testo integrale
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11732/2017 R.G. proposto da: ### elettivamente do miciliata in #### 21, pre sso lo studio d ell'avvocato #### (MGGNR ###) che la rappresenta e difend e -ricorrente contro ### elettivame nte domiciliato in #### 3 5, presso lo studio dell'avvocato #### (####) ch e lo rappresenta e difende -controricorrente 2 di 7 avverso SENTENZA di ### n. 23255/2016 depositata il ###.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/03/2024 dal ### FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE ### di ### con sentenza n. 23255/2016, pubblicata in 14.12.2016, accogliendo l'appello proposto da ### ha riformato la decisione n. ###/2012, con la quale il ### e di pace di ### aveva rigett ato la domanda d i accertamento de lla non debenza, da parte del suddetto, del canone per l'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche (### per gli anni 2007 e 2008, in relazione alle griglie ed alle intercapedini ubicate in ### n.46. ### il giudice di seconde cure non poteva dirsi dovuto il canone in discussione in assenza di concessione.
Avverso tale decisio ne ha proposto ricorso per cassazione ### affidato ad un motivo, al quale ha resistito lo ### con controricorso.
La ricorrente e lo ### depositavano memorie.
Con ordinanza interlocutoria n.1201 8/2023 questa Corte sottoponeva alle parti la questione relat iva al giu dicato al q uale aveva fatto riferime nto la controricorren te quanto alla sentenza n.15728/2017 del tribunale di ### allegata alla mem oria ex art.378 c.p.c. del 12.1.2023 e cor redata dall'attestazione del passaggio in giudicato, resa tra le stesse parti che ha escluso la debenza del ### per l'anno 2012. Venivano pertanto assegnato alle parti termine di giorni 60 dalla comunicazione della ordinanza per il deposito in cancelleria di osservazioni. ### e generale e il controrico rrente hanno depositat o osservazioni e memorie. La ricorrente e il controricorrente hanno depositato ulteriori memorie.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 7 marzo 2024. 3 di 7 Con l'unico motivo di ricorso - denunciando la violazione del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 63, in combinato disposto con l'art. 16 del Regolamento del Comune di ### in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1 , n. 3 - la ricorre nte assume che il giudice di appello abbia erroneame nte ritenuto c he, non essendo stata nel caso concreto rila sciata concessione alcuna che legittimasse il pagamento del canone, la somma ric hiesta a tale titolo dall'ente comunale non fosse dovuta.
Il ricorso è ammissibile, non risultando fondata la censura in ordine alla conformità della decisione im pugnata alla giurisprud enza di questa Corte, né potendosi ipotizzare un abuso del processo nella proposizione del ricorso per cassazione da parte di ### ancorché per la riforma di pronunzia relativa ad una pretesa di euro 172,89 -cfr.Cass.n.28077/2021.
Il ricorso va esaminato alla luce dell'eccezione di giudicato che il controricorrente ha dedotto sia nel controricorso che nella prima memoria, invocando alcune sentenze rese fra le stesse parti, aventi oggetto la medesima pretesa per quale è processo, pur se relative ad annualità diverse.
Ora quan to alla questione relativa a lla dedotta sussistenza di giudicati favorevoli alla posi zione espressa dalla Corte di appello che il controricorrente ha indicato nel controricorso, giova precisare che la Corte d i appello ha riten uto no n provato il passaggio in giudicato delle sentenze ind icate dal controricorrente a sostegno dell'eccepito giudicato e tale statuizione non risulta impugnata in via autonoma da parte dello ### Discorso più articolato va fatto rispetto alle sentenze per le quali lo ### ha dedotto il giudicat o in memoria, non avendo impugnato con ricorso incidentale la decisione qui in esame laddove aveva escluso l'incidenza di altri giudicati dedotti in fase di appello, successive alla decis ione impugnata e, pertanto, esaminab ili in questa sede ###0/2016, Casss.n.1534/2018-. 4 di 7 Orbene, secondo la giurisprudenza di questa Corte nel giudizio di cassazione il giudicato esterno - il cui accertamento ha carattere pubblicistico ed ha ad oggetto quest ioni assimilab ili a quelle di diritto, anziché di fatto - è, al pari del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, non solo qualora emerga da atti comu nque p rodotti nel giudizio di merito, m a anche nel caso in cui si sia format o successivamente alla sentenza impugnata; in quest'ultima ipotesi la sua utile deducibilità non è impedita dalla deduzione nella fase di merito di un preceden te giud icato esterno su cui sia intervenuta pronuncia, negatoria della rilevanza dell o stesso giudicato, impugnata in sede ###caso di contrasto, il secondo giudicato prevale sul primo, sempre che la seconda sentenza non sia stat a sottoposta a revocazione-cfr.Cass.n. 11754 del 15/05/2018-.
Si è i n partic olare affermato che "il giudicato formatosi su alcune annualità fa stato con riferimento anch e ad annualità diverse, in relazione a quei fatti che costituiscono elementi costitutivi d ella fattispecie a carattere tende nzialmente permanente ma non con riferimento ad elementi variabili" (Cass., Sez. V, 15/03/ 2019, n. 7417). In tale ipotesi, poiché il giudicato esterno investe gli elementi costitutivi della fattispecie provvisti di stabilità in quanto destinati a restare invariati nel tempo, l'efficacia di esso si espande oltre i limiti temporali a cui si riferisce l'accertamen to ed "il giudicato relativo ad una annualità coinvolge anche le altre, perché la questione è identica in tutti i suoi aspetti, divergendo solo le modalità temporali d'imputazione" (Cass., Sez. V, 22/02/2008, n. 4607).
Ed infatti, questa Corte, con numerose pronunzie, ha ritenuto che, nell'ambito dei rapporti giuridici di durata e dell e obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, il giudicato formatosi sull'accertame nto relativo a una fattispeci e attuale preclude il riesame, in un diverso processo, delle medesime 5 di 7 questioni, spiegando la propria e fficacia anche per il perio do successivo alla sua formazione, con l'unic o limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenut o materiale del rapporto o ne modif ichi il regolamen to (Cass. 20765/2018; Cass. n. ###/2021).
Tuttavia, per modifica del regolamento della fattispecie non può - di certo - intendersi una rivalutazione della questione già risolta in diritto nel precedente giudizio, bensì una nuova regolamentazione normativa della fattispecie. Ciò perché il giudicato copre il dedotto e il d educibil e in relazione al medesimo oggetto, sicché tutte le ragioni giuridiche e di fatto esposte nel giudizio come anche le questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pron uncia (Cass. n. 60 91/2020, Cass. ###/2022)” (Cass. 10431/2023, Cass. 10599/ 2023, Cass.n.10616/2023, Cass.n.10675/2023; Cass. 10600/2023; 10674/2023).
Fermi i superiori principi e con specifico riferimento alla sentenza resa dal ### di R oma n. 15728/17, de positata in data ###, con attestazione di passaggio in giudicato allegata alla prima memoria, il giudice capitolino, esaminando un contenzioso fra le stesse parti per diversa annualità concernente l'opposizione avverso avviso di pagamento d ella so mma di euro 110,18, oltre accessori, richiesta a titolo di canone per l'occupazione permanente di spazi ed aree pub bliche (### p) afferente a griglie e intercapedini installate sulla m edesima area privata per cui è causacome è incontest ato fra le parti, annullò l'avviso di accertamento, ritenendo che “l'applicaz ione del canone di occupazione del suolo pubblico presuppone che, in precedenza, sia stato rilasciato dall'amministrazione un atto di concessione”, per poi concludere che “nella fattispecie, non risulta essere st ata rilasciata alcuna specifica concessione, da tenere distinta rispetto 6 di 7 alla concessione ed ilizia rilasciat a per la costruzion e del fabbricato, in relazione all'occupazione di suolo pu bblico in esame. ### è conseguentemente annullato.” Orbene, dovendosi dunque prendere in esame la sentenza appena indicata, resa tra le parti, ch e ha n egat o la sussisten za d ei presupposti per l'assoggettamento al canone di occupazione delle superfici per cui è q ui causa det to accertament o, aven do ad oggetto elementi costitutivi de lla fattispecie a carattere tendenzialmente permanente in difetto di contraria alle gazione, produce gli effetti tipici del giudicato anche nel presente giudizio, nel quale è incontestato che i l uoghi o ggetto della richiesta di canone sono gli stessi presi in considerazione dalla sentenza del ### di ### n.15728/2017, ed è destinato perciò a fare stato tra le parti.
Né può condividersi l'assunto di ### secondo il quale la decisione del ### di ### non sarebbe destinata a formare il giudicato quanto all'esito d ella controversiafondatezza o meno della pretesa azionata in quel giudizio, posto che nel caso di specie quel che rileva ai fini del giu dicato è rapp resentato dall'accertamento di una situazione di fatto alla quale il ### di ### ha attribuito fra le parti l'effetto di precludere il dirit to di ### a pretendere la ### Statuizioni, queste ultime, che risultano entrambi intangibili fra le parti anche con riguardo a pretese che muovon o dalla stessa situazione di fatto per farne discendere effetti giuridic i negati dalla sentenza appen a indicata per un periodo temporale diverso.
Sicché la circostanza che in altri precedenti della Corte di appello di ### sia mutato l'orient amento giurisprudenziale p osto a base della decisione resa dal ### nella sentenza n.15728/2017 non assume alcun rilievo ai fini del presente giudizio, nel quale è stato dedotto il giudicato formatosi tra le stesse parti in ordine ad una controversia identica pur se riferita ad annualità diversa. Ciò 7 di 7 perché l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fat to o di diritto incidente su un punto decisivo affront ato nel giudizio definito con un a sentenza passata in giud icato preclu de il riesame del punto accertato e risolto nell'altro giudizio pendente fra le stesse parti e relativo anch'esso alla medesima questione controversa pur se riguardo a periodo temporale diverso.
La prod uzione solo in memoria del giudica to risultato decisivo al fine di paralizzare l'esito del ricorso per cassazione propost o da ### ind uce questa Corte a compensare le spese del giudizio.
Ai sensi d el D.P.R . n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis. ### il ricorso e compensa le spese.
Ai sensi d el D.P.R . n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.
Così deciso il 7 marzo 2024 nella camera di consiglio della prima