blog dirittopratico

3.651.135
documenti generati

v5.31
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!

 
   
   
   
 
Legenda colori:
Corte di Cassazione
Corte d'Appello
Tribunale
Giudice di Pace
già visionate
appuntate
M
6

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 3466/2025 del 11-02-2025

... governo delle norme che presiedono al riparto dell'onere della prova, laddove la parte contribuente è attore in senso sostanziale, vertendosi in materia di rimborso o di restituzione di dell'### versata per ciascun dipendente impiegato in settore estraneo a quello in regime delle public utility. Vero, infatti che la commissione di merito ha desunto per provati come impiegati in tali settori, ancorché pro quota, 325 dipendenti su poco più di 500 della concessionaria per gli aeroporti ### senza chiedere alla società contribuente prova analitica del loro regime giuridico, soprattutto considerando trattarsi di oltre la metà dei dipendenti che risulterebbero impiegati in settori estranei all'oggetto sociale ed al compito pri mario della concessionaria. All'opposto, è richiesta la prova analitica de ll'impiego d i ciascun dipendente per cui si chiede il rimborso in un settore non aviation, 5 di 7 cioè tra quelli che rientrano invece nei codici ### che possono essere avviati da chiunque, con pro cedura di sportello u nico e silenzio assenso, non rientrando nel settore alimentare (richiedenti l'abilitazione alla manipolazione di cibi e beva nde -###, né in quello delle licenze (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26300/2019 R.G. proposto da: ### E, in perso ne del ### generale pro tempore, ex lege domiciliata in ### 12, presso l'### (ADS###) che la rappresenta e difende -ricorrente contro #### elettiv amente domicili ata in ### 66, presso lo studio dell'avvocato ### (###) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ### (###), #### (###) -controricorrente avverso SENTENZA di ### CAMPANIA n. 2132/2019 depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/01/2025 dal Co: #### 2 di 7 ###S.A.C. ### titolare della concessione per la gestione dell'aeroporto di ###, impug nava il si lenzio rifiuto opposto dall'### dell e ### all'istanza di rimborso ### relativa al periodo d i impost a dell'esercizio 2012, invoc ando la spettanza delle deduzioni spettanti a termini dell'art. 11, comma 1, lett. a) nn. 3 e 4 d. lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 nella formulazione pro tempo re (deduzione in favore delle imp rese opera nti nelle ### dell'### a riduzione del cuneo fiscale, di un importo fisso, per o gni lavoratore dipendente a tempo indeterminato, nonché degli importi dei contribu ti assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato). 
La società contribuente deduceva di avere svolto, oltre all'attività di gestione dell'infrastrut tura aeroportuale, anche altre attività non regolamentate in relazione alle quali aveva chiesto l'applicazione della suddetta deduzione. ### di Napoli accoglieva il ricorso e la CTR della ### con sentenza in data 11 marzo 2019, rigettava l'appello dell'### o sservando che la società contribuente svolgeva, oltre alla gestione dell'infrastruttura aeroportuale esclusa dall'applicazione della deduzione, anche attività lib eralizzate non regolamentate per le quali spettava la deduzione limitatamente al personale impiegato. Tale circostanza era evincibile, a giudizio della ### dall'esame di quattro contratti di sub-concessione, dai quali emergeva che l'attività non regolamentata risultava svolta da terzi imprenditori, con libera fissazione di corrispettivi, ritenendosi infine rispettato sia il numero di dipendenti per i quali era stata chiesta la deduzione, sia il rapporto tra ricavi totali e attività liberalizzate. 
Propone ricorso per cassazione l'### delle entrate, che si è affidat a a unico motivo . R esiste con controricorso la societ à contribuente. 
Il giudizio era chiamato alla camera di consiglio del 9 dicembre 2020 innanzi alla #### - T di questa Corte. Dop o aver comunicato la proposta del rela tore, u nitamente al decreto d i 3 di 7 fissazione dell'adunanza camerate, ex art. 380-bis cod. proc. civ. il Collegio disponeva la rimessione del fascicolo alla ### In prossi mità dell'adunanza, la parte cont ribuente ha depositato memoria ad illustrazione delle proprie ragioni.  ### proposto unico motivo di ricorso. 
Con l'unico motivo si deduce, sotto il profilo di cui all'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 11, comma 1, lett. a) nn . 2, 3 e 4 d.lgs. n. 44 6/1997, d ella ### tiva 2006/111/CE della ### del 16 aprile 2006, rectius 16 novembre 2006 (in tema di trasparenza delle relazioni finanziarie tra ### membri e imprese pubbliche e di trasparenza finanziaria di talune imprese), in relazione all'art. 2697 c.c., nella parte in cui la CTR ha ritenuto provato lo svolgimento di attività non regolamentata nell'area aeroportuale deducendosi, oltre che inversione dell'onere della prova, erronea lettura dei contratti e mancato rispetto della norma che rich iede l'individu azione dei dipendenti im piegati, l'omessa considerazione, in relazione al la ### 2006 /111/CE, della circostanza che in ipotesi di svolgimento di attività liberalizzate da parte d i un sogg etto g estore di public utility occorrerebbe la separazione contabile dei componenti positivi e negativi relativi alle diverse attività svolte. 
Il ricorso è fondato nei termini che seguono. 
La questione è già stata esaminata più volte da questa Corte con o rientamento consolidato cui deve qui darsi cont inuità, non intravedendosi ragioni per discostarsene. 
Ed infatti, è stato affermato che in tema di ### il vantaggio fiscale della riduzione della base imponibile dichiarata, in applicazione delle deduzioni introdotte dall'art. 1, comma 266, della l. n. 296 del 2006 (cd. riduzione del cuneo fiscale prevista dalla legge finanziaria 2007), che ha modificato l'art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2 e 4, del d.lgs.  446 del 1997 , non si ap plica alle imprese che svolgono attività 4 di 7 regolamentata (cd. "public utilities") in for za di una concessione traslativa e a tariff a remune rativa, os sia capace di generar e un profitto, essendo tale interpretazione del concetto di tariffa coerente con la "ratio" giustificatrice del cd. cuneo fiscale (cfr. Cass. V, ###/2019; n. 6332/2022). 
I giudici di merito (pag. 9 e 10 sentenza in scrutinio) hanno svolto un accertamen to sulla natura sostanziale dei contra tti -pur formalmente qualificati di sub concessi onedesumendone la struttura di contratto d i servizio in settore estraneo alla rise rva pubblica, svolto dietro corrispettivo. Non si può parlare per questo ramo d 'azienda di regime “in concessione” e “a tariffa”, estrinsecandosi in un ambito diverso da quello d el compito istituzionale della concessione aeroportuale. In questo senso il collegio d i secondo grado ha ritenuto escluse dalla concessione aeroportuale le attività di cui ai contratti (e per i dipendenti) di cui si tratta: attività di noleggio autovetture senza conducente; vendita di abbigliamento uomo ed accessori; attività di carattere pubblicitario; spedizioniere con attività di dispaccio doganale. 
Non di meno, la sentenza in scrutinio non ha fatto corretto governo delle norme che presiedono al riparto dell'onere della prova, laddove la parte contribuente è attore in senso sostanziale, vertendosi in materia di rimborso o di restituzione di dell'### versata per ciascun dipendente impiegato in settore estraneo a quello in regime delle public utility. Vero, infatti che la commissione di merito ha desunto per provati come impiegati in tali settori, ancorché pro quota, 325 dipendenti su poco più di 500 della concessionaria per gli aeroporti ### senza chiedere alla società contribuente prova analitica del loro regime giuridico, soprattutto considerando trattarsi di oltre la metà dei dipendenti che risulterebbero impiegati in settori estranei all'oggetto sociale ed al compito pri mario della concessionaria. 
All'opposto, è richiesta la prova analitica de ll'impiego d i ciascun dipendente per cui si chiede il rimborso in un settore non aviation, 5 di 7 cioè tra quelli che rientrano invece nei codici ### che possono essere avviati da chiunque, con pro cedura di sportello u nico e silenzio assenso, non rientrando nel settore alimentare (richiedenti l'abilitazione alla manipolazione di cibi e beva nde -###, né in quello delle licenze contingentate ( quale sarebbe il noleggio di autovetture con conducente). 
I profili di verifica, interpretazione e valutazione degli elementi di fatto operati dalla commissione di secondo grado si presentano fondati su elementi di affermazione della contribuente, non sostenuti dalla necessaria prova analitica. 
In questo senso giova ricordare che «il vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c. consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedime nto impugn ato, de lla fattispecie normativa astratta e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativ o della stessa, mentre esula dallo stesso l'allegazione di una errata ricostruzione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, prospettabile, in sede di legittimità, solo sotto l'aspetto del vizio di motivazione e il cui esame, a differenza dalla censura per violaz ione di legge, è m ediato dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (cfr. Cass., ord., 5 febbraio 2019, n. 3340; Cass., ord., 30 aprile 2018, n. 10320; Cass., ord., 13 ottobre 2017, n. 24155); - le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: quello concernente la ricerca e l'interpretaz ione della n orma ritenuta regolatrice del caso concreto e quello afferente all'applicazione della norma stessa una volta correttamente individuata ed interpretata; - mentre il vizio di violazione di legg e investe immediatam ente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma ovvero nell'attribuzione ad essa di un contenu to che non possied e, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata, il vizio di falsa applicazione di legge 6 di 7 consiste o nell'assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista„ pur rettamente individuata e interpretata, non è idonea a regolarla o nel trarr e dalla norma, in relazione al la fa ttispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione (cfr. Cass., ord., 14 gennaio 2019, n. 640; 26 settembre 2005, n.18782); Fa, dun que, parte del sindacato di legittim ità second o il paradigma della «falsa applicazione di norme di diritto» il controllare se la fattispecie concreta (assunta così come ricostruita dal giudice di merit o e, dunque, senza che si debb a procedere ad una valutazione diretta a verificarne l'esattezza e meno che mai ad una diversa valutazione e ricostruzione o apprezzamento ricostruttivo) è stata ricondotta a ragione o a torto alla fattispecie giuridica astratta individuata dal giudice di merito come idonea a dettarne la disciplina oppure al contrario doveva esser e ricond otta ad altra fa ttispecie giuridica oppure ancora n on era riconducibile ad una fattispecie giuridica astratta, sì da non rilevare in iure, oppure ancora non è stata erroneamente ricondotta ad una certa fattispecie giuridica cui invece doveva esser lo, essendosi il giudice di merit o rifiutato expressis verbis di farlo (così, Cass. 31 maggio 2018, n. 13747); - non è, quindi, affatto precluso al giudice di legittimità stabilire se il giudice di merito abbia correttamente sussunto sotto l'appropriata previsione normativa i fatti da lui accertati, ferma restando l'insindacabilità di questi ultimi e l'impossibilità di ricostruirli in modo diverso e l'errore event ualment e commesso non è un errore di accertamento, ma un errore di giudizio, consistente nello scegliere in modo non corretto quella, tra le tante norme dell'ordinamento, della quale deve farsi applicazione al caso concreto (cfr. Cass., 18 gennaio 2018, n. 1106)» (v. Cass., V, n. 14151/2021). 7 di 7 In questo senso il ricorso è fondato e merita accoglimento, la sentenza dev'essere cassata con rinvio al giudice di merito perché si attenga al corretto riparto probatorio, sopra indicato in motivazione.  P.Q.M.  La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di second o grado della ### in diversa comp osizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. 
Così deciso in ### il ###.   

Giudice/firmatari: Crucitti Roberta, Fracanzani Marcello Maria

M
9

Tribunale di Viterbo, Sentenza n. 781/2025 del 26-11-2025

... secondo la giurisprudenza di legittimità lì dove il lavoratore agisca in giudizio per chiedere la corresponsione delle corrispondenti indennità sostitutive, ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad essi destinati, poiché il relativo emolumento si configura di natura retributiva rispetto alla quale l'onere probatorio si ripartisce secondo i principi generali. Il principio è peraltro da intendere nel senso che spetta al datore di lavoro dimostrare (verosimilmente mediante le buste paga) di aver riservato al lavoratore taluni giorni di ferie retribuite; ove tale circostanza risulti provata, la prova gravante sul lavoratore dovrà avere ad oggetto lo svolgimento di attività lavorativa in corrispondenza dei giorni imputati a ferie dal datore di lavoro. Identici principi devono ritenersi applicabili alle festività e ai permessi. Nel caso di specie - a fronte dei prospetti paga depositati in atti - non può dirsi fornita la prova a cui era tenuta la ricorrente, sicché sulla scorta delle risultanze il credito va calcolato per differenza con quanto liquidato a fine rapporto, rapportando la paga giornaliera (€ 54.54) al numero di giorni residui di ferie (leggi tutto)...

testo integrale

ILTRIBUNALE CIVILE DI VITERBO UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO Proc. R.G.L.P. n. 1027/2023 L.P.  ### contro EMME 3 MULTISERVIZI SRLS Il Giudice, Dott. ### gli atti del procedimento in epigrafe; vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. ### per la parte ricorrente visti gli artt. 429 e 127ter u.c. c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. 
Viterbo lì 26/11/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO Dr. ### Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 26/11/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO in funzione di giudice del lavoro, in persona del Dr. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA (Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) nella causa iscritta al n. 1027 del R.G. ### e ### per l'anno 2023 vertente TRA ### (C.F. = ###), rappresentata e difesa giusta delega a margine della copia cartacea del ricorso introduttivo della quale è stata estratta copia informatica per immagine dall'avv. ### (c.f. ###) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in ### alla via ### n. 9, e presso il suo indirizzo pec: ###. Ad ogni effetto di legge e per ogni comunicazione inerente il presente giudizio si indica il recapito pec ### RICORRENTE E EMME 3 ###, (C.F. = ###) con sede ###### di ####, via della ### 45 cap. ###, in persona dell'amministratrice unica sig.ra ### (c.f. ### - domiciliata in ### di ####, via della ### 45 cap. ###), pec: ### RESISTENTE CONTUMACE OGGETTO: differenze retributive.  CONCLUSIONI: il procuratore di parte ricorrente ha concluso come in atti.  MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data #### ha adito questo Tribunale in funzione di Giudice del ### esponendo di aver lavorato alle dipendenze della società convenuta dal dall'1.8.2019 al 19.4.2022, con mansioni di addetta ai servizi di pulizia e in virtù di contratto individuale di lavoro a tempo determinato e parziale (di 32 ore settimanali) stipulato solo in data ###, con inquadramento nel V livello del ### di essere stata remunerata con euro 350,00 in contanti per il mese di agosto 2019 e come da prospetti paga nel restante periodo, con una retribuzione inferiore al dovuto corrispondente a quella del VI livello; di aver svolto servizio presso diversi clienti della convenuta osservando dall'agosto 2019 al marzo 2020 un orario complessivo di 32h settimanali, dal marzo 2020 all'aprile 2020 un orario di 12h settimanali e dal maggio 2020 sino alla cessazione del rapporto di lavoro (aprile 2022) di 42h settimanali; di aver goduto di ferie in numero inferiore a quello che le sarebbe spettato; di non aver fruito di permessi; di essersi dimessa per giusta causa e di non aver percepito l'indennità sostitutiva del preavviso. Ha conseguentemente rivendicato un credito per differenze retributive di complessivi € 9.697,60 ed ha concluso chiedendo “1. accerti e dichiari che tra le parti si è instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 1.8.2019 al 19.4.2022, ovvero nel diverso periodo ritenuto di giustizia; 2. accerti e dichiari il diritto della ricorrente all'inquadramento, per il periodo dal 1.8.2019 al 19.4.2022, nel corrispondente livello 5 del ### ovvero il diverso ### ritenuto applicabile e/o diverso inquadramento e/o periodo ritenuto di giustizia; 3. condanni la parte convenuta al Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 26/11/2025 pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma complessiva di € 9.697,60, anche ex art. 36 Cost., per i titoli indicati in narrativa, ovvero della diversa somma risultante dovuta nel corso del giudizio; 4. condanni la parte convenuta al risarcimento dei danni subiti per la intervenuta svalutazione monetaria ed agli interessi, da calcolarsi ex art. 429 c.p.c dalla spettanza al saldo; con ogni altra conseguenza di legge. Con vittoria di spese e compensi professionali ivi compresi accessori e spese generali al 15%”. 
La società convenuta è rimasta contumace. 
La causa, istruita con prove testimoniali e documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale, all'esito della trattazione cartolare disposta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.   La documentazione prodotta consente di ritenere provate l'esistenza e la natura subordinata del rapporto, nonché le mansioni assegnate e l'inquadramento riconosciuto. 
Nessuna prova è stata invece fornita della instaurazione irregolare del rapporto sin dall'agosto 2019. 
Insufficienti devono ritenersi anche le prove dell'orario di lavoro osservato (l'unica teste esaminata ha riferito di aver lavorato occasionalmente con la ricorrente, “tendenzialmente … di martedì e giovedì dalle 13.00 alle 15.00” e “qualche sabato … dalle 7.00 alle 13.00” e di non conoscere gli orari osservati nei restanti giorni). Devono ritenersi conseguentemente infondate le domande per lavoro supplementare e lavoro straordinario. 
Le lacune di allegazione impediscono inoltre il riconoscimento della giusta causa delle dimissioni (delle quali nulla è stato dedotto) e del conseguente del diritto all'indennità sostitutiva del preavviso. 
In merito alle differenze per paga oraria, incontestabile l'inquadramento nel 5° livello come risulta dalla lettera di assunzione, la pretesa risulta fondata su conteggi elaborati ragione di una retribuzione mensile di € 1248,14 corrispondente ad una retribuzione oraria di € 7.21. Parte ricorrente non ha tuttavia fornito prova di tabelle retributive recanti i suddetti importi; per contro dalle tabelle del ### prodotto in atti, per il 5° livello, risulta dovuta una retribuzione mensile globale a regime di € 1223,14 corrispondente ad una retribuzione oraria di € 7,07. Alla luce di tali considerazioni la pretesa di differenze retributive per paga oraria deve ritenersi fondata nei limiti di € 3.379,20 e quella a titolo di tredicesima mensilità per € 263,00, come pure quella per le festività in € 48,45. 
In ordine alle ferie e ai permessi non goduti va ricordato che, secondo la giurisprudenza di legittimità lì dove il lavoratore agisca in giudizio per chiedere la corresponsione delle corrispondenti indennità sostitutive, ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad essi destinati, poiché il relativo emolumento si configura di natura retributiva rispetto alla quale l'onere probatorio si ripartisce secondo i principi generali. Il principio è peraltro da intendere nel senso che spetta al datore di lavoro dimostrare (verosimilmente mediante le buste paga) di aver riservato al lavoratore taluni giorni di ferie retribuite; ove tale circostanza risulti provata, la prova gravante sul lavoratore dovrà avere ad oggetto lo svolgimento di attività lavorativa in corrispondenza dei giorni imputati a ferie dal datore di lavoro. Identici principi devono ritenersi applicabili alle festività e ai permessi. Nel caso di specie - a fronte dei prospetti paga depositati in atti - non può dirsi fornita la prova a cui era tenuta la ricorrente, sicché sulla scorta delle risultanze il credito va calcolato per differenza con quanto liquidato a fine rapporto, rapportando la paga giornaliera (€ 54.54) al numero di giorni residui di ferie residui (pari a complessivi gg. 40,33) e quindi in € 265,46. 
Relativamente ai permessi va osservato che l'art. 56 del ### (richiamato in ricorso) non ne prevede la retribuzione se non in collegamento con la nascita del figlio o il decesso di un congiunto. ### prospetto paga ha tuttavia provveduto alla liquidazione dei R.O.L. residui (in ragione di un numero pari a 25,12); prendendo atto della erogazione di € 176,48 e applicando la tariffa oraria dovuta in ragione dell'inquadramento dovuto, il credito residuo ammonta ad € 1,12. 
Rideterminate le spettanze della ricorrente per ciascuna annualità, non risultano infine residuare ulteriori importi a credito a titolo di TFR oltre quelli già erogati come da prospetto paga di aprile 2022. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 26/11/2025
Il credito complessivo che può quindi essere riconosciuto alla ricorrente ammonta ad € 3.956,11 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. 
La sproporzione tra domanda e credito giustifica la compensazione delle spese di lite.  P.Q.M.  Il Tribunale definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede: - accogliendo parzialmente il ricorso proposto da ### nei confronti di ### 3 ### S.r.l. accerta e dichiara che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal 02/09/2019 al 19/04/2022 per lo svolgimento di mansioni rientranti nel livello 5 del ### per l'effetto condanna ### 3 ### S.r.l. in persona del l.r.p.t. al pagamento delle differenze retributive quantificate in complessivi € 3.956,11 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo; compensa integralmente le spese di lite tra le parti. 
Viterbo lì, 26 novembre 2025 ### Dr. ### Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 26/11/2025

causa n. 1027/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Mauro Ianigro

M
2

Tribunale di Pescara, Sentenza n. 658/2024 del 19-12-2024

... la quale, ovviamente, pone su colui che agisce, un onere probatorio relativo al pregiudizio di fatto subito per non aver potuto fruire del beneficio negli anni di prestazione dell'attività lavorativa. Sul punto, la Corte di legittimità ha precisato che “Il pregiudizio va allegato da chi agisca, come da principi generali, per quanto, oltre alla possibilità di prova di esso in via presuntiva, vada ammessa la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi) ed entro il massimo pari al valore della ### che sarebbe spettato, salva la prova, a quel punto specifica, di un qualche concreto maggior pregiudizio” (cfr. Cass. N. 29961/2023 cit.). In punto di prescrizione, la stessa Corte di legittimità ha precisato che “### di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della ### si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del (leggi tutto)...

testo integrale

n. 908/2024 r.g.lav.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PESCARA Sezione Lavoro Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del ### in persona del giudice, dott.ssa ### all'esito dell'udienza del 19/12/2024, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato e pubblicato la seguente SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra ### (C.F. ###), rappresentata e difesa dall'Avv.  ### giusta procura in atti; PARTE RICORRENTE e ###'#### (C.F. ###), rappresentato e difeso dal ### elettivamente domiciliat ###atti; PARTE RESISTENTE Oggetto: ### docente. 
Conclusioni: come da atti introduttivi e note scritte depositate dalle parti per l'odierna udienza da intendersi in questa sede integralmente richiamati.  ### ricorso ex art. 414 c.p.c., ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione udienza, ### docente di ruolo con decorrenza economica e giuridica dal 1.09.2022, conveniva dinanzi all'intestato Tribunale il Ministero dell' e del ### per ivi sentir accertare e dichiarare il suo diritto, quale docente all'epoca non di ruolo assunta con contratti a tempo determinato dall'### convenuta per gli ### 2019/2020, 2020/2021 e 2021/22, a percepire la c.d. carta docente per l'aggiornamento e la formazione professionale. 
Lamentava parte ricorrente la illegittimità della normativa di cui all'art. 1 comma 121 della ### n. 107/2015 nella parte in cui escludeva dalla platea dei destinatari di detta carta i docenti titolari di supplenza annuale (al 31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno) in quanto lesiva del principio di parità di trattamento e di non discriminazione tenuto conto del fatto che docenti di ruolo e docenti non di ruolo svolgono le stesse mansioni ed hanno diritto alla medesima formazione professionale. E ciò anche tenuto conto che le stesse disposizioni dei contratti collettivi di categoria prevedono che il Ministero debba fornire ai docenti - senza alcuna distinzione tra quelli di ruolo e quelli non di ruolo - “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (strumenti tra i quali va senz'altro annoverata anche la ### del docente). Peraltro, a detta della ricorrente, la normativa nazionale contrasterebbe anche con i principi sanciti dalla ### n. 1999/70 e dell'### ad essa allegato come di recente affermato e chiarito dalla giurisprudenza comunitaria. 
Si costituiva con rituale comparsa difensiva il Ministero dell'### e del ### il quale contestava integralmente tutto quanto ex adverso dedotto e prodotto instando per il rigetto del ricorso in quanto infondato. Sosteneva, infatti, il Ministero la piena legittimità del proprio modus operandi in quanto perfettamente rispettoso del dettato normativo che non includeva tra i destinatari del beneficio de quo i docenti a tempo determinato: elemento questo giustificato dal ritorno in termini di miglioramento della qualità dell'offerta formativa in un'ottica di lungo periodo soltanto da parte del personale a tempo indeterminato il quale, appunto, garantisce la prestazione dell'attività lavorativa senza soluzione di continuità. 
La causa, di natura prettamente documentale e vertente su mere questioni di diritto, veniva decisa all'udienza del 19/12/2024, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. con la presente sentenza con motivazione contestuale. 
Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento per le ragioni e nei limiti che qui di seguito si esporranno.  ### docente è un bonus di € 500,00 annui per l'aggiornamento e la formazione professionale del personale docente previsto dall'art. 1 comma 121 della ### n. 107/2015 il quale così recita: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. ### dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università̀ e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché́ per iniziative coerenti con le attività̀ individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del ### nazionale di formazione di cui al comma 124. 
La somma di cui alla ### non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. 
Il successivo comma 122 stabilisce “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ### di concerto con il ### dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il ### dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della ### di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla ### medesima”. 
Dunque, in attuazione della predetta disposizione è stato emanato il D.P.C.M. del 23 settembre 2015 il quale all'art. 2 comma 1 così dispone: “1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una ### che è nominativa, personale e non trasferibile”.  ### dell'### ha, poi, emanato la nota prot. n. 15219 del 15 ottobre 2015 la quale, al punto 2 ("###), ribadisce che "la ### del docente (e il relativo importo nominale di 500 euro/anno) è assegnata ai docenti di ruolo delle ### scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari”.
Successivamente è stato introdotto il D.P.C.M. 28 novembre 2016 il quale al suo art. 3 comma 1 prevede “### è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”. 
Da ultimo, per i docenti precari che prestano servizio in virtù di contratto a tempo determinato per l'anno scolastico in corso (2023/2024), è intervenuto il ### n. 69/2023 il quale al suo articolo 15 espressamente prevede che la ### docente spetta “anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile". Detta norma, però, limita il diritto a conseguire il beneficio de quo ai soli titolari di supplenza annuale (ovvero fino al 31 agosto 2024) escludendo - del tutto illegittimamente per quanto di qui a breve si vedrà - dal beneficio coloro che prestano attività lavorativa in virtù di contratto con scadenza al 30/06/2024 (termine delle attività didattiche). 
Dunque, dall'esame del dettato normativo appena richiamato emergono due dati fondamentali: la legge riserva il bonus de quo in via esclusiva al personale docente “di ruolo” (escludendo, pertanto, i precari ovvero i docenti che prestano servizio in virtù di incarico di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche); l'importo di € 500,00 viene attribuito quale sostegno alla didattica al solo personale di ruolo, in ragione d'anno e per anno scolastico (elemento questo che denota una stretta connessione tra “tale sostegno alla formazione e didattica calibrandolo in ragione di tale periodo di durata”). È chiaro, inoltre, che attraverso l'introduzione di tale strumento, il legislatore abbia voluto garantire un incremento della professionalità del personale docente e un miglioramento della qualità della didattica.  ###, il diritto alla formazione professionale del personale docente è previsto espressamente anche dalle norme della contrattazione collettiva di settore ed in particolare dagli artt. 63 e 64 del ### 2007. ###. 63 dispone, a riguardo, che «la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane»; la disposizione aggiunge, altresì, che «l'### è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio» e che tale formazione si realizza «anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale»; precisandosi poi ancora, al comma 2, l'impegno a realizzare «una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo». ###. 64 del medesimo ### afferma, poi, che «la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità». Dall'analisi delle previsioni appena richiamate, emerge in modo inequivoco che, contrariamente alla disposizione di cui all'art. 1 comma 121 cit., le disposizioni contrattual-collettive non facciano alcuna distinzione ai fini del diritto alla formazione e all'aggiornamento professionale tra personale di ruolo e personale non di ruolo. 
È stato, pertanto, osservato che l'art. 1 comma 121 della ### n. 107/2015 contrasta in modo inequivoco con il principio di non discriminazione sancito dalla ### 1999/70 e dalla clausola 4 punto 1 dell'### alla stessa allegato. Con pronuncia del 18/05/2022, infatti, la Corte di Giustizia, sulla premessa che il beneficio della ### attenga all'ambito delle “condizioni di impiego” (punti 35-38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva (punto 46), ha ritenuto che, in presenza di un «lavoro identico o simile» e quindi di comparabilità (punti 41-43), la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla ### 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostino ad una normativa nazionale che riservi quel beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato. Tale clausola sancisce, infatti, in modo esplicito il divieto, per quanto concerne le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori ai lavoratori a tempo indeterminato, salvo che non sussistano ragioni oggettive. 
È chiaro, infatti, che, a parità di mansioni e di durata della prestazione lavorativa (in ragione d'anno), non vi siano motivi per operare una disparità di trattamento tra docenti di ruolo e docenti precari posto che anche quest'ultimi hanno diritto a curare e garantire il proprio aggiornamento e la propria formazione professionale e, dunque, ottenere il sostegno alla didattica annua dato, appunto, dal beneficio de quo. Ove così non fosse, si realizzerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento contrastante con plurime disposizioni costituzionali quali gli artt. 3, 35 e 97 Cost. E', dunque, chiaro che “riconoscere il beneficio ai soli docenti 'di ruolo' oltre a rappresentare un'evidente sperequazione ai danni dei docenti assunti a termine - che vengono onerati personalmente delle spese destinate alla propria formazione - non è neppure in linea con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione, in quanto comporta il rischio di determinare un dislivello nella professionalità e nelle competenze tra personale assunto a tempo e personale a tempo indeterminato” (cfr. Trib. Roma n. 5397/2023). 
La clausola 4 dell'### sopra richiamata è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'### che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio. In particolare, la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'### esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'### e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, ### 13.9.2007, causa ###/05, ### 8.9.2011, causa C-177/10 ###); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (### cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (### cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause ###/11 e ###/11, ### 7.3.2013, causa ###/11, ###. 
È noto che l'interpretazione delle norme ### è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della ### non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'### (fra le più recenti in tal senso Cass. 8.2.2016 n. 2468).
La Corte di Giustizia investita della problematica oggetto del presente giudizio a seguito di rinvio operato dal giudice nazionale (Tribunale di Vercelli) con l'ordinanza pronunciata il ###, nella causa C-450/2021, la ### ha affermato che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. 
La Corte è giunta a tale conclusione affermando, in particolare, che - “anche se spetta, in linea di principio, al giudice del rinvio determinare la natura e gli obiettivi delle misure in questione” - l'indennità ex art. 1 c. 121 L. 107/2015 deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4.1 e ciò in quanto “conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il Ministero, e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il Ministero, dei loro compiti professionali a distanza”, valorizzando altresì il fatto che la carta elettronica “dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio” desumibile dalle previsioni normative secondo cui essa non può essere utilizzata in caso di sospensione per motivi disciplinari, viene revocata nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico e deve essere restituita all'atto della cessazione del servizio. 
La stessa Corte ha, altresì, escluso la configurabilità di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo, ricordando che “la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine”, e che “### elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, ####/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata)”, mentre non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva “il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto”, in quanto “ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, ####/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”. 
Dunque, tenuto conto della parità di mansioni, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto ### Non emergono, nel caso che occupa, ragioni oggettive idonee a giustificare il diverso trattamento dei docenti, i quali - dovendosi ritenere che non può che esservi identità tra la formazione e l'aggiornamento professionale del personale a tempo indeterminato e di quello a tempo determinato - devono necessariamente essere posti su un piano di parità. 
Diversamente opinando, infatti, si dovrebbe ipotizzare che l'attività svolta dai docenti c.d.  precari possa essere caratterizzata da un minor grado di aggiornamento del personale docente, il che certamente risulterebbe irragionevole e in contrasto con il principio costituzionale di eguaglianza e finirebbe, in definitiva, anche con il ledere irrimediabilmente il diritto all'istruzione costituzionalmente garantito, considerando che si avrebbe un corpo docenti la cui formazione è differenziata a seconda della stabilità o meno del rapporto di lavoro; il che, evidentemente, non è concepibile senza che si dia luogo ad una inammissibile disparità di trattamento (cfr. Trib. Trani n. 897/2023). Di contro, la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate. 
Della questione si è occupata anche la giurisprudenza amministrativa la quale ha dettato principi del medesimo tenore di quelli sin qui richiamati, affermando, in particolare, che «… … il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso. … … Del resto, l'insostenibilità dell'assunto per cui la ### del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la ### stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del D.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della ### anche "i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”. … …» (cfr. Consiglio di Stato n. 1842/2022). 
La Suprema Corte con l'importante pronuncia a ### n. 29961/2023 del 27/10/2023 ha fornito importanti precisazioni sulla materia in esame. In particolare, quanto alla rosa dei destinatari del beneficio in questione, gli ### hanno osservato che essi vanno individuati - oltre che, appunto, nei docenti di ruolo - in tutti coloro che prestano supplenze ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 della ### n. 124/1999. 
Il comma 1 di tale disposizione prevede che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto, n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo». Il comma 2 stabilisce, inoltre, che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche», ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. La relazione tra supplenze e didattica annua è dunque anche qui chiaramente enunciata. Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo. 
Come chiarito dal ### dunque, rispetto a queste tipologie di incarico si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo. Non appaiono, infatti, sussistere ragioni oggettive giustificanti una disparità di trattamento laddove il docente a tempo determinato abbia avuto supplenze annuali, ovvero sino al termine delle attività didattiche, ovvero di durata maggiore di 180 giorni, ovvero che si siano protratte dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale. In tali ipotesi, infatti, vi è sostanziale coincidenza tra la natura, la durata e la frequenza delle prestazioni lavorative (nonché la maturazione dell'esperienza professionale) svolte dal personale assunto a tempo indeterminato e di quello in servizio in virtù di contratti a termine.  ### conclusioni risultano suffragate anche da altre disposizioni normative emanate sempre con riguardo al comparto scuola. In particolare, l'art. 489 (Periodi di servizio utili al riconoscimento) del D.Lgs.297/1994 (recante t.u. istruzione) dispone che “1. Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione. 2. I periodi di congedo e di aspettativa retribuiti e quelli per gravidanza e puerperio sono considerati utili ai fini del computo del periodo richiesto per il riconoscimento”; e l'art.11 comma 14 L.124/1999, recando l'interpretazione autentica della predetta disposizione, stabilisce che “14. 
Il comma 1 dell'art. 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”.
Preme a tal riguardo evidenziare che, come chiarito dal ### nella pronuncia a ### sopra richiamata, l'interesse a fruire della carta e, dunque, il diritto all'erogazione del bonus de quo deve riconoscersi anche in capo a chi, pur non titolare di una supplenza nell'anno in corso, comunque, possa considerarsi ancora parte del sistema scolastico in quanto inscritto nelle relative graduatorie; dunque, “in presenza di tali condizioni di permanente inserimento nel sistema scolastico, va riconosciuta l'azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della ### per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame” (cfr. Cass. SU. N. 29961/2023). 
Per chi, invece, risulta fuoriuscito dal sistema scolastico in quanto cancellato dalle graduatorie, l'azione non può che essere quella risarcitoria, la quale, ovviamente, pone su colui che agisce, un onere probatorio relativo al pregiudizio di fatto subito per non aver potuto fruire del beneficio negli anni di prestazione dell'attività lavorativa. Sul punto, la Corte di legittimità ha precisato che “Il pregiudizio va allegato da chi agisca, come da principi generali, per quanto, oltre alla possibilità di prova di esso in via presuntiva, vada ammessa la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi) ed entro il massimo pari al valore della ### che sarebbe spettato, salva la prova, a quel punto specifica, di un qualche concreto maggior pregiudizio” (cfr. Cass. N. 29961/2023 cit.). 
In punto di prescrizione, la stessa Corte di legittimità ha precisato che “### di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della ### si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica; la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della ### stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico” (Cassazione civile, sez. lav. , 27/10/2023, n. 29961). 
Applicando tali oramai consolidati principi al caso che occupa, emerge in modo inequivoco dalla documentazione prodotta che l'odierna ricorrente abbia prestato per le annualità per cui
è causa attività lavorativa alle dipendenze del Ministero in virtù di contratti a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche o per l'intero anno scolastico e sempre con orario completo. Dunque, la sua posizione è pienamente equiparabile a quella di un docente di ruolo che, a parità di condizioni contrattuali, percepisce senz'altro il beneficio in questa sede domandato. 
Ne consegue che, in accoglimento del ricorso, deve procedersi alla disapplicazione della parte dell'art. 1 comma 121 L. 107/2015 che circoscrive ai soli docenti di ruolo l'erogazione della carta docenti, con conseguente applicazione anche a parte ricorrente della restante parte della norma che conduce ad affermare il suo diritto a percepire l'importo di € 500 nelle forme della cd. carta elettronica docente negli aa.ss. dedotti in giudizio, e a qualificare la mancata attivazione della carta elettronica in suo favore come inadempimento al corrispondente obbligo del Ministero convenuto con conseguente messa a disposizione dell'importo nelle forme previste dal ### 28 novembre 2016. 
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in considerazione dell'assenza di attività istruttoria e del carattere seriale della controversia (tenuto conto che in identica materia sono stati proposti numerosi altri giudizi, conseguendone l'applicazione in via analogica, ricorrendo la medesima ratio, dell'art. 151 disp. att. c.p.c., che prevede la riduzione delle spese in caso di riunione delle cause connesse per identità di questioni giuridiche).  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 908/2024 R.G.L., ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa disattesa, così decide: accoglie parzialmente il ricorso ed accerta il diritto in capo a ### con riferimento agli ### 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite erogazione della ### elettronica del docente; condanna il Ministero dell'### e del ### a mettere a disposizione di #### per il tramite della carta elettronica del docente, la somma complessiva di € 1.500,00, oltre interessi nella misura di legge e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione; condanna il ### E ### a rifondere a #### le spese del giudizio che liquida in € 49,00 per esborsi ed € 800,00 per compenso, oltre rimborso spese forfetario, IVA e CAP come per legge.
Così deciso in ### in data #### Dott.ssa

causa n. 908/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Battista Valeria

M
4

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sentenza n. 2633/2025 del 01-12-2025

... ricorso. Vinte le spese. Ammessa ed espletata la prova orale, lette le note di trattazione in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa come da sentenza. ***** Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti e per le ragioni di seguito esposte. Parte ricorrente si limita ad allegare, genericamente, la sussistenza di un motivo ritorsivo alla base del licenziamento ma non formula espressa domanda di accertamento in tal senso. Il petitum è, infatti, incentrato sull'accertamento dell'illegittimità del licenziamento ed anche il profilo delle tutele richieste non è proprio del carattere ritorsivo del provvedimento impugnato. Va evidenziato, inoltre, che la carenza di deduzioni fattuali al riguardo non ha consentito alla giudicante di delibare sul relativo motivo di doglianza non essendo stata possibile alcuna istruttoria sul punto ed inapplicabile il regime delle presunzioni che, generalmente, opera ai fini dell'accertamento della natura ritorsiva del licenziamento (cfr. ex multis Cass. n. 23583 del 2019). Premessa la qualificazione del licenziamento de quo quale licenziamento intimato al lavoratore per sopravvenuta inidoneità fisica allo svolgimento (leggi tutto)...

testo integrale

##### di ### in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della giudice dott.ssa ### lette le note di trattazione in sostituzione, ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 2374/2023 TRA ### nato a ### il ###, rapp.to e difeso, giusto mandato allegato al ricorso introduttivo, dall'Avv. ### presso cui elettivamente domicilia in ### alla ### n. 4 RICORRENTE E ### 2.0 S.r.l., C.F.\P.I.: ### in persona del legale rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso, giusto mandato allegato alla memoria difensiva, dall'avv.to ### presso cui elettivamente domicilia in ### alla ### RESISTENTE OGGETTO: impugnazione licenziamento per giusto motivo oggettivo ### come in atti MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato e depositato il ### parte ricorrente in epigrafe indicata esponeva: di essere dipendente della resistente con qualifica di disinfestatore, di IV livello, con effetto dal 10.03.1997; di aver ricevuto in data ### lettera raccomandata a/r di licenziamento in quanto a seguito della visita medica datoriale del 27.07.2022 sarebbe emersa la sua inidoneità fisica per lo svolgimento di mansioni di autista; di aver impugnato stragiudizialmente il descritto licenziamento con lettera raccomandata, anticipata via pec e ricevuta dalla resistente il ###. Tanto premesso, deduceva la nullità del licenziamento intimatogli in quanto ritorsivo, avendo voluto la Sentenza n. cronol. ###/2025 del 01/12/2025 resistente società punirlo per non aver voluto accettare la proposta riduzione dell'orario di lavoro con contratto part-time al 50%. Evidenziava che a dire di parte resistente tra le mansioni assegnate ad esso ricorrente rientrerebbero anche quelle di condurre veicoli aziendali e quindi il prefato licenziamento si sarebbe reso necessario perché il medico aziendale aveva indicato di non adibire esso lavoratore alla guida di automezzi aziendali e per tali motivi gli avrebbe preventivamente offerto di trasformare il rapporto da tempo pieno a tempo parziale al 50%. Precisava di non era stato mai autista ma solo disinfestatore e che la mansione di “condurre anche autoveicoli” non potesse essere in alcun modo considerata prevalente per il lavoratore disinfestatore, figura quest'ultima invece notoriamente conosciuta come appiedata. Precisava, altresì, che l'insorgenza della patologia visiva ad un solo occhio era risalente all'adolescenza e comunque era antecedente alla sua assunzione e non era sopravvenuta nel corso del rapporto di lavoro. 
Concludeva, pertanto, chiedendo di: “1. accertare e dichiarare, per le ragioni sopra esposte, quale illegittimo il licenziamento posto in essere; 2. condannare parte resistente ex art. 8 Legge n. 604/1966 alternativamente alla riassunzione entro 3 ### giorni o al pagamento in favore del ricorrente della somma pari a 6 ### mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto; 3. condannare in ogni caso la resistente al pagamento di tutte le spese e compensi professionali forensi, anche per il presente giudizio, secondo il DM 55/2014 ss.mm.ii., oltre al rimborso forfettario delle spese generali al 15% ed accessori di legge in favore del sottoscritto procuratore con attribuzione”. 
Si costituiva in giudizio la ### 2.0 S.r.L. impugnando e contestando con articolate e puntuali argomentazioni le circostanze di fatto esposte dal ricorrente. In particolare, evidenziava la legittimità del provvedimento espulsivo, in quanto sorretta da giustificato motivo. In particolare precisava: di essere una società che non ha mai avuto più di 15 dipendenti e che si occupa, con esclusione dell'ambito sanitario, di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione; di non essersi mai occupata di pulizie; che la sua clientela era composta quasi esclusivamente da committenti privati e soltanto una piccolissima parte è costituita da committenti pubblici per attività episodiche; che gli automezzi aziendali sono tutti inferiori ai 35 quintali e conducibili con la semplice patente di tipo B; che l'attività degli operai è tutta svolta all'esterno dell'azienda ovvero presso i clienti di ella resistente; che la maggioranza dei servizi da espletare, vengono effettuati da un solo operaio, il quale, prelevato l'automezzo aziendale all'uopo necessario, si reca dal cliente per ivi svolgere il proprio compito rientrando poi all'esito in sede; che i clienti di ella società ove gli operai si recano ad effettuare lavori c.d. in coppia sono molto pochi; Sentenza n. cronol. ###/2025 del 01/12/2025 che il ricorrente è dipendente di ella SEA 2.0 solo dal 07.02.2017 a seguito dell'acquisto, da parte di quest'ultima, del ramo di azienda della ### S.r.L., con cessione del contratto di lavoro con decorrenza dal 07.02.2017 e con conservazione del pregresso inquadramento; che la conduzione degli automezzi aziendali è un compito accessorio a quello principale e prevalente di disinfestatore che il ricorrente ha sempre espletato per recarsi dai clienti della convenuta ed eseguire i servizi demandatigli; che tra le mansioni esigibili nell'ambito della declaratoria del 4° livello del c.c.n.l. e nelle esemplificazioni dei connessi profili professionali, vi è esplicitamente il profilo di: “3.Lavoratori che eseguono attività di trasporto e movimentazione di materiali con mezzi…###.conducenti di veicoli”; che ella società non ha mai avuto contezza che il ricorrente avesse un'ustione corneale all'occhio sinistro e che tale patologia visiva fosse risalente all'età di 15 anni; che il #### da quando è transitato ad ella SEA 2.0 ha sempre ricevuto, in occasione delle visite mediche periodiche ex art. 41 co.2 lett.b) del D.Lgs.vo 81/2008 e sino al 27.07.2022, giudizio di idoneità alla mansione; che a seguito del predetto referto medico ella resistente ha consentito a parte avversa l'espletamento della prestazione lavorativa unicamente nei giorni in cui occorreva recarsi presso i clienti ove era necessario svolgere lavori c.d. in coppia, in modo da affidare la guida dell'automezzo aziendale all'altro lavoratore che unitamente a lui doveva ivi recarsi per svolgere il servizio; che dal 28.07.2022 al 05.10.2022 parte ricorrente, al netto della malattia occorsa per n. 12 giorni, espletava a causa della limitazione imposta dal ### e dei limitati lavori c.d. in coppia commissionati, prestazione lavorativa per n. 24 giorni, mentre dal 06.10.2022 al 17-18.01.2023 lavorava per soli n. 23 giorni ,spesso per meno di 8 ore al dì, venendo tutte le altre giornate del detto periodo, retribuite a titolo di ferie, R.O.L. ed ex festività; che, per tale motivo e tenuto anche conto che non vi erano altre mansioni (né equivalenti né tantomeno inferiori) cui potergli affidare e nell'ottica di mantenerlo in servizio contestualmente rispettando il suo diritto alla salute, ella società gli proponeva di trasformare il rapporto in part-time al 50%; che con pec del 14.10.2022 il ricorrente a mezzo del proprio procuratore chiedeva ad ella azienda “la possibilità di tenere immodificato l'orario di lavoro contrattuale” rendendosi anche disponibile “ad eseguire mansioni inferiori all'inquadramento contrattuale come ad esempio l'assegnazione alle attività di pulizia presso i diversi clienti”; che falliti i numerosi tentativi di addivenire ad una composizione bonaria della vicenda, e dopo aver invano auspicato che controparte accettasse la proposta di trasformazione del rapporto in parttime al 50% rendendosi conto che tale esigenza era sorta esclusivamente dalla necessità Sentenza n. cronol. ###/2025 del 01/12/2025 di contemperare il suo diritto alla salute con quello della libertà di impresa e ribadito che ella convenuta non si occupava di pulizie e che al suo interno non vi erano altre mansioni né equivalenti né inferiori cui affidargli, la stessa dava corso alla risoluzione del rapporto di lavoro con il ### che il licenziamento veniva impugnato con comunicazione del 30.01.2023 cui seguiva la replica del 14.02.2023 dell'avv. ### per ella resistente; che l'organico aziendale in essere al mese di dicembre 2022 era sostanzialmente rimasto invariato se non addirittura, per gli operai, mutato in ribasso; che ciò confermava l'inesistenza di posizioni compatibili con lo stato di salute del ricorrente ad eccezione del part-time offertogli e da egli rifiutato; che i 3 certificati medici ex adverso prodotti di idoneità alla guida non possono essere idonei ad inficiare il giudizio reso il ### dal ###. Tanto precisato, riteneva che nulla potesse contestarsi ad ella resistente che a fronte del suindicato giudizio del ### del 27.07.2022, della conseguente possibilità limitata di impiego di controparte, dell'inesistenza in azienda di mansioni equivalenti e/o inferiori cui affidargli, del rifiuto di questi di trasformare il rapporto di lavoro in part-time al 50% non aveva avuto altra possibilità che quella di addivenire alla risoluzione del rapporto di lavoro. Ribadiva, pertanto, la legittimità e fondatezza del recesso intimato. Chiedeva, quindi, rigettarsi il ricorso. Vinte le spese. 
Ammessa ed espletata la prova orale, lette le note di trattazione in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa come da sentenza.  ***** 
Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti e per le ragioni di seguito esposte. 
Parte ricorrente si limita ad allegare, genericamente, la sussistenza di un motivo ritorsivo alla base del licenziamento ma non formula espressa domanda di accertamento in tal senso. Il petitum è, infatti, incentrato sull'accertamento dell'illegittimità del licenziamento ed anche il profilo delle tutele richieste non è proprio del carattere ritorsivo del provvedimento impugnato. Va evidenziato, inoltre, che la carenza di deduzioni fattuali al riguardo non ha consentito alla giudicante di delibare sul relativo motivo di doglianza non essendo stata possibile alcuna istruttoria sul punto ed inapplicabile il regime delle presunzioni che, generalmente, opera ai fini dell'accertamento della natura ritorsiva del licenziamento (cfr. ex multis Cass. n. 23583 del 2019). 
Premessa la qualificazione del licenziamento de quo quale licenziamento intimato al lavoratore per sopravvenuta inidoneità fisica allo svolgimento delle mansioni assegnate che, quanto a natura, può essere ricondotto al licenziamento per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604 del 1966, va verificata la sua legittimità. 
Sentenza n. cronol. ###/2025 del 01/12/2025 ### l'indirizzo espresso dalla Cassazione a sezioni unite con la sentenza n. 7755 del 7 agosto 1998 la sopravvenuta infermità permanente del lavoratore e la conseguente impossibilità della prestazione lavorativa possono giustificare oggettivamente il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro subordinato ai sensi degli artt. 1 e 3 della legge n. 604 del 1966, normativa specifica in relazione a quella generale dei contratti sinallagmatici di cui agli artt. 1453, 1455, 1463 e 1464 Parte ricorrente contesta che la sola limitazione della capacità fisica non possa integrare un motivo oggettivo di licenziamento atteso che le mansioni da lui svolte, previste peraltro anche dalla sua qualifica professionale, erano quelle di disinfestatore. 
Sul punto, per quanto qui rileva, la giurisprudenza di legittimità, condivisa dalla giudicante ha chiarito che “una consolidata situazione di ridotta capacità lavorativa, derivante da uno stato morboso ed avente il carattere della permanenza o dell'imprevedibilità della sua durata, autorizza il datore di lavoro a recedere dal rapporto, ai sensi dell'art. 1464 cod. civ., in mancanza di un suo apprezzabile interesse alle future prestazioni lavorative ###, non rilevando l'eventuale successivo recupero, da parte del lavoratore, della propria ### idoneità fisica. ### del giudice del merito in ordine alla sussistenza (o no) della predetta situazione d'inabilità è incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi (cfr. Cass. 5713 del 1993).” Tanto premesso è evidente, quindi, che, contrariamente alle allegazioni dell'istante, la giurisprudenza equipara le ipotesi di assoluta inidoneità fisica a quelle di parziale inidoneità. 
Occorre, tuttavia, che risulti ineseguibile non soltanto l'attività svolta all'attualità dal dipendente, ma anche che sia esclusa la possibilità, alla stregua di una interpretazione del contratto secondo buona fede, di svolgere altra attività riconducibile alle mansioni assegnate o ad altre equivalenti secondo il disposto dell'art. 2103 c.c. e, persino, in difetto di altre soluzioni, a mansioni inferiori, purché l'attività compatibile con l'idoneità del lavoratore sia utilizzabile nell'impresa senza mutamenti dell'assetto organizzativo insindacabilmente scelto dall'imprenditore. 
Il sindacato giudiziale trova un limite nell'esercizio dell'attività economica privata, garantito dall'art. 41 Cost.  ### dell'attività economica privata non è sindacabile nei suoi aspetti tecnici dall'autorità giurisdizionale ma deve svolgersi nel rispetto dei diritti al lavoro e alla salute. 
Sentenza n. cronol. ###/2025 del 01/12/2025
Il datore di lavoro che riscontri una riduzione della capacità lavorativa del dipendente, quindi, in relazione alle mansioni espletate è tenuto ad accertare se lo stesso poteva essere addetto a mansioni diverse e di pari livello, evitando trasferimenti di altri lavoratori o alterazioni dell'organigramma aziendale. 
La giurisprudenza di legittimità, con orientamento granitico, ha sul punto precisato che “La sopravvenuta infermità permanente del lavoratore integra un giustificato motivo oggettivo di recesso del datore di lavoro solo allorché debba escludersi anche la possibilità di adibire il lavoratore ad una diversa attività lavorativa riconducibile - alla stregua di un'interpretazione del contratto secondo buona fede - alle mansioni già assegnate, o ad altre equivalenti e, subordinatamente, a mansioni inferiori, purché tale diversa attività sia utilizzabile nell'impresa, secondo l'assetto organizzativo insindacabilmente stabilito dall'imprenditore. Peraltro, nel bilanciamento di interessi costituzionalmente protetti (artt. 4, 32, 36 Cost.), non può pretendersi che il datore di lavoro, per ricollocare il dipendente non più fisicamente idoneo, proceda a modifiche delle scelte organizzative escludendo, da talune posizioni lavorative, le attività incompatibili con le condizioni di salute del lavoratore”(cfr. Cass. n.25883 del 28 ottobre 2008).  ###.C. ha, altresì, precisato che “In caso di sopravvenuta infermità permanente del lavoratore, non si realizza un'impossibilità della prestazione lavorativa quale giustificato motivo oggettivo di recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro subordinato (artt.  1 e 3 della legge n. 604 del 1966 e artt. 1463 e 1464 cod. civ.) qualora il lavoratore possa essere adibito a mansioni equivalenti o, se impossibile, anche a mansioni inferiori, purché da un lato tale diversa attività sia utilizzabile nell'impresa, secondo l'assetto organizzativo insindacabilmente stabilito dall'imprenditore, e dall'altro, l'adeguamento sia sorretto dal consenso, nonché dall'interesse dello stesso lavoratore. Ne consegue che, nel caso in cui il lavoratore abbia manifestato, sia pur senza forme rituali, il suo consenso a svolgere mansioni inferiori, il datore di lavoro è tenuto a giustificare l'eventuale recesso, considerato che egli non è tenuto ad adottare particolari misure tecniche per porsi in condizione di cooperare all'accettazione della prestazione lavorativa di soggetti affetti da infermità, che vada oltre il dovere di sicurezza imposto dalla legge” (cfr. Cass. n. 15500 del 2 luglio 2009). 
Mutuando i principi sopraenunciati al caso di specie rileva il ### che parte resistente, come emerge dalla lettera di licenziamento, ha proceduto ad una valutazione di Sentenza n. cronol. ###/2025 del 01/12/2025 compatibilità delle limitazioni fisiche riscontrate sulla base della visita del medico interno competente, il cui giudizio non è stato, peraltro, impugnato dal ricorrente. 
Orbene, atteso che parte resistente deduce l'interesse ad una prestazione piena del dipendente, non essendo ipotizzabile una prestazione ridotta (cfr. Cass. 5713 del 1993 summenzionata) o che comunque la stessa, sia pure proposta in termini orari, era stata respinta da parte ricorrente. 
Assorbente, rispetto al vaglio della ricorrenza dell'assolvimento dell'onere probatorio in tema di repechage, è la disamina della sussistenza o meno della limitazione di natura oculistica ai fini dell'espletamento della mansione di autista e la circostanza che la stessa dovesse espletarsi in prevalenza. 
Quanto a quest'ultimo profilo i dati conoscitivi offerti dalla prova orale espletata non hanno fornito elementi utili per suffragare la tesi di parte resistente. 
In particolare la teste ### cognata del ricorrente, per quanto qui rileva dichiarava “### lavapiatti presso il ristorante ### in ### Al momento sto fruendo di un congedo. ### la cognata del ricorrente. Non ho mai lavorato per la resistente. Lavoro per ### dal 2013. Ho lavorato negli ultimi 4-5 anni nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì con il seguente orario dalle 8 alle 17 o dalle 17 a chiusura. Mi è capitato di incrociare mio cognato quando usciva con il camion due/tre volte al mese, in prevalenza di mattina. E' capitato sia che stessi in auto che a piedi. Mi è capitato di vederlo sia da solo che con qualcuno al suo fianco. Quando l'ho visto guidava sempre lui. Preciso che il camion che guidava, che non so descrivere, era quello della disinfestazione non della raccolta ed era sempre lo stesso. Ricordo che era abbastanza grande, non piccolo. Mio cognato e mia sorella si sono sposati nel 1987. 
Preciso che già nel 1984 mio cognato aveva un deficit visivo. Non ricordo il nome dei suoi colleghi di lavoro. Ricordo che ha iniziato a lavorare per la resistente prima degli inizi del 1990. Preciso che non ricordo nel dettaglio la denominazione della datrice di lavoro degli inizi ma mio cognato faceva sempre lo stesso lavoro. Preciso che il ricorrente ha due figli.” Quantunque la deposizione di tale teste debba valutarsi con particolare rigore perché proveniente da un soggetto legato al ricorrente da rapporti di parentale, essa è contenutisticamente sovrapponile, a quella della moglie del ricorrente, ### che, per quanto qui rileva, dichiarava “### la moglie del ricorrente. Siamo coniugati dal 1987 e siamo in regime di comunione legale dei beni. Mio marito è affetto dal deficit visivo sin da quando ci siamo conosciuti cioè nel 1984. Ricordo che mio marito Sentenza n. cronol. ###/2025 del 01/12/2025 presso la resistente svolgeva mansioni di disinfestatore, mi è capitato di vederlo talvolta a S.### ricordo che guidava il camion. Ricordo che sul camion vi era una scritta blu, il camion era grande e aveva un tubo sopra. Mi è capitato di vederlo sia da solo che in compagnia. Talvolta era con ### Precisamente non ricordo con quale frequenza lo vedessi, generalmente era di mattina. Preciso che il suo deficit visivo è stato inalterato negli anni. Abbiamo due figli adulti che non vivono con noi. Non ricordo prima della Sea con chi lavorasse, ricordo che per la Sea lavora dal 1997. 
Quando l'ho incontrato era sempre sul camion. “ A diverse conclusioni non può certamente giungersi considerando le risposte fornite da parte delle testimoni di parte resistente. 
In particolare la teste di parte resistente ### per quanto qui rileva, dichiarava “### responsabile dell'ufficio tecnico della resistente presso la quale lavoro dal 2005 e dal 2017, se non erro, con quest'incarico. Mi occupo di sovraintendere e coordinare le attività operative della resistente anche se, dal punto di vista materiale l'organizzazione delle squadre avviene a cura di altra figura e in particolare dell'ufficio programmazione (attualmente vi è ###. Ricordo che il ricorrente era l'operatore più anziano, si occupava delle derattizzazioni, monitoraggi, disinfezioni, insomma di tutti i servizi aziendali. Ricordo che il ricorrente guidava gli automezzi. Come scelta aziendale i dipendenti uscivano da soli per l'erogazione dei servizi ma quando il cliente era di dimensioni rilevanti erano in due. La coppia di dipendenti è variabile. Ricordo che il ricorrente rappresentò, in quanto sono anche ### di un problema visivo che fu narrato al medico competente, in occasione della visita annuale e, quest'ultimo appose la limitazione alle mansioni. Quando il rapporto di lavoro del ricorrente è cessato ricordo che ci sono stati avvicendamenti di personale ma non so se ci siano state riduzioni. Siamo, attualmente, in totale 10. Se non erro il numero anche quando c'era il ricorrente era più o meno lo stesso. Preciso che dopo la visita medica, per quanto ricordi, è stato un periodo in azienda ed ha lavorato secondo le prescrizioni del medico aziendale; so che vi sono state diversi contatti con la direzione ma non li ho curati io e non posso essere più precisa. 
Preciso che prima di lavorar per la Sea 2.0 lavoravo per la ### s.r.l. e quando ho fatto riferimento al 2005 era perché lavoravo con la ### s.r.l. Ricordo che il ricorrente lavorava come me per la ### s.r.l. Preciso che dal 2006 ho rivestito mansioni ### Da quando ho rivestito tale qualifica ricordo che le visite sono state fatte con cadenza annuale.” Sentenza n. cronol. ###/2025 del 01/12/2025 ### teste di parte resistente, signora ### per quanto qui rileva dichiarava “ ### responsabile della programmazione presso la resistente, da circa tre anni. Mi occupo di redigere il programma di lavoro per ciascun operatore. Se non erro quando ho iniziato a lavorare gli operatori erano circa 10. Attualmente ne sono 5. La società si occupa di derattizzazione, disinfezione e disinfestazione per aziende e, in particolare per aziende alimentari. Il furgoncino aziendale reca il logo che presenta il colore rosso e grigio, distintivo dell'azienda. I furgoncini sono guidati da tutti gli operatori previa visita medica. 
Preciso che sono guidabili con la patente B. Gli operatori svolgono solo i servizi di cui si occupa l'azienda. Conosco il ricorrente so che svolgeva mansioni di disinfestatore. 
Generalmente gli operatori operano da soli, abbiamo 6-7 clienti che, in quanto più grandi, come dimensioni, necessitano la presenza di due operatori stante la mole di lavoro. 
Ricordo che la guida del furgoncino per il ricorrente fu limitata dal medico competente e fui costretta a impiegarlo solo per le uscite doppie con riferimento ai clienti che prima ho indicato. Questi clienti di più grandi dimensioni sono ancora presenti quali clienti aziendali. Dopo la cessazione del rapporto di lavoro del ricorrente ricordo che ci sono state altre assunzioni perché avevamo lavori già programmati che fui costretta a spostare dopo l'estate e alla fine non stati effettuati perché andavano fatti entro la stagione estiva. 
Non so se fossero stati assunti con contratto a termine o a tempo indeterminato. Qualcuno è rimasto e qualche altro no. Tra i clienti di grandi dimensioni ricordo #### D.S. Smit, Parmalat, ### questi tra i clienti più grandi. So che la visita medica è fatta annuale ma non so altro. Gli operai effettuavano attività solo esterne di intervento. Voglio specificare che il numero di 10 a cui ho fatto riferimento è totale e comprensivo sa degli operatori che degli impiegati. Se non ricordo male all'epoca del ricorrente gli operatori erano 6 mentre adesso sono 5 e uno in prova. Ero io a stabilire chi dovesse andare dove sulla base delle richieste che provenivano mentre preciso che l'orario è a turnazione estiva e invernale e, per il programma di lavoro, il calendario è a zona. Preciso che quando parlo di calendario a zona intendo dire che l'attività la programmo in relazione alla zona per cui se ad esempio ci sono più attività su Napoli concentro tutti i lavori lì in modo da non dover più ritornare.” Orbene anche i testimoni di parte resistente confermano che il ricorrente svolgesse mansioni di disinfestatore ma che la sua prestazione avesse un'utilità ridotta per l'impossibilità di recarsi sul luogo dell'intervento da solo con il camioncino per l'impossibilità della guida dello stesso, da solo. 
Sentenza n. cronol. ###/2025 del 01/12/2025
Prima di verificare se la società avesse o meno assolto l'obbligo del repechage è determinante verificare se la limitazione fisica sia sopravvenuta e idonea a giustificare il licenziamento. 
Recentemente la S.C. con ordinanza n. 9158/2022 ha chiarito, richiamando un consolidato orientamento secondo cui la dichiarazione di inidoneità fisica in esito alle procedure di cui all'art. 5 dello Statuto dei lavoratori, non ha carattere di definitività, che il giudice della controversia può pervenire a diverse conclusioni sulla base della consulenza tecnica d'ufficio disposta nel giudizio di merito (cfr. Cass. 06/06/1998 n. 5600 e nel tempo tra le altre Cass. 08/02/2008 n. 3095, 25/07/2011 n. 16195, 04/09/2018 n. 21620 e 16/01/2020 n. 822). Del resto la stessa Corte Costituzionale, con la sentenza n. 420 del 14/12/1998 - nel dare atto del fatto che secondo il diritto vivente la dichiarazione di inidoneità fisica in esito alle procedure di cui all'art. 5 dello Statuto non ha carattere di definitività poiché il giudice della controversia può pervenire a diverse conclusioni sulla base di un diverso accertamento onde verificare che il licenziamento sia supportato da una effettiva causa giustificativa (cfr. Cass, ordinanza n. 9158/2022). 
Nella specie la giudicante evidenzia come la lettera di licenziamento faccia riferimento genericamente al giudizio del medico aziendale relativo alla limitazione della idoneità piena “non adibire alla guida di automezzi aziendali” senza alcunché aggiungere anche in ordine alla patologia che deve, in assenza di deduzioni e contestazioni di controparte specifiche, identificarsi nel visus. Tale accertamento del medico competente collide con la circostanza fattuale per cui il ricorrente è regolarmente munito di patente di guida idonea per la conduzione del veicolo di lavoro e che, recentemente, ha ottenuto anche il rinnovo della stessa mai peraltro limitata. Dal momento che dalla documentazione in atti emerge come il problema oculistico fosse da sempre presente (cfr. anche le deposizioni dei teti di parte ricorrente) e che le mansioni di fatto disimpegnate dallo stesso fossero sostanzialmente analoghe nel corso del tempo, la valutazione compiuta dal medico competente non può che ritenersi approssimativa, ad avviso della giudicante e pertanto inidonea a fondare la giusta causa di licenziamento perché, pur non dubitando della sua genuinità, potrebbe riferirsi ad una sola situazione momentanea. 
Alla luce delle sopraesposte considerazioni la domanda deve essere accolta e, considerato il regime giuridico applicabile al caso di specie, ergo l'art. 8 l. 604/66, tenuto conto dell'anzianità di servizio del ricorrente, previa declaratoria di illegittimità del licenziamento, intimato in data ###, il datore di lavoro è tenuto a riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno Sentenza n. cronol. ###/2025 del 01/12/2025 versandogli un'indennità di importo pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. 
In ordine alle spese di lite, la giudicante ritiene che le stesse debbano essere compensate per la metà atteso che la proposta conciliativa formulata dal tribunale è stata accolta da entrambe le parti e che il mancato perfezionamento dell'accordo è da imputarsi al procuratore di parte ricorrente che ha manifestato disaccordo per l'importo a liquidarsi a titolo di spese legali (cfr. verbale in atti). Alla luce delle sopraesposte considerazioni le stesse devono liquidarsi per la metà, la residua metà segue le regole della soccombenza e si liquida nella misura di cui al dispositivo.  P.Q.M.  ### di ### in funzione di giudice del lavoro, così provvede: a) dichiara illegittimo il licenziamento intimato con missiva del 18.01.2023, per le causali di cui in motivazione e, per l'effetto, condanna parte resistente a riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versandogli un'indennità di importo pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto; b) compensa tra le parti la metà delle spese di lite; c) condanna parte resistente al pagamento della residua metà nei confronti di parte ricorrente che liquida, in tale misura ridotta, in euro 1800,00 oltre ### CPA e spese generali come per legge, con attribuzione. 
Si comunichi ### 01.12.2025 La giudice dr.ssa ### n. cronol. ###/2025 del 01/12/2025

causa n. 2374/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Ricchezza Valentina

M
8

Corte di Cassazione, Ordinanza del 08-11-2021

... costituzione della rendita vitalizia, acquisita la prova del pregresso rapporto lavorativo e, per essere maturata la prescrizione dei contributi omessi, aveva condannato l'### a corrispondere la prestazione correlata al rapporto di lavoro accertato, con rimborso, a carico del ### dell'onere economico sopportato dalla ### per la costituzione della prescritta riserva matematica; 3. la Corte di merito, in accoglimento del gravame principale svolto dall'### riteneva assorbente la maturata decadenza in ordine alla domanda di costituzione della rendita vitalizia, per essere decorso, alla data di proposizione del ricorso (2 luglio 2013), il termine triennale computato a partire dal termine massimo di esaurimento del procedimento amministrativo sulla relativa domanda amministrativa (del 20 agosto 2009, in riferimento alla quale il diniego amministrativo era intervenuto il 12 novembre 2013, pendente il giudizio di primo grado); 4. la doglianza svolta con il gravame incidentale dall'attuale ricorrente per la mancata condanna del ### alla regolarizzazione contributiva - per avere il giudice di primo grado, acquisita la prova del pregresso rapporto lavorativo nel periodo 23 giugno 1998/30 agosto 2000 (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso 4023-2016 proposto da: ### elettivamente domiciliata in #### 94, presso lo studio dell'avvocato ### rappresentata e difesa dall'avvocato ### - ricorrente - contro I.N.P.S. - ### in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in #### BECCARIA 29, presso l'### dell'### rappresentato e difeso dagli ###, #### D'###### - controricorrente - nonché contro ### - intimato - avverso la sentenza n. 909/2015 della CORTE ### di PALERMO, depositata il ### R.G.N. 234/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/04/2021 dal ###. ### MANCINO.  \ R.G.4023/2016 ### 1. con sentenza n. 909 del 2015, la Corte di Appello di Palermo, in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda svolta dall'attuale ricorrente, nei confronti dell'### e di ### per il riconoscimento della pensione di reversibilità, la condanna del predetto ### datore di lavoro del coniuge deceduto, alla regolarizzazione contributiva e per la costituzione della rendita vitalizia; 2. il giudice di primo grado aveva dichiarato la parte decaduta dall'azione giudiziaria per il riconoscimento della pensione di reversibilità, ritenuto proponibile la domanda di costituzione della rendita vitalizia, acquisita la prova del pregresso rapporto lavorativo e, per essere maturata la prescrizione dei contributi omessi, aveva condannato l'### a corrispondere la prestazione correlata al rapporto di lavoro accertato, con rimborso, a carico del ### dell'onere economico sopportato dalla ### per la costituzione della prescritta riserva matematica; 3. la Corte di merito, in accoglimento del gravame principale svolto dall'### riteneva assorbente la maturata decadenza in ordine alla domanda di costituzione della rendita vitalizia, per essere decorso, alla data di proposizione del ricorso (2 luglio 2013), il termine triennale computato a partire dal termine massimo di esaurimento del procedimento amministrativo sulla relativa domanda amministrativa (del 20 agosto 2009, in riferimento alla quale il diniego amministrativo era intervenuto il 12 novembre 2013, pendente il giudizio di primo grado); 4. la doglianza svolta con il gravame incidentale dall'attuale ricorrente per la mancata condanna del ### alla regolarizzazione contributiva - per avere il giudice di primo grado, acquisita la prova del pregresso rapporto lavorativo nel periodo 23 giugno 1998/30 agosto 2000 (ad eccezione del periodo tra 6 e 21 settembre 1999), ritenuto prescritto l'onere contributivo - veniva rigettata dalla Corte di merito, per decorso del termine quinquennale di prescrizione (la prima richiesta rivolta al datore di lavoro risaliva al 6 giugno 2009); 1 5. ancora, quanto al gravame incidentale avverso l'affermata improponibilità della domanda per il riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità, la Corte di merito riteneva non dedotto alcun elemento utile, pertinente e idoneo ad infirmare la declaratoria di improponibilità per il vano decorso del termine di cui all'art. 47 d.P.R.  n.639 del 1970 (in riferimento alla domanda amministrativa del 22 luglio 2003 proposta dalla coniuge superstite); 6. avverso tale sentenza ### ha proposto ricorso, affidato a due motivi, al quale ha opposto difese l'### con controricorso; ### è rimasto intimato; ### 7. con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt 112,333, cod.proc.civ., art. 3, comma 9, legge n. 335 del 1995, art.  47 d.P.R. n.227 del 1970, artt. 1175,1176,2116 cod.civ., e si assume che l'### ricevuta comunicazione dell'omissione contributiva, anche da parte del superstite del lavoratore, sia obbligato a riscuotere il credito e a provvedere alla regolarizzazione della posizione assicurativa del lavoratore; che, incontestati i contributi settimanali di 5 anni e 4 mesi maturati dal de cuius, con l'accredito dei contributi scattava il diritto alla pensione di reversibilità e, quanto alla prescrizione, la denuncia della superstite, il 22 luglio 2003 e, ancora, il 15 giugno 2009, rendeva applicabile la prescrizione decennale alla stregua dell'art. 3, comma 9, legge n. 335 del 1995, come peraltro confermato da missiva dell'### (del 20 dicembre 2012) il cui tenore escludeva che i contributi fossero prescritti, e conseguentemente l'### anche in considerazione dell'incapienza patrimoniale del datore di lavoro, accertata con la sentenza di primo grado, avrebbe dovuto erogare la prestazione richiesta; che la richiesta di accredito dei contributi, non soggetta ad alcun termine di decadenza, non può formare oggetto di domanda amministrativa ed è inapplicabile l'art. 47 d.P.R. n.227 del 1970 cit.; che con l'accredito automatico dei contributi la coniuge ed erede del lavoratore acquisisce il diritto alla pensione di reversibilità e ha inoltre errato la Corte di merito nel ritenere necessaria la richiesta del lavoratore al datore di lavoro della regolarizzazione contributiva, in ogni caso formulata; 8. con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 47 d.P.R. n.639 del 1970 e dell'art. 13 legge n.1338 del 1962, e si assume che la domanda di costituzione della rendita vitalizia non è soggetta al termine di decadenza previsto dall'art. 47 d.P.R. n.639 del 1970 per le controversie in materia di trattamenti pensionistici, come confermato dall'art. 13 legge n. 1138 del 1962 che, per l'esercizio del diritto non indica alcun termine di prescrizione e la pretesa può essere fatta valere in ogni tempo, anche dai superstiti del lavoratore; 9. il primo motivo è da rigettare; 10. l'ampia censura svolta con il primo motivo è volta a sentire affermare la regola del diritto del coniuge superstite a percepire la pensione di reversibilità con l'accredito automatico dei contributi omessi a decorrere dalla domanda amministrativa con argomentazioni già svolte innanzi al giudice del gravame ma la sintesi così descritta si risolve in argomentazioni difensive in ordine alla protezione del diritto del lavoratore alla posizione assicurativa che non incrinano in alcun modo la sentenza impugnata che ha confermato la declaratoria di improponibilità per il vano decorso del termine di cui all'art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970 decorrente, al più tardi, dalla scadenza dei termini legali previsti per l'esaurimento del procedimento amministrativo (ampiamente decorso tra la domanda amministrativa del 22 luglio 2003 e la proposizione dell'azione, in data 2 luglio 2013, come rilevato dalla Corte territoriale); 11. nondimeno va rammentato, a fronte degli ampi argomenti spesi nel senso dell'affermazione del diritto al trattamento pensionistico ai superstiti per effetto di un automatico accredito dei contributi omessi, che è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui, in caso di omesso versamento dei contributi da parte del datore di lavoro, il nostro ordinamento non prevede un'azione dell'assicurato volta a condannare l'ente previdenziale alla regolarizzazione della sua posizione contributiva, nemmeno nell'ipotesi in cui l'ente previdenziale, che sia stato messo a conoscenza dell'inadempimento contributivo prima della decorrenza del termine di prescrizione, non si sia tempestivamente attivato per l'adempimento nei confronti del datore di lavoro obbligato, residuando unicamente in suo favore il rimedio risarcitorio di cui all'art. 2116 cod.civ. e la facoltà di chiedere all'### la costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 legge 1338 del 1962 (fra tante, Cass. n. 6569 del 2010; Cass. n. 3491 del 2014, Cass. nn. 2164 e 6722 del 2021); 12. il secondo motivo, incentrato sulla questione della non assoggettabilità della domanda di rendita vitalizia alla decadenza ex art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970, è da accogliere; 13. il citato art.47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come più volte statuito da questa Corte di legittimità, è dettato a protezione dell'interesse pubblico alla definitività e certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti su bilanci pubblici (Cass. nn. 12508 del 2000, 18528 del 2011, 3990 del 2016, 28639 del 2018; da ultimo, 5820 del 2021); 14. è consolidato il principio secondo cui la decadenza dall'azione giudiziaria prevista dal citato articolo 47, nel testo sostituito dall'art. 4, d.l. n. 384 del 1992 (conv. con legge n. 438 del 1992), per l'ampio riferimento alle controversie in materia di trattamenti pensionistici in esso contenuto, comprende tutte le domande giudiziarie in cui venga in discussione l'acquisizione del diritto a pensione ovvero la determinazione della sua misura, così da doversi ritenere incluso, nella previsione di legge, anche l'accertamento relativo alla consistenza dell'anzianità contributiva utile per beneficiare di un sistema più favorevole di calcolo della contribuzione, ad esempio alla stregua dell'art. art. 13, comma 8, legge n. 257 del 1992 (v., fra tante, Cass. n. 11183 del 2019 ed ivi ulteriori precedenti); 15. non viene in rilievo, nella specie, una prestazione pensionistica sibbene il detrimento pensionistico conseguente all'intervenuto omesso versamento dei contributi dovuti, detrimento che, ricorrendone gli specifici presupposti, può essere eliminato attraverso la costituzione della rendita vitalizia; 16. come affermato da Cass. n. 12213 del 2004 l'omissione contributiva produce un pregiudizio patrimoniale, a carico del prestatore di lavoro, distinto in due tipi di danno: la perdita, totale o parziale, della 4 prestazione previdenziale pensionistica, che si verifica al raggiungimento dell'età pensionabile, e la necessità di costituire la provvista necessaria ad ottenere il beneficio economico corrispondente alla pensione, attraverso una previdenza sostitutiva ed eventualmente pagando quanto occorre a costituire la rendita di cui all'art. 13 cit. (v., sul duplice pregiudizio patrimoniale prodotto al lavoratore dall'omissione contributiva, da ultimo, Cass. n. 18661 del 2020 ed ivi ulteriori precedenti); 17. dall'art. 13 cit., che permette al lavoratore di chiedere che il datore versi la provvista per la costituzione della rendita, come affermato da n. 12213 del 2004 cit., si evince la natura di risarcimento in forma specifica del danno da omissione contributiva e gli approdi ermeneutici, da Cass. Sez.Un. n. 3678 del 2009 fino a Cass. n. 17320 del 2020, che hanno affermato la necessità del litisconsorzio necessario con l'ente previdenziale nella controversia in cui si lamenti, da parte del lavoratore, il mancato versamento della contribuzione correlata da parte del datore di lavoro, hanno definito l'azione per la costituzione della rendita vitalizia come azione risarcitoria (v. anche Cass. n. 2630 del 2014); 18. non si verte, dunque, per poter invocare l'estensione del regime decadenziale, nell'ambito della protezione dell'interesse pubblico alla definitività e certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti su bilanci pubblici (fra tante, Cass. n. 13630 del 2020), controvertendosi, nella vicenda che qui occupa, del diritto potestativo alla costituzione della rendita vitalizia, a spese del datore di lavoro, istituto di carattere generale dell'assicurazione obbligatoria al fine di costituire la provvista per il beneficio sostitutivo della pensione correlato al diritto al recupero dei contributi da parte dell'### per l'accantonamento necessario alla costituzione della riserva matematica nel relativo fondo di destinazione (arg. da Cass., Sez.Un., n. 21302 del 2017, in tema di regolazione della giurisdizione sulla domanda di accertamento del diritto alla costituzione della rendita vitalizia sensi dell'art. 13 legge n. 1338 del 1962, strumentale alla costituzione della riserva matematica per la regolarizzazione della posizione contributiva); 5 19. l'azione nella quale vengono in gioco l'interesse del lavoratore alla realizzazione dei presupposti della tutela assicurativa (con la condanna dell'### alla costituzione della rendita vitalizia e del datore di lavoro inadempiente al versamento della riserva matematica), l'interesse dell'### a limitare il riconoscimento della rendita vitalizia ai casi di esistenza certa, e non fittizia, di rapporti di lavoro e, infine, l'interesse del datore di lavoro a non trovarsi esposto, ove il giudizio si svolga in sua assenza, agli effetti pregiudizievoli di un giudicato ai suoi danni a causa del riconoscimento di un inesistente rapporto lavorativo, lontano nel tempo, è affatto estranea, per la sua natura risarcitoria, sia al novero dei trattamenti pensionistici stricto sensu sia all'ambito dei benefici contributivi speciali idonei a incrementare, a totale carico del sistema previdenziale pubblico, le provvidenze spettanti all'assicurato; 20. in conclusione, l'azione per la costituzione della rendita vitalizia, con onere per il datore di lavoro di versare la riserva matematica per costituire la provvista per il beneficio sostitutivo della pensione, non è assoggetta a decadenza - che avrebbe come conseguenza normale e indefettibile, l'estinzione definitiva del diritto che ne è oggetto e l'impossibilità di conseguirlo mediante una nuova domanda - ma a prescrizione trattandosi di un credito risarcitorio (v. Cass. n. ### del 2017; 21. il secondo motivo del ricorso va, dunque, accolto e l'impugnata sentenza va cassata in relazione al motivo accolto e, per essere necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa va rinviata alla Corte di appello di Palermo che, in diversa composizione, procederà a un nuovo esame della fattispecie, facendo applicazione dei principi sopra esposti; 22. al giudice del rinvio è demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M.  La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, rigettato il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia a ### in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.  6 Così deciso in ### nella camera di consiglio del 21 aprile 2021 ### 

causa n. 4023/2016 R.G. - Giudice/firmatari: Berrino Umberto, Mancino Rossana

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (22373 voti)

©2013-2025 Diritto Pratico - Disclaimer - Informazioni sulla privacy - Avvertenze generali - Assistenza

pagina generata in 0.156 secondi in data 7 dicembre 2025 (IUG:RV-5B67C6) - 1469 utenti online