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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE Il Tribunale nella persona del Giudice Dott.ssa ### ha pronunciato la seguente ### causa civile di I grado iscritta al n. R.g. 2509/2017 promossa da: ### nato a ### il ### (c.f. ###), elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ###, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'originale dell'atto di citazione #### S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA ###), elettivamente domiciliat ###/A, presso lo studio dell'Avv. ### che la rappresenta e difende giusta procura in atti #### nato a ### il ####: lesione personale ### le parti costituite hanno concluso come da note scritte per l'udienza del 31.3.2022, alle quali si rinvia; ### atto di citazione regolarmente notificato e depositato in data 26 luglio 2017, ### conveniva in giudizio la società ### S.p.A., unitamente al sig. ### al fine di sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni patiti a causa del sinistro stradale occorsogli in data 07 giugno 2016, presso la ### nel Comune di ### A fondamento delle richieste formulate, l'attore rappresentava essersi trovato a piedi in prossimità del cancello di ingresso del fondo agricolo di proprietà di parte convenuta, in compagnia della figlia, intenta a giocare con una bicicletta. Affermava essere stato, nell'occasione, investito dal trattore agricolo targato ### di proprietà e condotto dal convenuto ### il quale, provenendo dal detto fondo e nell'atto di immettersi in retromarcia sulla pubblica via, non avvedendosi della presenza dell'attore sulla sede ###la ruota posteriore del mezzo.
A causa dei fatti esposti, il ### lamentava di avere subito gravissime lesioni al piede sinistro, con postumi invalidanti di carattere permanente indicati nella misura del 15%.
In considerazione del diniego al risarcimento del danno, formulato in sede stragiudiziale dalla società garante per la R.C.A. del mezzo agricolo, parte attrice chiedeva accertarsi l'esclusiva responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro de quo, con condanna alla “complessiva somma di € 60.968,72, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, non patrimoniale, biologico e morale, ivi compreso il rimborso delle spese mediche sostenute”. Veniva, inoltre, richiesta l'ulteriore somma di € 150.000,00 a titolo di risarcimento del danno da riduzione della capacità lavorativa specifica, con vittoria di spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta dell'8 novembre 2017, si costituiva in giudizio ### S.p.A. eccependo, preliminarmente, l'improponibilità, ovvero l'improcedibilità, della domanda attorea per violazione degli artt. 142, 145 e 148 del D. Lgs. n. 209/2005, per l'assenza dei requisiti di cui al dettato normativo con riguardo alla lettera di costituzione in mora e agli ulteriori atti di parte attrice. Nel merito, contestava la ricostruzione dei fatti e le domande formulate da controparte in quanto sfornite di idonea prova, nonché infondate in fatto ed in diritto. In via subordinata, chiedeva ridursi il risarcimento del danno eventualmente riconosciuto all'attore per responsabilità concorsuale del danneggiato.
Non si costituiva in giudizio il convenuto ### e, pertanto, con provvedimento del 7 maggio 2018, accertata la regolarità della notificazione, ne veniva dichiarata la contumacia.
La causa veniva istruita a mezzo prove orali e, segnatamente, interrogatorio formale di parte attrice e del convenuto contumace, nonché prova testimoniale, assunte all'udienza del 21 febbraio 2019.
All'esito della detta udienza, il Giudice licenziava consulenza medico-legale sulla persona dell'attore, al fine di accertare e quantificare le lesioni invalidanti da questi subite a seguito del sinistro del 7 giugno 2016, previa verifica del relativo nesso di causalità, unitamente alla congruità delle spese mediche rappresentate e alla durata dell'eventuale periodo di inabilità temporanea totale o parziale sofferto. Il consulente tecnico incaricato depositava la relazione elaborata in data 30 settembre 2019, con le seguenti conclusioni “in base ai dati anamnestici, clinici e in base alla certificazione esistente agli atti e a quelli esibiti, si può affermare che il signor ### presentava patologie tali da essere valutate con il 11% dovute in nesso di causa diretto con l'evento traumatico per cui è causa per i motivi esposti nelle dissertazioni”.
La causa, originariamente assegnata ad altri ### veniva assegnata al Giudice Onorario, in attesa della riassegnazione del ruolo ad altro Giudice Professionale. Con provvedimento del 07.12.2021 la causa veniva assegnata a questo Giudice che, all'udienza del 31.03.2022, celebrata secondo modalità cartolare, tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ### Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione preliminare di improponibilità dell'azione per la violazione degli art. 142-148 del D. Lgs 209/05, sollevata dalla compagnia convenuta sull'assunto della incompletezza delle informazioni fornite dal danneggiato in sede stragiudiziale e del mancato invio della dichiarazione prescritta dall'articolo 142 secondo comma del D. Lgs. 209/2005, inerente l'eventuale diritto a prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie.
Sul punto, è bene ricordare che, secondo il consolidato orientamento del giudice di legittimità (formatosi in relazione alla L. n. 990 del 1969, art. 22 ma pianamente riferibile anche all'analogo art. 145 c.d.a.), cui si intende dare espressa continuità, il mancato adempimento dell'onere della previa richiesta di risarcimento determina l'improponibilità della domanda, rivelabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche per la prima volta in Cassazione, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti, e salva la preclusione del giudicato, anche implicito (cfr. Cass. 26/10/2009, n. 22597; 25/08/2006, n. 18493; Cass. 21/12/2004, n. 23696; Cass. 21/05/2004, n. 9700; Cass. 21/02/2003, 2655). ###. Corte ha affermato che “La richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare all'assicuratore del responsabile, a pena di improponibilità della domanda giudiziale ex art. 145 c.ass., è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, essendo pertanto irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno o più dei contenuti previsti dall'art. 148 c.ass., qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore” (Cassazione civile sez. VI, 30/09/2016, n.19354).
È noto che il codice delle assicurazioni, anche sulla scia degli interventi normativi seguiti in materia di azione diretta nei confronti dell'assicuratore obbligatoria della r.c. auto all'introduzione della legge 990/1969, abbia precisato ulteriormente il contenuto che la richiesta risarcitoria del danneggiato deve possedere affinché l'eventuale, successiva domanda giudiziale sia da considerare proponibile. La ratio di tale incremento dei requisiti minimi di detta richiesta risiede, come pure è noto, nella finalità di favorire la composizione stragiudiziale delle controversie in materia, mettendo l'assicuratore in grado, fin dal momento in cui ciò sia possibile, di conoscere tutti gli elementi necessari per formulare —ove lo ritenga —l'offerta risarcitoria nei termini imposti dalla legge. Tale sistema, che è improntato al reciproco rispetto degli obblighi di correttezza e lealtà tra le parti del rapporto (artt. 1175 e 1375 c.c.), è stato negli ultimi più volte sottoposto al vaglio dei giudici di merito e di legittimità, i quali hanno sempre più spesso interpretato il combinato disposto degli artt. 145 e 148 cod. ass. nel senso che la mancanza, nella richiesta, di uno degli elementi indicati dalla legge è tale da rendere improponibile la domanda giudiziaria in quanto tale mancanza sia effettivamente in grado di impedire all'assicuratore —destinatario della richiesta — l'accertamento della responsabilità e la natura ed entità delle conseguenze dannose del sinistro, mentre al contrario non rileva laddove sia a tali fini ininfluente. In questa prospettiva interpretativa si muove la decisione su menzionata, dalla quale non vi è ragione per doversi discostare.
A mancare nella richiesta stragiudiziale, nel caso oggetto della citata pronuncia, come nel caso in esame, era la dichiarazione del danneggiato in ordine all'esistenza, in capo a lui, del diritto a prestazioni da parte di assicurazioni sociali, dichiarazione prevista dall'art. 148 cod. ass. Ebbene, la Suprema Corte ha ritenuto che l'omessa allegazione nella richiesta stragiudiziale di tale dichiarazione non sia mai tale da rendere improponibile la domanda giudiziale a prescindere dal fatto che la vittima abbia o no diritto a prestazioni previdenziali od assicurative pubbliche. Una tale interpretazione, secondo la decisione in commento, è, infatti, in linea proprio con i principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., ritenuti certamente applicabili anche ai rapporti obbligatori scaturenti dalla legge. Inoltre, aggiunge la Corte, deve rilevarsi come il nostro intero ordinamento civile sia permeato da un «assetto teleologico delle forme», in virtù del quale, sia in ambito sostanziale che processuale, nessuna nullità è predicabile quando l'atto abbia comunque raggiunto il suo scopo. A tale premessa consegue che anche il combinato disposto degli artt. 145 e 148 cod. ass. debba essere interpretato alla luce del principio della validità degli atti comunque idonei al raggiungimento dello scopo, ed in tale ottica è sempre idonea al raggiungimento del suo scopo la richiesta stragiudiziale quando sia priva di elementi che, pur previsti dalla legge, siano nel caso concreto superflui al fine di accertare le responsabilità e stimare il danno. Peraltro, è stato osservato come l'assenza della dichiarazione di cui all'art. 142 cod. ass. non impedisce affatto all'assicuratore di adempiere ai propri obblighi dato che, se il danneggiato avesse diritto a prestazioni da parte dell'assicuratore sociale ed omettesse di dichiararlo all'assicuratore del responsabile del sinistro, l'unica conseguenza di tale omissione sarebbe che quest'ultimo non potrà essere esposto all'azione di surrogazione dell'assicuratore sociale, mentre sarà il danneggiato a rispondere nei confronti dell'ente gestore dell'assicurazione sociale del pregiudizio arrecato al suo diritto di surrogazione.
Analogo ragionamento può essere fatto in relazione alle ulteriori carenze lamentate dalla convenuta, in quanto tali asserite mancanze risultano di fatto superate dall'attività istruttoria svolta in sede stragiudiziale dalla compagnia convenuta (visita medico legale presso un proprio fiduciario e incarico allo ### al fine di procedere alla ricostruzione della dinamica del sinistro).
Peraltro, la circostanza che la compagnia assicurativa abbia, all'esito della suddetta istruttoria, comunicato il rifiuto di un'offerta risarcitoria, ritenuto che non fosse impegnata la responsabilità del proprio assicurato, fa ritenere che la stessa fosse in possesso di tutti i requisiti necessari per una complessiva valutazione del sinistro. ###, quindi, deve essere rigettata. ### e ### Passando al merito della domanda, la fattispecie concreta in esame è sussumibile sotto il disposto di cui al primo comma dell'art. 2054 c.c., che sancisce una presunzione di responsabilità in capo al conducente del veicolo per i danni provocati a persone o cose dalla circolazione dello stesso, a meno che questi non dimostri di avere fatto tutto il possibile per evitare l'evento. Nell'ipotesi, poi, di investimento del pedone che si trova sulla sede viaria, il conducente del veicolo investitore deve provare di essersi trovato nell'oggettiva impossibilità di evitare l'evento con una qualsiasi manovra di fortuna, come nel caso, ad esempio, in cui il pedone si sia improvvisamente e repentinamente frapposto come ostacolo sulla carreggiata, senza dare al conducente del veicolo il tempo di avvistarlo e di adeguare la propria guida di conseguenza (cfr. Cass. civ. n. 9620/2003, n. 5983/1998, n. 7922/1997, n. 6395/1994, n. 8226/1993 e 7113/1986).
Nel caso in esame la ### convenuta ha contestato non solo il fatto storico descritto da parte attrice ed il nesso di causalità tra il danno e l'evento, ma altresì la prova dell'esclusiva colpa del conducente del trattore agricolo nella causazione dell'evento.
Lo svolgimento fattuale descritto in atto introduttivo ha trovato riscontro nell'istruttoria orale.
All'udienza del 21.2.2019 si è proceduto dapprima all'interrogatorio formale dell'attore e del convenuto contumace: il #### ha confermato le circostanze di tempo e di luogo dedotte dall'attore, ammettendo la propria esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro per non essersi avveduto della presenza del ### Trantacoste mentre, in manovra di retromarcia, stava uscendo dalla propria abitazione alla guida del trattore agricolo targato ### Dall'escussione del teste ### si apprendono alcuni ulteriori particolari, avendo lo stesso precisato la posizione della figlia dell'attore al momento dell'urto, che “Si trovava sulla strada, dal lato opposto rispetto al cancello. La strada è larga circa 5 metri. La ragazza si trovava sulla mia sinistra.”.
Il teste, inoltre, ha confermato di aver avuto una visuale diretta dell'impatto tra il trattore, condotto dal #### e l'attore in quanto stava passando sui luoghi con la propria macchina.
Nonostante il teste abbia riportato un'inesattezza in merito all'anno di accadimento del sinistro, ciò nonostante, non vi è motivo di dubitare in merito all'attendibilità della testimonianza, avuto riguardo alla analiticità delle dichiarazioni rese nonché all'assenza di contraddizioni con le circostanze emerse nel corso dell'istruttoria orale e documentale. ### istruttoria, quindi, ha fornito ulteriori elementi necessari alla ricostruzione dell'effettivo svolgimento dei fatti e tali risultanze appaiono corroborate dal modulo CAI sottoscritto dalle parti coinvolte nel sinistro.
In ordine al valore probatorio di tale modulo, la più recente giurisprudenza di legittimità ha affermato che il modulo di constatazione amichevole di un sinistro stradale, sottoscritto dai conducenti coinvolti e completo in ogni sua parte, ha, nei confronti dei conducenti, il valore di confessione stragiudiziale resa alla parte, ed, a norma dell'art. 2735 c.c., produce i medesimi effetti della confessione giudiziale, con esclusione della possibilità di provare il contrario. Si è inoltre evidenziato che nei confronti dell'assicuratore, il verbale di constatazione amichevole genera una presunzione «iuris tantum»; al fine di superare tale presunzione non è necessario che l'assicuratore dia la prova positiva delle effettive modalità di svolgimento dell'incidente, ma essa è superabile con qualsiasi mezzo di prova - anche altra presunzione - atto a convincere il giudice che il sinistro non si sia mai verificato, o che si sia verificato secondo modalità diverse (v. Cass. 27 febbraio 2004, n. 4007; Cass. 21 febbraio 2003, n. 2659).
Infine, se è pur vero che, in sede di merito, si è evidenziato che al modulo di constatazione amichevole di incidente stradale non può riconoscersi il valore di confessione stragiudiziale e comunque il valore probatorio previsto dall'art. 5 comma 2 d.l. n. 857 del 1976 quando lo stesso è redatto in modo incompleto e non corretto, sì da non risultarne tutte le modalità del sinistro (Giudice pace ### 3 marzo 2003), in ogni caso, nonostante l'incompletezza lamentata da parte convenuta, nel caso i esame si ritiene che il modulo CAI prodotto da parte attrice debba essere liberalmente apprezzato unitamente alle ulteriori risultanze e possa concorrere a formare il convincimento del giudice in merito alle modalità di accadimento del fatto.
Orbene, a questo punto deve essere esaminata la condotta dell'attore al fine di verificare se possa ritenersi sussistente, o meno, una condotta colposa dello stesso che abbia concorso al verificarsi del danno.
Nell'ambito dei sinistri stradali che si sostanziano nell'investimento del pedone ad opera di un veicolo a motore, la giurisprudenza, di merito e di legittimità, riconosce da sempre la possibilità che il comportamento negligente del pedone possa integrare un fattore causale idoneo, astrattamente anche in via esclusiva, a determinare l'evento dannoso, con conseguente esclusione della responsabilità del conducente per i danni subiti dal pedone investito.
Affinché possa configurarsi un'ipotesi di completa esclusione di responsabilità del conducente, tuttavia, la condotta del pedone dovrà assumere i caratteri della assoluta imprevedibilità e anormalità. E' stato osservato che il conducente del veicolo va esente da responsabilità per l'investimento di un pedone quando la condotta della vittima configuri, per i suoi caratteri, una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista né prevedibile, da sola sufficiente a produrre l'evento, circostanza questa configurabile ove il conducente medesimo, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di notare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso ed imprevedibile (### 4, Sentenza n. ### del 02/07/2013, ### Rv. 255995; Sez. 4, Sentenza n. 10635 del 20/02/2013, ### Rv. 255288).
Nella fattispecie in esame non risulta provata una condotta dell'attore anomale al punto tale da escludere la responsabilità del conducente del trattore.
Anche il comportamento dei pedoni, tuttavia, è soggetto alle comuni regole di diligenza e prudenza, nonché alla disposizione contenuta nell'art. 190 C.d.S., dettata al precipuo fine di evitare che i pedoni determino intralcio e, più in generale, situazioni di pericolo per la circolazione stradale, tali da mettere a repentaglio l'incolumità propria o degli altri utenti della strada. Ne deriva che la violazione delle norme contenute nella summenzionata disposizione è idonea a porre la condotta del pedone in rapporto causale con l'evento di danno costituito dall'investimento del pedone, con l'ulteriore conseguenza che la condotta imprudente del pedone potrà integrare un'ipotesi di concorso del fatto colposo del danneggiato, tale da ridurre proporzionalmente il diritto al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro.
La giurisprudenza ha individuato una serie di comportamenti del pedone, idonei a fondare il concorso di colpa, tra cui l'attraversamento della carreggiata sulle strisce pedonali con luce semaforica rossa; l'attraversamento fuori dalle strisce pedonali; l'attraversamento in un punto in cui è vietato o sconsigliabile farlo e l'attraversamento imprudente.
Nella fattispecie in esame, non vengono in considerazioni le ipotesi tipiche ipotizzate dalla giurisprudenza ma si ritiene comunque configurabile un concorso di colpa ex art. 1227 co. 1 c.c., seppur minoritario.
Ed infatti, dalla ricostruzione fattuale contenuta in atto di citazione, come confermata dall'istruttoria orale, è emerso che al momento dell'evento l'attore si trovava in ### nel Comune di ### “a piedi in prossimità del cancello di ingresso del fondo agricolo di proprietà di parte convenuta, in compagnia della figlia, intenta a giocare con una bicicletta”. Va da sé che la presenza dell'attore, per di più in compagnia di una bambina, lungo una strada destinata alla circolazione degli autoveicoli ed in prossimità di una zona di accesso ### all'### agricola del convenuto, integra senz'altro una condotta contraria alle norme di prudenza esigibili dagli utenti della strada. Inoltre, appare convincente l'osservazione mossa dalla compagnia convenuta secondo la quale, in considerazione della limitata velocità del trattore, impegnato nella manovra di uscita dal cancello del proprio fondo, e delle notevoli dimensioni del mezzo, appare ragionevole ipotizzare che parte attrice non abbia prestato la dovuta attenzione, non essendosi avveduto del sopraggiungere del veicolo investitore.
Consegue che, in assenza di altri elementi che inducano a ritenere addebitabile al pedone un maggiore apporto causale, si ritiene di porre a carico del pedone un concorso di colpa minimo, quantificato nella misura del 20%. ### 1. Il danno biologico e patrimoniale In ordine alla quantificazione del danno biologico, è stata esperita in corso di causa CTU medico legale, all'esito della quale il perito ha concluso valutando la sussistenza di postumi permanenti residuati dal sinistro in misura pari all'11%, compreso il danno estetico funzionale delle cicatrici, con un'invalidità temporanea totale pari a 30 giorni e parziale pari a 30 giorni al 75% e 30 giorni al 25% .
Non si ravvisano vizi nella ### le cui conclusioni possono essere acquisite, con riconoscimento del danno biologico da invalidità temporanea e permanente nelle misure individuate dal perito. ### ha affermato che dai dati clinici e strumentali è stato possibile formulare la diagnosi di “esiti di trauma da schiacciamento del piede sinistro” e che la dinamica dell'evento come riferita dall'attore di “schiacciamento da trattore agricolo gommato di grosse dimensioni…fa propendere per un nesso di causa abbastanza verosimile e provato”.
Orbene, venendo alla liquidazione del danno come sopra accertato, va rilevato che, in ragione della peculiarità del bene leso che rende impossibile il risarcimento in forma specifica o per equivalente, imponendo il ricorso ad una valutazione equitativa (art. 1226 c.c.), questo giudice ritiene di dover prendere le mosse dal criterio, ormai consolidato in giurisprudenza, del cosiddetto “punto tabellare”, in base al quale l'ammontare del danno viene calcolato in relazione all'età della parte lesa ed al grado di invalidità.
Trattandosi di lesioni “macropermanenti” in materia di ### appare corretto applicare quale parametro risarcitorio le tabelle di ### del danno non patrimoniale-edizione 2021.
Il danno per l'invalidità temporanea (totale e parziale), sempre facendo applicazione delle tabelle di ### viene calcolato prendendo come base di partenza la somma di ### 99,00 al giorno, ritenuta congrua in ragione dell'entità dei danni subiti dall'attore. ### monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità temporanea assoluta è stato ottenuto sommando i valori monetari delle componenti per danno biologico/dinamico relazionale, pari ad ### 72,00 al giorno e per danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile pari ad ### 27,00 al giorno.
Devono, dunque, liquidarsi a titolo di risarcimento del danno, applicando le tabelle in uso presso il Tribunale di ### e tenuto conto dell'età del danneggiato46 anni( cfr. Cassazione sentenza 10303 del 2012: l'inabilità temporanea va quantificata con riferimento all'età del danneggiato al momento dell'evento lesivo e da tale momento fino alla stabilizzazione dei postumi. Il danno da invalidità permanente va quantificato proprio da tale stabilizzazione e facendo riferimento all'età del danneggiato al momento della cessazione dell'inabilità temporanea), i seguenti importi, ai quali dovrà successivamente essere applicata la decurtazione del 20% sulla base del concorso di colpa del danneggiato: Danno da invalidità temporanea totale € 2.970,00 Danno da invalidità temporanea parziale al 75% € 2.227,50 Danno da invalidità temporanea parziale al 25% € 742,50,00 Totale danno biologico temporaneo € 5.940,00 Danno da invalidità permanente (età: 46 anni“punto” aumentato in riferimento all'inserimento nel valore di liquidazione “medio” anche della componente di danno non patrimoniale relativa alla “sofferenza soggettiva”- di una percentuale pari al 27%) € 25.454,00 Totale danno da invalidità temporanea e permanente € 31.394,00 -spese già sostenute e documentalmente provate € 924,00 TOTALE: € 32.318,00 Tale importo, decurtato del 20% sulla base del concorso colposo del danneggiato, come sopra motivato, è pari ad € 25.854,40. 2. La personalizzazione ### il profilo della personalizzazione, non si ritiene di dover apportare alcun ulteriore correttivo alle sopra indicate stime di danno, nonostante la richiesta attorea di un'ulteriore personalizzazione del danno nella misura massima. ### la giurisprudenza di legittimità, "in difetto di diverse previsioni normative e salvo che ricorrano circostanze affatto peculiari, devono trovare applicazione i parametri tabellari elaborati presso il Tribunale di ### successivamente all'esito delle pronunzie delle ### del 2008, in quanto determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella già qualificata in termini di "danno morale" la quale, nei sistemi tabellari precedenti veniva invece liquidata separatamente, mentre nella versione tabellare successiva all'anno 2011 viene inclusa nel punto base, così da operare non sulla percentuale di invalidità, bensì con aumento equitativo della corrispondente quantificazione. Tuttavia il giudice, in presenza di specifiche circostanze di fatto, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già previste e compensate nella liquidazione forfettaria assicurata dalle previsioni tabellari, può procedere alla personalizzazione del danno entro le percentuali massime di aumento previste nelle stesse tabelle, dando adeguatamente conto nella motivazione della sussistenza di peculiari ragioni di apprezzamento meritevoli di tradursi in una differente (più ricca, e dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari" (Cass. n. 11754/2018).
Sul punto, la Suprema Corte ha stabilito più volte che la perduta o ridotta o modificata possibilità di intrattenere rapporti sociali in conseguenza di una invalidità permanente costituisce una delle "normali" conseguenze delle invalidità gravi, nel senso che qualunque persona affetta da una grave invalidità non può non risentirne sul piano dei rapporti sociali (in questo senso, ex permultis, ### 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014; ### 3, Sentenza n. 21716 del 23/09/2013, Rv. 628100; Sez. 3, Sentenza n. 11950 del 16/05/2013, Rv. 626348; Sez. 6-3, Ordinanza n. 15414 del 13/07/2011, Rv. 619223; Sez. 3, Sentenza 24864 del 09/12/2010, Rv. 614875; Sez. L, Sentenza n. 25236 del 30/11/2009, Rv. 611026).
Le circostanze di fatto che giustificano la personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale integrano un "fatto costitutivo" della pretesa, e devono essere allegate in modo circostanziato e provate dall'attore (ovviamente con ogni mezzo di prova, e quindi anche attraverso l'allegazione del notorio, delle massime di comune esperienza e delle presunzioni semplici, come già ritenuto dalle ### di questa Corte, con la nota sentenza pronunciata da ### U, Sentenza n. 26972 del 11/11/2008), senza potersi, peraltro, risolvere in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (### 3, Sentenza 24471 del 18/11/2014).
In applicazione di tali principi, la Suprema Corte, ancora di recente (Cassazione civile n. 7513/2018), ha avuto modo di precisare che soltanto in presenza di circostanze "specifiche ed eccezionali", tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (### 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014; ### 3, Sentenza n. 24471 del 18/11/2014).
Nella fattispecie in esame, non ricorrono tali presupposti: parte attrice ha genericamente motivato la propria richiesta affermando che “le lesioni patite dal sig. ### hanno certamente lasciato conseguenze che hanno inciso ed incideranno in futuro fortemente nel modo di rapportarsi, dell'odierno attore, con gli altri nell'ambiente esterno, e ciò, in senso peggiorativo incidendo soprattutto nell'ambito dei comuni rapporti della vita, di relazione e lavorativi” senza, tuttavia, fornire prova di circostanze specifiche che abbiano esplicato un'incidenza negativa sulla attività quotidiana e sugli aspetti dinamico relazionali del danneggiato. Ritiene, quindi, il tribunale che gli elementi posti a sostegno della domanda non esulino da quelli, per così dire “ordinari”, sulla base dei quali viene già determinato il danno biologico, sia in punto di sofferenza interiore che in punto di conseguenze sulla vita di relazione, di talché la domanda va respinta. 3. il danno da perdita di capacità lavorativa specifica Per risarcire il danno da perdita di capacità lavorativa specifica occorre provare che la lesione fisica subita abbia inciso effettivamente sulle possibilità di guadagno dell'istante.
Più precisamente, "il soggetto leso ### dimostrare, in concreto, lo svolgimento di un'attività produttiva di reddito (o, trattandosi di persona non ancora dedita ad attività lavorativa, che presumibilmente avrebbe svolto) e la diminuzione o il mancato conseguimento di questo in conseguenza del fatto dannoso (cfr., ex plurimis, Cass. 10/03/2016, n. 4673; Cass. 10/07/2015, n. 14517; Cass, 03/07/2014, n. 15238; Cass, 05/02/2013, n. 2644; Cass, 12/02/2013, n. 3290)" (cfr Cass. civ., sent. n. 5786 del 08.03.2017).
Alla stregua degli ordinari criteri di riparto dell'onere probatorio, quindi, grava sul danneggiato l'asseverazione, anche tramite elementi di natura presuntiva, del pregresso concreto svolgimento di una attività economica o del possesso di una qualificazione professionale acquisita e non ancora esercitata i quali siano stati compromessi, nella loro effettiva realizzabilità, dall'evento lesivo.
Tale prova costituisce indefettibile presupposto, in punto di an debeatur, per la ristorabilità della perdita patrimoniale patita la quale, in difetto di una precisa dimostrazione del reddito non conseguibile, è liquidabile, in caso di accertata gravità dei postumi invalidanti, in difetto di prova specifica, anche in via presuntiva ed in applicazione del parametro, costituente soglia minima di risarcimento, del triplo della pensione sociale (oltre a Cass. n. 14517 del 10.07.2015; Cass. civ., sent. n. 2758 del 12.02.2015).
Ove, invece, parte attrice non abbia concretamente provato lo svolgimento di un'attività lavorativa specifica (pregressa o contestuale al sinistro), né il possesso di una peculiare abilitazione professionale, la prova dell'an debeatur non è integrata.
Nel giudizio de quo non emergono, dai documenti prodotti dall'attore, elementi che comprovino l'esercizio di una particolare attività lavorativa da parte dell'attore.
La dichiarazione, peraltro generica, resa personalmente dal ### nel corso dell'interrogatorio è, di per sé sola, considerata priva di sufficiente idoneità asseverativa e l'entità delle lesioni subite non appare di gravità tale da poter desumere tale lesione in via presuntiva.
Per le ragioni innanzi evidenziate, la domanda risarcitoria relativa al danno patrimoniale circa la riduzione della capacità lavorativa specifica non può essere accolta per mancato assolvimento dell'onere della prova ex art. 2697 4. rivalutazione ed interessi ###importo come sopra liquidato compete dalla data dell'evento la rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo gli indici ### dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al fine di liquidare effettivamente, quale danno emergente, il valore del bene perduto, adeguando cioè la prestazione all'effettivo valore da reintegrare. Oltre all'integrazione del patrimonio così ottenuto la giurisprudenza ha riconosciuto dovuto al danneggiato anche il danno derivante dal tempestivo mancato godimento dell'equivalente in denaro del danno risarcito, da quantificare con lo strumento del tasso legale scelto in questi ultimi anni dal legislatore per la liquidazione degli interessi moratori ex art. 1224 c.c. (Cfr. Cass. S.U. n. 1771/1995). ### scorta degli insegnamenti della giurisprudenza si ritiene che la percentuale degli interessi non possa essere applicata sulla complessiva somma già rivalutata, ma che occorra effettuare un calcolo periodico, con decorrenza dalla data del fatto, sulla somma capitale così come più sopra globalmente calcolata, come progressivamente ed annualmente rivalutata, apparendo la periodicità coerente con la variabilità degli indici ### Quindi, poiché l'evento lesivo è precedente alla data in cui sono state redatte le tabelle applicate, occorre procedere alla devalutazione dell'importo liquidato a titolo di danno biologico, al fine di avere valori omogenei sui quali, poi, calcolare la rivalutazione e gli interessi (c.d. compensativi) fino alla data della liquidazione.
Orbene, devalutando l'importo sopra indicato al momento del fatto (7.6.2016) e applicandosi gli interessi e la rivalutazione come sopra indicato si perviene ad una somma pari ad € 26.342,46. ### somma così disposta vanno, inoltre, corrisposti anche gli interessi legali dalla data della presente pronuncia sino al soddisfo.
Sugli importi liquidati a titolo di danno patrimoniale devono essere riconosciuti rivalutazione ed interessi compensativi, dalla data dei singoli esborsi fino al saldo. ### conto del parziale accoglimento della domanda e del ridimensionamento delle pretese attoree, anche alla luce della responsabilità concorsuale riconosciuta in capo all'attore, appare equo a questo giudice compensare in ragione della metà le spese di lite e condannare le parti convenute al pagamento nella misura del 50% delle spese di lite in favore di parte attrice, come liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al ### n. 55 del 2014 (“scaglione da ### 26.001,00 ad ### 52.000,00- valori medi).
Le spese di ### liquidate come da decreto già emesso, vanno poste a carico delle convenute in solido. P.Q.M. Il tribunale, definitivamente pronunciando disattesa ogni contraria istanza e difesa, nella contumacia di ### -accerta e dichiara la responsabilità di ### in ordine ai fatti di cui è causa; -accerta e dichiara che il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno ex art. 1227 nella misura indicata in parte motiva; -per l'effetto, diminuito il risarcimento secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate, dichiara tenuti e condanna ### e ### S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, a corrispondere in favore di ### a titolo di risarcimento del danno, patrimoniale non patrimoniale, dallo stesso patito, la somma di euro € 26.342,46, oltre interessi di legge dalla data di questa decisione e fino al soddisfo; - compensa nella misura della metà le spese del giudizio nei rapporti tra le parti e condanna #### e ### S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, al pagamento in favore di ### della restante metà, che liquida (già decurtate della metà) in € 3.627,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta, disponendone la distrazione a favore del procuratore antistatario. - pone definitivamente le spese di ctu a carico delle parti convenute in solido tra loro. ###, 20/7/2022 Il Giudice
dott.ssa ###
causa n. 2509/2017 R.G. - Giudice/firmatari: Musola Claudia, Rizzo Anna Maria