blog dirittopratico

3.661.598
documenti generati

v5.31
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!

 
   
   
   
 
Legenda colori:
Corte di Cassazione
Corte d'Appello
Tribunale
Giudice di Pace
già visionate
appuntate
M
4

Corte di Cassazione, Sentenza n. 36384/2023 del 29-12-2023

... s.p.a., conduttrice di I.N.A., l'accesso dal pass o carrabile di ### del ### civico n. 3, sul quale esiste una servitù perpetua di passaggio pedonale e veicolare a suo favore), né dai molteplici atti di vendita dell'attuale ### del ### e delle unità immobiliari che lo comp ongono (che richiamano detto R egolamento) risulta un'espressa esclusione della ser vitù di passo carrabile; tant o meno 13 di 14 risulta altrove un contenuto negoziale incompatibile con la volontà di lasciare integra ed immutata la situazione di fatto che, in forza della legge, avrebbe a suo tempo determinato la nascita della servitù. Al contrario, come messo in rilievo dal giudice di prime cure, una lettura «integrale» del ### del ### di ### milita nel senso oppo sto, di riconoscere cioè una servitù a vantaggio d el cortile di proprietà I.N.A. (v. clausola n. 12, lettera l), ove si abbina alla servitù di passaggio l'obbligo dei benefi ciari di tale servit ù di partecipare alle spese di pulizia e custodia). 2.4. In defi nitiva, la sentenza merita di essere cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ., la causa può essere decisa nel merito e, per (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 9820/2017 R.G. proposto da: FARMINDUSTRIA - ### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avvocato ### che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ### - ricorrente contro ### 96 ### elettivamente domiciliat ###, presso lo stu dio dell'avvocato ### che la rappresenta e difende; - controricorrente nonchè contro ### 98 ##### 2000 ###, ###, ### & C #### 2 di 14 I ######## 3/8, ### , #### - intimati avverso SENTENZA di CORTE D'### n. 1922/2016 depositata il ###; lette le conclusioni scritte del ### dott.  ### Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/01/2023 dal #### 1. Con atto di citazione notificato in data ### ad ### S.p.a. ### e a ### il ### di ### 3/8 chiedeva al giudice monocratico civile del Tribunale di Rom a inibirsi a ### S.p.a e ### ria, rispett ivamente proprietaria e conduttrice di un'area cortilizia retrostante l'edificio, il passaggio veicolare attraverso il passo carrabil e contraddistinto dal numero civico 3, ### del ### Nel p rosieguo de l giudizio di primo grado, a seguito de ll'eccez ione di difetto d i legittimazione passiva, veniva chiamata in causa, ad integrazione del contraddittorio, la nuova proprietaria dell'area cortilizia, M.S.M.C. ### S.r.l. 
All'udienza del 30.11.20 01 interveniv a in giudizio ### s.r.l., per aderire alla domanda principale del l'attrice in qualità di condomin a dell'edificio del ### 3/8 . Le attrici contestavano l'esistenza e/o va lidità della servitù di passaggio veicolare, e chiedevano al Tribunale di ### inibirsi detto passaggio con actio negatoria ser vitutis, o riconoscersi il pagament o di 3 di 14 un'indennità ex art. 1053 cod. civ. qualora fosse disposta una servitù coattiva a loro carico.  2. Il Tribunale di ### con sentenza n. 689/2008, rigettava la domanda attorea, ritenen do sussistente la servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia, desumibile: - dall'originaria appartenenza (sin dal sec ### dell'intero complesso immobiliare alla famiglia ### - dalla documentazione prodotta, in virtù della quale l'androne del civico 3 metteva in comunicazione un cortile adiacente, in piccola parte di prop rietà del fabbricato storico de l ### 3/8 (###, per il restante di pertinenza - a partire dalla fine dell'800 - di un palazzo già appartenente ad I.N.A., successivamente acquisito da ### unit amente a detta seconda area cortilizia e a vente accesso pedonale dal civico 46 di via del ### Questa seconda area cortilizia era stata data in locazione a ### a Imm obiliare s.r.l., divenuta proprietaria del fabbricato ### con atto del 17.05.1991 (la quale negli anni avrebbe proceduto alla vendita delle singole unità immobiliari, residenziali e uffici), che la utilizzava per il parcheggio di veicoli con accesso dal passo carrabile di ### civico n. 3.  ### di una servitù di pass aggio ped onale e veicolare era documentata dagli atti di vendita con cui ### s.r.l. aveva ceduto gli appartamenti di palazzo ### né poteva dirsi smentita dalla lettera del ### condominiale, recepito nei singoli atti di vendita, ove (all'art. 6) era contenuta una clausola la cui formulazione letterale («servitù a vantaggio di persone») dovesse far propendere per un diritto di passaggio a favore di un soggetto determinato, e non del fondo, m a dovendo valutarsi il contesto complessivo del ### 4 di 14 - dalla conformazione strutturale del ### del ### dalla quale emerge l'originaria e naturale predisposizione d ell'ingresso di cui al civico n. 3 a consentire l'acce sso libero e p rivo di ostacoli all'area cortilizia adiacente, verosimilmente destinata ad accogliere i mezzi di trasporto dell'epoca (carrozze, cavalli).  3. Appell ava ### 96 s.r.l. (unitamente ad altri condomini con posizioni processuali diverse) reit erando le medesime richieste presentate al giudice di prime cure. Le appellate costituite ( quali soggetti succedutisi nella titolarità del fondo asseritamente dominante) chiedevano, talune, la regolazione delle spese di lite; altre, mediante appello incidentale, chiedevano dichiararsi l'esistenza di una servitù di transito (pedonale e) veicolare sul passo carrabile e sull'androne per accedere all'area cortilizia; ovvero, in via subordinata, domandavano l'acquisto di detta servitù per usu capione o mediant e costituzione coattiva, ex art. 1051 cod.  4. Con sente nza n. 192 2/2016, la Corte d'App ello di Ro ma accoglieva la richiesta dell'appellante: dichiarava l'inesistenza di una servitù di passaggio veicolare sul fondo di proprietà del ### di ### avente accesso dal civico n. 3; per l'effetto, ne vietava l'esercizio a soggetti estranei al ### di ### 3/8. A sostegno della sua decisione, osservava la Corte: - doveva considerarsi sufficientemente provato il fatto presupposto dall'appellante, ossia che l'intera area cortilizia di cui si discute e che si trova sul retro del fabbricato di palazzo ### non sia appartenuta sin dall'orig ine ad un unico proprietario, con ciò esclu den dosi la costituzione di servitù per destinazione del padre di famiglia. ### la Corte distrettuale, solo una prima parte del cortile è di proprietà del condominio ### (fondo asseritamente servente); l'altra e più estesa area, pur appartenendo allo stesso mappale, reca chiaramente 5 di 14 l'indicazione di appartenenza ad altra p roprietà (asseritamente dominante), ogg i di ### a S.P.A. (ex I.N.A.), oggetto di molteplici contratti di locazione a favore di innumerevoli conduttori, tra cui da ultimo la ### s.r.l., a sua volta precedente proprietaria dell'intero fabbricato ### - deve ritenersi inesistente la servitù per destinazione del padre di famiglia di passaggio veicolare sul fondo, ex art. 1062 cod. civ.; - deve ritenersi inesistente la costituzione di servitù di passaggio in forma scritta tra i soggetti proprietari dei due fondi, tale non potendo considerarsi il ### contrattuale del 1993 del ### di ### del ### (richiamato nei diversi contratti di vendita degli appartamenti di ###, come non correttamente interpretato dagli appellati. 
Pertanto, la Corte d'Appello di ### per quel che qui ancora rileva: - emetteva il divieto di eserciz io del pass aggio veicolare nei confronti dell'avente causa di ### s.p.a., cioè ### (non legittimata rispetto all'azione negatoria, ma legittimata rispetto all'azione personale) e di tutti i soggetti estranei al condominio di ### del ### 3/8; - rigettava l'appello incidentale di ### S.P.A., in cui si reclamava l'usucapione della servitù di passaggio veicolare, non essendo trascorsi i 20 anni ex art. 1158 cod. civ. tra l'unico atto al quale si sarebbe po tuta att ribuire valenza di esercizio di servitù (contratto di locazione, datato 1992) e la d ata della domanda riconvenzionale (giugno 2000); - rigettava l'appello incidentale in cui la stessa ### s.p.a. chiedeva la costituzione di servitù coattiva ex art. 1051, 1052 cod. civ., posto che non si è in presenza di un cortile intercluso, 6 di 14 essendo il passaggio pedonale possibile dal civico 8 di ### e da via del ### n. 46; - compensava interamente le spese per entrambi i gradi di giudizio.  5. Nell'ambito della procedura ex art. 612 cod. proc. civ. promossa dal ### di ### 3/8 veniva dichiarata dal Tribunale di ### la sospensione dell'esecuzione della sentenza della Corte d'Appello di ####.E., infatti, con ordinanza del 28.08.2018, preso atto dell'assegnazione in favore di ### delle unità immobiliari e delle pertinenze facenti parte del ### di ### del ### n. 3/8, e, quindi, dell'assunzione da parte di quest'ultima della qualità di condomina dello stabile, riteneva venuta meno la condizione in capo alla stessa di «soggetto estraneo» al ### con conseguente suo dir itto di esercitare il passaggio veicolare tramit e l'accesso carrabile del ci vico n. 3 e l'a ndrone del ### al fine di accedere alla propria area cortilizia interna destinata a parcheggio, altrimenti interclusa all'accesso dei veicoli.  5.1. Nelle more del procedimento dinanz i a questa ### e ### assumeva la qualità di proprietaria dell'area cortilizia facente parte del fabbricato con accesso da via del ### n. 46, a séguito di assegnazione attraverso ### 98 s.r.l., della quale l'esponente era socio unico: sì che l'odierna ricorrente è divenuta proprietaria del fondo ( asseritamente) dominant e (area cortilizia del civico 46 di via del ###, nonché comproprietaria del fondo ### servente (area cortilizia del civico n. 3 di ### del ###.  6. Propo neva ricorso per la cassazione di de tta decisio ne ### affidandolo a tre motivi.  ### 96 s.r.l. con controricorso. 7 di 14 Restava intimato il ### 3/8. 
Entrambe le parti hanno pre sentato memoria in p rossimità dell'udienza camerale del 28.06.2022.  ###.M. concludeva per il rigetto del ricorso, ritenendo non indicative le circostanze valorizzate dal ricorrente per le quali originariamente il fondo domina nte e quello servente appartenessero ad un solo proprietario. E', infatti, al momento della divisione dei fondi in oggetto - fatta risalire alla fine dell'800 (allorché la famiglia ### operò il frazionamento dell'intera proprietà) - che si è verificata la cessazione dell'appartenenza dei beni ad un unico proprietario: trova, pertanto, applicazione il principio secondo il quale quando l'appartenenza dei due fondi all'originario proprietario è cessata prima dell'entrata in vigore del codice civile vigente non trova applicazione retroattiva l'art. 1061 cod. civ.; essendo, invece, in vigore l'art. 629 del codice civile del 1986, per il quale potevano costituirsi per destinazione del padre di famiglia soltanto le servitù continue ed apparenti, ed essend o la servitù di passaggio discontinua, deve escludersi la costituzione di servitù nel caso di specie (Cass. n. 8725 del 2015; Cass. n. 28641 del 2011).  6.1. Nell'adunanza camerale del 28.06.2022, il Collegio osservava che la complessità della vicenda, no n chiarita nella senten za impugnata, unitamente ai fatti nuovi segnalati con la memoria dalla ricorrente (in particolare: il fatto che ### sia div enuta titolare dei beni immobili siti nel ### con accesso da ### del ### n. 3/8, oltreché dell'area cor tilizia adibita a parcheggio auto c on accesso pedonal e e carrabile da L argo del ### 3/8, già di proprietà della ### 98 s.r.l., di cui era unica socia; l'adozione di una delibera in data ###, con la quale il ### 3/8, 8 di 14 preso atto degli articoli 5 lettera o) e 6 lettera b) e c) del ### di condo minio «### del ### del ### nn. 3 e 8, riconosceva il diritto dei condo mini di transitare, anch e a bordo di veicolo, per il passo carraio di cui al civico 3 di ### del ### attraverso l'atrio carraio de l condominio, fino dentro al cortile condominiale), hanno reso opportuna la trattazione in pubblica udienza a t ermini dell'art. 37 5, secondo comma, cod. proc. civ ., attesa la particolare rilevanza delle questioni sollevate. 
Pertanto, il Collegio disponeva il rinvio a nuovo ruolo della causa per la riassegnazione in ### RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente, deve essere disattesa la richiesta di rimessione in termi ni pervenuta dall'odierna ricorrente in dat a successiva alla celebrazione della ### (il ###), per l'ammissione di ulteriori memorie difensive di replica alle conclusioni formulate dal ### La ri corrente lamenta la mancata comunicazione da parte della ### dell a soggezione della ### alla normativa di cui all'art. 23 co. 8-bis legge 18 dicembre 2020, n. 176, con conseguente lesione del diritto di difesa dell'esponente la quale, nella convinzione che l'udienza si sarebbe svolta con disc ussione orale, ha ritenuto di non depositare ulteriori memorie difensive.  1.1. La noma citata recita: «### 23, comma 8-bis. Per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione in udienza pubblica a norma degli articoli 374, 375, ultimo comma, e 379 del codice di procedura civile, la ### di cassazione procede in camera di consiglio senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, salvo che una delle parti o il p rocuratore g enerale fac cia richiesta di discussione orale . 
Entro il quindic esimo g iorno precedente l'udienza, il procuratore 9 di 14 generale formula le sue conclusioni motivate con at to spedito alla cancelleria della Co rte a mezzo di posta e lettronica certifica ta. La cancelleria provvede immediatamente a inviare, con lo stesso mezzo, l'atto contenent e le conclusioni ai difensori delle parti che, e ntro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono depositare memorie ai sensi dell'articolo 378 del codice di procedura civile con atto inviato alla cancelleria a mezzo di post a elettronica certificata. La richiesta d i discussione orale è formulata per iscritto dal procuratore generale o dal difensore di una delle parti entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell'udienza e pre sentata, a mezz o di posta elettronica certificata, alla cancelleria. Le previsioni di cui al presente comma non si applicano ai procediment i per i quali l'udienza di trattazione ricade entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigo re della legge di conversione del presente decre to. Per i procedimenti nei quali l'udienza ricade tra il sedicesimo e il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la richiesta di discussione orale deve essere formulata entro dieci giorni dalla predetta data di entrata in vigore». 
Si tratta di disposizione recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connessa all'emergenza epidemiologica da ###19; trattandosi di un testo normativo pubblicato in ### (GU n. 319 del 24-12-2020 - ### Ordinario n. 43) il Collegio ritiene che rientri tra i doveri del difensore acquisire opportuna conoscenza della normativa in vigore: pertanto, la comunicazione della ### può forse tradursi in un servizio utile, ma la su a mancanz a non può integrare la violazione del diritto di difesa .  2. Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1062, 922, 1350 e 1376 cod. civ. con riferimento all'art. 360, 10 di 14 comma 1, n. 3), cod. proc. civ.; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. La ricorrente afferma - quale fatto storico oggetto di dis cussione già in pri mo grado di giudizio - che in origine il palazzo ### apparteneva all'omonima famiglia (dal ###, la quale aveva impresso la servitù di passaggio anche veicolare (riguardante mezzi d'epoca, come carrozze e cavalli) sull'area cortilizia ancor prima de lla separazione dei d ue fondi (avvenuta a fine ‘800), su gran parte della quale sarebbe stato edificato il nuovo stabile con accesso da via del ### n. 46, già dal 1914 di proprietà I.N.A.; che dai successivi atti di vendita prodotti in giudizio non risulta l'esistenza di clausole che annullino o neghino l'esistenza di detto passaggio veicolare. E', pertanto, certo e provato che al momento della separazione della p roprietà d ei due fondi il rappo rto di asservimento è continuato a sussistere, e che perduri la servitù per destinazione del padre di famiglia.  2.1. Il motivo è fondato. A norma dell'art. 1062, comma 1, cod.  civ., la costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia «ha luogo quanto consta, mediante qualunque genere di prova, che due fondi, attu almente di visi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario, e che questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù». ### l'orientamento di questa ### detta modalità di costituzione di servi tù ex lege è impe dita solo dalla contraria manifestazione di volontà del proprietario dei due fondi al momento della loro separazione, che non può desu mersi per facta concludentia, ma deve rinvenirsi in una clausola contrattuale con la quale si convenga esplicitamente di volere escludere il sorgere della servitù corrispondente alla situazione di fatto esistente fra i due fondi e determinata dal comportamento del comune proprietario, ovvero in una qualsiasi clausola il cui contenuto sia incompatibile con la volontà 11 di 14 di lasciare integra ed immutata la situazione di fatto che, in forza della legge, determinerebbe la nascita della servitù (Cass. Sez. 2, n. 4872 del 01/03/2018; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13534 del 20/06/2011). 
Ai fini dell'accertamento giudiziale della servitù per destinazione del padre di famiglia, il presu pposto dell'effettiva si tuazione di asservimento di un fondo all'altro, di cui all'art. 1062 cod. civ., deve essere effettuat o attraverso la ricostruzione dello stato dei luo ghi esistente nel momento in cui, per effetto dell'alienazione di uno di essi o di entrambi, i due fondi hanno cessato di appartenere al medesimo proprietario, rimanendo irrilevanti le modifiche successive (Cass. civile, sez. II, 20/ 12/202 1, n. 40 824; Cass. n. ### del 2019; Cass. 10662 del 2015).  2.2. A giudizio del Collegio, la ### d'Appello ha fatto malgoverno dei suddet ti criteri di interpretazione della no rma citata: ignorando l'origine storica (### sec.) dell'allora unica area cortilizia con accesso (anche carraio) dal ci vico n. 3 di ### ricostruibile utilizzando ogni mezzo di prova - dunque anche la ### storicoarchitettonica allegata da parte attrice nel primo grado di giudizio - il giudice di seconde cure ha fotografato uno stato dei luoghi modificatosi a distanza di oltre due secoli, per affermare l'insussistenza di uno dei presupposti dell'art. 1062 cod. civ., ossia la non appartenenza delle due aree cortilizie ad un unico proprietario. Nella ricostruzione della ### d'Appello, la separazione delle due aree cortilizie è fatta risalire all'atto di vendita del 1986 di ### del ### alla ### s.p.a.: l'una, originaria, di pro prietà d el ### di ### del ### con accesso (anche carraio) da ### n. 3; l'altra, separata dalla prima, interposta tra l'edificio di ### e un più recente e dificio (originariamente di proprietà I.N.A., ad o ggi trasferita all'odierna ricorrente) con accesso da via del ### n. 46. 12 di 14 Su tale stato dei luoghi la ### distrettuale ha erroneamente applicato la norma in questione (v. sentenza p. 6, 4°-6° capoverso): cioè sulle modifiche successive, comunque risalenti ad un'e poca posteriore all'entrata in vigore del codice civile vigente contrariamente a quanto ritenuto dal P.M., subíte dall'area cortilizia originariamente unica; non già - come richiesto nei criteri interpretativi sopra riportati - sullo stato dei luoghi registrati all'epoca in cui il compendio immobiliare di cui si discute apparteneva ad un unico proprietario, ossia alla famiglia ### affermazione, questa, non contestata in atti. Inoltre, evidenzia il giudice di prime cure che l'accesso dal civico n. 3, al contrario del civico n. 8 (in cui sono presenti dei gradini), consente il passaggio di veicoli, dimostrato anche dalla persistenza di un cartello posizionato in facciata. Tale stato dei luoghi soddisfa un ulteriore requisito di legge: la servitù per destinazione del padre di famiglia, infatti, è fattispecie non negoziale che postula l'esist enza di segni ed opere visi bili e permanenti, costituenti indice non equivoco ed obiettivo del pe so imposto al fondo servente (ex plurimis: Cass. Sez. 2, n. ### del 12/12/2019; Cass. 12/02/2014, n. ###ass. 11/02/2009, n. 3389; Cass. 20/07/2009, n. 16842).  2.3. Affermata la sussi stenza del presupposto iniziale sul quale verificare la co stituzione di servit ù per destinazione del p adre di famiglia, né dal ### condominiale del 1993 (v. soprattutto clausola n. 6, lett. c), che riconosceva a ### iare s.p.a., conduttrice di I.N.A., l'accesso dal pass o carrabile di ### del ### civico n. 3, sul quale esiste una servitù perpetua di passaggio pedonale e veicolare a suo favore), né dai molteplici atti di vendita dell'attuale ### del ### e delle unità immobiliari che lo comp ongono (che richiamano detto R egolamento) risulta un'espressa esclusione della ser vitù di passo carrabile; tant o meno 13 di 14 risulta altrove un contenuto negoziale incompatibile con la volontà di lasciare integra ed immutata la situazione di fatto che, in forza della legge, avrebbe a suo tempo determinato la nascita della servitù. Al contrario, come messo in rilievo dal giudice di prime cure, una lettura «integrale» del ### del ### di ### milita nel senso oppo sto, di riconoscere cioè una servitù a vantaggio d el cortile di proprietà I.N.A. (v. clausola n. 12, lettera l), ove si abbina alla servitù di passaggio l'obbligo dei benefi ciari di tale servit ù di partecipare alle spese di pulizia e custodia).  2.4. In defi nitiva, la sentenza merita di essere cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ., la causa può essere decisa nel merito e, per l'effetto, è dichiarata la sussistenza della servitù di passaggio pedonale e veicolare sul fondo di proprietà del ### ominio di L argo del ### no con accesso dal civi co n. 3 nei confronti di ### in q uanto proprietaria del fondo dominante.  3. Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1061 e 1158 cod. civ., con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ.; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto d i discussione tra le parti. Il rico rrente argomenta l'avvenuta usucapione della servitù di passaggio, non solo da tempi immemorabili ma per lo meno dal 23.02.1962 (fino al 14.06.2000, data di instaurazione del giudizio di primo grado da parte dei proprietari dell'asserito fondo servente): data in cui è stato alienato il ### del ### alla ### s.p.a. con atto dal quale risulta con chiarezza l'esistenza di un diritto di passaggio.  4. In via subordinata, con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1051 e 1052 cod. civ., con riferimento all'art. 360 cod. proc. civ.; omesso esame circa un fatto decisivo per il 14 di 14 giudizio oggetto d i discussione tra le parti. La ricorre nte ritiene sussistano i presupposti per la cost ituzione coattiva di passaggio veicolare: per la configurazione dei luoghi, infatti, l'area cortilizia di cui si discu te deve considerarsi int erclusa e, stante la sua storica destinazione a parcheggio auto, l'accesso veicolare sarebbe possibile solo dal passo carraio del ### del ### di ### n. 3.  5. Avendo il Collegio accolto il primo motivo del ricorso, i restanti si dichiarano assorbiti. 
Stante la particolare complessità delle vicende che hanno originato la causa, le spese sono compensate nei precedenti gradi di giudizio come nel giudizio di legittimità.  P.Q.M.  ### di Cassazione, in accoglimento del primo motivo del ricorso, cas sa la sentenza impug nata e, deciden do nel merito, dichiara la sussistenza della servitù di passaggio pedonale e veicolare sul fondo di proprietà del ### ominio di ### del ### con accesso dal civ ico 3 nei conf ronti della proprietaria del fondo dominante. 
Le spese sono compensate nei precedenti gradi di giudizio e nel presente giudizio. 
Così deciso in ### nella camera di consi glio della ### a 

Giudice/firmatari: Manna Felice, Amato Cristina

M
1

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 28683/2024 del 07-11-2024

... assoggettata alla servitù di passaggio pedonale e carrabile. Inoltre, il ricorrente deduce che si è tenuto conto di una piccola frazione dell'immobile e non del suo insieme da considerarsi unitariamente e, in quanto tale, non intercluso. Il ricorre nte, infine, nella memoria rappresenta che la medesima area è stata gravata anche d a servitù di passaggio pedonale, nonostante il C.T.U. abbia espressamente riconosciuto, a p agina 10 del relativo elaborato t ecnico, che l'immobile erroneamente ritenuto relativamente intercluso quanto al transito veicolare, è, in vece, “comodame nte raggiungibile a pied i scendendo la scala interna”. 8. Ritiene il collegio che la memoria del citato ricorrente non offre argomenti tali da consentire di modificare le conclusioni di cui alla propost a di definizione formulata ai sensi dell'art. 38 0-bis, comma 1, c.p.c. La senten za impugnata è conforme agli indiriz zi giurisprudenziali di questa Corte, avendo affermato il principio di diritto alla stregua del quale l'art. 1052 c.c. può essere invocato al fine della costituzione di una servitù coattiva di passo carraio, in favore di un fond o non intercluso, non solo per esigenz e dell'agricoltura o (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11459/2020 R.G. proposto da: ##### e #### elett ivamente domicil iati in ##### N. 68, presso lo studio dell'avvocato ### che li rappre senta e difende unit amente all'avvocato ### MAZZORANA; - ricorrenti - e ### rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta in calce alla comparsa di nomina di nuovo difensore del 3 Ric. 2020 n. 11459 sez. ### - ud. 23/10/2024 ottobre 2023, dall'avv.to ### con elezione di domicilio digitale presso l'ind irizzo ####; - altro ricorrente - contro ### e ### elettiv amente domiciliat ###A-4, presso lo studio dell'avvocat o ### che li rappre senta e difende unitamente agli avvocati ### e ### LORENZI; - controricorrenti e ricorrenti incidentali - e ##### e ### - intimati - avverso la senten za della CORTE ### di TRENTO 321/2019, depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/10/2024 dal #### 1. ### e ### proprietari della p.ed. 28/2 C.C. Vigo (casa di abitazione costituita da un piano seminterrato destinato a deposi to ed ulteriori piani destinat i ad abitazione), nonché della p.m. 4 della p.ed. 26 sempre C.C. Vigo (Comune di ###, porzione di casa collegata alla p.ed. 28/2 destinata anch'essa ad abitazione, nonché della p.m. 3 sempre della p.ed. 2 6 successivamente divenu ta p.m. 4 della p.e d. 26 Ric. 2020 n. 11459 sez. ### - ud. 23/10/2024 ###, convenivano in giudizio i signo ri ######### e ### comproprietari della p.ed. 22, ed ### proprietario della p.ed. 26 p.m.1. 
La dom anda dei citati attori era dire tta ad otte nere, in via principale, che fosse accertato il loro acquisto per usucapione del diritto di passaggio pedonale e carrabile sui suddetti immobili dei convenuti ed a favore della p.ed. 26 p.m. 4 e della p.ed. 28/2, con condanna dei convenuti al risarcimento dei danni conseguenti ai maggiori costi di realizzazione del garage determinati dal ritardo nel rilascio della concessione; in via subordinata, chiedevano che, previo accertamento della completa o relativa interclusione della loro proprietà, fosse costituita servitù coattiva di passaggio a carico dei fondi dei convenuti ed in favore dei loro fondi.  2. Solo alcuni dei convenuti - ed in particolare ###### e ### - si costituivano contestando le pretese attoree.  3. ### ribunale di Trento - previo rigetto della do manda principale di usucapione - accoglieva, invece, quella subordinata di costituzione coattiva della servitù per interclusione relativa ex art.  1052, comma 2, c.c. e condannava ### e ### in solido, al pagamento in favore dei proprietari dalla p.ed 22 dell'importo di complessivi euro 7.496,00 ed in favore del proprietario della p.ed. 26 p.m. 1 dell'importo di euro 1.890,00.  4. ###### e ### ela proponevano appello avverso la suddetta sentenza. Ric. 2020 n. 11459 sez. ### - ud. 23/10/2024 5. ### e ### re sistevano al gravame.  6. La Corte di Appello di Trento - con sentenza n. 321/2019 - rigettava il gravame sulla costituzione della servitù e accoglieva solo il motivo relativo alla determinazione dell'indennità.  ### rte d'Appello, come prima il Tribunale, accertata l'interclusione relativa del fondo di proprietà degli attori sulla scorta della consulenza tecn ica, riteneva applicabile la disciplina di cui all'art. 1052, comma 2, c.c. "interpretata alla luce di quanto previsto dalla giurisprudenza di legittimità in seguito alla pronuncia della Corte Costituzi onale n.167/1999", come ripetu tamente accolta dalla giuris prudenza di legitti mità successiva alla citat a pronuncia che vi ha ricompreso anche gli interessi di caratt ere abitativo a prescindere dal limite ricavabile dalla norma delle esigenze generali dell'agricoltura e dell'industria o della peculiare situazione di salute del richiedente. 
La Corte trentina precisava (v. pagg. 12-13 della sentenza qui impugnata) che "già la Corte Co stituzi onale, in effetti, aveva rilevato come l'omessa previsione dell'esigenza di accessibilità alla casa di abitazione limitasse lo sviluppo di ogni sin gola persona umana, quale fine ultimo dell'organizzazione sociale dello Stato, ledendo il principio personalista che ispira la ### Una limitazione di tale genere al diritto del proprietario del fondo servente si è ritenuta legittima quale limite olla proprietà privato imposto dalla legge, ai sensi della norma costituzionale, con il fine di assicurare la funzione sociale della proprietà. Così, l'istituto della servitù coattiva di passaggio non può più, ritenersi condizionato da un'ottica dominicale e produ ttivistica, bensì deve considerarsi ### 2020 n. 11459 sez. ### - ud. 23/10/2024 orientato - nella prospettiva di tutela dei valori della persona di cui agli artt. 2 e 3 Cast. - anche alla tutelo delle esigenze di carattere abitativo (Cass. Civ. Sez. II n. 10045/2008; Cass. Civ. Sez. II 14103/2012; Cass. Civ. Sez. II n. 1603/2017). Tale giurisprudenza valorizzava anche le esigenze di accessibi lità tramite i mezz i meccanici della casa di abitazione, in ragione dell'odierno comune stile di vita”.  ### il giudice del gravame era infondato anche il motivo relativo alla sussistenza del limite di cui all'art. 1051, comma 4, in quanto la particella gravata da servitù era costituita da una vera e propria strada destinata al transito dei veicoli per l'accesso agli immobili che vi si affacciavano. ### parcheggio dei veicoli anche nella parte più ampia della strada, invece, non consentiva il transito sulla medesima. La particella, dunque, non corrispondeva alla definizione di cortile come spazio scoperto recintato posto a disimpegno esclusivo di uno o più case. Inoltre, l'articolo 1051, comma 4, c.c. non prevedeva un'esenzione assoluta delle aree di attinenza indicate ma, al più, un criterio di scelta ove possibile. 
Pertanto, in un bi lanciamento di interessi, l'esenzione doveva ritenersi limitata al caso in cui il proprietario del fondo intercluso avesse la poss ibilità d i scegliere tra più fondi attraverso i qua li attuare il passaggio La Corte d 'appello accoglieva, invece , il mot ivo relativo al criterio di determin azione dell'in dennità che non poteva esser e legato esclusiv amente al valore di mercato del terreno assoggettato a servitù, dovendosi tener presente la pe rdita di valore complessivo della proprietà. Sulla base di questo criterio riteneva equa un'indennità pari ad euro 14.000,00 in favore dei ### 2020 n. 11459 sez. ### - ud. 23/10/2024 proprietari della p.ed. 22, e di euro 3.5 00,00 in favore del proprietario della p.ed. 26.p.m., riconoscendo, altresì, gli interessi legali dalla domanda al saldo. 
La Corte d'appello accoglieva anche il motivo relativo al riparto delle spese di lite evidenziand o che a lcune delle rich ieste degli attori erano state rigett ate e, quindi, vi era u na soccombe nza parziale, sicché individu ava come criterio unitario quello della reciproca parziale soccomben za e le compensava pe r un terzo, ponendo i residui due terzi a carico de gli appellanti, prevalentemente soccombenti.  8. ###### e ### ela ### hanno proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza.  9. ### e ### hanno resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale.  10. Il consigliere delegato ha formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ravvisan do l'inammissibilità e/o manifesta infondatezza d i tutti i motivi di entrambi i ricorsi.  11. A seguito della comunicazione di detta proposta, il solo ricorrente ### a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso mentre gli altri ricorrenti principali, così come i ricorrenti incidentali, non hanno insistito nei rispettivi ricorsi form ulando analoga rich iesta, e, dunque, ai sensi degli artt. 380 bis e 391 c.p.c., gli stessi devono intendersi rinunciati, con riguardo alle loro specifiche posizioni. Ric. 2020 n. 11459 sez. ### - ud. 23/10/2024 12. In dipendenza dell'istanza formalizzata dal ### è stata, perciò, fissata l'adunanza in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c.  13. Detto ricorrent e, con m emoria depositata in prossimità dell'udienza, ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: art. 360, n. 3, c.p.c. - violazione o falsa applicazione dell'art. 1052, comma 2, c.c., insussistenza di esigenze tutelabili sottese alla richiesta servitù coattiva per interclusione relativa. 
Si assum e da parte dei ricorrenti che la Corte d 'Appello i n pretesa violazione dell'art. 1052, comma 2, c.c. non avreb be riferito "quali sarebbero le esigenze rispondenti ad interessi di carattere generale ex art. 1052 c.c. sottese alle richieste di servitù coattiva per interclusione relativa".  2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: art. 360 n. 3 c.p.c. - violazione o falsa applicazione dell'art. 1051, comma 4, c.c.; art. 360, n. 5, c.p.c.- per omesso e same circa un punt o decisivo per il giudizio sull'esenzione in materia di cortili. 
Si deduce da parte dei ricorrenti che la Corte d'Appello non avrebbe apprezzato le caratteristiche dell'area su cu i è stata costituita la servitù di passo, area che costituirebbe u n cortile esentato ex art. 1051, comma 4, c.c. dalla imposizione di servitù coattive.  3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: art 360 n. 3 c.p.c.  - violazione o falsa applicazione art. 1053 c.c., errata quantificazione della indennità ex art. 1053 c.c. Ric. 2020 n. 11459 sez. ### - ud. 23/10/2024 4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: art. 360 n. 3 c.p.c. - violazione o falsa applicazione dell'art. 1032 c.c.; art. 360, n. 5, c.p.c., omesso esame circa un punto decisivo per il giudizio sul rimborso delle spese di giudizio e sulle spese di ### 5. Il ricorso incident ale deve ritenersi rinunciato e, quindi, diventa ultroneo riportarne i motivi.  6. La proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. è stata di inam missibilità e/o manifesta infondatezza dei ricorsi per le seguent i ragi oni: << ### e secondo motivo del ricorso principale: inammissibili, o comunque manifestamente infondati, perché con essi si attinge la valutazione in fatto d ella Corte di App ello, sotto i profi li, rispe ttivamente , dell'inesistenza di esigenze sottese alla domanda di costituzione della servitù (primo motivo) e dell'appl icabilità del divi eto di costituzione di servitù a carico di cortili (secondo mo tivo). In particolare, gli odierni ricorrenti si dolgono del fatto che la domanda non era stata pro posta in relazione ad un portico del q uale i controricorrenti erano solo comproprietari, che pure avrebbe dovuto essere attraversato per raggiungere la p ubblica via. La Corte di Appello h a rigettato la doglianza, affermando , condivisibilmente, che non è possibile costituire servitù di passaggio su un fondo in comproprietà, essendo il transito sullo stesso connaturato all'esercizio del di ritto di comproprietà. Sul punto, vale richiamare il principio secondo cui “### che il partecipante alla comunione può usare della cosa comune per un suo fine particolare, con la conseguente possibilità di ritrarre dal bene una utilità specifica aggiuntiva rispetto a quelle che vengono ricavate dagli altri, con il limite di non alterare la consistenza e la ### 2020 n. 11459 sez. ### - ud. 23/10/2024 destinazione di essa, o di non impedire l'altrui pari uso, il passaggio su una strada comune, in origi ne destinata a servire alcuni, determinati fondi di proprietà esclusiva, che venga effettuato da un comunista anche per accedere ad altro fondo, a lui appartenente in proprietà esclusiva, di per sè non raffigura un godimento vietato, a norma dell'art. 1059, primo comma, cod. civ., non comportando la costituzione di una servitù sul bene comune, perché non si risolve nella modifica della destinazione di questo, ne' nell'impedimento dell'altrui pari diritto” (Cass. Se z. 2, Sentenza n. 476 del 20/01/1994, Rv. 485047). La relativa ind agine costitu isce un accertamento di fatto (cfr. Cass. S ez. 2, Se ntenza n. 3368 d el 23/03/1995, Rv. 491342), fermo restando ch e, in tema di condominio “… il superamento d ei lim iti del p ari uso della cosa comune, di cui all'ar t. 1102 c. c., che im pedisce la modifica apportata alla stessa da un singolo condomino, si configura come un fatto costitutivo, inerente alle condizioni dell'azione esperita, sicché, a norma dell'art. 2697, comma 1, c.c., deve essere provato dalla parte che contesti l'uso del la cosa operato da uno dei comproprietari, mentre la deduzione, da parte del convenuto, della legittimità della modifica costituisce un'eccezione in senso improprio, che, rilevabile dal giudice anche d'ufficio, non comporta alcun onere probatorio a carico del convenuto medesimo” ( Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5809 del 22/02/2022, Rv. 664184). Poiché nel caso di specie la Corte di Appello ha accertato che il portico è destinato per sua natura a consentire l'accesso ai beni di proprietà individuale, il passaggio va considerato uso proprio della cosa comune (cfr. pag. 11 della sent enza). La Corte di strettuale, richiamando la C.T.U., ha poi ravvisato l'interclusione del fondo ### 2020 n. 11459 sez. ### - ud. 23/10/2024 dominante, ritenendo non adeguato l 'attuale accesso per raggiungerlo con mezzi meccanici (cfr. pag. 13 della sentenza) ed ha escluso che l'area interessata dal passaggio costituisse cortile, trattandosi, invece, di “… vera e propria strada destinata al transito dei veicoli per l'accesso agli immobili che vi si affacciano …” ( pag. 15 della sentenza). Trattasi di accertamento di fatto, che i ricorrenti contestano median te la contrapposizione, all a ricostruzione dei fatti e delle prove operata dal giudice di merito, di una lettura alternativa del compendio istruttorio, senza tener conto che il mo tivo di ricorso non può mai risolversi in un'istanz a di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790). Né è possibile proporre un apprezzamento diverso ed alternativo delle prove, dovendosi ribadire il principio per cui “### dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra l e varie risult anze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discut ere ogni sin golo elemento o a confutare tutte le deduz ioni d ifensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzi onati specificam ente, sono logicamente ### 2020 n. 11459 sez. ### - ud. 23/10/2024 incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3, Sentenza 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330). 
Nel caso di specie, in fine, la mo tivazione della sentenz a impugnata non risulta viziat a da apparenza, n é appare manifestamente illogica, ed è idonea ad integrare il cd. minimo costituzionale e a dar atto dell'iter logico-argomentativo seguito dal giudice di merito per pervenire alla sua decisione (cfr. Cass. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).  ### motivo del ricorso principale e unico motivo del ricorso incidentale: inammissibili, o comunque manifestamente infondati, in quanto attingono entrambi, evi dentemente sotto diverse ed opposte prospettive, la statuizione con la quale la Corte di Appello ha determinato l'indennità ex art. 1053 c.c., correggendo il criterio utilizzato dal primo giudice, che aveva tenuto conto del solo valore venale dell'area asser vita, senza considerare che l'affermazi one dell'esistenza del diritto reale ne precl udeva qualsiasi altro uso alternativo. Sul punto, la decisione è coerente con l'insegnamento di questa Corte, secondo cui l'indennità di cui all'art. 1053 c.c. deve essere quantifica ta in misura proporzionata al danno effettivamente cagionato al fondo servente (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 23078 del 25 /07/2022, Rv. 665382; Cass. Sez . 2, Ordinanza n. 21866 del 09/10/2020, Rv. 659377; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10269 del 18 /05/2016 Rv. 639969). Il relati vo accertamento rientra nella valutazione del fatto affidata al giudice di merito, onde anche per le censure in esame possono richiamarsi ### 2020 n. 11459 sez. ### - ud. 23/10/2024 gli argomenti esposti in relazione allo scrutinio dei primi due motivi del ricorso principale.  ### m otivo del ricorso princip ale: inammiss ibile, o comunque manifestamente i nfondato, perché attinge il governo delle spese, che la Corte di Appello, avendo parzialmente riformato la decisione di prime cure, in punto di quantum dell'indennità ex art. 1053 c.c., ha governato con riferimento al doppio grado del giudizio, compensandole in parte e ponendole, per il resto, a carico della parte complessivamente soccombente>>.  7. Il ricorrente ### (l'unico - come visto - che ha chiesto la decisione ai sensi dell'art. 380-bis, comma 2, c.p.c.), con la memoria depositata in prossimità dell'udienza, ha insistito nella richiesta di accog limento del ricorso e, in vi a preliminare, ha rilevato che non gli è stata comunicata la fissazione dell'odierna adunanza camerale. 
La comunicazione, infatti, è stata inviata al precede nte difensore. 
Va, tuttavia, considerato che il nuovo difensore del ricorrente, essendo - come d al medesimo attestato - venuto comunque a conoscenza della predetta fissazione, ha svolto ulteriori deduzioni difensive rispetto a quelle di cui al ricorso, tenendo conto anche del tenore della proposta di defi nizione anticipata e, perciò, non si ravvisano le condizioni per un differimento dell'adunanza camerale (peraltro nemmeno richiesto), non essendosi venuta a configurare alcuna lesione dei diritti di difesa e al contraddittorio.  7.1. Nel merito, il ricorrente lamenta l'omessa valutazione del cortile in un'o ttica comparativa e di bilanciame nto delle contrapposte esigenze dei proprietari del fondo dominante e di ### 2020 n. 11459 sez. ### - ud. 23/10/2024 quello servente, ai fini d el riscontro della concreta appl icabilità dell'art. 1052, secondo comma, c.c. venendosi sostanzialmente a porre nel nulla la naturale destin azione a cortile dell'area assoggettata alla servitù di passaggio pedonale e carrabile. Inoltre, il ricorrente deduce che si è tenuto conto di una piccola frazione dell'immobile e non del suo insieme da considerarsi unitariamente e, in quanto tale, non intercluso. 
Il ricorre nte, infine, nella memoria rappresenta che la medesima area è stata gravata anche d a servitù di passaggio pedonale, nonostante il C.T.U. abbia espressamente riconosciuto, a p agina 10 del relativo elaborato t ecnico, che l'immobile erroneamente ritenuto relativamente intercluso quanto al transito veicolare, è, in vece, “comodame nte raggiungibile a pied i scendendo la scala interna”.  8. Ritiene il collegio che la memoria del citato ricorrente non offre argomenti tali da consentire di modificare le conclusioni di cui alla propost a di definizione formulata ai sensi dell'art. 38 0-bis, comma 1, c.p.c. 
La senten za impugnata è conforme agli indiriz zi giurisprudenziali di questa Corte, avendo affermato il principio di diritto alla stregua del quale l'art. 1052 c.c. può essere invocato al fine della costituzione di una servitù coattiva di passo carraio, in favore di un fond o non intercluso, non solo per esigenz e dell'agricoltura o dell'industria, ma anch e a tut ela di esigenze abitative, da chiunque invocabili, emergendo, dopo la pronuncia della Corte costituz ionale n. 1 67 del 1999, un mutam ento di prospettiva secondo il quale l'istituto della servitù di passaggio non è più limitato ad una visuale dominicale e produttivistica, ma è ### 2020 n. 11459 sez. ### - ud. 23/10/2024 proiettato in una dimensione dei valori della persona, di cui agli artt. 2 e 3 Cost., che permea di sé anche lo statuto dei beni ed i rapporti patrimoniali in generale. Nell'equilibrata applicazione dell'istituto, peraltro, la domanda, proposta a norma della ricordata disposizione, può essere accolta a condizione che sussista l'assenso dell'autorità di vigilanza sul territorio e che il passaggio imposto non comporti un sacrificio, per il fon do servente, m aggiore del beneficio per quello dominante, con possibilità di derogare al limite imposto dall'art. 1051, ultimo comma, c.c. (che esonera da servitù case, cortili, giardini ed aie) solo previa accorta ponderazione degli interessi e con adeguato impiego dello strumento dell'indennità, previsto dall'art. 1053 c.c.. (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 8817 del 10/04/2018; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 14103 del 3.08.2012). 
Il giudizio di comparazione dei contrapposti interessi spetta al giudice del merito e - ove congruamente motivato, come avvenuto nel caso specie - si sottrae al sindacato di questa Corte, non potendosi riscontrare alcuna violazione di legge. 
Peraltro, la Corte trentina ha ritenuto che l'area che costituisce il fondo c.d. servente, da un lato, non può riten ersi un cortile essendo una vera e propria strada destinata al transito dei veicoli per l'accesso agl i immobili c he vi si affacc iano e, dall'altro, ha accertato che l'asserito parcheggio dei veicoli anche nella parte più ampia della strada non consentiva il transito sulla medesima. La particella, dunque, n on corrispondeva alla definizione di cortile come spazio scoperto recintato posto a disimpegno esclusivo di uno o più case. 
Inoltre, la Corte territoriale ha posto in evidenza che l'articolo 1051, comma 4, c.c. non prevede un'esenzione assoluta delle aree ### 2020 n. 11459 sez. ### - ud. 23/10/2024 di attinenza indicate ma, al più, un criterio di scelta ove possibile. 
Pertanto, in un bilanciamento di interessi, l'esenzione deve ritenersi limitata al caso in cui il proprietario del fondo intercluso avesse la possibilità di scegliere tra più fondi attraverso i qu ali attuare il passaggio. 
Il ricorrente richiede, da un lato, una diversa qualificazione dell'area come cortile e, dall'altro, un nuovo g iudizio di bilanciamento in virtù del quale si affermi che la deroga all'art.  1051, comma 4, c.c. non possa nel caso in questione operare. 
Senonché, si tratta in entrambi i casi di attività che presuppone un giudizio di fatto precluso a questa Corte se non in presenza di un omesso esame di un fatto decisivo che, tuttavia, non è dedotto (e, comunque, non sussiste). 
Sulla base dell'ampia motivazione, infatti, la Corte d'Appello ha escluso la natura di cortile dell'area assoggettata alla servitù e ha ritenuto che, in ogni caso, tale natura sarebbe stata recessiva rispetto alla necessità di consentire il passaggio carrabile al fondo dominante ex art. 1052, comma 2, 8.1 Infine, è del tutto infondata la tesi del ricorrente secondo cui non vi è stata una valutazione unitaria del “fondo dominante” in quanto vi era sicuramente un altro accesso pedonale all'immobile degli attori. Infatt i, che si sia tenut o conto della situazione complessiva è dimostrato dal fatto che la norma applicata è stata quella relativa all'interclusione relativa dovendosi altrimenti fare riferimento all'art. 1051 La stessa argomentazione vale per la servitù solo pedonale. 
Quanto agli ulteriori motivi, non possono che confermarsi le considerazioni svolte nella pro posta di definizione, posto che la ### 2020 n. 11459 sez. ### - ud. 23/10/2024 Corte distrettuale ha legittimamente aumentato (nelle misure prima richiamate) le due indennità riconosciute dal primo giudice in favore dei proprietari dei fondi serventi, proprio in relazione alla perdita di valore complessivo dell'immobile gravato dalla servitù. 
Lo stesso de ve osservarsi pe r il governo dell e spese del giudizio di merito, con riferimento al quale è stata correttamente ritenuta sussistente un'ipotesi di reciproca parziale soccombenza tra le parti, con accollo dei due terzi delle stesse agli appellanti, siccome prevalentemente soccombenti, e con compensazione del residuo terzo.  9. In defi nitiva, il rico rso di ### i ### va integralment e rigettato, con cons eguente sua condanna - in appli cazione del principio della soccombenza - al pag amento delle spese del presente giudizio in favore d elle parti controricorrenti, liq uidate come in dispositivo.  10. Poiché il ricorso è deciso in conformit à alla pro posta formulata ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., vanno applicati - come previsto dal terzo comma, ultima parte, della stessa norma - il terzo e il quarto comma dell'art. 96 c.p.c., con conseg uen te condanna del citato ricorrente principale al pagamento, in favore dei controricorrenti, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma ‒ nei limiti di legge ‒ in favore della cassa delle ammende (anch'essa liquidata in dispositivo).  11. Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 - della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento - da parte del ### - di un ulteriore importo a titolo contributo ### 2020 n. 11459 sez. ### - ud. 23/10/2024 unificato, pari a quello previsto per la prop osiz ione dell'impugnazione, se dovuto.  12. Deve, infine, dichiararsi l'estinzione del presente giudizio con rifer imento al ricorso principale propost o da ##### e ### nei confronti di ### e ### ed in relazione al ricorso incidentale da questi ultimi due formulato nei confronti dei primi, non avendo essi chiesto la decisione ex art. 380-bis, comma 2, c.p.c.. Ciò ai sensi di quest'ultima stessa norma, in correlazione con l'art. 391 c.p.c., con conseguente compensazione delle spese in ordine ai rapporti processuali t ra i m edesimi instauratosi e poi reciprocamente estintisi.  P.Q.M.  La Corte rigetta il ricorso proposto da ### Dichiara l'estinzione d el giudizio con riferime nto al ricorso principale proposto da ##### e ### e al ricorso incidentale proposto da ### e ### con compensazione delle spese tra le stesse parti. 
Condanna il ricorrente principale ### al pagamento, in favore dei controricorrenti F orner ### e ### er ### delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.500,00 per compensi e in euro 200,00 per esborsi, oltre al contributo forfettario, iva e cpa, nella misura e sulle voci come per legge. 
Condanna, altresì, lo stesso ricorrente ### ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c. p.c., al pagamen to, in favore delle suddette parti controricorrenti, dell a ulteriore somma di euro ### 2020 n. 11459 sez. ### - ud. 23/10/2024 1.500,00, nonché ex art. 96, quarto comma, c.p.c., al pagamento dell'importo di euro 1.000,00 in favore della ### delle ammende. 
Dichiara la sussist enza de i presupposti processuali per il versamento, da parte del citato ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### 

Giudice/firmatari: Carrato Aldo, Varrone Luca

M
1

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 29346/2024 del 13-11-2024

... accertarsi l'insussistenza di servitù prediale o carrabile gravante sull'androne de ll'edificio, di un appartamento del quale l'attore era proprietario, disporsi le cautele atte a far cessare le 2 di 12 lamentate turbative e, in via di subordine, determinarsi le modalità di esercizio del passo pedonale, nonché dell'indennità ex art. 1053 cod. Fatto luogo, su ri chiesta dei conve nuti, a int egrazione del contraddittorio (tralasciate ulteriori vicende p rocessuali oramai prive di rilievo), per quel che ancora qui rileva, il Tribunale rigettò le domande proposte da ### F orteleoni nei confronti della convenuta ### erede di ### e dichiarò estinto il giudizio nei confronti di alcuni dei convenuti per omessa notifica del ricorso in riassunzione, a seguito del decesso di #### e d'appello di Cag liari rigettò l'impugnazione del soccombente attore. Questi, in sintesi, se mpre p er quel che qui ancora risul ta utile, gli argomenti ai quali la sentenza d'appello si affida. - Non sussisteva il vizio di costituzione del giudice allegato dal ricor rente, stante che la causa era stata decis a dallo stesso giudice che all'udienza del 16/4/2014 aveva raccolto le conclusioni delle parti. - ### (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso 7557/2019 R.G. proposto da: ### eletti vamente domiciliat ###### P.###, presso la ### della Suprema Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato ### O ### giusta procura in atti; - ricorrente - contro ### A, ### O, ####### - intimati - avverso la sentenza n. 1048/ 2018 del la CORTE ### di CAGLIARI, depositata il ###; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/10/2024 dal ### Osserva 1. F ranco ### c itò in giudizio ### e altri chiedendo accertarsi l'insussistenza di servitù prediale o carrabile gravante sull'androne de ll'edificio, di un appartamento del quale l'attore era proprietario, disporsi le cautele atte a far cessare le 2 di 12 lamentate turbative e, in via di subordine, determinarsi le modalità di esercizio del passo pedonale, nonché dell'indennità ex art. 1053 cod.  Fatto luogo, su ri chiesta dei conve nuti, a int egrazione del contraddittorio (tralasciate ulteriori vicende p rocessuali oramai prive di rilievo), per quel che ancora qui rileva, il Tribunale rigettò le domande proposte da ### F orteleoni nei confronti della convenuta ### erede di ### e dichiarò estinto il giudizio nei confronti di alcuni dei convenuti per omessa notifica del ricorso in riassunzione, a seguito del decesso di #### e d'appello di Cag liari rigettò l'impugnazione del soccombente attore. 
Questi, in sintesi, se mpre p er quel che qui ancora risul ta utile, gli argomenti ai quali la sentenza d'appello si affida.  - Non sussisteva il vizio di costituzione del giudice allegato dal ricor rente, stante che la causa era stata decis a dallo stesso giudice che all'udienza del 16/4/2014 aveva raccolto le conclusioni delle parti.  - ### d'estinzione del giudizio, sollevata il ### era idonea a procurare l'effetto estintivo.  - Il motivo con il quale l'appellante aveva dedotto l'invalidità della fonte (cir colare comunale) dal la quale il Tribunale avrebbe fatto discendere il diritto di passaggio viene disatteso, affermandosi che <<(…) la servitù sugli appartamenti di proprietà comunale di ### e ### venne imposta originariamente dal Comune nel 1981 allorquando venne avviata la costruzione nell'area di c.d. “case parcheggio” per nuclei familiari contro i quali era stato eseguito uno sfratto. In quella circostanza il Comune, rilevando la necessità di garantire il passaggi o per i condomini di ### al la loro are a di pe rtinenza, impose la servitù (…). A prova della servitù, è stata prodotta in atti lettera circolare dell '### datata 8.6.1984 prot. 4973 3 di 12 (…). Dunq ue una desti nazione d elle aree voluta dall'### che, ne era proprietaria anche alla luce dell'art. 1062 CC, trova fondam ento nella r icorre nza fattuale e pacifica di opere vi sibili e permanenti destinate al l'esercizio della servitù, rivelatrici pertanto dell'esistenza di un peso gravante sul fondo servente (Cass. 24849/2015)>>; in t al sens o anche lo scrutinio delle prove testimoniali.  2. F ranco ### r icorre sulla base di sei motivi. L e controparti sono rimaste intimate.  3. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1032, 1051 e 1052 cod.  Afferma il ### eoni che gi ammai la pubblica amministrazione avrebbe potuto istituire d'im perio la servitù di passaggio, non costituendo la circolare titolo idoneo a comprimere il diritto di proprietà di terzi.  4. Co n il se condo moti vo viene denunciata violazio ne e/o falsa applic azione dell'art. 1053 cod. civ., per no n essere stata disposta l'indennità di cui all'art. 1053 cod.  5. Con il terzo motivo viene denunciata violazione e/o falsa applicazione dell'art. 158 cod. proc. civ., con conseguente nullità della sentenza, a causa dell'invalida costituzione del giudice.  6. Con il quarto motivo viene denunciata violazione e/o falsa applicazione dell'art. 307, co. 4, cod. proc. civ., affermandosi che l'eccezione d'estinzione del giu dizio di primo grado era s tata sollevata tardivamente.  7. Co n il qui nto motivo si denuncia violazi one e/o falsa applicazione dell'art. 345 cod. proc . civ., per avere la Corte d'appello non ammesso la documentazione di cui si era chiesta la produzione all'udienza del 6/7/2015.  8. Co n il se sto motiv o si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1602 cod. civ. [rectius: 1062 (?) cod. civ.], 4 di 12 per avere la Corte d'appello richiamato impropriamente la servitù per destinazione del padre di famiglia.  9. Il ricorso è improcedibile. 
Il ricorrente ha dichiarato (pag. 2 del ricorso) che la sentenza d'appello gli sarebbe stata not ificata il 10/12/ 2018, limitandosi, tuttavia, a depositare co l r icorso copia della sola sentenza impugnata non corredata dalla relata di notifica.  9.1. Appare utile una com plessiva ricostr uzio ne dei principi, oramai consolidat isi, elaborati da questa Corte di legittimità i n materia d'improcedibilità ai sensi dell'art. 369 cod. proc.  Va subito anticipato che il complesso delle decisioni sul punto è stato diretto al fine di eliminare qualunque ostac olo no n indispensabile per ricorrere al giudizio di legittimità, nell'ottica di elidere quelle preclusioni non direttamente correlate alla necessità d'assicurare l'ordinata e celere accesso al giudizio nel merito delle doglianze, fermo il dovere d i autoresponsabi lità della parte processuale, che, adendo la Corte, è c hiamata al tem pestivo deposito degli atti di cui all'art. 369 cit., strumentali alla verifica del diritto processuale all'esame della domanda di giustizia in sede di legittimità.  9.2. Si è così giunti ad affermare, quanto al rispetto dell'onere del tempest ivo deposito della copia autentica del la sentenza impugnata, che il deposi to in cance lle ria, nel ter mine di venti giorni dall'ultima noti ficazione, di copia analogica de lla decisione impugnata - redatta in formato ele ttronic o e sottoscritta digitalmente, e necessariamente inserita nel fascicolo informatico -, priva di attestaz ione di co nformità del difensore ex art. 16 bis, comma 9 bis, del d.l. n. 179 del 2012, convertito dalla l. n. 221 del 2012, oppure con attestazione priv a di sotto scrizione autografa, non determina l'improcedibilità del ricorso per cassazione laddove il controricorrente (o uno dei controricorrenti), nel costituirsi (anche tardivamente), depositi a sua volta copia analogica della decisione 5 di 12 ritualmente autenticata, ovvero non disconosca la conformità della copia informale al l'originale; nell'ipotesi i n cui, invece, la controparte (o una delle controparti) sia rimasta soltanto intimata, ovvero abbia effettuato il suddetto disconoscimento, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibi lità il ricorrente ha l'onere di depositare l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica, entr o l'udienza di discus sione o l'adunanza in camera di consiglio (S.U. n. 8312 del 25/03/2019, Rv. 653597 - 02; conf., ex multis, Cass. n. 3727, 12/02/2021). 
Inoltre, si è poi este so il pri ncipio a ipotesi ass imilabile, affermando che il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notificazione, di copia analogica della decisione impugnata, sottoscritta con firma autografa e inserita nel fascicolo informatico, priva di attestazione di conformità del difensore, oppure con attestazio ne priva di sottoscrizione autografa, non determina l'improcedibili tà del ricorso per cassazione laddove il controricorrente (o uno dei controricorrenti), nel costituirsi (anche tardivamente), depositi a sua volta copia analogica della decisione ritualmente autenticata, ovvero non disconosca la conformità della copia informale al l'originale; nell'ipotesi i n cui, invece, la controparte (o una delle controparti) sia rimasta soltanto intimata, ovvero abbia effettuato il suddetto disconoscimento, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibi lità il ricorrente ha l'onere di depositare l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica, entr o l'udienza di discus sione o l'adunanza in camera di consiglio (S.U. n. 8312, 25/03/2019, Rv. 653597 - 03). 
Ed ancor a, sempre con q uest'ultima sentenza delle Se zioni unite: a) ai fini della verifica d'ufficio della tempestività del ricorso per cassazione, il ricorrente è tenuto al d eposito della decisione comunicatagli a mezzo PEC (nel suo testo integrale) a cura della cancelleria; ai fini della procedib ilità d el ricorso, i nvece, ove la 6 di 12 decisione non risulti autenticata, è necess ario che il controricorrente (o uno dei controricorrenti), nel costituirsi (anche tardivamente), depositi a sua volta copia analogica della decisione ritualmente autenticata oppure non disconosca ex art. 23, comma 2, d . lgs. n. 82 del 2005, la conformi tà dell a copia informal e all'originale notificatogli, mentre, nell'ipotesi in cui la controparte (o una d elle controparti) si a rimasta soltanto intimata o abbia effettuato il suddetto dis conosciment o, è necessario che il ricorrente depositi l'asseverazi one di conformità all'originale del la copia analogica entr o l'udienza di discuss ione o l'adunanza in camera di consiglio (massima Rv. 653597 - 04); b) il de posito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notificazione, di copia analogica della decisione impugnata predisposta in originale telematico e notificata a mezzo PEC p riva di attestazio ne di confor mità del difensore ex art. 9, commi 1 bis e 1 te r, dell a l. n. 53 del 19 94, oppur e c on attestazione priva di sottoscrizi one autografa, non dete rmina l'improcedibilità del ricorso per cassazione laddove il controricorrente (o uno dei controricorrenti), nel costituirsi (anche tardivamente), depositi a sua volta copia analogica della decisione ritualmente autenticata, ovvero non disconosca ex art. 23, comma 2, d . lgs. n. 82 del 2005, la conformi tà dell a copia informal e all'originale notificatogli; nell'ipotesi in cui, invece, la controparte (o una delle controparti) sia rimasta soltanto intimata, ovvero abbia effettuato il suddetto disconoscimento, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità il ricorrente ha l'onere di depositare l'asseverazione di conformità all'originale dell a copia analo gica, entro l'udienza di discussione o l'adunanza in camera di consiglio (massima Rv. 653597 - 01).  9.3. In precedenza, sempre le ### unite, avevano funditus misurato la normativa interna e la sua compatibilità con i principi eurounitari, disegnando con puntuali tà gli incombenti minimi, 7 di 12 ulteriormente non comprimibili, che il r icorre nte è tenuto ad osservare ove aspiri a una pronuncia nel merito del ricorso in sede di legittimità. 
Scrivono le ### unite nella sentenza n. 10648, 02/05/2017: <<###.6 § 1 della ### tutela il «diritto a un tribunale», di cui il diritto di accesso costituisce un aspetto particolare. ### la giurisprudenza della Corte EDU, tale diritto non è assoluto e si presta a limitazioni implicitamente ammesse, perché per sua stessa natura richiede una regolamentazione da parte dello Stato, il quale a tale proposito gode di un consistente margine di apprezzamento (cfr ### 18-02-1999, ### c. Gov . Germania fede rale) soprattutto per quanto riguarda le co ndizioni di ri cevibilità di un ricorso. La Corte di ### go ha se mpre ritenuto che queste restrizioni non possono limitare l'acc esso d ella parte in causa in maniera o a un punto tali che il suo diritto a un tribunale venga leso nella sua ste ssa sostanza. Ogni limit azione si concilia con l'articolo 6 § 1 soltanto se tende ad uno scopo legittimo e se esiste un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi utilizzati e lo scopo perseguito ( cfr Corte eur. DU 16. 6. 2015 ric. Mazzoni 20485/06). La verifica che i giu dici nazionali devono condur re è quindi relativa all 'esistenza o meno di una res trizione sproporzionata al diritto di accesso della parte a un tribunale ( da ultimo la sentenza 15.9.2016 sul ricorso n. ###/07 in causa ### relativa al quesito di diritto regolato dall'art. 366 bis c.p.c.). 
Tanto l'ordi nanza di rimessione che la r ecente Cass. SU 25513/2016 hanno censito alt re pro nunce della Corte EDU, esprimendo la piena consapevolezza d ella nec essaria continua ricerca di un punto di eq uilibrio, c he, c on riguardo ai l imiti all e impugnazioni, consenta di bilanciare la esigenza funzionale di porre regole di accesso alle impugnazioni con quella a un equo processo, 8 di 12 da celebrare in tempi ragionevoli, come prescritto, con non minore forza, dall'art.47 della Carta di ###>.  <<La mancat a produzione>>, c hiariscono le ### unite, <<nei termini, della sentenza impugnata o la mancata prova (mediante la relata di notifica) d ella tempe stività del ricorso p er cassazione costituiscono negligenze difensive che, per quanto frequenti, in linea di principio non sono giustificabili. Si tratta di adempimenti agevoli, normativamente pr escritti da sempre, di intuitiva utili tà per attivare il compito del giudice in modo no n "trasandato" e conseguente con il fine di pervenire sollecitamente alla formazione del giudicato. 
Consentire il recupero dell a omissione mediante la produzione a tempo indeterminato con lo strumento di cui all'art. 372 c.p.c.  vanificherebbe il senso del duplice adempimento nel meccanismo processuale. ###à infatti, a differenza di quanto previsto in altre "situazioni procedurali" trova la sua ragione nel presidiare, con efficac ia sanzionatoria, un comportam ento omissivo che ostacola la sequenza di avvio di un determinato processo. È stato insegnato anche che essa è compatibile con il diritto di accesso al giudice se configurata nell e fasi di impugnazione, risolvendosi altrimenti in una non ragionevole compressione del diritto di difesa (cfr., per una applicazione di quest'ultimo principio SU n. 1238/05). 
La selezione delle impugnazioni da scrutinare nel merito va perciò compiuta se i termini fissati dal legisl atore per la sequenza procedimentale siano stati rispettati, salvo che i termini stessi (e gli adempimenti prescritti) risultino insignificanti>>. 
In esat ta sintonia con il riportato ragionamento s i è, perci ò, affermato che ai fini dell'adempimento del dovere di controllare la tempestività dell'impugnazione in sede d i giudizio di legittimità, assumono rilievo le all egazioni delle parti, nel se nso che, ove il ricorrente non abbia allegato che la sentenza impugnata gli è stata notificata, si deve ritenere che il diritto di impugnazione sia stato 9 di 12 esercitato entro il c.d. termine " lungo" di cui all'ar t. 327 c.p.c., procedendo all'accertamento della s ua osservanza, mentre, nella contraria ipotesi in cui l'impugnante abbia allegato espressamente o imp licitamente che la sentenza contro cui ricorre g li sia stat a notificata ai fini del dec orso d el termine br eve di impugnaz ione (nonché nell'ipotes i in cui tale circostanza sia stata ecce pita dal controricorrente o sia emersa dal diretto esame de lle pr oduzioni delle parti o del fascicolo d'ufficio) , deve ritenersi ope rante il termine di cui all'art. 325 c.p.c., sorgendo a carico del ricorrente l'onere di depositar e, unitamente al ricorso o nei modi di cui all'art.372, comma 2, c.p.c., la c opia autentica della sent enza impugnata, munita della rel ata di notificaz ione, entro il termin e previsto dall'art.369, comma 1, c.p.c., la cui mancata osservanza comporta l'improcedibili tà del ricorso, escluso il caso in cui la notificazione del ricorso risulti effettuata prima della scadenza del termine breve decorre nte dalla pubblicazione del provvedimento impugnato e salva l'ipotesi in cui la relazione di notificazione risulti prodotta dal controricorrente o presente nel fascicolo d'ufficio (### 6, n. 15832, 07/06/2021, Rv. 661874 - 01). 
Perfettamente aderente alla ricostruzione sistematica, sia pure per sintesi, riportata risulta l'affermazione secondo la quale deve escludersi la dichiarazione di improcedibilità ex art. 369, comma 2, n. 2), c .p.c., quand o l'impugnazi one sia proposta c ontro una sentenza notificata, di c ui il ricorrente non abbia depositato , unitamente al ricorso, la relata di notifica (o le copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notifica a mezzo ###, ove tale documentazione risulti comunque nella disponibilità del giudice, per essere stata prodot ta dal contror icorrente nel termine di cui all'art. 370, comma 3, c.p.c., ovvero acquisita - nei casi in cui la legge dispone che la cance lleria provveda alla comunicazione o alla notificazione del provv edimento i mpugnato (da cui decorre il termine breve per impugnare ex art. 325 c.p.c.) - 10 di 12 mediante l'istanza di trasm issione del fascicolo di ufficio (S.U.  21349, 06/07/2022, Rv. 665188 - 02). 
Ove si conte mperi con la dovuta attenzione l'obiettivo di assicurare, ad un tempo, il ris petto per gli adempimenti, sol o in presenza dei quali il Giudice della legittimità deve ritenersi investito del giudizio (e, sotto altro profilo, la parte evoc ata onerata d'approntare la difesa), e, per altro verso, portare a ragionevolezza l'interpretazione dell'art. 369 cod. proc. civ., privando di significato quegli inadempimenti tempestivamente ovviati, sia pure con modalità non testualmente previamente individuate dal legislatore, a q uesto punto è chiaro c he il ricorre nte non p uò ambire allo scrutinio del ricorso, senz a aver previame nte (quindi, tempestivamente, nei termini indicati dalla norma) dimostrato di non essere incorso in decadenza.  9.4. Allora è del tutto evidente che se il ricorrente ha affermato essere stato avviato il termine breve p er ricorrere, decor renti ai sensi dell'art. 326 cod. proc. civ., col fatto stesso di aver dichiarato che la sentenza impugnata gli era stata notificata dalla controparte, è suo preciso onere processuale (art. 369, co. 2, n. 2 cod. proc.  civ.) dimostr are la non consumazione del dies ad quem, depositando la relata di notifica della sentenza in questione. 
Nel caso in cui una tale assenza non sia altrimenti surrogabile nei termini di cui sopra si è detto, la sanzione dell'improcedibilità è inevitabile. 
Come si è avuto modo di riprendere dalle sentenze richiamate la ver ifica della procedibilit à non può che avvenire con assoluta priorità, così da impedire il protrarsi del processo per un tempo che alla fine ri sulterebb e irragionevole, sia, inoltre, per evitare alla parte intimata di dover fronteggiare nel merito un'i mpugnazione destinata a non epilogare in una decisione nel merito dei motivi. 
La non p rocrast inabilità dell'accertamento di procedibilità, da effettuarsi in limine litis, ha com e logica conseg uenza che la 11 di 12 dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesta un "fatto processuale" - la noti ficazione della sentenza - idoneo a far decorrere il termine "breve" d i impugnazi one e, quale manifestazione di "autoresponsabi lità" dell a parte, impegna quest'ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l'onere di depositare, nel termine stabilito dall'art. 369 c.p.c., copia de lla se ntenza munita del la relata di notifica (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazio ne a mez zo ###, senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e orm ai tardiva, produzio ne ai sensi dell'art. 372 c.c. (S.U.  21349, 06/07/2022, Rv. 665188 - 01). 
Nel caso i n cui, per contr o, tra l a data di de posito della sentenza e la notifica del ricorso, non sia trascorso il termine breve di sessanta giorni il ricorso deve dirsi procedibile (### 6, n. 11386, 30/04/2019), così evitandosi una interpretazione i nutilmente rigoristica, nella logica di contemperazione prima richiamata.  9.5. Alla luce delle riflessioni svolte il ricorso, come anticipato, deve essere dichiarato improcedibile. 
La relata di notifica della sentenza impugnata non risulta essere stata tempest ivamente prodotta dal ricorrente, ai sensi dell'art .  369, commi 1 e 2, n. 2), cod. proc. civ., il quale, per contro, ha dichiarato in ricorso che la s entenza g li era stata notificata il ###, facendo così decorrere il termine breve. 
Infine, va soggiunto che il tempo decorso dalla pubblicazione della sentenza del la Corte d'appello im pugnata (4/12/2018) e l'avvio alla notifica (6/2/2019) del ricorso supera i sessanta giorni.  10. Non v'è luogo a statuizione sulle spese poiché le controparti sono rimaste intimate.  11. Ai s ensi de ll'art. 13, comma 1 -quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione 12 di 12 temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), sussis tono i presupp osti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.  P.Q.M.  dichiara il ricorso improcedibile. 
Ai sens i dell'art. 13, com ma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contrib uto unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso in ### il giorno 9 ottobre 2024.   

Giudice/firmatari: Mocci Mauro, Grasso Giuseppe

M
1

Corte d'Appello di Roma, Sentenza n. 6469/2025 del 06-11-2025

... terra, confinante con via dei ### locale sub. 507, passo carrabile, corte interna (f. 943 particella 173 sub. 506); box auto accesso al piano terra civico 33 (catasto fabbricati f. 943 particella 173 sub. 505); locale piano terra confinante con via dei ### locale sub. 506 (catasto fabbricati f. 943 particella 173 sub. 507); lastrico solare confinante con lastrico sub. 503, via dei ### (catasto fabbricati f. 943 particella 173 sub. 504); lastrico solare confinante con lastrico sub. 504 e sub. 501, distacco su via dei ### (catasto fabbricati f. 943 particella 173 sub. 503) iii) ordinare al competente ### dei ### la trascrizione della pronuncia traslativa della proprietà del compendio immobiliare sopra indicato, contro il #### e in favore della ###L ### S.r.l. iv) condannare le controparti al pagamento delle spese di lite, riservato ogni altro diritto in separato giudizio”. Le eredi di ### si costituivano e concludevano chiedendo: “In via pregiudiziale: - accertare e dichiarare improcedibile ed inammissibile il presente procedimento per quanto dedotto in atto e qui richiamato; Nel merito: - rigettare tutte le domande ex adverso formulate, siccome infondate in fatto ed in diritto eppure (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'#### Così composta: ### de ### riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente ### causa civile ex art. 392 c.p.c. iscritta al n. 4895 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 vertente TRA ### ( C.F. ### ) Elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to ### che la rappresenta e difende per mandato in atti E ### ( C.F. ### ) ### ( C.F. ### ) ### ( C.F. ### ) eredi di ### deceduto il venti gennaio 2015 elettivamente domiciliate presso lo studio dell'Avv.to ### che le rappresenta e difende per mandato in atti BFR & L. ### S.R.L. ( C.F. ### ) in persona del curatore speciale Avv.to ### presso cui è domiciliat ###proprio come in atti ### : giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c. a seguito di ordinanza della Corte di Cassazione 15875/2022 - impugnazione lodo arbitrale - opposizione di terzo revocatoria - ### contratto preliminare del sei settembre 2009 ### prometteva di vendere a BFR & L ### s.r.l. un compendio immobiliare sito in ### Via dei ### 33 al prezzo di € 1.020.000,00. 
Il contratto definitivo era stipulato il successivo ventisei novembre con rogito ### rep. 81776 - racc. 19892. 
Il prezzo era così suddiviso : € 546.202,13 con accollo da parte dell'acquirente del mutuo fondiario contratto dalla venditrice con il ### € 110.000,00 con assegno consegnato contestualmente al rogito; € 70.000,00 da versare entro dieci giorni decorrenti dal ventisei novembre 2009; € 293.797,87 da versare entro il trenta luglio 2010.  ### dopo la vendita intimava sfratto per morosità all'affittuaria di uno dei locali facenti parte del compendio, ### s.r.l.. 
Quest'ultima agiva in giudizio contro l'acquirente esercitando il diritto di riscatto al prezzo di € 258.000,00. 
La vertenza era conciliata con stipula di nuovo contratto di locazione a canone ridotto.  ### s.r.l. agiva nei confronti di ### ( proc. rg 14027/2011 ) chiedendo la corresponsione di € 170.000,00 per parziale evizione della cosa venduta e per il danno conseguente alla riduzione del canone di locazione con ### s.r.l. nonché per l'accertato malfunzionamento e obsolescenza della canna fumaria nei locali ove ### s.r.l. esercitava attività di ristorazione, a seguito di accertamento in sede amministrativa.  ### si costituiva, contestava le richieste attoree e proponeva domanda riconvenzionale di pagamento del residuo prezzo. 
Le parti convenivano di deferire a un arbitro rituale la definizione della controversia nonché di tutte le questioni relative alla vendita; in detta sede ### chiedeva la risoluzione del contratto e di rientrare nella titolarità del bene affermando che l'accollo non era stato liberatorio e che l'importo di € 293.797,87 non era stato corrisposto. 
Alla prima udienza arbitrale del sedici ottobre 2012 comparivano ### assistito dall'avv.to ### e ### in qualità di legale rappresentante della s.r.l., assistito dall'Avv.to ### Con lodo 16201/2012 l'arbitro, in sintesi, per quanto di interesse in questa sede : a) riteneva incidentalmente infondate le pretese di ### s.r.l. e di conseguenza infondata l'azione per parziale evizione e risarcimento esercitata nel giudizio concluso con transazione; affermava pertanto l'insussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di ### s.r.l. con cui era stato chiesto al venditore l'importo di € 170.000,00 a titolo risarcitorio; b) riteneva che la non liberatorietà dell'accollo non fosse addebitabile all'acquirente perché nulla a tale proposito era stato previsto nel rogito; c) riteneva peraltro grave l'inadempimento di ### s.r.l. sotto l'altro profilo denunciato da ### ossia il mancato pagamento del residuo corrispettivo, pari a €293.797,87; d) risolveva quindi il contratto per inadempimento di ### s.r.l. e disponeva il ritrasferimento del complesso immobiliare a ### e) affermava come dalla risoluzione discendessero gli obblighi restitutori a carico di entrambi i contraenti ma di non potersi pronunciare in sede di lodo sulla restituzione del corrispettivo già versato da ### s.r.l. perché, pur sussistendo detto diritto, non poteva essere emessa una pronuncia d'ufficio e non vi era stata domanda in tal senso da parte dell'acquirente, al contrario di quanto aveva fatto il venditore che aveva richiesto espressamente la restituzione dell'immobile e il risarcimento del danno; f) riteneva sussistente anche detto diritto risarcitorio e condannava per tale titolo ### s.r.l. a pagare a ### € 353.000,00, pari al valore locativo degli immobili per il tempo in cui il venditore non ne aveva goduto, detratte le rate di mutuo medio tempore pagate dalla s.r.l; g) liquidava le spese del lodo e quelle di difesa di ### ponendo entrambe a carico di ### Il lodo era dichiarato esecutivo l'undici dicembre 2012 con decreto del ### del Tribunale di ### Con atto di citazione notificato e iscritto a ruolo ( r.g. 2038 del 2013 ) ### proponeva opposizione di terzo revocatoria. ### era socia di maggioranza di ### s.r.l.  nonché, dalla costituzione del tre agosto 2009 al tre dicembre 2009 e dal dicembre 2012 in poi anche amministratrice; nel periodo intermedio era stato amministratore ### . 
Produceva delibera del venticinque novembre 2009 con cui, per far fronte alla situazione finanziaria e patrimoniale provvisoria, era stata autorizzata a richiedere ai soci, in proporzione alle quote, € 230.000,00 complessivi a titolo di finanziamento infruttifero. 
Il 26 novembre 2009 ella versava di conseguenza € 160.000,00 ( tramite bonifico con causale “finanziamento soci” ) e la socia di minoranza ### s.r.l. versava € 70.000,00.  ### il ventisei novembre 2009, in qualità di amministratore, sottoscriveva il rogito notarile di acquisto del complesso immobiliare di cui è causa. 
Nel bilancio gli importi erano inseriti alla voce debiti nello stato patrimoniale con la descrizione “soci conto finanziamento infruttifero “ e nella nota esplicativa era precisato che erano importi erogati dai soci solo “per evitare il più oneroso ricorso ad altre forme di finanziamento esterne alla compagine societaria. Pertanto per gli stessi finanziamenti non trova applicazione la disciplina dei finanziamenti postergati di cui all'art. 2467 c.c. “. 
Riferiva di essersi dimessa dalla carica di amministratore per motivi personali e di non essere mai stata resa edotta dal nuovo amministratore ### della sussistenza di problemi giudiziari relativi alla vendita; affermava anzi di essere stata rassicurata sulla solvibilità degli affittuari ( ### s.r.l. e una banca ) in quanto i suddetti versavano regolarmente i canoni dovuti. 
Solo a luglio 2012, insospettita dalla mancata percezione di utili, nonostante detta redditività e dal comportamento ostativo dell'amministratore, ne chiedeva tramite i propri legali la revoca e il venticinque settembre 2012 chiedeva la fissazione di assemblea straordinaria per la verifica dell'andamento della società e dell'attività di ### Il diciassette ottobre 2012 l'amministratore convocava l'assemblea per il ventinove/trenta novembre. 
Il ventidue ottobre 2012 ### inviava una nota all'amministratore con cui si rilevava che dall'accesso ai documenti sociali, presentati invero solo parzialmente, era sorta la necessità di chiarimenti sull'esistenza del contenzioso con ### e sul perché i canoni di locazione fossero diminuiti; era contestualmente ribadita la richiesta di revoca dell'amministratore. 
La data del ventinove/trenta novembre era spostata al sette dicembre in quanto l'amministratore aveva comunicato l'esito negativo della convocazione del socio di minoranza mentre, secondo l'attrice, si sarebbe trattato di un escamotage. 
Il sette dicembre 2012 ### era di nuovo amministratore unico e, esaminando i documenti, era venuta per la prima volta a conoscenza del procedimento arbitrale e del lodo. 
Sosteneva che detto giudizio costituisse atto dolosamente preordinato a vanificare l'esigibilità in concreto del credito vantato per la restituzione del finanziamento di €170.000,00. 
Allegava a supporto la tempistica sospetta e l'assenza di collegamento con il processo incardinato nel 2011, sia per l'inserimento della domanda di risoluzione contrattuale sia per l'inspiegabile mancanza di domanda di restituzione del corrispettivo in caso di risoluzione da parte del legale della s.r.l., sia per l'esosità del corrispettivo versato al legale avv. ### e per la ritrosìa di quest'ultimo a consegnare il fascicolo. 
Affermava di essere venuta a conoscenza del dolo e della collusione solo allorquando il ventotto febbraio 2013 l'Avv.to ### aveva consegnato i documenti da cui poteva evincersi come lo stesso si era costituito nel procedimento arbitrale, depositando una memoria di poche righe il sedici ottobre 2012. 
Ciò asseritamente in contrasto con quanto attestato dall'arbitro nel lodo secondo cui era stata depositata da ### s.r.l. anche una memoria del ventitrè ottobre 2012 in cui erano stati formulati i quesiti nonché chiesta la condanna di ### a pagare € 230.000,00 eventualmente compensando detto importo con il saldo del corrispettivo ancora dovuto. 
Proponeva opposizione di terzo revocatoria nei confronti della s.r.l. e di ### con atto notificato il tre aprile 2013 ( rg Corte Appello di ### 2308/2013 ). 
Si costituiva ### che eccepiva il difetto di legittimazione per assenza di terzietà in capo a ### la decadenza dall'azione per decorrenza dei trenta giorni di cui all'art. 404 secondo comma c.p.c. e comunque l'infondatezza nel merito della pretesa. 
Si costituiva ### s.r.l., in persona del curatore speciale nominato per l'incompatibilità con la carica di amministratore ricoperta dall'attrice. 
A seguito del decesso di ### il processo era riassunto. 
Si costituivano le eredi del de cuius ribadendone le eccezioni e le difese; si costituiva anche il curatore della ### s.r.l.. 
La Corte di Appello con sentenza 2012 del 2020 riteneva il difetto di legittimazione attiva di ### per mancanza della qualità di terzo rispetto alle altre parti, respingeva di conseguenza la domanda e provvedeva sulle spese secondo soccombenza.  ### impugnava la sentenza. 
Si costituivano le controparti chiedendone la conferma. 
La Corte di Cassazione con ordinanza 15875/2022 annullava la sentenza con rinvio alla Corte in diversa composizione. 
Il processo era riassunto da ### che concludeva chiedendo: “Accertare che il lodo, pronunciato tra il #### e la ###L ### S.r.l. dall'###. ### in data 30 novembre 2012 e reso esecutivo dal ### del Tribunale Ordinario di ### con n. 16201/2012 in data 11 dicembre 2012 (### 1626/12, ### 2738/12) è frutto di dolo e/o collusione in danno della ###ra ### e comunque ne pregiudica i diritti per tutti i motivi sin qui esposti; ii) conseguentemente annullare la decisione di cui al lodo medesimo e per l'effetto disporre il trasferimento in favore di ###L ### S.r.l. del (o comunque confermare la proprietà di quest'ultima circa il) compendio immobiliare di seguito indicato: compendio immobiliare in ### via dei ### 33 costituito da: un locale sito in ### via dei ### 33 costituito da: locale sito in ### via dei ### 33/d (f. 943 particella 173 sub. 507); un locale agenzia bancaria sito al piano terra, confinante con via dei ### locale sub. 507, passo carrabile, corte interna (f. 943 particella 173 sub. 506); box auto accesso al piano terra civico 33 (catasto fabbricati f. 943 particella 173 sub. 505); locale piano terra confinante con via dei ### locale sub. 506 (catasto fabbricati f. 943 particella 173 sub. 507); lastrico solare confinante con lastrico sub. 503, via dei ### (catasto fabbricati f. 943 particella 173 sub. 504); lastrico solare confinante con lastrico sub. 504 e sub. 501, distacco su via dei ### (catasto fabbricati f. 943 particella 173 sub. 503) iii) ordinare al competente ### dei ### la trascrizione della pronuncia traslativa della proprietà del compendio immobiliare sopra indicato, contro il #### e in favore della ###L ### S.r.l. iv) condannare le controparti al pagamento delle spese di lite, riservato ogni altro diritto in separato giudizio”.   Le eredi di ### si costituivano e concludevano chiedendo: “In via pregiudiziale: - accertare e dichiarare improcedibile ed inammissibile il presente procedimento per quanto dedotto in atto e qui richiamato; Nel merito: - rigettare tutte le domande ex adverso formulate, siccome infondate in fatto ed in diritto eppure non provate, per le motivazioni espresse in atto e qui richiamate; - In ogni caso, condannare gli attori alle spese e competenze di giudizio, ed alla pena pecuniaria prevista dall'art. 408 c.p.c.”. 
Si costituiva la s.r.l. in persona del curatore speciale che concludeva chiedendo : “### del compendio immobiliare sito in ### via dei ### 33 come già meglio identificato con conseguente trascrizione della pronuncia traslativa della proprietà dell'immobile de quo a favore della BFR & L ### s.r.l. e vittoria di spese di lite a favore del sottoscritto ### speciale antistatario da porsi in solidarietà tra la parte attrice e le parti convenute.” La Corte all'esito dell'udienza del sei ottobre 2025, trattata in forma scritta come da decreto del ventiquattro luglio 2025, riservava la decisione MOTIVI DELLA DECISIONE La Corte di Cassazione si è pronunciata unicamente sul requisito della legittimazione ad agire, rilevando come, al contrario di quanto affermato dalla Corte di Appello nella sentenza 2012/2020, la qualità di socia di una s.r.l. non sia in astratto incompatibile con quella di creditrice dovendosi accertare di volta in volta la natura dei conferimenti in denaro effettuati dal socio stesso. 
In particolare, riprendendo la massima: “In tema di società di capitali, il socio può proporre opposizione di terzo revocatoria, non nella qualità di socio, facendo valere il pregiudizio patrimoniale che il danno al patrimonio sociale abbia prodotto sul valore della sua quota di partecipazione, attesa la natura meramente riflessa e non autonomamente risarcibile di tale pregiudizio; bensì quale creditore della società, qualora abbia effettuato dazioni di denaro in favore dell'ente, che abbiano natura di vero e proprio finanziamento, riconducibile allo schema del mutuo, idoneo a far sorgere un credito restitutorio certo e non meramente eventuale. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito, che aveva ritenuto il socio non legittimato a proporre opposizione di terzo avverso un lodo arbitrale, non avendo accertato se egli fosse anche creditore della società, verificando se la dazione di denaro da lui erogata avesse natura di finanziamento, non imputabile a capitale di rischio, e non di conferimento).” Ebbene nel caso di specie l'importo di € 170.000,00 che ### ha versato alla società deve intendersi come finanziamento poiché, in linea con quanto sopra riportato, è stato erogato in concomitanza con l'acquisto del compendio immobiliare e con una causale del bonifico di accredito indicata come “finanziamento soci” ; la posta è stata poi inserita in bilancio al passivo patrimoniale come debito verso soci e lo stesso amministratore nella relazione integrativa al bilancio 2011, depositata in atti, ha espressamente escluso detto finanziamento anche dalla postergazione ex art. 2467 Riconosciuta la legittimazione ( unico ambito di indagine sottoposto all'esame della Cassazione ) rimangono peraltro da esaminare gli altri presupposti e in particolare la tardività o meno dell'azione e l'interesse ad agire concreto e attuale che difettano entrambi.  ******** 
Termine di decadenza. 
La prima delle notifiche andate a buon fine dell'originario atto introduttivo del giudizio dinanzi alla Corte di Appello è datata tre aprile 2013.  ### afferma di non essere stata in grado prima del ventotto febbraio 2013 di rendersi conto dell'esistenza del dolo e collusione a suo danno, scoperta avvenuta solo quando l'Avv.to ### difensore della s.r.l. nel giudizio arbitrale, ha consegnato i documenti difensivi consentendo quindi all'attrice di avvedersi che, al contrario di quanto affermato nel lodo, la memoria di costituzione della s.r.l. era di poche righe senza alcuna argomentazione difensiva. 
Ebbene, risulta documentalmente ed è incontestato come ### sia stata nominata ### della s.r.l. il sette dicembre 2012 e che dal ventidue settembre 2012 fosse a conoscenza della pendenza di una causa promossa da ### s.r.l. 
Risulta altrettanto documentalmente come l'Avv.to Patrone, in qualità di legale di ### s.r.l., il quattordici gennaio 2013, allorquando la signora ### era già amministratrice della società e quindi lo aveva incaricato in tal senso, abbia ottenuto una copia integrale autenticata del lodo “uso reclamo” dal Tribunale di ### Ebbene già dal testo del lodo risulta chiaramente sia il contenuto delle domande originariamente proposte da ### s.r.l., sia l'esito della controversia e il contenuto anche se sintetico della transazione che aveva portato alla riduzione del canone. 
Era inoltre riportato il contenuto delle domande di entrambe le parti in relazione al giudizio successivamente instaurato da BFR contro ### per il risarcimento e, soprattutto, era riportato il motivo per cui le parti avevano voluto incardinare un giudizio arbitrale: la volontà di definire totalmente tutte le possibili controversie nascenti non solo con riferimento specifico alle conseguenze del giudizio, transatto, con ### s.r.l. ma a tutte le altre questioni inerenti l'efficacia e la validità del contratto di compravendita dell'immobile. 
Nel lodo poi erano analiticamente riportate ( punto 6 a pag. 8 ) le conclusioni della memoria di BFR in data ventitré ottobre 2012 dove era stata invero omessa la domanda di restituzione del corrispettivo pagato per la vendita in caso di risoluzione in quanto il difensore si era limitato a ribadire la domanda risarcitoria già oggetto del processo mentre il difensore di ### aveva espressamente chiesto la risoluzione del contratto. 
Parimenti nelle note del trenta ottobre 2012 la difesa di BFR si è limitata a chiedere prove solo su detta domanda risarcitoria.  ### ha ritenuto di esaminare la domanda di risoluzione e l'ha ritenuta fondata argomentando compiutamente. 
In buona sostanza ### già dalla data in cui, come amministratrice della BFR ha comunque avuto, tramite il difensore, copia autentica del lodo, ha potuto verificare compiutamente l'andamento della vertenza, tra cui le omissioni in punto di domanda e di argomentazioni difensive di ### s.r.l. riguardo al mancato pagamento del prezzo ( eccepito da ### ) nonchè della decisione dell'arbitro anche su domande ulteriori rispetto a quelle oggetto del giudizio risarcitorio promosso da ### s.r.l. nonché del fatto, comunque non dirimente, dell'indicazione nel lodo, tra le domande del giudizio risarcitorio, anche di quella di risoluzione del contratto mentre invece detta domanda non era stata ivi espletata da ### In particolare ### afferma che il prezzo avrebbe dovuto essere considerato come totalmente corrisposto sulla base del contratto di vendita stipulato allorquando la suddetta era amministratrice ( e che così stabiliva in assenza di contestazioni da parte del venditore entro un termine fissato e scaduto da tempo ); di conseguenza vi sarebbe stata una gravissima omissione di difesa sul punto da parte dell'Avv.to ### e un altrettanto grave distorsione interpretativa dell'arbitro. 
Ebbene anche dette circostanze erano chiaramente desumibili dalla lettura del lodo anche perché, si ribadisce, il testo della vendita era stato sottoscritto dalla stessa ### che all'epoca era amministratrice della s.r.l.. 
In tale contesto il fatto che l'Avv.to ### abbia consegnato solo il ventotto febbraio 2013 la documentazione in suo possesso e il fatto che la memoria di costituzione nel giudizio arbitrale fosse di poche righe non è rilevante sia in quanto, come già indicato, l'andamento del giudizio arbitrale è stato compiutamente riportato nel lodo sia in quanto, osserva il Collegio, le conclusioni e le richieste di ### s.r.l. sono state riportate dall'arbitro con riferimento non alla memoria di costituzione ma con riferimento alle memorie successive del ventitré e trenta ottobre 2012. 
Il fatto che dette memorie non siano state consegnate a ### dall'avv.to ### costituisce un elemento del tutto irrilevante in quanto, in buona sostanza, gli elementi per poter valutare l'esistenza dell'asserita collusione e in particolare l'ampliamento del thema decidendum e l'assenza di difesa di BFR sulla domanda di risoluzione avanzata da ### già erano evidenti alla data del rilascio della copia autentica del lodo; non solo, al contrario di quanto affermato dalla difesa di ### non è accoglibile la tesi in base a cui le memorie indicate nel lodo non sarebbero esistenti in quanto non sono tra gli atti restituiti dall'Avv.to ### e perché lo stesso aveva dichiarato di avere solo copia dei propri scritti difensivi; ben avrebbe potuto infatti il suddetto difensore averli persi o comunque omesso volutamente di consegnarli e sul punto manca una richiesta di prova.  ***** 
A ciò si aggiunge, ad abundantiam, un altro elemento, riguardante l'asserita finalità del pactum sceleris per come allegato : impedire a ### a) di tornare ad amministrare una società in bonis ( tanto che a dicembre 2012 il lodo era già stato emesso ) nonché b) di poter rientrare nel medio periodo del prestito erogato nel 2009 e infine c) di vedersi corrispondere negli anni adeguati utili.  ### deriverebbe “Da tutto ciò la necessità che il fraudolento lodo venga annullato da Codesta Corte e che il complesso immobiliare oggetto di esso venga ritrasferito con pronuncia costitutiva in favore di ###L…”. Ebbene il primo e il terzo elemento di danno riguarda la società e non ### in quanto terza. 
Il secondo elemento, pur riguardando un danno diretto di ### tuttavia presenta una criticità evidente. 
In particolare ### ha erogato € 160.000,00 ma avrebbe potuto chiederne la restituzione nella sua qualità di terza creditrice fin da quando, per sua stessa ammissione, nell'estate del 2012 aveva avuto concrete avvisaglie di un andamento anomalo e quindi del pericolo di non riottenere il rientro dal prestito (i redditi prospettati dal complesso immobiliare si erano infatti ridotti e non vi era neppure spazio per una ripartizione degli utili) mentre al contrario nulla risulta in tal senso.  ******** 
Le spese del giudizio sono a carico di ### secondo soccombenza in base all'esito complessivo della lite ma compensate per la metà per il rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione come da annullamento pronunciato dalla Cassazione, per la complessità delle questioni trattate e per il rigetto della domanda ex art. 408 c.p.c. in quanto non ne sussistono i presupposti considerando il tenore della decisione. 
La liquidazione è quella di cui in dispositivo. 
Per il curatore speciale della s.r.l. la necessaria presenza dello stesso per ovviare al conflitto di interessi e il tenore delle difese consentono di compensare interamente le spese.  P.Q.M.  La Corte definitivamente pronunciando nel giudizio ex art. 392 c.p.c. respinge le domande di ### e respinge la domanda ex art. 408 c.p.c.. 
Compensa al 50% le spese del giudizio di appello, di quelle di Cassazione e di quelle del giudizio di rinvio liquidate per l'intero in € 14.317,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA per l'appello, € 7.655,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA per la Cassazione e € 14.317,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA per il giudizio di rinvio; condanna ### a pagare a #### e ### in solido la metà di dette somme. 
Compensa le altre spese di lite.  ### camera di consiglio del sei ottobre 2025 #### de ### 

causa n. 4895/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Benedetta Thellung De Courtelary, Marina Tucci

M
3

Giudice di Pace di Palermo, Sentenza n. 3676/2025 del 10-12-2025

... veicolo attoreo che ripartendo in retromarcia da un passo carrabile urtava la ### Y che ivi stava transitando, ed a sostegno del proprio assunto allegava dichiarazione testimoniale rilasciata da ### La compagnia in ogni caso non contestava il quantum del lamentato danno. Si costituiva anche ### con comparsa di risposta con contestuale chiamata del terzo, chiedendo in via principale il rigetto di tutte le domande attoree e, in subordine, di essere manlevata dalla propria ### assicurativa la ### in caso di soccombenza. Si costituiva la terza chiamata ###ni anch'essa contestando la domanda attorea. La causa veniva istruita con l'escussione del teste ### che confermava la dichiarazione che aveva reso nella fase stragiudiziale e gli articolati di prova contenuti nella comparsa di risposta della ### e dunque confermava che il veicolo ### fuoriusciva in retromarcia da un passo carrabile collocato sul marciapiedi destro della via ### urtando la ### nella parte anteriore destra. Veniva pure escusso il lattoniere che aveva redatto il preventivo di spesa per le riparazioni del veicolo attoreo che lo ha confermato. Chiusa la fase istruttoria e precisate le conclusioni la causa veniva trattenuta per (leggi tutto)...

testo integrale

N.RG 8043 / 2023
Il Giudice di ### di ### Dott.   ### , all'udienza del giorno 10 causa civile R.G. n. 8043 / 2023 tenutasi a trattazione scritta vertente tra ### (CF ###) - Avv. ### -RICORRENTEcontro ### S.P.A. (CF ###) avv. ### (CF ###) avv.ti ### e ###ni S.p.a. (CF ###) avv. ### -RESISTENTEviste le note di trattazione scritta depositate ha pronunciato ### del ### la seguente ### atto di citazione regolarmente notificato ### ha evocato in giudizio ###ni e ### per sentirli condannare al risarcimento del danno patito in occasione dell'incidente stradale verificatosi in data ###, alle ore 13:25 circa, in ####. ### intersezione #### sostiene che, nella data e nel luogo suindicati, il #### conducente dell'autoveicolo di proprietà della stessa attrice tipo ### mod. B 180 ###, tg ### assicurato per la RCA con ###ni, veniva tamponato posteriormente dall'autovettura tipo ### Y tg ### condotta dal
Sig. ### e di proprietà della ###ra ### assicurato per la
RCA con ###ni.
A sostegno del proprio assunto parte attrice ha prodotto report della ### S.r.l. (provider di telematica assicurativa di cui all'art. 145 bis co. 2 c.d.a.) dal quale risultano le registrazioni della geolocalizzazione del veicolo attoreo e dell'evento crash in data 21 alle ore 13:25:16, effettuate mediante meccanismo elettronico (scatola nera) imposto dall'assicuratore per la RCA per concedere una scontistica sul premio assicurativo.
A causa dell'impatto, pertanto, l'autovettura ### subiva danni quantificati in complessivi euro 1.393,87. ### ha fra l'altro rappresentato l'inutilità del tentativo di bonario componimento anche a mezzo negoziazione assistita.
Si è costituita la ###ni S.p.a. che ha contestato la domanda attorea assumendo che la responsabilità del sinistro fosse da ascrivere a carico del conducente del veicolo attoreo che ripartendo in retromarcia da un passo carrabile urtava la ### Y che ivi stava transitando, ed a sostegno del proprio assunto allegava dichiarazione testimoniale rilasciata da ###
La compagnia in ogni caso non contestava il quantum del lamentato danno.
Si costituiva anche ### con comparsa di risposta con contestuale chiamata del terzo, chiedendo in via principale il rigetto di tutte le domande attoree e, in subordine, di essere manlevata dalla propria ### assicurativa la ### in caso di soccombenza.
Si costituiva la terza chiamata ###ni anch'essa contestando la domanda attorea.
La causa veniva istruita con l'escussione del teste ### che confermava la dichiarazione che aveva reso nella fase stragiudiziale e gli articolati di prova contenuti nella comparsa di risposta della ### e dunque confermava che il veicolo ### fuoriusciva in retromarcia da un passo carrabile collocato sul marciapiedi destro della via ### urtando la ### nella parte anteriore destra.
Veniva pure escusso il lattoniere che aveva redatto il preventivo di spesa per le riparazioni del veicolo attoreo che lo ha confermato.
Chiusa la fase istruttoria e precisate le conclusioni la causa veniva trattenuta per la decisione.
La domanda attorea è fondata e meritevole di accoglimento.
Invero ai sensi dell'art. 145 bis c.d.a. quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite dall'art. 132 ter co.1 lettere b) e c) .. le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo.
Le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite dall'art. 132 ter co.1 c.d.s. sono state fissate con ### interministeriale (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dello sviluppo economico) del 25
Nel caso in ispecie dal report della ### si apprende che il veicolo attoreo, in movimento, alle 11:19:07 era in via ### alle 11:22:14 era in via ### alle 11:24:23 era in via ### alle 11:25:15 era in via ### alle 11:25:16 aveva un evento crash. 
Dunque il veicolo attoreo stava seguendo un percorso che dalla via ### lo stava portando verso la via ### e conseguentemente non poteva trovarsi, nei minuti precedenti l'evento crash, all'interno di un luogo privato posto sulla via ### dal quale sarebbe uscito in retromarcia.
Bisogna sottolineare che le posizioni di geolocalizzazione sopra indicate sono state qualificate dal provider di telematica assicurativa ### di classe 3 ovvero di qualità buona con elevata possibilità che la approssimazione spaziale fosse inferiore alla decina di metri.
Queste circostanze, compatibili con la dinamica dell'incidente dedotta in citazione risultano incompatibili con quella descritta da tutti i convenuti, e supportata dalle dichiarazioni testimoniali di ###
Ma le risultanze del dispositivo “### nera” formano piena prova, nei procedimenti civili, salvo che la parte contro cui sono state prodotte non dimostri il mancato funzionamento del dispositivo.
Ed è irrilevante la prova testimoniale che prospetti una ricostruzione dei fatti non collimante con tali risultanze (cfr. G.d.P. ### sent. del 12 perché quella testimoniale è una prova liberamente valutabile dal giudice che deve apprezzarne l'attendibilità a differenza della prova piena che quando come nel caso di specie prevista dalla legge vincola il giudicante.
Quindi per screditare le circostanze risultanti dal dispositivo scatola nera i convenuti avrebbero dovuto dimostrarne il suo malfunzionamento, ma nessuno di loro lo ha fatto.
Non lo hanno fatto le comp. di ass.ni ed in particolare la ### che ne aveva la piena disponibilità, perché è stata lei a farla installare sul veicolo attoreo, e non lo ha fatto neppure la convenuta ### che ha sostenuto il malfunzionamento perché dal report di ### risulta che al momento del sinistro la ### si trovasse in via
T. ### quando invece è incontestata la circostanza che il sinistro è avvenuto sulla via ###
Ma questa eccezione non coglie nel segno perché è incontestato che il sinistro è avvenuto sulla via ### all'altezza dell'intersezione con la via ### e dunque quell'area di intersezione ben può essere denominata via ### come via ### inoltre si è già precisato che lo stesso provider telematico comunica che la geolocalizzazione spaziale può avere un margine di spostamento contenuto entro i dieci metri.
Da quanto predetto emerge che non è contestabile che il veicolo attoreo stesse procedendo lungo la via ### all'intersezione con la via ### quando ha ricevuto da tergo l'evento crash che dunque non può essersi determinato per una sua immissione sulla via ### in retromarcia da un luogo privato.
La responsabilità del sinistro pertanto va ascritta unicamente a carico del conducente della ### che non mantenendo la distanza di sicurezza ha tamponato la ###
Va ancora rilevato che le ritrazioni fotografiche delle deformazioni riportate dai veicoli coinvolti non dicono nulla circa la dinamica del sinistro anche se i punti d'urto interessati sono la parte anteriore destra della ### e la parte posteriore sinistra della ### perché questo tipo di deformazione può essere dipeso anche dall'eventuale manovra evasiva tentata dal conducente della ### quando si è accorto che stava per tamponare.
Per quanto riguarda il quantum del lamentato danno esso rappresentato in modo analitico nel preventivo dell'autocarroziere ### che è pure venuto in giudizio a confermarlo, non è stato contestato dalla convenuta ###ni che ha espletato la perizia sul veicolo attoreo e dunque esso va ritenuto congruo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo. P.Q.M. ### di ### definitivamente pronunciando, così provvede:
In accoglimento della domanda attorea dichiara che la responsabilità del sinistro pertanto va ascritta unicamente a carico del conducente della ### che non mantenendo la distanza di sicurezza ha tamponato la ### per conseguenza condanna i convenuti, ed il terzo chiamato a titolo di manleva in favore della convenuta ### al pagamento in solido in favore dell'attrice ### della somma di € 1.393,87 oltre interessi legali dal dì del sinistro al soddisfo; condanna i convenuti, ed il terzo chiamato a titolo di manleva in favore della convenuta ### al pagamento in solido delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 775,00 di cui € 125,00 per spese ed € 650,00 per onorari oltre rimborso forfettario (15%) iva e cpa se dovuti come per legge. 
Così deciso in ### il #### di ###

causa n. 8043/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Giuseppe Costantino Marascia

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (22515 voti)

©2013-2025 Diritto Pratico - Disclaimer - Informazioni sulla privacy - Avvertenze generali - Assistenza

pagina generata in 0.111 secondi in data 16 dicembre 2025 (IUG:5N-9BD3DD) - 1072 utenti online