testo integrale
SENTENZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 4900/2020) proposto da: ### S.p.A. (C.F.: ###), in proprio e quale incorporante della Fi be ### S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro - tempore, e ### S.p.A. (C.F.: ###), già ### limpianti S. p.A., in forza di atto di scissione parziale per atto pubblico del 25 giugno 2015, rep. 12.121, racc. n. 6307, in persona del suo legale rappresentante pro - tempore, rappresentate e difese, in virtù di procure in calce al ricorso, dagli Avv.ti ### e ### nel cui studio in ### via ### d'A rezz o n. 18, hanno el etto domicilio; - ricorrenti - R.G.N. 4900/20 U.P. 3/7/2025 Appalto - ### di vigilanza - Corrispettivo - Manleva verso la ### del Consiglio dei ministri 2 di 21 contro ### del CONSIGLIO dei ### (C.F.: ###), in persona del Presidente pro - tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura generalo dello Stato, presso i cui uffici in ### via dei ### n. 12, è elettivamente domiciliata; - controricorrente e ricorrente incidentale - nonché ### S.r.l. in amministrazione straordinaria (C.F.: ###), quale incorporante di ### nia S.r.l., in persona del suo commissario straordinario e legale rappresentante pro - tempore, rappresentata e difesa, giusta procura a ma rgine del controricorso, dall'Avv. ### nel cui studio in ### via ### n. 71, ha eletto domicilio; - controricorrente - e ### S.r.l. (C.F.: ###), in persona del suo legale rappresentante pro - tempore; ### S.r.l. (C.F.: ###), già ### G eneral ### S .r.l., in persona del suo lega le r appresentan te pro - tempore; ### Service soc. coop. a r.l. (C.F.: ###), in persona del suo legale rappresentante pro - tempore; - intimati - avverso la sentenza della Corte d'appello di Na poli 3526/2019, pubblicata il 25 giugno 2019; 3 di 21 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3 luglio 2025 dal ### relatore ### viste le conclusioni rassegnate nella memoria depositata dal P.M. ex art. 378, primo comma, c.p.c., in persona del ### generale dott. ### che h a chiesto il rigetto del ricorso incidentale e l'accoglimento del secondo motivo del rico rso principale; conclusioni ribadite nel corso dell'udienza pubblica; lette le memori e illustrative depositate nell'interesse delle ricorrenti principali e della ricorrente incidentale, ai sensi dell'art. 378, secondo comma, c.p.c.; sentito, in sede di discussione orale all'udie nza pubblica, l'Avv. ### per i ricorrenti principali. ### 1.- Con atto di citazione notificato il 18 luglio 2010, la ### S.r.l., la ### S.r.l. e la S anta ngelo ### S.r.l. convenivano, davanti al Tribunale di Napoli, la ### S.p.A., la ### S.p.A., la ### nia S.p.A. nonché la ### del Consiglio dei ministri, il ### issario straordin ario di ### per il superamento dell'emergenza nel settore delle bonifiche e tutela delle acque della ### il P.C.M. - Sottosegretario di Stato incaricato ex d.l. n. 90/2008 per l'emergenza rifiuti della ### C ampania, il ### liquidatore delegato ex O.P.C.M. n. 3653/2008 e l'### ex d.l. n. 195/2009, al fine di sentirne pronuncia re la condan na, in solido tra loro o 4 di 21 ciascuno per quanto di ragione, al pagamento, quale corrispettivo dei serviz i di vigilanza resi presso gli insediamenti inter essati dall'emergenza rifiuti della ### pania dal ### di ### (###, di cui ### era ma ndata ria, della somma complessiva di euro 1.747.540,01, oltre rivalutazione monetaria, interessi e maggior danno, in subordine anche a titolo di arricchimento senza causa.
Con ulteriore atto di citazione notificato il 19 ottobre 2010, la ### S.r.l. e la ### soc. coop. a r.l. convenivano in giudizio, din anzi a llo stesso Tribunale, le medesime parti convenute, chiedendo il pagamento dell'ulteriore corrispettivo di euro 842.329,52, oltre accessori, per altri servizi di vigilanza prestati, come da ordini di servizio in atti.
Si costituiva in giudizio la ### S.p.A., la quale contestava la fondatezza in fatto e in diritt o delle domande avversarie, chiedendo che, in caso di accoglim ento delle domande, la ### del Consiglio dei m inistri - Sottosegretariato di Stato ex d.l. n. 90/2008, convertito in legge n. 123/2008, l'### preso la P.C.M. - Dipartimento della protezione civile ed anch e la ### in solido o chi di ragione, fossero condannati a tenere indenne la ### da ogni esborso.
Resisteva altresì l a ### S.p. A., in proprio e quale incorporante della ### nia S.p.A ., la quale chiedeva il rigetto delle domande e, in subordine, spiegava domanda di manleva nei termini già esposti.
Si costituivano anche le ### convenute, le quali eccepivano il difetto di giurisdizio ne del G.O., il loro dif etto di 5 di 21 legittimazione passiva e comunque l'infonda tezza delle pretese azionate.
In corso di causa la ### S.p.A. depositava due atti transattivi sottoscritti il 19 dicembre 2012 con le parti attrici, con cui erano riconosciute, a saldo e a stralcio di ogni loro richiesta, le somme specificamente indicate in tali atti.
Quindi, il Tribunale adito, riuniti i giudizi, con sentenza 1320/2017, depositata il 2 febbraio 2017: 1) dichiara va la cessazione della materia del contendere tra le società attrici e la ### pianti; 2) condannava la P.C.M. - Sottosegretario di Stato ex d.l. n. 90/2008 per l'emerge nza rifiuti nella ### e l'### ex d.l. n. 195/2009, in solido tra loro, a tenere indenne la ### di quanto quest'ultima aveva pagato in conseguenza degli accordi transattivi del 19 dicembre 2012; 3 ) condannava la ### al pagamento, in favore di ### quale capogruppo mandataria del RTI costituito il 2 agosto 2005, della somma di euro 350.194,91, oltre agli interessi ex art. 5 del d.lgs. n. 231/2002 e al maggior danno nei limiti dell'eventua le differenza tra il tasso di rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi e il tasso commerciale; 4) condannava la P.C.M. - Sottosegretario di Stato ex d.l. n. 90/2008 per l'emergenza rifiuti nella ### e l'### ex d.l. n. 195/2009, in solido tra loro, a tenere indenne la ### di quanto quest'ultima aveva pagato in conseguenza della pronuncia; 5) riget tava le ulteriori domande spiegate. 2.- Con a tto di citazione notificato il 13 marzo 2017, proponevano appello avverso la pronuncia di primo grado l'### 6 di 21 ### e la ### del Consiglio dei ministri, le quali insistevano nella declaratoria di difetto di giurisdizione del G.O. e, nel meri to, chiedevano c he fosse revocata la disposta manleva.
Con a tto di citazione notificato il 14 marz o 2017, spiegavano appello altresì la ### S.p.A. e la ### S.p.A.
Si costituivano nel giudizio di impugnazione la ### la ### S ervice, la ### lo Fi npagest e la ### in amm inistrazione straordinaria, che resistevano agli appel li interposti e proponevano appello incidentale con il quale chiedevano la cond anna in solido delle convenute in primo grado.
Previa riunione dei giudizi, decidendo sui gravami interposti, la Corte d'appello di Napoli, con la sentenza di cui in epigrafe, in accoglimento per quanto di ra gione degli appelli proposti e in parziale riforma della sentenza impugnata: A) dichiarav a la cessazione della materia del contendere tra ### e ### B) condannava la ### al pagamento, in favore di ### nia, della somma di euro 168.346,67, oltre interessi; C) condannava la ### al pagamento, in favore della ### della somma di euro 181.848,24, oltre interessi; D) condannava la ### del Consiglio dei ministri a rimborsare a Fi be quanto da essa pagato per effetto delle precedenti co ndanne emesse nei suoi confronti; E) rigett ava la domanda di rimborso di ### limpia nti nei confronti della ### del Consiglio dei ministri e delle altre ### F) rigettava gli appelli per il resto. 7 di 21 A sostegno dell'adottata pronuncia la Corte di merito rilevava per quanto di interesse in questa sede ###favore delle quali avrebbero dovuto ex art. 1, quarto comma, O.P.C.M. n. 3479/2205 essere disposti i pagamenti dal ### delegato, previa presentazione di regolare fattura e rendicontazione da parte delle affidatarie medesime, erano la ### e la ### pania e non dunque la ### che - secondo la ricostruzione compiuta nell'atto di a ppello, non contestata dalle controparti interessate - rivestiva il ruolo di capogruppo mandataria del RTI originario app alta tore, cui erano però subentrate, quali soggetti attuatori espressamente contemplati dal contratto, le società apposita mente costituite ### e ### b) che, non essendo ### affida taria del servizio, la genesi dei crediti dei quali la medesima aveva chiesto il rimborso risultava avvenuta al di fuori di un rapporto giuridico fonte - sia prima che dopo la risoluzi one di diritt o del rapporto ex d.l. 245/2005 - di di retti obblighi della Pub blica ### ione, stante che il rappo rto tra ### e il ### facente capo a Da ta ### risultava regolato da un accordo quadro sottoscritto dalle parti il 5 agosto 2005, che disciplinava i tratti essenziali delle rispettive obbligazioni e rimand ava a successivi specifici ordini relativi ai singoli impianti ### oggetto dell'appalto aggiudicato al RTI capeggiato da Fi sia, l'insorgenza di di stinti rapporti contrattuali da intendersi collegati, ma autonomi rispetto all'accordo quadro; c) che, pertanto, mentre ### vantava il diritto al rimborso accordato dalla legislazione emergenziale del d.l. 245/2005 e successive ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri, ### non godeva di identica posizione di diritto 8 di 21 soggettivo, ma poteva al più - poiché direttamente obbligatasi nei confronti del RTI incaricat o della vigila nza dei siti CDR per l'effettuazione di prestazioni comunque riconducibili all'appalto da cui era derivat a la costituzione di ### e ### mpa nia, quali soggetti attuatori - godere del rimborso dei co sti sostenuti attraverso quest'ultime, conseguendo, in altri termini, la restituzione degli im porti dopo che i relativi costi fosse ro stati riconosciuti o rimborsati dalla ### a ### e ### nia; d) che sign ificativamente nella co mparsa conclusionale in appello ### e ### avevano replicato alle doglianze in esame, sostenendo che, laddove fosse stato escluso il diritto al rim borso ex art. 12 d.l. n. 90/2008, si rei terava la domanda già formulata in prim o grado, ritenu ta assorbita dalla decisione ex a dverso impugnata, di condanna delle ### appellanti, in solido o chi di ra gione, al pagamento, in favore di ### anche delle somme già anticipate alle società di vigilanza dalla ### affinché la ### potess e poi procedere al rimborso delle stesse in favore della medesima ### già ### e) che siffatta domanda risultava sì proposta nel corso del giudizio di primo grado, ma solamente con le co mparse conclu sionali, sicché era inammissibile; f) che, quanto alla domanda di rivalsa proposta da ### in conseguenza di quella svolta contro quest'ultima dalle società del ### il Tribunale aveva correttament e rilevato che della sussistenza dei crediti derivanti dallo svolgimento del servizio di vigilanza fosse stata data prova mediante produzione delle fatture e soprattutto degli ordini di servizio e della rendicontazione resa dalle ex affidatarie alla struttura commissariale. 9 di 21 3.- Avverso la sentenza d' appello hanno proposto ricorso per ca ssazione, affidato a tre motivi, la ### S.p.A. e la ### S.p.A.
Ha resi stito, con cont roricorso, la ### za ### S.r.l. in amministrazione straordinaria.
Ha resistito, altresì, la ### del Consiglio dei ministri, che - a sua volta - ha proposto ricorso incidentale, articolato in due motivi. ### S.p.A. e la ### S.p.A. hanno resistito con ulteriore controricorso al ricorso incidentale.
Sono rimaste intim ate la ### al ### S.r.l., la ### S.r.l. e la ### soc. coop. a r.l. ### ha depositato memoria ex art. 378, primo comma, c.p.c., in cui ha rassegnato le conclusioni trascritte in epigrafe.
All'esito, le ricorrenti principali e la ricorrente incidentale hanno depositato memorie illustrative, ai sensi dell'art . 378, secondo comma, c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.- Preliminarmente si rileva che, con la memori a illustrativa depositata dalla ### del Consiglio dei ministri, si è dato atto del fatto che, con decreto del ### n. 512 del 30 dicembre 2023 (atto allegato alla memoria), sono state ammesse al rimborso (fra le altre) le fatture a suo tempo azionat e nei confronti di ### dalla ### e dalla ### (successiva mente denominata ### nel giudiz io promosso davanti al Tribunale di Napoli e quel le azionate dalla 10 di 21 ### in altro giudizio, procedimenti successivamente riuniti e definiti con la sentenza d'appello impugnata.
Nondimeno, tale fatt o non assume valenza dirimente - come sostenuto an che dal difensore dei ricorrenti principali in sede di discussione -, stante che nella stessa memori a si evidenzia che il de creto di paga mento in via amm inistrativa è stato annullato dalla sentenza n. 6598/2024 del Consiglio di Stato e non ha avuto, in ogni caso, efficacia satisfattiva. 2.- Tanto premesso, con il primo motivo le ricorrenti principali denunciano, ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 12 del d.l. 90/2008 nonché dell'art. 112 c.p.c., con la nullità della sentenza per omessa pronuncia, per avere la Corte di merito riget tato la domanda proposta dalla ### A mbiente S.p.A., già Fi sia ### S.p.A., nei confronti della ### del Consiglio dei ministri, avente ad oggetto il rimborso da parte della P.C.M., in favore della ### delle somme da quest'ultima in via transattiva corrisposte in favor e delle parti attrici con le transaz ioni del 19 dicembre 2012 e già oggetto di rendiconta zione da p arte della ### pianti alla ### e da quest'ultima alla competente ### Obiettano gli istanti che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente interpretato ed a pplicato l'art. 12 del d.l. 90/2008, in qua nto non avrebbe considerato che la previsione “possono provvedere” sa rebbe riferita, non ta nto alla fa coltà discrezionale dell'### di provvedere al pagamento diretto in favore di un terzo fornitore (in qu esto ca so la ### , quanto piuttosto alla sussistenza di un obbligo della P.A. di 11 di 21 provvedere, laddove fosse stata accertata, come nella fattispecie, la sussistenza dei presupposti e delle cond izioni per tale pagamento.
E, in ogni caso, il pa gamen to diretto in favore del terz o fornitore si sarebbe posto in alternativa al paga mento in via indiretta del medesimo fornitore, attraverso ### 3.- Con il secondo motivo le ricorrenti principali contestano, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo, per avere la Corte territoriale ritenuto inammissibile, perché tardivamente proposta in sede di comparsa conclusionale, la domanda di ### di condan na della ### del Consiglio dei ministri al rimborso e alla manleva in suo favore delle somm e in via transattiva corris poste da ### alle so cietà attrici e che ### doveva rimborsare a ### Osservano, in propos ito, gli istanti c he la domanda di condanna delle ### app ellanti, in solido o chi di ragione, al pagamento, in favore della ### anche delle somme già anticipate alle società di vigilanza dalla ### affinché la ### potesse poi proce dere a l rimborso delle stesse in fa vore della medesima ### era stata formula ta sin dalla costituz ione nel giudizio di primo grado. 4.- Con il terzo motivo le ricorrenti principali lamentano - senza alcuna qualificazione del vizio di legittimità enucleato - che la Corte d'appello - quale conseguenza del rigetto della domanda di rim borso - ha conda nnato la ### al paga mento delle spese del primo e del secondo g rado di giudizio in f avore della P.C.M. mentre la riforma della sentenza impugnata avrebbe imposto una diversa regolamentazione delle spese di entrambi i 12 di 21 gradi di lite, in app licazione del principio di soccombenza, con l'illegittima condanna della ### alla refusione delle spese per il primo grado liquida te in euro 16.000,00 e p er il secondo grado in euro 1.300,00 per esborsi e in euro 13.000,00 per compensi. 5.- Passando al ricorso incidentale, con il primo motivo la ricorrente incidentale prospetta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 15, secondo comma, dell'O.P.C.M. n. 3920 del 28 gennaio 2011 e dell'art. 5 del d.l. n. 136/2013 nonché dei d.l. n. 90/2008 e 195/2009, per av ere la Corte distrettuale affermato la legittimazione passiva della ### del Consiglio dei ministri, che non avrebbe potuto essere individuata come debitore dei soggetti che vantavano crediti nei confronti delle cessate strutture emergenziali.
Deduce l'istante che, in presenza di un soggetto di diritto qual è l'### come delineata dalla normativa di riferimento, subentrata nei rapporti attivi e passivi sorti in capo alle pregresse strutture commissariali, dando luogo ad un fenomeno di successione a titolo particolare, non si sarebbe verificata alcuna de voluzione in capo alla P.C.M. degli ef fetti derivanti dall'esercizio delle cessate funzioni dei ### delegati, effetto che sarebbe conseguito alla cessazione dello stato emergenziale.
Infatti, sebbene il venir meno della struttura commissariale - per il cui tram ite lo Stato aveva in co ncreto esercitato la funzione emergenziale - integrasse, di regola, un presupposto di una necessitata suc cessione nei rapporti obbligatori a ncora in 13 di 21 essere, tale successione non si sarebb e verificata allorquando, come nel caso in esame, con leggi e ordinanze di protezione civile soggette a forma di pubblicità legale, fosse sta ta costituita una struttura amministrativa ad hoc - appunto l'U.T.A. - dotata di una propria e distint a le gittimazione, anche processuale , tale da consentirne l'individuazio ne come soggetto di diritto, unico legittimato passivo rispetto alle pretese fatte valere, secondo una linea di continuità con le cessate strutture commissariali e, quindi, quale effettivo titolare dei diritti in contestazione, sì da poter assumere la stessa posizione del suo dante causa e con specifiche competenze anche liquidatorie, il che avrebbe escluso la legittimazione della P.C.M. 6.- Con il secondo motivo la ricorrente incidentale si duole, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., della violazione dell'art. 1 del d.l. n. 245/2005 e dell'art. 4 dell'O .P.C.M. 3479/2005, per av ere la Corte del gravame erroneamente ritenuto che le società ### e la ### avessero assolto all'onere di rendicont azio ne tramite la produzione in giudizio di numerosi documenti e l'Amm inistrazione avesse am messo il diritto attore o, alludendo al proprio onere di rimborso, previa verifica della rendicontaz ione e della documentazione conta bile, perché l'obbligo di pa gamento sarebb e stato subordinato alla propedeutica rendicontaz ione come delineata dalle norme di riferimento, ossia solo se il rimborso delle spese sostenute dalle ex affidatarie fosse stato verificato come strettamente connesso al servizio ed esclusivam ente se tali esborsi fossero stati ripetibili per l'inerenza della spesa e il rispetto del vincolo di destinazione delle anticipazioni elargite dal ### 14 di 21 Sicché il rimborso sarebbe stato suscettibile di ammissione all'esito della conferma della ver ifica della conformità amministrativa, della regolarità economico-finanziaria, della regolarità di esecuzione. S egnatament e solo una spesa opportunamente documentata e positivamente riscontrata tramite una procedura di verifica di diversi aspetti avrebbe potuto implicare il suo rico noscimento, pr evio co ntrollo: - della sussistenza della docume ntazione a mministrativa relativa all'operazione dimostrativa del suo impiego e giustificativa del diritto al rim borso; - della co erenza di tali documenti co n il contratto; - della completezza e coerenza della documentazione giustificativa di spesa e di paga mento; - dell'ammissibilità della spesa in quant o sostenuta nel periodo consent ito e secondo modalità previste in contratto.
Espone la ricorrente incidentale che nell'atto di appello era stato eccepito che la sentenza di prim o grado non avesse verificato il rispetto di tali principi di conta bilità p ubblica e l'applicazione in concreto della procedura di rendicontazione, non essendo all'uopo sufficiente la produzio ne delle fatture, degli ordini di servizio e della rendicontazione resa dalle ex affidatarie alla struttura commissariale ed essendo, invece, necessario che la rendicontazione fosse stata approvata dall'### 7.- È logicam ente pregiudiziale lo scrutinio dei motivi del ricorso incidentale. 7.1.- Il primo motivo è infondato.
Infatti, l'U.T.A. è stata istituita, con decreto del ### del ### della protezione civile , presso la ### del Consiglio dei minis tri, in forz a dell'art. 15, primo com ma, 15 di 21 dell'O.P.C.M. n. 3920/2011 ed è preposta a lla gestione dei rapporti attivi e pa ssivi, già facenti capo a lle ### ed ### di cui a ll'art. 2 del d.l. n. 1 95/2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 26/2010.
Ebbene l'U.T.A. opera in seno alla ### del Consiglio dei ministri (art. 5, primo comma, del d.l. n. 136/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 6/214), il che esclude che essa abbia autonoma soggettività giuridica, distinta da quella della ### Quest'ultima, invece, costituisce il centro di im putazione delle situazio ni giuridiche soggettive attinenti ai rapporti obbligatori di specie. 7.2.- Anche il secondo motivo è infondato.
La censura si appunta sul rilievo della sentenza impugnata a mente del quale, quanto alla domanda di rivalsa proposta da ### in conseguenza di quella svolta contro quest'ultima dalle società del ### il ### ale aveva correttamente rilevato che della sussistenza dei crediti derivanti dallo svolgimento del servizio di vigilanza fosse stata data prova mediante produzione delle fatture e soprattutto degli ordini di servizio e della rendicontazione resa dalle ex affidatarie alla struttura commissariale.
Tale assunto è esente da critiche, non essendo necessario che la rendicontazione probatoria dei crediti maturati dalle società che a vevano curato la vigilanza per le attività svolte fosse specificamente approvata dalle ### E tanto perché l'attività di cui al presente ricorso si è svolta nel regime successivo alla risoluzione del contratto di affidamento disposta dal d.l. n. 245/2005, sicché la ### ha agito sotto il 16 di 21 controllo dell'### dello St ato quale mera esecutrice della stessa.
Nel regime successivo alla risoluzione, infatti, la normativa ha disposto la continuità del servizio e dunque la perdurante legittimazione della precedente affidataria, in q ualità di mera esecutrice della P.A. fino al nuovo affidamento ad altri soggetti, attività da svolgere senza alcuna remunerazio ne ma con la copertura dei costi assicurata dalla P.C.M., ai sensi dell'a rt. 1, settimo comma, del d.l. n. 245/2005.
Ora, nel caso in esame, l'analitica indagine compiuta ai fini di rico noscere il rimborso assorb e e su pera l'onere di rendicontazione imposto dalla legge alla ### al fine di ottenere il rimborso richiesto.
Tale onere , peraltro, esige null'altro che la presentazio ne degli stessi documenti prodotti in questa sede e co nsistenti nei contratti (recte ordini di servizio) e nelle fatture emesse dall'appaltatrice, la cui attività è risultata funzio nale allo stoccaggio provvisorio e definitivo dei rifiuti solidi, e non già una specifica approvazione a cura dell'### (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 9426 del 09/04/2024; ### 1, Sentenza n. 9422 del 09/04/2024; ### 3, Ordinanza n. 11605 del 15/06/2020). 8.- A questo punto possono essere affrontate le doglianze di cui al ricorso principale. 8.1.- Il primo motivo del ricorso principale è infondato.
Sul punto, l'art. 12, primo com ma, del d.l. n. 90 /2008 prevedeva la facoltà dei capi m issione di provvedere alle necessarie attività solutorie nei confronti degli eventuali creditori, subappaltatori, fornitori o cottimisti delle stesse società 17 di 21 affidatarie, a scomputo delle situaz ioni creditorie vant ate dalle società affidatarie medesime verso la gestione commissariale.
Il successivo secon do co mma disponeva, invece, che - ai fini del pagamento diretto - le società originariamente affidatarie o eventu ali società ad esse subentrate dovessero trasmettere i contratti registrati e le fatture protocollate ai capi m issione contenenti la parte delle a ttività eseguite dai sogg etti di cui al primo comma.
I capi missione sono i soggetti di cui all'art. 1, terzo comma, del m edesimo d.l. n. 90/2008, ossia i soggetti subentranti ai ### delegati all'emergenza, nominati in numero di cinque dal ### alla ### civile.
Sennonché l'assenza della qualità di affidataria in capo a ### non le consente di invocare tale previsione normativa.
E questo perché il pagamento è erogato in favore dell'impresa ex aff idata ria - e q uindi non nei confronti della fornitrice di questa - e, inoltre, sono sempre le imprese affidatarie che si obbligano nei confronti dei loro fornitori e che rispondono dei pa gamenti dovuti (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 18152 del 06/06/2022; nello stesso senso ### St., Sez. IV, Sentenza 1586 del 03/04/2014).
Inoltre, l'art. 12, primo comm a, del d.l. n. 90/2008 prefigura un modello alternativo di esti nzione delle obbligazioni contratte dalle ex affidatarie, rimettendo alla discrezionalità dei capi missione la facoltà di soddisfare le pretese dei loro creditori mediante un pagam ento diretto (Ca ss. Sez. 1, Ordina nza 18152 del 06/06/2022). 18 di 21 ###, sussisteva l'interesse delle ### ad eccepire il difetto di legitt imaz ione attiva di ### posto che è precipuo interesse del debitore ind ividuare il so ggetto nei confront i del quale è tenuto a d adempiere, non essendo liberatorio il pagamento effettuato nei confront i di un soggetto che non sia tale.
Il fatto che ### potesse ratifica re il pagamen to diretto verso ### ex art. 1188, secon do comma, c.c. non determ ina l'insorgenza, in capo al debitore, dell'obbligo di adempiere verso il terzo non creditore ed esclude, pertanto, l'interesse ad eccepire che quest'ultimo non ha diritto di chiedere l'adempimento. 8.2.- Il secondo motivo del ricorso principale è, invece, fondato.
In proposito, la Corte d'appello ha rilevato che, mentre ### vantava il diritto al rimborso accorda to dalla legislazione emergenziale del d.l. n. 245/2005 e successive ordinanze del Presidente del ### dei ministri, ### non godeva di identica posizione di diritto so ggettivo, ma poteva al più - poiché direttamente obbligatasi nei confronti del RTI incaricato della vigilanza dei siti CDR per l'effettuazione di prestazioni comunque riconducibili all'appalto da cui era derivata la costituzione di ### e ### quali soggetti attuatori - godere del rimborso dei costi sostenuti attraverso quest'u ltime, conseguendo, in altri termini, la restituzione degli importi dopo che i relativi costi fossero stati ric onosciuti o rimborsati dalla ### a ### e ### Ed infatti significativamente - prosegue la Corte territoriale - nella co mparsa conclusionale in appello ### e ### avevano 19 di 21 replicato alle doglianze in esame, sostenendo che, laddove fosse stato escluso il diritto al rimborso ex art. 12 del d.l. n. 90/2008, si reiterava la domanda gi à form ulata in primo grado, ritenuta assorbita dalla decisione ex adverso impugnata, di condanna delle ### appellanti, in solido o chi di ragione, al pagamento, in favore di ### anche delle somme già anticipate alle società di vigilanza dalla ### affinché la ### potess e poi procedere al rimborso delle stesse in favore della medesima ### già ### All'esito, la Corte distrettu ale ha comunqu e prospettato l'inammissibilità di tale domanda, in quanto proposta nel corso del giudizio di primo grado solamente con le comparse conclusionali.
Nondimeno, la dedotta tardivit à della domanda svolta da ### nei conf ronti della ### del ### dei ministri, in realtà, non sussisteva , sta nte che la domanda di manleva di quanto eventualmente ritenuto dovuto da questa a ### era già stata formulata a ll'atto della costituzione in giudizio in primo grado. ### ha richiesto - sin da l proprio atto di costituzione nel giudizio di prime cure - che, in ipote si di accoglimento della domanda ex adverso proposta, la ### del ### dei ministri fosse conda nnata al pagamento di quanto riconosciuto in favore di parte attrice e com unque a manlevare e tenere indenne la Fi be, in proprio e quale incorporante della ### in via diretta e/o indiretta, da ogni eventuale (e comunque fermamente denegata) conseguenza e/o esborso dovesse esitare dal giudizio, ivi compresa dunque la domanda formulata nei suoi confronti da ### 20 di 21 Nel co rpo della compa rsa conclusiona le la ### si era limitata - una volta divenuto attuale e liquido il credito di ### verso ### in conseguenza della definizione tra nsattiva della vertenza con le società attrici - a quantificare la propria domanda, nella parte avente oggetto il rimborso delle somme pagate in via transattiva da ### alle società attrici e per le quali la ### era tenuta a rimborsare ### ma tale precisazione costitu iva una mera esplicitaz ione della domanda già articolata in sede di costituzione. 8.3.- Il terzo motivo del ricorso principale è un “non motivo”, ma il m ero precipitato dell'accoglimento del superiore motivo, in ragione dell'eff etto espa nsivo interno ex a rt. 336, primo comma, c.p.c. 9.- In definitiva, il secondo motivo del ricorso principale deve esse re accolto, nei sensi di cui in motivazione, mentre i rimanenti motivi del ricorso prin cipale e il ricorso incident ale vanno disattesi.
La sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio della causa alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, che deciderà uniformandosi agli enunciati principi di diritto e tenendo conto dei rilievi svolti, provvedendo a nche alla pronu ncia sulle spese del giudizio di cassazione. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il secondo motivo del ricorso principale, rigetta i restanti motivi del ricorso principale e il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione 21 di 21 al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composiz ione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in ### nella cam era di consiglio della ### nda
causa n. 4900/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Di Virgilio Rosa Maria, Trapuzzano Cesare