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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11459/2020 R.G. proposto da: ##### e #### elett ivamente domicil iati in ##### N. 68, presso lo studio dell'avvocato ### che li rappre senta e difende unit amente all'avvocato ### MAZZORANA; - ricorrenti - e ### rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta in calce alla comparsa di nomina di nuovo difensore del 3 Ric. 2020 n. 11459 sez. ### - ud. 23/10/2024 ottobre 2023, dall'avv.to ### con elezione di domicilio digitale presso l'ind irizzo ####; - altro ricorrente - contro ### e ### elettiv amente domiciliat ###A-4, presso lo studio dell'avvocat o ### che li rappre senta e difende unitamente agli avvocati ### e ### LORENZI; - controricorrenti e ricorrenti incidentali - e ##### e ### - intimati - avverso la senten za della CORTE ### di TRENTO 321/2019, depositata il ###.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/10/2024 dal #### 1. ### e ### proprietari della p.ed. 28/2 C.C. Vigo (casa di abitazione costituita da un piano seminterrato destinato a deposi to ed ulteriori piani destinat i ad abitazione), nonché della p.m. 4 della p.ed. 26 sempre C.C. Vigo (Comune di ###, porzione di casa collegata alla p.ed. 28/2 destinata anch'essa ad abitazione, nonché della p.m. 3 sempre della p.ed. 2 6 successivamente divenu ta p.m. 4 della p.e d. 26 Ric. 2020 n. 11459 sez. ### - ud. 23/10/2024 ###, convenivano in giudizio i signo ri ######### e ### comproprietari della p.ed. 22, ed ### proprietario della p.ed. 26 p.m.1.
La dom anda dei citati attori era dire tta ad otte nere, in via principale, che fosse accertato il loro acquisto per usucapione del diritto di passaggio pedonale e carrabile sui suddetti immobili dei convenuti ed a favore della p.ed. 26 p.m. 4 e della p.ed. 28/2, con condanna dei convenuti al risarcimento dei danni conseguenti ai maggiori costi di realizzazione del garage determinati dal ritardo nel rilascio della concessione; in via subordinata, chiedevano che, previo accertamento della completa o relativa interclusione della loro proprietà, fosse costituita servitù coattiva di passaggio a carico dei fondi dei convenuti ed in favore dei loro fondi. 2. Solo alcuni dei convenuti - ed in particolare ###### e ### - si costituivano contestando le pretese attoree. 3. ### ribunale di Trento - previo rigetto della do manda principale di usucapione - accoglieva, invece, quella subordinata di costituzione coattiva della servitù per interclusione relativa ex art. 1052, comma 2, c.c. e condannava ### e ### in solido, al pagamento in favore dei proprietari dalla p.ed 22 dell'importo di complessivi euro 7.496,00 ed in favore del proprietario della p.ed. 26 p.m. 1 dell'importo di euro 1.890,00. 4. ###### e ### ela proponevano appello avverso la suddetta sentenza. Ric. 2020 n. 11459 sez. ### - ud. 23/10/2024 5. ### e ### re sistevano al gravame. 6. La Corte di Appello di Trento - con sentenza n. 321/2019 - rigettava il gravame sulla costituzione della servitù e accoglieva solo il motivo relativo alla determinazione dell'indennità. ### rte d'Appello, come prima il Tribunale, accertata l'interclusione relativa del fondo di proprietà degli attori sulla scorta della consulenza tecn ica, riteneva applicabile la disciplina di cui all'art. 1052, comma 2, c.c. "interpretata alla luce di quanto previsto dalla giurisprudenza di legittimità in seguito alla pronuncia della Corte Costituzi onale n.167/1999", come ripetu tamente accolta dalla giuris prudenza di legitti mità successiva alla citat a pronuncia che vi ha ricompreso anche gli interessi di caratt ere abitativo a prescindere dal limite ricavabile dalla norma delle esigenze generali dell'agricoltura e dell'industria o della peculiare situazione di salute del richiedente.
La Corte trentina precisava (v. pagg. 12-13 della sentenza qui impugnata) che "già la Corte Co stituzi onale, in effetti, aveva rilevato come l'omessa previsione dell'esigenza di accessibilità alla casa di abitazione limitasse lo sviluppo di ogni sin gola persona umana, quale fine ultimo dell'organizzazione sociale dello Stato, ledendo il principio personalista che ispira la ### Una limitazione di tale genere al diritto del proprietario del fondo servente si è ritenuta legittima quale limite olla proprietà privato imposto dalla legge, ai sensi della norma costituzionale, con il fine di assicurare la funzione sociale della proprietà. Così, l'istituto della servitù coattiva di passaggio non può più, ritenersi condizionato da un'ottica dominicale e produ ttivistica, bensì deve considerarsi ### 2020 n. 11459 sez. ### - ud. 23/10/2024 orientato - nella prospettiva di tutela dei valori della persona di cui agli artt. 2 e 3 Cast. - anche alla tutelo delle esigenze di carattere abitativo (Cass. Civ. Sez. II n. 10045/2008; Cass. Civ. Sez. II 14103/2012; Cass. Civ. Sez. II n. 1603/2017). Tale giurisprudenza valorizzava anche le esigenze di accessibi lità tramite i mezz i meccanici della casa di abitazione, in ragione dell'odierno comune stile di vita”. ### il giudice del gravame era infondato anche il motivo relativo alla sussistenza del limite di cui all'art. 1051, comma 4, in quanto la particella gravata da servitù era costituita da una vera e propria strada destinata al transito dei veicoli per l'accesso agli immobili che vi si affacciavano. ### parcheggio dei veicoli anche nella parte più ampia della strada, invece, non consentiva il transito sulla medesima. La particella, dunque, non corrispondeva alla definizione di cortile come spazio scoperto recintato posto a disimpegno esclusivo di uno o più case. Inoltre, l'articolo 1051, comma 4, c.c. non prevedeva un'esenzione assoluta delle aree di attinenza indicate ma, al più, un criterio di scelta ove possibile.
Pertanto, in un bi lanciamento di interessi, l'esenzione doveva ritenersi limitata al caso in cui il proprietario del fondo intercluso avesse la poss ibilità d i scegliere tra più fondi attraverso i qua li attuare il passaggio La Corte d 'appello accoglieva, invece , il mot ivo relativo al criterio di determin azione dell'in dennità che non poteva esser e legato esclusiv amente al valore di mercato del terreno assoggettato a servitù, dovendosi tener presente la pe rdita di valore complessivo della proprietà. Sulla base di questo criterio riteneva equa un'indennità pari ad euro 14.000,00 in favore dei ### 2020 n. 11459 sez. ### - ud. 23/10/2024 proprietari della p.ed. 22, e di euro 3.5 00,00 in favore del proprietario della p.ed. 26.p.m., riconoscendo, altresì, gli interessi legali dalla domanda al saldo.
La Corte d'appello accoglieva anche il motivo relativo al riparto delle spese di lite evidenziand o che a lcune delle rich ieste degli attori erano state rigett ate e, quindi, vi era u na soccombe nza parziale, sicché individu ava come criterio unitario quello della reciproca parziale soccomben za e le compensava pe r un terzo, ponendo i residui due terzi a carico de gli appellanti, prevalentemente soccombenti. 8. ###### e ### ela ### hanno proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza. 9. ### e ### hanno resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale. 10. Il consigliere delegato ha formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ravvisan do l'inammissibilità e/o manifesta infondatezza d i tutti i motivi di entrambi i ricorsi. 11. A seguito della comunicazione di detta proposta, il solo ricorrente ### a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso mentre gli altri ricorrenti principali, così come i ricorrenti incidentali, non hanno insistito nei rispettivi ricorsi form ulando analoga rich iesta, e, dunque, ai sensi degli artt. 380 bis e 391 c.p.c., gli stessi devono intendersi rinunciati, con riguardo alle loro specifiche posizioni. Ric. 2020 n. 11459 sez. ### - ud. 23/10/2024 12. In dipendenza dell'istanza formalizzata dal ### è stata, perciò, fissata l'adunanza in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c. 13. Detto ricorrent e, con m emoria depositata in prossimità dell'udienza, ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: art. 360, n. 3, c.p.c. - violazione o falsa applicazione dell'art. 1052, comma 2, c.c., insussistenza di esigenze tutelabili sottese alla richiesta servitù coattiva per interclusione relativa.
Si assum e da parte dei ricorrenti che la Corte d 'Appello i n pretesa violazione dell'art. 1052, comma 2, c.c. non avreb be riferito "quali sarebbero le esigenze rispondenti ad interessi di carattere generale ex art. 1052 c.c. sottese alle richieste di servitù coattiva per interclusione relativa". 2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: art. 360 n. 3 c.p.c. - violazione o falsa applicazione dell'art. 1051, comma 4, c.c.; art. 360, n. 5, c.p.c.- per omesso e same circa un punt o decisivo per il giudizio sull'esenzione in materia di cortili.
Si deduce da parte dei ricorrenti che la Corte d'Appello non avrebbe apprezzato le caratteristiche dell'area su cu i è stata costituita la servitù di passo, area che costituirebbe u n cortile esentato ex art. 1051, comma 4, c.c. dalla imposizione di servitù coattive. 3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: art 360 n. 3 c.p.c. - violazione o falsa applicazione art. 1053 c.c., errata quantificazione della indennità ex art. 1053 c.c. Ric. 2020 n. 11459 sez. ### - ud. 23/10/2024 4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: art. 360 n. 3 c.p.c. - violazione o falsa applicazione dell'art. 1032 c.c.; art. 360, n. 5, c.p.c., omesso esame circa un punto decisivo per il giudizio sul rimborso delle spese di giudizio e sulle spese di ### 5. Il ricorso incident ale deve ritenersi rinunciato e, quindi, diventa ultroneo riportarne i motivi. 6. La proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. è stata di inam missibilità e/o manifesta infondatezza dei ricorsi per le seguent i ragi oni: << ### e secondo motivo del ricorso principale: inammissibili, o comunque manifestamente infondati, perché con essi si attinge la valutazione in fatto d ella Corte di App ello, sotto i profi li, rispe ttivamente , dell'inesistenza di esigenze sottese alla domanda di costituzione della servitù (primo motivo) e dell'appl icabilità del divi eto di costituzione di servitù a carico di cortili (secondo mo tivo). In particolare, gli odierni ricorrenti si dolgono del fatto che la domanda non era stata pro posta in relazione ad un portico del q uale i controricorrenti erano solo comproprietari, che pure avrebbe dovuto essere attraversato per raggiungere la p ubblica via. La Corte di Appello h a rigettato la doglianza, affermando , condivisibilmente, che non è possibile costituire servitù di passaggio su un fondo in comproprietà, essendo il transito sullo stesso connaturato all'esercizio del di ritto di comproprietà. Sul punto, vale richiamare il principio secondo cui “### che il partecipante alla comunione può usare della cosa comune per un suo fine particolare, con la conseguente possibilità di ritrarre dal bene una utilità specifica aggiuntiva rispetto a quelle che vengono ricavate dagli altri, con il limite di non alterare la consistenza e la ### 2020 n. 11459 sez. ### - ud. 23/10/2024 destinazione di essa, o di non impedire l'altrui pari uso, il passaggio su una strada comune, in origi ne destinata a servire alcuni, determinati fondi di proprietà esclusiva, che venga effettuato da un comunista anche per accedere ad altro fondo, a lui appartenente in proprietà esclusiva, di per sè non raffigura un godimento vietato, a norma dell'art. 1059, primo comma, cod. civ., non comportando la costituzione di una servitù sul bene comune, perché non si risolve nella modifica della destinazione di questo, ne' nell'impedimento dell'altrui pari diritto” (Cass. Se z. 2, Sentenza n. 476 del 20/01/1994, Rv. 485047). La relativa ind agine costitu isce un accertamento di fatto (cfr. Cass. S ez. 2, Se ntenza n. 3368 d el 23/03/1995, Rv. 491342), fermo restando ch e, in tema di condominio “… il superamento d ei lim iti del p ari uso della cosa comune, di cui all'ar t. 1102 c. c., che im pedisce la modifica apportata alla stessa da un singolo condomino, si configura come un fatto costitutivo, inerente alle condizioni dell'azione esperita, sicché, a norma dell'art. 2697, comma 1, c.c., deve essere provato dalla parte che contesti l'uso del la cosa operato da uno dei comproprietari, mentre la deduzione, da parte del convenuto, della legittimità della modifica costituisce un'eccezione in senso improprio, che, rilevabile dal giudice anche d'ufficio, non comporta alcun onere probatorio a carico del convenuto medesimo” ( Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5809 del 22/02/2022, Rv. 664184). Poiché nel caso di specie la Corte di Appello ha accertato che il portico è destinato per sua natura a consentire l'accesso ai beni di proprietà individuale, il passaggio va considerato uso proprio della cosa comune (cfr. pag. 11 della sent enza). La Corte di strettuale, richiamando la C.T.U., ha poi ravvisato l'interclusione del fondo ### 2020 n. 11459 sez. ### - ud. 23/10/2024 dominante, ritenendo non adeguato l 'attuale accesso per raggiungerlo con mezzi meccanici (cfr. pag. 13 della sentenza) ed ha escluso che l'area interessata dal passaggio costituisse cortile, trattandosi, invece, di “… vera e propria strada destinata al transito dei veicoli per l'accesso agli immobili che vi si affacciano …” ( pag. 15 della sentenza). Trattasi di accertamento di fatto, che i ricorrenti contestano median te la contrapposizione, all a ricostruzione dei fatti e delle prove operata dal giudice di merito, di una lettura alternativa del compendio istruttorio, senza tener conto che il mo tivo di ricorso non può mai risolversi in un'istanz a di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790). Né è possibile proporre un apprezzamento diverso ed alternativo delle prove, dovendosi ribadire il principio per cui “### dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra l e varie risult anze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discut ere ogni sin golo elemento o a confutare tutte le deduz ioni d ifensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzi onati specificam ente, sono logicamente ### 2020 n. 11459 sez. ### - ud. 23/10/2024 incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3, Sentenza 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330).
Nel caso di specie, in fine, la mo tivazione della sentenz a impugnata non risulta viziat a da apparenza, n é appare manifestamente illogica, ed è idonea ad integrare il cd. minimo costituzionale e a dar atto dell'iter logico-argomentativo seguito dal giudice di merito per pervenire alla sua decisione (cfr. Cass. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830). ### motivo del ricorso principale e unico motivo del ricorso incidentale: inammissibili, o comunque manifestamente infondati, in quanto attingono entrambi, evi dentemente sotto diverse ed opposte prospettive, la statuizione con la quale la Corte di Appello ha determinato l'indennità ex art. 1053 c.c., correggendo il criterio utilizzato dal primo giudice, che aveva tenuto conto del solo valore venale dell'area asser vita, senza considerare che l'affermazi one dell'esistenza del diritto reale ne precl udeva qualsiasi altro uso alternativo. Sul punto, la decisione è coerente con l'insegnamento di questa Corte, secondo cui l'indennità di cui all'art. 1053 c.c. deve essere quantifica ta in misura proporzionata al danno effettivamente cagionato al fondo servente (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 23078 del 25 /07/2022, Rv. 665382; Cass. Sez . 2, Ordinanza n. 21866 del 09/10/2020, Rv. 659377; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10269 del 18 /05/2016 Rv. 639969). Il relati vo accertamento rientra nella valutazione del fatto affidata al giudice di merito, onde anche per le censure in esame possono richiamarsi ### 2020 n. 11459 sez. ### - ud. 23/10/2024 gli argomenti esposti in relazione allo scrutinio dei primi due motivi del ricorso principale. ### m otivo del ricorso princip ale: inammiss ibile, o comunque manifestamente i nfondato, perché attinge il governo delle spese, che la Corte di Appello, avendo parzialmente riformato la decisione di prime cure, in punto di quantum dell'indennità ex art. 1053 c.c., ha governato con riferimento al doppio grado del giudizio, compensandole in parte e ponendole, per il resto, a carico della parte complessivamente soccombente>>. 7. Il ricorrente ### (l'unico - come visto - che ha chiesto la decisione ai sensi dell'art. 380-bis, comma 2, c.p.c.), con la memoria depositata in prossimità dell'udienza, ha insistito nella richiesta di accog limento del ricorso e, in vi a preliminare, ha rilevato che non gli è stata comunicata la fissazione dell'odierna adunanza camerale.
La comunicazione, infatti, è stata inviata al precede nte difensore.
Va, tuttavia, considerato che il nuovo difensore del ricorrente, essendo - come d al medesimo attestato - venuto comunque a conoscenza della predetta fissazione, ha svolto ulteriori deduzioni difensive rispetto a quelle di cui al ricorso, tenendo conto anche del tenore della proposta di defi nizione anticipata e, perciò, non si ravvisano le condizioni per un differimento dell'adunanza camerale (peraltro nemmeno richiesto), non essendosi venuta a configurare alcuna lesione dei diritti di difesa e al contraddittorio. 7.1. Nel merito, il ricorrente lamenta l'omessa valutazione del cortile in un'o ttica comparativa e di bilanciame nto delle contrapposte esigenze dei proprietari del fondo dominante e di ### 2020 n. 11459 sez. ### - ud. 23/10/2024 quello servente, ai fini d el riscontro della concreta appl icabilità dell'art. 1052, secondo comma, c.c. venendosi sostanzialmente a porre nel nulla la naturale destin azione a cortile dell'area assoggettata alla servitù di passaggio pedonale e carrabile. Inoltre, il ricorrente deduce che si è tenuto conto di una piccola frazione dell'immobile e non del suo insieme da considerarsi unitariamente e, in quanto tale, non intercluso.
Il ricorre nte, infine, nella memoria rappresenta che la medesima area è stata gravata anche d a servitù di passaggio pedonale, nonostante il C.T.U. abbia espressamente riconosciuto, a p agina 10 del relativo elaborato t ecnico, che l'immobile erroneamente ritenuto relativamente intercluso quanto al transito veicolare, è, in vece, “comodame nte raggiungibile a pied i scendendo la scala interna”. 8. Ritiene il collegio che la memoria del citato ricorrente non offre argomenti tali da consentire di modificare le conclusioni di cui alla propost a di definizione formulata ai sensi dell'art. 38 0-bis, comma 1, c.p.c.
La senten za impugnata è conforme agli indiriz zi giurisprudenziali di questa Corte, avendo affermato il principio di diritto alla stregua del quale l'art. 1052 c.c. può essere invocato al fine della costituzione di una servitù coattiva di passo carraio, in favore di un fond o non intercluso, non solo per esigenz e dell'agricoltura o dell'industria, ma anch e a tut ela di esigenze abitative, da chiunque invocabili, emergendo, dopo la pronuncia della Corte costituz ionale n. 1 67 del 1999, un mutam ento di prospettiva secondo il quale l'istituto della servitù di passaggio non è più limitato ad una visuale dominicale e produttivistica, ma è ### 2020 n. 11459 sez. ### - ud. 23/10/2024 proiettato in una dimensione dei valori della persona, di cui agli artt. 2 e 3 Cost., che permea di sé anche lo statuto dei beni ed i rapporti patrimoniali in generale. Nell'equilibrata applicazione dell'istituto, peraltro, la domanda, proposta a norma della ricordata disposizione, può essere accolta a condizione che sussista l'assenso dell'autorità di vigilanza sul territorio e che il passaggio imposto non comporti un sacrificio, per il fon do servente, m aggiore del beneficio per quello dominante, con possibilità di derogare al limite imposto dall'art. 1051, ultimo comma, c.c. (che esonera da servitù case, cortili, giardini ed aie) solo previa accorta ponderazione degli interessi e con adeguato impiego dello strumento dell'indennità, previsto dall'art. 1053 c.c.. (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 8817 del 10/04/2018; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 14103 del 3.08.2012).
Il giudizio di comparazione dei contrapposti interessi spetta al giudice del merito e - ove congruamente motivato, come avvenuto nel caso specie - si sottrae al sindacato di questa Corte, non potendosi riscontrare alcuna violazione di legge.
Peraltro, la Corte trentina ha ritenuto che l'area che costituisce il fondo c.d. servente, da un lato, non può riten ersi un cortile essendo una vera e propria strada destinata al transito dei veicoli per l'accesso agl i immobili c he vi si affacc iano e, dall'altro, ha accertato che l'asserito parcheggio dei veicoli anche nella parte più ampia della strada non consentiva il transito sulla medesima. La particella, dunque, n on corrispondeva alla definizione di cortile come spazio scoperto recintato posto a disimpegno esclusivo di uno o più case.
Inoltre, la Corte territoriale ha posto in evidenza che l'articolo 1051, comma 4, c.c. non prevede un'esenzione assoluta delle aree ### 2020 n. 11459 sez. ### - ud. 23/10/2024 di attinenza indicate ma, al più, un criterio di scelta ove possibile.
Pertanto, in un bilanciamento di interessi, l'esenzione deve ritenersi limitata al caso in cui il proprietario del fondo intercluso avesse la possibilità di scegliere tra più fondi attraverso i qu ali attuare il passaggio.
Il ricorrente richiede, da un lato, una diversa qualificazione dell'area come cortile e, dall'altro, un nuovo g iudizio di bilanciamento in virtù del quale si affermi che la deroga all'art. 1051, comma 4, c.c. non possa nel caso in questione operare.
Senonché, si tratta in entrambi i casi di attività che presuppone un giudizio di fatto precluso a questa Corte se non in presenza di un omesso esame di un fatto decisivo che, tuttavia, non è dedotto (e, comunque, non sussiste).
Sulla base dell'ampia motivazione, infatti, la Corte d'Appello ha escluso la natura di cortile dell'area assoggettata alla servitù e ha ritenuto che, in ogni caso, tale natura sarebbe stata recessiva rispetto alla necessità di consentire il passaggio carrabile al fondo dominante ex art. 1052, comma 2, 8.1 Infine, è del tutto infondata la tesi del ricorrente secondo cui non vi è stata una valutazione unitaria del “fondo dominante” in quanto vi era sicuramente un altro accesso pedonale all'immobile degli attori. Infatt i, che si sia tenut o conto della situazione complessiva è dimostrato dal fatto che la norma applicata è stata quella relativa all'interclusione relativa dovendosi altrimenti fare riferimento all'art. 1051 La stessa argomentazione vale per la servitù solo pedonale.
Quanto agli ulteriori motivi, non possono che confermarsi le considerazioni svolte nella pro posta di definizione, posto che la ### 2020 n. 11459 sez. ### - ud. 23/10/2024 Corte distrettuale ha legittimamente aumentato (nelle misure prima richiamate) le due indennità riconosciute dal primo giudice in favore dei proprietari dei fondi serventi, proprio in relazione alla perdita di valore complessivo dell'immobile gravato dalla servitù.
Lo stesso de ve osservarsi pe r il governo dell e spese del giudizio di merito, con riferimento al quale è stata correttamente ritenuta sussistente un'ipotesi di reciproca parziale soccombenza tra le parti, con accollo dei due terzi delle stesse agli appellanti, siccome prevalentemente soccombenti, e con compensazione del residuo terzo. 9. In defi nitiva, il rico rso di ### i ### va integralment e rigettato, con cons eguente sua condanna - in appli cazione del principio della soccombenza - al pag amento delle spese del presente giudizio in favore d elle parti controricorrenti, liq uidate come in dispositivo. 10. Poiché il ricorso è deciso in conformit à alla pro posta formulata ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., vanno applicati - come previsto dal terzo comma, ultima parte, della stessa norma - il terzo e il quarto comma dell'art. 96 c.p.c., con conseg uen te condanna del citato ricorrente principale al pagamento, in favore dei controricorrenti, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma ‒ nei limiti di legge ‒ in favore della cassa delle ammende (anch'essa liquidata in dispositivo). 11. Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 - della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento - da parte del ### - di un ulteriore importo a titolo contributo ### 2020 n. 11459 sez. ### - ud. 23/10/2024 unificato, pari a quello previsto per la prop osiz ione dell'impugnazione, se dovuto. 12. Deve, infine, dichiararsi l'estinzione del presente giudizio con rifer imento al ricorso principale propost o da ##### e ### nei confronti di ### e ### ed in relazione al ricorso incidentale da questi ultimi due formulato nei confronti dei primi, non avendo essi chiesto la decisione ex art. 380-bis, comma 2, c.p.c.. Ciò ai sensi di quest'ultima stessa norma, in correlazione con l'art. 391 c.p.c., con conseguente compensazione delle spese in ordine ai rapporti processuali t ra i m edesimi instauratosi e poi reciprocamente estintisi. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso proposto da ### Dichiara l'estinzione d el giudizio con riferime nto al ricorso principale proposto da ##### e ### e al ricorso incidentale proposto da ### e ### con compensazione delle spese tra le stesse parti.
Condanna il ricorrente principale ### al pagamento, in favore dei controricorrenti F orner ### e ### er ### delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.500,00 per compensi e in euro 200,00 per esborsi, oltre al contributo forfettario, iva e cpa, nella misura e sulle voci come per legge.
Condanna, altresì, lo stesso ricorrente ### ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c. p.c., al pagamen to, in favore delle suddette parti controricorrenti, dell a ulteriore somma di euro ### 2020 n. 11459 sez. ### - ud. 23/10/2024 1.500,00, nonché ex art. 96, quarto comma, c.p.c., al pagamento dell'importo di euro 1.000,00 in favore della ### delle ammende.
Dichiara la sussist enza de i presupposti processuali per il versamento, da parte del citato ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ###