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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 5144/2025 del 27-02-2025

... aspetto, indipendentemente dal fatto che l'acces so al lastrico solare, in epoca antecedente la soprelevazione del fabbricato sarebbe avvenuto a mezzo di scala non fissa (elemento di per sé indicativo dell'inesistenza di un comodo accesso tale da far pre sumere che esso potesse es sere comunemente utilizzato quale terrazzo), n ondimeno la stessa affermazione che tale 7 spazio fosse dotato di parapetto dell'altezza di trenta centimetri escludeva a priori che esso consentisse di esercitare in sicurezza qualsiasi affaccio in condizione necessaria per potersi ritenere sussistente il possesso di una situazione di fatto corrispondente al diritto di veduta di cui era stata reclamata l'intervenuta usucapione; n) che, p ertanto, in rifor ma della sentenza di primo grado, dove van o essere rigettate l e domande riconvenzionali di cui ai capoversi 1) e 2b), accolte invece dal giudice di prime cure; o) che, invece, doveva restare ferma la statuizi one concernente la rimozione della cisterna collocata sotto le scale di accesso al fabbricato degli attori - appellanti, in quanto non espressamente fatta oggetto di impugnazione da parte di questi ultimi. 3.- Avverso la menzionata sentenza d'appello, ### ha (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso (iscritto al n. 5159/2022 R.G.) proposto da: ### n ato a #### il 16 febb raio 1949 e residente in ### icuro ###, al la ### io ### n. 39 (###: #####), elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### congiuntamente all'avv. ### che lo rappresenta e difende, giusta procura s peciale allegata al ri corso introduttivo del prese nte giudizio di legittimità ( indir izzo p.e.c. del difensore: “###”); - ricorrente - contro ### nato a #### il 2 luglio 1959 (######), ### nata a #### il 18 agosto 1923 (######) e ### IVANA, nata a #### il 10 settembre 1954 (####), elettivamente domiciliati in ### al la ### di ### n. 35, presso lo studio degli avv. ti ### e ### che, c ongiuntamente e disgiuntamente, li rappresentano e difendono, giusta procura speciale allegata al controricorso (indirizzi p.e.c.  n. 5159/2022 R.G. 
Cron. 
Rep. 
C.C. 7 novembre 2024 Proprietà - Distanze tra costruzioni.  dei difensori: “###” e “###”); - controricorrenti - avverso la sen tenza della Corte d'Appello di L'### n. 213/2021, pubblicata il 15 febbraio 2021; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 7 novembre 2024, dal ### relatore ### lette le memor ie illustrative depositate n ell'interesse delle parti, ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c.; ### 1.- Con atto di citazione notificato il 6 luglio 2007, #### e ### convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Teramo, sezione distac cata di #### e ### per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: «1. Accertare e dichiarare l'illegittimità dell e opere citate nella premessa dell'atto di citazione, realizzate e poste in violazione dei diritti degli esponenti ed in violazione delle citate norme; 2. Conseguentemente condannare i signori ### e ### all'immediata rimozione delle stesse per come accertate e realizzate in violazione delle norme sulle distanze tutte e, comunque, arbitrariamente realizzate in uno con la cessazione delle vedute esercitate; 3. Condannarli inoltre, in solido tra loro, alla rifusione di ogni danno subito per l'illegittima realizzazione e mantenimento delle vedute e della costruzione, dalla illegittima realizzazione alla def initiva eliminazione, alla somma ritenuta di giustizia e dovuta, comunque, non superiore ad oggi ad 18.000,00, oltre accessori; con vittoria di spes e, competenze ed onorari del presente giudizio.». 
A sostegno della domanda gli attori deducevano che: 1) i convenuti avevano realizzato nell'immobile di loro proprietà posto a conf ine una veranda in violazio ne delle norme sulle distanze legali; 2) avev ano posizionato sul lato ovest una tenda con struttura portante in metallo il cui montante a nord era posizionato in maniera fissa ed in violazione delle distanze dal con fine di proprietà; 3) avev ano realizzato sulla vera nda un'apertura, attraverso la posa di un portoncino, che permetteva l'accesso sul lastrico solare, esercitando una veduta diretta in violazione dell'art. 905 c.c.. 3 I convenuti, costituendosi in giudizio, oltre a concludere per il rigetto delle avverse pretese, proponevano domanda riconvenzionale chiedendo: 1) l'accertamento ed il riconoscimento dell'acquisto a titolo originario per usucapione di una servitù di veduta sul fondo degli attori da esercitare attraverso il lastrico solare e la veranda posti al piano primo del fabbricato di proprietà dei medesimi; 2) la condanna degli attori: a) a demolire la muratura in elevazione del solaio in piano di copertura realizzata nel locale ripostiglio accorpato al fabbricato principale; b) a demolire la scala esterna in muratura di accesso al piano primo del fabbricato, lungo tutto il tratto in cui essa era posta in aderenza alla proprietà dei ### c) a eliminare la cisterna per l'approvvigionamento idrico posta dagli attori al di sotto della predetta scala; d) a rimuovere la tenda da sole posta dagli attori sul balcone del piano primo lato sud; e) a risarcire ai convenuti i danni dagli stessi patiti in conseguenza delle predette violazioni, da liquidarsi in via equitativa. 
Con sentenza n. 504/2016 pubblicata il 15 aprile 2016 il Tribunale di Teramo, decidendo sulle sole domande proposte da ### audio, ### e ### nell'originario atto di citazione e volte ad ottenere la rimozione di opere edilizie realizzate da ### e ### sulla loro proprietà in violazione delle norme sulle distanze tra fabbricati e dal confine, nonché la cessazione delle costituite servitù di veduta ed il risarcimento dei conseguenti danni, le rigettava, ritenendo inoltre inammissibili le ulteriori domande avanzate nella memoria ex art.  183 c.p.c.. 
A fondamento della decisione di rigetto, il Tribunale riteneva che non fosse qualificabile come costruzione la veranda realizzata dai convenuti che, anche nel suo successivo ampliamento occupava parte del terrazzo a livello già esistente, senza oltrepassare il profilo del fabbricato esistente, con conseguente insussistenza della violazione delle distanze di cui all'art.  873 c.c.. Inoltre, riteneva operante il principio della prevenzione in favore dei convenuti, applicabile anche in caso di mancanza di titolo abilitativo, avendo ### costruito per primo il proprio fabbricato ponendosi con esclusivo riferimento al lastrico solare esistente al primo piano lungo la linea di confine, così imponendo al dante causa degli attori di costruire a tre metri dal confine oppure in aderenza o in appoggio. 4 Quindi, i l giudice di pri me cure valorizzava, ai fini del rilevo dell a violazione delle distanze per le v edute, il risco ntro operato in sede di consulenza tecnica d'ufficio secondo cui la veranda, anche a seguito del suo ampliamento, risultava posta a mt. 1,50 dal c onfine nord con la proprietà ### Con la medesima sentenza, decidendo sulle domande riconvenzionali, il Tribunale di Teramo accoglieva quelle di cui ai capoversi 1), 2b) e 2c), dichiarando l'intervenuto acquisto per usucapione della servitù di veduta sul fondo degli attori da esercitare mediante il lastrico solare e la veranda posti al primo piano del fabbricato di proprietà di ### (nel frattempo costituitosi in prosecuzione anche quale erede di ### deceduto in corso di causa) e condannando gli attori alla demolizione della scala esterna in muratura di accesso al piano primo del loro fabbricato lungo tutto il tratto in cui essa era posta in aderenza alla proprietà ### nonché la rimozione della cisterna, ovvero ad arretrare dette costruzioni sino alla distanza minima legale di tre metri (e di due quanto alla cisterna) dal confine.  2.- La Corte d'Appello di L'### investita dall'impugnazione proposta da #### e ### con la sentenza oggetto dell'odierna impugnazione, in parzia le riforma della pronuncia di primo grado, condannava ### zzi ### all'immediato arretramento di un metro della veranda insistente sul terrazzo-balcone antistante la proprietà di #### e ### e alla rimozione della ringhiera che consentiva l'affaccio dal terrazzo insist ente s ul solaio di copertura del manufatto posto a confine tra le rispettive proprietà. Inoltre, rigettava le domande riconvenzionali formulate dal ### sub 1) e sub 2 b) e condannava quest'ultimo al pagamento dei due terzi delle spese di lite sostenute dagli appellanti. 
A sos tegno dell'adottata pronunc ia la Corte di merito rilevava, pe r quanto di interesse in questa sede: a) che, nel caso di specie, con riguardo alla memor ia ex art. 183 c.p.c. degli attori - appellanti, non ricorre va un'ipotesi di “mutatio libelli”, gi acché con essa i pr edetti avevano proceduto alla mera specificaz ione di presupposti di fatto già originariamente indicati in citaz ione, c hiarendo, i n particola re, che la realizzazione della veranda, era stata effettuata, inizialmente per 5 dimensioni ridotte, come chiusura di un balcone costruito in occasione della soprelevazione del fabbricato dei convenuti e che, attraverso l'apertura di una porta sulla stessa, era stato consentito l'accesso ad un lastrico solare, precedentemente costituente copertura di un annesso al fabbricato dei convenuti, realizzato a confine tra le rispettive proprietà, lastrico originariamente non accessibile, caratterizzato da pendenza e non dotato di parapetti; b) che, dunque, trattavasi dei medesimi fatti sommariamente individuati nell'atto di citazione (realizzazione di una veranda e di una veduta illegittime e lesive dei diritti degli attori - appellanti); c) che era evidente, dalle fotografi e e dai grafici allegati alla consulenza tecnica d'ufficio, come alcuna parte della costruzione realizzata in sopraelevazione dell'originario fabbricato ### fosse posta in aderenza al fabbricato degli attori; d) che l'unica parte in ader enza (e sul conf ine tra le rispettive proprietà) era infatti il locale ripostiglio del piano terra, già esistente, la cui copertura era stata dotata di ringhiera; e) che, dunque, nella realizzazione e successivo ampliamento della veranda (insistente, secondo l'ausiliario, in parte su aggetto balcone e, in parte, su terrazzo a livello che fungeva da copertura ai locali sottostant i), i ### avevano realizzato un ampliamento della loro po rzione abitativa pos ta al primo piano che risultava sporgente anche rispetto all'allineamento del corpo di fabbrica già costituente il primo piano; f) che appariva evidente, alla luce della planimetria allegata alla domanda di concessione per ampliamento del terrazzo n. 30/1998 dell'11 maggio 1998 (nei limiti in cui era visibile), come il terrazzo di proprietà ### già trasformato in parte in veranda, fosse stato ampliato di un metro in avanzamento verso la proprietà degli attori e su tale aumentata superficie fosse stata allargata fino al limite estremo la veranda; g) che, ad eccezione del lastrico del preesistente piccolo manufatto realizzato dai ### a confine con la proprietà degli attori, la veranda apposta sul balcone non era a confine con le rispettive proprietà ma insisteva all'interno della proprietà degli attori - appellanti; h) che l'ampliamento della veranda, fino al limite attuale era avvenuto nell'anno 2001, in oc casione de ll'ampliamento del terrazzo di cui alla concessione del 1998, qu ando gli attori - appellanti avevano già soprelevato la propria costruzione antistante la proprietà dei convenuti, cosicché quantomeno con riferimento alla parte di essa che, in ragione 6 dell'allargamento del terrazzo di un metro aveva inglobato la superficie del balcone per l'intero , vi era stata evident e violazione del principio di prevenzione, cui gli stess i convenuti avrebbero dov uto attenersi avuto riguardo all'intervenuta sopraelevazione del fabbricato degli attori; i) che pertanto il ### pur potendo invocare il principio di prevenzi one in relazione all'ampliamento già effettuato prima del la sopre levazione del fabbricato degli attori, non era legittimato a fare altrettanto per l'ulteriore ampliamento della veranda lungo il fronte nord del suo fabbricato, per tutta la sua estensione, ampliamento effettuato a seguito dell'espansione in tale direzione del terrazzo; j) che era innegabile infatti come tale manufatto, diverso rispetto al preesistente, dovesse essere considerato nel computo delle distanze, det erminando l'aumento de lla superficie utile dell'appartamento e modificando la sagoma dell'edificio, senza rispettare, in applicazione del criterio di prev enzione, le dista nze imposte dall'intervenuta soprelevazione del fabbricato antistante appartenente agli attori - appellanti; k) che il manufatto violava il disposto dell'art. 873 integrato dalle N.T.A. del piano regolatore del Comune di ####, in quanto queste ultime (ric hiamate in citazi one a f ondamento della domanda giudiziale), come accertato dall'ausiliario, prevedevano per la zona in contestazione una distanza minima dei manufatti di cinque metri dal confine (pacificamente non rispettata nella realizzazione della veranda anche nella sua primitiva conformazione per tutta la sua lunghezza) e di dieci metri dai fabbr icati prospicienti; l) che doveva pertanto essere ordinato l'arretramento di un metro della veranda, sino al limite in cui era in preced enza legittimamente insistente su l terrazzo prima del suo ampliamento, senza potersi affermare che il convenuto aveva acquisito per usucapione il diritto di veduta sulla proprietà attorea né dalla veranda nella sua precedente conformazione, né dalla porzione del solaio del manufatto realizzato a confine tra le rispettive proprie tà, su cui attualmente era apposta una ring hiera; m) che, con riguardo a tale ultimo aspetto, indipendentemente dal fatto che l'acces so al lastrico solare, in epoca antecedente la soprelevazione del fabbricato sarebbe avvenuto a mezzo di scala non fissa (elemento di per sé indicativo dell'inesistenza di un comodo accesso tale da far pre sumere che esso potesse es sere comunemente utilizzato quale terrazzo), n ondimeno la stessa affermazione che tale 7 spazio fosse dotato di parapetto dell'altezza di trenta centimetri escludeva a priori che esso consentisse di esercitare in sicurezza qualsiasi affaccio in condizione necessaria per potersi ritenere sussistente il possesso di una situazione di fatto corrispondente al diritto di veduta di cui era stata reclamata l'intervenuta usucapione; n) che, p ertanto, in rifor ma della sentenza di primo grado, dove van o essere rigettate l e domande riconvenzionali di cui ai capoversi 1) e 2b), accolte invece dal giudice di prime cure; o) che, invece, doveva restare ferma la statuizi one concernente la rimozione della cisterna collocata sotto le scale di accesso al fabbricato degli attori - appellanti, in quanto non espressamente fatta oggetto di impugnazione da parte di questi ultimi.  3.- Avverso la menzionata sentenza d'appello, ### ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.  4.- #### e ### hanno resistito con controricorso.  5.- A seguito di proposta di definizione anticipata, ai sensi dell'art. 380- bis c.p.c., il ricorrente, con istanza del 4 dicembre 2023, ha chiesto la decisione del ricorso.  6.- Ambedue le parti hanno depositato memorie illustrative.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1.- Con il primo motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 183 e 345 c.p.c., per ave re la Corte d'Appello erroneamente posto a fondamento della sua decisi one, accogliendo la domanda attrice, la circostanza, evidenziata per la prima volta nella memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., che la violazione delle distanze era dipesa dall'ampliamento del fabbricato in ragione della realizzazione del balcone a distanza inferiore a quella prevista dall'art. 873 c.c., mentre in citazione la violazione delle distanze era riferita esclusivamente alla realizzazione di una veran da su di un precedente lastrico solare e al su o successivo ampliamento, senza alcun riferimento a una violazione delle distanze della parte di immobile su cui era stata realizzata ed ampliata la veranda. 
Sostiene, in particolare, che la violazione delle distanze dipendente dall'ampliamento del fabbricato in ragione della realizzazione del balcone a dista nza inferiore a quella prevista dall'art. 873 c.c., sarebbe stata 8 dedotta per la prima volta nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1), c.p.c., per rappresentare che la veranda era stata apposta su tale balcone e non risulterebbe essere stata dedotta nell'atto di citazione, in cui la violazione delle distanze era riferita esclusivamente alla realizzazione di una veran da su di un precedente lastrico solare e al su o successivo ampliamento, senza alcun riferimento ad una violazione delle distanze della parte di immobile su cui era stata realizzata ed ampliata la veranda. 
Afferma, ancora, che non si sarebbe in presenza, dunque, di una mera precisazione o modificazione della domanda originaria rispe tto a circostanze di fatto dedotte nell'atto introduttivo, ma di una vera e propria “mutatio libelli”. 
Neppure potrebbe sostenersi che la domanda nuova sarebb e ammissibile in via di eccezione al fi ne di paralizz are la domanda riconvenzionale del ricorrente, giacché, in tal caso, essa avrebbe dovuto essere avanzata entro la prima udienza di trattazione.  2.- La censura risulta manifes tamente infondata, giacché la Cor te d'Appello di L '### ha cor rettamente ritenuto la variazione della domanda rientrante nel “thema decidendum”, s ulla scorta dell'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato presso questa Corte regolatrice, p er il quale l'art. 183, comma 6, c.p.c. non esclu de la possibilità della modifica del “petitum” o del la “causa petendi” della domanda originari amente formulata, purché rimanga immutata la situazione sostanziale dedotta in giudizio e non sia provocata alcuna compromissione delle potenzialità difensive della controparte o l'allungamento dei tempi del processo (Cass. civ., Sez. U, sentenza 22404 del 13 s ettembre 2018, Rv. 650451-01; Cass. civ., Sez. U, sentenza n. 12310 del 15 giugno 2015, Rv. 635536-01; Cass. civ., 6-2, ordinanza n. 20898 del 30 settembre 2020, Rv. 659230-01; civ., Sez. 3, ordinanza n. 4031 del 16 febbraio 2021, Rv. 660594-01; Cass. civ., Sez. 3, ordinanza n. ### del 28 novembr e 2019, Rv. 655978-01). 
In particolare, la Corte di merito, nella motivazione della sentenza impugnata ha ampiamente precisato che, con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1), c.p.c. depositata in primo grado, #### e ### a si erano esclusivamente limitati a specificare i 9 presupposti di fatto già originariamente indicati, a sostegno delle domande proposte, nell'atto di citazione e avevano chiarito, in particolare, che la realizzazione della veranda, era stata effettu ata, inizialmente per dimensioni ridotte, come chiusura di un balcone costruito in occasione della soprelevazione del fabbricato dei convenuti e che, attraverso l'apertura di una porta sulla stessa, era stato consentito l'accesso ad un lastrico solare che in precedenza costituiva la copertura di un annesso al fabbricato dei convenuti, realizzato a confine tra le rispettive proprietà, originariamente non accessibile, caratterizzato da pendenza e non dotato di parapetti. Sulla base di tale precisazione, la Corte territoriale ha dunque escluso che, nella specie, si fosse realizzata l'introduzione, nel processo, di un “petitum” diverso e più ampio, o di una “causa petendi” fondata su situazioni giuridiche non prospettate in precedenza, ovvero su un fatto costitutivo radicalmente differente da qu elli originariamente al legati a sostegno delle domande giudiziali mediante l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado.  3.- Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 873 c.c., pe r avere la C orte di merito affermato che l'ampliamento della veranda sarebbe stato effettuato in violazione delle distanze legali, perché coincidente con l'ampliamento di un balcone realizzato a distanza inferiore a quella prevista dall'art. 873 c.c., senza considerare che la medesima veranda, i n consegu enza del predetto ampliamento, sarebbe rimasta allineata al profilo del fabbricato esistente. 
Sostiene, al riguardo, che, nel caso di specie, lo stesso giudice di primo grado aveva affermato, sulla scorta delle stesse deduzioni degli attori e di quanto accertato dall'ausiliario, che la veranda, compreso il suo successivo ampliamento, aveva occupato solo una parte del terrazzo a livello, senza oltrepassare il profilo del fabbricato esistente, sicché doveva escludersi che la sua realizzazione abbia comportato una violazione delle distanze rispetto alla situazione di fatto preesistente. 
Né rilev erebbe, secondo la pr ospettazione del ricorre nte, che l'ampliamento della veranda fino al limite attuale, sia avvenuto nel 2001 in occasione dell'ampliamento del fabbricato in ragione della realizzazione del balcone a distanza inferiore a quella prevista dall'art. 873 c.c., talché 10 troverebbe applicazione il principio di prevenzione a favore degli attori, poiché, una volta realizzato il balcone, ai fini del rispetto delle distanze, occorrerebbe fare riferimen to alla situazione di f atto del fabbricato esistente con tale balcone, ancorché illegale o abusivo, atteso che, la natura abusiva dell a costruzione rileva unicamente nei rappor ti con l'amministrazione pubblica e non anche ai fini del rispetto delle distanze legali.  4.- La censura risulta inammissibile, poiché attinge la valutazione del fatto e del le prove condotta dalla Corte di merito, con riguardo all'ampliamento della veranda.  ### te distrettuale, rifo rmando la decisione di prime cure, ha ritenuto, invece, all'esito della valutazione del fatto e delle prove (e, in particolare, della consulenz a tecnica d'ufficio e della documen tazione, grafica e fotografica, ad essa allegata) che, ad eccezione del lastrico del preesistente piccolo manufatto realizzato da ### a confine con la proprietà degli appellanti, la veranda di cui si tratta non era al confine tra le proprietà delle parti, ma piuttosto all'interno di quella di #### e ### In particolare - come espressamente chiarito dalla sentenza - dal rilievo fotografico contrassegnato dal n. 1 e dagli elaborati grafici allegati alla relazione di consulenza tecnica d'ufficio la Corte di merito ha desunto che il confine tra le proprietà insisteva, da un lato, in corrispondenza ai punti di aderenza del menzionato manufatto e del locale ripostiglio di proprietà degli attori (elementi intorno ai quali erano state costruite le scale di accesso alla proprietà degli appellanti ed odierni controricorrenti) e, dall'altro, al piccolo muretto che divideva i due cancelli di ingresso alle rispettive proprietà (cfr., all'uopo, la sentenza impugnata, alle pagg. 12-13). 
A tale ricostruzio ne, il ricorrente tenta di contrapporre una lettur a alternativa del compendio istruttorio, senza tener conto che il motivo di ricorso non può mai risolversi in un'istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito volta all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. civ., Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25 ottobre 2013, Rv. 627790- 01, nonché Cass. civ., Sez. 2, ordinanza n. 10927 del 23 aprile 2024, Rv.  670888-01, secondo cui «In tema di ricorso per cassazione, deve ritenersi 11 inammissibile il motivo di impug nazione con cui la parte ricor ren te sostenga un'alternativa ricostruzione della vicenda fattu ale, pur ove risultino allegati al ricorso gli atti processuali sui quali fonda la propria diversa interpreta zione, essendo precluso nel giudizio di legittim ità un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme.»). 
Non è poss ibile, d unque, proporre un apprezzamen to diverso e alternativo delle prove, dovendosi ribadire il principio per cui «### dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei docu menti e delle risultanze della prova testimo niale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorregger e la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del mer ito, il qual e, nel porre a fondam ento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata» (Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24 maggio 2006, Rv. 589595-01; conf. Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23 maggio 2014, Rv. 631448-01; civ., Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13 giugno 2014, Rv. 631330-01). 
Del resto, questa Corte ha più volte affermato che «Le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: a) quello concernen te la ricerca e l'interpretazione della nor ma riten uta regolatrice del c aso concreto; b) que llo afferente l'applicazione dell a norma stessa una volta correttamente individuata ed interpretata. Il vizio di v iolazione di legge investe im medi atamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erro nea della esist enza o inesistenza di una norma, ovvero nell'attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata; il vizio di f alsa applicazione di le gge consiste, o nell'assu mer e la fattispecie concreta giudicata sot to una norma che non le s i addice, perché la 12 fattispecie astratta da essa prevista - pur rettamen te individuata e interpretata - non è idonea a regolarla , o nel trarre dal la norma, in relazione alla fattispecie conc reta, conse guenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione. Non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 360, comma 1, n. 3, l'allegazione di un'e rronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità.» (Cass ., Sez. 1, ordinan za n. 640 del 14 gennai o 2019, Rv. 652398-01; conf. Cass., Sez. 3, sentenza n. 7187 del 4 marzo 2022, Rv. 664394-01). 
Orbene, non è chi non veda come il motivo in esame, in quanto si concentra sull'accertamento delle circostanze di fatto valevoli ad integrare gli elementi idonei a ritenere che l'ampliamento della veranda si trovasse all'interno della proprietà degli attori - appellanti, nel tentativo di confutarli sostenendo che invece esso fos se allineato al profilo del fabbricato esistente, finisce con il risolversi nella prospettazione di una ricostruzione alternativa della vicenda fattuale e, dunque, nella richiesta di una nuova valutazione del compendio istruttorio, notoriamente preclusa in sede di giudizio di legittimità (cfr., al riguardo, Cass., Sez. 5, ordinanza n. ### del 22 novembre 2023, Rv. 669412-01, secondo cui «Il ricorrente per cassazione non può rimettere in discussione, c ontrapponendo ne uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli eleme nti di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e dell e prove è sottratto al sindac ato di legittimità, in quanto, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di r iesaminare e valutare il merito della c ausa, m a solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza gi uridica, l'esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione.»).  5.- In definitiva, alla stregua delle considerazioni finora sviluppate, il ricorso dev'essere senz'altro respinto. 13 6.- Le spese e compensi del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.  7.- Poiché il giudizi o è definito in conform ità all a proposta di definizione accelerata, ai sensi dell'art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c., deve farsi applicazione delle disposizioni di cui all'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., con conseguente condanna ulteriore del ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, di una somma equitativamente determinata e che si liquida in dispositivo, nonché al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro nei limiti di legge, anch'essa liquidata come da dispositivo.  8.- Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.  P.Q.M.  La Corte Suprema di Cassazione Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi €. 3.700,00 (euro tremilasettecento/00), di cui €.  200,00 (euro duecento/00) per esborsi, oltre accessori come per legge; condanna altresì il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, della somma di €. 3.500,00 (euro tremilacinquecento/00), ai sensi dell'art.  96, comma 3, c.p.c., nonché al pagamento, in favore della ### delle ### della somma di €. 3.000,00 (euro tremila/00), ai sensi dell'art.  96, comma 4, c.p.c.. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### 

Giudice/firmatari: Mocci Mauro, Graziano Francesco

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Tribunale di Nola, Sentenza n. 3018/2025 del 10-11-2025

... demolite. In particolare, dopo le demolizioni del parapetto, l'impresa esecutrice doveva, senza alcuna esitazione, coprire buona parte del lastrico solare e parte del fronte del fabbricato, con un telo in PVC opportunamente ancorato con sacchi di sabbia sul lastrico e assi di legno lungo il fronte” (cfr. pag. 12 elaborato peritale). È pertanto evidente che l'intervento posto in essere dall'impresa appaltatrice, stante l'omessa adozione delle necessarie cautele tecniche idonee a prevenire l'ingresso delle acque meteoriche, ha determinato i danni lamentati dagli attori, integrando una condotta negligente riconducibile all'impresa stessa ai sensi dell'art. 1669 c.c., atteso che i vizi denunciati dagli istanti, siccome accertati dal perito, incidono sulla funzionalità e sul godimento dell'immobile, concretando gravi difetti dell'opera. 7. Accertata la responsabilità dell'appaltatrice, il Tribunale, facendo proprie le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, stima in euro 8.480,11, oltre ### i costi occorrenti per il ripristino dei danni riscontrati negli appartamenti. 8. ### sussistenza dei difetti costruttivi accertati in sede ###sé il rigetto della domanda riconvenzionale di (leggi tutto)...

testo integrale

R.G.N.N. 785/2018 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOLA Il Tribunale di Nola, ###, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa ### ha pronunziato la seguente: SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. rg 785/2018, riservata in decisione all'udienza del 24 giugno 2025, con assegnazione alle parti di giorni sessanta per il deposito delle memorie conclusionali e di ulteriori giorni venti per quelle di replica, venuti a scadere il ###, avente ad oggetto: art.  1669 c.c. rovina e difetti di cose immobili.  vertente tra: ### in proprio e nella qualità di erede di ##### e ### in qualità di eredi di ### rappresentati e difesi, giusta procura in calce all'atto di costituzione in giudizio a seguito di ricorso per la riassunzione del processo ex art. 303 c.p.c., dall'avv. ### con il quale elettivamente domiciliano in ### al ### 392/D; -ATTORI - contro ### s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di costituzione e risposta, dall'avv. ### con cui elettivamente domicilia in Napoli, alla ### n. 23; - CONVENUTA nonché #### S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di costituzione in giudizio, dall'avv. ### con il quale elettivamente domicilia in ### alla ### n. 10, -### - CONCLUSIONI: come da note scritte depositate ai fini della partecipazione alla udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 24.06.2025.
Svolgimento del processo.  1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ### e ### — premesso di essere proprietari di due appartamenti siti in ### alla via ### n. 29, posti all'ultimo piano di un edificio condominiale denominato “### Magnolie” (identificati con gli interni A-11 e A-12) — hanno convenuto in giudizio la società ### s.r.l., in qualità di impresa appaltatrice cui il ### aveva affidato l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria delle facciate, di risanamento parziale del calcestruzzo ammalorato dei frontini e dei sottobalconi, nonché di rifacimento degli intonaci e di tinteggiatura, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti, per un importo di euro 8.480,11 (oltre ###, a causa delle infiltrazioni d'acqua provenienti dal solaio, asseritamente dovute a un'esecuzione negligente dei lavori. 
A sostegno della domanda gli attori hanno posto le risultanze della consulenza tecnica eseguita dal perito nominato dal Tribunale in sede di procedimento per ATP (R.G. n. 6394/2015), ing. ### Hanno così chiesto l'accoglimento della domanda risarcitoria e la condanna dell'impresa convenuta al pagamento delle spese sostenute per l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo pari ad euro 2.600,00 oltre 4% e IVA e al pagamento della somma di euro 600,00 a titolo di costi sostenuti per la consulenza tecnica di parte, vinte le spese di lite da liquidarsi al difensore dichiaratosi antistatario.  2. Si è tempestivamente costituita in giudizio la ### s.r.l., la quale ha eccepito, in via preliminare l'improcedibilità delle domande azionate dagli istanti per mancato previo esperimento del tentativo di negoziazione assistita di cui al D.L. 12.09.2014 n. 132; nel merito: che i danni riscontrati negli appartamenti oggetto di causa erano preesistenti all'esecuzione delle opere da parte della società appaltatrice in quanto l'impermeabilizzazione del terrazzo, già prima dei lavori, aveva riportato crepe e deterioramenti; che, infatti, non era neppure presente il gocciolatoio all'intradosso del solaio di copertura, ordinato alla convenuta dal ### dei #### come opera fuori capitolato con O.d.S. del 18.09.2015; l'infondatezza della pretesa di ripetizione delle spese asseritamente sostenute dagli attori per la perizia tecnica di parte trattandosi di spese superflue a fronte dell'esperito accertamento tecnico preventivo. Ha chiesto, poi, di essere autorizzata a chiamare in causa la propria società assicuratrice, ### di ### e ### S.p.A., in forza del contratto di assicurazione n. 6510703 con la stessa concluso, al fine di essere manlevata in ipotesi accoglimento della domanda proposta dagli istanti; ha, altresì, esperito domanda riconvenzionale volta ad ottenere il pagamento da parte degli attori della quota di prezzo dell'appalto loro imputabile per le opere eseguite, pari a complessivi euro 8.821,60 (oltre interessi legali da ciascuna fattura al saldo), precisando che sebbene una delle fatture poste a fondamento del vantato credito risulti intestata a ### figlio degli attori, ciò è dovuto alle indicazioni all'epoca fornite mediante consegna del piano di riparto ad opera dell'amministratore di condominio di p.t., con vittoria di spese di spese di lite.  3. Verificata la ritualità dell'istanza di chiamata in causa del terzo, il giudice istruttore allora titolare del presente procedimento, ha concesso la richiesta autorizzazione, rinviando la causa all'udienza del 06.12.2018.  3.1. Si è costituita, così, la società ### - ### e ### S.p.A. (di seguito, per brevità, solo ###, la quale, in via preliminare, ha eccepito l'inopponibilità ad essa assicurazione della consulenza tecnica eseguita in sede ###essere stata evocata nel relativo procedimento; si è poi associata alle deduzioni della convenuta secondo cui i vizi sarebbero preesistenti all'esecuzione dei lavori e dovuti a una cattiva impermeabilizzazione del solaio di copertura del fabbricato; ha, ad ogni modo eccepito l'intervenuta prescrizione, ai sensi dell'art.  2952, 2 e 3 comma, c.c., del diritto della ### S.r.l. ad essere tenuta indenne da ### S.p.A., non essendole noto “a quando risalga la prima richiesta risarcitoria inoltrata dagli attori alla ### S.r.l.”, nonché l'estraneità delle lavorazioni eseguite sul solaio (demolizione e rifacimento dei parapetti della copertura condominiale) dall'ambito di copertura della polizza stipulata con l'impresa edile in quanto circoscritta ai lavori di “manutenzione ordinaria delle facciate dell 'edificio A ovvero risanamento parziale del calcestruzzo ammalorato dei frontini e dei cieli dei balconi con successivo rifacimento degli intonaci e pitturazione”; ha poi dedotto che la polizza prevede una franchigia assoluta di € 5.000,00, con uno scoperto del 10% e che il perito nominato dalla ### aveva accertato che i costi di ripristino degli appartamenti attorei ammontano a circa € 4.100,00. Ha, così, insistito per il rigetto della domanda di manleva azionata dalla convenuta, chiedendo in subordine che la declaratoria di manleva fosse contenuta entro i limiti di operatività della polizza, vinte le spese di lite.  4. All'udienza del 06.12.2018, il giudice istruttore, dopo aver rilevato il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita, ha onerato le parti alla presentazione della relativa domanda, invitandole altresì a verificare la possibilità di giungere alla conciliazione della lite e di formulare proposta ex art. 185 bis c.p.c.  4.1 Acquisito il fascicolo del procedimento per ### il Giudice, rilevato che la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta non era stata oggetto del tentativo di negoziazione assistita, riservata ogni valutazione sul punto in sede di decisione, su concorde istanza delle parti ha concesso i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c.  5. Espletato l'interrogatorio formale dell'attrice, ### all'udienza del 02.03.2021 è stata dichiarata l'interruzione del processo in ragione dell'avvenuto decesso di ### 5.1. Intervenuta la riassunzione del giudizio a seguito di ricorso ex art. 303 c.p.c. depositato in data ### dalla ### S.r.l., si sono costituiti in giudizio ### in proprio e quale erede del defunto coniuge, nonché i figli, ### e ### in qualità di eredi del ### i quali hanno tutti insistito per l'accoglimento delle domande ab origine proposte.  5.1. Anche la ### S.p.A. si è costituita nuovamente nel giudizio riassunto, riproponendo le medesime eccezioni e conclusioni dapprima rassegnate.  6. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24.02.2022, il Giudice istruttore allora titolare del procedimento, ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c., ha formulato una proposta transattiva, individuando in euro 4.000,00 l'importo che la convenuta avrebbe dovuto corrispondere in favore degli attori, oltre alle spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c. e alle spese del presente giudizio, quantificate in quella sede in euro 2.000,00, oltre ### CPA e rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, nonché al rimborso delle ulteriori spese sostenute per il procedimento di merito (contributo unificato e marca da bollo). Le parti sono state altresì avvertite che, in caso di mancata adesione alla proposta per indisponibilità dell'una o dell'altra parte, il relativo comportamento processuale sarebbe stato valutato dal Tribunale ai fini dell'applicazione degli artt. 91 e 96, comma 3, c.p.c., ove il rifiuto fosse risultato, all'esito della lite, ingiustificato.  7. La difesa degli attori ha, così, provveduto alla formalizzazione della proposta ex art. 185 bis c.p.c., la quale, tuttavia, non ha trovato positiva adesione ad opera delle controparti.  8. Indi, la causa, chiamata per la prima volta innanzi allo scrivente magistrato (divenuto assegnatario del fascicolo giusta provvedimento del ### del 10 luglio 2024 di ricostituzione del ruolo, a seguito di un periodo di assenza da lavoro per congedo per maternità), è stata spedita per la precisazione delle conclusioni, dapprima all'udienza del 26.03.2024 e, dopo un duplice rinvio dettato da esigenze di ruolo, all'udienza del 24.06.2025 ed ivi trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini 190 c.p.c. 
Motivi della decisione.  1. In via preliminare, va dichiarata la procedibilità della domanda attorea, atteso che parte attrice ha documentalmente provato l'avvenuto esperimento del tentativo obbligatorio di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.L. n. 132/2014, convertito con modificazioni nella L. n. 162/2014, trattandosi di domanda risarcitoria di valore inferiore ad euro 50.000, per la quale il preventivo esperimento della procedura costituisce condizione di procedibilità dell'azione. 
Procedibile risulta, altresì, la domanda riconvenzionale esperita dal convenuto volta al pagamento del corrispettivo del prezzo pro-quota dei lavori appaltati, sebbene dalla documentazione in atti non sia possibile evincere che la domanda di negoziazione assistita sia stata estesa dalla ### s.r.l.  all'azione dalla stessa intentata.
Sul punto giova, innanzitutto, rammendare che la ratio ispiratrice che ha mosso il legislatore ad introdurre a più riprese nel nostro sistema ordinamentale strumenti alternativi al processo è quella di garantire una deflazione del contenzioso, con uno snellimento delle procedure e una riduzione dei tempi processuali. In quest'ottica, e con identità di ratio, sono stati disciplinati gli istituti della mediazione (d.lgs. 28/2010) e della negoziazione assistita (d.l. 132/2014), consacrati, nelle materie per le quali sono normativamente previsti come obbligatori, quali condizioni di procedibilità della domanda giudiziaria, di talché il mancato esperimento degli stessi, rende inaccessibile il ricorso alla giustizia ordinaria. 
Di recente, la Corte di Cassazione, con sentenza a ### n. 3452 del 2024, muovendo dalla considerazione della finalità deflattiva dell'istituto della mediazione e dall'esigenza di evitare un irragionevole allungamento dei tempi processuali, ha affermato il principio di diritto secondo cui «la condizione di procedibilità prevista dall'art. 5 del D.Lgs. n. 28 del 2010 sussiste per il solo atto introduttivo del giudizio e non per le domande riconvenzionali, fermo restando che al mediatore compete di valutare tutte le istanze e gli interessi delle parti ed al giudice di esperire il tentativo di conciliazione per l'intero corso del processo e laddove possibile». 
Considerato quindi che l'istituto della negoziazione assistita, disciplinato dal D.L. n. 132/2014, convertito con modificazioni nella L. n. 162/2014, risponde alla medesima ratio deflattiva della mediazione, in quanto volto a favorire la definizione bonaria delle controversie mediante l'assistenza dei rispettivi difensori e ad evitare, così, il ricorso alla tutela giurisdizionale, con conseguente contenimento dei tempi e dei costi del processo, nonché a contribuire all'efficienza complessiva del sistema giudiziario, deve ritenersi che il principio espresso dalla Suprema Corte sia applicabile anche alle ipotesi in cui la condizione di procedibilità prevista dalla legge sia costituita dal previo esperimento del tentativo di negoziazione assistita. 
Ne consegue che la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto deve ritenersi procedibile, non essendo previsto, in capo allo stesso, alcun autonomo onere di promuovere separatamente la procedura di negoziazione assistita rispetto a quella già esperita dalla parte attrice ai fini dell'introduzione del giudizio.  2. Passando al merito della lite, va osservato che la domanda risarcitoria proposta dagli attori è fondata per le ragioni di seguito esposte.  2.1 Come si è detto, nella parte dedicata alla ricostruzione dei fatti, la vicenda in esame trae il suo antecedente incontestato nel contratto di appalto stipulato nel 2014 tra il ### “### Magnolie” e l'impresa convenuta, siccome integrato dal successivo ordine di servizio n. 1 del 18.09.2015 (cfr. rispettivamente all. 7 fascicolo attoreo e all. 2 fascicolo di parte convenuta) avente ad oggetto, tra gli altri, il rifacimento dei muretti di copertura del solaio dell'edificio de quo. 2.2 E' noto che l'applicazione del principio iura novit curia, di cui all'art. 113, co. 1 c.p.c., importa la possibilità per il giudice di provvedere alla qualificazione della domanda, anche assegnando una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame. 
Nel caso di specie, al fine di delineare compiutamente la materia del contendere e l'ambito delle questioni rilevanti ai fini del decidere, deve osservarsi che - secondo quanto univocamente può evincersi dal tenore complessivo dell'atto di citazione in uno alle memorie ex art. 183 co, 6 c.p.c. - gli odierni attori hanno inteso agire, nel presente giudizio per l'accertamento della responsabilità dell'impresa appaltatrice ai sensi dell'art. 1669 c.c. per la non corretta esecuzione dei lavori dalla questa eseguiti, asseritamente fonte di danni negli appartamenti di esclusiva proprietà degli istanti.  3. In punto di diritto, giova premettere che il rimedio previsto dall'art. 1669 c.c. configura un'ipotesi di responsabilità per gravi difetti dell'opera avente natura di garanzia, distinta ed ulteriore rispetto a quella disciplinata dall'art. 1667 c.c. Tale disposizione, riguardante la rovina o il pericolo di rovina dell'edificio nonché i gravi difetti costruttivi, introduce una forma di responsabilità extracontrattuale che può essere fatta valere non solo dal committente e dai suoi aventi causa, ma anche da qualsiasi terzo danneggiato. ###. 1669 c.c. concretizza, infatti, una figura di responsabilità speciale rispetto a quella generale di cui all'art. 2043 c.c., volta ad assicurare una tutela più efficace dell'affidabilità e sicurezza dell'opera, garantendo al contempo la normale utilizzazione e il pieno godimento del bene da parte dei soggetti che ne traggono utilità. 
Si tratta, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, di un'azione di natura personale, che può essere esercitata da ciascun condomino autonomamente, senza necessità della partecipazione al giudizio degli altri, sia nel caso in cui i vizi accertati riguardino le parti comuni dell'edificio, sia quando interessino singole unità immobiliari di proprietà esclusiva (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. II, 10 aprile 2000, n. 4485). 
La Corte di Cassazione con pronuncia resa a ### n. 7756/2017, aderendo all'orientamento interpretativo estensivo della norma in commento espresso da Cass. 22553/2015, secondo cui risponde ai sensi dell'art. 1669 c.c., anche l'autore di opere realizzate su di un edificio preesistente, allorché queste incidano sugli elementi essenziali dell'immobile o su elementi secondari rilevanti per la funzionalità globale, ha definitivamente chiarito che “l'art. 1669 c.c., è applicabile, ricorrendone tutte le altre condizioni, anche alle opere di ristrutturazione edilizia e, in genere, agli interventi manutentivi o modificativi di lunga durata su immobili preesistenti, che (rovinino o) presentino (evidente pericolo di rovina o) gravi difetti incidenti sul godimento e sulla normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest'ultimo" (cfr. Cass. civ., Sez. ### Sent., 27.03.2017, n. 7756).
Segnatamente, sono “gravi difetti dell'opera”, rilevanti ai sensi della citata norma, anche quelli che riguardano elementi secondari ed accessori (come impermeabilizzazioni, rivestimenti, infissi ecc.) purché tali da compromettere la funzionalità e il godimento dell'opera stessa e che, senza richiedere necessariamente opere di manutenzione straordinaria, possono essere eliminati anche soltanto con interventi di manutenzione ordinaria, quali opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici o con opere necessarie per integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti (cfr. Cass. Civ. nn. 1164/1995 e 14449/1999). 
Pertanto, non dovendo necessariamente trattarsi di vizi che compromettono la stabilità o la conservazione dell'immobile - riconducibili, piuttosto, alla “rovina o al pericolo di rovina” parimenti contemplati dall'art. 1669 c.c. - la giurisprudenza di legittimità ricomprende pacificamente tra le ipotesi di gravi difetti, ai sensi della disposizione in esame, fenomeni quali infiltrazioni d'acqua, presenza di umidità nelle murature e, più in generale, significative carenze di impermeabilizzazione (cfr. ex multis Cass. Civ. nn. 84/2013, 21351/2005, 117/2000) 4. In applicazione di tali principi, non appare revocabile in dubbio che la realizzazione delle opere oggetto del contratto d'appalto e del successivo ordine di servizio siano da qualificarsi come interventi edilizi su bene immobile destinato per sua natura a lunga durata, realizzati con l'opera di ristrutturazione dell'appaltatore, e per ciò disciplinato dall'art. 1669 c.c., quanto alla responsabilità in caso di presenza di gravi difetti, come quelli per l'appunto dedotti nella specie (infiltrazioni d'acqua a loro volta causative di danni “negli appartamenti degli istanti, consistenti in muffa, macchie, notevoli microlesioni”).  5. Il codice fissa per questa azione termini che peraltro non si cumulano tra loro. 
Il primo termine è quello decennale, vale a dire che l'appaltatore è tenuto a garantire i gravi difetti dell'opera per un periodo di dieci anni che comincia a decorrere dal giorno del compimento dell'opera. 
Il secondo termine è quello accordato al committente per esperire la propria azione, per cui lo stesso deve, a pena di decadenza, denunciare il fatto entro un anno dalla scoperta e, dopo, deve iniziare l'azione entro un alto anno, pena la prescrizione del diritto. 
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il termine di un anno per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti della costruzione di un immobile, previsto dall'art. 1669 c.c., a pena di decadenza dall'azione di responsabilità contro l'appaltatore, decorre dal giorno in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera (cfr. Cass. n. 777 del 16/01/2020 e Cass. 24486 del 17/10/2017); conoscenza che sovente viene derivata dall'espletamento di “un'indagine tecnica di parte”, se con addirittura da un accertamento tecnico preventivo. 5.1 Ora, atteso che, ai sensi degli artt. 2938 e 2969 c.c., le eccezioni di prescrizione e di decadenza non sono rilevabili d'ufficio dal giudice, ma devono essere specificamente dedotte dalla parte interessata, trattandosi di eccezioni in senso stretto, la cui proposizione costituisce espressione di una scelta difensiva riservata alla disponibilità delle parti stesse, va rilevato che nel caso di specie, nessuna delle parti ha mai fatto riferimento ai suddetti istituti, né ha sollevato eccezioni puntuali in ordine alla prescrizione o alla decadenza dei diritti azionati. 
Ne consegue che, in assenza di rilievi ed eccezioni sul punto, il giudizio può essere utilmente proseguito ai fini della valutazione nel merito della fondatezza della pretesa fatta valere.  6. Tanto chiarito, la responsabilità dell'appaltatore ai sensi dell'art. 1669 c.c., speciale rispetto a quella generica contemplata dall'art. 2043 c.c., introduce una presunzione iuris tantum di responsabilità, la quale può essere vinta dall'appaltatore con la prova dell'ascrivibilità del fatto al caso fortuito, alla forza maggiore o al fatto esclusivo di terzi (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 15488/2000).  6.1 Come brevemente ricapitolato nella premessa in fatto, parte attrice al fine di ottenere un accertamento in ordine alla causa e all'entità del danno subito, ha esperito ricorso per ### nell'ambito del quale l'intestato Tribunale ha nominato, quale consulente tecnico d'ufficio, l'#### chiamato così ad: 1) accertare la sussistenza dei danni lamentati dai ricorrenti alle unità abitative identificate quali particelle ### e ### del ### “### Magnolie”; 2) descrivere l'eziologia degli eventuali suddetti danni, verificandone la riconducibilità agli interventi di manutenzione edilizia siccome lamentato dai ricorrenti; 3) accertare la corretta esecuzione dei lavori a regola d'arte degli interventi in parola , con riferimento all'adozione di ogni opportuna cautela e misura protettiva ad alla corrispondenza di tali lavori a quelli previsti nel contratto di appalto versato in atti; D) verificare l'eventuale proliferazione dell'entità dei danni; E) accertare il tipo di interventi edilizi necessari al ripristino dello stato dei luoghi e alla riparazione degli eventuali danni subiti, specificandone i tempi di riparazione ed i probabili costi.  6.2 In diritto, è doveroso ricordare che il novellato art. 696-bis c.p.c., introdotto dalla riforma del 2005, ha conferito alla consulenza tecnica preventiva ai fini della risoluzione della lite una duplice funzione: da un lato, una funzione conciliativa; dall'altro, una funzione cognitiva, avente diretta incidenza probatoria nel successivo giudizio di merito. 
In particolare, se da un lato la finalità conciliativa consente di utilizzare l'accertamento tecnico preventivo quale strumento volto alla definizione stragiudiziale della controversia, è soprattutto la finalità cognitiva ad assumere rilievo centrale in ambito processuale. Essa, infatti, riconosce alle parti la possibilità di precostituire, in via anticipata e al di fuori del processo di merito, un accertamento tecnico utilizzabile come prova, senza che sia necessario dimostrare i requisiti tipici delle misure cautelari, quali il "fumus boni iuris" e il "periculum in mora". Tale istituto, infatti, si differenzia strutturalmente dall'istruzione preventiva disciplinata dall'art. 696 c.p.c., in quanto non richiede l'urgenza dell'accertamento né la sussistenza di un rischio di alterazione dello stato dei luoghi o delle cose: elementi questi tipici dell'istruzione cautelare e non anche dell'accertamento ex art. 696-bis, il quale consente quindi di acquisire una prova tecnica anche in assenza dell'urgenza, configurando un meccanismo autonomo di anticipazione probatoria, idoneo ad assumere pieno rilievo nel successivo giudizio contenzioso. In tale prospettiva, l'accertamento tecnico costituisce una base probatoria solida da cui il giudice può attingere elementi decisivi per la risoluzione della lite, anche in assenza di una conciliazione tra le parti. 
La giurisprudenza di legittimità è, infatti, costante nell'affermare che la relazione conclusiva di un accertamento tecnico preventivo, se ritualmente acquisita al giudizio di cognizione, entra a far parte del materiale probatorio regolarmente prodotto e, perciò, è liberamente apprezzabile e utilizzabile, quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite, nei confronti di tutte le parti del processo (cfr. ex multis Cass. Sez. III, Sentenza, 24/03/2023, n. 8496), con la precisazione che, l'acquisizione di tale relazione tra le fonti che il giudice di merito utilizza per l'accertamento dei fatti di causa non deve necessariamente avvenire a mezzo di un provvedimento formale, bastando anche la sua materiale acquisizione, ed essendo sufficiente che quel giudice l'abbia poi esaminata traendone elemento per il proprio convincimento e che la parte che lamenti la irritualità dell'acquisizione e l'impossibilità di esame delle risultanze dell'indagine sia stata posta in grado di contraddire in merito ad esse (cfr. ex multis civ., Sez. II, Sentenza, 05/04/2016, n. 659).  6.3 Seguendo tali coordinate ermeneutiche, giova, in primis, evidenziare la regolare instaurazione del contraddittorio nei confronti della ### s.r.l. già nella fase di accertamento tecnico preventivo, atteso che il ricorso introduttivo risulta tempestivamente notificato a mezzo PEC in data ###, entro il termine del 20.11.2015 assegnato dal Giudice Istruttore con decreto di fissazione d'udienza del 30.10.2015. 
Va, inoltre, rilevato che la produzione in atti della relazione tecnica redatta in sede di ### avvenuta ad opera degli attori - che già di per sé, per le ragioni anzidette, deve ritenersi pienamente rituale - è stata poi seguita dal formale provvedimento del giudice di acquisizione del fascicolo del procedimento per ### adottato con verbale d'udienza del 06.12.2018. 
Ne consegue che l'eccezione di inammissibilità della suddetta produzione, sollevata dalla convenuta sulla scorta dell'art. 698, comma 3, c.p.c., deve essere dichiarata infondata, non potendosi dubitare né della rituale instaurazione del contraddittorio in sede di ### né della legittima acquisizione della relativa documentazione nel presente giudizio, come tale pienamente e legittimamente utilizzabile. 6.4 Ciò posto, destituita di fondamento risulta, altresì, l'eccezione sollevata da parte convenuta in ordine alla preesistenza dei danni lamentati rispetto all'esecuzione delle opere da parte della società appaltatrice, sprovvista di qualsivoglia riscontro probatorio. 
Né tale assunto potrebbe ritenersi corroborato - come invece paventato dalla difesa della convenuta - sulla scorta del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal ### dei lavori o dalla circostanza che l'ordine di servizio n. 1 del 18.09.2015 prevedesse la realizzazione dei gocciolatoi all'intradosso del solaio di copertura. 
Ed invero, il consulente tecnico d'ufficio, ing. ### le cui conclusioni questo Giudice integralmente condivide in ragione della coerenza logica, della correttezza metodologica e della chiarezza degli accertamenti svolti, ha individuato la causa dei danni lamentati nell'assenza delle impermeabilizzazioni, “rimosse a seguito delle demolizioni” (cfr. pag. 11 dell'elaborato peritale) nonché nell'omessa adozione di misure provvisionali necessarie a prevenire i fenomeni infiltrativi nella specie verificatosi. 
Più in dettaglio, il perito, dopo aver osservato che la ### s.r.l. “procedeva con la demolizione del parapetto (o muro) posto sul lastrico di copertura, per il rifacimento dello stesso” tra il mese di dicembre 2014 e gennaio 2015, ha osservato come una simile demolizione abbia esposto alle intemperie la trave di collegamento e parte del solaio di copertura; conseguentemente “non essendoci le impermeabilizzazioni, in quanto rimosse a seguito delle demolizioni, si verificavano le infiltrazioni delle acque meteoriche nel solaio esistente in latero-cemento, fino a farla scorrere all'interno delle pignette in laterizio” (cfr. pag. 11 elaborato cit.). 
Il fatto poi che, allo stato attuale, le lavorazioni eseguite sul solaio risultino correttamente realizzate non esclude che, nel corso dell'esecuzione delle opere, si siano verificate negligenze ed omissioni operative imputabili all'appaltatrice, le quali hanno inciso sulla corretta esecuzione e funzionalità dell'opera. Come, infatti, rilevato dallo stesso CTU “bisogna però tenere conto che, le opere eseguite dall'impresa ### s.r.l., provocavano le infiltrazioni all'interno degli appartamenti dei coniugi ###ri ### a causa, secondo quanto dedotto dallo scrivente, delle mancate o insufficienti opere provvisionali adottate, per la protezione delle intemperie delle parti demolite. In particolare, dopo le demolizioni del parapetto, l'impresa esecutrice doveva, senza alcuna esitazione, coprire buona parte del lastrico solare e parte del fronte del fabbricato, con un telo in PVC opportunamente ancorato con sacchi di sabbia sul lastrico e assi di legno lungo il fronte” (cfr. pag. 12 elaborato peritale). 
È pertanto evidente che l'intervento posto in essere dall'impresa appaltatrice, stante l'omessa adozione delle necessarie cautele tecniche idonee a prevenire l'ingresso delle acque meteoriche, ha determinato i danni lamentati dagli attori, integrando una condotta negligente riconducibile all'impresa stessa ai sensi dell'art. 1669 c.c., atteso che i vizi denunciati dagli istanti, siccome accertati dal perito, incidono sulla funzionalità e sul godimento dell'immobile, concretando gravi difetti dell'opera.  7. Accertata la responsabilità dell'appaltatrice, il Tribunale, facendo proprie le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, stima in euro 8.480,11, oltre ### i costi occorrenti per il ripristino dei danni riscontrati negli appartamenti.  8. ### sussistenza dei difetti costruttivi accertati in sede ###sé il rigetto della domanda riconvenzionale di pagamento del corrispettivo formulata dalla ### s.r.l., responsabile dei danni patiti dagli istanti.  9. Pertanto, alla luce di quanto sin qui esposto il Tribunale accoglie la domanda risarcitoria azionata dagli istanti e, per l'effetto, condanna la ### s.r.l. al pagamento in favore di #### e ### della somma di euro 8.480,11, oltre ### Tale somma, costituendo debito di valore, va, poi, maggiorata del cd. lucro cessante, consistente nel pregiudizio subito dai danneggiati per la ritardata corresponsione di quanto ad egli dovuto a titolo risarcitorio. 
La quantificazione del danno anzidetto può essere operata, alla stregua dell'autorevole insegnamento delle sezioni unite della Suprema Corte (cfr. diffusamente, sent. 17 febbraio 1995 n.1712), mediante l'attribuzione degli interessi al tasso legale, sulla somma liquidata come equivalente pecuniario del bene danneggiato, devalutata al momento del verificarsi dell'evento dannoso, attraverso l'applicazione degli indici pubblicati dall'### A tal punto è opportuno precisare che questo tribunale, in assenza di un diverso elemento che consenta di collocare con precisione l'evento nel tempo, ritiene di far coincidere la data dell'evento dannoso (utile ai fini della devalutazione) con quella del deposito dell'elaborato peritale in sede di ATP (1 settembre 2016). 
In applicazione dei sopra richiamati principi, quindi, a titolo di risarcimento per il cd. lucro cessante, compete agli attori l'importo di euro 2.461,03, calcolato mediante l'applicazione degli interessi legali su euro 6.968,04 somma costituente, a sua volta, l'equivalente monetario del danno, devalutato al mese di settembre 2016. 
Di conseguenza, sommando la sorta capitale rivalutata ed il danno da svalutazione, il pregiudizio in esame ammonta ad euro 9.429,07, oltre iva. 
Per effetto della conversione del predetto credito risarcitorio in una obbligazione di valuta, saranno poi dovuti gli interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo. 10. Passando adesso alla disamina della domanda di manleva azionata dall'impresa appaltatrice nei confronti dell'impresa assicuratrice, il Tribunale la dichiara infondata per la ragione assorbente di seguito esposta. 
Dall'esame del contratto di polizza prodotto in atti, emerge infatti che la copertura assicurativa stipulata dall'impresa ### S.r.l. era limitata esclusivamente ai lavori di “manutenzione ordinaria delle facciate dell'edificio A, ovvero risanamento parziale del calcestruzzo ammalorato dei frontini e dei cieli dei balconi, con successivo rifacimento degli intonaci e pitturazione”. 
Come correttamente prospettato dalla ### S.p.A., tale delimitazione oggettiva dell'ambito di garanzia esclude in modo evidente la riferibilità della polizza alle opere effettivamente eseguite sul solaio di copertura, consistenti nella demolizione e nel rifacimento dei parapetti del lastrico solare condominiale, trattandosi di attività che, per loro natura e funzione, non possono essere qualificate come mere opere di manutenzione ordinaria delle facciate, né come interventi di risanamento superficiale del calcestruzzo dei balconi. 
Le lavorazioni in questione, attinenti invece a porzioni strutturali e funzionali della copertura dell'edificio, rientrano in una tipologia di intervento del tutto diversa da quella oggetto della polizza, sia per estensione sia per finalità, e non possono quindi essere considerate comprese nella descrizione contrattuale dei lavori assicurati. 
Del resto, la circostanza che la polizza non coprisse i lavori sul solaio è incontestata dall'impresa assicurata, la quale non ha prodotto alcun documento idoneo a dimostrare un'eventuale estensione della copertura assicurativa. A sostegno di tale affermazione milita l'ordine di servizio versato in atti che, come paventato dalla stessa impresa appaltatrice, individua gli interventi sul solaio di copertura come lavori extra-capitolato, confermando che tali operazioni non rientrano nell'ambito dei lavori oggetto della polizza assicurativa, circoscritta ai lavori di manutenzione ordinaria delle facciate o risanamento dei frontini dei balconi. 
Ne deriva che, l'evento dannoso verificatosi, imputabile a carenze operative e all'omessa adozione di cautele durante la fase di demolizione dei parapetti, esulando dalla copertura assicurativa, rende infondata la domanda di manleva avanzata dall'impresa nei confronti della compagnia assicuratrice.  11. Ogni altra questione è da dichiararsi assorbita.  12. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'impresa appaltatrice tanto nel rapporto con gli attori quanto nel rapporto con la terza chiamata in causa (art. 91 c.p.c.), e vengono liquidate come in dispositivo, avuto riguardo allo scaglione di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, così come individuato in base al valore della domanda risarcitoria azionata in via principale dagli istanti.
Tale criterio trova applicazione anche nei rapporti tra parte attrice e la società ### s.r.l., sebbene quest'ultima abbia proposto domanda riconvenzionale volta al pagamento del corrispettivo d'appalto. 
Difatti, la Suprema Corte ha chiarito che in tema di compensi spettanti al difensore “al fine della determinazione del valore della causa, la domanda riconvenzionale non si cumula con la domanda principale dell'attore (ma solo se di valore eccedente a quest'ultima - ipotesi che non ricorre nel caso di specie - può comportare l'applicazione dello scaglione superiore, poiché la proposizione di una riconvenzionale amplia il "thema decidendum" ed impone all'avvocato una maggiore attività difensiva, sì da giustificare l'utilizzazione del parametro correttivo del valore effettivo della controversia sulla base dei diversi interessi perseguiti dalle parti, ovvero del criterio suppletivo previsto per le cause di valore indeterminabile”; cfr. ex multis Cass. civ., Sez. II, Ord., 20/10/2023, n. 29182).  12.1 Ai fini della suddetta determinazione vengono utilizzati, nei rapporti tra gli attori e ### s.r.l., i parametri medi previsti dal D.M. 55/2014, così come integrato dal successivo D.M. 147/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria, e quelli massimi per la fase decisionale. La mancata adesione alla proposta conciliativa formulata dal giudice ai sensi dell'art.  185 bis c.p.c., in termini addirittura migliorativi rispetto all'esito della lite, giustifica il pagamento secondo i parametri massimi delle fasi cui si è dato corso in conseguenza della mancata accettazione della proposta.  12.2 Le stesse vanno poi distratte in favore dell'avv. ### il quale dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c., ha implicitamente affermato di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari.  12.3 Quanto ai rapporti tra l'impresa convenuta e la società assicurativa, terza chiamata in causa, la liquidazione ha luogo utilizzando i parametri medi previsti dal D.M. 55/2014, così come integrato dal successivo D.M. 147/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, e quelli minimi per la fase istruttoria, consistita nel solo deposito della memoria ex art.  183 co. 6 c.p.c. II, senza ulteriore attività 13. Per il principio di causalità, devono poi essere poste a carico della ### s.r.l., in persona del rappresentante legale p.t., le spese del CTU nominato in sede di procedimento per ATP recante R.G.  n. 6394/2015, come determinate con ### n. 9259/2016 di liquidazione del G.I. titolare dell'indicato procedimento depositato 12.09.2016, pari ad euro 2.600,00 oltre 4% e IVA sull'importo degli onorari, con diritto della parte anticipante a ripetere quanto a tale titolo eventualmente versato.  14. ### s.r.l. deve, inoltre, essere condannata a rifondere in favore del procuratore antistatario degli attori le spese processuali del procedimento di ### Va, infatti, al riguardo rammentato che “Le spese dell'accertamento tecnico preventivo devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, e vanno prese in considerazione, nel successivo giudizio di merito ove l'accertamento tecnico sarà acquisito, come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di compensazione, a carico del soccombente” (Cass. 1549 del 7.6.2019). La liquidazione delle stesse viene fatta come in dispositivo in applicazione dei parametri medi, previsti dal D.M.  55/2014, nella versione ratione temporis applicabile, per le prime tre fasi dei procedimenti cautelari di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00.  15. Deve, invece, rigettarsi la richiesta di condanna alla refusione delle spese sostenute per l'attività espletata dal consulente tecnico di parte attrice, quantificata dalla stessa in euro 600,00, in quanto non ricorre in atti alcuna prova in ordine all'effettivo esborso sostenuto. 
Se è vero, infatti, che le “spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 1, della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue”, è pur vero, che la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente chiarito “che non è possibile disporre la condanna del soccombente al pagamento delle stesse in mancanza di prova dell'esborso sopportato dalla parte vittoriosa, dovendosi escludere che l'assunzione dell'obbligazione sia sufficiente a dimostrare il pagamento” (cfr. cfr. Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 06/07/2022, n. 21402).  P.Q.M.  Il Tribunale di Nola, ###, in composizione monocratica, definitivamente decidendo sulla domanda proposta da ### in proprio e nella qualità di erede di #### e ### nella qualità di eredi di ### nei confronti della ### s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., con la chiamata in causa della ### di ### e ### S.p.A., ogni contraria istanza e deduzione disattesa, così provvede: a) accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna ### s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore dell'attrice della somma di 9.429,07, oltre IVA ed interessi legali dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo; b) rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla ### s.r.l. in persona del legale rappresentante p.t.; c) rigetta la domanda di manleva azionata dalla ### s.r.l. nei confronti della ### di ### e ### S.p.A. in persona del legale rappresentante p.t.; d) condanna la convenuta ### s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese del presente giudizio, in favore di #### e ### nella spiegate qualità, liquidate in euro 153,00 per esporsi e euro 5.928,00 (euro 919,00 per la fa d studio, euro 777,00 per la fase introduttiva, euro 1.680 per la fase istruttoria, euro 2.552 per la fase decisionale) per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito, avv. ### e) condanna ### s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore della ### di ### e ### S.p.A delle spese di lite del presente giudizio liquidate in euro 4.237,00 (euro 919,00 per la fa d studio, euro 777,00 per la fase introduttiva, euro 840,00 per la fase istruttoria ed euro 1.701,00) per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge; f) pone a definitivo carico della ### s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., le spese del CTU nominato in sede di procedimento per ATP recante R.G. n. 6394/2015, come determinate con ### n. 9259/2016 di liquidazione del G.I. titolare dell'indicato procedimento depositato 12.09.2016, pari ad euro 2.600,00 oltre 4% e IVA sull'importo degli onorari, con diritto della parte anticipante a ripetere dalle altre quanto a tale titolo eventualmente versato e condanna la stessa ### s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del difensore antistatario degli attori avv. ### delle relative spese di lite liquidate in euro 145,50 per esborsi ed euro 2.732,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge. 
Nola, 10.11.2025 

Il Giudice
Dott. ssa


causa n. 785/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Cennamo Donatella

M
1

Tribunale di Siena, Sentenza n. 699/2025 del 25-11-2025

... dello stadio comunale di ### in quanto costituenti lastrico solare del ### Sostenevano che a decorrere dal 2020 anche le parti del ### compreso l'immobile ove veniva esercitata l'attività di ristorazione ### erano state interessate dalle infiltrazioni verificatisi a causa della cattiva manutenzione delle tribune e della esecuzione di opere errate, con conseguenti ingenti danni strutturali all'immobile. Riportandosi alla consulenza depositata in sede di ### rassegnavano pertanto conclusioni analoghe a quelle dei ricorrenti. All'udienza di comparizione delle parti, il giudice dichiarava la contumacia del ### di ### stante la mancata costituzione nonostante la ritualità della notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione udienza, e assegnava i termini di cui all'art. 281 duodecies co. 4 c.p.c. su richiesta di tutte le parti costituite. Depositate le memorie, la causa, istruita mediante produzioni documentali, consulenza tecnica suppletiva di quella già espletata in sede di ATP nonché assunzione di prove testimoniali sui capitoli ritenuti ammissibili e rilevanti, veniva rinviata all'odierna udienza per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ***************** 1. (leggi tutto)...

testo integrale

RG 2454/ 2023 Tribunale Ordinario di ### di udienza Nel procedimento iscritto al n. 2454 /2023 R.G. promosso da: #### di ### & C. snc, ####### contro ### contumace all'udienza del 25/11/2025 ore 10.30 avanti il ### dott.ssa ### è presente l'Avv. ### per parte ricorrente e per le parti intervenute. 
Il giudice invita l'Avv.  ### alla precisazione delle conclusioni e alla discussione in pubblica udienza.  ###.  ### precisa le conclusioni come da note conclusive autorizzate depositate nel fascicolo telematico con distrazione delle spese del presente giudizio a suo favore quale antistatario e discute la causa. 
Il giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione. 
Riaperto il verbale pronuncia la seguente sentenza contestuale.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di SIENA Sezione Unica CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice OP, dott.ssa ### ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 2454/2023 promossa da: ### (C.F. ###), ### (CF###) in proprio e quale legale rappresentante della società ### di ### & C. ### con sede in #### 326 (Cf e p.Iva ###) unitamente ad ### (CF ###) tutti rappresentati e difesi dall' Avv. ### del ### di ### e elettivamente domiciliati presso e nel Suo studio, in #### 277 - ##### e ### non in proprio ma quale amministratore pro tempore e legale rappresentante del ### (cf ###) con sede in #### rappresentato e difeso dall' Avv. ### del ### di ### ed elettivamente domiciliato presso e nel Suo studio, in #### 277 PEC: #### nonchè ### (C.F. ###) in proprio e quale rappresentante legale della ### da ### di ### con sede in #### 320, p.iva ###, rappresentato e difeso dall'Avv. ### del ### di ### ed elettivamente domiciliato presso e nel Suo studio, in #### 277 - ##### contro ### con sede ###persona del ### pro tempore, P.IVA: ### - PEC:#### i ricorrenti: “### l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: - accertare e dichiarare, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, per i motivi esposti in premessa, il ### di ### in persona del sindaco pro tempore responsabile delle infiltrazioni di acqua nel locale del ricorrente e per l'effetto condannare detto ente al risarcimento di tutti i danni subiti dai ricorrenti meglio descritto in premessa dai ricorrenti in conseguenza delle dedotte infiltrazioni, nella misura di euro 46.811,32 oltre al danno di immagine e per i ritardi nell'apertura e chiusura del locale da liquidarsi in via equitativa ovvero in quell'altra che, in misura maggiore o minore, sarà ritenuta di giustizia, con gli interessi e la rivalutazione monetaria dal giorno della domanda sino al soddisfo; - accertare e dichiarare altresì l'obbligo per il ### di ### di manutenere la porzione di immobile in proprietà esclusiva adibita a tribuna ad uso pubblico dello stadio ### eseguendo tutte le opere necessarie al ripristino dello stato dei luoghi di cui in narrativa volte ad eliminare le infiltrazioni subite dai ricorrenti; ### altresì fin da ora assegnare al ### un termine perentorio di novanta giorni dal deposito della sentenza entro cui dare corso alle opere necessarie e nel caso di mancato rispetto dello stesso, condannare il medesimo ### di ### al pagamento in favore dei ricorrenti a titolo di penale per ogni giorno di ritardo la somma di giustizia da quantificare in via equitativa, previa autorizzazione per i ricorrenti ad eseguire in proprio e direttamente i suddetti lavori di messa in sicurezza. 
Con vittoria di spese, diritti, onorari di causa, rimborso spese di CTU e di CTP per la cui quantificazione si rimette a giustizia”.  per l'intervenuto ### “### l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale - accertare e dichiarare, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, per i motivi esposti in premessa, il ### di ### in persona del sindaco pro tempore responsabile delle infiltrazioni di acqua nel locale dell'intervenuto e per l'effetto condannare detto ente al risarcimento di tutti i danni subiti dall'intervenuto meglio descritti in premessa dai ricorrenti in conseguenza delle dedotte infiltrazioni, nella misura di euro 9.700,00 oltre al danno di immagine da liquidarsi in via equitativa ovvero in quell'altra che, in misura maggiore o minore, sarà ritenuta di giustizia, con gli interessi e la rivalutazione monetaria dal giorno della domanda sino al soddisfo; - accertare e dichiarare altresì l'obbligo per il ### di ### di manutenere la porzione di immobile in proprietà esclusiva adibita a tribuna ad uso pubblico dello stadio ### eseguendo tutte le opere necessarie al ripristino dello stato dei luoghi di cui in narrativa volte ad eliminare le infiltrazioni subite dai ricorrenti; ### altresì fin da ora assegnare al ### un termine perentorio di novanta giorni dal deposito della sentenza entro cui dare corso alle opere necessarie e nel caso di mancato rispetto dello stesso, condannare il medesimo ### di ### al pagamento in favore dei ricorrenti a titolo di penale per ogni giorno di ritardo la somma di giustizia da quantificare in via equitativa, previa autorizzazione per i ricorrenti ad eseguire in proprio e direttamente i suddetti lavori di messa in sicurezza. 
Con vittoria di spese, diritti, onorari di causa, rimborso spese di CTU e di CTP a favore di parte convenuta per la cui quantificazione si rimette a giustizia”.  per l'intervenuto ### “### l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale - accertare e dichiarare, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, per i motivi esposti in premessa, il ### di ### in persona del sindaco pro tempore responsabile delle infiltrazioni di acqua nel locale dell'intervenuto e per l'effetto condannare detto ente alle opere necessarie eliminazione delle infiltrazioni ed al ripristino dello stato dei luoghi delle porzioni condominiali o in subordine al risarcimento di tutti i danni subiti dall'intervenuto meglio descritto in premessa dai ricorrenti in conseguenza delle dedotte infiltrazioni, nella misura che risulterà all'esito del presente giudizio ovvero in quell'altra che, in misura maggiore o minore, sarà ritenuta di giustizia, da contenersi entro i 26.000,00 euro oltre agli interessi e la rivalutazione monetaria dal giorno della domanda sino al soddisfo.  - accertare e dichiarare altresì l'obbligo per il ### di ### di manutenere la porzione di immobile in proprietà esclusiva adibita a tribuna ad uso pubblico dello stadio ### eseguendo tutte le opere necessarie al ripristino dello stato dei luoghi di cui in narrativa volte ad eliminare le infiltrazioni subite dai ricorrenti; ### altresì fin da ora assegnare al ### un termine perentorio di novanta giorni dal deposito della sentenza entro cui dare corso alle opere necessarie e nel caso di mancato rispetto dello stesso, condannare il medesimo ### di ### al pagamento in favore dei ricorrenti a titolo di penale per ogni giorno di ritardo la somma di giustizia da quantificare in via equitativa, previa autorizzazione per i ricorrenti ad eseguire in proprio e direttamente i suddetti lavori di messa in sicurezza. 
Con vittoria di spese, diritti, onorari di causa, rimborso spese di CTU e di CTP per la cui quantificazione si rimette a giustizia”. 
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c. depositato il ###, ### quale titolare del diritto di proprietà superficiaria dell'immobile sito in #### 326, ### in proprio e quale legale rappresentante della società ### di ### & C. s.n.c. (d'ora innanzi ###, avente sede nel medesimo immobile da questi condotto in locazione, nonché ### adivano il Tribunale di ### affinchè condannasse il ### di ### previo accertamento della responsabilità dell'ente convenuto, al risarcimento di tutti i danni subiti a causa delle infiltrazioni di acqua, quantificati in € 46.811,32, oltre al danno di immagine e da mancato guadagno da liquidarsi in via equitativa; chiedevano altresì la condanna del ### convenuto ad eseguire tutte le opere necessarie al ripristino dello stato dei luoghi con assegnazione di un termine perentorio entro cui dar corso ai lavori ovvero, per l'ipotesi di mancata esecuzione, al pagamento in favore dei ricorrenti di una somma di denaro a titolo di penale per il ritardo, da quantificarsi in via equitativa previa autorizzazione dei ricorrenti stessi all'esecuzione in proprio e direttamente dei lavori di messa in sicurezza. 
Deducevano gli esponenti che la copertura dell'immobile oggetto di causa era costituita dalle tribune dello stadio del ### di ### in uso e gestito dalla ### che a causa della cattiva manutenzione delle predette tribune e di lavori di ristrutturazione eseguiti in modo non corretto, il locale del ### aveva subito, in occasione di precipitazioni piovose, ingenti danni strutturali causati dalle continue infiltrazioni di acqua piovana oltre ad allagamenti del pavimento e interruzioni della linea elettrica; che la gravità delle predette problematiche aveva reso necessario procedere alla chiusura anticipata del bar ### finanche alla sospensione dell'attività per alcuni giorni con conseguenti perdite economiche a titolo di danno all'immagine e di danno da lucro cessante. Lamentavano come, nonostante l'espletamento di una procedura di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ex art 696 bis cpc - con la quale era stata accertata la presenza delle infiltrazioni, la loro riconducibilità al cattivo stato di manutenzione della struttura delle tribune, alla cattiva esecuzione delle opere di ristrutturazione dell'impianto sportivo nonché alla carenza di pulizia delle medesime tale da rendere impossibile lo scolo delle acque - il ### di ### era rimasto del tutto inerte, circostanza che aveva reso necessario l'introduzione del presente giudizio. 
Il giudice fissava con decreto la comparizione delle parti dinanzi a sé per l'udienza del 12.03.2024, mandava il ricorrente per la notifica del ricorso, unitamente al pedissequo decreto, alla controparte e assegnava termine all'ente convenuto per la sua costituzione in giudizio. 
Con separati atti di intervento volontario, depositati entrambi l'11.03.2023, si costituivano ### quale amministratore pro-tempore e legale rappresentante del ### con sede in #### e ### legale rappresentante della ### da ### di ### (d'ora in poi ### ubicata nel medesimo immobile condominiale al civico 320. 
Gli intervenuti precisavano che l'immobile condominiale in questione era costituito su più livelli: un piano seminterrato con una serie di locali ad uso autorimessa, un piano terreno con una serie di locali ad uso negozio e un piano primo e secondo con locali ad uso ufficio; che la copertura dei piani fuori-terra era costituita dalle tribune dello stadio comunale di ### in quanto costituenti lastrico solare del ### Sostenevano che a decorrere dal 2020 anche le parti del ### compreso l'immobile ove veniva esercitata l'attività di ristorazione ### erano state interessate dalle infiltrazioni verificatisi a causa della cattiva manutenzione delle tribune e della esecuzione di opere errate, con conseguenti ingenti danni strutturali all'immobile. Riportandosi alla consulenza depositata in sede di ### rassegnavano pertanto conclusioni analoghe a quelle dei ricorrenti. 
All'udienza di comparizione delle parti, il giudice dichiarava la contumacia del ### di ### stante la mancata costituzione nonostante la ritualità della notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione udienza, e assegnava i termini di cui all'art. 281 duodecies co. 4 c.p.c. su richiesta di tutte le parti costituite. Depositate le memorie, la causa, istruita mediante produzioni documentali, consulenza tecnica suppletiva di quella già espletata in sede di ATP nonché assunzione di prove testimoniali sui capitoli ritenuti ammissibili e rilevanti, veniva rinviata all'odierna udienza per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.  *****************  1. Alla stregua delle emergenze processuali e, segnatamente, delle prove testimoniali assunte in corso di causa nonché della consulenza tecnica d'ufficio, risulta provata la presenza delle lamentate infiltrazioni e la loro riconducibilità al cattivo stato di manutenzione della struttura delle tribune dello stadio di ### La teste ### che ha lavorato come dipendente presso il ### ha riferito come, a decorrere dall'anno 2020, durante le giornate di pioggia, si sono verificate copiose infiltrazioni di acqua all'interno della sala bar: “ho visto l'acqua dal soffitto scendere a terra e filtrare anche sotto il bancone di legno e nella cucina; alcune parti del locale non erano proprio agibili”. La teste ha altresì dichiarato che le infiltrazioni erano talmente copiose da costringere il gestore alla chiusura anticipata del locale e che talvolta si è verificata l'interruzione della fornitura di energia elettrica. 
Dello stesso tenore la testimonianza di ### cliente abituale del bar ### il quale ha confermato le problematiche lamentate dai ricorrenti sia per aver visto personalmente le infiltrazioni dell'acqua all'interno del locale sia per aver trovato, più volte, il bar chiuso a causa degli allagamenti. Entrambi i testi hanno confermato lo stato dei luoghi come riprodotto nelle fotografie allegate al fascicolo per ATP (doc. 5). 
La presenza delle infiltrazioni risulta provata anche con riferimento al locale adibito a pizzeria di #### che conosce i locali del bar ### e della ### da ### in quanto cliente di entrambi, ha addirittura affermato che “dal vero le infiltrazioni sono molto più evidenti” rispetto alle riproduzioni fotografiche di cui al documento 5 e ha precisato “Una sera mi ci sono travato anche personalmente, ero andato a prendere una pizza e c'erano problemi con la cucina per via delle infiltrazioni d'acqua” oltre ad aggiungere: “C'è un punto davanti alla porta di entrata in cui piove e il cliente si bagna quando entra”. 
Emblematica la deposizione di ### collaboratrice familiare della ### da ### la quale ha descritto una situazione di particolare gravità durante le giornate di pioggia. La teste confermando la circostanza articolata sul capitolo 1) dell'atto di intervento volontario ha dichiarato: “### specialmente nella cucina, ricordo che cascava l'acqua e non potevamo neppure accendere il forno per paura dell'elettricità; anche in bagno, dove andavamo per metterci la divisa prima di iniziare il servizio, cascavano i goccioloni in testa”. 
La sussistenza delle lamentate problematiche è stata inoltre accertata dal ###. ### nel proprio elaborato peritale, condivisibile in ogni sua parte e conclusione per logicità, analiticità e corrispondenza alla migliore tecnica di settore. ### ha altresì individuato le cause principali delle infiltrazioni in questione nella “scarsa manutenzione della rete di smaltimento delle acque meteoriche, dell'impermeabilizzazione delle strutture di calpestio e alcune modifiche non appropriate”; evidenziando, in particolare, che “una canalizzazione di smaltimento acque meteoriche è stata utilizzata per passaggio cavi elettrici, deviando il flusso delle acque, e proprio in corrispondenza della posizione della stessa si hanno delle infiltrazioni nel locale sottostante” (pag. 3) ed è giunto alla conclusione secondo cui: “la responsabilità per l'esecuzione dei lavori spetti al proprietario dell'immobile”. Non è in discussione che la proprietà delle tribune e dello stadio sia del ### di #### peritale espletato nel presente giudizio ad integrazione della consulenza redatta in sede di ### ha accertato la presenza delle percolazioni di acqua meteorica anche con riferimento ai locali dell'intervenuto ### confermando in toto le cause già individuate nel procedimento cautelare. 
Accertata quindi la sussistenza responsabilità dell'ente convenuto sotto il profilo dell'an, si ritiene opportuno procedere alla determinazione del quantum dei danni subiti dalle parti costituite.  2. Iniziando con la disamina dei pregiudizi lamentati dai ricorrenti, il ### premesso che il problema delle infiltrazioni d'acqua appare generalizzato a tutto il complesso immobiliare, ha quantificato il costo dei lavori di ripristino, meglio descritti a pag. 4 della perizia depositata il ###, relativamente ai locali ove viene svolta l'attività bar ### in complessivi € 10.635,00 IVA esclusa. 
Ed è pertanto entro tale perimetro che la domanda risarcitoria dei ricorrenti è meritevole accoglimento non potendosi invece riconoscere il danno da lucro cessante, quantificato in € 16.000,00, per la temporanea cessazione dell'attività durante il tempo necessario ad eseguire i predetti lavori di riparazione, trattandosi di un danno solo futuro ed eventuale e pertanto non suscettibile, perlomeno allo stato, di ristoro. 
Anche la richiesta di risarcimento per il danno subito a causa dell'impossibilità di utilizzare un tavolo da sei persone negli ultimi tre anni, risulta priva di fondamento in quanto dalla documentazione contabile in atti (registri ### negli anni di interesse, dal 2020 al 2023, non si evince alcun decremento del volume di affari. 
La mancata dimostrazione di una contrazione degli affari comporta altresì il rigetto della domanda da danno all'immagine, non risultando elementi da cui desumere che i disagi provocati dalle infiltrazioni per cui è causa siano stati lesivi dell'immagine o della reputazione commerciale della società ricorrente. 
Quanto alle spese per l'accertamento tecnico preventivo ante causam si osserva che le stesse non costituiscono propriamente un danno risarcibile ma devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità mentre nel successivo giudizio di merito devono essere prese in considerazione come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c, a carico del soccombente (Cass. n. 26478/2024; 21085/2023; Cass. n. ###/20219. 
Il principio è stato ribadito dalla ### corte nella recente sentenza 13154/2025: “In altre parole, i costi sostenuti nella fase dell'### comprensive di quelle per le prove ed indagini e quelle per il pagamento dei professionisti che hanno assistito la parte come consulenti, costituiscono spese giudiziali e non componenti del danno da risarcire, con la conseguente applicazione del principio della liquidazione a carico del soccombente, salvo i casi di compensazione ( n. 12759/1993; n. 1690/2000)”.  3. Passando alle richieste risarcitorie avanzate dall'intervenuto ### il #### ha quantificato le opere necessarie al ripristino del locale di cui l'intervenuto è superficiario, e da questi gestito come pizzeria, in € 9.700,00 IVA esclusa. ### di ### va pertanto condannato al pagamento della predetta somma in favore dell'intervenuto a titolo di risarcimento danni oltre interessi legali dalla domanda al saldo. Si ritiene invece non accoglibile la richiesta risarcitoria a titolo di lucro cessante e di danno all'immagine in difetto di adeguato supporto probatorio.  4. Quanto alle richieste risarcitorie avanzate dal ### “###” si osserva che queste sono rimaste indimostrate sia nella fase dell'accertamento tecnico preventivo sia nel presente giudizio. ### nel proprio elaborato peritale indica infatti i lavori che il ### di ### sarà tenuto a realizzare per l'eliminazione definitiva della problematica infiltrazioni (di cui si dirà al capo successivo della presente sentenza) ma non quantifica né indica danni risarcibili in favore del ### la cui richiesta non può pertanto trovare accoglimento.  5. Con riferimento alla domanda di condanna del ### convenuto ad eseguire tutte le opere necessarie al ripristino dello stato dei luoghi al fine di eliminare le infiltrazioni per cui è causa nonchè a manutenere la porzione di immobile adibita a tribuna dello stadio ### preme evidenziare come, in subiecta materia, la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario è stata più volte affermata dalla Corte di Cassazione la quale, sul punto, ha avuto modo di precisare che “l'inosservanza da parte della P.A., nella gestione e manutenzione dei beni che ad essa appartengono, delle regole tecniche, ovvero dei canoni di diligenza e prudenza, può essere denunciata dal privato dinanzi al giudice ordinario non solo ove la domanda sia volta a conseguire la condanna della P.A. al risarcimento del danno patrimoniale, ma anche ove sia volta a conseguire la condanna della stessa ad un "facere", giacché la domanda non investe scelte ed atti autoritativi dell'amministrazione, ma attività soggetta al rispetto del principio del "neminem laedere" (Cass. SU n. 2312/2025, in precedenza il principio era stato già precedentemente affermato dalle SU con le sent. n. 9318/19 e n. 5926/11 nonché dalle sezioni semplici Cass. 14209/23 e n. 25843/21). 
Nella fattispecie in esame l'esecuzione dei lavori di riparazione e manutenzione, meglio descritti a pag. 4 della ### costituiscono l'esercizio di un'attività materiale senza comportare l'impugnazione di alcun provvedimento amministrativo, né richiedono l'emissione di un apposito provvedimento di revoca o di ordine nei confronti di terzi (cfr. sul punto Cass. SU n. 2312/2025 in motivazione). Si ritiene pertanto meritevole di accoglimento la domanda volta ad ottenere la condanna del ### di ### all'esecuzione delle opere ripristinatorie e manutentive per l'eliminazione delle problematiche causa delle infiltrazioni che vengono di seguito riportate: “1. Smontaggio e successivo riposa in opera delle sedute per procedere ad una corretta impermeabilizzazione dell'intera gradonata.  2. Procedere allo smontaggio totale dei giunti in lamiera per il rifacimento della impermeabilizzazione con integrale, sostituzione delle guarnizioni di tenuta e stuccatura esterna dei giunti adiacenti ai parapetti in c.a. e alle scale con materiali elastici e impermeabili; 3. Ripristino e/o demolizione e ricostruzione della pavimentazione al quarzo del pedonale con pulitura delle griglie e pozzetti di ispezione; 4. Localizzare le canalizzazioni delle acque utilizzate per l'impianto elettrico, spostando i cavi in altra sede, ricollegando la tubazione a monte e valle, con la rete di smaltimento delle acque.  5. Ripristinare e pulire le canalette esterne, livello campo da gioco e parapetto di protezione del pedonale.  6. Ripristinare le strutture in c.a. e metallo deteriorate dalle infiltrazioni delle acque (zona centrale condominiale al piano terreno); 7. Procedere alla rimozione e smaltimento del controsoffitto delle scale di collegamento tra ### e ### 8. Procedere alla ricostruzione della nuova controsoffittatura simile all'esistente; 9. Procedere alla tinteggiatura delle zone interessate dalle infiltrazioni”. 
Va altresì assegnato un termine per l'adempimento ai sensi dell'art. 614bis c.p.c. che tenga conto della necessità di contemperare le opposte esigenze delle parti. Orbene, tenuto conto della natura dei lavori da eseguire, del presumibile tempo necessario e della destinazione del bene oggetto a stadio comunale, si ritiene congruo assegnare termine di giorni 300 dalla comunicazione della presente sentenza per il completamento delle opere in questione con una penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo.  6. Le spese processuali dell'accertamento tecnico preventivo seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo a favore della parte ricorrente e a carico del ### di ### in conformità al D.M. 55/14 aggiornato al DM 147/2022, applicati i valori medi dello scaglione da € 26.001 a € 52.000, individuato ex art. 5 co. 6 D.M. cit., per tutte le fasi del procedimento. 
Parimenti a carico del soccombente, ### di ### vengono poste le spese del presente giudizio liquidate in dispositivo, scaglione da € 26.001 a €.52.000, applicati i valori minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, tenuto conto della sostanziale identità delle questioni in questa sede ###quelle oggetto del procedimento per accertamento tecnico preventivo, valori medi per la fase istruttoria in considerazione dell'attività effettivamente espletata. Il compenso, così determinato, va aumentato del 30% per ognuno dei due intervenuti ex art. 4, comma 2, DM 55/14: “### in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti” (sul concetto di parti che rivestono la stessa posizione processuale e sull'obbligatorietà dell'aumento per le cause completate dopo il ### cfr. Cass. 10367/2024). 
Anche le spese di ### liquidate con separati decreti del 19.01.2023 e del 22.11.2025, vanno poste definitivamente a carico del ### di ### che pertanto dovrà restituirle alla parte che le ha anticipate.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: - accerta e dichiara la responsabilità del ### di ### per le infiltrazioni di acqua nel locale del ricorrente e degli intervenuti e, per l'effetto; - condanna ### di ### in persona del ### pro-tempore, a pagare, a titolo di risarcimento dei danni: in favore di ### quale superficiario dell'immobile sito in ### 326 e di ### in proprio e quale legale rappresentante della società ### di ### & C. s.n.c., la somma di € 10.635,00 esclusa IVA oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo; in favore di ### legale rappresentante della ### da ### di ### nonché titolare del diritto di proprietà superficiaria dell'immobile sito in #### 320, la somma di €.9.700,00 esclusa IVA oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo; - accerta e dichiara l'obbligo per il ### di ### in persona del ### pro-tempore, di manutenere la porzione di immobile in proprietà esclusiva adibita a tribuna ad uso pubblico dello stadio ### eseguendo tutte le opere necessarie al ripristino dello stato dei luoghi volte ad eliminare le infiltrazioni subite dai ricorrenti e dagli intervenuti meglio descritte in parte motiva; - assegna al ### di ### un termine perentorio di giorni 300 dalla comunicazione della sentenza per l'ultimazione delle predette opere e, nel caso di mancato rispetto dello stesso, condanna il medesimo ### di ### al pagamento in favore delle controparti, a titolo di penale, della somma di € 50,00 per ogni giorno di ritardo; - rigetta il resto; - condanna altresì il ### di ### in persona del ### protempore: alla refusione in favore dei ricorrenti delle spese processuali nel procedimento di ATP che si liquidano in € 145,50 per anticipazioni e € 3.056,00 per compenso professionale oltre 15% per rimborso forfettario, CAP e IVA se dovuta; alla refusione in favore delle controparti delle spese processuali del presente giudizio che si liquidano in € 545,00 per anticipazioni e € 7.539,20 per compenso professionale oltre 15% per rimborso forfettario, CAP e IVA se dovuta con distrazione in favore del difensore antistatario; - pone definitivamente a carico del ### di ### le spese della consulenza d'ufficio espletata nel procedimento per ATP e nel presente giudizio. 
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale. 
Il Giudice OP ### divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.  

causa n. 2454/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Maglioni Carla

M
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Corte di Cassazione, Sentenza n. 401/2025 del 08-01-2025

... delle distanze, realizzazione di una scala e di un lastrico co n affaccio sulla loro proprietà, piantumazione di alberi di alto e medio fusto a distanza illegale), chiedendo la condanna del l'attore al ripristino dello stato dei luoghi e al risarcimento dei danni. Queste ul time si costituirono in giud izio, reiterando le difese del padre, compresa la domanda riconvenzionale. Con sentenza n. 5470/2015, pronunciata il ###, il Tribunale rigettò la domanda prin cipale e, in parzial e accoglimento della domanda riconvenzionale, cond annò l'attore al risarci mento dei danni derivanti dall'aumento delle fabbriche per € 15.000,00 e ad eliminare il grillage in legno. Il giudizio di gravame, interposto da ### nel quale si costituirono ### e ### si concl use, dopo l'integrazione del contraddittorio nei confronti di ### che rimase contumace, con la sentenza n. 1080/2020, pubblicata il ###, con la quale la Corte d'Appello di Nap oli accolse l'appello per quanto di ra gione e, in riforma della sentenza impugnata e in parziale accoglimento della domanda avanzata da ### condann ò ### ela e ### alla 4 di 23 rimozione degli abusi denunciati e al ripristino dei luoghi, ossia alla trasformazione (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 20236/2020 R.G. proposto da ### rappresentata e difesa dal l'avv. ### presso il cui studio in ### d'### via ### n. 3, è elettivamente domiciliata; - ricorrente contro ### rapp resentato e difeso dagli avv.ti ### e ### ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Napoli, via ### n. 106; - controricorrente ### quale litisconsorte della ricorrente prin cipale ### rappresentata e difesa dagli avv.ti ### e ### ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in ### via L.do Mazzella, n. 162 -ricorrente incidentale adesivoautonomo
Oggetto: PROPRIETA' 2 di 23 avverso la sentenza n. 1080/2020 della Corte d'Appello di Napoli, depositata il ### e notificata il ###. 
Udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa ### nella pubblica udienza del 21/11/2024; Udito il Pu bblico Ministero, in perso na del sostitut o procuratore generale Ful vio ### che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale. 
Uditi i difensori presenti ### 1. Con atto di citazione notificato il ###, ### premesso che era proprietario di un fabbricato sito in ### via ### n. 108, acquistato il ### da ### ck ### esp ose che il confinan te ### ardo aveva re alizzato diversi abusi ai danni della sua proprietà. 
Precisò in particolare che il convenuto: -aveva trasformato delle luci in vedute anche in violazione delle distanze; -aveva aperto un vano porta e reali zzato un mu retto sulla sua proprietà con la creazione di un passaggio esclusivo diretto ad un cellaio-cantinato, di cui non era proprietario; - si er a appropriato, in via esclusiva, di un viale co ndominiale, sistemandovi sopra, a monte, un cancello con chiave e, a valle, una fabbrica abusiva. 
Lamentò altresì l'attore che l'aumento delle fabbriche aveva determinato l'esondazione sulla sua proprietà di acque provenienti da una condotta fecale illegittimamente fatta passare nel terreno sottostante il suo giardino, abusivamente allacciata.   Tanto premesso , l'### convenne in giudizio davanti al Tribunale di Napoli-Sezione distaccata di #### E duardo, onde senti rlo condannare all'eli minazione di tutti gli abusi 3 di 23 denunciati, al ripristino dello stato dei luoghi e al risarcimento dei danni. 
Costituitosi in giudizio, ### chiese innanzitutto l'integrazione del contraddittorio nei confronti della sue due figlie, ### e ### in qu anto nu de proprietarie dell'immobile al confine con l' attore, di cui egli era rimasto usufruttuario, eccepì la prescrizione della pretesa, stante l'avvenuta realizzazione degli interventi tra il 1969 e il 1971 e propose a sua volta domanda riconvenzi onale in relazione ad alcu ni abusi realizzati dall'attore a dan no della proprietà delle figlie (ampliamento della proprietà con conseguen te riduzione di aria, luce e privacy, realizzazio ne di un balco ne in violazione delle distanze, realizzazione di una scala e di un lastrico co n affaccio sulla loro proprietà, piantumazione di alberi di alto e medio fusto a distanza illegale), chiedendo la condanna del l'attore al ripristino dello stato dei luoghi e al risarcimento dei danni. 
Queste ul time si costituirono in giud izio, reiterando le difese del padre, compresa la domanda riconvenzionale. 
Con sentenza n. 5470/2015, pronunciata il ###, il Tribunale rigettò la domanda prin cipale e, in parzial e accoglimento della domanda riconvenzionale, cond annò l'attore al risarci mento dei danni derivanti dall'aumento delle fabbriche per € 15.000,00 e ad eliminare il grillage in legno. 
Il giudizio di gravame, interposto da ### nel quale si costituirono ### e ### si concl use, dopo l'integrazione del contraddittorio nei confronti di ### che rimase contumace, con la sentenza n. 1080/2020, pubblicata il ###, con la quale la Corte d'Appello di Nap oli accolse l'appello per quanto di ra gione e, in riforma della sentenza impugnata e in parziale accoglimento della domanda avanzata da ### condann ò ### ela e ### alla 4 di 23 rimozione degli abusi denunciati e al ripristino dei luoghi, ossia alla trasformazione della veduta sul lato nord-est pi ano terra del la proprietà ### in luce conformemente alle prescrizioni del codice civile e agli artt. 900 e ss. cod. civ., all'eliminazione dell'apertura del vano porta e del relativo muro di delimitazione del passaggio incidente nella proprietà di ### a ### con re stituzione della porzione di suolo illecitamente occupata, all'eliminazione, dal viale comune di accesso, del cancello a monte e delle fabbriche abusive a valle e all'eliminazione del collettore di scarico delle acque reflue insistente nel giardino-terrazzo dell'appellante e inserito nel pozzo nero dello stess o, rigettò la domanda riconvenzionale avanzata dalle ### e le condannò al pagament o delle spese del doppio grado di giudizio.  2. Avverso questa sentenza, ### ha proposto ricorso per cas sazione, affidandolo a sei moti vi, illustrati anche con memoria; Adi letta ### si è difeso con c ontroricorso, mentre ### ha propos to ricorso incidentale adesivo -autonomo, affidato a quattro motivi. 
Entrambe le parti hanno depositato memorie.  ### ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso principale di ### si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113, 115, 116 e 346 cod. proc. civ., per “l'omessa ammissione delle prove articolate dalla parte con venuta-appellata in riferi mento alle eccezioni relative alla legittimità del vano finestra della ricorrente sito al piano terra”, perché i giudici d'appello avevano disposto la riduzione in pristino della finestra, ritenendo che le uniche prove offerte in ordine all'esistenza della stessa fin dal 1971 fossero costituite dalle fotografie allegate alla pratica di condono del loro dante causa del 1/4/1986, siccome sottoscri tte nel retro dal 5 di 23 responsabile dell'ufficio tecnico , e acquisite dal c.t.u., senza rendersi conto dell'avvenuta proposizione sul punto di prova per testi, che il Tribunale aveva ritenuto superfluo espletare essendo all'uopo esaurienti le prove documentali e che la Corte d'Appello, ritenendo insufficienti queste ultime, avrebbe dovuto acquisire senza necess ità che vi fosse un atto di im pulso delle appellate vittoriose in primo grado.  2. Con il secondo motivo di ricorso principale di ### si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113, 115, 116 e 346 cod. proc. civ., per “l'omessa ammissione delle prove articolate dalla parte convenu ta-appellata sulla domanda riconvenzionale di usucapione del viale di accesso, dell'area di sedime del locale adibito a bagno della ricorrente e sulla eccepita estinzione del passaggio del dant e causa dell'### etta e del medesimo resistente anche per prescrizione dell'eventuale diritto per mancato uso ultraventennale, nonché la violazione, l'omessa e falsa applicazione dell 'art. 1158 cod. civ. ”, perché i giud ici di merito, rifo rmando la sentenza di primo grado sulle eccezioni e domande riconvenzionali spiegate dalla ricorrente in ordine all'accertamento della proprietà, in capo a lei, del vial etto e dell'area di sedime del locale bagno, e, in caso di ritenu ta comunione, dell'intervenuta usucapione in suo favore di tale porzione immobiliare o, in caso di accertamento della sussistenza di una servit ù di passaggio in capo all'attore , dell'intervenuta prescrizione del relativo diritto, avevano accertato la comunione sui predetti beni, om ettendo, però, di analizzare le difese della ricorrente-convenuta in primo grado e le prove offerte dalla stessa, benché ad essa spettasse, in quanto vittor iosa in quell a sede, il mero richiamo delle proprie difese. A tal riguardo, la ricorrente ha evidenziato di av ere dedotto, in prim o grado, che il diritto riconosciuto alla dante causa dell'attore sul viottolo, con l'atto del 6 di 23 28/10/1971, era unicamente una servitù di passaggio, appartenendo esso ad altre persone tra cui ### che, quand'anche si fosse riconosciu ta la co mpropriet à sul predetto bene, q uesto era stato posseduto animo domini dalla stessa ricorrente e, prima ancora, dai suoi danti causa fin dal 1971; che la realizzazione su di esso del bagno, fin dal 1971, costituiva interversione del possesso, idoneo a far decorrere il termine per l'usucapione; che costituivano atto confesso rio le considerazioni svolte dal consulente di parte nella relazione prodotta dallo stesso attore, allorché a veva attestato la presenza sul vialetto di un cancello chiuso con chiave; che qu est'ultimo documento non era stato vagliato dai giudici d'appello, essendosi essi concentrati sulle sole clausole di stile contenute nel rogito notarile del 1994; che i giudici non avevano considerato né la domanda di condono edilizio del 1/4/1986, attestante la realizzazione del bagno nel 1971, né la prova per testi dedotta a dimostrazione delle predette deduzioni.  3. Con il terzo motivo di ricorso principale di ### si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113, 115, 116 e 346 cod. proc. civ., per “l'omessa ammissione delle prove articolate dalla parte convenuta-appellata sulla eccezione di usucapione del locale cantina e dello stato dei luoghi e dell'epoca di realizzazione del muretto ed apertura vano porta, nonché la violazione, l'omessa e falsa applicazione degli artt. 1158, 1159 e 2729 cod. civ. e l'erronea valutazione delle prove documentali ed erroneo presupposto”, per avere i gi udici di merito riformato la sentenza di primo grado in ordine alle domande riconvenzional i proposte dalla rico rrente sull'usucapio ne della porzione di cellaio, ritenendo inidonee le prove documentali offerte, senza procedere all'ammissione della prova testimonia le dedotta. Ad avviso della ricorrente, i giudici, non soltanto non avevano colto la portata della domanda proposta dall' appellante sul cellaio, essen dosi questo 7 di 23 limitato a dedurre sul parapetto ricurvo e sul vano porta, cosicché si erano pronunciati ultra petita, e non soltanto avevano omesso di ammettere le prove testimoni ali dedotte, una volta rite nute non idonee quelle documentali, ma avevano letto in modo scorretto i documenti prodotti, in qu anto non aveva no considerato che il cellaio identificato in catasto al sub 8 e a ccessibile dalla sol a proprietà Do nati era frutto di un frazionamento eseguito dalla dante causa dell' ### a il ### ed era stato escluso dalla vendita in favore di quest'ultimo, essendogli stato trasferito il solo cellaio indicato al sub 9; che la planimetria catastale depositata col suddetto frazionamento, a vente contenuto confessorio, indicava chiaramente la presenza di un muro di divisione del cellaio, idoneo a preclu dere l'accesso da proprietà diverse da quella del ### ; che, al momento del l'acquisto dell' ### nel 1994, lo stato dei luoghi era già qu ello attuale, co l vano di acc esso dalla proprietà ### e il muretto di delimitazione del tratto di accesso al sub 8 già esistente e che l'atto di acqu isto dell a ricorrente del 19/12/1991, non valu tato dai giudici, contemplava anche detto cellaio. 
Infine, con la pronuncia impugnata i giudi ci av evano sostanzialmente privato la ricorrente di un bene proprio, giacché, una volta abbattuto il muro e chiuso il varco di accesso , non sarebbe più stato possibile per lei entrarvi.  4. Con il quarto motivo di ricorso principale di ### si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113, 115, 116 e 346 co d. proc. civ., l'”omessa ammissione dell e prove articolate dalla parte convenu ta-appellata sulla domanda riconvenzionale di confessoria servitutis della fecale che adduce al pozzo nero , nonché la violazione, l'omessa e fals a applicazione dell'art. 1158 cod . civ., l'erronea valutazione delle prove documentali, l'erroneo presupposto, l'erronea interpretazione della 8 di 23 domanda con ultra petizione e l'omessa e insufficiente motivazione dell'affermato allaccio abusivo di un collettore fecale”, perché i giudici di merito, con riferimento all'eccezione proposta, avente ad oggetto la confessoria servitutis sulla condotta fecale che si immetteva nel pozzo nero , avevano ritenuto inid onee le prove documentali offerte, erron eamente interpretandole, senza dar luogo all'ammissione di quelle orali dedotte. In particolare, i giudici di merito avevano accolto l'appello su una negatoria servitutis di scarico sul pozzo nero dell'### mai proposta, ritenendo che la documentazione offerta non provasse la sussistenza di tale diritto e che l'allaccio ad esso fosse abusivo, senza considerare che l'attore aveva ammesso che l'immobile della ricorrente fosse allacciato ab immemorabile nel pozzo nero, avendo lamentato il solo aggravio dovuto a ll'allaccio del nuovo bagno, peraltro avvenuto fin dal 1971/1974. ### si era, infatti, dolut o del fatto che l'ampliamento della costruzione della ricorrente avesse fatto sì che fossero aumentate anche le persone ivi residenti e che questo gli avesse imposto di provvedere con sempre maggiore frequenza allo spurgo, oltre ad avere causato l'esondazione dei liquami.  5. Con il quinto motivo di ricorso principale di ### si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113, 115, 116 e 346 cod. proc. civ., per l'”omessa ammissione delle prove articolate dalla parte convenu ta-appellata sulla domanda riconvenzionale di violazione delle distanze nelle costruzioni, delle norme di edilizia, di distanze dalle vedut e e di risarcimento dei danni, nonché la violazione, l'omessa e falsa applicazione degli artt.  869, 871, 872, 873, 907 e 2043 cod. civ.”, per avere i giudici di merito riformato la sentenza di primo grado che aveva condannato l'### al risarcimento dei danni derivante dall'aumento delle sue fabbriche, e alla demolizione del grillage interno, ritenendo che la domanda risarcitoria fosse limitata alla riduzione di ariosità, 9 di 23 luminosità, soleggiamento e limitazione della privacy derivante dall'ampliamento della costruzione e dalla realizzazione del balcone, della scala a chiocciola e del manufatto in leg no e all a riduzione del valore economico della proprietà dovut o all'incremento della proprietà confinante con violazione dell'indice di fabbricabilità, senza tener conto che la stessa era stata proposta sia per la violazione delle norme sulle distanze tanto per il balcone, quanto per il manufatto in legno, sia per la realizzazione della scala a chiocciola che aveva trasformato il lastrico solare in terrazza con possibilità di affaccio, sia per la piantumazione di alberi, sia per la violazione dell'indice di fabbricabilità, essendo stato trasformato un piccolo immobile in una villa in assenza di ti tolo edilizio. La ricorrente ha precisato, infatti, che la deduzione sulla violazione delle distanze non aveva riguardato le sole distanze dalle vedute, ma anc he dai fabbricati, dove ndosi il gazebo considerare costruzione in quanto infisso stabilmente al suolo, aspetto questo non sin dacato dai giudici, e che l' aumento di cu batura del fabbricato della controparte nella misura di 25 mq. in assenza di titolo edilizio, come risultante dalla richi esta di cond ono del 10/12/2004, dava diritto al risarcimento.  6.1 I primi cinq ue motivi di ricor so principale, da trattare congiuntamente in quanto parzialmente convergenti in ordine alle violazioni dedotte, ancorch é riferit i alle diverse questioni della trasformazione della luce in veduta, della proprietà del vialetto occupato con vano bagno, dell'accesso al cellaio e della servitù di scarico della co ndotta fecale che portava al pozzo nero dell'originario attore, sono parte inammissibili e parte infondati.  6.2 Quanto alla dogl ianza riferita al la mancata assunzione delle prove testi moniali, che accomuna tutte le censure, la stessa è infondata. 10 di 23 Occorre sul pu nto prendere le mosse dalla motivazione del la sentenza im pugnata, nella quale i giudici di merito, pur dan do conto delle deduzioni istrut torie svolte in primo grado e dell'articolazione, con esse, di una prova orale, affermano che le stesse, respinte con ordinanza del 18/11/20 13, non erano state reiterate né in sede di pr ecisazione delle conclusioni in primo grado, né nel giudizio d'appello. 
E' alla stregua di ciò che la ricorrente pretende ora di accreditare la tesi secondo cui i giudici, una volta esclusa l'efficacia probante della documentazione versata in atti, avrebbero dovuto d'ufficio procedere all'ammis sione delle prove orali, senza neces sità di un'apposita attività d'impulso della parte totalmente vittoriosa. 
Tale ar gomentazione si scontra però con i princip i più volte affermati da questa Corte, secondo cui la parte che si sia vista rigettare dal giudi ce le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle, in modo specifico, quando precisa le conclusioni, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, le stesse devo no riten ersi abbandonate, a prescindere da ogni indagine sulla volontà della parte interessata, e non potranno essere riproposte in sede di impugnazione, principio questo che deve essere esteso anche all'ipotesi in cui sia stato il giudice di appello a non ammettere le suddette richieste, neppure ai sensi dell'ar t. 345, terzo comma, cod. proc. civ. (testo previgente alle modifiche apportate dal d.l. n. 83 del 2012, conv.  con modif. nel la l. n. 1 34 del 2012), in quanto il giudizio d'indispensabilità, operato dal giudice del gravame, rigu arda le nuove prove e no n quelle dichiarate in ammissib ili o tacitamente rinunciate, con la conseguenza che la loro mancata ripresentazione al moment o delle conclusi oni preclude la deduci bilità del vizio scaturente dall'asserita illegit timità del diniego quale motivo di 11 di 23 ricorso per cassazione (Cass., Sez. 2, 27/2/2019, n. 5741; Cass., Sez. 2, 31/5/2019, n. 15029; Cass., Sez. 3, 10/8/2016, n. 16886). 
Ebbene, se è vero che la parte totalmente vittoriosa in primo grado può solo limitarsi a riproporre, in appello, le questioni sollevare in quella sede, senza dover proporre appello incidentale, salvo che sia rimasta soccomb ente su una questione pregiudiziale di rito e/o preliminare di merito per rigetto espresso o implicito o per omesso esame della stessa per illegittima pretermi ssione o violazione dell'ordine di decisione delle domande e/o delle eccezioni impresso dalla parte medesima e intenda devolvere la questione rispetto alla quale ha maturato una posizione di soccombenza teorica al giudice superiore (Cass., Sez. 5, 15/7/2021, n. 20315), è anche vero che la med esima parte, quando si sia vista rigettare le istanze istruttorie dal giudice di primo grado, è comunque tenuta a reiterarle in sede di precisazione delle conclusioni in quella fase e, quanto all'app ello, pur non riproponendo ovviamente alcuna richiesta di rie same della sentenza ad essa favorevole, a manifestare in maniera univoca la volontà di devolvere al giudice del gravame anche il riesame delle proprie richieste istruttorie sulle quali il primo giud ice non si è pronu nciato, richiamando specificamente le difese di primo grado, in guisa da far ritenere in modo in equivocabile di aver riproposto l'istanza di ammissione della prova (Cass., Sez. 2, 27/10/2009, n. 22687; Cass., Sez. L, 23/3/1999, n. 2756; Cass., Sez. L, 22/3/1994, n. 2716). 
Tale atti vità di impulso è stata considerata, nel la specie, insussistente in entrambi i gradi del giud izio, senza che la ricorrente abb ia sconfessato la correttezza di tale decisione per difformità da quanto realmente accaduto o dedotto alcunché al fine di dimostrare il superamento della presunzione di abbandono delle deduzioni istruttorie respinte e non reiter ate, in applicazione del principio secondo cui la stessa può ess ere ritenuta superata dal 12 di 23 giudice di merito, qualora dalla valutazione co mplessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione della richiesta non riproposta con le conclusioni rassegnate e con la linea difensiva adottata nel processo, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla richiesta pretermessa, attraverso l'esame degli scritti difensivi (Cass., Sez. 2, 10/11/2021, n. ###), di cui deve darsi conto, sia pure sinteticamente, nella motivazione della valutazione compiuta, cui il giudice è tenuto (Cass., Sez. 6-3, 4/4/2022, n. 10767).  6.2 Quanto agli ulteriori rilievi contenuti nel secondo motivo, che afferisce, come detto, alla qu estione della propriet à (comune o esclusiva) del vialetto ovvero della e stinzione per non uso della servitù di passaggio, quand'anche ric onosciuta in favore del controricorrente, si osserva innanzitutto come la violazione dell'art.  115 cod. proc. civ. possa essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare l a regola cont enuta nella norma, o vvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel va lutare le prove proposte dalle parti , ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad alt re (Cass., Sez. 2, 21/3/2022, n. 9055), così come la doglianza circa la violazione dell'ar t. 116 co d. proc. civ. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, co munque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attrib uirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legi slatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prud ente app rezzamento, mentre, ove si deduca che il 13 di 23 giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc . civ., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass., Sez. U, 30/9/2020, n. 20867; Cass., Sez. 5, 9/6/2021, n. 16016). 
Alla luce di tali principi, non può allora farsi rientrare nelle predette violazioni la mancata considerazione, da parte dei giudici di merito, del valore confessorio attribui bile, a dire della ricorrente, alle dichiarazioni contenute nella consulenza tecnica di parte. 
Infatti, premesso che detta consulenza costituisce una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio (Cass., Sez. 2, 19/1/2022, n. 1614; Cass., Sez. 2, 24/8/2017, n. 20347; Cass., Sez. U, 3/6/2013, n. 1390 2), può estendersi ad essa il principio, valevole per gli scritti difensivi sottoscritti dal procuratore ad lit em, secondo cui alle ammissioni in essi contenute possa sì essere attribuito valore confessorio riferibile alla parte, ma soltanto quando quegli scrit ti rechino anche la so ttoscrizione della parte stessa, in calce o a margine dell'atto, con modalità tali che rivelino inequivocabilmente la consapevolezza delle specifiche dichiarazioni dei fatti sfavorevoli in esso contenute (Cass., Sez. 2, 4/8/2023, 23809; Cass., Sez. 2, 28/9/2018, n. 23634; Cass., Sez. 1, 15/07/2005, n. 15062), ciò che, nella specie, non è stato neppure dedotto. 
Né la doglian za può dirsi fondata nella parte in cui lamenta il mancato esame dei mezzi istruttori offerti, ossia le considerazioni contenute nella c.t.p. e i documenti afferenti al condono, sia perché la relazione del consulente tecnico di parte non costituisce mezzo di prova, ma, come si è detto, mera allegazione difensiva, sia perché, diversamente da quanto dedotto, i giud ici di merito hanno esaminato le fotografie a llegate al condono , reputandole non 14 di 23 rilevanti sia perché tardivamente deposit ate (al rig uardo vi è un rinvio alla motivazione afferente la luce trasformata in finestra), sia perché nel le stesse non era dato rico noscere il fabbricato, senza che tali argomentazioni siano state attinte dalla censura. 
Peraltro, la valutazion e delle prove raccolte costituisce un'attivi tà riservata in via esclusiv a all'apprezzamento di screzionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili con il ricorso per cassazione (Cass. 29/10/2018, n. 27415; Cass. 19/07/2021, n. 20553). Cass., Sez. 1, 3/7/2023, n. 18857), senza che possa costituire vizio denunciabile in questa sed e il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non le gali da parte del giudice di merito, n on essendo inquad rabile nel paradi gma dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., né in quello del precedente 4, (Cass., Sez. 1, 26/9/2018, n. 23153; Cass., Sez. 3, 10/6/2016, n. 11892), in quanto la co ntestazione della persuasività del ragionamento del giudice di merito nella valutazione delle risultanze istruttorie attiene alla sufficienza della motivazione, non più censurabile secondo il nuovo par ametro di cui a ll'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.), e in quanto con il ricorso per cassazione la parte no n può rimettere in discussione, contrapponendovi le proprie, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie concreta operate dai giudici del merito, trattandosi di accertamento di fatto, precluso in sede di legittimità (ex plurimis Cass., Sez. 1, 6/11/2023, n. ###; Cass., Sez. 5, 15/5/2018, n. 11863, Cass., Sez. 6-5, 7/12/2017, 29404; Cass., Sez. 1, 2/8/2016, n. 16056).  6.3 Quanto alla qu estione del cellaio (terzo motivo), occorre prendere le mosse dalla domanda proposta dall'attore, così come riportata in sentenza, con la quale questi aveva lamentato che il confinante avesse, sulla sua proprietà, aperto un vano porta, 15 di 23 realizzato un muretto e cr eato un pass aggio esclusivo diretto al cellaio cantinato di cui non vantava neanche il titolo di proprietà, alla quale la Corte d'Appello ha dato rispost a sostenendo che i giudici di merito non avessero letto correttamente la relazione del c.t.u., nella quale era s olo detto che era stato accerta to il mero utilizzo di fatto, da parte del ### del passaggio delimitato dal parapetto curvo fotografat o dal consulente e graficamente rappresentato nelle piantine catastali allegate a vario titolo, ma che non vi fosse alcuna disciplina di tale servitù, che nel 1971 la dante causa del ### fosse di venuta proprietaria del cellaio, risul tato ancora di sua proprietà e dalla stessa frazionato nel 1986, ancorché inserito da quest'ultimo come pertinenza del suo immobile, e che non fosse stata dimostrata la proprietà, in capo alle appellanti, del cellaio sub 8, né fosse stato prodotto alcun titolo di acquisto dello stesso, non assum endo al riguardo alcun valore probatorio le risultanze catastali o le planimetrie del 1986 , peraltro prive di numero di protocollo. 
In so stanza, i giudici di merito hanno escluso, alla stregua del compendio probatorio, la prova della titolarità del passaggio e dello stesso cell aio in capo alla ricorrente e del suo acquisto per usucapione, sicché la dedotta erroneità della lettura del compendio probatorio non può che ridondare in un tipi co acc ertamento di fatto, precluso in sede di legittimità. 
Né pu ò dirsi sussistente l'affermata violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato con riguardo alla proprietà del cellaio, non potendosi essa c onfigurare allorché il giudice di secondo grado fondi la propria decisione su ragioni diver se da quelle svolte dall'app ellante nei s uoi motivi, ovvero esamini questioni non specificamente da lui proposte o sviluppate, le quali, però, appaiano in rapporto di diretta conness ione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi e, come tali, comprese nel 16 di 23 thema decidendu m del giudizi o (Cass., Sez. L, 03/04/2017, 8604, cit.), come nel caso, rilevante nella specie, della servitù, la quale intanto può esistere, in quanto sussista un fondo dominante (nella specie il cellaio) e uno servente (il vialetto di proprietà del controricorrente).  6.4 Quanto al quar to motiv o, risulta dalla sentenza che l' attore aveva lamentato che, a causa dell'aumento delle fa bbriche del confinante e del numero dei residenti in esse, si erano verificate varie esondazi oni nella proprietà attorea provenienti da una condotta fecale illeg ittimamente fatta passare nel terreno sottostante il proprio giardino e abusivamente allacciata, domanda alla quale la Corte d'Appello ha dato risposta, ritenendo, alla luce della c.t.u., che mancasse la prova del l'avvenuta costituzi one di una servitù di scarico o della creazione di una servitù irregolare, senza che possano trarsi elementi per affermare, come dedotto nella censura, che la domanda si riferisse al solo aggravamento di una servitù preesistente, con conseguente esclusione della dedotta ultrapetizione. 
Quanto all 'asserita risposta ad un'actio negatoria servitu tis mai proposta, come pure affermato nel motivo , si osserva come la declinata doglianza intenda ra ppresentare un vizio di interpretazione della domanda a cui la sentenza avrebbe messo capo, ma in tal modo essa conflig ge con il prin cipio pi ù volt e affermato da questa Corte secondo cui l'interpretazione della domanda è operazione ri servata al gi udice del mer ito, il cui giudizio, risolvendosi in un accertamento di fatto, è censurabile in sede di legittimità solo quando ne risulti alterato il senso letterale o il conten uto sostanziale dell'atto, in relazione alle finalità che la parte intende perseguire (Cass., Sez. III,, 22/09/2023, n. 27181; Cass. Sez. III, 20/10/2005, n. 20322; Cass., Sez. III, 12/05/2003, n. 7198) o, come si è pi ù diff usamente argomentato, «a) ove 17 di 23 ridondi in un vizi o di nullit à processuale, nel qual caso è la difformità dell'attività del giudice dal paradigma della norma processuale violata che deve e ssere dedotto come vizio di legittimità ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.; b) qualora comporti un vizio del ragionamento logico decisori o, eventualità in cui, se l'inesatta rilevazione del contenuto della domanda determina un vizio attinente alla individuazione del petitum, potrà aversi una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, che dovrà essere prospettato come vizio di nullità processuale ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.; c) quando si traduca in un errore che coinvolge la "qualificazione giuridica" dei fatti allegati nell'atto introduttivo, ovvero la omessa rilevazione di un "fatto allegato e non contestato da riten ere decisivo", ipotesi nel la quale la censura va proposta , rispettivamente, in relazione al vizio di error in judicando in base all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., o al vizio di error facti, nei limiti con sentiti dall'art. 360, primo comma, n. 5, cod.  proc. civ.» (Cass., Sez. 3, 10/06/2020, n. 11103; Cass., Sez. 1, 7/2/2024, n. 3454).  6.5 Quanto, infine, alla questione afferente alla revocata domanda di conda nna dell'appellante al risarcimento dei danni , occorre evidenziare come la stessa attenesse, come riportato nella sentenza, all a “riduzione di ariosità, lu minosità, soleggiamento e limitazione della privacy abitativa determinata dall'ampliamento della costruzione e dalla realizzazione del balco ne, della scala a chiocciola, del manu fatto in legno e alla riduzione del valore economico della proprietà a causa dell'incremento della proprietà confinante con violazione dell'indice di fabbricabilità” e come l a decisione di accoglimento dell'appello sia stata dettata dall'integrale rigetto della domanda riconvenzionale, avvenuto in primo grado e 18 di 23 non im pugnato, residuando, dunque, la sola questione della violazione degli indici di fabbricabilità. 
Ciò comporta che la censura, che evidenzia tutti i motivi per i quali era stato chiesto il risarcimento dei danni, non attinge la ratio decidendi, in contrasto col principio, secondo cui i motivi posti a fondamento della cassazione della decisione impugnata devono avere i caratteri non solo della specificità e della completezza, ma anche del la riferibilità all a decisione stessa (Cass., Sez. 3, 2/8/2002, n. 11530).  7.1 Con il sesto motivo di ricorso principale di ### si lamenta, infine, la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., in relazi one alla condanna del la ricorr ente al pagamento delle spese di lite e dalle spese di c.t.u..  7.2 Il sesto motivo è, infine, infondato. 
In tema di condanna all e spese processual i, il princ ipio della soccombenza va inteso, infatti, nel senso che so ltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento de lle spese stesse, sicché, con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell'ip otesi di soccombenza reciproca, quanto nell'ipotesi di concorso con altri giusti motivi (Cass., Sez. 1, 4/8/2017, 19613). 
Pertanto, essendo state le spese determinate, nella specie, in ragione del criterio della soccombenza, non può la ricorrente dolersi della loro mancata compensazione. 19 di 23 8. Con il prim o motivo di ricorso incid entale, si lamenta la violazione degli artt. 345, 346, 115, 116 e 132, secondo comma, 2, cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 cod.  proc. civ.; la violazione del princip io di non contestazione, con riferimento agli artt. 166, 167, primo comma, 183, commi quinto e sesto, 115 e 116, cod. proc. civ., 2697 cod. civ., 342, 345, 346 e 132, second o comma, cod. proc. civ., in rel azione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.; l'omesso esame di prove convergenti, con riferimento agli artt. 115 e 116 cod. proc . civ., 2697 cod. proc. civ., 345, 346 e 132, secondo comma, cod. proc.  civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.; l'omesso esame di ul teriore prova indiziaria converg ente, con riferimento agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., 2697, 2727 e 2729 cod. civ., 345, 346 e 132, sec ondo comm a, cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere i giudici di merito omesso di valutare i fatti non contestati ai fini dell'accoglimento della domanda di usucapione e trascurato il giudicato interno formatosi con riferimento all'i nesistenza del vialetto già da quando il controricorrente aveva acquistato, non essendo stata tale statuizione del giudice di primo grado impugnata in appello, per avere omesso di esaminare prove convergenti sia sulla risalenza nel tempo degli abusi dedotti dell'attore, sia sull'inesistenza di diritti vantati dal l'attore e l'ul teriore prova indiziaria convergente, ossia la descrizione del bene contenuta nell'atto di donazione.  8. Con il secondo motivo di ricorso incidentale, si lamenta la violazione degli artt. 342, 345, 183, commi quinto e sesto, cod .  proc. civ., l'art. 2909 cod. civ., 324 cod. proc. civ., 115 e 116 cod.  proc. civ., 948, 1117, 1158 e 2697 cod. civ., in relazione all'art.  360, primo comma, nn. 3-4, cod. proc. civ., per avere i giudici di merito riten uto ammissibile la c.t. di parte prodotta in secondo 20 di 23 grado, ma non anche i documenti con la stessa prodotti, salvo poi utilizzarli, e per avere trascurato la man cata impu gnazione, da parte dell'appellante, dell'affermazione contenuta nella sentenza di primo grado, secondo cui le opere lamentate dall' attore in domanda e asseritamente recenti risultavano risalire, invece, agli anni 1983/1987, le quali erano, dunque, passate in giudicato.  9. Con il terzo motivo di ricorso incidentale, si lamenta la violazione degli artt. 342, 345, 183 commi quinto e sesto, co d. proc. civ., 2909 cod. civ., 324, 115, 116 cod. proc. civ., 948, 1117, 1158 e 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360, prim o comm a, nn. 3 -4, cod. proc. civ., perché i gi udici di merito avevano riformato la sentenza di primo grado, con cui era stata rigettata la domanda di rivendicazione della comunione del viale, senza co nsiderare che l'appellante non aveva specificamente impugnato la ratio decidendi della sentenza di primo grado.  10. Con il quarto motivo di ricorso incidentale, si lamenta, infine, la violazione degli artt. 2909 cod. civ., 324 cod. proc. civ., 948, 1117 e 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3-4, cod. proc. civ., per ave re i giud ici d i merito ritenuto provata la domanda di rivendicazione del cellaio attraverso l'esibizione d ei documenti catastali, senza considerare che l'atto di appell o non aveva censurato adeguatamente la sentenza di primo grado, che aveva respinto la domanda di rilascio, sostenendo che non fosse stata for nita la prova dell'acqui sto derivativo del cespite rivendicato.  11. Il ricorso incidentale adesivo autonomo è inammissibile in quanto notificato oltre il termine del 8/7/2020 , decorren te dalla notifica della sentenza impugnata, avvenuta il ###, avendo lo stesso ricorrente affermato di avere presentato il ricorso incidentale adesivo dopo avere ricevuto la notifica di quell o principale, avvenuta, per quanto risulta dagli atti, il ###. 21 di 23 Occorre innanzitutto evidenziare, infatti, come l'atto che, ancorché denominato controricorso, non contesti il ricorso principale, ma aderisca ad esso, debba qualificarsi sotto questo profilo ric orso incidentale di tipo adesivo (in tal senso Cass., Sez. 3, 17/12/2009, n. 26505). 
In tal e caso, non trova applicazione la discipl ina riguardante i termini e le fo rme del ric orso incidentale ###, ma quella dettata dall'art. 325 cod. proc. civ. per il ricorso autonomo, cui è altrettanto soggetto qualsiasi ricorso successivo al primo, che abbia valenza d'impugnazione incidentale, qualora investa un capo della sentenza non impugnato con il ricorso principale o lo investa per motivi diversi da quelli fatti valere con il ricorso principale, atteso che le regole dell'impugnazione tardiva, in osservanza dell'art. 334 cod. proc. civ. e in base al combinato disposto degli artt. 370 e 371 cod. proc. civ., operano esclusivamente per l'im pugnazione incidentale in senso stretto, e cioè proveniente dalla parte contro la quale è stata proposta l'impugnazione principale, solo alla quale è consentito presentare ricorso nelle forme e nei termini di quello incidentale, per l'interesse a co ntraddire e a presentare, contestualmente con il controricorso, l'eventuale ricorso incidentale anche tardivo (Cass., Sez. 3, 24/8/2020, n. 17614; Cass., Sez. 5, 7/10/2015, n. 20040; Cass., Sez. 5, 28/10/2015, n. 21990; Cass., Sez. 3, 21/1/2014, n. 1120). 
Ciò comporta che il ricorso che abbia contenuto adesivo al ricorso principale e che formula un'impugnazione il cui interesse non sorga dall'impugnazione principale, ma in conseguenza della emanazione della sentenza - quand'anche contenga censure aggiuntive rispetto a quest'ultima - va proposto, a pena di inammissibilità, nel termine ordinario di impugnazione (Cass., Sez. 2, 22/12/2021, n. 41254; Cass., Sez. 5, 25/1/2008, n. 1610; Cass., Sez. 1, 21/3/2007, 6807; Cass., Sez. 2, 18/4/2002, n. 5635). 22 di 23 Né può dirsi applicabile alla specie il diverso principio recentemente pronunciato da Cass., Sez. U, 28/3/202 4, n. 8486 , seco ndo cui l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando riveste le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell'impugnazione principale, in ragione del fatto che l'interesse alla sua proposizione pu ò sorgere dall' impugnazione principale o da un'impugnazione incidentale tardiva. 
Detto principio si riferisce, infatti, al diverso caso dell'obbligazione solidale, che, in quanto caratterizz ata dalla scindibilità della pluralità di cause, in tale ipotesi cumulate e poi decise con sentenza prevista dall'ar t. 332 cod. proc. civ., in ragione dell'ambito applicativo dell'art. 1306, primo co mma, cod.  (secondo cui la sentenza emessa tra un coobbligato ed il creditore non ha effetto nei confronti dei coobbliga ti rimasti estranei alla controversia) e, in definitiva, della legitti mazione disgiunta a contraddire in capo a ciascun coobbl igato e, prima ancor a, del concetto stesso di solidarietà, per eff etto della regola generale secondo cui il creditore può domandare a ciascuno dei coobbligati l'adempimento dell'intera obbligazione, impone di attribuire un peso par ticolare all'interesse quali ficato del co-obbligato a non subire pregiudizio dalla riforma della sentenza impugnata dall'altro co-obbligato solidal e in funzione di un corret to ripar to dell'obbligazione in sede di regresso, legittimandolo a ser virsi di tale rimedio impugnatorio, ancorché in via tardiva.  15. In conclusi one, dichiarata l'infondatezza dei moti vi di ricorso principale e l'inammissibili tà di quello incidentale adesivo autonomo, deve disporsi il rigetto del primo e dichiararsi l'inammissibilità del secondo. Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e devono e devono essere poste a carico delle ricorrenti, principale e incidentale. 23 di 23 Considerato il tenore del la pronuncia, va dato atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 - della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti principale e incidentale, di u n ulteriore importo a titolo di cont ributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione, se dovuto.  P.Q.M.  Rigetta il ricorso prin cipale e dichi ara l'inammissibilità di quello incidentale. 
Condanna la ricorrente principale e quella incidentale al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in ### 4.500,00 per compensi, ciascuna, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in ### 200,00 ed agli accessori di legge. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale e incidentale del contributo un ificato previsto per il ricorso a norma dell'art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso in ### il ###  

Giudice/firmatari: Orilia Lorenzo, Pirari Valeria

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 10959/2025 del 26-04-2025

... origine dalla realizzazione da parte di ### sul proprio lastrico solare, di un volume chiuso con 2 di 7 tamponamenti in muratura e struttura portante in elementi lignei, parzialmente sovrastante il parapetto del last rico di proprietà di ### e ### comproprietari dal 19/07/1978 di un immobile, dotato di te rrazza e parapetto con veduta verso l'immo bile di ####, realizzata nel m arzoaprile 2008, veniva contestata dai ### in quanto avrebbe impedito l'esercizio del diritto di veduta e violato la distanza di cui all'art. 907 c.c.; inoltre, si lamentava che la costruzione era posta in appoggio al parapetto, violando l'art. 877 c.c. Dopo diffide, ### rastremava solo la parete prospiciente il parapetto senza però ripristinare la veduta. I ### domandavano quindi al Tribunale di Trani di condannare ### al ripristino della veduta, arretrando il manufatto d i almeno tre metri dal confine o, in subordine, di condann arlo alla demol izione del muro costruito in appoggio. ### si costituiva, contestando l'esistenza della servitù di veduta e precisando che l'opera era realizzata in aderenza, rispettosa delle norme edilizie locali. Il Tribunale accoglieva le domande, condannando ### a ridurre il manufatto (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21046/2022 R.G. proposto da: ### rappresentato e difeso dall'avvocato #### -ricorrente contro ####, rappresentati e difesi dall'avvocato ### -controricorrenti nonché ### -intimata avverso SENTENZA di CORTE D'### n. 868/2022 depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/04/2025 dal #### vicenda sostanziale trae origine dalla realizzazione da parte di ### sul proprio lastrico solare, di un volume chiuso con 2 di 7 tamponamenti in muratura e struttura portante in elementi lignei, parzialmente sovrastante il parapetto del last rico di proprietà di ### e ### comproprietari dal 19/07/1978 di un immobile, dotato di te rrazza e parapetto con veduta verso l'immo bile di ####, realizzata nel m arzoaprile 2008, veniva contestata dai ### in quanto avrebbe impedito l'esercizio del diritto di veduta e violato la distanza di cui all'art. 907 c.c.; inoltre, si lamentava che la costruzione era posta in appoggio al parapetto, violando l'art. 877 c.c. Dopo diffide, ### rastremava solo la parete prospiciente il parapetto senza però ripristinare la veduta. I ### domandavano quindi al Tribunale di Trani di condannare ### al ripristino della veduta, arretrando il manufatto d i almeno tre metri dal confine o, in subordine, di condann arlo alla demol izione del muro costruito in appoggio.  ### si costituiva, contestando l'esistenza della servitù di veduta e precisando che l'opera era realizzata in aderenza, rispettosa delle norme edilizie locali. 
Il Tribunale accoglieva le domande, condannando ### a ridurre il manufatto rispettando la distanza prescritta dall'art. 907 c.c., sulla base dell a veduta ritenuta esist ente per t utta la lunghezza del parapetto. 
In sede di appello, la Corte territoriale, adita dal convenuto, ha rigettato la censura sulla mancata prova del diritto di veduta, ma ha accolto parzialmente il gravame sull'altezza del parapetto necessario per la sicurezza, accertando la veduta solo per parte terminale del parapetto, alta da 90 a 99 cm, con profondità di 40 cm. La Corte di merito ha ritienuto che questa parte, di oltre 150 cm di lunghezza, consenta un affaccio comodo e sicu ro, integrando du nqu e una veduta diretta e obliqua, tutelata ex art. 9 07 c.c. Pertanto, la sentenza di primo grado è stata parzialmente riformata, 3 di 7 imponendosi al Sig risi di arretrare il m anufatto in modo radiale rispetto al tratto finale del parapetto. 
Ricorre in cassazione il convenuto con quattro motivi, illustrati da memoria. Resistono gli attori con controricorso e memoria.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1.- Col primo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt.  948, 949, 2967 c.c. e 112 c.p.c., assumendo che la Corte di appello ha erroneamente qualificato la domanda proposta dagli attori come actio confessoria servitutis, mentre si trattava invece di una actio negatoria servitutis. Osserva che nella motivazione della sentenza impugnata non è mai chiarita la natura della domanda né viene esplicitato se essa sia fondata su un titolo di acquisto della servitù o sull'usucapione. Si censura che la Corte distrettuale abbia ritenuto sussistente la servitù di veduta in assenza di prova formale del diritto da parte dei resistenti, fondando la decisione solo sulla non contestazione da parte del convenuto, sul contenuto del rogito notarile del 1978 e sulle deposizioni testimoniali, in contrasto con il principio secondo cui la prova della titolarità del diritto di servitù costituisce condizione dell'azione e deve essere fornita in modo rigoroso. Si afferma che il contenuto dell'atto di acquisto degli attori e le loro dichiarazioni non valgono a costituire o provare la servitù, e che la sentenza impugnata ha eluso il dovere del giudice di accertare d'ufficio l'esistenza del diritto reale dedotto in giudizio, ai sensi dell'art. 949 Il motivo è infondato. 
Infatti, la Corte territoriale ha espressamente affermato (p. 10) che «la domanda è comunque fondata, essendo stata la veduta esercitata pacificamente sin dal 1978 senza interruzioni (come accertato dai testi e dalla c.t.u.), essendo quindi maturato il termine utile ai fini dell'acquisto della servitù per usucapione». 
La Corte d'Appello ha quindi desunto la prova del diritto di servitù vantato dagli attori dalla esistenza della veduta da oltre venti anni (v. pag. 10 sentenza) e quindi in sostanza ha ravvisato una servitù costituita per usucapione. 4 di 7 2. - Il secondo motivo del ricorso denuncia violazione degli artt.  900, 905 e 907 c.c., censurando la sentenza impugnata per avere erroneamente qualificato come veduta il parapetto presente sulla terrazza degli attori. Si afferma che la Corte di appello avrebbe trascurato il principio, elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui affinché un'apertura possa considerarsi veduta ai sensi dell'art. 900 c.c. e, dunque, godere della tutela di cui agli artt. 905 e 907 c.c., è necessario che essa consenta un affaccio esercitabile in condizioni di sufficiente comodità e sicurezza. ### il ricorrente, tale principio è stato violato nel caso concreto, poiché il parapetto esaminato dalla Corte distrettuale non avrebbe le caratteristiche necessarie a garantire l'affaccio sicuro: avrebbe, infatti, un'altezza media di soli 80 cm e uno spessore tale (pari ad almeno 80 cm) da ostacolare l'affaccio stesso. Si assume inoltre che la Corte territoriale abbia erroneamente indicato lo spessore del parapetto in soli 40 cm, mentre dalla relazione del c.t.u. risulterebbe che lo spessore reale è pari a 80 cm. Si contesta infine che la Corte abbia valorizzato, ai fini della sussistenz a della veduta, un segmento del parapetto lungo circa 150 cm, in cui l'altezza sarebbe variabile tra 90 e 99 cm e si sostiene viceversa che tale tratto sarebbe troppo breve, disomogeneo e comunque inidoneo a integrare una veduta ai sensi di legge. 
Il motivo è inammissibile. 
Il motivo esibisce la struttura logica seguente: poiché il giudice di merito ha accertato i fatti in modo che si asserisce essere erroneo, allora sono state violate norme giuridiche sostanziali. Tale struttura scambia il ruolo della Corte di cassazione per quello di una terza istanza di merito. In altre parole, il ricorrente sovrappone il suo apprezzamento ricostruttivo della situazione di fatto rilevante all'accertamento che il giudice di merito ha espresso in una motivazione che non si espone a censure in sede di giudizio legittimità. 
Infatti, la Corte t erritoriale ha rilevat o che la terr azza dei ### presenta una parte finale del parapetto con 5 di 7 una altezza pari a cm 90 e con una profondità costante di cm 40 sino a raggiungere l'altezza di 99 cm. Tali circostanze di fatto sono state reputate sufficienti a garantire la comoda e sicura insp ectio e prospectio nella proprietà S igrisi, considerato che l'altezz a di partenza di cm 90 corrisponde sostanzialmente al ‘basso ventre' ma il suo costante incremento sino a 99 cm nonché il suo importante spessore (cm 40) consente una adeguat a protezione del pe tto permettendo contemporaneamente l'affaccio in condizioni di sicurezza. Pertanto, la Corte ha inquadrato giuridicamente la parte terminale della terrazza (della misura di oltre un metro e mezzo di lunghezza) come veduta.  3. - Il terzo motivo del ricorso denuncia violazione dell'art. 871 c.c., censurando la sentenza impugnata per avere omesso l'applicazione delle norme urbanistiche speciali e locali, in particolare delle ### di ### (### del ### del Comune di ### che consentono, per gli edifici ricadenti nella zona ### costruiti sul confine, la realizzazione di sopraelevazioni in aderenza a pareti cieche. Si afferma che la Corte di appello ha trascurato l'efficacia vincolante delle disposizioni comunali che, nella fattispecie, autorizzano l'opera realizzata dal ricorrente, rendendola conforme alla normativa edilizia. Il ricorrente sostiene che, essendo il suo edificio costruito sul confine e posto in aderenza a una parete priva di vedute legali, egli era legittimato a sopraelevare in aderenza, come consentito dalle ### La Corte, nel dare prevalenza alle norme del codice civile rispetto alla disciplina urbanistica, avrebbe dunque errato in diritto, ignorando che la costruzione eseguita in conformità agli strumenti urbanistici locali e con titolo edilizio legittimo non può essere ritenuta lesiva dei diritti altrui. 
Il terzo motivo è inammissibile. 
Esso infatti non coglie la ratio decidendi, che è fondata sull'accertamento della costruzione in violaz ione della distanza prescritta dall'art. 907 cc. 6 di 7 Sull'inammissibilità del motivo di ricorso che non coglie la ratio decidendi, cfr., tra le altre, Cass. 19989/2017.  4. - Il quarto motivo del ricorso denuncia, infin e, violazione dell'art. 91 c.p.c., censurando la sentenza impugnata per non avere pronunciato sulle spese del giudizio di primo grado, nonostante la parziale riforma della decisione adottata in primo grado. Si assume che la Corte di appello, pur avendo accolto parzialmente l'appello e ridimensionato la condanna imposta dal Tribunale, avrebbe omesso di pronunciarsi sulla necessità di rimodulare anche le spese del primo grado, che erano state poste integralmente a carico del ricorrente.  ### il ricorrente, tale omissione integra violazione del principio di soccombenza, che impone al giudice di liquidare le spese tenendo conto dell'esito complessivo della lite. In presenza di un parziale accoglimento dell'impugnazione e della conseguente riforma della decisione impugnata, la Corte avrebbe dovuto quantomeno compensare in parte le spese del primo grado, così come ha fatto per quelle del secondo grado. ### di tale principio rende, secondo il ricorrente, la decisione della Corte di appello illegittima nella parte in cui ha confermato senza motivazione la condanna integrale alle spese del primo grado. 
Questo motivo è fondato. 
La giuri sprudenza della Corte di Cassazione è concorde nell'affermare che il giudice d'ap pello ha il potere-dovere di procedere d'ufficio ad u na nuova regolamentazione d elle spese processuali qualora riformi, in tutto o in parte, la sentenza impugnata. Il fondamento di tale obbligo risi ede nel fat to che la valutazione della soccombe nza, ai fini della cond anna alle spese, deve operare in base ad un criterio unitario e globale, tenendo conto dell'esito finale della controversia nel suo complesso. Pertanto, la riforma della decisione di primo grad o determina la necessità di riconsiderare chi debba essere considerato soccombent e e, di conseguenza, a carico di chi debban o e ssere poste le spese di 7 di 7 entrambi i gradi di giudizio (cfr., tra le più recent i, 16526/2024). 
La sentenza si è discostata da tale principio perché effettivamente, pur avendo riformato in parte la decisione di primo grado, non ha provveduto sulle spese del relativo giu dizio: essa pe rtanto va cassata.  5. Il giudice di rinvio (che si individua nella Corte di appello di Bari, in dive rsa composizione), regolerà anche le spese del gi udizio di legittimità.  P.Q.M.  La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, rigetta i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione, anche per la liquidazione della spese del giudizio di legittimità. 
Così deciso in ### il ###.   

Giudice/firmatari: Orilia Lorenzo, Caponi Remo

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