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R.G. n. 2298 /2014 REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE di CASTROVILLARI sezione civile IL GIUDICE del ### dott. ### a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23.05.2017 ai sensi dell'art. 1, comma 57° L. n. 92/2012 ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento promosso da - parte ricorrente Avv.ti #### e ### nei confronti di - parte resistente Avv.ti #### e ### OGGETTO: ricorso in opposizione ad ordinanza di rigetto dell'impugnativa giudiziale di licenziamento ex art. 1, commi 51 e segg. L. n. 92/2012. CONCLUSIONI: come da verbale in data ### Ragioni della decisione Con l'atto introduttivo del presente giudizio oppositivo la parte ricorrente, premesso di essere stato dipendente di con profilo e mansioni di direttore di filiale di ### fino al licenziamento intimato con missiva del 19.11.2013 e del 28.11.2013, recesso impugnato in via stragiudiziale con raccomandata del 09.12.2013; lamentando l'erroneità della statuizione adottata dal giudice di prime cure ed affermando la sussistenza di vizi inficianti il recesso impugnato per: omessa affissione del codice disciplinare all'interno del locali aziendali; insussistenza del fatto contestato sia in senso materiale che in senso giuridico; sproporzione della sanzione ### 2 espulsiva; genericità e tardività delle contestazioni disciplinari, agiva in giudizio per la riforma, la modifica, l'annullamento dell'ordinanza gravata e, nel merito, previa declaratoria di nullità, inefficacia ed illegittimità del recesso impugnato, per l'accoglimento della domanda di reintegrazione nel precedente posto di lavoro e per il riconoscimento della conseguente tutela risarcitoria ai sensi dell'art. 18 L. 300/1970, con il favore delle spese di lite da distrarre. Avanzava istanze istruttorie ed allegava documentazione.
Si costituiva la società resistente per affermare la legittimità del licenziamento disciplinare intimato, contestando puntualmente tutti i motivi addotti dalla parte ricorrente a fondamento delle pretese azionate. Domandava, di conseguenza, il rigetto del proposto ricorso per infondatezza, con il favore delle spese di lite. Avanzava istanze istruttorie ed allegava documentazione.
La controversia veniva istruita con l'assunzione di prove testimoniali.
Il ricorso oppositivo non è fondato e non merita accoglimento per le ragioni che di seguito si andranno ad esplicitare.
Va confermata, di conseguenza, l'ordinanza gravata, condividendosene le motivazioni addotte a sostegno del rigetto delle domande riproposte dalla parte opponente anche in questa fase del giudizio.
A tal proposito occorre premettere che il recesso in esame è stato comminato ai sensi degli artt. 2119 c.c., 77, lett. d) e 44, lett. e) CCNL 19 gennaio 2012 all'esito di procedimento disciplinare promosso per contestare in modo analitico e dettagliato illeciti disciplinari costituenti, in concreto, omissioni di segnalazioni di operazioni sospette ed omessa inibizione della movimentazione di un deposito a risparmio intestato a con autorizzazione a bonifici esteri, e della movimentazione del conto-concorrente personale intestato a sottoposto ad indagini in sede penale per ipotesi di reato di frode fiscale e riciclaggio, in violazione della normativa antiriciclaggio; nonché la predisposizione dell'istruttoria di un finanziamento in favore del genitore e la deliberazione di ulteriore affidamento di credito sempre in favore del genitore dell'opponente senza la copertura di idonee garanzie, in violazione di specifiche prassi aziendali.
Ebbene, i fatti contestati risultano ampiamente dimostrati per tabulas ed in forza delle testimonianze raccolte nel corso dell'istruzione probatoria.
Si consideri, infatti, come già dalla documentazione prodotta dalla parte resistente emerge chiaramente: 1) la movimentazione da gennaio a giugno 2013 del libretto di risparmio intestato ad riconducibile a , con prelevamenti di denaro contante per complessivi € 95.650,00 e disposizione di bonifici, di cui n. 6 in uscita su estero per complessivi € 42.973,73; alcuni documenti sono sottoscritti direttamente dalla parte opponente; 2) la operatività da gennaio a giugno 2013 del conto-corrente intestato a co n un el evato numero di addebiti di assegni di traenza, tutti scaricati dall'allora direttore della filiale di ### con la propria matricola contabile n. ###; ### 3 3) la violazione di specifiche prassi aziendali e la perpetrazione di alcune irregolarità nella procedura istruttoria del finanziamento concesso dalla filiale di ### alla madre dell'opponente e dell'ulteriore affidamento di somme sul conto-corrente in mancanza di adeguate garanzie1.
Non solo, tali circostanze sono state ampiamente confermate dai testi di parte resistente escussi nel corso del giudizio, della cui attendibilità non vi è ragione alcuna di dubitare, tenuto conto, altresì, della compiuta conoscenza dei fatti contestati per aver partecipato attivamente alle indagini interne disposte dall'istituto resistente2. 1 Cfr. docc. nn. 5), 6), 7), 8), 9), 11), 12), 13), 14) e 15) in all.ti parte resistente opposta. 2 Cfr. deposizione del teste , in verbale di udienza istruttoria del 26.05.2015: “… ###… ### introdotto il teste di parte ricorrente, sig. , identificato a mezzo C.I. n. , il quale, previa lettura della formula di impegno, dichiara: <<### e mi chiamo , nato a ### il ###>> INDIFFERENTE. <<Conosco i fatti di causa poiché all'epoca dell'accertamento svolgevo la funzione di coordinatore dei controlli interni per la e la mia sede di lavoro è a ###>.
Sulle circostanze indicate nella memoria di costituzione della parte resistente così risponde: A.D.R. sub n. 2: <<Confermo la circostanza. Tanto so perché in quanto coordinatore ho seguito l'accertamento. Ho visto la scheda e sono venuto a conoscenza di tutti i fatti>>.
A.D.R. sub. n. 4: <<Nel 2012 ci fu un primo accertamento disposto dalla ### di ### ed in seguito la ### avviò un'indagine connotata da complessità perché avente ad oggetto molteplici conti correnti tra i quali ricordo , non ricordo bene. Preciso che nel 2012 ero responsabile dei controlli per tutta l'area, occupandomi della vicenda soltanto nella sua fase iniziale>>. s ub. n. 5: <<Confermo la circostanza e preciso che sui conti correnti c'era un incrocio di bonifici e versamenti, con elevata movimentazione in entrata e in uscita>>.
A.D.R. sub. n. 6: <<La banca, in particolare il direttore, ha omesso la segnalazione di tale attività sospetta. Tanto si è reso palese anche dall'accertamento operato dalla ### di ###> A.D.R. sub. n. 7: <<Ricordo di aver visto una scheda dove il responsabile di filiale, aveva vistato i tabulati assegni irregolarmente addebitati sul rapporto di conto corrente di società diversa da quella che vi aveva apposto la firma di traenza.
A.D.R. sub. n. 8: <<Non ricordo la circostanza, ma ricordo la irregolarità riscontrata su un assegno di ### 25.000,00 firmato dalla e addebitato alla comunque poi regolarizzato con il timbro della A.D.R. sub. n. 9: <<Nulla sono in grado di riferire>>.
A.D.R. sub. n. 13: <<Confermo che la banca venne a conoscenza del provvedimento dell'ufficio Gip dell'ex Tribunale di Rossano nel procedimento a carico di , con cui veniva disposto il sequestro di beni per oltre 13.000.000 e la misura a carico di dell'obbligo di presentazione al PG per due volte a settimana>>.
A.D.R. sub. n. 14: <<Ho letto che il era indagato, in concorso con , dei reati di riciclaggio e reimpiego di denaro di provenienza illecita per fatti risalenti al 2008, poi proseguito nel periodo successivo fino al 2011>>.
A.D.R. sub. n. 15: <<### stato informato, in qualità di coordinatore, che il collega ha riaperto le indagini documentali a carico del per i fatti emersi dall'attività di indagine in sede penale subito dopo il provvedimento del ### Io sono stato incaricato di ascoltare in ### esattamente nella filiale di ### due dipendenti per comprendere i fatti imputati al in particolare la movimentazione sospetta del libretto di risparmio intestato all' Ho ascoltato la sig.ra che personalmente ha gestito alcune operazioni sul predetto libretto. Ho sentito, altresì, l'altro dipendente per il finanziamento erogato a favore della madre dell'opponente A.D.R. sub. n. 16. <<Personalmente ho letto che il nelle risposte alle prime contestazioni ha riferito di aver chiuso i rapporti bancari facenti capo ad e alle società del gruppo, di aver irrigidito i rapporti con l' nel gennaio 2013. Dalla documentazione che ho visionato ho personalmente riscontrato che il conto corrente di era stato estinto, però era rimasto acceso il libretto di risparmio di ### che di alcune società i conti erano stati chiusi di altre no. ### che alcuni sono stati chiusi nel maggio 2013. ### in particolare, la società , i cui conti sono stati chiusi nel maggio 2013. Tanto posso dire perché personalmente ho riscontrato degli accrediti fatti tramite il .
A.D.R. dell'Avv. ### <<Non ricordo se il conto intestato a fosse in attivo o in passivo>>. ### P. ### Org_ ####### 4 A.D.R. sub. n. 18: <<### diretto non è possibile, ma si può effettuare tramite uno sdoppiamento di operazioni. Si effettua, a tal fine, un prelevamento “virtuale” di contanti come contropartita del bonifico estero>>.
A.D.R. sub. n. 19: <<Confermo la circostanza e preciso che il deposito a risparmi viene utilizzato per una clientela che non ha rapporti commerciali. Di norma, per le società le movimentazioni avvengono su conto corrente. Devo precisare che in banca si cerca comunque di assecondare la clientela e, pertanto, tale operazione è possibile ma non usuale>>.
A.D.R. sub. n. 20: <<Non ricordo con esattezza gli importi, ma ricordo che su quel libretto ci sono stati molteplici versamenti in contanti o tramite assegni, tutti intestati all' .
A.D.R. sub. n. 21: <<La scheda che ho visionato riportava tutte queste operazioni, ma non ricordo gli importi delle stesse>>.
A.D.R. sub. n. 22. <<Nell'accertamento operato, ricordo una distinta dove c'è la firma dell'allora direttore ed una annotazione della cassiera dove sta scritto che si trattava dell'ultima operazione>>.
A.D.R. sub. n. 23: <<Ho già riferito sulla circostanza di cui sopra. ###, di cui al n. 7 dei documenti di parte opposta ed esibita al teste, della da me sentita fu confermata e disse aver riferito al direttore trattarsi di operazione sospetta e il direttore le rispose di non fare segnalazioni perché i fatti erano già conosciuti dalla banca. Devo altresì precisare che sul conto corrente di , movimentato da gennaio a giugno 2013, veniva rilasciato un blocco assegno di cui nove distrutti ed uno rimaneva al cliente al fine di tenere sotto controllo le operazioni bancarie>>.
A.D.R. sub. n. 25: <<Con un accertamento della ### di ### il avrebbe dovuto segnalare come sospette le operazioni avvenute successivamente sul conto corrente intestato all' Con un'indagine della ### la cosa più ovvia da fare era bloccare tutte le operazione sul libretto di deposito a risparmio della società .
A.D.R. sub. n. 27: <<La da me sentita, ha riferito che in banca per effettuare le operazioni si presentavano in due, contestualmente, il e l' , perché il potere di firma era in capo a quest'ultimo>>.
A.D.R. sub. n. 28: <<Nulla posso riferire sulla circostanza>>.
A.D.R. sub. n. 29: <<Ho già risposto>>.
A.D.R. sub. n. 30: <<Non ricordo la circostanza, ricordo solo che per la c'era una movimentazione con utilizzo del ###>.
A.D.R. sub. n. 31: <<Confermo la circostanza e ricordo di aver visto sulla scheda tale bonifico con addebito sul conto corrente intestato alla che il aveva riferito di aver chiuso il conto nella precedente lettera di giustificazione del gennaio 2013>>.
A.D.R. sub. n. 32: <<Confermo la circostanza e ricordo l'operazione su quel conto corrente intestato alla c he sulla scorta del documento n. 21 del fascicolo di parte opposta che mi viene mostrato, ricordo essere stato chiuso il 09. 05.2013>>.
A.D.R. sub. n. 33: <<Confermo la circostanza previa visione del doc. n. 21 fascicolo parte opposta>>.
A.D.R. sub. n. 34: <<Confermo la circostanza in quanto ho preso visione dell'estratto conto del cliente . Dal gennaio al giugno 2013 c'è stata una movimentazione di assegni in traenza. Preciso che si tratta del medesimo conto per il quale il blocco degli assegni veniva limitato ad uno soltanto per controllo delle operazioni>>.
A.D.R. sub. n. 35: <<Confermo la circostanza e posso dire che gli assegni movimentati sul conto corrente di sono stati scaricati direttamente dal con la sua matricola>>.
A.D.R. sub. n. 36: <<Ho già risposto e confermo la circostanza previa esibizione dei documenti nn. 9 e 10 del fascicolo di parte opposta>>.
A.D.R. sub. nn. 37 e 38: <<Ho già risposto e confermo le circostanza, precisando che il dava disposizione di consegnare solo un assegno del carnet annullando i rimanenti nove>>.
A.D.R. n. 39 e 40: << E' vero che l'11 ottobre 2009 veniva aperto un conto corrente intestato alla madre del per un prestito personale di ### 15.000,00, in parte confluito sul conto della moglie del e l'altra parte sul conto del stesso. Il resto è stato prelevato con bancomat>>.
A.D.R. sub. 41-42-43-44-45: <<### tutte le circostante. Tanto mi è stato dichiarato dal .
A.D.R. sub. n. 46: <<### la circostanza previa esibizione del documento n. 14>>.
A.D.R. sub. n. 47: <<### la circostanza in quanto tanto è stato dichiarato da .
A.D.R. sub. n. 48: <<### la circostanza previa esibizione del documento n. 13 fascicolo di parte resistenteopposta>>.
A.D.R. sub. n. 49: <<### la circostanza in quanto ho preso visione della scheda di accertamento come, tra l'altro, risulta dal doc. n. 13 fascicolo di parte resistente che mi viene posto in visione. Ovviamente gli ATM 5179 e 4591 sono quelli della filiale di ###>. ### Persona_
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A.D.R. sub. n. 50: <<### la circostanza in quanto ho preso visione degli accertamenti e perché mi è stato confermato dallo stesso da me sentito>>.
A.D.R. sub. n. 51: <<### la circostanza. ### di aver personalmente raccolto la dichiarazione del e personalmente ho visionato la delibera del finanziamento>> .
A.D.R. sub. n. 52: <<Tale circostanza mi è stata riferita dal .
A.D.R. sub. n. 53: <<### la circostanza, ma non ricordo se il fece una nota scritta o me lo dichiarò verbalmente>>. …###…”.
Si tenga conto, inoltre, della deposizione di analogo tenore resa dal teste in verbale di udienza istruttoria del 24.05.2016: “… ###… ### introdotto il teste di parte resistente , identificato a mezzo C.I. il quale, previa lettura della formula di impegno, dichiara: << ### e mi chiamo , nato a ### il ###.>> <<All'epoca dei fatti ho collaborato con il sig per gli accertamenti sulla situazione contestata all'opponente.>> <<Si, ricordo queste società avevano la seguente denominazione: e l' Sulle circostanze indicate nella memoria, così risponde: A.D.R. sub. n. 2: <<SI, confermo che i conti delle società coinvolte nell'indagine e il conto di erano aperti presso la filiale di ### e il responsabile di agenzia era .
A.D.R. sub. n. 4 e 5: <<Si, ricordo che dopo la richiesta di informazioni avanzata dalla ### di ### il controllo venne allargato sui conti delle società di cui sopra ho già detto. Ciò che è emerso è una seria di movimentazioni incrociate tra i diversi conti. Personalmente ho collaborato a questi controlli allargati nell'anno 2012. Se non sbaglio dal luglio 2012. I controlli personalmente li ho fatti da remoto, dalla sede ###cui lavoravo>>.
A.D.R. sub. n. 6: <<In caso di provvedimenti giudiziari o della polizia giudiziaria che vengono denominati controllo numero 13 controllo numero 12 rispettivamente da parte della struttura antiriciclaggio del nostro istituto di credito, viene inviata una mail al direttore per segnalare che c'è un'indagine o un provvedimento e in questo caso il direttore è tenuto ad un attività di verifica della regolarità. Personalmente ho visto che all'opponente è stata inviata la mail contenente il codice di controllo numero 12. Ho appreso che il sebbene fosse stata inviata la mail con il codice di controllo 12, non ha mai fatto la “sos”, segnalazione di operazione sospetta. A tal proposito devo riferire che a norma della normativa antiriciclaggio non è obbligatoria tale segnalazione ma è a discrezione del direttore. Devo precisare di non sapere se il abbia fatto o meno delle verifiche. Posso però riferire che le verifiche in punto “aml” non sono state fatte, ovvero nella procedura gianos le verifiche non furono fatte dall'opponente. Di fronte a delle segnalazioni di un profilo di alcuni clienti della banca, riconducibili alle società di cui sopra ho detto, con un profilo ad alto rischio, i conti non furono mai chiusi. Il documento n. 2 di parte resistente che mi viene esibito è quello di cui ho preso visione, è la mail contenente il controllo n. 12. Anzi devo precisare che il documento n. 2 esibito è in realtà la schermata del collega di ### dalla quale si evince che al è arrivata la mail contenente il controllo n. 12>>.
A.D.R. sub. n. 7: <<### la sub. 7. ### di aver visto insieme al collega che il aveva visionato e vistato i tabulati assegni. In alcune ipotesi era presente un addebito irregolare sul rapporto di conto corrente di società diverse da quella che ne aveva apposta la firma di traenza. Devo precisare che in alcuni casi ci fu la regolarizzazione della firma di traenza. Devo riferire che dal terminale la presa visione dei tabulati assegni è riconducibile al così come anche l'omessa verifica. In realtà non so se altri si sono occupati anche e soprattutto delle operazioni riconducibili a questi rapporti e in particolare alla regolarizzazione della firma di traenza>>.
A.D.R. sub. n. 8: << ricordo che su alcuni assegni c'era una firma di traenza non riconducibile al titolare del rapporto ma riconducibile ad un'altra società>>.
A.D.R. sub. n. 9: <<confermo che tutti i tabulati assegni risultano visionati e vistati dal A.D.R. sub. n. 13: << confermo la circostanza perché ho visto l'ordinanza emessa dal ###>>.
A.D.R. avv. ### <<il documento n. 2 del fascicolo di parte opponente l'ho redatto personalmente sotto la visione del e successivamente, dal gennaio 2013, sotto la supervisione di . Non so quando è stato spedito alla guardia di finanza. Si tratta di un documento interno>>.
A.D.R. sub. n. 14: << confermo la circostanza e preciso di averla letta nell'ordinanza del Gip di ###>.
A.D.R. sub. n. 15 e 16: << ricordo che in seguito all'ordinanza del Gip di ### ripresero le verifiche interne ed emerse che sebbene il avesse fatto rassicurazioni sulla chiusura dei rapporti bancari riconducibili ad alla società implicate, in realtà erano rimasti operativi il libretto di risparmio di se non ricordo male il conto dell' e di qualche altra società di cui non ricordo il nome>>. ### Persona_ ######### 6 Ed ancora, nel corso dell'istruzione probatoria è chiaramente emerso che l'allora direttore della filiale di ### odierna parte opponente, sebbene espressamente avvertito in una particolare circostanza dalla operatrice della natura sospetta A.D.R. sub. n. 18: << ricordo di aver verificato sul libretto di elle movimentazioni in entrata e in uscita>>.
A.D.R. sub. n. 19: << ricordo che furono emessi bonifici sull'estero ma devo precisare che tale operazione non è possibile perché il bonifico si può fare solo con addebito sul conto corrente e non con addebito sul libretto di risparmio>>.
A.D.R. sub. n. 20: << non ricordo assolutamente il numero dei versamenti, dei bonifici e degli importi. Ma mi ricordo delle operazioni. Mi rimetto alla memoria ispettiva. Sotto la supervisione dei colleghi e ho personalmente partecipato alla stesura della memoria ispettiva>>.
A.D.R. sub. n. 21: << confermo di non ricordare il numero delle operazioni né tantomeno gli importi>>.
A.D.R. sub. n. 22: << ricordo che in sede di verifica abbiamo chiesto la visione di alcuni documenti e tra questi vi era qualche documento contenente il visto del direttore A.D.R. sub. n. 23: << ho preso visione del documento n. 7 che mi viene esibito. ### di aver preso visione e di aver riscontrato la comunicazione che veniva fatta dall'operatrice di circa l'impossibilità di ripetere la medesima operazione. Non so se il “dare corso ” sia riconducibile all'opponente e se lo stesso sia da qualificare come un visto>>.
A.D.R. sub. n. 25: << non posso ritenere se sia dovuto o meno a carico del direttore il blocco del libretto di deposito risparmio e se siano obbligatorie le segnalazioni essendo scelte discrezionali. Reputo che dette incombenze lo fossero, quantomeno opportune alla luce della contestazione disciplinare e degli addebiti penalmente rilevanti. Non c'è mai stato un ordine specifico di chiusura dei conti da parte della banca. Anche l'apertura e chiusura di un c.c. è nella discrezionalità del direttore e la banca non ne può ordinare la chiusura>>.
A.D.R. sub. n. 27: <<confermo che le operazioni di cui sopra ho detto venivano effettuate sul libretto di risparmio materialmente da o A.D.R. sub. n. 28: << non posso confermare la circostanza per non aver avuto diretta percezione. ### che il aveva acquisito un dichiarazione di una collega della filiale di ### da cui emergeva che era il direttore di filiale a legittimare dette operazioni nei confronti degli operatori di sportello. Le dichiarazioni erano sottoscritte dalla collega e dal collega .
A.D.R. sub. n. 29: << quanto riportato nella circostanza l'ho letto nella dichiarazione della stessa A.D.R. sub. n. 30: << non ricordo bene i nomi delle società ma dopo il gennaio 2013 abbiamo verificato che vi erano rapporti in essere con le società di cui si è già sopra detto>>.
A.D.R. sub. n. 31: << mi riporto alla memoria ispettiva>>.
A.D.R. sub. n. 32 e 33: << confermo di aver preso visione del documento n. 21 della parte opposta che mi vengono esibiti>>.
A.D.R. sub. n. 34: << mi rimetto alla memoria ispettiva. Non ricordo le operazioni specifiche negli importi ma che vi erano questo movimentazioni>>.
A.D.R. sub. n. 35: << confermo quanto già in precedenza dichiarato in merito ai tabulati degli assegni>>.
A.D.R. sub. n. 36: << confermo di aver preso visione e valutato i documenti n. 9 e 10 che mi vengono mostrati>>.
A.D.R. sub. n. 37 e 38: << nel caso di consegna di carnet di assegni la riconducibilità si fa tramite il numero di matricola.
Devo precisare che di norma non è il direttore a consegnare di norma un carnet di assegni ai propri clienti. ### in particolare di aver visto che in un carnet nove assegni erano stati annullati ed uno solo era stato consegnato. Anche in questo caso non posso dire l'operazione sia stata svolta dal A.D.R. sub. n. 39, 40, 41, 42, 43, 44: << confermo le circostanze 39, 40, 41, 42, 43 e 44 in base alle verifiche effettuate dal collega che, recatosi in filiale a ### ha raccolto le dichiarazioni di ### che ad istruire la pratica per la madre dell'opponente fu il come anche la richiesta di override e non al A.D.R. sub. n. 45, 46, 47, 48: << confermo le circostanze per averle apprese dalla dichiarazione del acquisita alla verifica ispettiva tramite il collega .
A.D.R. sub. n. 49: << ricordo i prelevamenti sugli atm di ###>.
A.D.R. sub. n. 50, 51: << confermo le circostanze per averle prese dalle dichiarazioni fatte al e dalle interrogazioni fatte seguendo le procedure per l'accertamento ispettivo interno>>.
A.D.R. sub. n. 52, 53: << confermo le circostanze che ho appreso dalle dichiarazioni rese dal .
A.D.R. avv. ### << nel documento n. 2 di parte opponente sull'indicazione dell'opponente in qualità di direttore di distretto devo precisare quanto segue: all'epoca dei fatti era stato nominato direttore di distretto che è ###>…”. ### Tes_ ########### di alcune operazioni, non solo non abbia dato corso alla segnalazione, quanto piuttosto abbia di fatto impedito alla propria collaboratrice di procedere al tipo di segnalazione che, anche in quella specifica circostanza, appariva dovuta3.
Ebbene, gli addebiti mossi alla parte opponente, per come concretizzatisi, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, configurano, a parere del decidente, una giusta causa di recesso ai sensi dell'art. 2119 c.c.4 3 In tal senso si tenga conto di quanto chiaramente riferito dal teste , in verbale di udienza istruttoria del 26.05.2015, nella parte in cui afferma: “… ###… A.D.R. sub. n. 23: <<Ho già riferito sulla circostanza di cui sopra. ###, di cui al n. 7 dei documenti di parte opposta ed esibita al teste, della da me sentita fu confermata e disse aver riferito al direttore trattarsi di operazione sospetta e il direttore le rispose di non fare segnalazioni perché i fatti erano già conosciuti dalla banca. Devo altresì precisare che sul conto corrente di , movimentato da gennaio a giugno 2013, veniva rilasciato un blocco assegno di cui nove distrutti ed uno rimaneva al cliente al fine di tenere sotto controllo le operazioni bancarie>>. …###…”. 4 Cfr. in particolare Cass. 20.09.2013, n. 21633 nella parte in cui chiarisce: “… ###… Con il primo motivo di ricorso d educa la violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 7, comma 2, e degli artt. 1175 e 1375 c.c., (art. 360 c.p.c., n. 3); omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine all'esame delle risultanze processuali (art. 360 c.p.c., n. 5); violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 166 c.p.c..
Espone il ricorrente che il presupposto storico da cui sarebbero scaturiti gli addebiti è costituito da un decreto di sequestro del 18 marzo 2008, adottato in un'indagine che non riguardava esso ricorrente, nè la ### (###, nè l'attività posta in essere dallo stesso quale direttore della filiale.
Tanto premesso, censura l'affermazione della Corte d'Appello che la contestazione del 12 maggio 2008 era stata tempestiva in quanto la ### in ragione dei complessi accertamenti che si erano dovuti effettuare, aveva avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilievo disciplinare solo in epoca immediatamente antecedente alla suddetta data.
La motivazione sul punto sarebbe priva di logica, in quanto pone quale termine iniziale le indagini del ### di d i , disposte a seguito del suddetto sequestro preventivo, che riguarda soggetti indagati che nulla avevano a che fare con o con il ricorrente, estraneo ad essi, senza precisare per quale ragione non veniva data rilevanza alla conoscenza concreta di fatti attinenti alla attività bancaria della ### di (### diretta dall' A., di cui l'### di credito era notiziato per tempo e rispetto ai quali nulla aveva obiettato dal settembre 2007. 1.1. Il motivo non è fondato e deve essere rigettato.
In materia di licenziamento disciplinare, il principio dell'immediatezza della contestazione, che trova fondamento nella L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 7, commi 3 e 4, mira, da un lato, ad assicurare al lavoratore incolpato il diritto di difesa nella sua effettività, e, dall'altro, ad assicurare che il potere datoriale sia esplicato secondo canoni di buona fede ostativi a che lo stesso possa servirsi "ad libitum" dell'arma del recesso (cfr., Cass., n. 1995 del 2013).
In tema di licenziamento per giusta causa, l'immediatezza della comunicazione del provvedimento espulsivo rispetto al momento della mancanza addotta a sua giustificazione, ovvero rispetto a quello della contestazione, si configura quale elemento costitutivo del diritto al recesso del datore di lavoro, in quanto la non immediatezza della contestazione o del provvedimento espulsivo induce ragionevolmente a ritenere che il datore di lavoro abbia soprasseduto al licenziamento ritenendo non grave o comunque non meritevole della massima sanzione la colpa del lavoratore (cfr, Cass., n. 15649 del 2010).
Nell'ambito di un licenziamento per motivi disciplinari, il principio di immediatezza della contestazione, pur dovendo essere inteso in senso relativo, comporta che l'imprenditore porti a conoscenza del lavoratore i fatti contestati non appena essi gli appaiono ragionevolmente sussistenti, non potendo egli legittimamente dilazionare la contestazione fino al momento in cui ritiene di averne assoluta certezza, pena l'illegittimità del licenziamento (cfr, Cass., n. 3532 del 2012).
Nella specie, la Corte d'Appello ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi con congrua e logica motivazione che si sottrae alle censure prospettate.
I fatti in questione venivano all'attenzione dell solo a seguito degli accertamenti che venivano effettuati in ragione delle vicende scaturenti da un provvedimento di sequestro relativo a soggetti diversi dal ricorrente.
La Corte d'Appello sul punto, nell'assumere la statuizione censurata, teneva conto delle risultanze istruttorie, in particolare delle testimonianze rese nel giudizio di primo grado da due testi addetti, all'epoca dei fatti al ### che confermavano la relazione redatta il 14 ottobre 2008, nella quale si evidenziava che gli accertamenti ebbero inizio solo a seguito della notifica del sequestro disposto dalla procura di ### e riguardavano ### Pt_ #### non già la sola società (titolare del conto indicato nel provvedimento di sequestro) ma anche i nominativi di c he s ebbene ind icato c ome s oggetto ine sistente d alla Pr ocura d ella Re pubblica (c apo a d ella im putazione provvisoria), in realtà risultava essere garante di una posizione, ossia quella di a sua volta moglie e garante di P.F..
Precisava la Corte d'Appello, come i testi avessero fatto presente che le indagini erano state approfondite e complesse e avevano richiesto l'utilizzo a tempo pieno di quattro unità, in quanto vennero esaminate tutte le operazioni effettuate dai diversi nominativi da controllare a far tempo dalla data di accensione dei conti correnti.
Pertanto, la conclusione cui perviene la Corte d'Appello, che solo in epoca immediatamente antecedente la contestazione la fosse venuta a conoscenza dei fatti ritenuti di rilievo disciplinare è congruamente motivata tenuto conto dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità. 2. Con il secondo motivo di ricorso è prospettata la violazione e falsa applicazione degli artt. 219, 1175, 1375 e 1176 c.c., (art. 360 c.p.c., n. 3); errata o insufficiente motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5).
L' A., richiama il punto della sentenza in cui si prende in esame, con riguardo all'apertura del conto corrente di corrispondenza intestato alla società la violazione della normativa interna sulla accensione dei rapporti che richiedeva l'autorizzazione superiore nei casi di rapporti da instaurare con soggetti non residenti nella zona di competenza della filiale, come nel caso di specie.
Ad avviso di esso ricorrente, la gravità dell'inadempimento doveva essere contemperato con l'obbligo di diligenza imposto al responsabile di filiale di incrementare la clientela privata della ### stessa. Inoltre, detto inadempimento non potrebbe conciliarsi con l'incremento attivo che il ricorrente aveva apportato alla ### nel periodo 2005-2007, in cui ne era stato direttore, per il quale era stato premiato dalla ### centrale, palesandosi una contraddittorietà nell'operare della ####à quasi totale del conto e l'assenza di nocumento patrimoniale avrebbe dovuto rilevare ai fini della gravità dell'inadempimento. 2.1. Il motivo non è fondato e deve essere rigettato.
Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, in caso di licenziamento per giusta causa, ai fini della proporzionalità fra fatto addebitato e recesso, viene in considerazione ogni comportamento che, per la sua gravità, sia suscettibile di scuotere la fiducia del datore di lavoro e di far ritenere che la continuazione del rapporto si risolva in un pregiudizio per gli scopi aziendali, essendo determinante, ai fini del giudizio di proporzionalità, l'influenza che sul rapporto di lavoro sia in grado di esercitare il comportamento del lavoratore che, per le sue concrete modalità e per il contesto di riferimento, appaia suscettibile di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento e denoti una scarsa inclinazione ad attuare diligentemente gli obblighi assunti, conformando il proprio comportamento ai canoni di buona fede e correttezza.
Spetta al giudice di merito valutare la congruità della sanzione espulsiva non sulla base di una valutazione astratta del fatto addebitato, ma tenendo conto di ogni aspetto concreto della vicenda processuale che, alla luce di un apprezzamento unitario e sistematico, risulti sintomatico della sua gravità rispetto ad un'utile prosecuzione del rapporto di lavoro, assegnandosi a tal fine preminente rilievo alla configurazione che della mancanze addebitate faccia la contrattazione collettiva, ma pure all'intensità dell'elemento intenzionale, al grado di affidamento richiesto dalle mansioni svolte dal dipendente, alle precedenti modalità di attuazione del rapporto (ed alla sua durata ed all'assenza di precedenti sanzioni), alla sua particolare natura e tipologia (Cass., n. 14586 del 2009).
Ancora, va considerato che la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto il ruolo essenziale svolto nella valutazione del fatto posto alla base del licenziamento dalla prognosi che in base ad esso debba farsi sulla idoneità del dipendente a garantire il futuro adempimento degli obblighi collegati al rapporto.
E' stato infatti affermato che nel giudicare se la violazione disciplinare addebitata al lavoratore abbia compromesso la fiducia necessaria ai fini della permanenza del rapporto di lavoro, e quindi costituisca giusta causa di licenziamento, va tenuto presente che è differenziata l'intensità della fiducia richiesta, a seconda della natura e della qualità del singolo rapporto, della posizione delle parti, dell'oggetto delle mansioni e del grado di affidamento che queste richiedono, e che il fatto concreto va valutato nella sua portata oggettiva e soggettiva, attribuendo rilievo determinante, ai fini in esame, alla potenzialità del medesimo di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento (Cass., n. 12263 del 2005).
Nella specie la Corte d'Appello con adeguata e logica motivazione, ha applicato correttamente i suddetti principi, facendo specifico riferimento al rilievo dei compiti affidati al responsabile di filiale, ponendo in luce come lo stesso secondo l'organigramma aziendale, assume la funzione di primo garante della correttezza delle operazioni compiute giacchè "incaricato di assicurare la disciplina ed il regolare svolgimento delle operazioni compiute nella dipendenza da lui diretta". ### CP_
CP ### 9 La suddetta apertura del conto corrente intestato alla società violava la normativa interna sulla accensione dei rapporti che richiedeva la previa autorizzazione superiore nei casi di rapporti instaurati con soggetti non residenti nella zona di competenza della ### Con congrua motivazione, la Corte d'Appello non ha attribuito rilievo alla circostanza che il conto fosse stato inattivo, in quanto il fatto in sè ledeva la disciplina interna, ragionevolmente volta a consentire una valutazione d'insieme dell'andamento delle operazioni nelle diverse aree cittadine ove vi erano filiali della 3. Con il terzo motivo di ricorso è prospettato il carattere incongruo e insoddisfacente della motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5), in relazione ad un punto controverso della fattispecie.
Il ricorrente censura la statuizione della Corte d'Appello che con riferimento al contratto del 24 settembre 2007, sottoscritto da costituitosi fideiussore di fino alla concorrenza di ### 250.000,00, rilevava che la difformità delle firme apposte rispetto a quella impressa sulla carta d'identità, risultava percepibile ictu oculi, sicchè riteneva che esso appellante non avesse agito con la necessaria diligenza che l'operazione richiedeva.
La sentenza non precisa rispetto a quale parametro di verifica e di analisi possa dirsi percepibile ictu oculi la difformità di firma.
Tale affermazione, peraltro, non si concilierebbe con quanto riferito nella sentenza di primo grado, che , per verificare il carattere apocrifo della firma, avesse dovuto rivolgersi ad un perito grafologo.
La sentenza non indica, altresì, quale sarebbe stata la diligenza concreta da applicare all'operazione specifica, tenuto conto anche che l'adempimento di un mutuo erogato a da , per cui veniva rilasciata la fideiussione, era già garantito da ipoteca.
In sintesi, il ricorrente espone che dalla motivazione della sentenza non è comprensibile quale sia stato il percorso logico-deduttivo seguito per giungere all'affermazione della negligenza del ricorrente nell'operazione in questione. 3.1. Il motivo non è fondato e deve essere rigettato.
Occorre premettere che la giurisprudenza di legittimità, nell'esaminare fattispecie di responsabilità bancaria, ma con affermazione che per alcuni aspetti può trovare applicazione anche nel caso in esame, ha enunciato il principio, secondo cui la banca può essere tenuta responsabile del pagamento di un assegno falsificato non a fronte della mera alterazione del titolo, ma solo nei casi in cui una tale alterazione sia rilevabile "ictu oculi", in base alle conoscenze del bancario , il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, nè è tenuto a mostrare le qualità di un esperto grafologo (Cass., n. 20292 del 2011).
Al fine del rilievo di una alterazione di tal specie, rileva innanzitutto, il mero riscontro cartolare, come nel caso del confronto tra la firma apposta sul titolo e quella (c.d. specimen) depositata dal cliente all'apertura del conto corrente, o come nel caso di specie, non trattandosi di cliente della filiale, nel caso del confronto la firma apposta su un documento di identità e la firma apposta dinanzi al funzionario. ### ictu oculi, oggetto di censura, si colloca, peraltro, in un congruo e logico contesto argomentativo della sentenza.
La Corte d'Appello, infatti, affermava sì che la difformità delle firme apposte rispetto a quella impressa sulla carta d'identità risultava percepibile ictu oculi, sicchè si doveva ritenere che nell'occasione l' A. non avesse agito con la necessaria attenzione che l'operazione richiedeva, ma metteva in luce che l'operazione fideiussoria veniva posta in essere da un soggetto non conosciuto in ### che si rivelava inesistente in quella identità e rimandava al decreto di sequestro nel quale nel primo capo di imputazione di faceva riferimento alla formazione e utilizzazione di false carte d'identità una delle quali intestate all'inesistente 4. Con il quarto motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 2119 c.c., art. 116 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3); insufficiente e contraddittoria motivazione con riguardo ad un punto decisivo della controversia costituito dalla lesione irrimediabile del rapporto di fiducia tra le parti (art. 360 c.p.c., n. 5), anche per la mancata valutazione delle risultanze istruttorie.
Il ricorrente contesta la valutazione effettuata dalla Corte d'Appello, circa l'idoneità ad integrare giusta causa di licenziamento degli addebiti contestati, costituiti dalla ripetuta violazione del R.D. n. 1736 del 1933, art. 43; dalla omessa richiesta di autorizzazione in occasione dell'apertura di un conto corrente intestato a cliente residente fuori area; dalla mancanza di diligenza dimostrata in occasione della sottoscrizione del contratto di fideiussione del 24 settembre 2007.
Nel ragionamento della Corte d'Appello - che riteneva sufficienti al recesso immediato di solo la consapevole violazione di norme di legge sulla circolazione dei titoli di credito e l'omessa ottemperanza di disposizioni interne relative ai limiti posti al potere del responsabile di filiale - ad avviso del ricorrente, sussistono alcune incongruenza dovute alla mancata valutazione di elementi di prova acquisiti al processo, che inficiano la coerenza logico-formale delle argomentazioni svolte. ### CP ### 10 La sentenza applicherebbe l'art. 2119 c.c., in modo non conforme sia alla giurisprudenza di legittimità, sia alle circostanze del caso concreto.
Pur affermando il rilievo da attribuire, nella valutazione della compromissione dell'elemento fiduciario, al dato soggettivo che aveva accompagnato le condotte e le storie del lavoratore, la Corte d'Appello pretermetteva tali aspetti, che, come si evinceva dall'istruttoria, mettevano in luce, in particolare: che l' A. non aveva favorito nè interessi personali nè dei clienti, che prima delle contestazioni del 12 maggio 2008 lo stesso non era stato oggetto di contestazioni, nè di sanzioni, che il cambio di assegni costituiva prassi dell , che il cambio assegni sul conto di s erviva a permettere il rientro di quest'ultimo nei confronti dell'### che non aveva ricevuto alcun danno, che il procedimento penale che aveva dato luogo alle indagini non aveva come legittimato passivo o suoi dipendenti, che il cassiere e il ### per il cambio assegni, avevano avuto sanzioni disciplinari conservative e non espulsive.
La motivazione, dunque, non consentirebbe di comprendere il ragionamento attraverso il quale si è ritenuto che i fatti contestati legittimassero la sanzione espulsiva per la lesione dell'elemento fiduciario ed il rispetto del principio di proporzionalità.
La sentenza, pur richiamando la giurisprudenza di legittimità in materia di giusta causa del licenziamento, ha fatto erronea applicazione di detti principi violando l'art. 2119 c.c.. Ed infatti, un'applicazione conforme ai principi di lealtà e correttezza, avrebbe dovuto far ritenere che un comportamento episodico del dipendente bancario, la cui condotta non aveva mai dato luogo a censure ed era stato giudicato positivo non è tale da poter essere definito di particolare gravità. La decisione impugnata non ha tenuto conto con particolar rigore dell'elemento soggettivo e del grado di colpa al fine di valutare la lesione del rapporto fiduciario, ledendo la necessaria proporzionalità tra illecito e sanzione. 4.1. Il motivo non è fondato e deve essere rigettato. 4.2. Va rilevato che, in ordine ai criteri che il giudice deve applicare per valutare la sussistenza o meno di una giusta causa di licenziamento, la giurisprudenza è pervenuta a risultati sostanzialmente univoci affermando ripetutamente (come ripercorso in Cass., n. 6498 del 2012, n. 5095 del 2011) che per stabilire in concreto l'esistenza di una giusta causa di licenziamento, che deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro, ed in particolare di quello fiduciario, occorre valutare, da un lato, la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi ed all'intensità dell'elemento intenzionale, dall'altro la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, stabilendo se la lesione dell'elemento fiduciario su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro sia in concreto tale da giustificare o meno la massima sanzione disciplinare. Anche nell'ipotesi in cui la disciplina collettiva preveda un determinato comportamento quale giusta causa di licenziamento, il giudice investito della legittimità di tale recesso deve comunque valutare alla stregua dei parametri di cui all'art. 2119 c.c., l'effettiva gravità del comportamento stesso alla luce di tutte le circostanze del caso concreto, con l'ulteriore precisazione secondo cui la previsione di ipotesi di giusta causa di licenziamento contenuta in un contratto collettivo non vincola il giudice, dato che questi deve sempre verificare, stante l'inderogabilità della disciplina dei licenziamenti, se quella previsione sia conforme alla nozione di giusta causa, di cui all'art. 2119 c.c., e se, in ossequio al principio generale di ragionevolezza e di proporzionalità, il fatto addebitato sia di entità tale da legittimare il recesso, tenendo anche conto dell'elemento intenzionale che ha sorretto la condotta del lavoratore (Cass., n. 16260 del 2004, Cass., n. 5103 del 1998).
E' stato altresì precisato (Cass., n. 25743 del 2007) che il giudizio di proporzionalità o adeguatezza della sanzione dell'illecito commesso - istituzionalmente rimesso al giudice di merito - si sostanzia nella valutazione della gravità dell'inadempimento imputato al lavoratore in relazione al concreto rapporto e a tutte le circostanze del caso, dovendo tenersi al riguardo in considerazione la circostanza che tale inadempimento deve essere valutato in senso accentuativo rispetto alla regola generale della "non scarsa importanza" di cui all'art. 1455 c.c., sicchè l'irrogazione della massima sanzione disciplinare risulta giustificata soltanto in presenza di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali (L. n. 604 del 1966, art. 3) ovvero addirittura tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto (art. 2119 c.c.).
Tale giudizio è rimesso al giudice di merito la cui valutazione è insindacabile in sede di legittimità se sorretta da adeguata motivazione, dovendo ritenersi (Cass., n. 21965 del 2007) al riguardo che spetta al giudice di merito procedere alla valutazione della proporzionalità della sanzione espulsiva rispetto alla condotta addebitata al lavoratore con riferimento a tutte le circostanze del caso concreto, secondo un apprezzamento di fatto che non è rinnovabile in sede di legittimità, bensì censurabile per vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione (cfr., altresì, ex plurimis, Cass. n. 7948 del 2011, n. 6823 del 2004). ### Pt_ ### 11 In concreto, per meglio dare conto delle ragioni che hanno indotto il decidente a ravvisare nei fatti contestati per come concretamente verificatisi una giusta causa di licenziamento occorre prendere le mosse dal contesto in cui le condotte addebitate al ricorrente sono state poste in essere.
Occorre dare rilievo, inoltre, al ruolo professionale rivestito all'interno dell'azienda da parte dell'opponente, quadro direttivo di 3° livello, con mansioni di direttore di filiale5 e, soprattutto, occorre avere riguardo dei precetti contenuti rispettivamente nel D.L.vo n. 231/2007, c.d. normativa antiriciclaggio, nello specifico ordine di servizio n. 440/5 del 2010 emanato dall'istituto resistente6 e nella delibera n. 616/2010 della recepita nell'ordine di servizio di cui si è appena sopra detto.
In tema di ambito dell'apprezzamento riservato al giudice del merito, è stato condivisibilmente affermato (cfr. fra le altre, Cass. n. 8254 del 2004) che la giusta causa di licenziamento, quale fatto che non consente la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto, è una nozione che la legge, allo scopo di un adeguamento delle norme alla realtà da disciplinare, articolata e mutevole nel tempo, configura con una disposizione (ascrivibile alla tipologia delle c.d. clausole generali) di limitato contenuto, delineante un modello generico che richiede di essere specificato in sede interpretativa mediante la valorizzazione sia di fattori esterni relativi alla coscienza generale, sia di principi che la stessa disposizione tacitamente richiama.
Tali specificazioni del parametro normativo hanno natura giuridica e la loro disapplicazione è quindi deducibile in sede di legittimità come violazione di legge, mentre l'accertamento della concreta ricorrenza, nel fatto dedotto in giudizio, degli elementi che integrano il parametro normativo e le sue specificazioni, e della loro concreta attitudine a costituire giusta causa di licenziamento, si pone sul diverso piano del giudizio di fatto, demandato al giudice di merito e incensurabile in cassazione se privo di errori logici o giuridici.
A sua volta, Cass. n. 9266 del 2005 ha ulteriormente precisato che l'attività di integrazione del precetto normativo di cui all'art. 2119 c.c., (norma c.d. elastica) compiuta dal giudice di merito - ai fini della individuazione della giusta causa di licenziamento - mediante riferimento alla "coscienza generale", è sindacabile in cassazione a condizione, però, che la contestazione del giudizio valutativo operato in sede ###si limiti ad una censura generica e meramente contrappositiva, ma contenga, invece, una specifica denuncia di non coerenza del predetto giudizio rispetto agli "standards", conformi ai valori dell'ordinamento, esistenti nella realtà sociale. 4.3. Occorre premettere che l'irregolare negoziazione di assegni bancari non trasferibili, costituiva oggetto di contestazione per la violazione del R.D. n. 1736 del 1993, art. 43, e dunque non si trattava di operazioni che potevano essere attuate secondo prassi aziendali in ragione del chiaro disposto normativo. 4.4. La Corte d'Appello con motivazione congrua e logica, ha fatto corretta applicazione dei richiamati principi.
Ed infatti, il giudice di secondo grado ha ritenuto che le contestazioni risultate provate (violazione art. 43 legge bancaria, apertura conto corrente senza autorizzazione della mancata diligenza nella sottoscrizione del contratto di fideiussione), in ragione del peculiare ruolo svolto dal' A. quale responsabile di filiale incidevano sull'affidamento nella corretta esecuzione della prestazione da parte del dipendente, chiamato a garantire che l'operatività della struttura sia improntata al rispetto delle normative di riferimento per l'operatività bancaria e alle disposizioni interne di istituto, come enunciato nel regolamento interno, giustificando la sanzione espulsiva.
Nè può assumere rilievo la diversità delle sanzioni irrogate agli altri dipendenti. Ed infatti, tenuto conto che questa Corte ha affermato che ai fini della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento, qualora risulti accertato che l'inadempimento del lavoratore licenziato sia stato tale da compromettere irrimediabilmente il rapporto fiduciario, è di regola irrilevante che un'analoga inadempienza, commessa da altro dipendente, sia stata diversamente valutata dal datore di lavoro; nondimeno, l'identità delle situazioni riscontrate può essere valorizzata dal giudice per verificare la proporzionalità della sanzione adottata, privando, così, il provvedimento espulsivo della sua base giustificativa (Cass., n. 10550 del 2013), nella specie il ruolo e la responsabilità facenti capo all' A. legittimano, come ritenuto dalla Corte d'Appello la sanzione irrogata. …###…”. 5 Cfr. doc. n. 10) n all.ti parte resistente. 6 Cfr. doc. n. 22) in all.ti pare resistente. 7 Cfr. doc. n. 20) in all.ti parte resistente. [...] ### 12 Dall'attenta valutazione di tutte gli elementi e circostanze del caso concreto, infatti, occorre ritenere concretizzatasi una grave negazione dell'elemento fiduciario connotativo dell'intercorso rapporto lavorativo per violazione, da parte dell'opponente, di specifici obblighi derivanti da disposizioni legislative ed aziendali, costituente ipotesi di rilevante negligenza professionale, tale da pregiudicare, in via definitiva, l'aspettativa datoriale del corretto futuro adempimento delle prestazioni professionali demandate al ricorrente come responsabile di filiale, caratterizzate da elevata responsabilità ed autonomia.
Nel caso concreto, infatti, dette disposizioni, se valutate alla luce del ruolo rivestito dall'opponente all'interno dell'azienda, ed in ragione della sua piena conoscenza dell'indagine in corso per l'accertamento di ipotesi di reato di riciclaggio e reimpiego a carico di alcuni clienti della filiale di ### nell'interesse dei quali venivano concretamente legittimate operazioni che, alla luce dei riscontri probatori, non possono che ritenersi evidentemente anomale e, pertanto, sospette, imponevano, quanto meno, la segnalazione tempestiva di dette operazioni oltre all'astensione dalla loro concreta esecuzione.
Ciò in forza di disposizioni legislative vincolanti e di specifici ordini di servizio.
La violazione di specifiche disposizioni normative potenzialmente configuranti anche ipotesi di reato, per come verrà di seguito meglio specificato, mette in evidenza la palese infondatezza della doglianza avanzata dalla parte opponente circa la mancata affissione del codice disciplinare all'interno del locali aziendali8.
Ebbene, per quel che concerne il contesto in cui sono state poste in essere le condotte da ultimo addebitate al ricorrente, occorre puntualizzare che già qualche tempo prima che intervenisse l'ultima contestazione disciplinare all'odierna parte opponente era stata irrogata una sanzione conservativa per illeciti disciplinari dello stesso tenore di quelli che hanno condotto al recesso in esame.
Ed infatti, già con la missiva del 21.12.2012 venivano addebitate al ricorrente l'omessa sorveglianza sulle relazioni bancarie e l'omessa segnalazione di attività sospette afferenti al gruppo societario riconducibile a , per fatti verificatisi ovviamente nel periodo antecedente al dicembre 20129.
Ebbene, anche con l'ultima contestazione disciplinare viene nuovamente addebitata al ricorrente l'ennesima omissione di segnalazioni di una serie di operazioni sospette, tutte riconducibili proprio a , per fatti risalenti, in questo caso, al periodo gennaio-giugno 201310. 8 Per tutte cfr. Cass. 24.02.2017, n. 4826 così massimata: “In materia di licenziamento disciplinare, il principio di necessaria pubblicità del codice disciplinare mediante affissione in luogo accessibile a tutti non si applica nei casi in cui il licenziamento sia irrogato per sanzionare condotte del lavoratore che concretizzano violazione di norme penali o che contrastano con il cosiddetto "minimo etico", mentre deve essere data adeguata pubblicità al codice disciplinare con riferimento a comportamenti che violano mere prassi operative, non integranti usi normativi o negoziali. Cassazione civile 24/02/2017 24/02/2017 20/12/2016 4826 sez. lav.”. 9 cfr. doc. n. 5) in all.ti parte ricorrente. 10 Cfr. doc. n. 3) in all.ti parte ricorrente. ### 13 Si tratta delle condotte addebitate alla parte opponente che attengono al periodo compreso tra gennaio e giugno dell'anno 2013.
Alcuna duplicazione di addebiti e di sanzioni per i medesimi fatti, pertanto, è possibile ravvisare per l'ipotesi in esame.
A tanto si può pervenire attraverso la semplice lettura e comparazione delle missive del dicembre 201211 e dell'ottobre 201312 contenenti le contestazioni di illeciti disciplinari posti in essere in periodi assolutamente diversi tra loro.
Nell'ultima missiva di contestazione degli ennesimi illeciti disciplinari sono stati addebitati nuovi e diversi fatti disciplinarmente rilevanti, costituenti, pertanto, una ipotesi di recidiva rispetto alle condotte di analogo tenore e rilevanza disciplinare poste in essere dall'opponente poco tempo prima, come l'omissione di segnalazioni di determinate operazioni anomale, che si innestano, aggravandola, nella già compromessa situazione dell'allora direttore della filiale di ### Non solo, alcuna genericità e tardività delle contestazioni e del procedimento disciplinare in generale potrebbero ravvisarsi nel caso in esame se si tiene conto dell'analiticità degli addebiti, in cui sono riportate in modo dettagliato ogni singola operazione e movimentazione bancaria, e del fatto che le ultime contestazioni che si riferiscono a fatti relativi al periodo gennaio-giugno 2013, accertati solo a seguito di un'ulteriore attività ispettiva interna avviata dall'istituto resistente dopo aver avuto contezza della misura cautelare disposta a carico dell'opponente nel giugno 2013 dal Tribunale di Rossano13, risalgono all'ottobre 2013 ed il recesso è stato intimato nel novembre 2013.
Ciò puntualizzato, proprio la perpetrazione di condotte dello stesso tenore e rilevanza disciplinare già sanzionate poco tempo prima induce ad una valutazione di gravità degli addebiti disciplinari contestati al ricorrente, soprattutto alla luce del ruolo dallo stesso rivestito e della piena consapevolezza delle indagini in corso a carico di e del gruppo societario allo stesso riconducibile.
Per quel che concerne il primo profilo, infatti, occorre precisare come la figura professionale di quadro direttivo che svolga anche mansioni di direttore di filiale sia caratterizzata da un elevato grado di autonomia e responsabilità funzionale e di direzione, cui corrisponde, inevitabilmente, un maggior affidamento nel corretto adempimento delle mansioni assegnate, per l'elevato grado di fiducia inevitabilmente riposto da parte dell'azienda creditizia in termini proporzionali all'ampiezza dell'autonomia e delle responsabilità demandate.
Ed infatti, all'art. 82 del CCNL 19 gennaio 2012 Per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali è così disposto: << Art. 82 - Definizione e inquadramento 1. La categoria dei quadri direttivi è articolata in quattro livelli retributivi. 11 Cfr. doc. n. 5) in all.ti parte ricorrente. 12 Cfr. doc. n. 3) in all.ti parte ricorrente. 13 Cfr. doc. n. 4) in all.ti parte resistente. ### 14 2. Declaratoria - ### quadri direttivi i lavoratori/lavoratrici che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, siano stabilmente incaricati dall'impresa di svolgere, in via continuativa e prevalente, mansioni che comportino elevate responsabilità funzionali ed elevata preparazione professionale e/o particolari specializzazioni e che abbiano maturato una significativa esperienza, nell'ambito di strutture centrali e/o nella rete commerciale, ovvero elevate responsabilità nella direzione, nel coordinamento e/o controllo di altri lavoratori/lavoratrici appartenenti alla presente categoria e/o alla 3ª area professionale, ivi comprese le responsabilità connesse di crescita professionale e verifica dei risultati raggiunti dai predetti diretti collaboratori. 3. Tali funzioni e compiti possono prevedere l'effettivo esercizio di poteri negoziali nei confronti di terzi, in rappresentanza dell'impresa, da espletarsi con carattere di autonomia e discrezionalità, in via generale, nell'ambito definito dalle deleghe di poteri aziendali conferite al riguardo, anche in via congiunta, restando comunque escluse le facoltà di firma a carattere meramente certificativo o dichiarativo o simili. 4. Nell'ambito della predetta declaratoria sono inquadrati nella presente categoria: - gli incaricati di svolgere attività specialistiche caratterizzate generalmente dal possesso di metodologie professionali complesse, da procedure prevalentemente non standard, con input parzialmente definiti ed in contesti sia stabili che innovativi (ad esempio nell'ambito dei seguenti rami di attività: legale, analisi e pianificazione organizzativa, controllo di gestione, marketing, ingegneria finanziaria, auditing, tesoreria); - i responsabili della gestione di significativi segmenti o gruppi di clientela o i responsabili di linee di prodotto e/o di attività di promozione e di consulenza finanziaria con rilevante autonomia di poteri conferiti per il raggiungimento degli obiettivi aziendali; - i preposti a succursale, comunque denominate, che - in una complessiva valutazione dell'assetto organizzativo dell'impresa - svolgono, con significativi gradi di autonomia e responsabilità funzionale, avuto anche riguardo alla tipologia della clientela, compiti di rappresentanza dell'impresa nei confronti dei terzi nell'ambito dei poteri conferiti dall'impresa stessa, per quanto concerne le condizioni e l'erogazione dei crediti, la gestione dei prodotti e dei servizi, coordinando le risorse umane e tecniche affidate e rispondendo dei risultati dell'unità operativa in rapporto agli obiettivi definiti dall'impresa medesima. …###…>>.
Per quel che riguarda, invece, il secondo profilo appena sopra delineato, occorre premettere che la vicenda in esame ha origine da un'indagine della ### della Repubblica presso l'allora Tribunale di ### per l'accertamento di alcune ipotesi di reato, tra cui il , a carico di determinati clienti, e di uno in particolare, , d ella f iliale d i Cor igliano Ca labro, a lla cu i op ponente.
Risulta per tabulas che l'allora direttore della filiale di ### odierna parte opponente, fosse pienamente consapevole delle indagini in corso per specifiche ipotesi di reato a carico, in particolare, di e delle altre società allo stesso riconducibili. ### 15 Questo è dato evincere dal messaggio di avvenuta ricezione della e-mail contenente proprio la richiesta di documentazione bancaria della ### della Repubblica presso il Tribunale di ### e della richiesta del febbraio 2012 di informazioni da parte della ### di ### circa la correttezza di alcune operazioni poste in essere da un gruppo di società tutte riconducibili a , indagato nel procedimento penale R.G. n. 900/201014.
Non solo, dalla lettera di giustificazioni del 14.01.2013 confezionata e sottoscritta dalla parte opponente all'esito delle prime contestazioni disciplinari del 21.12.2012 mosse dall'istituto resistente per condotte inadempienti accertate proprio a seguito delle indagini in sede penale a carico dei clienti della filiale di ### sopra richiamati, emerge la piena consapevolezza, da parte dell'allora direttore di filiale, delle indagini in corso per presunte attività illecite a carico di e del gruppo di società allo stesso riconducibili nella parte in cui afferma: “… ###… nulla poteva ricondurmi ad attività illecite sottostanti, per le quali, eventualmente, ritengo siano demandati gli organi competenti come effettivamente si è verificato con l'intervento della ### di ### … ###…”15.
Non solo, nella lettera di giustificazioni delle ultime contestazioni che hanno condotto al recesso per cui è causa, chiaramente la parte opponente ribadisce: “… ###… Non vi è dubbio che il sottoscritto, già all'inizio del 2012, era a conoscenza delle indagini che la G.d.F. conduceva sull' medesimo e su alcune società che, successivamente, vennero ricondotte allo stesso…”16 Pertanto, quanto meno già dall'inizio dell'anno 2012 la parte opponente, per sua stessa ammissione, era pienamente consapevole delle indagini in corso a carico di e d i a ltri c lienti d ella f iliale d i Cor igliano Ca labro p er l'accertamento di responsabilità penale per ipotesi di reato anche di riciclaggio.
Ebbene, tale circostanza doveva ritenersi già all'epoca ampiamente sufficiente per indurre l'allora direttore di filiale ad elevare alla massima soglia di attenzione la valutazione delle operazioni bancarie poste in essere dai medesimi soggetti indagati in forza di quanto chiaramente disposto dall'art. 41 D.L.vo n. 231/2007 e dall'ordine di servizio dell' n. 400/5 dell'01.11.2010, di recepimento della delibera n. 616 del 24.08.2010 della .
In concreto l'art. 41 D.L.vo n. 231/2007 impone a carico anche degli istituti creditizi un obbligo di segnalare operazioni sospette in quanto anomale così recitando: << 1. I soggetti indicati negli articoli 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14 inviano alla ### una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di 14 Cfr. docc. nn. 1) e 2) in all.ti parte resistente. 15 Cfr. missiva del 14.01.2013 di risposta alle prime contestazioni del 21.12.2012 in doc. n. 5) in all.ti parte ricorrente. 16 Cfr. missiva a firma di parte ricorrente in risposta alle ultime contestazioni disciplinari, in doc. n. 3) in all.ti parte opponente. ### 16 finanziamento del terrorismo. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell'operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico. E' un elemento di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti di cui all' articolo 49, e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15.000 euro. 1-bis. Il contenuto delle segnalazioni è definito dalla UIF con proprie istruzioni ai sensi dell'articolo 6, comma 6, lettera e-bis). 2. Al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette, su proposta della UIF sono emanati e periodicamente aggiornati indicatori di anomalia: a) per i soggetti indicati nell'articolo 10, comma 2, dalla lettera a) alla lettera d), e lettera f), per gli intermediari finanziari e gli altri soggetti che svolgono attività finanziaria di cui all'articolo 11 e per i soggetti indicati all'articolo 13, comma 1, lettera a), ancorché contemporaneamente iscritti al registro dei revisori, con provvedimento della ; b) per i professionisti di cui all'articolo 12 e per i revisori contabili indicati all'articolo 13, comma 1, lettera b), con decreto del ### della giustizia, sentiti gli ordini professionali; c) per i soggetti indicati nell'articolo 10, comma 2, lettere e) e g), e per quelli indicati nell'articolo 14 con decreto del ### dell'interno. 3. Gli indicatori di anomalia elaborati ai sensi del comma 2 sono sottoposti prima della loro emanazione al ### di sicurezza finanziaria per assicurarne il coordinamento. 4. Le segnalazioni sono effettuate senza ritardo, ove possibile prima di eseguire l'operazione, appena il soggetto tenuto alla segnalazione viene a conoscenza degli elementi di sospetto. 5. I soggetti tenuti all'obbligo di segnalazione si astengono dal compiere l'operazione finché non hanno effettuato la segnalazione, tranne che detta astensione non sia possibile tenuto conto della normale operatività, o possa ostacolare le indagini. 6. Le segnalazioni di operazioni sospette effettuate ai sensi e per gli effetti del presente capo, non costituiscono violazione degli obblighi di segretezza, del segreto professionale o di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e, se poste in essere per le finalità ivi previste e in buona fede, non comportano responsabilità di alcun tipo.>>.
Ebbene, in attuazione della disciplina legislativa sopra richiamata è intervenuta la delibera della n. 616 del 24.08.2010 per disciplinare gli indicatori di anomalia per gli intermediari sia in termini soggettivi che oggettivi. ### 17 In tale delibera è stabilito il principio di non esaustività e di insufficienza degli indicatori a riscontrare ipotesi di operazione sospetta17.
A recepire i principi contenuti nella delibera di cui sopra ed in particolare gli indicatori di anomalia è intervenuto uno specifico ordine dei servizio emanato dalla il n. 440/5 dell'01.11.2010 versato in atti, che non può non ritenersi vincolante per tutti i dipendenti dalla stessa, anche, pertanto, per l'allora direttore della filale di ### odierna parte opponente18.
Al paragrafo n. 18.1 dell'ordine di servizio richiamato, nella parte dedicata alla sono r iportati p roprio g li in dicatori d i anomalia e, tra le più significative indicazioni… vi sono: i prestare particolare attenzione nella valutazione dell'operatività anomala riconducibile a soggetti in relazione ai quali sono pervenute richieste di informazioni nel quadro di indagini penali o per l'applicazione di misure di prevenzione o di provvedimenti di sequestro; i prestare particolare attenzione ad operazioni inusuali rispetto alla prassi corrente di mercato, soprattutto se di importo significativo e non giustificate da specifiche esigenze…19.
Nel medesimo ordine di servizio, inoltre, nella parte sempre dedicata alle ### D ### al paragrafo n. 18, al 4° capoverso è chiaramente disposto: ### di effettuare la segnalazione di operazione sospetta alla ### ed al fine di consentire l'eventuale esercizio del potere di sospensione sopra citato, occorre astenersi dall'eseguire l'operazione in relazione alla quale si sospetta un'attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
Ed ancora, al paragrafo n. 18.5 dedicato alle ### operative per la segnalazione di operazioni sospette, nella parte dedicata alle responsabilità, al 3° capoverso è chiaramente stabilito: ### fermo, in ogni caso, l'obbligo della segnalazione anche in capo al responsabile della filiale del radicamento dei rapporti e della filiale esecutrice dell'operazione qualora abbiano rilevato la sussistenza di un'operazione sospetta.
Pertanto, tra gli obblighi derivanti dalle specifiche direttive emanate in materia antiriciclaggio evincibili proprio dall'ordine di servizio richiamato vi è la segnalazione di operazione sospetta anche a carico del responsabile di filiale qualora l'operazione sia posta in essere da soggetti per i quali sono pervenute richieste di informazioni per indagini penali.
Ipotesi chiaramente verificatasi nel caso in esame, atteso che il direttore della filiale di ### già all'inizio dell'anno 2012 era a conoscenza del fatto che era pervenuta all'istituto creditizio una richiesta di informazioni da parte della su operazioni bancarie poste in essere nell'interesse, in particolare, di e delle società allo stesso riconducibili. 17 Cfr. doc. n. 20) in all.ti parte resistente. 18 Cfr. doc. n. 22) in all.ti parte resistente. 19 Cfr. doc. n. 22) in all.ti parte resistente. ### Parte ### 18 Tanto avrebbe dovuto imporre un innalzamento al grado massimo di attenzione nella valutazione delle future operazioni bancarie disposte nell'interesse delle persone indagate e radicare quell'obbligo a carico dello stesso direttore di filiale di segnalare le operazioni anomale, proprio perché provenienti da soggetti indagati per ipotesi di reato di riciclaggio.
Non solo, dall'ordine di servizio sopra richiamato risulta vincolante anche l'astensione dall'eseguire l'operazione anomala prima della segnalazione della stessa.
Ebbene, le condotte da ultimo addebitate alla parte ricorrente per cui è causa, in concreto, violano le disposizioni legislative e le direttive contenute nell'ordine di sevizio sopra richiamati.
Risultano omesse, infatti, ancora una volta, segnalazioni di operazioni sospette ed è stato violato da parte del direttore di filiale di ### lo specifico obbligo di astenersi dall'esecuzione di operazioni sospette prima della loro segnalazione.
Ed infatti, sebbene dallo stesso ordine di servizio e dal tenore della delibera della e d ella nor mativa a ntiriciclaggio s ia p ossibile d esumere un a cert a discrezionalità in generale nella valutazione della natura sospetta dell'operazione da parte dell'operatore e del responsabile di filiale che, in ogni caso, se ne assume la responsabilità, per come confermato nel corso dell'istruzione probatoria da alcuni testi escussi20, nel caso in esame, doveva ritenersi sussistente un vero e proprio obbligo a carico dell'allora direttore di filiale quanto meno di segnalazione di tutte le operazioni che andavano necessariamente ritenute sospette in quanto evidentemente anomale, poiché inusuali rispetto alle ordinarie prassi aziendali ed in ogni caso perché poste in essere nell'interesse di soggetti sottoposti ad indagine penale, sulla scorta di tutto quanto appena sopra riportato.
Occorre concludere, pertanto, per la concretizzazione di una grave violazione delle disposizioni normative e di specifici ordini di servizio.
Che determinate operazioni fatte attraverso libretto di risparmio intestato ad f ossero a strattamente p ossibili m a i n ogn i caso i nusuali r ispetto a lla p rassi aziendale è stato messo bene in evidenza nel corso dell'istruzione probatoria21. 20 In tal senso si tenga conto di quanto chiaramente riferito dal teste in verbale di udienza istruttoria del 24.05.2016: “… ###… A.D.R. sub. n. 25: << non posso ritenere se sia dovuto o meno a carico del direttore il blocco del libretto di deposito risparmio e se siano obbligatorie le segnalazioni essendo scelte discrezionali. Reputo che dette incombenze lo fossero, quantomeno opportune alla luce della contestazione disciplinare e degli addebiti penalmente rilevanti. Non c'è mai stato un ordine specifico di chiusura dei conti da parte della banca. Anche l'apertura e chiusura di un c.c. è nella discrezionalità del direttore e la banca non ne può ordinare la chiusura>>.… ###…”. 21 In tal senso cfr. deposizione del teste in verbale di udienza istruttoria del 24.02.2015: “…###… ### introdotto il teste di parte ricorrente, sig. , identificato a mezzo C.I. n. previa lettura della formula di impegno, dichiara: << ### e mi chiamo , nato a ### il ###>> INDIFFERENTE. <<Conosco i fatti di causa poiché dipendente della società opposta ed ex collega dell'opponente dal 30.06.2008 al 5.11.2011. ### i fatti di causa perché personalmente sono stato raggiunto da un provvedimento disciplinare, ovvero richiamo scritto, con una contestazione dell'anno 2013 a seguito di indagini condotte dalla polizia tributaria. La mia contestazione è successiva di un mese rispetto a quella che ha raggiunto l'opponente. Reputo che l'opponente abbia saputo della sussistenza di indagini della polizia giudiziaria in occasione della contestazione disciplinare.>> Sulle circostanze indicate nell'atto introduttivo, così risponde: A.D.R.: <<I conti correnti in contestazione sono riconducibili a , N on r icordo il n ome d i u n'altra s ocietà. T utte s ono r iconducibili a l S ig. . All'e poca d ei f atti, ##### 19 l'opponente era direttore del distretto di ##### delle banche di ### e ### è avvenuto nel 2011. La movimentazione dei conti correnti sopra indicati, cioè quelli riconducibili alle società di cui sopra, risale al periodo 2010-2011, come da contestazione a me rivolta, datata febbraio 2013, che esibisco e leggo in aiuto alla memoria. La contestazione pervenuta all'opponente risale, penso , al gennaio 2013 e riguarda, in particolar modo, la movimentazione dei conti correnti sopra indicati. Preciso che all'epoca dei fatti era direttore l'opponente, e personalmente rivestivo la qualifica di gestore small business. Mi occupavo della gestione dei rapporti commerciali delle aziende dal punto di vista bancario, sia di conti correnti affidati sia di conti correnti di aziende che operano con i propri mezzi>>.
A.D.R.: <<Gli alert sono comunicazioni standard, a contenuto predefinito, che rivolgono al responsabile di agenzia, di distretto, in qualità di responsabile anti-riciclaggio, al fine di verificare la rispondenza della movimentazione dei rapporti rispetto al volume di affari, questo sulla scorta di elementi interni alla banca. Detti dati in possesso della banca sono bilanci delle società; movimentazione dei rapporti dei conti corrente ed eventuali segnalazioni provenienti dal che informa di eventuali protesti a carico dei clienti. All'arrivo dell'alert, è inibito avvertire il cliente della procedura avviata nei suoi riguardi. ### pervenuto all'opponente in merito alle movimentazioni dei conti correnti riconducibili al ### è pervenuto nel gennaio 2012. Tanto posso riferire per essermi documentato necessariamente in risposta ed in difesa delle contestazioni che mi sono state mosse a febbraio 2013. Ripeto, già dal novembre 2011 non lavoravo presso il distretto di ### con l'opponente. All'epoca dell'alert, il delegato è stato sicuramente il collega n quanto coordinatore consulenti piccole imprese. In merito alla movimentazione delle società sopra indicate, oggetto della prima contestazione anche nei confronti dell'opponente, devo dire che il rapporto tra il contante movimentato e il volume di affari era pari al 5%. Infatti, in un anno il volume di affari era di circa ### 40.000.000 - nel periodo precedente al novembre 2011 - e i contanti movimentati pari al 5%>>.
A.D.R.: <<Già nel 2012, quando all'allora direttore, odierno opponente, è pervenuto l'alert da parte della banca, i conti correnti di cui ho detto erano in chiusura poiché il cliente era stato protestato all'incirca in pari data. Dopo aver ricevuto l'alert, posso confermare che i colleghi del distretto di ### hanno provveduto a: ritirare il questionario di adeguata verifica in materia di antiriciclaggio; compilare nota antiriciclaggio, cd. AML; variare eventuale profilo di rischio del cliente. Ciò posso riferire poiché mi sono documentato in risposta alle contestazioni che mi sono state mosse>>.
A.D.R.: <<So che l'opponente è stato raggiunto da una seconda contestazione, ma non so riferire con precisione i fatti contestati. Anzi, ricordo, sebbene non precisamente, che furono contestati all'allora direttore la mancata chiusura dei rapporti di un libretto di risparmio acceso da ### libretto di risparmio non è stato chiuso poiché vi era una posizione debitoria a titolo di bolli dello Stato e perché occorre l'esibizione materiale del libretto per provvedere a chiuderlo. Che io sappia la banca non ha richiesto espressamente la chiusura anche perché non è prassi farlo. Anzi, devo dire che spesso, a seguito di alert della banca, provvediamo a seguire la procedura prevista senza per ciò essere obbligati alla risoluzione dei rapporti con i clienti.>> Av v. ### <<Il libretto di risparmio non permette l'addebito diretto. Questa è la procedura vecchia. Perché possa essere disposto un ordine di bonifico deve essere prima effettuato un prelievo fittizio di contanti dal libretto, un successivo introito di denaro di pari importo e la disposizione di ordine di bonifico o di assegno circolare con lo stesso importo, disposto dallo stesso titolare del libretto che deve essere anche ordinante del bonifico. In caso di discrepanza tra l'ordinante e il titolare del libretto si crea il cd. contante virtuale, che non è consentito dal punto di vista legislativo. Con la nuova procedura che è in vigore da circa due anni, invece, il bonifico può essere effettuato direttamente con addebito sul libretto. La vecchia procedura è ancora utilizzata per l'assegno circolare>>.
A.D.R. Avv. ### <<Non ricordo quando il libretto di cui sopra era stato acceso, ma era sussistente già all'epoca in cui personalmente lavoravo presso il distretto di ###>. …###…”.
In senso del tutto analogo cfr. deposizione del teste in verbale di udienza istruttoria del 24.11.2015: ”… ###… ### introdotto il teste di parte opponente, identificato a mezzo C.I. n. il quale, previa lettura della formula di impegno, dichiara: <<### e mi chiamo nato a ### il ###.
Conosco i fatti di causa perché lavoro presso la di ### dal dicembre 2010. ### sono stato destinatario di un provvedimento disciplinare per delle contestazioni afferenti le società e .
Sulle circostanze indicate nell'atto introduttivo, così risponde: <<Conosco le contestazioni mosse alla parte opponente poiché quando c'è stata una redistribuzione dei clienti all'interno della banca sono stato destinatario di alcuni rapporti per i quali sono state mosse specifiche contestazioni rispetto alle società e . Io mi occupo di controllare i rischi relativi ai fidi dei clienti al fine di ### 20 Non solo, dette operazioni anomale erano poste in essere nell'interesse di soggetti sottoposti ad indagini per ipotesi di reato di riciclaggio per i quali erano pervenute richieste di informazioni da parte della ### Circostanza, quest'ultima, già da sola sufficiente ad imporre al responsabile di filiale ed ai suoi operatori di elevare la soglia di attenzione al massimo livello, sulla scorta di una specifica indicazione espressamente richiamata nell'ordine di servizio sopra riportato.
Ciò che induce inoltre a ritenere gravi le violazioni poste in essere dal ricorrente è la constatazione della loro reiterazione in tempi ristrettissimi.
Qualche mese pima che venissero contestati gli ultimi addebiti che hanno condotto al recesso in esame era stata contestata e sanzionata la violazione di precetti della stessa portata e rilevanza disciplinare, configurante, appunto, analoghe ipotesi di verificarne la solvibilità. Ciò non ho fatto in merito ai rapporti predetti, rispetto ai quali ho monitorato e controllato la movimentazione e l'attività svolta. Non c'erano altri adempimenti da espletare non essendoci fidi. Dalla contestazione fatta al ho appreso dello svolgimento di una indagine della ### di ### A gennaio 2013 ho appreso della indagine dalla contestazione notificata al e nel febbraio 2013 sono stato destinatario di una contestazione disciplinare. Nel 2012 i conti della e della non erano stati ancora chiusi sebbene la movimentazione si era ridotta per difficoltà economiche delle società interessate. Il conto della è stato chiuso agli inizi del 2012 a causa di un protesto del febbraio 2012. I conti non siglati, ovvero non affidati ad un gestore, sono stati chiusi nel corso del 2012. La chiusura posticipata è imputabile all'esposizione debitoria. Dopo la contestazione del febbraio 2013, con provvedimento a me notificato nell'aprile 2013, i conti della e della s ono stati chiusi. Mi sono recato presso il responsabile di filiale ed abbiamo deciso di chiudere i conti.
Tanto è avvenuto nel maggio 2013. La decisione definitiva è del responsabile di filiale, condivisa anche dal gestore. Il direttore da incarico poi all'operatore. Una seconda contestazione ha riguardato il libretto e la relativa movimentazione. ### anche un conto corrente che poi è stato chiuso nel 2012. Nel 2013 il libretto è stato utilizzato dopo diversi anni tramite bonifici. In realtà, l'operazione avveniva con un deposito di bonifico e disposizione di altro bonifico. Si tratta di una doppia operazione conosciuta come contante virtuale. Tale operazione era così strutturata poiché non era possibile disporre direttamente dal libretto un bonifico. Oggi si può effettuare un bonifico diretto, non ricordo quando è entrata in vigore la normativa che ha autorizzato tale operazione. Possessore del libretto che si recava in banca era tale o il delegato , non ricordo il nome. Al è stata contestata l'operatività dei conti correnti sopra riferiti. A fine giugno 2013 è stata chiusa l'operatività dei conti. Per la chiusura del libretto occorre la materialità dello stesso e che io sappia in caso di esposizione debitoria lo stesso non può essere chiuso. I titolari del libretto fino a maggio-giugno 2013 venivano con il libretto per fare delle movimentazioni con lo stesso>>.
A.D.R. dell'Avv. ### <<### precisare che sui libretti bancari è possibile fare le seguenti operazioni: versamenti, prelievi, emissione di assegni circolari senza addebito diretto, bonifici. Non è permesso avere il carnet di assegni>>.
A.D.R. dell'### Spataro: <<La differenza con il conto corrente è che con il libretto non è possibile avere un carnet di assegni, effettuare un bonifico diretto>>.
A.D.R. dell'Avv. ### <<### insisteva un leasing effettuato da una società esterna, sempre facente capo alla ### a tale operazione non c'è stata contestazione. Il controllo da noi operato ha ad oggetto la congruità tra il volume di affari e la movimentazione dei conti. La movimentazione corrisponde al 10-15% del fatturato complessivo. Questo rende congrua l'operazione di un rapporto generale. La verifica di congruità fa riferimento al mio ingresso presso la filiale di ### quindi tra fine 2011 ed inizio 2012. Altro elemento da considerare ai fini della congruità è il tipo di attività svolta in relazione al contante. ### società mi è stata contestata la movimentazione anomala per contanti pari a ### 57.000,00-58.000,00 che a mio parere è da ritenersi congrua se si considera il volume di affari di oltre un milione di euro>>.
A.D.R. dell'Avv. ### <<A fronte della contestazione relativa alla movimentazione anomala ho subito un richiamo scritto>>.
A.D.R. dell'### Spataro: <<I fatti contestati erano relativi al periodo novembre 2011-febbraio 2013. Nell'anno 2011, in estate, vi è stata una ispezione interna alla banca che non ha rilevato alcuna anomalia>>. … ###…”. ### Or ### 21 omissioni di segnalazioni di attività sospette sempre riconducibili a ed alle società del suo gruppo sottoposto ad indagini. ### di credito resistente, ravvisando anche in questa ipotesi gravi violazioni della normativa antiriciclaggio per aver omesso segnalazioni di operazioni ritenute anomale, ha comminato all'odierna parte opponente la sanzione conservativa della sospensione per n. 5 giorni dal servizio e dal trattamento economico.
Detta sanzione non è stata mai impugnata.
Anche tale ultima circostanza, pertanto, assume rilievo dirimente ai fini della decisione della presente controversia.
A ciò si aggiunga la portata significativa degli ulteriori addebiti.
In concreto è stato ampiamente provata la violazione da parte dell'allora direttore di filiale della prassi aziendale di garantire adeguatamente la concessione di finanziamenti in favore dei clienti.
In concreto, oltre ad alcune irregolarità dell'istruttoria, è stato provato che sia il finanziamento che l'accreditamento di ulteriori somme su conto-corrente, entrambi concessi dalla filiale di ### al genitore del direttore, siano stati erogati senza adeguate garanzie.
Risultano, infatti, disattese sia la preannunciata canalizzazione di nuove AFI che la preannunciata canalizzazione della pensione sul conto-corrente aperto in favore del genitore della parte opponente, all'epoca direttore della filiale di ### Anche tali ultime circostanze assumono rilievo determinante nella valutazione dell'intera vicenda in quanto rafforzano il convincimento della radicale negazione dell'elemento fiduciario caratterizzante l'intercorso rapporto lavorativo22.
Deve ritenersi irrimediabilmente compromessa la fiducia in senso oggettivo nel futuro corretto adempimento delle prestazioni demandate ad una figura di vertice come il direttore di filiale.
Tanto conforta la legittima adozione del provvedimento espulsivo per cui è causa, dovendo ravvisare nelle violazioni di specifiche disposizioni legislative e di servizio una grave forma di inadempimento delle obbligazioni gravanti sul ricorrente costituenti giusta causa di licenziamento.
Il licenziamento intimato, pertanto, è da ritenersi proporzionato ed adeguato alle infrazioni commesse, se si tiene conto del ruolo rivestito dalla parte ricorrente quale responsabile di filiale, all'epoca dei fatti, e della mansioni allo stesso affidate comportanti una elevata autonomia e responsabilità.
Le violazioni di specifiche disposizioni normative ed aziendali, valutate nel loro complesso, costituiscono grave inadempimento degli obblighi gravanti sul dipendente.
Deve ritenersi sussistente, pertanto, nel caso in esame, una giusta causa di recesso dal rapporto intercorso.
Va rigettato, di conseguenza, il proposto ricorso e confermata l'ordinanza gravata. 22 In tal senso cfr. anche Cass. 04.10.2012, n. 16860 così massimata: “E' legittimo il licenziamento disciplinare adottato nei confronti di un quadro responsabile di banca, che ha concesso aumenti di affidamento a clienti, senza assumere necessarie ed opportune informazioni sulla reale situazione finanziaria degli stessi; viepiù se già si erano manifestati sintomi di inaffidabilità e se dal semplice esame degli estratti conto emergevano tali elementi di difficoltà.”. [...] ### 22 Le spese del presente giudizio, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori medi delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale dello scaglione compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00 previsto ai sensi dell'art. 5, comma 6° D.M. n. 55/2014 per controversie di lavoro di valore indeterminabile come quella in esame diretta al riconoscimento della tutela reale ai sensi dell'art. 4 D.M. 55/2014, ridotti fino al 50% per natura e complessità della controversia, andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza. P.Q.M. Il TRIBUNALE di CASTROVILLARIin composizione monocratica nella persona del dott. ### - definitivamente pronunciando, a conferma dell'ordinanza opposta, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: - Rigetta per infondatezza le domande azionate con la proposta opposizione dalla parte ricorrente; - condanna la parte opponente al pagamento in favore della parte resistente opposta delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 4.407,50 a titolo di compenso professionale oltre ### Cpa e rimborso spese forfetario pari al 15% del compenso integrale ai sensi degli artt. 2 e 4 D.M. n. 55/2014.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 1, comma 57° L. n. 92/2012.
Così deciso in ### in data ### Il GIUDICE
del ### dott. ### SANTORO
causa n. 2298/2014 R.G. - Giudice/firmatari: N.D.