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Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 2527/2020 del 09-07-2020

... usucapione in proprio favore per effetto del possesso pacifico e pubblico protrattosi per oltre un ventennio, ordinando quindi al competente ### dei ### di procedere alla conseguente trascrizione dell'acquisito diritto dominicale, previo espletamento degli incombenti del caso, frazionamento ed accatastamento. Instauratosi il contraddittorio era ammessa e raccolta la prova testimoniale ed era disposta C.T.U. intesa alla descrizione dei luoghi in contesa e alla identificazione in particolare della striscia di terreno oggetto dell'assunto passaggio, verificando anche se, e in che misura, potesse far parte del fondo di proprietà dell'attrice alla stregua del titolo prodotto in atti. all'esito, precisate le conclusioni, il giudice monocratico rinviava per discussione orale ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. e introitava la causa in decisione, resa nei termini di cui al dispositivo in epigrafe. Avverso la sentenza proponevano appello le convenute deducendo innanzitutto vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, e di errata interpretazione di norme, con violazione dell'art. 950 c.c.. Sostenevano, infatti, le appellanti che il primo giudice aveva prestato acritica ed (leggi tutto)...

testo integrale

### n°3532/2016 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, VIa ###, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: Dott.ssa #####ssa ### ha pronunciato la seguente ### nella causa iscritta al n°3532 del ### dell'anno 2016, avente ad oggetto: appello in materia di negatoria servitutis ed usucapione, vertente #### nata a ### d'### il ### ed ivi residente al ### S. ### (C.F. ###), e ### nata a ### d'### il ### ed ivi residente alla ### (C.F. ###), già rappresentate e difese dall'Avv. ### ed elettivamente domiciliat ###### alla ### n°4, e successivamente, in sua sostituzione, dall'Avv. ### e presso il suo studio elettivamente domiciliate in ### d'####, alla ### n°26, come da procura ad litem allegata alla comparsa di costituzione in appello depositata telematicamente in data ###; #### nata a Napoli il ###, residente in ### alla ###. Montano n°39/41, (C.F. ###), elettivamente domiciliata in ### alla ### n°19, presso lo studio dell'Avv. ### che la rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello; ### la sentenza n°7654/2016 emessa ex art. 281 quinquies c.p.c.  dal G.O.T. presso il Tribunale di Napoli, ### di ### il ###, pubblicata il ###, notificata a mezzo p.e.c. in pari data, depositata il ###, con cui l'adito giudice, accolta la domanda proposta dall'attrice, odierna appellata, accertava e dichiarava: che la porzione di part.lla 218 del foglio 3 in ### loc. Zaro, confinante con la limitrofa part.lla 55, dell'estensione di circa mq. 
Registrato il: 16/03/2022 n.5096/2022 importo 208,75 ### n°3532/2016 111,26, era di esclusiva proprietà di parte attrice e non era gravata da alcuna servitù; che il comportamento delle convenute era stato illegittimo sia in ordine alla non consentita pratica di passaggio pedonale e carrabile, sia in ordine alla collocata recinzione con abusivo cancello e relativi, illegittimi contatori per l'acqua e l'energia elettrica; condannava, per l'effetto, le convenute all'immediato rilascio in favore di parte attrice della porzione di fondo meglio descritta nella parte motiva e nella C.T.U.; all'immediata eliminazione, a loro cura e spese, del cancello predetto, ordinando alle stesse di non esercitare più, sulla porzione come identificata e descritta in C.T.U., alcuna pratica di passaggio sia pedonale che carrabile; ad eliminare immediatamente, a loro cura e spese, i contatori dell'acqua e dell'energia elettrica a servizio dei propri immobili, nella confinante part.lla 217, così come allocati nella porzione della part.lla 218, spostandoli nello loro proprietà; condannava infine le convenute, in solido tra loro, al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese legali, liquidate in €. 3.000,00 per spese vive, ivi comprese quelle di C.T.U., (€. 2.700,00), oltre ai compensi ex D.M. n°55/14 che, in relazione alla domanda di valore indeterminato, quantificava in €. 810,00 per la fase di studio della controversia, €. 574,00 per la fase introduttiva, €. 1.204,00 per la fase istruttoria, €.  1.384,00 per la fase decisoria, il tutto oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge. 
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con citazione del 9.10.2003 ### proprietaria del fondo con annesso fabbricato sito in ### alla loc. ### - ### in ### alla partita 13432, foglio 3, n°70, are 0,46 e n°218 are 17,72, assumendo che le convenute ### e ### unitamente ai propri familiari, avevano cominciato ad esercitare un non consentito passaggio, sia pedonale che con mezzi meccanici, sulla striscia di terreno di sua proprietà, nella maggiore consistenza della part.lla 218 a confine con la part.lla 55, per giungere alla loro proprietà (part.lla 217), addirittura da ultimo recingendo tale porzione di fondo ed apponendovi un cancello, del quale solo loro avevano le chiavi, chiedeva, accertato il suo diritto di proprietà sul bene controverso, dichiarare illegittimo il comportamento tenuto dalle convenute, non sussistendo a favore della loro proprietà (part.lla 217) alcun diritto di passaggio sia pedonale che carrabile su tale porzione di fondo, ordinando ### il: 16/03/2022 n.5096/2022 importo 208,75 ### n°3532/2016 loro di non esercitare più su di esso tale pratica nonché di rilasciare lo stesso, anche mediante rimozione del cancello di ingresso apposto, eliminando altresì i contatori di acqua e dell'energia elettrica a servizio degli immobili situati nella limitrofa loro part.lla 217, pure illegittimamente installati all'interno della striscia di terreno contestata. 
Costituitesi, le convenute impugnavano la domanda ed eccepivano in via riconvenzionale l'intervenuta usucapione con riferimento alla striscia di terreno in questione, avendola posseduta in maniera pacifica e pubblica e con animo domini sin dal 1938, e ciò unendo al loro possesso quello già goduto dal proprio dante causa, ### Concludevano per la declaratoria di inammissibilità dell'avversa domanda e per l'accoglimento invece della riconvenzionale proposta accertando e dichiarando che la porzione di fondo di mt. 111,26, insistente tra il muro di recinzione della p.lla 218 e la p.lla 55 era stato oggetto di usucapione in proprio favore per effetto del possesso pacifico e pubblico protrattosi per oltre un ventennio, ordinando quindi al competente ### dei ### di procedere alla conseguente trascrizione dell'acquisito diritto dominicale, previo espletamento degli incombenti del caso, frazionamento ed accatastamento. 
Instauratosi il contraddittorio era ammessa e raccolta la prova testimoniale ed era disposta C.T.U. intesa alla descrizione dei luoghi in contesa e alla identificazione in particolare della striscia di terreno oggetto dell'assunto passaggio, verificando anche se, e in che misura, potesse far parte del fondo di proprietà dell'attrice alla stregua del titolo prodotto in atti. all'esito, precisate le conclusioni, il giudice monocratico rinviava per discussione orale ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. e introitava la causa in decisione, resa nei termini di cui al dispositivo in epigrafe. 
Avverso la sentenza proponevano appello le convenute deducendo innanzitutto vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, e di errata interpretazione di norme, con violazione dell'art. 950 c.c.. Sostenevano, infatti, le appellanti che il primo giudice aveva prestato acritica ed immotivata adesione alle tesi del C.T.U. che, esclusivamente sulla base delle risultanze catastali, aveva ritenuto di proprietà dell'attrice la porzione di terreno controversa; la violazione dell'art. 950 c.c. sarebbe consistita nel fatto che tale norma, in materia di ### il: 16/03/2022 n.5096/2022 importo 208,75 ### n°3532/2016 determinazione dei confini, riconosce ai dati catastali una utilizzabilità solo sussidiaria ove non sia possibile determinare il confine sulla base dei titoli, dello stato dei luoghi e di altri elementi. Con altro motivo lamentavano ancora travisamento nella valutazione della prova e dei documenti depositati, stante la erronea valutazione compiuta dallo stesso giudice nell'affermare che “la prova orale attorea - era - stata chiara nel corroborare le risultanze della CTU”, riferendosi ancora una volta ai soli dati catastali ed attribuendo ai testi la capacità di valutare la correttezza degli stessi. 
Nel costituirsi l'appellata resisteva al gravame e ne invocava la declaratoria di inammissibilità e, in ogni caso, il rigetto nel merito con vittoria delle spese del grado.  ### il contraddittorio in appello la Corte rinviava senz'altro per precisazione delle conclusioni e sulle stesse, concessi i termini di rito per il deposito, rispettivamente, di conclusionali e repliche, ha riservato la decisione.  ### non è fondato e non può trovare pertanto accoglimento. 
La preliminare eccezione di inammissibilità dello stesso per insufficiente specificazione dei motivi alla luce delle prescrizioni imposte dal rinnovato art. 342 c.p.c. appare in sostanza superabile. Va detto in proposito che “l'art. 342 c.p.c., come novellato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. conv. con modif. in l. n. 134 del 2012, non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il "quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata” (Cassazione civile, sez. VI, 14/09/2017, n. 21336, ### 2017, rv 645703-01). In altri termini, “il requisito della specificità dei motivi di cui al riformato art. 342 c.p.c.  deve ritenersi sussistente, secondo una verifica da effettuarsi in concreto, quando l'atto di impugnazione consenta di individuare con certezza le ragioni del gravame e le statuizioni impugnate, in modo tale da consentire al ### il: 16/03/2022 n.5096/2022 importo 208,75 ### n°3532/2016 giudice di comprendere con certezza il contenuto delle censure e alle controparti di svolgere senza alcun pregiudizio la propria attività difensiva. Non è richiesta né l'indicazione delle norme di diritto che si assumono violate, né la rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'impugnazione, né tantomeno la formalistica indicazione di come l'appellante vorrebbe che la sentenza appellata venisse modificata, tanto più quando la decisione gravata abbia rigettato la domanda e l'appellante chieda l'accoglimento della stessa secondo la prospettazione iniziale con una riforma secondo le formulate conclusioni” (Corte appello ### sez. III, 09/08/2017, 5348, ###è 2018). 
Nel merito, la pretesa, acritica adesione giudiziale alle risultanze della indagine peritale d'ufficio non si traduce, come vorrebbe l'appellante difesa, in violazione del disposto dell'art. 950 c.c., essendo diversi gli elementi assunti a sostegno della decisione, non retta, a ben vedere, unicamente dalla operazione consistita nel desumere la sussistenza del diritto dominicale attoreo dai dati catastali. La norma invocata testualmente recita: “quando il confine tra due fondi è incerto, ciascuno dei proprietari può chiedere che sia stabilito giudizialmente. Ogni mezzo di prova è ammesso. In mancanza di altri elementi, il giudice si attiene al confine delineato dalle mappe catastali”. 
Nella sentenza appellata il giudice a quo ha fatto propri i rilievi dell'ausiliario, (e, d'altra parte, essendo il confine tra le particelle un dato tecnico, non avrebbe potuto fare diversamente), ma non si è riferito alle sole risultanze catastali per determinare il confine tra le parti. Invero, a conferma del dato catastale, ha posto a base del suo convincimento altre circostanze, pure evidenziate nell'impugnato provvedimento: a) innanzitutto, il riconoscimento che le appellanti, del tutto arbitrariamente, dopo circa due anni dalla notifica della citazione, si erano premurate di presentare un atto di aggiornamento catastale, frazionando la porzione della part.lla 218 oggetto di causa, (quella poi occupata dal tracciato stradale); la circostanza era stata chiaramente evidenziata nella relazione peritale, ove il C.T.U. aveva parlato di particella “ex-218”, in quanto, in sede di indagini, aveva riscontrato quanto segue: «… dall'esame degli atti catastali risulta che le ###re ### … arbitrariamente e senza idonei titoli (o meglio ipotizzando un'usucapione, a giudicare dall'autocertificazione di cui al ### il: 16/03/2022 n.5096/2022 importo 208,75 ### n°3532/2016 frazionamento in all. 4.4) hanno proceduto a presentare un atto di aggiornamento catastale, ovvero, pratica di ### di ### n. 443491/2005 (vedasi allegato 4.4 e 4.3), ###'###. Con lo stesso, sono state frazionate delle particelle di terreno appartenenti ad altre persone come le particelle 65 e 55, nonché la 218 di proprietà dell'### sig.ra ### eliminando dalla consistenza originaria di dette particelle, le porzioni di terreno occupate dal tracciato stradale da esse “abusivamente” realizzato. Ciò ha provocato all'insaputa della ricorrente l'estinzione dalla mappa catastale e dall'archivio censuario della particella 218 e la comparsa di due nuove particelle derivate ed individuate, rispettivamente, con i n. 427 e 428» (c.f.r., in fasc. uff. I° grado, pag. 7 della C.T.U.). In pratica le convenute, pendente il giudizio, avevano arbitrariamente modificato la documentazione catastale, creando una nuova particella che corrispondesse al tracciato oggetto di causa, per l'accertamento del quale era stata chiesta ed ammessa consulenza tecnica d'ufficio. Tale atteggiamento è stato tenuto in conto dal giudice a quo proprio quale “altro elemento”, a conferma delle risultanze delle mappe catastali. In secondo luogo il primo giudice ha valutato gli esiti della prova orale, che avevano a suo parere confermato l'assunto della ### e le conclusioni a cui era giunto il C.T.U., non dimostrando in modo appagante e rigoroso l'acquisto per usucapione vantato dalle convenute in riconvenzionale. Infatti, alcuno dei testi, (###, aveva dichiarato di conoscere bene i luoghi di causa in quanto proprietario di un fondo con fabbricato a confine sia con la proprietà attrice che con quella convenuta, (dovrebbe essere la part.lla 74), fondo nel quale abitava dal 1982, e aveva confermato la circostanza di cui alla memoria istruttoria attorea articolata sub 1), e cioè che all'atto dell'acquisto da parte dell'attrice del fondo con annesso fabbricato in ### alla loc. ### - ### il fondo stesso si presentava incolto e pieno di vegetazione per la sua intera estensione, rinvenendosi soltanto nella parte ad est un fossato e, al di la di quello, altra vegetazione. Ciò escludeva anche la presenza di qualsivoglia cancello precedente, anche se rudimentale, così come asserito dalle convenute; lo stesso teste aveva altresì precisato: «… quando i coniugi ### dovettero costruire nel 1983 il loro fabbricato alle spalle della mia proprietà, passarono tutti i materiali per la ### il: 16/03/2022 n.5096/2022 importo 208,75 ### n°3532/2016 costruzione attraverso la mia proprietà, che prende accesso dalla via ### oggi denominata via S. Montano. 
Sull'altro lato, e cioè a confine con la sig.ra ### e quindi i luoghi oggetto di causa, vi era un sentiero pedonale ed a fianco del sentiero vi era un “cavone” e terreni incolti; … attraverso il sentiero di cui mi dite poteva passarsi solo a piedi per cui feci all'epoca passare i ### dalla mia proprietà con mezzi meccanici». Il teste, forse tratto in inganno sull'esistenza di vari sentieri in loco, alle domande per prova contraria sui capitoli di parte convenuta, precisava: «… dichiaro che vi è stata confusione. Infatti, quando parlo di sentieri pedonali e mulattiere mi riferisco solo al viottolo comunale che costeggia la mia proprietà. Per quanto riguarda il viottolo a confine con la proprietà ### e oggetto di causa, dichiaro che prima del 1994 non poteva passare nessuno in quanto vi erano terreni incolti. Solo dopo il 1994 e cioè l'episodio del riempimento del fossato le ### hanno cominciato a passare». In definitiva, il teste aveva escluso che prima del 1994 qualcuno potesse passare sulla zona oggetto di causa, che si presentava incolta e con un fossato, che solo dopo il 1994 era stato “riempito”, creando il tracciato in contestazione, confermando che le ### quantomeno sino al 1994, erano sempre passate, per accedere alla loro proprietà, (part.lla 217), dal sentiero che costeggiava la part.lla 218, (di proprietà ###, e la part.lla 74, (di proprietà ###. Tale circostanza è stata anche confermata da altro teste, (###, proprietario insieme ai fratelli di fondi sui luoghi di causa, (la part.lla 55), il quale aveva dichiarato: «… all'epoca, entrando nella mia proprietà, vi era un muro sulla sinistra, che era il confine e, al di la del muro, vi era un canale, come un sentiero, praticabile a piedi ed era pieno di sterpaglie. Questo canale corrisponde ai luoghi oggetto di causa, e cioè delimitava i confini tra la proprietà ### e la proprietà ### … non posso dire nulla sull'epoca di riempimento del fossato. Posso solo dire che, negli anni 1997/1998, quando il nostro terreno era incolto, avendo avuto sentore di alcuni sconfinamenti nella nostra proprietà, (preciso altrove e non in quello oggetto di causa), provvedemmo a ripulire e recintare il nostro fondo. In quell'occasione mi accorsi che il canale era stato riempito; … prima del suo riempimento, il canale era scosceso e profondo circa 2 metri, non consentiva il transito di alcun mezzo meccanico, ma solo, come prima ho ### il: 16/03/2022 n.5096/2022 importo 208,75 ### n°3532/2016 detto, di qualche cacciatore a piedi». Il teste, a conferma che il passaggio esercitato dai ### per giungere alla loro proprietà, part.lla 217, fosse altro, precisava: «… effettivamente i ### prima di passare attraverso la strada oggi in contestazione, passavano attraverso un sentiero fatto a scaloni a fianco della proprietà di ### al quale io avevo venduto il terreno negli anni 1982/1983». Quanto affermato dai testi circa l'esistenza del “fossato” o “canalone” e del suo successivo riempimento, era stato confermato anche documentalmente dai processi verbali operati dal Comune di ### il ###, (verbale n°751), e il ###, (verbale n°1035), con i quali i verbalizzanti avevano proceduto al sequestro, rispettivamente, del manufatto abusivamente realizzato dalle ### nel fondo part.lla 217 e, successivamente, del tracciato stradale in terra battuta “mediante il deposito di materiale di riporto in una zona boschiva”; tracciato che non potrebbe essere che quello oggetto di causa, non essendovi altre proprietà delle predette convenute in zona. 
Da qui la scarsa attendibilità di quanto riferito da tal'altro teste, di parte convenuta, (### nipote delle ###, che aveva riferito: «… sino all'anno 1972 tale striscia - (quella oggetto di causa) - è stata percorsa pedonalmente in quanto anche la via comunale sino a quel periodo era solo un sentiero. Dopo il 1978 è stato possibile praticarla con piccoli mezzi meccanici, tipo Ape tre ruote e successivamente ancora, …, dopo l'allargamento della via ### è stato possibile praticarla anche con mezzi meccanici». Tale versione appare smentita proprio da quanto successivamente affermato dallo stesso teste: «### che la striscia di terreno per cui è causa è stata sempre delle stesse dimensioni di oggi, delimitata a sinistra da un muro a secco e sul lato destro da una leggera scoscesa verso l'altro fondo sottostante come quota e dopo questa delimitata da un muretto a secco». Inutile dire che la presenza di un fossato, con descritto declivio, rendeva molto poco verosimile la percorrenza del tratto con un mezzo meccanico, rischiandone il ribaltamento. Non a caso lo stesso teste, nel riconoscere che fu proprio il marito della ### a fornire indicazione alla ### sul come realizzare il muro di confine dal lato della p.lla 55, aveva finito per ammettere che la parte scoscesa, a suo dire solo l'ultimo tratto, (che comunque avrebbe impedito la percorrenza con mezzi meccanici per giungere al fondo ###, aveva assunto la sua conformazione attuale per «… ### il: 16/03/2022 n.5096/2022 importo 208,75 ### n°3532/2016 successivi riporti di materiale di risulta per coprire buche che si formavano e comunque per accedervi più comodamente». 
Ancora qualche altro teste, (###, era apparso alquanto contraddittorio affermando da un lato d'essersi recato sui luoghi per cui è causa dal 1973 al 1980, - «… il viale per cui è causa all'epoca della mia frequentazione aveva la stessa larghezza di oggi e sul lato destro aveva una scoscesa», - e dichiarando poi di escludere «… che ove oggi vi è il viale vi fosse un fossato»; ed ancora aggiungendo: «… per andare a fare le scampagnate pulivamo tale viale anche per la sicurezza dei bambini che dovevano transitarvi», lasciando intendere che tale pulizia avveniva solo in occasione delle scampagnate. Un ultimo teste, (###, che aveva affermato di conoscere la zona per aver partecipato ai lavori per la costruzione del fabbricato delle convenute «… negli anni dal 1980 e seguenti», non era apparso più credibile; se il verbale di sequestro del manufatto delle convenute, esibito dall'attrice, risaliva al 10 ottobre 1994, quanto doveva essere durata la realizzazione della costruzione de qua? Ed ancora aveva riferito: «… quando andavo a lavorare passavo col furgone ed anche i materiali venivano trasportati per l'indicato viale». Ma perché allora altro teste, (###, avrebbe dichiarato che i materiali necessari per la costruzione del fabbricato ### erano passati dalla sua proprietà, (sul lato opposto a quello in discussione)? Ebbene, se quello appena passato in rassegna è il tenore del testimoniale raccolto, congruamente il giudice di primo grado ha ritenuto i testi di parte convenuta, (oggi appellante), “ben meno credibili”, rigettando la domanda riconvenzionale di usucapione “in quanto non provata in alcun punto, in aperta violazione del noto criterio di distribuzione dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c.”. E qui il principio per cui “la valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti, …” (Cassazione civile, sez. lav., 07/01/2009, n°42, ### civ. Mass. 2009, 1, 12), non potrebbe non essere applicato, essendo l'adottata decisione sorretta da adeguata ### il: 16/03/2022 n.5096/2022 importo 208,75 ### n°3532/2016 motivazione. Ma non è tutto. Anche i riscontri documentali agli atti avevano supportato la bontà della pretesa attorea.  ###, infatti, con atto per notar ### del 4.6.1993, Rep. ###, aveva acquistato dai signori #### ed ### una cantina, con terreno circostante, (tra cui quello per cui è causa), in ### al foglio 3 part.lla 70 (la cantina) e part.lla 218, (il terreno circostante). La zona oggetto di causa, come individuata dal C.T.U. in primo grado, (anche sulla scorta di un rilievo topografico di precisione), era ricompresa nella part.lla 218, di proprietà dell'esponente in forza del titolo prodotto. Non si può dire, pertanto, che l'onere probatorio gravante sull'attrice, almeno in tema di negatoria servitutis, non fosse stato sufficientemente assolto, attesa la indiscussa esistenza di un valido titolo di proprietà del bene per cui è causa, tenuto anche conto del comportamento processuale delle appellanti; [c.f.r., ad es., Cassazione civile, sez. II, 05/11/2010, n°22598, ### civ. Mass.  2010, 11, 1412: “la proprietà appartiene alla categoria dei diritti "autodeterminati", individuati in base alla sola indicazione del loro contenuto, rappresentato dal bene che ne costituisce l'oggetto, sicché nelle azioni ad essi relative, a differenza delle azioni accordate a tutela dei diritti di credito, la "causa petendi" si identifica con i diritti stessi, mentre il titolo, necessario alla prova del diritto, non ha alcuna funzione di specificazione della domanda. Ne consegue che l'allegazione, nel corso del giudizio di rivendicazione, di un titolo diverso (nella specie usucapione) rispetto a quello (nella specie contratto) posto inizialmente a fondamento della domanda costituisce soltanto un'integrazione delle difese sul piano probatorio, integrazione non configurabile come domanda nuova, né come rinuncia alla valutazione del diverso titolo dedotto in precedenza”]. La verità è che la zona oggetto di contestazione, sino alla realizzazione di quello ad opera delle convenute in epoca successiva all'acquisto operato dalla ### non era mai stata attraversata da alcun tracciato che mettesse in comunicazione il vecchio sentiero esistente, (poi divenuto strada pubblica via ### - ora via S. Montano), e la proprietà ### È confermato ciò dal rilievo aerofotogrammetrico scala 1:2000 dell'ottobre 1982, prodotto dall'attrice, l'esame del quale rivela come non sia riportato alcun collegamento tra la proprietà ### e la strada pubblica, né in prossimità né attraverso la proprietà ### Né la conclusione potrebbe essere ### il: 16/03/2022 n.5096/2022 importo 208,75 ### n°3532/2016 smentita dalla documentazione prodotta in primo grado dalle appellanti, (con la memoria istruttoria ex art. 184 c.p.c.) e, in particolare, da quella contenuta nella relazione giurata del consulente di parte, (geom. Tomas). La tesi da questi propugnata si fonderebbe su una fotografia aerea datata 1992, su uno stralcio di mappa catastale scala 1:5000 e su una aerofotogrammetria scala 1:5000, datata 1962. 
Orbene, nella foto aerea del 1992 è visibile esclusivamente la strada pubblica che costeggia il primo tratto della proprietà ### mentre non è possibile individuare il tracciato, che dalla strada suddetta si diramerebbe verso la proprietà ### oggetto della presente controversia. La zona, attualmente interessata dall'attraversamento della stradina, catastalmente appartenente alla proprietà ### nell'immagine aerea dell'epoca risulta completamente coperta da alberature, ad eccezione di una piccola area, nella quale non è possibile individuare la presenza di un tracciato stradale, ma semplicemente un terreno privo di vegetazione che, da una attenta analisi, sembrerebbe essere un fossato ostruito da un cumulo di macerie. Lo stralcio catastale scala 1:5000 non riporta alcun viottolo tra la proprietà ### e la strada pubblica, tantomeno un passaggio pedonale, solitamente indicato sulle mappe con una linea tratteggiata. Il lucido aerofotogrammetrico, scala 1:5000, datato 1965, non ha un grado di dettaglio tale da consentire di individuare l'ubicazione esatta dei viottoli pedonali che collegavano i vari fondi. Le linee tratteggiate mostrano la presenza di piccoli percorsi, ma non ne determinano l'esatta posizione in quanto la scala grafica della mappa è troppo ridotta per effettuare operazioni di posizionamento planimetrico, che richiedono un grado di precisione ben maggiore. Ad ogni modo, ove per ipotesi volesse darsi attendibilità al rilievo aerofotogrammetrico, per quanto riguarda il posizionamento planimetrico dei percorsi, dalla sovrapposizione con lo stralcio catastale emerge che la proprietà ### (part.lla 218), non è interessata dall'attraversamento di alcun sentiero o tracciato stradale. 
La nuova difesa delle appellanti ha incentrato lo sviluppo delle argomentazioni congegnate in conclusionale a supporto del gravame sulla inevitabile qualificazione in termini di rivendica della domanda introduttiva del primo grado e sul conseguente, mancato assolvimento della probato diabolica a cui sarebbe stata imprescindibilmente soggetta l'attrice, pure a fronte della sollevata eccezione, in via ### il: 16/03/2022 n.5096/2022 importo 208,75 ### n°3532/2016 riconvenzionale, di usucapione, che non l'avrebbe esonerata dal suo onere probatorio. E questo perché “l'onere probatorio posto a carico dell'attore nell'azione di rivendicazione non è di regola attenuato dalla proposizione da parte del convenuto di una domanda o di una eccezione riconvenzionale di usucapione, salvo che quest'ultimo non invochi un acquisto per usucapione il cui dies a quo sia successivo a quello del titolo del rivendicante. In siffatta ipotesi, l'onere della prova del rivendicante può ritenersi assolto con la dimostrazione della validità del titolo in base al quale il bene gli era stato trasmesso dal precedente titolare. Del resto, l'attenuazione del rigore dell'onere probatorio non può ritenersi esclusa in considerazione della posizione del convenuto in rivendica che, pur opponendo un proprio diritto, può comunque avvalersi del principio "possideo quia possideo" senza alcuna rinuncia di tale situazione vantaggiosa, atteso che, quando invoca l'acquisto per usucapione, il convenuto non si limita ad opporre la tutela garantita dalla legge a favore del possessore a prescindere da un corrispondente diritto di proprietà, ma deduce di possedere nella qualità di proprietario, chiedendo, nell'ipotesi di domanda riconvenzionale, addirittura una pronuncia di accertamento di tale diritto di proprietà con efficacia di giudicato” (Corte appello Napoli, sez. II, 21/10/2019, n°5119, ### 2019). In comparsa conclusionale, (pag. 7), la subentrata difesa delle appellanti ha lamentato che “Il Giudice di prime cure ha riconosciuto all'attrice la proprietà della zona di terreno oggetto di causa pur in assenza dell'adempimento rigoroso dell'onere della prova richiesto per l'azione principale”. 
Or dunque, simile deduzione non era stata affatto formulata nell'atto di appello, per cui deve ritenersi inammissibile e non più rilevabile, non essendo stata tempestivamente devoluta all'esame del giudice di appello. “La comparsa conclusionale di cui all'art. 190 c.p.c. ha la sola funzione di illustrare le domande e le eccezioni già ritualmente proposte, sicché, ove sia prospettata per la prima volta una questione nuova con tale atto nel procedimento di appello, il giudice non può e non deve pronunciarsi al riguardo” (Cassazione civile, sez. II, 04/06/2014, n°12577, ### al diritto 2014, 34-35, 44; v. pure Cassazione civile, III, 29/07/2002, n°11175, ### civ. Mass. 2002, 1386: “la comparsa conclusionale, nel giudizio di appello, ha solo la funzione di illustrare le conclusioni già presentate nell'ambito dei motivi proposti e, pertanto, non può ### il: 16/03/2022 n.5096/2022 importo 208,75 ### n°3532/2016 contenere motivi nuovi, né rispetto a questi, se proposti, può ipotizzarsi l'accettazione del contraddittorio ad opera della controparte. Ove, peraltro, in detto atto questi fossero stati introdotti, non è necessaria neppure un'espressa statuizione di inammissibilità per novità degli stessi, potendo il giudice limitarsi ad ignorarli, senza con ciò incorrere nella violazione dell'art. 112 c.p.c.”). Con il primo motivo dell'atto di appello le impugnanti avevano lamentato esclusivamente il fatto che il primo giudice avesse basato la sua decisione sulle risultanze catastali e della C.T.U, senza far cenno, come avevano fatto in primo grado, alla mancanza della c.d. probatio diabolica a carico del presunto rivendicante. In altre parole, le appellanti non hanno contestato con l'atto introduttivo del secondo grado, (né lo avevano fatto in quello precedente), l'originaria appartenenza del bene rivendicato al dante causa dell'attrice, ma si sono limitate esclusivamente ad eccepire presunti vizi della sentenza impugnata in ordine all'esame delle risultanze probatorie, (documentali ed orali, e della C.T.U.. Per quanto in comparsa conclusionale, (pag. 9), si siano richiamati “i principi che disciplinano il rigore dell'onere della prova nelle azioni di rivendica, … chiaramente enunciati in tutte le difese in primo grado (c.f.r. premesse del presente atto) e con l'atto di appello …”, essi non risultano tuttavia espressi, neppure per implicito, nell'atto di appello, che sostanzialmente non li ha riproposti quali motivo di gravame. Le appellanti, infatti, giammai si sono lamentate, con l'atto di appello, del fatto che il Tribunale avesse ritenuto di proprietà dell'attrice il bene oggetto di contesa pur in mancanza della rigorosa prova richiesta per il caso di rivendica. 
Peraltro, che la domanda formulata dall'attrice in primo grado dovesse considerarsi come negatoria non sembra revocabile in dubbio, atteso che con la sua proposizione ci si era doluti di una non consentita pratica di passaggio, pedonale e carrabile, instaurata dalle convenute, dopo l'acquisto effettuato dalla ### del fondo oggetto di causa, su una striscia di terreno di sua proprietà e, addirittura, successivamente, della recinzione e della chiusura di tale spazio con un cancello da parte delle medesime convenute, il tutto sul presupposto del diritto dominicale vantato dalla istante che, in quanto proprietaria, aveva chiesto la cessazione di tale pratica di passaggio e la restituzione della porzione di fondo, successivamente occupata e recintata, con la rimozione dei ### il: 16/03/2022 n.5096/2022 importo 208,75 ### n°3532/2016 contatori di acqua e luce pure installati senza alcuna autorizzazione nell'altrui proprietà. Tale qualificazione della domanda era stata, del resto, condivisa dai giudici che in primo grado si erano alternati nella conduzione del giudizio; tanto è vero che, a scioglimento della riservata di cui all'udienza del 28.10.2005, uno di quei giudice ammetteva la chiesta C.T.U., chiedendo all'ausiliario: “… descriva il CTU i luoghi di causa, con particolare riguardo alla striscia di terreno oggetto dell'assunto passaggio e ciò anche catastalmente, plani metricamente, oltre che fotograficamente; riferisca se detta striscia di terreno coincida o meno, in tutto o in parte, con quella che si assume essere stata recintata; verifichi se e in che misura, la striscia di terreno in oggetto e la parte di fondo (di circa mq. 111,26) oggetto dell'assunta recinzione, siano in base al titolo in atti di proprietà dell'attrice”. Il mandato conferito al C.T.U. mirava ad accertare se effettivamente la striscia di terreno sulla quale veniva esercitato il passaggio, e che era stata anche recintata, (circostanze assolutamente non disconosciute dalle convenute), fosse di proprietà dell'attrice alla stregua del titolo versato in atti. Una verifica del genere non sarebbe stata consentita se non sul presupposto di una qualificazione della domanda siccome introducente un'azione negatoria servitutis. Ed è noto che “in tema … la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e, se essa è contestata, la parte che agisce non ha l'onere di fornire, come nell'azione di rivendica, la prova rigorosa della proprietà, ma deve dare la dimostrazione, con ogni mezzo ed anche in via presuntiva, dell'esistenza di un titolo valido di proprietà del bene” (Cass. civ., sez. II, 23 gennaio 2007, n. 1409; Trib. Salerno, sez. II, 21 novembre 2014, n. 5518; Trib. Savona, 23 giugno 2005). ### provando l'esistenza di un valido titolo di proprietà del bene, (l'atto per notar ### del 4.6.1993, Rep. ###), ha chiesto la cessazione della pratica di passaggio esercitata dalle convenute nonché la restituzione della porzione di tale bene, deducendo e comprovando l'insussistenza ab origine, da parte di queste, d'alcun titolo per detenerlo, (sul punto, si veda Cass. civ., II, 26 febbraio 2007, n. 4416). 
In ogni caso, era mancata ogni contestazione dell'originaria appartenenza del bene rivendicato ad uno dei danti causa dell'attrice. Sebbene solo in comparsa conclusionale si sia dedotta una subordinazione della riconvenzionale di ### il: 16/03/2022 n.5096/2022 importo 208,75 ### n°3532/2016 usucapione all'eccezione di mancanza di prova circa la titolarità del bene, in primo grado, nelle conclusioni rassegnate in comparsa di costituzione, le convenute non avevano proposto alcuna subordinata domanda riconvenzionale di usucapione, che invece avevano avanzato in via principale, (c.f.r. conclusioni della comparsa di costituzione in primo grado: “… per la dichiarazione di inammissibilità della domanda attrice; … per l'accoglimento della riconvenzionale proposta e quindi accertare e sentir dichiarare che la porzione di fondo di mq. 111,26, insistente tra il muro di recinzione della part.lla 218 e la part.lla 55 è stata oggetto di usucapione da parte delle convenute ### e ### per effetto del possesso pacifico e pubblico protrattosi per oltre un ventennio …”). Anche nell'atto di appello, (pag.  6), nel primo motivo, si legge: “le convenute spiegavano domanda riconvenzionale per sentir dichiararsi proprietarie esclusive della detta zona avendola esse posseduta fin dal 1938 e cioè da oltre un settantennio, in maniera pacifica e pubblica e con animo domini (animus rem sibi abendi)”, senza in nessun modo precisare che tale domanda riconvenzionale fosse avanzata “in via subordinata”. 
Le spese del grado seguono inevitabilmente la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. 
A norma dell'art. 13, comma 1° quater del D.P.R. n°115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n°228 del 24.12.12, destinato a trovare applicazione ai procedimenti di appello introdotti in data successiva al 28.12.12, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice deve dare atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui alla norma in esame mentre l'obbligo di pagamento sorge al momento del suo deposito.  P. Q. M.  La Corte d'Appello di Napoli, ### definitivamente pronunciando sull'appello proposto, avverso la sentenza in epigrafe, da ### e ### nei confronti di ### con citazione notificata a mezzo p.e.c. il ###, così provvede: 1°) Rigetta l'appello; 2°) Condanna le appellanti alla rifusione in favore della ### il: 16/03/2022 n.5096/2022 importo 208,75 ### n°3532/2016 controparte delle ulteriori spese del grado, liquidate d'ufficio, in mancanza di nota, in complessivi €. 2.980,00, di cui €. 180,00 per spese ed €. 2.800,00 per compensi, giusta quanto disposto dal ### 10/03/2014 n°55, il tutto oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% su diritti e onorari, I.V.A. e C.P.A.  come per legge; 3°) Attesta che sussistono i presupposti di assoggettamento delle appellanti alla contribuzione ulteriore come prevista per legge. 
Così deciso in Napoli, nella ### di Consiglio del 22.5.20.  ######ssa ### il: 16/03/2022 n.5096/2022 importo 208,75

causa n. 3532/2016 R.G. - Giudice/firmatari: Ioni Gabriella, Quaranta Antonio, Castiglione Morelli Maria Rosaria

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Tribunale di Grosseto, Sentenza n. 45/2026 del 23-01-2026

... l'annullamento delle delibere sopra richiamate e, anzi, essendo pacifico tra le parti che le stesse non sono state tempestivamente impugnate dall'attore, le contestazioni sopra esaminate vanno ritenute inammissibili in questo giudizio, anche se qualificabili come eccezioni in senso stretto. Pertanto, i vizi lamentati dall'attore non possono accogliersi nel presente giudizio. Vale la pena rilevare altresì che, secondo la giurisprudenza di legittimità, i bilanci condominiali contenenti le poste passive a carico dei singoli condomini, una volta approvati con delibera condominiale, devono essere contestati con apposita azione di annullamento ai sensi dell'art. 1137 c.c. nel termine di decadenza ivi stabilito, sicché, in caso di mancata impugnazione della delibera di approvazione, questa costituisce titolo di credito del condominio e, di per sé, prova l'esistenza di tale credito e legittima il condominio alla sua riscossione (cfr. Cass. Civ. n. 17863/2020; Cass. Civ. 3847/2021; Cass. Civ. n. 3354/2016; n. 22573/2016). Ciò rende vieppiù infondate le contestazioni mosse dall'attore. In conclusione, l'opposizione proposta dall'attore è infondata, con conseguente rigetto della stessa e conferma del (leggi tutto)...

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R.G. n. 711/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 711/2024 R.G., promossa da ### (C.F. ###) rappresentato e difeso dall'Avv. ### ATTORE contro CONDOMINIO sito in ### S.  ### N. 1 (C.F. ###) rappresentato e difeso dall'Avv. ####: opposizione a decreto ingiuntivo - pagamento di oneri condominiali. 
Conclusioni: per parte attrice, come da citazione, per parte convenuta, come da nota del 28.04.2025.  ##### sito in ### S. ### via ### n. 1 ha adito in sede monitoria questo Tribunale per ottenere nei confronti di ### l'emissione di un decreto ingiuntivo, per l'importo di 28.978,00 euro, a titolo di oneri condominiali insoluti, come da bilancio approvato con delibera del 03.12.2023. 
Il Tribunale di Grosseto con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo 93/2024 del 06.03.2024 ha accolto il ricorso monitorio.  ### attore ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo, rassegnando le seguenti conclusioni: “### l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: 1) ### la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per i motivi suesposti; 2) ### il decreto opposto per i motivi esposti anche alla luce della omessa attivazione della mediazione obbligatoria”. 
Si è costituito il condominio opposto, rassegnando le seguenti conclusioni: “### il Tribunale di Grosseto, contrariis reiectis, ### la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo rigettando la domanda di sospensione della controparte; nel merito confermare il decreto ingiuntivo opposto; in subordinata ipotesi condannare l'opponente a corrispondere al condominio ### 1 la somma di euro 28.978,00 oltre interessi dal dovuto al saldo, ovvero la diversa somma maggiore o minore che risulterà di giustizia”. 
In via preliminare, deve darsi atto dell'espletamento della mediazione obbligatoria ad opera della parte convenuta, rispetto alla causa odierna, con conseguente rigetto dell'eccezione di improcedibilità proposta da parte attrice (cfr. documentazione depositata da parte convenuta il ###). 
Ciò posto, il condominio convenuto ha azionato in sede ###credito da oneri condominiali ordinari, per un totale di 28.978,00 euro, derivante dai bilanci consuntivo e preventivo approvati all'assemblea del 03.12.2023 e relativi agli anni 2022/2023 e 2023/2024. 
La parte opponente ha contestato la correttezza degli importi domandati, evidenziando che l'importo domandato dal condominio non è coerente con le risultanze dei bilanci approvati dall'assemblea, che l'importo indicato nel preventivo del 2023-2024 è errato, in quanto non coerente con il rendiconto consuntivo 2022-2023; inoltre, l'attore evidenzia che la documentazione circa i lavori straordinari 16/17 e 17/18 non è stata allegata dal condominio, sicché gli importi richiesti sarebbero oltremodo incomprensibili; infine, allega l'attore che “il ### non ha mai convocato alle assemblee il condomino ### e non ha mai inviato allo stesso la documentazione contabile e le rate di pagamento” e che “La quantificazione dell'esorbitante importo, infatti, non è mai stata correttamente portata a conoscenza del condomino”. 
Così delineata la domanda attorea, la stessa va respinta in quanto infondata. 
Circa l'erroneità e incomprensibilità degli importi richiesti in sede monitoria dal condominio, va rilevato che la somma di 28.978,00 euro è del tutto coerente con le risultanze del preventivo per gli anni 2023-2024, approvato dall'assemblea condominiale in data ### (cfr. all. 3 fasc. monitorio). 
In particolare, il credito azionato si ottiene sommando, per la prima unità riferibile all'odierno attore, la somma di 26.338,00 euro, a titolo di saldo della gestione precedente e prima rata preventiva, l'importo di 929,00 euro, a titolo di seconda rata preventiva, e, in relazione alla seconda unità immobiliare riferibile all'attore, l'importo di 1.644,00 euro, a titolo di saldo della gestione precedente e prima rata preventiva, l'importo di 67,00 euro, a titolo di seconda rata preventiva (26.338,00+929,00+1.644,00+67,00=28.978,00 euro). 
Pertanto, non sussiste l'omessa corrispondenza tra l'importo richiesto dal condominio in sede monitoria e le risultanze dei documenti contabili approvati dall'assemblea il ###. 
Del resto, deve rilevarsi che, a fronte della puntuale ricostruzione degli importi dovuti dall'attore operata dal condominio nella comparsa di costituzione e risposta, il primo non ha operato alcuna contestazione specifica con le memorie integrative, confermando così l'esattezza degli importi richiesti dal convenuto. 
Circa l'omessa produzione dei documenti inerenti ai lavori straordinari deliberati dal condominio, come correttamente evidenziato anche dal convenuto, il credito azionato non concerne le rate per i lavori straordinari, sicché il rilievo operato dall'attore è inconferente rispetto all'oggetto di questo giudizio. 
Circa i vizi della delibera posta dal condominio a fondamento dell'azione monitoria, per omessa comunicazione della convocazione all'attore, per scorrettezza degli importi contenuti nei bilanci approvati, deve rilevarsi che i vizi dedotti costituiscono vizi di annullabilità delle delibere di approvazione, risolvendosi in violazioni della legge inerente alla materia condominiale. 
Al riguardo, deve osservarsi che “In tema di condominio degli edifici, l'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale, ai sensi dell'art. 1137 c.c., come modificato dall'art. 15 della l. n. 220 del 2012, mentre la categoria della nullità ha un'estensione residuale ed è rinvenibile nelle seguenti ipotesi: mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico - quest'ultima da valutarsi in relazione al "difetto assoluto di attribuzioni" -, contenuto illecito, ossia contrario a "norme imperative" o all'"ordine pubblico" o al "buon costume"”, sicché “sono meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate in violazione dei criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio di dette attribuzioni assembleari, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137, comma 2, c.c.” (Cass. Civ. S.U. n. 9839/2021). 
Nel caso di specie, le contestazioni mosse dall'attore attengono alla corretta convocazione dell'assemblea, integrante una mera violazione di legge, e alla corretta quantificazione e ripartizione delle spese, elementi che non integrano alcuna delle sopra richiamate ipotesi di nullità, risolvendosi ancora una volta in mere violazioni di leggi. 
Dunque, i vizi lamentati dall'attore integrano cause di annullabilità delle delibere che hanno approvato i bilanci su cui si fonda il ricorso monitorio. 
Ebbene, va osservato che “Nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via d'azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione; ne consegue l'inammissibilità, rilevabile d'ufficio, dell'eccezione con la quale l'opponente deduca solo l'annullabilità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione senza chiedere una pronuncia di annullamento” (Cass. Civ. S.U. n. 9839/2021). 
Pertanto, non avendo la parte attrice richiesto l'annullamento delle delibere sopra richiamate e, anzi, essendo pacifico tra le parti che le stesse non sono state tempestivamente impugnate dall'attore, le contestazioni sopra esaminate vanno ritenute inammissibili in questo giudizio, anche se qualificabili come eccezioni in senso stretto. 
Pertanto, i vizi lamentati dall'attore non possono accogliersi nel presente giudizio. 
Vale la pena rilevare altresì che, secondo la giurisprudenza di legittimità, i bilanci condominiali contenenti le poste passive a carico dei singoli condomini, una volta approvati con delibera condominiale, devono essere contestati con apposita azione di annullamento ai sensi dell'art. 1137 c.c. nel termine di decadenza ivi stabilito, sicché, in caso di mancata impugnazione della delibera di approvazione, questa costituisce titolo di credito del condominio e, di per sé, prova l'esistenza di tale credito e legittima il condominio alla sua riscossione (cfr. Cass. Civ. n. 17863/2020; Cass. Civ.  3847/2021; Cass. Civ. n. 3354/2016; n. 22573/2016). 
Ciò rende vieppiù infondate le contestazioni mosse dall'attore. 
In conclusione, l'opposizione proposta dall'attore è infondata, con conseguente rigetto della stessa e conferma del decreto ingiuntivo opposto. 
Le spese seguono il criterio di soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, tenuto conto delle attività concretamente eseguite dalle parti, con riduzione del compenso della fase istruttoria, non essendo state assunte prove, e del valore della controversia, desumibile dal valore del credito azionato dal condominio convenuto.  P.Q.M.  il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 711/2024 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede: 1) respinge le domande proposte dall'attore e conferma il decreto ingiuntivo opposto; 2) condanna l'attore al pagamento delle spese processuali in favore della parte convenuta che si liquidano nella somma di 7.000,00 euro, a titolo di compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA se dovuti. 
Grosseto, 22.01.2026 

IL GIUDICE
Dott. ###


causa n. 711/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Valerio Medaglia

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Corte d'Appello di Messina, Sentenza n. 19/2026 del 12-01-2026

... emergenza. Ha, quindi, richiamato l'insegnamento pacifico della Suprema Corte secondo cui il potere di ordinanza spettante al ### per i provvedimenti contingibili ed urgenti a fini di pubblico interesse appartiene allo Stato, ancorché nel provvedimento siano implicati interessi locali - come nella specie -, poiché il ### agisce, in tali casi, quale ufficiale di governo. Questi argomenti sono assolutamente condivisibili ed esattamente pertinenti in fatto ed in diritto alla fattispecie in esame. Ed infatti, secondo quanto risulta dalla documentazione in atti, dopo che con decreto del 2 ottobre 2009 il ### del Consiglio dei ### aveva dichiarato, sino al 31 dicembre 2009, lo stato di emergenza in relazione alla “grave situazione determinatasi a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il 1° ottobre 2009 nel territorio della provincia di Messina”, la stessa ### del Consiglio del ### con ordinanza n. 3815 del 10 ottobre 2009, su proposta del ### del ### della protezione civile, ha disposto - per quanto qui di specifico interesse - che: - tra i ### interessati dagli eventi metereologici in questione vi era quello di #### - il ### della ### è stato nominato ### (leggi tutto)...

testo integrale

CORTE di APPELLO di ### sezione civile ^^^^^^^^^ REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori magistrati: 1) dr. ### 2) dr.ssa ### 3) dr.ssa ### relatore ha pronunciato la seguente ### nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 114/2022 R. G. vertente tra ### F.### s.a.s. di ### & C., in persona del socio accomandante ### con sede in ### P.I.: ###, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### (con PEC indicata), che la rappresenta e difende per procura allegata all'atto d'appello, ### contro COMUNE di ### in persona del ### pro-tempore, c.f. ###, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### (con PEC indicata), che lo rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, ### _______________________ Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 1438/2021 emessa il 15 luglio 2021 dal Tribunale di ### - prima sezione civile in materia di pagamento corrispettivo lavori di somma urgenza.  **************  CONCLUSIONI delle ### Per l'appellante: “1. ritenere e dichiarare ammissibile il presente atto di appello avverso la sentenza del Tribunale di ### n. 1438/2021 pubblicata il ### non notificata. 2. Ritenere e dichiarare ammissibile la produzione documentale richiesta ai sensi dell'art. 345 comma 3 del documento <<piano di riequilibrio finanziario del Comune di ### del 4.6.2019>>. 3. Nel merito, in riforma della sentenza impugnata, rigettare integralmente l'opposizione del Comune di ### promossa con atto di citazione notificato l'11.2.2013 e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 2052/2012.- 4. ### pertanto, il Comune di ### in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della ### F.lli ### s.a.s. di ### & C., in persona, in persona del socio accomandante sig. ### della complessiva somma di € 60.701/90 oltre gli interessi moratori ex dlgs. 231/2002 dalla data dell'11.8.2010 (data in cui è il Comune di ### ha ricevuto il primo contributo dalla ### pari ad € 4.105.500/00) fino all'effettivo soddisfo. 5. ### l'appellato alle spese del doppio grado di giudizio”. 
Per l'appellato: “precisa le proprie conclusioni riportandosi a tutto quanto dedotto ed eccepito nella comparsa di costituzione e nei verbali di causa”. 
SVOLGIMENTO del ### atto di appello notificato l'11 febbraio 2022 la ### F.lli ### s.a.s. di ### & C., in persona del socio accomandante ### (d'ora in avanti, per brevità, solo ###, ha impugnato davanti a questa Corte, nei confronti del COMUNE di ### la sentenza indicata in oggetto con la quale il Tribunale di ### ha accolto l'opposizione proposta da quest'ultimo avverso il decreto ingiuntivo n. 2052/12 emesso il 14 dicembre 2012 dallo stesso Tribunale - con cui gli era stato ingiunto il pagamento della somma di € 60.701,90, oltre interessi nella misura di cui al D. lgs. n. 231/2002 dall'11 agosto 2010 sino al soddisfo e spese del procedimento, a titolo di saldo del corrispettivo dei lavori in via urgente eseguiti dalla società anzidetta in occasione dell'alluvione del 1° ottobre 2009 -, per l'effetto revocandolo, ed ha compensato per intero tra le parti le spese processuali.  ### ha censurato la pronuncia impugnata per i motivi e nelle parti che s'illustreranno più avanti ed ha formulato le domande sopra riportate nel paragrafo intitolato “conclusione delle parti”. 
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 10 giugno 2022 si è costituito il COMUNE di ### in persona del ### p.t., resistendo all'appello, di cui ha contestato i motivi, e chiedendone il rigetto, perché infondato in fatto ed in diritto. 
Superato il vaglio preliminare di non inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. - come da ordinanza resa all'udienza del 17 giugno 2022 -, è stata fissata l'udienza del 10 luglio 2023 per la precisazione delle conclusioni. 
Assegnata la causa, quale relatore, al dr. ### è stata fissata altra data per la precisazione delle conclusioni e, successivamente, a seguito di decreto presidenziale di variazione tabellare n. 6/25, riassegnato il procedimento con nomina del nuovo ### relatore e fissazione dell'udienza di prosecuzione del 27 gennaio 2025, la Corte, con ordinanza del 4 febbraio 2025, all'esito dell'udienza anzidetta, svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter, comma 1, c.p.c.  (come inserito dal D. L.vo 10.10.2022 n. 149), stanti le note di trattazione scritta depositate dalle parti, ha assunto la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c. p. c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.  MOTIVI della DECISIONE Col primo motivo d'appello la ### si duole che il Tribunale abbia accolto l'eccezione del difetto di legittimazione passiva del COMUNE di ### Sostiene che il primo Giudice avrebbe errato nell'applicare la normativa di riferimento e sviluppa la propria doglianza partendo dal contenuto dell'ordinanza n. 3815 del 10 ottobre 2009 con la quale il ### del Consiglio dei ### aveva nominato il ### della ### quale ### delegato per il superamento dello stato di emergenza, autorizzandolo ad avvalersi del ### di ### in qualità di soggetto attuatore, con espressa facoltà di nominarne altri, nel limite di tre unità, ai quali affidare specifici settori di intervento sulla base di direttive di volta in volta impartite dal ### stesso. 
Evidenzia che in quella ordinanza era stato espressamente stabilito che il ### delegato provvedesse: a) al rimborso delle spese sostenute dai comuni per i primi interventi di soccorso ed assistenza alla popolazione, debitamente documentate; b) all'accertamento dei danni, alla rimozione delle situazioni di pericolo; c) alla predisposizione di un piano degli interventi relativi al ripristino degli edifici e dei beni mobili privati distrutti o danneggiati dalla catastrofe nonché alla complessiva risistemazione dell'area coinvolta dagli eventi, con relativo cronoprogramma; d) all'espletamento di tutte le altre attività strettamente connesse al superamento del contesto emergenziale, e che fosse autorizzato a rimborsare le spese sostenute nelle fasi di prima emergenza, ivi comprese quelle relative al ripristino di mezzi e materiali. 
Richiama, poi, l'art. 34 della legge regionale 12 maggio 2010 n. 11 col quale, proprio per consentire al ### delegato di dare esecuzione alle disposizioni impartite dal ### al comma 1 è stato previsto che: “per la copertura finanziaria della spesa sostenuta dai ### di ### ed ### per fronteggiare i danni causati dagli eventi alluvionali dell'01.1.2009 è destinata la somma di € 5.000 migliaia di euro finalizzata al rimborso dei materiali, della manodopera, dei noli dei mezzi approntati e delle spese relative al loro funzionamento” e ancora, al comma 10, che: “a valere dei fondi previsti dall'articolo 76 comma 4 della legge regionale n. 2/2002, in favore degli ### locali, l'### per le ### locali e la funzione pubblica è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2010 ad erogare un contributo straordinario rispettivamente di 1.000 migliaia di euro e di 500 migliaia di euro ai comuni di ### ed ### per gli eventi calamitosi avvenuti in provincia di ### il 1 ottobre 2009 finalizzato alla realizzazione di interventi di ripristino di strutture pubbliche danneggiate”. 
Sostiene che dall'esame delle riportate disposizioni si ricaverebbe che la ### del Consiglio dei ### e la ### avevano stanziato due diverse forme di sussidio in favore del Comune di ### - il primo di 5.000 migliaia di euro, da erogarsi sotto forma di rimborso, per le spese sostenute dall'Ente per il ripristino dei luoghi e della viabilità; il secondo, di 1.000 migliaia di euro, a titolo di contributo per la realizzazione di interventi di ripristino di strutture pubbliche danneggiate, laddove il COMUNE di ### avrebbe male interpretato, a suo dire, la suddetta ordinanza ministeriale, intendendo che fosse direttamente a carico della ###, oltre al finanziamento programmato per la realizzazione di interventi di ripristino di strutture pubbliche danneggiate, anche l'anticipazione della spesa necessaria per far fronte agli interventi occorrenti per il ripristino dei luoghi e della viabilità (ex art. 34, comma 1, della legge regionale citata), tanto da avere inserito indistintamente, in tutti gli atti di sottomissione, la clausola che il pagamento sarebbe avvenuto solo dopo il relativo accredito delle relative somme con finanziamento regionale e/o statale. 
A suo dire, poiché essa, quale ditta specializzata in movimento-terra, aveva ricevuto incarico di eseguire gli interventi occorrenti per il ripristino dei luoghi e della viabilità (come da fatture in atti), il pagamento del corrispettivo dei lavori non avrebbe potuto che spettare al COMUNE in via di anticipazione, come previsto dalle disposizioni richiamate, mentre il fatto di avere sottoscritto la clausola che subordinava il pagamento all'accredito delle relative somme con finanziamento regionale e/o statale, se per un verso l'avrebbe vincolata ad attendere il primo finanziamento per ottenere il corrispettivo lavori (condizione verificatasi puntualmente con l'accreditamento ###/2010 - ### 117303 dell'importo di € 4.105.500,00, come da all.3 del fascicolo di primo grado), per altro verso, non avrebbe costituito implicito consenso alla novazione soggettiva del debito. 
A ciò aggiunge che nel senso della titolarità del debito in capo all'Ente convenuto militerebbe la circostanza che il COMUNE di ### ha successivamente inserito i crediti vantati dalle ditte esecutrici dei lavori di ripristino dei luoghi e della viabilità nella massa passiva del piano di riequilibrio finanziario del 4 giugno 2019 (come da allegato n. 3 ed elenco allegato all'atto di sottomissione del 19 gennaio 2010), avendo perfezionato 22 transazioni con le ditte stesse nell'ambito della predetta procedura (come dalle pagg. 26-31 del piano di riequilibrio ed elenco delle imprese allegato all'ordinanza sindacale del 15 gennaio 2010, che è stato prodotto in appello in quanto formatosi successivamente rispetto al maturare delle preclusioni istruttorie).
Col secondo motivo l'appellante deduce che la motivazione della sentenza sarebbe non condivisibile anche sotto un altro profilo. 
Premesso che l'atto di sottomissione sarebbe un atto integrativo negoziale del contratto di appalto originario (richiama sul punto Cass. 2015/6911), la cui ragione sta nella necessità di adeguare l'esecuzione dell'opera alle esigenze della P.A. - che non potrebbe mai assurgere ad un fatto genetico di un nuovo rapporto -, sostiene che, stante la natura pattizia dell'atto, essa società non potrebbe essere vincolata ad ulteriori condizioni che vanno oltre lo schema della convenzione sottoscritta dalle parti. 
Contesta, quindi, la decisione del Tribunale laddove ha ritenuto, a suo dire errando, che il ### nel sottoscrivere l'atto di sottomissione del 19 gennaio 2010, abbia agito ai sensi dell'art. 15, comma 3, della legge n. 225/1992, quale “### di ### Civile” e quindi come longa manus dell'### avendo il primo Giudice richiamato, a supporto della decisione, tra gli altri precedenti giurisprudenziali, anche il principio enucleato dalla sentenza n. 3587/2011 della Corte di cassazione. 
Obietta che, invece, proprio a seguito della lettura delle motivazioni integrali della stessa, si dovrebbe pervenire a conclusioni opposte rispetto a quelle del Tribunale, dato che nel caso esaminato dal Giudice di legittimità, sovrapponibile a quello in oggetto, la richiesta di pagamento avanzata da un'impresa nei confronti del Comune è stata disattesa dal ### in quanto l'incarico era stato conferito con la precisazione espressa che il ### aveva agito ai sensi del D.P.R. n. 16 del 6/2/1981, ossia quale ### di ### di protezione civile. 
Nel caso di specie, dunque, secondo l'assunto dell'appellante, il Tribunale avrebbe dovuto tenere conto del fatto che, diversamente, il citato atto di sottomissione del 19 gennaio 2010 non conteneva affatto l'espressa precisazione suddetta - ossia che l'esecuzione dei lavori era stata affidata dal ### in funzione di ufficiale del ### in virtù dei poteri di cui alla legge 225/1992 -, tant'è che, nella nuova convenzione, l'affidamento lavori era stato ratificato mediante la procedura della somma urgenza ai sensi degli artt. 146 e 147 D.P.R. 554/1999 -. 
Ne ha inferito che, proprio in virtù del principio giurisprudenziale richiamato dallo stesso Tribunale, non avrebbe potuto opporsi all'impresa l'operatività della speciale procedura prevista dalla legge 225/1992 ed il conseguente subentro ex lege dello Stato nel lato passivo del rapporto obbligatorio, stante l'assenza dell'espressa indicazione di cui sopra. 
I due motivi, che si prestano ad una trattazione congiunta in quanto riguardano lo stesso tema, non meritano accoglimento per le ragioni che si espongono di seguito, dovendosi partire dal secondo in quanto logicamente e giuridicamente prioritario.
La questione oggetto della presente contesa concerne essenzialmente la legittimazione passiva - da intendersi quale titolarità dal lato passivo del rapporto sostanziale dedotto in causa - del COMUNE di ### in persona del ### p.t., rispetto all'azione di pagamento del saldo dei lavori di somma urgenza eseguiti dalla ### ditta specializzata in movimento terra, per lo sgombero delle vie di accesso nel territorio del Comune anzidetto colpito dall'evento alluvionale del 1° ottobre 2009. 
Trattasi, più in particolare, dei lavori disposti dal ### del predetto Comune “in via contingibile ed urgente” con ordinanza n. 37 del 3 ottobre 2009: in essa si legge - per quanto qui di specifico interesse - che “premesso che nella giornata dell'1/10/2009 il territorio comunale è stato investito da un violento nubifragio … considerato che occorre provvedere con urgenza, a tutela della intera popolazione residente ed al fine soprattutto di garantire l'agevole acceso ai mezzi di soccorso e quant'altro necessario … ritenuto di dovere reperire tutte le ditte, imprese, … disponibili per potere eseguire i lavori di prima necessità in via contingibile ed urgente a tutela della pubblica incolumità … ### in via contingibile ed urgente l'esecuzione - su tutto il territorio comunale e non - di lavori di prima necessità idonei a garantire il ripristino delle condizioni di sicurezza per la popolazione e la sistemazione provvisoria della viabilità carrabile e pedonale”. 
A seguito ed in virtù di questo provvedimento, in data 19 gennaio 2010, con “atto di sottomissione”, il ### del COMUNE di ### ha affidato alla ditta ### “i lavori di somma urgenza per la rimozione dei detriti alluvionali a ### e zone limitrofe” ai sensi dell'art. 147 del DPR 554/99, dell'importo di € 277.485,17 oltre ### Nell'atto si è stabilito che il pagamento dei lavori sarebbe stato effettuato dopo che l'### avrebbe eseguito la contabilità finale, previa registrazione dell'atto stesso e dopo il relativo accredito delle somme con finanziamento statale e regionale.  ### ha chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo in danno del COMUNE di #### per il pagamento del saldo dei lavori, avendo allegato nel relativo ricorso che, a seguito della contabilità finale redatta dalla ### dei lavori e controfirmata per accettazione dal COMUNE stesso (allegato n. 3 al ricorso per d.i.), aveva emesso n. 2 fatture (la n. 02/09 del 16 novembre 2009 per € 216.000 e la n. 03/09 del 4 dicembre 2009 per l'importo di € 141.600) per un totale di € 338.531,91, e che, nonostante l'Ente avesse in data 11 agosto 2010 ricevuto dall'### della ### della ### un primo contributo di € 4.105.500 e successivamente, dall'### delle ### un ulteriore contributo di € 4.928.007,93, erano stati versati acconti per € 277.830, essendo ancora dovuta la residua somma di € 60.701,90, per la quale ha avanzato domanda monitoria (oltre interessi e spese).
Proposta opposizione da parte del COMUNE di ### con la quale è stata preliminarmente eccepita la carenza di legittimazione passiva sull'assunto che i lavori di pronto intervento a seguito dell'alluvione sarebbero stati affidati dal ### in veste di ufficiale di ### in virtù dei poteri a lui conferiti e delegati con ordinanza del ### del Consiglio dei ### 3815 del 10 ottobre 2009, essendo perciò l'Ente del tutto estraneo al rapporto instaurato con la ditta opposta, il Tribunale l'ha accolta, argomentando che il ### del COMUNE opponente - e, in sua vece, il ### dell'### -, nel sottoscrivere l'atto di sottomissione, ha operato in funzione di ### di ### ai sensi dell'art. 16 D.P.R. n. 66/1988 (rectius 1981), in virtù di un rapporto di delegazione interorganica. 
Ha spiegato, più in particolare, che a seguito dell'eccezionale alluvione che aveva colpito diversi ### della provincia di ### tra cui quello di ### il ### del Consiglio dei ### aveva dichiarato lo stato di emergenza e, in questo ambito, il ### del predetto COMUNE aveva ordinato i lavori di prima necessità di cui all'ordinanza contingibile ed urgente n. 37/09 (sopra richiamata più nel dettaglio). 
In esecuzione di tale provvedimento e della successiva ordinanza sindacale n.02/10 - con la quale erano state individuate, tra le altre, le ditte specializzate per lo sgombero del materiale -, ha puntualizzato ancora il primo Giudice, è stato sottoscritto l'atto di sottomissione stipulato con la #### Nella sentenza viene richiamato l'insegnamento della Suprema Corte secondo il quale il potere di ordinanza spettante al ### per i provvedimenti contingibili ed urgenti ai fini di pubblico interesse appartiene allo Stato, anche se siano implicati interessi locali, poiché il ### agisce quale ufficiale del ### secondo il convincimento del primo Giudice, il ### nel caso di specie, ha agito quale organo della ### essendo intervenuto a tutela della pubblica incolumità per ripristinare le condizioni di sicurezza della strada e rimuoverne i detriti, dovendo trovare, perciò, applicazione il principio espresso dalla S.C. (sentenza n. 3587/2011) secondo cui la domanda di pagamento del corrispettivo non va proposta nei confronti del Comune, ma del Ministero della ### per cui conto è stata assunta. 
Le argomentazioni esplicitate dal primo Giudice sono pienamente condivisibili nel loro complesso, laddove hanno escluso la legittimazione passiva del COMUNE convenuto, e resistono ai rilievi critici dell'appellante, per vero poco puntuali secondo quanto si dirà. 
La società impugnante ritiene che l'errore di fondo commesso dal Tribunale starebbe nella considerazione che il ### nel sottoscrivere l'atto di adesione con la ditta ### del 19 gennaio 2010, abbia agito quale longa manus dell'### in quanto autorità comunale di protezione civile ai sensi dell'art. 15, comma 3, della legge n. 225/1992. 
Per confutare questo convincimento l'appellante si limita ad evidenziare che inconferente sarebbe sul punto il richiamo al principio enucleato dalla sentenza n. 3587 del 14 febbraio 2011 della Suprema Corte, dato che mentre nel caso esaminato in essa il difetto di legittimazione del Comune era stato affermato per il fatto che l'incarico alla ditta che rivendicava il pagamento del corrispettivo era provenuto dal ### il quale aveva espressamente agito in veste di ### di ### della ### ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 66/1981, nel caso in esame l'atto di sottomissione del 19 gennaio 2010 non conteneva affatto un'espressa indicazione in tal senso, tanto è vero che nella nuova convenzione l'affidamento dei lavori era stato ratificato mediante la procedura della somma urgenza. 
Il rilievo critico così semplicisticamente impostato - osserva la Corte - è evidentemente insufficiente ed inidoneo ad inficiare la giustezza delle argomentazioni del primo Giudice, che non possono certo essere ridotte, come ha fatto l'appellante, al mero richiamo al principio giurisprudenziale di cui alla sentenza n. 3587/2011. 
Il Tribunale, infatti, lungi dall'essersi limitato a basare la propria decisione sul principio ricavato da tale pronuncia, ha adeguatamente spiegato che il ### ha operato nell'occorso quale ### di ### avendo emesso in via contingibile e urgente l'ordinanza n. 37/09 con cui ha ordinano l'esecuzione dei lavori di prima necessità per garantire il ripristino delle condizioni di sicurezza per la popolazione e la sistemazione provvisoria della viabilità pedonale e carrabile; il tutto nell'ambito dell'evento calamitoso eccezionale costituito dalla grave alluvione che si è abbattuta in diversi ### della provincia di ### tra cui quello di ### per la quale il ### del Consiglio dei ### aveva dichiarato lo stato di emergenza. 
Ha, quindi, richiamato l'insegnamento pacifico della Suprema Corte secondo cui il potere di ordinanza spettante al ### per i provvedimenti contingibili ed urgenti a fini di pubblico interesse appartiene allo Stato, ancorché nel provvedimento siano implicati interessi locali - come nella specie -, poiché il ### agisce, in tali casi, quale ufficiale di governo. 
Questi argomenti sono assolutamente condivisibili ed esattamente pertinenti in fatto ed in diritto alla fattispecie in esame. 
Ed infatti, secondo quanto risulta dalla documentazione in atti, dopo che con decreto del 2 ottobre 2009 il ### del Consiglio dei ### aveva dichiarato, sino al 31 dicembre 2009, lo stato di emergenza in relazione alla “grave situazione determinatasi a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il 1° ottobre 2009 nel territorio della provincia di Messina”, la stessa ### del Consiglio del ### con ordinanza n. 3815 del 10 ottobre 2009, su proposta del ### del ### della protezione civile, ha disposto - per quanto qui di specifico interesse - che: - tra i ### interessati dagli eventi metereologici in questione vi era quello di #### - il ### della ### è stato nominato ### delegato per il superamento dello stato di emergenza, con la possibilità di avvalersi del ### di ### quale soggetto attuatore, potendosi anche avvalere di altri soggetti attuatori, nel numero massimo di tre unità cui affidare specifici settori; - gli interventi di cui all'ordinanza medesima sono stati dichiarati “indifferibili, urgenti e di pubblica incolumità”. 
In questo contesto altamente emergenziale - nel quale si è verificata anche la perdita di vite umane (come si legge nello stesso preambolo dell'ordinanza di che trattasi) -, il giorno successivo all'emanazione del citato decreto P.C.M. dichiarativo dello stato di emergenza, il 3 ottobre 2009 il ### del COMUNE di ### ha emesso l'ordinanza n. 37/09 sopra richiamata, per provvedere “con urgenza”, nell'immediatezza dell'alluvione, all'esecuzione dei lavori di pronto intervento a garanzia del ripristino della sicurezza della popolazione ed alla sistemazione provvisoria della viabilità pedonale e carrabile, onde anche consentire ai mezzi di soccorso di accedere ai luoghi interessati dall'evento, e ciò ha fatto espressamente “in via contingibile ed urgente”, incaricando contestualmente il ### dell'ufficio tecnico di reperire imprese, ditte, enti, associazioni di volontariato e quant'altro, disponibili e attrezzati per tali lavori e disponendo la trasmissione del provvedimento medesimo anche al ### nazionale della ### civile, alla ### di ### ed al ### della ### È sulla base ed in esecuzione di tale ordine che, con successiva ordinanza n. 2 del 15 gennaio 2010, il ### richiamata quella n. 37/09 con la quale (si legge nell'ordinanza n. 2) era “stato disposto in via contingibile ed urgente il ricorso a ditte specializzate ed in possesso di macchine per movimentazione terra, individuate dai ### delle strutture responsabili, per garantire il ripristino delle condizioni di sicurezza per la popolazione”, preso atto delle “ditte che sono intervenute sui luoghi per l'effettuazione degli interventi di soccorso” indicate “nell'elenco allegato al presente provvedimento”, ha dato incarico allo staff dell'area tecnica di “predisporre i progetti necessari per poter procedere al pagamento delle ditte che hanno operato nel territorio comunale a seguito dell'evento”. 
Tra le imprese indicate nell'elenco allegato all'ordinanza stessa risulta, al n. 18, l'odierna appellante, che ha operato in ### con la quale, poi, giusta “atto di sottomissione” del 19 gennaio 2010, il ### dell'area tecnica manutentiva (in virtù dell'incarico specifico contenuto nelle suddette ordinanze n. 37/09 e 2/10) ha formalizzato l'incarico affidatogli per i lavori di somma urgenza anzidetta, attestandone l'avvenuta esecuzione a norma di legge; il tutto ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 DPR 554/1999. 
Ora, prima ancora delle norme ex art. 16 del DPR n. 66/1981 - che testualmente stabilisce che “il ### quale ufficiale di governo, è organo locale di protezione civile. ### provvede, con tutti i mezzi a disposizione, agli interventi immediati, dandone subito notizia al prefetto” - ed ex art.  15, comma 3, della legge 225/1992 (intitolata “### del ### nazionale della protezione civile”), abrogata nel 2018, ma applicabile qui ratione temporis, secondo cui: “il ### è autorità comunale di protezione civile. Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il ### assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al prefetto e al presidente della giunta regionale” -, viene in rilievo qui l'art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) (rubricato “attribuzioni del ### nelle funzioni di competenza statale”), che al comma 4 sancisce: “il ### quale ufficiale del ### adotta con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione”. 
Come si è detto sopra, in occasione del fatto alluvionale di eccezionale gravità accaduto il 1° ottobre 2009, dichiarato lo stato di emergenza il 2 ottobre 2009 dal ### del Consiglio dei ### il 3 ottobre 2009 il ### del COMUNE di ### ha emesso l'ordinanza n. 37, espressamente definita “contingibile ed urgente”, al fine precipuo, enunciato in essa, di “garantire “il ripristino delle condizioni di sicurezza per la popolazione e la sistemazione provvisoria della viabilità carrabile e pedonale”, a “tutela dell'intera popolazione residente ed al fine soprattutto di garantire l'agevole accesso ai mezzi di soccorso e quant'altro necessario”, essendo evidente, dal tenore del provvedimento ed avuto riguardo al contesto emergenziale in cui lo stesso è stato emanato, che la fattispecie concreta è riconducibile alla suddetta previsione dell'art. 54, avendo il ### dovuto effettuare un intervento urgente ed immediato a tutela della pubblica incolumità (come si legge nella stessa ordinanza) e della sicurezza urbana. 
Come infatti chiarito dalle ### della Suprema Corte, l'art. 54, comma 4, del d.lgs. n. 267 del 2000 attribuisce al ### il potere di emanare ordinanze contingibili ed urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana: esse sono adottabili qualora, com'è avvenuto nella specie, si renda necessario fronteggiare situazioni impreviste e non altrimenti fronteggiabili con gli strumenti ordinari e la loro adozione presuppone necessariamente situazioni, non tipizzate dalla legge, di pericolo effettivo, la cui sussistenza deve essere suffragata da una istruttoria adeguata e da una congrua motivazione, avuto riguardo, soprattutto, all'impossibilità di utilizzare i rimedi di carattere ordinario apprestati dall'ordinamento (così Cass. S.U. n. 20680/2018); requisiti - questi - tutti ricorrenti nel caso di specie. 
In tali ipotesi il ### agisce quale ufficiale di governo, per espressa previsione normativa, ossia in qualità di organo periferico dello Stato (a ciò delegato ex lege), a differenza che nella fattispecie regolata dall'art. 50 dello stesso T.U.E.L., dove opera, invece, quale “autorità locale” ed emana le ordinanze contingibili ed urgenti “quale rappresentante della comunità locale” quando si tratta di fronteggiare “emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale” ovvero nel caso in cui sia necessario effettuare interventi volti “a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche”. 
Nel caso concreto - va ribadito - non è revocabile in dubbio, sulla base di quanto emerge dagli atti e dal loro tenore testuale, nonché in relazione al contesto storico di riferimento, che l'intervento in via “contingibile ed urgente” del ### del COMUNE di ### sia stato in via preminente ed oggettiva finalizzato alla tutela della pubblica incolumità e della sicurezza della popolazione, pregiudicate improvvisamente e gravemente dall'evento alluvionale eccezionale di cui si è detto, e non già a fronteggiare problemi di carattere sanitario e/o di igiene pubblica, né, tanto meno, a superare situazioni di incuria o degrado ambientale e territoriale o di pregiudizio al decoro ed alla vivibilità urbana. 
Gli atti sopra richiamati forniscono, singolarmente e nel loro complesso, elementi non facilmente confutabili sulla dimensione statale dell'interesse a fronteggiare l'emergenza determinata dalla grave calamità naturale di cui si è detto, che ha colpito vari ### della provincia di ### anche per la parte riguardante i soccorsi a favore delle popolazioni del territorio “del Comune e non” (così testualmente l'ordinanza n. 37 richiamata sopra) che ne sono state colpite (pure se tale interesse si è localizzato in alcune aree del territorio nazionale). 
Ne deriva, sul piano della legittimazione passiva - oggetto specifico della presente impugnazione -, che essa spetta senz'altro all'### statale, come correttamente ritenuto dal primo Giudice, e non già al COMUNE convenuto, cui non è ascrivibile, per tutte le ragioni suddette, l'azione provvedimentale del ### in oggetto, da lui posta in essere non già - si ripete - quale autorità locale e legale rappresentante dell'Ente, bensì in veste di ufficiale di governo, organo periferico dello Stato, e segnatamente, nel caso concreto, “autorità comunale di protezione civile”. 
In tal senso è pacificamente l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui il ### capo dell'amministrazione locale, è anche organo dell'### dell'interno e, in tale veste, pur avvalendosi dei mezzi propri del Comune, pone in essere atti imputabili direttamente allo Stato. 
In particolare - ha affermato il Giudice di legittimità in una fattispecie analoga a quella in esame - il ### è anche organo locale del servizio di protezione civile (art. 16 D.P.R. n. 66/1981, confermato dall'art. 15, comma 3, della legge n. 225/1992) e l'attività da lui svolta in questa veste non determina l'automatica responsabilità all'ente territoriale per l'adempimento delle obbligazioni assunte, essendo necessario, caso per caso, accertare la natura, statale o meno, dell'interesse perseguito. 
In questa prospettiva interpretativa è costante l'indirizzo della Suprema Corte secondo cui il Comune, quale ente locale, non può essere ritenuto responsabile dell'operato del ### sempre e comunque, in maniera automatica, e, dunque, nemmeno quando costui non abbia specificato di agire quale delegato o per incarico dell'autorità statale, atteso che egli cumula istituzionalmente nella propria persona la qualità di capo dell'amministrazione comunale e, nei casi previsti dalla legge, quella dell'ufficiale di governo, così assommando una doppia investitura, dovendo aversi riguardo, all'uopo, alla natura statuale o locale dell'interesse cui l'azione del ### è stata funzionale (così Cass. nn. 17715/2014; 16921/2010; 26691/05; 7810/1997; 4604/1996; 656/1994; si vedano anche, in senso analogo, Cass. civ. nn. 3587/2011; 7210/2009). 
Posta, dunque, la piena condivisibilità della statuizione del primo Giudice, anche per le motivazioni integrative sin qui esposte, va disattesa l'unica (oltremodo riduttiva) ragione di critica addotta dall'appellante col secondo motivo di appello - che, cioè (in sintesi), il Tribunale avrebbe dovuto considerare che l'atto di sottomissione del 19 gennaio 2010 non conteneva la precisazione espressa che l'esecuzione dei lavori era stata affidata dal ### in funzione di ufficiale del ### in virtù dei poteri ex lege 225/1992 (come, invece, nel caso di cui alla pronuncia della S. C. n. 3587/2011 richiamata dal Tribunale) -, dato che, a prescindere dal fatto che la sentenza impugnata si è basata, come si è riportato più sopra, su argomentazioni molto più articolate, non contestate specificamente dall'appellante, in ogni caso è stato lo stesso Giudice nomofilattico a ritenere ininfluente un'esplicitazione in tal senso, laddove ha affermato chiaramente che “il Comune non può essere ritenuto responsabile dell'operato del ### per il solo fatto che questi non abbia specificato di agire quale delegato o per incarico di autorità statale” (così testualmente la citata Cass. civ.  26691/05, in parte motiva), stante che egli cumula in sé, istituzionalmente, la qualità di capo dell'amministrazione comunale e, nei casi previsti dalla legge (tra cui rientra, indubbiamente, la fattispecie che ci occupa), quella di ufficiale di governo.
Infondato è, anche alla luce di quanto sin qui si è detto, il primo motivo di appello. 
Con esso l'appellante intende sostenere (in sintesi) che, poiché l'ordinanza n. 3815/2009 del ### del Consiglio dei ### all'art. 1, comma 6, parla di “rimborso” delle spese sostenute dai ### per i primi interventi di soccorso e poiché l'art. 34, comma 1, della legge regionale 11/2010, a tale scopo emanata, parla di “spesa sostenuta” dai ### (tra cui quello di #### per fronteggiare i danni, avrebbe errato l'Ente convenuto nell'interpretare l'ordinanza nel senso che fosse a carico della ### anche l'anticipazione della spesa necessaria per far fronte agli interventi occorrenti al ripristino dei luoghi e della viabilità, che, invece, a suo dire, in base a detti provvedimenti, gravava a carico del COMUNE, senza che, in senso contrario, potesse valere la clausola dell'atto di sottomissione che ha subordinato il pagamento al relativo accredito delle somme con finanziamento regionale e/o statale. 
Prova ne sarebbe che il COMUNE ha successivamente inserito i crediti vantati dalle ditte esecutrici dei lavori di ripristino dei luoghi e della viabilità nella massa passiva del piano di riequilibrio finanziario del 4 giugno 2019 (prodotto in allegato all'atto di appello). 
Va detto, anzitutto, che gli argomenti esposti col presente motivo di appello sono nuovi, non essendo stati mai formulati dalla ### in precedenza, in nessuno degli atti difensivi di primo grado, ed introducono, come tali, per la prima volta in appello, un thema decidendum sottratto al contraddittorio dele parti nella sede dovuta, ossia nel primo grado di giudizio, entro i termini delle preclusioni assertive. 
In tale contesto, pure il documento denominato “delibera di dissesto”, prodotto solo con l'atto di appello, è da ritenere inammissibile perché tardivamente allegato, dato che, se è vero che si è formato nel giugno 2019, essendo sopravvenuto rispetto al termine delle preclusioni istruttorie, avrebbe comunque dovuto essere prodotto nella prima difesa possibile successiva alla sua formazione (quanto meno a partire dall'udienza del 23 gennaio 2020), previa richiesta al G.I. di autorizzazione alla sua produzione; ciò che non risulta essere avvenuto, né la parte ha dimostrato, né offerto di dimostrare, di essere stata impossibilitata a produrlo prima. 
Ad ogni buon conto, anche a volere ammettere l'argomento difensivo nuovo, ma non anche la produzione documentale - cui osta fermamente il disposto dell'art. 345, comma 3, c.p.c. nel testo novellato, qui applicabile ratione temporis -, esso è, comunque, infondato nel merito, in quanto, al di là delle espressioni letterali usate negli atti amministrativi e normativi di riferimento (“rimborso”, “spese sostenute”, “finanziamento programmato”, “anticipazione” e simili), è un dato certo che il pagamento del corrispettivo dei lavori effettuati in via urgente dalle varie ditte, seppure materialmente eseguito dal COMUNE, non è mai stato posto a carico dell'Ente locale, ma sempre gravante sulle risorse finanziarie in parte della ### in parte dello Stato (Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare), in parte del ### della ### come è dato ricavare, in particolare, dall'art. 4 della più volte citata ordinanza del P.C.M. n. 3815 del 10 ottobre 2009, oltre che dalla legge regionale n. 11/2010 citata dallo stesso appellante. 
Ciò è riscontrato dai dati documentali, dalla stessa clausola dell'atto di sottomissione circa il pagamento dei lavori sopra richiamata - tutt'altro che irrilevante in questo quadro, ma significativa, invece, della circostanza di che trattasi -, nonché dal fatto oggettivo e pacifico che alla ripartizione delle somme tra le varie ditte che avevano svolto i lavori in esecuzione dell'ordinanza contingibile e urgente in questione il ### dell'### del COMUNE odierno appellato ha provveduto a seguito del conseguimento dei relativi finanziamenti da parte della ### (si veda, per tutte, la determinazione n. 84 del 12 giugno 2012, in atti), essendo evidente che il COMUNE, in tal caso, ha agito quale mero delegato della ### e/o dell'### statale di riferimento. 
Vale sul punto, a chiusura dell'argomento, richiamare il principio giurisprudenziale secondo il quale, nel solco degli insegnamenti riportati sopra in sede di disamina del secondo motivo di appello, quando il ### come è avvenuto certamente nella specie, ha emesso un'ordinanza contingibile ed urgente a tutela della pubblica incolumità, operando come ufficiale di ### sussiste la legittimazione passiva dell'### statale competente non solo per le azioni risarcitorie, ma anche per ogni azione di pagamento diversa da quella risarcitoria, anche se al Comune sono state assegnate le somme necessarie per provvedere alla relativa corresponsione (tra le tante v. Cass. civ. 5970/2019; 26337/2016; 17715/2014). 
Ne discende l'inammissibilità del primo motivo di appello e, comunque, la sua infondatezza nel merito. 
Il terzo motivo rimane assorbito nel rigetto dei primi due, in quanto concerne la contestazione dei motivi di opposizione a decreto ingiuntivo attinenti alla fondatezza della pretesa azionata in monitorio dalla società opposta: l'esame di esso si palesa evidentemente superfluo, essendo stato confermato il rigetto della domanda della ### per difetto di legittimazione passiva (quale titolarità passiva del rapporto dedotto in causa) in capo al COMUNE di ### che è dirimente rispetto ad ogni altra ragione di merito.
Infondato è infine il quarto motivo che riguarda la statuizione sulle spese di primo grado, di cui l'appellante invoca la riforma nel senso della condanna del COMUNE appellato al loro rimborso sul presupposto della fondatezza dei motivi di appello, che, invece, non è stata riconosciuta dalla Corte. 
Al rigetto integrale dell'appello segue, per la regola della soccombenza, la condanna dell'appellante al rimborso delle spese del presente grado in favore di controparte, da liquidare secondo i parametri di cui al D. M. n. 147/2022, qui applicabile ratione temporis, tenuto conto del valore della controversia, individuato in base al disputatum (scaglione da € 52.001 a € 260.000), applicando i parametri tariffari minimi in considerazione della semplicità della contesa e delle questioni in fatto e in diritto da essa implicate, di bassa difficoltà, determinandole, perciò, in complessivi € 7.160 a titolo di onorario - di cui € 1.489 per la fase di studio della controversia, € 956 per la fase introduttiva del giudizio, € 2.163 per la fase di trattazione (v. sul punto specifico il principio espresso da Cass. n. 8561/2023) e € 2.552 per la fase decisionale -, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA (ove dovuta). 
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e s. m. i. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis”, si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente, con l'avvertenza che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.  P. Q. M.  la Corte di Appello di ### prima sezione civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, respinta ogni diversa domanda, difesa e/o eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla ### F.lli ### s.a.s. di ### & C., in persona del socio accomandante ### con atto di citazione notificato l'11 febbraio 2022, nei confronti del COMUNE di ### in persona del ### p.t., avverso la sentenza 1438/2021 emessa il 15 luglio 2021 dal Tribunale di ### - prima sezione civile, così provvede: • rigetta l'appello; • condanna parte appellante al rimborso delle spese del presente grado in favore del COMUNE appellato, liquidate in complessivi € 7.160 a titolo di onorario (come in parte motiva ripartiti), oltre rimborso spese generali nella misura di legge, CPA e IVA (ove dovuta); • dà atto che sussistono i presupposti perché l'appellante, in quanto soccombente ut supra, versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (con l'avvertenza che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente pronuncia). 
Manda alla ### per gli adempimenti di rito. 
Così deciso nella camera di consiglio (da remoto) del 9 gennaio 2026 ### estensore il ### (dr.ssa ### (dr. ###

causa n. 114/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Augusto Enrico Ben Sabatini, Adamo Anna

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Giudice di Pace di Napoli, Sentenza n. 17008/2025 del 27-01-2026

... carteggio relativo al provvedimento impugnato. E' pacifico che anche in questo tipo di giudizio l'amministrazione resistente assuma la veste di attrice sostanziale e che quindi debba sostenere la propria pretesa sanzionatoria seppure "sub specie" dando prova della esistenza del titolo e/o della sua notificazione. Com'è noto la Corte Costituzionale ha statuito che il Giudice non può convalidare il provvedimento impugnato laddove l'### non abbia ottemperato all'ordine di depositare la documentazione prevista. Ciò perché l'organo giudicante deve essere posto in condizione di verificare preliminarmente se non vi siano chiare ragioni di evidente illegittimità del provvedimento, per far la qual cosa ha necessità di visionare la documentazione della resistente. Pertanto in mancanza di qualsiasi prova offerta dalla ### resistente circa l'effettiva violazione delle norme su indicate il verbale impugnato va annullato con tutti gli atti ad essa presupposti e/o collegati. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo P.Q.M. Il Giudice definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda od eccezione reietta, così provvede: letto ed applicato l'art. 23 comma 12 della (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI - #### ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo in udienza (ex art. 22 e 23 L. 689/81), la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.43965 / 2024 R.G. 
TRA ### (CF ###) rappresentato e difeso dalgli Avv.ti ### e ### RICORRENTE CONTRO Prefettura di Napoli in persona del ### di Napoli p. t., ### del Governo RESISTENTE CONTUMACE Oggetto: Opposizione a sanzione amministrativa.  RAGIONI DI FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso tempestivamente depositato il ricorrente proponeva opposizione, avverso ordinanza M_IT PR_ NAUTG ### del 24/04/2024 ###, emessa dal ### di Napoli, per i seguenti motivi: 1) Illegittimità della procedura; 2) per travisamento dei fatti. Chiedeva pertanto al Giudice di così provvedere: a) in via cautelare sospendere l'esecutività degli atti impugnati e di tutti quelli collegati agli stessi; b) dichiarare la nullità di tutti gli atti impugnati; c) ordinare agli enti interessati di fornire tutti i chiarimenti e la documentazione in loro possesso. 
Nessuno si costituiva né compariva per l'### opposta per cui va in questa sede dichiarata la contumacia nonostante la regolarità della notifica del ricorso e pedissequo provvedimento di fissazione di udienza. 
All'udienza di discussione del ricorso, il giudice decideva la causa allo stato degli atti, dando lettura in udienza del dispositivo della sentenza. 
La domanda è fondata e merita accoglimento. 
Nel caso in esame infatti manca agli atti tutta la documentazione relativa al verbale impugnato e che l'### opposta avrebbe dovuto esibire per giustificare e spiegare il tipo di infrazione commessa.  ### di Napoli , infatti, rimanendo contumace, non ha assolto al compito di fornire chiarimenti in merito alla contestazione elevata o di produrre il carteggio relativo al provvedimento impugnato. 
E' pacifico che anche in questo tipo di giudizio l'amministrazione resistente assuma la veste di attrice sostanziale e che quindi debba sostenere la propria pretesa sanzionatoria seppure "sub specie" dando prova della esistenza del titolo e/o della sua notificazione. 
Com'è noto la Corte Costituzionale ha statuito che il Giudice non può convalidare il provvedimento impugnato laddove l'### non abbia ottemperato all'ordine di depositare la documentazione prevista. Ciò perché l'organo giudicante deve essere posto in condizione di verificare preliminarmente se non vi siano chiare ragioni di evidente illegittimità del provvedimento, per far la qual cosa ha necessità di visionare la documentazione della resistente. Pertanto in mancanza di qualsiasi prova offerta dalla ### resistente circa l'effettiva violazione delle norme su indicate il verbale impugnato va annullato con tutti gli atti ad essa presupposti e/o collegati. 
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo P.Q.M.  Il Giudice definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda od eccezione reietta, così provvede: letto ed applicato l'art. 23 comma 12 della ### 689/81 accoglie l'opposizione ed annulla la sanzione amministrativa di cui all' ordinanza M_##### del 24/04/2024 ###; - condanna la convenuta alla rifusione delle spese del presente giudizio, liquidate, secondo i parametri del D.M. n. 147 del 13/08/2022, in complessivi euro 143,00, di cui euro 43,00 per spese ed euro 200,00 per competenze professionali, oltre spese generali forfettarie come per legge, I.V.A. e C.P.A. con attribuzione al procuratore antistatario. 
Napoli, lì 29.12.2025 Il Giudice di ###sa

causa n. 43965/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Francesca Russiello

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Tribunale di Salerno, Sentenza n. 5064/2025 del 11-12-2025

... energia, nel regime c.d. “di maggior tutela” è pacifico che il prezzo sia fissato dalla ### e non già dal fornitore. Invero, la legge n. 481/1995 ha intestato alla detta ### funzioni di regolazione e controllo in merito all'erogazione dei servizi in cui si articolano le filiere dei settori dell'energia, ivi compresa la vendita al dettaglio, al fine di promuovere la concorrenza, l'efficienza dei servizi medesimi e la tutela dei consumatori. Il d.l. n. 73/2007 ha, poi, istituito il servizio di maggior tutela dell'energia elettrica, consistente in un servizio di vendita erogato originariamente nei confronti di clienti domestici e di piccole imprese che restino privi d'un fornitore; il servizio - successivamente confermato dall'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 93/11 - è erogato dall'impresa distributrice territorialmente competente, anche mediante apposita società di vendita, ed è regolato dall'### anche sotto il profilo delle condizioni economiche “in base ai costi effettivi del servizio” ( articolo 1, comma 3, del decreto-legge 73/07); con il ### l'### ha regolato le condizioni di erogazione, anche economiche, del servizio di maggior tutela; il prezzo dell'energia (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SALERNO ### Il Tribunale di Salerno, ### in persona del G.O.P., Dott. ### ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile in I grado iscritta a ruolo al n. 750/2023, vertente TRA ### (c.f. ###), difeso da se stesso ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio in ####, alla ###. Verdi, n. 35; - attore - E ### S.p.A., con sede ###, (c.f./P.Iva ###), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall' Avv. ### O. Lagoteta; - convenuto - Esposizione del fatto Con atto di citazione notificato in data ###, ### citava in giudizio il ### S.p.A., esponendo: a) di essere titolare di un contratto di fornitura di energia elettrica per l'abitazione sita in via A. Vespucci, n. 17, in Pontecagnano ###, giusto contratto del 06.03.2014 stipulato con la società convenuta, con il quale erano stati concordati, da un lato, la tariffa ### da applicarsi ai soli consumi effettuati e rilevati, dall'altro, le modalità per eventuali richieste di aumenti tariffari; b) di essere residente nell'abitazione indicata e titolare, altresì, di un impianto di energia rinnovabile di tipo fotovoltaico da 5,92 kw, la cui produzione veniva ceduta alla società ### S.p.A., giusto contratto dell'08.08.2007, che a sua volta immetteva e cedeva al ### la produzione di energia “pulita”, tramite lettura del ### S.p.A.; c) che il ### S.p.A., in violazione delle norme morali e contrattuali, senza alcuna comunicazione p.e.c. e/o racc. a/r e senza alcun motivo, visto anche il riversamento in forma indiretta dell'energia pulita prodotta dall'utente stesso, nel periodo compreso tra la fine del 2020 ed il ###, applicava all'utente consistenti e notevoli aumenti tariffari, nella misura del triplo, ingiustificati, non autorizzati ed illegittimi, in quanto non oggetto di alcuna comunicazione della loro applicazione; d) che il ### erroneamente, inizialmente riteneva tale aumento frutto di un corrispondente aumento dei propri consumi, attesa la triplicazione dei costi addebitatigli; e) solo dopo accurati e complessi controlli incrociati consumi-produzione, operati anche per il tramite del ### l'attore appurava che tale triplicazione era imputabile solo ad un aumento tariffario, applicato unilateralmente e senza alcuna comunicazione e non ad un aumento dei consumi, che rimanevano costanti nel riferimento temporale indicato (diminuendo, anzi, in alcuni periodi); f) che al ### veniva preclusa la facoltà, prevista ex lege, di scegliere altro fornitore di energia elettrica, atteso che, se il ### avesse comunicato i vari aumenti applicati all'utente, quest'ultimo avrebbe sicuramente scelto altro e diverso gestore; g) che, in data ###, il ### proponeva regolare reclamo avverso la società di fornitura, per gli irregolari, illeciti ed arbitrari aumenti tariffari, applicati senza alcuna comunicazione e assenso; h) in data ###, veniva esperito il tentativo di conciliazione disposto dal servizio di conciliazione, con esito, tuttavia, negativo; l'organismo di mediazione, precisava l'attore, in violazione di norme procedurali, faceva intervenire, oltre al ### anche il ### pur non convocato in quanto non avente interesse in causa; i) che, allo stato, l'attore, con una famiglia a carico, è costretto a pagare regolarmente le bollette e, quindi, a subire incrementi ingiustificati ed indeterminati del prezzo dell'energia elettrica, sostenendo spese ingenti per evitare che la società di fornitura provveda al distacco, in quanto quest'ultima, malgrado le contestazioni, continua a non comunicare gli aumenti tariffari e neppure ad indicare i termini degli aumenti e/o le cause; j) che tali aumenti ingiustificati hanno colpito molti consumatori, al punto che l'### della ### e del ### in seguito a numerose segnalazioni, ha avviato dei procedimenti istruttori ed ha adottato provvedimenti cautelari nei confronti delle principali società fornitrici di energia elettrica, sanzionandole; k) che gli aumenti tariffari indicati hanno cagionato un maggiore esborso - a parità di consumi - da parte del ### pari ad € 5.100,00, come da fatture allegate. 
Tanto premesso, l'attore rassegnava le seguenti conclusioni: 1) nel merito, accertare l'illegittimità degli aumenti applicati dalla società di fornitura e, per l'effetto, condannarla alla restituzione delle somme indebitamente ricevute di € 5.100,00 oltre interessi legali e al risarcimento dei danni subiti, da quantificarsi in via equitativa dal giudice, unitamente alla eventuale diversa quantificazione delle somme da restituire; 2) dichiarare inapplicabili e quindi nulli gli aumenti già applicati dal ### dal 2020 e quelli da applicare almeno fino alla data della comunicazione della richiesta di aumenti; 3) accertare la responsabilità della società E-### S.p.A. in merito alle dichiarazioni rese in sede di conciliazione, a sostegno della legittimità degli aumenti del fornitore e per l'effetto condannarla al risarcimento del danno subito, quantificabile in via equitativa dal giudice. 
Si costituiva altresì in giudizio il ### S.p.A., contestando le domande formulate dall'attore, in quanto prive di ogni fondamento. Preliminarmente, si soffermava sui peculiari profili del quadro normativo regolante il settore elettrico specificando poi, che la convenuta ### S.p.A. 
è grossista di energia, rivenditore senza proprietà degli impianti di rete ed in particolare, il grossista cui è affidato sulla gran parte del territorio nazionale il cd. “servizio di maggior tutela”. In proposito, rammentava che, per disciplina vigente, la regolazione delle modalità di erogazione del servizio di maggior tutela compete all'### che, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del D.L. 18 giugno 2007, n. 73, ne definisce le condizioni di erogazione nonché, in base ai costi effettivi del servizio, i relativi corrispettivi da applicare. Precisava inoltre, che l'### ha disciplinato attraverso il cd. TIV (“Testo integrato delle disposizioni dell'### di ### per ### e Ambiente per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di ultima istanza”) le condizioni contrattuali ed economiche di erogazione del servizio di maggior tutela ai clienti finali, stabilendo in particolare che il prezzo dell'energia elettrica somministrata in regime di maggior tutela è fissato trimestralmente dalla stessa ### (### art. 15). 
In definitiva, segnalava la convenuta che, mentre nell'ambito del servizio di maggior tutela le condizioni economiche e contrattuali sono amministrate e cioè regolate dall'### trimestralmente, in base alle variazioni sul mercato del valore della materia prima, nell'ambito del mercato libero dell'energia elettrica le condizioni economiche e contrattuali sono stabilite liberamente dalle diverse compagnie energetiche che propongono prezzi e condizioni (e talvolta sconti) differenti in concorrenza tra loro. 
Le condizioni economiche fissate da ### per il servizio di maggior tutela sono, peraltro, pubblicate sul sito dell'### e dunque agevolmente e liberamente consultabili da chiunque, tant'è che dal sito web dell'### parte convenuta estraeva e depositava in allegato alla comparsa le tabelle relative al periodo 1.1.2019/31.3.2023, precisando che i prezzi dell'energia elettrica, ivi compresi quelli stabiliti dall'### per il servizio di maggior tutela, sono ovviamente influenzati dai costi di approvvigionamento della materia prima, oltre che dalla spesa per gli oneri di sistema e dalle tariffe di trasporto e gestione del contatore. 
Quanto alla specifica articolazione del rapporto fra le parti, segnalava la società convenuta di aver somministrato - e a tutt'oggi somministrare - energia elettrica all'odierno attore, ### presso il punto di prelievo contraddistinto dal POD (### of ### n. ###, posto in ####, ###. Vespucci n. 17, alimentato in bassa tensione (400 Volt - trifase), a partire dal 2014, sulla base di due successivi contratti per uso “domestico residente” stipulati sul mercato di “maggior tutela” e, precisamente, in data ### il primo, che prevedeva una potenza disponibile di 18 kW e la misura della potenza prelevata (doc. 4), ed in data ### il secondo, a tutt'oggi in essere, che prevede una potenza impegnata di 9 kW (docc. 5-6). Conformemente a quanto più sopra precisato circa la provenienza e la modalità di fissazione delle tariffe del cd. servizio di maggior tutela, così come nel primo contratto era stabilito che “relativamente alla potenza impegnata, nonché alle tariffe da applicare alla fornitura in oggetto, le ### rinviano a quanto prescritto e/o approvato dalle competenti Autorità”, del pari, nel secondo contratto era stabilito che “i corrispettivi dovuti per la fornitura sono quelli stabiliti e aggiornati dalle disposizioni di legge e dai provvedimenti delle ### competenti vigenti” . 
Inoltre, segnalava la convenuta che, già in data ###, l'odierno attore chiedeva una riduzione della potenza disponibile da 18 kW a 12 kW. La convenuta riscontrava la predetta richiesta con circostanziata lettera del 6.10.2021, nella quale informava il cliente che la modifica della potenza disponibile (da 18 kW a 12 kW) richiesta non avrebbe in concreto condotto ad un risparmio, in quanto il contatore elettronico apprestato alla fornitura era all'epoca senza limitazione di potenza, sicché l'addebito in fattura per la voce “potenza” era proporzionale alla potenza effettivamente prelevata dal cliente stesso. La circostanza era evidente dall'esame delle fatture, ove alla sezione “dettaglio importi bolletta” era agevole constatare che la quota potenza addebita era solo quella effettivamente prelevata e non per l'intero valore di 18 kW, in ragione della tipologia di contratto all'epoca in essere che, come detto, prevedeva la “fornitura in bassa tensione con misura della potenza prelevata”. A distanza di un anno circa, il ###, perveniva alla convenuta un reclamo con il quale il cliente lamentava l'applicazione di aumenti tariffari non previsti dal contratto e che si assumeva non fossero giustificati dall'aumento della materia prima “perché fornita da me stesso con fotovoltaico”. Il predetto reclamo veniva prontamente riscontrato con lettera del 12.10.2022. Sempre in data ### l'attore presentava la domanda di conciliazione avanti all'### e comunicata all'esponente il ###. La conciliazione, come documentato dall'attore stesso, si chiudeva con esito negativo. In data ###, l'attore chiedeva copia del contratto in essere e la richiesta veniva riscontrata dalla convenuta il ###, allegando la copia del contratto. In data ### l'attore chiedeva poi copia delle fatture dell'anno 2022 e la richiesta veniva riscontrata dall'esponente il ### laddove precisava di non poter accogliere la richiesta e chiarendo al cliente che “la responsabilità della conservazione delle fatture già pagate è esclusivamente a carico del cliente e che la richiesta di duplicazione di tali fatture, può essere accolta solo in casi del tutto eccezionali (ad esempio distruzione degli archivi del cliente per incendi) e per periodi comunque limitati (due o tre fatturazioni al massimo)” e, comunque, ricordando al cliente che “accedendo alla sua ### potrà visualizzare tutte le fatture relative alla sua fornitura” . Il giorno 19.11.22, l'attore contattava il servizio clienti richiedendo ed ottenendo un preventivo di spesa per la modifica del contratto di fornitura con riduzione ad una potenza impegnata di 9 kW ed in data ### sottoscriveva e trasmetteva il nuovo contratto con potenza impegnata di 9 kW, successivamente parte convenuta comunicava al ### territorialmente competente la relativa richiesta di lavoro che veniva da quest'ultimo eseguita nei tempi di legge.
Come la convenuta aveva segnalato all'attore già il ###, a tale modifica non conseguiva alcun risparmio, ma una maggiore spesa ed infatti, mentre sulla base del precedente contratto, la potenza fatturata era quella in concreto prelevata, il nuovo contratto stabiliva che “le componenti annuali, per Cliente e per kW impegnato, addebitabili in quote fisse mensili, sono dovute per tutta la durata del contratto, indipendentemente dal prelievo di energia”. La circostanza è invero evidente dall'esame delle fatture, ove alla sezione “dettaglio importi bolletta” è agevole constatare che la quota potenza addebita è sempre e per intero quella impegnata e non, come accadeva con il precedente contratto, quella effettivamente prelevata. 
All'esito di tali vicende, l'attore promuoveva il presente giudizio. Tutto ciò premesso, la convenuta concludeva per il rigetto della domanda dell'attore. 
In seguito alla prima udienza di trattazione della causa, il Giudice concedeva i termini di cui all'art. 183, co.  6, c.p.c. e le relative memorie venivano ritualmente depositate dalle parti. Sciogliendo la riserva assunta all'esito dell'udienza di ammissione dei mezzi istruttori, il Giudice, valutate le richieste articolate dalle parti, ritenuta non necessaria la nomina di c.t.u. ai fini del decidere e ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava la medesima, per la precisazione delle conclusioni, al 07.04.2025, e successivamente, per discussione orale ex art. 281 sexies, al 01.12.2025. 
Motivi della decisione ###, titolare di un contratto di somministrazione di energia in regime di maggior tutela, lamentava la circostanza di aver il fornitore convenuto, applicato aumenti tariffari consistenti, arbitrari e non autorizzati, senza alcuna comunicazione, impedendogli di esercitare il diritto di recesso e di scegliere altro gestore. Dopo il reclamo ed il tentativo di conciliazione terminato con esito negativo, promuoveva la presente azione giudiziaria per accertare l'illegittimità di detti aumenti ed ottenere restituzione e risarcimento. 
La convenuta, dal suo canto, contestava le domande attoree, sostenendo che le tariffe applicate risultavano essere esattamente quelle fissate dall' ### di ### per ### e Ambiente, “ARERA”, e che, peraltro, anche i contratti tra le stesse parti rinviavano alle disposizioni dell'### Gli aumenti derivavano da variazioni del costo della materia prima, pubblicate sul sito dell'### e non oggetto di obbligo di comunicazione individuale all'utente, in quanto conoscibili allo stesso mediante consultazione del sito istituzionale. La società convenuta esponeva più dettagliatamente fatti, circostanze e dinamiche del rapporto di somministrazione in essere con l'odierno attore. 
Preliminarmente, si rileva che, in materia di somministrazione di energia, nel regime c.d. “di maggior tutela” è pacifico che il prezzo sia fissato dalla ### e non già dal fornitore. Invero, la legge n. 481/1995 ha intestato alla detta ### funzioni di regolazione e controllo in merito all'erogazione dei servizi in cui si articolano le filiere dei settori dell'energia, ivi compresa la vendita al dettaglio, al fine di promuovere la concorrenza, l'efficienza dei servizi medesimi e la tutela dei consumatori. Il d.l. n. 73/2007 ha, poi, istituito il servizio di maggior tutela dell'energia elettrica, consistente in un servizio di vendita erogato originariamente nei confronti di clienti domestici e di piccole imprese che restino privi d'un fornitore; il servizio - successivamente confermato dall'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 93/11 - è erogato dall'impresa distributrice territorialmente competente, anche mediante apposita società di vendita, ed è regolato dall'### anche sotto il profilo delle condizioni economiche “in base ai costi effettivi del servizio” ( articolo 1, comma 3, del decreto-legge 73/07); con il ### l'### ha regolato le condizioni di erogazione, anche economiche, del servizio di maggior tutela; il prezzo dell'energia elettrica somministrato in regime di maggior tutela è liberamente consultabile sul sito web dell'### medesima (dallo stesso, è possibile consultare le tabelle dei prezzi fissati dall'### relative al periodo d'interesse, allegato dalla convenuta sub doc. 2). I prezzi dell'energia elettrica, ivi compresi quelli stabiliti dall'### per il servizio di maggior tutela, sono chiaramente influenzati dai costi di approvvigionamento della materia prima, oltre che dalla spesa per gli oneri di sistema e dalle tariffe di trasporto e gestione del contatore. 
Nel caso che ci occupa, pertanto, si ritiene che la convenuta società non ha “ingiustificatamente” determinato nè arbitrariamente applicato le tariffe di somministrazione, atteso che gli aumenti risultano derivati da provvedimenti autoritativi e non da scelte negoziali. 
Quanto alla sussistenza, in capo alla convenuta, di un obbligo informativo circa le variazioni tariffarie, in caso di contratto a condizioni regolate dall'### le modalità di indicizzazione sono definite dal contratto di fornitura stipulato col venditore. Nel caso di specie, il tenore delle disposizioni contrattuali [ovvero: “relativamente alla potenza impegnata, nonché alle tariffe da applicare alla fornitura in oggetto, le ### rinviano a quanto prescritto e/o approvato dalle competenti Autorità” (cfr. doc. 4, art. 5.1 condizioni particolari); e, del pari, nel secondo contratto, “i corrispettivi dovuti per la fornitura sono quelli stabiliti e aggiornati dalle disposizioni di legge e dai provvedimenti delle ### competenti vigenti” (cfr. doc. 6, art.  5.1)], porta ad escludere che vi fosse, in capo all'esercente del servizio di maggior tutela, un vero e proprio obbligo in tal senso, in virtù del rinvio operato dai contratti e della trasparenza in merito alle variazioni tariffarie intervenute - che, in quanto operate dall'### sono state pubblicate e rese disponibili agli utenti mediante il sito istituzionale della medesima. 
Quanto al conteggio dell'importo di € 5.100,00, di cui l'attore chiede la restituzione nella misura in cui l'aumento della bolletta lamentato deve ricondursi ad un aumento delle tariffe e non a maggiori consumi, di conseguenza l'aumento risulta determinato non, unilateralmente ed arbitrariamente, dalla società convenuta, quanto, piuttosto, secondo i termini descritti, dall'#### a ciò preposta. In più, la convenuta ha chiarito e provato, che una maggiore - sia pur marginale rispetto all'ineluttabile aumento delle tariffe dell'energia - spesa per l'utente, è altresì derivata dalla modifica della potenza della fornitura espressamente richiesta e voluta dall'attore, modifica che la convenuta aveva espressamente sconsigliato (cfr. doc. 8 allegato alla comparsa). 
È altresì infondata la contestazione che i consumi fatturati siano stati determinati senza decurtare la produzione dei pannelli fotovoltaici. Infatti, secondo l'attore, solo sulla differenza dovevano essere applicati gli aumenti tariffari, tuttavia, come eccepito dalla convenuta e come si ricava dalla documentazione prodotta dall'attore stesso (cfr. la cd. “convenzione tariffe fotovoltaico” stipulata dal ### con il G.S.E.), l'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico non è specificamente ceduta alla società convenuta ma è ceduta al ### S.p.A. a prezzo incentivato e da quest'ultimo venduta agli operatori del mercato pertanto tutta l'energia autoprodotta risulta essere ceduta al ### S.p.A. invece in che misura e se da questo sia stata, poi, effettivamente ceduta alla odierna convenuta, resta circostanza indimostrata. 
Infine, la tabella riepilogativa in atti, con il dettaglio dei consumi rilevati e validati dal distributore presso il punto di prelievo nella titolarità dell'attore ed oggetto delle fatture contestate, relative al periodo dal 1.1.2019 al 31.1.2023, prova l'esattezza dei consumi fatturati dalla società convenuta al cliente, coincidenti, appunto, con quelli rilevati e comunicati dal distributore. 
In definitiva, sotto il profilo della responsabilità contrattuale, in considerazione della natura stessa del contratto, non è possibile imputare al fornitore alcun inadempimento, avendo questi applicato tariffe fissate da provvedimenti dell'### e non già arbitrariamente ed unilateralmente determinate, conseguentemente, la domanda di restituzione delle somme, in mancanza di una dimostrazione di errori di calcolo o di applicazione di tariffe diverse da quelle dell'### è inaccoglibile analogamente alla domanda di risarcimento dei danni, mancando un illecito imputabile al fornitore. Come noto, il risarcimento del danno è subordinato alla prova del nesso causale tra condotta illegittima e danno. Nel caso di specie, il danno lamentato coincide con il maggior esborso che discende da tariffe legittimamente fissate dall'### quindi alcun illecito è configurabile in capo alla società convenuta. Tutto ciò chiarito, le spese di lite sono liquidate in dispositivo e seguono la soccombenza, in considerazione del valore della causa e secondo i parametri minimi.  P.Q.M.  Il Tribunale di Salerno, ### in persona del G.O.P., Dott. ### definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: 1) Rigetta la domanda proposta dall'attore; 2) Per l'effetto, condanna l'attore al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 1.278,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, i.v.a. e c.p.a, con attribuzione. 
Così deciso in ### lì 11.12.2025 ###.O.P. 
Dott.

causa n. 750/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Gennaro Pagano

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