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Corte di Cassazione, Ordinanza del 26-09-2024

... costruiti da terzi”. In tal caso, in conformità con l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, in base al criterio della c.d. prevalenza “in concreto”, la disciplina applicabile è quella della vendita. ### gio intende dare continu ità al seguente principio di diritto: In tema di contratto misto, la relativa disciplina giuridica va individuata in quella risultante dalle norme del contratto tipico nel cui sche ma sono riconducibili gli elem ent i prevalenti ( cosiddetta teoria dell'assorbimento o della prevalenza), senza escludere ogni rilevanza giuridica degli altri elementi, che sono voluti dalle parti e concorrono a fissare il cont enu to e l'ampiezza de l vincolo contrattuale, ai quali si applicano le norme proprie del contratto cui essi appartengono, in quanto compatibili con quelle del contratto prevalente (### 2, Ord. n. 26485 del 2019, conf. Sez.Un. n. 11656 del 2008). Né può sostenersi, in presenza di un unico contratto con causa prevalente di vendita una comp atibilità del diverso termine di prescrizione e decadenza previsti dalla discipl ina del contratto di appalto (art. 1667 cod. civ. ) e da quella del contratto di vendita (art. 1495 cod. civ.). Si (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15731/2023 R.G. proposto da: B.S. ### S.P.A., elettivamente domiciliat ###/A, presso lo studio dell'avvocato ### SCARSELLI che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro ### rappresentata e difesa dall'avv.to ### LANZILLOTTA; ### rappresentata e difesa dall'avvocato ### BARICCHI; - controricorrenti - Ric. 2023 n. 15731 sez. ### - ud. 17/09/2024 avverso la SENTENZA della CORTE ### di FIRENZE 1075/2023 depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/09/2024 dal #### 1. B.S. ### spa conveniva dinanzi al ### ale di ### la ### spa per accertare e liquidare il danno riportato in € 101.805,50 comprensivi di € 94.742,50 per mancato guadagno € 2.063,00 per redazione perizia, € 5.000,00 per spese di riparazione e sostit uzione dell 'allestimento dell'autocarro tg. #### riferiva di avere acquistato dalla convenuta il veicolo ### in data ###/2011 e di av ere app altato contestualmente l'allestimento del mezzo con la installazione di un gancio traino, spoiler fissi, deflettori laterali, sponda retrattile, come da contratto e che dopo la consegna si era verificata la frattura della struttura, ossia della prima staffa superiore anteriore destra. 
Pertanto, aveva introdotto procedimento ex art. 696 c.p.c. RG 14577/2013, nel quale la CTU depositata il ### 15 aveva quantificato il costo per l'eliminazione del difetto in € 5.000,00.  ### aggiungeva di avere subito anche un dann o da mancato impiego del mez zo nella tratt a destinata B ologna - Grosseto -### -### e di avere commissionato i trasporti ad altra società̀ da lugli o 2012 a marzo 201 5 e di avere calcolato tramite perizia il danno da mancato guadagno, facendo riferimento ai valori economici ritraibili dalla regolare disponibilità̀ del mezzo e a quelli ottenuti dal ricorso al servizio esterno.  2. ### si costituiva, replicando di essere il mero venditore del bene, dato che l'allestitore era ### srl e di non ### 2023 n. 15731 sez. ### - ud. 17/09/2024 avere mai avuto la possibilità̀ di visionare il mezzo dopo la denuncia dei difett i (inviata, peraltro, oltre un anno dopo la consegna, il ###). Pertanto, la convenuta eccepiva la prescrizione dell'azione per decorso del termine annuale connesso al contratto di compravendita e negava l'esisten za di un “appalto” ed eccepiva comunque la decadenza anche come contratto di appalto; negava il nesso causale fra dife tto e danni ed affermava che la garanzia ### prevista all'art. 9 delle condizioni generali non contemplava gli allestimenti e gli accessori installati e costruiti da terzi.  3. A seguito di chiamata in causa, si costituiva ### srl che ammetteva di avere ricevuto una richiesta di allestimento da parte della convenuta e di averlo consegnato alla medesim a in d ata 08/04/2011 ma di non avere avuto alcuna contestazione fino al 22/06/2015 ( data nella quale veniva invitata alla neg oziazione assistita) e pertanto, eccepiva la decadenza ex art. 1495 c.c., ex art. 1667 c.c. e la prescrizione e sosteneva l'imputabilità̀ dei danni alla neglig enza e incuria dell'attrice, oltre che l'inopponibilità̀ dell'ATP nei propri confronti.  4. ### riteneva infondata la tesi dell'attrice secondo cui aveva stipulato con la convenuta due contratti contestuali e collegati fra lor o, un contratto d i vendita e u no di appalto, l'un o - la compravendita - avente ad oggetto il telaio cabinato tre assi ### 6x2 460.26 DXI privo di allestimenti, l'altro - l'appalto - avente ad oggetto l'installazione di un gancio traino, di due spoiler fissi, deflettori laterali , impianto per casse mobili, sponda retrattile con portata di 20 quintali. 
Il contratto era unico, come confe rmato inna nzitutto dalla unitarietà del prezzo pattuito fra le parti in € 92.000,00 oltre Iva - ### 2023 n. 15731 sez. ### - ud. 17/09/2024 senza alcun a distinzione fra camion e allestimenti - e come confermato anche dalle cond izioni generali di cont ratto allegate, unitariamente redatte con riferimento al contratt o di vendita e doveva essere q ualificato come un “contratto misto di vendita e appalto”, nel quale la prestazione di dare si univa a quella di fare e nel quale l'acquirente BS chiedeva al venditore la fornitura di un veicolo con un cert o allestimento , ed il venditore si obbligava a procurarlo, evidenziando nel contratto che l'allestimento “sarà del tipo “Resti” (allestimento ### impianto per casse mobili, sponda retrattile 20 q). 
Dovendo accertare quale disciplina fosse applicabile al contratto misto di vendita e appalto, e quindi verificare quale fosse l'elemento prevalente nell'economia del contratto e nella volontà̀ delle parti, il ### concludeva che l'eleme nto economicamente rilevante dell'oggetto (e quindi del veicolo) era la struttura ossia il camion circolante, come poteva evincersi dallo stesso ATP in atti, nel quale per la sostitu zione dell'in tero controtelaio, facente parte dell'allestimento, era prevista una spesa di € 5.000,00 a fronte di un valore comp lessivo di € 92.00 0,00. Anche la funzione del contratto era caratterizzata dalla prevalenza del mezzo circolante e non dagli allestimenti, che rimanevano meri accessori, i quali pur connotando il mezzo per un a funzione o uso particolari, non ne mutavano la destinazione essenziale di mezzo circolante.  ### ribunale riteneva applicab ile la disciplina del contratt o prevalente e qui ndi quella della compravendit a su quella dell'appalto. Conseguentemente il termine di prescrizione dell'azione di garanzia per i difetti era quello annuale a decorrere dalla consegna del bene, ex art. 1495 c.c. e la consegna del bene doveva ritenersi avvenuta, se non al momento del contratto, almeno ### 2023 n. 15731 sez. ### - ud. 17/09/2024 alla consegna del certificato di proprietà̀ del mezzo del 13/07/2011 e del foglio di via 12/05/2011, trattandosi di allegazioni da ritenersi provate anche ex art. 115 c.p.c. nei termini di cui sopra, per cui l'azione promossa dall'attrice doveva ritenersi prescritta per decorso del termine annuale dalla consegna del bene venduto.  4. B.S. ### spa proponeva appello avverso la suddetta sentenza.  5. ### spa e ### srl resistevano al gravam e chiedendone l'inammissibilità o il rigetto.  6. ### rte d'Appello di ### rigettava l'appello. In particolare, condiv ideva l'assunto del ### che si fosse in presenza di un “contratto misto”, in ragione dell'imprescindibile e concorrente presenza di elementi propri tanto della vendita quanto dell'appalto. 
In tal caso, anche in base alla giurisprudenza maggioritaria, doveva farsi ricorso al c.d. criterio della prevalenza, utilizzando per l'intero negozio ed unitariamente la disciplin a del contratt o comunque ritenuto nel caso concreto prevalente tra appalto e compravendita (Cass. n. 3578/1999, Cass. n. 3395/1997, Cass. 99/1997, Cass. n. 376/1995, Cass. n. 216 1/1987, Cas s.  2626/1984, Cass. n. 1951/1982). 
La ricostruzione dell'appellante faceva riferimento al “principio di combinaz ione” piuttosto che di “prevalenza”, cercando di utilizzare, pro domo sua, per ciascuna pattuizione quella p iù conveniente, se non addirittura mediante uno “scorporo” di parti del contratto. 
Il rapporto inter partes vedeva, invece, prevalere lo schema della “vendita” piuttosto che quello dell'appalto, dato che ### spa aveva “venduto” il veicolo ### mod. ### 460.26 Ric. 2023 n. 15731 sez. ### - ud. 17/09/2024 e aveva delegato l'allestimento a ### ai fini dell'installazione di un gancio di traino, di due spolier fissi, di due deflettori laterali, dell'impianto di casse mobili e di una spon da retrattil e, come emergeva dal contratto d el 12.1.2011, talché l'elemen to della materia aveva avuto prevalenza su quello del lavoro e, in base al criterio della c.d. prevalenza “ in concreto”, la disciplina applicabile era quella della vendita (Cass. S.U. n. 11656/2008) Il contratto del 12.1.2011, infatti, era impostato (in tutte le clausole) in termini di “fornitura” o di “vendita” e anche le condizioni generali alla clauso la 9 (quest'ultima in tema di “garanzia”) evocavano una garanzia di 12 mesi a decor rere dal la data d i consegna e che sempre la clausola 9) - espressamente approvata dall'acquirente ai sensi dell'art. 1341 cc - non comprendeva gli “accessori se montati o costruiti da terzi”.  ###, dun que, andava esercitata en tro un anno dalla consegna, secondo quanto previsto dall'art . 1495 c.c., non rappresentando il c.d. “allestime nto” l'oggetto prevalente del contratto e si era prescritta, posto che la consegna doveva ritenersi avvenuta se non lo st esso 1 2.1.2011, qu anto meno alla data di immatricolazione del 12.5.2011 e che la denunci a dei vizi era avvenuta solo il ### e quindi ad oltre un anno dalla consegna. 
La domanda doveva essere rigettata con assorbimento di quella di manleva. La Corte d'Appello osservava anche che la domanda dell'attrice era anche palesemente infondata ab initio sulla base di quanto emerso dall'### 7. B.S. ### spa ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di un motivo di ricorso.  8. ### spa e ### srl hanno resistito con controricorso. Ric. 2023 n. 15731 sez. ### - ud. 17/09/2024 9. Il consigliere delegato ha formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmen te comunicata alle parti.  10. A segu ito di tale comunicazione, la parte ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso.  11. È stata fissata l'adunanza in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc.  12. In prossimità dell'odierna udienza la parte ricorrente e la controricorrente ### hanno depositato memoria, insistendo nelle rispettive richieste.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con un unico motivo di ricorso, la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la falsa applicazione e/o violazione degli artt. 1495 e 1667 c.c., per avere la Corte di merito applicato l'art. 1495 c.c., anziché l'art. 16 67 c.c., con riferimento alla prescrizione dell'azione risarcit oria per viola zione degli obblighi discendenti da un appalto contenuto in un contratto misto tra vendita e ap palto, disattendendo così gli or ientamenti giurisprudenziali in sede ###base ai quali, nei contratti misti, sono sempre comunque fatt e salve le norme proprie del contratto cui essi appartengono, poiché il principio della prevalenza deve essere dato senza escludere ogni rilevanza giuridica degli altri elementi che concorrono a fissare il con tenuto e l'ampiezza d el vincolo contrattuale; 2. La prop osta di definizione del gi udizio form ulata ai sensi dell'art. 380-bis è di inammissibilità e/o manifesta infondatezza del ricorso per le seguent i ragi oni: «considerato che, a fronte dell'accertamento di merito sulla prevalenza ( in base a lla teoria ### 2023 n. 15731 sez. ### - ud. 17/09/2024 dell'assorbimento nei contratti misti) della vendita rispe tto all'appalto, in ragione della pre ponderanza de llo scopo ### traslativo collegato alla prestazione di dare - materia -, rispetto allo scopo re alizzativo collegato alla prestazione di facere - lavoro - (accertamento insindacabile in questa sede), la rilevanza giuridica degli altri elementi, che sono voluti dalle parti e concorrono a fissare il conte nuto e l'ampiezza del vincolo contrattu ale, con la conseguente applicabilità delle norme proprie del contratto cui essi appartengono, è subordinata alla condizione che la relativa disciplina giuridica sia compatibile con quella del contratto prevalente ( n. 17855/2023; Cass. n. 26485/2019; Cass. n. 5935/2018; S.U. n. 11656/2008), ipotesi chiaramente esclusa con riguardo alla previsione di un diverso termine di prescrizione (di un anno per i vizi della vendita ex art. 1495, terzo comma, primo periodo, c.c. e di due anni per i vizi dell'appalto ex art. 1667, terzo comma, primo periodo, c.c.), che ne preclude la coesistenza; atteso, dunque, che il ricorso si profila manifestamente infondato».  3. La ricorrente con la memoria deposi tata in prossim ità dell'udienza insiste nella richiesta di accoglimento del ricorso e in aggiunta alle deduzioni ivi formu late, ten uto conto anche delle conclusioni della proposta, evidenzia di aver inteso sottoporre all'attenzione della Corte la diversa questione se il giud izio di prevalenza possa darsi solo n elle ipo tesi in cui in giu dizio siano dedotti e controversi aspetti d ell'uno e dell'altro contratto. Se dunque la rego la dell'applicabilità della disciplina del contratto prevalente (e del contratto non prevalente solo nelle ipotesi nelle quali questa non sia incompatibile con la prima) si ha solo in questi casi o se, al contrario, quando le parti hanno dedotto in giudizio un ### 2023 n. 15731 sez. ### - ud. 17/09/2024 solo contratto, le norme da applicare non possono che essere quelle del contratto dedotto. 
Altrimenti si arriverebbe, come ne l cas o di specie, all a conclusione, peraltro anche iniqua, di applicare la prescrizione della vendita ad una azione risarcitoria relativa ad un vizio del contratto di appal to. La valu tazione della prevalenza e l'applic azione delle norme del contratto prevalente dovrebbe aversi solo nelle ipotesi in cui in giudizio siano dedotti congiuntamente tanto aspetti dell'uno contratto quanto dell'altro.  4. Il ricorso è infondato.  4.1 La mem oria della ricorrente non offre argomenti t ali da consentire di mod ificare le concl usioni di cui alla proposta di definizione accelerata. In particolare, la tesi del ricorrente secondo cui nella specie non dovrebbe applicarsi il prin cipio c.d. della “prevalenza” perché la dom anda riguardava solo il cont ratto di appalto è del tutto infondata. 
La prospettazione della parte infatti non preclude al giudice di qualificare e interpretare il contratto nell a sua interezza e complessità. Inoltre, alla domanda dell'attrice si contrappongono le difese della convenuta rispetto alle quali ulteriormente il giudice del merito ha il potere/dovere di dare riposta. 
Deve ribadirsi in proposito che: In virtù del principio "iura novit curia" di cui all'art. 113, comma 1, c.p.c., il giudice ha il poteredovere di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in giudizio, nonché all'azione esercitata in causa, potendo porre a fondamento della sua decisione dis posizioni e principi di diritto div ersi da qu elli erroneamente rich iamati dalle parti, purché i fatti necessari al perfezionamento della fattispecie ritenuta applicabile coincidano con quelli della fattispecie concreta ### 2023 n. 15731 sez. ### - ud. 17/09/2024 sottoposta al suo esame, essendo allo stesso vietato, in forza del principio di cui all'art. 112 c.p.c., porre a base della decisione fatti che, ancorché rinvenib ili all'esito di un a ricerca condotta sui documenti prodotti, non siano stati oggetto di puntuale allegazione o contestazione negli scritti difensivi delle parti (### 3 - , Ordinanza n. ### del 27/11/2018, Rv. 651854 - 01) Ciò premesso, con riferimento al caso di specie, tanto il giudice di primo grado che la Corte d'Appello hanno ritenuto infondata la tesi dell'attrice circa il fatto di aver stipulato con la convenuta due contratti contestuali e collegati fra loro, un contratto di vendita e uno di appalto. I giudici di merito hanno ritenuto che il contratto fosse unico, come confermato innanzit utt o dalla unitarietà̀ del prezzo pattuito fra le parti in € 92.000,00 senza alcuna distinzione fra camion e allestimenti - e come confermato anche dalle condizioni generali di contratto allegate, unitariamente redatte con riferimento al contratto di vendita nel quale prevaleva la prestazione di dare rispetto a q uella di fare. ### la Corte d'### o, dun que, i l rapporto inter partes vedeva prevalere lo schema della “vendita” piuttosto che quello dell'appalto, dato che ### spa aveva essenzialmente “venduto” il veicolo ### mod. ### 460.26 e aveva delegato l'allestimento a ### ai fini dell'installazione di un gancio di traino, di due spoiler fissi, di due deflettori laterali, dell'impianto di casse mobili e di una sponda retrattile. Il contratto del 12.1.2011, infatti, era impostato (in tutte le clausole) in termini di “fornitura” o di “vendita” e che anche le condizioni generali alla clausola 9 (quest 'ultima i n tema di “garanzia”) evocavano una garanzia di 12 mesi a decorrere dalla data di consegna e che sempre la clausola 9) - espressamente approvata dall'acquirente ai sensi ### 2023 n. 15731 sez. ### - ud. 17/09/2024 dell'art. 1341 cc - non comprendeva gli “accessori se montati o costruiti da terzi”. 
In tal caso, in conformità con l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, in base al criterio della c.d. prevalenza “in concreto”, la disciplina applicabile è quella della vendita.  ### gio intende dare continu ità al seguente principio di diritto: In tema di contratto misto, la relativa disciplina giuridica va individuata in quella risultante dalle norme del contratto tipico nel cui sche ma sono riconducibili gli elem ent i prevalenti ( cosiddetta teoria dell'assorbimento o della prevalenza), senza escludere ogni rilevanza giuridica degli altri elementi, che sono voluti dalle parti e concorrono a fissare il cont enu to e l'ampiezza de l vincolo contrattuale, ai quali si applicano le norme proprie del contratto cui essi appartengono, in quanto compatibili con quelle del contratto prevalente (### 2, Ord. n. 26485 del 2019, conf. Sez.Un. n. 11656 del 2008). 
Né può sostenersi, in presenza di un unico contratto con causa prevalente di vendita una comp atibilità del diverso termine di prescrizione e decadenza previsti dalla discipl ina del contratto di appalto (art. 1667 cod. civ. ) e da quella del contratto di vendita (art. 1495 cod. civ.). Si è già detto, infatti, che: In caso di contratt o misto di vendita ed appalto, al fine di stabilire la disciplina applicabile, compresa quella della garanzia per vizi, deve aversi riguardo al criterio della prevalenza causale sulla base della volontà del le parti, sicché si h a appalto quan do la prestazione dell'opera ed il lavoro costituiscono lo scopo essenziale, mentre si ha compraven dita quando il risultato pe rseguito dalle parti è essenzialmente il trasferimento del bene, e la prestazione dell'opera è prevista al solo fine di assicurare l'utilità del bene ceduto. (###. 2023 n. 15731 sez. ### - ud. 17/09/2024 specie, la S.C. ha respinto il ricorso avverso la sentenza che aveva ritenuto prevalente la disciplina della garanzia per vizi in materia di compravendita in un contratto nel quale il venditore di una vasca era obbligato unicamente a rendere funzionante la piscina con gli impianti annessi, forniti insieme alla vasca, collegando l'impianto idrico ed elettrico al bene venduto). (Sez. 2, Ordinanza n. 17855 del 22/06/2023, Rv. 668324 - 01) 5. Il ricorso è rigettato con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali in favore delle due parti controricorrenti, liquidate come in dispositivo.  6. Poiché i l ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., vanno applicati - come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380- bis cod. proc. civ. - il terzo e il quarto comma dell'art. 96 cod. proc.  civ., con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento, in favore della due parti controricorrenti, di u na somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma ‒ nei limiti di legge ‒ in favore della cassa delle ammende.  7. Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 - della sussistenza dei presupposti processual i per il versame nto di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione, se dovuto.  P.Q.M.  La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che in favore delle parti controricorre nti che liq uida in favore di ### 2023 n. 15731 sez. ### - ud. 17/09/2024 ### srl in euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge e in favore di ### spa in euro 6000, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi, liquidti in euro 200,00 ed agli accessori di legge; condanna altresì la parte ricorrente, ai sensi dell'art. 96 cod. proc. ci v., al p agamento, in favore di ciascuna delle due parti con troricorrenti, della ulteriore somma pari ad euro 5.000,00, nonché al pagamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende; dichiara la sussisten za dei p resupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### 

Giudice/firmatari: Di Virgilio Rosa Maria, Varrone Luca

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Corte di Cassazione, Ordinanza del 26-02-2024

... a conoscenza dell'esistenza di un proprio diverso orientamento, minoritario (### 1, Sentenza n. 18181 del 09/09/2004; conforme la più recente ### 6-2, Ordinanza n. 22790 del 12/09/2019), secondo cui le azioni (e le quote) delle società di capitali costituiscono beni di "secondo grado", in quanto non sono del tutto distinti e separati da quelli compresi nel patrimonio sociale, e sono rappresentative delle posizioni giuridiche spettanti ai soci in ordine alla gestione ed alla utilizzazione di detti beni, funzionalmente destinati all'esercizio dell'attività sociale. Tale o rientamento evidenzia che le azioni esperibili a tu tela dell'effettivo valore della partecipazione discendono da un'applicazione del generale canone di buona fede, ma che esse sono limitate alle ipotesi in cui la di fferenza tra l'effettiva consistenza quantitativa del patrimonio sociale rispetto a quella indicata nel contratto, incida sulla solidi tà economica e sulla produttività della società, e quindi sul valore delle azioni o delle quote, potendo per tale via integrare una mancanza delle qualità essenziali della cosa, ovvero essere indizio del fatto che i beni confl uiti nel patri monio siano assolutamente (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27730/2021 R.G. proposto da ### s.r.l., in persona del l.r.p.t., domiciliata in ### pi azza ### presso la cancelleria della Suprema Corte di Cassazione e all 'indirizzo pec , rappresentata e difesa dall'avv. ### giusta procura in atti; - ricorrente - contro ### s.a.s. di ### & C. - già Immobiliar e ### s.a.s. di ### S.r.l. & C. in liquidazione, in perso na del l.r.p.t., e ### entrambi domiciliati in ### piazza ### presso l a cancelleria della Suprema Corte di Cassazione e agli indirizzi pec ### e ###, ### s.r.l.  trasferimento quote AC - 20/02/2024 r.g. n. 27730/2021 Cons. est. ### rappresentati e difesi dagli avv.ti ### e ### come da procure in atti; - controricorrenti - avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste n. 286/21 del 28 luglio 2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20 febbraio 2024 dal #### 1. La socie tà ### (in prosieguo, breviter, ### ha proposto ricorso in cassazi one, affidato a un motivo, avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste che ha confermato la sentenza con cui il locale Tribunale aveva respinto la domanda proposta nei confronti di ### S.a.s.  di ### S.r.l. & C. in liquidazione e del socio accomandatario ### con cui si era chiesto, in via principale, la riduzione del prezzo c orrisposto per l' acquisto del 100% delle qu ote sociali dell a ### S.r.l., finalizzato all'ottenimento dell a proprietà, quale oggetto med iato dell'acquisto, di un terreno adibito a parcheggio pertinenziale di un hotel e, in via subordinata, la condanna dei convenuti al risarcimen to dei danni e alla ripetizione dell'indebito.  2. ### s.a.s. di ### & C. - già Immobili are ### S.a.s. di ### S.r.l. & C. in liquidazione - (in prosieguo, breviter, la B raghina) e ### hanno resistito con controricorso.  3. La Corte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva, ha condiviso integralmente le ra gioni del rigetto esplicitate dalla sentenza di primo grado, secondo cui oggetto immediato della 3 r.g. n. 27730/2021 Cons. est. ### vendita di azioni è la partecipazione sociale e si estende alla consistenza o al valore del patrimonio solo per effetto di specifiche pattuizioni, frutto di autonomia contrattuale, sicché tutte le domande proposte, siccome aventi ad oggetto le qualità del bene compreso nel patrimonio societario, nell'ambito di una cessione del capitale sociale sprovvista di clausole di garanzia specifiche, siano precluse, più che infondate, non essendo dirette all'oggetto della vendita, ma ad una sua componente autonoma.  4. Le parti hanno depositato memoria.  ### 1. Il ricorso lamenta: «### e/o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.: app licabi lità dell'art. 1497 c.c. e della disciplina della vendita di aliud pro alio al contratto di cessione di q uote sociali anche in assenza di specific a garanzia.», deducendo che i beni compre si nel patrimonio della società non possono essere considerati del tutto estranei all'oggetto del contratto di cessione di azioni o di quote di una società di capitali, non solo nell'ipotesi in cui le parti abbiano fatto specifico riferimento, mediante la previsione di specifiche garanzie contrattuali, ma anche quando l'affidamento del cessionario circa la ricorrenza di tali requisiti debba ritenersi giustificato alla stregua del principio di buona fede.  2. Il ricorso non è fondato.  3. Osserva la Corte che un pr oprio primo indiri zzo, prevalente (Cass. n. 26690/06; id. 16031/07; 17948/12, 16963/14 e, da ultimo, 7183/19), aff erma che la ces sione delle azioni di u na società di capitali ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che tale partecipazione rappresenta. Pertanto, le carenze o i vizi relativi alle caratteristiche e al valore dei beni ricompresi nel patrimonio sociale e, 4 r.g. n. 27730/2021 Cons. est. ### di conseguenza, alla consistenza economica della partecipazione possono giustificare la sua risoluzione o la riduzione del pre zzo pattuito solo se il cedente abbia fornito, a tale riguardo, specifiche garanzie contrattuali. 
Tale in terpretazione si fonda sull'individuazione dell'oggetto del negozio di modificazione d ella partecipazione sociale. Un bene, la partecipazione sociale, che attribuisce al titolare diritti amministrativi e di ritti patrimoniali da ese rcitare nella società per effetto dell'acquisizione della qualità di so cio. Un bene, la partecipazione sociale, che non si li mita, quindi, ad attribuire al so cio diritti patrimoniali parametrati al va lore del patrimonio della società, m a che, in relazione a ciascun tipo societario prescelto, attribuisce anche diritti amministrativi, che consentono al socio di partecipare alla vita della società, esercitando tutte le facoltà concesse dalla legge e dallo statuto, rispetto alle qu ali l'aspettativa di redditività connessa all'esercizio dei diritti patrimoniali costituisce non più che un aspetto del complessivo status di socio. rilevato che l'assetto patrimoniale del valore della partecipazione, in quanto corrispondente all'esercizio dei diritti patrimoniali spettanti al socio, è solo una parte dell'utilità che l'acquirente della partecipazione riceve per effetto del suo acquisto. 
Lo status di socio attribuisce, quindi, diritti più ampi e ulteriori rispetto a quelli legati al concorso alla distribuzione degli utili, ipotesi nella quale potrebbe sussistere un interesse ad attribuire sempre e comunque rilevanza all'effettivo valore dei beni che co stituiscono il patrimonio della società, in dipendenza di vizi che ne diminuiscano il valore, con co nseguente ammissi bilità delle azioni contrattuali a difesa dell'effettivo valore del bene mediato, in assenza di specifiche garanzie.  r.g. n. 27730/2021 Cons. est. ### è a conoscenza dell'esistenza di un proprio diverso orientamento, minoritario (### 1, Sentenza n. 18181 del 09/09/2004; conforme la più recente ### 6-2, Ordinanza n. 22790 del 12/09/2019), secondo cui le azioni (e le quote) delle società di capitali costituiscono beni di "secondo grado", in quanto non sono del tutto distinti e separati da quelli compresi nel patrimonio sociale, e sono rappresentative delle posizioni giuridiche spettanti ai soci in ordine alla gestione ed alla utilizzazione di detti beni, funzionalmente destinati all'esercizio dell'attività sociale. 
Tale o rientamento evidenzia che le azioni esperibili a tu tela dell'effettivo valore della partecipazione discendono da un'applicazione del generale canone di buona fede, ma che esse sono limitate alle ipotesi in cui la di fferenza tra l'effettiva consistenza quantitativa del patrimonio sociale rispetto a quella indicata nel contratto, incida sulla solidi tà economica e sulla produttività della società, e quindi sul valore delle azioni o delle quote, potendo per tale via integrare una mancanza delle qualità essenziali della cosa, ovvero essere indizio del fatto che i beni confl uiti nel patri monio siano assolutamente privi della capacità fu nzionale a sodd isfare i bi sogni dell'acquirente, quindi "radicalmente diversi" da quelli pattuiti. 
Ipotesi che, come ognun vede, sono da qualificarsi come radicali e riconducibili all'effettiva insussistenza del valore indicato nella quota di partecipazione compravenduta. 
Ipotesi, tuttavia, che nella presente controversia potrebbero trovare applicazione solo se la ricorrente avesse specificamente indicato a questa ### le circostanze allegate e dimostrate in giudizio idonee a far ritenere sussistente un rapporto di diretta causalità tra il valore della quota stimato nell'atto di cessione e la mancanza di determinati beni, o di determinate utilizzazioni dei ridetti beni facenti parte del 6 r.g. n. 27730/2021 Cons. est. ### patrimonio societario, tali da far venire meno la correttezza del valore attribuito alla partecipazione. Il ricorso, invece, si limita (alle pagine da 10 a 12) a dare “per scontato” che tali circostanze identificative del danno e della sua incidenza causale sulla valutazione della quota siano state fornite, senza osservare però i requisiti minimi per garantire l'autosufficienza della censura. 
Da tant o consegue che, n on risultando ammissibile il ricorso nella parte in cui sarebbe invocabile la giurisprudenza minoritaria di questa ### l a questione di diritto non può esser e affrontata e risolta in questa sede.  4. La soccombenza regola le spese di fase, li quidate come in dispositivo.  5. Ai sensi dell' art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto del la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020).  P.Q.M.  ### rigetta il ricorso e condanna la ### s.r.l. a ri fondere a ### ina ### s.a.s. di ### & C. e ad ### le spese della presente fase d i legittimità, che li quida in complessivi euro 10.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge. 
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti proc essuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo 7 r.g. n. 27730/2021 Cons. est. ### di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. 
Così deci so in ### nella camera di consi glio del 20 febbrai o 

Giudice/firmatari: Di Marzio Mauro, Fraulini Paolo

M
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Corte di Cassazione, Ordinanza del 23-12-2024

... ampiamente dibattuta. Sul punto, pur dandosi atto di un orientamento contrario, si ritiene di condividere l'interpretazione fatta propria, tra le molte pronunce, dal Tribunale Torino, ordinanza dd. 10/5/2014, che ha affermato la legittimità della trascrizione effettuata nei confronti del trust. Invero, la trascrizione in favore del trust non presuppone la soggettività dello st esso, dovendosi appli care la disciplina della ### dell'### in base alla quale “Il trustee che desidera registrare beni mobili o immobili o i titoli relativi a tali beni, sarà abilitato a richiedere l'iscrizione nella sua qualità di trustee o in qualsiasi altro modo che riveli l'esistenza del trust, a meno che ciò sia vietato dalla legge dello Stato nella quale la registrazione deve aver luogo ovvero incompatibile con essa” (art. 12), circostanze queste ultime non ricorrenti nel nostro ordinamento che anzi riconosce altre ipotesi di pubblicità immobiliare in cui si procede analogamente, pur in assenza di soggettività giuridica. In particolare, sono trascrivibili i pignoramenti immobiliari a favore di un condominio ovvero gli atti di costituzione mediante conferimento a favore del fondo immobiliare chiuso. Deve, 4 (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8425/2022 R.G.  proposto da ### nella qualità di ### rappresentata e difesa dall'avv. ### i ### con domicili o digital e giovanni### - ricorrente - contro ### rappresentato e difeso dall'avv. ### con domicilio digitale ### - controricorrente - e contro ### S. P.A., quale mandataria di ### - ASS ### S.P.A., rappresentata e difeso dal l'avv. ### con domicilio digitale ### - controricorrente - e contro ### in proprio ex art. 86 c.p.c., con domicilio digitale ### - controricorrente e ricorrente incidentale - e contro ### , rappresentato e dife so dall'avv. ### ssi, con domicilio digitale ### - controricorrente - e nei confronti di ### CONDOMINIO CORTE DEL POZZO #### - ##### S.R.L.  ### - intimati - avverso la sentenza n. 133 dell'8/2/2022 del Tribunale di Udine; udita la relazione d ella causa sv olta nella camera d i consiglio del 18/11/2024 dal ###. #### 1. Con provvedimento del 26/2/2020, il giudice dell'esecuzione del ### bunale di Udine dichiarava la nullità della trascrizione del pignoramento immobiliare da cui era scaturita l'esecuzione promossa da ### e - senza chiudere anticipatamente il processo esecutivo (ma revocando l'ordinanza di vendita) - ordinava la rinnovazione (ex art. 162 c.p.c.) della predetta formalità: ad avviso del giudice, il pignoramento - contenente l'ingiunzione ex art. 492 c.p.c., era stato rivolto al «sig. #### del ### e al «### … in persona del ### sig. ### - era stato trascritto nei ### con nota del 21/12/2016 indicante (alla ### - ### «### e (al quadro D - ### informazioni) «#### …» e, quindi «nei confronti di soggetto inesistente». 3 2. Avverso la menzionata ordinanza - pronunciata anche nei confronti di ### quale trustee del ### - il creditore procedente proponeva opposizione ex art. 617 c.p.c.  3. Su istanza del creditore ### (intervenuto nell'espropriazione immobiliare) veniva chiamato in causa ### già trustee del ### sino al 2017 e poi sostituito da ### 4. Con la sentenza n. 133 dell'8/2/2022, il Tribunale di Udine, in accoglimento dell'opposizione proposta, dichiarava la validità della nota di trascrizione del 21/12/2016 e revocava l'ordinanza del giudice dell'esecuzione; avendo affermato l'inutilità della chiamata del ### (non legittimato a partecipare alla causa in quanto cessato dall'incarico di trustee), condannava ### a rifondere i costi del giudizio sostenuti dal terzo chiamato e compensava le spese tra tutte le altre parti.  5. Per quanto qui ancora rileva, il giudice di merito rendeva la seguente motivazione: «… la questione relativa alla trascrizione di atti contro o a favore del trust è ampiamente dibattuta. Sul punto, pur dandosi atto di un orientamento contrario, si ritiene di condividere l'interpretazione fatta propria, tra le molte pronunce, dal Tribunale Torino, ordinanza dd. 10/5/2014, che ha affermato la legittimità della trascrizione effettuata nei confronti del trust. Invero, la trascrizione in favore del trust non presuppone la soggettività dello st esso, dovendosi appli care la disciplina della ### dell'### in base alla quale “Il trustee che desidera registrare beni mobili o immobili o i titoli relativi a tali beni, sarà abilitato a richiedere l'iscrizione nella sua qualità di trustee o in qualsiasi altro modo che riveli l'esistenza del trust, a meno che ciò sia vietato dalla legge dello Stato nella quale la registrazione deve aver luogo ovvero incompatibile con essa” (art. 12), circostanze queste ultime non ricorrenti nel nostro ordinamento che anzi riconosce altre ipotesi di pubblicità immobiliare in cui si procede analogamente, pur in assenza di soggettività giuridica. In particolare, sono trascrivibili i pignoramenti immobiliari a favore di un condominio ovvero gli atti di costituzione mediante conferimento a favore del fondo immobiliare chiuso. Deve, 4 peraltro, osservarsi che la trascrizione in favore del trust, da ritenersi ammissibile per le ragioni anzidette, presenta degli evidenti vantaggi, permettendo l'immediata individuazione dei beni del trust, senza necessità di effettuare nuove trascrizioni ogniqualvolta venga a mutare il trustee. Inoltre, con specifico riferimento al caso di specie, deve rispettarsi il principio di continuità delle trascrizioni, tenuto conto della circostanza che, fin dall'atto di costituzione, i beni conferiti al trust ### sono stati formalmente intestati al trust stesso: beni, per una parte, già oggetto di circolazione. Quanto all'affidamento nei confronti dei terzi, la trascrizione del pignoramento di cui si discute è stata effettuata mediante specifica indicazione nella sezione D d ei dati del t rustee, consenten do in tal m odo l'identificazione dello stesso.».  6. Avverso la predetta sentenza ### nella qualità di trustee del ### proponeva ricorso per cassazione, fondato su tre motivi.  ### resisteva con controricorso. 
Col proprio controricorso, la ### S.p.A., quale mandataria di ### - ### S.p.A., avente causa di ### dei ### di ### S.p.A. (creditrice intervenuta nell'esecuzione e già parte del processo di merito), aderiva alle prime due censure avanzate dalla ricorrente e chiedeva il rigetto del terzo motivo. 
Con distinto controricorso, contenente ricorso incidentale basato su un unico motivo, ### domandava la reiezione del ricorso principale e impugnava la statuizione relativa alla sua condanna alle spese. 
Rispetto a quest'ultima impugnazione depositava controricorso ### dut. 
Non svolgevano difese nel giudizio di legittimità gli intimati ### sarutto, Condominio Corte del ##### delle ### - ##### S.r.l. 
Prima dell'adunanza del 15/5/2024 ### e ### depositavano memorie ex art. 380-bis.1 c.p.c. 5 7. Con l'ordinanza interlocutoria n. 15772 del 5/6/2024, ai sensi dell'art.  331 c.p.c., questa Corte ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti di ### litisconsorte necessario dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. (e, peraltro, già parte del grado di merito, benché contumace).  8. Nel termine assegnato il difensore del ricorrente procedeva alla predetta integrazione nei confronti del ### residente ###le modalità prescritte dalla ### de ### del 15 novembre 1965 e, cioè, mediante l'invio alla ### des ### di ### della missiva da trasmettere, per raccomandata, al destinatario; sono stati tempestivamente depositati i modelli, debitamente compilati, che attestano la ricevuta da parte dell'### straniera, l'invio della raccomandata al destinatario, la consegna a mani della moglie di quest'ultimo, a ciò delegata. Il medesimo procuratore dichiarava, poi, che la notificazione del ricorso introduttivo era già stata regolarmente eseguita a mani del ### scon in data ###, senza però depositare il modulo compilato dal destinatario (solo successivamente prodotto). 
Ciononostante, ### non svolgeva difese nel giudizio di legittimità.  9. All'esito della camera di consiglio del 18/11/2024, il Collegio si riservava il dep osito d ell'ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell'art. 380-bis.1, comma 2, cod. proc.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente, si deve rilevare l'infondatezza dell'eccezione, sollevata da ### di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione di ### in quanto subentrata a ### dopo la notifica del pignoramento. 
In primis, il fatto stesso che la ### sia stata parte del processo di merito la abilita a proporre impugnazione della sentenza che l'ha definito. 
Peraltro, non si versa nell'ipotesi - alla quale, comunque, non è sovrapponibile la fattispecie della su ccessione di diversi soggetti nell'ufficio di 6 trustee - di opposizione ex art. 617 c.p.c. proposta dal terzo acquirente dell'immobile successivamente alla trascrizione sullo stesso del pignoramento - quindi, con atto inopponibile ai creditori pignoranti ed intervenuti, circostanza che esclude la legittimazione all'opposizione de qua (Cass., 3, Sentenza n. 15400 del 28/06/2010, Rv. 613768-01; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 22807 del 07/10/2013, Rv. 629055-01) - perché la presente causa è stata introdotta, anche nei confronti di ### (trustee subentrato a ###, dal creditore ### In ogni caso, il richiamo dell'art. 2913 c.c. è inappropriato, perché la citata disposizione concerne l'effetto “sostanziale” del pignoramento e, dunque, l'inefficacia relativa degli atti traslativi compiuti dall'esecutato in pendenza della procedura, mentre, anche per quanto esposto nel prosieguo, dal punto di vista processuale, la successione tra trustee trova il suo riferimento normativo nell'art. 111 c.p.c., che, ai commi 3 e 4, riconosce al successore la facoltà di partecipare al processo e di impugnare la decisione che, in ogni caso, spiega effetti anche nei suoi confronti (l'applicazione dell'art.  111 c.p.c. trova conferma anche nella decisione di Cass., Sez. 2, Sentenza n. 4741 del 15/02/2023, Rv. 666880-01, relativa ad una fattispecie con significative analogie e, cioè, al trasferimento, nel corso del giudizio in cui è controverso un diritto attinente a fondi comuni di investimento, del rapporto di gestione da una società ad un'altra).  2. Col primo motivo del ricorso principale, formulato ai sensi dell'art.  360, comma 1, n. 4, c.p.c., si deduce la «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 118 disposizioni di attuazione e 132 comma 2° n.4) c.p.c., per difetto di sufficienza di motivazione», per avere il giudice di merito dato una motivazione per relatio nem all'ordinanza del Tribunale di Torino del 10/5/2014, irreperibile nelle banche dati, senza peraltro illustrare la difformità della decisione rispetto all'orientamento di legittimità.  3. La censura è complessivamente infondata. 
Contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, il giudice di merito non ha affatto fornito una motivazione per relationem ad un «introvabile» provvedimento del Tribunale di Torino: ha invece illustrato - succintamente 7 ma chiaramente - le ragioni poste a fondamento della decisione assunta, ancorché richiamando, ad ulteriore supporto, le argomentazioni di un'altra pronuncia giurisprudenziale. Invece, la mancata considerazione della giurisprudenza di legittimità non rende la motivazione affetta da insufficienza, ma, come poi è accaduto, da sua erroneità in diritto. Sotto tutti i profili, pertanto, il vizio di insufficienza della motivazione non può dirsi sussistente.  4. Col secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la ricorrente lamenta «violazione e/o falsa applicazione dell'art. 12 ### dell'### ratificata dall'### con legge n. 364/89 in relazione agli artt. 2643, 2645. 2659 c.c.», per avere il giudice di merito fondato la propria decisione su un'erronea lettura della predetta ### la quale fa rinvio alla legge nazionale, che, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, pretende che la trascrizione sia eseguita nei confronti di soggetti, non già di rapporti privi di soggettività, come il trust; aggiunge la ricorrente che i presunti vantaggi della trascrizione contro il trust non valgono a superare il rigore formale delle formalità nei ### né la precisazione contenuta nel «quadro D» della nota presentata al ### servatore può “salvare” l'erronea indicazione del «quadro ### 5. La censura è fondata.  6. Si deve innanzitutto premettere che il trust (rectius, “i trusts”), istituto inizialmente allogeno, è definitivamente entrato nell'ordinamento italiano, non solo per effetto del riconoscimento contenuto nella «### sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento», adottata a ### il 1° luglio 1985 e ratificata con la legge n. 364 del 16 ottobre 1989, ma anche (e soprattutto) per la cospicua elaborazione giurisprudenziale che da alcuni decenni (i primi precedenti di merito risalgono al 2000 e il loro numero è cresciuto esponenzialmente) si è interessata della compatibilità col sistema giuridico interno del menzionato istituto di common law, che continua ad essere necessariamente regolato da una legge straniera (non rinvenendosi nella legislazione italiana un'autonoma disciplina), e ha individuato svariate soluzioni per coniugare le sue peculiarità con l'assetto normativo 8 italiano, determinando addirittura - secondo una fortunata definizione dottrinale - una vera e propria «metabolizzazione del trust». 
Se un importante precedente di merito risalente al 2003 già aveva confutato le tesi dottrinali, recepite in alcuni rari provvedimenti giurisprudenziali, contrarie all'ammissibilità dei cosiddetti trust “interni” (e, cioè, di quei trust il cui “centro di gravità” - individuato con riferimento al luogo di amministrazione del trust designato dal disponente, all'ubicazione dei beni in trust, alla residenza o domicilio del trustee, allo scopo del trust e al luogo ove esso deve essere realizzato - è in ### mentre appartiene ad un diverso ordinamento la disciplina scelta dal settlor), la definitiva affermazione dell'ammissibilità dell'istituto deriva dalla giurisprudenza di legittimità che, sin dalla pronuncia di Cass., Sez. 1, Sentenza n. 10105 del 09/05/2014, ha agevolmente superato il problema, logicamente pregiudiziale e rilevabile ex officio, della riconoscibilità del trust interno e ha attribuito espressamente la patente di validità (e di utilità) al trust “endoconcorsuale”, senza sollevare alcuna questione relativa all'eventuale assenza di elementi di estraneità. 
Anche altri precedenti di legittimità hanno reputato ammissibile la figura del trust interno, ferme restando l'esigenza «di una valutazione complessiva indirizzata a vagliare la causa concreta del programma negoziale del trust e della meritevolezza degli interessi ad esso correlati, in ossequio ai principi generali che governano lo svolgimento del giudizio di liceità riservato ad ogni fattispeci e negoziale» (Cass., Sez. 3, Sente nza n. 3128 del 10/02/2020, Rv. 657143-01), e l'applicazione dei rimedi ordinamentali per colpire abusi o atti in frode (ad esempio, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 19376 del 03/08/2017 e Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 24986 del 09/11/2020).  7. Il fatto che il trust interno sia, quantomeno astrattamente, ammissibile e riconoscibile nel nostro ordinamento non comporta affatto che l'istituto di common law debba essere “italianizzato” o “nazionalizzato” - e, cioè, adattato al sistema sino al punto di travisarne la struttura e le caratteristiche - posto che è la legge regolatrice straniera scelta dal disponente a disciplinare la va lidità, l 'interpretazione, gli effetti e l'amministrazione del trust (così l'art. 8 della ### de L'###, mentre sono assoggettate 9 alla lex fori soltanto le questioni preliminari relative alla validità dei testamenti o di altri atti giuridici in virtù dei quali i beni sono trasferiti al (rectius, posti sotto il controllo del) trustee (così l'art. 4 della ### de L'###. 
In altre parole, con specifico riferimento alla fattispecie in esame, non è consentito all'interprete, mediante il ricorso ad improprie analogie o a presunti vantaggi pratici, alterare l'istituto del trust - che ab origine non è un soggetto giuridico - attraverso una sua “entificazione”, né forzare le regole dell'ordinamento interno riguardanti le prescritte formalità pubblicitarie.  8. Questa premessa va considerata unitamente all'univoco precedente della giurisprudenza di legittimità (singolarmente del tutto ignorato dal giudice di merito, nonostante la scorrettezza della mancata motivazione della scelta di discostarsi da un orientamento consolidato, quale pure può configurarsi in un unico e convincente, appunto per questo non contrastato, precedente: Cass., 6-3, Ordinanza n. 4366 del 22/02/2018, Rv. 648036-02), che il Collegio intende esplicitamente confermare, di Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2043 del 27/01/2017, Rv. 642711-01, secondo cui «Il pignoramento di beni immobili eseguito nei confronti di un “trust” in persona del “trustee”, e non di quest'ultimo, è illegittimo, in quanto il “trust” è un ente privo di personalità giuridica, costituendo un mero insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato, formalmente intestati al “trustee”, il quale è l'unico soggetto che, nei rapporti con i terzi, è titolare dei diritti conferiti nel patrimonio vincolato: ne deriva che il giudice dell'esecuzione, nell'ambito della verifica in ordine all'esistenza delle condizioni dell'azione esecutiva, può disporre d'ufficio la chiusura anticipata della procedura esecutiva».  ### e l'altro (richiamato, sia pure ai fini della ricostruzione del litisconsorzio necessario per l'applicazione di normative sovranazionali in tema di giurisdizione, da Cass. Sez. U, Ordinanza n. 7621 del 18/03/2019) costituiscono il fondamento per confutare (nel prosieguo) tutte le argomentazioni addotte dal Tribunale di Udine (sulla scorta di un altro minoritario orientamento di merito) per giustificare la propria decisione.  9. Innanzitutto, dell'art. 12 della ### de ### (nel testo inglese, «### the trustee desires to register assets, movable or immovable, or 10 documents of title to them, he shall be entitled, in so far as this is not prohibited by or inconsistent with the law of the ### where registration is sought, to do so in his capacity as trustee or in such other way that the existence of the trust is disclosed.»; nel testo francese, «Le trustee qui dé- sire faire inscrire dans un registre un bien meuble ou immeuble, ou un titre s'y rapportant, sera habilité à requérir l'inscription en sa qualité de trustee ou de telle façon que l'existence du trust apparaisse, pour autant que ce ne soit pas interdit par la loi de l'### où l'inscription doit avoir lieu ou incompatible avec cette loi.»; con traduzione - informale, ma diffusa - in italiano: «Il trustee che desidera registrare beni mobili o immobili o i titoli relativi a tali beni, sarà abilitato a richiedere l'iscrizione nella sua qualità di trustee o in qualsiasi altro modo che riveli l'esistenza del trust, a meno che ciò sia vietato dalla legge dello Stato nella quale la registrazione deve aver luogo ovvero incompatibile con essa.»), il giudice di merito dà una lettura distorta: infatti, se è vero che l'ordinamento italiano non prevede divieti di «registration» o «inscription» (sono i vocaboli usati nel testo, redatto in inglese e in francese, della ### tali da impedire un'adeguata pubblicità del trust, la citata norma non pretende affatto che la trascrizione degli acquisti sia eseguita a favore o contro il trust per rivelarne e renderne rilevante l'esistenza. 
Al contrario, la disposizione convenzionale si riferisce espressamente al trustee e impone agli ### aderenti di consentire a questo - salvi divieti di legge - di dare adeguata pubblicità al vincolo di trust attraverso formalità pubblicitarie che rendano opponibile erga omnes sia la titolarità dei beni, sia la limitazione coessenziale alla loro finalizzazione. E, infatti, sin dal 2000, molto prima dell'introduzione dell'art. 2645-ter c.c., le pronunce dei giudici italiani - salvo alcune limitate e non condivisibili eccezioni - hanno superato o rimosso i rifiuti o le riserve espressi dai ### dei ### biliari riguardo alla trascrizione di atti di trasferimento dal disponente al trustee o di acquisto effettuati dal trustee nella sua qualità, pure nell'ipotesi di trust autodichiarati, e hanno ammesso la pubblicità dei diritti del trustee 11 anche nel libro fondiario nei territori dove trova applicazione l'ordinamento tavolare, ai sensi del r.d. n. 499 del 1929.  10. Per raggiungere la menzionata finalità pubblicitaria non è richiesto dalla ### lo stravolgimento delle regole che presidiano la trascrizione e non occorre affatto attribuire la qual ità di «soggetto» al (e, quindi, “entificare” il) trust, operazione ermeneutica che non trova alcun appiglio - né nei paesi in cui l'istituto ha avuto origine, né nell'ordinamento civile italiano - e che si risolve, oltretutto, in un inaccettabile travisamento delle sue intrinseche caratteristiche.  11. Può dirsi acquisito anche dalla giurisprudenza italiana il principio per cui il trust non è un patrimonio “acefalo”, privo cioè di un soggetto titolare (l'assunto è pacifico nell'ordinamento inglese, in cui un'autorevole dottrina esplicitamente riassume: «A trust is not a legal person, like an individual or a company, capable of owing property. For there to be a trust, property must be subject to a trust, so the property will be vested in a trustee or trustees (who may be individuals or companies) or in a nominee on behalf of the trust (though here the trustee's rights against the nominee may be regarded as property held by the trustee)»).  12. Infatti, questa Corte è espressamente intervenuta più volte per ribadire che non esiste «il trust ### in persona del trustee» (come se il trustee fosse il legale rappresentante di un ente dotato di una sua soggettività autonoma), ma, piuttosto, il «trustee del trust ### nella sua qualità»: − «Il trust non è un soggetto giuridico dotato di una propria personalità e il trustee è l'unico soggetto di riferimento: nei rapporti con i terzi interviene il trustee che non è il legale rappresentante del trust, ma colui che dispone del diritto; la responsabilità patrimoniale del trustee per atti e fatti compiuti nell'esercizio della propria funzione a seconda della legge regolatrice applicabile può essere personale e illimitata (salvo il diritto al rimborso), come appunto accade nel ### ovvero con diritto dei terzi ad essere soddisfatti direttamente con il fondo in trust» (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 28363 del 22/12/2011); 12 − «Il trust non è un soggetto giuridico dotato di una propria personalità ed il trustee è l'unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi, non quale “legale rappresentante” di un soggetto (che non esiste), ma come soggetto che dispone del diritto. ### proprio del trust validamente costituito è dunque quello non di dar vita ad un nuovo soggetto, ma unicamente di istituire un patrimonio destinato al fine prestabilito» (Cass., 1, Sentenza n. 10105 del 09/05/2014); − «Il trust non è un ente dotato di personalità giuridica, ma un insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato e formalmente intestati al trustee, che è l'unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi non quale legale rappresentante, ma come colui che dispone del diritto. Ne consegue che esso non è litisconsorte necessario, ad esempio, nel procedimento per la dichiarazione di fallimento della società che vi ha conferito l'intera sua azienda, comprensiva di crediti e di debiti, in quanto l'effetto proprio del trust non è quello di dare vita ad un nuovo soggetto di diritto, ma que llo di istituire un p atrimonio d estinato ad un fine prestabil ito.» (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 3456 del 20/02/2015, Rv. 635535-01).  13. Giova precisare che è del tutto irrilevante, ai fini civilistici, l'individuazione del trust come soggetto passivo di imposta da parte dell'art.  73, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 917 del 22/12/1986 (### unico delle imposte sui redditi), poiché la citata norma ha una valenza prettamente tributaria e, notoriamente, la disciplina fiscale non incide sulla struttura degli istituti giuridici.  14. Costituisce ovvio corollario delle considerazioni sinora svolte che le formalità pubblicitarie, rilevanti a fini civili, relative a un trust devono essere eseguite non già nei confronti di un inesistente “soggetto” denominato trust, bensì del trustee (in tale qualità), a pena di nullità, ex artt. 2659 e 2665 c.c., della nota in ragione dell'assoluta indeterminatezza (melius, inesistenza) del soggetto a cui la formalità si riferisce.  15. In secondo luogo, nella nota presentata al ### dei Registri immobiliari (o, secondo l'attuale definizione, ### del ### di pubblicità immobiliare dell'### provinciale del territorio istituito presso 13 l'### delle entrate) i soggetti a favore dei (e contro i) quali è presa la trascrizione sono indicati nel «quadro ### destinato, appunto, all'identificazione univoca dei «### Non vale affermare - come fa il Tribunale di Udine - che l'indicazione del nominativo del trustee nel «quadro D» esclude l'indeterminatezza e, così, l'invalidità della formalità pubblicitaria: il predetto quadro (peraltro a compilazione facoltativa) è volto a specificare e chiarire le informazioni contenute nelle sezioni precedenti, non già a modificarle; inoltre, nessuna efficacia “sanante” può attribuirsi all 'indicazione di un soggett o diverso , la quale, anzi, incrementa ulteriormente l'incertezza.  16. Ancora, il richiamo - contenuto nella sentenza impugnata (e in altri precedenti di merito) - alle modalità in uso per le trascrizioni inerenti a beni in fondi immobiliari è frutto di un'erronea analogia e, pertanto, è l'esito di un evidente paralogismo. 
Contrariamente a quanto sostenuto - e, cioè, che la trascrizione va eseguita a favore del (o contro il) fondo, benché privo di soggettività giuridica - questa Corte ha più volte statuito che «I fondi comuni d'investimento (nella specie, fondi immobiliare chiusi), disciplinati nel d.lgs. n. 58 del 1998, e succ. mod., sono privi di un'autonoma soggettività giuridica ma costituiscono patrimoni separati della società di gestione del risparmio; pertanto, in caso di acquisto nell'interesse del fondo, l'immobile acquistato deve essere intestato alla società promotrice o di gestione la quale ne ha la titolarità formale ed è legittimata ad agire in giudizio per far accertare i diritti di pertinenza del patrimonio separato in cui il fondo si sostanzia» (Cass., 1, Sentenza n. 16605 del 15/07/2010, Rv. 614460-01; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 12062 del 08/05/2019, Rv. 653911-01).  17. Parimenti fuorviante è il riferimento alla trascrivibilità di un pignoramento immobiliare a favore di un condominio che, secondo un tradizionale insegnamento, è un ente di gestione e non un soggetto giuridico: tale formalità è oggi prevista dall'art. 2659, comma 1, n. 1), ult. periodo, c.c., per espressa volontà del legislatore che - con l'art. 17, comma 1, della legge 11 dicembre 2012, n. 220 - ha modificato la norma; perciò, l'esplicita 14 previsione normativa, mancante per il trust, esclude la comparabilità delle diverse fattispecie.  18. Da ultimo, si osserva che sono irrilevanti i ### vantaggi pratici indicati dal giudice di merito: da un lato, non è possibile modellare a piacimento l'istituto del trust per agevolare l'esecuzione delle formalità o per consentire un risparmio sul loro costo; dall'altro, il rigore formale a cui è improntato il sistema pubblicitario esclude che, “per maggiore comodità”, si possa operare una forzatura tale da consentire la trascrizione a favore di (o contro) un'entità che non è tecnicamente un soggetto di diritto.  19. Col terz o motivo del ricorso p rincipale, formulato ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., si deduce «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 555, 557 e 629 c.p.c.», per avere il Tribunale mancato di pronunciare la nullità del pignoramento derivante dall'invalidità della sua trascrizione, pronuncia già richiesta nel grado di merito attinente ad un vizio rilevabile ex officio.  20. La censura è inammissibile. 
Il thema decidendum dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. è delimitato dalla contestazione fatta valere dall'opponente che, nel caso, ha censurato la declaratoria di invalidità della trascrizione da parte del giudice dell'esecuzione. 
Non sono state svolte contestazioni riguardo alla decisione, del medesimo giudice, circa la perdurante validità della notifica del predetto atto e, dunque, la pretesa erroneità di tale statuizione esula da questo giudizio; né la rilevabilità d'ufficio di gravi invalidità del pignoramento (sul punto, la già citata Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2043 del 27/01/2017) consente al giudice dell'opposizione esecutiva di sostituirsi al giudice dell'esecuzione.  21. Venendo al ricorso incidentale, ### censura la decisione impugnata, ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., per «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 81, 91, 102, 107, 111 c.p.c. e 2913 c.civ., nonché omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione ed omessa e/o incongrua motivazione», per avere il giudice di merito con-15 dannato lo stesso ### a rifondere le spese di lite a ### in ragione dell'affermata inutilità della sua chiamata in causa; col motivo si sostiene che il ### era da considerare litisconsorte necessario in quanto originario destinatario del pignoramento, non essendo peraltro rilevante ed efficace nei confronti dei creditori la successione a titolo particolare di ### 22. Il motivo è fondato nei termini di seguito esposti. 
Il trasferimento dei beni in trust da ### trustee al momento del pignoramento, al nuovo trustee ### non ha determinato una successione a tito lo universale nei rap porti compresi nel trust: infat ti, all'odierna ricorrente sono state trasferite - nel corso del processo esecutivo - le posizioni giuridiche in trust (e, nello specifico, il bene pignorato) e in alcun modo il precedente trustee si è “estinto”.  ### condivide l'opinione dottrinale secondo cui «la successione del trustee integra una forma di successione nella proprietà dei beni costituenti il fondo in trust a titolo derivativo e particolare e non, come invece si sarebbe portati a pensare, a titolo universale». 
Pertanto, l'intervento nella procedura esecutiva della ### - che, ex art. 12 della ### de L'### ha la capacità di agire ed essere convenuta in giudizio e di comparire nella sua qualità di trustee (e, anzi, l'intervento in una controversia che ha ad oggetto la difesa dei beni in trust costituisce un suo preciso dovere) - rientra nell'ipotesi normativa dell'art. 111 c.p.c., disposizione che, tuttavia, non determina l'estromissione dall'espropriazione forzata dell'originario trustee. 
Quest'ultimo, in quanto parte del processo esecutivo, è litisconsorte necessario nell'opposizione ex art. 617 c.p.c., di talché la sua chiamata in causa non era affatto inutile - come ha invece statuito il giudice di merito - ma, anzi, doverosa. 
È, dunque, infondato il ricorso incidentale nella parte in cui si afferma l'irrilevanza della successione a titolo particolare di ### (nuovo 16 trustee), ma è fondata la censura che determina il venir meno del presupposto sul quale si basa la condanna di ### a rifondere le spese a ### 23. In conclusione, in accoglimento del secondo motivo del ricorso principale e del ricorso incidentale, la sentenza impugnata dev'essere cassata.  24. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c.: l'opposizione ex art. 617 c.p.c. proposta da ### avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione del Tribunale di Udine del 26/2/2020, col quale veniva dichiarata la nullità della trascrizione del pignoramento immobiliare, va respinta.  25. La novità (quantomeno negli esatti termini) di alcune delle questioni qui esaminate - e rivelatesi dirimenti - giustifica la compensazione integrale, tra tutte le parti, delle spese del grado di merito e anche del giudizio di legittimità.  P. Q. M.  La Corte, accoglie il secondo motivo, rigetta il primo motivo e dichiara inammissibile il terzo motivo del ricorso principale; accoglie il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, respinge l'opposizione ex art. 617 c.p.c. proposta da ### compensa tra tutte le parti le spese del grado di merito e del giudizio di legittimità. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ###, 

Giudice/firmatari: De Stefano Franco, Fanticini Giovanni

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Tribunale di Venezia, Sentenza n. 5757/2025 del 04-12-2025

... per linea materna. Tanto premesso, secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce avrebbero potuto estrinsecarsi solo a partire dalla data di entrata in vigore della ### stessa, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca. Tale sostanziale disparità di trattamento, tuttavia, veniva superata grazie ad una pronuncia della Corte di Cassazione a ### la sentenza n. 4466 del 25.02.2009, la quale ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio”. Invero, pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declatoria d'incostituzionalità di norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e situazioni non ancora esaurite alla data del 01.01.1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della ### la Corte afferma che il diritto di cittadinanza, in quanto (leggi tutto)...

testo integrale

### ----- ----- ----- TRIBUNALE DI VENEZIA ### in materia di #### e ### dei ### dell'### ----- ----- ----- Il Giudice di Tribunale, dott. ### ha pronunciato ex art. 281-terdecies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile n. 2344/2024 ###: diritto di cittadinanza promossa da ### con l'avv. ### come da procura in atti contro Ministero dell'### con l'intervento del ### ----- ----- ----- In data ### la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni nel merito come precisate dalle parti nelle note scritte depositate nel termine concesso ex art. 127-ter c.p.c. 
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ex art. 281-undecies cpc i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti diretti di ### cittadino italiano nato a #### il ### (doc.3), emigrato in ### ed ivi deceduto, senza mai naturalizzarsi e senza aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana (doc.5). 
In ordine alla linea di discendenza ci si riporta integralmente a quanto i ricorrenti hanno dettagliatamente dedotto nel proprio ricorso introduttivo, il tutto come rappresentato dalla documentazione dimessa in giudizio dai medesimi ricorrenti, da intendersi qui integralmente richiamata e riprodotta.  ### resistente non si è costituito in giudizio. 
Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la ### 206/2021 prevede, al comma n. 36, che “all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «### l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”. 
Il comma n. 37 della cit. ### prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”. 
Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal ### di ### al ### di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede ###materia di immigrazione e cittadinanza. 
Nel caso di specie l'avo ### era nato in provincia di ### da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione. 
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla ### n. 91/1992 e relativi regolamenti di esecuzione.  ###. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. 
Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in ### fino al richiedente. 
Alla luce della documentazione in atti, va osservato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova, invero, esatto riscontro nella documentazione allegata. 
Risulta, inoltre, che ### non era mai stato naturalizzato cittadino brasiliano e mai aveva rinunciato alla cittadinanza italiana, avendola quindi trasmessa iure sanguinis al figlio/a, che l'aveva a sua volta trasmessa ai suoi discendenti, sicché questi sono a loro volta cittadini italiani. 
Dall'esame di tale documentazione emerge che vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della ### Tale sequenza, in base alla legge al tempo vigente, determinava l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, sia perché al tempo prevista (salvo casi marginali) unicamente per via paterna, sia perché l'art. 10 della legge n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero. 
Tuttavia la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 87 del 09.04.1975, dichiarava costituzionalmente illegittimo il predetto art. 10 della legge n. 555/1912 “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna automaticamente per il solo fatto del matrimonio con lo straniero” e, con la sentenza n. 30 del 09.02.1983 dichiarava, altresì, costituzionalmente illegittimo l'art. 1 della medesima legge sopra citata “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, ritenendo che la citata legge generasse una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi, ponendo la donna in uno stato di evidente inferiorità, in quanto privata automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano. 
Le suddette pronunce, pertanto, hanno così ricondotto ai valori costituzionali di uguaglianza e parità tra i coniugi, sanciti dagli artt. 3 e 29 della ### la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo, in tal modo, la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. 
Tanto premesso, secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce avrebbero potuto estrinsecarsi solo a partire dalla data di entrata in vigore della ### stessa, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca. 
Tale sostanziale disparità di trattamento, tuttavia, veniva superata grazie ad una pronuncia della Corte di Cassazione a ### la sentenza n. 4466 del 25.02.2009, la quale ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio”. 
Invero, pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declatoria d'incostituzionalità di norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e situazioni non ancora esaurite alla data del 01.01.1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della ### la Corte afferma che il diritto di cittadinanza, in quanto “status” permanente ed imprescrittibile (fatta salva l'estinzione per effetto della rinuncia da parte del richiedente), è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento ed anche a prescindere da una esplicita dichiarazione di volontà resa dal soggetto interessato). 
Per l'effetto, il diritto di vedersi riconosciuta la cittadinanza italiana è perdurante anche dopo l'entrata in vigore della ### a causa dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale. 
Dunque, lo stato di cittadinanza deve essere riconosciuto in via giudiziaria (e anche a prescindere da una esplicita dichiarazione di volontà resa dal soggetto interessato), anche al figlio legittimo di madre cittadina nato prima dell'entrata in vigore della ### attesi i caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità dello status civitatis, in quanto qualità della persona, rispetto alla quale non può applicarsi la categoria delle “situazioni esaurite”, come tali insensibili all'efficacia naturalmente retroattiva delle pronunce di incostituzionalità, se non quando essa sia stata oggetto di un accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato. 
Pertanto, in forza dell'efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate, dalla data di entrata in vigore della nuova ### la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 01.01.1948, e, conseguentemente, ai loro discendenti. 
E' provata, quindi, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano e la circostanza per cui la trasmissione della cittadinanza italiana sia avvenuta anche per linea materna non costituisce impedimento. 
Dal 01.01.1948 la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata per norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato di diritto. 
Ciò premesso, si osserva, ancora, che i ricorrenti hanno dato prova di aver introdotto la richiesta di riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie il ### senza avere alcun riscontro se non con un numero di prenotazione. 
Sono note le liste di attesa presso la rappresentanza diplomatica competente da cui emerge che la prospettiva di attesa per il primo esame della domanda è di oltre dieci - undici anni dalla presentazione. 
Poiché ai sensi dell'articolo 2 della legge 241 del 07.08.1990 i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo, l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iuris sanguinis e il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano sicuramente una lesione dell'interesse stesso ed equivalgono a un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale. 
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione del Ministero dell'### dei provvedimenti conseguenti, anche perché, oltre tutto, non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. 
Era, infatti, onere dell'amministrazione resistente eccepire puntualmente e specificamente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (quale, a mero titolo di esempio, l'avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla L. n. 555 del 1912). 
Come, invero, insegnano le ### della Corte di Cassazione “in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario “iure sanguinis”, e lo “status” di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano; ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass., Sez. ### sentenza 25317 del 24.08.2022). 
La natura del giudizio consente la compensazione delle spese. 
Gli indirizzi di residenza dei ricorrenti sono indicati nel ricorso.  P.Q.M.  Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, 1. accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti: - ### nata in ### il ###, - ### nato in ### il ###, - ### nata in ### il ###, sono cittadini italiani iure sanguinis per via di discendenza diretta dal comune avo cittadino italiano ### 2. ordina al Ministero dell'### e per esso all'ufficiale dello ### competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello ### della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. 
Compensa le spese di lite. 
Manda alla cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di competenza. 
Venezia, 24 novembre 2025.  

Il giudice
dott. ###


causa n. 2344/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Fulvio Tancredi

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Corte di Cassazione, Ordinanza del 17-06-2024

... di ricorso sono infondati dovendo darsi seguito all'orientamento di recente espresso da questa ### con l'ordinanza n. 29333 del 2023 pienamente condivisa dal Collegio. ### d'appello non ha in effetti violato alcuna delle norme di cui sopra avendo sempli cemen te operato una interpretazione dell'accordo conciliativo in base al tenore letterale dello stesso, tenendo altresì conto del complessivo comportamento delle parti precedente l'accordo; anche sulla scorta dei propri poteri discrezionali di selezione e valutazione degli elementi probatori, di per sé non censurabili in questa sede di legittimità. 3a.- ### ha seguito anzitutto l'interpretazione letterale della volontà delle parti, dato che nel verbale di conciliazione era prevista la “assunzione contestuale alla sottoscrizione del presente accordo transattiv o” ed ha sostenut o che il riferimento alla visita preassuntiva non potesse qualificarsi come condizione sospensiva dell'obbligazione così assunta. 3.b. Ha aggiunto poi che tale ricostruzione letterale si poneva in linea con la fondamentale circostanza secondo cui con i giudizi, che si concludevano con l'intervenuta conciliazione, i tre lavoratori avessero chiesto dichiararsi (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso 10763-2019 proposto da: ###A.B. - ### BASILICATA, in persona del legale rappresentan te pro tempore, domiciliato in ### presso LA ### A CORTE SUPREMA DI CASS AZIONE, rappresentato e difeso dall'avvo cato ### ZACCAGNINO; - ricorrente - contro #### domiciliate in #### presso ### CASSAZIONE, rappresentate e dife se dall'avvocato ### - controricorrenti - avverso la sentenza n. 199/2018 della #### di POTENZA, depositata il ### R.G.N. 29/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/04/2024 dal ###. ### Fatti di causa ### d'appello di Potenza ha rigettato gli appelli proposti dal ### .B. - ### ilicat a, ### R.G.N. 10763/2019 Cron. 
Rep. 
Ud. 09/04/2024 CC avverso le sentenze che lo avevano condannato a pagare ai due lavoratori ### e ### la complessiva somma di € 3732,67 a titolo di risarcimento del danno per ritardata assunzione, a seguito di verbale di conciliazione oltre accessori e spese processuali. 
Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il ###B. - ### con due motivi a cui hanno resistito i lavoratori sopra indicati con controricorso. 
E' stata depositata memoria da parte del ###B. ex art 380bis.1., primo comma c.p.c.. Il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell'art. 380bis1, secondo comma, ult.  parte c.p.c.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1.- Con il primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c. del Regio decreto 148/1931 - all. a) , art.10 comma 4; ### autoferrotranvieri art.17 comma 5; d.lgs. 81/2008 art. 41,2 comma lett. a); ### dei ### e della ### del 23/2/1999 88 art. 1 al legato A, parte I: Co nferenza ### o- Regione (ex art 8 d .lgs. 281/ 199 7), pro vvedimento 30 ottobre 2007 art. 1 - 4 e 5 ; art. 26 d.lgs. 106/2019. Si sostiene a fondamento del ricorso che sebbene nel punto 4 dell'accordo conciliativo venisse sancito che l'assunzione dovesse essere contestuale alla sua sottoscrizione, era stato pure evidenzia to con chiarezza nel medesimo articolo che detta assunzione era condizionata dalla visita preassuntiva che doveva essere effettuata entro e non oltre il ### e compatibilmente con i tempi della medicina del lavoro che avrebbe dichiarato la data. 
Sarebbe quindi palese, secon do la ricorrente, che l'espletamento della visita preassuntiva andasse eseguita obbligatoriamente prima dell'instaurarsi del rapporto di lavoro perché la ste ssa era prevista dal Reg io decreto n. 148/1931 allegato art. 10, comma 4, il quale evidenzia che è necessario essere dotato di sana e robusta costituzione fisica e possede re l'attitudine ed i requisiti fisici stabiliti per le funzioni cui il richie dente aspira in relazione alle norme vigenti presso l'azienda. 
Lo stesso prevedeva il contratto collettivo nazionale di lavoro; il decre to del ### dei trasport i e della nav igazione, il decreto legislativo n. 81 del 2008 e infine il provvedimento della conferenza unica ### sopra indicati.  2.- Con il secondo motivo si sostiene la violazione dell'articolo 115 e 116 cp c in rela zione all'articolo 360 n .3 cpc non avendo, tanto il tribunale q uanto la ### d'appel lo di ### tenuto in alcun conto della prova data nel corso del giudizio di primo grado dal ### ritenendo fondamentale che il censurato tardivo ad empimento dipendesse solo ed esclusivamente dal non aver rispettato il datore di lavoro il termine del 25/11/ 2013 ritenu to essenziale nel verbale di conciliazione del 13/11 /2013, esclude ndo l'esistenz a della condizione sospensiva ben ind ividuata dall a menzionata visita preassuntiva.  3.- I d ue motivi di ricorso sono infondati dovendo darsi seguito all'orientamento di recente espresso da questa ### con l'ordinanza n. 29333 del 2023 pienamente condivisa dal Collegio.  ### d'appello non ha in effetti violato alcuna delle norme di cui sopra avendo sempli cemen te operato una interpretazione dell'accordo conciliativo in base al tenore letterale dello stesso, tenendo altresì conto del complessivo comportamento delle parti precedente l'accordo; anche sulla scorta dei propri poteri discrezionali di selezione e valutazione degli elementi probatori, di per sé non censurabili in questa sede di legittimità.  3a.- ### ha seguito anzitutto l'interpretazione letterale della volontà delle parti, dato che nel verbale di conciliazione era prevista la “assunzione contestuale alla sottoscrizione del presente accordo transattiv o” ed ha sostenut o che il riferimento alla visita preassuntiva non potesse qualificarsi come condizione sospensiva dell'obbligazione così assunta.  3.b. Ha aggiunto poi che tale ricostruzione letterale si poneva in linea con la fondamentale circostanza secondo cui con i giudizi, che si concludevano con l'intervenuta conciliazione, i tre lavoratori avessero chiesto dichiararsi la sussistenza dei rapporti di la voro subo rdinato dalla stipula del primo contratto di somministrazione avendo già svolto nel corso dei precedent i rapporti a termine le stesse mansi oni di operatori di esercizio già da molti anni prima, dovendosi al contempo evidenziare che il ### riconosceva co n l'assunzione del 7 gennaio 2014 l'anzianità di servizio dalla data del primo contratto di somministrazione.  3.c. Inoltre, secondo la ### di appello rilevava pure che l'idoneità dei tre appellanti alle mansioni costituisse “fatto già consolidato” e che pertanto la successiva visita medica si palesasse come un fatto solo formale, anche alla luce del suo esito positivo per i lavoratori.  4.- Non rileva po i il riferiment o all'art. 41 de l d.lgs.  81/2008 (che prima dell'abrogazion e vietava le visite mediche di idoneità a cura e spese del datore di lavoro in sede preass untiva) trattandosi di una ulteriore ratio decidendi di natura rafforzativa, il cui venir meno, a seguito dell'avvenuta abrogazione della norma, non può incidere sulla tenuta logica e giuridica della decisione finale assunta.  5.- ### ha pure dato una interpretazione della clausola contrattuale secondo cui il lavoratore dovesse essere sottoposto a visita preassuntiv a ob bligatoria che dovrà essere effettuat a entro e non oltre il 25 novemb re 2013, assumendo che attraverso di essa il CO. TRA.B. si fosse assunto il rischio del ritardo nell'assunzione, proprio dovuto a disservizi o ritardi nell'effettuazione delle visite. 6.- In definitiva, ad avviso di questo Collegio, quella operata dalla ### è una legittima e congrua opzione interpretativa dell'accordo negoziale che non può essere contrastata in modo contrappositivo, come rit enuto in ricorso, senza neppure indicare quali siano state le regole legali di ermeneutica contrattuale violate. 
Il ricorso si limita, invero, a ripro porre le argomentazioni svolte nel giudizio di merito in tema di legittimità della visita preassuntiva come condizione sospensiva; ma non si confronta con la ratio decidendi contenuta nella statuizione della ### d'appello la quale risulta mediata da una precisa interpretazione dell'accordo conciliativo.  ### d'appello non ha sostenuto il contrario di quanto previsto nelle norme indicate, ma ha optato per la soluzione dell'immediata vincolatività dell'accordo e della assunzione alla data dell'accordo conciliativo attraverso la mediazione di una plausib ile interpre tazione dell'accordo di cui ha dato ampio conto nella sentenza. 
E come è noto quando la soluzione interpretativa si fonda su una particolare esegesi del contenuto di un accordo negoziale intervenuto tra le parti, il ricorrente che impugna la soluzione in Cassazione d eve indicare quali siano le regole ermeneutiche violate non p otendosi limitare ad una mera contrapposizione, anche perché l'int erpretazione degli atti negoziali implica un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, che, come tale, può essere denunciato in sede di legittimità solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale (Cass. n. 19089 del 2018; n. 28319 del 2017; n. 15471 del 2017; n. 25270 del 2011; n. 15890 del 2007; n. 9245 del 2007).  7. Inoltre, nel caso in esame, non solo la ricorren te si è limitata a contrapporre alla lettura data dai giudici di appello una mera lettura alternativa dell'accordo, senza dedurre la violazione dei canoni ermeneutici, ma neppure ha spiegato come una interpretazione sostitutiva della volontà delle parti, per come accertata dalla ### di appello, potesse essere compatibile con la conservazione del ne goz io e dei suoi effetti laddove al contrario è noto che l'operatività d el principio sussidiario stabilito dall'art.1367c.c. , che mira alla conservazione degli eff etti del contratto, no n può essere autorizzata attraverso una interpret azione sostitutiva del la volontà delle parti, dovendo in tal caso il giudice evitarla e dichiarare, ove ne ricorrano gli est remi, la nu llità del contratto (v. Cass. n 28357/201 1, n.7972/20 07, n.19493/2018).  8.- In conclus ione il ricorso deve essere respinto per le ragioni esposte.  9.- Le spese pro cessuali seguono il regime della soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo con distrazione in favore d ell'avvocato ant istatario e con raddoppio del contributo unificato, o ve spettante, nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).  P.Q.M.  ### rigett a il ricorso e condanna la ricorren te alla rifusione delle spese di lite del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 3500,00 per compensi e 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge, da dist rarsi in favore dell'avv. G iampaolo ### antistatario. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R.  n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamen to, da parte della ricorr ente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto. 
Così deciso in camera di consiglio all'adunanza del 9.4.2024 ### dott.ssa ### 

Giudice/firmatari: Esposito Lucia, Riverso Roberto

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