blog dirittopratico

3.660.500
documenti generati

v5.31
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!

 
   
   
   
 
Legenda colori:
Corte di Cassazione
Corte d'Appello
Tribunale
Giudice di Pace
già visionate
appuntate
M
1

Tribunale di Paola, Sentenza n. 364/2025 del 04-04-2025

... permanenti identificabili in “### collo chirurgico omero sin., contusioni ed escoriazioni multiple”, complessivamente valutati nell'8% di invalidità permanente, oltre inabilità temporanea totale per 40 giorni e inabilità temporanea parziale per 20 giorni al 75%, per altri 20 giorni al 50% e per ulteriori 20 giorni al 25%. Va, quindi, riconosciuto all'attrice - alla luce delle ### edite dal ### di Milano nell'anno 2024, tenuto conto dei 74 anni di età della danneggiata (nata il ###) all'epoca del sinistro (verificatosi il ###) - l'importo complessivo di € 17.464,25, a titolo di danni non patrimoniali, così calcolato all'attualità: ### il: 01/09/2025 n.###/2025 importo 572,00 - € 10.821,96, a titolo di danno biologico permanente in relazione al predetto 8% di invalidità, aumentati del 25% e, quindi, fino ad € 13.597,45 per sofferenza soggettiva (normalmente correlata alle lesioni accertate secondo il sistema tabellare adottato); - € 3.866,80 per danno biologico temporaneo (di cui € 2.209,60 per 40 gg. di ITT, € 828,60 per 20 gg. di ITP al 75%, € 552,40 per 20 gg. di ITP al 50% ed € 276,20 per 20 gg. di ITP al 25%); - il tutto ridotto del 50% per il concorso (leggi tutto)...

testo integrale

N. 226/2022 RGAC #### * * *  #### di ####, nella persona del dott. ### in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, tra ### (C.F. ###), rappresentata e difesa dall'Avv.  ### (C.F. ###) - attore - e COMUNE di ### (C.F. ###), rappresentato e difeso dall'Avv.  ### (C.F. ###) - convenuto - CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa ### il: 01/09/2025 n.###/2025 importo 572,00 MOTIVI DELLA DECISIONE 1.1. - Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec l'11.2.2022, ### ha convenuto il COMUNE di ### al fine di ottenerne la condanna al pagamento di un importo, da determinarsi in corso di causa, oltre rivalutazione e interessi, a titolo di responsabilità ex art. 2051 e 2043 cod. civ, quale risarcimento dei danni conseguenti alle lesioni derivate dalla caduta a causa di buca stradale il ###. 
Ha dedotto, in particolare, che: - nella predetta data, alle ore 13.30 circa, mentre transitava a piedi lungo la ### di ### e, precisamente, sul belvedere posto sul km 303 della ### nei pressi dello ### della ### era caduta in una buca ivi insistente, non visibile in ragione della sua collocazione e per la sua condizione, nulla potendo fare per evitarla; - dopo essere stata soccorsa dalle persone presenti al momento dell'accaduto, era stata accompagnata presso il ### dell'### di ####, ove aveva ricevuto le prime cure ed erano state riscontrate lesioni, per poi recarsi nella stessa serata, in ragione dell'aggravarsi delle sue condizioni presso il CTO di Napoli; - si era, quindi, sottoposta a vari esami e cure, al termine dei quali aveva riportati postumi da valutare in corso di causa.  1.2. - Si è costituito il COMUNE di ### che ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'atto introduttivo per assoluta genericità della stessa e, nel merito, la sua infondatezza, evidenziando, in particolare, l'inosservanza, da parte del danneggiato, dell'ordinaria diligenza necessaria a prevenire il verificarsi del sinistro.  ### il: 01/09/2025 n.###/2025 importo 572,00 1.3. - ###à istruttoria è consistita nell'assunzione delle deposizioni testimoniali di ### (udienza del 24.3.2023), ### e ### (udienza del 13.10.2023), oltre che nell'espletamento di CTU medico-legale (cfr. relazione definitiva, a firma del dott. ###.  2.1. - Ciò posto, la causa petendi è sufficientemente determinata nell'atto introduttivo. 
Inoltre, le foto allegate consentono di individuare anche lo specifico tratto della ### nel Comune di ### ove si è verificato il sinistro.  2.2. - Nel merito, giova premettere che - sebbene non manchino, anche in tempi recenti, pronunce rilevanti che continuano a configurare la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. come aggravata o presunta, identificando la prova liberatoria del caso fortuito a carico del custode con la dimostrazione dell'assenza di colpa del medesimo (Cass., III, 20.2.2006, n. 3651; Sez. III, 27.6.2016, n. 13222; Sez. III, 9.6.2016, n. 11802; III, Ordinanza n. 11096 del 10.6.2020; Sez. III, Ordinanza n. 8811 del 12.5.2020) -, la ### della Suprema Corte, con le sentenze nn. 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483 dell'1.2.2018, con il chiaro intento nomofilattico di revisionare i principi in materia, ne ha cosi ridefinito i pilastri: a) l'art. 2051 cod. civ., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima; b) la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 cod. civ., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso; c) il ### il: 01/09/2025 n.###/2025 importo 572,00 caso fortuito, il quale può essere rappresentato da fatto naturale o del terzo o dalla stessa condotta del danneggiato, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode; peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere; d) la condotta del danneggiato, il quale entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, comma primo, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.; e) ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro. 
La successiva giurisprudenza di legittimità si è adeguata a tali approdi (cfr., tra le più significative ### VI-III, Ordinanza n. 27724 del 30.10.2018, Sez. III, Ordinanza 2345 del 29.1.2019, Sez. VI-III, Ordinanza n. 9315 del 3.4.2019, Sez. VI-III, Ordinanza n. 17873 del 27.8.2020; Sez. VI-III, Ordinanza n. ### del 17.11.2021), avallati anche ### il: 01/09/2025 n.###/2025 importo 572,00 dalle S.U. (cfr. Ordinanza n. 20943 del 30.6.2022, anche se intervenuta non per dirimere un contrasto giurisprudenziale, ma su ricorso avverso sentenza del ###. 
Più di recente, inoltre, la stessa ### (cfr. Sentenza n. 4035 del 16.2.2021; Ordinanza n. 28035 del 14.10.2021; Ordinanza n. ### del 14.12.2021; Ordinanza 4023 dell'8.2.2022), pur ponendosi nel solco dell'illustrato orientamento, ha precisato, in raccordo con precedenti pronunce, che: ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basta a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità che valgano a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa; l'esclusione della responsabilità del custode, pertanto, quando viene eccepita dal custode la colpa della vittima, esige un duplice accertamento, ossia che la vittima abbia tenuto una condotta negligente e che quella condotta non fosse prevedibile; in definitiva, “la condotta della vittima d'un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata” (così, già Cass. n. 25837/2017); analogamente, è stato affermato, in termini generali, che il comportamento del terzo o del danneggiato, per integrare la prova liberatoria richiesta dall'art. 2051 c.c., deve consistente in una “condotta oggettivamente imprevedibile ed oggettivamente imprevenibile da parte del custode” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1152 del 27.4.2023; conf. Sez. 3, Ordinanza n. 15447 del 31.5.2023 e Sez. 3, Sentenza n. 26142 del 7.9.2023 mentre secondo ### 3, Ordinanza 14228 del 23.5.2023 e Sez. 3, Ordinanza n. 29634 del 25.10.2023 non è richiesto che il comportamento colposo del danneggiato sia “anche abnorme, eccezionale, e tout court, imprevedibile ed inevitabile”).  ### il: 01/09/2025 n.###/2025 importo 572,00 2.3. - Nel caso di specie, parte attrice ha assolto al proprio onere di provare il nesso eziologico tra la strada - di cui è custode il COMUNE di ### (circostanza incontestata) - e l'evento dannoso. 
È, infatti, acclarato - sulla base della testimonianza assunta e della documentazione fotografica prodotta - che parte attrice è caduta a causa di una buca stradale mentre percorreva, nel predetto Comune (###, la ### In particolare, la teste ### - figlia dell'attrice, presente al momento del sinistro - sentita all'udienza del 14.10.2023, dopo aver riconosciuto lo stato dei luoghi in quello rappresentato nella documentazione fotografica allegata alla seconda memoria di parte attrice, ha affermato di aver assistito al sinistro subito dall'attrice il ###, verificatosi “nello slargo di accesso alla salita di accesso al ### della Regina” e che la stessa, dopo aver parcheggiato, si era recata insieme alla madre ed al fratello ### “in prossimità del belvedere”, specificando che l'attrice, in particolare, “è scesa dall'auto e stava per salire sul marciapiede quando è inciampata in una buca presente sulla strada prima del marciapiede ed è caduta di faccia” ed aggiungendo che, dopo averla soccorsa ed essersi accorta della presenza della buca, l'aveva condotta, insieme al fratello, presso il ### di ### mentre in seguito “è stata ricoverata ed operata presso il CTO di Napoli”. 
Il teste ### - figlio dell'attrice, anch'egli presente al momento del sinistro - sentito all'udienza del 14.10.2023, dopo aver riconosciuto lo stato dei luoghi in quello rappresentato nella documentazione fotografica allegata alla seconda memoria di parte attrice, ha poi specificato che l'attrice “stava per salire sul marciapiede e avvicinarsi alla balaustra che consente l'affaccio, quando è caduta a causa di una buca ### il: 01/09/2025 n.###/2025 importo 572,00 presente sulla strada prima del marciapiede. Abbiamo visto la buca quando ci siamo avvicinati per soccorrerla”. 
A fronte di ciò, il COMUNE di ### non ha fornito la prova liberatoria prevista dall'art. 2051 cod.  Nondimeno, dalla documentazione fotografica emerge l'agevole visibilità della buca, tenuto conto del verificarsi del sinistro alle ore 13:30 circa del 12.6.2020, quindi, in piena estate ed in presenza di luce naturale (circostanza anche questa incontestata). 
Pertanto, essere scesa dall'auto ed avere camminato senza prestare attenzione costituisce comportamento imprudente, che ha indubbiamente concorso alla caduta, anche se non così anomalo da potersi considerare oggettivamente imprevedibile ed imprevenibile da parte del custode e, quindi, causa esclusiva dell'evento. 
In mancanza di oggettivi elementi di differenziazione, il contributo causale colposo del danneggiato ex art. 1227, comma 1, cod. civ. è stimato congruo nella misura del 50% ex art. 2055, comma 2, cod. civ. (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 1002 del 21/1/2010).  2.4. - Quanto alle conseguenze pregiudizievoli, la CTU medico-legale è immune da incongruenze ed è del tutto condivisibile. 
Da essa è emerso che ### ha riportato postumi permanenti identificabili in “### collo chirurgico omero sin., contusioni ed escoriazioni multiple”, complessivamente valutati nell'8% di invalidità permanente, oltre inabilità temporanea totale per 40 giorni e inabilità temporanea parziale per 20 giorni al 75%, per altri 20 giorni al 50% e per ulteriori 20 giorni al 25%. 
Va, quindi, riconosciuto all'attrice - alla luce delle ### edite dal ### di Milano nell'anno 2024, tenuto conto dei 74 anni di età della danneggiata (nata il ###) all'epoca del sinistro (verificatosi il ###) - l'importo complessivo di € 17.464,25, a titolo di danni non patrimoniali, così calcolato all'attualità: ### il: 01/09/2025 n.###/2025 importo 572,00 - € 10.821,96, a titolo di danno biologico permanente in relazione al predetto 8% di invalidità, aumentati del 25% e, quindi, fino ad € 13.597,45 per sofferenza soggettiva (normalmente correlata alle lesioni accertate secondo il sistema tabellare adottato); - € 3.866,80 per danno biologico temporaneo (di cui € 2.209,60 per 40 gg. di ITT, € 828,60 per 20 gg. di ITP al 75%, € 552,40 per 20 gg. di ITP al 50% ed € 276,20 per 20 gg. di ITP al 25%); - il tutto ridotto del 50% per il concorso colposo del danneggiato ex art. 1227, comma 1, cod.  Non sono specificamente dedotti, né dimostrati elementi di personalizzazione del danno biologico o altri danni non patrimoniali. 
Il predetto importo finale di € 17.464,25 - già determinato all'attualità - deve, inoltre, essere maggiorato degli interessi al tasso legale, da calcolarsi sulla somma devalutata alla data dell'evento (il ###) e successivamente rivalutata anno per anno sino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi al tasso legale sulla somma così determinata (divenuta debito di valuta) dalla predetta data di pubblicazione all'effettivo soddisfo. 
Non sono state documentate spese mediche.  2.5. - In conclusione, occorre condannare il convenuto COMUNE di ### al pagamento, in favore dell'attore, della somma complessiva di € 17.464,25, oltre interessi legali fino al soddisfo (da calcolarsi come già precisato), in favore di parte attrice.  3. - Segue, per la soccombenza, la condanna della convenuta al pagamento delle spese di lite, liquidate (come da dispositivo) alla luce dei valori minimi di cui al DM 55/2014 per tutte le fasi relative ai procedimenti di cognizione davanti al ### appartenenti ### il: 01/09/2025 n.###/2025 importo 572,00 al terzo scaglione di valore sulla base del decisum, oltre effettivi esborsi (€ 264,00 per contributo unificato e marca da bollo) ed accessori di legge.  P.Q.M.  ### definitivamente pronunciando, così provvede: a) condanna parte convenuta al pagamento di € 17.464,25, oltre interessi legali fino al soddisfo (da calcolarsi come precisato in motivazione), in favore dell'attrice; b) condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 2.540,00 per compenso ed € 265,50 per effettivi esborsi, oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA e CPA (come per legge), in favore della convenuta. 
Manda alla ### per gli adempimenti di rito.  ### 4 aprile 2025 #### il: 01/09/2025 n.###/2025 importo 572,00

causa n. 226/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Scortecci Antonio

M

Tribunale di Avezzano, Sentenza n. 458/2025 del 28-10-2025

... visita ortopedica una “frattura scomposta diafisi omero dx” a seguito della quale si è reso necessario un intervento chirurgico di riduzione e osteosintesi con placca e cerchiaggi metallici). ### ha quindi chiesto, accertata la responsabilità dell'ente quale custode della strada, di condannare l'ente medesimo al risarcimento dei danni subiti, quantificati in complessivi € 21.193,99, comprensivi di danno biologico e morale nonché delle spese mediche sostenute per € 1.889,74 (ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia), il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi. 2. Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata si è costituito il Comune di #### chiedendo: in via principale, il rigetto della domanda sia in ragione del proprio difetto di legittimazione passiva sia in ragione dell'infondatezza della domanda stessa; in via subordinata, la riduzione del risarcimento richiesto in ragione della concorrente responsabilità della danneggiata ed avuto riguardo all'effettiva misura del danno effettivamente dimostrato. In particolare, l'ente ha dedotto l'insussistenza della propria responsabilità ex art. 2051 evidenziando: i) di aver appaltato (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato Dott.ssa ### ha pronunciato la seguente ### nella causa civile di primo grado iscritta al n. 63 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2019, vertente tra ### (c.f. ###, quale erede di ###, ### (c.f. ###, quale erede di ### a sua volta erede di ### rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. ### D'### (c.f.  ###), elettivamente domiciliat ###### alla via ### 66 ATTORI e ###' ### (c.f. ###) in persona del ### p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. ### (c.f.  ###), elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. ### in ### alla via L. Vidimari 68 CONVENUTO nonché ### “### BETTINA” ### (p. I.V.A.  ###) in persona del titolare e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall' Avv. ### (c.f. ###), elettivamente domiciliat ###### alla via ### 14 ### S.p.A. (P. I.V.A. ###) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall' Avv. ### (c.f.  ###), elettivamente domiciliat ###### alla via ### n. 10 ###: per gli attori, come da note di precisazione delle conclusioni depositate in data ### e da note di trattazione scritta depositate in data ###; per parte convenuta, come da note di precisazione delle conclusioni depositate in data ### e da note di trattazione scritta depositate in data ###; per la terza chiamata ### “### di Bettina” di ### come da note di precisazione delle conclusioni depositate in data ### e da note di trattazione scritta depositate in data ###; per la terza chiamata ### S.p.A., come da note di precisazione delle conclusioni depositate in data ### FATTO E DIRITTO 1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data #### ha convenuto in giudizio il Comune di #### chiedendo di accertare la responsabilità di detto ente nella causazione del sinistro occorsole in data ### alle ore 18:00 circa, quando, dopo essere scesa dalla propria autovettura parcheggiata in #### in ### all'altezza del civico n. 16, nel percorrere a piedi la piazza per dirigersi verso l'abitazione di ### cadeva improvvisamente a terra a causa del ghiaccio insistente sul manto stradale della piazza e non visibile a causa dei lampioni spenti, riportando un trauma contusivo dell'arto superiore destro, come diagnosticato nel referto di pronto soccorso dell'### di ### ove veniva condotta il giorno stesso dell'evento e ricoverata il giorno seguente al fine di essere sottoposta a intervento chirurgico (segnatamente emergendo dalla visita ortopedica una “frattura scomposta diafisi omero dx” a seguito della quale si è reso necessario un intervento chirurgico di riduzione e osteosintesi con placca e cerchiaggi metallici).  ### ha quindi chiesto, accertata la responsabilità dell'ente quale custode della strada, di condannare l'ente medesimo al risarcimento dei danni subiti, quantificati in complessivi € 21.193,99, comprensivi di danno biologico e morale nonché delle spese mediche sostenute per € 1.889,74 (ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia), il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi. 2. Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata si è costituito il Comune di #### chiedendo: in via principale, il rigetto della domanda sia in ragione del proprio difetto di legittimazione passiva sia in ragione dell'infondatezza della domanda stessa; in via subordinata, la riduzione del risarcimento richiesto in ragione della concorrente responsabilità della danneggiata ed avuto riguardo all'effettiva misura del danno effettivamente dimostrato. 
In particolare, l'ente ha dedotto l'insussistenza della propria responsabilità ex art. 2051 evidenziando: i) di aver appaltato nel biennio 2017-2018 il servizio di rimozione della neve e spargimento di sale all'### “### di Bettina” di ### con conseguente trasferimento in capo alla ditta appaltatrice della custodia del demanio pubblico limitatamente all'esercizio di tale servizio; ii) la mancanza di adeguata prova circa l'effettivo svolgimento dei fatti per come riferiti dall'attrice; iii) la mancata dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, avuto in particolare riguardo al fatto che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del danno, sicché la danneggiata, a conoscenza dello stato dei luoghi e della presenza di neve già da qualche giorno, non avrebbe comunque tenuto un comportamento improntato alla cautela correlata alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza; v) l'infondatezza della domanda risarcitoria anche con riferimento al quantum richiesto.  ### ha quindi chiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa dell'### “### di Bettina” di ### quale diretta ed unica responsabile dei danni eventualmente ritenuti provati o, comunque, al fine di essere tenuto indenne da tale azienda agricola di quanto eventualmente chiamato a corrispondere all'attrice.  3. Autorizzata la chiamata, si è costituita l'### “### di Bettina” di ### (di seguito, per brevità, azienda agricola) chiedendo, in via preliminare, di accertare e dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva per aver mantenuto l'ente comunale la custodia della res anche in pendenza del contratto di appalto e per essere sempre il Comune il soggetto responsabile della pubblica illuminazione dell'area; ha altresì dedotto, sempre a dimostrazione del proprio difetto di legittimazione passiva, che la ### non è ricompresa nell'elenco delle strade, piazzali, parcheggi e passaggi oggetto del contratto e che, comunque, alcun intervento è stato richiesto il giorno del sinistro. 
La terza chiamata ha altresì chiesto, nel merito, il rigetto della domanda attorea poiché infondata e non provata, nonché, in via subordinata, il riconoscimento del concorso di colpa di parte attrice nella causazione dell'evento con riduzione dell'importo richiesto secondo il grado di responsabilità accertato. ### agricola ha infine chiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa della società AXA ### S.p.A. al fine di essere tenuta indenne di quanto eventualmente chiamata a corrispondere all'attrice.  4. Autorizzata la chiamata, si è costituita la suindicata società assicuratrice, eccependo l'inoperatività della polizza nel caso di specie e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda attorea perché infondata e non provata, nonché, in via subordinata, l'accertamento della minor somma ritenuta dovuta a titolo risarcitorio, anche previa applicazione dell'art. 1227 5. Acquisiti i documenti prodotti (fatta eccezione per le testimonianze scritte prodotte da parte del Comune convenuto) ed escussi i testi ammessi, con comparsa depositata in data ### si sono costituiti in prosecuzione ex art. 302 c.p.c. ### e ### nella qualità di eredi dell'originaria attrice deceduta in data ###. 
Con ulteriore comparsa di costituzione in prosecuzione del 26.5.2023, si è quindi costituita ### quale erede di ### a sua volta deceduta in data ###. 
Disposta ed espletata una C.T.U. medico-legale, la causa, con ordinanza resa all'esito dell'udienza di rimessione in decisione fissata ex art. 127 ter c.p.c., è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate con le note in epigrafe indicate.  6. La domanda risarcitoria svolta nel presente giudizio merita accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.  7. In primo luogo può riconoscersi la legittimazione ad agire in capo agli odierni attori in prosecuzione. 
Sul punto giova richiamare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, qualora si verifichi la morte della parte ed il processo venga riassunto da un soggetto che si qualifichi erede del de cuius, dimostrando la relazione familiare, l'atto di riassunzione, in quanto proveniente da soggetto certamente chiamato all'eredità quale che sia il tipo di successione, integra atto di accettazione tacita dell'eredità ed è, quindi, idoneo a far considerare dimostrata la legittimazione alla riassunzione (cfr., Cass. ord. n. 18294/24). 
Ebbene nella specie ### e ### si sono qualificati come gli eredi di ### dando conto delle relazioni familiari esistenti nel ricorso ex art. 481 contestualmente prodotto; analoghe considerazioni possono poi svolgersi quanto a ### figlia ed erede di ###
Successivamente alla loro costituzione l'ente convenuto non ha puntualmente eccepito la non integrità del contraddittorio per l'esistenza di altri coeredi (e non di meri chiamati) né, in ogni caso, ha fornito la relativa prova (cfr., anche sull'onere probatorio, Cass., ord. n. 19400/19). 
Può dunque ritenersi sussistente la legittimazione ad agire in capo ai predetti ### e ### dovendo peraltro osservarsi che, in accordo con la giurisprudenza di legittimità (cfr., Cass., sent. n. 10585/24), i crediti del de cuius non si ripartiscono automaticamente tra coeredi ma entrano a far parte della comunione ereditaria, potendo quindi ciascuno dei coeredi agire anche singolarmente per far valere l'intero credito comune (ferma restando, per come si dirà, la necessità di liquidare il danno trasmissibile iure successionis secondo criteri che tengano conto della durata effettiva della vita della danneggiata).  8. Ciò posto in punto di legittimazione attiva, occorre premettere che la fattispecie è evidentemente inquadrabile, come dedotto dall'attrice, nell'alveo della responsabilità ex art. 2051 Viene infatti pacificamente in rilievo una res - il bene strada - che si assume causa dell'evento secondo una dinamica analiticamente allegata e non può certo ritenersi che tale bene (una piazza all'interno di un centro abitato) sia insuscettibile di custodia per ragioni assolute ed oggettive. 
Risulta invece oggetto di contestazione tra l'ente convenuto e l'azienda agricola terza chiamata l'individuazione del soggetto qualificabile come custode di tale bene e, dunque, chiamato a rispondere dei danni a terzi. 
Ebbene, fermo restando quanto di seguito più analiticamente esposto con riferimento alla posizione in concreto dell'azienda agricola, deve rilevarsi che secondo la giurisprudenza di legittimità nei casi, come quello di specie, in cui non vi è un totale trasferimento all'appaltatore del potere di fatto sulla cosa su cui deve essere eseguito il lavoro appaltato ed in cui, quindi, il bene continui ad essere anche destinato all'uso precedente, la custodia permane anche in capo all'ente proprietario, che è pertanto chiamato a rispondere, unitamente all'appaltatore, degli eventuali danni a terzi (cfr., Cass. sent. n. 41435/21, nonché Cass. sent. n. 26780/23, secondo cui, ad esempio, l'appaltatore può essere ritenuto esclusivo custode responsabile se l'area di cantiere stradale è completamente enucleata, delimitata ed affidata all'esclusiva custodia dell'appaltatore, con conseguente assoluto divieto di traffico veicolare e pedonale). 
Deve dunque escludersi che, anche nel caso in cui sia ritenuta sussistente la responsabilità dell'azienda agricola, tale responsabilità risulti idonea ad elidere quella dell'ente convenuto, anche tenuto conto, per altro verso, del rilievo nella dinamica dell'evento delle condizioni del servizio di illuminazione pubblica (gravante unicamente sul Comune).
Tanto premesso in via generale, deve tuttavia escludersi la possibilità di radicare anche in capo all'azienda agricola una possibile responsabilità risarcitoria. 
Sul punto, pur ritenendosi che la piazza ### rientri tra le aree oggetto del servizio appaltato (stante quanto chiarito nel foglio d'oneri in atti circa la valenza indicativa e non esaustiva dell'elenco delle strade inserito nelle planimetrie), occorre rilevare che in base al contratto in atti l'appaltatore è tenuto a garantire l'intervento entro 30 minuti dalla chiamata (prioritariamente telefonica) quanto al servizio effettuato dalle ore 8.00 alle ore 18.00, mentre, quanto al servizio svolto dalle ore 18.00 alle ore 8.00 è cura dell'appaltatore uscire ed operare secondo i bollettini metereologici e le condizioni meteo del Comune di ### de' ### Ciò posto, entro i termini perentori previsti per la maturazione delle preclusioni assertive l'ente locale non ha specificamente dedotto che l'appaltatrice non avrebbe svolto (o, in ipotesi, avrebbe svolto in modo non adeguato) il servizio nei giorni immediatamente precedenti al sinistro, nonostante le richieste di intervento in tal senso rivolte o, comunque, nonostante le concrete condizioni metereologiche. 
In particolare, in sede di costituzione l'ente ha posto a fondamento della chiamata il contratto di appalto intervenuto tra le parti, senza tuttavia allegare in modo più puntuale le circostanze - anche temporali - del prospettato inadempimento dell'appaltatore. 
Quindi, a seguito della costituzione dell'azienda agricola, con la propria prima memoria ex art.  183 sesto comma c.p.c. l'ente ha dedotto che l'evento sarebbe avvenuto allorquando la terza chiamata avrebbe dovuto eseguire l'intervento per opera autonoma del proprio dipendente e che in corso di causa sarebbe stato dimostrato l'adempimento degli oneri rimasti a suo carico. 
Ebbene, premessa la necessità di una puntuale e tempestiva allegazione dell'inadempimento da parte del creditore, la suesposta allegazione può interpretarsi, con la necessaria univocità, solo come la prospettazione dell'inadempimento della terza chiamata all'obbligo di intervenire nella giornata dell'evento (e, all'evidenza, prima del suo verificarsi). 
Non può di contro utilmente valorizzarsi quanto dedotto in sede di comparsa conclusionale in ordine al fatto che, avendo nevicato i giorni precedenti, non sarebbe stato necessario richiedere un ulteriore intervento, non essendo stato tempestivamente allegato, come detto, un inadempimento riferibile anche ai giorni precedenti. 
In tale quadro deve rilevarsi: che, per come si dirà, può ritenersi provato che l'evento si sia effettivamente verificato alle ore 18.00 circa, il che colloca necessariamente l'eventuale intervento da effettuare nella precedente fascia oraria 8.00/18.00 nell'ambito della quale l'ente avrebbe dovuto richiedere l'intervento; che non è stata dimostrata l'avvenuta richiesta di intervento, richiesta che, in base al contratto, fa sorgere l'obbligo in capo alla appaltatrice da adempiere, peraltro, entro il tempo massimo di trenta minuti dalla chiamata stessa; che, a ben vedere, l'ente ha incentrato la propria tempestiva prospettazione difensiva sull'onere in capo all'appaltatrice di un'attivazione in via autonoma (il che avrebbe però reso necessario collocare il sinistro nella fascia oraria successiva dalle 18.00 alle ore 8.00); che, anche a voler collocare per ipotesi l'evento alle ore 18.30 ed a voler ritenere esigibile che esattamente dalle ore 18.00 nell'intera area affidata l'azienda agricola si attivi autonomamente per svolgere il servizio appaltato, il bollettino meteo prodotto dall'ente non evidenzia precipitazioni nevose nella giornata del 29 dicembre ma nelle precedenti giornate (rispetto a cui un eventuale inadempimento non può ritenersi, come detto, puntualmente allegato). 
Deve quindi individuarsi nel solo ente locale il custode chiamato a rispondere ex art. 2051 c.c. del danno ritenuto provato.  9. Così inquadrata l'azione proposta ed individuato il soggetto custode, giova richiamare i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di responsabilità ex art. 2051 c.c. (cfr., Cass., SS.UU., ord. n. 20943/22, Cass., sent. n. 11152/23, Cass., sent. n. 26142/23, Cass., ord., 14228/23, Cass., ord. n. 18518/24, Cass., ord. n. 12760/24, Cass., ord. n. 12663/24), secondo cui: - tale responsabilità ha carattere oggettivo e non presunto; - l'attore danneggiato deve dimostrare, oltre all'esistenza del danno ed alla ricorrenza della relazione di custodia, il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, provando dunque l'effettiva dinamica del fatto e che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa, non essendo allo scopo sufficiente che il sinistro e la cosa custodita si collochino genericamente in un medesimo contesto; - il danneggiato deve in particolare provare che l'evento di danno verificatosi in base alla dinamica allegata è esplicazione della concreta potenzialità dannosa della cosa, sia che ciò dipenda dalla sua connaturale forza dinamica sia che derivi dall'effetto di concause umane o naturali; - non rileva tuttavia in punto di dimostrazione del nesso di causalità l'intrinseca pericolosità della cosa, quale elemento che può eventualmente rilevare sul piano della prova del fortuito, nel senso che tanto meno la cosa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di potenziale pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode; - è invece il custode ad essere gravato dell'onere della prova liberatoria del caso fortuito, che, quale causa sopravvenuta alla preesistente condizione della res, si sovrappone ad essa degradandola sotto il profilo giuridico a mera occasione di danno, senza che ovviamente sia cancellata sul piano strettamente naturalistico la relativa efficienza causale; - segnatamente il caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o da un atto del terzo o del danneggiato, è connotato da oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità da parte del custode, è estraneo alla relazione custodiale ed è idoneo ad assorbire in sé l'efficienza causale dell'evento dannoso da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale, senza che assuma alcuna rilevanza la diligenza o meno del custode; - laddove poi il caso fortuito sia rappresentato dalla condotta del danneggiato, devono ricorrere non solo l'esclusiva efficienza causale di tale condotta nella produzione dell'evento ma anche la colpa del danneggiato, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, non richiedendosi, invece, una condotta del tutto abnorme od eccezionale; - nel valutare tale condotta deve poi tenersi conto del fatto che la condotta del danneggiato si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., oltre a doversi valutare tale condotta anche avuto riguardo al dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.; - in particolare, come detto, quanto più la situazione di potenziale danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso.  10. Tanto premesso in linea generale e ritenuta sussistente, come detto, la relazione di custodia, si ritiene che la parte attrice abbia assolto all'onere di dimostrare la dinamica dell'evento e l'esistenza del nesso eziologico tra la cosa ed il danno.
In particolare, può ritenersi provato che l'originaria attrice sia caduta, nel giorno e nell'ora indicati in citazione, mentre si trovava a percorrere a piedi ### e che in tale tratto sul suolo, non illuminato, fosse presente del ghiaccio che ha determinato la caduta. 
I testi Bonari e ### del tutto estranei rispetto ai fatti di causa, hanno infatti riferito di essere accorsi sul luogo del sinistro immediatamente dopo l'evento allertati dalle urla dell'attrice, trovandola ancora a terra e confermando la presenza del ghiaccio nel punto della caduta. 
In particolare, la teste ### ha riferito di aver trovato l'attrice ancora con il volto rivolto a terra, che si lamentava per il dolore ad un braccio che era rimasto sotto il suo corpo; ha dichiarato, inoltre, che nel punto in cui l'attrice risultava caduta vi era sia neve sia ghiaccio e che i lampioni adiacenti erano spenti, sicché la piazza era buia. 
Il teste ### ha riferito di aver visto l'attrice a terra vicino al cancello della sorella dove era quasi arrivata e che in quel punto c'era del ghiaccio. Il medesimo teste ha inoltre confermato l'assenza di illuminazione riferendo: “### che un signore che abita lì vicino ha acceso i fari della macchina per fare luce in quanto non si vedeva nulla”; “era tutto spento, la piazza era completamente al buio ed anche le altre strade; non era la prima sera che eravamo al buio, siamo stati almeno una settimana senza luce”. 
Entrambi i testimoni hanno infine confermato l'assenza di segnaletica di pericolo. 
Trattasi di dichiarazioni credibili in quanto puntuali, concordanti, rese da soggetti del tutto estranei ai fatti di causa e del tutto coerenti con la stagione e con l'orario in cui si è verificato l'evento, ossia in un momento in cui è ben possibile che si possa formare del ghiaccio sul suolo e che lo stesso non sia visibile, considerato che alle ore 18:00 in pieno inverno se la strada non è adeguatamente illuminata la visibilità risulta drasticamente ridotta se non assente. 
Non risulta invece dirimente, contrariamente a quanto dedotto dall'ente convenuto, il fatto che le dichiarazioni testimoniali sarebbero state rese da soggetti intervenuti dopo la caduta, cui non avrebbero assistito direttamente. 
Deve infatti sottolinearsi: che i testi, del tutto estranei ai fatti di causa, accorrevano nell'immediatezza della caduta ed erano estremamente vicini tanto da sentire le urla dell'attrice; che i testi hanno inoltre trovato l'attrice ancora riversa a terra che si lamentava per il dolore, tanto che la teste ### ha riferito di aver avuto paura anche di toccarla (il che rende poco verosimile la tesi dell'ente, peraltro priva di riscontri, secondo cui l'attrice si sarebbe potuta spostare dal punto della caduta trascinandosi verso il punto in cui è stata rinvenuta); che sempre nell'immediatezza è intervenuta un'ambulanza e che l'attrice è stata quindi trasportata presso il pronto soccorso, dove sono state riscontrate conseguenze del tutto compatibili con una caduta quale quella allegata. 
Possono quindi ritenersi provate la dinamica della caduta per come riferita dall'attrice e la ricorrenza del nesso eziologico tra la cosa ed il danno. 
Può infatti ritenersi provato, secondo la regola del più probabile che non, che l'attrice sia effettivamente caduta a causa del ghiaccio presente sul manto stradale, tenuto conto dell'evidente idoneità del ghiaccio a determinare naturalisticamente la caduta e della mancanza di elementi di segno contrario da cui evincere plausibili spiegazioni alternative dell'evento. 
Quanto, infine, all'orario della caduta può ritenersi provato che la stessa sia intervenuta alle ore 18.00 circa e non alle ore 18.30 circa come invece prospettato dall'ente locale convenuto. 
Sul punto deve osservarsi che tale ente ha prodotto la diffida stragiudiziale inviatagli dall'attrice in cui viene indicato l'orario delle 18.30 circa; inoltre, i testi escussi non sono stati in grado di riferire dell'orario esatto della caduta. 
Risulta tuttavia dirimente evidenziare che l'attrice, immediatamente soccorsa dai testi che l'hanno trovata a terra, è stata quindi portata in ambulanza al pronto soccorso, dove risulta arrivata alle ore 18.38 stando al referto in atti. 
Ebbene tale documento consente di collocare la caduta, come riferito in citazione, alle ore 18.00 circa, tenuto conto del tempo intercorso tra la caduta e l'arrivo dei primi soccorritori, la chiamata dell'ambulanza, l'arrivo dell'ambulanza stessa ed il trasporto in ospedale.  11. Tanto premesso quanto all'assolvimento dell'onere gravante sulla danneggiata, si ritiene che il custode della res non abbia di contro assolto all'onere di dimostrare che la condotta dell'attrice abbia reso ininfluente la sopra descritta situazione della presenza di ghiaccio sul manto stradale, sovrapponendosi a tale condizione della res e degradando quindi la stessa a mera occasione della determinazione del danno. 
Come detto, allo scopo è necessario dimostrare che il danneggiato abbia serbato un comportamento tale da risultare in spregio rispetto alla normale cautela richiesta dalla concreta situazione di rischio, per come percepibile con l'ordinaria diligenza. 
Ebbene, nella specie viene in rilievo una caduta occorsa mentre l'attrice percorreva a piedi una piazza e, dunque, in occasione di un'utilizzazione ordinaria del bene rispetto alla sua destinazione anche tenuto conto della riferita mancata presenza di segnali di pericolo per la possibile presenza di ghiaccio.
Inoltre, anche a voler ritenere che la formazione di ghiaccio possa essere prevedibile (nel mese e nell'ora in cui si è verificato l'evento) ed anche a ritenere noto il luogo all'attrice (la quale si stava recando dalla sorella), nel caso di specie assume assorbente rilievo il fatto che la strada fosse completamente al buio e priva di pubblica illuminazione in quel momento funzionante, come concordemente riferito da entrambi i testi escussi (le cui dichiarazioni non potrebbero risultare inattendibili neanche in caso di ammissione della prova per testi richiesta dall'ente in ordine alla mancata segnalazione di guasti all'impianto di pubblica illuminazione, trattandosi di un indice astratto della possibile inesistenza di malfunzionamenti i quali, in questo caso, sono stati invece riferiti in concreto). 
Ebbene lo stesso Comune, a pagina 9 della comparsa di costituzione, ha sostenuto con riferimento al criterio della visibilità che il sinistro si sarebbe verificato in una zona in cui insisteva un impianto di pubblica illuminazione, sì da consentire una piena visuale e rendere quindi esigibile la dovuta attenzione dall'utente della strada. 
Ne consegue che, ritenuto provato il non funzionamento di tale impianto al momento dell'evento, l'evento non può essere ascritto, in tutto od in parte, alla condotta dell'attrice. 
Né a diverse conclusioni può pervenirsi solo in ragione del fatto che l'attrice aveva raggiunto la piazza in auto e, dunque, verosimilmente con i fari accesi: la caduta non è avvenuta, infatti, scendendo dall'auto nel punto in cui è stata parcheggiata, ma percorrendo la piazza, che si trovava sostanzialmente al buio, verso la casa della sorella.  12. Venendo ora ad esaminare il profilo delle conseguenze dannose dell'evento deve in primo luogo richiamarsi quanto emerso dalla C.T.U. medico-legale espletata. 
Il consulente, pur non potendo procedere a visita dell'attrice in ragione del suo decesso (e, dunque, per cause non evidentemente imputabili alla danneggiata), ha esaminato i referti medici e le cartelle cliniche in atti, verificando come le lesioni riscontrate e sopra descritte abbiano presupposto un urto violento e diretto dell'arto superiore destro e ritenendo dunque la dinamica allegata dall'attrice idonea a spiegare la natura contusiva-fratturativa della lesione riportata. 
Può dunque ritenersi dimostrata la lesione del bene salute, da cui è derivato un danno conseguenza all'attrice di tipo dinamico-relazionale in termini sia di menomazione disfunzionale permanente (danno biologico permanente) sia di invalidità temporanea (danno biologico temporaneo). 
Stando alle risultanze dell'elaborato peritale (condivisibili in quanto congruamente motivate sulla base della documentazione esaminata, oltre che non oggetto di specifiche contestazioni sul punto), il consulente ha quantificato in giorni 40 l'invalidità temporanea assoluta, in giorni 30 l'invalidità temporanea al 50%, in giorni 20 l'invalidità temporanea al 25%, stimando, in forza della documentazione sanitaria in atti, esiti permanenti già stabilizzati prima del decesso dell'attrice e valutabili in vita nella misura del 7 %. 
Ciò posto è noto che, in accordo con la giurisprudenza di legittimità, il danno non patrimoniale derivante da una lesione della salute è liquidato assumendo a base del calcolo il grado percentuale di invalidità permanente, sulla scorta di tabelle, in alcuni casi vincolanti in quanto previste per legge ed in altri non vincolanti, finalizzate ad esprimere percentualmente la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione deve presumersi produca sulle attività e quindi sugli aspetti dinamico-relazionali comuni ad ogni individuo (cfr., Cass., sent.  7513/2018). 
Nella specie, tenuto conto dell'epoca e della tipologia di evento, si ritiene di fare riferimento alle tabelle predisposte dal Tribunale di Roma nella versione del 2025, in quanto costituenti il criterio più idoneo ad assicurare il corretto esercizio del potere di equità integrativa ex artt. 1226 e 2056 Come noto, il ricorso in linea generale alle tabelle risulta idoneo a garantire uniformità di trattamento e prevedibilità delle decisioni, in tal modo integrando il diritto vivente nella determinazione del danno non patrimoniale conforme a diritto (cfr., Cass., sent. n. 8532/20, nonché, con riguardo all'applicabilità delle tabelle in caso di responsabilità ex art. 2051 c.c., Cass., ord. n. ###/23, Cass., ord. n. 4509/2022). 
Sebbene le suindicate pronunzie facciano riferimento alle tabelle predisposte dal Tribunale di Milano occorre evidenziare che viene nella specie in rilievo l'ipotesi di morte del danneggiato nel corso del giudizio e per causa indipendente dalle lesioni (segnatamente, stando alla C.T.U., a causa di una patologia neoplastica). 
Ebbene la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il c.d. danno da premorienza non può essere liquidato secondo le tabelle milanesi che, anche nella versione del 2024, non risultano conformi al principio di equità, dovendosi invece stimare il pregiudizio secondo un criterio di proporzionalità tra la somma che sarebbe spettata al danneggiato in ipotesi rimasto in vita (avuto riguardo all'età ed alla percentuale di invalidità) ed il numero di anni effettivamente vissuti (cfr., Cass., ord. n. 29832/24, con riferimento alla possibilità di ricorrere quindi alle tabelle predisposte dal Tribunale di Roma).
Per quanto concerne il danno biologico permanente dovrà dunque riconoscersi una prima quota, immediatamente acquisita per effetto della lesione, nella misura del 3,5%, tenuto conto dei range indicati in tali tabelle, per il caso di premorienza, in punto di danno accertato e di correlata percentuale acquisita immediatamente (in assenza di elementi da cui ricavare una maggiore o minore percentuale di trasposizione della percentuale di invalidità accertata); dovrà altresì riconoscersi una seconda quota in relazione alla sopravvivenza concreta rispetto all'aspettativa di vita sempre secondo i range indicati in tali tabelle per il caso di premorienza. 
Applicando i criteri e le tabelle sopra indicati, tenuto conto delle sopra richiamate risultanze della C.T.U. con riguardo al danno biologico permanente e temporaneo, nonché avuto riguardo all'età della danneggiata (74 anni) al momento della cessazione dell'invalidità temporanea con consolidamento dei postumi (cfr., Cass., sent. n. 3121/17), può riconoscersi a titolo risarcitorio il complessivo importo di € 10.529,47 a titolo di danno biologico permanente e temporaneo, da liquidare all'attualità in € 10.550,53 stante l'applicazione delle suindicate tabelle nella versione adottata in data ### e trattandosi di debito di valore e, dunque, comprensivo della rivalutazione sino alla pubblicazione della sentenza. 
Quanto alla determinazione di tale importo giova evidenziare che, in disparte quanto riconosciuto per l'invalidità temporanea, alcun ulteriore importo può essere riconosciuto a titolo di danno morale. 
Come noto, premesso il carattere giuridicamente omnicomprensivo della categoria del danno non patrimoniale (cfr., Cass., SS.UU., sent. n. 26972/08 11.11.2008, n. 26972, Cass., sent. n. 7513/18), il danno morale non è che una descrizione del possibile danno-conseguenza di ordine non patrimoniale, quale pregiudizio che non ha base organica ed attinge la sfera interiore dell'individuo (trattandosi in buona sostanza della sofferenza interiore del danneggiato in termini di dolore dell'animo, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione). 
Tale danno non patrimoniale ha tuttavia autonoma rilevanza rispetto al danno dinamico - relazionale, sicché deve essere specificamente allegato ed accertato, anche presuntivamente, nel corso del giudizio, non potendo venire ad integrare un danno in re ipsa (cfr., Cass., ord. n. 7892/24, Cass., ord. n. 29206/19). 
Ebbene nella specie difetta la necessaria puntuale allegazione di tale danno, essendosi limitata sul punto l'originaria attrice ad indicare l'importo richiesto ed a prospettare che tale danno consegua alle lesioni colpose.
Né, per altro verso, stante il previo decesso della danneggiata per cause indipendenti dalla caduta, sono state apprezzate in sede di C.T.U. conseguenze utilmente valorizzabili al riguardo. 
Infine, detto danno non può neanche ritenersi presuntivamente provato sulla base della sola entità dei postumi, non venendo nella specie in rilievo una lesione macropermanente (cfr., Cass., ord.  13383/25 in ordine al maggiore rigore nell'allegazione e nella prova che è richiesto per il concreto riconoscimento delle conseguenze dannose rivendicate in caso di danno biologico di lieve entità). 
Del pari alcun ulteriore importo può essere riconosciuto a titolo di personalizzazione. 
La giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che tale posta è riconoscibile solo in presenza di circostanze, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato quale vero e proprio fatto costitutivo della pretesa azionata, tali da rendere il pregiudizio concretamente subito più grave ed eccezionale rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado (cfr., Cass., ord. n. ###/24, Cass., sent. n. 23778/14, Cass., sent. n. 7513/18). 
Tale inquadramento è del resto del tutto coerente con il fatto che il danno alla salute è già un danno dinamico - relazionale quanto alle conseguenze comuni a tutte le persone che vengano a subire una data percentuale di invalidità, percentuale che dunque di per sé sola ne dimostra la produzione esprimendo anche quei pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla lesione prodottasi. 
E' quindi onere del danneggiato allegare e provare le peculiari circostanze del caso concreto che rendano il pregiudizio concretamente subito non ordinario e, anzi, produttivo di conseguenze maggiori e più gravi rispetto ai casi consimili. 
Simili elementi non risultano in questa sede analiticamente dedotti e non sono comunque emersi, sicché alcun ulteriore importo può essere riconosciuto a tale titolo. 
Può poi riconoscersi il danno patrimoniale richiesto sia in relazione alle spese mediche documentate e ritenute congrue dall'ausiliario (per € 1.009,99) sia, quale ulteriore voce di danno emergente documentata dalla fattura recante sottoscrizione per quietanza, in relazione alle spese sostenute per la consulenza tecnica di parte (per € 854,00); il conseguente complessivo importo di € 1.863,99 deve essere poi rivalutato all'attualità, rispetto alla data dell'evento, in € 2.244,24 per le medesime suesposte motivazioni con riguardo al danno non patrimoniale.  ### del risarcimento così come complessivamente determinato e già rivalutato (€ 12.794,77) deve altresì maggiorato degli interessi cc.dd. compensativi, calcolati al saggio legale su tale importo dapprima devalutato al momento dell'evento dannoso (29.12.2017) e quindi via via rivalutato anno dopo anno. 
Infine, dalla pubblicazione della sentenza, stante la trasformazione dell'obbligazione risarcitoria in obbligazione di valuta (cfr., Cass., sent., n. 24896/05), matureranno gli ulteriori interessi al saggio legale sino al pagamento.  13. Il rigetto delle domande svolte nei confronti della terza chiamata azienda agricola rende superflua una analitica disamina delle domande da quest'ultima svolte nei confronti della compagnia assicuratrice. 
Giova tuttavia evidenziare, in quanto rilevante ai fini della regolamentazione delle spese di lite, che effettivamente dalla polizza e dalle condizioni generali in atti emerge con chiarezza: che “l'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'assicurato, ai sensi di legge, nella sua qualità di proprietario di 2 macchine agricole: ### 5620 targato ### e #### targato ### attrezzate con lama sgombraneve e spargisale”; che la garanzia opera in relazione a quanto l'assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione al rischio descritto nel frontespizio di polizza, per il quale è prestata l'assicurazione; che non consta la copertura aggiuntiva per i danni da obbligazioni volontariamente assunte dall'assicurato e di cui debba rispondere. 
Ne deriva che in alcun caso la polizza avrebbe potuto coprire un danno che, per come prospettato da parte del Comune chiamante, sarebbe in ipotesi derivato dalla mancata esecuzione dell'attività di sgombero neve e spargimento sale.  14. Tenuto conto dell'accoglimento, nei limiti di cui in motivazione, della domanda svolta da parte attrice nei confronti del convenuto chiamante ed avuto quindi riguardo al criterio della soccombenza, il Comune di #### deve essere condannato al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice e della azienda agricola terza chiamata. Analogamente, il compenso liquidato al C.T.U. con separato decreto deve essere definitivamente posto a carico dell'ente locale convenuto. 
Per quanto concerne le spese relative alla domanda in garanzia svolta nei confronti della compagnia assicuratrice, le stesse debbono essere poste a carico dell'azienda agricola chiamante, tenuto conto del fatto che, sulla base delle argomentazioni svolte al punto che precede, l'iniziativa nei confronti dell'assicurazione sarebbe risultata in ogni caso manifestamente infondata.
Le spese sono infine liquidate d'ufficio come in dispositivo, avuto riguardo ai parametri tra i minimi ed i medi di cui al D.M. n. 55/2014 per il relativo scaglione di riferimento (€ 5.201,00/€ 26.000,00) nella regolamentazione delle spese tra il Comune, la parte attrice e l'azienda agricola terza chiamata, tenuto conto dell'effettiva complessità della controversia; tali spese vengono invece liquidate d'ufficio come in dispositivo, avuto riguardo ai parametri minimi di cui al D.M.  n. 55/2014 per il relativo scaglione di riferimento (€ 5.201,00/€ 26.000,00) nella regolamentazione delle spese tra l'azienda agricola e la compagnia assicuratrice, tenuto conto della ridotta complessità delle relative domande.  P.Q.M.  Il Tribunale Ordinario di ### definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 63 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2019, così provvede: - ACCOGLIE nei limiti di cui in motivazione la domanda proposta da ### e ### (nella qualità in epigrafe indicata) nei confronti del Comune di #### e per l'effetto condanna il Comune di #### al pagamento in favore di ### e ### (nella qualità in epigrafe indicata) della somma di € 12.794,77, oltre interessi al saggio legale sulla somma devalutata all'epoca dell'evento e via via rivalutata anno per anno sino alla pubblicazione della sentenza, nonché oltre interessi al saggio legale sull'importo così determinato dalla pubblicazione della sentenza al saldo; - CONDANNA il Comune di #### al pagamento in favore di ### e ### (nella qualità in epigrafe indicata) delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.808,50 per compensi ed € 264,00 per spese, oltre spese generali, I.V.A. e cassa come per legge; - CONDANNA il Comune di #### al pagamento in favore dell'### “### Bettina” di ### delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.808,50 per compensi, oltre spese generali, I.V.A. e cassa come per legge; - CONDANNA l'### “### Bettina” di ### al pagamento in favore di ### S.p.a. delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali, I.V.A. e cassa come per legge; - PONE definitivamente a carico del Comune di #### il compenso liquidato al C.T.U. con separato decreto. 
Così deciso in data ### Il Giudice Dott.ssa

causa n. 63/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Pepe Ilaria

M

Corte d'Appello di Bologna, Sentenza n. 1796/2025 del 24-10-2025

... lievemente scomposta della diafisi prossimale dell'omero estesa sino al collo”. Concluse, pertanto, chiedendo di accertare l'esclusiva responsabilità dell'ente convenuto ex art. 2051 c.c. in ordine alla causazione del sinistro e, per l'effetto, di condannarlo al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite, patrimoniali e non, quantificati in complessivi € 80.000. ### di ### si costituì e chiese la reiezione della domanda contestando la dinamica del sinistro esposta dall'attrice e, in particolare, contestando il nesso causale fra la caduta dell'attrice e il dislivello rappresentato nelle fotografie e le condizioni del passaggio pedonale; affermò che l'occorso dovesse attribuirsi a caso fortuito, rappresentato, nel caso concreto, dalla condotta incauta dell'attrice, dato che l'illuminazione era naturale, la passerella pedonale era rettilinea e priva di ostacoli visivi ed era composta da listelli in legno con rialzi che erano di immediata percezione ed oggettivamente avvistabili dall'attrice. Pertanto, l'evento era imputabile unicamente alla condotta imprudente tenuta dalla danneggiata. ### Tribunale, con la sentenza n. 393/2023, ritenne meritevoli di accoglimento (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA II SEZIONE CIVILE La Corte d'appello, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ### dott.ssa ### dott.ssa ### sentito il relatore, sulle conclusioni precisate dalle parti nelle memorie depositate ex art. 352 n. 1 c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa d'appello iscritta al r.g. n. 1886/2023 promossa da: Comune di ###. ### contro: #### di causa Con atto di citazione notificato nell'anno 2019, ### convenne il Comune di ### dinanzi al Tribunale di Rimini esponendo che in data 24 giugno 2015, alle ore 08:30 circa, mentre passeggiava sulla passerella di legno retrostante gli stabilimenti balneari, era rovinata a terra a causa di uno dei listoni in legno che risultava rialzato rispetto agli altri; aveva sbattuto violentemente la spalla sinistra, il ginocchio destro ed il volto contro la pavimentazione, procurandosi una “frattura pluriframmentaria lievemente scomposta della diafisi prossimale dell'omero estesa sino al collo”. 
Concluse, pertanto, chiedendo di accertare l'esclusiva responsabilità dell'ente convenuto ex art. 2051 c.c. in ordine alla causazione del sinistro e, per l'effetto, di condannarlo al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite, patrimoniali e non, quantificati in complessivi € 80.000.  ### di ### si costituì e chiese la reiezione della domanda contestando la dinamica del sinistro esposta dall'attrice e, in particolare, contestando il nesso causale fra la caduta dell'attrice e il dislivello rappresentato nelle fotografie e le condizioni del passaggio pedonale; affermò che l'occorso dovesse attribuirsi a caso fortuito, rappresentato, nel caso concreto, dalla condotta incauta dell'attrice, dato che l'illuminazione era naturale, la passerella pedonale era rettilinea e priva di ostacoli visivi ed era composta da listelli in legno con rialzi che erano di immediata percezione ed oggettivamente avvistabili dall'attrice. Pertanto, l'evento era imputabile unicamente alla condotta imprudente tenuta dalla danneggiata.  ### Tribunale, con la sentenza n. 393/2023, ritenne meritevoli di accoglimento le domande avanzate dalla parte attrice, per le ragioni che qui si riportano: “… la via teatro del sinistro presentava un dislivello, un'anomalia nel percorso non segnalato del piano di percorrenza, da reputarsi ex ante idoneo a rendere possibile l'inciampo e la caduta del pedone. Orbene, una volta provato, da parte dell'attrice, l'evento lesivo, il rapporto di custodia in capo all'ente custode Comune di ### ed il nesso causale tra il danno e la cosa in custodia, la responsabilità ex art. 2051 c.c. è esclusa, come sopra evidenziato, solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato -con effetto liberatorio totale o parziale -anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale idonea a interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento dannoso o ad affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del danno; il giudizio sull'incidenza del comportamento del danneggiato nella produzione del danno non può prescindere dalla considerazione della natura della cosa e deve tener conto delle modalità che in concreto e normalmente ne caratterizzano la fruizione. (vedasi anche Cass., 4476/11). 
In proposito, giova precisare, però, che la condotta della vittima assume efficacia causale esclusiva, soltanto ove possa qualificarsi come abnorme, e cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, salvo in caso contrario rilevare ai fini del concorso e nella causazione dell'evento, ai sensi dell'art. 1227 c.c. (Cass., n. 6650/11). 
Nella specie, va escluso che la condotta della ### possa assumere l'efficacia esimente propria del fortuito, non potendosi certo considerarsi abnorme il suo comportamento nell'occasione, camminando semplicemente sulla via e non essendo di certo imprevedibile che la stessa potesse cadere in un rialzo anomalo dei listelli di legno della passerella, peraltro semicoperta dalla sabbia; né possono rintracciarsi nella condotta dell'attrice elementi di colpevolezza tali da giustificare l'applicazione dell'art. 1227 c.c., essendosi la donna limitata a transitare sull'area de quo”. 
Pertanto, il Tribunale di Rimini condannò il Comune di ### al pagamento in favore della ### della somma complessiva di € 41.626,86 ed alla rifusione delle spese di lite.  ### di ### ha proposto appello alla sentenza cui ha resistito ### anche proponendo appello incidentale.  ### esperiti gli incombenti della prima udienza, viste le note depositate dalle parti per l'udienza fissata ex art. 352 c.p.c., tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha rimesso la causa al collegio per la decisione con ordinanza in data ###. 
Ragioni della decisione ### principale censura la sentenza impugnata per i seguenti motivi: 1) la sentenza è errata, perché il Tribunale non ha correttamente valutato gli elementi probatori dai quali emerge l'incidenza della condotta della danneggiata nella produzione del danno occorsole. 
Si tratta di un danno cagionato dall'interazione del danneggiato con una cosa di per sé inerte e la situazione di possibile danno era suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte della stessa danneggiata delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze concrete. 
Dall'istruttoria, infatti, è emerso che: - la passerella era rettilinea, priva di ostacoli visivi ed era composta da listelli in legno; - il giorno dell'evento vi era illuminazione naturale; - l'attrice è cliente abituale degli stabilimenti 86-87-88 e ciò già dall'anno 2008; - l'asse rialzata si vedeva bene anche camminando e di rialzi ce n'erano diversi sulla passarella che era fatta di assi appoggiate alla sabbia che quindi si gonfiano e si staccano da dove sono fissate. 
Le fotografie allegate mostrano un listello sopraelevato, ma il Tribunale ha completamente omesso di considerare la natura intrinseca del bene, che incide sulla prevedibilità di disconnessioni tra i singoli listelli fra loro accostati e la sabbia sottostante e adiacente. Essendo la passerella composta da listelli in legno appoggiati sulla sabbia, è notorio che la stessa può presentare dislivelli tra i vari elementi che la compongono.  ### della passerella, invero, richiede un comportamento improntato alla normale cautela adeguata alla sua struttura e alla sua ubicazione, in concreto esigibile in relazione ai doveri di solidarietà sociale di cui all'art. 2 della Costituzione. 
Le condizioni dei luoghi, inoltre, erano ben visibili, essendosi il fatto verificatosi in orario diurno e mattiniero (ore 8.30) e trattandosi di passerella rettilinea priva di ostacoli visivi. Perdipiù, i luoghi erano ben noti all'attrice, cliente dello stabilimento balneare da diversi anni. 
Ancora, il listello sopraelevato rappresentato nelle fotografie in atti è privo di effettiva pericolosità, essendo facilmente visibile ed evitabile. 
Ai fini del riconoscimento del nesso di causalità, non è sufficiente l'astratta possibilità di inciampare o scivolare sulla passarella, in quanto la stessa è realizzata con listelli di legno posati sulla sabbia e, quindi, per loro natura, non stabili e piani al pari di una strada asfaltata o di un marciapiedi; il verificarsi in concreto di tale possibilità non costituisce ex se prova della sussistenza di un rapporto di causa-effetto tra la cosa e la caduta. 
Di contro, proprio per le sue caratteristiche, ben note e visibili agli utenti, l'uso del manufatto richiedeva una cautela adeguata, da tradursi in concreto in una normale attenzione ai punti in cui venivano poggiati i piedi nel camminare in relazione al percorso seguito e alla possibile presenza di zone con avvallamenti ampiamente prevedibili tenuto conto del terreno sabbioso su cui la passerella era posizionata. 
Peraltro, la valutazione del Giudice di prime cure secondo cui la passerella era “... semicoperta dalla sabbia” non trova riscontro alcuno dall'istruttoria espletata. La testimone ### ha riferito della presenza di sabbia sulla passerella (circostanza, peraltro, ben prevedibile) ma non ha dichiarato che coprisse, nemmeno parzialmente, il camminamento. In particolare, ha dichiarato: “… appena lei è caduta io ho visto il rialzo sul quale è caduta … la passarella era tutta mossa perché fatta di assi appoggiate alla sabbia e quindi si gonfiano e si staccano da dove sono fissate … il rialzo si vedeva bene anche camminando ... di questi rialzi ce n'erano diversi all'epoca”. 
Il Tribunale non ha considerato che, tenuto conto della giurisprudenza formatasi intorno alla responsabilità del custode ex art. 2051 cod. civ., il caso fortuito può essere rappresentato dalla condotta del danneggiato allorquando questa assuma efficienza causale nella produzione dell'evento, sulla base di una valutazione che deve tenere conto del dovere generale di ragionevole cautela gravante sui consociati e riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione. 
Sotto questo profilo, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del comportamento dello stesso danneggiato nel dinamismo causale del danno, fino al punto in cui detto comportamento interrompe il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, sulla base di un criterio probabilistico di regolarità causale. 
Già da tempo la giurisprudenza di legittimità afferma che il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno estraneo alla cosa deve essere parametrato sulla natura della cosa e sulla sua pericolosità. 
In conclusione, la sentenza è errata perché accoglie la domanda o, quantomeno, perché esclude una responsabilità, anche solo concorrente, della danneggiata. 
Per completezza, seppure il Tribunale non lo abbia valutato, nel caso di specie non ricorrono nemmeno tutti gli elementi idonei a fondare una responsabilità dell'ente ai sensi dell'art. 2043 c.c. ### il camminamento pedonale, attesa la sua visibilità e le sue caratteristiche, non costituiva in alcun modo un'insidia o un trabocchetto; 2) la sentenza è errata laddove ravvisa i presupposti per la personalizzazione della liquidazione del danno basandosi solo sulle notizie riferite dalla ### al ### mentre alcuna prova è stata offerta dalla stessa a giustificare tale personalizzazione.  ### incidentale censura la sentenza laddove liquida, per difetto, il risarcimento del danno biologico e per l'omesso riconoscimento del danno morale soggettivo.  *** 
La Corte ritiene fondate le censure sub 1) dell'appello principale. 
Oggetto dell'appello appello principale non è la ricostruzione della dinamica fattuale nell'ambito della quale la parte appellata ha subito i danni di cui chiede il risarcimento, bensì l'attribuzione della responsabilità all'amministrazione comunale. 
Il giudice di prime cure ha efficacemente ricostruito l'alveo applicativo della fattispecie di cui all'art.  2051 c.c., evidenziando come la responsabilità per il danno cagionato da cose in custodia ricomprenda pacificamente la casistica attinente ai danni derivanti da bene demaniale, come nel caso di specie. 
Ancora, la sentenza mette in luce come la giurisprudenza di legittimità si sia assestata nel ritenere la responsabilità per danni cagionati da cose in custodia un'ipotesi di responsabilità oggettiva, la quale può essere superata solo dimostrando il caso fortuito e, tuttavia, è errata laddove afferma nella fattispecie in decisione la responsabilità dell'ente. 
A ben vedere, nel caso in esame emerge il difetto di nesso causale tra la cosa in custodia - la passerella in legno che conduce agli stabilimenti balneari - e la caduta della #### per le ragioni che si vanno ad indicare, tale caduta è imputabile in via esclusiva alla condotta gravemente colposa della danneggiata che, con l'uso della normale ed esigibile diligenza, avrebbe dovuto avvedersi dell'asse rialzata ed evitare di inciampare nella stessa. 
In via preliminare, si precisa che nell'atto di citazione di primo grado la ### non ha riferito della presenza di sabbia in generale sulla passerella e nemmeno specificamente sull'asse nella quale era inciampata. Nel capitolo n. 15 della memoria istruttoria depositata ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. (cui poi i testi risposero positivamente) la ### fece generico e tardivo riferimento alla presenza di sabbia sulla passerella, ma non specificamente sull'asse rialzata nella quale era inciampata e nelle fotografie dalla stessa depositate tutta la passerella risulta pulita; in particolare, nelle fotografie ravvicinate dell'asse a causa della quale assume essere caduta (doc. 5 e 6), essa non è minimamente coperta da sabbia. 
Tanto precisato, è pacifico fra le parti, e confermato sia dalle fotografie depositate dalla ### che dall'istruttoria svolta, che la passerella - peraltro in ottime condizioni di manutenzione e di pulizia - fosse composta da assi di legno appoggiate sulla sabbia, ciò che certamente rendeva prevedibile la presenza sul percorso di assi rialzate o abbassate per la natura sia del materiale di cui erano fatte sia della base su cui erano posate. Dunque, era necessario - ed esigibile - che la ### nel camminare sulla passerella, prestasse una cautela adeguata a tali condizioni. 
Tali circostanze, unitamente alle ottime condizioni di illuminazione naturale al momento del sinistro (dalle fotografie prodotte dalla stessa ### risulta una giornata di pieno sole e la totale assenza di ostacoli alla visibilità e la ### nell'atto di citazione e nelle successive memorie istruttorie mai prospettò la presenza di ostacoli) permettevano alla danneggiata di accorgersi senza alcuna difficoltà dell'asse rialzata sulla quale poi inciampò, come confermano anche le dichiarazioni della teste ### la quale ha riferito: “… ho visto il rialzo sul quale è caduta, la passerella era tutta mossa perché fatta di assi appoggiate alla sabbia e quindi si gonfiano e si staccano da dove sono fissate … non so quanto misurasse il rialzo, a occhio si vedeva ... di questi rialzi ce n'erano diversi sulla passerella all'epoca”. Dunque, non solo la presenza di assi rialzate lungo la passerella di legno era facilmente prevedibile, ma quella nella quale la ### inciampò era ben percepibile icto oculi. 
Per altro verso, dalle fotografie in atti risulta che l'asse in cui incespicò l'appellata era rialzata di circa 2 centimetri e che la passerella era larga oltre due metri, essendovi spazio sufficiente al passaggio di quattro pedoni affiancati. 
Tanto porta a ritenere che la ### inciampò esclusivamente a causa della propria condotta gravemente distratta ed imprudente: infatti, in una mattinata assolata e senza ostacoli alla visibilità, senza prestare la dovuta ed esigibile attenzione ai propri passi mentre camminava sulla passerella di legno posata sulla sabbia sulla quale, per sua naturale conformazione, con l'uso dell'ordinaria diligenza era ampiamente prevedibile la presenza di avvallamenti e disconnessioni (peraltro, è pacifico che la ### frequentasse abitualmente il luogo), inciampò in un rialzo di appena due centimetri che era chiaramente visibile e che comunque avrebbe dovuto agilmente evitare - ove non fosse in grado di sollevare di tanto il piede - data l'ampia larghezza della passerella; né sussisteva alcuna insidia, tanto più considerando, come anticipato, l'ottimo stato manutentivo della passerella e l'orario diurno in cui si verificò il fatto lamentato. 
Orbene, in tali termini precisato lo stato della cosa custodita e la condotta gravemente colposa della danneggiata, l'incidente di cui è causa rientra in quelle fattispecie di responsabilità del custode nelle quali la giurisprudenza di legittimità afferma che quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass. civ., sez. VI, 9315/2019). 
Valutata la condotta colposa in concreto tenuta dalla ### non si condivide la decisione del primo giudice, in quanto in tema di responsabilità per cosa in custodia, laddove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa, non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile. 
Sul punto, si richiama la recente sentenza della Corte di Cassazione che afferma: “### invero, ritenersi superato quell'indirizzo - al quale i ricorrenti si richiamano e che aveva rappresentato una temporanea deviazione rispetto alle decisioni assunte da questa Corte con le pronunce nn. 2477-2483, rese pubbliche in data 1° febbraio 2018 - secondo cui, “in ambito di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 cod. civ., nel caso di caduta di pedone in una buca stradale non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, commi 1 o 2, cod. civ.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno” (Cass. Sez. 3, sent. 20 novembre 2020, n. 26524; in senso conforme anche Cass. Sez. 3, sent. 16 febbraio 2021, n. 4035). 
Sull'ormai indiscusso presupposto della natura oggettiva della responsabilità del custode e della ontologica distinzione tra caso fortuito e fatto del danneggiato o del terzo, salva l'omogeneità delle ricadute “funzionali” sul piano della responsabilità e del risarcimento (per tutte, Cass. Sez. 3, sent. 27 aprile 2023, n. 11152, e successive conformi), è stato, anche di recente, ribadito da questa Corte che “il requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa” (ed essa soltanto), “intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza”, e ciò perché, mentre, al pari della concausa naturale, il fatto non colposo del danneggiato non incide sull'evento di danno sul piano della causalità materiale, al contrario il fatto colposo comporta la riduzione del risarcimento sul piano della causalità giuridica, “secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate” ( Cass. Sez. 3, ord. 23 maggio 2023, n. 14228, Rv. 667836-02). 
In particolare, si è confermato che la condotta del danneggiato, “nella motivata valutazione del giudice del merito, potrà dunque assumere un rilievo causale meramente concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa”, fermo restando, però, che nel “formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, il giudice del merito deve dunque tenere conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa” mentre “non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile” (così, nuovamente, Cass. 3, ord. n. 14228 del 2023, cit.), secondo quello che è “l'orientamento assolutamente maggioritario di questa Corte”, peraltro “ribadito e definitivamente «suggellato» anche dal suo massimo consesso” (il riferimento è Cass. Sez. Un., sent. 30 giugno 2022, n. 20943, Rv. 665084-01)” (Cass. Civ. 2376/2024). 
La domanda dell'attrice, in conclusione, è infondata e l'appello deve essere accolto. 
La fondatezza del motivo esaminato assorbe l'esame delle ulteriori censure dell'appello principale e di quello incidentale, tutte vertenti sulla quantificazione dei danni. 
Le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza. 
Atteso l'esito, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione incidentale.  P.Q.M.  La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando: - accoglie l'appello principale proposto dal Comune di ### avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Rimini n. 393/2023 e, per l'effetto, rigetta la domanda proposta da ### contro il Comune di ### e la condanna alla restituzione in favore del Comune di ### delle somme ricevute in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dal pagamento al saldo, nonché alla rifusione delle spese processuali che liquida per il primo grado di giudizio in € 9.000 per compensi e per il presente grado in € 1.138,50 per esborsi ed € 11.000 per compensi, oltre spese forfettarie e accessori di legge se dovuti; - pone definitivamente a carico di ### le spese di ### - rigetta l'appello incidentale; - dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione incidentale. 
Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Bologna il giorno 7.10.2025.  ### estensore dott.ssa ### dott.

causa n. 1886/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Giampiero Fiore, Bianca Maria Gaudioso

M

Tribunale di Napoli Nord, Sentenza n. 3950/2025 del 12-11-2025

... trauma a carico della spalla destra con frattura dell'omero destro, trattata con intervento chirurgico di riduzione cruenta e posizionamento di chiodo endomidollare”. ### del giudice ha, poi, correttamente descritto i postumi permanenti, residuati a carico dell'infortunato, quantificandoli nella misura del 6%, con ITT di 7 giorni, ITP al 50 % di 20 giorni, una I.T.P. ITP al 25% di 15 giorni, connessi alle predette lesioni. Ciò posto, trattandosi di lesioni suscettibili di rientrare nelle cosiddette lesioni “micropermanenti”, per le quali risultano applicabili i parametri normativi di cui art. 139, D.Lgs. 209/2005, stabiliti per le lesioni rientranti tra 1 e 9 punti percentuali di invalidità, va riconosciuta il seguente risarcimento: Tabella di riferimento 2025-2026 Età del danneggiato alla data del sinistro 49 anni ### di invalidità permanente 6% Punto base danno permanente € 963,40 Giorni di invalidità temporanea totale 7 Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 20 Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 15 Indennità giornaliera € 56,18 CALCOLO del ### Danno biologico permanente € 7.910,48 Invalidità temporanea totale € 393,26 Invalidità (leggi tutto)...

testo integrale

### 1 di 11 N. 1803/2021 R.G.A.C.   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di ###, II sezione civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., Dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1803/2021 R.G.A.C., assegnata in decisione all'esito della scadenza delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. fissata per il ### con assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., e vertente TRA ### (C.F. ###), elettivamente domiciliat ###presso lo studio dell'Avv. ### dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura allegata all'atto di citazione #### S.P.A. (C.F. ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv.to ### con il quale è elettivamente domiciliat ###presso lo studio dell'Avv. ### E ### e #### Oggetto: risarcimento danni da lesioni Conclusioni: ### da atti introduttivi, memorie e note depositate.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, ### conveniva in giudizio #### e la società di assicurazioni ### S.p.A. innanzi al Tribunale di ### al fine di ottenere il risarcimento dei danni per le lesioni subite in occasione del sinistro stradale verificatosi in data ### alle ore 07.50 circa in #### alla #### deduceva che, mentre attraversava sulle strisce pedonali ivi presenti, il conducente dell'autovettura ### 500 ###. ### di proprietà dei convenuti ### e ### proveniente da tergo, non avvedendosi della sua presenza lo investiva scaraventandolo al suolo.  ### a causa e per effetto dell'investimento, riportava lesioni per le quali si rendeva necessario il trasporto al ### del ### di ### Chiedeva, pertanto: “A. Affermare la responsabilità esclusiva dei convenuti nella produzione del sinistro stradale dedotto e per l'effetto condannare la società di assicurazioni “### Spa” e/o essi convenuti in solido o in via alternativa al pagamento in favore del #### della somma di €. 51.925,00 a titolo di risarcimento dei danni subiti e subendi, patrimoniali e non, a seguito delle lesioni personali riportate dallo stesso, quantificate - giusta relazione medico -legale in atti - in un DB pari al 14%, una ITT di gg. 90; una ITP di gg. 30 al 75; una ITP di gg. 30 al 50%; ### di gg. 30 al 25% oltre danno morale, spese mediche documentate e non, interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo e/o quella somma maggiore o minore che il Tribunale riterrà in giustizia, per i titoli e le causali di cui innanzi, anche a seguito di Ctu medico legale di cui sin d'ora si formula richiesta , contenendo la domanda nei limiti della somma di €. 52.000,00; B. interessi e rivalutazione monetaria dal fatto all'effettivo soddisfo; C. vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.” Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 7 maggio 2021, si costituiva in giudizio la ### S.P.A., la quale contestava la ricostruzione dell'evento, così come descritta nel libello introduttivo, in quanto sprovvista del necessario supporto probatorio, e deduceva la sussistenza della responsabilità della stessa parte attrice per violazione dell'art. 190 C.d.S., perché in qualità di pedone attraversava repentinamente la strada. Infine eccepiva altresì la prescrizione biennale ai sensi dell'art. 2947 II comma c.c. e contestava il quantum del risarcimento richiesto. 
Concludeva: “In via preliminare, accertare e dichiarare che la domanda avversaria dovrà essere rigettata per intervenuta prescrizione del diritto. Sempre in via preliminare, rigettare la domanda avversaria, in quanto inammissibile e/o improcedibile. In via definitiva e nel merito, rigettare la domanda avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, nonché eccessiva e non adeguatamente comprovata. In via subordinata, sempre nel merito, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda avversaria, accertare che sussistono i requisiti per l'applicabilità degli artt. 2054 e 1227 c.c. e conseguentemente ridurre la somma dovuta a titolo di risarcimento dei danni, nonché graduare e ridurre le domande ex adverso formulate sulla base di quanto rigorosamente provato in corso di causa. In ogni caso con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre rimborso spese generali, C.P.A. ed I.V.A. nelle misure di legge”.  ### e ### sebbene ritualmente citati in giudizio, non si costituivano in giudizio onde ne viene dichiarata la contumacia. 
Nel corso del giudizio veniva espletata l'istruttoria attraverso l'audizione dei testi di parte attrice, e disposta ctu medico legale. 
La causa veniva assegnata in decisione all'esito della scadenza delle note scritte ex art.  127 ter c.p.c. fissata per il ### con concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.. 
Va preliminarmente esaminata l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno sollevata dalla compagnia convenuta, secondo la quale dovrebbe applicarsi nel caso in esame l'art. 2947, co. 2, c.c., che prevede che il diritto al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli si prescrive in due anni; poiché “il sinistro è avvenuto il ### e l'atto di citazione del presente giudizio è stato notificato a mezzo PEC nel 2021”.  ### della convenuta è infondata.  ### è noto, l'art. 2947 c.c. prevede: - una prescrizione quinquennale per il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito (art. 2947 c. 1 c.c.); - una prescrizione biennale per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli (art. 2947 c. 2 c.c.); - una prescrizione più lunga, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione ultrabiennale. La prescrizione più favorevole si applica indipendentemente dalla promozione dell'azione penale, giacché il maggior termine prescrizionale è correlato all'astratta previsione dell'illecito come reato, e non solo alla condanna penale (Cass. 3865/2004). 
Nel caso di specie è evidente la ipotizzabilità del reato di lesioni colpose, atteso che il soggetto che ha cagionato (o concorso a cagionare) il sinistro è da ritenersi responsabile delle lesioni personali sofferte dall'odierno attore, ipotesi che configura il corrispondente reato, previsto dall'art. 590 c.p. (e questo a prescindere che sia stato o meno in concreto individuato l'autore delle lesioni). 
Né può affermarsi che la sussistenza del reato debba ritenersi esclusa per il fatto che sia stato emesso decreto di archiviazione da parte del GIP competente: la Suprema Corte ha di recente precisato (Cass. 19188 del 15.9.2020) che, se riguardo ad un fatto illecito, che sia astrattamente configurabile come reato, sia pronunciato decreto di archiviazione, il giudice civile non può “sovrapporre alla veste formale di tale provvedimento una valutazione sostanziale ed equipararlo alla sentenza di proscioglimento”, poiché l'art.  2947 comma 3 c.c. non prevede l'archiviazione tra le cause di applicazione della prescrizione “ordinaria”. La decisione che consente di escludere l'applicazione del più lungo termine di prescrizione previsto per il reato ipotizzato, infatti, è solo la sentenza irrevocabile la quale, contenendo un accertamento negativo del reato, ha riflessi sull'azione civile impedendo i benefici che si è accertato insussistenti. Diversamente, il decreto di archiviazione non impedisce al giudice civile di compiere una sua valutazione circa la sussistenza del reato al fine di individuare il termine di prescrizione applicabile. 
Poiché si è in presenza di un fatto previsto dalla legge come reato, la prescrizione è quella di sei anni, corrispondente a quella della fattispecie penale. 
Le richieste e diffide in atti, nonché la notifica dell'atto di citazione, sono poi idonee ad interromperne il decorso. 
Ciò premesso, nel merito, la domanda attorea è fondata e va accolta. 
Invero, gli elementi probatori raccolti sono sufficienti a sancire la responsabilità esclusiva dei convenuti proprietari del veicolo investitore.  ### espletata, attraverso l'acquisizione di documentazione e l'escussione di testi, ha, infatti, offerto motivi di convincimento idonei ad integrare la prova della responsabilità esclusiva del conducente del veicolo investitore. 
Il caso di specie attiene alla tematica dell'investimento del pedone e della disciplina ad essa applicabile. È vero che, in caso di scontro tra veicoli, l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità è nel senso di ritenere che l'accertamento della colpa di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di responsabilità dell'altro, occorrendo, a tal fine, che costui fornisca prova liberatoria dimostrando di essersi uniformato alle norme sulla circolazione ed a quelle di comune prudenza ( 1198/97). Ed è altresì vero che, analogamente, nelle ipotesi in cui l'incidente avvenga tra un veicolo ed un pedone, la Cassazione ritiene che il fatto che il conducente del veicolo non abbia fornito la prova idonea a vincere la suddetta presunzione, non preclude al giudice l'indagine sull'eventuale concorso di colpa del pedone (Cassazione civile sentenza 2216/87). 
Si applica, alla fattispecie concreta, il primo comma dell'art. 2054 c.c., in quanto vige in materia di investimento di pedone una vera e propria inversione dell'onere della prova, che impone al veicolo investitore di provare, superando la presunzione di cui al primo comma della norma citata, di aver fatto tutto il possibile per evitare lo scontro; detta presunzione può essere superata dalla prova concreta dell'esclusiva responsabilità del pedone che escluda ogni apporto causale al comportamento del conducente, o ancora può essere limitata quantitativamente dalla dimostrazione del concorso casuale del pedone (per tutte: Cassazione civile, sez. 3, n. 5982 del 16/06/1998). 
Ed infatti, in materia di responsabilità civile da sinistri stradali, stante la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo di cui all'art. 2054, comma 1, c.c., ai fini della valutazione e quantificazione di un concorso del pedone investito occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente (Cassazione Ordinanza 20137/2023). 
Applicando i principi richiamati al caso di specie, si ritiene che alcuna colpa possa essere attribuita al pedone in ordine all'investimento di cui è rimasto vittima. 
Invero, i testi, della cui attendibilità non vi è motivo alcuno di dubitare, con deposizioni lineari, logiche e concordanti hanno riferito che, mentre ### attraversava la strada sulle strisce pedonali in #### alla ### nei pressi del bar gelateria “### Lecca”, veniva investito da una auto ### 500 ###. ### e riportava lesioni. 
I testi hanno ricostruito l'esatta dinamica del sinistro affermando che il veicolo percorreva la predetta via ### in direzione ### centro, allorquando impattava con la propria parte anteriore il lato sinistro dell'attore che attraversava la strada sulle strisce pedonali, il quale, pertanto, riportava lesioni al lato destro del corpo, in particolare alla spalla; i testi precisavano altresì che la visuale per il veicolo era libera e lo stesso non riuscì ad evitare l'impatto. Pertanto, la dinamica è chiara ed alcun elemento colposo può essere ravvisato nel comportamento del pedone. 
Per il disposto dell'art. 141 codice della strada, il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo del mezzo, evitando ogni pericolo per la sicurezza delle persone con la conseguenza che, potendosi - in ogni caso - applicare la presunzione di colpa di cui all'art. 2054, comma 1, c.c., egli resta gravato dall'onere di dare la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto dell'automezzo e le conseguenti lesioni sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili (Cassazione civile sez. III, 12 novembre 1998, n. 11444 ). 
Recita l'art. 141 C.d.S., secondo comma: “..Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizioni di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo….dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile…”. 
La Corte di Cassazione, di recente, è tornata a pronunciarsi in materia di circolazione stradale in particolare in relazione al comportamento colposo del pedone ed alla presunzione di colpa del conducente statuendo, in forza del soprarichiamato principio giurisprudenziale, che in caso di investimento di pedone, la responsabilità del conducente è esclusa, quando risulti provato che non vi era da parte di quest'ultimo alcuna possibilità di prevenire l'evento (Cassazione ordinanza n. 20140/2023). 
Nella specie il pedone attraversava la strada sulle strisce pedonali.  ###. 191 del codice della strada prevede che quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali o si trovano nelle loro immediate prossimità, prescrivendo, in particolare, che “i conducenti che svoltano per inoltrarsi in un'altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale, come nel caso in esame, devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, ai pedoni che transitano sull'attraversamento medesimo o si trovano nelle sue immediate prossimità, quando a essi non sia vietato il passaggio”.   “In tema di circolazione stradale, il conducente di un veicolo è tenuto ad osservare in prossimità degli attraversamenti pedonali la massima prudenza e a mantenere una velocità particolarmente moderata, tale da consentire l'esercizio del diritto di precedenza, spettante in ogni caso al pedone che attraversi la carreggiata nella zona delle strisce zebrate, essendo al riguardo ininfluente che l'attraversamento avvenga sulle dette strisce o nelle vicinanze, tenendo conto inoltre che non è possibile determinare aprioristicamente la distanza dalle strisce entro la quale la detta precedenza opera, dovendosi avere riguardo al complessivo quadro nel quale avviene l'attraversamento pedonale” (Cass. n. 4738/2021). 
Invero, per la Suprema Corte il pedone che si accinga ad attraversare la strada sulle strisce pedonali non è tenuto, alla stregua dell'ordinaria diligenza, a verificare se i conducenti in transito mostrino o meno l'intenzione di rallentare e lasciarlo attraversare, potendo egli fare ragionevole affidamento sugli obblighi di cautela gravanti sui conducenti (Cass. Civ., 30 settembre 2009, n. 20949). 
Anche laddove un pedone attraversi la carreggiata fuori dalle apposite strisce, il conducente del veicolo è sempre tenuto a rallentare la velocità e addirittura ad interrompere la marcia al fine di evitare incidenti che potrebbero derivare proprio da mancata cessione della precedenza a suo favore, in quanto l'esercizio del diritto di precedenza non può considerarsi illimitato, dovendo essere sempre subordinato al principio del neminem laedere. 
Da tali principi discende che l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché questo rientri nel limite della prevedibilità; pertanto, il conducente che noti sul proprio percorso la presenza di pedoni che tardano ad effettuare l'attraversamento, deve rallentare la velocità, e occorrendo, anche fermarsi, allo scopo di prevenire inavvertenze e indecisioni pericolose dei pedoni stessi, che si presentino ragionevolmente prevedibili e probabili. 
In sostanza, il danno non è imputabile (del tutto o in parte) al conducente non semplicemente quando abbia concorso a cagionarlo (in tutto o in parte) il pedone, ma quando la condotta di quest'ultimo, pur se colpevole, non era prevedibile al punto da impedire al conducente di evitare l'investimento (così Cassazione civile sez. III 28.2.2020 n. 5627, che pure evidenzia che “il rapporto tra l'art. 2054 c.c. e l'art. 1227 c.c. è nel senso che la prevenzione è affidata, prevalentemente, al conducente, il quale è esente solo davanti a comportamenti imprevedibili del pedone, non solo colposi, ma, per l'appunto, imprevedibili ed inevitabili”). 
Nel caso di specie, né la ### né i proprietari del veicolo rimasti contumaci hanno offerto elementi specifici e circostanziati tali da revocare in dubbio l'esistenza del fatto storico o da ingenerare il convincimento che le lesioni personali patite dall'attore si siano verificate con modalità o conseguenze diverse da quelle descritte e documentate. Per quanto concerne il “quantum debeatur”, dalla documentazione in atti e dalla ### d'### medico - legale espletata in corso di causa, logicamente argomentata e pienamente condivisa da questo giudice, risulta che, a seguito dell'evento dannoso dedotto in lite, ### riportò “un trauma cranico e un trauma a carico della spalla destra con frattura dell'omero destro, trattata con intervento chirurgico di riduzione cruenta e posizionamento di chiodo endomidollare”.   ### del giudice ha, poi, correttamente descritto i postumi permanenti, residuati a carico dell'infortunato, quantificandoli nella misura del 6%, con ITT di 7 giorni, ITP al 50 % di 20 giorni, una I.T.P. ITP al 25% di 15 giorni, connessi alle predette lesioni. 
Ciò posto, trattandosi di lesioni suscettibili di rientrare nelle cosiddette lesioni “micropermanenti”, per le quali risultano applicabili i parametri normativi di cui art.  139, D.Lgs. 209/2005, stabiliti per le lesioni rientranti tra 1 e 9 punti percentuali di invalidità, va riconosciuta il seguente risarcimento: Tabella di riferimento 2025-2026 Età del danneggiato alla data del sinistro 49 anni ### di invalidità permanente 6% Punto base danno permanente € 963,40 Giorni di invalidità temporanea totale 7 Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 20 Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 15 Indennità giornaliera € 56,18 CALCOLO del ### Danno biologico permanente € 7.910,48 Invalidità temporanea totale € 393,26 Invalidità temporanea parziale al 50% € 561,80 Invalidità temporanea parziale al 25% € 210,68 Totale danno biologico temporaneo € 1.165,74 ###: € 9.076,22 Null'altro va liquidato sub specie di danno non patrimoniale, non essendo documentata né altrimenti emersa dagli atti di causa una specifica e particolare sofferenza soggettiva o una rilevante e perdurante incidenza dei postumi su specifici aspetti dinamicorelazionali personali (art. 139, comma 3, d.lgs. 209/2005 cit.). È affermazione consolidata in giurisprudenza che, in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari sempre che tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento ( tra le tante Cass., Sez. 6 - 3 ordinanza n. 5865 del 04/03/2021 e ### 3, sentenza 21532 del 27/07/2021 e n. 28988 del 11/11/2019). 
Nella specie, parte attrice non ha né specificamente allegato né offerto prova alcuna sul punto. 
Neppure può essere riconosciuto il danno morale, trattandosi di voce di danno non dovuta in automatico ma da accertare caso per caso e laddove il danneggiato alleghi tutte "le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e la prova degli stessi, anche mediante lo strumento delle presunzioni" (in termini simili Cass. n.5820/2019). 
Nel caso di specie tale voce di danno non può essere riconosciuta in mancanza di allegazione oltre che di prova. 
All'attore pertanto non spetta il danno morale da intendersi quale compenso delle sofferenze e del patema d'animo inferti dalla ingiusta lesione, pregiudizio nettamente distinto da tutto quanto attiene alla sfera più strettamente biologica, quella entro cui si inscrive la tutela del diritto alla salute. 
Di fatti in ragione della differente natura del danno c.d. morale si rinviene la necessità di sottrarsi dall'automatico riconoscimento di tale danno in corrispondenza al contestuale riscontro di un danno biologico, attesa l'esigenza di evitare duplicazioni risarcitorie destinate a tradursi in un'ingiusta locupletazione del danneggiato laddove quest'ultimo si sia sottratto a una rigorosa allegazione e dimostrazione dei fatti idonei a supportare, sul piano rappresentativo, la sofferenza di conseguenze dell'illecito rilevabili sul piano del proprio equilibrio affettivo-emotivo. 
Sull'importo totale riconosciuto a titolo di risarcimento del danno vanno poi computati gli interessi compensativi, calcolati sulla sorta capitale prima devalutata, secondo l'indice ### alla data del sinistro e quindi rivalutata annualmente, secondo il medesimo indice, fino alla data della presente decisione.   Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 cod. civ., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (pubblicazione della sentenza: cfr., in tal senso, Cass. 3 dicembre 1999, n. 13470; Cass. 21 aprile 1998, n. 4030). 
Al danno non patrimoniale innanzi liquidato, andrà aggiunta, a titolo di danno patrimoniale, la somma di euro 415,75, per le spese mediche sopportate dall'attore in diretto rapporto causale col sinistro oggetto di causa, oltre interessi legali dagli esborsi al saldo. 
Conseguentemente i convenuti vanno condannati in solido al pagamento in favore dell'attore ### dell'importo già rivalutato di € 9.076,22, a titolo di risarcimento per il danno non patrimoniale per le lesioni subite, oltre interessi legali da calcolarsi sulla sorta capitale devalutata al momento del sinistro ( 18.11.2018) e di anno in anno rivalutata dal sinistro alla presente decisione, oltre agli interessi dalla presente decisione al saldo nonché al pagamento della somma di euro 415,75 per le spese mediche, oltre interessi dall'esborso al saldo. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/14, assumendo a riferimento non la somma oggetto della domanda formulata dalla parte (criterio del "disputatum"), bensì quella ad essa concretamente attribuita (criterio del "decisum") e tenuto conto della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'opera prestata. 
Le spese di ### come separatamente liquidate, vanno poste definitivamente a carico dei convenuti in solido tra loro.  P Q M Il Giudice monocratico del Tribunale di ###, II sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1803/2021 R.G., ogni contraria istanza disattesa e domanda e questione assorbita, così provvede : - dichiara la contumacia di ### e ### - accoglie la domanda e per l'effetto condanna, in solido, ### S.p.A, in persona del legale rapp.te p.t., ### e ### al pagamento in favore dell'attore ### dell'importo già rivalutato di € 9.076,22, a titolo di risarcimento per il danno non patrimoniale per le lesioni subite, oltre agli interessi legali da calcolarsi sulla sorta capitale devalutata al momento del sinistro ( 18.11.2018) e di anno in anno rivalutata dal sinistro alla presente decisione , oltre agli interessi dalla presente decisione al saldo, nonché al pagamento della somma di euro 415,75 per le spese mediche, oltre interessi dall'esborso al saldo; - condanna in solido, ### S.p.A, in persona del legale rapp.te p.t., ### e ### al pagamento in favore dell'attore ### delle spese di lite, che si liquidano in €. 555,45 per spese e €. 3.540,00 per compenso professionale, oltre ### CPA e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione all'Avv. ### dichiaratosi antistatario; - pone le spese di ### come separatamente liquidate, definitivamente a carico dei convenuti. 
Così deciso in ### 12.11.2025 Il Giudice Dott.

causa n. 1803/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Savastano Maria Grazia

M
1

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 17167/2025 del 25-06-2025

... evidenziavano una frattura sovracond iloidea dell'omero destro poi trattata con apparecchio gessato». ### la Corte territoriale, dunque, la circostanza relativa alla caduta per la mancanza dei necessari dispositivi di protezione e quella del ritardato accertamento degli esiti della caduta ad opera dei sanitari erano state entrambe poste come circostanze di fatto costituenti le ragioni della domanda risarcitoria, come dimostrava anche il tenore di una delle memorie depositate ai sensi dell'art. 183, sesto comma, cod. proc. civ., nella quale, replicando alle difese della azienda sanitaria convenuta, l'attore aveva rimarcato «la gravissi ma negligenza, imprudenza ed imperizia dei sanitari, per aver disposto, in seguito alla caduta, gli opportuni accertamenti e le necessarie cure del caso solo il giorno seguente all'infortunio, lasciando il sig. ad affrontare, senza int ervento medico, per oltre venti quattro ore, una frat tura sovracondiloidea dell'omero destro». 2.2. Ciò posto, va ricordato che la rilevazione e l'interpretazione del contenuto della domanda costituisce oggetto di un giudizio di fatto riservato al giudic e del m erito (Cass. 10/06/2020, n. 11103; Cass.21/09/2023, n. (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. ###/2022 R.G., proposto da ### di ### “### Cardarelli”, in persona del direttore generale e legale rappresentante pro tempore; rappresentata e difesa dall'Avv. ### in virtù di procura in calce al ricorso per cassazione; con domiciliazione digitale ex lege; -ricorrente nei confronti di ; -intimato per la cassazione della sentenza n. 2958/2021 della CORTE d'APPELLO di NAPOLI, depositata il 27 luglio 2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 aprile 2025 dal ### L.D. ### 1. Il Tribunale di Napoli rigettò la domanda proposta da nei confronti dell'### di ### “### Cardarelli” (di segui to anche “### Cardarelli”), di risarcimento dei danni subìti in conseguenza delle lesioni riportate per la cadut a dal letto avvenuta il 12 aprile 2 005, durante il ricovero ospedaliero per l'assunzione di farmaci in dosi non t erapeutiche, causata dalla mancanza di dispositivi di protezione, asseritamente da reputarsi necessari in relazione alla sua condizione di disorientamento e agitazione. 
Il Tribunale osservò, per un verso, che, all'esito della CTU espletata, non sussisteva il denunciato inadempimento della struttura sanitaria per omessa predisposizione delle sbarre di protezione sul letto dal quale si era verificata la caduta, perché le condizioni psico-fisiche del paziente e la sua età (51 anni) non imponevano alcuna misura di contenzione; per altro verso, che non po tevano essere valutate le ulteriori considerazioni medico-legali del ### nella parte in cui avevano ravvisato, in capo alla struttura sanitaria, il diverso profilo di responsabilità consistente nella omessa tempestiva esecuzione, dopo la caduta dal letto de l sig. , delle indagin i cliniche (visita ortopedica) e strumentali ### che avrebbero consentito di accertare immediatamente la frattura scomposta al gomito destro da lui riportata in seguito all'incidente; frattura che era stata invece diagnosticata soltanto a distanza di 24 ore con un colpevole ritardo che ne aveva ag gravato gli esiti, così contribuendo a causare il danno all'integrità fisica lamentato dall'attore. L.D. [...]
L.D.3 Il Tribunale, infatti, reputò che quest'ultimo avesse allegato, quale fatto posto a fond amento della doma nda risarcitoria, unicamente il primo profilo di inadempimento (l'omessa predisposizione di dispositivi di protez ione idonei a prevenire la caduta dal letto), non an che il secondo (la ri tardata effettuazione degli accertamenti clinici e strumentali per diagnosticare gli esiti della caduta) e che la mancata assoluzione dell'onere assertivo in relazione a tale secondo profilo non poteva essere sopperita dall'accertamento del consulente tecnico d'ufficio.  2. A seguito di gravame da parte di , la Corte d'appello di Napoli, alla luce di u na dive rsa interpretazione della domanda da lui proposta, ha invece ritenuto che egli avesse posto a fondamento della pretesa risarcitoria entrambi i profili di inadempimento; conseguentemente, esclusa la sussistenza del primo, alla stregua delle risultanze dell'indagine peritale ha invece ritenuto sussistente il secondo e ha accertato la responsabilità della struttura sanitaria convenuta. 
Sotto il profilo del quantum, la Corte territoriale, escluso il riconoscimento di conseguenze pregiudizievoli sul piano patrimoniale e morale, con riguardo al dan no biologico ha tenuto conto della circostanza che, secondo le conclusioni del ### l'inadempimento della struttura sanitaria aveva aggravato la menomazione già causata dalla caduta accidentale dal letto: questa menomazione, consistente in “esiti anatomo-funzionali della frattura scomposta della epifisi di stale dell'omero destro”, aveva infatti ex se determinato un'inabilità permanente di grad o pari al 5,5%; l'om issione dei sanit ari aveva L.D.4 contribuito ad aggravare le conseguenze pregiudizievoli della frattura, consentendo una più incisiv a scomposizione e un a più estesa dislocazione dei frammen ti ossei ed in cidendo negativamente sul recupero anatomo-funzionale, così residuando in capo al paziente una inabilità permanente complessiva di grado pari al 10%. 
Ciò posto, in applicazione del criterio di liquidazione del danno in presenza di menom azioni pree sistenti “concorrenti” affermato da questa Corte (è stata citata Cass. n.29986/2019), il giudice d'appello ha dapprima proceduto alla conversione di entrambi le percentuali (quella dell'invalidità complessiva e quella dell'invalidità preesistente all'illecito) in una somma di denaro, quan tificando la prima (in applicazione delle tabelle milanesi, in quanto di grado pari al 10%) nell'importo di ### 16.858, 00, e la seco nda (in applicazione del criterio di cui all'art. 139 del codice delle assicurazioni, in quanto di grado pari al 5,5%), nell'importo di ### 5.729,00; successivamente ha sottratto al valore monetario del l'invalidità complessivamente accertata quello corrispondente al grado di invalidità preesistente, così ottenendo la somma di ### 11.129,00; a questa somma, attribuita a titolo di risarcimento del danno biologico da invalidità permanente, ha aggiunto l'ulteriore somma di ### 1.187,25, per il risarcimento del danno biologico da inabilità temporanea, in conformità alla stima del ### 3. Propone ricorso per cassazione l'### sulla base di cinque motivi. 
Non svolge difese in sede di legittimità l'intimato . L.D. [...5 La t rattazione del ricorso, già fissata per l'adunanza camerale dell'11 dicembre 2024 (in vista della quale l'azienda ospedaliera ricorrente aveva depositato breve memoria) è stata, previo rinvio a nuovo ruolo, effettuata all'odierna adunanza, in vista della quale la ricorrente ha depositato nuova memoria.  ### non ha depositato conclusioni scritte.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1. Con il primo motivo viene denunciata, ex art. 360 n. 4 cod.  proc. civ., nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 112, 113, 115, 116, 164 e 183, comma 6, cod. proc. civ, nonché, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., violazione dell'art. 2051 cod. civ.. 
Sostiene l'azienda osped aliera ricorrente che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di merito, «la pretesa risarcitoria avanzata dal sig. dinanzi al ### nale si fondava soltanto sull'evento della caduta dal l etto per mancanz a di barriere lat erali … e non piuttosto anche sull'asserito ritardo di assistenza sanit aria in conseguenza della caduta». 
Essendo circoscritta la causa petendi all'omessa predisposizione di dispositivi di protezione sul letto dell'ospedale, il giudice di primo grado aveva debitamente incentrato l'attività istruttoria e calibrato il quesito peritale sull'accertamento di tale specifico inadempimento.  ###, discostandosi dal quesito postogli, aveva invece ipotizzato l'ulteriore profilo di responsabilità per il ritardo nella diagnosi della frattura, ma tale accertamento non rientrava nell'oggetto del giudizio ed era estraneo al thema decidendum. L.D.6 Pertanto, erroneamente la Corte d 'appello, facen do riferimento all'atto di citazione e ad una ge nerica me moria ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ., avrebbe ritenuto che l'attore avesse «allegato l'errore medico consistente nell'omessa diagnosi per oltre 24 ore», atteso, da un lato, che non si riscontrava alcuna allegazione in tal senso nell'atto introduttivo del giudizio e considerata, dall'altro, l'impossibilità di proporre domande nuove con una memoria istruttoria, nella specie, tra l'altro , depositata in replica a una dife sa fondata sul richiamo all'art.2051 cod. civ., dunque inequivocabilmente diretta a contestare il profi lo di responsabilità ipoteticamente correlato all'incidente ospedaliero, non quello derivante dalla condotta omissiva dei sanitari. 
La senten za impugnata, avend o provveduto su una domanda diversa da quella proposta dall'attore, sarebb e quindi nulla, per «violazione del principio fondamentale della necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato sancito dall'art. 112 c.p.c.». 
Inoltre, poiché essa azienda osp edaliera si e ra difesa solo in relazione al profilo di inadempimento allegato dalla parte (concretante una violazione del contratto di spedalità), il quale era completamente diverso da quello in debitam ente accertato dal CTU (concretante un profilo di responsa bilità me dica), la senten za, avendo provveduto anche su tale diverso profilo, sarebbe altresì nulla per «grave violazione delle norme poste a garanzia del contraddittorio e del diritto di difesa di cui agli artt. 101, 112, 113, 115 e 116 c.p.c.».  1.2. Con il secondo motivo viene denunciata, ex art. 360 n. 4 cod.  proc. civ., nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 112, 115, 116, 191 ss. e 194 ss. cod. proc. civ, nonché, ex art. 7 360 n. 3 cod. proc. civ., violazione degli artt. 2697, 2727, 2729, 1218 ss. e 2051 cod. civ.. 
Movendo dall'assunto che il ### discostandosi dal quesito postogli, aveva ipotizzato un fatto di inadempimento non allegato dall'attore, l'ente ospedaliero ricorrente sostiene che, per un ver so, sarebber o state violate «le norme p rocedimentali e i l principio del contraddittorio», per altro verso, mediante l'indagine peritale («non solo meramente esplorativa, ma addirittura investigativa») sarebbero stati indebitamente accertati fatti che era onere della parte allegare e provare.  ### ospedaliera censura, inolt re, anche l'accertamento di merito operato dalla Corte territoriale, reputando che la «rilevanza dell'asserita attivazione non immediata dei sanitari», di cui neanche il CTU sarebb e stato «convinto», avrebbe «richiesto un più punt uale accertamento nel contraddittorio delle parti», e criticando la «mancata considerazione degli argomenti e delle prove acquisiti nel giudizio di primo grado».  1.3. Con il terzo motivo viene nuovamente denunciata la nullità della sentenza e del procedimento, nonché la violazione degli artt. 163, 342, secondo comma, 345, 346, 347 e 366 cod. proc. civ.. 
L'### censura la sentenza impugnata per avere reputato che l'appello proposto da resistesse al sindacato di ammissibilità ex art. 342 cod. proc. civ.. 
Sostiene che, al contrario, l'app ello avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile, sia in ragione della mancata indicazione dei L.D.8 capi della sentenza impugnata e delle relative, motivate censure, sia per essere stata proposta, con esso, una domanda nuova.  1.4. Con il quarto motivo viene denunciata, oltre alla nullità della sentenza e del procedimento, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 1227 e 2043 cod. civ.. 
La sentenza d'appello è censurata nella parte in cui, richiamando un princip io affermato da que sta Corte (è stata cit ata Cass. 6850/2018), ha osservato che, in materia di responsabilità sanitaria, il giudice non è rigidamen te vincolato alle in iziali prospe ttazioni dell'attore, stante la inesigibilità della individuazione ex ante di specifici elementi tecnico-scientifici, di norma acquisibili solo all'esit o dell'istruttoria e dell'espletamento di una ### pot endo pertanto accogliere la domanda nei confronti della struttura in base al concreto riscontro di profili di responsabilità diversi da quelli in origine ipotizzati, senza viola zione del principio di c orrisponden za tra chiesto e pronunciato.  ### ospedaliero ricorrente osserva che, nella fattispecie in esame, il richiamo al detto principio non sarebbe pertinente poiché non si discorre «delle diverse possibili configurazioni da un punto di vista scientifico di un medesimo fatto, di rilevanza medica», bensì «di due fatti ed eventi ben diversi e non sovrapponibili o comparabili (ossia la caduta da un letto per assenza di barriere e la ritardata radiografia)».  1.5. Con il quinto motivo viene denunciata la violazione degli artt.  112, 113, 115 e 116 cod. proc. civ., 2697, 2727 e 2729 cod. proc. civ.. 
Viene censurata la liquidazione del danno operata dalla Corte d'appello: per essersi essa “appiattita” acriticamente sulla relazione 9 peritale, rispetto ad un profilo esorbitante dal mandato conferito al consulente; per avere « illegittimamente ipotizzato un “danno da invalidità permanente”» a carico d ell'a ppe llante; per averlo , infin e, liquidato applicando retroattivamente una norma entrata in vigore successivamente all'evento.  2. Gli illustrati motivi di ricorso vanno esaminati congiuntamente, in ragione dell'evidente connessione derivante dalla circostanza che tutte le censure muovono da un unico, comune assunto: ovverosia che la causa petendi, in fatto, della domanda originariamente proposta con l'atto di citazione sarebbe stata circoscritta al profilo di inadempimento concernente l'omessa predisposizione di dispositivi di protezione sul letto dal quale si era verificata la caduta e che solo in appello l'attore avrebbe posto a fondamento della pretesa risarcitoria il diverso profilo di inadempimento concernente la rit ardata effettuazione degli accertamenti clinici e strumentali volti ad accertare gli esiti della caduta medesima.  2.1. ### è infondato. 
La Corte territoriale, nell 'esercizio del potere di interpretazione della domanda, ha motivatamente ritenuto che , già nell'originario atto di citazione, avesse posto a fondamento della pretesa risarcitoria entrambi i surricordati profili di inadempime nto, imputando alla struttura sanitaria sia la violazione dell'obbligo di predisposizione delle barriere di protezione, sia il ritardato compimento degli accertamenti diagnostici. 
La Corte d 'appello ha tratto tale convincimento dall'esame del contenuto complessivo dell'atto introduttivo del giudizio ed in L.D.10 particolare dal ### d) dello stesso, nel quale l'attore non solo aveva riferito che il 13 aprile 2005, dopo essere stato ricoverato in condizioni di disorientamento ed in preda ad allucinazioni, era caduto dal letto per l'assenza di sbarre di protez ione, ma aveva an che dedotto che «continuando a lamentare dolore alla spalla e al gomito destri solo in data ### (quindi il giorno successivo l'infortunio) era st ato sottoposto a controllo radiolo gico ed a consulenza ortopedica, che evidenziavano una frattura sovracond iloidea dell'omero destro poi trattata con apparecchio gessato».  ### la Corte territoriale, dunque, la circostanza relativa alla caduta per la mancanza dei necessari dispositivi di protezione e quella del ritardato accertamento degli esiti della caduta ad opera dei sanitari erano state entrambe poste come circostanze di fatto costituenti le ragioni della domanda risarcitoria, come dimostrava anche il tenore di una delle memorie depositate ai sensi dell'art. 183, sesto comma, cod.  proc. civ., nella quale, replicando alle difese della azienda sanitaria convenuta, l'attore aveva rimarcato «la gravissi ma negligenza, imprudenza ed imperizia dei sanitari, per aver disposto, in seguito alla caduta, gli opportuni accertamenti e le necessarie cure del caso solo il giorno seguente all'infortunio, lasciando il sig. ad affrontare, senza int ervento medico, per oltre venti quattro ore, una frat tura sovracondiloidea dell'omero destro».  2.2. Ciò posto, va ricordato che la rilevazione e l'interpretazione del contenuto della domanda costituisce oggetto di un giudizio di fatto riservato al giudic e del m erito (Cass. 10/06/2020, n. 11103; Cass.21/09/2023, n. 27181), il qual e è censurabile in sede di L.D.11 legittimità solo quando risulti alterato il senso letterale o il contenuto sostanziale dell'atto interpretato ( Cass. 05/02/2004, n.2148) o quando, attraverso il non cor retto esercizio dell'operazione interpretativa, vengano violati i limiti rappresentati, da un lato, dal rispetto del principio dell a corrisponden za tra il chiesto ed il pronunciato e, dall'al tro, dal divieto di sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella espressam ente e formalmente pro posta ( 16/10/1979, n. 5399; Cass. 25/02/2019, n. 5402). 
Nel caso in esame, il potere interpretativo è stato correttamente esercitato dalla Corte d'appello sulla base del contenuto dell'originario atto introduttivo del processo, sicché non è censurabile il giudizio del giudice del merito diretto a reputare che tra i fatti (cd.dd. principali) allegati con la citazione e posti a fondamento del diritto azionato vi fosse sia l'omissione delle protezioni (che ad avviso dell'attore aveva determinato la caduta e la conseguente frattura), sia il ritardo degli accertamenti clinici e strumentali (che ne aveva aggravato gli esiti).  3. Il rilievo dell'insindacabilità del giudizio reso dalla Corte di merito sul duplice profilo della causa petendi in fatto della domanda risarcitoria implica l'infondatezza complessiva delle censure veicolate con i motivi di ricorso, mentre la seconda censura articolata con il secondo motivo, la prima articolata con il terzo motivo, nonché quelle articolate con il quarto e il quinto motivo sono persino inammissibili.  3.1. In primo luogo, non sussistono i vizi dedotti in relazione alla consulenza tecnica d'ufficio, atte so che, contrariamen te a quanto sostenuto dalla ricorrente, il CTU non aveva affatto ipotizzato un profilo di responsabilità diverso da quello dedotto dall'attore, ma aveva svolto 12 la sua indagine tecnica in relazione ad una circostanza di fatto allegata dalla parte a fondamento della domanda risarcitoria.  ### tecnico era dunque immune da vizi, poiché il CTU non si era spinto ad accertare fatti principali (id est, costitutivi del diritto azionato) in presenza dell'om essa assoluzione dell'o nere di allegazione da parte dell'attore (in tema, v. Cass. 1/02/2022, n.3086).  3.2. In secondo luogo, non sussiste il vizio di nullità della sentenza per extra-petizione, avendo invece la Corte provveduto nei limiti della domanda risarcitoria, così come da essa motivatamente e insindacabilmente interpetrata.  3.3. In terzo luogo, non è ipotizzabile la dedotta violazione del diritto di difesa e al contradditto rio, per essere stato indirizzato l'accertamento giudiziale verso una circostanza di fatto (la ritardata effettuazione degli accertamenti diagnostici degli esiti della caduta dal letto) estranea all'oggetto del giudizio, sulla quale l'azienda ospedaliera non avrebbe potuto fornire la prova liberatoria; al contrario, la predetta circostanza costituiva, secondo la mot ivata e insindacabile interpretazione del giudice del merito, parte della causa petendi in fatto dell'originaria domanda risarcitoria rispetto alla quale la convenuta aveva dunque il diritto - ma anche l'onere - di fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi od estintivi del diritto azionato nei suoi confronti.  3.4. In quarto luogo, neppure può imputarsi alla Corte territoriale il man cato rilievo dell'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art.345 cod. proc. civ.. mentre le omologhe censure formulate con riferimento agli artt. 348-bis, 348-ter e 342 cod. pro c. civ. - 13 quest'ultima già rigett ata nel merito dalla medesima Corte - sono, come sopra accennato, inammissibili, la prima per essere stata formulata in mod o del tutto generico, la seconda per la man cata assoluzione dell'onere di preci sare, nel ricorso, le ragioni per cui i motivi d'appello fossero privi dei necessari requisiti di specificità, eventualmente riportandone il contenuto nella misura necessaria ad evidenziare il dedotto vizio in procedendo.  3.5. Inammissibili, come acce nnat o, sono anche le censure (articolate con il secondo e il quinto motivo) dirette a censurare il giudizio di merito espresso dalla Corte d'appello in ordin e sia alla sussistenza della responsabilità contrattuale della azienda convenuta sia alla liquidazione del danno. 
Queste censure, criticando immotivatamente, per un verso, la «mancata considerazione degli argomenti e delle prove acquisiti nel giudizio di primo grado», per l'altro, il presunto “appiattimento” acritico alle conclusioni del CTU nel momen to in cui la Corte d'appello ha ipotizzato la sussistenza di «un danno da invalidità permanente» a carico d ell'appellante, ome ttono infatti di consi derare che tanto l'accertamento dei fatti, quanto l'apprezzamento - ad esso funzionale - delle risultanze istruttorie è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la va lutazione delle p rove ma anch e la scelta , insindacabile in sede di legittimità, di quelle riten ute pi ù idone e a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 4/07/2017, 16467; Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n . 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499). 14 3.6. Inammissibile, ancora, è la censura articolata con il quarto motivo, con cui si denuncia il carattere non pertinente del richiamo al principio, reiteratamente affermato da questa Corte, secondo cui, nella responsabilità sanitaria, l'ambit o dell'onere assertivo gravante sul danneggiato va ricostruito tenendo conto della non esigib ilità dell'allegazione originaria di fatti non conosciuti o non conoscibili in ragione delle informazioni accessibili alla parte e delle sue cognizioni tecnico-scientifiche (cfr. già Cass. 19/05 /2004, n. 9471; più recentemente, Cass. 1 5/03/2024, n.7074 e Cass. 23/04 /2024, 10901). 
Il detto richiamo, infatti, è stato svolto dalla Corte d'appello ad abundantiam, per evidenziare che l'esame del profilo di responsabilità accertato dal consulente non avrebbe potuto «in nessun caso» essere espunto dal thema decidendum; esso dunque non costituisce la ratio decidendi della statuizione impugnata, la quale è fondata , non sull'irrilevanza della diversità tra i profili di responsabilità inizialmente ipotizzati dalla parte e quelli successivamente accertati dal ### bensì sulla insussistenza di tale diversità, per essere i predetti profili già stati allegati dall'attore a fondamento della propria domanda. 
Trova quindi applicazione, in relazione alla censura in esame, il principio secondo cui, in sede di legittimità, le doglianze rivolte avverso argomentazioni contenute nella motivazione della sentenza impugnata e svolte ad abundantiam o costituenti obiter dicta sono inammissibili per difetto di interesse, poiché esse, in quanto prive di effetti giuridici, non determinano alcuna influenza sul dispositivo della decisione (Cass. 15 5/06/2007, n. 13068; Cass. 9/04/2009, n. 8676; Cass. 22/10/2014, n. 22380; Cass. 24/01/2025, n. 1770).  3.7. Manifestamente infondata, infine, è l'ultima censura articolata con il quinto motivo, con cui, si lamenta l'avvenuta liquidazione del danno biologico sulla base di un criterio previsto da una norma (l'art.  139 del d.lgs. n. 209/2 005) entrata in vigore successiv amente all'evento dannoso. 
Questa Corte - proprio con rigu ardo ad una fattispecie di liquidazione del danno biologic o da lesioni "mic ropermanenti", correttamente effettuata dal giudice di merito alla stregua dell'art. 139 cod. ass. - ha infatti affermato il principio, secondo cui, in assenza di diverse disposizioni di legge, il danno alla persona deve essere liquidato sulla base delle regole vigenti al momento della liquidazione, e non già al momento del fatto illecito (Cass. 15/06/2022, n. 19229).  4. In definitiva, il ricorso proposto dall'### deve essere complessivamente rigettato.  5. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, dal momento che la parte intimata, risultata vittoriosa, non ha svolto difese in questa sede.  6. Avuto riguardo al tenore della pronuncia, va dato atto - ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2 002 - della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della azienda ospedaliera ricorrente, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, p ari a quello previsto per la propo sizione dell'impugnazione, se dovuto. 16 7. Ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003, deve disporsi che, in caso di diffusione del pre sente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi dell'intimato.  P.Q.M.  La Corte rigetta il ricorso; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenz a dei presupposti processuali per il ver samento, d a parte della azienda ospedaliera ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto; a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003, dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi dell'intimato. 
Così deciso in ### nella ### di consiglio della ###, in data 24 aprile 2025.   ### 

Giudice/firmatari: Scrima Antonietta, Spaziani Paolo

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (22506 voti)

©2013-2025 Diritto Pratico - Disclaimer - Informazioni sulla privacy - Avvertenze generali - Assistenza

pagina generata in 0.134 secondi in data 15 dicembre 2025 (IUG:2Q-0EAC7C) - 3293 utenti online