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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 442/2024 del 08-01-2024

... da parte delle ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna in solido le ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 3.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali. Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso in ### nella camera di consiglio del 26 ottobre 2023. (leggi tutto)...

testo integrale

### sul ricorso proposto da: #### e ### rappresentate e difese per procura alle liti in calce al ricorso dall'### elettivamente domiciliat ###### via ### d'Oro nn.  184/190 pal. D. 
Ricorrenti contro Comune di ### in persona del sindaco, rappresentato e difeso per procura alle liti in cal ce al controricorso dagli ### li e ### elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in ### via ### n. 2/F.   Controricorrente avverso la sentenza n. 1373/2018 della Corte di appello di ### depositata l'11. 7. 2018. 
Udita la relazione della causa svolta dal consigliere ### nella camera di consiglio del 26. 10. 2023.   R.G. N. 13528/2019. 
Fatti di causa e ragioni della decisione Con sentenza n. 1373 dell'11. 7. 2018 la Corte di appello di ### confermò la dec isione di primo grado che aveva respinto l a domanda di usucapione proposta da ### con atto di citazione del 2005, avente ad oggetto l'area di sedime di un capannone artigianale ed il frustolo di terreno adiacente sito nel comune d i ### in via ### n. 64 ed accolto la domanda riconvenzionale del comune di ### di acquis to del capannone per accessione. 
La Corte di appello motivò la sua decisione affermando che il terreno preteso dal ### non era suscettibile di acquisto per usucapione in quanto bene pubblico, essendo compreso in zona dichiarata di interesse pubblico con d.m.  1. 2. 1952 ed oggetto, con successivo d.m. 20. 12. 1954, di piano paesistico, nonché destinato dal piano regolatore general e del comune, approvato nel 1965, e da quelli successivi del 1976 e 1993 , a parco pubblico, cioè a vantaggio della intera collettività. 
Per la cassazione di questa sentenza, con atto notificato il 23. 4. 2019, hanno proposto ricorso #### e ### quali eredi di ### sulla base di tre motivi. 
Il comune di ### ha notificato controricorso. 
La causa è stata avviata in decisione in camera di consiglio. 
Parte ricorrente ha depositato memoria. 
Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.  822-831, 1158 e 934 cod. civ., censurando la sentenza impugnata per avere dichiarato il terreno oggetto della domanda non suscettibile di acquisto per usucapione, qualificandolo come bene pubblico, senza ulteriore specificazione, sulla base del solo presupposto del fatto che il d.m. 1. 2. 1952 aveva dichiarato la zona del ### to, in cui ess o è ubicato, d i interess e pubblico e della circostanza che il piano regolatore generale prevedeva la sua destinazione a verde pubblico. Si as sume che tale conclusione è errata, in quant o, ai fini dell'inquadramento di un bene nell'ambito del patrimonio indisponibile di un ente territoriale, non è sufficiente la mera previsione della sua destinazione al R.G. N. 13528/2019.  soddisfacimento di un interesse pubblico, ma è invece necessario, in primo luogo, che esso ap partenga all' ente pubblico e, i n secondo luogo, che alla destinazione formale segua l'effettiva e concreta utilizzazione del bene a tale scopo, profili entrambi ignorati dalla Corte di appello e comunque smentito, il secondo, dalla attuale occupazione del terreno da parte dei ricorrenti. 
Il motivo è infondato. 
La Corte di appello di ### ha dichiarato che il terreno oggetto di causa non era suscettibile di acquisto per usucapione in quanto bene pubblico, non solo perché destinato dai piani regolatori generali che si sono succeduti nel tempo, dal 1965 al 1993, a verde pubblico, ma in ragione del fatto che, a prescindere da ogni questione relativa ai titoli di proprietà, due decreti ministeriali, dell'1.  2. 1952 e del 20. 12. 1954, avevano dichiarato la zona denominata ### di interesse pubblico, per le sue intrinseche connotazione di tipo ambientale e paesaggistico, sicché essa doveva riteners i appartenere al patrim onio ambientale e naturale della collettività. 
Questa conclusione è corretta, dovendosi ritenere il ri chiamo fatto dalla sentenza alla dichiarazione di interesse pubblico della zona in cui è compreso il terreno per cui è causa ed ai relativi decreti del Ministero dei beni culturali citati riferito al vincolo paesaggistico ed ambientale di cui alla legge 29. 6. 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, come risulta dalla precisazione fatta dalla Corte di appello in merito alla natura paesaggistica o ambientale dell'interesse pubblico in questione, nonché come anche dedotto dal comune controricorrente. 
Ora, la presenza di un atto formale da parte della pubblica amministrazione che conferisce ad un determinato bene la qualità di bene paesaggistico comporta senz'altro il riconoscimento della natura demaniale del bene stesso ( Cass. 4188 del 2021 ).  ###. 2, comma 1, d .lgs. n. 42 del 2004 ( co dic e d ei beni cultur ali e d el paesaggio ) stabilisce che il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e paesaggistici; a sua volta il successivo art. 53 dichiara che tali beni formano il demanio culturale, estendendo a detti beni la disciplina già posta dall'art. 823 e 824 cod. civ., secondo cui essi, anche qualora appartengano ad enti pubblici R.G. N. 13528/2019.  territoriali, non possono essere alienati né formare oggetto di diritti di terzi. Ne consegue che, essendo sot toposti ad un regime giuridico vinc olato, i beni appartenenti al demanio culturale non sono suscettibili di essere acquisti per usucapione ( Cass. n. 12668 del 2023 ). 
Sul tema merita poi precisare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, al fine di qualificare, in base alle sue intrinseche caratteristiche di interesse artistico, storico ed archeologico, ovvero, può aggiungersi paesaggistico, un determinato bene come appartenente al demanio culturale il provvedimento amministrativo che attesti l'interesse dello stesso è necessario solo nel caso in cui il bene sia di proprietà privata, mentre per l'assoggettamento del bene alla proprietà pubblica è sufficiente la presenza dell'interesse storico, artistico e archeologico, indipendentemente dal fatto che abbia costituito o meno oggetto di accertamento, atteso che i beni aventi tali caratteristiche sono considerati di per sé culturali e l'atto impositivo ha natura meramente dichiarativa ( Cass. 25690 del 2018; Cass. S.U. n. 401 del 1977; Cass. S.U. n. 6898 del 2003 ). 
Risulta pertanto irrilevante, ai fini della qualificazione del bene in questione come bene pubblico, la circostanza addotta dal ricorrente della assenza di una destinazione effettiva e concreta d el bene all'interesse pubbl ico o all a collettività, essendo tale requisito richiesto dalla legge soltanto per il patrimonio indisponibile per destinazione ( art. 826, comma 3, cod. civ. ), non anche per i beni demaniali. 
Il secondo motivo di ricorso denuncia vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, rappresentato dal fatto che il terreno oggetto di causa non era compreso tra quelli acquistati dal comune di ### in data 10. 9. 1965, come erroneamente ritenuto dal giudice di primo grado. 
Il terzo motivo di ricorso denuncia vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, rappresentato dalla questione circa l'acquisto per accessione da parte del comune del capannone esistente sul terreno, nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 934 cod.  Entrambi i motivi sono infondati in quanto le questioni da essi poste sono state implicitamente ritenute assorbite e quindi rigettate dalla Corte di appello, che, R.G. N. 13528/2019.  nel confermare il rigetto della domanda di usucapione, ha affermato la natura pubblica del terreno per cui è causa e ritenuto irrilevante la questione relativa ai titoli di proprietà. 
Il ricorso va pertanto respinto. 
Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. 
Si dà atto che sus sistono i pre supposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.  P.Q.M.  Rigetta il ricorso e condanna in solido le ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 3.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali. 
Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 26 ottobre 2023.   

Giudice/firmatari: Mocci Mauro, Bertuzzi Mario

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 6913/2025 del 15-03-2025

... processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione, se dovuto. P.Q.M. ### e di Cassazione rigetta il ricor so per regolame nto di competenza proposto da ### e lo condanna al pagamento, in favore di ciascuna parte resistente, delle spese del presente giudizio, liquidate, rispettivamente, in € 3.200, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti, in favore del Comune di ### ed in € 3.000 oltre spese prenotate a debito, in favore dell'### del ### Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in ### nella camera di c onsiglio della ### addì 06 marzo 2025. 8 #### (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso 20541-2024 proposto da: ### rappresentato e difeso dagli avv.ti ### VESTUTI e ### - ricorrente - contro ###, in persona del ### pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. ### - resistente - nonchè contro ### , i n perso na del legale rappres entante pro tempore, domiciliat ###, presso l'### - resistente - avverso l'ordinanza cron. 12900/2024 del TRIBUNALE di COMO, depositata il ###; udita la relazi one del la causa svolta in camera di consigl io dal ### vista la requisitoria scritta del P.G., nella persona del sostituto dott.  ### visto il provvedimento del Presidente ###cui è stato nominato estensore il ### Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. del 28.5.2008, ### chiedeva al Tribunale di Como di accertare che l'area pubblica antistante la sua proprietà, che egl i aveva acquistato con atto del 7.11.2003, era di mq 243, come raffigurata nel rilievo del 16.5.1917, completato il ###, allegato al decreto del ### delle ### del 26.1.1920, n. 10057, col quale l'area demaniale era stata concessa in uso, insieme all'antistante specchio d'acqua per una profondità di sei metri, ad Oll iveri ### e com e conferm ato dal verbale di ricognizione redatto dall'### del Comune di ### il ###. Chiedeva quindi che l'### del ### provvedesse alle conseguenti variazioni catastali, e che fossero dichiarati non dovuti al Comune di ### i canoni richiesti per l'occupazione di aree poste a monte della suddetta area pubblica, ed erroneamente ricompresi nel mappale demaniale, anziché in quello di proprietà del ricorrente, sulla base della d elimitazione amminist rativa della spiaggia effettuata il ### dal M agistrato per il Po, poi recepita nel decret o di 3 delimitazione del ### di ### del 27.2.1987 ai sensi dell'art. 3 del R.D. 1.12.1895 n. 726. 
Costituendosi, l'### del ### ed il Comune di ### al quale ultimo la gestione del bene demaniale era stata attribuita con apposito accordo di programma, in attuazione della L.R. Lombardia 29.10.1998 n.22, dalla ### mbardia, che a sua vo lta aveva ricevuto l'attribuzione di detta gestione da parte dello Stato ai sensi del D. Lgs . n. 112 del 1998, resistevano alla domanda, sostenendo la competenza territoriale del Tribunale Regionale delle ### ai sens i dell'art. 140 del R.D. 11.12.1933 n. 1775, e chi edendo comunque, in subo rdine, la conversione del rit o, d a sommar io in ordinario di cognizione, ed il rigetto delle richieste dell'### Le due Amministrazioni ritenevano probante, ai fini dell'indi viduazio ne dell'area demaniale, la delimitazione amministrativa del ### per il Po del 2.8.1985, recepita nel decreto di delimitazione del ### di ### del 27.2.1987. 
Con ordinanza depositata in data ###, il Tribunale di ### dichiarava il proprio difett o di comp etenza in favore del Tribunale Regionale delle ### in applicazione dell'art. 140 lettera b) del R.D. 11.12.1933 n. 1775, che a quest'ultimo attribui sce la competenza a decidere, tra le altre, le controversie relative a “i limiti dei corsi o bacini, loro alvei e sponde”. Il Tribunale riteneva che la controversia cadesse sulla proprietà d i un terreno del quale era contestata l'appartenenza all'alveo lacuale e che essa richiedesse dunque di accertare l'appartenenza di detta area al demanio idrico. 
Avverso tale ordinanza, ### si ### ha pro posto ricorso per regolamento di competenza, affidandosi a due motivi, al quale hanno resistito, con separate memorie, l'### del ### ed il Comune di ### 4 ### generale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. 
In prossimità dell'adunanza camerale, ### ha depositato memoria.  RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, il ricor rente sostiene che l'accertamento dell'estensione dell'area del demanio lacuale, oggetto di causa, sarebbe fondato su atti pub blici (il decreto del ### delle ### del 26.1.1920, n. 10057, di concessione, ed il rilievo relativo, confermativi del precede nte ### decreto del 16.12.1888 e del l'iniziale atto di concessione del notaio ### del 4.8.1852 n.2002, ed il verbale di verifica e m isurazione dell'### del Comune di ### del 23.8.201 9, indicanti come confine tra l 'area pubblica destinata a spiaggia e quella privata un muro spondale corrispondente allo zero id rometrico). L a decis ione della causa, dunque, non comporterebbe accertamenti che necessitino di competenze in materia di ingegneria idraulica, ma soltanto -stante anche l'assenza di istanze delle parti di espletamento di C.T.U. finalizzate ad accertare l'effettiva ubicazione dell'alveo lacualedi stabilire, in punto di diritto, se gli atti pubblici che l'### pone a fondamento della sua pretesa debbano essere ritenuti preval enti, rispetto alla delimitaz ione amministrativa del ### o per il Po del 2.8.1985, recepita nel decreto d i delimitazione del ### di ### del 27.2.1987. 
Col secondo motivo, invece, il ricorrente sostiene che il Tribunale di ### avrebbe erroneamente individuato il criter io di riparto della competenza, in quanto solo la necessità di esperire indagini tecniche sull'ubicazione dell'alveo lacuale giustifi cherebbe la competenza del ### delle ### ai sensi dell'art. 140 lettera b) del R.D. 11.12.1933 n. 1775. Nel caso di specie, invece, la presenza di un muro spondale di delimitazione della spiaggia, rispetto al giardino 5 privato di proprietà del ricorrente, posto in corrispondenza dello zero idrometrico, secondo il rilievo alleg ato al decr eto ministeriale di concessione, escluderebbe qualsiasi incertezza o controvertibilità del confine tra la proprietà demaniale e quella privata, ed avrebbe quindi dovuto indurre il ### a ritenere la controversia ricompresa tra quelle di competenza del giudice ordinario, ai sensi dei criteri affermati da Cass. 10.11.1994 n. 9376 e da Cass. 3.12.1974 n. 3936. 
I due motivi, suscettibili di esame congiunto, sono infondati. 
Ai fini del riparto di competenza fra giudice ordinario e ### delle ### in caso di contestazioni che attengono ai limiti dell'alveo e/o alle sponde di corsi d'acqua pubblici, il criterio di discrimine va individuato nella necessità, o meno, di eseguire indagini tecniche per stabilire se l'area di terreno della cui natura pubblica si discute rientri nel demanio idrico fluviale o lacuale, senza che rilevi che la questione abbia carattere pregiudiziale, o meramente incidentale, o sia stat a proposta in v ia di eccezione, in quanto solo ove no n sia necessaria una siffatta indagine s ussi ste la competenza del giudice ordinario (cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 21495 del 31/07/2024, Rv.  671986; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 9279 del 11/04/2017, Rv.  643849; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16807 del 24/07/2014, Rv.  632573). Identico principio è affermato da Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3047 del 01/02/2022 (Rv. 664068), secondo l a quale "### si controverta della proprietà di un terreno che si contesti faccia parte dell'alveo di un corso d'acqua pubb lico e ins orga la necessità di accertare l'appartenenza del suddetto bene al demanio idrico, sia pure con riferimento al passato (nella specie, era in discussione la portata dell'alveo del fiume ### al fine di stabilire quella della sua roggia cd. Brembino, del cui alveo abbandonato si controverteva, attesa la discrepanza tra le mappe catastali), la decisione sulla questione spetta 6 al ### delle acque pubbliche, cui deve essere rimessa la causa, atteso che l'inderogab ile compe tenza per materia del suddetto tribunale si giustifica in relazione al carattere eminentemente tecnico delle questioni e sussiste anche quando queste siano proposte incidenter tantum in via di azione o di eccezione”. Pertanto “### davanti al tribunale ordinario si controverta, tra privato e P. A., della proprietà di un terreno, che si contesti costituisca l'alveo di un corso d'acqua, va rimessa al trib unale regio nale delle acque pubbliche - competente per materia, ai sensi dell'art. 140, lett. b, R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, in ordine alle "controversie circa i limiti dei corsi o bacini, loro alveo e sponde" - l'intera causa nella quale vengono in rilievo tali lim iti” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 11348 del 21/07/2003, Rv. 565320, che esclud e la pos sibilità di sospendere il giu dizio pendente davanti al tribunale ordinario in attes a della definizione, davanti al tribunale delle acque, della sola questione pregiudiziale relativa ai limiti dell'alveo). 
Ne dis cende che la competenza del g iudice ord inario s ussiste quando non vi sia alcuna controversia sulla determinazione del limite dell'alveo o delle sponde, del fiume come anche del lago, mentre in ogni altra ipotesi si configura la competenza del ### delle ### Nel caso di specie, pur esistendo, di fatto, un muro spondale che separa materialmente la spiaggia dalla restante porzione di suolo sulla quale si incentra l'odier no contenzio so, vi è controversia proprio sull'appartenenza di detta ulteriore porzione all'alveo del lago, e dunque al demanio idrico. Tale controversia trae origine, tra l'altro, dall'incertezza derivante dalla presenza di diversi atti, tutti promananti da diversi organi della P.A., che contengono una determinazione differente dell'estensione dell'alveo del lago. 7 Si ravv isa quindi la nece ssità di individuare quale sia il limite dell'alveo lacuale, assoggettato al regime del demanio idrico, senza che si possa escludere, a priori, la necessità di ricorrere ad accertamenti tecnici di competenza di un ingegnere idraulico. Si configura, dunque, la competenza del ### delle ### Da quanto precede, d iscende il riget to del regolamento di competenza. 
Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo in favore di ciascuna parte resistente, seguono la soccombenza. 
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002- della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione, se dovuto.  P.Q.M.  ### e di Cassazione rigetta il ricor so per regolame nto di competenza proposto da ### e lo condanna al pagamento, in favore di ciascuna parte resistente, delle spese del presente giudizio, liquidate, rispettivamente, in € 3.200, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti, in favore del Comune di ### ed in € 3.000 oltre spese prenotate a debito, in favore dell'### del ### Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di c onsiglio della ### addì 06 marzo 2025. 8 #### 

Giudice/firmatari: Mocci Mauro, Oliva Stefano

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 1786/2025 del 17-06-2025

... cautelare in ordine all'alloggio di servizio) che l'occupazione fosse avvenuta nel 2019 e senza autorizzazione del datore di lavoro. Altra e ben differente questione -che esula dal presente giuidizio, è quella che discende dalla prosecuzione dell'occupazione dopo il licenziamento ovvero circa il titolo che il lavoratore assume avere acquisito per usucapione. ### stregua delle complessive considerazioni espresse la domanda attorea va, in definitiva, rigettata con conseguente declaratoria di illegittimità del licenziamento del 26-7-2021. Il rigetto della domanda sulla legittimità dell'atto risolutivo assorbe le ulteriori domande risarcitorie che su tale presupposto trovavano fondamento. I confini del thema dedicendum, come infra precisati, precludono ogni ulteriore pronuncia, pena il vizio di ultrapetizione. La reciproca soccombenza (avuto riguardo, per la parte convenuta, alla liquidazione delle spese del procedimento di regolamento necessario di competenza per il quale la Suprema Corte ha rinviato alla sentenza di definizione del giudizio) giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti. Tenuto conto della complessità della controversia non si è potuto procedere alla (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. ### udienza del 06/03/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 13231/2021 R.G. promossa da: ### S.P.A. ### con il patrocinio dell'avv. #### con elezione di domicilio in ### 45, NAPOLI, come da procura in atti; RICORRENTE contro: ### con il patrocinio degli avv.ti ### RENDA e ### con elezione di domicilio in ### A. GRAMSCI, 23 ###; RESISTENTE OGGETTO: accertamento legittimità licenziamento disciplinare+altro ### come in atti.  RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data ###, la società ### s.p.a, premesso che, a decorrere dal 21-1-2013, a seguito di cessione del contratto di lavoro da parte della società ### srl, la quale in precedenza aveva gestito la struttura alberghiera denominata “### Paraelios”, ### era passato alle sue dipendenze, con inquadramento nel IV livello del ### con mansioni esclusivamente di manutentore della struttura turistica, con orario di lavoro dalle 9,00 alle 19,00, con intervallo di due ore, dal lunedì al venerdì, solo dal mese di giugno al mese di settembre, esponeva che, dal 2019, la struttura alberghiera aveva cessato temporaneamente di svolgere l'attività ricettiva per eseguire lavori di ristrutturazione, restando il dipendente convenuto unico addetto alla struttura; che, nel corso di tale periodo, ### senza alcun titolo, aveva occupato una palazzina del complesso turistico insieme ai suoi familiari; che, in tal modo, il lavoratore aveva impedito la chiusura del cancello di ingresso della struttura turistica, agevolando alcuni furti di elettrodomestici nei locali della struttura; che, venuta a conoscenza della circostanza, dopo avere chiesto inutilmente il rilascio dell'immobile, aveva inviato in data ### lettera di contestazione disciplinare, con la quale addebitava al dipendente l'illegittima occupazione dell'immobile ed il suo rifiuto a liberarlo e di non avere evitato il perpetrarsi di furti di beni aziendali di rilevante valore economico; che, in mancanza di adeguate giustificazioni, peraltro tardivamente fornite, con lettera raccomandata del 26-7-2021, aveva proceduto alla risoluzione del rapporto di lavoro intimando il licenziamento; che il licenziamento era legittimo attesa la gravità della condotta addebitata, contraria ai principi di buona fede, correttezza e diligenza ex art. 2106 c.c. e all'art. 137 ### di settore; che il comportamento addebitato era stato, altresì, causa di danni patrimoniali per il valore dei beni trafugati, per l'impossibilità e/o il ritardo di avviare i lavori di ristrutturazione programmati e per la conseguente perdita di guadagno, per occupazione abusiva e per il ripristino dei luoghi occupati. 
Tanto premesso, adiva il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli chiedendo l'accertamento della legittimità del licenziamento per giusta causa e, di conseguenza l'illegittimità della permanenza del convenuto nell'immobile di ### con condanna al risarcimento dei danni patrimoniali, per le causali predette, nella misura come analiticamente indicata in ricorso; chiedeva infine l'accertamento della correttezza dell'inquadramento nel IV livello del ### di settore e l'inesistenza del diritto a differenze retributive maturate per ferie e permessi non goduti, lavoro straordinario, lavoro notturno ed altri emolumenti. 
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva tardivamente in giudizio ### che eccepiva l'esistenza di altro giudizio già pendente tra le stesse parti, da lui promosso, dinanzi al Tribunale di ###, per il quale il giudice adito aveva dichiarato la litispendenza; chiedeva pertanto la trasmissione del fascicolo alla Corte di Cassazione, avendo proposto regolamento di competenza. 
Il giudizio veniva sospeso e, quindi, a seguito dell'ordinanza 8916/2024 della Suprema Corte, di declaratoria della competenza del giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, tempestivamente riassunto dalla società ricorrente. 
Si costituiva nuovamente il dipendente ### che contestava la legittimità del licenziamento sia sotto l'aspetto formale, perché avvenuto in violazione del divieto di licenziamento ex D.L. 18/2020 e perché le norme della contrattazione collettiva indicate nella lettera di licenziamento non avevano corrispondenza con i fatti contestati, sia sotto l'aspetto sostanziale perché ritorsivo e per insussistenza dei comportamenti addebitati, avendo occupato l'immobile in quanto acquistato per usucapione e, quanto all'asportazione di materiale di proprietà del datore di lavoro, per mancanza di responsabilità in ordine ai fatti. 
Concludeva, pertanto, affinché venisse dichiarata la nullità del licenziamento o, in subordine, l'illegittimità dello stesso per inesistenza della giusta causa, con reintegra nel posto di lavoro e risarcimento dei danni; chiedeva, altresì, la condanna del datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive non corrisposte in costanza di rapporto di lavoro dal 2013 alla data del licenziamento, nonché del ### con accessori di legge.  ***** 
Oggetto del giudizio è, in primis, l'accertamento, su iniziativa del datore di lavoro, della legittimità del licenziamento disciplinare intimato in data ### dalla società ricorrente nei confronti del proprio dipendente ### E' appena il caso di rammentare che la giurisprudenza di legittimità ha sempre affermato la sussistenza di un interesse ad agire, anche del datore di lavoro, ogni qualvolta ricorresse una pregiudizievole situazione d'incertezza, in relazione al rapporto di lavoro, non eliminabile senza l'intervento del giudice (Cass. nr. 5889 del 1993); in particolare, la Suprema Corte ha ritenuto ammissibile la domanda del datore di lavoro diretta all'accertamento della legittimità del licenziamento (Cass. nr. 279 del 1996), ancorché questo risultasse essere già stato impugnato dal lavoratore con l'instaurazione di un ### giudizio, salva in ogni caso l'applicabilità della disciplina della continenza delle cause ex art. 39 cod. proc. civ. (cfr. Cass n. 6891 del 14/7/1998; Cass. n. 7096 del 2012; Cass. n. ### del 23/11/2018). 
Ciò posto in termini di interesse ad agire, è preliminare, rispetto all'esame del merito, la soluzione della questione circa la tempestività della costituzione della parte convenuta, ai fini della delimitazione del thema decidendum. 
Necessario, quindi, ricostruire le vicende processuali attraverso le quali si è sviluppato il presente giudizio. 
Si è detto che l'iniziativa giudiziale è stata assunta dal datore di lavoro che ha, infatti, adito il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli e, a seguito della instaurazione del contraddittorio, il lavoratore si è tardivamente costituito deducendo unicamente di avere intenzione di proporre regolamento di competenza avverso la decisione del giudice del lavoro del Tribunale di ### - nel giudizio successivamente instaurato questa volta dal lavoratore stesso per far valere l'illegittimità del licenziamentodichiarativa della litispendenza con cancellazione della causa dal ruolo. 
A seguito dell'ordinanza della Suprema Corte del 4-4-2024, con la quale l'istanza del lavoratore è stata rigettata, dichiarandosi la competenza del Tribunale di Napoli, in base al criterio della prevenzione, la ### spa ha riassunto il presente giudizio, nel frattempo sospeso, e, di seguito il lavoratore costituendosi, ha contestato le circostanze allegate dal datore di lavoro e ha chiesto dichiararsi, sotto plurimi profili, la nullità e/o illegittimità del licenziamento con condanna alla reintegra e al risarcimento del danno; ha chiesto, altresì, la condanna del datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive e del tfr. 
Orbene, si ritiene che la tardività della costituzione del lavoratore -che inizialmente era addirittura rimasto contumacenel presente giudizio, conduca univocamente nel senso della preclusione delle domande proposte solo nella memoria difensiva a seguito della riassunzione. 
Senz'altro riconvenzionale è la domanda di pagamento delle differenze retributive. 
La stessa natura condividono anche le domande che concernono la nullità e/o illegittimità del licenziamento e di reintegra nel posto di lavoro con risarcimento del danno. 
Non si ignora l'orientamento di legittimità -peraltro espresso nella vigenza dell'art. 18 St. lav. prima dell'intervento della l. 92/2012- per il quale il giudice che accerta l'inefficacia o l'illegittimità del licenziamento deve ordinare la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, anche in mancanza di una esplicita domanda in tal senso del lavoratore licenziato, atteso che la reintegrazione - salvo il caso di espressa rinuncia ad essa - è compresa, come effetto tipico della tutela reale prevista dalla norma suddetta, nella domanda avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità od inefficacia del recesso del datore di lavoro (v. Cass. n. 4921 del 1997; n. 12294 del 1991, entrambe relative all'art. 18 cit., nel testo anteriore alle modifiche di cui alla l. n. 109 del 1990; v. anche Cass. n. 12944 del 2012; da ultimo Cass. n. 8053 del 11/03/2022). 
Gli è, però, che tali principi, alla stregua dei quali non occorre una esplicita domanda perché la reintegra è effetto che la legge riconnette all'annullamento del licenziamento intimato, non possono trovare applicazione nella fattispecie in esame per l'assorbente considerazione -a parte la questione circa il regime di tutele applicabiliche la presente fattispecie si caratterizza per l'iniziativa giudiziale del datore di lavoro. 
Ben avrebbe potuto il lavoratore convenuto in giudizio proporre autonoma domanda di impugnativa di licenziamento, invocando le tutele pro tempore applicabili, ma ciò, nel rispetto delle preclusioni di cui all'art. 416 cpc, avrebbe dovuto avvenire attraverso una tempestiva costituzione in giudizio. 
Conferma della soluzione adottata si trae dall'insegnamento della Suprema Corte (v. Cass. n. ### del 23/11/2018 cit.) per il quale, ammettendo che il datore di lavoro possa agire in via di mero accertamento nelle forme del rito ex art. 1 della legge nr. 92 del 2012, la previsione dell'art. 1 della legge citata in ordine alla possibilità della domanda riconvenzionale solo nella fase di opposizione, non può condurre alla negazione per il lavoratore, nella fase sommaria, della facoltà, non solo di paralizzare l'azione datoriale, ma di richiedere, con specifica domanda contenuta nella memoria di costituzione, le tutele derivanti dall'accertamento di illegittimità del licenziamento ### mutandis, nell'ambito del giudizio ordinario di merito, dalla riconosciuta necessità che il lavoratore, allorchè convenuto in giudizio, formuli espressa domanda riconvenzionale di impugnativa del licenziamento discende, secondo le regole proprie del rito di lavoro, che la stessa debba essere proposta, ex art. 416 cpc, a pena di inammissibilità nella memoria difensiva fino a dieci giorni prima dell'udienza ex art. 420 cpc. 
Non giova alla difesa del convenuto sostenere la tesi per la quale, a seguito della pronuncia sul regolamento di competenza, ai sensi dell'art.  49 cpc, la Corte “rimette…..le parti in termini affinchè provvedano alla loro difesa”. 
A parte che nell'ordinanza in esame non vi è stata alcuna pronuncia in ordine ad una eventuale rimessione in termini per la difesa, è assorbente rilevare che la tempestiva costituzione del convenuto a seguito della riassunzione non spiega alcun influenza sulle preclusioni e decadenze già verificatisi E' noto che, per effetto della dichiarazione di litispendenza, il processo innanzi al giudice successivamente adito si esaurisce definitivamente, salvo -come è avvenuto nella specieil regolamento di competenza ex art.  42 cod. proc. civ., con la conseguenza che non è più possibile la ripresa del suo svolgimento attraverso la proposizione di un'istanza di riassunzione; ma la parte può allora far valere il suo diritto nel diverso processo preventivamente instaurato (Cass. n. 13500 del 20/05/2019). 
Per evidenti ragioni di coerenza sistematica, poi, trovano applicazione per la litispendenza come per l'ipotesi di riunione ex art. 273 cpc i medesimi principi, col risultato che la domanda già comune ai due processi originari dovrà essere trattata, di regola, nei termini in cui era stata introdotta nel processo preveniente e, comunque, tenendo conto delle eventuali preclusioni in tale processo già maturate anteriormente alla riunione ex art. 273 c.p.c. o alla declaratoria di litispendenza. 
In altri termini le decadenze processuali verificatesi nel giudizio di primo grado non possono essere aggirate dalla parte che vi sia incorsa mediante l'introduzione di un secondo giudizio identico al primo e a questo riunito, in quanto la riunione di cause identiche non realizza una vera e propria fusione dei procedimenti, tale da determinarne il concorso nella definizione dell'effettivo thema decidendum et probandum, restando anzi intatta l'autonomia di ciascuna causa. 
Ne consegue che, in tale evenienza, e a maggior ragione nel caso di litispendenza, il giudice - in osservanza del principio del "ne bis in idem" e allo scopo di non favorire l'abuso dello strumento processuale e di non ledere il diritto di difesa della parte in cui favore sono maturate le preclusioni - deve trattare soltanto la causa iniziata per prima, decidendo in base ai fatti tempestivamente allegati e al materiale istruttorio in essa raccolto (così Cass. n.20248 del 14/07/2023; Cass. n. 24529 del 05/10/2018 e Cass. n. 24529/2018 e n. 567/2015 ivi richiamate). 
Dalle considerazioni che precedono discende che oggetto del presente giudizio sono unicamente le domande come formulate dal datore di lavoro ovvero di legittimità o meno del licenziamento, di risarcimento del danno e di accertamento della qualifica e orario di lavoro del lavoratore. 
Vanno, di conseguenza espunte le domande, tardivamente formulate dal lavoratore in ordine agli ulteriori vizi del licenziamento e alle conseguenze in termini di tutele applicabili, nonché di pagamento di differenze retributive. 
Ovviamente le preclusioni maturate nel giudizio preveniente si riferiscono solo alle attività soggette alle scansioni processuali dettate a pena di decadenza e non si comunicano, pertanto, alle attività assertive che, come le mere difese e le eccezioni in senso lato, non soggiacciono a preclusione. 
Così delimitati i confini del thema decidendum, è utile, fin da subito, ulteriormente sgombrare il campo di indagine dalla domanda attorea di declaratoria del livello di inquadramento e di accertamento negativo di prestazioni di lavoro straordinario o notturno e di indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti. 
In ordine al IV livello di inquadramento del ccnl turismo (il livello V indicato solo nelle conclusioni del ricorso risulta essere mero refuso materiale) non vi è invero alcuna contestazione tra le parti, risultando, peraltro, anche dalle buste paga. 
Trattandosi di res non controversa non sussiste, pertanto, l'interesse ad agire. 
Quanto all'accertamento delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, l'assunto -contestato dalla difesa del convenutoè abortito allo stato di mera petizione di principio non essendo stata richiesta attività istruttoria sul punto. 
Nel ricorso introduttivo del giudizio infatti, è stata chiesta prova testimoniale sulle circostanze di fatto “articolate nei precedenti capi da 1 a 36” (cfr. ricorso pag.14). Le allegazioni circa le modalità di svolgimento del rapporto di lavoro sono, invece, contenute nei punti da 37 a 39. 
Tanto è sufficiente al rigetto della domanda perché sfornita di prova. 
Residua l'esame della domanda diretta all'accertamento della legittimità del licenziamento. 
Va premesso che la Suprema Corte ha più volte affermato che l'art 2119 c.c. configura una norma elastica, in quanto costituisce una disposizione di contenuto precettivo ampio e polivalente destinato ad essere progressivamente precisato, nell'estrinsecarsi della funzione nomofilattica della Corte di Cassazione, fino alla formazione del diritto vivente mediante puntualizzazioni, di carattere generale ed astratto, precisando che l'operazione valutativa, compiuta dal giudice di merito nell'applicare clausole generali come quella dell'art. 2119 c.c., non sfugge ad una verifica in sede di giudizio di legittimità (Cass. nn. 1351 del 2016, 12069 del 2015, 6501 del 2013), poiché l'operatività in concreto di norme di tale tipo deve rispettare criteri e principi desumibili dall'ordinamento.   La relativa valutazione deve essere operata con riferimento agli aspetti concreti afferenti alla natura e alla utilità del singolo rapporto, alla posizione delle parti, al grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni del dipendente, al nocumento eventualmente arrecato, alla portata soggettiva dei fatti stessi, ossia alle circostanze del loro verificarsi, ai motivi e all'intensità dell'elemento intenzionale o di quello colposo (Cass. nn. 1977 del 2016, 1351 del 2016, 12059 del 2015). 
I fatti addebitati devono rivestire, quindi, il carattere di grave violazione degli obblighi del rapporto di lavoro, tale da lederne irrimediabilmente l'elemento fiduciario e spetta al giudice di merito valutare la congruità della sanzione espulsiva non sulla base di una valutazione astratta del fatto addebitato ma tenendo conto di ogni aspetto concreto della vicenda processuale che, alla luce di un apprezzamento unitario e sistematico, risulti sintomatico della sua gravità rispetto ad un'utile prosecuzione del rapporto di lavoro, assegnandosi, innanzi tutto, rilievo alla configurazione che delle mancanze addebitate faccia la contrattazione collettiva, ma pure all'intensità dell'elemento intenzionale, al grado di affidamento richiesto dalle mansioni svolte dal dipendente e dalla qualifica rivestita, alle precedenti modalità di attuazione del rapporto, alla sua particolare natura e tipologia (v. da ultimo Cass. n. 12789 del 21/04/2022; Cass. n. 7029 del 09/03/2023). 
A questi fini, non è vincolante la tipizzazione contenuta nella contrattazione collettiva, rientrando il giudizio di gravità e proporzionalità della condotta nell'attività sussuntiva e valutativa del giudice, avuto riguardo agli elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva, della fattispecie, ma la scala valoriale formulata dalle parti sociali costituisce uno dei parametri cui occorre fare riferimento per riempire di contenuto la clausola generale dell'art. 2119 c.c. (Cass. n. 17321 del 19/08/2020). 
Nella fattispecie in esame, il licenziamento è stato comminato: per avere il lavoratore dimorato, unitamente alla propria famiglia, senza autorizzazione, presso la struttura alberghiera, conferita in gestione alla società ### srl; per non avere impedito il perpetrarsi di ripetuti furti di beni di cucina e di macchinari industriali. 
Orbene, ai fini della soluzione della controversia soccorrono i criteri di riparto degli oneri della prova. 
E', senz'altro, jus receptum che in tema di licenziamento per giusta causa, è onere del datore di lavoro dimostrare il fatto ascritto al dipendente, provandolo sia nella sua materialità, sia con riferimento all'elemento psicologico del lavoratore e solo laddove il fatto risulti dimostrato, spetta, al lavoratore la prova di una esimente (v., tra le altre, Cass. Sez. Lav. n. 4368 del 23/02/2009). 
Nella specie, entrambe le condotte contestate sono rimaste senza riscontro. 
Quanto alla contestazione relativa ai furti verificatisi presso il villaggio turistico, è sufficiente osservare che, il fatto, così come contestato, risulta privo di significato logico non lasciando comprendere quale sia il comportamento, omissivo o commissivo, imputato al lavoratore “per non avere impedito” i furti dei beni aziendali. 
La società, in più punti del ricorso introduttivo, ha sostenuto che il lavoratore non aveva funzioni di guardiania o di sorveglianza, ma unicamente di manutentore. 
Da ciò discenderebbe che non aveva alcun obbligo di custodia o di vigilanza sulla struttura e sui suoi beni strumentali. 
Si adombra evidentemente che egli abbia avuto un ruolo nella consumazione del reato, per il solo fatto di risiedere all'interno del villaggio, ma la contestazione, pur alludendo, quanto meno, ad un atteggiamento di compiacenza per le violazioni della proprietà privata, non esplicita alcunchè. 
Si arresta, quindi, allo stato di mera illazione che, nel processo inferenziale, che dalla allegazione del fatto dovrebbe condurre alla prova della responsabilità nella causazione dell'evento, non conduce affatto, mancando di alcun indice, nemmeno presuntivo, del nesso eziologico tra azione/omissione ed evento, al risultato voluto. 
Né vale a confutare le predette considerazioni la circostanza che l'occupazione abusiva dell'alloggio non avrebbe consentito la chiusura del cancello di accesso alla struttura. 
Dall'istruttoria svolta è, invero, emerso che all'interno del villaggio turistico viveva, quanto meno, un'altra famiglia, (v. deposizione del teste ### che, come il convenuto, utilizzava per accedere alla sua abitazione il medesimo varco di ingresso, in tal modo elidendosi la presunzione che l'impossibilità di chiudere il cancello della struttura - quand'anche fosse realefosse ascrivibile alla presenza del convenuto e della sua famiglia. 
Parimenti senza riscontro è risultato anche l'ulteriore addebito contestato e che, senz'altro, rappresenta la ragione principale che ha indotto il datore di lavoro al licenziamento, sulla quale si registra un fortissimo contrasto tra le parti, come ne è conferma il contenzioso, sia civile che penale, che entrambe le parti hanno insistentemente invocato e documentato nel presente giudizio. 
Il fatto materiale in sé non è, invero, contestato, assumendo, piuttosto, il lavoratore di avere usucapito la proprietà dell'immobile occupato da lui e dalla sua famiglia, dove avrebbe vissuto per decenni, lavorando, come guardiano presso il villaggio turistico, alle dipendenze delle diverse società che si erano succedute nella gestione della struttura alberghiera sin dal 1976. 
Gli è, però, che la fattispecie contestata non è semplicemente l'occupazione dell'immobile ma che l'occupazione sia avvenuta in assenza di autorizzazione. 
Nel ricorso introduttivo si legge, poi, che secondo la ricostruzione attorea, il lavoratore avrebbe approfittato della chiusura dell'attività alberghiera per il periodo dell'emergenza epidemiologica, durante la quale egli era stato posto in cassa integrazione, per effettuare “un colpo di mano” occupando, per l'appunto, l'immobile. 
Orbene, tralasciando di indagare quale fosse l'ampiezza effettiva dell'immobile occupato, della quale nulla di certo è emerso dall'istruttoria, il teste ### ha riferito che il ricorrente lavorava come custode e abitava, già dal 2009, in una palazzina all'interno della struttura alberghiera, che, al piano terra, aveva una guardiania, ovvero una postazione di lavoro, dove il ricorrente si tratteneva quando non era “in giro” all'interno dell'area del villaggio. 
Il teste ha riferito anche in ordine alla presenza della moglie e dei figli che entravano e uscivano dalla palazzina e con i quali il lavoratore consumava i pasti nel terrazzino prospicente l'abitazione e che coincideva anche con la postazione di attesa per le mansioni di custodia. 
La presenza della famiglia nei pressi della palazzina è confermata anche dall'altro teste ### Sebbene entrambi i testi non abbiano potuto affermare che i familiari occupassero l'abitazione, non altrimenti si giustifica, in termini di presunzione, la loro continua presenza all'interno del villaggio. 
Alcun'altra ragionevole spiegazione è possibile individuare, se non che tutta la famiglia vivesse all'interno del villaggio, poiché se, come ha sostenuto il datore di lavoro, il ### svolgeva un orario lavorativo entro le 40 ore settimanali e mai secondo turni notturni ben avrebbe potuto e dovuto fare rientro -e a maggior ragione i suoi familiaria casa propria una volta terminato l'orario di lavoro.  ### documentazione in atti risulta, poi, che il ### risiedesse, secondo le risultanze dell'anagrafe civile, proprio ed esattamente all'interno del villaggio turistico sin dal 1985 (v. certificato di residenza storica in atti). 
Dal quadro probatorio descritto inferisce che la contestazione circa l'assenza di autorizzazione da parte della ### all'occupazione dell'immobile risulta, senz'altro, confutata dal dato temporale, di almeno dieci anni, durante il quale il lavoratore ha, invece, abitato nell'immobile senza che la società abbia sollevato alcuna obiezione. 
In altri termini il comportamento datoriale assolutamente silente tenuto rispetto alla situazione di fatto esistente, che non appare verosimile le fosse sconosciuta, integra un comportamento concludente di autorizzazione tacita. 
E, deve aggiungersi che, senz'altro, è risultato sconfessato l'assunto per il quale il lavoratore avrebbe realizzato un “colpo di mano” durante la chiusura dell'attività alberghiera. 
Sotto altro concorrente aspetto, se anche il lavoratore abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri di diligenza e buona fede occupando senza titolo l'immobile aziendale, l'atteggiamento tollerante tenuto dal datore di lavoro nel corso degli anni influenza il giudizio circa la gravità della condotta.  ### va, invero, valutato in senso accentuativo a tutela del lavoratore rispetto alla regola generale della "non scarsa importanza" di cui all'art. 1455 c.c., cui consegue, quale corollario, che l'irrogazione della massima sanzione disciplinare risulta giustificata solamente in presenza di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali ovvero addirittura tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto (v. 
Cass, n. 1634 del 22/01/2019). 
Dovendosi, però, l'accertamento giudiziale arrestare alla mera declaratoria di legittimità o meno del licenziamento, esula dal presente giudizio ogni valutazione circa l'insussistenza del fatto contestato piuttosto che di difetto di proporzionalità. 
E' poi, appena il caso di sottolineare che, pure superfluo, ai fini della soluzione della controversia, è stabilire se il lavoratore avesse un titolo che legittimasse il possesso dell'immobile, se cioè ne fosse detentore qualificato, in virtù del rapporto di lavoro, essendo di fatto inserito nel contratto, per tacito accordo, l'uso dell'alloggio di servizio, peraltro tipicamente associato al contratto di custodia e guardiania (benchè non espressamente trasfuso nei contratti di lavoro in atti), ovvero ne avesse usucapito, ricorrendone i presupposti civilistici, il diritto di proprietà. 
Certamente una statuizione giudiziale in tale senso ben avrebbe potuto escludere ogni incertezza sulla ricorrenza o meno degli elementi costitutivi della fattispecie contestata disciplinarmente. 
Tale accertamento, nella specie, nonostante la pendenza dei plurimi giudizi dinanzi alle sezione ordinarie del Tribunale civile, non è allo stato intervenuto e, comunque, attesa la tardività della costituzione del lavoratore e l'onere probatorio su di lui gravante, risulta, in questa sede, processualmente precluso. 
Ma, si è detto, è sufficiente, ai fini dell'indagine della legittimità del licenziamento, il mero riscontro tra la condotta contestata, nelle sue componenti oggettiva e soggettiva, e le risultanze probatorie, che porta, secondo un prudente apprezzamento, al convincimento giudiziale circa la mancanza dell'”assenza di autorizzazione”, che, invece, deve ritenersi per facta concludentia. 
Neppure inficia le conclusioni cui si è giunti l'ordinanza cautelare del 5- 6-2023 di riconsegna dell'immobile occupato che sarebbe passata in cosa giudicata. 
Al riguardo è sufficiente osservare che nel sistema processuale delineatosi, in tema di procedimenti cautelari, a seguito delle modifiche di cui all'art. 2, comma 3, lett. e bis, del d.l. n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, nella l. n. 80 del 2005, (così come nel precedente) i provvedimenti urgenti anticipatori degli effetti della sentenza di merito, emessi "ante causam" ai sensi dell'art. 700 c.p.c., sono privi di stabilità e inidonei al giudicato, ancorché nessuna delle parti del procedimento cautelare abbia interesse ad iniziare l'azione di merito (ex multis, Cass. n. 6039 del 28/02/2019; Cass. n. 9368 del 07/07/2023). 
Anzi dalla lettura dell'ordinanza cautelare si traggono ulteriori elementi a conferma del fatto che il lavoratore ed i suoi familiari avessero la disponibilità del bene già prima della cessione, nel 2013, del contratto di lavoro in capo alla ### (cfr. ordinanza in atti). 
E si è detto, tale circostanza, in punto di fatto, porta ad escludere (v.  anche motivazioni dell'ordinanza cautelare in ordine all'alloggio di servizio) che l'occupazione fosse avvenuta nel 2019 e senza autorizzazione del datore di lavoro. 
Altra e ben differente questione -che esula dal presente giuidizio, è quella che discende dalla prosecuzione dell'occupazione dopo il licenziamento ovvero circa il titolo che il lavoratore assume avere acquisito per usucapione.  ### stregua delle complessive considerazioni espresse la domanda attorea va, in definitiva, rigettata con conseguente declaratoria di illegittimità del licenziamento del 26-7-2021. 
Il rigetto della domanda sulla legittimità dell'atto risolutivo assorbe le ulteriori domande risarcitorie che su tale presupposto trovavano fondamento. 
I confini del thema dedicendum, come infra precisati, precludono ogni ulteriore pronuncia, pena il vizio di ultrapetizione. 
La reciproca soccombenza (avuto riguardo, per la parte convenuta, alla liquidazione delle spese del procedimento di regolamento necessario di competenza per il quale la Suprema Corte ha rinviato alla sentenza di definizione del giudizio) giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti. 
Tenuto conto della complessità della controversia non si è potuto procedere alla contestuale lettura in udienza “del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” così come disposto dal novellato primo comma dell'art. 429 cpc applicabile al presente giudizio ratione temporis.  P.Q.M.  Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così decide: 1) rigetta il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità del licenziamento del 26-7-2021; 2) compensa le spese di lite. 
Così deciso in data ### .  il Giudice Dott. ### presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa ### MOT in tirocinio generico preso questa ### del Tribunale di Napoli. 
RG n. 13231/2021

causa n. 13231/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Picciotti Giovanna, Belliazzi Francesco

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Tribunale di Cosenza, Sentenza n. 1667/2025 del 04-11-2025

... capo all'attore prima del verificarsi dell'abusiva occupazione, non potendo il rimedio ripristinatorio ex art. 2058 cod. civ. surrogare, al di fuori dei limiti in cui il possesso è tutelato dal nostro ordinamento, un'azione di spoglio ormai impraticabile” (cfr. cass. n. 705/2013). Applicando tali consolidati principi giurisprudenziali, appare evidente che l'attrice, non avendo mai allegato un pregresso titolo legittimante l'occupazione del bene da parte del convenuto ed avendo, cionondimeno, richiesto l'immediata retrocessione del bene (v. pag. 11 dell'atto di citazione), oltre al risarcimento del danno da occupazione sine titulo, ha inteso esercitare un'azione di rivendicazione. Da tanto discendono due corollari: il primo è che il potere di rivendica, non costituendo un diritto autonomo, ma una facoltà contenuta nel diritto di proprietà è, come tale, imprescrittibile (cfr. cass. n. 5010/1986) e tanto è sufficiente per affermare l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto; il secondo è che resta a carico della parte che agisce in rivendicazione la c.d. probatio diabolica, essendo essa tenuta a provare la proprietà risalendo, anche attraverso i propri (leggi tutto)...

testo integrale

### tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1634/2021 R.G.A.C. vertente TRA ### (c.f.: ###), rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata all'atto di citazione, dall'avv. ### ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in ### alla via ### n. 5/A; - ATTRICE - CONTRO ### (c.f.: ###), rappresento e difeso, in virtù di procura allegata alla comparsa di risposta, dall'avv. ### ed elettivamente domiciliat ###### alla via ### n. 1.   - CONVENUTO - Oggetto: azione di risarcimento danni da occupazione sine titulo e riconvenzionale di accertamento acquisto proprietà per usucapione. 
Conclusioni delle parti Per l'attrice (conclusioni rassegnate nella prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. depositata in data ###): “### e dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, l'occupazione illegittima e/o sine titulo dei fondi oggetto del compendio immobiliare dei de quorum ### e ### perpetrata dall'odierno convenuto e, per l'effetto, accertare e dichiarare, alla luce delle motivazioni argomentate in narrativa, l'infondatezza della domanda avversaria di usucapione ex art. 1158 c.c. dei fondi indicati al N.C.T. del Comune di ### al ### 18, ### 22, 52, 53, 54, nonché del fabbricato ivi insistente, indicato al ### 18, ### 8 sub 1, come tale da reiettarsi in toto; accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, il nocumento patrimoniale recato da tale illegittima condotta ai danni dell'attrice; per l'ulteriore effetto, condannare il convenuto al pagamento in favore dell'attrice dell'importo di € 193.008,75, a cagione del danno procurato dal convenuto, e tanto sulla scorta dei parametri di quantificazione resi per il tramite dell'elaborato peritale del 21/10/2021 a firma dell'### Scrivano, offerto in produzione e da intendersi quale parte integrante del presente atto, ovvero secondo altra e differente quantificazione, maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito e sino all'effettivo soddisfo; con condanna del convenuto al pagamento delle spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del ### antistatario”. 
Per il convenuto (conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate in data ###): “rigettare la domanda attorea di risarcimento danni, siccome caotica, inammissibile per difetto dei presupposti di legge, oltre che infondata in fatto e in diritto, non provata e comunque prescritta; accertare e dichiarare in via riconvenzionale che ### possiede da oltre 30 anni i terreni indicati nel N.C.T. del Comune di ### foglio 18, particelle: 22, 52, 53 e 54, nonché il fabbricato indicato al foglio 18, particella 8, sub 1 e, per l'effetto, accertare e dichiarare che ### per possesso di fatto ultra-ventennale (art.  1158 c.c.) o ultra-quindicinale (art. 1159-bis c.c.), è diventato proprietario per maturata usucapione ordinaria o abbreviata in proprio favore dei diritti vantati da ### sui terreni indicati nel N.C.T., foglio 18, particelle: 22, 52, 53 e 54, nonché sull'intero fabbricato indicato al foglio 18, particella 8, sub 1. In subordine, nella denegata avversa ipotesi, e salvo gravame, accertare e dichiarare che il danno invocato nell'atto di citazione per le quote dei terreni di parte attorea ammonta a meno di € 41.363,76, giammai a quanto richiesto giudizialmente, ovvero nella minore somma che verrà accertata e dichiarata giudizialmente; accertare e dichiarare che ### sui terreni e sul fabbricato rurale per cui è causa, ha realizzato opere di trasformazione, miglioramenti e addizioni, per la complessiva somma di € 147.867,54, per come risultante nella perizia di parte del dott. ### da potere verificare anche a mezzo di espletanda ### e per l'effetto, condannare parte attrice a corrispondergli il relativo indennizzo, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, ovvero, in estremo subordine, compensare le relative somme, e con salvezza del diritto di ritenzione in caso di mancato e/o ritardato pagamento delle stesse. In ogni caso, condannare ### in proprio e in qualità, ex art. 96 c.p.c., per lite temeraria al pagamento di una somma di denaro da liquidare in via equitativa; condannare ### in proprio e in qualità, al pagamento delle spese e dei compensi professionali”. 
Fatto e Diritto 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ### dichiarando di agire in proprio e nella qualità di procuratrice generale di #### e ### (in qualità di eredi di ###, ha dedotto che con sentenza n. 2324/2006 del 13/12/2006, il tribunale di ### ha dichiarato lo scioglimento della comunione ereditaria dei beni dei defunti ### classe 1878 e ### procedendo alla formazione delle quote. Avendo il de cuius disposto per la quota disponibile in favore dei quattro figli maschi (##### e ###, a ciascuno di costoro o ai loro eredi considerati per stirpe, spettava una quota pari ai 15/88 della massa, mentre a ciascuna delle sette figlie femmine o ai loro eredi considerati per stirpi spettava una quota pari ai 4/88. Una delle quote pari a 15/88 veniva direttamente assegnata ad ### mentre per le altre venivano disposti due diversi sorteggi, coinvolgendo soggetti diversi, rispettivamente titolari di quote pari a 15/88 o a quote pari a 4/88, da effettuarsi successivamente al passaggio in giudicato della sentenza. 
La sentenza individuava preliminarmente i soggetti che dei due danti causa originari (### classe 1878 e ### dovevano considerarsi eredi: degli undici figli dei coniugi defunti, della cui eredità si discuteva, risultavano deceduti ### (cui per rappresentazione era succeduto ###, ### (cui erano succeduti ### odierna attrice, ### e ###, ### (cui erano succeduti ######## e ###, ### (cui erano succeduti #### e ###, ### (cui erano succeduti, dopo il decesso del coniuge ### i figli ##### e ###, ### (cui erano succeduti ##### classe 1942, ### e #### (cui erano succeduti #### classe 1945, #### e ###, ### (cui erano succeduti, dopo il decesso del figlio ### gli eredi di costui, ##### e ###, ### (cui erano succeduti #### e ###, mentre gli altri (### e ### risultavano ancora in vita.  ### ereditario era costituito dai fondi in agro del Comune di ### denominati “Piccirillo”, in catasto al foglio 18, p.lle 8, 22, 52, 53, 54, “### e Zirullo”, in catasto al foglio 32, p.lle 298, 299 e 300 di estensione pari a Ha 28.95.50. 
A parziale riforma della menzionata sentenza del tribunale di ### la corte d'appello di Catanzaro con sentenza n. 507/2013 del 18/4/2013, passata in giudicato a seguito del rigetto da parte della corte di cassazione del ricorso avverso di essa proposto da ### (padre dell'odierno convenuto ###, ha disposto procedersi all'estrazione a sorte di due gruppi di quote fra soggetti diversi, rispettivamente titolari di quote pari a 15/88 o a quote pari a 4/88, da effettuarsi successivamente al passaggio in giudicato della sentenza. In particolare, la corte stabiliva che “A) ### e gli eredi di #### e ### le quote V, VI, VII e ### di cui all'allegato ### della ### che sono rispettivamente composte: - la quota indicata col numero V di cui all'allegato ### della ### da porzione della maggiore estensione del fondo ### (nell'intero identificato in CT al fol 18, partt. 22, 52, 53, 54), dal fondo ### (fol 32, partt. 298 e 2999 del CT del Comune di ###, dalla quota di comproprietà pari a 15/88 sulla superficie complessiva comune (mq. 12.880) dei laghetti collinari, e da un diritto di credito per conguaglio di € 415,68 a carico dell'assegnatario della quota n. I; - la quota indicata col numero VI di cui all'allegato ### della ### da porzione della maggiore estensione del fondo ### (come sopra identificato nell'intero) dal fondo ### (fo. 32, part. 300 del CT del Comune di ###, dalla quota di comproprietà pari ai 15/88 sulla superficie complessiva comune (mq. 12.800) dei laghetti collinari e dal diritto di credito ad un conguaglio di € 790,68 nei confronti dell'assegnatario della quota I - la quota indicata col numero VII di cui all'allegato ### della ### da porzione della maggiore estensione del fondo ### (come sopra identificato nell'intero) e dalla quota di comproprietà pari ai 15/88 sulla superficie complessiva (mq. 12.800) dei laghetti collinari, con obbligo di versare un conguaglio pari ad € 44,32 in favore dell'assegnatario della quota IX; - la quota indicata col numero ### di cui all'allegato ### della ### da porzione della maggiore estensione del fondo ### (come sopra identificato nell'intero), dal fabbricato nella stessa località (fol. 18, part. 8, mq 130 del ### di ### e della quota di comproprietà pari ai 15/88 della superficie complessiva (mq. 12.800) dei laghetti collinari, con obbligo di versare l'eccedenza di valore, pari ad € 44,58, in favore dell'assegnatario della quota IX; B) tra ### e gli eredi di ####### e ### le quote numero I, II, ### IV, IX, X e XI di cui all'allegato ### della ### che sono rispettivamente composte (ferma restando la identificazione del fondo ### nel suo complesso): - la quota indicata col numero I di cui all'allegato ### della ### da porzione della maggiore estensione del fondo ### (come sopra identificato nell'intero), e dalla quota di comproprietà pari a 4/88 sulla superficie complessiva (mq. 12.800) dei laghetti collinari, con obbligo di versare a conguaglio € 415,68 in favore dell'assegnatario della quota V, € 790,68 in favore dell'assegnatario della quota VI, € 606,16 in favore dell'assegnataria della quota ### ed € 262,80 in favore dell'assegnataria della quota IV; - la quota indicata col numero II di cui all'allegato ### della ### da porzione della maggior estensione del fondo ### (già sopra identificato) e dalla quota di comproprietà pari a 4/88 sulla superficie complessiva (mq.  12.800) dei laghetti collinari, con obbligo di versare a conguaglio € 343,36 in favore dell'assegnatario della quota IV; - la quota indicata col numero III di cui all'allegato ### della CTU da porzione della maggior estensione del fondo ### (già sopra identificato) e dalla quota di comproprietà pari ai 4/88 sulla superficie complessiva (mq. 12.800) dei laghetti collinari, con diritto di credito di € 606,16 a conguaglio nei confronti dell'assegnatario della quota numero I; è costituita in favore di questa quota servitù di passaggio sulla quota IV per come segnata col colore arancione nell'allegato ### della ### - la quota indicata col numero IV di cui all'allegato ###, da porzione della maggior estensione del fondo ### (già sopra identificato) e della quota di comproprietà pari ai 4/88 sulla superficie complessiva (mq.  12.800) dei laghetti collinari, con diritto a conguaglio di € 262, in confronto della quota I e di € 343,36 in confronto della quota II; - la quota indicata col numero IX si cui all'allegato ### della CTU, da porzione della maggior estensione del fondo ### (già sopra identificato) e della quota di comproprietà pari ai 4/88 sulla superficie complessiva (mq. 12.800) dei laghetti collinari, con diritto di credito a conguaglio di € 44,32 nei confronti della quota ### di € 44,58 nei confronti della quota ### € 147,20 nei confronti della quota II; - la quota indicata col numero X di cui all'allegato ### della ### da porzione della maggiore quota del fondo ### (già sopra identificato) e dalla quota di comproprietà pari ai 4/88 sulla superficie complessiva (mq. 12.800) dei laghetti collinari, con diritto di credito a conguaglio di € 236,94 nei confronti della quota II; - la quota indicata col numero XI di cui all'allegato ### della ### da porzione della maggior quota del fondo ### (già sopra identificato) e dalla quota di comproprietà pari ai 4/88 sulla superficie complessiva (mq. 12.800) dei laghetti collinari, con diritto di credito di € 236,94 nei confronti della quota II”.  ### ha dedotto che con atto di compravendita per notar ### del 17/1/2014 (rep. n. 1.495 - racc. n. 1.180), è divenuta titolare, medio tempore, di ulteriori quote già in ditta ad altri coeredi, acquisendo, in particolare, la proprietà della porzione nella titolarità di ### della quota di 15/88 già in ditta al de cuius ### la proprietà della quota di 4/88 di cui ### era titolare in qualità di erede di ### la proprietà dell'ulteriore quota di 4/88 di cui ### era titolare per averla ricevuta in donazione da ### unico erede della defunta ### e la proprietà della quota di 15/88 già in ditta dagli eredi del defunto ### Lamenta l'attrice che, sebbene la corte d'appello avesse previsto l'estrazione a sorte delle quote, non si è mai proceduto all'assegnazione, a causa della condotta ostativa del convenuto ### che, se pure regolarmente invitato a comparire in data ### davanti al notaio ### di ### della ### appositamente incaricato dalla stessa attrice, non è comparso, per come si evince dal verbale del 7/3/2018 redatto dallo stesso notaio. 
Non avendo il convenuto inteso dare spontanea esecuzione alla sentenza della corte d'appello di Catanzaro, l'attrice lo diffidava al rilascio con missiva di messa in mora del 13/12/2024. Successivamente gli notificava un atto di precetto per l'esecuzione degli obblighi di fare, opposto tuttavia dall'odierno convenuto ed ancora pendente davanti a questo tribunale al momento dell'introduzione del presente giudizio.  ### depositava, altresì, ricorso per l'attuazione di obblighi di fare iscritto al 59/2019 davanti al giudice dell'esecuzione di questo tribunale, che procedeva però alla sua estinzione per vizi riscontrati nella procedura di notificazione dell'atto agli eredi residenti all'estero. 
Essendo rimasto sostanzialmente inattuato il dispositivo della sentenza della corte d'appello di Catanzaro e continuando ### a detenere illegittimamente i fondi, nonostante la sentenza di scioglimento della comunione ereditaria, ### lo ha convenuto in giudizio, previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione conclusosi con esito negativo, per sentirlo condannare al risarcimento del danno consistente nel mancato utilizzo del fondo per finalità prettamente agricole oppure in termini di cessione in fitto nell'ottica della produzione di reddito, quantificato dal perito nominato dall'attrice, ing. ### nella somma di € 193.008,75 per il periodo di mancato utilizzo ricompreso fra il 1990 e il 2020, cui si aggiunge l'ulteriore importo di € 19.580,60 spettante a #### e ### in qualità di eredi di ### di cui ### ha dichiarato di essere procuratrice speciale. 
Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata in data ### (nel termine di venti giorni prima dell'udienza fissata nell'atto di citazione per il ###) si è costituito in giudizio ### per eccepire preliminarmente di trovarsi nel possesso dei soli terreni in località ### riportati in catasto al foglio 18, p.lle 8, sub 1 ### e 22, 52, 53, 54 ### di cui all'allegato ### della c.t.u. depositata nel giudizio di appello relativamente alle quote V, VI, VII e ### e non anche di quelli di cui alle località ### e ### riportati in catasto al foglio 32, p.lle 298, 299 e 300 e considerati dal perito di parte attrice ai fini della quantificazione del danno. Il convenuto ha pure eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno vantato da parte attrice, contestandone comunque la fondatezza per mancanza dei presupposti dell'azione, giacché, non avendo mai avuto il possesso dei terreni di località ### l'attrice non ne ha mai subito lo spoglio e non potrebbe, pertanto, reclamare alcun danno. Il convenuto ha altresì domandato in via riconvenzionale l'accertamento dell'avvenuto acquisto della proprietà degli immobili in località ### riportati in catasto al foglio 18, p.lle 8, sub 1 ### e 22, 52, 53, 54 ###, per usucapione ventennale o quindicinale ex art. 1159-bis c.c. per averli posseduti, in via esclusiva, almeno dalla fine degli anni ottanta e dunque antecedentemente all'introduzione del giudizio di scioglimento della comunione ereditaria, cui egli è rimasto comunque estraneo. Il convenuto ha affermato di avere posseduto i suddetti beni in via esclusiva anche nei confronti dei propri più stretti familiari, avendo escluso dal possesso degli stessi perfino suo fratello e sua sorella, oltre che suo padre. Le attività di trasformazione e coltivazione dei terreni sarebbero sintomatiche della interversione del possesso. 
Al riguardo, il convenuto ha riferito di aver non solo ristrutturato e realizzato la costruzione del rudere di cui al foglio 18, p.lla 8, sub 1, ma avrebbe trasformato gli immobili da terreni adibiti al pascolo a terreni seminativi irrigui, mediante la realizzazione di invasi al loro interno; avrebbe inoltre costruito il capannone aziendale di deposito di patate e acquistato un trattore per la coltivazione dei terreni; avrebbe, infine, recintato i terreni, realizzando staccionate di pali in legno e filo spinato, che non esistevano quando i terreni erano meramente adibiti a pascolo. In via subordinata e per l'ipotesi di accoglimento della domanda attorea, il convenuto ha domandato il riconoscimento dell'indennizzo di cui all'art. 1150 c.c. per le spese di trasformazione, dei miglioramenti e delle addizioni e variazioni colturali da lui effettuate a propria cura e spese per un totale di € 147.867,54, così come stimato dal proprio tecnico di fiducia, ing. ### Il risarcimento del danno reclamato dall'attrice, laddove ritenuto sussistente, dovrebbe dunque essere limitato all'importo di € 45.712,12 (corrispondente alla differenza fra l'importo reclamato in citazione e quello di € 147.867,54, ulteriormente decurtato della quota di danno pari ad € 19.009,68 che il consulente di parte attrice ha stimato sussistente in relazione alla quota relativa alle particelle 289, 299 e 300 mai possedute dal convenuto). 
Alla prima udienza del 24/9/2021, il giudicante rilevava la mancanza in atti della procura generale rilasciata da #### e ### a ### risultando depositata la sola procura speciale rilasciata il ### relativa alla sola divisione ereditaria ed alle attività ad essa strettamente connesse fra cui non rientrava la domanda di risarcimento danni da occupazione sine titulo azionata in questa sede ###lo stesso provvedimento assegnava a parte attrice termine sino al 30/11/2021 per consentire la regolare costituzione di #### e ### Alla successiva udienza del 14/1/2022 il difensore di parte attrice ammetteva di non aver depositato nuova procura conferita da #### e ### a ### dichiarando che la causa sarebbe stata proseguita dalla sola ### in proprio. 
Successivamente allo scambio delle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c., la causa veniva istruita documentalmente e mediante l'audizione dei testi indicati dalle parti, per essere poi rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18/10/2024, sostituita, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., dallo scambio di note scritte con decreto del 4/10/2024, ritualmente comunicato ai difensori delle parti, e con ordinanza del 4/11/2024, veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio e il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica. 
Con ordinanza del 31/5/2025 la causa veniva rimessa sul ruolo per chiedere chiarimenti in ordine alla documentazione allegata da parte attrice alla comparsa conclusionale. 
All'udienza dell'11/7/2025 il difensore di parte attrice chiariva che il documento allegato alla comparsa conclusionale era stato in realtà precedentemente depositato nei termini. Il difensore insisteva, altresì, per l'ammissione di c.t.u. per la quantificazione dei danni subiti. 
All'esito le parti, su invito del giudicante, precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per avervi le parti espressamente rinunciato.  2. Va preliminarmente chiarito che la domanda proposta dall'attrice è circoscritta a quella da lei avanzata in proprio, per avere rinunciato, all'udienza del 14/1/2022, a quella proposta in qualità di procuratrice generale di #### e ### 3. Tanto premesso, ai fini della decisione sulle istanze ed eccezioni delle parti, occorre preliminarmente procedere alla corretta qualificazione giuridica della domanda proposta da ### Nell'atto di citazione, quest'ultima ha premesso di essere comproprietaria dei fondi siti in ### località ### riportati in catasto al foglio 18, p.lla 8, sub 1 ### e p.lle 22, 52, 53, 54 ###, in qualità di erede di ### (erede a sua volta di ### classe 1878 e ### e per aver acquistato con atto di compravendita per notar ### del 17/1/2014 (rep. n. 1.495 - racc.  1.180), ulteriori quote stabilite con la sentenza della corte d'appello di Catanzaro n. 507/2013 già in ditta ad altri coeredi, acquisendo, in particolare, la proprietà della porzione nella titolarità di ### della quota di 15/88 già in ditta al de cuius ### la proprietà della quota di 4/88 di cui ### era titolare in qualità di erede di ### la proprietà dell'ulteriore quota di 4/88 di cui ### era titolare per averla ricevuta in donazione da ### unico erede della defunta ### e la proprietà della quota di 15/88 già in ditta dagli eredi del defunto ### Nell'atto di citazione l'attrice ha denunciato l'occupazione sine titulo dei predetti immobili da parte di ### figlio di ### (a sua volta figlio ed erede dei defunti ### classe 1878 e ###, chiedendo la condanna del convenuto al versamento di un'indennità di occupazione per il tempo di abusiva detenzione (dal 1990 al 2020). 
Costituendosi in giudizio, ### rimarcando di non aver preso parte al giudizio di scioglimento della comunione ereditaria dei fondi facenti parte dell'asse ereditario dei defunti ### classe 1878 e ### ha chiesto in riconvenzionale l'accertamento dell'avvenuto acquisto per usucapione ultraventennale o quindicinale ex art. 1159-bis c.c. degli stessi fondi, perché da lui posseduti da data antecedente alla proposizione del giudizio di scioglimento della comunione ereditaria. 
Orbene, è pacifico nella giurisprudenza in tema di difesa della proprietà, che l'azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi: con la prima, di carattere reale, l'attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà; con la seconda, di natura personale, l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento di tale diritto, del quale non deve, pertanto, fornire la prova, ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso, e, quindi, può limitarsi alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa, o ad allegare l'insussistenza ab origine di qualsiasi titolo (cfr. cass. n. 4416/2007; cass. 26003/2010). 
Si è chiarito, in particolare, che “la domanda con cui l'attore chieda di dichiarare abusiva ed illegittima l'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni da essa derivanti, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico, che avesse giustificato la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa ed il medesimo convenuto, non dà luogo ad un'azione personale di restituzione, e deve qualificarsi come azione di rivendicazione; né può ritenersi che detta domanda sia qualificabile come di restituzione, in quanto tendente al risarcimento in forma specifica della situazione possessoria esistente in capo all'attore prima del verificarsi dell'abusiva occupazione, non potendo il rimedio ripristinatorio ex art. 2058 cod. civ. surrogare, al di fuori dei limiti in cui il possesso è tutelato dal nostro ordinamento, un'azione di spoglio ormai impraticabile” (cfr. cass. n. 705/2013). 
Applicando tali consolidati principi giurisprudenziali, appare evidente che l'attrice, non avendo mai allegato un pregresso titolo legittimante l'occupazione del bene da parte del convenuto ed avendo, cionondimeno, richiesto l'immediata retrocessione del bene (v. pag. 11 dell'atto di citazione), oltre al risarcimento del danno da occupazione sine titulo, ha inteso esercitare un'azione di rivendicazione. 
Da tanto discendono due corollari: il primo è che il potere di rivendica, non costituendo un diritto autonomo, ma una facoltà contenuta nel diritto di proprietà è, come tale, imprescrittibile (cfr. cass. n. 5010/1986) e tanto è sufficiente per affermare l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto; il secondo è che resta a carico della parte che agisce in rivendicazione la c.d. probatio diabolica, essendo essa tenuta a provare la proprietà risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino all'acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione (cfr. cass. n. 21940/2018; cass. n. 1210/2017). 
Nel caso di specie, l'attrice ha preteso di dimostrare la titolarità del diritto ad una quota della proprietà degli immobili in località ### attraverso la produzione della sentenza della corte d'appello di Catanzaro n. 507/2013, passata in giudicato, che ha dichiarato lo scioglimento della comunione ereditaria mediante la formazione di undici quote e demandando al notaio il procedimento di assegnazione attraverso l'estrazione a sorte. 
Orbene, per consolidato orientamento della giurisprudenza, l'atto di divisione, stante la carenza di effetti traslativi derivanti dallo stesso, ha carattere semplicemente dichiarativo e non è idoneo, pertanto, a fornire da solo, nei confronti dei terzi, la prova dell'acquisto della proprietà (cfr. cass. n. 3669/1987). 
Tuttavia, se ciò è esatto nei confronti dei terzi estranei alla divisione, nel diverso caso in cui “la controversia sorga tra i condividenti (o i loro aventi causa) deve pervenirsi a diversa conclusione, non già perché ricorra tra loro, quella traslazione che è esclusa dalla natura dell'atto divisionale, bensì perché la divisione, accertando i diritti delle parti nel presupposto di una comunione dei beni divisi, presuppone l'appartenenza dei beni alla comunione” (così testualmente cass. n. 4828/1994; cass. n. 1901/1974; cass. n. 4556/1985; cass. 4276/1984). 
Nel presente caso, risulta pacificamente acquisito al giudizio che i beni per cui è causa facevano parte dell'asse ereditario dei coniugi ### classe 1878 e ### diviso giudizialmente con sentenza n. 507/2013 della corte d'appello di Catanzaro, passata in giudicato, per cui deve trarsi la conclusione che risulta provata la titolarità del cespite in capo alla comunione ereditaria dei danti causa di ### Occorre ulteriormente rammentare che la giurisprudenza più risalente nel tempo, sulla scorta dell'art. 757 c.c., ha attribuito alla divisione carattere dichiarativo ( cass. n. 5133/1983) e retroattivo (cfr. cass. n. 1175/1983). 
È altrettanto noto che in generale le sentenze dichiarative, ai sensi dell'art.  282 c.p.c., producono effetti unicamente a seguito del passaggio in giudicato delle statuizioni ivi contenute. 
In altri termini, l'effettivo scioglimento della comunione e l'assegnazione al singolo erede dei beni facenti parte della massa si producono solo con l'irretrattabilità della sentenza. 
Le conclusioni sopra riportate non mutano neppure accedendo all'indirizzo giurisprudenziale più recente, espresso dalle sezioni unite della corte di legittimità, per cui negli atti di scioglimento della comunione ereditaria sarebbe ravvisabile una natura costitutivo-traslativa e non meramente dichiarativa (cfr. cass., sez. un., n. 25021/2019) atteso che l'efficacia esecutiva della sentenza è collegata anche in tal caso pur sempre al passaggio in giudicato della stessa. 
E poiché nel caso in esame è pacifico che la sentenza della corte d'appello di Catanzaro è rimasta ineseguita, non essendosi mai proceduto al perfezionamento del procedimento di estrazione a sorte dei lotti, i beni per cui è causa devono ritenersi tuttora in comproprietà fra gli eredi dei defunti ### classe 1878 e ### 4. Dirimente diviene, a questo punto, la disamina della domanda riconvenzionale di usucapione promossa da ### relativamente agli immobili situati in ### località ### riportati in catasto al foglio 18, p.lle 8, sub 1 ### e 22, 52, 53, 54 ###. 
Al riguardo il tribunale osserva che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di comunione, non essendo ipotizzabile un mutamento della detenzione in possesso, né una interversio possessionis nei rapporti tra comproprietari, ai fini della decorrenza del termine per l'usucapione è idoneo soltanto un atto (o un comportamento) il cui compimento da parte di uno dei comproprietari realizzi l'impossibilità assoluta per gli altri partecipanti di proseguire un rapporto materiale con il bene e, inoltre, denoti inequivocamente l'intenzione di possede ###maniera esclusiva, sicché, in presenza di un ragionevole dubbio sul significato dell'atto materiale, il termine per l'usucapione non può cominciare a decorrere ove agli altri partecipanti non sia stata comunicata, anche con modalità non formali, la volontà di possede ###via esclusiva (cfr. cass. n. 11903/2015; in tema di condominio, cfr. cass. n. 17322/2010; in tema di comunione ereditaria, cfr. cass. n. ###/2022). 
In particolare, la corte di cassazione ha ritenuto irrilevante il fatto che uno dei comproprietari abbia occupato l'intero immobile e provveduto alle spese fiscali e di manutenzione ordinaria e straordinaria (cfr. cass. n. 7075/1999); ha, poi, escluso che la volontà di possede ###più uti condominus possa desumersi dal mero fatto che il coerede abbia utilizzato e amministrato il bene ereditario, atteso che il coerede che invochi l'usucapione deve anche provare che il rapporto materiale con il bene si sia verificato in modo da escludere, con palese manifestazione del volere, gli altri coeredi dalla possibilità di instaurare analogo rapporto con il medesimo bene ereditario (cfr. cass. n. 5226/2002); in tema di comunione ordinaria, ha ritenuto insufficienti, ai fini della prova del possesso esclusivo e animo domini incompatibile con il permanere dell'altrui compossesso, atti di mera gestione, consentiti al singolo compartecipante o anche atti familiarmente tollerati dagli altri, o ancora atti che, comportando solo il soddisfacimento di obblighi o l'erogazione di spese per il miglior godimento della cosa comune, non possono dare luogo a una estensione del potere di fatto sulla cosa nella sfera di un altro compossessore (cfr. cass. n. 9100/2018); ancora, ha ritenuto irrilevante il fatto che un coerede, che già abitava con il padre un appartamento e, quindi, ne aveva le chiavi, avesse continuato ad essere il solo ad averne la disponibilità, con la precisazione (tratta da cass. n. 1370/1999) che, ai fini dell'invocata fattispecie acquisitiva, potrebbe assumere rilevanza l'intervenuta sostituzione della serratura - della quale tutti i coeredi avessero in precedenza la chiave - accompagnata dalla prova che la sostituzione sia stata voluta e manifestata al fine di escludere il compossesso dei coeredi e non invece a fini di ordinaria manutenzione o di migliore preservazione dell'immobile e di quanto in esso contenuto (cfr. cass. n. 9359/2021). 
Va ulteriormente osservato che, in relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo, non è sufficiente, ai fini della prova del possesso uti dominus del bene, la sua mera coltivazione, trattandosi di attività pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e, comunque, non espressiva dell'esercizio di poteri idonei a realizzare l'esclusione dei terzi dal godimento del bene (c.d. ius excludendi alios), costituente l'espressione tipica del diritto di proprietà (cfr., in questi termini, n. 1796/2022; più in generale, cfr. cass. n. 19196/2005, secondo cui “il possesso deve corrispondere all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, non ravvisabile nel mero godimento di una cosa ove non si traduca in un'attività materiale incompatibile con l'altrui diritto”).  ### della prova del dominio esclusivo sulla res comune grava sull'usucapente (cfr. cass. n. 13921/2002). 
Nel caso in esame, ### non ha dimostrato - non risultando all'uopo idonee le allegazioni e le prove offerte in giudizio a mezzo testimoni - che il rapporto materiale con il compendio immobiliare oggetto di lite si sia verificato in modo tale da escludere, con palese manifestazione di volontà, da oltre vent'anni, ### e comunque gli altri coeredi da ogni possibilità di instaurare analogo rapporto con il bene, essendosi i testi limitati a confermare lo svolgimento da parte del convenuto di una serie di attività (trasformazione dei terreni da adibiti a pascolo a seminativi irrigui, realizzazione di invasi e di capannone per il deposito delle patate) compatibili con la sua qualità di comproprietario, restando del tutto neutra, ai fini che qui interessano, la circostanza che l'altra comproprietaria si sia astenuta dall'uso della cosa comune, rientrando pur sempre il non uso tra le facoltà di godimento della res delineato dall'art. 832 c.c. (cfr. cass., sez. un., n. ###/2022). 
Da qui il rigetto della domanda riconvenzionale, senza trascurarsi di evidenziare che identica domanda, proposta dal defunto padre del convenuto nell'ambito del giudizio di scioglimento della comunione ereditaria, era stata rigettata con sentenza passata in giudicato e la medesima domanda proposta dall'odierno convenuto nell'ambito dell'opposizione di terzo formulata in sede di opposizione al precetto nel giudizio iscritto al n. 4735/2018 R.G. davanti a questo tribunale è stata parimenti rigettata con sentenza n. 692/2022.  5. ### ha svolto in via principale domanda di condanna al pagamento del risarcimento del danno per il mancato godimento dell'immobile a far data dall'introduzione del giudizio di scioglimento della comunione ereditaria (risalente al 1990) e fino all'anno 2020. 
La domanda è solo parzialmente fondata e può essere accolta nei limiti che seguono. 
Nessun danno risarcibile in favore della comproprietaria pretermessa può ravvisarsi per il periodo anteriore alla sentenza n. 20550/2017 della corte di cassazione, che ha sancito il passaggio in giudicato della sentenza n. 507/2013 della corte d'appello di Catanzaro. Infatti, sino a quel momento e per le ragioni espresse nel punto che precede, lo sfruttamento degli immobili da parte del convenuto è legittimamente avvenuto, per avere egli agito dapprima unitamente al padre ### (comproprietario dei beni al pari dell'attrice per come desumibile dalla sentenza di scioglimento della comunione ereditaria) e dopo la sua morte, come comproprietario perché erede di quest'ultimo. 
Rientrando lo sfruttamento degli immobili tra le facoltà di ogni comproprietario, nessuna pretesa risarcitoria può essere vantata dall'attrice, non potendo derivare alcun diritto al risarcimento da una condotta posta in essere da taluno nell'esercizio di un diritto. 
Il danno da mancata utilizzazione dei beni di cui è comproprietaria può, invece, ravvisarsi a partire dal momento in cui il convenuto ha posto in essere una condotta ostativa all'esecuzione della sentenza di scioglimento della comunione ereditaria successivamente al suo passaggio in giudicato. 
Un simile momento può ravvisarsi nel 12/10/2018, in cui il convenuto ha ricevuto la notifica dell'atto di precetto per obbligo di fare (estrazione a sorte di quote di divisione ereditaria), senza darvi seguito, ma anzi proponendo opposizione a quel precetto con contestuale opposizione di terzo revocatoria ex art. 404, secondo comma, c.p.c. (sul presupposto di aver usucapito i cespiti per cui oggi è causa che avevano formato oggetto di divisione ereditaria) dando seguito al giudizio iscritto al n. 4735/2018 R.G. definito da questo tribunale con la già richiamata sentenza di rigetto n. 692/2022 depositata agli atti del presente giudizio. 
Solo da quel momento in poi la condotta tenuta da ### può ritenersi pregiudizievole per l'attrice, in quanto ostativa all'acquisizione da parte sua del diritto all'attribuzione di una delle quote predisposte dalla corte d'appello di Catanzaro. Manca, del resto, la prova che ### abbia, in precedenza, espressamente formulato richiesta di accedere al bene e di farne uso al pari del convenuto ### Del tutto irrilevante è al riguardo la diffida al rilascio dei cespiti immobiliari, datata 13/12/2013 e indirizzata, fra gli altri, a ### non avendo l'attrice fornito la prova della sua effettiva spedizione e ricezione da parte del convenuto. 
Il risarcimento spettante all'attrice va commisurato al danno subito per il mancato godimento della quota a lei spettante e incontestatamente pari a 152/352 per come stimata dal perito di parte attrice (con dichiarazione non smentita dal perito di parte convenuta che ha anzi stimato la quota di proprietà astrattamente spettante a ### in 168/352) dal 12/10/2018 sino all'anno 2020 per come domandato in citazione e ribadito in sede di precisazione delle conclusioni, corrispondenti a quelle rassegnate nella prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. contenenti il rinvio alla quantificazione operata nella perizia allegata all'atto di citazione e riferita al periodo ricompreso fra il 1990 e il 2020. 
Ai fini della quantificazione può farsi riferimento alla perizia redatta dall'ing.  ### la cui metodologia di calcolo non è stata contestata dal convenuto, il quale - dando per corretti i calcoli sviluppati dal menzionato ingegnere - si è limitato a scomputare dalla somma domandata, pari a complessivi € 212.589,34, l'importo di € 19.009,68 (corrispondente al danno derivante dal mancato utilizzo delle particelle 298, 299 e 300 che il convenuto ha affermato di non aver mai posseduto senza incontrare sul punto la contestazione della controparte) e quello di € 147.867,54 corrispondente alle spese sostenute per le migliorie asseritamente da lui apportate al fondo.  ###. ### ha stimato in € 2.200,00 il canone annuo di affitto che la ### avrebbe potuto pretendere per la superficie di una sola quota di 15/88 e in € 560,00 il canone annuo di affitto che la ### avrebbe potuto pretendere per la superficie di una sola quota di 4/88. Avendo la ### acquisito medio tempore la proprietà dell'intera quota di 15/88 appartenente a ### di altra quota di pari dimensioni e di due quote di 4/88, il canone annuo di affitto a cui avrebbe potuto avere diritto è pari ad € 11.040,00 (di cui € 4.400,00 derivanti dal prodotto di € 2.200,00 per una quota di 15/88 × 2 anni dal 12/10/2018 al 2020 e successivamente moltiplicato per due, avendo acquisito la ### due quote da 15/88, per un totale di € 8.800,00, ed € 1.120,00 derivanti dal prodotto di € 560,00 per una quota di 4/88 × 2 anni dal 12/10/2018 al 2020 e successivamente moltiplicato per due, avendo acquisito la ### due quote da 4/88, per un totale di € 2.240,00).  ###, stimato dal perito alla data della relazione (i.e. 21/10/2021), costituendo debito di valore, va rivalutato all'attualità in € 12.784,00. 
Devono poi essere applicati gli interessi, al tasso legale, a titolo di danno da lucro cessante, sulla somma così liquidata, devalutata al momento del verificarsi del fatto (i.e. 12/10/2018), e successivamente rivalutata di anno in anno dal dì del fatto (i.e. 12/10/2018) fino alla data di pubblicazione della presente sentenza (complessivamente pari ad € 1.390,00) per un valore finale totale di € 14.174,00 (€ 12.784,00 + € 1.390,00) da liquidarsi in favore dell'attrice e a carico del convenuto. 
Dalla data di pubblicazione della sentenza (che liquida il danno e lo converte in debito di valuta) fino all'effettivo soddisfo, dovranno poi essere calcolati gli interessi legali sulla somma come sopra determinata.  6. Passando, in ultimo, all'esame della domanda riconvenzionale di condanna dell'attrice al pagamento di un indennizzo per i miglioramenti effettuati ai fondi per cui è causa, occorre evidenziare che l'art. 1150 c.c. stabilisce che per i miglioramenti è dovuta un'indennità pari, nel caso di possesso di buona fede, all'aumento di valore conseguito dalla cosa per effetto dei miglioramenti. In caso di mala fede, invece, l'indennità sarà pari alla minor somma tra l'importo della spesa e l'aumento di valore. 
Quanto alle addizioni, se queste, come nel caso di specie, costituiscono miglioramenti (come addizioni vengono indicati gli invasi, il capannone per il ricovero delle patate, la ristrutturazione dell'immobile adibito ad abitazione, quindi modifiche che si inseriscono nell'ambito della trasformazione dei terreni e della ristrutturazione e rinnovamento del rudere e che, pertanto, possono considerarsi “miglioramento”) e il possessore è di buona fede, l'indennità è dovuta, come per i miglioramenti, nella misura dell'aumento di valore conseguito dalla cosa (art. 1150, quinto comma, c.c.). 
Dunque, anche a voler ammettere che ### sia possessore di buona fede (dunque secondo la ricostruzione per lo stesso più favorevole), ai sensi della disciplina citata non gli è dovuto il rimborso delle spese sostenute per la ristrutturazione, ma un'indennità commisurata all'aumento di valore conseguito dagli immobili per effetto dei miglioramenti.  ### parte, è evidente che spese sostenute e aumento di valore indichino concetti diversi e non sovrapponibili, ben potendo esservi, ad esempio, interventi di ristrutturazione che non incidono affatto o non incidono sensibilmente sul valore dell'immobile. 
Il convenuto non ha, tuttavia, fornito alcun parametro per quantificare l'asserito aumento di valore dell'immobile, di cui non è stato indicato né il valore di partenza (che non si identifica con la rendita catastale, la cui funzione principale è quella di definire l'entità fiscale del bene e, pertanto, non coincide con il valore di mercato), né il valore finale ed i criteri per la sua determinazione in relazione alle opere eseguite. 
La cifra di € 147.867,54 indicata nella comparsa di risposta è del tutto priva di giustificazione e non è possibile comprendere da dove derivi nemmeno attraverso la lettura della perizia di parte datata 17/7/2021 a firma dell'ing. ### La cifra appare del tutto arbitraria, non essendo ancorata ad alcun dato obiettivo e verificabile, né ad un valore commerciale di partenza. 
Né, d'altra parte, è stata fornita una rappresentazione o descrizione delle condizioni originarie dell'immobile e nemmeno sono state formulate specifiche istanze istruttorie sul punto, così risultando impraticabile un'eventuale c.t.u. che, qualora ammessa, si sarebbe rivelata del tutto esplorativa. 
In definitiva, deve concludersi che non è stata raggiunta la prova del quantum dell'indennità richiesta, né può ricorrersi al potere di determinazione giudiziale in via equitativa ex art. 1226 c.c., che presuppone comunque, oltre alla raggiunta prova del danno, che la precisa determinazione dell'ammontare dello stesso sia impossibile o molto difficile, nonché l'allegazione, da parte del danneggiato, di plausibili parametri di quantificazione, non potendo risolversi tale prerogativa del giudice in una supplenza al mancato assolvimento dell'onere della prova della parte (cfr. cass. n. 3794/2008; cass. n. 8615/2006). 
Nel caso di specie era certamente possibile per parte convenuta operare una stima realistica dell'indennità fondata sull'allegazione di obiettivi parametri di quantificazione, prendendo per esempio a parametro il valore di terreni agricoli analoghi nella stessa zona o l'incidenza percentuale dello stato di conservazione. 
Nulla di tutto questo è stato fatto, pertanto la domanda riconvenzionale volta ad ottenere un'indennità per miglioramenti e addizioni va rigettata.  7. Quanto al regolamento delle spese, il sensibile ridimensionamento della domanda proposta dall'attrice ne giustifica la compensazione per la metà. 
Per la restante metà le spese sono poste a carico del convenuto e liquidate come in dispositivo sulla base dei valori medi di cui alla tabella n. 2 allegata al D.M.  55/2014 per lo scaglione corrispondente al valore della presente causa (da ritenersi indeterminabile ma ricompreso nello scaglione di media complessità da € 26.000,01 ad € 52.000,00) per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale. Si distraggono in favore del difensore di parte attrice che ne ha fatto espressa richiesta.  P.Q.M.  Il tribunale di ### definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte: - accerta e dichiara che ### è comproprietaria per la quota attribuitale in virtù della sentenza n. 507/2013 della corte d'appello di Catanzaro passata in giudicato e dell'atto di compravendita per notar ### del 17/1/2014 (rep. n. 1.495 - racc. n. 1.180) degli immobili siti in ### riportati in catasto al foglio 18, p.lle 8, sub 1 ### e 22, 52, 53, 54 ###; - rigetta la domanda riconvenzionale formulata da ### di acquisto della proprietà per usucapione degli immobili siti in ### riportati in catasto al foglio 18, p.lle 8, sub 1 ### e 22, 52, 53, 54 ###; - condanna ### al risarcimento in favore di ### del danno da occupazione illegittima della quota di comproprietà a lei spettante in virtù dei titoli richiamati al primo punto a partire dal 12/10/2018 sino al 31/12/2020 che quantifica in € 14.174,00 in moneta attuale e già comprensiva degli interessi compensativi; - rigetta la domanda riconvenzionale di condanna dell'attrice al pagamento di un indennizzo per addizioni e miglioramenti; - condanna ### alla rifusione in favore di ### della metà delle spese relative al presente giudizio che liquida, complessivamente e per l'intero, nella somma di € 8.415,29 (di cui € 13,29 per spese di notifica, € 759,00 per contributo unificato, € 27,00 per anticipazione forfettaria ed € 7.616,00 per compensi professionali), oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, compensando fra le parti la restante metà e con distrazione in favore dell'avv. #### 4 novembre 2025 

Il giudice
dott.ssa ###


causa n. 1634/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Grossi Ermanna

M
1

Tribunale di Roma, Sentenza n. 12840/2025 del 19-09-2025

... per la violazione di cui all'art 15 LR 12/1999 per l'occupazione di alloggio ERP senza titolo. 3 - Parimenti infondata è l'eccezione sul difetto di legittimazione passiva invocata da ### quale Ente impositore della pretesa iscritta a ruolo. In sede di opposizione a cartella esattoriale “### della riscossione è titolare esclusivo dell'azione esecutiva per la riscossione dei crediti esattoriali (come è noto, in proposito, la legge prevede una eccezionale scissione tra titolarità del credito e titolarità dell'azione esecutiva), e pertanto è da ritenersi necessariamente legittimato passivo nelle opposizioni esecutive avanzate del debitore. Esso è anzi l'unico legittimato passivo necessario, quale soggetto titolare dell'azione esecutiva, avendo l'onere di chiamare eventualmente in giudizio l'ente creditore, laddove siano in discussione questioni attinenti al credito o comunque che non riguardino esclusivamente la regolarità degli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 112 del 1999 (Cass., Sez. U, Sentenza n. 16412 del 25/07/2007, Cass. n. 14125 del 11/07/2016) Nel caso in esame l'opposizione è stata proposta dall'attore nei confronti di entrambi i soggetti (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA ### In composizione monocratica, nella persona della dott.ssa ### ha emesso la seguente SENTENZA nel giudizio n. 11459 del Registro degli ### dell'anno 2020, trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.p.c., e vertente; TRA ### rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dall'### e dall' Avv. ### giusta delega in calce al ricorso, elettivamente domiciliat ###; #### in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'Avv. ### con studio in ### alla via F.P. 
De' Calboli n. 60, per procura in atti; ### in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'Avv. ### in virtù di procura generale alle liti per atto del #### N. 1353, Raccolta n. 930 del 1.07.2020, allegata in atti, ed elettivamente domiciliat ###via del ### di ### n. 21; ###: opposizione preavviso iscrizione ipotecaria.  CONCLUSIONI: come in atti MOTIVI DELLA DECISIONE 1 - Con ricorso ritualmente depositato ### proponeva opposizione alla comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca n. ### per la somma di euro 49.983,69 a seguito del mancato pagamento della cartella esattoriale ### asseritamente notificata in data ### per omesso pagamento di una sanzione amministrativa ex legge n. 689/81 irrogata da ### per euro 25.999,00 oltre euro 20.799,20 per maggiorazione ritardato pagamento; dall'esame dell'estratto di ruolo rilevava la notifica della cartella effettuata su dati errati della propria residenza: una prima notifica in data ### presso ### dei ### 73 che testualmente riportava: “...Dest. Scon...esito irrep.assoluta” e successiva notificava in data ### con deposito alla casa comunale; estinzione della pretesa creditoria per il decorso del termine quinquennale di prescrizione in quanto tributi riferiti all'anno 2014. 
L'### delle ### eccepiva in via preliminare l'incompetenza del Tribunale in favore del Giudice di ### trattandosi di sanzione amministrativa pecuniaria, quale credito iscritto a ruolo.  ### eccepiva in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva e l'estraneità dell'### alla fase di riscossione delle somme dovute dall'attrice; evidenziava l'avvenuta notifica del verbale di accertamento e della ### sottesa alla cartella di pagamento, nonché la regolare iscrizione a ruolo delle somme dovute per mancato pagamento e mancata impugnazione.  2 - - La presente controversia muove da opposizione a comunicazione preventiva di iscrizione ipoteca emessa dall'### delle ### quale misura cautelare per il mancato pagamento della cartella n. ### relativa all'omesso pagamento di una sanzione amministrativa ex legge n. 689/81 irrogata da #### di incompetenza per materia del Tribunale adito, sollevata dall'### delle ### in favore del Giudice di ### è infondata. 
La competenza funzionale del giudice di pace in ragione della natura del credito sanzionatorio indipendentemente del valore, nelle previsioni del d.lgs 385/1992, allorché si tratti per l'appunto di violazioni del codice della strada. Siffatta conclusione è poi destinata a valere anche nelle opposizioni a cartella esattoriale, in applicazione del principio secondo il quale “ il combinato disposto degli art. 205, comma terzo, del d.lgs n. 285 del 1992 e 22 bis della legge n. 689 del 1981, attribuisce al giudice di pace la competenza per materia sulle opposizioni alle sanzioni amministrative relative a violazioni del codice della strada senza alcun limite di valore. Ne consegue che l'opposizione a cartella esattoriale relativa ad una pluralità di violazioni che superino l'ordinaria competenza per valore del giudice di pace appartiene all'inderogabile competenza per materia di tale organo giudiziario, essendo prevista la deroga in favore del giudice superiore, ai sensi dell'art. 10 secondo comma e 104 cod. proc. civ., nell'ipotesi di cumulo soggettivo di domande proposte nei confronti di una sola parte, limitatamente ai criteri di competenza per valore” (Cass. civ. n. 6463 del 21/03/2011; conf. 
Cass. n. 3156 del 07/02/2017). 
Nel caso di specie, la sanzione amministrativa iscritta a ruolo, a seguito di determina dirigenziale ingiuntiva è stata emessa da ### ai sensi della legge 689/81 in relazione dell'illecito accertato con verbale di accertamento n. ###, per la violazione di cui all'art 15 LR 12/1999 per l'occupazione di alloggio ERP senza titolo.  3 - Parimenti infondata è l'eccezione sul difetto di legittimazione passiva invocata da ### quale Ente impositore della pretesa iscritta a ruolo. 
In sede di opposizione a cartella esattoriale “### della riscossione è titolare esclusivo dell'azione esecutiva per la riscossione dei crediti esattoriali (come è noto, in proposito, la legge prevede una eccezionale scissione tra titolarità del credito e titolarità dell'azione esecutiva), e pertanto è da ritenersi necessariamente legittimato passivo nelle opposizioni esecutive avanzate del debitore. Esso è anzi l'unico legittimato passivo necessario, quale soggetto titolare dell'azione esecutiva, avendo l'onere di chiamare eventualmente in giudizio l'ente creditore, laddove siano in discussione questioni attinenti al credito o comunque che non riguardino esclusivamente la regolarità degli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 112 del 1999 (Cass., Sez. U, Sentenza n. 16412 del 25/07/2007, Cass. n. 14125 del 11/07/2016)
Nel caso in esame l'opposizione è stata proposta dall'attore nei confronti di entrambi i soggetti convenuti, pertanto, sussiste per entrambi la titolarità di una legittimazione processuale, come ripetutamente affermato dalla Cassazione (ex multis, ### 6 - 5, Ordinanza n. 8186/2017). 
Infatti, l'interessato può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o dell'agente della riscossione (Cass. Ordinanza n. 10528/2017).  4 - Con riferimento all'omessa notifica della cartella esattoriale sottesa, trova applicazione il principio ormai consolidato della Cassazione secondo il quale “l'omessa notifica di un atto presupposto - nella specie la cartella di pagamento - costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto conseguenziale notificato - nella specie la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria - la quale si fonda sul mancato pagamento della cartella; infatti il procedimento di riscossione è attuato mediante una scansione temporale predeterminata che implica una sequenza necessaria di atti, sicché l'omessa notifica dell'atto presupposto pone la questione della validità dell'atto successivo che lo presupponga” ( sent. 21.05.2019, n.13647). 
Ancora più di recente la Cassazione ha affermato che l'omessa notifica della cartella esattoriale (atto presupposto) comporta la nullità della ### preventiva iscrizione ipotecaria (atto consequenziale). ( cass. n. 13314 del 18/5/2021) Nel caso in esame, come documentato dall'attore la notifica della cartella esattoriale è avvenuta in data ### in via di ### n. 73 con il deposito presso la casa comunale per “irreperibilità assoluta del destinatario”.  ### presuppone che la notifica dell'atto sia stata effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c.. 
Il procedimento di notifica ex l'art. 143 c.p.c., opera nell'ipotesi di impossibilità oggettiva di identificare il luogo effettivo di domicilio o residenza, incorrendo qualora non risulti dalla relata l'esperimento di tali indagini, nella c.d. ignoranza colpevole. Inoltre, il destinatario della notifica non può essere dichiarato “irreperibile” nelle ipotesi di assenza di altri soggetti legittimati a ricevere l'atto notificato. 
I requisiti oggettivi e soggettivi che giustificano la notificazione ex art. 143 c.p.c. devono essere concreti: sul piano soggettivo necessita uno stato d'ignoranza incolpevole circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto; sul piano oggettivo devono essere provate le indagini compiute all'atto della notifica, basate non solo sui dati anagrafici, ma estese anche al reperimento d' informazioni ( verifica nominativi indicati sul citofono, sulla cassetta postale) sul destinatario dell'atto. 
La notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c., per irreperibilità del destinatario necessita secondo quanto disposto della Cassazione Ord. n. 15626 del 14.06.2018 “che i presupposti, legittimanti la notificazione a norma dell'art. 143 c.p.c., non sono solo il dato soggettivo dell'ignoranza, da parte del richiedente o dell'ufficiale giudiziario, circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto, né il mero possesso del certificato anagrafico, dal quale risulti il destinatario stesso trasferito per ignota destinazione, essendo anche richiesto che la condizione di ignoranza non sia superabile attraverso le indagini possibili nel caso concreto, da compiersi ad opera del mittente con l'ordinaria diligenza.”; Inoltre, la Cassazione, con la sentenza n. 2224 del 25.01.2022, ha chiarito che “la notificazione di cui all'art. 143 c.p.c. non può essere affidata alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l'ufficiale giudiziario dia espresso conto”.( anche Cass. sent.  ###/2022). 
Con riferimento al caso in esame, come documentato dall'attore con il certificato storico anagrafico depositato ( doc. 4) la residenza anagrafica, all'epoca della notifica del 25.02.2019 è risultata essere in via ### n. 19 int. 4.  ### di ulteriori informazioni e attività di ricerca del destinatario hanno impedito il perfezionarsi della notifica della cartella esattoriale sottesa alla comunicazione ipotecaria. 
Valutata la documentazione in atti, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., non rileva nel caso in esame la notifica dell'ordinanza ingiunzione emessa da ### che provveduto alla successiva iscrizione a ruolo dell'importo sanzionatorio. 
La nullità della comunicazione della preventiva iscrizione ipotecaria non assorbe la prescrizione del credito del credito iscritto a ruolo con la cartella esattoriale posta alla base dell'atto opposto.
Ciò in quanto, in via generale, un credito non viene meno con l'estinzione della garanzia da cui è assistito. Il debitore, pertanto, resta pur sempre tale, quand'anche il creditore venga a perdere la garanzia reale. Di conseguenza, deve essere esaminata l'eccezione di estinzione del credito iniziale per intervenuta prescrizione quinquennale. 
In ordine al termine di prescrizione dei crediti consistenti in sanzioni amministrative pecuniarie, l'art. 28 della L. n. 689/1981 “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione”. 
La giurisprudenza di legittimità, in tema di prescrizione delle sanzioni amministrative, ha stabilito che “è di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle ### delle ### dei ### e degli altri ### locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. 
Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione ### più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo (Cass. Civ. S.U. n. 23397/2016; Cass. n. 11800/2018; Cass. Civ. n. ###/2019; Cass. Civ. S.U. n. 11676/2024). 
Pertanto, in assenza di un accertamento del credito a mezzo di provvedimento giudiziale idoneo al giudicato, che consente l'applicazione del termine prescrizionale previsto dall'art. 2953 c.c., la prescrizione delle sanzioni amministrative avviene nel termine di cinque anni, secondo il principio generale dell'art. 28 della L. n. 689/1981. ###à del regime di prescrizione delle sanzioni amministrative è stata ribadita anche dalla giurisprudenza più recente (cfr. Cass. Civ. n. 23162/2020; Cass. Civ. n. ###/2018), la quale ha altresì evidenziato il carattere speciale e autonomo della disciplina delle sanzioni amministrative stabilita dalla L. n. 689/1981. (cfr. Cass. Civ. n. 10348/2024). 
Stabilito che le sanzioni amministrative pecuniarie si prescrivono nel termine di cinque anni, deve osservarsi che ogni atto tipico del procedimento ha la funzione di far valere il diritto dell'amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria ed è quindi idoneo a costituire in mora il debitore ai sensi dell'art. 2943 c.c. e ad interrompere la prescrizione, ma ciò sempre se e dal momento in cui l'atto sia stato notificato o, comunque, portato a conoscenza del soggetto sanzionato a mezzo ruolo (cfr. Cass. Civ. n. 25226/2023). 
Nel caso in esame, la sanzione amministrativa è stata irrogata da ### con la determina dirigenziale ingiuntiva n. ### notificata in data ### (doc.2) e, successivamente, stante il mancato pagamento le somme iscritto a ruolo con la cartella esattoriale n. ### notificata il ### la In data ### l'### trasmetteva il ruolo all'### delle ### per i successivi provvedimenti (doc. 3). Non risulta provato, da parte dell'### delle ### la corretta notifica della cartella esattoriale richiamata. 
Pertanto, il credito deve ritenersi prescritto alla data della comunicazione della comunicazione di preventiva iscrizione ipotecaria per il decorso del termine quinquennale. 
Le spese di lite seguono la soccombenza nei confronti di entrambi i convenuti in solido, e si liquidano come da dispositivo ai sensi del DM n. 55/14.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando così provvede: 1) Accoglie l'opposizione, e per l'effetto, dichiara nulla la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. ###189765000 per un credito di euro 49.983,69 riportato nella cartella esattoriale n. ### prescritto per decorso del termine quinquennale; a) Condanna l'### delle ### e ### in solido alla rifusione delle spese di lite in favore di parte attrice che liquida in euro 518,00 per spese ed euro complessivi euro 3.000,00 per compensi oltre accessori come per legge; Cosi deciso in ### 19.09.2025 IL GIUDICE #### IL GIUDICE In composizione monocratica, la dott.ssa ### ha emesso la seguente ###. 288 c.p.c.  nel procedimento n 11459-1/2020 di correzione di errore materiale nella sentenza n. n.12840/2025 pubblicata in data ###, nel procedimento N.R.G.11489/2020; TRA ### (avv.ti ### e ###; #### (-Avv. #### (avv. -Avv. ###; ### l'istanza proposta dai procuratori di parte attrice con la quale chiedono la correzione dell'errore materiale della sentenza n. n.12840/2025 pubblicata il ### nella parte dispositiva sulle spese del giudizio a favore dei difensori dichiaratisi antistatari; Visti gli artt. 287 c.p.c. e ss P.Q.M.  Dispone correggersi la sentenza n.12840/2025 pubblicata il ### con l'esatta indicazione della liquidazione delle spese del giudizio “in favore dei procuratori antistatari avv.ti ### e ### Risa”; ### alla ### per le annotazioni sulla sentenza originale.  ### 21.11.2025 

IL GIUDICE
### n. 11459/2020 -1


causa n. 11459/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Eleonora Montesano

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