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Corte d'Appello di Campobasso, Sentenza n. 157/2024 del 05-06-2024

... la pericolosità e l'imprudenza della condotta del pedone, la colpa di questi concorre, ai sensi dell'articolo 1227, primo comma, cod. civ., con quella presunta del conducente; la responsabilità andava attribuita in via esclusiva al conducente del trattore, il quale percorreva una strada rettilinea ed in orario diurno e avrebbe quindi ben potuto avvedersi della presenza del pedone, fermo lungo la strada, e tempestivamente arrestare la marcia del trattore. Il trattore aveva investito il ### la violazione del pedone del divieto di sostare sulla carreggiata (violazione dell'art. 190 cds) aveva avuto incidenza irrilevante. Ad integrazione della motivazione sopra riportata, va rilevato che la Suprema Corte, in caso di investimento di pedone che effettui l'attraversamento della sede stradale al di fuori delle strisce pedonali, ai fini dell'eventuale riparto delle responsabilità tra il pedone ed il conducente del veicolo investitore, ha statuito che deve aversi riguardo ad una valutazione concreta delle rispettive condotte che tenga conto dell'eventuale colpa in concreto del pedone; il conducente è onerato di una presunzione di colpa e pertanto, ove il giudice sia chiamato a valutare e (leggi tutto)...

testo integrale

### 1 a 10 N. 334/2020 R.G.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO La Corte di Appello di Campobasso, collegio civile, riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati: dr. ### dr. ### relatore dr. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento n. 334/2020 R.G. di appello avverso la sentenza n. 72/2020 pubblicata il ### dal Tribunale di Isernia in composizione monocratica nel procedimento 353/2016 R.G., avente ad oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale TRA ### (C.F. ###), ### (C.F. ###), ### (C.F. ###), ### (C.F. ###), ### (C.F. ###), ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### (nonché avv. ### in aggiunta per ### elettivamente domiciliati in ### 81016 ### presso il difensore, (### domiciliato anche presso lo ### alla ### N. 7, in 81014 - ### a #### E ### S.P.A. (C.F. ###), quale impresa designata per il fondo vittime della strada, con il patrocinio dell'avv. ### elettivamente domiciliat ###86100 CAMPOBASSO presso il difensore ### - ### E ### (C.F. ###), elettivamente domiciliato in ### alla via ### 93, presso il procuratore costituito ### 2 a 10 Avv. ### appellante incidentale ### All'udienza del 24/05/2023, tenuta con trattazione scritta: per gli appellanti principali, l'avv. ### a si riporta integralmente all'atto di citazione in appello chiedendone l'accoglimento con vittoria delle spese di lite.  per ### S.P.A., l'AVV. ### rassegna le seguenti conclusioni: “- accogliere le difese sopra esposte e per l'effetto, rigettando l'appello principale proposto dagli odierni ricorrenti, accogliere l'appello incidentale avanzato in questa sede dalla ### S.p.A. e conseguentemente rigettare integralmente la domanda principale avanzata in citazione, con condanna dei medesimi alla restituzione delle somme tutte a qualsiasi titolo percepite in dipendenza dell'impugnata sentenza e pari ad € 196.450,17, oltre interessi e rivalutazione; - in via subordinata confermare l'impugnata sentenza; - porre a carico degli appellanti le spese ed onorari del doppio grado di giudizio”.  per ### l'avv. ### “precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta, qui da intendersi ripetute e trascritte”. 
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Con citazione del 29/3/2016 ####### e ### hanno convenuto in giudizio #### S.p.A. e ### chiedendo il risarcimento dei danni subiti in seguito all'incidente stradale verificatosi in data ###, alle ore 11:30 circa, in ### S. ####, precisamente in località ### S. ### allorché ### alla guida del trattore ### 441 tg ### di sua proprietà, non coperto da polizza assicurativa, investiva ### causandogli lesioni personali gravi, causando inoltre danno non patrimoniale anche nei confronti dei suoi stretti congiunti (moglie e figli). 
Si costituiva la ### S.p.A., nella qualità di compagnia territorialmente competente quale ### di ### della ### contestando l'improponibilità della domanda e chiedendo nel merito il rigetto della domanda; in via subordinata chiedeva dichiarare il concorso causale del danneggiato; nel caso dell'accoglimento della domanda, chiedeva il riconoscimento del diritto di rivalsa nei confronti del ### Si costituiva tardivamente il ### chiedendo l'accertamento della responsabilità esclusiva del ### con rigetto della domanda; in via subordinata chiedeva accertarsi il concorso di colpa del ### Il Tribunale di ### con sentenza n. 72/2020, pubblicata il ###, così provvedeva: “In parziale accoglimento della domanda di ### dichiara che per il sinistro occorso il ###, alle ore 11:30 circa, in ### S. ### è responsabile ### e per l'effetto: 2. condanna ### e ### S.p.A. al risarcimento dei danni patiti da parte attrice, che si liquidano nella somma di € 197.976,00, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.  3. Dichiara inammissibile la domanda posta dall'impresa designata in via riconvenzionale.  4. Compensa per la metà le spese processuali tra le parti in causa e condanna la parte convenuta alla rifusione della rimanenza in favore della controparte e per essa al procuratore dichiaratosi antistatario, che liquida (per detta rimanenza della metà), ai sensi del DM/Giustizia n. 55/2014 (cui rinvia la L. n. 247/2012), in € 4.482,125 per compensi e spese generali, oltre spese vive pari ad € 943,41, oltre quanto dovuto per legge. Pone definitivamente le spese di ###. 3 a 10 a carico di ciascuna parte in ragione del 50%.” Il tribunale, pur rilevando la violazione dell'art. 190 cds da parte del pedone, che sostava sulla carreggiata, riteneva che la sua condotta fosse irrilevante, poiché l'unica causa idonea a determinare il verificarsi del sinistro era stata la condotta del convenuto ### che percorreva una strada rettilinea ed in orario diurno, ed avrebbe dovuto avvedersi della presenza del pedone, fermo lungo la strada, e tempestivamente arrestare la marcia del trattore. 
Le lesioni riportate “schiacciamento del bacino con frattura "open book", da diastasi sacro-iliaca e lussazione pelvica, trattate chirurgicamente. Aree di eritema pruriginoso diffuso. 
Impotenza erettile e deficit sensoriale pelvico con riflesso bulbo-cavernoso assente. Frattura del polo inferiore di rotula sinistra. Trauma cranio facciale con deviazione della punta del naso a sinistra", erano state quantificate dal CTU postumi valutabili nella misura del 36% e con invalidità temporanea assoluta di giorni 56 ###(ricovero ospedaliero), un periodo di invalidità temporanea parziale al 75% pari ad ulteriori giorni 80 ###, un ulteriore danno biologico temporaneo parziale al 50% pari a giorni 60 ###. 
Il danno il danno biologico risarcibile sulla base delle tabelle richiamate, era pari a complessivi € 197.976,00. 
Non era sussistente un danno ulteriore non patrimoniale diverso da quello già individuato e quantificato in precedenza. 
Il danno ai prossimi congiunti ( lesione del proprio diritto alla sessualità della moglie, danno ai figli derivante dalla sofferenza del padre e per i problemi relativi alle difficoltà di coppia dei loro genitori) non era stato adeguatamente allegato e comprovato. 
La domanda di rivalsa proposta dall'assicurazione era inammissibile per mancanza di prova dell'avvenuto pagamento del danno da parte dell'assicurazione. 
Gli appellanti principali, come indicati in epigrafe, proponevano appello avverso tale pronuncia, con citazione notificata il ### (tempestivamente, tenuto conto della sospensione per emergenza ### 19 e della sospensione feriale) e iscritta a ruolo il ###, chiedendo che, previa conferma della responsabilità esclusiva nella causazione del sinistro da parte del #### e della contestuale carenza di copertura assicurativa, fossero condannati i convenuti in solido al risarcimento dei danni nella misura di euro 130.000,00 in favore di ### di euro 60.000,00 in favore di ### e di euro 15.000,00 cadauno in favore dei germani ###### o nella diversa misura ritenuta di giustizia. 
Si costituiva tempestivamente la ### S.P.A. chiedendo il rigetto dell'appello; proponeva appello incidentale, chiedendo il rigetto della domanda e la condanna degli appellanti alla restituzione delle somme percepite in esecuzione della sentenza; in via subordinata chiedeva la conferma della sentenza impugnata. 
Si costituiva tempestivamente il ### chiedendo il rigetto dell'appello; chiedeva il rigetto dell'appello incidentale proposto dalla ### s.p.a., nella parte in cui aveva chiesto la riforma della sentenza nella parte in cui il Tribunale di ### rigettava la domanda di manleva e rivalsa proposta dalla stessa nei confronti del sig. ### proponeva appello incidentale, chiedendo l'accertamento della corresponsabilità del danneggiato e la condanna dei convenuti al pagamento di somma minore di quella liquidata dal Tribunale; chiedeva la manleva da parte della ### in relazione alle spese sostenute per il giudizio dal ### in primo grado ed in quello di appello, ponendole a carico della stessa. 
Rigettata la richiesta di inibitoria proposta da ### all'udienza del 24/05/2023, tenuta con trattazione scritta, la causa, sulle conclusioni di cui alle note scritte come riportate in epigrafe, veniva riservata per la decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..  2. In via preliminare, non è ostativa alla disamina del merito l'eccezione di inammissibilità dell'appello per mancata osservanza delle prescrizioni dettate dall'art. 342 c.p.c., sollevata dall'appellata ### Pag. 4 a 10 La norma, come da ultimo modificata dal d.l. n. 83/2012, conv. in l.n.134/'12, prevede l'onere per l'appellante di indicare le parti del provvedimento che si intende appellare, le modifiche richieste alla ricostruzione in fatto operata dal primo giudice, l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, in modo che alle argomentazioni svolte nella sentenza appellata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime.  ### introduttivo risulta rispondente a tali requisiti, contenendo: 1) l'indicazione delle parti della sentenza oggetto di censura; 2) l'esposizione dei motivi di fatto e di diritto per i quali si assume l'erroneità di tali decisioni ; 3) la specificazione delle modifiche della decisione richieste, sintetizzate nelle conclusioni della citazione introduttiva. 
Non può considerarsi motivo di inammissibilità dell'impugnazione la riproposizione di argomenti in parte già svolti in primo grado, poiché a tale riproposizione è affiancata la confutazione delle argomentazioni svolte dal primo giudice a giustificazione della decisione adottata (Cass., n. 3115/2018).  3. I motivi di appello principale sono i seguenti: a) sussistenza del danno morale ex se' e del danno dinamico/relazionale per la “vittima primaria”; b) sussistenza del danno non patrimoniale per la “vittima secondaria” ### moglie del danneggiato; c) sussistenza del danno non patrimoniale per le “vittime secondarie”, figli del danneggiato.  4. I motivi di appello incidentale della ### evincibili dalla costituzione in giudizio, sono i seguenti: -erroneo mancato rigetto della domanda principale; -mancata erronea liquidazione del danno differenziale in relazione a quanto percepito dall'### -carenza di prova in ordine alla mancanza di copertura assicurativa; -erroneo mancato riconoscimento della corresponsabilità del pedone; -erroneo mancato accoglimento della domanda di rivalsa.  5. I motivi di appello incidentale proposti da ### sono i seguenti: -omessa, insufficiente contraddittoria motivazione, violazione e falsa applicazione dell'art. 2054 c.c. nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c. e omessa, violazione e falsa applicazione degli artt. 153, 157, 190 del codice della strada e art. 26 della l. 580/67 in relazione all'erronea esclusione della corresponsabilità del pedone; -erronea regolamentazione delle spese di giudizio; mancata statuizione delle spese sostenute dal ### a carico della compagnia assicurativa.  6. I motivi di appello incidentale relativi alla dinamica del sinistro e all'erronea esclusione della corresponsabilità del danneggiato (proposti sia dall'### che dal ### sono infondati. 
Preliminarmente va rilevato che la dinamica del sinistro come accertata dal Tribunale deve essere pienamente confermata. 
Il danneggiato, dipendente ### mentre si trovava sulla strada per effettuare un controllo alla diga, fermava il ### condotto dal ### per acquistare del pane; il danneggiato si trovava assieme al ### dinnanzi alla parte posteriore del furgone ### che aveva una delle due porte aperta per prelevare il pane; il ### alla guida di un trattore, che trasportava legna accatastata nella parte posteriore e anteriore del trattore, percorreva la carreggiata lungo la medesima via, nello stesso senso di marcia; il ### 5 a 10 trattore, avvicinandosi al luogo in cui si trovava il ### non riusciva ad arrestarsi in tempo, investendo il pedone, che rimaneva schiacciato fra la parte anteriore del trattore e lo sportello posteriore della ### a seguito del sinistro il danneggiato veniva trasportato al pronto soccorso. 
Il tribunale ha ritenuto che nelle ipotesi di investimento di pedone la presunzione di colpa di cui all'art. 2054 c.c. può considerarsi superata solo quando il conducente del mezzo investitore dimostri di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno o quando risulti con certezza dalle modalità del fatto che non vi era alcuna reale possibilità di evitare l'incidente; il dovere di attenzione del conducente si sostanziava, essenzialmente, «in tre obblighi comportamentali: quello di ispezionare la strada dove si procede o che si sta per impegnare; quello di mantenere un costante controllo del veicolo in rapporto alle condizioni della strada e del traffico; quello, infine, di prevedere tutte quelle situazioni che la comune esperienza comprende, in modo da non costituire intralcio o pericolo per gli altri utenti della strada» ( pen., Sez. IV, 04 luglio 2019, n. 29277); allorquando siano accertate la pericolosità e l'imprudenza della condotta del pedone, la colpa di questi concorre, ai sensi dell'articolo 1227, primo comma, cod. civ., con quella presunta del conducente; la responsabilità andava attribuita in via esclusiva al conducente del trattore, il quale percorreva una strada rettilinea ed in orario diurno e avrebbe quindi ben potuto avvedersi della presenza del pedone, fermo lungo la strada, e tempestivamente arrestare la marcia del trattore. Il trattore aveva investito il ### la violazione del pedone del divieto di sostare sulla carreggiata (violazione dell'art. 190 cds) aveva avuto incidenza irrilevante. 
Ad integrazione della motivazione sopra riportata, va rilevato che la Suprema Corte, in caso di investimento di pedone che effettui l'attraversamento della sede stradale al di fuori delle strisce pedonali, ai fini dell'eventuale riparto delle responsabilità tra il pedone ed il conducente del veicolo investitore, ha statuito che deve aversi riguardo ad una valutazione concreta delle rispettive condotte che tenga conto dell'eventuale colpa in concreto del pedone; il conducente è onerato di una presunzione di colpa e pertanto, ove il giudice sia chiamato a valutare e quantificare l'apporto causale di ciascuno dei due soggetti coinvolti, deve: a) muovere dall'assunto che la colpa del conducente sia presunta e pari al 100%; b) accertare in concreto la colpa del pedone; c) ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente via via che emergono circostanze idonee a dimostrare la colpa in concreto del pedone (Cass. 2241/2019, Cass. 17418/2019, Cass. 24472/2014, Cass. 5399/2013). 
Orbene, nella fattispecie va rilevato che il danneggiato si trovava per motivo di lavoro (per ispezionare la diga) sulla strada (strada comunale ### sulla quale è stato investito; dal fascicolo fotografico della ### del ### è dato di evincere che il furgone ### si trovava accostato tutto a destra sulla carreggiata, la quale non presentava alcun margine a lato della carreggiata o alcun marciapiede, ma presentava direttamente un muretto (quest'ultimo prospiciente il lago); il danneggiato non aveva alcun modo di non sostare sulla carreggiata, in quanto non era presente alcun margine o marciapiede sul quale transitare o sostare; il fatto che nell'immediato il danneggiato stesse acquistando del pane, non è di per sé circostanza che comporta attribuzione di corresponsabilità, in quanto, anche ove non si fosse fermato per effettuare tale acquisto, allo stesso modo sarebbe stato investito (il portellone del furgone deformato è proprio quello di destra più vicino al margine destro della strada); anzi, per il fatto che fosse presente il furgone fermo, il conducente del trattore avrebbe dovuto maggiormente avvedersi della presenza dell'ostacolo e fermare la propria marcia (fatto non verificatosi verosimilmente anche per la presenza di legna accatastata nella parte anteriore del trattore, che limitava o quantomeno ridiceva la vista al conducente). 
Ne consegue che il motivo di appello incidentale deve essere rigettato.  7. Il motivo di appello incidentale sollevato dall'### relativo all'assunta carenza di prova in ordine alla mancanza di copertura assicurativa, è del tutto infondato. 
Dalla stessa lettura dell'annotazione di polizia giudiziaria dei ### in data ### è dato di evincere che il trattore agricolo era sprovvisto di polizza assicurativa (tant'è che veniva sottoposto a sequestro amministrativo), come peraltro riconosciuto dal ### nel verbale di spontanee dichiarazioni del 9/10/2014; trattandosi peraltro di prova di ### 6 a 10 un fatto negativo, era onere della compagnia di assicurazione dare prova positiva della sussistenza di copertura assicurativa presso altra assicurazione. 
Del resto con la comparsa di costituzione di primo grado l'assicurazione ha contestato unicamente la mancanza di prova circa “la mancanza di copertura assicurativa”; il motivo nuovo, dedotto solo con l'appello incidentale, relativo alla mancanza di prova che il veicolo fosse soggetto all'obbligo di copertura assicurativa, è motivo nuovo inammissibile, tenuto conto anche del principio di cui all'art. 115 cpc; in ogni caso va rilevato che il ### della ### dispone l'obbligo di assicurare tutti i mezzi di trasporto dotati di motore e tale disposizione è stata estesa anche alle macchine agricole, trattori inclusi.  8. Quanto all'appello principale, viene in primo luogo richiesto il danno morale ex sè e il danno dinamico/relazionale per il danneggiato ### il tribunale non avrebbe considerato il danno morale e dinamico relazionale, separatamente valutabili e liquidabili, rispetto a quello biologico consistente nella diastasi, tradottasi immediatamente in una gravissima menomazione riguardante la piena funzionalità dell'organo sessuale, che aveva causato frustrazione, inadeguatezza e conseguente disistima di sé nel danneggiato, con necessità di percorso di terapia psicologica di coppia. 
Il motivo è infondato. 
Il tribunale ha correttamente motivato sul punto rilevando che “non appare sussistere un danno ulteriore e diverso da quello già individuato e quantificato in precedenza, atteso che si riferisce di sofferenze legate alla degenza ospedaliera e l'angoscia legata ad ogni forma di malattia”. 
Osserva la Corte che il danno esistenziale o dinamico - relazionale, liquidabile secondo le tabelle milanesi mediante una percentuale di aumento ulteriore, consente l'eventuale ulteriore personalizzazione complessiva della liquidazione solo ove il caso concreto implichi peculiarità che vengano allegate e provate dal danneggiato, dovendosi evitare duplicazioni risarcitorie; è pertanto possibile il risarcimento di un danno areddituale di tipo esistenziale quando la lesione abbia superato la soglia di sufficiente gravità e compromissione dei diritti lesi individuata dalle sezioni unite della Cassazione del 2008, in presenza di specifiche indicazioni comprovanti l'alterazione delle abitudini di vita del danneggiato -in tal senso, Cass. 2017/n.21939, Cass. 910/2018, Cass. n. 7513/2018, Cass. 2019/n.2788, Cass. n. 28989/2019; Cass. n. 25164/2020-; le conseguenze indicate dall'appellante devono essere ritenute conseguenze comuni a tutte le persone, in dipendenza da quella tipologia di danno (la menomazione riguardante la piena funzionalità dell'organo sessuale e le conseguenze psicologiche che verosimilmente tutte le persone soffrono in conseguenza del detto danno, senza che siano state individuate conseguenze peculiari del caso concreto, per le quali il pregiudizio sofferto dalla vittima sia superiore alla media.  9. ### moglie di ### nonché i figli di quest'ultimo, contestano l'erroneo mancato riconoscimento del danno non patrimoniale patito dalla moglie e dai figli, per la menomazione dell'apparato sessuale del ### incidente sulla normale e naturale attività sessuale della moglie, nonché per le sofferenze per l'assistenza del marito, nonché per i figli per aver visto soffrire il padre e per i problemi relativi alla coppia dei loro genitori. 
Il Tribunale ha rilevato che i prossimi congiunti non avevano addotto alcuna prova dell'effettiva sofferenza subita; pur non essendo in discussione l'astratta configurabilità del danno, il danno non poteva “considerarsi in re ipsa”; nel caso di specie non era stata fornita alcuna prova o elemento utile a sostegno della domanda non essendo stata dedotta nessuna circostanza utile, se non il rapporto parentale con la vittima. 
La Cassazione con recente pronuncia n. 1793/2023 ha stabilito che “In tema di danni conseguenti a sinistro stradale, si è detto che il danno "iure proprio" subito dai congiunti della vittima non è limitato al solo totale sconvolgimento delle loro abitudini di vita, potendo anche consistere in un patimento d'animo o in una perdita vera e propria di salute. Tali pregiudizi possono essere dimostrati per presunzioni, fra le quali assume rilievo il rapporto di stretta ### 7 a 10 parentela esistente fra la vittima ed i suoi familiari che fa ritenere, secondo un criterio di normalità sociale, che essi soffrano per le gravissime lesioni riportate dal loro prossimo congiunto (Cass. n. 11212 del 2019; Cass. n. 7748 del 2020). Si è anche puntualizzato, da ultimo, che non sussiste in effetti alcun "limite" normativo per il danno da lesione del rapporto parentale, nel senso che possa sussistere soltanto se gli effetti stabiliti dal danno biologico sul congiunto siano particolarmente elevati (Cass. n. 1752 del 2023). La questione è meramente di prova: il parente, secondo i principi generali - e dunque anche per via presuntiva - ha l'onere di dimostrare che è stato leso dalla condizione del congiunto, per cui ha subito un danno non patrimoniale parentale”. 
Con la pronuncia n. 2788/2019 la Suprema Corte ha rilevato che “###affermazione (in relazione alla carenza di macrolesioni ritenuta dalla sentenza cassata), a fronte di accertate lesioni di non lieve entità (fino al 10%, ex art. 139 c.d.a.) bensì quantificante al 30%, si risolve in un'apodittica negazione di quanto ragionevolmente è riferibile alla normalità di rapporti di convivenza coniugale non revocata in dubbio nelle fasi di merito, in termini di sofferenza morale implicata dalla relazione di vita, sebbene non in termini autonomamente biologici nel senso sopra ricostruito (cfr. Cass., 11/07/2017, n. 17058, punto 3). Laddove la locuzione "ragionevolmente riferibile" sta a significare il minimo comun denominatore delle conoscenze e degli apprezzamenti che, in un dato momento storico, vengono riferiti a quella "relazione di vita". 
Ne consegue che deve ritenersi comprovato il danno allegato dai prossimi congiunti. 
Orbene, applicando le tabelle di liquidazione del danno riflesso subito dal congiunto della vittima di lesioni elaborate dal Tribunale di ### che prevedono un distinto importo per le due diverse componenti del danno morale, vale a dire l'aspetto interiore del danno sofferto (danno morale sub specie di dolore, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione, ansia, incertezza in ordine al futuro del congiunto) e quello dinamicorelazionale (coincidente con la modificazione peggiorativa delle relazioni di vita esterna del soggetto: v. Cass. 11212/19; 2788/19), il danno va quantificato come segue: • per la moglie: - va determinato in € 3.474,00 il punto base (aggiornato al 2023 per il danno relativo all'aspetto interiorenon va riconosciuto l'ulteriore aspetto relativo all'assistenza del congiunto in mancanza di prova specifica sul punto - diritto di accompagnamento); il calcolo va effettuato individuando il punteggio da assegnare al titolare del danno riflesso ed infine moltiplicando il risultato ottenuto per la percentuale di danno biologico riportato dalla vittima principale; in particolare: - il punteggio da assegnare all'avente diritto è stato ottenuto sommando i punti ad esso spettanti per ciascuno dei tre parametri da prendere in considerazione, ovvero: (1) la relazione di parentela con il danneggiato (20 punti in caso di coniuge); (2) l'età del danneggiato (4 punti in caso di età compresa tra 61 e 70 anni); (3) l'età del parente da risarcire (4 punti per il per la madre); - la somma di detto punteggio (28 punti) moltiplicata per il valore del punto base, pari a € 3.474,00, ha determinato l'importo di € 97272,00; - infine, tale importo viene moltiplicato per la percentuale di pregiudizio permanente biologico riconosciuto alla vittima principale (nel caso di specie 36%), ottenendo così la somma di € 35.018,00; • per i figli, tutti conviventi, il punteggio da assegnare a ciascun avente diritto è stato ottenuto sommando i punti spettanti per ciascuno dei tre parametri da prendere in considerazione, ovvero: (1) la relazione di parentela con il danneggiato (15 punti in caso di figlio); (2) l'età del danneggiato (4 punti in caso di età compresa tra 61 e 70 anni); (3) l'età del parente da risarcire (7 punti); - la somma di detto punteggio (26 punti) per il valore del punto base, pari a € 3.474,00 ha determinato l'importo di € 90.324,00; - infine, tale importo viene moltiplicato per la percentuale di pregiudizio permanente biologico riconosciuto alla vittima principale (nel caso di specie 36%), ottenendo così la somma di € 32.516,00 per ciascun figlio. 
Sugli importi così liquidati, già calcolati all'attualità (sulla base delle vigenti tabelle di ###, spettano agli appellanti gli interessi legali, nella misura già indicata dal tribunale (capo sub n. 3 della sentenza) e non fatta oggetto di gravame, ovvero dalla data della decisione al saldo. 
Pag. 8 a 10 10. Quanto al motivo di appello incidentale proposto dall'### relativo alla mancata erronea liquidazione del danno differenziale in relazione a quanto percepito dall'### il Tribunale, motivando sul punto, ha rilevato che “In relazione all'intervento dell'assicuratore sociale (###, principio di diritto espresso dalla giurisprudenza di legittimità è che «l'importo della rendita per l'inabilità permanente corrisposta dall'### per l'infortunio in itinere occorso al lavoratore, va detratto dall'ammontare del risarcimento dovuto al danneggiato, allo stesso titolo, da parte del terzo responsabile del fatto illecito» (Cass., 22 maggio 2018, n. 12566). Nel caso specifico, tuttavia, viene allegata specifica corrispondenza, in cui ### non ritenendo sussistente «occasione di lavoro», esclude la propria competenza. Non risultano, inoltre, allegate prove di una rendita corrisposta dall'assicuratore sociale”. 
Nella comparsa di costituzione, l'assicurazione si è limitata a dedurre che il Tribunale avrebbe dovuto autorizzare l'assicurazione ad acquisire la relativa documentazione presso l'### senza muovere alcuna contestazione circa la pronuncia del tribunale nella parte in cui ha rilevato che l'### aveva escluso la ricorrenza dell'occasione di lavoro; parte attrice in primo grado ha depositato la nota del 01/10/2015 e la pec in data ### , con le quali l'### ha comunicato di non dover erogare alcun risarcimento o indennizzo in relazione al sinistro in esame; ne consegue che il motivo di appello incidentale deve essere rigettato.  11. ### motivo di appello incidentale dell'### riguarda l'assunto erroneo mancato accoglimento della domanda di rivalsa dell'assicurazione nei confronti del danneggiante. 
In via preliminare, va rilevato che, né nelle conclusioni della comparsa di costituzione in appello, né in sede di precisazione delle conclusioni in appello, è stata formulata dalla compagnia di assicurazione alcuna specifica richiesta finalizzata al riconoscimento del diritto di rivalsa nei confronti del danneggiante. 
Osserva la Corte che, con riferimento alla necessaria specificità dei motivi di appello contemplata dall'art. 342 c.p.c., la Suprema Corte ha avuto modo di asserire come "il testo dell'art. 342 c.p.c....nel disporre che la citazione in appello debba rispettare il requisito della specificità dei motivi, nonché recare le indicazioni prescritte dall'art. 163 c.p.c., deve intendersi nel senso che la previsione del requisito della specificità assorbe i contenuti di cui al citato art. 163 c.p.c., comma 3, nn. 3) e 4), con la conseguenza che la mancata riproduzione, nella parte dell'atto di appello a ciò destinata, delle conclusioni relative ad uno specifico motivo di gravame non può per ciò solo equivalere a difetto di impugnazione, ovvero essere causa di nullità della stessa, se dal contesto complessivo dell'atto risulti, sia pure in termini non formali, una univoca manifestazione di volontà di proporre impugnazione per quello specifico motivo" (Cass. Sez. III, n. 41438/2021; Cass. 2022, n. 11634). 
Ciò premesso, il Tribunale, motivando sul punto, ha ritenuto la domanda riconvenzionale inammissibile, non essendosi realizzato il presupposto fattuale per la proponibilità della stessa, consistente nell'avvenuto pagamento da parte dell'impresa designata di quanto dovuto a titolo risarcitorio in favore del danneggiato.  ### assume che la domanda di rivalsa sarebbe ammissibile, costituendo un normale domanda di manleva.  ### è privo di fondamento.  ###. 292 co. 1 Cod. ### “### di regresso e di surroga dell'impresa designata” prevede che “### designata che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno nei casi previsti dall'articolo 283, comma 1, lettere a) b), d), d-bis) e d-ter), ha azione di regresso nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato nonché degli interessi e delle spese”. 
Già dalla lettura della norma si evince che il presupposto necessario per la proposizione della domanda è quello dell'avvenuto risarcimento del danno. 
La Cassazione a ###, con pronuncia n. 21514/22, ha confermato che “I caratteri di autonomia e specificità ex lege propri di tale azione comportano come conseguenza che l'illecito costituisce il "presupposto" e non il fatto costitutivo del regresso che può essere azionato ove ### 9 a 10 ricorrano i seguenti elementi: la richiesta del danneggiato, la scopertura assicurativa e il pagamento dell'indennizzo, anche in via transattiva”. 
Ne consegue che il motivo deve essere rigettato con conferma della statuizione impugnata.  12. Con il secondo motivo di appello incidentale, il ### contesta l'erronea regolamentazione delle spese di giudizio, per mancata attribuzione delle spese sostenute dal ### a carico della compagnia assicurativa ex art. 1917 co. 3 cc. 
Il tribunale, motivando in relazione alle spese, ne ha disposto la compensazione per la metà tra le parti in causa, stante l'accoglimento solo parziale della domanda attorea, mentre, per la restante quota, ne ha disposto il pagamento a carico “della parte convenuta” stante la soccombenza, senza nulla disporre in relazione all'applicazione dell'art. 1917 cc. 
In via preliminare, va rilevato che il ### in primo grado non ha formulato alcuna domanda ex art. 1917 co. 3 cc, essendosi limitato a richiedere la compensazione delle spese di giudizio. 
Ritiene la Corte che il motivo sia del tutto infondato, avuto riguardo al fatto che la norma di cui all'art. 1917 cc si inserisce nell'ambito del rapporto derivante da contratto di assicurazione stipulato tra assicuratore e assicurato, mentre nella fattispecie non ricorre alcun contratto di assicurazione per il quale l'assicurato possa richiedere l'applicazione della norma di cui all'art.  1917 co. 3 cc. 
Ne consegue che il motivo deve essere rigettato.  13. Avuto riguardo all'accoglimento parziale dell'appello, le spese di doppio grado di giudizio vengono liquidate e compensate come da dispositivo, per il primo grado in applicazione del D.M. n. 55/14, e per il grado di appello in applicazione del DM n. 147/22, in ragione del valore della causa e dell'attività prestata, con l'aumento per la difesa di più parti, con parametri compresi tra valore minimo e medio; le spese di CTU vanno poste a carico delle parti appellate, in solido; attesa la reciproca soccombenza vanno integralmente compensate le spese di doppio grado di giudizio tra ### S.P.A. e ### A norma dell'art. 13, c. 1-quater del DPR 115/2002, applicabile ai procedimenti iniziati successivamente al 31 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento da parte degli appellanti incidentali di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ciascuno, pari a quello dovuto per l'impugnazione.  P.Q.M.  La Corte d'Appello di Campobasso, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ######## nonché sugli appelli incidentali proposti da ### S.P.A. e da ### avverso la sentenza n. 72/2020 pubblicata il ### dal Tribunale di ### così provvede: in parziale accoglimento dell'appello principale e a parziale modifica della sentenza impugnata, che conferma per il resto: - condanna ### e ### spa al risarcimento del danno in favore di ### che liquida in € 35.018,00, oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo; - condanna ### e ### spa al risarcimento del danno in favore dei figli ###### che liquida in € 32.516,00 per ciascun figlio, oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo; - condanna ### e ### S.P.A. in solido al pagamento di 4/5 delle spese di primo grado di giudizio in favore della parte attrice che liquida per l'intero in € 1713,00 per spese ed € 42.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, ### CPA come per legge, con compensazione di 1/5 delle spese come liquidate; Pag. 10 a 10 -condanna ### e ### S.P.A. in solido al pagamento, in favore parte appellante principale di 4/5 delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 1165,50 per spese ed € 37.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, ### CPA come per legge, con compensazione di 1/5 delle spese come liquidate; -spese di ctu in solido a carico ### e ### S.P.A.; -compensa integralmente le spese di doppio grado di giudizio tra #### S.P.A. e ### -dichiara che a carico degli appellanti incidentali sussiste il presupposto dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ciascuno, pari a quello dovuto per l'impugnazione. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della sez. civile della Corte d'Appello, in data ###.  #### est. 
Dr. ### 

causa n. 334/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Carosella Rita, Gianfranco Placentino

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Corte d'Appello di Catanzaro, Sentenza n. 1061/2023 del 22-09-2023

... [l'infortunato] che ieri mattina verso ore 11 è stato investito da trattore durante manovra>>. Quindi, secondo quanto verbalizzato dall'operatore del ### l'infortunato avrebbe riferito che l'incidente si era verificato non il 22 marzo bensì il giorno prima. A tali discrasie se ne aggiunge un'altra, decisiva, evincibile dall'esame della documentazione fotografica a corredo della relazione tecnica del perito assicurativo della ### p.i. ### (documento 3 fascicolo compagnia). Nelle foto la pala meccanica è posta nella parte anteriore del trattore. Premesso che il trattore avrebbe dovuto trainare l'autovettura ### del ### per condurla nell'autofficina di ### (visibile nella foto), non si comprende per quale ragione quest'ultimo si sarebbe avvicinato all'autovettura con la parte anteriore del trattore (e per di più con la pala alzata!) e non invece con la parte posteriore. ### incongruenza è stata evidenziata dal perito della compagnia, il quale nel suo sopralluogo avrebbe addirittura raccolto la dichiarazione dell'### circa il fatto che la manovra di avvicinamento del trattore sarebbe avvenuta di retromarcia. ### dato incomprensibile riguarda la frattura del piede destro: se il ### è stato (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO ### riunita in camera di consiglio e così composta: 1. Dott.ssa ### 2. Dott.ssa ### 3. Dott. ### relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile n. 473/2021 del ruolo generale contenzioso, assunta in decisione all'esito del deposito delle note scritte ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 10-05-2023 e vertente TRA ### rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, in forza di procura ad litem posta su foglio informatico separato e materialmente congiunto all'atto di citazione in appello ai sensi dell'art. 18, comma 5 D.M. n. 44/2011 come modificato dal D.M. n. 48/2013, dagli Avv.ti ### e ### elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, sito a ####, in ### n. 41 = APPELLANTE = E ### S.p.A.  in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, in forza di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'Avv. ### D'### con domicilio digitale eletto all'indirizzo PEC del difensore ### = APPELLATA/### = E ### = ### = CONCLUSIONI • Per l'appellante ### «Voglia l'ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, accogliere per i motivi di fatto e di diritto rassegnati il presente gravame e per l'effetto riformare la sentenza impugnata nei termini sopra esplicitati. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio da distrarre nei confronti dei sottoscritti Avvocati».  • Per l'appellata/appellante incidentale ###ni S.p.A.: «Voglia l'On.le Tribunale di Castrovillari ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e prova respinte, in via pregiudiziale e preliminare, accogliere l'appello incidentale e, per l'effetto, dichiarare la nullità del giudizio di 1° grado nonché della sentenza n. 1072/2020 per violazione del principio del contraddittorio, stante la carenza di legittimazione passiva della ###ni S.p.a.. In via subordinata e nel merito, nella denegata ipotesi di non accoglimento dell'eccezione pregiudiziale, rigettare comunque il proposto appello, confermando la sentenza di 1° grado. In via ulteriormente gradata ed ai fini istruttori, disporre la rinnovazione della c.t.u. medico - legale. 
Condannare sempre e comunque l'appellante al pagamento delle spese del presente giudizio».  *****  ### atto di citazione portato alla notifica il ###, ### ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Castrovillari ###, la ###ni S.p.a. in persona del l.r.p.t. (d'ora in poi, in breve, anche solo ### e ### affinché fossero condannati, in solido, al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti in conseguenza del sinistro stradale verificatosi il ### alle ore 11:00 in agro del Comune di ### di ####.  ### ha domandato la condanna solidale dei convenuti al pagamento della somma di € 119.190,34 o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione e interessi dalla data del sinistro al soddisfo.  ### ha evidenziato che stava tentando di agganciare, con una corda d'acciaio, la propria vettura (### tg: ### , rimasta in panne, al trattore agricolo di proprietà di ### (tg: ### , assicurato con la ### e dallo stesso condotto, per trainarla presso l'autofficina di quest'ultimo. L'### nel tentativo di avvicinarsi al veicolo da rimorchiare, lo aveva colpito violentemente con la pala meccanica del trattore, facendolo cadere rovinosamente a terra. 
Parte attrice ha fatto presente che, successivamente all'incidente, era stato trasportato presso il nosocomio di ####, dove gli erano state diagnosticate «frattura vertebrale ###, frattura processo spinoso ###, lussazione II, ### IV, V metatarso, lussazione del cuneiforme laterale, frattura cuneiforme medio; sospetta frattura IX costola sx»; e che, a seguito di ulteriori accertamenti, veniva altresì riscontrato «trauma polmonare accentuato - obliterato seno costo frenico dx».  ### ha puntualizzato che l'incidente gli ha cagionato un'invalidità permanente nella misura del 20 % e un'invalidità temporanea di 300 giorni (di cui 90 giorni a titolo di I.T.T. e i restanti a titolo di I.T.P. al 50 %). 
In conclusione, l'attore ha domandato a titolo di danno non patrimoniale la somma di € 119.190,34 così computata: € 8.640,00 a titolo di I.T.T., € 10.800,00 per I.T.P. al 50 %, € 89.483,00 per danno biologico permanente, € 15.000,00 per danno morale e comprensiva, altresì, della cifra di € 307,88 per danno patrimoniale da spese mediche.  ### si è regolarmente costituita in giudizio deducendo di non essere tenuta al risarcimento dei danni sia perché il sinistro non era coperto dal contratto di assicurazione ### essendosi trattato di un incidente sul lavoro, sia perché il trattore era munito di una targa di ### prova” e non poteva essere impiegato per il traino del veicolo. 
La società convenuta ha anche contestato la ricostruzione dei fatti così come riprodotta dall'attore in citazione. 
È rimasto contumace l'altro convenuto ### La causa è stata istruita con i documenti depositati dalle parti, testimonianze (### sentito all'udienza del 25-09-2017), interrogatorio formale del convenuto contumace (non reso) e C.T.U. medico-legale (a firma del dott. ### depositata il ###). 
Precisate le conclusioni all'udienza del 14-09-2020, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. 
Il Tribunale di ### con sentenza n. 1072/2020, pubblicata il ### e notificata il 09- 02-2021, così ha statuito: «-- ### la domanda; -- ### al pagamento delle spese di lite in favore della ### - e, per essa, dell'avv. ### D'### procuratore distrattario - che liquida in € 5.000,00 per compenso d'avvocato, oltre 15 % per rimborso spese generali, nonché cassa e iva; -- ### le spese di CTU a carico dell'attore». 
In sintesi, il Tribunale ha così motivato la decisione assunta: a) ha rigettato la richiesta della ### di qualificare il sinistro come incidente sul lavoro, perché il danno non era dipeso dall'espletamento di un'attività lavorativa. Ha parimenti respinto l'eccezione di non operatività della copertura assicurativa per il sinistro oggetto di causa, perché l'eventuale violazione di obblighi contrattuali da parte dell'assicurato rileva solo ai fini della rivalsa e non incide sulla fondatezza della pretesa risarcitoria (vd. pag. 2 sentenza); b) ha ritenuto non provata la versione del sinistro narrata dall'attore. Il giudice di prime cure, in particolare, ha messo in luce come la circostanza che il ### fosse stato colpito alla schiena dalla pala del trattore condotto da ### quantunque trovasse riscontro nella testimonianza di ### e nella CTU (che aveva accertato la compatibilità delle lesioni), era in contraddizione con altre prove in atti (in particolare, con il verbale di pronto soccorso da cui risultava che l'infortunato aveva riferito che l'incidente si era verificato non il ###, come descritto in citazione, ma il giorno prima). 
Inoltre, il Tribunale ha reputato inverosimile che l'### fosse intento a trainare l'auto dell'attore con la parte anteriore del trattore e, per di più, con la pala alzata, posto che lo stesso ### aveva confermato al perito della ### che la manovra di avvicinamento alla macchina avveniva in retromarcia. 
Infine, il giudice ha ritenuto improbabile che un colpo alla schiena mentre il danneggiato era in ginocchio in una zona pianeggiante abbia potuto cagionare anche un trauma al piede (vd. pag. 3 sentenza). 
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello, con contestuale istanza di inibitoria, ### con atto di citazione notificato l'8 e il 20 marzo 2021, basato su tre motivi di seguito analizzati. 
Con comparsa di risposta depositata il ### si è costituita in giudizio la ### chiedendo il rigetto dell'appello principale e proponendo, a sua volta, appello incidentale sull'omessa pronuncia in merito all'eccezione di difetto di legittimazione passiva e perché il sinistro non è stato qualificato come un infortunio sul lavoro non coperto dall'assicurazione ### A scioglimento della riserva assunta il ###, con ordinanza comunicata il ### è stata rigettata la richiesta di inibitoria e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10-05-2023. 
Precisate le conclusioni con note scritte ex art. 127-ter in sostituzione dell'udienza del 10-05-2023, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. 
Le parti costituite hanno depositato comparse conclusionali e memorie di replica MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente va dichiarata la contumacia di ### che, malgrado la regolare notifica dell'atto di citazione in appello (perfezionata con ritiro del plico presso l'ufficio postale il ###), non si è costituito nel presente giudizio.  2. ### principale di ### Con un primo motivo l'appellante censura la sentenza di I grado nella parte in cui è sostenuto che «### tale ricostruzione stride con alcuni dati documentali. Il verbale di pronto soccorso redatto al presidio ospedaliero di ### (codice scheda 2012004277, aperto alle ore 11,49 del 22.3.2012) indica come dinamica dell' evento <incidente sul lavoro>. Se può ipotizzarsi che tale dicitura sia stata frutto di un fraintendimento dell'operatore nel raccogliere le dichiarazioni dell'infortunato e/o dei suoi accompagnatori, deve ipotizzarsi altrettanto per quanto riguarda la descrizione dell'anamnesi, atteso che è stato annotato a verbale: <precisa l'infortunato che ieri mattina verso ore 11 è stato investito da trattore durante manovra>. Quindi, secondo quanto verbalizzato dall'operatore del ### l'infortunato avrebbe riferito che l'incidente si era verificato non il 22 marzo bensì il giorno prima» (vd. pag. 3 sentenza I grado) ### sostiene che il Tribunale è caduto in un palese errore di valutazione. ### adduce, infatti, che «[…] dalla disamina del predetto documento ospedaliero in contestazione, si ricava che : a) il verbale di ### di ### è datato 23.03.2012; b) l'accesso in ### è avvenuto “ data apertura 22.03.2012”, mentre data chiusura ### 23.03.2012 ore 15,31 […]» (vd. pag. 4 appello). Il giudice di primo grado, quindi, non ha tenuto conto che il verbale è stato redatto il giorno dopo l'incidente (il ###) e non il giorno stesso (all'atto del ricovero in P.S.), sicché correttamente risulta ivi riportato che l'incidente si è verificato il giorno prima (il 22- 03-2012). Aggiunge l'appellante, ad ogni modo, che le altre prove in atti avevano confermato che il sinistro si era verificato il giorno indicato in citazione (il ###) e che su tale aspetto la controparte non aveva neppure mosso specifica contestazione. 
Con un secondo motivo l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui è statuito che «A tali discrasie se ne aggiunge un'altra, decisiva, evincibile dall'esame della documentazione fotografica a corredo della relazione tecnica del perito assicurativo della ### p.i. ### (documento 3 fascicolo compagnia). Nelle foto la pala meccanica è posta nella parte anteriore del trattore. Premesso che il trattore avrebbe dovuto trainare l'autovettura ### del ### per condurla nell'autofficina di ### (visibile nella foto), non si comprende per quale ragione quest'ultimo si sarebbe avvicinato all'autovettura con la parte anteriore del trattore (e per di più con la pala alzata!) e non invece con la parte posteriore. Tale incongruenza è stata evidenziata dal perito della compagnia, il quale nel suo sopralluogo avrebbe addirittura raccolto la dichiarazione dell'### circa il fatto che la manovra di avvicinamento del trattore sarebbe avvenuta di retromarcia» (vd. pag. 3 sentenza).  ### sostiene che anche sul punto il Tribunale è caduto in un palese errore di valutazione. 
Il giudice avrebbe fondato la decisione su una C.T.P. che ha valore di mera allegazione difensiva, la quale, per di più, richiama una dichiarazione di ### - che avrebbe ammesso al perito assicurativo di aver posto in essere una manovra in retromarcia (contrariamente a quanto dedotto dall'odierno appellante) - che mai è stata riprodotta in giudizio, in palese violazione dell'art. 116 c.p.c.  ###, inoltre, evidenzia che l'aggancio del veicolo alla pala anteriore del trattore era giustificato dal fatto che la vettura in panne, per poter essere trasportata, doveva essere alzata da terra e fatta camminare sulle ruote posteriori, visto il bloccaggio di quelle anteriori (a causa della rottura di un semiasse e del differenziale/cambio, comportanti il blocco delle ruote anteriori). 
Tutto ciò sarebbe stato confermato dalla testimonianza di ### e dalla dichiarazione scritta dello stesso, datata 18-10-2012, allegata al fascicolo di parte di I grado. 
Con un terzo motivo l'appellante impugna la sentenza laddove è statuito che «### dato incomprensibile riguarda la frattura del piede destro: se il ### è stato colpito alla schiena dalla pala del trattore mentre era in ginocchio, non si comprende - alla luce della situazione del luogo, pianeggiante o semi pianeggiante, quindi senza scarpate ove il ### avrebbe potuto rotolare - come tale urto abbia potuto originare un trauma al piede» (vd. pag. 3 sentenza I grado).  ### il ### quanto sostenuto dal giudice di prime cure contrasta con la ricostruzione del C.T.U. ### che aveva riconosciuto la compatibilità delle lesioni con la dinamica del sinistro, a prescindere dalla propria eventuale posizione in ginocchio al momento dell'urto.  ### deduce che si trovava pur sempre sotto la pala meccanica ed era stato scaraventato a terra, per cui la lesione al piede era compatibile con l'accaduto.  3. ### incidentale della ### Con un primo motivo (pagg. 5 e ss. comparsa costituzione) la compagnia assicurativa lamenta il vizio di omessa pronuncia, ad opera del Tribunale, sull'eccezione di difetto di legittimazione passiva. 
Inoltre, la compagnia ritiene - contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale - che le violazione commesse da ### non rientrino nelle ipotesi di rivalsa dell'assicuratore noi confronti dell'assicurato, rappresentando, piuttosto, circostanze valide, a monte, ad escludere la propria legittimazione passiva. Quanto detto, in conclusione, comporterebbe «[…] la nullità dell'azione proposta dal sig. ### nei confronti della ###ni ### per violazione del principio del contraddittorio (art. 101 c.p.c.), da cui scaturisce la nullità dell'intero giudizio di 1° grado, inclusa l'impugnata sentenza […]», rilevabile d'ufficio dal giudice anche in appello (vd. pag.  8 comparsa). 
Con un secondo motivo (pagg. 8 e ss. comparsa di costituzione) l'appellante incidentale impugna la sentenza nella parte in cui è statuito che «Il danno lamentato dall'attore non è stato occasionato da una sua attività lavorativa» (pag. 2 sentenza I grado).  ### lamenta il vizio di motivazione apparente, posto che il Tribunale non ha spiegato le ragioni per cui ha ritenuto non sussistere l'incidente sul lavoro.  4. ### incidentale della ### è inammissibile.  ### principale ha citato per l'udienza dell'11-07-2021, mentre l'appellata ###ni S.p.A. ha depositato comparsa di costituzione e risposta, con appello incidentale, solo in data 22-06- 2021. 
La compagnia assicurativa, a termini dell'art. 343 c.p.c., che rinvia all'art. 166 c.p.c., avrebbe dovuto depositare in cancelleria la comparsa contenente l'appello incidentale venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione in appello (e, dunque, al più tardi entro il ###). 
Nel caso de quo ciò non è avvenuto, giacchè, come detto, la compagnia assicuratrice ha depositato la comparsa soltanto in data ###.  5. ### principale e fondato e va, dunque, accolto.  ### principale sostanzialmente lamenta che il Tribunale ha errato a ritenere non provato il sinistro di cui è causa, considerato che: a) non vi è alcuna contraddizione sulla data dell'incidente fra quella risultante dal verbale di P.S. e quella indicata in citazione; b) non vi è alcuna contraddizione sulla dinamica del sinistro fra quella narrata in citazione dall'attore e quella che il danneggiante avrebbe riferito al perito assicurativo. Per di più, la dinamica stessa non poteva essere ritenuta inverosimile, poiché le prove in atti avevano dimostrato il tipo di guasto subito dalla vettura del ### a causa del quale si intendeva procedere al rimorchio con la parte anteriore del trattore; c) la compatibilità delle lesioni patite con il sinistro era stata confermata dal C.T.U. 
Non può essere condiviso il ragionamento seguito dal primo giudice, che ha rigettato la domanda risarcitoria così motivando: «La narrazione attorea è confortata dalla testimonianza della sola persona presente all'accaduto […] ### ricostruzione trova coincidenza con l'esame medico legale del ### che ha affermato la compatibilità delle lesioni con l'urto alla schiena da parte della pala del trattore. ### tale ricostruzione stride con alcuni dati documentali. 
Il verbale di pronto soccorso redatto al presidio ospedaliero di ### (codice scheda 2012004277, aperto alle ore 11,49 del 22.3.2012) indica come dinamica dell' evento <<incidente sul lavoro>>. Se può ipotizzarsi che tale dicitura sia stata frutto di un fraintendimento dell' operatore nel raccogliere le dichiarazioni dell'infortunato e/o dei suoi accompagnatori, deve ipotizzarsi altrettanto per quanto riguarda la descrizione dell'anamnesi, atteso che è stato annotato a verbale: <<precisa [l'infortunato] che ieri mattina verso ore 11 è stato investito da trattore durante manovra>>. Quindi, secondo quanto verbalizzato dall'operatore del ### l'infortunato avrebbe riferito che l'incidente si era verificato non il 22 marzo bensì il giorno prima. A tali discrasie se ne aggiunge un'altra, decisiva, evincibile dall'esame della documentazione fotografica a corredo della relazione tecnica del perito assicurativo della ### p.i. ### (documento 3 fascicolo compagnia). Nelle foto la pala meccanica è posta nella parte anteriore del trattore. 
Premesso che il trattore avrebbe dovuto trainare l'autovettura ### del ### per condurla nell'autofficina di ### (visibile nella foto), non si comprende per quale ragione quest'ultimo si sarebbe avvicinato all'autovettura con la parte anteriore del trattore (e per di più con la pala alzata!) e non invece con la parte posteriore. ### incongruenza è stata evidenziata dal perito della compagnia, il quale nel suo sopralluogo avrebbe addirittura raccolto la dichiarazione dell'### circa il fatto che la manovra di avvicinamento del trattore sarebbe avvenuta di retromarcia.  ### dato incomprensibile riguarda la frattura del piede destro: se il ### è stato colpito alla schiena dalla pala del trattore mentre era in ginocchio, non si comprende - alla luce della situazione del luogo, pianeggiante o semi pianeggiante, quindi senza scarpate ove il ### avrebbe potuto rotolare - come tale urto abbia potuto originare un trauma al piede» (vd. pag. 2 e 3 sentenza I grado). 
Ebbene, il primo giudice ha ritenuto che la narrazione attorea sia confortata dalla testimonianza di ### (che nella dichiarazione scritta del 18-10-2012 ha detto: «dopo circa 10 minuti udivo un urlo che proveniva dal luogo dove era l'autovettura del sig. ### Prontamente accorrevo sul posto e notavo il sig. ### sdraiato a terra, e lamentava un forte dolore alla schiena e su di un piede, in quanto la pala meccanica l'aveva investito e scaraventato a terra. Al momento mio fratello mi disse di averlo investito, perché la visuale gli era impedita dall'attrezzo meccanico montato sulla parte anteriore del trattore […]» - vd. all. n. 5 fasc. telematico di I grado attore; mentre nella testimonianza in giudizio ha chiarito «io ero poco distante circa 10 - 15 metri, quando ho assistito all'urto da quella distanza» vd. verbale ud. 25-09-2017). ### dinamica è stata ritenuta compatibile dal CTU con il tipo di lesioni subite dal ### Fatta tale premessa, da un attento esame del quadro probatorio disponibile emerge l'insussistenza delle contraddizioni evidenziate nella sentenza impugnata. 
Procedendo con ordine, in primo luogo affiora che non vi è alcuna incongruenza fra la data del sinistro di cui in citazione (22-03-2012 alle ore 11:00) e quanto dichiarato dal ### al ### dell'### di ### e risultante nel verbale datato 23-03-2012 (vd. fasc. telematico I grado allegato dall'appellante). Il suddetto verbale, infatti, è stato aperto il ### alle ore 11:49 ed è stato chiuso il ### alle ore 15:31 (data e ora dimissioni dal P.S.). Il documento poi riporta testualmente «####. ###. Precisa che ieri mattina verso ore 11 è stato investito da trattore durante manovra. Data 23/03/2012 Ora 13:57:22 D.ssa ###. ### 23/03/2012 15:29:32 Dr. ### Emerge per tabulas che la dichiarazione «### che ieri mattina verso le ore 11 è stato investito da trattore durante manovra» è stata raccolta il ###, sicché correttamente il ### aveva dichiarato che il sinistro si era verificato «ieri mattina» (appunto il ###), compatibilmente a quanto sostenuto nell'atto introduttivo del giudizio. 
In secondo luogo, non vi è prova delle contraddittorie dichiarazioni sulla dinamica del sinistro e che, cioè, la versione dell'odierno appellante (che dichiara di essere stato urtato dalla pala anteriore del mezzo agricolo) fosse stata smentita dal contumace ### (che avrebbe dichiarato di aver investito il ### procedendo in retromarcia). 
In atti sono presenti soltanto la perizia di parte della ### e la copia perizia trattrice agricola ### che riportano che «Le dichiarazioni rese dalle parti sono discordanti. La controparte riferisce di essere stato urtato alla schiena dalla pala (parte anteriore) che aggancia la trattrice agricola, mentre l'assicurato conducente della trattrice agricola riferisce che retrocedendo urtava il ### (vd. all. nn. 3 e 4 fasc. I grado cartaceo ###. 
Tuttavia, non risulta allegata alcuna dichiarazione di ### tale da confermare quanto riportato nella predetta consulenza di parte (che, in sé, ha il valore di semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio - vd. Cass. Civ., SS.UU., Sent.  13902/2013) e con cui riscontrare che effettivamente il danneggiante aveva dichiarato di aver colpito il ### procedendo a marcia indietro. 
Neppure è inverosimile che si volesse rimorchiare l'auto in panne legandola alla pala anteriore del trattore, a fronte del tipo di guasto subito dal veicolo. Risulta dalla dichiarazione testimoniale scritta di ### del 18-10-2012 «che si era rotto il semiasse ruota sinistra» (vd. fasc. tel. I grado parte attrice allegato dall'appellante). Il guasto è confermato dal perito della ### che scrive che «restava in panne con l'autovettura per la rottura di un giunto omocinetico» (vd. all. n. 3 fasc. cartaceo I grado ###. 
Inoltre, la manovra è stata confermata dal teste ### all'udienza del 25-09-2017, per cui «il signor ### stava agganciando i punti di una fune per tirare la macchina e si trovava al di sotto della macchina, ma in ginocchio, quando la pala del trattore gli è stata scaraventata addosso, probabilmente a causa di una manovra di mio fratello. Ho sentito un urlo lanciato dal ### Da ultimo, non può giustificare il rigetto della domanda risarcitoria la asserita incompatibilità della lesione al piede con la dinamica dell'incidente. Anzitutto, il CTU aveva valutato la compatibilità di tutti i danni riportati dal ### affermando che «### il nesso di causalità tra l'evento dannoso e le lesioni riportate - pala meccanica contro pedone […] ### il criterio qualitativo in quanto la lesione è compatibile con il tipo di azione lesiva subita: pala meccanica contro pedone.  ### il criterio quantitativo in quanto la gravità della lesione è proporzionale all'intensità dell'azione lesiva e alla quantità di energia applicata sull'organismo leso. ### il criterio modale perché le lesioni sono compatibili con l'incidente stradale pala meccanica contro pedone.  ### il criterio topografico perché i postumi invalidanti incidono sul medesimo distretto interessato dalle lesioni: rachide lombare e piede dx. ### il criterio fenomenologico perché i postumi rappresentano o possono rappresentare la naturale evoluzione delle lesioni. ### il criterio cronologico in quanto le lesioni sono contestuali o immediatamente successive all'azione lesiva: è stato subito visto e trattato presso l'### di ### (vd. pag. 10 relazione ###. 
Tali conclusioni sono state contestate dal Consulente di parte dott. ### secondo cui «Il dato pacifico, incontestabile e che nessun criterio modale risulta soddisfatto secondo le modalità traumatologiche riferite in sede di accertamento medicolegale presso lo studio del ctu e a quanto specificato in atti» (vd. pag. 4 osservazioni all. fasc. cartaceo I grado). 
A tali osservazioni ha replicato il CTU in sede di controdeduzioni, spiegando come incidenti in cui è interessata la colonna vertebrale possano cagionare anche lesione al piede, come nel classico caso delle cadute dall'alto. ### ha chiarito che «[…] se una pala meccanica - la massa - dal peso di 2 tonnellate colpisce la “schiena” di un soggetto alla stessa velocità di 0,### Km/h può determinare gravi - gravissimi traumi. Che la “velocità” del mezzo fosse quasi nulla è dato dal fatto che lo scopo era solo quello di avvicinarsi, naturalmente pian piano, al veicolo fermo per trainarlo […] Il trauma può essere stato oltre che contusivo anche da schiacciamento toraco/lombare contro il terreno provocato dalla pala meccanica anche per la contusione toracica subita e per la sospetta frattura della 9° costa sx […] Ma vediamo altre modalità che determinano fratture al piede combinate con fratture vertebrali. La più classica è la caduta dall'alto: caduta da un albero, caduta da un balcone, caduta da una scala ecc. da una altezza di almeno 3 metri. Incidenti stradali: ### contro pedoni, contro biciclette contro motociclette. Nei gravi tamponamenti soprattutto all'autista ed al passeggero lato guida […] Il calcagno è l'osso che si frattura al 90 % nelle cadute dall'alto e le fratture vertebrali passano spesso in secondo piano sempre se la frattura non è mielica cioè non interessa il midollo spinale con paralisi degli arti inferiori. Nel nostro caso l'infortunato - il sig.  ### - ed i soccorritori - i fratelli ### - all'arrivo nell'### di ### riferendo la dinamica del trauma e parlando con il ### del PS hanno dato più importanza al trauma del rachide che al trauma del piede dx pur essendo il piede molto tumefatto e soprattutto deformato per le fratture - lussazioni dei metatarsi e per la lussazione del cuneiforme che hanno determinato una immediata impotenza funzionale (a proposito il calcagno non era fratturato). Il problema per loro era sapere la gravità della lesione che aveva determinato la pala meccanica alla “schiena” […]» (vd. controdeduzioni all. fasc. cartaceo I grado). 
In conclusione, il sinistro ha trovato conferma nelle dichiarazioni testimoniali (scritta ed orale) di ### ed è stato valutato compatibile con le lesioni subite dal CTU dott. ### A questo punto occorre procedere alla quantificazione dei danni.  ### ha riconosciuto un danno biologico permanente nella misura del 20 % e un periodo di I.T.T.  di 45 giorni e di I.T.P. al 50 % di 130 giorni. 
La quantificazione operata dall'### non è stata fatta oggetto di specifica contestazione dal consulente di parte dott. ### La compagnia appellata, per contro, in merito al quantum, si è limitata a rilevare che «### infine, non ha tenuto conto che il sig. ### già prima dell'occorso incidente, risulta inabile nella misura percentuale dell'11%, per un infortunio sul lavoro avuto il ### (doc. n. 6 all. al fascicolo della convenuta), mentre avrebbe dovuto valutare le patologie pregresse come concause naturali che incidono sulla quantificazione del risarcimento del danno» (vd. pag. 13 comparsa con appello incidentale). 
Quanto eccepito dalla ### tuttavia, non è stato oggetto di contraddittorio con il ### Per di più, l'inabilità pregressa cui la compagnia si riferisce, documentata con il certificato del «casellario centrale infortuni» (all. n. 6 fasc. I grado ###, non ha nessuna attinenza con il tipo di lesioni conseguite al sinistro di cui è causa, posto che riguarda delle ferite al polso con interessamento dei tendini. ### inabilità pregressa, dunque, non ha avuto incidenza sulla quantificazione dei danni subiti dal ### a seguito dell'incidente del 22-03-2012, che hanno riguardato colonna vertebrale e piede. 
In definitiva, quindi, è possibile tenere conto della quantificazione operata dal ### Il danno biologico e morale sarà calcolato facendo applicazione delle ### di ### 2021, alla luce dell'età del danneggiato all'epoca del sinistro (il ### come risulta dalla ### è nato il ###, sicché il ### aveva 51 anni) e della percentuale del 20 % accertata dall'### Spetta al ### quindi, la somma di € 66.868,00 (di cui € 49.168,00 a titolo di danno biologico permanente ed € 17.700,00 a titolo di danno morale). 
Inoltre, vanno riconosciute al danneggiato le somme di € 4.445,00 per i 45 giorni di I.T.T. e di € 6.435,00 per i 130 giorni di I.T.P. al 50 %, calcolate sempre sulla base delle ### di ### 2021, tenuto conto del punto base di € 99,00 ritenuto congruo. 
In definitiva, va liquidata la somma complessiva di € 77.748,00 (a titolo di danno biologico - permanente e temporaneo - e di danno morale), già espressa in moneta attuale.  ### ha, infine, domandato il risarcimento del danno patrimoniale da spese mediche. In atti sono documentate spese mediche (cfr. attestati di pagamento e fatture - all.ti n. 4 fasc. I grado cartaceo parte attrice) per la cifra complessiva di € 307,88, (da rivalutarsi in moneta attuale secondo l'indice ### a far data dai singoli esborsi) che, pertanto, va pure riconosciuta al danneggiato. 
Nulla va, poi, liquidato a titolo di interessi compensativi, in difetto di prova del mancato guadagno derivato agli attori in riassunzione dal ritardato pagamento (cfr., ex multis, Cass. n. ###/2021).  6. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, applicando i parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014, aggiornati con D.M. n. 147/2022 (scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00), ridotti della metà in ragione della non particolare complessità della controversia. 
Vista l'inammissibilità dell'appello incidentale, si dà atto che sussistono i presupposti per la condanna di ###ni S.p.A., in persona del l.r.p.t., al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30.5.2002, n. 115.  P.Q.M.  La Corte di Appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza 1072/2020, pubblicata il ### e notificata il ###, del Tribunale di ####, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1. dichiara la contumacia di ### 2. dichiara inammissibile l'appello incidentale di ###ni S.p.A. in persona del l.r.p.t.; 3. accoglie l'appello principale e, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna, in solido tra loro, ### e ###ni S.p.A., in persona del l.r.p.t., al pagamento, in favore di ### della somma di € 77.748,00 a titolo di danno non patrimoniale e di € 307,88 a titolo di danno patrimoniale da spese mediche (da rivalutarsi in moneta attuale, secondo l'indice ### a far data dai singoli esborsi); 4. condanna ### e ###ni S.p.A., in persona del l.r.p.t., in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore di ### che liquida in € 7.051,50 per compensi relativi al primo grado di giudizio ed in € 7.158,50 per compensi del giudizio di appello, il tutto oltre ### CPA e rimborso forfetario come per legge, da distrarre ex art. 93 c.p.c. nei confronti dei confronti dei procuratori dichiaratisi antistatari; 5. dà atto che sussistono i presupposti per la condanna di ###ni S.p.A., in persona del l.r.p.t., al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30.5.2002, n. 115; 6. pone le spese di C.T.U., già liquidate nel giudizio di primo grado, a carico di tutte le parti con vincolo di solidarietà in favore del C.T.U. e nei rapporti fra i coobbligati in solido per ½ a carico di ### e per ½ a carico della ###ni S.p.A. in persona del l.r.p.t. 
Catanzaro, così deciso nella camera di consiglio in data #### rel. ed est.   Dott. ### Dott.ssa ### 

causa n. 473/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Ruberto Carmela Giuseppina, Scalera Antonio

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 5819/2019 del 28-02-2019

... it passaggio di un veicolo in presenza di un u### pedone che occupava bypegi tratto della carreggiata; c) la ### dopo aver incrociato il trattore (e l'illuminazione artificiale del faro di quest'ultimo, ragionevolmente posizionato più in alto rispetto a quello dell'autovettura) aveva posto in opera una manovra digressiva volta ad evitare l'impatto, sterzando bruscamente a sinistra, per poi rientrare, dopo aver sentito un urto metallico. In definitiva, secondo la Corte, era risultato provato che la condotta del ### la sua presenza in quel punto della strada provinciale, nella s condizione di assoluta non visibilità in una ora buia, avevano posto la ### nella impossibilità oggettiva di vedere il pedone con il dovuto anticipo (e, quindi, di porre in essere una manovra di evitariento in concreto più efficace di quella comunque posta in essere). 2.3. Senonché il buon governo dei principi sopra richiamati avrebbe richiesto da parte della corte di merito un maggior impegno nell'esatta individuazione della corretta condotta di guida della ### conducente dei veicolo investitore. In questa prospettiva, la Corte avrebbe dovuto confrontarsi con le seguenti emergenze istruttorie: a) la (leggi tutto)...

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 18823-2015 proposto da: #### IORDACHE, #### elettivamente domiciliati in #### 58, presso lo studio dell'avvocato ### MASSATANI, che li rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso; - ricorrenti - Rep - Od. 20/11/2018 CC contro ### in persona del suo ### speciale dott. ###, elettivamente domiciliata in #### G. MAZZINI 140, presso lo studio dell'avvocato ### rappresentata e difesa dall'avvocato ### giusta procura in calce al controricorso; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1868/2014 della CORTE ### di MILANO, depositata il ###; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/11/2018 dal ###.  ### 2 ### 1.La Corte di appello di Milano con sentenza n. 1868/2014 - respingendo l'appello proposto da ### nella qualità di procuratore speciale di ### lordache, ### e ### (rispettivamente fratello, madre e sorella del defunto ### nei confrorti di ### S.p.A. e di ### - ha integralmente confermato la sentenza n. 14434/2010 del Tribunale di Milano con la quale era stata rigettata la domanda risarcitoria in relazione al decesso di ### avvenuto a causa di un incidente stradale occorso il 10 dicembre 2007 in ### 2.Era accaduto che ### in data 10 dicembre 2007, alle 17,15 circa, mentre percorreva a piedi la SP 150 nel Comune di ### spingendo a mano la propria bicicletta, era stato investito dall'autovettura condotta da ### (di proprietà del ### ed assicurata dalla compagnia ###. Per effetto dell'urto la bicicletta era stata lanciata sul margine della sede viaria, sul piano di campagna, mentre il pedone era stato imbarcato sul cofano della vettura, subendo gravi lesioni che ne avevano determinato il decesso A seguito del sinistro, era stato aperto un procedimento penale dalla ### della Repubblica presso il Tribunale di Crotone, procedimento nel quale gli odierni ricorrenti non si erano costituiti parte civile. 
La compagnia ### presso il quale era assicurato il mezzo condotto dalla ### aveva definitivo stragiudizialmente il risarcimento con altri parenti della vittima, ma non nei confronti del fratello, della madre e della sorella dello stesso. 
Fu così che nel giugno 2009 l'### nella citata qualità, aveva proposto ricorso avanti al Tribunale di Milano nei confronti dalla compagnia Axa e del ### quest'ultimo nella sua qualità 3 di proprietario dell'autovettura, per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguitc del decesso del congiunto dei suoi rappresentati, deducendo che il sinistro si era verificato per colpa esclusiva della conducente dell'autovettura, la ### moglie del convenuto ### che non aveva tenuto una velocità adeguata ed aveva così investito il ###, mentre questi stava percorrendo la strada statale in ### nel Comune di ### a piedi, portando a mano la propria bicicletta. In seguito alle lesioni riportate nell'incidente, il ### era deceduto. Ed il procuratore speciale dei suoi familiari aveva per l'appunto chiesto liquidarsi in favore dei propri rappresentati il danno non patrimoniale (da accordarsi nella misura massima, in considerazione del fatto che la vittima provvedeva al mantenimento dei suoi congiunti), nonché il danno patrimoniale, anche in riferimento alle spese funerarie. 
Si era costituita la ### di assicurazioni, facendo rilevare come in sede penale la conducente del veicolo fosse stata mandata assolta da ogni imputazione e contestando il quantum preteso. 
Si era costituito anche il ### chiedendo il rigetto della domanda attorea. 
Il Tribunale di Milano - escussa la teste ### trasportata sull'autovettura di proprietà del ### condotta dalla ### ed acquisiti gli atti del procedimento penale (e, in particolare, la consulenza cinematica in quel procedimento espletata) - aveva respinto la domanda risarcitoria attorea, rilevando la causa esclusiva della causazione del sinistro nel comportamento tenuto dal pedone. 
Avverso tale sentenza aveva proposto appello l'### nella citata qualità, sostenendo che l'incidente si era verificato per colpa esclusiva della conducente del veicolo ed insistendo quindi per la condanna degli appellati al pagamento dei danni subiti dai congiunti della vittima. In particolare, aveva chiesi:o che la Corte procedesse alla rinnovazione dell'istruttoria, con audizione del teste 4 dedotto e non sentito in primo grado; aveva contestato la valenza probatoria della teste ### di cui vi era la prova che non fosse presente sul luogo del sinistro al momento dell'arrivo dei verbalizzanti; ed aveva sostenuto che non potevano tout court essere trasferite in ambito civile le risultanze delle perizie svolte in ambito penale. 
Nel giudizio di appello si era costituita la ### contestando la fondatezza dell'appello e chiedendo la conferma della sentenza; mentre il ### era stato dichiarato contumace. 
E la Corte di appello di Milano con la impugnata sentenza, come sopra rilevato, ha per l'appunto rigettato l'appello, confermando integralmente la sentenza di primo grado.  3.Avverso la sentenza della Corte territoriale ricorre l'### nella menzionata qualità. 
Resiste con controricorso la compagnia ### RITENUTO IN DIRITTO 1.11 ricorso è affidato a 4 motivi. 
Precisamente l'### nella menzionata qualil:à: -con il primo motivo (articolato in relazione all'art. 360 comma 1 numero 3 e numero 4 c.p.c.) denuncia: nullità della sentenza e del procedimento e violazione degli artt, 2699, 2700 cc., 221 c.p.c., nonché degli artt. 141, 143 e 148 c.d.s. e del principio di tassatività delle prove civili (fissato dagli artt. 115 e 116 c.p.c.) nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto fornita la prova liberatoria da parte della ### sul presupposto che sul luogo del sinistro non esisteva un limite di velocità di 50 km/h e che la velocità accertata del mezzo condotto dalla s.:essa non fosse imprudente. 
Sostiene che la Corte, incorrendo nei vizi denunciati, da un lato, ha erroneamente disconosciuto l'efficacia probatoria del 5 verbale dei carabinieri della ### di ### di ### (i quali, immediatamente intervenuti, avevano accertato la presenza di cartello, portante il suddetto limite di velocità), nonostante che lo stesso non fosse mai stato impugnato con querela di falso, solo perché detto segnale non era stato rinvenuto dai periti di parte, che avevano effettuato i loro accertamenti in epoca successiva al fatto; e, dall'altro, non ha tenuto conto del diverso standard di certezza richiesto in sede penale rispetto a quella civile, con la conseguenza che il giudizio civile, qualora fossero state correttamente applicate le regole del processo civile, si sarebbe concluso con una declaratoria di responsabilità, quantomeno concorrente, della ### Aggiunge che, quand'anche la velocità effettiva tenuta dalla ### fosse stata compresa tra i 58 ed i 62 km orari (come sostenuto dal perito nominato dal Giudice dell'abbreviato) e non di 75 km/h (come invece sostenuto dal consulente nominato dal PM in fase di indagini), detta velocità avrebbe comunque integrato violazione dell'art. 141 c.d.s., in quanto, tenui:o conto delle condizioni della strada, era inadeguata a consentire al conducente del mezzo di porre la dovuta attenzione nel vigilare la circolazione di pedoni e di mezzi; -con il secondo motivo (articolato in relazione all'art. 360 comma 1 numero 5 c.p.c.) denuncia: omesso esame di un fatto decisivo e controverso, costituito dalla presenza, sul luogo del sinistro e al momento del sinistro, di seonaletica orizzontale, che prescriveva di non tenere velocità superiore ai 50 km/h. Rileva che sul punto nella motivazione della sentenza è dato rinvenire soltanto un inciso, che riporta e che definisce tautologico e privo di fondamento logico, in q### non fornisce alcuna motivazione circa la ragione per la quale la segnaletica verticale prescrittiva del limite di 50 km/h fosse presente immediatamente dopo il sinistro (ma non anche alla data di espletamento delle operazioni peritali). In definitiva, secondo il ricorrente, la Corte territoriale ha concentrato 6 il suo esame sullo stato dei luoghi al momento dello svolgimento dell'incarico del consulente tecnico, omettendo di esaminare la situazione esistente al momento del sinistro; - con il terzo motivo (articolato in relazione all'art. 360 1 comma numero 3 e numero 4 c.p.c.) denuncia: nullità della sentenza e del proc:edimento, nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 652 c.p.p., 183 comma 7, 115, 116 comma 1 c.p.c. nella parte in cui la Corte territoriale ha attribuito efficacia assorbente alla sentenza di assoluzione, pronunciata in sede penale. 
Sostiene che la Corte ha omesso: a) di considerare che gli attori non si erano costituiti parte civile; b) di valutare criticamente le risultanze istruttorie acquisite in sede penale e di ammettere le istanze istruttorie richieste; c) di considerare che lo standard di certezza richiesto in sede penale è quello dell' "oltre ogni ragionevole dubbio", mentre lo standard di certezza richiesto in sede civile è quello d& "più probabile che non". Deduce che il giudice di merito - nel caso in cui intenda aderire ad un provvedimento decisorio penale, privo di efficacia di giudicato - non è sollevato dall'onere di espletare un'attività istruttoria, completa ed esaustiva, ai fini della decisione sulla domanda di risarcimento del danno. Lamenta che la Corte territoriale ha omesso di fornire una risposta esaustiva alle censure, da lui mosse in atto di appello, circa la natura colposa della cor dotta di guida, tenuta dalla ### ponendo a fondamento della decisione l'accertamento contenuto in una sentenza penale non opponibile ai propri rappresentati. Sottolinea che, a norma dell'art. 652 c.p.c. il giudicato penale di assoluzione può essere fatto valere dall'imputato o dal responsabile civile nei confronti del danneggiato, sempre che questi si sia costituito pare civile in sede penale o che, comunque, sia stato posto in condizione di farlo; mentre nel caso di specie i suoi rappresentati non avevano ricevuto né comunicazione dell'avviso per l'udienza preliminare e neppure la 7 notifica del decreto che dispone il giudizio. Aggiunge che nella specie ostativo al riconoscimento dell'efficacia dela sentenza di assoluzione pronunciata a seguito di giudizio abbreviato a carico della ### era anche il fatto che l'imputata era stata assolta (non per insussistenza del fatto, ma) perché la colpevolezza della stessa non era stata provata oltre ogni ragionevole dubbio; -con il quarto ed ultimo motivo (articolato in relazione all'art.  360 1° comma numero 3 c.p.c.) denuncia: violazione e falsa applicazione degli artt. 2054 comma 1, 2697 (rispetto all'onere della prova gravante sul convenuto) e dell'art. 2728 c.c., nella parte in cui la Corte territoriale non ha riconosciuto una responsabilità, sia pure concorsuale (e non esclusiva) alla ### nonostante che dall'incarto processuale non fosse risultato un qualsiasi comportamento anomalo ed improvviso del pedone deceduto e neppure l'impossibilità da parte della ### di avvistare il pedone per cause a sé non imputabili. 
Sostiene che la Corte ha erroneamente ritenuto di poter superare la presunzicne legale di responsabilità a carico dell'investitore, nonostante fossero emersi chiari profili di responsabilità colposi a carico del conducente dell'autovettura investitrice (per cui quest'ultimo non aveva fornito la prova di aver fatto il possibile per evitare il danno). Sottolinea che dalle dichiarazioni spontanee rese dal conducente del veicolo investitore e dalla ricostruzione cinematica del sinistro effettuata dal consulente tecnico del Gip era risultato che il signor ### non aveva posto in essere alcuna condotta improvvisa (di per sé astrattamente idonea ac interrompere il nesso di causalità tra la condotta di guida colposa tenuta dalia ### e l'evento mortale), ma si era limitato ad impegnare il margine della strada in direzione opposta a quella del sopraggiungere dei veicoli, procedendo ad andatura regolare e sospingendo a mano la sua bicicletta nel rispetto della prescrizione di cui all'art. 190 comma 1 cds. Contesta sotto più profili la dinamica del sinistro, come c ricostruita dal giudice di primo grado e confermata dalla corte di merito, e, in particolare, perché: a) "i presunti passeggeri" del veicolo condotto dalla ### non erano stati rinvenuti al momento dell'arrivo dei ### sul luogo del sinistro (arrivo avvenuto nell'immediatezza); b) comunque gli stessi non erano stati in grado di rilasciare dichiarazioni in relazione al trattore che avrebbe ingombrato la strada e che avrebbe imposti° alla ### di frenare e sterzare a sinistra verso l'opposta corsia; c) se il sinistro si è verificato in orario notturno e l'auto condotta dalla ### ha incrociato atri veicoli, evidentemente questi facevano uso di illuminazione, ragion per cui la ### avrebbe dovuto avvistare il pedone ### 2. Fondato è il quarto motivo di ricorso, che viene trattato per primo per la sua assorbente rilevanza.  2.1. E' jus receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio per cui, in materia di responsabilità civile da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di pedone, la responsabilità del conducente è esclusa soltanto nel caso in cui risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione questa ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, sicchè l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti. (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4551 del 22/02/2017, Rv. 643134 - 01). 
E, in caso di investimento del pedone, la prova liberatoria, che al conducente spetta fornire, è particolarmente rigorosa, tanto che la responsabilità di quest'ultimo non viene meno neppure nel caso in cui il pedone abbia repentinamente attraversato la strada, sempre che tale condotta anomala de pedone fosse, per le circostanze di tempo e di luogo, ragionevolmente prevedibile (### 3, Sentenza n. 524 del 12/01/2011, Rv. 616132 - 01).  9 2.2. Nel caso di specie, entrambi i giudici di merito hanno ritenuto provato che il sinistro si è verificato esclusivamente a causa del comportamento del pedone. 
A) Invero, il Giudice di primo grado ha motivato la sua decisione argomentando sul fatto che: a) dalle due perizie cinematiche disposte in sede penale (dapprima, dal P.m., e, poi, dal giudice) era risultato che la conducente stava viaggiando su strada provinciale stretta, ad una sola carreggiata, divisa in due corsie, che attraversava campi senza alcuna illuminazione diretta o indiretta, e stava tenendo un'andatura nei limiti consentiti ed adeguata per i luoghi; b) dalla testimonianza della teste ### era emerso che la ### immediatamente prima dell'investimento, aveva incrociato un mezzo agricolo, con i fari di illuminazione accesi, che procedeva in direzione di marcia opposta a quella tenuta dalla donna. 
B) E la Corte territoriale ha confermato la valutazione del giudice di primo grado, osservando che: a) la luce proveniente dai fari del mezzo agricolo aveva contribuito ad una condizione di minore visibilità di eventuali altri ostacoli presenti sulla sede viaria, tanto più che questi, per l'abbigliamento indossato e per le condizioni di assenza di illuminazione circostante, risultavano in zona di totale oscurità e non avvistabilità; in particolare, la manovra di rallentamento, riferita dalla teste, era da mettere in relazione alla alterata condizione di visibilità determinata dai fari del mezzo agricolo, incrociato dalla ### b) il perito del PM, in considerazione del luogo in cui la bicicletta era stata ritrovata ed ai danni riporta9 dalla stessa, aveva ritenuto che la vittima camminava nello stesso senso di marcia del veicolo; il pedone inoltre era vestito di scuro e procedeva con una bicicletta priva di dispositivi di illuminazione, di talché aveva rappresentato un ostacolo non solo imprevedibile ma neppure avvistabile (e, quindi, non evitabile); d'altronde, il pedone, anche ammesso che 10 stesse regolarmente camminando nel verso opposto rispetto a quello dell'autovettura investitrice, come ritenuto dai ### in sede di verbale, si era comunque posto in posizione di particolare pericolo e sovraesposizone, in quanto, conducendo la bicicletta sulla sua sinistra, aveva finito per occupare una posizione piuttosto centrale rispetto alla corsia di pertinenza dell'auto, tanto più che la strada, per la sua conformazione e larghezza, non poteva consentire senza rischi it passaggio di un veicolo in presenza di un u### pedone che occupava bypegi tratto della carreggiata; c) la ### dopo aver incrociato il trattore (e l'illuminazione artificiale del faro di quest'ultimo, ragionevolmente posizionato più in alto rispetto a quello dell'autovettura) aveva posto in opera una manovra digressiva volta ad evitare l'impatto, sterzando bruscamente a sinistra, per poi rientrare, dopo aver sentito un urto metallico. In definitiva, secondo la Corte, era risultato provato che la condotta del ### la sua presenza in quel punto della strada provinciale, nella s condizione di assoluta non visibilità in una ora buia, avevano posto la ### nella impossibilità oggettiva di vedere il pedone con il dovuto anticipo (e, quindi, di porre in essere una manovra di evitariento in concreto più efficace di quella comunque posta in essere).  2.3. Senonché il buon governo dei principi sopra richiamati avrebbe richiesto da parte della corte di merito un maggior impegno nell'esatta individuazione della corretta condotta di guida della ### conducente dei veicolo investitore. 
In questa prospettiva, la Corte avrebbe dovuto confrontarsi con le seguenti emergenze istruttorie: a) la conoscenza da parte della conducente del veicolo investitore dello stato dei luoghi e della circostanza che la via provinciale, lungo la quale si è verificato il sinistro, fosse frequentata dai lavoratori delle compagnie adiacenti; b) la presenza di un veicolo agricolo, proveniente dall'opposto senso di marcia, con consegJente illuminazione della carreggiata (e possibile avvistamento del pedone) ed l l di legittimità. 
Così deciso in ### il 20 novembre 2018.  abbagliamento del conducente del veicolo investitore; c) la prevedibilità della circostanza che lungo strada si potessero trovare pedoni e mezzi agricoli in considerazione dell'orario in cui il sinistro si è verificato; d) la velocità di crociera del veicolo. 
In definitiva, la Corte territoriale, è incorsa nel vizio denunciato nella parte in cui ha ritenuto di poter superare la presunzione legale di responsabilità a carico dell'investitore, attribuendo alla condotta del pedone l'esclusiva responsabilità del mortale sinistro, senza farsi carico di individuare quale avrebbe dovuto essere la corretta condotta di gulda della conducente del veicolo investitore alla luce dei principi che governano la materia. 
Ne consegue che, in accoglimento del motivo in esame, assorbiti gli altri, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di appello di Milano, perché, in diversa composizione, proceda a nuovo esame sulla concreta incidenza causale della condotta di guida della ### nell'investimento di ### La Corte di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legitimità.  P.Q.M.  La Corte, in accoglimento del quarto motivo di ricorso, assorbiti gli altri motivi, cassa per quanto di ragione la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Milano perché, in diversa composizione, proceda a nuovo esame dell' incidenza causale della condotta di guida della ### nell'investimento di ### Demanda alla Corte territoriale la regolamentazione delle spese processuali tra le parti anche in relazione al presente giudizio 

Giudice/firmatari: Amendola Adelaide, Gianniti Pasquale

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Tribunale di Termini Imerese, Sentenza n. 626/2022 del 21-07-2022

... responsabilità del conducente per i danni subiti dal pedone investito. Affinché possa configurarsi un'ipotesi di completa esclusione di responsabilità del conducente, tuttavia, la condotta del pedone dovrà assumere i caratteri della assoluta imprevedibilità e anormalità. E' stato osservato che il conducente del veicolo va esente da responsabilità per l'investimento di un pedone quando la condotta della vittima configuri, per i suoi caratteri, una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista né prevedibile, da sola sufficiente a produrre l'evento, circostanza questa configurabile ove il conducente medesimo, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di notare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso ed imprevedibile (### 4, Sentenza n. ### del 02/07/2013, ### Rv. 255995; Sez. 4, Sentenza n. 10635 del 20/02/2013, ### Rv. 255288). Nella fattispecie in esame non risulta provata una condotta dell'attore anomale al punto tale da escludere la responsabilità del conducente del trattore. Anche il comportamento dei pedoni, tuttavia, è soggetto alle comuni regole di diligenza e (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE Il Tribunale nella persona del Giudice Dott.ssa ### ha pronunciato la seguente ### causa civile di I grado iscritta al n. R.g. 2509/2017 promossa da: ### nato a ### il ### (c.f. ###), elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ###, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'originale dell'atto di citazione #### S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA ###), elettivamente domiciliat ###/A, presso lo studio dell'Avv. ### che la rappresenta e difende giusta procura in atti #### nato a ### il ####: lesione personale ### le parti costituite hanno concluso come da note scritte per l'udienza del 31.3.2022, alle quali si rinvia; ### atto di citazione regolarmente notificato e depositato in data 26 luglio 2017, ### conveniva in giudizio la società ### S.p.A., unitamente al sig. ### al fine di sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni patiti a causa del sinistro stradale occorsogli in data 07 giugno 2016, presso la ### nel Comune di ### A fondamento delle richieste formulate, l'attore rappresentava essersi trovato a piedi in prossimità del cancello di ingresso del fondo agricolo di proprietà di parte convenuta, in compagnia della figlia, intenta a giocare con una bicicletta. Affermava essere stato, nell'occasione, investito dal trattore agricolo targato ### di proprietà e condotto dal convenuto ### il quale, provenendo dal detto fondo e nell'atto di immettersi in retromarcia sulla pubblica via, non avvedendosi della presenza dell'attore sulla sede ###la ruota posteriore del mezzo. 
A causa dei fatti esposti, il ### lamentava di avere subito gravissime lesioni al piede sinistro, con postumi invalidanti di carattere permanente indicati nella misura del 15%. 
In considerazione del diniego al risarcimento del danno, formulato in sede stragiudiziale dalla società garante per la R.C.A. del mezzo agricolo, parte attrice chiedeva accertarsi l'esclusiva responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro de quo, con condanna alla “complessiva somma di € 60.968,72, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, non patrimoniale, biologico e morale, ivi compreso il rimborso delle spese mediche sostenute”. Veniva, inoltre, richiesta l'ulteriore somma di € 150.000,00 a titolo di risarcimento del danno da riduzione della capacità lavorativa specifica, con vittoria di spese di lite. 
Con comparsa di costituzione e risposta dell'8 novembre 2017, si costituiva in giudizio ### S.p.A. eccependo, preliminarmente, l'improponibilità, ovvero l'improcedibilità, della domanda attorea per violazione degli artt. 142, 145 e 148 del D. Lgs. n. 209/2005, per l'assenza dei requisiti di cui al dettato normativo con riguardo alla lettera di costituzione in mora e agli ulteriori atti di parte attrice. Nel merito, contestava la ricostruzione dei fatti e le domande formulate da controparte in quanto sfornite di idonea prova, nonché infondate in fatto ed in diritto. In via subordinata, chiedeva ridursi il risarcimento del danno eventualmente riconosciuto all'attore per responsabilità concorsuale del danneggiato. 
Non si costituiva in giudizio il convenuto ### e, pertanto, con provvedimento del 7 maggio 2018, accertata la regolarità della notificazione, ne veniva dichiarata la contumacia. 
La causa veniva istruita a mezzo prove orali e, segnatamente, interrogatorio formale di parte attrice e del convenuto contumace, nonché prova testimoniale, assunte all'udienza del 21 febbraio 2019. 
All'esito della detta udienza, il Giudice licenziava consulenza medico-legale sulla persona dell'attore, al fine di accertare e quantificare le lesioni invalidanti da questi subite a seguito del sinistro del 7 giugno 2016, previa verifica del relativo nesso di causalità, unitamente alla congruità delle spese mediche rappresentate e alla durata dell'eventuale periodo di inabilità temporanea totale o parziale sofferto. Il consulente tecnico incaricato depositava la relazione elaborata in data 30 settembre 2019, con le seguenti conclusioni “in base ai dati anamnestici, clinici e in base alla certificazione esistente agli atti e a quelli esibiti, si può affermare che il signor ### presentava patologie tali da essere valutate con il 11% dovute in nesso di causa diretto con l'evento traumatico per cui è causa per i motivi esposti nelle dissertazioni”. 
La causa, originariamente assegnata ad altri ### veniva assegnata al Giudice Onorario, in attesa della riassegnazione del ruolo ad altro Giudice Professionale. Con provvedimento del 07.12.2021 la causa veniva assegnata a questo Giudice che, all'udienza del 31.03.2022, celebrata secondo modalità cartolare, tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. 
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ### Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione preliminare di improponibilità dell'azione per la violazione degli art. 142-148 del D. Lgs 209/05, sollevata dalla compagnia convenuta sull'assunto della incompletezza delle informazioni fornite dal danneggiato in sede stragiudiziale e del mancato invio della dichiarazione prescritta dall'articolo 142 secondo comma del D. Lgs. 209/2005, inerente l'eventuale diritto a prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie. 
Sul punto, è bene ricordare che, secondo il consolidato orientamento del giudice di legittimità (formatosi in relazione alla L. n. 990 del 1969, art. 22 ma pianamente riferibile anche all'analogo art. 145 c.d.a.), cui si intende dare espressa continuità, il mancato adempimento dell'onere della previa richiesta di risarcimento determina l'improponibilità della domanda, rivelabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche per la prima volta in Cassazione, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti, e salva la preclusione del giudicato, anche implicito (cfr. Cass. 26/10/2009, n. 22597; 25/08/2006, n. 18493; Cass. 21/12/2004, n. 23696; Cass. 21/05/2004, n. 9700; Cass. 21/02/2003, 2655).  ###. Corte ha affermato che “La richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare all'assicuratore del responsabile, a pena di improponibilità della domanda giudiziale ex art. 145 c.ass., è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, essendo pertanto irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno o più dei contenuti previsti dall'art. 148 c.ass., qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore” (Cassazione civile sez. VI, 30/09/2016, n.19354). 
È noto che il codice delle assicurazioni, anche sulla scia degli interventi normativi seguiti in materia di azione diretta nei confronti dell'assicuratore obbligatoria della r.c. auto all'introduzione della legge 990/1969, abbia precisato ulteriormente il contenuto che la richiesta risarcitoria del danneggiato deve possedere affinché l'eventuale, successiva domanda giudiziale sia da considerare proponibile. La ratio di tale incremento dei requisiti minimi di detta richiesta risiede, come pure è noto, nella finalità di favorire la composizione stragiudiziale delle controversie in materia, mettendo l'assicuratore in grado, fin dal momento in cui ciò sia possibile, di conoscere tutti gli elementi necessari per formulare —ove lo ritenga —l'offerta risarcitoria nei termini imposti dalla legge. Tale sistema, che è improntato al reciproco rispetto degli obblighi di correttezza e lealtà tra le parti del rapporto (artt. 1175 e 1375 c.c.), è stato negli ultimi più volte sottoposto al vaglio dei giudici di merito e di legittimità, i quali hanno sempre più spesso interpretato il combinato disposto degli artt. 145 e 148 cod. ass. nel senso che la mancanza, nella richiesta, di uno degli elementi indicati dalla legge è tale da rendere improponibile la domanda giudiziaria in quanto tale mancanza sia effettivamente in grado di impedire all'assicuratore —destinatario della richiesta — l'accertamento della responsabilità e la natura ed entità delle conseguenze dannose del sinistro, mentre al contrario non rileva laddove sia a tali fini ininfluente. In questa prospettiva interpretativa si muove la decisione su menzionata, dalla quale non vi è ragione per doversi discostare. 
A mancare nella richiesta stragiudiziale, nel caso oggetto della citata pronuncia, come nel caso in esame, era la dichiarazione del danneggiato in ordine all'esistenza, in capo a lui, del diritto a prestazioni da parte di assicurazioni sociali, dichiarazione prevista dall'art. 148 cod. ass. Ebbene, la Suprema Corte ha ritenuto che l'omessa allegazione nella richiesta stragiudiziale di tale dichiarazione non sia mai tale da rendere improponibile la domanda giudiziale a prescindere dal fatto che la vittima abbia o no diritto a prestazioni previdenziali od assicurative pubbliche. Una tale interpretazione, secondo la decisione in commento, è, infatti, in linea proprio con i principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., ritenuti certamente applicabili anche ai rapporti obbligatori scaturenti dalla legge. Inoltre, aggiunge la Corte, deve rilevarsi come il nostro intero ordinamento civile sia permeato da un «assetto teleologico delle forme», in virtù del quale, sia in ambito sostanziale che processuale, nessuna nullità è predicabile quando l'atto abbia comunque raggiunto il suo scopo. A tale premessa consegue che anche il combinato disposto degli artt. 145 e 148 cod. ass. debba essere interpretato alla luce del principio della validità degli atti comunque idonei al raggiungimento dello scopo, ed in tale ottica è sempre idonea al raggiungimento del suo scopo la richiesta stragiudiziale quando sia priva di elementi che, pur previsti dalla legge, siano nel caso concreto superflui al fine di accertare le responsabilità e stimare il danno. Peraltro, è stato osservato come l'assenza della dichiarazione di cui all'art. 142 cod. ass. non impedisce affatto all'assicuratore di adempiere ai propri obblighi dato che, se il danneggiato avesse diritto a prestazioni da parte dell'assicuratore sociale ed omettesse di dichiararlo all'assicuratore del responsabile del sinistro, l'unica conseguenza di tale omissione sarebbe che quest'ultimo non potrà essere esposto all'azione di surrogazione dell'assicuratore sociale, mentre sarà il danneggiato a rispondere nei confronti dell'ente gestore dell'assicurazione sociale del pregiudizio arrecato al suo diritto di surrogazione. 
Analogo ragionamento può essere fatto in relazione alle ulteriori carenze lamentate dalla convenuta, in quanto tali asserite mancanze risultano di fatto superate dall'attività istruttoria svolta in sede stragiudiziale dalla compagnia convenuta (visita medico legale presso un proprio fiduciario e incarico allo ### al fine di procedere alla ricostruzione della dinamica del sinistro). 
Peraltro, la circostanza che la compagnia assicurativa abbia, all'esito della suddetta istruttoria, comunicato il rifiuto di un'offerta risarcitoria, ritenuto che non fosse impegnata la responsabilità del proprio assicurato, fa ritenere che la stessa fosse in possesso di tutti i requisiti necessari per una complessiva valutazione del sinistro.  ###, quindi, deve essere rigettata.  ### e ### Passando al merito della domanda, la fattispecie concreta in esame è sussumibile sotto il disposto di cui al primo comma dell'art. 2054 c.c., che sancisce una presunzione di responsabilità in capo al conducente del veicolo per i danni provocati a persone o cose dalla circolazione dello stesso, a meno che questi non dimostri di avere fatto tutto il possibile per evitare l'evento. Nell'ipotesi, poi, di investimento del pedone che si trova sulla sede viaria, il conducente del veicolo investitore deve provare di essersi trovato nell'oggettiva impossibilità di evitare l'evento con una qualsiasi manovra di fortuna, come nel caso, ad esempio, in cui il pedone si sia improvvisamente e repentinamente frapposto come ostacolo sulla carreggiata, senza dare al conducente del veicolo il tempo di avvistarlo e di adeguare la propria guida di conseguenza (cfr. Cass. civ. n. 9620/2003, n. 5983/1998, n. 7922/1997, n. 6395/1994, n. 8226/1993 e 7113/1986). 
Nel caso in esame la ### convenuta ha contestato non solo il fatto storico descritto da parte attrice ed il nesso di causalità tra il danno e l'evento, ma altresì la prova dell'esclusiva colpa del conducente del trattore agricolo nella causazione dell'evento. 
Lo svolgimento fattuale descritto in atto introduttivo ha trovato riscontro nell'istruttoria orale. 
All'udienza del 21.2.2019 si è proceduto dapprima all'interrogatorio formale dell'attore e del convenuto contumace: il #### ha confermato le circostanze di tempo e di luogo dedotte dall'attore, ammettendo la propria esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro per non essersi avveduto della presenza del ### Trantacoste mentre, in manovra di retromarcia, stava uscendo dalla propria abitazione alla guida del trattore agricolo targato ### Dall'escussione del teste ### si apprendono alcuni ulteriori particolari, avendo lo stesso precisato la posizione della figlia dell'attore al momento dell'urto, che “Si trovava sulla strada, dal lato opposto rispetto al cancello. La strada è larga circa 5 metri. La ragazza si trovava sulla mia sinistra.”. 
Il teste, inoltre, ha confermato di aver avuto una visuale diretta dell'impatto tra il trattore, condotto dal #### e l'attore in quanto stava passando sui luoghi con la propria macchina. 
Nonostante il teste abbia riportato un'inesattezza in merito all'anno di accadimento del sinistro, ciò nonostante, non vi è motivo di dubitare in merito all'attendibilità della testimonianza, avuto riguardo alla analiticità delle dichiarazioni rese nonché all'assenza di contraddizioni con le circostanze emerse nel corso dell'istruttoria orale e documentale.  ### istruttoria, quindi, ha fornito ulteriori elementi necessari alla ricostruzione dell'effettivo svolgimento dei fatti e tali risultanze appaiono corroborate dal modulo CAI sottoscritto dalle parti coinvolte nel sinistro. 
In ordine al valore probatorio di tale modulo, la più recente giurisprudenza di legittimità ha affermato che il modulo di constatazione amichevole di un sinistro stradale, sottoscritto dai conducenti coinvolti e completo in ogni sua parte, ha, nei confronti dei conducenti, il valore di confessione stragiudiziale resa alla parte, ed, a norma dell'art. 2735 c.c., produce i medesimi effetti della confessione giudiziale, con esclusione della possibilità di provare il contrario. Si è inoltre evidenziato che nei confronti dell'assicuratore, il verbale di constatazione amichevole genera una presunzione «iuris tantum»; al fine di superare tale presunzione non è necessario che l'assicuratore dia la prova positiva delle effettive modalità di svolgimento dell'incidente, ma essa è superabile con qualsiasi mezzo di prova - anche altra presunzione - atto a convincere il giudice che il sinistro non si sia mai verificato, o che si sia verificato secondo modalità diverse (v. Cass. 27 febbraio 2004, n. 4007; Cass. 21 febbraio 2003, n. 2659). 
Infine, se è pur vero che, in sede di merito, si è evidenziato che al modulo di constatazione amichevole di incidente stradale non può riconoscersi il valore di confessione stragiudiziale e comunque il valore probatorio previsto dall'art. 5 comma 2 d.l. n. 857 del 1976 quando lo stesso è redatto in modo incompleto e non corretto, sì da non risultarne tutte le modalità del sinistro (Giudice pace ### 3 marzo 2003), in ogni caso, nonostante l'incompletezza lamentata da parte convenuta, nel caso i esame si ritiene che il modulo CAI prodotto da parte attrice debba essere liberalmente apprezzato unitamente alle ulteriori risultanze e possa concorrere a formare il convincimento del giudice in merito alle modalità di accadimento del fatto. 
Orbene, a questo punto deve essere esaminata la condotta dell'attore al fine di verificare se possa ritenersi sussistente, o meno, una condotta colposa dello stesso che abbia concorso al verificarsi del danno. 
Nell'ambito dei sinistri stradali che si sostanziano nell'investimento del pedone ad opera di un veicolo a motore, la giurisprudenza, di merito e di legittimità, riconosce da sempre la possibilità che il comportamento negligente del pedone possa integrare un fattore causale idoneo, astrattamente anche in via esclusiva, a determinare l'evento dannoso, con conseguente esclusione della responsabilità del conducente per i danni subiti dal pedone investito. 
Affinché possa configurarsi un'ipotesi di completa esclusione di responsabilità del conducente, tuttavia, la condotta del pedone dovrà assumere i caratteri della assoluta imprevedibilità e anormalità. E' stato osservato che il conducente del veicolo va esente da responsabilità per l'investimento di un pedone quando la condotta della vittima configuri, per i suoi caratteri, una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista né prevedibile, da sola sufficiente a produrre l'evento, circostanza questa configurabile ove il conducente medesimo, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di notare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso ed imprevedibile (### 4, Sentenza n. ### del 02/07/2013, ### Rv. 255995; Sez. 4, Sentenza n. 10635 del 20/02/2013, ### Rv. 255288). 
Nella fattispecie in esame non risulta provata una condotta dell'attore anomale al punto tale da escludere la responsabilità del conducente del trattore. 
Anche il comportamento dei pedoni, tuttavia, è soggetto alle comuni regole di diligenza e prudenza, nonché alla disposizione contenuta nell'art. 190 C.d.S., dettata al precipuo fine di evitare che i pedoni determino intralcio e, più in generale, situazioni di pericolo per la circolazione stradale, tali da mettere a repentaglio l'incolumità propria o degli altri utenti della strada. Ne deriva che la violazione delle norme contenute nella summenzionata disposizione è idonea a porre la condotta del pedone in rapporto causale con l'evento di danno costituito dall'investimento del pedone, con l'ulteriore conseguenza che la condotta imprudente del pedone potrà integrare un'ipotesi di concorso del fatto colposo del danneggiato, tale da ridurre proporzionalmente il diritto al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro. 
La giurisprudenza ha individuato una serie di comportamenti del pedone, idonei a fondare il concorso di colpa, tra cui l'attraversamento della carreggiata sulle strisce pedonali con luce semaforica rossa; l'attraversamento fuori dalle strisce pedonali; l'attraversamento in un punto in cui è vietato o sconsigliabile farlo e l'attraversamento imprudente. 
Nella fattispecie in esame, non vengono in considerazioni le ipotesi tipiche ipotizzate dalla giurisprudenza ma si ritiene comunque configurabile un concorso di colpa ex art. 1227 co. 1 c.c., seppur minoritario. 
Ed infatti, dalla ricostruzione fattuale contenuta in atto di citazione, come confermata dall'istruttoria orale, è emerso che al momento dell'evento l'attore si trovava in ### nel Comune di ### “a piedi in prossimità del cancello di ingresso del fondo agricolo di proprietà di parte convenuta, in compagnia della figlia, intenta a giocare con una bicicletta”. Va da sé che la presenza dell'attore, per di più in compagnia di una bambina, lungo una strada destinata alla circolazione degli autoveicoli ed in prossimità di una zona di accesso ### all'### agricola del convenuto, integra senz'altro una condotta contraria alle norme di prudenza esigibili dagli utenti della strada. Inoltre, appare convincente l'osservazione mossa dalla compagnia convenuta secondo la quale, in considerazione della limitata velocità del trattore, impegnato nella manovra di uscita dal cancello del proprio fondo, e delle notevoli dimensioni del mezzo, appare ragionevole ipotizzare che parte attrice non abbia prestato la dovuta attenzione, non essendosi avveduto del sopraggiungere del veicolo investitore. 
Consegue che, in assenza di altri elementi che inducano a ritenere addebitabile al pedone un maggiore apporto causale, si ritiene di porre a carico del pedone un concorso di colpa minimo, quantificato nella misura del 20%.  ### 1. Il danno biologico e patrimoniale In ordine alla quantificazione del danno biologico, è stata esperita in corso di causa CTU medico legale, all'esito della quale il perito ha concluso valutando la sussistenza di postumi permanenti residuati dal sinistro in misura pari all'11%, compreso il danno estetico funzionale delle cicatrici, con un'invalidità temporanea totale pari a 30 giorni e parziale pari a 30 giorni al 75% e 30 giorni al 25% . 
Non si ravvisano vizi nella ### le cui conclusioni possono essere acquisite, con riconoscimento del danno biologico da invalidità temporanea e permanente nelle misure individuate dal perito.  ### ha affermato che dai dati clinici e strumentali è stato possibile formulare la diagnosi di “esiti di trauma da schiacciamento del piede sinistro” e che la dinamica dell'evento come riferita dall'attore di “schiacciamento da trattore agricolo gommato di grosse dimensioni…fa propendere per un nesso di causa abbastanza verosimile e provato”. 
Orbene, venendo alla liquidazione del danno come sopra accertato, va rilevato che, in ragione della peculiarità del bene leso che rende impossibile il risarcimento in forma specifica o per equivalente, imponendo il ricorso ad una valutazione equitativa (art. 1226 c.c.), questo giudice ritiene di dover prendere le mosse dal criterio, ormai consolidato in giurisprudenza, del cosiddetto “punto tabellare”, in base al quale l'ammontare del danno viene calcolato in relazione all'età della parte lesa ed al grado di invalidità. 
Trattandosi di lesioni “macropermanenti” in materia di ### appare corretto applicare quale parametro risarcitorio le tabelle di ### del danno non patrimoniale-edizione 2021. 
Il danno per l'invalidità temporanea (totale e parziale), sempre facendo applicazione delle tabelle di ### viene calcolato prendendo come base di partenza la somma di ### 99,00 al giorno, ritenuta congrua in ragione dell'entità dei danni subiti dall'attore. ### monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità temporanea assoluta è stato ottenuto sommando i valori monetari delle componenti per danno biologico/dinamico relazionale, pari ad ### 72,00 al giorno e per danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile pari ad ### 27,00 al giorno. 
Devono, dunque, liquidarsi a titolo di risarcimento del danno, applicando le tabelle in uso presso il Tribunale di ### e tenuto conto dell'età del danneggiato46 anni( cfr. Cassazione sentenza 10303 del 2012: l'inabilità temporanea va quantificata con riferimento all'età del danneggiato al momento dell'evento lesivo e da tale momento fino alla stabilizzazione dei postumi. Il danno da invalidità permanente va quantificato proprio da tale stabilizzazione e facendo riferimento all'età del danneggiato al momento della cessazione dell'inabilità temporanea), i seguenti importi, ai quali dovrà successivamente essere applicata la decurtazione del 20% sulla base del concorso di colpa del danneggiato: Danno da invalidità temporanea totale € 2.970,00 Danno da invalidità temporanea parziale al 75% € 2.227,50 Danno da invalidità temporanea parziale al 25% € 742,50,00 Totale danno biologico temporaneo € 5.940,00 Danno da invalidità permanente (età: 46 anni“punto” aumentato in riferimento all'inserimento nel valore di liquidazione “medio” anche della componente di danno non patrimoniale relativa alla “sofferenza soggettiva”- di una percentuale pari al 27%) € 25.454,00 Totale danno da invalidità temporanea e permanente € 31.394,00 -spese già sostenute e documentalmente provate € 924,00 TOTALE: € 32.318,00 Tale importo, decurtato del 20% sulla base del concorso colposo del danneggiato, come sopra motivato, è pari ad € 25.854,40.  2. La personalizzazione ### il profilo della personalizzazione, non si ritiene di dover apportare alcun ulteriore correttivo alle sopra indicate stime di danno, nonostante la richiesta attorea di un'ulteriore personalizzazione del danno nella misura massima.  ### la giurisprudenza di legittimità, "in difetto di diverse previsioni normative e salvo che ricorrano circostanze affatto peculiari, devono trovare applicazione i parametri tabellari elaborati presso il Tribunale di ### successivamente all'esito delle pronunzie delle ### del 2008, in quanto determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella già qualificata in termini di "danno morale" la quale, nei sistemi tabellari precedenti veniva invece liquidata separatamente, mentre nella versione tabellare successiva all'anno 2011 viene inclusa nel punto base, così da operare non sulla percentuale di invalidità, bensì con aumento equitativo della corrispondente quantificazione. Tuttavia il giudice, in presenza di specifiche circostanze di fatto, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già previste e compensate nella liquidazione forfettaria assicurata dalle previsioni tabellari, può procedere alla personalizzazione del danno entro le percentuali massime di aumento previste nelle stesse tabelle, dando adeguatamente conto nella motivazione della sussistenza di peculiari ragioni di apprezzamento meritevoli di tradursi in una differente (più ricca, e dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari" (Cass. n. 11754/2018). 
Sul punto, la Suprema Corte ha stabilito più volte che la perduta o ridotta o modificata possibilità di intrattenere rapporti sociali in conseguenza di una invalidità permanente costituisce una delle "normali" conseguenze delle invalidità gravi, nel senso che qualunque persona affetta da una grave invalidità non può non risentirne sul piano dei rapporti sociali (in questo senso, ex permultis, ### 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014; ### 3, Sentenza n. 21716 del 23/09/2013, Rv. 628100; Sez. 3, Sentenza n. 11950 del 16/05/2013, Rv. 626348; Sez. 6-3, Ordinanza n. 15414 del 13/07/2011, Rv. 619223; Sez. 3, Sentenza 24864 del 09/12/2010, Rv. 614875; Sez. L, Sentenza n. 25236 del 30/11/2009, Rv. 611026). 
Le circostanze di fatto che giustificano la personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale integrano un "fatto costitutivo" della pretesa, e devono essere allegate in modo circostanziato e provate dall'attore (ovviamente con ogni mezzo di prova, e quindi anche attraverso l'allegazione del notorio, delle massime di comune esperienza e delle presunzioni semplici, come già ritenuto dalle ### di questa Corte, con la nota sentenza pronunciata da ### U, Sentenza n. 26972 del 11/11/2008), senza potersi, peraltro, risolvere in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (### 3, Sentenza 24471 del 18/11/2014). 
In applicazione di tali principi, la Suprema Corte, ancora di recente (Cassazione civile n. 7513/2018), ha avuto modo di precisare che soltanto in presenza di circostanze "specifiche ed eccezionali", tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (### 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014; ### 3, Sentenza n. 24471 del 18/11/2014). 
Nella fattispecie in esame, non ricorrono tali presupposti: parte attrice ha genericamente motivato la propria richiesta affermando che “le lesioni patite dal sig. ### hanno certamente lasciato conseguenze che hanno inciso ed incideranno in futuro fortemente nel modo di rapportarsi, dell'odierno attore, con gli altri nell'ambiente esterno, e ciò, in senso peggiorativo incidendo soprattutto nell'ambito dei comuni rapporti della vita, di relazione e lavorativi” senza, tuttavia, fornire prova di circostanze specifiche che abbiano esplicato un'incidenza negativa sulla attività quotidiana e sugli aspetti dinamico relazionali del danneggiato. Ritiene, quindi, il tribunale che gli elementi posti a sostegno della domanda non esulino da quelli, per così dire “ordinari”, sulla base dei quali viene già determinato il danno biologico, sia in punto di sofferenza interiore che in punto di conseguenze sulla vita di relazione, di talché la domanda va respinta.  3. il danno da perdita di capacità lavorativa specifica Per risarcire il danno da perdita di capacità lavorativa specifica occorre provare che la lesione fisica subita abbia inciso effettivamente sulle possibilità di guadagno dell'istante. 
Più precisamente, "il soggetto leso ### dimostrare, in concreto, lo svolgimento di un'attività produttiva di reddito (o, trattandosi di persona non ancora dedita ad attività lavorativa, che presumibilmente avrebbe svolto) e la diminuzione o il mancato conseguimento di questo in conseguenza del fatto dannoso (cfr., ex plurimis, Cass. 10/03/2016, n. 4673; Cass. 10/07/2015, n. 14517; Cass, 03/07/2014, n. 15238; Cass, 05/02/2013, n. 2644; Cass, 12/02/2013, n. 3290)" (cfr Cass. civ., sent. n. 5786 del 08.03.2017). 
Alla stregua degli ordinari criteri di riparto dell'onere probatorio, quindi, grava sul danneggiato l'asseverazione, anche tramite elementi di natura presuntiva, del pregresso concreto svolgimento di una attività economica o del possesso di una qualificazione professionale acquisita e non ancora esercitata i quali siano stati compromessi, nella loro effettiva realizzabilità, dall'evento lesivo. 
Tale prova costituisce indefettibile presupposto, in punto di an debeatur, per la ristorabilità della perdita patrimoniale patita la quale, in difetto di una precisa dimostrazione del reddito non conseguibile, è liquidabile, in caso di accertata gravità dei postumi invalidanti, in difetto di prova specifica, anche in via presuntiva ed in applicazione del parametro, costituente soglia minima di risarcimento, del triplo della pensione sociale (oltre a Cass. n. 14517 del 10.07.2015; Cass. civ., sent. n. 2758 del 12.02.2015). 
Ove, invece, parte attrice non abbia concretamente provato lo svolgimento di un'attività lavorativa specifica (pregressa o contestuale al sinistro), né il possesso di una peculiare abilitazione professionale, la prova dell'an debeatur non è integrata. 
Nel giudizio de quo non emergono, dai documenti prodotti dall'attore, elementi che comprovino l'esercizio di una particolare attività lavorativa da parte dell'attore. 
La dichiarazione, peraltro generica, resa personalmente dal ### nel corso dell'interrogatorio è, di per sé sola, considerata priva di sufficiente idoneità asseverativa e l'entità delle lesioni subite non appare di gravità tale da poter desumere tale lesione in via presuntiva. 
Per le ragioni innanzi evidenziate, la domanda risarcitoria relativa al danno patrimoniale circa la riduzione della capacità lavorativa specifica non può essere accolta per mancato assolvimento dell'onere della prova ex art. 2697 4. rivalutazione ed interessi ###importo come sopra liquidato compete dalla data dell'evento la rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo gli indici ### dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al fine di liquidare effettivamente, quale danno emergente, il valore del bene perduto, adeguando cioè la prestazione all'effettivo valore da reintegrare. Oltre all'integrazione del patrimonio così ottenuto la giurisprudenza ha riconosciuto dovuto al danneggiato anche il danno derivante dal tempestivo mancato godimento dell'equivalente in denaro del danno risarcito, da quantificare con lo strumento del tasso legale scelto in questi ultimi anni dal legislatore per la liquidazione degli interessi moratori ex art. 1224 c.c. (Cfr. Cass. S.U. n. 1771/1995).  ### scorta degli insegnamenti della giurisprudenza si ritiene che la percentuale degli interessi non possa essere applicata sulla complessiva somma già rivalutata, ma che occorra effettuare un calcolo periodico, con decorrenza dalla data del fatto, sulla somma capitale così come più sopra globalmente calcolata, come progressivamente ed annualmente rivalutata, apparendo la periodicità coerente con la variabilità degli indici ### Quindi, poiché l'evento lesivo è precedente alla data in cui sono state redatte le tabelle applicate, occorre procedere alla devalutazione dell'importo liquidato a titolo di danno biologico, al fine di avere valori omogenei sui quali, poi, calcolare la rivalutazione e gli interessi (c.d. compensativi) fino alla data della liquidazione. 
Orbene, devalutando l'importo sopra indicato al momento del fatto (7.6.2016) e applicandosi gli interessi e la rivalutazione come sopra indicato si perviene ad una somma pari ad € 26.342,46.  ### somma così disposta vanno, inoltre, corrisposti anche gli interessi legali dalla data della presente pronuncia sino al soddisfo. 
Sugli importi liquidati a titolo di danno patrimoniale devono essere riconosciuti rivalutazione ed interessi compensativi, dalla data dei singoli esborsi fino al saldo.  ### conto del parziale accoglimento della domanda e del ridimensionamento delle pretese attoree, anche alla luce della responsabilità concorsuale riconosciuta in capo all'attore, appare equo a questo giudice compensare in ragione della metà le spese di lite e condannare le parti convenute al pagamento nella misura del 50% delle spese di lite in favore di parte attrice, come liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al ### n. 55 del 2014 (“scaglione da ### 26.001,00 ad ### 52.000,00- valori medi). 
Le spese di ### liquidate come da decreto già emesso, vanno poste a carico delle convenute in solido.  P.Q.M.  Il tribunale, definitivamente pronunciando disattesa ogni contraria istanza e difesa, nella contumacia di ### -accerta e dichiara la responsabilità di ### in ordine ai fatti di cui è causa; -accerta e dichiara che il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno ex art. 1227 nella misura indicata in parte motiva; -per l'effetto, diminuito il risarcimento secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate, dichiara tenuti e condanna ### e ### S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, a corrispondere in favore di ### a titolo di risarcimento del danno, patrimoniale non patrimoniale, dallo stesso patito, la somma di euro € 26.342,46, oltre interessi di legge dalla data di questa decisione e fino al soddisfo; - compensa nella misura della metà le spese del giudizio nei rapporti tra le parti e condanna #### e ### S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, al pagamento in favore di ### della restante metà, che liquida (già decurtate della metà) in € 3.627,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta, disponendone la distrazione a favore del procuratore antistatario.  - pone definitivamente le spese di ctu a carico delle parti convenute in solido tra loro.  ###, 20/7/2022 

Il Giudice
dott.ssa ###


causa n. 2509/2017 R.G. - Giudice/firmatari: Musola Claudia, Rizzo Anna Maria

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