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Tribunale di Napoli Nord, Sentenza n. 2136/2021 del 14-07-2021

... suddette attività. Anche per quanto concerne il pagamento delle prestazioni rese dal ### sorgono dubbi sulla attendibilità delle dichiarazioni rese dal suddetto teste. In primo luogo, il ### non ricorda l'importo esatto che avrebbe ricevuto dal ### in quanto ha affermato di aver ricevuto la somma di circa 10.000,00 euro, una parte di essa in contanti ed una parte con transazione bancaria. Tuttavia, dei presunti pagamenti effettuati dal ### in favore del ### non vi è traccia documentale (ricevuta di pagamento/ fattura/distinta bancaria). Inoltre, il ### e gli altri testi sentiti nulla hanno saputo riferire in ordine ai rapporti intercorrenti tra le parti del presente giudizio. Pertanto, a prescindere dalla questione della legittimazione attiva del ### in relazione all'attività di cui al punto 1 della fattura n. 7 del 2016, il Tribunale ritiene che l'opposto non abbia fornito la prova dell'an e del quantum del dedotto pagamento in favore del ### il cui rimborso pretenderebbe dal ### Per quanto riguarda l'attività di cui al punto n. 2 della citata fattura, il ### ha dichiarato di aver svolto anche tale tipologia di attività e dunque, anche per essa valgono le considerazioni di cui (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD II SEZIONE CIVILE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA IN PERSONA DELLA DOTT.SSA ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 4432/2017 TRA ####, rapp.to e difeso dall'avv. #### presso il cui studio è elettivamente domiciliat ### CASORIA; #### , rapp.to e difeso dall'avv. ### presso il cui studio è elettivamente domiciliato in ### D'### 5 AVERSA; ### opposizione a decreto ingiuntivo; CONCLUSIONI: come in atti e da verbale di udienza del 22.12.2020.  RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE ### ha chiesto e ottenuto ingiunzione di pagamento della somma di euro 29.585,00 nei confronti di ### quale corrispettivo per attività di consulenza ed intermediazione immobiliare prestata in riferimento all'atto di compravendita per notaio ### del 29.7.2016.  ### ha proposto opposizione eccependo l'inesistenza dei rapporti giuridici posti dal ricorrente a fondamento del ricorso monitorio. 
In particolare, sosteneva la carenza di legittimazione attiva del ### in relazione all'attività di cui al punto 1 della fattura n. 7/2016 (posta a fondamento del ricorso monitorio), atteso che la perizia giurata era stata espletata dal geometra ### unico soggetto legittimato a pretendere il pagamento. 
Per quanto concerne l'attività menzionata nei punti 2 e 3 della predetta fattura, l'opponente sosteneva di non essersi mai giovato dell'attività di consulenza tecnica del ### né di quella notarile presso il notaio D'### Infine, eccepiva il difetto di legittimazione attiva del ### in relazione all'attività menzionata al punto 4 di cui alla fattura azionata con procedimento monitorio. 
Pertanto, chiedeva revocarsi il decreto ingiuntivo. 
Si è costituito in giudizio ### eccependo l'assoluta infondatezza dell'atto di opposizione formulato dall'opponente. 
Ha chiesto, pertanto, rigettarsi l'opposizione e confermarsi il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese e competenze del giudizio.  ### è fondata e va accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. 
Invero, in base ai principi generali in tema di onere della prova (art. 2697 c.c.) chi agisce per l'adempimento deve provare la fonte (legale o negoziale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, allegando la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore ad essere gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o, comunque, di un'altra fattispecie idonea a provare tale effetto (Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2001 n. 13533). 
Nel caso di specie, l'opposto non ha fornito la prova delle prestazioni professionali svolte in favore dell'opponente e, dunque, dei fatti costitutivi della pretesa creditoria avanzata con ricorso monitorio. 
Invero, a sostegno della domanda di pagamento, il ### ha prodotto in giudizio la fattura 7 del 29.7.2016, la quale elenca n. 4 tipologie di attività professionali che l'opposto asserisce di aver svolto in favore del ### Orbene, all'esito dell'istruttoria svolta il Tribunale ritiene che il credito azionato non sia stato dimostrato.  ### non ha prodotto alcuna documentazione (fatta eccezione per la sola fattura, non avente valore di piena prova nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto avente formazione unilaterale) a sostegno del credito, né elementi chiari, precisi e idonei, al riguardo, sono emersi dalla prova testimoniale. 
In particolare, per quanto concerne l'attività di cui al n. 1 della fattura citata, ossia espletamento della perizia giurata ### dall'esame delle dichiarazioni rese da quest'ultimo sono emerse delle contraddizioni rispetto a quanto risulta dalla medesima perizia in atti. 
Invero, leggendo la suddetta perizia si evince che il geometra ### ha ricevuto incarico dal sig. ### di rideterminare il valore del suolo; che in data #### sottoscriveva la perizia “per ricevuta”. 
Di contro, dall'esame delle dichiarazioni rese dal teste ### emerge invece che l'incarico per redigere la perizia gli fu dato dal ### e che svolse sempre su incarico di quest'ultimo un progetto di fattibilità per la realizzazione di un complesso edilizio. 
Dunque, alla luce della suddetta discordanza non è chiaro chi abbia dato incarico al ### per svolgere le suddette attività. 
Anche per quanto concerne il pagamento delle prestazioni rese dal ### sorgono dubbi sulla attendibilità delle dichiarazioni rese dal suddetto teste. 
In primo luogo, il ### non ricorda l'importo esatto che avrebbe ricevuto dal ### in quanto ha affermato di aver ricevuto la somma di circa 10.000,00 euro, una parte di essa in contanti ed una parte con transazione bancaria. 
Tuttavia, dei presunti pagamenti effettuati dal ### in favore del ### non vi è traccia documentale (ricevuta di pagamento/ fattura/distinta bancaria). 
Inoltre, il ### e gli altri testi sentiti nulla hanno saputo riferire in ordine ai rapporti intercorrenti tra le parti del presente giudizio. 
Pertanto, a prescindere dalla questione della legittimazione attiva del ### in relazione all'attività di cui al punto 1 della fattura n. 7 del 2016, il Tribunale ritiene che l'opposto non abbia fornito la prova dell'an e del quantum del dedotto pagamento in favore del ### il cui rimborso pretenderebbe dal ### Per quanto riguarda l'attività di cui al punto n. 2 della citata fattura, il ### ha dichiarato di aver svolto anche tale tipologia di attività e dunque, anche per essa valgono le considerazioni di cui sopra. 
Peraltro, anche in questo caso la presunta attività che sarebbe stata svolta dall'opposto non è comprovata da documentazione. 
Anche per l'attività indicata al punto n. 3 della fattura in esame, non risulta provata l'esistenza del dedotto incarico e dunque, del rapporto giuridico (di prestazione d'opera professionale) tra le parti in causa. 
Invero, il teste notaio D'### ha dichiarato di non conoscere il ### e di essere stato incaricato dal ### di predisporre l'atto di compravendita del suolo di proprietà del ### e la società ### srl e che l'atto non fu stipulato, in quanto le parti si rivolsero ad altro notaio (###. 
Orbene, il Tribunale ritiene detta testimonianza ininfluente ai fini della decisione della presente controversia. 
Anche le dichiarazioni rese dal teste ### sono ininfluenti, atteso che lo stesso ha riferito di non sapere nulla in merito ai rapporti intercorrenti tra il ### ed il ### Quanto all'attività indicata al punto n. 4 della fattura azionata, l'opponente ha fornito la prova documentale del conferimento alla società ### srl, e non al ### dell'incarico di intermediazione immobiliare in ordine alla vendita del terreno sito in ### di proprietà dello stesso opponente. 
Pertanto, l'atto di opposizione va accolto e il decreto ingiuntivo revocato. 
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opposto e si liquidano come da dispositivo a suo carico in base ai criteri medi di cui al D.M. 2014/55.  P.Q.M.  Il Tribunale di ###, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede: A) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto 1078/2017 emesso dal Tribunale di ### il ###; B) condanna ### al pagamento in favore dell'avv. ### difensore dell'opponente, dichiaratosi antistatario, delle spese processuali che liquida in euro 293,38 per spese vive ed euro 7.254,00 per compenso, oltre iva e cpa e rimb forf nella misura del 15%. 
Aversa, 08/07/2021 

Il Giudice
Dott.ssa ###


causa n. 4432/2017 R.G. - Giudice/firmatari: Fontanarosa Stefania

M
3

Tribunale di Marsala, Sentenza n. 652/2025 del 04-12-2025

... dell'atto definitivo, in parte mediante consegna di contanti o assegni e, per il residuo, pari ad euro 103.121,00, con accollo del mutuo della promittente venditrice esistente presso la ### di ### Ha inoltre precisato che la promittente venditrice ha assunto l'impegno di formulare alla suddetta banca una proposta transattiva per l'estinzione del mutuo e che il termine per la stipula dell'atto definitivo di vendita è stato fissato al 31.12.2021. Ha aggiunto che il ### sull'immobile in questione è stata iscritta ipoteca volontaria da parte della banca ### di ### per l'importo di euro 210.000,00. Ha inoltre riferito che subito dopo la stipula del preliminare e la consegna delle chiavi, la parte promissaria acquirente ha iniziato ad utilizzare l'immobile eseguendo lavori di ristrutturazione e acquistando arredi e mobili per la spesa totale di euro 64.000,00, come da fatture prodotte in allegato all'atto di citazione. Ha lamentato che, successivamente, nelle more della stipula del contratto definitivo di compravendita, su richiesta della parte promittente venditrice aveva versato tra contanti e assegni la somma di euro 54.000,00 per il pagamento delle rate di mutuo scadute e a scadere ma (leggi tutto)...

testo integrale

R.G./C. n. 1836/2022 TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La dott.ssa ### giudice unico in funzione monocratica, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1836 dell'anno 2022 del ### degli ###, vertente tra ### rappresentata e difesa dall'avv. ### (####) - ATTRICE - e ### rappresentata e difesa dall'avv. ### (####) - ###: preliminare di vendita - azione 2932 c.c.- risoluzione ### come da verbale di udienza del 9.6.2025 ### atto di citazione notificato il #### ha convenuto dinnanzi questo ### per farne dichiarare l'inadempimento agli obblighi previsti dal contratto preliminare di compravendita del 03.12.2019 e sentire pronunciare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2932 c. c., sentenza di trasferimento della proprietà dell'immobile sito in ### c.da Berbaro, costituito da villetta per abitazione facente parte del lotto 4b del complesso immobiliare ### composta da un ampio vano, cucina, bagno, ripostiglio, scala, verandina coperta e veranda scoperta a piano terra e da tre vani, bagno, vano scala, disimpegno e verandina coperta a primo piano con la relativa area libera soprastante ed avente annesso un piccolo spezzone di terreno il tutto occupante la superfice di mq 500 circa.  ### ha chiesto anche la condanna al risarcimento dei danni per mancata percezione dei canoni di locazione, per deprezzamento degli arredi comprati per l'immobile promesso in vendita nella misura da accertare in corso di causa. 
In via subordinata, ha chiesto la declaratoria di risoluzione per grave inadempimento della convenuta del contratto preliminare oggetto di causa e la condanna al risarcimento dei danni conseguenti al mancato trasferimento dell'immobile e al suo mancato godimento, oltre a tutti gli ulteriori pregiudizi subiti ed alla restituzione della somma di euro 54.000,00, da aumentare di rivalutazione ed interessi, già versata a titolo di acconto dal defunto marito dell'attrice, ed al rimborso della somma di euro 64.000,00 per migliorie apportate all'immobile oggetto di causa.  ### ha dedotto che in data ### è stato stipulato presso lo studio del legale di fiducia un contratto preliminare tra il suo dante causa e la convenuta per la vendita del suddetto immobile; che il prezzo è stato dalle parti convenuto in euro 155.000,00 da pagarsi alla stipula dell'atto definitivo, in parte mediante consegna di contanti o assegni e, per il residuo, pari ad euro 103.121,00, con accollo del mutuo della promittente venditrice esistente presso la ### di ### Ha inoltre precisato che la promittente venditrice ha assunto l'impegno di formulare alla suddetta banca una proposta transattiva per l'estinzione del mutuo e che il termine per la stipula dell'atto definitivo di vendita è stato fissato al 31.12.2021. 
Ha aggiunto che il ### sull'immobile in questione è stata iscritta ipoteca volontaria da parte della banca ### di ### per l'importo di euro 210.000,00. 
Ha inoltre riferito che subito dopo la stipula del preliminare e la consegna delle chiavi, la parte promissaria acquirente ha iniziato ad utilizzare l'immobile eseguendo lavori di ristrutturazione e acquistando arredi e mobili per la spesa totale di euro 64.000,00, come da fatture prodotte in allegato all'atto di citazione. 
Ha lamentato che, successivamente, nelle more della stipula del contratto definitivo di compravendita, su richiesta della parte promittente venditrice aveva versato tra contanti e assegni la somma di euro 54.000,00 per il pagamento delle rate di mutuo scadute e a scadere ma che, malgrado ciò, la parte promittente venditrice non aveva formulato alcuna proposta transattiva a ### di ### per la risoluzione del mutuo e non aveva provveduto a pagare le rate del mutuo, così determinando il passaggio a sofferenza del credito, la cessione dello stesso ad altra società, rendendo impossibile l'accollo del mutuo da parte del promissario acquirente. 
Ha anche dedotto che il 3 luglio 2020 era stata iscritta ipoteca giudiziale in virtù di un decreto ingiuntivo emesso dal tribunale di Roma ad istanza di un terzo creditore; che il ### la promittente venditrice aveva sostituito clandestinamente la serratura e le chiavi del cancello d'ingresso e dell'apertura dell'immobile occupandolo abusivamente. 
Ha anche rappresentato che il ### è deceduto il promissario acquirente ### la cui eredità è stata accettata dall'attrice con dichiarazione espressa in data ###. 
Dedotto che dal comportamento della convenuta, costituente inadempimento contrattuale, sono derivati dei danni di cui ha chiesto il risarcimento, ha così concluso: “### - ### e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, l'inadempimento della parte promittente venditrice ### degli obblighi previsti dal contratto preliminare di compravendita stipulato in data ###; - ### e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, la responsabilità di parte promittente venditrice ### ai sensi dell'art. 1218 codice civile, per l'inadempimento delle obbligazioni scaturenti dal contratto preliminare di compravendita; - ### e dichiarare il diritto al risarcimento dei danni patiti in favore di ### per il mancato trasferimento dell'immobile, oltre a tutte le altre conseguenze dannose evidenziate in narrativa e nella misura che verrà accertata in corso di causa; per l'effetto - ### per i motivi di cui in narrativa, in favore di ### quale erede legittima di ### la proprietà dell'immobile sito in ### nella c.da Berbaro, facente parte del lotto 4b del complesso immobiliare ### composta da un ampio vano, cucina, bagno, ripostiglio, scala, verandina coperta e veranda scoperta a piano terra e da tre vani, bagno, vano scala, disimpegno e verandina coperta a primo piano con la relativa area libera soprastante ed avente annesso un piccolo spezzone di terreno il tutto occupante la superfice di mq 500 circa e confinante nel complesso con i lotti ### e ### e con lo stradale e le piazzole condominiali di accesso e rilevata in catasto al N.C.E.U del Comune di ### al foglio di mappa 288 con la particella 1347 sub 11 (c.da Berbaro p.T-1 categ A/7 classe 6 vani 7,5 rc euro 755,32) previa liberazione dell'immobile dalle ipoteche suindicate, pegni, cose, persone, vincoli pregiudizievoli, tenuto conto delle somme già corrisposte pari ad €. 54.000,00 ed ordinando al ### dei ### di ### di effettuare le trascrizioni di rito; - ### al risarcimento dei danni in favore di ### (derivanti dal mancato godimento dell'immobile, dalla mancata percezione dei canoni di locazione, dal deprezzamento degli arredi di proprietà di parte attrice) nella misura che verrà accertata in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia; - Con vittoria di spese competenze ed onorari di causa come per legge; #### e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, l'inadempimento della parte promittente venditrice ### degli obblighi previsti dal contratto preliminare di compravendita stipulato in data ###; - ### e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, la responsabilità di parte promittente venditrice ### ai sensi dell'art. 1218 codice civile, per l'inadempimento delle obbligazioni scaturenti dal contratto preliminare di compravendita; - ### e dichiarare il diritto al risarcimento dei danni patiti in favore di ### per il mancato trasferimento dell'immobile, oltre a tutte le altre conseguenze dannose evidenziate in narrativa e nella misura che verrà accertata in corso di causa; Per l'effetto: - Dichiarare risolto il contratto preliminare di compravendita stipulato tra ### e ### - Ordinare a ### di restituire a ### la somma di €. 54.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, già versata a titolo di acconto dal defunto marito ### - ### a ### di restituire a ### la somma di €. 64.000,00, o altra che sarà ritenuta di giustizia e che sarà accertata in corso di giudizio, in ragione delle migliorie apportate all'immobile oggetto di causa dal ### e degli acquisti di arredi e altri beni mobili da quest'ultimo effettuati; - ### al risarcimento dei danni in favore di ### (derivanti dal mancato godimento dell'immobile, dalla mancata percezione dei canoni di locazione, dal deprezzamento degli arredi di proprietà di parte attrice) nella misura che verrà accertata in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia; - Con vittoria di spese competenze ed onorari di causa come per legge”. 
Si è costituita con comparsa ### che ha aderito alla domanda di trasferimento dell'immobile in favore dell'attrice previo pagamento da parte della stessa del prezzo residuo della compravendita. Ha contestato il fondamento della domanda di risarcimento del danno, nonché di quella di risoluzione del contratto preliminare inter partes, di quella ulteriore di rimborso all'attrice della somma di euro 54.000,00 ed, altresì, quella di restituzione della somma di euro 64.000,00 richiesta dall'attrice a titolo di migliorie, lavori di ristrutturazione ed acquisto di mobili. 
Ha affermato non sussistere alcun proprio inadempimento alle obbligazioni assunte con il contratto preliminare, precisando che sono state formulate per conto dello stesso promissario acquirente, come documentato dalla corrispondenza via e-mail prodotta in allegato alla comparsa, varie proposte transattive alla ### per l'estinzione del mutuo senza però ottenere tale risultato, non essendo state le condizioni proposte accettate dall'istituto di credito. 
Ha perciò rappresentato che il mancato accollo del mutuo da parte del promissario acquirente non è dipeso dal comportamento della promittente venditrice bensì dalla mancata accettazione da parte della ### delle proposte al ribasso formulate dal ### promissario acquirente.  ### ha anche precisato che l'accollo del mutuo da parte del promissario acquirente non era subordinato al pagamento alla banca delle rate del mutuo maturate successivamente alla stipula del preliminare di compravendita. 
Ha infine dedotto che parte promittente venditrice non è stata posta nelle condizioni di stipulare l'atto definitivo in quanto il promissario acquirente ha omesso di indicare il notaio e di invitarla per la stipula, in violazione delle pattuizioni assunte; ha rappresentato che il termine del 31.12.2021, pattuito per la stipula dell'atto definitivo, non fosse essenziale, come confermato anche dall'appendice al contratto preliminare stipulato in pari data. 
Aderendo alla domanda di esecuzione in forma specifica del contratto avanzata dalla parte attrice, previo pagamento del residuo prezzo pattuito in euro 103.521,00 per il trasferimento del bene e con l'integrale rigetto delle richieste di restituzione e di risarcimento del danno avanzate in citazione, stante la non applicabilità della disciplina delle migliorie di cui all'art. 1150 c.c., la convenuta ha così concluso: “1) ### la proprietà dell'immobile per cui è causa in favore dell'attrice, previo pagamento da parte di quest'ultima del residuo prezzo in favore della convenuta; 2) ritenere e dichiarare la domanda di risarcimento danni avanzata dall'attrice infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata e, per l'effetto, rigettarla con ogni statuizione di legge; 3) rigettare la domanda di risoluzione del contratto preliminare stipulato tra le parti per inadempimento della convenuta; 4) Conseguentemente, rigettare la domanda di restituzione in favore dell'attrice della somma di € 54.000,00 corrisposta a titolo di acconto sul prezzo, da valere quale caparra confirmatoria; 5) ### la domanda di restituzione in favore dell'attrice della somma di € 64.000,00, richiesta a titolo di migliorie, lavori di ristrutturazione e acquisto di mobilia, perché infondata e, comunque, non provata. Con vittoria delle spese e competenze di lite”.  MOTIVI DELLA DECISIONE 1. La domanda, formulata in via principale dall'attrice ### di trasferimento della proprietà dell'immobile promesso in vendita, con contratto preliminare del 3.7.2019, non può essere accolta. 
E, invero, dagli accertamenti compiuti dal consulente tecnico d'ufficio, nominato in corso di causa, sono emerse difformità urbanistiche che il perito ha qualificato sanabili, previa rimozione degli abusi e sanatoria ottenibile a condizione che l'ufficio del genio civile e le autorità preposte alla tutela dei vincoli paesaggistico ed idraulico rilascino i pareri positivi di rispettiva competenza, ed affrontando un costo stimato in € 12.000,00.  ### ha anche evidenziato l'esistenza di iscrizioni ipotecarie sull'immobile in questione, eseguite contro la promittente venditrice, e ha anche riscontrato un difetto di conformità catastale oggettiva.
Il perito, arch. ### nel fornire risposta a specifico quesito (il n. 3 dell'incarico) ha, nel paragrafo 6 della sua relazione, dapprima dato atto della corretta intestazione dell'immobile alla promittente alienante e, però, ha poi testualmente riferito delle difformità riscontrate: “Per quanto riguarda la planimetria depositata negli archivi informatici del catasto con prot.  ### del 15/07/2003 (precedente al rilascio del certificato di ### si rileva che il fabbricato corrisponde all'attuale conformazione e divisione presente internamente ma difforme dalle previsioni di progetto della concessione edilizia rilasciata dal Comune di ### per quanto riguarda il vano abusivo presente con accesso esterno dalla veranda esso non è presente, la veranda è riportata con una sagoma terminale difforme sia dalla concessione edilizia che dallo stato attuale e la stessa è indicata come “### Scoperta”. Pertanto, sia che la regolarizzazione delle opere abusive vengano accolte o respinte, si dovrà procedere ad una ripresentazione della planimetria catastale che rispecchi lo stato dei luoghi e quindi una modifica catastale al ### (pagg. 6 e 7 dell'elaborato peritale). 
All'accertamento del difetto di conformità catastale da parte del ### le cui conclusioni sul punto non sono state contestate né smentite dalle parti, consegue che, in applicazione del disposto dell'art. 29, comma 1 bis, della legge 52/1985 - nel testo risultante a seguito delle modifiche introdotte con l'art. 19 del decreto legge n. 78/2010, a sua volta convertito nella legge 122/2010 - la proprietà dell'immobile per cui è causa non è suscettibile di trasferimento neppure a mezzo della sentenza la cui pronuncia è stata richiesta da entrambe le parti, in sostituzione del contratto, ai sensi dell'art. 2932 c. c.. 
Tale conclusione si pone in linea con i principi affermati dalla Suprema Corte di Cassazione che con la pronuncia 12654/2020 nel dirimere la questione relativa all'applicabilità, o meno, del disposto dell'art. 29, comma 1 bis, della L 52/1985, oltre che ai trasferimenti eseguiti con atti di autonomia privata, anche alla domanda della parte che chieda sentenza sostitutiva del contratto non concluso ai sensi dell'art. 2932 c. c., ha statuito che: “La pronuncia giudiziale, avendo funzione sostitutiva di un atto negoziale dovuto, non può realizzare un effetto maggiore e diverso da quello che sarebbe stato possibile alle parti, né, comunque, un effetto che eluda le norme di legge che governano, nella forma e nel contenuto, l'autonomia negoziale delle parti; in altri termini, non può accogliersi una lettura del sistema che consenta alle parti di eludere la disposizione dettata del comma 1 bis dell'articolo 29 I. 52/1985 mediante la stipula di un contratto preliminare di immobile catastalmente non regolare seguita dalla introduzione di un giudizio che si concluda con sentenza di trasferimento dell'immobile medesimo (par. 35.5.1 della motivazione). Inoltre, la Suprema Corte ha chiarito che: “La presenza delle menzioni catastali (l'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, quest'ultima sostituibile da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale) costituisce condizione dell'azione di adempimento del contratto in forma specifica ex art. 2932 c.c. e, pertanto, deve sussistere al momento della decisione” e che la relativa produzione “può intervenire anche in corso di causa ed è sottratta alle preclusioni che regolano la normale attività di deduzione e produzione delle parti”. 
E, ancora, di recente la Suprema Corte ha affermato che: “La pronuncia giudiziale di trasferimento della proprietà di un immobile ex art. 2932 c.c. deve contenere l'identificazione catastale del bene, ma non necessita della dichiarazione di conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto per la validità del contratto preliminare. Tuttavia, l'omessa dichiarazione o il mancato deposito dell'attestazione di conformità ai sensi dell'art. 29 comma 1-bis, della L. 52/1985, comporta nullità rilevabile d'ufficio, anche in cassazione, se emergente dagli atti acquisiti al processo” (così, Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 31/10/2024, n. 28099). 
I principi sopra espressi sono applicabili nella fattispecie in esame atteso che parte convenuta, pur concordando sulla domanda di emissione della sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., non ha prodotto nelle more della decisione idonea documentazione di regolarizzazione, almeno sotto l'esaminato aspetto catastale, dell'immobile al cui trasferimento entrambe le parti ambivano. 
Ciò determina l'improcedibilità della domanda ex art. 2932 c.c. avanzata dall'attrice in via principale.  2. Ciò posto, passando adesso all'esame della domanda avanzata dalla parte attrice in via subordinata di risoluzione del contratto preliminare di vendita di cui si discute, per grave inadempimento della convenuta, deve ritenersi che tale domanda sia fondata e vada accolta.
Giova premettere, al riguardo, che ciascuna parte ha addebitato all'altra la causa della mancata stipula del contratto definitivo.  ### ha accusato la convenuta di non essersi attivata per raggiungere la transazione promessa con la ### mutuante per l'estinzione del mutuo del cui accollo da parte del promissario acquirente le parti avevano inserito una pattuizione nel preliminare; di non aver versato le rate del mutuo in questioni, così determinando il passaggio a sofferenza del credito, la cessione dello stesso ad altra società e l'avvio di un procedimento di esecuzione forzata sull'immobile promesso in vendita; di non aver assicurato la libertà dell'immobile da iscrizioni ipotecarie, essendo stata pure iscritta in data ### ipoteca giudiziale da parte della società ### in forza di un D.I. per euro 10.000,00 emesso dal ### di Roma in danno della promittente venditrice. ### ha anche addebitato alla convenuta la presenza di abusi e irregolarità catastali nell'immobile, scoperti all'esito delle indagini peritali disposte d'ufficio nel corso del presente giudizio e non segnalate al momento del preliminare di compravendita, incidenti sulla stessa possibilità di stipulare il definitivo nonché l'esistenza di un procedimento esecutivo a carico dell'immobile, avviato pure nelle more del giudizio, in conseguenza del mancato pagamento del mutuo contratto dalla convenuta. 
Di contro, la convenuta ha sostenuto che il ### (promissario acquirente e marito dell'attrice) aveva formulato proposte transattive alla ### a condizioni per lui vantaggiose, come da corrispondenza via e mail prodotta in allegato alla comparsa di risposta, ma non ritenute favorevoli dalla ### mutuante così non favorendo il buon esito delle trattative nonché l'accollo del mutuo. 
Ha sostenuto pertanto che nessuna rilevanza causale poteva attribuirsi al mancato pagamento da parte sua delle rate di mutuo nel frattempo maturate, considerato che tale pagamento non è stato neppure pattuito tra le parti come obbligo gravante sulla promittente venditrice. 
Ha affermato che nessuna diffida ad adempiere era stata formulata prima del giudizio da parte del ### né da parte dell'erede, nonostante il primo fosse tenuto per contratto ad invitare la promittente venditrice alla stipula del definitivo. Ha infine sostenuto l'irrilevanza dell'iscrizione ipotecaria da parte di ### ai fini della stipula del definitivo.
Orbene, dalla comparazione dei reciproci comportamenti tenuti dalle parti prima dell'instaurazione del giudizio, è emerso il prevalente e grave comportamento inadempiente della promittente venditrice alle obbligazioni su di essa gravanti in forza della stipula del preliminare di vendita di cui si discute. 
E, invero, risulta provata l'esistenza di numerose proposte transattive con la ### per l'estinzione del mutuo, poi non andate a buon fine, formulate dalla convenuta nell'interesse dello stesso ### per come emerso dalla prova testimoniale resa dall'avv. ### che ha curato tali trattative. 
Deve però evidenziarsi che, contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta in comparsa di risposta, proprio perchè il termine per la stipula del contratto definitivo era stato fissato tra le parti a distanza di oltre due anni dalla stipula del preliminare, non era del tutto irrilevante, avuto riguardo al complessivo assetto di interessi risultante dal programma negoziale, il mancato pagamento delle rate di mutuo scadute nelle more della stipula del definitivo da parte della promittente venditrice. 
Tale obbligo, pur non convenuto espressamente tra le parti in sede di stipula del preliminare, si imponeva a carico della convenuta tenuto conto del vincolo contrattuale gravante sulla stessa in forza del mutuo in questione e anche considerato che il dovere generale di buona fede e correttezza, che governa l'esecuzione di tutti i contratti, impone al promittente venditore di fare tutto il possibile per assicurare la stipula del definitivo. 
La convenuta, infatti - alla luce delle e-mail depositate in allegato alla comparsa di risposta, in quanto inviate alla ### comunque a suo nome dall'avvocato ### anche ove siano state concordate o decise quanto al contenuto dal ### (per come emerge all'esito della prova testimoniale resa dall'avvocato ### - non poteva non sapere del fatto che tali proposte non venivano accolte dalla banca sicchè ciò rendeva ancora più importante, per assicurare il buon esito del preliminare, la prosecuzione del pagamento delle rate del mutuo al fine di agevolarne il suo accollo da parte del ### alle condizioni originariamente concordate in sede ###effetti, tale mancato pagamento da parte della convenuta promittente venditrice delle rate di mutuo nel frattempo maturate è stato determinante nell'impedire la stipula del contrato definitivo, avendo causato il successivo passaggio a sofferenza del credito dato a mutuo e, perfino, l'inizio dell'esecuzione forzata sull'immobile di cui è stata documentata da parte dell'attrice, con nota del 24.5.2025 prima della precisazione delle conclusioni, la proposizione di un'istanza di vendita forzata avanzata dalla società creditrice cessionaria del credito derivante dal suddetto mutuo. 
Deve evidenziarsi peraltro che parte attrice ha anche dimostrato che il ### promissario acquirente, aveva già versato alla promittente venditrice, prima della stipula del definitivo, e in vari momenti, somme complessivamente ammontanti ad euro 54.000,00 a titolo di acconto sul prezzo pattuito, sicchè la convenuta era stata messa nelle condizioni di pagare le rate del mutuo nel frattempo maturate. 
È pacifico invece tra le parti il fatto che le rate di mutuo, maturate nelle more della stipula del definitivo, non siano state pagate dalla promittente venditrice e ciò risulta anche confermato dal passaggio a sofferenza del credito derivante dal mutuo. 
Deve segnalarsi peraltro che la volontà di non stipulare il contratto definitivo da parte della promittente venditrice emerge chiaramente anche dalla e-mail datata 26 novembre 2020 inviata dalla Meo al ### depositata dalla parte attrice in allegato alla sua memoria istruttoria dell'1 giugno 2023 (all. 2 del ricorso possessorio prodotto in allegato al doc. 11 della memoria istruttoria depositata nel presente giudizio - fascicolo Rg. 1725/2022). 
Nella suddetta e mail, non contestata nel suo contenuto dalla parte convenuta avuto riguardo agli atti del possessorio RGN 1725/2022 confluiti nel presente giudizio, l'avv. ### difensore della ### dichiarava: “scrivo la presente per incarico ricevuto dalla signora ### ……per comunicare l'intenzione della medesima di non continuare a coltivare l'intesa per la cessione del bene sopra indicato a cagione del mancato rispetto degli accordi preliminari e, segnatamente, per non avere versato l'acconto più volte richiesto, alla stessa indispensabile per far fronte alle rate di mutuo insolute. In ragione di ciò, la invito a restituire le chiavi che a suo tempo le sono state consegnate affinchè potesse procedere a rilievi e misurazioni, anche in assenza della proprietaria, per la futura eventuale ristrutturazione della casa. A tal fine, la mia ### rimane in attesa di aver restituite le chiavi immediatamente e senza alcun indugio alla ricezione della presente missiva” (all. 11 alla memoria dell'1 giugno 2023- doc. 2 allegato al ricorso possessorio prodotto). 
Dalla suddetta e mail emerge dunque che: 1) le rate del mutuo, già all'epoca della e mail inoltrata dall'avv. ### per conto della Meo in data ###, non risultavano pagate dalla promittente venditrice nonostante, per come chiarito, tale obbligo discendeva già in forza del contratto di mutuo che la vincolava direttamente e personalmente; 2) che non aveva intenzione di addivenire più alla stipula del definitivo nonostante alla data del 26.11.2020 risultavano pure versate delle somme dal ### a titolo di acconto sul prezzo per come dimostrato nel presente giudizio. 
Inoltre, nella proposta transattiva del 9.10.2020, di poco antecedente alla e-mail del 26.11.2020 sopra citata, l'avv. ### aveva chiesto alla ### mutuante per conto della Meo di estinguere il mutuo per euro 55.000,00 rappresentando difficoltà economiche della stessa promittente venditrice conseguenti alla morte del marito e derivanti anche dalla situazione economica successiva all'emergenza del ### Dalla lettura della e mail del 15.9.2021 (allegato 6 alla comparsa di risposta) il mutuo risultava pure già ceduto da MPS ad altra società per il suo passaggio a sofferenza. 
Seppure nella successiva e mail del 27.1.2022 (doc. 14 della comparsa di risposta), inviata dall'avv. ### emergono anche difficoltà economiche della ### subentrata quale erede del ### ad accettare le condizioni transattive per l'estinzione del mutuo offerte dalla ### con le precedenti e mail del 13.12.2021, deve ritenersi che ciò non abbia reso meno grave il comportamento della Meo tenuto in precedenza, per come sopra illustrato. 
A tale condotta deve pure aggiungersi quella, di non minor rilievo, relativa al non avere la promittente venditrice neppure assicurato la piena libertà dell'immobile da ulteriori iscrizioni ipotecarie. Infatti, è documentato (doc. 5 allegato all'atto di citazione), oltre che pacifico tra le parti, il fatto che sull'immobile promesso in vendita, nelle more delle trattative con la ### mutuante per l'estinzione del muto, è stata in data ### iscritta ipoteca giudiziale per euro 10.000,00 da parte di ### cioè di altro soggetto creditore della promittente venditrice. 
La convenuta, non pagando i propri debiti, non ha assicurato la libertà dell'immobile da ulteriori iscrizioni ipotecarie sull'immobile promesso in vendita né risulta che tale iscrizione sia stata cancellata prima dell'emissione della presente sentenza né la convenuta ha offerto di procedere alla cancellazione, indicando al giudicante le relative condizioni per procedere alla liberazione dell'immobile, onde consentire l'emissione della sentenza ex art. 2932 Tale comportamento, ossia l'inadempimento della convenuta all'obbligo di assicurare il bene libero da ipoteche, posto che la sentenza ex art. 2932 c.c. non può essere emessa anche per le ragioni sopra esplicitate, rileva dunque ai fini dell'imputabilità alla convenuta della risoluzione giudiziale del contratto, domanda avanzata in via subordinata dalla parte attrice. 
Infine, per come chiarito, in corso di causa è emerso anche che l'immobile promesso in vendita non presenta le condizioni di conformità catastale oggettiva indispensabili per la valida stipula del contratto definitivo, impedendo così anche la possibilità da parte del giudice di emettere una sentenza di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 Né risulta che la convenuta si sia adoperata in vista della stipula del definitivo o dell'emissione della sentenza ex art. 2932 c.c. ad eliminare tali difformità segnalate dal ### nonostante l'### adesione alla domanda avanzata dall'attrice in via principale. 
Ne consegue che, anche ove non fosse intervenuto il decesso del ### e anche se fosse stata inviata la diffida ad adempiere da parte della sua erede attrice - che aveva comunque manifestato, anche prima dell'accettazione espressa dell'eredità, la sua qualità di erede e di voler subentrare nel contratto sin dalla proposta transattiva del 27.01.2022 inviata dall'avv.  ### (prodotta dalla stessa convenuta) nonchè con la notifica della citazione per l'introduzione del presente giudizio - non sarebbe stato possibile addivenire alla stipula del definitivo a causa del comportamento gravemente inadempiente della parte convenuta che non ha garantito la piena conformità catastale oggettiva del bene e la piena libertà dell'immobile dalle ipoteche al momento dell'emissione della presente sentenza né si è offerta di farlo, indicando le relative condizioni economiche, in vista dell'emissione della sentenza di esecuzione in forma specifica. 
Ne discende l'accoglimento della domanda di risoluzione giudiziale del contratto ai sensi degli artt. 1453 e 1455 3. ### della domanda di risoluzione del contratto comporta, come conseguenza, anche la condanna della parte convenuta alla restituzione in favore dell'attrice della somma versata a titolo di acconto del prezzo, eseguito a mezzo di più versamenti, di € 54.000,00, atteso l'effetto retroattivo della risoluzione espressamente regolato dall'art. 1458 c.c. (Cass. civ., II, Sent., (data ud. 11/03/2010) 27/05/2010, n. 13003). 
Il versamento di tale importo a seguito della pronuncia di risoluzione del contratto risulta infatti privo di titolo e ne giustifica la restituzione (cfr., tra le tante, Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 28/02/2013, n. 5033).  3.1. Non può invece essere accolta la domanda di rivalutazione monetaria, per come richiesto in citazione, conformemente al principio espresso dalla Suprema Corte secondo cui l'obbligo di restituire la somma ricevuta a titolo di anticipo costituisce debito di valuta e non di valore, insensibile, come tale, al fenomeno della svalutazione monetaria, salvo che il creditore non dimostri di avere risentito, in conseguenza della svalutazione stessa, un particolare pregiudizio, risarcibile ai sensi dell'art. 1224, cpv. c.c. per l'indisponibilità della somma anticipata (v.  civ., Sez. III, 15/03/2004, n. 5237; Cass. civ., Sez. Unite, Sent., (data ud. 04/12/1992) 04/12/1992, n. 12942). 
Ne discende che sull'importo corrisposto a titolo di acconto del prezzo saranno dovuti gli interessi al tasso legale dalla data di ogni singolo versamento sino al saldo. 
Parte attrice ha infatti a tal riguardo allegato e documentato di aver versato le seguenti somme a titolo di acconto: assegno n. 294-00 ### di €. 15.000,00 del 14.01.2020; assegno n. 298- 04 ### di €. 8.000,00 del 24.08.2020; assegno n. 414-01 ### di €. 4.000,00 del 16.06.2021; assegno n. 991-08 ### di €. 2.000,00 del 23.09.2021; assegno circolare n. 447- 07 ### di €. 8.000,00 del 02.03.2021, intestato a ### e tratto su c/c di ### presso ### e girato da ### assegno bancario n. 296-02 ### di €. 2.000,00 del 30.01.2020 intestato a ### e girato dalla stessa, tratto su c/c di ### presso la ### quietanza del pagamento effettuato da ### in favore di ### dalla stessa sottoscritto, della somma di €. 5.000,00 del 20.11.2019; quietanza del pagamento effettuato da ### in favore di ### dalla stessa sottoscritto, della somma di €. 6.500,00 del 13.11.2019; quietanza del pagamento effettuato da ### in favore di ### dalla stessa sottoscritto, della somma di €. 1.500,00 del 03.12.2019; comunicazione a mezzo pec e contestuale risposta di ### contenente allegata la copia dell'assegno n. 667-10 finale di €. 2.000,00 con girata di ### e ricevute in formato .eml. (cfr. pagina 3 memoria di parte attrice dell'1 giugno 2023 e doc. allegati da 2 a 9).  4. ### ha anche chiesto il pagamento dell'importo di complessivi € 64.000,00 a titolo di migliorie apportate all'immobile. 
Ha dedotto di aver eseguito spese di ristrutturazione dell'immobile, per l'acquisto di materiali, nonché di arredi ed elettrodomestici. A supporto della domanda ha prodotto in copia alcune fatture, relative promiscuamente alle opere ed ai beni mobili acquistati. Nel corso dell'istruttoria sono state altresì assunte le dichiarazioni testimoniali. La domanda è stata avversata dalla convenuta che ha tra l'altro dedotto la non spettanza del rimborso, atteso che la promittente acquirente ha avuto la mera detenzione e non il possesso, rimanendo esclusa l'applicabilità dell'art. 1150 c. c., dettato a tutela del diritto del possessore al rimborso dei miglioramenti. 
Orbene, tale domanda è infondata e non merita accoglimento. 
In primo luogo, nessun risarcimento del danno può essere riconosciuto all'attrice per gli arredi, gli elettrodomestici ed i beni mobili acquistati e collocati nell'immobile per cui è causa di cui sia possibile la restituzione da parte della convenuta ove ne sia dimostrata la proprietà. 
Detti beni, peraltro, non sono stati neppure elencati in modo puntuale né in atto di citazione né nei successivi atti difensivi del presente giudizio, avendo l'attrice richiamato un elevato numero di fatture allegate all'atto di citazione, con la finalità di documentarne il costo sostenuto ai fini della condanna risarcitoria richiesta, non essendo stata domandata anche la restituzione dei beni mobili asportabili.  5. A parte la questione relativa alla mancata puntuale allegazione dei beni mobili di arredamento acquistati, di cui sarebbe stata possibile una domanda di restituzione previo accertamento della relativa proprietà, deve evidenziarsi che non risulta dimostrato neppure il deprezzamento dei suddetti beni mobili, sicchè non può riconoscersi il risarcimento del danno pure a tale titolo proposto.  6. Del pari, non può riconoscersi a titolo risarcitorio, l'importo speso per l'esecuzione di opere di ristrutturazione e per l'acquisto dei materiali impiegati a tale scopo.
Risulta infatti fondata l'eccezione, sollevata dalla parte convenuta, secondo cui nella specie non è applicabile il disposto di cui all'art. 1150 c.c. non potendo qualificarsi come possesso la situazione di godimento del bene da parte del promissario acquirente in attesa di stipula del contratto definitivo. 
La norma dell'art. 1150 c.c., che attribuisce al possessore, all'atto della restituzione della cosa, il diritto al rimborso delle spese fatte per le riparazioni straordinarie ed all'indennità per i miglioramenti recati alla cosa stessa, è di natura eccezionale e non può essere applicata in via analogica qualora nella promessa di vendita venga concordata la consegna del bene prima della stipulazione del contratto definitivo, definendosi la relazione del promissario acquirente con il bene in termini di detenzione qualificata, l'art. 1150 c.c., non si applica (conformi, seppur in fattispecie diverse dalla detenzione in base a preliminare, Cass. n. 5948 del 18/03/2005 e 13316 del 30/06/2015). 
La giurisprudenza della Suprema Corte, anche a ### (cfr. Cass. sez. U, n. 7930 del 27/03/2008, più volte ribadita come ad es. da Cass. n. 5211 del 16/03/2016) ha affermato, superando precedenti orientamenti, che nella promessa di vendita, anche quando viene convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, non si verifica un'anticipazione degli effetti traslativi, in quanto la disponibilità eventualmente conseguita dal promissario acquirente si fonda sull'esistenza di un contratto di comodato funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori. Pertanto, la relazione con la cosa, da parte del promissario acquirente immesso anticipatamente nel godimento, è qualificabile esclusivamente come detenzione qualificata e non come possesso. 
Deve peraltro osservarsi che nel caso di specie l'effetto anticipato del contratto è stato pure contestato dalla parte convenuta, avendo essa sostenuto che la consegna delle chiavi al promissario acquirente fu fatta solo temporaneamente per consentire delle misurazioni. 
Tale circostanza risulta confermata dalla e-mail del 26.11.2020 sopra richiamata prodotta nel fascicolo possessorio allegato dalla stessa parte attrice (doc. all.11 sopra citato). 
La convenuta ha sostenuto inoltre che la chiave dell'immobile poi è stata trattenuta arbitrariamente dal ### e tale circostanza, sostenuta in comparsa di risposta, non è stata né smentita né contestata in modo specifico dalla parte attrice nella sua memoria n. 1 ex art. 183
VI comma c.p.c. Non vi è dunque alcuna prova, né allegazione difensiva in tal senso, da cui risulti che tra le parti sia intercorso un comodato d'uso collegato al preliminare. 
In ogni caso, anche ove fosse configurabile un rapporto di comodato, funzionalmente collegato al preliminare di vendita stipulato tra le parti, ciò non consentirebbe di riconoscere a titolo di migliorie gli importi documentati nelle fatture prodotte in giudizio, atteso che, a parte la non applicabilità dell'art. 1150 c.c. per come sopra chiarito, tale costo non sarebbe neppure riconoscibile ai sensi dell'art. 1808 c.c. non avendo parte attrice dimostrato i relativi presupposti, cioè che si sia trattato di spese straordinarie sostenute per la conservazione dell'immobile promesso in vendita e che le stesse avessero carattere necessario e urgente. 
Non risulta dimostrato neppure che vi sia stato il consenso della convenuta all'esecuzione delle suddette opere.  7. Infine, va respinta anche la domanda di risarcimento del danno per mancato godimento dell'immobile quantificata dalla parte attrice in misura pari ai canoni di locazione che avrebbe percepito dalla scadenza del termine per la stipula del contratto definitivo sino ad oggi. In comparsa conclusionale parte attrice ha chiesto l'importo di €. 58.125,00 (dal 31.12.2021 al 31.08.2025). 
Orbene, anche tale domanda non può essere accolta.  ### non ha infatti dimostrato che, nelle more della risoluzione del contratto, alla cui pronuncia è ricollegabile la suddetta domanda risarcitoria, avrebbe certamente locato il bene anziché disporne a titolo personale. 
Tale danno, qualificabile come lucro cessante, non è infatti presunto ma andava espressamente provato nel presente giudizio. 
Giova inoltre evidenziare che parte attrice, pur a fronte del mancato pagamento integrale del prezzo per l'acquisto del bene immobile, di cui lamenta il mancato godimento fino ad oggi, e, anzi, pur ottenendo per effetto della presente sentenza la condanna della controparte alla restituzione di quanto versato a titolo di acconto, ove fosse accolta tale domanda risarcitoria, otterrebbe un risultato che, in realtà, è impedito dalla stessa domanda di risoluzione contrattuale che ha proposto in via subordinata, atteso che la pronuncia risolutoria pone le parti nella stessa situazione che esse avevano prima della stipula del contratto poi risolto.
Tale danno, oltre che non dimostrato, non è peraltro neppure configurabile. 
È infatti pacifica la circostanza che la stessa attrice, anziché la promittente venditrice che aveva ancora la proprietà del bene, prima della scadenza del termine per la stipula del definitivo ha avuto il godimento diretto dell'immobile per cui è causa, avendolo rilasciato alla convenuta solo nel corso del presente processo in esecuzione dell'ordinanza emessa all'esito del giudizio che ha deciso il reclamo possessorio (cfr. verbale di udienza del 13.11.2023).  8. Del pari, non può riconoscersi all'attrice il danno per mancata stipula del definitivo e per il mancato trasferimento della proprietà dell'immobile atteso che tale danno, per giurisprudenza consolidata, è pari alla differenza tra il valore commerciale del bene al tempo in cui l'inadempimento è divenuto definitivo, coincidente con la proposizione della domanda di risoluzione, e il prezzo del bene pattuito in contratto (così, fra le tante, ### 25.### n. 6938; ### n. 1006/1992). 
Posto che ad essere risarcibile sarebbe, tutt'al più, solo tale differenza, ossia l'incremento di valore che avrebbe ottenuto l'attrice ove l'immobile fosse entrato nel suo patrimonio rispetto al prezzo pattuito in contratto (nella specie neppure versato integralmente se non limitatamente ad un acconto di cui viene disposta in sentenza la restituzione), non vi è prova che tale differenza sussista nel caso concreto atteso che l'immobile risulta pacificamente gravato da ipoteche e risulta anche documentato dalla stessa parte attrice che è stato sottoposto ad esecuzione forzata.  ### ha inoltre riscontrato difformità urbanistiche e irregolarità catastali il cui costo per il ripristino è stato quantificato in euro 12.000,00 sicchè tali costi, in realtà, determinano una riduzione del valore commerciale originario del bene. 
In ogni caso, sarebbe stato onere della parte attrice che ha pure chiesto, seppure in via generica, il risarcimento del danno per mancato trasferimento dell'immobile promesso in vendita, fornire al decidente la prova della sussistenza di tale incremento, quale misura risarcibile del mancato guadagno per come chiarito, nonché gli elementi (in primis il valore commerciale dell'immobile) per la valutazione della reale sussistenza di tale incremento, posto che il prezzo del bene è invece già desumibile dal contratto preliminare di vendita prodotto in giudizio. 
Ne consegue che anche tale domanda va respinta.  9. Vanno infine regolate le spese processuali.
Per il principio di parziale soccombenza, sussistono i presupposti per disporre la compensazione per metà delle spese di lite tra le parti. 
Parte convenuta va condannata a rifondere la restante quota spese all'attrice, liquidata come in dispositivo. 
Nella liquidazione si applicano i parametri medi di cui al D.M. 55/2014 in corrispondenza del valore della causa (da 52.001 a 260.000) per tutte le fasi del processo. 
Vanno anche riconosciute le spese vive (CU 518,00 ed euro 19,09 per spese notifica) al netto della compensazione sopra riconosciuta.  9. Le spese di ### liquidate con separato decreto, vanno poste in solido a carico delle parti, nei rapporti esterni con il ### e ripartite al 50% tra le parti nei loro rapporti interni, trattandosi di spese svolte nell'interesse di entrambe le parti.  P.Q.M.  ### in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: - dichiara improcedibile la domanda proposta ex art. 2932 c. c. da ### contro ### - in accoglimento della domanda proposta in via subordinata dalla parte attrice, dichiara risolto il contratto preliminare di compravendita del 03.12.2019 per cui è causa per grave inadempimento della convenuta e, per l'effetto, condanna la convenuta alla restituzione all'attrice dell'acconto sul prezzo versato di complessivi euro 54.000,00, oltre interessi legali dalla data di ogni singolo versamento, per come indicato in parte motiva, sino al saldo; - rigetta le ulteriori domande proposte in citazione; - compensa le spese di lite tra le parti per 1/2; - condanna ### a rifondere la restante quota spese di lite sostenute da ### che liquida in euro 7.320,05 di cui euro 7.051,5 per compensi ed euro 268,55 per spese vive oltre #### rimborso spese generali come per legge; - le spese di ### liquidate con separato decreto, vanno poste in solido a carico delle parti, nei rapporti esterni con il ### e ripartite al 50% tra le parti nei loro rapporti interni. 
Così deciso in ### 2.12.2025 Il giudice

causa n. 1836/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Piruzza Francescamaria

M
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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 12453/2025 del 11-05-2025

... 2727 e 2729 La questione attiene alla domanda di pagamento dei canoni. Tra le quest ioni fa tte valere dal ### vi e ra la richiesta di pagamento dei canoni per il periodo di prova, e dunque di uso della imbarcazione da parte dell a società d i noleggio , che, secondo il proprietario, non erano stati interamente versati. A tale domanda la società di noleggio aveva eccepito di averne versati una parte in contanti ma né il giudice di primo grado né quello di appello hanno ritenuto provata tale eccezione, a fronte anche del fatto che il contr atto preved eva pagam enti che dovevano essere tracciabili. La ricorre nte contesta questo accertamento , che ritiene fondato su elementi presuntivi. Ed assume che la Corte di merito non ha dato sufficiente motivazione di come ha utilizzato il procedimento presuntivo (“E' chiaro quindi, che il Giudice di seconde cure, pur richiamato l'argomento presunt ivo, non riesce poi a motivarlo adeguatamente, trascurando di dare il giusto rili evo a quegli elementi circostanziali noti, ch e, secondo l'id quod plerumque accidit, ben potevano far supporre che i pagamenti contestati fossero effettivamente avvenuti con denaro contante”, v. ricorso, p. (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25727/2022 R.G. proposto da: ### rappresentata e difesa dall'Avv. ### C.F.:###, e dall'Avv. ###, C.F.:###, con domiciliazione digitale ex lege -ricorrente contro ### rappresent ato e difeso dall'Avv. ### ta (c.f. ###), con domiciliazione digitale ex lege -controricorrente avverso la SENTENZA della CORTE D'### 710/2022 depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/03/2025 dal ### 2 di 8 Fatti di causa 1.- ### ha concluso un accordo con la ### srl, in base al quale ha dato a quest'ultima in godimento una sua imbarcazione, per un tempo determinato, dietro corrispettivo di un canone, con il patto che ### srl avrebbe potuto, alla scadenza, acquistare il bene o subentrare nel leasing. 
Il contratto prevedeva dei rimborsi a favore del ### nel caso la società di noleggio non avesse esercitato l'opzione.  2.- Si è verificata questa seconda ipotesi: la ### srl ha restituito l'imbarcazione. Tuttavia, il ### ha notato che la barca aveva subìto danni cui ha dovuto porre rimedio, con relativa spesa, e ha citato in giudizio, davanti al Tribunale di Bologna, la società di noleggio chiedendo, oltre che il rimborso delle riparazioni, altresì la spesa che ha dovuto sost enere a causa d el rifiuto di acquistare esercitando l'opzione, prevista contrat tualmente, ed altresì il pagamento dell'acconto, rimasto da corrispondere. 
La società si è costituita ed ha proposto domanda riconvenzionale, per ottenere il rimborso di spese effettuate per poter utilizzare la barca, consegnata, a suo dire, in condizioni che non consentivano di sfruttarla.  3.- ### ale ha riconosciuto gran parte delle v oci di danno lamentate dal ### e ha rigettato la domanda riconvenzionale.  4.- La Corte di Appello ha invece riformato in parte la decisione di primo grado, riconoscendo al ### una voce di danno (le spese sostenute dopo la restituzione del bene) che in primo grado era stata negata.  5.- Contro questa decisione ha proposto ricorso per cassazione la ### srl con quattro mo tivi di ricorso il lust rati da memoria. Si è costituito l'intimato con controricorso e ha depositato memoria. 
Ragioni della decisione 3 di 8 1.- Il primo m otivo d i ricorso prospetta “motivazione assen te” in relazione agli articoli 2727 e 2729 La questione attiene alla domanda di pagamento dei canoni. 
Tra le quest ioni fa tte valere dal ### vi e ra la richiesta di pagamento dei canoni per il periodo di prova, e dunque di uso della imbarcazione da parte dell a società d i noleggio , che, secondo il proprietario, non erano stati interamente versati. 
A tale domanda la società di noleggio aveva eccepito di averne versati una parte in contanti ma né il giudice di primo grado né quello di appello hanno ritenuto provata tale eccezione, a fronte anche del fatto che il contr atto preved eva pagam enti che dovevano essere tracciabili.   La ricorre nte contesta questo accertamento , che ritiene fondato su elementi presuntivi. Ed assume che la Corte di merito non ha dato sufficiente motivazione di come ha utilizzato il procedimento presuntivo (“E' chiaro quindi, che il Giudice di seconde cure, pur richiamato l'argomento presunt ivo, non riesce poi a motivarlo adeguatamente, trascurando di dare il giusto rili evo a quegli elementi circostanziali noti, ch e, secondo l'id quod plerumque accidit, ben potevano far supporre che i pagamenti contestati fossero effettivamente avvenuti con denaro contante”, v. ricorso, p. 16-17). 
Per contro oppone elementi diversi da cui avrebbe potuto dedursi il contrario.   Il motivo è infondato. 
In realtà non censura un uso scorretto del procedimento presuntivo, ossia non censura la violazione delle norme che presiedono alla prova presuntiva, ma piuttosto ritiene che i giudici di merito non abbiano dato sufficiente co nto del modo con cui hann o presunto che il pagamento non è avvenuto. 
Dunque, una censura che è sostan zialmente d i difetto di motivazione, e come tale è infondat a, in quanto i l difetto di motivazione è rilevante nella misura in cui non risultano le ragioni 4 di 8 della motivazione stessa, che invece nella fattispeci e sono chiaramente esposte dai giudici di merito, i quali hanno dato conto degli elementi noti da cui hanno ricavato quello ignoto (il mancato pagamento di alcuni canoni) e delle ragioni della inferenza dagli uni all'altro (si vedano le pagine 5 e 6 della sentenza). 
Il motivo contiene anche una censura ulteriore, ossia quella secondo cui il ragionamento presuntivo oltre che difettante di motivazione è altresì infondato nel merito, nel senso che, contrariamente a quanto assunto dai giudici, vi erano eleme nti da cui trarre prova d el pagamento.   Su questo punto il motivo è inammissibile. 
Si risolve nella prospettazione di una diversa ricostruzione del fatto rispetto a quella fornita dai giudici di merito. 
Invero, “la denuncia, in cassazione, di violazione o falsa applicazione del citato art. 2729 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., può prospettarsi quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota e non anche quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma” (Cass. 9054/2022). 
In altri termini “In tema di presunzioni, qualora il giudice di merito sussuma erroneame nte sotto i tre caratteri individuatori della presunzione (gravità, precisione, concordanza) fatti concreti che non sono invece rispondenti a quei requisiti, il relativo ragionamento è censurabile in base all'art. 360, n. 3, c.p.c. (e non già alla stregua del n. 5 dello stesso art. 360), competendo alla Corte di cassazione controllare se la norma dell'art. 2729 c.c., oltre ad essere applicata esattamente a livello di declamazione astratta, lo sia stata anche 5 di 8 sotto il profi lo dell'ap plicazione concreta; non dimeno, per restare nell'ambito della violazione di legge, la critica deve concentrarsi sull'insussistenza dei requisiti della presunzione nel ragionamento condotto nella sentenza impugnata, mentre non può svolgere argomentazioni dirette ad infi rmarne la plausibilità (criticando la ricostruzione del fatto ed evocando magari altri fatti che non risultino dalla motivazione), vizio valutabile, ove del caso, nei limiti d i ammissibilità di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c.“ (Cass. 18611/ 2021). 
La censura contenuta nel motivo in esame non rispe tta dunqu e questi parametri.  2.- Il secondo motivo prospetta violazione degli articoli 116 c.p.c. e 1766, 2735, 2697 Il motivo contiene una serie di argomenti difficilmente riassumibili in una censura omogenea. 
Innanzitutto, si fa questione di attendibilit à dei t esti, o , più precisamente, di utilizzabilità delle loro dichiarazioni. 
Sostiene la ricorrente che la Corte di Appello ha fatto affidamento su due testi (a d imostrazione dei dann i subiti dal ### che però avevano un interesse di fatto nella causa: uno era mandatario “di fatto”, l'altro era il tit olare del rimessaggio cu i però la società ricorrente attribuiva di avere causato i danni a lei imputati.   In questa parte la censura è inammissibile. 
Intanto la questione è stata risolta dal giudice di appello, cui pure è stata prospettata la questione della incompatibilità dei testi, con un accertamento in fatto, ossia escludendo che quei testi avessero un interesse a partecipare alla causa, che è la condizione della incompatibilità (v. sentenza impugnata, p. 8). E lo ha e scluso ricostruendo le situazioni di fatto, ossia le relazioni di fatto che i due testi avevano con l'attore. 
Questo accertamento non può qui essere rivisto. 
Per il resto, il motivo mira a censurare l'attendibilità dei testi, ed a contrapporre una diversa ricostruzione delle prove che, parimenti, è 6 di 8 qui incensurabile, in quanto rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, che ha reso adeguata motivazione del credito concesso ai testimoni. 
Infine, si assume omesso esame di un fatto rilevante, che però è in realtà ancora una v olta una censura rispetto ad una diversa valutazione della prova (p. 24) e, pertanto, il motivo è inammissibile anche sotto questo profilo.  3.- Il terzo motivo prospetta violazione degli articoli 1362 e ss.  Il contratto prevedeva che, ove la società di noleggio non avesse esercitato l'opzione, avrebbe dovuto rifondere al ### le spese sostenute per riprendersi la barca, sempre che fossero documentate. 
Il giudice di primo grado aveva ritenuto che tali spese non fossero sufficientemente documentate, mentre quello di appello ha ritenuto sufficiente la fattura, sulla base del fatto che era da presumersi che la barca an dasse co munque custodita e si dovesse fare la spesa relativa. 
La ricorre nte sostiene che il contratto è stat o male inteso, ed in particolare che “con la previsione di detta clausola, che richiede che le spese debbano essere documentate, le parti non hanno affatto inteso stabilire la modalità con la quale la spesa rimborsabile avrebbe dovuto essere effettuat a, bensì porre una condizione allo stesso rimborso, che, nell'eventualità in cui non fosse stato documentato, non avrebbe dato diritto, per l'appunto, alla restituzione” (v. ricorso, p. 26). 
Invece, la Corte di Appello avrebbe inteso che la clausola dà diritto al rimborso di spese comunque successive alla conclusion e del contratto, dunque anche se non documentate, così contravvenendo al canone della interpretazione secondo buona fede ed al canone che impone la soluzione meno gravosa per la parte (1371 c.c.).   Il motivo è inammissibile. 
Intanto, come eccepito dal controricorrente, il motivo è formulato in questi termini per la prima volta, posto che nei gradi precedenti la 7 di 8 società si era limitata a contestare che le spese fossero provate e documentate e non che la clausola andasse intesa in un certo modo anziché in altro. 
Ma, soprattutto, il motivo di ricorso attribuisce alla Corte di merito una interpretazione che essa non ha dato: anche i giudici di merito hanno inteso la clausola nel senso che le spese sostenute dal ### per riprendersi la barca vanno rimborsate se documentate, salvo il fatto ad averle ritenute tali, a differenza del giudice di primo grado. 
La censura dunque, alla fine, è solo sulla esistenza della prova delle spese di cui è stat o riconosciuto rim borso, e d infatti il motivo si conclude cosi: “Se, dunque, l'interpretazione da darsi alla clausola in esame è nel se nso che l a stessa pone un a condizione sospensivamente condizionata al rimborso, non essendo stato documentato il pagamento, come riconosciuto da entrambi i giudici di merito, si deve concludere che la condizione non si è avverata, con l 'effetto di paralizzare l'operativit à del dispo sto pattizio in commento” (p. 28). 
Conseguentemente il motivo prospetta un diverso accertamento del fatto, o meglio una diversa valutazione delle prove, ed in quanto tale è inammissibile.  4.- Il quarto motivo prospetta violazione degli articoli 2056, 1223 e 2043 Tra i danni riconosciuti al proprietario della imbarcazione v'è quello relativo al tender che non è stato restituito, come, per accordi presi, andava fatto. 
Il fatto era pacifico: era provato e non contestato che il tender non era stato restituito. 
E dunque i giudici di merito hanno accordato l'indennizzo previsto in contratto per l'acquisto di un nuovo tender. 
Sostiene la ricorrente che invece la Corte di merito avrebbe dovuto tenere conto del fatto che il proprietario avrebbe potuto recupere il 8 di 8 tender dove si trova va (pare fosse stato lascia to in S ardegna) e dunque richiedere solo le spese relative al relativo recupero.   Il motivo è inammissibile e comunque infondato. 
E' inammissibile in quanto non risulta che la questione sia stata posta in appello in questi termini, che sono fondamentalmente quelli di concorso del danneggiato, il quale non può lucrare il valore di un tender nuovo, quando avrebbe potuto recuperare e riparare da sé quello vecchio, ottenendo semmai la spesa relativa a tale recupero. 
Ma non risulta che la questione del concorso di colpa del danneggiato sia stata posta davanti ai giudici di merito. 
E' comunque infondata la censura, in quanto se l'accordo prevede la restituzione del bene, ed il bene non è restituito, ne deriva il diritto del creditore ad avere l'equivalente in denaro, non essendo costui gravato dall'obbligo di dimostrare che il bene non restituito poteva essere (dal medesimo creditore) recuperato comunque, salvo ovviamente che tale onere a carico del creditore sia espressamente pattuito.   Il ricorso va pertanto rigettato e le spese seguono la soccombenza P.Q.M.  La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite nella misura di 6.500,00 euro, oltre 200,00 euro per esborsi, ed oltre spese generali al 15%. 
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti p er il versamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. 
Così deciso in ### il ###.   

Giudice/firmatari: Scrima Antonietta, Cricenti Giuseppe

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Tribunale di Termini Imerese, Sentenza n. 20/2016 del 13-01-2016

... circa l'effettiva sussistenza dei presupposti per il pagamento del corrispettivo dovuto in virtù dell'esecuzione del contratto di subappalto stipulato in data ###. Nessun elemento di prova è stato, poi, fornito al fine di accertare l'effettiva ricezione da parte dell'### di pagamenti in contanti ulteriori rispetto a quelli contabilizzati. ### il: 09/05/2017 n.877/2017 importo 227,00 Tribunale di ### sez. civile #### ha, poi, eccepito la parziale compensazione del credito vantato dall'opposto ### con il proprio contrapposto credito derivante dalla previsione contrattuale di cui all'art. 5 del contratto di sub-appalto stipulato in data ###, a mente del quale allo ### doveva essere riconosciuto un compenso pari al 5% del complessivo importo del contratto a titolo di corrispettivo per l'attività professionale di direzione dei lavori e di tenuta della contabilità. A fronte di tale eccezione la difesa dell'### ha contestato che lo ### non avrebbe mai effettivamente posto in essere le attività di direzione dei lavori e di tenuta della contabilità, di tal che nessuna somma sarebbe dovuta al riguardo. ###à istruttoria svolta nell'ambito del presente giudizio non consente di ritenere (leggi tutto)...

testo integrale

Tribunale di ### sez. civile TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE VERBALE DI UDIENZA CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 ###.P.C. 
Il giorno 13/01/2016, innanzi al Giudice dott. ### viene chiamata la causa R.G. n. 181 dell'anno 2013 promossa da ### (avv. ### ) ### (avv. ### ) CONTRO ### (avv. ### ) Si da atto che sono presenti l'avv. ### per ### l'avv. ### in sostituzione dell'avv. ### per ### l'avv. ### per ### I procuratori delle parti discutono la causa oralmente e si riportano alle conclusioni dei rispettivi atti introduttivi e alle memorie autorizzate depositate in atti ###. ### conclude come in atto di citazione in opposizione e comparsa di costituzione e ribadisce come, contrariamente a quanto assunto nella narrativa del ricorso per ingiunzione di pagamento opposto, il geom. Sperandeo non risulti passivamente legittimato rispetto alla pretesa creditoria azionata in sede monitoria dall'### per le ragioni di cui alla narrativa dell'atto di citazione suddetto (con particolare riguardo al tenore, anche letterale, del contratto di appalto ed alla conoscenza, da parte dell'### dei rapporti intercorrenti tra lo ### ed il ### - parte sostanziale e reale commitRegistrato il: 09/05/2017 n.877/2017 importo 227,00 Tribunale di ### sez. civile tente dell'opera, nonchè sottoscrittore del preventivo di cui al doc. n° 2 della produzione a corredo del ricorso per ingiunzione - come altresì comprovato dalla intervenuta ricezione ed incasso dell'assegno di € 5.000,00 e finanche desumibile dal tenore delle missive di sollecito). Le superiori circostanze, del resto, sono state confermate all'udienza del 03.11.2014 dall'### in sede di interrogatorio formale, il cui carattere confessorio in ordine alla effettiva titolarità del rapporto sostanziale appare certamente idoneo a fondare la revoca dell'opposto decreto; del resto, anche il ### in seno all'interrogatorio formale reso alla medesima udienza, ha confermato di avere incaricato il geom. ### “di individuare una ditta che avrebbe dovuto eseguire i lavori e di dirigere i lavori stessi”. 
In via gradata nel ribadire l'irrilevanza probatoria della fattura posta a fondamento del ricorso in monitorio si rinvia alle puntuali contestazioni di cui al punto 2) dell'atto di opposizione, dovendosi ridurre, nella non temuta ipotesi di mancato accoglimento della superiore eccezione, il credito dell'opposto a non più di € 4.796,19 (da porre, comunque, a carico del ###. 
Rispetto alle domande spiegate dal ### nell'atto di citazione per chiamata in causa si ribadiscono le contestazioni di cui alla responsiva circa la ricostruzione dei rapporti intercorsi tra le parti, rimarcando come questi non potessero assumere i connotati dell'appalto (svolgendo il deducente l'attività di geometra), bensì del conferimento dell'incarico di direzione e risoluzione delle problematiche di carattere tecnico (per come evincibile anche dalla scrittura del 30.10.2004, sottoscritta anche dal ### - il quale, in tal modo, chiaramente ebbe ad esplicitare e, comunque, a ratificare, di essere a conoscenza dell'attività di commissione dell'esecuzione delle opere alla ditta ###
Registrato il: 09/05/2017 n.877/2017 importo 227,00 Tribunale di ### sez. civile go), come comprovato, del resto, dall'emissione di assegno bancario di € 5.000,00 intestato all'### nonché dal rilievo per cui, dal confronto tra il contratto di appalto stipulato dal geom. ### n.q. ed il preventivo di spesa sottoscritto tra questi ed il ### la differenza ammontasse ad € 2.500,00 vale a dire al corrispettivo per le competenze tecniche. Si rinvia, in proposito, al contenuto dell'interrogatorio reso dal ### confessori sul punto. 
Ribadisce, quindi, la sussistenza del rapporto di mandato tra il ### ed lo ### con conseguente rigetto della domanda di garanzia azionata e l'opposizione all'accoglimento delle ulteriori domande spiegate, per le ragioni di fatto e di diritto di cui alla responsiva. 
Fa, infine, rilevare l'assoluta inattendibilità della deposizione della teste ### il cui interesse fattuale nella causa è stato dalla stessa chiaramente dichiarato e la cui credibilità risulta chiaramente inficiata, oltre che dalle considerazioni espresse, dalle contraddizioni intrinseche della deposizione; del pari si rappresenta l'inattendibilità della deposizione dei testi ### e ### la cui presenza alla rammentata telefonata (oltre che le modalità di svolgimento della stessa) non sono state neppure rammentate dalla predetta ####. ### contesta quanto oggi dedotto dall'avv. ### ed insiste nel proprio IL GIUDICE ISTRUTTORE decide la causa come da separata sentenza ex art. 281-sexies c.p.c., della quale viene data lettura alla presenza delle parti. 
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. ### in ### il: 09/05/2017 n.877/2017 importo 227,00 Tribunale di ### sez. civile conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.  ### il: 09/05/2017 n.877/2017 importo 227,00 Tribunale di ### sez. civile REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. ### all'udienza del 13/01/2016 ha pronunciato, dandone lettura in udienza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente SENTENZA nei procedimenti riuniti iscritti al n. 181 dell'anno 2013 e al n. 207 dell'anno 2013 del ### degli ### civili contenziosi vertenti TRA ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### con elezione di domicilio in ### N.5 90018 ###, presso il medesimo difensore parte opponente ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### con elezione di domicilio in ### N.11 ###, presso il medesimo difensore parte opponente #### (C.F. ###1), con il patrocinio dell'avv.  ### con elezione di domicilio in C.### E ###
GHERITA 20 ###, presso il medesimo difensore parte opposta #### contratti d'opera ### all'udienza odierna le parti concludeva### il: 09/05/2017 n.877/2017 importo 227,00 Tribunale di ### sez. civile no come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.  MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO Con atto di citazione notificato in data #### ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 507/2012 emesso da questo tribunale in data ### con il quale gli è stato ingiunto in solido con ### il pagamento in favore di ### della complessiva somma di € 14.113,59 oltre accessori. A sostegno dell'opposizione proposta ha evidenziato: i che il credito azionato traeva origine da un contratto stipulato da AR### con ### in data ### e avente ad oggetto l'esecuzione di alcune opere edili in un immobile di proprietà di esso opponente; i che lo ### aveva stipulato detto contratto assumendo di intervenire quale incaricato da esso opponente; i di aver conferito in appalto al geometra ### con contratto del 20 giugno 2004 l'esecuzione dei lavori di sistemazione esterna del lotto di terreno e di definizione del fabbricato sito in ### contrada ### a fronte di un corrispettivo complessivo di € 28.500 comprensivo di assistenza tecnica e direzione dei lavori stabilendo le relative modalità di pagamento; i di non aver conferito alcun mandato al predetto geom. SPERANDEO di stipulare contratti nel proprio nome e di aver provveduto a pagare tutte le somme dovute in esecuzione del contratto del 20/6/2004 unicamente allo #### il: 09/05/2017 n.877/2017 importo 227,00 Tribunale di ### sez. civile i di essere estraneo a qualsiasi rapporto commerciale tra lo ###
DEO e l'### come comprovato dal fatto che quest'ultimo aveva sempre emesso le relative fatture commerciali a nome del primo; Ha chiesto, pertanto, che venisse revocato il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, e che venisse accertata l'insussistenza del credito azionato dall'opposto ### In via subordinata, ha chiesto che #### venisse condannato a garantirlo da qualsiasi somma e- ventualmente versata in favore dell'### con conseguente riconoscimento del diritto di regresso e che il medesimo venisse anche condannato al risarcimento del danno. 
Con separato atto di citazione notificato in data ##### ha proposto opposizione al medesimo decreto ingiuntivo e- videnziando: i di essere privo di legittimazione passiva rispetto al credito vantato dall'opposto, il quale sorgeva da un contratto di appalto intercorrente esclusivamente tra ### e ### e di essere intervenuto nella stipula di tale atto unicamente quale rappresentante incaricato dal committente ### senza assumere pertanto alcuna obbligazione in proprio; i che il credito azionato dall'### a titolo di saldo delle somme dovute per l'esecuzione dell'appalto doveva ritenersi in ogni caso insussistente giacché le opere non risultavano essere state accettate dal committente e l'appaltatore quest'ultimo non aveva provato di aver proceduto effettivamente all'esecuzione di tutte le opere oggetto del contratto, con specifico riguardo a quelle indicate al punto 22 della ### il: 09/05/2017 n.877/2017 importo 227,00 Tribunale di ### sez. civile fattura n. 12/2004 per un totale di € 3694,00 e dal momento che il medesimo aver ricevuto a titolo di acconto la complessiva somma di € 15.500 mentre risultava aver conteggiato a tale titolo somme inferiori; i che ai sensi dell'articolo 5 del contratto di appalto l'opposto #### avrebbe dovuto corrispondere in favore di esso opponente una somma pari al 5% dell'importo dei lavori quale onorario per l'assistenza e la contabilità, somma da detrarre dalla cifra dovuta in virtù dello stato di avanzamento dei lavori e che poiché secondo quanto indicato dallo stesso opposto il totale dei lavori al netto di Iva sarebbe ammontato a euro 29.194,17 esso opponente sarebbe risultato creditore della complessiva somma di euro 1530, somma detratta, come convenuto, da quella corrisposta per conto del ### unitamente all'ulteriore cifra di euro 1224,00 dovuta dall'### allo ### per l'assistenza da quest'ultimo prestata al primo in relazione ad una pratica di sanatoria edilizia. 
Ha chiesto, pertanto, che venisse revocato il decreto ingiuntivo opposto e che venisse dichiarata la propria carenza di legittimazione passiva in relazione al credito azionato ovvero, in via subordinata, che venisse accertata l'insussistenza del medesimo credito. 
In entrambi i giudizi, successivamente riuniti, si è costituito #### evidenziando: - di aver ricevuto incarico con contratto stipulato in data ### da ### qualificatosi come incaricato di #### di eseguire alcune opere edili di completamento di un fabbricato sito in ### c.da ### elencate in apposito preventivo per un ### il: 09/05/2017 n.877/2017 importo 227,00 Tribunale di ### sez. civile complessivo importo di € 27.971 oltre oneri fiscali; - che i lavori commessi in appalto erano stati ultimati e consegnati a regola d'arte e di aver ricevuto nel corso della loro esecuzione soltanto la somma di € 13.000; - di avere pertanto chiesto il pagamento del saldo sia al proprietario dell'immobile che al diretto contraente; - che in data #### aveva consegnato un assegno di € 5000 con scadenza al 31/12/2004 sottoscritto da #### e che in virtù del positivo incasso di tale assegno esso convenuto era rimasto creditore della somma di € 14.113,59, azionata con il decreto ingiuntivo opposto; - che entrambi i soggetti ingiunti avevano rispettivamente contestato la propria legittimazione passiva e che l'ingiunto ### aveva altresì contestato l'esecuzione di tutte le opere commesse in appalto, la loro mancata formale accettazione ed il loro mancato collaudo; - di aver proceduto al termine dei lavori a consegnare le chiavi dell'immobile trasmettendo con lettera del 4/11/2004 un analitico elenco delle opere realizzate recante la specificazione della quantità e della qualità e del correlato corrispettivo; - che gli opponenti avevano ricevuto l'opera senza espressamente contestare l'elenco dei lavori loro trasmesso e che tale comportamento concludente doveva ritenersi integrare una accettazione dell'opera; - che l'eccezione di compensazione sollevata dall'opponente #### era priva di fondamento, non avendo concordato alcuna corresponsione di somme per la contabilità e la direzione dei lavori e non ### il: 09/05/2017 n.877/2017 importo 227,00 Tribunale di ### sez. civile avendo affidato al medesimo professionista alcun incarico per l'esecuzione di pratiche in sanatoria, pratiche per altro mai eseguiti; - che l'opponente ### non aveva mai proceduto né a dirigere i lavori né a tenere la relativa contabilità e che, pertanto, la relativa pattuizione contrattuale, ove esistente, non aveva avuto comunque esecuzione; - di non essere in possesso solo di una copia non sottoscritta del contratto di appalto, e che l'unica copia sottoscritta era rimasta in possesso dell'opponente ### Ha concluso, pertanto, invocando il rigetto delle opposizioni proposte e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. 
Si impone, in via preliminare, l'esame delle eccezioni di carenza di legittimazione passiva sollevate da entrambi gli opponenti. 
A fronte della tesi prospettata dall'opponente ### il quale afferma di aver commesso in appalto l'esecuzione dei lavori al solo ### con contratto del 20/6/2004 e di essere, pertanto, del tutto estraneo all'ulteriore contratto stipulato da quest'ultimo con #### in data ###, si contrappone la tesi dello ### il quale, a sua volta, ha evidenziato di aver agito unicamente in nome e per conto del ### e di avere, pertanto, commesso in appalto le opere all'### in nome e per conto di quest'ultimo. 
Con riferimento alla posizione del ### va evidenziato che sebbene dal contratto stipulato in data ### (all. n. 2 prod. opponente ### risulti che il ### ebbe a dare in appalto allo ### l'esecuzione delle opere edili analiticamente elencate nel me### il: 09/05/2017 n.877/2017 importo 227,00 Tribunale di ### sez. civile desimo contratto, tuttavia lo stesso ### in occasione dell'interrogatorio formale reso all'udienza del 3/11/2004 ha esplicitamente ammesso quanto segue: «D.R. “Confermo di aver conferito l'incarico di eseguire i lavori in questione soltanto al geometra SPERANDEO” D.R. “ Preciso meglio di aver incaricato il geometra ### non in qualità di titolare di una ditta edile ma come tecnico e in particolare l'ho incaricato di individuare una ditta che avrebbe dovuto eseguire i lavori e di dirigere i lavori stessi”». 
Le dichiarazioni confessorie rese dal ### contraddicono radicalmente le allegazioni contenute nell'atto di opposizione, e denunciano la chiara consapevolezza da parte del medesimo del fatto che lo ### avrebbe dovuto procedere, per la esecuzione delle opere commesse in appalto, alla scelta di una ditta che avrebbe materialmente eseguito le opere. 
Alla luce della chiara indicazione della natura del contratto stipulato tra il ### e lo ### deve ritenersi, dunque, che se, per un verso, il ### con la stipula del contratto del 20/6/2004 ha affidato in appalto l'esecuzione delle opere allo ### per altro verso le parti erano consapevoli del fatto che quest'ultimo, per l'esecuzione delle medesime opere avrebbe dovuto ricorrere ad un subappalto. 
In proposito va condiviso l'orientamento della Corte di Cassazione che, in fattispecie analoga alla presente ha affermato che «in tema di appalto, la consapevolezza, o anche il consenso, sia antecedente, sia successivo, espresso dal committente all'e- secuzione, in tutto o in parte, delle opere in subappalto, valgono soltanto a rendere legittimo, ex art. 1656 cod. civ., il ricorso dell'appaltatore a tale modalità di esecuzione della propria prestazione e non anche ad instaurare alcun diretto rapporto tra committente e subappaltatore. Ne consegue che, in difetto di diversi accordi, il subappaltatore risponde della relativa esecuzione nei confronti del solo appaltatore e, correlativamente, solo verso quest'ultimo, e ### il: 09/05/2017 n.877/2017 importo 227,00 Tribunale di ### sez. civile non anche nei confronti del committente, può rivolgersi ai fini dell'adempimento delle obbligazioni, segnatamente di quelle di pagamento derivanti dal subcontratto in questione. A tale principio non si sottrae l'esperimento dell'azione per il pagamento dell'indennizzo spettante all'appaltatore in caso di recesso del committente, di cui all'art. 1671 cod. civ., rivestendo anche quest'ultima natura contrattuale» (così Cass. Cass. Sez. 2, Sentenza 16917 del 02/08/2011). 
Alla luce di ciò deve, quindi, ritenersi che, anche tenendo conto della spendita del nome del committente effettuata dallo ### nella stipula del contratto con l'### avvenuta il successivo 20/8/2004, tale contratto integrasse un sub-appalto rispetto al contratto di appalto principale precedentemente stipulato dallo stesso ### con il ### Ad identiche considerazioni dovrebbe pervenirsi anche laddove si ritenesse di dover inquadrare la fattispecie nell'ambito della disciplina del mandato, giacché, in assenza del conferimento di una procura da parte del ### allo ### si verterebbe comunque nell'ipotesi del mandato senza rappresentanza di cui all'art. 1705 cod. civ. a mente del quale «il mandatario che agisce in proprio nome acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, anche se questi hanno avuto conoscenza del mandato.» Le considerazioni sin qui svolte inducono, pertanto, a ritenere fondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva proposta nell'interesse di DI ### e, conseguentemente, infondata l'analoga eccezione proposta dalla difesa di ### Per quanto attiene, poi, l'effettiva esecuzione delle opere commesse in appalto, alla luce delle contestazioni al riguardo mosse dalla difesa dello #### è stata svolta un'apposita consulenza tecnica d'ufficio, affidata al ### il: 09/05/2017 n.877/2017 importo 227,00 Tribunale di ### sez. civile consulente arch. ### i cui esiti sono riepilogati nell'elaborato peritale depositato telematicamente in data ###, che non ha formato oggetto di specifiche contestazioni delle parti costituite. 
Il predetto consulente ha proceduto a verificare l'effettiva realizzazione, presso l'immobile di proprietà di ### sito in ### c.da ### delle opere oggetto del preventivo di spese intestato alla ditta individuale ### e del contratto di appalto del 20/8/2004 prodotti dalla difesa del convenuto ### e a stimare il conseguente corrispettivo dovuto, formulando due ipotesi di calcolo, la prima delle quali basata sui prezzi specificati nei documenti di cui sopra (preventivo e contratto di appalto) e la seconda delle quali basata sui valori correntemente applicati nel mercato locale per lavorazioni della medesima natura. 
All'esito della verifica compiuta sui luoghi e del correlato conteggio il consulente tecnico dell'ufficio ha concluso che entrambi i conteggi compiuti dal C.T.U. e sviluppati negli allegati n. 1 e n. 2 della relazione del 20/10/2014, forniscono un importo finale dei lavori pressoché coincidente con quello ricavato dalla contabilità tenuta dall'### e trasferita nella fattura n. 12 del 30/11/2004, posta alla base del ricorso monitorio. 
Da ciò si evince l'infondatezza delle difese svolte dallo ### circa l'effettiva sussistenza dei presupposti per il pagamento del corrispettivo dovuto in virtù dell'esecuzione del contratto di subappalto stipulato in data ###. 
Nessun elemento di prova è stato, poi, fornito al fine di accertare l'effettiva ricezione da parte dell'### di pagamenti in contanti ulteriori rispetto a quelli contabilizzati.  ### il: 09/05/2017 n.877/2017 importo 227,00 Tribunale di ### sez. civile #### ha, poi, eccepito la parziale compensazione del credito vantato dall'opposto ### con il proprio contrapposto credito derivante dalla previsione contrattuale di cui all'art.  5 del contratto di sub-appalto stipulato in data ###, a mente del quale allo ### doveva essere riconosciuto un compenso pari al 5% del complessivo importo del contratto a titolo di corrispettivo per l'attività professionale di direzione dei lavori e di tenuta della contabilità. 
A fronte di tale eccezione la difesa dell'### ha contestato che lo ### non avrebbe mai effettivamente posto in essere le attività di direzione dei lavori e di tenuta della contabilità, di tal che nessuna somma sarebbe dovuta al riguardo.  ###à istruttoria svolta nell'ambito del presente giudizio non consente di ritenere accertato che ### abbia effettivamente curato la direzione dei lavori e la tenuta della contabilità dei lavori di ristrutturazione oggetto di causa. Non risulta, infatti, prodotto alcun documento né addotta alcuna prova orale idonea a dimostrare l'attività svolta dallo ###
DEO nell'adempimento dei predetti compiti. 
Al contrario, con riguardo alla tenuta della contabilità, risulta documentalmente comprovato che è stata la stessa impresa sub-appaltatrice a redigere il relativo computo trasmettendolo sia al proprietario dell'immobile che all'appaltatore ### con lettera del 4/11/2004 (cf. all. 3 prod. opponente ###. 
Al riguardo va evidenziato che l'eccezione di compensazione sollevata con riferimento ai corrispettivi conseguenti alla prestazione di un'attività professionale integra un'azione di adempimento e pone a carico del soggetto che ### il: 09/05/2017 n.877/2017 importo 227,00 Tribunale di ### sez. civile solleva tale eccezione l'onere di provare di aver effettivamente svolto le prestazioni professionali dalle quali deriverebbe il suo diritto al compenso. 
Non può trovare, analogamente, accoglimento l'eccezione di compensazione sollevata dalla difesa dello ### con riferimento al contrapposto credito derivante da un non meglio specificato contratto di prestazione d'opera professionale avente ad oggetto una pratica di sanatoria edilizia svolta nell'interesse dell'### con riferimento ad un immobile non meglio specificato di sua proprietà. 
Tale eccezione si caratterizza, innanzitutto, per l'estrema genericità ed è rimasta, in ogni caso, del tutto sfornita di supporto probatorio, non avendo la difesa dello ### fornito alcun elemento di prova per attestare l'esistenza anche di tale ultimo contrapposto credito. 
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte l'opposizione proposta dall'opponente ### va accolta, mentre va rigettata l'opposizione proposta dall'opponente ### Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore dell'opponente ### e a carico dell'opposto #### nella seguente misura: Fase di studio della controversia € 875,00 Fase introduttiva del giudizio € 740,00 Fase istruttoria e/o di trattazione € 1.600,00 Fase decisionale € 1.620,00 Spese generali ( 15% sul compenso totale ) € 725,25 Spese esenti ex art. 15 DPR 633/72 € 111,00 TOTALE € 5.671,25 ### il: 09/05/2017 n.877/2017 importo 227,00 Tribunale di ### sez. civile oltre oneri fiscali e contributivi nella misura legalmente dovuta. 
Vanno poste, invece, a carico dell'opponente ### le spese processuali sostenute dall'opposto ### che si liquidano nella seguente misura: Fase di studio della controversia € 875,00 Fase introduttiva del giudizio € 740,00 Fase istruttoria e/o di trattazione € 1.600,00 Fase decisionale € 1.620,00 Spese generali ( 15% sul compenso totale ) € 725,25 TOTALE € 5.560,25 oltre oneri fiscali e contributivi nella misura legalmente dovuta. 
Va disposta, inoltre, la restituzione in favore dell'opponente #### e dell'opposto ### delle somme anticipate a titolo di spese per la consulenza tecnica d'ufficio espletata in corso di causa.  P.Q.M.  Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite; ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa; definitivamente pronunciando: i in accoglimento dell'opposizione proposta da ### revoca il decreto ingiuntivo n. 507/2012 emesso da questo tribunale in data ### limitatamente alla parte in cui ingiunge al medesimo il pagamento della somma di € 14.113,59 oltre accessori in favore di #### i rigetta l'opposizione proposta avverso il medesimo decreto ingiuntivo e lo conferma nella parte in cui ingiunge a ### il pagamento della somma di € 14.113,59 oltre accessori e spese di lite in favore ### il: 09/05/2017 n.877/2017 importo 227,00 Tribunale di ### sez. civile di ### e lo dichiara, in parte qua, definitivamente esecutivo; i condanna ### al pagamento delle spese processuali in favore di ### che liquida nella misura di € 5.671,25 oltre oneri fiscali e contributivi nella misura legalmente dovuta; i condanna ### al pagamento delle spese processuali in favore di ### che liquida nella misura di € 5.560,25 oltre oneri fiscali e contributivi nella misura legalmente dovuta; i pone definitivamente a carico di ### le spese della consulenza tecnica d'ufficio, e lo condanna al rimborso in favore delle altre parti del giudizio delle somme a tale titolo versate. 
Così deciso in ### all'udienza del 13/01/2016 . 
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. ### in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.  ### il: 09/05/2017 n.877/2017 importo 227,00

causa n. 181/2013 R.G. - Giudice/firmatari: Piraino Angelo, Caro' Giuliano

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 6784/2020 del 16-10-2020

... beni, tra l'altro senza che vi fosse neppure prova del pagamento in contanti. La curatela, ha inoltre dedotto la disponibilità di parte delle scritture contabili rinvenute dalla GdF presso un locale in ### riferibile a ### che secondo i militari si occupava anche direttamente della tenuta della contabilità. Ha dedotto che il verbale redatto dalla GdF ha un valore probatorio pieno con riferimento agli accertamenti compiuti direttamente dai militari ed ai dati da essi raccolti, come gli elementi a supporto dell'attività di ingerenza nella gestione sociale da parte dei germani ### risultanti dalle intercettazioni telefoniche, eseguite direttamente dagli organi inquirenti e riportate nel verbale di contestazione, mentre gli altri accertamenti assumono valore probatorio se concretano indizi gravi, precisi e concordanti. Quanto al fallimento, ha evidenziato che l'amministratore, in sede di interrogatorio reso al curatore, ha ricondotto la causa del dissesto alla mancata riscossione di crediti per circa 5 milioni di euro, dei quali però non vi era traccia nella documentazione contabile e negli accertamenti della GdF e, comunque, l'inattendibilità delle scritture contabili impedirebbe qualsiasi (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di ### specializzata in materia di imprese Il Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di imprese, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ### dott. ### dott. ### riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 17288 del ### degli ### dell'anno 2014, avente ad oggetto: ### di responsabilità contro gli organi amministrativi e di controllo, i direttori generale e i liquidatori delle società e delle mutue assicuratrici, pendente ###.D.C. S.r.l., in persona del curatore p.t., rappresentato e difeso dall'avv.  ### ed elettivamente domiciliat ###Napoli, alla ### n. 51, giusta autorizzazione del g.d., dr. ### del 22.5.2014, per mandato a margine dell'atto di citazione; #### (C.F. ###) e ### (C.F. ###) rappresentati e difesi dagli avv. ### e ### presso lo studio dei quali sono elettivamente domiciliat ###, per mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta; ###' ### (C.F. ###), nato a #### l'11.1.1974; CONVENUTO - ### in decisione all'udienza del 6.2.2020, previa concessione dei termini di cui all'art.  190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche. 
Conclusioni: come in atti.  MOTIVI della DECISIONE 1. Il fallimento della ### S.r.l., esercente l'attività di produzione e commercio di olii e vini, ha promosso azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore formale, sig. ### nonché nei confronti dei sigg. ### e ### che, da elementi emersi durante accertamenti di polizia tributaria, risulterebbero amministratori di fatto della società, dichiarata fallita con sentenza del 2011, e come tali, erano stati individuati nel processo verbale di constatazione espressamente quali soggetti autori delle violazioni contestate. Tali elementi probatori sarebbero desumibili dalle intercettazioni telefoniche da cui si evincerebbero ripetuti rapporti con clienti e fornitori, curati direttamente dai germani ### che si occupavano altresì della gestione del personale dipendente, al quale gli stessi impartivano direttive lavorative e gestionali, nonchè dei pagamenti degli ordinativi effettuati e delle merci acquistate; inoltre, le vendite con soggetti esteri venivano gestite da ### ed erano finalizzate ad esportare nei paesi comunitari prodotti alcoolici in contrabbando ed, ancora, i germani ### in particolare ### supervisionavano la gestione amministrativo-contabile e la tenuta dei registri obbligatori ai fini delle accise. Inoltre, il ruolo gestorio sarebbe confermato dal fatto che ### aveva espresso la volontà di mettere in liquidazione la società, a causa della pressante situazione debitoria, e continuare l'attività con una società di nuova costituzione, la ### amministrata dalla moglie ed esercente la medesima attività, con gli stessi clienti e negli stessi locali, senza aver alcun titolo giustificativo e ponendo in essere con la fallita una cessione di azienda, come ritenuto la ### di ### e non già una cessione di singoli beni, tra l'altro senza che vi fosse neppure prova del pagamento in contanti. La curatela, ha inoltre dedotto la disponibilità di parte delle scritture contabili rinvenute dalla GdF presso un locale in ### riferibile a ### che secondo i militari si occupava anche direttamente della tenuta della contabilità. Ha dedotto che il verbale redatto dalla GdF ha un valore probatorio pieno con riferimento agli accertamenti compiuti direttamente dai militari ed ai dati da essi raccolti, come gli elementi a supporto dell'attività di ingerenza nella gestione sociale da parte dei germani ### risultanti dalle intercettazioni telefoniche, eseguite direttamente dagli organi inquirenti e riportate nel verbale di contestazione, mentre gli altri accertamenti assumono valore probatorio se concretano indizi gravi, precisi e concordanti. Quanto al fallimento, ha evidenziato che l'amministratore, in sede di interrogatorio reso al curatore, ha ricondotto la causa del dissesto alla mancata riscossione di crediti per circa 5 milioni di euro, dei quali però non vi era traccia nella documentazione contabile e negli accertamenti della GdF e, comunque, l'inattendibilità delle scritture contabili impedirebbe qualsiasi tentativo di recupero dell'attivo risultante dall'ultimo bilancio depositato, relativo all'esercizio 2009; quanto al passivo, esso consisteva in particolare in debiti tributari portati da quattro avvisi di accertamento emessi dall'### delle ### Ciò premesso, le condotte contestate agli amministratori, in quanto contrarie agli obblighi derivanti dalla legge o dallo statuto sono: - la gestione della società in conflitto di interessi per aver organizzato un sistema di “commercializzazione” di contrabbando (come stabilito dalla ### di ### in forza del quale erano state sottratte risorse alla società destinandole all'utilizzo personale; - la prosecuzione dell'attività nonostante l'avvenuta perdita del capitale sociale; - l'esecuzione di condotte depauperative del patrimonio sociale, quali ### sottrazione di somme destinate alla società ed impiego extrasociale delle risorse e ### alienazione di beni aziendali a prezzo vile, mai versato o di cui non era mai stata fornita la prova del pagamento; - l'omessa tenuta di documenti e scritture contabili obbligatorie; - la mancata consegna al curatore delle scritture contabili obbligatorie. Quanto al contrabbando di alcoolici attuato sfruttando il differente importo delle accise e dell'IVA nei diversi paesi comunitari, la curatela ha dedotto che gli amministratori hanno conseguito cospicui profitti personali riversando sulla società esclusivamente i costi per l'acquisto delle merci, nonché l'ingente debito tributario derivante dagli accertamenti fiscali delle imposte evase; in estrema sintesi, attraverso il sistema di contrabbando di alcolici posto in essere dagli amministratori (soprattutto quelli di fatto) i costi di acquisto della merce e di funzionamento dell'azienda sono stati posti a carico della società, mentre gli utili della commercializzazione degli alcolici, gonfiati dall'evasione delle imposte e delle accise, sono stati distratti dal patrimonio sociale, mediante la loro materiale appropriazione da parte degli amministratori. In ordine alla perdita del capitale sociale, la curatela ha dedotto che, in seguito delle indagini compiute dagli organi inquirenti (culminati nel verbale di accertamento predisposto dalla ### di ### in data 6 novembre 2012) era emerso che la società aveva reso dichiarazioni fiscali infedeli con riferimento agli anni 2007, 2008 e 2009, in cui aveva omesso l'indicazione di utili che avrebbero determinato il pagamento di rilevanti importi a titolo di tributi che, se correttamente contabilizzati, avrebbero eroso il capitale sociale; attesa l'assenza delle scritture contabili, non era possibile individuare l'esatto momento in cui si era verificata la perdita del capitale sociale, che sicuramente, però, poteva farsi risalire all'esercizio 2007, in cui il capitale sociale ammontava ad € 10.000 ed il patrimonio netto ad euro 94.655,00: considerando le tasse evase per lo stesso anno che, stando a quanto accertato dall'### delle ### ammontavano ad euro 255.270,00 (oltre sanzioni) che, dunque, avrebbero comportato una maggiore debitoria a carico della società per detto importo, si determinava una conseguente perdita di esercizio per il rilevante importo di euro 220.413,00 (utile di esercizio esposto euro 34.857,00 meno euro 255.270,00 per le imposte non versate). Malgrado la situazione, la società aveva continuato ad operare, ponendo in essere una serie di nuove operazioni documentate dal risultato degli esercizi successivi, dal verbale di contestazione della ### di ### e dalle parziali scritture contabili a disposizione della curatela, condotta che ha determinato l'accumulo di ulteriori passività derivanti sia dalla gestione ordinaria dell'impresa, sia, soprattutto, dalla debitoria tributaria documentata dal verbale di accertamento. In ordine al contestato omesso pagamento delle imposte, parte attrice ha dedotto che esso concreta violazione dei doveri di legge e comporta un danno per la società, in quanto gli amministratori non avevano coperto con gli importi destinati al pagamento delle imposte altri debiti, ma se ne erano appropriati per fini esclusivamente personali. Ancora, ha dedotto che, dall'esame degli estratti conto, si evincevano indebiti prelievi da parte dell'amministratore, sig. ### per i quali egli non aveva mai fornito alcuna giustificazione, per complessivi € 713.688, con conseguente responsabilità in solido con gli amministratori di fatto, per aver omesso qualsiasi controllo teso ad impedire il verificarsi dell'evento dannoso. Infine, la curatela ha contestato l'omessa consegna delle scritture contabili, reperite solo parzialmente dalla GdF che ha accertato, per il 2008, 2009 e 2010, la mancata istituzione, tra l'altro, del libro giornale 2010, del libro degli inventari e dei beni ammortizzabili; inoltre, il sistema illecito di commercializzazione ideato portava a ritenere non attendibili anche le scritture rinvenute. In ordine alla quantificazione del danno, la curatela l'ha commisurato all'importo delle sanzioni ed interessi sul debito tributario, nonostante l'agenzia non si fosse ancora insinuata al passivo, oltre l'importo delle distrazioni e per gli ulteriori addebiti, attesa la parzialità ed inattendibilità della documentazione contabile, ha invocato il criterio equitativo della differenza tra attivo e passivo o quello della differenza tra i netti patrimoniali, chiedendo la condanna al risarcimento danni pari a complessivi € 9.047.887,04 ovvero € 5.532.553,56 pari al deficit fallimentare ovvero € 5.338.736,16 pari al differenziale tra i netti patrimoniali. 
I convenuti non si costituivano, per cui ne veniva dichiarata la contumacia; successivamente, però, si costituivano i fratelli ### depositando comparsa di costituzione avente anche il contenuto della memoria di cui all'art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c.  non negando innanzitutto di aver eseguito alcune della attività descritte dalla curatela ma contestando che fossero espressione di un potere gestorio, in quanto invece rientravano nelle mansioni loro affidate dall'amministratore con regolare contratto di lavoro, mai negato dalla curatela ed, anzi, accertato dal tribunale all'esito del giudizio di opposizione allo stato passivo per l'insinuazione del credito per ### che aveva effetto preclusivo nell'ambito del fallimento di ogni questione sull'esistenza del credito e l'efficacia del titolo da cui derivava, ossia il rapporto di lavoro quali impiegati, dunque neppure con funzioni dirigenziali; hanno contestato le intercettazioni che, del resto, riguardavano solo ### negando la volontà di sciogliere la ### del resto mai posta in liquidazione, nonché la creazione ad hoc della ###, che esisteva già dal 2006. Hanno, poi, negato l'utilizzabilità delle intercettazioni in procedimento diverso da quello in cui erano state disposte, ai sensi dell'art. 270 c.p.p., nonché perché prive di riscontri documentali e non oggetto di verifica in sede dibattimentale ed hanno contestato l'efficacia probatoria privilegiata del verbale di accertamento, quanto alla veridicità delle dichiarazioni rese al pubblico ufficiale da terzi, liberamente valutabili dal giudice; hanno, dunque, negato la loro legittimazione passiva e riferito che, per quanto a loro conoscenza, la continuazione dell'attività da parte della ### era avvenuta per effetto di una cessione dalla società fallita o, come riferito dall'amministratrice della prima, per effetto della cessazione della stessa e che, comunque, era onere del curatore pretendere il pagamento del prezzo di cessione. Quanto all'illecita commercializzazione di alcolici, oggetto anche di procedimento penale, hanno dedotto, in particolare, quanto a ### che, occupandosi dei rapporti con clienti e fornitori, anche esteri, era chiaro che fosse stato, suo malgrado, coinvolto dalle indagini, anche se si era limitato ad eseguire le disposizioni dell'amministratore; hanno, poi, negato la prova dell'esistenza del danno ed, in particolare, degli ingenti guadagni dell'attività illecita e della distrazione in favore dei loro patrimoni personali Nel corso del giudizio, disposta ed espletata ### il fallimento ha, poi, ridotto la domanda, all'esito di indagini patrimoniali sui convenuti, ad euro 936.087,27.  2. ### è solo in parte fondata e, pertanto, merita accoglimento nei limiti di cui in prosieguo. 
La curatela attrice ha proposto la domanda nei confronti dell'amministratore di diritto, nonché dei sigg. ### contestando loro di aver ricoperto il ruolo di amministratori di fatto della società, in particolare per aver utilizzato la stessa nell'ambito di un complesso sistema di commercializzazione di alcolici in contrabbando, da loro ideato, in violazione delle normative comunitarie in materia di IVA ed accise, come dimostrerebbe il diretto coinvolgimento nei rapporti con clienti e fornitori, nella gestione del personale, nell'effettuazione dei pagamenti e degli ordinativi, nella tenuta delle scritture contabili, rinvenute nell'ambito di operazioni di perquisizioni effettuate nei loro confronti in un locale nella disponibilità di ### Ebbene, è noto che può individuarsi quale amministratore di fatto il soggetto che, benché privo di una corrispondente investitura formale, si accerti essersi inserito nella gestione dell'impresa, impartendo direttive e condizionandone le scelte operative, ove tale ingerenza, lungi dall'esaurirsi nel compimento di atti eterogenei ed occasionali, riveli avere caratteri di sistematicità e completezza (cfr. Cass. civ., sez. I, 01/03/2016, n. 4045; Trib. Napoli, sez. ### 18/01/2019, n. 795); dunque, l'amministratore di fatto di una società di capitali, pur privo di un'investitura formale, esercita sotto il profilo sostanziale, nell'ambito sociale, un'influenza che trascende la titolarità delle funzioni, con poteri analoghi se non addirittura superiori a quelli spettanti agli amministratori di diritto, sicché può concorrere con questi ultimi a cagionare un danno alla società attraverso il compimento o l'omissione di atti di gestione (cfr. Cass. civ., sez. I, 18/09/2017, n. 21567). 
Tale influenza dominante deve essere affermata esistente con riferimento alla figura di ### Invero, dalle intercettazioni compiute dalla polizia giudiziaria e trascritte nel processo verbale di constatazione della ### di ### di Napoli del 6.11.2012 ( all. 4 fascicolo parte attrice), si evince che ### era inserito pienamente nella gestione dell'impresa sociale, condizionandone le scelte operative; il contenuto delle intercettazioni richiamate nel PVC (cfr. pp. 56 e 101) è indicativo della gestione da parte sua, in prima persona, del commercio illegale di alcolici, come si evince chiaramente dalla circostanza che egli trattava direttamente con gli altri soggetti coinvolti, avendo un ruolo primario nella ideazione e strutturazione della commercializzazione illecita dei prodotti alcolici, indirizzando dunque le scelte operative della società nella vendita verso paesi europei, come l'### o la ### A conferma di tale assunto, dalle intercettazioni risulta, altresì, che la stessa continuazione dell'attività d'impresa era rimessa alla valutazione di ### che dunque chiaramente era il soggetto che determinava le sorti dell'impresa sociale, indirizzandone la gestione in maniera chiaramente non episodica, ma sistematica, fino ad assumere la decisione di cessare l'attività. Infatti, risulta che è stato proprio lui a decidere di dismettere l'attività della VDC e continuare con una nuova società che aveva come amministratore la moglie e, prima di lei, lo stesso ### ossia la GRA che, poi, ha mutato denominazione in ###. 
Ebbene dal PVC si evince che all'inizio dell'esercizio 2010 sono state emesse più fatture di vendita di impianti e macchinari dalla società fallita in favore di tale società; in quell'anno la società acquirente era amministrata da ### (cfr. visura in atti), che ha assunto tale carica dal 4.10.2006, ossia dalla costituzione, fino al 3.12.2010, quando gli è succeduto ### e, successivamente, dal 25.1.2011 la moglie, ### Tale società sarebbe stata non operativa fino al 2011; dalle visure camerali delle due società risulta, poi, che l'unità locale della società fallita adibita a stabilimento, sita nel comune di #### alla via ### delle ### è cessata con causale “### Azienda”, ed è il medesimo indirizzo ove poi la ### ha continuato la medesima attività, con gli stessi clienti e fornitori, richiedendo la voltura in suo favore dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività prima intestata alla madre dei sigg. de ### Ebbene, l'esame complessivo di tali elementi porta chiaramente a ritenere che ### era pienamente inserito nella gestione della società poi fallita, dirigendone l'attività di commercio di alcolici, anche in maniera illecita, curando direttamente i rapporti con i clienti e gli altri soggetti coinvolti e determinando le stesse sorti dell'impresa sociale fino alla decisione di cessarne di fatto l'attività, per proseguirla con una diversa società direttamente riferibile allo stesso, che inizialmente ne era anche amministratore. 
Quanto alla valutazione dei vari elementi di prova, va innanzitutto respinta la contestazione dei convenuti di inutilizzabilità delle intercettazioni ai sensi dell'art. 270 c.p.p.. 
Invero, le intercettazioni telefoniche o ambientali, effettuate in un procedimento penale, sono pienamente utilizzabili nel procedimento civile, purché siano state legittimamente disposte nel rispetto delle norme costituzionali e procedimentali, non ostandovi i limiti previsti dall'art. 270 c.p.p., norma riferibile al solo procedimento penale deputato all'accertamento delle responsabilità penali dell'imputato o dell'indagato, sicché si giustificano limitazioni più stringenti in ordine all'acquisizione della prova, in deroga al principio fondamentale della ricerca della verità materiale (cfr. Cass. civ., SS.UU., 12/02/2013, n. 3271); peraltro, non può ipotizzarsi alcuna lesione del diritto di difesa della parte nei cui confronti le stesse vengono fatte valere, che può, in quel giudizio, contestare la legittima effettuazione ed il contenuto, nonchè dedurre e produrre mezzi di prova in senso contrario, ivi esse assumendo il valore di elementi indiziari, come tali liberamente valutabili dal giudice, ai fini del proprio convincimento sui fatti di causa, sulla base delle regole che disciplinano le prove per presunzioni (cfr. Cass. civ., sez. I, 2/2/2016, n. 1948). 
Ebbene, nel caso di specie, nessuna specifica contestazione i convenuti hanno mosso avverso il provvedimento che ha disposto le intercettazioni, né hanno dedotto e provato elementi utili a scalfirne il contenuto. 
Del pari non pertinenti sono le contestazioni mosse dai convenuti al processo verbale di constatazione sulla scorta di pretese violazioni della normativa tributaria (ad es.  in materia di termini di decadenza dell'accertamento), che possono esclusivamente dar luogo all'impugnazione dinanzi al giudice tributario, che del resto, nella specie, non pare essere stata proposta, per cui non possono in alcun modo incidere sul valore probatorio che assumono in questa sede ###condivisibile è, altresì, la difesa del sig. ### circa la compatibilità delle attività contestate dalla curatela con l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della società fallita, accertato anche dagli organi fallimentari in sede di ammissione al passivo del credito per ### che dunque non potrebbero portare a configurare alcun ruolo gestorio. 
Ebbene, premesso che è ormai pacifica la possibilità di coesistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la carica di amministratore di società, che va confermata vieppiù nell'ipotesi in cui tale ruolo sia ricoperto solo in via di fatto, va considerato che dal contratto di lavoro di ### dallo stesso prodotto in atti, si ricava che egli era stato assunto come operaio e non già come impiegato, come invece da lui sostenuto, per cui nelle relative mansioni chiaramente non possono farsi rientrare i rapporti con clienti e fornitori, né tanto meno il ruolo di indirizzo dell'attività d'impresa di commercializzazione dei prodotti alcolici ed organizzazione, anche illecita, della stessa. Del resto, anche la qualifica di impiegato eventualmente ricoperta non avrebbe potuto giustificare i compiti direttivi di fatto espletati dal convenuto, che dunque non possono ritenersi in alcun modo rientrare nel rapporto di lavoro subordinato.   In conclusione, dunque, deve ritenersi provato il ruolo di amministratore di fatto ricoperto da ### soggetto funzionalmente inserito nella gestione delle attività sociali, anche illecite, dettandone le direttive ed indirizzandone le scelte operative, fino alla decisione di cessare di fatto l'attività, per proseguirla con una diversa società, dallo stesso direttamente e formalmente amministrata.   3. La medesima conclusione non può trarsi, invece, quanto alla posizione del fratello ### La curatela ha dedotto a riguardo che quest'ultimo si sarebbe occupato della gestione del personale, impartendo allo stesso direttive sul lavoro da svolgere, nonché della tenuta della contabilità, affidata al personale amministrativo sotto sua diretta supervisione, tanto che le scritture contabili sarebbero state rinvenute presso un locale deposito allo stesso riferibile.   Ebbene, mentre manca qualsiasi prova del primo assunto, la tenuta e la conservazione delle scritture contabili non è un elemento che da solo può dare la prova di quel coinvolgimento sistematico nella gestione dell'impresa atto a configurare un ruolo di amministratore in via di fatto.   Del resto, in questo caso l'attività di tenuta della contabilità potrebbe essere del tutto compatibile con il rapporto di lavoro subordinato come la qualifica di impiegato esistente tra lo stesso e la società.   La domanda, dunque, nei suoi confronti è infondata.   4. Accertato il ruolo di amministratore di fatto di ### va valutata la sua responsabilità per le violazioni contestate dalla curatela, unitamente alla responsabilità dell'amministratore di diritto, sig. ### Va premesso, in diritto, che l'amministratore di fatto di una società di capitali, pur privo di un'investitura formale, esercita sotto il profilo sostanziale, nell'ambito sociale, un'influenza che trascende la titolarità delle funzioni, con poteri analoghi se non addirittura superiori a quelli spettanti agli amministratori di diritto, sicché può concorrere con questi ultimi a cagionare un danno alla società attraverso il compimento o l'omissione di atti di gestione (cfr. Cass. civ. n. 21567/2017 cit.).   Dunque, le norme che regolano l'attività e la responsabilità degli amministratori di capitali sono applicabili anche all'amministratore di fatto, cioè la persona che, benché priva della corrispondente investitura formale, si accerti essersi inserita nella gestione della società stessa, impartendo direttive e condizionandone le scelte operative, ove tale ingerenza, lungi dall'esaurirsi nel compimento di atti eterogenei ed occasionali, riveli avere caratteri di sistematicità e completezza.   La prima contestazione riguarda l'illecita attività di commercializzazione di prodotti alcolici, in violazione della normativa tributaria comunitaria, che ha dato luogo all'emissione da parte dell'### delle ### di quattro avvisi di accertamento per imposte evase, con relative sanzioni ed interessi, relativi agli esercizi dal 2007 al 2009.   Ebbene, alla luce degli elementi su esposti deve dirsi accertata la responsabilità di ### quale amministratore di fatto della società fallita, atteso che dalle intercettazioni eseguite dalla polizia giudiziaria è emerso il ruolo direttivo da lui ricoperto nell'organizzazione dell'attività di commercializzazione con l'estero di prodotti alcolici, in violazione delle disposizioni tributarie che regolano la circolazione tra i vari paesi dell'### Di tale violazione, dunque, lo stesso deve rispondere unitamente all'amministratore di diritto sig. ### il quale ha consentito al ### di ingerirsi nella gestione dell'impresa sociale e di porre in essere tali comportamenti illeciti, senza nulla fare per impedire il compimento degli stessi, a tutela degli interessi della società e dei creditori sociali, in violazione dunque degli obblighi sullo stesso gravanti per legge.   Il danno va quantificato nell'importo delle sanzioni irrogate e degli interessi maturati a carico della società, quantificati nella CTU in atti - del tutto condivisibile perché adeguatamente motivata ed immune da vizi logici e giuridici - in € 3.071.131.   A nulla vale la contestazione dell'assenza di istanza di ammissione al passivo da parte dell'### delle ### in quanto se ciò esclude il danno per i creditori sociali, che non devono concorrere con la stessa nel soddisfacimento delle rispettive ragioni, non vale ad eludere il danno che il comportamento illecito accertato determina al patrimonio sociale, gravato del maggior debito tributario per interessi e sanzioni, di cui la società è comunque tenuta a rispondere in virtù degli avvisi di accertamenti notificatigli in caso ritorni in bonis. 
E' noto, infatti, che la curatela che promuove azione di responsabilità ai sensi dell'art. 146 L.Fall. cumula sia l'azione spettante alla società che quella dei creditori sociali, per cui può far valere sia il danno arrecato dai comportamenti illeciti dell'organo gestorio al patrimonio sociale, che il danno arrecato alla massa dei creditori, come del resto espressamente indicato da parte attrice nel caso di specie. 
Infondata è l'eccezione dei convenuti di nullità della CTU in quanto avrebbe esaminato documentazione non prodotta ritualmente in giudizio, perché risulta, invece, che la curatela ha prodotto regolarmente i bilanci sociali (derivando le discordanze rilevate da una mero mutamento della denominazione sociale della società fallita) e gli avvisi di accertamento, concretanti i documenti fondamentali sui quali si sono fondate le indagini del consulente d'ufficio.   4. Conseguentemente risulta provata anche la responsabilità per l'ulteriore contestazione riguardante la continuazione dell'attività d'impresa nonostante il verificarsi della causa di scioglimento di cui all'art. 2484, co. 1, n. 4 c.c., per riduzione del capitale per perdite al di sotto del limite legale; invero, come correttamente ricostruito dal ### opportunamente rettificando i dati dei bilanci approvati dalla società con l'inserimento del maggior debito tributario derivante dagli avvisi di accertamento, risulta che il capitale sociale era completamente eroso fin dall'esercizio 2007, in quanto il maggior debito d'imposta di € 255.270,00 aveva eroso completamente il capitale sociale di € 10.000, determinando un patrimonio netto negativo di € 195.472,00.   Ai sensi dell'art. 2486 c.c., al verificarsi di una causa di scioglimento gli amministratori conservano il potere di gestire la società ma solo ai fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale, con conseguente responsabilità per i danni arrecati alla società, ai soci e ai creditori sociali in caso di violazione di tale obbligo. 
Nel caso di specie, la prosecuzione dell'attività d'impresa nonostante l'avvenuta perdita del capitale sociale è provata dalle domande di insinuazione al passivo depositate in atti, dalle quali si rileva, in particolare, l'acquisto di beni strumentali all'esercizio dell'attività di impresa (contenitori metallici, etichette per vini, fornitura di vino da tavola) che evidenziano la continuazione dell'attività medesima ben oltre il momento in cui si è verificata la perdita del capitale sociale (cfr. all.24-28). 
Il danno va chiaramente quantificato nell'importo delle forniture effettuate nonostante il verificarsi della causa di scioglimento, rimaste poi inadempiute e che hanno, dunque, aggravato ulteriormente il dissesto. 
Non può essere condivisa la difesa dei convenuti secondo i quali la curatela non avrebbe specificato, come sarebbe stato suo onere, le nuove operazioni non consentite fino alla memoria istruttoria, con la quale ha provveduto altresì al deposito delle domande di ammissione al passivo degli ulteriori crediti sorti per effetto di queste, in quanto dalla lettura dell'atto di citazione si evince, invero, che la curatela sin dall'introduzione del giudizio ha allegato che l'illegittima prosecuzione dell'attività d'impresa risultava confermata dal risultato degli esercizi successivi, dalle parziali scritture contabili in possesso della curatela e dall'accumulo di ulteriori passività derivanti dalla gestione ordinaria dell'impresa fino al fallimento, poi provate col deposito delle domande di ammissione al passivo effettuato nei termini concessi ai sensi dell'art. 183, co. 6, c.p.c..   Comunque, l'esatta quantificazione del danno derivante da tale ulteriore violazione degli obblighi di legge appare superflua, attesa la riduzione della domanda da parte della curatela, la quale nel corso del giudizio ha limitato la richiesta di condanna ad € 936.087,27, danni già ampiamente integrati dalle violazioni tributarie di cui sopra, che - lo si ribadisce - hanno arrecato pregiudizio al patrimonio sociale per sanzioni ed interessi pari a complessivi € 3.071.131.  5. Evidente è, altresì, la violazione da parte dell'amministratore di diritto, col concorso dell'amministratore di fatto, degli obblighi di conservazione dell'integrità del patrimonio sociale, per effetto dei prelievi non giustificati effettuati sui c/c della società. 
La curatela ha contestato ed ha provato, con la produzione degli estratti dei c/c ( all. 13, 14, 15 e 16), prelievi in contanti per importi cospicui, pari a complessivi € 713.688, effettuati dal 19.7.2007 al 9.2.2011, di cui non si rinviene in contabilità, anche considerata la parziarietà della stessa, alcuna giustificazione causale e rispetto ai quali il convenuto, rimasto contumace, non ha dato alcun ausilio. 
Ne deriva la responsabilità dello stesso per la violazione degli obblighi di corretta gestione a presidio dell'integrità del patrimonio sociale gravanti sugli amministratori, condotta di cui deve rispondere solidalmente anche l'amministratore di fatto, il quale ben avrebbe dovuto evitare gli indebiti prelievi, atteso che l'essersi ingerito nella gestione dell'impresa comporta l'applicazione anche a suo carico delle norme che regolano gli obblighi e le responsabilità degli amministratori di società di capitali. 
Anche in tal caso, attesa la limitazione della domanda di condanna, nessuna quantificazione del danno conseguente si impone. 
Restano assorbite, dunque, le ulteriori contestazioni mosse dalla curatela.   Deve dunque concludersi per l'accoglimento dell'azione nei confronti dell'amministratore di diritto, ### e dell'amministratore di fatto, ### con conseguente condanna degli stessi in solido al risarcimento dei danni come quantificati dalla curatela, in esito alla rimodulazione della domanda in € 936.087,27.  6. La regolazione delle spese di lite, ivi comprese quelle di ### segue la soccombenza, mentre si ritiene sussistano giusti motivi per compensare le stesse nei confronti del convenuto ### costituitosi unitamente al fratello soccombente e, comunque, considerando il coinvolgimento dello stesso nell'attività illecita accertata dagli organi di polizia tributaria. 
Atteso che la curatela è stata ammessa al gratuito patrocinio, con decreto del g.d.  del tribunale di Napoli, in data ###, ai sensi dell'art. 144 D.P.R. n. 115/02, il pagamento va eseguito in favore dello Stato, stante il disposto dell'art. 132 T.U. cit.. 
I compensi vanno determinati, ai sensi dell'art. 82 T.U. Spese di Giustizia, in modo da non superare i valori medi delle tariffe professionali vigenti al momento della decisione. 
In ragione dell'esito complessivo del giudizio, dell'oggetto e del valore dello stesso, come ridotto da parte attrice, dell'attività difensiva espletata, possono essere liquidati compensi complessivi pari ad € 25.000,00.  P. Q. M.  Il Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di imprese, definitivamente pronunciando sulla controversia come sopra proposta tra le parti, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: - Accoglie la domanda nei confronti di ### e ### e, per l'effetto, condanna gli stessi in solido al risarcimento dei danni in favore di parte attrice, nella misura di complessivi € 936.087,27, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo; - Respinge la domanda nei confronti di ### - Condanna i convenuti ### e ### in solido al pagamento delle spese legali in favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133 T.U. Spese di Giustizia, che liquida in € 3.372,00 per spese prenotate a debito ed € 25.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge; - Condanna i convenuti ### e ### in solido al pagamento delle spese di ### liquidate in separato decreto; - Compensa integralmente le spese del giudizio tra la curatela attrice ed il convenuto ### Napoli, 8.10.2020 ### dott. ### dott. ### n. 17288/2014

causa n. 17288/2014 R.G. - Giudice/firmatari: De Rose Patrizia, Grimaldi Ilaria, Raffone Dario

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