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Corte di Cassazione, Sentenza n. 33198/2022 del 10-11-2022

... del ### dot t.ssa ### ch e ha chiesto l'accoglimento del terzo e del quinto motivo di ricorso, e il rigetto delle restanti censure nonchè del ricorso incidentale; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere #### 1 Nella lite tra ### e i vicini ### e ### sull'esistenza di una servitù di passaggio pedonale e di acquedotto reclamata dal primo attraverso il fondo dei #### in ### loc. Breccan ecca, la ### d'Appello di ### con sentenza n. 1375/2008 - per quanto ancora interessa in questa sede, - riformò parzialmente la sentenza di primo grado (n. 304/2003 del Tribunale di Chiavari) ed in accoglimento della subordinata domanda riconvenzionale sp iegata dai due appellanti originari convenuti, dispose lo spostamento del luogo di esercizio della servitù, ai sensi dell'art. 1068 Quanto alla (leggi tutto)...

SENTENZA sul ricorso 11264-2017 proposto da: ### quale erede di ### e ### in proprio e quale erede di ### elettivamente domiciliate in ### piazza ### 78 presso l'avv. ### che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato ### - ricorrenti - ### E ### quali eredi di ### rappresentate e difese dall'avvocato ### ed elettivamente domiciliat ###/4 2 di 16 -controricorrenti e ricorrenti incidentali avverso la senten za n. 2 79/2017 della ### E ### di ### depositata in data ###; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del ### dot t.ssa ### ch e ha chiesto l'accoglimento del terzo e del quinto motivo di ricorso, e il rigetto delle restanti censure nonchè del ricorso incidentale; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere #### 1 Nella lite tra ### e i vicini ### e ### sull'esistenza di una servitù di passaggio pedonale e di acquedotto reclamata dal primo attraverso il fondo dei #### in ### loc. Breccan ecca, la ### d'Appello di ### con sentenza n. 1375/2008 - per quanto ancora interessa in questa sede, - riformò parzialmente la sentenza di primo grado (n. 304/2003 del Tribunale di Chiavari) ed in accoglimento della subordinata domanda riconvenzionale sp iegata dai due appellanti originari convenuti, dispose lo spostamento del luogo di esercizio della servitù, ai sensi dell'art. 1068 Quanto alla servitù di condotta d 'acqua attraverso il fondo ### (della cui esistenza pure si discuteva), la ### genovese, rilevò che il percorso attuale delle condutture era il più conveniente e meno pregiu dizievole p er il fondo servente; confermò dunque il rigetto della relativa domanda riconvenzionale dei convenuti, tendente alla declaratoria di inesistenza della servitù di acquedotto. Confermò, infine, la condanna risarcitoria in favore dell'attore ### limitand osi alla correzione di un errore materiale in cui era incorso il p rimo giudice sul la indivi duazione dell'obbligato (indicato nello stesso attore).  2 Con successiva sente nza n. 167 5/2015 questa ### di Cassazione, sempre per quanto di stretto interesse in questa sede, 3 di 16 accolse solo per vizio di motivazione il terzo e il quarto motivo del ricorso propost o dai ### contro la senten za n.1375/2008, rilevando le seguenti criticità motivazionali: - la ### d'Appello aveva omesso di valutare la sussistenza del requisito dell'apparenza nel senso inteso dalla giurisprudenza di legittimità, essendosi limitata a mot ivare l'accoglimento de lla domanda in virtù dell'uso continuat ivo e costante, p ressoché ab immemorabile, del sentiero oggetto di contestazione da parte dei proprietari d ei fondi limit rofi per raggiun gere il centro, senza valutare se il sentiero in questione presentasse segni oggettivi di destinazione specifica all'utilità proprio e solo del fondo di proprietà attrice, indulgendo invece su di un aspetto personale e comportamentale (id est il passaggio abituale dei componenti della famiglia ###, che attiene non al tema dell'apparenza ma a quello della possessio ad usucapionem. Per poi concludere, in piena contraddizione logica, che si era trattato non di un uso di tutti, un uso pub blico, dunque, ma propriamente de i titolari dei fondi limitrofi. Altra carenza motiv azionale riscontrata riguardava l'accertamento in ordine alla parte t erminale d el sentiero, non essendo stato accertato se lo stradello terminasse all'altezza della proprietà ### o p roseguisse oltre. Insomma, la ### d'Appello aveva derivato incoe rentemente l'ut ilità del fondo dominante dalla stessa attività di passaggio piutto sto che da elementi oggettivi e denotativi. 
Quanto alla servitù di acquedotto a carico del fond o G reco### (oggetto de l quarto motivo di ricorso con cui si denunziava la violazione dell'art. 1037 cc), questa ### rilevò che la ### territoriale non aveva verificato se sussistessero tutte le condizioni per la costit uzione dell a servitù, essendosi lim itata a motivare solo sulla maggior convenienz a e sul carattere me no pregiudizievole del passaggio senza invece soffermarsi sulla verifica degli altri presupposti richiesti dalla norma e cioè se il proprietario 4 di 16 del fondo dominante avesse dimostrato di poter disporre dell'acqua durante il tempo p er cui chiede il passaggio e se l'acqua era sufficiente per l'uso al quale si voleva destinare.   ### d i Cassazione dic hiarò inve ce assorbiti i mot ivi il quinto motivo (viola zione dell'art. 1033 c.c. e la "errata motivazione" sull'imposizione della servitù coattiva d'acquedotto sul giardino della proprietà ###, il sesto motivo (omessa applicazione dell'art. 1068 c.c. e la contraddittorietà e l'insufficienza della motivazione), il settimo motivo (la falsa applicazione dell'art. 1226 c.c. e la violazione dell'art. 2697 cc c.c., in connessione col vizio d'insufficiente e contraddittoria motivazione in punto di conferma della condanna equitativa ai danni) e l'ottavo motivo (vizio di motivaz ione in ordine al ripristino del passaggio pedonale); dichiarò altresì assorbiti il primo e terzo motivo de l ricorso incidentale proposto dal ### (rispettivamente, vizio di motivazione sul ripristino del passaggio pedonale e regolamento delle spese).  3 Il giud izio di rinvio, promosso d alle er edi ### nei confronti di ### (erede dell'originario convenuto ### e di ### (in proprio e quale erede del marito defunto) si è concluso con la sente nza della ### d'Appello di ### 279/2017 che: - ha confermato il rigetto della negatoria servitutis proposta in via riconvenz ionale dall'originario convenuto con riferim ento al passaggio pedonale e all'acquedotto coattivo; - in parzia le accoglimento d ella domanda riconvenzionale subordinata spiegata dai convenuti, ha disposto il trasferimento del passaggio in luogo diverso secondo il tracciato indicato a pagg. 4 e 5 della relazione di consulenza tecnica e nella ### allegata, con apposizione di scaletta e consegna di chiavi del cancello alle attrici in riassunzione; 5 di 16 -ha confermato, infine, la condanna risarcitoria in favore delle attrici in riassunzione nella misura equitativamente liquidata di €.  2.000,00. 
Per giun gere a tale conclusione, la ### di rin vio ha osservato: - che il requisito dell'apparenza era desumibile da una serie di circostanze specificamente individuate in base alle mappe catastali e ai rilievi del consulente, tra cui la conformazione dello stradello e in particolare la fine dello stesso nel margine superiore del fondo ### senza proseguire oltre, e il fatto che l'accesso agli altri fondi più a monte presupponeva lo sconfinamento nella proprietà ### -che lo spost amento del passaggio domandato in via riconvenzionale subordinata dai convenuti andava disposto secondo la soluzione proposta dal consulente tecnico, ritenuta la più semplice e rispettosa delle condizioni di legge; -che dalle deposizioni dei te sti e dalle risultanze della consulenza tecnica era emersa la esistenza degli altri requisiti per la config urazione della servitù di acqu edotto, trascurat i nella precedente pronuncia; -che l'inadeg uatezza delle espressioni adoperate dal primo giudice non impedivano di ritenere che lo stesso avesse comunque inteso ritenere su ssistenti le condizioni per una l iquidazione equitativa del danno, anch e perché dalle fotog rafie e dalla consulenza tecnica emergeva la dannosità de gli interventi edilizi posti in essere dai convenuti per l'esercizio del passaggio pedonale.  4. ### tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione ### co (erede dell'origi nario convenuto ### e B runa ### (in proprio e quale erede del marito defunto) sulla base di 5 motivi.   Resistono con controricorso ### e ### eredi dell'originario attore ### le quali hanno altresì 6 di 16 proposto ricorso incidentale art icolato in unico motivo e contrastato, a sua volta, da cont roricorso delle due ricorrenti principali. 
Il Pub blico Ministero ha rassegnato conclusioni per iscritto chiedendo l'accoglimento del terzo e del quinto motivo di ricorso, e il rigetto delle restanti censure nonché del ricorso incidentale. 
In prossi mità dell'udienza pubblica le parti hanno depositato memorie e la parte ricorrent e anche una mem oria “in parziale rettifica e sostituzione della precedente”.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Evidenti ragioni di priorità logica rendono opportuno partire dall'esame del secondo mo tivo, che de nunzia un vizio di nul lità della sentenza pe r violazione dell'art. 38 3 primo comma cpc. 
Osservano le ricorrenti che la decisi one è stata adottata dalla stessa sezione (la seconda) che aveva emesso la sentenza cassata, ad ont a della espressa indic azione, contenuta nella sentenza di legittimità n. 1675/ 2015, sulla diversità della sezione della ### d'Appello di ### designata per il giudizio di rinvio. 
Il motivo è infondato. 
La sentenza che dispone il rinvio ex art. 383, comma 1, c.p.c.  contiene una duplice stat uizione, di competenza funzional e, nella parte in cu i indi vidua l'ufficio g iudiziario davanti al quale dovrà svolgersi il giudizio rescissorio (che potrà essere lo stesso che ha emesso la pronuncia cassata o un ufficio territorialmente diverso, ma sempre di pari grado), e sull'alte rità del giud ice rispetto ai magistrati persone fisiche che hanno pronunciato il provvedimento cassato; ne consegue che , se il giud izio viene riassunto davanti all'ufficio giudiziario individ uato nella sentenza p redetta, indipendentemente dalla sezione o dai magistrati che lo trattano, non sussiste u n vizio di competenza funzionale, che non può riguardare le competenze interne tra sezioni o le persone fisiche dei magistrati; se, invece, il giudizio d i rin vio si svolge davan ti allo 7 di 16 stesso magistrato persona fisica (in caso di giudizio monocratico) o davanti ad un giudic e collegiale del quale anche uno solo dei componenti aveva partecipato alla p ronuncia del pro vvedimento cassato, essendo violata la statuizione sull'alte rità, sussiste una nullità attinente alla costituzione del giudice, ai sensi dell'art. 158 c.p.c., senza che necessiti la ricusazione (art. 52 c.p.c.), essendosi già pronunciata la sentenza cassatoria sull'alterità (v. tra le varie, ### 2 - , Sentenza n. 2114 del 29/01/2021 Rv. 660356; Sez. 6 - 5, Ordinanz a n. 11120 del 05/05 /2017 Rv. 643965; Sez. 1, Sentenza n. 1527 del 02/02/2012 Rv. 621528; Sez. U, Sentenza 5087 del 27/02/2008 Rv. 601949). 
Nel caso di specie, è indiscusso che il giudice di rinvio autore della sentenza im pugnata corrisponde esat tamente all'ufficio giudiziario (### d'Appello di ### designato dalla ### a ### ed è altrettanto pacifico che non risulta assolutamente violata la rego la sull'alterità del giudice rispetto ai magistrati persone fisiche che hanno pronunciato il provvedimento cassato, per cui è del tutto irrilevante che il procedimento sia stato trattato d a un Collegio della stessa sezione.  ### in cui mostrano di incorre re le d ue ricorre nti - che, peraltro, hanno ritenut o opportuno procrastinare l'eccezione alla fase successiva all a conclusione del g iudizio di rinvi o - consiste quindi nel non ave r considerato l'orientame nto giurispruden ziale ormai consolidato sulla questione, che ha ind ividuato la du plicità della statuizione contenuta nella sentenza che dispone il rinvio ex art. 383 cpc distinguend o sulle conseguenze derivanti dalle rispettive violazioni.  2 Passando adesso al primo motivo, rileva il Collegio che con esso si denunzia la violazione degli artt. 384 e 324 cpc e 2909 cc.  ### le ricorrenti, la ### territoriale di rinvio, nel riesaminare la ricorre nza dell'apparenza della servitù di passaggio e d ei presupposti per la costituzione della servitù coattiva di acquedotto, 8 di 16 è incorsa negli stessi errori commessi precedentem ente con la sentenza del 2008 aff ermando che il sentiero era utilizzato dai proprietari dei terreni posti a monte e dai proprietari d ei fond i limitrofi e che collegava la pro prietà Man giante con la via provinciale a valle, tutti fatti ritenuti compatibili con una servitù di uso pub blico. Inoltre, avrebbe contraddittoriam ente affermato la destinazione d el sentiero alla utilità del solo fondo attore o, contraddicendosi poi laddove ha riscontrato che esso attraversa tutto il fondo di proprietà dell'attore e termina al confine del fondo superiore (quanto al termine della stradella). 
Ancora, sempre a dire dell e ricorrenti, la ### d i rinvio avrebbe addirittura eluso il giudicato interno formatosi sul carattere pubblico del passaggio per effetto della sentenza di primo grado, e quindi sull'utilizzo d a parte di tutti i proprietari dei fondi p osti a monte, non specificamente impugnata su tale accertamento. 
La censura p rosegue at tingendo la ritenuta suss istenza dei presupposti per la costituzione della ser vitù di acque dotto di cui all'art. 1037 cc che, ad avviso delle ricorrenti, sarebbe affetta da motivazione apparente. 
Il motivo è destituito di fondamento sotto ogni profilo in cui si articola. 
Come già rilevato da questa Co rte con la sentenza 1675/2015, il requisito dell' apparenza della servitù, necessario ai fini del relativ o acquisto per usucapione o per destinazione d el padre di famiglia , si confi gura come presenza di segni visibili di opere permanenti ob iettivamente destinate al suo esercizio rivelanti, in modo non equivoco, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratt a di attività compiuta in via precaria, bensì di un p reciso onere a carattere stabile. Ne consegue che, per l'acquisto in base a dette modalità di una servitù di passaggio, non basta l'esistenza di una strada o d i un pe rcorso all'uopo idonei, e ssendo, viceversa, 9 di 16 essenziale che essi m ostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente ed occor rendo, pertanto, un " quid pluris" ch e dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù ( più di recente, ### 6 - 2, Ordinanza n. 11834 del 06/05/2021 Rv.  661174; Sez. 6 - 2, Ordinan za n. 7004 del 17/03/20 17 Rv.  643386). 
Ciò premesso in linea di principio, occorre ricordare che i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la pronuncia di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per entrambe le ragioni: nella prima ipotesi, il giudice deve soltanto uniformarsi, ex art. 384 , comma 1, c.p.c., al principio di diritto e nunciato dalla sentenza di cassazione, senza po ssibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fat ti acquisiti al processo, mentre, nella seconda, non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma anche in dagare su alt ri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in funzione della statuizio ne da rendere in sostituzione di quell a cassata, ferme le p reclusioni e decadenze già verificatesi; nella terza, infin e, la sua "potestas iudicandi", oltre ad estrinsecarsi ne ll'applicazione del p rincipio di diritto, può comportare la va lutazione "ex novo" d ei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione, nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse, sia consentita in base alle direttive impartite dalla decisione di legittimità (cfr. tra le tante ### 2 - , Sentenza n. 448 del 14/01/2020 Rv. 656830; L., Sen tenza n. 27337 del 24/10/20 19 Rv. 655 553; ### 1, Sentenza n. 17790 del 07/08/2014 Rv. 632551). 
Nel caso in esame, come si è esposto in narrativa, la sentenza era stata cassata solo per vizi di motivazione sul requ isito dell'apparenza (terzo motivo di ricorso ) per non avere la Co rte 10 di 16 d'Appello, una volta riscontrata l'esiste nza dell'ope ra deputata al passaggio, motivato sulla specifica destinazione di tale opera alla utilità del fondo dominante e solo di questo o, peggio, per avere derivato incoerentemente l'utilità dalla stessa attività di passaggio piuttosto che da elementi og gettivi e den otativi. Al tra carenza motivazionale riguardava la verifica della disponibilità dell'acqua e della sufficienza, richieste dall'art. 1037 cc (quarto motivo di ricorso). 
Le censure sulla violazione di norme di diritt o erano stat e invece ritenute inammissibili per mancata proposizione dei relativi quesiti (all'epoca prescritti per la deduzione di violazioni di legge): di conseguenza, in base all'esposto principio, il campo di indagine del giudice di rinvio era più ampio, po tendo quindi spingersi a valutare liberamente i fatti già accertati, ma anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezz amento comp lessivo in fu nzione della statuizione da rendere in sostituzione di quella cassata. 
Ebbene, nel caso in esame la ### d'Appello si è mossa entro il perimetro del giudizio d i rinvio perché si è li mitata ad una rivalutazione delle risultan ze peritali al fine d i motivare adeguatamente sul requisito dell'apparenza della servitù e a tal fine ha desunto il quid pluris da una serie di elementi di fatto (v. pagg.  6 e 7 ): ha e videnziato in p articolare, d all'esame della mappa di impianto catastale, che il sentiero, dopo avere attraversato il fondo ### “si ferma in corrispondenza del tratto finale del terreno Mangiante” mappale 422 “e non risulta proseguire oltre”. 
Ha altresì rilevato, sulla scorta delle consulenze tecniche svolte nei due gradi di giu dizio di merit o “che non e merge affatto che il sentiero in questio ne sia soltanto un tratto ben più lungo e continuo sentiero snodante si oltre il fondo att oreo dalla parte opposta a quella in cu i t ale fondo confina con quello sottostante ###Vaccarezza”; ancora, ha affermato che la possib ilità di utilizzo anche per l'accesso a terreni di terzi oltre quelli di proprietà 11 di 16 ### dipende “logicamente dal fatto che, una volta raggiunto ed attraversato , grazie al sentiero in questi one, il fondo Mangiante…..era pedonalmente possibile sconfinare e proseguire sul terreno verso altri fondi a monte di proprietà di terzi, ma non può certo assumere significato incompatibile con la configurabilità dell'apparenza della servitù in questio ne, configurabilità adeguatamente configurabile dalla constatazione che il sentiero de quo, sia nella sua rappresentazione nella mappa catastal e di impianto, sia nella sua conformazione materiale, t ermina al margine superiore del fondo ### ed ha una sua individualità che non si espande né prosegue immutata oltre il fondo preteso dominante”. Tali elementi ed in particolare quelli che dimostravano la fine del sentiero nel fondo ### te sono stati quindi considerati per escludere l'ipotesi de lla strada vicinale privata di uso pubblico (v. pag. 7). 
Si trat ta dunque di apprez zamenti in fatto in linea con la giurisprudenza in tema di apparenza della servitù. 
Destituita di fondamento è anche la censura sulla ritenuta sussistenza dei presupposti della servitù coattiva di acquedotto, che, secondo le ricorrenti, sarebbe affet ta da m otivazione apparente.  ### di rinvio, contrariamente a quanto asserito in ricorso, ha desunto la prova della disponibilità dell'acqua e della sufficienza della stessa (richieste dalla disposizione dell'art. 1037 cc) da una serie di circostanze emerse dall'istruttoria (deposizioni testimoniali e consulenza tecnica) dan done adeguata motivazione. Ha richiamato infatti (v. pag. 9) le vicende di natura ne goziale intercorse negli anni 80 tra le parti e la presenza di una tubazione interrata di riserva riscontrata dal ### la motivazione esiste ed è comprensibile, sicché non può dirsi apparente. Del resto, il vizio di motivazione apparente de lla sentenza, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 36 0, comm a 1, n. 5, c.p.c. ricorre 12 di 16 quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decision e, perché recante argomentazioni obiettivamente in idonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare al l'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipote tich e, congetture (S ez. 6 - 1, Ordinanza n. 6758 del 01/03/202 2 Rv. 664061; Se z. 6 - 5, Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019 Rv. 654145; Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016 Rv. 641526). 
La censura, in definitiva, lungi dal dimostrare la ripetizione di errori di diritto o criticit à argomentative, tende a so llecitare una diversa rivalutazione dei fatti, e dunque non coglie nel segno. 
Infondata è altresì la doglianza sulla violazione del giu dicato interno sul carattere p ubblico del p assaggio costituito dalla sentenza di primo grado, posto che al giudice di appello era stata devoluta nuovamente - e senza limitazioni di sorta - la questione della servitù di passaggio pedonale su l fondo d ei convenuti e, d'altra parte, se si fosse format o un giudicato int erno sull'uso pubblico del passaggio, come oggi si assu me, questa ### lo avrebbe senz'altro rilevato già con la sentenza 2015.  3 Col terzo motivo si denunzia la violazione dell'art. 112 cpc per omessa pronuncia. Si sostiene che la ### di rinvio ha omesso di pron unciare sulla dedotta insussistenza, ai sensi dell'art. 1033 secondo comma cc, delle condizioni per la costituzione della servitù di acqu edotto, in quanto, come accertato anche dal consu lente tecnico, le tubazioni idriche attraversavano il giardino di proprietà del convenuto. 
Il motivo, a differenza dei due precedenti, è fondato. 
Con l'atto di appello i ### avevano dedotto, tra l'altro, la violazione dell'art. 1033 cc obiettando (v. pagg. 10 e 11) che detta servit ù non poteva gravare su di un giardino (la doglianza risulta riportata anche nella sentenza di questa ### n. 13 di 16 1675/2015 ove a pag. 6 è trascritta una sintesi della stessa e la relativa risposta data con la prima sentenza di appello del 2008). 
Ebbene, come già esposto in narrativa, la ### di Cassazione con la citata sent enza n. 1675/ 2016 aveva ritenuto assorbito il relativo motivo di ricorso (il quinto, riguardante proprio la violazione dell'art. 1033 cc) e quindi il giudice di rinvio era tenuto a riesaminare la questione de ll'attraversam ento del giardino, riproposta dai ### con la comparsa di riassunzione a pag. 20 (cfr. atti). Infatti, le questioni costituenti oggetto dei motivi di ricorso per Cassazione esp ressamente d ichiarati assorbiti debbono ritenersi, per definizion e, non decise e possono essere, quindi, riproposte, essendo impregiudicate, all'esame del giudice di rinvio (cfr. Sez. 2 -, Sen tenza n. 28751 del 30/11/2 017 Rv.  646532; Sez. 2, Sentenza n. 18677 del 12/09/2011 Rv. 618922).  ### d i rinvio, pe rò, ha t ralasciato de l tutto l'esame di questa censura incorren do così nel vi zio di cui all'art. 112 cpc e pertanto la sentenza va cassat a, affinch é un nuovo giudice di rinvio, limitan do il suo esame esclusivamente a tale spe cifica doglianza, provveda a rimediare alla lacuna in cui è incorsa la ### d'Appello con l'impugnata sentenza.  4 ### del motivo che precede assorbe logicamente l'esame del quarto motivo, con cui si denunzia la violazione dell'art.  “2967” ( così testualmente, ndr, ma t rattasi di u n mero errore materiale nella trascriz ione dell'articolo ch e, evidenteme nte è il 2697 cc), degli artt. 2727, 2729, 1033 e 1037 cc per avere la ### d'Appello omesso di considerare l'attraversamento del giardino con le tubazioni.   5 Con il qui nto ed ultimo motivo si denunzia la violazione degli artt. 1226, 2697 e 29 09 cc per avere la ### d'App ello violato il giudicato interno formatosi con la sentenza di primo grado sulla assenza di prova dei danni in man canza di specifica impugnazione incidentale dell'attore. 14 di 16 La censura è infond ata perché con l'appello era stata interamente devoluta al secondo giu dice la questione de l risarcimento dei danni anche sotto il profilo della prova dell'an e, d'altra parte, l'attore, risultato vittorioso in primo grado, non era di certo tenuto a proporre appello inciden tale sul risarcimento dei danni, liquidatigli equitativamente nell'importo di €. 2.000,00. 
Inoltre, anche in tal caso vale il rilievo tranciant e, esposto nella trattazione de lla p arte finale del primo motivo: se si fosse formato un giudicato interno sull'assenza di prova del danno, come oggi si assume, questa ### lo avrebbe senz'altro rilevato già con la senten za 2015 ed invece h a ritenuto assorbita l a relativa questione (ottavo motivo di ricorso: v. pagg. 13 e 14).  6 Occorre adesso procedere all'esame dell 'unico motivo di ricorso incidentale con cui gli eredi dell'attore denunziano ai sensi dell'art. 360 n. 5 cpc l'omesso esame di fatto decisivo per avere la ### di rinv io omesso di consi derare l'in idoneità della soluzione stabilita dal CTU nell'elaborato peritale del 4.10.2005 in ordine al ripristino del passa ggio pedonale, nonché nell'avere considerato come definitiva una soluzione disposta dalla ### d'Appello solo in via temporanea in sede di inibitoria della sentenza di primo grado. 
Il motivo è inammissibile. 
Come affermato dalle sezioni unite, l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 de l d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agost o 2012, n. 134, int roduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabil e per cassazione, relativo all'omesso esame d i un fatto storico, pr incipale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il 15 di 16 ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", te stuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" t ale fatto sia stato ogg etto d i discussione processuale tra le parti e la sua "de cisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in cau sa, sia stato comunque preso in considerazione dal giu dice, ancorch é la sentenza non abbia dato conto di tut te le risu ltanze probatorie (cfr. Se z. U, Sentenza 8053 del 07/04/2014 Rv. 629831). 
Nel caso in esame, si è chiarament e fuori da tale ipote si perché, come emerge con e strema chiarezza dalla lettura del ricorso inciden tale la censura si appunta essenzialmente su lla motivazione della sentenza (v. pagg. 38, 39, 41, ove di denunzia appunto il “vizio motivazional e”, “il ragionament o errato ed illogico”, “ l'insufficienza e la contraddittorietà della s entenza”, “l'erroneità e insufficienza della motivazione”) e quindi ripropone in sostanza un vizio che, per espressa scelta del legislatore, è stato espunto dal novero di quelli denunziabili in cassazione (cfr. art. 360 comma 1 n. 5, nella versione applicabile alla presente fattispecie considerata la data di pubblicazione della sentenza impugnata). 
Il fatto decisivo era l'acce rtamento dell'esistenza di u n passaggio pedonale alternativo e, seppure con esito difforme dalle aspettative delle eredi ### la ### di merito l'ha esaminato sulla scorta di una diversa valorizzazione degli elementi istruttori (attività, questa, pienamente rie ntrante nelle prerogative del giudice di merito e sottratta al sindacato di legittimità). 
In conclusione, respinti i primi due motivi di ricorso principale nonché il quinto mot ivo e i l ricorso incidentale, accolto il terzo motivo di ricorso principale e dichiarato assorbito il quarto motivo del ricorso principale, la sentenza impugnata va cassata con nuovo 16 di 16 rinvio alla ### d'Appello di ### in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio. 
Sussistono i presupposti processuali p er il versam ento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, 115 -, da parte delle ricorrenti incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contribu to unificat o pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.  P.Q.M.  la ### rigett a il primo, il secondo e il q uinto motiv o di ricorso principale nonchè il ricorso incidentale; accoglie il terzo motivo di ricorso principale e dichiara assorbito il quarto motivo del ricorso principale; cassa la sentenza impugn ata in relazione al motiv o accolto con rinvio alla ### d'Appello di Ge nova in dive rsa composizione anche per le spese del presente giudizio. 
Dà at to della sussist enza dei presuppost i processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte delle ricorrenti incidentali di un ulteriore importo a titolo d i contributo unificato pari a q uello previsto per l'impugnazione, se dovuto.  ### 27.10.2022.   

Giudice/firmatari: Lombardo Luigi Giovanni, Orilia Lorenzo

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Tribunale di Agrigento, Sentenza n. 902/2024 del 12-06-2024

... statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una ### che è nominativa, personale e non trasferibile (…). 4. ### è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della ### e l'importo di cui all'articolo 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla ### e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AGRIGENTO ### giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa ### in funzione di Giudice del ### in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 12 giugno 2024, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 2933/2023 promossa da ### C.F. ###, rappresentata e difesa dall'avv. stabilito ### e dall'avv. ### giusta procura in atti, -ricorrente contro MINISTERO DEL### E ### in persona del ### pro tempore, e UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, -contumace
Oggetto: carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente MOTIVI DELLA DECISIONE In fatto e in diritto Con ricorso depositato l'1.12.2023, l'odierna ricorrente chiede dichiararsi il proprio diritto ad usufruire del beneficio economico di 500,00 euro annui, tramite la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato e, per l'effetto, condannarsi il Ministero dell'### e del ### al pagamento, in suo favore, dell'importo pari a 1.000,00 euro, oltre interessi legali dal sorgere al soddisfo, tramite la Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 12/06/2024 ### elettronica del docente. Con condanna alle spese e distrazione dei compensi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. 
Nonostante la regolare notifica del ricorso, non si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'### e del ### e l'### per la ### dei quali va pertanto dichiarata la contumacia. 
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa veniva decisa con adozione della sentenza.  ________________________ Va premesso che l'odierna ricorrente ha dedotto di essere stata impiegata dal Ministero convenuto in attività di docenza mediante la stipula di contratti a tempo determinato negli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, lamentando, in particolare, di non aver usufruito della ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, e di aver così subìto un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai docenti di ruolo, pur avendo svolto il medesimo servizio. 
Tanto premesso, giova evidenziare che l'art. 1 della Legge n. 107/2015 prevede al comma 121 che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. ### dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del ### nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla ### non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. 
A seguire, il comma 122 dispone che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ### dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 12/06/2024 dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della ### di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla ### medesima”, mentre il comma 124, al primo periodo, stabilisce che “###ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”. 
In attuazione del suddetto comma 122, è stato poi emanato il d.P.C.M. 23 settembre 2015, (rubricato “modalità di assegnazione e di utilizzo della ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”), il quale all'art. 2 dispone che “1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una ### che è nominativa, personale e non trasferibile (…). 4. ### è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della ### e l'importo di cui all'articolo 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla ### e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il Ministero disciplina le modalità di revoca della ### nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico. 5. ### deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio“. 
Ciò detto, giova evidenziare che il Consiglio di Stato (cfr. ### 16 marzo 2022, 1842), nel riformare la sentenza del ### che aveva ritenuto legittima l'esclusione, da parte del Ministero dell'### dei docenti a tempo determinato dal beneficio della carta elettronica del docente, ha ritenuto, con argomentazioni del tutto condivisibili, che “un sistema di formazione “a doppia trazione”: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della ### e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico (…) collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 12/06/2024 lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti”; segnatamente, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento, l'interpretazione dell'art. 1, commi da 121 a 124, della l. n. 107/2015 deve “tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'### l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la ### del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo”. 
Ad analoghe conclusioni è giunta la Corte di Giustizia (cfr. CGUE, ordinanza 18 maggio 2022, emessa nella causa C-450/21), secondo la quale la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente - che viene “versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il Ministero, e di valorizzarne le competenze professionali. 
Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il Ministero, dei loro compiti professionali a distanza” - rientra tra le “condizioni di impiego” che, ai sensi della clausola 4 dell'### quadro collegato alla direttiva 1999/70/CE, devono essere assicurate agli assunti a tempo determinato i quali “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”. 
In particolare, ad avviso della superiore giurisprudenza, non è dato riscontrare - per quanto qui di interesse - alcuna “ragione oggettiva” che giustifichi il mancato riconoscimento della ### elettronica agli insegnanti titolari di supplenze, in quanto “ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 12/06/2024 mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, ### C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”. 
Ancora, la più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 27 ottobre 2023, n. 29961) - dopo aver affermato che “### di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero” - ha statuito che ai suddetti docenti “ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”. 
Alla luce di tali considerazioni, va quindi riconosciuto il diritto di parte ricorrente - in quanto tuttora in servizio all'interno del sistema scolastico - alla fruizione del beneficio economico di 500,00 euro annui, tramite la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per l'attività svolta, sulla scorta di contratti a tempo determinato, negli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 e, conseguentemente, va disposta la condanna del Ministero convenuto al pagamento, in suo favore, dell'importo complessivo pari a 1.000,00 euro, oltre interessi legali dal sorgere al soddisfo, tramite la ### elettronica del docente. 
Per le suesposte ragioni, il ricorso va, quindi, accolto. 
Il peso delle spese segue la soccombenza, con distrazione dei compensi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.  P.Q.M.  Il Giudice del ### definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di 500,00 euro annui, tramite la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2022/2023 e ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 12/06/2024 2023/2024 e, per l'effetto, condanna il Ministero dell'### e del ### al pagamento, in suo favore, dell'importo pari a 1.000,00 euro, oltre interessi legali dal sorgere al soddisfo, tramite la ### elettronica del docente; condanna altresì il Ministero dell'### e del ### al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali, che si liquidano in complessivi 600,00 euro per compensi, oltre ### CPA e spese forfettarie al 15% e ne dispone la distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. 
Così deciso in ### il 12 giugno 2024 Il Giudice del ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 12/06/2024

causa n. 2933/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Di Cataldo Alessandra

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 6280/2024 del 18-06-2024

... va dichiarata la nullità parziale del precetto de quo, relativamente alla somma di euro 77.952,3. Lo stesso resta, invece, valido ed efficace per la differenza tra l'importo precettato e l'importo prescritto, dunque per euro 323.491,10 dovuta alla data di notifica del medesimo: (euro 401.443,10 - euro 77.952,3 = 323.490,8). Alla luce delle considerazioni innanzi esposte, l'opposizione così proposta dal ### è parzialmente fondata. Passando allo scrutinio della domanda di condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. proposta dalla ### questa non può trovare accoglimento, in quanto come aliunde condivisibilmente affermato «La condanna per responsabilità aggravata per colpa grave o dolo presuppone: la soccombenza dell'avversario; la prova dell'altrui malafede o colpa grave (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa ### ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7206 del R.G.A.C.C. dell'anno 2021 avente ad oggetto: ### a precetto (art. 615, co. I c.p.c.) e vertente TRA ### (C.F. ###), rappresentato e difeso in virtù di procura ad litem apposta in calce all'atto di citazione in opposizione dagli Avv.ti ### (C.F.  ###) e ### (C.F. ###) ed elettivamente domiciliato presso lo studio delle medesime, sito in Napoli al ### di ### n. 2/A; opponente E ### (C.F. ###), rappresentata e difesa giusta procura telematica separata da intendersi parte integrante della comparsa di costituzione, congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv.  ### (C.F. ###) e dall'Avv. ### (C.F.  ###), ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. ### sito in Napoli alla Via G.L. Bernini 28, #### 2; opposta CONCLUSIONI Come da verbali in atti MOTIVI DELLA DECISIONE Brevemente circa i fatti di causa, si rileva che con atto di citazione e contestuale istanza di sospensione ritualmente notificati, ### proponeva opposizione avverso l'atto di precetto del 23.02.2021, con cui ### gli intimava il pagamento della somma di euro 401.443,10, oltre alle successive spese, compensi professionali ed interessi, in ragione della parziale corresponsione a far data dal 2009 al 2017 e del totale omesso versamento dal 2018 al gennaio 2021 dell'assegno di mantenimento, posto a carico dello stesso dal Tribunale di Napoli con decreto di omologa di separazione dei coniugi nella misura di euro 6.000,00 mensili di cui euro 3.000,00 a favore della figlia minore ### ed euro 3.000,00 per il mantenimento dell'opposta. 
A sostegno della presente opposizione, il ### contestava la debenza delle somme precettate, essendo stato il credito richiesto ampiamente anticipato con un ### di famiglia, stipulato a rogito del ### in data ### (cfr. all n. 4 dell'atto di citazione) e con la donazione in favore della minore ### della quota del 50% della società ### proprietaria di una lussuosa villa in ### Assumeva, pertanto, l'intimato di avere corrisposto il pagamento dei ratei dell'assegno di mantenimento in favore della creditrice precettante mediante il trasferimento dell'intera quota sociale della ### nonché mediante il predetto atto di liberalità e di avere, così, estinto direttamente il debito. Precisava, altresì, che negli anni 2014, 2015 e 2016 l'ex coniuge riceveva numerose somme in prestito mai restituite (cfr. all. nn. 5, 6 e 7 dell'atto di citazione). Infine, eccepiva la prescrizione del credito intimato in ordine alle annualità dal 2009 al 2016, indicando il relativo termine in quello quinquennale ex art. 2948 n. 4, attesa la mancanza di qualsivoglia atto interruttivo della stessa. Concludeva, pertanto, per l'accoglimento dell'opposizione con condanna della convenuta al pagamento delle spese di giudizio. 
Si costituiva ### la quale, eccependo l'infondatezza delle avverse deduzioni, ne chiedeva l'integrale rigetto, con la conseguente pronunzia di accertamento della legittimità della pretesa creditoria azionata. 
Parte opposta, da un lato, negava l'esistenza di qualsivoglia accordo sostitutivo in ordine alla modalità di corresponsione dell'assegno di mantenimento ed evidenziava che veniva richiesto il pagamento di tutti i ratei per i quali non era maturata la prescrizione decennale, siccome derivante da sentenza passata in giudicato ed altresì interrotta mediante lettera di messa in mora del 16.10.2020 (cfr. all. n. 10 della comparsa di costituzione e risposta). Dall'altro contestava l'operatività della compensazione, assumendo che detto istituto fosse inammissibile in ordine ai crediti di natura alimentare. Ad avviso della ### l'opponente fondava l'intero atto su motivazioni che assurgevano a mere giustificazioni dei plurimi inadempimenti in cui questo era incorso rispetto all'obbligazione alimentare dedotta, ma non costituivano motivi tali da minare l'an della esecuzione intimata. Chiedeva quindi confermarsi la validità del precetto, vinte le spese di lite e con la condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. 
Disattesa con ordinanza del 13.01.2022, l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, concessi i termini ex art. 183, VI co. c.p.c., all'udienza del 22.03.2024 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse e repliche. 
Così sinteticamente esposte le rispettive domande e difese e delineato nei suoi punti essenziali l'ambito del dibattito processuale, il Tribunale rileva quanto segue. 
E' noto che la qualificazione giuridica dell'opposizione (come opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi) competa esclusivamente al Giudice adito, previa valutazione delle contestazioni sottoposte al suo esame. Costituisce altresì ius receptum che la distinzione tra opposizione all'esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi risieda nel fatto che la prima ha per oggetto la controversia sul diritto della parte istante a promuovere l'esecuzione, sia in via assoluta negandosi l'esistenza, la validità e la sufficienza del titolo esecutivo, sia in via relativa contestandosi la pignorabilità di determinati beni, laddove, invece, oggetto della seconda è la denuncia di irregolarità formali del titolo esecutivo, del precetto e di qualsiasi atto del procedimento esecutivo. Si è così affermato in giurisprudenza che “Il criterio discretivo tra l'opposizione all'esecuzione e l'opposizione agli atti esecutivi sta nel fatto che la prima riguarda l'"an" dell'esecuzione, mentre la seconda il "quomodo", nel senso che con la prima si contesta il diritto a procedere ad esecuzione forzata, mentre con la seconda si contesta la legittimità formale del titolo esecutivo, del precetto e degli atti del processo esecutivo. La distinzione tra questi due rimedi cognitivi, dunque, si fonda esclusivamente sulle ragioni addotte nell'atto di opposizione - indipendentemente dalla qualifica dell'opponente - ed è irrilevante che l'esecuzione forzata sia già iniziata.” (cfr. tra le altre Cass. civ. sent. n. 496/2001). 
Facendo applicazione alla fattispecie in esame dei principi giurisprudenziali testé enunciati, non può che addivenirsi alla qualificazione, in termini di opposizione all'esecuzione, delle contestazioni relative al merito della pretesa creditoria ed alla insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata. 
Così correttamente qualificata la domanda, questa è solo parzialmente fondata per le ragioni e nei limiti di seguito indicati. 
Mette conto evidenziare che, in base ai principi generali in materia di prova, è a carico del creditore l'onere di fornire prova della fonte della obbligazione e della relativa scadenza, allegando la mera circostanza dell'inadempimento del debitore, al quale ultimo spetta di dare prova dell'estinzione del credito (cfr.  SS UU Sent. n. 13533/2001). 
Ebbene, nel caso di specie, si osserva che l'opposta ### ha richiamato, a sostegno della propria pretesa, il decreto di omologa emesso dal Tribunale di Napoli del 15 maggio 2008, fonte del credito qui azionato (cfr. all. n. 1 della comparsa di costituzione e risposta). Ha dedotto, poi, che il ### sia rimasto inadempiente al proprio obbligo di mantenimento per complessivi euro 401.443,10, esaurendo così il carico probatorio di cui in tale fase risulta onerata. 
Di converso, la circostanza che il ### abbia ottemperato ai pagamenti richiesti non si evince dagli elementi, processualmente, acquisiti. È da considerare, infatti, che è l'opponente ad essere stato onerato del versamento del contributo di mantenimento e, pertanto, gli importi asseritamente corrisposti dallo stesso andavano appositamente documentati. Tuttavia, dalla disamina della documentazione prodotta (cfr. all. nn.  4, 5, 6 e 7 dell'atto di citazione), nessuna prova di corretto adempimento del predetto obbligo può dirsi raggiunta. 
Dell'asserito atto di donazione in favore della figlia minore ### non vi è traccia. Il dedotto “### di famiglia” non ha alcuna efficacia liberatoria dell'obbligo del ### di corrispondere l'assegno di mantenimento alla ### Invero, nel caso di specie, non solo l'opposta avrebbe potuto confidare nel fatto che il predetto patto potesse essere il frutto di uno spirito di liberalità dell'opponente, ma di questo non si fa alcuna menzione negli accordi di separazione. Dunque, non ci sono risultanze dalle quali possa evincersi una reciproca volontà delle parti di volere estinguere in tal modo il credito maturato dalla convenuta e dalla stessa intimato con il precetto per cui oggi è causa. 
Allo stesso modo, non sono rilevanti le questioni sollevate dall'opponente, miranti alla non debenza dell'assegno di mantenimento in favore della figlia minore e della ex moglie, quali il fallimento delle proprie attività economiche e i sopraggiunti motivi di salute (cfr. all. n. 3 dell'atto di citazione e all. n. 10 note di trattazione scritta relative all'udienza del 13.01.2022). Si tratta, infatti, di questioni che non possono essere dedotte con il giudizio di opposizione all'esecuzione, ma solo nel giudizio camerale di revisione delle condizioni dello scioglimento del matrimonio, davanti al Tribunale che le ha stabilite, perché, in caso contrario, si consentirebbe al giudice dell'esecuzione di esercitare un inammissibile sindacato sul merito del provvedimento giudiziale azionato come titolo esecutivo (cfr. Cass. 17689/2019: “Con l'opposizione al precetto relativo a crediti maturati per il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento, determinato a favore del figlio in sede di separazione o di divorzio, possono essere dedotte soltanto questioni relative alla validità ed efficacia del titolo e non anche fatti sopravvenuti, da farsi valere col procedimento di modifica delle condizioni della separazione di cui all'art. 710 c.p.c. o del divorzio di cui all'art. 9 della legge n. 898 del 1970. (Ribadendo il principio di cui in massima, la S.C. ha sottolineato che, nella specie, il fatto sopravvenuto costituito dalla collocazione del minore presso il padre non aveva privato il titolo esecutivo in materia di famiglia di efficacia e validità in quanto assistito da un'attitudine al giudicato, cd. "rebus sic stantibus", riguardo alla quale i fatti sopravvenuti potevano rilevare soltanto attraverso la speciale procedura di revisione del provvedimento sul contributo del mantenimento del figlio, devoluta al giudice della separazione o del divorzio e a questi riservata a tutela del superiore interesse pubblicistico di composizione della crisi familiare, rilevante per l'ordine pubblico)”. Ne consegue che, in mancanza di attivazione di tale specifica procedura, l'ex coniuge, debitore di quel contributo, resta obbligato in virtù della persistente forza esecutiva del primo provvedimento ed il genitore legittimamente aziona quest'ultimo, finchè non venga espressamente modificato o revocato all'esito dell'esplicita valutazione, ad opera del solo giudice competente sulla revisione, di ogni altro elemento per la determinazione della debenza o della misura del contributo. 
Quanto all'eccezione di compensazione, questa si appalesa del tutto inammissibile per quanto si evidenzia.  ###. 1246 n. 3 c.c. prevede che “la compensazione si verifica qualunque sia il titolo dell'uno o dell'altro debito, eccettuati i casi: … 3) di credito dichiarato impignorabile”. Il divieto de quo si applica sia alla compensazione legale sia alla compensazione giudiziale (cfr. al riguardo Cass. sent. n. 573/1951) e la pignorabilità del credito va equiparata ad un vero e proprio requisito della compensazione, da aggiungere a quelli previsti dall'art. 1243 comma 1 c.c. Al riguardo viene, pertanto, in rilievo l'art. 545 comma 1 c.p.c. il quale, disciplinando i crediti impignorabili, prevede che “non possono essere pignorati i crediti alimentari, tranne che per cause di alimenti, e sempre con l'autorizzazione del presidente ###giudice da lui delegato e per la parte dal medesimo determinata mediante decreto”. Sebbene la disposizione in commento faccia testuale riferimento ai “crediti alimentari”, estendendo la portata del disposto normativo in esame, si è sostenuto da parte della più avvertita dottrina che il regime di impignorabilità di cui al comma 1 dell'art. 545 c.p.c. si riferisca non solo ai crediti alimentari in senso stretto ex artt. 433 ss. c.c., ma a tutti quelli aventi natura intrinsecamente alimentare quali sono gli assegni di mantenimento disposti dal giudice a carico di un coniuge in sede di separazione o di divorzio ed a favore dei figli o dell'altro coniuge. 
In passato in giurisprudenza si è palesato un indirizzo secondo il quale gli assegni in esame (tanto quelli a favore dei figli, quanto quelli a favore dell'altro coniuge) potessero essere pignorati ed opposti in compensazione ad altri crediti poiché non aventi natura alimentare, né assimilabili agli assegni alimentari, avendo presupposti e contenuti differenti in quanto, mentre il diritto alla prestazione alimentare presuppone lo stato di bisogno ed è limitato al necessario per la vita dell'alimentando, invece, il diritto al mantenimento ha un contenuto più ampio, mirando a soddisfare tutte le esigenze del soggetto che vanta tale diritto (cfr. in tal senso Cass. civ., Sez. III, sent. n. 6519/1996). Un diverso orientamento più recente, al quale il giudicante intende aderire, ritiene, invece, in linea con la citata dottrina che gli assegni di mantenimento disposti in sede di separazione o divorzio a favore dei figli hanno natura sostanzialmente alimentare e, come tali, sono irripetibili, impignorabili e non compensabili (cfr. Cass. civ., Sez. I, sent.  28987/2008; Cass. civ., Sez. I, sent. n. 15098/2005; Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord. n. 23569/2016). Infatti, il credito relativo al mantenimento dei figli, anche maggiorenni, se ancora economicamente non indipendenti, è propriamente alimentare (cfr. Cass., 04/07/2016, sent. n. 13609, Cass., 24/10/2017, sent. n. 25166) e presuppone uno stato di bisogno strutturale proprio perchè riferito a soggetti carenti di autonomia economica e come tali titolari di un diritto di sostentamento conformato dall'ordinamento (art. 147 c.c.) con riguardo alla complessiva formazione della persona; la ragione creditoria è pertanto indisponibile e impignorabile se non per crediti parimenti alimentari e, di conseguenza, non compensabile. 
Alla stregua di quanto affermato, attesa la diversa natura tra il credito portato dall'opposta certo, liquido ed esigibile derivante da atto giudiziario, quale il decreto di omologazione del 15.05.2008 (n. cron. 3822/2008 R.G. 6152/2008) (cfr. all. n. 1 della comparsa di costituzione e risposta), e il credito derivante da presunti prestiti, accordati dal ### alla moglie separata, ed essendo il primo un credito alimentare e, come tale, irripetibile, impignorabile e non compensabile, quello asseritamente vantato dall'opponente non può essere portato in compensazione con le somme intimate dalla ### Infine, in ordine all'eccezione di prescrizione occorre prima di tutto individuare il termine da applicare alla pretesa, che secondo l'opponente è quello quinquennale, ed invece, secondo l'opposta quello decennale dell'actio iudicati (la sentenza di separazione che sanciva l'obbligo di mantenimento). 
Orbene, sul punto, non può che rilevare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, a mente del quale, “in tema di separazione dei coniugi e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il diritto alla corresponsione dell'assegno di mantenimento, in quanto avente ad oggetto più prestazioni autonome, distinte e periodiche, si prescrive non a decorrere da un unico termine rappresentato dalla data della pronuncia della sentenza di separazione o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, bensì dalle singole scadenze di pagamento, in relazione alle quali sorge, di volta in volta, l'interesse del creditore a ciascun adempimento” (Cass. nn. 6975/2005, 23462/2009). 
La ragione di tale principio risiede nel fatto che, in tema di separazione e di divorzio, il diritto alla corresponsione dell'assegno di mantenimento per il coniuge, così come il diritto agli assegni di mantenimento per i figli, si ricollegano ad obbligazioni di durata e non ad obbligazioni istantanee ad adempimenti plurimi, e che, di conseguenza, il principio dell'autonomia delle singole prestazioni trova fondamento proprio nelle differenze ontologiche esistenti fra i due tipi di obbligazioni, con le relative conseguenze in tema di prescrizione. 
Le obbligazioni istantanee ad adempimenti plurimi sono infatti caratterizzate dall'unicità dell'obbligazione, ancorché le prestazioni siano frazionate nel tempo secondo modalità contingenti di adempimento previste dal titolo; le obbligazioni di durata, invece, sono caratterizzate da una causa debendi continuativa, nel senso che in tali obbligazioni, in relazione all'interesse che sono volte a soddisfare, il protrarsi nel tempo delle prestazioni è una caratteristica essenziale, che ne determina il contenuto e la misura. 
Gli assegni alimentari e di mantenimento sono tipiche obbligazioni di durata, correlate ad un interesse variabile nel tempo e condizionate, nel loro perdurare e nella loro misura, al permanere o al mutare del fatto costitutivo, da identificarsi, nello specifico, nella situazione economica dell'avente diritto e dell'obbligato. Detti assegni formano quindi oggetto di obbligazioni necessariamente periodiche, collegate fra loro ma dotate singolarmente di autonomia, caratterizzate dall'essere le relative prestazioni - per loro natura, in relazione alla loro causa ed agli interessi che sono destinati a soddisfare - suscettibili solo di adempimenti ricorrenti nel tempo, non quantificabili complessivamente ab origine e ontologicamente non eseguibili in modo unitario. 
Da tale impostazione deriva, in via diretta, la soggezione di tali obbligazioni al regime di cui all'art. 2948 4) c.c., e, quindi al termine quinquennale, a nulla rilevando a tal fine la fonte dell'obbligazione, ossia un provvedimento giudiziario che, laddove sentenza, è suscettibile di passare in giudicato, senza tuttavia che all'obbligo, proprio per la sua evidenziata natura, possa applicarsi il termine decennale dell'actio iudicati (Cass. n. 13414/2010). 
Sotto diverso profilo, l'inquadramento giuridico dell'obbligo comporta che il termine di prescrizione non può decorrere unitariamente, proprio perché l'interesse tutelato si attualizza, per sua natura, in momenti successivi in relazione a ogni singola prestazione, cosicché anteriormente al suo attualizzarsi in ciascun successivo momento, non può semplicemente essere fatto valere. 
In conclusione, tale struttura dell'obbligazione di mantenimento implica, contrariamente a quanto dedotto dall'opposta, e secondo invero risalente indirizzo della giurisprudenza di legittimità (in termini già Cass. 12333/1998, oltre a quelle sopra citate), che alla loro base non esiste un diritto unitario che possa prescriversi per mancato esercizio a far data dal titolo, negoziale o giudiziario, su cui si fondano, essendo esse fonte di una pluralità di diritti - corrispondenti ciascuno alla prestazione dovuta per ciascun periodo - suscettibili di autonome vicende giuridiche e quindi singolarmente assoggettabili a prescrizione dal momento in cui possono essere fatti valere. 
Nondimeno, sempre al riguardo, la giurisprudenza di legittimità è altrettanto univoca nel ritenere che “la sospensione della prescrizione tra coniugi di cui all'art. 2941, n. 1, c.c. non trova applicazione al credito dovuto per l'assegno di mantenimento previsto nel caso di separazione personale, dovendo prevalere sul criterio ermeneutico letterale un'interpretazione conforme alla "ratio legis", da individuarsi tenuto conto dell'evoluzione della normativa e della coscienza sociale e, quindi, della valorizzazione delle posizioni individuali dei membri della famiglia rispetto alla conservazione dell'unità familiare e della tendenziale equiparazione del regime di prescrizione dei diritti post-matrimoniali e delle azioni esercitate tra coniugi separati; nel regime di separazione, infatti, non può ritenersi sussistente la riluttanza a convenire in giudizio il coniuge, collegata al timore di turbare l'armonia familiare, poiché è già subentrata una crisi conclamata e sono già state esperite le relative azioni giudiziarie, con la conseguente cessazione della convivenza, il venir meno della presunzione di paternità di cui all'art. 232 c.c. e la sospensione degli obblighi di fedeltà e collaborazione” (Cass. nn. 7981/2014, 24160/2018). 
Pertanto, nei fatti di causa, a conclusione delle premesse, non prescrizione (decennale o quinquennale che sia) del diritto al mantenimento, bensì prescrizione dei singoli ratei dell'assegno non versato dal ### senza possibilità di sospensione per il rapporto di coniugio. In tale ottica, quanto alla asserita interruzione della prescrizione a mezzo di lettera di messa in mora del 16.10.2020, questa rileva solo in ordine ai ratei non versati a far data dal 2016 al 2021, atteso che comunque, alla data di notifica della stessa, il termine ### di prescrizione di ciascun rateo non versato dal 2009 al 2015 era già ampiamente decorso. 
Orbene, sul punto occorre precisare che le somme prescritte risultano essere pari ad euro 6.745,72 in ordine al periodo da marzo 2009 a febbraio 2010, a cui vanno aggiunti gli interessi legali dalle singole scadenze al 31.01.2021 per euro 752,71; risultano essere pari ad euro 1.783,80 in ordine al periodo da marzo 2010 a febbraio 2011 a cui vanno aggiunti i suindicati interessi legali per euro 181,75; risultano essere pari ad euro 7.725,16 in ordine al periodo da marzo 2013 a febbraio 2014, a cui vanno aggiunti gli interessi in parola per euro 270,83; pari ad euro 36.645,76 per il periodo da marzo 2014 a febbraio 2015 con gli interessi legali pari ad euro 787,41. Infine, le somme prescritte risultano essere pari ad euro 22.702,76 in riferimento al periodo da marzo 2015 a dicembre 2015, con gli interessi legali pari ad euro 357,00. (cfr. pagg. 3 e 4 dell'all. n. 1 all'atto di citazione in opposizione del ###. Di talchè l'importo complessivamente prescritto e sul quale la signora ### non può avanzare pretesa alcuna è di euro 77.952,00 (6.745,72 + 752,71 + 1.783,80 + 181,75 + 7.725,16+ 270,83 + 36.645,76 + 787,41 + 22.702,76 + 357,00 = 77.952,30). 
Pertanto, l'opposizione risulta parzialmente fondata, laddove si è dedotta l'erroneità delle somme precettate per detto importo di € 77.952,3. 
Invero, ricordando che, con l'ordinanza n. 27032 del 19 dicembre 2014, la Corte Suprema di Cassazione ha confermato un suo ormai consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. civ. Sent. n. 5515/2008; civ. sent. n. 2123/1998 e Cass. civ. Sent. n. 2938/1992), secondo cui la riscontrata erroneità dell'intimazione, quanto agli importi domandati, non cagiona l'invalidità della stessa (chiara essendo l'enunciazione contenuta nell'art. 480 c.p.c. degli elementi previsti a pena di nullità), ma impone, soltanto, una statuizione declaratoria della somma effettivamente dovuta, nella cui ridotta entità il precetto conserva piena efficacia di atto prodromico all'esecuzione, va dichiarata la nullità parziale del precetto de quo, relativamente alla somma di euro 77.952,3. Lo stesso resta, invece, valido ed efficace per la differenza tra l'importo precettato e l'importo prescritto, dunque per euro 323.491,10 dovuta alla data di notifica del medesimo: (euro 401.443,10 - euro 77.952,3 = 323.490,8). 
Alla luce delle considerazioni innanzi esposte, l'opposizione così proposta dal ### è parzialmente fondata. 
Passando allo scrutinio della domanda di condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. proposta dalla ### questa non può trovare accoglimento, in quanto come aliunde condivisibilmente affermato «La condanna per responsabilità aggravata per colpa grave o dolo presuppone: la soccombenza dell'avversario; la prova dell'altrui malafede o colpa grave nell'agire o resistere in giudizio; la prova del danno subito a causa della condotta temeraria della controparte. Pertanto, è necessario dimostrare l'esistenza sia dell'elemento soggettivo consistente nella consapevolezza o nell'ignoranza colpevole dell'infondatezza della propria tesi, sia di quello oggettivo, ovvero il pregiudizio subito a causa della condotta temeraria della parte soccombente. A tal riguardo, la parte istante ha l'onere di fornire elementi probatori sufficienti per provare l'esistenza del danno» (Tribunale Massa, ### n. 594/2016). Nel caso in esame l'opposta non ha fornito alcun elemento (né alcun indizio) atto a comprovare il danno subìto o quantomeno sul quale poter commisurare l'entità del risarcimento da liquidare d'ufficio. 
Il parziale accoglimento dell'opposizione giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura del 50%, mentre per l'importo residuo le spese di lite si pongono a carico di parte opponente e si liquidano come in dispositivo..  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da ### avverso il precetto notificato il ### da ### ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide: a) Accoglie in parte l'opposizione nei limiti di cui in motivazione e dichiara non dovuta solo la somma di euro 77.952,3 per il periodo che va dal 2009 al 2015 per intervenuta prescrizione; per l'effetto il precetto conserva la sua efficacia per l'importo di € 323.490,3; b) liquida complessivamente le spese del presente processo in € 12.046,00 per compensi oltre accessori come per legge, compensandole per il 50% tra le parti e condannando il sig. ### alla refusione in favore di parte opposta del residuo 50%. 
Napoli, 17 giugno 2024 

Il Giudice
Dott.ssa ### n. 7206/2021


causa n. 7206/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Cannavale Stefania, Capuozzo Luigi

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Tribunale di Prato, Sentenza n. 227/2024 del 27-06-2024

... statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”. 6. Una prima, autorevole, critica all'impianto regolamentare sopra delineato risulta pervenuta dal Consiglio di Stato, con la nota sentenza n. 1842/2022, il quale ha ritenuto il sistema contrastante non solo con il principio di discriminazione (“resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli (leggi tutto)...

Sentenza emessa all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO Sezione Unica Civile - ### del Giudice del Lavoro Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dr.ssa ### ha pronunciato la seguente ### E NZA nella causa civile di I ### iscritta al n. 663 / 2023 r.g. promossa da: ### con il patrocinio dell'Avv. ### e dell'Avv. stabilito ### Parte ricorrente contro MINISTERO DEL### E ### in persona del ### pro tempore, ### in persona del ### pro tempore, contumaci; Parte resistente ### riconoscimento del bonus della carta docente. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 27/06/2024
Conclusioni delle parti: Ricorrente: ### l'On.le Autorità Giudiziaria adita, previo gli incombenti di rito, nel merito, ### e dichiarare il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la ### elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per un totale di euro 2.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria; in ogni caso con condanna dei resistenti al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente giudizio, iva, cpa e rimb. forf. spese gen., con attribuzione ai procuratori che si dichiarano antistatari. 
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. ### intraprende la presente iniziativa giudiziaria al fine di ottenere il riconoscimento ad usufruire del beneficio economico previsto dall'art. 1, comma 121, della ### n. 107 del 2015 (cd.  carta elettronica del docente), pari ad €. 500,00 annui, per l'attività di docenza svolta a tempo determinato per alcuni anni scolastici (nello specifico, aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023) sostenendo, anche mediante il richiamo ai recenti orientamenti giurisprudenziali, la natura discriminatoria e violativa dei precetti costituzionali e sovranazionali della limitazione, contenuta all'interno dell'art. 3 D.P.C.M. del 28.11.2016, dell'assegnazione del bonus ai soli docenti di ruolo.  2. Il Ministero, pur ritualmente evocato in giudizio (cfr. ricevute in atti PEC indirizzata all'Avvocatura di Stato di ### del 23.8.2023), non si è costituito, motivo per cui deve esserne dichiarata la contumacia (così pure l'### domiciliato ex lege sempre presso l'Avvocatura di Stato).  3. La causa non necessita di ulteriori approfondimenti istruttori diversi dalle allegazioni dell'unica parte costituita e risulta suscettibile di essere decisa all'esito della prima udienza di discussione.  4. La domanda è suscettibile di accoglimento, non essendovi motivi per discostarsi dall'orientamento oramai consolidato dell'### tenuto conto del recente intervento della giurisprudenza di legittimità con la nota sentenza n. 29961/2023, i cui principi generali sono stati confermati nel marzo 2024 anche dall'intervento del ### della Corte di Cassazione, nell'ambito di un rinvio pregiudiziale ex art. 363 c.p.c. disposto dal Tribunale di Novara.  5. Pare opportuno premettere che la carta elettronica del docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della ### n. 107 del 2015 è stata istituita “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 27/06/2024
La carta, “dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [Ministero], a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del ### nazionale di formazione di cui al comma 124”. 
La normativa, peraltro, si premura di specificare che la somma oggetto d'accredito “non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. 
In attuazione di quanto previsto dal successivo comma 122 della legge citata, è stato adottato il d.p.c.m. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal d.p.c.m. 28 settembre 2016; questo, nell'identificare i beneficiari della carta ha confermato quanto già previsto dall'atto ministeriale previgente (art. 2) e ha chiarito - all'art. 3 - che la platea è composta unicamente dai “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.  6. Una prima, autorevole, critica all'impianto regolamentare sopra delineato risulta pervenuta dal Consiglio di Stato, con la nota sentenza n. 1842/2022, il quale ha ritenuto il sistema contrastante non solo con il principio di discriminazione (“resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione”), ma anche con il principio di buon andamento della P.A. (rinvenibile nell' “esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti”). 
La sentenza, di fatto, ritiene incoerente “un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 27/06/2024 che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti”.  7. Sulla conformità di questa disposizione rispetto alla disciplina comunitaria è successivamente intervenuta la Corte di giustizia dell'### europea, che ha ritenuto l'esclusione del personale docente a tempo determinato da un vantaggio finanziario (concesso al fine di sostenerne la formazione e valorizzarne le competenze professionali) contrastante con la clausola 4 punto 1 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (C.G.U.E. n. 450/2022). 
Ha, in proposito, osservato che, salve le valutazioni del giudice a quo, la misura in questione risulterebbe compresa tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola richiamata, perché essa “è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il Ministero”. 
La Corte ha altresì escluso la configurabilità di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo e ha ricordato che “la nozione di “ragioni oggettive” richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine”. Si tratta di elementi che “possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro”, mentre va escluso che rilevi la “mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto”, perché ciò “equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato”.  8. Infine, sul punto è, come sopra accennato, intervenuta la giurisprudenza di legittimità che, con la pronuncia sopra specificata, ha ritenuto che l'istituto della carta docente vada inserito a pieno nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti non soltanto di ruolo, alla luce del diritto/ dovere formativo che contraddistingue sia gli insegnanti di ruolo che i precari (cfr. Cass., 29961/2023: “1) ### di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero. 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 27/06/2024 tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”).  9. Alla luce di queste premesse, occorre innanzitutto rilevare che la ricorrente ha svolto, quale docente, un'attività pienamente equiparabile a quella del personale di ruolo. Il Ministero non ha allegato, né ha fatto emergere in alcun modo, ragioni concrete che smentiscano la sovrapponibilità, del tutto notoria in base all'id quod plerumque accidit, delle mansioni della docente a quelle svolte da dipendenti a tempo indeterminato.  10. ### nello specifico, rivendica il diritto al bonus per quattro annualità, allegando i contratti sottoscritti con il Ministero che prevedono incarichi fino al 30 giugno dell'anno successivo e, con specifico riferimento all'A.S. 2022/2023, fino al 31 agosto. 
Non possono, quindi, che condividersi le conclusioni della giurisprudenza di legittimità in punto di spettanza del bonus per le supplenze su cd. organico di fatto, dal momento che la supplenza svolta fino al 30 giugno si connota per una continuità tale da incidere ulteriormente sull'inesistenza di profili di oggettiva differenziazione, diversa dall'articolazione temporale, nel contenuto della prestazione richiesta alla ricorrente. Le considerazioni di cui sopra, a maggior ragione, valgono per le supplenze su cd. organico di diritto (fino al 31 agosto dell'anno successivo). 
La limitazione, per alcune annualità, dell'orario settimanale - comunque pari al 50% dell'orario completo previsto per gli incarichi di docenza nelle scuole secondarie (18 ore) - non intacca il beneficio in questione, come è dimostrato dall'ulteriore circostanza che, per i lavoratori a tempo parziale assunti a tempo indeterminato, il legislatore non abbia previsto un adeguamento quantitativo in termini di riduzione del bonus proporzionale all'impegno scolastico, ma riconosca il beneficio per intero.  11. Infine, non vi sono dubbi in punto di interesse ad agire, dal momento che la ricorrente risulta avere un incarico fino al termine delle attività scolastiche (30.6.2024) e, pertanto, risulta essere iscritta nelle graduatorie. Deve quindi richiamarsi quanto affermato, del tutto condivisibilmente, dalla Suprema Corte, per cui “se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla ### resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 27/06/2024 incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento (…)” (Cass., n. 29961/2023 citata).  12. Occorre, soltanto, in ultimo sottolineare che le articolazioni territoriali del Ministero, pure evocate in giudizio per come si evince dal ricorso introduttivo (in cui risulta evocato l'### della ###, non risultano dotate di legittimazione passiva. 
Come noto, difatti, il personale docente della scuola si trova in rapporto organico con l'amministrazione della pubblica istruzione dello Stato, pertanto, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la legittimazione passiva unicamente del Ministero, mentre difetta la legittimazione passiva del singolo istituto (si cfr. il seguente passaggio: “anche dopo l'estensione della personalità giuridica, per effetto della ### n. 59 del 1997 e dei successivi provvedimenti di attuazione, ai circoli didattici, alle scuole medie e agli istituti di istruzione secondaria, il personale ATA e docente della scuola si trova in rapporto organico con l'### della ### dello Stato, a cui al D.P.R. n. 275 del 1999, art. 15 ha riservato le funzioni relative al reclutamento del personale, e non con i singoli istituti, che sono dotati nella materia di mera autonomia amministrativa. Ne consegue che, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la legittimazione passiva del Ministero, mentre difetta la legittimazione passiva del singolo istituto” - Cass. n. 6372 del 2011; Cass., n. 21276 del 2010, Cass., n. 20571 del 2008; Cass., n. 20916 del 2023). È stato, inoltre, ulteriormente chiarito che gli uffici scolastici territoriali, con i loro dirigenti, sono muniti della veste di organi del Ministero e di poteri di rappresentanza verso l'esterno, ma non di un'autonoma soggettività, distinta da quella del Ministero stesso (Cass. n. ### del 2021). 
Il rapporto processuale, così come il rapporto di lavoro, è, conclusivamente, unico e fa capo, sul lato datoriale, al Ministero, senza che possa porsi un problema di integrazione del contraddittorio con la sua singola articolazione periferica. 
Ne consegue che unico legittimato passivo nell'ambito del presente giudizio deve considerarsi il Ministero dell'### e del ### con conseguente declaratoria di difetto di legittimazione passiva dell'ulteriore convenuto (difetto, come noto, rilevabile d'ufficio).  13. Ne deriva che la domanda risulta suscettibile di accoglimento, con accertamento del diritto della ricorrente ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici di cui al ricorso per l'importo di euro 500,00 annui e conseguente condanna della parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) con le somme già oggetto di maturazione, in modo da consentire alla ricorrente di usufruirne al pari dei docenti a tempo indeterminato. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 27/06/2024
Invero, sono proprio i principi di non discriminazione e di eguaglianza, oltre che di buon andamento dell'### scolastica, che impongono di prevedere che la corresponsione del beneficio avvenga con le medesime modalità con cui è stata riconosciuta ai docenti a tempo indeterminato, apparendo evidente come il pagamento diretto al docente a tempo determinato della somma di euro 500,00 per ogni anno scolastico in cui ha prestato servizio si tradurrebbe nel riconoscimento, a beneficio dei soli docenti precari, di un trattamento retributivo accessorio, in quanto tale, ovviamente, liberamente spendibile e quindi in un trattamento più favorevole a beneficio dei lavoratori precari ed a danno di quelli di ruolo, che verrebbe a determinare una inammissibile discriminazione “al contrario”. Tale è del resto anche il recente approdo della Cassazione.  14. Inoltre, l'importo di cui si discute deve essere maggiorato da interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione (cfr. Cass., n. 29961/2023 citata). 
Di qui le raggiunte conclusioni.  15. Le spese di lite seguono la soccombenza, tenuto conto del consolidamento dell'indirizzo giurisprudenziale in merito alla spettanza del bonus per supplenze su organico di fatto e di diritto oramai da diversi mesi (rispetto al quale si registra un'inerzia da parte del Ministero). Vengono liquidate come da dispositivo che segue, in ragione del valore della causa e della serialità della controversia, in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.  P.Q.M.  il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione, 1) dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'### 2) accerta e dichiara il diritto di ### ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici di cui alla domanda per l'importo di euro 500,00 annui, con conseguente condanna del Ministero convenuto a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire, assicurando al ricorrente l'importo di cui alla domanda (per €. 2.000,00), oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione; Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 27/06/2024 3) condanna il Ministero convenuto al pagamento delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente, che liquida in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario, nella somma di €. 1.314,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge. 
Così deciso in ### il 27 giugno 2024 Il Giudice del ### dr.ssa ### La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 27/06/2024

causa n. 663/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Mancini Cristina

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 4007/2022 del 26-04-2022

... nullità totale o, in via subordinata parziale, del marchio “### Ballet” così come registrato dai convenuti con relativa pubblicità presso l'### italiano ### e ### la domanda trova fondamento stante il connotato della notorietà diffusa del cd. preuso o marchio di fatto “### in sigla D.A.S. N.C.B.”. Da quanto innanzi esposto consegue la dichiarazione della nullità parziale del marchio registrato “### Ballet” nella parte in cui reca il preuso avente notorietà diffusa “### Ballet” ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 25, comma 1, lett. a) e b) e 27 del D. Lgs. 30 del 2005. Più precisamente, il marchio “### Ballet” risulta nullo nella parte “### Ballet” per mancanza della capacità distintiva, di cui agli artt. 25 comma 1, lett. a) e 7 del D. Lgs. n. 30 (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di NAPOLI Sezione specializzata in materia di impresa Il Tribunale di Napoli, III Sezione Civile - ### in materia di impresa, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ### rel.  dott. ### dott. ### nella causa civile iscritta al n. 982 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto: illecito utilizzo di marchio, illecito concorrenziale ed altro secondo il ### della proprietà industriale, pendente T R A L'### in sigla D.A.S. N.C.B., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa giusta procura in calce all'atto di citazione dall'Avv. ### ed elettivamente domiciliat ###### al ### n. 56 PARTE ATTRICE CONTRO ### in qualità di direttore artistico e legale rappresentante protempore del ### nonché in proprio quale titolare di marchio registrato e oggetto di contestazione, residente ###c. 
PARTE CONVENUTA CONTUMACE ### anche denominato ### in sigla ### in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in ### alla via delle ### n. 345/b PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Conclusioni: come in atti. 
Rimessa in decisione in data 17 marzo 2022 senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per avervi la parte attrice rinunciato MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione regolarmente notificato, l'odierna parta attrice, ### o in sigla D.A.S. 
N.C.B., conveniva in giudizio innanzi al Tribunale Civile di #### in ### di ### il #### anche denominato ### e il sig. ### in qualità di legale rappresentante pro-tempore della suddetta, per ivi sentir così provvedere: “1) accertare e dichiarare negli atti posti in essere dagli odierni convenuti la violazione del nome e dell'identità della parte attrice D.A.S. N.C.B., nonché la configurazione di una fattispecie di illegittimo ed indebito sfruttamento ed utilizzo del marchio “### - NCB”, anche nella sua veste grafica, e tanto anche nel caso di adozione e/o comunque di denominazioni similari recanti sigle aggiuntive, ai sensi e per gli effetti della normativa a tutela del diritto al nome, identità e preuso dei segni per i motivi esplicitati in diritto; 2) accertare e dichiarare negli atti posti in essere dai convenuti e del conseguente sviamento di clientela dell'attrice la configurazione di una fattispecie di concorrenza sleale “confusoria”, nonché violazione dei doveri di correttezza professionale, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2598 comma 1, n. 1 e 3 c.c., nei termini e per le ragioni esposte in narrativa;3) accertare e dichiarare la nullità del marchio così come registrato dalla parte convenuta, disponendone opportuna pubblicità presso l'Ufficio Italiano Marchi e ### 4) in via subordinata, accertare e dichiarare la nullità parziale del marchio contestato limitatamente alla sigla “### BALLET” ed all'acronimo “NCB”, ordinandone la immediata modifica dal marchio ufficiale registrato, con conseguente pubblicità presso l' U.I.M.B.; 5) in via ulteriormente gradata e subordinata, nella denegata ipotesi di mancato annullamento del marchio contestato, accertare e dichiarare la notorietà nazionale della denominazione e dei segni distintivi della D.A.S. N.C.B., ed il suo diritto di continuare a fruirne su scala nazionale; 6) definitivamente inibire ai soggetti convenuti, ai sensi dell'art. 124 cpi, ovvero - alternativamente - dell'art. 2599 cod. civ., qualsiasi comportamento e/o condotta consistente nell'utilizzo e riproduzione di servizi ed eventuali prodotti a marchio “### - N.C.B.” o, comunque, similmente denominati e/o contraddistinti, o che costituiscano illecita appropriazione dei segni e/o pregi appartenenti alla parte attrice; 7) definitivamente inibire ex art. 124 cpi, ovvero alternativamente ex art.  2599 c.c. ai soggetti convenuti la prosecuzione di iniziative e/o rapporti (anche commerciali, se intrapresi) con chiunque aventi ad oggetto, tra l'altro, servizi e/o prodotti contraddistinti con il suddetto marchio o, comunque, similmente denominati; 8) definitivamente ordinare ai suddetti convenuti il ritiro immediato - a proprie cure e spese - dalla pubblicità e dall'eventuale commercio, anche su internet ed in particolare dai siti di cui i convenuti risultano essere titolari, di tutti i servizi e/o prodotti recanti il marchio contestato o, comunque, similmente denominati; 9) in caso di accoglimento della domanda, fissare una congrua penale (non inferiore ad € 500,00), per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento; 10) condannare i convenuti - in solido tra loro e/o ciascuna in base ai rispettivi titoli di responsabilità - al risarcimento di tutti i danni subiti (danno emergente, danno da lucro cessante, danno morale) dalla società attrice nella misura di € 25.000,00, ovvero in quell'altra misura, anche maggiore o minore, che sarà ritenuta equa in corso di causa, ove occorra anche a seguito di espletanda c.t.u.  tecnico contabile; 11) ordinare, ai sensi dell'art. 126 c.p.i., ovvero alternativamente ai sensi del combinato disposto degli artt. 2599 e 2600 cod. civ., la pubblicazione della sentenza, per intero o per estratto, su tre quotidiani a tiratura nazionale, a spese dei convenuti; 12) condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio in favore del procuratore antistatario”. 
Instaurato regolarmente il contraddittorio, all'udienza del 10 settembre 2019 le parti convenute venivano dichiarate contumaci. 
Orbene all'udienza del 17 marzo 2022 la parte attrice, precisava le conclusioni e chiedeva assegnarsi la causa in decisione rinunciando ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.   Alla luce della ricostruzione dei fatti operata dalla parte attrice e sulla base della documentazione prodotta nel giudizio e considerata anche la contumacia delle parti convenuti, il Collegio ritiene che la domanda attorea è fondata e deve essere accolta nei limiti e per i motivi di seguito riportati.   Giova premettere che la parte attrice ha dichiarato di essere titolare del marchio di fatto “### BALLET” in sigla “D.A.S. N.C.B.” a partire dal 7 marzo 2008, come risulta dal verbale modificativo dello statuto dell'associazione ### 72923/18606 redatto dal notaio ### (doc. n. 2 atto di citazione). 
Anteriormente alla suindicata data, la predetta associazione era denominata “### School”, come si attesta dall'atto costitutivo ### n. 67677 Racc. n. 4934 redatto in data 17 novembre 1993 dal notaio ### (doc. n. 1 atto di citazione). 
Sennonchè a partire dal novembre 2017, la scuola di danza “### Academy”, sita in ### ha aggiunto al proprio nome il marchio e il relativo segno distintivo “### Ballet” siglato “N.B.C.” con evidenti somiglianze dal punto di vista non solo letterale, ma anche grafico (doc.  n. 5 atto introduttivo).   Ne seguiva che in data 5 gennaio 2018, la parte attrice notificava ritualmente ai convenuti lettera di diffida e messa in mora, per mezzo della quale contestava e diffidava l'uso improprio del nome “### Ballet” e del relativo acronimo “N.C.B.”, rimasta senza risposta (docc. nn. 7 e 8 atto di citazione).   A seguito della suindicata intimazione, in data 8 gennaio 2018 i convenuti presentavano domanda di registrazione del marchio “#### in sigla N.C.B.”, successivamente accolta in data 22 ottobre 2018 con effetti retroattivi alla data del deposito ai sensi dell'art. 15, comma 2 del D. 
Lgs. n. 30 del 2005 (docc. nn. 9 e 10 atto introduttivo).   Come sopra detto le parti convenute sono rimaste contumaci, pertanto nessuna eccezione è stata opposta ai fatti dedotti e allegati a fondamento della domanda.   Nel merito, giova precisare che pacificamente il nostro ordinamento esclude che la contumacia possa equivalere a una fictia confessio; né alla contumacia può applicarsi il principio della non contestazione sancito dall'art. 115 c.p.c. in base al criterio di interpretazione letterale della disposizione riguardante la sola “parte costituita” ex art. 12 delle preleggi. Ne discende che “l'esclusione dei fatti non contestati dal thema probandum non può ravvisarsi in caso di contumacia del convenuto, in quanto la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio, non essendovi un onere in tal senso argomentabile dal sistema” ( Civ., Sez. III, n. 14623/2009).   Ne consegue che, ai fini della soluzione della presente controversia, in base ai principi stabiliti dagli artt. 2697 c.c. e 121 del D. Lgs. n. 30 del 2005, l'onere di provare la nullità del titolo di proprietà industriale incombe in ogni caso sulla parte che impugna il titolo e, a giudizio del Collegio, tale onere è risultato ampiamente soddisfatto dalla parte attrice.   Di contro, l'onere della prova contraria consistente nella validità del titolo di proprietà industriale grava sulle parti convenute, che, tuttavia, essendo rimaste contumaci, non hanno allegato alcun fatto estintivo della pretesa azionata in giudizio dall'associazione D.A.S. N.C.B.   E valga il vero. 
A fondamento della propria domanda, l'odierna attrice dimostra la titolarità del marchio di fatto o del cd. preuso “D.A.S. N.C.B.” riconducibile al nome e all'identità della propria associazione avente il carattere della notorietà nazionale e sovranazionale nell'ambito del mondo della danza. Ciò emerge dalla copiosa documentazione attestante la continuità dei rapporti di lavoro intercorsi con enti di fama internazionale, quali la ### of ### di ### e il ### di ### (docc. nn. 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 atto di citazione). 
Il carattere della notorietà non meramente locale del marchio di fatto “### Ballet”, di cui è titolare la parte attrice dal 2008, costituisce la condizione ostativa alla registrazione del marchio da parte dei convenuti, stante il difetto di novità ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n. 30 del 2005 relativamente alla sigla “N.C.B.” aggiunta alla denominazione “### Tersicore” a far data dall'8 gennaio 2018. 
Alla tutela del marchio di fatto offerta dalla legislazione complementare ex artt. 1 e 2, comma 4 del D. Lgs. n. 30 del 2005, si affianca la disciplina generale codicistica dettata dagli artt. 2569, comma 2, 2571, 2598 comma 1 n.1 e n.3, 2599, 2600 c.c., secondo cui il preuso non solo consente l'utilizzo esclusivo del marchio di fatto da parte del titolare, nonostante la successiva registrazione dello stesso da parte di altri, ma anche la nullità del marchio posteriormente registrato da altri e la conseguente inibitoria dell'attività di concorrenza sleale. 
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità afferma che al marchio non registrato deve comunque riconoscersi diritto di cittadinanza nel sistema delle privative industriali, considerato che la mera situazione di fatto può attribuire al suo titolare un diritto esclusivo di proprietà industriale. In questa prospettiva, infatti, i segni distintivi diversi dal marchio registrato ai sensi dell'art. 2, comma 4 del D. Lgs. n. 30 del 2005 consentono al titolare di esercitare un diritto esclusivo di utilizzazione, nonché di invalidare, al ricorrere di date condizioni, il marchio registrato successivamente da terzi, nel caso sia uguale o simile, in relazione al grado di notorietà. Pertanto, il c.d. preuso (marchio di fatto) richiede la sussistenza del connotato della notorietà diffusa. Infatti, “il preuso di un marchio di fatto con notorietà nazionale comporta tanto il diritto all'uso esclusivo del segno distintivo da parte del preutente, quanto l'invalidità del marchio successivamente registrato ad opera di terzi, venendo in tal caso a mancare (fatta salva la convalidazione di cui all'art. 48 del R.D. n. 929 del 1942) il carattere della novità, che costituisce condizione per ottenerne validamente la registrazione” (ex multis Cass. Civ., I, 20 maggio 2016, n. 10519, Cass. Civ., Sez. I, 2 novembre 2015, n. 22350). 
Ne consegue che la domanda attorea è fondata relativamente alla denunciata violazione del nome e dell'identità dell'associazione D.A.S. N.C.B., quale marchio di fatto attivo a partire dal 2008, da parte dei convenuti. 
Risulta, altresì, fondata la domanda relativa alla qualificazione della condotta dei convenuti come una fattispecie di concorrenza sleale sia “confusoria”, sia non conforme ai principi di correttezza professionale ex art.  2598, comma 1, nn. 1 e 3 c.c. con riguardo all'illegittimo utilizzo del marchio “### - NCB” anche nella sua veste grafica. 
In particolare, è dimostrato che l'utilizzo dell'acronimo “N.B.C.” da parte dell'associazione ### preesistesse da almeno dieci anni dalla data di richiesta di registrazione del marchio “### Ballet”, espletata da parte dei convenuti. 
Si sottolinea che la richiesta di registrazione del suddetto marchio “### o N.B.C.” da parte dei convenuti sia stata depositata in data 8 gennaio 2018, a seguito della notifica della diffida e messa in mora datata 5 gennaio 2018 da parte dell'associazione attrice, la quale è rimasta senza risposta. 
Sussiste, quindi, un atto di concorrenza sleale compiuto dal ### idoneo sia a produrre confusione con il preesistente marchio non registrato “### o D.A.S. 
N.C.B.” ex art. 2598, comma 1, n.1 c.c.; idoneo sia, in difformità ai principi di correttezza professionale, a danneggiare l'associazione attrice ex art. 2598, comma 1, n. 3 c.c. a causa della carenza del requisito della novità ex art. 12 del D. 
Lgs. n. 30 del 2005. 
Dal punto di vista grafico, infatti, i loghi della D.A.S. N.C.B. e del ### N.C.B. sono pressoché identici, come si desume dagli acronimi riportati in maiuscolo con font quasi sovrapponibili e dal disegno stilizzato di una danzatrice al lato dei rispettivi loghi. 
La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che “l'apprezzamento del giudice di merito sulla confodibilità fra segni distintivi similari deve essere compiuto non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata considerazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica (in tal senso, Cass. Civ. 6 aprile 2018, n. 8577; Cass. Civ. 28 gennaio 2010, 1906; Cass. Civ. 7 marzo 2008, n. 6193). Come ribadito di recente, tale accertamento va condotto con riguardo all'insieme degli elementi salienti grafici e visivi, mediante una valutazione di impressione, che prescinde dalla possibilità di un attento esame comparativo e che va condotta in riferimento alla normale diligenza e avvedutezza del pubblico dei consumatori di quel genere di prodotti, dovendo il raffronto essere eseguito tra il marchio che il consumatore guarda ed il mero ricordo dell'altro (cfr. quanto evidenziato in motivazione da Cass. 17 ottobre 2018, n. 26001, attraverso il richiamo a Cass. 28 febbraio 2006, n. 4405). 
Il principio è conforme all'insegnamento della giurisprudenza della Corte di giustizia, secondo cui il rischio di confusione tra marchi deve essere oggetto di valutazione globale, in considerazione di tutti i fattori pertinenti del caso di specie: valutazione che deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull'impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (Corte giust. CE 11 novembre 1997, C-251/95, ### 22 e 23; Corte giust. CE 22 giugno 1999, C-342/97, ### 25, la quale precisa, al punto 26, che, il consumatore medio di una data categoria di prodotti, per quanto sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, solo raramente ha la possibilità di procedere a un confronto diretto dei vari marchi, ma deve fare affidamento sull'immagine non perfetta che ne ha mantenuto nella memoria) (Cass. Civ. ordinanza 12 maggio 2021, n. 12566). 
Dal raffronto globale dei marchi suindicati, per mezzo dell'accostamento dei vari elementi grafici, cromatici, lessicali e figurativi degli stessi, emerge una sovrapponibilità dei marchi tale da ingenerare confusione nel pubblico destinatario del medesimo servizio offerto dalle due scuole di danza. 
Passando all'esame delle altre domande relative all'accertamento e alla declaratoria della nullità totale o, in via subordinata parziale, del marchio “### Ballet” così come registrato dai convenuti con relativa pubblicità presso l'### italiano ### e ### la domanda trova fondamento stante il connotato della notorietà diffusa del cd. preuso o marchio di fatto “### in sigla D.A.S. 
N.C.B.”. 
Da quanto innanzi esposto consegue la dichiarazione della nullità parziale del marchio registrato “### Ballet” nella parte in cui reca il preuso avente notorietà diffusa “### Ballet” ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 25, comma 1, lett. a) e b) e 27 del D. Lgs. 30 del 2005. 
Più precisamente, il marchio “### Ballet” risulta nullo nella parte “### Ballet” per mancanza della capacità distintiva, di cui agli artt. 25 comma 1, lett. a) e 7 del D. Lgs. n. 30 del 2005. 
La notorietà sovranazionale del marchio di fatto “D.A.S. N.C.B.”, inoltre, costituisce un impedimento ai fini della registrazione, la quale, laddove effettuata, viene sanzionata con la nullità ai sensi dell'art. 25 comma 1 lett. a) del D. Lgs.  30 del 2005, ad opera del rinvio espresso all'art. 12 del D. Lgs. n. 30 del 2005.  ###. 25 comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 30 del 2005 richiama, altresì, tra le ipotesi di nullità del marchio la contrarietà dello stesso al disposto degli artt. 14, comma 1 e 19 comma 2 del D. Lgs. n. 30 del 2005. 
Nel caso di specie, il marchio “### o N.C.B.” si pone in contrasto con entrambe le suindicate disposizioni. 
In particolare, l'art. 14 comma 1, lett. a), b) e c) del D. Lgs. 30 del 2005 vieta la registrazione del marchio nelle ipotesi in cui abbia ad oggetto un segno contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume; un segno idoneo a ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi; un segno il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto d'autore, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi.  ###. 19 comma 2 del D. Lgs. n. 30 del 2005 dispone che non può ottenere una registrazione di un marchio di impresa chi abbia fatto domanda in mala fede. 
La condotta sopra descritta tenuta dai convenuti dimostra la violazione di entrambe le predette disposizioni, a cui l'ordinamento corrisponde la sanzione della nullità ex art. 25 comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 30 del 2005. 
Con riguardo alla capacità confusoria del marchio successivamente registrato da parte dei convenuti senza tener conto del connotato di notorietà non meramente locale della titolarità del preuso da parte dell'attrice ci si riporta alle motivazioni sopraindicate.   Relativamente al disposto dell'art. 19, comma 2 del D. Lgs. n. 30 del 2005, la mala fede, sottesa alla domanda di registrazione del marchio “### o N.C.B.”, si evince dalla circostanza temporale in base alla quale il deposito della domanda di registrazione è avvenuto tre giorni dopo la notifica della lettera di diffida e messa in mora inviata da parte attrice e rimasta senza risposta.   Dalla declaratoria di nullità parziale del marchio “### Ballet” discende l'ordine di immediata modifica del marchio ufficiale registrato, con conseguente pubblicità presso l'### e ### e su tutti i siti internet e su tutte le pagine social, di cui risultano titolari i convenuti.  ### della violazione del diritto di utilizzo esclusivo del preuso “### o N.C.B.”, di cui è titolare l'associazione attrice, determina l'applicazione dell'inibitoria dell'utilizzo, della riproduzione o della prosecuzione delle attività in essere contraddistinte con il marchio “### Ballet” da parte dei convenuti ex art. 124 comma 1 del D. Lgs. n. 30 del 2005. 
È conseguentemente fissata ai sensi dell'art. 124, comma 2 del D. Lgs.  30 del 2005 una penale pari alla somma di € 50,00 dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento. 
Deriva dall'accoglimento delle domande fin qui proposte che il Collegio venga chiamato all'analisi delle ulteriori domande attoree. 
Quanto alla prima il Collegio ritiene destituita di fondamento la domanda di risarcimento di tutti i danni (danno emergente, danno da lucro cessante, danno morale) subiti dall'associazione attrice nella misura di € 25.000,00, ovvero in quell'altra misura, anche maggiore o minore, che sarà ritenuta equa in corso di causa, in quanto manca la prova del danno conseguenza ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 30 del 2005.   La suindicata disposizione rinvia agli artt. 1223, 1226 e 1227 c.c. in ordine ai criteri di liquidazione del danno conseguenza. 
Nel caso di specie, tuttavia, non è stata fornita alcuna prova con riguardo non al danno evento, coincidente con la violazione della tutela del preuso o marchio di fatto di titolarità dell'attrice, ma al danno conseguenza derivante in via diretta e immediata dal cd. danno evento.   Nessun elemento probatorio allegato attesta né la perdita subita, né il mancato guadagno, in termini di sviamento della clientela a danno dell'attrice e in favore dei convenuti. 
La soluzione della questione sollevata con riferimento a tale ultima domanda implica una ricognizione sulle interpretazioni che nel tempo si sono succedute in ordine all'inammissibilità del risarcimento del danno non patrimoniale cd. in re ipsa. 
Il danno non patrimoniale subito in conseguenza di una lesione di un diritto fondamentale, quale è nel caso di specie il diritto al nome di parte attrice, non può ritenersi sussistente in re ipsa, atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno risarcibile con la lesione del diritto e a configurare un vero e proprio danno punitivo, attualmente ammesso nel nostro ordinamento alle sole condizioni di tipicità, prevedibilità e proporzionalità descritte dalla sentenza del 5 luglio 2017 n. 16601, pronunciata dalla Cassazione Civile a ### in data (ex multis Cass. Civ. del 18 luglio 2019, n. 19434; Cass. Civ. 29 gennaio 2018, 2056; Cass. Civ. 9 novembre 2018, n. 28742; Cass. Civ. Sez. Un. 11 novembre 2008, nn. 26972- 26975). 
Va invece ordinata alle parti convenute, ai sensi dell'art. 126 del D. Lgs.  30 del 2005, la pubblicazione della presente sentenza, per estratto, su tre quotidiani a tiratura nazionale, con spese a loro carico. Esso sono così individuati: La Repubblica - ### il ### di ### e ### del ### - ### Ritiene il Collegio, infine, che le spese e le competenze del presente giudizio vadano senza dubbio a carico dei convenuti in solido tra loro, in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, in considerazione della natura della controversia e dell'esito della stessa, che ha visto la soccombenza degli stessi. 
Esse sono liquidate come in dispositivo.  P. Q. M.  Il Tribunale di #### - ### in materia di impresa, definitivamente pronunciando sulla controversia come sopra proposta tra le parti, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: i accoglie la domanda proposta dalla parte attrice associazione ### o D.A.S. o N.C.B. in ordine alla denunciata violazione del nome e dell'identità dell'associazione D.A.S. 
N.C.B., quale marchio di fatto attivo a partire dal 2008, da parte dei convenuti.  i Dichiara fondata la domanda relativa alla qualificazione della condotta dei convenuti come una fattispecie di concorrenza sleale sia confusoria, sia difforme ai principi di correttezza professionale ex art. 2598, comma 1, nn.  1 e 3 c.c. a causa dell'illegittimo utilizzo del marchio “#### - NCB”.  i Dichiara la nullità parziale del marchio “### Ballet” nella parte “### Ballet” con ordine di immediata modifica del marchio ufficiale registrato e conseguente pubblicità presso l'### e ### e su tutti i siti internet e su tutte le pagine social, di cui risultano titolari i convenuti.  i Dispone l'inibitoria dell'utilizzo, della riproduzione o della prosecuzione delle attività in essere contraddistinte con il marchio “### Ballet” da parte dei convenuti.  i Fissa una penale pari alla somma di € 50,00 dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.  i Rigetta la domanda di risarcimento del danno.  i Ordina ai convenuti la pubblicazione della sentenza per estratto, su tre quotidiani a tiratura nazionale, con spese a loro carico. Esso sono così individuati: La Repubblica - ### il ### di ### e ### del ### - ### i Condanna in solido i convenuti alle spese del presente giudizio in favore del procuratore dichiaratosi antistatario che liquida in ### 700,00 per spese vive ed ### 5.000,00 per onorario, accessori come per legge. 
Così deciso in ### lì 20 aprile 2022.  ### relatore dott. ### 

causa n. 982/2019 R.G. - Giudice/firmatari: De Rose Patrizia, Graziano Nicola

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