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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALMI Il Tribunale di Palmi, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott. ### all'udienza del 26/11/2025, celebratasi con il modello della trattazione scritta, lette le note di parte tempestivamente depositate, ha pronunciato, nella causa iscritta al n. R.G. 675/2025 la seguente ### (C.F.:###), nato a ### (R.C.), il ###, residente ###### n° 62 elettivamente domiciliato in ### (R.C.) ### n° 73, presso lo studio dell'Avv. ### che lo rappresenta e difende giusta procura in atti; RICORRENTE E I.N.A.I.L. - ### per l'### contro gli ### sul ### con sede ####### n. 144 e sede ###### alla via ### n. 54, in persona del ### per la ### dott.ssa ### elettivamente domiciliat ###, presso l'Avv. ### (#####), che lo rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti in ### da ### del 16 aprile 2024, recante i numeri 48247 del repertorio e 18366 della raccolta; RESISTENTE Avente ad oggetto: ### malattia professionale I.N.A.I.L. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorrente in epigrafe, con ricorso depositato in data ###, conveniva in giudizio l'### in persona del legale rappresentante pro-tempore, chiedendo “1. accertare e dichiarare che le malattie professionali così come denunciate, determinano una menomazione dell'integrità psico-fisica con un danno biologico non inferiore al 20%; - all'esito riconoscere e dichiarare il diritto del ricorrente all'indennità di legge e al danno patrimoniale, e, conseguentemente condannare l'I.N.A.I.L., in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento degli stessi, con interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al reale soddisfo. Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa da distrarre al sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario”.
Ciò premesso, deduceva, nello specifico: - di essere stato lavoratore dipendente, prima in agricoltura, e poi metalmeccanico presso cantieri edili per conto della ditta ### s.r.l.; - di aver operato come uomo di fatica dal 3.5.2011 al 31.07.2021; - che lo stesso si occupava di lavorazione e movimentazione manuale di carichi eseguita con continuità durante il turno lavorativo (lista ###.M. 11.12.2009 - 3-2-I- ###.2); - che il ricorrente in data ###, per il tramite del patronato ### presentava: domanda di riconoscimento malattia professionale schiena (identificativo 4425147), domanda danno biologico (identificativo 4425167) e domanda di riconoscimento del diritto alla rendita (identificativo 4425198), (###1 domande amministrative); - che il ricorrente in data ###, per il tramite del patronato ### presentava: domanda di riconoscimento malattia professionale mano dx e sx (identificativo 5158995), domanda danno biologico (identificativo 5158998) e domanda di riconoscimento del diritto alla rendita (identificativo 5159002), (###2 domande amministrative); - che il ricorrente in data ###, per il tramite del patronato ### presentava: domanda di riconoscimento malattia professionale spalle (identificativo 5185836), domanda danno biologico (identificativo 5185850) e domanda di riconoscimento del diritto alla rendita (identificativo 5185853), (###3 domande amministrative); - che in amnesia per le domande avanti specificate venivano indicate diverse patologie come ansia, - lombalgia ricorrente e resistente ai trattamenti - limitazione della rachide lombare - dolore mano DX e SX - deficit funzionale, edema - dolore spalla DX e SX - peggioramento clinico della sintomatologia - limitazione funzionale spalla DX e SX per come si evince dalle rispettive certificazioni telematiche allegate ala domande; - che con i provvedimenti del 07/12/2023, identificativo n. ### - ###- ###- #####, l'### in merito alla domanda relativa alla malattia professionale schiena, comunicava al ricorrente quanto segue: “ Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche, si comunica che : gli accertamenti effettuati per il riconoscimento della malattia professionale consentono di escludere l'esistenza di nesso causale tra il rischio lavorativo cui è stato esposto e la malattia denunciata; la pratica pertanto viene archiviata. contro il provvedimento può essere avanzata opposizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento”; del 07/12/2023, identificativo ### - ###- ###- ###, l'### in merito alla domanda relativa alla malattia professionale mani e polsi DX e SX, comunicava al ricorrente quanto segue: “ Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche, si comunica che : gli accertamenti effettuati per il riconoscimento della malattia professionale consentono di escludere l'esistenza di nesso cusale tra il rischio lavorativo cui e' statao esposto e la malattia denunciata; la pratica pertanto viene archiviata. contro il provvedimento puo' essere avanzata opposizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento”. Dell'08/02/2024, identificativo n. ### - ###- ###- #####, l'### in merito alla domanda relativa alla malattia professionale spalla DX e SX, comunicava al ricorrente quanto segue: “Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche, si comunica che : GLI ####'####' ######. ###' ####”, per come si evince dai tre provvedimenti allegati ( ###4 provvedimenti ###; - che avverso tali provvedimenti il ricorrente presentava opposizione con allegata perizia specialistica del dott. ### rispettivamente: - opposizione id.5216324 del 28/12/2023 malattia professionale schiena, opposizione danno biologico id. 5216325 del 28/12/2023 e opposizione rendita id. 5216327 del 28/12/2023; - opposizione id.5216320 del 28/12/2023 malattia professionale mani e polsi DX e SX, opposizione danno biologico id. 5300312 del 02/03/2024 e opposizione rendita id. 5300313 del 02/03/2024; opposizione id.5300307 del 02/03/2024 malattia professionale spalla DX e SX, opposizione danno biologico id. 5300309 del 02/03/2024 e opposizione rendita id. 5300310 del 02/03/2024, come da allegati ricorsi ( ###5 ricorsi amministrativi); - che alle predette opposizioni l'### rispondeva con i seguenti provvedimenti: provvedimento del 10/04/2024 prat. malattia professionale schiena n. 514335976 del 05/02/2022 comunicando quanto segue: “### L'######, ###. ###' ##### A ### - che con provvedimento del 10/04/2024 prat. malattia professionale mani e polsi 514337548 del 28/10/2023 comunicando quanto segue: “### L'######, ###. PERTANTO, ###' ### ACCOLTA”. ### A #### - che provvedimento del 10/04/2024 prat. malattia professionale spalle n. 514337629 del 26/11/2023 comunicando quanto segue: “### L'#### E #####, ###. ###' ##### A ### OPPOSIZIONE” per come si evince dai provvedimenti allegati (###6 provvedimenti ### avverso ricorsi); - che il ricorrente ha presentato le domande avanti specificate poiché lo stesso ha prestato attività lavorativa per la ### dal 01/11/2007 fino al 06/09/2021, con qualifica di “repartista” presso il punto vendita ### sito a ### - che le ore indicate in busta paga erano solo 4 a fronte di una giornata lavorativa di 9 ore, percepiva uno stipendio non consono a quanto realmente dovutogli per legge, considerando, altresì, che né le ferie né gli straordinari venivano retribuiti, né tantomeno la malattia; - che per quanto riguarda le mansioni svolte dal ricorrente, sebbene il contratto prevedeva un inquadramento quale repartista, i compiti effettuati erano ben diversi, ovvero: cassiere, gestione del punto vendita, sistemazioni degli scaffali, gestione degli ordini, pulizia del punto vendita, rilevamento della temperatura ### apertura e chiusura del punto vendita, nonché controllo della scadenza delle merce, versamento incassi giornalieri presso la banca ### di ### di ### svolgeva l'incarico di “responsabile del personale”, difatti si occupava dell'organizzazione dei turni di lavoro e dei permessi da attribuire ai colleghi, nonché di coordinare i vari punti vendita ### ovvero quelli di ##### e ### e, dal 2017 in poi, era stato ulteriormente incaricato dai dirigenti, ovvero i ##### ed ### di recarsi presso i predetti punti vendita per consegnare dei documenti riguardanti le varie sedi o i dipendenti delle stesse (###8 contratto di lavoro, licenziamento, estratto contributivo); - che il datore di lavoro pretendeva che il ricorrente svolgesse mansioni ulteriori, nonché, diverse da quelle previste dal contratto, tra cui la pulizia delle zone adibite a parcheggio, e la pulizia delle vetrate e delle serrande dei punti vendita, pulizia delle celle, senza però essere dotato di alcun tipo di materiale protettivo. - che oltre alle questioni relative alle ore ed ai pagamenti, ci sono stati ulteriori problemi, tra i quali è capitato spesso che il ricorrente rimanesse da solo nel punto vendita, senza nessun altro collega o al più con un solo collega, circostanza che causava non pochi problemi e grosse difficoltà nella gestione dell'intero punto vendita. Spesso quando era in malattia il ricorrente veniva chiamato per rientrare perché non c'era personale per sostituirlo o in alcuni casi doveva rientrare perché anche altri punti vendita restavano sprovvisti di personale; - che anche le condizioni di lavoro erano estremamente invalidanti difatti si lavorava senza alcun impianto di climatizzazione sia l'estate che l'inverno, ed anche quando c'è stata l'emergenza sanitaria dovuta al covid-19 non sono mai stati forniti gli strumenti di protezione, ovvero: guanti, mascherine o gel igienizzante, per le mascherine e i guanti doveva provvedere ogni singolo dipendente, per quanto riguarda il gel igienizzante si doveva utilizzare quello del negozio messo a disposizione dei clienti, in quanto obbligatorio per legge; - che il ricorrente si ritrovava spesso a svolgere anche delle attività correlate alla movimentazione dei materiali, alle operazioni di carico e scarico, all'utilizzo di specifiche attrezzature di lavoro, come ad esempio all'utilizzo di “ribalte” o “pedane” in ferro su cui vengono spinti i carrelli carichi di merce, o, in assenza di ribalta, all'utilizzo di transpallet e carrelli elevatori, senza previo corso in merito; che inoltre il ricorrente si trovava alle prese con la prensione continua di oggetti e/o il trasporto di carichi di peso variabile da 1 kg a un massimo di 15/20 kg non munite di adeguate impugnatura e /o con maniglie di dimensioni incongrue per lunghi percorsi, estremamente dannosa per la struttura delle mani; - che l'attività lavorativa comprendeva anche l'assemblaggio in catena degli scaffali; - che l'attività alla cassa comportava l'esecuzione di movimenti ripetitivi consistente nella prensione della merce dal piano d'appoggio, dal momento che non era funzionante il nastro trasportatore; decodifica o battitura manuale del prezzo; spinta della merce verso la zona di raccolta; battitura del totale, ricevimento del denaro, consegna resto e scontrino. ### il ricorrente nello svolgere le mansioni anche di cassiere operava per lunghe ore, in piedi, spostando su un nastro i prodotti con grande rapidità e frequenza, poiché per, come detto, non funzionava. Tutto ciò, indipendentemente dal peso dell'oggetto, ha generato nel ricorrente una situazione di sovraccarico biomeccanico; i lavoratori addetti alle casse sviluppano patologie, come ad esempio la sindrome del tunnel carpale, con maggior probabilità rispetto ad altri lavoratori come è successo al sig. Napoli. Inoltre, la postazione della cassa, in piedi, è spesso angusta e il registratore di cassa e la corsia di transito delle merci, con relativo scanner, sono in posizione angolata l'uno rispetto all'altra, obbligando l'addetto a ripetute torsioni del busto o anche a rimanere prolungatamente con le spalle angolate rispetto al bacino; - che altra mansione svolta dal ricorrente era quella di chi effettua rifornimento scaffali, attività che comporta un rischio significativo di sovraccarico biomeccanico degli arti superiori, postura incongrua di spalla e mano, ripetitività ed elevata frequenza dei movimenti. ### si ritrovava a riporre varie tipologie di merci, alcune molto pesanti, come le confezioni da sei bottiglie di acqua minerale, le casse di birra e delle bibite in genere, nel reparto detersivi i fustoni e gli altri prodotti che si trovano in confezioni da ¾ in base alle offerte del giorno. Molte confezioni di prodotti erano prive di appigli adeguati e comunque difficili da sollevare anche con due mani. Il numero di pezzi movimentati nell'unità di tempo che spesso, considerando i ritmi, a volte erano solo in due nel punto vendita ed a volte si ritrovava il ricorrente da solo, risulta elevato. Cosi come la distanza tra il piano di appoggio di partenza (solitamente, un transpallet o un nor-male carrello a ruote) e quello di posizionamento finale particolarmente contrassegnata da movimenti ripetitivi del polso e di prensione della mano, nonché dall'assunzione di posture incongrue, in particolare del polso e della spalla; - che per movimentazione manuale dei carichi si intendono le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico effettuate senza l'ausilio di attrezzature meccaniche, comprese le azioni del sollevare, deporre, tirare, portare o spostare un carico. La parte più a rischio, per possibili lesioni muscolari, è la schiena (tratto lombo-sacrale), specialmente se le operazioni di spostamento e/o sollevamento vengono svolte in situazioni difficili quali: ambienti piccoli; mancanza di aiuti meccanici; mancanza di una giusta informazione ai lavoratori su come spostare o sollevare i pesi; mancanza di una adeguata organizzazione del lavoro; locali scarsamente illuminati e/o con pavimenti sconnessi e scivoloso. Queste attività lavorative possono generare malattie muscolo-scheletriche correlate al lavoro, cioè, patologie da sovraccarico biomeccanico delle strutture articolari, tendinee, muscolari, dei nervi periferici e del sistema vascolare; - che il ricorrente lavorava in assenza di climatizzatori, pertanto in ambienti non idonei per come si evince anche dall'allegato procedimento penale; - che il sig. Napoli comunicava sempre alla società le condizioni di lavoro pesanti e logoranti, un carico eccessivo di lavoro richiedeva molto impegno fisico e psicologico; - che tali mansioni hanno generato nel sig. Napoli delle patologie invalidanti per come indicate nelle seguenti valutazioni mediche:“lombalgia cronica da discopatie multiple ed ernia discale ###-###con risentimento sciatalgico all'arto inferiore sinistro, tenosinovite degli estensori di entrambi le mani. Le patologie suddette sono state determinate dall'attività lavorativa del periziato che, in condizioni di negligente tutela, alla dipendenze di un'azienda sanzionata per lo sfruttamento dei lavoratori, era esposto a movimentazioni di carichi per oltre 10 ore al giorno e senza ausili. In particolare, la movimentazione di carichi e le posture incongrue, a cui è stato esposto il Napoli per tutti i giorni, oltre le ore contrattuali di lavoro, hanno determinato sollecitazioni sui dischi intervertebrali nel tratto lombare fino a causare l'ernia tra ### e ###. Pertanto, alla luce dei dati clinici ed anamnestici, dagli esami esibiti, ritenendo le patologie descritte lavorocorrelate, è da riconoscere, a mio avviso, una menomazione psico-fisica da indennizzare in misura non inferiore al ventipercento (20%)” ; ### dolorosa bilaterale da tendinopatia degenerativa del sovraspinoso e tenosinovite del capo lungo del bicipite. Le patologie suddette sono state determinate dall'attività lavorativa del periziato che, in condizioni di negligente tutela, alle dipendenze di un'azienda sanzionata per lo sfruttamento dei lavoratori, era esposto a movimentazioni di carichi per oltre 10 ore al giorno e senza ausili… In particolare, la movimentazione di carichi e le posture incongrue, a cui è stato esposto il Napoli per tutti i giorni, oltre le ore contrattuali di lavoro, hanno determinato sollecitazioni sui tendini delle scapolo-omerali fino a determinarne una patologia degenerativa cronica che espone la cuffia dei rotatori alla rottura. Pertanto, alla luce dei dati clinici ed anamnestici, dagli esami esibiti, ritenendo le patologie descritte lavorocorrelate, è da riconoscere, a mio avviso, una menomazione psico-fisica da indennizzare in misura non inferiore al dieci percento (10%) ”, per come si evince dalle perizie valutative a firma dello specialista in ortopedia e traumatologia Dott. ### (###11 valutazioni mediche dott. ###.
Chiedeva quindi, di dichiarare che a seguito della malattia di cui è portatore, aveva subito una riduzione della capacità lavorativa di grado indennizzabile, con una percentuale di invalidità non inferiore al 20%, secondo le voci tabellari del D.M. del 09/04/2008, contratta in occasione dello svolgimento del rapporto di lavoro, di conseguenza, condannare l'### al pagamento del trattamento previdenziale invocato nelle misure previste dalla legge, a decorrere dalla data di denuncia di malattia professionale. Il tutto con interessi legali dal dì della maturazione del diritto e fino all'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese competenze e onorari, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio l'### la quale con ragioni di fatto e di diritto resisteva alla domanda, chiedendo il rigetto del ricorso spese vinte.
In particolare, l'ente resistente eccepiva l'assenza di malattia professionale - mancata esposizione a rischio morbigeno. sulla non riconducibilità della patologia a rischio lavorativo; divieto di cumulo con altre prestazioni.
La causa veniva istruita attraverso la documentazione prodotta dalle parti.
All'udienza del 22.05.2025, veniva nominato consulente tecnico medico-legale, il quale in data ### regolarmente depositava la propria relazione peritale.
All'odierna udienza, celebratasi con il modello della trattazione scritta, lette le note di parte tempestivamente depositate, acquisita la documentazione, la causa veniva decisa ex art. 429 c.p.c.
Il ricorso risulta parzialmente fondato e va accolto nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
È opportuno premettere che dal punto di vista del lavoratore danneggiato da infortunio sul lavoro o da malattia professionale, esaminando il ### n. 38 del 2000, e segnatamente l'articolo 13, la disciplina indennitaria -applicabile alla fattispecie che ci occupacosì delimita il danno biologico coperto dall'assicurazione obbligatoria: le menomazioni permanenti comprese tra il 6% ed il 15%, danno luogo ad un indennizzo in somma capitale, rapportato al grado della menomazione; le menomazioni pari o superiori al 16%, danno luogo ad una rendita ripartita in due quote: la prima quota è determinata in base al grado della menomazione, cioè al danno biologico subito dall'infortunato, la seconda tiene conto delle conseguenze di natura patrimoniale della lesione.
Per i danni di natura biologica inferiori al 6% o temporanei non vi è copertura assicurativa.
Si è rilevato che la prospettiva dell'art. 13 cit. non è quella di fissare in via generale ed omnicomprensiva gli aspetti risarcitori del danno biologico, ma solo quella di definire i meri aspetti indennitari agli specifici ed unici fini dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. ### l'erogazione effettuata dall'### è strutturata in termini di mero indennizzo, indennizzo che, a differenza del risarcimento, è svincolato dalla sussistenza di un illecito (contrattuale od aquiliano) e, di conseguenza, può essere disposto anche a prescindere dall'elemento soggettivo di chi ha realizzato la condotta dannosa e da una sua responsabilità, ossia dall'irrilevanza della componente soggettiva, in quanto l'indennizzo viene erogato a prescindere da ogni valutazione di addebitabilità del danno; l'ambito di tutela da far valere nei confronti dell'### è caratterizzato dall'automaticità delle prestazioni, le quali spettano anche se il datore di lavoro non sia adempiente ai suoi obblighi assicurativi nonché; inoltre, dal punto di vista quantitativo, le prestazioni assicurative, svincolate dalla personalizzazione del danno, sono erogate sulla base di criteri predeterminati stabiliti dalla legge. Si è tenuto presente che, anche riguardo al consolidamento degli effetti patrimoniali in capo all'avente diritto, l'indennizzo ### si struttura in modo diverso da un risarcimento del danno, dal momento che la rendita cessa con la morte del lavoratore (e non passa nell'asse ereditario), mentre il diritto al risarcimento, una volta consolidatosi, entra a far parte del patrimonio dell'avente diritto e si trasferisce agli eredi.
Giova, altresì, precisare che si definiscono malattie professionali quelle che colpiscono i lavoratori assicurati esposti in modo protratto al rischio tutelato e per le quali sia certa la derivazione causale dall'attività espletata. ### deve contrarre la tecnopatia nell'esercizio ed a causa della lavorazione espletata o a causa degli specifici fattori patogeni cui è esposto per assolvimento del proprio lavoro, ma occorre tenere conto anche dell'influenza esercitata dall'ambiente di lavoro, in quanto la legge non pone come presupposto necessario ed esclusivo che il lavoratore esegua una delle lavorazioni indicate, essendo sufficiente che la malattia risulti contratta nell'ambiente di lavoro, purché a causa delle lavorazioni stesse anche se eseguite da soggetto diverso da quello colpito.
Rispetto all'infortunio sul lavoro, la malattia professionale presenta una diversa genesi eziologica. ### deriva, infatti, da una causa violenta in occasione del lavoro. La malattia professionale, al contrario, è determinata da una causa diluita nel tempo che agisce in modo graduale e continuo. Ne deriva che, in tal caso, la prova dell'eziologia professionale è molto più difficoltosa in quanto la causalità professionale si confonde con quella comune, diventando difficile differenziare quanto dipende dalla lavorazione o dai fattori di rischio inerenti ad essa o all'ambiente di lavoro e quanto, invece, dall'ambiente di vita comune o dalle altre attività extra lavorative.
Per facilitare il compito dell'interprete, il legislatore ha introdotto un elenco chiuso di malattie professionali prevedendo con quale lavorazione sono collegate eziologicamente e anche in che intervallo temporale dalla cessazione della lavorazione deve insorgere la malattia per esser considerata tecnopatia.
Tale sistema cosiddetto tabellato non garantiva, però, adeguatamente il lavoratore, poiché non permetteva di indennizzare tecnopatie non comprese nell'elenco o non collegate a determinate attività o ancora insorte dopo l'intervallo temporale indicato in tabella.
Per questo il sistema è stato oggetto di una pronuncia di incostituzionalità da parte della Corte Costituzionale. A seguito della sentenza n. 179/1988, si è introdotto il sistema cosiddetto misto, per il quale sono considerate tecnopatie anche le malattie non comprese nell'elenco tassativo o insorte successivamente all'intervallo temporale indicato in tabella, purché il lavoratore ne provi il nesso causale con l'attività lavorativa.
Quanto al regime del riparto degli oneri probatori, per conseguire il diritto ad una rendita da malattia professionale di cui al T.U. n. 1124 del 1965, solo in presenza di una malattia e di una lavorazione, riconducibili entrambe ad una specifica previsione tabellare, il lavoratore assicurato fruisce della presunzione della eziologia professionale mentre resta a carico dell'### l'onere di allegare e dimostrare che, nel caso concreto, la malattia ha una origine esclusivamente extralavorativa o comunque che le funzioni esercitate dal lavoratore non hanno avuto una idoneità sufficiente, neppure come concausa, a provocarla; per contro qualora si tratti di malattia non tabellata, l'onere di fornire la prova sia dell'esistenza della malattia, sia delle caratteristiche morbigene della lavorazione svolta, sia infine del rapporto eziologico fra questa e la malattia, spetta al lavoratore. (cfr. Cassazione civile, lav., 10 dicembre 2001, n. 15591; 26 luglio 2004, n.14023).
Invero, in presenza di una patologia a genesi multifattoriale , il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione e, se questa può essere data anche in termini di probabilità sulla base delle particolarità della fattispecie, essendo impossibile nella maggior parte dei casi ottenere la certezza dell'eziologia, è pur sempre necessario che si tratti di “probabilità qualificata”, da verificarsi attraverso ulteriori elementi (come ad esempio i dati epidemiologici) idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale (cfr. Cass. n. 9057 del 2004 e, più recentemente, Cass. n. 10097 del 2015; Cass. Ord. n. 13814 del 2017; Cass. Ord. n. 8773 del 2018).
Sul punto, la Cassazione ha, infatti, di recente ribadito che “in tema di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e il nesso causale tra l'attività lavorativa e il danno alla salute dev'essere valutato secondo un criterio di rilevante o ragionevole probabilità scientifica” (Cassazione civile sez. lav., 14/05/2020, n.8947).
Tanto premesso, a seguito dell'esperita consulenza tecnica, è stato riscontrato che: “Esiste un rapporto causale tra le patologie riportate in diagnosi e la ### denunciata all'### i ### di ### può essere quantificato nella misura del 15% (### percento) facendo riferimento ### allegate al D. Lgs. 23 febbraio 2000 n°38 cosi suddiviso: o ### del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti (### 213) calcolato in relazione al deficit funzionale ed all'assenza della persistenza dei disturbi trofico-sensitivi che compaiono, invece, periodicamente: 7% (### percento). o Deficit funzionale dei movimenti articolari delle ### bilateralmente (### 224): 6% (Sei percento) o ### del ### e della ### destra (### 238): 4% (### percento) Relativamente alla data di ### di tale grado di ### (15%), da quanto detto, risulta evidente che il momento di comparsa debba farsi risalire alla ### di ### dell'ultima ### per il riconoscimento di ### e cioè: Dicembre 2023”.
Il consulente, con argomentazioni prive di vizi logici, ha concluso asserendo che l'istante ha riportato una percentuale di invalidità del 15% derivante dalla malattia professionale di origine lavorativa.
Le argomentazioni del ### contenute nella depositata relazione, precise e complete, giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante. La consulenza, invero, si presenta correttamente elaborata in quanto condotta con un condivisibile metodo d'indagine, conseguito all'esame obiettivo del ricorrente e alla certificazione medica prodotta, nonché coerente nelle conclusioni.
Per le suesposte considerazioni, la domanda deve essere accolta con conseguente riconoscimento al ricorrente del diritto all'indennizzo derivante dalla suindicata malattia professionale nella misura del 15%, così come statuito dal consulente nell'elaborato peritale.
Su tali somme sono dovuti i soli interessi legali, da portarsi in detrazione dalle eventuali somme spettanti a titolo di maggior danno per diminuzione del valore del credito, ai sensi dell'art. 16, co. 6º, della L. n. 412/91, dalle singole scadenze al soddisfo.
Il riconoscimento della prestazione con una percentuale inferiore a quella domandata nel ricorso induce questo giudice a compensare le spese di lite nella misura della metà.
Per la restante parte le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Le spese di consulenza vengono poste a carico dell'### e sono liquidate come da separato decreto emesso in pari data. P.Q.M. Il Giudice unico del Tribunale di ### in funzione di Giudice del lavoro, così provvede: a) Accoglie il ricorso; b) Per l'effetto, dichiara il ricorrente affetto da malattia professionale nella misura percentuale del 15%, con decorrenza dal mese di Dicembre 2023; c) Per l'effetto, condanna l'### al pagamento dell'indennizzo corrispondente, oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria se maturata in eccedenza, dal 120º giorno dall'insorgenza del diritto fino al soddisfo; d) Compensa le spese di lite nella misura della metà; e) Per la restante parte, condanna l'### al pagamento che si liquidano in complessivi € 1.600,00, oltre IVA e CPA se dovuti, e rimborso forfettario come per legge, con distrazione, a favore del procuratore dichiaratosi antistatario. f) Pone definitivamente a carico dell'### le spese di consulenza tecnica che liquida come da separato decreto emesso in pari data. ### 26/11/2025 Il Giudice Dott.
causa n. 675/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Gabutti Carlo