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Tribunale di Avellino, Sentenza n. 1583/2025 del 22-10-2025

... risultando palese il difetto di motivazione del giudice per omessa valutazione delle prove ai sensi dell'art 115 cpc, avendo il Giudice di ### grado anche disatteso completamente le risultanze della ### “3) ### dell'art. 113 c.p.c.” in quanto una volta accertati l'esistenza del sinistro e la qualità di trasportato, la responsabilità del convenuto doveva ritenersi certamente acclarata, indipendentemente dalle modalità del sinistro e, quindi, dalla presenza o meno di cinghiali, dall'intervento dei ### o dei mezzi di soccorso, elementi irrilevanti ai fini del decidere. La parte appellante concludeva: “### l'###mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accogliere il presente appello e, in riforma della sentenza di I grado, dichiararne la nullità e rimettere il giudizio, per violazione del contraddittorio, al giudice di primo grado ex art. 354 c.p.c. ordinando la integrazione del contradditorio nei confronti del sig. ### proprietario del veicolo coinvolto nel sinistro e accogliere, in ogni caso, le conclusioni rassegnate in primo grado e contrariis rejectis così provvedere: dichiarare la fondatezza della domanda proposta dell'istante e per l'effetto, condannare la ### in solido con il (leggi tutto)...

testo integrale

R.G. n. 2939/2022 TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO ####.G. N.° 2939/2022 Giudice dott.ssa ### di ### del giorno 22 ottobre 2025 ###. ### difensore di ### si riporta ai precedenti scritti difensivi nonché alle note conclusive depositate telematicamente e chiede che la causa venga decisa. 
L' Avv. ### difensore di ### si riporta ai precedenti scritti difensivi nonché alle note conclusive depositate telematicamente e chiede che la causa venga decisa. L' avv ### dà atto della presenza della parte, ### Pertanto, dopo che ciascun difensore ha illustrato le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni, questo giudice, in assenza dei difensori suddetti, nel frattempo allontanatisi tutti dall'aula di udienza, decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO - ### - Il Tribunale Ordinario di Avellino - ### - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa ### al termine dell'udienza di discussione orale del giorno 22 ottobre 2025, ha pronunziato, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta in grado di appello al n.° 2939/2022 del ### avente ad oggetto “lesione personale “ e vertente TRA ### (c.f. ###), nato ad ### il 23 luglio 1985, e residente in #### alla ### 58, ed elettivamente domiciliato in #### 41, presso lo studio dell'Avv. ### C.F.  ###, che lo rappresenta e difende, in virtù di procura in atti; - Appellante - ###.G. n. 2939/2022 ### S.p.A., ( C.F. e P.I. ###), sede ###### n. 45, in persona del suo procuratore ad negotia Dr. ### munito dei poteri di rappresentanza legale in forza di procura speciale del 25.06.2021 (Notaio dott.  ### di ### rep./fascicolo n.95251/n.11288), rappresentata e difesa, in forza di procura in margine alla ### di costituzione, dall'avv. ### (####) ed elett.te dom.to presso il suo studio in #### 59 - appellato - E ### C.F. ###, in p.l.r.p.t.; - Appellata contumace ### E DIRITTO DELLA DECISIONE La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409). Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002).  ### di citazione, ritualmente notificato, ### proponeva appello avverso la Sentenza n. 15/2022 emessa dal Giudice di ### di ### dei ### pubblicata il ### a conclusione del procedimento iscritto al ruolo generale nr. 56/2018. 
La parte appellante, quanto al giudizio di primo grado, premetteva: che in data ###, egli si trovava, quale terzo trasportato, a bordo del veicolo ### targato ### assicurato ### di proprietà di ### e condotto dal di lui figlio, ### allorquando l'autovettura usciva di strada a causa della presenza improvvisa di cinghiali sulla careggiata, finendo in una scarpata e capovolgendosi più volte, riportando notevoli danni fisici che richiedevano il ricovero presso il pronto soccorso dell'### di ### che, con atto di citazione notificato esclusivamente alla ### egli chiedeva la condanna di quest'ultima al pagamento dei danni subiti in seguito al sinistro occorso; si costituiva in giudizio la ### contestando solo la dinamica del sinistro, chiedendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti del proprietario del veicolo ed eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, poiché la responsabilità della presenza di animali selvatici sulla carreggiata era dovuta alla ### il giudice, pretermettendo la richiesta di integrazione del contraddittorio, ammetteva esclusivamente la chiamata in causa della ### che si costituiva in giudizio la ### che chiedeva la propria estromissione; espletati l'interrogatorio formale di esso attore e CTU medica, il Giudice tratteneva in decisione la causa e in data ### veniva emessa l'impugnata sentenza, pubblicata in data ###, con la quale veniva rigettava la domanda attorea.  ### fondava il gravame sui seguenti motivi: “1) ### art. 102 cpc” per non essere stato integrato il contraddittorio nei confronti del proprietario del veicolo, litisconsorzio necessario del giudizio; “2) ### di motivazione per violazione dell'art 115 cpc”, avendo il giudice di prime cure ritenuto, in maniera viziata, che non fosse provata la circostanza che egli fosse il terzo trasportato, laddove dalla documentazione depositata e dai verbali di causa risultava chiaramente incontestata la circostanza che egli si trovasse a bordo del R.G. n. 2939/2022 veicolo come passeggero e non avendo la stessa convenuta ### mai contestato la sua presenza a bordo del veicolo, ma solo la dinamica del sinistro e il quantum debeatur, risultando palese il difetto di motivazione del giudice per omessa valutazione delle prove ai sensi dell'art 115 cpc, avendo il Giudice di ### grado anche disatteso completamente le risultanze della ### “3) ### dell'art. 113 c.p.c.” in quanto una volta accertati l'esistenza del sinistro e la qualità di trasportato, la responsabilità del convenuto doveva ritenersi certamente acclarata, indipendentemente dalle modalità del sinistro e, quindi, dalla presenza o meno di cinghiali, dall'intervento dei ### o dei mezzi di soccorso, elementi irrilevanti ai fini del decidere. 
La parte appellante concludeva: “### l'###mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accogliere il presente appello e, in riforma della sentenza di I grado, dichiararne la nullità e rimettere il giudizio, per violazione del contraddittorio, al giudice di primo grado ex art. 354 c.p.c. ordinando la integrazione del contradditorio nei confronti del sig. ### proprietario del veicolo coinvolto nel sinistro e accogliere, in ogni caso, le conclusioni rassegnate in primo grado e contrariis rejectis così provvedere: dichiarare la fondatezza della domanda proposta dell'istante e per l'effetto, condannare la ### in solido con il proprietario del veicolo al risarcimento delle lesioni personali da esso attore patite e riportate in seguito al sinistro per cui si controverte per i seguenti importi: a favore dell'istante ### € 17.799,78 per le lesioni personali patite e riportate e così determinate: € 14.808,40 per il 09% di danno biologico da I.P. ; € 1.406,40 per 30gg di I.T.T. al 100%; € 703,20 per gg 30 di ITP al 50% ; € 351,60per gg 30 di ITP al 25%; € 530,18 per spese mediche sostenute. In subordine nella misura e per quelle somme che riterrà di determinare equamente in sua giustizia l'On. Giudice di ### adito anche alla luce di eventuale CTI medica quale fin da ora si richiede l'ammissione. 
Il tutto, in ogni caso, oltre interessi legali e danno da svalutazione monetaria sulle somme liquidate dal fatto al soddisfo e danno morale” Con vittoria di spese competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”. 
In data ### si costituiva, a mezzo di ### di costituzione e risposta, ### spa, in persona del legale rappresentante p.t., eccependo l'infondatezza dell'appello proposto e dei motivi di gravame; inoltre, ai fini devolutivi del giudizio di appello, riproponendo espressamente tutte le eccezioni concernenti la contestazione dell'an e del quantum e in particolare la domanda di manleva nei confronti della ### chiamata in causa nel giudizio di primo grado, quale esclusiva responsabile dell'evento, e in subordine, tenuta a manlevarla da quanto in eventum condannata a pagare nei confronti dell'attore - appellante. 
Parte appellata concludeva chiedendo: “perché l'On.le Tribunale adito ### 1) rigettare l'appello poiché totalmente infondato; 2)in subordine, rigettare le richieste istruttorie formulate dall'appellante e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado; 3) nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, anche con rimessione della causa innanzi al Giudice di prime cure, si chiede espressamente l'accoglimento di tutto quanto eccepito e domandato sin dal primo grado e dunque: a) rigettare la domanda siccome infondata e inammissibile; b)in subordine, accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità dell'evento in capo alla terza chiamata in causa ### e condannarla alla refusione dei danni in favore dell'attore c)In ulteriore subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea nei confronti della comparente compagnia, condannare la ### esclusiva responsabile dell'evento a rifondere la ### di quanto la stessa sarà tenuta a pagare all'attore per i fatti di causa; 4) ### delle spese e competenze difensive del doppio grado”. 
Il Tribunale, acquisito il fascicolo di primo grado e ritenuta la causa matura per la decisione, fissava la discussione. All'esito della odierna udienza di discussione, la causa viene decisa. 
Così succintamente riassunti gli atti e i fatti di causa, si osserva quanto segue. 
Anzitutto, va dichiarata la contumacia della ### parte che, nonostante la rituale notifica dell'atto di citazione, non si è costituita nel presente giudizio di appello. 
R.G. n. 2939/2022 Può, dunque, passarsi alla disamina del gravame. 
Come sopra esposto, l'appellante ha contestato, in primo luogo, la violazione dell'art.  102 cpc, per non avere il Giudice di primo grado dato seguito alla richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti del proprietario del veicolo a bordo del quale egli ha dedotto di viaggiare quale terzo trasportato. 
Il rilievo è fondato. 
E' noto che, in tema di assicurazione obbligatoria della r.c.a., anche in tutte le ipotesi di azioni dirette disciplinate dal vigente d. lgs. n. 209 del 2005, il proprietario del veicolo assicurato deve essere, quale responsabile del danno, chiamato in causa quale litisconsorte necessario nel giudizio promosso dal danneggiato contro l'assicuratore, al fine di rendere opponibile all'assicurato l'accertamento della sua condotta colposa, in vista dell'azione di regresso dell'assicuratore (cfr. Cassazione n. 7755/2020). Tale indirizzo è stato ribadito sia con riguardo alle ipotesi di cui all'art. 141, che con riguardo alle ipotesi di cui all'art. 144 del decreto legislativo n. 209 del 2005, con riferimento all'azione proposta dal terzo trasportato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile del veicolo a bordo del quale lo stesso si trovava, e ciò tanto nel caso in cui l'incidente sia avvenuto con il coinvolgimento di un altro veicolo, quanto nel caso in cui l'incidente sia avvenuto con il coinvolgimento del solo veicolo in cui si trovava il terzo trasportato (cfr. Cassazione n. 27078/2022 “### dell'ipotesi del sinistro con il solo veicolo del vettore del trasportato all'art. 144 comporta, come è evidente, che «nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno», da identificare con il proprietario del veicolo. Trattasi di conseguenza dell'azione promossa ai sensi dell'art. 144. Va tuttavia precisato che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, a conclusioni diverse non si sarebbe giunti in caso di qualificazione dell'azione ai sensi dell'art.  141. Soccorrono in tal senso ragioni letterali e ragioni sistematiche. Dal punto di vista letterale, prevede l'art. 141, comma 3, che trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 143 ss. e dunque anche l'art. 144, comma 3, che prevede il litisconsorzio necessario del responsabile del danno, non sussistendo alcuna causa di incompatibilità fra le previsioni di cui all'art. 141 ed il detto litisconsorzio. Dal punto di vista sistematico, considerando la natura propter opportunitatem del litisconsorzio necessario sancito dall'art. 144, va osservato che anche nel caso di azione promossa ai sensi dell'art. 141 emerge una delle due esigenze alla base del detto litisconsorzio, che è quella dell'accertamento della validità ed efficacia del rapporto assicurativo (l'altra essendo quella dell'accertamento della responsabilità, non rilevante nel caso dell'art. 141, che prescinde, come è ormai noto, dall'accertamento della responsabilità dei veicoli coinvolti nel sinistro). Il giudice deve pronunciare con efficacia di giudicato anche con riferimento al rapporto assicurativo, che è un elemento della causa petendi della domanda relativo ad un rapporto intercorrente fra il convenuto (l'assicuratore) ed un terzo soggetto.  ### del contraddittorio al proprietario del veicolo discende dall'accertamento con efficacia di giudicato del rapporto assicurativo e dalla necessità quindi di opporre tale giudicato al titolare del rapporto assicurativo. Coerente a tale conclusione è l'indirizzo di questa Corte, già a partire da Cass. 22 novembre 2016, n. 23706, la quale ha affermato che anche in tutte le ipotesi di azioni dirette disciplinate dal vigente d.lgs. n. 209 del 2005, il proprietario del veicolo assicurato deve essere, quale responsabile del danno, chiamato in causa quale litisconsorte necessario nel giudizio promosso dal danneggiato contro l'assicuratore, al fine di rendere opponibile all'assicurato l'accertamento della sua condotta colposa, in vista dell'azione di regresso dell'amministratore. ### si è poi consolidato con riferimento alla procedura di risarcimento diretto di cui all'art. 149 del medesimo decreto legislativo (Cass. 8 aprile 2020, 7755; 20 settembre 2017, n. 21896). Alle medesime conclusioni deve ora pervenirsi con riferimento all'art. 141.”). 
Dunque, dai principi sopra riportati consegue che, nel caso di specie, avendo il ### convenuto in giudizio dinanzi al ###ni, agendo quale terzo trasportato nei confronti dell'assicuratore del vettore, sussisteva litisconsorzio necessario con il proprietario del R.G. n. 2939/2022 veicolo assicurato, tanto ex art. 141, quanto ex art. 144 Cod. Ass., che riguarda il caso di sinistro in cui sia stato coinvolto un unico veicolo. A nulla rileva, di contro, che fosse stata autorizzata la chiamata in causa della ### trattandosi di chiamata ex artt. 106 e 269 cpc, richiesta dalla parte convenuta. 
Ne consegue che il giudizio di primo grado si è svolto in mancanza di un legittimato passivo necessario, il che ne determina la nullità, imponendosi l'annullamento della pronuncia emessa, con conseguente rimessione della causa al giudice di prime cure, ex art. 353 e 354 c.p.c. 
Le spese di lite possono essere compensate, tenuto conto della comune richiesta di integrazione del contradditorio svolta dalle parti in primo e in secondo grado.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### - ### -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: 1. Dichiara la contumacia della parte appellata ### 2. In accoglimento dell'appello, dichiara la nullità della Sentenza impugnata n. 15/2022, emessa dal Giudice di ### di S. ### dei ### depositata in data ###, per difetto di contraddittorio; 3. rimette la causa al giudice di primo grado assegnando alle parti il termine di tre mesi per la riassunzione; 4. compensa integralmente le spese di lite tra le parti. 
Così deciso in ### all'udienza che si è tenuta in data 22 ottobre 2025.  

Il Giudice
dott. ### È verbale. Il Giudice dott. ###


causa n. 2939/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Greco Rosita, Rossi Federica

M

Tribunale di Roma, Sentenza n. 8255/2024 del 11-07-2024

... secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero”. Si tratta di una conclusione pienamente condivisa dal decidente, poiché poggia su un ragionamento coerente e lineare, che muove da una matrice eurounitaria e, alla stregua di una compiuta ricostruzione della normativa interna, perviene alla disapplicazione della norma interna contrastante con quella europea. Giova premettere, sul piano ricostruttivo generale, che l'aggiornamento professionale del corpo docente rappresenta un diritto/dovere per tutti gli insegnanti, come stabilito, in via generale, dall'art. 282, comma 1, del d. lgs. 297/1994 e dagli art. 63 e 64 del C.N.N.L. di comparto. Il diritto/dovere formativo proclamato e ribadito dalle norme citate riguarda non solo il personale di ruolo, ma anche i precari, non essendovi nessuna distinzione in tal senso nella normativa citata, come ribadito in modo chiaro anche nella pronuncia del Consiglio di Stato, sez. VII, 16 marzo 2022, n. 1842, nella quale è stata sottolineata l'esigenza di formazione dell'intero corpo docente, di ruolo e non, necessaria per l'erogazione del servizio scolastico. (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE DI ROMA #### dott. ### in funzione di giudice del lavoro, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente s e n t e n z a nella controversia iscritta al n. 17909/2024 R.G. 
TRA ### rappresentata e difesa dall'avv. ### e dall'avv. ### per procura allegata al ricorso, - ricorrente - ###'#### in persona del ### pro-tempore, in persona del ### pro-tempore, rappresentato e difeso dai propri funzionari ai sensi dell'articolo 417 bis c.p.c., - resistente - OGGETTO: Carta elettronica del docente, ai sensi dell'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015.  CONCLUSIONI: per le parti, come negli atti difensivi e nelle note scritte di udienza. 
FATTO 1. Con ricorso depositato in modalità telematica in data 9 maggio 2024 parte ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio il Ministero dell'istruzione e del merito e, premesso di essere stata assunta alle sue dipendenze con successivi contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni scolastici 2017/2028, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, tutti stipulati ai sensi dell'art. 4, commi 1 o 2, della legge n. 124/1999, ha lamentato di non avere potuto usufruire dell'erogazione della somma annua € 500, di cui all'articolo 1, commi 121 e ss., della legge 107/2015, c.d. “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, in quanto riservata ai soli colleghi di ruolo. 
Ritenendo l'illegittimità, sotto varie sfaccettature, della discriminazione Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 11/07/2024 subita, parte ricorrente ha domandato il riconoscimento del proprio diritto all'assegnazione della carta elettronica del docente per gli anni scolastici in questione, con condanna del Ministero convenuto a erogare in suo favore le somme previste dalla norma invocata, per ciascuna annualità effettivamente svolta con contratti a tempo determinato, per un importo complessivo pari ad € 2.000, oltre accessori di legge e con la refusione delle spese di lite. 
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio il Ministero dell'istruzione e del merito, eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva di parte ricorrente e contestando, nel merito, la fondatezza del ricorso. 
La controversia è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta. 
Disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa.  MOTIVI DELLA DECISIONE 2. Così ricostruito l'iter procedimentale, in via preliminare deve respingersi l'eccezione di difetto di legittimazione attiva, posto che la ricorrente non ha censurato l'abuso di reiterazione dei contratti a termine da lei sottoscritti, bensì il mancato riconoscimento del diritto all'assegnazione della carta elettronica del docente, per gli anni di lavoro a tempo determinato, ricostruendo il quadro normativo di riferimento e chiedendo al Tribunale di disapplicare la normativa interna che, negandole il diritto azionato, determina una discriminazione con i docenti di ruolo alla luce della normativa sovraordinata di matrice eurounitaria. 
Ne consegue, peraltro, in base al tenore dell'atto introduttivo e degli argomenti di diritto in esso sviluppati, che sia infondata anche l'eccezione di difetto della causa petendi.  3. Nel merito, l'odierna parte ricorrente ha lamentato la mancata assegnazione della carta elettronica del docente, in ragione della sua perdurante assunzione con contratti di lavoro a tempo determinato. 
Giova osservare come la carta elettronica del docente consista in un bonus da utilizzare per l'acquisto di libri, riviste, ingressi nei musei, biglietti per eventi culturali, teatro e cinema o per iscriversi a corsi di laurea e master universitari, a corsi per attività di aggiornamento, svolti da enti qualificati o accreditati presso il Ministero dell'istruzione. 
Tale bonus è stato istituito dall'articolo 1, comma 121, della legge 107/2015, il quale ha previsto che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.  ### dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 11/07/2024 pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del ### nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla ### non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. 
Il successivo comma 122 ha stabilito, poi, che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ### dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il ### dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della ### di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla ### medesima”. 
Il comma 124 ha aggiunto: “###ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel ### nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del ### dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria”. 
Infine, per quanto di interesse, l'articolo 2 del d.P.C.M. 23/9/2015, recante le “### di assegnazione e di utilizzo della ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, ha sancito che “1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una ### che è nominativa, personale e con trasferibile”; “4.  ### è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della ### e l'importo di cui all'art. 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 11/07/2024 a valere sulle risorse disponibili sulla ### e, ove non sufficienti, sull‘assegnazione dell'anno scolastico successivo. ### disciplina le modalità di revoca della ### nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico”; “5. ### deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio”. 
Successivamente, in coincidenza con il periodo di pandemia da ###19, è intervenuto l'articolo 2 del decreto-legge n. 22/2020, il quale ha previsto che: “In corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, potendo anche disporre per l'acquisto di servizi di connettività delle risorse di cui alla ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015”.  4. Così delineato il quadro normativo di riferimento, occorre osservare come la portata letterale delle norme sopra richiamate sia circoscritta ai soli docenti di ruolo, sicché parte ricorrente, assunta con plurimi contratti a tempo determinato, ha lamentato di avere subito una illegittima discriminazione, per avere svolto attività lavorativa del tutto analoga. 
La querelle interpretativa è stata di recente composta della Corte di Cassazione, che nella pronuncia n. 29961 del 27 ottobre 2023 ha affermato il principio che: “### di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art.  4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L.  n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero”. 
Si tratta di una conclusione pienamente condivisa dal decidente, poiché poggia su un ragionamento coerente e lineare, che muove da una matrice eurounitaria e, alla stregua di una compiuta ricostruzione della normativa interna, perviene alla disapplicazione della norma interna contrastante con quella europea. 
Giova premettere, sul piano ricostruttivo generale, che l'aggiornamento professionale del corpo docente rappresenta un diritto/dovere per tutti gli insegnanti, come stabilito, in via generale, dall'art. 282, comma 1, del d. lgs.  297/1994 e dagli art. 63 e 64 del C.N.N.L. di comparto. 
Il diritto/dovere formativo proclamato e ribadito dalle norme citate riguarda non solo il personale di ruolo, ma anche i precari, non essendovi nessuna distinzione in tal senso nella normativa citata, come ribadito in modo chiaro anche nella pronuncia del Consiglio di Stato, sez. VII, 16 marzo 2022, n. 1842, nella quale è stata sottolineata l'esigenza di formazione dell'intero corpo docente, di ruolo e non, necessaria per l'erogazione del servizio scolastico. 
Tuttavia, l'attribuzione dello strumento formativo rappresentato dalla carta in oggetto non costituisce l'unica modalità volta a consentire l'aggiornamento professionale dei docenti e non esaurisce l'ambito dei possibili interventi formativi, Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 11/07/2024 essendo previsto dalle norme un più ampio novero di misure destinabili dal datore di lavoro alle varie tipologie di dipendenti. 
Di conseguenza, non viene in gioco la clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE, secondo cui “i datori di lavoro dovrebbero agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato a opportunità di formazione adeguate, per aumentarne le qualifiche, promuoverne la carriera e migliorarne la mobilità occupazionale”, né l'art. 14 della ### dei diritti fondamentali dell'### secondo cui “ogni persona ha diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione professionale e continua”. 
Piuttosto, occorre verificare quale sia la struttura dell'istituto e se, conseguentemente, possa essere giustificata la scelta normativa - che affonda le radici nella scelta di curare, attraverso quello strumento, la formazione ed aggiornamento del personale che rappresenta, proprio per il trattarsi di dipendenti a tempo indeterminato, la struttura di fondo attraverso cui viene fornito il servizio educativo - di limitarne la fruizione ai soli insegnanti di ruolo.  5. Sotto questa angolazione, invero, la clausola 4 del citato accordo quadro esclude in generale e in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'### e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019, n. ###, con richiamo a Corte di Giustizia 8 novembre 2011, ### quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a Corte di Giustizia 9 marzo 1978, ### in senso analogo, v., anche Corte Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984, n. 170). 
Sul punto, la Corte di ###, sezione VI, con sentenza n. 450 del 18 maggio 2022 ha affermato che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro #### e ### sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di 500 euro all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 11/07/2024 profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. 
Invero, la Corte ha precisato che: “45 ### una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di “ragioni oggettive” richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, ### C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).  46 Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, ### C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).  47 A tale riguardo, il giudice del rinvio ha, in sostanza, precisato egli stesso che la differenza di trattamento di cui al procedimento principale non risulta giustificata da una ragione obiettiva e che, in ogni caso, essa non può essere giustificata dall'obiettivo di garantire la stabilità del rapporto dei docenti a tempo indeterminato”. 
Alla luce delle argomentazioni svolte a sostegno della statuizione adottata anche dalla ### non può dubitarsi della riconducibilità della ### elettronica del docente alle “condizioni di impiego”, di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e, conseguentemente, “della differenza di trattamento tra docenti a tempo indeterminato e i docenti assunti nell'ambito di rapporti di lavoro a tempo determinato, in quanto questi ultimi non beneficiano del vantaggio finanziario di cui al procedimento principale" (punto 43, ordinanza citata).  6. Occorre, tuttavia, valutare se sussistono ragioni oggettive che consentano di ritenere legittima una differenziazione tra le modalità di formazione assicurate ai dipendenti a tempo indeterminato e quelli a tempo determinato. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 11/07/2024
Infatti, secondo la Corte costituzionale, si è in presenza di una violazione dell'art. 3 Cost. (principio di uguaglianza) solo “qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili” (ex plurimis, Corte Costituzionale 24 luglio 2023, n. 161, con richiamo ad altri precedenti, tra cui le sentenze n. 71 del 2021, n. 85 del 2020, n. 13 del 2018 e n. 71 del 2015. 
Orbene, già la taratura di quell'importo di 500 euro previsto per la carta in una misura “annua” e per “anno scolastico” evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima.  ### parte, anche il recente intervento normativo di cui all'art. 15 del decreto-legge n. 69 del 2023, convertito, con modificazioni, nella legge 103/2023 - per quanto non applicabile ratione temporis -, con cui il beneficio è stato esteso “per l'anno 2023” ai “docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”, sul piano sistematico conferma il riferimento annuale. 
Il nesso tra la carta docente e la didattica è inoltre evidenziato dall'incipit della norma istitutiva, in quanto la carta è finalizzata a “sostenere la formazione continua dei docenti”, col fine di “valorizzarne le competenze professionali”, il che indirizza verso un obiettivo di migliore svolgimento del servizio nella sua interezza proprio attraverso l'incremento di professionalità del personale e della didattica su base annua cui esso è stato rivolto. 
La connessione con la didattica annua si coordina pianamente con i tempi della programmazione didattica ed educativa cui il singolo docente è tenuto (art.  128 d. lgs. 297/194; art. 16 d.P.R. n. 275/1999), sulla scorta degli indirizzi del collegio dei docenti, a individuare “annualmente” (art. 7, commi 9 e 10, d. lgs.  297/1994), anche in ragione dell'organizzazione degli assetti degli orari di lavoro (art. 29, comma 1 e comma 3, lett. A, del CCNL 29 novembre 2007) e in riferimento alle classi affidate. 
Tale indirizzo del legislatore di sostegno alla didattica “annua” esprime chiaramente, in definitiva, una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico. 
Come sopra precisato, la Corte di Giustizia, con la sentenza del 18 maggio 2022, sulla premessa che il beneficio della ### attenga all'ambito delle “condizioni di impiego” (punti 35-38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva (punto 46), ha ritenuto che, in presenza di un “lavoro identico o simile” e quindi di comparabilità (punti 41-43), la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla ### 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostino ad una normativa nazionale che riservi quel beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato. 
Sicché, la carta docente, pur introdotta con quei fini generali di tutela di una certa dimensione temporale del servizio educativo, si interseca con il piano dei rapporti di lavoro dei singoli, con quanto ciò comporta sotto il profilo della cura della parità di trattamento in questo ambito. 
E l'avere il legislatore riferito quel beneficio all' “anno scolastico” non Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 11/07/2024 consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga regolazione.  7. Al riguardo, va considerato il disposto dell'art. 4, commi 1 e 2, della legge n. 124/1999. 
Il comma 1 di tale disposizione prevede che “alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto, n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo”. 
Il comma 2 stabilisce che “alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche”, ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. 
In entrambe le fattispecie la relazione tra supplenze e didattica annua è chiaramente ed esplicitamente enunciata. 
Si tratta, infatti, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo, abbracciandosi la nozione di annualità della supplenza, intesa in senso di annualità didattica. 
Rispetto a queste tipologie di incarico, tra cui rientrano quelle che in questa sede ha fatto valere parte ricorrente, si ravvisa pertanto la necessità di rimuovere la discriminazione subita, derivante esclusivamente, a comparabile identità delle modalità di impiego, dall'essere assunta a tempo determinato, riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo. 
Giova, sul punto, precisare che il precetto contenuto nell'art. 15 del decretolegge n. 69/2023 attribuisce, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, il diritto alla carta docente soltanto agli insegnanti che hanno stipulato un contratto di supplenza ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge n. 124/1999, ossia sui soli posti vacanti e disponibili, e non contempla anche le supplenze, parimenti di matrice annuale quanto a didattica - come sopra osservato -, stipulate ai sensi del comma 2 dell'articolo sino al termine dell'anno scolastico, sicché permane, nonostante il mutamento del quadro normativo, l'esigenza di eliminare la discriminazione subita da coloro che abbiano stipulato detti contratti, come l'odierna ricorrente nel caso di specie. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 11/07/2024 8. Concludendo sul punto, in ragione dell'immediata operatività del principio di non discriminazione quanto alle condizioni di impiego dei lavoratori, l'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla carta docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, comma 1, della legge n. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 4, comma 2, della legge n. 124/1999). 
Per l'effetto, secondo l'insegnamento della Corte di legittimità sopra richiamato, ai docenti ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della carta docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 
Si tratta, infatti, di una obbligazione di pagamento a scopo vincolato, esercitabile in concreto sino a quando, per essere ancora intraneo al mondo scolastico, il docente mantenga il diritto e, al contempo, l'obbligo di aggiornamento. 
Poiché nel caso di specie dagli atti di causa emerge detta ultima evenienza - cfr. contratto di lavoro a tempo determinato per l'anno scolastico 2023/2024, prodotto in allegato al ricorso -, avendo la parte ricorrente domandato l'accertamento del proprio diritto all'assegnazione della carta elettronica del docente per tutti gli anni scolastici di lavoro a tempo determinato indicati nell'atto introduttivo e comprovati dalla produzione documentale offerta in produzione - supplenze ex art. 4, commi 1 o 2, della legge n. 124/1999 -, la domanda deve essere accolta, con condanna del Ministero dell'istruzione e del merito a provvedere in tal senso, in misura pari ai docenti di ruolo. 
Conclusivamente, pertanto, deve essere dichiarato il diritto di parte ricorrente a usufruire del beneficio economico di € 500 annui per ciascun anno di insegnamento svolto a tempo determinato, sopra indicato, tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'articolo 1, commi 121 e ss., della legge n. 107/2015, ossia con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, mediante accreditamento della somma di € 500 per ciascun anno sulla carta elettronica del docente, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione (così Cass. n. 29961/2023, cit.).  9. Le spese di lite vanno liquidate come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza, in ossequio ai parametri indicati nelle tabelle allegate Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 11/07/2024 al d.m. n. 147/2022, con riguardo allo scaglione di valore della causa, e debbono essere distratte in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari. 
Quanto alla misura delle spese, ritiene il decidente di applicare i valori minimi dello scaglione di riferimento, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria e dalla natura ormai routinaria della controversia, sulla quale si è univocamente pronunciata la giurisprudenza di legittimità.  P.Q.M.  Lette le note di discussione scritta ex art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando, accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente a usufruire del beneficio economico di € 500 annui tramite la carta elettronica del docente di cui all'articolo 1, commi 121 e ss., della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2017/2018, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, e, per l'effetto, condanna il Ministero dell'istruzione e del merito a provvedere in tal senso, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 
Condanna, altresì, il Ministero dell'istruzione e del merito alla refusione delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.030, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. 
Roma, 10 luglio 2024 

Il giudice
### a verbale (art. 127 ter cpc) del 11/07/2024


causa n. 17909/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Russo Cesare

M
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Tribunale di Vicenza, Sentenza n. 632/2024 del 03-12-2024

... secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero.” e che “2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.” Risulta provato, infatti, che parte ricorrente ha lavorato in qualità di docente a tempo determinato alle dipendenze del Ministero convenuto durante gli anni scolastici citati, con contratti di lavoro prevedenti il servizio fino al termine delle attività didattiche o dell'a.s. (supplenze fino al 30 giugno o al 31 agosto come risulta dai contratti prodotti sub. docc. 1-4), periodo (leggi tutto)...

testo integrale

n. 4/2024 R.G.   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA - ### - #### E ### Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di ### iscritta al n. 4/2024 ###. promossa da: ### Rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. ### e domiciliato presso lo studio professionale del difensore in ### ricorrente contro ###'#### Contumace convenuto ### come precisate nel corso dell'udienza in data ###. 
Oggetto: Altre ipotesi.  ### ricorrente, allegato di avere lavorato negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 quale dipendente a tempo determinato per il convenuto Ministero in qualità di docente, chiede per le predette annualità, in forza del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro #### e ### sul lavoro a tempo determinato adottato con direttiva 1999/70/CE del Consiglio1, di godere del bonus-carta docente di cui all'art. 1, co.  121, Legge 107/2015. Tale norma, per i soli docenti in ruolo (e quindi con 1 <<co. 1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive>>.  esclusione dei docenti assunti con contratto di lavoro a termine), prevede infatti che <<Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. ### dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del ### nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla ### non costituisce retribuzione accessoria nè reddito imponibile>>. 
Per quanto qui di interesse, i ### (del 23/9/2015 e del 28/11/2016) elaborati ai sensi del comma 122, dell'art. 1, della ### 107/2015, prevedono poi, ad integrazione della norma sopra riportata, che: 1) ### è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari (art. 3, co. 1, ### 28/11/2016); 2) ### non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio (art. 3, co. 2, ### 28/11/2016); 3) Le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella ### dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate (art. 6, co. 6, ### 28/11/2016). 
La normativa suddetta impone quindi al Ministero dell'### un preciso obbligo cui corrisponde in capo al singolo docente (di ruolo) il diritto a vedersi costituire (da parte del Ministero) una provvista dalla quale attingere (mediante accesso ad applicazione web e creazione di apposito buono elettronico di spesa con codice identificativo da consegnare al rivenditore del bene o del servizio) in funzione della propria formazione o della acquisizione di strumenti di lavoro (quali, ad esempio, computer o connessioni internet). Tale diritto attribuisce quindi all'insegnante, quale corollario del diritto stesso, la facoltà, non appena gli sia consentito di accedere alla provvista monetaria e, quindi, di elaborare un proprio profilo sull'applicativo web appositamente predisposto a cura del Ministero, di spendere la relativa somma, fino a concorrenza di € 500,00, non oltre - come si evince dalla dizione dell'art. 6, co. 6, ### 28/11/2016 - il 24° mese decorrente dalla data di inizio dell'anno scolastico in relazione al quale la detta somma è stata assegnata (così, ad esempio, i 500 euro fruibili dal singolo docente con riferimento all'aa.ss. 2015/2016, che ha inizio il giorno 1/9/2015, potranno essere spesi fino al giorno 31/8/2017). 
Orbene, alla luce della suddetta normativa, nazionale e comunitaria, parte ricorrente, con riferimento agli anni scolastici predetti, domanda in particolare, previo accertamento del diritto ad ottenere la costituzione della ### la condanna del Ministero ad erogare la somma di € 500,00 per ciascuna annualità sopra indicata per il soddisfacimento delle necessità formative (la formazione continua cui i docenti di ruolo e non di ruolo sono, per Legge2, tenuti).  ### convenuto è rimasto contumace. 
Il ricorso, alla luce delle considerazioni condivise dai giudici della ### lavoro del Tribunale di Vicenza, già esposte in numerose sentenze rese su casi analoghi (si richiamano ai sensi dell'art. 118 comma 1 disp. att. c.p.c. i seguenti precedenti a firma dello scrivente: ### n. 232/2023 sent. n. 324/2023, ### 233/2023 sent. n. 325/2023, ### 261/2023 sent. n. 334/2023, ### 264/2023 sent. n. 335/2023) e della recentissima sentenza della Corte di Cassazione n. 29961/2023 pubblicata il ###, a cui si rimanda ai sensi dell'art. 118 Disp. Att. c.p.c., è fondato, avendo la pronuncia in parola sancito, per quanto qui interessa, che “1) ### di cui all'art. 1, comma 121, L.  2 ###. 282, DLgs. 297/1994, senza distinzione tra docenti di ruolo e docenti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, prevede infatti che <<### è un diritto-dovere fondamentale del personale […] docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari; come approfondimento della preparazione didattica; come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica>>.  107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero.” e che “2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.” Risulta provato, infatti, che parte ricorrente ha lavorato in qualità di docente a tempo determinato alle dipendenze del Ministero convenuto durante gli anni scolastici citati, con contratti di lavoro prevedenti il servizio fino al termine delle attività didattiche o dell'a.s. (supplenze fino al 30 giugno o al 31 agosto come risulta dai contratti prodotti sub. docc. 1-4), periodo in relazione al quale, alla luce dei princìpi e criteri indicati nella sentenza della Suprema Corte sopra richiamata, la prestazione del docente precario è sovrapponibile - ai fini dell'applicazione del beneficio in parola - a quella del docente di ruolo, divenendo discriminatorio, e quindi illegittimo, il differente trattamento rispetto a quest'ultimo. 
Deve inoltre rilevarsi, in relazione alle condizioni che la Suprema Corte ha ritenuto necessarie per l'adempimento dell'obbligazione in forma specifica, che parte ricorrente ha dato prova di essere attualmente in servizio come docente a tempo determinato, come risulta dal contratto depositato in data ###. 
Nella medesima pronuncia la Suprema Corte ha altresì statuito, con decisione che si intende qui osservare in ossequio alla funzione nomofilattica della Corte di legittimità, che l'obbligazione oggetto di causa abbia natura di obbligazione pecuniaria di pagamento, e come tale il ritardato adempimento comporta l'obbligo di corrispondere, sull'importo riconosciuto come dovuto, la maggior somma tra interessi e rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data in cui il beneficio avrebbe dovuto essere corrisposto e quella di effettiva erogazione. Il dies a quo va quindi individuato, secondo quanto affermato dalla Corte, nel momento del conferimento degli incarichi o, se detto momento sia anteriore, nel momento successivo in cui, per l'anno scolastico di riferimento, sia consentito ai docenti di ruolo procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio. 
Il convenuto Ministero deve pertanto essere condannato a costituire in favore della parte ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del ### 28 novembre 2016 (GU n.281 del 1-12-2016) ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, co. 121, ### 107/2015, con accredito sulla detta ### della somma pari a complessivi € 1.500,00, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione, ai sensi dell'art.  429 c. 3 c.p.c.. Di tale importo la parte ricorrente potrà/dovrà fruire, per le finalità formative di cui all'art. 1, co. 121, ### 107/2015, non oltre il 24° mese decorrente dalla data di sua costituzione. 
Le spese di lite, tenuto conto della serialità della vertenza e del limitato valore di causa, possono essere liquidate come in dispositivo.  P.Q.M.  Il Giudice del ### definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa o assorbita: - condanna il Ministero resistente a costituire in favore della parte ricorrente ### con le modalità e le funzionalità di cui agli artt.  2, 5, 6 e 8 del ### 28 novembre 2016 (GU n. 281 del 1-12-2016), la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, co. 121, ### 107/2015, con accredito/assegnazione sulla detta ### della somma pari a complessivi € 1.500,00, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, da spendersi non oltre il 24° mese decorrente dalla data di costituzione della ### stessa; - condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente a tale titolo liquidando la complessiva somma di € 400,00, oltre a spese generali ed accessori di legge (iva e cpa), con distrazione in favore del difensore antistatario. 
Vicenza, 03/12/2024 

Il Giudice
dott. ### n. 4/2024


causa n. 4/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Sartorello Paolo

M

Tribunale di Grosseto, Sentenza n. 516/2025 del 21-06-2025

... trattata dell'assenza della fornitura, ma bensì della omessa installazione che infatti è stata poi eseguita da altra ditta (### n° 7). Lo zoccolino battiscopa effettivamente non risulta posato nei due vani tecnici; la mancanza di questa finitura è da ritenersi un'omissione nella realizzazione delle opere eseguite in quanto, trattandosi di un contratto “chiavi in mano”, si presuppone che vi siano ricomprese tutte le opere di finitura che il sottoscritto ritiene indispensabili sia dal punto di vista estetico, ma soprattutto dal punto di vista igienico (### n° 11 - ### n° 4). Nei locali tecnici non è stato predisposto l'impianto elettrico: tale condizione è da ritenere, anche in questo caso, una mancanza al completamento dell'impianto elettrico essendo anche questo a servizio dell'unità abitativa. Riguardo l'installazione di due lavandini (### 11 - Riprese n. 5 e 6), da quanto rilevato nella documentazione deposita in atti, si riscontra che gli stessi sono stati installati successivamente da altra ditta (### n° 8), come riferito dal teste ### vennero installati dalla ditta ### come da fattura prodotta in atti al costo di € 500,00. Per quanto riguarda la predisposizione per (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa ### ha pronunciato la seguente ### nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 629/2019 promossa da: #### (C.F. ###), con l'avv. ### e l'avv. ### (###) che la rappresenta giusta delega in atti ### contro ### (C.F. ###), con l'avv.  ### che la rappresenta giusta delega in atti ### parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 28.01.2025.   Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ritualmente depositato ed emesso la ### succursale italiana, notificava all'### “###” di ### ricorso per decreto ingiuntivo e pedissequo decreto emesso dal Tribunale di Grosseto, n. 1097/2018 del 29.12.2018, con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma di € 22.574,80, oltre interessi e spese legali quale residuo dovuto per la realizzazione di opere nell'interesse della suddetta azienda agricola. 
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo e contestuale domanda riconvenzionale ritualmente notificato, l'### “###” di ### conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Grosseto (dando vita alla causa n. 629/2019 R.G.), la ### succursale italiana, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo emesso in favore della ### S.r.l.  avanzando in via riconvenzionale domanda per l'importo di € 20.732,20, ovvero la somma maggiore o minore accertata in corso di causa, a titolo di rimborso di somme corrisposte in eccesso, ancorché per opere non eseguite dalla ricorrente e per il risarcimento dei danni causati in conseguenza dei vizi e difetti riscontrati delle opere non eseguite a regola d'arte. 
Con nuovo ricorso per decreto ingiuntivo del 20.01.2019, n. 207/2019, la ### srl chiedeva l'emissione di un ulteriore decreto ingiuntivo relativo al rapporto intercorso con l'### “###”, chiedendo il pagamento di € 18.956,00. 
Con un nuovo atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo l'### “###” chiamava in causa avanti al Tribunale di Grosseto, R.G.N.1076/2019, la ### chiedendo, previa riunione del procedimento a quello promosso (n. 629/2019 R.G.N.), la revoca del decreto ingiuntivo emesso e della domanda proposta da ### s.r.l. in quanto infondata e non provata. 
Si costituiva nell'odierno giudizio la ### la quale nel contestare l'infondatezza, pretestuosità e tardività delle contestazioni mosse da parte attrice opponente in merito alle fatture, al ritardo nei tempi di consegna delle opere ed in merito ai vizi - difetti lamentati inerenti le opere stesse, concludeva chiedendo la dichiarazione di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo emesso ed opposto, nonché il rigetto di tutte le domande avversarie, compresa la domanda riconvenzionale spiegata. 
Si costituiva altresì nel giudizio R.G.N.1076/2019, la ### succursale italiana la quale nel contestare l'infondatezza, pretestuosità e tardività delle contestazioni mosse da parte attrice opponente, concludeva chiedendo la dichiarazione di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo emesso ed opposto, nonché il rigetto di tutte le domande avversarie. 
All'udienza del 18.09.2019, alla causa R.G.N. 629/2019, il Tribunale di Grosseto dava atto dell'avvenuta riunione della causa n. 1076/2019. Non veniva concessa la provvisoria esecuzione dei decreti ingiuntivi essendovi contestazione sui fatti costitutivi del credito. 
Con decreto del 10.02.2022 emesso dalla Dott.ssa A. Forastiere, il fascicolo veniva assegnato al sottoscritto Giudice. 
La causa veniva istruita con l'escussione di testimoni, con prove documentali e con ordinanza del 17.05.2022 veniva nominato il ### Berrettini per rispondere al seguente quesito: “### il CTU se le opere eseguite dalla ### in base ai contratti stipulati dalle parti, siano realizzate o meno a regola d'arte, valutandone gli eventuali vizi e quindi i costi necessari per l'eliminazione dei vizi stessi (ed evidenziati negli atti di opposizione) descrivendo ed accertato tutte le opere che rientravano nei contratti (chiavi in mano) sottoscritti dalle parti. Valuti altresì il CTU se sulla base dei documenti in atti vi sono stati interventi eseguiti da terzi”. 
All'udienza del 2.07.2024 veniva sentito a chiarimenti il #### Berrettini il quale lette le contestazioni formulate da parte convenuta riteneva le stesse siano infondate avendo data risposte esaustive al quesito postogli dal Giudice. 
Precisate le conclusioni, all'udienza del 28.01.2025 la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. 
Vanno preliminarmente analizzate le eccezioni sollevate dalla parte opposta in relazione alla nullità della CTU e della tardività delle contestazioni sollevate dalla parte opponente. 
In merito alla prima eccezione, sosteneva il ricorrente che alle operazioni di CTU avevano preso parte soggetti non autorizzati ed in particolare ### e ### presenti sia in sede di sopralluogo che all'incontro fissato dal CTU per valutare la possibilità di giungere ad una risoluzione transattiva. Ebbene l'eccezione oltreché infondata appare irrilevante ai fini della eccepita nullità in quanto, come rilevato dal ### Berrettini nell'elaborato peritale, in data 13 febbraio 2023, veniva dato inizio alle operazioni peritali presso i luoghi di causa, alla presenza oltre che dei CTP e del sig.  ### (parte attrice opponente). Erano presenti anche la sig.ra ### (figlia della parte attrice opponente) e ### in quanto occupanti dell'immobile oggetto di accertamento. 
Va rilevato infatti che solo se il CTU non rispetta determinate condizioni che ledono il diritto di difesa delle parti o se non vengono seguiti i principi del processo, come il principio dispositivo e del contraddittorio la consulenza può essere dichiarata nulla. In particolare, è nulla se il CTU non consente la partecipazione delle parti alle operazioni peritali, non risponde ai quesiti del giudice, o acquisisce documenti in modo irregolare, distinguendo tra nullità relative ed assolute. Nel dettaglio le cause di nullità della CTU riscontrabili possono essere: la mancata partecipazione delle parti; la mancata comunicazione o l'ostacolo alla partecipazione di parti e CTP alle operazioni peritali è una causa di nullità, perché lede il diritto di difesa; la mancata risposta ai quesiti posti dal giudice; l'acquisizione irregolare di documenti oltre a quelli prodotti regolarmente in causa o l'utilizzo di documenti in modo irregolare, ed infine l'accertamento di fatti principali diversi da quelli dedotti dalle parti o l'accertamento fatti principali che non sono oggetto del processo. 
In sintesi, va detto che avendo il CTU rispettato il principio del contraddittorio e comunque consentito la partecipazione di tutti i soggetti autorizzati durante le operazioni peritali, lo stesso non sia incorso in alcuna nullità, garantendo la validità della ### Si aggiunga infine che mai nessuna eccezione è stata sollevata e verbalizzata in proposito durante le operazioni peritali, anzi, nel verbale del 12.02.2024 in cui erano presenti, tra gli altri anche il difensore della ### ed il legale rappresentante della società, nonostante la partecipazione anche della sig.ra ### e ### oggi contestata, nessun rilievo veniva formulato dagli opposti in merito alla loro presenza, pertanto, non è riscontrabile alcuna nullità della perizia. 
Infondata è l'eccepita tardività delle contestazioni ai lavori eseguiti dalla ### lamentata da parte opposta. 
La Suprema Corte con una recente Ordinanza (Cass. civ. n. 7861 del 19/03/2021) ha statuito che “In caso di omesso completamento dell'opera, e qualora questa, per la parte eseguita, risulti difettosa o difforme, non può farsi applicazione delle norme in tema di garanzia per vizi e difformità delle opere di cui agli articoli 1667 e 1668 del Cc, che richiedono necessariamente il totale compimento dell'opera, ma, in applicazione della disciplina generale, il committente può rifiutare l'adempimento parziale oppure accettarlo secondo la sua convenienza e, anche se la parziale esecuzione del contratto sia tale da giustificarne la risoluzione, può trattenere la parte di manufatto realizzata e provvedere direttamente al suo completamento, essendo, poi, legittimato a chiedere in via giudiziale che il prezzo sia proporzionalmente diminuito e, in caso di colpa dell'appaltatore, anche il risarcimento del danno”. 
In particolare viene osservato che se l'inadempimento ascritto all'appaltatore consiste non tanto nella semplice imperfetta realizzazione dell'opera a causa della presenza di vizi o difetti, ma anche nel mancato completamento dell'appalto ed anticipato abbandono del cantiere, non possono trovare applicazione le norme di cui agli artt. 1667 e 1668 c.c. in tema di garanzia per vizi e difformità delle opere, in quanto queste richiedono necessariamente il totale compimento dell'opera - dovendosi invece fare riferimento alla disciplina generale per cui il committente può rifiutare l'adempimento parziale oppure accettarlo secondo la sua convenienza. Principio da cui discende la necessità in questo caso di considerare applicabile al diritto al risarcimento dei danni nei confronti dell'appaltatore il termine di prescrizione in generale (dieci anni) piuttosto che il termine biennale di cui all'art. 1667 c.c. a fronte della contestazione del committente, l'appaltatore che intenda ottenere il pagamento dell'importo azionato dovrà dimostrare di aver adempiuto la propria obbligazione e di aver eseguito l'opera conformemente al contratto ed alla regola dell'arte. Il committente in questo caso ha infatti sollevato quella che tecnicamente viene definita eccezione di inadempimento (disciplinata dall'art. 1460 c.c.) per cui nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria (salvo che le parti avessero stabilito termini diversi per l'adempimento o comunque risultino dalla natura del contratto, e non potendosi in ogni caso rifiutare l'esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, detto rifiuto sia contrario alla buona fede). È infatti opinione della giurisprudenza che se il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvale dell'eccezione di inadempimento della controparte, questi può limitarsi ad allegare detto inadempimento, restando gravato così il creditore dell'onere di dimostrare di aver adempiuto correttamente alle proprie obbligazioni. Il che vale a dire che con riferimento al caso qui in analisi mentre il committente, nell'eccepire l'inadempimento non è a tenuto a fornire prova di quali opere non fossero state correttamente realizzate, potendosi limitare ad allegare l'inadempimento: sarà pertanto di competenza della società dimostrare di aver eseguito integralmente i lavori per poterne ottenere il pagamento del prezzo residuo. 
Pertanto nel caso di specie, come emerge dagli atti di causa l'opera commissionata non è stata effettivamente completata, ciò infatti risulta dalle testimonianze assunte in corso di causa (si veda le dichiarazioni rilasciate dal teste ###, dall'elaborato peritale depositato dal ### Berrettini, nonché e soprattutto, è la stessa società opposta che con nota del 21.9.2018, comunicava la propria decisione unilaterale di abbandonare il cantiere, “con decorrenza immediata” (cfr. doc. 9 di parte opponente). Va detto che il rilascio immediato del cantiere da parte della ### non ha permesso alle parti di effettuare una verifica congiunta delle opere eseguite, ### parte, anche le contestazioni alle opere mal eseguite da ### risultano essere state sempre tempestivamente comunicate; i testimoni ##### e la ###ra ### hanno confermato che la committenza ha sempre contestato al ### le opere mal eseguite e quelle non effettuate, ciò si evince anche nelle e-mail intercorse tra le parti (si veda doc. 16 di parte opponente). 
Ciò detto, a questo punto si ritiene che spetti all'appaltatore provare di aver di aver eseguito l'opera conformemente al contratto ed alla regola dell'arte. 
Entrando nel merito della controversia, a fondamento delle proprie richieste di pagamento, la società opposta sosteneva che la l'Az. ### le aveva commissionato delle opere che riguardavano: 1) la costruzione di un immobile ad uso abitativo (### 01/2017- rev. N.r. 02/### del 10.07.2017) con struttura in legno, con soluzione “chiavi in mano” e sistema ### per un importo pari a € 110.200,00 + iva che però veniva pagato solo in parte dalla committente. 
In tale offerta, sottoscritta per accettazione dall' ### “###”, la ### si impegnava alla vendita di componenti, materiali e prodotti, atti alla realizzazione di un immobile abitativo, con soluzione chiavi in mano e sistema ### (sistema costruttivo che utilizza prevalentemente materiale legnoso); venivano altresì specificati i dettagli di fornitura.  • ### e #### di #### con orditure in legno lamellare sbiancato (non previsti controsoffitti); ##### ingresso; ### interne; ### elettrico; ### idraulico per 2 bagni ed una cucina; ### termico: solo predisposizione delle tubazioni in misura dui un punto termico per ogni ambiente/camera e predisposizione collegamento caldaia; ### fumarie: predisposizione di passaggio nel tetto per fuoriuscita canna fumaria con esclusione della fornitura della canna fumaria stessa; ### pavimento in grès e soglie in travertino; ### interni: rivestimento in grès; ### tetto: calcolato e previsto con fornitura dei materiali riportati nella voce “copertura/tetto”; ### oltre 2 falde: prevista come indicata negli elaborati progettuali; ### con deposito al genio civile, D.LL. e collaudo (a titolo gratuito solo in caso di accettazione della offerta definitiva); ### 10 (stessa procedura della progettazione strutturale e inserita nell'incarico di progettazione); Trasmittanza “U” (stessa procedura della progettazione strutturale e inserita nell'incarico di progettazione). 
Seguiva un'ulteriore pagina denominata “Precisazioni” ove veniva indicato dalla ### srl che erano escluse: la linea vita, i progetti architettonici, relazione geologica, certificazione energetica, fognature, fossa ### e/o scarichi esterni e comunque “ogni e qualsivoglia” prodotto e/o servizio non espressamente indicato. Veniva altresì indicato che tutte le dichiarazioni di conformità e le certificazioni, nonché atti di rispondenza, sarebbero stati consegnati dalla ### srl ### anche per il tramite della propria succursale italiana, solo in seguito al saldo di tutte le somme dovute. 
Veniva infine specificato che sull'offerta era attivo il diritto di riservato dominio fino al saldo di tutte le somme dovute e le conseguenze in caso di mancato pagamento e/o ingiustificato ritardo nel pagamento. 
Riguardo alle condizioni di pagamento del prezzo indicato in € 110.200,00 oltre iva, alla pagina 11 veniva previsto: - 35% più iva alla sottoscrizione dalla POC (avviamento della produzione dei componenti strutturali); - 40% oltre iva all'arrivo degli elementi strutturali compreso l'assito; - 15% oltre iva alla consegna degli infissi e delle tegole e comunque dopo il montaggio dell'immobile (al grezzo avanzato); - 10% oltre iva alla consegna dell'opera compiuta.  2) La progettazione strutturale - ### 01/2017 - rev. POCBGRNR 01/140817 del 04.09.2017 comprendente: calcoli strutturali per fondazione in cls con elaborati e relativi fascicoli di calcolo, calcoli strutturali per immobile come da architettonico con costruzione in legno con elaborati e relativi fascicoli di calcolo, relazioni tecniche previste dalle ### in essere, D.LL. strutturale, ### statico, ### 10, ### “U”, per un importo complessivo di € 6.500,00 oltre oneri (si veda documento n. 2 parte attrice opponente). 
Riguardo le condizioni di pagamento del prezzo, alla pagina 4 veniva previsto: 50% oltre iva alla sottoscrizione dell'incarico; 25% oltre iva alla consegna dei progetti; 15% oltre iva al rilascio del titolo autorizzativo; 10% oltre iva alla fine lavori.  3) La fornitura di struttura “pergolato” a servizio di ### per un importo pari a € 4.000,00 + iva. 
In tale offerta veniva prevista la fornitura di struttura di pergolato a servizio di ### (esclusa fondazione), realizzato con struttura in legno ### compresi nodi strutturali ed elementi/prodotti di fissaggio e serraggio. Riguardo le condizioni di pagamento del prezzo, veniva previsto: 50% oltre iva alla sottoscrizione dell'incarico; 30% oltre iva alla consegna delle merci; 20% oltre iva al montaggio dell'impianto.  4) La fornitura di impianto fotovoltaico 6 Kwp composto da n° 24 pannelli FTV + n.1 Inverter, marca ### o similare per un importo di € 9.000,00 oltre iva. Riguardo le condizioni di pagamento del prezzo, veniva previsto: 50% oltre iva, alla sottoscrizione dell'offerta; 30% oltre iva alla consegna delle merci; 20% oltre iva al montaggio dell'impianto.  5) Nell'extracapitolato era compresa la fornitura e posa di materiali per la realizzazione del marciapiede esterno per un totale di € 10.060,00 + iva. 
Condizioni di pagamento: all'accettazione dell'### dietro presentazione della relativa fattura. 
Tutte le forniture previste erano sia “chiavi in mano” sia nel formato KIT (grezzo o grezzo avanzato). 
Parte attrice opponente contestava che le opere appaltate dalla ### in parte non erano state completate ed in parte presentavano vizi. 
In particolare, l'Az. ### lamentava il mancato completamento dei seguenti lavori: 1. Mancata fornitura e montaggio di pannelli fotovoltaici; 2. Mancata fornitura e montaggio di porta interna scorrevole satinata; 3. Nei locali tecnici non sono state fornite né montate n° 2 soglie e finestre; 4. Nei locali tecnici non erano stati montati i battiscopa; 5. Nei locali tecnici non era stato predisposto l'impianto elettrico; 6. Nei bagni dell'abitazione non erano stati installati 2 lavandini; 7. Non era stata predisposta la canna fumaria, come da contratto; 8. Non era stato dato il trattamento lamellare alla tettoia del pergolato.  ###, inoltre, quanto alle opere invece completate, lamentava la presenza di vizi: 1. Il marciapiede esterno è stato montato in modo non corretto. Le mattonelle presentano numerosi distacchi; 2. A causa di imprevisti ed anomali assestamenti della struttura all'interno di essa si sono verificate numerose lesioni; 3. Le facciate esterne presentano parti ricoperte di muffa. 
Detto ciò, oltre a richiedere la revoca dei decreti ingiuntivi oggi opposti, emessi a favore della ### in quanto nulla era dovuto, in via riconvenzionale, l'opponente chiedeva la condanna della società ### S.r.l. succursale italiana a corrispondere alla ### I ### di ### la complessiva somma di € 20.732,20, ovvero la somma maggiore o minore accertata in corso di causa, a titolo rimborso di somme corrisposte in eccesso, ancorché per opere non eseguite dalla ricorrente e per il risarcimento dei danni causati in conseguenza dei vizi e difetti riscontrati nelle opere eseguite non a regola d'arte. 
Parte opposta nelle proprie conclusioni chiedeva invece preliminarmente, “In via istruttoria, ### l'On.le Tribunale di Grosseto disporre la revoca dell'ordinanza emessa in data ### con la quale la presente causa veniva dichiarata matura per la decisione e per l'effetto, ### l'On.le Tribunale adito, disporre l'integrazione del quesito posto al ### come indicato dal ### della convenuta opposta nel verbale d'udienza dell'8 novembre 2022”. 
Sosteneva infatti che il CTU non aveva risposto in modo esaustivo e completo, non fornendo nella relazione una risposta in merito a tutte le fatture ad oggetto dei due decreti ingiuntivi opposti. 
Deduceva che anche in ordine al quesito concernente l'intervento di terze imprese, il CTU non aveva fornito una risposta esaustiva e dettagliata, ma si era limitato a dire che vi erano stati interventi di terzi. 
Evidenziava che il quesito era volto ad accertare se vi fossero stati interventi da parte di terze ditte successivamente al completamento delle opere da parte della ### e se i lamentati vizi fossero riconducibili all'operato delle stesse. Rilevava inoltre che alle operazioni di CTU avevano preso parte soggetti non autorizzati ed in particolare ### e ### presenti sia in sede di sopralluogo che all'incontro fissato dal CTU per valutare la possibilità di giungere ad una risoluzione transattiva. Aggiungeva che come meglio specificato nelle osservazioni del ### nei verbali di sopralluogo non risultavano essere stati riportati alcuni importanti aspetti tecnici in forza dei quali sarebbe stato necessario effettuare dei saggi volti ad accertare la corretta esecuzione delle opere. Ad esempio, risultava palese la mancanza di prove tecnico-scientifiche a sostegno di quanto dichiarato ed asseverato nella perizia. 
Va premesso che questo Giudice ritiene che la causa possa essere decisa sulla base della CTU in quanto esaustiva, e svolta con motivazione convincente e pienamente condivisibile, dalla quale non vi è motivo di discostarsi in quanto frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato ed in continua aderenza ai documenti agli atti ed allo stato di fatto analizzato ed in contraddittorio con le parti. Deve essere pertanto respinta la richiesta formulata da parte opposta e reiterata nelle conclusioni di rimessione in istruttoria della causa. 
Va detto altresì che il Giudice, sulla base delle contestazioni dedotte a verbale sulla perizia chiamava a chiarimenti il ### il quale, presente all'udienza del 2.07.2024 confermava il proprio elaborato. 
È opportuno individuare i vari ruoli che hanno avuto i tecnici che hanno partecipato alla progettazione ed esecuzione dell'immobile commissionato; dalle testimonianze assunte in corso di causa è emerso che l'#### si è occupato della realizzazione del rendering del progetto architettonico ed era il ### dei lavori per la sola parte strutturale (si veda testimonianza resa all'udienza del 12.04.2022). Va precisato che in merito alle questioni strutturali non sono mai state sollevate contestazioni dalla parte opponente ed i certificati di collaudo riguardano la parte strutturale. Lo stesso #### sentito all'udienza del 6.10.2020 aveva riferito che i problemi non erano relativi alla parte strutturale.  ###. ### che era stato nominato collaudatore delle opere strutturali della costruzione dell'abitazione del sig. ### ha riferito anch'esso che non vi furono mai state contestazioni sempre con riferimento alle opere strutturali “### state evidenziate delle piccole lesioni sulle pareti interne e dall'esame dei calcoli e della struttura queste lesioni sono derivate dalla cattiva posa in opera del cartongesso. Preciso che le lesioni erano solo interne non esterne. Anche con riferimento ai collaudi il teste ha riferito di aver depositato le certificazioni riferite sempre alla parte strutturale (si veda verbale di udienza dell'8.03.2022).  #### ha svolto il ruolo di ### dei lavori (ad eccezione della parte strutturale), curando il deposito in Comune delle pratiche edilizie e della richiesta dei permessi necessari per la realizzazione dell'immobile, come emerge dalla testimonianza da lui resa all'udienza del 6.10.2020, i cui compensi sono stati regolarmente pagati dall'### i ### Infine, il ### Culotta aveva inviato i disegni relativi al montaggio delle pareti prefabbricate in legno al #### autore del progetto architettonico e ### dei ### come riferito dallo stesso all'udienza del 6.10.2020, “E' vero lo consegnai (il progetto architettonico) al ### che era il progettista del più complessivo lavoro. ### mi aveva detto di consegnarlo al ###” Detto ciò, vanno analizzate le fatture emesse dalla ### e non saldate dalla Az. ### presupposte ai decreti ingiuntivi oggi opposti. 
Nella fattura n. 23/2018 viene richiesto il pagamento del 4° SAL per complessivi € 11.460,80 che era dovuto al momento della consegna dell'opera ultimata. 
Al fine di valutare più compiutamente se l'importo dovrà o meno essere corrisposto dall'opponente, come già detto e rilevato anche dal ### Berrettini nella relazione peritale a cui si rimanda, alcuni dei lavori commissionati non sono stati conclusi e/o completati dalla società, avendo la stessa abbandonato il cantiere in data ###. Devono essere esaminate le singole contestazioni in ordine al mancato completamento delle opere che riguardano i lavori di seguito indicati e che sono stati singolarmente vagliati e valutati dal ### 1. Mancata fornitura e montaggio di pannelli fotovoltaici (verrà trattata quando verrà analizzata la fattura n. 34/2018); 2. Mancata fornitura e montaggio di porta interna scorrevole satinata. Riferisce il CTU che seppur detta fornitura non risulta indicata in alcun contratto sottoscritto dalle parti, dalla lettura degli atti si evince comunque che vi è stato un accordo che prevedeva l'installazione del serramento in questione con finitura opaca ### e che invece è stato fornito con finitura trasparente: circostanza constatata in sede di sopralluogo” (cfr. pag. ###). 3. 
Nei locali tecnici non sono state fornite né montate n° 2 soglie e finestre; 4. Nei locali tecnici non sono stati montati i battiscopa; 5. Nei locali tecnici non è stato predisposto l'impianto elettrico; 6. Nei bagni dell'abitazione non sono installati 2 lavandini; 7. Non è stata predisposta la canna fumaria, come da contratto; 8. Non è stato dato il trattamento lamellare alla tettoia del pergolato. 
Per quanto riguarda i punti da 3 a 8 il CTU riferisce che: “### per la realizzazione dell'edificio abitativo non prevede la fornitura e posa delle soglie nelle finestre quindi nemmeno in quelle dei locali tecnici. Tale lamentata omissione, quindi, non può essere ritenuta un vizio. In merito, infine, alla “mancanza delle due finestre”, si è constatato che non si è trattata dell'assenza della fornitura, ma bensì della omessa installazione che infatti è stata poi eseguita da altra ditta (### n° 7). Lo zoccolino battiscopa effettivamente non risulta posato nei due vani tecnici; la mancanza di questa finitura è da ritenersi un'omissione nella realizzazione delle opere eseguite in quanto, trattandosi di un contratto “chiavi in mano”, si presuppone che vi siano ricomprese tutte le opere di finitura che il sottoscritto ritiene indispensabili sia dal punto di vista estetico, ma soprattutto dal punto di vista igienico (### n° 11 - ### n° 4). Nei locali tecnici non è stato predisposto l'impianto elettrico: tale condizione è da ritenere, anche in questo caso, una mancanza al completamento dell'impianto elettrico essendo anche questo a servizio dell'unità abitativa. Riguardo l'installazione di due lavandini (### 11 - Riprese n. 5 e 6), da quanto rilevato nella documentazione deposita in atti, si riscontra che gli stessi sono stati installati successivamente da altra ditta (### n° 8), come riferito dal teste ### vennero installati dalla ditta ### come da fattura prodotta in atti al costo di € 500,00. 
Per quanto riguarda la predisposizione per l'installazione di una canna fumaria, il sottoscritto ritiene che tale opera non sia stata eseguita in quanto non vi è la realizzazione di un comignolo sulla copertura e non è stata predisposta alcuna apertura per l'accesso ad un eventuale cavedio. Il contratto relativo alla fornitura e posa in opera del pergolato (### 11 - ### n° 7) prevedeva il “trattamento a vernice” del legname. Da quanto risulta in atti detta lavorazione non è stata effettivamente svolta e per tale motivo è stata emessa da parte della ### la nota di credito n° 29/18 del 18/09/2019 (### n° 9). 
Ebbene è di tutta evidenza sulla base delle verifiche e dei riscontri effettuati dal consulente, la fattura 23/2018 emessa per il pagamento del 4° SAL non è dovuta in quanto l'opera consegnata non risulta essere stata ultimata a regola d'arte. 
Per i motivi sopra esposti non è parimenti dovuta la fattura n. 25/18 dell'importo di € 2.080,00 riguardante la POC concernente la realizzazione del pergolato. 
È dovuta invece la fattura n. 24/18 del 14.09.2018 dell'importo di € 793,00 è relativa al ### della progettazione strutturale (### C.I. 01/17 - ###/1400817), in quanto la fase della progettazione strutturale era affidata all'#### e non al #### al quale invece era affidata la progettazione architettonica. 
Quanto alle fatture relative alle opere extra-capitolato, va detto che dai documenti sottoscritti dalle parti risulta che, come unica opera extra capitolato richiesta dalla committente, afferiva al marciapiede esterno. 
Va rilevato che nella fattura n. 26 seppur viene genericamente indicato “pagamento ulteriori opere extra capitolato” per l'importo di € 11.440,00, nella relazione prodotta da parte opposta del 7.09.2018 risultano descritte tutte le opere extra capitolato di cui si chiede il pagamento. Ciò posto si ritiene che l'importo richiesto in detta fattura sia dovuto non essendo mai contestata da parte opponente se non in sede ###ordine alla fattura n. 34/18 del 24.09.2018 dell'importo complessivo lordo di € 2.750,00, relativa al pagamento a saldo del materiale di cui alla POC del 31.5.2018 per la fornitura e il montaggio dei pannelli fotovoltaici come accertato in perizia il materiale non risulta né fornito né montato. Riferisce infatti lo stesso ### “In relazione ai pannelli fotovoltaici (### 11 - ### n° 1) è confermato da entrambe le parti che l'installazione dell'impianto non è mai avvenuta ad opera della ### Si precisa che comunque per detta fornitura era stato versato un acconto pari ad € 4.950,00 compresa iva (### n. 15/18) e che la ditta ha richiesto con e-mail del 27 settembre 2018 (### n. 8 di parte convenuta), il saldo del costo del materiale ammontante ad € 2.750,00, come da ### 34/18 del 24.09.2018” (cfr. pag. IX della ###. Pertanto, l'importo di € 4.950,00, corrisposto a saldo della fattura n 15/18, dovrà essere rimborsato dalla ditta ### mentre la fattura n. 34/18 non risulta dovuta. Non è dovuto tuttavia neanche l'importo di € 2.000,00 presuntivamente sostenuto da parte dell'opponente per far completare l'opera del quale tuttavia non è stata prodotta la fattura. 
Quanto alla fattura n. 36/18 del 30.10.2018 dell'importo complessivo lordo di € 2.236,00 relativa alla fornitura e posa in opera di lastre per rivestimento pareti interne di tipo ### il contratto principale prevedeva la costruzione “chiavi in mano” dell'immobile senza alcuna eccezione, e nessuna richiesta di lavori extra capitolato ha riguardato le lastre di cartongesso tipo “diamant”. Va detto che parte opposta non ha fornito alcuna prova che vi sia stata l'installazione di tale tipologia di cartongesso, né ciò emerge dalla relazione del 7.09.2018 né ciò emerge dalla ### pertanto, la somma richiesta non è dovuta. 
Non è dovuta altresì la fattura n. 37/18 dell'8.11.2018 dell'importo complessivo lordo di € 12.566,00 relativa alla fornitura dei servizi di progettazione ivi indicati riferiti alla parte architettonica, venne curata come già ampiamente sopra detto, dal #### che venne pagato direttamente dal sig.  ### (si veda testimonianza del #### udienza del 6.10.2020 pag. 13). 
Parimenti non dovuta è la fattura n. 39/2018 per € 1.404,00 avente ad oggetto “opere extra capitolato inerente il sotto infisso ### - rispetto alla POC sottoscritta che prevedeva la finitura a rasante effetto intonaco opera sostituita con soglie della tipologia da voi scelta in linea con quella per portefinestre e portoncino”. ### rileva che l'offerta per la realizzazione dell'edificio non prevedeva la fornitura e posa nelle finestre. ### parte, la ### non ha provato eventuali accordi intercorsi tra le parti a modifica del contratto sottoscritto. 
Accertate quale sono le fatture rimaste impagate e che dovranno essere saldate dall'opponente, a questo punto va analizzata la domanda riconvenzionale formulata da parte dell'Az. ### Nella relazione peritale il CTU riscontra la presenza di vizi lamentati dalla parte opponente: “Il marciapiede esterno presenta numerose lesioni che lo hanno interessato lungo tutto lo sviluppo, fenomeno probabilmente dovuto ad un inadeguato sottofondo che non ne ha garantito la tenuta. Le piastrelle si presentano scollate e male ancorate al sottofondo così come il battiscopa che in alcune zone risulta distaccato. Si osserva inoltre la mancanza di giunti di dilatazione, i quali avrebbero certamente ridotto se non evitato la problematica in questione (### n° 11 - ### n. 8-9-10-11-12-13-14-15). Le lesioni lamentate lungo le pareti interne dell'abitazione sono state rilevate in due delle tre camere e nei due bagni. In particolare, si precisa che dette setolature sono presenti, prevalentemente lungo le giunzioni delle lastre ed in prossimità dei davanzali delle finestre (### n° 11 - ### n. 17-18-19-20-21-22). 
Relativamente alle facciate esterne della villetta, si è riscontrata la formazione di muffe e macchie che ne hanno pregiudicato l'estetica (### 11 - ### n. 23- 24-25-26-27-28-29-30). Inoltre, le stesse sono interessate, in varie zone, da lesioni e setolature la cui origine, in questa fase, rimane difficile stabilire”. 
Sempre nella relazione peritale, il ### dopo aver individuato i vizi, quantifica i costi necessari per la loro eliminazione che stima in complessivi € 20.198,80 oltre iva (al 10%) per un totale complessivo di € 22.218,68. 
Ebbene considerato che nessun dubbio possa sussistere in merito alla presenza dei vizi, la domanda riconvenzionale formulata dalla opponente deve essere accolta, dovendo pertanto la società ### dovrà essere condannata al pagamento in favore dell'Az. ### della somma quantificata dal CTU per il risanamento delle pareti interne, il rifacimento del marciapiede ed il risanamento delle pareti esterne.  ### precisa altresì nel suo elaborato, sempre in risposta ad un quesito formulato dal Giudice, che “sulla base dei documenti in atti vi sono stati interventi eseguiti da terzi. Dalla lettura dei documenti in atti, come sopra accennato, si riscontra l'esecuzione di alcune opere da parte di altre ditte ed in particolare: ### ed installazione di pannelli fotovoltaici: si rileva che parte attrice opponente ha fornito in atti un preventivo di spesa in merito, ma non una fattura di quanto in effetti corrisposto ad altra ditta (### n° 10). È comunque indubbio che l'installazione dell'impianto fotovoltaico sulla copertura del car-port non è avvenuto ad opera della #### cretti pareti, siliconatura pareti bagni, montaggio soglie locali caldaia e montaggio finestre locali caldaia ad opera della ditta ### (### n° 7); installazione di n. 2 lavabi compreso sifoni, curve a squadra, manodopera della ditta ### (### n°8)”. 
Va rilevato che visto il mancato completamento dell'opera da parte della ### l'Az. ### si vide costretta a far intervenire ditte terze, la circostanza è stata confermata anche dai testimoni escussi in corso di causa (si veda la testimonianza di ### e ###; pertanto, anche in questo caso i relativi costi tutti documentati dovranno essere rimborsati all'opponente da parte dell'opposta come di seguito specificati: € 700,00 sono dovuti per le opere eseguite dalla ditta ### per la sistemazione cretti pareti, siliconatura pareti bagni, montaggio soglie locali caldaia e montaggio finestre locali caldaia; € 500,00 a titolo di rimborso per l'installazione di n. 2 lavabi compreso sifoni, curve a squadra, manodopera eseguite della ditta ### Niente è dovuto per la fornitura ed installazione di pannelli fotovoltaici non essendo presente in atti la fattura corrispondente ma solo un preventivo di spesa. 
A questo punto è d'obbligo effettuare un riepilogo in ordine al dare/avere tra le parti in causa; la società ### risulta creditrice delle somme di cui alla fattura n. 24/18 del 14.09.2018 dell'importo di € 793,00 e di cui alla fattura n. 26/18 del 14.09.2018 dell'importo di € 11.440,00, per un totale complessivo di € 12.233,00. ###. ### risulta essere creditrice invece della società ### delle seguenti somme: € 700,00 per il montaggio delle finestre di cui alla ricevuta emessa dalla ditta ### € 500,00 per il montaggio dei lavandini eseguito dalla ditta ### il risarcimento dovuto per il ripristino dei difetti riscontrati dal CTU pari ad € 22.218,68. Sarà inoltre dovuto il rimborso della fattura n 15/18 per € 4.950,00 relativa ai pannelli fotovoltaici mai montati né consegnati, per un totale complessivo di € 28.368,68. Effettuata pertanto la compensazione delle somme, l'### I ### di ### risulta creditrice da parte della ### dell'importo di € 16.135,68, ciò detto i decreti ingiuntivi oggi opposti devono essere revocati. 
In considerazione del parziale accoglimento delle domande sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, mentre le spese di CTU devono gravare in via definitiva su entrambe le parti al 50%.  P.Q.M.  Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in parziale accoglimento dell'opposizione, condanna la ### al pagamento in favore della ### I ### di ### della somma di € 16.135,68. 
Dispone la revoca dei decreti ingiuntivi n. 1097/2018 del 29.12.2018 e n. 207/2019 del 20.01.2019 emessi dal Tribunale di Grosseto.  compensa le spese di lite.  le spese di CTU devono gravare in via definitiva su entrambe le parti al 50%. 
Così deciso in ### 20 giugno 2025 

Il Giudice
dott.ssa ###


causa n. 629/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Bechi Beatrice

M

Corte d'Appello di Milano, Sentenza n. 3118/2025 del 17-11-2025

... sentenza contiene errore materiale consistente nell'omessa indicazione, nella parte dispositiva, della distrazione delle spese processuali, riconosciute e liquidate in favore della parte appellata ### S.R.L. in favore dei procuratori Avv.ti ### E ### dichiaratisi antistatari nelle note sostitutive d'udienza del 17.10.2025; ### n. 3118/2025 PUBBLICATA il ### mediante modifica del dispositivo con l' inserimento nella parte finale del capo 2 “condanna l'appellante alla refusione delle spese processuali del grado a favore della controparte liquidate in 1134 per fase di studio, € 921 per fase introduttiva ed € 1911 per fase decisionale oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge” della seguente frase “spese tutte da distrarsi in favore degli Avv.ti ### E ### dichiaratisi antistatari” Nulla sulle spese, poiché “nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391 bis c.p.c. non è ammessa alcuna statuizione sulle spese processuali, trattandosi di procedimento di natura amministrativa senza una parte soccombente in senso proprio” ( Cassazione, Ordinanza n. 12184 del 22/06/2020) Dispone che il presente provvedimento sia annotato (leggi tutto)...

testo integrale

### /$&257('¶$33(//2',0,/$12 ### composta dai magistrati Dott. ### rel. 
Dott. &HVLUD'¶$###. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA 1### da (già ### S.P.A.) (C.F. e P.IVA ###) con sede in ### di ####, Via del ### n.3/5, in persona del L.R. Dott. ### (C.F. ###), elettivamente domiciliat ###, presso e nello ######### (C.F. ###), del ### di ### CONTRO con sede ###, P. Iva ###, in persona del L.R. sig.ra ### (nata a Napoli il ###, C.F..  ###), rappresentata e difesa ### 0### 3### C.F., 33/0&/(*: H ### )### 6### C.F. ###) presso il cui #########$###### Spedizione-Trasporto (nazionale, internazionale, terrestre, aereo, marittimo«) Le parti ######.07.2025 ex art 127 ter e 352 c.p.c chiedevano rimettersi la causa in decisione sulle seguenti conclusioni: ### S.R.L. (GIA' ### S.P.A.) ³### O¶(FFPDCorte di Appello di Milano, contrariis reiectis, in via principale e nel merito, ### sentenza n.8412/2024 del 27/09/2024, emessa dal Tribunale di Milano, ### in ######'RWWVVD&DWHULQD%HUVDQLQHOO¶DPELWRGHOJLXGL]###* depositata in cancelleria in data ###, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: ³- in via principale, nel merito, rigettare le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi meglio esposti in narrativa, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 16494/2022 del Tribunale di Milano; - in ogni caso, con condanna dell'attore alla rifusione delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio´ ###]####H sollevate ######### Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre accessori come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. 
In via istruttoria### grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico: si chiede O¶DPPLVVLRQHGHLVHJXHQWLFDSLWROLGLSURYDWXWWLGDLQWHQGHUVLSUHFHGXWLGDOULWXDOH³9### da giudizi e valutazioni: ,###53#########DGHOO¶2### del 03/07/2020 che le si rammostra (doc.2 fascicolo primo grado) prevedeva consegne da effettuarsi in tempi predefiniti e se sì entro quali tempi.  /### state messe a conoscenza della ### s.r.l. S.r.l.  (######### spediva tramite il servizio prestato da ### s.r.l.  +###¶HVHFX]LRQHGHOFRQWUDWWRKDVHPSUHPDQWHQXWRVWDQGDUGGLSHUIRUmance elevati con percentuali di consegna superiori al 95% come da analisi che si rammostra (doc.4 del fascicolo di primo grado).  6) Nel mese di Luglio 2020 furono affidate 89 consegne da ### s.r.l. a ### s.r.l. e ne furono consegnate 88, con una percentuale di consegna del 98.88%.  7) Nel mese di Agosto 2020 furono affidate 1.617 consegne da ### s.r.l. a ### s.r.l.  e ne furono consegnate 1578, con una percentuale di consegna del 97.59%. 8) La causa delle suddet### R ### destinatario.  9) Nel mese di Settembre 2020 furono affidate 220 consegne da ### s.r.l. S.r.l. a HR ### s.r.l. e ne furono consegnate 216, con una percentuale di consegna del 98,18%.   /D ### R ### destinatario.  ##### /XFD *###]LR +5 3####, anche a conferma di quanto contenuto nel doc.4 del fascicolo di primo grado da lui elaborato.  si chiede all'###ma Corte di Appello di Milano di voler rigettare l'appello proposto da ### S.r.l.  e, per l'effetto: confermare integralmente la sentenza n. 8412/2024 del Tribunale di Milano nella parte in cui ha accolto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 16494/2022, revocando il decreto stesso; condannare ### S.r.l. al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio, oltre al rimborso forfettario e agli accessori di legge, attesa la manifesta infondatezza dell'appello proposto. 
Con ricorso ritualmente ######53### di un decreto ingiuntivo per il pagamento di fatture scadute e non saldate da ### s.r.l.  relative ad un contratto di trasporto merci concluso e sottoscritto tra le parti in data ###, avente ad oggetto il servizio di corriere espresso da parte di ### s.r.l. su tutto il territorio nazionale di materiale elettrico, termoidraulico e di ferramenta commercializzato da ### s.r.l.  attraverso le piattaforme e-commerce di ### ed E-### Il Tribunale di Milano, accogliendo la richiesta del ricorrente, emetteva il decreto ingiuntivo SHUO¶LPSRUWRGL¼1,87 in sorte capitale, oltre interessi moratori dal dì del dovuto DOO¶HIIHWWLYRVDOGRHVSHVHOHJDOLOLTXLGDWHLQ¼SHUFRPSHQVLH¼SHUHVERUVLVSHVH forfettarie al 15% e accessori di legge. 
Con atto di citazione notificato in data ###, la ### s.r.l. conveniva in giudizio HR ### s.r.l., opponendosi alla richiesta di pagamento delle prestazioni eseguite in suo favore.  $IRQGDPHQWRGHOODSURSULDSUHWHVDO¶DWWRUHGHGXFHYDO¶LQDGHPSLPHQWRGDSDUWHGL+53 ###L, adducendo il recapito di merce danneggiata o deteriorata, nonché ritardi e negligenze nelle consegne, che avevano dato seguito a numerosi reclami e richieste di rimborso da parte dei clienti.  /¶RSSRQHQWHULOHYDYDLQROWUHFKHOHIDWWXUHD]LRQDWHDYUHEEHURULJXDUGDWRXQSHULRGRLQFXLORVWHVVR si sarebbe avvalso anche di altri vettori, al precipuo scopo di compensare i ritardi e i disguidi causati ### A seguito di quanto sin qui sintetizzato, ### s.r.l. chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, la risoluzione del contratto per inadempimento di ### ai ### Con comparsa di risposta del 24.05.2023, si costituiva in giudizio ### s.r.l. e contestava ogni ### controparte in ragione della mancata pattuizione di un termine contrattuale perentorio entro cui garantire le consegne e della mancanza di prova in ordine al fatto che i disservizi si fossero verificati per le negligenze imputate ad ### s.r.l. e non, come dalla stessa sostenuto, per via della irreperibilità dei destinatari. 
Infine, esponeva che i disservizi avevano riguardato un numero esiguo di consegne rispetto al totale di spedizioni effettuate nei mesi di Luglio, Agosto e Settembre 2020, come risultante dalle fatture, emesse a consuntivo, contenute in atti.  $### 183 c.p.c., il giudice, non ritenendo necessario lo svolgimento di ulteriore attività istruttoria e ritenendo la causa matura per la decisione, differiva O¶XGLHQ]DDLVHQVLGHOO¶DUWVH[LHVFSFDOORVFRSRGLSHUPHWWHUHDOOHSDUWLGLSUHFLVDUHRUDlmente le proprie conclusioni.  $OO¶XGLHQ]###.09.2024 il Tribunale di Milano pronunciava la sentenza n. 8412/2024 pubblicata il ### con il seguente dispositivo: “1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto; 2) Rigetta la domanda riconvenzionale avanzata dalla convenuta; 3) Compensa integralmente fra le parti le spese di lite;” ,###¶RSSRVL]### (### ,### precedente giudizio monitorio da parte di ### s.r.l. ###¶#### D ### il ### monitorio e/o i documenti di trasporto del materiale consegnato. 
Il primo giudice, pertanto, ritenendo non provate le prestazioni indicate nel ricorso in sede monitoria, ###¶RSSRVL]###¶### precedentemente emesso. 
Infine, rigettava, in quanto ritenuta infondata, la domanda riconvenzionale proposta da parte opponente, con la quale la stessa chiedeva la risoluzione del contratto per inadempimento e il risarcimento dei danni dallo stesso derivati, non potendosi considerare raggiunta la prova in ordine ai dedotti inadempimenti di ### s.r.l. 
Avverso tale sentenza proponeva appello +53$5&(/65/*,$¶+(50(6,7$/,$63$ con citazione notificata il ###,chiedendo la riforma della sentenza per i motivi dedotti. 
Si costituiva ### S.R.L., ### sentenza. 
Alla prima udienza del 1.07.2025il consigliere istruttore visti gli artt. 127 ter e 352 c.p.c., fissava ### 21.10.2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando termine perentorio alle parti calcolati a ritroso rispetto alla detta udienza di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito di comparse conclusionali, di giorni 15 per il deposito di note di replica. Assegnava altresì termine perentorio sino alla data del 21.10.2025 SHULOGHSRVLWRGLQRWHVFULWWHVRVWLWXWLYHGHOO¶XGLHQ]DValvo quanto disposto ### Depositati gli iscritti conclusionali e le note sostitutive della udienza, la causa era rimessa in decisione LQQDQ]LDO&ROOHJLRGHOO¶XGLHQ]###.10.2025 e decisa nella camera di consiglio del 29.10.2025. 
È opportuno in questa sede richiamare il motivo di appello formulato da ### s.r.l., la quale ha impugnato il provvedimento del giudice di prime cure, ritenendo che lo stesso si appalesi illogico e contraddittorio, contemporaneamente dando torto e ragione ad entrambe le parti e contestando, altresì, ###]#####¶### quanto dedotto da controparte nel gravame, in quanto infondato in fatto e in diritto, e chiedeva la conferma della sentenza di primo grado.
Preliminarmente, rileva questa Corte che le richieste istruttorie, già rigettate in primo grado e riproposte ### In particolare, il capitolo 1) demanda al teste la valutazione di fatti non adeguatamente circostanziati ed è, pertanto inammissibile; i capitoli 2), 3), 4) e 5) si presentano, in parte, generici, in quanto contenenti riferimenti temporali non univoci né ###D ###]R istruttorio (Cass. ord. n. 3708 del 08.02.2019); e, in parte, valutativi, poiché demandano al teste, il quale, nel caso di specie è anche un dipendente della società ### valutazioni soggettive in ordine alle modalità di esecuzione delle prestazioni da parte della stessa, nonché in ordine ###]### I capitoli 6), 7), 8), 9) e 10) afferiscono a circostanze suscettibili di essere provati documentalmente e, ### l¶### 3 c.c., non sono demandabili a testi e devono essere dichiarati inammissibili.  /¶### da ### s.r.l. è infondato e deve essere rigettato. 
Quanto al profilo della asserita contraddittorietà del percorso logico seguito dal giudice di prime cure, che ha ritenuto ### appellante, si rende necessario richiamare alcuni principi fondamentali in materia di opposizione ### del giudizio monitorio.  /¶###]D ### formalmente la posizione di convenuto, mantiene sostanzialmente la posizione di attore, mentre ### formalmente la posizione di attore, riveste la posizione sostanziale di convenuto da cui discende ### D]### valere ### tale diritto (Cass. civ. sent. n. 2421 del 03.02.2006).  ,### giudizio ordinario possa limitarsi a dimostrare il titolo dal quale deriva la propria pretesa e ad allegare ### che assume di avere subito, essendo successivo compito del convenuto dimostrare di avere correttamente adempiuto (Cass. SS.UU. sent. n. 13533 del 30.10.2001). 
Occorre, tuttavia, contemperare tale principio con quanto stabilito dal giudice di legittimità in tema di eccezione di inadempimento.
Nel caso di specie, infatti, ### s.r.l., opponendosi al ### n. 16494/2022 precedentemente emesso dal Tribunale di Milano ha dedotto, quale fatto ### s.r.l., sostanzialmente invocando a sostegno delle proprie pretese il ### non est adimplendum´ GLFXLDOO¶### c.c., e domandando al giudice di ### A tale proposito, giova richiamare una ormai consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui “in tema di procedimento monitorio, nel caso in cui una parte abbia ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di una somma, a titolo di corrispettivo in forza di un contratto [di somministrazione], e la parte ingiunta proponga opposizione, chiedendo la revoca del decreto e, in via riconvenzionale, la pronuncia della risoluzione del contratto per l'altrui inadempimento, non si versa in tema di risoluzione del contratto ex art. 1564 c.c., ma di eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c., con la conseguenza che grava sull'opposto l'onere di provare il proprio esatto adempimento” (Cass. civ. sent. n. 22666 del 27.10.2009).  3### ingiuntivo si instaura un normale giudizio di cognizione governato dagli ordinari criteri in punto di riparto ### probatorio di cui si è dato atto, q### laddove la controparte eccepisca a sua volta ### D ### fornire adeguata prova di avere correttamente adempiuto### probatorio. 
Nel caso di specie, ### si è limitata a produrre, a sostegno delle proprie ragioni, il contratto concluso con ### s.r.l. e gli estratti autentici delle scritture contabili ma non ha fornito, né attraverso il deposito dei docum### adempimento delle prestazioni relative alle fatture azionate in sede ###relazione al primo elemento, deve rilevarsi che il contratto sottoscritto tra le parti risulta idoneo a provare esclusivamente la sussistenza del titolo dal quale deriva il credito fatto valere in sede monitoria, a nulla rilevando in punto di adempimento. 
Quanto agli ### introduttivo, nonché le fatture al suo interno citate (ma mai depositate in primo grado né in questa sede), rappresentano titoli idonei al fine di ottenere un decreto ingiuntivo in favore di chi le ha emesse ma non costituiscono adeguata prova, ### di un giudizio di opposizione e, conseguentemente, nemmeno in appello, né ### deve essere fornita con gli ordinari mezzi di ### &### 1 GHO 12.07.2023).
A tale proposito, il giudice di legittimità sostiene ### fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo e, quando il rapporto sottostante sia contestato, non può costituire valido elementi di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio´(Cass. ord. 128/2022). 
In questi termini, non si rilevano profili di contraddittorietà nella sentenza del giudice di prime cure, il quale, limitandosi a fare applicazione di principi di diritto e degli orientamenti ormai pacifici e ### condivisibilmente ritenuto non meritevole di accoglimento la pretesa di ### s.r.l.  $###53### accoglimento e va rigettato, con conferma integrale della sentenza impugnata, che ha correttamente #### della lite vede la soccombenza di ### s.r.l., che viene quindi condannata ex art 91 c.p.c.  alla refusione delle spese processuali del grado in favore della controparte, liquidate come in dispositivo sulla base del vigente D.M. n.55/2014, con riferimento al valore della causa come dichiarato ai fini del contributo unificato giudiziale, in rapporto ai valori medi previsti stante la media difficoltà delle questioni trattate, escludendo dal computo la voce relativa alla fase istruttoria assente nel presente grado. 
Viene, inoltre, dichiarata la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r.  115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.  /D&###53$5&(/65/*,$¶ ### S.P.A. contro ### S.R.L. avverso la sentenza del Tribunale di n. 8412/2024 così provvede: 1. ###53### s.r.l. ### sentenza impugnata; 2. &### controparte liquidate in ¼ 1134 per fase di ### 921 SHUIDVHLQWURGXWWLYDHG¼1911 per fase decisionale oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge; 3. Dichiara la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r.  115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.   Così deciso in ### nella camera di consiglio del 29.10.2025.   ### estensore ### redatta con la collaborazione della dott.ssa ### ordinario in tirocinio
N. 941 -1 ### 2025 LA CORTE D'#### composta dai magistrati Dott. #### rel #### ha pronunciato la seguente ### causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'### da ### S.R.L. (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. #### e dell'avv. ### (###) ### 50 80038 ###'### , con elezione di domicilio in ### 50 80038 ###'### presso e nello studio dell'avv. ### RICORRENTE CONTRO ### S.R.L. GIA' ### S.P.A. (C.F. ### ) con il patrocinio dell'avv. ### e dell'avv. , con elezione di domicilio in ### N.1 54033 ### presso e nello studio dell'avv. ### RESISTENTE OGGETTO: Spedizione-Trasporto (nazionale, internazionale, terrestre, aereo, marittimo..) Dato atto del verbale d'udienza odierna e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 13.1.2026, esaminato il ricorso presentato dagli avv.ti ### E ### nella loro qualità di difensori di ### S.R.L.per correzione di errore materiale contenuto nella sentenza n. 3118/2025 pubblicata il ###; preso atto che la resistente ritualmente notiziata, non si è costituita; rilevato che il ricorso è fondato, secondo quanto disposto da Cassazione, ### U , Ordinanza ### del 27/11/2019, atteso che la sentenza contiene errore materiale consistente nell'omessa indicazione, nella parte dispositiva, della distrazione delle spese processuali, riconosciute e liquidate in favore della parte appellata ### S.R.L. in favore dei procuratori Avv.ti ### E ### dichiaratisi antistatari nelle note sostitutive d'udienza del 17.10.2025; ### n. 3118/2025 PUBBLICATA il ### mediante modifica del dispositivo con l' inserimento nella parte finale del capo 2 “condanna l'appellante alla refusione delle spese processuali del grado a favore della controparte liquidate in 1134 per fase di studio, € 921 per fase introduttiva ed € 1911 per fase decisionale oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge” della seguente frase “spese tutte da distrarsi in favore degli Avv.ti ### E ### dichiaratisi antistatari” Nulla sulle spese, poiché “nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391 bis c.p.c. non è ammessa alcuna statuizione sulle spese processuali, trattandosi di procedimento di natura amministrativa senza una parte soccombente in senso proprio” ( Cassazione, Ordinanza n. 12184 del 22/06/2020) Dispone che il presente provvedimento sia annotato sull'originale del decreto a cura della ### deciso in ### 13.1.2026 Il consigliere relatore ######: 3310fa6db411807f970549a6d472ec97

causa n. 941/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Ferrero Giovanna, Francesco Distefano

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