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Corte di Cassazione, Sentenza n. 27661/2018 del 30-10-2018

... verrà corrisposta, su base mensile, l'indennità orario sfalsato per il personale non turnista con gli stessi criteri di erogazione previsti per la corresponsione dell'indennità lavoro complementari". 14. La Corte d'appello ha rilevato come l'orario sfalsato è "l'orario di lavoro articolato in fasce non omogenee fra i vari giorni della settimana"; ha spiegato come il sig. ### prima dell'assegnazione al ### godesse di un regime part time verticale organizzato su tre giorni settimanali sempre uguali (lunedì, mercoledì e venerdì, a cui si aggiungeva una volta la mese, il sabato) che si ripetevano in quattro sequenze, corrispondenti a quattro settimane, con identico orario giornaliero nell'ambito di ciascuna sequenza; ha aggiunto come, per effetto dell'orario sfalsato, il predetto lavora tre giorni a settimana con combinazioni diverse per ogni settimana (1° sequenza: lunedì, venerdì, sabato; 2° sequenza: lunedì, mercoledì, sabato; 3° sequenza: lunedì, venerdì, sabato; quarta sequenza: lunedì, martedì, giovedì, sabato) e con orari differenti per ciascuna giornata. 15. La sentenza impugnata ha rilevato come "l'indennità contrattuale ... trova il suo fondamento proprio nella (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sul ricorso 8958-2014 proposto da: ### L'### S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in #### 8, presso lo studio degli avvocati ##### che la rappresentano e difendono, giusta delega in atti; - ricorrente - contro ### elettivamente domiciliato in #### 109, presso lo studio dell'avvocato 2372 ### che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati #### giusta delega in atti; - controricorrente - avverso la sentenza n. 92/2013 della CORTE ### di FIRENZE, depositata il ### R.G.N. 437/2011; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/06/2018 dal ###. ### PONTERIO; udito il P.M. in persona del ###. ### che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'### udito l'### per delega ### R.G. n. 8958/2014 ### 1. La Corte d'appello di Firenze, con sentenza n. 92 depositata il ###, ha respinto l'impugnazione proposta da ### L'### s.p.a. (d'ora in avanti ### confermando la sentenza di primo grado che, in accoglimento della domanda del sig. ### aveva condannato la società datoriale a riconoscere al dipendente, in regime di part time verticale e addetto al ### l'indennità di turno sfalsato e i permessi retribuiti di cui all'art. 15 del c.c.n.I., al pari dei colleghi in regime full time.  2. La Corte territoriale ha dato atto di come per gli addetti al ### aperto al pubblico sette giorni su sette, l'accordo collettivo aziendale del luglio 2002 prevedesse una articolazione oraria, organizzata su base mensile, che imponeva una presenza in servizio giornaliera di otto ore sfalsate nell'arco delle fasce orarie: 7.15 - 19.45 dal lunedì al venerdì e 8.15 - 17.15 il sabato. ### sfalsato era articolato in fasce non omogenee nei singoli giorni della settimana, con conseguenti turni giornalieri spezzati e variabili.  3. Ha precisato come l'indennità contrattuale connessa all'orario sfalsato trovasse fondamento nella maggiore elasticità richiesta al lavoratore, con conseguente maggiore disagio connesso alla variabilità giornaliera dell'orario di lavoro e quindi alla più complessa e difficoltosa gestione del tempo di non lavoro.  4. Ha ritenuto come le implicazioni derivanti dall'orario sfalsato fossero comuni per i dipendenti in regime full time e part time, anche verticale.  5. Quanto ai permessi retribuiti, la Corte di merito ha sostenuto come l'art. 15 del c.c.n.I., che regola i permessi per il "personale non turnista" (e tale doveva considerarsi il ### dopo l'assegnazione al ###, non consentisse alcuna distinzione tra personale in servizio a tempo pieno o a tempo parziale e tanto meno a seconda del carattere orizzontale o verticale del part time.  6. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società ### affidato a quattro motivi, illustrati da successiva memoria, cui ha resistito con controricorso il lavoratore.  ### o, efeykar6 1 R.G. n. 8958/2014 RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Col primo motivo di ricorso la società ### ha censurato la sentenza, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per violazione dell'accordo collettivo del 20 luglio 2002 e della ratio ad esso sottesa in ordine ai presupposti e alle finalità dell'erogazione dell'indennità turni sfalsati.  2. Ha sostenuto come l'indennità in oggetto, prevista dall'accordo sindacale del 20.7.02, compensasse il disagio derivante ai dipendenti a tempo pieno dalla collocazione della prestazione in orari di lavoro diversi nelle singole giornate, all'interno della fascia oraria di 12 ore (e 9 ore nella giornata di sabato), sulla base della programmazione mensile aziendale.  3. Ha argomentato la diversità della condizione del sig. ### in part time verticale, i cui giorni ed orari di lavoro erano stabilmente predeterminati già nella lettera di assegnazione al ### il cui contenuto è riportato alle pagine 22 e ss. del ricorso.  4. Ha escluso che potesse ravvisarsi una violazione dell'art. 4, D.Lgs. n. 61 del 2000 poiché il trattamento diversificato trovava giustificazione nel diverso sistema di articolazione oraria del lavoro, variabile nell'ambito di una determinata fascia oraria per i dipendenti full time e predeterminato nei giorni, settimane e mesi per i dipendenti part time.  5. Le medesime censure sono state formulate dalla società, col secondo motivo di ricorso, sotto forma di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c..  6. Col terzo motivo di ricorso la società ### ha dedotto violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., mancata ammissione della prova su un punto decisivo della controversia.  7. Ha censurato la sentenza d'appello per non aver adeguatamente valutato le prove documentali e orali offerte dalla società, in particolare il doc. 4 allegato alla memoria difensiva, trascritto al punto 5 del ricorso in esame, idoneo a dimostrare il diverso regime orario dei lavoratori a tempo pieno, soggetti al ### ere R.G. n. 8958/2014 mutamento dei giorni e delle fasce orarie della prestazione, secondo la programmazione mensile datoriale.  8. Col quarto motivo la società ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 c.c. e 15 del c.c.n.l. con riguardo al diritto del lavoratore ai permessi di cui ai nn. 5, 9, 10 e 13 dell'art. 15 citato.  9. Ha sostenuto come la natura e la causa dei permessi riconosciuti dal c.c.n.l.  ai lavoratori full time (e a quelli in part time orizzontale), in quanto attinenti a riduzioni di orario ed ex festività, non potessero estendersi al rapporto di lavoro in regime di part time verticale, non essendovi certezza, ad esempio, sulla coincidenza di una festività soppressa col turno di lavoro.  10. Ha aggiunto come la disomogeneità e non comparabilità tra le due categorie di lavoratori trovasse conferma nel principio di riproporzionamento della retribuzione per i lavoratori part time, di cui all'art. 4, lett. b), D.Lgs. n. 61 del 2000.  11. Il primo e il secondo motivo di ricorso involgono la medesima questione della erronea interpretazione da parte del giudice di appello delle norme contenute nell'accordo collettivo aziendale del 20 luglio 2002, riguardata ora sotto il profilo della violazione di norme di legge, ora sotto il profilo del vizio motivazionale. Si ritiene pertanto di trattarli congiuntamente, come peraltro fatto dalla medesima parte ricorrente.  12. Prescindendo dai profili di inammissibilità che pure esistono (non è indicata la collocazione negli atti processuali dell'accordo aziendale del 20.7.02), deve richiamarsi la giurisprudenza di questa Corte secondo cui "È riservata al giudice di merito l'interpretazione dell'accordo aziendale, in ragione della sua efficacia limitata (diversa da quella propria degli accordi e contratti collettivi nazionali, oggetto di esegesi diretta da parte della Corte di Cassazione, ai sensi dell'art.  360, n. 3, cod. proc. civ., come modificato dal D.Igs. n. 40 del 2006), ed essa non è censurabile in cassazione se non per vizio di motivazione o per violazione di canoni ermeneutici", (Cass. n. 2625 del 2010; Cass. n. 19367 del 2007; Cass. n. 15923 del 2004).  13. La disposizione dell'accordo aziendale rilevante ai fini di causa ha il seguente contenuto, trascritto nel ricorso: il personale addetto al ### stensore R.G. n. 8958/2014 "articolerà la propria prestazione attraverso uno schema di orari giornalieri sfalsati di otto ore (di norma con 15 minuti di anticipo o di posticipo rispetto agli orari di apertura al pubblico), con intervallo di 1 ora e di riposi settimanali secondo una cadenza sabato/domenica - domenica/lunedì. A fronte di tale articolazione, verrà corrisposta, su base mensile, l'indennità orario sfalsato per il personale non turnista con gli stessi criteri di erogazione previsti per la corresponsione dell'indennità lavoro complementari".  14. La Corte d'appello ha rilevato come l'orario sfalsato è "l'orario di lavoro articolato in fasce non omogenee fra i vari giorni della settimana"; ha spiegato come il sig. ### prima dell'assegnazione al ### godesse di un regime part time verticale organizzato su tre giorni settimanali sempre uguali (lunedì, mercoledì e venerdì, a cui si aggiungeva una volta la mese, il sabato) che si ripetevano in quattro sequenze, corrispondenti a quattro settimane, con identico orario giornaliero nell'ambito di ciascuna sequenza; ha aggiunto come, per effetto dell'orario sfalsato, il predetto lavora tre giorni a settimana con combinazioni diverse per ogni settimana (1° sequenza: lunedì, venerdì, sabato; 2° sequenza: lunedì, mercoledì, sabato; 3° sequenza: lunedì, venerdì, sabato; quarta sequenza: lunedì, martedì, giovedì, sabato) e con orari differenti per ciascuna giornata.  15. La sentenza impugnata ha rilevato come "l'indennità contrattuale ... trova il suo fondamento proprio nella maggiore elasticità richiesta al lavoratore e, quindi, nel disagio maggiore arrecato al lavoratore chiamato a rendere il proprio servizio ...in ragione della variabilità anche giornaliera dell'orario di lavoro", con conseguente "più complessa gestione del proprio tempo libero" e come tali effetti negativi si verificassero in modo analogo per i lavoratori pur nel diverso regime full ### e part time verticale.  16. ### adottata dalla Corte di merito appare in tutto coerente con la lettera e la ratio della norma contrattuale in esame, oltre che la sola compatibile col divieto di discriminazione posto dall'art. 4, D.Lgs. n. 61 del 2000.  ### e en R.G. n. 8958/2014 17. Le osservazioni critiche svolte in ricorso mirano, sostanzialmente, a supportare un diverso risultato interpretativo dell'accordo aziendale, considerato preferibile rispetto a quello accolto nella sentenza censurata.  18. Una simile censura è, anzitutto, inammissibile alla stregua della funzione del giudizio di legittimità, limitata, per accordi collettivi del tipo in esame, al controllo della motivazione e alla verifica dell'impiego corretto dei canoni ermeneutici, secondo le censure proposte dal ricorrente.  19. La censura è, inoltre, infondata.  20. La società ### ha censurato la sentenza d'appello evidenziando una mancanza di comparabilità, rispetto al sistema di orario sfalsato, tra i lavoratori a tempo pieno a quelli a tempo parziale verticale. In particolare, ha sostenuto, facendo riferimento alla lettere di inserimento del ### nell'organico del ### (lettera del 27.12.02 trascritta a pag. 22 e SS. e di cui è indicata la collocazione negli atti di causa), come i lavoratori in regime part time verticale hanno sì un orario sfalsato, nel senso che la prestazione è distribuita, nell'arco mensile, in quattro sequenze corrispondenti a quattro settimane, con giorni di lavoro e orari di lavoro diversi all'interno di ciascuna sequenza e di ciascun giorno; tuttavia, tale ciclo di sequenze viene ripetuto in modo continuativo, come espressamente stabilito nella citata lettera, sicché all'esito della quarta settimana, i giorni di lavoro e gli orari saranno di nuovo i medesimi della prima sequenza e cosi via.  21. Al contrario, ha sostenuto la società, per i dipendenti full ### esiste una programmazione mensile che individua, per ogni mese, giorni e orari delle prestazioni variabili all'interno della fascia oraria giornaliera di dodici ore (dalle 7.45 alle 19.45 dal lunedì al venerdì) e di nove ore (dalle 8.15 alle 17.15 il sabato).  22. La società datoriale, nell'argomentare le censure, ha utilizzato il termine variabilità in una duplice accezione: la prima, come variabilità nell'articolazione dell'orario lavorativo cioè come diversità di orario di lavoro in ciascun giorno lavorativo rispetto a quello precedente e a quello successivo; la seconda, nel senso di facoltà datoriale di collocazione della prestazione oraria giornaliera nell'arco dell'orario di apertura del ### secondo una programmazione ### estensore ###.G. n. 8958/2014 mensile in base a sequenze non ripetute in modo identico. ### la tesi esposta dalla società, l'indennità di orario sfalsato dovrebbe essere corrisposta solo nella seconda ipotesi appena descritta.  23. Una simile lettura non trova tuttavia supporto, né letterale né logico, nella previsione dell'accordo aziendale che introduce l'indennità in questione a fronte di una prestazione articolata "attraverso uno schema di orari giornalieri sfalsati di otto ore". Ciò che rileva, ai fini della disposizione contrattuale, è quindi che il lavoro sia prestato secondo orari giornalieri sfalsati, cioè non ripetitivi ma diversi di giorno in giorno. Nessun rilievo assume, nella previsione dell'accordo, la predeterminazione mensile della sequenza degli orari sfalsati.  24. E' proprio la diversità di orario in ciascun giorno di lavoro, rispetto al giorno precedente e a quello successivo, in ogni singola settimana o sequenza, che rende complesso e meno agevole l'utilizzo del tempo di non lavoro, ad esempio per la difficoltà nell'assunzione di impegni che richiedano uno svolgimento cadenzato in giorni e orari fissi, ed è a fronte di tale disagio che è corrisposta l'indennità in oggetto.  25. La comparabilità, rispetto all'orario sfalsato, tra le condizioni dei dipendenti in regime full time e part time verticale, correttamente accertata dalla Corte di merito, rivela come l'interpretazione proposta da parte ricorrente si porrebbe in contrasto col divieto di discriminazione di cui all'art. 4, D.Lgs. n. 61 del 2000. 
Difatti, la negazione dell'indennità in questione al controricorrente non troverebbe altra ragione se non nella condizione di lavoratore a tempo parziale del predetto.  26. La censura oggetto del secondo motivo di ricorso risulta inammissibile in quanto formulata senza alcun riferimento all'omesso esame di un fatto storico, inteso in senso fenomenico, e quindi non sovrapponibile allo schema legale di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., nel nuovo testo ratione temporis applicabile (cfr. Cass., S.U., n. 8053 del 2014).  27. Infondato è anche il terzo motivo di ricorso atteso che non è rinvenibile la violazione degli artt. 115, 116 c.p.c., che presuppone, come più volte precisato da questa Corte (cfr. Cass. n. 11892 del 2016; Cass. n. 25029 del 2015; n. 25216 del 2014), il mancato rispetto delle regole di formazione della prova e ### , estmore ..y- i..,'\.._ 6 R.G. n. 8958/2014 ricorre nell'ipotesi in cui il giudice utilizzi prove non acquisite in atti (art. 115 c.p.c.) o valuti le prove secondo un criterio diverso da quello indicato dall'art.  116 c.p.c., cioè una prova legale secondo prudente apprezzamento o un elemento di prova liberamente valutabile come prova legale.  28. Deve anche ricordarsi che la valutazione e la scelta degli elementi probatori è attività istituzionalmente riservata al giudice di merito, al quale solo compete, nell'esercizio del suo potere discrezionale, individuare le fonti di prova, controllarne l'attendibilità e la concludenza e, infine, scegliere, fra gli elementi probatori sottoposti al suo esame, quelli ritenuti più idonei a dimostrare i fatti costitutivi della domanda o dell'eccezione e tale potere non è sindacabile in cassazione se non attraverso il vizio di motivazione (Cass. 23073 del 2015; Cass. 10847 del 2007), nel caso di specie secondo il filtro del nuovo testo dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. di cui difettano i requisiti.  29. Il quarto motivo di ricorso, con cui si denuncia la violazione del c.c.n.I., è inammissibile per omesso deposito del testo del contratto collettivo, di cui è trascritta nel corpo del ricorso solo la disposizione di cui all'art. 15.  30. ### la costante giurisprudenza (cfr. Cass. n. 1374 del 2018; Cass. 4350 del 1015; Cass. n. 2143 del 2011; Cass. n. 21358 del 2010; Cass. S.U.  20075 del 2010), nel giudizio di cassazione l'onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi - imposto, a pena di improcedibilità del ricorso, dall'art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c. - è soddisfatto solo con la produzione del testo integrale della fonte convenzionale, adempimento rispondente alla funzione nomofilattica della Corte di cassazione e necessario per l'applicazione del canone ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c..  31. Le considerazioni svolte portano al rigetto del ricorso e alla condanna della società ricorrente, secondo il criterio di soccombenza, al pagamento delle spese del processo di legittimità, liquidate come in dispositivo.  32. Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n. 228.  P.Q.M.  ### Ponter1o,ede922.e./.' 7 ### . . 
Dott.ssa D DelpOsitatO in ### la a oggi, 3 0 OTT. 2018 ###.ssa Doom% ###t.. 
R.G. n. 8958/2014 La Corte rigetta il ricorso. 
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 4.000,00 per compensi professionali e in euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% e accessori di legge. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis del medesimo art. 13. 
Così deciso in ### il 7 giugno 2018 Il consi liere est. 
Dott.ssa ###. ### e 

Giudice/firmatari: Nobile Vittorio, Ponterio Carla

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Tribunale di Foggia, Sentenza n. 3671/2022 del 03-11-2022

... dell'### relativo alla registrazioni infedeli. Lo stesso orario è stato confermato dalla sig.ra ### che ha detto di non sapere degli orari degli altri dipendenti ma che “in genere arrivavamo tutti insieme ed andavamo via tutti insieme. Che io ricordi nessun dipendente seguiva un orario sfalsato.”. ****** Orbene, certamente le dichiarazioni rese in udienze dalle due testi escusse non coincidono con le dichiarazioni della ### e del ### su sabato che non era lavorativo; tuttavia, avendo le stesse confermato un orario giornaliero di sette ore dal lunedì al venerdì e di cinque ore il sabato, esse comunque confutano le tesi dell'### Né dalla sola incongruenza rilevata può trarsi, nella rilevata indeterminatezza delle risultanze a favore della commissione dell'illecito, convinzione sull'effettività della condotta sanzionata. ****** In definitiva, non vi è prova certa dell'illecito e l'o.i. deve essere annullata. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ### nei confronti di ##### con ricorso depositato il ### , nella causa iscritta al n. 9638 /2018 R.G.A.C. così provvede: accoglie il ricorso; annulla l'o.i. n. 241/18 notificata a (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI FOGGIA ### Il Giudice designato, dr.ssa ### nella causa iscritta al n. 9638/2018 R. G. 
Aff. Cont. ### all'udienza del 03/11/2022 tenuta ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 221 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 e 1 comma 3 D. L. n. 125 del 7 ottobre 2020, ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa #### in proprio e in qualità di ### e legale rappresentante della ### Avv. ### ricorrente E #### Funzionari dott.ri ### - ### resistente #### all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. ###/1981, lavoro/prev..  MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data #### nella qualità in epigrafe proponeva opposizione avverso l'ordinanza - ingiunzione n. 241/2018 notificatale il ### e formulava le seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare l'illegittimità, per tutti i motivi di cui al ricorso e specificati nelle note conclusionali autorizzate citate, anche a seguito dell'espletata istruttoria, dell'### n. 241/18, notificata il ### dall'### opposto, in quanto infondata in fatto e in diritto; b) per l'effetto, annullare e/o revocare l'### n. 241/18 notificata a parte opponente dall'### opposto di ### il ###; ### c) accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui al ricorso e salvo gravame, che per la violazione contestata a parte opponente, la sanzione reclamata deve essere ridotta ad € 1.000,00 e, per l'effetto, condannare la sig.ra ### in proprio e nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante della ### al pagamento del minimo previsto ex art. 22, comma 5, d.lgs. n. 151/2015 pari ad € 1.000,00; ### d) condannare l'### al pagamento delle spese,..”. 
Parte convenuta resisteva, instando per il rigetto dell'avverso ricorso. 
La causa era istruita con la prova orale.  ### udienza era tenuta ai sensi e per gli effetti agli artt. 221 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 e 1 comma 3 D. 
L. n. 125 del 7 ottobre 2020. 
Pertanto, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa ed acquisite brevi note di trattazione delle parti, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.  ****** 
Preliminarmente, questo GL deve confermare l'ordinanza di declaratoria di decadenza della parte resistente dalle prove testimoniali emessa all'esito della camera di consiglio all'udienza del 3.3.22, contestata dall'ITL con la memoria del 27.10.22 ove leggesi: “In primo luogo, si chiede la revoca dell'ordinanza, non comunicata allo scrivente dalla cancelleria, con cui l'ITL è stato fatto decadere dalla prova per testi e si depositano a tal fine le ricevute di ritorno delle convocazioni effettuate per l'udienza del 3.3.2022, non presentate in udienza perché non ancora trasmesse a ITL dall'ufficio postale a tale data. Si chiede, quindi, la rimessione in termini per la citazione dei testi autorizzati a successiva udienza.” Si precisa innanzitutto che non vi era l'obbligo di comunicare alle parti l'ordinanza emessa all'esito di camera di consiglio di un'udienza tenuta in presenza (v. Cassazione civile , sez. lav., 09/05/2007, n. 10539). La comunicazione delle ordinanze rese all'esito della camera di consiglio in presenza presso questa sezione è, invero, una prassi ma la sua omissione non inficia il procedimento. 
Parte resistente era stata invitata all'udienza del 13.1.22 a depositare all'udienza successiva la prova della citazione testimoniale del teste ### (v. ordinanza a verbale) per la medesima udienza del 13.1.22 e a depositare certificazione anagrafica relativa al teste ### risultato irreperibile per la citazione testimoniale per l'udienza del 13.1.22. 
Orbene, la citazione del teste ### per l'udienza del 13.1.22 non è stata compiuta perché il teste era irreperibile, secondo la dizione della cartolina A.R.. 
Per l'udienza del 3.3.22 la citazione del teste ### non è stata recapitata per irreperibilità del destinatario, anche se eseguita all'indirizzo da certificazione anagrafica. 
La citazione per il teste ### si è compiuta col ritiro del plico solo il ###, ovvero dopo la celebrazione dell'udienza stessa. 
Incorre nella decadenza dall'assunzione delle prove la parte che “senza giustificato motivo non fa chiamare i testimoni davanti al giudice (art. 104 disp. att. cpc). 
Nel caso in esame, proprio per le difficoltà di reperimento dei testi, la parte interessata avrebbe dovuto essere più sollecita nell'adoperarsi per eseguire le citazione testimoniali.  ### canto la sanzione della decadenza risponde all'esigenza di speditezza del processo, esigenza che in questo caso non appare diversamente tutelabile anche per il reiterato mancato reperimento dei testi, o per l'intempestività della notifica. 
Pertanto parte resistente è incorsa nella decadenza dall'esame dei testi ### e ### e non vi è motivo di riaprire l'istruttoria del procedimento.  ****** 
Nel merito, va premesso che l'Ordinanza di ### opposta nel presente giudizio trae origine dal ### di accertamento e notificazione n. ###/### del 03/07/2017, con cui i funzionari di vigilanza in servizio presso la sede ### di ### comunicavano alla società “### S.r.l.” l'esito degli accertamenti ispettivi, iniziati in data ### e conclusi in data ###, effettuati presso la sede operativa della suddetta ### sita in ##### nell'ambito della ### coordinata dalla ### di ### composta da ### del ### dell'### di ### e dello ### Ebbene, nel predetto verbale gli ispettori procedenti hanno rilevato presunte omissioni contributive legate ad asserite prestazioni di lavoro straordinario e festivo effettuate da otto lavoratori (sig.ri ########### della società “### Srl”. 
Al riguardo, l'### del ### di ### ha emesso l'### impugnata, contestando alla ###ra ### in proprio e in qualità di amministratore unico, infedeli registrazioni sul ### del ### in violazione dell'art. 39, comma 1 e 2, del D.L.  112/2008 convertito con modificazioni nella ### 21/08/2008 n. 133.  ****** 
All'esito dell'istruttoria espletata, le violazioni non hanno trovato sufficiente conferma.  ****** 
Innanzitutto, vi è da rilevare che il verbale stesso a pag. 6 fonda le contestazioni sulle dichiarazioni dell'opponente e del di lei marito sig. ### Invero però dalla lettura del verbale non si evince quale sia l'orario denunciato e quale sia quello difforme asseritamente riscontrato. 
Ne ciò si evince dalle dichiarazioni su indicate (v. dichiarazioni verbalizzate). 
L'### contesta ore di lavoro straordinario anche domenicale o festivo. 
Dalla articolazione delle prove testimoniali in memoria si evince che l'orario sarebbe stato di otto ore tutti i giorni tranne il sabato. 
Invero non si comprende quale sia l'orario denunciato, per poi verificarne la non correttezza, nonostante il rigore che in materia di lavoro straordinario deve essere rispettato nell'allegazione e nella prova dello stesso. 
Nel verbale ispettivo, gli ispettori sono chiari nell'indicare come fonte di conoscenza dell'espletamento di ore di lavoro straordinario non denunciate, le dichiarazioni rese davanti agli stessi dalla ### e dal marito #### parla genericamente di alcune giornate di otto ore di lavoro, del martedì di cinque ore, con esclusione del sabato, senza indicazione della domenica o dei giorni festivi.  ### riferisce - chiaramente - di sette ore lavorative al giorno e di cinque ore il martedì. 
Riferisce di sabato non lavorativo. Nulla riferisce su giornate di lavoro domenicale o festivo. 
Quindi, già la dichiarazione del ### non fornisce alcun elemento di individuazione (prim'ancora che di prova) a sostegno della tesi dell'opposta. 
La dichiarazione della ### è invece generica e, invero, non da' elementi precisi sull'esecuzione di lavoro straordinario come contestato dall'#### canto, la difesa dell'ITL cui pure incombeva dare piena allegazione e prova degli illeciti sanzionati, non ha dettagliatamente indicato da quali ### fonti avesse tratto, in sede amministrativa, la quantificazione e la prova degli illeciti stessi. 
Nella memoria di costituzione si è infatti difesa richiamando - letteralmente - i verbali e le “dichiarazioni rese dalle persone ascoltate” indicando la titolare dell'impresa e il suo coniuge e i “lavoratori”, deducendo l'attendibilità dei verbali e delle dichiarazioni1. 
Null'altro.  1 Un maggior dettaglio vi è solo nei capitoli di prova, dove si deduce la prestazione di otto ore al giorno con esclusione del sabato. 
Sicché allo stato delle allegazioni presenti non vi è modo di smentire la tesi difensiva di parte opponente secondo cui non vi è precisa allegazione della collocazione cronologica del lavoro in eccedenza e della sua fonte di prova in sede ###sede ispettiva i lavoratori cui si riferiscono le ore di straordinario non regolarizzate non sono stati sentiti, quindi non vi è neppure l'indizio di prova rappresentato dalle loro dichiarazioni in sede ispettiva. O, almeno, le stesse non sono state depositate.  ****** 
Neppure la prova testimoniale chiesta dall'### ammessa ed espletata nei limiti in cui non vi è stata decadenza, ha dimostrato la fondatezza dell'o.i opposta. 
La sig.ra ### non ha confermato di aver lavorato otto ore al giorno, bensì sette, dal lunedì al venerdì, il sabato cinque. La teste ha poi dichiarato di non saper nulla sulla capitolo 4 della memoria di costituzione dell'### relativo alla registrazioni infedeli. 
Lo stesso orario è stato confermato dalla sig.ra ### che ha detto di non sapere degli orari degli altri dipendenti ma che “in genere arrivavamo tutti insieme ed andavamo via tutti insieme. Che io ricordi nessun dipendente seguiva un orario sfalsato.”.  ****** 
Orbene, certamente le dichiarazioni rese in udienze dalle due testi escusse non coincidono con le dichiarazioni della ### e del ### su sabato che non era lavorativo; tuttavia, avendo le stesse confermato un orario giornaliero di sette ore dal lunedì al venerdì e di cinque ore il sabato, esse comunque confutano le tesi dell'### Né dalla sola incongruenza rilevata può trarsi, nella rilevata indeterminatezza delle risultanze a favore della commissione dell'illecito, convinzione sull'effettività della condotta sanzionata.  ****** 
In definitiva, non vi è prova certa dell'illecito e l'o.i. deve essere annullata. 
Le spese seguono la soccombenza.  P.Q.M.  definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ### nei confronti di ##### con ricorso depositato il ### , nella causa iscritta al n. 9638 /2018 R.G.A.C. così provvede: accoglie il ricorso; annulla l'o.i. n. 241/18 notificata a parte opponente dall'### opposto di ### il ###; condanna l'ITL al pagamento delle spese in favore dell'opponente con distrazione in favore dell'avvocato della parte per dichiarata anticipazione, liquidate in E. 2.800,00 oltre rimborso delle spese generali, del C.U. se versato, IVA e CAP come per legge.  ### 03/11/2022 .  

Il Giudice
Dott.ssa ### n. 9638/2018


causa n. 9638/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Notarnicola Beatrice

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Tribunale di Udine, Sentenza n. 149/2022 del 11-07-2022

... dipendenze della società convenuta, indennità di orario sfalsato per gli anni 2012 e dal 2015 al 2018, compresi, compenso per le trasferte entro ed oltre i 35 km dalla sede assegnata di lavoro per gli anni dal 1989 al 2013 e dal 2015 al 2016, indennità di reperibilità per tutti gli anni di lavoro alle dipendenze della società convenuta fino al 2019, compreso. - Conseguentemente condannare ### per l'### S.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, ad includere nell'accantonamento del T.F.R. maturato e maturando del ricorrente le somme corrisposte a titolo di retribuzione per il lavoro straordinario per tutti gli anni del rapporto di lavoro ad eccezione del 1989, 2013, 2015 e 2020, richiamo in servizio per gli anni dal 1991 al 1993, compresi, e dal 1997 al 2000, compresi e nel 2019, indennità particolare per tutti gli anni di lavoro alla dipendenze della società convenuta, indennità di orario sfalsato per gli anni 2012 e dal 2015 al 2018, compresi, compenso per le trasferte entro ed oltre i 35 km dalla sede assegnata di lavoro per gli anni dal 1989 al 2013 e dal 2015 al 2016, indennità di reperibilità per tutti gli anni di lavoro alle dipendenze della società (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Udine, in persona del Giudice Unico del ### dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta in data ### al n. 73 del ### degli ### - ### in materia di ### e di ### o ### per l'anno 2022, discussa all'udienza del giorno 11/07/2022 #### con l'avv. ### CONTRO ### L'### S.P.A. con l'avv. ### e l'avv. ### Giosafat e l'avv. ### OGGETTO: “inclusioni voci retributive nel calcolo del TFR” ### la parte ricorrente: “Nel merito: - ### e dichiarare, per le ragioni di cui al presente atto, il diritto del ricorrente all'inclusione nell'accantonamento annuo del T.F.R. della retribuzione percepita a titolo di lavoro straordinario per tutti gli anni del rapporto di lavoro ad eccezione del 1989, 2013, 2015 e 2020, richiamo in servizio per gli anni dal 1991 al 1993, compresi, e dal 1997 al 2000, compresi e nel 2019, indennità particolare per tutti gli anni di lavoro alla dipendenze della società convenuta, indennità di orario sfalsato per gli anni 2012 e dal 2015 al 2018, compresi, compenso per le trasferte entro ed oltre i 35 km dalla sede assegnata di lavoro per gli anni dal 1989 al 2013 e dal 2015 al 2016, indennità di reperibilità per tutti gli anni di lavoro alle dipendenze della società convenuta fino al 2019, compreso. - Conseguentemente condannare ### per l'### S.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, ad includere nell'accantonamento del T.F.R. maturato e maturando del ricorrente le somme corrisposte a titolo di retribuzione per il lavoro straordinario per tutti gli anni del rapporto di lavoro ad eccezione del 1989, 2013, 2015 e 2020, richiamo in servizio per gli anni dal 1991 al 1993, compresi, e dal 1997 al 2000, compresi e nel 2019, indennità particolare per tutti gli anni di lavoro alla dipendenze della società convenuta, indennità di orario sfalsato per gli anni 2012 e dal 2015 al 2018, compresi, compenso per le trasferte entro ed oltre i 35 km dalla sede assegnata di lavoro per gli anni dal 1989 al 2013 e dal 2015 al 2016, indennità di reperibilità per tutti gli anni di lavoro alle dipendenze della società convenuta fino al 2019, compreso. Con espressa riserva di quantificazione delle differenze dovute per i predetti titoli in separato giudizio. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre ### Iva e R.F. ed espressa rinuncia alla distrazione delle spese. In via istruttoria: come da note conclusive”. 
Per la parte resistente: “### l'###mo Giudice del lavoro adito, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, respingere le domande proposte con il ricorso introduttivo del giudizio, in quanto infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari. In via istruttoria: come in memoria di costituzione”.  RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data #### esponeva di essere stato assunto in data ### con contratto a tempo indeterminato per lo svolgimento delle mansioni di operaio autista, inquadrato al livello C del C.C.N.L. per il personale dipendente di ### e ### di ### e ### Il ricorrente, fin dall'assunzione, aveva sempre svolto lavoro straordinario e lavoro nella giornata di domenica; egli veniva anche frequentemente chiamato in servizio nella giornata prescritta di riposo settimanale o di ferie. 
Dalla data di assunzione, inoltre, il ricorrente aveva sempre percepito le seguenti indennità: indennità di reperibilità, indennità particolare e, a partire dal 2013, in ragione della diversa organizzazione dei turni di lavoro, indennità di orario sfalsato. 
In ragione dell'attività esercitata, l'azienda retribuiva al ricorrente un compenso per ciascuna trasferta effettuata, di diverso importo a seconda che essa fosse entro oppure oltre i 35 km dalla sede di lavoro. 
Le voci retributive: “lavoro straordinario” feriale (diurno e notturno) e festivo (diurno e notturno), “indennità di richiamo in servizio” (feriale o festivo), “indennità di reperibilità” feriale e festiva, “indennità particolare”, “compenso di trasferta entro e oltre i 35 km”, e, a partire dal 2013, “indennità di lavoro orario sfalsato”, nonostante fossero percepite in modo sistematico e non occasionale, non venivano considerate dalla parte datoriale nell'accantonamento annuale del T.F.R. spettante al ricorrente. 
La diffida stragiudiziale inviata dal ricorrente non aveva sortito effetto positivo e si era, quindi, reso necessario proporre il ricorso giudiziale. 
Si costituiva in giudizio la società ### per l'### replicando che l'art. 43, punto 32, ### stabiliva che solo le indennità previste alle lettere a), c), g), h) erano utili ai fini del computo del trattamento di fine rapporto di lavoro, con la conseguenza che le altre indennità - tra le quali figurava l'indennità particolare (art. 43, lettera m), dovevano ritenersi escluse dal computo del ### Non potevano, inoltre, essere computate ai fini del ### in quanto legati a prestazione effettuate occasionalmente: a) lavoro straordinario (feriale diurno, feriale notturno e festivo diurno/notturno); b) richiamo in servizio (feriale diurno, feriale notturno e festivo diurno/notturno); c) trattamenti economici di trasferta (ore guida, ore guida esattori, compensi forfettari per esattori comandati in trasferta > 35 km o < 35 km dalla sede), trattandosi di compensi forfettari, in sostituzione di eventuali rimborsi spesa dovuti nell'arco dello svolgimento della prestazione in altra sede. 
La difesa della società resistente evidenziava che, quindi, non era possibile ritenere che automaticamente tutto che ciò che il datore aveva corrisposto al lavoratore, in dipendenza del rapporto di lavoro, fosse computato nel trattamento di fine rapporto, dovendo essere un'erogazione “a titolo non occasionale”. 
Per espressa delega prevista dal legislatore, i contratti collettivi potevano, comunque, escludere dal calcolo del trattamento di fine rapporto alcune voci retributive, anche se corrisposte a titolo non occasionale. 
La causa era istruita solo documentalmente. 
Le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale all'udienza del giorno 11.07.2022. 
All'esito il Giudice si pronunciava, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della sentenza. 
Reputa questo Giudice del ### che la domanda di parte ricorrente sia solo in parte fondata e meritevole di accoglimento per quanto di ragione. 
Va premesso che la Suprema Corte (ex multis v. da ultimo sent. n. 21519/18) ha chiarito, quanto alla inclusione nel trattamento di fine rapporto, che, in mancanza di deroga espressa da parte della contrattazione collettiva ai sensi dell'art. 2120, co. 2, cod. civ., ai fini dell'individuazione della natura di retribuzione di una voce stipendiale deve aversi riguardo ad indici sintomatici, che consentano una valutazione della suddetta natura in via induttiva, senza trascurare, in tale indagine, anche elementi che emergano in sede di stipulazione del contratto individuale, che assumono, per quanto detto, valore orientativo ai fini considerati. 
Ai fini dell'identificazione dei caratteri propri della retribuzione, rilevano sicuramente: a) la continuità, periodicità ed obbligatorietà della somma corrisposta o del beneficio riconosciuto, b) l'assenza di giustificativi di spesa, c) la natura compensativa del disagio o della penosità della prestazione resa, d) il rapporto di necessaria funzionalità con la prestazione lavorativa, e) la sottesa garanzia di salvaguardia del livello retributivo e di adeguamento ai maggiori oneri derivanti dal nuovo ambiente di lavoro, f) il prelievo contributivo effettuato (la cui mancanza non può, tuttavia, deporre necessariamente nel senso della connotazione quale esborso della indennità riconosciuta e della esclusione della natura retributiva). 
Diversamente, la finalità di tenere indenne il lavoratore da spese che quest'ultimo non avrebbe incontrato o che ha sostenuto nell'interesse dell'imprenditore (non attinenti, perciò, all'adempimento degli obblighi impliciti nella prestazione lavorativa, cui egli è contrattualmente tenuto) è indice della natura non retributiva dell'emolumento, normalmente collegato ad una modalità della prestazione lavorativa richiesta per esigenze straordinarie, priva dei caratteri della continuità e determinatezza (o determinabilità) e fondata su una causa autonoma rispetto a quella retributiva, con tendenziale esclusione dalla base di computo del t.f.r., che, tuttavia, non può estendersi al di là dell'espressa previsione derogatoria rispetto alla generale previsione codicistica. 
I suddetti principi vanno, poi, coniugati con quello più strettamente attinente all'onere della prova, considerato che, per l'art. 2120 cod. civ., ove i contratti collettivi non contengano diversa previsione, la retribuzione annua comprende tutte le somme corrisposte a titolo non occasionale e non di rimborso spese e che l'esclusione di una o più voci dalla base retributiva, costituendo deroga all'indicato principio, presuppone in primo luogo una volontà della norma collettiva che neghi espressamente l'inclusione, ed esige, poi, una specifica prova di questa negazione da parte di colui che l'invochi (v. Cass. 14 agosto 2004, n. 15889). 
Del resto alle somme erogate al dipendente va riconosciuta natura retributiva qualora si tratti di somme compensative della maggiore gravosità e del disagio morale ed ambientale dell'attività lavorativa prestata, per adempiere, sia pur indirettamente, gli obblighi della prestazione lavorativa, assumendo rilievo non il carattere forfetario o meno dell'erogazione, ma esclusivamente il collegamento sinallagmatico con la prestazione lavorativa, risolvendosi la corresponsione dell'importo in un adeguamento della retribuzione per i maggiori esborsi in considerazione delle particolari condizioni in cui il lavoratore presta la propria attività (cfr. Cass. 18 marzo 2009, n. 6563, Cass. 21 aprile 2016 n. 8086, Cass. 22 luglio 2016, n. 15217, 19 gennaio 2017, n. 1314, Cass. 22 febbraio 2018, n. 4340). 
Il principio della onnicomprensività della retribuzione da prendere a base del t.f.r. può essere derogato solo dai contratti collettivi stipulati successivamente all'entrata in vigore della normativa e a condizione che gli stessi prevedano in modo esplicito la deroga. 
Nella fattispecie concreta in esame l'art. 43 C.C.N.L. recita testualmente: “le misure delle indennità di cui alle lett. a), c), g), h) e la maggiorazione tabellare di cui alla lett.  l) comprendono anche l'incidenza relativamente a tredicesima mensilità, premio annuo, indennità di mancato preavviso, malattia (salvo quanto previsto al successivo punto 34). Le stesse costituiscono elementi utili ai fini del computo per il trattamento di fine rapporto”. 
È evidente che tale disposizione si riferisce solo alle indennità da essa previste e fra le stesse non sono comprese le voci retributive azionate in giudizio. 
Infatti, la lett. a) dell'art. 43 regola l'indennità per lavori complementari, la lett. c) l'indennità di zona, la lett. g) l'indennità di mensa, la lett. h) l'indennità di alta montagna e la lett. l) la maggiorazione tabellare per il personale della ### italiana per azioni per il traforo del ### e della ### italiana per il traforo autostradale del ### dislocato in galleria. 
Peraltro, il trattamento di fine rapporto è espressamente disciplinato dall'art. 40 C.C.N.L., che ai fini del calcolo del T.F.R., richiama soltanto le disposizioni di legge vigenti per la determinazione dello stesso, senza nessuna esplicita deroga rispetto alla disciplina dell'art. 2120 c.c., che esclude dall'accantonamento del t.f.r. soltanto i rimborsi spese e le somme percepite occasionalmente nel corso del rapporto di lavoro. 
Non vi è, dunque, alcuna disposizione del C.C.N.L. che espressamente escluda le voci retributive di cui il ricorrente chiede l'inclusione nel calcolo dell'accantonamento del T.F.R.  ###. 43 C.C.N.L. si limita a richiamare alcune delle indennità utili ai fini del computo del T.F.R., ma non esclude che anche le altre indennità o voci retributive, quando corrisposte in modo continuativo e non occasionale al prestatore di lavoro, siano utili ai fini della determinazione dell'accantonamento. 
Dall'esame delle buste paga prodotte in giudizio - il cui contenuto è riepilogato nello specchietto dimesso dalla parte ricorrente e negli specchietti prodotti anche da parte resistente - risulta che il “lavoro straordinario”, l'“indennità particolare” e (fino a tutto il 2016) i compensi forfettari per trasferta > 35 km o < 35 km dalla sede sono state corrisposte al ricorrente con assoluta continuità e abitualità, venendo regolarmente inserite in ciascuna busta paga per tutti gli anni di servizio (con rarissime eccezioni). 
Nel contempo la variabilità del loro importo non incide sul diritto all'accantonamento, dato che ciò che viene richiesto dalla norma di legge richiamata dal ### è solo la non occasionalità sotto il profilo temporale e non la stabilità dell'importo riconosciuto al lavoratore. 
Se ne deve trarre la conclusione che tali voci, non potendosi considerare occasionali o legate ad esigenze transitorie o saltuarie, sono entrate a far parte della retribuzione del lavoratore, divenendone una componente inscindibile e quindi utile ai fini del calcolo del ### Analoghe considerazioni, invece, non possono ripetersi per le restanti voci stipendiali azionate con il ricorso introduttivo (richiamo in servizio, indennità di orario sfalsato e indennità di reperibilità) che, pur comparendo frequentemente nelle buste paga del dipendente, sono totalmente assenti in molte mensilità, non risultano erogate con regolarità o con cadenze ripetitive (il numero di mensilità varia di anno in anno, i mesi in cui sono corrisposte non sono sempre gli stessi) e, perciò, non sono caratterizzate da una costanza e continuità che induca a ritenere che effettivamente non si trattasse di compensi erogati a fronte di prestazioni rese per sopperire ad esigenze transeunti o fortuite della parte datoriale. 
La domanda può trovare accoglimento nei termini sin qui specificati solo con riferimento al periodo dall'instaurazione del rapporto di lavoro fino al deposito del ricorso introduttivo, non potendovi essere certezza che anche pro futuro queste voci stipendiali saranno erogate con la stessa costanza ed abitualità e che le esigenze cui sono destinate a fare fronte non vengano meno o non siano in altro modo fronteggiate, secondo le scelte organizzative della parte datoriale. 
Nulla è poi dovuto a titolo di rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme via via rivalutate, trattandosi di importi che sono stati via via regolarmente erogati al dipendente e rispetto ai quali, quindi, non si profila alcuna mora o altro pregiudizio risarcibile per equivalente. 
Atteso l'accoglimento solo parziale della domanda di parte ricorrente, le spese del procedimento sono interamente compensate fra le parti.  P.Q.M.  Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del ### dr.ssa ### definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, 1) accerta e dichiara il diritto del ricorrente all'inclusione nell'accantonamento annuo del T.F.R. della retribuzione percepita a titolo di lavoro straordinario, indennità particolare e, fino a tutto il 2016, il compenso per trasferta entro e oltre i 35 km dalla sede fino, per tutti i periodi di lavoro alle dipendenze della società convenuta in cui tali voci comparivano nelle buste paga; 2) condanna ### per l'### S.p.a., in persona del legale rappresentante protempore, ad includere nell'accantonamento del T.F.R. maturato fino alla data del deposito del ricorso introduttivo tutte le somme indicate al punto 1); 3) compensa integralmente fra le parti le spese del procedimento. 
Udine, 11/07/2022 

Il Giudice
Dr.ssa ### n. 73/2022


causa n. 73/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Chiarelli Ilaria, Mansutti Lidia

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Tribunale di Venezia, Sentenza n. 370/2018 del 14-06-2018

... mezzo necessitato dalla variabilità del concreto orario di lavoro poste le frequenti variazioni imposte dal datore di lavoro all' ultimo momento per esigenze aziendali con prolungamento dell' orario fino ad ora tarda. I testi si sono, infatti, così espressi: H ### dipendente presso il ristorante ai ### come chef: “ ### i fatti in quanto all' epoca ero anch'io chef del ristorante ai ### Io o e ### ci alternavano in tale ruolo coprendo di solito turni diversi ossia uno pranzo e uno cena a rotazione, lavorando però a volte anche contemporaneamente ossia facendo il doppio turno. I turni erano uno dalle h 9 alle h 16-17 e l' altro a seguire dalle h 16-17 fino alla chiusura serale che non aveva mai un orario fisso, era ricompresa di solito tra le h 23 e le h 24 circa. Quanto all' infortunio oggetto di causa, quel giorno, era un sabato nel periodo della ### ad inizio giugno e dunque il ristorante aveva molto lavoro, avevamo il turno sfalsato, ossia ### quello del mattino/pranzo e io quello serale; ci siamo dunque incrociati verso le h 16-17 e poi lui è andato via per fare rientro a casa con lo scooter; so che nel tragitto verso casa lungo il ### della ### è caduto con lo scooter; sono (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI VENEZIA dr.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa previdenziale n. 2175/2016 R.G. promossa con ricorso da ### col proc dom. in Venezia-Mestre avv.ti ### e ### come da mandato a margine del ricorso - ricorrente - contro INAIL col proc. dom. in Venezia avv.to ### e ### come da procura alle liti in atti - resistente - in punto: indennizzo per infortunio in itinere; decisa all' udienza del 14.6.2018 .  ### ricorso depositato il ### presso la sezione lavoro del Tribunale di #### premesso di avere svolto dal 4.1.2013 al 10.3.2014 attività di chef presso il ristorante “###” di ### zona ### ha agito in giudizio per ottenere dall' ### l' indennizzo quale infortunio in itinere di sinistro stradale occorsogli in data ### verso le ore 17:30 mentre a bordo di ciclomotore di sua proprietà stava percorrendo il tragitto di ritorno a casa finito il turno di lavoro al ristorante. 
Allega di essersi infortunato lungo il ### della ### durante un cambio di corsia necessitato da un restringimento della carreggiata, per essersi la ruota del ciclomotore incastrata nella rotaia del tram , causando il suo sbalzamento dal mezzo con caduta a terra scivolando sul dorso. 
L' ### si è costituito contestando la pretesa attorea nel merito attesa la non qualificabilità del fatto come infortunio in itinere. 
Così instauratosi il contraddittorio, la causa è stata istruita attraverso l' acquisizione della documentazione offerta dalle parti, prove orali e c.t.u. medico legale. 
Sono state depositate note finali autorizzate.  MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso va accolto. 
Ai sensi dell' art. 12 del D.Lgs. n. 38 del 2000, che ha espressamente ricompreso nell'assicurazione obbligatoria la fattispecie dell'infortunio “in itinere” inserendola nell'ambito della nozione di occasione di lavoro di cui all'art. 2 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, gli spostamenti necessari per recarsi sul luogo di lavoro sono assimilati all'esecuzione della prestazione e l' indennizzabilità è esclusa in caso di “interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate”, che delimitano l'operatività della garanzia assicurativa. 
L' infortunio oggetto di causa va indennizzato poiché dall' espletata istruttoria emerge che il sinistro stesso è occorso nel normale spostamento tra abitazione e luogo di lavoro a fine turno durante il rientro a casa, segnatamente lungo il ### della ### che collega ### luogo dove ### lavorava in zona ### presso il ristorante “ai Corazzieri” , a ### luogo di abitazione del ### percorrendo il tragitto piu' breve, e il lavoratore ha fornito prova della necessità dell'utilizzo del mezzo proprio . 
Va escluso il rischio elettivo, configurato come l'unico limite alla copertura assicurativa di qualsiasi infortunio in quanto ne esclude l'essenziale requisito della occasione di lavoro e che con riferimento all'infortunio in itinere e risponde ad una nozione più ampia rispetto all'infortunio che si verifichi nel corso dell'attività lavorativa vera e propria, in quanto comprende comportamenti del lavoratore infortunato di per sé non abnormi, secondo il comune sentire, ma semplicemente contrari a norme di legge o di comune prudenza. 
Nel regime successivo alla riforma di cui all'art. 12 del d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, il rischio elettivo - cioè dovuto a una scelta arbitraria del lavoratore infortunato, che interrompa ogni nesso tra lavoro, rischio ed evento - è espressamente configurato come unico limite alla copertura assicurativa di qualsiasi infortunio in quanto ne esclude l'essenziale requisito della occasione di lavoro (v. Cass. 22/2/2012 n. 2642); Cass. 6725/2013 ha negato l'indennizzabilità di un infotunio subito dal lavoratore, coinvolto in un sinistro stradale mentre a bordo della propria moto si recava al lavoro, ritenendo legittima la scelta del dipendente di utilizzare il mezzo privato per compiere il tragitto casa-lavoro, ma, anche alla luce della distanza, di appena due chilometri, percorribile a piedi, ha negato la copertura assicurativa.  ### la disciplina previgente alla riforma adottata dal D.Lgs. n. 38 del 2000, l'indennizzabilità dell'infortunio subito dal lavoratore nel percorrere, con mezzo privato, la distanza fra la sua abitazione e il luogo di lavoro, postulava: a) la sussistenza di un nesso eziologico tra il percorso seguito e l'evento, nel senso che tale percorso deve costituire per l'infortunato quello normale per recarsi al lavoro e per tornare alla propria abitazione; b) la sussistenza di un nesso almeno occasionale tra itinerario seguito e attività lavorativa, nel senso che il primo non sia dal lavoratore percorso per ragioni personali o in orari non collegabili alla seconda; c) la necessità dell'uso del veicolo privato, adoperato dal lavoratore, per il collegamento tra abitazione e luogo di lavoro, da accertarsi in considerazione della compatibilità degli orari dei pubblici servizi di trasporto rispetto all'orario di lavoro dell'assicurato, ovvero della sicura fruibilità dei pubblici servizi di trasporto qualora risulti impossibile, tenuto conto della peculiarità dell'attività svolta, la determinazione a priori della durata della sua prestazione lavorativa. (Cass. 23/5/2008 n. 13376). 
Alla stregua di un'interpretazione letterale nonché logico-sistematica dell'art. 12 del D.Lgs. n. 38 del 2000, la configurabilità di un infortunio in itinere comporta il suo verificarsi nella pubblica strada e, comunque, non in luoghi identificabili in quelli di esclusiva proprietà del lavoratore assicurato o in quelli di proprietà comune, quali le scale e i cortili condominiali, il portone di casa o i viali di complessi residenziali con le relative componenti strutturali (Cass. 16/7/2007 n. 15777). 
Applicati tali principi al caso di specie, ne deriva l' indennizzabilità dell' infortunio occorso al ### essendo dimostrato che lo stesso si è verificato nel percorrere l' abituale e piu' breve tragitto casa/lavoro, di ritorno a casa finito il turno di lavoro al ristorante, utilizzando il proprio ciclomotore quale mezzo necessitato dalla variabilità del concreto orario di lavoro poste le frequenti variazioni imposte dal datore di lavoro all' ultimo momento per esigenze aziendali con prolungamento dell' orario fino ad ora tarda. 
I testi si sono, infatti, così espressi: H ### dipendente presso il ristorante ai ### come chef: “ ### i fatti in quanto all' epoca ero anch'io chef del ristorante ai ### Io o e ### ci alternavano in tale ruolo coprendo di solito turni diversi ossia uno pranzo e uno cena a rotazione, lavorando però a volte anche contemporaneamente ossia facendo il doppio turno. I turni erano uno dalle h 9 alle h 16-17 e l' altro a seguire dalle h 16-17 fino alla chiusura serale che non aveva mai un orario fisso, era ricompresa di solito tra le h 23 e le h 24 circa. Quanto all' infortunio oggetto di causa, quel giorno, era un sabato nel periodo della ### ad inizio giugno e dunque il ristorante aveva molto lavoro, avevamo il turno sfalsato, ossia ### quello del mattino/pranzo e io quello serale; ci siamo dunque incrociati verso le h 16-17 e poi lui è andato via per fare rientro a casa con lo scooter; so che nel tragitto verso casa lungo il ### della ### è caduto con lo scooter; sono stato avvisato del fatto la sera stessa mi pare da sua moglie ### telefonicamente. Credo che ### venisse abitualmente in scooter; servirsi del mezzo proprio quanto al turno serale era una necessità perché all' ora in cui finivamo non c'erano piu' mezzi pubblici . ### all' epoca abitava mi pare già a ### in precedenza aveva abitato a ### con la madre. Nel periodo in cui si è verificato l' infortunio era in corso la ### della ### che ha durata di circa 10 giorni, e avevamo, appunto, come già detto, molto lavoro; facevamo dunque spesso il doppio turno con richiesta di aggiungere a quello diurno quello serale fatta lì per lì al momento. Per tale motivo anch'io, pur abitando a ### in una zona servita da mezzi pubblici, andavo sempre al lavoro in moto in quanto alla sera tardi non c'erano mezzi . Il turno serale spesso finiva infatti verso le 24 con arrivo dunque in piazzale ### verso l' una, orario in cui appunto non c'erano piu' mezzi pubblici se non un unico mezzo che fermava in piazza ### La cucina al ristorante era affidata a noi chef. Della gestione del ristorante nel suo complesso si occupava il direttore, tale ### mentre il titolare nel locale non c'era quasi mai. Per il lavoro straordinario io avevo un forfait mensile, credo così anche i colleghi; ero io come responsabile della cucina che decidevo se c'era la necessità del doppio turno e per la copertura verificavo io stesso la disponibilità del collega al quale chiedevo di fermarsi; ciò si verificava soprattutto nei casi di assenza del personale occasionale di cui ci servivamo; si trattava di assenze che mi venivano comunicate a ridosso del turno per cui dovevo provvedere alla sostituzione lì per lì all' ultimo momento. Il tutto con comunicazione al direttore Bastico”. 
H ### moglie del ricorrente in separazione del beni: “ ### si è verificato l' infortunio oggetto di causa ### abitava già con me a ### eravamo sposati da qualche anno; aveva da poco acquistato lo scooter per far fronte ai turni di lavoro presso il ristorante e infatti spesso quando faceva il turno serale non riusciva a rientrare con l' ultimo autobus e dovevo andare io in piazzale ### a prenderlo in auto. Con lo scooter mi ha evitato questo disagio. Spesso pur facendo il turno della mattina/pranzo doveva fermarsi, per far fronte al numero elevato di clienti o per sostituzioni di colleghi assenti, anche nel turno serale e lo sapeva all' ultimo momento; mi avvisava nel corso della giornata con un messaggio o telefonata”; H ### dipendente presso il ristorante ### dal 2010-2011 fino alla vendita nel 2015: “ ### dipendente con maggiore anzianità di servizio e amico del titolare ne facevo le veci; lui non era infatti lì fisso in ristorante, bensì passava nel pomeriggio o alla sera. ### due cuochi, ### e il ### e due turni, uno per il pranzo e uno per la cena, attribuiti a rotazione. Il locale non chiudeva orari fissi, in particolare proprio nel periodo dell' apertura ### quando si è verificato l' infortunio oggetto di causa non si sapeva mai quando si finiva in quando dipendeva dai clienti presenti; i cuochi se ne andavano dal locale in ogni caso tra le ore 1 e le ore 2 di notte; l' aiuto di cucina anche piu' tardi. I cuochi in caso di impedimento improvviso per malattia o altro si sostituivano reciprocamente a volte quando c'era molto da fare, e lo si sapeva all' ultimo momento, quello del turno della mattina si fermava anche per il turno della sera a supporto del collega. Non ricordo se il ricorrente all' epoca dell' infortunio fosse sposato e dove abitasse; ricordo che entrambi i cuochi raggiungevano ### in moto”.  ###, titolare dei ### “ I turni dei cuochi, così come di tutto il personale, avevano una fascia teorica programmata, ma poi nei periodi di maggior lavoro, ossia d' estate, in occasione della ### ecc era loro richiesto di trattenersi anche oltre l' orario previsto fino a quando c' era bisogno a seconda dei clienti presenti ; loro lo sapevano e si fermavano a seconda delle esigenze aziendali; un giorno a settimana il cuoco faceva il doppio turno (c.d.  spezzatino) per sostituire l' altro cuoco in riposo. Il primo cuoco era ### e aveva portato lui ### a lavorare lì; quando c'era tanto lavoro quello del turno della mattina per aiutare il collega del turno del pomeriggio si fermava; l' orario finale teorico del turno della sera era alle ore 24 ma se c'era bisogno, ossia c'erano clienti per eventi vari (### concerti, ecc), il cuoco si fermava anche fino all' una o a volte anche fino alle due anche per sistemare la cucina. 
Io all' epoca gestivo sei -sette aziende e dunque ai ### non ero fisicamente fisso; passavo mediamente due-tre volte a settimana e in mia assenza degli ordini si occupava ### IR: non ricordo se il ricorrente si sia infortunato nel giugno 2013 a fine orario di lavoro. Anzi non ricordo il giorno dell' infortunio; ricordo che fui subito avvisato telefonicamente da una delle addette all' ufficio o da ### (non ricordo bene da chi) che ### andando a casa dal lavoro aveva avuto un incidente con la moto”. 
Quanto all' aspetto controverso dell' utilizzo necessitato del mezzo privato, è ben vero che - come rimarcato dall' ### nelle note finali - dalle informazioni fornite dall' ### sugli orari dei mezzi pubblici, via mare e via terra, relativamente all'intero percorso dall'abitazione del ricorrente al luogo di lavoro e viceversa (comprensivo quindi di un tragitto percorso in parte necessariamente attraverso linea di navigazione, ed un altro, con partenza dalla propria abitazione sita in via ### verso ### e viceversa, via terra), nel periodo di cui all'occorso infortunio è dimostrata l'esistenza di mezzi pubblici in orari compatibili con gli orari lavorativi del ricorrente. 
E' in particolare riscontrato quanto al servizio di navigazione che la linea 1 effettua il servizio di linea da ### al ### a partire dalle 5.01, con fermata ### e che il servizio stesso prosegue durante la notte, senza soluzione di continuità, con la linea N. Anche la linea 4.1 -sempre del servizio di navigazionepermette di raggiungere agevolmente la fermata ### partendo da ### a partire dalle 6.20. Per quanto riguarda gli orari dei mezzi pubblici via terra, risulta documentalmente provata la compatibilità dei mezzi pubblici con gli orari lavorativi del ricorrente. 
La linea di autobus 66 con partenza ### e destinazione ### a ### ha il primo orario di partenza alle 6.25 da ###, fermata attigua all'abitazione dichiarata dal ricorrente -via ###- e viceversa. E' attestato altresì che il giorno del sinistro, in particolare, vi era una partenza della linea 66 da ### a ### sia alle ore 17.20 che alle ore 17.40, in orario cioè sovrapponibile a quello in cui il ### percorreva con la motocicletta il medesimo tragitto. 
A dimostrazione dell'effettiva necessità dell'utilizzo del mezzo privato va, tuttavia, considerato che l' orario di lavoro presso il ristorante subiva - secondo quanto concordemente confermato dai testi - frequenti variazioni comunicate all' ultimo momento. 
In particolare agli chef era frequentemente richiesto - soprattutto nel periodo di causa ( estivo e di apertura della ### - di effettuare il doppio turno con prolungamento dell' orario fino ad ora tarda . 
Tutti i testi escussi hanno confermato la necessità per il lavoratore di utilizzare il proprio mezzo per percorrere il tragitto casa lavoro attese discontinuità dei turni di lavoro e frequenza di doppio turno di lavoro, non programmati, con prolungamento fino all' 1 o anche alle 2 di notte, laddove : - l'ultima corsa del servizio di navigazione era alle 23:18 quindi di molto antecedente alla fine turno serale; - il tragitto a piedi richiedeva un tempo di percorrenza di circa 40 minuti, con arrivo quindi a ### all'una circa di notte; - la corsa notturna del servizio automobilistico era all'1.01 o all'1.31, troppo incerto il primo e con arrivo presso l'abitazione a #### troppo tardi il secondo; - la fermata dell'autobus rispetto all'abitazione del lavoratore distava 1,6 km tali da richiedere circa altri venticinque minuti di camminata. 
Considerato dunque, per tali ragioni, il carattere necessitato dell' utilizzo del mezzo proprio, tenuto conto che l' infortunio si è pacificamente verificato nel tragitto piu' breve e diretto dal luogo di lavoro verso casa, ne deriva la fondatezza del ricorso. 
In ordine al quantum vanno recepite le risultanze della c.t.u. del dr Donadello, che, confermate le lesioni e il nesso, ha stimato l' invalidità permanente in misura pari al 10% . 
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.  p.q.m.  contrariis reiectis, definitivamente decidendo, così provvede: 1. accerta che l' infortunio occorso a ### in data ### costituisce infortunio sul lavoro e che dallo stesso è derivata al lavoratore un' invalidità permanente in ambito ### del 10%; 2. condanna per l' effetto l' ### a corrispondere al ricorrente il dovuto indennizzo per inabilità permanente nella misura del 10% con accessori di legge dal dovuto al saldo; 3. condanna il medesimo ### alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 3.000,00 oltre accessori; pone le spese di c.t.u. per intero in via definitiva a carico del medesimo ### Così deciso in ### - udienza 14.6.2018.  

Il Giudice
Dott. ### n. 2175/2016


causa n. 2175/2016 R.G. - Giudice/firmatari: Bortolaso Margherita

M

Tribunale di Roma, Sentenza n. 1967/2021 del 02-03-2021

... chiedevano rinvio per discussione con termine per sfalsato note. In data odierna la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo in calce. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Preliminare all'esame del merito è la questione sollevata dalla medesima difesa della ### in relazione al patrocinio difensivo da questa affidato ad avvocati del libero foro, precisazione che la difesa ha inteso porre all'attenzione atteso che la notifica del ricorso era stata operata dalla controparte non solo presso la ### indirizzo pec istituzionale, ma anche presso l'Avvocatura dello ### ed in ragione del fatto che nell'epigrafe dell'atto introduttivo, era menzionata l'attività di rappresentanza e difesa ex lege della ### da parte dell'Avvocatura dello ### Tralasciando l'excursus storico della normativa in materia operato in comparsa, conviene il giudice adito sull'applicabilità alla convenuta del disposto di cui all'art.1 comma 1 D.Lgs. 345/2000, convertito nella L. 6/2001, in ragione del quale “Gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate, già disciplinati dal titolo II, della legge 14 agosto 1967, n. 800, sono trasformati in fondazione ed acquisiscono la personalità giuridica di (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE DI ROMA #### REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Dott. ### all'udienza del 2.3.2021 ha emesso la seguente SENTENZA nella causa n°###/2019 R.G. vertente TRA ### c.f. ###, rappresentato e difeso in virtù di procura allegata al ricorso telematico dall'Avv. ### del ### di Napoli, domiciliat ####### n°54, presso la ### del Tribunale; - RICORRENTE - CONTRO ### in persona del Presidente, elettivamente domiciliata in ### Via delle ### n°8, presso lo studio degli Avv.ti #### e ### che la rappresentano e difendono per procura in calce alla memoria difensiva; - RESISTENTE
Oggetto: impugnativa contratti di prestazione professionale e contratti di lavoro subordinato a termine ### Con ricorso ritualmente notificato, l'istante in epigrafe indicato, premesso di essere stato più volte assunta sin dall'8.6.2011, con mansioni di professore d'orchestra - inizialmente come ### di fila 5° livello e dal maggio 2014 quale prima tromba con obbligo di fila ed inquadramento al livello 2 ### lirico sinfoniche, in ragione di numerosi contratti sia di prestazione professionale ex art.2222 c.c. sia subordinati a termine, argomentato in merito alla nullità e/o invalidità e/o fraudolenza dei contratti intercorsi per violazione della causale o aspecificità della stessa nonché per abuso dello strumento contrattuale, rivendicata la conversione e trasformazione dei rapporti a termine intercorsi in un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato con risarcimento dei danni subiti e subendi ai sensi dell'art.32 co. 5 L. 183/2010 in applicazione dei criteri sanciti dall'art.8 L.604/1966, nel rispetto della giurisprudenza formatasi in seno alla Cassazione, alla Corte Costituzionale ed alla Corte di ### dell'### concludeva chiedendo: “1) In via autonoma accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia e/o fraudolenza dei contratti a termine indicati in premessa …sotto il profilo della nullità della clausola temporale genetica dei rapporti a termine e/o per violazione dell'art.2222 c.c.; e per l'effetto dichiarare la costituzione di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato in capo alla ### a decorrere dalla data della stipula del contratto e/o contratti impugnati ovvero dalla diversa data che si riterrà di diritto e/o di giustizia, ordinando espressamente la riammissione in servizio, senza soluzione di continuità, in favore del ricorrente ed a danno della ### resistente, nelle medesime mansioni e funzioni; 2) Gradatamente ed in via autonoma, condannare parte resistente al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, per lucro cessante e danno emergente, ed anche “ex collegato lavoro”; 3) in ogni caso emettere ogni altro provvedimento che ne discenda per legge” oltre accessori e vinte le spese. 
Si costituiva tempestivamente in giudizio la ### convenuta argomentando in via preliminare in merito alla legittimità del patrocinio assunto da Avvocati del libero foro e, nel merito, concludendo per il rigetto del ricorso per infondatezza. In subordine insisteva per contenere la condanna economica nella misura di 2,5 mensilità ex art.28 D.Lgs.81/2015, vinte le spese. 
Ritenuto il procedimento maturo per la decisione, le parti chiedevano rinvio per discussione con termine per sfalsato note. In data odierna la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo in calce.  MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Preliminare all'esame del merito è la questione sollevata dalla medesima difesa della ### in relazione al patrocinio difensivo da questa affidato ad avvocati del libero foro, precisazione che la difesa ha inteso porre all'attenzione atteso che la notifica del ricorso era stata operata dalla controparte non solo presso la ### indirizzo pec istituzionale, ma anche presso l'Avvocatura dello ### ed in ragione del fatto che nell'epigrafe dell'atto introduttivo, era menzionata l'attività di rappresentanza e difesa ex lege della ### da parte dell'Avvocatura dello ### Tralasciando l'excursus storico della normativa in materia operato in comparsa, conviene il giudice adito sull'applicabilità alla convenuta del disposto di cui all'art.1 comma 1 D.Lgs. 345/2000, convertito nella L. 6/2001, in ragione del quale “Gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate, già disciplinati dal titolo II, della legge 14 agosto 1967, n. 800, sono trasformati in fondazione ed acquisiscono la personalità giuridica di diritto privato a decorrere dal 23 maggio 1998”, norma che al comma 3 sul punto in interesse precisa “### (la fondazione) può continuare ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello ### Le disposizioni dell'articolo 16 del decreto legislativo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1999”. 
Il che sta inequivocabilmente a significare che le fondazioni lirico-sinfoniche hanno sì la facoltà (in ipotesi di provvedimento autorizzativo emesso di concerto dal Ministero della ### e delle ### di avvalersi dell'Avvocatura dello ### ma, parimenti, sono legittimate (scelta operata nel caso di specie) ad affidare il patrocinio legale agli avvocati del libero foro.   2. Premesso quanto sopra, veniamo all'esame dell'eccezione di decadenza.  2.1. Il ricorrente ha impugnato entro il 120° giorno dalla scadenza dell'ultimo contratto con scadenza 18.12.2018 con atto inoltrato a mezzo pec alla ### in data ### (v. All. 1 e 2 - impugnativa in formato “pdf.p7m” e RdAC in formato “eml”), i contratti ex art.2222 c.c. siglati per l'arco temporale dal 15.12.2015 al 6.1.2019 chiedendo l'accertamento della natura subordinata del rapporto intercorso nonché i contratti di lavoro subordinato a termine siglati per i periodi dal 25.10.2017 al 18.12.2018 lamentando l'assenza e/o illegittimità della causale giustificativa del termine ai sensi della ### 5 dell'### recepito nella ### 70/1999/CE in quanto omessa e/o priva di specificità ai sensi dell'art.22 del D. Lgs. 367/1996 nonché il superamento della durata massima ragionevole dell'utilizzo dell'indicato strumento negoziale. 
Seguiva istanza di promozione del tentativo facoltativo di conciliazione comunicata contestualmente dalla ITL di ### ed alla fondazione in data ### (v. All. 3, 4 e 5 - istanza di promozione del ### facoltativo di ### con ricevute in estensione “pdf”, ### alla ITL di #### alla #### dell'### in estensione “eml”) a cui la ### non dava risposta entro i previsti termini di 20 giorni, così come comunicato all'istante in data ### dalla medesima ITL di ### Con una seconda comunicazione inoltrata a mezzo pec in data ### (v. All. 7 ed 8 - impugnativa con ricevute in formato “pdf”, ### in formato “eml”), il ricorrente ha altresì impugnato i successivi contratti a termine siglati dal 06.02.2019 al 01.03.2019, dal 14.03.2019 al 20.03.2019, dal 05.04.2019 al 20.###, dal 29.05.2019 al 13.06.2019 e dal 14.06.2019 al 21.06.2019, per reiterazione abusiva in relazione alla durata massima dei contratti a termine in ragione della disciplina ratione temporis applicabile di cui al D.L. 87/2018 convertito con modificazioni nella L. 96/2018 e per l'assenza e/o illegittimità della causale giustificativa del termine. 
Con una terza comunicazione inoltrata a mezzo pec in data ### (v. All. 8 e 9 - impugnativa con ricevute in formato “pdf”, ### in formato “eml”), il ricorrente ha altresì impugnato l'ultimo contratto a termine con decorrenza dal 27.6.2019 all'8.8.2019 sempre sia per violazione della tutela della durata massima consentita (24 mesi) che per violazione della cd. ragione obbiettiva. 
Questa la sequenza delle impugnazioni agli atti.  2.2. A fronte di tale dato documentale, parte convenuta ha eccepito in via preliminare l'intervenuta decadenza del ricorrente, ai sensi dell'art.6 della L. 604/66, dell'art. 32 della L. 183/2010 e dell'art.28 D.Lgs. 81/2015 (nella formulazione applicabile ratione temporis), rispetto all'impugnazione di tutti i rapporti a tempo intercorsi, eccettuati: contratto dal 30.08.2018 al 23.09.18; contratto dal 13.11.18 al 18.12.18; contratto dal 06.02.2019 al 01.03.2019; contratto dal 14.03.2019 al 20.03.2019; contratto dal 05.04.2019 al 20.04.2019; contratto dal 29.05.19 al 13.06.2019; contratto dal 14.06.2019 al 21.06.2019; contratto dal 27.06.2019 al 08.08.2019. 
Il punto 4 dell'art.32 statuisce che “Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche: a) ai contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, 368, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla scadenza del termine; b) ai contratti di lavoro a termine, stipulati anche in applicazione di disposizioni di legge previgenti al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e gia' conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge”. A sua volta l'art. 28, comma 1, D.Lgs. 81/2015, così come modificato dal D.L. 87/2018, dispone che l'impugnazione del contratto a tempo determinato debba avvenire “entro centoventi giorni dalla cessazione del singolo contratto”. Termine prolungato a 180 gg.  dalla legge di conversione pubblicata in ### n.186 dell'11 agosto 2018, L. n.96 del 9 agosto 2018, entrata in vigore il giorno 12.8.2020, il c.d. ###à, modifica normativa applicabile ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, nonche' ai rinnovi ed alle proroghe contrattuali successivi al 31 ottobre 2018. 
Pare altresì utile precisare, per quanto appresso si dirà, che in base al successivo art.39 co. 1 medesimo D.Lgs. 81/2015, in ipotesi di contratto di somministrazione sussiste onere di impugnazione, a pena di decadenza, nei termini di cui all'art.6 L.604/1966, decorrente dalla data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l'utilizzatore. 
Presupposto dell'eccezione avanzata dalla difesa della ### è che, anche in ipotesi di sequenza di plurimi contratti a termine siglati con intervalli inferiori al termine previsto per l'impugnativa extragiudiziale, l'arco temporale di 120 gg. per l'impugnazione di ciascun contratto decorre comunque dalla cessazione della sua operatività.  ### interpretazione è stata asseverata per il contratto di somministrazione da recente giurisprudenza di legittimità (Cass. Ord. 30 settembre 2019, n.24356 conforme a Cass. nn. ###, ###, ###, ### del 2018 e nn. 422 e 2283 del 2019, pronunce che a loro volta avevano richiamato e condiviso l'orientamento espresso con la sentenza n. 2420 del 2016 della medesima Corte) che in tema di successione di contratti di lavoro a termine in somministrazione, ha precisato come l'impugnazione stragiudiziale dell'ultimo contratto della serie non si estenda ai contratti precedenti, neppure ove tra un contratto e l'altro sia decorso un termine inferiore a quello di sessanta giorni utile per l'impugnazione. La fattispecie da ultimo all'esame della Corte vedeva, a fronte di un'unica impugnazione stragiudiziale del 2012, la domanda del lavoratore diretta all'accertamento dell'invalidità di plurimi contratti di somministrazione a tempo determinato conclusi tra il 2006 ed il 2012 e alla costituzione, ai sensi dell'art.27 D.Lgs. n.276 del 2003, di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dal 2006 alle dipendenze della società utilizzatrice. Riteneva la Corte che “l'inesistenza di un unico continuativo rapporto di lavoro -il quale potrà determinarsi solo “ex post”, a seguito dell'eventuale accertamento della illegittimità del termine apposto -comporta la necessaria conseguenza che a ciascuno dei predetti contratti si applichino le regole inerenti la loro impugnabilità…venendo altrimenti anticipata in modo non giustificato una eventuale considerazione unitaria del rapporto lavorativo, estranea al fatto storico allegato, il cui rilievo giuridico è oggetto della domanda avanzata”. Né, in senso contrario, poteva trovare applicazione nella fattispecie all'esame il principio dell'affidamento “in quanto il potenziale rinnovo per un numero indefinito di volte di tale tipologia di contratto, a differenza di quanto previsto per i contratti a termine, non autorizza di per sé il lavoratore a nutrire alcun affidamento… non potendosi escludere che sia inviato dall'agenzia di somministrazione all'utilizzatore un lavoratore diverso dal precedente” e, aggiungiamo noi, che il lavoratore somministrato sia all'ennesimo contratto con l'agenzia di lavoro inviato presso altra utilizzatrice. La medesima pronuncia aveva poi ritenuto “non pertinente il richiamo ai fatti impeditivi della decadenza (art.  2966 cod. civ.), in quanto specificamente previsti e, dunque, non suscettibili di applicazione estensiva ed analogica”. Considerato ultroneo, infine, il richiamo operato dai lavoratori al diritto dell'### atteso che con sentenza della Corte di ### 11 aprile 2013, C-290/12, ### era stato escluso che la direttiva 1999/70/CE del ### del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro #### e ### sul lavoro a tempo determinato e l'accordo quadro medesimo allegato a tale direttiva, si applicassero al rapporto di lavoro a tempo determinato tra un lavoratore interinale e un'agenzia di lavoro interinale e al rapporto di lavoro a tempo determinato tra tale lavoratore e un'impresa utilizzatrice -cioè alla somministrazione di lavoro a termine - specificamente disciplinati dalla direttiva 2008/104/CE del 19 novembre 2008 relativa al lavoro tramite agenzia interinale (recepita in ### con il D.Lgs. 2 marzo 2012, n. 24) poiché “nel diritto UE le due fattispecie giuridiche restano distinte e sono regolate da fonti diverse”. 
Rileva il ### come proprio le motivazioni utilizzate per negare la valenza estensiva dell'unica impugnazione in ipotesi di plurimi contratti di somministrazione portano a ritenere l'opposto riguardo a sequenza di plurimi contratti a termine la cui stipulazione è avvenuta ad intervalli inferiori rispetto ai termini di impugnazione del singolo negozio. 
E' la stessa Corte infatti ad aver indirettamente affermato (svolgendo argomentazione a contrario rispetto alla somministrazione) come “il potenziale rinnovo per un numero indefinito di volte” nella sequenza di contratti a tempo determinato stipulati con il medesimo datore di lavoro, controparte negoziale e contemporaneamente beneficiario in concreto della prestazione, sia idoneo ad ingenerare ragionevole affidamento del lavoratore, anche durante gli intervalli non lavorati, nella ripresa-prosecuzione della prestazione a favore della controparte. Affidamento che lo porta, sia nel periodo di attesa che durante l'esecuzione del successivo contratto, a desistere da qual si voglia iniziativa volta a far valere l'esistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, azione che, con ogni probabilità, vedrebbe la controparte non più disposta alla rinnovazione dei rapporti negoziali formalmente rimasti sempre temporanei. 
E che tale debba essere l'interpretazione della normativa interna è avvalorato dalla conformità della soluzione adottata ai principi espressi dal diritto ### e dalla Corte internazionale che, da un lato, vedono l'assoluta avversione dell'ordinamento comunitario ad un utilizzo del contratto a tempo determinato in modo indiscriminato e ad oltranza e, dall'altro, sottolineano la netta distinzione tra contratto di lavoro a tempo determinato e contratto di somministrazione. 
Occorre inoltre rilevare come il limitare rigidamente, a prescindere dalle caratteristiche fattuali della fattispecie storica all'esame, il controllo giudiziario all'ultimo o agli ultimi contratti, nelle ipotesi più gravi in cui il datore di lavoro ha fatto illegittimo e plurimo ricorso per numerosi anni a una sequenza di rapporti di lavoro aventi natura eccezionale in luogo dell'ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato significherebbe, in fatto, vanificare la ratio della normativa volta alla limitazione degli abusi nell'utilizzo del contratto a termine.  2.3. Premesso quanto sopra e passando quindi alla fattispecie all'esame, ritiene l'### che l'esame giudiziale si debba limitare ai vizi genetici afferenti i negozi sottoscritti dal 23.11.2017, primo periodo contrattualizzato dal 30.11.2017 al 23.12.2017, atteso che mentre sussistono significativi intervalli tra i periodi lavorati nel precedente arco temporale, altrettanto non si può dire riguardo al periodo successivo durante il quale gli archi temporali non lavorati sono sempre risultati inferiori a mesi 2. 
Non superato viceversa il limite termporale massimo di durata complessiva dei rapporti a termine intercorsi. Ed infatti il lavoratore, pur avendo invocato il superamento della durata massima complessiva di 24 mesi dei contratti sottoscritti, nel computo delle giornate lavorate nel totale di 721 ha considerato anche gg. 5, 22, 13 e 45 riferiti a contratti a termine che mai ha impugnato ed in particolare i negozi che avevano avuto esecuzione dall'8.1.2013 al 9.8.2014 nonché le giornate lavorate nel numero di complessive 303 riferite ai contratti di prestazione libero professionale deducendo, ma non provando come era suo onere, che la prestazione era stata in fatto eterodiretta. 
Ne consegue accertamento di mancato superamento dell'indicato limite temporale massimo di 24 mesi e, di conseguenza, di assenza di abuso dello strumento con riferimento alla sequenza dei contratti oggetto di negoziazione tra le parti.   3. Veniamo quindi all'esame dell'evoluzione della normativa sostanziale disciplinante la materia.  3.1. Ricorda l'### che, a decorrere dal 23 maggio 1998, anche il ### dell'### di ### in quanto appartenente al novero degli enti lirici di cui alla L. n. 800 del 1967, si è definitivamente trasformato, da ente pubblico non economico, in fondazione dotata di personalità giuridica di diritto privato, giusta quanto disposto dall'art.1, comma 1, del D.L. n. 345 del 2000, convertito in ### 6 del 2001, sicchè, per effetto di quanto disposto dal successivo comma 2, tale ente “è disciplinato, per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, di seguito definito "decreto legislativo", dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo”.  ###. 22, comma 1, D.lgs. n.367 del 1996, a sua volta, aveva già disposto che “i rapporti di lavoro dei dipendenti delle fondazioni sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e sono costituiti e regolati contrattualmente”. 
Pertanto, a decorrere dalla data di trasformazione in fondazione, anche ai rapporti di lavoro alle dipendenze della resistente trovava applicazione la disciplina dettata dalla L. n.230/1962, come confermato in maniera inequivocabile dal fatto che il successivo comma 2 del citato art. 22 aveva cura di individuare quelle specifiche norme di detta legge la cui applicazione era invece esclusa, statuendo che “al personale artistico e tecnico della fondazione non si applicano le disposizioni dell'art. 2 della legge 18 aprile 1962, n. 230”. 
Con riferimento al regime normativo applicabile ai contratti a tempo determinato conclusi dalle ### lirico sinfoniche, la Suprema Corte ha più volte affermato il principio secondo cui "Successivamente alla trasformazione degli enti lirici in fondazioni di diritto privato (a partire, dunque, dal 23 maggio 1998), e fino all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 368 del 2001, ai contratti di lavoro a termine stipulati con le fondazioni lirico sinfoniche si applica la disciplina prevista dalla L. n. 230 del 1962, con l'unica esclusione costituita dell'art. 2 legge cit., relativa alla proroghe, alla prosecuzione ed ai rinnovi dei contratti a tempo determinato, come stabilito dal D.Lgs. n. 367 del 1996, art. 22" ( v. Cass., 20.3.2014, n. 6547; Cass., 27.3.2014, n. 7243; Cass., 19.5.2014, n. 10924; Cass., 30.7.2013, n.18263; Cass., 26.5.2011, n. 11573).  3.2. Con l'entrata in vigore del D.lgs. 6 settembre 2001, n.368, anche i contratti a tempo determinato conclusi da dette ### sono stati assoggettati alla nuova disciplina, salvo le eccezioni specificamente previste dall'art. 11, comma 4 il quale ha statuito che “Al personale artistico e tecnico delle fondazioni di produzione musicale previste dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, non si applicano le norme di cui agli articoli 4 e 5”: art. 4 D. Lgs. 368/2001 riguardante la “### della proroga” ed art.5 a seguire a sua volta disciplinante “### del termine e successione dei contratti”. 
Proroga (art. 4) e successione dei contratti (art. 5), istituti che entrambi mirano a realizzare quelle "misure di prevenzione degli abusi" specificamente richieste dall'accordo europeo e dalla direttiva 1999/70, e che il legislatore ha ritenuto di circondare di garanzie, "precisando i casi in cui il contratto prorogato o rinnovato si debba considerare a tempo indeterminato" (v. Corte Cost, 7 febbraio 2000, n. 41). 
Il preciso richiamo agli artt. 4 e 5, e non invece ai restanti, e in particolare la mancata menzione dell'art.1, non può che confermare l'opinione riguardo all'interpretazione del D.Lgs. n.367 del 1996, art. 22 laddove dispone che ai contratti del personale dipendente delle fondazioni non si applica la disposizione del ### art.2 L. n. 230 del 1962. Tanto quest'ultima norma quanto il D.Lgs. n.368 del 2001, artt. 4 e 5 si riferiscono alla reiterazione dei contratti a termine e, nella misura in cui introducono una deroga ad un regime generale, non è consentita una loro interpretazione estensiva, fino al punto di ricomprendere la disapplicazione dei principi generali su richiamati, e cioè della necessità dell'atto scritto e della sussistenza delle ragioni giustificative dell'apposizione del termine. 
In sostanza, il D.Lgs. n. 368 del 2001 all'art. 11 ed il D.Lgs. n. 367 del 1996 all'art. 22, comma 2, hanno la stessa portata normativa e depone in tal senso non solo la formulazione letterale pressoché identica delle due norme ("Al personale artistico e tecnico delle ###.. non si applicano... ) ma l'identità di ratio, volta a rendere meno rigorosa la possibilità di reiterazione dei contratti a termine - escludendo la conversione in contratti a tempo indeterminato in ogni caso di inosservanza delle regole poste dalle dette norme - in un settore caratterizzato da elevata flessibilità e temporaneità delle prestazioni, dal peculiare contenuto di professionalità, non sempre fungibile, e da esigenze di contenimento della spesa. 
Peraltro, la previsione del D.Lgs. n.368 del 2001, art.11, comma 4 risponde all'esigenza di assicurare il coordinamento delle norme di cui allo stesso D.Lgs. con il D.Lgs. n. 367 del 1996, art.22, comma 2: quest'ultima norma, invero nella parte in cui richiamava la L. n. 230 del 1962, art.2 ed in conseguenza della sua abrogazione, sarebbe rimasta priva di contenuto. Il comma 4 ha dunque evitato il vuoto normativo che, con riferimento alle proroghe e ai rinnovi dei contratti del personale dipendente delle fondazioni, si sarebbe venuto a creare per effetto dell'abrogazione della L. n. 230 del 1962. 
Può dunque ragionevolmente affermarsi che, dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 368 del 2001, ai contratti di lavoro a termine stipulati dal personale delle fondazioni liricosinfoniche previste dal D.Lgs. del 1996, n. 367, si applicano le disposizioni di cui al detto decreto n.368/ 2001, con le uniche esclusioni costituite dall'art.4, relativo alle proroghe, e dall'art.5, relativo alle prosecuzioni ed ai rinnovi, in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 11, comma 4. 
Riassumendo quindi, anche dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. del 2001, nei contratti del personale artistico e musicale era consentita secondo la normativa nazionale ed in particolare ex art. 4: a) la proroga anche se la durata iniziale del contratto prorogato è pari o superiore ai tre anni; b) la possibilità di più proroghe; c) l'eliminazione del vincolo costituito dalla medesima attività lavorativa per cui era stato concluso il primo contratto; d) l'eliminazione del limite di durata complessiva del rapporto fissato in tre anni. Sono altresì consentite, per effetto dell'inapplicabilità dell'art. 5: a) la successione dei contratti, ovvero la continuazione di fatto del rapporto di lavoro dopo la scadenza del termine iniziale o prorogato, anche oltre il termine di durata previsto dall'art.  5, comma 2; b) la riassunzione del lavoratore anche entro i periodi segnati dal comma 3; c) le assunzioni successive a termine, senza soluzione di continuità. 
Al di fuori di queste esenzioni, la violazione delle altre disposizioni, ed in particolare delle norme che prevedevano la forma scritta ad substantiam e la specifica indicazione della causale, di cui al D.Lgs. n.368 del 2001, art.1, comma 2, dovevano essere riportate nell'ambito della disciplina ordinaria del contratto di lavoro a tempo determinato, con la conseguente conversione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato (v. Cass., 20.3.2014, n. 6547; Cass., 27.3.2014, n. 7243; Cass., 19.5.2014, n. 10924).  3.3. Ulteriori modifiche in materia sono state apportate dall'art.3 D.L. n.64/2010, convertito in L.  29 giugno 2010 n.100, avente ad oggetto “### in materia di personale dipendente dalle fondazioni lirico-sinfoniche” che al comma 6, seconda parte statuisce che “Non si applicano, in ogni caso, alle fondazioni lirico-sinfoniche le disposizioni dell'articolo 1, commi 01 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n.368”, articolo da ultimo menzionato il quale a sua volta recita “1. E' consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. 2. ### del termine e' priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma l.”. 
Riguardo al disposto dell'art.3 cit. per come sopra riportato ricorda l'### come anche di recente il giudice di legittimità abbia evidenziato l'irretroattività della indicata disposizione (Cass. sent. 24 settembre 2019, n. 23796) che trova quindi applicazione per i contratti sottoscritti successivamente all'entrata in vigore in data ###.  3.4. Disciplina innovativa è stata poi introdotta in materia dalla L.92/2012 e dalla L.81/2015, normativa che ha consentito, per la generalità dei lavoratori, la stipulazione di contratti a termine nei limite dei 36 mesi senza obbligo di specificazione di una causale.  3.5. Infine, essendo stati validamente impugnati anche contratti stipulati a far data dal 18.8.2018, occorre considerare che dopo l'approvazione in ### il 7 agosto 2018, è stata pubblicata in ### la ### n.96 del 9 agosto 2018 di conversione del D.L. n. 87/2018 c.d. ###à (entrato in vigore il ###), che ha modificato l'art.19 comma 1 del D.Lgs. 81/2015 per cui la stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato "a-causale", può avvenire solo ed esclusivamente per il primo contratto, di durata non superiore ai 12 mesi, mentre la durata massima complessiva di più contratti a tempo determinato si riduce a 24 mesi. In tal senso disponeva l'art.19 intitolato “### del termine e durata massima” al comma 1 “Al contratto di lavoro subordinato puo' essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto puo' avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attivita', ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori; b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attivita' ordinaria”. Proseguiva l'art.21, intitolato “### e rinnovi” statuendo al comma 1 come “Il contratto può essere rinnovato solo a fronte delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1”. Normativa, quella ora menzionata, che ex art.1 comma 2 D.L. 12 luglio 2018, n.87 doveva ritenersi applicabile “ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto (14.7.2018), nonche' ai rinnovi e alle proroghe contrattuali successivi al 31 ottobre 2018". 
Statuiva per altro il comma 3 dell'art.29 medesimo D.L.87/2018 “Al personale artistico e tecnico delle fondazioni di produzione musicale di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, commi da 1 a 3, e 21”.  3.6. In data ### è infine entrato in vigore D.L. 28 giugno 2019, n.59, successivamente convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2019, n. 81 il quale all'art.1, intitolato “### urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche”, al dichiarato fine di “assicurare il rilancio delle medesime fondazioni… garantendo la tutela dei lavoratori del settore secondo il diritto dell'### europea” all'art. 29 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 per come già modificato dal D.L.87/2018, dopo il comma 3, aggiunge i seguenti 2 commi: comma 3 bis secondo cui “### restando quanto previsto dall'articolo 23 (numero di contratti complessivi stipulati da un medesimo datore di lavoro), in presenza di esigenze contingenti o temporanee determinate dalla eterogeneita' delle produzioni artistiche che rendono necessario l'impiego anche di ulteriore personale artistico e tecnico ovvero ((, nel rispetto di quanto previsto nel contratto collettivo di categoria,)) dalla sostituzione di lavoratori temporaneamente assenti, le fondazioni lirico sinfoniche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, ((i teatri di tradizione di cui all'articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800, e i soggetti finanziati dal ### unico per lo spettacolo che applicano il contratto collettivo nazionale di lavoro delle fondazioni lirico sinfoniche)) possono stipulare, con atto scritto a pena di nullita', uno o piu' contratti di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale, per una durata che non puo' superare complessivamente ((, a decorrere dal 1° luglio 2019)), fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, i (###) mesi, anche non continuativi, anche all'esito di successive proroghe o rinnovi. A pena di nullita', il contratto reca l'indicazione espressa della condizione che, ai sensi del presente comma, consente l'assunzione a tempo determinato, la proroga o il rinnovo. Detto incombente e' assolto anche attraverso il (###) riferimento alla realizzazione di uno o piu' spettacoli, di una o piu' produzioni artistiche cui sia destinato l'impiego del lavoratore assunto con contratto di lavoro a tempo determinato…”. Aggiunge il comma 3-ter, sempre in vigore dal 30.6.2019, che “La violazione di norme inderogabili riguardanti la costituzione, la durata, la proroga o i rinnovi di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato ((di cui al comma 3-bis)) non ne comporta la conversione in contratti a tempo indeterminato. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative.” 4. Partendo dagli indicati dati normativi rileva l'### che dopo “l'1.11.2018” sono stati sottoscritti ben 7 contratti costituenti rinnovo rispetto al precedente contratto impugnato, stipulato il ### (disciplinati primo contratto e rinnovi dalla ### n.96 del 9 agosto 2018 di conversione del D.L. n. 87/2018 c.d. ###à), il quale ha avuto come periodo di esecuzione 30.8.2018 - 23.9.2018 e cioè prima che intervenisse la riforma di cui al D.L. 59/2019 conv. in L. 81/2019 (30.6.2019). 
Ed infatti il contratto che ha avuto corso successivamente dal 13.11.2018 al 18.12.2018 risulta, come da documento in atti, essere stato siglato tra le parti il ###, ragione per cui la disciplina riferita “all'obbligo di una causale che debba in ogni caso specificare le “esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori” ovvero le “esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria” per come introdotta dalla ### n.96 del 9 agosto 2018 di conversione del D.L.  87/2018 c.d. ###à (entrato in vigore il ###), che ha modificato l'art.19 comma 1 del D.lgs. 81/2015, vi trova applicazione.   5. Venendo all'esame del primo contratto indicato (quello appunto sottoscritto il ###) la causale indicata è la preparazione ed esecuzione delle opere “### e Rigoletto”. 
Ha sostenuto la difesa della convenuta che “fermo l'ingresso di un regime normativo ‘causale' ” sarebbero rimaste immutate “le previsioni di deroga, rectius esclusione, per le ### lirico sinfoniche”. Osserva l'### che, o si ritiene che ex comma 3 dell'art.29 medesimo D.L.87/2018 “Al personale artistico e tecnico delle fondazioni di produzione musicale di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, commi da 1 a 3, e 21”, ed allora le ragioni indicate a giustificazione della prestazione sono perfettamente legittime non essendo la fondazione resistente sottoposta ad alcun obbligo di causale o durata, oppure, a voler applicare i principi affermati dalla giurisprudenza nazionale di legittimità e comunitaria, l'insussistenza degli indicati vincoli deve ritenersi in violazione dei diritti dei dipendenti di tali enti, discriminati rispetto alla generalità dei lavoratori a termine per assenza di limiti idonei ad evitare gli abusi dello strumento contrattuale da parte datoriale.   6. Ritiene il ### di aderire alla seconda opzione, non potendosi che concordare (per analogia di ragionamento) con le conclusioni cui è giunta la Corte di ### (vedi menzionata pronuncia n.331 del 25.10.2018, causa ### - ### dell'opera di ### in relazione a rapporti intercorsi tra le parti dal 2007 al 2011) di illegittimità della disciplina speciale nazionale emanata nel 2010 a favore delle ### lirico-sinfoniche tutte. 
In altre parole, a voler ritenere, la disciplina ex comma 3 dell'art.29 medesimo D.L.87/2018 tale da non imporre alle fondazioni lirico - sinfoniche alcun limite alla stipulazione dei contratti a termine, occorrerebbe, come la Corte ha ritenuto riguardo alla normativa del 2010, dichiararne l'illegittimità per contrasto con la normativa europea. 
Ed infatti la Corte, richiamata la clausola 1 della direttiva 1999/70/CE del ### d'### del 28 giugno 1999 relativa all'accordo quadro #### e ### sul lavoro a tempo determinato la quale alla lettera b) poneva l'obiettivo di “creare un quadro normativo per la prevenzione degli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato” e riportata la clausola 5, intitolata “### di prevenzione degli abusi” secondo cui “Per prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, gli ### membri, previa consultazione delle parti sociali a norma delle leggi, dei contratti collettivi e della prassi nazionali, e/o le parti sociali stesse, dovranno introdurre, in assenza di norme equivalenti per la prevenzione degli abusi e in un modo che tenga conto delle esigenze di settori e/o categorie specifici di lavoratori, una o più misure relative a: a) ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti; b) la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi; c) il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti.”, esaminata la questione pregiudiziale sottoposta dal giudice remittente (Corte d'appello di ### Corte d'appello di ### e cioè “Se la normativa nazionale (in particolare di cui all'art. 3, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, [recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali], convertito, con modificazioni, nella legge 29 giugno 2010, n. 100, nella parte in cui stabilisce che: “Non si applicano, in ogni caso, alle fondazioni lirico-sinfoniche le disposizioni dell'articolo 1, commi 01 e 2, del decreto legislativo [n. 368/2001]”), sia contraria alla clausola 5 dell'[accordo quadro]”, dato per presupposto che “36. Nel presente caso, è pacifico che la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale consente l'assunzione, nel settore delle fondazioni lirico-sinfoniche, di lavoratori tramite contratti di lavoro a tempo determinato stipulati in successione, senza prevedere nessuno dei limiti di cui alla clausola 5, punto 1, lettera b) e c), dell'accordo quadro riguardo alla durata massima totale di tali contratti o al numero di rinnovi degli stessi. In particolare, dall'ordinanza di rinvio risulta che i contratti di lavoro in tale settore sono espressamente esclusi dall'ambito di applicazione della disposizione nazionale, che consente la conversione di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati in successione oltre una certa durata in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 37. Poiché dall'ordinanza di rinvio risulta altresì che detta normativa nazionale non contiene, per quanto riguarda il personale impiegato a tempo determinato nel settore di attività delle fondazioni liricosinfoniche, nessuna norma equivalente a quelle di cui alla clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro, occorre verificare se il ricorso, in tale settore, a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato possa essere giustificato da una ragione obiettiva ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), dell'accordo quadro”, ha ritenuto che “50. A tale riguardo, il rispetto della clausola 5, punto 1, lettera a), dell'accordo quadro richiede che si verifichi concretamente che il rinnovo di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati in successione miri a soddisfare esigenze provvisorie.” Per altro, che la disciplina di svincolo delle ### lirico sinfoniche dai limiti imposti dalla disciplina generale di contratti a termine non rispondesse ai dettami della normativa comunitaria ne da' atto il successivo intervento legislativo, operato a distanza di meno di un anno, di cui al D.L. 28 giugno 2019, n.59, intervenuto al dichiarato fine di “assicurare il rilancio delle medesime fondazioni…garantendo la tutela dei lavoratori del settore secondo il diritto dell'### europea”.   7. Ritenuta quindi l'illegittimità della disciplina di cui al comma 3 dell'art.29 medesimo D.L.87/2018, e considerata di conseguenza applicabile anche alla fondazione convenuta la normativa di cui all'art.21 medesimo decreto a sua volta operante richiamo, per le causali dei rinnovi, all'art.19 comma 1, occorre osservare che certamente la causale posta a giustificazione del contratto sottoscritto il ### (lo ricordiamo riferita alla preparazione ed esecuzione delle opere “### e Rigoletto” ) non adduce in alcun modo né l'esistenza di “esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attivita', ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori” di cui alla lettera a), né la presenza di “esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attivita' ordinaria” di cui alla successiva lettera b). 
E che la difesa della resistente sia sul punto in difficoltà ad argomentare è evidenziato dal fatto che le uniche deduzioni operate riguardo all'indicato contratto, sono state le seguenti di cui al punto 7.2 della memoria: “…è seguito un contratto del 12.11.2018, dal 13.11.18 al 18.12.2018, il quale, espressamente richiamata la normativa di cui al D.lgs. 81/15, reca l'indicazione delle produzioni: “### Rigoletto” rispetto all'esecuzione delle quali, in punto di accompagnamento dell'orchestra, è avvenuta l'assunzione e in cui il ricorrente ha prestato attività lavorativa. Il ricorrente, in disparte la censura di genericità, non mette in discussione la causale”. 
Osserva il Tribunale che il problema non è se il ricorrente abbia lavorato nell'indicato periodo per le produzioni “### e Rigoletto” ma perché per tali produzioni la ### non abbia utilizzato in via esclusiva di dipendenti stabilizzati ed abbia viceversa scelto di ricorrere a personale precario, ragioni rimaste, anche all'esito della lettura della comparsa, del tutto ignote. 
Ed infatti la motivazione indicata a giustificazione dell'apposizione del termine di cui al successivo punto 7.3. “Peraltro, in questo periodo, la ### ha programmato e messo in scena le opere Le nozze di ### e ### nelle quali - tuttavia - il ricorrente non ha prestato la propria attività lavorativa…” nulla comprova riguardo ai requisiti di legge non essendo stato chiarito né in sede ###comparsa, se in tali produzioni furono o meno parimenti utilizzati professori d'orchestra a termine, né quale fossero le necessità di ### d'orchestra prima tromba per gli indicati spettacoli rispetto al numero di analoghe figure con rapporto di lavoro stabilizzato.   7. Alla nullità del contratto sottoscritto il ### per assenza della causale richiesta per legge, consegue l'illegittimità a catena dei successivi contratti a termine poiché conclusi in corso di rapporto a tempo indeterminato. 
Ed ancora, “un generale impedimento alla trasformazione del rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato non può trarsi neppure dalle leggi che negli anni hanno imposto il divieto di assunzione di personale a tempo indeterminato per le fondazioni, in ragione del contenimento della spesa pubblica, divieto ribadito nel D.Lgs. n. 64 del 2010, art. 3, comma 5: si tratta di norme esterne alla fattispecie dedotta in giudizio, siccome riguardanti il funzionamento e l'autorganizzazione del datore di lavoro che, pur potendo incidere indirettamente sulla esistenza del rapporto di lavoro invocata dal privato, non possono far degradare la sua posizione di diritto soggettivo sorta in conseguenza di atti di gestione del rapporto di tipo privatistico (v. Cass., 6547/2014, cit; Cass., n. 7243/2014, cit; Cass., n. 10924/2014, cit;). 
Sulle conclusioni in precedenza esposte non può incidere la norma di interpretazione autentica dettata dall'art. 40, comma 1 bis, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con L. 9 agosto 2013 n. 98, secondo cui: “l'articolo 3, comma 6, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, si interpreta nel senso che alle fondazioni, fin dalla loro trasformazione in soggetti di diritto privato, non si applicano le disposizioni di legge che prevedono la stabilizzazione del rapporto di lavoro come conseguenza della violazione delle norme in materia di stipulazione di contratti di lavoro subordinato a termine, di proroga o di rinnovo dei medesimi contratti”. 
Tale disposizione, infatti, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima “nella parte in cui prevede che l'art. 3, comma 6, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 29 giugno 2010, n. 100, si interpreta nel senso che alle fondazioni lirico-sinfoniche, fin dalla loro trasformazione in soggetti di diritto privato, non si applicano le disposizioni di legge che prevedono la stabilizzazione del rapporto di lavoro come conseguenza della violazione delle norme in materia di stipulazione di contratti di lavoro subordinato a termine” ( v. Corte Cost. 11.12.2015, n. 260). 
Il Giudice delle leggi ha evidenziato che “nel sancire che il divieto di conversione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato non è circoscritto alla materia dei rinnovi e a quella connessa delle proroghe, ma investe ogni ipotesi di «violazione delle norme in materia di stipulazione di contratti di lavoro subordinato a termine», la norma impugnata non enuclea una plausibile variante di senso dell'art. 3, comma 6, primo periodo, del D.L. n. 64 del 2010 e dell'art.  3, quarto e quinto comma, della legge n. 426 del 1977”. Se il rinnovo attiene alla successione dei contratti e all'aspetto dinamico del rapporto negoziale, la questione scrutinata nel giudizio principale verte su un vizio genetico, che inficia il contratto sin dall'origine. Non a caso, il legislatore esclude ogni equiparazione tra il rinnovo e l'illegittimità originaria del termine nella disciplina dei contratti a tempo determinato. "Rinnovo" è termine tecnico, riscontrabile in tutta la legislazione sui contratti a tempo determinato, e approda inalterato fino agli sviluppi più recenti. “Si può dunque affermare” ha concluso la Corte “che la disciplina censurata attribuisce alla disposizione del D.L. n. 64 del 2010 un contenuto precettivo dissonante rispetto al significato della parola "rinnovi", accreditato da una costante elaborazione della giurisprudenza di legittimità. Non si può ritenere, pertanto, che la norma interpretativa sia servita al legislatore, per emendare un'imperfezione del testo originario, ripristinando il significato autentico della disposizione interpretata, o che abbia risolto contrasti interpretativi, forieri di incertezze rilevanti. La disposizione impugnata, che non interferisce con il divieto di stabilizzazione nelle ipotesi di proroghe e di rinnovi illegittimi, opera in una latitudine circoscritta e riguarda la sola ipotesi della violazione delle norme sull'illegittima apposizione del termine. La norma impugnata lede, in pari tempo, l'affidamento dei consociati nella sicurezza giuridica e le attribuzioni costituzionali dell'autorità giudiziaria (sentenza n. 209 del 2010, per l'indissolubile legame che unisce tali valori dello stato di diritto, posti in risalto anche dall'ordinanza di rimessione della Corte fiorentina). ### che, nel caso di specie, risultava corroborato da un assetto normativo risalente, imperniato sulla distinzione tra i rinnovi e le fattispecie di illegittimità originaria del contratto a tempo determinato, e da una giurisprudenza che gli stessi lavori parlamentari menzionano e che la legge interpretativa consapevolmente ribalta, ripercuotendosi sui giudizi in corso e su vicende non ancora definite. La disciplina impugnata, priva di un appiglio semantico con la norma oggetto di interpretazione, lede, inoltre, l'autonomo esercizio della funzione giurisdizionale, in quanto è suscettibile di definire i giudizi in corso, travolgendo gli effetti delle pronunce già rese. ###à costituzionale della norma, in quanto retroattiva, si coglie anche sotto un distinto e non meno cruciale profilo. Nell'estendere il divieto di conversione del contratto a tempo determinato oltre i confini originariamente tracciati, includendo anche l'ipotesi di un vizio genetico del contratto a tempo determinato, la norma pregiudica un aspetto fondamentale delle tutele accordate dall'ordinamento ai rapporti di lavoro, in un contesto già connotato in senso marcatamente derogatorio rispetto al diritto comune” ( v. 
Cort. Cost. n. 260/2015). 
Ulteriormente, richiama la difesa in comparsa il disposto di cui all'art.1 comma 595 della ### n.266 del 23.12.2005. Si ritiene opportuno riportare il testo della citata norma : “Per gli anni 2006 e 2007 alle fondazioni lirico-sinfoniche è fatto divieto di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato. Fino al medesimo termine il personale a tempo determinato non puo' superare il 20 per cento dell'organico funzionale approvato”. 
Evidente dal tenore letterale della norma come il comma in esame si limiti a prorogare il divieto di assunzione a tempo indeterminato ad opera delle ### e non introduca in alcun modo un ampliamento del divieto di conversione giudiziale in ipotesi diverse dalle nullità espressamente richiamate dalla precedente normativa. 
Ed ancora, parte convenuta richiama nel proprio atto il disposto dell'art.2 comma 392 ### 24.12.2007 n.244. Rileva l'### come tale comma sia stato abrogato dal D.L. 30 aprile 2010, n. 64, convertito con modificazioni dalla l. 29 giugno 2010, n. 100. 
Infine, il testo della norma di cui all'art.11 D.L.91 dell'8.8.2013 sconfessa che con tale disposizione si sia ancora una volta prorogato il blocco delle assunzioni statuendo il comma 19 che “ Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso le fondazioni lirico-sinfoniche è instaurato esclusivamente a mezzo di apposite procedure selettive pubbliche”. Viene quindi introdotta una modalità per procedere alle assunzioni, non negata l'instaurazione ex novo di rapporti, tanto meno ampliata la tipologia dei vizi la cui presenza non può essere sanzionata secondo disciplina generale. 
Ne consegue che in forza della declaratoria di illegittimità, è consentita la conversione del contratto in ipotesi di vizio genetico di forma o riguardante la mancanza delle ragioni giustificative del termine riferite a qual si voglia contratto sottoscritto tra le parti. 
Conclusione da ultimo confermata dalla Corte di ### che proprio nei confronti della ### convenuta ha chiarito, sempre nella menzionata sentenza 25.10.2018 n.331, che “59. 
Per quanto concerne, infine, il divieto sancito dalla normativa nazionale di trasformare, nel settore delle fondazioni lirico-sinfoniche, i contratti di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, occorre ricordare che l'accordo quadro non enuncia un obbligo generale degli ### membri di prevedere la trasformazione dei contratti di lavoro a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato. Infatti, la clausola 5, punto 2, dell'accordo quadro lascia, in linea di principio, agli ### membri la cura di determinare a quali condizioni i contratti o i rapporti di lavoro a tempo determinato vadano considerati come conclusi a tempo indeterminato. Da ciò discende che l'accordo quadro non prescrive le condizioni in presenza delle quali si può fare uso dei contratti a tempo determinato (sentenza del 26 novembre 2014, ### e a., C‑22/13, da C ‑61/13 a C‑63/13 e C‑418/13, EU:C:2014:2401, punto 80, nonché ordinanza dell'11 dicembre 2014, ### C ‑86/14, non pubblicata, EU:C:2014:2447, punto 47). effettiva per evitare, ed eventualmente sanzionare, l'utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato (v., per analogia, sentenze del 14 settembre 2016, ### e ### C ‑184/15 e C ‑197/15, EU:C:2016:680, punto 41, nonché del 7 marzo 2018, ### C‑494/16, EU:C:2018:166, punto 34). 61. Orbene, è pacifico che i lavoratori del settore delle fondazioni lirico-sinfoniche non hanno diritto, persino in caso di abuso, alla conversione dei loro contratti di lavoro a tempo determinato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato e non beneficiano neanche di altre forme di tutela, come la fissazione di un limite alla possibilità di ricorrere ai contratti a tempo determinato. 62. Ne deriva che l'ordinamento giuridico italiano non comprende, nel settore delle fondazioni lirico-sinfoniche, nessuna misura effettiva, ai sensi della giurisprudenza citata al punto 60 della presente sentenza, che sanzioni l'utilizzo abusivo di contratti a tempo determinato”, ragione per cui ha concluso che “68. Spetta, pertanto, alle autorità giurisdizionali dello ### membro interessato garantire il rispetto della clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro, vegliando a che i lavoratori i quali abbiano subito un abuso in conseguenza dell'utilizzo di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato non siano dissuasi, nella speranza di continuare a lavorare nel settore determinato, dal far valere dinanzi alle autorità nazionali, ivi incluse quelle giurisdizionali, i diritti derivanti dall'attuazione, da parte della normativa nazionale, di tutte le misure preventive di cui alla clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro (v., in tal senso, sentenza del 14 settembre 2016, ### e ### C‑184/15 e C‑197/15, EU:C:2016:680, punto 51 e giurisprudenza ivi citata). 69. Più in particolare, spetta al giudice adito, nei limiti del possibile e qualora si sia verificato un utilizzo abusivo di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato, interpretare ed applicare le pertinenti disposizioni di diritto interno in modo da sanzionare debitamente tale abuso e da eliminare le conseguenze della violazione del diritto dell'### (ordinanza dell'11 dicembre 2014, ### C ‑86/14, non pubblicata, EU:C:2014:2447, punto 56). 70. Nel presente caso, dal momento che la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale contiene norme applicabili ai contratti di lavoro di diritto comune dirette a sanzionare il ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato, prevedendo la conversione automatica di un contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato qualora il rapporto di lavoro perduri oltre una data precisa, un'applicazione di tale norma nel procedimento principale potrebbe pertanto costituire una misura preventiva di un siffatto abuso, ai sensi della clausola 5 dell'accordo quadro.” Contrariamente quindi a quanto sostenuto in comparsa, la Corte di ### abilita il giudice nazionale, in ipotesi di accertato abuso del contratto a termine per mancato rispetto della clausola 5 da parte della normativa speciale nazionale ed in assenza di adeguata sanzione, alla conversione automatica del contratto in un contratto a tempo indeterminato, sanzione già prevista dalla normativa generale in materia.   8. Alla conversione del rapporto deve, poi, aggiungersi l'indennità risarcitoria prevista dall'art. 32, comma 5, della L. 4 novembre 2010, n. 183, secondo cui “nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell' articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604.” Tale “indennità” si aggiunge alla trasformazione del rapporto, ma si sostituisce alla tutela risarcitoria di diritto comune, non ammette la detrazione dell'aliunde perceptum ed è “dovuta in ogni caso, anche in mancanza di danno, per avere il lavoratore prontamente reperito un'altra occupazione”, assicurando al datore di lavoro, per altro verso, la predeterminazione in un importo forfetario del risarcimento del danno dovuto “per il periodo cosiddetto intermedio, quello cioè che intercorre dalla scadenza del termine fino alla pronuncia giudiziale che accerta la nullità di esso e dichiara la conversione del rapporto” ( v. Corte Cost. 11.1.2011 n. 303; Cass., 31.1.2012, nn. 1409 e 1411; Cass., 9.1.2015, n. 151). 
Al fine di determinare la misura di tale indennità occorre valutare le circostanze di fatto utili per applicare i parametri dettati dall'art.8 della legge n. 604/66, che sono riconducibili in parte alla sfera datoriale e in parte a quella del lavoratore. 
Sotto il profilo della “anzianità di servizio del lavoratore” bisogna tener conto del fatto che il ### vede riconosciuta l'esistenza di rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal 13.11.2018. 
Tenuto conto altresì del tempo trascorso fra la scadenza in data ### dell'ultimo contratto a termine impugnato e la presente sentenza (circa un anno e mezzo) e delle rilevanti dimensioni aziendali (evidenziate anche solo dal cospicuo contenzioso che l'ha vista interessata innanzi a questo giudice), ritiene l'### che l'indennità risarcitoria possa essere liquidata nella misura di 4 mensilità.   9. Ha parte ricorrente indicato una retribuzione globale di fatto come da ultima busta paga (agosto 2019) pari ad €3.111,16. Ha contestato parte convenuta che la retribuzione mensile evidenziata da prospetto paga di tale mensilità era pari ad €1301,88. Rileva l'### che l'eccezione sollevata dalla ### dev'essere disattesa atteso che l'indicazione di €1301,88: si riferisce al dovuto per quel solo mese; si riferisce ad ammontare al netto. Il calcolo deve viceversa essere riferito alla retribuzione mensile lorda, ai ratei di mensilità aggiuntive e ad ogni compenso percepito a titolo continuativo. 
Considerata quindi una retribuzione globale di fatto pari ad €3.111,16 la convenuta viene condannata al pagamento di €12.444,64. 
Sull'indennità liquidata sono dovuti sia rivalutazione monetaria che interessi legali ex art.429 c.p.c dalla data delle presente pronuncia al saldo: al riguardo il giudice di legittimità ha infatti chiarito che pur trattandosi di indennità con funzione risarcitoria, quella di cui all'art.32 cit. è comunque da qualificarsi come credito di lavoro poiché “la pretesa risarcitoria del lavoratore, sebbene non sinallagmaticamente collegata alla prestazione lavorativa, rappresenta pur sempre l'utilità economica che lo stesso avrebbe tratto dall'esecuzione della prestazione, se non impedita dall'illegittimo comportamento datoriale” (Cass. Sent. 12 marzo 2018, n. 5953, conforma a ### 5344 del 17.2.2016 e n.3027 del 11.2.2014). 
Indennità omnicomprensiva che, come tale, impone il rigetto dell'ulteriore domanda risarcitoria formulata in ricorso riferita al diritto ad equivalente monetario delle retribuzioni maturate dalla messa in mora alla presente sentenza (vedasi Cass. Sent. 12 marzo 2018, n. 5953 la quale, richiamandosi a precedenti della medesima Corte Cass. n.3027 del 2014 e Cass. n.3056 del 2012, ha chiarito come l'indicata indennità sia “forfettizzata” e “onnicomprensiva” per i danni causati dalla nullità del termine nel periodo cosiddetto “intermedio”, compreso cioè tra la scadenza del termine e la sentenza di conversione).   8. Tenuto conto dei contrasti interpretativi insorti su molte delle questioni esaminate anche tra i giudici di merito e degli interventi normativi succedutisi di segno diverso, ricorrono i presupposti per compensare per la metà le spese di lite con condanna della ### alla refusione della restante parte.  P.Q.M.  ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, dichiara che tra ### e ### dell'### di ### si è instaurato rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 13.11.2018 e, per l'effetto, condanna ### dell'### di ### in persona del Presidente, a ripristinare il rapporto con riammissione in servizio del ricorrente nelle mansioni, con la qualifica ed il regime orario da ultimo concordato ed a corrispondergli, a titolo di risarcimento danno, €12.444,64, oltre accessori come per legge; rigetta nel resto il ricorso; compensa per la metà i compensi di lite e condanna ### dell'### di ### in persona del Presidente, a rifondere la restante parte liquidata in complessivi €1.800,00, da distrarsi.  ### il ### 

Il Giudice
Dott. ### n. ###/2019


causa n. 33908/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Casari Donatella

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