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Tribunale di Lucca, Sentenza n. 865/2025 del 05-12-2025

... contrariis reiectis, accertare e dichiarare la detenzione sine titulo dell'unità immobiliare costituita da un fondo commerciale di ca 20 mq posto al piano terreno di un fabbricato sito in Comune di ### con accesso dal civico 91 di ### composto da un unico vano, a cui si accede da corte interna, distinto al ### di ### foglio 130, particella 334, sub 10, cat. C/1 posta in essere da ### srl e, per l'effetto, condannarla all'immediata restituzione dell'immobile libero da persone e cose sito in ### 91 in favore dell'attrice. Condannare altresì parte convenuta al pagamento dell'indennità di occupazione, pari ad ### 500,00.= mensili, ovvero alla diversa somma ritenuta di giustizia in via equitativa, a far data dal mese di ottobre 2022 sino all'effettivo rilascio. Con vittoria di funzioni, onorari e spese di causa del presente giudizio e del promosso sequestro conservativo”. § § § cui è stato riunito il procedimento n. 411/2023, pendente #### DIFENSORE: AVV. ### - ### - CONTRO ### - ### - avente a oggetto: ### istituti del diritto delle locazioni ### ➢ ### attrice: “### all'###mo Tribunale di ### contrariis reiectis, accertare e dichiarare la detenzione sine titulo del fondo (leggi tutto)...

testo integrale

 REPUBBLICA ITALIANA IIINNN NNNOOOMMMEEE DDDEEELLL PPPOOOPPPOOOLLLOOO IIITTTAAALLLIIIAAANNNOOO TRIBUNALE DI LUCCA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Lucca in composizione monocratica ha pronunciato la seguente ### nel procedimento iscritto al n. 363 dell'anno 2023, pendente TRA ### DIFENSORE: AVV. ### - ### - CONTRO ### DIFENSORE: AVV. ### - ### - avente a oggetto: ### istituti del diritto delle locazioni ### ➢ ### attrice: “### il Tribunale Illustrissimo, per le causali di cui in narrativa, accertare e dichiarare il venir meno del legittimo titolo di possesso dei fondi di via ### n. 91 di proprietà ### cosi come meglio descritti in parte narrativa al punto n. I) ### e B, da parte di ### s.r.l., e conseguentemente ordinarne la restituzione libero da persone cose od oggetti, con ulteriore condanna di quest'ultima al pagamento dell'indennità di occupazione pari ad E. 3.000,00* mensili a far data da Ottobre 2022 all'effettivo rilascio dei fondi; Con vittoria di compensi professionali e spese di lite”. ➢ ### convenuta: “### l'###mo Tribunale di Lucca in persona del Giudice incaricato, rigettata ogni contraria deduzione, istanza, allegazione, eccezione e conclusione, ### i ricorsi avversari siccome infondati in fatto e in diritto, vinte le spese del presente giudizio.”. 
§ § § cui è stato riunito il procedimento n. 410/2023, pendente TRA ### DIFENSORE: AVV. ### - ### - CONTRO ### - ### - avente a oggetto: ### istituti del diritto delle locazioni ### ➢ ### attrice: “### all'###mo Tribunale di Lucca, contrariis reiectis, accertare e dichiarare la detenzione sine titulo dell'unità immobiliare costituita da un fondo commerciale di ca 20 mq posto al piano terreno di un fabbricato sito in Comune di ### con accesso dal civico 91 di ### composto da un unico vano, a cui si accede da corte interna, distinto al ### di ### foglio 130, particella 334, sub 10, cat. C/1 posta in essere da ### srl e, per l'effetto, condannarla all'immediata restituzione dell'immobile libero da persone e cose sito in ### 91 in favore dell'attrice. Condannare altresì parte convenuta al pagamento dell'indennità di occupazione, pari ad ### 500,00.= mensili, ovvero alla diversa somma ritenuta di giustizia in via equitativa, a far data dal mese di ottobre 2022 sino all'effettivo rilascio. 
Con vittoria di funzioni, onorari e spese di causa del presente giudizio e del promosso sequestro conservativo”. 
§ § § cui è stato riunito il procedimento n. 411/2023, pendente #### DIFENSORE: AVV. ### - ### - CONTRO ### - ### - avente a oggetto: ### istituti del diritto delle locazioni ### ➢ ### attrice: “### all'###mo Tribunale di ### contrariis reiectis, accertare e dichiarare la detenzione sine titulo del fondo commerciale posto al piano terreno dell'immobile sito in Comune di ### corte interna alla via ### con accesso dal civico n. 91 di ### composto da due ampi vani e rappresentato nel foglio 130 ### mapp 334 sub 31 categoria C/1 classe 10 consistenza mq. 130 rendita euro 4.652,76. = corredato dai diritti spettanti sulla corte, posta in essere da ### srl e, per l'effetto, condannarla all'immediata restituzione dell'immobile libero da persone e cose sito in ### 91 in favore degli attori. 
Condannare altresì parte convenuta al pagamento dell'indennità di occupazione, pari ad ### 5.000,00. = mensili, ovvero alla diversa somma ritenuta di giustizia in via equitativa, a far data dal mese di settembre 2022 sino all'effettivo rilascio. 
Con vittoria di funzioni, onorari e spese di causa del presente giudizio § § § §1. - In fatto ed in diritto. - Con atto di citazione ritualmente notificato ### proprietario dei beni immobili siti in ### via ### 91/E, con accesso dal civico 91, rappresentato catastalmente al fg. 130, map. 334, sub 30, map. 342, sub 36, nonché del civico 91 della medesima via, catastalmente rappresentato al fg.  130, map. 334 sub 9 e map. 334, sub 38, ha convenuto in giudizio ### s.r.l.  onde sentirla condannare al rilascio dei fondi sopra indicati, nonché al pagamento di un'indennità di occupazione pari ad euro 3.000,00 mensili sino all'effettivo rilascio. Ha assunto l'attore che le unità immobiliari anzidette, in data ###, formavano oggetto di contratto di locazione in favore della ### s.r.l., con un canone annuale di euro 36.000,00; che, al contempo, la conduttrice stipulava analoghi contratti per fondi adiacenti a quelli locati da parte attrice onde unire le diverse unità al fine di condurvi un esercizio commerciale dedito alla ristorazione; che la conduttrice cessava il pagamento del canone nel febbraio 2022; che in data ### veniva aperta la liquidazione giudiziale in danno di ### s.r.l., che aveva frattanto concluso con ### contratto di affitto di azienda, con conseguente subentro dell'affittuaria nei contratti di locazione pendenti; che, pertanto, ### dall'ottobre 2022, stante il subentro nel rapporto locatizio, era tenuta al pagamento dei canoni. La causa veniva iscritta al r.g. n. 363/2023.   §1.1 - Con atto di citazione ritualmente notificato ### conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di ### per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “### all'###mo Tribunale di ### contrariis reiectis, accertare e dichiarare la detenzione sine titulo dell'unità immobiliare costituita da un fondo commerciale di ca 20 mq posto al piano terreno di un fabbricato sito in ### di ### con accesso dal civico 91 di ### composto da un unico vano, a cui si accede da corte interna, distinto al ### di ### foglio 130, particella 334, sub 10, cat. C/1 posta in essere da ### srl e, per l'effetto, condannarla all'immediata restituzione dell'immobile libero da persone e cose sito in ### 91 in favore dell'attrice. Condannare altresì parte convenuta al pagamento dell'indennità di occupazione, pari ad ### 500,00.= mensili, ovvero alla diversa somma ritenuta di giustizia in via equitativa, a far data dal mese di ottobre 2022 sino all'effettivo rilascio. Con vittoria di funzioni, onorari e spese di causa.”. A fondamento della domanda l'attrice deduceva ragioni speculari a quelle addotte dal ### sia pur con riguardo ad unità immobiliari adiacenti a quelle in proprietà del medesimo e parimenti locate ad ### s.r.l. La causa veniva iscritta al r.g. n. 410/2023.   §1.2 - Con atto di citazione ritualmente notificato ### e ### convenivano la ### per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “### all'###mo Tribunale di ### contrariis reiectis, accertare e dichiarare la detenzione sine titulo del fondo commerciale posto al piano terreno dell'immobile sito in ### di ### corte interna alla via ### con accesso dal civico n. 91 di ### composto da due ampi vani e rappresentato nel foglio 130 ### mapp 334 sub 31 categoria C/1 classe 10 consistenza mq. 130 rendita euro 4.652,76. = corredato dai diritti spettanti sulla corte, posta in essere da ### srl e, per l'effetto, condannarla all'immediata restituzione dell'immobile libero da persone e cose sito in ### 91 in favore degli attori. Condannare altresì parte convenuta al pagamento dell'indennità di occupazione, pari ad ### 5.000,00.= mensili, ovvero alla diversa somma ritenuta di giustizia in via equitativa, a far data dal mese di settembre 2022 sino all'effettivo rilascio. Con vittoria di funzioni, onorari e spese di causa.”. A fondamento della domanda gli attori deducevano ragioni speculari a quelle addotte da ### e ### s.r.l., sia pur con riguardo ad unità immobiliari adiacenti a quelle in proprietà dei medesimi e parimenti locate ad ### s.r.l. La causa veniva iscritta al r.g. n. 411/2023.   §1.3 - All'udienza del 5 maggio 2023 le cause iscritte al r.g. n. 410/2023 e 411/2023 venivano riunite a quella iscritta al r.g. n. 363/2023.   §1.4 - Dichiarata la contumacia della convenuta, con sentenza non definitiva 533/2023 il Tribunale, previo accertamento che i contratti di locazione e di affitto di azienda erano cessati a seguito del recesso intimato dalla liquidazione giudiziale di ### s.r.l., ordinava a ### s.r.l. il rilascio, rimettendo la causa sul ruolo per la determinazione dell'indennità di occupazione e la liquidazione delle spese di lite.   §1.5 - All'udienza del 22 giugno 2023 si costituiva la convenuta.   §1.6 - In data ### veniva eseguito il rilascio.   §1.7 - Con ordinanza del 19.2.2024, su istanza di ### s.r.l., ### e ### veniva autorizzato il sequestro conservativo su beni mobili, immobili e crediti della convenuta sino a concorrenza della somma di euro 80.000,00.  §1.8 - All'udienza del 5.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art.  127-ter c.p.c., il giudice dava lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione.   §2. - Sono fondate le domande di condanna proposte dalle parti attrici, nei termini illustrati qui appresso.   §3. - Al vertice delle considerazioni che si vanno a svolgere, sta anzitutto il rilievo che il vincolo che per il giudice discende dalla sentenza non definitiva riguarda le questioni definite e quelle che ne costituiscono il presupposto logico necessario, che non possono più essere risolte in senso diverso, per essersi il giudice ormai spogliato della correlativa potestas decidendi (cfr. Cass. ord. n. ### del 2021; 21258 del 2020; n. 6689 del 2012).   Da ciò discende anzitutto che, sulla scorta di quanto statuito nella sentenza parziale n. 533/2023, ### occupava l'immobile in virtù di cessione del contratto di locazione contestuale a contratto di affitto di azienda con la primitiva locatrice ### s.r.l., a norma dell'art. 36 l. 392/1978 e che il contratto di locazione era cessato per cause sopravvenute, ciò nonostante perdurando l'occupazione dell'immobile da parte dell'attuale conduttrice, occupazione che, pertanto, trovava causa in un preesistente rapporto locatizio venuto meno nelle more.   Il logico corollario è che l'indennità di occupazione trova la propria regolamentazione non già nei principi dettati, per l'ipotesi di occupazioni ab origine sine titulo (e dunque integranti tout court illecito aquiliano a norma dell'art. 2043 c.c.) da Cass., sez. un., n. ### del 2022 - come erroneamente dedotto dagli attori - bensì interamente nell'art. 1591 §4. - A mente del disposto da ultimo richiamato il conduttore in mora nel restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno.   In linea generale, deve osservarsi che l'azione per il risarcimento del danno da ritardata restituzione ex art. 1591 c.c. ha natura contrattuale, traendo origine dall'inadempimento di restituire la cosa alla scadenza del rapporto (Cass. sent.  14624 del 2004; n. 2328 del 2000). ### per il conduttore in mora di dare il corrispettivo convenuto prescinde da una prova specifica del danno in concreto (ex multis, Cass. sent. n. 8913 del 2002), mentre la dimostrazione di uno specifico pregiudizio, corrispondente ad una concreta lesione del patrimonio, è necessaria laddove si alleghi il mancato guadagno derivante da occasioni di vendita o locazioni ad un canone superiore a quello convenuto sfumate a causa della ritardata restituzione (Cass. sent. n. 22352 del 2014; n. 18499 del 2012; n. 12962 del 2011).   In ogni caso, è richiesto che il conduttore sia in mora nella riconsegna e, pertanto, non ricorrendo ipotesi di mora automatica ex art. 1219 c.c., è necessaria un'intimazione o una richiesta fatta per iscritto.   §4.1 - Per quel che concerne ### non essendovi atti pregressi di costituzione in mora, questa risale al tempo della domanda giudiziale, di tal che il corrispettivo convenuto, da gennaio 2023 a novembre 2023, di euro 3.000,00 mensili, è pari ad euro 33.000,00.   §4.2 - ### e ### la richiesta del canone mensile di euro 5.000,00 è fatta decorrere da settembre 2022, avendo insinuato i canoni pregressi allo stato passivo della liquidazione giudiziale della precedente locatrice ### s.r.l. La costituzione in mora risale però a novembre 2022 (doc.  15), di tal che l'indennità di occupazione per 13 mensilità è pari ad euro 65.000,00.   §4.3 - ### s.r.l., invece, per le stesse ragioni, la richiesta del canone mensile di euro 500,00 è fatta decorrere da ottobre 2022, avendo insinuato i canoni pregressi allo stato passivo della liquidazione giudiziale della precedente locatrice ### s.r.l. Allo stesso modo però, l'indennità si computa dal novembre 2022 (doc. 13) fino a novembre 2023, per un totale di 13 mensilità, che corrispondono ad euro 6.500,00 complessivi.   §5. - Le spese di lite si liquidano secondo soccombenza, come da dispositivo, avuto riguardo al valore di causa.  §5.1 - In favore di ### avuto riguardo ai valori medi dei parametri per la fase di studio ed introduttiva ed i valori minimi per la fase di trattazione/istruttoria e decisoria, si liquidano euro 5.200,00 per compenso professionale.   §5.2 - In favore di #### e ### s.r.l.  avuto riguardo ai medesimi valori dei parametri, per le cause di valore compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00, si liquidano euro 9.100,00, per compenso professionale, con l'aumento del 30% ex art. 4, 2° comma, d.m. 55/2014, per un totale di euro 11.880,00.   Per la fase cautelare, avuto riguardo agli stessi criteri, si liquidano euro 5.700,00, con l'aumento del 30% ex art. 4, 2° comma, d.m. 55/2014, per un totale di euro 7.480,00.  P.Q.M.   Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle cause riunite in epigrafe indicate, disattesa o assorbita ogni altra contraria domanda, istanza o eccezione, così provvede: - ### s.r.l. a pagare, a titolo di indennità di occupazione, i seguenti importi: ➢ in favore di ### la somma di euro 33.000,00; ➢ in favore di ### e ### la somma di euro 65.000,00; ➢ in favore di ### s.r.l., la somma di euro 6.500,00.  - ### la convenuta alla refusione delle spese di lite, liquidate come di seguito: ➢ in favore di ### in euro 5.200,00 per compenso professionale, euro 545,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge; ➢ in favore di ### s.r.l., ### e ### in euro 19.360,00 per compenso professionale (fase cautelare e di merito), euro 1.088,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge.  ### 5 dicembre 2025 

IL GIUDICE
DOTT. ###


causa n. 363/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Fabbrizzi Giampaolo

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Tribunale di Bergamo, Sentenza n. 584/2025 del 22-04-2025

... Rigetto della domanda. La domanda di accertamento dell'occupazione sine titulo dell'immobile oggetto di causa e la domanda di condanna della convenuta a rilasciare lo stesso devono essere rigettate perché la ricorrente non ha soddisfatto l'onere della prova. 4.1. Ai sensi dell'art. 2697, I comma cod.civ. chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Nel presente giudizio di cognizione la ricorrente ha mancato di provare l'unica ma imprescindibile circostanza di fatto che era suo onere provare: la permanente occupazione dell'immobile da parte della signora ### 4.2. Vale precisare che parte ricorrente ha rinunciato alle richieste istruttorie formulate nel ricorso; nella nota depositata il 31 gennaio 2025 parte ricorrente ha infatti dedotto quanto si riporta di seguito: Richiamato tutto quanto già dedotto, prodotto e precisato nel ricorso depositato, insiste affinchè il Giudice adito, ritenuta la causa matura per la decisione voglia accogliere le richieste già formulate nel merito in via principale e/o in via subordinata. In subordine, chiede l'ammissione dei mezzi di prova già proposti, interrogatorio formale e prova per testi, (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO TERZA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa ### richiamati i provvedimenti del 5 febbraio 2025 e del 4 aprile 2025, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 6478/2024 promossa da: ####, rappresentata e difesa dall'Avv.  ### elettivamente domiciliat ###atti ### ricorrente ##### convenuta contumace CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. ###. Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 414 e 447 bis c.p.c. ### ha chiesto al Tribunale di Bergamo, in via principale: a) di dichiarare legittimo il recesso dal contratto di locazione stipulato con ### in ragione della disdetta comunicata il 30 settembre 2024; b) di pronunciare ordinanza di rilascio dell'unità immobiliare oggetto del contratto di locazione; Registrato il: 18/09/2025 n.4768/2025 importo 200,00 c) di invitare la signora ### a rilasciare l'immobile libero e vuoto di persone e cose entro il termine fissato dal Giudice.1 2. (…SEGUE). In via subordinata, la ricorrente ha chiesto: i. in caso di mancata comparizione della signora ### o in caso di comparizione con opposizione della signora ### emettere ordinanza provvisoria di rilascio immediatamente esecutiva, con riserva delle avverse eccezioni; ii. accertare e dichiarare la legittimità del recesso dal contratto di locazione e ordinare il rilascio dell'immobile.2 2. Interpretazione della domanda. Dalla lettura delle domande formulate dalla signora ### riportate nel § 1 emerge che la ricorrente ha introdotto il presente giudizio confondendo le norme che prevedono e disciplinano il giudizio di cognizione con le norme che prevedono e regolano quel procedimento speciale sommario in cui consiste l'intimazione di sfratto per finita locazione.  2.1. Sia pure in via di estrema sintesi, vale rammentare che il giudizio di cognizione, introdotto con rito lavoro ex artt. 413-447 bis c.p.c. - quale quello introdotto dalla signora ### - si conclude con una sentenza e non già con un'ordinanza come richiesto dalla ricorrente (con ordinanza si conclude invece il procedimento di sfratto per finita locazione).  2.2. Le norme che disciplinano il giudizio di cognizione (il tipo di giudizio, dunque, introdotto dalla signora ### non prevedono che il giudice, “in caso di opposizione del conduttore”, emetta “un'ordinanza provvisoria di rilascio con riserva delle avverse eccezioni”: questa è una pronuncia che il codice di procedura civile prevede all'art. 665 c.p.c., vale a dire nell'ambito della procedura di intimazione di sfratto per finita locazione.  2.3. Questo Giudice, a tutela del diritto di difesa della signora ### che ha deciso di rivolgersi allo Stato per chiedere la tutela dei propri diritti, è pertanto tenuto ad interpretare la domanda avendo riguardo al contenuto sostanziale della pretesa e all'effettiva volontà della parte, tenendo conto della finalità che questa intendeva perseguire e del provvedimento richiesto in concreto (in questi termini, ex multis v. Cass. n. 13602/2019).  2.4. Pertanto, questo giudice, nel rispetto della volontà della ricorrente, ritiene di dover interpretare le domande formulate in via principale alla luce della seconda delle domande formulate in via subordinata (v. sopra § 1) e quindi ritenere che la signora ### ha inteso chiedere l'accertamento dell'occupazione sine titulo dell'immobile oggetto di causa da parte della convenuta e la conseguente condanna di parte convenuta a restituire immediatamente l'immobile.  1 Enfasi della sottolineatura e del corsivo aggiunta.  2 Enfasi della sottolineatura e del corsivo aggiunta. 
Registrato il: 18/09/2025 n.4768/2025 importo 200,00 2.5. Vale precisare, a fine di completezza, che l'ipotesi alternativa - vale a dire la qualificazione della domanda nei termini di una convalida dello sfratto per finita locazione -comporterebbe una pronuncia di inammissibilità della stessa per violazione dell'art. 660 c.p.c.  3. Accertamento dell'esercizio legittimo del diritto riconosciuto dall'art. 3 della legge 434/1998. In data 1 ottobre 2020 ### e ### hanno stipulato un contratto di locazione di durata quadriennale, con decorrenza dalla stessa data e scadenza il 30 settembre 2024. 
Con lettera raccomandata del 9 gennaio 2024 la locatrice signora ### ha comunicato alla conduttrice formale disdetta, manifestando la volontà di non volerlo rinnovare alla scadenza del 30 settembre 2024 vista la necessità di adibire l'immobile ad abitazione della figlia maggiore ### (doc. 3). 
Tale disdetta è conforme all'art. 3 della legge n. 431/1998 là dove è disposto che alla prima scadenza il locatore può avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo del contratto, dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei mesi, quando il locatore intenda destinare l'immobile ad uso abitativo di un figlio (art. 3, comma 1, lett.a). 
La disdetta deve pertanto dirsi legittimamente esercitata, sicchè il termine di efficacia del contratto di locazione oggetto di causa è scaduto il 30 settembre 2024.  4. Rigetto della domanda. La domanda di accertamento dell'occupazione sine titulo dell'immobile oggetto di causa e la domanda di condanna della convenuta a rilasciare lo stesso devono essere rigettate perché la ricorrente non ha soddisfatto l'onere della prova.  4.1. Ai sensi dell'art. 2697, I comma cod.civ. chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. 
Nel presente giudizio di cognizione la ricorrente ha mancato di provare l'unica ma imprescindibile circostanza di fatto che era suo onere provare: la permanente occupazione dell'immobile da parte della signora ### 4.2. Vale precisare che parte ricorrente ha rinunciato alle richieste istruttorie formulate nel ricorso; nella nota depositata il 31 gennaio 2025 parte ricorrente ha infatti dedotto quanto si riporta di seguito: Richiamato tutto quanto già dedotto, prodotto e precisato nel ricorso depositato, insiste affinchè il Giudice adito, ritenuta la causa matura per la decisione voglia accogliere le richieste già formulate nel merito in via principale e/o in via subordinata. 
In subordine, chiede l'ammissione dei mezzi di prova già proposti, interrogatorio formale e prova per testi, qualora il Giudice ne ritenga la rilevanza. 
Registrato il: 18/09/2025 n.4768/2025 importo 200,00
Nel processo civile allorquando una parte chiede in via principale di ritenere la causa matura per la decisione sta in tal modo rinunciando alle richieste istruttorie già formulate: se la parte chiede di trattenere la causa in decisione - per forza logica - sta evidentemente ritenendo processualmente inutile sentire dei testimoni o assumere un interrogatorio formale o acquisire documenti per provare i fatti posti a fondamento delle proprie domande. 
E' altrettanto noto - perché tanto è imposto dal codice di procedura civile oltre che dalla logica che sorregge il diritto - che allorquando, come accaduto nel presente processo, la parte che introduce un giudizio ritiene di non dover procedere all'istruttoria orale della causa, il giudice non ha il potere di disporre l'istruttoria contro la volontà della parte stessa. Per tale motivo, la richiesta formulata in via subordinata da parte ricorrente - vale a dire, procedere con le prove “qualora il Giudice ne ritenga la rilevanza” - vorrebbe dire negare il proprium del processo civile che la legge italiana configura quale processo che prosegue, che procede, su iniziativa delle parti stesse e in ragione delle istanze formulate dalle parti medesime su cui il giudice è chiamato a decidere: se una parte - come la signora ### nel presente giudizio - chiede al giudice di ritenere la causa matura la decisione e dunque chiede al giudice di adottare un provvedimento decisorio con cui si conclude la causa sta tacitamente affermando di non ritenere necessario acquisire al processo ulteriori elementi di cognizione.  4.3. Vale precisare che nella presente fase decisoria questo giudice ha nuovamente esaminato il procedimento di notifica del ricorso introduttivo allo scopo di accertare l'eventuale sussistenza di elementi di fatto idonei a fondare un'inferenza probatoria positiva in ordine alla dedotta occupazione dell'immobile da parte della signora ### in altri termini, questo giudice ha esaminato la documentazione relativa al procedimento di notifica per verificare se da tale documentazione emergevano circostanza idonee a ritenere sussistente l'occupazione. Tale verifica è stata però svolta invano; l'eventuale notifica del ricorso a mani della convenuta avrebbe potuto rappresentare un indice dell'occupazione dell'immobile, ma tale inferenza non è risultata percorribile in ragione della notifica avvenuta ex art. 140 c.p.c.  4.4. Da ultimo, deve essere precisato che il fatto dell'occupazione non può essere ritenuto pacifico. 
Il principio di non contestazione, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., opera infatti solo in relazione ai fatti non contestati dalla parte costituita.   5. Spese di lite. Per quanto parte ricorrente risulti soccombente, in ragione della contumacia di parte convenuta nulla deve essere disposto in ordine alle spese di lite. 
P.Q.### il: 18/09/2025 n.4768/2025 importo 200,00
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1. Accerta e dichiara che la disdetta del contratto di locazione oggetto di causa è stato esercitato dalla locatrice in conformità al disposto dell'art. 3, comma I, lett. a della legge 431/1998.  2. Accerta e dichiara che il termine di efficacia del contratto di locazione oggetto di causa è spirato il 30 settembre 2024.  3. Rigetta le ulteriori domande.  4. Niente in ordine alle spese di lite. 
Bergamo, 22 aprile 2025 Il Giudice Dott.ssa ### il: 18/09/2025 n.4768/2025 importo 200,00

causa n. 6478/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Dimatteo Raffaella

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 34751/2024 del 28-12-2024

... nonché del prospetto dei calcoli dell'indennità di occupazione trasmesso dall'### e del relativo messaggio esplicat ivo di accompagnamento con i l rical colo del quantum già versato per i primi mesi di occupazione sine titulo nel 2023, con l'affermazione per cui il ### «potrà … utilizzare, per la fatturazione delle eventuali successive mensilità, l'importo mensile» ivi indicato, nonché di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto (fra cu i, «ove occorrer po ssa, la nota prot. 1 416 del 27/1/22, l'atto del ### prot. 17947 del 19/9/22, la nota prot. 21871 del 31/10/22, la nota prot. n. 23725 del 16/11/22, la nota prot. n. 24577 del 24/11/22, la nota prot. n. 878 del 13/1/23 e la nota prot. n. 7794 del 24/3/23, laddove intesi come preordinati alla rideterminazione della nuova base di calcolo da parte dell'###. ### dell'### e delle ### il Ministero delle Infrastrutture e dei ### e l'### del ### hanno proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, assumendo che la controversia spetterebbe alla giurisdizione del giudice ordinario e non a quella del giudice amministrativo. ### di ### del ### S.p.A., in proprio e in qualità di (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 9140 del ruolo generale dell'anno 2024, proposto da ###'#### (C.F.: ###), in persona del ### in carica #### (C.F.: ###) in persona del ### in carica e #### (C.F.: ###), in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore rappresentati e difesi dal l'Avvocatu ra ### dello St ato (C.F.: ###) -ricorrenti nei confronti di ### SOCIETÀ ### S.p.A. (C.F.: ###), in proprio e quale società di gestione del ### comune di investimento immobiliare di tipo ### n. 9140/2024 - ### Unite - Ad. 10 dicembre 2024 - Ordinanza - ### 2 di 10 chiuso denom inato ### in perso na del rappresentante per procura ### rappresentata e difesa dagli avvocati ### (C.F.: ###) e ### (C.F.: ###) -resistente per regolamento preventivo di giurisdizione nel giudizio pendente dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del ### iscritto al n. 8955 dell'anno 2023 del R.G.; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 10 dicembre 2024 dal consigliere ### lette le conclusioni scritte del ### dott. ### il quale ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario. 
Fatti di causa ### di ### del ### S.p.A., in proprio e quale società di gestione del ### comune di investimento immobiliare di tipo chiuso denominato ### ha agito in giudizio nei confronti del Ministero dell'### e delle ### del Ministero delle ### e dei ### e dell'### del ### davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, per ot tenere l'annullamento della nota prot. 9457 de l 13/4/2023 con la quale l'### del ### in relazione ad alcuni immobili del ### occupati dall'amministrazione a seguito della scadenza di un contratto di locazione intercorrente con il ### stesso, ha comunicato che avrebbe corrisposto «l'indennità commisurata al canone legal mente previsto e quindi ridotto del 15% a decorrere dal 1° gennaio 2023, privo degli incrementi per aggiornamenti ### dal 2012 al 2023 e senza l'aggiunta delle penali, degli oneri e delle maggiorazioni contrattualmente previsti» e di stare procedendo «a rideterminare la nuo va base di calcolo dell'indennità da versare, con ### n. 9140/2024 - ### Unite - Ad. 10 dicembre 2024 - Ordinanza - ### 3 di 10 riserva di richiedere la ripetizione delle somme versate in esubero per i primi due mesi del 2023, rispetto alle risultanze del nuovo conteggio», nonché del prospetto dei calcoli dell'indennità di occupazione trasmesso dall'### e del relativo messaggio esplicat ivo di accompagnamento con i l rical colo del quantum già versato per i primi mesi di occupazione sine titulo nel 2023, con l'affermazione per cui il ### «potrà … utilizzare, per la fatturazione delle eventuali successive mensilità, l'importo mensile» ivi indicato, nonché di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto (fra cu i, «ove occorrer po ssa, la nota prot. 1 416 del 27/1/22, l'atto del ### prot. 17947 del 19/9/22, la nota prot. 21871 del 31/10/22, la nota prot. n. 23725 del 16/11/22, la nota prot. n. 24577 del 24/11/22, la nota prot. n. 878 del 13/1/23 e la nota prot. n. 7794 del 24/3/23, laddove intesi come preordinati alla rideterminazione della nuova base di calcolo da parte dell'###.  ### dell'### e delle ### il Ministero delle Infrastrutture e dei ### e l'### del ### hanno proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, assumendo che la controversia spetterebbe alla giurisdizione del giudice ordinario e non a quella del giudice amministrativo.  ### di ### del ### S.p.A., in proprio e in qualità di gestore del ### ha resistito, sostenendo che, al contrario, la domanda sarebbe stata correttamente proposta al giudice amministrativo È stata disposta la trattazione in camera di consiglio.  ### della ### che ha presentato conclusioni scritte, ha chiesto «che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, accolga il ricorso ed affermi la giurisdizione del giudice ordinario».  ### di ### del ### S.p.A. ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380 bis.1 c.p.c.. Ric. n. 9140/2024 - ### Unite - Ad. 10 dicembre 2024 - Ordinanza - ### 4 di 10 Ragioni della decisione 1. Si premette che il ricorso contiene una sufficiente illustrazione dei fatti rilevanti per il giudizio, dell'oggetto dello stesso e dell'andamento della vicenda sostanziale e processuale.  2. Si premette, altresì, che, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, la giurisdizione si determina sulla base della domanda e, quanto al riparto tra giudice ordinario e amministrativo, non ha rilevanza la prospettazione della parte, ma il cd.  petitum sostanziale, da identificarsi non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione chiesta al giudice, quanto sulla base della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudic e con riguardo ai fatti allegati a fondamento della pretesa fatta valere con l'atto introduttivo della lite ed al rapporto giuridico di cui sono espressione (cfr. Cass., Sez. U, 8 maggio 2007, n. 10374; 25 giugno 2010, n. 15323; tra le più recenti, ex multis: ### U, 27 luglio 2022, n. 23436; 21 settembre 2021, n. 25480; 8 luglio 2020, n. 14231; 15 settembre 2017, n. 21522).  3. Nella specie, il petitum sostanziale della domanda avanzata davanti al giudice amministrativo dalla società resistente, ovvero l'oggetto della presente controversia, è costituito dall'accertamento dell'entità dell'indennità che l'### del ### deve versare per l'occupazione senza titolo di alcuni immobili di proprietà del ### utilizzati da amministrazioni pubbliche, dopo la scadenza del contratto di locazione relativo a tali immobili (avvenuta il 29 dicembre 2022), nel quale il fondo era subentrato, quale parte locatrice, nell'ambito di una operazione di privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico ai sensi del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni in legge 23 novembre 2001 n. 410. 
Tale indennità di occupazione risulta regolata sulla base di clausole negoziali contenute nello stesso contratto di locazione (in particolare, l'art. 15 del contratto). Ric. n. 9140/2024 - ### Unite - Ad. 10 dicembre 2024 - Ordinanza - ### 5 di 10 Sono, peraltro, interven ute disposizioni normativ e dirette espressamente a disciplinare il rapporto tra locatore e conduttore pubblico, la cui interpretazione è controversa tra le parti: in particolare, risultano, tra l'altro, controverse l'applicazione e l'interpretazione dell'art. 4, comma 2 septies, del già richiamato decreto-legge n. 351 del 2001, convertito in legge n. 410 del 2001, nonché dell'art. 3, commi 1, 4 e 8, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012 n. 135, con le successive modificazioni. I punti controversi sono essenzialmente quelli relativi alla decurtazione del 15% dell'indennità di occupazione rispetto alla misura del canone “pro tempo re vigente”, al l'esclusione degli aggiornamenti ### già maturati sull'importo del canone ed all'applicabilità di penali, oneri e maggiorazioni dovuti per contratto. 
L'### del ### conduttrice ha comunicato alla parte locatrice una nota in cui viene esposta la propria interpretazione delle norme rilevanti e un prospetto dal quale si ricava, sulla base di tale interpretazione, l'importo dell'indennità che essa ritiene in concreto dovuta, inferiore a quella indicata nel contratto di locazione. 
La società locatrice contesta tale interpretazione, sostiene che l'indennità dovuta andrebbe calcolat a diversamente e che, quindi, essa anderebbe determinata in un importo superiore a quello indicato dall'agenzia conduttrice. 
Non è necessario esporre nel dettaglio le ragioni delle contrapposte posizioni interpretative delle parti: ai fini della presente istanza di regolamento preventivo di giurisdizione è, infatti, sufficiente osservare che si tratta certamente, e in ogni caso, di questioni che attengono ad un diritto soggettivo di credito derivante da un cont ratto di locazione s tipulato «iure privatorum», relativamente al quale non è configurabile alcun potere amministrativo dell'ente pubblico conduttore o di quelli utilizzatori degli immobili idoneo ad incidere sul rapporto negoziale. Ric. n. 9140/2024 - ### Unite - Ad. 10 dicembre 2024 - Ordinanza - ### 6 di 10 È, in effetti, sostanzialmente pacifico che il contratto di locazione stipulato tra le parti sia integralmente soggetto al regime ordinario privatistico, salvo specifiche deroghe previste espressamente e direttamente dalla legge.  ### parte, le speciali norme di legge che hanno previsto particolari modalità per la determinazione dell'indennità di occupazione (o hanno imperativamente configurato altri elementi del rapporto negoziale) non richiedono e non consentono l'emanazione di provvedimenti amministrativi idonei ad incidere sui relativi termini, né l'esercizio di alcun potere pubblicistico: l'indennità dovuta dalla parte pubblica conduttrice per l'occupazione successiva alla scadenza del contratto di locazione, in particolare, si determina esclusivamente sulla base delle clausole contenute nell'originario contratto e delle norme che hanno direttamente ed eventualmente inciso su di esso, senza possibile esercizio di alcuna discrezionalità da parte dell'ente pubblico conduttore e, in realtà, senza neanche l'esercizio di un potere amministrativo vincolato. 
Essendo il rapporto integralmente disciplinato dal diritto privato, locatore e conduttore si trovano su un piano di perfetta parità negoziale e non vi è spazio per atti amministrativi idonei a conformare tale rapporto. 
In siffatto contesto, le note inviate dall'agenzia conduttrice alla controparte locatrice hanno - come è evidente - il solo scopo, e possono comunque avere il solo effetto, di operare la comunicazione a quest'ultima dell'interpretazione ritenuta corretta di quelle norme e di speci ficare, quindi, le m odalità di calcolo dell'indennità dovuta da versare, secondo la conduttrice stessa, ma non sono certamente idonee a determinare e neanche ad incidere, in qualunque modo, sull'importo di tale indennità, cioè a conformare i diritti di credito derivanti dal rapporto contrattuale. Ric. n. 9140/2024 - ### Unite - Ad. 10 dicembre 2024 - Ordinanza - ### 7 di 10 Che la società locatrice non condivida tale interpretazione, comporta, poi, esclusivamente la necessità di stabilire, eventualmente in sede giurisdizionale, quale sia la corretta interpretazione del contratto e dell e norme di legge ch e sullo st esso hanno inciso, in diritto, al fine di determinare l'esatto importo dovuto, senza che le comunicazioni scambiate in proposito tra le parti possano in qualche modo influire su tale determinazione, integralmente ed unicamente disciplinata dalla volontà contrattuale, nonché dalle norme di legge che hanno ### successivamente inciso sul regolamento negoziale. 
Ne consegue che il giudice chiamato a decidere una siffatta controversia non può che essere il giudice dei diritti, non quello degli interessi legittimi. 
Tale conclusione trova ulteriore conferma nella consolidata giurisprudenza di questa Corte in ordine alla sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie aventi ad oggetto i diritti derivanti da contratti di locazione intercorrenti tra privati ed enti pubblici, soggetti all'ordinario regime di diritto privato (con riguardo agli adeguamenti del canone, al diritto di prelazione, al prezzo di acquisto ed in generale a tutti i diritti relativi alla locazione degli alloggi dell'edilizia residenziale pubblica, nella fase successiva al provvedimento di assegnazione, in cui la parte pubblica assume la posizione di locatrice, cfr.: Cass., Sez. U, n. 4856 del 08/10/1985; ### U, n. 6253 del 18/11/1988, Rv. 460596 - 01; ### U, n. 652 del 23/01/1998,; Sez. U, n. 1407 9 del 01/10/200 2,; ### U, n. 5107 del 02/04/2003,; ### U, n. 2383 0 del 2 3/12/2004 ,; ### U, 13527 del 12/06/2006; ### 1, n. 85 del 08/01/2007; con riguardo alla fase precontrattuale, nonché alla validità e all'efficacia dei contratti di locazione stipulati “iure privatorum” da enti pubblici quali conduttori, all'accertamento dei diritti da tali contratti derivanti ed all'eventuale obbligo di rilascio degli immobili locati: Cass., Sez. U, n. 1589 9 del 1 3/07/2006, Rv. Ric. n. 9140/2024 - ### Unite - Ad. 10 dicembre 2024 - Ordinanza - ### 8 di 10 591300 - 01; ### U, n. 20504 del 21/09/2006, Rv. 592133 - 01; Sez. U, n. 14185 del 08/07/2015, Rv. 635895 - 01; più di recente, cfr. Cass., Sez. U, n. 5051 del 16/02/2022, in cui si afferma espressamente che «il contratto stipulato dalla P.A. per il reperimento di immobili da adibire alla propria attività istituzionale rientra nella fattisp ecie tipica del la locazione» e che «ogni controversia attinente a tale contratto, anche nella fase precontrattuale, concerne diritti soggettivi e, per questo, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario»).  4. Non può, d'altronde, ritenersi sussistere la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulla presente controversia, come sostiene la parte locatrice.  ### risulta fondato sul fatto che è contestata, tra l'altro, l'applicabilità, al con tratto di locazione per cui è causa, dell'esenzione dal cd. regime della spending review, vale a dire l'applicabilità o meno di talune delle norme ritenute dall'agenzia conduttrice rilevanti ai fini della determinazione dell'indennità di occupazione, e dalla circostanza che la suddetta esenzione è collegata alla scadenza del termine di durata del finanziamento bancario del fondo comune di investimento immobiliare proprietario degli immobili locati (e dei relativi aventi causa). 
In particolare, risulta oggetto di discussione se, ai fini dell'esenzione dal regime della cd. spending review del contratto di locazione per cui è causa, abbia rilievo la sola durata originaria del finanziamento ovvero anche quella derivante dalla sua proroga.  ### la società ricorrente locatrice, ciò determinerebbe una controversa interpretazione dell'”### di Indennizzo” intercorrente tra le parti (avente finalità di manleva per le obbligazioni nascenti dall'operazione di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico; in particolare dell'art. 3, comma 1, lettera h, di detto accordo), il quale avrebbe natura di accordo sostitutivo di provved imento e comporterebbe, di conseguenza, la ### n. 9140/2024 - ### Unite - Ad. 10 dicembre 2024 - Ordinanza - ### 9 di 10 sussistenza della giurisdizione escl usiva del giudice amm inistrativo sulla present e controversia, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera a), n. 2), del c.p.a. e/o dell'art. 11, comma 5, della legge n. 241 del 1990. 
Orbene, anche al di là della dubbia possibilità di qualificare effettivamente il suddetto “### di indennizzo” come accordo sostitutivo di provvedimento, ciò che rileva, ai fini della individuazione della giurisdizione sulla presente controversia, è che l'oggetto di quest'ultima non è affatto l'interpretazione e l'esecuzione del suddetto accordo di indennizzo (che si pretende avere natura sostitutiva di provvedimento), ovvero la decisione su una espressa istanza di manleva, ma esclusivamente la determinazione dell'indennità di occupazione degli immobili locati, dopo la scadenza del contratto di locazione. 
Le questioni controverse riguardano, nella sostanza, esclusivamente l'interpretazione delle norme di legge che regolano il calcolo di tale indennità. 
Il rilievo che, in proposito, assumono la durata del finanziamento e la eventuale cessazione di efficacia della manleva costituiscono questioni interpretative che non riguardano direttamente l'interpretazione o l'esecuzione del preteso accordo sostitutivo di provv edimento, ma esclusivamente le norme di legge rilevanti ai fini dell'oggetto della presente controversia e, precisamente, il rilievo che la durata di quell'accordo assume in relazione alla determinazione dell'indennità. 
Si tratta, pertanto, di questioni che non possono ritenersi, in nessun caso, idonee a determinare la giurisdizione sulla presente controversia.  5. Il ricorso è accolto ed è dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario. 
La regolamentazione delle spese del presente regolamento può essere rimessa all'esito del giudizio di merito.   Ric. n. 9140/2024 - ### Unite - Ad. 10 dicembre 2024 - Ordinanza - ### 10 di 10 Per questi motivi La Corte, a ### - dichiara la giurisdizione del giudice ordinario; - rimette al giudice di merito la liquidazione delle spese del regolamento. 
Così deciso nella camera di consiglio delle ### 

Giudice/firmatari: D'Ascola Pasquale, Tatangelo Augusto

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Tribunale di Salerno, Sentenza n. 4519/2025 del 10-11-2025

... condanna dell'attrice al versamento dell'indennità da occupazione sine titulo dell'immobile a partire da tale data. Tale domanda va integralmente rigettata, non potendosi qualificare come illegittima l'occupazione dell'immobile da parte della IPA in ragione dell'intervenuto perfezionamento della compravendita successivamente all'esercizio dell'opzione in data ###, a decorrere dal quale deve considerarsi definitivamente concluso il rapporto di locazione sino ad allora esistente, e configurandosi viceversa un inadempimento a carico dei convenuti agenti in riconvenzionale non avendo essi provveduto a far acquisire all'acquirente la proprietà dell'immobile. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 55/14 e successive modifiche. P.Q.M. ### definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1) In accoglimento della domanda attorea, accerta e dichiara che ### s.r.l. ha validamente esercitato in data ### il diritto di opzione di cui all'atto dell'11.02.2015, con conseguente obbligo dei convenuti di trasferire ad ### il compendio immobiliare e il ramo di azienda come identificato nella scrittura di (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO ### nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 6102/2023 promossa da: IPA - ### [###], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti ### [###], ### [###] e #### [###], ed elettivamente domiciliata in ### alla Via della ### n. 11 ATTRICE contro ### [###], nato a ### il ### e residente ###, e ### [###], nata a ### di Napoli il ### e residente ###, rappresentati e difesi dagli avv.ti ### [###] e ### [###], ed elettivamente domiciliati in ### alla #### parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni. ### atto di citazione ritualmente notificato, la società “### Amalfi” (“IPA”), premettendo di esercitare attività ricettiva di lusso in ### esponeva che: - nel corso del 2015 decideva di acquisire un beach club con ristorante e possibilità di pernottare direttamente sulla spiaggia, e a tal proposito entrava in contatto con il sig. ### che conduceva una pensione e stabilimento balneare sulla spiaggia di ### nel comune di ### - in data 11 febbraio 2015 il sig. ### in quanto proprietario dell'azienda e di 3/8 del compendio immobiliare nel quale l'azienda viene condotta, unitamente alla madre, signora ### comproprietaria dei restanti 5/8 del compendio immobiliare, stipulavano con IPA un contratto preliminare di fitto di azienda di durata quinquennale, riguardante l'attività denominata ### corrente in ### località ### e, contestualmente, un collegato contratto di opzione per l'acquisto, da parte di ### dell'azienda e degli immobili nella quale l'azienda veniva condotta, a fronte di un prezzo di € 4.700.000,00; - l'opzione andava esercitata tre entro anni, prorogabili di altri due, ovvero fino al termine del contratto di fitto, nel caso in cui, per motivi non imputabili alle parti, fosse stato impossibile procedere al rogito, e tanto veniva previsto in quanto la proprietà era soggetta a pratiche di condono, in corso di definizione; - a causa di problematiche relative alla regolarizzazione della situazione urbanistica, esitate poi in un preavviso di diniego del condono, la IPA richiedeva una estensione dei termini di cui al contratto di fitto, che veniva concessa dai proprietari con l'avvertimento che l'opzione di acquisto doveva essere esercitata entro il ###; - In data 27 ottobre 2020 la IPA esercitava l'opzione d'acquisto inviando comunicazione scritta, alla quale il difensore dei proprietari rispondeva facendo rilevare come l'opzione fosse ormai scaduta; - il diniego del condono veniva impugnato innanzi al TAR da IPA e dai convenuti, ed il ### con sentenza del 3 maggio 2021 (all. 16), annullava il diniego di condono, rendendo così possibile il trasferimento della proprietà. 
Nonostante l'annullamento del provvedimento di diniego delle istanze di condono, i convenuti insistevano nel rifiutare di procedere al trasferimento della proprietà dell'immobile oggetto dell'opzione, adducendo motivi urbanistici tali da determinarne l'intrasferibilità, ragion per cui la IPA adiva l'intestato ### al fine di conseguire una sentenza di trasferimento della proprietà del bene con obbligo al pagamento del corrispettivo pattuito, ovvero di riduzione del prezzo medesimo in considerazione dei profili di irregolarità urbanistica riscontati. 
Per tali ragioni la IPA rassegnava le seguenti conclusioni: “### e dichiarare che ### s.r.l. ha validamente esercitato in data 27 ottobre 2020 il diritto di opzione di cui all'atto dell'11 febbraio 2015, con conseguente obbligo delle parti convenute di trasferire ad ### s.r.l., in sigla ### srl, con sede in ####, alla ### 30, C.F. ###, il compendio immobiliare e il ramo di azienda oggetto del diritto di opzione, per tutti i motivi esposti in narrativa, accertando altresì il diritto di IPA di continuare a detenere il compendio immobiliare ed esercitare l'azienda senza soluzione di continuità; 2) ### l'eventuale esistenza delle porzioni del compendio immobiliare che non possono essere trasferite ad IPA in quanto insistenti su terreno demaniale, nonché delle riduzioni in pristino da effettuare e per l'effetto determinare una adeguata riduzione del prezzo di acquisto; 3) ### e dichiarare che parte convenuta non ha adempiuto le obbligazioni contrattuali, come contenute negli accordi stipulati, per tutto quanto evidenziato in narrativa, condannando i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento del danno, da corrispondersi anche mediante riduzione del prezzo di vendita; 4) ### ai sensi dell'art. 2932 c.c., una sentenza che trasferisca ad #### srl, la proprietà: a. del compendio immobiliare di proprietà di ### quanto a 3/8 e ### quanto a 5/8 situato in ### località ### attualmente riportato in ### del comune di ### al ### 7 particella 541, al ### terreni al ### 7 particelle 532, 1660 (ex 536), 1594 (ex 844), nonché al ### 8 particella 327, ovvero della minor parte che risulti trasferibile, ordinando, ove necessario la rimessione in pristino delle porzioni immobiliari che dovessero risultare non conformi, nonché b. del ramo di azienda denominato ### comprendente attività di pensione, bar, ristorante, stabilimento balneare contraddistinto dalla ### “### GIUSEPPE”, corrente in ### alla località ### e munito dei seguenti permessi e concessioni: #### demaniale n. 03/2003 per l'utilizzo di mq. 500 di arenile per la posa di ombrelloni e sedie a sdraio prorogata al 5/2020 del 30.01.2020 con scadenza 31.12.2033; ### mq. 28 per pontile d'attracco n. 7/2020 del 30.01.2020 (in cointestazione con altro concessionario sig. ### prorogata fino al 31.12.2033; ### concessione stagionale n. 02/2003 per il periodo 01/05 - 31/10 per l'utilizzo di mq. 1120 di specchio acqueo antistante l'arenile per installarvi e mantenervi n. 4 gavitelli prorogata al n. 6/2020 del 30.01.2020 scadente il ###; #### n. 33 di ### per la somministrazione di superalcolici rilasciata dal Comune di ### il ###; #### di ### n. 13 del 06.06.1988 per l'esercizio di attività di pensione - ristorante - bar rilasciata dal Comune di ##### n. ### per la vendita di prodotti alcolici rilasciata dall'### delle ### di ### in data ###; #### certificata di inizio attività per l'apertura e l'esercizio di ### balneare ai sensi del T.U.L.P.S. n°773/31 artt. 3-9 e seguenti -### n°135 art.4 del 29/03/2001, D.lgs n. 79 del 23/05/2011 #### parere sanitario ai sensi dell'art. 5 DPR 380/01 prot. 93/2017 del 24.03.2017 per gli immobili dell'attività turisticoricettiva denominata “###”; #### prot. CNA-###-P del 12.11.2007 per due accessi di ml. 3 ### e ml. 1,50 (uno virgola cinquanta) aventi destinazione d'uso a parcheggio per la ### “###” da esercitarsi dalla SS. 163 lato destro (direzione marcia ### Km. 16+991 avente durata anni 29 ###; ### l'imbarcazione in legno tipo lancia di mt. 7,25 (sette virgola venticinque) con motore entro bordo, ### impianti, macchinari, attrezzature, utensileria ed arredi, per l'esercizio delle relative attività, come presente in azienda e riportato nell'inventario allegato al contratto di affitto allegato sub 3 il tutto a fronte del pagamento di ### 4.700.000 ###, ovvero del diverso importo che sarà determinato dal giudicante in caso di accoglimento della domanda di quanti minoris di cui alla domande sub 2 e/o 3, con conseguente riduzione del prezzo di acquisto, come indicato ed argomentato in narrativa, prezzo che IPA sin da ora offre di pagare; ➢ In via subordinata: 5) Nel caso in cui emergesse l'esistenza di irregolarità relative all'immobile ed alle procedure di condono, tali da non consentire la commerciabilità e da non essere rimediabili a mezzo riduzioni in pristino, condannare le parti convenute, in solido tra loro, a rimborsare i danni tutti subiti da ### a titolo di danno emergente e lucro cessante, da determinarsi nel corso del giudizio. 6) Con condanna alla rifusione di onorari e spese di lite”. 
Incardinatosi regolarmente il contraddittorio si costituivano in giudizio i sig.ri ### e ### contestando l'avversa ricostruzione dei fatti di causa ed insistendo per il rigetto di tutte le avverse domande in quanto infondate. A tal proposito specificavano che: - la IPA era pienamente a conoscenza dei profili di irregolarità urbanistica ed edilizia da cui era affetto il compendio immobiliare, tali da determinarne l'incommerciabilità, in quanto le relative domande di condono risultavano riportate sia nel contratto di fitto di azienda sia nella scrittura di concessione dell'opzione; - l'esercizio dell'opzione era avvenuto in un momento in cui, essendo già pervenuto il provvedimento definitivo di diniego delle istanze di condono, l'immobile era da considerarsi incommerciabile e le parti erano ormai libere dal vincolo assunto con la concessione dell'opzione, ragion per cui quest'ultima era da considerarsi invalida; - per le stesse ragioni anche la richiesta di riduzione del prezzo pattuito per la vendita sarebbe da considerarsi illegittima. 
I convenuti dispiegavano poi domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto di fitto di azienda, prorogato per accordo tra le parti sino al 31.12.2023, e contestuale condanna dell'attrice al rilascio degli immobili locati, nonché al versamento di una somma determinata dal ### a titolo di indennità di occupazione sine titulo degli stessi. 
Nel corso del giudizio non veniva svolta attività istruttoria, e all'udienza del 07.07.2025 il Giudice assegnava la causa a sentenza previa concessione dei termini di legge.  ### apertura della presente motivazione si osserva che nei propri scritti nessuna delle parti in causa ha sollevato questioni preliminari potenzialmente ostative ad una pronuncia nel merito della controversia, ragion per cui può procedersi direttamente alla disamina di quest'ultimo. 
Ebbene, tenendo conto di quanto esposto già in premessa in merito all'alternatività delle domande esperite in via principale dall'attrice, appare fondata e meritevole di accoglimento la prima di esse, con la quale veniva richiesto l'accertamento del corretto esercizio, da parte della stessa attrice, del diritto di opzione di acquisto immobiliare contrattualmente pattuito con i convenuti con la scrittura privata dell'11.02.2015, accessoria alla stipula tra le stesse parti del contratto preliminare di fitto di azienda avente ad oggetto gli immobili di cui è causa. 
Prima di procedere all'ulteriore disamina dei fatti rilevanti della controversia in oggetto appare necessario, tuttavia, svolgere alcune considerazioni giuridiche di carattere preliminare, in considerazione delle peculiarità della vicenda contrattuale che ne costituisce l'oggetto e, in particolare, della centralità che in essa assume l'inserimento, nell'ambito degli accordi intercorsi tra le parti, di un patto di opzione in favore della ###
Sotto il profilo teorico, il codice civile disciplina l'opzione nell'ambito delle modalità di conclusione del contratto, seguendo lo schema tipico dell'avvicendamento tra la proposta di conclusione del contratto e la sua accettazione: in particolare, l'art. 1331 c.c. (unica norma codicistica che disciplina l'istituto) prevede che, a fronte dell'ordinaria revocabilità della proposta da parte del proponente fino al momento in cui egli abbia notizia dell'accettazione, il proponente stesso può impegnarsi a non revocarla entro un certo termine, lasciando così interamente alla parte oblata la facoltà di accettarla o meno. 
Il patto di opzione costituisce dunque un accordo che si colloca a tutti gli effetti nella fase di trattative prodromica alla conclusione del contratto, e il suo inserimento comporta un vincolo per la parte proponente a tenere ferma la proposta per un certo periodo nell'interesse dell'accettante, il quale potrà valutare con maggiore tranquillità l'opportunità di concludere il contratto senza correre il rischio di vedere revocata la proposta in itinere. 
La fissazione del termine di durata del periodo di irrevocabilità della proposta costituisce elemento essenziale del patto di opzione: ove mancante, esso potrà essere stabilito unilateralmente dal Giudice su richiesta delle parti. 
Ciò che contraddistingue il meccanismo operativo del patto di opzione è la circostanza che, una volta utilmente esperita, l'opzione comporta l'immediato perfezionamento del contratto tra le parti, il quale sarà perciò pienamente valido ed efficace a far data dall'accettazione della proposta irrevocabile: in questi termini l'istituto in esame si differenzia da altri istituti contrattuali, localizzati anch'essi nella fase delle trattative, quale ad esempio il contratto preliminare, ed in particolare il c.d. contratto preliminare "unilaterale": su questo specifico argomento ha avuto modo di esprimersi anche la Suprema Corte, la quale ha precisato che, sebbene le due figure abbiano in comune tra loro l'assunzione dell'obbligazione da parte di un solo contraente, esse vanno tenute distinte in quanto "a differenza del predetto preliminare unilaterale, che è un contratto perfetto e autonomo rispetto al definitivo, l'opzione medesima non è che uno degli elementi di una fattispecie a formazione successiva, costituita inizialmente da un accordo avente ad oggetto l'irrevocabilità della proposta e poi dall'accettazione del promissario che, saldandosi con la prima, perfeziona il contratto, sempre che venga espressa nella forma prescritta per il contratto stesso e, quindi, nel caso di trasferimento immobiliare, per iscritto" (Cass. civ. n. 28762/2017).
In forza delle argomentazioni finora esposte va dunque sconfessato l'assunto sostenuto da parte attrice nei propri scritti, secondo cui l'esercizio del diritto di opzione comporterebbe la nascita di un vincolo reciproco tra le parti parificabile allo schema tipico del preliminare di compravendita, come tale azionabile in forma specifica ex art. 2932 c.c.: l'esercizio dell'opzione, infatti, non comporta tra le parti l'obbligo di concludere un nuovo contratto per l'acquisto dell'immobile, bensì determina esso stesso la conclusione del contratto e la conseguente produzione dei suoi effetti, senza necessità di alcun atto ulteriore rispetto alla manifestazione della volontà di avvalersi dell'opzione nelle forme previste dalla legge. 
Deve perciò reputarsi incorretto il richiamo fatto dalla IPA ad una possibile condanna dei convenuti al trasferimento del ramo di azienda ex art. 2932 c.c., dovendosi piuttosto ricondurre la richiesta di accertamento del corretto esercizio dell'opzione e della produzione dei relativi effetti nell'ambito dell'azione di manutenzione ex art. 1453 co. 1 Tanto premesso in linea generale, occorre a questo punto soffermarsi sul profilo relativo alle concrete modalità di esercizio dell'opzione da parte dell'acquirente e sulla sua legittimità in rapporto a quanto pattuito tra i contraenti, tanto con riguardo alla tempestività dell'esercizio del diritto rispetto ai termini contrattuali, quanto con riferimento alla sussistenza dei presupposti concreti per il suo valido esperimento. 
In merito al primo aspetto va anzitutto richiamata la previsione di cui alla lettera e) della scrittura privata di concessione dell'opzione, in corrispondenza della quale veniva statuito che “l'opzione avrà una durata di anni tre e sarà prorogata di ulteriori anni due e comunque coincidenti con la durata del contratto di fitto d'azienda laddove non fosse possibile addivenire alla stipula del contratto di compravendita per cause non imputabili alle parti… Il termine decorre dalla sottoscrizione del preliminare di affitto d'azienda, con scadenza automatica senza necessità di atti dichiarativi”.  ### una lettura strettamente aderente alla lettera del contratto, dunque, in condizioni ordinarie il termine ultimo di esercizio del diritto di opzione da parte dell'acquirente sarebbe dovuto coincidere con la data dell'11.02.2018, mentre solo in caso di sopravvenute cause ostative alla conclusione della compravendita e non imputabili alle parti contraenti, esso si sarebbe esteso per ulteriori due anni, e comunque mai entro un termine successivo alla data di scadenza del contratto di fitto.
A fronte di tale interpretazione, tuttavia, non può non darsi prevalente rilievo alla reale intenzione manifestata dalle parti in costanza di rapporto, ed in particolare a quanto dichiarato dai convenuti con mail del 23.12.2019 laddove, nel fornire assenso alla richiesta della IPA di rinnovo del contratto di affitto di azienda fino al 31.12.2022, comunicavano allo stesso tempo che detto rinnovo sarebbe avvenuto “con esclusione di ogni altro e diverso accordo e segnatamente l'opzione di acquisto dell'immobile e del ramo di azienda la cui scadenza resta fissata al 31.12.2020” . Tale comunicazione per il suo contenuto induce dunque a ritenere che la parte venditrice, ossia quella concedente l'opzione, avesse comunque inteso mantenere ferma la propria proposta di alienazione immobiliare fino alla data del 31.12.2020 anche a prescindere dalla sussistenza di quelle “cause non imputabili alle parti” di cui alla scrittura privata dell'11.02.2015, le quali peraltro non venivano richiamate espressamente in tale sede ###considerazione di ciò, deve pertanto ritenersi avvenuto entro i termini l'esercizio dell'opzione effettuato con dichiarazione scritta a mezzo raccomandata del 27.10.2020, in quanto pervenuta in data antecedente alla scadenza del contratto di fitto d'azienda prorogato al 31.12.2020; a conferma di ciò si osserva infatti che, nel corso del giudizio, parte convenuta in nessuna occasione ha reputato tardivo l'esercizio dell'opzione rispetto ai termini pattuiti, sostenendo piuttosto che l'intenzione della controparte di volersene avvalere fosse pervenuta in un momento in cui le parti non potevano più considerarsi vincolate agli impegni assunti, essendo intervenuto nelle more il rigetto da parte dell'autorità amministrativa delle istanze di condono avanzate con riferimento all'immobile concesso in fitto. 
Residua quindi la necessità di valutare la fondatezza dell'assunto di parte convenuta secondo cui, in ragione del suddetto diniego opposto dalla P.A. all'istanza di condono edilizio, esso avesse determinato quale conseguenza l'incommerciabilità dell'immobile oggetto della compravendita, e pertanto l'impossibilità di dare attuazione al programma contrattuale voluto dalle parti. 
Come noto, la materia della compravendita avente ad oggetto beni immobili è disciplinata, oltre che dalle disposizioni di cui agli artt. 1470 ss. del Codice civile, anche dalla legge n. 47/1985 ed in particolare dagli artt. 17 e 40 di quest'ultima, che prevedono la nullità degli atti di trasferimento di diritti reali su immobili tra soggetti viventi, ove essi non contengono la dichiarazione del soggetto alienante, da cui risulterebbero gli estremi della concessione edilizia dell'immobile oggetto dell'atto ovvero degli estremi della domanda di sanatoria Per quanto attiene, in particolare, alla vendita della proprietà di immobili o fabbricati abusivi è necessario richiamare l'orientamento interpretativo più volte sostenuto dalla Corte di Cassazione e definitivamente consacrato con la pronuncia a ### n. 8239/2019, con la quale i giudici di legittimità, dirimendo il contrasto interpretativo emerso in giurisprudenza tra i sostenitori della tesi della nullità “testuale” e quelli favorevoli invece alla teoria della nullità “sostanziale”, e ponendosi in linea con numerosi precedenti giurisprudenziali (cfr. Cass. nn. 26970/2005 e 7534/2004), hanno dimostrato di favorire la prima opzione ermeneutica specificando come la nullità dei contratti aventi ad oggetto diritti reali su immobili da cui non risultino gli estremi del permesso di costruire o della istanza di sanatoria (art. 46 d.P.R. n. 380 del 2001, artt. 17 e 40 l. n. 47/1985) deve essere ricondotta nell'ambito del comma 3 dell'art.  1418 c.c. e qualificarsi come nullità testuale, motivo per cui in presenza del requisito di forma richiesto dalla legge l'eventuale difformità sostanziale non comporta nullità del contratto, ma rileva esclusivamente in termini di inadempimento e giustifica la risoluzione del contratto. 
In questo senso è stato infatti affermato che “il principio generale di nullità riferita agli immobili non in regola urbanisticamente che la giurisprudenza cd. sostanzialista ritiene di poter desumere da tale contesto normativo, sottolineando l'intenzione del legislatore di renderli tout court incommerciabili, costituisca un'opzione esegetica che ne trascende il significato letterale e che non è, dunque, ossequiosa del fondamentale canone di cui all'art. 12, co 1, d delle ### che impone all'interprete di attribuire alla legge il senso fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la loro connessione”, e che tale opzione “non è neppure in linea col criterio di interpretazione teleologica, di cui all'ultima parte del primo comma dell'art. 12 citato, che non consente all'interprete di modificare il significato tecnico giuridico proprio delle espressioni che la compongono, ove ritenga che l'effetto che ne deriva sia inadatto rispetto alla finalità pratica cui la norma è intesa (cfr. Cass. n. 3495 del 1996; 9700 del 2004 e giurisprudenza ivi citata) e ciò in quanto la finalità di una norma va, proprio al contrario, individuata in esito all'esegesi del testo oggetto di esame e non già, o al più in via complementare, in funzione dalle finalità ispiratrici del più ampio complesso normativo in cui quel testo è inserito (cfr. Cass. n. 24165 del 2018)”.
Dal punto di vista sostanziale l'adesione alla soluzione della nullità testuale comporta che “in ipotesi di difformità sostanziale tra titolo abitativo enunciato nell'atto e costruzione, l'acquirente non sarà esposto all'azione di nullità, con conseguente perdita di proprietà dell'immobile ed onere di provvedere al recupero di quanto pagato, ma, ricorrendone i presupposti, potrà soggiacere alle sanzioni previste a tutela dell'interesse generale connesso alle prescrizioni nella disciplina urbanistica […] in costanza di una dichiarazione reale e riferibile all'immobile, il contratto sarà in conclusione valido, e tanto a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo in essa menzionato, anche “tenuto conto del condivisibile principio generale, affermato nei richiamati precedenti arresti della Corte, secondo cui le norme che, ponendo limiti all'autonomia privata e divieti alla libera circolazione dei beni, sanciscono la nullità degli atti debbono ritenersi di stretta interpretazione, sicché esse non possono essere applicate estensivamente o per analogia, ad ipotesi diverse da quelle espressamente previste”. 
Ebbene, nel caso di specie rappresenta circostanza non contestata, oltre che espressamente indicata nei contratti di fitto stipulati tra le parti in causa, che per l'immobile promesso in fitto risultavano depositate da parte del venditore le seguenti istanze di condono: - domanda ex L.47/85 n. ### del 30.09.1986 e n. ### del 30.09.1986; - domanda ex L.  724/94 nn.ri 430-431-432 del 01.03,1995; - domanda ex L. 326/03 nn.ri 02-03-04-05-06 del 10.12.2004. Circostanza, quest'ultima, specificamente accettata dalla società acquirente la quale, in qualità di parte affittuaria, espressamente si obbligava “ad accettare - ai fini delle integrazioni delle domande in sanatoria e completamento delle stesse - tutte le prescrizioni che la ### dovesse ordinare al proprietario dell'immobile, prestando fin d'ora il proprio assenso all'esecuzione nell'immobile dei prescritti interventi, siano essi di completamento ovvero di adeguamento o di demolizione resisi necessari per la definizione dell'iter amministrativo”. 
A fronte quindi di una situazione di difformità urbanistico - edilizia tale da rendere necessario la presentazione delle predette domande di condono edilizio, si osserva che ai sensi dell'art. 40 della legge n. 47/1985 l'esistenza di una situazione di irregolarità urbanistica dell'immobile non può comportare la nullità del relativo negozio di trasferimento laddove essa non oltrepassi la soglia della parziale difformità rispetto alla concessione edilizia, ovvero nel caso in cui essa riguardi profili secondari e comunque non essenziali della concessione stessa secondo la normativa urbanistica vigente. 
A tale proposito va rigettato l'assunto di parte convenuta secondo cui l'assoluta non commerciabilità dell'immobile concesso in fitto, e dunque l'inefficacia dell'esercizio dell'opzione, deriverebbe dall'assenza di titoli edilizi legittimi che ne avessero consentito ab origine l'edificazione, a cui si sarebbe poi aggiunto in data ### il provvedimento comunale di diniego delle pratiche di condono già avviate e ancora pendenti fino a tale data. 
Lo status dell'immobile oggetto del giudizio sotto il profilo della conformità urbanistico - edilizia risulta infatti essere stato già reso oggetto di accertamento in occasione dell'impugnazione del suddetto provvedimento di diniego dinanzi al ### da parte di ambedue le parti in lite, le quali con distinti ricorsi (poi riuniti in sede di decisione) ne chiedevano l'annullamento unitamente al successivo ordine di demolizione delle opere ritenute abusive dall'amministrazione comunale. 
In tale sede il ### adito, richiamando da un lato la documentazione urbanistica depositata dai ricorrenti e dall'altro le risultanze della consulenza tecnica disposta dal Comune di ### sull'intero immobile, ha rilevato come in quest'ultima risultasse a tutti gli effetti non corrispondente al vero quanto affermato dal perito circa la realizzazione del fabbricato “interamente senza titolo paesaggistico ed urbanistico”, dal momento che nello stesso provvedimento impugnato di diniego di condono e ordine di demolizione risulta inclusa, alle pagine da 11 a 13, un'elencazione di titoli edilizi rilasciati per il fabbricato medesimo e tali da legittimarne quanto meno la consistenza originaria (il riferimento è in particolare alla “licenza edilizia n. 112 del 21/06/1967, rilasciata al sig. ### per la ricostruzione di un manufatto diruto a ### articolato su due livelli, a destinazione residenziale, con prescrizioni imposte dalla ### con nota del 06/09/1962”, riportata nella sentenza del Giudice amministrativo alla pag. 24); per tale ragione, concludeva il ### doveva senz'altro ritenersi abnorme l'ordine di demolizione disposto per l'intero complesso immobiliare, in assenza della previa presa di consapevolezza circa la portata legittimante dei titoli edilizi prodotti dai soggetti proprietari e riportati dalla stessa amministrazione comunale. 
Alla luce dei predetti accertamenti regolarmente acquisiti nella presente sede, che rendevano superfluo l'esperimento di ulteriori perizie sull'immobile, appare quantomeno dubbia, se non destituita di fondamento, la tesi dell'esistenza di profili di irregolarità dell'immobile tali da escluderne totalmente la potenziale commercializzazione tra privati, oltre che contraddittorio l'accoglimento della stessa da parte degli odierni convenuti i quali, in sede amministrativa, nell'impugnare il diniego delle richieste di condono si assestavano su posizioni diametralmente opposte rispetto a quelle sostenute in questo giudizio, contestando in tale sede ###questa sede vorrebbero confermare. Gli stessi, inoltre, nei propri scritti non hanno sollevato contestazioni avverso le motivazioni addotte nella sentenza del ### amministrativo, essendosi limitati ad eccepire che la sentenza sarebbe intervenuta in un momento non più utile ai fini dell'esercizio dell'opzione essendo già venuto meno il vincolo da loro assunto in qualità di alienanti. 
Quindi, alla stregua degli orientamenti giurisprudenziali precedentemente riportati, ne deriva che le difformità riscontrate, oggetto delle richieste di condono edilizio riportate nel contratto di fitto, non possono ritenersi tali da comportare la totale incommerciabilità del ramo di azienda ai sensi della normativa di settore: ed infatti l'art. 2 co. 58 della legge n. 662/1996 esclude espressamente la nullità dell'atto di trasferimento di un immobile abusivo qualora sia in corso la procedura di condono, purché siano in esso riportati gli elementi della stessa, da cui l'affermazione della validità dell'alienazione indipendentemente dall'esito di detta procedura, che potrebbe concludersi anche in senso negativo nei confronti del nuovo proprietario, con la conseguente assoggettabilità del medesimo alle relative sanzioni previste dalla normativa urbanistica sia sotto il profilo penale sia sotto il profilo amministrativo. 
In conclusione pertanto, sulla base di tutto quanto sinora esposto ed argomentato, deve ritenersi che, al momento della manifestazione da parte della IPA della volontà di avvalersi dell'opzione di acquisto dell'immobile concesso in fitto come ramo d'azienda, non sussistessero ragioni o impedimenti giuridici tali da non consentire la conclusione del contratto tra le parti e la conseguente nascita, in capo ai convenuti alienanti, dell'obbligo di trasferire all'acquirente la proprietà dell'immobile promesso, obbligo da essi lasciato inadempiuto e come tale suscettibile di esecuzione in forma specifica attraverso il fruttuoso l'esperimento dell'azione di manutenzione ex art. 1453 Accanto al diritto della attrice di conseguire la prestazione a lei dovuta, spetta alla IPA anche il risarcimento dei danni patrimoniali conseguenti all'ingiustificato inadempimento dei convenuti, che la stessa società nei propri scritti ha inteso quantificare in complessivi € 180.000,00 corrispondenti ai canoni di fitto versati per le annualità dal 2021 al 2023, che non sarebbero stati dovuti laddove fosse stata acquistata la proprietà dell'immobile già a partire dalla data di esercizio dell'opzione. 
Resta, infine, da valutare la richiesta avanzata in via riconvenzionale dai convenuti, tesa alla declaratoria di risoluzione del contratto di fitto d'azienda a decorrere dal diniego alla rinnovazione del contratto opposto dai convenuti ### - ### con pec del 21.07.2023, nonché alla condanna dell'attrice al versamento dell'indennità da occupazione sine titulo dell'immobile a partire da tale data. 
Tale domanda va integralmente rigettata, non potendosi qualificare come illegittima l'occupazione dell'immobile da parte della IPA in ragione dell'intervenuto perfezionamento della compravendita successivamente all'esercizio dell'opzione in data ###, a decorrere dal quale deve considerarsi definitivamente concluso il rapporto di locazione sino ad allora esistente, e configurandosi viceversa un inadempimento a carico dei convenuti agenti in riconvenzionale non avendo essi provveduto a far acquisire all'acquirente la proprietà dell'immobile. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M.  55/14 e successive modifiche.  P.Q.M.  ### definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1) In accoglimento della domanda attorea, accerta e dichiara che ### s.r.l. ha validamente esercitato in data ### il diritto di opzione di cui all'atto dell'11.02.2015, con conseguente obbligo dei convenuti di trasferire ad ### il compendio immobiliare e il ramo di azienda come identificato nella scrittura di concessione del diritto di opzione dell'11.02.2015, obbligando altresì ### srl al versamento del corrispettivo pattuito per l'esercizio dell'opzione pari ad € 4.700.000,00; 2) accerta l'inadempimento dei convenuti rispetto all'obbligo di trasferimento immobiliare di cui al patto di opzione, e per l'effetto condanna i medesimi a corrispondere ad ### srl la somma di € 180.000,00 oltre interessi sino al soddisfo a titolo di risarcimento del danno patrimoniale patito, per le ragioni di cui in motivazione; 3) rigetta le domande riconvenzionali di parte convenuta, per le ragioni di cui in motivazione; 4) condanna parte convenuta a rifondere all'attrice le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 14.630,00 oltre iva, cpa e rimborso spese forfettario come per legge.  ### 10 novembre 2025 Il Giudice dott.

causa n. 6102/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Oliva Daniela

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Tribunale di Torre Annunziata, Sentenza n. 2503/2025 del 03-11-2025

... cessata la materia del contendere in ordine alla l'occupazione sine titulo, dell'immobile; 2. ### parte resistente al pagamento a titolo di indennità di occupazione della somma pari ad euro 12.092,74 in favore della ricorrente società; 3. spese compensate ivi comprese quelle di CTU . ### 03.11.2025 Il Giudice Onorario dott.ssa ### n. 6253/2021 (leggi tutto)...

testo integrale

####.U.e Onorario del ### di #### sezione civile, in funzione di giudice monocratico, dott.ssa ### ha pronunziato la seguente ### causa civile n. 6253 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad ### occupazione sine titulo, e vertente T r a ### S.A.S. ### & C., con sede ###### alla ### n. 15/1, c.f. ###, in persona del socio accomandatario e legale rappresentante p.t. ### rappresentata e difesa - giusta procura speciale alle liti apposta su foglio separato ex art. 83 III comma c.p.c. da intendersi in calce al presente atto anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D.M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D.M. Giustizia n. 48/2013 - dall‘Avv. ### (c.f.  ###) con il quale elettivamente domicilia in ### alla ### n. 38.   ricorrente e Comune di ### cf: ### in p.na del Dott. ### quale componente della ### straordinaria del Comune di ### in virtù del DPR del 06.05.2022 pubblicato in G.U. Serie generale n. 117 del 20.05.2022 con sede ###, rappresentato e difeso, come da procura in calce al presente atto ed in virtù di delibera n.127 del 06.10.2022, dall'avv. ### presso il cui studio è elettivamente domiciliat ### -resistente
Conclusioni delle parti ### da verbali di causa.   Motivi della decisione Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c. come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69, trattandosi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58, comma 2, di quest'ultima legge, di disposizione normativa suscettibile di trovare applicazione con riguardo ai giudizi che, alla data della suddetta entrata in vigore (4 luglio 2009) risultino ancora pendenti in primo grado. 
Ciò premesso, va dichiarata la giusta legittimazione delle parti, compiutamente prospettata e la effettiva titolarità giuridica provata dalla documentazione prodotta dalle parti; in particolare, è stato prodotto in atti il titolo di proprietà dell'immobile per cui è causa. 
In secondo luogo, dagli atti di causa, emerge in maniera incontrovertibile che in data ### l'immobile è stato rilasciato dal Comune di ### come da verbale di consegna in atti. 
Ancora, e sotto il profilo della effettiva titolarità giuridica da lato passivo, va sottolineato che gli odierni convenuti hanno occupato abusivamente l'immobile di proprietà attorea dal 02.11.2020 coincidente con l'atto di acquisto dell'immobile da parte degli odierni ricorrenti al 30.11.2021 data di effettivo rilascio. 
Nel merito, quindi deve evidenziarsi che in primis vi è stata una parziale cessata materia del contendere in ordine alla domanda di accertamento dell'occupazione illegittima e conseguente rilascio avvenuto successivamente all'instaurazione del presente giudizio.   La cessazione della materia del contendere è una pronuncia dichiarativa che ha la funzione di porre fine al processo ed è divenuta, grazie all'opera ricostruttiva dei giudici di legittimità, un istituto processuale vero e proprio. 
Essa consiste in un'obiettiva situazione creatasi per sopravvenute ragioni fattuali che estinguono la materia su cui la controversia si è innestata. 
Un primo riferimento normativo è dato dalla previsione di cui all'art. 23, ultimo comma della legge istitutiva dei ### a norma del quale se entro il termine previsto per la fissazione dell'udienza, l'amministrazione annulla o riforma l'atto impugnato in modo conforme all'istanza del ricorrente, il Tar deve dare atto della cessata materia del contendere e provvedere sulle spese (a sua volta l'art. 27 della l. 6 dicembre 1971, n. 1034 stabilisce che per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere si provveda in camera di consiglio o si svolga la trattazione in pubblica udienza a seconda che la dichiarazione de qua sia richiesta da una o da entrambe le parti del giudizio). Un ulteriore riferimento può ravvisarsi nel disposto dell'art. 13 del d.P.R. n. 636/1972 a norma del quale la rinnovazione nel termine fissato dalla ### ha l'effetto di impedire ogni decadenza e di provocare la cessazione della materia del contendere sui motivi accolti dall'atto rinnovato.  ### è stato giustamente rilevato, l'analoga formulazione non consente di ritenere che la cessazione della materia del contendere nel processo civile debba rivestire gli specifici caratteri che presenta in ciascuna delle due norme sopra riferite né che sia aprioristicamente corretto utilizzare il testo di legge per valutare la correttezza delle soluzioni adottate dalla giurisprudenza della Cassazione. Semmai la valutazione dell'identità della formula consente di ritenere che in ciascuno di tali giudizi, compreso quello civile, la cessazione della materia del contendere si ricolleghi strettamente al già menzionato sopravvenire pendente lite di circostanze che incidono sull'oggetto del processo. 
La Corte di cassazione, a ### nel 2000 ha dato una definizione dell'istituto, affermando che «La pronuncia di "cessazione della materia del contendere" costituisce, in seno al rito contenzioso ordinario (privo, al riguardo, di qualsivoglia, espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale. Alla emanazione di una sentenza sebbene parziale di cessazione della materia del contendere, consegue, da un canto, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passati in cosa giudicata, dall'altro, la sua assoluta inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi tale efficacia di giudicato al solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio (con l'ulteriore conseguenza che il giudicato può dirsi formato solo su tale circostanza, ove la relativa pronuncia non sia impugnata con i mezzi propri del grado in cui risulta emessa)» (così Cass. civ., Sez. Un., n. 1048/2000). 
In ordine alla richiesta di indennità di occupazione , il CTU nominato ha quantificato il totale dell'indennità richiesta pari ad euro 26.587,68 , dalla cui somma necessita decurtare il pagamento effettuato dal Comune di ### nei confronti dei precedenti proprietari (relativamente alle indennità dei mesi da gennaio 2021 a luglio del 2021) ed effettuava due pagamenti in favore dell'odierna ricorrente: - un bonifico in data ### della somma di euro 7.255,74 avente quale causale "fitti agosto e settembre e ottobre 2021"; - un bonifico in data ### della somma di euro 4.837, avente quale causale "fitti giugno luglio 2021". 
Per cui il resistente Comune di ### va condannato al pagamento in favore della ricorrente dell'importo di euro 12.092,74. 
Quanto alle spese nel caso di cessazione della materia del contendere, si ritiene pacificamente che non si possano utilizzare i criteri della parte “vittoriosa” o “soccombente” e che, di conseguenza, non possano in alcun modo applicarsi i principi di cui agli artt. 91 e ss. A tal fine e per predisporre una regolamentazione delle spese, la giurisprudenza ha elaborato il criterio della cd. soccombenza virtuale. Ad es., di recente, si è precisato che il Giudice che dichiari cessata la materia del contendere dovrà, comunque, pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, laddove detta soccombenza andrà individuata in base ad una ricognizione della 'normale' probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito. Con l'ulteriore precisazione che la delibazione in ordine alle spese può condurre non soltanto alla condanna del soccombente, bensì anche ad una compensazione, purché ricorrano determinati presupposti di legge, in presenza di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni ( civ., 29 novembre 2016, n. 24234). Nel caso di specie, la Corte ha precisato che, anche prescindendo da una espressa richiesta delle parti in tal senso, le spese possano essere compensate integralmente tra le parti, perché anche il silenzio eventualmente serbato dalle stesse sul punto, può intendersi come un invito diretto alla Corte a disporre la compensazione astenendosi dall'individuare chi sarebbe stato soccombente, ciò perché “questa astensione è implicata dall'accordo negoziale” (così Cass. civ., Sez. Un., n. 8980/2018 riportata in motivazione).Alla luce dei principi sopra richiamati, si ritiene di procedere ad una compensazione delle spese di lite, in considerazione sia del carattere sopravvenuto della pronuncia che ha costituito il presupposto per la parziale dichiarazione della cessata materia del contendere P.Q.M.  Il Giudice Onorario del ### di ####, definitivamente pronunciando nella causa promossa, come in narrativa, così provvede: 1. dichiara la parziale cessata la materia del contendere in ordine alla l'occupazione sine titulo, dell'immobile; 2. ### parte resistente al pagamento a titolo di indennità di occupazione della somma pari ad euro 12.092,74 in favore della ricorrente società; 3. spese compensate ivi comprese quelle di CTU .  ### 03.11.2025 

Il Giudice
Onorario dott.ssa ### n. 6253/2021


causa n. 6253/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Angela Ranieri

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