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Corte di Cassazione
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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 6467/2024 del 12-03-2024

... la decisione n. ###/2012, con la quale il ### e di pace di ### aveva rigett ato la domanda d i accertamento de lla non debenza, da parte del suddetto, del canone per l'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche (### per gli anni 2007 e 2008, in relazione alle griglie ed alle intercapedini ubicate in ### n.46. ### il giudice di seconde cure non poteva dirsi dovuto il canone in discussione in assenza di concessione. Avverso tale decisio ne ha proposto ricorso per cassazione ### affidato ad un motivo, al quale ha resistito lo ### con controricorso. La ricorrente e lo ### depositavano memorie. Con ordinanza interlocutoria n.1201 8/2023 questa Corte sottoponeva alle parti la questione relat iva al giu dicato al q uale aveva fatto riferime nto la controricorren te quanto alla sentenza n.15728/2017 del tribunale di ### allegata alla mem oria ex art.378 c.p.c. del 12.1.2023 e cor redata dall'attestazione del passaggio in giudicato, resa tra le stesse parti che ha escluso la debenza del ### per l'anno 2012. Venivano pertanto assegnato alle parti termine di giorni 60 dalla comunicazione della ordinanza per il deposito in cancelleria di osservazioni. ### e generale e il controrico rrente (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11732/2017 R.G. proposto da: ### elettivamente do miciliata in #### 21, pre sso lo studio d ell'avvocato #### (MGGNR ###) che la rappresenta e difend e -ricorrente contro ### elettivame nte domiciliato in #### 3 5, presso lo studio dell'avvocato #### (####) ch e lo rappresenta e difende -controricorrente 2 di 7 avverso SENTENZA di ### n. 23255/2016 depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/03/2024 dal ### FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE ### di ### con sentenza n. 23255/2016, pubblicata in 14.12.2016, accogliendo l'appello proposto da ### ha riformato la decisione n. ###/2012, con la quale il ### e di pace di ### aveva rigett ato la domanda d i accertamento de lla non debenza, da parte del suddetto, del canone per l'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche (### per gli anni 2007 e 2008, in relazione alle griglie ed alle intercapedini ubicate in ### n.46. ### il giudice di seconde cure non poteva dirsi dovuto il canone in discussione in assenza di concessione. 
Avverso tale decisio ne ha proposto ricorso per cassazione ### affidato ad un motivo, al quale ha resistito lo ### con controricorso. 
La ricorrente e lo ### depositavano memorie. 
Con ordinanza interlocutoria n.1201 8/2023 questa Corte sottoponeva alle parti la questione relat iva al giu dicato al q uale aveva fatto riferime nto la controricorren te quanto alla sentenza n.15728/2017 del tribunale di ### allegata alla mem oria ex art.378 c.p.c. del 12.1.2023 e cor redata dall'attestazione del passaggio in giudicato, resa tra le stesse parti che ha escluso la debenza del ### per l'anno 2012. Venivano pertanto assegnato alle parti termine di giorni 60 dalla comunicazione della ordinanza per il deposito in cancelleria di osservazioni.  ### e generale e il controrico rrente hanno depositat o osservazioni e memorie. La ricorrente e il controricorrente hanno depositato ulteriori memorie. 
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 7 marzo 2024. 3 di 7 Con l'unico motivo di ricorso - denunciando la violazione del D.lgs.  15 dicembre 1997, n. 446, art. 63, in combinato disposto con l'art.  16 del Regolamento del Comune di ### in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1 , n. 3 - la ricorre nte assume che il giudice di appello abbia erroneame nte ritenuto c he, non essendo stata nel caso concreto rila sciata concessione alcuna che legittimasse il pagamento del canone, la somma ric hiesta a tale titolo dall'ente comunale non fosse dovuta. 
Il ricorso è ammissibile, non risultando fondata la censura in ordine alla conformità della decisione im pugnata alla giurisprud enza di questa Corte, né potendosi ipotizzare un abuso del processo nella proposizione del ricorso per cassazione da parte di ### ancorché per la riforma di pronunzia relativa ad una pretesa di euro 172,89 -cfr.Cass.n.28077/2021. 
Il ricorso va esaminato alla luce dell'eccezione di giudicato che il controricorrente ha dedotto sia nel controricorso che nella prima memoria, invocando alcune sentenze rese fra le stesse parti, aventi oggetto la medesima pretesa per quale è processo, pur se relative ad annualità diverse. 
Ora quan to alla questione relativa a lla dedotta sussistenza di giudicati favorevoli alla posi zione espressa dalla Corte di appello che il controricorrente ha indicato nel controricorso, giova precisare che la Corte d i appello ha riten uto no n provato il passaggio in giudicato delle sentenze ind icate dal controricorrente a sostegno dell'eccepito giudicato e tale statuizione non risulta impugnata in via autonoma da parte dello ### Discorso più articolato va fatto rispetto alle sentenze per le quali lo ### ha dedotto il giudicat o in memoria, non avendo impugnato con ricorso incidentale la decisione qui in esame laddove aveva escluso l'incidenza di altri giudicati dedotti in fase di appello, successive alla decis ione impugnata e, pertanto, esaminab ili in questa sede ###0/2016, Casss.n.1534/2018-. 4 di 7 Orbene, secondo la giurisprudenza di questa Corte nel giudizio di cassazione il giudicato esterno - il cui accertamento ha carattere pubblicistico ed ha ad oggetto quest ioni assimilab ili a quelle di diritto, anziché di fatto - è, al pari del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, non solo qualora emerga da atti comu nque p rodotti nel giudizio di merito, m a anche nel caso in cui si sia format o successivamente alla sentenza impugnata; in quest'ultima ipotesi la sua utile deducibilità non è impedita dalla deduzione nella fase di merito di un preceden te giud icato esterno su cui sia intervenuta pronuncia, negatoria della rilevanza dell o stesso giudicato, impugnata in sede ###caso di contrasto, il secondo giudicato prevale sul primo, sempre che la seconda sentenza non sia stat a sottoposta a revocazione-cfr.Cass.n. 11754 del 15/05/2018-. 
Si è i n partic olare affermato che "il giudicato formatosi su alcune annualità fa stato con riferimento anch e ad annualità diverse, in relazione a quei fatti che costituiscono elementi costitutivi d ella fattispecie a carattere tende nzialmente permanente ma non con riferimento ad elementi variabili" (Cass., Sez. V, 15/03/ 2019, n. 7417). In tale ipotesi, poiché il giudicato esterno investe gli elementi costitutivi della fattispecie provvisti di stabilità in quanto destinati a restare invariati nel tempo, l'efficacia di esso si espande oltre i limiti temporali a cui si riferisce l'accertamen to ed "il giudicato relativo ad una annualità coinvolge anche le altre, perché la questione è identica in tutti i suoi aspetti, divergendo solo le modalità temporali d'imputazione" (Cass., Sez. V, 22/02/2008, n. 4607). 
Ed infatti, questa Corte, con numerose pronunzie, ha ritenuto che, nell'ambito dei rapporti giuridici di durata e dell e obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, il giudicato formatosi sull'accertame nto relativo a una fattispeci e attuale preclude il riesame, in un diverso processo, delle medesime 5 di 7 questioni, spiegando la propria e fficacia anche per il perio do successivo alla sua formazione, con l'unic o limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenut o materiale del rapporto o ne modif ichi il regolamen to (Cass. 20765/2018; Cass. n. ###/2021). 
Tuttavia, per modifica del regolamento della fattispecie non può - di certo - intendersi una rivalutazione della questione già risolta in diritto nel precedente giudizio, bensì una nuova regolamentazione normativa della fattispecie. Ciò perché il giudicato copre il dedotto e il d educibil e in relazione al medesimo oggetto, sicché tutte le ragioni giuridiche e di fatto esposte nel giudizio come anche le questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pron uncia (Cass. n. 60 91/2020, Cass. ###/2022)” (Cass. 10431/2023, Cass. 10599/ 2023, Cass.n.10616/2023, Cass.n.10675/2023; Cass. 10600/2023; 10674/2023). 
Fermi i superiori principi e con specifico riferimento alla sentenza resa dal ### di R oma n. 15728/17, de positata in data ###, con attestazione di passaggio in giudicato allegata alla prima memoria, il giudice capitolino, esaminando un contenzioso fra le stesse parti per diversa annualità concernente l'opposizione avverso avviso di pagamento d ella so mma di euro 110,18, oltre accessori, richiesta a titolo di canone per l'occupazione permanente di spazi ed aree pub bliche (### p) afferente a griglie e intercapedini installate sulla m edesima area privata per cui è causacome è incontest ato fra le parti, annullò l'avviso di accertamento, ritenendo che “l'applicaz ione del canone di occupazione del suolo pubblico presuppone che, in precedenza, sia stato rilasciato dall'amministrazione un atto di concessione”, per poi concludere che “nella fattispecie, non risulta essere st ata rilasciata alcuna specifica concessione, da tenere distinta rispetto 6 di 7 alla concessione ed ilizia rilasciat a per la costruzion e del fabbricato, in relazione all'occupazione di suolo pu bblico in esame. ### è conseguentemente annullato.” Orbene, dovendosi dunque prendere in esame la sentenza appena indicata, resa tra le parti, ch e ha n egat o la sussisten za d ei presupposti per l'assoggettamento al canone di occupazione delle superfici per cui è q ui causa det to accertament o, aven do ad oggetto elementi costitutivi de lla fattispecie a carattere tendenzialmente permanente in difetto di contraria alle gazione, produce gli effetti tipici del giudicato anche nel presente giudizio, nel quale è incontestato che i l uoghi o ggetto della richiesta di canone sono gli stessi presi in considerazione dalla sentenza del ### di ### n.15728/2017, ed è destinato perciò a fare stato tra le parti. 
Né può condividersi l'assunto di ### secondo il quale la decisione del ### di ### non sarebbe destinata a formare il giudicato quanto all'esito d ella controversiafondatezza o meno della pretesa azionata in quel giudizio, posto che nel caso di specie quel che rileva ai fini del giu dicato è rapp resentato dall'accertamento di una situazione di fatto alla quale il ### di ### ha attribuito fra le parti l'effetto di precludere il dirit to di ### a pretendere la ### Statuizioni, queste ultime, che risultano entrambi intangibili fra le parti anche con riguardo a pretese che muovon o dalla stessa situazione di fatto per farne discendere effetti giuridic i negati dalla sentenza appen a indicata per un periodo temporale diverso. 
Sicché la circostanza che in altri precedenti della Corte di appello di ### sia mutato l'orient amento giurisprudenziale p osto a base della decisione resa dal ### nella sentenza n.15728/2017 non assume alcun rilievo ai fini del presente giudizio, nel quale è stato dedotto il giudicato formatosi tra le stesse parti in ordine ad una controversia identica pur se riferita ad annualità diversa. Ciò 7 di 7 perché l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fat to o di diritto incidente su un punto decisivo affront ato nel giudizio definito con un a sentenza passata in giud icato preclu de il riesame del punto accertato e risolto nell'altro giudizio pendente fra le stesse parti e relativo anch'esso alla medesima questione controversa pur se riguardo a periodo temporale diverso. 
La prod uzione solo in memoria del giudica to risultato decisivo al fine di paralizzare l'esito del ricorso per cassazione propost o da ### ind uce questa Corte a compensare le spese del giudizio. 
Ai sensi d el D.P.R . n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.  ### il ricorso e compensa le spese. 
Ai sensi d el D.P.R . n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis. 
Così deciso il 7 marzo 2024 nella camera di consiglio della prima 

Giudice/firmatari: Scotti Umberto Luigi Cesare Giuseppe, Conti Roberto Giovanni

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Giudice di Pace di Mistretta, Sentenza n. 35/2022 del 09-01-2024

... UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MISTRETTA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice di ### di ### Dr.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di 1° grado, iscritta al n. 58/21 R.G., avente ad oggetto: “Opposizione ad ordinanza prefettizia di convocazione ex art. 75, comma 4, D.P.R. n. 309/90”, posta in decisione all'udienza del 05.04.2022 e vertente TRA ### nato il ### a Palermo e residente in S. ### di ####, ###. Livatino n. 3, C.F.: ###, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### (C.F.: ###; pec: ###), che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio rilasciata su foglio separato - Opponente - ### di ### in persona del ### pro-tempore - Opposta - Conclusioni delle parti costituite: come da atti e verbali di causa. ### ricorso a questo Giudice, depositato in ### in data ###, ### proponeva opposizione avverso l'ordinanza ####. ###, emessa dal ### di ### il ### e notificatagli il ###, con la quale veniva convocato, ai sensi dell'art. 75, comma 4, D.P.R. n. 309/1990, per lo svolgimento del colloquio ivi previsto in relazione ad un rapporto inoltrato dalla ### di ### in data ###. A sostegno (leggi tutto)...

testo integrale

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MISTRETTA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice di ### di ### Dr.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di 1° grado, iscritta al n. 58/21 R.G., avente ad oggetto: “Opposizione ad ordinanza prefettizia di convocazione ex art. 75, comma 4, D.P.R.  n. 309/90”, posta in decisione all'udienza del 05.04.2022 e vertente TRA ### nato il ### a Palermo e residente in S. ### di ####, ###. Livatino n. 3, C.F.: ###, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### (C.F.: ###; pec: ###), che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio rilasciata su foglio separato - Opponente - ### di ### in persona del ### pro-tempore - Opposta - Conclusioni delle parti costituite: come da atti e verbali di causa.  ### ricorso a questo Giudice, depositato in ### in data ###, ### proponeva opposizione avverso l'ordinanza ####. ###, emessa dal ### di ### il ### e notificatagli il ###, con la quale veniva convocato, ai sensi dell'art. 75, comma 4, D.P.R. n. 309/1990, per lo svolgimento del colloquio ivi previsto in relazione ad un rapporto inoltrato dalla ### di ### in data ###. 
A sostegno del ricorso l'opponente deduceva, tra l'altro, la violazione del termine previsto dall'art. 75, comma 4, D.P.R. n. 309/1990, in quanto sia la convocazione dell'interessato che l'emanazione dell'atto opposto erano tardive. 
Chiedeva, quindi, l'accoglimento della proposta opposizione, con il conseguente annullamento dell'impugnata ordinanza prefettizia, con vittoria di spese e compensi di causa. 
Con decreto del 03.06.2021, depositato il ###, il Giudice di ### disponeva, in accoglimento della richiesta preliminare avanzata dal ricorrente, la sospensione del provvedimento prefettizio. ### di ### faceva pervenire memoria difensiva con allegata documentazione. 
All'udienza del 05.04.2022, al termine della discussione, la causa veniva decisa come da dispositivo letto in aula.  MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.  ### ha contestato la legittimità del provvedimento impugnato, eccependo, tra l'altro, la tardività sia della convocazione dell'interessato che dell'emanazione dell'opposta ordinanza prefettizia. 
La doglianza appare meritevole di accoglimento per le considerazioni che di seguito si espongono.  ###. 75, comma 4, D.P.R. 309/1990 dispone che “entro il termine di quaranta giorni dalla ricezione della segnalazione, il ### se ritiene fondato l'accertamento, adotta apposita ordinanza convocando, anche a mezzo degli organi di polizia, dinanzi a sé o a un suo delegato, la persona segnalata per valutare, a seguito di colloquio, le sanzioni amministrative da irrogare e la loro durata nonché, eventualmente, per formulare l'invito di cui al comma 2”. 
Nel caso in esame, dalla documentazione in atti, risulta che la violazione dell'art.  75 D.P.R. 309/1990 è stata contestata al ricorrente in data ### e che la segnalazione da parte della ### di ### è pervenuta alla ### di ### il ###. 
Quest'ultima avrebbe dovuto provvedere nel termine di quaranta giorni dalla ricezione della segnalazione, secondo quanto previsto dall'art. 75, comma 4, D.P.R. 309/1990, a convocare l'odierno opponente per il colloquio previsto al fine della irrogazione della sanzione amministrativa ritenuta congrua, previo invito a seguire un programma terapeutico e socio-riabilitativo, così come normato dal citato art. 75.  ### quanto emerge dagli atti di causa, la ### di ### provvedeva ad emettere l'ordinanza di convocazione soltanto in data ### e a notificarla il ###, invitando ### a presentarsi il ###, ben oltre il termine dei quaranta giorni dalla ricezione della segnalazione e, precisamente, a distanza di più di quattro anni dal fatto accertato e dalla trasmissione della segnalazione. 
Il detto termine di quaranta giorni, decorrente dalla ricezione della segnalazione, sebbene ordinatorio, impone tuttavia all'### procedente di assumere le proprie determinazioni entro un termine congruo e non sproporzionato, come invece avvenuto nel caso in esame. 
Si rileva che nella fattispecie la ratio della norma è quella del recupero della persona segnalata mediante un programma socio riabilitativo terapeutico da sottoporre all'interessato in conseguenza del colloquio, mentre la finalità dell'eventuale sanzione da irrogare in dipendenza di una resistenza a sottoporsi a tale programma, svolge prevalentemente funzione dissuasiva, rieducativa e quasi cautelare che può assumere valenza soltanto se tempestivamente irrogata nell'immediatezza della trasgressione o comunque in tempo utile al recupero del soggetto. 
Pertanto, nel caso in esame, avendo la ### di ### adempiuto agli adempimenti prescritti dalla normativa vigente oltre il termine in essa previsto, da ciò non può che conseguirne l'illegittimità e, dunque, l'annullamento dell'ordinanza prefettizia impugnata, emessa in violazione di disposizioni di legge, dei principi di buona amministrazione contenuti nella ### n. 241/1990, nonché dell'art. 97 Costituzione.
Le ulteriori doglianze esposte nel ricorso risultano assorbite. 
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.  P.Q.M.  ### definitivamente decidendo nella causa n. 58/21 R.G. promossa da ### c/ ### di ### per i motivi di cui in motivazione, il ricorso presentato e, per l'effetto, ### l'ordinanza ####. ###, emessa dal ### di ### in data ###. 
CONDANNA la ### di ### in persona del ### pro-tempore, a rifondere all'opponente le spese di lite che si liquidano in complessivi euro 444,00, di cui euro 264,00 per spese vive ed euro 180,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, oltre IVA e CPA come per legge.  ### 05.04.2022 ### di ###ssa

causa n. 58/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Cannella Carmela

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Giudice di Pace di Palermo, Sentenza n. 3650/2025 del 10-12-2025

... GIUDICE DI PACE DI PALERMO Cancelleria Civile SENTENZA Il Giudice di ### di ### Dott. ### , nella causa civile R.G. n. 17522 / 2024 vertente tra ### (CF ###) - Avv. ### - Avv. ### -OPPONENTEcontro ### (CF ###) Avv. ### (CF ###) contumace -RESISTENTEha pronunciato ### seguito dell'introduzione dell'art. 281 sexies c.p.c. si omette di riportare lo svolgimento del processo, ritenendo sufficiente indicare i motivi della decisione del procedimento de quo. Con ricorso in opposizione a ### ingiuntivo n. 4891/2024, emesso dal Giudice di ### di ### in favore di ### con il quale veniva ingiunto all'opponente il pagamento della complessiva somma di € 1.986,14, oltre interessi legali, spese del procedimento monitorio e accessori di legge, a titolo di mancato pagamento a saldo di alcune fatture inerenti compensi professionali, ### contestava la fondatezza della pretesa creditoria dell'opposto eccependo di non avere ricevuto le fatture, la “non conformità” delle pagine della lettera di incarico dove è apposta la firma dell'opposta, di avere ceduto il credito d'imposta alla ### s.r.l. e di non essersi avvalsa delle prestazioni professionali dell'opposto e (leggi tutto)...

testo integrale

N.RG 17522 / 2024
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PALERMO
Cancelleria Civile
SENTENZA
Il Giudice di ### di ### Dott.   ### , nella causa civile
R.G. n. 17522 / 2024 vertente tra ### (CF ###) - Avv. ### - Avv. ### -OPPONENTEcontro ### (CF ###)
Avv. ### (CF ###) contumace -RESISTENTEha pronunciato ### seguito dell'introduzione dell'art. 281 sexies c.p.c. si omette di riportare lo svolgimento del processo, ritenendo sufficiente indicare i motivi della decisione del procedimento de quo.
Con ricorso in opposizione a ### ingiuntivo n. 4891/2024, emesso dal Giudice di ### di ### in favore di ### con il quale veniva ingiunto all'opponente il pagamento della complessiva somma di € 1.986,14, oltre interessi legali, spese del procedimento monitorio e accessori di legge, a titolo di mancato pagamento a saldo di alcune fatture inerenti compensi professionali, ### contestava la fondatezza della pretesa creditoria dell'opposto eccependo di non avere ricevuto le fatture, la “non conformità” delle pagine della lettera di incarico dove è apposta la firma dell'opposta, di avere ceduto il credito d'imposta alla ### s.r.l.  e di non essersi avvalsa delle prestazioni professionali dell'opposto e di nulla dovere a quest'ultimo.
Preliminarmente va chiarito che nella materia in esame non è prevista alcuna mediazione obbligatoria.
Nel merito l'opposizione è infondata per i motivi che seguono. ### opponente non ha contestato di avere sottoscritto la lettera di affidamento di incarico professionale del 26/08/2022 ( si veda fascicolo del monitorio, doc. 1), ma si è limitata ad eccepire una non conformità “nel carattere utilizzato e nel format della pagina in cui è apposta la firma”, senza però contestare nulla in ordine alla sottoscrizione del conferimento dell'incarico, e senza che pertanto possa richiamarsi l'art. 214 c.p.c. in assenza di un formale atto di disconoscimento della sottoscrizione della scrittura privata.
Con riferimento all'incarico professionale conferito dall'opponente si osserva : - l'oggetto della prestazione attiene all'attività istruttoria e di sviluppo delle pratiche inerenti le agevolazioni relative al c.d. “Superbonus”, ed all'apposizione del visto di conformità e trasmissione all'### delle ### delle comunicazioni di opzione per lo sconto in fattura e/o cessione del credito, in relazione all'immobile sito in
Altofonte, in Via dei ### n. 25 della ### - tali prestazioni risultano essere state adempiute dal ### ( ivi incluso apposizione del visto di conformità ed alle attività connesse ), atteso peraltro che tali adempimenti sono propedeutici e preliminari a quelli successivi dello cessione del credito; - in ragione dell'adempimento contrattuale espletato da parte dell'opposto la ### ha potuto cedere il proprio credito a terzi ( ### srl ) come da documentazione versata in atti ed a portare a compimento la pratica di cessione del credito.
Si osserva da ultimo che la cessione del credito della ### nei confronti della ### srl non attiene in alcun modo all'attività professionale svolta dall'opposto ( atto di cessione del credito in atti ).
Ne discende che l'opposizione va rigettata, con conferma del d.i. opposto e delle spese in esso liquidate.
In applicazione del principio della soccombenza, le spese processuali vanno poste a carico dell'opponente, e si quantificano in complessivi ### 800,00, oltre il 15% per spese generali, ed
IVA e CPA come per legge se dovute, e si liquidano in favore di ### P.Q.M. Il Giudice di ### definitivamente pronunciando, così provvede:
Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto ivi incluse le spese in esso liquidate. ### al pagamento delle spese processuali che si liquidano in favore dell'opposto ### in complessivi ### 800,00, oltre il 15 % per spese generali, ed
IVA e CPA come per legge se dovute.
Così deciso in ### il ### Il Giudice di ###

causa n. 17522/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Antonino Galatolo

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Giudice di Pace di Alcamo, Sentenza n. 645/2025 del 31-12-2025

... UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO Il Giudice nella persona del Dott. ### ha pronunciato la seguente ### causa iscritta al n° 1248/2025 R.G., promossa DA ### C.F. ###, rappresentato e difeso dall'avv. ### -RICORRENTE CONTRO ### Ente della riscossione, (P.I. ###), in persona del suo legale rappresentante pro tempore con sede ###### 14; -resistente contumace ### opposizione a l'intimazione di pagamento n. ###421863/000 notificata il ### MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E ### Preliminarmente si osserva che non si è proceduto alla redazione dello svolgimento del processo in ossequio al nuovo art. 132 c.p.c. come novellato ex lege n. 69/09, entrata in vigore il ###, tenuto conto dell'art. 58 della ste ssa legge 69/09 che ha espressamente previsto l'immediata applicazione del nuovo art. 132 c.p.c. anche ai procedimenti pendenti in primo grado. -Pag. II - Parte ricorrente ha proposto opposizione avverso intimazione di pagamento ###421863/000 per l'importo di € 35.799,25 limitatamente alle cartelle di pagamento N. ###2573321000 notificata il ### di € 158,05 2) cartella n. ###145430000, notificata il ### di € 4.763,95 3) cartella n. ### notificata il (leggi tutto)...

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-### I - REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO Il Giudice nella persona del Dott. ### ha pronunciato la seguente ### causa iscritta al n° 1248/2025 R.G., promossa DA ### C.F. ###, rappresentato e difeso dall'avv. ### -RICORRENTE
CONTRO ### Ente della riscossione, (P.I. ###), in persona del suo legale rappresentante pro tempore con sede ###### 14; -resistente contumace ### opposizione a l'intimazione di pagamento n. ###421863/000 notificata il ### MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E ### Preliminarmente si osserva che non si è proceduto alla redazione dello svolgimento del processo in ossequio al nuovo art. 132 c.p.c. come novellato ex lege n. 69/09, entrata in vigore il ###, tenuto conto dell'art. 58 della ste ssa legge 69/09 che ha espressamente previsto l'immediata applicazione del nuovo art. 132 c.p.c.  anche ai procedimenti pendenti in primo grado. -Pag. II - Parte ricorrente ha proposto opposizione avverso intimazione di pagamento ###421863/000 per l'importo di € 35.799,25 limitatamente alle cartelle di pagamento N. ###2573321000 notificata il ### di € 158,05 2) cartella n. ###145430000, notificata il ### di € 4.763,95 3) cartella n. ### notificata il ###, di € 68,09. 4) cartella ###714826000, notificata il ### di € 5.704,81 5) cartella ###823268000, notificata il ###, di € 185,00 e ###820957000 notificata il ### di € 2.982,13 al fine di far valere, l'intervenuta prescrizione dei crediti vantati, essendo decorso il termine quinquennale e decennale, decorrente dalla notificazione della cartella posto a fondamento della procedura esattiva. Si deve premettere che le intimazioni di pagamento sono quegli atti che hanno sostituito gli avvisi di mora e che hanno lo scopo di riattivare il procedimento di riscossione dei crediti pubblici. Ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. 602/1973 il concessionario non può iniziare la procedura esecutiva se è decorso più di un anno dalla notifica della cartella di pagamento, dovendo in tal caso prima notificare un atto, l'intimazione di pagamento appunto, con cui intima al debitore di procedere al pagamento del debito entro cinque giorni, ### nel caso in cui entro il predetto termine non dovesse essere saldato quanto dovuto, il concessionario potrà iniziare l'esecuzione forzata del credito erariale (pignoramento ecc.). 
Detto ciò, va osservato che l'azione promossa da parte dell'odierno ricorrente è da qualificarsi quale opposizione a precetto ai sensi degli artt. 615 c.p.c., essendo dedotta l'inesistenza del diritto di credito azionato dall'### (id est la prescrizione del credito) inoltre sussiste, in primo luogo, la competenza del giudice adito, venendo in rilievo un'opposizione esecutiva ex art. 615 co. 1 cpc avverso la richiesta di pagamento di entrate pubbliche extra-tributarie, quali multe relative a violazione del ### della ### . Va, peraltro, osservato che l'intimazione di pagamento costituisce atto autonomamente impugnabile e, allorché si facciano valere, oltre a vizi propri dell'atto, anche questioni relative all'omessa notifica della cartella esattoriale e si de -Pag. III - ducano fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (come la prescrizione quinquennale del credito), l'opposizione ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso. Venendo al merito della causa l'eccezione sollevata dal ricorrete è fondata con conseguente accoglimento dell'opposizione. Avuto riguardo al termine di prescrizione, si impone un richiamo alla pronuncia a ### della Corte di Cassazione 23397 del 17.11.2016, a tenore della quale: “Il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle ### delle ### dei ### e degli altri ### locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione ### più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo”. Va da sé che ogni atto integrante la volontà di esercitare la pretesa sanzionatoria, dunque, qualsiasi richiesta di pagamento che giunga al debitore (cartella di pagamento, avviso di intimazione, preavviso di fermo amministrativo, avviso di iscrizione di ipoteca), è idoneo a costituire in mora il debitore ai sensi dell'art. 2943 c.c. e vale ad interrompere il termine di prescrizione, di talché il nuovo termine ricomincerà a decorrere dal momento in cui si è verificato il fatto interruttivo. Ed ancora, costante è l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale - in riferimento all'onere della prova - mentre parte attrice può limitarsi ad invocare la prescrizione del diritto -Pag. IV - dell'amministrazione alla riscossione, viceversa, quest'ultima convenuta in senso formale, ma creditrice in senso sostanziale, è tenuta a provare la tempestività, oltreché la regolarità, della notifica dell'atto o del provvedimento a norma di legge. 
Nel caso di specie, risulta che il credito di cui alle cartelle di pagamento opposte notificata nel 2012 , 2013 e 2016 risultano prescritti nel 2017, 2018 e nel 2021. Né consegue che le obbligazioni pecuniarie contenute nelle cartella esattoriale precitate e opposte, risultano non più dovute per intervenuta prescrizione, né in atti non vi è prova inequivocabile di atti interruttivi della prescrizione per il contenuto di detta cartella esattoriale . Ed invero parte resistente era tenuta a fornire, al lume dell'art.  2697 c.c., prova adeguata di aver ritualmente proceduto a notificare eventuali atti interruttivi. In tema di onere della prova, vale il principio onus probandi incumbit ei qui dicit, nel senso che l'onere di provare un fatto ricade su colui che invoca proprio quel fatto a sostegno della propria tesi; chi vuol far valere in giudizio un diritto deve quindi dimostrare i fatti costitutivi, che ne hanno determinato l'origine. La norma esprime, in tema di prove civili, il fondamentale principio dispositivo in forza del quale alla base della decisione del giudice devono essere poste soltanto le prove che le parti hanno prodotto nel corso del procedimento. Nell'ipotesi quale quella al caso di specie, il principio dispositivo va correlato col principio di vicinanza della prova, in base al quale l'onere probatorio grava sulla parte che, per ragioni di prossimità ai fatti da valutare, abbia disponibilità dei mezzi probatori. È evidente che siffatto onere ricada sull'agente della riscossione che in qualità di incaricato del servizio esegue le notificazioni presso i contribuenti, e che dunque è tenuto a produrre in giudizio le copie dei plichi spediti e notificati al debitore nonché le relative relate o avvisi di ricevimento . Poiché la presente sentenza definisce il giudizio va provveduto in ordine alle spese processuali che seguono la soccombenza in lite ex art. 91 c.p.c. e vanno liquidate come in dispositivo.  P.Q.M. -Pag. V - Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, dichiara la illegittimità parziale dell'intimazione di pagamento ###421863/000 notificata il ### e conseguente annullamento della cartella N. ###2573321000 di € 158,05 2) cartella ###145430000, di € 4.763,95 3) cartella n. ### di € 68,09. 4) cartella n. ###714826000, di € 5.704,81 5) cartella ###823268000, di € 185,00 e n. ###820957000 di € 2.982,13. 
Condanna l'### delle entrate - ente della riscossione al pagamento delle spese del giudizio e vista l'ammissione al gratuito patrocinio della ricorrente , al pagamento della somma gia ridotti ex art. 130 L.115/2002, in favore dell'### di €.264.00 per esborsi e di €.1000.00 per compensi legali oltre accessori dovuti per legge . Dispone con separato provvedimento in ordine alla richiesta di liquidazione del patrocinio a spese dello stato ### 25.11.2025 

IL GIUDICE
DI PACE (Dott. ###


causa n. 1248/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Salvatore Giuseppe Pintacuda

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Giudice di Pace di Rossano, Sentenza n. 85/2024 del 29-02-2024

... ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROSSANO IIl Giudice di ### di ### dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 629/2022 R.G, ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo parte opponent e: ### di ###, in per sona del l.r.p.t.- P.IVA ### rappr. e difesa dall' avv. ### C.F. ### giusta procura alle liti in atti parte opposta: ### C.F. ### rapp r. e dif eso dap prima da ll'avv. ### o ### - C.F. ### e po i dall'a vv. dall' avv. G ius eppe ### C.F. ### giusta procura alle liti in atti Conclus ioni rasseg nate all'ud ien za del 1 2.0 2.2024 che qui si intendono integralmente trascritte ### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con att o d i citazi one ritualm ente notific ato , la ### T di #### in person a de l l.r .p.t ., propo neva o ppo sizione avverso il decreto ingiuntivo n. 28/2022 emesso dal Giudice di ### di ### in data ### e notifica to in d ata 08 .03. 202 2, c on il quale veniv a ingiunt o alla medesima il pagamento della somma di € 4.461,24, oltre interessi moratori dalla maturazione al soddisf o, no nché sp ese e com pet enze del mon itorio. L' opponente eccepiva l'infondatezza della domanda, per non avere ricevuto la (leggi tutto)...

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N. RG 629/2022 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROSSANO IIl Giudice di ### di ### dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 629/2022 R.G, ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo parte opponent e: ### di ###, in per sona del l.r.p.t.- P.IVA ### rappr. e difesa dall' avv. ### C.F. ### giusta procura alle liti in atti parte opposta: ### C.F. ### rapp r. e dif eso dap prima da ll'avv. ### o ### - C.F.  ### e po i dall'a vv. dall' avv. G ius eppe ### C.F.  ### giusta procura alle liti in atti
Conclus ioni rasseg nate all'ud ien za del 1 2.0 2.2024 che qui si intendono integralmente trascritte ### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con att o d i citazi one ritualm ente notific ato , la ### T di #### in person a de l l.r .p.t ., propo neva o ppo sizione avverso il decreto ingiuntivo n. 28/2022 emesso dal Giudice di ### di ### in data ### e notifica to in d ata 08 .03. 202 2, c on il quale veniv a ingiunt o alla medesima il pagamento della somma di € 4.461,24, oltre interessi moratori dalla maturazione al soddisf o, no nché sp ese e com pet enze del mon itorio. L' opponente eccepiva l'infondatezza della domanda, per non avere ricevuto la quantità di merce indicata dal ### atteso che il peso dallo stesso considerato era al lordo della tara; il prodotto, alla cui raccolta aveva assistito il predetto, si trovava in cattivo stato, in gran parte macchiato e non idoneo alla commercializzazione; chiedeva pertanto revocarsi/ annull ars i il de creto ing iuntivo opposto. Si costituiva il sig . ### che impugnava e contestava quanto ex adverso dedotto ed eccepito, facendo rilevare che aveva consegnato all'acquirente 24898 di agrumi###, raccolti da quest'ultimo direttamente, che rilasciava quattro buoni di consegna senza contestare la fornitura; la somma dovuta dall'opponente ammontava ad € 9.461,24, del cui importo versava solo € 5.000,00 e la restante parte veniva ingiunta con il decreto opposto, di cui chiedeva conferma. Acquisita la prova documentale, assunta quella testimoniale, all' udienza del 12.02.2024, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione.
L' opposizione è fondata e merita accoglimento, per i motivi che qui di seguito si specificano.   L' opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario regolato dalle norme procedimentali in tema di riparto dell'onere probatorio, in cui l'opposto assume la veste di attore, mentre l'opponente quella di convenuto. Ne consegue che grava sul primo l'onere di fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria, azionata in via monitoria, e sull'altro di contestare il diritto fatto valere, allegando i fatti estintivi e modificativi di tale pretesa o l'inefficacia di quelli posti a fondamento della dom and a. ### zioni ### della S uprema Cor te hanno chiarito che “il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incomb e l'on ere di dimost rar e il fatto es tintivo co stituito dall'adempimento. 
Vertendosi in tema di contratti a prestazioni corrispettive, il sig. ### (attore in senso sostanziale) non poteva limitarsi ad allegare e provare la sussistenza dell'accordo e l'avvenuto adempimento di una prestazione effettuata in esecuzione di quell'accordo, ritenendosi necessaria la dimostrazione ulteriore dell'esattezza del pattuito oggetto della prestazione e della conformità ad esso di quanto in concreto prestato. Ciò perché in detta tipologia di contratti, non c'è solo un rapporto di corrispettività tra le prestazioni, ma anche uno più specifico di corrispondenza tra il valore economi co dell'u na e qu ello dell'a ltr a, a l fine di m antenere inalterato l'equilibrio sinallagmatico. Ne consegue che, se una parte esegue a favore dell'altra una prestazione minore di quella originariamente pattuita, perde correlativamente la propria giustificazione l'ammontare del corrispettivo concordato, il quale si ridurrà in misura corrispondente al minore valore economico della prestazione eseguita. 
Nel caso in esame, l'opponente al fine di paralizzare la pretesa creditoria avversaria, ha eccepito che gli agrumi da lui raccolti, in presenza del venditore, non erano tutti in buono stato, presentando macchie gialle; pertanto lo scarto del prodotto destinato alla commercializzazione e spedizione a ### è stato consistente. Il teste ### o Luc iano rifer isce che il sig . Cosentin o dura nte la lavo razione nel magazzino si era arrabbiato, perché veniva fatto lo scarto degli agrumi, dicendo che il prodotto non fosse suo ed ha chiamato la ### Escusso il teste -### della ### di stato, ### confermava di essere intervenuto su sollecitazione del sig. ### a mezzo 113, presso il capannone dell'attività commerciale ### e, trovato sul posto il ### stesso, questi riferiva d i ave re ve ndu to il fru tt o del s uo agru meto a l s ig. ### il prezzo concordato non veniva pagato da quest'ultimo al venditore…, in quanto lo scarto del raccol to era sup er ior e al 1 0% e come tale eccessi vo rispetto all'accordo raggiunto.. Il figlio di ### tal ### asseriva che erano disposti a pagare la somma tramite bonifico bancario, ma solo relativamente al prodo tto s a no, no n già allo sc art o. All'at to del co ntro lloavvenuto al buio ..  effettivamente qualche clementino presentava macchie gialle. Sul punto anche le altre testimonianze sono sostanzialmente univoche e concordanti e connotate da un denominat ore comune, ovverossia l 'affer m azione della non totale integrità del raccolto. Deduzione logica è che se da un lato deve ritenersi raggiunta la prova dell'esecuzione di una fornitura “solo parziale”, atteso che lo scarto ha raggiunto un a percent u ale non affat to esigua , dall' al tro l'o ppo nente ha provato il fatto estintivo dell'obbligazione posta a suo carico, ovverossia il pagamento di un prezzo inferiore in relazione al quantitativo fornito “di agrumi sani”. Pertanto, era onere del creditore opposto dimostrare che il quantitativo del prodotto “sano” corrispondesse a quello effettivamente pattuito. Detto onere probatorio non può ritenersi assolto né con la produzione dei documenti versati in atti, poiché gli stessi non comprovano l'avvenuta consegna di tutta la merce “ in buono stato” di cui al contratto inter parte, né tantomeno con le prove orali assunte al riguardo. Ciò posto, alla luce delle prove raccolte è da reputarsi accertata la circostanza che il prodotto al momento del raccolto, cui h a assistit o i l vendito re, risul tava vi zi ato ed il dife tto era da quest'ult imo riconoscib ile . Su l p unto, la giu ris prudenza di legittimità è univocame nte orie nta ta nel sen so che il ricono scim ento de l vizi o da parte del venditore impedisce la decadenza comminata al compratore dall'art. 1495 c.c., per il caso di mancata tempestiva denuncia. ###, quindi, viene a trovarsi in una situazio ne n on tan to di “obbligaz ione ”, quanto p iuttosto di “soggezione”, esponen dosi così all'iniz iativa dell' acquire nte i ntesa alla m odificazione del contratto di vendita, attraverso la riduzione del prezzo. Infatti, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, qualora una delle parti adduca, a giustificazione del proprio rifiuto di corrispondere la restante parte del debito ingiunto l'inesatto e non integrale adempimento della prestazione dell'altra, perché la res è viziata, il giudice deve procedere alla valutazione comparativa dei comportamenti, stabilendo se vi sia proporzionalità rispetto alla funzione economico-sociale del contratto. Nel caso di specie, il rifiuto a corrispondere il residuo del prezzo, come reazione all'inesatto adempimento del venditore, a parere della scrivente, oltre a non contrastare con i principi della correttezza e lealtà comportamentale delle parti, risulta ragionevole e logico, trovando concreta giustificazione nella consistenza di quella parte della prestazione rimasta ineseguita, atteso lo scarto del prodotto marcio destinato al commercio, al quale si correla la porzione della prestazione rifiutata. 
Pe quanto su espos to ed eviden ziato, r itie ne qu es to giudice di pace di dovere accogliere l'opposizione con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. 
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo che segue.  P.Q.M.  Il Giudice di ### di ### dott.ssa ### nella causa civile iscritta al n. 629/2022 R.G., disat tesa ogni altra istanza, deduzione, eccezione, definitivamente pronunciando: accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto; condanna il soccombente opposto alla refusione delle spese ed onorari di difesa, che liquida in complessive € 632,50, oltre IVA e ### rimb. forf. come per legge, con distrazione in favore dell'avvocato antistatario.  ### lì 29.02.2024 

Il Giudice
di ### dott.ssa


causa n. 629/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Rinaldi Cecilia

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