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Tribunale di Salerno, Sentenza n. 4950/2025 del 04-12-2025

... dell'11.9.2009, pronuncia ### la quale avrebbe escluso l'onere per il cliente/attore di provare quali fossero gli oneri effettivamente recurring nell'ambito di una domanda di rimborso oneri da estinzione anticipata, dovendosi invece ritenere che la ### 2008/48 fosse da interpretare nel senso che tutti gli oneri, indipendentemente dalla natura upfront o recurring, dovessero essere rimborsabili. Rassegnava quindi le seguenti conclusioni: 1) “In via preliminare : ### tutte le domande dell'attore per carenza di legittimazione passiva della ### nonché perchè infondate in fatto e diritto; 2) In via subordinata principale: ### la domanda di rimborso oneri perché infondata in fatto e diritto, per irretroattività del disposto di cui all'art. 125 sexies ### In via ancor più gradata: 3) In rito: ### e dichiarare la parziale carenza di legittimazione passiva dell'odierna convenuta in relazione alla quota parte pro rata temporis della commissione di intermediazione e di agenzia; 4) ### e dichiarare la parziale carenza di legittimazione passiva dell'odierna convenuta in relazione alla commissione assicurativa; 5) Nel merito: ### tutte le domande perché inammissibili, non provate, nonché infondate in (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SALERNO Il Tribunale di Salerno, ###, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa ### ha emesso la seguente: SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 2956/2020 avente ad oggetto “controversie in materia di diritto bancario” TRA ### nato il ### a #### ed ivi residente ###(84098), rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'Avv. ### domiciliat ###### in ### alla via E. Farina n. 4.  -RICORRENTE
CONTRO ### s.p.a, cf ###, quale incorporante della #### per azioni a seguito di fusione per atto stipulato in data ### a rogito del ### notaio in ### (rep. 16080 / racc. 8638), con l'avv. ### - RESISTENTE - SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELA DECISIONE Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data ###, il sig. ### conveniva la ### s.p.a. oggi ### innanzi a codesto ecc.mo Tribunale per sentir accogliere le seguenti conclusioni: 1) ### la violazione da parte della ### delle norme in tema di trasparenza bancaria, buona fede e correttezza contrattuale, delle norme a tutela del consumatore, la violazione delle norme del TUB - ### dei principi e delle disposizioni civilistiche che regolano la materiala nonchè accertare la carenza di giustificazione causale e l'indeterminatezza, dunque la nullità delle clausole contrattuali (contratto di delegazione di pagamento n. 098/686/4920206) che prevedono “commissioni bancarie”, commissioni per la società mandataria del delegatario”, “spese di registrazione e notifica” (dunque delle commissioni e spese comunque denominate previste in contratto); ### anche vizi, illegittimità e nullità della clausola contrattuale che limita il rimborso al cliente di ogni commissione e spesa, ### dunque, il conseguente diritto del sig. ### alla restituzione di tutti i costi illegittimi pagati, dei costi up-front e recurring del finanziamento, su base proporzionale alla durata ed alla vita residua dello stesso; per l'effetto, 2) ### la ### alla restituzione, in applicazione del “criterio proporzionale di rimborso”, delle seguenti somme: - ### bancarie € 934,40 : 72 = € 12,97 x 63 = € 817,60; - ### mediatore € 5.128,81 : 72 = € 71,23 x 63 = € 4.487,70; - ### assicurativi rischio vita e impiego: € 2.455,20 : 72 = € 34,10 x 63 = € 2.148,30; - ### di registrazione e notifica € 210,00 : 72 = € 2.91 x 63 = € 183,75 Totale € 7.637,35 ovvero la maggiore o minore somma determinata dal Giudice all'esito dell'istruttoria (calcolata come da sentenza del 11.9.2019 della Corte di ###, letta ed applicata anche dall'### di ### decisione del 11.12.2019, sez. I, C-383/18, la quale prevede il rimborso di tutti i costi, anche dei costi up-front pagati dal consumatore, rimborsabili come spiegato nel presente atto di citazione) ovvero, in subordine, si chiede all'###mo Giudice una riduzione dei costi del prestito affrontati da parte ricorrente e la condanna dell'istituto di credito alla retrocessione di una somma stabilita in via equitativa dal Giudice. Il tutto oltre interessi a decorrere dalla pec di messa in mora del 05.02.2017. 3) ### alle spese di causa da distrarsi in favore del procuratore antistatario”. 
Parte attrice evidenziava di aver sottoscritto il contratto n. 098/686/4920206 con: “una delle società del ### la ### s.p.a. (poi FlashBanck s.p.s, incorporata in ### s.p.a, poi ### s.p.a. poi ### spa, poi incorporata per fusione in ### s.p.a.) in data ### e di averlo estinto anticipatamente in data ### allorquando residuavano altre n° 63 rate da pagare. Per l'effetto lamentava di non aver ricevuto dalla convenuta il rimborso degli oneri sostenuti, costi relativi a commissioni e spese non maturate, clausole nulle in quanto ingiustificate ed indeterminate. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data ### si costituiva in giudizio la ### eccependo: l'infondatezza della domanda principale per irretroattività dell'art.  125 sexies tub; la carenza di legittimazione passiva della convenuta in relazione alla retrocessione delle commissioni di intermediazione e agenzia, per essere legittimati rispettivamente l'intermediario e l'agente mediatore; il difetto di legittimazione passiva dell'odierna convenuta in relazione alla retrocessione degli oneri assicurativi per il periodo non goduto; l'erroneità delle tesi dell'attore in relazione alla nota sentenza della ### dell'11.9.2009, pronuncia ### la quale avrebbe escluso l'onere per il cliente/attore di provare quali fossero gli oneri effettivamente recurring nell'ambito di una domanda di rimborso oneri da estinzione anticipata, dovendosi invece ritenere che la ### 2008/48 fosse da interpretare nel senso che tutti gli oneri, indipendentemente dalla natura upfront o recurring, dovessero essere rimborsabili. Rassegnava quindi le seguenti conclusioni: 1) “In via preliminare : ### tutte le domande dell'attore per carenza di legittimazione passiva della ### nonché perchè infondate in fatto e diritto; 2) In via subordinata principale: ### la domanda di rimborso oneri perché infondata in fatto e diritto, per irretroattività del disposto di cui all'art. 125 sexies ### In via ancor più gradata: 3) In rito: ### e dichiarare la parziale carenza di legittimazione passiva dell'odierna convenuta in relazione alla quota parte pro rata temporis della commissione di intermediazione e di agenzia; 4) ### e dichiarare la parziale carenza di legittimazione passiva dell'odierna convenuta in relazione alla commissione assicurativa; 5) Nel merito: ### tutte le domande perché inammissibili, non provate, nonché infondate in fatto e diritto; 6) Con condanna alle spese e competenze del giudizio.” Instaurato il contradditorio, disposto il mutamento di rito e concessi i termini di cui all'art.183 comma 6 c.p.c., in corso di causa ### incorporava la ### s.p.a., società incorporata, cui è subentrata in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi all'esito di fusione per incorporazione del 26.3.2021. 
Ritenuti non necessari approfondimenti istruttori, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e con provvedimento del 16.07.2025 veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. 
La domanda è fondata e pertanto merita accoglimento. 
In primo luogo, quanto alla questione relativa alla legittimazione passiva di ### S.p.A., già ### S.p.A., va rilevato che, proprio il provvedimento della ### d'### del 22/11/2015, richiamato dal convenuto , prevede il subentro in tutti i rapporti facenti capo alla ### di ### di ### della ### di risparmio di ### S.p.A., poi ### successivamente incorporata in ### S.p.A. ed oggi in ### S.p.A. La questione riguarda il tema della legittimazione passiva o meno dalle quattro ### costituite in funzione di “###”, nel contesto delle procedure di risoluzione delle banche ### di ### di ### S.p.A., ### delle ### S.p.A., ### di ### di ### S.p.A. e ### dell'Et. e del Lazio con riguardo alle pretese vantate nei confronti di queste ultime per attività svolte anteriormente al 23.11.2015 e, quindi, per le passività latenti aventi titolo in atti o in fatti posti in essere in epoca anche remota. 
Con il D.L. 22.11.2015 n. 183 venivano infatti costituite quattro società per azioni, denominate ### di risparmio di ### S.p.A., ### delle ### S.p.A., ### dell'Et. e del ### S.p.A., ### di risparmio di ### S.p.A., a loro volta di seguito cedute a due banche (la ### di risparmio di ### alla ### dell'Em. Romagna; le altre tre a ### che le hanno recentemente incorporate, aventi per oggetto lo svolgimento dell'attività di 'Ente-Ponte' ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. 16.11.2015 n. 180 - introdotto nel vigente ordinamento in attuazione della direttiva 2014/59/UE, c.d. BRRD (### and ### -, con l'obiettivo di mantenere la continuità delle funzioni essenziali precedentemente svolte dalle medesime banche sottoposte a risoluzione e, quando le condizioni di mercato fossero adeguate, di cedere a terzi le partecipazioni al capitale o i diritti, le attività o le passività acquistate, in conformità con le disposizioni del medesimo decreto legislativo. 
In deroga a quanto disposto dai commi 5 e 6, il comma 7 ha disposto che l'EntePonte, ove necessario per conseguire gli obiettivi della risoluzione, previa presentazione da parte della ### d'### di una richiesta all'### responsabile per i relativi provvedimenti, è autorizzato provvisoriamente a esercitare l'attività bancaria o a prestare servizi e attività di investimento anche se non soddisfa inizialmente i requisiti stabiliti dalla normativa applicabile e che allo stesso sono trasferiti azioni, partecipazioni, diritti, nonchè attività e passività delle banche in risoluzione, ai sensi dell'articolo 43 del citato ### Da tanto deriva che l'incorporazione degli “###” ha comportato il trasferimento alle banche incorporanti di ogni rapporto o situazione giuridica già facenti capo agli stessi e, quindi, di tutte le posizioni attive e passive della vecchia banca, anche se definite prima del 23.11.2015. ### la tesi di parte convenuto la pretesa attorea sarebbe estranea alla società per azioni costituita quale ### in quanto inerente alla posizione di contratti ormai definiti della vecchia ### di ### di ### S.p.A., posta in risoluzione, che sarebbe esclusa dalla cessione del nuovo soggetto nel cui patrimonio non potrebbero confluire passività riferite a rapporti ormai esauriti. 
Sennonchè le pretese azionate non concernono diritti incorporati nelle azioni - dichiaratamente esclusi -, ma posizioni che non possono essere considerate azzerate unitamente alle azioni della vecchia ### di ### di ### S.p.A.. 
In particolare lo specifico testo del provvedimento 22.11.2015 della ### d'### disponendo la cessione di tutte le attività e passività relative all'azienda bancaria con la sola esclusione (oltre che degli obblighi restitutori relativi al capitale composto da azioni azzerate) delle passività subordinate, non ha ricompreso in tale esclusione le pretese azionate dall'attore. 
In particolare secondo il provvedimento 22.11.2015 sono stati trasferiti “tutti i diritti, le attività e le passività costituenti l'azienda bancaria della banca in risoluzione” e, dunque, anche le passività corrispondenti ad obblighi derivanti da condotte antecedenti la cessione. 
Le considerazioni che precedono impongono quindi, ad avviso del Tribunale, di concludere che le passività corrispondenti alle pretese dell'attore sono da ritenere incluse nella cessione dell'azienda bancaria disposta in favore dell'### non essendo le relative obbligazioni espressamente escluse dalla cessione. 
Va, quindi, affermata la legittimazione passiva di ### S.p.A. in ordine alla restituzione dei costi sostenuti dal ### in occasione della sottoscrizione del finanziamento. 
Venendo al merito il presente giudizio riguarda il rimborso dei costi derivanti dall'esercizio della facoltà di estinzione anticipata di un contratto di finanziamento (ratione temporis regolata dall'art. 125 TUB, risultando il contratto sottoscritto prima dell'entrata in vigore dell'art. 125 sexies TUB il ###, d.lgs 141/2010). Difatti, la presente facoltà presuppone la valida stipula del contratto di finanziamento e la sussistenza di una causa giustificativa del pagamento, individuata nello scopo finanziario generalmente riconducibile ad operazioni contrattuali del genere, sostanziandosi in un diritto potestativo pacificamente riconosciuto dalla legislazione comunitaria ed interna finalizzato ad elevare lo standard di tutela del consumatore nell'ambito dell'attività di credito al consumo; diversamente, la disciplina dell'indebito oggettivo, prevista dagli artt. 2033 e ss. cc., regola le ipotesi di adempimento in assenza di una valida obbligazione, volta a regolamentare l'obbligazione restitutoria che nasce da un pagamento effettuato senza una valida giustificazione causale. In tal senso, la fattispecie dedotta in giudizio è chiaramente impossibile da sussumere nella disciplina della condictio indebiti, sostanziandosi non in un pagamento non dovuto bensì nel ragionevole esercizio di una facoltà riconosciuta ex lege in forza di un contratto validamente stipulato. 
In tal senso, il cliente debitore che agisce per ottenere la restituzione dei costi rimborsabili del finanziamento ex artt. 125 o 125 sexies TUB è tenuto a fornire prova non dell'assenza del titolo e del pagamento privo di causa, bensì della valida costituzione del rapporto di finanziamento e l'estinzione anticipata del finanziamento, mediante pagamento dell'importo residuo del finanziamento. 
Detta prova è stata regolarmente fornita dall'attore che ha depositato in giudizio: la copia del contratto di finanziamento dietro cessione del quinto stipulato in data ### e estinto anticipatamente in data ###; il conteggio estintivo operato dall'istituto di credito, con indicazione dell'importo residuo da pagare per l'esercizio della facoltà di estinzione anticipata; la comunicazione di conferma dell'avvenuta estinzione anticipata del finanziamento alla data del 31.7.2007.
Accertata la regolare prova dell'avvenuta dell'estinzione del finanziamento, occorre individuare i costi effettivamente rimborsabili. 
Parte convenuta eccepisce la non rimborsabilità dei costi in quanto il contratto è stato stipulato prima dell'entrata in vigore dell'art. 125 sexies ### Tale tipo di difesa non è corretta.  ### è bene precisare che la distinzione tra i costi recurring e costi up front - i primi rimborsabili in quanto costi soggetti a maturazione nel tempo in quanto connessi ad attività e servizi non ancora erogati ed i secondi non rimborsabili in quanto sostenuti al momento della conclusione del contratto e ad essa preliminari - acquisita dalla legislazione nazionale primaria e secondaria (si cfr. le Comunicazioni di ### d'### del 2009 e del 2011, nonché dalle ### di ### del 2009, 2011 e 2018), è stata recentemente censurata dalla pronuncia della Corte di ### del 19/09/2009 (causa C- 3834/2018), c.d. ### perché ostativa alla realizzazione dell'effettivo diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito fissato dall'art. 16 par. 1 Direttiva 2008/48/CE. La Corte di Giustizia ha enunciato il seguente principio di diritto: “con riguardo alle operazione di credito al consumo, ove il consumatore eserciti la facoltà di estinguere anticipatamente l'importo dovuto al finanziatore, la riduzione totale del costo del credito, cui ha diritto (ex art. 16 ### 2008/48 nonché ex art 125 sexies ###, include tutti i costi sottoposti a suo carico, compresi anche quelli il cui importo non dipende dalla durata del contratto di credito”. 
I principi espressi dalla ### risultano pacificamente applicabili al caso di specie, nonostante il contratto risulti sottoscritto nel 2006 quindi sotto la vigenza del precedente art. 125 TUB, ai sensi del quale “le facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR”. Difatti, già la direttiva 87/102 (sostituita dalla ### 2008/48/CE) stabiliva che il consumatore dovesse avere il diritto ad una equa riduzione del costo complessivo del credito e che il successivo art. 16 della ### 2008/48/CE ha unicamente specificato il concetto più generico di “equa riduzione” con la più precisa nozione di “riduzione del costo totale del credito”, aggiungendo che deve riguardare interessi e commissioni.  ### la giurisprudenza di merito, infatti, già nella sua formulazione originaria l'art. 125, comma 2, T.U.B. consentiva di riconoscere al consumatore un diritto al rimborso dei costi collegati all'erogazione del credito in caso di estinzione anticipata del finanziamento. Ed infatti il diritto al rimborso delle commissioni anticipate, ma riguardanti attività ancora non svolte perché di competenza di annualità successive all'estinzione anticipata del finanziamento, poteva già emergere dalla formulazione originaria dell'art. 125 c. 2 del testo unico bancario secondo il quale il consumatore che avesse anticipato l'adempimento aveva diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito secondo le modalità stabilite dal ### Né la mancata adozione dell'apposita delibera del ### raccomandata dalla norma in questione, osta ad un'interpretazione estensiva , non potendo l'assenza di una normativa secondaria ridurre l'effettività della tutela garantita dalla normativa comunitaria ai consumatori. 
La norma di attuazione era costituita dall'art. 3 D.M. 8 luglio 1992, rubricato “adempimento anticipato”, secondo cui “Il consumatore ha sempre la facoltà dell'adempimento anticipato, tale facoltà si esercita mediante versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi ed altri oneri maturati fino a quel momento e, se previsto dal contratto, di un compenso comunque non superiore all'uno per cento del capitale residuo”.
Ora le locuzioni “equa riduzione del costo del finanziamento” e “altri oneri maturati fino a quel momento”, non possono che rimandare a quella parte dei costi del finanziamento dei quali la banca non sarà più onerata per effetto dell'adempimento anticipato (cfr. Tribunale Torino, I sezione civile, sentenza in data ###). 
Ed allora, la rimborsabilità per intervenuta estinzione anticipata è certamente dovuta, in ragione della applicabilità dell'art. 125 TUB nella sua formulazione originaria, in considerazione del diritto all'equa riduzione del costo complessivo del credito. 
Ne deriva, quindi, che la clausola prevista dall'art. 10 delle condizioni generali del finanziamento, che esclude la possibilità per il consumatore di richiedere, in caso di estinzione anticipata, la restituzione di ogni tipo di spesa non goduta è clausola vessatoria da dichiararsi nulla in applicazione dell'art. 33 d.lgs.  206/2005, determinando uno squilibrio nel sinallagma contrattuale in danno del consumatore in quanto consente all'ente finanziatore di trattenere somme parametrate all'intera durata del contratto nonostante la prestazione sia limitata ad un arco temporale inferiore. Pertanto, pur nella vigenza del precedente art.  125 c. 2 TUB, va riconosciuto al consumatore il rimborso delle commissioni finanziarie e di quelle accessorie, stante la nullità, in quanto vessatoria, della clausola di rinuncia alla restituzione delle medesime e configurandosi, altrimenti, la prestazione a favore della ### priva di causa debendi. 
Sul punto, non può poi non evidenziarsi che la ### con una sentenza recentissima (n. 263 del 2022) ha affermato che in caso di restituzione anticipata del finanziamento, il diritto del consumatore alla riduzione dei costi sostenuti in relazione al contratto di credito non può essere limitato a talune tipologie di costi, in funzione di quando sia stato concluso il contratto. ### costituzionale ha, infatti dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 11- octies, comma 2, del decreto-legge n. 73 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106), nella parte in cui limitava ad alcune tipologie di costi il diritto alla riduzione spettante al consumatore. La norma riguardava i contratti conclusi dopo l'entrata in vigore della disciplina attuativa della direttiva 2008/48/CE (decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141), ma prima dell'entrata in vigore della citata legge n. 106 del 2021. In tale limitazione la ### costituzionale ha ravvisato una violazione dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'### all'### europea e, in particolare, dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, come interpretato dalla ### di giustizia con la sentenza dell'11 settembre 2019, C- 383/18, caso ### Per effetto della sentenza della ### costituzionale, spetterà, dunque, ai consumatori il diritto alla riduzione proporzionale di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito, anche qualora abbiano concluso i loro contratti prima dell'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021. 
Tale pronuncia, sia pur non direttamente applicabile a caso di specie, stante la data di conclusione del contratto oggetto della decisione, conferma però la linea interpretativa sopra illustrata e fondata sull'art. 125, comma 2, Tub nella originaria formulazione, applicabile ratione temporis. 
In conclusione, nel caso di specie, i costi rimborsabili comprendono, oltre agli interessi, anche le commissioni bancarie e finanziarie, compresa quella di intermediazione. 
Analoghe considerazioni valgono con riguardo alla restituzione della somma richiesta a titolo di oneri assicurativi non goduti. Ciò per una serie di ragioni. 
Non può innanzitutto dubitarsi che nella nozione di costo del credito rientrino anche i premi assicurativi versati, potendo essi qualificarsi come costi recurring e, dunque, rimborsabili per le ragioni sopra esposte.
La banca convenuta eccepisce la carenza di legittimazione passiva in relazione a tale voce ; nello specifico i costi assicurativi vanno rimborsati dall'impresa assicuratrice, e ciò in applicazione dell'art. 49 del ### n. 35/2010 - il quale prevede che l'obbligo di rimborso dei premi assicurativi sia a carico delle “imprese” - e dell'art. 22, commi 15 quater e septies, della l. n. 221/2012 il quale stabilisce che “Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri contratti di finanziamento, per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato, le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, calcolata per il premio puro in funzione degli anni e della frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché' del capitale assicurato residuo.” [...] “15 septies. Il presente articolo si applica a tutti i contratti, compresi quelli commercializzati precedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.” La prospettazione è infondata. La norma sopra invocata non esclude di per sé una legittimazione concorrente tra l'assicuratore ed il mutuante alla restituzione dei premi assicurativi versati. Ed, infatti, non sussistono ragioni per distinguere a seconda che l'accipiens e/o obbligato principale alla restituzione dell'indebito sia il finanziatore stesso o l'impresa assicuratrice, posto che in entrambi i casi il disagio del consumatore e l'onere del solve et repete restano invariati; pertanto, ai sensi dell'art. 125 TUB, il finanziatore è tenuto a conteggiare a riduzione del residuo debito del cliente anche l'ammontare dei premi assicurativi non goduti. 
Si ritiene poi che tale diritto non possa essere pregiudicato dall'art. 22 comma 15- quater del d.l. 179/12, in quanto il tenore letterale della norma non consente di escludere, in caso di estinzione anticipata, un obbligo del finanziatore di conteggiare in sede di estinzione anticipata il premio assicurativo non goduto, salvo regresso nei confronti dell'impresa assicuratrice, quale obbligato principale. Inoltre, l'art. 22 comma 15-quater come norma di diritto interno, nei limiti in cui interferisce con la dir. 87/102/CE, deve interpretarsi, fin dove è possibile, alla luce del testo e della finalità di tale direttiva per giungere a una soluzione conforme all'obiettivo da essa perseguito, e quindi nel senso di un obbligo concorrente del finanziatore. Ciò anche in considerazione del collegamento negoziale tra il contratto di finanziamento e il contratto di assicurazione, che convergono verso un risultato economico unitario e complesso. 
È opinione corrente in giurisprudenza, infatti, che, qualora in sede ###finanziamento venga stipulata una polizza assicurativa, la riscontrata contestualità dia luogo a una presunzione iuris tantum di collegamento ( ### 05/12/2019, n. 11209). Il collegamento negoziale tra i due contratti non consente di isolare le vicende estintive del contratto di finanziamento dal contratto di assicurazione ad esso collegato: una volta estinto il finanziamento, le restituzioni degli oneri connessi alle rate non scadute devono riguardare tanto il contratto di mutuo quanto il contratto collegato di assicurazione, evitando di far gravare sul cliente le conseguenze di tale complessa operazione negoziale. 
La responsabilità della banca non è esclusa da quella dell'assicuratore, ma anzi concorre con essa, ed ogni residua questione sulla debenza delle somme deve essere risolta nei rapporti interni tra i due contraenti, ai fini dell'eventuale azione di regresso. Queste considerazioni valgono anche ai fini del rigetto dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla compagnia assicurativa; invero risultano inviate nei confronti dell'intermediario, unico interlocutore del consumatore, lettere di rimborso anteriori al decennio.
Dunque, in conclusioni devono ritenersi rimborsabili tutti i costi, senza distinzione tra costi up-front e costi recurring e il consumatore ha diritto al rimborso dei costi assicurativi e delle commissioni per il periodo di rate non godute dal convenuto. 
In merito al quantum questo Giudice non condivide il calcolo eseguito dall'attore; invero il contratto risulta stipulato in data ### e estinto in data ###; a quella data le rate residue erano 62 e non 63 . Applicando il criterio pro rata temporis ne consegue che il consumatore ha diritto al rimborso della seguente somme: ### bancarie € 934,40 : 72 = € 12,97 x 62 = € 804,62; - ### mediatore € 5.128,81 : 72 = € 71,23 x 62= € 4.416,47 - ### assicurativi rischio vita e impiego: € 2.455,20 : 72 = € 34,10 x 62 = € 2.114,20; - ### di registrazione e notifica € 210,00 : 72 = € 2.91 x 63 = € 180,42 Spetta all'attore la somma di euro 7.515,71 oltre interessi dalla domanda al soddisfo. 
Sulle spese Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri medi dello scaglione di riferimento del Dm 55/2004 e successive modifiche sulla base del decisum in complessivi € euro 5.077 a carico di parte convenuta soccombente con attribuzione in favore del procuratore antistatario avv. ### P.Q.M.  ### di ### definitivamente pronunciando disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: 1) Accoglie la domanda attorea e per l'effetto condanna parte convenuta al rimborso in favore di parte attrice dei costi per estinzione anticipata pari a euro 7.515,71 oltre interessi dalla domanda al soddisfo. 2) ### s.p.a, cf ###, quale incorporante della ### al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 5.077 oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, oltre euro 145.50 per spese, con attribuzione in favore dell'avv.to ### dichiaratosi antistatario.  ### 4.12.2025 Il Giudice Dott.ssa

causa n. 2956/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Ferrara Valentina

M
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Tribunale di Palermo, Sentenza n. 4921/2025 del 04-12-2025

... Si ritiene , pertanto, che per il principio dell'onere di tempestiva contestazione non necessitasse di prova che i pagamenti delle fatture sono avvenuti con ritardo. Ancora si rileva che, in tema di riparto dell'onere della prova in tema di inadempimento delle obbligazioni, il creditore che agisce per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore convenuto gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa , o come nel caso corretto, di avere tempestivamente adempiuto l'obbligazione di pagamento a suo carico. In merito all'ammontare del credito, si rileva che ASP non ha contestato specificamente gli elementi di calcolo utilizzati da ### , atteso che anche la contestazione in merito ai tassi applicati è svolta dall'opponente (cfr citazione pag.5 ) è generica. La domanda di pagamento della somma per capitale di euro 614,45 ed euro 263,62 a titolo di interessi moratori ex d.lgs 231/2002 è pertanto fondata. Deve in definitiva accogliersi la domanda di parte opposta, con conseguente (leggi tutto)...

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TRIBUNALE ORDINARIO di ### n. r.g. 14788/2022 Oggi all'udienza del 03 dicembre 2025 tenuta dal giudice onorario dott. ### visto il proprio provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127, comma 3, C.P.C., cosi come introdotto dall'art. 3, comma 10, D.lgs. 10 ottobre 2022 nr. 149; lette le note scritte depositate dal procuratore di parte opposta; ###.O.T. 
Provvede ex art. 127ter cpc come di seguito alla decisione : REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALERMO Terza sezione civile La dottoressa ### Giudice Onorario della ### civile del Tribunale di Palermo, in composizione ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile N. 14788 del ### degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 tra ### detta A.S.P. ### corrente in #### n.24 (P.IVA ###), in persona del suo ### e legale rappresentante pro-tempore, dott.ssa ### succeduta dall'1/09/2009 in tutti i rapporti della in pari data soppressa ### U.S.L. n.6 di ### elettivamente domiciliat ###, presso la U.O.C. Legale della stessa ### rappresentata e difesa dall'Avv.to #### in ruolo presso la suddetta U.O.C. ### giusta procura su foglio separato, anche per trasmissione telematica, ma intesa in calce all'atto di citazione in opposizione al d.i. del Tribunale di ### n.3918/2022 (12020/2022 R.G.) - opponente - ### S.p.A. con sede ####### 1/A, angolo via ### 13, codice fiscale, Registro delle ### e partita iva n. ###, iscritta all'### delle ### codice ABI n. 3158.3, capogruppo del gruppo bancario #### gruppi bancari n. 3158, capitale sociale ### 9.650.526,24 interamente versato, in persona del procuratore speciale Dott. ### nato a ### il ###, codice fiscale ###, in virtù di procura speciale conferita dall'### in data ### per ### rep. n. 31.404, racc. n. 9.827 (documento allegato al fascicolo della fase monitoria), elettivamente domiciliata in ### alla ### 5 Dicembre, n. 1, presso lo studio dell'avv. ### (c.f.: ###, p. iva: ###) dal quale è rappresentata e difesa dall'avv. ### in virtù di procura rilasciata ex articolo 83 comma 3 c.p.c. con atto separato al momento del ricorso monitorio (proc. n. 52/2022 rg ) anche per la fase di opposizione a decreto ingiuntivo, le comunicazioni relative al presente giudizio potranno essere inoltrate anche al seguente numero di fax ### o al seguente indirizzo PEC ### - Opposto - P. Q. M.   Il Tribunale di ### terza ### disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo, in composizione monocratica, così provvede: 1) Accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo nr.3918/2022 emesso dal Tribunale di ### in data ###; 2) Condanna parte opponente A.S.P. spa al pagamento in favore di ### s.p.a.  della residua somma di € 614,45 per sorte capitale; degli interessi moratori maturati ai sensi del d.lgs. 231/2002 con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle singole fatture sino al giorno del relativo pagamento come risultante dalla documentazione in atti; degli interessi anatocistici, nella misura di cui al d.lgs. 231/2002, prodotti dagli interessi moratori scaduti da oltre sei mesi al momento della domanda giudiziale sino al soddisfo; oltre ad € 1200,00 quale risarcimento ex art. 6 comma 2 D.Lgs. 231/2002.  3) condanna parte opponente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell'opposta che liquida in € 1698,00 per compensi professionali, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.  MOTIVI DELA DECISIONE Con ricorso per decreto ingiuntivo nr.3918/2022 emesso dal Tribunale di ### in data ###, la società ### s.p.a. chiedeva che fosse ingiunto alla società A.S.P. di ### di pagare l'importo di € 12.385,50, oltre ulteriori interessi di mora sulla sorte capitale (€ 10.461,90) al saggio previsto dall'art. 5 D.Lgs. 231/2002 a decorrere dal 15 settembre 2022 sino all'effettivo soddisfo e oltre interessi anatocistici sugli interessi di mora al tasso previsto dall'art. 1284, quarto comma, c.c. con decorrenza dalla data di notifica del ricorso e che, a quella data, scaduti da almeno sei mesi, nonché le spese del procedimento monitorio, relativi a prestazioni di beni e/o servizi rese in favore di A.S.P. spa da "CO.DI.SAN. ### s.p.a", crediti ceduti pro soluto a ### spa con atto di cessione di crediti notarile del 15/05/2018 rep 23368 e del 18/05/2020 rep 24671 ( all. 2 e 6). 
Avverso la predetta ingiunzione l'ingiunta ASP ha proposto opposizione assumendo che in relazione alle fatture azionate : a) La fattura n.4711 del 30/07/2021, non era liquidabile e non poteva essere ingiunta in quanto, in seguito a contatti intercorsi con la ditta creditrice era in attesa di nota di credito, trattandosi di merce mai pervenuta; b) Le fatture nn.5802 del 24/09/2021, 6482 del 29/10/2021, 6483 del 29/10/2021, 4712 del 30/07/2021 erano già state liquidate ed alla data del 28/10/22 in attesa di mandato di pagamento; riteneva infine non dovuti gli interessi ex art. 231/02 ingiunti nonché il risarcimento di euro 40,00 ex art. 6 D.LGS.  231/02 .
Si costituiva ritualmente l'opposta ### spa la quale in primo luogo ,in merito alle contestazioni di parte opponente, evidenziava che il credito vantato alla data del 14-9-2022 per capitale era di euro 10.461,9 e per interessi di mora euro 638,6 oltre i successivi interessi di mora maturandi sino al saldo; che in relazione alle somme portate nelle fatture afferenti l'attività di impresa commerciale della Cedente , ai sensi dell'art. 4 del d. lgs. 231/2002, aggiornato al D. Lgs. 9/11/2012 n. 192, in attuazione della ### 2000/35/CE, la decorrenza degli interessi di mora a partire dal giorno successivo alla data di scadenza, per come riportata nella tabella allegata e per come indicato nelle singole fatture, nella misura di cui all'art. 5 del D. Lgs. 9.10.2002 n.231, tempo per tempo vigenti, sino al momento del saldo; che l'opponente era altresì creditrice del risarcimento di ### 40,00 per fattura in forza dell'applicazione dell'art. 6 (rubricato “### delle spese di recupero”) del D.lgs.  231/2002 e che la domanda essendo fondata su n. 31 fatture il risarcimento dovuto ammontava ad ### 1.240,00 ; che , infine, dovevano essere riconosciuti a favore di ### gli interessi anatocistici scaduti da sei mesi ai sensi dell'art. 1283 c.c. da quantificarsi nella misura legale di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n.231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, come previsto dall'art. 1284 comma 4 c.c. con decorrenza dalla data di notifica del decreto ingiuntivo. 
In sede di memoria ex art. 183 VI comma nr 1 cpc , poi, precisava il proprio credito assumendo che la situazione creditoria -depurata dalla fattura 4711/2021- era quella rappresentata nella tabella riportata nell'atto , nella quale risultava indicato per singola fattura il numero, l'importo, la data di emissione, la data di scadenza del pagamento, gli eventuali incassi intervenuti, l'imputazione dei pagamenti intervenuti operata dal creditore ai sensi dell'art. 1194 c.c. (si vedano le colonne “importo incassato” e “interessi incassati”), e che il credito residuo alla data del 24-5-2023, in relazione alle fatture azionate, risultava per capitale pari ad euro 614,45 oltre gli ulteriori interessi di mora maturandi. 
La causa istruita solo con acquisizione delle produzioni documentali è stata posta in decisione. 
Preliminarmente si rileva che, come evidenziato in premessa, ### 1### con la memoria 183 VI comma cpc e nella comparsa conclusionale, ha dato atto dei pagamenti intervenuti , ed ha ridoto la domanda in euro 614,45 per capitale .
Ne consegue che il decreto va senz'altro revocato. 
Ciò posto si rileva che ### spa ha agito, oltre che per la ridotta sorte capitale, anche per il pagamento degli interessi ex art.5 del D. Lgs. 9.10.2002 n. 231, relativi al ritardato pagamento delle fatture azionate , per euro 10.461,9, emesse da #### s.p.a", crediti ceduti pro soluto da quest'ultima a ### spa con atto di cessione di crediti notarile del 15/05/2018 rep 23368 e del 18/05/2020 rep 24671 e notificata a parte opponente (all.ti 2-8 produzione opposta). 
In relazione a detta pretesa è, dunque, incontroverso (ex art. 115 cpc) oltre che documentale che con gli atti di cessione sopra indicati la #### s.p.a" ha ceduto i credit delle fatture azionate. 
Non risulta neppure specificamente contestato da ASP il ritardo nei pagamenti specificamente dedotto da ### atteso che l'opponente non ha contestato alcunchè neppure con la memoria n.1 ex art. 183 VI comma cpc , peraltro non depositata. 
Si ritiene , pertanto, che per il principio dell'onere di tempestiva contestazione non necessitasse di prova che i pagamenti delle fatture sono avvenuti con ritardo. 
Ancora si rileva che, in tema di riparto dell'onere della prova in tema di inadempimento delle obbligazioni, il creditore che agisce per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore convenuto gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa , o come nel caso corretto, di avere tempestivamente adempiuto l'obbligazione di pagamento a suo carico. 
In merito all'ammontare del credito, si rileva che ASP non ha contestato specificamente gli elementi di calcolo utilizzati da ### , atteso che anche la contestazione in merito ai tassi applicati è svolta dall'opponente (cfr citazione pag.5 ) è generica. 
La domanda di pagamento della somma per capitale di euro 614,45 ed euro 263,62 a titolo di interessi moratori ex d.lgs 231/2002 è pertanto fondata. 
Deve in definitiva accogliersi la domanda di parte opposta, con conseguente condanna dell'opponente al pagamento degli interessi moratori maturati ai sensi del d.lgs. 231/2002 con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture sino al giorno del pagamento come risultante dalla documentazione in atti.
Trova del pari accoglimento la domanda relativa agli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori scaduti da oltre sei mesi al momento della domanda giudiziale ai sensi dell'art. 1283 c.c.. 
Riconosciuto il diritto agli interessi di mora, va di conseguenza riconosciuto il diritto agli interessi sugli interessi scaduti da oltre 6 mesi al momento dell'introduzione del giudizio, da calcolarsi ex art. 1284 c. 4 c.c. al medesimo tasso di cui al d.lgs. 231/2002. 
Infine l'art. 6 c. 2 d.lgs. 231/2002 stabilisce, poi, che “al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. E' fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito”. 
La ratio della norma si individua, per un verso, nell'intento punitivo-dissuasivo rispetto al ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali e, per altro, nell'esigenza di garantire, anche in assenza di specifica prova, un indennizzo per i costi ordinariamente sostenuti dal creditore. 
In relazione alla domanda ex art. 6 co. 2 d.lgs.2131 di euro 40,00 per ogni singola fattura azionata, di recente è intervenuta sentenza della Corte di ### del 20-10-2022, che si è pronunciata sullo specifico quesito se il risarcimento spetta per singola fattura o per singola domanda che raggruppi più fatture stabilendo che spetta per singola fattura e in ipotesi in cui una domanda comprenda più fatture il risarcimento spetta per ogni singola fattura ( “…l'importo forfettario minimo di EUR 40, a titolo di risarcimento del creditore per i costi di recupero sostenuti a causa di un ritardo di pagamento del debitore, è dovuto per ogni transazione commerciale, non pagata alla scadenza, attestata in una fattura, anche qualora tale fattura sia inclusa, insieme ad altre fatture, in un'unica domanda in via amministrativa o giudiziale…”). 
Per le argomentazioni sin qui svolte le domande proposte dalla società attrice meritano di essere integralmente accolte. 
Pertanto, tenuto conto dei pagamenti intervenuti nel corso del giudizio, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, ### spa va condannato al pagamento in favore di ### della residua somma di € 614,45 per sorte capitale; degli interessi moratori maturati ai sensi del d.lgs. 231/2002 con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle singole fatture sino al giorno del relativo pagamento come risultante dalla documentazione in atti; degli interessi anatocistici, nella misura di cui al d.lgs. 231/2002, prodotti dagli interessi moratori scaduti da oltre sei mesi al momento della domanda giudiziale sino al soddisfo; oltre ad € 1200,00 quale risarcimento ex art. 6 comma 2 D.Lgs. 231/2002. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. n.147/2022, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché della istruttoria semplificata di natura esclusivamente documentale (fase il cui parametro che si ritiene di dovere ridurre del 50%).  ### 03.12.2025 Il Giudice dott.

causa n. 14788/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Notonica Giuseppina

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Tribunale di Palermo, Sentenza n. 3733/2025 del 29-09-2025

... sostanziale che lo abilita all'azione, ma senza fornirne la prova, l'accertamento della titolarità è una questione che attiene al merito della causa e che pregiudica l'accoglimento della domanda (cfr. Cass., Sez. Un., 16 febbraio 2016, 2951). La prova del trasferimento del credito per effetto di cessioni attiene certamente ad un problema di legittimazione di cui è onerato il cessionario. La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. 385 del 1993, art. 58 ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale. In caso, poi, di cessioni multiple , ( come nel caso di specie ove si assume che ### spa abbia ceduto il credito a ### srl e che quest'ultima a sua volta lo abbia ceduto all'odierna opposta ### spa ) l'ultimo cessionario, in ordine di tempo , deve documentare le precedenti cessioni del credito, al fine di dimostrare l'inclusione del rapporto ceduto, e, quindi, di dimostrare la titolarità, in capo a sé, del rivendicato credito, (leggi tutto)...

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TRIBUNALE ORDINARIO di ### n. r.g. 2449/2023 Oggi 29 settembre 2025 innanzi al dott. ### sono comparsi: per parte opponente l'avv. ### per parte opposta l'avv. ### in sostituzione degli avv.ti ### ed ### ghia; E' altresì presente ai fini della pratica forense il dott. essa ### entrambi i procuratori discutono la causa oralmente e si riportano a tutti gli atti di causa depositati nei quali insistono in particolare l'avv. ### si riporta a tutti i precedenti atti di causa insistendo per l'accoglimento di cui alla comparsa di risposta e contestando tutto quanto dedotto ed eccepito e prodotto da controparte; entrambi chiedono che la causa venga decisa Il Giudice Dopo la camera di consiglio provvede alla decisio9ne come di seguito Il Giudice Pronuncia, dopo la camera di consiglio, la seguente sentenza: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALERMO Terza sezione civile La dottoressa ### Giudice Onorario della ### civile del Tribunale di Palermo, in composizione ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile N. 2449 del ### degli affari contenziosi civili dell'anno tra ### (C.F. ###), nato a ### il ### ed ivi residente ###, rappresentato e difeso dall'avv. ### (C.F. ###, FAX ###, PEC ###) ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio in ### via ### D'### n. 22, in virtù di mandato in atti OPPONENTE ### S.P.A., (già ### S.p.A) in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede ###### via ### n. 63, capitale sociale interamente versato ### 22.000.000,00 codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle ### di ### al n. ###, REA n. 420580, PI ###, autorizzata all'esercizio dell'attività finanziaria con provvedimento della ### d'### in data ###, ####/18, società con socio unico ### S.p.A., appartenente al ### e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di ### S.p.A., e per essa quale mandataria, giusta procura speciale a rogito notaio ### di ### - #### n. 42351/Racc. n. 15678 in data ###, la ### S.P.A. con sede ###### via ### n. 63, già ### S.p.A., cambio di denominazione avvenuto per assemblea in data 14 dicembre 2020 rep. 84145 racc. 17165, capitale sociale interamente versato ### 3.000.000,00, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle ### di ### al n. ###, REA n. 432072, PI ###, autorizzata all'esercizio dell'attività finanziaria con provvedimento della ### d'### in data ###, ### 1640067/20, società con socio unico ### S.p.A.,Avv.  ### . ### delle ### 1000184 ### 06/42012618 - FAX 06/42012522 ### Avv. ### n.1 20122 MilanoTel. ### Fax #####: #####: 286e14bb4a0812c22appartenente al ### e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di ### S.p.A., in persona della procuratrice Dott.ssa ### nata a #### il 21 novembre 1981 (C.F. ###), giusta procura rilasciata in data 05 agosto 2022 per atto a rogito ### di ### rep. n.44416 e racc. n.16819, registrato a ### il giorno 08.08.2022 al n. 22089 serie ###, rappresentata e difesa dell'Avv. ### C.F. ###, PEC ###, e dall'Avv. ### C.F.  ###, PEC ###, fax ###, giusta procura alle liti allegata al presente atto (### A), la quale ai fini della presente procedura, elegge domicilio presso e nello studio dell'Avv. ### sito in ### 1 - 20122 Milano ###, PEC ###. (di seguito “### Ifis” o “Ifis”); ###: opposizione decreto ingiuntivo P. Q. M.   Il Tribunale di ### terza ### disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo, in composizione monocratica, così provvede: 1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 5399/2022 emesso dal Tribunale di ### in data ###; 2) Spese compensate tra le parti.  MOTIVI DELA DECISIONE La presente controversia, introdotta con atto di citazione ritualmente notificato, verte sull'opposizione proposta da ### avverso il decreto ingiuntivo 5399/2022 emesso dal Tribunale di ### in data 27 dicembre 2022, con il quale gli è stato ingiunto il pagamento in favore di ### S.P.A. della somma di euro 16.759,09 , a titolo di saldo dovuto in forza di un contratto di finanziamento stipulato con ### S.p.a. (poi ceduto all'odierna opposta), oltre interessi e spese del procedimento monitorio.  ❖❖❖ Preliminarmente, deve darsi atto del verificarsi della condizione di procedibilità di cui all'art.  5, comma 1-bis D.Lgs. 28/2010, stante l'esperimento (con esito negativo) del procedimento di mediazione obbligatoria previsto dalla disposizione in argomento. 
Nel merito, nell'esaminare la fondatezza della domanda, non si può prescindere dal preliminare vaglio della titolarità del credito in capo all' opposto, questione potenzialmente assorbente in quanto attinente ad un elemento costitutivo indefettibile della domanda ed oggetto di un espresso motivo di opposizione. 
La legittimazione, infatti, attiene ad un elemento costitutivo della domanda e qualora l'attore alleghi di essere titolare della situazione sostanziale che lo abilita all'azione, ma senza fornirne la prova, l'accertamento della titolarità è una questione che attiene al merito della causa e che pregiudica l'accoglimento della domanda (cfr. Cass., Sez. Un., 16 febbraio 2016, 2951). 
La prova del trasferimento del credito per effetto di cessioni attiene certamente ad un problema di legittimazione di cui è onerato il cessionario. 
La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs.  385 del 1993, art. 58 ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale. 
In caso, poi, di cessioni multiple , ( come nel caso di specie ove si assume che ### spa abbia ceduto il credito a ### srl e che quest'ultima a sua volta lo abbia ceduto all'odierna opposta ### spa ) l'ultimo cessionario, in ordine di tempo , deve documentare le precedenti cessioni del credito, al fine di dimostrare l'inclusione del rapporto ceduto, e, quindi, di dimostrare la titolarità, in capo a sé, del rivendicato credito, producendo il contratto di cessione, unitamente all'elenco dei crediti ceduti. 
La notifica, poi, al debitore ceduto non costituisce elemento essenziale della fattispecie traslativa.  ### comunicazione al terzo della intervenuta cessione tra le parti svolge la più ridotta funzione di consentire al debitore di adempiere nei confronti dell'esatto creditore . 
Ciò posto, nella fattispecie , il credito azionato in giudizio deriva da un saldo debitorio, dovuto dalla parte opponente ### in forza di un contratto di finanziamento stipulato con ### S.p.A. , di cui la società opposta ### spa assume di esserne divenuta titolare in virtù di un atto di cessione stipulato in data ### con la società ### srl , nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione avente ad oggetto un portafoglio di crediti pecuniari di titolarità di ### srl ( crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 1 e 4 della legge 130/99 e dell'art. 58 del TUB) ed in precedenza ceduti da ### spa a ### srl . 
Ebbene, dalla disamina degli atti di causa , risulta che l'opposta , al fine di provare la legittimazione della stessa ad agire in giudizio per un credito altrui, ha prodotto il contratto di cessione di crediti intervenuto con ### nonché l'estratto della G.U. parte seconda 136 del 16.11.2021, senza nulla allegare e provare in ordine alla precedente cessione intervenuta tra la ### ed ### spa . 
Nella specie è venuto a mancare il titolo in base al quale ### srl avrebbe acquistato a sua volta il credito, non essendo sufficiente, ai fini della prova dell'intervenuta cessione, la produzione degli avvisi di cessione pubblicati sulla ### a loro volta estremamente ampi e indeterminati nel contenuto.   In caso di cessioni multiple, la validità delle cessioni “a valle” dipende inevitabilmente da quella a monte e, in assenza di prova di quest'ultima, viene a difettare anche la prova della validità dell'acquisto dell'ultima cessionaria. 
Nel caso di specie, manca agli atti la prova negoziale della cessione che sarebbe intervenuta tra ### srl e ### s.p.a. nonché la prova della inclusione del credito azionato nell'elenco di quelli ceduti, per cui, in mancanza, non è possibile ricostruire con certezza le vicende traslative che hanno interessato il credito oggetto di causa . 
Per le considerazioni che precedono si ritiene che il supporto probatorio offerto da ### spa, sia insufficiente ad affermare, con assoluta determinatezza , l' effettiva ed attuale titolarità del credito per cui la stessa ha agito in via monitoria.  ### pertanto va accolta, con assorbimento di ogni ulteriore motivo di opposizione, e per l'effetto il decreto ingiuntivo va revocato. 
Le spese di lite, in considerazione delle ragioni sottese alla presente decisione incentrata sull' insufficiente prova del difetto di titolarità del credito, induce il decidente a ritenere esistenti giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti in causa. 
Così deciso in ### il #### dott. ### 

causa n. 2449/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Notonica Giuseppina, Ghia Lucio

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Corte d'Appello di Ancona, Sentenza n. 25/2025 del 07-01-2025

... necessaria, ai fini dell'accoglimento della revocatoria, la prova della dolosa preordinazione, essendo sufficiente quella della scientia fraudis da parte del debitore, intesa come generica consapevolezza del pregiudizio che l'atto dispositivo arrecava alle ragioni del creditore da ritenersi dimostrata proprio in considerazione del fatto che l'atto dispositivo gratuito ( donazione in favore dei figli) fu compiuto in epoca immediatamente successiva al sorgere del credito e determinò una rilevante modifica qualitativa del patrimonio dell'Avv. ### che, già ridotto a seguito delle cessioni immobiliari (trasferimento della quota del 50% dell'immobile sito in ### C.so ### n. 2, piano 1, foglio 60, part 361, sub 17, A/2, alla figlia ### e della piena proprietà dell'immobile sito in ### S. ### viale ### n 19, piano 2-3 foglio 2, part 1061, sub 6, ###, al figlio ### effettuate in favore dei figli in virtù delle pattuizioni contenute nella sentenza di divorzio n. 512/2014 resa dal ### di ### in data ### e trascritta in data ###, risultava azzerato. ### parte, il debitore non ha fornito adeguata dimostrazione, lasciando inadempiuto l'onere probatorio su di esso gravante in simili fattispecie, di possede (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'### seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio con l'intervento dei ###ri ###.ssa ###ssa ### L.C. #### D'### Relatore ha pronunciato la seguente ### causa civile in grado di appello iscritta al n. 981, cui è stata riunita la n. 1001, entrambe del ### per gli affari contenziosi dell'anno 2021, promossa ###. ### di ### C.F. ### in giudizio personalmente domiciliato presso lo studio legale ### -### sito in ### al L.go Fogliani n. 8 #### c.f. ( ###), rappresentato e difeso giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'Avv. ### ed elettivamente domiciliato presso e nel suo studio in ### via ### n. 12/a Appellato/ appellante incidentale #### Avv. ### di ### C.F. ###, e Avv. ### di ### C.F. ###, rappresentati e difesi, giusta delega in calce all'atto di appello nel procedimento riunito rgn 1001/2021, dall'Avv. ### del foro di ### presso il cui studio, sito in ####, via ### n. 34., sono elettivamente domiciliati, ###appellanti nel giudizio riunito ### appello avverso la sentenza del Tribunale di ### n. 378/2021, datata 10.08.2021, pubblicata in pari data, notificata il ###, relativa al procedimento civile n.1492/2019 R.G., in materia di: revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.. 
Conclusioni: le parti concludevano come da note telematiche depositate per l'udienza del 17.05.2023.  ### la sentenza in epigrafe, il Tribunale adito, decidendo sull'azione di revocatoria ordinaria, ex art. 2901 c.c., proposta da ### nei confronti dell'Avv. ### e dei suoi figli Avv. ### di ### e Avv. ### di ### volta a far dichiarare l'inefficacia ex art. 2901 c.c.: a) della sentenza n. 512/2014 resa dal Tribunale Civile di ### in data ### e trascritta in data ### presso l'### delle #### di ### -### di ### di ### (5007 R.G.N. e 3639 R.P.N.), nella parte e con la quale il debitore ### trasferiva alla figlia ### nata a ### il ###, la proprietà di 1/2 dell'immobile di seguito riportato: - proprietà per 1/2 sull'immobile sito in #### n. 2, piano 1, foglio 60, particella 361 sub 17, categoria A/2, classe 2, vani 6, rendita 356,36; b) della sentenza n. 512/2014 resa dal Tribunale Civile di ### in data ### e trascritta in data ### presso l'### delle #### di ### -### di ### di ### (5007 R.G.N. e 3639 R.P.N.), nella parte e con la quale il debitore ### trasferiva al figlio ### nato a ### il ###, l'intera piena proprietà dell'immobile di seguito riportato: - proprietà per l'intero sull'immobile sito in ### viale ### n. 19, piano 2-3, foglio 2, particella 1061, sub 6, categoria A/2, classe 4, vani 4, rendita 309,87; c) dell'atto di donazione del 28.6.2016, trascritto in data ### presso l'### delle #### di ### -### di ### di ### (4728 R.G.N. e 3157 R.P.N.), ai rogiti del #### (repertorio n. 227316 e raccolta n. ###), nella parte e con il quale il debitore ### donava ai figli ### e ### la propria quota dell'usufrutto vitalizio dell'immobile di seguito trascritto: - diritto reale vitalizio di 1/2 sull'unità immobiliare facente parte di un fabbricato (conosciuto come “### Nord”) sito in comune di ### nel centro della parte marittima, in zona campi da tennis, al viale della ### n. 196, come di seguito descritto - appartamento posto al piano quarto (lato nord, dotato di un balcone corrente lungo tutto il lato est e lungo la parte est del lato nord e di un balcone corrente lungo tutto il lato ovest e lungo la parte ovest del lato nord) con annessi due locali ad uso soffitta posti al sovrastante piano quinto - sottotetto (ubicati sul lato ovest, la seconda e la terza da nord) il tutto distinto in N.C.E.U. di detto comune al foglio 5 con la particella 561 sub 8, viale della ### n. 196, P. 4-5, cat. A/2, cl. 6, vani 5,5, R.C.E. 596,51; d) dell'atto di compravendita del 21.5.2018, trascritto in data ### presso l'### delle ### di ### di ### (4131 R.G.N. e 3020 R.P.N.), ai rogiti del #### (repertorio n. 82547 e raccolta n. 15184), nella parte e con il quale la ###ra ### avendo ricevuto in donazione dal padre ### in data ### l'usufrutto vitalizio sull'immobile in questione per 1/4, vendeva al proprio fratello ### i diritti indivisi pari ad 1/2 di piena proprietà, ricomprendente pertanto anche quanto ricevuto in donazione dal padre in data ###, dell'immobile come di seguito riportato: - diritti indivisi pari ad 1/2 di piena proprietà dell'immobile facente parte del fabbricato sito in comune di ### al viale della ### n. 196, individuato in N.C.E.U. di detto comune al foglio 5 con la particella 561 sub 8, P. 4-5, cat. A/2, cl. 6, vani 5,5, R.C.E. 596,51, superficie catastale totale mq. 123 superficie catastale totale escluse aree scoperte mq. 116; ovvero, in via subordinata, qualora ritenuto irrevocabile l'atto di compravendita del 21.5.2018 tra ### e ### la restituzione del corrispettivo di € 11.200,00 ricavato dalla compravendita di 1/4 del diritto di usufrutto vitalizio con condanna di ### al pagamento dello stesso in favore dell'attore oltre interessi legali dalla domanda al saldo; la accoglieva parzialmente e conseguentemente: a) dichiarava l'inefficacia, ex art. 2901 c.c., nei confronti di ### - dell'atto di donazione del 28.6.2016, trascritto in data ### presso l'### delle #### di ### -### di ### di ### (4728 R.G.N. e 3157 R.P.N.), ai rogiti del #### (repertorio n. 227316 e raccolta n. ###), nella parte e con il quale il debitore ### donava ai figli ### e ### la propria quota dell'usufrutto vitalizio dell'immobile di seguito trascritto: - diritto reale vitalizio di 1/2 sull'unità immobiliare facente parte di un fabbricato (conosciuto come “### Nord”) sito in comune di ### nel centro della parte marittima, in zona campi da tennis, al viale della ### n. 196, come di seguito descritto - appartamento posto al piano quarto (lato nord, dotato di un balcone corrente lungo tutto il lato est e lungo la parte est del lato nord e di un balcone corrente lungo tutto il lato ovest e lungo la parte ovest del lato nord) con annessi due locali ad uso soffitta posti al sovrastante piano quinto - sottotetto (ubicati sul lato ovest, la seconda e la terza da nord) il tutto distinto in N.C.E.U. di detto comune al foglio 5 con la particella 561 sub 8, viale della ### n. 196, P. 4-5, cat. A/2, cl. 6, vani 5,5, R.C.E. 596,51; - dell'atto di compravendita del 21.5.2018, trascritto in data ### presso l'### delle ### di ### di ### (4131 R.G.N. e 3020 R.P.N.), ai rogiti del #### (repertorio n. 82547 e raccolta n. 15184), nella parte e con il quale la ###ra ### avendo ricevuto in donazione dal padre ### in data ### l'usufrutto vitalizio sull'immobile in questione per 1/4, vendeva al proprio fratello ### i diritti indivisi pari ad 1/2 di piena proprietà, ricomprendente pertanto anche quanto ricevuto in donazione dal padre in data ###, dell'immobile come di seguito riportato: - diritti indivisi pari ad 1/2 di piena proprietà dell'immobile facente parte del fabbricato sito in comune di ### al viale della ### n. 196, individuato in N.C.E.U. di detto comune al foglio 5 con la particella 561 sub 8, P. 4-5, cat. 
A/2, cl. 6, vani 5,5, R.C.E. 596,51, superficie catastale totale mq. 123 superficie catastale totale escluse aree scoperte mq. 116; b) ordinava al competente ### dei ### di effettuare l'annotazione della sentenza a margine della trascrizione dei predetti atti condannando i convenuti, in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite. 
In particolare, il Giudice di primo grado, dichiarata tardiva l'eccezione di prescrizione dell'azione revocatoria esperita rispetto agli atti dispositivi contenuti nella sentenza di divorzio intervenuta tra l'avv. ### e la consorte ### (sentenza n. 512/2014 resa dal Tribunale Civile di ### in data ### trascritta in data ###), poiché proposta dall'avv. ### solo con la costituzione in udienza di prima comparizione, ed istruita la causa a mezzo l'acquisizione dei documenti offerti dalle parti riteneva palese la sussistenza degli elementi previsti dall'art. 2901 c.c. per l'azione revocatoria invocata con riferimento all'atto di donazione del 28.6.2016, trascritto in data ### presso l'### delle #### di ### - ### di ### di ### (4728 R.G.N. e 3157 R.P.N.), ai rogiti del #### (repertorio n. 227316 e raccolta n. ###), nella parte e con il quale il debitore ### donava ai figli ### e ### la propria quota (diritto reale vitalizio di ½) dell'usufrutto vitalizio dell'immobile sito in comune di ### nonché, conseguentemente, dell'atto di compravendita 21.5.2018, trascritto in data ### presso l'### delle ### di ### di ### (4131 R.G.N. e 3020 R.P.N.), ai rogiti del #### (repertorio n. 82547 e raccolta n. 15184), nella parte e con il quale l'Avv. ### avendo ricevuto in donazione dal padre ### in data ### l'usufrutto vitalizio sull'immobile in questione per 1/4, ha venduto al proprio fratello ### i diritti indivisi pari ad 1/2 di piena proprietà, ricomprendente pertanto anche quanto ricevuto in donazione dal padre in data ###, dell'immobile come di seguito riportato: - diritti indivisi pari ad 1/2 di piena proprietà dell'immobile facente parte del fabbricato sito in comune di ### al viale della ### n. 196, individuato in N.C.E.U. di detto comune al foglio 5 con la particella 561 sub 8, P. 4-5, cat. A/2, cl. 6, vani 5,5, R.C.E. 596,51, superficie catastale totale mq. 123 superficie catastale totale escluse aree scoperte mq. 116, e ciò sul presupposto che: a) l'attore agiva a tutela di credito ( € 15.000,00 oltre accessori) riconosciuto in forza di sentenza n. 392/2016 emessa il ### dal Tribunale di ### che dopo aver revocato un decreto ingiuntivo emesso in favore del professionista ### di ### lo condannava ex art. 96 cpc al pagamento della somma di € 15.000,00 in favore del ### b) la ragione di credito a tutela del quale l'attore agiva in revocatoria era sorta antecedentemente all'atto dispositivo del patrimonio ( donazione) posto in essere dal ### a venti giorni dell'emissione della sentenza di propria condanna; c) essendo l'atto dispositivo, rappresentato dalla donazione oggetto di domanda revocatoria, atto intervenuto in data (28.6.2016) successiva al sorgere del credito tanto l'elemento soggettivo della consapevolezza del pregiudizio delle ragioni del creditore quanto quello oggettivo del pregiudizio delle ragioni creditorie “eventus damni” potevano dirsi provati dovendosi necessariamente presumere che il convenuto, al momento del perfezionamento dell'atto impugnato, avesse piena contezza della consistenza residua del suo patrimonio ed avesse, quindi, valutato l'impatto negativo dell'atto dispositivo sulle ragioni creditorie dell'attore.  ### parte, quanto all'eventus damni, lo stesso poteva dirsi integrato dall'aver il debitore determinato, sottraendo al suo patrimonio la quota di usufrutto oggetto di donazione, una modifica della situazione patrimoniale tale da ledere le ragioni creditorie essendo rimasta indimostrata l'esistenza di patrimonio residuo atto a garantire le ragioni creditorie di parte attrice. 
Non veniva, invece, ritenuta accoglibile la domanda revocatoria relativa la sentenza di divorzio n. 512/2014 resa dal Tribunale Civile di ### in data ### e trascritta in data ### presso l'### delle #### di ### -### di ### di ### (5007 R.G.N. e 3639 R.P.N.), nella parte in cui il debitore ### trasferiva: 1) alla figlia ### nata a ### il ###, la proprietà di 1/2 dell'immobile di seguito riportato: - proprietà per 1/2 sull'immobile sito in #### n. 2, piano 1, foglio 60, particella 361 sub 17, categoria A/2, classe 2, vani 6, rendita 356,36; 2) al figlio ### nato a ### il ###, l'intera piena proprietà dell'immobile di seguito riportato: - proprietà per l'intero sull'immobile sito in ### viale ### 19, piano 2-3, foglio 2, particella 1061, sub 6, categoria A/2, classe 4, vani 4, rendita 309,87; posto che gli accordi di divorzio risultavano pacificamente esser di due anni precedenti il sorgere del credito risarcitorio del sig. ### obiettivamente al tempo non prevedibile, circostanza che portava ad escludere la dolosa preordinazione.  ###. ### impugnava tempestivamente la predetta decisione, prospettando le ragioni di doglianza riportate in parte motiva, conveniva, infatti, in giudizio cui veniva conferito il n. 981/2021 R.G., ### nonché ### di ### e ### di ### chiedendo all'adita Corte che, previa sospensiva dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e in accoglimento del proposto gravame, fosse nel merito: dichiarata la nullità della sentenza impugnata per la violazione dell'art. 112 c.p.c. , e, comunque, rigettata la domanda attrice in quanto infondata in fatto e diritto. Il tutto con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio. 
Nel costituirsi in appello, l'appellato ### oltre a contestarne, nel merito, il fondamento, chiedendo il rigetto dello stesso, nonché, in via pregiudiziale, dell'istanza di sospensione dell'esecutività della gravata sentenza, proponeva, impugnazione incidentale, prospettando le ragioni di doglianza riportate in parte motiva, volta ad ottenere la riforma parziale della sentenza di primo grado nella parte in cui non prevede l'inefficacia, nei confronti di esso appellante incidentale, di quanto previsto nella sentenza n. 512/2014 resa dal Tribunale civile di ### in data ### e trascritta in data ### presso l'agenzia delle entrate ### provinciale e di ### - ### servizio pubblicità immobiliare i ### ( 5007 RGN e 3639 RPN ) nella parte e con la quale il debitore ### trasferiva: a) alla figlia ### nata ### il ###, la proprietà di ½ dell'immobile sito in ### n. 2 piano 1 foglio 60 particella 361 sub 17, categoria A/2 classe 2 vani 6 rendita 356,36; b) nonché al figlio ### nato ### il ###, la proprietà di ½ dell'immobile sito in ### n. 19 piano 2-3, foglio 2 particella 1061 sub 6 cat. A/2 classe 4 vani 4 rendita 309,87. Il tutto con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A.  come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario, ed istanza di riunione al procedimento d'appello introdotto dal ### avente rgn 981/2021, di quello successivamente instaurato avverso la medesima sentenza dagli appellati Avv.ti ### e ### avente rgn n. 1001/2021. 
Gli appellati Avv.ti ### e ### con atto di citazione in appello, impugnavano autonomamente la sentenza del Tribunale di ### n. 378/2021, datata 10.08.2021, pubblicata in pari data, notificata il ###, citando in giudizio l'appellante principale di quello già rubricato al n. 981/2021 R.G., Avv. ### nonché ### ivi appellato e appellante incidentale, cosicché, all'udienza del 23.02.2022, detta successiva impugnazione, recante il n. 1001/2021 R.G., su richiesta delle parti costituite, e giusto provvedimento in tal senso della intestata Corte, veniva riunita alla precedente. 
Con il proposto gravame gli Avv.ti ### e ### chiedevano, all'adita Corte, in via pregiudiziale: di sospendere l'efficacia esecutiva dell'impugnata decisione e, in riforma della stessa, in via principale e nel merito: di accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.378/2021 emessa dal Tribunale di ### nell'ambito del giudizio N.R.G. 1492/20219, depositata in cancelleria in data ### e notificata il giorno 02/09/2021, rigettare la domanda attorea accolta in primo grado, dichiarando valide, efficaci e produttive di effetti le alienazioni oggetto di revocatoria, come da conclusioni esposte nella comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio precedente, qui da intendersi integralmente trascritte; in via subordinata, nel merito: di riformare la sentenza impugnata, dichiarando quanto meno la compensazione di spese in ragione della reciproca soccombenza o, comunque, del rigetto di due domande attoree; in via istruttoria: di ammettere le prove orali per come articolate e capitolate nella seconda memoria ex art. 183, comma VI, n. 2, c.p.c. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. 
Nel costituirsi anche in questo gravame, l'appellato ### ne contestava, nel merito, il fondamento, chiedendo il rigetto dello stesso, nonché, in via pregiudiziale, dell'istanza di sospensione dell'esecutività della gravata sentenza.  ### Corte con distinti provvedimenti resi, rispettivamente, il ### in rgn 981/2021 e il ### nel riunito procedimento rgn 1001/2021 rigettava le richieste di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata come avanzate dagli appellanti Avv. ### e Avv.ti ### e ### Quindi la causa, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe precisate, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 17.05.2023 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..  RAGIONI DELA DECISIONE ### Avv. ### deduceva i seguenti motivi di appello: 1) Ultra petitum -revocatoria non richiesta dall'attore nell'atto di citazione -violazione dell'art. 112 c.p.c. -nullità della sentenza. Parte appellante si duole, ritenendo trattarsi di ipotesi di ultra petitum, del fatto che il giudicante abbia dichiarato l'inefficacia, nei confronti di ### dell'atto di compravendita del 21.5.2018 a mezzo del quale ### di ### avendo ricevuto in donazione dal padre ### in data ### l'usufrutto vitalizio sull'immobile facente parte del fabbricato sito in comune di ### al viale della ### n. 196 per ¼, vendeva al proprio fratello ### i diritti indivisi pari ad 1/2 di piena proprietà, ricomprendente pertanto anche quanto ricevuto in donazione dal padre in data ###, nonostante parte attrice non avesse in atto introduttivo chiesto tale inefficacia.  2) Emendatio libelli -nullità della sentenza -violazione del giusto processo. Ritiene parte appellante che la richiesta d'inefficacia, nei confronti di ### dell'atto di compravendita del 21.5.2018 a mezzo del quale ### di ### avendo ricevuto in donazione dal padre ### in data ### l'usufrutto vitalizio sull'immobile facente parte del fabbricato sito in comune di ### al viale della ### n. 196 per ¼, vendeva al proprio fratello ### i diritti indivisi pari ad 1/2 di piena proprietà, ricomprendente, pertanto, anche quanto ricevuto in donazione dal padre in data ###, siccome proposta da parte attrice solo con le memorie 183 6° comma primo termine, sarebbe dovuta, comunque, essere dichiarata, contrariamente a quanto avvenuto, inammissibile poiché costituente vera e propria domanda nuova 3) revocatoria della donazione dei diritti del 50% di usufrutto dall'esponente ai figli ### e ### come da atto pubblico del ### A ### in data ### avente ad oggetto l'immobile di ### S. ### alla via ### n. 197. Si censura il percorso motivazionale che ha portato il giudice di prime cure a ritenere dimostrata nel caso di specie la sussistenza dell'elemento oggettivo dell'eventus damni nonché di quello soggettivo della scientia fraudis in capo ad esso appellante. Ritiene, infatti, l'appellante che: a) esistesse anche all'esito dell'atto dispositivo oggetto di revocatoria un patrimonio personale sufficiente a garantire parte attrice in revocatoria considerata l'avvenuta dimostrazione, attraverso apposita produzione documentale in atti ( dichiarazione dei redditi del periodo, certificazioni catastali), della comproprietà di un immobile in ### e di sufficienti redditi da attività lavorativa; b) l'atto dispositivo fu posto in essere in adempimento di accordi prematrimoniali risalenti al 2007 ben prima della nascita della ragione di credito dell'attore circostanza che ove opportunamente valutata dal giudicante avrebbe dovuto condurre a considerare inesistente il requisito della scientia fraudis in capo ad esso appellante.  4) mancata dimostrazione della consapevolezza dell'atto distruttivo da parte del terzo. Si censura di erroneità la valutazione che ha portato il giudicante a ritenere esistente in capo ai sig.ri ### ed ### la scientia damni vale a dire la consapevolezza che con l'atto di donazione dei diritti del 50% di usufrutto, sull'immobile di ### S. ### alla via ### n. 197, da esso appellante ai figli ### e ### si stava ledendo la possibilità per il creditore di veder soddisfatta la propria ragione di credito. Ritiene parte appellante che la circostanza rappresentata dal fatto che nel 2016, anno di stipula della donazione, entrambi i convenuti erano dimoranti nella città di ### e non ancora esercenti la professione di avvocato, dato che ### di ### si iscriveva al consiglio dell'Ordine di ### il ### mentre ### di ### si iscriveva in data ###, avrebbe dovuto condurre a ritenere non provato il necessario requisito della scientia damni in capo ai ricordati terzi e, quindi, il rigetto della domanda. 
Gli appellanti nel processo riunito, ### di ### ed ### proponevano motivi di appello in tutto e per tutto sovrapponibili a quelli dell'appellante Avv.  ### integrati, in subordine all'eventuale rigetto del proposto appello, con la richiesta di revisione della statuizione di primo grado relativa alla condanna alle spese che chiedevano di riformare dichiarando la compensazione delle stesse considerata la reciproca soccombenza intervenuta in primo grado stante il mancato accoglimento della domanda attorea relativamente alla dichiarazione di inefficacia dei trasferimenti di proprietà effettuati dal ### di ### in favore dei propri figli ### e ### in virtù della sentenza n. 512/2014 resa dal Tribunale Civile di ### in data ###.  ### incidentale ### con unico articolato motivo di appello si duole del fatto che il giudicante abbia rigettato la domanda volta alla declaratoria di inefficacia nei propri confronti della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 512/2014 resa dal Tribunale Civile di ### in data ### e trascritta in data ### presso l'### delle #### di ### -### di ### di ### (5007 R.G.N. e 3639 R.P.N.), nella parte e con la quale il debitore ### trasferiva: a) alla figlia ### nata a ### il ###, la proprietà di 1/2 dell'immobile di seguito riportato: - proprietà per 1/2 sull'immobile sito in #### n. 2, piano 1, foglio 60, particella 361 sub 17, categoria A/2, classe 2, vani 6, rendita 356,36; b) al figlio ### nato a ### il ###, l'intera piena proprietà dell'immobile di seguito riportato: - proprietà per l'intero sull'immobile sito in ### viale ### 19, piano 2-3, foglio 2, particella 1061, sub 6, categoria A/2, classe 4, vani 4, rendita 309,87; ritenendo la statuizione sul punto erronea dato che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudicante, gli accordi di divorzio contenuti nella citata sentenza di omologa (emessa l'8.7.2014 e trascritta in data ###) non potevano essere ritenuti antecedenti alla nascita del credito da parte di esso appellante incidentale dato che il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo ( Tribunale di ### rgn 2351/2015) promosso da esso appellante incidentale nei confronti del ### e conclusosi con la sentenza di condanna del ### di ### ( sentenza Tribunale di ### n. 392/2016) era stato sospeso in attesa che venisse definito il procedimento Tribunale di ### n. 1460/2011 avente ad oggetto la querela di falso proposta da esso appellante avverso la scrittura privata in forza della quale l'Avv. ### aveva ottenuto il decreto ingiuntivo opposto; motivo per il quale l'atto dispositivo del proprio patrimonio immobiliare compiuto dal ### in adempimento degli accordi di divorzio contenuti nella citata sentenza, dovevano essere considerati successivi alla nascita della ragione di credito e posti in essere allo scopo di sottrarre il patrimonio immobiliare, ceduto ai figli, alla eventuale azione di esso appellante incidentale. 
Le impugnative proposte tanto dall'Avv. ### quanto dagli Avv.ti ### e ### non meritano accoglimento. 
Il primi due motivi di appello, da trattarsi congiuntamente per motivi di connessione, volti ad ottenere una declaratoria di nullità della sentenza nella parte in cui ha dichiarato l'inefficacia nei confronti di ### dell'atto di compravendita del 21.5.2018 a mezzo del quale ### di ### avendo ricevuto in donazione dal padre ### in data ### l'usufrutto vitalizio sull'immobile facente parte del fabbricato sito in comune di ### al viale della ### n. 196 per ¼, vendeva al proprio fratello ### i diritti indivisi pari ad 1/2 di piena proprietà sul predetto immobile ricomprendente, pertanto, anche quanto ricevuto in donazione dal padre in data ###, ricorrendo nella fattispecie un'ipotesi di ultra petizione o, comunque, di non consentita modifica della domanda dato che la relativa richiesta non risultava essere stata proposta in atto introduttivo e, contenuta solo in prime memorie 183 6° comma c.p.c., sarebbe dovuta essere dichiarata inammissibile dato il suo contenuto di vera e propria mutatio libelli, sono infondati.  ### della domanda revocatoria proposta anche all'atto con il quale ### vendeva al proprio fratello ### i diritti indivisi pari ad 1/2 di piena proprietà sull'immobile facente parte del fabbricato sito in comune di ### al viale della ### n. 196 ricomprendente, pertanto, anche quanto ricevuto in donazione ( diritto di usufrutto vitalizio per ¼) dal padre in data ###, come effettuata da parte attrice in prime memorie 183 6° comma c.p.c. deve considerarsi una mera, consentita, emendatio libelli tempestivamente proposta sulla quale il giudice di primo grado era, quindi, tenuto ad esprimersi. 
La costante, anche recente, giurisprudenza di legittimità è, infatti, orientata a ritenere che la modificazione della domanda ammessa a norma dell'art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi che identificano la domanda (petitum e causa petendi) sempre che la domanda così modificata risulti in ogni caso, come nella fattispecie, connessa alla vicenda sostanziale o sia a questa collegata, avvenga tra le stesse parti e si profili come maggiormente adeguata alla tutela degli interessi della parte nella vicenda dedotta in lite, non determinandosi su questi presupposti la compromissione delle potenzialità difensive della controparte ovvero l'allungamento dei tempi processuali (### Cass. Sez. Un. n. 12310/2015, Cass. Civ., Cass. Civ. n. ###/2018, Cass. Civ. n.12195/2020) circostanze, queste ultime, comunque non ricorrenti nel caso di specie considerato che all'epoca ( 21.5.2018) in cui la ### vendeva al proprio fratello ### i diritti indivisi pari ad 1/2 di piena proprietà sull'immobile facente parte del fabbricato sito in comune di ### al viale della ### n. 196 ricomprendente anche quanto ricevuto in donazione ( diritto di usufrutto vitalizio per ¼) dal padre in data ### la situazione patrimoniale del ### era già caratterizzata dalla inesistenza di patrimonio residuo in grado di garantire la soddisfazione delle ragioni di credito vantate dall'attore in revocatoria dato che egli stesso con dichiarazione ex art. 492 comma 4 c.p.c.  avente valore confessorio, resa in relazione a pignoramento mobiliare incapiente cron mod.  c. n. 490/c promosso dal creditore ### contenuta in apposito sottoscritto verbale ### - Tribunale di ### del 04.03.2016, afferma di non possedere ulteriori beni mobili, immobili o crediti presso terzi ( cfr. dichiarazione di impossidenza del debitore ex art. 492 comma 4 c.p.c. ### di ### del 4.03.2016 sub doc. n.4) in memorie 183 6° comma secondo termine parte attrice ). 
Parimenti infondati sono il terzo e quarto motivo di appello, da trattarsi anch'essi in maniera congiunta per motivi di connessione, tendenti ad ottenere la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui giungeva all'accoglimento della domanda revocatoria con riferimento alla donazione dei diritti del 50% di usufrutto dall'Avv. ### ai figli ### e ### come da atto pubblico del ### A ### in data ### avente ad oggetto l'immobile di ### S. ### alla via ### n. 197. 
E' opportuno, al riguardo, rilevare che secondo il consolidato e condiviso indirizzo della Suprema Corte, l'azione revocatoria ordinaria presuppone per la sua esperibilità: a) l'esistenza di un credito del proponente l'azione revocatoria verso il debitore parte disponente nell'atto oggetto di revocatoria; b) sussistenza di un pregiudizio arrecato dall'atto di disposizione alle ragioni del creditore (c.d. eventus damni); c) nell'ipotesi, quale quella di specie, di atto dispositivo a titolo gratuito ( donazione in favore dei propri figli) successivo alla nascita del credito, la sussistenza della sola scientia fraudis da parte del debitore, intesa come generica consapevolezza, secondo il parametro della media diligenza, del pregiudizio che l'atto dispositivo arrecava alle ragioni del creditore. 
Nel caso di specie i detti requisiti ricorrono tutti e risultano anche sufficientemente motivati. 
Quanto all'esistenza del credito, per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente la titolarità, in capo all'attore, di una ragione di credito, senza alcuna necessità che esso sia certo, liquido (ossia determinato nel suo ammontare), esigibile o preliminarmente accertato in sede giudiziaria sicché anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, quindi ancora sub iudice, è idoneo a determinare, sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazioni in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito, l'insorgere della qualità di creditore che abilita l'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore ( ex multis ### Cass. Civ.  1220/1986, Cass. Civ. n.12144/1999, Cass. Civ. n. 2748/2005; Cass. Civ.n. 1413/2006, Civ. n. 22465/2006, Cass. Civ. n.16722/2009, Cass. Civ. n. 3676/###ass.  n.4044/2013, Cass. Civ. n.5618/2018, Cass. Civ. n. 22859/2019, Cass. Civ. n. 4212/2020). 
Orbene, con riferimento al caso di specie, l'esistenza di un credito certo liquido ed esigibile vantato dal ### nei confronti dell'Avv. ### oltre ad essere incontestato risulta per tabulas e deriva dalla produzione in giudizio della sentenza 392/2016 emessa dal ### di ### il ###, che nel revocare un decreto ingiuntivo emesso in favore dell'Avv. ### lo condannava ex art. 96 cpc al pagamento in favore del ### della somma di € 15.000,00 ( cfr. doc. n. 1) in seconde memorie 183 6° comma c.p.c. in fasc. primo grado parte attrice). 
Il citato credito è, altresì, antecedente all'atto di donazione oggetto del contendere posto in essere, per atto pubblico del ### A ### in data (28.6.2016) immediatamente successiva a quella (06.06.2016) di emissione della sentenza del ### di ### n. 392/2016 ricognitiva del credito in favore del #### ha, dunque, provato come il richiamato atto dispositivo a titolo gratuito ( donazione in favore dei figli dei diritti del 50% di usufrutto sull'immobile di ### S. ### alla via ### n. 197) intervenendo successivamente alla nascita del credito del procedente e determinando l'uscita dal patrimonio dell'Avv. ### di diritti reali immobiliari, senza alcuna contropartita in denaro, costituisce atto a titolo gratuito integrante il requisito oggettivo dell“eventus damni” richiesto dall'art. 2901 c.c., in quanto rende più difficile la realizzazione del credito, da intendersi come pericolo o incertezza per la realizzazione del diritto del creditore in termini di una possibile o eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva che si verifica anche quando il debitore abbia compiuto degli atti che modificano la consistenza del suo patrimonio unicamente sotto il profilo qualitativo ( Cass. Civ. n.7767/2007, Cass. Civ. n. 15880/2007, Cass. Civ. n.10052/2009). 
Alla luce di quanto sopra, non era, poi, necessaria, ai fini dell'accoglimento della revocatoria, la prova della dolosa preordinazione, essendo sufficiente quella della scientia fraudis da parte del debitore, intesa come generica consapevolezza del pregiudizio che l'atto dispositivo arrecava alle ragioni del creditore da ritenersi dimostrata proprio in considerazione del fatto che l'atto dispositivo gratuito ( donazione in favore dei figli) fu compiuto in epoca immediatamente successiva al sorgere del credito e determinò una rilevante modifica qualitativa del patrimonio dell'Avv. ### che, già ridotto a seguito delle cessioni immobiliari (trasferimento della quota del 50% dell'immobile sito in ### C.so ### n. 2, piano 1, foglio 60, part 361, sub 17, A/2, alla figlia ### e della piena proprietà dell'immobile sito in ### S. ### viale ### n 19, piano 2-3 foglio 2, part 1061, sub 6, ###, al figlio ### effettuate in favore dei figli in virtù delle pattuizioni contenute nella sentenza di divorzio n. 512/2014 resa dal ### di ### in data ### e trascritta in data ###, risultava azzerato.  ### parte, il debitore non ha fornito adeguata dimostrazione, lasciando inadempiuto l'onere probatorio su di esso gravante in simili fattispecie, di possede ###ulteriore patrimonio residuo in grado di soddisfare le ragioni del creditore procedente (Cass. n.23907/2019, Cass. civ. n. 3641/2018, Cass. civ. n. 2530/2015, Cass. Civ. n.13343/2015, Cass. Civ. n.21492/2011, Cass. Civ. n.8680/2009, Cass. Civ. n.24757/2008) dato che egli stesso con dichiarazione ex art. 492 comma 4 c.p.c. avente valore confessorio, resa in relazione a pignoramento mobiliare incapiente cron mod. c. n. 490/c promosso dal creditore ### contenuta in apposito sottoscritto verbale ### - ### di ### del 04.03.2016, afferma, quanto ai beni mobili, “…di non possedere ulteriori beni mobili né nel Comune di ### né in altri Comuni” quanto a beni immobili “ …di non possedere beni immobili né nel Comune di ### né in altri Comuni” ed infine, quanto a crediti o beni mobili in possesso di terzi, “ …di non vantare crediti presso terzi né di essere titolare di conti correnti né bancari né postali” ( cfr. dichiarazione di impossidenza del debitore ex art.  492 comma 4 c.p.c. ### di ### del 4.03.2016 sub doc. n.4) in memorie 183 6° comma secondo termine parte attrice ). 
Può, quindi, assolutamente ritenersi corretta ed esente da censure la valutazione che ha portato il giudice di primo grado a ritenere revocabile in favore del ### l'atto di donazione del 28.6.2016, trascritto in data ### presso l'### delle #### di ### -### di ### di ### (4728 R.G.N. e 3157 R.P.N.), ai rogiti del #### (repertorio n. 227316 e raccolta n. ###), nella parte e con il quale il debitore ### donava ai figli ### e ### la propria quota (diritto reale vitalizio di ½) dell'usufrutto vitalizio dell'immobile sito in comune di ### Merita, invece, accoglimento l'appello incidentale promosso dal ### volto ad ottenere la declaratoria di inefficacia nei propri confronti della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 512/2014 resa dal ### di ### in data ### e trascritta in data ### presso l'### delle #### di ### - ### di ### di ### (5007 R.G.N. e 3639 R.P.N.), nella parte e con la quale il debitore ### trasferiva: a) alla figlia ### nata a ### il ###, la proprietà di 1/2 dell'immobile di seguito riportato: - proprietà per 1/2 sull'immobile sito in #### n. 2, piano 1, foglio 60, particella 361 sub 17, categoria A/2, classe 2, vani 6, rendita 356,36; b) al figlio ### nato a ### il ###, l'intera piena proprietà dell'immobile di seguito riportato: - proprietà per l'intero sull'immobile sito in ### viale ### n. 19, piano 2-3, foglio 2, particella 1061, sub 6, categoria A/2, classe 4, vani 4, rendita 309,87. 
Premesso, infatti, che: a) l'eccezione di prescrizione della domanda de quo, come riproposta da parti appellanti #### e ### deve ritenersi inammissibile poiché coperta dal giudicato intervenuto sul punto dato che contro il provvedimento di rigetto della detta eccezione, come contenuto nella sentenza di primo grado “ ### di prescrizione dell'azione revocatoria esperita rispetto alla sentenza di divorzio, di per se stessa fondata ma sollevata dall'Avv. ### solo con la costituzione in udienza di prima comparizione, va dichiarata tardiva ” ( cfr. sentenza di primo grado pag.3) non veniva proposto motivo di appello; b) la scrittura privata ed accordo di cessione immobiliari tra ex coniugi datata 4.06.2007 sottoscritta fra l'Avv. ### e la ex moglie ### con la quale le parti concordavano che i beni acquistati in costanza di matrimonio dovevano essere destinati al mantenimento dei figli minori ### ed ### per l'arco della loro vita ( cfr. doc. n.4 in memorie 183 comma 6° n. 2 c.p.c. parte convenuta/appellante principale) non può essere ritenuta, mancando l'autenticazione delle sottoscrizioni prevista dall'art. 2704 c.c., provvista di data certa nei confronti del terzo attore in revocatoria ### e, quindi, atto antecedente gli atti dispositivi su immobili effettuati in virtù delle pattuizioni contenute nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 512/2014 resa dal ### di ### in data ### e trascritta in data ###; deve dirsi che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, ricorrono nel caso di specie tutti i requisiti di legge per l'accoglimento dell'azione revocatoria costituiti, come si ricorda: a) dall'esistenza di una ragione di credito del proponente l'azione revocatoria verso il debitore parte disponente nell'atto oggetto di revocatoria; b) dalla sussistenza di un pregiudizio arrecato dall'atto di disposizione alle ragioni del creditore (c.d. eventus damni); c) nell'ipotesi, quale quella di specie, di atto dispositivo a titolo gratuito ( cessione in favore dei propri figli ) successivo alla nascita del credito, la sussistenza della sola scientia fraudis da parte del debitore, intesa come generica consapevolezza, secondo il parametro della media diligenza, del pregiudizio che l'atto dispositivo arrecava alle ragioni del creditore. 
Come detto, per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente la titolarità, in capo all'attore, di una ragione di credito, senza alcuna necessità che esso sia certo, liquido (ossia determinato nel suo ammontare), esigibile o preliminarmente accertato in sede giudiziaria sicché anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, quindi ancora sub iudice, è idoneo a determinare, sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazioni in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito, l'insorgere della qualità di creditore che abilita l'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore ( ex multis ### Cass. Civ.  1220/1986, Cass. Civ. n.12144/1999, Cass. Civ. n. 2748/2005; Cass. Civ.n. 1413/2006, Civ. n. 22465/2006, Cass. Civ. n.16722/2009, Cass. Civ. n. 3676/###ass.  n.4044/2013, Cass. Civ. n.5618/2018, Cass. Civ. n. 22859/2019, Cass. Civ. n. 4212/2020). 
Nel caso di specie, l'esistenza di una ragione di credito vantata dal ### nei confronti dell'Avv. ### deriva dalla circostanza rimasta incontestata, siccome documentata dal richiamo contenuto nella querela proposta nei confronti di ### in data ### per il reato previsto e punito dall'art. 388 c.p.  (mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice) <<…il titolo esecutivo è costituito dalla sentenza n. 676/2015 del 24.06.2015, pubblicata il ### resa dal ### di ### in relazione alla causa iscritta al n. 1460/2011, avente ad oggetto querela di falso promossa dai sig.ri ### e ### nei confronti dell'Avv.  ### così dispone: “ ### … …1) dichiara la falsità della scrittura 28.01.1997 e, per l'effetto, ordina la cancellazione della parte meccanicamente redatta dalla suddetta scrittura: 2) condanna la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 7.000,00 per compensi …>> e nella sentenza 392/2016 emessa dal ### di ### il ### in accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal ### con condanna del ### ex art. 96 c.p.c.  << …fu proposta querela di falso presso la sede centrale. La querela fu definita con sentenza in data 24 giugno 2015 che ha dichiarato la falsità della scrittura 28 gennaio 1997 e quindi ordinato la cancellazione della parte meccanicamente redatta della suddetta scrittura ed ha condannato parte convenuta a rifondere le spese di lite agli attori ### e ###> ( cfr. Doc. n.2/a pag. 1 e n.1) pag. 2 in memorie 183 6° comma secondo termine c.p.c. parte attrice in primo grado), che già nel 2011 il ### aveva promosso azione giudiziaria (rubricata presso il ### di ### al n.r.g.1460/2011) avente ad oggetto la falsità del documento posto dal ### a fondamento del decreto ingiuntivo poi opposto, procedimento di falso che si concludeva in data ### con sentenza di accoglimento ### di ### n. 676/2015 che vedeva il ### condannato alla refusione delle spese di lite per € 7.000,00 oltre accessori di legge, pronuncia alla quale faceva seguito in data ### quella di accoglimento della proposta opposizione a decreto ingiuntivo ( sent. ### di ### n. 392/2016). 
La citata ragione di credito è, altresì, antecedente la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 512/2014 resa dal ### di ### in data ### e trascritta in data ### oggetto del contendere contenente le volontà dispositive in virtù delle quali il ### trasferiva: a) alla figlia ### nata a ### il ###, la proprietà di 1/2 dell'immobile di seguito riportato: - proprietà per 1/2 sull'immobile sito in #### n. 2, piano 1, foglio 60, particella 361 sub 17, categoria A/2, classe 2, vani 6, rendita 356,36; b) al figlio ### nato a ### il ###, l'intera piena proprietà dell'immobile di seguito riportato: - proprietà per l'intero sull'immobile sito in ### viale ### 19, piano 2-3, foglio 2, particella 1061, sub 6, categoria A/2, classe 4, vani 4, rendita 309,87.  ### ha, dunque, anche in questo caso, provato come i richiamati atti dispositivi, posti in essere in virtù delle pattuizioni tra coniugi contenute nella citata sentenza di divorzio consensuale intervenendo successivamente alla nascita della ragione di credito del procedente e determinando l'uscita dal patrimonio dell'Avv. ### di beni immobili, senza alcuna contropartita in denaro, costituisce atto a titolo gratuito integrante il requisito oggettivo dell“eventus damni” richiesto dall'art. 2901 c.c., in quanto rende più difficile la realizzazione del credito, da intendersi come pericolo o incertezza per la realizzazione del diritto del creditore in termini di una possibile o eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva che si verifica anche quando il debitore abbia compiuto degli atti che modificano la consistenza del suo patrimonio unicamente sotto il profilo qualitativo ( Cass. Civ. n.7767/2007, Cass. Civ. n. 15880/2007, Cass. Civ. n.10052/2009). 
A tal proposito è, infatti, il caso di rilevare come la giurisprudenza di legittimità abbia definitivamente chiarito come “…l'atto con il quale un coniuge, in esecuzione degli accordi intervenuti in sede di separazione consensuale, trasferisca all'altro il diritto di proprietà (ovvero costituisca diritti reali minori) su un immobile è suscettibile di azione revocatoria ordinaria, non trovando tale azione ostacolo né nell'avvenuta omologazione dell'accordo suddetto (cui resta estranea la funzione di tutela dei terzi creditori e che, comunque, lascia inalterata la natura negoziale della pattuizione) né nella circostanza che l'atto sia stato posto in essere in funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento del coniuge economicamente più debole o di contribuzione al mantenimento dei figli, venendo nella specie in contestazione non già la sussistenza dell'obbligo in sé, di fonte legale, ma le concrete modalità di assolvimento del medesimo, convenzionalmente stabilite dalle parti” ed ancora che “### che ai fini dell'applicazione della differenziata disciplina di cui all'art.  2901 c.c. la qualificazione dell'atto come oneroso o gratuito discende dalla verifica in concreto se lo stesso si inserisca o meno nell'ambito di una più ampia sistemazione “solutorio-compensativa” di tutti i rapporti aventi riflessi patrimoniali maturati nel corso della quotidiana convivenza matrimoniale (...), l'azione revocatoria ordinaria è senz'altro ammissibile in quanto il trasferimento di immobile effettuato da un genitore in favore della prole in ottemperanza ai patti assunti in sede di separazione consensuale omologata trae origine dalla libera determinazione del coniuge, divenendo "dovuto" solo in conseguenza dell'impegno assunto in costanza dell'esposizione debitoria nei confronti di un terzo creditore, sicché l'accordo separativo costituisce esso stesso parte dell'operazione revocabile e non già fonte di obbligo idoneo a giustificare l'applicazione dell'art. 2901, 3° comma, c.c.” (cfr. Cass. Civ. n. 27409/2019, Cass. Civ. n. 10443/2019, Cass. Civ.  24687/2022, Cass. Civ. n. 71178/2022) . 
Nel caso in esame è accaduto che in sede di divorzio consensuale il ### padre dei sig.ri ### ed ### si è obbligato al mantenimento degli stessi, all'epoca maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, mediante il trasferimento del compendio immobiliare oggetto della presente azione revocatoria che veniva definito come effettuato a titolo di parziale contributo al mantenimento dato che allo stesso veniva affiancata, come dato leggere nelle condizioni di divorzio consensuale contenute in ricorso per la cessazione degli effetti civili datato 17.06.2014 richiamato in sentenza di omologa ### di ### n.512/2014 dell'08.07.2014 (cfr. doc.ti n.8 pag.3) e n.9 in memorie 183 6° comma secondo termine c.p.c. fascicolo primo grado parte attrice) l'ulteriore assunzione di impegno al versamento in favore dei figli della somma mensile di € 1.000,00 ( € 500,00 per ciascun figlio).  ###à e le caratteristiche del compendio immobiliare trasferito non pongono, tuttavia, in condizioni di reciprocità e di corrispettività l'adempimento del dovere genitoriale di contribuire al mantenimento dei figli con la prestazione in tal senso eseguita dal ### . 
In altri termini il contenuto dell'atto depone nel senso che il trasferimento degli immobili non è avvenuto con funzione meramente sostitutiva rispetto alla previsione di un assegno periodico dovuto dal ### per il mantenimento dei figli maggiorenni, ma è andato ben oltre, visto che i beni immobili presenti nel patrimonio del padre sono stati trasferiti in favore dei figli, a parziale contributo al mantenimento cui veniva affiancata l'ulteriore contribuzione in denaro fissata in € 1.000,00 mensili divisi in parti eguali tra gli stessi.  ### di disposizione oggetto dell'azione revocatoria esperita dalla parte ricorrente deve, quindi, essere qualificato come atto a titolo gratuito circostanza che rende non necessaria, ai fini dell'accoglimento della revocatoria, la prova della dolosa preordinazione, essendo sufficiente quella della scientia fraudis da parte del debitore, intesa come generica consapevolezza del pregiudizio che l'atto dispositivo arrecava alle ragioni del creditore da ritenersi dimostrata proprio in considerazione del fatto che l'atto dispositivo gratuito ( cessione in favore dei figli) fu compiuto in epoca successiva al sorgere della ragione di credito e determinò una rilevante modifica qualitativa del patrimonio immobiliare dell'Avv.  ### che, a seguito delle cessioni (trasferimento della quota del 50% dell'immobile sito in ### C.so ### n. 2, piano 1, foglio 60, part 361, sub 17, A/2, alla figlia ### e della piena proprietà dell'immobile sito in ### S. ### viale ### n 19, piano 2-3 foglio 2, part 1061, sub 6, ###, al figlio ### effettuate in favore dei figli in virtù delle pattuizioni contenute nella sentenza di divorzio 512/2014 resa dal ### di ### in data ### e trascritta in data ###, risultava ridotto al solo diritto reale vitalizio di 1/2 sull'unità immobiliare facente parte di un fabbricato sito in comune di ### al viale della ### n. 196.  ### parte, il debitore non ha fornito adeguata dimostrazione, lasciando inadempiuto l'onere probatorio su di esso gravante in simili fattispecie, di possede ###ulteriore patrimonio residuo in grado di soddisfare le ragioni del creditore procedente ( Civ. n.23907/2019, Cass. civ. n. 3641/2018, Cass. civ. n. 2530/2015, Cass. n.13343/2015, Cass. Civ. n.21492/2011, Cass. Civ. n.8680/2009, Cass. Civ. n.24757/2008). 
Alla luce di quanto sopra gli appelli proposti rispettivamente dall'Avv. ### e dagli Avv.ti ### e ### vanno rigettati e la sentenza gravata, emendata unicamente con la dichiarazione di inefficacia nei confronti del ### della sentenza n. 512/2014 resa dal ### di ### in data ### e trascritta in data ### presso l'### delle #### di ### -### di ### di ### (5007 R.G.N. e 3639 R.P.N.), nella parte e con la quale il debitore ### trasferiva: a) alla figlia ### nata a ### il ###, la proprietà di 1/2 dell'immobile di seguito riportato: - proprietà per 1/2 sull'immobile sito in #### n. 2, piano 1, foglio 60, particella 361 sub 17, categoria A/2, classe 2, vani 6, rendita 356,36; b) al figlio ### nato a ### il ###, l'intera piena proprietà dell'immobile di seguito riportato: - proprietà per l'intero sull'immobile sito in ### viale ### n. 19, piano 2-3, foglio 2, particella 1061, sub 6, categoria A/2, classe 4, vani 4, rendita 309,87, va nel resto confermata. 
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in favore del legale dell'appellato/appellante incidentale ### Avv. ### dichiaratosi antistatario. 
Considerato che le impugnative proposte dall' Avv. ### e dagli Avv.ti ### e ### sono successive al 30 gennaio 2013, e sono state rigettate, sussistono le condizioni processuali per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, L.  24.12.2012 n. 228 (Legge di ### 2013) che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del ### di cui al D.P.R. 30.05.2002 n. 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dei predetti appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione da ciascuno rispettivamente proposta.  P. Q. M.  La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti rispettivamente proposti dall'Avv. ### e dagli Avv.ti ### e ### nei confronti di ### nonché sull'appello incidentale proposto da quest'ultimo ed avverso la sentenza del ### di ### n. 378/2021, datata 10.08.2021, pubblicata in pari data, notificata il ###, relativa al procedimento civile n.1492/2019 R.G, ogni diversa o contraria istanza, richiesta, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, cosi dispone: - rigetta gli appelli proposti dall'Avv. ### e dagli Avv.ti ### e ### - accoglie l'appello incidentale proposto da ### ed in conseguente parziale riforma sul punto della sentenza gravata dichiara l'inefficacia nei confronti del ### della sentenza n. 512/2014 resa dal ### di ### in data ### e trascritta in data ### presso l'### delle #### di ### -### di ### di ### (5007 R.G.N. e 3639 R.P.N.), nella parte e con la quale il debitore Avv. ### trasferiva: a) alla figlia ### nata a ### il ###, la proprietà di 1/2 dell'immobile di seguito riportato: - proprietà per 1/2 sull'immobile sito in #### n. 2, piano 1, foglio 60, particella 361 sub 17, categoria A/2, classe 2, vani 6, rendita 356,36; b) al figlio ### nato a ### il ###, l'intera piena proprietà dell'immobile di seguito riportato: - proprietà per l'intero sull'immobile sito in ### viale ### n. 19, piano 2-3, foglio 2, particella 1061, sub 6, categoria A/2, classe 4, vani 4, rendita 309,87, con ordine al competente ### dei ### di annotare la sentenza nei registri immobiliari con esonero da responsabilità; - condanna gli appellanti principali Avv. ### e Avv.ti ### ed ### in solido tra loro, al pagamento in favore del legale dell'appellato/appellante incidentale, Avv. ### dichiaratosi antistatario delle spese di lite del grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € 3.900,00 di cui € 1.100,00 per la fase di studio, € 900,00 per la fase introduttiva ed € 1.900,00 per la decisionale oltre spese generali al 15%, IVA e CAP come per legge; - dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228/2012, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti principali Avv. ### e Avv.ti ### e ### dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da ciascuno versato per i rispettivi proposti appelli, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13; - fermo il resto. 
Cosi deciso in ### lì 17.01.2024.   ###. Aus. #### D'###ssa ### 

causa n. 981/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Federico D'Incecco, Marchetti Neda, Ercoli Maria Ida

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Tribunale di Napoli Nord, Sentenza n. 2650/2025 del 07-07-2025

... denaro da parte dell'amministratore uscente ,devono provare che l'esercizio in contestazione si è in realtà chiuso, non già con debiti di gestione, ma con veri e propri avanzi di cassa, o puntualmente riportati nel bilancio successivo come partite in entrata oppure sin dall'inizio fraudolentemente occultati. Gli addebiti di “mala gestio” mossi all'ex amministratore non fanno sorgere, in modo automatico, obbligazioni risarcitorie di danni ### a favore dei condomini; quest'ultimi, infatti, devono fornire la prova degli addebiti ascritti al precedente amministratore e dimostrare gli effettivi pregiudizi subiti dall'amministratore, invece, qualora sia citato in giudizio per mala gestio, è onerato della prova della corretta amministrazione e, perciò, in particolare, dell'effettivo e accorto impiego di tutte le somme riscosse per pagare le spese di volta in volta preventivate o imposte dall'urgenza (previa puntuale registrazione di ogni singolo incasso - con la relativa provenienza - e di ogni singolo esborso - in corrispondenza di adeguata documentazione giustificativa). Si noti che anche la mancata osservanza da parte dell'amministratore dell'obbligo di produzione e consegna della (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI NORD R.G. 8346 - 2022 Il Tribunale di ### -###- in persona del Giudice Unico dott. ### C. Lombardo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 8346-2022 del R.G.A.C. avente ad oggetto: “### rapporti condominiali”.  ###. ### sito in #### al ### n.382 (C.F. ###), in persona dell'amministratore p.t., sig. ### ed elettivamente domiciliat ### presso lo studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende giusta procura in atti; ATTORE ### (C.F. ###) elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### che la rappresento e difende giusta procura in atti; CONVENUTO ### (C.F. ###) in persona del rappresentante legale p.t., elettivamente domiciliata in ### al ### 55 presso lo studio dell'avv. ### che la rappresenta e difende giusta procura in atti; ####'udienza del 27 dicembre 2024, tenutasi in modalità cartolare, il Giudice riservava la causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.  MOTIVI DELA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il ###, il ###. ### sito in #### conveniva in giudizio il dott. ### in proprio e nella qualità di socio accomandante della società ### di ### s.a.s., come amministratore di condominio, incarico ricoperto da maggio 2009 all'ottobre 2016, sulla premessa che: non ha mai presentato bilanci e/o rendiconti e/o documenti contabili giustificativi delle entrate e/o uscite del predetto ### per gli anni dal 2009 al 2016; non ha mai provveduto al recupero legale degli oneri condominiali e/o straordinari dovuti dai condomini morosi né ha mai provveduto alla regolare riscossione delle quote condominiali; che la posizione contributiva del portiere del ### sig. ### veniva bloccata dall'### per mancato versamento e pagamento dei contributi e di tutti gli oneri fiscali per gli anni dal 2010 al 2016 ed in conseguenza di tali omissioni contributive e fiscali venivano notificate al ### P.co S.  ### due cartelle esattoriali da parte dell'### delle ### per un totale di oltre 70.000,00 euro; che per gli ultimi sei mesi del 2016, inoltre, sempre in relazione alla posizione contributiva del dipendente sig. ### non risultavano trasmesse le denunce ### e pertanto il ### istante riceveva da parte dell'### invito alla regolarizzazione della posizione contributiva dipendente; che il sig. ### ancora, ometteva di provvedere al pagamento dell'impresa di pulizie del ### istante la quale, per il pagamento della prestazione svolta per gli anni dal 2014 al 2016, otteneva dal Tribunale di Napoli decreto ingiuntivo n. 4112/2018 del 18.9.2018 confermato a seguito di giudizio di opposizione concluso con sentenza n.1112/2021 per euro 63.264,84 compresi onerari di precetto e spese legali. 
Per tutti i motivi esposti nell'atto di citazione, l'attore concludeva chiedendo: nel merito: a) accertare e dichiarare la responsabilità del Dott. ### in proprio e nella qualità di socio accomandante della società ### di ### s.a.s., quale precedente amministratore del ### in ### al ### n. 382, per mala gestio relativamente al periodo 2009- 2016 nella produzione degli eventi dannosi descritti in premessa; e per l'effetto: b) condannare il Dott. ### in proprio e nella qualità di socio accomandante della società ### di ### s.a.s., quale precedente amministratore del ### in ### al ### n. 382, al risarcimento in favore del ### istante, così come descritti e quantificati in premessa in misura non inferiore ad euro 150.000,00 ovvero al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non subiti, oltre interessi dall'evento dannoso e rivalutazione monetaria ovvero in quella minore o maggiore somma ritenuta equa dal giudice adito il tutto nei limiti di valore della competenza del giudice adito che si dichiara nel caso di specie indeterminabile. c) condannare, altresì, il Dott. ### in proprio e nella qualità di socio accomandante della società ### di ### s.a.s., quale precedente amministratore del ### in ### al ### n. 382, al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente giudizio oltre IVA e ### con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario. 
§§§ §§ §§§ Si costituiva in giudizio il Dott. ### il quale contestava tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito; chiedeva disporre la chiamata in garanzia della ### insurance ### preliminarmente, eccepiva la nullità dell'atto di citazione in quanto l'incarico veniva conferito all'associazione professionale ### soggetto giuridico che la controparte non citava in giudizio. 
Pertanto, il convenuto chiedeva di essere estromesso dal giudizio o, in subordine, il rigetto di ogni domanda proposta nei suoi confronti. Inoltre, il ### rappresentava al Tribunale che la società in accomandita semplice, citata in giudizio dal ### della quale il deducente non era amministratore/accomandatario, è stata estinta e cancellata dal 4 settembre 2017.  ### inoltre, eccepiva, in via preliminare nel merito, la prescrizione di ogni eventuale diritto al risarcimento per asseriti fatti illeciti relativi agli anni 2009, 2010 e 2011 nonché, considerando che la citazione è stata notificata il 21 luglio 2022, la prescrizione per ogni eventuale fatto illecito compiuto sino al 21 luglio 2012, per il decorso del termine prescrizionale decennale. 
§§§ §§ §§§ ###udienza del 30.11.2022, la causa veniva rinviata all'udienza del 6.10.2023 al fine di consentire la citazione in giudizio della società assicuratrice ### insurance Plc (cfr. verbale di udienza del 30.11.2022). 
§§§ §§ §§§ Si costituiva in giudizio la ### la quale in via preliminare chiedeva: a) accertare e/o dichiarare la carenza di legittimazione passiva della ### e di conseguenza, estromettere la scrivente ### dal presente giudizio; b) accertare e dichiarare l'inoperatività al caso di specie della polizza n. ### e rigettare la chiamata in causa della ### con conseguente estromissione della ### dal presente procedimento; nel merito, c) rigettare tutte le richieste formulate dal ### perché infondate sia in fatto che in diritto. 
In via subordinata: d) nella denegata ipotesi di accoglimento delle richieste dell'attore di accoglimento della domanda di manleva, riconoscere l'indennizzo nei limiti dello scoperto, delle franchigie e dei massimali di polizza indicati e documentati in atti; il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio. 
§§§ §§ §§§ ###udienza del 6.10.2023, il Giudice rilevato che l'attore avrebbe dovuto esperire il tentativo di mediazione e che la mancata proposizione del tentativo di mediazione è condizione di procedibilità; rinviava la causa, per il prosieguo, all'udienza del 29.03.2024. 
All'udienza del 29.03.2024 veniva depositato verbale negativo di mediazione ed il Giudice, su richiesta della parte attrice e della convenuta ### concedeva i termini ex art. 183 VI comma cpc e rinviava all'udienza del 18.09.2024. 
All'udienza del 18.09.2024 il G.U. riteneva la causa matura per la decisione e rinviava all'udienza del 27.12.2024, dove veniva riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (cfr. ordinanza del 27.03.2025) §§§ §§ §§§ La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 cpc come novellato dalla l. 69/2009, omettendo la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con motivazione consistente nella succinta esposizione delle ragioni di doglianza e dei motivi della decisione. 
In via pregiudiziale va rilevato l'avveramento della condizione di procedibilità prevista dall'art. 5 D.Lgs. 28/2010, relativo alla necessaria instaurazione del tentativo obbligatorio di mediazione, (cfr. verbale negativo di mediazione, versato in atti all'udienza del 29.03.2024). 
Passando alla disamina della res controversa, osserva il Tribunale che la domanda attorea nei confronti del signor ### (C.F.  ###) non può essere accolta stante la carenza di legittimazione passiva di quest'ultimo. 
Rileva, invero, giudicante che la legittimazione passiva attiene e alla capacità di un soggetto di essere chiamato in giudizio in relazione a una specifica obbligazione; relativamente alla società in accomandita semplice che gestisce un condominio, così come nel caso in esame, il socio accomandante generalmente è privo di legittimazione passiva in giudizio, a meno che non abbia partecipato attivamente alla gestione o abbia violato il divieto di ingerenza nell'amministrazione. 
Invero osserva il Tribunale che il convenuto dott. ### era socio accomandante ma non accomandatario della società ### di ### s.a.s., ed ancora che la società medesima (società in accomandita semplice (### era stata cancellata dal Registro delle ### già dalla data del 4.9.2017, quindi, già prima dell'instaurazione del presente giudizio, giusta documentazione prodotta. 
Rileva il Tribunale che dalla esame della documentazione versata in atti, verbale di assemblea del 12.03.2009, testualmente si legge ”all'unanimità i condomini nominano quale nuovo amministratore lo studio professionale associato ### di ### s.a.s., nella persona del dott. ### Da ciò si evince che il convenuto non era stato indicato personalmente a ricevere l'incarico, ma piuttosto la nomina di amministratore era avvenuta in favore della società in accomandita semplice, rappresentata in quella sede dal ### Per queste ragioni, poiché le domande di parte attrice erano rivolte alla persona fisica, in proprio e nella qualità, poiché, come noto, non vi è identità tra l'accomandita semplice ed i suoi componenti (nemmeno, come nel caso, del socio accomandatario), il convenuto è da ritenersi carente di legittimazione passiva, non essendo mai stato nominato amministratore, in quanto persona fisica sia quale rappresentante della società, poiché come detto egli era socio accomandante. 
Rileva, sul punto, il giudicante che la Suprema Corte di legittimità ha da tempo chiarito che la rappresentanza sostanziale sorge in capo a chi risulti essere stato nominato amministratore condominiale nelle delibere assembleari, affermando che “ai sensi dell'art. 1131 c.c. il terzo che vuol far valere in giudizio un diritto nei confronti del ha l'onere di chiamare in giudizio colui che ne ha la rappresentanza sostanziale secondo la delibera dell'assemblea dei condomini, e pertanto non può tener conto di risultanze derivanti da documenti diversi dal relativo verbale: ciò in quanto il principio dell'apparenza del diritto è inapplicabile alla rappresentanza del processo, essendo in quest'ultimo escluso sia il mandato tacito, sia l'utile gestione. Ne deriva che la notifica di un atto processuale ad un soggetto che non sia stato nominato amministratore del condominio, è giuridicamente inesistente, mancando il presupposto della sua legittimazione processuale” (Cass. 65/2002). 
Inoltre, si precisa che, come emerge dalla visura camerale agli atti (depositata in data ###), il Dott. ### non risulta essere socio accomandatario della ### sas e che la stessa risulta cancellata il ###. 
§§§ §§ §§§ ### restando l'intervenuta pronuncia di rito, in ordine alla carenza della legittimazione passiva del signor ### (C.F. ###), in proprio e nella qualità di socio accomandante della società ### di ### s.a.s., in ogni caso, in punto di merito la richiesta condanna per mala gestio, non sarebbe stata meritevole di accoglimento, per i motivi che seguono. 
Invero, l'art. 1130 c.c., n. 1, indica tra le attribuzioni dell'amministratore, specificatamente l'obbligo di rendiconto la cui illustrazione ed approvazione deve essere indicata nell'ordine del giorno dell'assemblea annuale ordinaria dei condomini. Il documento deve essere poi accompagnato da un registro di contabilità, da un riepilogo finanziario e da una nota esplicativa dell'amministratore sull'andamento della gestione ed i rapporti in corso. 
Come noto, l'amministratore deve esercitare il mandato ricevuto redigendo un rendiconto completo, particolareggiato e descrittivo; la diligenza dell'amministratore va valutata alla luce del più rigido criterio previsto nello svolgimento del proprio incarico e ne consegue che, in caso di inadempimento nello svolgimento del proprio incarico, l'amministratore sarà tenuto a rispondere a titolo di responsabilità contrattuale ex articolo 1218 I condomini che lamentano un malaccorto o, addirittura, infedele impiego del proprio denaro da parte dell'amministratore uscente ,devono provare che l'esercizio in contestazione si è in realtà chiuso, non già con debiti di gestione, ma con veri e propri avanzi di cassa, o puntualmente riportati nel bilancio successivo come partite in entrata oppure sin dall'inizio fraudolentemente occultati. 
Gli addebiti di “mala gestio” mossi all'ex amministratore non fanno sorgere, in modo automatico, obbligazioni risarcitorie di danni ### a favore dei condomini; quest'ultimi, infatti, devono fornire la prova degli addebiti ascritti al precedente amministratore e dimostrare gli effettivi pregiudizi subiti dall'amministratore, invece, qualora sia citato in giudizio per mala gestio, è onerato della prova della corretta amministrazione e, perciò, in particolare, dell'effettivo e accorto impiego di tutte le somme riscosse per pagare le spese di volta in volta preventivate o imposte dall'urgenza (previa puntuale registrazione di ogni singolo incasso - con la relativa provenienza - e di ogni singolo esborso - in corrispondenza di adeguata documentazione giustificativa). 
Si noti che anche la mancata osservanza da parte dell'amministratore dell'obbligo di produzione e consegna della documentazione relativa al condominio costituisce ipotesi di mala gestio che si affianca alla responsabilità contrattuale dell'amministratore ex art. 1218 c.c., sempre in ragione del rapporto di mandato sussistente con il condominio (cfr. Trib. Milano 19 gennaio 2022 n. 311), infatti, l'art. 1129 c.c., che regola gli obblighi dell'amministratore, impone a questo, al momento di cessazione dell'incarico, di consegnare tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai suoi condomini. Dalla istruttoria svolta, non appare sufficientemente provata la mala gestio di parte attrice, non essendo stato dimostrato l'effettivo e concreto pregiudizio arrecato alla compagine condominiale. 
Circa l'eccezione di prescrizione decennale, al rapporto contrattuale tra amministratore e condominio si applica il termine decennale di prescrizione previsto all'art. 2946 c.c.. 
Pertanto, risulta maturata la prescrizione di ogni diritto al risarcimento per asseriti fatti illeciti relativi agli anni 2009, 2010 e 2011 nonché, considerando che la citazione è stata notificata il 21 luglio 2022, la prescrizione per ogni eventuale fatto illecito compiuto sino al 21 luglio 2012. 
Alla luce di quanto argomentato la domanda risulta essere inammissibile. 
Ogni altra domanda, sebbene trattata, è da ritenersi assorbita nella presente decisione. 
§§§ §§ §§§ P.Q.M.  Il Tribunale di ###, ###, in persona del Giudice Unico Dott. ### C. Lombardo, definitivamente pronunciando nella causa R.G.  n. 8346 - 2022, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: - dichiara la domanda inammissibile.  - Assorbita ogni altra domanda.  - rigetta la domanda attorea di mala gestio; - condanna il ### S. ### sito in #### al ### n.382 (C.F. ###), in persona dell'amministratore p.t., sig.  ### di ### n. 20 in Marano di Napoli, al pagamento delle spese del giudizio in favore del dott. ### che si quantificano in € 1.904,50 (50%), oltre il rimborso spese forfettarie nella misura del 15% nonché IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv.  ### dichiaratosi antistatario; - condanna il ### S. ### sito in #### al ### n.382 (C.F. ###), in persona dell'amministratore p.t., sig.  ### di ### n. 20 in Marano di Napoli, al pagamento delle spese del giudizio in favore della ### (C.F.  ###), che si quantificano in € 1.904,50 (50%), oltre il rimborso spese forfettarie nella misura del 15% nonché IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. ### Sentenza immediatamente esecutiva. 
Manda alla ### per quanto di sua competenza. 
Così deciso in ### 30.06.2025 

Il Giudice
Dott. ### C.


causa n. 8346/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Giuseppe Lombardo

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