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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 7679/2021 del 18-03-2021

... della sentenza della Corte d'appello di ### che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale della stessa città, ha rigettato la sua domanda di inquadramento nel superiore livello ### sul presupposto che le mansioni svolte dal lavoratore siano carenti del grado di autonomia operativa richiesto dalla declaratoria contrattuale applicabile alla fattispecie; ### ha affidato le sue ragioni a cinque motivi; l'### ambientale ### s.p.a. (### ha depositato tempestivo controricorso, ed ha altresì proposto ricorso incidentale basato su due motivi, al quale ### non ha opposto difese; entrambe le parti hanno depositato memoria difensiva in prossimità dell'### camerale; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. ###: Ricorso principale: col primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., il ricorrente principale contesta "### dell'art. 16 del CCNL in vigore ante 2002; contesta la scelta della Corte d'appello che avrebbe scelto di privilegiare la testimonianza del dirigente che lo aveva incaricato a sostituire la collega assente (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso 27938-2019 proposto da: ### elettivamente domiciliato in ### CAVOUR presso la ### della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ### FERRARO; - ricorrente - ### (### AMBIENTALE), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in #### 20, presso lo studio dell'avvocato ### rappresentata e difesa dall'avvocato ### - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 2636/2019 della CORTE ### di ### depositata il ###; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/12/2020 dal ###.  ### R.G. 27938/2019 ###: ### impiegato dell'### ambientale - ### s.p.a.  (###, chiede la cassazione della sentenza della Corte d'appello di ### che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale della stessa città, ha rigettato la sua domanda di inquadramento nel superiore livello ### sul presupposto che le mansioni svolte dal lavoratore siano carenti del grado di autonomia operativa richiesto dalla declaratoria contrattuale applicabile alla fattispecie; ### ha affidato le sue ragioni a cinque motivi; l'### ambientale ### s.p.a. (### ha depositato tempestivo controricorso, ed ha altresì proposto ricorso incidentale basato su due motivi, al quale ### non ha opposto difese; entrambe le parti hanno depositato memoria difensiva in prossimità dell'### camerale; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.  ###: Ricorso principale: col primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., il ricorrente principale contesta "### dell'art. 16 del CCNL in vigore ante 2002; contesta la scelta della Corte d'appello che avrebbe scelto di privilegiare la testimonianza del dirigente che lo aveva incaricato a sostituire la collega assente mai rientrata nel posto di lavoro, circostanza valutata favorevolmente dall'art. 16 ai fini dell'acquisizione dell'inquadramento superiore; col secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., deduce "### degli artt. 112 e seguenti del c.p.c." per avere il giudice del merito privilegiato la testimonianza di colui che era responsabile del conferimento delle superiori mansioni; col terzo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., denuncia "### apprezzamento del giudice di appello circa il contenuto declaratorio del IV livello", avendo lo stesso inteso impropriamente attribuire all'espressione "autonomia operativa" lo stesso significato riservato all'espressione "autonomia decisionale"; col quarto motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., deduce "### dell'art. 2103 c.c."; l'esecuzione della sentenza, che ha comportato la retrocessione al III livello è ancor più pregiudizievole, avendo disposto la restituzione delle somme superiori percepite per l'adibizione del lavoratore nel IV livello contrattuale; col quinto motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 5 cod. proc. civ., lamenta "### motivazione circa un punto decisivo della controversia" consistente nell'errata valutazione della circostanza di fatto secondo cui il ricorrente aveva assunto su di sé il carico di lavoro della collega sostituita e che quest'ultima non aveva fatto rientro al lavoro; i primi due motivi, esaminati congiuntamente per intima connessione, sono inammissibili; le critiche del ricorrente si appuntano sulla valutazione delle prove da parte del giudice del merito; secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in materia di ricorso per cassazione, l'errore di valutazione in cui sia incorso il giudice di merito - e che investe l'apprezzamento della fonte di prova come dimostrativa, o meno, del fatto che si intende provare - non è mai sindacabile in sede ###33 del 2018) e la parte che intenda dedurre la violazione degli artt. 112 e seguenti cod. proc.  civ. deve denunziare che il Giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente le regole processuali, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dai poteri officiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall'art. 116 cod. proc. civ. (Cass. n.26769 del 2018); il terzo motivo è inammissibile; le prospettazioni del ricorrente deducono solo apparentemente una violazione di legge, là dove mirano, in realtà, alla rivalutazione dei fatti, completa e puntuale, operata dal giudice di merito; 2 va, pertanto, nel caso in esame, data attuazione al costante orientamento di questa Corte, che reputa "...inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di ; merito." (Cass. n.18721 del 2018; Cass. n.8758 del 2017); \ il quarto motivo è inammissibile; ;) CPU la censura non rende intelligibile g_a_censi.11, dedott quale violazione dell'art. 2013 cod. civ.; in base a quanto ribadito dalle ### nella recente sentenza n.23745 del 2020, in tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa; il quinto motivo è inammissibile; il ricorrente lamenta l'omesso esame di una circostanza che concerne la valutazione della prova, e che, pertanto, attiene all'esercizio di un potere discrezionale del giudice, insindacabile in sede di legittimità; è d'uopo ribadire che le ### di questa Corte hanno stabilito che «nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, co.1, n. 6, e 369, co.2, n. 4, cod.  proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie» (### Un. n. 8053 del 2014); la formulazione della doglianza da parte del ricorrente finisce per denunciare non già l'omesso esame di un fatto storico decisivo, bensì la mancata valorizzazione di risultanze istruttorie, che si assumono erroneamente valutate dalla Corte territoriale. 
R-4 3 Ricorso incidentale: con il primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 4 cod. proc. civ., la ricorrente incidentale deduce "### della sentenza per extrapetizione, in violazione dell'art. 112 cod. proc. civ."; la Corte territoriale avrebbe omesso di pronunciare sul motivo d'appello con cui la società aveva chiesto in riconvenzionale di sentir accertare l'obbligo di ### di restituire alla ### l'indennità ad personam assorbibile erogata per perequare l'attuale retribuzione a quella superiore percepita presso la società privata dalla quale l'### proveniva, di cui per errore non era stato disposto l'assorbimento; la Corte territoriale avrebbe erroneamente rigettato la domanda riconvenzionale, affermando non raggiunta in giudizio la prova dell'obbligo di restituzione delle predette somme, là dove la percezione delle stesse era pacificamente accertata avendo la società assolto al relativo onere probatorio, producendo agli atti la lettera di assunzione in cui si faceva riferimento al superminimo e avendo il lavoratore prodotto le buste paga da cui risultava la costante periodicità dell'erogazione; lamenta che la Corte d'appello non si sia avvalsa di una consulenza tecnico contabile per la quantificazione delle somme che il lavoratore sarebbe stato tenuto a restituire in ragione dell'indebito arricchimento dovuto al mancato assorbimento dell'indennità ad personam; la Corte ha qualificato la domanda riconvenzionale di ### affermando che l' erroneità dell'importo del cd. assegno ad personam assunto a fondamento della pretesa, era contraddetta dalla rettifica dell'assegno ad personam da parte della stessa società comunicata il ###; con il secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., deduce "### e falsa applicazione degli artt. 2033 e 2041 c.c.", invocati espressamente dalla ricorrente incidentale al fine di sostenere l'ingiustificato arricchimento del lavoratore per l'indebita locupletazione, nel corso del rapporto, di corrispettivi non dovuti; il ricorso incidentale è inefficace in quanto tardivo; secondo il principio di diritto affermato da questa Corte "In base al combinato disposto di cui agli artt. 334, 343 e 371 cod. proc. civ., è ammessa l'impugnazione incidentale tardiva (da proporsi con l'atto di costituzione dell'appellato o con il controricorso nel giudizio di cassazione) anche quando sia scaduto il termine per 4 l'impugnazione principale, e persino se la parte abbia prestato acquiescenza alla sentenza, indipendentemente dal fatto che si tratti di un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta nelle citate disposizioni, dovendosi individuare, quale unica conseguenza sfavorevole dell'impugnazione cosiddetta tardiva, che essa perde efficacia se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile" (Così Cass. 29593 del 2018); in definitiva, il ricorso principale va dichiarato inammissibile, mentre il ricorso l'incidentale va dichiarato inefficace; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente principale; non si provvede sulle spese a carico della ricorrente incidentale, attesa l'assenza di attività difensiva da parte del controricorrente incidentale; in considerazione dell'inammissibilità del ricorso principale, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso; si dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso; in tema di impugnazioni, la condanna al pagamento del "doppio" del contributo unificato non può essere pronunciata nei confronti del ricorrente incidentale tardivo il cui gravame abbia perso efficacia ex art. 334, comma 2, cod. proc. civ., trattandosi di una sanzione conseguente alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione ex art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. n. 1343 del 2019; Cass. n. 1213 del 2018; Cass. 18348 del 2017); P.Q.M.  La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, che liquida in ### 200 per esborsi, ### 2.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17 della I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei 5 ### presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. 
Così deciso in ### all'### camerale del 16 dicembre 2020 

causa n. 27938/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Leone Margherita Maria, De Felice Alfonsina

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 3857/2021 del 15-02-2021

... fatti decisivi, ed altresì una valutazione soltanto parziale del materiale processuale disponibile. In particolare sarebbe apparente la motivazione riferita ai rapporti di affinità del ### con esponenti del gruppo ### giacché essa si risolverebbe nell'affermazione di una presunzione, secondo cui l'affinità implica necessariamente condivisione di interessi; allo stesso modo sarebbe apodittica l'affermazione concernente il pagamento di fatture relative agli appalti in precedenza aggiudicati; sarebbe tautologica la motivazione relativa alla collocazione dell'ingegner ### Per altro verso esso ### avrebbe allegato e dimostrato l'attuazione di attività amministrative volte ad infrangere la situazione precedente. 2.2. — Il secondo mezzo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 143, 110 comma, del decreto legislativo numero 267 del 2000. Si sostiene, in breve, che la Corte d'appello avrebbe formato il proprio convincimento di sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento di cui all'il° comma della citata disposizione utilizzando «il modulo disciplinare di cui al comma 1 del medesimo articolo e, quindi, ravvisando la sussistenza di quegli elementi fattuali che (leggi tutto)...

testo integrale

sul ricorso 25404/2019 proposto da: Cutri' ### domiciliat ###, presso lo studio dell'avvocato ### rappresentato e difeso dall'avvocato ### giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro Ministero dell'### in persona del ### pro tempore, domiciliat ###, presso l'### dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - e sul ricorso successivo: Peda' ### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avvocato ### che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro Ministero dell'### in persona del ### pro tempore, domiciliat ###, presso l'### dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso il decreto della CORTE ### di ###, del 15/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/12/2020 dal cons. #### 1. — ### e ### ricorrono con distinti atti rispettivamente per due mezzi e per un mezzo, nei confronti del Ministero dell'interno, contro il decreto del 15 luglio 2019 con cui la Corte d'appello di ###, provvedendo in riforma del decreto reso tra le parti dal Tribunale di Palmi, ha dichiarato l'incandidabilità del ### e del ### alle prime elezioni, destinate a svolgersi in ### regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali successive al d.p.r. di nomina della ### straordinaria per la gestione del comune di ### del 15 maggio 2017, regolando le spese di lite del doppio grado in applicazione del principio della soccombenza.  2. — Autorizzata l'acquisizione della relazione della ### d'indagine del 19 aprile 2017 presso il Comune di ### la Corte territoriale, recependo gli argomenti svolti dal Ministero nell'atto di reclamo, ha tra l'altro osservato che da detta relazione emergeva: -) che ### suocero del ### era considerato storico imprenditore di riferimento della cosca ### nel settore degli appalti di lavori pubblici edilizio-urbanistici, mentre ### fratello del predetto, era ritenuto partecipe di rango della stessa cosca; egualmente ### figlio di ### e cognato del ### era divenuto egli pure punto di riferimento della cosca, curando in particolare l'attività volta al sistematico condizionamento delle gare d'appalto; ### figlio di ### e cugino del già menzionato ### poi, era abile coadiutore degli zii e del cugino nella gestione ulteriore del gruppo con inframmettenza dei pubblici appalti; -) che le liste riunite dell'allora candidato sindaco ### avevano ottenuto alle elezioni del 14 giugno 2015 il 57,16 dei suffragi e ben 11 dei candidati nelle dette liste risultavano portatori di biografie personali e familiari caratterizzate da collegamenti con la cosca #### risultavano frequentazioni e rapporti solidi e certi tra il sindaco, il vicesindaco, un assessore, cinque consiglieri di maggioranza ed elementi a vario rango appartenenti o fiancheggiatori della cosca, tra i quali in particolare il primo degli eletti tra i consiglieri di maggioranza, che aveva avuto un ruolo particolarmente attivo nell'appoggio elettorale alle liste che sostenevano lo stesso ### -) che in seguito all'elezione del giugno 2015, la compagine di maggioranza e di governo si era caratterizzata per un armonico intreccio con i soggetti già in precedenza impegnati come amministratori con il sindaco ### in numero di otto, e quelli aventi rapporti familiari con precedenti amministratori, in numero di quattro, oltre ai cosiddetti «volti nuovi», in numero di quattro, sicché ben 12 tra consiglieri amministratori, su un totale di 21 dell'amministrazione neoeletta potevano considerarsi a pesante rischio di condizionamento; -) che non era contestabile che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, un periodo di oltre 16 mesi, quale quello intercorso dall'insediamento degli eletti, fosse oggettivamente ampio e più che sufficiente a consentire plurime e ben progettate iniziative di indirizzo politico, ove volute, di contrasto all'illegalità mafiosa, sia sul piano della comunicazione di immagine, sia soprattutto della revisione e la rivisitazione delle prassi e dei regolamenti interni di funzionamento della pubblica amministrazione di riferimento, oltre che per la vigilanza e controllo sul suo quotidiano svolgimento, iniziative delle quali non risultava anche soltanto un fumus d'evidenza, come in un certo senso poteva desumersi anche dalla difesa del ### -) non era esatta l'affermazione secondo cui, in via generale ed astratta, l'organo politico non potesse incidere sull'esecuzione dei rapporti contrattuali in essere, sia mediante il loro rigoroso controllo di regolarità sostanziale e formale ed esattezza degli adempimenti in corso dell'espletamento, sia attraverso le opportune o necessarie iniziative tutorie per l'interesse pubblico, dalla sospensione al recesso e all'unilaterale contestazione, anche in sede giudiziale; -) a fronte degli argomenti sollevati dall'amministrazione reclamante, nulla in senso contrario le avversarie difese avevano offerto; -) che il collegamento indiretto contemplato dal comma 110 dell'articolo 143 del testo unico enti locali poteva essere integrato anche da un ruolo meramente passivo, quale la stessa decisione di candidarsi, necessariamente subordinata, dato l'ambiente, al gradimento e al fattivo appoggio dell'organizzazione criminale.  3. — ### resiste con distinti controricorsi.  4. — Sono state depositate dai ricorrenti distinte memorie.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. — I ricorsi vanno riuniti in quanto proposti avverso il medesimo decreto.  2. — Il ricorso ### contiene due motivi.  2.1. — Il primo mezzo è rubricato: «### e/o falsa applicazione degli articoli 111 Costituzione nonché 116, 135 e 737 c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti». 
Si sostiene che la Corte d'appello avrebbe assolto il proprio obbligo motivazionale in maniera soltanto apparente, lasciandolo dunque sostanzialmente inadempiuto, tanto più che emergerebbe il mancato esame di fatti decisivi, ed altresì una valutazione soltanto parziale del materiale processuale disponibile. 
In particolare sarebbe apparente la motivazione riferita ai rapporti di affinità del ### con esponenti del gruppo ### giacché essa si risolverebbe nell'affermazione di una presunzione, secondo cui l'affinità implica necessariamente condivisione di interessi; allo stesso modo sarebbe apodittica l'affermazione concernente il pagamento di fatture relative agli appalti in precedenza aggiudicati; sarebbe tautologica la motivazione relativa alla collocazione dell'ingegner ### Per altro verso esso ### avrebbe allegato e dimostrato l'attuazione di attività amministrative volte ad infrangere la situazione precedente.  2.2. — Il secondo mezzo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 143, 110 comma, del decreto legislativo numero 267 del 2000. 
Si sostiene, in breve, che la Corte d'appello avrebbe formato il proprio convincimento di sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento di cui all'il° comma della citata disposizione utilizzando «il modulo disciplinare di cui al comma 1 del medesimo articolo e, quindi, ravvisando la sussistenza di quegli elementi fattuali che danno luogo allo scioglimento del consiglio comunale per il potenziale, o attuale, condizionamento mafioso, ma che non sono bastevoli al fine di formulare un giudizio individualizzate di responsabilità dello scioglimento in capo a singoli amministratori».  3. — ### articolato mezzo del ricorso ### denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 143, 110 comma del decreto legislativo numero 267 del 2000, in relazione all'articolo 107, comma 1, dello stesso decreto legislativo e dall'articolo 2697 Si sostiene che l'unico addebito rivolto nei riguardi del ### consisterebbe nel non essersi attivato, nel periodo in cui rivestiva la carica di assessore ai lavori pubblici, per ripristinare la legalità violata dall'aggiudicazione di appalti, avvenuta nel periodo precedente all'espletamento dell'incarico, in favore di imprese collegate alla criminalità organizzata. Si replica che il protrarsi degli effetti prodottisi per effetto della situazione pregressa, antecedente alla tornata elettorale nella quale egli era stato eletto, a cagione dei rapporti tra l'amministrazione e le «consorterie criminali», non varrebbe a palesare la sussistenza di una individuale responsabilità in capo ad uno specifico amministratore: per l'applicazione dell'il.° comma dell'articolo 143 del testo unico enti locali, difatti, occorrerebbe la configurabilità di una personale individuata responsabilità nella realizzazione delle condotte tali da determinare lo scioglimento previsto dal primo comma della stessa disposizione. La disposizione, cioè, richiederebbe «la paternità di atti e/o fatti specificamente connessi all'infiltrazione da parte delle consorterie criminali; atti e/o fatti che non possono essere ravvisate nella generica mancanza di iniziativa al fine di impedire l'infiltrazione medesima, posto che, altrimenti, e si apparirebbero espressivi di una sorta di responsabilità oggettiva degli amministratori, comuni a tutti coloro che sono stati in carica nel momento del riscontro della situazione di illegittimità». 
Inoltre, la Corte territoriale aveva errato a trarre argomento, per i fini dell'addebito della sanzione di incandidabilità, dal rilievo che esso ### non aveva offerto prove di segno contrario, giacché l'applicazione della norma in discorso «non sfugge al criterio generale di regolazione dell'onus probandi, fissato dall'articolo 2697 c.c., giusta il quale, in assenza di dimostrazione della condotta che abbia dato causa allo scioglimento, la proposta di incandidabilità va rigettata». 
Ed ancora, le omissioni addebitati dalla Corte territoriale travalicavano ampiamente i doveri dell'assessore comunale, avuto riguardo alla previsione dell'articolo 107 del testo unico enti locali, il quale stabilisce che spettano agli organi di governo i poteri di indirizzo e di controllo politico amministrativo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri.  4. — ### ha formulato in entrambi i controricorsi eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione deducendo l'inidoneità al giudicato del provvedimento impugnato, preso nel quadro di applicazione degli articoli 737 e seguenti c.p.c., richiamati dall'articolo 143, 110 comma, del testo unico enti locali, trattandosi di provvedimento sempre revocabili ai sensi dell'articolo 742 c.p.c..  ### è evidentemente infondata, dal momento che il decreto reso dalla Corte d'appello, in sede di reclamo avverso quello del Tribunale, si colloca all'esito di un procedimento di natura contenziosa ed incide indubbiamente su un diritto, quello di elettorato passivo, con efficacia di giudicato, tant'è che questa Corte si è già numerose volte pronunciata su ricorsi concernenti appunto l'irrogazione della sanzione di incandidabilità (da ult. Cass. 3 luglio 2020, n. 16562).  5. Il ricorso ### va respinto.  5.1. — Il primo mezzo del ricorso ### è in parte infondato ed in parte inammissibile.  ### concerne l'assunto del ricorrente secondo cui la decisione impugnata sarebbe assistita da una motivazione meramente apparente. 
Questa Corte ha già avuto modo di affermare che, nel procedimento camerale di cui all'articolo 143, 110 comma, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, il Tribunale, chiamato a valutare, ai fini della dichiarazione di incandidabilità, la sussistenza della responsabilità degli amministratori in ordine alle condotte che hanno dato causa allo scioglimento, può senz'altro formare il proprio convincimento sulla base degli elementi già contenuti nella proposta di scioglimento del ### dell'interno e nella relazione del prefetto, pur potendo prendere in esame risultanze probatorie ulteriori acquisite, nel contraddittorio tra le parti, nel corso del procedimento (Cass., Sez. Un., 30 gennaio 2015, n. 1747). 
Nel caso in esame, come si è poc'anzi rammentato, la Corte d'appello, avvalendosi della menzionata documentazione, dopo aver sottolineato gli intrecci ed i collegamenti familiari intercorsi tra il ### ed i menzionati ambienti di criminalità organizzata, ha recepito gli assunti svolti nei suoi riguardi dal reclamante Ministero secondo cui egli aveva nel complesso operato in continuità con le amministrazioni precedenti, già destinatarie di provvedimenti di scioglimento per infiltrazioni mafiose, essendo emerso che avevano avuto luogo fino alla fine del 2016 affidamenti di appalti in numero di 14 su 22 a favore di soggetti gravitanti nel gruppo ### erano state liquidate fatture sebbene prive di regolarità contabile ed effettuati pagamenti privi di autorizzazione; non si era provveduto a neutralizzare l'ingegner ### descritto come «testa di ponte delle cosche per l'acquisizione degli appalti», che anzi era stato spostato dal settore «Ambiente» a quello delicatissimo e nevralgico dei «### pubblici». 
Ciò detto, è di tutta evidenza che la Corte territoriale non abbia semplicemente desunto la responsabilità del ### ai sensi dell'articolo 143 del testo unico enti locali, dalle sue relazioni di affinità, così operando un'indebita inferenza presuntiva, ma abbia invece inquadrato entro l'ambito dei legami che lo ha astringevano ad ambienti legati alle cosche concreti comportamenti posti in essere nell'arco temporale in cui aveva esercitato il ruolo di sindaco. 
Ed al riguardo occorre anzi aggiungere che la decisione della Corte di ### è in linea con il principio, che qui si enuncia, secondo cui, in ambienti caratterizzati da alto tasso di infiltrazione della cosa pubblica da parte della criminalità organizzata, il giudizio di responsabilità, cui consegue la misura dell'incandidabilità degli amministratori, per le condotte che hanno dato causa allo scioglimento dei consigli comunali o provinciali, ai sensi del comma 110 dell'articolo 143, in relazione al comma 10 dello stesso articolo, del decreto legislativo numero 267 del 2000, ben può fondarsi sull'elemento gravemente indiziario, in mancanza di chiare prove di segno contrario, del vincolo derivante da relazioni di parentela, come di affinità, dell'amministratore con una famiglia che esercita attività economico-imprenditoriale con metodo malavitoso, in tal modo collocandosi in posizione di conflitto di interessi con altre imprese potenzialmente concorrenti sul mercato. 
Nel nostro caso vi è stato lo scioglimento del consiglio; sono state individuate specifiche condotte addebitabili al ricorrente, tali da aver contribuito a determinare lo scioglimento; il ricorrente, autore di dette condotte, ha legami di affinità con esponenti gravitanti nell'area della criminalità organizzata; e tanto basta all'applicazione della misura dell'incandidabilità. 
Quanto infine alla assunto secondo cui la Corte d'appello avrebbe tralasciato di considerare fatti controversi e decisivi, il motivo è palesemente inammissibile, giacché, lungi dall'attingere a circostanze di per sé decisive, non considerate dal giudice di merito, pone in discussione il governo del materiale probatorio effettuato dalla Corte territoriale, governo che si sottrae al sindacato di legittimità, tanto più che, nel caso di specie, le circostanze addotte a difesa sono state nel decreto impugnato considerate, come emblematicamente è avvenuto per la vicenda ### che il ### ha invocato a propria difesa (avrebbe rimosso la funzionaria dall'incarico al quale era precedentemente addetta), e che invece la Corte territoriale ha inteso quale elemento a carico (il trasferimento era stato effettuato ad incarico ancor più sensibile e tale da facilitare interventi favorevoli alle cosche).  5.2. — Il secondo motivo del ricorso ### è infondato. 
In esso si sostiene in buona sostanza che la Corte territoriale avrebbe fatto scaturire la sanzione di incandidabilità, a mo' di automatismo, dal provvedimento ministeriale di scioglimento del consiglio. 
Il che, se così fosse, certamente vizierebbe il provvedimento, avendo questa Corte giàa avuto già modo di ripetere che, adottato il provvedimento di scioglimento dell'amministrazione comunale, la dichiarazione d'incandidabilità degli amministratori non ne costituisce conseguenza automatica, ma ha carattere autonomo, essendo fondata su presupposti diversi, e segnatamente sull'accertamento della colpa degli amministratori per la cattiva gestione della cosa pubblica (Cass. 22 aprile 2020, n. 8030). E cioè, il provvedimento di scioglimento richiede, ai sensi del primo comma dell'articolo 143 citato, che emergano concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare degli amministratori, ovvero su forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare le conseguenze normativamente previste. Il successivo 110 comma della medesima disposizione prevede la sanzione dell'incandidabilità degli «amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento». Occorre cioè che i concreti, univoci e rilevanti elementi siano addebitabili all'amministratore fatto segno alla sanzione di incandidabilità. 
Ma, nel caso in esame, si è già visto che la Corte d'appello, lungi dal traslare automaticamente in capo al ### il provvedimento di scioglimento del consiglio comunale, ha debitamente vagliato la sua posizione, ritenendo che egli si fosse reso responsabile di condotte tali da favorire la permanenza di infiltrazioni di criminalità organizzata pur antecedenti alla sua elezione.  6. — Il ricorso ### è anch'esso in parte infondato ed in parte inammissibile. 
Non c'è dubbio, e lo si è già visto, che per l'irrogazione della sanzione di incandidabilità occorre la configurabilità di una personale individuata responsabilità nella realizzazione delle condotte tali da determinare lo scioglimento previsto dal primo comma del citato articolo 143. Perchè scatti l'incandidabilità alle elezioni, rileva la responsabilità dell'amministratore nel grave stato di degrado amministrativo causa di scioglimento del consiglio comunale, e quindi è sufficiente che sussista, per colpa dello stesso amministratore, una situazione di cattiva gestione della cosa pubblica, aperta alle ingerenze esterne e asservita alle pressioni inquinanti delle associazioni criminali operanti sul territorio (Cass., Sez. Un., 30 gennaio 2015, n. 1747). 
Orbene, non v'è dubbio che, come questa Corte ha già chiarito, la responsabilità degli amministratori possa discendere da condotte non soltanto commissive, ma anche omissive, ove dette condotte abbiano dato causa allo scioglimento dell'organo consiliare o ne siano state una concausa (Cass. 31 gennaio 2019, n. 3024). 
In continuità con detto orientamento occorre ora affermare il principio secondo cui il dar corso a cattiva gestione della cosa pubblica, aperta alle ingerenze esterne e asservita alle pressioni inquinanti delle associazioni criminali operanti sul territorio, può realizzarsi anche unicamente omettendo di assumere, sia pure soltanto per colpa, quelle determinazioni utili a rimediare alla situazione di cattiva gestione, quantunque ereditata da precedenti conciliature. Detto principio si giustifica per l'ovvia considerazione che le infiltrazioni mafiose contro le quali la norma si indirizza, ove tuttora in atto, hanno da essere debellate indipendentemente dal momento in cui si siano generate, e cioè, sia se esse siano state secondate dal consiglio in essere, sia se siano insorte nel corso di una conciliatura precedente e non siano state estirpate nell'ambito di quella successiva. 
Ergo, lo scioglimento ben può essere disposto a causa di infiltrazioni precedentemente insorte, ove l'attuale consiglio, in presenza di collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare degli amministratori, ovvero su forme di condizionamento degli stessi, non abbia provveduto a reciderle: e, dunque, non v'è dubbio che «amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento» non siano soltanto coloro i quali hanno favorito con condotte commissive i fenomeni di infiltrazione mafiosa che la norma intende contrastare, ma possono essere anche coloro i quali, a causa di condotte omissive, beninteso sempre in presenza dei detti collegamenti ovvero forme di condizionamento, non abbiano adottato le misure idonee a bonificare l'ambiente. 
Nel caso in esame, dunque, non ricorre il vizio di violazione di legge per avere la Corte d'appello ritenuto che il ### nel quadro della complessiva situazione di osmosi constatata tra amministrazione e criminalità organizzata, dovesse essere ritenuto responsabile dello scioglimento del consiglio, e perciò passibile di incandidabilità, per essere egli rimasto, come recita il provvedimento impugnato, nel riassumere il punto di vista del ministero, in una situazione, in buona sostanza, di «colpevole inerzia assoluta». Quanto alla violazione dell'articolo 2697 c.c., il motivo sarebbe fondato, se davvero la Corte territoriale avesse addossato al ### l'onere della prova dell'insussistenza di responsabilità dello scioglimento del consiglio: ma, al di là del non felice inciso, secondo cui «nulla le avversarie difese hanno offerto in contrario avviso o rilievo», il decreto impugnato ha semplicemente inteso dire che, offerti dal Ministero, sulla base della relazione, elementi sufficienti a ritenere la responsabilità del ### gli elementi offerti da quest'ultimo non valessero a neutralizzare quelli di segno contrario. Il che vai quanto dire che la Corte d'appello ha addebitato al ### di non aver soddisfatto l'onere probatorio previsto dal secondo comma dell'articolo 2697 c.c., ossia l'onere probatorio che sul medesimo effettivamente gravava, a fronte, ovviamente, della prova, da parte dell'attore, del fatto costitutivo, nei termini di cui si è già detto. 
Fin qui il ricorso ### è infondato. 
Esso è viceversa inammissibile laddove invoca l'articolo 107 del testo unico enti locali, giacché omette di misurarsi con la ratio decidendi di cui si è precedentemente dato conto, secondo la quale «è inesatta l'affermazione secondo cui, in via generale ed astratta, l'organo politico non potesse incidere sull'esecuzione dei rapporti contrattuali in essere, sia mediante il loro rigoroso controllo di regolarità sostanziale e formale ed esattezza degli adempimenti in corso dell'espletamento, sia attraverso le opportune o necessarie iniziative tutorie per l'interesse pubblico, dalla sospensione al recesso e all'unilaterale contestazione, anche in sede giudiziale». 
E cioè, il ricorrente si è limitato a riproporre la tesi già precedentemente svolta, senza spiegare per quale ragione sarebbe errata, in diritto, l'affermazione della Corte territoriale secondo cui, pur nel riparto di competenze stabilito dal citato articolo 107, l'amministratore, avvalendosi dei suoi poteri, avrebbe potuto intervenire per porre fine alla situazione di infiltrazione che aveva condotto allo scioglimento del consiglio.  7. — Le spese seguono la soccombenza. Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo.  ### riuniti i ricorsi, li rigetta, condannando i ricorrenti al rimborso, in favore del Ministero controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate, quanto ad ognuno di essi, in complessivi C 6.200,00, oltre alle spese prenotate a debito. 
Così deciso in ### il 2 dicembre 2020. 

Giudice/firmatari: Genovese Francesco Antonio, Di Marzio Mauro

M

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 6338/2025 del 10-03-2025

... ### titolare della omonima ditta indi viduale, e in parziale riforma della sentenza di primo grado (che aveva dichiarato nullo il licenziamento perché ritorsivo, applicando la tutela di cui all'art. 18, comma 2, della legge n. 300/1970 come modificato dalla legge n. 92/2912), ha delimitato la condanna alla reintegra del lavoratore fino all a data del sec ondo licenziamento e allo stesso modo h a quanti ficato l'indenn ità risarcitoria in misura pari alle retribuzioni spettanti dalla data del licenziamento con preavviso (26.5.2015) fino al 10.10.2017 (data del secondo licenzi amento), oltre accessori ed ha condannato parte datoriale alla rifusione della metà delle spese processuali, con compensazione della residua metà. 2. La Corte territoriale ha giudicato ammissibile la produzione, ad opera del datore di lavoro, della lettera raccomandata del 2.10.2017, escludendone la tardività rilevata invece dal primo giudice. Ha osservato che nel ricorso in opposizione il ### aveva allegato l' impossibilità di re integrare il dipendente a causa della cessazione dell'appalto cui il medesimo era addetto; che la lettera del 2.10.2017, allegata alle note conclusi onali unitamente all'avviso di (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso 19166-2022 proposto da: ### elettivamente domiciliato in ##### 22, presso lo studio degli avvocati ### VECCHIO, ### A', rappresentato e di feso dall'avvocato ### - ricorrente principale - contro ### nella qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, domiciliato in ### presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZI ONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ### - controricorrente - ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 468/2022 della CORTE D'### di ### depositata il ### R.G.N. 1323/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/01/2025 dalla #### individuale - tutela - secondo licenziamento R.G.N. 19166/2022 Cron. 
Rep. 
Ud. 28/01/2025 ### che 1. La Corte d'appello di ### ha accolto in parte il reclamo di ### titolare della omonima ditta indi viduale, e in parziale riforma della sentenza di primo grado (che aveva dichiarato nullo il licenziamento perché ritorsivo, applicando la tutela di cui all'art. 18, comma 2, della legge n. 300/1970 come modificato dalla legge n. 92/2912), ha delimitato la condanna alla reintegra del lavoratore fino all a data del sec ondo licenziamento e allo stesso modo h a quanti ficato l'indenn ità risarcitoria in misura pari alle retribuzioni spettanti dalla data del licenziamento con preavviso (26.5.2015) fino al 10.10.2017 (data del secondo licenzi amento), oltre accessori ed ha condannato parte datoriale alla rifusione della metà delle spese processuali, con compensazione della residua metà.  2. La Corte territoriale ha giudicato ammissibile la produzione, ad opera del datore di lavoro, della lettera raccomandata del 2.10.2017, escludendone la tardività rilevata invece dal primo giudice. Ha osservato che nel ricorso in opposizione il ### aveva allegato l' impossibilità di re integrare il dipendente a causa della cessazione dell'appalto cui il medesimo era addetto; che la lettera del 2.10.2017, allegata alle note conclusi onali unitamente all'avviso di ricevimen to, era stata recapitata al destinatario l' ###, come accertato dal tribunale con statuizione non impugnata; che con la citata lettera il ### oltre a riserva re l'impugnazione dell'ordinanz a pronunciata all'esito della fas e sommaria (co municata il ###), informava il lavoratore dell'impossibilità di reintegrarlo data la cessazione dell'appalto relativo alla raccolta dei rifiuti, affidato a far data dall'1.12.2016 ad altra società, obbligata da clausola sociale all'assunzione dei dipendenti impiegati nel l'appalto medesimo. I giudici di appello hanno qualificato la lettera del 3 2.10.2017 come comunicazione di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, costituente causa sopravvenuta di cessazione del rappor to di lavoro, documento che il tribunale avrebbe dovuto acqui sire, ai sensi dell' art. 421 c.p.c., p oiché indispensabile per stabilire gli effetti della nullità del ### licenziamento oggetto di causa. In or dine ai vizi del primo licenziamento, hanno escluso la genericità della contestazione disciplinare avente, invece, un “contenuto analitico e specifico”; hanno escluso, in base alle prove testimoniali, la sussistenza dell'addebito mosso al lavoratore, di negligente adempimento della prestazione nel giorno 11.5.2015, e quindi la sussistenza di una g iusta causa di recesso; hanno ritenuto co mprova to l'intento ritorsivo datoriale in ragione: della palese sproporzione delle sanzioni disciplinari conservative adottate nei confronti del ### nell'anno 2014 (e da questi non impugnate), epoca in cui il da tore era gi à a conoscenza della denunci a penale presentata dal dipendente nei suoi confronti, sanzioni precedute da “un controllo ossessivo del dipendente per il tramite del figlio (del ### e dei capi cantiere” (sentenza, p. 9, primo alinea); della accertata (in sede penale) ostilità del ### nei confronti dei lavoratori aderenti alla ### manifestata attraverso minacce e vessazioni varie per indurli a revocare l'iscrizione al sindacato. Hanno quindi confermato la declaratoria di nullità del licenziamento con applicazione della tutela reintegratoria piena, ma fin o alla data di efficacia del secondo licenziamento (11.10.2017). Hanno compensato per metà le spese del doppio grado di giudizio “in considerazione della reiterata disponibilità della parte reclamante a conciliare la lite”.  3. Avverso tale sentenza ### ha proposto ricorso per cas sazione affidato a cinque m otivi. ### ccia ha 4 resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale con due motivi. Entrambe le parti hanno depositato memoria.  4. ### si è riservato di de positare l'ordi nanza nei successivi sessanta giorni , ai sensi dell 'art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022. 
Considerato che ### principale di ### 5. Con il primo motivo di ricorso è dedotta violazione o falsa applicazione degli artt. 414 e 421 c.p.c., dell'art. 2697 c.c. (art.  360 n. 4 c.p.c.) nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti (art. 360 n. 5 c.p.c.). Il rico rrente censura la s entenza d'appello per avere giudicato ammissibile, sebbene tardiva, la produzione, da parte datoriale, della lett era del 2.10.2017 (interpretata come intimazione del secondo licenziamento) avvenuta solo con le note conclusionali del 25.10.2019 nel giudizio di primo grado anziché con il ricorso in opposizione depositato il ###. 
La Corte d'appel lo avrebbe omesso di considerare che nel ricorso in opposizione il ### non aveva allegato l'intervento di un secondo licenziamento, che mancava in atti anche un inizio di prova atto a legittimare il ricorso ai poteri istruttori d'ufficio di cui all'art. 421 c.p.c., esercitati pure a fronte di una lacuna difensiva di controparte.  6. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 1334 e 1335 c.c., degli artt. 214 e 216 c.p.c., dell'art. 2712 c.c. e dell'art. 34 c.p.c. (art. 360 n. 3 e 4 c.p.c.) nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti (art. 360 n. 5 c.p.c.). 
Il ricorrente censura la sentenza d'appello per aver considerato il secondo licenziamento ritualmente comunicato al lavoratore (peraltro con utilizzo di un servizio di spedizione privato) senza 5 tener conto del fatto che questi, nella memoria di costituzione e nella memoria conclusiva nel giudizio di reclamo, ha sempre contestato l'avvenuta consegna e disconosciuto la sottoscrizione dell'avviso di ricevimento e che nessuna istanza di verificazione è stata avanzata da controparte. Inoltre, per avere mal e interpretato la sentenza di primo grado rinvenendo nella stessa (a p. 8, cpv. 8) un a pronuncia con effetto di giudicato sull'avvenuta consegna al lavoratore della citata missiva.  7. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti (art. 360 n. 5 c.p.c.) per avere la Corte territorial e interpretato la nota del 2.10.2017 come letter a di licenziamento, in contrasto col tenore letterale della stessa e con l'indicazione dell'oggetto, mentre con tale nota parte datoriale si limitava a informare il ### dell'impedimento alla reintegra, disposta con l'ordinanza pronunciata all'esito della fase somm aria n el giudizi o di impugnativa del licenziamento, a causa della cessazione dell'appalto.  8. Con il quarto motivo si deduce l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti (art.  360 n. 5 c.p.c.) per avere la Corte di merit o giud icato sufficientemente specifica la contestazione disciplin are dell'11.5.2015 sebbene la stessa non recasse alcuna indicazione delle circostanze di tempo e di luogo della condotta contestata e neppure alcun riferimento allo standard di rendimento non raggiunto dal dipendente; lacune non colmate da parte datoriale né nel corso dell'audizione del lavoratore e neppure nella lettera di licenziamento disciplinare.  9. Con il quinto motivo si denuncia l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti (art.  360 n. 5 c.p.c.) e la violazione o falsa applicazione dell'art. 91 6 c.p.c., per avere la Corte d'appello disposto la compensazione per metà delle spese del doppio gra do anche in ragione dell'offerta conciliativa formulata d alla ditta ### senza considerare che si trattava di una proposta di assunzione a tempo determinato, che non avrebbe permesso al lavoratore di passare alle di pendenze della di tta subentrante nel relativo appalto.  ### incidentale di ### 10. Con il prim o motivo si censura la sentenza per avere disposto la reintegra del lavoratore fino alla data del secondo licenziamento (10.10.2017) anziché fin o alla data del 30.11.2016, momento di subentro di un'altra ditta nell'appalto cui era addetto il ### 11. Con il sec ondo motivo si denu ncia la falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. per ave re la Corte d'appel lo affermato la natura ritorsiva del licenziamento esonerando il lavoratore dal relativo onere probatorio.   12. Si esamina anzitu tto, per ragioni di priorità logica, il secondo motivo di ricorso incidentale che è inammissibile per assoluto difetto di specificità. Tale requisito, previsto dall'art.  366, comma 1, n. 4 c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, co mma 1, n. 3, c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffro ntarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impu gnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano co l precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con 7 essa (Cass., S.U. n. 23745/2020). Il motivo in esame addebita alla Corte d'appello di avere esonerato il lavoratore dall'onere di prova della ritorsività senza in alcun modo confrontarsi con i passaggi motivazionali della sentenza e con gli elementi di prova dalla stessa scrutinati e da ciò discende il difetto di specificità che determina l'inammissibilità del motivo.  13. Si esamina ora il primo motivo del ricorso principale che è infondato.  14. La Corte d'appello ha accertato che la lettera del 2.10.2017, relativa al secondo licenziamento, era successiva alla pronuncia dell'ordinanza che ha definito la fase sommaria del rito cd. 
Fornero, datata 1.9.2017; ha interpretato il rico rso in opposizione del datore di lavor o e ritenut o che lo stesso contenesse l'allegazione dell'intervenuto secondo licenziamento (“il giudic e di primo grado … ha erroneam ente rilevato la tardività dell'allegazione, al contrario contenuta nel ricorso in opposizione del 20.10.2017”, sentenza, p. 4, § 6); ha giudicato “indispensabile” il documento rappresentato dalla lettera di licenziamento e dal relativo av viso di ricevimento, in qu anto relativo ad una causa sopravvenuta di cessazione del rapporto, come tale suscettibile di acquisizione d'ufficio ai sensi dell'art.  421 c.p. c. ### ricorrente contesta, senza peraltro alcun riferimento ai canoni ermeneutici, l'interpretazione data nella sentenza d'appello, assumendo che il ricorso in opposizione non contenesse la dovuta allegazione ma, soprattutto, censura la decisione dei giudici di appello sulla doverosa acquisizione della lettera del 2.10.2017 poich é indispensabile, sebbene tardivamente prodotta.  15. Al riguardo deve ribadirsi che con l'art. 421, comma 2, c.p.c.  si è inteso affermare che è caratteristica precip ua del rito speciale del lavoro il contemperamento del principio dispositivo 8 con le esigenze della ricerca della verità materiale di guisa che, allorquando le risultanze di causa offrano sig nificativi dati di indagine, il giudice, ove reputi insuffici enti le prove già acquisite, non può limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale di giudizio fondata sull'onere della prova, ma ha il potere-dovere di provveder e d'ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale ed idonei a superare l'incertezza del fatti costitutivi dei diritti in contestazione, indipendentemente dal verificarsi di preclusioni o decadenze in danno delle parti" (cfr. in tal senso Cass., S.U. n. 761 del 2002; S.U. n. 11353 del 2004; S.U. n. 8202 del 2005). Si è poi precisato che nel rito del lavoro, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 421 e 437 c.p.c., l'uso dei poteri istruttori da parte del giudice non ha carattere discrezionale, ma costituisce un potere-dovere del cui esercizio o mancato esercizio il giudice è tenuto a dar conto (cfr. Cass. 14731 del 2006; n. 6023 del 2009; n. 25374 del 2017; n. 22628 del 2019).  16. Nel caso di specie, a fronte dell'allegazione contenuta nel ricorso in opposizione sul la “impossibil ità di rein tegra su un posto che non sussiste più nel la disponibilit à dell'opponente, avendo questi cessato il rapporto di appalto con il Comune di ### il ###, con conseguente cessazione del cantiere ove lo stesso opposto era addetto” (v. ricorso in opposizione trascritto a p. 30 del ricorso prin cipale per cassazione), la valutazione dei giudici di appello sulla natura indispensabile dei citati documenti (tale da giustificarne l'acquisizione da parte del tribunale) appare conforme ai principi di diritto sopra richiamati, in quanto finalizzata ad accertare la sussistenza dei presupposti concreti per l'adozione di un a statuizione di condanna alla reintegra del lavoratore e, quindi, il mancato intervento di atti successivi idonei a estinguere il rapporto medesimo. 9 17. Il secondo motivo del ricorso principale è invece fondato.  18. La Corte d'appello ha ritenut o dimostrata l'avvenuta consegna al lavoratore della lettera del 2.10.2017 facendo leva su du e elementi: la statuizione (“non oggetto di appello incidentale”) contenuta nel la sentenza del tribunale che fa riferimento alla “lettera raccomand ata recapitata in data 11 ottobre 2017” e, comunque, l'avviso di ricevimento recante la firma del lavoratore. ### ricorrente ha criticato la decisione d'appello sul punto dedu cendo di avere, nella comparsa di costituzione e nelle note conclusionali del giudizio di reclamo (trascritti per estratto a p. 59 del ricors o per cassazione, localizzati e depositati), co ntestato l'avvenuta ricezione della lettera raccomandata e di avere disconosciuto la sottoscrizione dell'avviso di ricevimento.  19. La statuizione della sentenza di primo grado (p . 8), trascritta a p. 62 del ricor so per cassazione, è del seguente tenore: “pure inammissibili, in quanto tardive, sono le istanze di mezzi istrut tori articolat i nelle suddette note conclusive e segnatamente il giuramento decisorio nonché la richiesta di acquisizione al fascicolo processuale della lettera raccomandata, recapitata in data 11 ottobre 2017, con la quale l'opponente ha comunicato al lavoratore l'impossibilità del la re integra per chiusura del cantiere presso il Comune di ### trattandosi di allegazioni che avrebbe dovuto compiersi unitamente all'atto di opposizione, depositato il successivo 20 ottobre 2017”. Dal tenore letterale di tale brano di motivazione si ricava come il tribunale si sia limitato a riportare il dato del recapito della lettera l'11.10.2017 senza svolgere alcun accertamento in proposito, peraltro superfluo in rag ione del la dichiar ata inammissibilità, per tardività, della produzione docume ntale rappresentata dalla pretesa lettera di ### licenziamento. 10 Erronea è poi l'aff ermazio ne della Corte di merito sulla irrevocabilità della citata statuizione in quanto non oggetto di appello (rectius, reclamo) incidentale da parte del lavoratore. 
Come chiarito da questa Corte, il giudicato interno si determina unicamente su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nel l'ambito della controversia in quanto statuizione che afferma l'esistenza di un fatto sussumibile sotto una norma che ad esso ricolleghi un dato effetto giuridico (v. Cass. n. 2217 del 2016; n. 12202 del 2017; n. 16853 del 2018) e non è quindi configurabile rispetto alla data di recapito di una lettera.  20. Quanto poi alla sottoscrizi one dell'avviso di ricevimento, deve anz itutto darsi atto di come l'in vio dell a lettera del 2.10.2017 sia avvenuto tramite po sta privata; al riguardo questa Corte ha precisato che l'incaricato di un servizio di posta privata non rives te, a differenza dell' agente del fornitore servizio postale universale, la qualità di pubblico ufficiale, onde gli atti dal medesimo redatti non godono di alcuna presunzione di veridicità fino a querela di falso (v. Cass. n. 4035 del 2014; v. anche Cass. n. 8513 del 2020). ### del servizio di posta privata i mpedisce quindi di assegnare alla sottoscrizione dell'avviso di ricevimento presunzione di veridicità fino a querela di falso.  21. Deve, tuttavia, rilevarsi come il disconoscimento da parte del lavoratore non sia stato fatto tempestivamente, cioè alla prima udienza utile. Dalle stesse allegazioni del ricorrente in cassazione (ricorso, p. 35, ultimo cpv.) si evince che la lettera del 2.10.2017, con il relativo avviso di ricevimento, fu prodotta dal datore di lavoro unit amente alle note conclu sionali del giudizio di opposizione e che la difesa del lavoratore “nel verbale 11 dell'udienza di discussione del 6.11.2019 (successi va al deposito delle citate note conclusionali, ndr.) eccepì la tardività e la consequenziale inammissibilità di tal e produzione documentale” (ricorso, p. 36, primo alinea) ma evidentemente non provvid e a disconoscere la sottosc rizione dell'avviso di ricevimento. Questa Corte ha precisato che, in tema di disconoscimento della scrittu ra privata, la di sposizione di cui all'art. 215, comma 1, n.2 c.p.c., in base alla quale la scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta se la parte comparsa non la disconosce nella prima udienza o nella risposta successiva alla produzione, va intesa con riferimento al primo atto in cui la parte esercita il proprio diritto di difesa, sia essa un'udienza o una difesa scritta (così Cass. n. 9690 del 2023; 15780 del 2018). Occorre tuttavia considerare che l'eccezione di tardività del disconoscimento della scrittura privata ha natura sostanziale e non è, di conseguenza, suscettibile di rilievo di ufficio ma deve essere sollevata dalla parte che ha prodotto la scrittura in quanto unica ad avere interesse a valutare l'utilità di un accertamento positivo della provenienza della scrittura (v. 
Cass. n. 9690 del 2023; n. 23636 del 2019; n. 10147 del 2011; n. 9994 del 2003). Nel caso di specie, parte datoriale non ha in alcun modo all egato di aver e eccepito la tardività del disconoscimento che quindi deve ritener si va lidamente effettuato. A fronte di ciò, la decisione d'appello che ha utilizzato a fin i di prova la scrittura privata nonostante l'interv enuto disconoscimento della sottoscrizi one e l'assenza di qualsiasi istanza di verificazione, integra le violazioni di legge contestate, con riferimento agli artt. 214 e 216 c.p.c. Si è infatti osservato come, in tema di discono scimento della scr ittura privata, la mancata proposizione del l'istanza di verificazione equivale, secondo la presunzi one legale, ad una dichiarazione d i non 12 volersi avvalere della scrittura stessa come mezzo di prova, con la co nseguenza che il giudice non deve tenerne con to - essendogli precluso l'accertamento dell'autenticità in base ad elementi estrinseci alla scrittura medesima o ad argomenti logici - e che la parte che ha disconosciuto la scrittura non può trarre dalla mancata proposizione dell'istanza di verificazione elementi di prova a sé favorevoli (così Cass. n. 3602 del 2024).  22. Dall'accoglimento del secondo motivo di ricorso principale discende l'assorbimento del terzo motivo del ricorso principale, attinente alla interpretazione della lettera del 2.10.2017 di cui deve essere prioritariamente accertato il recapito al lavoratore, e del primo motivo di ricorso incidentale, volto a collocare in una data diversa la cessazione del rapporto di lavoro per effetto del cd. secondo licenziamento .  23. Il quarto motivo di ricorso, con cui si censura la decisione d'appello nella parte in cui ha riconosciuto la specificità della contestazione disciplinare, è inammissibile per difetto di interesse avendo il lavoratore ottenuto la tutela reintegratoria piena di cui all'art. 18, comma 2, in ragione della ritorsività del licenziamento, là dove i vizi formali del licenziamento trovano disciplina nel comma 6 del citato art. 18, cui co nsegue una tutela meramente indennitaria.  24. ### motivo di ricorso principale, sulla regolazione delle spese del giudizio di appello, è anch'esso assorbi to dalla cassazione con rinvio.  25. Per le ragioni esposte, deve trovare accoglimento il secondo motivo del ricorso principale, risul tando infondato il primo motivo, inammissibile il quarto ed assorbiti il terzo e il quinto motivo del ricorso principale ed il primo moti vo del ricorso incidentale; in ammissibile il secondo motivo di ricorso incidentale. La sentenza impugn ata deve essere cassata in 13 relazione al motivo accolt o, co n rinvio alla medesima Corte d'appello, in diversa compo sizione, che provvederà anche a regolare le spese del giudizio di legittimità.  P.Q.M.  La Corte accogli e il secondo motivo del ricorso principale, dichiara infondato il primo motivo, inammissibile il quarto ed assorbiti il terzo e il quinto motivo del ricorso principale; dichiara inammissibile il ricorso inci dentale; cassa la sentenza impugnata in re lazione al motivo accolto e rinvia all a Corte d'appello di ### in diversa co mposizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. 
Così deciso nell'adunanza camerale del 28 gennaio 2025  

Giudice/firmatari: Pagetta Antonella, Ponterio Carla

M

Tribunale di Roma, Sentenza n. 8255/2024 del 11-07-2024

... scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una ### che è nominativa, personale e con trasferibile”; “4. ### è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della ### e l'importo di cui all'art. 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 11/07/2024 a valere sulle risorse disponibili sulla ### e, ove non sufficienti, sull‘assegnazione dell'anno scolastico successivo. ### disciplina le modalità di revoca della ### nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico”; “5. ### deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio”. Successivamente, in coincidenza con il periodo di pandemia da ###19, è intervenuto l'articolo 2 del decreto-legge n. 22/2020, il (leggi tutto)...

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TRIBUNALE DI ROMA #### dott. ### in funzione di giudice del lavoro, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente s e n t e n z a nella controversia iscritta al n. 17909/2024 R.G. 
TRA ### rappresentata e difesa dall'avv. ### e dall'avv. ### per procura allegata al ricorso, - ricorrente - ###'#### in persona del ### pro-tempore, in persona del ### pro-tempore, rappresentato e difeso dai propri funzionari ai sensi dell'articolo 417 bis c.p.c., - resistente - OGGETTO: Carta elettronica del docente, ai sensi dell'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015.  CONCLUSIONI: per le parti, come negli atti difensivi e nelle note scritte di udienza. 
FATTO 1. Con ricorso depositato in modalità telematica in data 9 maggio 2024 parte ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio il Ministero dell'istruzione e del merito e, premesso di essere stata assunta alle sue dipendenze con successivi contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni scolastici 2017/2028, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, tutti stipulati ai sensi dell'art. 4, commi 1 o 2, della legge n. 124/1999, ha lamentato di non avere potuto usufruire dell'erogazione della somma annua € 500, di cui all'articolo 1, commi 121 e ss., della legge 107/2015, c.d. “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, in quanto riservata ai soli colleghi di ruolo. 
Ritenendo l'illegittimità, sotto varie sfaccettature, della discriminazione Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 11/07/2024 subita, parte ricorrente ha domandato il riconoscimento del proprio diritto all'assegnazione della carta elettronica del docente per gli anni scolastici in questione, con condanna del Ministero convenuto a erogare in suo favore le somme previste dalla norma invocata, per ciascuna annualità effettivamente svolta con contratti a tempo determinato, per un importo complessivo pari ad € 2.000, oltre accessori di legge e con la refusione delle spese di lite. 
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio il Ministero dell'istruzione e del merito, eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva di parte ricorrente e contestando, nel merito, la fondatezza del ricorso. 
La controversia è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta. 
Disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa.  MOTIVI DELLA DECISIONE 2. Così ricostruito l'iter procedimentale, in via preliminare deve respingersi l'eccezione di difetto di legittimazione attiva, posto che la ricorrente non ha censurato l'abuso di reiterazione dei contratti a termine da lei sottoscritti, bensì il mancato riconoscimento del diritto all'assegnazione della carta elettronica del docente, per gli anni di lavoro a tempo determinato, ricostruendo il quadro normativo di riferimento e chiedendo al Tribunale di disapplicare la normativa interna che, negandole il diritto azionato, determina una discriminazione con i docenti di ruolo alla luce della normativa sovraordinata di matrice eurounitaria. 
Ne consegue, peraltro, in base al tenore dell'atto introduttivo e degli argomenti di diritto in esso sviluppati, che sia infondata anche l'eccezione di difetto della causa petendi.  3. Nel merito, l'odierna parte ricorrente ha lamentato la mancata assegnazione della carta elettronica del docente, in ragione della sua perdurante assunzione con contratti di lavoro a tempo determinato. 
Giova osservare come la carta elettronica del docente consista in un bonus da utilizzare per l'acquisto di libri, riviste, ingressi nei musei, biglietti per eventi culturali, teatro e cinema o per iscriversi a corsi di laurea e master universitari, a corsi per attività di aggiornamento, svolti da enti qualificati o accreditati presso il Ministero dell'istruzione. 
Tale bonus è stato istituito dall'articolo 1, comma 121, della legge 107/2015, il quale ha previsto che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.  ### dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 11/07/2024 pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del ### nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla ### non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. 
Il successivo comma 122 ha stabilito, poi, che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ### dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il ### dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della ### di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla ### medesima”. 
Il comma 124 ha aggiunto: “###ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel ### nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del ### dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria”. 
Infine, per quanto di interesse, l'articolo 2 del d.P.C.M. 23/9/2015, recante le “### di assegnazione e di utilizzo della ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, ha sancito che “1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una ### che è nominativa, personale e con trasferibile”; “4.  ### è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della ### e l'importo di cui all'art. 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 11/07/2024 a valere sulle risorse disponibili sulla ### e, ove non sufficienti, sull‘assegnazione dell'anno scolastico successivo. ### disciplina le modalità di revoca della ### nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico”; “5. ### deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio”. 
Successivamente, in coincidenza con il periodo di pandemia da ###19, è intervenuto l'articolo 2 del decreto-legge n. 22/2020, il quale ha previsto che: “In corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, potendo anche disporre per l'acquisto di servizi di connettività delle risorse di cui alla ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015”.  4. Così delineato il quadro normativo di riferimento, occorre osservare come la portata letterale delle norme sopra richiamate sia circoscritta ai soli docenti di ruolo, sicché parte ricorrente, assunta con plurimi contratti a tempo determinato, ha lamentato di avere subito una illegittima discriminazione, per avere svolto attività lavorativa del tutto analoga. 
La querelle interpretativa è stata di recente composta della Corte di Cassazione, che nella pronuncia n. 29961 del 27 ottobre 2023 ha affermato il principio che: “### di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art.  4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L.  n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero”. 
Si tratta di una conclusione pienamente condivisa dal decidente, poiché poggia su un ragionamento coerente e lineare, che muove da una matrice eurounitaria e, alla stregua di una compiuta ricostruzione della normativa interna, perviene alla disapplicazione della norma interna contrastante con quella europea. 
Giova premettere, sul piano ricostruttivo generale, che l'aggiornamento professionale del corpo docente rappresenta un diritto/dovere per tutti gli insegnanti, come stabilito, in via generale, dall'art. 282, comma 1, del d. lgs.  297/1994 e dagli art. 63 e 64 del C.N.N.L. di comparto. 
Il diritto/dovere formativo proclamato e ribadito dalle norme citate riguarda non solo il personale di ruolo, ma anche i precari, non essendovi nessuna distinzione in tal senso nella normativa citata, come ribadito in modo chiaro anche nella pronuncia del Consiglio di Stato, sez. VII, 16 marzo 2022, n. 1842, nella quale è stata sottolineata l'esigenza di formazione dell'intero corpo docente, di ruolo e non, necessaria per l'erogazione del servizio scolastico. 
Tuttavia, l'attribuzione dello strumento formativo rappresentato dalla carta in oggetto non costituisce l'unica modalità volta a consentire l'aggiornamento professionale dei docenti e non esaurisce l'ambito dei possibili interventi formativi, Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 11/07/2024 essendo previsto dalle norme un più ampio novero di misure destinabili dal datore di lavoro alle varie tipologie di dipendenti. 
Di conseguenza, non viene in gioco la clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE, secondo cui “i datori di lavoro dovrebbero agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato a opportunità di formazione adeguate, per aumentarne le qualifiche, promuoverne la carriera e migliorarne la mobilità occupazionale”, né l'art. 14 della ### dei diritti fondamentali dell'### secondo cui “ogni persona ha diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione professionale e continua”. 
Piuttosto, occorre verificare quale sia la struttura dell'istituto e se, conseguentemente, possa essere giustificata la scelta normativa - che affonda le radici nella scelta di curare, attraverso quello strumento, la formazione ed aggiornamento del personale che rappresenta, proprio per il trattarsi di dipendenti a tempo indeterminato, la struttura di fondo attraverso cui viene fornito il servizio educativo - di limitarne la fruizione ai soli insegnanti di ruolo.  5. Sotto questa angolazione, invero, la clausola 4 del citato accordo quadro esclude in generale e in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'### e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019, n. ###, con richiamo a Corte di Giustizia 8 novembre 2011, ### quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a Corte di Giustizia 9 marzo 1978, ### in senso analogo, v., anche Corte Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984, n. 170). 
Sul punto, la Corte di ###, sezione VI, con sentenza n. 450 del 18 maggio 2022 ha affermato che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro #### e ### sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di 500 euro all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 11/07/2024 profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. 
Invero, la Corte ha precisato che: “45 ### una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di “ragioni oggettive” richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, ### C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).  46 Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, ### C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).  47 A tale riguardo, il giudice del rinvio ha, in sostanza, precisato egli stesso che la differenza di trattamento di cui al procedimento principale non risulta giustificata da una ragione obiettiva e che, in ogni caso, essa non può essere giustificata dall'obiettivo di garantire la stabilità del rapporto dei docenti a tempo indeterminato”. 
Alla luce delle argomentazioni svolte a sostegno della statuizione adottata anche dalla ### non può dubitarsi della riconducibilità della ### elettronica del docente alle “condizioni di impiego”, di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e, conseguentemente, “della differenza di trattamento tra docenti a tempo indeterminato e i docenti assunti nell'ambito di rapporti di lavoro a tempo determinato, in quanto questi ultimi non beneficiano del vantaggio finanziario di cui al procedimento principale" (punto 43, ordinanza citata).  6. Occorre, tuttavia, valutare se sussistono ragioni oggettive che consentano di ritenere legittima una differenziazione tra le modalità di formazione assicurate ai dipendenti a tempo indeterminato e quelli a tempo determinato. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 11/07/2024
Infatti, secondo la Corte costituzionale, si è in presenza di una violazione dell'art. 3 Cost. (principio di uguaglianza) solo “qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili” (ex plurimis, Corte Costituzionale 24 luglio 2023, n. 161, con richiamo ad altri precedenti, tra cui le sentenze n. 71 del 2021, n. 85 del 2020, n. 13 del 2018 e n. 71 del 2015. 
Orbene, già la taratura di quell'importo di 500 euro previsto per la carta in una misura “annua” e per “anno scolastico” evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima.  ### parte, anche il recente intervento normativo di cui all'art. 15 del decreto-legge n. 69 del 2023, convertito, con modificazioni, nella legge 103/2023 - per quanto non applicabile ratione temporis -, con cui il beneficio è stato esteso “per l'anno 2023” ai “docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”, sul piano sistematico conferma il riferimento annuale. 
Il nesso tra la carta docente e la didattica è inoltre evidenziato dall'incipit della norma istitutiva, in quanto la carta è finalizzata a “sostenere la formazione continua dei docenti”, col fine di “valorizzarne le competenze professionali”, il che indirizza verso un obiettivo di migliore svolgimento del servizio nella sua interezza proprio attraverso l'incremento di professionalità del personale e della didattica su base annua cui esso è stato rivolto. 
La connessione con la didattica annua si coordina pianamente con i tempi della programmazione didattica ed educativa cui il singolo docente è tenuto (art.  128 d. lgs. 297/194; art. 16 d.P.R. n. 275/1999), sulla scorta degli indirizzi del collegio dei docenti, a individuare “annualmente” (art. 7, commi 9 e 10, d. lgs.  297/1994), anche in ragione dell'organizzazione degli assetti degli orari di lavoro (art. 29, comma 1 e comma 3, lett. A, del CCNL 29 novembre 2007) e in riferimento alle classi affidate. 
Tale indirizzo del legislatore di sostegno alla didattica “annua” esprime chiaramente, in definitiva, una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico. 
Come sopra precisato, la Corte di Giustizia, con la sentenza del 18 maggio 2022, sulla premessa che il beneficio della ### attenga all'ambito delle “condizioni di impiego” (punti 35-38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva (punto 46), ha ritenuto che, in presenza di un “lavoro identico o simile” e quindi di comparabilità (punti 41-43), la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla ### 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostino ad una normativa nazionale che riservi quel beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato. 
Sicché, la carta docente, pur introdotta con quei fini generali di tutela di una certa dimensione temporale del servizio educativo, si interseca con il piano dei rapporti di lavoro dei singoli, con quanto ciò comporta sotto il profilo della cura della parità di trattamento in questo ambito. 
E l'avere il legislatore riferito quel beneficio all' “anno scolastico” non Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 11/07/2024 consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga regolazione.  7. Al riguardo, va considerato il disposto dell'art. 4, commi 1 e 2, della legge n. 124/1999. 
Il comma 1 di tale disposizione prevede che “alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto, n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo”. 
Il comma 2 stabilisce che “alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche”, ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. 
In entrambe le fattispecie la relazione tra supplenze e didattica annua è chiaramente ed esplicitamente enunciata. 
Si tratta, infatti, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo, abbracciandosi la nozione di annualità della supplenza, intesa in senso di annualità didattica. 
Rispetto a queste tipologie di incarico, tra cui rientrano quelle che in questa sede ha fatto valere parte ricorrente, si ravvisa pertanto la necessità di rimuovere la discriminazione subita, derivante esclusivamente, a comparabile identità delle modalità di impiego, dall'essere assunta a tempo determinato, riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo. 
Giova, sul punto, precisare che il precetto contenuto nell'art. 15 del decretolegge n. 69/2023 attribuisce, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, il diritto alla carta docente soltanto agli insegnanti che hanno stipulato un contratto di supplenza ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge n. 124/1999, ossia sui soli posti vacanti e disponibili, e non contempla anche le supplenze, parimenti di matrice annuale quanto a didattica - come sopra osservato -, stipulate ai sensi del comma 2 dell'articolo sino al termine dell'anno scolastico, sicché permane, nonostante il mutamento del quadro normativo, l'esigenza di eliminare la discriminazione subita da coloro che abbiano stipulato detti contratti, come l'odierna ricorrente nel caso di specie. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 11/07/2024 8. Concludendo sul punto, in ragione dell'immediata operatività del principio di non discriminazione quanto alle condizioni di impiego dei lavoratori, l'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla carta docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, comma 1, della legge n. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 4, comma 2, della legge n. 124/1999). 
Per l'effetto, secondo l'insegnamento della Corte di legittimità sopra richiamato, ai docenti ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della carta docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 
Si tratta, infatti, di una obbligazione di pagamento a scopo vincolato, esercitabile in concreto sino a quando, per essere ancora intraneo al mondo scolastico, il docente mantenga il diritto e, al contempo, l'obbligo di aggiornamento. 
Poiché nel caso di specie dagli atti di causa emerge detta ultima evenienza - cfr. contratto di lavoro a tempo determinato per l'anno scolastico 2023/2024, prodotto in allegato al ricorso -, avendo la parte ricorrente domandato l'accertamento del proprio diritto all'assegnazione della carta elettronica del docente per tutti gli anni scolastici di lavoro a tempo determinato indicati nell'atto introduttivo e comprovati dalla produzione documentale offerta in produzione - supplenze ex art. 4, commi 1 o 2, della legge n. 124/1999 -, la domanda deve essere accolta, con condanna del Ministero dell'istruzione e del merito a provvedere in tal senso, in misura pari ai docenti di ruolo. 
Conclusivamente, pertanto, deve essere dichiarato il diritto di parte ricorrente a usufruire del beneficio economico di € 500 annui per ciascun anno di insegnamento svolto a tempo determinato, sopra indicato, tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'articolo 1, commi 121 e ss., della legge n. 107/2015, ossia con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, mediante accreditamento della somma di € 500 per ciascun anno sulla carta elettronica del docente, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione (così Cass. n. 29961/2023, cit.).  9. Le spese di lite vanno liquidate come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza, in ossequio ai parametri indicati nelle tabelle allegate Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 11/07/2024 al d.m. n. 147/2022, con riguardo allo scaglione di valore della causa, e debbono essere distratte in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari. 
Quanto alla misura delle spese, ritiene il decidente di applicare i valori minimi dello scaglione di riferimento, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria e dalla natura ormai routinaria della controversia, sulla quale si è univocamente pronunciata la giurisprudenza di legittimità.  P.Q.M.  Lette le note di discussione scritta ex art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando, accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente a usufruire del beneficio economico di € 500 annui tramite la carta elettronica del docente di cui all'articolo 1, commi 121 e ss., della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2017/2018, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, e, per l'effetto, condanna il Ministero dell'istruzione e del merito a provvedere in tal senso, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 
Condanna, altresì, il Ministero dell'istruzione e del merito alla refusione delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.030, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. 
Roma, 10 luglio 2024 

Il giudice
### a verbale (art. 127 ter cpc) del 11/07/2024


causa n. 17909/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Russo Cesare

M
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Tribunale di Vicenza, Sentenza n. 632/2024 del 03-12-2024

... scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari (art. 3, co. 1, ### 28/11/2016); 2) ### non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio (art. 3, co. 2, ### 28/11/2016); 3) Le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella ### dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate (art. 6, co. 6, ### 28/11/2016). La normativa suddetta impone quindi al Ministero dell'### un preciso obbligo cui corrisponde in capo al singolo docente (di ruolo) il diritto a vedersi costituire (da parte del Ministero) una provvista dalla quale attingere (mediante accesso ad applicazione web e creazione di apposito buono elettronico di spesa con codice identificativo da consegnare al rivenditore del bene o del servizio) in funzione della propria formazione o (leggi tutto)...

testo integrale

n. 4/2024 R.G.   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA - ### - #### E ### Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di ### iscritta al n. 4/2024 ###. promossa da: ### Rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. ### e domiciliato presso lo studio professionale del difensore in ### ricorrente contro ###'#### Contumace convenuto ### come precisate nel corso dell'udienza in data ###. 
Oggetto: Altre ipotesi.  ### ricorrente, allegato di avere lavorato negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 quale dipendente a tempo determinato per il convenuto Ministero in qualità di docente, chiede per le predette annualità, in forza del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro #### e ### sul lavoro a tempo determinato adottato con direttiva 1999/70/CE del Consiglio1, di godere del bonus-carta docente di cui all'art. 1, co.  121, Legge 107/2015. Tale norma, per i soli docenti in ruolo (e quindi con 1 <<co. 1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive>>.  esclusione dei docenti assunti con contratto di lavoro a termine), prevede infatti che <<Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. ### dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del ### nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla ### non costituisce retribuzione accessoria nè reddito imponibile>>. 
Per quanto qui di interesse, i ### (del 23/9/2015 e del 28/11/2016) elaborati ai sensi del comma 122, dell'art. 1, della ### 107/2015, prevedono poi, ad integrazione della norma sopra riportata, che: 1) ### è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari (art. 3, co. 1, ### 28/11/2016); 2) ### non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio (art. 3, co. 2, ### 28/11/2016); 3) Le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella ### dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate (art. 6, co. 6, ### 28/11/2016). 
La normativa suddetta impone quindi al Ministero dell'### un preciso obbligo cui corrisponde in capo al singolo docente (di ruolo) il diritto a vedersi costituire (da parte del Ministero) una provvista dalla quale attingere (mediante accesso ad applicazione web e creazione di apposito buono elettronico di spesa con codice identificativo da consegnare al rivenditore del bene o del servizio) in funzione della propria formazione o della acquisizione di strumenti di lavoro (quali, ad esempio, computer o connessioni internet). Tale diritto attribuisce quindi all'insegnante, quale corollario del diritto stesso, la facoltà, non appena gli sia consentito di accedere alla provvista monetaria e, quindi, di elaborare un proprio profilo sull'applicativo web appositamente predisposto a cura del Ministero, di spendere la relativa somma, fino a concorrenza di € 500,00, non oltre - come si evince dalla dizione dell'art. 6, co. 6, ### 28/11/2016 - il 24° mese decorrente dalla data di inizio dell'anno scolastico in relazione al quale la detta somma è stata assegnata (così, ad esempio, i 500 euro fruibili dal singolo docente con riferimento all'aa.ss. 2015/2016, che ha inizio il giorno 1/9/2015, potranno essere spesi fino al giorno 31/8/2017). 
Orbene, alla luce della suddetta normativa, nazionale e comunitaria, parte ricorrente, con riferimento agli anni scolastici predetti, domanda in particolare, previo accertamento del diritto ad ottenere la costituzione della ### la condanna del Ministero ad erogare la somma di € 500,00 per ciascuna annualità sopra indicata per il soddisfacimento delle necessità formative (la formazione continua cui i docenti di ruolo e non di ruolo sono, per Legge2, tenuti).  ### convenuto è rimasto contumace. 
Il ricorso, alla luce delle considerazioni condivise dai giudici della ### lavoro del Tribunale di Vicenza, già esposte in numerose sentenze rese su casi analoghi (si richiamano ai sensi dell'art. 118 comma 1 disp. att. c.p.c. i seguenti precedenti a firma dello scrivente: ### n. 232/2023 sent. n. 324/2023, ### 233/2023 sent. n. 325/2023, ### 261/2023 sent. n. 334/2023, ### 264/2023 sent. n. 335/2023) e della recentissima sentenza della Corte di Cassazione n. 29961/2023 pubblicata il ###, a cui si rimanda ai sensi dell'art. 118 Disp. Att. c.p.c., è fondato, avendo la pronuncia in parola sancito, per quanto qui interessa, che “1) ### di cui all'art. 1, comma 121, L.  2 ###. 282, DLgs. 297/1994, senza distinzione tra docenti di ruolo e docenti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, prevede infatti che <<### è un diritto-dovere fondamentale del personale […] docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari; come approfondimento della preparazione didattica; come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica>>.  107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero.” e che “2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.” Risulta provato, infatti, che parte ricorrente ha lavorato in qualità di docente a tempo determinato alle dipendenze del Ministero convenuto durante gli anni scolastici citati, con contratti di lavoro prevedenti il servizio fino al termine delle attività didattiche o dell'a.s. (supplenze fino al 30 giugno o al 31 agosto come risulta dai contratti prodotti sub. docc. 1-4), periodo in relazione al quale, alla luce dei princìpi e criteri indicati nella sentenza della Suprema Corte sopra richiamata, la prestazione del docente precario è sovrapponibile - ai fini dell'applicazione del beneficio in parola - a quella del docente di ruolo, divenendo discriminatorio, e quindi illegittimo, il differente trattamento rispetto a quest'ultimo. 
Deve inoltre rilevarsi, in relazione alle condizioni che la Suprema Corte ha ritenuto necessarie per l'adempimento dell'obbligazione in forma specifica, che parte ricorrente ha dato prova di essere attualmente in servizio come docente a tempo determinato, come risulta dal contratto depositato in data ###. 
Nella medesima pronuncia la Suprema Corte ha altresì statuito, con decisione che si intende qui osservare in ossequio alla funzione nomofilattica della Corte di legittimità, che l'obbligazione oggetto di causa abbia natura di obbligazione pecuniaria di pagamento, e come tale il ritardato adempimento comporta l'obbligo di corrispondere, sull'importo riconosciuto come dovuto, la maggior somma tra interessi e rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data in cui il beneficio avrebbe dovuto essere corrisposto e quella di effettiva erogazione. Il dies a quo va quindi individuato, secondo quanto affermato dalla Corte, nel momento del conferimento degli incarichi o, se detto momento sia anteriore, nel momento successivo in cui, per l'anno scolastico di riferimento, sia consentito ai docenti di ruolo procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio. 
Il convenuto Ministero deve pertanto essere condannato a costituire in favore della parte ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del ### 28 novembre 2016 (GU n.281 del 1-12-2016) ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, co. 121, ### 107/2015, con accredito sulla detta ### della somma pari a complessivi € 1.500,00, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione, ai sensi dell'art.  429 c. 3 c.p.c.. Di tale importo la parte ricorrente potrà/dovrà fruire, per le finalità formative di cui all'art. 1, co. 121, ### 107/2015, non oltre il 24° mese decorrente dalla data di sua costituzione. 
Le spese di lite, tenuto conto della serialità della vertenza e del limitato valore di causa, possono essere liquidate come in dispositivo.  P.Q.M.  Il Giudice del ### definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa o assorbita: - condanna il Ministero resistente a costituire in favore della parte ricorrente ### con le modalità e le funzionalità di cui agli artt.  2, 5, 6 e 8 del ### 28 novembre 2016 (GU n. 281 del 1-12-2016), la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, co. 121, ### 107/2015, con accredito/assegnazione sulla detta ### della somma pari a complessivi € 1.500,00, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, da spendersi non oltre il 24° mese decorrente dalla data di costituzione della ### stessa; - condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente a tale titolo liquidando la complessiva somma di € 400,00, oltre a spese generali ed accessori di legge (iva e cpa), con distrazione in favore del difensore antistatario. 
Vicenza, 03/12/2024 

Il Giudice
dott. ### n. 4/2024


causa n. 4/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Sartorello Paolo

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