testo integrale
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VELLETRI ### in persona del giudice, dott. ### all'esito dell'udienza fissata per il 19 novembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D.
Lgs. n. 149/2022 e modificato, a decorrere dal 26 novembre 2024, dall'art. 3, co. 1, lett. i, del D. Lgs. n. 164/2024), ha pronunciato in data 19 novembre 2025, previa lettura delle note sostitutive dell'udienza depositate dalle parti costituite, la seguente ### ex art. 127-ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 836, del ### dell'anno 2024, pendente #### con l'avv. ### - ricorrente - E ### SOCIETÀ ### in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. ### - convenuta - ### con l'avv. ### - convenuta - ### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data ### la parte ricorrente DI ### ha chiamato in giudizio le parti convenute indicate in epigrafe e - premessi i fatti costitutivi delle proprie domande - ha presentato le conclusioni di cui alle pagg. 12/14 del ricorso, qui di seguito integralmente riportate e trascritte: A - Accertata e dichiarata la insussistenza di valida somministrazione nè di validi rapporti di appalto tra la convenuta ### di ### e ### Coop. risultata fittiziamente titolare della posizione datoriale nei confronti della ricorrente, accertare e dichiarare che la sig.ra ### di ### a far data dal 7/2/2020, ovvero con la diversa decorrenza ritenuta di giustizia, ha reso un unico ed ininterrotto rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato con ### di ### con diritto al trattamento economico e normativo di cui al #### del ### personale non medico, ovvero con il diverso inquadramento ritenuto di giustizia, con condanna della società ### di ### al pagamento in favore della ricorrente, per i titoli di cui alla parte in diritto ed al conteggio analitico parte integrante del presente ricorso, della somma di euro 152.653,98, di cui euro 11.677,45 a titolo di ### oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo; B - Accertata e dichiarata la inefficacia/nullità del licenziamento intimato alla ricorrente con effetto dal 5 ottobre 2023, occorrendo anche previa declaratoria del carattere fittizio e simulato del rapporto associativo formalizzato tra la ricorrente e la convenuta società cooperativa ### Coop, ordinarne, ai sensi dell'art. 2 D.Lgs. 23/2015, la reintegrazione nel posto di lavoro nei confronti di quella tra le convenute che risulterà esserne stata la effettiva parte datoriale al momento del licenziamento e con condanna di quest'ultima al pagamento in favore della ricorrente dell'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per il periodo compreso tra il giorno del licenziamento e quello di effettiva reintegrazione, oltre accessori di legge e oltre alla condanna al versamento dei relativi contributi previdenziali ed assistenziali; ovvero, accertata la inesistenza di un valido atto risolutivo del rapporto, ritenere lo stesso giuridicamente ancora in essere, con condanna della società ### di ### al pagamento in favore della ricorrente di tutte le retribuzioni medio tempore maturate a far data dal licenziamento, oltre accessori di legge; in via subordinata, dichiarare illegittimo il licenziamento disposto da ### soc. coop. nei confronti della sig.ra ### per violazione dell'art. 7 L. 300/1970 e per l'effetto, ai sensi dell'art. 8 L. 604/1966, ordinare a ### soc. coop., in persona del legale rappresentante pro-tempore, di procedere all'immediata riassunzione della dipendente, o in mancanza, di pagare in suo favore l'indennità risarcitoria di cui all'art. 8 cit. pari ad una mensilità per ogni anno di retribuzione nella misura massima di sei mensilità; C - In subordine, gradatamente e salvo gravame: - condannare la società ### di ### al pagamento, in solido con ### soc. coop. ai sensi dell'art. 29 D. l. 276/2003 in favore della ricorrente, di euro 152.653,98, di cui euro 11.677,45 a titolo di ### ovvero in subordine secondo quanto previsto con applicazione del ccnl multiservizi applicato da ### soc. coop., con riserva di produzione del conteggio sindacale.
Con vittoria di spese e compensi legali, oltre i.v.a. e c.p.a. e rimborso spese forfetarie del 15%. Trattandosi, nella specie, di un contenzioso a controprova e sussistendo una situazione in ordine a questioni di fatto riconducibile a gravi ed eccezionali ragioni di cui all'art. 92 c.p.c. (C. Cost. 77/2018) si chiede, in caso di rigetto del ricorso, la compensazione delle spese di lite. - con ogni altra conseguenza di legge.
Nel dettaglio, la parte ricorrente ha dedotto, a fondamento delle suddette domande, ### di avere lavorato dal 7.02.2020 al 5.10.2023 (ad eccezione di taluni sotto-periodi di sospensione dell'attività lavorativa a causa delle restrizioni previste per il contenimento dell'epidemia da ###19) presso la casa di alloggio per anziani ### avente sede ###, gestita dalla parte convenuta ### svolgendo, alle dipendenze di quest'ultima, mansioni di assistente familiare adibita alla cura degli ospiti della struttura, nonché mansioni di addetta alla preparazione delle colazioni e dei pasti e alla somministrazione di essi ai degenti, di addetta alla pulizia delle sale, delle camere e dei bagni, di addetta al lavaggio dei vestiti degli ospiti e alla somministrazione di farmaci, nonché alla prestazione di ausilio alla deambulazione degli ospiti, ### di avere svolto, dal 7.02.2020 al 30.06.2022, orari di lavoro dalle 07:30 alle 13:30 e dalle 15:00 alle 20:00 per sette giorni alla settimana, e, dal 1.07.2022 al 5.10.2023, orari di lavoro dalle 07:30 alle 13:30 e dalle 15:00 alle 20:00 per sei giorni alla settimana, ### di avere sempre lavorato nei giorni festivi e di non avere goduto di ferie e di permessi retribuiti, né di avere percepito la relativa indennità sostitutiva, ### che la suddetta prestazione lavorativa è stata svolta dapprima in assenza di alcuna formalizzazione contrattuale e che la stessa, a partire dal 19.07.2022, è stata poi resa tramite la fittizia interposizione della parte convenuta #### quale datore di lavoro meramente formale della parte ricorrente, ### che il licenziamento intimato dalla parte convenuta #### in data ### è illegittimo, sia in quanto intimato a non domino sia in quanto non preceduto da alcun procedimento disciplinare, e di avere diritto, in ogni caso, all'indennità sostitutiva del preavviso, ### di avere diritto, fin dall'inizio del rapporto di lavoro, al riconoscimento dell'inquadramento al livello ### del ### per i dipendenti dalle strutture sanitarie private - personale non medico (livello riguardante, tra l'altro, i lavoratori che svolgono mansioni “che richiedono capacità tecnico-manuali per lo svolgimento di attività semplici ed autonomia esecutiva e responsabilità, nell'ambito di istruzioni fornite, riferita al corretto svolgimento della propria attività, e che svolgono anche attività di pulizia”, ivi compresi l'aiuto cuoco e l'ausiliario specializzato).
Si sono costituite in giudizio le parti convenute indicate in epigrafe, contestando le affermazioni della parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
La parte convenuta ### (n.q. di titolare dell'impresa individuale ### ha ammesso che la parte ricorrente ha prestato attività lavorativa presso la suddetta casa di alloggio per anziani anche nel periodo dal 7.02.2020 al 18.07.2022, svolgendo mansioni di addetta alle pulizie, ma ha sostenuto che si sarebbe trattato di prestazioni lavorative meramente occasionali (e dunque autonome), non di prestazioni rientranti nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato; inoltre la parte convenuta #### ha dedotto che l'appalto stipulato con la parte convenuta ####À ### a decorrere dal 1.07.2022 sarebbe genuino e che la prestazione lavorativa svolta dalla parte ricorrente nel periodo dal 19.07.2022, che sarebbe consistita esclusivamente in attività di pulizia degli ambienti e di rifacimento dei letti dei degenti, andrebbe imputata esclusivamente alla parte convenuta ### SOCIETÀ ### La causa, istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti costituite e con l'assunzione di prove testimoniali, è stata decisa in data odierna, previa lettura delle note sostitutive di udienza ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle medesime parti. * * *
La domanda di accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato irregolare asseritamente intercorso tra la parte ricorrente e la parte convenuta ### nel periodo dal 7.02.2020 al 18.07.2022 è infondata.
La parte convenuta ha negato che sia mai intercorso, tra sé e la parte ricorrente, un rapporto di lavoro di natura subordinata nel periodo in questione e ha dedotto che la parte ricorrente avrebbe prestato esclusivamente una attività lavorativa occasionale e autonoma, avente per oggetto solamente lo svolgimento di pulizie.
Stando così le cose, gravava sulla parte ricorrente, ex art. 2697 c.c., l'onere di dimostrare la natura subordinata e non occasionale di tale attività lavorativa.
Difatti, secondo la giurisprudenza, “è […] principio risalente e indiscusso che la volontà negoziale non ha il potere di qualificare giuridicamente i rapporti posti in essere, trattandosi di compito riservato al giudice; nondimeno, con specifico riguardo al contratto di lavoro, poichè ogni attività umana economicamente valutabile può costituire oggetto sia di un rapporto di lavoro subordinato che di un rapporto di lavoro autonomo, le parti possono esprimere la volontà di stipulare un contratto di lavoro autonomo, mediante pattuizioni che precisino le modalità di attuazione del rapporto in modo che siano giuridicamente compatibili con l'autonomia e, in questo caso, la qualificazione del rapporto in termini di subordinazione sarà consentito solo ove le pattuizioni iniziali non siano state rispettate in sede di esecuzione, esprimendo, quindi, le parti la volontà di modificarle” (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 29/12/2006, n. 27608; in senso analogo Cassazione civile, sez. lav., 21/10/2015, n. 21424; Cassazione civile, sez. lav., 19/11/2003, n. 17549; Cassazione civile sez. lav. 7 novembre 2001 n. 13778; Cassazione civile lav. 10 aprile 2000 n. 4533; Cassazione civile, sez. lav., 10/08/1999, n. 8574).
La giurisprudenza ha anche individuato gli elementi sintomatici della subordinazione nel vincolo di soggezione personale del lavoratore a poteri - facenti capo al datore di lavoro - di direzione generica e programmatica (da soli invero non sufficienti a configurare la subordinazione) uniti a più pervasivi poteri gerarchici di “eterodirezione” tramite ordini specifici (con efficacia in termini di obbligatoria conformazione immediata della condotta del lavoratore nel senso indicato di volta in volta dal datore di lavoro), di vigilanza e di controllo sullo svolgimento della prestazione lavorativa, e disciplinari (Cassazione civile sez. lav. 3 agosto 2016 n. 16210; Cassazione civile sez. lav. 5 settembre 2014 n. 18783; Cassazione civile sez. lav. 17 ottobre 2011 21439; Tribunale Roma sez. lav. 7 dicembre 2016 n. 10602; Tribunale Milano sez. lav. 8 settembre 2017 n. 2046; Tribunale Milano sez. lav. 28 luglio 2014; Tribunale Milano sez. lav. 16 gennaio 2012 n. 128; Tribunale Milano sez. lav. 9 dicembre 2010 n. 5122; Tribunale Napoli sez. lav. 24 novembre 2011 ###), nonché in ulteriori fatti indiziari - che tuttavia assumono valenza probatoria sussidiaria e da sola non decisiva - costituiti dalla collaborazione e dall'inserimento stabile e continuativo del lavoratore nell'organizzazione aziendale (con correlata limitazione dell'autonomia del lavoratore nell'organizzazione e nello svolgimento della sua prestazione lavorativa), dalla durata complessiva del rapporto intercorso tra le parti, nella regolamentazione dell'orario (cioè nel vincolo d'orario predeterminato a monte dal datore di lavoro in modo rigido e fisso, con conseguente necessità per il lavoratore di concordare preventivamente assenze, richiedendo cioè di fatto l'autorizzazione per usufruire di ferie o permessi), dalla forma e nella modalità pattuita per la retribuzione (in particolare, in caso di compenso mensile fisso), dall'assenza di rischio del lavoratore in relazione all'andamento positivo o negativo dell'attività di impresa, dalla primaria rilevanza attribuita allo svolgimento della prestazione nelle forme pattuite rispetto al risultato ottenuto per il tramite di essa (Cassazione civile sez. lav. 10 luglio 2015 n. 14434; Cassazione civile lav. 8 aprile 2015 n. 7024; Cassazione civile sez. lav. 8 gennaio 2015 n. 66; Cassazione civile sez. lav. 21 ottobre 2014 n. 22289; Cassazione civile sez. lav. 12 gennaio 2012 n. 248; Cassazione civile sez. lav. 17 ottobre 2011 n. 21439; Cassazione civile sez. lav. 27 aprile 2010 n. 10024; Tribunale Milano sez. lav. 8 settembre 2017 n. 2046; Tribunale Milano sez. lav. 16 gennaio 2012 n. 128; Tribunale Milano sez. lav. 9 dicembre 2010 n. 5122; Tribunale Napoli sez. lav. 24 novembre 2011 n. ###; Tribunale Trieste sez. lav. 12 gennaio 2012; Tribunale Pescara sez. lav. 20 gennaio 2016 n. 42).
Nel caso di specie, dall'istruttoria testimoniale svolta è emerso che la parte ricorrente, quantomeno a partire dal 2021, ha svolto attività di pulizia e di lavanderia, invero in modo non occasionale, presso la casa di alloggio per anziani gestita dalla parte convenuta ### (vd. testimonianze di ### e di ###: tuttavia dalle dichiarazioni dei testimoni escussi non è emersa in alcun modo l'esistenza di elementi sintomatici della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra la parte ricorrente e la parte convenuta ### nel periodo ora in esame (vd. testimonianze di ### di ### di ### e di ####.
E' opportuno precisare che le dichiarazioni rese dal testimone ### - non riscontrate ab externo tramite altri elementi di prova - sono irrilevanti ai fini della decisione, poiché tale testimone non ha avuto conoscenza diretta dei fatti per cui vi è causa e si è limitata a riferire il contenuto di tre o quattro conversazioni telefoniche avvenute tra la parte ricorrente e ad altri soggetti, da un lato, e gli orari in cui la parte ricorrente entrava e usciva dalla sua casa, dall'altro.
Quanto appena evidenziato vale altresì per quanto riguarda le dichiarazioni rese dal testimone ### Dall'istruttoria testimoniale non è quindi emerso alcun elemento attestante che la suddetta attività lavorativa resa della parte ricorrente in favore della parte convenuta ### nel periodo in esame (cioè dal 7.02.2020 al 18.07.2022) sia stata svolta in posizione di subordinazione rispetto a tale parte convenuta e/o ai suoi preposti.
Occorre precisare, inoltre, che la natura subordinata del suddetto rapporto di lavoro nel periodo in parola non risulta neppure dimostrata a mezzo delle prove documentali acquisite al giudizio.
Alla luce del compendio probatorio sopra illustrato, la domanda di accertamento della ### natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso, in assenza di alcuna formalizzazione contrattuale, tra la parte ricorrente e la parte convenuta nel predetto periodo deve essere quindi rigettata.
Il rigetto della domanda di accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti appena menzionate nel periodo in esame determina l'assorbimento di tutte le altre domande presentate dalla parte ricorrente in riferimento al medesimo periodo, essendo lo scrutinio di queste ultime logicamente e giuridicamente subordinato all'accoglimento della prima. * * *
La domanda di accertamento dell'esistenza di una interposizione illecita di manodopera posta in essere dalla parte convenuta #### nei confronti della parte convenuta ### nel periodo dal 19.07.2022 al 5.10.2023 è pure infondata.
In punto di diritto occorre preliminarmente ricordare, a tale riguardo, che l'art. 1 della L. n. 1369/1960 (in materia di “### di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti di opere di servizi”) - successivamente abrogato e sostituito dall'art. 27 del D. Lgs. n. 276/2003 - prevedeva che “È vietato all'imprenditore di affidare in appalto o in subappalto o in qualsiasi altra forma, anche a società cooperative, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di manodopera assunta e retribuita dall'appaltatore o dall'intermediario, qualunque sia la natura dell'opera o del servizio cui le prestazioni si riferiscono. […]. È considerato appalto di mere prestazioni di lavoro ogni forma di appalto o subappalto, anche per esecuzione di opere o di servizi, ove l'appaltatore impieghi capitali, macchine ed attrezzature fornite dall'appaltante, quand'anche per il loro uso venga corrisposto un compenso all'appaltante” (cfr. art. 1, co. 1 e 3, della L. n. 1369/1960) e che “Gli imprenditori che appaltano opere o servizi, compresi i lavori di facchinaggio, di pulizia e di manutenzione ordinaria degli impianti, da eseguirsi nell'interno delle aziende con organizzazione e gestione propria dell'appaltatore, sono tenuti in solido con quest'ultimo a corrispondere ai lavoratori da esso dipendenti un trattamento minimo inderogabile retributivo e ad assicurare un trattamento normativo, non inferiore a quelli spettanti ai lavoratori da loro dipendenti” (cfr. art. 3, co. 1, della L. n. 1369/1960).
Le ### deroghe ammesse rispetto ai divieti suddetti erano state introdotte dapprima tramite gli artt. 1 e 3 della L. n. 196/1997 e poi tramite gli artt. 4, 5, 20-28 del D. Lgs. n. 276/2003 (disposizioni trasfuse, ad eccezione degli artt. 4 e 5 del D. Lgs. ult. cit., nel D. Lgs. n. 81/2015, in vigore dal 25 giugno 2015), ove è stato previsto che l'attività di intermediazione di manodopera è ammessa solo ove posta in essere da determinati soggetti che hanno ottenuto una apposita autorizzazione amministrativa e l'iscrizione in un apposito albo tenuto dal Ministero del lavoro.
La giurisprudenza ha infatti chiarito, a tale riguardo, che “la fattispecie […] dell'interposizione di manodopera è regolata dal D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 29 (come modificato dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 911). Il richiamato decreto legislativo, pur nella ridefinizione dei confini del divieto di interposizione nelle prestazioni di lavoro - che, originariamente previsto ex art. 2127 c.c., soltanto per i lavori a cottimo, era stato poi esteso ad ogni attività di lavoro subordinato dalla L. 23 ottobre 1960, n. 1369, art. 1 (poi abrogata dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 85, comma 1, lett. c) - ha ribadito la sostanza del divieto di intermediazione e di interposizione nelle prestazioni di lavoro, dettando la disciplina degli strumenti leciti all'interno della vicenda interpositoria (appalti, somministrazione, distacco), nonchè quella sanzionatoria nelle ipotesi di somministrazione irregolare e appalto non genuino” (Cassazione civile, SS. UU., 07/02/2018, n. 2990). ###. 27 del D. Lgs. n. 276/2003 (ora trasfuso, in parte, nel D. Lgs. 81/2015) ha stabilito che "1. Quando la somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli articoli 20 e 21, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), il lavoratore può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo, con effetto dall'inizio della somministrazione. 2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 tutti i pagamenti effettuati dal somministratore, a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale, valgono a liberare il soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione dal debito corrispondente fino a concorrenza della somma effettivamente pagata. […]. Ai fini della valutazione delle ragioni di cui all'articolo 20, commi 3 e 4, che consentono la somministrazione di lavoro il controllo giudiziale è limitato esclusivamente, in conformità ai principi generali dell'ordinamento, all'accertamento della esistenza delle ragioni che la giustificano e non può essere esteso fino al punto di sindacare nel merito valutazioni e scelte tecniche, organizzative o produttive che spettano all'utilizzatore". ###. 20, co. 2, del D. Lgs. n. 276/2003 - rubricato “### di liceità [della somministrazione regolare di lavoro]” (ora sostanzialmente trasfuso dell'art. 30, co. 1, del D. Lgs. n. 81/2015 e s.m.i.) - ha inoltre previsto che “Per tutta la durata della missione i lavoratori svolgono la propria attività nell'interesse nonché sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore. Nell'ipotesi in cui i lavoratori vengano assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato essi rimangono a disposizione del somministratore per i periodi in cui non sono in missione presso un utilizzatore, salvo che esista una giusta causa o un giustificato motivo di risoluzione del contratto di lavoro”. ###. 38, co. 1-3, del D. Lgs. n. 81/2015 e s.m.i. dispone ora, in materia di “### irregolare”, che “1. In mancanza di forma scritta il contratto di somministrazione di lavoro è nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell'utilizzatore. 2. Quando la somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli articoli 31, commi 1 e 2 [riguardanti i limiti quantitativi alla somministrazione regolare di lavoro], 32 [riguardanti ipotesi in cui non è comunque ammessa la somministrazione di lavoro] e 33, comma 1, lettere a), b), c) e d) [riguardanti i requisiti formali del contratto di somministrazione], il lavoratore può chiedere, anche soltanto nei confronti dell'utilizzatore, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo, con effetto dall'inizio della somministrazione. 3. Nelle ipotesi di cui al comma 2 tutti i pagamenti effettuati dal somministratore, a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale, valgono a liberare il soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione dal debito corrispondente fino a concorrenza della somma effettivamente pagata. Tutti gli atti compiuti o ricevuti dal somministratore nella costituzione o nella gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti o ricevuti dal soggetto che ha effettivamente utilizzato la prestazione. […]”.
Il legislatore è successivamente intervenuto - tramite l'art. 80-bis del D.L. n. 34/2020 e s.m.i., recante interpretazione autentica dell'art. 38, co. 3, del D. Lgs. n. 81/2015 e s.m.i. - a chiarire che “Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 38 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ai sensi del quale tutti gli atti compiuti o ricevuti dal somministratore nella costituzione o nella gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti o ricevuti dal soggetto che ha effettivamente utilizzato la prestazione, si interpreta nel senso che tra gli atti di costituzione e di gestione del rapporto di lavoro non è compreso il licenziamento”.
Inoltre l'art. 39 del D. Lgs. n. 81/2015 e s.m.i. (rubricato “### e tutele”) stabilisce ora che “1. Nel caso in cui il lavoratore chieda la costituzione del rapporto di lavoro con l'utilizzatore, ai sensi dell'articolo 38, comma 2, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 6 della legge n. 604 del 1966, e il termine di cui al primo comma del predetto articolo decorre dalla data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l'utilizzatore. 2. Nel caso in cui il giudice accolga la domanda di cui al comma 1, condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno in favore del lavoratore, stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966.
La predetta indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive, relativo al periodo compreso tra la data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l'utilizzatore e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la costituzione del rapporto di lavoro”.
La giurisprudenza ha precisato, circa la distinzione tra appalto di servizi e somministrazione illecita di manodopera, che “La nozione di appalto di manodopera o di mere prestazioni di lavoro, vietato dall'art. 1 della legge n. 1369 del 1960, in mancanza di una definizione normativa, va ricavata tenendo anche conto della previsione dell'art. 3 della stessa legge concernente l'appalto ### di opere e servizi all'interno dell'azienda con organizzazione e gestione propria dell'appaltatore. Come si è già detto, l'ipotesi di appalto di manodopera è configurabile sia in presenza degli elementi presuntivi considerati dal terzo comma del citato art. 1 (impiego di capitale, macchine ed attrezzature fornite dall'appaltante), sia quando il soggetto interposto manchi di una gestione di impresa a proprio rischio e di un'autonoma organizzazione - da verificarsi con riguardo alle prestazioni in concreto affidategli, in particolare, nel caso di attività esplicate all'interno dell'azienda appaltante, sempre che il presunto appaltatore non dia vita, in tale ambito, ad un'organizzazione lavorativa autonoma e non assuma, con la gestione dell'esecuzione e la responsabilità del risultato, il rischio di impresa relativo al servizio fornito. Peraltro, con riferimento agli appalti cosiddetti “endoaziendali”, che sono caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di attività strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, va precisato che il divieto di cui all'art. 1 della legge n. 1369 del 1960 opera tutte le volte in cui l'appaltatore mette a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore stesso i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo e non assuma, con la gestione dell'esecuzione e la responsabilità del risultato, il rischio d'impresa relativo al servizio fornito (Cass. 16788/2006, cit.; Cass. 5/10/2002 n. 14302; 21/5/1998, n. 5087)" (Cassazione civile sez. lav., 21/03/2017, n. 7179).
In senso analogo è pure orientata la giurisprudenza che si è pronunciata in riferimento alla rilevanza ### penale della fattispecie, secondo cui “In tema di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, la distinzione tra contratto di appalto e quello di somministrazione di manodopera è determinata non solo dalla proprietà dei fattori di produzione, ma anche dalla organizzazione dei mezzi e dalla assunzione effettiva del rischio d'impresa, in assenza dei quali si configura una mera fornitura di prestazione lavorativa che, se effettuata da soggetti non autorizzati, è sottoposta alla sanzione penale di cui all'art. 18 d.lg. 10 settembre 2003, n. 276” (Cassazione penale sez. III 05 giugno 2015 n. 27866; Cassazione penale sez. III 27 gennaio 2015 n. 18667).
Inoltre, secondo la giurisprudenza, “In tema di interposizione ed intermediazione nella prestazione lavorativa, se, da un lato, l'imprenditore è libero di affidare in appalto tutte le attività suscettibili di fornire un autonomo risultato produttivo, senza che si possa escludere l'ipotesi in cui l'organizzazione del committente sarebbe in grado di eseguire direttamente la lavorazione, dall'altro lato, il divieto posto dall'art. 1 della legge n. 1369 del 1960 (applicabile ratione temporis) opera, in riferimento agli appalti «endoaziendali» (caratterizzati appunto dall'affidamento ad un appaltatore esterno di tutte le attività, ancorché strettamente inerenti al ciclo produttivo del committente, come si evince dall'art. 3 della citata legge n. 1369), tutte le volte in cui l'appaltatore, pur titolare di effettiva organizzazione aziendale, metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore-datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo” (Cassazione civile sez. lav. 9 aprile 2008 n. 9264; nello stesso senso cfr. Cassazione penale, sez. III, 27/01/2022, n. 16302).
Quanto agli effetti dell'intermediazione illecita di manodopera, la giurisprudenza ha altresì chiarito che “### sanzionatorio previsto dal D.Lgs. n. 276 del 2003, consente al lavoratore, sia nelle ipotesi di somministrazione irregolare (stipulata "al di fuori dai limiti e delle condizioni" previste, art. 27), sia nelle ipotesi di appalto fittizio ("stipulato in violazione" di legge, art. 29, comma 3 bis), la proposizione di un ricorso giudiziale notificato, anche soltanto nei confronti del soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, con cui richiedere la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo, con effetto dall'inizio della somministrazione o dell'appalto non genuini” (Cassazione civile, SS. UU., 07/02/2018, n. 2990) e che “In tema di fornitura di lavoro interinale, la violazione delle disposizioni della legge n. 196 del 1997, ed in particolare dell'art. 1, comma 2, lett. a), comporta la sostituzione della parte datoriale e, salvo che non ricorrono specifiche ragioni che consentano l'apposizione di un termine, l'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'utilizzatore interponente, senza che assuma rilievo che al rapporto con l'interposto fosse a termine, atteso che la medesima sanzione è prevista per la meno grave violazione dell'obbligo di stipulare il contratto con forma scritta e che, sul piano sistematico, una diversa conclusione, porterebbe alla inammissibile situazione per cui la violazione del divieto di interposizione di manodopera consentirebbe all'interponente di beneficiare di una prestazione a termine altrimenti preclusa" (Cassazione civile sez. lav. 05 dicembre 2012 n. 21837).
I principi pretori sopra illustrati, formatisi prevalentemente sulla base del D. Lgs. n. 276/2003 e s.m.i., continuano ad applicarsi anche nella vigenza della nuova disciplina della materia di cui al D. Lgs. n. 81/2015 e s.m.i.: difatti la giurisprudenza ritiene che “Ai fini dell'accertamento di un'interposizione illecita nell'ambito di un appalto endoaziendale, [di cui agli] artt. 29 e ss., D.lgs. 276/2003, e 30 e ss., D.Lgs. 81/2015, che hanno abrogato le precedenti disposizioni al riguardo, [il legislatore] ha sostanzialmente recepito l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità nel vigore della precedente disciplina. In particolare, occorre fare riferimento all'effettivo potere organizzativo e direttivo dell'appaltatore, che mette a disposizione l'attività lavorativa dei prestatori di lavoro, e all'autonomia di risultato rispetto a quello del committente. Ove, invece, l'appaltatore si limiti a occuparsi della mera gestione amministrativa del rapporto di lavoro, si verserà in un'ipotesi, vietata, di interposizione e intermediazione nelle prestazioni lavorative” (cfr. Corte appello ### sez. lav., 12/10/2022, n. 259).
In sostanza, sussiste interposizione illecita di manodopera - anziché appalto ### di servizi o di opere - nei seguenti casi: 1) laddove i lavoratori operanti alle ### dipendenze dell'impresa appaltatrice svolgano la propria attività non solo nell'interesse e sotto la direzione del committente, ma, di fatto, in posizione di diretta subordinazione nei confronti del committente e/o dei suoi ausiliari, con conseguente estraneità dell'appaltatore (loro datore di lavoro formale) rispetto alla conduzione dell'attività oggetto dell'appalto; (2) laddove i lavoratori operanti per l'impresa appaltatrice svolgano la propria attività utilizzando capitale, macchine e attrezzature fornite dal committente, e, al contempo, laddove l'appaltatore non sia dotato di una propria autonoma organizzazione nei luoghi in cui avviene lo svolgimento dell'attività oggetto dell'appalto - cioè di un'organizzazione distinguibile da quella del committente (soprattutto nel caso di c.d. appalti “endoaziendali”, vale a dire svolti all'interno della sede operativa del committente) - e non sia effettivamente “responsabile” del risultato dell'attività oggetto dell'appalto, cioè non sia effettivamente condizionato dal gradimento del committente e possa quindi disinteressarsi della conduzione e degli esiti dell'attività oggetto di appalto; (3) laddove, nei c.d. appalti “endoaziendali”, i processi produttivi svolti dai lavoratori inviati dall'impresa appaltatrice presso la sede operativa dell'impresa committente siano indistinguibili da quelli svolti dai dipendenti di quest'ultima - cioè siano privi di alcuna autonomia funzionale e/o organizzativa rispetto al resto delle attività svolte direttamente dal personale dell'impresa committente - oppure laddove i predetti lavoratori inviati dall'impresa appaltatrice realizzino un risultato produttivo indistinguibile da quello realizzato dai dipendenti dell'impresa committente.
Nel caso di specie, in base alle risultanze dell'istruttoria testimoniale e alla documentazione in atti non appare invero sussistente alcuna interposizione illecita di manodopera realizzata dalla parte convenuta ##### nei confronti della parte convenuta #### nel periodo dal 19.07.2022 al 5.10.2023. ### stipulato tra la parte convenuta ### (quale committente) e la parte convenuta #### (quale appaltatore) aveva un oggetto composto, cioè duplice, ovverosia (1) la prestazione del servizio di assistenza agli anziani e ai disabili e (2) la prestazione del servizio di pulizia della casa di alloggio per anziani gestita dal committente (all. 3 al fascicolo della parte convenuta #### all. 2 al fascicolo della parte convenuta ###.
Il primo oggetto dell'appalto - cioè il servizio di assistenza agli anziani e ai disabili - appare invero indistinguibile dall'oggetto sociale del committente, esercente una impresa individuale di gestione di alloggio per anziani (all. 8 al fascicolo di parte ricorrente).
Il secondo oggetto dell'appalto - cioè il servizio di pulizia della casa di alloggio per anziani gestita dal committente - è invece distinto e autonomo rispetto al suddetto oggetto sociale del committente (all. 8 al fascicolo di parte ricorrente).
Per quanto riguarda i lavoratori, dipendenti della parte convenuta #### inviati da essa a svolgere, presso la committente ### attività di assistenza ai disabili appare quindi configurabile, in concreto, la terza ipotesi di interposizione illecita di manodopera sopra illustrata (quella riguardante l'indistinguibilità dei processi produttivi svolti dai lavoratori inviati dall'impresa appaltatrice presso la sede operativa dell'impresa committente rispetto ai processi produttivi svolti dai lavoratori dipendenti dell'impresa committente e/o l'indistinguibilità dei risultati produttivi realizzati dai lavoratori inviati dall'impresa appaltatrice presso la sede operativa dell'impresa committente rispetto ai risultati produttivi realizzati dai lavoratori dipendenti dell'impresa committente).
Non appare invece configurabile tale ipotesi di interposizione illecita di manodopera per quanto riguarda i lavoratori, dipendenti della parte convenuta #### inviati da essa a svolgere, presso la committente ### attività di pulizia della casa di alloggio per anziani gestita dal committente: difatti, come già rilevato, in tale caso il processo produttivo svolto dall'appaltatore e il risultato produttivo da esso realizzato sono autonomi e distinguibili rispetto all'oggetto sociale del committente.
Nel caso di specie, dall'istruttoria testimoniale è emerso che la parte ricorrente - nell'ambito dell'appalto intercorso tra la parte convenuta ##### e la parte convenuta ### - ha svolto di fatto, in via esclusiva, mansioni di addette alle pulizie, al riassetto dei letti e alla lavanderia (vd. testimonianze di ### e di ###.
Non vi è prova che la parte ricorrente abbia svolto anche attività di movimentazione di anziani ricoverati nell'alloggio, di pulizia personale degli stessi e di somministrazione di farmaci.
Alla luce delle mansioni concretamente svolte dalla parte ricorrente non è quindi configurabile, rispetto ad essa, alcuna interposizione illecita di manodopera realizzata dal datore di lavoro, per le ragioni esposte in precedenza.
Inoltre, in considerazione delle risultanze dell'istruttoria testimoniale, non appaiono neppure sussistere in concreto, rispetto alla parte ricorrente, le due ulteriori ipotesi di interposizione illecita illustrate in precedenza, non essendo emersa né l'esistenza di una diretta subordinazione della parte ricorrente nei confronti del committente e/o dei suoi ausiliari o preposti, da un lato, né l'assenza di una autonoma organizzazione dell'appaltatore nei luoghi in cui è avvenuto lo svolgimento dell'attività oggetto dell'appalto e, al contempo, l'assenza di responsabilità dell'appaltatore, nei confronti del committente, circa il risultato dell'attività oggetto dell'appalto, dall'altro.
A tale ultimo riguardo va evidenziato che la sussistenza di una responsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente (e, dunque, l'esistenza di un effettivo condizionamento derivante, per l'appaltatore, dal gradimento del committente circa le concrete modalità di esecuzione del servizio appaltato) appare evincibile proprio dalle specifiche ragioni addotte dalla parte convenuta #### per il licenziamento della parte ricorrente: difatti tale licenziamento è stato disposto proprio in considerazione delle divergenze e delle incomprensioni verificatesi tra la parte ricorrente e l'imprenditore committente durante l'esecuzione del servizio appaltato (all. 5 al fascicolo di parte ricorrente), ovverosia in ragione di un diverbio litigioso avvenuto tra tali soggetti.
La domanda in esame deve essere quindi rigettata, per le ragioni illustrate in precedenza. * * *
La domanda di accertamento del diritto della parte ricorrente al pagamento di differenze retributive - per i titoli indicati nel ricorso e nei correlati conteggi - nei confronti della parte convenuta ##### è parzialmente fondata. ###, tra la parte ricorrente e tale parte convenuta, di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e parziale (a 15 ore settimanali) a decorrere dal 20.07.2022 è documentalmente provata (all.ti 3, 4 al fascicolo di parte ricorrente).
In punto di diritto, facendo applicazione dei principi giurisprudenziali relativi al riparto dell'onere della prova, si devono distinguere - tra i vari titoli indicati nei conteggi dalla parte ricorrente - quelli in riferimento ai quali la medesima parte era gravata soltanto dall'onere di provare l'esistenza del contratto di lavoro o del rapporto di lavoro subordinato intercorso di fatto tra le parti (cc.dd. “rapporto contrattuale di fatto”), e di mera deduzione delle proprie pretese fondate su di esso, e quegli altri titoli in relazione ai quali la parte ricorrente era gravata dall'onere di provare l'esistenza di altri fatti costitutivi del diritto vantato.
Difatti il diritto vivente - nell'applicare i principi di cui agli artt. 1218, 1453 ss. e 2697 c.c. - ha chiarito che, in materia contrattuale, “### del creditore dall'onere di provare il fatto negativo dell'inadempimento in tutte le ipotesi di cui all'art. 1453 c.c. ( e non soltanto nel caso di domanda di adempimento), con correlativo spostamento sul debitore convenuto dell'onere di fornire la prova del fatto positivo dell'avvenuto adempimento, è conforme al principio di riferibilità o di vicinanza della prova.
In virtù di tale principio, che muove dalla considerazione che il creditore incontrerebbe difficoltà, spesso insuperabili, se dovesse dimostrare di non aver ricevuto la prestazione, l'onere della prova viene infatti ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione.
Ed appare coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al debitore convenuto, che dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione” (Cassazione civile SS. UU. 30 ottobre 2001 n. 13533; in senso conforme cfr. 982/2002; Cass. 13925/2002; Cass. 18315/2003; Cass. 6395/2004; 8615/2006; Cass. 13674/2006; Cass. 1743/2007).
Pertanto il creditore che agisce per l'adempimento o per la risoluzione o per il risarcimento del danno da inadempimento ha solo l'onere di dimostrare l'esistenza del titolo - cioè l'esistenza del contratto stipulato con il debitore o del rapporto di lavoro - e di dedurre lo specifico fatto costitutivo della propria domanda, gravando poi sul debitore l'onere di dimostrare di aver già adempiuto o che il proprio inadempimento è di scarsa importanza (art. 1455 c.c.) o che il termine di adempimento già inutilmente decorso non aveva natura essenziale per il creditore (art. 1457 c.c.) o che l'inadempimento o il ritardo sono stati determinati da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore (art. 1218 c.c.).
Sono assoggettate a tale ### criterio di riparto dell'onere di deduzione e di prova le pretese relative alla retribuzione ordinaria, alla 13°, alla 14°, al ### a tutto ciò che il ### di settore riconosce al lavoratore senza prevedere ulteriori specifiche condizioni, all'indennità di mancato preavviso (laddove le dimissioni del lavoratore siano state cagionate proprio dall'inadempimento del datore di lavoro alla obbligazione retributiva).
Pertanto, laddove la parte convenuta non abbia fornito in giudizio la prova dell'esistenza di fatti estintivi o impeditivi delle pretese vantate dalla parte ricorrente per tali titoli, spetta alla parte ricorrente il relativo pagamento.
Sono invece assoggettate al criterio generale in materia di onere della prova ex art. 2697 c.c. (affirmanti incumbit probatio) le seguenti componenti retributive: lavoro straordinario e/o supplementare, maggiorazione lavoro festivo e domenicale, festività, ferie non godute e non retribuite, permessi non goduti e non retribuiti.
Difatti la giurisprudenza ha chiarito, in materia di lavoro straordinario, che “Il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso” (Cassazione civile sez. lav., 20/02/2018, n. 4076; Cassazione civile sez. lav., 14/05/2015, n.9906) e che “Sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice” (Cassazione civile sez. lav., 19/06/2018, n. 16150).
Analoghi principi valgono altresì per il lavoro supplementare - cioè per il lavoro svolto in misura superiore a quella prevista da un contratto di lavoro a tempo parziale - e per il lavoro domenicale e festivo (Cassazione civile lav., 14/05/2015, n. 9906)): anche in tali ipotesi grava sul lavoratore l'onere di dimostrare di aver prestato attività lavorativa al di fuori degli orari e dei giorni previsti dal contratto di lavoro.
Lo stesso vale pure per le ferie: difatti, come chiarito dalla giurisprudenza, “il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta (Cass. sez. lav., 7.7.2008 n. 18584; Cass. lav., 16.2.2007 n. 3619; Cass. sez. lav., 21.8.2003, n. 12311; Cass. sez. lav., 3.6.2000, n. 7445; Cass. sez. lav., 3.2.1999, n. 935); mentre incombe al datore di lavoro, per come detto, l'onere di fornire la prova del relativo pagamento” (Cassazione civile lav., 22/12/2009, n. 26985).
Nel caso di specie, accertata (tramite la documentazione indicata in precedenza) l'esistenza e la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra la parte ricorrente e la parte convenuta #### nel periodo dal 20.07.2022 al 5.10.2023 - e facendo applicazione dei principi giurisprudenziali suesposti - la parte ricorrente ha diritto, in primo luogo, al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso, poiché il licenziamento disciplinare adottato dalla parte convenuta ##### è stato disposto per giustificato motivo soggettivo (e non per giusta causa e senza preavviso: all. 5 al fascicolo di parte ricorrente) e poiché la parte convenuta non ha dedotto né provato di avere già corrisposto alla parte ricorrente tale indennità.
La parte ricorrente ha diritto, in secondo luogo, al pagamento del TFR nella misura contrattualmente prevista, non avendo la parte convenuta dedotto né provato di avere già corrisposto alla parte ricorrente tale componente retributiva.
La parte ricorrente non ha invece diritto al pagamento della paga ordinaria relativa alle mensilità di luglio 2023, agosto 2023 e settembre 2023 - nella misura contrattualmente prevista - poiché vi è prova documentale, in atti, dell'effettivo pagamento di tali mensilità per opera della parte convenuta #### (all. 8 al fascicolo di parte convenuta ####.
Per quanto riguarda il diritto della parte ricorrente al pagamento di ulteriori differenze retributive - asseritamente derivante dallo svolgimento di mansioni superiori, dalla prestazione di ore di lavoro supplementare e straordinario, dalla prestazione di lavoro domenicale e festivo, e dal mancato godimento di ferie e di permessi retribuiti - va evidenziato che la parte convenuta #### ha espressamente contestato la sussistenza dei fatti costitutivi di tale diritto: pertanto, in conformità ai suesposti principi in materia di riparto dell'onere della prova, gravava sulla parte ricorrente l'onere di provare l'esistenza di tali fatti.
All'esito dell'istruttoria testimoniale svolta non è invero emersa alcuna prova dell'avvenuto svolgimento, per opera della parte ricorrente, delle dedotte mansioni superiori, né degli orari di lavoro maggiori rispetto a quelli contrattualmente previsti, né della prestazione di lavoro domenicale e festivo, né della effettuazione di attività lavorativa in misura incompatibile con il godimento delle ferie e dei permessi retribuiti.
Pertanto le domande attoree di pagamento di differenze retributive per i titoli ### di cui sopra devono essere rigettate: conseguentemente, deve essere rigettata anche la domanda di pagamento delle correlate integrazioni del TFR e delle retribuzioni differite.
Del pagamento del TFR e della indennità sostitutiva del preavviso risponde esclusivamente la parte convenuta #### giacché le obbligazioni aventi per oggetto tali componenti retributive esorbitano dal regime della responsabilità del committente ex art. 29, co. 2, del D. Lgs. n. 276/2003 e s.m.i.
Tenuto conto della conformazione del rapporto di lavoro intercorso tra la parte ricorrente e la parte convenuta #### nel periodo dal 20.07.2022 al 5.10.2023 - per come risultante formalmente dal contratto di lavoro e dalle buste paga (all.ti 3, 4 al fascicolo di parte ricorrente) - , l'indennità sostitutiva del preavviso può essere liquidata, in via equitativa ex art. 432 c.p.c., nella misura di euro 800,00 lordi, e il TFR contrattualmente dovuto può essere liquidato, anch'esso in via equitativa ex art. 432 c.p.c., nella misura di euro 1.000,00 lordi.
La domanda in esame deve essere quindi parzialmente accolta, nei limiti appena indicati. * * *
La domanda di accertamento dell'invalidità del licenziamento è parzialmente fondata.
La parte ricorrente ha dedotto che il licenziamento disposto nei suoi confronti dalla parte convenuta #### in data ### sarebbe in primo luogo inefficace, in quanto adottato a non domino (cioè da un soggetto diverso dall'effettivo datore di lavoro) e, in secondo luogo, annullabile, in quanto emesso senza il preventivo svolgimento del procedimento disciplinare.
La prima censura ora menzionata è infondata, poiché - per le ragioni esposte in precedenza (in punto di insussistenza, rispetto alla parte ricorrente, di una interposizione illecita di manodopera realizzata dalla parte convenuta #### in favore della parte convenuta ### - il datore di lavoro della parte ricorrente era, alla data del licenziamento, la parte convenuta #### e non la parte convenuta ### La seconda censura sopra riportata è invece fondata.
La parte ricorrente - pur non negando l'esistenza del fatto disciplinarmente rilevante che ha condotto al licenziamento - ha dedotto che il medesimo licenziamento sarebbe comunque annullabile in quanto adottato in assenza del prodromico procedimento disciplinare.
Il mancato svolgimento del procedimento disciplinare, per opera della parte convenuta #### prima dell'adozione del provvedimento datoriale espulsivo è un fatto pacifico tra le parti. ###. 4 del D. Lgs. n. 23/2015 e s.m.i. - applicabile ratione temporis al caso di specie - prevede ora, a seguito della parziale declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla pronuncia C. Cost. n. 150/2020, che “1. Nell'ipotesi in cui il licenziamento sia intimato con violazione del requisito di motivazione di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 604 del 1966 o della procedura di cui all'articolo 7 della legge 300 del 1970, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale […], in misura comunque non inferiore a due e non superiore a dodici mensilità [dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto], a meno che il giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle tutele di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto”.
Nel caso di specie - tenuto conto, in particolare, della brevità del rapporto di lavoro intercorso tra la parte ricorrente e la parte convenuta #### - l'indennità di cui sopra può essere quantificata nella misura di quattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (da stimarsi, a sua volta, sulla base di una retribuzione mensile di euro 608,55: all. 4 al fascicolo di parte ricorrente).
La domanda in esame va dunque accolta parzialmente, nei limiti sopra indicati. * * *
In conclusione, il ricorso deve essere accolto parzialmente.
Le spese di lite relative ai rapporti tra la parte ricorrente e la parte convenuta #### seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e sono poste a carico di tale parte convenuta.
Le suddette spese possono essere liquidate - tenendo conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni di cui al D.M. n. 55/2014 emanato dal Ministero della Giustizia, da ultimo modificato dal D.M. n. 147/2022, e delle tabelle allegate al D.M. ult. cit. - nella misura di euro 3.000,00: ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (espressamente reintrodotto dall'art. 2 del D.M.), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Le spese in parola devono tuttavia essere compensate parzialmente, per ½, in ragione dell'accoglimento soltanto parziale del ricorso.
Le spese di lite riguardante il rapporto tra la parte ricorrente e la parte convenuta ### invece, possono essere interamente compensate - facendo applicazione della più recente giurisprudenza costituzionale in materia di spese di lite nel processo del lavoro (cfr. C. Cost. 77/2018) - in considerazione delle concrete condizioni soggettive della parte ricorrente, per come risultanti dagli atti di causa. P.Q.M. - accertata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e parziale intercorso tra la parte ricorrente e la parte convenuta #### dal 20.07.2022 al 5.10.2023 e accertato il diritto della parte ricorrente al pagamento, a carico della parte convenuta #### di euro 800,00 lordi a titolo di indennità sostitutiva del preavviso e di euro 1.000,00 lordi a titolo di ### condanna la parte convenuta #### al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle somme in questione; - accertata l'annullabilità del licenziamento comminato dalla parte convenuta #### nei confronti della parte ricorrente in data ###, dichiara l'estinzione del rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna la parte convenuta #### al pagamento, in favore della parte ricorrente, di una indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale pari a n. 4 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (da stimarsi sulla base di una retribuzione mensile di euro 608,55); - rigetta il ricorso nella restante parte; - respinge ogni altra domanda e/o eccezione; - condanna la parte convenuta #### al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, liquidate, previa compensazione parziale, in euro 1.500,00, oltre spese generali al 15%, IVA e ### da distrarsi, ove richiesto, in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari; - compensa le spese di lite tra la parte ricorrente e la parte convenuta ### Velletri, 19 novembre 2025 Il giudice dott.
causa n. 836/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Claudio Silvestrini