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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato Dott.ssa ### ha pronunciato la seguente ### nella causa civile di primo grado iscritta al n. 63 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2019, vertente tra ### (c.f. ###, quale erede di ###, ### (c.f. ###, quale erede di ### a sua volta erede di ### rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. ### D'### (c.f. ###), elettivamente domiciliat ###### alla via ### 66 ATTORI e ###' ### (c.f. ###) in persona del ### p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. ### (c.f. ###), elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. ### in ### alla via L. Vidimari 68 CONVENUTO nonché ### “### BETTINA” ### (p. I.V.A. ###) in persona del titolare e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall' Avv. ### (c.f. ###), elettivamente domiciliat ###### alla via ### 14 ### S.p.A. (P. I.V.A. ###) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall' Avv. ### (c.f. ###), elettivamente domiciliat ###### alla via ### n. 10 ###: per gli attori, come da note di precisazione delle conclusioni depositate in data ### e da note di trattazione scritta depositate in data ###; per parte convenuta, come da note di precisazione delle conclusioni depositate in data ### e da note di trattazione scritta depositate in data ###; per la terza chiamata ### “### di Bettina” di ### come da note di precisazione delle conclusioni depositate in data ### e da note di trattazione scritta depositate in data ###; per la terza chiamata ### S.p.A., come da note di precisazione delle conclusioni depositate in data ### FATTO E DIRITTO 1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data #### ha convenuto in giudizio il Comune di #### chiedendo di accertare la responsabilità di detto ente nella causazione del sinistro occorsole in data ### alle ore 18:00 circa, quando, dopo essere scesa dalla propria autovettura parcheggiata in #### in ### all'altezza del civico n. 16, nel percorrere a piedi la piazza per dirigersi verso l'abitazione di ### cadeva improvvisamente a terra a causa del ghiaccio insistente sul manto stradale della piazza e non visibile a causa dei lampioni spenti, riportando un trauma contusivo dell'arto superiore destro, come diagnosticato nel referto di pronto soccorso dell'### di ### ove veniva condotta il giorno stesso dell'evento e ricoverata il giorno seguente al fine di essere sottoposta a intervento chirurgico (segnatamente emergendo dalla visita ortopedica una “frattura scomposta diafisi omero dx” a seguito della quale si è reso necessario un intervento chirurgico di riduzione e osteosintesi con placca e cerchiaggi metallici). ### ha quindi chiesto, accertata la responsabilità dell'ente quale custode della strada, di condannare l'ente medesimo al risarcimento dei danni subiti, quantificati in complessivi € 21.193,99, comprensivi di danno biologico e morale nonché delle spese mediche sostenute per € 1.889,74 (ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia), il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi. 2. Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata si è costituito il Comune di #### chiedendo: in via principale, il rigetto della domanda sia in ragione del proprio difetto di legittimazione passiva sia in ragione dell'infondatezza della domanda stessa; in via subordinata, la riduzione del risarcimento richiesto in ragione della concorrente responsabilità della danneggiata ed avuto riguardo all'effettiva misura del danno effettivamente dimostrato.
In particolare, l'ente ha dedotto l'insussistenza della propria responsabilità ex art. 2051 evidenziando: i) di aver appaltato nel biennio 2017-2018 il servizio di rimozione della neve e spargimento di sale all'### “### di Bettina” di ### con conseguente trasferimento in capo alla ditta appaltatrice della custodia del demanio pubblico limitatamente all'esercizio di tale servizio; ii) la mancanza di adeguata prova circa l'effettivo svolgimento dei fatti per come riferiti dall'attrice; iii) la mancata dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, avuto in particolare riguardo al fatto che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del danno, sicché la danneggiata, a conoscenza dello stato dei luoghi e della presenza di neve già da qualche giorno, non avrebbe comunque tenuto un comportamento improntato alla cautela correlata alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza; v) l'infondatezza della domanda risarcitoria anche con riferimento al quantum richiesto. ### ha quindi chiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa dell'### “### di Bettina” di ### quale diretta ed unica responsabile dei danni eventualmente ritenuti provati o, comunque, al fine di essere tenuto indenne da tale azienda agricola di quanto eventualmente chiamato a corrispondere all'attrice. 3. Autorizzata la chiamata, si è costituita l'### “### di Bettina” di ### (di seguito, per brevità, azienda agricola) chiedendo, in via preliminare, di accertare e dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva per aver mantenuto l'ente comunale la custodia della res anche in pendenza del contratto di appalto e per essere sempre il Comune il soggetto responsabile della pubblica illuminazione dell'area; ha altresì dedotto, sempre a dimostrazione del proprio difetto di legittimazione passiva, che la ### non è ricompresa nell'elenco delle strade, piazzali, parcheggi e passaggi oggetto del contratto e che, comunque, alcun intervento è stato richiesto il giorno del sinistro.
La terza chiamata ha altresì chiesto, nel merito, il rigetto della domanda attorea poiché infondata e non provata, nonché, in via subordinata, il riconoscimento del concorso di colpa di parte attrice nella causazione dell'evento con riduzione dell'importo richiesto secondo il grado di responsabilità accertato. ### agricola ha infine chiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa della società AXA ### S.p.A. al fine di essere tenuta indenne di quanto eventualmente chiamata a corrispondere all'attrice. 4. Autorizzata la chiamata, si è costituita la suindicata società assicuratrice, eccependo l'inoperatività della polizza nel caso di specie e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda attorea perché infondata e non provata, nonché, in via subordinata, l'accertamento della minor somma ritenuta dovuta a titolo risarcitorio, anche previa applicazione dell'art. 1227 5. Acquisiti i documenti prodotti (fatta eccezione per le testimonianze scritte prodotte da parte del Comune convenuto) ed escussi i testi ammessi, con comparsa depositata in data ### si sono costituiti in prosecuzione ex art. 302 c.p.c. ### e ### nella qualità di eredi dell'originaria attrice deceduta in data ###.
Con ulteriore comparsa di costituzione in prosecuzione del 26.5.2023, si è quindi costituita ### quale erede di ### a sua volta deceduta in data ###.
Disposta ed espletata una C.T.U. medico-legale, la causa, con ordinanza resa all'esito dell'udienza di rimessione in decisione fissata ex art. 127 ter c.p.c., è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate con le note in epigrafe indicate. 6. La domanda risarcitoria svolta nel presente giudizio merita accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte. 7. In primo luogo può riconoscersi la legittimazione ad agire in capo agli odierni attori in prosecuzione.
Sul punto giova richiamare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, qualora si verifichi la morte della parte ed il processo venga riassunto da un soggetto che si qualifichi erede del de cuius, dimostrando la relazione familiare, l'atto di riassunzione, in quanto proveniente da soggetto certamente chiamato all'eredità quale che sia il tipo di successione, integra atto di accettazione tacita dell'eredità ed è, quindi, idoneo a far considerare dimostrata la legittimazione alla riassunzione (cfr., Cass. ord. n. 18294/24).
Ebbene nella specie ### e ### si sono qualificati come gli eredi di ### dando conto delle relazioni familiari esistenti nel ricorso ex art. 481 contestualmente prodotto; analoghe considerazioni possono poi svolgersi quanto a ### figlia ed erede di ###
Successivamente alla loro costituzione l'ente convenuto non ha puntualmente eccepito la non integrità del contraddittorio per l'esistenza di altri coeredi (e non di meri chiamati) né, in ogni caso, ha fornito la relativa prova (cfr., anche sull'onere probatorio, Cass., ord. n. 19400/19).
Può dunque ritenersi sussistente la legittimazione ad agire in capo ai predetti ### e ### dovendo peraltro osservarsi che, in accordo con la giurisprudenza di legittimità (cfr., Cass., sent. n. 10585/24), i crediti del de cuius non si ripartiscono automaticamente tra coeredi ma entrano a far parte della comunione ereditaria, potendo quindi ciascuno dei coeredi agire anche singolarmente per far valere l'intero credito comune (ferma restando, per come si dirà, la necessità di liquidare il danno trasmissibile iure successionis secondo criteri che tengano conto della durata effettiva della vita della danneggiata). 8. Ciò posto in punto di legittimazione attiva, occorre premettere che la fattispecie è evidentemente inquadrabile, come dedotto dall'attrice, nell'alveo della responsabilità ex art. 2051 Viene infatti pacificamente in rilievo una res - il bene strada - che si assume causa dell'evento secondo una dinamica analiticamente allegata e non può certo ritenersi che tale bene (una piazza all'interno di un centro abitato) sia insuscettibile di custodia per ragioni assolute ed oggettive.
Risulta invece oggetto di contestazione tra l'ente convenuto e l'azienda agricola terza chiamata l'individuazione del soggetto qualificabile come custode di tale bene e, dunque, chiamato a rispondere dei danni a terzi.
Ebbene, fermo restando quanto di seguito più analiticamente esposto con riferimento alla posizione in concreto dell'azienda agricola, deve rilevarsi che secondo la giurisprudenza di legittimità nei casi, come quello di specie, in cui non vi è un totale trasferimento all'appaltatore del potere di fatto sulla cosa su cui deve essere eseguito il lavoro appaltato ed in cui, quindi, il bene continui ad essere anche destinato all'uso precedente, la custodia permane anche in capo all'ente proprietario, che è pertanto chiamato a rispondere, unitamente all'appaltatore, degli eventuali danni a terzi (cfr., Cass. sent. n. 41435/21, nonché Cass. sent. n. 26780/23, secondo cui, ad esempio, l'appaltatore può essere ritenuto esclusivo custode responsabile se l'area di cantiere stradale è completamente enucleata, delimitata ed affidata all'esclusiva custodia dell'appaltatore, con conseguente assoluto divieto di traffico veicolare e pedonale).
Deve dunque escludersi che, anche nel caso in cui sia ritenuta sussistente la responsabilità dell'azienda agricola, tale responsabilità risulti idonea ad elidere quella dell'ente convenuto, anche tenuto conto, per altro verso, del rilievo nella dinamica dell'evento delle condizioni del servizio di illuminazione pubblica (gravante unicamente sul Comune).
Tanto premesso in via generale, deve tuttavia escludersi la possibilità di radicare anche in capo all'azienda agricola una possibile responsabilità risarcitoria.
Sul punto, pur ritenendosi che la piazza ### rientri tra le aree oggetto del servizio appaltato (stante quanto chiarito nel foglio d'oneri in atti circa la valenza indicativa e non esaustiva dell'elenco delle strade inserito nelle planimetrie), occorre rilevare che in base al contratto in atti l'appaltatore è tenuto a garantire l'intervento entro 30 minuti dalla chiamata (prioritariamente telefonica) quanto al servizio effettuato dalle ore 8.00 alle ore 18.00, mentre, quanto al servizio svolto dalle ore 18.00 alle ore 8.00 è cura dell'appaltatore uscire ed operare secondo i bollettini metereologici e le condizioni meteo del Comune di ### de' ### Ciò posto, entro i termini perentori previsti per la maturazione delle preclusioni assertive l'ente locale non ha specificamente dedotto che l'appaltatrice non avrebbe svolto (o, in ipotesi, avrebbe svolto in modo non adeguato) il servizio nei giorni immediatamente precedenti al sinistro, nonostante le richieste di intervento in tal senso rivolte o, comunque, nonostante le concrete condizioni metereologiche.
In particolare, in sede di costituzione l'ente ha posto a fondamento della chiamata il contratto di appalto intervenuto tra le parti, senza tuttavia allegare in modo più puntuale le circostanze - anche temporali - del prospettato inadempimento dell'appaltatore.
Quindi, a seguito della costituzione dell'azienda agricola, con la propria prima memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. l'ente ha dedotto che l'evento sarebbe avvenuto allorquando la terza chiamata avrebbe dovuto eseguire l'intervento per opera autonoma del proprio dipendente e che in corso di causa sarebbe stato dimostrato l'adempimento degli oneri rimasti a suo carico.
Ebbene, premessa la necessità di una puntuale e tempestiva allegazione dell'inadempimento da parte del creditore, la suesposta allegazione può interpretarsi, con la necessaria univocità, solo come la prospettazione dell'inadempimento della terza chiamata all'obbligo di intervenire nella giornata dell'evento (e, all'evidenza, prima del suo verificarsi).
Non può di contro utilmente valorizzarsi quanto dedotto in sede di comparsa conclusionale in ordine al fatto che, avendo nevicato i giorni precedenti, non sarebbe stato necessario richiedere un ulteriore intervento, non essendo stato tempestivamente allegato, come detto, un inadempimento riferibile anche ai giorni precedenti.
In tale quadro deve rilevarsi: che, per come si dirà, può ritenersi provato che l'evento si sia effettivamente verificato alle ore 18.00 circa, il che colloca necessariamente l'eventuale intervento da effettuare nella precedente fascia oraria 8.00/18.00 nell'ambito della quale l'ente avrebbe dovuto richiedere l'intervento; che non è stata dimostrata l'avvenuta richiesta di intervento, richiesta che, in base al contratto, fa sorgere l'obbligo in capo alla appaltatrice da adempiere, peraltro, entro il tempo massimo di trenta minuti dalla chiamata stessa; che, a ben vedere, l'ente ha incentrato la propria tempestiva prospettazione difensiva sull'onere in capo all'appaltatrice di un'attivazione in via autonoma (il che avrebbe però reso necessario collocare il sinistro nella fascia oraria successiva dalle 18.00 alle ore 8.00); che, anche a voler collocare per ipotesi l'evento alle ore 18.30 ed a voler ritenere esigibile che esattamente dalle ore 18.00 nell'intera area affidata l'azienda agricola si attivi autonomamente per svolgere il servizio appaltato, il bollettino meteo prodotto dall'ente non evidenzia precipitazioni nevose nella giornata del 29 dicembre ma nelle precedenti giornate (rispetto a cui un eventuale inadempimento non può ritenersi, come detto, puntualmente allegato).
Deve quindi individuarsi nel solo ente locale il custode chiamato a rispondere ex art. 2051 c.c. del danno ritenuto provato. 9. Così inquadrata l'azione proposta ed individuato il soggetto custode, giova richiamare i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di responsabilità ex art. 2051 c.c. (cfr., Cass., SS.UU., ord. n. 20943/22, Cass., sent. n. 11152/23, Cass., sent. n. 26142/23, Cass., ord., 14228/23, Cass., ord. n. 18518/24, Cass., ord. n. 12760/24, Cass., ord. n. 12663/24), secondo cui: - tale responsabilità ha carattere oggettivo e non presunto; - l'attore danneggiato deve dimostrare, oltre all'esistenza del danno ed alla ricorrenza della relazione di custodia, il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, provando dunque l'effettiva dinamica del fatto e che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa, non essendo allo scopo sufficiente che il sinistro e la cosa custodita si collochino genericamente in un medesimo contesto; - il danneggiato deve in particolare provare che l'evento di danno verificatosi in base alla dinamica allegata è esplicazione della concreta potenzialità dannosa della cosa, sia che ciò dipenda dalla sua connaturale forza dinamica sia che derivi dall'effetto di concause umane o naturali; - non rileva tuttavia in punto di dimostrazione del nesso di causalità l'intrinseca pericolosità della cosa, quale elemento che può eventualmente rilevare sul piano della prova del fortuito, nel senso che tanto meno la cosa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di potenziale pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode; - è invece il custode ad essere gravato dell'onere della prova liberatoria del caso fortuito, che, quale causa sopravvenuta alla preesistente condizione della res, si sovrappone ad essa degradandola sotto il profilo giuridico a mera occasione di danno, senza che ovviamente sia cancellata sul piano strettamente naturalistico la relativa efficienza causale; - segnatamente il caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o da un atto del terzo o del danneggiato, è connotato da oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità da parte del custode, è estraneo alla relazione custodiale ed è idoneo ad assorbire in sé l'efficienza causale dell'evento dannoso da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale, senza che assuma alcuna rilevanza la diligenza o meno del custode; - laddove poi il caso fortuito sia rappresentato dalla condotta del danneggiato, devono ricorrere non solo l'esclusiva efficienza causale di tale condotta nella produzione dell'evento ma anche la colpa del danneggiato, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, non richiedendosi, invece, una condotta del tutto abnorme od eccezionale; - nel valutare tale condotta deve poi tenersi conto del fatto che la condotta del danneggiato si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., oltre a doversi valutare tale condotta anche avuto riguardo al dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.; - in particolare, come detto, quanto più la situazione di potenziale danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso. 10. Tanto premesso in linea generale e ritenuta sussistente, come detto, la relazione di custodia, si ritiene che la parte attrice abbia assolto all'onere di dimostrare la dinamica dell'evento e l'esistenza del nesso eziologico tra la cosa ed il danno.
In particolare, può ritenersi provato che l'originaria attrice sia caduta, nel giorno e nell'ora indicati in citazione, mentre si trovava a percorrere a piedi ### e che in tale tratto sul suolo, non illuminato, fosse presente del ghiaccio che ha determinato la caduta.
I testi Bonari e ### del tutto estranei rispetto ai fatti di causa, hanno infatti riferito di essere accorsi sul luogo del sinistro immediatamente dopo l'evento allertati dalle urla dell'attrice, trovandola ancora a terra e confermando la presenza del ghiaccio nel punto della caduta.
In particolare, la teste ### ha riferito di aver trovato l'attrice ancora con il volto rivolto a terra, che si lamentava per il dolore ad un braccio che era rimasto sotto il suo corpo; ha dichiarato, inoltre, che nel punto in cui l'attrice risultava caduta vi era sia neve sia ghiaccio e che i lampioni adiacenti erano spenti, sicché la piazza era buia.
Il teste ### ha riferito di aver visto l'attrice a terra vicino al cancello della sorella dove era quasi arrivata e che in quel punto c'era del ghiaccio. Il medesimo teste ha inoltre confermato l'assenza di illuminazione riferendo: “### che un signore che abita lì vicino ha acceso i fari della macchina per fare luce in quanto non si vedeva nulla”; “era tutto spento, la piazza era completamente al buio ed anche le altre strade; non era la prima sera che eravamo al buio, siamo stati almeno una settimana senza luce”.
Entrambi i testimoni hanno infine confermato l'assenza di segnaletica di pericolo.
Trattasi di dichiarazioni credibili in quanto puntuali, concordanti, rese da soggetti del tutto estranei ai fatti di causa e del tutto coerenti con la stagione e con l'orario in cui si è verificato l'evento, ossia in un momento in cui è ben possibile che si possa formare del ghiaccio sul suolo e che lo stesso non sia visibile, considerato che alle ore 18:00 in pieno inverno se la strada non è adeguatamente illuminata la visibilità risulta drasticamente ridotta se non assente.
Non risulta invece dirimente, contrariamente a quanto dedotto dall'ente convenuto, il fatto che le dichiarazioni testimoniali sarebbero state rese da soggetti intervenuti dopo la caduta, cui non avrebbero assistito direttamente.
Deve infatti sottolinearsi: che i testi, del tutto estranei ai fatti di causa, accorrevano nell'immediatezza della caduta ed erano estremamente vicini tanto da sentire le urla dell'attrice; che i testi hanno inoltre trovato l'attrice ancora riversa a terra che si lamentava per il dolore, tanto che la teste ### ha riferito di aver avuto paura anche di toccarla (il che rende poco verosimile la tesi dell'ente, peraltro priva di riscontri, secondo cui l'attrice si sarebbe potuta spostare dal punto della caduta trascinandosi verso il punto in cui è stata rinvenuta); che sempre nell'immediatezza è intervenuta un'ambulanza e che l'attrice è stata quindi trasportata presso il pronto soccorso, dove sono state riscontrate conseguenze del tutto compatibili con una caduta quale quella allegata.
Possono quindi ritenersi provate la dinamica della caduta per come riferita dall'attrice e la ricorrenza del nesso eziologico tra la cosa ed il danno.
Può infatti ritenersi provato, secondo la regola del più probabile che non, che l'attrice sia effettivamente caduta a causa del ghiaccio presente sul manto stradale, tenuto conto dell'evidente idoneità del ghiaccio a determinare naturalisticamente la caduta e della mancanza di elementi di segno contrario da cui evincere plausibili spiegazioni alternative dell'evento.
Quanto, infine, all'orario della caduta può ritenersi provato che la stessa sia intervenuta alle ore 18.00 circa e non alle ore 18.30 circa come invece prospettato dall'ente locale convenuto.
Sul punto deve osservarsi che tale ente ha prodotto la diffida stragiudiziale inviatagli dall'attrice in cui viene indicato l'orario delle 18.30 circa; inoltre, i testi escussi non sono stati in grado di riferire dell'orario esatto della caduta.
Risulta tuttavia dirimente evidenziare che l'attrice, immediatamente soccorsa dai testi che l'hanno trovata a terra, è stata quindi portata in ambulanza al pronto soccorso, dove risulta arrivata alle ore 18.38 stando al referto in atti.
Ebbene tale documento consente di collocare la caduta, come riferito in citazione, alle ore 18.00 circa, tenuto conto del tempo intercorso tra la caduta e l'arrivo dei primi soccorritori, la chiamata dell'ambulanza, l'arrivo dell'ambulanza stessa ed il trasporto in ospedale. 11. Tanto premesso quanto all'assolvimento dell'onere gravante sulla danneggiata, si ritiene che il custode della res non abbia di contro assolto all'onere di dimostrare che la condotta dell'attrice abbia reso ininfluente la sopra descritta situazione della presenza di ghiaccio sul manto stradale, sovrapponendosi a tale condizione della res e degradando quindi la stessa a mera occasione della determinazione del danno.
Come detto, allo scopo è necessario dimostrare che il danneggiato abbia serbato un comportamento tale da risultare in spregio rispetto alla normale cautela richiesta dalla concreta situazione di rischio, per come percepibile con l'ordinaria diligenza.
Ebbene, nella specie viene in rilievo una caduta occorsa mentre l'attrice percorreva a piedi una piazza e, dunque, in occasione di un'utilizzazione ordinaria del bene rispetto alla sua destinazione anche tenuto conto della riferita mancata presenza di segnali di pericolo per la possibile presenza di ghiaccio.
Inoltre, anche a voler ritenere che la formazione di ghiaccio possa essere prevedibile (nel mese e nell'ora in cui si è verificato l'evento) ed anche a ritenere noto il luogo all'attrice (la quale si stava recando dalla sorella), nel caso di specie assume assorbente rilievo il fatto che la strada fosse completamente al buio e priva di pubblica illuminazione in quel momento funzionante, come concordemente riferito da entrambi i testi escussi (le cui dichiarazioni non potrebbero risultare inattendibili neanche in caso di ammissione della prova per testi richiesta dall'ente in ordine alla mancata segnalazione di guasti all'impianto di pubblica illuminazione, trattandosi di un indice astratto della possibile inesistenza di malfunzionamenti i quali, in questo caso, sono stati invece riferiti in concreto).
Ebbene lo stesso Comune, a pagina 9 della comparsa di costituzione, ha sostenuto con riferimento al criterio della visibilità che il sinistro si sarebbe verificato in una zona in cui insisteva un impianto di pubblica illuminazione, sì da consentire una piena visuale e rendere quindi esigibile la dovuta attenzione dall'utente della strada.
Ne consegue che, ritenuto provato il non funzionamento di tale impianto al momento dell'evento, l'evento non può essere ascritto, in tutto od in parte, alla condotta dell'attrice.
Né a diverse conclusioni può pervenirsi solo in ragione del fatto che l'attrice aveva raggiunto la piazza in auto e, dunque, verosimilmente con i fari accesi: la caduta non è avvenuta, infatti, scendendo dall'auto nel punto in cui è stata parcheggiata, ma percorrendo la piazza, che si trovava sostanzialmente al buio, verso la casa della sorella. 12. Venendo ora ad esaminare il profilo delle conseguenze dannose dell'evento deve in primo luogo richiamarsi quanto emerso dalla C.T.U. medico-legale espletata.
Il consulente, pur non potendo procedere a visita dell'attrice in ragione del suo decesso (e, dunque, per cause non evidentemente imputabili alla danneggiata), ha esaminato i referti medici e le cartelle cliniche in atti, verificando come le lesioni riscontrate e sopra descritte abbiano presupposto un urto violento e diretto dell'arto superiore destro e ritenendo dunque la dinamica allegata dall'attrice idonea a spiegare la natura contusiva-fratturativa della lesione riportata.
Può dunque ritenersi dimostrata la lesione del bene salute, da cui è derivato un danno conseguenza all'attrice di tipo dinamico-relazionale in termini sia di menomazione disfunzionale permanente (danno biologico permanente) sia di invalidità temporanea (danno biologico temporaneo).
Stando alle risultanze dell'elaborato peritale (condivisibili in quanto congruamente motivate sulla base della documentazione esaminata, oltre che non oggetto di specifiche contestazioni sul punto), il consulente ha quantificato in giorni 40 l'invalidità temporanea assoluta, in giorni 30 l'invalidità temporanea al 50%, in giorni 20 l'invalidità temporanea al 25%, stimando, in forza della documentazione sanitaria in atti, esiti permanenti già stabilizzati prima del decesso dell'attrice e valutabili in vita nella misura del 7 %.
Ciò posto è noto che, in accordo con la giurisprudenza di legittimità, il danno non patrimoniale derivante da una lesione della salute è liquidato assumendo a base del calcolo il grado percentuale di invalidità permanente, sulla scorta di tabelle, in alcuni casi vincolanti in quanto previste per legge ed in altri non vincolanti, finalizzate ad esprimere percentualmente la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione deve presumersi produca sulle attività e quindi sugli aspetti dinamico-relazionali comuni ad ogni individuo (cfr., Cass., sent. 7513/2018).
Nella specie, tenuto conto dell'epoca e della tipologia di evento, si ritiene di fare riferimento alle tabelle predisposte dal Tribunale di Roma nella versione del 2025, in quanto costituenti il criterio più idoneo ad assicurare il corretto esercizio del potere di equità integrativa ex artt. 1226 e 2056 Come noto, il ricorso in linea generale alle tabelle risulta idoneo a garantire uniformità di trattamento e prevedibilità delle decisioni, in tal modo integrando il diritto vivente nella determinazione del danno non patrimoniale conforme a diritto (cfr., Cass., sent. n. 8532/20, nonché, con riguardo all'applicabilità delle tabelle in caso di responsabilità ex art. 2051 c.c., Cass., ord. n. ###/23, Cass., ord. n. 4509/2022).
Sebbene le suindicate pronunzie facciano riferimento alle tabelle predisposte dal Tribunale di Milano occorre evidenziare che viene nella specie in rilievo l'ipotesi di morte del danneggiato nel corso del giudizio e per causa indipendente dalle lesioni (segnatamente, stando alla C.T.U., a causa di una patologia neoplastica).
Ebbene la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il c.d. danno da premorienza non può essere liquidato secondo le tabelle milanesi che, anche nella versione del 2024, non risultano conformi al principio di equità, dovendosi invece stimare il pregiudizio secondo un criterio di proporzionalità tra la somma che sarebbe spettata al danneggiato in ipotesi rimasto in vita (avuto riguardo all'età ed alla percentuale di invalidità) ed il numero di anni effettivamente vissuti (cfr., Cass., ord. n. 29832/24, con riferimento alla possibilità di ricorrere quindi alle tabelle predisposte dal Tribunale di Roma).
Per quanto concerne il danno biologico permanente dovrà dunque riconoscersi una prima quota, immediatamente acquisita per effetto della lesione, nella misura del 3,5%, tenuto conto dei range indicati in tali tabelle, per il caso di premorienza, in punto di danno accertato e di correlata percentuale acquisita immediatamente (in assenza di elementi da cui ricavare una maggiore o minore percentuale di trasposizione della percentuale di invalidità accertata); dovrà altresì riconoscersi una seconda quota in relazione alla sopravvivenza concreta rispetto all'aspettativa di vita sempre secondo i range indicati in tali tabelle per il caso di premorienza.
Applicando i criteri e le tabelle sopra indicati, tenuto conto delle sopra richiamate risultanze della C.T.U. con riguardo al danno biologico permanente e temporaneo, nonché avuto riguardo all'età della danneggiata (74 anni) al momento della cessazione dell'invalidità temporanea con consolidamento dei postumi (cfr., Cass., sent. n. 3121/17), può riconoscersi a titolo risarcitorio il complessivo importo di € 10.529,47 a titolo di danno biologico permanente e temporaneo, da liquidare all'attualità in € 10.550,53 stante l'applicazione delle suindicate tabelle nella versione adottata in data ### e trattandosi di debito di valore e, dunque, comprensivo della rivalutazione sino alla pubblicazione della sentenza.
Quanto alla determinazione di tale importo giova evidenziare che, in disparte quanto riconosciuto per l'invalidità temporanea, alcun ulteriore importo può essere riconosciuto a titolo di danno morale.
Come noto, premesso il carattere giuridicamente omnicomprensivo della categoria del danno non patrimoniale (cfr., Cass., SS.UU., sent. n. 26972/08 11.11.2008, n. 26972, Cass., sent. n. 7513/18), il danno morale non è che una descrizione del possibile danno-conseguenza di ordine non patrimoniale, quale pregiudizio che non ha base organica ed attinge la sfera interiore dell'individuo (trattandosi in buona sostanza della sofferenza interiore del danneggiato in termini di dolore dell'animo, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione).
Tale danno non patrimoniale ha tuttavia autonoma rilevanza rispetto al danno dinamico - relazionale, sicché deve essere specificamente allegato ed accertato, anche presuntivamente, nel corso del giudizio, non potendo venire ad integrare un danno in re ipsa (cfr., Cass., ord. n. 7892/24, Cass., ord. n. 29206/19).
Ebbene nella specie difetta la necessaria puntuale allegazione di tale danno, essendosi limitata sul punto l'originaria attrice ad indicare l'importo richiesto ed a prospettare che tale danno consegua alle lesioni colpose.
Né, per altro verso, stante il previo decesso della danneggiata per cause indipendenti dalla caduta, sono state apprezzate in sede di C.T.U. conseguenze utilmente valorizzabili al riguardo.
Infine, detto danno non può neanche ritenersi presuntivamente provato sulla base della sola entità dei postumi, non venendo nella specie in rilievo una lesione macropermanente (cfr., Cass., ord. 13383/25 in ordine al maggiore rigore nell'allegazione e nella prova che è richiesto per il concreto riconoscimento delle conseguenze dannose rivendicate in caso di danno biologico di lieve entità).
Del pari alcun ulteriore importo può essere riconosciuto a titolo di personalizzazione.
La giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che tale posta è riconoscibile solo in presenza di circostanze, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato quale vero e proprio fatto costitutivo della pretesa azionata, tali da rendere il pregiudizio concretamente subito più grave ed eccezionale rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado (cfr., Cass., ord. n. ###/24, Cass., sent. n. 23778/14, Cass., sent. n. 7513/18).
Tale inquadramento è del resto del tutto coerente con il fatto che il danno alla salute è già un danno dinamico - relazionale quanto alle conseguenze comuni a tutte le persone che vengano a subire una data percentuale di invalidità, percentuale che dunque di per sé sola ne dimostra la produzione esprimendo anche quei pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla lesione prodottasi.
E' quindi onere del danneggiato allegare e provare le peculiari circostanze del caso concreto che rendano il pregiudizio concretamente subito non ordinario e, anzi, produttivo di conseguenze maggiori e più gravi rispetto ai casi consimili.
Simili elementi non risultano in questa sede analiticamente dedotti e non sono comunque emersi, sicché alcun ulteriore importo può essere riconosciuto a tale titolo.
Può poi riconoscersi il danno patrimoniale richiesto sia in relazione alle spese mediche documentate e ritenute congrue dall'ausiliario (per € 1.009,99) sia, quale ulteriore voce di danno emergente documentata dalla fattura recante sottoscrizione per quietanza, in relazione alle spese sostenute per la consulenza tecnica di parte (per € 854,00); il conseguente complessivo importo di € 1.863,99 deve essere poi rivalutato all'attualità, rispetto alla data dell'evento, in € 2.244,24 per le medesime suesposte motivazioni con riguardo al danno non patrimoniale. ### del risarcimento così come complessivamente determinato e già rivalutato (€ 12.794,77) deve altresì maggiorato degli interessi cc.dd. compensativi, calcolati al saggio legale su tale importo dapprima devalutato al momento dell'evento dannoso (29.12.2017) e quindi via via rivalutato anno dopo anno.
Infine, dalla pubblicazione della sentenza, stante la trasformazione dell'obbligazione risarcitoria in obbligazione di valuta (cfr., Cass., sent., n. 24896/05), matureranno gli ulteriori interessi al saggio legale sino al pagamento. 13. Il rigetto delle domande svolte nei confronti della terza chiamata azienda agricola rende superflua una analitica disamina delle domande da quest'ultima svolte nei confronti della compagnia assicuratrice.
Giova tuttavia evidenziare, in quanto rilevante ai fini della regolamentazione delle spese di lite, che effettivamente dalla polizza e dalle condizioni generali in atti emerge con chiarezza: che “l'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'assicurato, ai sensi di legge, nella sua qualità di proprietario di 2 macchine agricole: ### 5620 targato ### e #### targato ### attrezzate con lama sgombraneve e spargisale”; che la garanzia opera in relazione a quanto l'assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione al rischio descritto nel frontespizio di polizza, per il quale è prestata l'assicurazione; che non consta la copertura aggiuntiva per i danni da obbligazioni volontariamente assunte dall'assicurato e di cui debba rispondere.
Ne deriva che in alcun caso la polizza avrebbe potuto coprire un danno che, per come prospettato da parte del Comune chiamante, sarebbe in ipotesi derivato dalla mancata esecuzione dell'attività di sgombero neve e spargimento sale. 14. Tenuto conto dell'accoglimento, nei limiti di cui in motivazione, della domanda svolta da parte attrice nei confronti del convenuto chiamante ed avuto quindi riguardo al criterio della soccombenza, il Comune di #### deve essere condannato al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice e della azienda agricola terza chiamata. Analogamente, il compenso liquidato al C.T.U. con separato decreto deve essere definitivamente posto a carico dell'ente locale convenuto.
Per quanto concerne le spese relative alla domanda in garanzia svolta nei confronti della compagnia assicuratrice, le stesse debbono essere poste a carico dell'azienda agricola chiamante, tenuto conto del fatto che, sulla base delle argomentazioni svolte al punto che precede, l'iniziativa nei confronti dell'assicurazione sarebbe risultata in ogni caso manifestamente infondata.
Le spese sono infine liquidate d'ufficio come in dispositivo, avuto riguardo ai parametri tra i minimi ed i medi di cui al D.M. n. 55/2014 per il relativo scaglione di riferimento (€ 5.201,00/€ 26.000,00) nella regolamentazione delle spese tra il Comune, la parte attrice e l'azienda agricola terza chiamata, tenuto conto dell'effettiva complessità della controversia; tali spese vengono invece liquidate d'ufficio come in dispositivo, avuto riguardo ai parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014 per il relativo scaglione di riferimento (€ 5.201,00/€ 26.000,00) nella regolamentazione delle spese tra l'azienda agricola e la compagnia assicuratrice, tenuto conto della ridotta complessità delle relative domande. P.Q.M. Il Tribunale Ordinario di ### definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 63 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2019, così provvede: - ACCOGLIE nei limiti di cui in motivazione la domanda proposta da ### e ### (nella qualità in epigrafe indicata) nei confronti del Comune di #### e per l'effetto condanna il Comune di #### al pagamento in favore di ### e ### (nella qualità in epigrafe indicata) della somma di € 12.794,77, oltre interessi al saggio legale sulla somma devalutata all'epoca dell'evento e via via rivalutata anno per anno sino alla pubblicazione della sentenza, nonché oltre interessi al saggio legale sull'importo così determinato dalla pubblicazione della sentenza al saldo; - CONDANNA il Comune di #### al pagamento in favore di ### e ### (nella qualità in epigrafe indicata) delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.808,50 per compensi ed € 264,00 per spese, oltre spese generali, I.V.A. e cassa come per legge; - CONDANNA il Comune di #### al pagamento in favore dell'### “### Bettina” di ### delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.808,50 per compensi, oltre spese generali, I.V.A. e cassa come per legge; - CONDANNA l'### “### Bettina” di ### al pagamento in favore di ### S.p.a. delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali, I.V.A. e cassa come per legge; - PONE definitivamente a carico del Comune di #### il compenso liquidato al C.T.U. con separato decreto.
Così deciso in data ### Il Giudice Dott.ssa
causa n. 63/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Pepe Ilaria