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Giudice di Pace di Napoli, Sentenza n. 20229/2025 del 26-12-2025

... DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI Quarta Sezione Civile Il Giudice Onorario di ### di Napoli, nella persona dell'avv. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 18446 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025, TRA ### (C.F. ###) rapp.to e difeso dall' Avv. ### (C.F. ###) ed elett.te dom.to presso il suo studio in Napoli al viale privato del parco ### n. 113, dista procura in atti Ricorrente (opposto e riassumente) CONTRO ### quale ### designata in nome e per conto del F.G.V.S., C.F. e P.Iva ###, rappresentata e difesa dell'Avv. ### - indirizzo PEC - ###, ed elettiva mente domiciliat ###, giusta procura speciale in atti Resistente ### CONCLUSIONI: come rassegnate nei rispettivi atti di costituzione ed all'udeinza del 4.12.2025 tenutasi con trattazione scritta ex art. 127 ter cpc. ##### di ### con sentenza n.524/23 del 23.1.2023 condannava ### spa quale impresa designata del ### al risarcimento dei danni in favore dei sigg.ri ### e ### assistiti e difesi dall'Avv. ### quali eredi di D'### (deceduta il ###) per euro 888,83 oltre interessi accessori e spese di giudizio (sinistro con lesioni subito dalla D'### in data (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI Quarta Sezione Civile Il Giudice Onorario di ### di Napoli, nella persona dell'avv. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 18446 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025, TRA ### (C.F. ###) rapp.to e difeso dall' Avv. ### (C.F. ###) ed elett.te dom.to presso il suo studio in Napoli al viale privato del parco ### n. 113, dista procura in atti Ricorrente (opposto e riassumente) CONTRO ### quale ### designata in nome e per conto del F.G.V.S., C.F. e P.Iva ###, rappresentata e difesa dell'Avv. ### - indirizzo PEC - ###, ed elettiva mente domiciliat ###, giusta procura speciale in atti Resistente ### CONCLUSIONI: come rassegnate nei rispettivi atti di costituzione ed all'udeinza del 4.12.2025 tenutasi con trattazione scritta ex art. 127 ter cpc.  ##### di ### con sentenza n.524/23 del 23.1.2023 condannava ### spa quale impresa designata del ### al risarcimento dei danni in favore dei sigg.ri ### e ### assistiti e difesi dall'Avv. ### quali eredi di D'### (deceduta il ###) per euro 888,83 oltre interessi accessori e spese di giudizio (sinistro con lesioni subito dalla D'### in data ###). 
Il giudizio era stato incardinato dalla D'### in data ###. In precedenza la D'### con atto del 12.9.2018 aveva ceduto all'Avv. ### il credito risarcitorio nascente dal sinistro. 
L'### in data ### notificava la cessione alla ### debitrice e in data ### in esecuzione della sentenza procedeva a pignoramento mobiliare per complessivi euro 1.618,48 (RG 8433/23). 
Avverso tale procedura sollevava opposizione la ### e tale procedura veniva definita con ordinanze del Tribunale di Napoli del 29.5.2024 e 28.2.2025 con le quali, previa sospensione cautelare della procedura, veniva fissato termine al creditore procedente (### per la introduzione del giudizio di merito innanzi questo Giudice Onorario di #### ha provveduto in conformità con il deposito del relativo ricorso in data ###. 
Il ricorso ed il decreto fissativo dell'udienza del 25.9.2025 sono stati efficacemente notificati alla opponente ### che si è tempestivamente costituita in giudizio.
Le ragioni poste a fondamento dell'opposizione sollevata da ### sono le seguenti: 1) Violazione del disposto di cui all'art. 1261 cod. civ.. La cessione effettuata dalla D'### secondo l'opponente ha avuto ad oggetto un credito litigioso che pertanto non poteva essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione , in favore di uno dei soggetti ivi indicati, nemmeno per interposta persona.  2) Violazione del disposto di cui all'art. 1353 cod. civ.: il decesso della D'### avvenuto prima del verificarsi della condizione posta alla cessione (conseguimento della sentenza risarcitoria) ha reso improduttivo di effetti il contratto per il mancato verificarsi della condizione medesima; 3) Acquisto iure hereditatis del diritto oggetto di cessione. Ritiene l'opponente che con il decesso del cedente , in pendenza di giudizio volto ad accertare il suo diritto, gli eredi subentrano nella titolarità (processuale e sostanziale) del diritto in contestazione, senza che abbia rilievo che il diritto controverso non sia più nel patrimonio del de cuius al momento della successione ( Cass. 15107/14 del 02.07.2014; Cass. n. 18767/17 del 28.07.2017 ): il risarcimento delle lesioni subite dalla signora D'### si è integralmente trasferito, iure hereditatis, in capo agli eredi della stessa e conseguentemente, difetta ogni e qualsiasi diritto del cessionario ad ottenere le somme richieste alla odierna debitrice/opponente. 
All'udienza di precisazione conclusioni e discussione del 4.12.2025, tenutasi con modalità scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc ,il Giudice lette le note scritte depositate dalle parti e ritenuta la causa matura, riservava la causa in decisione. 
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio di merito il ### reitera le contestazione ed eccezioni già sollevate innanzi il Tribunale Giudice dell'### e contesta altresì le ordinanze assunte dal Tribunale in data ### e 28.2.2025 perché non motivate.  ### sollevata da ### è infondata e va rigettata sulla scorta dei seguenti rilievi.  ###. 1261 c.c. testualmente recita “I magistrati dell'ordine giudiziario, i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, gli ufficiali giudiziari, gli avvocati, i procuratori, i patrocinatori e i notai non possono, neppure per interposta persona, rendersi cessionari di diritti sui quali è sorta contestazione davanti l'autorità giudiziaria di cui fanno parte o nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni, sotto pena di nullità e dei danni. 
La disposizione del comma precedente non si applica alle cessioni di azioni ereditarie tra coeredi, né a quelle fatte in pagamento di debiti o per difesa di beni posseduti dal cessionario”. 
Come risulta dagli atti, la cessione del credito qui controversa fu contratta tra la D'### e l'Avv.  ### ed aveva ad oggetto un credito non rientrante nella citata previsione normativa di divieto.  ### infatti non fu il patrocinatore della D'### nel giudizio dalla medesima intrapreso per il risarcimento danni e non v'è prova che il medesimo ### esercitasse le sue funzioni di avvocato innanzi l'### che si pronunciò sul diritto controverso. 
Inoltre, come risulta dalla scrittura di cessione del credito, la cessione avvenne in adempimento di pregresso debito del cedente verso il cessionario. 
La medesima scrittura di cessione sul punto non è stata oggetto di specifica contestazione di autenticità, sicchè comprova l'assunto che la cessione fu eseguita in adempimento di debito verso il cessionario.
Ne consegue che anche sotto tale profilo, stante la previsione di cui al comma secondo della norma codicistica, la fattispecie vietata dall'art. 1261 cc non si è concretizzata. 
Sotto il profilo sostanziale, posto che risulta incontestato che la cessione è stata notificata alla debitrice ### in data ###, appare preliminarmente necessario accertare se il fatto che la condizione sospensiva si sia verificata dopo la morte della cedente renda la cessione inopponibile alla debitrice ceduta. 
Si osserva al riguardo che l'eventuale inopponibilità si tradurrebbe di fatto nella individuazione di un diverso soggetto creditore ovvero gli eredi della D'#### risulterebbe pertanto debitrice di chi è subentrato iure hereditatis nel diritto di credito. 
Ma così non è. 
Gli eredi della D'### in assenza di diversa prova, sono subentrati nell'universum ius della D'### e quindi non solo nelle posizioni di credito ma anche negli eventuali obblighi contrattuali assunti in vita dalla medesima. Tra questi non v'è motivo di escludere la cessione del credito a terzi. 
Trattasi di cessione i cui effetti si sono prodotti al verificarsi della prevista condizione e la circostanza che tale condizione si sia verificata dopo la morte della cedente non rende priva di effetti la cessione medesima. 
Anzi. in virtù del verificarsi della condizione apposta alla cessione (ovvero la sentenza favorevole alla cedente e per essa ai suoi eredi) la cessione medesima , già di per sé perfezionatasi, produce i suoi effetti fin dall'origine e, pertanto ante mortem, con conseguente esclusione degli eredi ai quali la cessione medesima risulta pertanto opponibile (arg ex art. 1360 c.c.). 
A ben guardare, in ordine alla efficacia e alla opponibilità della cessione l'unico interesse della ### è quello di individuare il creditore verso il quale adempiere il proprio obbligo risarcitorio come statuito nella sentenza n.524/23 del GDP di ### Ma la questione non è stata posta in questi termini dalla opponente quanto piuttosto in termini di validità della cessione medesima e, come si è detto, non v'è motivo di ritenere la cessione invalida e inefficace. 
SI osserva ancora che nemmeno è dato riscontrare da parte degli eredi della D'### alcun intento di disconoscere gli effetti della cessione e di ritenersi creditori in virtù della sentenza medesima. 
Né tale effetto può discendere dall'aver essi proseguito il giudizio definito con la sentenza n.524/23 in luogo della dante causa. La successione in sede ###vale a produrre effetti modificativi di situazioni giuridiche sostanziali già consolidate (nella specie la cessione del credito effettuata dalla D'### in favore del ###. 
Da quanto sopra consegue che l'opposizione sollevata da ### va rigettata risultando il ### titolare del credito azionato. 
All'accoglimento della domanda segue la soccombenza dell'opponente. Ne consegue che ### va condannata alla refusione delle spese di giudizio come liquidate in dispositivo ai sensi del DM n.55/2014 come modificato dal DM n.147/22.  P.Q.M.  il Giudice Onorario di ### definitivamente pronunciando, assorbita ogni altra questione, così provvede: 1) Rigetta la domanda e pertanto dichiara infondata l'opposizione sollevata da ### spa quale ### designata in nome e per conto del F.G.V.S., 2) ### spa alla refusione delle spese di giudizio in favore di ### che liquida in euro 43,00 per spese di contributo unificato ed euro 204,00 per compensi oltre spese forfettarie , cpa ed iva se dovute con distrazione in favore dell'### dichiaratosi antistatario ### deciso in Napoli il ### 

Il Giudice
Onorario di ### (avv. ###


causa n. 18446/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Maurizio Coppa

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3

Giudice di Pace di Agropoli, Sentenza n. 613/2025 del 01-12-2025

... DEL GIUDICE DI PACE DI AGROPOLI Sezione Civile Il Giudice di ### di ###. ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 245/2025 - ### contenzioso civile tra ### nata a #### il 1° gennaio 1960 e residente ###(c.f.: ###), rappresentata e difesa -giusta procura in calce al presente attodall'avv. #### - ### cf ###), con sede ###, in persona del legale rapp.te p.t., , nella qualità di ### per la riscossione del Comune di #### rappresentato e difeso giusta mandato in calce del presente atto, dall'avv. #### - non costituito ### ricorso ex art. 7 d. lgs. 150/2011 avverso preavviso-comunicazione preventiva di iscrizione del fermo amministrativo n. ### del 21/11/2024. notificato in data ### dalla ### - ### quale concessionario per la riscossione coattiva del ### di ### sulla somma di euro 236,51, asseritamente derivante da mancato pagamento di sanzione per violazione del C.d.S. CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE: “ -nel merito, accogliere il presente ricorso, annullare e comunque dichiarare inefficace la “### d'### del ### Amministrativo” n. ### del 21/11/2024 sull'autovettura targata ### -condannare il “R.T.I. ### S.p.A.-### (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI AGROPOLI Sezione Civile Il Giudice di ### di ###. ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 245/2025 - ### contenzioso civile tra ### nata a #### il 1° gennaio 1960 e residente ###(c.f.: ###), rappresentata e difesa -giusta procura in calce al presente attodall'avv. #### - ### cf ###), con sede ###, in persona del legale rapp.te p.t., , nella qualità di ### per la riscossione del Comune di #### rappresentato e difeso giusta mandato in calce del presente atto, dall'avv. #### - non costituito ### ricorso ex art. 7 d. lgs. 150/2011 avverso preavviso-comunicazione preventiva di iscrizione del fermo amministrativo n. ### del 21/11/2024. notificato in data ### dalla ### - ### quale concessionario per la riscossione coattiva del ### di ### sulla somma di euro 236,51, asseritamente derivante da mancato pagamento di sanzione per violazione del C.d.S.  CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE: “ -nel merito, accogliere il presente ricorso, annullare e comunque dichiarare inefficace la “### d'### del ### Amministrativo” n. ### del 21/11/2024 sull'autovettura targata ### -condannare il “R.T.I. ### S.p.A.-### S.r.l.” e il comune di ### in solido, alla refusione delle spese e competenze del giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario; -condannare le parti convenute, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 co. 3, c.p.c., al pagamento a favore della ricorrente, di una somma equitativamente determinata.. “ CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE - ### - ### “-dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione e condannare il ricorrente alle spese in favore del sottoscritto procuratore antistatario; - il rigetto integrale dell'opposizione nel merito, con vittoria di spese e compensi di lite da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario ; - in mero subordine, ove il ricorso venga accolto per soli vizi inerenti l'attività posta in essere dall'### ovvero gestita da quest'ultima , compensare le spese di giudizio tra la parte opponente ed il ### della riscossione .” RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 7 d.lgs 150/2011, ### , impugnava la comunicazione di iscrizione preventiva di fermo, n. ### del 21/11/2024 sull'autovettura targata ### notificata in data 31 gennaio 2025, ritenendola illegittima , per non aver mai ricevuto gli atti ad essa presupposti . Altresì, lamentava di non aver mai ricevuto la notifica degli atti presupposti ed indicati nel preavviso, costituiti dall'ingiunzione di pagamento CDS 2016 ### asseritamente notificata il ### e dalla ### n. ###16702 asseritamente rinotificata il ###. Ad abuntantiam, rilevava che dal preavviso di fermo non era dato conoscere il verbale inizialmente sotteso alla procedura esattoriale, ma era in possesso di una ricevuta di pagamento, afferente il “Verbale n. ###### del 18 agosto 2016” , relativo ad una infrazione al C.d.S. commessa il ###, compilato negli ### della ### di ### il ### e notificato il ###. Per tal motivo aveva inoltrato istanza di riesame e seguente sollecito, all'esattore, allegando la ricevuta di pagamento e richiedendo l'annullamento in via amministrativa della procedura esattoriale, ma senza ottenere alcun riscontro. In subordine eccepiva nel merito anche la violazione dell'art. 1 co. 544 L. 228 del 24 dicembre 2012 . Per tali motivi si vedeva costretta ad impugnare il preavviso di fermo e concludeva per l'annullamento dell'atto impugnato, vinte le spese e con condanna dell'esattore ex art. 96 c.p.c., per responsabilità aggravata. 
Si costituiva l' Esattore che deduceva la regolare notifica di tutti gli atti presupposti al preavviso di fermo e concludeva per il rigetto della domanda. 
Il Giudice di pace istruito della causa, illo tempore, dr ### con decreto dell'11 marzo 2025 concedeva la provvisoria esecuzione dell'impugnato provvedimento di preavviso di fermo e rinviava per la decisione. 
Alla udienza del 1 dicembre 2025 tenuta mediante deposito di note scritte di udienza, le parti hanno rassegnato le conclusioni e la causa è stata decisa. 
Il ricorso è fondato, nei termini di seguito esposti. 
Il ricorrente ha utilizzato il rimedio della opposizione ex art. 7 d.lgs 150/2011, impugnando il fermo e ritenendo di non aver mai ricevuto la notifica né dei verbali di violazione del c.d.s., né della intimazione, come richiamati nel documento di preavviso di fermo, quindi con azione recuperatoria.  ### è stata proposta tempestivamente con deposito del 1 marzo 2025, in seguito a notifica del 31 gennaio 2025, e quindi nei 30 giorni di legge, tenuto conto che il mese di febbraio consta di 28 giorni. ### è pertanto tempestiva e procedibile. 
Per la tipologia di azione proposta è, pertanto, corretto anche il coinvolgimento in giudizio dell'ente impositore, che non si è costituito, nonostante le notificazioni da parte della cancelleria del decreto di fissazione udienza con il ricorso introduttivo. 
Nel merito del giudizio la domanda è fondata e merita accoglimento. 
Invero dalla ingiunzione di pagamento n. ### , prodotta in atti dall'esattore, si evince che il verbale sotteso alla procedura esattoriale è effettivamente il ###. ###### | DEL 18/08/2016 ### 10/11/2016 | ####di cui la ricorrente ha prodotto prova dell'avvenuto pagamento. 
A mente dell'articolo 201 c.d.s. comma 5, l'obbligo di pagare la sanzione amministrativa si estingue con l'avvenuto pagamento della stessa nel termine prescritto. Così come l'articolo 28 della legge 689/81 stabilisce che il diritto dell'ente a riscuotere le somme dovute per violazioni amministrative si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. 
Ne consegue che l'avvenuto pagamento ha estinto il credito esattoriale oggetto dell'impugnato atto e determina la inesistenza del diritto a procedere alla esecuzione esattoriale per inesistenza del titolo presupposto .  ### del motivo, secondo il principio della ragione più liquida, preclude l'esame delle ulteriori doglianze che rimangono assorbite.
Per l'effetto va annullata la comunicazione preventiva di iscrizione del fermo amministrativo ### del 21/11/2024, notificato in data ### dalla ### - ### quale concessionario per la riscossione coattiva del ### di ### sulla somma di euro 236,51 e per il pagamento di sanzione amministrativa di cui al verbale N. ###### | del 18/08/2016 notificato in data ### |in danno della ricorrente. 
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste in solido a carico di entrambi i convenuti, perchè il comune di ### ha trasmesso i ruoli esattoriali senza tenere conto dell'avvenuto pagamento e l'esattore, seppur responsabile della sola fase esattoriale, non ha provveduto all'esame della richiesta di riesame notificata a mezzo pec in data ###, sia a ### che a #### Entrambi gli enti potevano evitare questo giudizio utilizzando la ordinaria diligenza. 
Invece, non può essere accolta la domanda di risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., in quanto non vi è prova della mala fede o colpa grave delle stesse , ai fini della applicazione della dichiarazione di responsabilità aggravata.  P.Q.M.  Il Giudice di ### di ### dott.ssa ### definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ### contro ### - ### in solido, così decide: -accoglie il ricorso e annulla la comunicazione preventiva di iscrizione del fermo amministrativo n. ### del 21/11/2024. notificata in data ### dalla RTI ### in danno di ### -condanna i resistenti i solido al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 125,00, oltre c.u. anticipato, oltre iva e cpa come per legge ed oltre spese forfettarie nella misura del 15%, con attribuzione al procuratore di parte ricorrente dichiaratosi anticipatario. 
Così deciso in ### il 1 dicembre 2025.  

Il giudice
ordinario di pace, dott.ssa


causa n. 245/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Lucilla Nigro

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1

Tribunale di Trapani, Sentenza n. 757/2025 del 11-11-2025

... della pronuncia sul punto, in quanto il Giudice di pace avrebbe dovuto disporre la compensazione delle spese di lite a motivo della cooperazione delle parti nell'identificazione dei confini tra i fondi di loro proprietà. Inoltre, le appellanti hanno evidenziato che i detti confini erano già stati accertati con la sentenza n. 234/2012 resa da questo Tribunale, dacché l'introduzione del giudizio da parte dell'### avrebbe potuto avere ad oggetto l'apposizione dei termini lapidei, peraltro - in tesi di parte appellante - dalla stessa non rispettati, stante l'asserita manomissione dei tondini in acciaio zigrinato occorsa in data ### ad opera della ### e denunciata presso il ### dei ### di #### la prospettazione delle appellanti, il primo Giudice avrebbe ritenuto la loro soccombenza in base alla dedotta assenza di termini di confine, quando in realtà le ### nella comparsa di costituzione e risposta in primo grado, hanno solo dato conto dell'emanazione di una sentenza che ha definito i confini (nella quale le spese del giudizio sono state compensate), non della presenza materiale degli stessi, circostanza confermata dall'espletata ctu, in forza della quale si sarebbe evinto che i confini (leggi tutto)...

testo integrale

R.G. 2114/2023 R E P U B B L I C A I TA L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I TA L I A N O Il Tribunale di Trapani in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. ### all'esito della discussione orale, sostituita da scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281-sexies c.p.c.) la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2114/2023 del ### degli ### civili contenziosi vertente TRA ### e ### rappresentate e difese, giusta procura in atti, dall'avv. ### ed elettivamente domiciliate in ### nella via ### Romey n. 31, #### rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.  ### ed elettivamente domiciliat ####: appello avverso la sentenza n. 118/2023 del Giudice di ### di ### del 25.5.2023 nell'ambito del procedimento recante R.G. n. 316/2022 MOTIVI DELLA DECISIONE Le appellanti - chiedendo preliminarmente, la sospensione dell'esecutività ex artt.  351, comma 2 e 283 cpc (ritenendo sussistenti sia il fumus boni iuris, che il periculum in mora, prospettando, in particolare, un grave ed irreparabile danno economico che potrebbe loro derivare dall'applicazione della pronuncia appellata) del provvedimento impugnato - hanno chiesto la parziale riforma della sentenza 118/2023 del Giudice di ### di ### del 25.5.2023 nell'ambito del procedimento recante R.G. n. 316/2022, impugnando esclusivamente il capo del provvedimento relativo alla liquidazione delle spese di lite. 
In particolare, le appellanti, premettendo che il primo giudice le ha condannate al pagamento delle spese di lite (liquidate nella somma di euro 406,91) sul presupposto della ravvisata soccombenza, hanno dedotto l'erroneità della pronuncia sul punto, in quanto il Giudice di pace avrebbe dovuto disporre la compensazione delle spese di lite a motivo della cooperazione delle parti nell'identificazione dei confini tra i fondi di loro proprietà. 
Inoltre, le appellanti hanno evidenziato che i detti confini erano già stati accertati con la sentenza n. 234/2012 resa da questo Tribunale, dacché l'introduzione del giudizio da parte dell'### avrebbe potuto avere ad oggetto l'apposizione dei termini lapidei, peraltro - in tesi di parte appellante - dalla stessa non rispettati, stante l'asserita manomissione dei tondini in acciaio zigrinato occorsa in data ### ad opera della ### e denunciata presso il ### dei ### di #### la prospettazione delle appellanti, il primo Giudice avrebbe ritenuto la loro soccombenza in base alla dedotta assenza di termini di confine, quando in realtà le ### nella comparsa di costituzione e risposta in primo grado, hanno solo dato conto dell'emanazione di una sentenza che ha definito i confini (nella quale le spese del giudizio sono state compensate), non della presenza materiale degli stessi, circostanza confermata dall'espletata ctu, in forza della quale si sarebbe evinto che i confini avrebbero potuto essere tracciati agevolmente. 
Pertanto, parte appellante ha chiesto al Tribunale di: “in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto al fine di evitare un pregiudizio grave ed irreparabile alle ###re ### e ### b) in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della Sentenza 118/2023, depositata in cancelleria in data ###, pubblicata il ### emessa dal Giudice di ### di ### nel giudizio civile n. 316/2022 R.G., disporre la compensazione delle spese di lite”. 
Costituendosi in giudizio, ### - previa ricostruzione dell'iter processuale che ha scandito il giudizio di primo grado - ha avversato le deduzioni poste a fondamento del gravame, sia in ordine alla chiesta sospensione dell'esecutività della sentenza n. 118/2023, sia con riguardo alla richiesta di compensazione delle spese del giudizio di primo grado. 
Quanto al primo aspetto, l'appellata ha eccepito che le circostanze addotte a sostegno della ricorrenza del requisito del periculum in mora sarebbero del tutto sprovviste di prova. 
Quanto al merito dell'unico motivo di gravame, la ### ha evidenziato, oltre al ### comportamento ostativo delle appellanti, l'errata prospettazione dalle stesse esperita innanzi al primo giudice, in ordine alla presenza di termini di confine, rilevatisi inesistenti all'esito dell'indagine operata dal ctu. 
Pertanto, parte appellata ha chiesto al Tribunale di: “Preliminarmente rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, per le motivazioni di cui in narrativa In via principale rigettare il gravame proposto dalle sig.re ### e ### poiché infondato in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui al presente atto e per l'effetto confermare la sentenza n. 118/2023 emessa dal Giudice di ### di ### in data ###”. 
La causa, istruita documentalmente, a seguito del rigetto dell'istanza di sospensione della sentenza impugnata spiegata dalle appellanti, è stata rinviata per la discussione orale ex art. 281-sexies cpc e viene ora in decisione.  *** 
Così compendiate le opposte deduzioni delle parti, va premesso che, in tema di liquidazione delle spese processuali nel giudizio di regolamento di confini, deve considerarsi soccombente, al fine dell'attribuzione dell'onere delle spese, la parte la cui prospettazione è stata disattesa. Il diritto, riconosciuto dall'art. 951 cod. a ciascuno dei confinanti, di richiedere che il confine sia delimitato a spese comuni si riferisce alle spese per l'apposizione materiale dei termini e non alle spese del procedimento instaurata ai sensi della stessa norma (cfr. Cass. nn. 3642/2001; 3082/2006). 
Nel giudizio di regolamento di confini, invero, la sostanziale eguaglianza delle posizioni dell'attore e del convenuto, in ragione del comune interesse all'individuazione dell'esatta linea di confine tra i fondi, quando questa sia obiettivamente e/o soggettivamente incerta, comporta l'onere di entrambe le parti di allegare e fornire i mezzi prova idonei a tale fine necessari ed il Giudice, oltre a non trovare alcun limite al suo discrezionale potere di scelta e di valutazione del materiale acquisito, può anche integrare o disattendere gli elementi raccolti con il sussidiario ricorso alle descrizioni catastali in caso di loro insufficienza od inidoneità alla determinazione del confine. 
In breve, nel giudizio di regolamento di confini la parte soccombente va individuata, ai fini del carico delle spese, con riferimento al soggetto le cui pretese o inutili resistenze sono state disattese. 
Nel caso di specie, il giudice di primo grado ha motivato la condanna al pagamento delle spese di lite sulla circostanza che le convenute, odierne appellanti, hanno dato conto della presenza sui luoghi dei termini di confine, rivelatasi poi insussistente. 
Come chiaramente risulta dall'esame degli atti del primo grado di giudizio, le odierne appellanti hanno chiesto al Giudice di ### di rigettare la domanda di parte attrice - oggi appellata - dichiarando l'insussistenza dei presupposti dell'azione intrapresa, “considerato che i termini lapidei tra i due fondi limitrofi sono già esistenti da tempo”. 
Le affermazioni delle ### sono state immediatamente sconfessate dal CTU nominato (dott. ###, il quale “ha riscontrato sui luoghi detta linea di demarcazione, materializzata - in corrispondenza del fabbricato delle convenute - con il parametro murario (lato sud) del muretto di recinzione esistente, rappresentando - altresì - la mancanza di termini lungo la restante parte del confine”. 
Pertanto il consulente ha proceduto all'apposizione di “tondini strutturali in acciaio zigrinato” e paletti di demarcazione. 
Parti appellanti sul punto riconoscono l'apposizione dei termini, ma lamentano che sarebbero stati rimossi dalla ### producendo una denuncia del 9.12.2022, sporta ai militari del ### della stazione dei ### di ### (cfr. all.  9 in atti). 
Tuttavia, la mera presentazione della querela non è elemento sufficiente a far ritenere valida la prospettazione delle appellanti, in quanto non vi è prova che effettivamente i termini di confine siano stati rimossi dalla ### E, in ogni caso, trattasi di circostanza - indimostrata - che non smentirebbe l'assenza originaria di segni di confine tra i due fondi, plasticamente riscontrata dal CTU in sede di operazioni peritali.  ###, come sopra ricordato, è interesse anche delle appellanti (convenute in primo grado) conoscere l'esatta estensione del fondo di loro proprietà; tuttavia, le stesse, costituendosi in giudizio, non hanno dato conto della sola assenza di rilievo dei confini, ma hanno dedotto che la stessa fosse imputabile all'appellata. 
Né si può condividere l'assunto in forza del quale l'individuazione del confine sarebbe stata agevole, come dedotto dal c.t.u., in quanto si è reso necessario l'ausilio di un tecnico al fine di individuare esattamente il confine tra i fondi. 
Di fatto, il giudice di ### ha fatto buon governo del disposto di cui all'art. 91 cpc, in quanto la prospettazione delle germane ### è stata, nei fatti, smentita, dacché ritiene il Tribunale che nessuna violazione è ravvisatale del principio della soccombenza stabilito dall'art. 91, c.p.c., ed il richiamo allo stesso costituisce, non essendo stata ravvisata una soccombenza reciproca, argomento necessario e sufficiente per la condanna al pagamento delle spese del giudizio. 
Pertanto, l'appello deve essere rigettato, con conferma integrale dell'impugnata sentenza. 
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda eccezione o difesa, così provvede: rigetta l'appello proposto da ### e ### condanna ### e ### in solido tra loro, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 332,00 oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.  ### 11.11.2025

causa n. 2114/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Restivo Enrico

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Giudice di Pace di Treviso, Sentenza n. 943/2025 del 11-12-2025

... REPUBBLICA ITALIANA GIUDICE DI PACE di ### IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice di ### di ### avv. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella ### iscritta al N° 6684/2025 R.G. ### - CURINI avv. ### cf. ###, con studio a ### nella via ### n° 26, rappresentato e difeso in proprio ex art. 86 c.p.c. e domicilio eletto presso il proprio studio, - RICORRENTE - CONTRO - ### cf. ###, nato a ### il ### e residente a ####, nella via ### n° 12 int. 5, - RESISTENTE CONTUMACE - Oggetto: Pagamento compensi professionali. La causa, introdotta con ### ex art. 316 c.p.c. e stante la sua natura documentale, alla fissata udienza del 04.12.2025 è stata posta in decisione sulle conclusioni precisate da parte ricorrente, nella contumacia di parte resistente, la quale si è richiamata all'atto introduttivo, come da verbale di causa in atti. RAGIONI DELLA DECISIONE All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58 co II della ### 18 giugno 2009 n° R.G. N° 6684 / 2025 Giudice di ### di ### 2 di 4 R.G. n° 6684 / 2025 69 e, per l'effetto, la stesura della presenta sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 di detta legge. ### l'atto introduttivo l'avv. ### ha convenuto in (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA GIUDICE DI PACE di ### IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice di ### di ### avv. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella ### iscritta al N° 6684/2025 R.G.  ### - CURINI avv. ### cf. ###, con studio a ### nella via ### n° 26, rappresentato e difeso in proprio ex art. 86 c.p.c. e domicilio eletto presso il proprio studio, - RICORRENTE - CONTRO - ### cf. ###, nato a ### il ### e residente a ####, nella via ### n° 12 int. 5, - RESISTENTE CONTUMACE - Oggetto: Pagamento compensi professionali. 
La causa, introdotta con ### ex art. 316 c.p.c. e stante la sua natura documentale, alla fissata udienza del 04.12.2025 è stata posta in decisione sulle conclusioni precisate da parte ricorrente, nella contumacia di parte resistente, la quale si è richiamata all'atto introduttivo, come da verbale di causa in atti.  RAGIONI DELLA DECISIONE All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58 co II della ### 18 giugno 2009 n° R.G. N° 6684 / 2025
Giudice di ### di ### 2 di 4 R.G. n° 6684 / 2025 69 e, per l'effetto, la stesura della presenta sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 di detta legge.  ### l'atto introduttivo l'avv. ### ha convenuto in giudizio ### avanti questo Giudice di ### chiedendo la condanna della stesso al pagamento in suo favore della complessiva somma di €.- 2.622,04-, accessori di legge ivi inclusi, quali compensi non corrisposti per le prestazioni professionali svolte in suo favore quale difensore nominato d'ufficio nel procedimento penale avanti il Tribunale di ### n° 4728/18 R.G.N.R. - n° 739/21 R.G. DIB conclusosi con sentenza di assoluzione n° 207/24. 
Il resistente non risulta costituito nonostante regolarmente citato ed è stata dichiarata la sua contumacia. 
Stante la natura documentale della causa la stessa è stata posta in decisione. 
IN DIRITTO Preliminarmente è da dichiararsi la contumacia del resistente il quale, nonostante regolarmente citato, non risulta costituito in giudizio. 
Nel merito la domanda attrice è fondata e deve trovare accoglimento. 
Ed invero nel caso de quo, alla luce della documentazione allegata in atti e relativa alle fasi del procedimento penale avanti il Tribunale di ### n° 4728/18 R.G.N.R. - n° 739/21 R.G. DIB, risultano provate sia il conferimento della nomina di difensore d'ufficio che l'attività professionale dal ricorrente prestata in favore dello stesso e di cui alla formulata domanda di condanna al pagamento dei relativi compensi non corrisposti nonostante espressamente richiesti.
Giudice di ### di ### 3 di 4 R.G. n° 6684 / 2025 I detti compensi, peraltro, risultano congrui alla detta attività prestata in quanto calcolati applicando i relativi parametri forensi pro tempore vigenti in materia penale. 
All'uopo, per completezza, è da evidenziarsi altresì il comportamento tenuto dal resistente e valutabile da questo decidente ai sensi dell'art. 116 c.p.c. il quale, pur regolarmente avvisato, non ha inteso costituirsi in giudizio, non resistendo e/o contrastando la domanda formulata nei suoi confronti, rimanendo contumace e non prospettando alcuna diversa e/o contraria circostanza rispetto a quanto con precisione invece specificato nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio. 
Da ciò discende che la domanda attorea risulta fondata e conseguentemente ### è da condannarsi al pagamento in favore dell'avv.  ### della complessiva somma di €.-2.622,04- ivi già inclusi accessori di legge, oltre interessi al tasso legale annuo maturati e maturandi su detta somma dalla data di messa in mora sino all'effettivo soddisfo. 
Le spese di giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c.. e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n° 55/2014 e succ. modifiche ed integraz., ai valori dello scaglione fino ad €.-5.200,00-, in applicazione del criterio del decisum (cfr. Cass. Civ., SS.UU., sentenza 11.09. 2007, n° 19014) che prevale salvo il caso in cui vi sia rigetto integrale della domanda attorea ove consegue che il valore della controversia è quello corrispondente alla somma domandata da parte attrice (Cass. civ., Sez. I, 11 marzo 2006, n. 5381) e ad esse sono da aggiungersi il rimborso forfettario spese ex art. 2 del richiamato D.M. n° 55/2014, nonchè IVA e della CPA giusta il disposto di cui all'art. 11 legge 20 settembre 1980 n° 576.
Giudice di ### di ### 4 di 4 R.G. n° 6684 / 2025 P. Q. M.  Il Giudice di ### definitivamente decidendo nel giudizio n° 6684/2025 R.G.A.C., promosso dall'avv. ### nei confronti di #### - condanna ### al pagamento in favore dell'avv. ### della complessiva somma di ### -2.622,04-, ivi già inclusi accessori di legge, oltre interessi al tasso legale annuo maturati e maturandi su detta somma dalla data di messa in mora sino all'effettivo soddisfo, nonché al pagamento in suo favore delle spese processuali che, stante il valore della domanda e l'attività processuale svolta, liquida in complessive €.-700,00- per compensi (€.-250,00- per la fase di studio, €.-200,00- per la fase introduttiva ed €.-250,00- per la fase decisoria), oltre il 15% per rimborso forfettario spese ex art. 2 D.M. n° 55/2014, nonchè Iva e Cpa come per legge giusta art. 11 legge 20 settembre 1980 n. 576. 
Così deciso in ### oggi, lì 05 Dicembre 2025.   Il Giudice (avv. ### Sentenza redatta, sottoscritta e depositata in formato telematico della quale viene inserita nel fascicolo cartaceo copia di cortesia priva di sottoscrizione.

causa n. 6684/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Giuseppe Finelli

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Giudice di Pace di Castelnuovo di Garfagnana, Sentenza n. 45/2024 del 18-11-2024

... N.RG 102 / 2024 UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA SEZIONE CIVILE SENTENZA Il Giudice di ### di ### , Avv. ### , all'udienza del giorno 24.9.2024 nella causa civile R.G. n. 102/2024 vertente tra ### (C.F. ###) - Avv. ### contro #### C.F. ###) (rappresentato e difeso dal funzionario delegato) OPPOSTA ha pronunciato ### ad oggetto: opposizione a sanzione amministrativa, Passato in decisione all'udienza del 24.9.2024 sulle seguenti conclusioni: per l'opponente: si conclude per l'annullamento del verbale di ritiro della patente di guida, per l'opposto: si conclude per il rigetto del ricorso. Con domanda ritualmente formulata l'opponente in atti, a ministero del menzionato procuratore, proponeva ricorso in questa sede avverso il verbale 12.5.2024 col quale la Compagnia dei ### di ### di ### gli avevano ritirato la patente di guida a seguito della contestazione della violazione amministrativa prevista dall'art. 186 co. 2 lett. b) del Codice della ### (### per aver egli circolato alla guida di autoveicolo in stato di ebbrezza alcolica accertata a mezzo di apparecchio etilometrico mod. “###”, tipo “### 8000” (contravvenzione rilevata a ### di #### il ###, alle ore 02.47). ### (leggi tutto)...

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N.RG 102 / 2024
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA
SEZIONE CIVILE
SENTENZA
Il Giudice di ### di ### , Avv. ### , all'udienza del giorno 24.9.2024 nella causa civile R.G. n. 102/2024 vertente tra ### (C.F. ###) - Avv. ### contro #### C.F. ###) (rappresentato e difeso dal funzionario delegato)
OPPOSTA ha pronunciato ### ad oggetto: opposizione a sanzione amministrativa,
Passato in decisione all'udienza del 24.9.2024 sulle seguenti conclusioni: per l'opponente: si conclude per l'annullamento del verbale di ritiro della patente di guida, per l'opposto: si conclude per il rigetto del ricorso.
Con domanda ritualmente formulata l'opponente in atti, a ministero del menzionato procuratore, proponeva ricorso in questa sede avverso il verbale 12.5.2024 col quale la Compagnia dei ### di ### di ### gli avevano ritirato la patente di guida a seguito della contestazione della violazione amministrativa prevista dall'art. 186 co. 2 lett. b) del Codice della ### (### per aver egli circolato alla guida di autoveicolo in stato di ebbrezza alcolica accertata a mezzo di apparecchio etilometrico mod. “###”, tipo “### 8000” (contravvenzione rilevata a ### di #### il ###, alle ore 02.47). ### chiedeva l'annullamento del gravato verbale di ritiro della patente e, a sostegno della propria domanda, deduceva, fra l'altro, la nullità dell'accertamento etilometrico per la mancanza di decreto di omologazione da parte della ### del
Ministero dei ### ex art. art. 379 co. 6 Reg. Att. Cod. ### (DPR n. 495/1992), posto che l'etilometro impiegato nelle esatte circostanze per cui è contravvenzione risultava essere stato omologato solo dal ### e ### (c.d. C.S.R.P.A.D.) con certificato di omologazione 26.6.2009 n. ### et. ### depositava documentazione e concludeva come in epigrafe.
Disposta, con decreto 28.5.2024, la richiesta sospensione provvisoria dell'efficacia del gravato provvedimento e ritualmente instaurato il contraddittorio, il ### parte opposta depositava propria comparsa di risposta, corredata dalle controdeduzioni 12.7.2024 dell'### accertatore, con cui, asserita la correttezza del procedimento sanzionatorio nello specifico seguito, concludeva per il rigetto del ricorso.
All'udienza del 24.9.2024, comparsi sia l'Avv. ### per l'opponente sia il ### in forza presso il ### dei ### di ### di ### per parte opposta, che si riportavano ai rispettivi atti difensivi già versati, il Giudice, sulle conclusioni in epigrafe, tratteneva la causa a sentenza, del cui dispositivo dava immediata lettura. ### merita accoglimento per le ragioni che seguono.
Giova osservare che ogni strumento di misurazione che abbia rilevanza pubblicistica e debba essere impiegato da organi della P.A. per operare accertamenti in relazione a circostanze determinate dalla legge, onde poter fornire responsi in grado di acquisire rango di prova presuntiva, talvolta persino iuris et de iure, di piena attendibilità, va sottoposto, al momento dell'acquisizione, ad un procedimento di omologazione. ### può essere relativa ad un singolo apparato ovvero, in caso di acquisizione di più apparati aventi la stessa tipologia e provenienti dal medesimo fornitore e/o costruttore, riferirsi all'intera categoria, fatta salva la necessità, per ogni singolo apparato facente parte della categoria, di essere tarato e verificato nel suo funzionamento prima dell'utilizzo. ### “per tipologia” mira, invero, ad accertare e verificare se lo strumento, nella sua progettazione teorica e nella sua realizzazione pratica, sia davvero in grado di assolvere, con esattezza ed attendibilità costanti, la funzione di misurazione demandatagli attraverso una verifica della conformità alle prescrizioni ed ai protocolli tecnici previsti da specifici decreti ministeriali.
Appare, dunque, evidente come tale fase della vita dello strumento, oltre ad essere normativamente indispensabile alla sua effettiva utilizzazione da parte dell'### accertatore, sia destinata ad assicurare, in via di fatto, anche l'idoneità dell'apparecchio a soddisfare la funzione affidatagli.
Tali rilievi risultano pienamente condivisi dal ### di ### che in tema di strumenti di misurazione ha reiteratamente affermato che la mancata omologazione - che già da un punto di vista logico giuridico non può che impedire un uso “pubblico” dello strumento - rende i responsi forniti dall'apparecchio privi di valore probatorio (explurimis, Cass. Pen. IV 19.6.2019 n. ###).
Per quanto specificamente riguarda gli etilometri l'iter di omologazione è determinato dal combinato disposto dell'art. 379 co. 6 Reg. Att. CdS e dell'art. 3 D.M. n. 196/1990 (in G.U. 24.7.1990 n. 171) , ed i profili normativi che vengono specificamente in rilievo dall'interazione delle due disposizioni sono essenzialmente i seguenti: - l'omologazione deve essere rilasciata dalla ### della ###, - l'omologazione deve essere richiesta dal costruttore o da un suo mandatario, - il ### delle ### e ### degli ### e ### (c.d.
C.S.R.P.A.D.) assicura, sulla scorta dei parametri dettati dalla legge, una mera funzione di verifica e di certificazione di buon funzionamento del prototipo fornito dalla casa madre, dovendo sequenzialmente rimettere il proprio responso alla ### della ### che, acquisita la domanda del costruttore, emana, o non emana, il decreto di omologazione.
Non va, inoltre, trascurata l'interazione dell'art. 192 co. 5 Reg. Att. CdS col citato art. 379 co. 6 Reg. Att. CdS, a mente della quale: - l'etilometro non omologato risulta, come già detto, addirittura inutilizzabile dalla
P.A., - l'omologazione è valida solo a nome del richiedente e non è trasmissibile a soggetti diversi.
Non osta ai superiori rilievi il fatto che alcune circolari, determine ed altre disposizioni del Ministero dei ### possano essere interpretate, invero in modo non inequivoco, nel senso di “autorizzare” una sorta di trasmigrazione del potere di omologa dalla ### della ### al ### delle ### e ### degli ### e ### (C.S.R.P.A.D.), atteso che una circolare, una determina o persino un regolamento ministeriale non possono mai validamente disporre in dissenso da una fonte normativa superiore, quale risulta essere, rispetto alle fonti anzidette, il ### di ### del ### della ### approvato col DPR 16.12.1992 n. 495.
Vale la pena aggiungere che anche recente Giurisprudenza di ### ha mostrato di recepire i superiori rilievi, dichiarando la nullità dell'accertamento sanzionatorio compiuto in esito ad apparecchi etilometrici omologati solo dal C.S.R.P.A.D. (ex aliis,
Trib. Pen. Lucca 31.1.2024 n. 1837, Trib. Pen. Belluno 31.10.2023 n. 599, Trib. Pen.
Terni 21.8.2023 n. 574, Trib. Pen. Bolzano 31.3.2022 n. 381).
Poiché nel caso di specie, come è dato evincere dalle sentenze testè richiamate, l'omologazione dell'apparecchio etilometrico mod. ### impiegato nelle esatte circostanze de quibus è stata rilasciata solo dal ### anzichè dalla ### della ### il procedimento sanzionatorio nello specifico seguito da parte opposta deve essere dichiarato nullo.
Va esclusa, altresì, l'utilizzabilità dei tassi alcolemici fondati sull'accertamento sintomatico condotto dai ### posto che i sintomi dell'alito fortemente alcolico, degli occhi lucidi o arrossati e dell'eccessiva loquacità menzionati nel verbale di accertamenti urgenti ex art. 354 CPP in atti possono suggerire una pregressa ingestione di bevande alcoliche, ma nulla sono in grado di provare sull'esatto quantitativo di alcool ingerito dal soggetto e sull'esatta percentuale di alcol contenuta nel sangue del trasgressore e, quindi, sul superamento delle soglie rilevanti per l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative (ved. Cass. Pen. IV 11.12.2020 n. 4068, Cass. Pen. IV 14.6.2016 n. 24698, Cass. Pen. IV 13.7.2006 n. 24202, cit.
Trib. Pen. Bolzano 31.3.2022 n. 381 , Trib. Pen. Belluno 17.4.2018 n. 288), dovendo, quindi, operare al riguardo la regola posta dall'art. 7 co. 10 D. Lgs. n. 150/2011 (“Ilgiudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”: in dubio pro reo).
Il ricorso va quindi, accolto, con conseguente declaratoria di nullità della gravata sanzione del ritiro della patente di guida dell'opponente, restando assorbite le ulteriori doglianze sollevate e nulla disponendosi in punto di spese. P.Q.M. Il Giudice di ### di ### di ### nella persona dell'Avv. ### definitivamente pronunciando, così dispone: 1)
Accoglie il ricorso dell'opponente dichiarando nullo il verbale impugnato, 2)
Nulla in punto di spese.
Così deciso in ### di ### il 24 Settembre 2024
Il Giudice di ###

causa n. 102/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Sergio Guidotti

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