blog dirittopratico

3.706.936
documenti generati

v5.31
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!

 
   
   
   
 
Legenda colori:
Corte di Cassazione
Corte d'Appello
Tribunale
Giudice di Pace
già visionate
appuntate
M
1

Tribunale di Brindisi, Sentenza n. 52/2026 del 14-01-2026

... dell'obbligo del repêchage, tutte le mansioni inferiori dell'organigramma aziendale, ma solo quelle che siano compatibili con il bagaglio professionale del prestatore (cioè che non siano disomogenee e incoerenti con la sua competenza) ovvero quelle che siano state effettivamente già svolte, contestualmente o in precedenza. Ciò è possibile affermare […] in un'ottica di compatibilità e di non ingerenza nella determinazione dell'assetto aziendale, non essendo previsto un obbligo del datore di lavoro, secondo la precedente versione dell'art.2103 c.c., di fornire un'ulteriore o diversa formazione del prestatore per la salvaguardia del posto di lavoro” (Cass., Sez. Lav., n.###/2019). Ebbene, il datore di lavoro non ha assolto all'onere probatorio gravante sullo stesso, perché avrebbe dovuto depositare il LUL e un organigramma aziendale riferito a tutte le unità produttive (idonei a fotografare la situazione aziendale -sotto il profilo del personaleprima, al momento e dopo il licenziamento della parte ricorrente), in modo da escludere che il lavoratore potesse essere reimpiegato, anche in unità produttive diverse da quella di ### presso cui era assunto (non potendo al contrario assolvere a tale (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE DI BRINDISI REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano Il giudice del lavoro dr. ### ha pronunciato la seguente ### nella causa iscritta al n.2795/2025 del ### e promossa da ### con l'avv. ### Ricorrente nei confronti di ### S.R.L., con l'avv. ### Convenuto *** ### E MOTIVI DELLA DECISIONE La parte ricorrente ha chiesto: 1) la declaratoria di inefficacia (per mancanza di sottoscrizione) del licenziamento comunicatole a mezzo “Whatsapp” dalla società convenuta in data ### e, per l'effetto, la condanna datoriale alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento dell'indennità risarcitoria prevista dall'art.2 (co.2) d.lgs.23/2015, oltre che al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali; 2) la declaratoria di illegittimità (per assenza di giustificato motivo oggettivo) del suddetto licenziamento e, per l'effetto, la condanna datoriale alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento dell'indennità risarcitoria prevista dall'art.3 (co.2) d.lgs.23/2015, oltre che al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali; 3) la declaratoria di illegittimità (per mancanza di giustificato motivo oggettivo e/o omesso adempimento dell'obbligo di repêchage) del predetto licenziamento e, per l'effetto, la condanna datoriale al pagamento dell'indennità risarcitoria prevista dall'art.3 (co.1) d.lgs.23/2015; 4) la declaratoria di illegittimità del suddetto licenziamento (comunicatole senza la specificazione dei motivi) e, per l'effetto, la condanna datoriale al versamento dell'indennità risarcitoria prevista dall'art.4 d.lgs.23/2015; 5) in ogni caso, la condanna datoriale al pagamento dell'indennità di mancato preavviso. 
La parte resistente si è costituita in giudizio contestando gli avversi assunti e chiedendo il rigetto del ricorso e, in via riconvenzionale, il risarcimento del danno che la controparte le avrebbe arrecato a un veicolo di sua proprietà.
Deve preliminarmente rilevarsi che l'assenza della sottoscrizione del file “word” contenente il licenziamento per cui è causa, trasmesso alla parte ricorrente a mezzo “Whatsapp” dalla società convenuta in data ### (circostanze pacifiche perché dedotte da entrambe le parti) è irrilevante ai fini della decisione del presente giudizio, in quanto “la scrittura con la quale sia intimato il licenziamento può ritenersi valida, ai sensi dell'art.2 della l. n.604 del 1966, anche quando non venga sottoscritta dal datore di lavoro o da un suo rappresentante, qualora venga esibita dalla parte nel giudizio pendente nei confronti del destinatario del recesso” (Cass., Sez. Lav., n.12106/2017 - Rv.644341-01). 
Ciò chiarito, questo Giudice ritiene che il datore di lavoro non abbia adempiuto all'obbligo di repêchage, non avendo valutato (o, se lo ha fatto, non avendolo provato nel presente giudizio) la possibilità di adibire il lavoratore licenziato a mansioni diverse da quelle svolte immediatamente prima del licenziamento (anche inferiori a queste ultime) o, comunque, di collocarlo nell'ambito di unità produttive diverse da quella di ### ove lavorava al momento del licenziamento. 
Come statuito dalla Suprema Corte, “l'obbligo di repêchage, ossia l'onere di non potere ragionevolmente utilizzare il dipendente interessato dal recesso in altre mansioni diverse da quelle che svolgeva, costituisce una creazione giurisprudenziale (tratta dalla esegesi della L. n.604 del 1966, art.3) formante indiscutibilmente parte del diritto vivente. È unanimemente riconosciuto che esso appartenga alla tematica del giustificato motivo oggettivo del licenziamento e che richieda la prova datoriale L. n.604 del 1966, ex art.5 […] La finalità dell'istituto è quella di garantire, attraverso un contemperamento tra l'interesse del datore di lavoro a perseguire una organizzazione produttiva ed efficiente e quello del lavoratore diretto alla stabilità del posto, che il recesso datoriale rappresenti l'extrema ratio cui ricorrere […] nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo, può ritenersi che non vengono in rilievo, ai fini dell'obbligo del repêchage, tutte le mansioni inferiori dell'organigramma aziendale, ma solo quelle che siano compatibili con il bagaglio professionale del prestatore (cioè che non siano disomogenee e incoerenti con la sua competenza) ovvero quelle che siano state effettivamente già svolte, contestualmente o in precedenza. Ciò è possibile affermare […] in un'ottica di compatibilità e di non ingerenza nella determinazione dell'assetto aziendale, non essendo previsto un obbligo del datore di lavoro, secondo la precedente versione dell'art.2103 c.c., di fornire un'ulteriore o diversa formazione del prestatore per la salvaguardia del posto di lavoro” (Cass., Sez. Lav., n.###/2019). 
Ebbene, il datore di lavoro non ha assolto all'onere probatorio gravante sullo stesso, perché avrebbe dovuto depositare il LUL e un organigramma aziendale riferito a tutte le unità produttive (idonei a fotografare la situazione aziendale -sotto il profilo del personaleprima, al momento e dopo il licenziamento della parte ricorrente), in modo da escludere che il lavoratore potesse essere reimpiegato, anche in unità produttive diverse da quella di ### presso cui era assunto (non potendo al contrario assolvere a tale onere probatorio attraverso la generica prova testimoniale chiesta nella memoria difensiva, non ammessa proprio in quanto generica e volta a dimostrare circostanze che avrebbero dovuto essere provate documentalmente). 
Tra l'altro, solo costituendosi nel presente giudizio la parte resistente ha dedotto che il licenziamento per cui è causa sarebbe imputabile alla chiusura della sede operativa di ### (divenuta la mera sede ###conseguente soppressione della mansione di magazziniere, essendo la sede operativa stata trasferita a ### ove l'organico sarebbe al completo), circostanze non risultanti dalla visura camerale in atti e, in ogni caso, totalmente taciute nella missiva di licenziamento che parla genericamente di soppressione della posizione aziendale della parte ricorrente e dell'impossibilità di adibirla a mansioni equivalenti -e non, anche, inferiori, senza alcun riferimento a tale presunto trasferimento di sede operativa (ulteriore elemento che depone nel senso dell'accoglimento del ricorso, anche sotto il profilo dell'omessa specificazione dei motiviqualora si voglia per assurdo reputare adempiuto l'obbligo di repêchage, ma così non è per le ragioni sopra ampiamente esplorate, trattandosi di una missiva di licenziamento dal tenore davvero troppo generico). 
Dal mancato assolvimento dell'onere di dimostrare l'adempimento dell'obbligo di repêchage discende, a mente dell'art.3, co.1, d.lgs.23/2015, che il rapporto di lavoro deve essere dichiarato estinto alla data del licenziamento e che il datore di lavoro (il quale non ha provato di non raggiungere i limiti dimensionali di cui all'art.18, co.8 e 9, l.300/1970, pur essendo gravato da tale onere probatorio, in omaggio a quanto statuito da Cass., Sez. Un., n.141/2006) deve essere condannato al pagamento di un'indennità risarcitoria non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a otto mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR (tenuto conto del fatto che il lavoratore aveva, al momento del licenziamento, un'anzianità di servizio di 3 anni e senza alcuna decurtazione degli emolumenti eventualmente percepiti, nel periodo di estromissione, per l'espletamento di altre attività lavorative - decurtazione non prevista dall'art.3, co.1, d.lgs.23/2015- ), oltre accessori di legge. 
La parte ricorrente ha inoltre diritto alla corresponsione dell'indennità di mancato preavviso, come agevolmente ricavabile dal fatto che la missiva di licenziamento, pacificamente ricevuta dal destinatario in data ###, indica come ultimo giorno di lavoro proprio il ### (e, infatti, sul punto la parte resistente nulla ha osservato). 
Deve invece essere rigettata la domanda riconvenzionale, spiegata dalla società convenuta, di condanna della controparte al risarcimento del danno che la seconda avrebbe cagionato a un veicolo della prima a seguito di un sinistro stradale provocato dalla parte ricorrente nello svolgimento delle sue mansioni lavorative, giacché la parte resistente non ha dimostrato che tale danno era sprovvisto di copertura assicurativa e che, dunque, non è già stato ristorato (in altri termini, il veicolo in questione ben avrebbe potuto essere assicurato con una polizza operante anche nei sinistri con colpa del conducente del veicolo assicurato, come correttamente eccepito dalla parte ricorrente nella comparsa di risposta alla domanda riconvenzionale, rilievo in ordine al quale la controparte non ha preso alcuna posizione, con conseguente operatività del principio di non contestazione ex art.115 c.p.c.), non avendo prodotto la polizza assicurativa di tale veicolo (né avendo formulato alcuna richiesta di prova testimoniale al riguardo). 
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo (tenuto conto del valore indeterminabile della causa e dell'assenza di attività istruttoria).  P.Q.M.  Accerta l'inadempimento dell'obbligo di repêchage da parte del datore di lavoro e, per l'effetto, dichiara l'estinzione del rapporto di lavoro oggetto del presente giudizio alla data del licenziamento e condanna la parte resistente al versamento, in favore della controparte, di un'indennità risarcitoria non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a otto mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR (oltre interessi e rivalutazione come per legge dal momento del licenziamento e fino all'effettivo soddisfo). 
Condanna la società convenuta alla corresponsione, in favore della controparte, dell'indennità di mancato preavviso, maggiorata di interessi legali e rivalutazione monetaria sino all'effettivo soddisfo. 
Rigetta per il resto il ricorso, così come la domanda riconvenzionale spiegata dal datore di lavoro. 
Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 3.700 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge (con distrazione). 
Brindisi, 14/01/2026.   

Il Giudice
(dott. ###


causa n. 2795/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Salvatore Marino'

M
1

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 12860/2024 del 10-05-2024

... personale stornato, la sua posizione nell'ambito dell'organigramma dell'impresa concorrente, le 6 difficoltà ricollegabili alla sua sostituzione e i metodi adottati per in durre i dipendenti e/o co llaboratori a passare all'impresa concorrente (Cass. n. 3865/2020; v. anche n. ###/2017); di tali modalità di stor no integranti concorrenza sleale non è stata raggiunta la prova nel caso concreto; 9. con il sec ondo motivo, parte ricorrente dedu ce violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale società; 10. il motivo è inammissibile; 11. nel giud izio di legitti mità, la deduzi one del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomament e app rezzabili e ritualmente e inequivocabi lmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualm ente riportate nel ricorso per cassazione nei loro e satti termini e non genericamente o per rias sunto del re lativo contenuto, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto di fensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'un a o l'altra erano state proposte, onde (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso 5337-2019 proposto da: ### S.P.A., in perso na del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domicili ata in #### 63, presso lo studio dell'avvo cato ### rappresentata e difes a dall'avvocato ### - ricorrente principale - contro ### domicilia ta in ### presso LA CA NCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ### ACCORDINO; - controricorrente - ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 433/2018 della CORTE ### di BRESCIA, depositata il ### R.G.N. 436/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/03/2024 dal ###. ##### R.G.N. 5337/2019 Cron. 
Rep. 
Ud. 20/03/2024 CC ### 1. la Corte d'Appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa sede quanto alla condanna della società ### al pagamento di indennità sostitutiva del preavviso e indennità di cessazione del rapporto ex art.  1751 c.c. i n fa vore di ### quale agente di commercio nel periodo marzo 2013 - dicembre 2015, riducendo, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, la so mma dovuta a qu ella complessiva di € 53.927,55 (€ 48.074,35 a titolo di indennità cd. europea ed € 5.853,20 a titolo di indennità di preavviso), oltre accessori, in luogo della somma di € 131.400 oggetto della condanna di primo grado (rispetto alla somma complessiva di € 231.704,34 richiesta dall'agente, anche per altri titoli, con il ricorso introduttivo del giudizio); 2. ha os servato la Corte di merito, per qu anto ancora rileva, che: - era da escludere nel caso concreto l'incompatibilità tra il rapporto di lavoro autonomo e il ruolo di amministratrice della medesima società; - non era stata raggiunta la prova di un progetto di distrazione della rete di vendita da parte dell'agente, tale da integrare la giusta causa di risoluzione del rapporto di agenzia posta a base del recesso da parte della preponente; - dalla constatazione dell'assenza di condotta così grave da integrare la giusta causa di recesso, atteso che non si era raggiunta la prova che l'agente avesse utilizzato l'elenco dei clienti per contattarli per conto di un'altra società, derivava che spetta va alla stessa, come indicato dal Tribunale, sia l'indennità sostitutiva del preavv iso che l'indennità di cessazione del rapporto; 3 -peraltro, andava rivisto l'ammontare del montante provvigionale sul quale calcolare tali indennità, seguendo i principi elaborati dal la giurisprudenza di legittimità in materia, nel senso che la maturazione del diritto dell'agente all'indennità di cessazione del rapporto è subordinato al concorrere cumulativo delle condizioni previste dall'art. 1751 c.c., ossia a) aver procurato al preponente n uovi clienti o sviluppato sensibilmente gli aff ari con i clienti precedentemente acquisiti; b) che i rapporti con tali clienti continuino ad assicurare alla preponente sostanziosi vantaggi economici; c) che il pagamento di tali indennità sia equo, tenuto conto delle circostanze del rapporto e delle provvigioni che l'agente perde con riferimento agli affari con i predetti clienti acquisiti e sviluppati durante il rapporto; e che, con specifico riferime nto ai principi espressi da Cass 25740/2018, andavano escluse dal calcolo dell'indennità le provvigioni ricevute per l'attività di coor dinatrice, già compensata a pa rte, e le attività di re clutamento e affiancamento degli agenti; - utilizzando dati contabili della consulenza di parte ridotti proporzionalmente in relazione alla durata de l rapporto di agenzia, l'indennità ex art 1751 c.c. andava ricalcolata sulla media provvigionale del periodo, liquidata nel massimo tenuto conto delle specificità del caso concret o, e andava calcolata l'indennità sostitutiva del preavviso sulla base degli stessi dati algebrici; 3. per la cassazione del la predetta sentenza la s ocietà propone ricorso con due motivi, cui resiste con controricorso e ric orso incidentale con unico motiv o ### al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell'ordinanza; ### 1. con il prim o motivo, la società ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2598, n. 3, c.c., in relazione agli artt. 2119 e 1751 c.c. (art 360, n. 3 e n. 5, c.p.c.); sostiene che dalle prove raccolte doveva ricavarsi la realizzazione di attività concorre nziale per storno, in sé dannosa, a prescindere dagli effetti che potrà provocare; 2. il motivo è inammissibile nella parte in cui la società ricorrente censura la sentenza gravata con riferimento all'art.  360, n. 5, c.p.c.; 3. infatti, quantunque la Corte distrettuale abbia integrato l'istruttoria svolta in primo grado, dando ingresso, tra l'altro, alla prova testimoniale in grado di appello, essa è giunta alle medesime conclusioni di mancata prova, nel caso concreto, di realiz zazione da parte dell' agente di un'attività di distrazione di clienti o rete di agenti; 4. deve dunque ravvisarsi ipotesi di pronuncia cd. doppia conforme rilevante ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c. (ora 360, comma 4, c.p.c.) e dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., nel senso che, qu ando la pronu ncia di appello conferm a la decisione di prim o grado per le stesse r agioni, iner enti ai medesimi fatti pos ti a base del la decisione impugnata , il ricorso per cassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui all'art. 360, primo comma, nn. 1), 2), 3), 4), c.p .c.; ricorre l'ipotes i di «doppia conforme», con conseguente inammissibili tà della censura ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la deci sione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni sono fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (v. Cass. 5 n. 29715/2018, n. 7724/2022, n. 5934/2023, n .  26934/2023); 5. né con il ricorso per cassazione la parte può rimettere in discussion e, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultim i è preclusa in sede di legit timità (C ass.  29404/2017; cfr. anche Cass. n. 16056/2016); 6. il motivo è infondato nella parte in cui la ricor rente censura la sentenza gravata con riferimento all'art. 360, n. 3, c.p.c.; 7. la gi urisprudenza sullo storno di dipendenti e collaboratori richiede che tale storno risul ti effettivo, non rilevando il solo tentativo o la mera intenzione; 8. è stato chiar ito che, per la confi gurabi lità di atti di concorrenza sleale contrar i ai principi della correttezza professionale, commessi per mezzo dello storno di dipendenti e/o co llaboratori, è necessario che l'attività distrattiva delle risorse di personal e dell'imprenditore sia stata posta in essere dal concorrente con modalità tali da non potersi giustificar e, in rapporto ai principi di correttezza professionale, se non supponend o nell' autore l' intento di recare pregiudizi o all'organizzazione ed alla struttura produttiva del concorrente, disgregando in modo traumatico l'efficienza dell'organizzazione azien dale del competitore e procurandosi un vantaggio competi tivo indebit o; a tal fine assumono rilievo innan zitutto le modalità del passaggio dei dipendenti e collaboratori dall'una all'altra impresa, che non pu ò che essere diretto , ancorché eventualmente dissimulato, per potersi configurare un'attività di storno, la quantità e la qualità del personale stornato, la sua posizione nell'ambito dell'organigramma dell'impresa concorrente, le 6 difficoltà ricollegabili alla sua sostituzione e i metodi adottati per in durre i dipendenti e/o co llaboratori a passare all'impresa concorrente (Cass. n. 3865/2020; v. anche n. ###/2017); di tali modalità di stor no integranti concorrenza sleale non è stata raggiunta la prova nel caso concreto; 9. con il sec ondo motivo, parte ricorrente dedu ce violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale società; 10. il motivo è inammissibile; 11. nel giud izio di legitti mità, la deduzi one del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomament e app rezzabili e ritualmente e inequivocabi lmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualm ente riportate nel ricorso per cassazione nei loro e satti termini e non genericamente o per rias sunto del re lativo contenuto, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto di fensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'un a o l'altra erano state proposte, onde consent ire la v erifica, innanzitutto, dell a ritualità e della tempestivit à e, in secondo luogo , della decisività delle questioni pros pettatevi; pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d'ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice del "fatto processuale", intanto può esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all'onere di indicarli compiutamente, non essendo essa legittimata a procedere ad un'autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi. (così Cass. n. 28072/2021, conf . a Cass. n. 15367/2014; cf r.  anche Cass. n. 16899/2023); 7 12. a tali oneri di specificazione del “dove, come e quando” è stata proposta la domanda su cui vi sarebbe stata omessa pronuncia non ha adempiuto parte ricorrente (al contrario, è stata parte controricorrente ad eccepire il rigetto implicito della domanda d i condanna al risarcimento dei danni equitativo per concorrenza sleale, assorbita dalla mancata prova della conco rrenza sleale, non essendo ris arcibile, neppure in via equitativa, u n danno da fatto ingiusto non dimostrato); 13. con tempestivo ricorso incidentale, viene dedotta da parte controricorrente violazione e falsa applicazione dell'art.  1750 c.c. e dell'art. 10 AEC 16.2.2009 , per erronea quantificazione dell'indennità di preavviso, spettante in 3 mesi a norma dell'art. 1750 c.c., e per erroneità della base calcolo, che non è la stessa di cui all'art. 1751 c.c.; 14. il motivo è fondato; 15. a norma dell'art. 1750 c. c., così come sostituito dall'art.  3 del d.lgs. n. 303/1991 (di attuazione della direttiva comunitaria 86/653), applicabile nella presente fattispecie, per quanto qui interessa (comma 3):"Il termine di preavviso non può comunque essere inferiore ad un mese per il primo anno di durata del contratto, a due mesi per il secondo anno iniziato, a tre mesi per il terzo anno iniziato, a quattro mesi per il quarto anno, a cinque mesi per il quinto anno e a sei mesi per il sesto anno e per tutti gli anni successivi” (v.  n. 16487/2014); a sua volta, l'art. 10 AEC 2009 prodotto e localizzato da parte controricorrente, per la quantificazione della suddetta ind ennità fa riferimento alle “provvigioni di competenza dell'anno solare (…) precedente quanti son o i mesi di preavviso dovuti”; 16. è dunque fondata la doglianza di parte controricorrente in ordine all'utilizzo, nella sentenza gravata, per la determinazione dell'indenn ità sostitutiva del preavviso 8 riconosciuta all'agente, della diversa base di calcolo per la determinazione della cd. indennità europea, che conduce a risultati inferiori, con conseguente necessità di ricalcolo di tale voce nel merito; 17. in conclu sione, pertanto, il ricor so principale deve essere respinto; al rigetto del l'impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato per parte ricorrente principale, ove spettante n ella ricorrenza dei presupposti processuali; la sentenza impugnata deve essere cassata in accoglimento del motivo di ricorso incidentale, con rinvio alla medesima Corte d'Appello, in di versa composizione, per procedere al calcolo dell'indennità di preavviso riconosciuta secondo i criteri sopraindicati, nonché per provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M.  La Corte rigetta il ricorso principale; accoglie il ricors o incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia alla Corte d'Appello di Bresc ia in diversa composizione, anche per le spese. 
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento , da parte della ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nell'### camerale del 20 marzo 2024.   

Giudice/firmatari: Doronzo Adriana, Michelini Gualtiero

M

Tribunale di Castrovillari, Sentenza n. 552/2017 del 23-05-2017

... filiale, ponendo in luce come lo stesso secondo l'organigramma aziendale, assume la funzione di primo garante della correttezza delle operazioni compiute giacchè "incaricato di assicurare la disciplina ed il regolare svolgimento delle operazioni compiute nella dipendenza da lui diretta". ### CP_ CP ### 9 La suddetta apertura del conto corrente intestato alla società violava la normativa interna sulla accensione dei rapporti che richiedeva la previa autorizzazione superiore nei casi di rapporti instaurati con soggetti non residenti nella zona di competenza della ### Con congrua motivazione, la Corte d'Appello non ha attribuito rilievo alla circostanza che il conto fosse stato inattivo, in quanto il fatto in sè ledeva la disciplina interna, ragionevolmente volta a consentire una valutazione d'insieme dell'andamento delle operazioni nelle diverse aree cittadine ove vi erano filiali della 3. Con il terzo motivo di ricorso è prospettato il carattere incongruo e insoddisfacente della motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5), in relazione ad un punto controverso della fattispecie. Il ricorrente censura la statuizione della Corte d'Appello che con riferimento al contratto del 24 settembre 2007, (leggi tutto)...

testo integrale

R.G. n. 2298 /2014 REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE di CASTROVILLARI sezione civile IL GIUDICE del ### dott. ### a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23.05.2017 ai sensi dell'art. 1, comma 57° L. n. 92/2012 ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento promosso da - parte ricorrente Avv.ti #### e ### nei confronti di - parte resistente Avv.ti #### e ### OGGETTO: ricorso in opposizione ad ordinanza di rigetto dell'impugnativa giudiziale di licenziamento ex art. 1, commi 51 e segg. L. n. 92/2012.  CONCLUSIONI: come da verbale in data ### Ragioni della decisione Con l'atto introduttivo del presente giudizio oppositivo la parte ricorrente, premesso di essere stato dipendente di con profilo e mansioni di direttore di filiale di ### fino al licenziamento intimato con missiva del 19.11.2013 e del 28.11.2013, recesso impugnato in via stragiudiziale con raccomandata del 09.12.2013; lamentando l'erroneità della statuizione adottata dal giudice di prime cure ed affermando la sussistenza di vizi inficianti il recesso impugnato per: omessa affissione del codice disciplinare all'interno del locali aziendali; insussistenza del fatto contestato sia in senso materiale che in senso giuridico; sproporzione della sanzione ### 2 espulsiva; genericità e tardività delle contestazioni disciplinari, agiva in giudizio per la riforma, la modifica, l'annullamento dell'ordinanza gravata e, nel merito, previa declaratoria di nullità, inefficacia ed illegittimità del recesso impugnato, per l'accoglimento della domanda di reintegrazione nel precedente posto di lavoro e per il riconoscimento della conseguente tutela risarcitoria ai sensi dell'art. 18 L.  300/1970, con il favore delle spese di lite da distrarre. Avanzava istanze istruttorie ed allegava documentazione. 
Si costituiva la società resistente per affermare la legittimità del licenziamento disciplinare intimato, contestando puntualmente tutti i motivi addotti dalla parte ricorrente a fondamento delle pretese azionate. Domandava, di conseguenza, il rigetto del proposto ricorso per infondatezza, con il favore delle spese di lite. Avanzava istanze istruttorie ed allegava documentazione. 
La controversia veniva istruita con l'assunzione di prove testimoniali. 
Il ricorso oppositivo non è fondato e non merita accoglimento per le ragioni che di seguito si andranno ad esplicitare. 
Va confermata, di conseguenza, l'ordinanza gravata, condividendosene le motivazioni addotte a sostegno del rigetto delle domande riproposte dalla parte opponente anche in questa fase del giudizio. 
A tal proposito occorre premettere che il recesso in esame è stato comminato ai sensi degli artt. 2119 c.c., 77, lett. d) e 44, lett. e) CCNL 19 gennaio 2012 all'esito di procedimento disciplinare promosso per contestare in modo analitico e dettagliato illeciti disciplinari costituenti, in concreto, omissioni di segnalazioni di operazioni sospette ed omessa inibizione della movimentazione di un deposito a risparmio intestato a con autorizzazione a bonifici esteri, e della movimentazione del conto-concorrente personale intestato a sottoposto ad indagini in sede penale per ipotesi di reato di frode fiscale e riciclaggio, in violazione della normativa antiriciclaggio; nonché la predisposizione dell'istruttoria di un finanziamento in favore del genitore e la deliberazione di ulteriore affidamento di credito sempre in favore del genitore dell'opponente senza la copertura di idonee garanzie, in violazione di specifiche prassi aziendali. 
Ebbene, i fatti contestati risultano ampiamente dimostrati per tabulas ed in forza delle testimonianze raccolte nel corso dell'istruzione probatoria. 
Si consideri, infatti, come già dalla documentazione prodotta dalla parte resistente emerge chiaramente: 1) la movimentazione da gennaio a giugno 2013 del libretto di risparmio intestato ad riconducibile a , con prelevamenti di denaro contante per complessivi € 95.650,00 e disposizione di bonifici, di cui n. 6 in uscita su estero per complessivi € 42.973,73; alcuni documenti sono sottoscritti direttamente dalla parte opponente; 2) la operatività da gennaio a giugno 2013 del conto-corrente intestato a co n un el evato numero di addebiti di assegni di traenza, tutti scaricati dall'allora direttore della filiale di ### con la propria matricola contabile n. ###; ### 3 3) la violazione di specifiche prassi aziendali e la perpetrazione di alcune irregolarità nella procedura istruttoria del finanziamento concesso dalla filiale di ### alla madre dell'opponente e dell'ulteriore affidamento di somme sul conto-corrente in mancanza di adeguate garanzie1. 
Non solo, tali circostanze sono state ampiamente confermate dai testi di parte resistente escussi nel corso del giudizio, della cui attendibilità non vi è ragione alcuna di dubitare, tenuto conto, altresì, della compiuta conoscenza dei fatti contestati per aver partecipato attivamente alle indagini interne disposte dall'istituto resistente2.  1 Cfr. docc. nn. 5), 6), 7), 8), 9), 11), 12), 13), 14) e 15) in all.ti parte resistente opposta.  2 Cfr. deposizione del teste , in verbale di udienza istruttoria del 26.05.2015: “… ###… ### introdotto il teste di parte ricorrente, sig. , identificato a mezzo C.I. n. , il quale, previa lettura della formula di impegno, dichiara: <<### e mi chiamo , nato a ### il ###>> INDIFFERENTE.  <<Conosco i fatti di causa poiché all'epoca dell'accertamento svolgevo la funzione di coordinatore dei controlli interni per la e la mia sede di lavoro è a ###>. 
Sulle circostanze indicate nella memoria di costituzione della parte resistente così risponde: A.D.R. sub n. 2: <<Confermo la circostanza. Tanto so perché in quanto coordinatore ho seguito l'accertamento. Ho visto la scheda e sono venuto a conoscenza di tutti i fatti>>. 
A.D.R. sub. n. 4: <<Nel 2012 ci fu un primo accertamento disposto dalla ### di ### ed in seguito la ### avviò un'indagine connotata da complessità perché avente ad oggetto molteplici conti correnti tra i quali ricordo , non ricordo bene. Preciso che nel 2012 ero responsabile dei controlli per tutta l'area, occupandomi della vicenda soltanto nella sua fase iniziale>>.  s ub. n. 5: <<Confermo la circostanza e preciso che sui conti correnti c'era un incrocio di bonifici e versamenti, con elevata movimentazione in entrata e in uscita>>. 
A.D.R. sub. n. 6: <<La banca, in particolare il direttore, ha omesso la segnalazione di tale attività sospetta. Tanto si è reso palese anche dall'accertamento operato dalla ### di ###> A.D.R. sub. n. 7: <<Ricordo di aver visto una scheda dove il responsabile di filiale, aveva vistato i tabulati assegni irregolarmente addebitati sul rapporto di conto corrente di società diversa da quella che vi aveva apposto la firma di traenza. 
A.D.R. sub. n. 8: <<Non ricordo la circostanza, ma ricordo la irregolarità riscontrata su un assegno di ### 25.000,00 firmato dalla e addebitato alla comunque poi regolarizzato con il timbro della A.D.R. sub. n. 9: <<Nulla sono in grado di riferire>>. 
A.D.R. sub. n. 13: <<Confermo che la banca venne a conoscenza del provvedimento dell'ufficio Gip dell'ex Tribunale di Rossano nel procedimento a carico di , con cui veniva disposto il sequestro di beni per oltre 13.000.000 e la misura a carico di dell'obbligo di presentazione al PG per due volte a settimana>>. 
A.D.R. sub. n. 14: <<Ho letto che il era indagato, in concorso con , dei reati di riciclaggio e reimpiego di denaro di provenienza illecita per fatti risalenti al 2008, poi proseguito nel periodo successivo fino al 2011>>. 
A.D.R. sub. n. 15: <<### stato informato, in qualità di coordinatore, che il collega ha riaperto le indagini documentali a carico del per i fatti emersi dall'attività di indagine in sede penale subito dopo il provvedimento del ### Io sono stato incaricato di ascoltare in ### esattamente nella filiale di ### due dipendenti per comprendere i fatti imputati al in particolare la movimentazione sospetta del libretto di risparmio intestato all' Ho ascoltato la sig.ra che personalmente ha gestito alcune operazioni sul predetto libretto. Ho sentito, altresì, l'altro dipendente per il finanziamento erogato a favore della madre dell'opponente A.D.R. sub. n. 16. <<Personalmente ho letto che il nelle risposte alle prime contestazioni ha riferito di aver chiuso i rapporti bancari facenti capo ad e alle società del gruppo, di aver irrigidito i rapporti con l' nel gennaio 2013. Dalla documentazione che ho visionato ho personalmente riscontrato che il conto corrente di era stato estinto, però era rimasto acceso il libretto di risparmio di ### che di alcune società i conti erano stati chiusi di altre no. ### che alcuni sono stati chiusi nel maggio 2013. ### in particolare, la società , i cui conti sono stati chiusi nel maggio 2013. Tanto posso dire perché personalmente ho riscontrato degli accrediti fatti tramite il . 
A.D.R. dell'Avv. ### <<Non ricordo se il conto intestato a fosse in attivo o in passivo>>. ### P. ### Org_ ####### 4 A.D.R. sub. n. 18: <<### diretto non è possibile, ma si può effettuare tramite uno sdoppiamento di operazioni. Si effettua, a tal fine, un prelevamento “virtuale” di contanti come contropartita del bonifico estero>>. 
A.D.R. sub. n. 19: <<Confermo la circostanza e preciso che il deposito a risparmi viene utilizzato per una clientela che non ha rapporti commerciali. Di norma, per le società le movimentazioni avvengono su conto corrente. Devo precisare che in banca si cerca comunque di assecondare la clientela e, pertanto, tale operazione è possibile ma non usuale>>. 
A.D.R. sub. n. 20: <<Non ricordo con esattezza gli importi, ma ricordo che su quel libretto ci sono stati molteplici versamenti in contanti o tramite assegni, tutti intestati all' . 
A.D.R. sub. n. 21: <<La scheda che ho visionato riportava tutte queste operazioni, ma non ricordo gli importi delle stesse>>. 
A.D.R. sub. n. 22. <<Nell'accertamento operato, ricordo una distinta dove c'è la firma dell'allora direttore ed una annotazione della cassiera dove sta scritto che si trattava dell'ultima operazione>>. 
A.D.R. sub. n. 23: <<Ho già riferito sulla circostanza di cui sopra. ###, di cui al n. 7 dei documenti di parte opposta ed esibita al teste, della da me sentita fu confermata e disse aver riferito al direttore trattarsi di operazione sospetta e il direttore le rispose di non fare segnalazioni perché i fatti erano già conosciuti dalla banca. Devo altresì precisare che sul conto corrente di , movimentato da gennaio a giugno 2013, veniva rilasciato un blocco assegno di cui nove distrutti ed uno rimaneva al cliente al fine di tenere sotto controllo le operazioni bancarie>>. 
A.D.R. sub. n. 25: <<Con un accertamento della ### di ### il avrebbe dovuto segnalare come sospette le operazioni avvenute successivamente sul conto corrente intestato all' Con un'indagine della ### la cosa più ovvia da fare era bloccare tutte le operazione sul libretto di deposito a risparmio della società . 
A.D.R. sub. n. 27: <<La da me sentita, ha riferito che in banca per effettuare le operazioni si presentavano in due, contestualmente, il e l' , perché il potere di firma era in capo a quest'ultimo>>. 
A.D.R. sub. n. 28: <<Nulla posso riferire sulla circostanza>>. 
A.D.R. sub. n. 29: <<Ho già risposto>>. 
A.D.R. sub. n. 30: <<Non ricordo la circostanza, ricordo solo che per la c'era una movimentazione con utilizzo del ###>. 
A.D.R. sub. n. 31: <<Confermo la circostanza e ricordo di aver visto sulla scheda tale bonifico con addebito sul conto corrente intestato alla che il aveva riferito di aver chiuso il conto nella precedente lettera di giustificazione del gennaio 2013>>. 
A.D.R. sub. n. 32: <<Confermo la circostanza e ricordo l'operazione su quel conto corrente intestato alla c he sulla scorta del documento n. 21 del fascicolo di parte opposta che mi viene mostrato, ricordo essere stato chiuso il 09. 05.2013>>. 
A.D.R. sub. n. 33: <<Confermo la circostanza previa visione del doc. n. 21 fascicolo parte opposta>>. 
A.D.R. sub. n. 34: <<Confermo la circostanza in quanto ho preso visione dell'estratto conto del cliente . Dal gennaio al giugno 2013 c'è stata una movimentazione di assegni in traenza. Preciso che si tratta del medesimo conto per il quale il blocco degli assegni veniva limitato ad uno soltanto per controllo delle operazioni>>. 
A.D.R. sub. n. 35: <<Confermo la circostanza e posso dire che gli assegni movimentati sul conto corrente di sono stati scaricati direttamente dal con la sua matricola>>. 
A.D.R. sub. n. 36: <<Ho già risposto e confermo la circostanza previa esibizione dei documenti nn. 9 e 10 del fascicolo di parte opposta>>. 
A.D.R. sub. nn. 37 e 38: <<Ho già risposto e confermo le circostanza, precisando che il dava disposizione di consegnare solo un assegno del carnet annullando i rimanenti nove>>. 
A.D.R. n. 39 e 40: << E' vero che l'11 ottobre 2009 veniva aperto un conto corrente intestato alla madre del per un prestito personale di ### 15.000,00, in parte confluito sul conto della moglie del e l'altra parte sul conto del stesso. Il resto è stato prelevato con bancomat>>. 
A.D.R. sub. 41-42-43-44-45: <<### tutte le circostante. Tanto mi è stato dichiarato dal . 
A.D.R. sub. n. 46: <<### la circostanza previa esibizione del documento n. 14>>. 
A.D.R. sub. n. 47: <<### la circostanza in quanto tanto è stato dichiarato da . 
A.D.R. sub. n. 48: <<### la circostanza previa esibizione del documento n. 13 fascicolo di parte resistenteopposta>>. 
A.D.R. sub. n. 49: <<### la circostanza in quanto ho preso visione della scheda di accertamento come, tra l'altro, risulta dal doc. n. 13 fascicolo di parte resistente che mi viene posto in visione. Ovviamente gli ATM 5179 e 4591 sono quelli della filiale di ###>. ### Persona_
Persona_
A.D.R. sub. n. 50: <<### la circostanza in quanto ho preso visione degli accertamenti e perché mi è stato confermato dallo stesso da me sentito>>. 
A.D.R. sub. n. 51: <<### la circostanza. ### di aver personalmente raccolto la dichiarazione del e personalmente ho visionato la delibera del finanziamento>> . 
A.D.R. sub. n. 52: <<Tale circostanza mi è stata riferita dal . 
A.D.R. sub. n. 53: <<### la circostanza, ma non ricordo se il fece una nota scritta o me lo dichiarò verbalmente>>. …###…”. 
Si tenga conto, inoltre, della deposizione di analogo tenore resa dal teste in verbale di udienza istruttoria del 24.05.2016: “… ###… ### introdotto il teste di parte resistente , identificato a mezzo C.I.  il quale, previa lettura della formula di impegno, dichiara: << ### e mi chiamo , nato a ### il ###.>> <<All'epoca dei fatti ho collaborato con il sig per gli accertamenti sulla situazione contestata all'opponente.>> <<Si, ricordo queste società avevano la seguente denominazione: e l' Sulle circostanze indicate nella memoria, così risponde: A.D.R. sub. n. 2: <<SI, confermo che i conti delle società coinvolte nell'indagine e il conto di erano aperti presso la filiale di ### e il responsabile di agenzia era . 
A.D.R. sub. n. 4 e 5: <<Si, ricordo che dopo la richiesta di informazioni avanzata dalla ### di ### il controllo venne allargato sui conti delle società di cui sopra ho già detto. Ciò che è emerso è una seria di movimentazioni incrociate tra i diversi conti. Personalmente ho collaborato a questi controlli allargati nell'anno 2012. Se non sbaglio dal luglio 2012. I controlli personalmente li ho fatti da remoto, dalla sede ###cui lavoravo>>. 
A.D.R. sub. n. 6: <<In caso di provvedimenti giudiziari o della polizia giudiziaria che vengono denominati controllo numero 13 controllo numero 12 rispettivamente da parte della struttura antiriciclaggio del nostro istituto di credito, viene inviata una mail al direttore per segnalare che c'è un'indagine o un provvedimento e in questo caso il direttore è tenuto ad un attività di verifica della regolarità. Personalmente ho visto che all'opponente è stata inviata la mail contenente il codice di controllo numero 12. Ho appreso che il sebbene fosse stata inviata la mail con il codice di controllo 12, non ha mai fatto la “sos”, segnalazione di operazione sospetta. A tal proposito devo riferire che a norma della normativa antiriciclaggio non è obbligatoria tale segnalazione ma è a discrezione del direttore. Devo precisare di non sapere se il abbia fatto o meno delle verifiche. Posso però riferire che le verifiche in punto “aml” non sono state fatte, ovvero nella procedura gianos le verifiche non furono fatte dall'opponente. Di fronte a delle segnalazioni di un profilo di alcuni clienti della banca, riconducibili alle società di cui sopra ho detto, con un profilo ad alto rischio, i conti non furono mai chiusi. Il documento n. 2 di parte resistente che mi viene esibito è quello di cui ho preso visione, è la mail contenente il controllo n. 12. Anzi devo precisare che il documento n. 2 esibito è in realtà la schermata del collega di ### dalla quale si evince che al è arrivata la mail contenente il controllo n. 12>>. 
A.D.R. sub. n. 7: <<### la sub. 7. ### di aver visto insieme al collega che il aveva visionato e vistato i tabulati assegni. In alcune ipotesi era presente un addebito irregolare sul rapporto di conto corrente di società diverse da quella che ne aveva apposta la firma di traenza. Devo precisare che in alcuni casi ci fu la regolarizzazione della firma di traenza. Devo riferire che dal terminale la presa visione dei tabulati assegni è riconducibile al così come anche l'omessa verifica. In realtà non so se altri si sono occupati anche e soprattutto delle operazioni riconducibili a questi rapporti e in particolare alla regolarizzazione della firma di traenza>>. 
A.D.R. sub. n. 8: << ricordo che su alcuni assegni c'era una firma di traenza non riconducibile al titolare del rapporto ma riconducibile ad un'altra società>>. 
A.D.R. sub. n. 9: <<confermo che tutti i tabulati assegni risultano visionati e vistati dal A.D.R. sub. n. 13: << confermo la circostanza perché ho visto l'ordinanza emessa dal ###>>. 
A.D.R. avv. ### <<il documento n. 2 del fascicolo di parte opponente l'ho redatto personalmente sotto la visione del e successivamente, dal gennaio 2013, sotto la supervisione di . Non so quando è stato spedito alla guardia di finanza. Si tratta di un documento interno>>. 
A.D.R. sub. n. 14: << confermo la circostanza e preciso di averla letta nell'ordinanza del Gip di ###>. 
A.D.R. sub. n. 15 e 16: << ricordo che in seguito all'ordinanza del Gip di ### ripresero le verifiche interne ed emerse che sebbene il avesse fatto rassicurazioni sulla chiusura dei rapporti bancari riconducibili ad alla società implicate, in realtà erano rimasti operativi il libretto di risparmio di se non ricordo male il conto dell' e di qualche altra società di cui non ricordo il nome>>. ### Persona_ ######### 6 Ed ancora, nel corso dell'istruzione probatoria è chiaramente emerso che l'allora direttore della filiale di ### odierna parte opponente, sebbene espressamente avvertito in una particolare circostanza dalla operatrice della natura sospetta A.D.R. sub. n. 18: << ricordo di aver verificato sul libretto di elle movimentazioni in entrata e in uscita>>. 
A.D.R. sub. n. 19: << ricordo che furono emessi bonifici sull'estero ma devo precisare che tale operazione non è possibile perché il bonifico si può fare solo con addebito sul conto corrente e non con addebito sul libretto di risparmio>>. 
A.D.R. sub. n. 20: << non ricordo assolutamente il numero dei versamenti, dei bonifici e degli importi. Ma mi ricordo delle operazioni. Mi rimetto alla memoria ispettiva. Sotto la supervisione dei colleghi e ho personalmente partecipato alla stesura della memoria ispettiva>>. 
A.D.R. sub. n. 21: << confermo di non ricordare il numero delle operazioni né tantomeno gli importi>>. 
A.D.R. sub. n. 22: << ricordo che in sede di verifica abbiamo chiesto la visione di alcuni documenti e tra questi vi era qualche documento contenente il visto del direttore A.D.R. sub. n. 23: << ho preso visione del documento n. 7 che mi viene esibito. ### di aver preso visione e di aver riscontrato la comunicazione che veniva fatta dall'operatrice di circa l'impossibilità di ripetere la medesima operazione. Non so se il “dare corso ” sia riconducibile all'opponente e se lo stesso sia da qualificare come un visto>>. 
A.D.R. sub. n. 25: << non posso ritenere se sia dovuto o meno a carico del direttore il blocco del libretto di deposito risparmio e se siano obbligatorie le segnalazioni essendo scelte discrezionali. Reputo che dette incombenze lo fossero, quantomeno opportune alla luce della contestazione disciplinare e degli addebiti penalmente rilevanti. Non c'è mai stato un ordine specifico di chiusura dei conti da parte della banca. Anche l'apertura e chiusura di un c.c. è nella discrezionalità del direttore e la banca non ne può ordinare la chiusura>>. 
A.D.R. sub. n. 27: <<confermo che le operazioni di cui sopra ho detto venivano effettuate sul libretto di risparmio materialmente da o A.D.R. sub. n. 28: << non posso confermare la circostanza per non aver avuto diretta percezione. ### che il aveva acquisito un dichiarazione di una collega della filiale di ### da cui emergeva che era il direttore di filiale a legittimare dette operazioni nei confronti degli operatori di sportello. Le dichiarazioni erano sottoscritte dalla collega e dal collega . 
A.D.R. sub. n. 29: << quanto riportato nella circostanza l'ho letto nella dichiarazione della stessa A.D.R. sub. n. 30: << non ricordo bene i nomi delle società ma dopo il gennaio 2013 abbiamo verificato che vi erano rapporti in essere con le società di cui si è già sopra detto>>. 
A.D.R. sub. n. 31: << mi riporto alla memoria ispettiva>>. 
A.D.R. sub. n. 32 e 33: << confermo di aver preso visione del documento n. 21 della parte opposta che mi vengono esibiti>>. 
A.D.R. sub. n. 34: << mi rimetto alla memoria ispettiva. Non ricordo le operazioni specifiche negli importi ma che vi erano questo movimentazioni>>. 
A.D.R. sub. n. 35: << confermo quanto già in precedenza dichiarato in merito ai tabulati degli assegni>>. 
A.D.R. sub. n. 36: << confermo di aver preso visione e valutato i documenti n. 9 e 10 che mi vengono mostrati>>. 
A.D.R. sub. n. 37 e 38: << nel caso di consegna di carnet di assegni la riconducibilità si fa tramite il numero di matricola. 
Devo precisare che di norma non è il direttore a consegnare di norma un carnet di assegni ai propri clienti. ### in particolare di aver visto che in un carnet nove assegni erano stati annullati ed uno solo era stato consegnato. Anche in questo caso non posso dire l'operazione sia stata svolta dal A.D.R. sub. n. 39, 40, 41, 42, 43, 44: << confermo le circostanze 39, 40, 41, 42, 43 e 44 in base alle verifiche effettuate dal collega che, recatosi in filiale a ### ha raccolto le dichiarazioni di ### che ad istruire la pratica per la madre dell'opponente fu il come anche la richiesta di override e non al A.D.R. sub. n. 45, 46, 47, 48: << confermo le circostanze per averle apprese dalla dichiarazione del acquisita alla verifica ispettiva tramite il collega . 
A.D.R. sub. n. 49: << ricordo i prelevamenti sugli atm di ###>. 
A.D.R. sub. n. 50, 51: << confermo le circostanze per averle prese dalle dichiarazioni fatte al e dalle interrogazioni fatte seguendo le procedure per l'accertamento ispettivo interno>>. 
A.D.R. sub. n. 52, 53: << confermo le circostanze che ho appreso dalle dichiarazioni rese dal . 
A.D.R. avv. ### << nel documento n. 2 di parte opponente sull'indicazione dell'opponente in qualità di direttore di distretto devo precisare quanto segue: all'epoca dei fatti era stato nominato direttore di distretto che è ###>…”. ### Tes_ ########### di alcune operazioni, non solo non abbia dato corso alla segnalazione, quanto piuttosto abbia di fatto impedito alla propria collaboratrice di procedere al tipo di segnalazione che, anche in quella specifica circostanza, appariva dovuta3. 
Ebbene, gli addebiti mossi alla parte opponente, per come concretizzatisi, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, configurano, a parere del decidente, una giusta causa di recesso ai sensi dell'art. 2119 c.c.4 3 In tal senso si tenga conto di quanto chiaramente riferito dal teste , in verbale di udienza istruttoria del 26.05.2015, nella parte in cui afferma: “… ###… A.D.R. sub. n. 23: <<Ho già riferito sulla circostanza di cui sopra.  ###, di cui al n. 7 dei documenti di parte opposta ed esibita al teste, della da me sentita fu confermata e disse aver riferito al direttore trattarsi di operazione sospetta e il direttore le rispose di non fare segnalazioni perché i fatti erano già conosciuti dalla banca. Devo altresì precisare che sul conto corrente di , movimentato da gennaio a giugno 2013, veniva rilasciato un blocco assegno di cui nove distrutti ed uno rimaneva al cliente al fine di tenere sotto controllo le operazioni bancarie>>. …###…”.  4 Cfr. in particolare Cass. 20.09.2013, n. 21633 nella parte in cui chiarisce: “… ###… Con il primo motivo di ricorso d educa la violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 7, comma 2, e degli artt. 1175 e 1375 c.c., (art. 360 c.p.c., n. 3); omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine all'esame delle risultanze processuali (art. 360 c.p.c., n. 5); violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 166 c.p.c.. 
Espone il ricorrente che il presupposto storico da cui sarebbero scaturiti gli addebiti è costituito da un decreto di sequestro del 18 marzo 2008, adottato in un'indagine che non riguardava esso ricorrente, nè la ### (###, nè l'attività posta in essere dallo stesso quale direttore della filiale. 
Tanto premesso, censura l'affermazione della Corte d'Appello che la contestazione del 12 maggio 2008 era stata tempestiva in quanto la ### in ragione dei complessi accertamenti che si erano dovuti effettuare, aveva avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilievo disciplinare solo in epoca immediatamente antecedente alla suddetta data. 
La motivazione sul punto sarebbe priva di logica, in quanto pone quale termine iniziale le indagini del ### di d i , disposte a seguito del suddetto sequestro preventivo, che riguarda soggetti indagati che nulla avevano a che fare con o con il ricorrente, estraneo ad essi, senza precisare per quale ragione non veniva data rilevanza alla conoscenza concreta di fatti attinenti alla attività bancaria della ### di (### diretta dall' A., di cui l'### di credito era notiziato per tempo e rispetto ai quali nulla aveva obiettato dal settembre 2007.  1.1. Il motivo non è fondato e deve essere rigettato. 
In materia di licenziamento disciplinare, il principio dell'immediatezza della contestazione, che trova fondamento nella L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 7, commi 3 e 4, mira, da un lato, ad assicurare al lavoratore incolpato il diritto di difesa nella sua effettività, e, dall'altro, ad assicurare che il potere datoriale sia esplicato secondo canoni di buona fede ostativi a che lo stesso possa servirsi "ad libitum" dell'arma del recesso (cfr., Cass., n. 1995 del 2013). 
In tema di licenziamento per giusta causa, l'immediatezza della comunicazione del provvedimento espulsivo rispetto al momento della mancanza addotta a sua giustificazione, ovvero rispetto a quello della contestazione, si configura quale elemento costitutivo del diritto al recesso del datore di lavoro, in quanto la non immediatezza della contestazione o del provvedimento espulsivo induce ragionevolmente a ritenere che il datore di lavoro abbia soprasseduto al licenziamento ritenendo non grave o comunque non meritevole della massima sanzione la colpa del lavoratore (cfr, Cass., n. 15649 del 2010). 
Nell'ambito di un licenziamento per motivi disciplinari, il principio di immediatezza della contestazione, pur dovendo essere inteso in senso relativo, comporta che l'imprenditore porti a conoscenza del lavoratore i fatti contestati non appena essi gli appaiono ragionevolmente sussistenti, non potendo egli legittimamente dilazionare la contestazione fino al momento in cui ritiene di averne assoluta certezza, pena l'illegittimità del licenziamento (cfr, Cass., n. 3532 del 2012). 
Nella specie, la Corte d'Appello ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi con congrua e logica motivazione che si sottrae alle censure prospettate. 
I fatti in questione venivano all'attenzione dell solo a seguito degli accertamenti che venivano effettuati in ragione delle vicende scaturenti da un provvedimento di sequestro relativo a soggetti diversi dal ricorrente. 
La Corte d'Appello sul punto, nell'assumere la statuizione censurata, teneva conto delle risultanze istruttorie, in particolare delle testimonianze rese nel giudizio di primo grado da due testi addetti, all'epoca dei fatti al ### che confermavano la relazione redatta il 14 ottobre 2008, nella quale si evidenziava che gli accertamenti ebbero inizio solo a seguito della notifica del sequestro disposto dalla procura di ### e riguardavano ### Pt_ #### non già la sola società (titolare del conto indicato nel provvedimento di sequestro) ma anche i nominativi di c he s ebbene ind icato c ome s oggetto ine sistente d alla Pr ocura d ella Re pubblica (c apo a d ella im putazione provvisoria), in realtà risultava essere garante di una posizione, ossia quella di a sua volta moglie e garante di P.F.. 
Precisava la Corte d'Appello, come i testi avessero fatto presente che le indagini erano state approfondite e complesse e avevano richiesto l'utilizzo a tempo pieno di quattro unità, in quanto vennero esaminate tutte le operazioni effettuate dai diversi nominativi da controllare a far tempo dalla data di accensione dei conti correnti. 
Pertanto, la conclusione cui perviene la Corte d'Appello, che solo in epoca immediatamente antecedente la contestazione la fosse venuta a conoscenza dei fatti ritenuti di rilievo disciplinare è congruamente motivata tenuto conto dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità.  2. Con il secondo motivo di ricorso è prospettata la violazione e falsa applicazione degli artt. 219, 1175, 1375 e 1176 c.c., (art. 360 c.p.c., n. 3); errata o insufficiente motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5). 
L' A., richiama il punto della sentenza in cui si prende in esame, con riguardo all'apertura del conto corrente di corrispondenza intestato alla società la violazione della normativa interna sulla accensione dei rapporti che richiedeva l'autorizzazione superiore nei casi di rapporti da instaurare con soggetti non residenti nella zona di competenza della filiale, come nel caso di specie. 
Ad avviso di esso ricorrente, la gravità dell'inadempimento doveva essere contemperato con l'obbligo di diligenza imposto al responsabile di filiale di incrementare la clientela privata della ### stessa. Inoltre, detto inadempimento non potrebbe conciliarsi con l'incremento attivo che il ricorrente aveva apportato alla ### nel periodo 2005-2007, in cui ne era stato direttore, per il quale era stato premiato dalla ### centrale, palesandosi una contraddittorietà nell'operare della ####à quasi totale del conto e l'assenza di nocumento patrimoniale avrebbe dovuto rilevare ai fini della gravità dell'inadempimento.  2.1. Il motivo non è fondato e deve essere rigettato. 
Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, in caso di licenziamento per giusta causa, ai fini della proporzionalità fra fatto addebitato e recesso, viene in considerazione ogni comportamento che, per la sua gravità, sia suscettibile di scuotere la fiducia del datore di lavoro e di far ritenere che la continuazione del rapporto si risolva in un pregiudizio per gli scopi aziendali, essendo determinante, ai fini del giudizio di proporzionalità, l'influenza che sul rapporto di lavoro sia in grado di esercitare il comportamento del lavoratore che, per le sue concrete modalità e per il contesto di riferimento, appaia suscettibile di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento e denoti una scarsa inclinazione ad attuare diligentemente gli obblighi assunti, conformando il proprio comportamento ai canoni di buona fede e correttezza. 
Spetta al giudice di merito valutare la congruità della sanzione espulsiva non sulla base di una valutazione astratta del fatto addebitato, ma tenendo conto di ogni aspetto concreto della vicenda processuale che, alla luce di un apprezzamento unitario e sistematico, risulti sintomatico della sua gravità rispetto ad un'utile prosecuzione del rapporto di lavoro, assegnandosi a tal fine preminente rilievo alla configurazione che della mancanze addebitate faccia la contrattazione collettiva, ma pure all'intensità dell'elemento intenzionale, al grado di affidamento richiesto dalle mansioni svolte dal dipendente, alle precedenti modalità di attuazione del rapporto (ed alla sua durata ed all'assenza di precedenti sanzioni), alla sua particolare natura e tipologia (Cass., n. 14586 del 2009). 
Ancora, va considerato che la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto il ruolo essenziale svolto nella valutazione del fatto posto alla base del licenziamento dalla prognosi che in base ad esso debba farsi sulla idoneità del dipendente a garantire il futuro adempimento degli obblighi collegati al rapporto. 
E' stato infatti affermato che nel giudicare se la violazione disciplinare addebitata al lavoratore abbia compromesso la fiducia necessaria ai fini della permanenza del rapporto di lavoro, e quindi costituisca giusta causa di licenziamento, va tenuto presente che è differenziata l'intensità della fiducia richiesta, a seconda della natura e della qualità del singolo rapporto, della posizione delle parti, dell'oggetto delle mansioni e del grado di affidamento che queste richiedono, e che il fatto concreto va valutato nella sua portata oggettiva e soggettiva, attribuendo rilievo determinante, ai fini in esame, alla potenzialità del medesimo di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento (Cass., n. 12263 del 2005). 
Nella specie la Corte d'Appello con adeguata e logica motivazione, ha applicato correttamente i suddetti principi, facendo specifico riferimento al rilievo dei compiti affidati al responsabile di filiale, ponendo in luce come lo stesso secondo l'organigramma aziendale, assume la funzione di primo garante della correttezza delle operazioni compiute giacchè "incaricato di assicurare la disciplina ed il regolare svolgimento delle operazioni compiute nella dipendenza da lui diretta". ### CP_
CP ### 9 La suddetta apertura del conto corrente intestato alla società violava la normativa interna sulla accensione dei rapporti che richiedeva la previa autorizzazione superiore nei casi di rapporti instaurati con soggetti non residenti nella zona di competenza della ### Con congrua motivazione, la Corte d'Appello non ha attribuito rilievo alla circostanza che il conto fosse stato inattivo, in quanto il fatto in sè ledeva la disciplina interna, ragionevolmente volta a consentire una valutazione d'insieme dell'andamento delle operazioni nelle diverse aree cittadine ove vi erano filiali della 3. Con il terzo motivo di ricorso è prospettato il carattere incongruo e insoddisfacente della motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5), in relazione ad un punto controverso della fattispecie. 
Il ricorrente censura la statuizione della Corte d'Appello che con riferimento al contratto del 24 settembre 2007, sottoscritto da costituitosi fideiussore di fino alla concorrenza di ### 250.000,00, rilevava che la difformità delle firme apposte rispetto a quella impressa sulla carta d'identità, risultava percepibile ictu oculi, sicchè riteneva che esso appellante non avesse agito con la necessaria diligenza che l'operazione richiedeva. 
La sentenza non precisa rispetto a quale parametro di verifica e di analisi possa dirsi percepibile ictu oculi la difformità di firma. 
Tale affermazione, peraltro, non si concilierebbe con quanto riferito nella sentenza di primo grado, che , per verificare il carattere apocrifo della firma, avesse dovuto rivolgersi ad un perito grafologo. 
La sentenza non indica, altresì, quale sarebbe stata la diligenza concreta da applicare all'operazione specifica, tenuto conto anche che l'adempimento di un mutuo erogato a da , per cui veniva rilasciata la fideiussione, era già garantito da ipoteca. 
In sintesi, il ricorrente espone che dalla motivazione della sentenza non è comprensibile quale sia stato il percorso logico-deduttivo seguito per giungere all'affermazione della negligenza del ricorrente nell'operazione in questione.  3.1. Il motivo non è fondato e deve essere rigettato. 
Occorre premettere che la giurisprudenza di legittimità, nell'esaminare fattispecie di responsabilità bancaria, ma con affermazione che per alcuni aspetti può trovare applicazione anche nel caso in esame, ha enunciato il principio, secondo cui la banca può essere tenuta responsabile del pagamento di un assegno falsificato non a fronte della mera alterazione del titolo, ma solo nei casi in cui una tale alterazione sia rilevabile "ictu oculi", in base alle conoscenze del bancario , il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, nè è tenuto a mostrare le qualità di un esperto grafologo (Cass., n. 20292 del 2011). 
Al fine del rilievo di una alterazione di tal specie, rileva innanzitutto, il mero riscontro cartolare, come nel caso del confronto tra la firma apposta sul titolo e quella (c.d. specimen) depositata dal cliente all'apertura del conto corrente, o come nel caso di specie, non trattandosi di cliente della filiale, nel caso del confronto la firma apposta su un documento di identità e la firma apposta dinanzi al funzionario.  ### ictu oculi, oggetto di censura, si colloca, peraltro, in un congruo e logico contesto argomentativo della sentenza. 
La Corte d'Appello, infatti, affermava sì che la difformità delle firme apposte rispetto a quella impressa sulla carta d'identità risultava percepibile ictu oculi, sicchè si doveva ritenere che nell'occasione l' A. non avesse agito con la necessaria attenzione che l'operazione richiedeva, ma metteva in luce che l'operazione fideiussoria veniva posta in essere da un soggetto non conosciuto in ### che si rivelava inesistente in quella identità e rimandava al decreto di sequestro nel quale nel primo capo di imputazione di faceva riferimento alla formazione e utilizzazione di false carte d'identità una delle quali intestate all'inesistente 4. Con il quarto motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 2119 c.c., art. 116 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3); insufficiente e contraddittoria motivazione con riguardo ad un punto decisivo della controversia costituito dalla lesione irrimediabile del rapporto di fiducia tra le parti (art. 360 c.p.c., n. 5), anche per la mancata valutazione delle risultanze istruttorie. 
Il ricorrente contesta la valutazione effettuata dalla Corte d'Appello, circa l'idoneità ad integrare giusta causa di licenziamento degli addebiti contestati, costituiti dalla ripetuta violazione del R.D. n. 1736 del 1933, art. 43; dalla omessa richiesta di autorizzazione in occasione dell'apertura di un conto corrente intestato a cliente residente fuori area; dalla mancanza di diligenza dimostrata in occasione della sottoscrizione del contratto di fideiussione del 24 settembre 2007. 
Nel ragionamento della Corte d'Appello - che riteneva sufficienti al recesso immediato di solo la consapevole violazione di norme di legge sulla circolazione dei titoli di credito e l'omessa ottemperanza di disposizioni interne relative ai limiti posti al potere del responsabile di filiale - ad avviso del ricorrente, sussistono alcune incongruenza dovute alla mancata valutazione di elementi di prova acquisiti al processo, che inficiano la coerenza logico-formale delle argomentazioni svolte. ### CP ### 10 La sentenza applicherebbe l'art. 2119 c.c., in modo non conforme sia alla giurisprudenza di legittimità, sia alle circostanze del caso concreto. 
Pur affermando il rilievo da attribuire, nella valutazione della compromissione dell'elemento fiduciario, al dato soggettivo che aveva accompagnato le condotte e le storie del lavoratore, la Corte d'Appello pretermetteva tali aspetti, che, come si evinceva dall'istruttoria, mettevano in luce, in particolare: che l' A. non aveva favorito nè interessi personali nè dei clienti, che prima delle contestazioni del 12 maggio 2008 lo stesso non era stato oggetto di contestazioni, nè di sanzioni, che il cambio di assegni costituiva prassi dell , che il cambio assegni sul conto di s erviva a permettere il rientro di quest'ultimo nei confronti dell'### che non aveva ricevuto alcun danno, che il procedimento penale che aveva dato luogo alle indagini non aveva come legittimato passivo o suoi dipendenti, che il cassiere e il ### per il cambio assegni, avevano avuto sanzioni disciplinari conservative e non espulsive. 
La motivazione, dunque, non consentirebbe di comprendere il ragionamento attraverso il quale si è ritenuto che i fatti contestati legittimassero la sanzione espulsiva per la lesione dell'elemento fiduciario ed il rispetto del principio di proporzionalità. 
La sentenza, pur richiamando la giurisprudenza di legittimità in materia di giusta causa del licenziamento, ha fatto erronea applicazione di detti principi violando l'art. 2119 c.c.. Ed infatti, un'applicazione conforme ai principi di lealtà e correttezza, avrebbe dovuto far ritenere che un comportamento episodico del dipendente bancario, la cui condotta non aveva mai dato luogo a censure ed era stato giudicato positivo non è tale da poter essere definito di particolare gravità. La decisione impugnata non ha tenuto conto con particolar rigore dell'elemento soggettivo e del grado di colpa al fine di valutare la lesione del rapporto fiduciario, ledendo la necessaria proporzionalità tra illecito e sanzione.  4.1. Il motivo non è fondato e deve essere rigettato.  4.2. Va rilevato che, in ordine ai criteri che il giudice deve applicare per valutare la sussistenza o meno di una giusta causa di licenziamento, la giurisprudenza è pervenuta a risultati sostanzialmente univoci affermando ripetutamente (come ripercorso in Cass., n. 6498 del 2012, n. 5095 del 2011) che per stabilire in concreto l'esistenza di una giusta causa di licenziamento, che deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro, ed in particolare di quello fiduciario, occorre valutare, da un lato, la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi ed all'intensità dell'elemento intenzionale, dall'altro la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, stabilendo se la lesione dell'elemento fiduciario su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro sia in concreto tale da giustificare o meno la massima sanzione disciplinare. Anche nell'ipotesi in cui la disciplina collettiva preveda un determinato comportamento quale giusta causa di licenziamento, il giudice investito della legittimità di tale recesso deve comunque valutare alla stregua dei parametri di cui all'art. 2119 c.c., l'effettiva gravità del comportamento stesso alla luce di tutte le circostanze del caso concreto, con l'ulteriore precisazione secondo cui la previsione di ipotesi di giusta causa di licenziamento contenuta in un contratto collettivo non vincola il giudice, dato che questi deve sempre verificare, stante l'inderogabilità della disciplina dei licenziamenti, se quella previsione sia conforme alla nozione di giusta causa, di cui all'art. 2119 c.c., e se, in ossequio al principio generale di ragionevolezza e di proporzionalità, il fatto addebitato sia di entità tale da legittimare il recesso, tenendo anche conto dell'elemento intenzionale che ha sorretto la condotta del lavoratore (Cass., n. 16260 del 2004, Cass., n. 5103 del 1998). 
E' stato altresì precisato (Cass., n. 25743 del 2007) che il giudizio di proporzionalità o adeguatezza della sanzione dell'illecito commesso - istituzionalmente rimesso al giudice di merito - si sostanzia nella valutazione della gravità dell'inadempimento imputato al lavoratore in relazione al concreto rapporto e a tutte le circostanze del caso, dovendo tenersi al riguardo in considerazione la circostanza che tale inadempimento deve essere valutato in senso accentuativo rispetto alla regola generale della "non scarsa importanza" di cui all'art. 1455 c.c., sicchè l'irrogazione della massima sanzione disciplinare risulta giustificata soltanto in presenza di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali (L. n. 604 del 1966, art. 3) ovvero addirittura tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto (art. 2119 c.c.). 
Tale giudizio è rimesso al giudice di merito la cui valutazione è insindacabile in sede di legittimità se sorretta da adeguata motivazione, dovendo ritenersi (Cass., n. 21965 del 2007) al riguardo che spetta al giudice di merito procedere alla valutazione della proporzionalità della sanzione espulsiva rispetto alla condotta addebitata al lavoratore con riferimento a tutte le circostanze del caso concreto, secondo un apprezzamento di fatto che non è rinnovabile in sede di legittimità, bensì censurabile per vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione (cfr., altresì, ex plurimis, Cass. n. 7948 del 2011, n. 6823 del 2004). ### Pt_ ### 11 In concreto, per meglio dare conto delle ragioni che hanno indotto il decidente a ravvisare nei fatti contestati per come concretamente verificatisi una giusta causa di licenziamento occorre prendere le mosse dal contesto in cui le condotte addebitate al ricorrente sono state poste in essere. 
Occorre dare rilievo, inoltre, al ruolo professionale rivestito all'interno dell'azienda da parte dell'opponente, quadro direttivo di 3° livello, con mansioni di direttore di filiale5 e, soprattutto, occorre avere riguardo dei precetti contenuti rispettivamente nel D.L.vo n. 231/2007, c.d. normativa antiriciclaggio, nello specifico ordine di servizio n. 440/5 del 2010 emanato dall'istituto resistente6 e nella delibera n. 616/2010 della recepita nell'ordine di servizio di cui si è appena sopra detto. 
In tema di ambito dell'apprezzamento riservato al giudice del merito, è stato condivisibilmente affermato (cfr. fra le altre, Cass. n. 8254 del 2004) che la giusta causa di licenziamento, quale fatto che non consente la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto, è una nozione che la legge, allo scopo di un adeguamento delle norme alla realtà da disciplinare, articolata e mutevole nel tempo, configura con una disposizione (ascrivibile alla tipologia delle c.d.  clausole generali) di limitato contenuto, delineante un modello generico che richiede di essere specificato in sede interpretativa mediante la valorizzazione sia di fattori esterni relativi alla coscienza generale, sia di principi che la stessa disposizione tacitamente richiama. 
Tali specificazioni del parametro normativo hanno natura giuridica e la loro disapplicazione è quindi deducibile in sede di legittimità come violazione di legge, mentre l'accertamento della concreta ricorrenza, nel fatto dedotto in giudizio, degli elementi che integrano il parametro normativo e le sue specificazioni, e della loro concreta attitudine a costituire giusta causa di licenziamento, si pone sul diverso piano del giudizio di fatto, demandato al giudice di merito e incensurabile in cassazione se privo di errori logici o giuridici. 
A sua volta, Cass. n. 9266 del 2005 ha ulteriormente precisato che l'attività di integrazione del precetto normativo di cui all'art. 2119 c.c., (norma c.d. elastica) compiuta dal giudice di merito - ai fini della individuazione della giusta causa di licenziamento - mediante riferimento alla "coscienza generale", è sindacabile in cassazione a condizione, però, che la contestazione del giudizio valutativo operato in sede ###si limiti ad una censura generica e meramente contrappositiva, ma contenga, invece, una specifica denuncia di non coerenza del predetto giudizio rispetto agli "standards", conformi ai valori dell'ordinamento, esistenti nella realtà sociale.  4.3. Occorre premettere che l'irregolare negoziazione di assegni bancari non trasferibili, costituiva oggetto di contestazione per la violazione del R.D. n. 1736 del 1993, art. 43, e dunque non si trattava di operazioni che potevano essere attuate secondo prassi aziendali in ragione del chiaro disposto normativo.  4.4. La Corte d'Appello con motivazione congrua e logica, ha fatto corretta applicazione dei richiamati principi. 
Ed infatti, il giudice di secondo grado ha ritenuto che le contestazioni risultate provate (violazione art. 43 legge bancaria, apertura conto corrente senza autorizzazione della mancata diligenza nella sottoscrizione del contratto di fideiussione), in ragione del peculiare ruolo svolto dal' A. quale responsabile di filiale incidevano sull'affidamento nella corretta esecuzione della prestazione da parte del dipendente, chiamato a garantire che l'operatività della struttura sia improntata al rispetto delle normative di riferimento per l'operatività bancaria e alle disposizioni interne di istituto, come enunciato nel regolamento interno, giustificando la sanzione espulsiva. 
Nè può assumere rilievo la diversità delle sanzioni irrogate agli altri dipendenti. Ed infatti, tenuto conto che questa Corte ha affermato che ai fini della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento, qualora risulti accertato che l'inadempimento del lavoratore licenziato sia stato tale da compromettere irrimediabilmente il rapporto fiduciario, è di regola irrilevante che un'analoga inadempienza, commessa da altro dipendente, sia stata diversamente valutata dal datore di lavoro; nondimeno, l'identità delle situazioni riscontrate può essere valorizzata dal giudice per verificare la proporzionalità della sanzione adottata, privando, così, il provvedimento espulsivo della sua base giustificativa (Cass., n. 10550 del 2013), nella specie il ruolo e la responsabilità facenti capo all' A.  legittimano, come ritenuto dalla Corte d'Appello la sanzione irrogata. …###…”.  5 Cfr. doc. n. 10) n all.ti parte resistente.  6 Cfr. doc. n. 22) in all.ti pare resistente.  7 Cfr. doc. n. 20) in all.ti parte resistente. [...] ### 12 Dall'attenta valutazione di tutte gli elementi e circostanze del caso concreto, infatti, occorre ritenere concretizzatasi una grave negazione dell'elemento fiduciario connotativo dell'intercorso rapporto lavorativo per violazione, da parte dell'opponente, di specifici obblighi derivanti da disposizioni legislative ed aziendali, costituente ipotesi di rilevante negligenza professionale, tale da pregiudicare, in via definitiva, l'aspettativa datoriale del corretto futuro adempimento delle prestazioni professionali demandate al ricorrente come responsabile di filiale, caratterizzate da elevata responsabilità ed autonomia. 
Nel caso concreto, infatti, dette disposizioni, se valutate alla luce del ruolo rivestito dall'opponente all'interno dell'azienda, ed in ragione della sua piena conoscenza dell'indagine in corso per l'accertamento di ipotesi di reato di riciclaggio e reimpiego a carico di alcuni clienti della filiale di ### nell'interesse dei quali venivano concretamente legittimate operazioni che, alla luce dei riscontri probatori, non possono che ritenersi evidentemente anomale e, pertanto, sospette, imponevano, quanto meno, la segnalazione tempestiva di dette operazioni oltre all'astensione dalla loro concreta esecuzione. 
Ciò in forza di disposizioni legislative vincolanti e di specifici ordini di servizio. 
La violazione di specifiche disposizioni normative potenzialmente configuranti anche ipotesi di reato, per come verrà di seguito meglio specificato, mette in evidenza la palese infondatezza della doglianza avanzata dalla parte opponente circa la mancata affissione del codice disciplinare all'interno del locali aziendali8. 
Ebbene, per quel che concerne il contesto in cui sono state poste in essere le condotte da ultimo addebitate al ricorrente, occorre puntualizzare che già qualche tempo prima che intervenisse l'ultima contestazione disciplinare all'odierna parte opponente era stata irrogata una sanzione conservativa per illeciti disciplinari dello stesso tenore di quelli che hanno condotto al recesso in esame. 
Ed infatti, già con la missiva del 21.12.2012 venivano addebitate al ricorrente l'omessa sorveglianza sulle relazioni bancarie e l'omessa segnalazione di attività sospette afferenti al gruppo societario riconducibile a , per fatti verificatisi ovviamente nel periodo antecedente al dicembre 20129. 
Ebbene, anche con l'ultima contestazione disciplinare viene nuovamente addebitata al ricorrente l'ennesima omissione di segnalazioni di una serie di operazioni sospette, tutte riconducibili proprio a , per fatti risalenti, in questo caso, al periodo gennaio-giugno 201310.  8 Per tutte cfr. Cass. 24.02.2017, n. 4826 così massimata: “In materia di licenziamento disciplinare, il principio di necessaria pubblicità del codice disciplinare mediante affissione in luogo accessibile a tutti non si applica nei casi in cui il licenziamento sia irrogato per sanzionare condotte del lavoratore che concretizzano violazione di norme penali o che contrastano con il cosiddetto "minimo etico", mentre deve essere data adeguata pubblicità al codice disciplinare con riferimento a comportamenti che violano mere prassi operative, non integranti usi normativi o negoziali. Cassazione civile 24/02/2017 24/02/2017 20/12/2016 4826 sez. lav.”.  9 cfr. doc. n. 5) in all.ti parte ricorrente.  10 Cfr. doc. n. 3) in all.ti parte ricorrente. ### 13 Si tratta delle condotte addebitate alla parte opponente che attengono al periodo compreso tra gennaio e giugno dell'anno 2013. 
Alcuna duplicazione di addebiti e di sanzioni per i medesimi fatti, pertanto, è possibile ravvisare per l'ipotesi in esame. 
A tanto si può pervenire attraverso la semplice lettura e comparazione delle missive del dicembre 201211 e dell'ottobre 201312 contenenti le contestazioni di illeciti disciplinari posti in essere in periodi assolutamente diversi tra loro. 
Nell'ultima missiva di contestazione degli ennesimi illeciti disciplinari sono stati addebitati nuovi e diversi fatti disciplinarmente rilevanti, costituenti, pertanto, una ipotesi di recidiva rispetto alle condotte di analogo tenore e rilevanza disciplinare poste in essere dall'opponente poco tempo prima, come l'omissione di segnalazioni di determinate operazioni anomale, che si innestano, aggravandola, nella già compromessa situazione dell'allora direttore della filiale di ### Non solo, alcuna genericità e tardività delle contestazioni e del procedimento disciplinare in generale potrebbero ravvisarsi nel caso in esame se si tiene conto dell'analiticità degli addebiti, in cui sono riportate in modo dettagliato ogni singola operazione e movimentazione bancaria, e del fatto che le ultime contestazioni che si riferiscono a fatti relativi al periodo gennaio-giugno 2013, accertati solo a seguito di un'ulteriore attività ispettiva interna avviata dall'istituto resistente dopo aver avuto contezza della misura cautelare disposta a carico dell'opponente nel giugno 2013 dal Tribunale di Rossano13, risalgono all'ottobre 2013 ed il recesso è stato intimato nel novembre 2013. 
Ciò puntualizzato, proprio la perpetrazione di condotte dello stesso tenore e rilevanza disciplinare già sanzionate poco tempo prima induce ad una valutazione di gravità degli addebiti disciplinari contestati al ricorrente, soprattutto alla luce del ruolo dallo stesso rivestito e della piena consapevolezza delle indagini in corso a carico di e del gruppo societario allo stesso riconducibile. 
Per quel che concerne il primo profilo, infatti, occorre precisare come la figura professionale di quadro direttivo che svolga anche mansioni di direttore di filiale sia caratterizzata da un elevato grado di autonomia e responsabilità funzionale e di direzione, cui corrisponde, inevitabilmente, un maggior affidamento nel corretto adempimento delle mansioni assegnate, per l'elevato grado di fiducia inevitabilmente riposto da parte dell'azienda creditizia in termini proporzionali all'ampiezza dell'autonomia e delle responsabilità demandate. 
Ed infatti, all'art. 82 del CCNL 19 gennaio 2012 Per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali è così disposto: << Art. 82 - Definizione e inquadramento 1. La categoria dei quadri direttivi è articolata in quattro livelli retributivi.  11 Cfr. doc. n. 5) in all.ti parte ricorrente.  12 Cfr. doc. n. 3) in all.ti parte ricorrente.  13 Cfr. doc. n. 4) in all.ti parte resistente. ### 14 2. Declaratoria - ### quadri direttivi i lavoratori/lavoratrici che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, siano stabilmente incaricati dall'impresa di svolgere, in via continuativa e prevalente, mansioni che comportino elevate responsabilità funzionali ed elevata preparazione professionale e/o particolari specializzazioni e che abbiano maturato una significativa esperienza, nell'ambito di strutture centrali e/o nella rete commerciale, ovvero elevate responsabilità nella direzione, nel coordinamento e/o controllo di altri lavoratori/lavoratrici appartenenti alla presente categoria e/o alla 3ª area professionale, ivi comprese le responsabilità connesse di crescita professionale e verifica dei risultati raggiunti dai predetti diretti collaboratori.  3. Tali funzioni e compiti possono prevedere l'effettivo esercizio di poteri negoziali nei confronti di terzi, in rappresentanza dell'impresa, da espletarsi con carattere di autonomia e discrezionalità, in via generale, nell'ambito definito dalle deleghe di poteri aziendali conferite al riguardo, anche in via congiunta, restando comunque escluse le facoltà di firma a carattere meramente certificativo o dichiarativo o simili.  4. Nell'ambito della predetta declaratoria sono inquadrati nella presente categoria: - gli incaricati di svolgere attività specialistiche caratterizzate generalmente dal possesso di metodologie professionali complesse, da procedure prevalentemente non standard, con input parzialmente definiti ed in contesti sia stabili che innovativi (ad esempio nell'ambito dei seguenti rami di attività: legale, analisi e pianificazione organizzativa, controllo di gestione, marketing, ingegneria finanziaria, auditing, tesoreria); - i responsabili della gestione di significativi segmenti o gruppi di clientela o i responsabili di linee di prodotto e/o di attività di promozione e di consulenza finanziaria con rilevante autonomia di poteri conferiti per il raggiungimento degli obiettivi aziendali; - i preposti a succursale, comunque denominate, che - in una complessiva valutazione dell'assetto organizzativo dell'impresa - svolgono, con significativi gradi di autonomia e responsabilità funzionale, avuto anche riguardo alla tipologia della clientela, compiti di rappresentanza dell'impresa nei confronti dei terzi nell'ambito dei poteri conferiti dall'impresa stessa, per quanto concerne le condizioni e l'erogazione dei crediti, la gestione dei prodotti e dei servizi, coordinando le risorse umane e tecniche affidate e rispondendo dei risultati dell'unità operativa in rapporto agli obiettivi definiti dall'impresa medesima.  …###…>>. 
Per quel che riguarda, invece, il secondo profilo appena sopra delineato, occorre premettere che la vicenda in esame ha origine da un'indagine della ### della Repubblica presso l'allora Tribunale di ### per l'accertamento di alcune ipotesi di reato, tra cui il , a carico di determinati clienti, e di uno in particolare, , d ella f iliale d i Cor igliano Ca labro, a lla cu i op ponente. 
Risulta per tabulas che l'allora direttore della filiale di ### odierna parte opponente, fosse pienamente consapevole delle indagini in corso per specifiche ipotesi di reato a carico, in particolare, di e delle altre società allo stesso riconducibili. ### 15 Questo è dato evincere dal messaggio di avvenuta ricezione della e-mail contenente proprio la richiesta di documentazione bancaria della ### della Repubblica presso il Tribunale di ### e della richiesta del febbraio 2012 di informazioni da parte della ### di ### circa la correttezza di alcune operazioni poste in essere da un gruppo di società tutte riconducibili a , indagato nel procedimento penale R.G. n. 900/201014. 
Non solo, dalla lettera di giustificazioni del 14.01.2013 confezionata e sottoscritta dalla parte opponente all'esito delle prime contestazioni disciplinari del 21.12.2012 mosse dall'istituto resistente per condotte inadempienti accertate proprio a seguito delle indagini in sede penale a carico dei clienti della filiale di ### sopra richiamati, emerge la piena consapevolezza, da parte dell'allora direttore di filiale, delle indagini in corso per presunte attività illecite a carico di e del gruppo di società allo stesso riconducibili nella parte in cui afferma: “… ###… nulla poteva ricondurmi ad attività illecite sottostanti, per le quali, eventualmente, ritengo siano demandati gli organi competenti come effettivamente si è verificato con l'intervento della ### di ### … ###…”15. 
Non solo, nella lettera di giustificazioni delle ultime contestazioni che hanno condotto al recesso per cui è causa, chiaramente la parte opponente ribadisce: “… ###… Non vi è dubbio che il sottoscritto, già all'inizio del 2012, era a conoscenza delle indagini che la G.d.F. conduceva sull' medesimo e su alcune società che, successivamente, vennero ricondotte allo stesso…”16 Pertanto, quanto meno già dall'inizio dell'anno 2012 la parte opponente, per sua stessa ammissione, era pienamente consapevole delle indagini in corso a carico di e d i a ltri c lienti d ella f iliale d i Cor igliano Ca labro p er l'accertamento di responsabilità penale per ipotesi di reato anche di riciclaggio. 
Ebbene, tale circostanza doveva ritenersi già all'epoca ampiamente sufficiente per indurre l'allora direttore di filiale ad elevare alla massima soglia di attenzione la valutazione delle operazioni bancarie poste in essere dai medesimi soggetti indagati in forza di quanto chiaramente disposto dall'art. 41 D.L.vo n. 231/2007 e dall'ordine di servizio dell' n. 400/5 dell'01.11.2010, di recepimento della delibera n. 616 del 24.08.2010 della . 
In concreto l'art. 41 D.L.vo n. 231/2007 impone a carico anche degli istituti creditizi un obbligo di segnalare operazioni sospette in quanto anomale così recitando: << 1. I soggetti indicati negli articoli 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14 inviano alla ### una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di 14 Cfr. docc. nn. 1) e 2) in all.ti parte resistente.  15 Cfr. missiva del 14.01.2013 di risposta alle prime contestazioni del 21.12.2012 in doc. n. 5) in all.ti parte ricorrente.  16 Cfr. missiva a firma di parte ricorrente in risposta alle ultime contestazioni disciplinari, in doc. n. 3) in all.ti parte opponente. ### 16 finanziamento del terrorismo. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell'operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico. E' un elemento di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti di cui all' articolo 49, e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15.000 euro.  1-bis. Il contenuto delle segnalazioni è definito dalla UIF con proprie istruzioni ai sensi dell'articolo 6, comma 6, lettera e-bis).  2. Al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette, su proposta della UIF sono emanati e periodicamente aggiornati indicatori di anomalia: a) per i soggetti indicati nell'articolo 10, comma 2, dalla lettera a) alla lettera d), e lettera f), per gli intermediari finanziari e gli altri soggetti che svolgono attività finanziaria di cui all'articolo 11 e per i soggetti indicati all'articolo 13, comma 1, lettera a), ancorché contemporaneamente iscritti al registro dei revisori, con provvedimento della ; b) per i professionisti di cui all'articolo 12 e per i revisori contabili indicati all'articolo 13, comma 1, lettera b), con decreto del ### della giustizia, sentiti gli ordini professionali; c) per i soggetti indicati nell'articolo 10, comma 2, lettere e) e g), e per quelli indicati nell'articolo 14 con decreto del ### dell'interno.  3. Gli indicatori di anomalia elaborati ai sensi del comma 2 sono sottoposti prima della loro emanazione al ### di sicurezza finanziaria per assicurarne il coordinamento.  4. Le segnalazioni sono effettuate senza ritardo, ove possibile prima di eseguire l'operazione, appena il soggetto tenuto alla segnalazione viene a conoscenza degli elementi di sospetto.  5. I soggetti tenuti all'obbligo di segnalazione si astengono dal compiere l'operazione finché non hanno effettuato la segnalazione, tranne che detta astensione non sia possibile tenuto conto della normale operatività, o possa ostacolare le indagini.  6. Le segnalazioni di operazioni sospette effettuate ai sensi e per gli effetti del presente capo, non costituiscono violazione degli obblighi di segretezza, del segreto professionale o di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e, se poste in essere per le finalità ivi previste e in buona fede, non comportano responsabilità di alcun tipo.>>. 
Ebbene, in attuazione della disciplina legislativa sopra richiamata è intervenuta la delibera della n. 616 del 24.08.2010 per disciplinare gli indicatori di anomalia per gli intermediari sia in termini soggettivi che oggettivi. ### 17 In tale delibera è stabilito il principio di non esaustività e di insufficienza degli indicatori a riscontrare ipotesi di operazione sospetta17. 
A recepire i principi contenuti nella delibera di cui sopra ed in particolare gli indicatori di anomalia è intervenuto uno specifico ordine dei servizio emanato dalla il n. 440/5 dell'01.11.2010 versato in atti, che non può non ritenersi vincolante per tutti i dipendenti dalla stessa, anche, pertanto, per l'allora direttore della filale di ### odierna parte opponente18. 
Al paragrafo n. 18.1 dell'ordine di servizio richiamato, nella parte dedicata alla sono r iportati p roprio g li in dicatori d i anomalia e, tra le più significative indicazioni… vi sono: i prestare particolare attenzione nella valutazione dell'operatività anomala riconducibile a soggetti in relazione ai quali sono pervenute richieste di informazioni nel quadro di indagini penali o per l'applicazione di misure di prevenzione o di provvedimenti di sequestro; i prestare particolare attenzione ad operazioni inusuali rispetto alla prassi corrente di mercato, soprattutto se di importo significativo e non giustificate da specifiche esigenze…19. 
Nel medesimo ordine di servizio, inoltre, nella parte sempre dedicata alle ### D ### al paragrafo n. 18, al 4° capoverso è chiaramente disposto: ### di effettuare la segnalazione di operazione sospetta alla ### ed al fine di consentire l'eventuale esercizio del potere di sospensione sopra citato, occorre astenersi dall'eseguire l'operazione in relazione alla quale si sospetta un'attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. 
Ed ancora, al paragrafo n. 18.5 dedicato alle ### operative per la segnalazione di operazioni sospette, nella parte dedicata alle responsabilità, al 3° capoverso è chiaramente stabilito: ### fermo, in ogni caso, l'obbligo della segnalazione anche in capo al responsabile della filiale del radicamento dei rapporti e della filiale esecutrice dell'operazione qualora abbiano rilevato la sussistenza di un'operazione sospetta. 
Pertanto, tra gli obblighi derivanti dalle specifiche direttive emanate in materia antiriciclaggio evincibili proprio dall'ordine di servizio richiamato vi è la segnalazione di operazione sospetta anche a carico del responsabile di filiale qualora l'operazione sia posta in essere da soggetti per i quali sono pervenute richieste di informazioni per indagini penali. 
Ipotesi chiaramente verificatasi nel caso in esame, atteso che il direttore della filiale di ### già all'inizio dell'anno 2012 era a conoscenza del fatto che era pervenuta all'istituto creditizio una richiesta di informazioni da parte della su operazioni bancarie poste in essere nell'interesse, in particolare, di e delle società allo stesso riconducibili.  17 Cfr. doc. n. 20) in all.ti parte resistente.  18 Cfr. doc. n. 22) in all.ti parte resistente.  19 Cfr. doc. n. 22) in all.ti parte resistente. ### Parte ### 18 Tanto avrebbe dovuto imporre un innalzamento al grado massimo di attenzione nella valutazione delle future operazioni bancarie disposte nell'interesse delle persone indagate e radicare quell'obbligo a carico dello stesso direttore di filiale di segnalare le operazioni anomale, proprio perché provenienti da soggetti indagati per ipotesi di reato di riciclaggio. 
Non solo, dall'ordine di servizio sopra richiamato risulta vincolante anche l'astensione dall'eseguire l'operazione anomala prima della segnalazione della stessa. 
Ebbene, le condotte da ultimo addebitate alla parte ricorrente per cui è causa, in concreto, violano le disposizioni legislative e le direttive contenute nell'ordine di sevizio sopra richiamati. 
Risultano omesse, infatti, ancora una volta, segnalazioni di operazioni sospette ed è stato violato da parte del direttore di filiale di ### lo specifico obbligo di astenersi dall'esecuzione di operazioni sospette prima della loro segnalazione. 
Ed infatti, sebbene dallo stesso ordine di servizio e dal tenore della delibera della e d ella nor mativa a ntiriciclaggio s ia p ossibile d esumere un a cert a discrezionalità in generale nella valutazione della natura sospetta dell'operazione da parte dell'operatore e del responsabile di filiale che, in ogni caso, se ne assume la responsabilità, per come confermato nel corso dell'istruzione probatoria da alcuni testi escussi20, nel caso in esame, doveva ritenersi sussistente un vero e proprio obbligo a carico dell'allora direttore di filiale quanto meno di segnalazione di tutte le operazioni che andavano necessariamente ritenute sospette in quanto evidentemente anomale, poiché inusuali rispetto alle ordinarie prassi aziendali ed in ogni caso perché poste in essere nell'interesse di soggetti sottoposti ad indagine penale, sulla scorta di tutto quanto appena sopra riportato. 
Occorre concludere, pertanto, per la concretizzazione di una grave violazione delle disposizioni normative e di specifici ordini di servizio. 
Che determinate operazioni fatte attraverso libretto di risparmio intestato ad f ossero a strattamente p ossibili m a i n ogn i caso i nusuali r ispetto a lla p rassi aziendale è stato messo bene in evidenza nel corso dell'istruzione probatoria21.  20 In tal senso si tenga conto di quanto chiaramente riferito dal teste in verbale di udienza istruttoria del 24.05.2016: “… ###… A.D.R. sub. n. 25: << non posso ritenere se sia dovuto o meno a carico del direttore il blocco del libretto di deposito risparmio e se siano obbligatorie le segnalazioni essendo scelte discrezionali. Reputo che dette incombenze lo fossero, quantomeno opportune alla luce della contestazione disciplinare e degli addebiti penalmente rilevanti. Non c'è mai stato un ordine specifico di chiusura dei conti da parte della banca. Anche l'apertura e chiusura di un c.c. è nella discrezionalità del direttore e la banca non ne può ordinare la chiusura>>.… ###…”.  21 In tal senso cfr. deposizione del teste in verbale di udienza istruttoria del 24.02.2015: “…###… ### introdotto il teste di parte ricorrente, sig. , identificato a mezzo C.I. n. previa lettura della formula di impegno, dichiara: << ### e mi chiamo , nato a ### il ###>> INDIFFERENTE.  <<Conosco i fatti di causa poiché dipendente della società opposta ed ex collega dell'opponente dal 30.06.2008 al 5.11.2011. ### i fatti di causa perché personalmente sono stato raggiunto da un provvedimento disciplinare, ovvero richiamo scritto, con una contestazione dell'anno 2013 a seguito di indagini condotte dalla polizia tributaria. La mia contestazione è successiva di un mese rispetto a quella che ha raggiunto l'opponente. Reputo che l'opponente abbia saputo della sussistenza di indagini della polizia giudiziaria in occasione della contestazione disciplinare.>> Sulle circostanze indicate nell'atto introduttivo, così risponde: A.D.R.: <<I conti correnti in contestazione sono riconducibili a , N on r icordo il n ome d i u n'altra s ocietà. T utte s ono r iconducibili a l S ig. . All'e poca d ei f atti, ##### 19 l'opponente era direttore del distretto di ##### delle banche di ### e ### è avvenuto nel 2011. La movimentazione dei conti correnti sopra indicati, cioè quelli riconducibili alle società di cui sopra, risale al periodo 2010-2011, come da contestazione a me rivolta, datata febbraio 2013, che esibisco e leggo in aiuto alla memoria. La contestazione pervenuta all'opponente risale, penso , al gennaio 2013 e riguarda, in particolar modo, la movimentazione dei conti correnti sopra indicati. Preciso che all'epoca dei fatti era direttore l'opponente, e personalmente rivestivo la qualifica di gestore small business. Mi occupavo della gestione dei rapporti commerciali delle aziende dal punto di vista bancario, sia di conti correnti affidati sia di conti correnti di aziende che operano con i propri mezzi>>. 
A.D.R.: <<Gli alert sono comunicazioni standard, a contenuto predefinito, che rivolgono al responsabile di agenzia, di distretto, in qualità di responsabile anti-riciclaggio, al fine di verificare la rispondenza della movimentazione dei rapporti rispetto al volume di affari, questo sulla scorta di elementi interni alla banca. Detti dati in possesso della banca sono bilanci delle società; movimentazione dei rapporti dei conti corrente ed eventuali segnalazioni provenienti dal che informa di eventuali protesti a carico dei clienti. All'arrivo dell'alert, è inibito avvertire il cliente della procedura avviata nei suoi riguardi. ### pervenuto all'opponente in merito alle movimentazioni dei conti correnti riconducibili al ### è pervenuto nel gennaio 2012. Tanto posso riferire per essermi documentato necessariamente in risposta ed in difesa delle contestazioni che mi sono state mosse a febbraio 2013. Ripeto, già dal novembre 2011 non lavoravo presso il distretto di ### con l'opponente. All'epoca dell'alert, il delegato è stato sicuramente il collega n quanto coordinatore consulenti piccole imprese. In merito alla movimentazione delle società sopra indicate, oggetto della prima contestazione anche nei confronti dell'opponente, devo dire che il rapporto tra il contante movimentato e il volume di affari era pari al 5%. Infatti, in un anno il volume di affari era di circa ### 40.000.000 - nel periodo precedente al novembre 2011 - e i contanti movimentati pari al 5%>>. 
A.D.R.: <<Già nel 2012, quando all'allora direttore, odierno opponente, è pervenuto l'alert da parte della banca, i conti correnti di cui ho detto erano in chiusura poiché il cliente era stato protestato all'incirca in pari data. Dopo aver ricevuto l'alert, posso confermare che i colleghi del distretto di ### hanno provveduto a: ritirare il questionario di adeguata verifica in materia di antiriciclaggio; compilare nota antiriciclaggio, cd. AML; variare eventuale profilo di rischio del cliente. Ciò posso riferire poiché mi sono documentato in risposta alle contestazioni che mi sono state mosse>>. 
A.D.R.: <<So che l'opponente è stato raggiunto da una seconda contestazione, ma non so riferire con precisione i fatti contestati. Anzi, ricordo, sebbene non precisamente, che furono contestati all'allora direttore la mancata chiusura dei rapporti di un libretto di risparmio acceso da ### libretto di risparmio non è stato chiuso poiché vi era una posizione debitoria a titolo di bolli dello Stato e perché occorre l'esibizione materiale del libretto per provvedere a chiuderlo. Che io sappia la banca non ha richiesto espressamente la chiusura anche perché non è prassi farlo. Anzi, devo dire che spesso, a seguito di alert della banca, provvediamo a seguire la procedura prevista senza per ciò essere obbligati alla risoluzione dei rapporti con i clienti.>> Av v. ### <<Il libretto di risparmio non permette l'addebito diretto. Questa è la procedura vecchia. Perché possa essere disposto un ordine di bonifico deve essere prima effettuato un prelievo fittizio di contanti dal libretto, un successivo introito di denaro di pari importo e la disposizione di ordine di bonifico o di assegno circolare con lo stesso importo, disposto dallo stesso titolare del libretto che deve essere anche ordinante del bonifico. In caso di discrepanza tra l'ordinante e il titolare del libretto si crea il cd. contante virtuale, che non è consentito dal punto di vista legislativo. Con la nuova procedura che è in vigore da circa due anni, invece, il bonifico può essere effettuato direttamente con addebito sul libretto. La vecchia procedura è ancora utilizzata per l'assegno circolare>>. 
A.D.R. Avv. ### <<Non ricordo quando il libretto di cui sopra era stato acceso, ma era sussistente già all'epoca in cui personalmente lavoravo presso il distretto di ###>. …###…”. 
In senso del tutto analogo cfr. deposizione del teste in verbale di udienza istruttoria del 24.11.2015: ”… ###… ### introdotto il teste di parte opponente, identificato a mezzo C.I. n. il quale, previa lettura della formula di impegno, dichiara: <<### e mi chiamo nato a ### il ###. 
Conosco i fatti di causa perché lavoro presso la di ### dal dicembre 2010. ### sono stato destinatario di un provvedimento disciplinare per delle contestazioni afferenti le società e . 
Sulle circostanze indicate nell'atto introduttivo, così risponde: <<Conosco le contestazioni mosse alla parte opponente poiché quando c'è stata una redistribuzione dei clienti all'interno della banca sono stato destinatario di alcuni rapporti per i quali sono state mosse specifiche contestazioni rispetto alle società e . Io mi occupo di controllare i rischi relativi ai fidi dei clienti al fine di ### 20 Non solo, dette operazioni anomale erano poste in essere nell'interesse di soggetti sottoposti ad indagini per ipotesi di reato di riciclaggio per i quali erano pervenute richieste di informazioni da parte della ### Circostanza, quest'ultima, già da sola sufficiente ad imporre al responsabile di filiale ed ai suoi operatori di elevare la soglia di attenzione al massimo livello, sulla scorta di una specifica indicazione espressamente richiamata nell'ordine di servizio sopra riportato. 
Ciò che induce inoltre a ritenere gravi le violazioni poste in essere dal ricorrente è la constatazione della loro reiterazione in tempi ristrettissimi. 
Qualche mese pima che venissero contestati gli ultimi addebiti che hanno condotto al recesso in esame era stata contestata e sanzionata la violazione di precetti della stessa portata e rilevanza disciplinare, configurante, appunto, analoghe ipotesi di verificarne la solvibilità. Ciò non ho fatto in merito ai rapporti predetti, rispetto ai quali ho monitorato e controllato la movimentazione e l'attività svolta. Non c'erano altri adempimenti da espletare non essendoci fidi. Dalla contestazione fatta al ho appreso dello svolgimento di una indagine della ### di ### A gennaio 2013 ho appreso della indagine dalla contestazione notificata al e nel febbraio 2013 sono stato destinatario di una contestazione disciplinare. Nel 2012 i conti della e della non erano stati ancora chiusi sebbene la movimentazione si era ridotta per difficoltà economiche delle società interessate. Il conto della è stato chiuso agli inizi del 2012 a causa di un protesto del febbraio 2012. I conti non siglati, ovvero non affidati ad un gestore, sono stati chiusi nel corso del 2012. La chiusura posticipata è imputabile all'esposizione debitoria. Dopo la contestazione del febbraio 2013, con provvedimento a me notificato nell'aprile 2013, i conti della e della s ono stati chiusi. Mi sono recato presso il responsabile di filiale ed abbiamo deciso di chiudere i conti. 
Tanto è avvenuto nel maggio 2013. La decisione definitiva è del responsabile di filiale, condivisa anche dal gestore. Il direttore da incarico poi all'operatore. Una seconda contestazione ha riguardato il libretto e la relativa movimentazione. ### anche un conto corrente che poi è stato chiuso nel 2012. Nel 2013 il libretto è stato utilizzato dopo diversi anni tramite bonifici. In realtà, l'operazione avveniva con un deposito di bonifico e disposizione di altro bonifico. Si tratta di una doppia operazione conosciuta come contante virtuale. Tale operazione era così strutturata poiché non era possibile disporre direttamente dal libretto un bonifico. Oggi si può effettuare un bonifico diretto, non ricordo quando è entrata in vigore la normativa che ha autorizzato tale operazione. Possessore del libretto che si recava in banca era tale o il delegato , non ricordo il nome. Al è stata contestata l'operatività dei conti correnti sopra riferiti. A fine giugno 2013 è stata chiusa l'operatività dei conti. Per la chiusura del libretto occorre la materialità dello stesso e che io sappia in caso di esposizione debitoria lo stesso non può essere chiuso. I titolari del libretto fino a maggio-giugno 2013 venivano con il libretto per fare delle movimentazioni con lo stesso>>. 
A.D.R. dell'Avv. ### <<### precisare che sui libretti bancari è possibile fare le seguenti operazioni: versamenti, prelievi, emissione di assegni circolari senza addebito diretto, bonifici. Non è permesso avere il carnet di assegni>>. 
A.D.R. dell'### Spataro: <<La differenza con il conto corrente è che con il libretto non è possibile avere un carnet di assegni, effettuare un bonifico diretto>>. 
A.D.R. dell'Avv. ### <<### insisteva un leasing effettuato da una società esterna, sempre facente capo alla ### a tale operazione non c'è stata contestazione. Il controllo da noi operato ha ad oggetto la congruità tra il volume di affari e la movimentazione dei conti. La movimentazione corrisponde al 10-15% del fatturato complessivo. Questo rende congrua l'operazione di un rapporto generale. La verifica di congruità fa riferimento al mio ingresso presso la filiale di ### quindi tra fine 2011 ed inizio 2012. Altro elemento da considerare ai fini della congruità è il tipo di attività svolta in relazione al contante. ### società mi è stata contestata la movimentazione anomala per contanti pari a ### 57.000,00-58.000,00 che a mio parere è da ritenersi congrua se si considera il volume di affari di oltre un milione di euro>>. 
A.D.R. dell'Avv. ### <<A fronte della contestazione relativa alla movimentazione anomala ho subito un richiamo scritto>>. 
A.D.R. dell'### Spataro: <<I fatti contestati erano relativi al periodo novembre 2011-febbraio 2013. Nell'anno 2011, in estate, vi è stata una ispezione interna alla banca che non ha rilevato alcuna anomalia>>. … ###…”. ### Or ### 21 omissioni di segnalazioni di attività sospette sempre riconducibili a ed alle società del suo gruppo sottoposto ad indagini.  ### di credito resistente, ravvisando anche in questa ipotesi gravi violazioni della normativa antiriciclaggio per aver omesso segnalazioni di operazioni ritenute anomale, ha comminato all'odierna parte opponente la sanzione conservativa della sospensione per n. 5 giorni dal servizio e dal trattamento economico. 
Detta sanzione non è stata mai impugnata. 
Anche tale ultima circostanza, pertanto, assume rilievo dirimente ai fini della decisione della presente controversia. 
A ciò si aggiunga la portata significativa degli ulteriori addebiti. 
In concreto è stato ampiamente provata la violazione da parte dell'allora direttore di filiale della prassi aziendale di garantire adeguatamente la concessione di finanziamenti in favore dei clienti. 
In concreto, oltre ad alcune irregolarità dell'istruttoria, è stato provato che sia il finanziamento che l'accreditamento di ulteriori somme su conto-corrente, entrambi concessi dalla filiale di ### al genitore del direttore, siano stati erogati senza adeguate garanzie. 
Risultano, infatti, disattese sia la preannunciata canalizzazione di nuove AFI che la preannunciata canalizzazione della pensione sul conto-corrente aperto in favore del genitore della parte opponente, all'epoca direttore della filiale di ### Anche tali ultime circostanze assumono rilievo determinante nella valutazione dell'intera vicenda in quanto rafforzano il convincimento della radicale negazione dell'elemento fiduciario caratterizzante l'intercorso rapporto lavorativo22. 
Deve ritenersi irrimediabilmente compromessa la fiducia in senso oggettivo nel futuro corretto adempimento delle prestazioni demandate ad una figura di vertice come il direttore di filiale. 
Tanto conforta la legittima adozione del provvedimento espulsivo per cui è causa, dovendo ravvisare nelle violazioni di specifiche disposizioni legislative e di servizio una grave forma di inadempimento delle obbligazioni gravanti sul ricorrente costituenti giusta causa di licenziamento. 
Il licenziamento intimato, pertanto, è da ritenersi proporzionato ed adeguato alle infrazioni commesse, se si tiene conto del ruolo rivestito dalla parte ricorrente quale responsabile di filiale, all'epoca dei fatti, e della mansioni allo stesso affidate comportanti una elevata autonomia e responsabilità. 
Le violazioni di specifiche disposizioni normative ed aziendali, valutate nel loro complesso, costituiscono grave inadempimento degli obblighi gravanti sul dipendente. 
Deve ritenersi sussistente, pertanto, nel caso in esame, una giusta causa di recesso dal rapporto intercorso. 
Va rigettato, di conseguenza, il proposto ricorso e confermata l'ordinanza gravata.  22 In tal senso cfr. anche Cass. 04.10.2012, n. 16860 così massimata: “E' legittimo il licenziamento disciplinare adottato nei confronti di un quadro responsabile di banca, che ha concesso aumenti di affidamento a clienti, senza assumere necessarie ed opportune informazioni sulla reale situazione finanziaria degli stessi; viepiù se già si erano manifestati sintomi di inaffidabilità e se dal semplice esame degli estratti conto emergevano tali elementi di difficoltà.”. [...] ### 22 Le spese del presente giudizio, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori medi delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale dello scaglione compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00 previsto ai sensi dell'art. 5, comma 6° D.M.  n. 55/2014 per controversie di lavoro di valore indeterminabile come quella in esame diretta al riconoscimento della tutela reale ai sensi dell'art. 4 D.M. 55/2014, ridotti fino al 50% per natura e complessità della controversia, andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza.  P.Q.M.  Il TRIBUNALE di CASTROVILLARIin composizione monocratica nella persona del dott.  ### - definitivamente pronunciando, a conferma dell'ordinanza opposta, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: - Rigetta per infondatezza le domande azionate con la proposta opposizione dalla parte ricorrente; - condanna la parte opponente al pagamento in favore della parte resistente opposta delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 4.407,50 a titolo di compenso professionale oltre ### Cpa e rimborso spese forfetario pari al 15% del compenso integrale ai sensi degli artt. 2 e 4 D.M. n. 55/2014. 
Sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 1, comma 57° L. n. 92/2012. 
Così deciso in ### in data ### 

Il GIUDICE
del ### dott. ### SANTORO


causa n. 2298/2014 R.G. - Giudice/firmatari: N.D.

M

Tribunale di Napoli Nord, Sentenza n. 2857/2025 del 25-06-2025

... comportamento è aggravato dalla posizione del ricorrente nell'organigramma aziendale (con mansione di ### così come pacificamente ricostruito nel presente giudizio. La sussistenza della giusta causa di recesso esclude, pertanto, la possibilità che il licenziamento sia sorretto da un motivo illecito che, per quanto detto, non risulta essere stato determinante. E, invero, l'esistenza di una giusta causa di recesso da parte del datore di lavoro rende del tutto irrilevante l'accertamento di un'eventuale natura ritorsiva del licenziamento. Ad ogni buon conto, la natura ritorsiva del licenziamento è stata solo genericamente dedotta dal ricorrente: nella sua prospettazione il recesso datorialese non si è male inteso - avrebbe trovato origine e giustificazione unicamente a causa dell'esercizio del diritto di accesso alla documentazione sociale ex art. 2476 co. 2 c.c.4. Ebbene detto assunto, oltre che del tutto generico, è rimasto altresì privo di qualsivoglia riscontro probatorio (non avendo il ricorrente articolato alcun capitolo di prova sul punto), anche di ordine presuntivo. E' ben vero - riscontrato passo passo documentalmente - che gli addebiti disciplinari posti alla base del licenziamento, (leggi tutto)...

testo integrale

R.G. 15814/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI NORD Sezione lavoro nella persona della dott.ssa ### ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 24.6.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 15814/2024 R.G. #### n. a SCAFATI ### il ### rappresentato e difeso dall'avv. ### come da procura in atti. 
RICORRENTE E La società ### in persona del legale rapp.te p.t., dott.ssa. ###, nata il ### ad ####, con sede ####### alla via ### n. 66, P.I. ###, rappresentata e difesa dall'avv.  ### OGGETTO: licenziamento ritorsivo ### come in atti. 
Ragioni di fatto e di diritto Con ricorso depositato in data ###, il ricorrente indicato in epigrafe conveniva in giudizio la società resistente deducendo: di aver prestato la propria attività lavorativa presso la società ### s.r.l. dal 01/05/2022 sino alla data del licenziamento avvenuto in data ###, con qualifica ### livello Q del C.C.N.L. Multiservizi - Mansione: ### che, oltre ad essere stato dipendente della società, era stato anche socio della #### s.r.l., per la quota pari al 18,52% del capitale sociale; che la vicenda per cui è causa faceva seguito all'esercizio del dritto di accesso ai documenti Sentenza n. cronol. ###/2025 del 25/06/2025 sociali ai sensi dell'art. 2476 co. 2 c.c., da parte del socio di minoranza, odierno ricorrente, per l'ottenimento dei quali erano state necessarie molteplici richieste e diffide; che, a seguito dell'accesso ai documenti contabili, ed alla consegna degli stessi nelle mani del socio, erano emerse molteplici criticità in merito alla gestione sociale, tali da spingere il #### ad esperire il ricorso ex art. 2409 c.c. dinnanzi al Tribunale di Napoli, ### in materia di ### (R.G. n. 20944/2024); che, immediatamente dopo le vicende societarie de quibus, a distanza di meno di 15 giorni dall'ultima richiesta dei documenti, l'### della #### s.r.l., Sig.ra ###, aveva inviato al ricorrente ben due contestazioni disciplinari a brevissima distanza l'una dall'altra; che, in particolare, con la prima contestazione disciplinare, inviata a mezzo ### A/R in data ###, la società resistente, premettendo che la stessa aveva concesso (con decorrenza dal 11/03/2024) al dipendente, odierno ricorrente, il trasferimento dalla sede di #### alla sede di #### “quale mera sede di appoggio” - da quest'ultimo richiesto per motivi di salute - contestava al sig. ### in maniera del tutto generica, di non aver “(…) mai inoltrato note e/o relazioni descrittive circa le attività (…)” poste in essere dallo stesso nell'esercizio delle proprie mansioni, e contestando ancor più genericamente, “(…) la mancata diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta”; che, con la seconda contestazione disciplinare ricevuta in data ###, la società gli contestava di aver sottoscritto in data ###, con il Comune di ####, un atto negoziale, del quale la società non avrebbe avuto “memoria”; che alla contestazione de qua il #### provvedeva a dare riscontro (così come in precedenza fatto anche per la prima contestazione), con comunicazione a mezzo pec inviata il giorno 26/09/2024, palesando la evidente strumentalità delle affermazioni della società. Evidenziava, in particolare, l'istante: che la #### s.r.l. aveva dato esecuzione al contratto con il Comune di ### originariamente sottoscritto in data ### (cig.n.###-Contratto di concessione, rep.n. 4); che l'organo amministrativo della ### aveva diretta cognizione della formale appendice esecutiva del negozio (“accordo consensuale di natura pattizia”) del 07/12/2023, ( all.n.11), come poteva evincersi dalla comunicazione-mail interna ed organizzativa del 13/12/2023 (### 12); che nel corpo della mail del 13/12/2023 erano chiaramente elencati tutti i lavori necessari per l'attuazione del contratto, di guisa che la affermazione della società resistente di “non avere memoria” di tale sottoscrizione era assolutamente pretestuosa, strumentale e con chiarissimi intenti di rappresaglia e ritorsione, a seguito dell'esercizio del diritto di accesso alla documentazione sociale ex art. 2476 co. 2 c.c.4. 
Sentenza n. cronol. ###/2025 del 25/06/2025
Lamentava, ancora, l'istante: la mancata adozione ed affissione in un luogo accessibile a tutti i dipendenti da parte della società del ### l'assoluta decadenza dal potere disciplinare in quanto intempestivo; l'assoluta genericità dei fatti contestati con la prima missiva. Precisava, infine, il ricorrente: che, durante tutto il periodo lavorativo (dal 01/05/2022 sino al licenziamento avvenuto in data ###), non aveva mai ricevuto alcuna contestazione disciplinare neanche verbale da parte del datore di lavoro, di guisa da rendersi ancor più palese il comportamento vendicativo della società ### s.r.l.  nei confronti del lavoratore; che, nonostante le precise eccezioni formulate alle infondate contestazioni disciplinari, con comunicazione del 15/10/2024 (### 14), l'### della società, sig.ra ### comunicava al #### che i comportamenti del lavoratore avevano creato “seri e gravi danni economici e di immagine rispetto alla ### Appaltante”, senza null'altro specificare e di non poter accogliere le giustificazioni rese dal lavoratore “stante la gravità dei fatti (…)”, procedendo per tale motivo a irrogare la sanzione del licenziamento disciplinare, con decorrenza dal 23/09/2024; di avere impugnato il licenziamento con atto stragiudiziale del 17.10.2024 e con il presente ricorso rappresentando la nullità del licenziamento perché ritorsivo o comunque perché determinato da motivo illecito. 
Il ricorrente concludeva, quindi, chiedendo: “In via ### - ### e dichiarare per le ragioni superiormente esposte, l'illegittimità, l'inefficacia, la nullità e/o l'annullamento del licenziamento disciplinare intimato al #### odierno ricorrente in data ### dalla società ### s.r.l., nella persona del legale rappresentante p.t.  con sede ###legale in #### alla ### n. 66 in quanto ritorsivo e non sorretto da giusta causa e/o da giustificato motivo soggettivo addotti dal datore di lavoro per insussistenza dei fatti contestati; - Per l'effetto annullare, ovvero dichiarare nullo ed illegittimo il licenziamento e condannare ai sensi dell'art. 18, Legge n. 300 del 1970, la società ### s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, alla reintegra dell'odierno ricorrente nel proprio posto di lavoro, con le medesime mansioni e la stessa qualifica, ed alla corresponsione di quanto dovutogli a titolo di retribuzioni ed oneri accessori, a decorrere dall'intervenuto licenziamento e fino alla data dell'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria; - ### la società convenuta, in persona del legale rappresentante p.t. al risarcimento dei danni patiti dal lavoratore in conseguenza dell'illegittimo licenziamento qui impugnato, nella misura prevista dall'art. 2 del D.Lgs. 23/2015 e cioè non inferiore a cinque mensilità commisurata all'ultima retribuzione globale percepita pari ad 6.308,59; - ### la Sentenza n. cronol. ###/2025 del 25/06/2025 società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali, dalla data del licenziamento e fino a quella dell'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro. In ogni caso con condanna alle spese di lite ed al compenso professionale oltre oneri accessori, CPA e IVA da distrarsi in favore del procuratore antistatario”. 
Fissata l'udienza di discussione, con memoria tempestivamente depositata, si costituiva la società convenuta chiedendo, con diffuse argomentazioni, il rigetto del ricorso avversario. 
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, la causa veniva istruita con prova orale e documentale e, quindi, decisa, a seguito della trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza del 24.6.2025, sulle note di trattazione scritta delle parti. 
Il ricorso è infondato. 
Deve, innanzitutto, ritenersi che il licenziamento è stato tempestivamente irrogato. 
Il requisito dell'immediatezza del provvedimento espulsivo rispetto alla mancanza addotta a sua giustificazione, ovvero al momento della contestazione, va inteso in senso relativo, potendo essere compatibile con un intervallo di tempo, più o meno lungo, quando l'accertamento e la valutazione dei fatti richieda uno spazio temporale maggiore ovvero quando la complessità della struttura organizzativa dell'impresa possa far ritardare il provvedimento di recesso (al riguardo v. Cass. civ. Sez. lavoro, 10-09-2013, n. 20719 e giurisprudenza ivi richiamata). 
Nel caso di specie, come rilevabile dai documenti prodotti in giudizio, l'accertamento da parte della società dei fatti addebitati al ricorrente, con particolare riguardo al secondo addebito posto alla base del licenziamento e contestato dopo quasi 10 mesi dalla commissione del fatto (la sottoscrizione in data ### di un atto integrativo e modificativo dei rapporti con il Comune di ### firmato dal ricorrente, “nella qualità di rappresentante della ditta ### srl” senza che mai fosse stato conferito alcun potere al ### che gli permettesse di sottoscrivere tale contratto) è avvenuto nella sua completezza solo in data ###, a seguito della ricezione della ### con la quale il Comune di ### informava la società resistente dell'esistenza del predetto accordo. 
A tali considerazioni, va aggiunta la necessità evidenziata dalla società resistente di effettuare tutti gli accertamenti del caso, rilevato che all'amministratrice non risultava sottoscritto alcunché e solo a settembre 2024, dopo varie richieste di incontri e vari accertamenti, da un incontro tra il ### comandante #### e la ### nella persona dei delegati, dott. ### e sig. ### la società resistente aveva appreso che l'accordo richiamato nella pec del Comune del 09.07.2024 Sentenza n. cronol. ###/2025 del 25/06/2025 era una modifica alle condizioni già oggetto dell'appalto con il Comune di ### e che trattavasi di un accordo sottoscritto dal sig. ### per conto della società resistente, senza che la ### gli avesse mai conferito alcun potere di sottoscrivere tale contratto. La società provvedeva così ad inoltrare nell'immediatezza la contestazione disciplinare al ricorrente per avere spiegazioni in merito. 
In conclusione, considerando che la predetta contestazione di addebito è stata comunicata al ricorrente il ###, si deve escludere la violazione del principio dell'immediatezza della contestazione e del provvedimento espulsivo lamentata dal ricorrente. 
Parimenti infondata deve ritenersi la censura formulata in ordine alla genericità e tardività della prima contestazione disciplinare. 
Da vari passaggi della lettera di contestazione, e di licenziamento, in cui si fa riferimento alla violazione dell'obbligo di diligenza, si può ricavare agevolmente che i fatti addebitati al ricorrente, descritti con sufficiente precisione in tale missiva (“la mancanza dell'osservanza delle disposizioni aziendali impartitole, poiché a tutt'oggi, inspiegabilmente, non ha mai inoltrato note e/o relazioni descrittive circa le attività da Lei poste in essere, sebbene le stesse siano state più volte sollecitate telefonicamente dall' amministrazione aziendale”), sono riconducibili alla violazione di un obbligo siffatto e risultano quindi finalizzati a contestare tale infrazione. 
E' consolidato, inoltre, in giurisprudenza l'orientamento secondo il quale la contestazione disciplinare deve fornire le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari, senza che sia richiesto ai fini della sua validità l'indicazione di ulteriori dettagli sovrabbondati rispetto al nucleo essenziale dell'addebito mosso al dipendente, soprattutto se le indicazioni fornite consentono al lavoratore di esercitare il proprio diritto di difesa, come avvenuto nel caso di specie. 
Quanto poi all'eccezione di tardività della predetta contestazione disciplinare, anche in questo caso, risulta provato dall'istruttoria svolta che la convenuta ha prudenzialmente atteso l'invio delle relazioni richieste al dott. ### in virtù del lavoro svolto quale responsabile settore marketing per la provincia di ### e, solo dopo ripetute richieste e a fronte del perdurante inadempimento dell'istante, ha formulato la relativa contestazione disciplinare (v. sul punto, le dichiarazioni dei testi escussi). 
La natura ritorsiva del licenziamento Sentenza n. cronol. ###/2025 del 25/06/2025
Il ricorrente ha eccepito la nullità del licenziamento evidenziando che, dalla mera scansione temporale degli eventi, rilevati nella loro oggettività, emergerebbe - da una serie di presunzioni gravi precisi e concordanti - la sua natura ritorsiva: 1) il ### la prima comunicazione del sig. ### per la richiesta di accesso alla documentazione (###3 ric.); 2) il ### la seconda diffida effettuata dall'istante (###4 ric.); 3) il ### la terza comunicazione (###5 ric.), in cui oltre alla richiesta di accesso alla documentazione veniva altresì sollecitato il ### alla verifica della sussistenza degli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili; 4) in data ###, la società apriva il procedimento disciplinare nei confronti della dott. ### per una presunta violazione degli obblighi di diligenza asseritamente ascrivibile allo stesso con la prima contestazione disciplinare poi seguita dalla seconda contestazione disciplinare del 24.9.2024; 5) il suddetto procedimento disciplinare sarebbe stato peraltro aperto - secondo la prospettazione attorea - trascorso un enorme lasso di tempo (circa un anno) dalla presunta commissione dell'illecito disciplinare e senza che l'istante avesse mai avuto nemmeno una contestazione disciplinare durante tutto il periodo lavorativo (dal 01/05/2022 sino al licenziamento avvenuto in data ###). 
La prospettazione del ricorrente deve essere valutata in ragione dei principi di diritto costantemente espressi dalla Corte di Cassazione (cfr per tutte Cassazione civile sez. lav., 27/01/2022, n.2414 “…in ipotesi di allegazione da parte del lavoratore del carattere ritorsivo del licenziamento e quindi di una domanda di accertamento della nullità del provvedimento datoriale per motivo illecito ai sensi dell'articolo 1345 c.c., occorre che l'intento ritorsivo del datore di lavoro, la cui prova è a carico del lavoratore (cfr. tra le più recenti, Cass. n. 26035/2018, Cass. n. 20742/2018), sia determinante, cioè tale costituire l'unica effettiva ragione di recesso, ed esclusivo, nel senso che il motivo lecito formalmente addotto risulti insussistente nel riscontro giudiziale; ne consegue che la verifica dei fatti allegati dal lavoratore, ai fini all'applicazione della tutela prevista dallo st.  lav. novellato, articolo 18, comma 1, richiede il previo accertamento della insussistenza della causale posta a fondamento del licenziamento (v. in particolare Cass. n. 9468 del 2019); la prova della unicità e determinatezza del motivo non rileva, invece, nel caso di licenziamento discriminatorio, che ben può accompagnarsi ad altro motivo legittimo ed essere comunque nullo (Cass. n. 28453 del 2018, Cass. n. 6575 del 2016) …”. 
In particolare, il licenziamento per ritorsione, diretta o indiretta, è un licenziamento nullo, quando il motivo ritorsivo, come tale illecito, sia stato l'unico determinante dello stesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1418, secondo comma, 1345 e 1324 Sentenza n. cronol. ###/2025 del 25/06/2025
Esso costituisce l'ingiusta e arbitraria reazione ad un comportamento legittimo del lavoratore colpito ### o di un'altra persona ad esso legata e pertanto accomunata nella reazione ###, che attribuisce al licenziamento il connotato della ingiustificata vendetta. 
Siffatto tipo di licenziamento è stato ricondotto dalla giurisprudenza di legittimità, data l'analogia di struttura, alla fattispecie di licenziamento discriminatorio, vietato dagli artt. 4 della legge n. 604 del 1966, 15 della legge n. 300 del 1970 e 3 della legge n. 108 del 1990 - interpretate in maniera estensiva - che ad esso riconnettono le conseguenze ripristinatorie e risarcitorie di cui all'art. 18 S.L. (Cass. 18 marzo 2011 n. 6282). 
La Suprema Corte ha precisato che "### della prova della esistenza di un motivo di ritorsione del licenziamento e del suo carattere determinante la volontà negoziale grava, evidentemente, sul lavoratore che deduce ciò in giudizio". Si è altresì evidenziato che trattasi di prova non certo agevole, "...sostanzialmente fondata sulla utilizzazione di presunzioni, tra le quali presenta un ruolo non secondario anche la dimostrazione della inesistenza del diverso motivo addotto a giustificazione del licenziamento o di alcun motivo ragionevole" (Cass., n. 17087 dell'8 agosto 2011). 
Con riguardo al motivo ritorsivo, la Corte di Cassazione ha chiarito che "###, da parte del lavoratore, del carattere ritorsivo del licenziamento intimatogli non esonera il datore di lavoro dall'onere di provare, ai sensi della L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 5 l'esistenza della giusta causa o del giustificato motivo del recesso; solo ove tale prova sia stata almeno apparentemente fornita, incombe sul lavoratore l'onere di dimostrare l'intento ritorsivo e, dunque, l'illiceità del motivo unico e determinante del recesso". (Cass. 6501/2013; Cass. n. 3986/2015; Cass. n. 27325/2017) In ogni caso, la rilevanza del motivo illecito può venir meno in presenza di un giustificato motivo o di una giusta causa di licenziamento: “nel caso in cui risulti sussistente il giustificato motivo di licenziamento è automaticamente escluso l'intento ritorsivo che, in quanto motivo illecito, deve essere unico e determinante” (Cass. 11353/2019); “l'esistenza di una giusta causa di recesso rende irrilevante l'accertamento di un'eventuale natura ritorsiva del licenziamento” (Cass. 14197/2018). 
Dunque, l'accertamento del motivo illecito deve logicamente seguire l'avvenuta esclusione di una legittima giustificazione della scelta datoriale; tuttavia, l'assenza di quest'ultima non porta a ritenere automaticamente sussistente un motivo illecito. 
Il licenziamento ritorsivo, infatti, non copre tutte le ipotesi di fatti non rilevanti ai fini della configurazione di una giusta causa o di un giustificato motivo di recesso ( Sentenza n. cronol. ###/2025 del 25/06/2025 20232/2010). È onere del lavoratore, dunque, provare rigorosamente l'intento ritorsivo del datore di lavoro. In conclusione, una volta accertata la insussistenza/apparenza del motivo posto a base del licenziamento, il giudice deve verificare la sussistenza o meno dell'intento ritorsivo. Il lavoratore, pertanto, è tenuto non solo a provare l'esistenza di un motivo ritorsivo, ma deve anche fornire prova che detto motivo sia stato l'unico a determinare la volontà datoriale di recedere dal contratto in essere, dovendo indicare elementi idonei ad individuare la sussistenza di un rapporto di causalità tra il recesso e l'asserito intento di rappresaglia. 
Ne consegue che la verifica dei fatti allegati dal lavoratore, ai fini all'applicazione della tutela prevista dall'art. 2, commi 1 e 2, del D.lgs. 23 del 2015, richiede il previo accertamento della insussistenza della causale posta a fondamento del licenziamento. 
I fatti posti a fondamento del licenziamento La documentazione prodotta in giudizio e la prova orale raccolta consentono di ritenere la dimostrazione dei fatti contestati e posti a fondamento del licenziamento impugnato. 
In merito alla prima contestazione disciplinare, la società resistente contestava al ### testualmente che: “….che in data ###, a mezzo mail, lei faceva richiesta di trasferimento della sua sede di lavoro, per motivi di salute e personali, dalla nostra sede amministrativa di ### alla sede ###data ### con comunicazione di servizio a mezzo mail le fu accordato di poter svolgere la sua attività lavorativa presso la sede di ### come da Lei richiesto, quale mera sede di appoggio logistico, con competenze per le province di ### ed ### che conformemente alle sue mansioni avrebbe dovuto produrre di volta in volta rapporti e relazioni periodiche circostanziando l'attività svolta; che a tutt'oggi nulla è pervenuto a questa direzione; ### ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 L. 300/70 e del codice disciplinare aziendale, la mancanza dell'osservanza delle disposizioni aziendali impartitole, poiché a tutt'oggi, inspiegabilmente, non ha mai inoltrato note e/o relazioni descrittive circa le attività da Lei poste in essere, sebbene le stesse siano state più volte sollecitate telefonicamente dall' amministrazione aziendale. Le contestiamo ancora la mancata diligenza richiesta sia dalla natura della prestazione dovuta che dall'interesse dell'impresa…”. 
Ciò posto, va preliminarmente osservato che è pacifico che, con il trasferimento del ricorrente alla sede di ### la ### srl aveva predisposto presso tale sede ###cronol. ###/2025 del 25/06/2025 un'area back office, una postazione per il sig. ### con computer e stampante e connessione ad internet. 
E' rimasto altresì provato, dalla complessiva istruttoria svolta che, a seguito di tale trasferimento, benché più volte la società resistente avesse richiesto al sig. ### le dovute relazioni in virtù del lavoro svolto, quale responsabile settore marketing per la provincia di ### costui non aveva fornito le dovute e chieste relazioni sulla attività svolta. Il sig. ### ha allegato che non avrebbe potuto farlo in quanto la società non aveva mai effettivamente provveduto ad organizzare la sua postazione lavorativa, non risultando neppure allestita la connessione alla rete internet, idonea alla trasmissione di note e di comunicazioni; che, nonostante tali difficoltà, il ricorrente aveva sempre provveduto a fornire correttamente ogni comunicazione ed informazione inerenti il settore di sua competenza. 
Ebbene, tali circostanze allegate dall'istante non risultano documentalmente provate e, in ogni caso, risultano smentite dai testi escussi (“So che l'amministratore della società dopo il trasferimento del sig. ### ha più volte richiesto allo stesso la relazione sul lavoro svolto e so questa circostanza sia perché riferitami dallo stesso amministratore sia perché essendo le nostre postazioni di lavoro separate da una vetrata ho sentito anche una telefonata avente ad oggetto tale richiesta. Da quello che mi ha riferito l'amministratore il sig. ### non ha mai ottemperato a tale richiesta. Confermo che presso gli uffici di ### il ricorrente aveva a disposizione una postazione completa dotata di pc, stampante ed accesso ad internet oltre ad avere un telefono cellulare con sim aziendale con collegamento ad ### e possibilità di inviare o ricevere mail, le quali quando sono inviate dal telefono si riconoscono per la dicitura…” - teste ### “Ho sentito personalmente l'amministratore ### richiedere al ricorrente dopo il suo trasferimento presso la sede di ### la relazione sul lavoro svolto, la quale da quanto mi risulta non è mai stata inviata e di sicuro una email con tale relazione sul lavoro svolto non è mai stata inviata e dico ciò perché mi occupo personalmente dei servizi informatici e di segreteria della società. Confermo che anche nella sede di ### vi è una postazione completa e quindi dotata di pc, stampante, connessione ad internet e se c'è qualche guasto vengo personalmente informato e il sig. ### non mi ha mai contattato per eventuali guasti o malfunzionamenti… Relativamente al capo 11 della memoria di costituzione della società convenuta confermo che è vero che il sig. ### ha sempre avuto oltre all'auto aziendale e alle due schede di carburante e apparecchio Sentenza n. cronol. ###/2025 del 25/06/2025 telepass anche cellulare con sim aziendale ed accesso internet illimitato abilitato anche all'invio e recezione delle mail e delle pec” - teste ###. 
Quanto alla seconda contestazione disciplinare, la società contestava testualmente al ### che: “In data ###, a mezzo pec, siamo stati sollecitati dal ### della ### del comune di ### per dare esecuzione “all'art.3 dell'accordo consensuale di natura pattizia stipulato in data ###”; non avendo memoria di tale atto, abbiamo intrapreso delle interlocuzioni con i ### del suddetto comune affinché venisse chiarita la presunta inadempienza. Oggi al termine dei propedeutici accertamenti siamo venuti a conoscenza che Lei si è autoattribuito dei poteri negoziali, dichiarandosi rappresentante della ### sottoscrivendo un accordo con il suddetto Comune in data ###, che esula dalle sue competenze. ### contestiamo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 L. 300/70, le gravi violazioni sopra riportate, ritendo che detto suo comportamento ha creato seri e gravi danni economici e di immagine rispetto alla ###.”. 
Ebbene, risulta pacifica - in quanto non contestata - la circostanza della sottoscrizione da parte del ricorrente, in qualità di “rappresentante della società convenuta”, del contratto del 7.12.2023, con il quale il dott. ### conveniva con il Comune di #### la gestione di aree di parcheggio, con modifica delle condizioni già esistenti (previste dal precedente contratto stipulato nel 2020 tra la società resistente e il predetto Comune). 
E' altresì pacifica - in quanto non contestata - la circostanza che tale accordo pattizio era stato sottoscritto dal ### senza aver ricevuto alcuna espressa delega o potere di rappresentanza. 
E, invero, sul punto l'istante nel ricorso si limita a contestare che “l'organo amministrativo della ### aveva diretta cognizione della formale appendice esecutiva del negozio (“accordo consensuale di natura pattizia”) del 07/12/2023, ( all.n.11) come può evincersi dalla comunicazione-mail interna ed organizzativa del 13/12/2023 (### 12) in virtù della quale veniva dato atto dei sopralluoghi e delle verifiche effettuate in contraddittorio con il Comune, nonché del posizionamento necessario della segnaletica e delle planimetrie relative all'area interessata dal contratto. Detta mail veniva indirizzata in data ### alle ore 11:48 ai seguenti indirizzi di posta elettronica: ###; ###; ###; ###3” (v. ricorso, sul punto). 
Il ricorrente ribadisce, invero, che nel corpo della mail del 13/12/2023, erano chiaramente elencati tutti i lavori necessari per l'attuazione di tale contratto, di guisa che la Sentenza n. cronol. ###/2025 del 25/06/2025 affermazione della società resistente di “non avere memoria” di tale sottoscrizione era assolutamente pretestuosa, strumentale e con chiarissimi intenti di rappresaglia e ritorsione. 
Detto in altri termini, secondo la prospettazione attorea, il fatto che la società avesse eseguito una serie di riunioni organizzative aventi ad oggetto segnaletica, sopralluoghi e posizionamento delle telecamere nonché dato esecuzione parziale al contratto avrebbe dovuto sanare la mancanza di una espressa delega alla sottoscrizione del predetto accordo. 
Giova, tuttavia, rilevare che, anche se tale circostanza fosse provata dall'istante, ciò comunque non escluderebbe la rilevanza disciplinare del comportamento del dipendente, atteso che l'asserita successiva “ratifica tacita” avrebbe effetto esclusivamente tra le parti contrattuali (società e Comune di ### ma non andrebbe di certo a cancellare la rilevanza disciplinare della condotta interna al rapporto di lavoro (l'aver sottoscritto il lavoratore un contratto in qualità di “rappresentante” della società, senza valida delega o potere di rappresentanza). 
E, invero, il lavoratore, andando a sottoscrivere un contratto in nome e per conto della società, senza avere il relativo potere di rappresentanza, ha violato il proprio ruolo e le norme interne aziendali, mettendo a rischio la società, esponendola a obbligazioni senza autorizzazione. 
Del tutto tardiva e, quindi, inammissibile appare poi la circostanza nuova - dedotta solo in sede di note conclusive autorizzate del 13.6.2024 - secondo cui l'accordo modificativo con il Comune sarebbe stato sottoscritto dal ### con potere di rappresentanza in quanto costituirebbe soltanto l'integrazione del precedente contratto (ugualmente sottoscritto dal ricorrente) e intervenuto tra le medesime parti in data ###. 
In ogni caso, fino al 30/04/2022, l'istante aveva pacificamente ricoperto la carica di amministratore della ### di cui quindi aveva, soltanto fino a tale data, il relativo potere di rappresentanza. 
Trattandosi - quello del 7.12.2023- di un accordo nuovo tra le parti e modificativo del precedente contratto del 2020 lo stesso richiedeva, come il precedente accordo del 28.10.2020, un espresso potere di rappresentanza o una espressa delega alla sottoscrizione di tale atto, pacificamente (la circostanza non è mai stata contestata in ricorso) non sussistente, nel caso di specie. 
La circostanza che l'istante abbia agito oltre i poteri conferiti è stata, peraltro, confermata dai testi escussi i quali hanno dichiarato: “### che la società solo nel mese di luglio Sentenza n. cronol. ###/2025 del 25/06/2025 2024 a seguito della segnalazione del Comune di ### è venuta a conoscenza dell'esistenza dell'accordo modificativo dei rapporti con il Comune firmato il ### in quanto la stessa si riferiva ad una serie di attività come l'illuminazione pubblica, pulizia dell'aria e taglio dell'erba non oggetto dell'appalto con il Comune e quindi comportante una serie di oneri aggiuntivi per la società; tale accordo era stato sottoscritto dal sig. #### che la società non ha mai conferito al ### la delega per la sottoscrizione dell'accordo del 07.12.2023 né rientrava tra le sue mansioni quale responsabile commerciale-marketing sottoscrivere accordi di tale tipo, anzi che io sappia nel mese di dicembre 2023 il ricorrente svolgeva ancora mansioni di responsabile degli acquisti; comunque, in generale, solo l'amministratore o un suo delegato può sottoscrivere accordi come quello in esame e in questo caso l'amministratore mi ha confermato di non aver mai delegato ### per la sottoscrizione di tale accordo..” - teste ### “### il comandante della polizia municipale di ### Non so se la società resistente ha eseguito in esecuzione dell'accordo con il Comune di ### del 7 dicembre 2023 delle riunioni organizzative avente ad oggetto segnaletica, sopralluoghi ecc., ma so che questo accordo è stato concluso dal ricorrente e da me in rappresentanza del Comune di ### Io ero fiducioso che poi arrivasse la delega dell'amministratore ma la stessa non è mai arrivata, anche se il sig. ### non mi ha mai detto di essere stato delegato alla conclusione di tale accordo….” - teste ### Dubbi non sussistono sull'attendibilità dei predetti testi, trattandosi di soggetti indifferenti rispetto alle parti in causa, per cui non vi è motivo di dubitare della loro attendibilità. 
Orbene, tali deposizioni testimoniali si reputano attendibili in quanto precise, concordanti e circostanziate e prive di elementi di contraddizione intrinseca. 
Quanto al profilo soggettivo, si osserva peraltro che il ricorrente, nella lettera di giustificazione, non ha negato di avere sottoscritto tale accordo senza il potere di rappresentanza né ha giustificato tale condotta, limitandosi ad evidenziare come la società fosse a conoscenza di tale accordo e gli avesse dato successivamente anche parziale esecuzione, come dimostrerebbe la mail del 13/12/2023 (### 12), in virtù della quale si dava dato atto dei sopralluoghi e delle verifiche effettuate in contraddittorio con il Comune, nonché del posizionamento necessario della segnaletica e delle planimetrie relative all'area interessata dal contratto. 
E allora, anche volendo ammettere che la mail del 13.12.2023 sia stata effettivamente inviata da un indirizzo mail del dott. ### anche alla società convenuta (pur non Sentenza n. cronol. ###/2025 del 25/06/2025 riconoscendo il sig. ### escusso in qualità di teste, la predetta mail, precisando di avere un diverso indirizzo mail utilizzato per l'attività lavorativa e di non ricordare se l'indirizzo mail ### fosse uno dei sui indirizzi email - dichiarazioni del teste, sul punto) è del tutto evidente che una tale mail (con la quale ci si limitava, peraltro, a comunicare che si sarebbero dovute fare delle attività in merito alla segnaletica verticale nel ### di ### e nel Comune di ### non potesse di per sé sanare un precedente illecito disciplinare (la sottoscrizione per conto della società di un accordo modificativo di un contratto di appalto con un Ente pubblico da parte del lavoratore, quale rappresentante della società, senza averne alcun potere di rappresentanza). 
In ogni caso, il ricorrente non ha provato che ci siano state delle effettive riunioni tra il Comune e la società ### per attività da svolgere riportate nell'accordo sottoscritto dal ricorrente in data ### né che la società abbia dato esecuzione proprio a tale accordo, essendo del tutto tardiva - e, quindi, inutilizzabile - la documentazione allegata alle denunce-querele di falsa testimonianza e depositata dal ricorrente solo in data ###. 
Nemmeno rileva la circostanza - anch'essa dedotta solo in sede di note conclusive e, quindi, in ogni caso, tardiva - che il predetto accordo non avesse apportato modifiche in peius rispetto al contratto originario del 2020, ma solo un ampliamento del sevizio in concessione già previsto, con conseguente aumento del compenso in favore della ### s.r.l, poiché ciò che rileva è l'aver sottoscritto un contratto in qualità di rappresentante della società benché privo del relativo potere di rappresentanza. 
In nessun modo, il ricorrente è riuscito a fornire una spiegazione plausibile, tale da confutare l'unica plausibile ricostruzione dei fatti sostenuta dalla società convenuta ed ampiamente avallata dalla complessiva istruttoria orale e documentale. 
Per quanto emerso è perciò possibile ritenere che gli elementi raccolti in sede istruttoria dimostrino la responsabilità del ricorrente per le circostanze contestate dalla convenuta. 
Il Tribunale ritiene che le risultanze processuali emerse nel presente giudizio possano essere considerate sufficienti a ritenere sussistenti i fatti contestati all'odierno ricorrente e posti a base del suo licenziamento per giusta causa. 
La giusta causa di licenziamento ### i fatti nella loro materialità, quale fatti suscettibili di rilievo disciplinare, occorre valutare la sussistenza della giusta causa di recesso. 
Sentenza n. cronol. ###/2025 del 25/06/2025
In via generale è noto che i licenziamenti motivati da ragioni inerenti il comportamento del lavoratore (come nel caso di specie), sono provvedimenti ontologicamente disciplinari che si sostanziano in un notevole inadempimento del prestatore di lavoro. 
La condotta del lavoratore, tale da determinare la lesione del vincolo fiduciario, può costituire giusta causa o giustificato motivo soggettivo. 
Per stabilire, in concreto, l'esistenza di una giusta causa di licenziamento, che deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro ed in particolare di quello fiduciario e la cui prova incombe sul datore di lavoro, occorre valutare da un lato la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi ed all'intensità dell'elemento intenzionale, dall'altro la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, stabilendo se la lesione dell'elemento fiduciario su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro sia in concreto tale da giustificare o meno la massima sanzione disciplinare" (Cass. n. 35/2011). 
Alla luce di tali considerazioni deve pertanto ritenersi che sussistano gli estremi della giusta causa di licenziamento. 
Dal punto di vista soggettivo deve evidenziarsi come rispetto ai fatti contestati emerga un elemento intenzionale di elevata intensità, avuto riguardo, per quanto detto, alla consapevolezza in capo al ricorrente del compimento di azioni volte in violazione dei propri doveri. Nonostante questa consapevolezza, il ricorrente non si è minimamente astenuto dal porre in essere i fatti addebitati, nonostante il ruolo e le mansioni rivestite, come tali richiedenti un elevato grado di affidamento da parte del proprio datore di lavoro. 
Dal punto di vista oggettivo, costituisce senza dubbio grave illecito disciplinare il comportamento del dipendente, atteso che le condotte contestate erano idonee a creare danni per la società esponendola a obbligazioni nei confronti della ### appaltante, senza autorizzazione da parte della società medesima. 
Alla luce di tutte le considerazioni fin qui svolte, deve ritenersi che le condotte illecite accertate nel presente procedimento - soprattutto con riguardo al secondo addebito contestato, che appare da solo sufficiente a giustificare il licenziamento intimato per giusta causa - siano tali da considerare un fatto grave, idoneo, come tale, e per le ragioni evidenziate, a minare in maniera irreversibile la fiducia del datore di lavoro nel corretto adempimento delle proprie obbligazioni. 
È evidente quindi, che la gravità della condotta ascritta al dipendente, incidendo profondamente sulle aspettative del datore di lavoro circa l'esatta e puntuale osservanza Sentenza n. cronol. ###/2025 del 25/06/2025 degli obblighi lavorativi e di diligenza nella esecuzione delle proprie mansioni, abbia legittimato il datore di lavoro a recedere con immediatezza dal rapporto di lavoro. 
Si tratta, infatti, di un comportamento che incide fortemente sul rapporto di fiducia insito nel rapporto di lavoro, che nel caso in esame è anche idoneo a produrre un rilevante pregiudizio all'azienda, in quanto la società con la seconda condotta contestata all'istante - si ripete, da sola sufficiente a giustificare l'intimato licenziamento - si è trovata vincolata ad un impegno esterno non voluto, indipendentemente dalla prova della sussistenza o meno di danni economici. 
E, invero, l'accertata condotta del dipendente non rileva solo in ragione del possibile danno economico ma soprattutto ai fini della rottura del vincolo fiduciario tra datore di lavoro e dipendente che deve necessariamente connotare il rapporto di lavoro subordinato. In ordine alla presunta mancata affissione del codice disciplinare, ciò non rileva ai fini della decisione della presente controversia, operando il principio ripetutamente affermato dalla Suprema Corte in tema di sanzioni disciplinari secondo cui “la garanzia di pubblicità del codice disciplinare mediante affissione in luogo accessibile a tutti non si applica laddove il provvedimento disciplinare faccia riferimento a situazioni che concretizzano una violazione dei doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro (v. fra tante Cass. sez. lav. n. 20270 del 18/9/2009, Cass. sez. lav. n. 4778 del 9/3/2004, sez. lav. n. 5434 del 07/04/2003)”. 
In particolare, “ai fini della validità del licenziamento intimato per ragioni disciplinari non è necessaria la previa affissione del codice disciplinare, in presenza della violazione di norme di legge e comunque di doveri fondamentali del lavoratore, riconoscibili come tali senza necessità di specifica previsione; ne consegue che i comportamenti del lavoratore costituenti gravi violazioni dei doveri fondamentali sono sanzionabili con il licenziamento disciplinare a prescindere dalla loro inclusione o meno all'interno del codice disciplinare, ed anche in difetto di affissione dello stesso, purché siano osservate le garanzie previste dalla L. n. 300 del 1970, art. 7, commi 2 e 3. (v. in tal senso Cass. sez. lav. n. 16291 del 19/08/2004)” (cfr. ex multis Cass., 13/06/2012, n. 9644). 
Orbene, nel caso di specie, non può revocarsi in dubbio che anche l'omesso invio della relazione sull'attività svolta malgrado le reiterate richieste della parte datoriale concretizzi la violazione di uno dei doveri fondamentali nascenti al rapporto di lavoro, quale quello di rendere diligentemente la prestazione lavorativa, per cui non si imponeva nella fattispecie, ai fini della validità della sanzione irrogata, la garanzia della pubblicità del codice disciplinare. 
Sentenza n. cronol. ###/2025 del 25/06/2025
Quanto al secondo fatto contestato al lavoratore (sottoscrivere un contratto in qualità di rappresentante della società senza alcuna delega o potere di rappresentanza) lo stesso rientra tra i cd. mala in sé, cioè la cui riprovevolezza risiede nel comune sentire sociale, sicchè il lavoratore si sarebbe dovuto astenere dal commetterlo anche in assenza di una specifica previsione disciplinare in merito. Sul punto si rammenta Cass. sez. lav. 3 ottobre 2013, n. 22626 secondo cui “in materia di licenziamento disciplinare, il principio di necessaria pubblicità del codice disciplinare mediante affissione in luogo accessibile a tutti non si applica nei casi in cui il licenziamento sia irrogato per sanzionare condotte del lavoratore che concretizzano la violazione di norme penali o che contrastano con il cosidetto minimo etico”. 
Trattasi, invero, di una condotta grave e comunque incompatibile con l'affidabilità professionale e, in quanto tale, idonea a ledere il rapporto fiduciario con la parte datoriale. 
Nella fattispecie il comportamento è aggravato dalla posizione del ricorrente nell'organigramma aziendale (con mansione di ### così come pacificamente ricostruito nel presente giudizio. 
La sussistenza della giusta causa di recesso esclude, pertanto, la possibilità che il licenziamento sia sorretto da un motivo illecito che, per quanto detto, non risulta essere stato determinante. 
E, invero, l'esistenza di una giusta causa di recesso da parte del datore di lavoro rende del tutto irrilevante l'accertamento di un'eventuale natura ritorsiva del licenziamento. 
Ad ogni buon conto, la natura ritorsiva del licenziamento è stata solo genericamente dedotta dal ricorrente: nella sua prospettazione il recesso datorialese non si è male inteso - avrebbe trovato origine e giustificazione unicamente a causa dell'esercizio del diritto di accesso alla documentazione sociale ex art. 2476 co. 2 c.c.4. Ebbene detto assunto, oltre che del tutto generico, è rimasto altresì privo di qualsivoglia riscontro probatorio (non avendo il ricorrente articolato alcun capitolo di prova sul punto), anche di ordine presuntivo. E' ben vero - riscontrato passo passo documentalmente - che gli addebiti disciplinari posti alla base del licenziamento, seguono temporalmente le rivendicazioni di accesso alla documentazione sociale sfociate nel deposito del ricorso x art. 2409 c.c. dinnanzi al Tribunale di Napoli, ### in materia di ### (peraltro deciso, nelle more del presente giudizio, in senso sfavorevole all'istante e, comunque, notificato alla società in data successiva al licenziamento) ma emerge chiaramente che la cessazione del rapporto di lavoro è derivata dalle gravi condotte poste Sentenza n. cronol. ###/2025 del 25/06/2025 in essere dall'istante integranti la giusta causa di recesso e ciò vale automaticamente ad escludere la ritorsività quale motivo illecito unico e determinante ex art. 1345 Alla luce di tali considerazioni deve pertanto ritenersi la infondatezza della domanda di accertamento della invalidità e/o nullità e/o inefficacia e/o illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente. 
Le spese di lite seguono la soccombenza come da liquidazione in dispositivo.  P.Q.M.  Definitivamente pronunciando: 1) rigetta il ricorso; 2) condanna il ricorrente alla rifusione, in favore della resistente, delle spese di lite liquidate in € 3.000,00 oltre il 15% per spese forfettarie, IVA e c.p.a, con attribuzione al procuratore antistatario. 
Si comunichi.  ### 25.6.2025 

Il giudice
Dott.ssa ### n. cronol. ###/2025 del 25/06/2025


causa n. 15814/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Colameo Fabiana

M

Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sentenza n. 847/2025 del 12-12-2025

... aveva ricoperto un ruolo ben definito all'interno dell'organigramma dell'### scolastico alla segreteria amministrativa. Quanto all'utilizzo di locali, mezzi e strutture forniti dal datore di lavoro, sarebbe stata dimostrata e non contestata l'assegnazione, per lo svolgimento delle mansioni assegnate, presso la segreteria amministrativa, dove il ricorrente svolgeva la prestazione, nonché, nell'assegnazione, per il medesimo periodo, del badge per l'ingresso nell'istituto scolastico. ### di rischio imprenditoriale sarebbe stato dimostrato e non contestato, giacché il ricorrente non avrebbe mai usufruito di mezzi propri, non essendo nemmeno parametrato il compenso al raggiungimento di alcun obiettivo. In merito alla continuità della collaborazione, quale tendenzialmente stabile messa a disposizione delle energie lavorative, sarebbe stato rilevato come, nell'ultimo decennio ed oltre, il ricorrente avrebbe svolto la propria attività lavorativa in favore del ### in modo continuativo, ciò emergendo peraltro dalla reiterazione ininterrotta degli incarichi. La retribuzione predeterminata a cadenza fissa sarebbe stata dimostrata con il cedolino paga, essendo evidente la mancanza di qualsiasi (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA ### La Corte d'Appello di ###, ### riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: Dott.ssa ###ssa ### rel.  ###ssa ### nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 398/2023 R.G.L., vertente TRA ### rappresentato e difeso dall'avv. ### giusta procura in atti -##### rappresentata e difesa dall'avv. ###, giusta procura in atti -### CONCLUSIONI: ### da scritti difensivi e verbali di causa. 
In fatto e in diritto Con ricorso al Giudice del ### di #### esponeva di avere sottoscritto con il Ministero dell'### dell'### e della ### una serie reiterata ed ininterrotta di contratti di collaborazione coordinata e continuativa presso istituti scolastici statati della provincia di ### protrattisi senza soluzione di continuità dal 1 luglio 2001 al 31 agosto 2018 e che, provenendo dal bacino ### era stato formalmente inquadrato come collaboratore, ma, nella sostanza, aveva svolto mansioni di “assistente amministrativo” in corrispondenza di posti che nell'organico dell'### scolastica erano rimasti vacanti e disponibili. 
Sosteneva che, nonostante sotto il profilo formale il rapporto fosse stato configurato come di collaborazione coordinata e continuativa, nei fatti aveva svolto le medesime mansioni di un lavoratore subordinato e precisamente dell'assistente amministrativo del personale ### osservando i medesimi orari di servizio del restante personale con tale qualifica, attenendosi ai piani di lavoro, predisposti dal ### e dal dirigente scolastico per il personale ### che il corrispettivo era determinato in un compenso annuo, comprensivo delle ritenute di legge e di quelle previdenziali, da versare alla gestione separata dell'### corrisposto con periodicità mensile, che era sottoposto alla verifica dell'orario di ingresso e dell'orario di uscita dall'istituto scolastico ed era tenuto a chiedere i giorni di ferie e i giorni di permesso per assentarsi dal lavoro (subordinati ad autorizzazione). Precisava, pure, che era stato incluso nel piano ferie dei dipendenti ### che doveva comunicare i periodi di malattia, ricevendo anche visite domiciliari di controllo, al pari dei pubblici dipendenti; che le mansioni non gli consentivano alcun margine di autonomia diverso da quello proprio dei lavoratori subordinati incardinati nella struttura. Lamentava che, nonostante si fosse instaurato di fatto un rapporto di lavoro subordinato, il Ministero non gli riconosceva il diritto ad essere inserito nelle GAE ed a partecipare ai conseguenti concorsi interni per soli titoli profili professionali area A e B negli anni 2012-2013 e 2013-2014 (ritenendo la mancanza dell'anzianità di due anni di servizio). 
Lamentava inoltre il mancato riconoscimento della retribuzione prevista per i lavoratori subordinati comprensiva degli scatti di anzianità previsti dal ### scuola per il personale subordinato con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ### base di tali premesse argomentative e precisato di essere stato assunto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica primo settembre 2018 a seguito del concorso pubblico indetto con la legge finanziaria del 2017, chiedeva, in ragione della dedotta violazione delle norme disciplinanti le collaborazioni coordinate e continuative e del reale atteggiarsi del rapporto quale subordinato: 1) previa disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi sopra emarginati, il diritto del ricorrente all'inserimento nella graduatoria provinciale permanente definitiva della ### di ### relativa ai profili professionali per l'### A e B del personale ATA a.s. 2012/2013 redatta all'esito del concorso per soli titoli per l'anno scolastico 2012/2013 per l'integrazione e l'aggiornamento della graduatoria provinciale permanente dell'### B - profilo professionale ###, ed anche in quella successiva redatta per l'a.s. 2013/14, e conseguentemente dichiarare il diritto del ricorrente di essere assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dal 01.09.13, od in subordine dal 01.09.14, emettendo sentenza costitutiva del rapporto con ogni conseguenza di legge quanto agli aspetti retributivi e previdenziali. Subordinatamente, condannare il ### a corrispondergli a far tempo dalla stessa data, a titolo di risarcimento del danno, le somme risultanti dalla differenza tra la retribuzione prevista per un lavoratore categoria ###, e con anzianità di servizio pari a quella sua propria, di ruolo a tempo indeterminato, e quella effettivamente corrispostagli, e ciò sino a che non sarà costituito un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a tempo pieno tra ### e ricorrente.  2) Previo riconoscimento della sussistenza di vari contratti di lavoro subordinato piuttosto che di co.co.co., condannare il ### a corrispondere al ricorrente le differenze retributive, comprensive di tredicesime mensilità, tra quanto previsto per un lavoratore categoria ### con anzianità di servizio pari a quella di volta in volta sua propria, e quanto effettivamente percepito in forza dei contratti di co.co.co., con decorrenza sin dal primo contratto di co.co.co., e ciò in relazione agli anni dal 2003 al 2004 compreso, e dal 2009 al 2018 compreso. Tali differenze retributive si quantificano in ### 45.313,80 (oltre accessori di legge a decorrere dalla loro singola maturazione, ed oltre interessi ai sensi dell'art. 1284 comma 4° c.p.c. - ovverosia ai sensi del D.Lgs. 231/02 - dal deposito del presente ricorso al soddisfo) come da foglio di calcolo allegato sub 28, redatto in forza delle tabelle contrattuali dei seguenti ### che si allegano sub 29: tabella B ### 00/01; art. 76 e tabelle 1 e 2 ### 02/03; tabelle A e B ### 04/05; tabelle 1 e 2 ### 06/07; tabelle A e B ### 08/09; tabella ### e #### 16/18. Ciò comporta anche il diritto del ricorrente, e la conseguente condanna del ### al riconoscimento dell'anzianità di servizio prestato in favore del ### a far data dal 2001 sia ai fini giuridici che economici, nonché al riconoscimento degli scatti di anzianità maturati, con relativa progressione retributiva in misura identica a quella riconosciuta al personale di ruolo secondo la disciplina prevista dal ### di settore, nonché ancora all'inserimento nella posizione retributiva corrispondente all'anzianità lavorativa maturata dall'inizio del rapporto di lavoro con il ### ad oggi. Ancora accertare e dichiarare che il ricorrente dal 1° luglio 2001 al 31.08.2018 ha maturato un TFR pari ad ### 28.191,33 (calcolato come tabelle allegate sub 30) e quindi condannare il ### al suo pagamento, od in subordine al suo accantonamento sino alla cessazione del rapporto di lavoro con obbligo di corrispondere la succitata somma a tale data.   3) Condannare il ### al risarcimento del danno per illegittimo ricorso a vari contratti a termine, secondo quanto detto in parte espositiva sub 3), liquidando il danno secondo i parametri dettati dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5 (tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto), che in questa sede si chiede di applicare nella misura massima atteso il gran numero di contratti a termine protrattisi per oltre tre lustri.  4) Condannare il ### alla regolarizzazione della posizione contributiva del ricorrente secondo quanto illustrato alle pagine 1 e 2 del ricorso, mediante versamento all'### dei contributi previdenziali decorrenti dal 1° gennaio 2014, ed a costituire la rendita vitalizia di cui all'art. 13 comma 5 L. 1338/62 per effetto del mancato versamento dei contributi previdenziali dovuti dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2013, e ciò attraverso il versamento diretto all'### della relativa riserva matematica ### resistenza del ### e di ### con la sentenza impugnata la domanda era integralmente disattesa. 
Avverso tale decisione ha proposto impugnazione il lavoratore e la causa, instaurato il contraddittorio con il Ministero dell'### che ha avversato le difese della controparte, è stata decisa con le forme di cui all'art.127 ter cpc ### specifico, sostituita l'udienza del 11/12/2025 con le note scritte depositate dalle parti entro lo stesso termine perentorio, alla scadenza la causa è stata decisa nella camera di Consiglio del 12/12/2025. 
Venendo all'esame della decisione di primo grado e dei motivi di impugnazione, va osservato che il Tribunale ha negato, sulla base della documentazione, l'esistenza di adeguati riscontri di soggezione al potere gerarchico e disciplinare del datore di lavoro, come pure dell'esclusività che caratterizza il rapporto di pubblico impiego, ed ha concluso che non fosse dimostrata la radicale difformità dal modello contrattuale prescelto, rigettando la domanda di differenze retributive come pure quella degli scatti di anzianità. Ha respinto anche la domanda di condanna al versamento dei contributi, a cagione dell'assenza della subordinazione. 
Avverso la sentenza propone appello il ### per i motivi che saranno illustrati ed esaminati in successione, per comodità di esposizione. 
Con il primo motivo, ha sostenuto che Tribunale avrebbe erroneamente valutato il rapporto, ritenendo insussistente la prova della subordinazione, senza tuttavia esaminare l'esistenza tutti gli indici sintomatici della subordinazione sostenuti dalle prove costituite e delle prove per testi (non ammesse perché ritenute non rilevanti) e svalutando il concreto atteggiarsi dello stesso e per non avere ritenuto provati dei fatti che non erano neanche stati contestati dall'amministrazione.   I rapporti in esame (come da ### del ### prot. n. 77 del 6.2.2003) avrebbero dovuto essere definiti applicando puntualmente le disposizioni stabilite nell'intesa posta in essere il 30 settembre 2002 senza che potesse essere consentita l'apposizione di clausole riguardanti il numero di ore settimanali di lavoro, né le formalità riguardanti la rilevazione della presenza oraria degli ex L.S.U., né doveva essere richiesto il recupero per mancata attività lavorativa per i giorni festivi e di riposo psico-fisico. 
Ciò nonostante, i co.co.co. ex lsu erano stati solo formalmente inquadrati come collaboratori per svolgere sostanzialmente mansioni di “assistente amministrativo” in corrispondenza di posti che nell'organico dell'### scolastica erano rimasti vacanti e disponibili con vincoli di orario e presenza. 
La giustizia amministrativa, con numerose sentenze, avrebbe sempre dichiarato illegittimi gli accantonamenti dei posti vacanti e disponibili in organico agli ex lsu rilevando che “il quadro normativo non consente di ritenere legittima l'applicazione operata dall'### delle norme che sostengono la terziarizzazione in quanto intesa dal legislatore come “esternalizzazione” di servizi della P.A., ossia come riduzione dell'organico ed affidamento di servizi (prima coperti con personale dipendente) a soggetti esterni che operano nel campo dei servizi, attraverso rapporti di Co.co.co. o L.S.U.. 
Nessuna norma di legge avrebbe previsto la riduzione degli organici a scapito del personale già in servizio per fare luogo al personale da stabilizzare (C.S.N. e Co.co.co.), anche perché la “ratio” di fondo perseguita dal legislatore sarebbe quella risultante dall'art. 10, comma 1, del D.Lgs.  468/1997: ossia fare fronte con progetti di L.S.U. a “esigenze istituzionali per l'esecuzione di servizi aggiuntivi non precedentemente affidati in appalto o in concessione”,ossia esigenze non fronteggiabili col personale già in servizio, sia dipendente che a contratto. ### si sarebbe avvalsa dei lavoratori ex l.s.u. inquadrati con contratti di collaborazione coordinata e continuativa per sopperire alle ordinarie carenze di organico, realizzando piuttosto una “immedesimazione organica” dei collaboratori coordinati e continuativi nei ruoli del personale ### In tali casi la Cassazione avrebbe ritenuto applicabile la tutela di cui all'articolo 2126 cod. civ., con conseguente diritto anche alla ricostruzione della posizione contributiva previdenziale, tutela che troverebbe applicazione in tutti i casi in cui la ### si avvale di prestazioni lavorative mediante sottoscrizioni di contratti di collaborazione coordinata e continuata al di fuori dei presupposti previsti dalla legge ed inserendo il lavoratore nella struttura organizzativa dell'amministrazione.   In ragione della disciplina vigente la ### avrebbe potuto ricorrere a rapporti di collaborazione solo per prestazioni di elevata professionalità, contraddistinte da una elevata autonomia nel loro svolgimento, tali da caratterizzarle come prestazioni di lavoro autonomo, e nell'ipotesi in cui l'### non sia in grado di far fronte ad una particolare e temporanea esigenza con le risorse professionali presenti in quel momento al suo interno, ma tale ipotesi esulerebbe dal caso concreto.   Contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, sarebbero stati presenti tutti gli indici sintomatici della subordinazione.
Il Tribunale ha negato la prova della subordinazione sostenendo che il ricorrente non aveva mai ricevuto contestazioni disciplinari, e che non risultava mai frapposto un diniego ad una richiesta di ferie o di permesso. 
Così facendo, tuttavia, ha ignorato tutti gli indici sintomatici della subordinazione offerti in giudizio mai stati contestati dall'amministrazione (il rispetto dell'orario di lavoro indicato dal datore di lavoro, lo svolgimento della prestazione stabilita in locali e con strumenti messi a disposizione dal datore di lavoro, l'obbligo di richiedere permessi in caso si abbia necessità di assentarsi o non si possa rispettare gli orari previsti, la necessità di comunicare assenze e malattie, la possibilità di effettuare le ferie nei periodi indicati dal datore di lavoro ecc.). 
Sarebbe stato del resto evidente che il ricorrente non potesse assentarsi autonomamente dal luogo di lavoro giacché era tenuto a presentare le richieste di ferie e permessi all'amministrazione. Lo stesso inoltre sarebbe stato tenuto a sottostare, al pari degli altri dipendenti, all'osservanza dell'orario di ingresso e di uscita. Non si sarebbe potuto spiegare, altrimenti, perché l'amministrazione avesse richiesto per tutto il periodo in contestazione, sia la registrazione all'ingresso che all'uscita sia la giustificazione delle assenze e delle malattie. Inoltre, il fatto che il ricorrente ricevesse disposizioni di servizio e fosse sottoposto ai piani di lavoro del personale Ata avrebbe connotato una commistione tra lavoratori cococo e lavoratori di tipo subordinato tale da far ritenere che non vi fosse differenza tra le due forme di prestazione lavorativa. 
La controparte non avrebbe contestato la descrizione dell'attività, ma solo la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro e la fondatezza delle domande formulate al Tribunale adito, fornendo soltanto una diversa interpretazione giuridica dei fatti posti alla base della domanda giudiziale. 
Proprio per la circostanza che il lavoratore non poteva determinare tempi e modi della propria attività lavorativa si sarebbe trattato di una attività subordinata. 
La connotazione del rapporto si sarebbe potuta desumere per l'inserimento stabile nell'organizzazione del datore, dovuta al fatto che per un decennio ed oltre il ricorrente aveva ricoperto un ruolo ben definito all'interno dell'organigramma dell'### scolastico alla segreteria amministrativa. 
Quanto all'utilizzo di locali, mezzi e strutture forniti dal datore di lavoro, sarebbe stata dimostrata e non contestata l'assegnazione, per lo svolgimento delle mansioni assegnate, presso la segreteria amministrativa, dove il ricorrente svolgeva la prestazione, nonché, nell'assegnazione, per il medesimo periodo, del badge per l'ingresso nell'istituto scolastico.   ### di rischio imprenditoriale sarebbe stato dimostrato e non contestato, giacché il ricorrente non avrebbe mai usufruito di mezzi propri, non essendo nemmeno parametrato il compenso al raggiungimento di alcun obiettivo.
In merito alla continuità della collaborazione, quale tendenzialmente stabile messa a disposizione delle energie lavorative, sarebbe stato rilevato come, nell'ultimo decennio ed oltre, il ricorrente avrebbe svolto la propria attività lavorativa in favore del ### in modo continuativo, ciò emergendo peraltro dalla reiterazione ininterrotta degli incarichi. 
La retribuzione predeterminata a cadenza fissa sarebbe stata dimostrata con il cedolino paga, essendo evidente la mancanza di qualsiasi parametrazione della retribuzione al raggiungimento dei risultati. 
Anche l'esclusività della prestazione sarebbe stata dimostrata e non contestata. 
Quanto all'infungibilità soggettiva della prestazione, sarebbe stata rilevata l'assenza, nell'organigramma dell'amministrazione, di altra professionalità che potesse svolgere adeguatamente le mansioni conferite al ricorrente. 
Per la subordinazione gerarchica, sarebbe stata dimostrata e non contestata la soggezione del ricorrente al potere gerarchico del datore di lavoro, che avrebbe assegnato alla ricorrente precise mansioni attraverso ordini di servizio, esercitando il suo controllo attraverso la rilevazione delle presenze/assenze. 
Infine, sarebbe stato dimostrato e non contestato che il ricorrente era tenuto a svolgere le sue prestazioni rispettando i medesimi orari di servizio dei lavoratori dipendenti ed era tenuto a comunicare i giorni di riposo e di malattia, ed alla verifica della stessa poteva essere sottoposto a visita fiscale. 
Sarebbe, pertanto, emersa chiaramente la soggezione al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro che periodicamente assegnava allo stesso le diverse mansioni da compiere e poteva muovere nei suoi confronti contestazioni di addebito. 
Inoltre, il ricorrente non avrebbe mai seguito specifici progetti in relazione a tali settori di attività, bensì sarebbe stato inserito nell'ordinamento scolastico con il preciso scopo di svolgere tali mansioni tipiche dell'assistente amministrativo. 
Anche l'ARAN sin dal 2003 avrebbe evidenziato che in molteplici casi l'utilizzo dei co.co.co. nelle pubbliche amministrazioni aveva mascherato dei veri e propri rapporti di lavoro subordinato. 
In ogni caso, sarebbe stata dirimente la mancanza nei contratti di co.co.co. di uno specifico progetto, essendo anche carente la “specificità” e l' “eccezionalità” degli incarichi richiesta dalle circolari ( circolare n. 4 del Dip. ### del 15.07.2004 su “Co.co.co. nelle amministrazioni: presupposti e limiti alla stipula dei contratti” ) per avvalersi di tale strumento, mentre i contenuti coincidevano con la funzione istituzionale della scuola e si sostanziavano nella sua normale attività, soddisfacendo un'esigenza ordinaria e continuativa dell'istituto scolastico per lo svolgimento delle mansioni di assistente amministrativo.  ### ha richiamato le valutazioni fatte dalla ### nei casi ### ed O'### in cui si è imposto al Giudice nazionale, nell'applicare la normativa UE diretta contro l'abusiva reiterazione dei contratti a termine, di prediligere, al di là della mera qualificazione formale di un rapporto di lavoro, il dato delle concrete modalità di svolgimento dell'attività lavorativa stessa, ogni qual volta la qualifica formale sia solamente fittizia, nascondendo un reale rapporto di lavoro subordinato, che può conferire diritti in base alle direttive UE. Ha richiamato l'accordo quadro ne contratti a termine e gli approdi della giurisprudenza comunitaria. 
Ha pertanto insistito nelle seguenti conclusioni: “(….) condannare il ### a corrispondere al ricorrente le differenze retributive, comprensive di tredicesime mensilità, tra quanto previsto per un lavoratore categoria ### con anzianità di servizio pari a quella di volta in volta sua propria, e quanto effettivamente percepito in forza dei contratti di co.co.co., e ciò in relazione agli anni dal 2003 al 2005 compreso, e dal 2009 al 2018 compreso. 
Tali differenze retributive si quantificano in ### 46.733,53 (oltre accessori di legge a decorrere dalla loro singola maturazione, ed oltre interessi ai sensi dell'art. 1284 comma 4° c.p.c. - ovverosia ai sensi del D.Lgs. 231/02 - dal deposito del presente ricorso al soddisfo) come da foglio di calcolo allegato sub 28 al fascicolo di primo grado, redatto in forza delle tabelle contrattuali previste dai seguenti ### allegati sub 29 al fascicolo di primo grado: tabella B ### 00/01; art. 76 e tabelle 1 e 2 ### 02/03; tabelle A e B ### 04/05; tabelle 1 e 2 ### 06/07; tabelle A e B ### 08/09; tabella ### e #### 16/18.   Ciò comporta anche il diritto del ricorrente, e la conseguente condanna del ### al riconoscimento dell'anzianità di servizio prestato in favore del MIM a far data dal 2001 sia ai fini giuridici che economici, nonché al riconoscimento degli scatti di anzianità maturati, con relativa progressione retributiva in misura identica a quella riconosciuta al personale di ruolo secondo la disciplina prevista dal ### di settore, nonché ancora all'inserimento nella posizione retributiva corrispondente all'anzianità lavorativa maturata dall'inizio del rapporto di lavoro con il MIM ad oggi. 
Ancora accertare e dichiarare che il ricorrente dal 1° luglio 2001 al 31.08.2018 ha diritto al TFR maturato (calcolato come tabelle allegate sub 30 al fascicolo di primo grado) e quindi condannare il ### al suo accantonamento sino alla cessazione del rapporto di lavoro con obbligo di corrisponderlo a tale data.   2) Condannare il ### al risarcimento del danno per illegittimo ricorso a vari contratti a termine, secondo quanto detto in parte espositiva del ricorso di primo grado sub 3) e nel presente atto d'appello, liquidando il danno secondo i parametri dettati dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5 (tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto), che in questa sede si chiede di applicare nella misura massima atteso il gran numero di contratti a termine protrattisi per oltre tre lustri.   3) Condannare il MIM alla regolarizzazione della posizione contributiva del ricorrente secondo quanto illustrato alle pagine 1 e 2 del ricorso introduttivo di primo grado, mediante versamento all'### dei contributi previdenziali decorrenti dal 1° gennaio 2014, ed a costituire la rendita vitalizia di cui all'art. 13 comma 5 L. 1338/62 per effetto del mancato versamento dei contributi previdenziali dovuti dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2013, e ciò attraverso il versamento diretto all'### della relativa riserva matematica. Con vittoria di spese competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio da distrarsi” **** 
Il motivo è fondato.   Va rilevato che l'appellante, ex ### ha prestato servizio, dal primo luglio 2001 sino al 31 agosto 2018 presso ### della ### di ### in forza di plurimi contratti di collaborazione coordinata e continuativa (1/07/2001 al 31/12/2001, dal 01/01/2002 al 31/12/2002 02/01/2003, dal 01/01/2003 al 31/12/2003, dal 01/01/2004 al 31/12/2004, dal 01/01/2005 al 31/12/2005, al 01/01/2006 al 31/12/2006, dal 01/01/2007 al 31/12/2007 , dal 01/01/2008 al 31/12/2008, dal 01/01/2009 al 31/12/2009, dal 01/01/2010 al 31/12/2010, dal 01/01/2011 al 31/08/2011, dal 01/09/2011 al 31/08/2012, al 01/09/2012 al 31/08/2013, dal 01/09/2013 al 31/08/2014, dal 01/09/2014 al 31/08/2015, dal 01/09/2015 al 31/08/2016, dal 01/09/2016 al 31/08/2017, dal 01/09/2017 al 31/08/2018), svolgendo mansioni di "assistente amministrativo", profilo ###. 
Tali contratti erano stipulati ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2000, art. 6, comma, 2, il quale così dispone:"Le amministrazioni pubbliche di cui al D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 1, comma 2, e successive modificazioni, possono, ove ne ricorrano le condizioni ed esigenze, affidare ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, attraverso incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, e lavoro autonomo, le attività previste al citato D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 10, comma 3, e successive modificazioni, per la stessa durata ivi prevista". 
In applicazione di tale disposizione, è stato emanato l'art. 2 del Decreto del ### della ### di concerto con i ### del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 66 del 2010, secondo il quale “Al fine di creare stabile occupazione a decorrere dal 1^luglio 2001, con il coordinamento dei competenti ### i ### delle istituzioni scolastiche che attualmente utilizzano i soggetti di cui all'art.  1, affideranno agli interessati, in possesso dei requisiti richiesti, incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nell'ambito delle funzioni di ### o ### secondo le modalità indicate dall'art.6, comma 2, del ### legislativo 28 febbraio 2000, n.81 e compatibilmente con le risorse di cui al successivo art. 3 del presente decreto”.   Nel caso di specie, tuttavia, il concreto atteggiarsi del rapporto svolto con modalità ben precise definite da circolari dell'istituto scolastico ( del dirigente o del ### dei servizi amministrativi) indirizzate all'appellante allo stesso modo che agli altri lavoratori formalmente inquadrati come subordinati, scandito dagli orari comuni ai dipendenti con analoghe mansioni, connotato dalla turnazione sia nelle ferie che in generale al fine di garantire la continuità del servizio, con l'ingerenza del datore di lavoro anche sull'effettività della malattia essendo non solo prescritta la richiesta di ferie e malattia con gli stessi moduli in uso ai dipendenti, ma essendo stata disposta anche la cd “visita di controllo”, sono tutti elementi che rendono quanto mai evidente la reale natura del rapporto.   Gli ulteriori indici quali la retribuzione fissa e continuativa corrisposta in mensilità, l'assenza di un risultato o progetto da perseguire sono pure sussistenti. 
Tali connotati sono stati tutti dimostrati con l'ampia produzione documentale a corredo del ricorso dalla quale si ricava che il lavoratore era stato utilizzato per far fronte alle esigenze stabili ed ordinarie dell'ufficio di assegnazione ed era stata sottoposta al potere direttivo e gerarchico del datore di lavoro. 
E del resto le specifiche ed analitiche allegazioni concernenti le modalità di esecuzione concreta della prestazione non sono stante contestate dal Ministero che, viceversa, ha solo contestato la qualificazione giuridica ritenendo vincolante l'aspetto formale. 
Viceversa, la giurisprudenza ha da tempo affermato che <<in relazione ai contratti che intercorrono con le pubbliche amministrazioni, formalmente qualificati di collaborazione coordinata e continuativa, la sussistenza dell'elemento della subordinazione nell'ambito di un contratto di lavoro va correttamente individuata sulla base di una serie di indici sintomatici, comprovati dalle risultanze istruttorie, quali la collaborazione, la continuità della prestazione lavorativa e l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, da valutarsi criticamente e complessivamente, con un accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità (ex plurimis ez. 6 - L, Ordinanza n. 14246 del 2022, Cass. n. 18/2019 e Cass. n. 28459/2018). 
Se ne ricava che essendo stati riscontrati tutti gli elementi qualificanti il rapporto subordinato la domanda è fondata.  ### di un dato formale, costituito dal nomen juris e dall'assetto definito dall'accordo individuale, corrispondente ad una condizione puramente apparente, non esclude la possibilità di un accertamento della reale e diversa natura del rapporto, né la circostanza che il dato formale sia stato posto in esecuzione di una previsione legislativa non esclude la possibilità dell'accertamento giudiziale della divergenza del reale assetto degli interessi.
Infatti, la previsione normativa fondante i contratti, legittima l'uso di forme di collaborazione che siano tali anche sul piano sostanziale, ferma restando, dunque, la necessità di verificare, caso per caso, che il concreto utilizzo della prestazione risponda effettivamente a quello schema contrattuale. 
Costituisce, infatti, principio consolidato quello secondo cui "In tema di accertamento della eventuale sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, nessuna previsione normativa potrebbe assumere di per sé carattere vincolante per il giudice, atteso che neppure al legislatore è consentito negare la qualifica di rapporti di lavoro subordinato a rapporti che oggettivamente abbiano tale natura, ove da ciò derivi - come affermato dalla Corte costituzionale, sentenze n. 121 del 1993 e n. 111 del 1993 - l'inapplicabilità delle norme inderogabili previste dall'ordinamento per dare attuazione ai principi, alle garanzie e ai diritti dettati dalla ### a tutela del lavoro subordinato" (vd.  22.11.2010, n. 23638 e Cass. 11.5.2005, n. 9892).  ### si è detto, la ricostruzione proposta dal lavoratore era confermata da molteplici elementi quali la circostanza che sul registro presenze lo stesso dovesse firmare giorno per giorno, come i dipendenti, indicando gli orari di entrata e di uscita (con il connesso calcolo delle ore di presenza e delle eventuali differenze ai fini del recupero), le richieste inoltrate al ### per potere usufruire di ferie, di permessi per malattia, le richieste indirizzate al Dirigente di potere recuperare assenze con il lavoro svolto il sabato ( che si affermava corrispondente al giorno libero), gli ordini di servizio in cui lo stesso era destinatario di specifiche incombenze e s ricavava fosse perfettamente inserito nell'organizzazione del lavoro proprio per le specifiche competenze affidate ed essendo chiamato a partecipare alle turnazioni per garantire la presenza del personale amministrativo, la corresponsione di un trattamento economico mensile fisso comprovato da cedolini paga ( in cui si faceva riferimento alla voce e “stipendio” in cui l'importo lordo era soggetto a ritenute ###. 
Nessun dubbio, pertanto, che l'appellante fosse pienamente e stabilmente inserito nell'organizzazione dell'### e svolgesse attività lavorativa secondo modalità del tutto identiche a quelle del personale ATA con rapporto di lavoro subordinato, con assoggettamento a penetranti poteri direttivi e di controllo, tali da travalicare i limiti imposti dalle esigenze di un mero coordinamento tra prestatore di lavoro e struttura nell'ambito della quale la prestazione deve essere resa. 
A ciò si aggiunga che i singoli contratti di co.co.co non erano caratterizzati da alcun progetto specifico. Se ne ricava che l'attività lavorativa fosse, in realtà, di natura subordinata. 
Né può sostenersi, come ha fatto il Tribunale, che poiché in concreto il ricorrente non era stato oggetto di richiami o sanzioni disciplinari ( <<la parte ricorrente non afferma che abbia subito uno specifico diniego o reazione dell'amministrazione scolastica ad una sua assenza o ad una mancata osservanza di orari, .Nessun atto di lesione della sua autonomia è portato in giudizio>>….<<… non si evincono riscontri di soggezione al potere gerarchico e disciplinare del datore di lavoro , quale attivazione ed esercizio di un potere tipico datoriale di imposizione della presenza e di sottoposizione ad eventuale trattamento sanzionatorio e disciplinare proprio del pubblico impiegato come pure della esclusività che caratterizza il rapporto di pubblico impiego>>) non fosse stato dimostrata la natura subordinata del rapporto, essendo le circostanze rappresentate dal primo giudice, espressione del momento patologico del rapporto subordinato che è solo eventuale e può non attualizzarsi laddove la condotta del lavoratore sia conforme alle prescrizioni datoriali. 
Quanto alle conseguenze dell'accertamento richiesto circa la natura subordinata del rapporto va richiamata l'ampia giurisprudenza di legittimità che legittima in tali casi il diritto alle differenze retribuzione ex art.2126 cc ( ex multis: Cass. 4360/2023) con ricostituzione della posizione contributiva e previdenziale. 
E tuttavia, nel caso di specie resta ferma, in mancanza di specifica impugnazione sul punto, la declaratoria d'inammissibilità della domanda di condanna al versamento dei contributi compiuta dal Tribunale per difetto di contraddittorio con l'### che è passata in giudicato.   Va dunque riconosciuto sia il trattamento retributivo corrispondente alle mansioni svolte cui l'appellante avrebbe avuto diritto quale assistente amministrativo a tempo indeterminato, per i singoli periodi lavorati, da riconoscersi oltre alla maggior somma fra interessi e rivalutazione dalla maturazione di ciascun diritto al soddisfo e sia quello contributivo previdenziale, essendo l'istituto previdenziale stato chiamato in causa sin dal primo grado. 
Con l'ulteriore motivo, si deduce che l'accertamento della natura subordinata del rapporto avrebbe dovuto indurre il primo giudice ad accogliere la domanda tesa all'accertamento del diritto al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata con successivi rapporti a termine e quindi di accertare l'insussistenza di ragioni oggettive giustificative della disparità di trattamento denunziata tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a termine. Sarebbe stata riscontrabile la violazione dell'art.4 dell'accordo quadro e del principio di non discriminazione. 
Pertanto, avrebbe dovuto essere riformata la sentenza anche nella parte in cui negava il riconoscimento della progressione economica e stipendiale.  ### ha diritto, una volta affermata la reale consistenza del rapporto di lavoro, come subordinato e a termine, al computo unitario dei periodi lavorati ai fini della anzianità di servizio e della maturazione degli scatti di anzianità (Ordinanza n. 21849 del 2022 che cita Cass. n. 17248/2018 e Cass. n. 262/2015). 
Non sussiste nessun ostacolo a tale accertamento una volta che si affermi che i rapporti di lavoro erano effettivamente di natura rapporti subordinata e dunque configuravano una molteplicità di rapporti a termine, reiterati per svariati anni, per ritenere la piena e diretta applicazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul rapporto a tempo determinato, recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione. 
Essa impone al datore di lavoro pubblico di riconoscere, ai fini della progressione stipendiale e degli sviluppi di carriera successivi al 10 luglio 2001, l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato, nella medesima misura prevista per il dipendente assunto ‘ab origine' a tempo indeterminato, fatta salva la ricorrenza di ragioni oggettive che giustifichino la diversità di trattamento. 
Vale anche in tal caso la considerazione il principio di diritto affermato in motivazione da Cass. 17314/2020 e da Cass. n. ###/2019, per cui l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato può essere fatta valere dal personale docente ed amministrativo della scuola sia per rivendicare, in relazione ai contratti a termine intercorsi fra le parti, le maggiorazioni retributive connesse all'anzianità stessa, sia per richiedere, successivamente all'immissione in ruolo ed alla stipula del contratto a tempo indeterminato, la ricostruzione della carriera ed il riconoscimento, a fini giuridici ed economici, del servizio in precedenza prestato. 
Si tratta di pretese fondate entrambe sulla clausola 4 dell'### allegato alla direttiva 99/70/CE, ma fra loro eterogenee, sia perché fondate su elementi costitutivi diversi (in un caso la sola successione dei contratti a termine, nell'altro la prestazione a tempo determinato seguita dall'immissione in ruolo), sia in quanto non coincidenti sono le disposizioni legali e contrattuali che vengono in rilievo. 
Nell'attuale controversia è stato anche richiesto, a seguito della assunzione a tempo indeterminato presso la stessa amministrazione, il riconoscimento dell'anzianità di servizio sia ai fini giuridici che economici sicchè anche su tale punto la domanda va accolta. 
Nulla può essere riconosciuto, invece, a titolo di trattamento di fine rapporto, richiesto nelle conclusioni dell'originario ricorso ai fini della parificazione del trattamento economico riservato ai dipendenti, non essendo ancora maturato il relativo diritto, poiché, a seguito dell'immissione in ruolo con rapporto a tempo indeterminato (c.d. stabilizzazione), avvenuta il 1° settembre 2018, il rapporto di lavoro con il ### non può considerarsi cessato.   Con ulteriore motivo l'appellante ha impugnato il diniego del diritto al risarcimento del danno per violazione dell'art. 36 del D.lgs. n. 165/2001, della clausola 5 allegata alla direttiva 99/70/CE per abusiva reiterazione dei rapporti a termine. 
Ha affermato che, una volta riconosciuto il carattere subordinato della prestazione, nulla osterebbe a che venisse attribuito il risarcimento del danno, infatti il ricorrente non sarebbe stato stabilizzato con un piano straordinario di assunzioni, come per i docenti stabilizzati con la l. 107/15, ma l'### avrebbe provveduto ogni anno, dal 1 luglio 2001 al 31 agosto 2018, attraverso un meccanismo contrattuale che, teoricamente, avrebbe dovuto favorire il transito dei “collaboratori” dal bacino dei lavoratori socialmente utili alla stabilizzazione e che invece, di fatto, si è tradotto, nell'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato a termine reiterati, con conseguente stato di “precariato continuo”. 
Il d.lgs. n. 75 del 25 maggio 2017 avrebbe consentito l'avvio delle procedure di reclutamento mediante concorso pubblico e la legge di bilancio per l'anno 2018 (l. n. 205/2017) avrebbe disposto, con l'art. 1 c. 619, l'avvio di una procedura selettiva per titoli e colloqui finalizzata all'immissione in ruolo, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, del personale che alla data di entrata in vigore della legge era titolare di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati con le istituzioni scolastiche statali ai sensi dei decreti attuativi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, per lo svolgimento di compiti e di funzioni assimilabili a quelli propri degli assistenti amministrativi e tecnici.  ###. 1 del bando avrebbe precisato che <<In attuazione di quanto previsto dal comma 619 della citata ### e nel limite di spesa di cui al medesimo comma, i vincitori saranno assunti, a decorrere dal primo settembre 2018, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a tempo parziale nei limiti delle risorse previste all'art. 1, comma 619, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e del numero dei posti di organico di diritto accantonati. I vincitori saranno assegnati all'ambito provinciale in cui ha sede l'istituzione scolastica nella quale l'avente diritto ha prestato la propria attività lavorativa con contratti di collaborazione coordinata e continuativa sino al 31 agosto 2018.>> . 
Nel caso in esame, dunque, il ricorrente sarebbe stato assunto dopo oltre 15 anni di precariato, con un rapporto a tempo indeterminato a part-time al 50%, andando a percepire, paradossalmente, uno stipendio inferiore rispetto a quello che percepiva con rapporto di lavoro precario. 
Il richiamo compiuto dal Tribunale alla sentenza n. 3472/2020 della Corte di Cassazione non sarebbe stato conferente rispetto al caso di specie, non potendo la previsione con la quale era stato disposto l'avvio di una procedura selettiva costituire una norma equivalente ad una misura energicamente dissuasiva all'abusivo utilizzo di rapporti a termine che legittimasse la totale esclusione del diritto al risarcimento del danno ex art. 36 T.u.p.i.. 
Avuto riguardo alla durata del rapporto e alle considerevoli dimensioni aziendali, l'indennità in questione avrebbe dovuto determinarsi nella misura massima di 12 mensilità, rispondente agli esiti pregiudizievoli della “precarizzazione” del rapporto oggetto di causa protrattosi per oltre quindici anni.   Anche tale motivo è fondato. 
Va premesso che l'assunzione con contratti a termine in alcuni casi protratti dall'inizio dell'anno solare fino alla sua conclusione, e tal altra dall'inizio dell'anno scolastico, primo settembre al 31 agosto, reiterata di anno in anno, per lungo tempo nella medesimo istituto scolastico, è indicativa della funzionalizzazione dell'assunzione dell'appellante per la copertura di posti vacanti . 
Si profila pertanto la chiara violazione dei limiti del corretto utilizzo del contratto a termine essendo stato superato anche il limite temporale dei 36 mesi. 
Va, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, escluso che l'assunzione avvenuta nel 2018 abbia eliso il danno scaturente da tale abuso.  ### dell'appellante è avvenuta in forza di concorso avviato in esecuzione del disposto della legge n. 205/2017, art. 1 c. 619. 
La previsione è relativa all'avvio di una procedura selettiva per titoli e colloqui finalizzata all'immissione in ruolo, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, del personale che alla data di entrata in vigore della legge era titolare di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati con le istituzioni scolastiche statali ai sensi dei decreti attuativi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, per lo svolgimento di compiti e di funzioni assimilabili a quelli propri degli assistenti amministrativi e tecnici.  ### specifico il comma 619 sopra citato prevede : << Al fine di assicurare la regolare prosecuzione del servizio scolastico, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca indice entro il 28 febbraio 2018 una procedura selettiva per titoli e colloqui finalizzata all'immissione in ruolo, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, del personale che alla data di entrata in vigore della presente legge è titolare di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati con le istituzioni scolastiche statali ai sensi dei decreti attuativi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, per lo svolgimento di compiti e di funzioni assimilabili a quelli propri degli assistenti amministrativi e tecnici. Il bando definisce requisiti, modalita' e termini per la partecipazione alla selezione. Le immissioni in ruolo dei vincitori avvengono nell'ambito dell'organico del personale assistente amministrativo e tecnico di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 334, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, a valere sui posti accantonati in attuazione dei decreti di cui al primo periodo. I vincitori sono assunti anche a tempo parziale, nei limiti di una maggiore spesa di personale, pari a 5,402 milioni di euro nel 2018 e a 16,204 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. 
I rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati a tempo pieno o incrementati nel numero di ore se non in presenza di risorse certe e stabili.   620. Per lo svolgimento della procedura selettiva di cui al comma 619 è autorizzata la spesa di 10.000 euro nel 2018. >>. ### si vede, la procedura selettiva in questione non si propone di superare una condizione di precariato ma è esplicitamente funzionale ad <<assicurare la regolare prosecuzione del servizio scolastico>>. 
Il tenore della previsione, che denuncia univocamente le ragioni che determinano il legislatore a tali assunzioni, risulta determinante per la decisione del punto devoluto con l'appello, alla luce della più recente giurisprudenza della Suprema Corte. 
La giurisprudenza di legittimità esprimendosi in relazione alla capacità dell'immissione in ruolo di costituire una misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell'illecito costituito dall'illegittima reiterazione di contratti a termine, ha operato dei precisi distinguo accordando tali caratteri sia alle assunzioni in base alla legge della buona scuola del 2015 che alle precedenti immissioni avvenute per scorrimento di graduatorie, ma escludendole in altri casi. 
In generale si è richiesto (### L, Ordinanza n. 7720 del 2023) che soccorrano requisiti soggettivi ed oggettivi e che perciò l'immissione avvenga nei ruoli dell'ente che ha commesso l'abuso e che si ponga in rapporto di diretta derivazione causale con l'abuso, non essendo sufficiente che l'assunzione sia stata semplicemente agevolata dalla successione dei contratti a termine, ma occorrendo che sia stata da essa determinata, costituendo l'esito di misure specificamente volte a superare il precariato, che offrano già ‘ex ante' una ragionevole certezza di stabilizzazione, sia pure attraverso blande procedure selettive. 
Si è anche affermato che - anche alla luce di Corte giust. U.E. 19 marzo 2020, C-103/18 e ###/18 - non possiede tali caratteristiche una procedura concorsuale, ancorché interamente riservata ai dipendenti già assunti a termine, atteso che in caso di concorsi riservati l'abuso opera come mero antecedente remoto dell'assunzione e il fatto di averlo subito offre al dipendente precario una semplice ‘chance' di assunzione, come tale priva di valenza riparatoria; nella specie non sussiste alcun elemento per ritenere che vi sia stato il suddetto rapporto di derivazione causale >> Si è pure detto ( Ordinanza n. 4970 del 2023) che non è sufficiente l'assunzione sia stata semplicemente agevolata dalla successione dei contratti a termine, ma che occorrendo che sia stata da essa determinata, <<costituendo l'esito di misure specificamente volte a superare il precariato, che offrano già “ex ante” una ragionevole certezza di stabilizzazione, sia pure attraverso blande procedure selettive.>>. 
Si è ribadito (v. Cass. n. 15240/2021) che quando l'immissione in ruolo avvenga all'esito di una procedura di tipo concorsuale, la assunzione non è in relazione immediata e diretta con l'abuso ma, piuttosto, è l'effetto diretto del superamento della selezione di merito, in ragione di capacità e professionalità proprie del dipendente e pertanto non possono essere invocati i principi affermati da
Cass. n. 22552/2016 (in tema di precariato scolastico) e da Cass. n. 16336/2017 in relazione alla stabilizzazione disposta ai sensi della legge n. 296/2006 (v. anche Cass. 40366/2021).>> Infatti (Cass. 4382/2023) << il rapporto di causa effetto fra abuso ed assunzione, già valorizzato da Cass. n. 15353/2020, richiede che l'instaurazione del rapporto a tempo indeterminato sia stata «determinata» e non semplicemente «agevolata», si è ulteriormente precisato che il rapporto diretto ed immediato fra reiterazione del contratto a termine ed assunzione a tempo indeterminato è ravvisabile solo qualora quest'ultima avvenga « per effetto automatico della reiterazione dei contratti a termine - come accadeva nel settore scolastico in virtù dell'avanzamento nelle graduatorie ad esaurimentoo, comunque, all'esito di procedure riservate ai dipendenti reiteratamente assunti a termine e bandite allo specifico fine di superare il precariato, che offrano già ex ante una ragionevole certezza di stabilizzazione (anche se attraverso blande procedure selettive), come nelle ipotesi del piano straordinario di assunzioni del personale docente ex lege nr. 107/2015 e delle procedure avviate ex lege nr. 296/2006, articolo 1, comma 519 »; la partecipazione ad un concorso pubblico, sia pure riservato, non può essere confusa con la stabilizzazione in senso tecnico che, come da tempo chiarito dalle ### di questa Corte, non è assimilabile ad una procedura concorsuale in quanto le amministrazioni non hanno «il potere di selezionare il personale mediante prove di esame o valutazione di titoli professionali, dovendo procedere, ove le domande siano superiori al numero di assunzioni a tempo indeterminato decise, esclusivamente alla formazione di una graduatoria secondo l'ordine di priorità desumibile dalle stesse disposizioni normative (maturazione del requisito di tre anni; maturazione dello stesso requisito presso diverse amministrazioni; contratto anteriore al 29 settembre 2006 e requisito dei tre anni ancora da maturare) e sulla base dell'anzianità di servizio, potendosi ammettere soltanto la previsione di ulteriori titoli, anche riferiti all'esperienza professionale, per il caso di pari anzianità» ( Cass. S.U. n. 16041/2010); solo in presenza di una procedura che abbia le caratteristiche sopra indicate e che sia specificamente volta a risolvere il problema del precariato, assicurando agli assunti a tempo determinato la definitiva immissione nei ruoli dell'amministrazione, possono essere invocati i principi affermati da Cass. n. 22552/2016 (in tema di precariato scolastico) e da Cass. n. 16336/2017 (in relazione alla stabilizzazione disposta ai sensi della legge n. 296/2006);>> ### si vede, l'assunzione in base al concorso bandito per effetto della legge 205 /2017 art.1, comma 619, non costituisce misura adeguata e satisfattiva, nei termini richiesti dalla clausola 5 dell'### allegato alla direttiva 1999/70/CE come interpretata dalla Corte di Giustizia mancando la stretta correlazione tra l'abuso commesso dalla amministrazione e la stabilizzazione ottenuta dal dipendente, in quanto essa non trova la sua ragione nell'abuso commesso dall'amministrazione e non è stata predisposta come conseguenza dello stesso. ###, infatti, risulta dovuta unicamente alla necessità di soddisfare intessi dell'amministrazione (<<Al fine di assicurare la regolare prosecuzione del servizio scolastico>>) e non è preordinata al fine di far cessare una condizione di precariato accentuata dalla condotta dell'amministrazione. 
Ciò si coglie in rapporto, ad esempio, alla diversa previsione contenuta nell'articolo 20 comma 1 del dlgs n.75/2017 contenente una misura di stabilizzazione in cui le assunzioni ( operate al di fuori del pubblico concorso) sono esplicitamente dichiarate funzionali a superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, esaminata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.250/2021 e collocata nell'alveo delle leggi intese a introdurre procedure di stabilizzazione costituenti <<uno strumento di reclutamento derogatorio rispetto a quello ordinario del pubblico concorso, in quanto introducono un percorso riservato ad una platea ristretta di soggetti, che risultino in possesso di determinati requisiti e abbiano maturato un determinato periodo di esperienza lavorativa in ambito pubblico, secondo dettagliate disposizioni previste da specifiche leggi.>> Pertanto, una volta affermato che si è realizzata l'abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato, fonte di danno risarcibile in applicazione dei criteri di cui all'art. 32, co. 5, L. 183/2010 ora art. 28, co. 2, d. Igs. 81/2015, salva la prova da parte del lavoratore di maggiori pregiudizi e ciò sul presupposto che la precarizzazione sia in sé fatto pregiudizievole, lesivo della dignità del lavoratore (Cass. 10999/2020), deve seguire di diritto il ristoro, per ragioni di effettività della tutela imposte dal risalire della fattispecie ad una violazione di principi eurounitari (Cass., S.U., 5072/2016). 
Considerata la durata dei contratti (che coprono 16 anni di servizio con 18 contratti successivi) in applicazione dell'art.32 comma 5 della legge n.183/2010 e le circostanze specifiche dell'abuso si reputa equa l'attribuzione della misura di mezza mensilità per ogni anno eccedente i primi 36 mesi ed un giorno che sono perfezionati (a partire dal primo luglio 2001) il 2 luglio 2004 ( durata minima eccedente per la quale si accorda il minimo di 2,5 mensilità) ed in totale la misura di 9 mensilità (2,5 + 6,5) di retribuzione a titolo di risarcimento del danno eurounitario. 
Le spese seguono la soccombenza che è propria del Ministero. Esse sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, rientrante nello scaglione da 26.000,00 a 52.000,00 (in ragione del valore indeterminabile medio), con applicazione dei valori minimi, stante la serialità del contenzioso, con distrazione in favore del difensore dell'appellante che ne ha fatto rituale richiesta.   P.Q.M. la Corte d'appello di ### sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da ### contro MINISTERO ### E ### ed ### avverso la sentenza n. 517/2023 del Giudice del lavoro di ### pubblicata in 12/03/2023, in riforma della sentenza impugnata, così provvede: a) dichiara la natura subordinata dei rapporti di lavoro intercorso fra le parti ed il diritto dell'appellante alle differenze retributive maturate per il periodo chiesto in ricorso (dagli anni dal 2003 al 2005 compreso, e dal 2009 al 2018 compreso), in relazione al trattamento retributivo ATA ###, alla cui corresponsione condanna il Ministero appellato, oltre alla maggior somma fra interessi e rivalutazione ed oltre al versamento dei contributi previdenziali; b) condanna il Ministero appellato alla ricostruzione della carriera dell'appellante con calcolo degli anni di lavoro ( considerati i periodi effettivi lavorati ); c) Condanna il Ministero al risarcimento del danno per abuso dei contratti a termine che liquida in via equitativa in 9 mensilità di retribuzione ( ATA ### nella misura dovuta ex ### al momento della cessazione dell'ultimo contratto a termine) oltre alla maggior somma fra interessi e rivalutazione.  2) condanna il Ministero alle spese di entrambi i gradi del giudizio, che liquida, nell'intero, per il primo grado in euro 3809, oltre ### cpa, spese generali e rimborso contributo unificato, e, per il secondo grado, in euro 4906,00 oltre ### CPA e spese generali e rimborso contributo unificato, distraendoli in favore dell' Avv. #### così deciso nella camera di Consiglio del 12/12/2025.  ### relatore (###ssa #### (###ssa ###

causa n. 398/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Chine' Ginevra, Naso Maria

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (23185 voti)

©2013-2026 Diritto Pratico - Disclaimer - Informazioni sulla privacy - Avvertenze generali - Assistenza

pagina generata in 0.188 secondi in data 23 gennaio 2026 (IUG:SV-E5107E) - 1305 utenti online