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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12350/2018 R.G. proposto da: ### elettivamen te domiciliat ###4, presso lo stu dio dell'avvocato ### che lo rappresenta e difende -ricorrente contro ### S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in #### G. MAZZINI 27, presso lo stud io ### & ### rappresentata e difesa dagli avvocati ###, ### e ### (###) unitamente e disgiuntamente tra di loro -controricorrente avverso la ### di CORTE D'### n. 98/2018 pubblicata il ### R.G.N. 346/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/09/2022 dal ###. #### 1. la Corte d'Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del locale ### ale, ha respi nto tutte le domande prop oste da ### contro ### sa ### spa, med iante rigetto dell'appello principale del medesimo diretto all'accoglimento di tutte le domande originariamente proposte ed accoglimento dell'appello incidentale avverso la condan na della banca al risarcimento de l danno per demansionamento nella misura di € 16.000 per il periodo novembre 2007 - giugno 2008, con condanna alla restituzione della somma percepita a tale titolo in esecuzione della sentenza di primo grado ed alla rifusione delle spese del grado di appello; 2. la Corte di merito, in estrema sintesi e per quanto qui rileva, ha osserva to che: l'appellante era st ato dipendente con qualifica dirigenziale (originariamente di ### poi di ### e quindi di ### a seguito di fusioni) fino al 30/6/2008; il rapporto era cessato in tale data per adesione al ### di solidarietà per il settore del credito di cui al D.M. 158/2000, tramite accettazione di offerta al pubbl ico sottoscri tta il ###, con percezione di assegno straordinario di sostegno al reddito e successivo accesso alla pensione; il dirigente aveva chiesto in giudizio (con ricorso al ### di Torino deposi tato i l 22/4/2015) di accertare che le modalità di risoluzione del rapporto e rano state anomale e sostanzialmente estorsive, configuranti un licenziam ento mascherato o un illecito civile generico, ave va lamentato il demansionamento per 18 mesi anteriori alla cessazione del rapporto, una riduzione de lla retribuzione an nua lorda per mancata corresponsione della retribuzione variabile, aveva p roposto 3 molteplici domande risarcitorie parametrate alla retribuzione che avrebbe percepito ove fosse rimasto in servizio sino a 65 anni, alle indennità previste per il licenziamento dei dirigenti, al danno non patrimoniale; 3. ripercorso il primo grado del giudizio, la sentenza di appello, in particolare: ha dato atto dell'archiviazione da parte del ### di Milano - ufficio GIP delle denunce presentate dal ricorrente per il reato di estorsione nei confronti delle funzionarie che avevano gestito la procedura di risoluzione del rapporto e di altri responsabili della banca; ha osservato che la retribu zione variabil e non è soggetta alla garanzia di irriducibilità; ha qualificato come domanda nuova ed inammissibile quella di pagamento di differenze retributive successiva alla cessazione del rapporto di lavoro; ha rilevato, così come il ### che la prospettazione da parte del dirigente di “ricatto estorsivo” in relazione alla cessazione del rapporto non esclude l'applicazione alle d omande correlate della prescrizione quinquennale, in assenza di azione di annullamento dell'accordo di risoluzione; in accoglimento dell'appello incidentale ha escluso un demansionamento negli ultimi 8 mesi del rapporto, trattandosi di periodo limitato, con svolgimento di attività operative, ed in assenza di allegazioni sull'esistenza di danno; 4. ### propone ricorso per cassazione con 8 motivi; resiste ### con controricorso; 5. entrambe le parti hanno comunicato memoria ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c.; ### 1. con il primo motivo parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 112, 115, 116 c.p.c., 27 02 c.c., in relazione all'art. 360 n. 4 e 3 c.p.c. (nullità del procedimento per omessa pronuncia conn essa a mancata o falsa valutazione di rilevanti prove), 111, comma 6, ###, 132 c.p.c., 118 disp. att. 4 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c. (nullità della sentenza per omessa motivazione o motivazione solo apparente): sostiene che erroneamente non è stato ritenuto provat o il ricatto estorsivo denunciato, cioè che la firma sull'offerta al pubblico di adesione al cd. pre-pensionamento gli era stata carpita, in mancanza di alternativa al licenziamento in tronco; 2. con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 112, 115, 116 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 e 3 c.p.c. (nullità del procedimento per omessa pronuncia connessa a mancata o falsa valutazione di rilevanti prove), 111, comma 6, ###, 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c. (nullità della sentenza per omessa motivazione o motivazione solo apparente): sostiene che l'accertamento d el prospettato ricatto estorsivo, seppure azionato in sede civile olt re il termine di prescrizione quinquennale, quale fatto ingiusto che obbliga chi lo abbia commesso a risarcire tutti i dann i causati, è sogg etto a prescrizione decennale; 3. con il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 112, 115, 116 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 e 3 c.p.c. (nullità del procedimento per omessa pronuncia connessa a mancata o falsa valutazione di rilevanti prove), 111, comma 6, ###, 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c. (nullità della sentenza pe r omessa motivazione o motivazione solo apparente): sostiene che il Presidente del Consiglio di ### della banca gli aveva assicurato la disponibilità di una posizione lavorativa adatta alle sue caratterist iche, i l che rende va il licenziamento mascherato da adesione al ### di solidarietà privo di giusta causa o giustificato motivo; 4. con il quarto mo tivo deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 99, 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 e 3 c.p.c. (nullità del procedimento per omessa pronuncia), 111, comma 6, ###, 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c. (nullità della sentenza per omessa motivazione o motivazione 5 solo apparente): assume che non era da considerarsi nuova e che è fondata la domanda di condanna al pagamento di somma a titolo di retribuzione variabile a maggiorazione della RAL (retribuzione annua lorda); 5. con il quinto motivo deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 436, 435, 348 c.p.c., con riferimento all'art. 111, comma 2, ###, in relazione all'art. 3 60 n. 4 e 3 c.p.c. (nullità del procedimento per la mancata dichiaraz ione d'ufficio dell'improcedibilità dell'appello incidentale non not ificato all'appellante principale nel rito del lavoro), 111, comma 6, ###, 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c. (nullità della sentenza per omessa motivazione o motivazione solo apparente): assume che il legale del ricorrente in tale grado era stato colto di sorp resa ed aveva prestato un consenso c omunque irrilevante; 6. con il sesto motivo deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 99, 112, 115, 116, 437, 429, comma 2, c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 e 3 c.p.c. ( nullità del procedimen to per omessa pronuncia connessa a mancata o falsa valutazione di rilevanti prove), 111, comma 6, ###, 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c. (nullità della sentenza per omessa motivazione o motivazione solo apparente): assume l'erroneità della riforma del capo della sent enza di primo grado sul demansionamento e d el mancato accoglimento del suo appell o principale sull a maggior durata e gravità de llo stesso, anche in re lazione all'entità del risarcimento; 7. con il settimo motivo deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 99, 112, 115, 116 c.p.c., 1218, 2702 c.c., in relazione all'art. 360 n. 4 e 3 c.p.c. ( nullità del procedimen to per omessa pronuncia connessa a mancata o falsa valutazione di rilevanti prove), 111, comma 6, ###, 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c. (nullità della sentenza per omessa motivazione o motivazione solo apparente): sostiene l'erroneità della valutazione 6 delle prove operata n el merito circa il pagamento di 3 m ensilità aggiuntive in sede di incentivo all'esodo, che la Corte ha ritenuto fosse condizionata alla sottoscrizione di un verbale di conciliazione che il ricorre nte no n aveva invece sottoscritto, circostan za che, secondo il ricorrente, non sarebbe vera; 8. con l'ottavo motivo deduce violazione o falsa applicazione del D.M. 10 marzo 2014 n. 5 5 e degli artt. 91, 115, 116 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. (erronea applicazione dei criteri per la liqu idazione dei compensi al difen sore della controparte, con riferimento al principio di soccombenza); 9. i primi tre mo tivi, da trattar e congiuntamente in quanto connessi alla prospettazione di un “ricatto estorsivo” da parte degli organi nella banca in occasione del pre-pensionamento del ricorrente tramite l'adesione al ### di solidarietà per i dipendenti bancari, non sono ammissibili; 10. essi, sostanzialmente, sollecitano un nuovo giudizio di merito, oltre i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, in contrasto con il principio secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel qual e valutare elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass. n. 20 814/2018, 6519/2019); 11. invero, la valutazione delle emergenze probatorie, così come la scelta, tra le varie risultan ze, di que lle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del p roprio convincimento, senza essere tenuto a disc utere ogni sin golo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive (cfr. Cass. 11933/2003, n. 12362/2006, n. 17097 /2010, n. 16056/2016, 19011/2017); né con il ricorso per cassazione la parte può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la 7 valutazione delle risul tanze processuali e la rico struzione della fattispecie operate dai giudici del merito, poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede ###04/2017); 12. nella specie, le doglianze in esame si risolvono in una critica al complessivo accertamento fattuale operato dal giudice di merito, cui il ricorre nte oppone inammissibilmente (cfr. Cass. S.U. ###/2019) una diversa valutazione: ma, così operando, oblitera che la den uncia d i violazione di legge non può su rrettiziame nte trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi (Cass. n. 15568/2020, e giurisprudenza ivi richiamata); 13. questa Corte ha altresì chiarito che l'apparenza della motivazione che, potendosi parificare alla motivazione inesistente, ne consente la censura ai sensi dell'art. 132 n. 4 c.p.c. si verifica nel caso in cui essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della d ecisione , perché recante argomentazioni obiettivamente i nidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'in terprete il compit o di integrarla con le più varie, ipot etic he congetture (Cass. S.U. 22232/2016); 14. si deve anche sottolineare che, nell'assetto giurisprudenziale come delineato da Cass. S.U. n. 8053/2014, che si caratterizza per la riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione, è denunciabile in cassazione, nelle forme di cui all'art. 360 n. 4 c.p.c., solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in viol azione di legge costituziona lmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motiva zione in sé, che si determina, quale vizio processuale (art. 360 n. 4 c.p.c.), allorquando l'anomalia si man ifesti come “mancanza assoluta di mo tivi sotto l'aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto 8 irriducibile tra affermazioni inconciliab ili” e ne lla “motivazione perplessa ed ob iettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione; 15. nel caso in esame, non sono configurabili i lamentati vizi di motivazione apparente o d i omessa pronuncia, atteso che il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall'art. 111, sesto comma, ###, o di omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia (cfr. Cass. S.U. 8053/2014, n. 23940/2017, S.U. n. 22232/2016, n. 16595/2019, 22598/2018); 16. d'altra parte, esclu se omissioni di pronuncia o motivazione apparente alla luce dei principi sopra espressi, la prospettazione del ricatto estorsivo, ritenuta ininfluente in assenza di proposizione di azione di annullamento dell'accordo di risoluzione, non porta alla conversione in decennale il termine di prescrizione quinquennale per l'esercizio dell'azione di risarcimento per fatto illecito di cui all'art 2947 c.c.: invero, il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si p rescrive in 5 anni dal gior no in cui il fatt o si è verificato, e sul termine di prescrizione non influiscono le denunce presentate in sede penale, che risultano pacificamente sfociate in provvedimenti di archiviazione; 17. il quarto motivo non è fondato; 18. la Corte di merito ha rilevato che la proposizione in sede di gravame di una do manda di condanna al pag amento di pretese differenze retributive, mentre in primo grado era stata formulata una domanda di accertamento dell'asserito diritto ad un aumento della retribuzione annua lorda al fine di individuare il parametro per la quantificazione delle domande risarcitorie svolte e per il ricalcolo dei trattamenti pensionistici in godimento per il periodo di cinque anni di perman enza nel ### di ### arietà, fosse ogget tivamente diversa con riferimento sia al petitum che alla causa petendi; 9 19. tale motivazione v a confermata, alla luce della consoli data giurisprudenza di questa Corte, secondo cui si configura domanda nuova - e, come tale, inammissibile in appello - quando gli elementi de dotti in secon do grado comportano il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, integrando una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado, e ciò anche se questi fatti erano già stati esposti nell'atto introduttivo de l giudizio al mero scopo di descrivere ed inquadrare altre circostanze, mentre soltanto nel giudizio di appello, per la prima volta, siano stati dedotti con una differente portata, a sostegno di una nuova pretesa, determinando in tal modo l'introduzione di un nuovo tema di indagine e di decisione (Cass. 6431/2006); nel processo del lavoro si ha introd uzione di un a domanda nuova per modificaz ione della causa peten di non consentita in appello , non solo quando gli elementi dedo tti in secondo grado comportano il mutame nto dei fatti costitut ivi del diritto azionato, inte grando una pretesa diversa rispe tto a quella fatta valere i n primo g rado, ma anch e quand o gli e lementi prospettati in giudizio, se pur già espost i nell'atto introduttivo, vengano dedotti in grado d'appello, in modo da introdurre un nuovo tema d'indagine che altera l'oggetto sostanziale dell'az ione e i termini della controversia (Cass. n. 16298/2010; cfr. anche Cass. 15101/2012, n. 15506/2015); 20. il quinto motivo non è ammissibile; 21. la Corte risulta avere applicato l'orientamento, ribadito da Cass 11888/2007 (conf. Cass. n. 24742/2017), in base al quale, nelle controversie soggette al rito del lavoro, la proposizione dell'appello incidentale (alla stessa stregua, peral tro, di quello principale) si perfeziona, ai sensi dell'art. 436 cod. proc. civ., con il deposito, nel termine previsto dalla legge, del ricorso nella cancelleria del giudice "ad quem", che impedisce ogni decadenza; ne consegue che, qualora sia osservata la tempestività nel deposito dell'appello incidentale, ma la parte non abbia provveduto alla rituale notificazione della memoria 10 che lo contiene almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata per la discussione, per averla om essa o per e ssere stata la stessa invalidamente eseguita, non può derivarne la decl aratoria di inammissibilità dell'impugnazione, dovendo il giudice di appello concedere all'appell ante inciden tale nuovo termine, da qualificare come p erentorio, per la notificazione, sempre che la controparte presente all'udienza non vi rinunci, accettando il contraddittorio o limitandosi a chiedere un congruo rinvio, da disp orre anche nell'ipotesi di intervenuta notificazione tardiva; nel caso in esame, l'accettazione del contraddittorio nella stessa udienza non ha determinato indebite dilazioni processuali; 22. il sesto motivo è fondato per quanto di ragione; 23. la Corte d'Appello ha riformato la statuizione di primo grado sul punto, ritenendo il danno non sufficientemente provato; 24. in realtà, la Corte di merito non ha considerato che, benché in materia non operi alcun automatismo e siano necessarie specifiche allegazioni in relaz ione all'inadempimen to datoriale, il d anno derivante da demansionamento e dequalificazione professionale può essere provato d al lavoratore anche ai sensi de ll'art. 2729 c.c., attraverso l'allegazione di elemen ti presun tivi gravi, precisi e concordanti, potendo a tal fine essere valutati la qualità e quantità dell'attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la durata de l deman sionamento, la div ersa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione (così, ad es., Cass. n. 25743/2018); poiché, in forza dell'art. 2103 c.c., il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto, non rileva che l'asse gnazione a mansio ni inferiori sia temp oranea (Cass. n. 18121/2014); e, qualora il lavoratore alleghi un demansionamento professionale riconducibile a un inesatt o adempimento dell'obblig o posto dall'art. 2103 c.c. a carico del datore di lavoro, è su quest'ultimo che incombe l'onere di provare l'esatto adempimento, dimostrando l'inesistenza, all'interno del compendio aziendale, di altro post o di lavoro disponibile, 11 equiparabile al grado di professionalità in precedenza raggiunto dal lavoratore (Cass. n. 26477/2018); 25. la motivazione sul punto della sentenza gravata si discosta, invece, da tali principi, poiché omette di considerare le specifiche allegazioni di parte ricorrente idonee, quanto meno, ad essere poste alla base di un percorso probatorio presuntivo, valorizza un dato temporale, peraltro oggettivamen te non minimale, di p er sè non dirimente ai fini dell'esclusio ne del lamentato demansionamento, non tiene conto de lla signif icativa disomogeneità della qualifica professionale di dirigente con le mansioni da ultimo assegnate; 26. la que stione della sussistenza e della prova del d anno da demansionamento nella vicenda in esame deve, pertanto, e ssere oggetto di nuovo accertamento di fatto in conformità ai principi di diritto di cui ai paragrafi (§ 24, 25) che precedono; 27. non è ammissibile, perché concernente unicamente questioni di valutazione delle prove non riesaminabili in questa sede (v. sopra, § 10, 11, 12) il settimo motivo; 28. la sentenza impugnata deve, in conclusione, essere cassata in relazione al sesto motivo accolto, con individuazione del giudice del rinvio nella Corte d'Appello di Torino in diversa composizione, per pronunciarsi anche sulle spese del pre sente giudizio, riman endo assorbito l'ottavo motivo, in quanto collegato all'esito complessivo della lite; P.Q.M. La Corte accoglie il sesto motivo di ricorso, inammissibili il primo, secondo, terzo, quinto e settimo, rigettato il quarto, assorbito l'ottavo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d'Appello di Torino in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di Cassazione.
Così deciso nella ### camerale del 13 settembre 2022.