza di legittimità successiva, cfr. Cassazione civile sez. II, 05/02/2020, n.2675). 
Nel caso di specie, la portata abusiva dello stabile impedisce che si possa procedere alla divisione della massa ereditaria tra i coeredi; in altri termini, non è praticabile la soluzione prospettata da parte attrice di assegnazione dell'intero bene indiviso ai soli eredi in quanto il trasferimento implicherebbe comunque un passaggio di proprietà del bene da ### e ### agli eredi pro indiviso, integrando il risultato vietato dall'art. 46. Peraltro, tale esito presuppone la declaratoria di nullità dell'atto di donazione stipulato dal de cuius nei confronti dei nipoti ma non può non evidenziarsi che tale domanda è stata formulata dalla difesa della ### per la prima volta solo in sede di comparsa conclusionale e, dunque, appare oltremodo tardiva. 
Tutto quanto innanzi premesso, non potendosi procedere alla divisione, il Collegio non può far altro che accertare la lesione della quota di legittima e dichiarare la sussistenza della comunione ereditaria tra l'attrice e i convenuti - ad eccezione di ### - sull'intera massa ereditaria per come sopra ricostruita, acclarando che ciascuno è titolare della quota indivisa di un quarto della massa ereditaria, senza tuttavia poter procedere allo scioglimento della comunione. ###, l'azione di riduzione è un “prius”, rispetto a quella di divisione ereditaria che configura pacificamente un “posterius”, in quanto il legittimario leso e/o escluso, prima di chiedere lo scioglimento della comunione ereditaria, avrà bisogno anzitutto di far riconoscere il proprio diritto con l'accoglimento dell'azione di riduzione. Pertanto, la domanda di riduzione e la domanda di divisione ereditaria possono essere proposte “cumulativamente nello stesso processo”, ma la seconda domanda sarà subordinata “all'accoglimento della prima, la quale ha carattere pregiudiziale” tra le tante sentenza 9192 del 10 aprile 2017). 
Concludendo, la domanda della ### e quella del convenuto ### vanno pertanto accolte limitatamente all'accertamento della lesione della propria quota di legittima nella misura di ¼. 
II.3- Rebus sic stantibus non può procedersi oltre nella disamina delle ulteriori questioni sollevate dalle parti e segnatamente nell'accertamento delle pretese creditorie assuntamente vantate dalla ### nei confronti del de cuius e, dunque, dell'eredità ovvero di eventuali crediti del de cuius nei confronti dei legittimari per come richiesto dalla difesa di ### Invero, nel caso di specie - a fronte del riconoscimento solo in astratto di un diritto di ¼ in capo alla attrice sui beni dell'eredità - non può dirsi esperita vittoriosamente l'azione di riduzione nel senso che non vi è alcuna effettiva e concreta attribuzione sicchè i legittimari preteriti non possono essere soggetti a quest'onere derivante dal pagamento dei debiti del de cuius. In altri termini, non essendo possibile procedere allo scioglimento di fatto della comunione è superfluo l'accertamento di eventuali debiti (o crediti) dell'eredità in quanto operazione propedeutica che - come detto - presuppone il positivo esperimento dell'azione di riduzione. 
Pertanto, le ulteriori domande sono da intendersi respinte. 
III.- Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti stante l'esito peculiare del giudizio, il riconoscimento solo in astratto del diritto ed il rigetto delle ulteriori domande. 
Nulla per le spese nei confronti dei convenuti contumaci. 
Con riferimento alla liquidazione dell'onorario spettante al difensore della ricorrente, ammessa in via temporanea e provvisoria al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, prevista con provvedimento contestuale dall'art. 83, co. 3 bis d.P.R. 115/2002, si dà atto che, non essendo allo stato completa la documentazione necessaria allo svolgimento della relativa istruttoria, e segnatamente occorrendo acquisire l'istanza di liquidazione corredata dalla relativa nota spese mediante utilizzo della piattaforma ### - ### di Giustizia nonché le informazioni da parte dell'### finanziario competente ai sensi del II comma dell'art. 127 d.P.R. n. 115/2002 delle informazioni concernenti, si provvederà non appena gli atti completi saranno fatti pervenire all'### Le spese di ### come liquidate con separato decreto emesso in pari data, vanno suddivise tra le parti in parti uguali.  P.Q.M.  Il Tribunale di #### civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 1566/2017 r.g., disattesa ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, sulla domanda come in epigrafe proposta, così provvede: - in accoglimento dell'azione di riduzione, attribuisce a ### e ### una quota pari a 1/4 del bene relitto (costituito dall'immobile sito in ### alla via ### identificato con foglio n. 15, particella n. 112, sub n. 2); - rigetta ogni altra domanda; - compensa integralmente tra le parti le spese di lite tra le parti; - nulla per le spese nei confronti dei convenuti contumaci; - pone le spese di ### come liquidate con separato decreto emesso in pari data, a carico delle parti in solido in pari misura.   Così deciso nella ### di consiglio dell'11.11.2020 svoltasi mediante #### est.  dott.ssa ### dott.ssa ### 

causa n. 1566/2017 R.G. - Giudice/firmatari: De Vito Giovanni, Stilo Antonella, Galati Mariagrazia

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Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 1107/2024 del 12-03-2024

... sul lagno ### (lato nord), una occupazione abusiva da parte di porzione del piano seminterrato della fascia di suolo demaniale di ml 4,00 di rispetto del lagno ### in quanto minore di quella minima assentita di ml 10, e una ulteriore violazione della predetta distanza minima da parte della porzione sovrastante al piano seminterrato (piano terra, primo e secondo) posta a soli ml 7,80, con interessamento anche del Genio Civile in dipendenza dell'alveo di cui trattasi per la situazione abusiva pregiudicante la sicurezza idraulica. I predetti abusi risultanti dall'accertamento da parte del Comune di ### unitamente alla considerazione che l'appellante non ha fornito alcun indice della loro insussistenza o diversa configurazione, consentono di confermare il grave inadempimento contrattuale (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Napoli, ### civile, composta dai magistrati: Dott.ssa ### D'### -Presidente Dott. ### -Consigliere Dott.ssa ### -### rel. ed est.  ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al n. 4987/2022 RG., avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1943/2022 del Tribunale di Nola, depositata in data ###, notificata in data ###, vertente TRA ### nata a ####, il ###, residente in ####, alla ### 7 Bis, 119 (C.F. ###), rapp.ta e difesa dall' Avv.  ### (C.F. ###) congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. ### (#####) e all'Avv. ### (#####), in virtù di procura in atti; -Appellante; E ### s.r.l. in liquidazione, (P.IVA ###) con sede ###, in persona del liquidatore p.t., rapp.ta e difesa dagli Avv.ti ### (C.F. ###) e ### (C.F. ###), in virtù di procura in atti; -Appellata; E D'### s.r.l., in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti. ### (C.F. ###) e ### (C.F.  ###), n virtù di procura in atti; -Appellata; ### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con l'originario atto di citazione la ### s.r.l. conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di #### chiedendo accertarsi la nullità del contratto preliminare di vendita stipulato inter partes con scrittura privata autenticata per notaio ### D'### del 07/02/2015, con il quale la ### si obbligava a trasferirle la proprietà dell'appartamento al piano rialzato e di tre boxes al piano seminterrato del corpo C e D, facenti parte del complesso immobiliare denominato “### Residenziale”, in ####, alla ### 7 Bis, 38, in N.C.E.U. al fg. 17, p.lla 844, sub 20, 32, 33 e 34, per le difformità urbanistiche essenziali contestate dal Comune di ### con la comunicazione (prot. n. 411-15) di avvio del procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 7 della L. n. 241/90, finalizzato all'adozione della relativa ordinanza di demolizione. In via subordinata, accertato il verificarsi di un'impossibilità sopravvenuta parziale della prestazione ex art 1464 cc, la ### s.r.l.  chiedeva dichiararsi legittimo il recesso da parte della stessa dal preliminare di compravendita con condanna della ### alla restituzione della somma di ### 260.000,00, già versata alla controparte a titolo di saldo prezzo per l'immobile da acquistare, nonché al rimborso della somma di ### 20.761,60 versata per i lavori di manutenzione straordinaria eseguiti sull'immobile da acquistare. In via subordinata, chiedeva la riduzione del prezzo e condannare a controparte alla restituzione dell'eccedenza. Il tutto oltre interessi e con vittoria delle spese di giudizio. 
Si costituiva ### la quale deduceva l'inammissibilità della domanda per essere stata proposta prima del temine di stipula del definitivo e che la presunta difformità urbanistica rientrasse nelle ipotesi di nullità di cui all'art. 40 della L. n. 47 del 1985. La convenuta negava la sussistenza di un grave inadempimento della promittente venditrice poiché la difformità urbanistica riguardava i soli box auto e non anche l'appartamento oggetto di vendita e chiedeva rigettarsi le domande di controparte. Inoltre, spiegava domanda riconvenzionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2932 c.c., per ottenere il trasferimento immobiliare in adempimento del preliminare e, in subordine, azionava domanda di manleva nei confronti della D'### s.r.l., chiamata in causa, quale originaria venditrice degli immobili promessi in vendita alla ### s.r.l.. 
Si costituiva in giudizio la D'### s.r.l., eccependo l'inammissibilità della domanda e contestando la fondatezza nel merito della stessa. Evidenziava, in particolare, il mancato verificarsi di una ipotesi di evizione riconducibile alla presunta difformità degli immobili promessi in vendita, specificando che detti immobili, fino alla data della alienazione in favore della ### erano regolari sul piano urbanistico come attestato dal relativo certificato di agibilità degli immobili medesimi. 
Con sentenza n. 1943/2022, il Tribunale di ### - accoglieva la domanda attorea limitatamente alle conclusioni formulate dall'attrice in via subordinata relativamente al recesso dal contratto preliminare e condannava ### a restituire alla ### s.r.l. la somma complessiva di euro 260.000,00, pari all'importo versato in esecuzione del contratto preliminare stipulato dalle parti, oltre interessi nella misura del saggio legale dal 03.12.2015 fino al soddisfo; - rigettava la domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta, nonchè la domanda di garanzia proposta dalla stessa nei confronti della D'### s.r.l.; - condannava la convenuta a pagare, in favore della ### s.r.l., le spese di lite, liquidate in euro 546,00 per esborsi ed euro 3.600,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e Cpa come per legge; - condannava la convenuta a pagare le spese di lite in favore della D'### s.r.l., liquidate in euro 3.600,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e Cpa come per legge. 
Avverso la suindicata sentenza proponeva rituale appello ### spiegando i motivi di gravame di seguito sinteticamente riportati. 
Con un primo motivo di gravame, rubricato: “### e/o ### del combinato disposto degli artt 1218 e 1385, anche in relazione all'art 1453 e/o 1489 c.c.: la ### «sussistenza» dei presupposti per la declaratoria di «inadempimento» del contratto preliminare e di legittimità del recesso operato dal promittente acquirente prima della scadenza del termine”, l'istante lamentava l'inammissibilità per carenza di interesse delle originarie domande formulate dalla ### s.r.l.. In particolare, la ### asseriva che la ### S.r.l. avrebbe dovuto proporre le domande formulate in citazione solo dopo la data convenuta per la stipulazione del contratto definitivo (30/12/2017) e solo qualora non fosse stato più possibile addivenire alla stipulazione del medesimo per effetto della eventuale adozione e attuazione dell'ordinanza di demolizione dei manufatti assunti come abusivi o della mancata sopravvenienza della concessione in sanatoria. ### sosteneva che, ai fini dell'accoglimento della avversa domanda -da qualificarsi come azione di garanzia per evizione-, il Comune avrebbe dovuto esercitare effettivamente il proprio potere sanzionatorio, adottando e attuando la necessaria ordinanza di abbattimento dei pretesi immobili abusivi con il ripristino dello stato dei luoghi. ### l'appellante, la domanda introduttiva di giudizio andrebbe rigettata poiché non si sarebbe verificata alcuna evizione, così come dimostrato dal fatto che, a seguito della «comunicazione di avvio» del procedimento da parte del Comune di ### non veniva mai adottata detta ordinanza. 
Con un secondo motivo di doglianza, rubricato “### e/o fala applicazione degli artt 1218, 1346, 1385, 1464 e 1455c.c.: la ### «insussistenza» dei presupposti per l'accertamento di un grave «inadempimento» della ### che potesse indurre a ritenere legittimo il recesso dal contratto della attrice ovvero a configurare una ipotesi di impossibilità parziale della prestazione”, l'appellante censurava la sentenza impugnata per avere il primo giudice violato e falsamente applicato gli artt. 1455 e 1385 cod. civ., anche in relazione agli artt. 1218, 1346 e 1464 c.c.. Al riguardo, l'appellante sosteneva che nessun inadempimento sarebbe configurabile a suo carico, essendo circostanze acquisite che, al tempo della prima compravendita tra D'### s.r.l. e la ### gli immobili erano in regola dal punto di vista urbanistico e che la ### non aveva eseguito alcun intervento successivo sugli immobili medesimi. Aggiungeva che l'interesse speculativo della ### come descritto dal primo giudice non era mai stato espressamente allegato, in corso di causa, dalla società appellata, la quale aveva lamentato la sola riduzione del valore di mercato degli immobili oggetto del preliminare. Inoltre, l'appellante evidenziava che l'irregolarità urbanistica (riscontrata dal Comune senza, però, dar corso ad alcun provvedimento sanzionatorio) non sarebbe grave e, dunque, ostativa alla commerciabilità dei beni e, più precisamente, che “nel caso di specie, le presunte irregolarità edilizie riscontrate dal Comune di ### non presentano affatto le caratteristiche della gravità (tant'è vero che il bene promesso in vendita è anche dotato di certificato di abitabilità) in quanto interesserebbero solo la cantinola di mq 12 ed identificata al catasto con il fg. 17, sub 34; il garage di mq 17 e identificato in catasto con il fg. 17, sub 33; quello di mq 15 identificato in catasto con il fg. 17, sub 32, mentre non riguarderebbero affatto l'intero appartamento delle dimensioni di mq 125 e l'annesso terrazzo di mq 60, del pari oggetto di ### in catasto al f. 17, sub 20”. 
Con un terzo motivo di appello, rubricato “### e/o falsa applicazione del combinato disposto dell'art 1218 c.c. anche i relazione agli artt 1385 e/o 2932 c.c.: la ### «sussistenza» dei presupposti per la domanda di «esecuzione in forma specifica» dell'obbligo di contrarre”, l'istante sosteneva l'ammissibilità e la fondatezza dell'originaria domanda riconvenzione dalla stessa proposta ai sensi dell'art. 2932 c.c. “al fine di ottenere una sentenza di trasferimento all'attrice almeno dell'appartamento, previa eventuale riduzione del prezzo, in origine determinato in euro 260.000,00 e già interamente corrisposto” in quanto le irregolarità edilizie riscontrate dal Comune di ### non erano ostative alla commerciabilità dell'appartamento promesso in vendita. Sul punto, la ### precisava che la controparte, nel proporre un'azione di nullità o di accertamento della legittimità del recesso prima della scadenza del termine di stipulazione del definitivo, aveva manifestato la volontà di non dare esecuzione agli obblighi assunti con detto contratto e si era resa in tal modo gravemente inadempiente con conseguente diritto della ### al risarcimento dei danni e al pagamento delle imposte sugli immobili e delle spese e oneri propter rem a far data dallo spirare del termine fissato per la stipula del definitivo di compravendita. Evidenzia che la ### era nel possesso dei beni in questione da anni e gli aveva anche locato a terzi, trattenendone, dunque, i frutti civili. 
Con un ulteriore motivo di gravame, rubricato “### e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 1492 e ss c.c, anche in relazione all'art 106 c.pc.: la ### «sussistenza» dei presupposti per la domanda di «garanzia» spiegata nei confronti del Terzo”, l'appellante si doleva dell'erroneità della sentenza impugnata per aver il primo giudice escluso la responsabilità del terzo per le difformità riscontrate dal Comune e riferite alla costruzione dei soli boxes e non anche a successivi interventi di modifica dell'originaria consistenza del compendio immobiliare de quo. ### evidenziava, infatti, di non aver eseguito alcun lavoro nel lasso di tempo intercorso tra l'acquisto dalla D'### srl, avvenuto il ###, e la stipula del preliminare di permuta del 17/10/2012 e, in tal senso, deduceva che la ### relativa ai lavori di manutenzione straordinaria veniva presentata il ### a suo nome oltre che della “### S.r.l.”, solo perché la stessa risultava da atti pubblici quale proprietaria dell'immobile. ### l'istante le irregolarità edilizie o erano state realizzate dalla D'### S.r.l o dalla stessa ### S.r.l., che veniva immessa anticipatamente nel possesso dei beni, ai sensi dell'art. 9 del contratto preliminare. Pertanto, l'appellante chiedeva di essere “manlevata dal ### suo dante causa di quanto si ritenga eventualmente dovuto all'attrice per effetto del recesso”.   Con un ultimo motivo di gravame, rubricato “### e/o falsa applicazione degli artt 91 e 92 cpc: la insussistenza dei presupposi per la soccombenza piena della ### verso l'attrice e il terzo”, l'appellante censurava la sentenza gravata nella parte in cui il Tribunale di ### individuando una soccombenza piena della stessa nei confronti di ### S.r.l. e della D'### S.r.l. la condannava alle spese del primo grado di giudizio, senza considerare, anche ai fini della compensazione totale e parziale, il rigetto delle domande proposte dalla ### di nullità del contratto e di condanna della convenuta al pagamento delle spese sostenute per presunti lavori sugli immobili oggetto di contratto preliminare. 
Regolarmente istauratosi il contraddittorio, si costituiva l'appellata ### s.r.l. in liquidazione, la quale deduceva che parte degli immobili oggetto del contratto preliminare presentava dei vizi edilizi insanabili, tali da condurre all'avvio di un procedimento, da parte del Comune di ### per l'emissione di ordinanza di demolizione degli immobili medesimi. Affermava che la ### non aveva provato né l'esito del procedimento stesso, né di aver proposto alcuna iniziativa oppositiva. 
Inoltre, la appellata contestava quanto ex adverso dedotto con riguardo alla pretesa illegittimità dell'esercizio del diritto di recesso e ribadiva la propria mancanza di interesse all'adempimento parziale della prestazione originariamente pattuita.  ### sosteneva che, alla luce degli interessi economici imprenditoriali perseguiti dalla medesima, l'appartamento in questione, non più fornito dei box auto promessi in vendita, non sarebbe stato agevolmente collocato sul mercato ovvero lo sarebbe stato ad prezzo inferiore rispetto a quello preventivato in fase di sottoscrizione del preliminare, con conseguente carenza di interesse della ### alla realizzazione della operazione economica oggetto del contratto, il cui scopo era esclusivamente quello di procurarsi un maggior guadagno dalla successiva vendita degli immobili. Inoltre, l'appellata riteneva non sussistenti i requisiti per l'accoglimento della domanda ex art.  2932 c.c.., stante i vizi denunziati e il provvedimento amministrativo di demolizione. 
Concludeva, pertanto, chiedendo, dichiararsi l'inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art 348 bis e 348 ter cpc, e nel merito rigettare l'appello perché infondato in fatto e in diritto con vittoria delle spese da attribuirsi al procuratore antistatario. 
Si costituiva D'### s.r.l., la quale, sul presupposto della qualificazione delle azioni proposte quali garanzie per l'evizione, deduceva l'infondatezza delle stesse in quanto il Comune di ### si sarebbe limitato ad affermare di voler esercitare il proprio potere sanzionatorio ma non avrebbe adottato ed attuato l'ordinanza di abbattimento degli immobili per cui è lite. Inoltre, l'appellata rilevava che detti immobili, edificati dalla stessa e venduti alla ### con atto per notar ### del 7 novembre 1995, erano muniti di certificato di abitabilità rilasciato dal ### del Comune di ### con attestazione di loro conformità al titolo edilizio. Aggiungeva che prima della scadenza del termine per la stipula del contratto definitivo la ### ben avrebbe potuto provvedere a rimuovere con apposita domanda di sanatoria gli eventuali abusi che, sebbene non ancora accertati, potrebbero risultare esistenti. Chiedeva, in conclusione, il rigetto di tutte le domande proposte nei confronti della D'### srl con condanna della controparte alla refusione delle spese processuali da attribuirsi ai procuratori antistatari. 
Rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività o esecuzione della sentenza appellata e precisate dalle parti le definitive conclusioni con note scritte in sostituzione dell'udienza del 30.11.2023, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190, co. 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionale e delle memorie di replica.  ### non merita accoglimento per le ragioni di seguito illustrate. 
I motivi di appello vanno trattanti unitariamente in quanto strettamente connessi. 
Non colgono il segno le censure alla sentenza impugnata avanzate dall'appellante al fine di ottenere la declaratoria di inammissibilità e, in ogni caso, il rigetto della domanda proposta dalla ### s.r.l., che, in ragione delle difformità edilizie degli immobili promessi in vendita, aveva chiesto ed ottenuto il riconoscimento da parte del primo Giudice della legittimità del recesso dal preliminare di compravendita stipulato in data ###, avente ad oggetto l'appartamento al piano rialzato e tre boxes al piano seminterrato del corpo C e D, facenti parte del complesso immobiliare denominato “### Residenziale”, in ####, alla ### 7 bis, nonché la condanna della ### alla restituzione della somma di euro 260.000,00, oltre accessori, versata in anticipo a titolo di prezzo. 
Il Giudice di prime cure ha ritenuto legittimo il recesso esercitato dalla ### s.r.l., ai sensi dell'art. 1385 c.c., sulla base della fondamentale considerazione riguardante la sussistenza di “vizi edilizi insanabili tali da rendere necessario l'avvio del procedimento amministrativo per l'emissione di ordinanza demolizione dei boxes auto relativi all'appartamento oggetto di compravendita”. E ancora ha affermato il primo Giudice: “sulla base della documentazione in atti risulta che i vizi strutturali apparsi nei predetti immobili, come identificati e descritti nella comunicazione del Comune di ### recante avente n. prot. 411 del 11.02.2015, hanno comportato l'avvio del procedimento per la successiva emissione dell'ordinanza di demolizione”. 
A fronte del rilievo da parte del Giudice di prime cure dell'insanabilità delle difformità come individuate e descritte nella comunicazione di avvio del procedimento amministrativo per l'adozione del provvedimento di demolizione e anche dell'ulteriore rilievo della mancata documentazione, tra l'altro, dell'eventuale iniziativa assunta dalla promittente venditrice rispetto al medesimo iter avviato dall'ente locale, titolare del potere sanzionato, nessuna contraria argomentazione specifica ha sollevato l'appellante nell'introdurre il presente giudizio di impugnazione. ### non si è confrontato in alcun modo con l'accertamento delle opere abusive quale presupposto della comunicazione del Comune di ### avente n. prot. 411 del 11.02.2015, a cui il primo Giudice ha aderito in sentenza, essendosi limitato ad insistere sulla necessità per il promissario acquirente di attendere la scadenza del termine convenuto per la stipula del contratto definitivo (30/12/2017) ai fini della verifica dell'effettiva adozione ed attuazione dell'ordinanza di demolizione da parte dell'Ente ovvero del rilascio della concessione in sanatoria. 
Ora, deve considerarsi che, con la suddetta comunicazione n 411 del 11.02.2015, il Comune di ### individuava l'esistenza di opere abusive e, precisamente, quanto al complesso edilizio prospettante la SS 7 bis (lato sud), una eccedenza plano volumetrica del piano terra, un aumento della superficie utile del locale seminterrato e una diversa utilizzazione dello stesso, nonché, quanto al complesso edilizio prospicente sul lagno ### (lato nord), una occupazione abusiva da parte di porzione del piano seminterrato della fascia di suolo demaniale di ml 4,00 di rispetto del lagno ### in quanto minore di quella minima assentita di ml 10, e una ulteriore violazione della predetta distanza minima da parte della porzione sovrastante al piano seminterrato (piano terra, primo e secondo) posta a soli ml 7,80, con interessamento anche del Genio Civile in dipendenza dell'alveo di cui trattasi per la situazione abusiva pregiudicante la sicurezza idraulica. 
I predetti abusi risultanti dall'accertamento da parte del Comune di ### unitamente alla considerazione che l'appellante non ha fornito alcun indice della loro insussistenza o diversa configurazione, consentono di confermare il grave inadempimento contrattuale dell'odierna appellante come ritenuto dal primo Giudice, dal momento che la promittente venditrice, con la stipula del preliminare, si obbligava a prestare il definitivo consenso ai fini del trasferimento, in favore della ### di un compendio immobiliare -costituito da appartamento e da tre boxes autoconforme ai titoli abilitativi rilasciati per la loro edificazione. Inoltre, deve ritenersi consentito l'esercizio del recesso della società promissaria acquirente anteriormente rispetto al termine stabilito nel preliminare per la stipulazione del definitivo, avendo il primo Giudice ritenuto insanabili le opere abusive descritte nella richiamata comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio, che, tra l'altro, ha carattere vincolato, e non risultando né dedotta, né dimostrata alcuna iniziativa posta in essere dalla ### nei confronti della pubblica amministrazione e neanche l'esistenza di alcuna pratica di condono. Del resto, l'affermazione del primo Giudice in ordine all'insanabilità degli abusi in questione non risulta contraddetta dall'appellante che non ha offerto, con l'atto di appello, un quadro assertivo e dimostrativo contrario al predetto assunto. Né l'appellante può fondatamente sostenere la scarsa gravità dell'inadempimento con riferimento alla circostanza che le difformità edilizie attengono alla sola cantinola di 12 mq e a due garages, rispettivamente di 17 e 15 mq e non anche all'intero appartamento delle dimensioni di mq 125 e all'annesso terrazzo di mq 60. Al riguardo, va osservato che la valutazione della gravità dell'inadempimento costituisce una questione di fatto risolta dal primo Giudice alla luce di condivisibile apprezzamento delle complessive emergenze processuali. Il giudice di prime cure ha rilevato che, immediatamente dopo la stipula del contratto preliminare per cui è lite, le parti concludevano un contratto di compravendita immobiliare, a posizioni invertite, in quanto avente ad oggetto l'acquisto da parte della ### di un appartamento della società attrice, il cui pagamento veniva pattuito in quota parte con la compensazione del residuo prezzo che la ### avrebbe dovuto versare alla ### dando seguito alla clausola con cui, nel contratto preliminare oggetto del presente giudizio, le parti facevano salva la possibilità di procedere a compensazione tra reciproche posizioni debitorie e creditorie. ### il primo Giudice “dalla lettura del combinato disposto dei due contratti emerge che l'interesse all'esatta esecuzione della prestazione, reclamato dalla società attrice, trova ragione nell'intento speculativo perseguito dalla ### mediante l'operazione negoziale che le avrebbe consentito la ricollocazione sul mercato degli immobili acquistati. Ne consegue che il procedimento finalizzato all'ordinanza di demolizione seppure incidente sulla sola parte relativa ai boxes auto di pertinenza dell'appartamento compravenduto ne ha ridotto oggettivamente la commerciabilità ed ha assunto rilievo rispetto all'effettiva volontà negoziale della società attrice”. La suddetta argomentazione, correttamente tratta sulla base delle allegazioni avanzate dalla ### sin dall'atto introduttivo di giudizio e della documentazione ritualmente acquisita agli atti, non risulta idoneamente contrastata dall'appellante, non essendo superabile con l'evidenziazione, da parte dell'impugnante, della limitata estensione quantitativa delle opere abusive rispetto alla maggiore estensione del compendio immobiliare oggetto del preliminare in quanto occorre soprattutto considerare l'incidenza qualitativa dell'abuso che investe immobili con specifica destinazione a garages. Posto l'intento speculativo della ### che la stessa società deduceva chiaramente nell'originario atto di citazione (p 10), contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, l'abuso relativo ai locali boxes auto frusta gli interessi economici imprenditoriali perseguiti dalla appellata in quanto l'appartamento promesso in vendita con i predetti locali garages abusivi sarebbe sicuramente meno appetibile e collocabile sul mercato immobiliare ove la presenza di boxes auto integra una esigenza comune della clientela. 
Inammissibile risulta il motivo di appello relativo al rigetto della domanda formulata dall'istante nei confronti della D'### s.r.l., che il primo Giudice ha qualificato nei termini di azione di garanzia senza alcuna impugnazione sul punto.  ### non si è confrontato in alcun modo con una delle autonome ragioni decisive poste dal primo Giudice a fondamento del rigetto della domanda e consistente nella carenza del presupposto indefettibile richiesto per l'esercizio di detta azione e identificato in concreto dal primo Giudice nell'esercizio da parte del Comune del potere sanzionatorio di demolizione preannunciato con la comunicazione di avvio del procedimento prot 443 del 30.01.2015. Pertanto, deve ritenersi non più sindacabile il rigetto dell'azione nei confronti della ### D'### srl nei termini esposti dal primo Giudice con riferimento alla “mancanza del presupposto oggettivo della richiesta garanza” relativo all'effettiva adozione ed attuazione dell'ordinanza di demolizione degli immobili abusivi. Invero, l'appellante si è limitato a esporre le ragioni di contrasto con esclusivo riguardo ad altra questione, che rimane carente di interesse, relativa all'individuazione del tempo e dell'autore delle irregolarità edilizie, precisando di non aver eseguito alcun lavoro sugli immobili dal tempo dell'acquisto fattone in data ###. 
Quanto al motivo di appello relativo alle spese del giudizio di primo grado, va osservato che le spese risultano correttamente regolate sulla base della soccombenza della odierna appellante con riferimento alla domanda subordinata risolutoria proposta dalla ### e di condanna alla restituzione della somma di euro 260.000,00 oltre interessi e non essendoci alcun automatismo in tema di compensazione in caso di soccombenza reciproca come sembra presupporre l'appellante nel formulare l'ultimo motivo di appello. 
Alla luce delle suesposte argomentazioni le spese del giudizio di appello vanno poste a carico dell'appellante soccombente in favore di entrambe le parti appellate. Dette spese si liquidano come in dispositivo che segue, ai sensi del D.M. 147/2022, con attribuzione al procuratore ### per l'appellata ### srl e a ai procuratori, ### e ### per l'appellata D'### srl, avendone dichiarato l'anticipo. 
Ricorrono i presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1quater T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17 L. 228/2012.  P.Q.M.  La Corte di Appello di Napoli, ### definitivamente pronunciando nel giudizio di secondo grado in epigrafe, così provvede: 1. Rigetta l'appello proposto e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata; 2. Condanna l'appellante al pagamento, in favore di ciascuna parte appellata, delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 12.254,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese generali (15%), Iva e Cpa come per legge, con attribuzione ai procuratori delle parti appellate per dichiarazione di fattone anticipo; 3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato. 
Così deciso in Napoli, addì 29.02.2024 ### rel. ed est. 
Dott.ssa ###ssa #### 

causa n. 4987/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Giglio Cobuzio Paola, Saggese Fiorella, D'Ambrosio Aurelia

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Tribunale di Taranto, Sentenza n. 1716/2024 del 18-06-2024

... ricorrente in data ### l'indennità di occupazione è pari a complessivi euro 900,00 (600+300). Altrettanto deve dirsi per il maggior danno subito dal sig. ### e consistente nel pagamento della ridotta somma di ### 2.100,00 per i 41 giorni di ritardo nell'inizio dei lavori nell'immobile da lui acquistato corrisposta alla ditta P.G. di ### a titolo di penale, secondo quanto risultante dalla dichiarazione rilasciatagli da quest'ultimo il ### e non impugnata dai resistenti e sufficiente, perciò, a corroborare il diritto del ricorrente alla sua restituzione. Per tali ragioni la domanda del sig. ### merita l'accoglimento e di conseguenza i coniugi ### e ### devono essere condannati, in solido tra loro, al pagamento di complessivi ### 3.000,00 di cui ### 900,00 per l'occupazione abusiva dell'immobile (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Onorario di ### Avv. ### presso la I° Sezione Civile del Tribunale Ordinario di Taranto, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al nr. 3512 del Ruolo Generale dell'anno 2021 del Tribunale Ordinario di Taranto avente per oggetto: occupazione sine titulorisarcimento danni TRA ### ( c.f. ###) rappresentato e difeso dall'Avv. ### in virtù di procura estesa su separato foglio al ricorso ex art. 702 bs cpc -ricorrente - CONTRO ### (c.f.###) e ### (c.f.  ###) rappresentati e difesi dall'avv. ### in virtù giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione del nuovo difensore del 25 gennaio 2022 - resistenti - NONCHE' ### (p.iva ###), in persona dell'omonimo titolare pro tempore, sig. ### rappresentata e difesa dagli Avv.ti ### e ### in virtù di mandato alle liti posto in calce ex art. 83 c.p.c. su foglio separato dalla comparsa di costituzione e risposta - terzo chiamato in causa - SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex art 702 bis cpc il sig. ### sosteneva di aver acquistato dai coniugi sigg.ri ### e ### con rogito ### del 16.12.2020 un immobile sito in ### J alla via ### n. 1 per il prezzo d ### 172.000,00 convenendo che la consegna da parte dei venditori sarebbe avvenuta entro e non oltre quattro mesi dalla stipula del rogito. 
Accadeva, però, che con pec del 01.04.2021 i sigg.ri ### e ### comunicavano al sig. ### l'impossibilità di consegnargli l'abitazione a causa dell'emergenza sanitaria covid e per non meglio specificati ritardi relativi ai lavori di ristrutturazione che stavano eseguendo nell'abitazione a loro volta acquistata ed ove dovevano trasferirsi, per cui chiedevano di prolungare sino alla fine del mese di maggio 2021 il rilascio dell'immobile contestando al ricorrente, inoltre, i ritardi nella stipula del rogito. 
Con raccomandata dell'08.04.2021il sig. ### riscontrava la predetta missiva precisando che il ritardo nella stipula del contratto definitivo di compravendita non era a lui imputabile poiché l'immobile de quo era stato oggetto di sanatoria conclusa dai coniugi ### solo in data ### che impediva di poter procedere, prima di tale data, a rogitare in quanto la banca non gli avrebbe concesso il chiesto mutuo. 
Asseriva, ancora, il ricorrente che i disagi derivanti dall'emergenza sanitaria erano, alla data della stipula del rogito, dicembre 2020, ben conosciuti e prevedibili, tanto è che dagli iniziali tre mesi pattuiti per il rilascio, al momento della stipula del definitivo, venivano richiesti ed ottenuti quattro mesi per il rilascio che scadevano, improrogabilmente, il 15 aprile 2020 e che, in ogni caso, le imprese edili dal dicembre 2020 avevano, comunque proseguito la loro attività. 
Pertanto, poiché sin dal 16 aprile 2021, data in cui era previsto il rilascio, i resistenti occupavano sine titulo l'immobile nonostante la diffida a rilasciare l'immobile, ritualmente da loro ricevuta in data ###, il sig. ### avendo subito dei danni sia per il mancato godimento dell'abitazione che per il rinvio dei lavori di ristrutturazione dell'immobile acquistato affidati alla ditta di ### con la quale aveva stipulato un contratto di appalto ove era prevista una penale di €.100,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei lavori, chiedeva che il Tribunale di Taranto che così provvedesse: “disporre l'immediato rilascio dell'immobile sito in ### J. ### n.1 sgombero da cose e persone: - per l'effetto condannare i sigg. ### e ### in solido tra loro, al risarcimento del danno, patrimoniale subito dal ricorrente per l'occupazione sine titulo dal 16.04.2021 fino all'effettivo rilascio che si quantifica in €. 600,00 mensili pari ad un affitto medio per una villa similare in zona residenziale di ### J.; - oltre €. 100,00 per la penale pattuita con la ditta ### dalla data del 19.04.2021 sino all'effettivo rilascio - €.  200,00 per il deposito dei mobili, salvo diverse somme maggiori o minori che saranno ritenute di giustizia.  - Il tutto con vittoria di spese e competenze” Iscritta a ruolo la causa in data ###e notificato ritualmente il ricorso ed il pedissequo decreto di comparizione delle parti il ### si costituivano i sigg.ri ### e ### con comparsa di costituzione e risposta del 23.7.2021 eccependo: - di aver consegnato l'immobile il ###, ossia in epoca antecedente rispetto alla notifica del ricorso con 1 mese e mezzo di ritardo, rispetto a quanto pattuito e con anticipo rispetto a quanto richiesto dall'avvocato del ricorrente; - l'incompetenza per valore del tribunale essendo competente a conoscere la causa il giudice di pace atteso che il valore della controversia era pari ad euro 5.000,00 come dalla stessa parte ricorrente dichiarato, di cui € 600,00 mensili dal 16.4.2021 sino alla data del rilascio oltre 100,00 euro giornalieri per l'applicazione della clausola penale imposta dall'impresa appaltatrice agli acquirenti appaltanti nonché euro 200,00 per il deposito dei mobili; - di aver conferito incarico ad una agenzia immobiliare che in data ### aveva ricevuto la proposta di acquisto del sig. ### che era stata da loro accettata il ###. Nella predetta proposta era stato stabilito che il contratto di compravendita sarebbe stato stipulato entro e non oltre il ### ma solo il successivo 30.09.2020, ossia ben 15 giorni dopo la scadenza del suddetto termine e due mesi dopo aver assunto l'impegno contrattuale, il sig. ### non aveva ancora ottenuto il mutuo per l'acquisto della casa, motivo per cui chiedeva un rinvio della data di stipula sino al 30.10.2020. Era accaduto, poi, che malgrado in data ### fosse stata rilasciata la pratica di sanatoria e, dunque, il promittente acquirente avrebbe dovuto far fissare, senza ulteriore ritardo, la data del rogito da parte del notaio, il ### il ricorrente non avendo ancora ottenuto il mutuo chiedeva, nuovamente, ai coniugi ### di rinviare la stipula definitiva al 30.11.2020 che, ancora una volta veniva differita tant'è che solo il ### si procedeva a rogitare la compravendita; - sin dal principio era stata stabilita una dilazione di 4 mesi dalla stipula per la consegna dell'immobile, considerati i tempi medi che, verosimilmente, si sarebbero resi necessari per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione nella nuova casa di abitazione che avevano acquistato e che pur di lasciare al più presto l'immobile nella disponibilità degli acquirenti, erano andati ad abitare nella nuova casa senza porte né finestre e con lavori ancora in corso; - il ritardo nella riconsegna dell'immobile al ricorrente, infine, era stato dovuto esclusivamente alla condotta inadempiente delle imprese appaltatrici, ### e ### srl, le quali, a loro volta, non avevano potuto completare per tempo i lavori a causa di ritardi nella consegna dei materiali dovuti alle note restrizioni determinate dalla necessità di arginare la diffusione del ###19 per cui chiedevano di essere autorizzati a chiamarle in causa onde essere da loro manlevati in caso di soccombenza. 
Per tali motivi i coniugi ### e ### ritenendo che alcun inadempimento poteva essergli attribuito così concludevano: In via preliminare: a) dichiarare l'incompetenza per valore del Tribunale adito e dichiarare la competenza del Giudice di ### ai sensi dell' art. 7 c.p.c. e provvedere conseguentemente sulle spese processuali con condanna di parte ricorrente al pagamento delle stesse in favore del sottoscritto avvocato antistatario; b) in subordine disporre il mutamento di rito, necessitando la controversia di una cognizione piena; c) autorizzare la chiamata in causa delle imprese appaltatrici ### srl con sede ###### alla via ### 39 e ### di ### con sede ###, con ogni conseguenziale provvedimento; - In subordine, nel merito; d) rigettare la domanda perché infondata in fatto e diritto, con ogni conseguenziale provvedimento in ordine alle spese, anche ai sensi dell'art. 96 cpc; e) in via gradata, accertare e dichiarare che il ritardo nella consegna dell'immobile è dipeso da ritardo nell'esecuzione dei lavori - presso l'abitazione sita in ### alla di ### 117 ove i coniugi ### sono andati ad abitare dopo la vendita del loro immobile - da parte delle imprese appaltatrici ### srl con sede ###### alla via ### 39 e ### di ### con sede ###e condannare le stesse al pagamento di tutto quanto risulterà eventualmente dovuto per i titoli e le causali azionate dal ricorrente nonché alle spese processuali sostenute da parte dei convenuti; f) in via estremamente gradata, nella denegata ipotesi in cui il lieve ritardo nella consegna sia addebitabile ai convenuti, ridurre al giusto e dovuto l'eventuale risarcimento e compensare le spese processuali. 
Instauratosi il contraddittorio con ordinanza del 15.10.2021 veniva disposto il mutamento del rito da sommario in ordinario ex art 702 -ter comma 3 (vecchio rito), rigettata l'eccezione di incompetenza per valore formulata dai resistenti radicandosi così la causa definitivamente dinanzi al competente Tribunale di ### autorizzata la chiamata in causa dell'impresa appaltatrice ### srl con sede ###### alla via ### 39 e della impresa appaltatrice NEW ### di ### con sede ###ed, infine rinviata la causa per l'istruzione delle altre domande inerenti il risarcimento danni da occupazione sine titulo richiesto dal sig. ### Con comparsa di costituzione e risposta del 30.12.2021 si costituiva la ### di ### in persona dell'omonimo titolare pro tempore, sig. ### la quale impugnava e contestava l'avverso dedotto dai resistenti asserendo che proprio quest'ultimi avevano dichiarato, nel proprio libello introduttivo, che le ditte avevano subito notevoli ritardi e gravi difficoltà nel portare a conclusione i lavori nei tempi prestabiliti a causa del mancato rifornimento delle materie prime in conseguenza dell'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia pertanto nulla gli poteva essere contestato. 
In ogni caso sosteneva la terza chiamata in causa che non era incorsa in alcun inadempimento, poiché come provato documentalmente la posa in opera dei manufatti (infissi, porta blindata ecc.) presso l'abitazione in ### J. di ### n. 117 di proprietà dei resistenti era avvenuta addirittura prima della fine del mese di maggio 2021 e, perciò, aveva, esattamente e diligentemente, adempiuto ex art. 1218 cod.civ. alla propria prestazione contrattuale. 
Per tali motivi la ### di ### in persona dell'omonimo titolare pro tempore, sig. ### così concludeva: A) rigettare le domande e conclusioni tutte rassegnate dai sigg. ### (C.F: mglgnn59d56l049x) e ### (C.F: pldrfl56a03d754t) nell'atto di citazione per chiamata in causa perché infondate sia in fatto che in diritto per tutte le ragioni ed eccezioni espresse nella narrativa che precede; B) conseguentemente condannare i sigg. ### e ### in solido tra loro, al pagamento in favore della ### [p.i: ###], in persona dell'omonimo titolare pro tempore, sig. ### [C.F.: dstdnc82s01l049e] delle spese e compensi di lite, oltre 15% spese generali, Iva e Cpa come per legge (spese e compensi che ai sensi dell'art. 4, co. 8, del DM 10 marzo 2014, n. 55 nel presente giudizio vanno correttamente aumentate dal Giudice in favore dell'odierna deducente di un terzo rispetto all'importo altrimenti liquidabile in quanto le istanze di controparte sono palesemente infondate e le difese della parte vittoriosa risulteranno essere manifestamente fondate.) All'udienza del 28.01.2022 i resistenti rinunciavano alla chiamata in causa della ###, Ammessi i mezzi di prova articolati dalle parti veniva esperito, l'interrogatorio formale del ricorrente e dei resistenti nonchè la prova testimoniale. 
All'udienza del 12.1.2024, dopo la precisazione delle conclusioni, la causa veniva trattenuta per la decisione concedendo alle parti i termini ex art. 190 cpc per il deposito di note conclusionali e delle repliche. 
MOTIVAZIONE ### rilascio in favore del ricorrente dell'immobile sito in ### J alla via ### n. 1 da lui acquistato che ha comportato la declaratoria della cessazione della domanda del contendere su tal domanda non ha fatto venir meno l'interesse del sig ### al risarcimento danni per l'occupazione sine titulo perpetrata ai suoi danni dai sigg.ri ### e ### Va premesso che l'azione esercitata dal sig. ### è un'azione di rivendicazione, in quanto l'occupazione sine titulo di cui trattasi è da configurarsi “in senso stretto” essendo rappresentata dal caso in cui un terzo occupi e goda del tutto, arbitrariamente, di una unità immobiliare, in assenza di alcun titolo in suo favore e, pertanto, occorre agire contro di lui attraverso un ordinario giudizio di cognizione ovvero promuovere, come avvenuto nel caso de quo, per rivendicarla, un ricorso secondo lo speciale rito sommario di cui all'art 702 bis c.p.c. previsto dal codice di rito ante riforma ### Orbene al contrario dell'azione personale di restituzione (soggetta all'applicazione del rito locatizio, la quale mira ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza, volontariamente, trasmessa dall'attore al convenuto, in base a negozi come la locazione, il comodato, il deposito etc, i quali non presuppongono nel tradens la qualità di proprietario), nell'azione di rivendicazione il proprietario deve, solo dimostrare, il diritto di proprietà tutelato erga omnes, con la probatio diabolica e cioè documentando l'acquisto del bene avvenuto a titolo originario da parte sua o di uno dei propri danti causa a titolo derivativo. 
A tale onere il ricorrente ha adempiuto depositando il contratto di compravendita a con rogito ### del 16.12.2020 e dimostrando, così, di essere il proprietario dell'immobile de quo. 
Il diritto di proprietà, va precisato, ha insita in sé le facoltà di godimento e di disponibilità del bene che ne forma oggetto: sicché, una volta soppresse tali facoltà per effetto dell'occupazione, l'esistenza di un danno risarcibile può ritenersi sussistente sulla base di una mera “praesumptio hominis”, superabile solo con la dimostrazione concreta che il proprietario, anche se non fosse stato spogliato, si sarebbe, comunque, disinteressato del suo immobile e non l'avrebbe in alcun modo utilizzato. 
Nel caso di specie si rileva che il ricorrente si è prontamente attivato per richiedere la riconsegna dell'immobile allo scadere del termine di 4 mesi indicato nel rogito notarile così come si rileva dalla missiva dell'08.04.2021 e che, quindi, dimostrata è la sua domanda di richiedere il danno per non aver potuto godere del suo immobile dal 16.4.2021 al 29.5.2021 data dell'avvenuta riconsegna. 
Quanto alla circostanza del mancato godimento nel predetto arco temporale è da ritenersi pacifica, ed incontestata, avendo resistenti sempre ammesso, sin dall'atto introduttivo, di essere rimasti nel possesso dell'immobile fino all'avvenuto rilascio. 
Per granitica Giurisprudenza il fatto non contestato “ non ha bisogno di prova perché le parti ne hanno disposto, vincolando il Giudice a tenerne conto senza alcuna necessità di convincersi della sua esistenza”(Cassazione civile, sez. III, sentenza 10/11/2010 n° 22837 conf. Cassazione civile, III, 21 maggio 2008, n. 13078).  ### dell'immobile al contrario di quanto sostenuto dai resistenti non può, poi, trovare giustificazione, innanzitutto, nel comportamento che avrebbe assunto il sig. ### ante stipula notarile perchè i rinvii della data per la redazione del contratto di compravendita dalla sottoscrizione della proposta di acquisto del 25-28.7.2020, non sono stati richiesti, esclusivamente, dal ricorrente ma congiuntamente come, del resto, risulta per tabulas dalle richieste di proroga del 30.09.2020 e del 8.11.2020. 
In ogni caso i rinvii son da considerare legittimati dal momento che nella proposta di acquisto la vendita era “vincolata al buon esito del mutuo richiesto per l'acquisto dell'immobile”: mutuo che intanto poteva essere erogato al ricorrente solo a seguito dell'avvenuta sanatoria della concessione edilizia(cfr interrogatorio formale ### la cui incombenza era di spettanza dei resistenti quali venditori e, perciò, tenuti ad alienare l'immobile con la regolarità dei titolo di proprietà privo di difformità catastali/amministrative /urbanistiche dovendo l'acquirente avere tutto quanto gli è necessario per l'esercizio della proprietà della cosa vendutagli: senza di che il venditore non adempie appieno all'obbligo del trasferimento della proprietà . 
E', infatti, onere dei venditori ex art 1477 c.c., adoperarsi, diligentemente, per consegnare al compratore la proprietà ed il possesso giuridico e materiale la res vendutagli . 
Chiarissima è sul punto la Suprema Corte ove nella sentenza n. 7171/2018 statuisce: “Il venditore deve trasferire al compratore non soltanto la proprietà ed il possesso giuridico, ma anche il possesso reale o di fatto del bene venduto, essendo la consegna dello stesso l'atto con cui il compratore è posto nella condizione non solo di disporre materialmente della cosa trasferita nella sua proprietà, ma anche di goderla secondo la funzione e destinazione in considerazione della quale l'ha comprata. Ne consegue che costituisce obbligo del venditore, tenuto ai principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, adoperarsi fattivamente perché l'acquirente ottenga la materiale consegna del bene compravenduto”. 
Parimenti non giustifica l'occupazione dell'immobile da parte dei resistenti neppure il loro asserito ritardo nell'esecuzione dei lavori - presso la propria abitazione sita in ### alla di ### 117 ove erano andati ad abitare dopo la vendita del loro immobile di cui, peraltro, non hanno allegato la copia del titolo di acquisto impedendo, così, la verifica della tempestività con cui avevano appaltato i lavori di ristrutturazione. 
La condotta dei sigg.ri ### e ### si appalesa, quindi, davvero poco diligente sia perchè avrebbero dovuto provvedere per tempo a far ristrutturare l'abitazione ( invece dalla lettera del 1.4.2021 si evince che i lavori erano stati appaltati alla ### srl, il ###, quindi, ben cinque mesi dopo l'accettazione della proposta di acquisto) sia perchè era notoria la probabilità che, a causa della pandemia, l'approvvigionamento delle materie prime da parte delle imprese edili avrebbe potuto subire dei ritardi. 
Neppure è risultato da loro provato l'inadempimento della terza chiamata in ### di ### a cui i resistenti avrebbero voluto addebitare il ritardo nella consegna dell'abitazione essendo quest'ultima società riuscita, invece, a dimostrare esattamente il contrario e cioè di aver ben adempito al suo onere contrattuale per cui del tutto ultronea è stata la sua vocatio in ius da parte dei siggri ### e ### per essere manlevati in caso di soccombenza. 
La terza chiamata ha, difatti, provato di aver rispettato i tempi di consegna e posa in opera degli infissi interni, esterni e della porta blindata nei tempi contrattualmente stabiliti dal contratto della fornitura concluso in data ###, consegnando i lavori il ### nel termine successivo di circa 8 settimane come ben ricordava in sede di interrogatorio formale la sig.ra ### e, quindi, persino prima dei tempi di solito previsti per tali lavorazioni (cfr le dichiarazioni rese dai testi sig. D'### ”### che i tempi standard sono di 90/120 giorni tra la stipula del contratto e la consegna” e del sig. ### “ i sigg.ri ### e ### ringraziavano la ### per la tempistica dei lavori eseguiti addirittura al di sotto dei tempi standard ovvero 90/120 giorni nonostante la pandemia del ###19. Posso precisare che di solito dal momento della stipula del contratto sino alla installazione dei componenti trascorre un tempo non inferiore a 90/120 giorni”) ed attestato dalla documentazione fiscale in atti . 
A tutto voler concedere giammai si ritiene che i lavori di ristrutturazione dell'immobile acquistato dai resistenti potessero concludersi entro il ### considerato, ancora, che il contratto di fornitura era datato 3.3.2021 e l'allocazione degli infissi era prodromica ad altri lavori edili che avrebbe dovuto essere completati, poi, l' altra ditta cioè la ### srl. 
Ampia smentita ha avuto, persino, l'affermazione dei sigg.ri ### e ### di essere andati ad abitare nella loro nuova causa “senza porte né finestre” dal momento che proprio in sede di interrogatorio formale la sig.ra ### ha dichiarato che “ vi erano le tapparelle già esistenti” né vi è prova che fosse priva della preesistente porta di ingresso (cfr il teste ### “sono dirimpettaio non ricordo se ci fosse la porta d'ingresso”) e, quindi, la casa era da ritenere, comunque, abitabile né i resistenti si sono dati premura di depositare delle mere fotografie per rappresentare lo stato dei luoghi da loro dedotto. 
Acclarato l'An debeatur in ordine al quantum debeatur per consolidata giurisprudenza qualora la perdita subita per l'occupazione sine titulo di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provata nel suo preciso ammontare, essa è liquidata dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato (Tribunale di Termini Imerese, Sentenza n. 854/2024 del 03-06-2024). 
Ebbene si condivide, sul punto, per il calcolo dell'indennità dovuta per la predetta occupazione sine titulo il riferimento effettuato dal ricorrente ai valori medi delle locazioni calcolati, secondo le quotazioni immobiliari semestrali rilevate dall'agenzia delle entrate per tipologia immobiliare, stato di conservazione, unità di superficie in euro al mq, similare a quella di altri immobili di una delimitata zona territoriale omogenea (zona ### e determinato in ### 600,00 mensili. 
Pertanto tenuto conto che l'immobile de quo è stato consegnato al ricorrente in data ### l'indennità di occupazione è pari a complessivi euro 900,00 (600+300). 
Altrettanto deve dirsi per il maggior danno subito dal sig. ### e consistente nel pagamento della ridotta somma di ### 2.100,00 per i 41 giorni di ritardo nell'inizio dei lavori nell'immobile da lui acquistato corrisposta alla ditta P.G. di ### a titolo di penale, secondo quanto risultante dalla dichiarazione rilasciatagli da quest'ultimo il ### e non impugnata dai resistenti e sufficiente, perciò, a corroborare il diritto del ricorrente alla sua restituzione. 
Per tali ragioni la domanda del sig. ### merita l'accoglimento e di conseguenza i coniugi ### e ### devono essere condannati, in solido tra loro, al pagamento di complessivi ### 3.000,00 di cui ### 900,00 per l'occupazione abusiva dell'immobile dal 16 aprile 2021 al 29.05.2021 nonché di ### 2.100,00 per la penale corrisposta dal ricorrente alla ditta P.G. di ### oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. 
Deve, ancora, essere rigettata la domanda formulata dai resistenti di manleva nei confronti della terza chiamata in causa mentre la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 cpc, richiesta, per la prima volta in sede di comparsa conclusionale dalla ### di ### è inammissibile potendo essere legittimamente proposta solo sino all'udienza della precisazione delle conclusioni ( ### Milano sentenza del 16.11.2020) Le spese del giudizio per il principio della soccombenza, determinate in conformità ai parametri di cui all'art. 5, D.M. n. 55/2014 parzialmente modificato dal D.M. n. 37/2018, secondo i valori medi dello scaglione di riferimento compreso tra € 1.101,00 ed € 5.200,00 vengono poste a carico dei resistenti, in solido tra loro, e liquidate in favore del ricorrente e della terza chiamata in causa come da pedissequo dispositivo, precisandosi, che non può essere accolta la richiesta, ai sensi dell'art. 4, co. 8, del DM 10 marzo 2014, n. 55, di aumento di un terzo rispetto all'importo altrimenti liquidabile per spese ed onorari del giudizi formulata dalla ### di ### Difatti si ritiene che la disposizione prevede un incremento del compenso a favore dell'avvocato vittorioso quando quest'ultimo riesca a fare emergere la fondatezza nel merito dei propri assunti, e specularmente l'infondatezza degli assunti di controparte, senza dover, però, ricorrere a prove costituende, - come, invece, accaduto nel presente giudizio - e, quindi, solo grazie al proprio apporto argomentativo ( e cioè quando per esempio la causa risulti di pronta soluzione sulla base di prove documentali di facile intelligibilità ovvero perché involge questioni giuridiche relativamente semplici o ancora perché non vi è stata contestazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione).   P.Q.M.  Il Giudice Onorario di ### Avv. ### presso la I° Sezione Civile del ### di ### definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede: - accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara che i sigg.ri ### e ### hanno occupato sine titulo l'immobile di proprietà del ricorrente dal 16 aprile 2021 al 29.05.2021 e per l'effetto: - condanna i sigg.ri ### e ### in solido tra loro, al pagamento in favore del sig. ### della complessiva somma di ### 3.000,00 di cui ### 900,00 per l'occupazione abusiva dell'immobile dal 16 aprile 2021 al 29.05.2021 ed ### 2.100,00 per la penale corrisposta dal ricorrente alla ditta P.G. di ### oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo; - condanna i resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore del ricorrente in complessivi ### E. 2.628,00 di cui E. 76,00 per spese ed E. 2.552,00 per compensi professionali oltre 15% ### Cap ed Iva sulle voci gravate; - rigetta la richiesta di manleva proposta dai sigg.ri ### e ### nei confronti della ### di ### - condanna, altresì, i resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore della terza chiamata in causa in ### 2.552,22 per compensi professionali oltre 15% ### Cap ed Iva sulle voci gravate.   Così deciso in ### lì 12.6.2024 IL G.O.d P. 
Avv. ### 

causa n. 3512/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Carmen Nacci

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Tribunale di Pistoia, Sentenza n. 294/2023 del 19-04-2023

... il pagamento di una indennità per l'occupazione da parte di questi del fondo di loro proprietà. Avanzavano per ciò domanda riconvenzionale e chiedevano di essere autorizzate a chiamare in causa il ### Temberi per sentirlo condannare al risarcimento del danno da loro subito per l'occupazione abusiva del terreno da parte sua fino al rilascio. Quantificavano tale danno in € 50.000,00 o quella diversa somma di giustizie, oltre interessi e rivalutazione; in ogni caso, con vittoria di spese di lite. Il giudice autorizzava la chiamata in causa dei terzo il quale si costituiva contestando la infondatezza della domanda avanzata nei suoi confronti e chiedendone il rigetto stante la totale infondatezza anche nel merito si ain punto di an che di quantum debeatur; con vittoria di spese di lite a suo (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Civile di Pistoia Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. R.G. 258 /2015 promossa da: ### & C. S.N.C.  con l'avv. ### e l'avv. ### ATTRICE contro ##### con l'avv. ### CONVENUTE e nei confronti di ### con l'avv. #### OGGETTO: Proprieta.  CONCLUSIONI Per l'attore, come in atto di citazione: Per il convenuto, come in comparsa di costituzione e risposta: Per il terzo chiamato, come in comparsa di costituzione e risposta: Per l'intervenuto, come da comparsa di intervento: FATTO E DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato, la società ### di ### & C. s.n.c. conveniva in giudizio #### e ### chiedendo che il Tribunale di Pistoia accertasse l'avvenuto acquisto per usucapione da parte della società attrice ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1158 c.c. del pieno di ritto di proprietà esclusiva sul terreno sito in ### contraddistinto al ### foglio 10, mappale 417 di detto Comune, per intervenuta usucapione in virtù del possesso pacifico, pubblico ed ininterrotto per oltre 20 anni. Con vittoria di spese di lite. 
A sostegno della sua pretesa la ### sosteneva che nell'anno 1981, quando aveva ragione sociale ### di ### & C. S.n.c., aveva destinato il terreno per cui è causa ad area di deposito attrezzature e macchinari utilizzati nel ciclo della propria attività produttiva. A dire di parte attrice in da tale data avrebbe esercitato sul terreno un potere assoluto ed esclusivo, corrispondente al pieno diritto dominicale di proprietà, partecipando alla lottizzazione industriale Via dei ### ottenendo i titoli abilitativi al fine di eseguire attività edilizia e di trasformazione urbanistica e provvedendo al pagamento dei relativi oneri di urbanizzazione e delle relative imposte. Su tali presupposti chiedeva l'attribuzione della proprietà del terreno per intervenuta usucapione. 
Si costituivano in giudizio le convenute contestando la infondatezza delle domanda attrice. 
Preliminarmente eccepivano la carenza di legittimazione della società attrice in ordine alla proposizione della domanda avanzata nel presente giudizio e comunque ne chiedevano il rigetto perché infondata; in ogni caso con vittoria di spese di lite. 
Le convenute rilevavano che la società attrice non aveva mai avuto la disponibilità del terreno per cui è causa: era stato invece il #### legale rappresentante della società, in proprio, che aveva detenuto il fondo, ma ciò era avvenuto in forza dei rapporti contrattuali intercorsi fra lui ed il sig. ### dante causa delle convenute. Per tale ragione neppure lui poteva ritenersi legittimato alla proposizione della domanda di usucapione in quanto il possesso da lui esercitato non poteva in ogni caso essere ritenuto idoneo a consentire neppure a lui l'acquisizione della proprietà per usucapione ex art. 1158 c.c. Le convenute facevano presente che l'appezzamento di terreno per cui è causa era stato oggetto di un preliminare di vendita tra ### e ### (di cui le convenute sono le eredi); con la stipula del contratto definitivo, ### sarebbe subentrato al promittente venditore nella convenzione con il Comune di ### “### di P.P. industriale di via dei Fabbri” avente ad oggetto piano di lottizzazione, di cui si assumeva gli oneri e le spese di urbanizzazione. Con il preliminre otteneva la disponibilità del fondo, stante il subentro nella convenzione con il comune di ### In realtà il contratto definitivo non veniva mai stipulato e con sentenza 392/2000, il Tribunale di Pistoia accoglieva la domanda introdotta in data ### da ### dichiarava l'intervenuta prescrizione del diritto del ### al trasferimento in proprio favore della proprietà del bene immobile promessogli in vendita con il contratto preliminare del 9.10.1979; rigettava la domanda riconvenzionale del ### volta ad ottenere una sentenza sostitutiva del contratto non concluso ai sensi dell'art. 2932 c.c. La sentenza veniva confermata anche in secondo grado con sentenza 973/2002, la Corte di Appello di Firenze e passava in giudicato in data ###.### nonostante tale pronuncia non provvedeva al rilascio dell'immobile. 
Con successiva ordinanza. del 7.5.2013, non impugnata e passata in giudicato, a conclusione di procedimento sommario introdotto con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., il Tribunale di Pistoia lo dichiarava occupante senza titolo de terreno e lo condannava, unitamente alla ### di ### a cui parte del terreno era stato concesso in comodato, al rilascio. Le convenute davano atto che al momento della loro comparsa di costituzione, l'esecuzione del rilascio del fondo sera in corso e veniva poi eseguita in data ### a mezzo ufficiale giudiziario. 
Le convenute su tali presupposti contestavano la legittimazione attiva della società attrice per essere stato il terreno detenuto dal ### in proprio e non quale legale rappresentante della ### stato giudizialmente accertato che anche quello dello stesso ### in proprio non era stato un possesso utile all'usucapione, bensì una mera detenzione del terreno sulla base del preliminare del 1979, che aveva poi perso efficacia nel 2003, con il passaggio in giudicato della sentenza della Corte di Appello di Firenze asserivano di essere rimaste creditrici nei confronti del ### per il pagamento di una indennità per l'occupazione da parte di questi del fondo di loro proprietà. Avanzavano per ciò domanda riconvenzionale e chiedevano di essere autorizzate a chiamare in causa il ### Temberi per sentirlo condannare al risarcimento del danno da loro subito per l'occupazione abusiva del terreno da parte sua fino al rilascio. Quantificavano tale danno in € 50.000,00 o quella diversa somma di giustizie, oltre interessi e rivalutazione; in ogni caso, con vittoria di spese di lite. 
Il giudice autorizzava la chiamata in causa dei terzo il quale si costituiva contestando la infondatezza della domanda avanzata nei suoi confronti e chiedendone il rigetto stante la totale infondatezza anche nel merito si ain punto di an che di quantum debeatur; con vittoria di spese di lite a suo favore ### i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. parte attrice e parte chiamata in causa modificavano le rispettive conclusioni. ### chiedeva che, in ipotesi di rigetto della domanda principale, le convenute fossero condannate alla restituzione delle somme spese per l'esecuzione delle opere edilizie e/o di trasformazione urbanistica relative alla lottizzazione industriale del Comune di ### di cui è parte l'appezzamento di terreno oggetto del presente giudizio, che quantificava in complessivi € 64.152,47 o in quella diversa somma ritenuta di giustizia. 
Il chiamato in causa eccepiva che la chiamata in causa era stata effettuata senza che ne sussistessero i presupposti di legge e chiedeva, in via principale, di essere estromesso dal presente giudizio; in subordine il rigetto della domanda avanzate dalle convenute nei suoi confronti. 
La causa veniva istruita la causa a mezzo prove orali e a mezzo ### Veniva quindi assegnata a questo Giudice in data ### e giungeva all'udienza del 7.4.2022, inizialmente prevista per precisazione conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., ove veniva invece trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art.  190 c.p.c. 
Depositate le memorie conclusionali la causa viene così decisa.  MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda attrice non può essere accolta. 
Rileva preliminarmente questo giudice che la pretesa della ### di ### & C. snc di vedersi riconoscere la proprietà del terreno pe cui è causa per intervenuta usucapione contrasta con le risultanze degli accertamenti giudiziali effettuati nelle cause intercorse fra il #### personalmente e le odierne convenute e conclusesi con la sentenza del Tribunale di Pistoia n. 392/2000 che dichiarava l'intervenuta prescrizione del diritto di ### ad ottenere il trasferimento della proprietà dei beni de quo per intervenuta prescrizione e rigettava la domanda di questi volta ad ottenere l'emissione di una sentenza che facesse luogo di contratto di compravendita non concluso ex art. 2932 c.c. e trasferisse al promittente acquirente i beni oggetto di preliminare di vendita. Tale decisione, confermata dalla Corte d'Appello di Firenze con la sua pronuncia n. 923/2002, passava in giudicato in data ### e con ciò divenivano definitivi, per quanto concerne le parti in causa, gli accertamenti e le statuizioni in essa contenute. 
Da tale vicenda processuale si evince che il #### in proprio, e non quale legale rappresentante della ### con la sottoscrizione del preliminare di acquisto, poi dichiarato risolto dal Tribunale con la sopra citata decisione, era stato immesso nel possesso dei beni oggetto di vendita in via provvisoria in vista della sottoscrizione del contratto definitivo, che poi non è mai avvenuta. Si è pertanto verificata una ipotesi, in capo al #### di detenzione qualificata dei beni, che fa sì che in considerazione della situazione di fatto in tal modo creatasi debba escludersi la configurabilità di un possesso “uti domini” con le caratteristiche previste dall'art. 1158 c.c. utile ai fini della acquisizione della proprietà per intervenuta usucapione. E' di tutta evidenza, e provato documentalmente, che fu ### personalmente, a sottoscrivere il preliminare con il #### dante causa delle odierna convenute, e ad essere immesso in via provvisoria nel possesso dei beni in attesa di subentrare al promittente venditore nella convenzione con il Comune di ### “### di P.P. industriale di via dei Fabbri” avente ad oggetto piano di lottizzazione, di cui si sarebbe assunto gli oneri e le spese di urbanizzazione. 
Che poi il ### introducendo il presente giudizio quale legale rappresentante della ### odierna attrice, a nome di questa, affermi che sia stata detta società a porre in essere l'attività finalizzata alla lottizzazione ed a farsi carico dei relativi oneri non sposta il fatto, oggetto di definitivo accertamento giudiziale, che il possesso ( o meglio la detenzione) del terreno, da parte della ### da questa addotto quale titolo di acquisto di acquisto della proprietà per usucapione, sia riconducibile alla immissione del suo legale rappresentante, in proprio, nel possesso dei beni, da lui ottenuta con la firma del preliminare in attesa del perfezionamento della compravendita. 
La stessa attrice, che è soggetto giuridico distinto dal suo legale rappresentante, in proprio, nel descrivere le attività compiute concernenti l'appezzamento di terreno in questione non fornisce alcun elemento che dimostri il suo subentro nella posizione giuridica di cui era titolare il sig. ### a lui attribuita dalla sottoscrizione del preliminare id vendita. Che poi una tale posizione sia rimasta immutata è dimostrato che è stato ### e non la ### ad essere parte della vicenda giudiziaria che ha dichiarato prescritto il suo diritto alla stipula del contratto definitivo di vendita con rigetto della domanda, da lui proposta, di pronuncia ex art. 2932 c.c. di sentenza che facesse luogo di contratto di compravendita non concluso. Comunque lo si voglia leggere, quanto accertato nelle citate pronunce individua il ### quale unico titolare dei rapporti inter partes relativi ai beni per cui è causa. Peraltro anche il successivo giudizio, instauratosi con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. presentato dalle convenute, a seguito del quale il ### è stato dichiarato occupante senza titolo dei beni de quo e condannato, in proprio, al rilascio degli stessi nella disponibilità delle proprietarie, si è svolto in contraddittorio con l'odierno chiamato in causa e con l'altro occupante dei beni, ### di ### a cui parte del terreno era stato concesso in comodato e che lo deteneva in forza di detto titolo poi venuto meno, ma non nei confronti della società odierna attrice. Ciò è vieppiù confermato dal fatto che anche l'esecuzione del provvedimento di rilascio, a seguito del quale le odierne convenute hanno riottenuto la disponibilità dei beni di loro proprietà è stata effettuata nei confronti del ### e della ### e non della ### senza che quest'ultima opponesse nulla al riguardo. Il fatto che la riconsegna dei beni, ottenuta a mezzo ufficiale giudiziario, sia stata effettuata da soggetti diversi dalla odierna attrice dimostra che erano questi, e non la ### ad essere nel possesso dei beni, e conferma che nessun titolo aveva l'attrice per contrastare le pretese delle ###re ### In tal contesto si deve escludere che l'utilizzo dei beni da parte della ### e l'attività da questa effettuata, quale che ne sia stata la natura, possano configurare l'esercizio di un possesso alla stessa riferibile utile ai fini dell'acquisto per usucapione da parte dell'attrice. La domanda al riguardo dalla stessa proposta deve quindi essere rigettata perché infondata. 
Quanto alla domanda avanzata in via di ipotesi, per la prima volta nella prima memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c. di parte attrice, avente ad oggetto richiesta di pagamento a titolo di rimborso delle somme spese per l'esecuzione delle opere edilizie e/o di trasformazione urbanistica relative alla lottizzazione industriale del Comune di ### in cui rientrava l'appezzamento di terreno in questione, deve ritenersi inammissibile in quanto domanda nuova rispetto a quella inizialmente proposta. Deve infatti escludersi che la richiesta, formulata dalla ### nell'atto introduttivo, di essere riconosciuta quale proprietaria per intervenuta usucapione dei beni de quo, possa ritenersi comprensiva della richiesta, solo in un secondo momento avanzata nei confronti delle convenute, di rimborso delle somme spese per la lottizzazione del terreno. 
Anche tale domanda, avanzata in subordine, deve quindi essere rigettata perché tardivamente proposta ed inammissibile. 
Passando ad esaminare la domanda avanzata in via riconvenzionale dalle convenute nei confronti del chiamato in causa, la stessa appare tempestivamente proposta e meritevole di accoglimento nei limiti di cui infra. 
Preliminarmente si rileva che il chiamato in causa nella sua costituzione in giudizio ha chiesto il rigetto delle domande avanzate nei suoi confronti dalle convenute adducendo una propria carenza di legittimazione passiva per essere stata, a suo dire, l'occupazione dei beni posta in essere dalla ### s.r.l., odierna attrice, in tal modo svolgendo to difese di merito e, di fatto accettando il contraddittorio su tale domanda. Solo in un secondo momento, nella sua prima memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c., e quindi tardivamente, ha eccepito la inammissibilità della domanda riconvenzionale di cui all'atto di chiamata in causa ed ha chiesto la propria estromissione dal giudizio. Trattandosi di eccezione non sottesa nelle difese formulate all'atto di costituzione, la stessa dovrà essere ritenuta inammissibile e disattesa da questo giudice. 
Per quanto attiene al merito della proposta riconvenzionale si osserva che le odierna convenute al fine di contrastare la domanda di usucapione in questa sede avanzata dall'attrice ha prodotto la documentazione, costituita dalle sentenze e dall'ordinanza emessa ex art. 702 bis c.p.c dal Tribunale di Pistoia e dai successivi atti esecutivi, attestante la occupazione senza titolo dei beni per cui è causa da parte di ### che per tale ragioni hanno chiamato in causa, a far data dal 15/7/1995 fino al rilascio. Da quanto sopra risulta che le convenute a seguito della occupazione senza titolo dei beni de quo sono state private illegittimamente della disponibilità degli stessi dalla data di pronuncia della sentenza che ha dichiarato la avvenuta prescrizione del diritto del chiamato in causa a stipulare il contratto definitivo, fino all'effettivo rilascio. Una tale pronuncia, infatti, ha fatto venire meno il titolo in forza del quale il ### era stato provvisoriamente immesso nel possesso dei in vista della stipula del contratto di compravendita. Ciò innegabilmente configura occupazione senza titolo da parte sua dei beni oggetto di preliminare, con conseguente diritto, la cui prova deve ritenersi in re ipsa, del promittente venditore, ### e , nella fattispecie, degli aventi causa di questi, odierne convenute, ad ottenere un risarcimento per la occupazione dei beni, così come da queste richiesto nella domanda riconvenzionale proposta . La misura di tale risarcimento deve essere determinata, anche vista la acquiescenza prestata dalle convenute alle risultanze dell'elaborato peritale depositato nel presente giudizio, nella misura indicata dal c.t.u., che ha stimato tale valore in € 47.996,60, oltre interessi. 
La domanda riconvenzionale delle convenute dovrà quindi essere accolta, con rigetta delle eccezioni avanzate dal chiamato in causa nella sua nella sua prima memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c. 
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede: 1. Rigetta, per le ragioni esposte in parte motiva, le domande proposte da parte attrice in quanto, quella in tesi, infondata; quella in ipotesi inammissibile in quanto tardivamente proposta.  2. In accoglimento della domanda riconvenzionale delle convenute condanna il chiamato in causa al risarcimento del danno da occupazione abusiva dei beni per cui è causa nella misura accertata dal c.t.u. di € 47.996,60 oltre interessi di legge dalla domanda al saldo.  3. condanna parte attrice e parte chiamata in causa a rifondere alle convenute le spese di lite che liquida in € 570,42 per esborsi, € 14.420,00, (comprensivo dell'aumento del 30% di cui all'art. 4 D.M. 55/14) per compensi, oltre al 15% sul compenso, oltre all'IVA e al CPA come per legge; 4. pone definitivamente a carico di parte attrice e di parte chiamata in causa in solido fra loro tutte le spese di CTU già liquidate con separato decreto. 
Pistoia, 17/04/2023 

Il giudice
dott.ssa ###


causa n. 258/2015 R.G. - Giudice/firmatari: Bossi Zelia

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Corte d'Appello di Messina, Sentenza n. 588/2024 del 18-06-2024

... moltiplicata per il periodo di occupazione sine titulo, cioè 20 mesi e 21 giorni, maggiorata degli interessi e delle rivalutazioni corrisponde proprio a quanto richiesto). E infatti, dalla specifica contenuta alle pagina 8 del ricorso introduttivo di primo grado, la somma di euro 45.000 risulta fosse richiesta dal ### per la sola propria quota di spettanza e non anche per la ### (che non aveva agito in giudizio). Ed euro 45.000,00 risulta proprio la somma indicata nel ricorso introduttivo, quale quota di pertinenza esclusiva ( testualmente è in esso riportato: “ l'odierno ricorrente accetta la somma così come liquidata dalla ### ma ribadisce il proprio diritto a ricevere il pagamento di una ulteriore somma di euro 45.000 per canoni e/o indennità di occupazione, nonché di un (leggi tutto)...

 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA Sezione I Civile riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: 1) Dott. ### 2) Dott. ### 3) Dott. ### ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 868/2022 R.G. posta in decisione all'udienza dell'1/6/2024 vertente tra ### (C.F: ###), nato a ### di ####, l'1.01.1950 ed ivi residente ###, elettivamente domiciliato in ### di ####, alla via ### n. 3/E, c/o lo studio dell'Avv. ### (C.F. ###) del ### di ### che lo rappresenta e difende ricorrente in revocazione ### CITTA' ### (###), in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. ### (nato a ### il ###, codice fiscale ###, nella qualità di ### della ### di ###, con sede ####### elettivamente domiciliat ###Is. 481 presso lo studio dell'Avv. ### (###, che la rappresenta e difende; convenuta in revocazione oggetto: revocazione della sentenza n. 626/2022, pubblicata il 290/9/2022, emessa dalla Corte di Appello di ### nel giudizio n 739/2017. 
Conclusioni dei procuratori delle parti Per il ricorrente : 1. condannare la ### di ### (ex ### di ###, in persona del ### al pagamento in favore del ricorrente - appellante della somma euro 45.000,00 oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al soddisfo, previo accertamento del relativo diritto; 2. condannare altresì la ### di ### (ex ### di ###, in persona del ### al pagamento in favore del ricorrente - appellante della somma di € 35.000,00 per la perdita chances, previo accertamento del relativo diritto, oltre accessori come per legge; 3. condannare la ### di ### (ex ### di ###, in persona del ### al pagamento in favore del sottoscritto ### distrattario della somma euro 3.500,00, di cui euro 200,00 per spese, oltre iva, cpa ed accessori come per legge per le spese legali del primo grado di giudizio; 4. condannare la ### di ### (ex ### di ###, in persona del ### a rifondere le spese e i compensi di causa del giudizio d'appello da distrarsi in favore del sottoscritto ### antistatario che rende la relativa dichiarazione ex lege.  2) Con vittoria di spese e compensi di causa di causa del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto ### antistatario che rende la relativa dichiarazione ex lege. 
Per la convenuta: 1) Preliminarmente ritenere e dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità e/o nullità e/o infondatezza o comunque rigettare con qualsiasi statuizione, per le motivazioni esposte nel presente atto, il ricorso in revocazione proposto dal #### e disattendere e rigettare il gravame proposto dal ### poiché del tutto privo di qualsiasi pregio e fondamento giuridico; 2) Rigettare tutte le domande del #### perché infondate in fatto ed inammissibili in diritto, per i motivi esposti; 3) Confermare la sentenza resa dalla Corte di Appello di ### in data ### Con vittoria di spese e compensi difensivi, oltre spese generali IVA e CPA come per legge.  #### con citazione ritualmente notificata, ha convenuto innanzi al Tribunale di ### la ex ### di ### esponendo di essere proprietario pro quota (quale erede di ### di un immobile sito in S.### di #### d'### n. 68, il cui piano terra, primo e secondo venivano locati alla ### di ### ed utilizzati quali sede scolastica, giusto contratto di locazione del 21.11.1980, stipulato con le originarie comproprietarie, signore ### e ### Aggiungeva che nche il terzo piano, di proprietà esclusiva di ### veniva locato per uso scolastico alla ex #### aveva lamentato che l'Ente, con nota n. 7153 del 14.02.2006, avesse operato un illegittimo recesso dal contratto di locazione, ma riconosceva che la ### aveva provveduto alla corresponsione del saldo dei canoni ancora dovuti ed alla liquidazione dei danni arrecati all'immobile, con accettazione senza riserva da parte dei proprietari. 
Interponeva, pertanto, ricorso ex art. 447 bis c.p.c. dinnanzi al Tribunale di ### al fine di ottenere la condanna della ### regionale di ### al pagamento dei canoni dovuti per il periodo compreso dal 16.08.2006 al 06.04.2008, ovvero alla relativa indennità per occupazione sine titulo, oltre interessi e rivalutazioni, indicati nella somma onnicomprensiva di euro 45.000,00, nonché di un indennizzo di € 35.000,00 per la perdita chances. Costituitasi, la ### regionale di ### eccepiva la legittimità del recesso e la accettazione delle somme liquidate, chiedendo il rigetto delle domande di parte attrice. 
Con sentenza n. 152/2017, pubblicata il ###, resa contestualmente all'udienza del medesimo giorno, il Tribunale di ### così decideva: “a) condanna la ### di ### in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di ### della somma di euro 22.500, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda, il tutto secondo gli indici ### fino alla data del deposito della presente sentenza; b) condanna la ### regionale di ### in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi euro: 3.500,00, di cui euro 200,00 per spese, oltre iva, cpa ed accessori come per legge”. 
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il ### mediante deposito , in data ###, di ricorso ex artt. 447 bis e 433 c.p.c. , col quale chiedeva la riforma della sentenza impugnata. 
Si costituiva in appello la ### di ### che eccepiva preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per essere stato tardivamente proposto tenuto conto della inapplicabilità della sospensione feriale dei termini, nonché ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e dell'art.  342 c.p.c.. ### appellato contestava anche il fondamento nel merito dei motivi di appello e concludeva in conformità come in atti. 
La Corteritenuto ammissibile l'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. ed assolti gli altri adempimenti di ritoall'udienza collegiale del 22.09.2022 poneva la causa in decisione senza termini e con sentenza n 626/2022, pubblicata il ###, dichiarava inammissibile l'appello e compensava interamente tra le parti le spese processuali. 
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio l'odierno ricorrente chiedeva la revocazione della sentenza impugnata contenente la declaratoria di inammissibilità, poichè affetta da grave errore di fatto circa le forme con cui era stato introdotto il giudizio di primo grado (nelle forme ordinarie, e non in quelle locatizie). Muovendo dal dedotto errore, avuto riguardo al fatto che la notifica del ricorso in appello unitamente al pedissequo decreto di fissazione udienza era datata 27.10.2017, la Corte aveva ritenuto che il contraddittorio in appello sarebbe stato instaurato abbondantemente dopo lo spirare del perentorio termine per appellare fissato al 09.10.2017. 
All'udienza del 19/2/2024 - precisate le conclusioni come da note scritte depositate ex art. 83 comma 3 lettera h) d.l. 18/2020 - la causa veniva posta in decisione, previa concessione dei termini di rito per il deposito degli atti conclusivi.  MOTIVI DELLA DECISIONE. 
Con la comparsa di costituzione e risposta la ### di ### ha sollevato una serie di eccezioni preliminari, che la Corte ritiene di dovere disattendere: 1) nullità/improcedibilità/inammissibilità della revocazione in quanto il giudizio avrebbe dovuto essere introdotto con citazione e non, come avvenuto, con ricorso. ### è infondata.  ### del giudizio d'appello e il rito locatizio seguito sia nel giudizio di primo, che in quello di secondo grado, imponevano l'adozione del medesimo rito nel giudizio di revocazione. In ogni caso il ricorso introduttivo risulta notificato alla controparte contestualmente al deposito dinanzi alla Corte d'Appello , per cui non può in alcun modo ritenersi violato il diritto di difesa dell'Ente, che ne ha avuta tempestiva conoscenza già in data ###; 2) quanto all'eccezione di nullità fondata sull'asserita notifica del ricorso all'avv. ### che aveva già rinunciato all'incarico, in realtà risulta dalla allegata documentazione che siffatta rinunzia all'incarico è stata comunicata alla parte ricorrente successivamente alla pendenza del presente giudizio di revocazione. Sicchè l'eccezione va rigettata; 3) parimenti infondata risulta l'eccezione di parte resistente circa la improcedibilità del giudizio, per violazione dell'art. 399 C.P.C., per l'omesso deposito della copia autentica della sentenza impugnata. Infatti la sentenza risulta estratta telematicamente e ne risulta attestata la conformità ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 16 bis, comma 9 bis e 16 undecies, comma 3 del D.L. 179/2012, convertito dalla L. 221/2012. 
Passando ad esaminare il ricorso, giova evidenziare che la domanda di revocazione proposta da ### risulta basata, in assunto, su un errore di fatto nel quale sarebbe incorsa la Corte, che, nel ritenere la inammissibilità dell'appello, per essere stato tardivamente proposto, ha presupposto che il giudizio di primo grado fosse stato introdotto con atto di citazione , nelle forme ordinarie e non in quelle locatizie, proseguendo in tali forme ordinarie. In conseguenza di ciò, ed in ragione del principio di ultrattività del rito scelto, a giudizio della Corte, l'odierno ricorrente avrebbe dovuto proporre appello nelle forme ordinarie (con atto di citazione), e non in quelle del rito locatizio (con ricorso), rilevando in tal senso, ai fini della valutazione della tempestività del gravame, la notifica dell'atto alla controparte, e non il deposito. 
Muovendo da tale assunto, avuto riguardo al fatto che la notifica del ricorso in appello unitamente al pedissequo decreto di fissazione udienza fosse datata 27.10.2017, il contraddittorio in appello sarebbe stato instaurato abbondantemente dopo lo spirare del perentorio termine per appellare fissato al 09.10.2017. E ciò sebbene il ricorso in appello fosse stato depositato in data ###, ovvero entro il compimento dei sei mesi dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, così come accertato dalla stessa Corte d'Appello adita.  ******** 
Data tale prospettazione, ai fini della decisione, è necessario verificare se il tipo di errore denunziato dal ### sussista e sia suscettibile di dar luogo a revocazione. ### resistente sul punto non ha preso posizione, essendosi limitato a reiterare le difese già formulate nel giudizio di appello presupposto. 
Orbene, per pacifica elaborazione giurisprudenziale (vedi da ultimo Cass. S.U. n. 5906/2020), l'errore di fatto previsto dall'art. 395 n. 4 c.p.c., idoneo a costituire motivo di revocazione, deve porsi come una falsa percezione della realtà, una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, che abbia condotto ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti e dai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato (vedi anche in tal senso Cass. Civ n 20688/2021). 
Il rimedio della revocazione ha natura straordinaria e l'errore di fatto idoneo a fondare la domanda di revocazione deve rispondere a tre requisiti: a) derivare da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale abbia indotto l'organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto fattuale, ritenendo così un fatto documentale escluso, ovvero inesistente un fatto documentale provato; b) attenere ad un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato; c) essere stato un elemento decisivo della decisione da revocare, necessitando perciò un rapporto di causalità tra l'erronea presupposizione e la pronuncia stessa. 
Inoltre, l'errore deve apparire con immediatezza ed essere di semplice rilevabilità, senza necessità di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche. 
Per ritenere se siffatti presupposti sussistano nel caso in specie, occorre muovere proprio dal contenuto della sentenza d'appello in cui si legge testualmente : “, va rilevato che il giudizio di primo grado è stato introdotto nelle forme ordinarie, e non in quelle locatizie, con atto di citazione ed è proseguito in tali forme ordinarie con le quali è certamente compatibile l'emissione della sentenza contestuale in udienza………### conseguentemente applicare le norme del rito ordinario, non è la data di deposito del ricorso a fare testo per valutare la tempestività dell'appello, ma la notifica effettuata a controparte che è datata 27/10/2017 e dimostra quindi per tabulas che il contraddittorio in appello è stato instaurato abbondantemente dopo lo spirare del perentorio termine per appellare fissato al 09/10/2017”. 
Appare di tutta evidenza, alla luce del contenuto del fascicolo di primo grado, che la Corte, per una svista, abbia ritenuto che il giudizio di primo grado fosse stato introdotto nelle forme ordinarie, e non in quelle locatizie, con atto di citazione, e fosse proseguito in tali forme ordinarie. In realtà l'odierno ricorrente ha adito in primo grado il Tribunale di ### - sez. distaccata di ### di ### con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. del 20.05.2009, ritualmente depositato, cui ha fatto seguito il decreto di fissazione udienza, entrambi notificati alla controparte in data ###. 
Il giudizio di primo grado è stato interamente trattato con le regole del rito locatizio e, per tale ragione, è stato definito con la sentenza contestuale in udienza. 
Seguendo tale rito, correttamente individuato sin dall'origine, l'odierno ricorrente ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di ### con ricorso ex artt.447 bis e 433 c.p.c. 
Ma oltre che esistente, può certamente ritenersi che l'errore sia stato decisivo rispetto alla decisione di inammissibilità, dal momento che senza di esso la proposizione dell'appello sarebbe stata ritenuta tempestiva. Né la questione aveva costituito punto controverso, non avendo neanche le controparti mosso sul punto alcuna specifica contestazione. La Corte, infine, non era stata chiamata a dirimere alcun contrasto in merito al rito seguito. 
Ricorre, dunque, il dedotto errore di fatto, cagionato da un errore di percezione degli atti del giudizio e tale errore, che legittima il presente mezzo impugnatorio, ha viziato l'intero ragionamento logicogiuridico fatto proprio dalla Corte adita, la quale, ritenendo assorbente tale motivo di inammissibilità, ha di fatto precluso ogni valutazione di merito della controversia. 
Esaurita la c.d. fase rescindente, bisogna passare a quella rescissoria e rispetto ad essa , ragioni evidenti di ordine logico processuale impongono di esaminare, prioritariamente, le eccezioni di inammissibilità formulate dall'appellato ai sensi degli artt. 348-bis c.p.c e.342 c.p.c. 
Avuto riguardo all'ultimo aspetto (art. 342 c.p.c.), va rilevato che secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità “l'art. 342 comma I c.p.c, come novellato dall'art. 54 del d.l n. 83 del 2012 ( conv. Con modif. dalla l.n. 134 del 2012) non esige lo svolgimento di un “progetto alternativo di sentenza”, né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il “quantum appellatum” formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o della interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati “errores in procedendo”, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere” (### Cassazione, sez 3, ord.  n.10916 del 05/05/2017). E, nel caso in esame, l'atto d'appello, come meglio si vedrà nel prosieguo, contiene le specifiche ragioni del dissenso rispetto alla decisione adottata dal primo giudice, con indicazione delle questioni di diritto non adeguatamente affrontate e delle prove che si assume non essere state correttamente valutate. 
Sotto il secondo profilo (348 bis c.p.c.) la Corte ha già tacitamente rigettato l'eccezione nel momento in cui ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni, momento di per sé incompatibile con l'adozione di un provvedimento ai sensi della norma invocata. Sul punto, è appena il caso di precisare che “la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento; pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348- ter, comma 1, c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, "in procedendo" o "in iudicando", e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate” (###, per tutte: Cassazione civile, sezione 6-L., ordinanza n. ### del 29.11.2021).  ********  .Il ricorrente ha riproposto nel presente giudizio revocatorio i motivi di appello che la Corte aveva ritenuto assorbiti nella adottata declaratoria di inammissibilità. 
Con il primo motivo, in particolare, aveva dedotto la errata determinazione della somma dovuta a titolo di indennità per indebita occupazione, riconosciuta nella misura di euro 22.500,00, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda, il tutto secondo gli indici ### fino alla data del deposito della sentenza. Lamentava l'appellante che il giudice di prime cure, pur avendo accertato la sussistenza di un obbligo in capo all'Ente di pagare un corrispettivo a titolo di indennizzo per detenzione sine titulo, fino alla effettiva e legale consegna dell'immobile, avesse erroneamente ritenuto che l'importo richiesto dal ricorrente fosse stato determinato sull'intero canone di locazione, e che pertanto andasse dimezzato in relazione alla titolarità del 50% dell'immobile locato, quando in realtà tale dimezzamento era stato fatto a monte da esso ricorrente, che aveva calcolato e richiesto l'indennizzo, di sua pertinenza, prendendo come base di calcolo il 50% del canone, così da giungere all'importo di ### 45.000,00. Il Giudice, pertanto aveva errato nel ritenere l'importo di euro 45.000 come importo globale dovuto ad entrambi i proprietari. 
Tale doglianza era stata avversata dall'appellata ### di ### che aveva dedotto che gli elementi forniti da parte richiedente, avessero condotto il ### a ritenere che il canone complessivo, fosse quello indicato, tenuto conto del fatto che il ### non solo fosse comproprietario esclusivamente di una parte degli immobili condotti in locazione dalla ex ### di ### ma che avesse pure rinunziato al contenzioso, unitamente a ### per la parte comune, sicchè restava legittimato ad agire solo per la quota della quale era divenuto coerede della propria madre ### alla quale, come previsto nel contratto di locazione del 21.11.1980, spettava l'importo pari a meno della metà dell'importo del canone di locazione, essendo ### proprietaria esclusiva dell'immobile sito al piano terzo. Deduceva altresì che anche gli importi di cui agli assegni prodotti ( contestati e disconosciuti) , non permettevano di determinare l'importo effettivo del canone mensile, poiché gli stessi erano comprensivi anche del canone di locazione spettante esclusivamente alla ###ra ### unica proprietaria anche dell'appartamento sito al 3' piano, la quale aveva rinunciato espressamente a proporre azione nei confronti della ex ### di ### ******** 
Ciò posto, rileva la Corte che occorre ricostruire il quantum debeatur, muovendo da due significativi documenti allegati in atti: a) deliberazione della ### in data ### avente ad oggetto il rinnovo contratti con decorrenza 13/8/1980 , riferentesi a quelli già stipulati in notar ### n 152632 Rep del 20/12/1972 e n 152785 Rep del 28/2/1973. Dalla stessa si traggono i riferimenti ed i termini della futura pattuizione, specificandosi che l'oggetto concerneva: “ l'immobile sito in via ### D'### di S. ### da adibire a sede del ### composto di tre elevazioni, di cui due per 765 mq, di proprietà di ### e ### con un canone di lire 80.000 mensili dal 7/1/1971, e di lire 240.000 mensili dal 7/4/1971, e un appartamento al terzo piano di proprietà di ### formato da quattro vani e servizi, per un canone mensile di lire 40.000 ; considerato che il ### di S. ### con sentenza del 22/2-1/3/1980, ha condannato questa ### a rilasciare l'immobile, fissando l'esecuzione per 12/8/1980, e che lo stesso ### con atto di precetto 8/7/1980, ha intimato , per la detta data, lo sgombero dei locali; ravvisata pertanto, l'inderogabile necessità per questa ### di garantire il normale funzionamento del ### di S. ### considerato che il dipendente ### con la nota n 4854 del 7/8/1980, ha comunicato che le ### proprietarie dell'immobile sarebbero disposte a rinnovare i rispettivi rapporti contrattuali con la ### sulla base di una rivalutazione del canone, determinando dopo lunghe trattative, in lire 1.620.000 mensili per i locali di proprietà di ### ed ### ( n 4 botteghe e n 4 appartamenti al 1 e 2 piano) ed in lire 180.000 mensili per l'appartamento al terzo piano di ### importi ritenuti congrui dall'### tecnico; rilevata l'assoluta impossibilità di reperire sul mercato edilizio della zona, un idoneo immobile…….per cui si deve procedere alla stipula con le citate ditte , di due nuovi distinti contratti…..alle seguenti condizioni: 1°) le locazioni avranno durata di anni sei, a decorrere dal 13/8/1980, rinnovabili tacitamente di sei anni in sei anni……; 2° la misura dei canoni mensili viene convenuta in lire 1.620.000 per i locali di proprietà della ### e ### ed in lire 180.000 mensili per l'appartamento al terzo piano di ###; 3°) l'aggiornamento dei canoni avrà luogo dall'inizio del 4° anno di locazione ( 13/8/1983), con riferimento alle variazioni ISTAT…..”; b) contratto di locazione stipulato in data ###, rep. N 2285, intervenuto tra ### nella sua qualità di ### dell'### di ### e ### ed ### Con lo stessorichiamata la deliberazione n 235 del 20/9/1980,di cui sopra, si conveniva e stipulava la locazione dei locali al piano terra ( composto da palestra) al primo e al secondo piano ( quattro aule per ciascuna elevazione), prevedendosi: “ la durata di 4 anni……il corrispettivo in lire 1.620.000 mensili, pari a lire 19.440.000 annui, da corrispondere a semestralità anticipate, con previsione di aggiornamento , secondo una scansione temporalmente indicata. , per i locali siti in S. ### via ### D'### consistenti in due elevazioni f.t., con superficie complessiva di mq. 765.  ### tale risultanze documentali, il giudice delle prime cure, ha accertato ( e sul punto la sentenza è passata in giudicato, per mancata impugnazione) la sussistenza di un obbligo in capo all'Ente di pagare al ### nella sua qualità di erede di ### e di comproprietario dell'immobile, un corrispettivo a titolo di indennizzo ( commisurata a quella risultante dall'applicazione dell'equo canone), per detenzione sine titulo, fino alla effettiva e legale consegna dell'immobile e segnatamente dal 18/8/2006 al 6/4/2008, di euro 22.500,00 , nel presupposto che il totale spettante fosse pari ad euro 45.000, da ripartire in due. 
In realtà la valutazione del primo Giudice va certamente ritenuta errata, ove si consideri l'importo del canone che l'ente corrispondeva mensilmente ad entrambi i proprietari , pari ad euro 3.874,76 ( risultante dalla somma che per semestre veniva complessivamente pagata (3.874,76 x 6, pari ad 23.248,56 come dal ultimo canone corrisposto ), per un totale complessivo di euro 80.702,52, a cui vanno effettivamente sommati gli interessi e rivalutazioni, come richiesti, riconosciuti e liquidati dal giudice. Per cui appare indubbio che il canone pro quota mensile è pari ad euro 1.937,38 (avuto riguardo all'ultima somma corrisposta), ossia pari alla metà del canone mensile di euro 3874,76 ( e la somma di euro 1.859,34, moltiplicata per il periodo di occupazione sine titulo, cioè 20 mesi e 21 giorni, maggiorata degli interessi e delle rivalutazioni corrisponde proprio a quanto richiesto). E infatti, dalla specifica contenuta alle pagina 8 del ricorso introduttivo di primo grado, la somma di euro 45.000 risulta fosse richiesta dal ### per la sola propria quota di spettanza e non anche per la ### (che non aveva agito in giudizio). Ed euro 45.000,00 risulta proprio la somma indicata nel ricorso introduttivo, quale quota di pertinenza esclusiva ( testualmente è in esso riportato: “ l'odierno ricorrente accetta la somma così come liquidata dalla ### ma ribadisce il proprio diritto a ricevere il pagamento di una ulteriore somma di euro 45.000 per canoni e/o indennità di occupazione, nonché di un indennizzo di euro 35.000 per la perdita di chances ”.  ### parte l'esattezza dell'importo richiesto come canone mensile di locazione, all'uopo rivalutato, risulta confermata ( vedi allegati al giudizio di primo grado - nn. 29 e 30 - dai pagamenti relativi al secondo semestre 2005 e al primo semestre 2006, ), ove per ogni semestre è stata corrisposta dalla ### regionale di ### ai ###ri ### e ### ( subentrato a ### nella quota di costei, alla data del decesso intervenuto il ###) la complessiva somma di euro 22.536,55 (23.248,56 per il primo semestre 2006), che divisa per due (cioè i creditori comproprietari del bene) è pari ad euro 11.268,27 (che equivale all'importo dovuto per ogni semestre a ciascuno dei due comproprietari del bene), che diviso per 6 (cioè il numero di mensilità) dà proprio la somma di euro 1.878,04 ( da aggiornare con gli accessori). La cointestazione degli assegni, peraltro, lascia ritenere la riferibilità a ciascuno del 50%. Né può legittimamente contestarsi la utilizzabilità della documentazione prodotta in copia, secondo la specifica eccezione di parte convenuta. Giova invero utile evidenziare che, in materia di efficacia probatoria di copie fotografiche o fotostatiche di scritture si registra una corposa produzione giurisprudenziale, sia di merito che di legittimità. In particolare, secondo il consolidato orientamento della suprema Corte (cfr tra innumerevoli, da ultimo, Cassazione nn. 22577, 15842, 13038, 12757, tutte del 2020), al fine di evitare un utilizzo indiscriminato e pretestuoso del disconoscimento , la contestazione della conformità di un documento prodotto in copia al relativo originale non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata a pena di inefficacia in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume che la copia differisce dall'originale (cfr Cassazione nn. 21491, 19855, 17834, 13387, del 2020)..La circostanza che in sede giurisdizionale una parte contesti la conformità agli originali delle copie fotostatiche dei documenti prodotti, non implica, in assenza di un ordine in tal senso da parte del giudice, che la prova debba necessariamente darsi con la produzione degli originali. Questo il principio confermato dalla Cassazione con ordinanza n. 23095 del 22 ottobre 2020 in cui si osserva altresì che, in queste ipotesi, il giudice non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, ma deve valutare l'eccezione di difformità, nella misura in cui essa risulti specifica e argomentata, disattendendola in caso contrario. E nel caso in questione , l'assenza di seria e specifica eccezione delle difformità, impone a questa Corte di disattendere la generica doglianza del resistente. 
Pertanto, in accoglimento della domanda di riquantificazione proposta, deve determinarsi in euro 45.000 la somma spettante al ### per l'indicata causale , oltre interessi e rivalutazione come riconosciuti dal primo Giudice ( anche sul punto v'è giudicato implicito). 
DOMANDA DI RISARCIMENTO PER PERDITA DI CHANCE Con il secondo motivo d'appello il ### aveva lamentato che il Giudice di prime cure avesse errato nel non condannare la ### di ### al risarcimento dei danni derivanti dalla lesione di chance provocata dalla ritardata consegna dell'immobile e dalla mancata riconduzione in pristino dello stesso, quantificabile in euro 35.000, anche con valutazione equitativa. Aveva a tal fine evidenziato che aveva subito un danno dalla mancata possibilità di poter sfruttare economicamente il proprio immobile locato alla ### di ### in quanto, non trovandosi nella propria disponibilità giuridica, non aveva potuto, per il periodo compreso tra l'agosto 2006 e l'aprile 2008, accogliere le varie offerte di utilizzo del proprio immobile, che nel frattempo subiva un deprezzamento per vetustà. 
La esposta ragione di gravame risulta , ad avviso di questa Corte, assolutamente infondata. 
All'uopo occorre premettere: ai sensi dell'art. 1591 c.c., il conduttore in mora nella restituzione della cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno. La norma, quindi, assicura al locatore danneggiato dalla ritardata restituzione, una liquidazione automatica del danno, incentrata sulla presunzione secondo cui esso deve essere almeno pari al canone precedentemente pagato: il che nella specie è avvenuto. 
Nell'ipotesi di riconsegna dell'immobile oltre il termine contrattualmente pattuito però il locatore potrebbe subire anche un danno da perdita di chance, che però non è automaticamente configurabile. Vero è che vi è stato un minoritario filone giurisprudenziale ( vedi Cass Civ n 16670/2016), che ha ritenuto “in re ipsa” siffatto danno, facendolo coincidere con la perdita della disponibilità del bene e con la impossibilità di conseguire l'utilità da esso ricavabile, ma tale orientamento che si poneva in contrasto con l'insegnamento delle ### (Cass. civ., Un., 11/11/2008, n. 26972, secondo il quale quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato) , è stato superato dal più recente intervento della Cassazione (Cass. civ., Sez. Un., 05/07/2017, n. 16601) che ha riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con l'ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa, in applicazione dell'art. 23 Cost. Il soggetto il quale chieda il ristoro del danno in questione, può avvalersi di presunzioni per assolvere all'onus probandi ex art. 2697 c.c. dovendo tuttavia contestualmente allegare e dimostrare anche la sussistenza di elementi e circostanze fattuali idonee a fondare le suddette presunzioni, secondo cui, dalla perdita egli abbia tratto un concreto pregiudizio economico, perché, in tale ottica, ad essere presunto è soltanto il “danno” non anche la relativa “prova” dello stesso. La più recente giurisprudenza, poi, nega in radice la configurabilità di un danno figurativo in re ipsa; in particolare il danno da perdita di chance, per non avere potuto il proprietario di un'immobile concederlo in locazione a terzi è stato considerato non perdita di un vantaggio economico ma perdita di una possibilità di conseguirlo, ragione per cui tale forma di danno da un lato, consegue solo dalla perdita di disponibilità del bene da parte del proprietario, e, dall'altro, non è in re ipsa, dovendo essere deve allegato e provato sia nell'an che nel quantum. 
In particolare il Supremo Collegio con l'ordinanza n 27287/2021 ha fornito una ricostruzione rigorosa dell'obbligazione, proprio muovendo dalla formulazione letterale dell'art. 1591 cod. civ.( secondo cui «il conduttore in mora nella restituzione della cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno»), ritenendone la natura risarcitoria da inadempimento contrattuale, normativamente determinata, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno (previsto nell'ultimo inciso), da dimostrare in concreto (v. da ultimo Cass. 16/07/2019), richiedendosi la specifica prova dell'esistenza del danno medesimo, in rapporto alle condizioni dell'immobile, alla sua ubicazione e alle possibilità di nuova sua utilizzazione, nonché all'esistenza di soggetti seriamente disposti ad assicurarsene il godimento dietro corrispettivo, dalle quali emerga il verificarsi di un'effettiva lesione del patrimonio (v. ex multis Cass. n. 18946 del 2019, cit.; Cass. 12/12/2008, n. 29202; 16/09/2008, n. 23720). In sostanza la Corte ha confermato la esclusione della possibilità di riconoscere un danno in re ipsa con riferimento al maggior danno previsto dall'art. 1591 cod. civ., proprio in ipotesi di occupazione abusiva di immobile (v. Cass. 13071 del 25/05/2018; n. ### del 04/12/2018; n. 11203 del 24/04/2019; n. 28163 del 31/10/2019). 
La esclusione è stata motivata facendo riferimento all'essenza stessa del danno da perdita di chance, distinto da quello da perdita definitiva del vantaggio atteso, e sulla base delle seguenti riflessioni: “### infatti, è bensì ### la possibilità di conseguire un risultato vantaggioso (ovvero di evitarne uno sfavorevole), ma il termine implica anche e soprattutto incertezza e l'incertezza è la cifra che connota, come dato essenziale, il concetto anche nelle sue declinazioni giuridiche. ### della figura è, dunque, rappresentata da una condizione di insuperabile incertezza eventistica. La chance (tanto di carattere patrimoniale quanto non patrimoniale) resta confinata nelle relazioni incerte tra eventi non interdipendenti, in quanto non causalmente collegati da una «legge di connessione. Per converso se una tale connessione è possibile non si ricade più nel campo della chance ma in quello della relazione causale tra condotta ed evento di danno (inteso come lesione piena ed effettiva dell'interesse avuto di mira : Cass. n. 28993 del 11/11/2019 e, prima ancora, Cass. n. 5641 del 09/03/2018; Cass. n. 6688 del 19/03/2018). Ciò posto appare dunque evidente che, nel caso del danno da ritardata restituzione dell'immobile locato ex art. 1591 cod. civ., non può esservi spazio per una risarcibilità del danno da perdita di chance, non potendo predicarsi una assoluta, aprioristica e insuperabile incertezza circa la sua sussistenza, tutto risolvendosi in un problema di prova……. Se la prova è data, anche per presunzioni, allora il danno sarà risarcibile nella sua pienezza; se tale prova non c'è, il danno non potrà essere risarcito perché non sussiste, nemmeno come sua anticipata proiezione in termini di chance. sia pure sulla scorta di presunzioni riguardanti l'effettiva potenzialità reddituale dell'immobile, per effetto della pregressa redditività dello stesso cespite…….. Concludere diversamente significherebbe equiparare il danno risarcibile ai sensi dell'articolo 1591 c.c ad un danno implicito, ossia non necessitante di prova…..” ### degli esposti principi porta ad escludere la fondatezza della rivendicazione, non avendo il ### non solo provato, ma neanche specificamente allegato le circostanze concrete che la giusificassero, essendosi limitato, nel ricorso introduttivo a riferire di avere fatto “affidamento sulla prosecuzione del rapporto locatizio con l'ente, così da rinunziare a molte offerte anche concrete da parte di terzi interessati all'acquisto o alla locazione dei locali, oltre alla impossibilità di utilizzarli…... ” . 
Con il terzo motivo d'appello il ### ha dedotto che aveva errato il Giudice di prime cure nel condannare la ### regionale di ### in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese processuali , liquidate in complessivi euro 3.500,00, oltre accessori, senza disporre la distrazione in favore del ### antistatario che aveva reso la relativa dichiarazione. 
Ancorchè sia stata formulata la richiesta con autonomo motivo d'appello, in realtà ci troviamo di fronte ad una mera omissione materiale, che il difensore avrebbe potuto fare valere con la procedura di correzione, che peraltro sembra essere già stata attivata. Ciò non toglie che la Corte procederà alla relativa correzione, con la specificazione comunque che non si tratta di accoglimento del motivo di gravame, circostanza questa che dovrà venire in rilievo ai fini della statuizione sulle spese del presente giudizio, chestante l'esito di essoandranno integralmente compensate tra le parti, configurandosi una ipotesi di reciproca soccombenza rispetto alla valutazione della pluralità di domande.  P.Q.M.  La Corte d'Appello di ### Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda di revocazione proposta da ### avverso la sentenza n. 626/2022, pubblicata il ### dalla Corte di Appello di ### , così provvede: a) revoca la sentenza impugnata e, nel merito, in parziale accoglimento dell'appello proposto avverso la sentenza n 152/2017 emessa dal Tribunale di ### e pubblicata il ###, condanna la ### di ### a pagare a ### la complessiva somma di euro 45.000, oltre gli accessori come già liquidati in sentenza; b) Dispone la correzione della sentenza impugnata nella parte in cui è stata omessa la distrazione in favore del procuratore antistatario, che aveva reso la prescritta dichiarazione, delle spese processuali , liquidate in complessivi euro 3.500,00. Di tale correzione la cancelleria opererà l'annotazione in calce alla sentenza impugnata; c) Conferma nel resto la impugnata sentenza.; d) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di revocazione. 
Così deciso nella camera di consiglio (da remoto) del 14/6/2024 ### dott.ssa ### 

causa n. 868/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Maria Pina Lazzara

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