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Corte di Cassazione, Ordinanza del 19-02-2024

... di locazione e la condanna del ### al pagamento di un'indennità di occupazione. Si costituirono ### e ### (eredi di ###, che ecc epirono la nullità della citazione per indeterminatezza delle parti , genericamente indi cate come “eredi del De Cesare”, deceduto sin dal 1987; dedussero, inoltre, che gli allagamenti erano stati causati dalle fognature e dalle opere di pavimentazione realizzate nel vicino ### della ### e chiesero di essere autorizzati a chiamare in causa il Ministero per i ### e le ### e il Comune di Napoli, indicati come esclusivi responsabili; domandarono, quindi, la condanna solidale dei chiamati al risarcimento del danno in loro favore, da liquidarsi in corso di causa. A.C. 15.12.2023 N. R.G. ###/2021 Pres. #### est. Si costituì il Comune di Napoli, che eccepì la (leggi tutto)...

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. ###/2021 R.G., proposto da Ministero per i beni e le attivit à cultur ali, in persona del ### pro tempore; rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui ### in ### Via dei ### n.12, è ex lege domiciliato; -ricorrente nei confronti di ### e ### elettivamente domiciliat ###, presso lo ### dell' Avv.  ### erantonio ### rappresentati e difesi dall'Avv. ### (), in virtù di proc ura in calce al controricorso; -controricorrenti nonché di #### Comune di Napoli; -intimati
A.C. 15.12.2023 N. R.G. ###/2021 Pres. #### est.  per la cassazione della sentenza n. 4356/2020 della CORTE d'APPELLO di NAPOLI, pubblicata il 16 dicembre 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 dicembre 2023 dal ### FATTI DI CAUSA 1. Nel 200 3, ### otto, condut tore di un appartamento di proprietà di ### asseritamente interessato da annosi e continui allagamenti provenienti dall'adiacente terrapieno di proprietà di ### convenne sia il primo che il secondo dinanzi al ### unale di Napoli, invocandone la condanna al risarc imento dei pregiudizi patiti pe r il danneggiamento dei beni mobili e per il parziale ridotto godimento dell'immobile, oltre all'eliminazione delle cause degli allagamenti. 
Si costitu ì il ### che indicò nel ### l'un ico responsabile e chiese, in via “riconvenzionale”, sia nei confronti dell'attore che nei confronti degli eredi del ### la condanna al rimborso delle spese per alcuni lavori eseguiti; domandò, inoltre, la risoluzione del contratto di locazione e la condanna del ### al pagamento di un'indennità di occupazione. 
Si costituirono ### e ### (eredi di ###, che ecc epirono la nullità della citazione per indeterminatezza delle parti , genericamente indi cate come “eredi del De Cesare”, deceduto sin dal 1987; dedussero, inoltre, che gli allagamenti erano stati causati dalle fognature e dalle opere di pavimentazione realizzate nel vicino ### della ### e chiesero di essere autorizzati a chiamare in causa il Ministero per i ### e le ### e il Comune di Napoli, indicati come esclusivi responsabili; domandarono, quindi, la condanna solidale dei chiamati al risarcimento del danno in loro favore, da liquidarsi in corso di causa. A.C. 15.12.2023 N. R.G. ###/2021 Pres. #### est. 
Si costituì il Comune di Napoli, che eccepì la nullità della chiamata in causa e indicò l'unico responsabile nel Ministero per i ### e le ### quale proprietario del collettore fognario. 
Si costituì anche quest'ultimo, che eccepì la nullità della chiamata in causa per indeterminatezza della domanda e in dicò nel Comune di Napoli i l responsabile per omessa manute nzione della rete fognaria; propose, inoltre, domanda riconvenzionale nei confronti di ### e ### chiedendone la condanna al risarcimento dei danni per le opere eseguite e non autorizzate in aderenza alle mura di contenimento del ### della ### 2. Con ordinanza riservata del 9 settembre 2005, il ### revocata una precedente ordinanza, resa alla prima udienza del 26 maggio 2004 (con cui era stato disposto il mutamento dal rito ordinario a quello speciale lavoristico, con termine per il deposito delle memorie, ex art.426 cod. proc. civ.), dispose che il processo proseguisse nelle forme del rito ordinario. 
Con la medesima ordinanza, inoltre, dichiarò: 1) la nullità della domanda risarcitoria dell'attore ### nei confronti del convenuto ### nonché di quella riconvenzionale del secondo nei confronti del primo, avente ad oggetto il rimborso dei lavori di ripristino dell'immobile e il pagamento dell'indennità di occupazione e, infine, di quelle formulate da ### e ### io nell'atto di chiamata in causa del Mi nistero e del Comune, per indeterminatezza della causa petendi in violazione dell'art.163 n.4 cod. proc.  civ.; 2) l'inesistenza del rapporto processuale tra il ### e gli eredi ### nonché di quello tra questi ultimi e il ### per inesistenza del soggetto convenuto, identificato come “### Cesare”; 3) la tardività della domanda riconvenzionale risarcitoria formulata dal Ministero per i beni e le ### nei confronti del ### e della ### in quanto non proposta nel termine di cui all'art. 167 cod. proc. civ. (almeno 20 giorni prima A.C. 15.12.2023 N. R.G. ###/2021 Pres. #### est.  della prima udienza del 26 maggio 2004), atteso che il Ministero si era costituito, depositando comparsa di risposta, in data 8 luglio 2004. 
Infine, sempre con la medesima ordinanza, il ### concesse al ### al ### e ai ### distinti termini perentori per l' integrazione delle domande da essi formulate (dichiarate nulle per indeterminatezza della causa petendi), ai sensi dell'art.164, ultimo comma, cod.  proc. civ., fissando, quale nuova prima udienza di comparizione, quella dell'8 maggio 2006.  3. Effettuata la predetta integrazione da ### e ### e istruita la causa mediante consulenza tecnica d'ufficio, il ### dichiarò l'esclusiva responsabilità del Ministero per i ### e le ### ex art.2051 cod. civ., e lo condannò al risarcimento dei danni subìti dai primi, quantificati in ### 2.250,53, oltre interessi.  4. Il Ministero propose appello dinanzi alla Corte terri toriale di Napoli, censurando sia l a statuizione di inammissibil ità della propria domanda riconvenzionale, sia la statuizione di accoglimento della domanda risarcitoria di ### e ### Costituitisi quest'ultimi e il Comune di Napoli (e nel la contumacia del ### e del ###, la Corte partenopea, con sentenza 16 dicembre 2020, n. 4356, ha rigettato l'impugnazione, confermando integralmente la sentenza gravata. 
Il giudice d'appello ha deciso sulla base dei seguenti rilievi: I- l'ordinanza del 9 settembre 2005, con cui era stata dichiarata inammissibile la domanda del Ministero sulla base di una interpretazio ne restrittiva dell'art. 164, penultimo comma, cod. proc. civ. (nella parte in cui stabilisce che “rest ano ferme le decadenze matura te e salvi i diritti quesiti anteriormente alla rinnovazione o all'integrazione”), non era stata «espressamente impugnata» ed era stata anzi confermata da una successiva ordinanza istruttoria emessa in data 16 luglio 2007, «anche ess a mai A.C. 15.12.2023 N. R.G. ###/2021 Pres. #### est.  specificamente impugnata » (p.6 della sentenza impugnata); in oltre la statuizione del primo gi udice doveva essere condivisa , stante la ta rdiva costituzione del Ministero, avvenuta in data 8 luglio 2004, oltre il termine di cui all'art. 167 cod. proc. civ., da computarsi con riguardo alla precedente prima udienza del 26 maggio 2004, atteso che «la decadenza non può essere elisa dal mutamento del rito» (p .6 della sentenza impugnata); infine, anche a vo ler considerare il giudizio retrocesso alla prima udienza dell'8 maggio 2006, la domanda riconvenzionale del Ministero era «generica e sfornita di prova» (p.7 della sentenza impugnata); IInel merito, la responsabilità del Ministero, ex art.2051 cod. civ., doveva ritenersi accertata, essendo stata provata l'ostruzione del collettore fognario (nonché dei pozzetti di raccolta) che attraversava la proprietà ### con provenienza dal ### della ### di cui il Ministero era custode, senza che questi avesse provato il caso fortuito.  5. Per la cassazione della sentenza della Corte partenopea ricorre il Ministero per i ### e le ### lturali, sulla base di due motivi. Ri spondono con controricorso ### e ### Non rispondono gli intimati Comune di Napoli, ### e ### questi ultimi già contumaci nel grado di appello. 
La trattazione del ricorso è stata fis sata in aduna nza camerale, ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. 
Il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni scritte. 
I controricorrenti hanno depositato memorie.  RAGIONI DELLA DECISIONE Preliminarmente, sebbene il ricorso per cassazione, pur proposto anche nei confronti di ### e ### contumaci in grado di appello, sia stato loro notificato nel domicilio eletto per il primo grado, non è necessario disporre la rinnovazione dell'atto, ai sensi dell'art.291 cod. proc. civ. A.C. 15.12.2023 N. R.G. ###/2021 Pres. #### est.  e in ossequio al principio sancito dalle ### di questa Corte (Cass., Un., 29/04/2008, n. 10817); le posizioni di dette parti, infatti, riconducibili a rapporti scindibili da quelli delle altre parti, sono state ormai definite, poiché le domande proposte da e contro di esse, sulle quali ha provveduto il giudice di prime cure, non hanno formato oggetto né del giud izio di appell o, né del successivo ricorso per cassazione, nell'ambito del quale il thema decidendum è limitato ai rapporti tra il Ministero per i ### e le ### e i #### 1. Con il primo motivo viene denunciata, ai sensi dell'art. 360 n.4 cod. proc.  civ., la nullità della sentenza o del procedimento per violazione degli artt. 163, 164, 183, 353 e 354 cod. proc. civ.. 
Il Ministero ricorrente censura la statuizione della Corte territoriale con cui era stato rigettato il motivo di gravame da esso proposto avverso la statuizione di inammissibilità, per tardività, della domanda riconvenzionale formulata nei confronti di ### e ### osserva che, al contrario, tale domanda doveva reputarsi tempestiva ed ammissibile poiché, in seguito alla concessione del termine perentorio per l'integrazione della domanda formulata dai ### lo stesso giudice aveva rinviato all'udienza dell'8 maggio 2006, qualificandola come “nuova prima udienza di comparizione in relazione alla quale ciascuna parte potrà depositare ulteriore comparsa di costituzione nei termini e col contenuto di cui rispettivamente agli artt. 166 e 167”.  2. Con il secondo motivo viene denunciata, ai sensi dell'art.360 n.3 cod.  proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ. e 116 cod.  proc. civ., nonché, di conseguenza, dell'art.2051 cod. civ.. 
Il Ministero ricorrente censura la statuizione della Corte territoriale con cui è stato rig ettato il motivo d'appello da esso proposto avverso la pronuncia di accoglimento della domanda risarcitoria ex art.2051 cod. civ., formulata da ### e ### vecchio. A.C. 15.12.2023 N. R.G. ###/2021 Pres. #### est. 
Deduce che la Corte di merito ha escluso la prova del fortuito, senza tenere conto che il danno era ascrivibile proprio alla condotta dei presunti danneggiati, che avevano indebitamente sostituito il condotto fognario, con altro di ridotta sezione, nel tratto in cui esso attraversava la loro proprietà, co n ciò determinandone l'otturazione e provocando i conseguenti allagamenti.  3. È fondato il primo motivo e, per effetto del suo accoglimento, resta assorbito il secondo. 
A norma dell'art. 164, ultimo comma, cod. proc. civ., nel caso di integrazione della domanda il giudice fissa l'udienza ai sensi del secondo comma dell'art. 183 (ora art.171-bis cod. proc. civ.) e si applica l'art. 167 cod. proc. civ.. 
Dunque, applicato il predetto ultimo comma dell'art.164 cod. proc. civ., in funzione di consentire a ### e ### di integrare la domanda da loro proposta nei confronti del Ministero (e fissata la nuova udienza dell'8 maggio 2006), il chiamato, convenuto con la domanda risarcitoria, aveva la facoltà di proporre domanda riconvenzionale almeno venti giorni prima dell'udienza medesima. 
La Corte d'appello avrebbe quindi dovuto accogliere il motivo di gravame con cui era stata censurata l'erronea statuizione di inammissibilità di tale domanda. 
Del tutto scorretta in iure appare, invece, la contraria la statuizione resa sul punto dalla Corte territoriale, sia nella parte in cui ha rimproverato al Ministero appellante di non aver e im pugnato «espressamente» e «specificamente» le ordinanze del 9 settembre 2005 e 16 lu glio 2007 (atti non autonomamente impugnabili), sia nella parte in cui h a erroneamente condiviso il giudizio di inammissibilità espresso dal primo giudice, sull'incomprensibile rilievo che «la decadenza non può essere elisa dal mutamento di rito» (atteso che la decadenza era impedita, non dal ripetuto mutamento del rito, ma dall'esercizio del poteredovere di cui all'art.164, ul timo comma, co d. proc. civ., cui seguiva automaticamente la fissazione di udien za ex ar t.183 cod. proc . civ. e l'applicazione dell'a rt.167 cod. proc. civ.), sia, infine, nella parte in cui ha A.C. 15.12.2023 N. R.G. ###/2021 Pres. #### est.  immotivatamente liquidato come «generica e sfornita di prova » la domanda riconvenzionale formulata dal Ministero (così facendo indebitamente seguire alla declaratoria di inammissibilità una indebita pronuncia sul merito, da reputarsi tamquam non esset: Cass., Sez. Un., 20/02/2007, n. 3840; Cass., Sez. Un., 17/06/2013, n. 15122; Cass., Sez. Un., 01/02/2021, n. 2155). 
Il primo motivo di ricorso va dunque accolto e la causa va rinviata alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, perché, dato atto del la piena ammissibilità della domanda riconvenzionale proposta dal Ministero, proceda alla sua delibazione nel merito. 
All'esame nel meri to della domanda riconvenzionale, da svolgersi previo riconoscimento alla parte che l'ha formulata del diritto alla prova eventualmente esercitato mediante rituali richieste istruttorie, consegue necessariamente nuovo esame anche della domanda principale proposta da ### e ### essendo le due domande fondate sulla deduzione di circostanze di fatto reciprocamente incompatibili, in modo che la dimostrazione di quelle poste a fondamento dell'una esclude la fondatezza dell'altra. 
Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.  P.Q.M.  La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia ad altra ### della Corte d'appello di Napoli, comunque in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### in 

causa n. 05429/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Frasca Raffaele Gaetano Antonio, Spaziani Paolo

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Corte di Cassazione, Ordinanza del 16-01-2024

... nei loro confronti e li condannava al pagamento, in favore dell'attore, della somma di euro 4.500,00, oltre interessi legale dalla pronuncia al soddisfo. 2. - Il Tribunale, a fondamento della decisione (e per quanto ancora rileva in questa sede), osservava che: a) #### e ### erano stati condan nati in sede ###sentenza di primo grado del Tribunale di Trapani n. 1160/ 2014, per i reati di ingiuria e minaccia in dann o di ### n onché al risarcimento dei danni in favore di quest'ultimo costituitosi part e civile; b) la sen tenza d i condanna era stata annullata dalla Corte d'appello, la cui decisione, a su a volta, veniv a annullata dalla Corte di cas sazione, ### V penale, con la sentenza n. 68/201 9 [recte: n. 8181/2019 ] per “intrinseca insufficienza e contraddittorietà, con contestuale (leggi tutto)...

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25511/2021 R.G. proposto da: #### e #### domiciliat ###### presso la ### DELLA CORTE DI CASSAZ IONE, con domicilio digitale “”, rappresentati e difesi dall'avvocato #### -ricorrenti contro ### domiciliat ###### presso la ### E, con domicilio digitale “”, rappresentato e difeso dall'avvocato ### -controricorrente 2 di 13 avverso la SENTENZA del TRIBUNALE TRAPANI n. 506/2021, depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/11/2023 dal ### RITENUTO CHE: 1. - Con ricorso affidato a tre motivi, #### e ### hanno impugnato la sentenza del Tribunale di Trapani, resa pubblica il 14 giugno 2021, che, in sede di riassunzione ai sensi dell'art. 622 c.p.p., accoglieva la domanda risarcitoria propost a da ### nei loro confronti e li condannava al pagamento, in favore dell'attore, della somma di euro 4.500,00, oltre interessi legale dalla pronuncia al soddisfo.   2. - Il Tribunale, a fondamento della decisione (e per quanto ancora rileva in questa sede), osservava che: a) #### e ### erano stati condan nati in sede ###sentenza di primo grado del Tribunale di Trapani n. 1160/ 2014, per i reati di ingiuria e minaccia in dann o di ### n onché al risarcimento dei danni in favore di quest'ultimo costituitosi part e civile; b) la sen tenza d i condanna era stata annullata dalla Corte d'appello, la cui decisione, a su a volta, veniv a annullata dalla Corte di cas sazione, ### V penale, con la sentenza n. 68/201 9 [recte: n. 8181/2019 ] per “intrinseca insufficienza e contraddittorietà, con contestuale rinvio per l'esame al giudice civile competente per valore in ordine alle sole statuizioni civili e spese processuali del giudizio di legittimità (considerata l'ormai interve nuta prescrizione del reato)”; c) ### riassum eva, quindi, il giudizio ai sensi dell'art. 622 c.p.p. dinanzi al Tribunale civile di ### chiedendo che i convenu ti A ntonino #### etta e ### fossero condannati al risarcimento dei danni per la somma di euro 5.000,00 “o la diversa somma eventualmente individuata”; 3 di 13 d) era infondata l'eccezione di incompetenza per valore del giudice adito, sollevata dai convenu ti sull'assunto che tale competen za fosse dell a Corte di appello d i ### do vendo il g iudice competente individuarsi in base al valor e “della domanda risarcitoria proposta dalla parte civile” e questa “era contenuta nei limiti di euro 5.0 00,00”; e) nel merito, la dom anda era fondata, dovendo reputarsi il giudizio di riassunzione ex art. 622 c.p.p. una “sostanziale traslatio iudicii dinanzi al giudice ci vile”, p otendo quest'ultimo “utilizzare come fonte de l proprio convincimento le prove raccolte nel precedente giudizio penale” tramite “autonoma valutazione” al fine di riten ere inte grata la responsabil ità civile; e.1) a tal fine, “i fatti che hanno dato origine al procedimento in esame sono stati vid eore gistrati dal ### a”; e.2) il giudice penale di primo grado, “con considerazioni convincenti e logiche, ### ricostruito i termini di attribuibilità di de tti fatti alle parti convenute, valorizzando anche gli ampi riscontri provenienti dall'avere incrociato i dati oggettivamente rappresent ati e magneticamente trascritti con le concordi dichiarazioni delle parti offese a procediment o p enale, altresì riconoscendo gli element i oggettivi e soggettivi una minacc ia grave in concorso”; e.3) la pronuncia della Corte cassazione “ha … dato conto dell'utilizzabilità e della possibilità di ricostruire - come in effetti era stato ricostruito - il contenuto delle registrazioni”, affermando, inoltre, che le frasi proferite dagli imputati “avevan o un contenuto chiaramente minatorio”; e.4) “dalla trascrizione del file au diovideo (do c. 6 di parte attrice ) emerge come chiaramente il gruppo ### ne lle circostanze di tempo e di lu ogo ind icate dall'attore (davanti alla casa della madre) volesse minacciosamente impedire il passaggio del gruppo ### dalla strada inte rpoderale alla fonte dell'acredine tra le due famiglie”; f) sussisteva, dunque, l'illecito in danno dell'attore e il danno non patrimoniale da esso patito andava quantificato in euro 4.500,00, oltre interessi legali. 4 di 13 3. - Ha resistito con controricorso ### CONSIDERATO CHE: 1. - Con il primo m ezzo è dedot ta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 2, c.p.c ., “violazione de lle norme sulla competenza … in relazione all'art. 341 c.p.c.”, per esser si il Tribunale adito dall'attore ritenuto “ill egittimamente competente quale giudice di appello avverso le statuizioni civili assunte con la sentenza di primo grado emessa dallo stesso tribunale di ### in sede p enale, che si è pronunziato su d omanda di natu ra indeterminata e ha emesso condanna generica al risarcimento del danno”.   I rico rrenti sostengono, anzit utto, che il giudizio di riassunzione in sede civil e ai sensi dell'art. 622 c. p.p. è una “prosecuzione del giudizio celebrato avanti il giudice penale”, per cui sarebbe “evidente che il giudice di appello va individuato con riguardo alla prima pronunzia sulle statuizioni civili”, emessa, nella specie, dal Tribunale di ### con la sentenza n. 1160/2014, con la conseguenza che “il giudice di appello competente per valore a decidere sulle statuizioni civili della sentenza n. 1160/2014 non può essere lo stesso Tribunale di ### in sede civile, bensì il giudice superiore e, quindi, la Corte di Appello di Palermo”, trattandosi di competenza funzionale e inderogabile.   Inoltre, il giudice adit o - si argoment a ancora in ricorso - sarebbe “incompetente secondo il valore della domanda proposta e stante la pronunzia di nat ura generica emessa in primo grado”, essendo stata, quindi, violata anche la norma dell'art. 341 c.p.c. in ordine alla competenza della Corte di appello contro le sentenze del Tribunale. Nell'atto di costitu zione di p arte civile la domanda al risarcimento del danno era, infat ti, “palesemente di valore indeterminato”, così da appartenere alla competenza del Tribunale e non del Giudice di pace e, quindi, in grado di appello alla Corte di appello civile, ciò tro vando conferma nella circost anza che la 5 di 13 sentenza emessa dal T ribunale penale in p rimo grado era di condanna generica.   1.1. - Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.   Il Tribun ale si è attenuto, con la sent enza imp ugnata in questa sede, ai princi pi di diritto enunciat i dal più recente, ma ormai consolidato , orientamento di questa Corte sulla portata applicativa dell'art. 622 c.p.p. (tra le altre, cfr.: Cass. n. 517/2020; Cass. n. 7474/2022; Cass. n. 16169/2022; Cass. n. 24954/2023), là dove le doglianze di parte ricorrente fanno riferimento a precedenti non più attual i e, comunque, sono orientate ad una lettura dell'anzidetta norma che non valorizza affatto l'autonomia della fase del giudizio dinanzi al giudice civile, investito ex art. 622 c.p.p., rispetto al processo celebratosi in sede penale.   1.1.1. - A tal riguardo, va rammentato che, nel caso in cui (come nell a specie) la ### p enale, a seguito di ricorso proposto dalla parte civile ai sensi dell'art. 576 c.p.p., annu lli la sentenza d'appello che, in riforma de lla sentenza di cond anna di primo grado, abbia assolto l'imputato, il giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p. costituisce fase del tutto nuova ed autonoma, funzionale all'emanazione di una sentenza che non si sostituisce ad alcuna precedente pronuncia, sicché nessuna eff icacia può spiegare, nello ste sso, la sentenza penale di condanna di primo grado, insuscettibile di reviviscenza a seguito dell'annullamento con rinvio della sentenza assolutoria d'appello.   La deci sione della Corte di cassazione ex art. 622 c.p.p.  determina, infatti, una sostan ziale translatio iudicii dinanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui sia stato rimesso il procedim ento ai soli effe tti civili, il quale deve applicare le regole, processuali e sostanziali, del giudizio civile. Ne consegue, oltre alla possibilità di formulare nuove conclusioni sorte in conseguen za di quanto rilevato dalla senten za di cassazione penale, anche la legittimità della modificazione dell a doman da ai 6 di 13 fini della prospettazione degli elementi costitutivi dell'illecito civile, sia pure nel limite delle preclusioni fissato dall'art. 183 c.p.c., come interpretato dalla giurisprudenza, e tenuto conto d ella domanda formulata con l'originaria costituzione di parte civile secondo modalità contenutistiche e formali sostanzialmente omologhe a quelle previste per la citazione.   La mod ificazione della domanda ai fini d ella prospettazio ne degli elementi costitu tivi dell'illecito civile rispetta il vin colo di connessione della emendatio alla vicend a sostanziale originariamente dedotta con la costituzione di parte civile (in coerenza a quanto aff ermato in generale con riferimento alla domanda giudiziale da Cass., S.U., n. 12310/2015).   In tal modo si allarga lo spettro delle nuove conclusioni, che non è quindi, quando il rinvio consegue all'art. 622 c.p.p., limitato a quelle che, in base all'ultimo comma dell'art. 394 c.p.p., siano imposte dalla sentenza di cassazione, ma si este nde a quelle richieste da un processo che è divenuto, con il rinvio, un giudizio imperniato sulle regole del diritto civile.   Nei limi ti dell'emendatio della domanda fu nzionale alla prospettazione degli elementi costituti vi dell'illecito civile devono ritenersi consentite nuove deduzioni istruttorie che costituiscano il supporto probatorio della detta emendatio.   1.1.2. - Dunque, al fine di stabili re il giu dice civile competente per valore in grado appello occorre, anzitutto, tenere conto dell'originaria domanda risarcitoria proposta dalla parte civile in sede p enale ( domanda, poi, emendab ile in sede civile, negli anzidetti termini), dovendosi a tal fine fare riferimento a q uanto disposto dall'art. 523, comma 2, c.p.p., che impone alla parte civile - pena la revoca tacit a della costituzione in giudizio ai sensi dell'art. 82, comma 2, c.p.p. (cfr.: Cass. p en. n. 19 380/2016; Cass. pen. n. ###/2016) - di presentare “conclusioni scritte, che 7 di 13 devono comprendere, quando sia chiesto il risarcimento dei danni, anche la determinazione del loro ammontare”.   La dog lianza dei ricorrenti, invece, per un verso, richiama, erroneamente, le conclusioni rese dalla parte civile con l'atto di costituzione nel giudizio penale e, p er altro verso, si palesa inammissibile là dove ha omesso di impugnare la ratio decidendi della sentenza del Tribunale che, in armonia con la citata norma di rito penale , ha fatto riferimento ad una “doman da singo la … contenuta nei limiti di eu ro 5.000,0 0, senza ulteriori agg iunte” risultante dal “doc. 3 allegato al libello introd uttivo” (p. 3 della sentenza impugnata), avendo il controricorrente (cfr. p. 5 d el controricorso) precisato, peraltro , che l'anzidetta determinazione dell'ammontare era pertinente alle conclusioni rese ai sensi dell'art.  523, comma 2, c.p.p ., prod ucendo al riguardo copi a del relativo verbale sub “doc. ###”.   Ne consegue, pertanto, che è corretta la decisione del Tribunale di ritenersi compete nte pe r valore quale giudice di appello sulla pretesa risarcit oria avanzata da F rancesco ### nei limiti di euro 5.000,00, giacché la competenza del giudice di pace per le cause “relative a beni mobili” di valore non superiore a euro cinquemila (art. 7, comma primo, c.p.c.) riguarda anche le domande di risarcimento del danno comprese nel suddetto valore (Cass. n. 23430/2013).   2. - Con il secondo mezzo è dedotta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, c.p.c., violazione e/o errata applicazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4, 115, 116, 246, 384 c.p.c., 2697 cc., 27 Cost. e 40 c.p.   Il Tribunale non si sarebbe uniformato, ex art. 384 c.p.c., a quanto statuito dall a sentenza rescindente n. 8181/2 019 della Corte di cassazione, ossia “stabilire il contenuto delle registrazioni al fine di valutare chi ha pronu nziato le frasi e se, quindi, attraverso tale disamina possa trovare conferma quanto dichiarato 8 di 13 dal ### a ### persona offesa costit uita parte civile nel pro cedimento pen ale divenuta parte attrice a giudizio civile di rinvi o”, con ci ò anche violando le regole proprie di tale giudizio, essendo la parte civile del processo penale , una volt a assunta la veste di attore in quello civile, incapace di testimoniare.   La mot ivazione della sentenza impugnat a sarebbe insufficiente e tale da non consentire di “cogliere le ragioni della decisione”, mancando di dare seguito , nell'ambito del giudizio di rinvio “a carat tere chi uso”, al “tema di riesame assegnato dal Supremo Collegio penale a l giudice del rinvio” e così non approfondendo l'esame, rilevante anche ai fini dell'attribuzione di responsabilità personale in base alla condot ta di ciascun agente, sulla “possibilità di stabilire il contenuto delle registrazioni” al fine di riscontrare le dichiarazioni delle persone offese, considerato che anche la perizia espletata nel giudizio penale non era stata in grado di “attribuire le frasi ai protagonisti delle vicenda”.   2.1. - Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.   2.1.1. - E' infondato, anzitutto, nella parte in cui censura la violazione dell'art. 384 c.p.c. per non essersi il giudice civi le di rinvio ex art. 622 c.p.p. uniformat o a quanto statuito dal la sentenza di legittimità rescinden te e ciò alla luce di quanto già evidenziato in punto di diritto in sede di scrutinio del motivo che precede in ordine alla portata del giudizio rinvio in sede civile ai sensi del citato art. 6 22 c.p.p., rispetto al quale n on è, dunque , ipotizzabile un vincolo paragonabile a quello de rivante dai dicta della Corte di cassaz ione ai sensi d ell'art. 384 , secondo comma, c.p.c. (cfr. anche Cass. n. 9358/2017).   2.1.2. - E', altresì, infondata la censura di violazione dell'art.  132, secondo comma, n. 4, c.p.c., che è apprezzabile, tra l'altro, là dove la mot ivazione, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, giacché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il 9 di 13 ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare al l'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipot etic he congetture (Cass., S.U., 22232/2016; Cass. n. 22022/2017; Cass. n. 21037/2018; Cass. 27112/2018).   Nella specie, la motivazione della sentenz a impugn ata ( sintesi al § 2 del “### to che”, cui si rinvia, e pp. 4/5 della sentenza del Tribunale) si mostra affatto intelligibile e coerente nel suo svilupp o logico, privo di insanabili contraddizioni e, dunque, ben rispettosa del c.d. “minimo costituzionale”.   Né, peraltro, è ammissibile la doglian za sotto t ale profilo dedotta là dove fa riferimento ad elementi extratestuali (tratti dalle dichiarazioni del perito nel giudizio penale o dalla sentenza penale n. 1160/ 2014 del Tribunale di ### ovvero ad “ins ufficienza” dell'impianto argomentativo, giacché il vizio di violazione di legge (art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.) attiene all'esistenza della motivazione in sé e deve risu ltare dal test o della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali, esclusa qualunq ue rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della moti vazione (tra le molte, Cass ., S.U., 8053/2014).   2.1.3. - In parte infondate e in parte inammissibili sono, poi, le u lteriori censure che investo no l'apprezzamento del giudice di merito in ordine alla sussistenza dell'illecito civile.   La deci sione impugnata resiste, infatti, alle critiche che le sono m osse avendo fat to buon governo del p rincipio per cui il giudice civile ben può fondare il proprio convincimento sulle prove raccolte in un giudizio p enale defin ito con sentenza passata in giudicato e fondare la propria decisione su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede ###tal caso peraltro tenuto a procedere alla relativa valutazione con 10 di 13 pienezza di cognizione al fine di accertare i fatti materiali all'esito del proprio vaglio critico (Cass. n. 16893/2019).   In particolare, poi, sebbene non sia consentita nel processo civile l'“utilizzazione”, alla stregua di una testimonian za, delle dichiarazioni rese dalla persona offesa sentita quale testimone nel corso del processo penale (dovendo trovare applicazione, viceversa, il divieto sancito dall'art. 246 c.p.c. di assumere come testimoni le persone aventi n ella causa un interesse che ne potrebbe legittimare la partecipazione al giudizio), le medesime dichiarazioni, tuttavia, possono costituire fonte di convincimento ai fini della decisione siccome liberamente valutabili dal giudice come argomenti di prova ex artt. 116, comma secondo, e 117 c. p.c.  (Cass. n. 16916/2019; Cass. n. 27016/2022).   Di tali principi ha fatto applicazione il Tribunale (cfr. sintesi al § 2 d el “### uto che”, cui si rinvia; pp. 4/5 della senten za impugnata), assumendo a fonte del proprio convincimento in ordine sussistenza della condotta minacciosa tenuta dagli originari imputati nel processo penale gli elementi già valorizzati dal giudice di primo grado penale, la trascrizione del file audiovideo acquisito in que lla sede, la valenza intrinsecame nte minato ria delle frasi registrate, così ritenere corroborati, in forza di un vaglio critico del complesso dell e risultanze anzidet te, gli argomenti di prova emergenti dalle dichiarazioni delle parti offese.   2.1.4 - Sono, infine, inammissibili le restanti doglianze che, nella sostanza, so no volte a criticare la valutaz ione probatoria effettuata dal giudice di merito , sollecitando un diverso apprezzamento delle medesime risultanze agli atti, come tale non consentito in questa sede di legi ttimità, né, peralt ro, essendo veicolato in modo pertinente rispetto al paradigma legale un vizio di omesso esame ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., giacché i ricorrenti si sofferman o piuttosto su insuffic ienze e incongruenze motivazionali in relaz ione, segnatamente, a quanto 11 di 13 sarebbe emerso dalla perizia espletata in sede penale, mentre il “fatto storico” (le frasi minacciose oggetto di registrazione audiovideo) è stato esaminato dal Tribunale.   3. - Con il terzo mezzo è prospettata, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., violazione e/o errata applicazione degli artt. 622 c.p.p., 112 c.p.c. e 24 Cost., per aver il Tribunale, “quale asserito giudice civile competente per valore in grado d'appello, … illegittimamente liquidato il risarcimento in favore di ### mentre la sentenza di primo grado, emessa dallo stesso Tribunale di ### in sede ###unziato condanna generica risarcim ento del danno, non impugnata dalla parte civile”.   3.1. - Il motivo è infondato.   Lo è alla luce di quanto già argomentato in iure in sede di scrutinio del primo motivo, essendosi già evidenziato che, a seguito di ricorso proposto dalla parte civile ai sensi dell'art. 576 c.p.p., che annulli la sentenza d'appello la quale, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, abbia assolto l'imputato, il giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p. costituis ce fase del tutto nuo va ed autonoma, funzionale all'emanazione di una sentenz a che no n si sostituisce ad alcuna p recedente pron uncia, sicché nessuna efficacia può spiegare, nello stesso, la sentenza penale di condanna di primo g rado, insuscet tibile di reviviscenz a a seguito dell'annullamento con rinvio della sentenza asso lutoria d'appello (Cass. n. 16169/2022, citata).   I ricorrenti, del resto, evocano a sostegno della censura un risalente precedente di qu esta Corte (Cass. n. 417/1996, così massimata: “### nel giudizio penale di merito il giudice si sia limitato a pronunciare condanna ge nerica al risarcimento e la mancata liquidazione del danno non abbia formato oggett o di impugnazione, non è consentito al giudice civile di appello, cui la causa sia st ata rimessa a seguito di ann ullamento, ai soli effetti 12 di 13 civili, da parte d ella Corte di ca ssazione, ampliare i limiti del decisum propri della sentenz a impugnata, pro cedendo alla liquidazione del danno”), che è stato successivamente superato in forza del principio - enunciato da Cass. n. 15182/2017 e ribadito da Cass. n. ###/2018 - secondo cui, nell'ipotesi di annullamento, ai soli eff ett i civili, da parte della Corte d i cassazione, della sentenza penale contenente condanna generica al risarcimento del danno, si determina una piena translatio del giudizio sulla domanda civile al giudice civile competente per valore in grado di appello, il quale può procedere alla liquidazione del danno anche nel caso di mancata impugnazione dell'omessa pronuncia su l quantum ad opera della parte civile, atteso che, per effetto dell'impugnazione dell'imputato contro la pronuncia di condanna penale - la qua le estende la sua efficacia a quella di condanna alle restituzioni ed al risarcimento del danno, a i sensi dell'art. 574, comma 4, c.p.p. - deve esclude rsi che si sia formato il g iudicato interno s ull'azione civile, sicché questa viene sottoposta alla cognizione del giudice del rinvio nel la sua integrità, senz a possibilità di scissione della decisione sull'an da quella sul quantum.   4. - Il ricorso va, dunque, rigettato e i ricorrenti condannati, in solido tra loro, al pagam ento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità.  P.Q.M.   rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.700,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.   Ai sensi d ell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R . n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato 13 di 13 pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella cam era di consi glio della ### 

Giudice/firmatari: Travaglino Giacomo, Vincenti Enzo

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Corte di Cassazione, Ordinanza del 31-05-2024

... ter ritoriale trascurato che il mancato pagamento della contribuzione importa il posticipo della decorrenza della pensione e non il rigetto della domanda. Il motivo è, del pari, privo di pregio. In realtà, nella vicenda all'esame, i contributi non sono stati pagati e, quindi, non è maturato proprio il requisito contributivo necessario pe r accedere alla prestazione. La norma invocata a fond amento della doglianza riguarda i contribuenti morosi che pagano, seppure in ritardo, mentre qui i contributi per il 2014 non sono stati pagati affatto, né è stato chiesto di posticip are la de correnza del trattamento pensionistico. Spese secondo soccombenza. Sussistono i presupposti per il rad doppio d el contributo unificato, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al (leggi tutto)...

ORDINANZA sul ricorso 18288-2019 proposto da: ### elettivamente domiciliato in ### VIA BORMIDA 1, presso lo studio dell'avvocato ### rappresentato e difeso dall'avvocato ### - ricorrente - contro E.N.P.A.C.L. #### I ### in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in #### 140, presso lo studio degli avvocati ### O #### che lo rappresentano e difendono; - controricorrente - avverso la senten za n.106/2019 della CORTE ### di L'### depositata il ### R.G.N. 7/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/04/2024 dal Consigliere Dott. ### Oggetto R.G.N.18288/2019 Cron. 
Rep. 
Ud. 24/04/2024 CC ### Con sentenza del 28.2.19 la Corte d'app ello dell'### in parziale riforma della sentenza del 19.9. 17 del Tribunale di Teramo, ha rigettat o la do manda di pensione di vecch iaia anticipata del consulente del lavoro in epigrafe e ritenuto dovuta la contribuzione per il 2014. 
Ha aff ermato la Corte ter ritoriale, in particolare , che la pensione non potesse spettare se non dopo il versamento della contribuzione necessaria per p erfezionare il re quisito dei 36 anni di contribu zione, rispett o al quale requisito la contribuzione 2014 era essenziale. 
Avverso tale sentenza ricorre il consulente de l lavoro per quattro motivi, cui re siste con controricorso, illustrato d a memoria, l'ente. 
Il Collegio, all'esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.  CONSIDERATO CHE: Il prim o motivo deduce vio lazione dell'articolo 2909 c.c. per violazione del giudicat o sul diritto a fruire della riduzione contributiva per iscrizione ad al tra forma di p revidenza obbligatoria, nel caso, alla gestione separata ### Il motivo è infondato. 
Invero, la richiesta di riduzione contributiva era stata limitata, nella domanda, all'anno 2012 (essendo peraltro pacifico che la riduzione era stata eliminata, per legge, a decorrere dal 2013), sicché entro tal e limite solamente si può dire formato il giudicato. 
Il second o motivo deduce vio lazione dell'articolo 28 legge 1100/71 e 15 preleggi, per avere la Corte territoriale ritenuto prevalente l'articolo 37 reg olamento attuazione ### del 2013 sulla disciplin a legale, esclud endo la riduzione contributiva. 
Il mot ivo è inammissibile, in quan to la richiesta di riduzione contributiva per il 2014 si appal esa nuova, per essere stata proposta, per la prima volta, in questa sede. 
Il terz o motivo deduce vio lazione degli articoli 112 e 345 c.p.c., per avere la Corte territoriale pronunciato su domanda di accertam ento di omissione contributiva e rigettato la domanda di pensione, accogli endo rili evi formulati solo con l'atto di appello. 
Il mot ivo va disat teso in quanto non è d ecisivo, po sto che l'irregolarità contributiva non consente, comunque, di accedere al trattamento pensionistico. 
Il quarto motivo deduce violazione dell'articolo 21 regolamento ### per avere la Corte ter ritoriale trascurato che il mancato pagamento della contribuzione importa il posticipo della decorrenza della pensione e non il rigetto della domanda. 
Il motivo è, del pari, privo di pregio. In realtà, nella vicenda all'esame, i contributi non sono stati pagati e, quindi, non è maturato proprio il requisito contributivo necessario pe r accedere alla prestazione. 
La norma invocata a fond amento della doglianza riguarda i contribuenti morosi che pagano, seppure in ritardo, mentre qui i contributi per il 2014 non sono stati pagati affatto, né è stato chiesto di posticip are la de correnza del trattamento pensionistico. 
Spese secondo soccombenza. 
Sussistono i presupposti per il rad doppio d el contributo unificato, se dovuto.  P.Q.M.  La Corte rigetta il ricorso. 
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 4.000,00 per compensi professionali ed euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge. 
Ai sensi d ell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della suss istenza dei presuppo sti processuali per il versamento, da parte del ricorrente , dell'ulterio re importo a titolo di contribut o unific ato, pari a quello previsto p er il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso o ggi in ### n ella camera di consiglio de l 24  

Giudice/firmatari: Mancino Rossana, Buffa Francesco

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Corte di Cassazione, Ordinanza del 20-03-2024

... segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 5.000,00 per compensi 11 professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma-1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto. ### così deciso nella camera di consiglio del 22 febbraio 2024. (leggi tutto)...

ORDINANZA sul ricorso 1660-2020 proposto da: ### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avvocato ### FUNARI, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro ### in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in #### 25/B, presso lo studio dell'avvocato ### CONFESSORE, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2512/2019 della CORTE ### di ### depositata il ### R.G.N. 3178/2017; ### ipotesi pubblico impiego R.G.N. 1660/2020 Cron. 
Rep. 
Ud. 22/02/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/02/2024 dal Consigliere Dott. ### Rilevato che: 1. la Corte d 'appello di ### con sentenza n. 2512/2019, decidendo sull'impugnazione proposta da ### dirigente medico di u.o.c. osp edaliera, nei confronti dell'### di ### confermava la pronuncia del Tribunale che aveva respinto la domanda del ### intesa ad accertare la suss istenza del suo diritto potestativo alla permanenza in serviz io fino al compim ento dell'anzianità contributiva massima di 4 2 anni e 10 mesi (data coincidente con il suo 70° anno d'età); il ### aveva impugnato il provvedimento adottato dall'### di collocamento a riposo alla data del 1° dicemb re 2017 (40° anno d i servizio effettiv o) per raggiunti limiti di età e aveva rivendicato il suo diritto alla permanenza in serviz io oltre il 65° ann o, deducendo l'illegi ttimità della determinazione aziendale che aveva respinto tale sua domanda; 2. la Corte territoriale, condividendo sostanzialmente il decisum del Tribunale, riteneva che, alla luce del regime speciale dettato per i dirigenti medici dagli artt. 15 nonies d.lgs. n. 502/1992 e 22 legge 183/2010 (c.d. Collegato Lavoro), non potesse configurarsi un diritto potestativo a restare in servizio per conseguire l'anzianità contributiva massima di 42 anni e 10 mesi e che non fosse conferente il richiamo alle sentenze della Corte cost . n. 33/2013 e n. 111/2017 che concernevano il prolungamento del servizio oltre i 65 anni al fine di maturare i requisiti per l'accesso alla pensione, qui assicurato già dall'### che aveva trattenut o in servizio il ### fino al 3 31.12.2017 (data in cui egli aveva oltre 65 anni) consentend ogli di maturare 40 anni di servizio effettivo; 3. aggiungeva che la tesi attorea dell'implicita modifica dell'art. 22 legge n. 183/2010, ad opera dell'art. 24 d.l. n. 201/2011, conv. in legge n. 214/2011, che innalzava sia il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia sia quello contribut ivo per quella di anzianità , era in realt à errata, come si desumeva dal la norma d i interpretazione autentica dell'art. 24, comma 4, secondo periodo, d.l. n. 201/2011 cit. (i.e., art. 2 comma 5 d.l. n. 101/2013); 4. evidenziava ancora che dall'art. 72, comma 11, d.l. n. 112 del 2008, conv. in legge n. 133 del 2008, si evinceva solo che per i responsabili di struttura complessa, come il ### zza, non era po ssibi le il recesso anticipato dell'### prima del raggiungimento del limite massimo d'età, ma no n altro; l'esegesi prospet tata era oltretut to confortata dalle circolari ministeriali che il giudice, in funzione di ausilio e chiarificatrice, può liberamente considerare, se conformi al diritto; 5. per la cassazione dell a sentenz a ha proposto ricorso ### con quattro mo tivi; l'### ha resistito con controrico rso; entrambe le parti hanno depositato memorie. 
Considerato che: 1. con il primo mot ivo il ri corrente denuncia la violazio ne e fal sa applicazione degli artt. 15 nonies d.lgs. n. 502 del 1992, 16 d.lgs. m.  503/1992, 22 legge n. 183/2010, 24 d.l. 201/2011, 2 comma 5 d.l.  103/2013, 72 comma 11 legge n. 13 3/2008, come modif. dal d.l. n .  90/2014, conv. in legge n. 114/2014; la Corte d'appello aveva mancato di considerare che il requisito previsto dall'art. 22 legge n. 183/2012 (40 anni di servizio effettivo) era stato superato dalla c.d. riforma Fornero che 4 aveva introdotto nuovi requisiti per la pensione di vecchiaia e la nuova pensione anticipata, sicchè era ormai anacronistico il riferimento ai 65° anno d'età dell'art. 15 nonies d.lgs. n. 502/1992, perché per andare in pensione bisogna avere 67 anni di età oppure 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva, donde l'ulteriore rilievo che il ### con 40 anni di servizio effettivo, al 1.12.2017, non avrebbe avuto diritto alla pensione; 2. con il secondo motivo si denuncia sempre la violazione e falsa applicazione degli artt. 15 nonies d.lgs. n. 502 del 1992, 16 d.lgs. m.  503/1992, 22 legge n. 183/2010, 24 d.l. 201/2011, 2 comma 5 d.l.  103/2013, 72 comma 11 legge n. 133/2008; la Corte d'appello non si era avveduta che la circolare n. 2 del 2015 del Ministero della ### mai avrebbe po tuto modif icare la disciplina pensi onistica vigente per i dirigenti di st ruttura comp lessa, ch e doveva essere interpretata nel senso di riten ere non più op erante per i direttori medici l'art. 15 nonies d.lgs. n. 502/1992, come modif. dall'art. 22 legge n. 183/2010; quest'ultima norma era stata emanata nel periodo in cui la massima anzianità contributiva era fissata in 40 anni e questo requisito non poteva che essere considerato aggiornato (a partire dal 1.1.2012) dalle nuove soglie (42 anni e 10 mesi) ex art. 24 comma 4 d.l. n. 201/2011, conv. in legge n. 214/2011; 3. con il terzo mezzo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 15 non ies del d.lgs. n. 502 del 1 992, 16 del d.lgs.  503/1992, 22 della legge n. 183/2010, 24 del d.l. 201/2011, 2 comma 5 del d.l. n. 103/2013, 72 comma 11 della legge n. 133/2008, nonché violazione dei princip i enunciati da Corte cost. n. 33/2013 e 111/2017; la Corte d'appello non si era accorta che il requis ito 5 dell'anzianità contributiva minima richiesto dalla ### nelle indicate pronunce andava letto con riferimento all'art. 2 comma 5 legge 125/2013, che a sua volta fa rinvio all'art. 24 comma 4 della legge 214/2011 e quindi non ha più nulla a che vedere con l'art. 22 comma 1 della legge n. 183/2010; 4. con il quarto, ed ultimo, motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 15 nonies del d.lgs. n. 502 del 1992, 16 del d.lgs.  n. 503/1992, 22 della legge n. 183/2010, 24 del d.l. 201/2011, 72 comma 11 della legge n. 13 3/2008; la Corte d'appello aveva rigettato la deduzione con cui il ricorrente aveva denunciato, sulla base della delibera n. 1474 del 29.8.2017, la disparità di trattamento con altro dirigente medico di u.o.c., al quale era stato consentito il superamento del requisito dei 65 anni, ritenendola nuova e infondata nel merito, senza accorgersi che la delibera era successiva all'emissione della sentenza di primo grado, sicché la sua produzione non poteva dirsi tardiva; erroneo era altresì il richiamo del giu dice d'appello a Cass. 16354/2017 che non teneva conto del mu tato (dopo il 2011) quad ro normativo con le leggi ### e ### (n. 214/2011 e n. 114/2014) né dell'equiparazione dei direttori di u.o.c. del SSN ad altre figure professionali (magistrati e professori universitari) che non hanno vincoli di pensione di anzianità e per cui v'è permanenza in servizio fino ai 70 anni (che il ### avrebbe raggiunto solo il ### in quanto nato il ###); 5. i motivi, da valutarsi congiuntamente per ragioni di connessione logico-giuridica, sono nel complesso infondati; 5.1 occorre premettere che vanno chiaramente distinte nel pubblico impiego le due no zioni di «età lavorativ a massima» e di «età pensionabile». La prima costituisce il limite massimo ordinamentale oltre 6 il qua le non è consentito la vorare alle dipenden ze dell e amministrazioni pubbliche; la seconda individua il limite minimo di età anagrafica per accede re alla pens ione. La prima nozione att iene dunque al rapporto di lavoro e la seconda al rapporto previdenziale, senza alcuna interferenza tra l'una e l'altra (Cass., Sez. L, n. 14267 del 2022). Il limite massimo dell'età lavorativa per i dipendenti dello Stato è fissato, sa lvo specifiche eccezioni, al compimento del 65° anno, in base all'art. 4 del d.P.R . n. 1 092 del 1973 . Tale limit e, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, non è stato elevato a segu ito dell'innalzam ento del requisito anagrafico per il conseguimento della pensione di vecchiaia operato con la riforma delle pensioni dell'anno 2011 (DL nr. 201/2011, conv. in L nr. 241/2011, articolo 24). La norma è intervenuta sulla disciplina pensionistica e non già su quella del limite dell'età lavorativa dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.  5.2 ciò posto, va ricordato che l'art. 15 nonies del d.lgs. n. 502 del 1992 (### de lla disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come modificato dall'art. 22, della legge n. 183 del 2010 (### al ### in materia di lavori usu ranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortiz zatori sociali, di servizi per l'impiego, di ince ntivi all 'occupazione, di apprendistato , di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro), ha previsto, al comma 1, che: « Il limite massimo di e tà per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del ### sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, è stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di 7 età, ovvero, su istanza dell'interessato, al matu rare del quarantesimo anno di servizio e ffettivo . In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo an no di età e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti ...»; 5.3 con sent enza n. 33 del 2013 la Corte cost. ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 15 nonies, comma 1, del d.lgs. n. 502 del 1992, e 16, comma 1, primo periodo, del d.lgs. n. 503 de l 1992 (### per il riordinament o del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) ‒ nel testo di essi quale vigente fino all'entrata in vigore dell'art. 22 della l. n. 183 del 2010, n. 183 ‒ nella parte in cu i non consente al personale ivi contem plato che al raggiungimento del limite massimo di età per il collocamento a riposo non abbia compiuto il numero degli anni richiesti per ottenere il minimo della pensione, di rimanere, su richiesta, in servizio fino al conseguimento di tale anzianità minima e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età; 5.4 con riferimento al rapporto tra l'art. 15 nonies del d.lgs. n. 502 del 1992 e l'art. 72, comma 11, del d.l. n. 112 del 2008 (come ratione temporis vigente all'epoca delle modifiche apportate a detto art. 15 nonies dall'art. 22 della l. n. 183 del 2010), questa Corte ha già affermato che la prima disposizione, non esclude l'ammissibilità del recesso anticipato, ai sensi dell'art. 72, comma 11, nei confronti del dirigente responsabile di struttura non complessa (e non è questo il caso di specie) che abbia maturato la massima anzianità contributiva (v. Cass. 22 ottobre 2020, 23153); si tratta, invero, di n orme non incompatibili fra loro , perché operano su piani distinti, essendo l'una destinata a fissare i limiti massimi della permanenza in servizio, l'altra a consentire il recesso anticipato, 8 rispetto a detti limiti massimi, qualora sussistano le condizioni previste dalla legge (v. Cass. 3 luglio 2017, n. 16354); 5.5 nella fattispecie in esame il ricorrente lamenta che la sua istanza di trattenimento in servizio del 21.2.2012 sia stata respinta dall'### per il raggiungimento dei limiti d'età di 65 anni; 5.6 senonché, come indicato in detto art. 15 nonies d.lgs.  502/1992, il limite massimo di età per il collocamento a riposo resta stabilito al compimento del 65mo anno di età; è prevista la possibilità, previa istanza d ell'interessato, di permane re in servizio oltre i sessantacinque anni di età ma per raggiungere i quaranta anni di servizio effettivo e purché sussistano due condizioni: a) che non sia stato raggiunto dal dirigente il settantesimo anno di età; b) che la permanenza in servizio non determini un aumento del numero dei dirigenti; salvo che si tratti di dirigente di struttura complessa, sulla volontà del dirigente d i proseguire il rapporto di lavoro fino al quarantesimo anno di servizio effettivo e oltre il sessantacinquesimo anno di età può comunque prevalere l'esigenza dell'amministrazione di risolve re unilateralmente il contratto secondo la disciplina contenuta nell'articolo 72, comm a 11, del d.l. n. 112 del 1 12, convertito con modifiche dalla l. n. 133 del 2008 (ma, come detto, non è questa l'ipotesi che qui rileva); in ogni caso, l'aumento d el numero dei dirigenti si configura come un fatto estintivo (o impeditivo) del diritto al mantenimento in servizio; 5.7 orbene, con riferimento alla situazione del ### la Corte territoriale ha ritenuto ch e la condizione soggettiva del mancato raggiungimento del 70° anno di età vi fosse ma, con accertamento in fatto insuscettibile di revisione in questa sede di legi ttimità , ha evidenziato che il dirigente aveva già maturato quaran t'anni di 9 servizio effettivo alla data, di decorrenza della pensione, del 1.12.2017, in cui aveva compiuto 67 anni e 3 mesi; in considerazione di tanto, la permanenza in servizio non era n ecessaria a conseg uire il diritto a pensione, avendo il dirigente medico maturato i requisiti pensionistici alla data del 1.12.2017: di conseguenza, come ritenuto dai giudici di secondo grado, non si appalesava conferente il richiamo alle pronunce della Corte cost. n. 33/2013 e n. 111/2017; 5.8 infatti, pur con la possibilità di procrastinare la cessazione dal servizio al fine di conseguire l'anzianità minima, il limite ordinamentale per la permanenza in servizio, previsto a 65 anni, è rimasto quello fissato, in via generale, dall'art. 4 del d.P.R. n. 1092 del 1973, per i dipendenti statali, e dal d.P.R. n. 761 del 1979, art. 53, per il personale sanitario (si veda anche l'art. 12 della l. 20 marzo 1975, n. 70 per i dipendenti degli enti pubblici).  5.9 Tale limite non è stato (s'è già detto) modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia dall'art. 24, comma 6, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni in l. 22 dicembre 2011 n. 214, e costituisce soglia non superabile, se non per il tratt eniment o in servizio o per consentire all'interessato di conseguire la prima decorrenz a utile dell a pensione ove essa non sia immediata (si veda quanto precisato dall'art. 2, comma 5, del d.l. 31 agosto 2013, n. 101, convertito nella l. 30 ottobre 2013, n. 125, che ha fornito l'interpretazione autentica dell'art. 24, comma 4, secondo periodo, del d.l. n. 201 del 2011).  5.10 Quindi, il coll ocamento a riposo d'ufficio nella pubblica amministrazione resta obbligatorio al compimento dei 65 anni d el dipendente, salvo che il superamento del l imite anagrafico serva a consentire al lavoratore il perfezionamento del diritto a una prestazione 10 pensionistica. Il suddetto limite è stato ribadito, appunto, dall'art. 15 nonies del d.lgs. n. 502 del 1992, aggiunto dall'art. 13, comma 1, del d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229 cui sopra si è fatto riferimento, senza alcuna eccezione (si noti) per i responsabili di struttura complessa (Cass. n. 11008 del 09/11/2020).  6. in definitiva, l'insieme di tali considerazioni orienta senz'altro per la reiezione del ricorso , senza che sia s uscettibile di apprezzamento l'ulteriore doglianza secondo cui il giudice d'appello si sarebbe adagiato sull'interpretazione circolare n. 2/2015 del Ministero della ### Invero, la Corte territo riale non h a ### posto in dubbio il principio per cui l'ordinam ento affida esclusivam ente al giudice il compito di interpre tare la n orma, ma si è limitata piuttosto a osservare, più semplicemente, che la circola re interpretativa può avere bensì una funzione di ausilio all'attività del giudice, ### se “conforme a diritto”. 
Del p ari, a fro nte della disciplina cogente sull'età lavorativa massima sopra richiamata, non ha pregio l'ulteriore allegazione in ordine alla ventilata disparità di trattamento rispetto ad altro dirigente medico di u.o .c., in relazione al la cui posizione sarebbe preclusa, peraltro, ogni indagine di fatto in sede di legittimità.  7. Il r icorso, in via conclusiva, deve essere rigett ato ed alla soccombenza segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.  P.Q.M.  La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 5.000,00 per compensi 11 professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%. 
Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma-1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.  ### così deciso nella camera di consiglio del 22 febbraio 2024.   

Giudice/firmatari: Manna Antonio, Casciaro Salvatore

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Corte di Cassazione, Ordinanza del 15-02-2024

... e finalizzato solo alla condanna al pagamento dei debiti sociali, senza alcuna attitudine al giudicato in ordine alla validità del contratto.”; b) che il socio un ico, ai sensi d ell'art. 2462, secondo comma, cod. civ., risponde dei debiti de lla società non a titolo successorio, ma in virtù di titolo autonomo e risponde illimitatamente per i debit i che sono per legge conside rati propri senza alcuna limitazione ai sensi dell'art. 2495 cod. civ., di talché infondata era la deduzione del ### che l'estinzione della società si estendesse anche in favore del socio unico, limitandone la responsabilità a quanto riscosso in base al bilancio finale di liquidazione; c) che la doglianza inerente alla ricostruzione dei fatti e alla valut azione delle prove operate dal primo giudice, in relazione (leggi tutto)...

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. ###/2019 R.G. proposto da ### elett.te dom.to in Roma, via ### n. 12, presso lo studio dall'avv. ### che lo rappresenta e difende con l'avv. ### giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro ### di ### e ### nza a favore dei ### nieri e P eriti ### in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta in Roma, via A. Bertoloni n. 26/b, presso lo studio dall'avv. ### che la rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso; - controricorrente - Oggetto: socio occulto responsabilità AC - 17/10/2023 r.g. n. ###/2019 Cons. est. ### avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, II sezione civile, n. 8247/2018 del 27 dicembre 2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17 ottobre 2023 dal ### FATTI DI CAUSA 1. La Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza con cui il locale Tribunale, accertato la qualità, in capo a ### di socio unico occulto della T.C. ### s.r.l. al tempo in cui era stato concluso il contratt o di compravendita tra que st'ultima e l'### di ### e ### a favore dei ### e ### rcialisti (in prosieguo : “la Cassa”) avente per ogget to l'immobile sito in ### via deg li ### 105/107, aveva dichiarato per l'effetto ### illimitatamente responsabile delle obbligazioni ricadenti a tale titolo sulla venditrice T.C. ### s.r.l. nei confron ti della ### condannandolo a corrisponderle la somma di euro 1.190.110,50, oltre accessori.  2. La Corte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva, ha ritenuto: a) che infondate erano le eccezioni sollevate dall'appellante a proposito della integrità del contraddittorio, sia sotto il profilo della dedotta illegittimità della chiamata in causa della T.C.  ### s.r.l. perché già estinta a tale data per interven uta cancellazione, sia sotto il profi lo della dedo tta necessità de lla partecipazione al giudizio sia della so cietà che dei soci “apparent i” della medesima - la società fiduciaria ### io ### e ### - dato che, quan to al primo pro filo, nessuna domanda era stata formulata nei confronti della T.C. ### del resto chiamata in giudizio proprio dall'appe llante, e, quanto al 3 r.g. n. ###/2019 Cons. est. ### secondo profilo, non sussisteva alcun litisconsorzio necessario poiché “oggetto della domanda formulata dalla ### non è la simulazione negoziale, ma l'accertamento della responsabilità patrimo niale del ### quale socio unico e occulto della TC per gli obblighi sorti in un dato periodo. La pronuncia di accoglimento non incide in alcun modo sulla validità ed efficacia del contratto sociale, e l'accertamento di una situazione di fatto div ergente da quella apparente è in ogni caso incidentale e finalizzato solo alla condanna al pagamento dei debiti sociali, senza alcuna attitudine al giudicato in ordine alla validità del contratto.”; b) che il socio un ico, ai sensi d ell'art. 2462, secondo comma, cod. civ., risponde dei debiti de lla società non a titolo successorio, ma in virtù di titolo autonomo e risponde illimitatamente per i debit i che sono per legge conside rati propri senza alcuna limitazione ai sensi dell'art. 2495 cod. civ., di talché infondata era la deduzione del ### che l'estinzione della società si estendesse anche in favore del socio unico, limitandone la responsabilità a quanto riscosso in base al bilancio finale di liquidazione; c) che la doglianza inerente alla ricostruzione dei fatti e alla valut azione delle prove operate dal primo giudice, in relazione all'accertamento della qualità di socio unico occulto del ### risultava carente sia sul piano della prospettazione di una ricostruzione alternativa della vicenda, sia sul piano della specifica contestazione degli elementi di prova valorizzati dal primo giudice ed era infondata, in particolare, quanto all'efficacia probatoria annessa dal Tribunale al fatto che il ### non avesse reso l'interrogatorio formale deferitogli, in qu anto “nell'economia della motivazione, la ingiustificat a mancata risposta all'interrogatorio formale è considerata d al giudic e solo un elemento ulterio re di convincimento e non già una prova vera e propria (che invece viene desunta dagli altri elementi acquisiti, anche su base documentale, e 4 r.g. n. ###/2019 Cons. est. ### non specificamente contestati da parte convenuta, oggi appellante)”, né tale e lemento di convincime nto poteva ritenersi privo di fondamento per il solo fatto che il ### n on aven do reso l'interrogatorio formale, avesse poi reso dichiaraz ioni in sede di interrogatorio libero: onde, anche ad avviso della Corte d'appello, “la circostanza che il ### fosse socio occulto ed unico della società TC ### appare sufficientemente provata … sulla scorta di quegli elementi - documentali e presuntivi - indicati dal Tribunale in sentenza e non ogg etto d i specifica contestaz ione”; d) che la responsabilità del ### quale socio unico, scaturiva dalla mancata attuazione, in quanto socio occulto, della pubblicità prevista dall'art.  2470 cod. civ. e dal fondato accertame nto, da parte del tribun ale, dello stato di insolvenza della società; e) che il credito fatto valere dalla ### non era stato contestato in giudizio dal ### e risultava provato in forza del contenuto del contratto di compraven dita depositato in atti e della incontestata documentazione prodotta a dimostrazione dell'inadempimento del venditore agli obblighi derivanti dal contratto stesso.  3. Avverso tale decisio ne ### ha prop osto ricorso affidato a nove motivi.  4. ### ha resist ito con controricorso e ha d epositat o memoria.  ### 1. Il ricorso lamenta: a) ### motivo: «1 - ### dell'art. 102 c.p.c., per la mancata integrazione del contraddittorio con riferimento ai titolari delle quote societarie ed in relazione alla violazione dell'art. 360, n. 3 e 4 c.p.c.», deducendo che la Corte avreb be omesso di 5 r.g. n. ###/2019 Cons. est. ### considerare che il contradditto rio processuale non era int egro atteso che era incont roverso che le qu ote di partecipazione alla società T.C. ### s.r.l. erano inte state per lo 0,50% a ### e per il restante 99,50% alla ### nei confronti dei quali la domanda di accertamento dell'esclusiva qualità di socio occulto da parte dell'odierno ricorrente non poteva che esplicare un autom atico effetto, con la conseguen te necessità di estendere nei loro confronti il giudizio ai sensi dell'art. 102 cod. proc.  Il mot ivo è inam missibile perché non si confronta con la ratio decidendi della sentenza im pugnata, second o cui l'accertamento del carattere solo apparente dell'inte stazione del le quote societarie, è solo incidentale finalizzato esclusivamente alla condanna del ### al pagamento dei debiti della società e senza alcuna attitudine al giudicato in ordine alla validità del contratto.  b) ### motivo: «2 - ### dell'art 2462 comma 2 cc e dell 'art. 2495 c.c. in relazione alla domanda posta da p arte attrice con riferimento all'art . 360 c. 3 c.p.c.», dedu cendo l'erroneità della sentenza impugnata perché i debiti della società si estinguono per effetto dell'estinzione della società stessa, come avvenuto nella specie , non sopravvivendo in tale ipotesi alcuna responsabilità del socio unico occulto , poiché “l'art. 246 2 c.c. … non afferma, né lo potrebbe, c he tale re sponsabilit à sopravvive all'estinzione del debito”. 
Il motivo è infondato perché, come correttamente osservato dalla Corte d'app ello, la responsabilità illimitata del socio u nico non trova titolo nella successione alla società, bensì ha titolo autonomo nella legge, in p resenza dei presupposti indicat i dall'art. 246 2, secondo comma, c.c. e in particolare dell'insolvenza della società, 6 r.g. n. ###/2019 Cons. est. ### cui appunto tale responsabilità tende a porre rimedio a garanzia dei creditori: sicché non si giustificherebbe l'esclusione della stessa - che infatti la legge non prevede - per effetto dell'estinzione della società. ### della società comporta, second o i principi generali, l'estinzione dei rapporti giuridici facenti capo ad essa - in quanto non trasferiti per successione a terzi, nei limiti in cui ciò può verificarsi - non anche quelli facenti capo a titolo originario a soggetti diversi.  c) ### motivo: «3 - ### dell'art. 112 c.p.c. In relazione alla doman da posta da parte attrice con riferimento all'art. 360 c. 3 c.p.c.» laddove la senten za impugnata avrebbe omesso di considerare che la domanda attorea non ave va mai assunto quale suo presupp osto la mancata attuazione della pubblicità prevista dall'art. 2470 cod. civ., ma s i era fondata esclusivamente sulla supposta condizione di insolvenza della T.C.  ### s.r.l. 
Il motivo è inammissibile. La mancata attuazione della pubblicità di cui all'art. 2470 c.c. è im plicita, manifestame nte, nel carat tere occulto della parte cipazione societaria (la quale appunto presuppone la mancanza di pubblicità) del ### carattere che era stato dedotto dall'attrice fin dal primo atto del giudizio, secondo quanto risulta, pacificamente, dalla sentenza impugnata. Dunque, ancora una volta, il ricorrente non si confronta con i reali enunciati della sentenza impugnata.  d) ### m otivo: «4 - ### dell'art 2462 c.c. in relazione alla dichi arata esistenza dell'insolvenza in violazione dell'art. 2909 con riferimento all'art. 360 c. 3 c.p.c.», deducendo che la Corte di appello avrebbe violato il giudicato contenuto nel decreto 26 maggio 2005 con cui il Tribunale di ### aveva 7 r.g. n. ###/2019 Cons. est. ### rigettato l'istanza d i fallimento della T.C. Immobil iare s.r.l.  formulata dalla medesima ### procedendo a un illegittimo ulteriore accertamento dell'insolvenza, peraltro pronunciato da un giudice incompetente e oltre il termine massimo annuale dalla cancellazione dal registro delle imprese previsto dall'art. 10 della legge fallimentare.  e) Quinto motivo: «5 - ### degli artt. 2462 2495 c.c. 5 e 10 l.f. con riferime nto all'art. 360 c. 3 c.p. c.», deducendo l'erroneità della sentenza impugnata laddove la Corte territoriale avrebbe dato per esiste nte una nozione di insolvenza de ducibile dalle disposi zioni del codice civile del tutto avulsa dal conte sto normativo di riferimento, finendo per sovrapporre inde bitamente una valutazione civilistica rispetto a quella esclusivamente e correttamente evincibile dalle sole disposizioni della legge fallimentare. 
Il quarto e quin to mot ivo, che per la loro connessione possono essere congiuntamente esaminati, sono infondati. 
Quanto alla que stione del giudicato sull'insussisten za dello stat o insolvenza derivant e dal rigetto dell'istanza di fal limento, v a evidenziato che il decreto ex art. 10 della legge fallimentare non è idoneo al giudicato (giurisprudenza consolidata: cfr., da ult., Sez. 1, Ordinanza n. 15806 del 07/06/2021, non ché Cass. un., Ordinanza 7/ 12/2006, n. 26181). Né è esatt o, quan to al resto, che l'insolvenza possa essere accertata unicamente in sede di procedu ra prefallimentare. Il tribunale fallimentare accerta (rectius accertava, essendo la formula “fallimento” superata dal nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza approvato con d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, entrato in vigore in epo ca successiva ai fatti di causa) l'insolvenza in funzione dell'apertura 8 r.g. n. ###/2019 Cons. est. ### della procedura di fallimento (o di altra procedura concorsuale); il che non t oglie che situazion i di insolvenza siano accertat e, dal giudice volta per volta competente, in funzione di altre statuizioni, nei casi previsti dalla legge. ###. 2462, secondo comma, c.c., che dà appunto rilievo a una situazione di insolvenza, non richiama né i presupposti né la procedura di cui alla disciplina delle procedure concorsuali, e l'in solvenz a è stata in concreto accertata, nella specie, da parte dei giud ici di merito, nella sua versione più radicale, quella della impotenza patrimoniale della società debitrice scaturente dalla “comprovata mancan za di cespiti patrimo niali” (sesta pagina della sentenza impugnata”).  f) ### motivo: «6 - ### dell'art 2462 c.c. in relazione alla esistenza di società unipersonale e con riferimento all'art. 360 c. 3 c.p.c.», deducendo l'erroneità della sentenza impugnata per aver omesso d i considerare che la domanda della ### presupponeva l'accertamento della simula zione dell'intestazione delle quote societarie , di cui non vi è a lcun riscontro nella motivazione, che omette di individuare la causa della simulazione e di d imostrare la fondatezza della riconducibilit à dell'int era partecipazione societaria al solo ### utilizzando all'uopo meri indizi privi di gravità, precisione e concordanza, per di più in una vertenza in cui la prova p resuntiva non e ra utilizzab ile perché l'### attrice, che deduce la sim ulazione, “non è un soggetto terzo in quanto agisce per far valere un suo diritto”. 
Il motivo è infondato nella parte in cui si sostiene l'inutilizzabilità della prova presuntiva della simulazione per difetto di terzietà della parte richiedente. Il fatto che l'### attrice agisca per far valere un suo d iritto, come de l resto è no rmale, non toglie che essa sia estrane a al rapp orto societario attinente alla T. C. 9 r.g. n. ###/2019 Cons. est. ### e dunque terza nel senso voluto dall'art . 1417 sulla prova d ella simulazione. Il med esimo motivo è, invece, inammissibile laddove lamenta la mancanza di prova del carattere fittizio dell'intestazione, poiché tale censura tende a far compiere a questa Corte un non consentito nuovo accertamento di merito, in relazione alla valutaz ione dei presupp osti di fatt o della fittizietà dell'intestazione, ricavati dal Tribunale , con accertamento confermato in appello, dalle seguenti circostanze: il ### finanziò l'acquisto dell'immobile ( poi ceduto alla ### da parte di T.C.  ### per 4.500.000 euro; tale finanziamento, nel verbale dell'assemblea della società del 20 giugno 2002 viene individuato come “finanziamento soci”; all'epoca dell'acquisto risultavano soci della società ### per lo 0,50 % e la ### p er il restante 99 ,5 %; il ### p er effettuare il finanziamento ave va a sua volta ottenuto un finanziamento da un istituto di credito, a garanzia del quale aveva concesso in pegno le quote sociali della T.C. ### dopo la vendita dell'immobile alla ### parte del prezzo era stato versato sul suo conto corrente per il rimborso del finanziamento in favore della società; il ### provvide a su a volta a rimborsare il finanziamento all'istituto di credito che glielo ave va concesso, il quale consentì alla cancellazione del pe gno; quant o, poi, alla partecipazione intestata a l ### l'attribuzione al ### in via presuntiva derivava dal fatto che il ### commercialista del ### subito dopo la vendita dell'immobile aveva conferito al ### procura per la vendita della sua quota societaria. La contestazione, peraltro generica, dell a sussistenza in concreto dei requisiti di gravità, precisione e concordanza dei predetti indizi, da parte del ricorrente, non può trovare ingresso nel giudizio di legittimità, nel 10 r.g. n. ###/2019 Cons. est. ### quale è incensurabile l'apprezzamento del giudice del merito circa la valut azione della ricorrenza di t ali requisiti, rimane ndo il sindacato del giudice di legit timità circoscritto a lla verifica della tenuta della relativa mo tivazione, nei limiti segnati dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (da ult., Cass. 1234/2019).  g) ### motivo: «7 - ### ed errata app licazione degli artt. 1414 c.c. e 2462 c.c. ed all'art. 232 cpc in relazione alla definizione e qualità di socio occulto del dr. Vin cenzo ### con riferimento all'art. 360 c. 3 c. p.c.», deducendo l'erroneità della sentenza impugnata in relazione all'affermata esaustività de lle prove agli att i della quali tà di socio o cculto del ricorrent e, specificamente con riferimento agli esiti dell'interrogatorio formale e di que llo libero e al g enerico riferimento a prove testimoniali assunte, così com e alla docum entazione esaminat a ai fini del decidere, in assenza di una motivazione idonea a far comprendere il perco rso valutativo delle pro ve. Si contest a, altresì, preliminarmente l'affermazione della Corte d'appello della mancata contestazione, in sede di gravame , degli elementi di prova valorizzati dal Tribunale. 
Partendo appunto da quest'ultimo profilo di censura, va osservato che esso è inammissibile per genericità e difetto di autosufficienza. 
La Corte d 'appello, infatti, ha stigmatizzato la mancanza di “specifica” contestazione degli elementi, documentali e presuntivi, utilizzati dal Tribunale; il ricorrente, invece, si limita a riportare il solo titolo dei paragrafi contenenti, a suo d ire, tali contestazioni (per l'esattezza, il paragrafo 4 dell'atto di appello e il paragrafo 4 della successiva comparsa conclusionale), senza però riportarne punto il contenuto, tantome no chiarendo perché si trattava di contestazioni specifiche. 11 r.g. n. ###/2019 Cons. est. ### p ari inammissi bile è, poi, la critica rivolte all'utilizzo dell'argomento di prova basato sulla mancata risposta all'interrogatorio formale da parte del ### Tale critica, infatti, non intercetta la ratio decid endi, sul p unto, della sentenza impugnata, la quale ha ben messo in evidenza, come si è riferito sopra in narrativa , che l'argomento della mancata rispo sta all'interrogatorio formale era tutt'altro che decisivo, e dunque era estraneo alla ratio decidendi propriamente intesa. 
Inammissibili sono, infine, tutte le altre considerazioni svolte dal ricorrente a illustrazione del mot ivo in esame, trattandosi d i censure di merit o, per di più riferite, quanto a q uelle enun ciate nelle pagine dalla ventinovesima alla trentatreesima, alla sentenza di primo grado e non a quella di appello.  g) Ottavo motivo: «8 - ### dell'art 2727 c.c. Per aver fatto ricorso alle pre sunzioni in as senza dei presupposti in relazione all'art. 360 c. 3 c.p.c.», deducendo l'erroneità della sentenza impugnata lad dove ha fatto ricorso al ragionament o presuntivo in assenza delle rispet tive condizio ni di applicabilità, con relativa esclusione della valutaz ione delle altre prove ritualmente acquisite al processo. 
Tale motivo è riferito al passaggio, riportato testua lmente nel ricorso, relativo alla prova presuntiva dell'intestazione fittizia della quota di minoranza al ### passaggio che figurerebbe a pag. 8 della sentenza impugnata. Sennonché esso non si rinviene affatto, né alla pag . 8, né al le altre pagine d ella sentenza di appello, oggetto del giudizio di cassazione. Può ipotizzarsi che si tratti di un passaggio della sentenza di primo grado, che però non può essere oggetto del giudizio di legittimità; in ogni caso, il solo fatto che venga censurato un passaggio non facente parte della sentenza di 12 r.g. n. ###/2019 Cons. est. ### appello è sufficiente a destinare alla inammissibilità la censura, la quale, peraltro, è destinata comunque alla medesima sorte anche in base al suo contenuto, il quale riporta censure sostanzialmente di merit o sotto l'egida d i una inammissibi le critica - come g ià chiarito in diritto nell'esaminare il sesto motivo di ricorso - della concreta valutazio ne dei requisiti della gravità, preci sione e concordanza delle presunzioni.  h) Nono motivo: «9 - ### dell'art 2697 c.c. in relazione agli artt. 13 82 e 1384 c.c. per ome sso accertamento della mancata pro va dei fatti da parte della associazione ed omessa “reconductio ad legittim itatem” d ella clausola penale d'ufficio in relazione all'art. 360 c. 3 c.p.c.», deducendo l'erroneità della sentenza impugnata per non aver ridotto equitativamente l'importo della penale, manifestamente sproporzionata, costituente il credito dell'### attrice. 
Il motivo è inammissibile perché si basa su circostanze di fatto - che, cioè, il credito dell'attrice consiste sse in una penale e la sproporzione del suo ammontare - le q uali non risultano affatto dalla sentenza impugnata e che non possono essere accertate nel giudizio di legittimità.  2. Il ricorso va quindi complessivamente rigettato.  3. La soccombenza regola le spese.  4. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020).  P.Q.M. 13 r.g. n. ###/2019 Cons. est. ### rigetta il ricorso e condanna ### a rifond ere all'### di ### e ### a favore dei ### e ### le spese della presente fase di legittimità, che liquida in complessivi euro 11.200,00, di cui e uro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge. 
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella cam era di consig lio del 17 ott obre 

Giudice/firmatari: De Chiara Carlo, Fraulini Paolo

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