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N. 5713/2022 R.G.TRIB.; REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Taranto, ### in composizione monocratica in persona del giudice ### , ha pronunciato la seguente ### nella causa civile iscritta il 14 ottobre 2022 nel ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 5713 dell'anno 2022 ##### Fisc. ###, e la ######, entrambe rappresentate e difese dall'avv. #### Fisc. ### e tutti domiciliat ######. M. Grancini n. 8 come da documentazione in atti; #### s.p.a, con sede ###, C.F. ###, P.IVA n. ###, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. ### ( c.f. ###) e con lui elett.te dom.ta in Sannicandro di ### alla via ### n. 3, come da documentazione in atti; PER: ### - ### (C.F., P.I. e numero iscrizione al Registro delle ### di ####; subentrata a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del ### svolgenti le funzioni della riscossione nazionale di cui all'art.3 comma 1 del decreto legge n.203 del 2005, in persona del Presidente dell'### delle ### e legale rappresentante con sede ###, domiciliata in ### al viale ### 11 presso lo studio dell'avv. ### (C.F: ### ) dalla quale è rappresentata e difesa come da documentazione in atti; ### all'udienza del 25 ottobre 2024 tenutasi con modalità telematico-cartolare ai sensi dell'art. 127ter cpc, le parti precisavano le conclusioni nelle note telematiche autorizzate dal Tribunale che con ordinanza riservava la causa per la decisione assegnando i termini consecutivi perentori dell'11 dicembre 2024 e del 31 dicembre 2024 ai sensi degli artt. 281bis, 189 e 190 c.p.c..
Motivi della decisione I. - La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n.4) cpc e 118 disp.att. cpc, nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n.69 del 18-06-2009, trattandosi di disposizioni applicabili anche ai procedimenti pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge (cioè il ###) ai sensi dell'art. 58 comma 2 della predetta legge.
Pur se superflua, perché la sentenza semplificata è l'effetto di una disposizione legislativa, tale premessa appare opportuna, trattandosi di una innovazione recente, che modifica la tecnica diffusa di far ricorso a moduli compilativi più complessi, anche nella parte in fatto solitamente denominata come “svolgimento del processo”.
Ovviamente la redazione della motivazione obbedisce innanzitutto al dovere di ossequio verso l'art. 111 della ### che al comma 6 della vigente formulazione dispone "### i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati", così facendo obbligo di esplicitare i punti fondamentali del processo logico-giuridico che ha condotto alla decisione, ed al conseguenziale obbligo imposto dall'art.112 c.p.c. al giudice di pronunciare su tutti i capi autonomi di domanda e su tutte le eccezioni ritualmente sollevate dalle parti su questioni non rilevabili di ufficio; purchè, naturalmente, i primi e le seconde siano entrambi proposti entro i termini imposti dalla maturazione delle c.d. preclusioni assertive, coincidenti con lo spirare della fase di trattazione della causa di cui all'art.183 c.p.c., essendo la tardiva proposizione rilevabile anche d'ufficio e pur in assenza di opposizione della controparte1, mentre il mancato rilievo non integra il vizio di omessa pronuncia poichè nessun poteredovere incombe sul giudice per effetto della formulazione di domande inammissibili2.
Nella stesura della motivazione si è altresì tenuto conto dell' insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nella esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento della adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal giudice, senza necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti3, che debbono così intendersi come ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Ugualmente è a dirsi in relazione all'obbligo di motivare sulla valutazione del materiale probatorio raccolto, che non deve certamente avvenire passando analiticamente in rassegna tutte le risultanza istruttorie ma, in un ordinamento giuridico che non conosce una gerarchia tra i mezzi di prova4 e che limita a poche ipotesi i casi di c.d. prova vincolante, consentendo la formazione del libero convincimento del giudice anche sulla base di una prova meramente presuntiva che sia in contrasto 1 “Il regime di preclusioni introdotto nel rito civile ordinario riformato deve ritenersi inteso non solo a tutela dell'interesse di parte ma anche dell'interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo, con la conseguenza che la tardività di domande eccezioni ed allegazioni e richieste deve essere rilevata d'ufficio dal giudice indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte al riguardo.”(Cass.Civ.Sez.I n.4376 del 07-04-2000). 2 “Il vizio di omessa pronuncia da parte del giudice di appello non è configurabile in relazione ad una domanda nuova, giacchè la proposizione di una domanda inammissibile non determina l'insorgere di alcun potere-dovere del giudice adito di pronunciarsi su di essa.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.11933 del 07-08-2003). 3 “Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi per implicito tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.5748 del 25-05-1995, Cass.Civ.Sez.II n.5169 del 10-06-1997). 4 “Poiché nel nostro ordinamento non esiste una gerarchia tra i vari mezzi di prova, anche il comportamento processuale della parte può costituire unica e sufficiente fonte di convincimento del giudice il quale, in siffatta valutazione, può trarre elementi anche dalla circostanza che siano state prospettate nell'ambito dello stesso processo, tesi difensive contrastanti tra loro.”(Cass.Civ.Sez.III n.4 del 06-01-1982). con le altre acquisite5, e anche sulla scorta del solo comportamento processuale ed extraprocessuale della parte6, deve consistere nella semplice indicazione degli elementi che hanno condotto il giudicante al convincimento esternato nella decisione7, dovendosi ritenere implicitamente disattesi quelli non espressamente richiamati e che con i primi siano incompatibili.
Dalla non configurabilità di un obbligo di confutare analiticamente ogni argomentazione in fatto e diritto sviluppata dalle parti di causa, discende la insussistenza di ogni ipotesi di omessa pronuncia quando il giudice adotti nel dispositivo una statuizione di accoglimento o rigetto su di un autonomo capo di domanda, formulandola anche solo implicitamente mercè l'assorbimento in altre statuizioni 5 “Al di fuori dei casi di prova legale, non esiste nel nostro ordinamento una gerarchia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori, essendo la valutazione delle prove rimessa al prudente apprezzamento del giudice. Ne deriva che il convincimento del giudice di merito sulla verità di un fatto può fondarsi anche su una presunzione che sia in contrasto con le altre prove acquisite, se da lui ritenuta di tale precisione e gravità da rendere inattendibili gli altri elementi di giudizio ad essa contrari, alla sola condizione che egli fornisca del convincimento così attinto una giustificazione adeguata e logicamente non contraddittoria.”(Cass.Civ.Sez.III n.4777 del 12-05-1998). 6 “Il comportamento processuale della parte, la cui nozione è comprensiva del sistema difensivo adottato nel processo a mezzo di procuratore, può costituire unica e sufficiente fonte di prova e di convincimento, non soltanto un elemento di valutazione delle prove già acquisite al processo.”(Cass.Civ.Sez.II n.193 del 05-01-1995). “### del giudice di verificare d'ufficio la presenza degli elementi costitutivi o dei requisiti di fondatezza della domanda, non esclude che la prova di questi possa essere tratta dal comportamento processuale o extraprocessuale delle parti, che può costituire non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite ma anche unica e sufficiente fonte di prova.”(Cass.Civ.Sez.III n.3822 del 01-04-1995). “Il comportamento processuale ed extraprocessuale delle parti può costituire argomento di prova e può perciò essere utilizzato come elemento di valutazione delle risultanze probatorie già acquisite (nella specie la S.C. ha ritenuto utilizzabile come argomento di prova il comportamento extraprocessuale consistente nell'aver chiesto il cosiddetto patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p. nel processo penale svoltosi per imputazioni corrispondenti agli addebiti mossi nel giudizio di responsabilità in sede civile).”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.5784 del 10-06-1998). 7 “E' devoluta al giudice di merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento e, pertanto, anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta delle risultanze istruttorie ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri - in ragione del loro diverso spessore probatorio -, con l'unico limite dell'adeguata e congrua motivazione del criterio adottato.
Ne consegue che ai fini di una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.6023 del 10-05-2000, Cass.Civ.Sez.III n.5964 del 23-04-2001). decisorie incompatibili8, e pur in assenza di una apposita argomentazione nella parte motiva9.
II.- Con l'atto introduttivo ### e ### evocavano innanzi al Tribunale di ### la spa ### e l'### delle ### e della ### rassegnando le seguenti conclusioni: “i) in via principale, accertare e dichiarare nullo l'atto di pignoramento impugnato giacché privo in modo radicale di motivazione, con conseguente ordine di restituzione delle somme presenti sul conto corrente e nelle more versate dalla ### ad ### ii) in via subordinata, accertare e dichiarare comunque nullo l'atto di pignoramento ‘nel merito' giacché le somme che alimentano il conto sono riferibili solo alla ### con conseguente ordine di restituzione delle somme presenti sul conto corrente e nelle more versate dalla ### ad ### iii) in ogni caso condannare la ### al risarcimento di somma equitativamente determinata per la violazione degli obblighi di custodia, ai sensi dell'art. 67 c.p.c.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e #####.” A sostegno delle richieste deduceva: { Insieme alla madre - ### - la ### è intestataria di un conto corrente (1000/5973) presso il #### di #### 1 (breviter: ###, come da contratto (conto facile) stipulato il 5 Marzo 2013 (doc. 1). Sul detto conto corrente perviene solo ed esclusivamente: a) la pensione (inizialmente assegno sociale e dal 2020 pensione di reversibilità) della ### pari a poche centinaia di euro mensili, 8 “### pronuncia quale vizio della sentenza, può essere utilmente prospettata solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine alla domanda che richiede una pronuncia di accoglimento o di rigetto, onde è da escludere tale vizio ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della domanda o di un suo assorbimento in altre statuizioni.”(Cass.Civ.Sez.II n.702 del 22-01-2000, Cass.Civ.Sez.II n.3435 dell'08-03-2001, Cass.Civ.Sez.II n.10001 del 24-06-2003). “Il vizio di omessa pronuncia correlato alla violazione dell'art.112 c.p.c. è configurabile soltanto in ipotesi di mancanza di una decisione in ordine ad una domanda o ad un assunto che richieda una statuizione di accoglimento o di rigetto, ed è pertanto da escludere quando ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della pretesa o della deduzione difensiva ovvero di un loro assorbimento in altre declaratorie.”(Cass.Civ.Sez.II n.4498 del 15-05-1996, Cass.Civ.Sez.II n.12984 del 23-11-1999, Cass.Civ.Sez.II n.4317 del 06-04-2000). 9 “### pronuncia che rende annullabile la sentenza non ricorre quando la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte comporti il rigetto di tale pretesa anche se manchi in proposito una specifica argomentazione.”(Cass.Civ.Sez.II n.2320 del 01-03-1995, Cass.Civ.Sez.I n.10813 del 29-09-1999). riconosciutale a decorrere dal 1° Febbraio 2013, come da comunicazione ### (docc. 2 e 3); b) il reddito di locazione derivante da un immobile locato dalla ### ad un terzo (doc. 4). Dal riepilogo delle movimentazioni del conto corrente si evince inequivocabilmente che le uniche fonti di alimentazione del conto corrente sono solo la pensione percepita dalla ### e la riferita entrata da locazione appartenente sempre alla detta ### (doc. 5).
Il 27 Aprile 2022, ### (breviter: ### ha notificato alla ### il pignoramento presso terzi n. ### ex art. 72-bis Dpr n. 602/73 con cui ha pignorato il conto corrente alle ### e ### (doc. 6). Dalla lettura dell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi, risulta che il ### ha pignorato il riferito conto in relazione ad un debito di € 158.852, 06 di natura erariale della ### Nessuna ulteriore comunicazione risulta allegata all'atto di pignoramento nel quale - oltre all'indicazione dell'ammontare del debito - si citano una serie di cartelle indicate con sequenze numeriche. Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di ### le ### e ### hanno proposto opposizione a ### presso terzi ex artt. 615, co. 2, e 618 cpc avverso il suddetto pignoramento (doc. 7). Dopo la notifica dell'atto di opposizione, immotivatamente, la ### ha provveduto a pagare sua sponte l'importo pignorato a favore del ### Il Giudice dell'### con Ordinanza del 7 Ottobre 2022, depositata in cancelleria in data 10 Ottobre 2022 e comunicata in pari data (doc. 8), "ritenuto che l'intervenuto pagamento da parte del terzo pignorato nei confronti dell'### comporta il venire meno della esigenza cautelare dovendo i motivi di doglianza essere delibati nella fase di merito", ha revocato il provvedimento di sospensiva della procedura esecutiva ed ha assegnato, contestualmente, alla parte interessata il termine perentorio di giorni trenta (30) per l'iscrizione del giudizio di merito. DIRITTO A) In via pregiudiziale si eccepisce la nullità del pignoramento per carenza totale di motivazione.
Infatti l'atto di pignoramento non indica in alcun modo il dettaglio dei crediti di cui tuttora si ignora l'origine, fatta eccezione per la sua qualificazione quale ‘tributo/entrate'. Con una recente sentenza, la Cassazione ha dichiarato espressamente illegittimi tutti i pignoramenti di crediti verso terzi effettuati dall'### entrate riscossione proprio per assenza del dettaglio sui crediti oggetto di esecuzione forzata. Infatti, l'art. 543 cpc specificamente indica che il pignoramento deve essere notificato “indicando per quale credito si procede” (Cass. Civ., Sez 3, 9 Novembre 2017 n. 26519).
Nella fattispecie concreta, come detto anche nelle premesse descrittive della presente opposizione, il ### ha solo ed esclusivamente indicato nell'atto di pignoramento che la somma per cui ha effettuato l'esecuzione deriva da ‘entrate/tributi' ed ha quindi riportato un elenco di atti (a pag. 2 del pignoramento) individuati solo da una sequenza di numeri. Null'altro. Anche agli occhi di un esperto appare lapalissiano che un pignoramento (atto dotato di effetti pesantissimi per il soggetto che ne è colpito) fondato su tali fragili basi non gode di alcuna legittimità. B) Nel caso concreto vi è anche un altro motivo palese di illegittimità del pignoramento giacché il ### ha effettuato un pignoramento su un conto corrente dove confluiscono solo ed esclusivamente: a) la pensione della cointestataria del conto corrente pignorato, ### b) il reddito di locazione derivante da un contratto di locazione stipulato sempre dalla ### La prova incontestabile di quanto affermato è data: a) dall'estratto dei movimenti del conto corrente da cui emerge che l'unica entrata sistematica che giunge sul conto corrente è la pensione di reversibilità che la ### percepisce da ### b) dalla copia del contratto di locazione stipulato dalla ### con il ### Al di là della assoluta estraneità del debito pignorato (riferito alla ### con le entrate che alimentano il conto (riferite solo alla ###, occorre aggiungere quanto segue. Come stabilito dall'art. 13 del D.L. 27 Giugno 2015 n. 83, le somme da chiunque dovute a titolo di pensione non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale aumentato della metà. Pertanto, poiché l'assegno percepito dalla ### è di € 468,10, con l'aumento di € 234,05, il limite di pignoramento è di € 702,15. E la ### - documentamente - nel 2022 guadagna appena 645,66 al mese. Dunque, di sicuro, dalla data del pignoramento (Aprile 2022) tutte le somme confluite sul conto corrente, essendo di provenienza pensione della ### e contratto di locazione della ### non possono essere pignorate e quindi devono essere immediatamente liberate.
In merito alle somme già presenti sul conto corrente, va detto che esse - essendo riferibili con certezza solo alla ### e non alla debitrice-ricorrente ### - vanno automaticamente liberate in quanto documentalmente estranee alla riferita ### Crescenzio1.
C) Come detto nella illustrazione dei fatti di causa, dopo la notifica dell'atto di opposizione, immotivatamente, la ### ha provveduto a pagare sua sponte l'importo pignorato a favore del ### Tale condotta è assolutamente illegittima. 1 Come chiarito dalla Cassazione "la cointestazione di un conto corrente, attribuendo agli intestatari la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi di conto (1854 c.c.) sia nei confronti dei terzi, sia nei rapporti interni, fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto, salva la prova contraria a carico della parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa" (Cass. Civ., Sez. III, 8 Settembre 2006 n. 19305).
Invero, dalla presenza di un motivato ricorso in opposizione derivava l'obbligo per la stessa ### di attendere la pronuncia del Giudice prima di effettuare qualsivoglia pagamento. Non si dimentichi, infatti, che il terzo pignorato - ai sensi dell'art. 546 c.p.c. - è soggetto agli obblighi che la legge impone al custode (v. sentenza della Cassazione n. 2125/2016) tra i quali vi è il dovere di esercitare la custodia da buon padre di famiglia da cui deriva l'obbligo di risarcire i danni cagionati alle parti (art. 67 c.p.c.) Dunque la funzione di custode rivestita dalla ### le imponeva, a seguito della proposizione dell'opposizione da parte delle ricorrenti, di conservare gli importi sottoposti a pignoramento fino alla pronuncia del Giudice. E nella fattispecie tale obbligo previsto ex lege risulta palesemente violato} Si costituiva con comparsa di risposta l'### delle ### e della ### rassegnando le seguenti conclusioni: {- Dichiarare l'atto di opposizione avverso pignoramento presso terzi illegittimo e improduttivo di effetti giuridici poiché tardivo oltre che infondato in fatto e in diritto; - ### la legittimità dell'azione del ### e del titolo esecutivo - ### le contribuenti al pagamento di quanto dovuto, oltre le spese di lite} A sostegno di tali conclusioni deduceva: {Preliminarmente appare opportuno ribadire che il pignoramento dei crediti presso terzi emesso da ### ai sensi dell'art.72-bis DPR 602/73, è stato ritualmente notificato, ai sensi dell'articolo 26 del D.p.r. 602/73, all'indirizzo fornito dall'anagrafe tributaria, e poi successivamente presso la ### di ### come risulta dal referto di notifica che qui si produce. Più specificatamente dalla certificazione istruttoria e dalla documentazione allegata agli atti, si evince chiaramente la sequenza delle cartelle di pagamento, delle intimazioni di pagamento e del pignoramento presso terzi, ritualmente notificati con analisi temporale, dall'anno 2011 all'anno 2022: le cartelle esattoriali 2011 e 2012 sono state ricevute e sottoscritte dal portiere; le cartelle dal 2013 al 2019 sono state ritualmente notificate mediante affissione alla ### del Comune di ### tutti provvedimenti che rappresentano atti interruttivi del termine prescrizionale. Preliminarmente occorre evidenziare che il pignoramento dei crediti presso terzi che ci occupa non è stato impugnato o opposto nel termine normativamente previsto, difatti il ricorso è stato proposto ben oltre il termine previsto dall'art. 24 D.lgs 46/99 di 40 giorni dalla notifica del provvedimento, con la conseguenza che la pretesa nella stessa portata è divenuta definitiva, costituendo titolo esecutivo per la riscossione, di formazione stragiudiziale ove manca la verifica giurisdizionale nell'ambito di un rapporto trilaterale (creditore, giudice, debitore) ed il titolo è espressione di un potere di autoaccertarnento e autotutela del creditore cui il giudice rimane estraneo. La Corte di Cassazione, in tema di ingiunzione fiscale non opposta cioè in situazione sovrapponibile all'odierna fattispecie ha affermato che , in quanto espressione del potere di auto accertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo che tumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto: “ detto termine deve ritenersi perentorio perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito dell'Ente in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo” (C. Cass. n. 4506/2007).. Orbene, stante la regolare notificazione del provvedimento e la mancata impugnazione delle stesse nei termini di legge (giorni 40 ex art. 24 d.lgs. 46/99) la pretesa creditoria in esse portata è diventata definitiva e non più contestabile.
Pertanto tale tardività rende inammissibile il ricorso proposto. ### di ### deve quindi intraprendere l'azione esecutiva che gli compete nel termine stabilito, mancando nella legge altra indicazione riferita alla fase di riscossione. Ne consegue come la disposizione in esame, ai fini della stessa valenza sostanziale, non possa che ricondurre al rapporto tra il soggetto debitore e l'Agente della ### che è chiamato, a seguito del riaffidamento del carico, a dare nuovo impulso all'azione di recupero, esercitando il proprio diritto alla riscossione, mediante la notifica al debitore dell'avviso di intimazione, a mezzo del quale il debitore viene nuovamente messo in mora, con gli effetti di legge, inclusi quelli interruttivi della prescrizione.
Orbene, la definitività della pretesa impositiva, derivante dalla mancata impugnazione degli atti impositivi precedentemente notificati “.... trova fondamento nel principio della certezza del diritto, volto a riconoscere l'effetto della intangibilità ed irretrattabilità delle situazioni giuridiche, costituendo in ogni ordinamento il limite invalicabile entro il quale i rapporti giuridici non possono più essere messi in discussione.” (Cass. civ. Sez. V, 13/11/2013, n. 25508).
Con pronuncia del 27/01/2016 il Tribunale Amministrativo ha affermato:“è ragionevolmente soddisfatta l'esigenza conoscitiva, essendo nelle condizioni di indisponibilità degli originali e trattandosi di copie delle cartelle di pagamento, sebbene prive del visto di conformità all'originale ( ### n. ###/2016). Ne discende quindi che l'azione di riscossione intrapresa dal ### è legittima e la documentazione risulta essere stata validamente notificata. In conseguenza ed in difetto di opposizioni di sorta, l'Ente ha proceduto legittimamente all'emissione del provvedimento ritualmente notificato. Non corrisponde al vero quanto affermato da parte attorea sulla mancata conoscenza dei debiti maturati e sulla carenza di motivazione e non può essere addotto come elemento di illegittimità il fatto che “ il pignoramento è fondato su fragili basi “, poiché come si evince dalla copiosa documentazione prodotta, è stato preceduto da numerose cartelle di pagamento tutte legittimamente notificate. In base a quanto disposto dall'art. 64 comma 1 DPR n.43/88 il ### del ### per la ### “nel provvedere alla riscossione deve attenersi alle risultanze dei ruoli che gli sono stati assegnati, non potendo entrare nel merito del gravame”. Sul punto si richiama la pronuncia della Corte di Cassazione, nella quale testualmente si afferma che l'attività che compete al ### per la riscossione, si svolge in modo del tutto indipendente, infatti è chiamato a svolgere il proprio compito dì riscossione, meramente esecutivo, tramite le cartelle esattoriali, senza essere in alcun modo essere tenuto a verificare, come pretende erroneamente la controparte, né «la probabile esistenza del credito», né «l'effettiva notificazione degli atti presupposti». Ciò in quanto l'attività presupposta è di spettanza di un altro soggetto, ossia l'ente che ha effettivamente irrogato la sanzione amministrativa (Cass.Civ.n.1985/14) In ogni caso si evidenzia che non sussiste alcuna responsabilità del ### poiché le contestazioni attengono esclusivamente al merito della pretesa impositiva . Si evidenzia infine che il chiaro disposto dell'art. 25 del DPR 602/73 regolamenta il sistema della riscossione dei tributi, statuendo che “La cartella di pagamento, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle ### contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo…”. La cartella esattoriale, dunque, riporta fedelmente i dati forniti dall'Ente impositore e pertanto la mancanza o difformità di elementi dell'atto, costituiscono un vizio di ruolo che è opponibile solo nei confronti dell'Ente creditore che ha provveduto all'iscrizione a ruolo, nel caso che ci occupa il Comune di #### ed altri ### creditori di tributi di varia natura, non versati dalla contribuente, come si evince dall'estratto di ruolo che si produce. ### della Corte in proposito è stato costantemente ispirato al principio secondo il quale è sufficiente la sicura riconducibilità della stessa cartella al soggetto, agente della riscossione, che la emette (Cass. n. 3911/98 e n. 2390/00 ). E' noto infatti che il nuovo sistema di riscossione è fondato sul principio di separazione tra titolari del credito e titoli dell'azione esecutiva: l'Ente impositore è titolare del credito e conosce gli atti che danno origine alla pretesa. ### è titolare dell'azione esecutiva e conosce tutti gli atti necessari poter portare a conoscenza del debitore la richiesta di pagamento mediante ruolo. Ed invero il ### ricevuto il ruolo, ne estrae copia per ogni singolo debitore, e forma la cartella di pagamento che ha lo stesso contenuto del ruolo, di cui è appunto un estratto, e provvede alla notifica al debitore. ### è inibito qualsiasi esame nel merito della pretesa risultante dall'esecutività del ruolo e che compito esclusivo dell'Agente di riscossione è quello di mettere in atto tutti gli atti istitutivi rivolti alla riscossione delle somme dovute; peraltro anche quando tali somme non sono dovute dal destinatario della cartella di pagamento è necessario sempre un ordinativo di sgravio, parziale o totale da parte dell'Ente o ### impositore. (#### n. 3013/14). In conseguenza ed in difetto di opposizioni di sorta, ### ha proceduto legittimamente all'emissione dell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi e non avrebbe potuto agire in modo difforme dalle indicazioni risultate dal ruolo. ###' ### E ### merito all'eccezione sollevata da parte attorea sulla illegittimità e carenza totale di motivazione e trasparenza, si ritiene necessario ribadire la legittimità dell'azione dell'Agente della ### in ottemperanza alle norme previste dall'art. 7 della Legge 212/2000:“ la cartella viene redatta sui moduli predisposti dal competente Ministero con D.M. n. 321/99, che ne indica gli elementi formali e sostanziali, adempiendo pienamente agli obblighi di trasparenza, diligenza ed informativa dell'utente, previsti dalla vigente normativa, contenendo tutti gli elementi utili al fine di individuare l'Ente che ha emesso il ruolo, indicando tutte le informazioni necessarie per consentire l'esercizio del proprio diritto” (### sentenza n. 57/2/15). Il titolo esecutivo contiene l'elenco completo delle voci che compongono la pretesa, fornendo per ciascuna di esse un'adeguata giustificazione, nonché le informazioni che permettono al contribuente di tutelarsi contro la pretesa dell'### compresa l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto (### sentenza n. 61/2007). Si mette in rilievo altresì che, essendo la cartella di pagamento un atto derivato rispetto al ruolo presupposto, la motivazione consiste nella indicazione degli elementi sulla base dei quali sia stata effettuata l'iscrizione a ruolo, con l'ulteriore indicazione, nelle sole ipotesi in cui questa iscrizione sia avvenuta sulla scorta di un atto precedentemente notificato al contribuente, degli estremi dell'atto e della relativa notifica. Infatti, secondo costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, “a soddisfare la garanzia difensiva, è sufficiente che l'atto richiami l'iscrizione a ruolo, permettendo, così, di identificare l'accertamento divenuto definitivo da cui trae la riscossione (Cass. Trib. n. 9583/13; Cass. Civ. 27140/11; Cass. Civ. n. 11466/11). Appare necessario ribadire che il ### deve attenersi alle risultanze dei ### che gli sono stati assegnati per la ### non potendo in alcun modo entrare nel merito del gravame. Sul punto si richiama la pronuncia della Corte di Cassazione, nella quale testualmente si afferma “l'attività che compete al ### per la riscossione, si svolge in modo del tutto indipendente. ### in altri termini, è chiamato a svolgere il proprio compito dì riscossione, meramente esecutivo, tramite le cartelle esattoriali, senza essere in alcun modo essere tenuto a verificare, come pretende erroneamente la controparte, né «la probabile esistenza del credito», né «l'effettiva notificazione degli atti presupposti». Ciò in quanto l'attività presupposta è di spettanza di un altro soggetto, ossia l'ente che ha effettivamente irrogato la sanzione amministrativa”. (Cass.Civ.n.1985/14) In ogni caso si evidenzia che non sussiste alcuna responsabilità del ### poiché le contestazioni attengono esclusivamente al merito della pretesa impositiva .Occorre ribadire che l'azione di riscossione del ### risulta legittima anche perché non impedita da alcun provvedimento di sospensione o di sgravio. Il chiaro disposto dell'art. 25 del DPR 602/73 regolamenta il sistema della riscossione dei tributi, statuendo che “La cartella di pagamento, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle ### contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo…”. La cartella esattoriale, dunque, riporta fedelmente i dati forniti dall'Ente impositore e pertanto la mancanza o difformità di elementi dell'atto, costituiscono un vizio di ruolo che è opponibile solo nei confronti dell'Ente creditore che ha provveduto all'iscrizione a ruolo. Pertanto l'orientamento della Corte in proposito è stato costantemente ispirato al principio secondo il quale è sufficiente la sicura riconducibilità della stessa cartella al soggetto, agente della riscossione, che la emette (Cass. n. 3911/98 e n. 2390/00 ). ### è titolare dell'azione esecutiva e conosce tutti gli atti necessari poter portare a conoscenza del debitore la richiesta di pagamento mediante ruolo. Ed invero il ### ricevuto il ruolo, ne estrae copia per ogni singolo debitore, e forma la cartella di pagamento che ha lo stesso contenuto del ruolo, di cui è appunto un estratto, e provvede alla notifica al debitore. Si osserva inoltre che anche la On. le ### di ### in una recente sentenza afferma chiaramente che al ### è inibito entrare nel merito della pretesa risultante dall'esecutività del ruolo e che suo esclusivo compito è quello di mettere in atto gli atti istitutivi rivolti alla riscossione delle somme dovute ed anche quando tali somme non sono dovute dal destinatario della cartella di pagamento, è necessario sempre un ordinativo di sgravio, parziale o totale da parte dell'Ente o ### impositore (#### n. 3013/14). In conseguenza ed in difetto di opposizioni di sorta, l'Ente ha proceduto legittimamente all'emissione della comunicazione di iscrizione ipotecaria nonché degli avvisi di addebito e non avrebbe potuto agire in modo difforme dalle indicazioni risultate dal ruolo. ### ritualmente ha proceduto al pignoramento dei crediti verso terzi presso la ### spa} Si costituiva con comparsa di risposta la spa ### rassegnando le seguenti conclusioni: {- In via preliminare, accertare e dichiarare l'inamissibilità dell'atto di citazione e della domanda giudiziale dallo stesso portata per i motivi indicati in atto; - Nel merito, accertare e dichiarare la correttezza della condotta assunta dalla ### terza pignorata e in ogni caso, rigettare la domanda risarcitoria avanzata in danno di essa ### in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque non provata, per i motivi suindicati. Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, oltre rimborso forfettario, CPA e ###} III.- Il thema decidendi appare assai più semplice di come prospettato negli scritti difensivi.
Il conto corrente bancario n. 1000/5973 accesso presso la filiale tarantina di ### spa e cointestato a ### e ### era o meno pignorabile in forza di un titolo esecutivo formatosi nei soli confronti della debitrice ### ? ###. 513 cpc, sotto la rubrica “ricerca delle cose da pignorare” , così dispone: “1.- L' ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, può ricercare le cose da pignorare nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti. Può anche ricercarle sulla persona del debitore osservando le opportune cautele per rispettarne il decoro.” ###. 517 cpc, sotto la rubrica “scelta delle cose da pignorare”, così dispone: “1.- Il pignoramento deve essere eseguito sulle cose che l'ufficiale giudiziario ritiene di più facile e pronta liquidazione, nel limite di un presumibile valore di realizzo pari all'importo del credito precettato aumentato della metà. 2.- In ogni caso l'ufficiale giudiziario deve preferire il denaro contante, gli oggetti preziosie i titoli di credito e ogni altro bene che appare di sicura realizzazione.” Le predette norme processuali null'altro sono se non il rifesso della regola generale dettata dall'art. 2740 del codice civile che, sotto la rubrica “responsabilità patrimoniale”, così dispone: “1.- Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. 2.- Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge.” L' ### poteva pertanto cercare le cose da pignorare solo tra i beni mobili ed il danaro di ### nei cui soli confronti si erano formati i titoli esecutivi.
A tal fine l'art. 546 cpc, sotto la rubrica “obblighi del terzo”, così dispone: “Nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore di somme a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, gli obblighi del terzo pignorato non operano quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento per un importo pari al triplo dell'assegno sociale.” ###. 547 cpc, sotto la rubrica “dichiarazione del terzo”, così dispone: “1.- Con la dichiarazione…..il terzo …..deve specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna.” Ne consegue che in caso di conto corrente bancario il terzo pignorato non può limitarsi affatto ad enunciarne il saldo e gli estremi identificativi, ma deve specificare di quali somme sia titolare il debitore quando il conto medesimo sia cointestato anche con soggetti diversi, come la sig.ra ### che debitori non siano nei confronti del creditore procedente.
Il terzo pignorato così aveva l'onere di specificare come si era formato il saldo del conto corrente cointestato alla debitrice ### ed a ### e quali fossero state le rimesse e gli accrediti riconducibili alla debitrice al fine di evidenziare quanto del danaro che vi era depositato fosse attribuibile a costei e, quindi, legalmente pignorabile in forza di titoli esecutivi maturati a solo carico di costei.
Ancor prima era il creditore procedente che, potendo agire in executivis soltanto sul danaro della debitrice ### avrebbe dovuto porre domande specifiche al terzo pignorato al fine di provocarne risposte altrettanto specifiche.
La ricerca e la concreta individuazione delle cose pignorabili rappresenta così una prerogativa tipica della fase esecutiva e rientra integralmente nei compiti e nelle funzioni del ### della riscossione che ne risponde integralmente non solo verso i terzi illegittimamente coinvolti in una esecuzione forzata cui sono estranei, come accaduto per ### ma anche verso i titolari delle posizioni creditorie cristallizzate nei titoli esecutivi affidati alla diligenza del ### medesimo e di cui, pertanto, neppure appare ipotizzabile una legittimazione ad intervenire o ad essere evocati in un giudizio in cui solo e soltanto di quest'ultima si controverta. ### non ha provato di aver profuso la diligenza necessaria per accertare che le somme giacenti sul conto corrente bancario cointestato tra la debitrice ### e la terza estranea ### fossero di pertinenza della debitrice ed in quale misura.
Eppure l'### delle ### e della ### è l'unico ente che con una semplice ricerca informatizzata può acquisire elementi idonei ad identificare la titolarità di fonti di reddito episodiche o continuative in capo ad una persona e, di conseguenza, la possibilità che una somma di danaro apparentemente giacente su conti e/o depositi bancari a nome di costei le si appartenga di diritto.
Nel presente giudizio di opposizione ### ha provato la riconducibilità a se medesima delle somme giacenti sul conto corrente cointestato con la debitrice ### L'### non ha invece reso alcuna prova di aver pignorato somme di danaro che appartenessero alla debitrice esecutata ### verso la quale sola avevano efficacia i titoli azionati in executivis.
IV.- ### proposta da ### deve così essere accolta.
V.- Le spese di giudizio sono poste a carico dell'opposta ### e del terzo pignorato spa ### in base alla regola di cui all'art. 91 cpc.
VI.- ### di ### deve invece essere rigettata, non essendo stata lesa in alcuna situazione soggettiva per non aver sofferto il pignoramento di cose non pignorabili ai sensi dell'art. 514 e ss cpc. P.Q.M. a) in accoglimento della opposizione proposta da ### dichiara l'inefficacia del pignoramento eseguito dall'### sulle somme di danaro depositate sul conto corrente n. 1000/5973 cointestato ad essa opponente ed alla ### presso la #### di #### 1 come da contratto stipulato il 5 Marzo 2013, per carenza di titolo esecutivo nei confronti delle opponente ### b) condanna l'### e la spa ### alla restituzione in favore di ### delle somme prelevate dal predetto conto in attuazione del provvedimento del Giudice dell'### maggiorate da interessi come per legge; c) condanna l'### e la spa ### in solido tra loro, a rifondere spese e competenze di lite in favore dei ### liquidandole in euro 850,00 per borsuali, euro 5000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, oltre spese di registrazione della sentenza, con distrazione in favore del costituito procuratore che ne ha fatto richiesta; d) rigetta l'opposizione proposta da ### non avendo costei subito il pignoramento di cose a lei appartenenti ma impignorabili; e) condanna ### a rifondere spese e competenze di lite in favore di ### spa, liquidandole in euro 3000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge; f) condanna ### a rifondere spese e competenze di lite in favore di ### liquidandole in euro 3000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge; In caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità ed i dati identificativi ai sensi dell' art. 52 del D.Lvo 196/2003; Così deciso in ### in data 22 gennaio 2025; Il giudice
dott. ### n. 5713/2022
causa n. 5713/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Munno Alberto