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TRIBUNALE DI ROMA #### REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Dott. ### all'udienza del 2.3.2021 ha emesso la seguente SENTENZA nella causa n°###/2019 R.G. vertente TRA ### c.f. ###, rappresentato e difeso in virtù di procura allegata al ricorso telematico dall'Avv. ### del ### di Napoli, domiciliat ####### n°54, presso la ### del Tribunale; - RICORRENTE - CONTRO ### in persona del Presidente, elettivamente domiciliata in ### Via delle ### n°8, presso lo studio degli Avv.ti #### e ### che la rappresentano e difendono per procura in calce alla memoria difensiva; - RESISTENTE
Oggetto: impugnativa contratti di prestazione professionale e contratti di lavoro subordinato a termine ### Con ricorso ritualmente notificato, l'istante in epigrafe indicato, premesso di essere stato più volte assunta sin dall'8.6.2011, con mansioni di professore d'orchestra - inizialmente come ### di fila 5° livello e dal maggio 2014 quale prima tromba con obbligo di fila ed inquadramento al livello 2 ### lirico sinfoniche, in ragione di numerosi contratti sia di prestazione professionale ex art.2222 c.c. sia subordinati a termine, argomentato in merito alla nullità e/o invalidità e/o fraudolenza dei contratti intercorsi per violazione della causale o aspecificità della stessa nonché per abuso dello strumento contrattuale, rivendicata la conversione e trasformazione dei rapporti a termine intercorsi in un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato con risarcimento dei danni subiti e subendi ai sensi dell'art.32 co. 5 L. 183/2010 in applicazione dei criteri sanciti dall'art.8 L.604/1966, nel rispetto della giurisprudenza formatasi in seno alla Cassazione, alla Corte Costituzionale ed alla Corte di ### dell'### concludeva chiedendo: “1) In via autonoma accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia e/o fraudolenza dei contratti a termine indicati in premessa …sotto il profilo della nullità della clausola temporale genetica dei rapporti a termine e/o per violazione dell'art.2222 c.c.; e per l'effetto dichiarare la costituzione di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato in capo alla ### a decorrere dalla data della stipula del contratto e/o contratti impugnati ovvero dalla diversa data che si riterrà di diritto e/o di giustizia, ordinando espressamente la riammissione in servizio, senza soluzione di continuità, in favore del ricorrente ed a danno della ### resistente, nelle medesime mansioni e funzioni; 2) Gradatamente ed in via autonoma, condannare parte resistente al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, per lucro cessante e danno emergente, ed anche “ex collegato lavoro”; 3) in ogni caso emettere ogni altro provvedimento che ne discenda per legge” oltre accessori e vinte le spese.
Si costituiva tempestivamente in giudizio la ### convenuta argomentando in via preliminare in merito alla legittimità del patrocinio assunto da Avvocati del libero foro e, nel merito, concludendo per il rigetto del ricorso per infondatezza. In subordine insisteva per contenere la condanna economica nella misura di 2,5 mensilità ex art.28 D.Lgs.81/2015, vinte le spese.
Ritenuto il procedimento maturo per la decisione, le parti chiedevano rinvio per discussione con termine per sfalsato note. In data odierna la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo in calce. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Preliminare all'esame del merito è la questione sollevata dalla medesima difesa della ### in relazione al patrocinio difensivo da questa affidato ad avvocati del libero foro, precisazione che la difesa ha inteso porre all'attenzione atteso che la notifica del ricorso era stata operata dalla controparte non solo presso la ### indirizzo pec istituzionale, ma anche presso l'Avvocatura dello ### ed in ragione del fatto che nell'epigrafe dell'atto introduttivo, era menzionata l'attività di rappresentanza e difesa ex lege della ### da parte dell'Avvocatura dello ### Tralasciando l'excursus storico della normativa in materia operato in comparsa, conviene il giudice adito sull'applicabilità alla convenuta del disposto di cui all'art.1 comma 1 D.Lgs. 345/2000, convertito nella L. 6/2001, in ragione del quale “Gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate, già disciplinati dal titolo II, della legge 14 agosto 1967, n. 800, sono trasformati in fondazione ed acquisiscono la personalità giuridica di diritto privato a decorrere dal 23 maggio 1998”, norma che al comma 3 sul punto in interesse precisa “### (la fondazione) può continuare ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello ### Le disposizioni dell'articolo 16 del decreto legislativo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1999”.
Il che sta inequivocabilmente a significare che le fondazioni lirico-sinfoniche hanno sì la facoltà (in ipotesi di provvedimento autorizzativo emesso di concerto dal Ministero della ### e delle ### di avvalersi dell'Avvocatura dello ### ma, parimenti, sono legittimate (scelta operata nel caso di specie) ad affidare il patrocinio legale agli avvocati del libero foro. 2. Premesso quanto sopra, veniamo all'esame dell'eccezione di decadenza. 2.1. Il ricorrente ha impugnato entro il 120° giorno dalla scadenza dell'ultimo contratto con scadenza 18.12.2018 con atto inoltrato a mezzo pec alla ### in data ### (v. All. 1 e 2 - impugnativa in formato “pdf.p7m” e RdAC in formato “eml”), i contratti ex art.2222 c.c. siglati per l'arco temporale dal 15.12.2015 al 6.1.2019 chiedendo l'accertamento della natura subordinata del rapporto intercorso nonché i contratti di lavoro subordinato a termine siglati per i periodi dal 25.10.2017 al 18.12.2018 lamentando l'assenza e/o illegittimità della causale giustificativa del termine ai sensi della ### 5 dell'### recepito nella ### 70/1999/CE in quanto omessa e/o priva di specificità ai sensi dell'art.22 del D. Lgs. 367/1996 nonché il superamento della durata massima ragionevole dell'utilizzo dell'indicato strumento negoziale.
Seguiva istanza di promozione del tentativo facoltativo di conciliazione comunicata contestualmente dalla ITL di ### ed alla fondazione in data ### (v. All. 3, 4 e 5 - istanza di promozione del ### facoltativo di ### con ricevute in estensione “pdf”, ### alla ITL di #### alla #### dell'### in estensione “eml”) a cui la ### non dava risposta entro i previsti termini di 20 giorni, così come comunicato all'istante in data ### dalla medesima ITL di ### Con una seconda comunicazione inoltrata a mezzo pec in data ### (v. All. 7 ed 8 - impugnativa con ricevute in formato “pdf”, ### in formato “eml”), il ricorrente ha altresì impugnato i successivi contratti a termine siglati dal 06.02.2019 al 01.03.2019, dal 14.03.2019 al 20.03.2019, dal 05.04.2019 al 20.###, dal 29.05.2019 al 13.06.2019 e dal 14.06.2019 al 21.06.2019, per reiterazione abusiva in relazione alla durata massima dei contratti a termine in ragione della disciplina ratione temporis applicabile di cui al D.L. 87/2018 convertito con modificazioni nella L. 96/2018 e per l'assenza e/o illegittimità della causale giustificativa del termine.
Con una terza comunicazione inoltrata a mezzo pec in data ### (v. All. 8 e 9 - impugnativa con ricevute in formato “pdf”, ### in formato “eml”), il ricorrente ha altresì impugnato l'ultimo contratto a termine con decorrenza dal 27.6.2019 all'8.8.2019 sempre sia per violazione della tutela della durata massima consentita (24 mesi) che per violazione della cd. ragione obbiettiva.
Questa la sequenza delle impugnazioni agli atti. 2.2. A fronte di tale dato documentale, parte convenuta ha eccepito in via preliminare l'intervenuta decadenza del ricorrente, ai sensi dell'art.6 della L. 604/66, dell'art. 32 della L. 183/2010 e dell'art.28 D.Lgs. 81/2015 (nella formulazione applicabile ratione temporis), rispetto all'impugnazione di tutti i rapporti a tempo intercorsi, eccettuati: contratto dal 30.08.2018 al 23.09.18; contratto dal 13.11.18 al 18.12.18; contratto dal 06.02.2019 al 01.03.2019; contratto dal 14.03.2019 al 20.03.2019; contratto dal 05.04.2019 al 20.04.2019; contratto dal 29.05.19 al 13.06.2019; contratto dal 14.06.2019 al 21.06.2019; contratto dal 27.06.2019 al 08.08.2019.
Il punto 4 dell'art.32 statuisce che “Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche: a) ai contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, 368, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla scadenza del termine; b) ai contratti di lavoro a termine, stipulati anche in applicazione di disposizioni di legge previgenti al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e gia' conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge”. A sua volta l'art. 28, comma 1, D.Lgs. 81/2015, così come modificato dal D.L. 87/2018, dispone che l'impugnazione del contratto a tempo determinato debba avvenire “entro centoventi giorni dalla cessazione del singolo contratto”. Termine prolungato a 180 gg. dalla legge di conversione pubblicata in ### n.186 dell'11 agosto 2018, L. n.96 del 9 agosto 2018, entrata in vigore il giorno 12.8.2020, il c.d. ###à, modifica normativa applicabile ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, nonche' ai rinnovi ed alle proroghe contrattuali successivi al 31 ottobre 2018.
Pare altresì utile precisare, per quanto appresso si dirà, che in base al successivo art.39 co. 1 medesimo D.Lgs. 81/2015, in ipotesi di contratto di somministrazione sussiste onere di impugnazione, a pena di decadenza, nei termini di cui all'art.6 L.604/1966, decorrente dalla data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l'utilizzatore.
Presupposto dell'eccezione avanzata dalla difesa della ### è che, anche in ipotesi di sequenza di plurimi contratti a termine siglati con intervalli inferiori al termine previsto per l'impugnativa extragiudiziale, l'arco temporale di 120 gg. per l'impugnazione di ciascun contratto decorre comunque dalla cessazione della sua operatività. ### interpretazione è stata asseverata per il contratto di somministrazione da recente giurisprudenza di legittimità (Cass. Ord. 30 settembre 2019, n.24356 conforme a Cass. nn. ###, ###, ###, ### del 2018 e nn. 422 e 2283 del 2019, pronunce che a loro volta avevano richiamato e condiviso l'orientamento espresso con la sentenza n. 2420 del 2016 della medesima Corte) che in tema di successione di contratti di lavoro a termine in somministrazione, ha precisato come l'impugnazione stragiudiziale dell'ultimo contratto della serie non si estenda ai contratti precedenti, neppure ove tra un contratto e l'altro sia decorso un termine inferiore a quello di sessanta giorni utile per l'impugnazione. La fattispecie da ultimo all'esame della Corte vedeva, a fronte di un'unica impugnazione stragiudiziale del 2012, la domanda del lavoratore diretta all'accertamento dell'invalidità di plurimi contratti di somministrazione a tempo determinato conclusi tra il 2006 ed il 2012 e alla costituzione, ai sensi dell'art.27 D.Lgs. n.276 del 2003, di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dal 2006 alle dipendenze della società utilizzatrice. Riteneva la Corte che “l'inesistenza di un unico continuativo rapporto di lavoro -il quale potrà determinarsi solo “ex post”, a seguito dell'eventuale accertamento della illegittimità del termine apposto -comporta la necessaria conseguenza che a ciascuno dei predetti contratti si applichino le regole inerenti la loro impugnabilità…venendo altrimenti anticipata in modo non giustificato una eventuale considerazione unitaria del rapporto lavorativo, estranea al fatto storico allegato, il cui rilievo giuridico è oggetto della domanda avanzata”. Né, in senso contrario, poteva trovare applicazione nella fattispecie all'esame il principio dell'affidamento “in quanto il potenziale rinnovo per un numero indefinito di volte di tale tipologia di contratto, a differenza di quanto previsto per i contratti a termine, non autorizza di per sé il lavoratore a nutrire alcun affidamento… non potendosi escludere che sia inviato dall'agenzia di somministrazione all'utilizzatore un lavoratore diverso dal precedente” e, aggiungiamo noi, che il lavoratore somministrato sia all'ennesimo contratto con l'agenzia di lavoro inviato presso altra utilizzatrice. La medesima pronuncia aveva poi ritenuto “non pertinente il richiamo ai fatti impeditivi della decadenza (art. 2966 cod. civ.), in quanto specificamente previsti e, dunque, non suscettibili di applicazione estensiva ed analogica”. Considerato ultroneo, infine, il richiamo operato dai lavoratori al diritto dell'### atteso che con sentenza della Corte di ### 11 aprile 2013, C-290/12, ### era stato escluso che la direttiva 1999/70/CE del ### del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro #### e ### sul lavoro a tempo determinato e l'accordo quadro medesimo allegato a tale direttiva, si applicassero al rapporto di lavoro a tempo determinato tra un lavoratore interinale e un'agenzia di lavoro interinale e al rapporto di lavoro a tempo determinato tra tale lavoratore e un'impresa utilizzatrice -cioè alla somministrazione di lavoro a termine - specificamente disciplinati dalla direttiva 2008/104/CE del 19 novembre 2008 relativa al lavoro tramite agenzia interinale (recepita in ### con il D.Lgs. 2 marzo 2012, n. 24) poiché “nel diritto UE le due fattispecie giuridiche restano distinte e sono regolate da fonti diverse”.
Rileva il ### come proprio le motivazioni utilizzate per negare la valenza estensiva dell'unica impugnazione in ipotesi di plurimi contratti di somministrazione portano a ritenere l'opposto riguardo a sequenza di plurimi contratti a termine la cui stipulazione è avvenuta ad intervalli inferiori rispetto ai termini di impugnazione del singolo negozio.
E' la stessa Corte infatti ad aver indirettamente affermato (svolgendo argomentazione a contrario rispetto alla somministrazione) come “il potenziale rinnovo per un numero indefinito di volte” nella sequenza di contratti a tempo determinato stipulati con il medesimo datore di lavoro, controparte negoziale e contemporaneamente beneficiario in concreto della prestazione, sia idoneo ad ingenerare ragionevole affidamento del lavoratore, anche durante gli intervalli non lavorati, nella ripresa-prosecuzione della prestazione a favore della controparte. Affidamento che lo porta, sia nel periodo di attesa che durante l'esecuzione del successivo contratto, a desistere da qual si voglia iniziativa volta a far valere l'esistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, azione che, con ogni probabilità, vedrebbe la controparte non più disposta alla rinnovazione dei rapporti negoziali formalmente rimasti sempre temporanei.
E che tale debba essere l'interpretazione della normativa interna è avvalorato dalla conformità della soluzione adottata ai principi espressi dal diritto ### e dalla Corte internazionale che, da un lato, vedono l'assoluta avversione dell'ordinamento comunitario ad un utilizzo del contratto a tempo determinato in modo indiscriminato e ad oltranza e, dall'altro, sottolineano la netta distinzione tra contratto di lavoro a tempo determinato e contratto di somministrazione.
Occorre inoltre rilevare come il limitare rigidamente, a prescindere dalle caratteristiche fattuali della fattispecie storica all'esame, il controllo giudiziario all'ultimo o agli ultimi contratti, nelle ipotesi più gravi in cui il datore di lavoro ha fatto illegittimo e plurimo ricorso per numerosi anni a una sequenza di rapporti di lavoro aventi natura eccezionale in luogo dell'ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato significherebbe, in fatto, vanificare la ratio della normativa volta alla limitazione degli abusi nell'utilizzo del contratto a termine. 2.3. Premesso quanto sopra e passando quindi alla fattispecie all'esame, ritiene l'### che l'esame giudiziale si debba limitare ai vizi genetici afferenti i negozi sottoscritti dal 23.11.2017, primo periodo contrattualizzato dal 30.11.2017 al 23.12.2017, atteso che mentre sussistono significativi intervalli tra i periodi lavorati nel precedente arco temporale, altrettanto non si può dire riguardo al periodo successivo durante il quale gli archi temporali non lavorati sono sempre risultati inferiori a mesi 2.
Non superato viceversa il limite termporale massimo di durata complessiva dei rapporti a termine intercorsi. Ed infatti il lavoratore, pur avendo invocato il superamento della durata massima complessiva di 24 mesi dei contratti sottoscritti, nel computo delle giornate lavorate nel totale di 721 ha considerato anche gg. 5, 22, 13 e 45 riferiti a contratti a termine che mai ha impugnato ed in particolare i negozi che avevano avuto esecuzione dall'8.1.2013 al 9.8.2014 nonché le giornate lavorate nel numero di complessive 303 riferite ai contratti di prestazione libero professionale deducendo, ma non provando come era suo onere, che la prestazione era stata in fatto eterodiretta.
Ne consegue accertamento di mancato superamento dell'indicato limite temporale massimo di 24 mesi e, di conseguenza, di assenza di abuso dello strumento con riferimento alla sequenza dei contratti oggetto di negoziazione tra le parti. 3. Veniamo quindi all'esame dell'evoluzione della normativa sostanziale disciplinante la materia. 3.1. Ricorda l'### che, a decorrere dal 23 maggio 1998, anche il ### dell'### di ### in quanto appartenente al novero degli enti lirici di cui alla L. n. 800 del 1967, si è definitivamente trasformato, da ente pubblico non economico, in fondazione dotata di personalità giuridica di diritto privato, giusta quanto disposto dall'art.1, comma 1, del D.L. n. 345 del 2000, convertito in ### 6 del 2001, sicchè, per effetto di quanto disposto dal successivo comma 2, tale ente “è disciplinato, per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, di seguito definito "decreto legislativo", dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo”. ###. 22, comma 1, D.lgs. n.367 del 1996, a sua volta, aveva già disposto che “i rapporti di lavoro dei dipendenti delle fondazioni sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e sono costituiti e regolati contrattualmente”.
Pertanto, a decorrere dalla data di trasformazione in fondazione, anche ai rapporti di lavoro alle dipendenze della resistente trovava applicazione la disciplina dettata dalla L. n.230/1962, come confermato in maniera inequivocabile dal fatto che il successivo comma 2 del citato art. 22 aveva cura di individuare quelle specifiche norme di detta legge la cui applicazione era invece esclusa, statuendo che “al personale artistico e tecnico della fondazione non si applicano le disposizioni dell'art. 2 della legge 18 aprile 1962, n. 230”.
Con riferimento al regime normativo applicabile ai contratti a tempo determinato conclusi dalle ### lirico sinfoniche, la Suprema Corte ha più volte affermato il principio secondo cui "Successivamente alla trasformazione degli enti lirici in fondazioni di diritto privato (a partire, dunque, dal 23 maggio 1998), e fino all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 368 del 2001, ai contratti di lavoro a termine stipulati con le fondazioni lirico sinfoniche si applica la disciplina prevista dalla L. n. 230 del 1962, con l'unica esclusione costituita dell'art. 2 legge cit., relativa alla proroghe, alla prosecuzione ed ai rinnovi dei contratti a tempo determinato, come stabilito dal D.Lgs. n. 367 del 1996, art. 22" ( v. Cass., 20.3.2014, n. 6547; Cass., 27.3.2014, n. 7243; Cass., 19.5.2014, n. 10924; Cass., 30.7.2013, n.18263; Cass., 26.5.2011, n. 11573). 3.2. Con l'entrata in vigore del D.lgs. 6 settembre 2001, n.368, anche i contratti a tempo determinato conclusi da dette ### sono stati assoggettati alla nuova disciplina, salvo le eccezioni specificamente previste dall'art. 11, comma 4 il quale ha statuito che “Al personale artistico e tecnico delle fondazioni di produzione musicale previste dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, non si applicano le norme di cui agli articoli 4 e 5”: art. 4 D. Lgs. 368/2001 riguardante la “### della proroga” ed art.5 a seguire a sua volta disciplinante “### del termine e successione dei contratti”.
Proroga (art. 4) e successione dei contratti (art. 5), istituti che entrambi mirano a realizzare quelle "misure di prevenzione degli abusi" specificamente richieste dall'accordo europeo e dalla direttiva 1999/70, e che il legislatore ha ritenuto di circondare di garanzie, "precisando i casi in cui il contratto prorogato o rinnovato si debba considerare a tempo indeterminato" (v. Corte Cost, 7 febbraio 2000, n. 41).
Il preciso richiamo agli artt. 4 e 5, e non invece ai restanti, e in particolare la mancata menzione dell'art.1, non può che confermare l'opinione riguardo all'interpretazione del D.Lgs. n.367 del 1996, art. 22 laddove dispone che ai contratti del personale dipendente delle fondazioni non si applica la disposizione del ### art.2 L. n. 230 del 1962. Tanto quest'ultima norma quanto il D.Lgs. n.368 del 2001, artt. 4 e 5 si riferiscono alla reiterazione dei contratti a termine e, nella misura in cui introducono una deroga ad un regime generale, non è consentita una loro interpretazione estensiva, fino al punto di ricomprendere la disapplicazione dei principi generali su richiamati, e cioè della necessità dell'atto scritto e della sussistenza delle ragioni giustificative dell'apposizione del termine.
In sostanza, il D.Lgs. n. 368 del 2001 all'art. 11 ed il D.Lgs. n. 367 del 1996 all'art. 22, comma 2, hanno la stessa portata normativa e depone in tal senso non solo la formulazione letterale pressoché identica delle due norme ("Al personale artistico e tecnico delle ###.. non si applicano... ) ma l'identità di ratio, volta a rendere meno rigorosa la possibilità di reiterazione dei contratti a termine - escludendo la conversione in contratti a tempo indeterminato in ogni caso di inosservanza delle regole poste dalle dette norme - in un settore caratterizzato da elevata flessibilità e temporaneità delle prestazioni, dal peculiare contenuto di professionalità, non sempre fungibile, e da esigenze di contenimento della spesa.
Peraltro, la previsione del D.Lgs. n.368 del 2001, art.11, comma 4 risponde all'esigenza di assicurare il coordinamento delle norme di cui allo stesso D.Lgs. con il D.Lgs. n. 367 del 1996, art.22, comma 2: quest'ultima norma, invero nella parte in cui richiamava la L. n. 230 del 1962, art.2 ed in conseguenza della sua abrogazione, sarebbe rimasta priva di contenuto. Il comma 4 ha dunque evitato il vuoto normativo che, con riferimento alle proroghe e ai rinnovi dei contratti del personale dipendente delle fondazioni, si sarebbe venuto a creare per effetto dell'abrogazione della L. n. 230 del 1962.
Può dunque ragionevolmente affermarsi che, dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 368 del 2001, ai contratti di lavoro a termine stipulati dal personale delle fondazioni liricosinfoniche previste dal D.Lgs. del 1996, n. 367, si applicano le disposizioni di cui al detto decreto n.368/ 2001, con le uniche esclusioni costituite dall'art.4, relativo alle proroghe, e dall'art.5, relativo alle prosecuzioni ed ai rinnovi, in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 11, comma 4.
Riassumendo quindi, anche dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. del 2001, nei contratti del personale artistico e musicale era consentita secondo la normativa nazionale ed in particolare ex art. 4: a) la proroga anche se la durata iniziale del contratto prorogato è pari o superiore ai tre anni; b) la possibilità di più proroghe; c) l'eliminazione del vincolo costituito dalla medesima attività lavorativa per cui era stato concluso il primo contratto; d) l'eliminazione del limite di durata complessiva del rapporto fissato in tre anni. Sono altresì consentite, per effetto dell'inapplicabilità dell'art. 5: a) la successione dei contratti, ovvero la continuazione di fatto del rapporto di lavoro dopo la scadenza del termine iniziale o prorogato, anche oltre il termine di durata previsto dall'art. 5, comma 2; b) la riassunzione del lavoratore anche entro i periodi segnati dal comma 3; c) le assunzioni successive a termine, senza soluzione di continuità.
Al di fuori di queste esenzioni, la violazione delle altre disposizioni, ed in particolare delle norme che prevedevano la forma scritta ad substantiam e la specifica indicazione della causale, di cui al D.Lgs. n.368 del 2001, art.1, comma 2, dovevano essere riportate nell'ambito della disciplina ordinaria del contratto di lavoro a tempo determinato, con la conseguente conversione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato (v. Cass., 20.3.2014, n. 6547; Cass., 27.3.2014, n. 7243; Cass., 19.5.2014, n. 10924). 3.3. Ulteriori modifiche in materia sono state apportate dall'art.3 D.L. n.64/2010, convertito in L. 29 giugno 2010 n.100, avente ad oggetto “### in materia di personale dipendente dalle fondazioni lirico-sinfoniche” che al comma 6, seconda parte statuisce che “Non si applicano, in ogni caso, alle fondazioni lirico-sinfoniche le disposizioni dell'articolo 1, commi 01 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n.368”, articolo da ultimo menzionato il quale a sua volta recita “1. E' consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. 2. ### del termine e' priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma l.”.
Riguardo al disposto dell'art.3 cit. per come sopra riportato ricorda l'### come anche di recente il giudice di legittimità abbia evidenziato l'irretroattività della indicata disposizione (Cass. sent. 24 settembre 2019, n. 23796) che trova quindi applicazione per i contratti sottoscritti successivamente all'entrata in vigore in data ###. 3.4. Disciplina innovativa è stata poi introdotta in materia dalla L.92/2012 e dalla L.81/2015, normativa che ha consentito, per la generalità dei lavoratori, la stipulazione di contratti a termine nei limite dei 36 mesi senza obbligo di specificazione di una causale. 3.5. Infine, essendo stati validamente impugnati anche contratti stipulati a far data dal 18.8.2018, occorre considerare che dopo l'approvazione in ### il 7 agosto 2018, è stata pubblicata in ### la ### n.96 del 9 agosto 2018 di conversione del D.L. n. 87/2018 c.d. ###à (entrato in vigore il ###), che ha modificato l'art.19 comma 1 del D.Lgs. 81/2015 per cui la stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato "a-causale", può avvenire solo ed esclusivamente per il primo contratto, di durata non superiore ai 12 mesi, mentre la durata massima complessiva di più contratti a tempo determinato si riduce a 24 mesi. In tal senso disponeva l'art.19 intitolato “### del termine e durata massima” al comma 1 “Al contratto di lavoro subordinato puo' essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto puo' avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attivita', ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori; b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attivita' ordinaria”. Proseguiva l'art.21, intitolato “### e rinnovi” statuendo al comma 1 come “Il contratto può essere rinnovato solo a fronte delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1”. Normativa, quella ora menzionata, che ex art.1 comma 2 D.L. 12 luglio 2018, n.87 doveva ritenersi applicabile “ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto (14.7.2018), nonche' ai rinnovi e alle proroghe contrattuali successivi al 31 ottobre 2018".
Statuiva per altro il comma 3 dell'art.29 medesimo D.L.87/2018 “Al personale artistico e tecnico delle fondazioni di produzione musicale di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, commi da 1 a 3, e 21”. 3.6. In data ### è infine entrato in vigore D.L. 28 giugno 2019, n.59, successivamente convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2019, n. 81 il quale all'art.1, intitolato “### urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche”, al dichiarato fine di “assicurare il rilancio delle medesime fondazioni… garantendo la tutela dei lavoratori del settore secondo il diritto dell'### europea” all'art. 29 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 per come già modificato dal D.L.87/2018, dopo il comma 3, aggiunge i seguenti 2 commi: comma 3 bis secondo cui “### restando quanto previsto dall'articolo 23 (numero di contratti complessivi stipulati da un medesimo datore di lavoro), in presenza di esigenze contingenti o temporanee determinate dalla eterogeneita' delle produzioni artistiche che rendono necessario l'impiego anche di ulteriore personale artistico e tecnico ovvero ((, nel rispetto di quanto previsto nel contratto collettivo di categoria,)) dalla sostituzione di lavoratori temporaneamente assenti, le fondazioni lirico sinfoniche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, ((i teatri di tradizione di cui all'articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800, e i soggetti finanziati dal ### unico per lo spettacolo che applicano il contratto collettivo nazionale di lavoro delle fondazioni lirico sinfoniche)) possono stipulare, con atto scritto a pena di nullita', uno o piu' contratti di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale, per una durata che non puo' superare complessivamente ((, a decorrere dal 1° luglio 2019)), fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, i (###) mesi, anche non continuativi, anche all'esito di successive proroghe o rinnovi. A pena di nullita', il contratto reca l'indicazione espressa della condizione che, ai sensi del presente comma, consente l'assunzione a tempo determinato, la proroga o il rinnovo. Detto incombente e' assolto anche attraverso il (###) riferimento alla realizzazione di uno o piu' spettacoli, di una o piu' produzioni artistiche cui sia destinato l'impiego del lavoratore assunto con contratto di lavoro a tempo determinato…”. Aggiunge il comma 3-ter, sempre in vigore dal 30.6.2019, che “La violazione di norme inderogabili riguardanti la costituzione, la durata, la proroga o i rinnovi di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato ((di cui al comma 3-bis)) non ne comporta la conversione in contratti a tempo indeterminato. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative.” 4. Partendo dagli indicati dati normativi rileva l'### che dopo “l'1.11.2018” sono stati sottoscritti ben 7 contratti costituenti rinnovo rispetto al precedente contratto impugnato, stipulato il ### (disciplinati primo contratto e rinnovi dalla ### n.96 del 9 agosto 2018 di conversione del D.L. n. 87/2018 c.d. ###à), il quale ha avuto come periodo di esecuzione 30.8.2018 - 23.9.2018 e cioè prima che intervenisse la riforma di cui al D.L. 59/2019 conv. in L. 81/2019 (30.6.2019).
Ed infatti il contratto che ha avuto corso successivamente dal 13.11.2018 al 18.12.2018 risulta, come da documento in atti, essere stato siglato tra le parti il ###, ragione per cui la disciplina riferita “all'obbligo di una causale che debba in ogni caso specificare le “esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori” ovvero le “esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria” per come introdotta dalla ### n.96 del 9 agosto 2018 di conversione del D.L. 87/2018 c.d. ###à (entrato in vigore il ###), che ha modificato l'art.19 comma 1 del D.lgs. 81/2015, vi trova applicazione. 5. Venendo all'esame del primo contratto indicato (quello appunto sottoscritto il ###) la causale indicata è la preparazione ed esecuzione delle opere “### e Rigoletto”.
Ha sostenuto la difesa della convenuta che “fermo l'ingresso di un regime normativo ‘causale' ” sarebbero rimaste immutate “le previsioni di deroga, rectius esclusione, per le ### lirico sinfoniche”. Osserva l'### che, o si ritiene che ex comma 3 dell'art.29 medesimo D.L.87/2018 “Al personale artistico e tecnico delle fondazioni di produzione musicale di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, commi da 1 a 3, e 21”, ed allora le ragioni indicate a giustificazione della prestazione sono perfettamente legittime non essendo la fondazione resistente sottoposta ad alcun obbligo di causale o durata, oppure, a voler applicare i principi affermati dalla giurisprudenza nazionale di legittimità e comunitaria, l'insussistenza degli indicati vincoli deve ritenersi in violazione dei diritti dei dipendenti di tali enti, discriminati rispetto alla generalità dei lavoratori a termine per assenza di limiti idonei ad evitare gli abusi dello strumento contrattuale da parte datoriale. 6. Ritiene il ### di aderire alla seconda opzione, non potendosi che concordare (per analogia di ragionamento) con le conclusioni cui è giunta la Corte di ### (vedi menzionata pronuncia n.331 del 25.10.2018, causa ### - ### dell'opera di ### in relazione a rapporti intercorsi tra le parti dal 2007 al 2011) di illegittimità della disciplina speciale nazionale emanata nel 2010 a favore delle ### lirico-sinfoniche tutte.
In altre parole, a voler ritenere, la disciplina ex comma 3 dell'art.29 medesimo D.L.87/2018 tale da non imporre alle fondazioni lirico - sinfoniche alcun limite alla stipulazione dei contratti a termine, occorrerebbe, come la Corte ha ritenuto riguardo alla normativa del 2010, dichiararne l'illegittimità per contrasto con la normativa europea.
Ed infatti la Corte, richiamata la clausola 1 della direttiva 1999/70/CE del ### d'### del 28 giugno 1999 relativa all'accordo quadro #### e ### sul lavoro a tempo determinato la quale alla lettera b) poneva l'obiettivo di “creare un quadro normativo per la prevenzione degli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato” e riportata la clausola 5, intitolata “### di prevenzione degli abusi” secondo cui “Per prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, gli ### membri, previa consultazione delle parti sociali a norma delle leggi, dei contratti collettivi e della prassi nazionali, e/o le parti sociali stesse, dovranno introdurre, in assenza di norme equivalenti per la prevenzione degli abusi e in un modo che tenga conto delle esigenze di settori e/o categorie specifici di lavoratori, una o più misure relative a: a) ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti; b) la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi; c) il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti.”, esaminata la questione pregiudiziale sottoposta dal giudice remittente (Corte d'appello di ### Corte d'appello di ### e cioè “Se la normativa nazionale (in particolare di cui all'art. 3, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, [recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali], convertito, con modificazioni, nella legge 29 giugno 2010, n. 100, nella parte in cui stabilisce che: “Non si applicano, in ogni caso, alle fondazioni lirico-sinfoniche le disposizioni dell'articolo 1, commi 01 e 2, del decreto legislativo [n. 368/2001]”), sia contraria alla clausola 5 dell'[accordo quadro]”, dato per presupposto che “36. Nel presente caso, è pacifico che la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale consente l'assunzione, nel settore delle fondazioni lirico-sinfoniche, di lavoratori tramite contratti di lavoro a tempo determinato stipulati in successione, senza prevedere nessuno dei limiti di cui alla clausola 5, punto 1, lettera b) e c), dell'accordo quadro riguardo alla durata massima totale di tali contratti o al numero di rinnovi degli stessi. In particolare, dall'ordinanza di rinvio risulta che i contratti di lavoro in tale settore sono espressamente esclusi dall'ambito di applicazione della disposizione nazionale, che consente la conversione di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati in successione oltre una certa durata in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 37. Poiché dall'ordinanza di rinvio risulta altresì che detta normativa nazionale non contiene, per quanto riguarda il personale impiegato a tempo determinato nel settore di attività delle fondazioni liricosinfoniche, nessuna norma equivalente a quelle di cui alla clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro, occorre verificare se il ricorso, in tale settore, a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato possa essere giustificato da una ragione obiettiva ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), dell'accordo quadro”, ha ritenuto che “50. A tale riguardo, il rispetto della clausola 5, punto 1, lettera a), dell'accordo quadro richiede che si verifichi concretamente che il rinnovo di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati in successione miri a soddisfare esigenze provvisorie.” Per altro, che la disciplina di svincolo delle ### lirico sinfoniche dai limiti imposti dalla disciplina generale di contratti a termine non rispondesse ai dettami della normativa comunitaria ne da' atto il successivo intervento legislativo, operato a distanza di meno di un anno, di cui al D.L. 28 giugno 2019, n.59, intervenuto al dichiarato fine di “assicurare il rilancio delle medesime fondazioni…garantendo la tutela dei lavoratori del settore secondo il diritto dell'### europea”. 7. Ritenuta quindi l'illegittimità della disciplina di cui al comma 3 dell'art.29 medesimo D.L.87/2018, e considerata di conseguenza applicabile anche alla fondazione convenuta la normativa di cui all'art.21 medesimo decreto a sua volta operante richiamo, per le causali dei rinnovi, all'art.19 comma 1, occorre osservare che certamente la causale posta a giustificazione del contratto sottoscritto il ### (lo ricordiamo riferita alla preparazione ed esecuzione delle opere “### e Rigoletto” ) non adduce in alcun modo né l'esistenza di “esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attivita', ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori” di cui alla lettera a), né la presenza di “esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attivita' ordinaria” di cui alla successiva lettera b).
E che la difesa della resistente sia sul punto in difficoltà ad argomentare è evidenziato dal fatto che le uniche deduzioni operate riguardo all'indicato contratto, sono state le seguenti di cui al punto 7.2 della memoria: “…è seguito un contratto del 12.11.2018, dal 13.11.18 al 18.12.2018, il quale, espressamente richiamata la normativa di cui al D.lgs. 81/15, reca l'indicazione delle produzioni: “### Rigoletto” rispetto all'esecuzione delle quali, in punto di accompagnamento dell'orchestra, è avvenuta l'assunzione e in cui il ricorrente ha prestato attività lavorativa. Il ricorrente, in disparte la censura di genericità, non mette in discussione la causale”.
Osserva il Tribunale che il problema non è se il ricorrente abbia lavorato nell'indicato periodo per le produzioni “### e Rigoletto” ma perché per tali produzioni la ### non abbia utilizzato in via esclusiva di dipendenti stabilizzati ed abbia viceversa scelto di ricorrere a personale precario, ragioni rimaste, anche all'esito della lettura della comparsa, del tutto ignote.
Ed infatti la motivazione indicata a giustificazione dell'apposizione del termine di cui al successivo punto 7.3. “Peraltro, in questo periodo, la ### ha programmato e messo in scena le opere Le nozze di ### e ### nelle quali - tuttavia - il ricorrente non ha prestato la propria attività lavorativa…” nulla comprova riguardo ai requisiti di legge non essendo stato chiarito né in sede ###comparsa, se in tali produzioni furono o meno parimenti utilizzati professori d'orchestra a termine, né quale fossero le necessità di ### d'orchestra prima tromba per gli indicati spettacoli rispetto al numero di analoghe figure con rapporto di lavoro stabilizzato. 7. Alla nullità del contratto sottoscritto il ### per assenza della causale richiesta per legge, consegue l'illegittimità a catena dei successivi contratti a termine poiché conclusi in corso di rapporto a tempo indeterminato.
Ed ancora, “un generale impedimento alla trasformazione del rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato non può trarsi neppure dalle leggi che negli anni hanno imposto il divieto di assunzione di personale a tempo indeterminato per le fondazioni, in ragione del contenimento della spesa pubblica, divieto ribadito nel D.Lgs. n. 64 del 2010, art. 3, comma 5: si tratta di norme esterne alla fattispecie dedotta in giudizio, siccome riguardanti il funzionamento e l'autorganizzazione del datore di lavoro che, pur potendo incidere indirettamente sulla esistenza del rapporto di lavoro invocata dal privato, non possono far degradare la sua posizione di diritto soggettivo sorta in conseguenza di atti di gestione del rapporto di tipo privatistico (v. Cass., 6547/2014, cit; Cass., n. 7243/2014, cit; Cass., n. 10924/2014, cit;).
Sulle conclusioni in precedenza esposte non può incidere la norma di interpretazione autentica dettata dall'art. 40, comma 1 bis, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con L. 9 agosto 2013 n. 98, secondo cui: “l'articolo 3, comma 6, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, si interpreta nel senso che alle fondazioni, fin dalla loro trasformazione in soggetti di diritto privato, non si applicano le disposizioni di legge che prevedono la stabilizzazione del rapporto di lavoro come conseguenza della violazione delle norme in materia di stipulazione di contratti di lavoro subordinato a termine, di proroga o di rinnovo dei medesimi contratti”.
Tale disposizione, infatti, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima “nella parte in cui prevede che l'art. 3, comma 6, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 29 giugno 2010, n. 100, si interpreta nel senso che alle fondazioni lirico-sinfoniche, fin dalla loro trasformazione in soggetti di diritto privato, non si applicano le disposizioni di legge che prevedono la stabilizzazione del rapporto di lavoro come conseguenza della violazione delle norme in materia di stipulazione di contratti di lavoro subordinato a termine” ( v. Corte Cost. 11.12.2015, n. 260).
Il Giudice delle leggi ha evidenziato che “nel sancire che il divieto di conversione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato non è circoscritto alla materia dei rinnovi e a quella connessa delle proroghe, ma investe ogni ipotesi di «violazione delle norme in materia di stipulazione di contratti di lavoro subordinato a termine», la norma impugnata non enuclea una plausibile variante di senso dell'art. 3, comma 6, primo periodo, del D.L. n. 64 del 2010 e dell'art. 3, quarto e quinto comma, della legge n. 426 del 1977”. Se il rinnovo attiene alla successione dei contratti e all'aspetto dinamico del rapporto negoziale, la questione scrutinata nel giudizio principale verte su un vizio genetico, che inficia il contratto sin dall'origine. Non a caso, il legislatore esclude ogni equiparazione tra il rinnovo e l'illegittimità originaria del termine nella disciplina dei contratti a tempo determinato. "Rinnovo" è termine tecnico, riscontrabile in tutta la legislazione sui contratti a tempo determinato, e approda inalterato fino agli sviluppi più recenti. “Si può dunque affermare” ha concluso la Corte “che la disciplina censurata attribuisce alla disposizione del D.L. n. 64 del 2010 un contenuto precettivo dissonante rispetto al significato della parola "rinnovi", accreditato da una costante elaborazione della giurisprudenza di legittimità. Non si può ritenere, pertanto, che la norma interpretativa sia servita al legislatore, per emendare un'imperfezione del testo originario, ripristinando il significato autentico della disposizione interpretata, o che abbia risolto contrasti interpretativi, forieri di incertezze rilevanti. La disposizione impugnata, che non interferisce con il divieto di stabilizzazione nelle ipotesi di proroghe e di rinnovi illegittimi, opera in una latitudine circoscritta e riguarda la sola ipotesi della violazione delle norme sull'illegittima apposizione del termine. La norma impugnata lede, in pari tempo, l'affidamento dei consociati nella sicurezza giuridica e le attribuzioni costituzionali dell'autorità giudiziaria (sentenza n. 209 del 2010, per l'indissolubile legame che unisce tali valori dello stato di diritto, posti in risalto anche dall'ordinanza di rimessione della Corte fiorentina). ### che, nel caso di specie, risultava corroborato da un assetto normativo risalente, imperniato sulla distinzione tra i rinnovi e le fattispecie di illegittimità originaria del contratto a tempo determinato, e da una giurisprudenza che gli stessi lavori parlamentari menzionano e che la legge interpretativa consapevolmente ribalta, ripercuotendosi sui giudizi in corso e su vicende non ancora definite. La disciplina impugnata, priva di un appiglio semantico con la norma oggetto di interpretazione, lede, inoltre, l'autonomo esercizio della funzione giurisdizionale, in quanto è suscettibile di definire i giudizi in corso, travolgendo gli effetti delle pronunce già rese. ###à costituzionale della norma, in quanto retroattiva, si coglie anche sotto un distinto e non meno cruciale profilo. Nell'estendere il divieto di conversione del contratto a tempo determinato oltre i confini originariamente tracciati, includendo anche l'ipotesi di un vizio genetico del contratto a tempo determinato, la norma pregiudica un aspetto fondamentale delle tutele accordate dall'ordinamento ai rapporti di lavoro, in un contesto già connotato in senso marcatamente derogatorio rispetto al diritto comune” ( v.
Cort. Cost. n. 260/2015).
Ulteriormente, richiama la difesa in comparsa il disposto di cui all'art.1 comma 595 della ### n.266 del 23.12.2005. Si ritiene opportuno riportare il testo della citata norma : “Per gli anni 2006 e 2007 alle fondazioni lirico-sinfoniche è fatto divieto di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato. Fino al medesimo termine il personale a tempo determinato non puo' superare il 20 per cento dell'organico funzionale approvato”.
Evidente dal tenore letterale della norma come il comma in esame si limiti a prorogare il divieto di assunzione a tempo indeterminato ad opera delle ### e non introduca in alcun modo un ampliamento del divieto di conversione giudiziale in ipotesi diverse dalle nullità espressamente richiamate dalla precedente normativa.
Ed ancora, parte convenuta richiama nel proprio atto il disposto dell'art.2 comma 392 ### 24.12.2007 n.244. Rileva l'### come tale comma sia stato abrogato dal D.L. 30 aprile 2010, n. 64, convertito con modificazioni dalla l. 29 giugno 2010, n. 100.
Infine, il testo della norma di cui all'art.11 D.L.91 dell'8.8.2013 sconfessa che con tale disposizione si sia ancora una volta prorogato il blocco delle assunzioni statuendo il comma 19 che “ Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso le fondazioni lirico-sinfoniche è instaurato esclusivamente a mezzo di apposite procedure selettive pubbliche”. Viene quindi introdotta una modalità per procedere alle assunzioni, non negata l'instaurazione ex novo di rapporti, tanto meno ampliata la tipologia dei vizi la cui presenza non può essere sanzionata secondo disciplina generale.
Ne consegue che in forza della declaratoria di illegittimità, è consentita la conversione del contratto in ipotesi di vizio genetico di forma o riguardante la mancanza delle ragioni giustificative del termine riferite a qual si voglia contratto sottoscritto tra le parti.
Conclusione da ultimo confermata dalla Corte di ### che proprio nei confronti della ### convenuta ha chiarito, sempre nella menzionata sentenza 25.10.2018 n.331, che “59.
Per quanto concerne, infine, il divieto sancito dalla normativa nazionale di trasformare, nel settore delle fondazioni lirico-sinfoniche, i contratti di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, occorre ricordare che l'accordo quadro non enuncia un obbligo generale degli ### membri di prevedere la trasformazione dei contratti di lavoro a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato. Infatti, la clausola 5, punto 2, dell'accordo quadro lascia, in linea di principio, agli ### membri la cura di determinare a quali condizioni i contratti o i rapporti di lavoro a tempo determinato vadano considerati come conclusi a tempo indeterminato. Da ciò discende che l'accordo quadro non prescrive le condizioni in presenza delle quali si può fare uso dei contratti a tempo determinato (sentenza del 26 novembre 2014, ### e a., C‑22/13, da C ‑61/13 a C‑63/13 e C‑418/13, EU:C:2014:2401, punto 80, nonché ordinanza dell'11 dicembre 2014, ### C ‑86/14, non pubblicata, EU:C:2014:2447, punto 47). effettiva per evitare, ed eventualmente sanzionare, l'utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato (v., per analogia, sentenze del 14 settembre 2016, ### e ### C ‑184/15 e C ‑197/15, EU:C:2016:680, punto 41, nonché del 7 marzo 2018, ### C‑494/16, EU:C:2018:166, punto 34). 61. Orbene, è pacifico che i lavoratori del settore delle fondazioni lirico-sinfoniche non hanno diritto, persino in caso di abuso, alla conversione dei loro contratti di lavoro a tempo determinato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato e non beneficiano neanche di altre forme di tutela, come la fissazione di un limite alla possibilità di ricorrere ai contratti a tempo determinato. 62. Ne deriva che l'ordinamento giuridico italiano non comprende, nel settore delle fondazioni lirico-sinfoniche, nessuna misura effettiva, ai sensi della giurisprudenza citata al punto 60 della presente sentenza, che sanzioni l'utilizzo abusivo di contratti a tempo determinato”, ragione per cui ha concluso che “68. Spetta, pertanto, alle autorità giurisdizionali dello ### membro interessato garantire il rispetto della clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro, vegliando a che i lavoratori i quali abbiano subito un abuso in conseguenza dell'utilizzo di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato non siano dissuasi, nella speranza di continuare a lavorare nel settore determinato, dal far valere dinanzi alle autorità nazionali, ivi incluse quelle giurisdizionali, i diritti derivanti dall'attuazione, da parte della normativa nazionale, di tutte le misure preventive di cui alla clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro (v., in tal senso, sentenza del 14 settembre 2016, ### e ### C‑184/15 e C‑197/15, EU:C:2016:680, punto 51 e giurisprudenza ivi citata). 69. Più in particolare, spetta al giudice adito, nei limiti del possibile e qualora si sia verificato un utilizzo abusivo di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato, interpretare ed applicare le pertinenti disposizioni di diritto interno in modo da sanzionare debitamente tale abuso e da eliminare le conseguenze della violazione del diritto dell'### (ordinanza dell'11 dicembre 2014, ### C ‑86/14, non pubblicata, EU:C:2014:2447, punto 56). 70. Nel presente caso, dal momento che la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale contiene norme applicabili ai contratti di lavoro di diritto comune dirette a sanzionare il ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato, prevedendo la conversione automatica di un contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato qualora il rapporto di lavoro perduri oltre una data precisa, un'applicazione di tale norma nel procedimento principale potrebbe pertanto costituire una misura preventiva di un siffatto abuso, ai sensi della clausola 5 dell'accordo quadro.” Contrariamente quindi a quanto sostenuto in comparsa, la Corte di ### abilita il giudice nazionale, in ipotesi di accertato abuso del contratto a termine per mancato rispetto della clausola 5 da parte della normativa speciale nazionale ed in assenza di adeguata sanzione, alla conversione automatica del contratto in un contratto a tempo indeterminato, sanzione già prevista dalla normativa generale in materia. 8. Alla conversione del rapporto deve, poi, aggiungersi l'indennità risarcitoria prevista dall'art. 32, comma 5, della L. 4 novembre 2010, n. 183, secondo cui “nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell' articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604.” Tale “indennità” si aggiunge alla trasformazione del rapporto, ma si sostituisce alla tutela risarcitoria di diritto comune, non ammette la detrazione dell'aliunde perceptum ed è “dovuta in ogni caso, anche in mancanza di danno, per avere il lavoratore prontamente reperito un'altra occupazione”, assicurando al datore di lavoro, per altro verso, la predeterminazione in un importo forfetario del risarcimento del danno dovuto “per il periodo cosiddetto intermedio, quello cioè che intercorre dalla scadenza del termine fino alla pronuncia giudiziale che accerta la nullità di esso e dichiara la conversione del rapporto” ( v. Corte Cost. 11.1.2011 n. 303; Cass., 31.1.2012, nn. 1409 e 1411; Cass., 9.1.2015, n. 151).
Al fine di determinare la misura di tale indennità occorre valutare le circostanze di fatto utili per applicare i parametri dettati dall'art.8 della legge n. 604/66, che sono riconducibili in parte alla sfera datoriale e in parte a quella del lavoratore.
Sotto il profilo della “anzianità di servizio del lavoratore” bisogna tener conto del fatto che il ### vede riconosciuta l'esistenza di rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal 13.11.2018.
Tenuto conto altresì del tempo trascorso fra la scadenza in data ### dell'ultimo contratto a termine impugnato e la presente sentenza (circa un anno e mezzo) e delle rilevanti dimensioni aziendali (evidenziate anche solo dal cospicuo contenzioso che l'ha vista interessata innanzi a questo giudice), ritiene l'### che l'indennità risarcitoria possa essere liquidata nella misura di 4 mensilità. 9. Ha parte ricorrente indicato una retribuzione globale di fatto come da ultima busta paga (agosto 2019) pari ad €3.111,16. Ha contestato parte convenuta che la retribuzione mensile evidenziata da prospetto paga di tale mensilità era pari ad €1301,88. Rileva l'### che l'eccezione sollevata dalla ### dev'essere disattesa atteso che l'indicazione di €1301,88: si riferisce al dovuto per quel solo mese; si riferisce ad ammontare al netto. Il calcolo deve viceversa essere riferito alla retribuzione mensile lorda, ai ratei di mensilità aggiuntive e ad ogni compenso percepito a titolo continuativo.
Considerata quindi una retribuzione globale di fatto pari ad €3.111,16 la convenuta viene condannata al pagamento di €12.444,64.
Sull'indennità liquidata sono dovuti sia rivalutazione monetaria che interessi legali ex art.429 c.p.c dalla data delle presente pronuncia al saldo: al riguardo il giudice di legittimità ha infatti chiarito che pur trattandosi di indennità con funzione risarcitoria, quella di cui all'art.32 cit. è comunque da qualificarsi come credito di lavoro poiché “la pretesa risarcitoria del lavoratore, sebbene non sinallagmaticamente collegata alla prestazione lavorativa, rappresenta pur sempre l'utilità economica che lo stesso avrebbe tratto dall'esecuzione della prestazione, se non impedita dall'illegittimo comportamento datoriale” (Cass. Sent. 12 marzo 2018, n. 5953, conforma a ### 5344 del 17.2.2016 e n.3027 del 11.2.2014).
Indennità omnicomprensiva che, come tale, impone il rigetto dell'ulteriore domanda risarcitoria formulata in ricorso riferita al diritto ad equivalente monetario delle retribuzioni maturate dalla messa in mora alla presente sentenza (vedasi Cass. Sent. 12 marzo 2018, n. 5953 la quale, richiamandosi a precedenti della medesima Corte Cass. n.3027 del 2014 e Cass. n.3056 del 2012, ha chiarito come l'indicata indennità sia “forfettizzata” e “onnicomprensiva” per i danni causati dalla nullità del termine nel periodo cosiddetto “intermedio”, compreso cioè tra la scadenza del termine e la sentenza di conversione). 8. Tenuto conto dei contrasti interpretativi insorti su molte delle questioni esaminate anche tra i giudici di merito e degli interventi normativi succedutisi di segno diverso, ricorrono i presupposti per compensare per la metà le spese di lite con condanna della ### alla refusione della restante parte. P.Q.M. ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, dichiara che tra ### e ### dell'### di ### si è instaurato rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 13.11.2018 e, per l'effetto, condanna ### dell'### di ### in persona del Presidente, a ripristinare il rapporto con riammissione in servizio del ricorrente nelle mansioni, con la qualifica ed il regime orario da ultimo concordato ed a corrispondergli, a titolo di risarcimento danno, €12.444,64, oltre accessori come per legge; rigetta nel resto il ricorso; compensa per la metà i compensi di lite e condanna ### dell'### di ### in persona del Presidente, a rifondere la restante parte liquidata in complessivi €1.800,00, da distrarsi. ### il ### Il Giudice
Dott. ### n. ###/2019
causa n. 33908/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Casari Donatella