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Tribunale di L'Aquila, Sentenza n. 839/2025 del 17-12-2025

... maniera sintetica a norma dell'art. 16 bis, comma 9-octies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2-ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132). Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, le memorie e i verbali di causa. Appare tuttavia opportuno precisare l'oggetto del processo nonché riportare, sinteticamente, le rispettive domande, deduzioni ed eccezioni nella misura in cui le stesse siano rilevanti ai fini del decidere. Con ricorso di data 05/02/2024 ### ha intimato lo sfratto per finita locazione e citazione per la convalida alla signora ### Ha dedotto l'intimante: -di aver acquistato in data ###, con atto di compravendita a rogito #### n. 8669 Raccolta 6911, da ### l'appartamento, il locale cantina e il garage siti in L' ### via ### n. 28; - che nell'art. 4 del contratto di compravendita la venditrice aveva dato atto che il bene era locato in virtù del contratto di locazione di natura transitoria, regolarmente registrato, (leggi tutto)...

testo integrale

Tribunale Ordinario di L'### UDIENZA 17/12/2025 ### art. 127 cpc N. R.G. 2350/2024 Il giudice ### lette le “note in sostituzione di udienza” redatte e depositate ### lette le “note in sostituzione di udienza “ redatte e depositate ### lette le note di discussione depositate dalle parti; Il Giudice dato atto, si ritira in camera di consiglio. 
All'esito della camera di consiglio, alle ore 17:30 dà lettura dell'allegata sentenza mediante invio della stessa tramite l'applicativo consolle del magistrato. 
L'### lì 17/12/2025 Il giudice ### ' A Q U I L A Il Tribunale di L'### in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario dott.ssa ### ha emesso la seguente ### nella causa civile in I grado, iscritta al n. 2350/2024 R.G. decisa ex art. 429 c.p.c.  vertente #### elettivamente domiciliato in ###. Mazzini, 65 Avezzano presso e nello studio dell'avv. ### dal quale è rappresentato e difeso #### elettivamente domiciliata in #### 25 L'### presso e nello studio dell' avv. #### intimazione di sfratto per finita locazione #### come da atti e verbali di causa.  MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, va evidenziato che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo”, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della ### 18 giugno 2009, n. 69, e in maniera sintetica a norma dell'art. 16 bis, comma 9-octies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2-ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132). 
Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, le memorie e i verbali di causa. 
Appare tuttavia opportuno precisare l'oggetto del processo nonché riportare, sinteticamente, le rispettive domande, deduzioni ed eccezioni nella misura in cui le stesse siano rilevanti ai fini del decidere. 
Con ricorso di data 05/02/2024 ### ha intimato lo sfratto per finita locazione e citazione per la convalida alla signora ### Ha dedotto l'intimante: -di aver acquistato in data ###, con atto di compravendita a rogito #### n. 8669 Raccolta 6911, da ### l'appartamento, il locale cantina e il garage siti in L' ### via ### n. 28; - che nell'art. 4 del contratto di compravendita la venditrice aveva dato atto che il bene era locato in virtù del contratto di locazione di natura transitoria, regolarmente registrato, sottoscritto in data 1° febbraio 2023, con scadenza al 31 gennaio 2024; - di essere subentrato ex lege nel suddetto contratto; - che in data ### aveva sottoscritto con la venditrice ### e la conduttrice ### una scrittura privata in cui si era stabilito che a seguito della compravendita effettuata il ### il pagamento del canone mensile di affitto sarebbe stato accreditato sul conto corrente di esso intimante; -che con raccomandata in data ### consegnata il ###, aveva chiesto la restituzione dell'appartamento alla data della scadenza del contratto 31/01/2024: - che ### non aveva risposto alla lettera ma aveva comunicato in data ### tramite messaggio whatsApp l'intenzione di non lasciare l'appartamento. 
La conduttrice ### si è costituita in giudizio con comparsa di data 05/06/2024 per opporsi alla convalida; in particolare, ha contestato la validità del contratto che fissava la durata di un anno anziché la durata secondo la previsione legislativa ordinaria, deducendo che non ricorrevano le esigenze di transitorietà, genericamente indicate nel contratto quali “motivi lavorativi” ciò perché nel contratto di locazione sottoscritto, seppure presente la presunta esigenza di transitorietà della conduttrice, mancava, invece, l'allegazione dell' apposita documentazione atta a provare la suddetta esigenza. 
All'udienza del 16/09/2024, svoltasi in contraddittorio con le parti, con ordinanza di pari data, il Giudice, ritenuto non sussistenti i presupposti di legge per ordinare il rilascio dell'immobile, ha rigettato l' istanza di rilascio provvisoria ex art. 665 c.p.c. e ha disposto il mutamento di rito ex art. 667 c.p.c. con assegnazione all'istante del termine di trenta giorni e all' intimata del termine al dieci giorni prima della udienza fissata al 13/01/2025 per l'integrazione degli atti introduttivi. Inoltre, ha ordinato che fosse esperito il procedimento di mediazione obbligatorio ex D. Lgs. 4 marzo 2010, 28 presso un ### territorialmente competente.   Soltanto parte attrice ha depositato le memorie integrative ex art. 426 c.p.c. precisando le seguenti conclusioni: “Voglia l'###mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria difesa: In via preliminare: -dichiarare la risoluzione del contratto di locazione ad uso abitativo di natura transitoria (### 9/12/1998 n. 431 articolo 5, comma1) registrato presso l'### delle ### di L'### il ### al n. 1451 Serie ### (cfr doc 2 intimazione di sfratto) nel merito: ordinare l'immediata riconsegna del bene e condannare la signora ### (### Fisc. ###) nata l'11.03.1963 a L'### ed ivi residente ###al rilascio dell'immobile locatole indicato in narrativa, sito in L'### alla ### n. 28, con ogni accessorio e pertinenza, libero e sgombro da persone e da cose; condannare ex art. 1591 c.c. la signora ### al pagamento dal 31.01.24, data di cessazione del contratto, dei canone di locazione dovuti, della somma di € 100,00 mensile per l'occupazione senza titolo del locale cantina, degli oneri accessori, dell'importo IMU sino alla restituzione dell'immobile; in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte resistente quantificare in termini di giustizia il canone di locazione, adeguandolo all'affitto medio per le case attualmente sul mercato, e considerando anche l'occupazione del locale cantina non prevista nel contratto di locazione oggetto di causa, oltre oneri accessori; condannare la resistente alle spese, diritti e onorari di giudizio”. 
Espletato con esito negativo il procedimento di mediazione, la causa, istruita con produzioni documentali, all'udienza odierna è stata discussa mediante trattazione scritta ed è stata decisa ex art. 429 c.p.c.. 
Preliminarmente, va evidenziato che le conclusioni come precisate dall'attore nelle note difensive conclusionali di data 05/12/2025 limitatamente alle domande nuove sono inammissibili, essendo la memoria integrativa ex art. 426 c.p.c. preposta a fissare in modo definitivo le domande e le istanze che sono conseguenziali alla difesa avversaria. 
La convenuta nelle note difensive conclusionali si è riportata integralmente alle conclusioni precisate nella comparsa di costituzione in giudizio. 
Passando all'esame del merito, nel presente giudizio si controverte sulla natura del contratto di locazione di data 1° febbraio 2023 per il quale l'attore ha agito in giudizio per far accertare la finita locazione dichiarata di natura transitoria, a fronte della posizione assunta dalla conduttrice che ne assume, invece, la durata quadriennale. 
Il contratto formalmente è stato rubricato come “### di locazione ad uso abitativo di natura transitoria (legge n. 431 del 1998 dell'articolo 5 comma 1)”. 
All'art. 1 “Durata” stabilisce: “Il contratto è stipulato per la durata di dodici mesi dal 01/02/2013 al 31/01/2024, allorché fatto salvo quanto previsto dall'art. 2 cesserà senza bisogno di disdetta alcuna”. 
All'art. 2 “Esigenza del conduttore” stabilisce: “Il conduttore, nel rispetto di quanto previsto dal ### del ### delle ### e dei trasporti in concerto con il ### delle ### e delle finanze, emanato ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge n. 431/1998 di cui il presente costituisce l'### B e dall'### depositato presso il Comune di L' ### il ### dichiara la seguente esigenza che giustifica la transitorietà del contratto: motivi di lavoro”. 
Al riguardo, però, si rileva che il contratto difetta delle condizioni di legge per la sua qualificazione alla stregua di un valido contratto di locazione a uso transitorio, in quanto le parti hanno omesso di indicare specificamente l'esigenza transitoria della conduttrice indicata in modo generico “motivi di lavoro” così da giustificare detta natura e la corrispondente durata, ed hanno, altresì omesso di allegare la documentazione comprovante la sussistenza delle esigenze abitative transitorie. 
La transitorietà richiede, difatti, la sussistenza effettiva delle ragioni previste dalla legge attraverso il rinvio alla normativa secondaria, di cui al combinato disposto degli articoli 5 e 4 della L. n. 431 del 1998, nonché il rispetto dei requisiti formali previsti. 
Il contratto, pertanto, deve essere riqualificato quale contratto di locazione di durata di quattro anni sino al 31/01/2017, rinnovabile per un periodo di ulteriori quattro anni, salvo facoltà del locatore di diniego di rinnovo del contratto nei casi tassativi di cui all'art. 3 della L. n. 431 del 1998, tra i quali rientra l' ipotesi in cui locatore intenda destinare l' immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori dei figli o dei parenti entro il secondo grado da comunicare alla conduttrice nei termini e nelle modalità di legge. 
Di conseguenza la domanda di risoluzione del contratto de quo non può trovare accoglimento. 
Merita, invece accoglimento la domanda di condanna della conduttrice ### al pagamento dal 31.01.24, della somma di € 50,00 mensile per l'occupazione senza titolo del locale cantina e degli oneri accessori, con esclusione dell'IMU che è di spettanza del proprietario, sino alla restituzione dell'immobile. 
In punto di diritto, va evidenziato che nel procedimento di convalida di sfratto per finita locazione l'opposizione dell'intimato determina la conclusione del procedimento sommario e l'instaurazione di un autonomo processo di cognizione ordinaria, con la conseguenza che il locatore può introdurre a fondamento della domanda una "causa petendi" diversa da quella originariamente formulata, purché la nuova domanda risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta con l'atto introduttivo del procedimento sommario. Pertanto, a fronte dell'iniziale domanda di sfratto per finita locazione di un contratto transitorio, proposta nell'atto introduttivo del procedimento sommario, la domanda, formulata dal locatore nella memoria integrativa successiva al mutamento di rito ex art. 667 c.p.c. di condanna al pagamento di un'indennità per l'occupazione sine titulo del locale cantina di pertinenza dell'abitazione, per il caso in cui il contratto fosse stato ritenuto di durata quadriennale, è ammissibile. 
Difatti, si evince dal contenuto del contratto che oggetto della locazione è soltanto l'appartamento sito in L' ### via dei ### n. 28, piano 3, composto di n. 2 vani con cucina e servizi, ammobiliato (con esclusione del locale cantina e del garage oggetto di compravendita); inoltre il fatto storico, costituito dall'occupazione del locale cantina da parte della convenuta, documentato anche a mezzo produzioni fotografiche, non è stato contestato dalla medesima, il che comporta per il giudice ai sensi dell'art. 115 c.p.c. l'obbligo di astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato, sì da ritenerlo «sussistente» in quanto espunto dal thema probandum per volontà «dispositiva» delle parti. Il danno presuntivo nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo con valutazione equitativa, mediante il parametro del canone locativo di mercato può essere liquidato in € 50,00 mensili con decorrenza dal 31/01/2024 sino all'effettivo rilascio (Cass. SS.UU, n. ###/2022; Cass. civ. n. ###/2024). 
In relazione alla domanda subordinata di quantificare in termini di giustizia il canone di locazione, adeguandolo all'affitto medio per le case attualmente sul mercato, va detto che il canone annuo nella misura pattuita dalla clausola contrattuale (art. 4) è valido e vincolante anche per l'attuale proprietario subentrato ex lege nel contratto di locazione. La domanda, pertanto, non è fondata. 
Ogni altra questione resta nel merito assorbita. 
La circostanza che parte convenuta soltanto in sede giudiziaria ha contestato l'asserita natura transitoria del contratto di locazione e il comportamento processuale della convenuta che nella fase cautelare aveva dichiarato di voler rilasciare l'immobile, costituiscono gravi e giustificate ragioni per compensare le spese di lite del presente giudizio.  P.Q.M.  Il Tribunale definitivamente pronunciando sulle conclusioni e tra le parti indicate in epigrafe, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede: - rigetta la domanda attorea di risoluzione del contratto di locazione sottoscritto in data 1° febbraio 2023; - in accoglimento della domanda attorea accerta che il locale cantina è occupato in via esclusiva, in assenza di un valido titolo giustificativo, dalla convenuta ### a far data dal 31/01/2024 e per l'effetto condanna la medesima a corrispondere all'attore ### a titolo di indennità di occupazione, la somma di € 50,00 mensili dal 31/01/2024 all'effettivo rilascio oltre rivalutazione ed interessi maturati dalle singole scadenze al saldo; -spese di lite interamente compensate. 
L' ### 17/12/2025 Il Giudice Dott.ssa

causa n. 2350/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Anna Maria Mancini

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 19602/2023 del 11-07-2023

... falsa applicazione degli artt. 315-bis, 336-bis e 337-octies cod. civ., 12 della ### di ### e 6 della ### di ### sui diritti dei minori, in quanto la Corte d'appello non ha disposto l'audizione del figlio minore e la modifica del suo regime di frequentazione del padre, benché il avesse trasferito la propria residenza a e il ragazzo avesse espresso la propria volontà di ridurre la frequentazione. 9. Il motivo non è fondato. Il disposto degli artt. 315-bis, comma 3, 336-bis e 337-octies cod. civ., nello stabilire il diritto del minore di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano e le modalità con cui tale V.S. P.X. Luogo_47 di 8 ascolto deve avvenire, fa attuazione all'interno del nostro ordinamento di quanto previsto dalla Con venzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori adottata a ### in data 25 gennaio 1996, a mente del cui art. 6 nei procedimenti che riguardano un minore l'autorità giudiziaria, prima di giungere a qualunque decisione, deve, quando il diritto interno ritiene che il minore abbia una capacità di discernimento sufficiente, permettere al medesimo di esprimere la propria opinione. Queste norme non prevedono che l'audizion e del (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1900/2022 R.G. proposto da: , elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'### che la rappresenta e difende giusta procura speciale allegata al ricorso - ricorrente - contro , elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'### che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al controricorso - controricorrente - avverso la senten za della Corte d'appello di Roma n. 7351/2021 depositata il ###; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/5/2023 dal ### Considerato che: 1. Il Tribunale di Roma, dopo aver dichiarato con sentenza parziale n. 12528/16 la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e , con success iva s entenza definitiva n. 22283/18 disp oneva l'affidam ento condiviso dei figli L.S.Lg_1
P.X.Lg_1
L.S.P.X. 2 di 8 minori, con collocazione presso la madre , confermando le frequentazioni paterne previste nella sentenza di separazione, assegnava alla la casa familiare, poneva a carico del un assegno di mantenimento mensile per i figli di complessivi € 900, a far d ata da giugno 2016, oltre al 50% delle rela tive spese straordinarie.  2. La Corte d'appello di Roma, a seguito dell'impugnazione proposta da, riteneva - fra l'altro e per quanto qui di interesse - che il ten ore dell 'atto pubblico con cui la e le fig lie maggiorenni e avevano acquistato, rispe ttivamente, l'usufrutto e la nuda propriet à di un'ab itazione, att estasse che l'appellata aveva intenzione di andare ad abitare nell'appartamento di cui acq uistato l'usufrutto e, di conseguenz a, revocava l'assegnazione in suo favore della casa coniugale. 
Reputava che le figlie e avessero raggiunto l'indipendenza economica già dal mese di febbraio 2021, allorq uando era stat o venduto l'immobile che avevano ereditato dalla zia, dato che in seguito avevano investito solo una parte del relativo ricavato. 
Constatava, infine, che l'appell ata non aveva allegato alcun a circostanza specifica che giustificasse la sua richiesta di riduzione del diritto di visita del padre.  3. Per la cas sazione di qu esta sente nza, pubbl icata in data 9 novembre 2021, ha p roposto ricorso prospettando quattro motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso . 
Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 380- bis.1 cod. proc. civ.. 
Considerato che: 4. Il primo motivo di ricorso denuncia, ex art. 360, comma 1, n. 3 e 5, cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione dell'art. 337- sexies cod. civ. : la Corte d'appello - in tesi - ha revocato l'assegnazione della casa coniugale , deducendo erro neament e L.S.P.X.
  A.D.Y. A.D.Y. L.S.
P.X.3 di 8 l'intenzione della ricorrente di trasferirsi dalla casa coniugale dalla richiesta di god ere del beneficio delle agevolazioni p er l'acquisto della prima casa, senza tenere nel debito conto l'esigenza di tutelare l'interesse della prole a continuare a vivere nell'ambiente domestico e il fatto che l'immobile acquistato insieme alle figlie e era inagibile.  5. Il motivo risulta in parte infondato, in parte inammissibile.  ### al genito re collocatario del figlio minorenne della casa familia re è effettuata nell'esclusivo interesse della prole e risponde all'esigenza di conservare l'habitat domestico, inteso come centro degli affetti, degli intere ssi e delle consuetudini in cui si esprime la vita familiare (Cass. ###/2021, Cass. ###/2018). 
Questa assegnazione, all'evidenza, non ha più ragion d'essere se, per vicende sopravvenute, la casa non sia più idonea a svolgere tale essenziale funzione; per questo motivo l'art. 337-sexies, comma 1, terzo periodo, cod. civ. stabilisce che “il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare”. 
Nel caso di specie la Corte di merito ha ritenuto che , con la quale vivevano i figli e che era risultata assegnataria per tale ragione della ex casa familiare, avesse intenzione di trasferirsi ad abitare altrove e ha tratto argomento da questa constatazione per fare appli cazione della norma in que stione, in presenza dei presupposti previsti, e, dunque, in maniera del tutto corretta.  ### della richiesta di go dere del be neficio delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa, compiuto dalla Corte di merito sulla base del contenuto del cont ratto di acquisto, no n si presta a censure, poiché le dichiarazioni effettuate dalla parte a fini fiscali ben posson o assumere valore ai fini della prova delle circostanze dichiarate. 
Risulta poi inammissib ile in questa sede di legittimità ogni considerazione che miri a contestare l'accertamento, in fatto, di una Y.N.A.D.
L.S.4 di 8 simile volontà, in quanto il compito di questa Corte non è quello di riesaminare il merito l'intera vicenda processuale, ma solo quello di controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, le argomentazioni svolte dal giudice d i merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sott esi, dan do così liberamen te prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi d i prova acquisi ti, salvo i casi tassativa mente previsti dalla legge (cfr., ex plu rimis, Cass. 331/2020, 21098/2016, Cass. 27197/2011). 
E' parimenti inammissibile il profilo di doglianza con cui la ricorrente si duo le dell'omesso esame de l fatto che l'immobile acquistato (quanto al diritto di usufru tto da lla madre e rispetto alla n uda proprietà dalle figlie) fosse inagibile, perché la stessa ricorrente ha fatto presente di aver rappresentato alla Corte di merito che “i lavori di ristruttu razione - più complessi e costosi del previsto - al momento non [potevano] asso lutamente essere affrontati” e di avere “intenzione di rendere agibile quanto meno una stanza e un bagno per permettere il trasferimento della figlia”, ma non che l'intero immobile, in quel fran gente, si t rovasse in cond izioni di inagibilità (condizione, peraltro, all'evidenza incompatibile con la dichiarata volontà di rendere agibile una st anza e un bagno per consentire il trasferimento di, dato che, se così effettivamente fosse stato , il limitato intervent o dichiarato non avrebbe certo consentito alla ragazza di vivere all'interno di un'abitazione per il resto fatiscente).  6. Il secondo motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 e 5, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 9 l. 898/1970, 147, 148, 337-ter, 337-quinquies e 337-septies cod. civ.: la Corte d'appello - a dire della ricorrente - ha revocato A.D.
A.D.5 di 8 l'assegno di mantenimento paterno per le figlie e, anziché procedere a un aumento della sua misura in favore di tutti i figli, all'esito di un'erronea va lutazione de lla congerie istruttoria; in particolare i giudici distrettuali hanno erroneamente ritenuto che le due figlie maggiori avessero la disponibilità di € 250.927,13, quando in realt à l a somma loro rimanente a seguito dell'acq uisto dell'abitazione, inferiore a € 10.000 per ciascuna, era del t utt o inidonea a consentire di ravvisare una autosufficienza economica.  7. Il motivo risulta, nel suo complesso, inammissibile. 
Il mezzo contesta la valutazione compiuta dalla Corte di merito in ordine al raggiung imento di una condizione di autosufficienza economica da parte delle figlie maggiori, che sarebbe il frutto di un “errore di lettura” dell'atto di acquisto e degli atti di causa: dalla congerie istruttoria, infatti, emergeva - in tesi di parte ricorrente - che le entrate ricavate dalla successione alla zia materna era state destinate per intero all'acquisto di una nuova casa, cosicch é le giovani erano rimaste prive di risorse. 
Una simile doglianza lamenta non tanto un omesso esame, ma un esame non conforme alla lettura che l'odierna ricorrente vorrebbe dare delle emergenze processuali; i nterpretazione, questa, che tuttavia non è coerente con la censura sollevabile ai sensi dell'art.  360, comma 1, n. 5, cod. p roc. civ., ch e consente di la mentare l'omissione dell'esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio e non la valorizzazione di tale fatto in un senso differente da quello voluto dalla parte (Cass. 14929/2012, Cass. 23328/2012).  ### parte, la d enuncia di un e rrore di fatto, consistente nell'inesatta percezione da parte del giu dice di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento, in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, non costituisce motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., ma di revocazione a norma dell'art. 395, comma 1, n. 4, cod. proc.  civ. (Cass. 23279/2016, Cass. 2529/2016), sicché per questa via A.D.Y.N.6 di 8 poteva eventualmente essere denunciata la confusione fatta dalla Corte di merito fra prezzo di acquisto e valore fiscale dell'atto. 
Il mez zo si riduce, perciò, a un ten tativo d i offrire un diverso apprezzamento delle emergenze p rocessuali, la cui cernita e valutazione competono escl usivamente al giudice di merito e possono essere sindacate in questa sede di legittimità soltanto sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale delle argomentazioni svolt e dal giudice di merito ; l'errore di valutazione delle prove, consistente nel ritenere la fonte di prova dimostrativa o meno del fatto che con essa si intendeva provare, non è invece sindacabile in sede ###essendo previsto dalla tassonomia dei vizi denunciabili con il ricorso per cassazione di cui all'art. 360 cod. proc. civ. (Cass. 9356/2017). 
Analoghe considerazioni debbono essere fatte per la richiesta di aumento dell'assegno di m antenimento del figlio minore, che la Corte dist rettuale non ha affatto ignorato, ma ch e ha vagliato giungendo alla conclusione di confermare la misura in precedenza stabilita, perché “congrua in relazione al le risorse reddituali di entrambe le parti” (pag. 8 della sentenza impugnata).  8. Il terzo motivo di ricorso adduce, a mente dell'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 315-bis, 336-bis e 337-octies cod. civ., 12 della ### di ### e 6 della ### di ### sui diritti dei minori, in quanto la Corte d'appello non ha disposto l'audizione del figlio minore e la modifica del suo regime di frequentazione del padre, benché il avesse trasferito la propria residenza a e il ragazzo avesse espresso la propria volontà di ridurre la frequentazione.  9. Il motivo non è fondato. 
Il disposto degli artt. 315-bis, comma 3, 336-bis e 337-octies cod.  civ., nello stabilire il diritto del minore di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano e le modalità con cui tale V.S.
 Luogo_47 di 8 ascolto deve avvenire, fa attuazione all'interno del nostro ordinamento di quanto previsto dalla Con venzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori adottata a ### in data 25 gennaio 1996, a mente del cui art. 6 nei procedimenti che riguardano un minore l'autorità giudiziaria, prima di giungere a qualunque decisione, deve, quando il diritto interno ritiene che il minore abbia una capacità di discernimento sufficiente, permettere al medesimo di esprimere la propria opinione. 
Queste norme non prevedono che l'audizion e del minore d ebba avvenire sempre e comunque, ma ogni qual volta vi sia necessità di emanare provvedimenti che lo riguardino. 
Nel caso di specie la Corte d'appello ha constatato che la domanda di mod ifica del diritto di visita non era stat a accompagnata dall'allegazione di alcuna circostanza specifica che giustificasse la riduzione della frequentazione (dato che la , da un lato, aveva addotto una circostanza irrilevante, costituita al fatto che l'ex marito sarebbe a breve diventato padre di due gemelle, dall'altro aveva allegato un trasferimento “assolutamente indimostrato”). 
La mancata deduzione di ragioni idonee a giustificare la modifica delle condizioni di frequentazione con il padre impediva, di per sé, l'emanazione dei provvedim enti di cui all'art. 337-ter cod. civ. e rendeva, quindi, del tutto inutile l'ascolto del minore.  10. Il quarto mo tivo di ricorso prospett a, ai sensi dell'art. 360 , comma 1, n. 3 e 5, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 337-ter cod. civ. per quanto concerne la ripartizione delle spese straordinarie, perché la Corte di merito ha omesso di considerare a questo prop osit o l'evidente e consistente d isparità reddituale tra le parti.  11. Il motivo è inammissibile. 
La Corte d i merito ha ritenu to di confermare la misura del mantenimento del figlio minore già prevista a carico del , L.S.
P.X.8 di 8 ritenendola “congrua in relazione alle risorse reddituali di entrambe le parti” (pag. 8). 
La dog lianza in esame, nel dolersi d i questi accertamenti, che rientrano nel giudizio di fatto demandato al giudice di merito, intende (laddove sostiene che “la Corte d'appello ha valutato erroneamente le capacità re ddituali dell e parti”) nell a sostanza proporre una diversa lettura dei fatti di causa e si traduce, così, in un'inammissibile richiesta di rivisitazione del merito (Cass. 8758/2017).  12. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere respinto. 
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 
Il procedimento è esente dal versamento del contributo unificato, ai sensi dell'art. 10, comma 2, d.P.R. 115/2002, di modo che non trova applicazione il disposto dell'art. 13, comma 1-quater, del medesimo decreto.  P.Q.M.  La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 4.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%. 
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri titoli identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs.  196/2003 in quanto imposto dalla legge. 
Così deciso in ### in data 31 maggio 2023.   

Giudice/firmatari: Genovese Francesco Antonio, Pazzi Alberto

M

Corte di Cassazione, Sentenza n. 34301/2025 del 27-12-2025

... del D.lgs. n. 502/1992 i successivi artt. 8-bis - 8-octies, definendo un sistema ancora più arti colato di collabo razione tra strutture private e servizio p ubblico, basato sulla plu ralità di livelli destinati alla progressiva integrazione-autorizzazione, accreditamento ed accordi (le c.d. tre “A”). ### di prestazioni da parte della struttura accreditata presuppone la stipula di appositi accordi con i quali viene autorizzato lo stanziamento delle prestazioni, da remunerarsi con il sistema «a tariffa», entro un tetto massimo prefissato (art. 8-quinquies del D.Lgs. n. 229/1999 che ha modificato il D.Lgs. n. 502/1992). E l'art. 8-sexies prescrive che: «Le strutture che erogano assistenza ospedaliera e ambulatoriale a carico del ### sanitario nazionale sono finanziate secondo un ammont are globale predefinito ind icato negli accordi contrattu ali di cui 18 all'articolo 8-quinquies e determinato in base alle funzioni assistenziali e alle attività svolte nell'ambito e per conto della rete dei servizi di riferimento. Ai fini della determinazio ne del finanziamento globale delle singole st rutture, le funzioni assistenziali di cui al comma 2 sono remun erate in base al costo standard (leggi tutto)...

testo integrale

discussione tra le parti; b) con il secondo motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell'art. 8 sexies del D.Lgs. n. 502/1992, dell'art. 3, comma 6, del D.M. Sanità 15 aprile 1994, dell'art. 15, comma 15, 6 del D.L. n. 95/2012, dell'art. 8, comma 1, lettera b) e lettera d) e dell'art. 8, comma 3, della ### n. 42/2009, dell'art. 1, comma 1-bis, della ### 241/1990, degli artt. 1337 e 1338 c.c., dell'art. 1218 c.c.; c) con il terzo motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c.; d) con il quarto motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell'art. 702 quater c.p.c.. 
In relazione alla sentenza definitiva, si lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., in punto di prova del credito azionato.  2. ### articola i segu enti motivi di rico rso incidenta le condizio nato, in relazione alla sola sentenza non definitiva n. 477/2020: a) con il primo motivo, ex art. 360 c.p.c., nn.3 e 4, la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 10, del D.L. n. 324/1993 (convertito in L. n. 423/1993) e dell'art. 100 c.p.c., per essere la ### in q uanto En te incaricato del pagamento del corrispettivo, l'unica legittimata passiva rispetto a domande di pagamento delle prestazioni sanitarie rese in regime di convenzione ; b) con il secondo motivo, ex art.360 c.p.c., nn. 3 e 4, la violazione e falsa applicazione, in via subordinata al primo motivo, dell'art. 102 c.p.c. e nullità del giudizio di primo grado per difetto di integrità del contraddittorio, dovendo essere convenuta in giudizio la ### c) con il terzo motivo, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 796, lett. o), della L. n. 296/2006, nonché dell'art. 2 delle Preleggi, in relazione alla ritenuta durata limitata al triennio 2007/2009 della portata dell'art.1, comma 769, lett. o), della legge n. 296/2006 (laddove dispone che le strutture private accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni sanit arie rese per conto del Se rvizio ### debbano praticare uno sconto del 20% degli importi indicati, per le prestazioni di diagnostica, dal D.M. 22/7/1996). 
Nei primi due motivi (nel primo, in via generale, nel secondo, sotto il profilo della conseguente n ullità del giudizio per vizio del contraddittorio), la ### assume che, in forza dell'art. 1, comma 10, D.L. n. 324/1993, soggetto passivo delle pretese patrimoniali avanzate da tutti i soggetti che erogano prestazioni 7 sanitarie in regime di convenzione sarebbe la ### ente in nome e per conto del quale la ASL procede alla relativa liquidazione. Ciò in coerenza con i poteri di determinazione dei criteri di finanziamento e dei budget di spesa, dalla legge riconosciuti - per l'appunto - in capo alle ### E irrilevante dovrebbe ritenersi la circostanza che sia la ASL a stipulare le convenzioni ex art. 8- quinquies d.lgs. n. 502/1992 con le strutture interessate, dal momento che «l'Ente incaricato al pagamento delle prestazioni rese dalla struttura privata accreditata per conto del S.S.N. rimane la ### sulle cui casse il relativo onere economico finisce per gravare. Conseguentemente, secondo la prospettazione della controricorrente-ricorrente incidentale, in via condizionata, il giudice di merito non avrebbe potuto emettere la statuizione di condanna nei confronti della ### o quantomeno non avrebbe potut o farlo senza ch e al processo partecipasse, in qualità di litisconsorte necessaria, la ### Nel proprio controricorso al ricorso incidentale, la ### in replica, deduce che la legittimazione passiva non potrebbe riconoscersi in capo a un soggetto terzo rispetto a quello che ebbe a stipulare gli accordi contrattuali, né la ### 4 aveva indicato in virtù di quali disposizioni o provvedimenti incaricato del pagame nto, per il triennio 2010-2013, dovesse ritenersi alt ro soggetto. 
Pertanto, «in difetto di prova circa la designazione da parte della ### in forza dell'art. 2, d.lgs. n. 502 del 1992, e dell'art. 2, comma 2, lett. c), della l.r.  n. 18 del 1994, di un Ente incaricato del pagamento, la legittimazione passiva ricade comunemente in capo all'### U.S.L. a cui compete, per espressa previsione legislativa, la concreta gestione dei servizi socio-sanitari ed a cui è demandato, per l'appunto, anche il compito di stipulare gli accordi contrattuali con le strutture accreditate».  3. Risult a, in via pre liminare, necessario affrontare il t ema dell'ordine di trattazione della questione posta con il primo motivo sollevato dalla ASL 4 nel ricorso incidentale condizionato, rispetto al ricorso principale della ### 3.1. ### (Cass. S.U. 5456/2009) hanno affermato il seguente principio di diritto: «Il ricorso i ncident ale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni pregiudiziali di rito, ivi 8 comprese quelle attinenti alla giurisdizione, o preliminari di merito, ha natura di ricorso condiz ionato, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, e deve essere esaminato con priorità solo se le questioni pregiudiziali di rito o prel iminari di merito, rilevabili di ufficio, non siano state oggetto di decisione esplicita o implic ita (ove quest'ultima sia po ssibile) da parte del giudice di merito. Qualora, invece sia intervenuta detta decisione, tale ricorso incidentale va esaminato dalla Corte di cassazione, solo in presenza dell'attualità dell'interesse, sussistente unicamente nell'ipotesi della fondatezza del ricorso principale».  ### si sono confrontate con la sentenza Cass. S.U. n. 23019 del 31/10/2007, con la quale le stesse ### (superand o un pregresso orientamento espresso in Cass. S.U. n. 212/2001, secondo il quale l'esame di questione pregiudiziale di rito o preliminare di merito, rilevabile d'ufficio, posta con rico rso in via in cidenta le dalla parte interamente vittoriosa nel merito, prescinde dalla sollecitazione delle parti e va compiuto e deciso sempre con priorità) hanno ritenu to che il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni pregiudiziali di rito (nella fattispecie, sulla giurisdizione) o preliminari di merito, ha natura di ricorso condizionato, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, ma dev'essere esaminato con priorità «solo se le questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito rilevabili d'ufficio non siano state esaminate nel giudizio di merito, poiché quando le questioni siano state affrontate e decise dal giudice di merito esse cessano di essere rilevabili d'ufficio». E tale principio doveva essere coordinato con quello affermato nella successiva Cass. S.U. n. 24883 del 9.10.2008 (sul giudicato implicito in tema di giurisdizione), secondo il quale sulla giurisdizione può formarsi il giudicato implicito tutte le volte che la causa sia stata decisa nel merito, con la conseguenza che le sentenze di appello sono impugnabili per difetto di giu risdizione fino a quando sul punto non si sia formato il giudicato implicito o esplicito, operando la relativa preclusione anche per il giudice di legittimità.  ### del 2009, in linea, hanno affermato che, allorché la questione pregiudiziale o preliminare sia stata decisa dal giudice di appello, il riesame 9 della questione da parte della Corte di cassazione postula la proposizione di un'impugnazione, che è ammissibile in presenza di un interesse della parte, interesse che, per la parte totalmente vittoriosa, sorge solo nell'ipotesi della fondatezza del ricorso principale ; in caso cont rario, infatti, i l ricorrente incidentale manca di interesse alla pronuncia sulla propria impugnazione poiché il suo eventuale accoglim ento non potrebbe p rocurargli un risultato più favorevole in concreto di quello derivante dal rigetto del ricorso principale. E si è altresì ribadito che il principio secondo cui l'ordine logico delle questioni da esaminare è rimesso al giudice, vale solo per il primo grado; «quando, invece, la decisione su una questione vi è stata, il riesame della stessa da parte del giudice dell'impugnazione è rimesso necessariamente all'impulso di parte, per il principio devolutivo che regge il sistema delle impugnazioni» e quindi, se tale impulso di parte è condizionato all'accoglimento dell'impugnazione avversaria e al sopravvenire della soccomben za anche formale e dell'interesse all'impugnazione, in questi termini va valutato dal giudice il mezzo impugnatorio proposto. E comunque il rispetto del principio dell'ordine logico delle questioni da esaminare imponeva anzitutto l'esame del ricorso principale. 
Di conseguenza, qualora sia intervenuta decisione sulla questione pregiudiziale di rito, ivi compresa quella attinente alla giurisdizione, o preliminare di merito, il ricorso incidentale va esaminato dalla Corte di cassazione, solo in presenza dell'attualità dell'interesse, sussistente unicamente nell'ipotesi della fondatezza del ricorso principale. 
In conformità si sono espresse: Cass. S.U., n. 23318 del 4 novembre 2009; Cass. S.U. n. 7381 del 25/3/2013, ove le ### hanno affermato che, nel giudizio di cassazione, il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni preliminari di merito o pregiudiziali di rito (quale l'improponibilità dell'appello, comunque rigettato, in relazione all'intervenuta rinuncia preventiva all'impugnazione, disattesa nella sentenza gravata sul presupposto della nullità di detta rinuncia) ha natura di ricorso condizionato all'accoglimento del ricorso principale, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, sicché, laddove le medesime questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito siano state oggetto di decisione 10 esplicita o implicita da parte del giudice di merito, tale ricorso incidentale deve essere esaminato d alla Corte solo in presenza dell'att ualità dell'intere sse, ovvero unicamente nell'ipotesi della fondatezza del ricorso principale; Cass. 4619 del 6/3/2015, Cass. n. 6138 del 14/3/2018, Cass. n. 25694 del 25/9/2024 (in quest'ultima, nella fattispecie, nell'unico motivo del ricorso incidentale si era posta la questione della preclusione da giudicato, intervenuto in un precedente giudizio, sulla quale si era espressa in senso negativo la Corte di appello, e questa Corte ha ritenuto che, avendo il ricorso incidentale natura di ricorso condizionato all'accoglimento del ricorso principale, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parti, e poiché sulla questione specifica il ricorrente incidentale era risultato vincitore in sede di merito, l'esame della stessa dovesse essere subordinato al vaglio di fondatezza del ricorso principale); Cass. S.U., ord. n. ### del 30 novembre 2022; Cass. S.U. n. ### del 7/12/2023.  3.2. Deve poi richiamarsi altro orientamento, espresso nella sentenza n. 9671 del 19 aprile 2018, con il quale la ### civile di questa Corte ha affermato il principio: «Il ricorso incidentale condizionato, proposto dalla parte interamente vittoriosa su questioni pregiudiziali decise in senso ad essa sfavorevole nella precedente fase di merito, può essere esaminato e deciso con priorità, senza tenere conto della s ua subordinazione all'accoglimento del ricorso principale, quando sia fondato su una ragione più liquida che consenta di modificare l'ordine delle questioni da trattare, in adesione alle esigenze di celerità». 
Nel dare applicazione al principio enunciato, questa Corte ha ritenut o logicamente pregiudiziale l'esame del ricorso incidentale - con il quale era stata denunciata la violazione dell'art. 112 c.p.c., per non aver il giudice del gravame accolto l'appello incidentale, ove era stata chiesta la declaratoria del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado - e, ritenuta la sua fondatezza, lo ha accolto, dichiarando, conseguentemente, inammissibile il ricorso principale. 
Questa Corte ha spiegato che la natura condizionata del ricorso incidentale, perché propost o dalla parte interamente vittorio sa con riferimento ad u na questione pregiudiziale rima sta assorbita, non ne preclude l'e same (e la decisione) con priorità, quando sia fondato su una ragione p iù liquid a, che 11 consenta di m odificare l'ordine delle questioni da trat tare, in adesione alle esigenze di celerità del giudizio e di economia processuale di cui agli artt. 24 e 111 Cost. e ciò, a maggior ragione, vale se - come nel caso lì in esame - la questione poteva essere rilevata d'uff icio e perciò era p ossibile superare la volontà dell a parte, manifestata con la propo sizione del ricorso incidentale condizionato, di subordinare l'esame d ell'impug nazione all'accoglimento del ricorso principale. 
In senso analogo, Cass. Sez. L, n. 23531 del 18 novembre 2016. 
Quindi, secondo tale indirizzo, il giudice di legittimità può sempre esaminare prioritariamente le questioni pregiudiziali, fatte valere con il ricorso incidentale condizionato, quando si tratta di questioni suscettibile di decisione più liquida nel senso della definizione della lite, mentre secondo l'orientamento espresso nelle decisioni pe r prime richiamate (par.3.1), il medesi mo giudice può esaminare prioritariamente tali questioni solo se si tratta di questioni preliminari di merit o o pregiudiziali di rito , rilev abili d'ufficio (posto che la rileva bilità d'ufficio della questione consente al giudice di non rispettare la subordinazione, che la parte ha d ato, all'e same del ricorso incident ale per il solo caso di fondatezza del ricorso principale ), ma «che non sono state oggetto di una decisione esplicita o implicita del giudice di merito». 
Tuttavia, secondo il suddetto indirizzo qui in esame, tale inversione dell'ordine di trattazione del ricorso incidentale rispetto al ricorso principale è destinata ad operare solo in presenza di una ragione più liquida di definizione della lite.  3.3. Nel presente giu dizio, la questione posta nel primo motivo dalla ### riguarda la legittimazione passiva della Asl o della ### Va rammentato, in proposito, che la legitimatio ad causam, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte, mentre l'effettiva titolarità del rapporto controverso, attenendo al merito, rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio dei soggetti in lite. Ne consegue che il difetto di legitimatio ad causam, riguardando la regolarità del contraddittorio, costituisce un error in procedendo ed è rilevabile d'ufficio in 12 ogni stato e grado del processo, con il solo limite della formazione del giudicato interno sulla questione (Cass. n. 7776/2017; Cass. n. 11744/2018; Cass. 29505/2020; Cass. n. 23721/2021), perché mira a prevenire l'adozione di una sentenza inutiliter data. 
Questa Corte (Cass. 7776/ 2017) ha chiarit o la differenza tra difetto di legitimatio ad causam, attiva e passiva, e carenza di titolarità del rapporto dedotto in giudizio: a) la prima attiene alla regolarità del contraddittorio (la sua violazione forma oggetto di error in procedendo, Cass. n. 2827 7/2005, e il difetto di legitimatio ad causam si è sempre ritenuto che potesse essere rilevato d'ufficio in ogni stato e grado del processo) e all'astratta possibilità che le parti del giudizio siano i soggetti cui si riferisce la norma invocata e «richiede perciò solo l 'interpretazione di tale norma, ai fini della « verifica, second o la prospettazione offerta dall'attore, della regolarit à processuale del contraddittorio»(Cass., sez. II civ., 17 marzo 1995, n. 3110, Cass.. sez. II civ., 18 gennaio 2002, n. 548, e Cass., sez. I civ., 20 novembre 2003, n. 17606)»; b) l'effettiva titolarità del rapporto attiene a questione preliminare di merito e richiede, invece, anche un accertamento del fatto cui si ricollega la postulata qualificazione di diritto sostanziale e attiene al merito della controversia (Cass., sez. I, 20 novembre 2003, n. 17606, m. 568326) l'effettiva titolarità dal lato passivo del rapporto dedotto in giudizio. 
Tale ultima questione (relativa alla titolarità del rapporto dedotto in giudizio), a seguito del principio espresso dalle ### nella sentenza n. 2951 del 16/2/2016 (nel senso che «la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso, è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa»), poiché attiene al merito, rientrando nel problema de lla fondatezza della domanda, ossia della verifica della sussistenza del diritto quale fatto valere in giudizio, e poiché la difesa con la quale il convenuto neghi la sussistenza della titolarità non si risolve un'eccezione in senso stretto (implicante necessità di introdurla nel giudizio nei tempi e nei modi previsti per le eccezioni di parte, con l'ulteriore conseguenza che spetta alla parte che prospetta tale eccezione l'onere di provarne la fondatezza), dev'essere comunque (come la questione 13 della legitimatio ad causam) verificata officiosamente dal giudice, in base alle risultanze di causa (Cass. 11744/2018; Cass. 8625/2025). 
Nel secondo motivo del ricorso incidentale condizionato della Asl si pone poi una questione sicuramente d i legittimatio ad causam passiva, denunciandosi un difetto di regolare contraddittorio, per mancata partecipazione al giudizio della #### nel 2016, pur ribadendo la distinzione tra legittimazione al processo (legittimazione ad agire in giudizio, che attiene al diritto d'azione) e titolarità della posizione soggettiva oggetto dell'azione e l'affermazione per cui il problema della titolarità della posizione soggettiva, attiva ma anche passiva, attiene al merito della decisione, cioè alla fondatezza della domanda, hanno ritenuto (discostandosi, sul punto, dall'orientamento allora maggioritario) che essa non rie ntri nel potere dispositivo della parti e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata e non formi oggetto di un'eccezione in senso stretto. Quindi anche la care nza di titolarit à, da lato attivo o pass ivo, de l rapporto dedotto in giudizio, al pari della carenza della legittimazione ad agire, può essere eccepita in ogni grado e stato del giudizio, essendo u na «mera difesa», può essere posta dal convenuto anche oltre il termine posto per le eccezioni in senso stretto e può essere sollevata d'ufficio dal giudice, può anche essere oggetto di motivo di appello, perché l'art. 345, secondo coma, c.p.c.  prevede il divieto di «nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d'ufficio». 
Il tutto, deve confrontarsi però con il rilievo del comportamento processuale del convenuto e con il principio di no n cont estaz ione che si riflette sull'onere probatorio. 
In sostanza, alla luce delle ### del 2016, la contestazione, da parte del convenut o, della titolarità del rapporto contro verso dedotto in giud izio dall'attore ha natura di mera difesa, proponibile in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituz ione assuma va lore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme soltanto le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti. 14 3.4. Orbene, la questione, preliminare di merito, di difetto di legittmazione dal lato passivo, posta con il primo motivo del ricorso incidentale condizionato di ### rilevabile d'ufficio, è stat a oggetto di statuizione espressa (in senso negativo, avendo la Corte territoriale respinto l'eccezione dell'appellante ### da parte della Corte d'appello. 
Questa Corte dovrebbe quindi, alla luce dei principi sopra richiamati, esaminare anzitutto il ricorso principale, dove ndo assicurarsi ulteriore continuità all'indirizzo in materia affermato da queste ### a partire da Cass. SU, 6 marzo 2009, n. 54 56, secondo cui «###nche alla luce del prin cipio costituzionale della ragionevole durata del processo, secondo cui fine primario di questo è la realizzazione del diritto delle parti ad ottenere risposta nel merito, il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni pregiudiziali di rito, ivi comprese quelle attinenti alla giurisdizione, o preliminari di merito, ha natura di ricorso condizionato, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, e deve e ssere esaminato con priorità solo se le questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, rilevabili d'u fficio, non siano state oggett o di decisione esplicita o implicita (ove quest'ultima sia possibile) da parte del giudice di merito. Qualora, invece, sia intervenuta detta decisione, tale ricorso incidentale va esaminato dalla Corte di cassazi one, solo in presenza de ll'attualità dell'interesse, sussistente unicamente nell'ipotesi della fondatezza del ricorso principale». 
E con la rimessione ex art.374 c.p.c. le ### sono state investite dell'esame di tutti i mot ivi del ricorso principale e di quello incid entale condizionato.  4.Ciò premesso, esaminando in via prioritaria il ricorso principale, al fine della verifica dell'attualità dell'interesse al ricorso incidentale condizionato della ### i primi quattro motivi sono rivolti a censurare le statuizioni della sentenza non definitiva n. 477/2020.  4.1. Il primo motivo è infondato. 15 Con esso si denuncia, in relazione alla statuizione con cui la Corte d'appello ha ritenuto provata da Asl l'eccezione inerente il superamento del budget, l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, rappresentati dalla circostanza che i conteggi riportati dall'### nei propri scritti erano st ati effettuat i sulla base delle fatture, depositate dalla struttura ricorrente al sol fine di dimostrare l'illegittima applicazione dello sconto oltre il triennio di riferiment o (doc. n. 1 fascicolo di pri mo grado), senza dimostrare l'avvenuto pagamento, e dal fatto che le fatture, da sole, sotto il profilo giuridico, non sono idonee a dimostrare l'intervenuto pagamento delle somme ivi riportate. Erroneamente, pertanto, la Corte d'appello ha ritenuto provato il pagamento delle fatture offerte in comunicazione dalla medesima ### s.r.l. 
Orbene, anzit utto, l'onere di provare il mancato su peramento de l budget annuale, negli anni dal 2 010 al 2013, gravava sulla struttura acc reditata ricorrente (Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza del 13/2/2018, n. 3403; conf.  n. 23324 del 27/9/2018; Cass. n. 26234 del 16/10/2019; Cassn. 5661 del 2/3/2021).  ###. 29474/2024 si è poi chiarito che «In tema di remunerazione delle prestazioni sanitarie fornite in regi me di accreditamento, la prova del superamento del tetto di spe sa, costituendo fatto impeditivo della pretesa creditoria della struttura accreditata, grava sul debitore e deve consistere nella dimostrazione dell'effettivo pagamento delle prestazioni fino all'esaurimento del budget, essendo inidonea, a tal fine, la mera liquidazione del relativo importo». 
Ma, in og ni caso, la ### ha agito in giudizio lamentand o l'illegitt ima ultrattività del c.d. sconto previsto dalla ### F inanziaria 2007 e di avere subito un'ingiustificata ed irragionevole decurtazione della remunerazione per gli anni 2010/2013, in quanto per le fatture relative alle prestazioni erogate «il sistema ha generato fattu re mensi li riportanti la voce “applicazione sconto ### 2007 L. 27-12-2006». 
Quindi, la ### già ### agendo per il riconoscimento della sola presunta debenza in suo favore della somma pari ad € 182.807,16, della quale 16 assumeva essere creditrice a fronte dell'emissione delle fatture allegate sub doc. 1 al ricorso introdut tivo e dalle quali risultava l'applicazione della decurtazione tariffaria, ha evidentemente dato atto che le fatture de quibus fossero state effettivamente saldate dal S.S.R. nel loro ammontare (id est, al netto dell'applicazione del c.d. sconto ex ### 2007). 
E la Corte di Appello di Roma ha correttamente statuito che «###atto della sua costituzione in giudizio la ASL aveva debitamente prodotto, a corredo della comparsa di costituzione, i ### commissariali che avevano fissato i tetti di spesa e nel corpo della comparsa ne aveva esplicitato la portata (pag. 32 e 33), indicando sia i tetti di spesa anno per anno fissati, sia anche gli importi già versati alla ### eo ### , a carico del ### quale p agamento delle fatture inviatele» e che la ### in sede di memoria di costituzione depositata innanzi al Tribunale di Civitavecchia, aveva tempestivamente eccepito il superamento dei ### 2010/2013, in consegue nza del raffronto tra i budget annualmente imposti alla struttura ed i pagamenti eseguiti in favore della medesima; ciò malgrado, la ### s.r.l., in sede di udienza ex art. 702 ter cod. proc.  civ., aveva del tutto omesso la specifica contestazione del fatto dedotto dalla resistente e ciò con ogni altra conseguenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 cod. proc. civ., che prevede l'onere di contestazione specifica dei fatti addotti dalla controparte processuale, dovendosi pertanto gli stessi, in difetto, considerarsi provati con conseguente esonero della parte dall'onere della prova.  4.2. La ricorrente principale, con il secondo motivo, ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 8 sexies del D.Lgs. n. 502/1992, dell'art. 3, comma 6 del D.M. 15 aprile 1994, dell'art. 15, comma 15 del D.L. n. 95/2012, dell'art.  8, comma 1, lettera b) e lettera d) e dell'art. 8, comma 3, della ### 42/2009, dell'art. 1, comma 1-bis, della ### n. 241/1990, degli artt. 1337 e 1338 cod. civ., nonché dell'art. 1218 cod. civ., per non aver la Corte d'Appello rilevato che, dalla asserita illegittima ultra applicazione dello sconto di cui alla ### 2007, sarebbe asseritamente conseguito, in relazione alla determinazione dei budget annuali, un vantaggio per il S.S.R. ch e avrebbe beneficiato di maggiori prestazioni a fronte del pagamento di minori importi alla struttura accreditata. 17 Anche tale censura è infondata. 
Con il D.lgs. n. 502/1992, dopo l'istituzione del ### ex L. n. 833/1978, si è operato un riordino della disciplina applicabile in materia sanitaria. 
L' art. 8 ha affidato alle ### il compito di definire i requisiti minimi che le strutture devono avere per poter iniziare ovvero proseguire ad operare per conto del S.S.N. (art. 8, comma 4), introducendo un sistema basato su un corrispettivo determinato a fronte della prestazione resa al fine di perfezionare il controll o della spesa sanitaria pu bblica (art. 8, comma 5) e prevedend o, altresì, la cessazione dei rapp orti conven zionali in atto entro un triennio dall'entrata in vigore del decreto (art. 8 comma 7). 
Successivamente e nel medesimo contesto di razionalizzazione della finanza pubblica, la L. n. 724/1994 ha disciplinato il sistema del pagamento a tariffa, introducendo limiti ben precisi di spesa regionale per ciascun anno (cfr. art. 6 della L. n. 724/1994).  ###.lgs. n. 229/1999, modificando l'art. 1 del D.lgs. 502/1992, ha puntualizzato il principio per il quale deve procedersi contestualmente all'individuazione dei L.E.A.(Livelli essenziali di ### e dell'entità delle risorse finanziarie. Si sono aggiunti all'art. 8 del D.lgs. n. 502/1992 i successivi artt. 8-bis - 8-octies, definendo un sistema ancora più arti colato di collabo razione tra strutture private e servizio p ubblico, basato sulla plu ralità di livelli destinati alla progressiva integrazione-autorizzazione, accreditamento ed accordi (le c.d. tre “A”).  ### di prestazioni da parte della struttura accreditata presuppone la stipula di appositi accordi con i quali viene autorizzato lo stanziamento delle prestazioni, da remunerarsi con il sistema «a tariffa», entro un tetto massimo prefissato (art. 8-quinquies del D.Lgs. n. 229/1999 che ha modificato il D.Lgs.  n. 502/1992). 
E l'art. 8-sexies prescrive che: «Le strutture che erogano assistenza ospedaliera e ambulatoriale a carico del ### sanitario nazionale sono finanziate secondo un ammont are globale predefinito ind icato negli accordi contrattu ali di cui 18 all'articolo 8-quinquies e determinato in base alle funzioni assistenziali e alle attività svolte nell'ambito e per conto della rete dei servizi di riferimento. Ai fini della determinazio ne del finanziamento globale delle singole st rutture, le funzioni assistenziali di cui al comma 2 sono remun erate in base al costo standard di produzione del programma di assistenza, mentre le attività di cui al comma 4 sono remunerate in base a tariffe predefinite per prestazione». 
La legge ### n. 4 del 2003 è in linea con tali principi. 
La legittimazione della struttura privata ad operare per conto ed a carico del S.S.N. trova un insuperabile limite normativo nella esistenza di un sistema di remunerazione ancorato a tariffe predeterminate con riferimento ad un tetto di spesa. 
Ne consegue che al momento della sottoscrizione degli accordi, stipulati ai sensi e per gli effetti dell'art. 8-quinquies del D.Lgs. n. 229/1999 che ha modificato il D.Lgs. n. 502/19 92, tali «tetti massimi di spesa» (rectius, i ### fissati dall'### venivano inderogabilmente accettati senza riserve dalla ### s.r.l. 
Il sistema di programmazione è incentrato su di un modello bifasico in seno al quale, alla fase autoritativa regionale, segue un momento di negoziazione su base territoriale.   In forza di tale modello bifasico, la ### non solo definisce unilateralmente il tetto massimo annuale di spesa sostenibile con il fondo sanitario per singola istituzione o per gruppi di istituzioni ed i preventivi annuali delle prestazioni, ma vincola la successiva contrattazione dei piani determinandone m odalità ed indirizzi.  ### programmatorio re gionale rappresenta, in definitiva, il primo e fondamentale strumento di orientamento per le strutture sanitarie pubbliche e private. 
Nella fase di negoziazione particolare, l'### non può che applicare tali determinazioni programmatiche. Il numero delle prestazioni è direttamente correlato al fabbisogno assistenziale e l'entità della tariffa non incide né sul numero delle prestazioni né sul fabbisogno stesso. 19 In sostan za, la struttura sanitaria p rivata accre ditata, salva la facoltà di censurare tempestiv amente la determinazione del budget annu almente assegnatole dall'A.S.L. compete nte, deve attenersi al tetto di spe sa e non erogare prestazioni oltre il suddetto budget. 
E questa Corte (Cass. Civ., Sez. III, Sentenza del 29/10/2019, n. 27608) ha affermato che la struttura accreditata vanta un credito alla remunerazione delle prestazioni erogate, bench é extra budget, «solo i n astratto», in quan to, in concreto, «la remu nerazione risultava inesigibile, con conseguente corretta declaratoria di non antigiuridicità della condotta della ### stante la ricorrenza di un obbligo ex lege avente carattere prevalente rispetto agli accordi negoziali, risolvendosi tale obbligo in un factum principis non imputabile, cui la ASL e la ### non avrebbero potuto sottrarsi». In presenza di un generale divieto di remunerazione di prestazioni extra budget, non si possono ritenere talune prestazioni rispondenti alle caratteristiche dedotte dalla ricorrente e comunque remunerabili, anche in ragione del pertine nte rilievo che alla stru ttura accreditata è data la possibilità di rifiutare la prestazione, essendovi un obbligo solo per il servizio sanitar io nazionale di erogare le pre stazioni sanitarie all'utenza, mentre la struttura privata accreditata non ha obbligo di rendere le prestazioni agli assistiti oltre il tetto di spesa (### Stato, sez. III, 07/01/2014, n. 2; ### Stato, sez. V, 30/04/2003, n. 2253). 
E in Cass. 26334 del 29/9/2021 si è affermato che « In tema di attività sanitaria esercitata in regime di accreditamento, è infondata la domanda di pagamento delle prestazioni sanitarie eccedenti il limite di spesa formulata dalla società accreditata nei confronti del l'ASL e della ### atteso che la m ancata previsione dei criteri di remunerazione delle prestazioni eccedenti il tetto di spesa è giustificata dalla necessità di dover rispettare i vincoli pubblici imposti dalla copertura finanziaria delle relative leggi di approvvigionamento e dalla circostanza che la struttura p rivata accreditat a non ha l'obbligo di ren dere prestazioni eccedenti quelle concordate e gode comunque di una posizione di rilievo connessa alla affidabilità sul mercato deriva nte dall'avvenuto accreditamento». 20 Nelle successive ordinanze nn. 56 del 3/1/2023 e ### del 17/11/2023, in tema di servizi ospedalieri, ai fini dell'operatività del meccanismo dei «tetti di spesa», si chiarito che occorre distinguere (almeno fino all'entrata in vigore dell'art. 79 d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. in l. n. 133 del 2008) tra strutture accreditate e st rutture pubbliche o ad esse eq uiparate, cui appartengono gli istituti di ricovero e cura d i carattere scientifi co (### , poiché «solo p er le prime è possibile teorizzare un limit e alle prestazioni erogabili», mentre per le altre, che fanno st abilmente p arte de l sistema sanitario nazionale, non è neppure ipotizzabile un'interruzione delle prestazioni al raggiungimento di un limite prefissato, non potendo tali strutture sottrarsi al dovere di offrire il servizio a tutti gli utenti, sia pure nei limiti consentiti dalla loro capacità operativa, determinata dall'assetto strutturale ed organizzativo.  4.3. Il terzo motivo, in punto di violazione dell'art.2697 c.c., è infondato per le ragioni già espresse. 
A fronte della letteralità degli accordi (che contemplavano i tetti massimi annuali e il m ancato ricon oscimento delle pre stazioni erogate extra budget), in applicazione del principio dell'onere della prova di cui all'art. 2697 cod. civ., era la ### s.r.l. (ora ### s.r.l.) a dover provare l'esistenza del fatto negativo (c.d. fatto costitutivo negativo), rappresentato dalla mancata erosione dei ### annuali fissati per gli anni dal 2010 al 2013. 
La doglianza in punto di violazione dell'art.115 c.p.c. è inammissibile. 
Come precisato da questa Corte ( Cass. S.U. n. 20867 del 30/09/2020; conf. 
Cass. n. 16016 del 9/6/2021), in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ., «occorre denunciare che il Giudice, in contraddizione espressa ovvero implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non conte stati e la possibilità di ricorrere al notorio)», mentre è inammissibile la diversa doglianza volta a censurare la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (sindacabile, quest'ultima, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti del nuovo art. 360 , n. 5 cod. proc. civ., Cass. 21 Civ., 29/5/2018, n. 13395; Cass. Civ., ord., 31/8/2020, n. 18092), ovvero a lamentare che il giudice del merito, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 cod. proc. civ. (v. anche Cass., ord., 23/10/2018, n. 26769). 
Nella specie, risulta dalla sentenza impugnata, che, a fronte dell'allegazione dei conteggi inerenti i pagamenti posti in essere dal S.S.R. nel quadriennio 2010 - 2013 effettuata dall'### sanitaria controricorrente, la ### s.r.l.  (ora ### s.r.l.) ha omesso d i contestare speci ficamente il fatto allegato come presupposto dell'eccezione di superamento del budget.  4.4. Il quarto motivo censura la sentenza impugnata laddove la Corte di Appello di Roma ha ritenuto ammissibile il deposito delle fatture nn. 191110 e 20577 del 2013, eseguito dall'### sanitaria innanzi alla Corte di Appello. 
Anche il presente motivo è infondato. 
In materia di procedimento sommario di cognizione, l'art. 702-quater cod. proc.  civ., vigente ratione temporis, prevedeva «… ### ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il collegio li ritiene indispensabili ai fini della decisione, ovvero la parte dimostra di non aver potuto proporli nel corso del procedimento sommario per causa ad essa non imputabile …». 
In materia, questa Corte ha ritenuto che possono essere prodotti documenti nuovi in appello ove il ### egio li ritenga indispensabili, ed on erando, d i conseguenza, il giudice di tale specifico accertamento (cfr. Cass. Civ., Sez. I, Sentenza del 12/11/2018, n. 28990). 
In generale, si è ritenuto che, in tema di procedimento sommario di cognizione, l'art. 702-bis, commi 1 e 4, c.p.c., non contempla alcuna sanzione processuale in relazione al mancato rispetto del requisito di specifica indicazione dei mezzi di prova e dei documenti di cui il ricorrente ed il resistente intend ano, rispettivamente, avvalersi, né alla mancata allegazione di detti documenti, al ricorso o alla comparsa di risposta; ne consegue l'ammissibilità della produzione documentale successiva al deposito del primo at to dife nsivo e fino alla 22 pronuncia dell'ordinanza di cui all'art. 702-ter c.p.c. (Cass. n. 46 del 7/1/2021; Cass. n. 19226/2024) Le fatture in questione, emesse dalla ### s.r.l. nel secondo semestre del 2013, erano documenti indispensabili perché necessari al fine di dimostrare il superamento del budget assegnato per il 2013, in cui sarebbe incorsa la ### s.r.l. ove fosse stata confermata la statuizione resa dal Tribunale di Civita vecchia riguardo all'applicazion e dello sconto di cui a lla ### 2007 oltre il triennio 2007-2009 e, pertanto, potevano essere depositati in sede di giudizio di appello.  4.5. ### motivo, il quinto, proposto avverso la sentenza definitiva, con il quale si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ. e 115 cod. proc. civ., è inammissibile. 
La ricorre nte principale lamenta che l a Corte territoriale abbia ritenuto n on necessario l'espletament o di una C.T.U. contabile in considerazione della circostanza per cui la ### s.r.l., in sede di note autorizzate depositate in data ###, aveva omesso di contestare specificamente i conteggi allegati dalla ### Ma, in applicazione del principio della contestazione specifica di cui all'art. 115 cod. proc. civ., che serve a delimitare il thema probandum, la parte non può limitarsi a negare i fatti affermati dalla controparte, ma deve contrastarli indicando altri ed ulteriori fatti positivi che siano con essi incompatibili ( Civ., Sez. VI, 26/11/2020, n. 26908) ; in mancanza di tale indicazione, la contestazione è generica, e pertanto il fatto genericamente contestato non ha necessità di prova. 
La statuizione della Corte d'appello, in punto di non necessità di una consulenza tecnica, risulta quindi corretta e non sindacabile in questa sede di legittimità.  5. Stante il rigetto del ricorso pri ncipale, il ricorso incidentale condizionato risulta assorbito.  6. Ciò posto, sussistono, tuttavia, i presupposti perché sulla questione posta dal primo mot ivo del ricorso incidenta le condizionato (il secondo ponendo la questione della legitimatio ad causam e descrivendo una mera conseguenza in rito, difetto di regolare contraddittorio, della fondatezza del primo), per come delibata dalla stessa sentenza impugnata, aven te rilievo nomofila ttico in presenza di pronunce espressione di indirizzi non sempre univoci e dell'interesse attuale alla definizione della questione atteso il contenzioso in essere presso questo giudice di legittimità, questa Corte a ### si pronunci d'ufficio nell'interesse della legge, ai sensi dell'art. 363 c.p.c., comma 3 (vedasi S.U. n. 1179 9/2017, su esame, ai sensi dell'art.363 c.p.c., di questione di particolare importanza sollevata con la rimessione alle ### in ragione di contrasti in seno alle sez ioni semplici, seppure posta in motiv o non scrutinabile per assorbimento). 
E o ccorre procedere alla ricostruzio ne del quadro normativo e della giurisprudenza di legittimità.  6.1 Nel sistema scaturito dalla legge istitutiva del ### S.S.N. (legge n. 833 del 1978), contraddistinto da una primazia del soggetto pubblico rispetto a quello privato, le convenzioni tra ### e strutture private si uniformavano a uno schema unico nazionale (artt. 43, 44 e 48 della l. n. 833/1978), al quale, in molti casi, si affiancava, a livello regionale, l'individuazione di una cd. U.S.L. «capofila», su cui, per ragioni organizzative interne, poteva essere concentrata la competenza ad effettuare i pagamenti diretti delle prestazioni effettuate da lle strutture convenzionate, senz a che peraltro un tale sch ema organizzativo , interno al comparto amministrativo sanitario, valesse ad esonerare la U.S.L. territoria lmente competente dall'obbligazione di pagamento del corrispettivo (Cass. n. 5177/1995). 
Con la riforma del S.S.N., attuata dal d.lgs. n. 502 del 1992, si è provveduto ad una separazione dell'attività di programmazione e finanziamento del servizio sanitario (riservata allo Stato e alle regioni) da quella di concreta gestione dello stesso, affidata ad aziende sanitarie locali (che sostituirono le vecchie ###, congegnate secondo un modell o imprenditoriale impernia to sull'auto nomia patrimoniale, contabile e tecn ica rispetto all'ente pub blico di riferimento; 24 attraverso il sistema d el cd. accreditamento, le struttu re sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private, in possesso di determinati requisiti previsti dalla legge, sono autorizzate ad erogare prestazioni di assistenza sanitaria per conto del ### i cui costi vengono coperti (in tutto o in parte) dall'ente pubblico di riferimento e l'accreditamento si realizza attraverso un provvedimento amministrativo riconducibile alle concessioni di pubblico servizio, in virtù del quale l'### accreditante conserva una posizio ne di suprem azia rispetto al soggetto accred itato, e splicantesi (tra l'altro) att raverso una vigilanza che può portare alla sospensione o alla revoca della misura (### 8 - quater). 
Il comma 2 dell'art.2 del d.lgs. 592/1992 stabilisce che «spettano in particolare alle regioni l a determinazione dei principi sull 'organizzazione dei servizi e sull'attività destinata alla tutela della salute e dei criteri di finanziamento delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere». 
Quindi si instaura, tra i soggetti accreditati e l'ente accreditatore, un contratto accessorio (stipulato dalla ### iure privatorum), con il quale vengono stabil iti tipologia, volumi e remunerazione delle prestazioni erogabili (art.8-quinquies; art. 8-sexies; per le ### auto nom e, vedasi art.15, comma 15, del d.l. n. 95/2012, conv. nella legge n. 135/2012); Mentre spetta alle singole regioni, nell'ambito del piano sanitario regionale, regolamentare il concreto funzionamento del sistema d ell'accreditamento, provvedendo al riparto delle risorse finanziarie tra le aziende sanitarie coinvolte, a queste ultime la legislazione regionale generalmente demanda la stipula degli accordi contrattuali di cui all'art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992, ai quali è rimessa la determinazione del corrispettivo delle diverse categorie di prestazioni contemplate e il budget complessivo posto a carico del ### sanitario.  ###. 1, comma 10, del d.l. n. 324/1993 (convertito in legge n. 423/1993, l'11/11/1993), dispone che «nei rapporti con le farmacie, con i medici specialisti convenzionati e con le strutture private convenz ion ate, in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, si deve considerare debitore inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento per l e obbligaz ioni sorte 25 successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'en te incaricato del pagamen to del corrispettivo, anzic hé l'unità sanitaria locale territorialmente competente».  6.2. A seguito della riforma del ### si è posto il tema se tale norma, letteralmente riferita alle vecchie USL (malgrado fissazione della data di cessazione delle st esse il 31/12 /1993), si applicas se «solo p er le prestazioni autorizzate dall'U.S.S.L. nel regime anteriore alla riforma di cui al d.lgs. 30 dicembre 199 2, n. 502 (…) ovvero anche successivame nte, con riferimento alle prestazioni sanitarie autorizzate dalle unità sanitarie locali che si [erano] costituite in aziende sanitarie locali», avendo alcune ### (tra cui la ### inteso perpetuare il modello organizzativo della «tesoreria centralizzata» (individuando una ASL o un'azienda ospedaliera «capofila» su cui accentrare la competenza al pag amento del corrispettivo delle prestaz ioni erogate dalle strutture accreditate). 
Questa Corte, con una prima sentenza del 2007 (Cass. n. 18448/2007), aveva optato per un'applicazione estensiva de lla norma (sia temporalmente sia oggettivamente, come riferita anche alle nuove aziende sanitarie locali) e, con riguardo alla ### in m ancanza di diverse speci fiche de signazioni, da parte dell'ordinamento regionale, circa il soggetto incaricato del pagamento del corrispettivo per le prestazioni svolte in regime di convenziona mento, ha ritenuto che fosse la ### il soggetto passivamente legittimato all'azione di adempimento ex art. 1, comma 10, citato, irrilevante essendo, a tal fine, la circostanza che la prestazione sanitaria fosse stata autorizzata dalla ### posto che «l'autorizzazione della prestazione sanitaria costitu isce non la fonte dell'obbligazione dell'unità che la autorizza, ma la condizione del pagamento da parte dell'ente obbligato per legge, e che è quello di ciò incaricato». 
Nella pronuncia n. 13333/2015, con riferimento alla ### questa Corte ha condiviso la lettura estensiva della norma espressa nella pronuncia del 2007, cosicché, riguardo alle pre stazioni svolte p er conto delle ASL d ella provincia di ### legittimata passiva doveva ritenersi l'azienda ospedaliera ### - ### in capo alla quale la delibera della ### regionale n. 1761 del 2002 (sulla ba se della Leg ge regionale n. 18/19 94) aveva 26 accentrato l'erogazione dei corrispettivi ai soggetti erogatori privati accreditati di specialistica ambulatoriale che insistevano sul territorio delle Asl di ### e ### sistema operante a partire dalla «fattura del mese di gennaio 2003 pagabile il 30 aprile successivo» (conf. Cass. 24639/2016; Cass. 26959/2016). 
La esclusione della legittimazione passiva in capo alla ASL e l'attribuzione della stessa all'### per quanto riguarda la ### è stata affermata anche in Cass. n. 17857/2018, ove si è chiarito altresì che, a seguito della «regionalizzazione» della sanità ad opera del d.lgs.  n. 502/1992, «le diversità strutturali ed il minore o maggiore accentramento delle competenze devono essere ricercati all'interno delle differenti legislazioni regionali attraverso le quali, tenendo conto del le specifich e caratteristiche territoriali, è stata riorganizzata sia la struttura operativa sanitaria locale che l'esercizio delle funzioni amministrative necessarie per il suo funzionamento», cosicché, a differenza dei criteri organizzativi adottati dalla ### (che, con la l. reg. n. 24/20 08, ha accen trato la gestione dell'assistenz a sanitaria in capo alle ### restando la ### titolare esclusivamente di poteri di programmazione, coordinamento e vigilanza sugli enti operanti nel settore), nella ### la delibera della ### n. 1761/2002 aveva individuato in tale ### specifica e non nella ASL il soggetto incaricato del pagamento delle prestazioni oggetto di causa (conf. Cass. 21235/2019; 3676/2020; Cass. 28005/2021; Cass.24758/ 2021; Cass. 1564/2024; 3350/2024 e Cass. 11720/2024), con scissione conseguente tra ASL territoriale di riferimento e soggetto «pagatore». 
Si è quindi ritenuto necessario scrutinare, quanto alla ### i contenuti della delibera di ### regionale, per l'individuazione dell'ente incaricato del pagamento del corrispettivo quale soggetto debitore-inadempiente, in quanto, avuto riguardo al D.L. 27 agosto 1993, n. 324, art. 1, comma 10, conv., con mod., in L. 27 ottobre 1993, n. 423, la ### con la l. r. n.18/1994, avrebbe demandato alla ### l'in dividuazione de l soggetto incaricato del pagamento delle prestazioni oggetto di causa. 27 Si ricava da alcune pronunce che, qualora non sia rintracciabile una delibera che designi altro soggetto quale incaricato del pagamento del corrispettivo, spetterebbe la legittimazione comunque alla ### 6.3. Con la c.d. ###, di cui al d.lgs. n. 229/1999, si è introdotto il sistema di accreditamento istituzionale, secondo il quale (essendo tre le fasi della sequenza gestionale: autorizzazione, accreditamento, accordo, cd. «###») l'accreditamento non è più, di per sé, sufficiente all'esecuzione delle prestazioni per conto de l ### essendo necessaria l'ulte riore fase contrattuale, la cu i attuazione è generalmente demandata alle singole ### sulla base di modelli delineati dalla legislazione (o - più spesso - dalla regolamen tazione amministrativa) regionale.  ### con sentenza n. ### del 14/12/2023, nel ricostruire i tratti caratteristici dell'istituto dell'accreditamento, hanno ribadito come, in mancanza dell'accordo de quo, gli enti del S. S.N. non sono tenu ti a corrisponde re la remunerazione delle prestazioni erogate, in quanto il rapporto tra strutture accreditate e ASL poggia «su una base strettamente negoziale, sì che al di fuori del contratto la struttura accreditata non è obbligata ad erogare prestazioni agli assistiti del ### sanitario» e dal contratto scaturisce l'obbligo della struttura accreditata all'erogazione delle prestazioni agli assistiti, non ché il diritto al corrispondente pagamento da parte dell'amministrazione sanitaria. 
Di conseguen za, se, come già chiarito dalla g iurisp rude nza, nell'amb ito dei diversi moduli o rganizzativi concretamente adot tabili in seno all'apparato regionale, l'obbligazione di pagamento può essere posta in capo ad un unico soggetto, eventualmente (ma non necessariamente) coincidente con una delle ASL in cui si articola il sistema sanitario regionale, con riguardo alla ### quest'ultim a, come si evid enzia n ella ### del ### attraverso una serie di de libere della ### re gionale (n . 813 /2008, 58/2012, n. 358/2011 e n. 51/2012; da ultimo la delibera del ### ad acta n. 308/2015), ha successivamente abbandonato lo schema organizzativo dell'azienda «capofila» (ne lla specie, l'### ospe daliera ### - ###, adottando un sistema di pagamento diffuso tra le diverse ### chiamate a certificare i crediti delle strutture accreditate e a pagarli secondo 28 una tempis tica determinata, a fronte del ricevime nto di fatture ad esse intestate. 
E così (e la giurisprudenza di merito già aveva seguito tale tesi), in Cass. 8845/2024 (la cui controversia aveva ad oggetto la domanda proposta da una struttura accreditata nei confronti dell'### 6 per far dichiarare l'illegittima detrazione tariffaria operata in base alla legge finanziaria 2007, che prevedeva uno sconto tariffario per il triennio 2007/2009, e correlata condanna al paga mento del dovuto), si è ritenuta legittimata, n ella contrapposizione ### esclusivamente la Asl , vale a dire il sogget to che si obbliga contrattualmente al pagamento del corrispettivo, in assenza di «un qualsivoglia provvedimento indicante l'asserita legittimazione passiva della ### (la quale, alla stregua dell'architettura generale della legislazione in materia, pur essendo l'Ente finanziatore delle ### «rimane normalmente estranea alla concreta gestione dei servizi socio-sanitari, essendo titolare di competenze riguardanti esclusivamente la sfera delle programmazione, del coordinamento e della vigilanza sugli enti operanti nel settore»); Tuttavia, Cass. n. 21851/2023 ha accolto un motivo di ricorso per cassazione della ### che si doleva della sua affermata legittimazione passiva, in quanto «la ### con la l. r. n.18/1994 ha demandato alla ### l'individuazione del soggetto incaricato del pagamento delle prestazioni per cui è causa» e la Corte d'ap pello av eva rigettato l'eccez ione di difetto di legittimazione passiva con una mot ivazione inconferente, ob literando «di scrutinare i contenuti della delibera di ### pertinente al caso di specie, al fine di indi viduare l'ent e incaricato del pagamento del corrisp ettivo quale soggetto debit ore-inadempiente». Si è q uindi rilevat o comunque un v izio motivazionale nella sentenza impu gnata d'appello consiste nte nel mancato scrutinio delle delibere della ### regionale. 
Nelle pronunce nn. 29099/2023 e 705/2024, sempre con riguardo alla ### si è afferma to che «in base alla legislazi one nazion ale e regionale il soggetto tenuto al pagamento delle prestazioni sanitarie nella regione ### coincide con l'ente regionale “incaricato del pagamento” e finanziatore, senza che sia necessaria la dimostrazione di una delibera di giunta, discendendo dalla 29 legislazione l'obbligo anzidetto» (vi ene richiamato, come in dive rsi dei precedenti citati, l'art. 2, comma 2, lett. c, della l. reg. ### n. 18/1994, ai sensi del quale la ### regionale «provvede alla determinazione dei criteri di finanziamento delle aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere ed assegna ed eroga alle stesse le risorse finanziarie»). 
Nella ordinanza n. 11720 del 2/5/2024 (nella quale una struttura accreditata aveva convenuto in giudizio sia l'### U.S.L. ### 2 sia la ### al fine di otten ere la cor retta remunerazione delle prestazioni ero gate ne l quadriennio 2010-2013 - le quali erano state, invece, decurtate per essere stato ancora illegittimamente applicato lo «sconto» previsto dalla legge ### del 2007 - e la c onseguent e condanna delle convenute al pagamento del dovuto) si è accolto il m otivo d i ricorso pe r cassazione dell a ### ritenuta legittimata passiva nel giudizio di merito, con il qual e si lament ava che il pagamento delle somme rivendicate dal ### era demandato, «per gli anni di riferimento», all'### S. ### In appello, si era ritenuto che la questione della legittimazione passiva della ### attenendo al merit o e non all'individ uazione del soggetto legittimat o a ricorrere, non sarebbe stata rilevabile al di fuori delle p reclusioni di cui al l'art. 345 c.p.c. 
Questa Corte, premesso che tale questione, alla luce delle ### 2951/2016) era invece rilevabile di ufficio dal giudice, se risultante dagli atti di causa, ha fatto richiamo, in tema di organizzazione sanitaria, all'art. 1, comma 10, del d.l. n. 324 de l 1993, conv., con modif., dalla l. n. 42 3 d el 1993, disposizione che si è ritenuta applicabile anche dopo la riforma del sistema sanitario di cui al d.lgs. n. 502 del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, con riferimento alle prestazioni sanitarie autorizzate dalle unità sanitarie locali che si sono costituite in aziende sanitarie locali, nonché alla giurisprudenza pregressa che fonda la legittimazione passiva dell'ente, diverso dall'unita sanitaria locale competente, «incaricato del pagamento», «su leggi e relative delibere regionali, che espressamente prevedono - per ciascuna singola regione - la legittimazione dell'ente incaricato del pagamento del corrispettivo, per le prestazioni rese, nell'ambito del ### dalle case di cura accreditate». Si è quin di affermato che «la que stione della individuazione d el soggetto 30 legittimato passivo per le obbligazion i di pagamento di prestazioni rese da soggetti convenzionati con il S.S.N. e autorizzate dall'### sanitaria locale va risolta, per la ### alla luce del combinato disposto del D.L. 27 agosto 1993, n. 324, art. 1, comma 10, conv., con mod., in L. 27 ottobre 1993, n. 423, D.lgs. n. 502 del 1992, art. 2 e L.R. n. 18 del 1994, art. 2, comma 2, lett. c) (cfr. in tal senso, da ultimo, Cass. 1564/2024; Cass. 3350/2024)». Per la Reg ione ### il soggetto legittimato è stato in dividuato nei precedenti richiamati nell'ordinanza n. 11720, nell'### come sostenuto dalla ASL ricorrente incidentale, con conseguente suo difetto, nella specie, di legittimazione passiva.  ### il modello o rganizzativo della ### invece, la legittimazione passiva è stata fatta ricadere sulle ###, in q uanto le leggi regionali n. 29/2002 e 24/2008, nel riservare alla ### solo i compiti di programmazione, coordinamento e vigilanza, avevano demandato alle ASL la stipula degli accordi ex art. 8-quinquies d. lgs. n. 502/1992 e in quanto, in mancanza di un provvedimento di incarico dell'Ente, soggetto terzo, gli effetti del contratto concluso tra ASL e struttura accreditata non possono che farsi ricadere sulle parti contraenti (Cass. n. 23067/2016; Cass. n. 22037/2016; Cass. nn. 11922, 11923, 11924 e 11925 del 2017; Cass. n. 5982/2019; n. 7745 /2020; Cass. n.1860 4/2020; Cass. n. 25851/20 20; Cass. 13037/2022; Cass. n. 22509/2023; Cass. n. ###/2023; Cass. n. 6788/2024; contra tale indirizzo solo Cass. n. 11258/2020, secondo cui la ### è il titolare passivo dell'obbligazione di pagamento).  6.4. Orbene, osservano queste ### l'art. 1, comma 10, del d.l.  324/1993, secondo cui «nei rapporti con le farmacie, con i medici specialisti convenzionati e con le strutture private convenz ion ate, in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, si deve considerare debitore inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento per le obbli gazioni sorte successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'en te incaricato del pagamen to del corrispettivo, anziché l'unità sanitaria locale territorialmente competente», ha indubbiamente dettato 31 una disciplina derogatoria rispetto all'effetto giuridico normalmente promanante dalla fattispecie. 
Ne consegue, sulla base anzitutto di un'interpretazione letterale del dettato normativo, che, in mancanza dell'esplicita indicazione di un «ente incaricato del pagamento del corrispettivo», legittimat o passivo rispetto alla prete sa della struttura convenzionata de ve essere ritenuta l'unità (o l'aziend a) sanitaria locale territorialmente competente, la ASL (e prima la ###, parte del rapporto giuridico intrattenuto con i soggetti accreditati (e prima convenzionati). 
E, d'altra parte, la fonte dell'obbligazione pecuniaria dedotta in giudizio è il contratto tra la ### ente pubblico dotato di personalità giuridica e autonomia patrimoniale (art. 3, comma 1 -bis, d.lgs. n . 502 del 1992) e la struttura (autorizzata e) accreditata, che opera come st rumento funz ionale alla regolazione degli aspetti patrimoniali del rapporto ( Cass. n. 29472 del 14/11/2024). 
E la regola generale dell'art.1372, comma 2, c.c. prescrive che il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge. 
Il comma 1 0 dell'ar t.1 del d. l. n. 324/1993 contempla effe ttivamente la possibilità che il pagamento de l debito fac ente cap o alla ASL possa essere demandato a un ente diverso d a qu ello che h a stipulato la convenzione e precisamente a un ente «incaricato del pagamento». 
Ma ciò non implica (come invece ritenuto nelle pronunce n. 29099/2022 e 705/2024) la necessaria identificazione dell'e nte sud detto - «incaricato del pagamento» - nell'ente finanziatore e quindi sempre nella ### la quale appresta i fondi necessari al finanziamento delle prestazioni svolte in regime di accreditamento.  ###. 1, comma 10, del D.L. n. 324/1993, fa riferimento all' «ente incaricato del corrispettivo», non all' «ente finanziatore», né individua espressamente la ### come l'E nte incaricato del pag amento delle prestazioni rese dalle strutture in regime di convenzione. 32 Se il Legislatore avesse voluto fare riferimento alla ### in quanto Ente finanziatore, lo avrebbe espressamente d ichia rato, semplificando l'interpretazione. 
Inoltre, seguendo tale i nterpretazione, si dovre bbe ritenere che, pur in mancanza di una specifica disposizione legislativa (sulla falsariga di quella che, per esempio, determinò la successione delle regioni nei debiti e crediti facenti capo alle soppresse ### art. 6, comma 1, l. n. 724/1994 e art. 2, comma 14, l. n. 549/9 5), sia ipotizzabile, in capo alla ### r imasta estranea alla convenzione, una sorta di «posizione di garanzia» rispetto ai debiti contratti dalle ASL in forza della gen erale respo nsabilità patrimoniale consegue nte all'inadempimento di un'obbligazione assunta nell'ambito di un rapp orto contrattuale. 
Occorre invece, per escludere la legittimazione passiva della contraente ### uno specifico atto di «incarico», secondo l'impostazione fatta propria Cass. 13333/2015, n. 26959/2016 e n. 2463 9/2016, con riguardo al - passato - modello organizzativo della ASL «capofila», attuato nella ### con la delibera della ### regionale n. 1761 del 2002 (la cui efficacia esterna, è garantita dal rango della norma primaria, l'art.1, comma 10, citato, che ha trovato attuazione in tale delibera) e mediante l'accentramento del servizio di pagamento delle strutture accreditate nell'azienda ospedaliera ### - ### In manca nza di un provvedimen to di «incarico», adotta to in seno all'ordinamento regionale, come diverso modulo organizzat ivo (il quale, valendosi della facoltà accordata dall'art. 1, comma 10, d.lgs. n. 324/1993, demandi la funzione di pag amento a un diverso soggetto), gli effett i del contratto concluso tra ASL e struttura accreditata non possono riverberarsi, secondo le regole generali civilistiche, nei confronti (e, dunque, in danno) di un soggetto terzo (vale a dire la ###, come correttamente ritenuto in n. 8845/2024 e Cass. n. 21851/2023, quanto alla ### E osserva anche il P.G. - richiamate le argomentazioni espresse nella recente Cass. n. 8845/2024, che, a sua volta, si è conformata ai principi espressi in 33 Cass., 28 febbraio 2019, n. 5982 - che con il d.lgs. n. 229/1999 (la cd. riforma Bindi) è mutato l'assetto no rmativo, ponendosi «ogni potere d 'intervento diretto in materia di assistenza socio-sanitaria compete alle A.S.P., ivi compresa l'instaurazione di rapporti contrattuali con le st rutture pub bliche e private chiamate a rendere le relative prestazioni in regime di accreditamento, mentre alla ### e sono riservati esclusivamente compit i d i programmazione, coordinamento e vigilanza, tra i quali è compresa anche la ripartizione tra le A.S.P. delle risorse economich e necessarie per l'effettuazi one de i predetti interventi». 
Il d.lgs. 229/1999 ha posto al centro dell'attività pubblica di assistenza sociosanitaria le «aziende unità sanitarie local i» (ossi a le ###, le qua li h anno «personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale» (art. 3 comma 1- bis d.lgs. 502/92) e «definiscono accordi con le strutt ure pubbliche ed equiparate, comprese le aziende ospedaliere universitarie, e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati, nonché con le organizzazioni pubbliche e private accreditate per l'erogazione delle cure domiciliari» (art. 8- quinques, comma 2, del d.lgs. 502/92). È previsto che tali accordi e contratti possano essere conclusi pure dalle ### oltre che dalle ASL (vedi l'art. 8- quinques comma 2 appena cit.). 
Ma sempre in forza dello strument o contrattuale, de putato a individuare il legittimato passivo: se il contratto è concluso dall'### questa è la parte debitrice. 
Se il legislatore del 1999 ha inteso introdurre lo strumento negoziale nell'ambito dell'attività pubblica volta alla erogazione del servizio pubblico di assistenza sanitaria, demandato, quanto alle attività di laboratorio, riabilitazione, etc., alle strutture private acc reditate (secondo il noto sistema delle «3### ossia autorizzazione, accreditamento, acco rdo), l'accordo è l'ultimo necessario elemento per il sorgere delle reciproche obbligazioni in capo ai centri privati e alla pubblica amministrazione. 
Quando il legislatore ha voluto escludere la legittimazione passiva delle ASL lo ha previsto espressamente, come ad esempio per i debiti delle disciolte ### 34 per le quali sono state create gestioni liquidatorie sostanzialmente facenti capo alle regioni (art. 2, comma quattordicesimo, della legge 28 dicembre 1995, 549). 
L' art. 1 comma 10 decreto legge 324/93, convertito dalla legge 423/1993 è una norma rela tiva all'assett o anteriore alle modifiche introdotte dalla c.d.  riforma Bindi, nel quale non vi era il contratto quale requisito necessario per perfezionare il rapporto con i centri privati. 
La sua interpretazione non può quindi prescindere dal confronto con l'assetto nuovo introdotto con il d.lgs. n. 229/1999 sino al punto di considerare del tutto irrilevante il dato, ritenuto invece decisivo dall'art. 8 - quinques d.lgs. 502/02, della stipula del contratto.  ### l'interpretazione d a dare all'art.1 comma 10 del d.lgs. 324/19 93, implicante la necessità di una specifica disposizione normativa per l'attribuzione a u n soggetto t erzo rispetto al rapporto contratt uale dell'obbligazione di pagamento delle prestazioni sanit arie da parte degli accredit ati, in difetto diquesta esplicita previsione, alla regione si attribuiscono mere «competenze riguardanti esclusivamente la sfera della programmazione, del coordinamento e della vigilanza sugli enti operanti nel settore» e i contratti posti in essere fanno capo alle ### ove da queste stipulati.  ###. 2 lett. c) della legge ### n. 18/1994, «### per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni. Istituzione delle aziende unità sanitarie locali e de lle aziende osped aliere», secondo cui, «### salve le competenze del ### region ale, la ### a regionale, nei confronti de lle aziende di cui all'art. 1 - le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere - : …… c) provvede alla determinazione dei criteri di finanziamento delle aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere ed assegna ed eroga alle stesse le risorse finanziarie», non afferma che la ### possa individuare, con delibera di giunta, il soggetto obbligato al pagamento nei confronti dei centri accreditati, in luogo dell'unità sanitaria locale territorialmente competente. 35 Tale disposizione si limita a ricondurre all'ente re gionale l'attiv ità di programmazione («determinazione dei criteri di finanziamento»), promozione, indirizzo e supporto, nonché vigilanza, rispetto all'attività in concreto svolta dalle «aziende unità sanitarie local i» e d alle «aziende ospedaliere», e assegnazione delle risorse alle ### (le «aziende di cui all'art. 1 »), le quali appunto vengono indirettamente individuate come le interfacce nei rapporti con i centri privati; le ASL beneficiano delle risorse assegnate dalla ### e sulla base di esse agiscono e si obbligano nei confronti dei centri accreditati. 
Da rilevare che, nel presente giudizio, la ### nel motivo di ricorso incidentale condizionato, non deduce che legittimata passiva sia l'### -### quale Ente incaricato del pagamento, individuato dalla ### in forza dell'art. 2, D.Lgs. n. 502 del 1992, e dell'art. 2, comma 2, lett. c), della L.R. n. 18 del 1994, come affermato in vari arresti di questa Corte (ma in relazione a periodi specifici e a specifiche delibere della ### che avevano conferito a t ale ### l'in carico di eseguire i pagamenti delle prestazioni sanitarie alle strutture accreditate), ma sostiene che la ### sia unic a legittimata passiv a, quale En te finanziatore. Nella specie, i contratti per gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013, sono stati stipul ati dall'### 4 e la legittimazione passiva doveva competere a detta ### secondo il principio di diritto che queste ### enunciano ex art.363 c.p.c..  6.5. In conclusi one, le ### unite risolvono la qu estione di massima affermando, ex art. 363 cod. proc. civ., il principio di diritto seguente: «La legi ttimazione passiva nelle azioni promosse da soggetti che erogano prestazioni sanitarie in regime di convenzione con le aziende sanitarie locali, ai sensi dell'art. 8-quinques d.lgs. 502/92, spetta a queste ultime, in difetto, ai sensi dell'art.1, comma 10, d.l.n. 324/1993, convertito in legge n 423/1993, di disposizione di legge regionale o, solo se richiamato in ambito contrattuale, di un provvedime nto dell'autorità regionale che ind ichino un diverso Ente incaricato del pagamento per gli anni in contestazione». 36 7. Per quanto sopra esposto, va respinto il ricorso principale, assorbito quello incidentale condizionato, e, nell'intere sse della legge, ex art.363 c.p.c., va enunciato il principio di diritto di cui sopra. 
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.  P.Q.M.  La Corte respinge il ricorso principale, assorbito quello incidentale condizionato, e, nell'interesse della legge, ex art.363 c.p.c., enuncia il principio di diritto di cui in motivazione. 
Condanna la parte ricorrente, in via principale, al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della controricorrente, che liquida in €. 8.000,00, oltre oltre 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori di legge. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art.  1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso, in ### nella camera di consiglio dell'8 luglio 2025.  #### D'### 

Giudice/firmatari: D'Ascola Pasquale, Iofrida Giulia

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Tribunale di Bergamo, Sentenza n. 976/2022 del 02-05-2022

... superfluo disporre l'ascolto della prole ex art. 337 octies Può dunque decidersi in conformità alle condizioni concordate dalle parti, che si riportano in dispositivo. Nulla sulle spese. P.Q.M. Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così provvede: 1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto da ### e #### in ### il 20 ottobre 2004; 2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di ### di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004, n. 20, parte I; 3) provvede in conformità agli accordi raggiunti dai coniugi, come di seguito trascritti: I figli Hassan e ### sono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre nell'abitazione dalla stessa condotta in locazione sita in ### via ### n. 5/a; in considerazione del fatto che il padre trascorre molto tempo fuori sede per lavoro, si conviene che l'esercizio della responsabilità genitoriale nei rapporti con le autorità scolastiche e nella gestione delle attività burocratiche connesse alla salute dei figli e per le scelte (leggi tutto)...

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N. 7042/2021 R.G.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO SEZIONE PRIMA CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ### dott.ssa ### relatore dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa promossa a norma dell'art. 4 comma sedicesimo della legge 1 dicembre 1970 n. 898 da: nella causa promossa a norma dell'art. 4 comma sedicesimo della legge 1 dicembre 1970 n. 898 da: ### C.F. ###, e da ### C.F.  ###, entrambi assistiti e difesi dall'avvocato ### come da procura in atti; ###: scioglimento del matrimonio; Conclusioni: per entrambe le parti, come da ricorso introduttivo; per il ###: per l'accoglimento della domanda.  MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda di divorzio è fondata e, pertanto, va accolta. 
Risulta dai documenti prodotti che i coniugi menzionati in epigrafe hanno contratto matrimonio in data 20 ottobre 2004 in ### Dalla loro unione sono nati ### e ### ancora minorenni. 
I coniugi vivono separati da più di sei mesi, successivamente alla loro comparizione davanti al ### del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale ### credibilmente dichiarano che la separazione non ha subito alcuna interruzione e l'eventuale interruzione non potrebbe essere rilevata d'ufficio. 
Deve quindi ritenersi accertato che la separazione dei coniugi è durata ininterrottamente per il periodo previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970 n. 898 e che la comunione spirituale e materiale tra loro non può essere ricostituita. 
Pertanto, a norma dell'art. 1 della citata legge 1° dicembre 1970 n. 898, deve essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio. 
Quanto alle statuizioni accessorie rispetto alla pronuncia sullo status, il Collegio ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ma che, anzi, siano adeguati a garantire ai minori l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità, secondo i principi enunciati dall'art. 337 ter c.c., e che i provvedimenti di contenuto economico siano altresì idonei a garantire ai figli condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione. Inoltre, data la condivisa regolamentazione della responsabilità genitoriale, si reputa superfluo disporre l'ascolto della prole ex art. 337 octies Può dunque decidersi in conformità alle condizioni concordate dalle parti, che si riportano in dispositivo. 
Nulla sulle spese.  P.Q.M.  Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così provvede: 1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto da ### e #### in ### il 20 ottobre 2004; 2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di ### di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004, n. 20, parte I; 3) provvede in conformità agli accordi raggiunti dai coniugi, come di seguito trascritti: I figli Hassan e ### sono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre nell'abitazione dalla stessa condotta in locazione sita in ### via ### n. 5/a; in considerazione del fatto che il padre trascorre molto tempo fuori sede per lavoro, si conviene che l'esercizio della responsabilità genitoriale nei rapporti con le autorità scolastiche e nella gestione delle attività burocratiche connesse alla salute dei figli e per le scelte mediche e terapeutiche, verrà attribuito in via esclusiva alla sig.ra ### che ne darà pronta informazione al sig. ### Il padre terrà con sé i figli quando lo vorrà previo accordo con la sig.ra ### e dietro preavviso di almeno 24 ore e, comunque, per almeno un fine settimana al mese; lo stesso li avrà con sé per due giorni durante le vacanze natalizie e pasquali e per due settimane durante le vacanze estive nei periodi da concordare con la sig.ra ### entro il mese di maggio di ogni anno. 
Il sig. ### corrisponderà alla sig.ra ### a titolo di contributo nel mantenimento di entrambi i figli la somma mensile di € 400,00.= (€ 200,00 per ciascun figlio) da versarsi a mezzo di bonifico bancario entro la fine di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ### con prima rivalutazione dall'aprile 2022. 
Gli assegni per il nucleo familiare o altri emolumenti sostitutivi dei medesimi spetteranno integralmente alla sig.ra ### Ciascun genitore contribuirà nella misura del 50% al pagamento delle spese non coperte dall'assegno periodico che si rendessero necessarie per i figli secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante; b) cure dentistiche presso strutture pubbliche; c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal ### d) tickets sanitari; spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche; b) cure termali e fisioterapiche; c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal ### d) farmaci particolari; spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici; b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno; c) gite scolastiche senza pernottamento; d) trasporto pubblico; e) mensa;spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati; b) corsi di specializzazione; c) gite scolastiche con pernottamento; d) corsi di recupero e lezioni private; e) alloggio presso la sede universitaria; spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo; c) viaggi e vacanze.  4) prende atto dei seguenti accordi: I coniugi rinunciano reciprocamente al contributo per il mantenimento e si concedono l'autorizzazione al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio anche per i figli minori. 
Così deciso in ### alla camera di consiglio del 20 aprile 2022.  ### dott. ### de ### estensore dott.ssa ### n. 7042/2021

causa n. 7042/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Perretta Giovanna, Costanzo Rosa Maria Alba, De Sapia Cesare

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Tribunale di Cuneo, Sentenza n. 491/2021 del 10-06-2021

... conseguentemente si è omesso l'ascolto ex art. 337 octies c.c. in quanto manifestamente superfluo; P.Q.M. IL TRIBUNALE ### di Consiglio, definitivamente pronunciando, ### lo scioglimento del matrimonio civile contratto il ### in #### da ### nato a #### il ###, e da #### nata a #### il ###, matrimonio trascritto nei ### di ### dello ### del Comune di ### al n. 2, parte I, ### n. 2, dell'anno 2019, alle ### di cui al ricorso congiunto, confermate dai coniugi all'udienza del dinanzi al ### delegato alle funzioni presidenziali, come da relativo verbale, che qui devono intendersi per integralmente riportate e trascritte ### all'Ufficiale dello ### del Comune di ### di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio in questione. Nulla per le spese, stante la natura del procedimento. Così deciso in ### in data ###. ###ssa #### n. 390/2021 (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO Sezione Civile Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. ###ssa ###ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa N. 390/2021 promossa da: ### con il patrocinio dell'avv. ### elettivamente domiciliat ###presso il difensore avv. ### e ### con il patrocinio dell'avv. #### elettivamente domiciliat ###presso il difensore avv.  ##### l'intervento del ### presso il Tribunale di ###: Divorzio congiunto - ### del matrimonio MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 4, comma 16, L. 898/70, come sostituito dall'art. 8 l. 74/87, i sigg.ri #### e ### esponevano: di aver contratto matrimonio civile in ### il ###, optando per il regime di separazione dei beni, matrimonio trascritto nei ### dello ### di quel Comune al n. 2, parte I, ### n. 2, dell'anno 2011; che dal matrimonio sono nati i figli ### a ### il ### e ### a ### il ###; che i coniugi si erano separati consensualmente comparendo in data ### nanti il ### del Tribunale di Cuneo, e la separazione era stata omologata con decreto del 21.03.2019; che sin dalla data di comparizione nanti il ### del Tribunale la convivenza si era interrotta e non è mai più ripresa; che tale situazione è tuttora perdurante; che ricorrevano pertanto le condizioni di legge per farsi luogo allo scioglimento del matrimonio, alle condizioni indicate in ricorso.  ### delegava per l'audizione delle parti la dott.ssa ### che fissava l'udienza presidenziale a trattazione scritta per il ###; le parti, con le note di trattazione scritta depositate prima dell'udienza, rinunciavano alla comparizione personale e all'esperimento del tentativo di conciliazione e confermavano di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso, dando atto di non avere altre reciproche istanze di carattere patrimoniale, economico ed alimentare.  ### interveniva nel giudizio e concludeva in data ### come segue: “Si pronuncia sentenza alla condizioni condivise”. 
Il ricorso congiunto appare accoglibile, sussistendo i presupposti di legge. 
E' infatti documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto periodo di legge e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, la ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonchè l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.  ### prende atto delle condizioni concordate tra le parti rispetto alle quali nulla osta. 
Ed infatti, i patti e le condizioni fissati dai coniugi non sono contrari a disposizioni di legge e sono state concordate condivisibili condizioni di affidamento, di esercizio del diritto di visita e di mantenimento per i figli nati dal matrimonio, ### e ### di cui conseguentemente si è omesso l'ascolto ex art. 337 octies c.c. in quanto manifestamente superfluo; P.Q.M.  IL TRIBUNALE ### di Consiglio, definitivamente pronunciando, ### lo scioglimento del matrimonio civile contratto il ### in #### da ### nato a #### il ###, e da #### nata a #### il ###, matrimonio trascritto nei ### di ### dello ### del Comune di ### al n. 2, parte I, ### n. 2, dell'anno 2019, alle ### di cui al ricorso congiunto, confermate dai coniugi all'udienza del dinanzi al ### delegato alle funzioni presidenziali, come da relativo verbale, che qui devono intendersi per integralmente riportate e trascritte ### all'Ufficiale dello ### del Comune di ### di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio in questione. 
Nulla per le spese, stante la natura del procedimento. 
Così deciso in ### in data ###.   ###ssa #### n. 390/2021

causa n. 390/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Tetamo Alberto, Nocco Alessandra

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