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Corte d'Appello di Milano, Sentenza n. 624/2024 del 28-06-2024

... mediante la quale il TRIBUNALE di ### aveva respinto l'opposizione, dallo stesso presentata avverso il decreto n. 1479/2022, mediante il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di € 265.451,57, in favore della #### E ### (di seguito, la “CASSA”), a titolo di contributi e sanzioni relativi al periodo intercorso dal 2016 al 2021. In particolare, il primo Giudice - premessa la facoltà della ### di agire in via monitoria ed esclusa la paventata duplicazione di titoli esecutivi - nel merito aveva negato il diritto di ### all'invocata riduzione contributiva per le annualità successive al 2018, essendo l'agevolazione decorsa - non già al compimento del primo anno successivo alla maturazione del diritto a pensione - bensì alla scadenza dell'ultimo supplemento di pensione, spettante al professionista in ragione della prosecuzione dell'attività, e specificamente dall'annualità del 2020, ai sensi degli artt. 16 e 17 co. III del ### della ### Il TRIBUNALE non aveva, poi, considerato detraibili, dall'importo azionato in via monitoria, l'ammontare di € 5.328,71, oggetto di pignoramento presso terzi promosso dalla ### nei confronti di ### in difetto di prova della sua (leggi tutto)...

testo integrale

Sent. n. 624/2024 N. 375/2024 R.G.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'#### composta dai magistrati Dott. ### ssa #### rel.  ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza del Tribunale di MILANO n. 3033/2023, estensore giudice ### discussa all'udienza del 13.6.2024 e promossa da: ### (###), con il patrocinio dell'avv. #### (###) e dell'avv. ### LUCCISANO (###), elettivamente domiciliato in #### 11, presso l'avv. ###### E ### (###), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. ### (###), elettivamente domiciliata in ### 47, presso il ### I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le #### “Voglia l'###mo Corte d'Appello di ### ogni contraria istanza disattesa e reietta così giudicare In via principale e preliminare ### per tutte le ragioni di cui al presente atto, l'abuso del diritto commesso dalla ### di ### e ### e per l'effetto dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 1479/2022 emesso in data ### e riformare la sentenza qui impugnata. Nel merito ### per tutte le ragioni illustrate nel presente atto, l'infondatezza del credito così come quantificato nel decreto ingiuntivo la cui validità è stata confermata nella sentenza qui impugnata e per effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 1479/2022 emesso in data ### perché l'opponente non è sicuramente debitore dell'importo di ### 265.451,57 bensì della minor somma di ### 208.880,58 (### 53.035,68 + ### 3.535,31 = ### 56.570,99) e riformare la sentenza qui impugnata. Nel merito e in via subordinata ### per tutte le ragioni illustrate nel presente atto, l'infondatezza del credito così come quantificato nel decreto ingiuntivo la cui validità è stata confermata nella sentenza qui impugnata e per effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 1479/2022 emesso in data ### perché l'opponente non è sicuramente debitore dell'importo di ### 265.451,57 perché comunque da detta somma dovevano dedursi quantomeno ### 24.634,00 ed ### 3.535,31 e quindi complessivamente ### 28.159,31 dal che deriva che il credito vantato dalla ### e portato dal decreto ingiuntivo non può essere superiore ad ### 237.282,26 e per effetto riformare la sentenza qui impugnata e revocare il decreto ingiuntivo opposto. Con condanna della ### alla rifusione delle spese e competenze dei due gradi di giudizio oltre al rimborso spese generali, CPA ed Iva di legge”.  ### “Nel merito In via principale - rigettare l'appello promosso dall'Avv. ### e tutte le domande ivi azionate, in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni tutte di cui in narrativa e per l'effetto, confermare la sentenza 3033/2023 - RG 8785/2022 del Tribunale di ### - #### In via subordinata - nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale del gravame, previo accertamento dell'esistenza del credito di ### di ### e ### nei confronti dell'Avv. ### condannare l'Avv. ### (C.F. ###) al pagamento della somma di € 265.451,57 oltre interessi legali maturati dalla singola scadenza al saldo effettivo, o alla differente somma che risulterà dovuta coma accertata in corso di causa ma in ogni caso non inferiore ad 208.880,58 in quanto non contestata dall'opponente, per i motivi di cui in narrativa. In ogni caso. Con vittoria di spese e compensi”.  ______________ MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto depositato il ###, ### proponeva impugnazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, mediante la quale il TRIBUNALE di ### aveva respinto l'opposizione, dallo stesso presentata avverso il decreto n. 1479/2022, mediante il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di € 265.451,57, in favore della #### E ### (di seguito, la “CASSA”), a titolo di contributi e sanzioni relativi al periodo intercorso dal 2016 al 2021. 
In particolare, il primo Giudice - premessa la facoltà della ### di agire in via monitoria ed esclusa la paventata duplicazione di titoli esecutivi - nel merito aveva negato il diritto di ### all'invocata riduzione contributiva per le annualità successive al 2018, essendo l'agevolazione decorsa - non già al compimento del primo anno successivo alla maturazione del diritto a pensione - bensì alla scadenza dell'ultimo supplemento di pensione, spettante al professionista in ragione della prosecuzione dell'attività, e specificamente dall'annualità del 2020, ai sensi degli artt. 16 e 17 co. III del ### della ### Il TRIBUNALE non aveva, poi, considerato detraibili, dall'importo azionato in via monitoria, l'ammontare di € 5.328,71, oggetto di pignoramento presso terzi promosso dalla ### nei confronti di ### in difetto di prova della sua riferibilità al credito oggetto di causa, né la somma di € 18.726,04, pari agli arretrati di pensione maturati nel periodo decorso dal 1° luglio al 1° ottobre 2022, non essendo passata in giudicato la sentenza con cui la Corte d'Appello di ### aveva riconosciuto il relativo diritto. 
In ragione della soccombenza, ### era stato condannato alla rifusione delle spese processuali, liquidate in complessivi € 4.200,00 oltre oneri e accessori di legge. 
Con un primo, articolato motivo di gravame, l'appellante contestava la riconosciuta facoltà della ### di agire in via monitoria anziché mediante ruoli o tramite domanda riconvenzionale nell'ambito del separato giudizio concernente il diritto a pensione, per la possibile duplicazione di titoli esecutivi e per il conseguente aggravio di spese, pari nel caso di specie a circa € 7.000,00. 
Con il secondo motivo, ### denunciava l'omessa motivazione, ad opera del TRIBUNALE, in ordine al criterio di scelta dei due termini alternativi di decorrenza della riduzione contributiva, lamentando che fosse stato adottato quello della scadenza del supplemento di pensione - peraltro erroneamente indicato nell'agosto del 2020 anziché del 2019 - in luogo di quello, a lui più favorevole, dell'anno successivo al pensionamento. 
Nell'atto di appello veniva precisato come la pretesa della ### si sarebbe dovuta ridurre, in base a quest'ultima decorrenza dell'agevolazione, di € 53.035,68 o quantomeno, per la corretta individuazione della data di maturazione dell'ultimo supplemento (peraltro - a suo dire - mai erogato), di € 24.634,00. 
Da ultimo, l'appellante - pur riconoscendo di non avere dimostrato in primo grado la riconducibilità del pignoramento presso terzi alla pretesa azionata in via monitoria - ne invocava tuttavia la riduzione, quanto meno del minore importo di € 3.535,31 oggetto di analoga iniziativa esecutiva basata sul decreto ingiuntivo opposto, assegnato dal TRIBUNALE al creditore procedente con ordinanza del 10.1.2023. 
Pertanto, ### chiedeva che la Corte d'Appello, in riforma della gravata sentenza, accertasse l'abuso del diritto commesso dalla ### e l'infondatezza del credito, come quantificato nel decreto ingiuntivo opposto in € 265.451,57, anziché nell'importo corretto pari ad € 208.880,58, o - in via subordinata - di € 237.282,26, con condanna della ### alla rifusione delle spese e competenze dei due gradi di giudizio, oltre oneri di legge.  ### resisteva mediante memoria depositata il ###, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del primo motivo di appello, ex art. 434 c.p.c., per difetto di specifiche censure avverso la decisione del TRIBUNALE. 
Nel merito, l'appellata chiedeva il rigetto dell'impugnazione avversaria, della quale contestava integralmente la fondatezza, e la conferma della sentenza impugnata, ovvero - in via subordinata - in caso di accoglimento anche parziale del gravame, la condanna dell'appellante al pagamento della somma di € 265.451,57 oltre interessi legali maturati dalla singola scadenza al saldo effettivo, o alla differente somma eventualmente accertata in corso di causa, ma in ogni caso non inferiore a quella di € 208.880,58, non contestata dall'opponente. 
In ogni caso, la ### invocava il favore di spese e compensi. 
All'udienza del 13.6.2024, la causa veniva decisa come da dispositivo in calce trascritto.  __________________ ### va accolto limitatamente alla ### detrazione dal dovuto degli importi assegnati alla ### in sede esecutiva nelle more del giudizio, mentre deve ritenersi nel merito infondato, per le ragioni di seguito esposte. 
Con riguardo al primo motivo di gravame va, anzitutto, disattesa l'eccezione di inammissibilità, svolta dalla parte appellata con riferimento ai canoni imposti dal novellato art. 434, comma 1 c.p.c. secondo cui ciascun motivo di appello deve indicare in modo chiaro, sintetico e specifico il capo della decisione che viene impugnato, le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado, le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. 
Ogni censura, quindi, deve essere espressamente orientata verso un determinato capo della decisione impugnata, non essendo più necessario riprodurre integralmente “le parti del provvedimento” censurate (così com'era richiesto dalla previgente formulazione del requisito n. 1 dell'art. 342 c.p.c.). 
Le denunciate violazioni di legge devono però, in ogni caso, essere oggetto di argomentazioni che ne spieghino la “rilevanza”, in vista dell'invocata riforma della decisione appellata. 
La nuova formulazione della citata norma ha valorizzato i principi di chiarezza e sinteticità, già ampiamente acquisiti dalla giurisprudenza, la quale - rigettando interpretazioni eccessivamente formalistiche - ha sempre interpretato gli oneri imposti alla parte appellante nel senso che l'atto deve consentire di individuare agevolmente le parti della sentenza impugnata e di circoscrivere quindi l'ambito del giudizio di gravame, con riferimento, non solo agli specifici capi della sentenza, ma anche ai passaggi argomentativi che li sorreggono. 
Ne discende, quindi, che gli articoli 342 e 434 c.p.c. vanno - ancora oggi - interpretati nel senso che “l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali e che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado” (Cass. Sez. Unite 27199/2017; Cass., 30-5-2018, n. 13535; vedi anche le più recenti Cass., 3/11/2020, n.24262 e Cass., 14/07/2021, n. 20066). 
Tenuto conto di tali principi, ritiene questo Collegio che il primo motivo dell'appello proposto da ### contenga tutti gli elementi essenziali previsti dal novellato art.  434 c.p.c., risultando individuata la parte della sentenza specificamente censurata ed essendo i relativi rilievi critici stati esposti in modo sufficientemente chiaro e preciso. 
Il motivo di gravame, per quanto certamente ammissibile, non appare tuttavia condivisibile, essendosi l'appellante limitato a sostenere l'abuso del diritto in base all'aggravio di spese, a suo avviso determinato dalla scelta per il recupero del credito in via monitoria. 
Tale tesi non risulta, tuttavia, in alcun modo circostanziata, in difetto di elementi idonei ad evidenziare il minor corso dell'esazione mediante ruolo, ed in ogni caso non intacca la facoltà della ### di azionare la propria pretesa creditoria tramite l'una o l'altra delle citate modalità, senza essere in alcun modo tenuta alla proposizione di apposita domanda riconvenzionale nell'ambito del distinto giudizio relativo alla maturazione del diritto a pensione, dal cui ambito esulava l'oggetto della presente controversia. 
Né appare configurabile alcun abuso sotto il profilo della paventata duplicazione dei canali di riscossione, pacificamente non verificatasi nel caso di specie. 
Passando al merito, l'individuazione - ad opera del TRIBUNALE - della decorrenza della riduzione contributiva con riferimento all'epoca di maturazione del supplemento di pensione, anziché a quella del pensionamento, risulta compiutamente motivata nella sentenza e del tutto conforme all'univoco significato testuale della disciplina regolamentare applicabile al caso di specie, nonché alla ratio ad essa sottesa. 
Entrambi i criteri interpretativi convergono, infatti, nel porre in logico collegamento il venir meno del diritto al supplemento di pensione, spettante al professionista che resti iscritto all'### dopo la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia ai sensi dell'art. 2, co. VII l. n. 576/1980, e la riduzione della contribuzione dovuta. 
Tanto si desume con tutta chiarezza dalla dagli artt. 16 e 17 del ### per le ### della ### (doc. 12 conv. I gr.). 
Il primo di essi (rubricato “disposizioni transitorie relative ai supplementi di pensione di cui all'art. 2 co. I”) stabilisce, infatti, che “per le pensioni decorrenti dal 1° febbraio 2017 al 1° gennaio 2019” - come quella oggetto di causa - spetta “unico supplemento dopo due anni dal pensionamento”. 
Il successivo art. 17 prevede, al co. III, che “a partire dal primo anno solare successivo alla maturazione del diritto a pensione ovvero alla maturazione dell'ultimo supplemento ove previsto, i pensionati di vecchiaia, se iscritti ad un ### forense e percettori di reddito da relativa attività, devono corrispondere il contributo di cui ai commi precedenti, sino al tetto reddituale fissato alla lettera a), in misura pari al 7,25% del reddito professionale netto ai fini ### sino al 31 dicembre 2020 e del 7,50% a decorrere dall'1 gennaio 2021. Per la parte di reddito eccedente il tetto reddituale di cui alla lettera b) dei commi precedenti l'aliquota è del 3%”. 
La locuzione “ove previsto” evidenzia con tutta chiarezza come - in caso di diritto al supplemento - il diritto alla riduzione contributiva sorga al momento del suo venir meno. 
Momento che, nel caso di specie, coincide con la maturazione dell'unico supplemento, avvenuta dopo il biennio dal pensionamento ai sensi dell'art. 16 sopra riportato. 
In altre parole, il ### in esame ha inteso - in modo del tutto univoco e coerente - disporre che la riduzione contributiva decorra dal pensionamento, oppure, qualora spetti il supplemento di pensione previsto in caso di conservata iscrizione all'### dalla sua cessazione. 
Prima di tale data, infatti, il contributo soggettivo sarà dovuto dal professionista nella misura intera, in quanto utile alla determinazione del supplemento di pensione. 
Sotto l'aspetto fattuale, occorre rimarcare come l'errore - di evidente portata meramente materiale - occorso nella motivazione della sentenza con riguardo alla data del pensionamento (indicata come 1°.8.18 anziché 1°.8.17) non abbia inciso sulla correttezza sostanziale della decisione, con la quale è stato recepito dal TRIBUNALE il calcolo operato della ### giustamente basato sulla decorrenza della riduzione dal compimento delle due intere annualità successive al pensionamento. 
Calcolo così spiegato dall'Ente nella memoria di I gr.: “l'Avv. ### in base a quanto statuito dalla sentenza della Corte d'Appello di ### oggetto di riesame in sede di legittimità, è stato ammesso al trattamento di pensione di vecchiaia dall'1.08.2017 e, pertanto, beneficiario di un unico supplemento dopo due anni dal pensionamento come disposto dal ### delle ### supplemento dal quale decorre per il pensionato di vecchiaia, ed in base all'art.  17, III° comma, del ### l'applicazione del coefficiente pari al 7,25% del reddito professionale netto ai fini ### sino al 31 dicembre 2020, e del 7,50% a decorrere dall'1 gennaio 2021”. 
La riduzione è stata, pertanto, applicata dalla ### a partire dall'annualità 2020: quella, cioè, successiva alla maturazione dell'unico supplemento spettante all'Avv. ### avvenuta a due anni dal pensionamento risalente al 1°.8.2017, e - pertanto - in relazione alle due successive intere annualità 2018 e 2019, con conseguente sorgere del relativo diritto il 1° gennaio 2020. 
Non ha, pertanto, ha pregio la doglianza svolta dall'odierno appellante con riguardo al mancato riconoscimento della riduzione per parte dell'annualità 2019. 
E', invece, parzialmente fondata la richiesta dell'appellante di vedersi detrarre dal totale dovuto l'importo di € 3.535,31, oggetto assegnazione nel 2023, a seguito di pignoramento presso terzi, e specificamente presso ### (v.  doc. 3 appellante). 
Effettivamente dall'ordinanza di assegnazione emerge che tale somma va imputata prima ai costi di esecuzione, liquidati in € 11,70 per spese ed € 855,00 per compensi, poi a quelli di precetto, pari ad € 540,00 (queste ultime due somme entrambe maggiorate di oneri e accessori), e infine al capitale ### dall'ammontare oggetto del decreto ingiuntivo opposto, pari a complessivi € 269.451,57 (di cui € 265.451,57 per capitale ed € 4.000,00 per spese), vanno detratti € 1.510,64 (pari alla somma assegnata di € 3.535,31 - € 2.024,67 per spese di precetto e pignoramento, pari agli importi sopra liquidati, con l'aggiunta di oneri e accessori). 
In virtù delle considerazioni tutte che precedono, in parziale riforma della gravata sentenza, il decreto ingiuntivo, opposto da ### in primo grado, va revocato e lo stesso deve essere condannato a pagare alla #### E ### l'importo di € 267.940,93, oltre interessi dalle scadenze al saldo. 
Si dà atto che, per mero errore materiale di battitura, quest'ultimo importo risulta indicato in dispositivo in € 267.929,24. 
La sentenza appellata merita, nel resto, conferma. 
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 13.8.2022 n. 147, in ragione del valore della controversia e del suo grado di complessità, nonché dell'assenza di attività istruttoria nella presente fase del giudizio, seguono la soccombenza.  P.Q.M.  In parziale riforma della sentenza n. 3033/2023 del Tribunale di ### revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1479/2022 e condanna ### a pagare alla ### E ### l'importo di € 267.929,24, oltre interessi dalle scadenze al saldo; conferma nel resto; condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese della presente fase processuale, liquidate in complessivi € 7.000,00, oltre rimborso forfetario e oneri di legge. 
Così deciso in ### 13/06/2024 ### estensore ### (### (### RG n. 375/2024

causa n. 375/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Fazio Donatella, Pattumelli Benedetta Chiara, Picciau Giovanni

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Tribunale di Taranto, Sentenza n. 180/2025 del 27-01-2025

... Infatti, l'art. 543 cpc specificamente indica che il pignoramento deve essere notificato “indicando per quale credito si procede” (Cass. Civ., Sez 3, 9 Novembre 2017 n. 26519). Nella fattispecie concreta, come detto anche nelle premesse descrittive della presente opposizione, il ### ha solo ed esclusivamente indicato nell'atto di pignoramento che la somma per cui ha effettuato l'esecuzione deriva da ‘entrate/tributi' ed ha quindi riportato un elenco di atti (a pag. 2 del pignoramento) individuati solo da una sequenza di numeri. Null'altro. Anche agli occhi di un esperto appare lapalissiano che un pignoramento (atto dotato di effetti pesantissimi per il soggetto che ne è colpito) fondato su tali fragili basi non gode di alcuna legittimità. B) Nel caso concreto vi è anche un altro motivo palese di illegittimità del pignoramento giacché il ### ha effettuato un pignoramento su un conto corrente dove confluiscono solo ed esclusivamente: a) la pensione della cointestataria del conto corrente pignorato, ### b) il reddito di locazione derivante da un contratto di locazione stipulato sempre dalla ### La prova incontestabile di quanto affermato è data: a) dall'estratto dei movimenti del (leggi tutto)...

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N. 5713/2022 R.G.TRIB.; REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Taranto, ### in composizione monocratica in persona del giudice ### , ha pronunciato la seguente ### nella causa civile iscritta il 14 ottobre 2022 nel ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 5713 dell'anno 2022 ##### Fisc. ###, e la ######, entrambe rappresentate e difese dall'avv. #### Fisc. ### e tutti domiciliat ######. M. Grancini n. 8 come da documentazione in atti; #### s.p.a, con sede ###, C.F. ###, P.IVA n. ###, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. ### ( c.f.  ###) e con lui elett.te dom.ta in Sannicandro di ### alla via ### n. 3, come da documentazione in atti; PER: ### - ### (C.F., P.I. e numero iscrizione al Registro delle ### di ####; subentrata a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del ### svolgenti le funzioni della riscossione nazionale di cui all'art.3 comma 1 del decreto legge n.203 del 2005, in persona del Presidente dell'### delle ### e legale rappresentante con sede ###, domiciliata in ### al viale ### 11 presso lo studio dell'avv. ### (C.F: ### ) dalla quale è rappresentata e difesa come da documentazione in atti; ### all'udienza del 25 ottobre 2024 tenutasi con modalità telematico-cartolare ai sensi dell'art. 127ter cpc, le parti precisavano le conclusioni nelle note telematiche autorizzate dal Tribunale che con ordinanza riservava la causa per la decisione assegnando i termini consecutivi perentori dell'11 dicembre 2024 e del 31 dicembre 2024 ai sensi degli artt. 281bis, 189 e 190 c.p.c.. 
Motivi della decisione I. - La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n.4) cpc e 118 disp.att. cpc, nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n.69 del 18-06-2009, trattandosi di disposizioni applicabili anche ai procedimenti pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge (cioè il ###) ai sensi dell'art. 58 comma 2 della predetta legge. 
Pur se superflua, perché la sentenza semplificata è l'effetto di una disposizione legislativa, tale premessa appare opportuna, trattandosi di una innovazione recente, che modifica la tecnica diffusa di far ricorso a moduli compilativi più complessi, anche nella parte in fatto solitamente denominata come “svolgimento del processo”. 
Ovviamente la redazione della motivazione obbedisce innanzitutto al dovere di ossequio verso l'art.  111 della ### che al comma 6 della vigente formulazione dispone "### i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati", così facendo obbligo di esplicitare i punti fondamentali del processo logico-giuridico che ha condotto alla decisione, ed al conseguenziale obbligo imposto dall'art.112 c.p.c. al giudice di pronunciare su tutti i capi autonomi di domanda e su tutte le eccezioni ritualmente sollevate dalle parti su questioni non rilevabili di ufficio; purchè, naturalmente, i primi e le seconde siano entrambi proposti entro i termini imposti dalla maturazione delle c.d. preclusioni assertive, coincidenti con lo spirare della fase di trattazione della causa di cui all'art.183 c.p.c., essendo la tardiva proposizione rilevabile anche d'ufficio e pur in assenza di opposizione della controparte1, mentre il mancato rilievo non integra il vizio di omessa pronuncia poichè nessun poteredovere incombe sul giudice per effetto della formulazione di domande inammissibili2. 
Nella stesura della motivazione si è altresì tenuto conto dell' insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nella esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento della adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal giudice, senza necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti3, che debbono così intendersi come ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione. 
Ugualmente è a dirsi in relazione all'obbligo di motivare sulla valutazione del materiale probatorio raccolto, che non deve certamente avvenire passando analiticamente in rassegna tutte le risultanza istruttorie ma, in un ordinamento giuridico che non conosce una gerarchia tra i mezzi di prova4 e che limita a poche ipotesi i casi di c.d. prova vincolante, consentendo la formazione del libero convincimento del giudice anche sulla base di una prova meramente presuntiva che sia in contrasto 1 “Il regime di preclusioni introdotto nel rito civile ordinario riformato deve ritenersi inteso non solo a tutela dell'interesse di parte ma anche dell'interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo, con la conseguenza che la tardività di domande eccezioni ed allegazioni e richieste deve essere rilevata d'ufficio dal giudice indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte al riguardo.”(Cass.Civ.Sez.I n.4376 del 07-04-2000).  2 “Il vizio di omessa pronuncia da parte del giudice di appello non è configurabile in relazione ad una domanda nuova, giacchè la proposizione di una domanda inammissibile non determina l'insorgere di alcun potere-dovere del giudice adito di pronunciarsi su di essa.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.11933 del 07-08-2003).  3 “Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi per implicito tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.5748 del 25-05-1995, Cass.Civ.Sez.II n.5169 del 10-06-1997).  4 “Poiché nel nostro ordinamento non esiste una gerarchia tra i vari mezzi di prova, anche il comportamento processuale della parte può costituire unica e sufficiente fonte di convincimento del giudice il quale, in siffatta valutazione, può trarre elementi anche dalla circostanza che siano state prospettate nell'ambito dello stesso processo, tesi difensive contrastanti tra loro.”(Cass.Civ.Sez.III n.4 del 06-01-1982).  con le altre acquisite5, e anche sulla scorta del solo comportamento processuale ed extraprocessuale della parte6, deve consistere nella semplice indicazione degli elementi che hanno condotto il giudicante al convincimento esternato nella decisione7, dovendosi ritenere implicitamente disattesi quelli non espressamente richiamati e che con i primi siano incompatibili. 
Dalla non configurabilità di un obbligo di confutare analiticamente ogni argomentazione in fatto e diritto sviluppata dalle parti di causa, discende la insussistenza di ogni ipotesi di omessa pronuncia quando il giudice adotti nel dispositivo una statuizione di accoglimento o rigetto su di un autonomo capo di domanda, formulandola anche solo implicitamente mercè l'assorbimento in altre statuizioni 5 “Al di fuori dei casi di prova legale, non esiste nel nostro ordinamento una gerarchia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori, essendo la valutazione delle prove rimessa al prudente apprezzamento del giudice. Ne deriva che il convincimento del giudice di merito sulla verità di un fatto può fondarsi anche su una presunzione che sia in contrasto con le altre prove acquisite, se da lui ritenuta di tale precisione e gravità da rendere inattendibili gli altri elementi di giudizio ad essa contrari, alla sola condizione che egli fornisca del convincimento così attinto una giustificazione adeguata e logicamente non contraddittoria.”(Cass.Civ.Sez.III n.4777 del 12-05-1998).  6 “Il comportamento processuale della parte, la cui nozione è comprensiva del sistema difensivo adottato nel processo a mezzo di procuratore, può costituire unica e sufficiente fonte di prova e di convincimento, non soltanto un elemento di valutazione delle prove già acquisite al processo.”(Cass.Civ.Sez.II n.193 del 05-01-1995).  “### del giudice di verificare d'ufficio la presenza degli elementi costitutivi o dei requisiti di fondatezza della domanda, non esclude che la prova di questi possa essere tratta dal comportamento processuale o extraprocessuale delle parti, che può costituire non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite ma anche unica e sufficiente fonte di prova.”(Cass.Civ.Sez.III n.3822 del 01-04-1995).  “Il comportamento processuale ed extraprocessuale delle parti può costituire argomento di prova e può perciò essere utilizzato come elemento di valutazione delle risultanze probatorie già acquisite (nella specie la S.C. ha ritenuto utilizzabile come argomento di prova il comportamento extraprocessuale consistente nell'aver chiesto il cosiddetto patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p. nel processo penale svoltosi per imputazioni corrispondenti agli addebiti mossi nel giudizio di responsabilità in sede civile).”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.5784 del 10-06-1998).  7 “E' devoluta al giudice di merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento e, pertanto, anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta delle risultanze istruttorie ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri - in ragione del loro diverso spessore probatorio -, con l'unico limite dell'adeguata e congrua motivazione del criterio adottato. 
Ne consegue che ai fini di una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.6023 del 10-05-2000, Cass.Civ.Sez.III n.5964 del 23-04-2001).  decisorie incompatibili8, e pur in assenza di una apposita argomentazione nella parte motiva9. 
II.- Con l'atto introduttivo ### e ### evocavano innanzi al Tribunale di ### la spa ### e l'### delle ### e della ### rassegnando le seguenti conclusioni: “i) in via principale, accertare e dichiarare nullo l'atto di pignoramento impugnato giacché privo in modo radicale di motivazione, con conseguente ordine di restituzione delle somme presenti sul conto corrente e nelle more versate dalla ### ad ### ii) in via subordinata, accertare e dichiarare comunque nullo l'atto di pignoramento ‘nel merito' giacché le somme che alimentano il conto sono riferibili solo alla ### con conseguente ordine di restituzione delle somme presenti sul conto corrente e nelle more versate dalla ### ad ### iii) in ogni caso condannare la ### al risarcimento di somma equitativamente determinata per la violazione degli obblighi di custodia, ai sensi dell'art. 67 c.p.c. 
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e #####.” A sostegno delle richieste deduceva: { Insieme alla madre - ### - la ### è intestataria di un conto corrente (1000/5973) presso il #### di #### 1 (breviter: ###, come da contratto (conto facile) stipulato il 5 Marzo 2013 (doc. 1). Sul detto conto corrente perviene solo ed esclusivamente: a) la pensione (inizialmente assegno sociale e dal 2020 pensione di reversibilità) della ### pari a poche centinaia di euro mensili, 8 “### pronuncia quale vizio della sentenza, può essere utilmente prospettata solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine alla domanda che richiede una pronuncia di accoglimento o di rigetto, onde è da escludere tale vizio ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della domanda o di un suo assorbimento in altre statuizioni.”(Cass.Civ.Sez.II n.702 del 22-01-2000, Cass.Civ.Sez.II n.3435 dell'08-03-2001, Cass.Civ.Sez.II n.10001 del 24-06-2003).  “Il vizio di omessa pronuncia correlato alla violazione dell'art.112 c.p.c. è configurabile soltanto in ipotesi di mancanza di una decisione in ordine ad una domanda o ad un assunto che richieda una statuizione di accoglimento o di rigetto, ed è pertanto da escludere quando ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della pretesa o della deduzione difensiva ovvero di un loro assorbimento in altre declaratorie.”(Cass.Civ.Sez.II n.4498 del 15-05-1996, Cass.Civ.Sez.II n.12984 del 23-11-1999, Cass.Civ.Sez.II n.4317 del 06-04-2000).  9 “### pronuncia che rende annullabile la sentenza non ricorre quando la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte comporti il rigetto di tale pretesa anche se manchi in proposito una specifica argomentazione.”(Cass.Civ.Sez.II n.2320 del 01-03-1995, Cass.Civ.Sez.I n.10813 del 29-09-1999).  riconosciutale a decorrere dal 1° Febbraio 2013, come da comunicazione ### (docc. 2 e 3); b) il reddito di locazione derivante da un immobile locato dalla ### ad un terzo (doc.  4). Dal riepilogo delle movimentazioni del conto corrente si evince inequivocabilmente che le uniche fonti di alimentazione del conto corrente sono solo la pensione percepita dalla ### e la riferita entrata da locazione appartenente sempre alla detta ### (doc. 5). 
Il 27 Aprile 2022, ### (breviter: ### ha notificato alla ### il pignoramento presso terzi n. ### ex art. 72-bis Dpr n. 602/73 con cui ha pignorato il conto corrente alle ### e ### (doc. 6). Dalla lettura dell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi, risulta che il ### ha pignorato il riferito conto in relazione ad un debito di € 158.852, 06 di natura erariale della ### Nessuna ulteriore comunicazione risulta allegata all'atto di pignoramento nel quale - oltre all'indicazione dell'ammontare del debito - si citano una serie di cartelle indicate con sequenze numeriche. Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di ### le ### e ### hanno proposto opposizione a ### presso terzi ex artt. 615, co. 2, e 618 cpc avverso il suddetto pignoramento (doc. 7). Dopo la notifica dell'atto di opposizione, immotivatamente, la ### ha provveduto a pagare sua sponte l'importo pignorato a favore del ### Il Giudice dell'### con Ordinanza del 7 Ottobre 2022, depositata in cancelleria in data 10 Ottobre 2022 e comunicata in pari data (doc. 8), "ritenuto che l'intervenuto pagamento da parte del terzo pignorato nei confronti dell'### comporta il venire meno della esigenza cautelare dovendo i motivi di doglianza essere delibati nella fase di merito", ha revocato il provvedimento di sospensiva della procedura esecutiva ed ha assegnato, contestualmente, alla parte interessata il termine perentorio di giorni trenta (30) per l'iscrizione del giudizio di merito. DIRITTO A) In via pregiudiziale si eccepisce la nullità del pignoramento per carenza totale di motivazione. 
Infatti l'atto di pignoramento non indica in alcun modo il dettaglio dei crediti di cui tuttora si ignora l'origine, fatta eccezione per la sua qualificazione quale ‘tributo/entrate'. Con una recente sentenza, la Cassazione ha dichiarato espressamente illegittimi tutti i pignoramenti di crediti verso terzi effettuati dall'### entrate riscossione proprio per assenza del dettaglio sui crediti oggetto di esecuzione forzata. Infatti, l'art. 543 cpc specificamente indica che il pignoramento deve essere notificato “indicando per quale credito si procede” (Cass. Civ., Sez 3, 9 Novembre 2017 n. 26519). 
Nella fattispecie concreta, come detto anche nelle premesse descrittive della presente opposizione, il ### ha solo ed esclusivamente indicato nell'atto di pignoramento che la somma per cui ha effettuato l'esecuzione deriva da ‘entrate/tributi' ed ha quindi riportato un elenco di atti (a pag.  2 del pignoramento) individuati solo da una sequenza di numeri. Null'altro. Anche agli occhi di un esperto appare lapalissiano che un pignoramento (atto dotato di effetti pesantissimi per il soggetto che ne è colpito) fondato su tali fragili basi non gode di alcuna legittimità. B) Nel caso concreto vi è anche un altro motivo palese di illegittimità del pignoramento giacché il ### ha effettuato un pignoramento su un conto corrente dove confluiscono solo ed esclusivamente: a) la pensione della cointestataria del conto corrente pignorato, ### b) il reddito di locazione derivante da un contratto di locazione stipulato sempre dalla ### La prova incontestabile di quanto affermato è data: a) dall'estratto dei movimenti del conto corrente da cui emerge che l'unica entrata sistematica che giunge sul conto corrente è la pensione di reversibilità che la ### percepisce da ### b) dalla copia del contratto di locazione stipulato dalla ### con il ### Al di là della assoluta estraneità del debito pignorato (riferito alla ### con le entrate che alimentano il conto (riferite solo alla ###, occorre aggiungere quanto segue. Come stabilito dall'art. 13 del D.L. 27 Giugno 2015 n. 83, le somme da chiunque dovute a titolo di pensione non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale aumentato della metà. Pertanto, poiché l'assegno percepito dalla ### è di € 468,10, con l'aumento di € 234,05, il limite di pignoramento è di € 702,15. E la ### - documentamente - nel 2022 guadagna appena 645,66 al mese. Dunque, di sicuro, dalla data del pignoramento (Aprile 2022) tutte le somme confluite sul conto corrente, essendo di provenienza pensione della ### e contratto di locazione della ### non possono essere pignorate e quindi devono essere immediatamente liberate. 
In merito alle somme già presenti sul conto corrente, va detto che esse - essendo riferibili con certezza solo alla ### e non alla debitrice-ricorrente ### - vanno automaticamente liberate in quanto documentalmente estranee alla riferita ### Crescenzio1. 
C) Come detto nella illustrazione dei fatti di causa, dopo la notifica dell'atto di opposizione, immotivatamente, la ### ha provveduto a pagare sua sponte l'importo pignorato a favore del ### Tale condotta è assolutamente illegittima.  1 Come chiarito dalla Cassazione "la cointestazione di un conto corrente, attribuendo agli intestatari la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi di conto (1854 c.c.) sia nei confronti dei terzi, sia nei rapporti interni, fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto, salva la prova contraria a carico della parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa" (Cass. Civ., Sez. III, 8 Settembre 2006 n. 19305). 
Invero, dalla presenza di un motivato ricorso in opposizione derivava l'obbligo per la stessa ### di attendere la pronuncia del Giudice prima di effettuare qualsivoglia pagamento. Non si dimentichi, infatti, che il terzo pignorato - ai sensi dell'art. 546 c.p.c. - è soggetto agli obblighi che la legge impone al custode (v. sentenza della Cassazione n. 2125/2016) tra i quali vi è il dovere di esercitare la custodia da buon padre di famiglia da cui deriva l'obbligo di risarcire i danni cagionati alle parti (art. 67 c.p.c.) Dunque la funzione di custode rivestita dalla ### le imponeva, a seguito della proposizione dell'opposizione da parte delle ricorrenti, di conservare gli importi sottoposti a pignoramento fino alla pronuncia del Giudice. E nella fattispecie tale obbligo previsto ex lege risulta palesemente violato} Si costituiva con comparsa di risposta l'### delle ### e della ### rassegnando le seguenti conclusioni: {- Dichiarare l'atto di opposizione avverso pignoramento presso terzi illegittimo e improduttivo di effetti giuridici poiché tardivo oltre che infondato in fatto e in diritto; - ### la legittimità dell'azione del ### e del titolo esecutivo - ### le contribuenti al pagamento di quanto dovuto, oltre le spese di lite} A sostegno di tali conclusioni deduceva: {Preliminarmente appare opportuno ribadire che il pignoramento dei crediti presso terzi emesso da ### ai sensi dell'art.72-bis DPR 602/73, è stato ritualmente notificato, ai sensi dell'articolo 26 del D.p.r. 602/73, all'indirizzo fornito dall'anagrafe tributaria, e poi successivamente presso la ### di ### come risulta dal referto di notifica che qui si produce. Più specificatamente dalla certificazione istruttoria e dalla documentazione allegata agli atti, si evince chiaramente la sequenza delle cartelle di pagamento, delle intimazioni di pagamento e del pignoramento presso terzi, ritualmente notificati con analisi temporale, dall'anno 2011 all'anno 2022: le cartelle esattoriali 2011 e 2012 sono state ricevute e sottoscritte dal portiere; le cartelle dal 2013 al 2019 sono state ritualmente notificate mediante affissione alla ### del Comune di ### tutti provvedimenti che rappresentano atti interruttivi del termine prescrizionale. Preliminarmente occorre evidenziare che il pignoramento dei crediti presso terzi che ci occupa non è stato impugnato o opposto nel termine normativamente previsto, difatti il ricorso è stato proposto ben oltre il termine previsto dall'art. 24 D.lgs 46/99 di 40 giorni dalla notifica del provvedimento, con la conseguenza che la pretesa nella stessa portata è divenuta definitiva, costituendo titolo esecutivo per la riscossione, di formazione stragiudiziale ove manca la verifica giurisdizionale nell'ambito di un rapporto trilaterale (creditore, giudice, debitore) ed il titolo è espressione di un potere di autoaccertarnento e autotutela del creditore cui il giudice rimane estraneo. La Corte di Cassazione, in tema di ingiunzione fiscale non opposta cioè in situazione sovrapponibile all'odierna fattispecie ha affermato che , in quanto espressione del potere di auto accertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo che tumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto: “ detto termine deve ritenersi perentorio perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito dell'Ente in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo” (C. Cass. n. 4506/2007).. Orbene, stante la regolare notificazione del provvedimento e la mancata impugnazione delle stesse nei termini di legge (giorni 40 ex art. 24 d.lgs. 46/99) la pretesa creditoria in esse portata è diventata definitiva e non più contestabile. 
Pertanto tale tardività rende inammissibile il ricorso proposto.  ### di ### deve quindi intraprendere l'azione esecutiva che gli compete nel termine stabilito, mancando nella legge altra indicazione riferita alla fase di riscossione. Ne consegue come la disposizione in esame, ai fini della stessa valenza sostanziale, non possa che ricondurre al rapporto tra il soggetto debitore e l'Agente della ### che è chiamato, a seguito del riaffidamento del carico, a dare nuovo impulso all'azione di recupero, esercitando il proprio diritto alla riscossione, mediante la notifica al debitore dell'avviso di intimazione, a mezzo del quale il debitore viene nuovamente messo in mora, con gli effetti di legge, inclusi quelli interruttivi della prescrizione. 
Orbene, la definitività della pretesa impositiva, derivante dalla mancata impugnazione degli atti impositivi precedentemente notificati “.... trova fondamento nel principio della certezza del diritto, volto a riconoscere l'effetto della intangibilità ed irretrattabilità delle situazioni giuridiche, costituendo in ogni ordinamento il limite invalicabile entro il quale i rapporti giuridici non possono più essere messi in discussione.” (Cass. civ. Sez. V, 13/11/2013, n. 25508). 
Con pronuncia del 27/01/2016 il Tribunale Amministrativo ha affermato:“è ragionevolmente soddisfatta l'esigenza conoscitiva, essendo nelle condizioni di indisponibilità degli originali e trattandosi di copie delle cartelle di pagamento, sebbene prive del visto di conformità all'originale ( ### n. ###/2016). Ne discende quindi che l'azione di riscossione intrapresa dal ### è legittima e la documentazione risulta essere stata validamente notificata. In conseguenza ed in difetto di opposizioni di sorta, l'Ente ha proceduto legittimamente all'emissione del provvedimento ritualmente notificato. Non corrisponde al vero quanto affermato da parte attorea sulla mancata conoscenza dei debiti maturati e sulla carenza di motivazione e non può essere addotto come elemento di illegittimità il fatto che “ il pignoramento è fondato su fragili basi “, poiché come si evince dalla copiosa documentazione prodotta, è stato preceduto da numerose cartelle di pagamento tutte legittimamente notificate. In base a quanto disposto dall'art. 64 comma 1 DPR n.43/88 il ### del ### per la ### “nel provvedere alla riscossione deve attenersi alle risultanze dei ruoli che gli sono stati assegnati, non potendo entrare nel merito del gravame”. Sul punto si richiama la pronuncia della Corte di Cassazione, nella quale testualmente si afferma che l'attività che compete al ### per la riscossione, si svolge in modo del tutto indipendente, infatti è chiamato a svolgere il proprio compito dì riscossione, meramente esecutivo, tramite le cartelle esattoriali, senza essere in alcun modo essere tenuto a verificare, come pretende erroneamente la controparte, né «la probabile esistenza del credito», né «l'effettiva notificazione degli atti presupposti». Ciò in quanto l'attività presupposta è di spettanza di un altro soggetto, ossia l'ente che ha effettivamente irrogato la sanzione amministrativa (Cass.Civ.n.1985/14) In ogni caso si evidenzia che non sussiste alcuna responsabilità del ### poiché le contestazioni attengono esclusivamente al merito della pretesa impositiva . Si evidenzia infine che il chiaro disposto dell'art. 25 del DPR 602/73 regolamenta il sistema della riscossione dei tributi, statuendo che “La cartella di pagamento, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle ### contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo…”. La cartella esattoriale, dunque, riporta fedelmente i dati forniti dall'Ente impositore e pertanto la mancanza o difformità di elementi dell'atto, costituiscono un vizio di ruolo che è opponibile solo nei confronti dell'Ente creditore che ha provveduto all'iscrizione a ruolo, nel caso che ci occupa il Comune di #### ed altri ### creditori di tributi di varia natura, non versati dalla contribuente, come si evince dall'estratto di ruolo che si produce. ### della Corte in proposito è stato costantemente ispirato al principio secondo il quale è sufficiente la sicura riconducibilità della stessa cartella al soggetto, agente della riscossione, che la emette (Cass. n. 3911/98 e n. 2390/00 ). E' noto infatti che il nuovo sistema di riscossione è fondato sul principio di separazione tra titolari del credito e titoli dell'azione esecutiva: l'Ente impositore è titolare del credito e conosce gli atti che danno origine alla pretesa. ### è titolare dell'azione esecutiva e conosce tutti gli atti necessari poter portare a conoscenza del debitore la richiesta di pagamento mediante ruolo. Ed invero il ### ricevuto il ruolo, ne estrae copia per ogni singolo debitore, e forma la cartella di pagamento che ha lo stesso contenuto del ruolo, di cui è appunto un estratto, e provvede alla notifica al debitore. ### è inibito qualsiasi esame nel merito della pretesa risultante dall'esecutività del ruolo e che compito esclusivo dell'Agente di riscossione è quello di mettere in atto tutti gli atti istitutivi rivolti alla riscossione delle somme dovute; peraltro anche quando tali somme non sono dovute dal destinatario della cartella di pagamento è necessario sempre un ordinativo di sgravio, parziale o totale da parte dell'Ente o ### impositore. (#### n. 3013/14). In conseguenza ed in difetto di opposizioni di sorta, ### ha proceduto legittimamente all'emissione dell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi e non avrebbe potuto agire in modo difforme dalle indicazioni risultate dal ruolo. ###' ### E ### merito all'eccezione sollevata da parte attorea sulla illegittimità e carenza totale di motivazione e trasparenza, si ritiene necessario ribadire la legittimità dell'azione dell'Agente della ### in ottemperanza alle norme previste dall'art. 7 della Legge 212/2000:“ la cartella viene redatta sui moduli predisposti dal competente Ministero con D.M. n. 321/99, che ne indica gli elementi formali e sostanziali, adempiendo pienamente agli obblighi di trasparenza, diligenza ed informativa dell'utente, previsti dalla vigente normativa, contenendo tutti gli elementi utili al fine di individuare l'Ente che ha emesso il ruolo, indicando tutte le informazioni necessarie per consentire l'esercizio del proprio diritto” (### sentenza n. 57/2/15). Il titolo esecutivo contiene l'elenco completo delle voci che compongono la pretesa, fornendo per ciascuna di esse un'adeguata giustificazione, nonché le informazioni che permettono al contribuente di tutelarsi contro la pretesa dell'### compresa l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto (### sentenza n. 61/2007). Si mette in rilievo altresì che, essendo la cartella di pagamento un atto derivato rispetto al ruolo presupposto, la motivazione consiste nella indicazione degli elementi sulla base dei quali sia stata effettuata l'iscrizione a ruolo, con l'ulteriore indicazione, nelle sole ipotesi in cui questa iscrizione sia avvenuta sulla scorta di un atto precedentemente notificato al contribuente, degli estremi dell'atto e della relativa notifica. Infatti, secondo costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, “a soddisfare la garanzia difensiva, è sufficiente che l'atto richiami l'iscrizione a ruolo, permettendo, così, di identificare l'accertamento divenuto definitivo da cui trae la riscossione (Cass. Trib. n. 9583/13; Cass. Civ.  27140/11; Cass. Civ. n. 11466/11). Appare necessario ribadire che il ### deve attenersi alle risultanze dei ### che gli sono stati assegnati per la ### non potendo in alcun modo entrare nel merito del gravame. Sul punto si richiama la pronuncia della Corte di Cassazione, nella quale testualmente si afferma “l'attività che compete al ### per la riscossione, si svolge in modo del tutto indipendente. ### in altri termini, è chiamato a svolgere il proprio compito dì riscossione, meramente esecutivo, tramite le cartelle esattoriali, senza essere in alcun modo essere tenuto a verificare, come pretende erroneamente la controparte, né «la probabile esistenza del credito», né «l'effettiva notificazione degli atti presupposti». Ciò in quanto l'attività presupposta è di spettanza di un altro soggetto, ossia l'ente che ha effettivamente irrogato la sanzione amministrativa”. (Cass.Civ.n.1985/14) In ogni caso si evidenzia che non sussiste alcuna responsabilità del ### poiché le contestazioni attengono esclusivamente al merito della pretesa impositiva .Occorre ribadire che l'azione di riscossione del ### risulta legittima anche perché non impedita da alcun provvedimento di sospensione o di sgravio. Il chiaro disposto dell'art. 25 del DPR 602/73 regolamenta il sistema della riscossione dei tributi, statuendo che “La cartella di pagamento, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle ### contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo…”. La cartella esattoriale, dunque, riporta fedelmente i dati forniti dall'Ente impositore e pertanto la mancanza o difformità di elementi dell'atto, costituiscono un vizio di ruolo che è opponibile solo nei confronti dell'Ente creditore che ha provveduto all'iscrizione a ruolo. Pertanto l'orientamento della Corte in proposito è stato costantemente ispirato al principio secondo il quale è sufficiente la sicura riconducibilità della stessa cartella al soggetto, agente della riscossione, che la emette (Cass. n. 3911/98 e n. 2390/00 ). ### è titolare dell'azione esecutiva e conosce tutti gli atti necessari poter portare a conoscenza del debitore la richiesta di pagamento mediante ruolo. Ed invero il ### ricevuto il ruolo, ne estrae copia per ogni singolo debitore, e forma la cartella di pagamento che ha lo stesso contenuto del ruolo, di cui è appunto un estratto, e provvede alla notifica al debitore. Si osserva inoltre che anche la On. le ### di ### in una recente sentenza afferma chiaramente che al ### è inibito entrare nel merito della pretesa risultante dall'esecutività del ruolo e che suo esclusivo compito è quello di mettere in atto gli atti istitutivi rivolti alla riscossione delle somme dovute ed anche quando tali somme non sono dovute dal destinatario della cartella di pagamento, è necessario sempre un ordinativo di sgravio, parziale o totale da parte dell'Ente o ### impositore (#### n. 3013/14). In conseguenza ed in difetto di opposizioni di sorta, l'Ente ha proceduto legittimamente all'emissione della comunicazione di iscrizione ipotecaria nonché degli avvisi di addebito e non avrebbe potuto agire in modo difforme dalle indicazioni risultate dal ruolo. ### ritualmente ha proceduto al pignoramento dei crediti verso terzi presso la ### spa} Si costituiva con comparsa di risposta la spa ### rassegnando le seguenti conclusioni: {- In via preliminare, accertare e dichiarare l'inamissibilità dell'atto di citazione e della domanda giudiziale dallo stesso portata per i motivi indicati in atto; - Nel merito, accertare e dichiarare la correttezza della condotta assunta dalla ### terza pignorata e in ogni caso, rigettare la domanda risarcitoria avanzata in danno di essa ### in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque non provata, per i motivi suindicati. Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, oltre rimborso forfettario, CPA e ###} III.- Il thema decidendi appare assai più semplice di come prospettato negli scritti difensivi. 
Il conto corrente bancario n. 1000/5973 accesso presso la filiale tarantina di ### spa e cointestato a ### e ### era o meno pignorabile in forza di un titolo esecutivo formatosi nei soli confronti della debitrice ### ? ###. 513 cpc, sotto la rubrica “ricerca delle cose da pignorare” , così dispone: “1.- L' ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, può ricercare le cose da pignorare nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti. Può anche ricercarle sulla persona del debitore osservando le opportune cautele per rispettarne il decoro.” ###. 517 cpc, sotto la rubrica “scelta delle cose da pignorare”, così dispone: “1.- Il pignoramento deve essere eseguito sulle cose che l'ufficiale giudiziario ritiene di più facile e pronta liquidazione, nel limite di un presumibile valore di realizzo pari all'importo del credito precettato aumentato della metà. 2.- In ogni caso l'ufficiale giudiziario deve preferire il denaro contante, gli oggetti preziosie i titoli di credito e ogni altro bene che appare di sicura realizzazione.” Le predette norme processuali null'altro sono se non il rifesso della regola generale dettata dall'art.  2740 del codice civile che, sotto la rubrica “responsabilità patrimoniale”, così dispone: “1.- Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. 2.- Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge.” L' ### poteva pertanto cercare le cose da pignorare solo tra i beni mobili ed il danaro di ### nei cui soli confronti si erano formati i titoli esecutivi. 
A tal fine l'art. 546 cpc, sotto la rubrica “obblighi del terzo”, così dispone: “Nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore di somme a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, gli obblighi del terzo pignorato non operano quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento per un importo pari al triplo dell'assegno sociale.” ###. 547 cpc, sotto la rubrica “dichiarazione del terzo”, così dispone: “1.- Con la dichiarazione…..il terzo …..deve specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna.” Ne consegue che in caso di conto corrente bancario il terzo pignorato non può limitarsi affatto ad enunciarne il saldo e gli estremi identificativi, ma deve specificare di quali somme sia titolare il debitore quando il conto medesimo sia cointestato anche con soggetti diversi, come la sig.ra ### che debitori non siano nei confronti del creditore procedente. 
Il terzo pignorato così aveva l'onere di specificare come si era formato il saldo del conto corrente cointestato alla debitrice ### ed a ### e quali fossero state le rimesse e gli accrediti riconducibili alla debitrice al fine di evidenziare quanto del danaro che vi era depositato fosse attribuibile a costei e, quindi, legalmente pignorabile in forza di titoli esecutivi maturati a solo carico di costei. 
Ancor prima era il creditore procedente che, potendo agire in executivis soltanto sul danaro della debitrice ### avrebbe dovuto porre domande specifiche al terzo pignorato al fine di provocarne risposte altrettanto specifiche. 
La ricerca e la concreta individuazione delle cose pignorabili rappresenta così una prerogativa tipica della fase esecutiva e rientra integralmente nei compiti e nelle funzioni del ### della riscossione che ne risponde integralmente non solo verso i terzi illegittimamente coinvolti in una esecuzione forzata cui sono estranei, come accaduto per ### ma anche verso i titolari delle posizioni creditorie cristallizzate nei titoli esecutivi affidati alla diligenza del ### medesimo e di cui, pertanto, neppure appare ipotizzabile una legittimazione ad intervenire o ad essere evocati in un giudizio in cui solo e soltanto di quest'ultima si controverta.  ### non ha provato di aver profuso la diligenza necessaria per accertare che le somme giacenti sul conto corrente bancario cointestato tra la debitrice ### e la terza estranea ### fossero di pertinenza della debitrice ed in quale misura. 
Eppure l'### delle ### e della ### è l'unico ente che con una semplice ricerca informatizzata può acquisire elementi idonei ad identificare la titolarità di fonti di reddito episodiche o continuative in capo ad una persona e, di conseguenza, la possibilità che una somma di danaro apparentemente giacente su conti e/o depositi bancari a nome di costei le si appartenga di diritto. 
Nel presente giudizio di opposizione ### ha provato la riconducibilità a se medesima delle somme giacenti sul conto corrente cointestato con la debitrice ### L'### non ha invece reso alcuna prova di aver pignorato somme di danaro che appartenessero alla debitrice esecutata ### verso la quale sola avevano efficacia i titoli azionati in executivis. 
IV.- ### proposta da ### deve così essere accolta. 
V.- Le spese di giudizio sono poste a carico dell'opposta ### e del terzo pignorato spa ### in base alla regola di cui all'art. 91 cpc. 
VI.- ### di ### deve invece essere rigettata, non essendo stata lesa in alcuna situazione soggettiva per non aver sofferto il pignoramento di cose non pignorabili ai sensi dell'art. 514 e ss cpc.  P.Q.M.  a) in accoglimento della opposizione proposta da ### dichiara l'inefficacia del pignoramento eseguito dall'### sulle somme di danaro depositate sul conto corrente n. 1000/5973 cointestato ad essa opponente ed alla ### presso la #### di #### 1 come da contratto stipulato il 5 Marzo 2013, per carenza di titolo esecutivo nei confronti delle opponente ### b) condanna l'### e la spa ### alla restituzione in favore di ### delle somme prelevate dal predetto conto in attuazione del provvedimento del Giudice dell'### maggiorate da interessi come per legge; c) condanna l'### e la spa ### in solido tra loro, a rifondere spese e competenze di lite in favore dei ### liquidandole in euro 850,00 per borsuali, euro 5000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, oltre spese di registrazione della sentenza, con distrazione in favore del costituito procuratore che ne ha fatto richiesta; d) rigetta l'opposizione proposta da ### non avendo costei subito il pignoramento di cose a lei appartenenti ma impignorabili; e) condanna ### a rifondere spese e competenze di lite in favore di ### spa, liquidandole in euro 3000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge; f) condanna ### a rifondere spese e competenze di lite in favore di ### liquidandole in euro 3000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge; In caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità ed i dati identificativi ai sensi dell' art. 52 del D.Lvo 196/2003; Così deciso in ### in data 22 gennaio 2025; 

Il giudice
dott. ### n. 5713/2022


causa n. 5713/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Munno Alberto

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 8047/2024 del 25-03-2024

... seguente tenore: «Il sig. ### è aderente al fondo pensione aperto ### previdenza, gestito da ### S.p.A.; il controvalore della posizione, alla data della notifica dell'atto di pignoramento, corrisponde a euro 197,61. […] Il sig. ### è inoltre titolare di n. 1.632,05 quote del fondo comune ### per un controvalore alla data pari ad euro 16.073,61». Il giudice dell'esecuzione - per quanto qui ancora d'interesse - dispose, con ordinanza, la vendita delle quote del fondo comune. 2. Avverso detta ordinanza, la A rca ### S.p.A. dispiegò opposizione agli atti esecutivi, adducendo l'errata interpretazione della dichiarazione, da intendersi come negativa in ordine alle quote. 3. La decisione in epigrafe, in accoglimento dell'opposizione, ha revocato l'ordinanza del giudice dell'esecuzione. 4. Ricorre per cassazione ### ia s.r.l., affidand osi a quattro motivi, cui resiste, con controricorso, ### S.p.A.. Non svolge difese in grado di legittimità ### benché ritualmente intimato. 5. Le parti costituite hanno depositato memoria difensiva. 6. All'esito dell'adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell'art. (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18792/2022 R.G. proposto da ### S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ### - ricorrente - contro ### S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ### P urpura e dall'Avv.  ### - controricorrente - nonché contro ### - intimato - Avverso la sentenza n. 24/2022 del TRIBUNALE DI ANCONA, depositata il giorno 11 gennaio 2022. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 gennaio 2024 dal ##### r.g. n. 18792/2022 Cons. est. ### 1. ### s.r.l. promosse innanzi il Tribunale di Ancora procedimento di espropriazione forzata in danno del suo debitore ### e presso il terzo ### S.p.A.. 
Il terzo pignorato rese una dichiarazione di quantità del seguente tenore: «Il sig. ### è aderente al fondo pensione aperto ### previdenza, gestito da ### S.p.A.; il controvalore della posizione, alla data della notifica dell'atto di pignoramento, corrisponde a euro 197,61. […] Il sig. ### è inoltre titolare di n. 1.632,05 quote del fondo comune ### per un controvalore alla data pari ad euro 16.073,61». 
Il giudice dell'esecuzione - per quanto qui ancora d'interesse - dispose, con ordinanza, la vendita delle quote del fondo comune.  2. Avverso detta ordinanza, la A rca ### S.p.A. dispiegò opposizione agli atti esecutivi, adducendo l'errata interpretazione della dichiarazione, da intendersi come negativa in ordine alle quote.  3. La decisione in epigrafe, in accoglimento dell'opposizione, ha revocato l'ordinanza del giudice dell'esecuzione.  4. Ricorre per cassazione ### ia s.r.l., affidand osi a quattro motivi, cui resiste, con controricorso, ### S.p.A.. 
Non svolge difese in grado di legittimità ### benché ritualmente intimato.  5. Le parti costituite hanno depositato memoria difensiva.  6. All'esito dell'adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ..  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. A suffragio dell'impugnazione, parte ricorrente lamenta: 1.1. per violazione e falsa applicazione dell'art. 2712 cod. civ. ex art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la negazione di valore r.g. n. 18792/2022 Cons. est. ### probatorio alla comunicazione inviata il ### a mezzo mail dal procedente al terzo (recante richiesta di chiarimenti circa la titolarità delle quote di fo ndo comune), pur in asse nza di qualsivoglia disconoscimento (men che meno rituale e tempestivo) della mail stessa (avente natura di documento contenente rappresentazione informatica di fatti , sussumibile tra le riprodu zioni meccaniche) ad opera del destinatario (primo motivo); 1.2. l'omesso esame di un fatto decisivo e controverso, rilevante ai sensi dell'art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., costituito dalla mancata revoca o rettifica della dichiarazione di quantità da parte del terzo pignorato, condizione necessaria per esperire opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza di assegnazione (secondo motivo); 1.3. la nullità della sentenza ex art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., per avere il giudice territoriale omesso di pronunciare sulla eccezione di inammissibilità dell'opposizione agli atti poiché non preceduta da revoca della dichiarazione di quantità (terzo motivo); 1.4. la nullità della sentenza ancora ai sensi dell'art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., per aver valutato liberamente - e non già come «piena prova, secondo il disposto dell'art. 116 cod. proc.  e dell'art. 2712 cod. civ.» - la comunicazione a mezzo mail inviata il ### dal procedente al terzo (quarto motivo).  2. I sintetizzati motivi sono inammissibili.  2.1. A fondamento del dictum reso, il giudice territoriale ha posto il carattere negativo della dichiarazione di quantità nella parte relativa alle quote del fondo comune «### bond corporate», di cui, peraltro, ha accertato - sulla scorta delle prove documentali prodotte dalla parte opponente - la titolarità in capo al soggetto indicato come tale nella dichiarazione (###, diverso dal debitore esecutato. 
Ha, per l'effetto, concluso per la illegittimità della ordinanza del giudice dell'esecuzione che di tali quote aveva disposto la vendita. r.g. n. 18792/2022 Cons. est. ### tal guisa ragionando, la gravata sentenza ha ravvisato un errore del giudice dell'esecuzione nella interpretazione della dichiarazione di quantità, ritenuta positiva anziché negativa: situazione legittimante il terzo pignorato a prom uovere sic et simplicite r (cioè a dire, senza necessità di attivi tà da comp iersi nell'àmbito del procedimen to) opposizione agli atti esecutivi avverso il provvedimento del giudice (ex plurimis, Cass. 25/02/2016, n. 3712; Cass. 20/11/2012, n. 20310).  2.2. Rispetto alla descritta ratio decidendi, eccentrich e e non conferenti si rivelano le doglianze del ricorrente. 
Esse, al fondo, muovono da una premessa fallace: presuppongono, cioè, che il terzo, nella dichiarazione resa, abbia errato nell'individuare il soggetto titolare delle quote del fondo, queste ultime appartenendo, nella prospettazione del ricorrente, al debitore esecutato. 
Detta circostanza, tuttavia, non soltanto non è inferibile dal tenore della dichiarazione (in narrativa riportato), chiaro ed inequivoco nel riferire a tale ### (pacificamente estraneo al processo esecutivo) l'appartenenza dei titoli, ma è altresì contraria all'accertamento in fatto operato dall'impugnata sentenza. 
Sicché ad alcuna emenda o rettifica della dichiarazione (si ripete, univocamente negativa) era tenuto il terzo pignorato onde esperire il rimedio di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (diversamente da qua nto accade nella - opposta e contraria - ipotesi in cui il terzo renda una dichiarazione inficiata da errore: Cass. 31/08/2020, n. 10912; 26/02/2019, n. 5489; Cass. 05/05/2017, n. 10912) ed irrilevante era la sollecitazione, a prescindere dalla ritualità della sua formulazione, del creditore ad una rettifica del genere. 
E tanto spiega l'inammissibilità dei motivi formulati.  3. Il ricorso è dichiarato inammissibile.  4. Il regolamento delle spese del grado segue la soccombenza. r.g. n. 18792/2022 Cons. est. ### 5. Atteso l'esit o del ricorso, va dato atto del la sussist enza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art. 1-bis dello stesso art. 13.  P. Q. M.  Dichiara inammissibile il ricorso. 
Condanna parte ricorrente, ### s.r.l., alla refusione in favore della parte controricorrente, ### S.p.A., delle spese del giudizio di legittimità , liqu idate in euro 3.000 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi li quidati in euro 2 00,00 ed agli accessori, fis cali e previdenziali, di legge. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte d el ricorren te dell'ulte riore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis. 
Così deciso in ### nella ### di Consiglio della ### 

Giudice/firmatari: De Stefano Franco, Rossi Raffaele

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Tribunale di Marsala, Sentenza n. 566/2025 del 23-10-2025

... integralmente pignorato; ha contestato la fondatezza dell'opposizione spiegata in fase cautelare da ### e ha chiesto all'adito Tribunale di “ritenere e dichiarare legittima, valida ed efficace l'esecuzione dei beni mobili in coata dal ricorrente ### ai danni del resistente Na poli ### con il pignoramento nelle premesse evidenziato; con vittoria di spese, e competenze del presente giudizio, oltre ### generali, IVA e CPA come per legge, ove dovute”. 2. ### con memoria depositata in data ###, ha reiterato i motivi di opposizione all'esecuzione ex art. 619 c.p.c. proposti in seno alla procedura esecutiva n. RG 257/2024; ha chiesto di dichiarare che il conto corrente n. ###/1000/### della filiale della ### di ### di ### pignorato dalla creditrice è cointestato tra la debitrice e per l'effetto di provvedere all'assegnazione esclusivamente del 50% del saldo attivo delle somme presenti sul citato conto corrente al netto delle somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza ai sensi dell'art. 545 c.p.c.. 3. ### S.p.a., ASP di ### e ### (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice ### dato atto che è stato comunicato alle parti il provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza di decisione del 23.10.2025, lette le note depositate tempestivamente dall'avv.   ### e dall'avv. ### all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1690/2024 del ### degli ### civili contenziosi vertente TRA ### rappresentata e difesa dall'avv.  ### E ### rappresentata e difesa dall'avv. #### NONCHÈ ### nata il ### a ### di ### ed ivi residente ####, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede ###### nella via ### n. 1, ### in persona del suo rappresentante pro tempore, ### n. 156, 10121 Torino MOTIVI DELLA DECISIONE 1. ### nel riassumere la fase di merito dell'opposizione ex art.  619 c.p.c. proposta da ### in data ### in seno al procedimento esecutivo mobiliare presso terzi n. RG 257/2024, ha premesso in punto di fatto: i) di essere creditrice nei confronti di ### in virtù del D.I. n. 1776/2023, della somma di € 60.000 oltre interessi e spese del monitorio; ii) di avere notificato, a fronte dell'inottemperanza della debitrice, un pignoramento presso terzi; iii) che ### nella qualità di terzo e coniuge della debitrice ### ha proposto opposizione all'esecuzione, rilevando di essere cointestatario del conto corrente presso ### ed eccependo tanto l'impossibilità da parte del creditore di pignorare l'intero importo quanto l'impignorabilità delle somme ex art. 545, comma 6, c.p.c.; iv) che il GE, con provvedimento del 13.09.2024, ha sospeso l'esecuzione in relazione alle somme pignorate presso ### e ha assegnato termine di 60 giorni per l'introduzione del giudizio di merito. 
La parte attrice, tanto premesso in punto di fatto, ha esposto che il conto corrente, ancorché cointestato, era utilizzato per bisogni personali e familiari della debitrice e che pertanto poteva essere integralmente pignorato; ha contestato la fondatezza dell'opposizione spiegata in fase cautelare da ### e ha chiesto all'adito Tribunale di “ritenere e dichiarare legittima, valida ed efficace l'esecuzione dei beni mobili in coata dal ricorrente ### ai danni del resistente Na poli ### con il pignoramento nelle premesse evidenziato; con vittoria di spese, e competenze del presente giudizio, oltre ### generali, IVA e CPA come per legge, ove dovute”.  2. ### con memoria depositata in data ###, ha reiterato i motivi di opposizione all'esecuzione ex art. 619 c.p.c. proposti in seno alla procedura esecutiva n. RG 257/2024; ha chiesto di dichiarare che il conto corrente n. ###/1000/### della filiale della ### di ### di ### pignorato dalla creditrice è cointestato tra la debitrice e per l'effetto di provvedere all'assegnazione esclusivamente del 50% del saldo attivo delle somme presenti sul citato conto corrente al netto delle somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza ai sensi dell'art. 545 c.p.c..  3. ### S.p.a., ASP di ### e ### benché regolarmente evocati, non si sono costituiti.  4. La causa, previo scambio delle note ex art. 171 ter c.p.c., è stata decisa all'odierna udienza celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter del codice di rito.  5. In punto di diritto, va preliminarmente ricordato che nei rapporti tra l'istituto di credito e i correntisti cointestatari viene in considerazione il disposto di cui all'art. 1854 c.c. secondo cui “ogni cointestatario al quale sia attribuita la facoltà di operare separatamente, è tenuto nei confronti della banca per l'intero (solidarietà passiva) e può, allo stesso modo, pretendere il pagamento dell'intero (solidarietà attiva)” (cfr. Cass.2 dicembre 2013 n. 26991). 
Pertanto, l'istituto di credito, nel rendere la dichiarazione di terzo prevista dall'art. 547 c.p.c., deve indicare l'intero saldo attivo del conto, pur segnalando la situazione di contitolarità: ciò in considerazione del fatto che l'istituto creditizio non è a conoscenza - né può assumere alcuna responsabilità a riguardo - in merito all'effettiva quota spettante al debitore esecutato, con la conseguenza che l'eventuale vincolo apposto solo a una sola parte del saldo potrebbe pregiudicare le ragioni del creditore che sia in grado di provare l'effettiva titolarità in capo al debitore di una quota maggiore rispetto a quella ideale. 
Solo in sede di separazione della quota spettante al debitore esecutato, con decisione del giudice si potrà eventualmente entrare nel merito dei rapporti interni. 
Per quanto riguarda i rapporti interni tra i cointestatari del rapporto si applica l'art. 1298 c.c., il quale prevede che “nei rapporti interni l'obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori o tra i diversi creditori, salvo che sia stata contratta nell'interesse esclusivo di alcuno di essi”. 
Pertanto, la cointestazione di un conto corrente, anche eventualmente tra coniugi, fa presumere la qualità di creditori o debitori solidali del saldo del conto, sia nei confronti dei terzi che nei rapporti interni. Ne consegue che il pignoramento presso la banca potrà riguardare la sola quota teorica spettante al cointestatario esecutato, e non la totalità del saldo. 
Tale presunzione di parità di quote tra i cointestatari può cedere però di fronte all'allegazione da parte di uno tra i cointestatari di una situazione giuridica diversa, ad esempio sulla proprietà esclusiva delle somme giacenti in rapporto di conto corrente, purché le circostanze evidenziate assumano caratteri di gravità, precisione e concordanza (Cassazione, con la sentenza n. 4838 del 23/2/2021). 
Nella specie, ### non ha allegato, se non solo tardivamente, la sussistenza, nel predetto conto, di accrediti di somme di esclusiva proprietà dello stesso; egli, infatti, fin dalle conclusioni rassegnate nella precedente fase sommaria, ha chiesto di “provvedere all'assegnazione esclusivamente del 50% del saldo attivo delle somme presenti sul citato conto corrente”. 
Opera, dunque, per stessa ammissione da parte del ### la presunzione di parità delle quote; difetta, di converso, la prova della titolarità esclusiva in capo alla debitrice delle somme giacenti sul conto corrente; del resto, dalla lettura degli estratti conto emerge la presenza di accrediti in favore del ### A tal proposito, si osserva che tali accrediti riguardano ratei di pensione e TFR di talché il pignoramento non può che essere effettuato nei limiti previsti dall'art. 545 del codice di rito. 
Conclusivamente, deve dichiararsi il diritto del creditore procedente ad agire esecutivamente in relazione al 50% delle somme accreditate sul conto corrente purché nel rispetto dei limiti di pignorabilità previsti dall'art. 545 del codice di rito.  5. Le spese di lite, nei rapporti tra creditore e terzo, seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo. Nulla sulle spese tra creditore, terzi e debitrice stante la mancata costituzione di quest'ultimi.  P.Q.M.  Il Tribunale di Marsala, definitivamente decidendo, in accoglimento dell'opposizione ex art.  619 c.p.c. originariamente proposta da ### in seno al procedimento esecutivo
RG 274/2024, dichiara il diritto del creditore procedente all'assegnazione, pur nel rispetto dei limiti di pignorabilità previsti dall'art. 545 c.p.c., del 50% delle somme accreditate sul conto corrente presso ### condanna ### a rifondere le spese di lite sostenute da ### che liquida in complessivi € 3.809,00 per compensi professionali, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge da distrarsi in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario. 
Così deciso in ### il ### IL GIUDICE ### presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal ### in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ### della Giustizia 21/2/2011, n. 44.

causa n. 1690/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Francesco Giardina

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Corte d'Appello di Catania, Sentenza n. 1240/2025 del 29-09-2025

... promosso - per il solo credito oggetto di precetto - un pignoramento presso terzi nei confronti dell'ex coniuge e di aver ottenuto, giusta ordinanza del Tribunale di ### del 3.4.2017, l'assegnazione di un quinto della pensione mensilmente dovuta al debitore dall'### Il motivo non è fondato, atteso che il Tribunale ha correttamente rigettato detta eccezione ex art. 1243 c.c. evidenziando che trattasi di credito, allo stato, in parte non liquido e di non facile quantificazione. Aldilà del decreto ingiuntivo, parte del credito non appare liquido ed esigibile in quanto attiene a contestate rate di mutuo asseritamente versate da ### e di cui la stessa pretende il rimborso dall'ex marito. Sussiste, inoltre, contrasto tra le parti circa la somma effettivamente pignorata - parte appellante sostiene di ricevere mensilmente euro 67,00 mentre parte appellata deduce di subire una trattenuta mensile in favore della ex moglie pari a euro 133,00 (v. comunicazioni ### - mesi di aprile e giugno 2016) - e non è stato altresì documentato né altrimenti provato quanto è stato già incassato dalla odierna appellante e quale sia il debito residuo in capo a ### Con il terzo motivo di appello si lamenta che il (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'#### composta dai signori magistrati ###ssa ### rel. est. 
Ha emesso la seguente ### causa civile di appello iscritta al n. 766/2024 R.G., avente ad oggetto “divisione comunione ordinaria”, promossa da ### nata a ### di #### il ### (Cod. Fisc. ###), residente ###/5, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Avv. ### (###, cod. fisc. ###), con studio in #### n. 136/E, dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti; APPELLANTE nei confronti di ### nato a ### il ###, residente ###(C.F.: ###), elettivamente domiciliat ###presso lo studio dell'Avv. ### (C.F.: ###), che lo rappresenta e difende per procura in atti; ###: all'esito dell'udienza del 16.09.2025 la causa è stata posta in decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note difensive in atti.  ### sentenza n. 68/2024, pubblicata il ###, il Giudice monocratico della ### del Tribunale di ### nella causa civile di divisione iscritta al n. 6030/2017 R.G. promossa da ### nei confronti dell'ex coniuge ### ha così statuito: “- Dichiara l'immobile identificato al N.C.E.U. della Provincia di ### al ### 19 part. 1666 sub 4 ###/3 consistenza mq 169 in comproprietà al 50% tra le parti, indivisibile e ne dispone l'assegnazione alla parte attrice ### disponendo l'obbligo di conguaglio in favore di ### dell'importo di € 53.178,00.  - dispone la compensazione delle spese del giudizio”. 
Avverso detta sentenza, ### ha proposto appello per i motivi di cui si dirà nel prosieguo.  #### ha resistito all'appello, chiedendone il totale rigetto, con vittoria di spese e compensi. 
All'udienza di discussione del 16.09.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata posta in decisione ex art. 350 bis c.p.c.  MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di appello, ### lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui è stata riconosciuta in favore dell'attore l'indennità di occupazione dell'immobile in comunione, deducendo che l'ex marito non le avrebbe mai chiesto di farne pari uso o di disporre diversamente della sua quota, manifestando acquiescenza all'uso esclusivo da parte della ex moglie.
Detto motivo va esaminato, per evidenti ragioni logico - giuridiche, unitamente al quarto motivo di appello inerente al quantum, determinato dal Tribunale in complessivi euro 21.822,00 - pari al 50% del canone locativo figurativo mensile calcolato dal CTU dal 2008 al 2021 (v. relazione integrativa in atti). 
I motivi sono parzialmente fondati nei termini e per le ragioni che seguono. 
Risulta pacifico e non contestato (v. sul punto anche deposizione testimoniale di ### che ### abbia utilizzato e abitato in via esclusiva l'immobile sito in ### via ### 3, già adibito a residenza familiare, e l'annesso garage ubicato al piano terra (rispettivamente censiti al ### del Comune di ### al fg. 19, part. 1666 sub. 44, Cat. A/3 e part. 1666 sub. 45, Cat. C/6), anche dopo la separazione tra i due coniugi, in forza dell'assegnazione della stessa concordata in sede di omologazione della separazione (v. provvedimento del 31.03.2005), confermata dal Tribunale di ### in sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio (giusta sentenza n. 1051/2012 pubblicata il ###). 
Con la sentenza di appello (n. 1080/2014 del 3.7.2014), la ### territoriale, in parziale riforma della predetta sentenza, ha revocato l'assegnazione della ex casa coniugale in favore di ### Con successivo atto di precetto, notificato il ###, ### ha intimato all'ex moglie di lasciare l'immobile, manifestando formalmente e chiaramente, per la prima volta, la volontà di utilizzare l'immobile in comunione e/o di trarne un qualche vantaggio patrimoniale. 
Sul punto, consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. II, 08/06/2022, n. 18548; Cass. II, 12/03/2019, n. 7019), ha affermato che: “In tema di comunione, l'art. 1102 c.c., consente al comproprietario l'utilizzazione ed il godimento della cosa comune anche in modo particolare e più intenso, ovvero nella sua interezza (in solidum), ponendo il divieto, piuttosto, di alterare la destinazione della cosa e di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto, così da negare che l'utilizzo del singolo possa risolversi in una compressione quantitativa o qualitativa di quello, attuale o potenziale, di tutti i comproprietari. Diverso regime rispetto all'uso della cosa comune vale per i frutti naturali (che entrano a far parte della comunione e quindi si ripartiscono tra i partecipanti pro quota) e per i frutti civili (soggetti alla regola della divisione ipso iure, e però nella comunione ereditaria disciplinati ulteriormente dal principio della dichiaratività della divisione, di cui all'art. 757 c.c.). 
E' stato precisato in giurisprudenza come l'utilizzazione esclusiva del bene comune da parte di uno dei comproprietari, ove mantenuta nei limiti di cui all'art. 1102 c.c., non è di per sé idonea a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso, e sempre che risulti provato che il comproprietario, il quale abbia avuto l'uso esclusivo del bene, ne abbia tratto anche un vantaggio patrimoniale (Cass. Sez. 2, 09/02/2015, n. 2423; Cass. Sez. 2, 03/12/2010, 24647; Cass. Sez. 2, 04/12/1991, n. 13036). 
Ove, viceversa, risulti dimostrata una sottrazione o un impedimento assoluto, da parte di un comproprietario, delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari, ovvero una violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 c.c., per l'occupazione dell'intero immobile ad opera del comunista e la sua destinazione ad utilizzazione personale esclusiva, con privazione pro quota della disponibilità dei residui partecipanti, può dirsi risarcibile, sotto l'aspetto del lucro cessante, non solo il lucro interrotto, ma anche quello impedito nel suo potenziale esplicarsi, essendo perciò il danno da quantificare in base ai frutti civili che l'autore della violazione abbia tratto dall'uso esclusivo del bene”. 
Altra più recente giurisprudenza (Cass. Sez. II, 18/04/2023, n. 10264) ha ribadito che "in materia di comunione del diritto di proprietà, allorché per la natura del bene o per qualunque altra circostanza non sia possibile un godimento diretto tale da consentire a ciascun partecipante alla comunione di fare parimenti uso della cosa comune, secondo quanto prescrive l'art. 1102 c.c., i comproprietari possono deliberarne l'uso indiretto. In mancanza di deliberazione, il comproprietario che durante il periodo di comunione abbia goduto l'intero bene da solo senza un titolo che giustificasse l'esclusione degli altri partecipanti alla comunione, deve corrispondere a questi ultimi, quale ristoro per la privazione dell'utilizzazione pro quota del bene comune e dei relativi profitti, i frutti civili con decorrenza dalla data in cui allo stesso perviene manifestazione di volontà degli altri comproprietari di avere un uso turnario o comunque di godere per la loro parte del bene". 
Nel caso in esame il Tribunale ha errato nel far decorrere la c.d. “fruttificazione” dal 2008, quale anno di emissione della sentenza della ### di Appello, atteso che la predetta sentenza è stata pubblicata nel mese di luglio del 2014. 
Il primo atto con il quale ### ha chiaramente manifestato la sua opposizione all'utilizzo esclusivo dell'immobile in comunione deve ricondursi all'atto di precetto notificato a ### in data ###. ###. 1102 c.c. consente al comproprietario l'utilizzazione ed il godimento dell'intera cosa comune anche in modo particolare e più intenso, con il divieto di alterare la destinazione della cosa e di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto (Cassazione civile sez. II - 08/11/2023, n. ###). 
Qualora l'uso individuale del bene in comunione non ecceda i limiti dell'art. 1102 c.c., non è dovuto alcun risarcimento ai comproprietari che siano rimasti inerti o vi abbiano acconsentito, né è possibile riconoscere una "indennità" per la semplice occupazione del bene, poiché tale utilizzo costituisce pur sempre manifestazione del diritto di comproprietà che compete al singolo e che investe l'intera cosa comune; l'eventuale ripartizione dei frutti naturali e civili tratti dal bene goduto individualmente è regolata in sede di divisione e di resa del conto (cfr. Cass. 18458/2022; Cass. 7019/2019; 14213/2012).  ### è invece tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta senza nulla ottenere, ove ne abbia tratto un vantaggio patrimoniale (Cass. 2423/2015; Cass. 24647/2010; Cass. 13036/1991). Occorre la prova di una sottrazione o di un impedimento assoluto all'esercizio delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari o una violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 c.c.; in tal caso il danno può essere quantificato in base ai frutti civili ricavati dall'uso esclusivo del bene (Cass. 18458/2022; 10264/2023).  ###. Alaimo, all'uopo incaricato, tenuto conto dello stato dei luoghi e delle effettive condizioni della villetta a schiera adibita da ### ad abitazione, ne ha quantificato il valore locativo in complessivi euro 400,00 mensili. 
Da tale importo il CTU ha detratto - senza alcuna contestazione sul punto - la percentuale del 35% a titolo di imposte, tasse e spese di manutenzione (v. relazione integrativa - pag. 5); la somma dovuta a ### quale beneficiario della fruttificazione, a titolo di risarcimento del danno subito, è pari a euro 130,00 mensili (50% della somma di euro 260,00). 
Alla luce di quanto sopra dedotto, detti frutti decorrono dal mese di dicembre del 2014 (notifica atto di precetto con intimazione di rilascio), fino al mese di dicembre del 2021, così come calcolati del ### nei limiti della richiesta formulata dallo stesso appellato sia in primo grado che in appello.
Il credito maturato da ### ammonta, pertanto, a complessivi euro 10.920,00 (euro 130,00 x 84 mesi). 
Con il secondo motivo di appello si lamenta l'omesso accoglimento dell'eccezione di compensazione formulata in primo grado da ### relativamente al credito dalla stessa asseritamente maturato nei confronti di ### pari a complessivi euro 27.013,41 di cui euro 22.643,97 (per sorte capitale di cui al decreto ingiuntivo n. 1360/2014, compensi professionali e spese dell'atto di precetto notificato il ###) - ed euro 4.369,44 a lei dovuti per il pagamento delle rate di mutuo inerenti all'immobile in comunione per il periodo luglio 2014 - giugno 2015. 
Da tale somma andrebbe detratto - secondo la prospettazione difensiva - l'importo di euro 5.375,00 già corrisposto dall'### Parte appellante ha, infatti, documentato di avere promosso - per il solo credito oggetto di precetto - un pignoramento presso terzi nei confronti dell'ex coniuge e di aver ottenuto, giusta ordinanza del Tribunale di ### del 3.4.2017, l'assegnazione di un quinto della pensione mensilmente dovuta al debitore dall'### Il motivo non è fondato, atteso che il Tribunale ha correttamente rigettato detta eccezione ex art. 1243 c.c. evidenziando che trattasi di credito, allo stato, in parte non liquido e di non facile quantificazione. 
Aldilà del decreto ingiuntivo, parte del credito non appare liquido ed esigibile in quanto attiene a contestate rate di mutuo asseritamente versate da ### e di cui la stessa pretende il rimborso dall'ex marito. 
Sussiste, inoltre, contrasto tra le parti circa la somma effettivamente pignorata - parte appellante sostiene di ricevere mensilmente euro 67,00 mentre parte appellata deduce di subire una trattenuta mensile in favore della ex moglie pari a euro 133,00 (v. comunicazioni ### - mesi di aprile e giugno 2016) - e non è stato altresì documentato né altrimenti provato quanto è stato già incassato dalla odierna appellante e quale sia il debito residuo in capo a ### Con il terzo motivo di appello si lamenta che il primo giudice avrebbe erroneamente ed arbitrariamente attribuito l'immobile a ### violando l'art. 720 c.c., nonostante l'originario attore non avrebbe mai formulato detta richiesta. 
Parte appellante deduce che il bene immobile andava a lei attribuito per intero, avendone fatto espressa richiesta con la comparsa di costituzione in primo grado
Il motivo è fondato, alla luce della circostanza che trattasi di bene non comodamente divisibile ex artt.  720 e 1114 c.c. e che ### sin dalla comparsa di costituzione di primo grado, a differenza dell'ex marito, ha sempre richiesto l'attribuzione dell'immobile, manifestando la disponibilità a versare in favore di ### l'equivalente in denaro della quota allo stesso spettante (50%).  ### ha, peraltro, ribadito detta istanza anche in appello.  ###. 718 c.c., trova deroga, ai sensi dell'art. 720 c.c., qualora, come nel caso in esame, il bene oggetto di comunione non sia “comodamente divisibile”, in quanto, secondo le condivisibile e puntuali valutazioni del CTU (v. relazione - pag. 3), “al piano seminterrato il garage e cantina sono pertinenze esclusive dell'abitazione con area vincolata a parcheggio e non è possibile effettuare un cambio di destinazione d'uso, l'accesso ai piani terra e primo è unico con piano giorno al piano terra e zona notte al piano primo è non è possibile avere un accesso separato al piano primo. Per tali ragioni e vista la tipologia edilizia di cooperativa si conviene che l'immobile in oggetto della presente relazione non sia divisibile” (cfr. Cass. Sez. II, 4.10.2023 n. 27984). 
Nel giudizio di divisione, la richiesta di attribuzione di beni determinati ai sensi dell'art. 720 c.c., attiene alle modalità di attuazione della divisione e, pertanto, essendo diretta al già richiesto scioglimento della comunione, della quale costituisce una mera specificazione, non costituisce domanda nuova (Cass. n. 10624 del 2010; Cass. n. 10856 del 2016; Cass. n. 3497 del 2019) e può essere, dunque, proposta anche in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado (cfr. Cass. n. 14756 del 2016: l'istanza di attribuzione ex art. 720 c.c., pur tendenzialmente soggetta alle preclusioni processuali, può essere avanzata per la prima volta in corso di giudizio, e anche in grado di appello, ogni volta che le vicende soggettive dei condividenti o quelle attinenti alla consistenza oggettiva e qualitativa della massa denotino l'insorgere di una situazione di non comoda divisibilità del bene, così da prevenirne la vendita, che rappresenta l'extrema ratio voluta dal legislatore) e, per la prima volta, perfino in appello (in tal senso Cass. Sez. II, 7.2.2024 n. 3487; n. 9367 del 2013, che ha affermato il diritto delle parti del giudizio divisorio di mutare, anche in sede di appello, le proprie conclusioni e richiedere per la prima volta l'attribuzione, per intero o congiunta, del compendio immobiliare, integrando tale istanza una mera modalità di attuazione della divisione). 
Detta attribuzione in favore dell'appellante, al fine di evitare l'extrema ratio della vendita (cfr.  Sez. II, 8.9.2021 n. 24174), trova giustificazione nella incontestata circostanza che l'immobile (come sopra descritto) è sempre stato adibito ad abitazione del nucleo familiare e, dopo la separazione tra i due coniugi, di ### e del figlio ### (v. sul punto deposizione testimoniale di ###, ancora oggi convivente con la madre. #### sembra conviva da tempo altrove con una nuova compagna, non avendo espressamente manifestato in giudizio interesse ad abitare l'ex residenza coniugale. 
A seguito dell'attribuzione della casa e dell'annesso sottostante garage, ### è tenuta a versare a ### la somma di euro 75.000,00 pari al 50% del valore commerciale dell'immobile oggetto di comunione (v. CTU integrativa - pag. 6). 
Quanto alle spese processuali sussiste il potere del giudice di appello di procedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, in caso di riforma in tutto o in parte, come nel caso di specie, della sentenza impugnata, e ciò in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale. 
Sussistono validi e gravi motivi, in ragione dell'esito della decisione, del comune interesse dei due ex coniugi alla divisione del compendio immobiliare in oggetto e del reciproco parziale accoglimento delle rispettive domande formulate in giudizio, per compensare interamente fra le parti costituite le spese di lite del presente giudizio di appello, così come già disposto in primo grado.  P.Q.M.  ### definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello proposto da ### nei confronti di ### avverso la sentenza n. 68/2024, pubblicata il ###, dal Giudice monocratico della ### del Tribunale di ### così dispone: attribuisce a ### la piena ed esclusiva proprietà dell'immobile sito in ### con ingresso da viale ### nn. 3 - 5, identificato al N.C.E.U. del Comune di ### al ### 19, part. 1666 sub 44, ###/3, consistenza mq. 169 e dell'annesso garage al piano seminterrato, identificato al N.C.E.U. del Comune di ### al ### 19, part. 1666 sub 45, ### C/6, consistenza mq. 30, del valore di complessivi euro 150.000,00.  ### al pagamento in favore di ### della somma di euro 10.920,00 a titolo di fruttificazione e di euro 75.000,00 quale valore della quota del 50% della proprietà dell'immobile in comunione. 
Compensa interamente tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 25.09.2025 ### est. ####

causa n. 766/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Giovanni Dipietro, Massimo Francesco Lo Truglio

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