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Tribunale di Macerata, Sentenza n. 873/2025 del 29-12-2025

... non pure asseverato, avrebbe adibito diuturnamente a parcheggio. 6.2 Nessun capitolo di prova, infatti, si preoccupa di portare in emersione un simile profilo, che avrebbe concorso a restituire, con diverso grado di pregnanza, la qualità in capo alla ### propria di chi agisca proiettando all'esterno la veste di proprietaria dell'area. Simile assenza di recinzione, lo si noti incidentalmente, appare confermata dalla documentazione fotografica prodotta dalla intervenuta (di cui, in guisa di nozione appartenente al cd. notorio giudiziale, il magistrato ha avuto già contezza all'interno di un diverso procedimento possessorio tra le medesime parti), dalla quale emerge che l'area, già sottoposta a custodia giudiziale, non era stata mai recintata e di conserva aperta alla fruizione di chiunque. 6.3 Del resto, non è stata offerta alcuna dimostrazione del fatto accessorio, la cui esistenza il capitolo dà in qualche modo per scontata, ossia i) che la figlia della attrice fosse proprietaria di più vetture e ii) che questa fosse solita parcheggiarle “giorno e notte”, proprio e solo presso la abitazione materna, dove neppure risulta risiedere. 7. La domanda deve essere pertanto disattesa. 8. (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. ### quale Giudice unico, ha emesso la seguente ### nella causa civile iscritta al n. 360 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto usucapione, rimessa in decisione all'udienza del 19 novembre 2025, previa concessione dei termini massimi ex art. 189 c.p.c., e vertente TRA ### (C.F. ###), rappresentata e difesa dagli avv.ti ### e ### come da investitura in atti ### E ### E ### S.R.L. (C.F. ###), in persona del legale rappresentante p.t.  ###' ### S.p.A. (PI: IT###), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. ### come da investitura in atti.  ### l'udienza di rimessione della causa in decisione, le parti si riportavano ai rispettivi scritti terminativi. 
FATTO E DIRITTO 1. Si dà preliminarmente atto che, contumace la convenuta MD costruzioni e vendita s.r.l., è intervenuta, lite pendente, la ### S.p.A., la quale ha fatto il suo ingresso nel presente giudizio nella autoproclamata veste di “convenuta”.  1.1. Sennonché, val bene immediatamente sottolineare che la sola parte che possa fregiarsi di detta qualifica è quella, la sola, che l'attrice ### ha trascinato nel presente giudizio: la poco più in altro menzionata MD costruzioni e vendita s.r.l., sì come, alla data di notificazione della citazione (7 febbraio 2024), esclusiva intestataria del bene oggetto di pretesa usucapione. Di talché, la presenza nel giudizio della ### S.p.A. - si ripeta: giammai provocata su iniziativa della attrice - non può che essere giustificata alla stregua dell'intervento del terzo che, nella pendenza del procedimento, abbia acquistato il diritto di proprietà sul bene in contesta, nel segno dell'art. 111 c.p.c.  2. Qui giunti, si rappresenta che mercè decreto di trasferimento del G.E. del 4 luglio 2024 - reso nella procedura esecutiva n. 125/2020 RGEI Tribunale di Macerata promossa da ### 2018 s.r.l., in persona del relativo legale rappresentante nei confronti di ### e vendita s.r.l., in persona del suo legale rappresentante -, sono stati trasferiti in proprietà alla #### S.p.A. i diritti di piena proprietà su immobili e terreni destinati al turismo siti a #### 34, quartiere ### della superficie commerciale di mq. 41.282,00, distinti al ### del detto Comune alla sez. urb. 1: - foglio 4, part. 18 ###, z.c.1, cat. D/2, R.C. Euro 8.077,39, ### n. 34, piano T; - foglio 4 part. 407, cat. F/1 (area urbana), consistenza mq. 40, contrada ### piano T; - foglio 4, part.  16 ###, z.c. 1, cat. D/2, R.C. Euro 8.220,00, ### n. 34, piano T- ###; e al ### del foglio 4, part.lle 408-13-405, della superficie di mq. 3.185, R.D. Euro 16,93, R.A. Euro 17,50.  2.1 Il compendio immobiliare così acquistato dalla intervenuta ricomprende dunque quello oggetto della azione di usucapione, sì come avente ad oggetto il bene immobile oggetto della presente causa di usucapione, foglio 4, part. 18 ###, z.c.1, cat. D/2, R.C. Euro 8.077,39, ### n. 34, piano T.  3. Tanto venuto progressivamente chiarendo, deve quindi rigettarsi l'istanza di rimessione in termini della intervenuta, la quale si è introdotta in una fase ormai avanzata del procedimento, quando ormai erano maturate le preclusioni nel compimento della attività istruttoria. Come noto, il terzo è tenuto ad accettare lo stato del processo in relazione alle preclusioni istruttorie già verificatesi per i contendenti originari.  4. Nel merito, la domanda deve ritenersi infondata.  4.1 In capite, ha senso riferire che l'attrice non può giovarsi della conclamata condizione di contumacia della convenuta. Ad escluderlo, interviene il noto principio secondo cui, nel sistema ricevuto, la contumacia della parte, salvo ipotesi codificate, non vale a fondare gli effetti derivanti da una mancata, specifica contestazione. Al riguardo, si è sostenuto che “### dei fatti non contestati dal "thema probandum" non può ravvisarsi in caso di contumacia del convenuto, in quanto la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio, non essendovi un onere in tal senso argomentabile dal sistema" (Cass. 2009 n. 14623, anche in parte motiva).  5. Piuttosto, come noto, chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, è tenuto a provare tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus, ma anche dell'animus (### Lucca sez. I, 13 maggio 2016; ### Benevento, 9 gennaio 2019, n. 20; Cass. sez. VI, 7 settembre 2018, n. 21873).   Grava, infatti, su colui che invoca l'avvenuta usucapione del bene l'onere di provare in giudizio la necessaria manifestazione del proprio dominio esclusivo sulla res attraverso una attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui (Cass. civ. sez. I, 1 marzo 2010, n. 4863). Ebbene, su questa scia, si è stabilito che l'espressione di aver posseduto per oltre vent'anni è talmente generica che lascia indeterminati i termini essenziali della fattispecie dell'usucapione. 
Conseguentemente, la parte che afferma di usucapito il bene deve fornire la dimostrazione del come e del quando ha iniziato a possede ###essendo sufficiente a tal fine una semplice dichiarazione di aver posseduto. Il possesso continuato e indisturbato va dimostrato da chi pretende di aver acquistato il bene per usucapione (Cassazione Civile, ### VI, 7 settembre 2018, n. 21873 cit.).  6. Venendo al concreto, la ### non ha ammissibilmente offerto di provare in via dichiarativa alcunché: non avendo depositato alcuna memoria istruttoria, solo in citazione si è limitata ad articolare dei capitoli vertenti sulla asserita occupazione giornaliera (“giorno e notte”), “per il tramite della figlia”, della area oggetto di usucapione, sulla quale aveva parcato le auto. Ha soggiunto che ha curato di tagliare l'erba e posizionato la ghiaia quando le forti piogge l'avevano dilavata.  6.1 Di vero, a fronte della genericità dei capitoli, non si ha alcun riscontro che la attrice avesse proceduto a demarcare l'area in contesa, mediante una recinzione dello spazio che, come asserito non pure asseverato, avrebbe adibito diuturnamente a parcheggio.  6.2 Nessun capitolo di prova, infatti, si preoccupa di portare in emersione un simile profilo, che avrebbe concorso a restituire, con diverso grado di pregnanza, la qualità in capo alla ### propria di chi agisca proiettando all'esterno la veste di proprietaria dell'area. Simile assenza di recinzione, lo si noti incidentalmente, appare confermata dalla documentazione fotografica prodotta dalla intervenuta (di cui, in guisa di nozione appartenente al cd. notorio giudiziale, il magistrato ha avuto già contezza all'interno di un diverso procedimento possessorio tra le medesime parti), dalla quale emerge che l'area, già sottoposta a custodia giudiziale, non era stata mai recintata e di conserva aperta alla fruizione di chiunque.  6.3 Del resto, non è stata offerta alcuna dimostrazione del fatto accessorio, la cui esistenza il capitolo dà in qualche modo per scontata, ossia i) che la figlia della attrice fosse proprietaria di più vetture e ii) che questa fosse solita parcheggiarle “giorno e notte”, proprio e solo presso la abitazione materna, dove neppure risulta risiedere.  7. La domanda deve essere pertanto disattesa.  8. In considerazione del segno del giudizio, della contumacia della parte convenuta e del tipo di intervento tardivo spiegato dal terzo, ricorrono gli estremi per dichiarare interamente compensate le spese di lite.  P.Q.M.  ### di Macerata, nella persona del dott. ### in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 360 R.G del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, ogni diversa domanda ed eccezione dichiarata inammissibile o respinta, così provvede: - rigetta la domanda intentata da ### nei confronti della MD costruzioni e vendita s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t.; - dichiara interamente compensate le spese di lite.   Macerata, 29 dicembre 2025. 
Il Giudice

causa n. 360/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Quirino Caturano

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Giudice di Pace di Roma Rg, Sentenza n. 19573/2023 del 16-11-2023

... ### tg. ### di proprietà di ### che usciva da un parcheggio in retromarcia; che la responsabilità del sinistro è da attribuirsi allo stesso ### liam ### che il veicolo attoreo riportava danni per la cui riparazione veniva sostenuta la spesa di euro 3.000,00 come da fattura in atti; che durante il tempo per le riparazioni il veicolo era sottratto alla disponibilità del proprietario, che quindi era costretto a noleggiare presso la Rent4### un veicolo sostitutivo per un costo totale di euro 280,00; che il sig. ### sottoscriveva contratto di cessione del credito per il risarcimento del danno materiale all'### ed il credito relativo al risarcimento del noleggio alla Rent4### che la compagnia ### alla veniva inviata richiesta di risarcimento danni, offriva inizialmente per i danni materiali la somma di euro 1.947,00, oltre onorari e poi la somma di euro 650,00 oltre onorari, che non congrua era trattenuta in acconto delle maggiori somme dovute . Tutto quanto sopra premesso, le attrici hanno chiesto di condannare ### al pagamento della somma di euro 403,00 in favore di ### zeria ### per il danno veicolare ed euro 280,00 per il noleggio in favore di Rent4### oltre rivalutazione e interessi, (leggi tutto)...

testo integrale

###.  UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA RG. 15547/###ont.  #### IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice di pace dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 15547 del Ruolo generale affari contenziosi civili dell'anno 2023 promossa da ### in persona del legale rapp.te pro-tempore, ###### in persona del legale rapp.te pro-tempore, quale cessionarie del credito di ### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### che le rapp.ta e difende, giusta procura in calce all'atto di citazione attrici contro ### in persona del legale rapp.te pro-tempore, elett.te dom.ta in ###. ### n. 2 p/so l'Avv. ### che la rapp.ta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta ### residente ### convenuto contumace avente ad oggetto: risarcimento danni da circolazione stradale.  ### atto di citazione ritualmente notificato le attrici, quale cessionarie del credito di ### convenivano in giudizio ### e ### esponendo: che il giorno 24.6.2021 alle ore 21.00 circa in ### all'altezza del civico 960, il veicolo BMW ### tg. ### di proprietà di ### fermo in sosta, veniva urtato nella fiancata destra dalla parte posteriore del veicolo ### tg. ### di proprietà di ### che usciva da un parcheggio in retromarcia; che la responsabilità del sinistro è da attribuirsi allo stesso ### liam ### che il veicolo attoreo riportava danni per la cui riparazione veniva sostenuta la spesa di euro 3.000,00 come da fattura in atti; che durante il tempo per le riparazioni il veicolo era sottratto alla disponibilità del proprietario, che quindi era costretto a noleggiare presso la Rent4### un veicolo sostitutivo per un costo totale di euro 280,00; che il sig. ### sottoscriveva contratto di cessione del credito per il risarcimento del danno materiale all'### ed il credito relativo al risarcimento del noleggio alla Rent4### che la compagnia ### alla veniva inviata richiesta di risarcimento danni, offriva inizialmente per i danni materiali la somma di euro 1.947,00, oltre onorari e poi la somma di euro 650,00 oltre onorari, che non congrua era trattenuta in acconto delle maggiori somme dovute . 
Tutto quanto sopra premesso, le attrici hanno chiesto di condannare ### al pagamento della somma di euro 403,00 in favore di ### zeria ### per il danno veicolare ed euro 280,00 per il noleggio in favore di Rent4### oltre rivalutazione e interessi, con vittoria di spese da distrarsi. 
Si costituiva ### che contestava il quantum della domanda e concludeva per il rigetto, mentre ### non si costituiva e rimaneva contumace. 
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti, non ammesso l'interrogatorio formale del convenuto ### stante l'assenza di contestazione sull'an, non ammessa la ctu, la causa veniva assegnata a sentenza all'udienza del 26/10/2023, in trattazione scritta, sulle conclusioni precisate dalle parti, riportandosi a quelle formulate negli atti introduttivi del giudizio e nelle note autorizzate. 
DIRITTO Preliminarmente deve darsi atto che il giudizio viene deciso in base alla ragione più liquida. 
Per quanto riguarda l'an i convenuti nulla hanno contestato. Per quanto riguarda il quantum deve osservarsi che dall'istruttoria espletata non è emersa la riconducibilità dei danni riferiti dalle attrici al sinistro per cui è causa, ritenuto che l'interrogatorio formale richiesto nei confronti del convenuto ### e non ammesso, sotto tale profilo nulla avrebbe provato; peraltro i danni del veicolo non emergono neppure dalla documentazione fotografica depositata, da non poter ritenere che i danni avuti nel sinistro siano riferibili a quelli indicati, peraltro, nella fattura n. ### emessa in data ### dalla stessa parte attrice ### del resto non è emerso neppure che i danni rappresentati nella documentazione fotografica, senza alcuna indicazione di data, siano riferibili al sinistro. Le già menzionate circostanze, rivelatesi insufficienti a provare il nesso causale dei danni riportati dal veicolo con il sinistro, hanno escluso l'ammissione della ctu richiesta, posto che la CTU non può avere finalità meramente esplorative, né supplire l'onere probatorio gravante sulle parti, mancando prova del nesso causale tra l'urto e il danno avuto dal veicolo che l'attrice asserisce di aver subito, pertanto, ritenuto satisfattivo l'importo già offerto dall'assicurazione in fase stragiudiziale per il risarcimento dei danni riportato dal veicolo attoreo, rigetta la domanda. Per quanto riguarda il noleggio di altro veicolo, nel merito, si osserva che il danno per le spese di noleggio della vettura sostitutiva o l'impossibilità di eseguire una particolare attività, non è risarcibile in via automatica, dovendosi invece fornire precisa e puntuale prova in merito (Cass. 8.5.2012 n. 6907). 
Nel caso di specie, la domanda sotto tale profilo non è risultata provata, posto che l'attrice Rent4### si è limitata a depositare la fattura ma in atti non ha fornito alcun elemento di riconducibilità del noleggio al sinistro in questione, considerato che il veicolo è stato riparato nel mese di giugno 2022, come risulta dalla fattura di riparazione, non ricollegabile alla fattura di noleggio, che fa riferimento ad un noleggio avvenuto dal 20/12/2021 al 23/12/2021. 
Quanto alla necessità del proprietario del veicolo incidentato di servirsi di altro veicolo nel periodo di riparazione del proprio, si osserva che la sola circostanza che il veicolo incidentato sia rimasto fermo durante il tempo necessario per le riparazioni, non appare sufficiente a provare la necessità del noleggio con conseguente concretizzarsi di un danno indirettamente riconducibile al sinistro. In definitiva rigetta le domande, e per il principio della soccombenza condanna le attrici al pagamento delle spese processuali in favore di ### che liquida come da dispositivo, considerato il valore della causa e l'attività svolta.  P.Q.M.   Il Giudice di pace di ### definitivamente pronunciando, nella controversia tra i soggetti in epigrafe, disattesa ogni istanza, eccezione e deduzione così provvede: - rigetta la domanda avanzata dalle attrici; - condanna le attrici al pagamento delle spese processuali che liquida complessivamente in euro 300,00, oltre oneri accessori, in favore di ### rect ### Così deciso in ### il ### 

IL GIUDICE
DI PACE Dott. ssa


causa n. 15547/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Mameli Luciana

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 27698/2025 del 16-10-2025

... manutenzione della stessa; a cessare l'attività di parcheggio della loro autovettura sul terreno di esclusiva proprietà della ### Costituitisi, i coniugi ### contestavano le domande avversarie e, contestualmente, svolgevano domanda riconvenzionale volta all'accertamento del vincolo pertinenziale sulle aree indicate nella planimetria allegata all'originario atto di divisione dei singoli lotti e costituzione del condominio or izzontale (ai sensi dell'art. 1117-bis cod. civ.), risalente al 16.06.1997; nonché all'accertamento della natu ra di pertinenza del posto auto all'unità abitativa di loro proprietà, ai sensi dell'art. 41-sexies legge 17 agosto 1942, n. 1150 (legge urbanistica). 1.1. ### ale di ### con ordinanza del 19.04.2015, rigettava sia le domande dell'attrice sia la domanda riconvenzionale dei convenuti. 3 di 11 2. La pronuncia ve niva impugnata da ### I gnazia ### innanzi alla Corte d'### di ### che, con sentenza n. 405/2019, riformava parzialmente l'ordinanza del Tribunale, compensando interamente le spese di lite. In parti colare, per quel che qui rileva, la Corte d'### llo dalla documentazione in atti traeva la conclusione che l'area inserita nella particella 451 (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 14603/2019 R.G. proposto da: ### e ### rappresentati e difesi dall'avvocato ### - ricorrenti - contro ### rappresentata e difesa dall'avvocato ### - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la SENTENZA della CORTE D'### di ### 405/2019, depositata il ###; udita la relazion e svolta nella pubbli ca udienza dal ### 2 di 11 udite le co nclusioni rese dal ### nella persona del dott. ### udita la discussione orale dell'avvocato ### D'### per parte ricorrente, e la discussione orale dell'avvocatessa #### per parte controricorrente.  ### 1. ### con ricorso ex art. 702-bis cod. proc.  civ., conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Sciacca, i coniugi ### e ### per sentirli condannare, per qu anto ancora qui rileva , a rim uovere gli oggetti dagli stessi collocati in prossimità della finestra contigua alle scale di accesso al loro appartamento, nello spazio di esclusiva proprietà della ricorrente; a rim uovere il rubinetto collocato nell'area circostante la cisterna dell'acqua, alla qual e han no solo diritto di accedere per l'eventuale manutenzione della stessa; a cessare l'attività di parcheggio della loro autovettura sul terreno di esclusiva proprietà della ### Costituitisi, i coniugi ### contestavano le domande avversarie e, contestualmente, svolgevano domanda riconvenzionale volta all'accertamento del vincolo pertinenziale sulle aree indicate nella planimetria allegata all'originario atto di divisione dei singoli lotti e costituzione del condominio or izzontale (ai sensi dell'art. 1117-bis cod. civ.), risalente al 16.06.1997; nonché all'accertamento della natu ra di pertinenza del posto auto all'unità abitativa di loro proprietà, ai sensi dell'art. 41-sexies legge 17 agosto 1942, n. 1150 (legge urbanistica).  1.1. ### ale di ### con ordinanza del 19.04.2015, rigettava sia le domande dell'attrice sia la domanda riconvenzionale dei convenuti. 3 di 11 2. La pronuncia ve niva impugnata da ### I gnazia ### innanzi alla Corte d'### di ### che, con sentenza n. 405/2019, riformava parzialmente l'ordinanza del Tribunale, compensando interamente le spese di lite. 
In parti colare, per quel che qui rileva, la Corte d'### llo dalla documentazione in atti traeva la conclusione che l'area inserita nella particella 451 circostante le unità immobiliari alienate ai coni ugi ### fosse di proprietà esclu siva della ### e da tanto discend eva la condanna dei con iugi ### ad astenersi dal collocare oggetti in prossimità della finestra contigua alla scala di accesso al loro appartamento, nonché a rimuovere il rubinetto collocato nell'area circostante la cisterna idrica interrata nella proprietà della ### e, infine, a non usare detta area come parcheggio.  3. La suddetta sentenza è impugnata per la cassazione da ### e ### con ricorso affidato a quattro motivi.  ### ga ### depositando controricorso contenente anche ricorso incidentale. 
In pros simità della pubblica udien za entrambe le parti han no presentato memorie.  ### si è espresso nel senso dell'accoglimento dei primi due motivi del ricorso principale, con conseguente superamento del ricorso incidentale, ritenendo infondati il terzo e quarto motivo del ricorso principale.  RAGIONI DELLA DECISIONE I. ### 1. Con il primo motivo si deduce violazione, falsa applicazione, ai sensi dell'art 360 comma 1, n. 3) cod. proc. civ., delle norme di cui agli artt. 117 e 2728 cod. civ., dell'art 1362 cod. civ. e dei principali criteri 4 di 11 di interpretazione delle clausole contrattuali, nonché degli artt. 132 e 156 cod. proc. civ. e 111 Cost., anche sotto il profilo della nullità della sentenza per mancata motivazione in relazione all'omesso accertamento dell'inequivoca volontà dell'originario proprie tario costruttore di riservare a sé le parti condominiali e/o omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5) cod. proc. civ., con riferimento alle disposizioni contrattuali da cui desumere l'effettiva volontà delle parti. In sostanza, i ricorrenti censurano la sentenza nella parte in cui ha escluso la natura condominiale dello spazio contiguo alle scale di acc esso alle propr ietà ### e ### della cistern a e dell'area ad essa circostante, nonché degli spazi riservati ai parcheggi, ritenendo detti beni di proprietà esclusiva della odierna resistente, non essendo sussistente alcun titolo dal quale desum ere in via interpretativa l'inequivoca volontà della società venditrice, originaria proprietaria, di riservare a sé la proprietà delle parti condominiali.  1.1. Il motivo è fondato. 
E' bene ricordare che in tema di individuazione delle parti comuni, la presunzione operata dall'art. 1117 cod. civ. non si limita a formulare una mera presunzione di comune appartenenza a tutti i condòmini, vincibile con qualsiasi prova contraria, potendo essere superata soltanto dalle opposte risultanze di quel determinato titolo che ha dato luogo alla formazione del cond ominio per effetto del frazionamen to dell'edificio in più proprietà individuali. 
Tale «presunzione» - che si sostanzia, nelle specie, nella natura condominiale dello spazio contiguo alle scale di accesso alle proprietà ### e ### della cisterna e dell'area ad essa circostante, nonché degli spazi riservati ai parcheggi - dispensa il condominio o i singoli condòmini dalla prova del diritto, essendo, piuttosto, onere del singolo condòmino che pretenda l'appartenenza esc lusiva di uno dei beni 5 di 11 indicati nell'art. 1117 cod. civ. di dare prova della sua asserita proprietà individuale, senza che, tuttavia, a tal fine sia rilevante il titolo di acquisto proprio o del suo dante causa, ov e non si tratti dell' atto costitutivo del condominio, ma di alienazione compiuta dall'iniziale unico proprietario che non si sia riservato l'esclusiva titolarità del bene. 
Una volta che, in difetto di titolo derogatorio, sia sorta la comproprietà delle parti co muni dell'edi ficio indicate nell'art. 1117 cod. civ., pe r effetto d ella trascrizione dei sin goli atti di acquisto di proprietà esclusiva - i quali comprendono pro quota, senza bisogno di specifica indicazione, le parti comuni - la situazione condominiale è opponibile ai terzi dalla data dell' eseguita form alità ( ex mu ltis: Cass. Sez. 2, Ordinanza n. ### del 2023; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21440 del 06/07/2022, Rv. 665175 - 01; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 3852 del 17/02/2020, Rv. 657106 - 01). 
E' stato anche pr ecisato che l'indivi duazione delle parti comuni, emergente dall'art. 1117 cod. civ. ed operante con riguardo a cose che, per le loro car atteristiche struttu rali, non siano destinate oggettivamente al servizio esclusivo di una o più unità immobiliari, può essere superata soltanto dalle contrarie risultanze dell'atto costitutivo del condom inio - ossia dal prim o atto di trasferim ento di un'unità immobiliare dell'originario proprietario ad altro soggetto, con conseguente frazionamento dell'edificio in più proprietà individuali - ove questo contenga in modo chiaro e inequivoco elementi tali da escludere l'alienazione del diritto di condominio, non rilevando a tal fine quanto stabili to nel regolamento condominiale, ove non si tratti di regolamento allegato come parte integrante al primo atto d'acquisto trascritto, ovvero di regolamento espressione di autonomia negoziale, approvato o accettato col consenso individuale dei singoli condomini e volto perciò a costitu ire, modificare o trasferire i diritti attribuiti ai 6 di 11 singoli condomini dagli atti di acquisto o dalle convenzioni (Cass. 21440 del 2022 cit.). 
La Corte d'appello - contrariamente ai principi sopra riportati - ha tratto le deduzioni logiche che l'han no condotta ad attrib uire la proprietà esclusiva dell'area circostante alla proprietà ### non già dal titolo che ha dato luogo alla formazione del «supercondominio» (atto per ### del 16.06.1997), bensì dal primo (seguendo il numero di repertorio più basso) dei due atti di compra vendita consecut ivi (datati 24.02.2006) con i quali la società dante causa aveva costituito il condominio tra le parti del presente giudizio e attribuito le due diverse unità immobiliari (v. sentenza p. 5, 2° capoverso). 
Tuttavia, nel pervenire a detto convincimento si è affidata ad un ragionamento deduttivo basato sul la formulazione dei due co ntratti seriali che - in assenza di espresso titolo derogatorio rispetto alla condominialità dell'intera area circostante le unità immobiliari alienate (compresa la p.lla 451, ove è ubicata anche la cisterna) - si espone ad una lettura non univoca e, quindi, non chiara, della volontà delle parti. 
In effetti, dapprima dal «silenzio» del primo atto di vendita (avente ad oggetto il tras ferimento del secon do piano ai coniugi ### - ### in ordine all'area circostante le un ità immobilia ri trasferite, la Corte deduce una riser va di proprietà a favore dell'alienante, così sottraendola alla presunzione di condominialità ex art. 1117 cod. civ. Tale convincimento, peraltro, ha tratto ulteriore conferma dal riferimento , qu esta volta espress o, rinvenibile nello stesso atto ad una parte comune, ossia l'impianto di smaltimento reflui posto nel terreno della società venditrice (v. sentenza p. 5, righi 1-7). 
Di poi, il percorso deduttivo si conclude con l'esame dei confini precisati nel secondo atto di vendita: mancando la venditrice tra i soggetti confinanti con le proprietà delle parti in causa, il giu dice 7 di 11 d'appello ne trae il convincimento che la dante causa si sia spogliata della proprietà dell'area compresa nella p.lla 451 in contestazione per cederla alla ### ti; tanto confermato dall'elaborato planimetrico prodotto dall'appellante (v. sentenza p. 5, ultimo capoverso). 
Per i principi espressi da questa Corte, come sopra riportati, tale ragionamento deduttivo non risponde alle richieste di chiarezza ed univocità necessarie a superare la presunzione di condominialità ex art.  1117 cod. civ., comma 1, lett 1) e 3) vigente ratione temporis, atteso che i fatti noti intorno ai quali si sviluppa la motivazione sono - come sostenuto anche dal P.M. - passibili di interpretazione contraria, nel senso di poter ritenere, altrettanto plausibilmente, che la venditrice si sia spogliata solo dei beni finalizzati alla vendita privata mentre l'area è rimasta nella comunione del condominio.  1.2. La pronuncia merita, pertanto, di essere cassata in parte qua, spettando al giudice del rinvio accertare l'eventuale superamento della presunzione di co ndominialità delle aree strutturalmente e funzionalmente destinate all'uso co mune, avvalendosi dei titoli derogatori disponibili nella fase di costituzione del «supercondominio», non già del condominio tra le parti in causa 2. Con il secondo motivo si deduce violazione falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., degli artt. 132, 156 cod. proc. civ. e 111 Cost., anche sotto il profilo della nullità della sentenza per mancata moti vazione in merito a ll'accertamento della volontà contrattuale relativa mente all'estensione della proprietà dei beni immobili compravenduti, e/o omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5) cod. proc. civ., con riferimento all'omesso esame dei titoli di provenienza degli immobili (in particolare: la planimetria e la relativa legenda allegate all'atto notarile con cui gli originari proprietari del complesso di villette del quale fa 8 di 11 parte il condominio oggetto del presente giudizio hanno proceduto alla divisione dei singoli lotti nonché a lla costituzione del condominio orizzontale di cui all'articolo 1117-bis cod. civ.); del materiale fotografico; della dichiarazione del legale rappresentante della società costruttrice originaria proprietaria. A giudizio dei ricorrenti, da tali risultanze probatorie emergerebbe la volontà delle parti di confermare la condominialità dello spazio contiguo alle scale di accesso alle unità immobiliari di proprietà dei ricorrenti ###, nonché dell'area in cui è posta la cisterna; di imprimere un vincolo di pertinenzialità all'area dei parcheggi.  3. Con il terzo motivo si deduce violazione falsa applicazione, ai sensi dell'art 360 comma 1, n. 3) cod. proc. civ., degli artt. 41-sexies della legge n. 1150/42, come modificato dalla legge n. 122/89, e 818 cod. civ. I ricorrenti riten gono violata la normativa vig ente ratione temporis sopra richiamata in materia di spazi riservati a parcheggi: ai sensi dell'art. 41-sexies in particolare - ove non vi sia stata alcuna riserva di proprietà da parte del costruttore e nei singoli atti sia stato omesso qualunque rifer imento ad essi - si consider ano proprietà comune gli spazi dedicati a parcheggi nei condomini ai sensi dell'art.  1117 cod. civ. se ricavati all'interno dell'edificio, ovvero pertinenze se ricavati all'esterno di esso. Erroneamente, dunque, la Corte territoriale ha affermato che nel caso di specie il preteso rapporto pertinenziale dei posti auto sia incompatibile con l'art. 818 cod. civ. rispetto al quale, all'evidenza, l'art. 41-sexies della legge 1150/42 si pone in rapporto di specialità.  4. Avendo il Collegio accolto il primo motivo, il secondo ed il terzo si dichiarano assorbiti.  5. Con il quarto motivo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. e degli artt. 345, 9 di 11 702-quater, 132 e 156 cod. proc. civ., 111 Cost., anche sotto il profilo della nullità della sentenza per mancata motiva zione in relazione all'accertamento dell'indis pensabilità della concessione edilizia 95/82 prodotta in grado di appello. Deducono i ricorrenti che copia autentica della concessione edili zia menzionata, nonché del l'atto pubblico di convenzione per vincolo permanente e di destinazione, rappresentano documenti che elimi nerebbero ogni dubbio in ord ine all'esatta individ uazione degli spazi che, in base all'art. 41 -sexies, comma 1, legge n. 1150 del 1942, so no riservati ai parcheggi. Ha errato, pertanto, la Corte d'### a non ammettere dette prove alla luce della novell a (legge n. 134/2012), a norm a della quale son o ancora ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il Collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione. Dove il concetto di indispensabilità della prova nuova in appello - chiarito dal supremo consesso della Co rte di legittimit à (Cass. Sez. U., 10790/2017) - consiste nell'idoneità della prova ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione dei fatti indicati nella pronuncia im pugnata, prescindendo dal rilievo che la parte interessata sia in corsa in relazione a quella prova nelle preclusioni istruttorie in primo grado.  5.1. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità, ai sensi dell'art. 366, n. 6, cod. proc. civ., che impone di in dicare specificamente gli atti processuali e i documenti sui quali il ricorso si fonda (vedi Cass., Sez. 5, 18/11/2015, n. 23575; Cass. , Sez. 5, 15/01/2019, n. 777), mediante la riproduzione diretta o indiretta del contenuto che sorregge la censura, precisando, in quest'ultimo caso, la parte del docu mento cui quest' ultima corrisponde (Cass. Sez. 5, 15/07/2015, n. 14784; Cass. Sez. 6-1, 27/07/2017, n. 18679) e i dati necessari all'individuazione della sua collocazione quanto al momento 10 di 11 della produzione nei gradi dei giudizi di merito (vedi Cass., Sez. 5, 18/11/2015, n. 23575; Cass., Sez. 5, 15/01/2019, n. 777). 
I ricorrenti non chiariscono per quale ragione la concessione edilizia menzionata e l'atto pubblico di convenzione per vincolo permanente e di destinazione siano idonei a dissipare ogni possibile incertezza probatoria, eliminando ogni dubbio in merito agli spazi riser vati ai parcheggi, ex art. 41-sexies, comma 1, della legge urbanistica; né sono riportati i passaggi più rilevanti degli atti richiamati, in ossequio al principio di autosufficienza. 
II. ### 6. Con l'unico motivo del ricorso incidentale la ricorrente deduce violazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., in particolare sulla violazione e/o falsa applicazione dell'art. 92, comma 2, cod. proc. civ., come modificato dall'art. 13 del D.L. n. 132/2014, e dell'art. 336, cod. proc. civ., nonché degli artt. 132, 156 cod. proc. civ. 111 Cost., anche sotto il profilo della nullità della sentenza per omessa motivazione, ai sensi dell'art. 360 comma 1, n. 4), in rel azione alla statuizione afferente la regolamentazione delle spese processuali dei due pregressi gradi di giudizio di merito. La ricorrente osserva che l'esito complessivo della lite è dato dalla soccombenza totale degli appellati/odierni ricorrenti, in contrapposizione all'accertata fondatezza della domanda dell'appellante, con conseguente accoglimento - seppur parziale - del gravame. Dovendo, quindi, il giudice d'appello provvedere ad un nuovo regolamento delle spese di lite alla stregua, a ppunto, dell'esito complessivo della lite, av rebbe dovuto adeguatamente motivare la scelta di derogare alla regola della soccombenza e al principio di causalità. 11 di 11 6.1. Avendo il Collegio accolto il primo motivo del ricorso principale e, per l'effetto, avendo cassato la pronuncia impugnata, l'unico motivo del ricorso incidentale deve logicamente dichiararsi assorbito dovendo il giudice del rinvio riesaminare la vicenda nei limiti di cui in motivazione.  7. Conclusivamente va accolto il primo moti vo del ricorso principale, assorbiti il secondo, il terzo e il ricorso inciden tale, inammissibile il quarto motivo del principale, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'### di ### in diversa composizione, per un nuovo esame della vicenda alla luce dei principi sopra illustrati, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio.  P.Q.M.  La Corte Suprema di Cassazione accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbiti il secondo, il terzo e il ricorso inciden tale, inammissibile il quarto moti vo del princip ale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d'### di ### in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio. 
Così deci so in ### nella camera di consiglio della ### nda ###, il 20 marzo 2025.  ### 

Giudice/firmatari: Falaschi Milena, Amato Cristina

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Tribunale di Pisa, Sentenza n. 1100/2025 del 25-11-2025

... autovettura ### tg. ### dalla posizione di sosta e/o parcheggio sull'altro lato della strada, si immetteva nella corsia percorsa dal #### senza concedere la dovuta precedenza, così urtandolo e facendolo cadere rovinosamente a terra; - che a seguito del sinistro l'attore riportava lesioni personali per il cui risarcimento, comprensivo del rimborso delle spese mediche sostenute, agiva nel presente giudizio; - che l'attore tratteneva in acconto sul maggiore avere il risarcimento di € 35.000,00 ricevuto in data ### dalla compagnia assicurativa convenuta, in quanto giudicato non satisfattivo del danno patito. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data ### si costituiva in giudizio la compagnia ### per chiedere in via preliminare il rigetto delle richieste avanzate da parte attrice, ritenendo equa e satisfattiva la somma di € 35.000,00 già erogata ante causam e chiedendo, in subordine, di accordare alla controparte il risarcimento minimo dovuto per legge, stante il contributo colposo del danneggiato nella causazione del sinistro. Concessi alle parti i termini per il deposito di memorie ex art. 183 n. 6 c.p.c., la causa veniva istruita mediante prova per testi, prove (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PISA Il Giudice, dott. ### ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 5230/2019 R.G., promossa da ### (C.F. ###) con gli avv.ti ### e ### ATTORE ### S.P.A. (C.F. ### - P.IVA ###) con l'avv. ### CONVENUTA e ### (C.F. ###) ###: Le parti hanno concluso come da note scritte depositate a seguito del provvedimento con cui è stata disposta la trattazione scritta del procedimento, per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 18.06.2025, con termini massimi per memorie e repliche decorrenti dal 03.09.2025, che devono intendersi qui integralmente sent.……...………………..  r.g. 5230/2019 cron.……...……………….  rep.…...…………………… #### richiamate.  MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore promuoveva il presente giudizio avanti il Tribunale di Pisa per chiedere l'integrale ristoro dei danni patiti in occasione del sinistro occorso in data 17 maggio 2018, quantificati in € 150.000,00 oltre interessi e spese. 
A sostegno delle proprie ragioni deduceva: - di essere stato urtato ed investito in data 17 maggio 2018 alle ore 20.00 circa, mentre a bordo del proprio motociclo ### tg. ### percorreva via ### in loc. Pomarance ###; - che la responsabilità del sinistro era da ascriversi alla condotta imprudente del sig. ### il quale, a bordo della propria autovettura ### tg. ### dalla posizione di sosta e/o parcheggio sull'altro lato della strada, si immetteva nella corsia percorsa dal #### senza concedere la dovuta precedenza, così urtandolo e facendolo cadere rovinosamente a terra; - che a seguito del sinistro l'attore riportava lesioni personali per il cui risarcimento, comprensivo del rimborso delle spese mediche sostenute, agiva nel presente giudizio; - che l'attore tratteneva in acconto sul maggiore avere il risarcimento di € 35.000,00 ricevuto in data ### dalla compagnia assicurativa convenuta, in quanto giudicato non satisfattivo del danno patito. 
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data ### si costituiva in giudizio la compagnia ### per chiedere in via preliminare il rigetto delle richieste avanzate da parte attrice, ritenendo equa e satisfattiva la somma di € 35.000,00 già erogata ante causam e chiedendo, in subordine, di accordare alla controparte il risarcimento minimo dovuto per legge, stante il contributo colposo del danneggiato nella causazione del sinistro. 
Concessi alle parti i termini per il deposito di memorie ex art.  183 n. 6 c.p.c., la causa veniva istruita mediante prova per testi, prove documentali e CTU medica e rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18.06.2025, a seguito di riassegnazione al sottoscritto giudicante per la decisione. 
Le parti hanno quindi concluso come in epigrafe e con ordinanza del 23.06.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini massimi per memorie e repliche ex art.  190 c.p.c. decorrenti dal 03.09.2025. 
Il presente giudizio verte in materia di responsabilità extracontrattuale sorta in conseguenza di un sinistro stradale in cui riportava lesioni personali il sig. ### e che vedeva coinvolti il motociclo condotto da quest'ultimo ed il veicolo del sig. ### rimasto contumace, assicurato per la RCA con la compagnia convenuta. 
In relazione al tema di indagine, la fattispecie in esame va, dunque, inquadrata nella materia dell'illecito civile da circolazione stradale, disciplinata dagli artt. 2043 e 2054 c.c.. 
Entrambe le parti hanno, infatti, dedotto che in data ### in loc. Pomarance ### si verificava un sinistro stradale tra il motociclo mod. ### tg. ### condotto dall'attore e il veicolo ### tg. ### di proprietà e condotto dal convenuto ### È invece contestato, tra le parti, il grado di responsabilità da attribuire a ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro; la difesa di parte attrice, infatti, sostiene che la causazione del sinistro debba imputarsi in via esclusiva alla condotta del convenuto ### che si sarebbe immesso sulla strada principale, impegnata dal motociclo del ### senza riconoscere a quest'ultimo la dovuta precedenza; la compagnia assicurativa ritiene, invece, sussistente una responsabilità concorrente di entrambi i mezzi coinvolti, dovendosi attribuire all'attore una condotta violativa delle norme sui limiti di velocità. 
La compagnia assicurativa invoca, quindi, l'applicazione del secondo comma dell'art. 2054 c.c., che introduce una responsabilità di tipo sussidiario, statuendo che “nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.  ### prevede, infatti, che laddove non sia possibile accertare la dinamica del sinistro stradale, né stabilire la misura dell'eventuale incidenza causale della condotta di uno o di entrambi gli automobilisti nella determinazione dell'evento, si debba far ricorso alla presunzione di pari responsabilità prevista dall' art. 2054 c.c. ed affermare “la concorrente e paritaria responsabilità di entrambi i conducenti nella causazione del sinistro, in virtù del fatto che la presunzione di concorso in pari grado di colpa a carico dei conducenti coinvolti in uno scontro ha carattere sussidiario” (si veda Tribunale , ### , sez. IV , 25/09/2024 , n. 4821 - ### dati di merito). 
Rispetto alle prospettazioni avanzate dalle parti e attinenti all'an della domanda risarcitoria, la dinamica del sinistro può dirsi acclarata in ragione delle risultanze documentali e delle prove orali raccolte. 
A tal proposito si riporta brevemente la ricostruzione offerta dal verbale di rilevazione di incidente stradale redatto dai ### sopraggiunti sul posto nell'immediatezza dei fatti: “il veicolo “A” condotto da ### in ### stava uscendo dal secondo stallo sito dopo il cancello del ### in viale ### per immettersi sulla carreggiata a senso unico, quindi da sinistra (ove è sito lo stallo) verso destra (sulla carreggiata). Il veicolo “B” condotto da ### percorreva viale ### con direzione di marcia dall'ufficio postale a via ### Entrambi i veicoli, all'altezza del civico 28 di ### entravano in collisione laterale sinistra ed il veicolo “B” finiva ai piedi di un albero sito sul marciapiede lato destro.” Tale ricostruzione, confermata dal teste ### agente intervenuto ad effettuare i rilievi del sinistro, avvalla la dinamica riferita dall'attore ossia che il sinistro sia conseguenza dell'incauta manovra di immissione nel flusso stradale da parte del veicolo condotto dal ### che, uscendo dal proprio stallo di parcheggio, andava ad impegnare la carreggiata su cui circolava il motociclo condotto dal ### Tuttavia, deve darsi atto del fatto che nel modulo di rilevazione del sinistro si attesta che furono elevate nei confronti di entrambi i conducenti sanzioni per infrazioni del codice della strada e segnatamente al sig. ### ai sensi dell'art. 154 c.d.s., per non aver prestato le dovute cautele nella manovra di immissione in circolazione, ed al sig. ### ai sensi dell'art. 141 c.d.s. per non aver tenuto una velocità adeguata. 
Dette risultanze, seppur contestate dall'attore che nega di aver ricevuto la notifica della descritta sanzione, assumono rilievo nella ricostruzione del sinistro, in quanto non consentono di ascrivere ad esclusiva responsabilità del ### la causazione dello stesso. 
Nel modulo di rilevazione del sinistro l'incidente viene rubricato, infatti, come “scontro laterale tra veicoli in marcia”, il che risulta compatibile con i danni riportati dal veicolo del ### che interessavano il lato destro del paraurti e passaruota, e con la posizione di quiete assunta, a seguito di sbandamento, dal motociclo condotto dall'attore. 
Se, quindi, non può dirsi superata la presunzione del concorso di colpa tra le parti del giudizio, tuttavia la stessa deve essere rimodulata in ragione dell'incidenza causale che ciascuna condotta ha avuto in relazione alla dinamica dell'incidente. 
Emerge dal fascicolo fotografico in atti che la ### condotta dal ### all'esito dello scontro, si adagiava in prossimità di un albero, con il quale impattava, senza riportare ingenti danni: da tale circostanza, può ragionevolmente presumersi che la ### conformemente alle caratteristiche tecniche del mezzo, non potesse circolare ad elevata velocità. 
Non potendosi escludere una violazione dei limiti di velocità, stante l'elevata infrazione, deve quindi riconoscersi prevalenza nella causazione del sinistro all'omessa concessione della precedenza, circostanza mai smentita dalla difesa della convenuta, e che, come noto, assume maggiore rilievo, a norma del codice delle assicurazioni, nella determinazione del grado di responsabilità. 
Si condivide, infatti, sul punto l'orientamento ermeneutico espresso da una recente pronuncia della Suprema Corte, la quale afferma: “In tema di circolazione stradale, l'obbligo dell'utente della strada di tenere in debita considerazione l'eventuale imprudenza altrui e, quindi, di prefigurarsi anche l'eccessiva velocità da parte di altri veicoli che possono sopraggiungere, assume maggiore intensità allorché il conducente, provenendo da strada secondaria gravata da precedenza, compia una manovra di svolta per immettersi nella strada principale, perché l'esistenza di una precedenza cronologica o di fatto può rilevare, ai fini di escludere la sua responsabilità, solo se l'introduzione nell'area di incrocio è avvenuta con tale anticipo da consentire il compimento dell'attraversamento senza porre in pericolo il conducente favorito (il quale non deve essere costretto a ricorrere a manovre di emergenza) e non in caso di avvenuta collisione, costituendo quest'ultima la prova dell'errore di valutazione delle circostanze di tempo e di luogo per l'immissione.” (Cassaz. Sez. 3, Ordinanza n. 1992 del 18/01/2024 - ###. 
In tal senso depongono anche le dichiarazioni del teste oculare ### che, pur non avendo assistito all'impatto tra i veicoli, benchè presente sul luogo dell'accaduto, riferiva di aver visto il ### immettersi con il proprio ciclomotore sulla strada principale “che era sgombra” da ciò discendendo, alla luce del suesposto criterio ermeneutico, che gravasse sul ### in quanto introdottosi sulla corsia già impegnata dal ### l'onere di prestare maggior prudenza. 
Quanto premesso e argomentato consente pertanto di determinare, nella misura del 30% il contributo eziologico offerto dalla condotta del ### nella causazione del sinistro, dovendosi imputare il restante 70% alla condotta gravemente colposa del ### Ciò posto, venendo all'esame del quantum debeatur, si ritengono condivisibili le conclusioni a cui perviene il collegio peritale. 
La dott.ssa ### giudicando le lesioni riportate dal danneggiato compatibili con la dinamica dell'evento, ha riconosciuto al ### una inabilità temporanea di 160 giorni, di cui 30 giorni di inabilità temporanea assoluta, 30 giorni di inabilità temporanea parziale al 75%, 50 giorni di inabilità temporanea parziale al 50%, 50 giorni di inabilità temporanea parziale al 25%, ed un danno biologico permanente quantificato nella misura del 28%, valutando congrue le spese mediche sostenute per un importo di € 2.808,06. 
Concorrono alla stima complessiva del danno biologico, gli esiti della relazione psichica condotta dall'ausiliario del ### dott.ssa ### la quale identificava la patologia sofferta dall'attore, conseguente al sinistro, in un “### da ### post-traumatico (…) ad alto rischio di cronicizzazione, che sta determinando non solo un disagio clinicamente significativo, ma anche importanti ripercussioni psico-socio-familiari”, comportante un danno biologico calcolato nella misura del 10%. 
Ritenuta congrua tale valutazione, si ritiene non liquidabile un ulteriore quid pluris a titolo di personalizzazione del danno, non essendo state allegate e provate specifiche circostanze di fatto ulteriori e diverse rispetto a quelle ordinariamente discendenti dalle lesioni dedotte in giudizio, ben potendosi semmai ricondurre il disagio dedotto dall'attore nella patologia psichica riscontrata, già oggetto di liquidazione come danno biologico. 
Tenuto conto dell'età del danneggiato al momento del sinistro (anni 70), dei punti riconosciuti (28%), applicando le ### di ### ampiamente condivise dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, si determina in € 87.438,00 il danno biologico risarcibile, a cui si sommano € 10.350,00 quale danno biologico temporaneo, per un totale di € 97.788,00. 
Da tale importo deve essere detratto l'acconto erogato in data ###, pari ad € 35.000,00, residuando quindi un importo risarcibile pari ad € 62.788,00. 
Stante il grado lieve di responsabilità imputabile all'attore nella causazione del sinistro, sussistono i presupposti per liquidare per intero in suo favore le spese mediche da questo sostenute, pari ad € 2.808,06. 
Tenuto quindi conto del concorso di colpa del danneggiato nella determinazione del sinistro nella misura del 30%, deve essere riconosciuta all'attore la somma di € 43.951,00 a titolo di danno non patrimoniale, oltre rivalutazione dalla data di adozione della tabella, e oltre interessi sulla somma devalutata al momento del sinistro e rivalutata anno per anno in base agli indici ### dei prezzi al consumo, ed € 2.808,06 a titolo spese, oltre rivalutazione dalla data dei singoli esborsi al saldo, ed oltre interessi sulle somme liquidate, rivalutate anno per anno in base agli indici ### dei prezzi al consumo. 
Sussistono i presupposti, tenuto conto degli esiti del giudizio e dell'offerta stragiudiziale, per compensare nella misura di un terzo le spese di lite, liquidate per l'intero come in dispositivo sulla base del valore e della natura della controversia, nonché sulla base dell'attività processuale in concreto espletata. 
Le spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico di entrambe le parti, nella misura di un terzo a carico dell'attrice e due terzi a carico della convenuta. 
Non potranno essere invece liquidate le spese del CTP sostenute dall'attore nel citato giudizio in quanto non documentate.   P.Q.M.  Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione assorbita, così statuisce: in parziale accoglimento della domanda attorea, accerta e dichiara il concorso nella misura del 30% dell'attore e del 70% del convenuto contumace ### nella determinazione del sinistro; per l'effetto condanna la compagnia assicuratrice al pagamento in favore dell'attore della somma di € 43.951,00 a titolo di danno non patrimoniale ed € 2.808,06 a titolo di spese, oltre rivalutazione ed in interessi come in motivazione; compensa nella misura di un terzo le spese di lite che liquida per l'intero in € 7.616,00 per compensi ed € 545,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge; pone a carico delle parti nella misura di un terzo per parte attrice e due terzi per parte convenuta le spese di CTU già liquidate con separato decreto. 
Così deciso in ### il ###.  

IL GIUDICE
Dott. ###


causa n. 5230/2019 R.G. - Giudice/firmatari: De Durante Alessia

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Tribunale di Palmi, Sentenza n. 1155/2025 del 27-11-2025

... contratto, tra cui la pulizia delle zone adibite a parcheggio, e la pulizia delle vetrate e delle serrande dei punti vendita, pulizia delle celle, senza però essere dotato di alcun tipo di materiale protettivo. - che oltre alle questioni relative alle ore ed ai pagamenti, ci sono stati ulteriori problemi, tra i quali è capitato spesso che il ricorrente rimanesse da solo nel punto vendita, senza nessun altro collega o al più con un solo collega, circostanza che causava non pochi problemi e grosse difficoltà nella gestione dell'intero punto vendita. Spesso quando era in malattia il ricorrente veniva chiamato per rientrare perché non c'era personale per sostituirlo o in alcuni casi doveva rientrare perché anche altri punti vendita restavano sprovvisti di personale; - che anche le condizioni di lavoro erano estremamente invalidanti difatti si lavorava senza alcun impianto di climatizzazione sia l'estate che l'inverno, ed anche quando c'è stata l'emergenza sanitaria dovuta al covid-19 non sono mai stati forniti gli strumenti di protezione, ovvero: guanti, mascherine o gel igienizzante, per le mascherine e i guanti doveva provvedere ogni singolo dipendente, per quanto riguarda il gel (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALMI Il Tribunale di Palmi, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott. ### all'udienza del 26/11/2025, celebratasi con il modello della trattazione scritta, lette le note di parte tempestivamente depositate, ha pronunciato, nella causa iscritta al n. R.G. 675/2025 la seguente ### (C.F.:###), nato a ### (R.C.), il ###, residente ###### n° 62 elettivamente domiciliato in ### (R.C.) ### n° 73, presso lo studio dell'Avv.  ### che lo rappresenta e difende giusta procura in atti; RICORRENTE E I.N.A.I.L. - ### per l'### contro gli ### sul ### con sede ####### n. 144 e sede ###### alla via ### n. 54, in persona del ### per la ### dott.ssa ### elettivamente domiciliat ###, presso l'Avv. ### (#####), che lo rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti in ### da ### del 16 aprile 2024, recante i numeri 48247 del repertorio e 18366 della raccolta; RESISTENTE Avente ad oggetto: ### malattia professionale I.N.A.I.L. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorrente in epigrafe, con ricorso depositato in data ###, conveniva in giudizio l'### in persona del legale rappresentante pro-tempore, chiedendo “1.  accertare e dichiarare che le malattie professionali così come denunciate, determinano una menomazione dell'integrità psico-fisica con un danno biologico non inferiore al 20%; - all'esito riconoscere e dichiarare il diritto del ricorrente all'indennità di legge e al danno patrimoniale, e, conseguentemente condannare l'I.N.A.I.L., in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento degli stessi, con interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al reale soddisfo. Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa da distrarre al sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario”. 
Ciò premesso, deduceva, nello specifico: - di essere stato lavoratore dipendente, prima in agricoltura, e poi metalmeccanico presso cantieri edili per conto della ditta ### s.r.l.; - di aver operato come uomo di fatica dal 3.5.2011 al 31.07.2021; - che lo stesso si occupava di lavorazione e movimentazione manuale di carichi eseguita con continuità durante il turno lavorativo (lista ###.M. 11.12.2009 - 3-2-I- ###.2); - che il ricorrente in data ###, per il tramite del patronato ### presentava: domanda di riconoscimento malattia professionale schiena (identificativo 4425147), domanda danno biologico (identificativo 4425167) e domanda di riconoscimento del diritto alla rendita (identificativo 4425198), (###1 domande amministrative); - che il ricorrente in data ###, per il tramite del patronato ### presentava: domanda di riconoscimento malattia professionale mano dx e sx (identificativo 5158995), domanda danno biologico (identificativo 5158998) e domanda di riconoscimento del diritto alla rendita (identificativo 5159002), (###2 domande amministrative); - che il ricorrente in data ###, per il tramite del patronato ### presentava: domanda di riconoscimento malattia professionale spalle (identificativo 5185836), domanda danno biologico (identificativo 5185850) e domanda di riconoscimento del diritto alla rendita (identificativo 5185853), (###3 domande amministrative); - che in amnesia per le domande avanti specificate venivano indicate diverse patologie come ansia, - lombalgia ricorrente e resistente ai trattamenti - limitazione della rachide lombare - dolore mano DX e SX - deficit funzionale, edema - dolore spalla DX e SX - peggioramento clinico della sintomatologia - limitazione funzionale spalla DX e SX per come si evince dalle rispettive certificazioni telematiche allegate ala domande; - che con i provvedimenti del 07/12/2023, identificativo n. ### - ###- ###- #####, l'### in merito alla domanda relativa alla malattia professionale schiena, comunicava al ricorrente quanto segue: “ Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche, si comunica che : gli accertamenti effettuati per il riconoscimento della malattia professionale consentono di escludere l'esistenza di nesso causale tra il rischio lavorativo cui è stato esposto e la malattia denunciata; la pratica pertanto viene archiviata. contro il provvedimento può essere avanzata opposizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento”; del 07/12/2023, identificativo ### - ###- ###- ###, l'### in merito alla domanda relativa alla malattia professionale mani e polsi DX e SX, comunicava al ricorrente quanto segue: “ Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche, si comunica che : gli accertamenti effettuati per il riconoscimento della malattia professionale consentono di escludere l'esistenza di nesso cusale tra il rischio lavorativo cui e' statao esposto e la malattia denunciata; la pratica pertanto viene archiviata. contro il provvedimento puo' essere avanzata opposizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento”. Dell'08/02/2024, identificativo n. ### - ###- ###- #####, l'### in merito alla domanda relativa alla malattia professionale spalla DX e SX, comunicava al ricorrente quanto segue: “Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui D.P.R.  30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche, si comunica che : GLI ####'####' ######. ###' ####”, per come si evince dai tre provvedimenti allegati ( ###4 provvedimenti ###; - che avverso tali provvedimenti il ricorrente presentava opposizione con allegata perizia specialistica del dott. ### rispettivamente: - opposizione id.5216324 del 28/12/2023 malattia professionale schiena, opposizione danno biologico id. 5216325 del 28/12/2023 e opposizione rendita id. 5216327 del 28/12/2023; - opposizione id.5216320 del 28/12/2023 malattia professionale mani e polsi DX e SX, opposizione danno biologico id. 5300312 del 02/03/2024 e opposizione rendita id. 5300313 del 02/03/2024; opposizione id.5300307 del 02/03/2024 malattia professionale spalla DX e SX, opposizione danno biologico id.  5300309 del 02/03/2024 e opposizione rendita id. 5300310 del 02/03/2024, come da allegati ricorsi ( ###5 ricorsi amministrativi); - che alle predette opposizioni l'### rispondeva con i seguenti provvedimenti: provvedimento del 10/04/2024 prat. malattia professionale schiena n. 514335976 del 05/02/2022 comunicando quanto segue: “### L'######, ###. ###' ##### A ### - che con provvedimento del 10/04/2024 prat. malattia professionale mani e polsi 514337548 del 28/10/2023 comunicando quanto segue: “### L'######, ###. PERTANTO, ###' ### ACCOLTA”.  ### A #### - che provvedimento del 10/04/2024 prat. malattia professionale spalle n. 514337629 del 26/11/2023 comunicando quanto segue: “### L'#### E #####, ###. ###' ##### A ### OPPOSIZIONE” per come si evince dai provvedimenti allegati (###6 provvedimenti ### avverso ricorsi); - che il ricorrente ha presentato le domande avanti specificate poiché lo stesso ha prestato attività lavorativa per la ### dal 01/11/2007 fino al 06/09/2021, con qualifica di “repartista” presso il punto vendita ### sito a ### - che le ore indicate in busta paga erano solo 4 a fronte di una giornata lavorativa di 9 ore, percepiva uno stipendio non consono a quanto realmente dovutogli per legge, considerando, altresì, che né le ferie né gli straordinari venivano retribuiti, né tantomeno la malattia; - che per quanto riguarda le mansioni svolte dal ricorrente, sebbene il contratto prevedeva un inquadramento quale repartista, i compiti effettuati erano ben diversi, ovvero: cassiere, gestione del punto vendita, sistemazioni degli scaffali, gestione degli ordini, pulizia del punto vendita, rilevamento della temperatura ### apertura e chiusura del punto vendita, nonché controllo della scadenza delle merce, versamento incassi giornalieri presso la banca ### di ### di ### svolgeva l'incarico di “responsabile del personale”, difatti si occupava dell'organizzazione dei turni di lavoro e dei permessi da attribuire ai colleghi, nonché di coordinare i vari punti vendita ### ovvero quelli di ##### e ### e, dal 2017 in poi, era stato ulteriormente incaricato dai dirigenti, ovvero i ##### ed ### di recarsi presso i predetti punti vendita per consegnare dei documenti riguardanti le varie sedi o i dipendenti delle stesse (###8 contratto di lavoro, licenziamento, estratto contributivo); - che il datore di lavoro pretendeva che il ricorrente svolgesse mansioni ulteriori, nonché, diverse da quelle previste dal contratto, tra cui la pulizia delle zone adibite a parcheggio, e la pulizia delle vetrate e delle serrande dei punti vendita, pulizia delle celle, senza però essere dotato di alcun tipo di materiale protettivo.  - che oltre alle questioni relative alle ore ed ai pagamenti, ci sono stati ulteriori problemi, tra i quali è capitato spesso che il ricorrente rimanesse da solo nel punto vendita, senza nessun altro collega o al più con un solo collega, circostanza che causava non pochi problemi e grosse difficoltà nella gestione dell'intero punto vendita. Spesso quando era in malattia il ricorrente veniva chiamato per rientrare perché non c'era personale per sostituirlo o in alcuni casi doveva rientrare perché anche altri punti vendita restavano sprovvisti di personale; - che anche le condizioni di lavoro erano estremamente invalidanti difatti si lavorava senza alcun impianto di climatizzazione sia l'estate che l'inverno, ed anche quando c'è stata l'emergenza sanitaria dovuta al covid-19 non sono mai stati forniti gli strumenti di protezione, ovvero: guanti, mascherine o gel igienizzante, per le mascherine e i guanti doveva provvedere ogni singolo dipendente, per quanto riguarda il gel igienizzante si doveva utilizzare quello del negozio messo a disposizione dei clienti, in quanto obbligatorio per legge; - che il ricorrente si ritrovava spesso a svolgere anche delle attività correlate alla movimentazione dei materiali, alle operazioni di carico e scarico, all'utilizzo di specifiche attrezzature di lavoro, come ad esempio all'utilizzo di “ribalte” o “pedane” in ferro su cui vengono spinti i carrelli carichi di merce, o, in assenza di ribalta, all'utilizzo di transpallet e carrelli elevatori, senza previo corso in merito; che inoltre il ricorrente si trovava alle prese con la prensione continua di oggetti e/o il trasporto di carichi di peso variabile da 1 kg a un massimo di 15/20 kg non munite di adeguate impugnatura e /o con maniglie di dimensioni incongrue per lunghi percorsi, estremamente dannosa per la struttura delle mani; - che l'attività lavorativa comprendeva anche l'assemblaggio in catena degli scaffali; - che l'attività alla cassa comportava l'esecuzione di movimenti ripetitivi consistente nella prensione della merce dal piano d'appoggio, dal momento che non era funzionante il nastro trasportatore; decodifica o battitura manuale del prezzo; spinta della merce verso la zona di raccolta; battitura del totale, ricevimento del denaro, consegna resto e scontrino. ### il ricorrente nello svolgere le mansioni anche di cassiere operava per lunghe ore, in piedi, spostando su un nastro i prodotti con grande rapidità e frequenza, poiché per, come detto, non funzionava. Tutto ciò, indipendentemente dal peso dell'oggetto, ha generato nel ricorrente una situazione di sovraccarico biomeccanico; i lavoratori addetti alle casse sviluppano patologie, come ad esempio la sindrome del tunnel carpale, con maggior probabilità rispetto ad altri lavoratori come è successo al sig. Napoli. Inoltre, la postazione della cassa, in piedi, è spesso angusta e il registratore di cassa e la corsia di transito delle merci, con relativo scanner, sono in posizione angolata l'uno rispetto all'altra, obbligando l'addetto a ripetute torsioni del busto o anche a rimanere prolungatamente con le spalle angolate rispetto al bacino; - che altra mansione svolta dal ricorrente era quella di chi effettua rifornimento scaffali, attività che comporta un rischio significativo di sovraccarico biomeccanico degli arti superiori, postura incongrua di spalla e mano, ripetitività ed elevata frequenza dei movimenti. ### si ritrovava a riporre varie tipologie di merci, alcune molto pesanti, come le confezioni da sei bottiglie di acqua minerale, le casse di birra e delle bibite in genere, nel reparto detersivi i fustoni e gli altri prodotti che si trovano in confezioni da ¾ in base alle offerte del giorno. Molte confezioni di prodotti erano prive di appigli adeguati e comunque difficili da sollevare anche con due mani. Il numero di pezzi movimentati nell'unità di tempo che spesso, considerando i ritmi, a volte erano solo in due nel punto vendita ed a volte si ritrovava il ricorrente da solo, risulta elevato. Cosi come la distanza tra il piano di appoggio di partenza (solitamente, un transpallet o un nor-male carrello a ruote) e quello di posizionamento finale particolarmente contrassegnata da movimenti ripetitivi del polso e di prensione della mano, nonché dall'assunzione di posture incongrue, in particolare del polso e della spalla; - che per movimentazione manuale dei carichi si intendono le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico effettuate senza l'ausilio di attrezzature meccaniche, comprese le azioni del sollevare, deporre, tirare, portare o spostare un carico. La parte più a rischio, per possibili lesioni muscolari, è la schiena (tratto lombo-sacrale), specialmente se le operazioni di spostamento e/o sollevamento vengono svolte in situazioni difficili quali: ambienti piccoli; mancanza di aiuti meccanici; mancanza di una giusta informazione ai lavoratori su come spostare o sollevare i pesi; mancanza di una adeguata organizzazione del lavoro; locali scarsamente illuminati e/o con pavimenti sconnessi e scivoloso. Queste attività lavorative possono generare malattie muscolo-scheletriche correlate al lavoro, cioè, patologie da sovraccarico biomeccanico delle strutture articolari, tendinee, muscolari, dei nervi periferici e del sistema vascolare; - che il ricorrente lavorava in assenza di climatizzatori, pertanto in ambienti non idonei per come si evince anche dall'allegato procedimento penale; - che il sig. Napoli comunicava sempre alla società le condizioni di lavoro pesanti e logoranti, un carico eccessivo di lavoro richiedeva molto impegno fisico e psicologico; - che tali mansioni hanno generato nel sig. Napoli delle patologie invalidanti per come indicate nelle seguenti valutazioni mediche:“lombalgia cronica da discopatie multiple ed ernia discale ###-###con risentimento sciatalgico all'arto inferiore sinistro, tenosinovite degli estensori di entrambi le mani. Le patologie suddette sono state determinate dall'attività lavorativa del periziato che, in condizioni di negligente tutela, alla dipendenze di un'azienda sanzionata per lo sfruttamento dei lavoratori, era esposto a movimentazioni di carichi per oltre 10 ore al giorno e senza ausili. In particolare, la movimentazione di carichi e le posture incongrue, a cui è stato esposto il Napoli per tutti i giorni, oltre le ore contrattuali di lavoro, hanno determinato sollecitazioni sui dischi intervertebrali nel tratto lombare fino a causare l'ernia tra ### e ###. Pertanto, alla luce dei dati clinici ed anamnestici, dagli esami esibiti, ritenendo le patologie descritte lavorocorrelate, è da riconoscere, a mio avviso, una menomazione psico-fisica da indennizzare in misura non inferiore al ventipercento (20%)” ; ### dolorosa bilaterale da tendinopatia degenerativa del sovraspinoso e tenosinovite del capo lungo del bicipite. Le patologie suddette sono state determinate dall'attività lavorativa del periziato che, in condizioni di negligente tutela, alle dipendenze di un'azienda sanzionata per lo sfruttamento dei lavoratori, era esposto a movimentazioni di carichi per oltre 10 ore al giorno e senza ausili… In particolare, la movimentazione di carichi e le posture incongrue, a cui è stato esposto il Napoli per tutti i giorni, oltre le ore contrattuali di lavoro, hanno determinato sollecitazioni sui tendini delle scapolo-omerali fino a determinarne una patologia degenerativa cronica che espone la cuffia dei rotatori alla rottura. Pertanto, alla luce dei dati clinici ed anamnestici, dagli esami esibiti, ritenendo le patologie descritte lavorocorrelate, è da riconoscere, a mio avviso, una menomazione psico-fisica da indennizzare in misura non inferiore al dieci percento (10%) ”, per come si evince dalle perizie valutative a firma dello specialista in ortopedia e traumatologia Dott. ### (###11 valutazioni mediche dott. ###.
Chiedeva quindi, di dichiarare che a seguito della malattia di cui è portatore, aveva subito una riduzione della capacità lavorativa di grado indennizzabile, con una percentuale di invalidità non inferiore al 20%, secondo le voci tabellari del D.M. del 09/04/2008, contratta in occasione dello svolgimento del rapporto di lavoro, di conseguenza, condannare l'### al pagamento del trattamento previdenziale invocato nelle misure previste dalla legge, a decorrere dalla data di denuncia di malattia professionale. Il tutto con interessi legali dal dì della maturazione del diritto e fino all'effettivo soddisfo. 
Con vittoria di spese competenze e onorari, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. 
Si costituiva in giudizio l'### la quale con ragioni di fatto e di diritto resisteva alla domanda, chiedendo il rigetto del ricorso spese vinte. 
In particolare, l'ente resistente eccepiva l'assenza di malattia professionale - mancata esposizione a rischio morbigeno. sulla non riconducibilità della patologia a rischio lavorativo; divieto di cumulo con altre prestazioni. 
La causa veniva istruita attraverso la documentazione prodotta dalle parti. 
All'udienza del 22.05.2025, veniva nominato consulente tecnico medico-legale, il quale in data ### regolarmente depositava la propria relazione peritale. 
All'odierna udienza, celebratasi con il modello della trattazione scritta, lette le note di parte tempestivamente depositate, acquisita la documentazione, la causa veniva decisa ex art. 429 c.p.c. 
Il ricorso risulta parzialmente fondato e va accolto nei limiti e per i motivi di seguito esposti. 
È opportuno premettere che dal punto di vista del lavoratore danneggiato da infortunio sul lavoro o da malattia professionale, esaminando il ### n. 38 del 2000, e segnatamente l'articolo 13, la disciplina indennitaria -applicabile alla fattispecie che ci occupacosì delimita il danno biologico coperto dall'assicurazione obbligatoria: le menomazioni permanenti comprese tra il 6% ed il 15%, danno luogo ad un indennizzo in somma capitale, rapportato al grado della menomazione; le menomazioni pari o superiori al 16%, danno luogo ad una rendita ripartita in due quote: la prima quota è determinata in base al grado della menomazione, cioè al danno biologico subito dall'infortunato, la seconda tiene conto delle conseguenze di natura patrimoniale della lesione. 
Per i danni di natura biologica inferiori al 6% o temporanei non vi è copertura assicurativa. 
Si è rilevato che la prospettiva dell'art. 13 cit. non è quella di fissare in via generale ed omnicomprensiva gli aspetti risarcitori del danno biologico, ma solo quella di definire i meri aspetti indennitari agli specifici ed unici fini dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. ### l'erogazione effettuata dall'### è strutturata in termini di mero indennizzo, indennizzo che, a differenza del risarcimento, è svincolato dalla sussistenza di un illecito (contrattuale od aquiliano) e, di conseguenza, può essere disposto anche a prescindere dall'elemento soggettivo di chi ha realizzato la condotta dannosa e da una sua responsabilità, ossia dall'irrilevanza della componente soggettiva, in quanto l'indennizzo viene erogato a prescindere da ogni valutazione di addebitabilità del danno; l'ambito di tutela da far valere nei confronti dell'### è caratterizzato dall'automaticità delle prestazioni, le quali spettano anche se il datore di lavoro non sia adempiente ai suoi obblighi assicurativi nonché; inoltre, dal punto di vista quantitativo, le prestazioni assicurative, svincolate dalla personalizzazione del danno, sono erogate sulla base di criteri predeterminati stabiliti dalla legge. Si è tenuto presente che, anche riguardo al consolidamento degli effetti patrimoniali in capo all'avente diritto, l'indennizzo ### si struttura in modo diverso da un risarcimento del danno, dal momento che la rendita cessa con la morte del lavoratore (e non passa nell'asse ereditario), mentre il diritto al risarcimento, una volta consolidatosi, entra a far parte del patrimonio dell'avente diritto e si trasferisce agli eredi. 
Giova, altresì, precisare che si definiscono malattie professionali quelle che colpiscono i lavoratori assicurati esposti in modo protratto al rischio tutelato e per le quali sia certa la derivazione causale dall'attività espletata. ### deve contrarre la tecnopatia nell'esercizio ed a causa della lavorazione espletata o a causa degli specifici fattori patogeni cui è esposto per assolvimento del proprio lavoro, ma occorre tenere conto anche dell'influenza esercitata dall'ambiente di lavoro, in quanto la legge non pone come presupposto necessario ed esclusivo che il lavoratore esegua una delle lavorazioni indicate, essendo sufficiente che la malattia risulti contratta nell'ambiente di lavoro, purché a causa delle lavorazioni stesse anche se eseguite da soggetto diverso da quello colpito. 
Rispetto all'infortunio sul lavoro, la malattia professionale presenta una diversa genesi eziologica. ### deriva, infatti, da una causa violenta in occasione del lavoro. La malattia professionale, al contrario, è determinata da una causa diluita nel tempo che agisce in modo graduale e continuo. Ne deriva che, in tal caso, la prova dell'eziologia professionale è molto più difficoltosa in quanto la causalità professionale si confonde con quella comune, diventando difficile differenziare quanto dipende dalla lavorazione o dai fattori di rischio inerenti ad essa o all'ambiente di lavoro e quanto, invece, dall'ambiente di vita comune o dalle altre attività extra lavorative. 
Per facilitare il compito dell'interprete, il legislatore ha introdotto un elenco chiuso di malattie professionali prevedendo con quale lavorazione sono collegate eziologicamente e anche in che intervallo temporale dalla cessazione della lavorazione deve insorgere la malattia per esser considerata tecnopatia. 
Tale sistema cosiddetto tabellato non garantiva, però, adeguatamente il lavoratore, poiché non permetteva di indennizzare tecnopatie non comprese nell'elenco o non collegate a determinate attività o ancora insorte dopo l'intervallo temporale indicato in tabella. 
Per questo il sistema è stato oggetto di una pronuncia di incostituzionalità da parte della Corte Costituzionale. A seguito della sentenza n. 179/1988, si è introdotto il sistema cosiddetto misto, per il quale sono considerate tecnopatie anche le malattie non comprese nell'elenco tassativo o insorte successivamente all'intervallo temporale indicato in tabella, purché il lavoratore ne provi il nesso causale con l'attività lavorativa. 
Quanto al regime del riparto degli oneri probatori, per conseguire il diritto ad una rendita da malattia professionale di cui al T.U. n. 1124 del 1965, solo in presenza di una malattia e di una lavorazione, riconducibili entrambe ad una specifica previsione tabellare, il lavoratore assicurato fruisce della presunzione della eziologia professionale mentre resta a carico dell'### l'onere di allegare e dimostrare che, nel caso concreto, la malattia ha una origine esclusivamente extralavorativa o comunque che le funzioni esercitate dal lavoratore non hanno avuto una idoneità sufficiente, neppure come concausa, a provocarla; per contro qualora si tratti di malattia non tabellata, l'onere di fornire la prova sia dell'esistenza della malattia, sia delle caratteristiche morbigene della lavorazione svolta, sia infine del rapporto eziologico fra questa e la malattia, spetta al lavoratore. (cfr. Cassazione civile, lav., 10 dicembre 2001, n. 15591; 26 luglio 2004, n.14023). 
Invero, in presenza di una patologia a genesi multifattoriale , il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione e, se questa può essere data anche in termini di probabilità sulla base delle particolarità della fattispecie, essendo impossibile nella maggior parte dei casi ottenere la certezza dell'eziologia, è pur sempre necessario che si tratti di “probabilità qualificata”, da verificarsi attraverso ulteriori elementi (come ad esempio i dati epidemiologici) idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale (cfr. Cass. n. 9057 del 2004 e, più recentemente, Cass. n. 10097 del 2015; Cass. Ord. n. 13814 del 2017; Cass. Ord. n. 8773 del 2018). 
Sul punto, la Cassazione ha, infatti, di recente ribadito che “in tema di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e il nesso causale tra l'attività lavorativa e il danno alla salute dev'essere valutato secondo un criterio di rilevante o ragionevole probabilità scientifica” (Cassazione civile sez. lav., 14/05/2020, n.8947).
Tanto premesso, a seguito dell'esperita consulenza tecnica, è stato riscontrato che: “Esiste un rapporto causale tra le patologie riportate in diagnosi e la ### denunciata all'### i ### di ### può essere quantificato nella misura del 15% (### percento) facendo riferimento ### allegate al D. Lgs. 23 febbraio 2000 n°38 cosi suddiviso: o ### del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti (### 213) calcolato in relazione al deficit funzionale ed all'assenza della persistenza dei disturbi trofico-sensitivi che compaiono, invece, periodicamente: 7% (### percento). o Deficit funzionale dei movimenti articolari delle ### bilateralmente (### 224): 6% (Sei percento) o ### del ### e della ### destra (### 238): 4% (### percento) Relativamente alla data di ### di tale grado di ### (15%), da quanto detto, risulta evidente che il momento di comparsa debba farsi risalire alla ### di ### dell'ultima ### per il riconoscimento di ### e cioè: Dicembre 2023”. 
Il consulente, con argomentazioni prive di vizi logici, ha concluso asserendo che l'istante ha riportato una percentuale di invalidità del 15% derivante dalla malattia professionale di origine lavorativa. 
Le argomentazioni del ### contenute nella depositata relazione, precise e complete, giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante. La consulenza, invero, si presenta correttamente elaborata in quanto condotta con un condivisibile metodo d'indagine, conseguito all'esame obiettivo del ricorrente e alla certificazione medica prodotta, nonché coerente nelle conclusioni. 
Per le suesposte considerazioni, la domanda deve essere accolta con conseguente riconoscimento al ricorrente del diritto all'indennizzo derivante dalla suindicata malattia professionale nella misura del 15%, così come statuito dal consulente nell'elaborato peritale. 
Su tali somme sono dovuti i soli interessi legali, da portarsi in detrazione dalle eventuali somme spettanti a titolo di maggior danno per diminuzione del valore del credito, ai sensi dell'art. 16, co. 6º, della L. n. 412/91, dalle singole scadenze al soddisfo. 
Il riconoscimento della prestazione con una percentuale inferiore a quella domandata nel ricorso induce questo giudice a compensare le spese di lite nella misura della metà. 
Per la restante parte le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. 
Le spese di consulenza vengono poste a carico dell'### e sono liquidate come da separato decreto emesso in pari data.  P.Q.M.  Il Giudice unico del Tribunale di ### in funzione di Giudice del lavoro, così provvede: a) Accoglie il ricorso; b) Per l'effetto, dichiara il ricorrente affetto da malattia professionale nella misura percentuale del 15%, con decorrenza dal mese di Dicembre 2023; c) Per l'effetto, condanna l'### al pagamento dell'indennizzo corrispondente, oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria se maturata in eccedenza, dal 120º giorno dall'insorgenza del diritto fino al soddisfo; d) Compensa le spese di lite nella misura della metà; e) Per la restante parte, condanna l'### al pagamento che si liquidano in complessivi € 1.600,00, oltre IVA e CPA se dovuti, e rimborso forfettario come per legge, con distrazione, a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.  f) Pone definitivamente a carico dell'### le spese di consulenza tecnica che liquida come da separato decreto emesso in pari data.   ### 26/11/2025 Il Giudice Dott.

causa n. 675/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Gabutti Carlo

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