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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 35713/2022 del 05-12-2022

... precede]. In q uest'ott ica, va al tresì letto l'orientamento secondo cui, in tema di rettifica dei redditi d'impresa, l'accertamento di un maggior reddito derivante dalla vendita di immobili, compiuto con metodo analitico-induttivo ex art. 39, primo comma, lett. d), secondo periodo, del d.P.R. n. 600 del 1973, può fondarsi sulla sproporzione tra ricavi e costi, con o peratività in perdita dell'imprend itore, in quanto costituent e, in assenza di spiegazioni del contribuente, elemento indiziario grave e preciso della sottofatturazione dei corrispettivi e di un comportamento contrastante con i criteri di economicità e con gli scopi propri dell'attività imprenditoriale (### 5, Sentenza n. 4410 d el 20/02/2020). ### parte, un comportamento posto in essere dal cont ribuente, per rivelarsi antieconomico, deve essere assolutamente contrar io ai canoni dell'economia, incombendo solo in siffatta evenienza sul medesimo l'onere di fornire, al riguardo, le necessarie spiegazioni (### 5, Sentenza n. 6918 del 20/03/2013; conf. Sez. 5, Ordinanza n. 21128 del 22/07/2021). Senza tralasciare che, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora sia contestata una plusvalenza patrimoniale (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27852/2020 R.G. proposto da: ### delle ### ( C.F.: ###), in persona del Di rettore ### pro tempore, rappres entata e difesa dall'Avvocat ura ### dello Stato (C.F.: ###) e presso la stessa domiciliata in ### alla Via dei ### n. 12; - ricorrente - contro ### s.r.l., con sede ###### alla ###. Guicciardini n. 9 (C.F. e P.IVA: ###), in perso na del legale rappresentante ed amministratore unico Dott. ###, nato a #### il ### e residente ###(C.F.: ###), rappresentata e difesa dall'Avv. ### (C.F.: Avviso a ccertamento - Maggior reddito derivante da cessione di immobili - Presunzioni gravi, precise e concordanti ###) del foro di ### e con domicilio eletto presso lo studio del Dott. ### (C.F.: ###), in ### alla ### n. 104, come da procura speciale ex art. 83 c.p.c. in calce al controricorso; - controricorrente - -avverso la senten za n. 53/4/2020 emessa dalla ### il ### e non notificata; udita la relazione della causa svo lta nella camera d i consiglio no n partecipata del 18/10/2022 dal ### relatore Dott. ### Ritenuto in fatto 1. ### iaria s.r.l. proponeva ricorso davanti a lla ### di ### avverso l'avviso di accertamento con il quale le venivano contest ati, sulla base di un acc ertamento analiticoinduttivo, un maggior reddito ed un maggior volume d'affari in relazione alla cessione di sette immobili.  2. ### rigettava il ricorso.  3. Sull'appello della contribuente, la ### dela ### accoglieva il g ravame e, per l'effetto, annullav a l'avviso di accertamento, evidenziando che gli elementi indicati dall'### non presentavano le caratteristiche della gravità, precisione e concordanza e non consentivano di ritenere che il prezzo indicato nei rogiti notarili non corrispondesse a quello effettivamente concordato e versato.  4. Avverso la sentenza della CTR h a propo sto ricorso per cassazione l'### delle ### sulla base di un unico motivo. ### s.r.l.  resisteva con controricorso.  5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. 
Ritenuto in diritto 1. Preliminarmente, va evidenziato che la rinuncia al mandato operata dal difensore della società resistente non ha alcun riflesso sul presente giudizio, se solo si conside ra che, p er effetto del principio della cosiddetta 3 perpetuatio dell'ufficio di difensore (di cui è espressione l'art. 85 c.p.c.), nessuna efficacia può dispiegare, nell'ambito de l giudizio di cassazione (oltretutto caratterizzato da uno svolgim ento per impulso d'ufficio), la sopravvenuta rinuncia che il difensore del ricorrente abbia comunicato alla Corte prima dell'udienza di discussione già fissata (### 6 - 1, Ordinanza 26429 del 08/11/2017; conf. Sez. L, Ordinanza n. 28365 del 29/09/2022).  2. Con l'unico motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 39, comma 1, lett. d), dPR n. 600/1973, 54 dPR n. 633/1972 e 2697 e 2728 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che, una volta che l'### sulla base di elementi e indizi gravi, precisi e concordanti, determina un maggior reddito, grava sul contribuente l'onere di provare che il reddito accertato non sia stato prodotto o sia stato prodotto in misura inferiore a quella accertata.  2.1. Il motivo è infondato. 
Rappresenta un principio consolidato quello p er cui, in materia di IVA , l'### finanziaria, in presenza d i contabilità formalmente regolare ma intrinsecamente in attendib ile per l'antieconomicità del comportamento del contribuente, può desumere in via induttiva, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 54, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, sulla base di presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti, il reddito del contribuente utilizzando le incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di eserciz io della specifi ca attività svolta, incombendo su quest'ultimo l'one re di fornire la prova contraria e dimostrare la correttezza delle proprie dichiarazioni (### 6 - 5, Ordinanza n. 26036 del 30/12/2015). 
Nel caso di specie, la CTR ha ritenuto che gli elementi indicati dall'### a fondamento dell'avviso di accert amento non presentassero le caratteristiche della gravità, precisione e concordanza e, per l'effetto, non determinassero l'inversione dell'onere probatorio a carico della contribuente. In particolare, i giudici di seconde cure hanno evidenziato 4 quanto segue: 1) non era stata contestata alla società alcuna irregolarità contabile, non erano stati rinvenuti bonifici bancari o copie di assegni non regolarmente registrati, non vi era contezza di contratti preliminari riportanti prezzi superiori a quelli poi indicati nei successivi rogiti notarili; 2) l'anno (2008) in cui le operazioni di vendita erano state poste in essere era stato caratterizzato da una profonda crisi economica; 3) la società non aveva, a segu ito delle det te operazioni, dis tribuito dividendi ai soci né pagato compensi agli amm inistratori, ma, di contro, erano stati i soci a conferi re consistenti finanziamenti infruttiferi di interessi; 4) non poteva conf erirsi valenza probatoria alla circo stanza che appartamenti similari fossero stati venduti a prezzi maggiori, atteso che non era dato sapere se presentassero le stesse rifiniture, fossero diversamente esposti o di diverso pregio, maggiormente appetibili per il piano di ubicazione e/o per la consistenza. 
Alla stregua delle considerazioni che precedono, la CTR è pervenuta alla conclusione che l'accertamento fosse fondato in via esclusiva sulla convinzione, non suppo rtata da alcun valido elemento p robatorio, della scarsa redditività delle operazioni di compravendita poste in essere dalla società. 
La ricorrente ha invocato la violazione dell'art. 39, comma 1, lett. d), dPR n. 600/1973 che, per quanto detto e per quanto si dirà, non è configurabile, nonché degli artt. 26 97 (laddove nessuna vi olazione del principio d i ripartizione dell'onere probatorio è ipotizzabile, una volta escluso che l'avviso fosse fondato su presunzioni gravi, precise e concordanti) e 2728 (secondo cui le presunzioni lega li - nel caso di specie, no n esiste nti - dispensano da qualunque prova coloro a favo re dei quali essere sono stabilite) Del resto, è vero che, in tema di accertamento delle imposte dirette, la 5 prova presuntiva dei maggiori ricavi, idonea a fondare l'accertamento con il metodo analitico-induttivo di cui all'art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, può essere desunta da una condotta commerciale anomala, ma è altrettanto vero che quest'ultima è stata ravvisata (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 15038 del 02/07/2014) solo allorquando tale anomalia gestionale non sia stata giusti ficata da fenomeni di contingenza economica [come, ad esempio, un calo della domanda; punto 2) che precede]. In q uest'ott ica, va al tresì letto l'orientamento secondo cui, in tema di rettifica dei redditi d'impresa, l'accertamento di un maggior reddito derivante dalla vendita di immobili, compiuto con metodo analitico-induttivo ex art. 39, primo comma, lett. d), secondo periodo, del d.P.R. n. 600 del 1973, può fondarsi sulla sproporzione tra ricavi e costi, con o peratività in perdita dell'imprend itore, in quanto costituent e, in assenza di spiegazioni del contribuente, elemento indiziario grave e preciso della sottofatturazione dei corrispettivi e di un comportamento contrastante con i criteri di economicità e con gli scopi propri dell'attività imprenditoriale (### 5, Sentenza n. 4410 d el 20/02/2020). ### parte, un comportamento posto in essere dal cont ribuente, per rivelarsi antieconomico, deve essere assolutamente contrar io ai canoni dell'economia, incombendo solo in siffatta evenienza sul medesimo l'onere di fornire, al riguardo, le necessarie spiegazioni (### 5, Sentenza n. 6918 del 20/03/2013; conf. Sez. 5, Ordinanza n. 21128 del 22/07/2021). 
Senza tralasciare che, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora sia contestata una plusvalenza patrimoniale realizzata a seguito di cessione a titolo oneroso di un'unità immobiliare, l'onere di fornire la prova che l'operazione è parzialment e (qua nto al prezzo di vendita) simulata spetta all'### trazione finanziaria, la quale adduca l'esistenza di maggiori ricavi, pur potendo essere adempiuto, ai sensi dell'art. 39, primo comma, del d. P.R. 29 sette mbre 1973, n. 600, anche sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, p recise e concordanti, riman endo a carico del contribuente l'onere di superare la presunzione di corrispondenza 6 tra il valore di mercato ed il prezzo incassato (### 5, Sentenza n. 245 del 09/01/2014).  3. Il rico rso va, pertan to, rigettato. Le spese del present e giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 
Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'### dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 quater, dPR 30 maggio 2002, nr. 115 (Cass. Sez. 6 - Ordinanza nr. 1778 del 29/01/2016).  P.Q.M.  La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 4.100,00 per compensi ed € 200,00 per spese, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% dei compensi e agli accessori di legge. 
Così deciso a ### nell'adunanza camerale del 18 ottobre 2022.   

Giudice/firmatari: Luciotti Lucio, Penta Andrea

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Tribunale di Milano, Sentenza n. 253/2026 del 21-01-2026

... ### richiesto dal ### a fronte del chiaro e recente orientamento della ### di Cassazione (v. supra). 10. Spese secondo soccombenza con liquidazione in dispositivo sulla base del valore riconosciuto e distrazione ex art. 93 c.p.c.. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: In accoglimento del ricorso, condanna la parte resistente a corrispondere al ricorrente la somma di € 1.229,37oltre interessi legali dal dovuto al saldo; Condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 1.314,00, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali, da distrarsi. Milano, 21 gennaio 2026 Il Giudice dott.ssa ### n. 11748/2025 (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di ####N. _____ ###.  11748/2025 CRON. N. ___ Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa ### ha pronunciato la seguente ### nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 11748/2025 promossa da: ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. #### elettivamente domiciliato in ### presso il difensore avv.  ### RICORRENTE contro MIM - #### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### e dell'avv. ### (###) ### 45 20123 MILANO; elettivamente domiciliato in ### 24 20146 MILANOpresso il difensore avv. ### RESISTENTE Le parti hanno concluso come in atti ### delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Con ricorso del 3/10/25, ### ha convenuto in giudizio il Ministero dell'### e del ### al fine di ottenere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “per le ragioni di cui al presente ricorso, accertare e dichiarare diritto della ricorrente sig.ra ### all'indennità sostitutiva per ferie residue non godute quale differenziale tra giorni di ferie maturati e il numero delle giornate di sospensione delle lezioni definite dal calendario scolastico regionale e, nel caso, dei giorni di ferie fruiti a domanda, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e, per l'effetto, - condannare il Ministero dell'### e del ### in persona del ### e legale rapp.te p.t., al pagamento dell'indennità sostitutiva di ferie non godute per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 per l'importo di € 2.081,66 o altra minore o superiore somma che risulterà dovuta in corso di causa, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo.  - condannare il Ministero dell'### e del ### resistente, in persona del ### pro tempore, alla refusione delle spese legali, oltre spese generali, CPA e IVA se dovuta, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore antistatario.”. 
La parte ricorrente ha riferito: che, dall'a.s. 20/21 all'a.s. 23/24 è stata utilizzata dal Ministero dell'### e del ### in attività di docenza mediante la stipula di ripetuti contratti a tempo determinato; che, nei giorni in cui non si svolgono le lezioni ma che rientrano comunque nel periodo - compreso tra il 1° settembre ed il 30 giugno - destinato alle attività didattiche ai sensi dell'art.  74, comma 2, del ### 16 aprile 1994 n. 297, è rimasta a disposizione del datore di lavoro per lo svolgimento di tutte le attività didattiche funzionali all'insegnamento di cui all'art. 29 del CCNL di categoria; di aver diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva per le festività soppresse e per i giorni di ferie residui, non richiesti e, quindi, non fruiti come da elenco riportato nel ricorso; che i ### non l'hanno invitata a fruirne o, ancor meno, informata che, non fruendone, avrebbe perso il diritto alle ferie ed all'indennità sostitutiva. 
La parte ricorrente, richiamata la giurisprudenza formatasi sull'argomento, ha quindi richiesto l'accoglimento delle conclusioni sopra ritrascritte.  2. ### dell'istruzione e del ### si è costituito in giudizio contestando la domanda e chiedendo il rigetto del ricorso. In particolare, il MIM ha documentato che la parte ha chiesto nel corso degli anni oggetto di causa, alcuni giorni di ferie.  3. A fronte delle contestazioni del ### parte ricorrente ha depositato nota e relativo conteggio con cui ha ridotto la domanda alla somma di € 1229,37 (v. deposito del 14/1/26).  4. La causa, avente natura documentale, viene decisa a seguito di discussione orale, con lettura del dispositivo e della motivazione contestuale al termine della camera di consiglio.  ***  5. Il tema oggetto di causa è dibattuto ed è stato recentemente affrontato dalla Corte di Cassazione, con pronuncia n. 16715/2024, la quale si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. Att. 
C.p.c. e alla quale, anche per rispettare la funzione nomofilattica dell'organo di legittimità, si intende dare continuità. In particolare, si è affermato: “trova applicazione il principio affermato da Cass., Sez. L, n. 14268 del 5 maggio 2022, per il quale il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, ### (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. 
Occorre considerare, in relazione al periodo di causa, per quel che qui rileva, le disposizioni del contratto collettivo del personale della scuola del quadriennio 2006/2009 e la normativa di legge sulle ferie intervenuta nell'anno 2012.  ### 2006/2009 per il personale del ### del 29 novembre 2007, ha disciplinato le ferie del personale all'art. 13. 
Per il personale docente rilevano i commi 9 e 10. 
In base al comma 9, le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno può essere fruito dal personale docente un periodo di ferie non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione del docente con altro personale in servizio nella stessa sede, senza oneri aggiuntivi. Il comma dieci stabilisce, per i soli docenti a tempo indeterminato, che le ferie che non possono essere fruite nell'anno scolastico di riferimento, in tutto o in parte, per particolari esigenze di servizio - ovvero per motivate esigenze di carattere personale e di malattia - sono godute, entro l'anno scolastico successivo, sempre nei periodi di sospensione dell'attività didattica. 
Il successivo art. 19 dello stesso ### - relativo al regime di ferie, permessi ed assenze del personale a tempo determinato - dopo un generale rinvio alle previsioni relative al personale a tempo indeterminato, pone alcune precisazioni. 
In particolare, ai sensi del comma 2, qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie, le stesse sono liquidate al termine dell'anno scolastico (e, comunque, dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico). 
La previsione collettiva stabilisce, inoltre, che «La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto». 
La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola - come fissati dal calendario regionale - dovendo intendersi in questo senso la locuzione «periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico». 
Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni. 
Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine. 
Sulla disciplina delle ferie nel pubblico impiego è intervenuto il legislatore dell'anno 2012.  ###. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 6 luglio 2012, conv., con modif., dalla legge n. 135 del 2012, ha così disposto: «Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (…), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile». 
La norma è stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 95 del 6 maggio 2016 che, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione degli artt. 3, 36, commi 1 e 3, e 117, comma 1, ### (in relazione all'art. 7 della direttiva del 4 novembre 2003 n. 2003/88/CE), ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile. 
In sintesi, la Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore; così interpretata, ha concluso la Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed europea. 
Nello stesso anno 2012 il legislatore è nuovamente intervenuto - con l'art. 1, commi da 54 a 56, della legge n. 228 del 2012 -, dettando una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola. 
In base al comma 54 del detto art. 1, il personale docente - senza alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato - fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. ### la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. 
Il successivo comma 55 ha aggiunto un ultimo periodo all'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, sopra trascritto, precisando che la sua disciplina non si applica «al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie». 
La previsione non riguarda, dunque, il personale con supplenza annuale (fino al 31 agosto). 
Da ultimo, il comma 56 dello stesso art. 1, ha disposto che la disciplina dei commi 54 e 55 non può essere derogata dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013. 
In sostanza, nel periodo intercorrente tra la legge n. 135 del 2012 (di conversione del d.l.  95 del 2012) e la legge n. 228 del 2012 tutto il personale della scuola, anche a termine, è stato sottoposto alla disciplina generale del pubblico impiego e, dunque, all'obbligo di godere (anche d'ufficio) delle ferie ed al divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi delle ferie, con disapplicazione delle più favorevoli previsioni del ### 2006/2009. 
Con l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 54, della legge n. 228 del 2012, tuttavia, per il personale docente della scuola è stata introdotta una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dall'art. 13, comma 9, ### 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine. Il successivo comma 55 ha autorizzato per il personale a termine della scuola, docente e non docente, con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie. 
La disapplicazione delle disposizioni contrattuali più favorevoli è avvenuta soltanto dal 1° settembre 2013. 
Ciò premesso, la questione di causa deve essere decisa tenendo conto della necessità di interpretare le norme interne - e, tra esse, l'art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012, così come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - in conformità alle norme del diritto dell'####, ### sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16), nell'interpretare l'art.  7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'art. 31 della ### dei diritti fondamentali dell'### europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di potere esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'### alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo. 
In particolare, il giudice europeo ha precisato che l'art. 7, par. 1, della direttiva 2003/88/CE non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che non ha più il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto; a questo fine, egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro. 
Le condizioni de quibus possono essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma. 
Pertanto, il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva. 
Con specifico riferimento alla controversia in esame, deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012. 
In realtà, diversamente da quanto opinato dalla corte territoriale, ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del d.lgs. n. 297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro. 
Del tutto prive di pregio sono le considerazioni del giudice di appello in ordine alla portata applicativa della sentenza di questa sezione della S.C. n. 14268 del 5 maggio 2022, la quale espressamente chiarisce la portata dell'approvazione della legge n. 228 del 2012 in materia di ferie. Ne deriva l'accoglimento dei motivi esposti.  (…) La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, la quale deciderà la causa nel merito, anche in ordine alle spese di lite, applicando il seguente principio di diritto: ‹‹Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, ### (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno”.  6. ### dei principi appena richiamati al caso di specie consente di accogliere la domanda: è, infatti, incontestato che, al termine di ciascun anno scolastico, la parte ricorrente non abbia goduto di tutte le ferie maturate, non potendosi considerare giorni di ferie quelli tra la fine delle lezioni e il 30/6 e di sospensione delle lezioni durante le festività. Ciò in assenza di specifica prova, da parte del Ministero, su cui grava il relativo onere, di aver avvisato la ricorrente dell'obbligo di fruire delle ferie e dell'avvertimento che, se non fruite, le stesse non avrebbero potuto essere monetizzate.  7. A fronte della documentazione prodotta dal Ministero e della relativa contestazione, la parte ricorrente ha elaborato conteggio, depositato il ###, con cui ha ridotto la domanda alla somma di € 1.229,37. ###, non comparso all'udienza odierna, non ha contestato la quantificazione effettuata. 
La domanda deve essere accolta limitatamente alla minor somma di € 1.229,37, non essendo, comunque in contestazione la richiesta e il godimento delle ferie e ben potendo la relativa autorizzazione sopravvenire anche in un secondo momento.   ### deve, dunque corrispondere € 1.229,37alla parte ricorrente oltre interessi legali dal dovuto al saldo stanti le previsioni dell'art. 16 Legge 412/1991 e dell'art. 22, co. 36, Legge 724/1994, le quali escludono che, per i crediti da lavoro dei pubblici dipendenti, siano cumulabili interessi legali e rivalutazione (### 27 marzo 2003, n. 82; cfr., da ultimo, (Cass. Civ., Sez. Lav., 20 luglio 2020, n. 13624).  8. Quanto alle festività soppresse, le quali, secondo il Ministero, non potrebbero essere monetizzate, si richiama Cassazione civile sez. lav., 04/04/2024, n.8926, secondo cui, al contrario l'assenza “di una specifica disciplina per la mancata fruizione delle giornate di riposo per festività soppresse, previste dall'art. 1 della l. n. 937 del 1977, non può ritenersi ostativa alla loro monetizzazione alla cessazione del rapporto ove ricorrano gli stessi presupposti che consentono la monetizzazione delle ferie, in ragione delle chiare disposizioni dettate dall'art. 2 di detta legge per le quattro giornate di riposo ivi previste e della loro sostanziale assimilabilità alle ferie”.  9. Superfluo appare il rinvio alla ### richiesto dal ### a fronte del chiaro e recente orientamento della ### di Cassazione (v. supra).  10. Spese secondo soccombenza con liquidazione in dispositivo sulla base del valore riconosciuto e distrazione ex art. 93 c.p.c..  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: In accoglimento del ricorso, condanna la parte resistente a corrispondere al ricorrente la somma di € 1.229,37oltre interessi legali dal dovuto al saldo; Condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 1.314,00, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali, da distrarsi. 
Milano, 21 gennaio 2026 

Il Giudice
dott.ssa ### n. 11748/2025


causa n. 11748/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Maria Beatrice Gigli

M

Corte d'Appello di Lecce, Sentenza n. 46/2026 del 21-01-2026

... una prova più pregnante, considerato il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui la manifestazione dell'intenzione del comproprietario di possede ###fondo in comunione pro indiviso richiede il compimento di atti idonei inequivocabilmente diretti ad escludere la possibilità di pari godimento del bene da parte degli altri comproprietari ( vedi anche Cass. n. ###/2023). Come noto, affinché si abbia possesso ad usucapionem è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena; in altri termini, occorre che la signoria sulla cosa permanga per tutto il ventennio, quale tempo indispensabile per usucapire, senza interruzione, sia per quanto riguarda l'animus che il corpus, e che il rapporto che si instaura con il bene non sia dovuto a mera tolleranza o condiscendenza. Trattandosi, inoltre, di bene indiviso formalmente in comproprietà, il comproprietario che intenda usucapire la quota degli altri è tenuto a provare in giudizio un quid pluris, ovvero di aver goduto della res attraverso un'attività incompatibile con (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte ### di ### civile ### persone dei seguenti magistrati: Dott. ### - Presidente rel. 
Dott. ### - ###. ### - ### pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 492 del ### delle cause dell'anno 2024 promossa da ### (C.F. ###), rappresentato e difeso dall'Avv. ### mandato in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in #### n. 29 appellante e ### (C.F. ###), ### (C.F.  ###), ### (C.F. ###), ### (C.F. ###), tutti rappresentati e difesi dall'Avv. ### giusta mandato in calce all'atto di citazione di primo grado, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio legale in #### n. 252 appellati nonché #### appellati contumaci ******* ### parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni depositate nei termini assegnati e da note scritte depositate ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 20.01.2026 di riserva della decisione al Collegio ex art. 352 cpc ********** MOTIVAZIONE 1. Con sentenza n. 1498/2024, pubblicata in data ###, il Tribunale di ### accertava e dichiarava la titolarità del diritto di proprietà, per intervenuta usucapione, di ##### e ### sui seguenti beni immobili: 1. Abitazione sita in #### censita al ### del Comune di ### al foglio 41, particella 565, sub. 1; 2. 
Cantina/autorimessa sita in #### snc, censita al ### del Comune di ### al foglio 41, particella 565, sub. 2; 3. Terreni in #### Petti, censiti presso il ### di detto Comune al ### 16, partt. 296 e 323, limitatamente alla porzione delimitata dalle recinzioni di confinamento poste in opera dagli attori, quali meglio e più analiticamente evidenziate nella planimetria allegata all'atto di citazione e indicata con lettera “B”, “porzione da assegnare a Claudio”. Il Tribunale dichiarava, invece, cessata la materia del contendere sulla domanda riconvenzionale proposta da ### 2. Ed invero. 
Con atto di citazione del 22.07.2021, ###### convenivano in giudizio, innanzi il Tribunale di ##### e ### esponendo di aver posseduto in modo pacifico, continuativo ed ininterrotto, da oltre un ventennio, i beni immobili sopra identificati. Gli attori rappresentavano che il possesso era stato acquisito senza il compimento di alcun atto violento e senza l'adozione di comportamenti clandestini da parte di ### a seguito del decesso del proprio genitore avvenuto in data ###. Nel dettaglio, gli esponenti deducevano che a partire da quel momento ### aveva preso materiale possesso dell'appartamento, escludendone dal pari godimento ed utilizzo gli altri eredi e qualsivoglia altro soggetto terzo, provvedendo a cambiare la porta e la serratura di accesso ed effettuando tutti gli interventi manutentivi e conservativi, ordinari e straordinari, finalizzati al miglioramento dell'immobile. Esponevano, inoltre, che ### aveva impedito l'accesso agli altri convenuti al terreno oggetto della domanda di usucapione, sia per l'esercizio dell'attività di coltivazione, sia per differenti utilizzi, mediante la recinzione dello stesso. 
Gli attori specificavano che il possesso di ### si era unito a quello dei figli, ragion per cui chiedevano che, accertata e dichiarata l'immissione degli stessi, da oltre un ventennio, nel possesso dei beni immobili prima identificati, limitatamente alla porzione delimitata dalle recinzioni di confinamento da essi effettuate, fosse accertato e dichiarato che il possesso, non viziato da violenza o clandestinità, era perdurato ininterrottamente sino al momento di proposizione della domanda. Per l'effetto, chiedevano di accertare e dichiarare l'avvenuta usucapione dei beni immobili oggetto di causa in proprio favore ed in danno dei soggetti convenuti e di ordinare al ### dei ### di ### la trascrizione della emananda sentenza, con esonero per il medesimo da ogni responsabilità consequenziale, con il favore delle spese, competenze ed onorari di giudizio.  2.1. Ritualmente costituito, ### riconosceva il possesso esclusivo dei beni comuni in capo agli attori e spiegava domanda riconvenzionale con la quale chiedeva l'accertamento del proprio acquisto ad usucapionem dei beni immobili siti in ### alla via ### al ### 41, ### 565/4 e ### 565/5 con ogni accessione, pertinenza e addizione, adducendo di aver esercitato un potere continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico e con l'intenzione di esercitare un potere di signoria corrispondente a quello di proprietario per oltre un ventennio.  2.2. Si costituiva, altresì, in giudizio ### la quale chiedeva l'integrale rigetto delle domande attoree, evidenziando che gli attori risiedevano stabilmente a ### ragion per cui non potevano invocare un possesso utile ai fini dell'usucapione. Rappresentava, inoltre, che tutti i comproprietari avevano posseduto le chiavi dell'abitazione oggetto di causa sino al cambio di serratura effettuato dal germano ### il quale aveva omesso di consegnare le chiavi ai fratelli. Da ultimo, la convenuta sosteneva di aver tollerato il possesso esercitato dall'attore stante il rapporto di parentela e che tale circostanza fosse inidonea a far sorgere un diritto di proprietà per usucapione come invocato.  2.3. Infine, si costituiva ### il quale chiedeva, preliminarmente, di dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'attore ### e, nel merito, di dichiarare tutte le domande attoree inammissibili, improcedibili e comunque infondate in fatto e in diritto, con condanna degli attori al pagamento delle spese e competenze del giudizio 3. La causa veniva istruita a mezzo di interrogatorio formale, prova documentale e prova testi. 
Il giudice di prime cure, preliminarmente, riteneva infondata l'eccezione di legittimazione attiva sollevata da ### poiché l'atto di cessione del 2008 concerneva quelle quote di cui l'attore ### era già proprietario e non anche quelle oggetto di controversia, che sarebbero state acquisite per usucapione. Quanto al merito della controversia, il Tribunale rilevava che i convenuti si erano limitati a generiche contestazioni e avevano omesso di fornire prove idonee a contrastare le prove offerte dagli attori. Nel dettaglio, il giudice di prime cure evidenziava l'assenza di prova in ordine alla presunta tolleranza dedotta dalla convenuta ### sostenendo che era proprio la richiesta di consegna delle chiavi da parte di quest'ultima a dimostrare l'assenza di tolleranza. In relazione alla circostanza addotta dai convenuti secondo la quale gli attori non potevano vantare un possesso continuo e ininterrotto sui beni oggetto di controversia in ragione del fatto che essi risiedevano stabilmente a ### il Tribunale evidenziava che la continuità del possesso era comprovata dal fatto che questi ultimi, quando rientravano in ### circa 6/7 volte l'anno, si recavano presso gli immobili, anche al fine di pernottare. 
Il giudice di prime cure rilevava che gli attori, al contrario, avevano dimostrato la sussistenza dei requisiti necessari ad usucapire i beni oggetto di controversia mediante la prova orale espletata in corso di causa, ove era emerso il possesso ad excludendum dell'abitazione e della cantina da parte di ### e dei figli sin dal 1992. Difatti, mediante le dichiarazioni dei testi indicati dagli attori, risultava dimostrato che questi ultimi avevano avuto pacificamente accesso all'immobile e che i convenuti comproprietari non solo non vi si erano recati, ma non avevano neppure la possibilità di accedere, stante il cambio di serratura operato da ### il quale aveva omesso di fornire ai germani copia delle chiavi. Il primo giudice evidenziava, inoltre, che anche le prove fotografiche allegate dagli attori avevano consentito di dimostrare la fondatezza della domanda, essendo emerso che ### si era occupato della ristrutturazione dell'immobile oggetto di causa, mediante nuova pavimentazione, nuovi impianti ed allaccio della corrente elettrica. 
Da ultimo, il giudice di prime cure dichiarava - come richiesto - cessata la materia del contendere sulla domanda riconvenzionale proposta da ### essendo stato raggiunto un accordo transattivo tra le parti. 
Le spese di lite di ### venivano compensate interamente tra le parti, stante il raggiungimento dell'accordo e la mancata contestazione della domanda attorea da parte del convenuto. 
Le spese di lite in favore degli attori venivano poste a carico dei soccombenti.  4. Con atto di citazione notificato il ###, ### ha proposto appello avverso la sentenza suindicata, affidandosi a due motivi di gravame, e segnatamente: 1. Erroneità ed illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui ritiene non contestati i fatti allegati dagli attori - ### dell'art. 115 c.p.c.: l'appellante contesta la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure ha attribuito valore di mancata contestazione alle differenti posizioni processuali assunte dai convenuti, senza considerare che il principio di non contestazione non può applicarsi nei confronti di fatti comuni a più parti convenute in giudizio in ragione del litisconsorzio necessario tra esse esistente. Invero, le mancate contestazioni da parte di ### e ### non possono riverberarsi in danno del deducente, il quale nei suoi scritti difensivi non ha omesso di contestare il possesso ad excludendum; 2. Erroneità ed illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui ritiene provati - attraverso le dichiarazioni dei testimoni escussi - i requisiti necessari affinché potesse dichiararsi l'avvenuta usucapione in favore degli attori - ### degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 1158 e 2697 c.c.: l'appellante deduce l'erroneità della sentenza anche nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto provata la domanda di usucapione proposta dagli attori mediante un'interpretazione distorta e parziale delle dichiarazioni rese dai testimoni. Nel dettaglio, il deducente rappresenta che alcun valore può attribuirsi alla testimonianza di ### essendo frutto di una valutazione personale e priva di elementi a sostegno della domanda di accertamento dell'usucapione. Parimenti, alcun valore può attribuirsi alle deposizioni dei teste #### e ### i quali, per un verso, hanno riferito circostanze de relato e come tali inidonee a provare gli assunti attorei e, per altro verso, non hanno fornito alcun elemento utile a provare l'esclusione dei coeredi dal compossesso, nonché il decorso del ventennio dal compimento degli atti. Da ultimo, l'appellante sostiene che con l'atto di cessione delle quote del 23.10.2008 l'appellato ### aveva riconosciuto in capo ad esso ed ai fratelli la qualità di comproprietari e di compossessori dell'immobile sito in ### ragion per cui deve ritenersi che a tale data l'appellato non avesse ancora nemmeno iniziato a possedere i beni oggetto di controversia uti dominus.  4.1. . Ritualmente costituiti, ##### e ### chiedono, in via preliminare, di dichiarare inammissibile l'appello e, nel merito, il rigetto dello stesso perché infondato in fatto ed in diritto, con condanna alle spese di lite.  ### e ### pur ritualmente citati, non si costituivano in appello, sicché ne era dichiarata la contumacia.  5. Alla udienza del 07.11.2024 il Cons. Istruttore, preliminarmente, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia di ### e ### e, ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., fissava innanzi a sé, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., l'udienza di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni; nonché per il deposito delle comparse conclusionali e per il deposito delle note di replica. 
All'esito, sulle conclusioni come innanzi precisate, alla udienza del 20.01.2026 la causa stante il tempestivo deposito di note di trattazione scritta, è stata rimessa al Collegio per la decisione.  6. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 cpc. 
Gli appellati deducono, invero, che l'appello sia stato formulato in modo del tutto generico, senza una precisa indicazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, nonché delle relative doglianze non avendo l'appellante individuato le parti della sentenza di cui richiede la riforma né tantomeno ha compiuto una ricostruzione logico-giuridica di come vorrebbe che il provvedimento fosse riformato in aperta violazione del dettato dell'art. 342 cpc., anche alla luce dei principi più stringenti introdotti dalla ### Tale eccezione non merita accoglimento. Ed invero, dalla lettura dell'atto introduttivo si evince che l'appellante, anche tenuto conto delle più preganti esigenze di specificità introdotte dalla riforma ### ha sufficientemente indicato gli errori in cui, a suo dire, è incorso il Tribunale con particolare riferimento alla ricostruzione del fatto e alla valutazione delle prove assunte, deducendo sul punto in maniera dettagliata, consentendo un'adeguata individuazione delle questioni e dei punti contestati della pronuncia impugnata, delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione, ed offrendo specifiche argomentazioni per confutare il percorso motivazionale del primo Giudice. In proposito va tenuto conto che la Corte di Cassazione a ### con ordinanza n. ### del 13.12.2022, , ha recentemente chiarito con statuizione che può comunque essere riferita anche alle modifiche dell'art. 342 cpc introdotte dalla recente riforma come “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.  7. Quanto al merito, va premesso che l'appello si appunta unicamente avverso la statuizione di accoglimento della domanda di usucapione, formulata in primo grado dagli attori, sicché tutte le altre questioni, pure definite in sentenza, ma non oggetto di censura in questo grado di appello, restano ormai coperte dal giudicato e non possono essere oggetto di disamina.  7.1. Ciò posto, l'appello proposto è fondato e meritevole di accoglimento per quanto di ragione.  7.2 Giova ricordare che la situazione fattuale di comproprietà dei beni impone una diversa disamina della fattispecie, richiedendo una prova più pregnante, considerato il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui la manifestazione dell'intenzione del comproprietario di possede ###fondo in comunione pro indiviso richiede il compimento di atti idonei inequivocabilmente diretti ad escludere la possibilità di pari godimento del bene da parte degli altri comproprietari ( vedi anche Cass. n. ###/2023). Come noto, affinché si abbia possesso ad usucapionem è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena; in altri termini, occorre che la signoria sulla cosa permanga per tutto il ventennio, quale tempo indispensabile per usucapire, senza interruzione, sia per quanto riguarda l'animus che il corpus, e che il rapporto che si instaura con il bene non sia dovuto a mera tolleranza o condiscendenza. Trattandosi, inoltre, di bene indiviso formalmente in comproprietà, il comproprietario che intenda usucapire la quota degli altri è tenuto a provare in giudizio un quid pluris, ovvero di aver goduto della res attraverso un'attività incompatibile con il possesso altrui, tale da evidenziare una inequivoca volontà di possede ###più uti condominus. Non è, infatti, sufficiente provare che i diversi comproprietari si siano astenuti dall'uso del bene, ma occorre dimostrare di aver sottratto il bene medesimo all'uso comune per l'intero periodo, attraverso una condotta diretta a rivelare in modo inequivoco che si è verificato un mutamento di fatto nel titolo del possesso, non bastando al riguardo la prova del mero non uso da parte degli altri, stante l'imprescrittibilità del diritto in comproprietà. È pacifico che "il protrarsi nel tempo di un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale può integrare un elemento presuntivo di esclusione della tolleranza solo nei rapporti labili e mutevoli (quali quelli di amicizia o di buon vicinato), ma non nei casi di vincoli di stretta parentela, nei quali è plausibile il mantenimento di un atteggiamento tollerante anche per un lungo arco di tempo" (cfr. Cassazione civile, sez. II, 18 giugno 2001, n. 8194; Cassazione civile, sez. II, 3 febbraio 1998, n. 1042; Cassazione civile, sez. II, 3 agosto 1995, n. 8498; Cassazione civile, sez. II, 21 ottobre 1991, n. 11118; Cassazione civile, sez. II, 22 maggio 1990, n. 4631). La valenza probatoria della durata della relazione di fatto col bene, pur potendo costituire elemento presuntivo della sussistenza del possesso, si affievolisce quando si sia in presenza di rapporti di parentela, a maggior ragion se stretti, e la trasformazione del compossesso in possesso esclusivo, pur non richiedendo in tale ipotesi l'interversione nel possesso, postula comunque la sussistenza di una inequivoca volontà di possede ###più uti condominus, da estrinsecare attraverso la comunicazione, anche con modalità informali, agli altri comproprietari della volontà di intendere possede ###via esclusiva. A tal fine, non ha alcuna rilevanza l'astensione degli altri partecipanti dall'uso della cosa comune, in difetto della prova di una esclusione degli altri comproprietari. 
La recente sentenza Cass. 26 maggio 2022, n. 17141, in tema di usucapione del comproprietario pro indiviso, ribadisce un orientamento consolidato della Cassazione secondo cui “il comproprietario pro indiviso che pretenda di aver usucapito il bene deve dimostrare, non solo di averne goduto in via d'esclusività (il che non è incompatibile con la propria posizione di titolare quotista, il quale può fruire anche di tutte le utilità del bene, ove gli altri comproprietari non dissentano e non rivendichino, a loro volta concorrente fruizione), ma di averlo fatto escludendo gli altri comproprietari, cioè apertamente contrastando il loro comune diritto, così da evidenziare una inequivoca volontà di possede ###più uti condominus (ex multis, Sez 2, n. 12260, 20/8/2002, Rv. 556970; Sez. 2, n. 9903, 28/4/2006, Rv.  592523; Sez. 2, n. 19478, 20/9/2007, Rv. 599374; Sez. 2, n. 17462, 27/7/2009, Rv. 609159; Sez. 6 n. 24781, 19/10/2017, Rv. 646754; Sez. 2, n. 10734, 4/5/2018, Rv. 648439). Il ricorso invoca un improprio accertamento di merito (anche evocando aspecificatamente un asserito documento che avrebbe preso in esame il Giudice di primo grado) da parte di questa Corte, sulla base del quale fonda il proprio diritto”. 
Così recentissima anche Cass, ### n. 3493 del 7 febbraio 2024.  7.3. Gli attori, quindi dovevano fornire la prova di aver goduto della cosa esercitando sulla stessa un potere incompatibile con il possesso altrui, tale da evidenziare una inequivoca volontà di escludere la possibilità di godimento da parte del comproprietario e dall'assenza di un contesto di mera tolleranza, da parte del contitolare, degli atti di gestione posti in essere da un altro comproprietario. La dimostrazione di aver utilizzato un bene del quale si è comproprietari, dunque, non è di per sé sufficiente ai fini dell'usucapione, come non è sufficiente provare che i comproprietari si siano astenuti dall'uso del bene, ma è necessario dimostrare di aver sottratto il bene all'uso comune con una condotta vòlta ad esplicitare che si è verificato un mutamento di fatto nel titolo del possesso. 
Alla luce della giurisprudenza di legittimità, è possibile l'acquisto, da parte di un comproprietario pro indiviso della quota del bene appartenente ad altro comproprietario, una volta trascorso il tempo utile per l'usucapione, tuttavia il compossesso, che consiste nell'esercizio del comune potere di fatto sulla cosa, in tota et in qualibet parte della stessa, da parte di due soggetti, esige però la esclusione del possesso del comproprietario ( così anche Cassazione civile sez. II, 13/06/2023, n.16695). Il comproprietario, che sia nel possesso del bene comune, può usucapire la quota degli altri comunisti, senza necessità di interversione del titolo del possesso e, se già possiede animo proprio ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, a tal fine occorrendo che goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui, senza che possa considerarsi sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa comune. . Va considerato poi che ancora di recente la SC ( vedi Cassazione civile sez. II, 20/01/2022, n.1796) ribadisce che l' utilizzo del bene mediante un'attività pienamente compatibile con una relazione materiale con bene fondata su un titolo convenzionale, o sulla mera tolleranza del proprietario, e che non esprime comunque un'attività idonea a realizzare l'esclusione dei terzi dal godimento del bene, espressione tipica del diritto di proprietà, non realizza un possesso utile alla usucapione.  8. Ciò premesso, la decisione impugnata è censurata in primo luogo perchè ha valorizzato a fini probatori le mancate contestazioni dei convenuti, traendone conseguenze giuridiche -a detta dell'appellante - errate. 
Effettivamente le ammissioni contenute negli scritti difensivi, sottoscritti unicamente dal procuratore "ad litem", non hanno valore confessorio, ma costituiscono comunque elementi indiziari, liberamente valutabili dal giudice per la formazione del suo convincimento.  8.1. Se non può pertanto riconoscersi valenza confessoria alle ammissioni contenute nella comparsa di risposta, secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (tra le molte, Cass. 28/09/2018, 23634; Cass. 02/10/2007, n. 20701; Cass. 13/12/2001, n. 15760), che riconnette a tali dichiarazioni valore soltanto indiziario, tuttavia, in forza del principio di "non contestazione" dell'art. 115 c.p.c., le ammissioni e/o le non contestazioni dei convenuti sono valutabili a fini di prova, posto che questi sono tenuti a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda; detti fatti debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte convenuta, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata a negare genericamente la sussistenza dei presupposti di legge per l'accoglimento della domanda attorea, senza elevare alcuna contestazione chiara e specifica.  8.2 Nella specie, effettivamente a fronte della domanda esposta in citazione, con cui gli attori deducono di aver iniziato a possede ###via esclusiva gli immobili oggetto di causa dopo il decesso del padre, ### ( occorso in data ###) avendo cambiato la serratura e le chiavi di accesso, le difese svolte dalle parti convenute integrano contestazioni assolutamente generiche, perché a) ### non si oppone alla domanda; b) ### dopo aver genericamente impugnato e contestato l'atto di citazione, ammette che gli attori “avevano provveduto autonomamente e senza preavviso al cambio della serratura” e che, una volta richieste le nuove chiavi della abitazione, anche per conto della madre, il ### assicurava che le avrebbe consegnate “anche agli altri comproprietari” non appena “giunto sul posto per l'estate” anche se poi non lo aveva mai fatto; c) ### infine, eccependo la carenza di legittimazione attiva di ###anna ### nega ma in modo evanescente, a fronte della precisa deduzione di parte attrice - inerente la sostituzione delle chiavi di accesso - che ### e/o i figli abbiano mai posto in essere “atti finalizzati a escludere dall'utilizzo del bene i compossessori”, che hanno, invece, sempre amministrato il patrimonio ereditario insieme alla madre, almeno fino alla morte di questa (2021).  8.3. Trattasi di contestazioni assolutamente generiche, che consentono di ritenere provato, in quanto non contestato, il fatto storico che ### abbia sostituito la serratura e le chiavi di accesso all'immobile, escludendo così dal possesso del bene ereditario gli altri compossessori. Va precisato che il cambio della serratura non vale come atto di interversio nel possesso - peraltro non necessaria in tale fattispecie - , ma esprime comunque un'attività idonea a realizzare l'esclusione dei terzi dal godimento del bene, quale espressione tipica del diritto di proprietà, ed è idonea a realizzare il sorgere di un possesso utile alla usucapione. Il tenore delle difese della parte convenuta dunque dimostra e prova il dato storico della materiale disponibilità dell'immobile in capo agli odierni appellati, da solo sufficiente a fondare la pretesa usucapione, non occorrendo nei rapporti fra comproprietari/ compossessori, atti di interversione nel possesso. 
Sotto questo profilo la sentenza è corretta e la scrutinata censura priva di pregio.  9. E' invece fondato il secondo motivo di appello Il tribunale fonda, invero, la sua decisione, su un errato presupposto giuridico, e cioè che il possesso del bene acquisito ed esercitato da ### e dai suoi figli sarebbe idoneo ai fini dell'usucapione del diritto di proprietà, trattandosi di un possesso protrattosi per oltre vent'anni. La soluzione cui è pervenuto il primo giudice è, però errata, non essendo stata raggiunta alcuna prova relativamente al dato temporale della durata del possesso utile ad usucapione protrattosi per oltre vent'anni.  9.1. Nell'ottica del principio processuale della "ragione più liquida" appare pertanto, fondato il profilo di censura, relativo alla mancanza di prova del decorso del termine ventennale, necessario ex art. 1158 cc al maturarsi dell'usucapione, profilo che assume valenza assolutamente dirimente ed assorbente di ogni altea doglianza, pure esposta dall'appellante, nel motivo in esame, ### invero ritenersi consentito al giudice, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.( Cassazione civile sez. un., 08/05/2014, n.9936 Cassazione civile sez. VI, 26/11/2019, n.### Cassazione civile sez. trib., 09/01/2019, n.363, Cassazione civile sez. trib. 11.5.2018 n. 11458 fra le altre).  9.2. Ed infatti, non emerge dalle prove articolate, né emerge dalle deduzioni di parte attrice o dal corredo probatorio agli atti, quando il ### in epoca successiva al decesso del padre, sostituendo la serratura della abitazione e recintando il fondo, abbia iniziato a possede ###più uti condominus i beni, che assume aver acquistato per usucapione; il ### , quale erede del padre, afferma di aver iniziato una sua relazione con l'intera res, pure se giustificata dalla situazione di compossesso sul bene in comunione pro indiviso, solo dopo la morte del padre, ma in difetto di prova sull'epoca in cui tale situazione di fatto abbia avuto inzio, non è provato se tale termine ventennale si sia maturato alla data della domanda introduttiva. 
Del resto, quanto riferito dalla sorella ### in ordine ad una richiesta delle nuove chiavi, effettuata ripetutamente e anche per conto della madre, non consente neppure una datazione sicura, se non in epoca, precedente al decesso della madre ### occorso solo nel 2021, quindi assai recente.  10. Va segnato che le dichiarazioni di alcuni testi escussi in primo grado ( ##### che vorrebbero addirittura retrodatare alla fine degli anni 80 ( 86/87) il trasferimento della proprietà sui beni oggetto di causa a seguito di donazione del padre, non sono utili a superare tale lacuna probatoria, vuoi perché le ragioni esposte dagli attori a base della domanda di usucapione nell'atto introduttivo del giudizio indicano chiaramente la sostituzione delle chiavi come evento iniziale del possesso e quale dies a quo un'epoca, non meglio definita, ma certamente successiva al decesso del padre, vuoi perché comunque tutti i testi riferiscono - alcuni anche solo de relato - soltanto di un generico utilizzo del bene svincolato da ogni riferimento temporale e di una altrettanto generica manifestazione della futura volontà di donare il bene, dichiarata da parte dei genitori del ### ma nessuno dei testi indica con precisione quando si sarebbe verificata la materiale apprensione integrale del bene da parte del coerede, sicché i limiti connessi al principio della domanda impediscono di prendere in esame evidenze relative a fatti diversi dall'evento indicato in citazione a fondamento della pretesa. . 
Fatti diversi che comunque sono dedotti in maniera assolutamente generica quanto al dato temporale.  10.1 . Va considerato infatti che neppure le circostanze articolate come capitoli di prova oggetto di inchiesta orale enucleano con precisione il momento in cui la condotta di escludere gli altri compossessori si sarebbe realizzata; i testi, che comunque riferiscono circostanze in maniera assolutamente generica, senza alcun preciso riferimento temporale, e peraltro ininfluenti ( quali inviti a cena o attività di ristrutturazione o utilizzo dell'immobile da parte dei figli del ### dotati di chiavi) perché riportate ad epoca molto recente (2008), non paiono neppure del tutto precisi ed attendibili, se si considera che ricordano circostanze - quale donazione e/o ristrutturazioni - occorse negli anni 80, quando erano poco più che bambini ( sono tutti nati negli anni 72/74).  10.2. Da ultimo, va evidenziato che il quadro, oltre che per quanto detto debole sul piano probatorio, non è neppure univoco, posto che il teste ### ( genero di ### riferisce, invece, che un anno prima della sua deposizione ( ud. 31.5.2023) si sarebbe recato con la suocera presso l'immobile per accedervi, ma le chiavi, con cui in precedenza la ### aveva sempre aperto l'immobile, quella volta non aprivano. E che poi la ### avrebbe riferito in quella circostanza che il fratello ### le avrebbe promesso di consegnare le nuove chiavi: tantoin dispare la valenza di una simile promessa relativa alla consegna delle chiavi ai fini del possesso esclusivo - incide quantomeno sul dato temporale necessario per il maturarsi della prescrizione acquisitiva, stante la perdurante incertezza del dies a quo cui ancorare l'inizio dell'arco di tempo ventennale, in cui ### ha posseduto uti dominus e non più uti condominus .  11. ### va dunque accolto e la sentenza riformata, con il rigetto della domanda proposta in primo grado. 
Assorbite restano tutte le altre questioni.  12. Le spese di lite relative al doppio grado vanno ridefinite, invero, in applicazione dei principi di causalità e soccombenza, tenendo conto che il giudice d'appello, se riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio a una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia. (v. Cassazione civile sez. III, 12/04/2018, n. 9064; Cass. Civ. sez. LL, del 01/06/2016, n. 11423, Cassazione civile, sez. III, 13/04/2010, n. 8727, fra le altre). 
Le stesse, quindi, , considerata , la soccombenza degli appellati, ##### valutata in base all'esito complessivo della lite, impone comunque che questi siano condannati alla rifusione, in favore dell'appellante, delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come da dispositivo. Possono invece essere compensate le spese di primo grato di ### in considerazione dell'esito favorevole del giudizio, da un lato, e dall'altro, del disinteresse manifestato per la vicenda, non costituendosi in appello.  ### invece, il regime delle spese di lite di primo grado, relativo alla posizione di ### non occorre provvedere sulle spese di lite di questo giudizio, nei confronti della parti rimaste contumaci in quanto, non hanno sostenuto alcun esborso, e quindi non ha maturato alcun diritto ad un eventuale rimborso.  P.Q.M.  La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ### con atto di citazione notificato il ###, nei confronti di ####### e ### avverso la sentenza del Tribunale di ### n. 1498/2024, pubblicata in data ###, così provvede: 1. Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, rigetta la domanda di usucapione formulata da ##### con citazione del 23.7.2021; 2. condanna ##### in solido, al pagamento, in favore di ### delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida per il primo grado in € 5077,00 e per il presente grado in € 5000,00 tutto oltre esborsi ed accessori di legge e di tariffa; 3. Compensa le spese di lite di primo grado con riguardo a ### 4. Conferma nel resto la sentenza di primo grado. 
Così deciso nella camera di consiglio del 20 gennaio 2026 ### est.   Dr. ### 

causa n. 492/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Consiglia Invitto

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 3360/2021 del 11-02-2021

... vincolo di subordinazione; sulla base del consolidato orientamento di questa Corte, "###ipotesi di "doppia conforme", prevista dall'art. 348-ter, comma 5, c.p.c. (applicabile, ai sensi dell'art. 54, comma 2, del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla I. n. 134 del 2012, ai giudizi d'appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012), il ricorrente in cassazione - per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. (nel testo riformulato dall'art. 54, comma 3, del d.l. n. 83 cit. ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) - deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse."(ex rmiltis, cfr. n.26774 del 2016; Cass. n. 19001 del 2016; Cass. n. 5528 del 2014); in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza; in ragione dell'inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso 2109-2019 proposto da: ### elettivamente domiciliato m #### presso la CORTE DI CASSAZIOE, rappresentato e difeso dall'avvocato ### - ricorrente - --- P tíce". i contro ### in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ##### 8, presso lo studio dell'avvocato ### PAGLIEITI, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1458/2018 della CORTE ### di MILANO, depositata il ###; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/09/2020 dal ###.  ### R.G. 2109/2019 ###: la Corte d'appello di Milano, a conferma della sentenza del Tribunale della stessa città, ha rigettato il ricorso di ### rivolto all'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, intercorso tra lo stesso e il ### fra il 20 dicembre 2009 e il 20 marzo 2012; attraverso l'esame delle modalità di esecuzione dell'attività svolta dall'appellante, la Corte territoriale ha accertato l'inesistenza del vincolo di dipendenza tra i contendenti; la cassazione della sentenza è domandata da ### sulla base di un unico motivo; il ### ha resistito con controricorso; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.  ###: i specificità; • con l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 e n. 5, parte ricorrente deduce "### e falsa applicazione degli artt. 421-437 c.p.c.; violazione e falsa applicazione articolo 2094 c.c. in relazione agli artt. 2697,2727,2729 c.c.; omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio oggetto di discussione tra le parti"; il giudice dell'appello avrebbe erroneamente ritenuto irrilevante la produzione documentale di parte e al tempo stesso mancato di esercitare i poteri officiOsi ai fini del definitivo accertamento dei fatti allegati nel giudizio di primo grado; la Corte territoriale avrebbe omesso di motivare quale diversa natura avesse il rapporto di lavoro tra l'appellante, autista di automezzo appartenente al ### e la stessa società; il motivo è inammissibile; sotto il dedotto profilo della violazione di legge lo stesso manca d parte ricorrente si duole, del tutto genericamente, dellpaotemilagnCit ja dtaice del una produzione documentale di parte, nonché del mancato esg.- °ne di istruttori da parte del giudice del merito (artt. 421-43) od. pri###.21.° trascrivere né allegare al ricorso quali elementi probatori di civ.) oenza avrebbe mancato di vagliare e quali mezzi istruttori, utili al rap,-7; merito diverso della controversia, avrebbe mancato di esercitare in via—:10"sae;nto di Lin esito di contro, dal tenore della decisione, emergono i contorni di un'istruttoria completa e chiaramente motivata, adottata sulla scorta di testimonianze (di cui, su una in particolare, si dà conto di rinuncia da parte dell'odierno ricorrente) e di una produzione documentale di parte la quale non ha offerto alcun riscontro delle allegazioni dell'appellante; in osservanza del principio di specificazione e di allegazione di cui agli artt. 366 4 e 369 n. 6 cod. proc. civ., ed in conformità con quanto pacificamente ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, il ricorso deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito (ex multis cfr. Cass. n. 27209 del 2017; Cass. n. 12362 del 2006); in merito al dedotto vizio di motivazione, il ricorso presenta un assorbente profilo d'inammissibilità, consistente dalla presenza di una doppia conforme in punto di declaratoria di assenza del vincolo di subordinazione; sulla base del consolidato orientamento di questa Corte, "###ipotesi di "doppia conforme", prevista dall'art. 348-ter, comma 5, c.p.c. (applicabile, ai sensi dell'art. 54, comma 2, del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla I. n. 134 del 2012, ai giudizi d'appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012), il ricorrente in cassazione - per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. (nel testo riformulato dall'art. 54, comma 3, del d.l. n. 83 cit. ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) - deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse."(ex rmiltis, cfr.  n.26774 del 2016; Cass. n. 19001 del 2016; Cass. n. 5528 del 2014); in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza; in ragione dell'inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.  P.Q.M.  La Corte dichiara inammissibile il ricorso.  2 Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, che liquida in ### 200 per esborsi, ### 3000 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento ed accessori di legge. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17 della I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 Così deciso in ### all'### camerale del 9 settembre 2020 ### (### sposito) 

causa n. 2109/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Esposito Lucia, De Felice Alfonsina

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Tribunale di Cosenza, Sentenza n. 67/2026 del 19-01-2026

... 1842/2022 pubblicata il ###, mutando il proprio precedente orientamento di cui alla sentenza n. 3979/2017, ha annullato tutti quegli atti amministrativi impugnati che non prevedevano come beneficiari della corta docente i docenti non di ruolo, sostenendo che il Ministero avesse creato un sistema a “doppia trazione” ponendo da un lato i docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, e pertanto sostenuta attraverso l'erogazione di tale beneficio, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali al contrario la formazione non appare come obbligatoria, e di conseguenza non possono usufruire di tale strumento. Come giustamente rilevato “tale sistema viene a collidere con le disposizioni costituzionali degli artt. 3,35 e 97 della ### sia sotto il profilo della discriminazione a danno dei docenti non di ruolo sia per la lesione del principio di buon andamento della P.A., scontrandosi con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non solo quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, onde garantire la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. Sentenza a verbale (art. 127 ter (leggi tutto)...

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1/12 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI COSENZA ### Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa ### in funzione di giudice del lavoro all'esito della scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 2800/2025 R.G.L. e Prev. vertente TRA ### (cf: ###), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. ### presso il cui studio in ### alla via ### n. 9 elegge domicilio Ricorrente E MINISTERO DELL'#### in persona del ### pro tempore, rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dai dott.ri ##### e ### funzionari in servizio presso l'### A.T. di ### come da incarico allegato, con domicilio eletto in ### via ### 13; Resistente Avente ad oggetto: riconoscimento del beneficio ### del Docente, art. 1, comma 121, ### 107/2015. 
Svolgimento del processo e motivi della decisione Con ricorso del 1.7.2025, ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe, premettendo di aver prestato servizio alle dipendenze del Ministero dell'### e del ### in forza di contratti di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento di attività di docente per Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 19/01/2026 2/12 l'anno scolastico 2024/2025, deduceva che, pur avendo svolto attività di docenza con obbligo di formazione e aggiornamento professionale al pari dei docenti di ruolo, non aveva fruito della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche, del valore di € 500,00, prevista dall'art. 1 comma 121, ### 13.07.2015 n. 107. 
Rilevava che la “carta docente” è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle istituzioni scolastiche statali sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, con esclusione, pertanto, dei docenti a tempo determinato. 
Lamentava che la disciplina dettata in materia determina una discriminazione vietata dalla direttiva europea 1999/70 e dall'accordo quadro del 18.03.1999 e deduceva che tale diverso trattamento contrastava con quanto sancito dagli artt. 63 e 64 CCNL 29.11.2007 e dall'art.  282 del D. Lgs. n. 297/1994. 
Su tali assunti, concludeva chiedendo accertarsi il suo diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la c.d. “carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1 della legge n. 107/2015 per l'anno scolastico 2024/2025 e, per l'effetto, condannarsi il Ministero dell'istruzione alla corresponsione in suo favore dell'importo nominale di euro 500,00 quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente; il tutto oltre accessori e vittoria delle spese di lite da distrarsi.  ### dell'### e del ### nel costituirsi tempestivamente in giudizio, riconosceva la fondatezza della pretesa, alla luce della giurisprudenza di legittimità, instando per la compensazione delle spese di lite. 
Matura per la decisione sulla base degli atti, la causa è stata decisa mediante la presente sentenza, depositata nel fascicolo telematico all'esito della scadenza del termine per note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. 
Appare opportuno ricostruire il quadro normativo entro cui si colloca la controversia al vaglio, alla luce degli autorevoli arresti della giurisprudenza nazionale e comunitaria.  ### 1, co. 121, della legge n. 107/2015 prevede che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 19/01/2026 3/12 ### dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Pi. nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla ### non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. 
Il successivo comma 122 stabilisce che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ### dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il ### dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della ### di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla ### medesima”. 
Il comma 124 sancisce poi che “###ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel ### nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del ### dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria”.  ### del 23 settembre 2015 prevedeva (atteso che esso è stato annullato dal Consiglio di Stato, con sentenza n. 1842/2022, proprio in ragione dell'illegittimità dell'esclusione dalla fruizione della carta docenti del personale assunto a tempo determinato), all'art. 2 che “1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le ### scolastiche statali, sia a Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 19/01/2026 4/12 tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una ### che è nominativa, personale e non trasferibile. 2. ### dell'istruzione, dell'università e della ricerca assegna la ### a ciascuno dei docenti di cui al comma 1, per il tramite delle ### scolastiche. 3. ### scolastiche comunicano entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, secondo le modalità da quest'ultimo individuate, l'elenco dei docenti di ruolo a tempo indeterminato presso l'### medesima, nonché le variazioni di stato giuridico di ciascun docente entro 10 giorni dal verificarsi della causa della variazione. ### dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmette alle ### scolastiche le ### da assegnare a ciascun docente di ruolo a tempo indeterminato. 4. ### è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della ### e l'importo di cui all'art. 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla ### e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. ### dell'istruzione, dell'università e della ricerca disciplina le modalità di revoca della ### nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico. 5. ### deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio.”; sub art. 3 che “1. ### ha un valore nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1° settembre al 31 agosto, fermo restando quando previsto dai commi 2 e 3. 2. ### di cui al comma 1 è reso disponibile, per ciascun anno scolastico, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123, della legge n. 107 del 2015, relativa all'esercizio finanziario in cui ha inizio ciascun anno scolastico, ed entro il limite della medesima. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le risorse che dovessero eventualmente rimanere disponibili a valere sull'autorizzazione di spesa citata sono destinate ad incrementare l'importo della ### nei limiti dell'importo di cui al comma 1. 3. La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della ### dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione.” ### del 28 novembre 2016 prevede all'art. 2 che “1. Il valore nominale di ciascuna ### è pari all'importo di 500 euro annui. 2. ### è realizzata in forma di applicazione Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 19/01/2026 5/12 web, utilizzabile tramite accesso alla rete ### attraverso una piattaforma informatica dedicata nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.  3. ### richiede la registrazione dei beneficiari della ### secondo le modalità previste dall'articolo 5, nonché delle strutture, degli esercenti e degli enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca attraverso i quali è possibile utilizzare la ### secondo quanto stabilito dall'articolo 7. 4. ### prevede l'emissione, nell'area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni elettronici di spesa con codice identificativo, associati ad un acquisto di uno dei beni o servizi, consentiti dall'articolo 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, di cui all'articolo 6, comma 3 da effettuarsi presso le strutture, gli esercenti e gli enti di cui al successivo articolo 7”, sub art. 3 che “1. ### è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari. 2. ### non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio”.  ### di Stato, ### con sentenza n. 1842/2022 pubblicata il ###, mutando il proprio precedente orientamento di cui alla sentenza n. 3979/2017, ha annullato tutti quegli atti amministrativi impugnati che non prevedevano come beneficiari della corta docente i docenti non di ruolo, sostenendo che il Ministero avesse creato un sistema a “doppia trazione” ponendo da un lato i docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, e pertanto sostenuta attraverso l'erogazione di tale beneficio, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali al contrario la formazione non appare come obbligatoria, e di conseguenza non possono usufruire di tale strumento. 
Come giustamente rilevato “tale sistema viene a collidere con le disposizioni costituzionali degli artt. 3,35 e 97 della ### sia sotto il profilo della discriminazione a danno dei docenti non di ruolo sia per la lesione del principio di buon andamento della P.A., scontrandosi con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non solo quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, onde garantire la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 19/01/2026 6/12 La normativa primaria istitutiva della carta docente, secondo quanto affermato nella sentenza del Consiglio di Stato n. 1842/2022, può essere interpretata in chiave costituzionalmente orientata, tale da garantirne la conformità alla ### e ciò tenendo in considerazione anche la disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal ### di categoria, da leggersi in chiave di complementarità rispetto al disposto di cui all'art. 1 commi da 121 a 124 della legge n. 107/2015” (### Tribunale di ###.ssa Petrosino del 12.05.2023).  ### di Stato con sentenza n. 1842/2022 ha chiarito che “### di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'### l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). 
E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la ### del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art.  1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio - la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento - che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna”. 
Sulla compatibilità con il diritto dell'unione europea, si è espressa anche la Corte di Giustizia su domanda pregiudiziale proposta ai sensi dell'articolo 267 TFUE. La Corte, con ordinanza pronunciata il 18 maggio 2022 nella causa C-450/2021, ha dichiarato incompatibile con l'ordinamento eurounitario la norma che preclude ai docenti a tempo determinato il diritto di avvalersi dei 500 euro della carta per l'aggiornamento e la formazione del docente, affermando che la “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro #### e ### sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EU.  500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 19/01/2026 7/12 riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. 
La Corte di ### ha innanzitutto affermato che l'indennità di € 500,00 annui di cui alla c.d. “carta docenti” deve essere considerata come rientrante tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. 
Si legge, invero, nella sentenza suddetta che: “36 Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il Ministero, e di valorizzarne le competenze professionali. 
Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il Ministero, dei loro compiti professionali a distanza. 
Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti.  […] “38 La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come «condizione di impiego». 
La Corte di ### ha poi affermato che, dagli elementi del fascicolo forniti dal giudice del rinvio, risultava che la situazione dei docenti a tempo determinato e quella dei docenti a tempo indeterminato erano “comparabili dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, e, dall'altro, che esiste una differenza di trattamento tra tali docenti a tempo indeterminato e i docenti assunti dal ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 19/01/2026 8/12 nell'ambito di rapporti di lavoro a tempo determinato, in quanto questi ultimi non beneficiano del vantaggio finanziario di cui al procedimento principale”. 
La Corte ha poi verificato come non esista una ragione oggettiva che, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, che giustifichi la differenza di trattamento fra le due categorie di docenti, evidenziando che secondo una giurisprudenza costante della Corte, “la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, ### C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata)”.  “ […] ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, ### C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata). 
La Corte ha aggiunto che “spetta al giudice nazionale valutare se il lavoratore a tempo determinato si trovi in una situazione comparabile a quella del lavoratore a tempo indeterminato, tenuto conto di elementi quali “la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego”. 
Occorre, infine, richiamare i principi affermati dalla Suprema Corte in recentissima sentenza n. 29961, pubblicata il 27 ottobre 2023); la Corte di legittimità, pronunciandosi su questione oggetto di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. in tema di spettanza agli insegnanti non di ruolo della cd. carta del docente (ex art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015) - ha affermato i seguenti principî di diritto: 1. ### del Docente di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 19/01/2026 9/12 ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ### 2. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.  3. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 de 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della ### salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.  4. ### di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della ### si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica; la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della ### stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico. 
Orbene, nel caso di specie, non è contestato oltre che provato documentalmente (si veda, in particolare, lo stato matricolare agli atti) che parte ricorrente, nell'anno scolastico per cui è domanda, ha svolto incarichi di supplenza sino al 30 giugno; avendo parte ricorrente ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 19/01/2026 10/12 svolto incarichi di supplenza fino al termine delle attività didattiche, alla stessa compete in misura piena il beneficio in questione; in parte qua l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'### quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla ### ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio ( Cass. n. 29961/2023, punto 8 della motivazione). 
Ulteriormente, si rileva che, al momento della presente pronuncia giudiziale, parte attrice è ancora interna al sistema delle docenze scolastiche, perché docente immesso in ruolo dall'1.9.2025; ne consegue l'attuale persistenza degli interessi a fondamento dell'obbligazione “di scopo” in questione. 
Spetta, pertanto, a parte ricorrente l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto (euro 500,00 per ciascun anno scolastico), oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 
A tali rilievi consegue l'accoglimento del ricorso e, per l'effetto, previo accertamento del diritto di parte ricorrente all'attribuzione da parte del ### della c.d. carta docente per il valore nominale di euro 500,00 oltre accessori (interessi legali dalla maturazione del diritto all'accredito sino all'effettivo soddisfo da portarsi in detrazione dell'eventuale maggior danno della rivalutazione monetaria) la condanna del ### agli adempimenti conseguenti vale a dire all'attribuzione della carta per il valore nominale predetto, oltre accessori. 
Invero, il beneficio in questione, a ben vedere, non si sostanzia nella semplice dazione di una somma di denaro da parte dell'### ed in favore della parte ricorrente, bensì in una carta elettronica su cui viene caricato il predetto importo, finalizzato all'acquisto di beni funzionali alla formazione del docente, trattandosi, per come chiarito dalla SC, di un'obbligazione di pagamento a scopo vincolato; sul punto, si richiama n. 29961/23 che, al punto 12.2., ha chiarito che ### operazione è infatti condizionata dalla destinazione di quella somma a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri. Tale scopo o funzione sono assolutamente qualificanti, perché, attribuendo al docente una ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 19/01/2026 11/12 somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali. 
Alla stregua delle suesposte argomentazioni, va dichiarato il diritto della parte ricorrente a fruire della cara docente, con conseguente condanna del ### convenuto ad emettere analogo buono elettronico di spesa, finalizzato al medesimo scopo, dell'importo nominale dovuto (euro 500,00 annui) per la mancata fruizione del medesimo durante l'anno scolastico 2024/2025; invero, non osta al riconoscimento del beneficio né l'omessa presentazione di una domanda al datore di lavoro né è configurabile alcuna decadenza per la mancata utilizzazione dei fondi nel biennio (si veda Cass. n. 29961/2023, punto 17). 
Le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo, seguono la soccombenza, non ravvisandosi ad oggi eccezionali ragioni di compensazione, trattandosi di questione ormai non più “nuova” ma, al contrario, definitivamente risolta, in favore di parte attrice, dalla S.C. 
Per la relativa liquidazione si tiene conto della serialità del contenzioso - diffuso su tutto il territorio nazionale - rilevandosi che, secondo l'insegnamento della S.C. (n. 28987/2023), la “serialità” della causa costituisce idoneo elemento per giustificare una riduzione del compenso anche sotto i minimi, poiché integra un aspetto della “natura” dell'affare, che rappresenta proprio uno dei criteri valutativi dettati dall'art. 4, co. 1, D.M. n. 55/2014, fermo comunque il limite del decoro della professione, espressamente imposto dall'art.  2233, co. 2, c.c., che preclude una liquidazione di somme solo simboliche e dunque non consone al decoro della professione (Cass. ord. n. 1522/2019; Cass. ord. n. ###/2017).  PQM Il Tribunale di ### in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria difesa o eccezione disattesa, così provvede: 1) accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente in epigrafe a usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite l'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla L. n. 107 del 2015 per l'anno scolastico 2024/2025; 2) per l'effetto, condanna il ### dell'### e del ### in persona del ### pro tempore, alla attribuzione in favore di parte ricorrente della c.d. carta docente per l'importo nominale di euro 500,00 (oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 19/01/2026 12/12 comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione), per le finalità di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107 del 2015; 3) Condanna il ### dell'### e del merito al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 300,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi.  ### 19.1.2026 Il Giudice del lavoro Dott.ssa ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 19/01/2026

causa n. 2800/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Cavalcanti Fedora

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