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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 4985/2024 del 26-02-2024

... subconduttrice, della somma di € 25.000,00, da imputarsi a parziale pagamento di un debito pregresso, ass unto da un soggetto terzo nei confronti della stessa ### Ad av viso della ricorrente, infatti, la s omma suddetta integrerebbe una vera e propria “indennità di ingresso”, imposta ad essa ### in violazione della norma di legge suddetta, che sancisce la nullità di ogni pattuizione che non solo attribuisca al locatore un canone maggiore rispetto a quello legale, ma ogni “altro vantaggio” che risulti privo di giustificazione 4 nel sinallagm a contrattuale. Tale sarebbe, app unto, il caso di specie, giacché la richiesta di pagamento di una somma a titolo espromissorio - oltre a soddisfare solo un interesse della parte sublocatrice - risulta essere stata avanzata nella fase delle trattative preco ntrattuali, nonché direttamente connessa al contratto di locazione, tanto da essere non solo presente, esplicitamente, nella proposta contrattuale, ma persino per essere stato previsto che “la proponente potrà ripetere quanto corrisposto a ### le in forza della presente scrittura privata in caso di man cata stipul a del contratto di sublocazione”. Avrebbe, dunque, errato la sentenza (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso 15387-2020 proposto da: ### S.A.S. ### in persona del legale rappresentante “pro tempore”, elettivamente domiciliata in ### via le dell'### ità 11, presso lo studio dell'### che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro ### S.R.L., in perso na del ### e legale rappresentante “pro tempore”, elettivamente domiciliata in ### via ### 24 , presso lo studio dell'### rappresentata e difesa dall'### - controricorrente - ####, in occasione della stipulazione del contratto, di un obbligo di pagamento di debito altrui da parte del conduttore - Idoneità ad integrare “altro vantaggio” precluso dall'art. 79 l.  392 del 1978 - ###.G.N. 15387/2020 Cron. 
Rep. 
Ud. 14/09/2023 Adunanza camerale Avverso la sentenza n. 57/2020 della Corte d'appello di Genova, depositata il ###; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del 14/09/2023 dal ##### 1. La società ### S.a.s. di ### ricorre, s ulla base di quattro motivi, per la cassazion e della sentenza n. 57/20, del 23 gennaio 2020, della Corte d'appello di Genova, che - respingendone il gravame avverso la sentenza 2742/18, del 25 ottobre 2018, del ### ale di ### - ha dichiarato risolto, per inadempime nto dell'odie rna ricorrente, il contratto con il quale la società ### S.r.l. le aveva sublocato il locale commerciale, sito nell'atrio della stazione ferroviaria di ### adibito alla rivendita di giornali, condannandola al pagamento dell'importo di € 42.750,00, a titolo di canoni scadu ti e non corrisposti fino ad aprile 2017, oltre interessi.  2. Riferisce, in punto di fatto, l'odierna ricorrente di essere stata convenuta in giudizio dalla predetta società ### affinché fosse convali dato lo sfatto per morosità intimatole in ragione della morosi tà nel pagamento di € 28.350,40, pari a tre mensilità del canone di sublocazione. 
Costituitasi in giudizio, l'intimata non negava di aver avuto difficoltà nel pagamento del canone, assumendo, però, di aver sanato la morosità. E ssa, inoltre, lam entava la nullità del contratto per violazione dell'art. 79 della legge 27 luglio 1978, 392, per essere stata subordinata la sua concl usione all a condizione del preventivo ver samento, da parte del la subconduttrice, dell'importo di € 25.000,00, ad estinzione di un 3 pregresso debito assunto verso ### dal marito della rappre sentante legale della società ### e ### la predetta ####, inoltre, chiedeva accertarsi l'inadempimento della subl ocatrice, per non averle assicurato - come da specifico impegno contrattuale - un locale da adibire ad uso magazzino, chiedendo, su tali basi, la riduzione del canone di locazione. 
Convalidato lo sfratto e disposta la trasformazione del rito, l'esito del giudizio ex art. 447-bis cod. proc. civ. consisteva, come premesso, nel la declaratoria di risoluzione del contratto per inadempimento della subconduttrice, deci sione confermata dal giudice di appello.  3. Avverso la s entenza della Corte genovese ha propos to ricorso per cassazione la società ### sulla base - come detto - di quattro motivi.  3.1. Il primo motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione o falsa applicazione dell'art. 79 della legge n. 392 del 1978, per non avere la Corte territoriale ritenuto in contrasto con tale norma la pattuizione con cui ### ha condizionato la conclu sione del contra tto di sublocazione al preventivo versamento, da pa rte della subconduttrice, della somma di € 25.000,00, da imputarsi a parziale pagamento di un debito pregresso, ass unto da un soggetto terzo nei confronti della stessa ### Ad av viso della ricorrente, infatti, la s omma suddetta integrerebbe una vera e propria “indennità di ingresso”, imposta ad essa ### in violazione della norma di legge suddetta, che sancisce la nullità di ogni pattuizione che non solo attribuisca al locatore un canone maggiore rispetto a quello legale, ma ogni “altro vantaggio” che risulti privo di giustificazione 4 nel sinallagm a contrattuale. Tale sarebbe, app unto, il caso di specie, giacché la richiesta di pagamento di una somma a titolo espromissorio - oltre a soddisfare solo un interesse della parte sublocatrice - risulta essere stata avanzata nella fase delle trattative preco ntrattuali, nonché direttamente connessa al contratto di locazione, tanto da essere non solo presente, esplicitamente, nella proposta contrattuale, ma persino per essere stato previsto che “la proponente potrà ripetere quanto corrisposto a ### le in forza della presente scrittura privata in caso di man cata stipul a del contratto di sublocazione”. 
Avrebbe, dunque, errato la sentenza impugnata nell'escludere la nu llità, sul presupposto che quello in esame costitui va un “importo corrisposto per un diverso titolo, del quale le parti hanno dato co ncordemente atto nella proposta irrevocabile del 14 dicembre 2015, sottoscritta da entrambe”.  3.2. Il secondo motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, 3), cod. proc. civ. - violazione o falsa applicazione dell'art. 2722 cod. civ., per avere la Corte genovese escluso l'ammissibilità delle istanze istruttorie (ovvero, la produzione documentale della prima bozza del contratto e la prova per testi volta a dimostrare come la co rresponsione dell'importo di € 25.000,00 fosse prevista a titolo di “indennità di ingresso”), poiché erroneamente ritenute finalizzate a comprovare pattuizioni anteriori al cont enuto del contratto di sublocazione, mentre , in re altà, tali istanze erano destinate a dimostrare la simul azione e la conseguente nullit à delle pattuizioni per violazione dell'art. 79 della legge n. 392 del 1978.  3.3. Il terzo motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione o falsa applicazione degli artt. 1460, 5 1464 e 2697 cod. civ., censurando la sentenza impugnata per aver escluso che ### fosse inadempiente al contratto di sublocazione, per non aver fornito ad essa ricorrente un magazzin o, come da suo preciso obbligo co ntrattuale, così respingendo la consequenziale domanda di riduzione del canone. 
Si censura la sentenza impugnata perché la Corte territoriale ha escluso il lamentato inadempimento della sublocatrice, dando rilievo - come già il primo giud ice - alla prova documentale prodotta da ### Essa, in particolare, consisteva in una com unicazione del 20 settembre 2016, con la quale la locatrice dell'immobile (ovvero, la società ### S.p.a.) dichiarava “abbiamo messo a disposizione un magazzino al piano interrato di ### di circa 20 mq”, rammentando pure come la ### a ### - rappresentante legale della società odierna ricorrente - occupasse, comunque, “due magazzini nel fabbricato ### di Brignole”. 
Si duole la ricorrente che il giudice di appello abbia dato rilievo a tal e circostanza, quantun que essa - con il proprio atto di gravame - avesse dedotto, in primo luogo, che la comunicazione “de qua” risultava di circa un anno successiva alla conclusione del contratto di sublocazione (risalen te al dicembre 2015), così attestando che la sublocatrice, fino al settembre 2016, non aveva procurato alla società ### il locale magazzino. In secondo luogo, con il proposto appello, l'odierna ricorrente aveva dedotto che ### oltre ad essere rappresentante legale della suddetta società, risultava titolare di attività di rivendi ta tabacchi, svolta in forma di impresa individuale, presso un locale della s tazione ### ole, locatogli direttamente dalla società ### ed in forza del quale ella avrebbe avuto diritto ad un deposito di venti metri quadrati. 
Di conseguenza, la messa a disposizione del magazzino - non consistente, peraltro, in un solo locale dalle dimensioni pattuite, 6 bensì in due locali pi ù piccoli - doveva ritenersi avvenu ta in esecuzione di tale diverso rapporto contrattuale. 
Si duole, quindi, la ricorrente della “assurdità” della motivazione della Corte genovese, fondata sull'assunto che non sarebbe stata offerta prova, dalla società E dicola ### che alla ### “quale titolare dell'impresa individuale, sarebbe stata fornita da ### S.p.a., la disponibilità non di un unico grande magazzino, ma di due magazzini più piccoli”. 
Difatti, evidenzia la ricorrente, “ai fini di una corretta decisione, non era rilevante il numero dei magazzini in uso alla ###ra ### quale titolare dell'impresa individuale (che, come più sopra precisato, in tale veste aveva rapporti contrattuali con un soggetto terzo ed ai quali ### S.r.l. era del tutto estranea), ma se eff ettivamente ### S.r.l.  avesse procurato all a ### S.a.s., come contrattualmente pattuito, il contratto di cui si discute”. Sarebbe stata, pertanto, la subl ocatrice, “in presenza del l'eccezione di inadempimento sollevata dalla subconduttrice, ad avere l'onere di dimostrare di avere invec e correttamente eseguito la propria prestazione contrattuale e non viceversa”.  3.4. Il quarto motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione o falsa applicazione degli artt. 1193 cod. civ., censurando la sentenza impugnata per non avere considerato che i versamenti comp lessivamente ese guiti dalla ricorrente av evano estinto la moro sità lamentata da Ne twork ### Si addebita, inoltre, alla Corte genovese di aver erroneamente ritenuto che essa ricorrente avesse imputato, nei propri con teggi, la somma mensile indicata prudenzialmente a titolo di riduzione del canone di sublocazione (in ragione della nullità ex art. 79 della legge n. 392 del 1978) all'asserita morosità. 7 Deduce la rico rrente di essersi, invece, rigoros amente attenuta nei propri conteggi - che qualifica come “comprovati da incontestabili risultanze documentali” - “ai pagamenti effettivamente eseguiti”, idonei ad estinguere la morosità, senza aver “imputato in compensazione ulteriori somme, tanto meno quella quantificata a titolo di riduzione del ca none di sublocazione”, in ragione della pur dedotta nullità del contratto.  4. Ha resistito all'avversaria impugnazione con controricorso, ### chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile - anche in relazione all'eccepita carenza di procura speciale - o, comunque, rigettata.  5. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art.  380-bis.1 cod. proc.  6. ### presso questa Corte, in persona di un suo ### ha presentato conclusioni scritte, nel senso dell'accoglimento dei primi due motivi di ricorso.  RAGIONI DELLA DECISIONE 7. In via preliminare, occor re vagliare l'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla controricorrente in ragione della supposta carenza di procura speciale ex art. 365 cod. proc.  7.1. ### va disattesa.  7.1.1. La procura allegata al ricorso risulta predisposta nei seguenti termini, ovvero co me nomina dell'### - da parte della legale rappresentante della 8 società ricorr ente - quale “proprio procurator e speciale, autorizzandolo ad effettua re richi esta di visibilità e access o relativamente al procedimento nanti la Corte di Appello di ### n. R.G. 1221/18, definito con sentenza n. 57/2020, pubblicata il ###, conferendogli ogni potere di legge e dando per rato e fermo il suo operato”. 
Il documento, dunque, non contiene un espresso richiamo al potere di impugnare per cassazione la suddetta sentenza della Corte ligure, sicché occorre chiedersi se il conferimento di “ogni potere di legge” possa valere - nella logica di quell'interpretazione “in funzione conservativa”, valorizzata dall'arresto delle ### intervenuto, di recente, sulle caratteristiche proprie della procura speciale a ricorrere per cassazione (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 9 dicembre 2022, n. ###, Rv. 666374 -01) - come attribuzione anche di tale potere. 
Il quesito, secondo questo Collegio, merita senz'altro risposta positiva, dato che la combinazione fra la nomina dell'### - operata dalla le gale rappresentan te della società ricorrente - quale “proprio procuratore speciale” e il conferimento allo stesso (sebbene dopo la specificazione dell'autorizzazione “ad effettuare richiesta di visib ilità e access i relativamente al procedimento” definito dalla Corte territoriale) di “ogni potere di legge e dando per rato e fermo il suo operato”, consente, anche nella sua correlazi one con l'elezione di domicilio in ### di intendere la procura come inclusiva del potere di impugnare la sentenza e di impugnarla, evidentemente, per cassazione. 
Già in passato, del resto, questa Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione al quale risulti essere apposta una procura con cui il ricorrente conferisca, al difensore, “ogni facoltà di legge” (Cass. Sez. 3, sent. 31 marzo 2007, n. 8060, Rv.  598696-01; Cass. Sez. Lav., sent. 20 dicembre 1986, n. 7815, 9 Rv. 449757-01), o persino “redatta in termini generici” ( Sez. Un., sent. 17 dicembre 1998, n. 12615, Rv. 521863-01). 
Opzione ermeneutica, questa, vieppiù da confermare alla luce del già menzionato, e più recente, arresto del ###, incline a ritenere l'ammissibilità del ricorso, tutte le volte in cui, pur ricorrendo un dubbio sulla specialità della procura, esaminatane la portata, “da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferib ilità al giudizio di cassazione” (così, appunto, Cass. Sez. Un., sent. n. ### del 2022, cit.).  8. Ciò premesso, il ricorso va rigettato.  8.1. Il primo motivo di ricorso non è fondato.  8.1.1. Nello scrutinarlo, occorre muovere dalla constatazione che, a dispetto del tentativo della ricorrente di richiamarsi alla giurisprudenza di legitti mità in tema di “buona entrata”, la fattispecie sottopos ta al vaglio di questa Corte presenta caratteristiche del tutto diverse. 
Costituisce, infatti, “buona entrata” l'esborso preteso dal locatore - eventualmente anche nei confronti di un terzo (cfr., da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 10 gennaio 2023, n. 368 Rv. 666685- 01), oltre che dello stesso conduttore - per stipulare il contratto di locazione, allorché esso non abbia alcuna causa giustificativa. 
Esso, dunque, trova la sua unica ragion d'essere nel la realizzazione, da parte di chi decida di locare il bene, di una “utilitas”, di un vantaggio, co rrelato al solo fatto del la concessione, ad altri, del godimento della “res locata”, ricadendo, per tale ragione, nell'àmbito di applicazione dell'art. 79 della legge 27 luglio 1978, n. 392, integrando quel vantaggio “altro”, ulteriore 10 rispetto a quelli consentiti dalla disciplina da detta legge, che è vietato da tale norma. 
Perché la nullità contemplata da tale norma possa operare occorre, dunque, che sia prevista - in favore del locatore - una “utilitas” che, pur trovando occasione nella stipula del contratto, non abb ia giustificazione alcuna, alterando, nel contemp o, il sinallagma contrattuale proprio della locazione. 
Nel caso che si esamina, la somma di danaro - lungi dal porsi come una “rendita” che viene lucrata dal locatore, per il sol fatto di immettere il conduttore nel godimento del bene - risulta essere stata pattuita per estinguere debiti facenti capo al marito della legale rappresentante della società locataria, sicché tale pattuizione, pur avendo con dizionato la stipul a del contratto, trova una giustific azione causale estranea al sin allagma della locazione e riconducibile, come ritiene la stessa ricorrente, alla fattispecie di cui all'art. 1272 cod. civ., dando così luogo ad un fenomeno di co llegamento tra co ntratti (per la qualificazione dell'espromissione come contratto si vedano Cass. Sez. 3, sent. 5 marzo 19 73, n. 609, Rv. ###-01; Cass. Sez. 1, sent. 21 novembre 1983, n. 6935, Rv. 431605-01). In tale prospettiva, pertanto, non sembra inutile rammentar e che, nel caso dell'espromissione, “la cau sa è costituita dalla assunzione dell'obbligazione altrui mediante un'attività del tutto svincolata dai rappor ti eventualmente esistenti fra il te rzo e l'obbligato, anche se non si richiede l 'assoluta estraneità dell'obbligato rispetto al terzo, ess endo invece necessar io che il terzo , presentandosi al creditore, non giustifichi il proprio intervento con un preesistente accordo con l'obbligato” (cos ì, in motivazione, Cass. Sez. 6-2, ord. 22 luglio 2021, n. 21102, Rv. 661909-01). 
Orbene, solo se tale giustificazione causale - nel caso che occupa - non vi fosse stata, perché puramente simulata, la 11 fattispecie sarebbe ricaduta nella nullità ex art. 79 della legge 392 del 1978, dissimulando l'esistenza di una “buona entrata”.  8.1.2. Quanto sopra osservato, del resto, trova conforto nella pronuncia di questa Corte (Cass. Sez. 3, sent. 9 ottobre 1996, 8815, Rv. 500002-01) che ebbe, per prima, ad affrontare - a seguito dell'abrogazione della legge 23 maggio 1950, n. 253, il cui art. 28 sanciva, espressamente, esser e “ nullo l'obbligo imposto al conduttore […] di adempiere, oltre al pagamento della pigione, ad altre prestazio ni a titolo di buon ingress o […], qualunque sia la persona a favore della quale la prestazione è promessa e comu nque questa sia dissimulata” - il tema del la persistente nullità, o meno, della “buona entrata”, dopo l'avvento della legge n. 392 del 1978. 
Difatti, se il menzionato a rresto di questa Corte ebbe a ritenere nulla, ai sensi dell'art. 79 della legge n. 392 del 1978, una clausola c on la quale, in occasione della - rinnovata - conclusione di un contratto di locazione, era stata imposta, con efficacia condizionante la stipulazione dello stesso, il versamento di somme che si assumeva avvenuto in restitu zione di mutui erogati dal locatore alla parte conduttrice, a tale esito perveniva sul rilievo che dovesse ritenersi “non consentita l'imposizione […] del versa mento di somme a fondo perduto a vant aggio del locatore, in di fetto di ogni apprezzabile interesse, ed anzi in situazione caratterizzata da violazione dei principi di lealtà, correttezza e solidarietà (artt. 1175 e 1337 cod. civ.) da parte del contraente più forte” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent.  8815 del 1996, cit.). Interesse apprezzabile, si badi bene, che non si escludeva affatto, in astratto, potesse ricorrere, identificandolo - sempre con riferim ento alla fattispecie allora sottoposta all'esame di questa Corte - in “un accordo che, a fronte della rinuncia a pretendere il rilascio da parte del locatore, prevedesse 12 il pagamento di una somma di denaro da parte del conduttore, o di terzi intere ssati”, salvo , però, concludersi che “ nessuna indicazione il giudice del merito” avesse fornito “circa gli elementi comprovanti che, in concreto, la volontà dei contraenti” si fosse “atteggiata e manifestata in tal senso, in modo da legare con vincolo di reciprocità rinuncia e pagamento” (cfr., nuovamente, Cass. Sez. 3, sent. n. 8815 del 1996, cit.). Si cché resta confermato, in definitiva, che la nullità ex art. 79 della legge 392 del 1978, e il diritto del conduttore (o del terzo) “a ripetere le somme indebitamente corrisposte, ai sensi dell'art. 2033 cod.  civ.”, presuppone - in presenza di acc ordi che prevedan o attribuzioni ulteriori in favore del locatore, oltre al pagamento del canone di locazione - che “sia accertato, avuto riguardo ad ogni utile elemento”, il ricorrere di un “collegamento funzionale tra il menzionato accordo ed il contratto di locazione”, ovvero che “il pagamento risulti inerente al regolamento economico del rapporto di locazione” (così, ancora una volta, Cass. Sez. 3, sent. n. 8815 del 1996, cit.), senza trovare, du nque, un'altra giustificazione suscettibile di integrare idonea “causa adquirendi”.  8.2. Il secondo motivo è, invece, inammissibile.  8.2.1. Infatti, poiché parte ricorrente non ha dimostrato di avere dedotto, nel giudizi o di merito, la natu ra simulata della causa giustificativa dell'avvenuto pagamento (avendo, anzi , nell'esposizione del fatto contenta nel presente atto di impugnazione, ricostruito le proprie difese senza che di tale prospettazione vi sia alcuna traccia), l'ipotesi di violazione dell'art.  1417 cod. civ. - che pure è condivisa dal ### presso questa Corte - deve ritenersi, invece, inammissibile. E ciò in quanto, come osserva correttamente la c ontroricorrente, la prospettazione della simulazione - e, dunque, la finalizzazione a 13 provarla del capitolo di prova testimoniale articolato (e del documento prodotto in giudizio) - risulta del tutto nuova.  8.3. Anche il terzo motivo è inammissibile.  8.3.1. Cond uce a tale esito il ril ievo che la ricorrente non coglie - né, qu indi, adeguatamente cont rasta - la “ratio decidendi” del la sentenza impugnata (donde la sua inammissibilità: Cass. Sez. 6-1, ord. 7 settembre 2017, n. 20910, Rv. 645744-01; in senso conforme Cass. Sez. 6-3, ord. 3 luglio 2020, n. 13735, Rv. 658411). 
La pronuncia della Corte genovese (cfr. pag. 9) afferma che “non vi è prova” che, all'odierna ricorrente, fosse “stata fornita da ### S.p.a. la disponibilità non di un unico magazzino grande, ma di due magazzini più piccoli”. Ne consegue, pertanto, che il tema sul quale verte la censura (ovvero, l'individuazione del soggetto tenuto a provar e, sec ondo i corretti criteri di riparto dell'onere della prova, la inidoneità, o meno, di tali più piccoli locali a fungere da magazzino) è rimasto estraneo al “decisum” del giudice d'appello. 
Né, d'al tra parte, nella presente sede potrebbe essere sindacata - trattandosi di accertamento di fatto, riservato in via esclusiva al giudice di merito - la valutazion e in ordine alla sussistenza, o meno, di tale prova.  8.4. Inammissibile, infine, è pure il quarto motivo di ricorso.  8.4.1. Esso, per vero, tende a soll ecitare una rinnovata valutazione del materiale istruttorio, preclusa a questo giudice di legittimità. 
La ricorr ente assume, infatti, che i pagament i da essa effettuati - a suo dire, idonei a sanare la morosità - sarebbero 14 “comprovati da incontestabili risultanze documentali”, su tali basi denunciando violazione dell'art. 1193 cod.  Il motivo è, però, inammissibile, non prospettando un vizio di violazione di legge, se è vero che esso “consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e im plica necessariamente un pro blema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo del le risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazion e della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità” (cfr., “ex multis”, Cass. Sez. 1, ord. 13 ottobre 2017, n. 24155, Rv. 645538-03; Cass. Sez. 1, ord. 14 gennaio 2019, n. 640, Rv. 652398-01; Cass. Sez. 1, ord. 5 febbraio 2019, 3340, Rv. 652549 -02), e ciò in quanto il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. “postula che l'accertamento in fatto operato dal giudice di merito sia co nsiderato fermo ed indiscusso, sicché è estranea alla denu ncia del vizio di sussunzione ogni cr itica che investa la ricostruzione del fatto materiale, esclusivamente riservata al potere del giu dice di merito” (Cass. Sez. 3, ord. 13 marzo 2018, n. 6035, Rv. 648414- 01). Ne consegue, quindi, che il “d iscrimine tra l'ipotesi di violazione di legge in senso proprio a causa del l'erronea ricognizione della fattispecie astratta normativa e l'ipotesi della erronea applicazione della legge in ragione della car ente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta è segnato, in modo evidente, dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla co ntestata va lutazione delle risultanze di causa” (così, in motivazione, Cass. Sez., Un., sent.  26 febbraio 2021, n. 5442). Evenienza, quest'ultima, che ricorre nel caso di specie, visto che il presente motivo sollecita, in realtà, un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie. 15 9. Le spese del presente giud izio di legitti mità vanno integralmente compensate tra le parti, sussistend o “giusti motivi”, di seguito meglio illustrati.  9.1. Invero, essendo stato il primo grado di giudizio instaurato con citazione notificata in data 8 novembre 2016, alle spese di lite si applica la disciplina di cui all'art. 92 cod. proc. civ., nel testo novellato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, co n modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014 , n. 162, co me, però, risultante all'esito dell'intervento “additivo”, operato dalla Corte costituzionale con la sentenza del 19 aprile 2018, n. 77. 
Orbene, l'assenza di precedenti specifici nella giurisprudenza di questa Corte - tali non potendo considerarsi, per le ragioni già illustrate, gli arresti in materia di “buona entrata” - integra taluna di quelle “altre” gravi ed eccezionali ragioni, oltre quelle indicate “nominatim” dal vigente testo dell'art. 92 cod. proc. civ. (vale a dire, l'assoluta novità della questione trattata o il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti del giudizio), che sono idonee a giustificar e la co mpensazione, present ando “la stessa, o mag giore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste” dalla norma suddetta (cfr.  Sez. 6-2, ord. 18 febbraio 2019, n. 4696, Rv. 652795-01; in senso conforme Cass. Sez. 6-5, ord. 18 febbraio 2020, n. 3977, Rv.  656993-01).  10. A carico del la ricorrente, stante il rigetto del ricorso , sussiste l' obbligo di versare un ult eriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un acc ertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 16 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 6571 98-01), ai s ensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.   PQM La Corte rigetta il ricorso, compensando integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presuppos ti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.  13, se dovuto. 
Così deci so in ### all'esito dell'adunanza camerale della 

causa n. 1221/18 R.G. - Giudice/firmatari: Frasca Raffaele Gaetano Antonio, Guizzi Stefano Giaime

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Corte d'Appello di Roma, Sentenza n. 6530/2025 del 07-11-2025

... . Al riguardo, per la determinazione del residuo debito in quota capitale e degli interessi compensativi (Cass.1712/1995), trova applicazione il principio affermato dalla Corte di Cassazione (in relazione agli acconti versati dal creditore) secondo cui “la liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) devalutando l'acconto ed il credito alla data dell'illecito; b) detraendo l'acconto dal credito; c) calcolando gli interessi compensativi individuando un saggio scelto in via equitativa, ed applicandolo prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva (Cass. 9950/2017). Per l'effetto, la somma dovuta a titolo di risarcimento del danno e gli acconti devono essere devalutati alla data del fatto, con l'applicazione degli interessi maturati anno per anno sulle somme via via rivalutate sulla base degli indici ### fino alla (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Quinta Sezione Civile Composta dai seguenti ### Dott.ssa ### D' ###.ssa ### rel. 
Dott.ssa ### in ### di Consiglio ha pronunziato la seguente ### causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 5542/2019 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell' anno 2019 trattenuta in decisione in seguito al deposito delle note telematiche in sostituzione dell' udienza del 26/6/2025 TRA ### rappresentata e difeso dall' avv. ### .  -appellante - E ### rappresentata e difesa dall' avv. ### ; -appellata
E ### rappresentata e difesa dall' avv. ### .  -appellata
E ### ; -appellato contumace
OGGETTO: Appello avverso sentenza resa dal Tribunale di Velletri n. 149/2019 pubb. il ### .  CONCLUSIONI: come da note telematiche depositate per l' udienza del 26/6/2015 .  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1.Con atto di citazione notificato l'1 aprile 2016, ### conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Velletri, la ### spa per sentirla condannare in solido con ### ed ### al risarcimento dei danni a suo dire subiti nel sinistro occorso il 12 ottobre 2013 in ### in ### 2.Deduceva che il giorno dell'evento dannoso, alla guida del veicolo ### tg. ### percorreva via ### in ### allorquando giunta all'incrocio con via ### dopo aver inserito la freccia di sinistra, iniziava la svolta a sinistra per immettersi su via ### e veniva violentemente urtata dalla ### tg. ### di proprietà di ### e condotta da ### intenta ad effettuare una manovra di sorpasso . 3.Allegava lesioni personali quantificate nel 14% di IP, lamentando anche un danno estetico per rimediare al quale sarebbe necessaria una spesa di euro 7.000,00 - 8.000,00 euro, nonché spese mediche pari ad euro 954,49. 
Assumeva che la ### spa, ### della ### aveva versato euro 8.800,00, al netto delle spese di patrocinio, somma trattenuta in acconto sul maggior avere.  4. Si costituiva in giudizio la ### spa, evidenziando che sulla scorta della visita medico legale svolta dalla ### le lesioni residuate da controparte ammontavano al 6% di IP, con conseguente applicazione della ### relativa all'### Eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva ex art. 149 ### delle ### e nel merito contestava an e quantum ex adverso richiesto.  5.In corso di causa era ammessa ed espletata la ctu medico - legale sulla persona dell' attrice .  6.Esaurita la fase istruttoria e precisate le conclusioni , con sentenza 149/2019 il Tribunale così decideva : a) dichiara inammissibile la domanda attorea per violazione dell'art. 149 CdA; b) condanna parte attrice alla refusione delle spese di causa in favore dei convenuti, che si liquidano per ciascun convenuto, in euro 4835,00 per compenso ex D.M. 55/14, rimb. 
Forf, IVA e CPA come per legge; spese da distrarsi per il convenuto ### in favore dell'avv. ### che le ha anticipate; c) rigetta la domanda risarcitoria ex art. 96 cpc proposta da convenuto ### nei confronti dell'attrice”. 7. Avverso la predetta sentenza ha interposto appello ### lamentando: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 149 D. Lgs 209/2005 - errata decisione; 2) violazione e falsa applicazione degli artt.  91 e 92 cpc e dell'art. 4 D.M. 55/2014. 
Ha chiesto la riforma integrale della sentenza con conseguente declaratoria di responsabilità di ### ed ### in relazione al sinistro di cui è causa con condanna di tutti gli appellati al risarcimento della somma di euro 26.000,00.  8. Si è costituita la ### spa, eccependo preliminarmente l'improcedibilità e/o inammissibilità del gravame .  9.Si è altresì costituita la ### chiedendo: “ … respingere il gravame promosso da ### per tutte le argomentazioni spese in fatto e diritto, e dunque perché infondato; nella non creduta e denegata ipotesi di accoglimento e riforma della gravata sentenza in punto di ammissibilità della azione promossa, accertare e dichiarare ad minimum la sussistenza della presunzione legislativa del concorso di colpa delle parti #### nella causazione dell'evento ed, in caso di riconoscimento di somme, vista la normativa sulla ### la validità ed efficacia della copertura assicurativa in favore della sig.ra ### mai contestata, polizza ###, ed in assenza di titoli di responsabilità della medesima per omessa custodia del mezzo, dichiarare la ### S.p.A in persona del legale rappresentante pro tempore, tenuta a garantire la convenutaappellata contro gli effetti dell'eventuale accoglimento delle domande attoree e, per l'effetto, condannarla al pagamento di quelle somme eventualmente accertate e/o liquidate in corso di causa, anche di lite, in favore della appellata. Vinte le spese di lite del doppio grado”.  10.Precisate le conclusioni la Corte ha trattenuto la causa in decisione all' udienza in trattazione scritta del 26/6/2025 alla quale si è pervenuti in seguito ad alcuni rinvii disposti per il carico di ruolo previa assegnazione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c.  ***  1..Deve in primo luogo esaminarsi la censura riguardante la contestata inammissibilità della domanda avanzata nei confronti della compagnia assicuratrice del responsabile e dei responsabili civili in quanto astrattamente idonea a definire la lite . 
Orbene il Tribunale ha così motivato sulla eccezione di improponibilità e difetto di legittimazione passiva di ### ; “Va rilevata la inammissibilità della domanda proposta nei confronti di ### s.p.a. e, conseguentemente nei confronti del proprietario e del conducente del veicolo antagonista, per violazione dell'art. 149 Cod. ### . La disposizione da ultimo citata prevede infatti che debba ricorrersi alla procedura di indennizzo diretto , richiedendo il ristoro dei danni derivanti da sinistro stradale, anche nell'ipotesi di danno alla persona , ove venga riscontrata una invalidità permanente in misura pari od inferiore al 9%. Nel caso che ci occupa risulta provato per tabulas che l'attrice ebbe a rivolgersi alla propria ### la ### di ### e conseguì il pagamento della somma di € 8800,00 a titolo di ristoro del danno derivante dal sinistro del 12 gennaio 2013 . ### espletata dal Dott. ### , immune da vizi logici e/o di altra natura, tale pertanto da poter essere integralmente condivisa dal decidente, ha evidenziato che i postumi permanenti subiti dall'attrice a seguito del sinistro de quo sono quantificabili nella misura del 9% ; poiché dunque la riscontrata invalidità permanente è pari proprio al 9% ,che costituisce il limite di inabilità per far luogo alla procedura di indennizzo diretto , deve dichiararsi la carenza di legittimazione passiva in capo ad ### s.p.a. , reputandosi satisfattiva la somma versata dalla ### a titolo di indennizzo diretto”. 
Ad avviso della Corte la decisione del Tribunale non tiene conto della pronunzia resa dalla Corte Costituzionale n. 180/2009 in base alla quale l'azione diretta contro l'assicuratore del danneggiato non rappresenta una diminuzione di tutela, ma un ulteriore rimedio a disposizione del danneggiato, dal momento che il ### delle assicurazioni si è limitato a rafforzare la posizione dell'assicurato rimasto danneggiato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della propria compagnia assicuratrice, senza peraltro togliergli la possibilità di far valere i suoi diritti secondo i principi della responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso. Non è , dunque, riscontrabile un vizio nel procedimento di formazione legislativa, in quanto il sistema di liquidazione del danno, creato nell'esercizio della delega, è misurabile nei termini del riassetto normativo delegato, volto ad assicurare un rafforzamento della protezione dei consumatori e dei contraenti deboli attraverso il riconoscimento di un ulteriore modalità di tutela. ( v. anche per l' azione diretta del terzo trasportato nei confronti del responsabile civile ordinanza n. 441/2008 ) . 
In conformità della interpretazione del giudice delle leggi deve ritenersi pienamente legittima la azione proposta dalla danneggiata nei confronti della compagnia assicuratrice dell' autovettura antagonista , in quanto l' esercizio dell' azione diretta - e a maggior ragione la richiesta stragiudiziale nella fattispecie avanzata dall' attrice nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo di sua proprietà ex art. 149 c.d.a. - non è preclusiva dell' esperimento dei comuni rimedi nei confronti del responsabile civile e della sua compagnia assicuratrice .  2.Passando quindi al merito della domanda , sempre in via preliminare deve rilevarsi la prestata acquiescenza ex art. 346 c.p.c. alla inammissibilità della domanda di manleva avanzata dalla proprietaria dell' auto, ### nei confronti del conducente ### in quanto impropriamente rivolta nei confronti di altro soggetto rispetto a quello che ha avanzato la domanda principale . 
Invero nel costituirsi in questo grado la ### ha contestato in via del tutto generica il gravame del quale ha chiesto il rigetto, e in via subordinata nell' ipotesi di ritenuta ammissibilità della domanda, ha chiesto di accertare la presunzione di corresponsabilità dei conducenti dei veicoli e dichiarare la compagnia tenuta a manlevarla da eventuali pretese azionate dall' attrice . 
In assenza di specifiche contestazioni avverso la inammissibilità della “ domanda riconvenzionale” la predetta statuizione è passata in giudicato .
Nel merito l' assunto originario della responsabilità esclusiva dei convenuti ### è fondato . 
Dalle dichiarazioni confessorie rese dal conducente dell' autovettura ### ai verbalizzanti in merito alla manovra di sorpasso nonché dalle dichiarazioni rilasciate dal testimone oculare ### allegate al verbale ( v. doc. n. 5 fasc. attrice), risulta confermato l' assunto del sorpasso dell' autovettura ### condotta dal ### allorchè quest' ultimo, che percorreva Via dei ### in ### , inserita la freccia di sinistra ed accostatosi all' asse della carreggiata , iniziava la svolta a sinistra per accedere su ### veniva violentemente urtato dalla ### condotta dal ### impegnato in una manovra di sorpasso ( v.  dichiarazioni testimone oculare ### “ ### dietro la ### in direzione ### , un veicolo mi sorpassava giunto in prossimità di ### , un veicolo ### svoltava a sinistra inserendo la freccia per accedere su ### un veicolo che sorpassava lo urtava violentemente .Penso che la ### avesse quasi completato la manovra di svolta a sinistra”). 
Dagli elementi acquisiti dai verbalizzanti fidefacienti ( v. descrizione parte danneggiate , posizione statica veicoli ed allegati rilievi ) si evince altresì che i danni riportati dalle autovetture ( parte anteriore ### e laterale sinistra ### ) sono compatibili con la dinamica descritta in citazione ovverossia con un urto avvenuto allorchè la conducente della ### ( che come riferito dal teste ### ) aveva acceso la freccia direzionale di sinistra e si era spostata in prossimità dell' asse della carreggiata per effettuare la manovra di svolta a sinistra in direzione ### veniva urtata nella parte laterale sinistra dell' auto dalla parte anteriore della ### condotta dal ### che la seguiva nella stessa direzione di marcia e la sorpassava sempre a sinistra, tenendo una velocità non adeguata alla situazione dei luoghi( 50 KM orari v. rapporto ) al punto che la ### veniva spostata di circa 12 metri fermandosi contro un muro di recinzione . 
Orbene ad avviso della Corte le prove raccolte depongono senz' altro per la responsabilità esclusiva del ### con superamento della presunzione di corresponsabilità ex art. 2054, comma 2, c.c. Risulta invero accertata violazione da parte del medesimo, degli artt. 141 , 142 nonché dell' art. 148 c.d.s che al comma 2 lett. d) prevede che la strada sia libera per uno spazio tale da consentire la completa esecuzione del sorpasso, tenuto anche conto della differenza tra la propria velocità e quella dell'utente da sorpassare, nonché della presenza di utenti che sopraggiungono dalla direzione contraria o che precedono l'utente da sorpassare e al comma 7 . Il sorpasso deve essere effettuato a destra quando il conducente del veicolo che si vuole sorpassare abbia segnalato che intende svoltare a sinistra ovvero, in una carreggiata a senso unico, che intende arrestarsi a sinistra, e abbia iniziato dette manovre. 
Per contro dal rapporto non sono emersi elementi di corresponsabilità della conducente della ### avendo il testimone oculare riferito che la medesima effettuava la svolta a sinistra osservando le cautele imposte dalle norme di comune prudenza e dal codice della strada ( art. 154 c.d.s) . 
Peraltro le prove raccolte rendono superflua l' ammissione delle istanze istruttorie riformulate dalla parte appellata ### . 3.Per quanto attiene alla quantificazione dei danni sulla base dell' elaborato peritale dal quale non si hanno ragioni di discostarsi in quanto esatto, adeguatamente motivato ed esente vizi logici/giuridici è risultato che la ### in conseguenza delle lesioni riportate nel sinistro di cui è causa , ha riportato “### cranico minore. Ferita lacero-contusa della regione fronto-parietale sinistra. Ematoma palpebrale sinistro. ### distorsivo del rachide cervicale”, compatibili con la dinamica del sinistro riferita dalla perizianda e rilevata dall'atto di citazione; non si è evidenziata, all'anamnesi patologica remota, la presenza di processi morbosi incidenti sull'integrità psico-fisica della perizianda antecedentemente al fatto per cui è causa. Pertanto si ritiene che nel caso specifico sia congruo un periodo di invalidità temporanea totale di 20 ### giorni, mentre l'invalidità temporanea parziale al 50% va circoscritta ad un periodo di 15 ### giorni; il grado di sofferenza psico-fisica, in una scala da 1 a 5, può essere indicato pari a 1 ###. Per quanto riguarda la presenza di esiti permanenti, questi possono essere considerati consistenti in: “### cefalea psttraumatica. Cervicalgia post-traumatica persistente con limitazione ai gradi estremi dei movimenti del capo in tutte le direzioni. Esito cicatriziale in regione fronto-parietale sinistra meglio descritto nell'esame obiettivo” e producenti una invalidità permanente, intesa quale ### pari al 9% (nove per cento);. il grado di sofferenza psico-fisica, in una scala da 1 a 5, può essere indicato pari a 1 ###” In base di cui all'art. 139 del ### delle ### (D.lgs. 209/2005) contenente i parametri di valutazione dei danni fisici di lievi entità prodotti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, devono riconoscersi all' appellante le seguenti somme : euro 15.953,90 per IP pari al 9% in soggetto di anni 50 all' epoca del sinistro , euro 1.123,60 per ITA di gg.20 ed euro 421,35 per ITP di giorni 15 , più danno morale 33% in via equitativa di euro 5.823,27 , senza ulteriori personalizzazione in ragione della scarna allegazione delle sofferenze subite confermata dalla ctu , per un complessivo importo di euro 23.331,22 . 
A tali somme devono essere aggiunte le somme sborsate dalla danneggiata per sostenere le spese mediche sostenute per la diagnosi e cura delle lesioni riportate dalla medesima in seguito all'evento per cui è causa, come da documentazione visionata dal ctu, per un totale di € 954,49 che rivalutate alla decisione , è pari a euro 1.106,00 . 
In conclusione, la somma finale dovuta alla ### ammonta a € 24.437,00 dalla quale deve essere detratto l'acconto di € 8.000,00 già corrisposto dalla ### con offerta seguita dalla dazione di assegno per ugual somma del 15/4/2015 accettata dalla ### in acconto del maggior danno . 
Al riguardo, per la determinazione del residuo debito in quota capitale e degli interessi compensativi (Cass.1712/1995), trova applicazione il principio affermato dalla Corte di Cassazione (in relazione agli acconti versati dal creditore) secondo cui “la liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) devalutando l'acconto ed il credito alla data dell'illecito; b) detraendo l'acconto dal credito; c) calcolando gli interessi compensativi individuando un saggio scelto in via equitativa, ed applicandolo prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva (Cass. 9950/2017). 
Per l'effetto, la somma dovuta a titolo di risarcimento del danno e gli acconti devono essere devalutati alla data del fatto, con l'applicazione degli interessi maturati anno per anno sulle somme via via rivalutate sulla base degli indici ### fino alla data del pagamento degli acconti, detratti i quali, per i periodi successivi, sulla differenza residua troveranno applicazione gli interessi e la rivalutazione secondo i criteri sopra enunciati fino alla data di pubblicazione della presente sentenza; a partire da tale data sull'importo maturato si applicano gli interessi legali fino al saldo. 
In conclusione l' appello deve accogliersi ed accertata la responsabilità esclusiva della proprietaria e conducente dell'autovettura ### nella causazione del sinistro occorso il ### , condannarsi gli appellati in solido al pagamento della somma di euro 24.437,00 da cui detrarre l' acconto ricevuto oltre rivalutazione ed interessi secondo i criteri sopra indicati ed interessi legali dalla decisione alla data del pagamento . 
In applicazione del principio della soccombenza le spese del doppio grado di giudizio sono poste a carico dei convenuti/appellati soccombenti e si liquidano nella misura indicata nella parte dispositiva , a valori medi stante la non particolare complessità delle questioni controverse , in base al valore della causa rappresentato dal decisum e con esclusione delle voci trattazione /istruttoria, in quanto la prima consistita in meri rinvii e la seconda non espletata affatto . 
Per le stesse ragioni le spese della ctu sono poste definitivamente a carico degli appellati in solido.  PQM La Corte d'Appello di Roma, V sezione civile, definitivamente pronunziando sull' appello proposto da ### avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Velletri n. 149/2019 dep. il ### , in accoglimento dell' appello e totale riforma della impugnata sentenza così provvede : -dichiara ammissibile la domanda proposta da ### ; -accerta la responsabilità esclusiva di ### e ### per la causazione del sinistro verificatosi a ### il ### ; -condanna #### e ### in solido a pagare a ### la somma di euro 24.437,00 per le causali indicate nella parte motiva, da cui detrarre l' acconto , oltre interessi e rivalutazione secondo i criteri ivi indicati; -condanna #### ed ### in solido tra loro a rifondere a ### le spese di lite del giudizio di doppio grado che, quanto al primo grado, liquida in euro 355,50 per esborsi ed euro 3.800,00 per compensi professionali e, quanto al secondo grado, in euro 382,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi professionali , il tutto oltre 15% rimborso spese generali, iva e cpa come per legge ; -pone le spese della ctu medico-legale definitivamente a carico degli appellati in solido. 
Così deciso nella ### di consiglio del 30/10/2025 .  ### estensore Dott.ssa ###ssa ### D'

causa n. 5542/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Francesca Falla Trella, Marianna D'Avino

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 2764/2024 del 30-01-2024

... pertanto, di nuovo soc combente, dev'essere condannato al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a qu ello previsto per il ricorso, ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in fa vore della controricorrente, delle spese del giudizi o di legittimità, che liquida in € 4.000,00 per compensi professionali, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della suss istenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto. Così deciso in ### nella camera di consiglio, il ###. (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso 7006-2022 proposto da: ### domiciliato in #### presso la CANCEL LERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ### CHIESA; - ricorrente - contro ###, in persona del leg ale rappresentant e pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'### presso i cui ### domicil ia in ### alla ### 12; - controricorrente - avverso la sentenza n. 118/2021 della CORTE ### di CAGLIARI, depositata il ### R.G.N. 113/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/12/2023 dal ###. #### 1. ### rte di appello di Cagl iari, con la sentenza 118/2021, in riforma della pronuncia emessa dal Tribunale della ### di contratti di lavoro a termine ### stagionali ### collettiva R.G.N. 7006/2022 Cron. 
Rep. 
Ud. 19/12/2023 CC stessa sede, ha respinto la domanda proposta da ### nei confronti del ### di ### per la ### di cui era dip endente dal 1990, con contratto a tempo determinato, ogni anno, per un period o di durata variabile compreso da aprile a dicembre, in qualità di addetto alla manutenzione delle opere e all'esercizio degli impiant i di distribuzione irrigua del ### di ### delle reti di dreno e scolo del comprensorio ### diretta alla declaratoria della nullità del termine di apposto ai vari contratti, per l'assenza di ragioni giustificatrici, per la successione di tali contratti e per la loro durata spesso prorogata nonché per il superamento del limite di trentasei mesi, con contestuale richiesta di conversione del rapporto in uno a tempo indeterm inato, fin dalla prima stipulazione, oltre al risarcimento dei danni.  2. I giudici di seconde cure hanno rilevato, per quello che interessa in questa sede, che: a) il ### era stato sempre assunto come operaio qualificato addetto alla manutenzione e all'esercizio degli impianti di distribuzione irrigui e si occupava delle “valvole” e dei “gruppi di misura”, per cui l'attività svolta non rientrava nell'elenco di cui al DPR n. 1523/1963; b) tuttavia l'art. 5 co. 4 D.lgs. n. 368/2001 consentiva alle parti collettive la possibilità di individuare altri lavori stagionali per i qua li era possibil e l'assunzione a termine ripetuta, senza il limite di trentasei mesi; c) l'art. 128 co. 1 del CCNL dei ### di bonifica definiva lavori stagionali anche gli addetti alla manutenzione e agli esercizi degli impianti; d) la definizione contrattuale di attività stagionale era quindi ampliativa rispetto a quella nazionale; e) anche sotto il profilo della durata dei suddetti contratti non vi era illegittimità perché risultava variabile di anno in anno e non si superava il limite del ### (200 giornate all'anno per oltre tre anni); f) la stagionalità appariva confermata an che dalla collocazione dei periodi lavorativi, comprensivi sempre dei mesi estivi.  3. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione ### affidato a due motivi, cui ha resistito con cont roricorso il ### di Bo nifica della ### 3 4. ### llegio si è riservato il deposi to dell'ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc.  ### 1. I motivi possono essere così sintetizzati.  2. Con il primo motivo, proposto in via principale, si censura la vio lazione e falsa applicazione dell'art. 5 c. 4 ter d.lgs.  368/2001, laddove interpret ato nel senso di consentire la individuazione, attraverso la contrattazione collettiva, di ipotesi di “ attività stagionali” diverse da quelle tassativamente specificate dal DPR n. 1525/1963 e ss .mm.ii. ### il ricorrente, la formulazione let terale del l'art. 5, comma 4-ter, d.lgs. 368/2001, non sarebbe del tutto perspicua, non essendo in particolare chiaro se il dimostrativo “quelle”, che nel periodo designa attività diverse da quelle, sicuramen te stagionali, indicate dal d.P.R. 1525/1963, debba intendersi riferito soltanto ad ulteriori attività stagionali, ovvero ad altre attività diverse da quelle sta gionali. Per il ricorr ente, la Corte di merito ave va accreditato la prima ipotesi interpretativa, e cioè che l'ora cit.  comma 4 -ter de ll'art. 5 aveva abilitato le parti collettiv e ad individuare attività stagionali ulteriori rispetto a quelle indicate nel cit. d.P.R. 1525/1963. Al contrario, secondo il ricorrente, la facoltà di individuare altre attività esentate dall'applicazione del comma 4 -bis mediante la contrattazione collettiv a si poteva esercitare con riferimento ad attività diverse da quelle stagionali, come indicate tassativamente nel ridetto d.P.R.  3. Con il secondo motivo, in via subordinata, si denuncia la “violazione e falsa applicazione dell'art. 128 del ### per i dipendenti del consorzio di bonifica e di miglioramento fondiario del 25 marzo 2010 in relazione all'art. 5, comma 4-ter del d.lgs.  368/2001, laddove attribuisce a tale norma il significato di individuare attività stagionali diverse da quelle specificate dal 13 del d.P .R. 1525/1963”. ### il ricorrente, i n sintesi, la Corte terri toriale, nell'interpretare la cit. norma collettiva, erroneamente avrebbe fatto capo, peraltro implici tamente, al canone ermeneutico di cui all'art. 1365 c.c. in tema di “### esemplificative”, e, piuttosto, avrebbe dovuto far applicazione del 4 canone di cui all'art. 1364 c.c., nonché di quello di cui all'art.  1362, comma primo, c.c. con riferimento alla “comune intenzione delle parti”.  4. Il primo motivo è infondato.  5. ###. 5, comma 4-ter, d.l gs. n. 368/2001 (comma aggiunto dall'a rt. 1, comma 40, lettera b), L. 24. 12.2007, 247), recita: “Le disposizioni di cui al comma 4-bis non trovano applicazione nei confronti delle attivi tà stagionali definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e succes sive modifiche ed integrazioni, nonché di quelle che saranno individuate dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative”.  6. Ebbene, questa Corte di legittimità, di recente, più volte ha già affer mato che detta norma effettivamente anzitutto autorizza le fonti collettiv e nazionali più rappresentative ad individuare le attività stagionali rispetto alle quali opera la deroga al divieto di superamento del limite massimo di trentasei mesi di durata cumulativa dei contratti a termine di cui all'art. 5, comma 4 bis, d.lgs. n. 368/2001, ponendo, però, in luce i limiti di tale delega alle parti collettive, come si vedrà meglio infra (v. Cass., sez. lav., 15.11.2023, n. ###; id. n. 9243/2023; n. 9212/2023; n. 5065/2023; n. 5064/2023).  7. Del resto, il comma 4-ter in q uestione deroga esplicitamente a tutte le disposizioni di cui all'immediatamente precedente comma 4-bis dello stesso art. 5 d.lgs. n. 368/2001 (comma parimenti e contestualmente inserito in detto articolo dall'art. 1, co mma 40, lett era b), L. n. 247/2007, e poi successivamente modificato).  8. E il comma 4 bis si apre con un ### inciso che fa “salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendali con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul p iano nazionale”, sicché già in base a tali fonti collettive, anche non nazionali, è consentito superare il limite dei 36 mesi ivi sancito. 5 9. Per conseguenza, sarebbe privo di senso logico-normativo plausibile riconnettere agli “avvisi comuni” e ai “contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di la voro comparativamente più ra ppresentative”, di cui al la seconda ipotesi prevista dal comma 4-ter, il potere di individuare attività non “stagionali”, ma in grado, una volta così individuate, di consentire la deroga all'applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma 2-bis.  10. E ciò in una duplice prospettiva. Da un lato, come già no tato, il comma 4-bis consenti va ai contratti collettivi di qualsiasi livello il superamento del limite complessivo di 36 mesi, indipendentemente dalle attività che vengano in considerazione nei plurimi contratti a termine. Dall'altro lato, ritenere attribuito sia pure solo ad avvisi e contratti collettivi di rango nazionale il potere di individuare liberam ente e senza freni attività n on stagionali in grado di sottrarre i relativi contratti di lavoro a termine, con even tuali proroghe e rinnovi, al ridetto limite complessivo di 36 mesi, significherebbe attribuire alla norma di cui al comma 4-ter una portata, non limitatamente derogatoria in rapporto a una stagionalità di attività, ben tipizzata a livello legale o con trattual-collettivo, ma praticamente antino mica, in par te qua, rispetto alla previsione di cui al comma precedente.  11. Devesi, perciò, confermare che il comma 4-ter abbia inteso soltanto attribuire alle fonti collettive ivi indicate la facoltà di individuare attività sempre stagionali, ma ulteriori rispetto a quelle “definit e dal decreto del Presidente d ella Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modifiche e integrazioni”, salvo quanto si preciserà appresso nell'esamin are il secondo motivo di ricorso.  12. La dec isione della Corte di merito, perci ò, è conforme a legge nel punto in cui ha affermato che il comma 4 ter dell'art. 5 d.lgs. n. 368/2001 dà alle parti collettive la possibilità di individuare altr i lavori stagionali per i quali è possibile l'assunzione a termi ne ripetut a senza il limite d i trentasei mesi.  13. Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso. 6 14. ### dell'art. 128 del ### per i dipendenti dai consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario in data ###, fornita dalla Corte territoriale, è infatti condivisibile.  15. Tale articolo è quello di apertura del ### V di detto ### che rigua rda la “disciplina del rapporto di lavoro degli operai avventizi”, e, sotto la rubrica “### degli operai”, recita: “Gli o perai avventizi stagionali sono quelli addetti ai lavori stagionali di manutenzione delle opere e degli impianti consorziali (taglio delle erbe, sia acquatiche che di sponda, diserbo e spurgo dei c anali, irrigazione, riordino delle scoline, ecc.) nonché gl i operai avventizi addetti alla esecuzione delle opere eseguite in amministrazione diretta. 
Gli operai di cui al precedente comma sono classificati nelle aree e profili professionali di cui all'art. 2 ed in conformità ai criteri sanciti dallo stesso art. 2. 
I predetti operai sono assunti con rapporto di lavoro a tempo determinato ai sensi e con le norme di cui al D.Lgs. 2001, n. 368, ed all'art. 23, 1° comma, della legge 28 febbraio 1987, n. 56”.  16. Nota preliminarmente il Collegio che tale articolo si colloca in un ### dell'ann o 2010, quando già da tempo era vigente l'art. 5 d.lgs. n. 368/2001, con le aggiunte dei commi, per quanto qui interessa, inseritivi dall'art. 1, comma 40, lett. b), l. n. 247/2007; inoltre, fa esplicito riferimento alle “norme di cui al” d.lgs. n. 368/2001 senza eccezioni, ai fini dell'assunzione degli operai avventizi stagionali.  17. E tali dati obiettivi depongono nel se nso della consapevolezza in capo alle parti collettive del novellato quadro normativo e quindi della loro rilevante facoltà, in precedenza non prevista, di individuare, in base ad esso, attività stagionali ulteriori e diverse da quelle da tempo delineate dal d.P.R.  1525/1963, ai fini della successione di più contratti a termine.  18. Tornando, allora, al testo dell'art. 128 del ### come pur rilevato dalla Corte territoriale, nel comma primo dello stesso si ri scontra una parziale e quindi non integral e corrispondenza con le attività stagionali ex n. 1 3 d.P.R.  1525/1963, dove sono contemplate quali “attività a carattere stagionale”, riferibili ai ### di bonifica: “### delle erbe 7 palustri, diserbo dei canali, riordinamen to scoline delle opere consortili di bonifica”.  19. In pa rticolare, la Corte ha eviden ziato che <la previsione collettiva amplia il novero dei lavori stagionali previsti dalla suddetta voce n. 13 dell'elenco ministeriale, aggiungendovi la manute nzione e l'esercizio del le opere e de gli impianti; neppure le parole tra parentesi riproducono letteralmente tale voce, aggiungendovi l'irrigazione, e comunque costituiscono una mera e semplificazione e non un'indicazione tassativa, come indica la chiusura con “ecc.”>.  20. E tali rilievi sono indubbiamente aderenti alla lettera del primo comma dell'art. 128 in esame.  21. Osserva in aggiunta questo Collegio, e sempre sul terreno del “senso letterale delle parole” ex art. 1362, comma primo, c.c., che tale primo comma, pur non menzionando il d.P.R.  n. 1525/1963, utilizza l'aggettivo “stagionali” per due volte: una prima volta per gli “operai avventizi” (compresi quelli “addetti alla esecuzione delle opere eseguite in amministrazione diretta”) ed una seconda volta per i “lavori”; il che mette in luce l'intenzione delle parti collettive dello specifico settore, ma a livello nazionale, di effett ivamente intervenire a riguardo per individuare, come all'epoca consentito dall'art. 5, comma 4 ter, d.lgs. n. 368/2001, “attività stagionali” ulteriori, ma consimili, rispetto a quelle già delineate al n. 13 dell'ora cit. d.P.R.  22. Tutto ciò rilevato, occorre adesso considerare che gli stessi p recedenti di questa Corte sopra già richiamati hanno enunciato il princ ipio di diritto, secondo il quale, in tema di successione di contratti di lavoro a tempo determinato, la deroga - ex art. 5, comma 4-ter, del d.lgs. n. 368 del 2001 - al divieto di superamento del limite massimo di trentasei mesi di durata cumulativa dei contratti, rigua rdante att ività stagionali, ossia preordinate ed organizzat e per un espl etamento temporaneo (limitato ad una s tagione), presuppone, ai fini della sua operatività, che la contrattazione collettiva, in attuazione della delega conferit a dalla citata disposizione nor mativa, elenchi specificamente le predette attività (così in particolare la già cit. 8 Cass., sez. lav., 17.2.2023, n. 5064, e le altre in senso conforme pure sopra richiamate, alle cui motivazioni si rimanda anche ex art. 118 disp. att. c.p.c.).  23. Ebbene, ritiene il Collegio che la precipua previsione collettiva ora in esame, diversamente da quelle (del tutto diverse e di settore differente) che venivano in consi derazione nelle fattispecie di cui si sono occupate le richiamate decisioni, debba invece reputarsi idonea a dar corpo alla delega alla contrattazione collettiva operata dalla disposizione avente forza di legge.  24. In particolare, secondo quanto già considerato, l'art.  128 del ### di settore nel suo contenuto, quando parla di “lavori stagionali”, in termini parzialmente diff ormi o di aggiunta in confronto alle ipotesi contemplate dal n. 13 di tale d.P.R., lo fa in relazione ad attività quali “manutenzione ed esercizio delle opere e degli impianti consorziali” e “irrigazione”, ossia, attività che non possono reputarsi per loro natura continuative e che, piuttosto, proprio perché simili ed accostate a quelle già normativamente previste, plausibilmente sono definite “stagionali”.  25. Il r icorrente, pertanto, di nuovo soc combente, dev'essere condannato al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a qu ello previsto per il ricorso, ove dovuto.  P.Q.M.  La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in fa vore della controricorrente, delle spese del giudizi o di legittimità, che liquida in € 4.000,00 per compensi professionali, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della suss istenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio, il ###. 

Giudice/firmatari: Doronzo Adriana, Cinque Guglielmo

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 3321/2024 del 25-03-2024

... ### per essersi resa asseritamente la ### morosa nel pagamento dei canoni di locazione pattuiti in ratei mensili anticipati di euro 1.766,96 , e più in particolare : a) per tutti i canoni scaduti dal mese di gennaio al dicembre 2020 per un totale di euro 25.947,60; b) per tutti i canoni dal mese di agosto 2019 al mese di dicembre 2019 e per la morosità parziale relativa ai canoni di maggio e giugno 2019, per un totale di euro 12.936,67 . Il titolo costitutivo del diritto al pagamento è stato identificato dalla A.C.E.R. nel contratto di locazione ad uso commerciale del 12 febbraio 2019, registrato presso l'### delle #### di Napoli il ### , stipulato tra il locatore ### per ### della ### di Napoli ( ora A.C.E.R. ) e la conduttrice ### s.r.l., avente per oggetto i locali terranei siti in Napoli alla via ### n. 69 / 71 / 73 / 77 / 81 / 83 / 87 ed alla ### n. 67 , riportati nel N.C.E.U. del Comune di Napoli - ### SFE - Fg. 3 - Particella n. 179 - sub 2, 3, 4, 6, 7, 9 e 1, con categoria C 1 ( cfr. doc. 3 allegato al ricorso monitorio, contratto di locazione-articolo 2 ), laddove in data ### si era proceduto alla consegna materiale degli immobili e delle chiavi, giusta verbale di consegna (leggi tutto)...

testo integrale

### 26585 / 2021 R.G. 
Tribunale di ### civile ### ha pronunciato ex art. 429 comma 1 prima parte c.p.c. mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione all'esito della udienza di discussione del 25/3/2024 la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 26585/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto: opposizione contro decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di canoni e di debiti riconosciuti, dichiarazione nullità, annullamento, risoluzione locazione e risarcimento del danno, e vertente TRA ### s.r.l. con codice fiscale ###, elett.te dom.ta in Napoli al ### n. 21 presso l'avv. ### , rappresentato e difeso da quest'ultimo e dall'avv. ### in virtù di procura a margine dell'atto di citazione in opposizione OPPONENTE - ###.C.E.R. - ### per l'### con codice fiscale ###, elett.te dom.ta presso la propria sede ###Napoli alla via ### n. 75, rappresentata e difesa dagli avv.ti ### e ### in virtù di procura in calce alla comparsa di risposta ### : parte opposta conclude come da verbale di udienza del 25/3/2024 MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, la ### s.r.l. ha proposto opposizione ex art. 645 c.p.c. contro il decreto ingiuntivo n. 7276/2021 emesso a suo carico ed in favore della A.C.E.R. - ### per l'### il ### all'esito del procedimento monitorio contrassegnato dal numero di ruolo 8916/2021 R.G., per l'importo complessivo di euro 38.884 oltre interessi e spese della procedura, importo richiesto nel relativo ricorso, depositato ex art. 633 c.p.c. dalla ### per essersi resa asseritamente la ### morosa nel pagamento dei canoni di locazione pattuiti in ratei mensili anticipati di euro 1.766,96 , e più in particolare : a) per tutti i canoni scaduti dal mese di gennaio al dicembre 2020 per un totale di euro 25.947,60; b) per tutti i canoni dal mese di agosto 2019 al mese di dicembre 2019 e per la morosità parziale relativa ai canoni di maggio e giugno 2019, per un totale di euro 12.936,67 . 
Il titolo costitutivo del diritto al pagamento è stato identificato dalla A.C.E.R. nel contratto di locazione ad uso commerciale del 12 febbraio 2019, registrato presso l'### delle #### di Napoli il ### , stipulato tra il locatore ### per ### della ### di Napoli ( ora A.C.E.R. ) e la conduttrice ### s.r.l., avente per oggetto i locali terranei siti in Napoli alla via ### n. 69 / 71 / 73 / 77 / 81 / 83 / 87 ed alla ### n. 67 , riportati nel N.C.E.U. del Comune di Napoli - ### SFE - Fg. 3 - Particella n. 179 - sub 2, 3, 4, 6, 7, 9 e 1, con categoria C 1 ( cfr. doc. 3 allegato al ricorso monitorio, contratto di locazione-articolo 2 ), laddove in data ### si era proceduto alla consegna materiale degli immobili e delle chiavi, giusta verbale di consegna allegato al contratto di locazione ( cfr. doc. 3- verbale di consegna allegato al contratto ). 
Ora, la ### s.r.l. nell'atto di citazione in opposizione ha descritto quelle che erano state le trattative prodromiche alla stipula del negozio del 2019, avendo premesso che il contratto di locazione per cui è causa sarebbe inscindibilmente legato ad altro accordo esistente tra le parti, ove la odierna opponente si era accollata il debito del precedente conduttore, nella persona di ### per canoni scaduti e non pagati pari ad euro 109.849,42 in relazione alla locazione di alcuni degli immobili poi locati nel 2019 alla ### , con il versamento del 10% all'atto della sottoscrizione ( euro 10.984,94 ) e la conseguente concessione di una rateizzazione per l'importo residuo ( euro 98.864,48 ) in 72 rate mensili di euro 1.406,06. 
Trattasi più specificamente di atto di riconoscimento del debito prot. 8633 del 12/2/2019 della ### laddove questa si era assunta espressamente l'obbligazione pecuniaria di corrispondere all'I.A.C.P. ( oggi A.C.E.R. ) le somme dovute dal precedente conduttore ### per canoni scaduti e non pagati all'I.A.C.P. in relazione al contratto di locazione stipulato dal predetto conduttore relativamente agli immobili de quo, per la somma di euro 109.849,42, come determinato ed accertato con sentenza del Tribunale di Napoli n. 513/2017 . 
La opponente ha anche dedotto che già in data ### la A.C.E.R. le aveva notificato telematicamente un atto d'intimazione di sfratto per morosità e conseguente citazione per convalida e che il ### le aveva notificato altro ricorso per decreto ingiuntivo e pedissequo provvedimento per il versamento della somma di euro 38.884,28, quali canoni di locazione non versati ed oggetto del predetto giudizio di sfratto per morosità attualmente pendente dinanzi all'adito Tribunale di Napoli, che sono diversi da quelli considerati dal decreto ingiuntivo n. 7276/2021, opposto nella presente sede. 
Quindi la ### ha evidenziato l'irreperibilità del ### per la consegna delle chiavi dei locali, ai fini dell'effettuazione dei sopralluoghi ( per rilievi e saggi ) tesi alla formalizzazione delle complessive intese intercorse, ma oggetto di valutazioni solo “sulla carta” tra i tecnici delle parti , nonchè lo stravolgimento delle “volontà” contrattuali dello I.A.C.P. che con PEC del 3/10/2018 aveva inizialmente comunicato l'impossibilità di aderire alla proposta previamente effettuata ( ed oggetto dei numerosi incontri avvenuti nel corso dei mesi precedenti ), in quanto “era in fase di esecuzione il recupero giudiziario dei locali ai civici 69, 71 e 73” , locati al ### e che si sarebbe proceduto, quindi, con l'assegnazione competitiva dei beni non appena rientrati nel materiale possesso dello I.A.C.P. In proposito l'opponente ha anche allegato che la conclusione del contratto di locazione del 2019 era stata fortemente influenzata, a suo discapito, dalle “dinamiche” unilaterali che la avevano costretta, in punto di fatto, ad accettare condizioni inique, non essendo in grado di trovare altrove e nel breve periodo altra ubicazione per la propria attività commerciale. 
La opponente ha però lamentato che gli immobili oggetto di locazione erano ( e lo sarebbero tuttora per colpa dell'A.C.E.R. ) inadatti allo svolgimento di qualsivoglia attività: essi, infatti, a suo dire necessitavano di notevoli interventi di restauro e regolarizzazione catastale (v. art. 3, comma 2 del contratto di locazione), che infatti la ### si era impegnata ad eseguire con l'accordo che le spese da essa sostenute sarebbero state detratte sino all'importo massimo di euro 55.000 ( v. art. 3, comma 4 ). 
Ovviamente, per l'esecuzione di tali lavori, ritenendo la conduttrice che sul piano catastale non ci fossero criticità dato che la locatrice era la materiale proprietaria dell'intero immobile in cui si trovavano le unità oggetto di locazione, era necessario munirsi delle preventive autorizzazioni da parte degli ### competenti: di tale attività amministrativa, necessariamente propedeutica all'inizio dei lavori, si era fatta carico nel contratto sempre la ### , e ciò nell'ottica di velocizzare al massimo possibile il tutto, perché l'utilizzo da parte della ### dei locali affittati e, quindi, l'attività produttiva della stessa, era subordinata alla ristrutturazione per ripristinare i locali nel rispetto delle norme di legge. ###.C.E.R., però, si era riservata il diritto contrattuale di esprimere la propria preventiva autorizzazione a qualsivoglia “modificazione ai locali o alle pertinenze e prospetti del fabbricato” prevedendo, in caso di violazione, la risoluzione di diritto del contratto di locazione ( art. 11, lett. d) del contratto ). Pertanto, prima di presentare agli ### competenti qualsivoglia atto amministrativo ( per es., richiesta di permessi ecc… ), la ### doveva a suo dire ottenere l'autorizzazione dell'A.C.E.R., autorizzazione sempre negata. 
La opponente ha infine asserito che dal raffronto tra la planimetria catastale originaria e la piantina catastale del 20/4/1998 risultarono una serie di abusi edilizi, consistenti soprattutto in aumento di superficie ed altezza, tali da rendere l'immobile locato inidoneo all'uso commerciale previsto in contratto. 
Pertanto essa ha chiesto in via riconvenzionale la dichiarazione di nullità del contratto ex artt. 1346 e 1418 c.c. per impossibilità del suo oggetto, costituito dal godimento per fini commerciali degli immobili locati, non essendo autorizzabile alcun restauro a causa della presenza di abusi edilizi. 
Sempre in via riconvenzionale, la ### ha proposto domanda di annullamento del contratto per dolo dell'A.C.E.R. ex artt. 1427 e 1439 c.c., per avere taciuto la locatrice la reale situazione urbanistica dei beni locati - i preesistenti abusi edilizi - e per averle fatto credere di poter restaurare gli immobili per destinarli all'uso commerciale, addirittura promettendole, per gli interventi di restauro ad effettuarsi, lo sconto sino ad euro 55.000 sui canoni a pagarsi ( art. 3, commi 2 e 4 del contratto di locazione ), o in subordine per errore di fatto essenziale ai sensi degli artt. 1427, 1428 e 1429 c.c., perché se avesse saputo dell'impossibilità di riattare gli immobili locati e di destinarli all'uso commerciale fissato in contratto, certamente non lo avrebbe sottoscritto. 
Ulteriore domanda riconvenzionale è stata proposta per la risoluzione del contratto di locazione, per avere l'A.C.E.R., in violazione delle regole della buona fede, consapevolmente ed illecitamente impedito alla ### di raggiungere lo scopo, dichiarato in contratto, in ragione del quale è nato il rapporto di locazione per cui è causa : utilizzare i locali per svolgervi la propria attività commerciale, o per eccessiva onerosità, data l'impossibilità sopravvenuta di pagamento del canone di locazione e la sua eccessiva onerosità. 
Infine è stata chiesta la condanna della locatrice a risarcire alla ### il danno emergente ed il lucro cessante, nella misura da quantificare in corso di causa : sotto il profilo del danno emergente i costi a qualsivoglia titolo sostenuti in relazione al contratto, la perdita di fatturato, il danno d'immagine e tutti gli altri eventuali danni dovessero derivare, nelle more del giudizio, dai comportamenti avversari; sotto il profilo del lucro cessante, il mancato guadagno e perdita di chance causate dal mancato svolgimento dell'attività commerciale. Il tutto con restituzione alla ### ex art.1458 c.c., di tutti gli importi pagati in relazione al rapporto contrattuale di locazione, nonché dei costi a qualsivoglia titolo sostenuti. 
In via di eccezione la opponente invece ha dedotto l'illegittimo frazionamento del credito e di essere creditrice dell'A.C.E.R., quantomeno, di complessivi euro 23.120 oltre I.V.A., importo speso dalla ### per lavori di manutenzione ordinaria eseguiti sugli immobili locati ( v.: doc.ti 10, 11, 12 e 13 ). Pertanto, è stato chiesto di: a) dichiarare, ove occorra anche ai sensi dell'art. 2041 c.c., che la ### è creditrice dell'A.C.E.R. del predetto importo di euro 23.120 oltre I.V.A.; b) operare la compensazione tra il credito eventualmente dovuto all'A.C.E.R. ed il predetto credito della ### e condannare l'A.C.E.R. al pagamento dell'eventuale differenza in favore della ### Si è costituita la convenuta ed ha controdedotto che nell'articolo 3) del contratto di locazione, in assenza di ogni clausola condizionale sospensiva o risolutiva, la conduttrice aveva accettato espressamente le seguenti circostanze e obbligazioni: - “ (…) i locali si consegnano all'assegnatario nello stato a lui noto perché egli li ha in precedenza visitati e si impegna ad effettuare i lavori di ristrutturazione ed adeguamento alle normative vigenti “ . Altresì la conduttrice si era impegnata “ad eliminare eventuali abusi edilizi esistenti ed effettuare a proprie cure e spese le variazioni catastali e regolarizzazioni edilizie conseguenti”. Inoltre la conduttrice si era assunta espressamente l'obbligazione a propria cura e spese ( “cura e onere” ) di acquisire le autorizzazione per la realizzazione dei lavori come pure “ogni responsabilità per atti e fatti connessi alla loro esecuzione”. 
Di qui l'affermazione che l'opponente conosceva tutte le circostanze e lo stato di fatto e diritto della consistenza immobiliare per cui è causa e ciononostante aveva accettato, senza alcuna condizione, di assumersi tutte le obbligazioni, oneri e rischi di cui all'atto di riconoscimento del debito e del contratto di locazione prendendo espressamente in consegna gli immobili oggetto del presente giudizio. 
Con ordinanza del 6/3/2022 sono stati disposti la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. del decreto ingiuntivo opposto e il mutamento del rito ex art. 426 c.p.c. da ordinario a speciale locatizio, con assegnazione anche del termine per l'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, che ha avuto luogo su iniziativa del creditore opposto, ma senza esito. 
Ciò premesso, l'opposizione è infondata e va integralmente rigettata. Invero la eventuale non conformità dell'immobile locato alla disciplina edilizia e urbanistica non determina la illiceità dell'oggetto del contratto, atteso che il requisito della liceità dell'oggetto, previsto dall'art. 1346 c.c., è da riferire alla prestazione, ovvero al contenuto del negozio e non al bene in sé, né può far ritenere illecita la causa, ai sensi dell'art. 1343 c.c., perché locare un immobile costruito senza licenza, né condonato, non è in contrasto con l'ordine pubblico, da intendere come il complesso dei principi e dei valori che contraddistinguono l'organizzazione politica ed economica della società in un determinato momento storico. Il carattere abusivo di una costruzione, mentre può senz'altro costituire fonte di responsabilità dell'autore nei confronti dello Stato, non comporta, dunque, l'invalidità del contratto di locazione della costruzione stipulato tra privati, trattandosi di rapporti distinti e regolati ciascuno da proprie norme ( v.  civ. sez. III, 12/4/2023, n. 9766 ). Fra l'altro nel caso di specie, per quanto affermato dalla stessa opponente, l'edificio in cui sono ubicati gli immobili oggetto di locazione risale al 1930, e solo con l'art. 4 R.D.L. 640/1935 e con la legge urbanistica n. 1150 del 1942 è stato imposto, per la prima volta, di dotarsi di una licenza edilizia per la costruzione di un fabbricato in centri abitati, tanto è vero che le opere di realizzazione anteriore al 1942 non devono essere oggetto di richiesta di condono, proprio perché non sono da considerarsi illegittime, e ciò che permette di verificare la presenza o meno di un abuso edilizio non è mai il catasto ma solo il titolo abilitativo al Comune, che nel caso di specie non era necessario. 
In generale, poi, al momento di stipulare un contratto di locazione di un immobile destinato a un determinato uso, grava sul conduttore l'onere di verificare che le caratteristiche del bene siano adeguate a quanto tecnicamente necessario per lo svolgimento dell'attività ripromessasi nonché a quanto necessario per ottenere le necessarie autorizzazioni amministrative, sebbene le parti siano comunque libere di pattuire — individuando nel contempo su chi grava il relativo onere economico — tanto l'effettiva possibilità di apportare all'immobile le necessarie modificazioni per poter svolgere l'attività prevista, quanto il fatto che quest'ultimo presenti ( o sia in potenziale condizione di acquisire ) le pertinenti condizioni giuridiche funzionali al rilascio delle autorizzazioni amministrative stesse ( v. Cass. civ. sez. III, 27/52008, n. 13761; civ. sez. III, 31/3/2008, n. 8303 ; Cass. civ. sez. III, 30/4/2005, n. 9019 ). 
In altri termini, se non specificamente pattuito, il locatore non è tenuto ad adeguare i beni locati alle esigenze ricollegabili all'attività esercitata dal conduttore, anche se quest'ultima è stata indicata nel contratto, limitando ad essa l'uso consentito per l'immobile oggetto del rapporto, il che è lo stesso che dire che, pur se l'immobile fosse effettivamente inidoneo, nessuna responsabilità può essere imputata alla parte locatrice . 
Vale infatti “il principio secondo il quale, stipulato un contratto di locazione di un immobile destinato ad un determinato uso ( nella specie commerciale ), grava sul conduttore l'onere di verificare che le caratteristiche del bene siano adeguate a quanto tecnicamente necessario per l'attività ripromessasi, ed altresì adeguate a quanto necessario per ottenere le necessarie autorizzazioni amministrative” ( Cass. civ. sez. III, 27/5/2008, n. 13761; Cass. civ. sez. III, 31/3/2008, n. 8303; Cass. civ., 30/4/2005, 9019 ) e “nei contratti di locazione relativi ad immobili destinati a uso non abitativo, grava sul conduttore l'onere di verificare che le caratteristiche del bene siano adeguate a quanto tecnicamente necessario per lo svolgimento della attività che egli intende esercitarvi, nonché al rilascio delle autorizzazioni amministrative indispensabile alla legittima utilizzazione del bene locato, per cui, escluso che sia onere del locatore conseguire tali autorizzazioni, ove il conduttore non riesca ad ottenerle, non è configurabile alcuna responsabilità per inadempimento in capo al proprietario, e ciò quand'anche il diniego di autorizzazione sia dipeso dalle caratteristiche proprie del bene locato” ( cfr. Cass. civ. sez. III, 25/01/2011, n. 1735 ; Cass. civ. sez. III, 16/6/2014, n. 13651 ). 
In definitiva, “La destinazione particolare dell'immobile, tale da richiedere che lo stesso sia dotato di precise caratteristiche e che ottenga specifiche licenze amministrative, diventa rilevante, quale condizione di efficacia, quale elemento presupposto o, infine, quale contenuto dell'obbligo assunto dal locatore nella garanzia di pacifico godimento dell'immobile in relazione all'uso convenuto, solo se abbia formato oggetto di specifica pattuizione, non essendo sufficiente la mera enunciazione, in contratto, che la locazione sia stipulata per un certo uso e l'attestazione del riconoscimento dell'idoneità dell'immobile da parte del conduttore” ( v. sul punto civ. sez. III, 7/6/2018, n. 14731 ) . 
Nella fattispecie in esame, inoltre, la ### s.r.l. è una società commerciale, per tale motivo in possesso delle cognizioni tecniche necessarie per valutare correttamente le condizioni di utilizzabilità dell'immobile preso in locazione fin dall'inizio del rapporto . 
La circostanza è tanto più evidente, perché la conduttrice non solo aveva accettato la consegna dei locati nello stato ad essa noto perché li aveva in precedenza visitati, ma addirittura si era impegnata ad eliminare eventuali abusi edilizi e ad effettuare a proprie cure e spese le variazioni catastali e regolarizzazioni edilizie conseguenti. 
Infine, la conduttrice ha continuato ad occupare il bene immobile senza versare il corrispettivo, tenendo essa un comportamento contrario alla buona fede, nonostante si fosse assunta nel contratto il rischio della acquisizione dei titoli necessari, così liberando la proprietà da ogni e qualsiasi onere. 
In proposito appare evidente che tale accollo del rischio, per quanto dedotto dalla stessa opponente, fu motivato dall'esigenza, nell'immediato, di evitare l'adozione da parte dell'I.A.C.P. di una procedura competitiva per la scelta del contraente, dato che era in fase di esecuzione il recupero giudiziario dei beni di cui ai civici 69, 71 e 73 precedentemente locati al ### e quindi per ottenere il subentro in via preferenziale e senza gara nella detenzione dei beni. 
Da tanto deriva l'inesistenza di tutti i profili di invalidità o di risoluzione del contratto fatti valere dalla opponente, con conseguente rigetto non solo della sua opposizione ma anche delle domande riconvenzionali proposte, ivi compresa quella risarcitoria, e con contestuale dichiarazione di esecutorietà definitiva ex artt. 653 e 654 c.p.c. del provvedimento monitorio, anche se è già stata dichiarata la sua provvisoria esecuzione nel corso del giudizio con ordinanza resa ai sensi dell'art. 648 c.p.c.. 
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 comma 1 c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo, in considerazione del valore della controversia individuato ai sensi degli artt. 5 ss. del D.M. 10/3/2014 n. 55 come modificato dal D.M. 13/8/2022, n. 147 , da applicare alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore, e 14 comma 1 c.p.c. e quindi dello scaglione di valore corrispondente, che coincide con l'importo del credito azionato con la domanda giudiziale originaria formulata nell'atto introduttivo del procedimento monitorio ( cd. criterio del disputatum , v. sul punto Cass. civ. sez. sez. II, 11/2/2022, n. 4520 ), pari a sua volta ad euro 38.884. 
La liquidazione va effettuata per tutte le fasi contemplate dall'art. 12 comma 3 del medesimo regolamento ministeriale e con l'applicazione per i compensi dei livelli medi previsti dalla ### n. 2 allegata al decreto, che si riferisce ai giudizi di cognizione ordinaria, in ottemperanza alla regola stabilita dall'art. 4 comma 1, che fa sì che tali livelli siano adeguati per definizione ( nel senso che il ### è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi, con apposita e specifica motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo, v. Cass. civ. sez. VI, 13/5/2022, n. 15392 ; Cass. civ. sez. VI, 25/5/2020, n. 9542 e Cass. civ. sez. III, 7/1/2021, n. 89 ) . 
Si deve però tener conto, nella determinazione del valore della controversia, ai fini della liquidazione degli onorari difensivi, anche del valore della domanda riconvenzionale risarcitoria di valore indeterminabile , la cui proposizione, ove sia diretta all'attribuzione di beni diversi da quelli richiesti dalla controparte, determina un ampliamento della lite e, di conseguenza, dell'attività difensiva ( v. Cass. civ. sez. II, 3/7/1991, n. 7275 ; Cass. civ. sez. III, 29/11/2018, n. ###; Cass. civ. sez. VI, 6/2/2020, n. 2769 ). 
Va infatti considerato che in tema di liquidazione del compenso spettante all'avvocato, la determinazione del valore della causa, anche ai fini dell'individuazione dello scaglione tariffario applicabile, deve essere effettuata a norma del codice di procedura civile, con la conseguenza che, in difetto di concreti elementi di stima precostituiti e disponibili fin dall'introduzione del giudizio, deve ritenersi di valore indeterminabile la domanda di risarcimento, nella quale gli elementi di valutazione del danno, di cui si chiede il ristoro, costituiscano l'oggetto o uno degli oggetti dell'accertamento e della quantificazione rimessi al ### ( v. Cass. civ. sez. II, 31/03/2014, n. 7508 ). 
Lo stesso vale quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si si aggiunga, come nel caso di specie, l'espressione "o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" o espressioni equivalenti, poiché, ai sensi dell'art. 1367 c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi "a priori" che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione ( Cass. civ. sez. I, 26/4/2021, n. 10984 ). 
Tuttavia per la determinazione del valore della controversia, la domanda riconvenzionale, non essendo proposta contro il medesimo soggetto convenuto, non si cumula con la domanda principale dell'attore sostanziale, ma, se di valore eccedente a quest'ultima, può comportare l'applicazione dello scaglione superiore perchè amplia il "thema decidendum" ed impone all'avvocato una maggiore attività difensiva, sì da giustificare l'utilizzazione del parametro correttivo del valore effettivo della controversia sulla base dei diversi interessi perseguiti dalle parti, ovvero del criterio suppletivo previsto per le cause di valore indeterminabile ( cfr. Cass. civ. sez. III, 27/01/2003, n. 1202 ; Cass. civ. sez. II, 14/7/2015, n. 14691 ; Cass. civ. sez. II, 1/8/2023, n. 23406 ). In altri termini, non deve procedersi al cumulo delle domande ma deve tenersi conto solo del maggiore tra i valori delle due contrapposte domande ( v. 
Cass. civ. sez. II, 24/4/2008, n. 10758 ; Cass. civ. sez. II, 20/10/2023, n. 29182 ). 
Per l'appunto nel caso di specie è sempre pari ad euro 7.616 il compenso da liquidare in base al valore della domanda dell'attore sostanziale rispetto a quello delle cause indeterminabili risarcitorie di bassa complessità, per cui questa è la somma al cui pagamento va condannata la opponente. 
A tale importo vanno comunque aggiunti l'IVA e la CPA se documentate con fattura quali accessori delle spese legali ( cfr. Cass. civ. sez. III, 8/11/2012, n. 19307 ) nonchè il 15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario ex art. 2 comma 2 D.M. 10/3/2014 55, che è dovuto “in ogni caso” e quindi segue automaticamente la condanna pronunciata ex art. 91 comma 1 c.p.c. ( v. Cass. civ. sez. III, 8/7/2010, n. 16153 ).  P.Q.M.  ### definitivamente pronunciando, così provvede : a ) rigetta l'opposizione proposta ex art. 645 c.p.c. e per l'effetto , visti gli artt. 653 e 654 c.p.c., dichiara la definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ; ; b ) rigetta le domande riconvenzionali proposte dall'opponente ; c ) visto l'art. 91 comma 1 c.p.c. condanna la ### s.r.l. al rimborso in favore della A.C.E.R. - ### per l'### delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 7.686, di cui euro 7.616 per compensi ed euro 70 per esborsi, oltre IVA e CPA se documentate con fattura e il rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi. 
Napoli, 25/3/2024 ###.U.  ### 

causa n. 26585/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Felice Angelo Pizzi

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 4385/2025 del 19-02-2025

... carattere autonom o ed u nitario, cosicché il singolo pagamento non è mai legato ai precedenti, ma risente di nuove ed autonome valutazioni circa la sus sistenza dei presupposti impositivi» (Cass. n. ### del 2023). 2. Con il ricorso inciden tale il cont ribuente d educe «### parziale della sentenza impugnata per inesistenza di motivazione - ### degli art.li 111, comma 6, della ### 36, comma 2, n. 4, del D,### n. 546 del 1992; 132, comma 2, n. 4, c.p.c. - Conseguente omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio». Si deduce l'inesistenza della motivazione della sentenza impugnat a che non av eva esaminato le sp ecifiche contestazioni mosse dal contribuente che dimostravano la inesistenza o nullità delle notifiche delle cartelle di pa gamento, afferman do soltanto che «### innanzitutto rilevarsi, esaminata la documentazione in atti, la corret tezza della notificazione dell e cartelle di pagame nto, presupposto della predetta intimazione». 2.1. ## disparte la carenza di autosufficienza del motivo che non riporta le questioni sollevate dal contribuent e in ordine alle notifiche delle cartelle di pagamento, il motivo è infondato. 2.2. Non essendo più ammissibili nel ricorso per (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13043/2023 R.G. proposto da: ADER - ### domiciliata in ### 12, pre sso l'### . (ADS###) che la rappresenta e difende; -ricorrente contro ### elett ivamente domiciliato in #### 22, presso lo studio dell'avvocato #### (###) che lo rappresenta e difende; -controricorrente e ricorrente incidentale avverso SENTENZA di #### n. 1472/2022 depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/11/2024 dal #### 1. ### ha impugn ato l'intimazione di pagamento dell'### delle entrate ### notificata il 2 di 6 20.6.2017 e fondata su cartelle di pagamento emesse tra il 2008 e 2011, affermando che le cart elle non erano state noti ficate o, almeno, non ritualmente, e comunque i crediti erano prescritti.  2. ### (### di ### con sentenza n. 818/20 18, ha riten uto «pregiudiziale» la q uestione della prescrizione dei crediti osservando che, quand 'anche fosse stata accertata la notif ica delle cartell e «in data 24 /10/2008, 6/12/2008, 10/3/2011, 10/3/2011 e 7/4/2011», come a ffermato dall'### era decorso il termine di prescrizione quinquennale e ciò anche a voler considerare l'int erruzione d erivante dal precedente atto di intimazione notificato l'8.11.2016.  3. ### o erariale è stato respinto dal la Corte di giustizia tributaria (### di secondo grado dell'### che ha affermato «la corret tezza della notificazione del le cartelle di pagamento, presupposto della predetta intimazione la cui notifica è avvenuta il ### cioè, incontestatamente, oltre il termine di cinque anni decorrente dalla data di notificazione delle cartelle».  4. L'### delle entrate ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo.  5. Ha resisti to con controricorso il contribuente, che ha proposto ricorso incidentale condizionato, fondato su un motivo, e ha depositato memoria.  ### 1. Con l'un ico motivo di ricorso principale si ded uce «### e/o falsa applicazione degli artt. 2946 e 2948, n. 4, c.c., in relazi one all'art. 360, comma 1, n . 3, c.p.c. stante l'applicabilità ai crediti erariali del termine di prescrizione ordinario decennale, con riferimento alle cartelle di pagamento nn.  ###915663000 ###18302000 - ###788549000 -###865560000 sottese all'intimazione di pagamento impugnata ###664258000». 3 di 6 1.1. ### la ricorr ente, la pronuncia impugn ata è illegittima per aver la CGT err oneamente ritenuto applicabile, ai crediti erariali ogge tto delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione di pagamento impugnata, il termine di prescrizione breve quinquennale.  1.2. Rigettata l'eccez ione di inammissibilità del ricorso in ordine alla cartella n. ###, perché di importo inferiore ai mille euro e destinata all'annullamento “automatico” ai sensi dell'art. 4 del D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, in quanto non è stato riprodotto il contenuto della cartella indicata nel rispetto del principio autosufficienza, il motivo è fondato.  1.3. Al riguardo, è stato affermato che «secondo la consolidata interpretazione di questa Corte (cfr. Cass. n. 24322 /14; n.22977/10; n. 2941/07 e n. 16713/16; Cass. ###/2019;2020/ nr 829 7 e nr 12740), “ il credito erariale per la riscossione dell'imposta (a seguito d i accertamento di venuto def initivo) è soggetto non già al termine di prescrizione quinquennale previsto all'art.2948 c.c., n. 4, "per t utto ci ò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi", bensì all'ordinario termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c., in quanto la prest azione tributaria, attesa l'autonomia d ei singoli periodi d'imposta e delle relat ive obb ligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed auton oma valutazio ne in ordine alla sussistenz a dei presupposti impositivo". Crediti di imposta sono, in via generale, soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, ex art. 2946 c.c., a meno che la legge disponga diversamente (come, ad esempio, la L.  n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, per i contributi previdenziali) e, in particolare i crediti ### e IVA sono soggetti alla prescrizione decennale (Cass. 9906/2018; Cass. ###/2019)» (Cass. n. 25716 del 2020; v. anche Cass. 24322 del 2014; Cass. n. 16232 del 2020). 4 di 6 1.4. In termini analo ghi questa Corte si è espre ssa recentemente: «Il credito erariale per la riscossione di #### IVA e canon e RAI si prescrive nell'ordinario termine decennale, attesa la mancata previsione di un termine più breve, in deroga a quello di cui all'art. 2946 c.c., mentre non op era l'estinzione quinquennale ex art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., in qu anto l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una pre stazione annuale, ha carattere autonom o ed u nitario, cosicché il singolo pagamento non è mai legato ai precedenti, ma risente di nuove ed autonome valutazioni circa la sus sistenza dei presupposti impositivi» (Cass. n. ### del 2023).  2. Con il ricorso inciden tale il cont ribuente d educe «### parziale della sentenza impugnata per inesistenza di motivazione - ### degli art.li 111, comma 6, della ### 36, comma 2, n. 4, del D,### n. 546 del 1992; 132, comma 2, n. 4, c.p.c. - Conseguente omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio». Si deduce l'inesistenza della motivazione della sentenza impugnat a che non av eva esaminato le sp ecifiche contestazioni mosse dal contribuente che dimostravano la inesistenza o nullità delle notifiche delle cartelle di pa gamento, afferman do soltanto che «### innanzitutto rilevarsi, esaminata la documentazione in atti, la corret tezza della notificazione dell e cartelle di pagame nto, presupposto della predetta intimazione».  2.1. ## disparte la carenza di autosufficienza del motivo che non riporta le questioni sollevate dal contribuent e in ordine alle notifiche delle cartelle di pagamento, il motivo è infondato.  2.2. Non essendo più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito imp ugnata, il sindacato di legitt imità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" rich iesto dall'art. 111, comma 6, ###, individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 5 di 6 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza - di “manc anza della motivazione quale re quisito essenziale de l provvedimento giurisdizionale", di "motivazione app arente", di "manifesta ed irriducibile contradditt orietà" e di "motivazione perplessa od inco mprensibile", purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata (Cass. n. 23940 del 2018; Cass. sez. un.  8053 del 2014), a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (v., ultimam ente, anche Cass. n. 7090 del 2022). 
Questa Corte ha, altresì, precisato che «la motivaz ione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta d a "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidone e a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare al l'interprete il comp ito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Cass., sez. un., n. 22232 del 2016; conf. Cass., n. 9105 del 2017, secondo cui ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, nella duplice manifestazione di difetto assolu to o di m otivazione apparente, quando il Giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi in modo da rendere impossibile ogni contro llo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento).  2.3. In questo caso la motivazione at tinge il cd. “minimo costituzionale” sul thema decidendum relativo al gravame proposto dall'### che riguardava la prescrizione dei crediti portati dalle cartelle. Va considerato al tresì che il giudice non è tenut o ad occuparsi espressamen te e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e suffic iente, in base all'art. 132, n. 4, c.p.c., che espong a, in maniera concisa, gli e lementi posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi pe r implicito disattesi tutti gli 6 di 6 argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressam ent e esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito (tra le tante, Cass. n. 12131 del 2023).  3. Conclus ivamente, accolto il motivo di ricorso principale e rigettato quello in cidentale, la sentenz a deve essere cassata con rinvio al giudice del merito.  P.Q.M.  Accoglie il ricorso principale e rigetta que llo incidentale, cassa di conseguenza la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'E milia ### in div ersa composizione che deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità; ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell'ul teriore importo a titolo di contribut o unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale incidentale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. 
Così deciso in ### il ###.   

Giudice/firmatari: Bruschetta Ernestino Luigi, La Rocca Giovanni

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