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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 13661/2025 del 21-05-2025

... fino al 31.12.2017, ha invece rigettato la domanda di pagamento delle differenze retributive per il lavoro straordinario svolto in giorni festivi; la Corte d '### o, quanto allo straordinario nei giorni feriali, riteneva che esso fosse provato sulla base dell'inserimento di esso in banca ore e dovesse aversi per autorizzato sulla base dell'ordine di serviz io che aveva organizzat o il servizio in modo da rend ere necessario lo svolgimen to di quelle ore eccedenti la misura ordinaria; altrettanto - assume la Corte territoriale - non poteva invece dirsi per il lavoro straordinario svolto nei giorni festivi, rispetto al quale mancava la prova di una specifica autorizzazione; 2. i la voratori hanno proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, cui il Ministero d ella ### ra ha op posto difese con controricorso, contenente anche ricorso incidentale, è in atti memoria dei ricorrenti principali; ### 1. il primo m otivo d i ricorso adduce la nullità del la sentenz a e del procedimento per violazione degli artt. 437 e 416 c.p.c. (art. 360 4 c.p. c.) e con esso si sostiene che erron eamente la Corte territoriale avrebbe valorizzato la distinzione operata dal Ministero con l'atto di (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19453/2024 R.G. proposto da: ###### rappresent ati e difesi dagli Avv.ti ### e ### - ricorrente - contro ### , rappresentato e difeso dall'### - controricorrente - - ricorrente incidentale - avverso la sentenza n . 1525 /2024 della CORTE D'### di NAPOLI, depositata il ###, R.G.N. 2405/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/2/2025 dal ###. ###; ### 1.  la Corte d'### di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di ### nel confermare l'accoglimento della 2 di 7 domanda con la quale i lavo rato ri megli o indicati in epigrafe, addetti ai servizi di vigil anza presso il ### di ### avevano chiesto il riconoscime nto del diritto al pagamen to del lavoro straordinario svolto fino al 31.12.2017, ha invece rigettato la domanda di pagamento delle differenze retributive per il lavoro straordinario svolto in giorni festivi; la Corte d '### o, quanto allo straordinario nei giorni feriali, riteneva che esso fosse provato sulla base dell'inserimento di esso in banca ore e dovesse aversi per autorizzato sulla base dell'ordine di serviz io che aveva organizzat o il servizio in modo da rend ere necessario lo svolgimen to di quelle ore eccedenti la misura ordinaria; altrettanto - assume la Corte territoriale - non poteva invece dirsi per il lavoro straordinario svolto nei giorni festivi, rispetto al quale mancava la prova di una specifica autorizzazione; 2.  i la voratori hanno proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, cui il Ministero d ella ### ra ha op posto difese con controricorso, contenente anche ricorso incidentale, è in atti memoria dei ricorrenti principali; ### 1.  il primo m otivo d i ricorso adduce la nullità del la sentenz a e del procedimento per violazione degli artt. 437 e 416 c.p.c. (art. 360 4 c.p. c.) e con esso si sostiene che erron eamente la Corte territoriale avrebbe valorizzato la distinzione operata dal Ministero con l'atto di appello tra autorizzazione al lavoro straordinario tout court rispetto all'autorizzazione al lavoro straordinario festivo, così avallando l'introduzione di una nuova eccezione, visto che nessuna 3 di 7 distinzione in proposito era contenuta nelle difese di primo grado della parte convenuta; il motivo è infondato, in quanto la questione poi valorizzata in sede di appello, ovverosia la distinzione tra lavoro straordinario feriale e lavoro festivo, anche straordinario, attiene al diritto azionato e non integra un'eccezione in senso stretto; pertanto, del tutto ritualm ente la Corte territoriale ha affrontato quello specifico aspet to, rispetto al quale quant o addotto dal Ministero attiene all'ambito delle mere difese sui fatti costitutivi del diritto azionato ex adverso , poi sviluppate con l'atto di impugnazione in appello e non ad eccezioni in senso stretto delle quali si possa ipotizzare la tardiva introduzione nel processo; 2.  il second o motivo è rubricato con riferimento alla nullità della sentenza e dl procedimento per violazione degli artt. 115, 116 e 416 c.p.c. e dell'art. 132 n. 4 c.p.c. (art. 360 n. 4 c.p.c.) e con esso si assum e che, essendo mancata la contestazione del fatt o consistente nell'essenzialità e l'obbli gatorietà del servizio e del lavoro festivo, ciò comp ortasse l'autorizzazione al lav oro in tali giorni, che dunque doveva considerarsi circostanza da espungere dall'ambito degli accertamenti di causa; anche tale motivo è infondato; vale in proposito il principio per cui l'onere di contestazione per la parte attiene alle circostanze di fatt o e non anche alla loro componente valutativa (Cass. 21 dicembre 2017, n. ###; Cass. 5 marzo 2020, n. 6172); il fatto storico qui consiste nello svolgimento del lavoro nei giorni festivi ed in ipo tesi nell'esi stenza di un'autorizzazione esplicita al lavoro, anche straordinario, in quegli stessi giorni; il desumere invece implicitamente l'autorizzazione allo straordinario dall'essenzialità od obbligatorietà del lavoro festivo è - per quanto la distinzione sia sottile - deduzione logica che rientra nell'ambito 4 di 7 delle valutazioni istruttorie e dunque estranea all'ambito della non contestazione dei fatti storici; pertanto, il motivo non coglie nel segno, in quanto l'accertamento dell'esistenza o meno di un'autorizzazione implicit amente desumibile dall'accaduto - consistendo in un giudizio - non è in sé profilo suscettibile di valorizzazione sul mero piano della non contestazione; ciò fermo restando che quell'autorizzazione implicita o comunque il ricorrere dei presupposti per il pagamento rivendicato, può essere desunta dal complessivo e same dei dati istruttori, ma questo è profilo diverso, n on interessato dal motivo e da riscontrare sulla base degli elementi di causa, ivi compresa la non contestazione - quella sì riguardanti fatti storici - dello svolgimento del lavoro nei giorni festivi, su cui si va a dire immediatamente di seguito; 3.  il terzo motivo adduce ancora la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché degli artt. 1375 e 2697 c.c., degli artt. 36 e 111 della Costituzione (art. 360 n. 3 c.p.c.), oltre ad omesso esame di fatto decisivo, nella parte in cui non si è ten uto conto che le prestazioni festive sono state sv olte non insciente o prohibente domino; il motivo è fondato; la Corte t erritoriale n on mette in discussione che vi sia stato svolgimento del lavoro nei giorni festivi, ma ritiene che manchi la specifica autorizzazione datoriale rispetto ad esso, che soltanto consentirebbe la remunerazione, an che sotto il profilo dello straordinario; in tal modo, richiedendosi evidentemente un'autorizzazione formale - ed essendo evidente che i lavoratori di certo non sono andati in servizio nei giorni festivi di loro iniziativa - non possono dirsi osservati i principi recentemente consolidatisi nella giurisprudenza di questa S.C.; 5 di 7 Cass. 27 luglio 2022, n. 23506, in ambito di pubblico impiego privatizzato, ha infatti precisato che l'autorizzazione al lavoro straordinario esprime il concetto per cui «non è remune rabile il prolungamento della prestazione di lavoro frutt o di libera determinazione del singolo dipendente e n on strettamente collegato a esigenze di servizio preventivamente vagliate, sul piano della necessità ed u tilità per la P.A., dal dirigent e responsabile», precisandosi altresì che il diritto al compenso per il lav oro straordinario svolto, che presu ppone la previa autorizz azione dell'amministrazione, spetta al lavoratore anche laddove la richiesta autorizzazione risulti illegittima e /o contraria a dis posizioni del contratto collettivo; il concetto è stato ulteriormente ribadito da Cass. 23 giugno 2023, n. 18063, nel senso che per autorizzazione si intende il fatto che le prestazioni non siano svolte insciente o prohibente domino, ma con il consenso del medesimo; consenso alle prestazioni che può anche essere implicito e che, una volta esistente, integra gli estremi per il necessario pagamento del lavoro straordinario; si tra tta di principi che valgon o per ogni t ipo di straordinario e dunque anche per quanto del lavoro svolto in giornata festiva sia da considerare straordinario, giornaliero o settimanale; 3.1 ciò comporta la cassazione della sent enza imp ugnata, perché il lavoro svolto nei giorni festivi va valuta to sotto il profilo dell'autorizzazione implicita datoriale, che in sé giustifica il riconoscimento dello straordinario, senza necessità di ulteriori atti formali; il giudice del rinvio valuterà quindi la pretesa, apprezzando, previo ogni eventuale e necessario accertamento, se il lavoro svolto abbia in concreto integrato un a tipologia di straordinario, secondo la disciplina della contrattazione collett iva (v., senza pretesa d i esaustività, art. 26 CCNL di comp arto del 16 febbr aio 1999 e 6 di 7 normativa ivi richiamata) ed attribuend o quindi le differenze retributive in ipotesi maturate quali p reviste dalla medesima contrattazione 4.  resta assorbito il quarto motivo, con cui si adducono ragioni analoghe a quelle sviluppate con il terzo motivo, ma con particolare riferimento al significato da attribuire all'ordine di servizio n. 18 del 2014 e sotto il profilo d el difetto assoluto di m otivazione e/o di motivazione apparente; 5.  il mot ivo di ricorso incidentale - formulato dal Ministero con riferimento alla domanda accolta riguardante lo straordinario feriale - denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 25 e 27 del ### di comparto, dell'art . 2697 c.c. e si incentra altresì sulla valenza probatoria dell'ordine di servizio n. 18 del 2014; il motivo, articolato richiamando varie norme della contrattazione collettiva di comparto, evidenzia come l'inserimento delle ore nello strumento meramente contabile della “banca delle ore” non implica in sé la possi bilità di remunerare il lavoro straordinario , la qu ale richiede che esso sia stato debitamente autorizzato, non potendosi nel caso di specie neanche ritenere l'esistenza di un'autorizzazione implicita; il motivo è inammissibile; premesso che, rispetto alla valenza de ll'autorizzazione implicita, valgono i principi sopra richiam ati al punto 3, la v alutazione dell'ordine di servizio sui turni e gli orari da osservare come forma di auto rizzazione allo svolgimento dei corrispondenti st raordinari attiene al merit o e no n può essere scalfita - al di là della su a evidente plausibilità, non vedendosi come si possa negare un tale carattere alla predisposiz ione degli orari operata dal datore di lavoro al fine di g arantire la prestazione del servi zio - dalle generiche e contrarie affermazioni contenute nel motivo; 7 di 7 vale quindi il principio per cui la deduzione di difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni de lla parte ricorrente sul valore e sul significato attribuiti agli elementi delibati si risolve in un'inammissibile istanza di revisione delle v alutazioni e del convincimento tesa all'ottenimento di un a nuova pronunci a sul fatto, certamente e stranea alla natura ed ai fini de l giudizio di cassazione. (Cass., S.U., 27 dicembre 2019, n. ###; Cass., S.U., 25 ottobre 2013, n. 24148; ora anche Cass. 22 novembre 2023, ###); 6.  in definitiva, va accolto il terzo motivo del ricorso principale, assorbito il quarto e rigettat i i primi due, men tre va d ichiarato inammissibile il ricorso incidentale; in ragione di ciò la causa va rinviata alla medesima Corte d'### la qua le, in diversa composizione, farà applicazione dei principi sopra enucleati.  P.Q.M.  La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso principale, rigettati i primi due e d assorbito il q uarto; dichiara in ammissibile il ricorso incidentale. ### la sentenza in relazione al mot ivo accolto e rinvia alla Corte d'### di Napoli, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle sp ese del giudizio di cassazione. 
Così deciso in ### nella Cam era di consiglio della ### 

Giudice/firmatari: Tria Lucia, Belle' Roberto

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 33426/2022 del 11-11-2022

... qualificato come domanda nuova ed inammissibile quella di pagamento di differenze retributive successiva alla cessazione del rapporto di lavoro; ha rilevato, così come il ### che la prospettazione da parte del dirigente di “ricatto estorsivo” in relazione alla cessazione del rapporto non esclude l'applicazione alle d omande correlate della prescrizione quinquennale, in assenza di azione di annullamento dell'accordo di risoluzione; in accoglimento dell'appello incidentale ha escluso un demansionamento negli ultimi 8 mesi del rapporto, trattandosi di periodo limitato, con svolgimento di attività operative, ed in assenza di allegazioni sull'esistenza di danno; 4. ### propone ricorso per cassazione con 8 motivi; resiste ### con controricorso; 5. entrambe le parti hanno comunicato memoria ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c.; ### 1. con il primo motivo parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 112, 115, 116 c.p.c., 27 02 c.c., in relazione all'art. 360 n. 4 e 3 c.p.c. (nullità del procedimento per omessa pronuncia conn essa a mancata o falsa valutazione di rilevanti prove), 111, comma 6, ###, 132 c.p.c., 118 disp. att. 4 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12350/2018 R.G. proposto da: ### elettivamen te domiciliat ###4, presso lo stu dio dell'avvocato ### che lo rappresenta e difende -ricorrente contro ### S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in #### G. MAZZINI 27, presso lo stud io ### & ### rappresentata e difesa dagli avvocati ###, ### e ### (###) unitamente e disgiuntamente tra di loro -controricorrente avverso la ### di CORTE D'### n. 98/2018 pubblicata il ### R.G.N. 346/2017. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/09/2022 dal ###. #### 1. la Corte d'Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del locale ### ale, ha respi nto tutte le domande prop oste da ### contro ### sa ### spa, med iante rigetto dell'appello principale del medesimo diretto all'accoglimento di tutte le domande originariamente proposte ed accoglimento dell'appello incidentale avverso la condan na della banca al risarcimento de l danno per demansionamento nella misura di € 16.000 per il periodo novembre 2007 - giugno 2008, con condanna alla restituzione della somma percepita a tale titolo in esecuzione della sentenza di primo grado ed alla rifusione delle spese del grado di appello; 2. la Corte di merito, in estrema sintesi e per quanto qui rileva, ha osserva to che: l'appellante era st ato dipendente con qualifica dirigenziale (originariamente di ### poi di ### e quindi di ### a seguito di fusioni) fino al 30/6/2008; il rapporto era cessato in tale data per adesione al ### di solidarietà per il settore del credito di cui al D.M. 158/2000, tramite accettazione di offerta al pubbl ico sottoscri tta il ###, con percezione di assegno straordinario di sostegno al reddito e successivo accesso alla pensione; il dirigente aveva chiesto in giudizio (con ricorso al ### di Torino deposi tato i l 22/4/2015) di accertare che le modalità di risoluzione del rapporto e rano state anomale e sostanzialmente estorsive, configuranti un licenziam ento mascherato o un illecito civile generico, ave va lamentato il demansionamento per 18 mesi anteriori alla cessazione del rapporto, una riduzione de lla retribuzione an nua lorda per mancata corresponsione della retribuzione variabile, aveva p roposto 3 molteplici domande risarcitorie parametrate alla retribuzione che avrebbe percepito ove fosse rimasto in servizio sino a 65 anni, alle indennità previste per il licenziamento dei dirigenti, al danno non patrimoniale; 3. ripercorso il primo grado del giudizio, la sentenza di appello, in particolare: ha dato atto dell'archiviazione da parte del ### di Milano - ufficio GIP delle denunce presentate dal ricorrente per il reato di estorsione nei confronti delle funzionarie che avevano gestito la procedura di risoluzione del rapporto e di altri responsabili della banca; ha osservato che la retribu zione variabil e non è soggetta alla garanzia di irriducibilità; ha qualificato come domanda nuova ed inammissibile quella di pagamento di differenze retributive successiva alla cessazione del rapporto di lavoro; ha rilevato, così come il ### che la prospettazione da parte del dirigente di “ricatto estorsivo” in relazione alla cessazione del rapporto non esclude l'applicazione alle d omande correlate della prescrizione quinquennale, in assenza di azione di annullamento dell'accordo di risoluzione; in accoglimento dell'appello incidentale ha escluso un demansionamento negli ultimi 8 mesi del rapporto, trattandosi di periodo limitato, con svolgimento di attività operative, ed in assenza di allegazioni sull'esistenza di danno; 4. ### propone ricorso per cassazione con 8 motivi; resiste ### con controricorso; 5. entrambe le parti hanno comunicato memoria ai sensi dell'art.  380-bis.1 c.p.c.; ### 1. con il primo motivo parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 112, 115, 116 c.p.c., 27 02 c.c., in relazione all'art. 360 n. 4 e 3 c.p.c. (nullità del procedimento per omessa pronuncia conn essa a mancata o falsa valutazione di rilevanti prove), 111, comma 6, ###, 132 c.p.c., 118 disp. att. 4 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c. (nullità della sentenza per omessa motivazione o motivazione solo apparente): sostiene che erroneamente non è stato ritenuto provat o il ricatto estorsivo denunciato, cioè che la firma sull'offerta al pubblico di adesione al cd. pre-pensionamento gli era stata carpita, in mancanza di alternativa al licenziamento in tronco; 2. con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 112, 115, 116 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 e 3 c.p.c. (nullità del procedimento per omessa pronuncia connessa a mancata o falsa valutazione di rilevanti prove), 111, comma 6, ###, 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.  (nullità della sentenza per omessa motivazione o motivazione solo apparente): sostiene che l'accertamento d el prospettato ricatto estorsivo, seppure azionato in sede civile olt re il termine di prescrizione quinquennale, quale fatto ingiusto che obbliga chi lo abbia commesso a risarcire tutti i dann i causati, è sogg etto a prescrizione decennale; 3. con il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 112, 115, 116 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 e 3 c.p.c.  (nullità del procedimento per omessa pronuncia connessa a mancata o falsa valutazione di rilevanti prove), 111, comma 6, ###, 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c. (nullità della sentenza pe r omessa motivazione o motivazione solo apparente): sostiene che il Presidente del Consiglio di ### della banca gli aveva assicurato la disponibilità di una posizione lavorativa adatta alle sue caratterist iche, i l che rende va il licenziamento mascherato da adesione al ### di solidarietà privo di giusta causa o giustificato motivo; 4. con il quarto mo tivo deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 99, 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 e 3 c.p.c.  (nullità del procedimento per omessa pronuncia), 111, comma 6, ###, 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c. (nullità della sentenza per omessa motivazione o motivazione 5 solo apparente): assume che non era da considerarsi nuova e che è fondata la domanda di condanna al pagamento di somma a titolo di retribuzione variabile a maggiorazione della RAL (retribuzione annua lorda); 5. con il quinto motivo deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 436, 435, 348 c.p.c., con riferimento all'art. 111, comma 2, ###, in relazione all'art. 3 60 n. 4 e 3 c.p.c. (nullità del procedimento per la mancata dichiaraz ione d'ufficio dell'improcedibilità dell'appello incidentale non not ificato all'appellante principale nel rito del lavoro), 111, comma 6, ###, 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.  (nullità della sentenza per omessa motivazione o motivazione solo apparente): assume che il legale del ricorrente in tale grado era stato colto di sorp resa ed aveva prestato un consenso c omunque irrilevante; 6. con il sesto motivo deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 99, 112, 115, 116, 437, 429, comma 2, c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 e 3 c.p.c. ( nullità del procedimen to per omessa pronuncia connessa a mancata o falsa valutazione di rilevanti prove), 111, comma 6, ###, 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c. (nullità della sentenza per omessa motivazione o motivazione solo apparente): assume l'erroneità della riforma del capo della sent enza di primo grado sul demansionamento e d el mancato accoglimento del suo appell o principale sull a maggior durata e gravità de llo stesso, anche in re lazione all'entità del risarcimento; 7. con il settimo motivo deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 99, 112, 115, 116 c.p.c., 1218, 2702 c.c., in relazione all'art. 360 n. 4 e 3 c.p.c. ( nullità del procedimen to per omessa pronuncia connessa a mancata o falsa valutazione di rilevanti prove), 111, comma 6, ###, 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c. (nullità della sentenza per omessa motivazione o motivazione solo apparente): sostiene l'erroneità della valutazione 6 delle prove operata n el merito circa il pagamento di 3 m ensilità aggiuntive in sede di incentivo all'esodo, che la Corte ha ritenuto fosse condizionata alla sottoscrizione di un verbale di conciliazione che il ricorre nte no n aveva invece sottoscritto, circostan za che, secondo il ricorrente, non sarebbe vera; 8. con l'ottavo motivo deduce violazione o falsa applicazione del D.M. 10 marzo 2014 n. 5 5 e degli artt. 91, 115, 116 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. (erronea applicazione dei criteri per la liqu idazione dei compensi al difen sore della controparte, con riferimento al principio di soccombenza); 9. i primi tre mo tivi, da trattar e congiuntamente in quanto connessi alla prospettazione di un “ricatto estorsivo” da parte degli organi nella banca in occasione del pre-pensionamento del ricorrente tramite l'adesione al ### di solidarietà per i dipendenti bancari, non sono ammissibili; 10. essi, sostanzialmente, sollecitano un nuovo giudizio di merito, oltre i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, in contrasto con il principio secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel qual e valutare elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass. n. 20 814/2018, 6519/2019); 11. invero, la valutazione delle emergenze probatorie, così come la scelta, tra le varie risultan ze, di que lle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del p roprio convincimento, senza essere tenuto a disc utere ogni sin golo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive (cfr. Cass. 11933/2003, n. 12362/2006, n. 17097 /2010, n. 16056/2016, 19011/2017); né con il ricorso per cassazione la parte può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la 7 valutazione delle risul tanze processuali e la rico struzione della fattispecie operate dai giudici del merito, poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede ###04/2017); 12. nella specie, le doglianze in esame si risolvono in una critica al complessivo accertamento fattuale operato dal giudice di merito, cui il ricorre nte oppone inammissibilmente (cfr. Cass. S.U.  ###/2019) una diversa valutazione: ma, così operando, oblitera che la den uncia d i violazione di legge non può su rrettiziame nte trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi (Cass. n. 15568/2020, e giurisprudenza ivi richiamata); 13. questa Corte ha altresì chiarito che l'apparenza della motivazione che, potendosi parificare alla motivazione inesistente, ne consente la censura ai sensi dell'art. 132 n. 4 c.p.c. si verifica nel caso in cui essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della d ecisione , perché recante argomentazioni obiettivamente i nidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'in terprete il compit o di integrarla con le più varie, ipot etic he congetture (Cass. S.U.  22232/2016); 14. si deve anche sottolineare che, nell'assetto giurisprudenziale come delineato da Cass. S.U. n. 8053/2014, che si caratterizza per la riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione, è denunciabile in cassazione, nelle forme di cui all'art. 360 n. 4 c.p.c., solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in viol azione di legge costituziona lmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motiva zione in sé, che si determina, quale vizio processuale (art. 360 n. 4 c.p.c.), allorquando l'anomalia si man ifesti come “mancanza assoluta di mo tivi sotto l'aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto 8 irriducibile tra affermazioni inconciliab ili” e ne lla “motivazione perplessa ed ob iettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione; 15. nel caso in esame, non sono configurabili i lamentati vizi di motivazione apparente o d i omessa pronuncia, atteso che il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall'art.  111, sesto comma, ###, o di omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia (cfr. Cass. S.U.  8053/2014, n. 23940/2017, S.U. n. 22232/2016, n. 16595/2019, 22598/2018); 16. d'altra parte, esclu se omissioni di pronuncia o motivazione apparente alla luce dei principi sopra espressi, la prospettazione del ricatto estorsivo, ritenuta ininfluente in assenza di proposizione di azione di annullamento dell'accordo di risoluzione, non porta alla conversione in decennale il termine di prescrizione quinquennale per l'esercizio dell'azione di risarcimento per fatto illecito di cui all'art 2947 c.c.: invero, il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si p rescrive in 5 anni dal gior no in cui il fatt o si è verificato, e sul termine di prescrizione non influiscono le denunce presentate in sede penale, che risultano pacificamente sfociate in provvedimenti di archiviazione; 17. il quarto motivo non è fondato; 18. la Corte di merito ha rilevato che la proposizione in sede di gravame di una do manda di condanna al pag amento di pretese differenze retributive, mentre in primo grado era stata formulata una domanda di accertamento dell'asserito diritto ad un aumento della retribuzione annua lorda al fine di individuare il parametro per la quantificazione delle domande risarcitorie svolte e per il ricalcolo dei trattamenti pensionistici in godimento per il periodo di cinque anni di perman enza nel ### di ### arietà, fosse ogget tivamente diversa con riferimento sia al petitum che alla causa petendi; 9 19. tale motivazione v a confermata, alla luce della consoli data giurisprudenza di questa Corte, secondo cui si configura domanda nuova - e, come tale, inammissibile in appello - quando gli elementi de dotti in secon do grado comportano il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, integrando una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado, e ciò anche se questi fatti erano già stati esposti nell'atto introduttivo de l giudizio al mero scopo di descrivere ed inquadrare altre circostanze, mentre soltanto nel giudizio di appello, per la prima volta, siano stati dedotti con una differente portata, a sostegno di una nuova pretesa, determinando in tal modo l'introduzione di un nuovo tema di indagine e di decisione (Cass. 6431/2006); nel processo del lavoro si ha introd uzione di un a domanda nuova per modificaz ione della causa peten di non consentita in appello , non solo quando gli elementi dedo tti in secondo grado comportano il mutame nto dei fatti costitut ivi del diritto azionato, inte grando una pretesa diversa rispe tto a quella fatta valere i n primo g rado, ma anch e quand o gli e lementi prospettati in giudizio, se pur già espost i nell'atto introduttivo, vengano dedotti in grado d'appello, in modo da introdurre un nuovo tema d'indagine che altera l'oggetto sostanziale dell'az ione e i termini della controversia (Cass. n. 16298/2010; cfr. anche Cass. 15101/2012, n. 15506/2015); 20. il quinto motivo non è ammissibile; 21. la Corte risulta avere applicato l'orientamento, ribadito da Cass 11888/2007 (conf. Cass. n. 24742/2017), in base al quale, nelle controversie soggette al rito del lavoro, la proposizione dell'appello incidentale (alla stessa stregua, peral tro, di quello principale) si perfeziona, ai sensi dell'art. 436 cod. proc. civ., con il deposito, nel termine previsto dalla legge, del ricorso nella cancelleria del giudice "ad quem", che impedisce ogni decadenza; ne consegue che, qualora sia osservata la tempestività nel deposito dell'appello incidentale, ma la parte non abbia provveduto alla rituale notificazione della memoria 10 che lo contiene almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata per la discussione, per averla om essa o per e ssere stata la stessa invalidamente eseguita, non può derivarne la decl aratoria di inammissibilità dell'impugnazione, dovendo il giudice di appello concedere all'appell ante inciden tale nuovo termine, da qualificare come p erentorio, per la notificazione, sempre che la controparte presente all'udienza non vi rinunci, accettando il contraddittorio o limitandosi a chiedere un congruo rinvio, da disp orre anche nell'ipotesi di intervenuta notificazione tardiva; nel caso in esame, l'accettazione del contraddittorio nella stessa udienza non ha determinato indebite dilazioni processuali; 22. il sesto motivo è fondato per quanto di ragione; 23. la Corte d'Appello ha riformato la statuizione di primo grado sul punto, ritenendo il danno non sufficientemente provato; 24. in realtà, la Corte di merito non ha considerato che, benché in materia non operi alcun automatismo e siano necessarie specifiche allegazioni in relaz ione all'inadempimen to datoriale, il d anno derivante da demansionamento e dequalificazione professionale può essere provato d al lavoratore anche ai sensi de ll'art. 2729 c.c., attraverso l'allegazione di elemen ti presun tivi gravi, precisi e concordanti, potendo a tal fine essere valutati la qualità e quantità dell'attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la durata de l deman sionamento, la div ersa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione (così, ad es., Cass. n. 25743/2018); poiché, in forza dell'art. 2103 c.c., il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto, non rileva che l'asse gnazione a mansio ni inferiori sia temp oranea (Cass. n. 18121/2014); e, qualora il lavoratore alleghi un demansionamento professionale riconducibile a un inesatt o adempimento dell'obblig o posto dall'art. 2103 c.c. a carico del datore di lavoro, è su quest'ultimo che incombe l'onere di provare l'esatto adempimento, dimostrando l'inesistenza, all'interno del compendio aziendale, di altro post o di lavoro disponibile, 11 equiparabile al grado di professionalità in precedenza raggiunto dal lavoratore (Cass. n. 26477/2018); 25. la motivazione sul punto della sentenza gravata si discosta, invece, da tali principi, poiché omette di considerare le specifiche allegazioni di parte ricorrente idonee, quanto meno, ad essere poste alla base di un percorso probatorio presuntivo, valorizza un dato temporale, peraltro oggettivamen te non minimale, di p er sè non dirimente ai fini dell'esclusio ne del lamentato demansionamento, non tiene conto de lla signif icativa disomogeneità della qualifica professionale di dirigente con le mansioni da ultimo assegnate; 26. la que stione della sussistenza e della prova del d anno da demansionamento nella vicenda in esame deve, pertanto, e ssere oggetto di nuovo accertamento di fatto in conformità ai principi di diritto di cui ai paragrafi (§ 24, 25) che precedono; 27. non è ammissibile, perché concernente unicamente questioni di valutazione delle prove non riesaminabili in questa sede (v. sopra, § 10, 11, 12) il settimo motivo; 28. la sentenza impugnata deve, in conclusione, essere cassata in relazione al sesto motivo accolto, con individuazione del giudice del rinvio nella Corte d'Appello di Torino in diversa composizione, per pronunciarsi anche sulle spese del pre sente giudizio, riman endo assorbito l'ottavo motivo, in quanto collegato all'esito complessivo della lite; P.Q.M.  La Corte accoglie il sesto motivo di ricorso, inammissibili il primo, secondo, terzo, quinto e settimo, rigettato il quarto, assorbito l'ottavo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d'Appello di Torino in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di Cassazione. 
Così deciso nella ### camerale del 13 settembre 2022.   

Giudice/firmatari: Tria Lucia, Michelini Gualtiero

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 4188/2023 del 10-02-2023

... era stata accolta quella finalizzata ad ottenere le differenze retributive, sul livello I, condannando la ### srl al pagamento delle somma di euro 20.146,37 e la predetta società, in solido alla ### srl (per i lavori di appalto svolti dal dipendente in favore di quest'ultima), al pagamento di euro 6.635,82. 2. Avverso la pronuncia di secondo grado, che aveva confermato l'impianto decisorio di quella di prime cure, ha proposto ricorso per cassazione la ### srl affidato ad un unico motivo. 3. ### e la ### srl non hanno svolto attività difensiva. 4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc. 5. In prossimità dell'udienza è stata prodotta sentenza di fallimento della ### srl del novembre 2022. ### 1. Preliminarmente deve specificarsi che l'intervenuta modifica dell'art. 43 I. fall. per effetto dell'art. 41 del d.lgs. n. 5 del 2006, nella parte in cui stabilisce che "l'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo", non comporta l'interruzione del giudizio di legittimità, posto che in quest'ultimo, in quanto dominato dall'impulso d'ufficio, non trovano applicazione le comuni (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso 4124-2022 proposto da: ####, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in #### presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati ### EGIDI, ### - ricorrente - contro #### - intimati - avverso la sentenza n. 1246/2021 della CORTE ### di MILANO, depositata il ###; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/12/2022 dal ###. #### 1. Con sentenza n. 1246/2021 la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale della stessa sede con cui era stata respinta la domanda proposta da ### nei confronti della ### srl, diretta da ottenere l'inquadramento nel superiore livello H del ### mentre era stata accolta quella finalizzata ad ottenere le differenze retributive, sul livello I, condannando la ### srl al pagamento delle somma di euro 20.146,37 e la predetta società, in solido alla ### srl (per i lavori di appalto svolti dal dipendente in favore di quest'ultima), al pagamento di euro 6.635,82.  2. Avverso la pronuncia di secondo grado, che aveva confermato l'impianto decisorio di quella di prime cure, ha proposto ricorso per cassazione la ### srl affidato ad un unico motivo.  3. ### e la ### srl non hanno svolto attività difensiva.  4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc.  5. In prossimità dell'udienza è stata prodotta sentenza di fallimento della ### srl del novembre 2022.  ### 1. Preliminarmente deve specificarsi che l'intervenuta modifica dell'art.  43 I. fall. per effetto dell'art. 41 del d.lgs. n. 5 del 2006, nella parte in cui stabilisce che "l'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo", non comporta l'interruzione del giudizio di legittimità, posto che in quest'ultimo, in quanto dominato dall'impulso d'ufficio, non trovano applicazione le comuni cause di interruzione del processo previste in via generale dalla legge (Cass. n. 27143/2017).  2. Con l'unico motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (nella specie art. 115 cpc) di cui all'art. 360 3 cpc, per avere erroneamente la Corte di appello ritenuto non contestate le affermazioni dell'### da parte di essa società sul quantum preteso quando, invece, erano stati formulati autonomi conteggi per la corretta determinazione del dovuto: conteggi che, secondo l'assunto della ricorrente, non erano stati mai contestati.  3. Il motivo non è fondato.  4. Invero, le censure ivi formulate, al di là delle denunziate violazioni di legge, si limitano, in sostanza, in una richiesta di riesame del merito della causa, attraverso una nuova valutazione delle risultanze processuali, in quanto sono appunto finalizzate ad ottenere una revisione degli accertamenti di fatto compiuti dalla Corte territoriale (Cass. n. 6519/2019) che, con motivazione giuridicamente corretta e congrua, è giunta, conformemente alla decisione di primo grado, alla conclusione della parziale fondatezza delle pretese del lavoratore.  5. In tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione ( n. 27000/2016; Cass. n. 13960/2014): ipotesi, queste, non ravvisabili nel caso in esame.  6. Va sottolineato, al riguardo, che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. 16467/2017).  7. Infine, è opportuno sottolineare, per completezza, che l'accertamento della sussistenza di una contestazione ovvero d'una non contestazione, sotto il profilo processuale, rientrando nel quadro dell'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza dell'atto della parte, è funzione del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per vizio di motivazione (Cass. 27490/2019).  8. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato.  9. Nulla va disposto in ordine alle spese del presente giudizio non essendo stata svolta attività difensiva dagli intimati.  10. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.  PQM La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio, il 20 dicembre 2022 ### 

Giudice/firmatari: Doronzo Adriana, Cinque Guglielmo

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Tribunale di Catanzaro, Sentenza n. 1099/2025 del 09-12-2025

... ### la somma complessiva di € 5.273,78 a titolo di differenze retributive, in particolare, per il mancato pagamento delle competenze di fine rapporto (### residuo ferie, rateo tredicesima). A sostegno dell'opposizione, deduceva di aver già provveduto, in data ### (e, dunque, ben prima della notifica del decreto ingiuntivo, avvenuta il ###, nonché prima della sua stessa emissione) al pagamento della somma netta di € 4.076,72, corrispondente all'importo indicato in busta paga di febbraio 2024. Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 09/12/2025 Tanto premesso, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto, essendo venuta meno la materia del contendere, nonché la condanna della controparte per responsabilità aggravata ex art. 96, co. 3, c.p.c.. Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il sig. ### argomentando per il rigetto del ricorso in opposizione. Proponeva, inoltre, domanda riconvenzionale per il pagamento della somma di € 1.260,00 a titolo di indennità sostitutiva del fondo ### di cui alla ### applicabile al rapporto. Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, istruita mediante l'esame della documentazione in atti, (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANZARO ### Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. ### a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., prevista per il giorno 09.12.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 580/2024 R.G., promossa da ### S.r.l.u., in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. ### opponente contro ### rapp.to e difeso dall'avv. ### opposto ### E ### Con ricorso depositato il ### la ### S.r.l.u., promuoveva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 66/2024 del 19.02.2024 provvisoriamente esecutivo, con il quale le era stato ingiunto di pagare, in favore di ### la somma complessiva di € 5.273,78 a titolo di differenze retributive, in particolare, per il mancato pagamento delle competenze di fine rapporto (### residuo ferie, rateo tredicesima). 
A sostegno dell'opposizione, deduceva di aver già provveduto, in data ### (e, dunque, ben prima della notifica del decreto ingiuntivo, avvenuta il ###, nonché prima della sua stessa emissione) al pagamento della somma netta di € 4.076,72, corrispondente all'importo indicato in busta paga di febbraio 2024. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 09/12/2025
Tanto premesso, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto, essendo venuta meno la materia del contendere, nonché la condanna della controparte per responsabilità aggravata ex art. 96, co. 3, c.p.c.. 
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il sig. ### argomentando per il rigetto del ricorso in opposizione. Proponeva, inoltre, domanda riconvenzionale per il pagamento della somma di € 1.260,00 a titolo di indennità sostitutiva del fondo ### di cui alla ### applicabile al rapporto. 
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, istruita mediante l'esame della documentazione in atti, è decisa con la presente sentenza.  * * * 
Preliminarmente, essendo incontestato che la ### dopo il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo ma prima della sua emissione, ha provveduto a corrispondere all'opposto l'importo di € 4.076,72, pari al netto delle competenze di fine rapporto dovute, occorre procedere alla revoca del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, tenuto conto che ogni pagamento, anche parziale, anche se intervenuto nel corso del relativo giudizio, impone la revoca del decreto opposto e l'emissione di sentenza che, sostituendosi al decreto, pronuncia nel merito con eventuale condanna per la parte residua del debito non estinto, ove il diritto del creditore risulti provato (cfr., ex multis, ####, sez. lav., sent. n. 2055/2023 e richiami giurisprudenziali ivi contenuti). 
Nondimeno - come statuito in fattispecie analoga da codesto ### con sentenza n. 9/2025, le cui motivazioni si condividono e si riprendono ai sensi dell'art. 118 disp.  att. c.p.c. - non può procedersi alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, non potendosi ritenere che il pagamento effettuato dall'opponente sia integralmente satisfattivo del credito vantato dall'opposto. 
In particolare, residua da corrispondere, in favore del lavoratore, l'importo di € 1.197,06, pari alla differenza tra quanto corrisposto dalla ### (€ 4.076,72) e l'importo lordo delle competenze di fine rapporto esposte nella busta paga di febbraio 2024 (€ 5.273,78), cui andranno aggiunti gli ulteriori accessori del credito dalla data del pagamento (06.02.2024). 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 09/12/2025
Sul punto, non può essere condivisa l'impostazione dell'opponente, secondo cui, essendo avvenuto l'adempimento spontaneo dell'obbligazione retributiva, la somma da pagare deve essere calcolata al letto delle ritenute fiscali e previdenziali di legge. 
Per pacifica giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr., ad es., Cass. 28/09/2011 n. 19790; Cass. Civ., Sez. Lav., 09.03.2020, n. 6639), la liquidazione dei crediti spettanti al lavoratore va fatta al lordo e non al netto delle ritenute fiscali, potendo il datore di lavoro procedere alle ritenute fiscali e previdenziali solo nel caso di tempestivo pagamento, il che nella specie non si è verificato. 
Ne consegue, quindi, che nel caso in cui il datore di lavoro non adempia, spontaneamente ed alla scadenza, ai propri obblighi di pagamento di quanto spettante al lavoratore, perde la propria funzione di sostituto d'imposta; il lavoratore, quindi, che agisca in executivis per il mancato spontaneo adempimento del datore di lavoro, ha diritto a conseguire l'intera disponibilità del suo credito di lavoro, facendo a lui capo ogni obbligazione verso il fisco. Lo stesso discorso vale, poi, per gli obblighi contributivi, potendo il datore di lavoro ottemperare a tali obblighi solo in relazione alle somme liquidate spontaneamente alla scadenza. La trattenuta, da parte del datore di lavoro, della parte di contributi a carico del lavoratore è prevista dall'art. 19 l. 4 aprile 1952 n. 218, in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza. Ai sensi dell'art. 23, co. 1, della medesima legge il datore di lavoro, che non abbia provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito, è da considerare poi debitore dei contributi stessi anche per la quota a carico del lavoratore (così ### Brindisi, sez. lav., sent. n. 1731/2021). 
Quanto alla rivalutazione monetaria e agli interessi che sarebbero spettati all'opposto, automaticamente - attenendo il capitale a competenze di fine rapporto - dalla data di cessazione del rapporto stesso (cfr.: Sez. L, Sentenza n. 4822 del 04/04/2002: «###.  429 cod. proc. civ., nel far decorrere gli interessi e la rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto di credito del lavoratore, richiede la esigibilità del credito, che può sussistere anche nel caso in cui esso abbia un oggetto solo determinabile. Ne consegue che la parziale illiquidità, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, a causa della mancata disponibilità di tutti gli elementi di calcolo - e, in particolare, dell'indice ### relativo all'ultimo mese -, del credito avente ad oggetto il trattamento di fine rapporto (prestazione che, per disposizione inderogabile dell'art. 2120, primo comma, cod. civ., non modificabile dall'autonomia collettiva, diventa esigibile al momento stesso della Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 09/12/2025 cessazione del rapporto), non preclude la decorrenza, da detto momento, degli interessi e della rivalutazione monetaria, senza che, ai fini del "dies a quo" degli accessori in questione, rilevi la mancanza di colpa del debitore, avendo il credito in questione natura di credito originariamente indicizzato») e fino alla data del pagamento parziale da parte del datore (06.02.2024), deve dichiararsi cessata la materia del contendere, avendo parte opponente corrisposto la somma di € 101,14 rivendicata dall'opposto (cfr. all. 11 delle note di trattazione scritte della ### S.r.l.u., depositate il ###).  ### dell'opposizione (con riconoscimento della sussistenza del credito azionato all'atto del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, nonché della persistenza, pur dopo un primo pagamento parziale, di un credito residuo in favore del lavoratore) osta ad una condanna dell'opposto per lite temeraria, dovendosi, peraltro, osservare che la configurabilità di una responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. è «discende esclusivamente da atti o comportamenti processuali concernenti il giudizio nel quale la domanda viene proposta, quali, ai sensi del comma 1, l'aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave o, per quanto riguarda il comma 3, l'aver abusato dello strumento processuale» (Cass. Sez. U - Ordinanza n. 25041 del 16/09/2021); mentre non riguarda il complessivo svolgimento della vicenda stragiudiziale, che resta, dunque, irrilevante. 
Passando ad esaminare la domanda riconvenzionale formulata dall'opposto, la stessa è inammissibile. 
Ed invero, con una recente pronuncia (Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 9633 del 24.3.2022), la Suprema Corte, superando il precedente orientamento più restrittivo (secondo cui l'opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con il ricorso monitorio, salvo soltanto il caso in cui, per effetto di una domanda riconvenzionale formulata dall'opponente, egli si venga a trovare, a sua volta, nella posizione processuale di convenuto), ha enunciato il seguente principio di diritto ex art. 384 c.p.c.: «In tema di opposizione a decreto ingiuntivo il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta». 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 09/12/2025
La Suprema Corte ha, dunque, ritenuto che, anche nel processo di opposizione a decreto ingiuntivo, analogamente a quanto avviene nel processo ordinario, l'ammissibilità della domanda nuova da parte dell'attore non sia subordinata alla formulazione da parte del convenuto, ovverosia l'opponente, di una vera e propria domanda riconvenzionale, tenuto conto del contenuto letterale dell'art. 183, comma 5, primo periodo, c.p.c., per come interpretato dai più recenti arresti delle ### (v. le sentenze n. 12310 del 15.6.2015 e n. 22404 del 13.9.2018).  ### la citata pronuncia, “la chiave del sistema è offerta dal concetto fondamentale di «consequenzialità» che abilita il giudice a valutare pragmaticamente la sussistenza del collegamento fra la domanda introdotta alla udienza di trattazione e l'esigenza difensiva tracciata dalle allegazioni contenute nella comparsa di risposta del convenuto per ravvisarvi quelle allegazioni di fatti idonei a radicare eccezioni anche in senso lato che potrebbero, ove non contrastate, condurre al rigetto della domanda”. 
Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo il predetto nesso di consequenzialità deve essere, evidentemente, valutato tra la domanda nuova introdotta dall'opposto nell'atto di costituzione e le allegazioni contenute nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo. 
Proseguendo nel ragionamento, la Cassazione ha quindi ritenuto ammissibile la domanda nuova che, tendendo alla realizzazione, almeno in parte, salva la differenza tecnica di petitum mediato, della stessa utilità finale già avuta di mira dalla parte con la sua iniziativa giudiziale, sia comunque connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, giustificando così il ricorso al simultaneus processus. 
La Suprema Corte ha fatto riferimento alla c.d. domanda complanare, intesa come la domanda avente ad oggetto un diritto diverso da quello dedotto originariamente in giudizio, ma incompatibile o alternativo, sì che le due domande non potrebbero essere entrambe accolte. La predetta domanda sarebbe quindi ammissibile laddove l'esigenza della sua formulazione sia sorta in seguito alle difese dell'opponente, convenuto in senso sostanziale. 
Applicando i principi sopra esposti al caso di specie, si osserva che la domanda nuova proposta dall'opposto non si pone affatto in relazione di consequenzialità rispetto alle difese dell'opponente. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 09/12/2025
Si tratta infatti di una domanda avente ad oggetto somme o pretese che, pur avendo origine dal medesimo rapporto di lavoro, sono semplicemente ulteriori rispetto a quelle richieste con il ricorso per ingiunzione, ragion per cui ben potevano essere richieste direttamente la domanda monitoria. 
Ne consegue l'inammissibilità, in questa sede, della spiegata domanda riconvenzionale. 
Alla luce della soccombenza reciproca e del parziale pagamento del credito prima dell'emissione e della notifica del decreto ingiuntivo opposto, le spese di lite, liquidate per l'intero come in dispositivo alla luce dei parametri di cui al DM n. 55/2014, della tipologia di controversia (causa di lavoro), del suo valore (con applicazione dello scaglione € 1.101,00 ad € 5.200,00) dell'assenza di autonoma fase istruttoria e di un importo pari al minimo tariffario in ragione della scarsa complessità delle questioni controverse affrontate, vengono compensate tra le parti in ragione di 1/3, mentre per i restanti 2/3 vengono poste a carico della parte opponente soccombente.  P.Q.M.  definitivamente pronunciando sul ricorso così decide: - previa revoca del decreto ingiuntivo n. 70/2024, condanna parte opponente a pagare, in favore dell'opposto, l'ulteriore importo di € 1.197,06, oltre interessi e rivalutazione dal 06.02.2024 al soddisfo; - dichiara cessata la materia del contendere relativamente alle somme rivendicate dall'opposto a titolo di rivalutazione monetaria e interessi, maturati sul capitale dalla data di cessazione del rapporto stesso e fino alla data del pagamento parziale da parte del datore (06.02.2024); - dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale formulata dall'opposto; - compensa per 1/3 le spese di lite, liquidate per l'intero in complessivi € 1.030,00 per onorari, oltre accessori di legge, e pone a carico di parte opponente i restanti 2/3, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario dell'opposto. 
Catanzaro, li 09.12.2025 Il Giudice del ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 09/12/2025

causa n. 580/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Leuzzi Benedetto Michele

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Tribunale di Rieti, Sentenza n. 147/2025 del 21-03-2025

... liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore, atteso che la determinazione delle prime attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e devono essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli, mentre, quanto alle seconde, il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 19 della l. n. 218 del 1952, può procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo” (Cass. 14 settembre 2015, n. 18044). Nel caso di specie, la parte opponente (oltre a non aver offerto dimostrazione della corresponsione di quanto rivendicato dall'opposta), non ha di conseguenza dimostrato di aver provveduto al pagamento delle ritenute di legge, con la conseguenza quindi di dover calcolare il relativo importo al lordo e non al netto. Ancora, parte opponente ha giustificato il suo inadempimento nei confronti della lavoratrice sulla base di (leggi tutto)...

testo integrale

RE P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI RIETI ### in persona del giudice, dott. ### ha pronunciato la seguente ### ex art. 127- ter c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 1040 del ### dell'anno 2022, vertente ### di ### con sede #######. 
Gramsci n. 4, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv.  ### che la rappresenta e difende, giusta procura in atti; RICORRENTE - opponente E ### nata a ### il ###, residente ###, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ###, che la rappresenta e difende, unitamente all'Avv. ### giusta procura in atti; CONVENUTA - opposta Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 21/03/2025
FATTO E DIRITTO Con ricorso per decreto ingiuntivo, depositato il 12 agosto 2022 e iscritto al n. 902/2022, ### premesso di aver lavorato per la società di cui in epigrafe dall'8.12.2020 al 22.01.2022, con un contratto di apprendistato professionalizzante, con mansioni di barista e con inquadramento nel livello 5 del ### ha adito il Tribunale di #### chiedendo l'emissione del relativo decreto per la somma lorda di ### 4.950,74, a titolo di retribuzione del mese di dicembre 2021, tredicesima mensilità 2021, retribuzione gennaio 2022, comprensiva delle spettanze di fine rapporto e di ### oltre interessi e rivalutazione monetaria. 
In accoglimento del ricorso monitorio, è stato emesso il decreto n. 134/2022 del 24.8.2022 con il quale è stato ingiunto alla ### di ### di pagare in favore dell'odierna opposta la somma ingiunta, oltre rivalutazione e spese della procedura monitoria. 
Con ricorso depositato in data ###, la ### in ### di ### ha proposto opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo, lamentando in primo luogo l'erroneità dei conteggi effettuati dall'opposta in sede ###quanto “calcolati su retribuzione presunta e non reale”, depositando le buste paga; sul punto, ancora, l'opponente ha allegato che “il ritardo nel pagamento delle ultime due retribuzioni è stato determinato dall'improvvisa chiusura dell'attività commerciale non imputabile al datore di lavoro, ma a seguito di provvedimento del Comune che ha dichiarato i locali dell'attività commerciale non idonei all'esercizio della stessa”. 
In secondo luogo, parte opponente ha eccepito il mancato inoltro di una preventiva diffida ad adempire nonché il mancato esperimento di un tentativo di conciliazione in sede sindacale ad opera dell'opposta. 
Con memoria tempestivamente depositata, si è costituita la parte opposta, che ha contestato il ricorso in opposizione chiedendone il rigetto. 
Il ricorso è infondato. 
A tal proposito va innanzitutto evidenziato come parte opponente non abbia contestato l'an della pretesa creditoria avanzata dalla ### domanda incentrata sul mancato pagamento della retribuzione del mese di dicembre 2021; della tredicesima mensilità 2021; della retribuzione di gennaio 2022, comprensiva delle spettanze di fine rapporto; del ### Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 21/03/2025
Al contrario, l'opponente si è limitata a effettuare una contestazione, per il vero del tutto generica e non adeguatamente provata, della domanda creditoria, asseritamente incentrata su conteggi erronei e arbitrali, senza però fornire dimostrazione di tale apodittica asserzione. 
A tal proposito, va richiamato quanto sostenuto dalla Suprema Corte (tra cui Cassazione civile, terza sez., sentenza del 27 giugno 2022, n. 20597), la quale ha ricordato che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, che assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (per tutte, Cass., 3 febbraio 2006, n. 2421). 
La prova del fatto costitutivo del credito grava, dunque, sul creditore opposto (Cass., 19 ottobre 2015, n. 21101), il quale può avvalersi di tutti i mezzi di prova (Cass., 11 marzo 2011, n. 5915 e 3 marzo 2009, n. 5071), compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, ad opera dell'opponente (convenuto sostanziale) del fatto invocato dal primo a sostegno della pretesa azionata. 
Mentre è onere dell'opponente-convenuto prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda: dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati si ritengono non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni (Cass., 16 dicembre 2010, n. 25516), essendo tuttavia necessario, a tal fine, che il fatto sia esplicitamente ammesso ovvero che la difesa dell'opponente sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento (Cass., 17 novembre 2003, n. 17371). 
Cosicché la non contestazione del convenuto costituisce un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (fra le tante, di recente, Cass. 23 marzo 2022, n. 9439). 
Quest'ultima sentenza ha stabilito, invero, che “il convenuto, a fronte di una allegazione da parte dell'attore chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 21/03/2025 lo fa, i fatti dedotti dall'attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c.” (Cass. 23 marzo 2022, n. 9439, cit.). 
Ebbene, ne discende come, a fronte della prova offerta dall'opposta della sussistenza del rapporto di lavoro e della pretesa creditoria retributiva portata dalle buste paga, peraltro depositate dalla stessa opponente, quest'ultima si sia limitata ad ammettere il proprio inadempimento (tentando di giustificarlo nei termini di cui si dirà in seguito) e a proporre, come già detto, una apparente e irrilevante contestazione generica sul quantum, da cui è ritraibile, pertanto, la spettanza alla ### della somma di euro 4.950,74 per crediti retributivi, calcolata al lordo e non al netto, come affermato dal pacifico e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità. 
In particolare, secondo il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione “### e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore, atteso che la determinazione delle prime attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e devono essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli, mentre, quanto alle seconde, il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 19 della l. n. 218 del 1952, può procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo” (Cass. 14 settembre 2015, n. 18044). 
Nel caso di specie, la parte opponente (oltre a non aver offerto dimostrazione della corresponsione di quanto rivendicato dall'opposta), non ha di conseguenza dimostrato di aver provveduto al pagamento delle ritenute di legge, con la conseguenza quindi di dover calcolare il relativo importo al lordo e non al netto. 
Ancora, parte opponente ha giustificato il suo inadempimento nei confronti della lavoratrice sulla base di una improvvisa chiusura dei locali commerciali imposta dal Comune per inidoneità degli stessi, circostanza che, però, non ha trovato riscontro nel documento prodotto dalla stessa opponente (una comunicazione del Comune di ### in ### prot. 1414 del 19.1.2022, con cui è stato richiesto un sopralluogo presso i locali dell'attività commerciale al ### di ###, che non costituisce atto provvedimentale esterno né prova della cessata attività e che, di per sé, non giustifica neppure il mancato pagamento delle retribuzioni e delle spettanze di fine rapporto. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 21/03/2025
Ciò posto, ritiene questo Giudice che anche la seconda doglianza indicata dall'opponente sia priva di rilevanza giuridica, in quanto, sebbene, generalmente, venga notificato alla controparte inadempiente un preventivo atto di costituzione in mora (o venga esperito un tentativo di conciliazione), ciò non costituisce una necessaria condizione di procedibilità della domanda giudiziale. 
In conclusione, il ricorso in opposizione deve essere rigettato, con integrale conferma del decreto ingiuntivo n. 134/2022 per l'importo di euro 4.950,74, somma sola che può essere posta dal Tribunale alla base della presente pronuncia, in quanto oggetto della iniziale domanda monitoria e del conseguente giudizio di opposizione, in adesione al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, sulla base delle tabella ex D.M. 147/2022, in considerazione della natura della controversia (causa di lavoro) e dello scaglione di riferimento (da € 1.100 a 5.200) individuato in base al valore della domanda, nei limiti della prestazione riconosciuta (inferiore a € 5.200,00), tenendo conto dei valori minimi in considerazione della assenza di particolari questioni di fatto e di diritto, ed esclusa la fase istruttoria, stante la natura essenzialmente documentale della causa.  P . Q . M . 
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, così decide: - rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 134/2022, che dichiara definitivo ed esecutivo; - condanna la ### in ### di ### alla refusione delle spese di lite che si liquidano in € 2.626,00 per la fase di opposizione, oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15%, IVA e ### da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.  ### 21.03.2025 Il Giudice dott. ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 21/03/2025

causa n. 1040/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Toscani Gianluca, Marinelli Alessio

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