blog dirittopratico

3.661.590
documenti generati

v5.31
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!

 
   
   
   
 
Legenda colori:
Corte di Cassazione
Corte d'Appello
Tribunale
Giudice di Pace
già visionate
appuntate
M
5

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 34406/2024 del 24-12-2024

... debba essere negato attenendo la fattu razione ad operazioni ogget tivament e o soggettivamente inesistenti, ha l'onere di provare, anche avvalendosi di presunzioni semplici, che le operazioni non sono state effettuate o, nella seconda ipotesi, che il contribuente, al momento in cui acquistò il bene od il servizio, sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l'uso dell'ordinaria diligenza, che l'operazione invocata a fondamen to del dirit to a detrazione si inseriva in una evasione commessa dal fornitore, fermo restando che, nelle ipotesi più semplici (operazioni soggettivamente inesistente di tipo triangolare), d etto onere può esaurirsi, at tesa l'immediatezza dei rapporti, nella prova che il soggetto interposto è privo di d otazione perso nale, mentre in quelle più com plesse di "frode carosello" (contraddistinta da una catena di passaggi, in cui sono riscontrabili fatturazioni per operazioni sia oggettivamente che soggettivamente inesistenti, con strumentali interposizioni anche di società "filtro") occorre dimostrare gli elementi di fatto caratterizzanti la frode e la consapev olezza di essi da parte del contribuente (cfr. Cass. V, n. 24426/2013), affinando l'orientamento con il (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10712/2016 R.G. proposto da: ### E, ex lege domiciliata in ### PORTOGHESI 12, presso l'###, (ADS###) che la rappresenta e difende - ricorrente - contro ### elettivamente domiciliata in ### S. SPIRITO 42, presso lo studio G ### , rappresentata e dife sa dall'avvocato ### (###) -controricorrente - avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO 10632/2015 depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/10/2024 dal #### 2 di 7 All'esito di una verifica fi scale condotta dal ### di ### di ### sugli anni di imposta 2007 e 2008 nei confronti della società ### stic srl, veniva n otificato atto impositivo con ripresa a tass azione a fini #### ed IVA per il 2008. Nello specifico, l'### finanziaria disconosceva dei costi portati in ded uzione, ritenendoli frutto d i operazioni soggettivamente inesistenti, nell'ambito di una frode “a carosello”. Rimasta senza esito la procedura di accertament o con adesione, la società contribuente esperiva ricorso al giu dice di prossimità, ove in contraddittorio con l'### venivano abband onate le riprese a tassazione a fini ### ed ### residuando solo la pretesa relativa all'### La sentenza di primo grado e ra favorevole alla parte contribuente, sull'argomento della b uona fede ed estraneità alla frode carosello, come dedotto anche dalla sentenza di assoluzione perché il fatto non costituisce reato, con cui il legale rappresentate della società contrib uente vedeva definita la propria posizione in sede penale. 
Sull'appello dell'### il collegio del gravame confermava la sentenza di primo grado, ritenendola scevra da vizi e di condivisibile motivazione. Donde spicca ricorso per cassazione l'Avvocatura generale dello Stato, affidandosi a due mezzi cassatori, cui replica la parte contribue nte con tempestivo controricorso. In prossi mità dell'adunanza, il patrono erariale ha altresì depositato memoria ad illustrazione delle proprie ragioni.  ### formulati due motivi di ricorso.  1. Con il primo motivo si prospetta censura ai sensi dell'articolo 360 numero 3 del codice di procedura civile per violazi one falsa applicazione dell'articolo 269 7 del codice civile. Nello specifico la parte pub blica critica la sentenza in scrutin io laddove richiede all'### di fornire la prova della consape vole partecipazione dell'acquirente alla frode. In altri termini, una volta 3 di 7 che l'### abbia dimostrato l'assenza di requisiti imprenditoriali in capo al cedente, spetta al contribuente che ha portato in detrazione l'IVA fornire la prova contraria che l'apparente cedente o prestatore non è un mero soggetto fittiziamente interposto e che l'operazione è stata realmente conclusa con esso senza che possa valere a tal fine la mera regolarità della documentazione contabile. 
Il motivo è fondato nei termini che seguono.  1.1. La sentenza in scrutinio professa adesione alla sentenza di primo grado, senz a riportarne i passi sign ificativi che ritiene d i condividere, donde non si comprende per quali ragioni, nel concreto, non debba ritenersi formata la prova presuntiva richiesta in capo all'### finanziaria, attrice in senso sostanziale. Né per quali ragioni de bba ritenersi -implicitamentesuperata la presunzione di soggetto interposto in capo a chi non ha le qualità imprenditoriali necessarie per svolgere l'attività che dichiara di aver svolto in fattura. Tali qualità (recte, l'assenza di tali qualità) erano o dovevano essere conosciute dalla parte privata qui controricorrente, applicando l'ordinaria diligenza rich iesta in ragione dello specifico settore merceologico-imprenditoriale. Donde deve ritenersi assolto l'onere di prova ### a carico dell'### ed inverte l'onere probatorio la sentenza in scrutinio, integrando il lamentato vizio di violazione di legge. 
Ed infatti, in consonanza con gli arresti eurounitari (cfr. e pluribus ### C-285/2011 del 6 dicembre 2012), questa Suprema Corte di legittimità -con o rientamento consolidato da cui non si vede qui ragione per discostarsiha affermato che in tema di ### il diritto del contribuente alla relativa det razione costituisce principio fondamentale del sistema comune europeo - come ripetutamente affermato dalla Corte di giustizia dell'### europea (sentenze 6 luglio 2006, in C-439/04 e C-440/04, 6 dicembre 2012, in C-285/11, 31 gennaio 2013, in C-642/11) - e non è suscettibile, in linea di principio, di limitazioni. Ne consegue che l'### 4 di 7 finanziaria, ove ritenga che il diritto debba essere negato attenendo la fattu razione ad operazioni ogget tivament e o soggettivamente inesistenti, ha l'onere di provare, anche avvalendosi di presunzioni semplici, che le operazioni non sono state effettuate o, nella seconda ipotesi, che il contribuente, al momento in cui acquistò il bene od il servizio, sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l'uso dell'ordinaria diligenza, che l'operazione invocata a fondamen to del dirit to a detrazione si inseriva in una evasione commessa dal fornitore, fermo restando che, nelle ipotesi più semplici (operazioni soggettivamente inesistente di tipo triangolare), d etto onere può esaurirsi, at tesa l'immediatezza dei rapporti, nella prova che il soggetto interposto è privo di d otazione perso nale, mentre in quelle più com plesse di "frode carosello" (contraddistinta da una catena di passaggi, in cui sono riscontrabili fatturazioni per operazioni sia oggettivamente che soggettivamente inesistenti, con strumentali interposizioni anche di società "filtro") occorre dimostrare gli elementi di fatto caratterizzanti la frode e la consapev olezza di essi da parte del contribuente (cfr. Cass. V, n. 24426/2013), affinando l'orientamento con il principio per cui in tema di ### in virtù degli artt. 19 del d.P.R.  26 ottobre 1972, n. 633, e 17 della ### 17 maggio 1977, 388, osta al riconoscimento del diritto alla relativa detrazione da parte del cessionario, non soltanto la prova del suo coinvolgimento nella frode fiscale, ma anche quella d ella mera conoscibilità dell'inserimento dell'operazione in un fenomeno criminoso, volto all'evasione fiscale, la quale sussiste ove il cessionario, pur essendo estraneo alle condotte evasive, n e avrebbe potuto acquisire consapevolezza mediante l'impiego della speci fica diligenza professionale richiesta all'operatore economico, avuto riguardo alle concrete modalità e alle condizioni di tempo e di luogo in cui si sono svolti i rapporti commercial i, ment re non occorre anch e il conseguimento di un effettivo vantaggio (così Cass. V, 13803/2014; altresì n. 17818/2016; n. 9851/2018). 5 di 7 Vanno apprezzate, in questo senso, le ragioni esposte dal patrono erariale nella prop ria memoria illustrativa , ove mira a distinguere la violazione di legge, come inqu adramento della fattispecie astratta, rispetto al vizio di motivazione che attiene alla sussunzione del fatto concreto nello schema archetipico. 
Come è noto, il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di contro llo, sott o il pro filo della correttezza giuridica e della coerenz a logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente la prevalenza all'uno o al l'altro de i mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 4 novembre 2013 n. 24679; Cass. 16 novembre 2011 n. 27197; 6 aprile 2011 n. 7921; Cass. 21 settembre 2006 n. 20455; Cass. 4 aprile 2006 n. 7846; Cass. 9 settembre 2004 n. 18134; Cass. 7 febbraio 2004 n. 2357). 
Il primo motivo è quindi fondato e merita accoglimento.  2. Con il secondo motivo si prospetta ancora censura ai sensi dell'articolo 360 numero 3 del codice di procedura civile pe r violazione dell'articolo 65 4 del codice di procedura penale. Ne lla sostanza si lamenta che la sentenza in scrutinio abbia fatto leva sull'assoluzione in sede penal e del leg ale rappresent ante della società contribuen te in violazione dell'autonomia pro batoria e di valutazione che separa i due plessi giurisdizionali. 
Il motivo non attinge ad una vera e propria ratio decidendi della sentenza in scrutinio, ma si tratta di uno degli aspetti che andranno integralmente valutati dal collegio di merito nel giudizio di rinvio. 6 di 7 In limine, va rilevato non potersi applicare al caso in esame, definito con sentenza del G.U.P. , la novella legislativa che vuo le importate nel giudizio tributario -anche di legittimità- le pronunce favorevoli del giudice penale all'esito del dibattimento con una delle formule "di merito" previste dal codice di rito penale: perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non l'ha commesso. Ed infatti, l'art.  21-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, introdotto dal d.lgs. n. 87 del 2024, che riconosce e fficacia di giudicat o nel processo tributario al la sentenza penale diba ttimentale irrevocabile di assoluzione, è applicabile, quale ius superven iens, anche ai casi in cui de tta sentenza è divenuta irrevocabile prima della operatività di det to articolo e, alla data della sua entrata in vigore, risulta ancora pendente il giudizio di cassazione contro la sentenza tributaria d'appello che ha condannato il contribuente in relazione ai medesimi fatti, rilevanti penalmente, dai quali egli è stato irrevocabilmente assolto, in esito a giudizio dibattimentale, con una delle formule "di merito" previste dal codice di rito penale, perché il fatto non sussiste o perché l'imputato n on l'ha commesso (cfr. Cass. T., 23570/2024, ma vedasi anche Cass. T., n. 9900/2024). 
Nel caso in esame, come g ià dett o, il collegio d'appello ha dedotto argomenti dalla sentenza di assoluzione predibattimentale, ponendoli in bilanciamento con il compendio probatorio generale.  3. In definitiva il ricorso è fondato per le ragioni attinte dal primo motivo, mentre resta assorbito il secondo, donde la s entenza dev'essere cassata con rinvio al giudice di merito perché si attenga ai principi sopra richiamati.  P.Q.M.  La Corte accoglie il ricorso nei termin i di cui in motivazion e.  ### la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per la ### - ### staccata di ### in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. 7 di 7 Così deciso in ### il ###.   

Giudice/firmatari: Di Marzio Paolo, Fracanzani Marcello Maria

M
1

Corte di Cassazione, Sentenza n. 6568/2025 del 12-03-2025

... all'analisi, nel corso del trasporto o a seguito delle operazioni di miscelazione», hanno violato pure l'art. 115 c.p.c., dato ch e tale cenno alla possibile alterazione o modificazione del prod otto si riduce a una mera illazione e si fonda su prove inesistenti. 7. Con il sesto motivo si deduce , in re lazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p .c., nulli tà della sente nza perché fornita di motivazione meramente apparente, in viola zione degli artt. 36, comma 2, n. 4 e 61 del d.lgs. n. 546/1992, degli artt. 112, 132, comma 2, n. 4, e 118 disp. att. c.p.c., in combinato disposto con l'art. 1, comma 2, del d. lgs. n. 54 6/1992 e dei principi generali 10 di 36 sulla motivazione dei provvedimenti giurisdizionali sanciti dall'art. 111, commi 6 e 7, della ### laddove i ### di appello sostengono che la contribuente non avrebbe «prodotto alcuna prova in grado di infici are il risult ato del pan el test», dato ch e quest'ultimo «è contrastato solo con altre analisi, effettuate però al di fuori de llo schema p rocedurale individuato dal le gislatore comunitario». Così esprimendosi, però, il Collegio regionale non ha esposto alcuna effettiva motivazione circa l'asserita insussistenza di prove (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sui ricorso iscritto al n. 15268/2023 R.G. proposto da: ### dom iciliata n ### PORTOGHESI 12, presso l'### (ADS###) che la rappresenta e difende; -ricorrente e controricorrente incidentale contro ### S.P.A., elettivamente domiciliat ###, p resso lo studio dell'avvocato #### (####) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ### (###), ### (###), ### (###); -controricorrente e ricorrente incidentale avverso la ### di ###.TRIB.REG. PERUGIA n. 57/202 3 depositata il ###.  e sul ricorso iscritto al n. 15636/2023 R.G. proposto da: 2 di 36 ### S.P.A., elettivamente domiciliat ###, p resso lo studio dell'avvocato #### (####) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ### (###), ### (###), ### (###); -ricorrente contro ### domiciliata n ### PORTOGHESI 12, presso l'### (ADS###) che la rappresenta e difende; -controricorrente avverso la ### di ###.TRIB.REG. PERUGIA n. 53/202 3 depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella udienza pubblica del 20/11/2024 dal ### Sentito il ###, in persona del ### che ha concluso, nel p roc. 15268/###, per l'accogli mento del primo motivo di ricorso con assorbimento del secondo e del rico rso incidenta le e, nel p roc.  15636/2023 RG, per l'accoglimento del ricorso. 
Sentiti l'avv. dello ### per l'### e gli avv.ti #### eschi ed ### per la società.  ### 1. Con bollette doganali in data 19, 20 e 22 marzo 2018 la ### spa imp ortava olio extravergine d'oliva di origi ne tunisina, scortata da documentazione dell'### locale, che, introdotto nel deposito doganale, veniva successivamente vincolato al regim e di traffico di perfeziona mento attivo (T.P.A. ) in sospensione di dazi sulla base di auto rizzazione dell'### delle 3 di 36 ### di ### ia che p revedeva la manipolazione us uale del prodotto e la sua riesportazione a cond izione che il prod otto importato e quello riesportato fosse di qualità extravergine.  2. Prelevato u n campione in data 3 .4.2018, a seguito di controllo e analisi pre sso il ### ratorio ### delle ### d i ### l'olio, dich iarato come e xtravergine di oliva, risultava n on conforme, in quanto sulla base della valutazione organolettica (c.d.  panel test) il p rodotto doveva essere ascritto alla qualità “olio d'oliva vergine”, piutt osto che “extravergine”. Ric hieste ed effettuate le controanalisi, ai sensi dell'art . 2 par. 2 Reg. CEE 2568/1991, da parte di laboratori accreditati dal C.O.I. (il laboratorio ### di ### e il laboratorio ### di ### del Ministero delle politiche agricole), veniva confermato il giudizio di non conformità dell 'olio al dichiarato, con ricla ssificazione del prodotto come olio di oliva vergine.  3. Con separata ti ricorsi la ### lli spa ha impugn ato sia il provvedimento di decisione n. 18965/RU del ### tore dell'### delle ### di ### confermato in via definitiva, con il quale l'### delle ### ha proceduto alla riclassificazione qualitativa del prodot to sia il conseguen te l'avviso di pagamento prot.  11730/RU per dazi e il correlato provvedimento di irrogazione delle sanzioni, ai sensi dell'art. 310 d.P.R. n. 43/1973 (T.U.L.D.), emesso dall'### delle dogane.  4. Con riguardo all'atto di class ificazione do ganale la ### (### di ### ha rigettato il ricorso della contribuente e la Corte di giustizia tributaria (### di secondo grado dell'### con sentenza n. 53/2023, ha respinto l'appello.  5. Per quel che ancora interessa in questa sede, sulle questioni procedurali oggetto di gravame, la CGT ha osservato c he non è prevista la consegna dei verbali relative ai controlli e alle operazioni svolte - atti interni del procedimento amministrativo di cui la parte 4 di 36 può sempre richiedere copia - e comu nque il procedimento di accertamento doganale si era concluso con la sottoscrizione del c.d.  verbale di controversia, ai sensi art. 65 del T.U.L.D., consegnato alla parte, con indicazione degli elementi e documenti utilizzati nel giudizio di accertamen to con i completi report di analis i in allegato,; né può essere applicato l'art. 2 par. 2 del Reg . Cee 2568/1991, che dispone che almeno un a delle due controanalisi, svolte a richiesta della parte, “deve essere effettuata da un panel riconosciuto dallo ### membro di produzione dell'olio”, perché il ### produttore non fa parte dell'### 6. Quanto alle contestazioni del risultato e all'erroneità della classificazione della merce, h a respinto le critiche, a priori, sull'attendibilità dell'esame organolettico, valutazione già svolta dal legislatore comunitario nel momento in cui ha inserito tale analisi fra q uelle necessarie per la classi ficazione della merce. Ha osservato, quindi, che gli eleme nti forniti da lla ricorrente non potevano inficiare le risultanze del panel: non le analisi eseguite prima dell'imp ortazione da un laboratorio tunisino, essendo possibile una alterazione o m odificazione del prodotto, successivamente all'analisi, nel corso del trasporto o a seguito delle operazioni di miscelazione consentite, né quelle eseguite per conto della parte, che avevan o classific ato l'olio come extravergin e, perché secondo la norma di riferimento (art. 2, par. 2 e segg. del Reg. Ce 2568 cit ato) sono “le autorità nazionali” (nel caso, l'### delle ### e non le singole ditte ad individuare i panel di riferime nto e ad incaricarli del test che va svol to second o la procedura prevista dalla legge, che prevede la possibilità di difesa dalle richieste della P.A., considerato che - da un lato - tale possibilità viene riconosciuta al cont ribuente con lo stesso meccanismo delle due controanalisi d i prova e - dall'altro lato - che le controanal isi veng ono svolte con procedura rigidame nte procedimentalizzata, a garanzia del contradditt orio, con la 5 di 36 partecipazione del contribu ente attraverso suoi esperti e la possibilità di sollevare obiezioni ne l corso dell'effe ttuazione dell'analisi.  7. Con riferim ento al ricorso contro l'avviso di pagamento e l'atto di irrogazione sanzioni, la CTP di ### ha acc olto parzialmente il ricorso ed ha annullato il provv edimento di irrogazione delle sanzioni.  8. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'### con sentenza n. 57/2023, ha respinto sia l'appello principale della contribuente sia quello incide ntale dell'Ag enzia. Con riferimento all'appello principale, ha e scluso l'esimente per il pagamento d ei dazi doganali, ai sensi dell'art. 119 Reg. UE 952/2013, perché non ricorreva un “errore” delle autorità competenti: nella fattispecie il presunto errore non sarebbe stato compiuto né da ll'autorità doganale italiana, né da q uella tunisina, ma dal labo ratorio che aveva effettuato le analisi nel paese di origine, mentre il “certificato amministrativo di verifica della qualità emesso dalla ### a tunisina”, che accompagnava la merc e non era stato tradotto in lingua italiana, essend o presente un documento in arabo e parzialmente in francese che non risultava comprensib ile e valutabile. Inoltre, non era stato nemmeno accertato che le analisi del prodotto effettuate prima della partenza non fossero corrette, e quindi che ci fosse st ato un errore, dato che le analis i in ### erano state effettuate a distanza di tempo dall'importazione, dopo che l'olio aveva subit o manipolazioni au torizzate in regime d i perfezionamento attivo. Ha altresì osservato l'irrilevanza, nell'ambito di quel giudizio, delle questioni relative alla legittimità dell'atto presupposto di riclassificazione dell'olio.  10. La Corte ha re spinto an che l'appe llo inci dentale con cui l'### delle ### ha chiest o la riforma della sentenz a nella parte in cu i erano stat e annullate le sanzioni, ritenendo che nel caso in esame la società ricorrente avesse provato di avere fatto 6 di 36 quanto era nelle sue p ossibilità , anche tenuto cont o della sua capacità professionale e del grado di diligenza esigibile, per ritenere corretta al momento della importazione la corrispondenza dell'olio importato alla categoria dichiarata di olio extra vergine di oliva.  11. Con ricorso n . 15268/2 3 RG l'### zia delle d ogane ha impugnato per cassazione la sentenza n. 57/2023 affidandosi a due motivi, ha resistito con controricorso la società che propone ricorso incidentale fondato su quattordici mo tivi, al quale l'### zia ha resistito con controricorso.  12. Con ricorso n. 15636/23 RG la ### spa ha impugnato per cassazione la sentenza n. 53/2023, affidandosi a sette motivi; ha resistito con controricorso l'### RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Prelimin armente deve disporsi, per evidenti ragioni di connessione, la riunione del procedimen to n. 15636/23 RG al procedimento n. 15268 /23 RG e dev e trattarsi in primo luogo l'impugnazione contro la sentenza n. 53/2023. 
RICORSO n. 15636/23 RG 2. Con il primo motivo si ded uce, in relazione all'art. 360 , comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell'art. 43, comma 1-ter.5, del D.L. n. 83/2012, nonché dell'### del ### C.E. n. 2568/1991, anche in relazione all'art . 2697 c.c. e all'art. 115 c.p.c., laddove, con riferimento al rilievo che le analisi organolettiche di prima istanza svoltesi presso il ### delle ### di ### e rano prive di qu alsivoglia ver balizzaz ione delle operazioni di analisi, circostanza denunz iata dalla p arte all'### sin dalla fase dei controlli e delle analis i, i ### di secondo grado hanno statuito che non sarebbe previsto l'obbligo di consegnare alla parte il verbale redatto dal “capo panel” durante lo svolgimento de ll'analisi organolettica e che sarebbe semmai onere della parte richiederne copia m ediante istanza di 7 di 36 accesso agli atti, facendo valere dinanzi al giudice amministrativo eventuali vizi del relativo diniego.  3. Con il secondo motivo, si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, consistente nell'esistenza di una formale richiesta da parte d ella contribuente all'### delle ### e di ### di produrre il verbale d ella prova organolettica in prima analisi con esito d i de classamento dell'olio. ### iudici di appello hanno tralasciato di considerare l'esistenza di una esplicita richiesta stragiudiziale della società all'Uff icio delle ### di ### gia affinché esso producesse la verbalizzazione completa del panel test effettuato dal ### delle ### di ### 4. Con il terzo motiv o si ded uce, in relazione all'art. 360 , comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2, paragrafo 2, del ### C.E. n. 2568/1991 e degli artt. 1, 2, 9, 20, 2 2 e dell'allegato B, paragrafo I. A.a).i) dell'Accordo internazionale del 2015 sull'o lio di oliva e le olive da tavola, pubblicato nella ### dell'### il 28 ottobre 2016 (L. n. 293/4) a seguito della Decisione U.E. 2016/1892 del Consiglio del 10 ottobre 2016, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria da parte deg li ### mem bri dell'U.E. del pred etto ### internazionale a decorrere dal 1° gennaio 2017, laddove i ### di appello hanno escluso la necessità, ai fini della validità dei test di assaggio commissionati dall'### doganale, che almeno una delle due controanalis i organolettiche venisse affidata allo «### membro di pro duzione dell'olio» (ne l nostro caso, la ### ). Si o sserva che l'### (in rappresentanza di tutti i suoi ### membri produttori di olio d'oliva) e la T unisia a deriscono entrambe al ### icolo Internazionale e che la normativ a promanan te da tale organizzazione internazionale - tra cui, per quanto specificamente rileva, la norma C.O.I./T.20/Doc. n. 15/Rev.7 (anche nelle versioni 8 di 36 Rev.8 e Rev.9), di tenore pressoché analogo all'art. 2, paragrafo 2, del ### mento C.E. n. 2568/1991 - vincola i sudde tti ### Questa normativa all'art. 10.4, ultimo paragrafo, dispone: «### il panel non confermi la dichiarazione della categoria di olio di oliva sotto il profilo delle sue caratteristiche organolettiche, a richiesta dell'interessato le ### nazionali o i lo ro rappresentanti incaricano, senza alcun ritardo, altri panel d i effettuare d ue controanalisi, di cui almeno una deve essere eseguita da un panel riconosciuto dallo ### membro di produzione dell'olio».  5. Con il quarto motivo si ded uce, in relazione all'art. 36 0, comma 1, n. 4, c.p.c., nullità della sentenza per omessa pronuncia, ex art. 112 c.p.c., con riferimento all'ulteriore vizio procedimentale consistente nell'avvenuto de corso, tra il prelievo dei campioni e quello dell'arrivo degli stessi al laboratorio in cui è stato svolto il primo panel test, di un termine maggiore rispetto a quello di cinque giorni previsto t ra la legge. Sin dal ricorso introduttiv o, la contribuente aveva evidenziato come la prova organol ettica di prima istanza fosse affetta da un ulte riore vizio procedimentale, consistente nel decorso di un termine superiore rispetto a quello che, ai sensi di legge, può intercorrere tra il prelievo del campione e l'arrivo del campione medesi mo presso il la boratorio in cui è svolto il test di assaggio. I ### di appello non si sono pronunciati su tale doglianza, con conseguente nullità in parte qua della sentenza di secondo grado.  6. Con il quinto mot ivo si ded uce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2, paragrafo 2, del ### ento C.E. n . 2568/1991, in combinato disposto con l'art. 2697 c.c. e con gli artt. 115 e 116 c.p.c., perché la pronuncia di appello, in violazione delle norme in rubrica, tratta, di fatt o, la prova organolettica svo lta ne l rispetto dell o “schema procedurale” delineato d al legislatore comunitario alla stregua d i una vera e propria prova legale, che, come tale, non ammette una 9 di 36 prova contraria che esuli dai passagg i “rigidamen te procedimentalizzati” dalla stessa disciplina sovranaziona le. Ciò si evince tanto dal punto della sentenza dove viene affermato che il contribuente avrebbe potuto sollevare eccezioni durante lo svolgimento delle controanalisi, come se successiv amente tale possibilità fosse preclusa, quanto d all'ulterio re passo della pronuncia in cui viene sosten uto che le analisi organ olettiche «effettuate ai sensi di legge» dovre bbero «necessariamente prevalere» su quelle commissionate privatamente dal contribuente nel tentativo di offrire la prova contraria. Queste ultime sarebbero irrilevanti, solo perché «effettuate … al di fuori dello schem a procedurale individ uato dal legislatore comunitario». Così opinando, il Collegio regionale ha pe rò considerato come facenti piena prova elementi probato ri soggetti invece a valutazione, recependoli senza un effettivo apprezzam ento critico e senza prendere in considerazione gli elemen ti di segn o contrario offerti dalla società.  6.1. Per altro verso, i ### di appello, ne lla parte in cui sostengono che anche le analisi effe ttuate dalle ### tuni sine sul prod otto prima dell'importazione non potrebbero avere rilevanza, «considerato che è senz'altro possibile una alterazione o modificazione del prodotto, successivamente all'analisi, nel corso del trasporto o a seguito delle operazioni di miscelazione», hanno violato pure l'art. 115 c.p.c., dato ch e tale cenno alla possibile alterazione o modificazione del prod otto si riduce a una mera illazione e si fonda su prove inesistenti.  7. Con il sesto motivo si deduce , in re lazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p .c., nulli tà della sente nza perché fornita di motivazione meramente apparente, in viola zione degli artt. 36, comma 2, n. 4 e 61 del d.lgs. n. 546/1992, degli artt. 112, 132, comma 2, n. 4, e 118 disp. att. c.p.c., in combinato disposto con l'art. 1, comma 2, del d. lgs. n. 54 6/1992 e dei principi generali 10 di 36 sulla motivazione dei provvedimenti giurisdizionali sanciti dall'art.  111, commi 6 e 7, della ### laddove i ### di appello sostengono che la contribuente non avrebbe «prodotto alcuna prova in grado di infici are il risult ato del pan el test», dato ch e quest'ultimo «è contrastato solo con altre analisi, effettuate però al di fuori de llo schema p rocedurale individuato dal le gislatore comunitario». Così esprimendosi, però, il Collegio regionale non ha esposto alcuna effettiva motivazione circa l'asserita insussistenza di prove in grado d i inficiare l'esito del panel test. Aggiunge la contribuente che, oltre alle anali si organolettiche svo lte privatamente, erano state addotte a dim ostrazione dell'inattendibilità dei test di assagg io effettuati dall'### doganale anche altri elementi, t ra i quali le risultanze delle analisi chimiche e organolettiche svolte dall'### doganale tunisina al momen to dell'esportazione verso l'### a, la coerenza tra il costo sostenuto dalla ### per l'acquisto dell'olio e il p rezzo m edio di mercato dell'olio e xtravergine e, infine , la difformità tra i presunti d ifetti rilevat i nelle due controanalisi. 
Inoltre, è imperscrutabile la ragion e per cui le analisi affidate dall'### delle ### e dei ### oli dovrebbero «necessariamente prevalere» su quelle scaturite dall'iniziativa del contribuente. Al contrario, è logicamen te irrile vante, ai fini della concreta attitudine dimostrativa della singola prova organolettica, che essa ricad a tra quelle rese “necessarie” dalla n orma comunitaria in sede di analisi e di eventuale controanalisi oppure che, invece, sia facoltativamente commissionata dal contribuente; oltretutto, come già dedotto con precedent e censu ra, ritenere diversamente equivarrebbe a trattare il procedimento probatorio delineato dalla norma alla stregua di una prova legal e, contrariamente al consolidato orientamento della st essa giurisprudenza di legittimità. 11 di 36 8. Con il settimo motivo si ded uce in relazione al l'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, che, se effettivamente valutati, avrebbero disvelato l'inattendibil ità delle prove organolettic he effettuate dall'### delle ### ossia: i) la congruità, rispetto al prezzo di mercato dell'olio extravergine, del costo sostenuto per l'acquisto dell'olio tunisino; ii) la diffo rmità tra i presunti difet ti dell'olio rilevati nelle due cont roanalisi e la mancata indicazione specifica del presunto difetto in sede di prima analisi; iii) gli esiti delle analisi condotte privatamente da ### presso laboratori di analisi accreditati, nient'affatto valutati dai ### di appello, anche sul falso presupposto giuridico della presunta irrilevanza di dette analisi “private” nell'ambito della procedura dettata dalla legge. La pronuncia di appello è inficiata dall'omesso esame delle circostanze indicate nella rubrica del presente motivo, deponenti per la natura extravergine dell'olio di oliva importato da ### e pe r la conseguente inattendibilità delle risultanze dei panel test svolti in sede di prima analisi e di controanalisi. Particolarmente significativo si palesa, soprattutto, l'omesso esame degli esiti delle analisi organolettiche commissionate dalla cont ribuente, della cui esistenza i ### di appello danno conto, senza però analizzarne le risultanze, trincerandosi dietro la loro presunta irrilevanza già sotto il profilo giuridico, perché non previste dal regolamento comunitario in tema di panel test.  9. Va premesso che l'art. 2 par. 1 e 2 del ### n. 2568 del 1991 come modificato dal ### amento esecutivo ### 1348/2013 prevede che «1. Le caratteristi che degli oli figuranti nell'allegato I sono determinate in base ai seguent i m etodi di analisi: (..) i) per la valutazione delle caratteristiche organolettica degli oli d'oliva vergini, il metodo di cui all'allegato XII (..) 2. La verifica delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini da parte d elle au torità nazionali o dei loro rappresentanti è 12 di 36 effettuata da panel di assaggiatori riconosciuti dagli ### membri. 
Le caratteristi che organolettiche di un olio , ai sensi del primo comma, si consi derano conformi all a categoria di olio di oliva dichiarata se il panel di assag giatori riconosciuto dallo ### membro ne conferma la classi ficazione. Qual ora il panel non confermi la categor ia dichiarata , sotto il profilo d elle sue caratteristiche organolettiche, a richiesta dell'interessato le autorità nazionali o i loro rappresentanti incaricano altri panel riconosciuti di effettuare quanto prima due controanalisi, di cui almeno una deve essere effettuata da un panel riconosciuto dallo ### membro di produzione dell'olio. Le caratteristich e in questione sono considerate conformi a q uelle dichiarate se le d ue controanalisi confermano la classificazione dichiarata. In caso contrario il costo delle controanalisi è a carico dell'interessato».  9.1. ###. 1, par. 1, del Reg. citato, nel testo introdott o dal #### n. 19 89/2003, stabil isce che «### considerati ol i di oliva vergini ai sensi del punto 1, lettere a) e b), dell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE gli o li le cui caratteristiche sono conformi a quelle in dicate rispettivamente nei punti 1 e 2 dell'allegato I del presente regolamento». Il citat o punt o 1 dell'### I descrive esattamente le caratteris tich e fisicochimiche (da accertarsi mediante analisi chimiche di laboratorio), nonché quelle organolettiche (mediana del difetto =0, mediana del fruttato >0) che la partita di olio in considerazione deve possedere per essere catalogata come extravergine.  9.2. Il metodo del panel test, uti lizzato per la verifica delle qualità organolettiche dell'olio, è disciplinato dall'art. 2, par. 2, del ### (e dall'###, ed è stato int rodotto nella vigente conformazione (ossia, con la costituzione di un panel di assaggiatori, competendo tale val utazione, in precedenza, ad un solo analista, almeno in prima battuta) dal #### n. 796/2002. 
Ciò perché, come si evince dal quinto considerando, «In base alle 13 di 36 esperienze maturate, il Consiglio oleicolo internazio nale ha elaborato un nuovo metodo per la valutazione delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini. Questo metodo si è rivelato più attendib ile e semplice di quello attualmente previ sto dall'allegato XII del regolamento (### n. 2568/ 91. È opportuno quindi sostituire il me todo previsto all'allegato XII con i l nuovo metodo per la valutazione delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini». Inoltre (sesto considerando) «Ai fini dell'applicazione del nuovo metodo di valutazione organolettica è necessario prevede re una procedura di arbitrato in caso di contrasto tra la cate goria dich iarata e q uella attribuita dal p anel riconosciuto che esegue la valutazione».  9.3. Dal sistema sommariamente delineato emerge che il combinato disposto del punto 1, lett. a), dell'### ato al ### (### n. 136/1966, degli artt. 1 e 2 del ### (### n. 2568/1991 e successive mod., nonché dell'### a quest'ultimo, delinea normativamente le caratteristiche dell'olio di oliva extravergine , stabilendo che esso deve rispondere a determinati requisiti fisico-chimici ed organolettici, ossia, quanto a questi ultimi, a specifiche caratteristiche apprezzabili dall'uomo per via sensoriale e, perciò, non oggettivam ente certific abili. In altre parole, affinché in ambito UE una parti ta di ol io d'oliva possa fregiarsi della qualità extravergine, occorre non soltanto che essa rispetti i parametri fisico-chimici di cui all'### I, punto 1, del ### in discorso, ma che essa superi anche l'an alisi organolettica di cui all'### dello ste sso. ### negativo anche solo di ta le ultima indagine è sufficiente a catalogare il prodotto come «non conforme alla categoria dichiarata ». Quanto precede, peraltro, è del tutto in linea con la nozione commerciale di olio di oliva e xtravergine , attualmente tratteggiata dalla norma ###T.15/NC n. 3/Rev. 12, eme ssa dal ### lio ### (C.O.I.), organizzazione intergovernativa nata sotto 14 di 36 il patrocinio dell'O.N.U. nel 1959, i cui membri - tra cui la UE e la stessa ### - sono i ### produttori di o lio di oliva su scala mondiale. Non è affatto casuale che proprio al fine di rendere più efficaci ed attendibili le valutazioni sensoriali in discorso, l'art. 2, par. 2, cit. è stato modificato dal #### n. 796/2002, che al quinto considerando fa esplicito riferimento al «nuovo metodo per la valutazione delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini» elab orato proprio dal C.O.I. In definit iva, la congiunta valutazione chimica ed organo lettica dell'olio, ai fin i che interessano, è indefettibile non solo nell'ott ica normativa eurounitaria, ma prima ancora su base convenzionale, nel contesto internazionale del settore oleicolo (Cass. n.130 81 del 2020). 
Pertanto, non può prescind ersi, nella definizio ne dell'olio di oli va extravergine, da una valutazione sensoriale, ovviam ente demandata al fattore umano.  9.4. Questa normativa n on solo regola menta la valutazion e organolettica secondo un preciso e rigido schema procedimentale ma fissa anche le regole relative alla valutazione del suo risultato: 1) come si ricava dal paragrafo 1 dell'art . 2, la val utazione organolettica deve avvenire tramite i metodi previs ti dall'### 2) gli esiti della valutazione non lasciano spazio per diversi e ulteriori accertamenti: a) in caso di conferma o, per così dire, di esito positivo de l panel test la norm a pone una pre sunzione di conformità («le caratteristiche organolettiche di un olio, ai sensi del primo comma, si considerano conformi alla categoria di olio di oliva dichiarata se il panel di assag giatori riconosciuto dallo ### membro ne conferma la cl assificazione ») che non p revede prova contraria, perché «l'accertamento delle caratteristiche degl i oli di cui all'allegato deve avvenire tramite i metodi previsti», con esito, in questo caso, favorevole all'importatore; in caso di esito negativo resta la possi bilità de lle controanalisi, prevedendosi che «le 15 di 36 caratteristiche in questione sono conside rate conformi a que lle dichiarate se le due controanali si confermano la class ificazione dichiarata». Il che significa, p erò, che in caso di esito negat ivo, anche di uno solo dei test di controanalisi, nessuna altra prova può essere fornita per dimostrare la conformità, ponendosi al di fuori dello schema di prov a tipizzato, second o cui solo “le due controanalisi” effettuate, su richiesta dell'interessato, da parte dell'autorità nazionale o dai suoi rappresentanti, non altre, possono accertare la conformità del prodotto alle caratteristiche dichiarate.  10. Tanto pre messo, il primo motivo p are inammissibile e comunque infondato.  10.1. ### ha motivato sulla questione osservando che la normativa non prevede l'obbligo di consegnare alla parte il verbale redatto dal “capo panel” n ello svolgimento de lle analisi organolettiche, costituente atto inte rno, che tutti i report delle analisi erano stati consegnati alla parte in sede di sottoscrizione del verbale di controversia do ganale e che la ### avrebb e comunque potuto richiedere copia del verbale di analisi mediante istanza di accesso agli atti, impugnando l'eventuale diniego dinanzi al ### ice amministrativo per farne va lere eventuali profili di illegittimità.  10.2. La ricorrente, argomentando sulla censura, osserva che in realt à aveva inteso dolersi «non ### della mancata consegna del verbale di analisi, bensì della stessa inesistenza - o, comunque, della non provata esistenza - del verbale med esimo, dato che quest'ultimo non era stato neppure prodotto in giudizio da controparte, cui spettava l'onere di dimostrare al ### tributario la puntuale e corretta verbalizzazione della prova organolettica da parte del capo panel», aggiungendo che la mancanza del verbale determinerebbe invalidità del test ai sensi dell'art. 43, comma 1- ter.5, del D.L. n. 83/2012. In questo modo, però, la doglianza, da un lato, devia dal paradigma della violazione di legge, ponendo un 16 di 36 problema di interpretazione della domanda data dal gi udice di merito che non è sindacabile in sede ###sotto il profilo del vizio della motivazione e nei ristretti limiti del vigente art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass. n. ### del 2024; Cass. 2373 del 2008); dall'altro, introduce una quest ione che ha carattere di novità, non risultando che fosse stata eccepita, tra i motivi del ricorso introduttivo, l'invalidità del test per inesistenza del verbale.  10.3. In ogni caso, la deduzione dell'invalidità del test di prima istanza, in mancanza dell'ostensione del verbale delle operazioni, è infondata.  10.3.1. Sul piano della normat iva comunitaria, il punto 7.1.  dell'### al ### CE n. 2568/91 prevede che il capo panel «### un rendico nto relativo agli aspetti sopra citati, in cui dichiara che la prova si è svolta nel rispetto delle condi zioni previste» senza p rescrivere specifiche formalità né prevedere un obbligo di consegna dello stesso alla parte, rimanendo i risultati del rapporto di prova a sua disposizione, ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge 241/90.  10.3.2. Nel diritto interno, l'art. 43, comma 1 ter.5 del d.l.  83/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 134 (nella versione vigente ratione temporis, come modificato dall'art. 18 della legge del 30/10/2014 n. 161), dispone che: «Ai fini della validità delle prove organolettiche è redatto un verbale dal quale devono risultare i seguenti elementi: a) numero del verbale; b) data e ora del prelevamento dei campioni; c) descrizione delle partite di olio, con riferimento al quantitativo, alla provenienza del relativo prodotto, alla tipologia, ai recipienti; d ) nominati vo del capo del com itato di assaggio responsabile della prep arazione e della codificazione dei campioni ai sensi dell'allegato XII in materia di valutazi one organolettica dell'olio di o liva vergine, di cui al regolamento (### n. 2568/91 della ### dell'11 luglio 17 di ###, e successive modificazioni; e) attestazione dei requisiti dei campioni di cui al comma 1-ter.2; f) nominativi delle persone che partecipano all'accertamento come assaggiatori; g) dichiarazione attestante il rispetto delle condizioni per intervenire in una prova organolettica di cui al comma 1-ter.3; h) orario di inizio e di chiusura della procedura di prova». Tale disposizione però si applica con rifer imento alle analisi organolettich e effettuate sugli «oli di oliva extravergini che sono etichettati con la dici tura "### o "italiano", o che comunque evocano un'orig ine itali ana …». La norma è, du nque, come da titolazione, volta a tutelare specificamente il ### in ### Ai sensi dell'art. 43 1-quater, poi, «[…]per effettiva orig ine si intende il luogo di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata nella produzione e nel la preparazione dei prodotti e il luogo in cui è avv enuta la trasformazione sostanziale».  10.4. Posto quanto sopra, il giudice di appello ha correttamente ritenuto che l'obbligo di consegnare il rendiconto non fosse previ sto dal ### CE n. 256 8 del 1991 né tantomeno sanzionata la mancata consegna dello stesso, fatta salva la facoltà della parte di richi ederne copi a al ### ratorio di analisi (ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge n. 241/9 0). In ogn i caso, l'invalidità del test di prima istanza sarebbe irrilevante perché non vi è stata conferma della classificazione neppure da parte di una delle due controanalis i, cosicché comunque «le caratteristi che organolettiche dell'olio non possono conside rarsi conformi alla categoria di olio di oliva dichiarata».  11. Il secondo motivo è inammissibile.  11.1. Ricorre una c.d . “doppia conforme” - che preclud e l'impugnazione ai sensi dell'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., salva la dimostrazione che le ragioni di fa tto poste rispet tivamen te a fondamento della decisione di primo e di secondo grado sono tra 18 di 36 loro diverse (cfr., tra le ult ime, Cass. n. ### del 20 24) - e, comunque, la circostanza dedotta (secondo cui vi era stata formale richiesta all'### del verbale relativo al primo test) non ha carattere di “fatto storico decisivo” (come richiesto in relazione alla censura ex n. 5 dell'art. 360 comma 1 c.p.c., per tutte, n. 17005 del 2024); come risulta dalla motivazione della ### la decisione si regge su una plu ralità di argomenti che non hanno omesso l'esame dell a questione, in riferime nto alla quale si è segnalato che il rimed io era costituito dal ricorso al giudice amministrativo in caso di diniego del rilascio di copia.  12. Il terzo motivo è inammissibile e comunque infondato.  12.1. Della questione q uest a Corte si è già occupata, rigettandola con una duplice mo tivaz ione: in primo luog o, si è osservato che delle due controanalisi , «alm eno una deve essere effettuata da un panel riconosciut o dallo ### me mbro di produzione dell'olio» si riferisce agli ### membri dell'### e tale non è, nel ca so di specie, il ### prod uttore (la ### , nei confronti della quale non può valere u na normativa interna dell'### (Cass. n. 18748 del 202 0; Cass. n. 13081 del 2020; Cass. n. 24994 del 2023); inoltre, anche nella prospettiva indicata dalla ricorrente, «l'esito non potrebbe comunque essere favorevole alla società, in quanto lo stesso art. 2, par. 2, cit., prevede che "Le caratteristiche in questione sono conside rate conformi a que lle dichiarate se le due controanali si confermano la class ificazione dichiarata"» (Cass. n. 18748 del 2020). Pertanto, la conferma del degradamento proveniente anche da un solo lab oratorio non avrebbe comunque consentito il ribaltamento dell'accertamen to doganale.  12.2. La questione è riprop osta sotto un diverso profilo ch e non supera la seconda ratio innanzi evidenziata ed pure infondato perché la norma invocata («…..di cui al meno una d eve essere eseguita da un pan el riconosciut o dallo St ato membro di 19 di 36 produzione dell'olio») non prevede che uno dei due panel sia “dello” ### di produzione dell'olia ma richiede che sia riconosciuto “dallo” ### produttore: la partecipazione tanto dell'### quanto della ### al C.O.I. vincola entrambe al riconoscimento dei panel di altro ### membro accreditati dal C.O.I.  13. Il quarto mo tivo è in fondato in quanto non ricorre un omesso esame ma un rigetto implicito della questione, essendo la decisione assunta dalla CGT in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, così da compo rtarne logicament e il rigetto ( Cass. 12652 del 2020). L a questione del l'invalidità della prova per mancato rispetto del termine di cinque giorni è pure infondata nel merito. ###. 2 par. 3, comma 2, del ### prevede che «### salve le disposizioni della norma ### 5555 e del capitolo 6 della norma ### 661, i campioni prelevati sono messi quanto prima al riparo dalla luce e da fonti di calore elevato e sono inviati al labo ratorio per le analisi entro il quinto giorno lavorati vo successivo a quel lo del prelievo; altrimenti i cam pioni sono conservati in modo da evitarne i l degrado o il dann eggiamen to durante il trasporto o lo stoccaggi o in attesa di esser e inviat i al laboratorio». ### “altrimenti” fa comprendere che il termine di cinque giorni è ordinatorio e non perentorio, e non è condizione di validità della prova, indicandosi le cautele da osservare nel caso in cui il termine non venga rispettato.  14. Il quinto, il sesto e settimo motivo possono essere trattati unitariamente perché gravitano tutti intorno a l medesimo tema, quello del ruolo del giudice rispetto alla valutazione organolettica e della tutela dell'operatore.  14.1. I motivi sono inamm issib ili in primo luogo perché no n colgono il senso del decisum che è conforme al quadro normativo - regolamentare sopra esposto.  14.1.1. ### ha trattato la valutazione organolettica svolta proprio alla stregua di una prova tipizzata, svolgendo il controllo 20 di 36 che la normat iva le consente: cioè ha va lutato, in concreto , il procedimento espletato, alla luce delle eccezioni sollevate dal ricorrente, e ha concluso per la correttezza del procedimento, così recependo il suo risultato , anche all'esito de lle due controanalisi, che aveva no confermato la non conformit à dello stesso al dichiarato. Correttamente ha escluso la valenza di prova a contrario delle certificazioni rela tive alle analisi commissionate da lla parte contribuente (per quanto svolte da laboratori “pubblici”), atteso che l'esatta corrisponden za della qualità del prodotto import ato e di quello riesportato può e ssere certificata, in forza dell a normativa comunitaria , solo da la boratori siti neg li ### membri (v. nello stesso senso, Cass., n. 18748 del 2020) incaricati dalle “### nazionali” in base alla procedura, nel contraddittorio con la parte interessata, puntualmente disc iplinata dall'art. 2, par. 2, del ### (### n. 2568/1991 e d all'### ch e prevede, al suo interno, qualora il panel di prima istanza non confermi la categoria dichiarata, l'incarico da parte delle autorità nazionali (o di loro rappresentanti), a richiesta dell'interessato, di altri panel riconosciuti per l'effettuazione di due controanalisi e, in ogni caso, la possibilità da parte dell'operatore, sempre all'interno della procedura tipizzata, di sindacare le modalità di svolgimento della prova medesima.  14.1.2. Altrettanto dicasi pe r gli ulteriori argomenti di prova proposti, che non sono idone i a dimostrare la conformità del prodotto alla categoria dichiarata atteso che, secondo la già citata normativa, «Le caratteristiche organolettiche di un olio, ai sensi del primo comma, si considerano conformi alla categoria di olio di oliva dichiarata se il panel di assaggiatori riconosciuto dallo ### membro ne conferma la classificazione» ovvero, in caso di mancata conferma, «Le caratteristi che in questione sono considerate conformi a quelle dichiarate se le due controanalisi confermano la classificazione dichiarata». 21 di 36 14.1.3. Il quinto motivo, poi, è inammissibile laddove si censura la d ecisione con riferimento agli artt. 115 e 11 6 c. p.c.  perché «In tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente ap prezzamento, dell e prove legali, ovvero abbia considerato come facenti p iena prova, recependoli senza apprezzamento criti co, eleme nti di prova soggetti invece a valutazione» (Cass. n. 1229/2019).  14.1.4. Il settimo motivo è inammissibile perché ricorre una “doppia conforme” e perché le circostanze in fatto evidenziate non costituiscono fatti storici decisivi. La censura prevista dal novellato art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto st orico, principale o secondario, ossia di un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico - naturalistico, la cui esistenza risulti d alla senten za o dagli a tti processuali, che ha costituito oggetto di discussione tra le parti e che abbia cara ttere decisivo (vale a dire ch e, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia) (Cass. 13024 del 2022; Cass. n. 14802 del 2017); non possono considerarsi tali né le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singo li e lementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative, né le singole risultanze istruttorie, ove comunque risulti un complessivo e convincente apprezzamento del fatto svolto dal giudice d i merito sulla base delle prove acquisite nel corso del relativo giudizio (Cass. n. 10525 del 2022). 22 di 36 14.2. Il sesto motivo è pure infondato, atteso che il ### invero, non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132, n. 4, c.p.c., che esponga, in maniera concisa, gli elementi posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, sepp ure non espressament e esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito (Cass. n. 12131 del 2023). 
RICORSO n. 15268/23 RG 15. Con il primo motivo di ricorso l'### deduce «violazione e falsa a pplicazi one delle norme di diritto, ai sensi del p unto 3 comma 1 dell'art. 360 cpc, per essere la Corte incorsa in contrasto con gli artt. 188 e 191 CDU» in quanto erroneamente la CGT aveva riferito l'importazio ne al deposito doganale in sospensione d'imposta mentre era al momento successivo del vincolo al regime di perfezionamento attivo che doveva essere riferito e verificato il rispetto degli obbligh i e delle condizioni pre visti per lo specifico regime e doveva essere verificata la qual ità della merce dalla dogana italiana; e ra a quel momento, quindi , ch e andava verificata la ricorrenza dell'esimente ai fini delle sanzioni secondo la disciplina di cui all'art. 303 del T.U.L.D. e dal d.lgs. n. 471/1997 e dall'art. 10 l. n. 212/2000.  16. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all'art. 360 comma1 n. 3 c.p.c., «violazione degli articoli 2, par. 2 e segg. del Reg. Ce 2568/ 91, 11 9, 120,124 del codice doganale de ll'unione 303 T.U.L.D. 6 ### 472.97 e 10 L 212 .00 e 2697 del codice civile», perché erroneamente la CGT aveva riconosciuto la buona fede sulla base del risultato delle analisi effettuate presso il paese di espo rtazione; infatti, il regolam ento n. 2568/91 imp one allo ### membro dell'unione europea di verificare la qualità dell'olio in entrata mediante u n panel di assagg iatori, sicché nessun effetto 23 di 36 dispiega la certificaz ione dello ### d'origine, ed incomb e sull'operatore economico l'onere di dimostrare i presupposti della propria buona fede, cioè di un errore attivo che nemmeno usando la dili genza esattissima richiesta a un soggetto professionale e imprenditoriale sarebbe stato riconoscibile.  17. Il primo motivo è ammissibile, non difettando di chiarezza e specificità (come eccepito, invece, dalla contribuente), ed è pure fondato; il secondo resta assorbito.  17.1. Va premesso che ai sensi dell'art. 79 par.1 lett. c) del reg. n. 952/ 2013/UE (### sorge una obbligazione doganale all'importazione in seguito all'inosservanza di «una condi zione fissata per il vincolo di merci non unionali a un regime doganale o per la concession e, in virtu' dell'uso finale dell e merci, di un'esenzione dai dazi o di un'ali quota ridott a di dazio all'importazione». Ai sensi dell'art. 79 par. 2, lett. b), il momento in cui sorge l'obbligazione doganale è quello in cui: «è stata accettata una dichiaraz ione in dogana che vincola le merci a un regime doganale, qualora si constati a posteriori che non era soddisfatta una condizio ne stabilita per il vincolo de lle merci al regime in questione ..». ### l'art. 79 par. 4, «Nei casi di cui al paragrafo 1, lette ra c), il debitore è l a persona ten uta a rispettare le condizioni stabilite per il vincolo delle merci a un regime doganale o per la dichiarazione in dogana delle merci vincolate a tale regime doganale o per la concessione, a causa dell'uso finale delle merci, di un'esenzione dai dazi o di un'aliquota di dazio all'importazione ridotta. ### una dichiarazione in dogana redatta per uno dei regimi doganali di cui al paragrafo 1, lettera c), e i dati richiesti ai sensi del la normativa doganale relativa alle condizio ni che disciplinano il vincolo delle merci a tale regime doganale forniti alle autorità doganali comportan o la mancata riscossione totale o parziale dei dazi all'importazione, è debitrice anche la persona che ha fornito i dati necessari a redigere la dichiarazione in dogana e 24 di 36 che era o avr ebbe d ovuto ragi onevolmente essere a cono scenza della loro erroneità».  17.2. In questo caso, l'obbligazione doganale azionata deriva dall'inosservanza di una condizione prevista per l'applicazione del regime doganale sp eciale del perfezionamento att ivo, essendosi accertato che la merce importata e sottop osta al vincolo del perfezionamento attivo non era conforme ai parametri previsti per la classi ficazione come olio extravergine d 'oliva, rient rante tra le «condizioni stabilite per il vincolo delle merci» al regime speciale.  17.3. Va altresì rammentato che l'ordinamento comunitario in materia doganale, pur armonizzato sul piano sostanziale, non lo è, al contrario, riguardo a quello sanzionatorio, demandat o al la legislazione dei singo li ### mem bri, comunque tenuti - in line a generale, allorquando manchi una disciplina comune - al rispetto dei principi comunitari di legalità, tas satività, proporzionalità ed effettività. Ciò valeva sotto la vigenza del CDC (reg.  2913/1992), che non conteneva alcuna regolamentazione relativa al pian o sanzionatorio (Cass. n. 16625 del 2020; per la giurisprudenza unionale, si vedano, in particolare, Corte Giust.  8.5.2008, cause C-95/07 e C-96/07, ### C.G. 12.7.2 012, causa C-284/11, ### C.G. 19 .7.2012, causa C-263/11, ### C.G. 20.6.2013, causa C-259/12, ### -###; C.G. 17.7.2014, causa C- 272/13, ### ma continua a valere sotto la vigenza del CDU (reg. n. 952/2013), con la conseguenza che occorre riferirsi alla disciplina sanzionatoria dettata dagli artt.  302 ss. d.P.R. n. 43 /1973 (T.U.L.D.), no nché dal d. lgs.  472/1997 e dall'art. 10 della legge n. 212 /2000 (### d el contribuente) (v. Cass. n. 16665 del 2020).  17.4. Per l'inquadramento normativo del tema delle sanz ioni non può che farsi riferimento agli artt. 5, 6 e 10 d el d.lgs.  472/1997, corpus normativo - quest'ultimo - che, come è noto, è ispirato ai principi sanzionatori di matrice penalistica, già codificati 25 di 36 nella legge n. 689/1981. Segnatamente, per quanto qui interessa, l'art. 5 intro duce il p rincipio di colpevolezza, sicché ciascuno risponde della propria azione o omissione, cosciente e volontaria, a titolo di dolo o colpa grave, che sussiste «quando l'imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili e non è possibile dubitare ragionevolmente del significato e della portata della norma violata e, di conseguenza, risu lta eviden te la macroscopi ca inosservanza di elementari obblighi tributari»; l'art. 6, poi, prevede quale causa di non punibilità l'errore sul fatto, quando la violazione ne sia consegue nza, sempre che l'errore non derivi da colp a. 
Occorre che «l'azione o l'omissione in dicata d alla fattispecie sia volontaria, ossia comp iuta con coscienz a e volontà, e colpevole, ossia compiuta con dolo o negligenza, ma, un a volta dimostrata dall'autorità amministrativa la fattispeci e tipica, grava sul trasgressore l'onere di prova dell'assenza di colpa, in virtù d ella presunzione posta dall'art. 3 della l egge 24 novembre 1981, 689» (Cass. n. 14030 del 2012; Cass. n. 13068 del 2011; Cass. 22329 del 2018).  17.5. Tanto premesso, la questione posta con il primo motivo, laddove distingue tra deposito doganale e sottoposizione al vincolo del perfeziona mento attivo, quale primo momento in cu i si può parlare di “importazione” della merce con verifica delle condizioni per l'applicaz ione del regime speciale, è fondata, dovendosi aver riguardo al re gime de l perfezionamento attiv o a seguito della dichiarazione doganale, che costituisce il presupposto per l'applicazione delle sanzioni applicate ex art. 303 e segg. T.U.L.D.. 
I ### d'appello, invece, si sono limitati a valutare le circostanze esistenti al momento dell a introdu zione della merce in ### osservando che la società ricorrente aveva «provato di avere fatto quanto era in lei, an che te nuto conto d ella sua capacità professionale e del grado di diligenza esigibile, per ritenere corretta al momento della importazione la corrispondenza dell'olio importato 26 di 36 alla categoria dichiarata: olio extra vergine di oliva»; non solo «le analisi chimico-fisiche effettuate nel paese di produzio ne (come peraltro quelle po i effettuate in ### e videnziavano parametri propri di tale categoria ma anche il ### eseguito nel paese di produzione presso un laboratorio accreditato C.O.I. (organismo di cui fa parte anch e l a ### a) aveva evidenziat o caratterist iche organolettiche proprie dell'olio extravergine» . Da ciò la ### ha concluso che la società avesse «ragionevoli motivi per ritenere la corrispondenza dell'olio importato a quello dichiarato, tanto più che il prezzo pagato sembra rientrare in quelli praticati sul mercato per olio extravergine di oliva».  17.6. La Corte non ha correttamente impostato la questione, laddove ha escluso la colpa dell'importatore dichiarante per il solo fatto che si era affidato alla documentazione formata nel ### di origine, confermata dalle analisi commissionate dallo stesso importatore prima del trasporto in ### perché seco ndo la normativa unionale sopra riportata il dichiarante è tenu to al «rispetto delle condizioni stabilite per il vincolo delle merci» (v. art.  79 cit.), il che implica una respon sabilità assai più estesa e una valutazione, ai fini dell'esonero dalla colpa, non limitata alla considerazione dei fatti pre cedenti all'intro duzione della merce in ### perché ad essi sono segu iti sino all'apertura del regim e di perfezionamento una serie di operazioni (trasporto, conservazione e miscelaz ione) nella diretta re sponsabilità della ### lli ### come riconosciuto dalla stessa Corte di ### - che, pur tuttavia, non ne trae le conseguenze logiche e giuridiche corrette - laddove osserva che le difettosità rilevata a distanza di tempo dalle analisi compiute in ### la cui erroneità non era stata contestata dall'### né comunque accertata, poteva esser derivata da fatti successivi.  18. Con il primo motivo di rico rso incid entale si ded uce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., nullità della sentenza 27 di 36 per violazione dell'art. 39, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 546/1992, poiché i ### di appello non hanno disposto la sospensione del presente giudizio in attesa della definizione con sentenza passata in giudicato della controversia pregiudicante, sorta dall'impugnazione della decisione prot. n. 18965/RU.  19. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., nullità della sentenza per omessa pronuncia, ex art. 112 c.p.c. - «oppure, laddove si ravvisasse una pur sintetica pronuncia, perché fornita di motivazi one apparent e, in violazione degli artt. 36, comma 2, n. 4 e 61 del D.Lgs. n. 546/1992, degli artt. 112, 132, comma 2, n. 4, e 118 disp. att. c.p.c., in combinato disposto con l 'art. 1, comma 2, de l D.Lgs. n. 546/1 992 e dei principi generali sulla motivazione dei provvedimenti giurisdizionali sanciti dall'art. 111, commi 6 e 7, della ### -, in ordine alle censure, dedotte con il secondo e il terzo motivo di appello, con le qua li la contribuente si doleva d ell'illegittimità del presupposto atto di declassamento dell'olio per inosservanza della procedura prevista dalla legge per l'analisi organolettica (c.d. panel test) e d ell'inatte ndibilità in concreto della medesima prova organolettica. Invero, laddove si ritenesse corretta la decisione di non sospendere il giudizio, la sentenza sarebbe comunque nulla per omessa pronuncia su lle doglianze con le quali la co ntribuente lamentava l'illegittimità del pre supposto atto di riclassificazione dell'olio di oliva per violazione della procedura prevista dalla legge per lo svolgim ent o dell'analisi organolettica e l'inattendibil ità in concreto della medesima analisi.  20. Con il te rzo motivo si ded uce, in relazione all'art. 360 , comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell'art. 43, comma 1-ter.5, del D.L. n. 83/2012, nonché dell'### del ### C.E. n. 2568/1991, anche in relazione all'art . 2697 c.c. e all'art. 115 c. p.c., laddove la CGT ha statuito che il ### C.E. n. 2568/1991 non p revedrebbe l'ob bligo di 28 di 36 consegnare alla parte il verbale redatto dal “capo panel” durante lo svolgimento dell'analisi organolettica e che sarebbe semmai onere della parte richiederne copia mediante istanza di accesso agli atti.  21. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, consistente nell'esistenza di una formale richiesta da parte della ### all'### delle ### di ### di produrre il verbale della pro va organolett ica in prima analisi con esito di declassamento dell'olio.  22. Con il qu into motivo si deduce, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2, paragrafo 2, del ### C.E. n. 2568/1991 e degli artt. 1, 2, 19, 20, 22 e dell'allegato B, paragrafo I.A.a ).i) d ell'### internazionale del 2015 sull'o lio di oliva e le olive da tavola, pubblicato nella ### dell'### il 28 ottobre 2016 (L. n. 293/4) a seguito della Decisione U.E. 2016/1892 del ### del 10 ottobre 2016, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria da parte deg li ### mem bri dell'U.E. del pred etto ### internazionale a decorrere dal 1° gennaio 2017, laddove la CGT ha escluso la necessità, ai fini della validità dei test di assaggio commissionati dall'### dogan ale, che almeno una delle due controanal isi organolettiche veng a affidata allo «### membro di produzion e dell'oli o», perc hé sia l'### (in rappresentanza di tutti i suoi ### membri produttori di olio d'oliva) sia la T unisia a deriscono entrambe al ### e la normativa promanante da tale organizzazione internazionale - tra cui, per quanto specificamente rileva, la norma C.O.I./T.20/Doc. n. 15/Rev.7 (anche nelle versioni ###8 e Rev.9), di ten ore pressoché analogo all'art. 2, paragrafo 2, del ### C.E. n. 2568/1991 - vincola i suddetti ### 23. Con il sesto m otivo si de duce, in relaz ione all'art. 360 , comma 1, n. 4, c.p.c., nullità della sentenza per omessa pronuncia, 29 di 36 ex art. 112 c.p.c., con riferimento all'ulteriore vizio procedimentale, anch'esso determinante l'invalidità della prova organolettica svolta in sede d i prima a nalisi, consiste nte nell'avve nuto decorso, tra il prelievo dei campioni e quello dell'arrivo degli stessi al laboratorio in cui è stato svolto il primo panel test, di un periodo superiore a quello massimo di cinque giorni previsto dalla legge.  24. Con il settimo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2, paragrafo 2, del ### ento C.E. n . 2568/1991, in combinato disposto con l'art. 2697 c.c. e con gli artt. 115 e 116 c.p.c., perché la CGT ha trattato, di fa tto, l a prova organolettica svolta nel rispetto dello “schema procedu rale” delineato da l legislatore comunitario alla stregua di una prova legale, che, come tale, non ammette una prova contraria che esuli dai passaggi “rigidamente procedimentalizzati” dalla stessa disciplina sovranaziona le, recependo i suoi risultati senza un effettivo apprezzamento critico e senza pren dere in considerazione gli elementi di segno contrar io offerti dalla società.  25. Con l'ottavo motivo si ded uce, in relazione all'art. 360 , comma 1, n. 4, c.p .c., nulli tà della sente nza perché fornita di motivazione meramente apparen te, in violazione degli artt. 36 , comma 2, n. 4 e 61 del D.Lgs. n. 546/1992, degli artt. 112, 132, comma 2, n. 4, e 118 disp. att. c.p.c., in combinato disposto con l'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992 e dei principi generali sulla motivazione dei provvedimenti giurisdizionali sanciti dall'art.  111, commi 6 e 7, della ### laddove i ### di appello, motivando per relationem con riferimento alla pronuncia resa nel giudizio sull'atto di d eclassamento, hanno affermat o che il contribuente non avrebbe «prodotto alcuna prova in grado di inficiare il risultato del panel test», dato ch e quest'ultimo «è contrastato solo con altre analisi, effettuate però al di fuori dello schema procedurale individuato dal legislatore comunitario». Così 30 di 36 esprimendosi, però, il Collegio re gionale non ha espost o alcuna effettiva motivazione circa l'asserita insussistenza di prove in grado di inficiare l'esito del panel test.  26. Con il no no motivo si dedu ce, in relazione all'art. 360 , comma 1, n. 5, c.p.c., omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, che, se effettivamente valutati, avrebbero disvelato l'inattendibil ità delle prove organolettic he effettuate dall'### delle ### ossia: i) la congruità, rispetto al prezzo di mercato dell'olio extravergine, del costo sostenuto per l'acquisto dell'olio tunisino; ii) la mancata indicazione specifica del presunto difetto in sede di prima analisi; iii) gli esiti delle analisi condotte privatamente da ### presso laboratori di analisi accreditati, nient'affatto valutati dai ### di appello, an che sul falso presu pposto giuridico della presunta irrilevan za di dette analisi “private” nell'ambito della procedura dettata dalla legge. ( 27. Con il decimo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.), nullità della sentenza perché inficiata dalla violazione degli artt. 115, 116 e 122 c.p.c., essendosi i ### di appello sostanzialmente rifi utati di prendere in considerazione le certificazioni rilasciate dalle ### - anche doganali - tunisine e attestanti la qualità extravergine dell'olio di oliva importato d a ### sul presupp osto che tale d ocumentazione sarebbe stata prodotta in giudizio senza la t raduzione in lingua italiana e no n risulterebbe quindi «comprensibile e valutabile», siccome re datta «in arabo e parz ial mente in francese», così violand o le norme processuali censite in rubric a e il principio seco ndo cui «deve recisamente escludersi che il giudice possa rifiutarsi di esaminare una prova documentale sol perché non tradotta».  28. Con l'undicesimo motivo si deduce, in reazione all'art. 360 comma 1 n . 5 c.p .c., omesso e same di un fatto decisivo per il giudizio, costituito dal fatto che gli esiti del panel test svolto dal laboratorio SGS della ### risultano accompagnati da 31 di 36 certificazioni, vidimate e timbrate dall '### doganale tunisin a (“douane tunisienne”), in cui viene attestata la natura extra vierge dell'olio d'oliva importato da ### 29. Con il do dicesimo mo tivo si deduce, in relazione all'art.  360, comma 1, n. 3, c.p.c.), violazione e/o falsa applicazione degli artt. 119 e 120 del ### U.E. n. 952/2013, per aver negato la ricorre nza di un errore “attivo” d a parte dell e “autorità competenti”, che può essere “ qualsiasi autorità” - quindi, addirittura autorità diverse da quella doganale - «la quale , nell'ambito delle sue competenze, fornisce elementi rilevanti per la riscossione dei dazi doganal i ed è quind i idonea a sus citare il legittimo affidamento del debitore» e, quindi, anche il laboratorio ufficiale SGS presso la ### accreditato presso il ### ( di cui fa parte anche questo ###.  30. Con il tre dicesimo mo tivo si ded uce, in relazione all'art.  360, comma 1, n. 4, c.p.c., nullità della sentenza perché fornita di motivazione meramente apparen te, in violazione degli artt. 36 , comma 2, n. 4 e 61 del d.lgs. n. 546/1992, degli artt. 112, 132, comma 2, n. 4, e 118 disp. att. c.p.c., in combinato disposto con l'art. 1, comma 2, del d. lgs. n. 54 6/1992 e dei principi generali sulla motivazione dei provvedimenti giurisdizionali sanciti dall'art.  111, commi 6 e 7, della ### laddove la CGT ha sostenuto, sempre con riferimento ai pre supposti per l'applicabilità dell'ar t.  119 del Rego lamento U. E. n. 952/2013, che «non risultereb be accertato» che le analisi organolettiche effettuate sull'olio di oliva prima della partenza dalla ### «non fossero corrette» e, quindi, «che ci sia st ato un errore [dell'### tunisina], dat o che le analisi in ### so no state eff ettuate a distanza di t empo dall'importazione, dopo che l'olio aveva subito manipolazi oni autorizzate in regime di perfezionamento attivo», senza indicare gli elementi di prova da cu i ha tratt o il proprio convinc imento circa 32 di 36 l'asserita anteriorità d elle “manipolazioni” rispetto al campionamento e circa l'idoneità delle stesse a determinare persino una modifica della qualità complessiva dell'olio.  31. Con il qu attordicesim o motiv o si ded uce, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c, , nullit à della pronuncia pe r violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere i ### regionali affermano che l'olio acqu istato dalla ### che al m omento dell'esportazione dalla ### avrebbe potuto essere effettivamente extravergine (con conseguente insussistenza di un “errore” esimente d ella autorità tunisina), potrebbe aver perso detta qualità e acquistato le deteriori caratteristiche del semplice olio “vergine” a seguito delle miscelazioni con olio comunitario cui la ### età era autorizzata; miscelazioni che, semp re secondo il Collegio di appello, sarebbero avvenute prima che l'olio venisse campionato ed esaminato dall'### do ganale di ### così giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti, atteso che la stessa ### doganale resistente non ha mai fornito in giudizio alcun riscontro del fatto che le presunte miscelazioni sono avvenute prima del camp ionamento dell'oli o da parte dell'### delle ### di ### tanto meno l'### ha chiarito come e perché de tte miscelazioni (autorizzate fino all'agg iunta massima di un 3% di olio extravergine di origin e comunitaria) potessero comportare il declassame nto a “vergine” dell 'intero quantitativo risultante dalla miscelazione.  32. Il primo e il s econdo mo tivo risultano inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse a seguito della disposta riunione dei due giudizi.  33. I motivi dal terzo al non o riproducono in sostanza i medesimi motivi di cui al ricorso contro la sentenza n. 53/2023 e, per essi, valgono le medesime motivazioni sopra esposte (parr. 9- 14). 33 di 36 34. I motivi d al d ecimo al quattordicesi mo, possono esser e esaminati congiuntamente e sono, per un verso inammissibili, e, per altro verso, infondati.  34.1. Va premesso che anche in tema di p erfezioname nto attivo l'esimente della buona fede dell'importatore può astrattamente configurarsi, affermandosi che «In tem a di tributi doganali, lo stato soggettivo di b uona fede del l'importatore, richiesto dall'art. 220, comma secondo, lett. b), del ### n . 2913 de l 1992 12 N. 9383 /17 R.G. (cosid detto ### doganale comunitario), ai fini dell'esenzione della contabilizzazione 'a p osteriori', non ha valenza esiment e 'in re ipsa', ma solo in quanto sia riconducibile ad una delle situazioni fattuali individuate dalla normativa com unitaria, tra le qual i va annoverato l'errore incolpevole, ossia non ril evabile dal deb itore di buon a fede, nonostante la sua esperienza e dil igenza, e che, pe r assumere rilievo scriminante , deve essere in ogni caso imputabi le a comportamento attivo delle autori tà doganali, non rie ntrandovi quello indotto da dich iarazioni inesatte dello stesso o peratore» (Cass. n. ### del 20 19; v. anche Cass. n. 55 18 del 201 3 e, soprattutto, Cass. n. 4918 del 20 13, sempre in tema di perfezionamento attivo).  34.1.1. ###. 220 del CDC trova la disposizione corrispondente nell'art. 119 del CDU (v. Tavola di corrispondenza allegata al CDU e quella allegata al ### 450/2008), secondo cui «1. In casi diversi da que lli di cui all'articolo 116, p aragrafo 1, second o comma, e diversi da quell i di cu i agli articoli 117, 118 e 1 20 si procede al rimborso o allo sgravio d ell'im porto del dazio all'im portazione o all'esportazione se, per un errore delle auto rità competenti, l'importo corrispondente all'obbligazione doganale inizialme nte notificata era inferiore all'imp orto dovut o, purché sussistano le seguenti condizioni: a) l'errore non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debi tore, e b) il debitore ha agito in buona fede»; 34 di 36 secondo lo stesso art. 1 19 par. 3, poi, «### il trattamen to preferenziale delle merci è concesso in base a un sistema di cooperazione amministrativa che coinvolge le autorità di un paese o di un territo rio non facent e parte del territorio doga nale dell'### il rilascio da parte di queste ultime di un certificato che si riveli inesatto costi tuisce un errore che non p oteva ragionevolmente essere scoperto ai sensi del paragrafo 1, lettera a). Il rilascio di un certificato inesatto non costituisce tuttavia un errore se il certificato si basa su una situazione fattuale inesatta riferita dall'espo rtatore, salvo se è evidente che le autorità che hanno rilasciato il certificato sapevano o avrebb ero dovuto ragionevolmente sapere che le merci non soddi sfacevano le condizioni per poter beneficiare del trattame nto preferenziale. Il debitore è considerato in buona fede se può dimostrare che, per la durata delle o perazioni commerciali in q uestione, ha agito con diligenza per assicurarsi che fossero soddisfatte tutte le condizioni per il trattamento preferenziale».  34.2. ### ha osservato quanto segue: «la Corte ritiene che non sia dimostrato un errore dell'autorità doganale straniera e ciò a prescindere da ogni considerazione circa l'applicabilità dell'art. 119 reg. cee a paesi non membri. Peraltro non è nemmeno accertato che le anal isi del pro dotto effettuate prima della partenza non fossero corrette, e quindi che ci sia stato un errore, dato che le analisi in ### sono st ate effett uate distanza di tempo dall'importazione, dopo che l'olio aveva subito manipolazi oni autorizzate in regime di perfezionamento attivo».  34.2.1. A fronte di questa motivazio ne sono inammissi bili, perché non colgono la ratio decidendi della sentenza, le doglianze della ricorrente che insiste per la rilevanza della documentazione proveniente dalla ### attestante la qualità di olio extravergine d'oliva oggetto di importazione, lamentando che la CGT si sarebbe rifiutata di esami nare la conforme certificazione del l'### à 35 di 36 tunisina e avrebbe ritenuto provate le manipolazioni del prodotto, prima del campionamento, che avevano alterato natura e qualità dell'olio.  34.2.2. I ### d'appello, più che rifiutarsi di esaminare la certificazione dell'### doganale straniera, ne hanno segnalato l'irrilevanza: anche ragionando sul presupposto che la certificazione dell'### tunisina asseveri che la merce esportata era olio extravergine d'oliva, correttamente hanno osservato che non erano comunque dimostrati i presupposti dell'esimente. Atteso che quella certificazione si è comunque rivelat a inesatt a, sulla base delle valutazioni organolettiche svolte dai competenti organi dello ### importatore per come stabilito dalla normativa comunitaria (reg. 
Cee n. 2568/91), era onere dell'importatore, da un lato, provare l'”errore attivo” dell'Au torità extra UE (cioè che «le autorità che hanno rilasciato il certificato sapevano o avrebb ero dovuto ragionevolmente sapere che le merci non soddi sfacevano le condizioni per poter beneficiare del trattame nto preferenziale») - rimasto del tutto indimostrato, non essendosi neppure accertato che le analisi svolte in ### non fossero corrette - e, dall'altro, dimostrare di aver agito «per la durata delle operazioni commerciali in questione…con diligenza per assicurarsi che fossero soddisfatte tutte le condizioni per il trattamento preferenziale». Prive di rilievo, in que sto senso, sono an che le questioni sull a pro va circa le manipolazioni del prodotto prima d el test, perché era comunque onere dell'importatore , per andare esente da responsabilità, dimostrare di aver agito con diligenza durante tutta la durata delle operazioni.  35. Conclusivam ente, si deve accogliere il primo motivo di ricorso dell'Age nzia, assorbito il secondo, e si devono rigett are i ricorsi dell a società, cassando di conseguenza la senten za 57/2023 con rinvio al giudice del merito.  p.q.m. 36 di 36 riuniti i giudizi ind icati in epigrafe, accoglie il prim o motivo di ricorso dell'Age nzia, assorbito il secondo, rigetta i ricorsi della società, cassa di con seguenza la sentenza n. 57/2023 con rinvio alla Corte di g iustizia tributaria di secondo grado dell'### in diversa composizione che deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità; ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ### spa, qua le ricorrente princip ale e ricorrente in cidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contri buto unificato pari a q uel lo dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. 
Così deciso in ### il ###.   

Giudice/firmatari: Bruschetta Ernestino Luigi, La Rocca Giovanni

M
4

Corte di Cassazione, Sentenza n. 14947/2024 del 28-05-2024

... presentarsi e fornire chiarimenti per iscritto rispetto alle operazioni sopra elencate e per le quali l'ufficio riteneva inesistenti le valide ragioni economiche che le avrebbero giustificat e…», per po i concludere «[t]enuto conto che il legale rappresentante della società non ha ottemperato all'invito a presentarsi per fornire i necessari chiarimenti e sulla scorta di quanto rilevato dai verificatori, l'### ha procedu to per l'anno 2008 all'emissione dell'avviso di accertamento…». Ancora, nell'illustrare le vicende del giudizio di secondo grado, la sentenza della CTR (pagine 2, ultimo cpv., e 3, primo cpv.) dà atto della proposizione dell'eccezione di violazione dell'art. 3 7-bis, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973, riproposta in secondo grado dall'appellata odierna ricorrente, ed espone che l'ente impositore ha sostenuto di aver inviato la richiesta di chiarimenti in data 19 aprile 2013, mentre la società, a fronte della mancata produzione della 7 prova dell'avvenu ta spedizione, ha sostenuto di non ave r mai ricevuto tale invito. Infine, dopo aver condivi so - con la già de scritta tecnica della riproduzione testuale - gli argomenti dell'atto di appello sul merito della pretesa fis (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 23802/2021 R.G. proposto da: ### s.r.l., in perso na del legale rappresentant e pro tempo re ### rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a m argine del ricorso, dall'Avv. ### , che ha indicato recapito PEC (###), avendo il ricorrente dichiarato nella procura di eleggere domicilio presso lo studio del difensore, in ### alla via ### n. 82/C is. 116 - ricorrente - contro l'### delle ### con sede ###persona del ### pro tempo re, rappresent ata e difesa dall'### dello Stato, nei cui uffici domicilia in ### alla via ### n. 12; - controricorrente - nonché nei confronti di #### - IVA - operazioni commerciali tra società collegate - condotte elusive/abusive ### delle #### di ### con sede ###persona del ### pro tempore -intimata avverso la sentenza della ### della #### staccata di ### depositata il 12 febbraio 2021, n. 1371/2021/02; Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 9 maggio 2024 dal ### udito il ### , in persona del ### generale ### che ha concluso per l'accoglim ento del ricorso; udito per la ricorrente l'Avv. ### che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; udito per la controrico rrente l'Avv. ### che ha concluso per il rigetto del ricorso; ### 1. Nell'ottobre del 2010, la ### di ### procedeva a verifica fiscale nei confronti della società ### s.r.l. (d'ora in avanti, anche “la contribuente” o “la ricorrente”), esercente attività di trasporto di merci su strada, ed accertav a - redigendo il processo verbale di constatazione del 16 giugno 2011 - una serie di operazioni negoziali ritenute elusive ai sensi dell'art. 37-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, in vigo re dal 1° gen naio 2008 al 2 settembre 2015 e, quindi, sostituito dall'art. 10-bis della legge n. 212 del 2000. 
Tali operazioni sarebbero consistite, sostanzialmente, nella stipula di contratti di sub trasporto con altre società, solo formalmente distinte da quella oggetto di accertamento, ma in realtà a tal punto collegate da far capo ad un unico centro decisionale. Esse, infatti, ad avviso dei verificato ri, risultavano tutte coordinate, sotto l'aspetto gestionale, da una sola persona, il signor ### con l'uso promiscuo di locali ed apparecchiature e anche con l'interscambio di personale tra le società collegate. 3 Per la ### di ### tali operazioni erano prive di una reale giustificazione economica e finalizzate esclusivamente a una “movimentazione di fatturazione” fra societ à funzion almente collegate, per ottenere un risparmio d'imposta. 
Quest'ultimo, in particolare, sarebbe stato conseguito indicando nelle dichiarazioni ### , ### e ### rispettivame nte, redditi imponibili e valori di produzione netta inferiori a quelli conseguiti, e importi di acquisti superiori a quelli realmente sostenuti.  2. L'### delle entrate emetteva quindi avviso di accertamento ###/2013 con il quale, per l'anno 2008, sul presupposto della sussistenza di operazioni volte alla elusione fiscale, procedeva al recupero di euro380.608,00 a titolo di ### di euro 68.710,00 a titolo di ### e di euro 244.340,00 a titolo di ### contestualmente irrogando sanzioni per euro 628.003,20.  3. Contro questo atto impositivo la società proponeva ricorso, che la ### di ### accoglieva, annullando il provvedimento impugnato.  4. L'### delle ### proponeva appello e, nel susse guente giudizio, la società ### s.r.l. spiegava appello incidentale.  ### principale veniva accolto , con la conferma dell'atto impugnato in primo grado. 
In particolare , la ### in base alle circostanze di fatto indicate dagli organ i accertatori, riteneva sussistente un unico centro decisionale facente capo ad una sola persona, la quale avrebbe organizzato operazioni commerciali d i subvezione tra società form almente diverse e autonome , ma in realtà indistingu ibili sotto il profilo gestionale, al solo scopo di ottenere un risparmio di imposta , attraverso “aggiu stamenti” tra costi e ricavi oppure creazione di IVA a credito o di altri crediti di imposta a favore delle società che di volta in volta avrebbero potuto utilizzarli per compensazioni. 
Per la sentenza oggi impugnata, tali operazioni commerciali erano prive di effettivo significato economico, non potendosi individuare 4 valide ragioni atte a giustificare l'affidame nto, a società tanto strettamente collegate, di servizi di traspor to commissionat i alla società ricorrent e da clienti terzi, dal moment o che t ali servizi venivano effettuat i con mezzi, strutture e personale uti lizz ati promiscuamente dalle varie società coinvolte, che perse guivano interessi economici comuni nell'amb ito del medesi mo settore commerciale. 
A tal proposito, le giustificazioni offerte dalla contribuente venivano considerate prive di riscontro probatorio e comunque inadeguate a dimostrare l'esistenza di valide ragioni extrafiscali, soprattutto se inquadrate in un contesto di commistione tra le diverse società. 
Del p ari irrilevante veniva considerata l'esistenza di analogh e operazioni commerciali tra la società odierna ricorrente e altre imprese estranee al centro decisionale individ uato d agli organi accertatori.  5. Contro questa sentenza la società ### s.r.l. ha proposto ricorso per Cassazione affidato a sei motivi. 
Resiste con controricorso l'### delle entrate.  ### di ### ha depo sitato conclusio ni scritte, anticipando quelle poi ribadite in udienza. 
La società contribuente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.  MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la contribuente fa valere violazione e/o falsa applicazione dell'art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c., prospet tando la nullità della sentenz a impugnata, perché la sua parte motiva sare bbe costituit a dalla (pressoché) integrale trascrizione dell'atto di appello proposto dall'### delle entrate.  1.1. Il motivo non è fondato. 
È senz'altro vero che la motivazione del provvedimento impugnato (da pag. 4 a pag. 7), nell'esplicitare le ragioni della decisione, ricalca 5 testualmente l'atto di appello dell'### zia delle entrate, che la ricorrente ha trascritto (da pag. 7 a pag. 10 del ricorso), ponendolo a confronto con la sentenza della #### in disparte le modifiche - seppur minime - apportate ad alcuni periodi utilizzati, e merge con chiarezza che il collegio ha proceduto a “fare prop rio” il percorso argomentativo esposto, in quanto si legge, nell'ultimo capoverso della motivazione: «alla luce delle superiori considerazioni si ritiene regolare il procedimento di verifica eseguito ne l rispetto dell'art. 1 2 L. 212/ 2000 e legittimo l'avviso di accertamento impugnato». 
Può trovare quindi applicazione il principio espresso da Cass. Sez. U, sentenza n. 642 del 16/01/2015 (rv. 634091-01) - e recentemente ribadito da Cass. Sez. 5, ordinanza n. 29028 del 06/10/2022 (rv.  666078-01) - secondo cui, nel processo civile e in quello tributario, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), senza niente aggiungervi, no n è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudic ante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d'imparzialità del giudice, al quale non è imposta l'originalità né dei contenuti né delle modalità espositive.  2. Con il secondo mezzo d'impugnazione, introdotto ai sensi dell'art.  360, comma 1, n. 4, c.p.c., la ricorrente fa valere la violazione e/o falsa app licazione dell'art. 112 c.p.c., pe r avere la sentenza impugnata omesso di pronunziarsi sull'eccezione di nullità dell'avviso di accertamento, per l'omessa notifica dell'invito a fornire chiarimenti in relazione alle operazioni commerciali ritenute elusive dall'### impositore, trattandosi di adempime nto obbligatorio e previsto - appunto a pena di nullit à de ll'atto impositiv o - dall'art. 37-bis, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973.  2.1. Il motivo non è fondato. 6 La ricorrente indica specificamente gli atti dei giudizi di primo e di secondo grado in cui l'eccezione sarebbe st ata, rispettivamente, proposta e riproposta, riprodu cendone t estualmente il relativo punto: quanto al primo grado, pagg. 7-10 del ricorso; quanto al giudizio di secondo grado, pagg. 15 e 16 dell'atto di costituzione in appello e pagg. 8 e 9 delle memorie difensive depositate in replica al dep osito, da parte dell'### delle ### appellante, di un invito ex art. 37-bis, comma 4, d.p.r. n. 600 del 1973 notificato per compiuta giacenza, rispetto al quale l'appellata - odierna ricorrente - ha immediatamente eccepito la mancata spedizione della seconda raccomandata, ritenuta necessaria ai sensi degli artt. 8 e 14 della legge n. 890 del 1982. 
Ciò prem esso, la sent enza impugnata affron ta il tema in tre passaggi. 
Innanzitutto, nella ricostruzione “in fatto”, afferma (pag. 2): «… ai sensi dell'art. 37-bis, comma 4, del d.P.R. 600/1973, l'### delle ### in data ### ha invitato il sig. ### nella qualità di legale rappresentan te del la società ### s.r.l ., a presentarsi e fornire chiarimenti per iscritto rispetto alle operazioni sopra elencate e per le quali l'ufficio riteneva inesistenti le valide ragioni economiche che le avrebbero giustificat e…», per po i concludere «[t]enuto conto che il legale rappresentante della società non ha ottemperato all'invito a presentarsi per fornire i necessari chiarimenti e sulla scorta di quanto rilevato dai verificatori, l'### ha procedu to per l'anno 2008 all'emissione dell'avviso di accertamento…». 
Ancora, nell'illustrare le vicende del giudizio di secondo grado, la sentenza della CTR (pagine 2, ultimo cpv., e 3, primo cpv.) dà atto della proposizione dell'eccezione di violazione dell'art. 3 7-bis, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973, riproposta in secondo grado dall'appellata odierna ricorrente, ed espone che l'ente impositore ha sostenuto di aver inviato la richiesta di chiarimenti in data 19 aprile 2013, mentre la società, a fronte della mancata produzione della 7 prova dell'avvenu ta spedizione, ha sostenuto di non ave r mai ricevuto tale invito. 
Infine, dopo aver condivi so - con la già de scritta tecnica della riproduzione testuale - gli argomenti dell'atto di appello sul merito della pretesa fis cale, la sentenza imp ugnata dichiara (pag. 7) «legittimo l'avviso di accertamento impugnato».  ###, dunque, ha implicitamente deciso sull'eccezione (nel senso del suo rigetto), avendo speso argomentazioni sulla fondatezza della pretesa fiscale, incompatibil i con l'accoglim ento dell'eccezione stessa, della cui proposizione ha comunque dato atto. 
Come ribadito da Cass. Sez. 3, ordinanza n. 12131 del 08/05/2023 (rv. 667614-01), infatti, è configurabile la decisione implicita di una questione (connessa a una prospettata tesi difensi va) o di un'eccezione di nullità (ritualmente sollevata o rilevabile d'ufficio) quando queste risultino superate e travolte, bench é non espressamente trattate, dalla incompatibile sol uzione di un'altra questione (qui, quella sulla fondatezza della pretesa fiscale), il cui solo esame presupponga e comporti, come necessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza.  3. Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, comma 1, 4, c.p.c., la contribuente prospetta violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., per avere la sentenza impugnat a omesso d i pronunziarsi sull'eccezione di nullità dell'avviso di accertamento per mancanza di motivaz ione, avendo l'en te impositore motivato per relationem rispetto alle risultanze de l processo verbale di constatazione, recependole del tutto acriticamente.  3.1. Anche questo motivo è infondato, per ragioni analoghe a quelle illustrate con riferimento al secondo mezzo d'impugnazione. 
In primo luogo, va richiamata la giurisprudenza costante di questa Corte, secondo cui l'obbligo d i motivazione d ell'### finanziaria, in relazione a un atto impositivo n otificato al contribuente, deve ritenersi assolto ove l'atto faccia riferimento a un processo verbale di constatazione precedentemente notificato o di 8 cui sia stata rilasciat a copia da parte degli organi di controllo (circostanza qui non contestata: in tal senso, tra le tante, Cass. 5, sentenza n. 23696 del 28/07/2022, rv. 665348-01). 
Ciò posto, circa la denunciata omessa pronuncia sull'eccezione di nullità, valgono le m edesime considerazioni svolte in relazione al secondo motivo: l'affermazione della ### che a p ag. 7 della sentenza dichiara la legitt imità dell'avviso di acce rtamento impugnato, costituisce una statuizione logicamente incompatib ile con l'eccezione di nullità dell'avviso di accertamento motivato per relationem sollevata dalla contribuente e della cui proposizione la CTR aveva d ato espressamente conto (a pag . 2 della sentenza, infatti, si legge: «Preliminarmente la società eccepisce il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento mediante rinvio al processo verbale di constatazione della ###, …»).  4. Con il quarto strumento d'impugnazione, introdott o ai sensi dell'art. 360 , comma 1, n. 5, c.p.c., la contribu ente denuncia l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. 
Il motivo, articolato in più profili, è complessivamente inammissibile.  4.1. In primo luogo, si censura la sentenza impugnata, nella parte in cui la CTR non avrebbe espresso i motivi in base ai quali ha ritenuto che fosse stata fornita la prova della fondatezza della pretesa erariale nonostante l'omesso deposito nei pre cedenti gradi di giu dizio dei documenti allegati al processo verbale di constatazione. 
A tale proposito, la ricorrente, a pag. 37 del ricorso, evidenzia come l'ufficio impositore abbia depositato, nel giudizio di primo grado, il PVC privo dei suoi 77 allegati, per lo più costituiti dalle fatture e dalle schede contabili delle operazioni considerate elusive. Evidenzia, ancora, che l'### zia delle ### ha prop osto appello senza depositare alcun ulteriore documento e che, nell'atto di costituzione in giud izio con appello incident ale, la medesima contribuente ha ribadito i motivi formulati nel ricorso di primo grado evidenziando, a 9 pagina 8 della successiva memoria difensiva, la lacuna probatoria posta in evidenza. 
In via generale, tuttavia, va ricordato che l'omesso esame rilevante ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, deve riferirsi ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, non assimilabile in alcun modo a “questioni” o “argomentazioni” o a “deduzioni difensive”, le quali, pertanto, risultano irrilevanti (Cass., Sez. 6-1, ordinanza n. 2268 del 26/01/2022, rv. 663758-01). 
Senza contare, in ogn i caso, che la real e effet tuazione dei sub trasporti non è o ggetto di conte stazione e in nessu na parte del ricorso si contesta la mancata corrispondenza tra le somme indicate nel PVC e quelle riportate nella documentazione di cui si tratta, il cui omesso deposito, quindi, neppure potrebbe essere considerato decisivo per il giudizio . Anzi, in ricorso (pag. 2 9) ci si lamenta appunto che l'avviso di accertame nto - il cui contenuto è stato condiviso dalla sente nza impugnata - abbia erroneamente fatto coincidere il vantaggio fisca le asseritame nte conseguito con la totalità delle somme fatturate da lle società collegate per le subvezioni oggetto di accertamento.  4.2. In secondo luo go, la contribuente lamenta che la CTR non avrebbe espresso i motivi in base ai quali ha ritenuto che l'odierna società ricorrent e abbia effettivamente conseguito un vantaggio fiscale. 
A pag. 6 della sentenza, tuttavia, la CTR afferma che tale vantaggio fiscale è risultato sussistente, poiché «è stata riconosciuta l'esistenza di ope razioni fatturate fra le società cointere ssate prive di un effettivo interesse economico poste in essere al fine di consentire un “aggiustamento” tra costi e ricavi p er evitare risultati economici gravosi, o di concentrare IVA a credito su l'una o sull'altra società per l'utilizzo di compensazioni, o di usufruire di crediti d'imposta da utilizzare per le compensazioni (agevolaz ioni crediti d'im post a assunzioni nuovo personale), o costituzione di plafond (fatturazioni verso la società consorella rumena “D.F.D. Trans”). Per tutto quanto 10 descritto, si ritiene che trattasi d i un ind ebito vantag gio fiscale determinatosi anche dalle fatturazioni intercorse tra le società sopra riportate». 
Ciò posto, la mancanza di un effettivo vantaggio fiscale non rientra nella nozione di “fatto storico” rilevante ai fini del motivo di ricorso proposto, essendo piuttosto il risultato della valutazione di altri fatti, di cui non può dirsi che la CTR abbia omesso l'esame. 
Ciò che si denuncia, allora, è piuttosto una presunt a errata valutazione di tali circostanze, che però è estranea al perimetro del motivo in esame, ove sorretta da una motivazione che raggiunga il “minimo costituzionale” (da ultimo, Cass. S.U., sentenza n. 5792 del 05/03/2024 - rv. 670391-01).  4.3. Per la contribuente, ancora, la CTR non avrebbe esplicitato i motivi in base ai qual i ha ritenuto che il vantaggio fi scale asseritamente conseguito sia stato esat tamente corrispondente a quello individuato dall'### delle ### con riferimento all'intero ammontare delle fatture emesse dalle società che hanno effettuato i trasporti in subappalto per conto della ricorrente. 
Nel corpo del motivo, tuttavia, la contribuente riproduce l'atto d'impugnazione in primo grado e stralci dell'atto di costituzione nel giudizio di secondo di secondo, ripercorrendo l'intera vicenda e i rapporti tra le società interessate, ma non enuclea con precisione quali specifici fat ti storici - decisivi ai fini dell'assu nzione di un a decisione diversa - non siano stati esaminati dal giudice, pur essendo stati discussi tra le parti. 
Tutti i fatti storici indicati dalla ricorrente - in particolare: la reale esecuzione delle operazioni fatturate (sub t rasporti indicati nelle fatture allegate al PVC e prestazioni di lavoro dipendente); la natura di s.r.l. di tutte le società coinvolte, con conseguente applicazione della medesima aliquota, che renderebbe in esistente un minor introito per il ### il carattere “reciproco” delle operazioni tra le società interessate; eccetera - sono stati esaminati dalla ### che non li ha evidentemente considerati come ostativi a una valutazione 11 di elusi vità, considerando, anzi, legittima la ripre sa fiscale, nella misura accertata dalla ### di ### Ciò che la ricorrente contesta, a ben vedere, è il “calcolo” effettuato dagli organi accertatori e “recepito” dalla sentenza, in quanto ci si duole sia della circo stanza che il vant aggio fiscale è stato fatto coincidere con l'intero ammontare dei costi sostenuti per i trasporti subappaltati, sia del fatto che non si è consentito alla ricorrente di detrarre neppure il cost o che avrebbe sopportato se avesse realizzato “in proprio” i trasport i, aven do gli organi accertatori lasciato invariato l'ammo ntare dei ricavi conseguiti at traverso la fatturazione ai propri clienti. 
Anche in tal caso, dunque, da un lato si contesta - inammissibilmente - la valutazione dell'intero compendio probatorio, dall'altro, e al più, ci si d uole di una falsa applicazione della disci plina in tema di determinazione della detraibilità dei costi sostenuti (vizio veicolabile, però, solo attraverso l'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.).  4.4. Ancora, la contribuente censura la sentenza impugnata, per non avere la CTR espresso i motivi in base ai quali, da un lato ha ritenuto che la società non avesse fornito valide ragioni economiche sottese alle operazioni commerciali di subvezione oggetto di contestazione e, dall'altro, ha reputato esistente un collegamento gestionale tra le imprese. 
Anche in tal caso, però, va evidenziato come la CTR abbia motivato (rispettivamente alle pagine 6 e 7 e alle pagine 5 e 6, sebbene con la già scrutinata tecnica per relationem), sulle ragioni per le quali ha considerato insussistenti valide ragioni economiche extrafiscal i e sussistente, invece, il collegamento gestionale tra le diverse società. 
A front e di ciò, non sono specificam ent e indicati i “fatti storici”, nell'accezione sopra indicata, il cui esame sia stato omesso.  4.5. In definitiva, al fondo della complessiva censura, emerge una denuncia di incongruità della va lutazione for nita dai giudici di secondo grado circa gli elementi di prova complessivamente acquisiti e dei fatti di causa, dai quali si vorrebbe trarre la conclusione - 12 opposta a quella cui è approdata la CTR - che la concessione in subappalto di servizi di trasporto a socie tà collegate ass icurava molteplici vantaggi dal punto di vista economico (con p articolare riferimento al risparmio di costi legati alla riduzione di viaggi con mezzi vuoti), tanto che le medesime operazioni sareb bero state effettuate anche tramite società non collegate al medesimo centro decisionale individuato dalla ### di ### (fatto storico di cui la ### peraltro, ha tenuto espressamente conto in motivazione). 
In tal modo, però, la ricorrente sollecita una rilettura nel merito degli elementi di prova acquisiti nel corso del processo, che fuoriesce dal perimetro del giudizio di legittimità e non rispetta i suddetti limiti previsti dall'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. sul piano dei vizi rilevanti della motivazione. 
Consapevole della difficol tà di veicolare tale p retesa ad una rivalutazione dei fatti per il tramite del mezzo prescelto, la ricorrente ripiega su un alt ro profilo, rimproverando alla CTR (p ag. 38 del ricorso) di av er emesso una «sentenza totalmente n ulla e immotivata per avere letteralmente copiato l'atto di appello proposto dall'### delle ### - ### provinciale di ### Ma va ribadito, a questo punto, che il sindacato di legittimità sulla motivazione, esclusa qualunq ue rilevanza del semplice d ifetto di “sufficienza” della stessa, resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, ###, che viene violato solo qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile (Cass., Sez. 1, ordinanza n. 7090 del 03/03/2022, rv. 664120-01), sempreché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass., Sez. U, sentenza n. 8053 del 07/04/2014, rv.  629830-01). 
Da questo punto di vista, la sentenza impugnata, sebbene con la tecnica di riproporre testualmente i passaggi dell'atto di appello - di 13 cui però, come già chiarito in sede di esame del primo motivo, ha fatto proprie le argomentazioni - ha esposto (alle pagine da 5 a 7) le ragioni per le qual i, sulla base di q uei fatti indicati dalla ste ssa ricorrente, ha ritenuto sussistente un unico centro gestionale tra le varie società coinvolte e ha considerato le operazioni commerciali fatturate come finalizzate principalmente a conseguire un indebito vantaggio fiscale (di cui ha re cepito la quan tificazione ope rata dall'organo accertatore), in quanto prive di effettiva giustificazione economica in una normale logica di mercato. 
Ne deriva che il giudice a quo risulta aver elaborato un ben delineato tracciato argomentativo, sicché non è incorso in alcuno dei gravi vizi d'indole logico-giuridica unicamente rilevanti in questa sede ###il quinto mezzo d'impugnazione, proposto ai sensi dell'art.  360, comma 1, n. 4, c.p. c., si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., per avere la ### omesso di pronunziarsi sull'appello incidentale proposto sul punto delle spese del giudizio di primo grado, liquidate in favore dell'odierna ricorrente in misura da quest'ultima ritenuta insufficiente.  5.1. Il motivo è infondato, in quanto alcuna statuizione esp ressa avrebbe dovuto essere ad ottata dalla ### che ha tot almente riformato la sentenza d i primo grado, in senso sfavorevole alla società, sul punto appellante incidentale.  6. Con il sesto motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., si denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in quanto la sentenza impugnata avrebbe erroneamente condannato l'odierna ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'### delle ### 6.1. Il motivo è infondato. 
La ricorrente sostiene che la CTR avrebbe dovuto rigettare l'appello proposto dall'### del le ### e cond annare l'ap pellante al pagamento delle spese di giudizio d el doppio grado in favore dell'odierna ricorrente. Ma è evidente che la sentenza impugnata è stata di segno c ompletamente opposto, avendo riformato la 14 decisione di primo grado favorevole alla contribuente, sicché la CTR mai avrebbe potuto condannare l'appellante alle spese di giudizio in favore della società appellata, in quanto risultata soccombente in secondo grado.  7. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. 
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso.  P.Q.M.  Rigetta il ricorso. 
Condanna la societ à ### s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell'### delle entrate, che si liquidano in euro 15.000,00 oltre alle spese prenotate a debito. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso, in ### il 9 maggio 2024.   

Giudice/firmatari: Napolitano Lucio, Ciafardini Luciano

M
5

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 19387/2024 del 15-07-2024

... costi non deducibili e di operaz ioni soggettivamente inesistenti realizzate attraverso il fraudolento utilizzo del m eccanismo del reverse charg e mediante l'interposizione di società inesistenti. 2. Q uanto alla contestazione di costi non documenta ti, la CTR ha osservato che la contribuente aveva provato di aver subito il furto dei documenti relativi a tali operazioni, in particolare “formulari e bollette dei priva ti relativi a ll'anno 2003 -2006”, den unziato in data ###; secondo i giudici d'appello, poiché tali soggetti non sono tenuti a tenere la contabilità sulle operaz ioni che effettuano, era impossibile riuscire a riprodurre i documenti originari delle operazioni contestate; la società, comunque, aveva prodotto, oltre alla denunzia di furto, le carte d'identità dei soggetti coinvolti in quelle operazioni, il registro “rifiuti: carico e scarico detentori”, regolarmente vidimato, e una comunica zione riepilogativa con i dati degli acquisti da privati divisa per tipologia di materiali. 3. Q uanto alle operazioni soggettiva mente inesistenti, la CTR ha osservato che i sog getti asserita mente interposti, #### T e ### erano esistenti e operativi al momento delle operazioni (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2107/2017 R.G. proposto da: ### dom iciliata in #### 12, presso l'### .  (ADS###) che la rappresenta e difende; -ricorrente contro ### elettivamente domiciliata in ### 91, presso lo studio dell'av vocato ### (###) che la rappresenta e difende u nitamente agli avvocati ### A ### (###), #### (###), ### (###); -controricorrente avverso SENTENZA di ### TORINO n. 773/2016 depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/03/2024 dal #### 1. L'### delle entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe della ### (### del ### che a veva rigettato l'appello erariale contro la sentenza 2 di 7 della ### (### di ### con cui era stato accolto il ricorso della contribuente ### y spa, opera nte ne l settore del commercio di rottami ferrosi, proposto contro l'avviso di accertamento per il 2006 recante maggiori ### IVA e ### a seguito della co ntestazione di costi non deducibili e di operaz ioni soggettivamente inesistenti realizzate attraverso il fraudolento utilizzo del m eccanismo del reverse charg e mediante l'interposizione di società inesistenti.  2. Q uanto alla contestazione di costi non documenta ti, la CTR ha osservato che la contribuente aveva provato di aver subito il furto dei documenti relativi a tali operazioni, in particolare “formulari e bollette dei priva ti relativi a ll'anno 2003 -2006”, den unziato in data ###; secondo i giudici d'appello, poiché tali soggetti non sono tenuti a tenere la contabilità sulle operaz ioni che effettuano, era impossibile riuscire a riprodurre i documenti originari delle operazioni contestate; la società, comunque, aveva prodotto, oltre alla denunzia di furto, le carte d'identità dei soggetti coinvolti in quelle operazioni, il registro “rifiuti: carico e scarico detentori”, regolarmente vidimato, e una comunica zione riepilogativa con i dati degli acquisti da privati divisa per tipologia di materiali.  3. Q uanto alle operazioni soggettiva mente inesistenti, la CTR ha osservato che i sog getti asserita mente interposti, #### T e ### erano esistenti e operativi al momento delle operazioni effettuate come comprovato dalla documentazione prodotta dalla ricorrente; ha aggiu nto che la società commerciava “pani grez zi di rottami” e non semilavora ti, cosicché il fatto che i verificatori non avessero rinvenuto tali tipologie di merci presso la sede ###aveva alcuna rilevanza.  4. Il ricorso si fonda su quattro motivi.  5. Resiste con controricorso la società.  ###: 1. Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 366 comma 1 n. 6 c.p.c., sollevata dalla controricorrente, secondo cui l'### pur avendo annunciato 3 di 7 in rico rso il deposito di copia degli atti e documen ti rilev anti, non aveva allegato alcuna elencazione e aveva omesso in ricorso puntuali indicazioni circa la fase processuale in cui alcuni documenti erano stati prodotti in causa. Quanto al mancato deposito degli atti e documenti rilevanti ovvero della lo ro elencazione, va tenuto presente che « In tema di giudizio per cassazione, per i ricorsi avverso le sentenze delle commissioni tributarie, la indisponibilità dei fascicoli delle parti (i quali, ex art. 25, secondo comma, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 restano acquisiti al fascicolo d'ufficio e sono restituiti solo al termine del processo) comporta la conseguenza che la parte ricorrente non è onerata, a pena di improcedibilità ed ex art. 369, secondo comma, 4 cod. proc. civ., della produzione del proprio fascicolo e per esso di copia auten tica degli atti e docume nti ivi contenuti, poiché detto fascicolo è già acquisito a quello d'ufficio di cui abbia domandato la trasmissione alla S.C. ex art. 369, terzo comma, cod. proc. civ., a meno che la predetta parte non abbia irritualmente ottenuto la restituzione del fascicolo di parte dalla segreteria della commissione tributaria; neppure è tenuta, per la stessa ragione, alla produzione di copia degli atti e dei documenti su cui il ricorso si fonda e che siano in ipotesi contenuti nel fascicolo della controparte» (Cass. sez. un.  22726 del 2011). La questione della ma ncata localizzaz ione dei documenti citati, poi, è sollevata in termini estremamente generici («alcuni documenti») ed è co munqu e inidonea a d inficiare l'ammissibilità del ricorso nella sua interezza , potendo valutarsi la questione con riferimento ai singoli motivi e alle specifiche doglianze.  2. Pa ssando ai singoli motivi, con il prim o si deduce, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione degli artt. 109 comma 5 TUIR, 2697 e 2724 n. 3 c.p.c., laddove la CTR aveva ritenuto, con rigu ardo alla contesta zione di costi non documentati, che la contribuente non avesse l'onere di attivarsi per la ricostruzione del contenuto dei documenti oggetto di fur to e, in particolare, delle fatture d' acquisto, ritenendo im possibile tale ricostruzione sebbene la società, che conosceva l'identità dei cedenti, 4 di 7 non avesse fornito la prova di essersi adoperata per reperire le copie delle bollette emesse in duplice copia, una delle quali resta al cedente.  2.1. I l motivo è a mmissibile, poiché non tend e a rimettere in discussione l'accertamento in fatto svolto dal giudice del merito ma censura l'applicazione delle regole in tema di perdita dei documenti da parte del soggetto onerato della prova; il motivo è altresì fondato.  2.2. S econdo giurisprudenza di questa Corte, lo smarrimento della documentazione contabile non esonera il contribuente dalla prova a suo carico secondo le regole sul riparto, gli è data, però, la facoltà di dimostrare «di trov arsi nell'incolpevole impossibili tà di produrre tali documenti (nella specie, a causa di furto) e di non essere neppure in grado di acquisire copia delle fatture presso i fornitori dei beni o dei servizi, trova[ndo] applicazione la regola generale previst a dall'art.  2724, n. 3, c.c. seco ndo cui la perdita incolpevol e del documento occorrente alla parte per attestare una ci rcostanza a lei favorevole non co stituisce motivo di esenzione dall'onere della prova, ne' trasferisce lo stesso a carico del l'### ma autori zza soltanto il ricorso alla prova per testimoni o per presunzioni, in deroga ai limiti per essa stabiliti » ( si veda, per tutte, Cass. n. 21233 del 2006). 
Quindi, il contribuente, deve giu stificare le ragioni per le quali la perdita possa effettivamente ritenersi incolpevole e costituisca oggettivo motivo di impedimento della prova a suo carico (Cass. 19543 del 2016; Cass. n. 19956 del 2014). ### non ha fatto buon governo di questi principi, laddove ha esonerato il contribuente dall'onere della prova per il solo fatto del furto e ha aff ermato in termini del tutt o as tratti l'”impossibilità” di riprod urre i documenti originari, solo in ragione della qualità di privati dei soggetti cedenti, senza alcun accert amento in concreto sulla assenza di colpa del contribuente: in particolare, nulla è stato accertato sui tentativi della società, che pure disponeva dei dati d ei cedenti, di ricostruire la documentazione sottratta.  3. Con il secondo motivo, dedotto in subordine, si deduce, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., omesso esame circa un fatto decisivo 5 di 7 per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le p arti, sulle medesime circostanze di cui al precedente.  3.1. Il motivo resta assorbito nell'accoglimento del primo.  4. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132 c.p.c. e 36 d.lg s. n. 546/1992 in qu anto la CTR fa riferimento al mancato rinvenimento di semilavorati, che non hanno mai costituito oggetto della contestazione, la quale riguardava, tra l'altro, l'utilizzo fraudolento del meccanismo del reverse charge nella cessi one di rottami ferrosi da ### a ### con l'interposizione di società terze, le quali facevano ap parire l'effettuazione di lavorazioni e la successiva cessione con regime ordinario IVA alla ### che, quindi, otteneva un indebito credito per detrazione ### 4.1. Il motivo è infondato.  4.2. Non essendo più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata , il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla s ola verifica della viol azione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, ###, individu abile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c. p.c. e dann o luogo a nullità de lla sentenza - di “ma ncanza della m otivazione quale requisito esse nziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "ma nifesta ed irriducibile co ntraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata (Cass. n. 23940 del 2018; Cass. sez. un. 8053 del 2014), a prescindere d al confronto con le risultanze processuali ( v., ultimamente, anche Cass. n. 7090 del 2022). Questa Corte ha, altresì, precisato che «la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondam ento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito 6 di 7 di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Cass., sez. un., n. 22232 del 2016; conf. Cass. n. 9105 del 2017, secondo cui ricorre il vizio di omessa motivazio ne della sentenza, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il Giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi in modo da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezza e s ulla logicità del suo ragi onamento). In questo caso la motivazione della sentenza a ttinge il c.d. “minimo cost ituzionale” ed ha una ratio chiaramente intelligibile, che si fonda sulla “esistenza” delle so cietà cessionarie e, quindi, sulla effettività della cessione a costoro, mentre l'osservazione relativa ai semilavora ti ha un rilievo eminentemente argomentativo.  5. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all'art. 360 comma 1 4 c.p. c., violazione dell'art. 112 c.p.c. perché la CTR non ha considerato, tra le interposte, la ditta ### e ha del tutto omesso l'esame del rilievo concernente due fatture emesse da ### spa ; entrambe le qu estioni erano oggetto dell'accertamento impugnato ed erano comprese nell'atto d'appello. Il motivo è fondato. La sentenza impugnata ha omesso di considerare sia le operaz ioni con la ditta ### sia il rili evo relativo alle fa tture della ### spa che, secondo quanto esposto in ricorso per a utosufficienza, erano stati oggetto dell'accertamento ed era no compresi nell'atto d'app ello, relativo a tutti i «soggetti con i qual i risultava che ### avesse intra ttenuto rapporti commerciali » interessati dalla verifica effettuata dalla ### di finanza (v. pagg. 3, 7-8, 14, 26 del ricorso con puntuali riferimenti agli atti di causa e alla loro sede processuale), incorrendo così nel vizio di omessa pronunzia ex art. 112 c.p.c..  6. Conseguentemente, accolto il primo e quarto motivo, assorbito il secondo e rigettato il terzo, la sentenza deve essere cassata con rinvio al giudice del merito che deciderà anc he sulle spese del presente giudizio di legittimità.  p.q.m. 7 di 7 accoglie il primo e qu arto motivo di ric orso, a ssorbito il secondo e rigettato il terzo, cassa la sentenza e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del ### in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. 
Così deciso in ### il ###.   

Giudice/firmatari: Manzon Enrico, La Rocca Giovanni

M
5

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 19341/2024 del 15-07-2024

... seguito della contestazione di costi non deducibili ed operazioni soggettivamente inesistenti, realizz ate attraverso il fraudolento utilizzo del meccanismo del reverse charge mediante l'interposizione di società inesistenti. 2. Quanto alla contestazione di costi non documentati, la CTR ha osserva to che la contribuente av eva provato di aver subito il furto dei documenti re lativi a tali operazioni, in particolare “formulari e bollette dei priva ti relativi all'anno 2003 -2006”, denunziato in data ###; secondo la ### poiché tali soggetti non sono tenuti a t enere la contabilità sulle operaz ioni ch e effettuano, era imp ossibile riuscire a riprodurre i document i originari delle operazioni contestate; la società, comunque, aveva prodotto, oltre alla denunzia di furto, le carte d'identità dei soggetti coinvolti in que lle ope razioni, il re gistro “rifiuti: carico e scarico detentori” nonché la comunicazione riepilogativa con i dati di carico degli acquisti da privati divisa per tipologia di materiale. 3. Quanto alle operazioni soggettivamente inesistenti, la CTR ha accertato che i soggetti interposti, ####M e ### erano esistenti e operativi al momento delle operazioni (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2110/2017 R.G. proposto da: ### dom iciliata in ### PORTOGHESI 12, presso l'### .  (ADS###) che la rappresenta e difende; -ricorrente contro ### elettiv amente domiciliata in ### A ### 91, presso lo studio dell'avvo cato #### (####) che la rappresenta e difend e unitamente agli avvocati ### (###), ### (###), ### (###); -controricorrente avverso SENTENZA di ### TORINO n. 772/2016 depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/03/2024 dal #### 1. L'### delle entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe della ### 2 di 7 ### del ### che aveva rigettato l'appello erariale contro la sentenza della ### (### di ### che aveva accolto il ricorso della contribuente ### spa, operante nel settore d el commercio di rott ami ferrosi, contro l'avviso di accertamento per il 2005 per maggiori ### IVA e ### a seguito della contestazione di costi non deducibili ed operazioni soggettivamente inesistenti, realizz ate attraverso il fraudolento utilizzo del meccanismo del reverse charge mediante l'interposizione di società inesistenti.  2. Quanto alla contestazione di costi non documentati, la CTR ha osserva to che la contribuente av eva provato di aver subito il furto dei documenti re lativi a tali operazioni, in particolare “formulari e bollette dei priva ti relativi all'anno 2003 -2006”, denunziato in data ###; secondo la ### poiché tali soggetti non sono tenuti a t enere la contabilità sulle operaz ioni ch e effettuano, era imp ossibile riuscire a riprodurre i document i originari delle operazioni contestate; la società, comunque, aveva prodotto, oltre alla denunzia di furto, le carte d'identità dei soggetti coinvolti in que lle ope razioni, il re gistro “rifiuti: carico e scarico detentori” nonché la comunicazione riepilogativa con i dati di carico degli acquisti da privati divisa per tipologia di materiale.  3. Quanto alle operazioni soggettivamente inesistenti, la CTR ha accertato che i soggetti interposti, ####M e ### erano esistenti e operativi al momento delle operazioni effettuate come comprovato dalla documentazione prodotta dalla ricorrente; ha aggiunto che la ### spa commerciava “pani grezzi di rottami” e non semilavorati cosicché il fatto che i verificatori non avessero rinvenuto tali tipologie di merci presso la sede ###aveva alcuna rilevanza.  4. Il ricorso si fonda su quattro motivi.  5. Resiste con controricorso la società. 3 di 7 ###: 1. Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezion e di inammissibilità del ricorso, per violazione dell'art. 366 comma 1 6 c.p.c., proposta dalla controricorrente, secondo cui l'### pur avendo annunciato in rico rso il deposito di copia degli att i e documenti rilevanti, non aveva allegato alcuna elencazione e aveva omesso in ricorso puntuali indicazioni sulla fase processuale in cui alcuni documenti erano stati prodotti in causa. Orbene, quanto al mancato deposito degli atti e documenti rilevanti ovvero della loro elencazione, va tenut o presente che «In tem a di giudizio per cassazione, per i ricorsi avverso le sente nze delle commiss ioni tributarie, la indisponibilità dei fascicoli delle parti (i quali, ex art.  25, secondo comma, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 restano acquisiti al fascicolo d'ufficio e sono restitu iti solo al termine del processo) comporta la conseguenza che la parte ricorrente non è onerata, a pena di improcedibilità ed ex art. 369, secondo comma, n. 4 cod. proc. ci v., della produzione d el proprio fascicolo e pe r esso di copia autentica degli atti e documenti ivi contenuti, poiché detto fascicolo è già acqu isito a quello d'uffic io di cui abbia domandato la trasmissione alla S.C. ex art. 369, terzo comma, cod.  proc. civ., a me no che la prede tta parte non abbia irritu almente ottenuto la restituzione del fascicolo di parte dalla segreteria della commissione tributaria; neppure è tenuta, per la stessa ragion e, alla produzione di copia degli atti e dei documenti su cui il ricorso si fonda e ch e siano in ipotesi contenuti ne l fascicolo della controparte» (Cass. sez. un. n. 22726 del 2011). La questione della mancata localizzazione dei documenti, poi, è sollevata in t ermini estremamente generici («alcuni documenti») ed è comunque inidonea ad inficiare l'ammissibilità del ricorso nella sua interezza, potendo valutarsi la questione con riferimento ai singoli motivi e alle specifiche doglianze. 4 di 7 2. Passando ai singoli mo tivi, con il primo si deduce, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p .c., violazione o falsa applicazione degli artt. 109 comma 5 TUIR, 2697 e 2724 n. 3 c.p.c., laddove la CTR aveva ritenuto, con riguardo alla contestazione di costi non documentat i, che la contribuente non avesse l'onere di attivarsi per la ricostruzione del contenuto dei documenti oggetto di furto e, in particolare, delle fatture d'acquisto; nel caso di specie, t ale ricostruzione era p ossibile poiché la società conosceva l'identità dei cedenti e un esemplare della bolletta emessa doveva esser rimasta al cedente.  2.1. Il motivo è ammissibile, poiché non tende a rimettere in discussione l'accertamento in fatto svolto dal giudice del merito ma censura l'applicazione delle regole in tema di perdita dei documenti da parte d el sogget to onerato de lla prova; il motivo è altre sì fondato.  2.2. ### giu risprudenza di questa Corte, lo smarrimento della document azione contabile non esonera il contribuente dalla prova a suo carico secondo le regole sul riparto; gli è data, però, la facoltà di dimost rare «di trovarsi n ell'incolpevole impossi bilità di produrre tali documenti (nella specie, a causa di furto) e di non essere neppure in grado di acquisire copia del le fatture presso i fornitori dei beni o dei servizi, tro va[ndo] applicazione la regola generale prevista dall'art. 2724, n. 3, c.c. secondo cui la perdita incolpevole del documento occorrente alla parte per attestare una circostanza a lei favorevole no n cost ituisce motivo di esenzione dall'onere della prova, ne' trasferisce lo stesso a carico dell'### ma auto rizza soltanto il ricorso alla p rova per testimoni o pe r presunzioni, in deroga ai limiti per e ssa stabiliti » (si veda, per tutte, Cass. n. 21233 de l 2006) . Quindi, il cont ribuente deve giustificare le ragioni per le quali la perdita possa effettivamente ritenersi incolpevole e costituisca oggettivo motivo di impedimento per la prova a suo carico (Cass. n. 19543 del 2016; Cass. n. 19956 5 di 7 del 2014) . ### non ha fatto buon governo di questi principi, laddove ha esonerato il contribuente dall'onere della prova per il solo fatto del furto e h a accertato in termin i del tutto astratt i l'”impossibilità” di riprodurre i documenti originari, solo in ragione della qualità d i privati dei soggetti cedenti, senz a alcun accertamento concreto sulla assenza di colpa del contribuente: in particolare, non risulta che la società, che pure disponeva dei dati dei cedenti, abbia tentato di ricostruire quella documentazione.  3. Con il secondo motivo, dedotto in subordine, si deduce, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, sulle medesime circostanze di cui al precedente.  3.1. Il motivo resta assorbito nell'accoglimento del primo.  4. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132 c.p.c. e 36 d .lgs. n. 546/1992 in quan to per il 200 5 la contestazione aveva riguardato, quali fornitori, la ### e altro soggetto, la ### srl, non considerato dalla sentenza; inoltre la sentenza fa ri ferimento al mancato rinvenimento d i semilavo rati che non hanno mai costituito oggetto della contestazione, la quale riguardava l'utilizzo fraudolento del meccanismo del reverse charge nella cessione di rott ami fer rosi da ### oy a ### con l'interposizione di società terze, le quali face vano apparire l'effettuazione di lavorazioni e la successi va cessione con reg ime ordinario IVA alla ### che, quindi, otteneva un indebito credito per detrazione ### 4.1. Il motivo è infondato.  4.2. Non essendo più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito imp ugnata, il sindacato di legitt imità sulla 6 di 7 motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" rich iesto dall'art. 111, comma 6, ###, individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art.  132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza - di “manca nza della motivazione quale re quisito essenziale de l provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente ", di "manifesta ed irriducibile contraddittorie tà" e di "motivazione perplessa od inco mprensibile", purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata (Cass. n. 23940 del 2018; Cass. sez. un.  8053 del 2014), a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (v., ultimam ente, anche Cass. n. 7090 del 2022). 
Questa Corte ha, altresì, precisato che «la motivaz ione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta d a "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidone e a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare al l'interprete il comp ito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Cass., sez. un., n. 22232 del 2016; conf. Cass. n. 9105 del 2017, secondo cui ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di m otivazione apparente, quando il Giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi in modo da rendere impossibile ogni contro llo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento). In questo caso la motivazione della sentenza attinge il c.d. “minimo costituzionale” ed ha una ratio chiaramente intelligibile, che si fonda sulla “esistenza” dei soggetti indicati e, quindi, sulla effettività delle cessioni, mentre l'osservazione relativa ai semilavorati ha un rilievo eminentemente argomentativo. La mancata considerazione di una 7 di 7 delle società asseritamente interposte, poi, non impedisce alla sentenza di attingere il c.d. “minimo costituzionale”.  5. Con il quarto motivo si ded uce, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., violazione dell'art. 112 c.p.c. perché la CTR non ha considerato, tra le interposte, la ### srl.  5.1. Il motivo è fondato. ### non h a preso in esame le operazioni con la ### srl che, secondo quanto e sposto in ricorso per autosufficienza con puntuali riferimenti agli atti di causa (v. pagg. 3, 25), era stat a considerata dall'accertamento impugnato ed era compresa nel gravame, cosicché risulta un vizio di omessa pronunzia ex art. 112 c.p.c..  6. Consegu entemente, accolto il primo e quarto motivo, assorbito il secondo e rigettato il terzo, la sentenza d eve essere cassata con rinvio al giudice del merito che deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.  p.q.m.  accoglie il primo e quarto motivo di ricorso, assorbito il secondo e rigettato il terzo, cassa la sentenza e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del ### in diversa composizione, cui dem anda di provvedere anche s ulle spese d el giudizio di legittimità. 
Così deciso in ### il ###.   

Giudice/firmatari: Manzon Enrico, La Rocca Giovanni

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (22514 voti)

©2013-2025 Diritto Pratico - Disclaimer - Informazioni sulla privacy - Avvertenze generali - Assistenza

pagina generata in 0.178 secondi in data 15 dicembre 2025 (IUG:2Q-0EAC7C) - 1786 utenti online