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Corte di Cassazione, Ordinanza del 08-11-2021

... ### 1. con sentenza n. 909 del 2015, la Corte di Appello di Palermo, in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda svolta dall'attuale ricorrente, nei confronti dell'### e di ### per il riconoscimento della pensione di reversibilità, la condanna del predetto ### datore di lavoro del coniuge deceduto, alla regolarizzazione contributiva e per la costituzione della rendita vitalizia; 2. il giudice di primo grado aveva dichiarato la parte decaduta dall'azione giudiziaria per il riconoscimento della pensione di reversibilità, ritenuto proponibile la domanda di costituzione della rendita vitalizia, acquisita la prova del pregresso rapporto lavorativo e, per essere maturata la prescrizione dei contributi omessi, aveva condannato l'### a corrispondere la prestazione correlata al rapporto di lavoro accertato, con rimborso, a carico del ### dell'onere economico sopportato dalla ### per la costituzione della prescritta riserva matematica; 3. la Corte di merito, in accoglimento del gravame principale svolto dall'### riteneva assorbente la maturata decadenza in ordine alla domanda di costituzione della rendita vitalizia, per essere decorso, alla data di proposizione del ricorso (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso 4023-2016 proposto da: ### elettivamente domiciliata in #### 94, presso lo studio dell'avvocato ### rappresentata e difesa dall'avvocato ### - ricorrente - contro I.N.P.S. - ### in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in #### BECCARIA 29, presso l'### dell'### rappresentato e difeso dagli ###, #### D'###### - controricorrente - nonché contro ### - intimato - avverso la sentenza n. 909/2015 della CORTE ### di PALERMO, depositata il ### R.G.N. 234/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/04/2021 dal ###. ### MANCINO.  \ R.G.4023/2016 ### 1. con sentenza n. 909 del 2015, la Corte di Appello di Palermo, in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda svolta dall'attuale ricorrente, nei confronti dell'### e di ### per il riconoscimento della pensione di reversibilità, la condanna del predetto ### datore di lavoro del coniuge deceduto, alla regolarizzazione contributiva e per la costituzione della rendita vitalizia; 2. il giudice di primo grado aveva dichiarato la parte decaduta dall'azione giudiziaria per il riconoscimento della pensione di reversibilità, ritenuto proponibile la domanda di costituzione della rendita vitalizia, acquisita la prova del pregresso rapporto lavorativo e, per essere maturata la prescrizione dei contributi omessi, aveva condannato l'### a corrispondere la prestazione correlata al rapporto di lavoro accertato, con rimborso, a carico del ### dell'onere economico sopportato dalla ### per la costituzione della prescritta riserva matematica; 3. la Corte di merito, in accoglimento del gravame principale svolto dall'### riteneva assorbente la maturata decadenza in ordine alla domanda di costituzione della rendita vitalizia, per essere decorso, alla data di proposizione del ricorso (2 luglio 2013), il termine triennale computato a partire dal termine massimo di esaurimento del procedimento amministrativo sulla relativa domanda amministrativa (del 20 agosto 2009, in riferimento alla quale il diniego amministrativo era intervenuto il 12 novembre 2013, pendente il giudizio di primo grado); 4. la doglianza svolta con il gravame incidentale dall'attuale ricorrente per la mancata condanna del ### alla regolarizzazione contributiva - per avere il giudice di primo grado, acquisita la prova del pregresso rapporto lavorativo nel periodo 23 giugno 1998/30 agosto 2000 (ad eccezione del periodo tra 6 e 21 settembre 1999), ritenuto prescritto l'onere contributivo - veniva rigettata dalla Corte di merito, per decorso del termine quinquennale di prescrizione (la prima richiesta rivolta al datore di lavoro risaliva al 6 giugno 2009); 1 5. ancora, quanto al gravame incidentale avverso l'affermata improponibilità della domanda per il riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità, la Corte di merito riteneva non dedotto alcun elemento utile, pertinente e idoneo ad infirmare la declaratoria di improponibilità per il vano decorso del termine di cui all'art. 47 d.P.R.  n.639 del 1970 (in riferimento alla domanda amministrativa del 22 luglio 2003 proposta dalla coniuge superstite); 6. avverso tale sentenza ### ha proposto ricorso, affidato a due motivi, al quale ha opposto difese l'### con controricorso; ### è rimasto intimato; ### 7. con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt 112,333, cod.proc.civ., art. 3, comma 9, legge n. 335 del 1995, art.  47 d.P.R. n.227 del 1970, artt. 1175,1176,2116 cod.civ., e si assume che l'### ricevuta comunicazione dell'omissione contributiva, anche da parte del superstite del lavoratore, sia obbligato a riscuotere il credito e a provvedere alla regolarizzazione della posizione assicurativa del lavoratore; che, incontestati i contributi settimanali di 5 anni e 4 mesi maturati dal de cuius, con l'accredito dei contributi scattava il diritto alla pensione di reversibilità e, quanto alla prescrizione, la denuncia della superstite, il 22 luglio 2003 e, ancora, il 15 giugno 2009, rendeva applicabile la prescrizione decennale alla stregua dell'art. 3, comma 9, legge n. 335 del 1995, come peraltro confermato da missiva dell'### (del 20 dicembre 2012) il cui tenore escludeva che i contributi fossero prescritti, e conseguentemente l'### anche in considerazione dell'incapienza patrimoniale del datore di lavoro, accertata con la sentenza di primo grado, avrebbe dovuto erogare la prestazione richiesta; che la richiesta di accredito dei contributi, non soggetta ad alcun termine di decadenza, non può formare oggetto di domanda amministrativa ed è inapplicabile l'art. 47 d.P.R. n.227 del 1970 cit.; che con l'accredito automatico dei contributi la coniuge ed erede del lavoratore acquisisce il diritto alla pensione di reversibilità e ha inoltre errato la Corte di merito nel ritenere necessaria la richiesta del lavoratore al datore di lavoro della regolarizzazione contributiva, in ogni caso formulata; 8. con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 47 d.P.R. n.639 del 1970 e dell'art. 13 legge n.1338 del 1962, e si assume che la domanda di costituzione della rendita vitalizia non è soggetta al termine di decadenza previsto dall'art. 47 d.P.R. n.639 del 1970 per le controversie in materia di trattamenti pensionistici, come confermato dall'art. 13 legge n. 1138 del 1962 che, per l'esercizio del diritto non indica alcun termine di prescrizione e la pretesa può essere fatta valere in ogni tempo, anche dai superstiti del lavoratore; 9. il primo motivo è da rigettare; 10. l'ampia censura svolta con il primo motivo è volta a sentire affermare la regola del diritto del coniuge superstite a percepire la pensione di reversibilità con l'accredito automatico dei contributi omessi a decorrere dalla domanda amministrativa con argomentazioni già svolte innanzi al giudice del gravame ma la sintesi così descritta si risolve in argomentazioni difensive in ordine alla protezione del diritto del lavoratore alla posizione assicurativa che non incrinano in alcun modo la sentenza impugnata che ha confermato la declaratoria di improponibilità per il vano decorso del termine di cui all'art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970 decorrente, al più tardi, dalla scadenza dei termini legali previsti per l'esaurimento del procedimento amministrativo (ampiamente decorso tra la domanda amministrativa del 22 luglio 2003 e la proposizione dell'azione, in data 2 luglio 2013, come rilevato dalla Corte territoriale); 11. nondimeno va rammentato, a fronte degli ampi argomenti spesi nel senso dell'affermazione del diritto al trattamento pensionistico ai superstiti per effetto di un automatico accredito dei contributi omessi, che è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui, in caso di omesso versamento dei contributi da parte del datore di lavoro, il nostro ordinamento non prevede un'azione dell'assicurato volta a condannare l'ente previdenziale alla regolarizzazione della sua posizione contributiva, nemmeno nell'ipotesi in cui l'ente previdenziale, che sia stato messo a conoscenza dell'inadempimento contributivo prima della decorrenza del termine di prescrizione, non si sia tempestivamente attivato per l'adempimento nei confronti del datore di lavoro obbligato, residuando unicamente in suo favore il rimedio risarcitorio di cui all'art. 2116 cod.civ. e la facoltà di chiedere all'### la costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 legge 1338 del 1962 (fra tante, Cass. n. 6569 del 2010; Cass. n. 3491 del 2014, Cass. nn. 2164 e 6722 del 2021); 12. il secondo motivo, incentrato sulla questione della non assoggettabilità della domanda di rendita vitalizia alla decadenza ex art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970, è da accogliere; 13. il citato art.47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come più volte statuito da questa Corte di legittimità, è dettato a protezione dell'interesse pubblico alla definitività e certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti su bilanci pubblici (Cass. nn. 12508 del 2000, 18528 del 2011, 3990 del 2016, 28639 del 2018; da ultimo, 5820 del 2021); 14. è consolidato il principio secondo cui la decadenza dall'azione giudiziaria prevista dal citato articolo 47, nel testo sostituito dall'art. 4, d.l. n. 384 del 1992 (conv. con legge n. 438 del 1992), per l'ampio riferimento alle controversie in materia di trattamenti pensionistici in esso contenuto, comprende tutte le domande giudiziarie in cui venga in discussione l'acquisizione del diritto a pensione ovvero la determinazione della sua misura, così da doversi ritenere incluso, nella previsione di legge, anche l'accertamento relativo alla consistenza dell'anzianità contributiva utile per beneficiare di un sistema più favorevole di calcolo della contribuzione, ad esempio alla stregua dell'art. art. 13, comma 8, legge n. 257 del 1992 (v., fra tante, Cass. n. 11183 del 2019 ed ivi ulteriori precedenti); 15. non viene in rilievo, nella specie, una prestazione pensionistica sibbene il detrimento pensionistico conseguente all'intervenuto omesso versamento dei contributi dovuti, detrimento che, ricorrendone gli specifici presupposti, può essere eliminato attraverso la costituzione della rendita vitalizia; 16. come affermato da Cass. n. 12213 del 2004 l'omissione contributiva produce un pregiudizio patrimoniale, a carico del prestatore di lavoro, distinto in due tipi di danno: la perdita, totale o parziale, della 4 prestazione previdenziale pensionistica, che si verifica al raggiungimento dell'età pensionabile, e la necessità di costituire la provvista necessaria ad ottenere il beneficio economico corrispondente alla pensione, attraverso una previdenza sostitutiva ed eventualmente pagando quanto occorre a costituire la rendita di cui all'art. 13 cit. (v., sul duplice pregiudizio patrimoniale prodotto al lavoratore dall'omissione contributiva, da ultimo, Cass. n. 18661 del 2020 ed ivi ulteriori precedenti); 17. dall'art. 13 cit., che permette al lavoratore di chiedere che il datore versi la provvista per la costituzione della rendita, come affermato da n. 12213 del 2004 cit., si evince la natura di risarcimento in forma specifica del danno da omissione contributiva e gli approdi ermeneutici, da Cass. Sez.Un. n. 3678 del 2009 fino a Cass. n. 17320 del 2020, che hanno affermato la necessità del litisconsorzio necessario con l'ente previdenziale nella controversia in cui si lamenti, da parte del lavoratore, il mancato versamento della contribuzione correlata da parte del datore di lavoro, hanno definito l'azione per la costituzione della rendita vitalizia come azione risarcitoria (v. anche Cass. n. 2630 del 2014); 18. non si verte, dunque, per poter invocare l'estensione del regime decadenziale, nell'ambito della protezione dell'interesse pubblico alla definitività e certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti su bilanci pubblici (fra tante, Cass. n. 13630 del 2020), controvertendosi, nella vicenda che qui occupa, del diritto potestativo alla costituzione della rendita vitalizia, a spese del datore di lavoro, istituto di carattere generale dell'assicurazione obbligatoria al fine di costituire la provvista per il beneficio sostitutivo della pensione correlato al diritto al recupero dei contributi da parte dell'### per l'accantonamento necessario alla costituzione della riserva matematica nel relativo fondo di destinazione (arg. da Cass., Sez.Un., n. 21302 del 2017, in tema di regolazione della giurisdizione sulla domanda di accertamento del diritto alla costituzione della rendita vitalizia sensi dell'art. 13 legge n. 1338 del 1962, strumentale alla costituzione della riserva matematica per la regolarizzazione della posizione contributiva); 5 19. l'azione nella quale vengono in gioco l'interesse del lavoratore alla realizzazione dei presupposti della tutela assicurativa (con la condanna dell'### alla costituzione della rendita vitalizia e del datore di lavoro inadempiente al versamento della riserva matematica), l'interesse dell'### a limitare il riconoscimento della rendita vitalizia ai casi di esistenza certa, e non fittizia, di rapporti di lavoro e, infine, l'interesse del datore di lavoro a non trovarsi esposto, ove il giudizio si svolga in sua assenza, agli effetti pregiudizievoli di un giudicato ai suoi danni a causa del riconoscimento di un inesistente rapporto lavorativo, lontano nel tempo, è affatto estranea, per la sua natura risarcitoria, sia al novero dei trattamenti pensionistici stricto sensu sia all'ambito dei benefici contributivi speciali idonei a incrementare, a totale carico del sistema previdenziale pubblico, le provvidenze spettanti all'assicurato; 20. in conclusione, l'azione per la costituzione della rendita vitalizia, con onere per il datore di lavoro di versare la riserva matematica per costituire la provvista per il beneficio sostitutivo della pensione, non è assoggetta a decadenza - che avrebbe come conseguenza normale e indefettibile, l'estinzione definitiva del diritto che ne è oggetto e l'impossibilità di conseguirlo mediante una nuova domanda - ma a prescrizione trattandosi di un credito risarcitorio (v. Cass. n. ### del 2017; 21. il secondo motivo del ricorso va, dunque, accolto e l'impugnata sentenza va cassata in relazione al motivo accolto e, per essere necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa va rinviata alla Corte di appello di Palermo che, in diversa composizione, procederà a un nuovo esame della fattispecie, facendo applicazione dei principi sopra esposti; 22. al giudice del rinvio è demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M.  La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, rigettato il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia a ### in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.  6 Così deciso in ### nella camera di consiglio del 21 aprile 2021 ### 

causa n. 4023/2016 R.G. - Giudice/firmatari: Berrino Umberto, Mancino Rossana

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Corte di Cassazione, Ordinanza del 17-09-2025

... eramento del massimale aggregato di retroattività. In parziale accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza del tribunale, ha compensato le spese di lite del primo grado nei rapporti tra la e la terza chiamata; ha condannato l'### ospedaliera a rifondere le spese di lite del primo grado in favore della terza chiam ata, data l'infondatezz a della chiamata; ha compensato tra tutte le parti le spese del giudizio d'appello e posto quelle della C.T.U., espleta ta nel giudizio d'ap pello, a carico dell'appellante. ricorre per la cassaz ione di detta sen tenza, formulando cinque motivi. L'### resiste con controricorso. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380-bis 1 cod.proc. in vi sta dell 'odierna camera di consig lio, deposita memoria illustrativa. La controricorrente deposita un atto con cui si limita a rinviare al controricorso e, che, p ertanto, non ha le caratteristiche d ella memoria. J.B. J.B. J.B. J.B. J.B.5 di 16 RAGIONI DELLA DECISIONE 1) Con il primo motivo si denu nziano la vi olazione e falsa applicazione degli artt. 194 cod.proc.civ., 87 e 9 0 disp. att . cod.proc.civ. nonché degli artt. 1176 e 2236 cod.civ., ai sensi dell'art. 360, 1° (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4578/2024 R.G. proposto da: , rappresentata e difesa dall'avvocato ### MASCI (####) unitamente all'avvocato #### (###); -ricorrente contro ### in persona del legale rappresentant e pro tempo re nonché ### rale, ### , elettivamente domiciliata in #### 87, presso lo studio dell'avvocato ### (####) che la rappresent a e dif ende unitamente ag li avvocat i ### MAMMONE (####) e ### (###); J.B. 2 di 16 -controricorrente avverso la ### dell a CORTE ### di ### 7870/2023, depositata il ### e notificata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/06/2025 dal ##### ale di ### con sentenza n. 395 2/2017, rigettava la domanda di volt a all'accertamento de lla responsabilità dell'### i per i danni asseritamente subiti a seguito della perfo razione del retto colo n durante un accertamento endoscopico e per i successivi esiti di un intervento di ploctocolectomia restaurati va con app licazione di stoma e alla conseguente condanna della convenuta ai risarcimento dei danni subiti, ravvisando, stante la situazione della paziente che soffriva di rettocolite ulcerosa da circa 20 anni, se non l'urgenza, almeno l'opportunità dell'in tervento poi praticatole, idone o a risolvere sia la perforazione intestinale che la rettocolite ulcerosa cronica, al fine di prevenire ulteriori perforazioni, fistolizzazioni o degenerazioni cancerose; per l'effetto, condannava la alla refusione delle spese processuali in favore della convenuta e della terza chiamata, l'impresa di assicurazioni della conven uta, e al pagamento delle spese di C.T.U. 
Con sentenza n. 7870/2023, pubblicata il ### e notificata il 14/ 12/2023, la Corte d'appello di ### dopo avere ritenuto fondata l'eccezione della inerente la correttezza dell a C.T.U. e nom inato u n collegio peritale, composto da un med ico legale e da uno specialista in chirurgia dell'apparato digerente, cui sottoponeva nuovi quesiti, ha disatteso gli esiti della nuova C.T.U., e ritenuti confacenti e corretti gli accertamenti eseguiti presso la struttura ospedaliera (e scludendo il verificarsi di un «m alaccorto pinzamento») e opportuno l'intervento di p roctocolecto mia, in J.B.
 J.B.3 di 16 relazione agli element i clinici esist enti, al fine di scong iurare l'ingravescenza della rettocolit e ulcerosa e l'insorg enza di altre patologie, tra cui il cancro del colon rett o e la perforazione del colon - evenienze non solo possibili, ma, data la riscontrata fragilità delle pareti intestinali, anche probabili - ; in particolare, ha rilevato che le evide nze documentali confermavano la bontà delle conclusioni alle quali era addivenuto il tribunale sulla scorta della C.T.U. svolta in primo grado; C.T.U. che ha reputato «esente dalle censure di null ità solle vate nel gravame per le gravi irregolarità procedurali commesse dall' au siliario, consistit e nel porre a fondamento dell'elaborato peritale la documentazione irritualmente inviata a mezzo mail dal ctp dell' azienda ospedaliera ### dopo il giuramento prestato e prima dell'invio della bozza di elaborato alle parti». Per l'effetto, ha confermato la sentenza del tribunale e concluso ne l senso della non ravvisabilità di erro ri diagnostici o di procedura nella scelta e nella re alizzazione dell'intervento di proctocolectomia restaurativa, alla quale la era stata sottoposta in d ata 26.4.2008 da parte d ella ### di ### nterologia del ### Ha escluso, inoltre, ch e non fosse stata fornita al la un'adeguata rappresentazione dei rischi connessi al trattamento, mediante l'acquisizione di un det tagliato consenso informato, diversamente da quanto riten uto dal collegio peritale che aveva ravvisato la generi cità del modulo sottoposto alla prima dell'intervento e sottoscritto dalla medesima e la non rispondenza delle informazioni in esso contenute allo specifico caso clinico. A tale conclusione è g iunta, rilevando ch e risultavan o barrate le caselle relative alla colectomia con ileo-retto anastomosi, consistente nell'asportazione del colon e nel ripristino del transito intestinale mediante abboccamento dell'ultima porzione di intestino tenue con il retto ed eventuale ileostomia di protezione, e che, in base al tenore letterale del modulo sottoscritto e del grado di sua J.B.
 J.B.4 di 16 istruzione, la era senz'altro stata in grado di comprendere la natura dell'intervento al quale doveva sottoporsi, ben essendo consapevole, del resto, della gravità della patologia che l'affliggeva dal 1985. Ha accertato che era stata l'ap pel lante a rifiutare un ulteriore intervento di ca nalizzazione che avrebbe comportato la definitiva eliminazione delle problematiche indotte dalla stomia. Ha accolto invece la censura riguardan te l'erronea condanna de lla al pagam ento delle spese di lite sostenut e dalla terza chiamata, l'impresa di assicurazione ### in ragione della manifesta infondatezza della chiamata in causa d a parte de ll'azienda osp edaliera convenu ta che ben conosceva l'inoperati vità della polizza per avvenuto sup eramento del massimale aggregato di retroattività. 
In parziale accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza del tribunale, ha compensato le spese di lite del primo grado nei rapporti tra la e la terza chiamata; ha condannato l'### ospedaliera a rifondere le spese di lite del primo grado in favore della terza chiam ata, data l'infondatezz a della chiamata; ha compensato tra tutte le parti le spese del giudizio d'appello e posto quelle della C.T.U., espleta ta nel giudizio d'ap pello, a carico dell'appellante.  ricorre per la cassaz ione di detta sen tenza, formulando cinque motivi. 
L'### resiste con controricorso. 
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380-bis 1 cod.proc.  in vi sta dell 'odierna camera di consig lio, deposita memoria illustrativa. 
La controricorrente deposita un atto con cui si limita a rinviare al controricorso e, che, p ertanto, non ha le caratteristiche d ella memoria. J.B.
   J.B.5 di 16 RAGIONI DELLA DECISIONE 1) Con il primo motivo si denu nziano la vi olazione e falsa applicazione degli artt. 194 cod.proc.civ., 87 e 9 0 disp. att .  cod.proc.civ. nonché degli artt. 1176 e 2236 cod.civ., ai sensi dell'art. 360, 1° comma, n. 3 cod.proc. La ricorre nte ripropone la censura già mossa al tribunale e disattesa dal giudice d'appello di nullità della C.T.U. svolta in primo grado, per avere il C.T.P. dell'### inviato al C.T.U. irritualmente una vera a propria perizia di parte tre giorni dopo l'udienza di giuramento, ma prima della redazione della bozza preliminare; perizia mai precedentem ente prodotta in g iudizio, degradata dall'ausiliario del giudice a «note preliminari ex art 194 cod.proc.civ.», interamente recepite nell'elaborato finale. 
Inoltre al C.T.U. si rimp roverava, i n violazione de ll'art. 19 5 cod.proc.civ., di aver depositato la perizia a prop ria firma nel fascicolo telematico del giudizio in data ### 14, ovvero soltanto due giorni prima dell'udienza di esame della C.T. U. del 15/04/2014, senza aver mai preventivamente inviato alcuna bozza al perito di parte. 
Il tribunale, nonostante le puntuali eccezioni mosse in tal senso, si era limitato ad autorizzare il C.T.P. a formulare osservazioni alla bozza peritale che, peraltro, il C.T.U. omette va di riportare nella nuova stesura finale della relazione.  ### peritale, inoltre , viene censurato per essere insufficientemente motivato, avendo l'ausiliare del giudice: i) eluso o comunque non affrontato in maniera tecnicamente esaustiva la questione centrale demandat agli; ii) o messo di accertare quali fossero le sue cond izioni cliniche alla data dell'int ervento, limitandosi a indicare che risultava affetta da rettocolite ulcerosa e a d escrivere genericamente la malattia e le sue possibili infinite evoluzioni, in maniera del t utto rias suntiva ed avulsa da ogni riferimento al caso di specie; iii) trascurato di esprimersi sull'esito 6 di 16 dell'esame istologico del 17/ 04/2008, limitandosi a m enzionarlo, nonostante che detto esito, oltre a confermare l'assenza di displasie, fosse stato reso noto il giorno successivo all'espletato intervento chirurgico; iv) evitato o gni valutazione circa la giustificazione dell'intervento chirurgico del 16/04/2008, atteso che la C.T.U. conteneva l'elencazione dei casi in cui, secondo le leges artis, la chirurgia invasiva è applicabile in ipotesi di necessità ed urgenza (espressament e ritenute insussistenti), e ipotizzava, in assenza di letteratura scie ntifica a sostegno, che la sc elta dei sanitari sarebbe stata giustificata e/o giustificabi le da un non meglio precisato inten to di risolvere completamente il problema infiammatorio e permettere una guarigione. 
Del resto - osserva la ricorrente - la stessa corte d'appello aveva inizialmente condiviso dette inad empienze del C.T.U. di p rimo grado, tan t'è vero che aveva ritenut o alcuni p rofili dell'esam e demandatogli meritevoli di approfondiment o e disposto, a tale scopo, una nuova consulenza tecnica d'ufficio, affidando l'incarico ad un collegio peritale.  2) Con il secondo motivo la ricorr ente prospetta la nullità della sentenza per violazione e falsa applicaz ione dell'art. 132, 2° comma, n. 4, cod.proc.civ. , ex art. 360, 1° comma, n. 4 cod.proc.civ., per non avere il giudice a quo esposto le ragioni per cui ha ritenuto non condivisibili le puntuali ed esaustive conclusioni dei due a usiliari facenti parte de l collegio peritale nominato in grado d'app ello, con particolare riferimento alle ampiamente documentate sue condizioni cliniche che avevano indotto i detti due periti a ritene re, ciascu no per le sue specifiche compete nze, ingiustificabile l'intervento chirurgico demolitorio a cui era stata sottoposta, non ricorrendo né l'ipotesi di una mancata rispondenza della rettocolite ulcerosa alle terapie farmacologiche in atto né una ingravescenza clinica e/o una trasformazione in senso neoplastico. 7 di 16 Il giu dice a q uo, dop o avere disposto un a nuova C.T.U., si sarebbe limitato a ritenere non condivisibili gli esiti di detta nuova C.T.U. e, dopo un acritico “copia e incolla” di rilevanti parti della C.T.U. svolta nel giudizio di primo grado, ha ritenuto non vi fossero valide ragioni per discostarsi dalle conclusioni del primo ausiliario, «essendo le stesse sorrette da un accurato esame anamnestico e sulla valutazione della documentazione sanitaria oltre che esenti di vizi lamentati dall'appellante». Tanto, secondo quanto prospettato, integrerebbe la violazione dell'art. 132, 2° comma, n. 4 cod.proc. 3) Con il terzo motivo parte ricorrente si duole dell'omesso esame di un fatto decisiv o oggetto di discussione tra le parti - omessa comparazione tra le p erizie ex art. 360, 1° comma, n. 5 cod.proc.civ. - e dell a violazione dell'art. 1 11 Cost., p erché, essendo state espleta te nel corso del g iudizio di merito più consulenze tecniche, in tempi diversi e con difformi soluzioni prospettate, il giudice che si sia unif ormato ad una consulenza senza valutare le eventuali censure di parte e giustificare la propria preferenza, limitandosi ad una acrit ica adesione ad una di esse, ovvero che si sia discostato da entrambe le soluzioni senza dare adeguata giustificazione del suo convincimento mediante l'enunciazione dei criteri probatori e degli elementi di valutazione specificatamente seguiti (Cass. n. 13770/2018; Cass .  18598/2020; Cass. n. 13399/2018; Cass. n. 13922/2016) incorre nel vizio di omesso esame di un fatto decisivo. Nella specie, in particolare, alla corte t erritoriale si rimprover a di avere aderito acriticamente alla perizia di primo grado e di non avere effettuato una necessaria ed imprescindibil e comparazione tra le opposte perizie.  4) Con il quarto motivo parte ricorrente imputa al giudice a quo la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge 22 dicembre 2017, n. 219 e de gli artt. 2, 13 e 32 Cost. oltre che degli artt. 8 di 16 1176, 2° comma, 1218, 1236 cod.civ. e 115 cod.proc.civ., ai sensi dell'art. 360, 1° comma, n. 3 cod.proc.civ., nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 132, 2° comma, n. 4, cod.proc.civ., ex art. 360, 1° comma, n. 4 cod.proc. Anche relativamente al consenso informato, la corte d'appello lo avrebbe ritenuto validam ente espresso con una motivazione apparente ed illogica, inidonea a superare le differenti conclusioni espresse dal collegio p eritale d'appe llo. Contraria mente alle conclusioni de giudice a q uo, nel modulo man cava la barratura relativa alle informazioni circa la diagnosi della malattia, non erano esplicitati la patologia da cui era affetta, il motivo dell'intervento, le possibili alternative all'interven to subito, né le conseguenze dell'eventuale rifiuto. Il collegio peritale av eva rilevato che nel modulo di consenso «viene riportata una serie di generiche complicanze della malattia, evidentemente inattuali per il caso della Paziente, tant'è che la relativa casella non è cer to barrata, esattamente come non è barrata la successiva , che si riferisce all'eventualità di una trasformazione in senso neoplast ico, ugualmente inattuale nel caso della ### da, sebbene per realizzare l'intervento n on si attenda neppure la pubb licazione dell'esame istologico» e che non erano indicate le gravissime conseguenze derivanti dall'asportazione di ben due organi quali il colon ed il retto. 
Peraltro, aggiunge la ricorrente, l'intervento subito non era quello che la corte territoriale ha ritenuto barrato - colectomia con ileoretto anastomosi, consi stente nella asportazione del colon e ripristino del tran sito intestinale mediante abboccamento dell'ultima porzione di intestino tenue con il rett o ed e ventuale ileostomia di protezioneche era indicato al punto precedente del modulo - rettocolectomia con ileo ano anastomia e pouch che consiste nell'asportazione del colon e del rettocioè quello cui si sarebbe potuta sottop orre successivamente e che av eva rifiutato 9 di 16 non per capriccio (come ha lasciato intendere il giudice a quo), ma perché, soltanto una volta dimessa dall'ospedale era venuta a conoscenza delle gravi conseguenze derivanti dalla resezione del colon e del retto, e aveva avut o modo di documentarsi presso specialisti in chirurgia che aveva no sconsigli ato la chiusura dell'ileostomia, «costantemente e ripetutamente rappresentata come foriera di numerosi rischi quoad vitam e quoad valetudinem».  5) Con il quinto mot ivo la rico rrente si duole della vi olazione dell'art. 360, 1° comma, n. 5 cod.proc.civ. per omesso esame del motivo di appello n. 7-a) e 7-b), relativo alla ingiusta condanna alla refusione delle spese del primo grado di giudizio. 
La corte territoriale, in parzialmente accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza del tribunale, ricorrendone i giusti motivi, ha compensato sia le spese del giudizio di appello, sia le spese di lite del primo grado re lativamen te ai sol i rapporti tra con la terza chiamata, confermando tuttavia «l'impugnata sentenza in ordine alla regolazione delle spese di lite tra le parti principali in quanto non oggetto di specifica censura». 
La tesi della ricorrente è che il giudice a quo abbia valutato come erroneamente non censurata la sentenza emessa dal tribunale anche in ordine alla regolazione delle spese di l ite tra le parti principali, così di fatto disattendendo e/o omettendo di valutare i motivi di impugnazione n . 7 a-b, con cui era stata lamentata la mancata compensazione delle spese di lite, posta la peculiarità e complessità delle q uestioni trattate, e il motivo n. 7-c), con cui veniva censurat a l'arbitraria chiama ta del terzo in causa e la conseguente arbitraria condanna a lle spese anche in favo re del terzo chiamato.  6) In primo luogo vanno esaminate le eccezioni di improcedibilità e di mancata integrazione del contraddittorio sollevate dall'### 10 di 16 Quanto alla prima, fondata sulla violazione dell'art. 369, 2° comma n. 2 cod.proc.civ., per non avere la ricorrente soddisfatto l'onere di depositare entro il termine di cui all'art. 369, 1° comma, cod.proc.civ., la copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione avvenuta in data ###/2023, occorre muovere d al rilievo che, cont rariamente a quant o eccepito, la ha soddisfatto le prescrizioni di cui all'a rt. 3 69, 2° comma n. 2, cod.proc.civ. (si vedano gli allegati al ricorso n. 24 e n. 1 che contengono la relata di notifica e la copia della sentenza d'appello qui impugnata). 
Quanto alla second a, per non avere l a ricorrente provve duto a notificare il ricorso alla ### ia di ### curazioni ### cooperativa, nonostante essa fosse stata parte dei due giudizi di merito, va osservato quanto segue: - a segu ito della proposiz ione, con l'atto di chiamat a in causa, della domanda di garanzia da parte dell'azienda ospedaliera per il caso di soccomb enza ne i riguardi dell'odierna ricorrente, si e ra determinato un litisconsorzio successivo facoltativo per effetto della tecnica della chiamata in causa di cui all'art. 106 cod. proc. civ. Il chiamante in questo caso non aveva rigettato la sua legittimazione sostanziale, ma, per il caso che fosse stata riconosciuta fondat a verso di lu i la dom anda, assu meva che il terzo ne dovesse sopportare le conseguenze. 
Il giud izio sulla domanda princi pale e quello su lla domanda di garanzia erano rimasti distinti. Si era in presenza, quindi, di una situazione di cumulo ricond ucibile alla nozione di litis consorzio facoltativo anche quanto al m odo di svolgime nto, ben potendo trovare applicazione la regola del 2° comma dell'art. 103 cod.proc.civ. (Cass. 18/09/2015, n. 18318). 
Una volta p ronunciat a la sentenza di appello, il cumulo di domande in questione è rimasto connotato nel senso della scindibilità, in quanto la decision e sulla d omanda di garanzia nel J.B.11 di 16 senso del rigetto per una ragione - il superamento del massimale - esclusivamente inerente il rapporto giuridico dedot to dall'azienda sanitaria contro la compagnia di assicurazioni, si è connotato come decisione del tutto indipendente da quella sulla domanda principale e, pertanto il cumulo fra le due domande, all'atto dell'impugnazione della sentenza si presentava come scindibile ai sensi dell'art. 332 cod. proc. civ. e soltanto all'azienda sanitaria competeva realizzare il cumulo nuovamente, proponendo impugnazione relativamente al rapporto inerente la pretesa verso la impresa di assicurazioni. 
Sussistendo tale situazione è di tutta evidenza che, in assenza di una situazione di inscindibilità della cause o di dipendenza fra esse (quest'ultima ipotesi si sarebbe potuta verificare se la domanda di garanzia fosse st ata accolta nel merito) , questa Corte, accert ato che il ricorso non indica formalmente come parte la compagnia di assicurazione e nemmeno risulta ad essa notificato, sempre per il carattere di scindibilità del cumulo, ritiene di non dover provvedere ad ordinare la notificazione del ricorso alla medesima.  7) Passando, ora, allo scrutinio dei motivi di ricorso, il primo è inammissibile. 
La ricorrente reitera le censure già disattese dal giudice a quo, senza confrontarsi con la statuizione di rigetto. 
La corte d'appello ha rilevato che «dagli atti allegati alla C.T.U.  che il ctp di parte conve nuta, dott . nel p ieno rispetto di quanto previsto dall'art. 194 cod.proc.civ. e 90 disp. att.  cod.proc.civ., inviava all'ausiliario note sulla situazione della perizianda nelle quali si richiam avano i documen ti sanitari ritualmente versati in atti dalle parti e la letteratura specialistica in materia (v. bozza di perizia e relazione finale della dott.ssa nella quale si richiamano le note del ct di entrambe le parti)» (p.  11). 
Deve ribadirsi che con i motivi di ricorso per cassazione la parte non può limitarsi a riproporre le tesi difensive svolte nelle fasi di A.H.
R.V.12 di 16 merito e motivatam ente d isattese dal giudice dell'appello, senza considerare le ragioni offerte da quest'ultimo, poiché in tal modo si determina una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dalla sent enza impugnat a che si risolve, in sostanza, nella prop osizione di un "non motivo ", come tale inammissibile ex art. 366 , 1° comma, n. 4, cod .proc.civ. ( 24/09/2018, n. 22478; Cass. 17/11/2003, n. 17402; 23/09/2003, n. 12632; Cass. 25/08/2000, n. 11098).  8) Il second o ed i l terzo motivo, es aminabili congiun tament e, sono fondati p.q.r.  ### giustificativo del rige tto dell'appello si regge sui seguenti passaggi argomentativi: - a p . 8 della sentenz a, il giudice d'appell o dà atto che con ordinanza del 10.11.2017, «ritenuta la fondatezza della eccezione inerente la correttezza della C.T.U., in relazione alla responsabilità per la perfo razione int estinale, alla riferita refrattarietà de lla alle cure farmacologiche ed alla opportunità della praticata proctocolectomia, affidava incarico a collegio peritale composto da un medico legale e da specialista in chirurgia dell'app arato digerente, formulando nuovi quesiti peritali»; -dopo aver riportato i quesiti e le risposte elaborate dal collegio peritale (pp. 10-11) e aver rilevato che «###esito della relazione i Ctu stima vano pari ad un 35% il valore del da nno an atomofunzionale comprensivo delle incidenze sulle atti vità quotidiane e sugli aspetti din amico relazionali della danneggiata», il g iudice a quo si è limitato ad affermare che «le conclusioni alle quali sono addivenuti i ctu nominati in quest o g rado sulla adegu atezza e correttezza degli accertamenti e seguiti e sulla adegu tezza dell' intervento di proctocolectomia esegu ito anche in relazione agli elementi clinici esiste nti non siano condivisi bili. Per contro le evidenze documentali confermano la bontà delle conclusioni alle J.B.13 di 16 quali è addivenuto il ### sulla scorta della ctu della dott.ssa (p. 11); - riportati da p. 12 a p. 15 ampi stralci della C.T.U. espletata del giudizio di primo grado, ha concluso ch e « In base al le considerazioni del ctu dr.ssa del primo grado , dalle quali non si hanno valide ragioni per discostarsi essendo le stesse sorrette da un accurato esame anamnest ico e sulla valutazione della documentazione sanitaria oltre che esenti dai vizi lamentati dall' appellante», alla struttura ospedaliera non potessero imputarsi «errori diagnostici o di procedura nella scelta e nella realizzazione del protocollo medico dell'interve nto di proctocolectomia restaurativa», pre cisando che «l'accertamento effettuato (colonscopia con biopsia) era senz ' alt ro raccomandato al fine di scongiurare l'ingravescenza dell a patologia da cui era affet ta e l' insorgenza di altre patologie, tra cui il cancro del colon retto», che il rischio di perforazione del colon era un'evenienz a non solo possibile, ma anche probabile, che non erano emersi «elementi per ricondurre la perforazione alle biopsie praticate dagli operatori della struttura sanitaria per un “malaccorto pinzamen to”» e che comunque la complicanza era stata «monitorata accuratamente dai sanitari dell' azienda». 
Le censure mosse con i motivi qui scrutinati appaiono, dunque, effettivamente fondati, perché la motivazione della sent enza impugnata non contiene alcuna e nunciazione delle ragi oni di condivisione di quanto riportato fra vi rgolette circa l'elaborato peritale svolto nel giudizio di primo grado e della preferenza per le conclusioni di detto elaborato piuttosto che per quelle formulate dal collegio perital e, nominato in grado d'appello prop rio in ragione della ritenuta fondatezza delle censure mosse alla C.T.U. disposta dal tribunale. Né può ipotizzarsi che rappresenti una motivazione effettiva (cioè identificabil e come tale in senso logico, quale procedimento di spiegazione della ragione de l convincim ento) R.V.
R.V.14 di 16 quella di carattere meramente grafico, contenuta a p. 15, secondo cui le considerazioni espresse dall'ausiliare del giudice nel giudizio di prim o grado erano «sorrette da un accurato e same anamnestico» e basat e «sulla valutazione de lla documentazione sanitaria oltre che esenti dai vizi lamentati dall' appellante»: non solo tale enunciazione risulta del tutto generica e non motivata e, dunque, è, di per sé, una "non motivazione", ma, è da dire, non potrebbe neppure considerarsi mo tivazione per relatione m (cioè facente proprio l'elaborato peritale) perché sarebbe stato necessario indicare e spiegare perché, oltre tutto contraddicendosi (v. infra), il giudice a quo abbia ritenuto insussistenti valide ragioni per discostarsi dalle valutazioni della C.T.U. 
Deve altre sì rilevarsi l'assoluta contraddi ttorietà (de ll'ipotetica) motivazione: se anche si volesse intendere che la corte territoriale abbia voluto condi videre tutto ciò ch e dalla C.T.U. risultava, si dovrebbe rilevare che in quanto riprodotto si annida una intrinseca contraddittorietà dell'argomentare del giu dice che, della C.T.U.  p rima ha dispo sto la rinnova zione, poi l'ha ritenuta sorretta da «accurato esame an amnestico» e da corretta « valutazione della docum entazione sanitaria» (v., rispettivam ente, pp. 8 e 15). 
La corte d'appello neppure si è fatta carico di esplicitare le ragioni per cui ha ritenuto non condivisibili le risultanze del collegio peritale d'appello. 
Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, se nel corso del giudizio vengono nominati, i n tempi successivi, due o più consulenti tecnici d'ufficio le cui conclusioni siano difformi ed inconciliabili fra loro, il giudice p uò seguire il parere dell'uno o dell'altro o anche discostarsi da t utti, p urché dia adeguata giustificazione del suo convinciment o mediante l'en unciazione dei criteri probato ri e degli elementi di valu tazione speci ficamente seguiti. R.V.
R.V.15 di 16 In particolare , allorquando intend a uniformarsi al parere di uno dei consulenti, non può limitarsi ad un'acritica adesione ad esso, ma deve, invece, valutare le eventuali censure di parte e giustificare la propria preferenza, indicando le ragioni per cui ritiene di dover disattendere le conclusioni dell'altro consulente, salvo che queste non siano stat e già criticament e esaminate nella nu ova relazione peritale, nel qual caso soltanto sarà sufficiente accettare ragionatamente le conclusioni di quest'ultima, senza necessità di una minuziosa ed analitica confutazio ne degli argome nti esposti nell'altra (Cass. 17/05/2022, n.15721); men tre è tenuto a farsi carico di sviluppare un'analisi comparativa con le altre consulenze, che risulta imprescindibile laddove le conclusioni recepite non siano idonee a palesare, da sole, le ragioni della adesione espressa dal giudicante (Cass. 26/05/2021 , n. 14599).  8) Il quarto motivo di ricorso è inammissibile. 
La corte d'appello ha rite nuto con un apprezzament o di fat to incensurabile in cassazione, se non per vizio di motivazione (la motivazione nel caso di specie supera il minimo costituzionale: a p.  16 la corte territo riale enuncia le ragio ni per cui ha disatteso le risultanze del collegio peritale, facendo leva su quanto ris ultante dal doc. 30 del fascicolo di parte attrice e dalle allegazioni difensive della stessa), ch e la ricorrente era stata infor mata della n atura dell'intervento e delle sue implicazioni e che il ripristino della funzionalità organica e il superamento delle problematiche indotte dalla ileostomia era mancato per scelta della ricorrente «non altrimenti giustificata che dalla paura dell'intervento».  9) Il quinto motivo resta assorbito.  10) Alla fondatez za p.q.r. de l secondo e del terzo motiv o, assorbito il quinto, inammissib ili il primo e il quarto, consegue l'accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione ai motivi accolti dell'impugn ata sentenza con rinvio alla Corte d'appello di 16 di 16 ### in diversa composi zione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.  10) Va dispost o che, in caso di utilizzazione del present e provvedimento in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazio ne delle generalità e degli altri dati identificativi di P.Q.M.  La Corte accoglie p.q.r. il secondo e il terzo motivo, assorbito il quinto, inammissibili il p rimo e il quarto, cassa in relazione ai motivi accolti l'impugnata sentenza con rinvio alla Corte d'appello di Rom a, in diversa composizione, che provvede rà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione. 
Dispone l'oscuramento dei dati personali di nei termini di cui in motivazione. 
Così deciso n ella ### di ### io del 6 giugno 2025 d alla ### sezione civile della Corte di Cassazione.  ### J.B.
J.B.

Giudice/firmatari: Travaglino Giacomo, Gorgoni Marilena

M
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Corte di Cassazione, Ordinanza del 21-03-2025

... quarto motivo di ricorso , perché il suo eventuale accoglimento comunque non porterebbe alla cassazione della statuizione che ha negato la ricorrenza dei p resupposti pe r applicare la sanzione sostitutiva di cui all'art. 117, comma 7, ### 11) Con l'ottavo motivo la ricorrente si lamenta della <<violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n.4. c.p. c.>>, per essere stato rigettato il motivo di appello con cui era stata dedotta la nullità delle scritture integrative per difetto di causa concreta, argomentando sulla validità giuridica del floor contrattuale che non era stata oggetto di contestazione. Il motivo è infondato. La corte d'appello, sia p ure passando attraverso il vaglio del la liceità della cl ausola floor, ha n egato ch e la rimodulazione della clausola di indicizz azione fosse priva di causa concreta, come ipotizzato dalla ricorrente: con essa non era stato eliminato il vantaggio economico per l'utilizzatrice dipendente dalla fluttuazione della clausola di cambio, ma esso era stat o pattiziam ente contenuto, impedendo che il t asso scendesse al di sotto dello 0,3%, perché altrimenti l'operazione sarebbe risultat a (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23990/2023 R.G. proposto da: ####.R.L., in p ersona dell'amministratore, ### SANTARSIERO, rappresentata e difesa dall'avvocato M #### (### ), ###; -ricorrente contro ### S.P.A, rappresentata e difesa dagli avvocati ### (###), ### SCIARRILLO (####) e ### (###); -controricorrente
Avverso la SENTENZA de lla Corte d'Ap pello di ### 2676/2023, depositata il ### e notificata il ###.  2 di 18 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/01/2025 dal ##### ale di ### prima, con la sentenza n . 1833/2022, e, successivamente, la Corte d'Appello di ### con la sentenza 2676/2023, depositata il ### e notificata il ###, hanno rigettato le dom ande di ### rise S.r.L. nei confronti di ### S.p.A.: domande volte a ottenere la condanna della convenuta ( con cui aveva stipulato, rispe ttivamen te, il ### e il ###, due contratt i di leasing aventi ad oggetto impianti fotovoltaici) alla restituzione di quanto pagato in eccesso in ragion e: a) d ell'errata inclusione nei piani di ammortamento del prezzo di riscatto; b) della previsione di interessi sul corrispettivo per il riscatto, in violazione dell'art. 1282 cod.civ.; c) dell'applicaz ione di tass i più alti di quelli contrattualmente dichiarati; d) della nullità delle scritture private con cu i erano stat i rimodulate le clausole di indicizzazione, rispettivamente, del 5/03/2013 e del 23/04/2 013, per d ifetto di causa concreta. 
Segnatamente, la corte d'appello ha rigettato: a) il mot ivo con cu i veniva denunciata la errata inclu sione del prezzo di riscatto nel pia no di am mortamento, per violazione dell'art. 1282 cod.civ., ritenendo che il quantum delle singole rate dei canoni di leasing <<è necessariamen te influenzato dall'ammontare del prezzo di opzione: maggiore è la so mma da versarsi in caso di esercizio del diritto di opzione e minore sarà il canone e viceversa>> (p . 21), all'esito di un arti colato percorso logico-giuridico che ha tenuto cont o della natu ra della c ausa del contratto di leasing, dell a diversità tra il t asso di leasing e il comune tasso di i nteresse, dei provvedim enti ch e regolano la materia succedutisi nel tempo (### di vigilanza della ### 3 di 18 d'### - circ. 229 /1999 -; ### C.I.C.R. del 4 /03/2003; provvedimento della ### d'### del 29/07/2009); b) il motivo di appello con cui era stata denunciata la violazione dell'art. 117, comma 6, ### per essere il tasso d'int eresse utilizzato nei piani di ammortament o (tasso inte rno di attualizzazione) diverso da quello esposto e pubblicizzato (tasso annuo nominale), perché: b1) dalla C.T.U. era emerso inequivocabilmente che la differenza denunciata era dovuta al fatto che il tasso nomina le era stato espresso su base annua indipendentemente dalla periodicità dei pagamenti contrattualmente prevista; b2) stando alle Ist ruzioni della ### d'### dell'agosto 2003, era sufficiente che il contratto di leasing indicasse il tasso interno di attualizzazione, il quale risponde ad una funzione di trasparen za e di pubblicità, la cui eventuale err onea indicazione non comporta alcuna incertezza sul contenuto effettivo del contratto e non può essere sanzion ata ai sensi dell'art. 117, commi 6 e 7 TUB; b 3) facen do appli cazione di Cass. 12889/2021, l'eventuale indicazione in luogo del tasso di leasing del tasso nominale annuo non può giustificare il ricalcolo del piano di finanziamento secondo il tasso sostitutivo di cui all'art. 117, 7 comma, TUB, a me no che il t asso di leasing, non solo non sia indicato, ma risulti indeterminabile; c) il motivo di appello con cui era stato lamentato che le scritture modificative del 2003 avevano previ sto un'indicizz azione del corrispettivo al parametro ### tre mesi al solo scopo di consentire alla so cietà utiliz zatrice di beneficare del calo dell'### ma detta finalità sareb be stata preclusa dalla previsione di un limite minimo di oscillazione in discesa del tasso d'interesse in favore della società di leasing, con possibilità solo per quest'ultima di beneficiare delle fluttuazioni verso l'alto dell'### e, di riflesso, con dif etto della cau sa concreta, n on potendo l'indicizzazione prevista generare alcun flusso di cassa pe r 4 di 18 l'utilizzatrice, perché la clausola floor garantiva alla societ à di leasing un corrispett ivo minimo della prestazione erogat a; detta clausola, però, secondo il giudice a quo era stata espressamente approvata per iscritto, era stata redatta in modo chiaro, e l'appellante non aveva censurato la se ntenza del tribun ale nella parte in cu i aveva rile vato la mancata indicazione e il difetto di prova degli imp orti pagati per effe tto della clausola di indicizzazione, limitandosi a sostenere che, data la presenza della clausola floor, non avrebbe mai po tuto beneficiare del calo dell'### d) i motivi di appello con cui era stato sostenuto che le scritture private del 2003 documentass ero la stipulazione di contratti derivati over the counter, con conseguente nullità, per violazione dell'art. 23 TUF e, quind i, per indet erminatezza e per indeterminabilità dell'oggetto, e per violazione dell'art. 21 TUF, in quanto immeritevoli di tu tela e prive di causa tipica, p erché: i) secondo Cass. n. 4659 /2021, la clausola di in dicizzazione di ciascuna rata del contratto di leasing è legata alle variazioni di un parametro finanziario di riferimento scelto dalle parti e inserito in una specifica clausola contrattuale, sicché essa non ha effetto né sulla natura né sulla causa del leasing, posto che con essa le parti hanno previsto un meccanismo per ancorare ad u n parametro oggettivamente certo il corrispettivo dovuto; ii) Cass., Sez. un., 5657/2023 ha escluso che la clausola inserita in un con tratto di leasing che preveda che la misura del canone vari in funzione sia delle fluttuazioni del tasso di cambio tra la valuta domestica ed una valuta straniera e che l'importo mensile resti nominalm ente invariato e i rapporti dare avere tra le parti derivanti dalle suddette fluttuazioni siano regolati a parte non è immeritevole di tutela, ex art. 132 2 cod.civ., né costitu isce un derivato implicito, con conseguente non assoggettabilità al ### 5 di 18 e) il motivo di appello con cui si deduceva che, non essendosi la società utilizzat rice mai avvalsa della facoltà di m odifica dell'indicizzazione ### 3 mesi con l'### la società di leasing, applicandole l'opzione ### l'avrebbe costret ta a pagare un tasso di interesse maggiore, pari all'1,95%, in luogo del tasso floor che era pari allo 0,3%, perché l'appellante in nessuna fattura aveva indicat o quali canoni s arebbero stati calcolati con l'opzione ### , sicché il C.T.U. aveva proceduto ad una verifica a campione, acce rtando che il tasso di indicizz azione applicato era proprio quello contrattualmente previsto, cioè il tasso ### tre mesi.  ### S.r.L. propone ricorso per cassazione della suindicata sentenza della corte di merito, formulando nove motivi di ricorso.  ### S.p.A. resiste con controricorso. 
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380-bis 1 cod.proc. Entrambe le parti hanno depositato memoria.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1) Con il primo motiv o si de nunzia << violazione e/ o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n.4. c.p.c.>>. 
Viene ripropo sta la tesi secondo cui il costo d ell'opzione non avrebbe dovuto essere ricompreso nel piano di ammortamento né su di esso avrebbero dovuto essere calcolati gli interessi, pena la violazione dell'art. 1, comma 136, della l. n. 124/2017, secondo cui la det erminazione dei canoni deve tenere cont o: del costo di acquisto, del prezzo predeterminato di acquisto e della durata del contratto, e del comma 13 8 che d ispone che, in caso di vendita conseguente a risoluzione, il concedente ha diritto a trattenere i canoni scaduti, quelli a scadere solo in linea capitale e il prezzo di riscatto. Il fatto che il legislatore abbia espressamente previsto che i canoni a scadere devono essere depurati della quota di interessi, 6 di 18 ma nul la abbia stabilito con riferim ento al prezzo di riscatto, confermerebbe proprio che il prezzo di acquisto non è un debito, che su di e sso non p ossono decorre re intere ssi e che non p uò essere incluso nel nozionale di calcolo del piano di ammortamento, al fine di produrre interessi per l'intera durata del contratto. 
La censura della ricorrente pone la seguente questione: se il tasso di leasing debba essere determin ato anche tenen do conto del prezzo di opzione sebbene esso non sia un debito. 
La corte d'appello ha ricordat o che il canone di leasing ha <<natura composita e ass olve a una pluralità di funz ioni: di finanziamento, traslativa e di godimento>> (p. 19) e che esso non è finalizzato a quantificare la remunerazione del finanziamento di un capitale, tant'è vero che il tasso applicabile è un tasso specifico, variamente definito, ma comun que finalizzato a garantire <<l'uguaglianza tra costo di acquisto (al netto di imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione di acquis to final e (al netto di imposte) contrattualmente previsti>> (p. 20), concludendo che <<il pre zzo di opz ione è parte integrante del com plessivo assetto negoziale della locazione finanziaria>> (p. 20) e ch e il tasso di leasing non essendo un tasso di interesse n on può no n essere calcolato tenendo conto anche del prezzo di riscatto.  2) Con il secondo motivo la ricorrente prospetta <<violazione e/o falsa applicazione dell'art. 132 c. 2 n. 4 c.p.c. e dell'art. 111 Cost c.  6, in relazione all'art. 360, comma 1, n.4. c.p.c.>>. 
Attinta da censura è la seguente statuizione: <<Il riscatto è una parte del prezzo del be ne che la società di leasing acq uista su indicazione dell'utilizzatore che ne acquista il diritto di uso e godimento, dunque costituisce una parte d ell'intera somma utilizzata per realizzare il finanzia mento sulla quale maturano gli interessi corrispettivi, senza quell'importo il bene non sarebbe stato venduto dal venditore e dunque acquistato dalla società di leasing per conferirlo in locazione finanziaria all'utiliz zatore che lo ha 7 di 18 richiesto ed usato. Il prezzo di opzione è quindi il capitale messo a disposizione dell'utilizzatore per acquisire e godere del bene e tutta la somma messa a disposizione per l'acquisto del bene, del quale, grazie all'erogazione della somma si avvantaggia l'utilizzatore deve essere comunque recuperata dal concedente>>. 
Alla corte territoriale si imputa di avere reso una <<motivazione apparente, esposta in termini me ramente assertivi, tali da non esprimere il ragionamento logico-giuridico seguito per giungere alla decisione resa>>, essendosi limitata a rit enere “gi usto” che sul riscatto siano appl icati gli intere ssi corrispettivi, peraltro, dopo avere accertato la natura non debitoria del riscatto , là dove ha riconosciuto che avvalersene oppure no sarebbe dipeso dall'esercizio del diritto potestativo spettante all'utilizzatore.  2) Con il terzo motivo parte ricorrente si duole della <<violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1362 c.c. c. 1, dell'art. 1363 c.c., dei commi 136 e 138 della legge 124/2017 in relazione alla violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1282 c.c. e delle istruzioni di ### d'###>. 
Ribadito e dimostrato, attraverso il richiamo delle clausole contrattuali, che il riscatto non era obbligatorio, ma facoltativo, la ricorrente ribadisce la sua tesi ci rca la natura non d ebitoria del prezzo del riscatto, adducendo che in caso di mancato esercizio del diritto di opzione la società di leasing è compen sata dalla restituzione del bene che può rivendere < <rientrando per intero delle somme spese per l'acquisto del bene>>. 
Insiste sul fatto che l'art. 1, comma 138, della l. n . 124/201 7 esclude la presenza di inte ressi sul p rezzo di opzione in quant o ultimo rata del piano per tu tta la durat a del contratto, che, non essendo un debito, manca l'esigibilità, con conseguente violazione dell'art. 1282 cod.civ., che affermare la debenza di interessi in ragione della definizione di tasso leasing costituisce una violazione e/o una falsa ap plicazione e/o u n'errata inte rpretazione delle 8 di 18 ### della ### d'### giacché dire che il riscatto entra nel computo del TiR non è lo stesso che sostenere che l'importo pattuito a tale titolo debba formare <<il nozionale di sviluppo del piano di ammortamento>>.  4) I motivi, che attengono alla stessa questione e, quindi, possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili. 
Alla base delle censure di parte ricorrente vi è la riproposizione di una tesi, già disattesa in entrambi i giudizi di merito, senza un vero confronto con la ratio decidendi posta a fondamento delle decisioni reiettive. 
Nessun argomento nuovo, infatti, è addotto a giustificazione delle censure mosse alla sentenza impu gnata: parte rico rrente insiste circa la natura eventuale dell'esercizio del diritto di riscatto e sul fatto che il p rezzo di riscatto , almen o finché non è esercit ato il riscatto, non è un debito assunto dall'utilizzatore. 
La questione tuttavia non è questa e la corte d'appello l'ha bene evidenziata: del prezzo di riscatto non si è tenuto conto al fine di determinare il canone di leasing, ma al fine di determinare il tasso di leasing che come ampiamente chiarito dal giudice a quo è volto a realizzare l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene e valore dei canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto, in quanto capace di esprimere il corretto rapp orto propo rzionale del monte interessi convenuto sul capitale finanziario rispetto al capitale finanziario.  ### di parte ricorrente consiste nel non avere colto che il tasso di leasing esprime il concetto economico di prezzo, costituisce cioè una tecnica di quantificazione della prestazione, e non già la redditività del capitale (frutto civile). 
Detto errato assunto da cui muove p arte ricorrente induce a escludere che la corte d'appe llo sia incorsa in alcun vizio motivazionale per avere ritenuto corretta la d eterminazione d el tasso di leasing contenuta nei due contratti per cui è causa, pur avendo riconosciuto che il prezzo di riscatto non era dovuto, non 9 di 18 era, dunque, un debito, se non nell'eventualità in cui l'utilizzatore avesse esercitato il diritto di opzione.  5) Con il quarto motivo parte ricorrente imputa al giudice a quo <<violazione e/o falsa applicazione, dell'art. 102 comma 7 d.p.r.  917/1986, della legge 1996/108, dell'art 644 c.p. in relazione alla violazione e/o falsa app licazione dell'art. 11 7 tub c.7 - motivo svolto ai sensi dell'art. 360 c.p.c. n. 3>>. 
La corte d'appello, sulla scorta di Cass. 14760/2008, ha sostenuto l'impossibilità, nell'ipotesi di indicazion e in contratto del Tan in luogo del tasso leasing, di applicare la sanzione di cui all'art. 117, comma 7, ### perché la determinazione dei canoni è ragguagliata al valore di utilizzazione del bene per la durata della vita economica dello stesso, dipen dendo da dett e variabili gli interessi finanziari pattuiti per assolvere alla funzione remuneratoria. In ragione di ciò gli interessi previsti nei canoni non sono passibili di configurazione autonoma, essendo inapplicabile il disposto dell'art. 1284 cod. Detta conclusione, secondo quanto prospetta la società ricorrente, si risolve nella violazione e/ o falsa applicazione d ella normativa dettata: a) dall'art. 102, comma 7, del dpr. n. 917/1986, in tema di ded ucibilità dei costi relativi ai contratti di leasing, in base al quale l'impresa condutt rice deve: i) inserire il bene tra le immobilizzazioni, rilevando un debito per la quot a capitale dei canoni; ii) apposta re, nel conto economico e tra i componenti negativi di reddito, la quota inte ressi dei canoni ai fini della deducibilità ### b) dall'art. 1, comma 138, della l. n. 124/2017 che prevede, in caso di risoluzione, la restituzione della sola quota capitale dei canon i. Dunque, la quota interessi rappresenta un elemento dotato di prop ria autonomia economica e giuridic a, potendo (e dovendo), a me nte della n ormativa citata, essere tenuta distinta dalla quota capitale dei canoni. Inoltre, essendo il leasing uno dei contratti previsti dai decreti Mef indicanti la soglia usura, tale con tratto è sottopost o alla disciplina ant iusura. 10 di 18 ### impossibilità di configurazione autonoma degli interessi, e la consegu ente im possibilità di applicazione dell 'art. 1284 cod.civ., avrebbero quale corollario la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 644 cod. pen. Infatti, la norma è applicabile previa determinazione del tasso leasing che presupp one l'autonomia giuridica (ed economica) d egli interessi, poich é il calcolo del tasso, effettuato in base alla definizione di ### consiste nella ricerca del rapporto percentuale fra interessi e capitale.  6) Con il quinto motivo la ricorrente si duole della <<violazione e/o falsa applicazione, dell'art. 117 tub commi 6 e 7 in relazione all'art. 360 c.p.c. n. 3>>. 
Attinta da censura è la statuizione che ha escluso che l'eventuale erronea indicazione del tasso di leasing, integrando la violazione di obblighi informativi, di pubb licità e di trasparenza, comporti l'applicazione della sanzione sostitu tiva, essendo configurabile la sola t utela risarcitoria e che ha ravv isato la mancata p rova dell'applicazione di tassi superiori rispetto a quelli pubblicizzati. Per la ricorre nte, l'applicazione della sanzione sostitutiva c onsegue all'accertamento della violazione dell'art. 117, comma 6, TUB che prevede la nullità delle clausole che riportano tassi più sfavorevoli rispetto a quelli pubblicizzati, ma se è vero che la ratio dell'art. 117 TUB è quella di rendere trasparenti i contratti, lo scopo potrà dirsi raggiunto solamente nel caso in cui le “informazioni” contrattuali aventi ad oggett o i tassi, i prezzi e le condizioni applicate siano confermate e rispecchiate in concreto, altrimenti <<si avrebbe lo svuotamento, in ragione della disapplicazione della tutela rafforzata prevista dal c. 7 dell'art. 117 TUB, dei presidi posti a garanzia della trasparenza contrattuale in tema di contratti bancari>>, legittimando gli intermediari finanziari a redigere pia ni di ammortamento ad un tasso più alto di quello contrattuale, essendo gli stessi c hiamati a restitu ire - nell'ipotesi in cui l'utente di ciò avveda - esclusivamente quanto in eccesso lucrato. 11 di 18 7) Con il sesto motivo la ricorrente de nunzia <<violazione e/o falsa appli cazione dell'art. 132 c. 2 n. 4 c.p.c. e dell'art. 111 C. 
Cost c. 6. in relazione all'art. 360, comma 1, n.4. c.p.c.>> La corte d'appello, al pari del tribunale, ha rilevato la divergenza fra i tassi dichiarati e quelli applicati, ma ha rigettato la domanda, stante la determinabilità del tasso. La motivazione è censurata per essere perplessa ed obiettivamente incomprensibile e per il fatto di contenere un contrasto irridu cibile fra affe rmazioni inconciliabili, giustificata sulla scorta di una lettura parziale di Cass. 12889/2021 che, a differenza di quanto in sentenza sostenuto, non ha escluso, in siffa tta ipotesi, l'applicazione dell'a rt. 117 , comma 6, ### avendo affermato nei passa ggi omessi che <<L a funzione della trasparenza - come in segna la dottri na special istica - non è più quella meramente bancaristica orientata ad introdurre il principio di concorrenza all'interno del settore bancario, né quella di mero contenimento di scelte irrazionali ma un valore che merita di essere in sé e per sé considerato p er la sua idon eit à ad incidere sull'equilibrio delle relazioni contrattuali, t anto da imporre il sindacato ex lege del contenuto del contratto>>.  8) Con il settimo motivo la ricorrente prospetta <<violazione e/o falsa appli cazione dell'art. 112 c.p .c., in relazione all'art. 360, comma 1, n.4. c.p.c.>> per non essersi il giudice a quo espresso sulla denun ziata violazione dell'art. 117 TUB quant o alle conseguenze dell'indicazione di u n tasso (diverso e) più basso rispetto a quello effet tiva mente applicato, nono stante la C.T.U.  avesse accertato la difformità fra i tassi leasing indicati nei contratti originari e nelle successive scritture private modificative e i tassi effettivamente applicati, con conseguente violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 cod.proc. 9) Il quinto, il sesto e il settimo motivo possono essere esaminati congiuntamente, perché sottopongono all'attenzione d i questa Corte la medesima questione, benché da prospettive diverse. 12 di 18 La pretesa di applicare la sanzione sostitutiva di cui all'art. 117 TUB è infondata. 
I presupposti circostanziali che giustificano l'integrazione cogente del contenut o del contatto, cioè l'inserzione delle mis ure direttamente conformative del contratto, di cui all'art. 117 TUB, comma 7, sono alternativamente due: l'inosservanza del comma 4, a mente del quale <<i contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora>>; la ricorrenza di nullità indicate nel comma 6, ai sensi del quale <<sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati non ché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati>>. 
Questa Corte ha affermato che <<la sanzione sostitutiva prevista dall'articolo 117 trova applicazione alle ipotesi nelle quali nel contratto manchi la relativa pattuizione, ip otesi cu i deve essere equiparata quella in cui il tasso sia indicato nel contratto ma esso porti a un ammo ntare del costo de lla operazione variabile in funzione dei patt i che regolano le modalità di pagamen to, sì da ritenere che il prezzo dell'operazion e risulti sost anzialmente inespresso e indeterminato, oltre che non corrispondente a quello su cui si è formata la volontà dell 'utilizzatore >> (Cass. 12889/2021). 
Ora, nel caso di specie, la corte territoriale ha negato che fosse stata provata la divergenza tra tassi applicati e tassi pubblicizzati (p. 29 della sentenza), ma non anche che la volontà contrattuale non si fosse formata su un tasso diverso da quello effettivamente applicato, come lamenta la società ricorrente, perché - e si tratta di elemen to circostanziale dirimente - la misu ra del tasso non corrispondeva esattamente a quello applicato in ragione del fatto che il tasso periodale era stato indicato su base annua e non in 13 di 18 relazione all'effettiv a periodicità dei pagamenti siccome contrattualmente previsto. 
In altri termini, nella specie, non mancava l'indicazione del tasso, né quello applicato era diverso da q uello pubblicizzato: quindi a stretto rigore di termini non ricorrevano le circostanze giustificative della conformazione dei contratti. 
E' vero, nondimeno, che il contenuto del contratti era affetto da una opacità suscettibile di risultare fu orviante e che in astratto avrebbe potuto essere sanzionata ex art. 117 , comma 7, ### perché <<La funzione della trasparenza - come insegna la dottrina specialistica - non è più quella meramente bancaristica orientata ad introdurre il principio di concorrenza all'in terno de l settore bancario, né quella di mero contenimento di scelte irrazionali ma un valore che merita di essere in sé e per sé considerato per la sua idoneità ad incidere sull'equilibrio delle relazioni contrattuali, tanto da imporre il sindacato ex lege del contenuto del contratto. 
Oggi se ne pu ò affermare la d eclinabilità in senso e conomico, giacché essa poggia sul convincimento che il contratto trasparente sia que llo che lascia intuire o p revedere il livello di rischio o di spesa del contratt o di durata. Trasparente è solo il contratto corredato di clausole la cui g iustificaz ione economica risulti comprensibile, di tal ché senza tale trasparenza a risultare opaco è il costo totale del cred ito, donde una rile vanza di rimbalzo della trasparenza, come si è detto, su ll'eq uilibrio e conomico del contratto. Il viatico al l'adozione di una nozione di trasparenza declinata in senso economico si è avuto con la sentenza della Corte di ### tizia del 21 dicembre 20 16, cause riunite C-154/15, C- 307/15, C-308/15, ove essa ha assunto lo stesso rango di norma di ordine pubblico, la cui imperatività di fatto sostituisce all'equilibrio formale, che il contratto determina fra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti, un equilibro reale, fin alizzato a ristabi lire l'eguaglianza tra queste ultime. ## trasparenza economica nella 14 di 18 portata che ne ri sulta è da cons iderare, second o autorevole dottrina, l'antidoto ad un a opacità precontrattuale che il diritto comune rinserra nel perimetro tassativo de i vizi del consenso>> (Cass. n. 12889/2021). 
Nondimeno, è stato accertato dalla co rte appello che l'opacità riscontrata era superabile, in quanto nel contratto erano esplicitati il costo di acquisto del b ene nonché ammontare, numero e frequenza dei singoli canoni oltre al quantum del prezzo di opzione (p. 29). Detta statuizione non è stata censurata dalla ricorrente se non erroneame nte: sostenendo, cioè, che la corte d'appello avrebbe evocato correttamen te, ma non avre bbe altrettanto esattamente applicato la pronuncia n . 12899/2021; dett a pronuncia infatti aveva imputat o alla corte d'appell o che aveva emesso l'allora impugnata sentenza di avere applicato l'art. 177, comma 7, TUB senza acce rtare se il t asso di leasing fosse determinabile. E in aggiunta è in lin ea con la giurisp rudenza di questa Corte che ammette la determinabilità del tasso di leasing (cfr., da ultimo, Cass. 13/06/2024, n. 16456).  10) La reiezione delle censure formulate con il quinto, il sesto ed il settimo motivo porta all'inammissibilità del quarto motivo, perché il giudice di merito aveva formulato, dopo una prima ratio decidendi, una seconda, al fine di supportare la decisione pure nel caso in cui la prima fosse risultare err onea; il che ha dato luogo ad una pronuncia basata su due distinte rationes decidendi, ciascuna di per sé sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, che, pertanto può essere utilmente impugnata solo mediante la censura di entrambe. 
La censura, infatti, è intesa all'annullamento della sentenza in toto, o in u n suo si ngolo capo, id est di tut te le ragioni che autonomamente l'una o l'altro sorreggano. È sufficiente, pertanto, che anche u na sola delle de tte ragioni n on formi ogg etto di censura, ovvero che sia respinta la censura relativa anche ad una sola d elle dette ragioni, perché il gravame risulti inido neo al 15 di 18 raggiungimento del suo obiettivo funzionale, rappresentato dalla rimozione della pronuncia contestata agli appunti mossigli, perché la decisione sarebbe tenuta ferma sulla base del profilo della sua ratio non, o mal, censurato (Cass. 26/2/2024, n. 5102). 
Il che rende superfluo, per difetto di interesse lo scrutinio d ella questione posta con i l quarto motivo di ricorso , perché il suo eventuale accoglimento comunque non porterebbe alla cassazione della statuizione che ha negato la ricorrenza dei p resupposti pe r applicare la sanzione sostitutiva di cui all'art. 117, comma 7, ### 11) Con l'ottavo motivo la ricorrente si lamenta della <<violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n.4. c.p. c.>>, per essere stato rigettato il motivo di appello con cui era stata dedotta la nullità delle scritture integrative per difetto di causa concreta, argomentando sulla validità giuridica del floor contrattuale che non era stata oggetto di contestazione. 
Il motivo è infondato. 
La corte d'appello, sia p ure passando attraverso il vaglio del la liceità della cl ausola floor, ha n egato ch e la rimodulazione della clausola di indicizz azione fosse priva di causa concreta, come ipotizzato dalla ricorrente: con essa non era stato eliminato il vantaggio economico per l'utilizzatrice dipendente dalla fluttuazione della clausola di cambio, ma esso era stat o pattiziam ente contenuto, impedendo che il t asso scendesse al di sotto dello 0,3%, perché altrimenti l'operazione sarebbe risultat a antieconomica per la concedente (p. 31 della sentenza). 
Il che esclude che la corte d'appello sia incorsa nella violazione dell'art. 112 cod.proc.civ., an che in consideraz ione: i) di quanto affermato a p. 32 de lla pronuncia e cioè che n on aveva valore inficiante l'argomento dell'allora appellante secondo cui <<a causa della presenza del tasso floor dello 0,3% previsto con riferimento al tasso variabile … la modifica contrattuale mai le avrebbe permesso di beneficiare del calo dell'###> (segno che il giudice a quo 16 di 18 era ben consapevole del ten ore e della sostanza d ella domanda volta a far rile vare la n ullità delle rim odulazioni delle clausole di indicizzazione); ii) del fatto che le clau sole di indicizz azione non hanno effetto né sulla natura né sulla causa del leasing, come confermato dalle ### con la pronu ncia 5657 del 23/2/2023.  12) Con il no no e ultim o motiv o la ricorrente de nunzia <<violazione e/o falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c. n. 4>>, per avere il giudice a quo ritenuto non soddisfatto l'onere probatorio di av ere pagato, per effetto della clausola di ind icizzazione e della clausola opzione ### una somma mag giore rispetto a quella che avrebbe pagato se fosse stata utilizzat a la clausola di indicizzazione ### a tre mesi , perché invece ero stato dato conto di quelli che erano gli interessi pagati alla data del 04.04.20 19, quando era stata depos itata la seconda memoria (e uro 55.057,90, p er il primo contratto, eu ro 86.957,75, per il secondo) e con le fatture successive al deposito della seconda memoria ex art. 183, 6 comma, cod.proc.civ. erano stati provati i su ccessivi importi pagati a tit olo d i differenziali, quantificati in euro 20.809,19, per il primo contratto, ed eu ro 31.568,32, per il secondo. 
Né la cor te d'app ello avrebbe te nuto conto del fatto che la mancata quantificaz ione degli importi era la conseguenza dell'impossibilità di definire compiutamente g li stessi, e ssendo i leasing ancora in essere e variando le somme relative all'indicizzazione in ragione delle fatture emesse tempo per tempo. 
Il motivo è inammissibile. 
Il giudice a quo, a p. 32 e poi a p. 37, ha ritenuto non censurata la statuizione del giudice di pri me cure second o cui la società ### S.p.A. non aveva indicato né provato gli importi pagati per effetto della clausola di o pzione ### ed ave va prodotto fatture prive di individuazione e di indicazione degli importi riferiti 17 di 18 alle indicizzazioni, essendosi limitata a produrre una serie indistinta di fatture, senza indicazione e individuazione degli importi riferiti alle indicizzazioni, né alcun riferimento poteva trarsi dalla relazione di parte concentrata unicamente sulla questione del ### La censura è dunqu e eccentrica risp etto alla ratio decidend i: la corte d'appello non ha ritenuto non soddisfatto l'onere probatorio di cui si discute, ma ha reputato non censurata e quindi passata in giudicato la riferita statuizione del trib unale. Il che condanna il motivo all'inammissibili tà, ai sensi dell'art. 366, 1° comma, n. 4 cod.proc.civ., perché per criticare qualcosa occorre esattamente individuare l'oggetto della critica.  13) All'inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.  14) Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrent e, seguono la soccombenza.  P.Q.M.  La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorre nte al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 12.200,00, di cui euro 12.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori come p er legge, in favore della controricorrente. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, 115, come modif. dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente all'ufficio del merito competente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso nella ### di Consiglio del 24 gennaio 2025 dalla ### sezione civile della Corte Suprema di Cassazione. 18 di 18 ###  

Giudice/firmatari: Scarano Luigi Alessandro, Gorgoni Marilena

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 19803/2025 del 17-07-2025

... citazione notificato il 13 marzo 2017, proponevano appello avverso la pronuncia di primo grado l'### 6 di 21 ### e la ### del Consiglio dei ministri, le quali insistevano nella declaratoria di difetto di giurisdizione del G.O. e, nel meri to, chiedevano c he fosse revocata la disposta manleva. Con a tto di citazione notificato il 14 marz o 2017, spiegavano appello altresì la ### S.p.A. e la ### S.p.A. Si costituivano nel giudizio di impugnazione la ### la ### S ervice, la ### lo Fi npagest e la ### in amm inistrazione straordinaria, che resistevano agli appel li interposti e proponevano appello incidentale con il quale chiedevano la cond anna in solido delle convenute in primo grado. Previa riunione dei giudizi, decidendo sui gravami interposti, la Corte d'appello di Napoli, con la sentenza di cui in epigrafe, in accoglimento per quanto di ra gione degli appelli proposti e in parziale riforma della sentenza impugnata: A) dichiarav a la cessazione della materia del contendere tra ### e ### B) condannava la ### al pagamento, in favore di ### nia, della somma di euro 168.346,67, oltre interessi; C) condannava la ### al pagamento, in favore della ### della somma di euro 181.848,24, oltre (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 4900/2020) proposto da: ### S.p.A. (C.F.: ###), in proprio e quale incorporante della Fi be ### S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro - tempore, e ### S.p.A. (C.F.: ###), già ### limpianti S. p.A., in forza di atto di scissione parziale per atto pubblico del 25 giugno 2015, rep.  12.121, racc. n. 6307, in persona del suo legale rappresentante pro - tempore, rappresentate e difese, in virtù di procure in calce al ricorso, dagli Avv.ti ### e ### nel cui studio in ### via ### d'A rezz o n. 18, hanno el etto domicilio; - ricorrenti - R.G.N. 4900/20 U.P. 3/7/2025 Appalto - ### di vigilanza - Corrispettivo - Manleva verso la ### del Consiglio dei ministri 2 di 21 contro ### del CONSIGLIO dei ### (C.F.: ###), in persona del Presidente pro - tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura generalo dello Stato, presso i cui uffici in ### via dei ### n. 12, è elettivamente domiciliata; - controricorrente e ricorrente incidentale - nonché ### S.r.l. in amministrazione straordinaria (C.F.: ###), quale incorporante di ### nia S.r.l., in persona del suo commissario straordinario e legale rappresentante pro - tempore, rappresentata e difesa, giusta procura a ma rgine del controricorso, dall'Avv. ### nel cui studio in ### via ### n. 71, ha eletto domicilio; - controricorrente - e ### S.r.l. (C.F.: ###), in persona del suo legale rappresentante pro - tempore; ### S.r.l. (C.F.: ###), già ### G eneral ### S .r.l., in persona del suo lega le r appresentan te pro - tempore; ### Service soc. coop. a r.l. (C.F.: ###), in persona del suo legale rappresentante pro - tempore; - intimati - avverso la sentenza della Corte d'appello di Na poli 3526/2019, pubblicata il 25 giugno 2019; 3 di 21 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3 luglio 2025 dal ### relatore ### viste le conclusioni rassegnate nella memoria depositata dal P.M. ex art. 378, primo comma, c.p.c., in persona del ### generale dott. ### che h a chiesto il rigetto del ricorso incidentale e l'accoglimento del secondo motivo del rico rso principale; conclusioni ribadite nel corso dell'udienza pubblica; lette le memori e illustrative depositate nell'interesse delle ricorrenti principali e della ricorrente incidentale, ai sensi dell'art.  378, secondo comma, c.p.c.; sentito, in sede di discussione orale all'udie nza pubblica, l'Avv. ### per i ricorrenti principali.  ### 1.- Con atto di citazione notificato il 18 luglio 2010, la ### S.r.l., la ### S.r.l. e la S anta ngelo ### S.r.l. convenivano, davanti al Tribunale di Napoli, la ### S.p.A., la ### S.p.A., la ### nia S.p.A. nonché la ### del Consiglio dei ministri, il ### issario straordin ario di ### per il superamento dell'emergenza nel settore delle bonifiche e tutela delle acque della ### il P.C.M. - Sottosegretario di Stato incaricato ex d.l. n. 90/2008 per l'emergenza rifiuti della ### C ampania, il ### liquidatore delegato ex O.P.C.M. n. 3653/2008 e l'### ex d.l. n. 195/2009, al fine di sentirne pronuncia re la condan na, in solido tra loro o 4 di 21 ciascuno per quanto di ragione, al pagamento, quale corrispettivo dei serviz i di vigilanza resi presso gli insediamenti inter essati dall'emergenza rifiuti della ### pania dal ### di ### (###, di cui ### era ma ndata ria, della somma complessiva di euro 1.747.540,01, oltre rivalutazione monetaria, interessi e maggior danno, in subordine anche a titolo di arricchimento senza causa. 
Con ulteriore atto di citazione notificato il 19 ottobre 2010, la ### S.r.l. e la ### soc. coop. a r.l.  convenivano in giudizio, din anzi a llo stesso Tribunale, le medesime parti convenute, chiedendo il pagamento dell'ulteriore corrispettivo di euro 842.329,52, oltre accessori, per altri servizi di vigilanza prestati, come da ordini di servizio in atti. 
Si costituiva in giudizio la ### S.p.A., la quale contestava la fondatezza in fatto e in diritt o delle domande avversarie, chiedendo che, in caso di accoglim ento delle domande, la ### del Consiglio dei m inistri - Sottosegretariato di Stato ex d.l. n. 90/2008, convertito in legge n. 123/2008, l'### preso la P.C.M. - Dipartimento della protezione civile ed anch e la ### in solido o chi di ragione, fossero condannati a tenere indenne la ### da ogni esborso. 
Resisteva altresì l a ### S.p. A., in proprio e quale incorporante della ### nia S.p.A ., la quale chiedeva il rigetto delle domande e, in subordine, spiegava domanda di manleva nei termini già esposti. 
Si costituivano anche le ### convenute, le quali eccepivano il difetto di giurisdizio ne del G.O., il loro dif etto di 5 di 21 legittimazione passiva e comunque l'infonda tezza delle pretese azionate. 
In corso di causa la ### S.p.A. depositava due atti transattivi sottoscritti il 19 dicembre 2012 con le parti attrici, con cui erano riconosciute, a saldo e a stralcio di ogni loro richiesta, le somme specificamente indicate in tali atti. 
Quindi, il Tribunale adito, riuniti i giudizi, con sentenza 1320/2017, depositata il 2 febbraio 2017: 1) dichiara va la cessazione della materia del contendere tra le società attrici e la ### pianti; 2) condannava la P.C.M. - Sottosegretario di Stato ex d.l. n. 90/2008 per l'emerge nza rifiuti nella ### e l'### ex d.l. n. 195/2009, in solido tra loro, a tenere indenne la ### di quanto quest'ultima aveva pagato in conseguenza degli accordi transattivi del 19 dicembre 2012; 3 ) condannava la ### al pagamento, in favore di ### quale capogruppo mandataria del RTI costituito il 2 agosto 2005, della somma di euro 350.194,91, oltre agli interessi ex art. 5 del d.lgs. n. 231/2002 e al maggior danno nei limiti dell'eventua le differenza tra il tasso di rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi e il tasso commerciale; 4) condannava la P.C.M. - Sottosegretario di Stato ex d.l. n. 90/2008 per l'emergenza rifiuti nella ### e l'### ex d.l. n. 195/2009, in solido tra loro, a tenere indenne la ### di quanto quest'ultima aveva pagato in conseguenza della pronuncia; 5) riget tava le ulteriori domande spiegate.  2.- Con a tto di citazione notificato il 13 marzo 2017, proponevano appello avverso la pronuncia di primo grado l'### 6 di 21 ### e la ### del Consiglio dei ministri, le quali insistevano nella declaratoria di difetto di giurisdizione del G.O. e, nel meri to, chiedevano c he fosse revocata la disposta manleva. 
Con a tto di citazione notificato il 14 marz o 2017, spiegavano appello altresì la ### S.p.A. e la ### S.p.A. 
Si costituivano nel giudizio di impugnazione la ### la ### S ervice, la ### lo Fi npagest e la ### in amm inistrazione straordinaria, che resistevano agli appel li interposti e proponevano appello incidentale con il quale chiedevano la cond anna in solido delle convenute in primo grado. 
Previa riunione dei giudizi, decidendo sui gravami interposti, la Corte d'appello di Napoli, con la sentenza di cui in epigrafe, in accoglimento per quanto di ra gione degli appelli proposti e in parziale riforma della sentenza impugnata: A) dichiarav a la cessazione della materia del contendere tra ### e ### B) condannava la ### al pagamento, in favore di ### nia, della somma di euro 168.346,67, oltre interessi; C) condannava la ### al pagamento, in favore della ### della somma di euro 181.848,24, oltre interessi; D) condannava la ### del Consiglio dei ministri a rimborsare a Fi be quanto da essa pagato per effetto delle precedenti co ndanne emesse nei suoi confronti; E) rigett ava la domanda di rimborso di ### limpia nti nei confronti della ### del Consiglio dei ministri e delle altre ### F) rigettava gli appelli per il resto. 7 di 21 A sostegno dell'adottata pronuncia la Corte di merito rilevava per quanto di interesse in questa sede ###favore delle quali avrebbero dovuto ex art. 1, quarto comma, O.P.C.M. n. 3479/2205 essere disposti i pagamenti dal ### delegato, previa presentazione di regolare fattura e rendicontazione da parte delle affidatarie medesime, erano la ### e la ### pania e non dunque la ### che - secondo la ricostruzione compiuta nell'atto di a ppello, non contestata dalle controparti interessate - rivestiva il ruolo di capogruppo mandataria del RTI originario app alta tore, cui erano però subentrate, quali soggetti attuatori espressamente contemplati dal contratto, le società apposita mente costituite ### e ### b) che, non essendo ### affida taria del servizio, la genesi dei crediti dei quali la medesima aveva chiesto il rimborso risultava avvenuta al di fuori di un rapporto giuridico fonte - sia prima che dopo la risoluzi one di diritt o del rapporto ex d.l.  245/2005 - di di retti obblighi della Pub blica ### ione, stante che il rappo rto tra ### e il ### facente capo a Da ta ### risultava regolato da un accordo quadro sottoscritto dalle parti il 5 agosto 2005, che disciplinava i tratti essenziali delle rispettive obbligazioni e rimand ava a successivi specifici ordini relativi ai singoli impianti ### oggetto dell'appalto aggiudicato al RTI capeggiato da Fi sia, l'insorgenza di di stinti rapporti contrattuali da intendersi collegati, ma autonomi rispetto all'accordo quadro; c) che, pertanto, mentre ### vantava il diritto al rimborso accordato dalla legislazione emergenziale del d.l.  245/2005 e successive ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri, ### non godeva di identica posizione di diritto 8 di 21 soggettivo, ma poteva al più - poiché direttamente obbligatasi nei confronti del RTI incaricat o della vigila nza dei siti CDR per l'effettuazione di prestazioni comunque riconducibili all'appalto da cui era derivat a la costituzione di ### e ### mpa nia, quali soggetti attuatori - godere del rimborso dei co sti sostenuti attraverso quest'ultime, conseguendo, in altri termini, la restituzione degli im porti dopo che i relativi costi fosse ro stati riconosciuti o rimborsati dalla ### a ### e ### nia; d) che sign ificativamente nella co mparsa conclusionale in appello ### e ### avevano replicato alle doglianze in esame, sostenendo che, laddove fosse stato escluso il diritto al rim borso ex art. 12 d.l. n. 90/2008, si rei terava la domanda già formulata in prim o grado, ritenu ta assorbita dalla decisione ex a dverso impugnata, di condanna delle ### appellanti, in solido o chi di ra gione, al pagamento, in favore di ### anche delle somme già anticipate alle società di vigilanza dalla ### affinché la ### potess e poi procedere al rimborso delle stesse in favore della medesima ### già ### e) che siffatta domanda risultava sì proposta nel corso del giudizio di primo grado, ma solamente con le co mparse conclu sionali, sicché era inammissibile; f) che, quanto alla domanda di rivalsa proposta da ### in conseguenza di quella svolta contro quest'ultima dalle società del ### il Tribunale aveva correttament e rilevato che della sussistenza dei crediti derivanti dallo svolgimento del servizio di vigilanza fosse stata data prova mediante produzione delle fatture e soprattutto degli ordini di servizio e della rendicontazione resa dalle ex affidatarie alla struttura commissariale. 9 di 21 3.- Avverso la sentenza d' appello hanno proposto ricorso per ca ssazione, affidato a tre motivi, la ### S.p.A. e la ### S.p.A. 
Ha resi stito, con cont roricorso, la ### za ### S.r.l. in amministrazione straordinaria. 
Ha resistito, altresì, la ### del Consiglio dei ministri, che - a sua volta - ha proposto ricorso incidentale, articolato in due motivi.  ### S.p.A. e la ### S.p.A. hanno resistito con ulteriore controricorso al ricorso incidentale. 
Sono rimaste intim ate la ### al ### S.r.l., la ### S.r.l. e la ### soc. coop. a r.l.  ### ha depositato memoria ex art. 378, primo comma, c.p.c., in cui ha rassegnato le conclusioni trascritte in epigrafe. 
All'esito, le ricorrenti principali e la ricorrente incidentale hanno depositato memorie illustrative, ai sensi dell'art . 378, secondo comma, c.p.c.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1.- Preliminarmente si rileva che, con la memori a illustrativa depositata dalla ### del Consiglio dei ministri, si è dato atto del fatto che, con decreto del ### n. 512 del 30 dicembre 2023 (atto allegato alla memoria), sono state ammesse al rimborso (fra le altre) le fatture a suo tempo azionat e nei confronti di ### dalla ### e dalla ### (successiva mente denominata ### nel giudiz io promosso davanti al Tribunale di Napoli e quel le azionate dalla 10 di 21 ### in altro giudizio, procedimenti successivamente riuniti e definiti con la sentenza d'appello impugnata. 
Nondimeno, tale fatt o non assume valenza dirimente - come sostenuto an che dal difensore dei ricorrenti principali in sede di discussione -, stante che nella stessa memori a si evidenzia che il de creto di paga mento in via amm inistrativa è stato annullato dalla sentenza n. 6598/2024 del Consiglio di Stato e non ha avuto, in ogni caso, efficacia satisfattiva.  2.- Tanto premesso, con il primo motivo le ricorrenti principali denunciano, ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 12 del d.l.  90/2008 nonché dell'art. 112 c.p.c., con la nullità della sentenza per omessa pronuncia, per avere la Corte di merito riget tato la domanda proposta dalla ### A mbiente S.p.A., già Fi sia ### S.p.A., nei confronti della ### del Consiglio dei ministri, avente ad oggetto il rimborso da parte della P.C.M., in favore della ### delle somme da quest'ultima in via transattiva corrisposte in favor e delle parti attrici con le transaz ioni del 19 dicembre 2012 e già oggetto di rendiconta zione da p arte della ### pianti alla ### e da quest'ultima alla competente ### Obiettano gli istanti che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente interpretato ed a pplicato l'art. 12 del d.l.  90/2008, in qua nto non avrebbe considerato che la previsione “possono provvedere” sa rebbe riferita, non ta nto alla fa coltà discrezionale dell'### di provvedere al pagamento diretto in favore di un terzo fornitore (in qu esto ca so la ### , quanto piuttosto alla sussistenza di un obbligo della P.A. di 11 di 21 provvedere, laddove fosse stata accertata, come nella fattispecie, la sussistenza dei presupposti e delle cond izioni per tale pagamento. 
E, in ogni caso, il pa gamen to diretto in favore del terz o fornitore si sarebbe posto in alternativa al paga mento in via indiretta del medesimo fornitore, attraverso ### 3.- Con il secondo motivo le ricorrenti principali contestano, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo, per avere la Corte territoriale ritenuto inammissibile, perché tardivamente proposta in sede di comparsa conclusionale, la domanda di ### di condan na della ### del Consiglio dei ministri al rimborso e alla manleva in suo favore delle somm e in via transattiva corris poste da ### alle so cietà attrici e che ### doveva rimborsare a ### Osservano, in propos ito, gli istanti c he la domanda di condanna delle ### app ellanti, in solido o chi di ragione, al pagamento, in favore della ### anche delle somme già anticipate alle società di vigilanza dalla ### affinché la ### potesse poi proce dere a l rimborso delle stesse in fa vore della medesima ### era stata formula ta sin dalla costituz ione nel giudizio di primo grado.  4.- Con il terzo motivo le ricorrenti principali lamentano - senza alcuna qualificazione del vizio di legittimità enucleato - che la Corte d'appello - quale conseguenza del rigetto della domanda di rim borso - ha conda nnato la ### al paga mento delle spese del primo e del secondo g rado di giudizio in f avore della P.C.M. mentre la riforma della sentenza impugnata avrebbe imposto una diversa regolamentazione delle spese di entrambi i 12 di 21 gradi di lite, in app licazione del principio di soccombenza, con l'illegittima condanna della ### alla refusione delle spese per il primo grado liquida te in euro 16.000,00 e p er il secondo grado in euro 1.300,00 per esborsi e in euro 13.000,00 per compensi.  5.- Passando al ricorso incidentale, con il primo motivo la ricorrente incidentale prospetta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.  15, secondo comma, dell'O.P.C.M. n. 3920 del 28 gennaio 2011 e dell'art. 5 del d.l. n. 136/2013 nonché dei d.l. n. 90/2008 e 195/2009, per av ere la Corte distrettuale affermato la legittimazione passiva della ### del Consiglio dei ministri, che non avrebbe potuto essere individuata come debitore dei soggetti che vantavano crediti nei confronti delle cessate strutture emergenziali. 
Deduce l'istante che, in presenza di un soggetto di diritto qual è l'### come delineata dalla normativa di riferimento, subentrata nei rapporti attivi e passivi sorti in capo alle pregresse strutture commissariali, dando luogo ad un fenomeno di successione a titolo particolare, non si sarebbe verificata alcuna de voluzione in capo alla P.C.M. degli ef fetti derivanti dall'esercizio delle cessate funzioni dei ### delegati, effetto che sarebbe conseguito alla cessazione dello stato emergenziale. 
Infatti, sebbene il venir meno della struttura commissariale - per il cui tram ite lo Stato aveva in co ncreto esercitato la funzione emergenziale - integrasse, di regola, un presupposto di una necessitata suc cessione nei rapporti obbligatori a ncora in 13 di 21 essere, tale successione non si sarebb e verificata allorquando, come nel caso in esame, con leggi e ordinanze di protezione civile soggette a forma di pubblicità legale, fosse sta ta costituita una struttura amministrativa ad hoc - appunto l'U.T.A. - dotata di una propria e distint a le gittimazione, anche processuale , tale da consentirne l'individuazio ne come soggetto di diritto, unico legittimato passivo rispetto alle pretese fatte valere, secondo una linea di continuità con le cessate strutture commissariali e, quindi, quale effettivo titolare dei diritti in contestazione, sì da poter assumere la stessa posizione del suo dante causa e con specifiche competenze anche liquidatorie, il che avrebbe escluso la legittimazione della P.C.M.  6.- Con il secondo motivo la ricorrente incidentale si duole, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., della violazione dell'art. 1 del d.l. n. 245/2005 e dell'art. 4 dell'O .P.C.M.  3479/2005, per av ere la Corte del gravame erroneamente ritenuto che le società ### e la ### avessero assolto all'onere di rendicont azio ne tramite la produzione in giudizio di numerosi documenti e l'Amm inistrazione avesse am messo il diritto attore o, alludendo al proprio onere di rimborso, previa verifica della rendicontaz ione e della documentazione conta bile, perché l'obbligo di pa gamento sarebb e stato subordinato alla propedeutica rendicontaz ione come delineata dalle norme di riferimento, ossia solo se il rimborso delle spese sostenute dalle ex affidatarie fosse stato verificato come strettamente connesso al servizio ed esclusivam ente se tali esborsi fossero stati ripetibili per l'inerenza della spesa e il rispetto del vincolo di destinazione delle anticipazioni elargite dal ### 14 di 21 Sicché il rimborso sarebbe stato suscettibile di ammissione all'esito della conferma della ver ifica della conformità amministrativa, della regolarità economico-finanziaria, della regolarità di esecuzione. S egnatament e solo una spesa opportunamente documentata e positivamente riscontrata tramite una procedura di verifica di diversi aspetti avrebbe potuto implicare il suo rico noscimento, pr evio co ntrollo: - della sussistenza della docume ntazione a mministrativa relativa all'operazione dimostrativa del suo impiego e giustificativa del diritto al rim borso; - della co erenza di tali documenti co n il contratto; - della completezza e coerenza della documentazione giustificativa di spesa e di paga mento; - dell'ammissibilità della spesa in quant o sostenuta nel periodo consent ito e secondo modalità previste in contratto. 
Espone la ricorrente incidentale che nell'atto di appello era stato eccepito che la sentenza di prim o grado non avesse verificato il rispetto di tali principi di conta bilità p ubblica e l'applicazione in concreto della procedura di rendicontazione, non essendo all'uopo sufficiente la produzio ne delle fatture, degli ordini di servizio e della rendicontazione resa dalle ex affidatarie alla struttura commissariale ed essendo, invece, necessario che la rendicontazione fosse stata approvata dall'### 7.- È logicam ente pregiudiziale lo scrutinio dei motivi del ricorso incidentale.  7.1.- Il primo motivo è infondato. 
Infatti, l'U.T.A. è stata istituita, con decreto del ### del ### della protezione civile , presso la ### del Consiglio dei minis tri, in forz a dell'art. 15, primo com ma, 15 di 21 dell'O.P.C.M. n. 3920/2011 ed è preposta a lla gestione dei rapporti attivi e pa ssivi, già facenti capo a lle ### ed ### di cui a ll'art. 2 del d.l. n. 1 95/2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 26/2010. 
Ebbene l'U.T.A. opera in seno alla ### del Consiglio dei ministri (art. 5, primo comma, del d.l. n. 136/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 6/214), il che esclude che essa abbia autonoma soggettività giuridica, distinta da quella della ### Quest'ultima, invece, costituisce il centro di im putazione delle situazio ni giuridiche soggettive attinenti ai rapporti obbligatori di specie.  7.2.- Anche il secondo motivo è infondato. 
La censura si appunta sul rilievo della sentenza impugnata a mente del quale, quanto alla domanda di rivalsa proposta da ### in conseguenza di quella svolta contro quest'ultima dalle società del ### il ### ale aveva correttamente rilevato che della sussistenza dei crediti derivanti dallo svolgimento del servizio di vigilanza fosse stata data prova mediante produzione delle fatture e soprattutto degli ordini di servizio e della rendicontazione resa dalle ex affidatarie alla struttura commissariale. 
Tale assunto è esente da critiche, non essendo necessario che la rendicontazione probatoria dei crediti maturati dalle società che a vevano curato la vigilanza per le attività svolte fosse specificamente approvata dalle ### E tanto perché l'attività di cui al presente ricorso si è svolta nel regime successivo alla risoluzione del contratto di affidamento disposta dal d.l. n. 245/2005, sicché la ### ha agito sotto il 16 di 21 controllo dell'### dello St ato quale mera esecutrice della stessa. 
Nel regime successivo alla risoluzione, infatti, la normativa ha disposto la continuità del servizio e dunque la perdurante legittimazione della precedente affidataria, in q ualità di mera esecutrice della P.A. fino al nuovo affidamento ad altri soggetti, attività da svolgere senza alcuna remunerazio ne ma con la copertura dei costi assicurata dalla P.C.M., ai sensi dell'a rt. 1, settimo comma, del d.l. n. 245/2005. 
Ora, nel caso in esame, l'analitica indagine compiuta ai fini di rico noscere il rimborso assorb e e su pera l'onere di rendicontazione imposto dalla legge alla ### al fine di ottenere il rimborso richiesto. 
Tale onere , peraltro, esige null'altro che la presentazio ne degli stessi documenti prodotti in questa sede e co nsistenti nei contratti (recte ordini di servizio) e nelle fatture emesse dall'appaltatrice, la cui attività è risultata funzio nale allo stoccaggio provvisorio e definitivo dei rifiuti solidi, e non già una specifica approvazione a cura dell'### (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 9426 del 09/04/2024; ### 1, Sentenza n. 9422 del 09/04/2024; ### 3, Ordinanza n. 11605 del 15/06/2020).  8.- A questo punto possono essere affrontate le doglianze di cui al ricorso principale.  8.1.- Il primo motivo del ricorso principale è infondato. 
Sul punto, l'art. 12, primo com ma, del d.l. n. 90 /2008 prevedeva la facoltà dei capi m issione di provvedere alle necessarie attività solutorie nei confronti degli eventuali creditori, subappaltatori, fornitori o cottimisti delle stesse società 17 di 21 affidatarie, a scomputo delle situaz ioni creditorie vant ate dalle società affidatarie medesime verso la gestione commissariale. 
Il successivo secon do co mma disponeva, invece, che - ai fini del pagamento diretto - le società originariamente affidatarie o eventu ali società ad esse subentrate dovessero trasmettere i contratti registrati e le fatture protocollate ai capi m issione contenenti la parte delle a ttività eseguite dai sogg etti di cui al primo comma. 
I capi missione sono i soggetti di cui all'art. 1, terzo comma, del m edesimo d.l. n. 90/2008, ossia i soggetti subentranti ai ### delegati all'emergenza, nominati in numero di cinque dal ### alla ### civile. 
Sennonché l'assenza della qualità di affidataria in capo a ### non le consente di invocare tale previsione normativa. 
E questo perché il pagamento è erogato in favore dell'impresa ex aff idata ria - e q uindi non nei confronti della fornitrice di questa - e, inoltre, sono sempre le imprese affidatarie che si obbligano nei confronti dei loro fornitori e che rispondono dei pa gamenti dovuti (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 18152 del 06/06/2022; nello stesso senso ### St., Sez. IV, Sentenza 1586 del 03/04/2014). 
Inoltre, l'art. 12, primo comm a, del d.l. n. 90/2008 prefigura un modello alternativo di esti nzione delle obbligazioni contratte dalle ex affidatarie, rimettendo alla discrezionalità dei capi missione la facoltà di soddisfare le pretese dei loro creditori mediante un pagam ento diretto (Ca ss. Sez. 1, Ordina nza 18152 del 06/06/2022). 18 di 21 ###, sussisteva l'interesse delle ### ad eccepire il difetto di legitt imaz ione attiva di ### posto che è precipuo interesse del debitore ind ividuare il so ggetto nei confront i del quale è tenuto a d adempiere, non essendo liberatorio il pagamento effettuato nei confront i di un soggetto che non sia tale. 
Il fatto che ### potesse ratifica re il pagamen to diretto verso ### ex art. 1188, secon do comma, c.c. non determ ina l'insorgenza, in capo al debitore, dell'obbligo di adempiere verso il terzo non creditore ed esclude, pertanto, l'interesse ad eccepire che quest'ultimo non ha diritto di chiedere l'adempimento.  8.2.- Il secondo motivo del ricorso principale è, invece, fondato. 
In proposito, la Corte d'appello ha rilevato che, mentre ### vantava il diritto al rimborso accorda to dalla legislazione emergenziale del d.l. n. 245/2005 e successive ordinanze del Presidente del ### dei ministri, ### non godeva di identica posizione di diritto so ggettivo, ma poteva al più - poiché direttamente obbligatasi nei confronti del RTI incaricato della vigilanza dei siti CDR per l'effettuazione di prestazioni comunque riconducibili all'appalto da cui era derivata la costituzione di ### e ### quali soggetti attuatori - godere del rimborso dei costi sostenuti attraverso quest'u ltime, conseguendo, in altri termini, la restituzione degli importi dopo che i relativi costi fossero stati ric onosciuti o rimborsati dalla ### a ### e ### Ed infatti significativamente - prosegue la Corte territoriale - nella co mparsa conclusionale in appello ### e ### avevano 19 di 21 replicato alle doglianze in esame, sostenendo che, laddove fosse stato escluso il diritto al rimborso ex art. 12 del d.l. n. 90/2008, si reiterava la domanda gi à form ulata in primo grado, ritenuta assorbita dalla decisione ex adverso impugnata, di condanna delle ### appellanti, in solido o chi di ragione, al pagamento, in favore di ### anche delle somme già anticipate alle società di vigilanza dalla ### affinché la ### potess e poi procedere al rimborso delle stesse in favore della medesima ### già ### All'esito, la Corte distrettu ale ha comunqu e prospettato l'inammissibilità di tale domanda, in quanto proposta nel corso del giudizio di primo grado solamente con le comparse conclusionali. 
Nondimeno, la dedotta tardivit à della domanda svolta da ### nei conf ronti della ### del ### dei ministri, in realtà, non sussisteva , sta nte che la domanda di manleva di quanto eventualmente ritenuto dovuto da questa a ### era già stata formulata a ll'atto della costituzione in giudizio in primo grado.  ### ha richiesto - sin da l proprio atto di costituzione nel giudizio di prime cure - che, in ipote si di accoglimento della domanda ex adverso proposta, la ### del ### dei ministri fosse conda nnata al pagamento di quanto riconosciuto in favore di parte attrice e com unque a manlevare e tenere indenne la Fi be, in proprio e quale incorporante della ### in via diretta e/o indiretta, da ogni eventuale (e comunque fermamente denegata) conseguenza e/o esborso dovesse esitare dal giudizio, ivi compresa dunque la domanda formulata nei suoi confronti da ### 20 di 21 Nel co rpo della compa rsa conclusiona le la ### si era limitata - una volta divenuto attuale e liquido il credito di ### verso ### in conseguenza della definizione tra nsattiva della vertenza con le società attrici - a quantificare la propria domanda, nella parte avente oggetto il rimborso delle somme pagate in via transattiva da ### alle società attrici e per le quali la ### era tenuta a rimborsare ### ma tale precisazione costitu iva una mera esplicitaz ione della domanda già articolata in sede di costituzione.  8.3.- Il terzo motivo del ricorso principale è un “non motivo”, ma il m ero precipitato dell'accoglimento del superiore motivo, in ragione dell'eff etto espa nsivo interno ex a rt. 336, primo comma, c.p.c.  9.- In definitiva, il secondo motivo del ricorso principale deve esse re accolto, nei sensi di cui in motivazione, mentre i rimanenti motivi del ricorso prin cipale e il ricorso incident ale vanno disattesi. 
La sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio della causa alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, che deciderà uniformandosi agli enunciati principi di diritto e tenendo conto dei rilievi svolti, provvedendo a nche alla pronu ncia sulle spese del giudizio di cassazione.  P. Q. M.  La Corte Suprema di Cassazione accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il secondo motivo del ricorso principale, rigetta i restanti motivi del ricorso principale e il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione 21 di 21 al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composiz ione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità. 
Così deciso in ### nella cam era di consiglio della ### nda 

causa n. 4900/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Di Virgilio Rosa Maria, Trapuzzano Cesare

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Corte d'Appello di Salerno, Sentenza n. 500/2025 del 24-11-2025

... secondo grado € 1.458,00. Trattandosi di pronunzia di accoglimento del gravame, deve darsi atto che non sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002. P.Q.M. La Corte di Appello di Salerno, ### nella causa n. 208/2024 R.G. appelli lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ### nei confronti di DELL'###### avverso la sentenza n. 685/2024 del Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1)accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, per il resto confermata, revoca la disposta compensazione e condanna il Ministero appellato al pagamento, in favore di ### delle spese processuali del primo grado liquidate in € 1.314,00 oltre rimborso per spese generali nella misura del 15%, nonchè IVA e CNA come per legge, con attribuzione al difensore antistatario; 2)condanna il Ministero appellato alla rifusione, in favore di ### delle spese del secondo grado, liquidate in € 1.458,00, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CNA come per legge, con attribuzione al difensore antistatario. Salerno, 10/11/2025. ### estensore Dr. (leggi tutto)...

testo integrale

 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI SALERNO ### La Corte di Appello di Salerno - ### - nelle persone dei ### Dr. #### relatore Dr. ### ha pronunziato in data ### ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente ### nel giudizio di appello iscritto al n. 208/2024 del ruolo generale appelli lavoro TRA ### rappresentata e difesa dall'avv. ### giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliat ###pec; ###'#### in persona del ### pro tempore, #### in persona del ### pro tempore; APPELLATO-###: liquidazione spese processuali. 
Appello avverso la sentenza n. 685/2024 emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno.  ### l'appellante: condannare la parte appellata al pagamento delle spese del primo grado; vinte le spese del secondo grado.  ### ricorso depositato in data #### premesso che aveva lavorato alle dipendenze del Ministero come docente, con contratti a tempo determinato negli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022; che l'art. 1, co. 121 e segg, legge n. 107/2015 introduceva la cd carta docenti (“### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”) dell'importo di € 500,00 annui; che le disposizioni ministeriali (### 23 settembre 2015, ### 28 novembre 2016) prevedevano l'erogazione del predetto emolumento solo ai docenti di ruolo; che la ### e la Corte di cassazione avevano sancito la illegittimità della esclusione dei docenti a tempo determinato da tale beneficio (Corte di ###, ### VI, 18 maggio 2022 in causa C-450/21; Cass. n. 29961 del 27 ottobre 2023); adiva il Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno, chiedendo la condanna del Ministero al pagamento di complessivi € 2.000,00, in misura corrispondente ad € 500,00 per ciascun a.s. di servizio prestato.  ### non si costituiva in giudizio. 
Con sentenza depositata in data ### il Tribunale accoglieva il ricorso; compensava integralmente le spese processuali. 
Avverso tale pronunzia ### proponeva appello con ricorso depositato in data ###.  ### si doleva della compensazione delle spese di primo grado, atteso che l'### convenuta era soccombente nel merito e non sussistevano i presupposti previsti dall'art. 92, co. 2, c.p.c. 
Concludeva per la condanna del Ministero al pagamento delle spese di prime cure; con vittoria delle spese del secondo grado.
Malgrado la notifica del gravame, l'appellato non si costituiva. 
La causa veniva decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sostituendo l'udienza con il deposito di note scritte.  MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente si rammenta che il Ministero, già contumace in primo grado, non si è costituito in questa sede per resistere all'appello proposto dalla ### L'### ha ricevuto la notifica dell'appello e del decreto di fissazione di udienza, inclusivo dell'avviso circa la trattazione della controversia tramite note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in data ###; la notifica è avvenuta tramite pec all'Avvocatura dello Stato, ed è stata ritualmente prodotta dall'appellante nel fascicolo telematico.  ### risulta pertanto contumace anche in secondo grado. 
Ciò posto, oggetto del presente gravame è unicamente la compensazione delle spese del primo grado disposta dal Tribunale nella sentenza impugnata. 
Risultano invece passate in giudicato le altre statuizioni adottate dal primo giudice.
Il Tribunale ha motivato la compensazione integrale delle spese di prime cure “alla luce della complessità delle questioni trattate che ha richiesto l'intervento chiarificatore dei più alti consessi di giustizia, nazionali e sovranazionali”. 
Detta motivazione non appare sufficiente per la compensazione. 
La compensazione delle spese di lite costituisce una deroga alla regola generale dettata dall'art. 91 c.p.c., in forza della quale il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a sé, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese in favore dell'altra. In quanto derogatoria di un principio generale, essa può essere disposta solo nei casi previsti dalla legge. 
Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal DL. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte Costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (Cass. 17966/2024, n. 4696/2019, n. 3977/2020). 
Va qui evidenziato che già la sola circostanza che la parte sia rimasta contumace nel giudizio di primo grado non può di per sé giustificare la compensazione delle spese, trattandosi di “condotta processualmente neutra, che giammai può integrare alcuna della ipotesi” di cui all'art. 92, co. 2, c.p.c. (Cass. n. 8273/2024). 
I medesimi princìpi in tema di condanna alle spese trovano pacifica applicazione, infatti, anche nel caso in cui la parte convenuta sia rimasta contumace nel giudizio, dal momento che tale circostanza non vale di per sé a derogare la disciplina generale ora illustrata (ex multis: Cass. ord.  9612/2025, n. 5010/2025, n. 7292/2018). 
Come ha avuto modo di affermare la Suprema Corte, “in tema di spese giudiziali, in forza dell'art. 92, comma 2, c.p.c., può essere disposta la compensazione in assenza di reciproca soccombenza soltanto ove ricorrano "gravi ed eccezionali ragioni", che devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa da indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza, senza che possa darsi meramente rilievo alla "contumacia della controparte", permanendo in tali casi la sostanziale soccombenza di quest'ultima, che deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese” (Cass., ord. n. 9612/2025). 
Sotto questo profilo, dunque, nessuna deroga al principio della soccombenza è giustificata. 
Come si è detto, nel caso di specie il Tribunale ha motivato la decisione di compensare le spese di lite ai sensi dell'art. 92, co. 2, c.p.c., “alla luce della complessità delle questioni trattate che ha richiesto l'intervento chiarificatore dei più alti consessi di giustizia, nazionali e sovranazionali”. 
Tuttavia, le questioni affrontate, certamente discusse in passato, erano state chiarite in punto di diritto già alla data di proposizione della domanda, sin dalla decisione della Corte di Giustizia dell'### del 18 maggio 2022, secondo la quale “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro #### e ### sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica” (Corte di ###, ### VI, 18 maggio 2022 in causa C-450/21). 
Anche la giurisprudenza nazionale del Consiglio di Stato (C.d.S., 1842/2022) e della Corte di cassazione ha sposato la medesima ricostruzione. Più specificamente quest'ultima, pronunciando sul rinvio pregiudiziale disposto ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. dal Tribunale di Taranto, ha affermato, tra l'altro, che “l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla ### ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999)” (Cass. n. 29961/2023). 
Si tratta, del resto, di giurisprudenza che il giudice di prime cure ha ampiamente citato nella motivazione.
Né vi è una tale complessità della vicenda sostanziale che possa integrare le “gravi ed eccezionali ragioni” richieste dall'art. 92, co.2, c.p.c., come interpolato dalla Corte costituzionale (Cass. n. 19109/2025, n. 23914/2025; C. App. Bologna n. 186/2025). 
Vale la pena osservare che, se la particolare complessità delle questioni controverse e della normativa o la contraddittorietà e il dissenso di posizioni della giurisprudenza possono integrare quelle gravi ed eccezionali ragioni che giustificano una deroga al principio generale della soccombenza (Cass. ord. n. 23914/2025, n. 19109/2025), tuttavia esse devono essere valutate dal giudice non in astratto, ma in concreto. 
Con la conseguenza che anche a fronte di un quadro normativo di riferimento originariamente incerto, non sussistono i requisiti per compensare le spese in deroga al criterio della soccombenza qualora la questione debba dirsi ormai composta dall'interpretazione delle ### supreme, come in questo caso. 
In ordine al quantum delle spese, va pacificamente applicato il DM 147/2022, atteso che la liquidazione viene effettuata nella vigenza di detta nuova normativa.
In tema di spese processuali vanno infatti di regola applicate le norme in vigore nel momento in cui avviene la liquidazione del compenso al difensore.  “In tema di spese processuali, i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, debbono essere applicati ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorchè tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando l'accezione omnicomprensiva di compenso la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata” (ex multis: Cass. Sez. Un.  n. 17405/2012; Cass. n. 17577/2018, n. 27233/2018, n. 6345/2020).  ###. 6 del predetto DM n. 147/2022 stabilisce del resto che “Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore” (l'entrata in vigore coincide con il ###, cioè con il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione in G.U. dell'8 ottobre 2022).
Con riferimento ai parametri di liquidazione del compenso, l'art. 4, comma 1, del DM n. 55/2014, come modificato dal DM n. 147/2022, stabilisce che: “Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. 
Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”.  ###. 2, comma 2, a sua volta prevede che: “### al compenso e al rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni, all'avvocato è dovuta - in ogni caso ed anche in caso di determinazione contrattuale - una somma per rimborso spese forfettarie nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, fermo restando quanto previsto dai successivi articoli 5, 11 e 27 in materia di rimborso spese per trasferta”. 
Nel caso di specie per il calcolo del compenso professionale occorre tenere conto che trattasi di controversia che si inserisce in un contenzioso c.d.  seriale e non ha implicato una complessa istruttoria, onde possono applicarsi i minimi previsti dal citato DM. 
Per quanto riguarda lo scaglione di valore di riferimento, si rammenta che nel caso di specie l'importo riconosciuto dal Tribunale alla lavoratrice è complessivamente di € 2.000,00 (€ 500,00 x 4 anni scolastici), onde va applicato il relativo scaglione di valore delle controversie di lavoro di primo grado. 
La somma spettante a titolo di spese processuali del primo grado risulta quindi pari ad € 1.314,00. 
Le spese del secondo grado seguono la soccombenza e vanno calcolate in base al valore della controversia (cioè le spese di prime cure, quantificate come sopra).  ### del gravame, infatti, investe le sole spese processuali ( Civile, sez. lav. sentenza n. 661/2015; ordinanza n. 8511/2014); occorre altresì considerare che il valore della causa nei gradi successivi al primo va rapportato alla sola somma ancora in contestazione (ex multis: Cass. 8 marzo 2005, n. 4966; Cass. Sez. Un. 11 settembre 2007, n. 19014; 12 gennaio 2011, n. 536) e anche l'importanza della lite va misurata in relazione alle questioni ancora sub iudice. 
La liquidazione deve includere anche la fase istruttoria, secondo i princìpi affermati dalla Corte di cassazione. In sede di liquidazione delle spese processuali, infatti, il giudice deve includere la fase istruttoria non solo quando siano state svolte attività stricto sensu preparatorie del processo, dovendosi tener conto anche di “attività come l'esame degli scritti avversari e dei provvedimenti del giudice” (Cass. n. 25664/2025). 
Ne consegue che spettano a titolo di spese legali del secondo grado € 1.458,00. 
Trattandosi di pronunzia di accoglimento del gravame, deve darsi atto che non sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002.  P.Q.M.  La Corte di Appello di Salerno, ### nella causa n. 208/2024 R.G. appelli lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ### nei confronti di
DELL'###### avverso la sentenza n. 685/2024 del Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1)accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, per il resto confermata, revoca la disposta compensazione e condanna il Ministero appellato al pagamento, in favore di ### delle spese processuali del primo grado liquidate in € 1.314,00 oltre rimborso per spese generali nella misura del 15%, nonchè IVA e CNA come per legge, con attribuzione al difensore antistatario; 2)condanna il Ministero appellato alla rifusione, in favore di ### delle spese del secondo grado, liquidate in € 1.458,00, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CNA come per legge, con attribuzione al difensore antistatario. 
Salerno, 10/11/2025.   ### estensore Dr. ##### (si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Dr.  ### MOT nominato con DM 03/09/2025)

causa n. 208/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Di Benedetto Lia, Stassano Maura

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