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R.G. 2114/2023 R E P U B B L I C A I TA L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I TA L I A N O Il Tribunale di Trapani in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. ### all'esito della discussione orale, sostituita da scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281-sexies c.p.c.) la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2114/2023 del ### degli ### civili contenziosi vertente TRA ### e ### rappresentate e difese, giusta procura in atti, dall'avv. ### ed elettivamente domiciliate in ### nella via ### Romey n. 31, #### rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. ### ed elettivamente domiciliat ####: appello avverso la sentenza n. 118/2023 del Giudice di ### di ### del 25.5.2023 nell'ambito del procedimento recante R.G. n. 316/2022 MOTIVI DELLA DECISIONE Le appellanti - chiedendo preliminarmente, la sospensione dell'esecutività ex artt. 351, comma 2 e 283 cpc (ritenendo sussistenti sia il fumus boni iuris, che il periculum in mora, prospettando, in particolare, un grave ed irreparabile danno economico che potrebbe loro derivare dall'applicazione della pronuncia appellata) del provvedimento impugnato - hanno chiesto la parziale riforma della sentenza 118/2023 del Giudice di ### di ### del 25.5.2023 nell'ambito del procedimento recante R.G. n. 316/2022, impugnando esclusivamente il capo del provvedimento relativo alla liquidazione delle spese di lite.
In particolare, le appellanti, premettendo che il primo giudice le ha condannate al pagamento delle spese di lite (liquidate nella somma di euro 406,91) sul presupposto della ravvisata soccombenza, hanno dedotto l'erroneità della pronuncia sul punto, in quanto il Giudice di pace avrebbe dovuto disporre la compensazione delle spese di lite a motivo della cooperazione delle parti nell'identificazione dei confini tra i fondi di loro proprietà.
Inoltre, le appellanti hanno evidenziato che i detti confini erano già stati accertati con la sentenza n. 234/2012 resa da questo Tribunale, dacché l'introduzione del giudizio da parte dell'### avrebbe potuto avere ad oggetto l'apposizione dei termini lapidei, peraltro - in tesi di parte appellante - dalla stessa non rispettati, stante l'asserita manomissione dei tondini in acciaio zigrinato occorsa in data ### ad opera della ### e denunciata presso il ### dei ### di #### la prospettazione delle appellanti, il primo Giudice avrebbe ritenuto la loro soccombenza in base alla dedotta assenza di termini di confine, quando in realtà le ### nella comparsa di costituzione e risposta in primo grado, hanno solo dato conto dell'emanazione di una sentenza che ha definito i confini (nella quale le spese del giudizio sono state compensate), non della presenza materiale degli stessi, circostanza confermata dall'espletata ctu, in forza della quale si sarebbe evinto che i confini avrebbero potuto essere tracciati agevolmente.
Pertanto, parte appellante ha chiesto al Tribunale di: “in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto al fine di evitare un pregiudizio grave ed irreparabile alle ###re ### e ### b) in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della Sentenza 118/2023, depositata in cancelleria in data ###, pubblicata il ### emessa dal Giudice di ### di ### nel giudizio civile n. 316/2022 R.G., disporre la compensazione delle spese di lite”.
Costituendosi in giudizio, ### - previa ricostruzione dell'iter processuale che ha scandito il giudizio di primo grado - ha avversato le deduzioni poste a fondamento del gravame, sia in ordine alla chiesta sospensione dell'esecutività della sentenza n. 118/2023, sia con riguardo alla richiesta di compensazione delle spese del giudizio di primo grado.
Quanto al primo aspetto, l'appellata ha eccepito che le circostanze addotte a sostegno della ricorrenza del requisito del periculum in mora sarebbero del tutto sprovviste di prova.
Quanto al merito dell'unico motivo di gravame, la ### ha evidenziato, oltre al ### comportamento ostativo delle appellanti, l'errata prospettazione dalle stesse esperita innanzi al primo giudice, in ordine alla presenza di termini di confine, rilevatisi inesistenti all'esito dell'indagine operata dal ctu.
Pertanto, parte appellata ha chiesto al Tribunale di: “Preliminarmente rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, per le motivazioni di cui in narrativa In via principale rigettare il gravame proposto dalle sig.re ### e ### poiché infondato in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui al presente atto e per l'effetto confermare la sentenza n. 118/2023 emessa dal Giudice di ### di ### in data ###”.
La causa, istruita documentalmente, a seguito del rigetto dell'istanza di sospensione della sentenza impugnata spiegata dalle appellanti, è stata rinviata per la discussione orale ex art. 281-sexies cpc e viene ora in decisione. ***
Così compendiate le opposte deduzioni delle parti, va premesso che, in tema di liquidazione delle spese processuali nel giudizio di regolamento di confini, deve considerarsi soccombente, al fine dell'attribuzione dell'onere delle spese, la parte la cui prospettazione è stata disattesa. Il diritto, riconosciuto dall'art. 951 cod. a ciascuno dei confinanti, di richiedere che il confine sia delimitato a spese comuni si riferisce alle spese per l'apposizione materiale dei termini e non alle spese del procedimento instaurata ai sensi della stessa norma (cfr. Cass. nn. 3642/2001; 3082/2006).
Nel giudizio di regolamento di confini, invero, la sostanziale eguaglianza delle posizioni dell'attore e del convenuto, in ragione del comune interesse all'individuazione dell'esatta linea di confine tra i fondi, quando questa sia obiettivamente e/o soggettivamente incerta, comporta l'onere di entrambe le parti di allegare e fornire i mezzi prova idonei a tale fine necessari ed il Giudice, oltre a non trovare alcun limite al suo discrezionale potere di scelta e di valutazione del materiale acquisito, può anche integrare o disattendere gli elementi raccolti con il sussidiario ricorso alle descrizioni catastali in caso di loro insufficienza od inidoneità alla determinazione del confine.
In breve, nel giudizio di regolamento di confini la parte soccombente va individuata, ai fini del carico delle spese, con riferimento al soggetto le cui pretese o inutili resistenze sono state disattese.
Nel caso di specie, il giudice di primo grado ha motivato la condanna al pagamento delle spese di lite sulla circostanza che le convenute, odierne appellanti, hanno dato conto della presenza sui luoghi dei termini di confine, rivelatasi poi insussistente.
Come chiaramente risulta dall'esame degli atti del primo grado di giudizio, le odierne appellanti hanno chiesto al Giudice di ### di rigettare la domanda di parte attrice - oggi appellata - dichiarando l'insussistenza dei presupposti dell'azione intrapresa, “considerato che i termini lapidei tra i due fondi limitrofi sono già esistenti da tempo”.
Le affermazioni delle ### sono state immediatamente sconfessate dal CTU nominato (dott. ###, il quale “ha riscontrato sui luoghi detta linea di demarcazione, materializzata - in corrispondenza del fabbricato delle convenute - con il parametro murario (lato sud) del muretto di recinzione esistente, rappresentando - altresì - la mancanza di termini lungo la restante parte del confine”.
Pertanto il consulente ha proceduto all'apposizione di “tondini strutturali in acciaio zigrinato” e paletti di demarcazione.
Parti appellanti sul punto riconoscono l'apposizione dei termini, ma lamentano che sarebbero stati rimossi dalla ### producendo una denuncia del 9.12.2022, sporta ai militari del ### della stazione dei ### di ### (cfr. all. 9 in atti).
Tuttavia, la mera presentazione della querela non è elemento sufficiente a far ritenere valida la prospettazione delle appellanti, in quanto non vi è prova che effettivamente i termini di confine siano stati rimossi dalla ### E, in ogni caso, trattasi di circostanza - indimostrata - che non smentirebbe l'assenza originaria di segni di confine tra i due fondi, plasticamente riscontrata dal CTU in sede di operazioni peritali. ###, come sopra ricordato, è interesse anche delle appellanti (convenute in primo grado) conoscere l'esatta estensione del fondo di loro proprietà; tuttavia, le stesse, costituendosi in giudizio, non hanno dato conto della sola assenza di rilievo dei confini, ma hanno dedotto che la stessa fosse imputabile all'appellata.
Né si può condividere l'assunto in forza del quale l'individuazione del confine sarebbe stata agevole, come dedotto dal c.t.u., in quanto si è reso necessario l'ausilio di un tecnico al fine di individuare esattamente il confine tra i fondi.
Di fatto, il giudice di ### ha fatto buon governo del disposto di cui all'art. 91 cpc, in quanto la prospettazione delle germane ### è stata, nei fatti, smentita, dacché ritiene il Tribunale che nessuna violazione è ravvisatale del principio della soccombenza stabilito dall'art. 91, c.p.c., ed il richiamo allo stesso costituisce, non essendo stata ravvisata una soccombenza reciproca, argomento necessario e sufficiente per la condanna al pagamento delle spese del giudizio.
Pertanto, l'appello deve essere rigettato, con conferma integrale dell'impugnata sentenza.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda eccezione o difesa, così provvede: rigetta l'appello proposto da ### e ### condanna ### e ### in solido tra loro, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 332,00 oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa. ### 11.11.2025
causa n. 2114/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Restivo Enrico