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Sentenza nr. ___________/___________ TRIBUNALE DI LOCRI SEZIONE CIVILE Controversie in materia di lavoro e previdenza REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice dott.ssa ### all'udienza del 01/07/2025, ha pronunciato la seguente ### causa iscritta al n. 3248 / 2021 reg.gen.sez.lavoro, e vertente TRA ### (c.f. ###) rappresentato e difeso dall'avv. ### con la quale è elettivamente domiciliat ### ricorrente ### I.N.A.I.L., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. ### con la quale è elettivamente domiciliato in #### via ### di ### n. 54 resistente ### malattia professionale ### per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza ### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data ###, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, ha esposto: - che ha svolto attività lavorativa alle dipendenze dell'azienda A.Fo.R. (oggi ###), in qualità muratore e carpentiere, dal 1980 al 1982 e, in qualità di idraulico forestale, dal 1990; - che, nel periodo in cui ha svolto l'attività di carpentiere, si è occupato della costruzione di strutture in legno e in ferro, come impalcature e sagome di cemento armato, destinate alla realizzazione di edifici e case; - che, inoltre, è stato adibito al trasporto di lunghe tavole in legno, assi di ferro, sacchi di cemento, colate di calcestruzzo, con conseguenti ripercussioni sulle braccia e sulla schiena; - che, durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, è stato esposto alle più disparate condizioni metereologiche, che hanno comportato delle conseguenze sull'apparato respiratorio; - che, nello svolgimento dell'attività lavorativa di idraulico forestale, è stato adibito a svariate mansioni quali la costruzione delle “gabbionate”, necessarie per trattenere il terreno nelle zone scoscese e a rischio di frane, la spaccatura delle pietre, avvalendosi di una grossa mazza e occupandosi del trasporto delle stesse per la relativa sistemazione; - che, pertanto, è stato sottoposto ad un intenso sforzo fisico, assumendo posizioni scomode e difficili, con considerevole fatica per le braccia, per le spalle e per tutto il sistema scheletrico; - che si è occupato anche della sistemazione e della pulizia dei viottoli, delle strade e degli acquedotti, utilizzando strumenti quali falci, picconi, roncole, motoseghe e decespugliatori; - che si è occupato della rimozione delle piante e della potatura degli alberi, utilizzando la serra a motore, o sradicando direttamente gli alberi; - che ha frequentemente svolto l'attività di carico e scarico ai fini del trasporto del legname, subendo ripercussioni a carico della schiena e delle spalle; - che, a causa delle attività lavorative complessivamente svolte, è stato esposto a fattori patogeni, inalando polveri e sostanze nocive provenienti dalla terra, dalle strade e dal materiale utilizzato e al forte rumore causato dalla serra a motore e dal decespugliatore; - che le attività lavorative svolte hanno provocato l'insorgere di molteplici patologie, quali: “spondiloartrosi del rachide cerico-dorso-lombare con cervico cefalgia cronica e vertiginosa, nonché unco-artrosi con blocco vertebrale posteriore congenito; discopatie multiple tratto cervicale ###-###, ###-###; dorsolombalgia cronica con discopatia ###-### tratto lombare; protusioni discali multiple ###-###, ###-###, ###-###, con segni di sofferenza radicolare e crampi muscolo arti superiori ed inferiori; spalla dolorosa bilaterale più marcata a DX per periartrite scapolo omerale, nonché coxalgia bilaterale più accentuata a DX per entesopatia troncanterica bilaterale; gonalgia bilaterale da condropatia e menicosi degenerativa”; - che, pertanto, ha presentato denuncia di malattia professionale all'I.N.A.I.L., dalla quale sono scaturite le pratiche di infortunio e di malattia professionale n. 500558950 (patologia “coxartrosi bilaterale”), n. 500558951 (patologia: “ernia del disco cervicale ###-###, ###-###, ###-###”), n. 500558952 (patologia: “spondiloartropatia cervicale”), n. 500558953 (patologia: “condropatia ginocchia”), n. 500558954 (patologia: “gonartropatia ginocchia DX e SX”), n. 500558955 (patologia: “periartrite spalla DX e SX”), 500559956 e 500558957; - che, con riferimento alle pratiche n. 500558950, n. 500558951, 500558952, n. 500558953, n. 500558954, n. 500558955, l'I.N.A.I.L. ha disposto l'archiviazione, per assenza dello specifico rischio di contrarre le malattie denunciate; - che, avverso i provvedimenti dell'I.N.A.I.L., ha proposto opposizione, ottenendo la conferma di quanto precedentemente stabilito dall'### - che, in data ###, ha inoltrato domanda di revisione, allegando una certificazione medica attestante una percentuale di danno biologico complessivo pari al 36%; - che, ciononostante, l'istituto resistente è rimasto inerte; - che, in data ###, relativamente alla pratica n. 500558956, l'I.NA.I.L. ha comunicato che : “è stata accertata una menomazione dell'integrità psico-fisica che non dà diritto ad indennizzo in capitale né a costituzione di rendita…la menomazione accertata è la seguente: modica limitazione funzionale spalla DX. Grado accertato: 005%; grado complessivo: 005%”; - che, avverso tale provvedimento, ha proposto opposizione, allegando un certificato medico del 24/09/2015 attestante una inabilità pari al 16%; - che, in data ###, l'I.N.A.I.L. ha comunicato che: “la percentuale richiesta è nettamente sproporzionata rispetto alla previsione massima tabellare per organo o funzione interessati, alla quale si è fatto riferimento anche solo in via analogica”; - che, in data ###, con riferimento alla pratica n. 500558957, l'### ha comunicato che: “è stata accertata una menomazione dell'integrità psico-fisica che dà diritto ad indennizzo in capitale…la menomazione accertata è la seguente: ernia del disco lombare### accertato: 013%; grado complessivo: 013%”; - che, avverso tale provvedimento, ha proposto opposizione, allegando un certificato medico attestante una inabilità pari al 20 %; - che, successivamente, l'I.NA.I.L. ha concluso che: “la percentuale richiesta è nettamente sproporzionata rispetto alla previsione massima tabella re per organo o funzione interessati, alla quale si è fatto riferimento anche solo in via analogica”; - che, con provvedimento del 02/06/2016, emesso a seguito di revisione, l'### ha confermato la percentuale del 13%; - che, avverso tale provvedimento, ha proposto opposizione, allegando un certificato medico attestante una percentuale del 22%; - che, con provvedimento del 21/03/2017, l'I.N.A.I.L. ha accorpato i casi n. 500558956 e n. 500558957, attribuendo una percentuale complessiva di danno biologico del 20%; - che, con successivo provvedimento del 18/07/2017, l'### ha attribuito per i suddetti casi una percentuale di danno biologico complessiva pari al 24%; - che, avverso tale provvedimento, ha proposto opposizione, rimasta priva di riscontro; - che, a causa delle plurime malattie professionali contratte, è affetto da esiti invalidanti più gravi rispetto a quanto accertato dall'I.N.A.I.L.; - che i provvedimenti notificati dall'### sono erronei, anche alla luce della documentazione medica allegata e dei certificati valutativi del 21/10/2019 e dell'11/10/2021; - che ha diritto ad ottenere il riconoscimento della malattia professionale richiesta.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni: " Piaccia all'###mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento della domanda, 1) accertare e dichiarare, con qualsiasi statuizione e previa CTU medico - legale, anche alla luce del certificato medico - valutativo del 21.10.2019 attributivo di una percentuale del 36% nonché della documentazione sanitaria allegata proveniente da strutture pubbliche, tutti relativi alle specifiche malattie denunciate: a) in conseguenza delle specifiche mansioni svolte in più di venti anni di lavoro, la natura professionale delle patologie non riconosciute al ricorrente con riferimento ai casi nn. 500558950, 500558951, 500558952, 500558953, 500558954, 500558955 (ovvero: coxartrosi bilaterale, ernia del disco cervicale ###-###, ###-###, ###-###, spondiloartropatia cervicale, gonartropatia ginocchia DX e SX, periartrite spalla DX e SX) ma da questi sofferte - sia nei termini di esistenza del rischio connaturato alla specificità delle attività svolte dalle quali scaturiscono le patologie sofferte, sia di idoneità dello stesso a determinare il nascere delle malattie stessa nonché di idoneità della documentazione medica in suo possesso, con individuazione della loro gravità e del relativo grado di inabilità e la sua incidenza, in modo permanente, sull'attitudine lavorativa nonché sotto il profilo del danno biologico, con condanna dell'### in persona del suo legale rappresentante p.t., al riconoscimento della percentuale di inabilità che verrà attribuita; b) la decorrenza delle malattie dalla data della denuncia ovvero da quella accertata dal ### considerando unitariamente o singolarmente le patologie denunciate e lavorate con le distinte procedure amministrative in epigrafe indicate; 2) accertato, con riferimento ai casi nn. 500558950, 500558951, 500558952, 500558953, 500558954, 500558955, il grado di inabilità e la loro origine professionale e condannato l'### al riconoscimento della relativa percentuale riconosciuta, condannare l'I.N.A.I.L. in persona del suo legale rappresentante p.t., ove sia stata raggiunta una percentuale pari o superiore alla soglia minima indennizzabile (6%), alla corresponsione di un indennizzo da costituirsi in rendita vitalizia o in conto capitale (ovvero di adeguamento del beneficio che sia già goduto) per il danno biologico che risulterà dovuto, ordinando il pagamento delle relative somme con interessi legali e/o rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo; 2) accertare e dichiarare, con qualsiasi statuizione e nella misura che sarà stabilita dalla CTU medico - legale, tenendo anche conto del certificato medico valutativo dell'11.10.2021 attributivo di una percentuale di danno biologico complessiva del 28% nonché di tutta la documentazione medica allegata e proveniente da strutture pubbliche: a) in conseguenza delle specifiche mansioni svolte in più di venti anni di lavoro, che le patologie lamentate - già riconosciute di natura professionale - relativamente al caso 500558957 sì come conglobante il n. 500558956 (patologia erniaria LS e modica limitazione funzionale spalla DX), abbiano un grado di inabilità di percentuale superiore al 24% con individuazione della loro gravità e del relativo grado di inabilità e la loro incidenza, in modo permanente, sull'attitudine lavorativa nonché sotto il profilo del danno biologico, con condanna dell'### in persona del suo legale rappresentante p.t., al riconoscimento della percentuale di inabilità che verrà attribuita; b) la decorrenza della malattia dalla data della denuncia ovvero da quella accertata dal ### considerando unitariamente o singolarmente le patologie denunciate e lavorate con le distinte procedure amministrative in epigrafe indicate; c) accertato, con riferimento al caso n. caso n. 500558957 sì come conglobante il n. 500558956, il grado di inabilità e l'origine professionale già riconosciuta dall'### condannare l'I.N.A.I.L. in persona del suo legale rappresentante p.t., alla corresponsione di un indennizzo da costituirsi in rendita vitalizia ovvero in conto capitale (nonché di adeguamento del beneficio che sia già goduto) per il danno biologico che risulterà dovuto, ordinando il pagamento delle relative somme con interessi legali e/o rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo; 3) condannare, altresì, l'I.N.A.I.L., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento di spese e competenze ed onorari del presente giudizio, oltre Iva e ### con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario. ".
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l'I.N.A.I.L., eccependo: - che ha riconosciuto la natura professionale delle patologie “ernia discale” e “tendinopatia spalle”, ma non delle altre patologie lamentate dal ricorrente; - che le menomazioni riscontrate sono state valutate, rispettivamente, nella misura del 20% e del 4%; - che, conseguentemente, l'### ha provveduto ad erogare un indennizzo per danno biologico nella misura del 13%; - che tale percentuale, aumentata al 24% a seguito di revisione, è stata rivalutata nella misura del 20% valutazione equa in quanto rispondente alle previsioni tabellari; - che la richiesta formulata dal ricorrente è generica, eccessiva e riferita a patologie non meglio qualificate; - che, dagli accertamenti medico-legali effettuati, è emerso che il sig. ### non è stato esposto a rischio morbigeno lavorativo; - che le malattie denunciate dal ricorrente, degenerative e multifattoriali, costituiscono la naturale evoluzione di un quadro patologico comune e diffuso nella popolazione; - che, pertanto, non sussistono i requisiti per il riconoscimento della malattia professionale denunciata.
Alla luce di quanto esposto, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Istruita la causa mediante l'escussione dei testi indicati nel ricorso introduttivo e disposta C.T.U. medico legale sulla persona del ricorrente, all'udienza odierna, all'esito della discussione orale, sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura. ***
Va premesso che la malattia professionale è una patologia la cui causa agisce lentamente e progressivamente sull'organismo (causa diluita e non causa violenta e concentrata nel tempo).
La stessa causa deve essere diretta ed efficiente, ossia in grado di produrre l'infermità in modo esclusivo o prevalente: infatti, il ### parla di malattie contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni rischiose.
Tuttavia, è ammesso il concorso di cause extraprofessionali, purché queste non interrompano il nesso causale, in quanto capaci di produrre da sole l'infermità.
Per le malattie professionali, dunque, non è sufficiente l'occasione di lavoro come per gli infortuni, ossia un rapporto anche mediato o indiretto con il rischio lavorativo, ma deve esistere un rapporto causale o concausale diretto tra il rischio professionale e la malattia.
Il rischio può essere provocato dalla lavorazione che l'assicurato svolge, oppure dall'ambiente in cui la lavorazione stessa si svolge (cosiddetto “rischio ambientale”).
Le malattie professionali si distinguono in tabellate e non tabellate.
Le malattie professionali sono tabellate se: indicate nelle due tabelle (una per l'industria e una per l'agricoltura); provocate da lavorazioni indicate nelle stesse tabelle; denunciate entro un determinato periodo dalla cessazione dell'attività rischiosa, fissato nelle tabelle stesse (“periodo massimo di indennizzabilità”).
Nell'ambito del cosiddetto “sistema tabellare”, il lavoratore è sollevato dall'onere di dimostrare l'origine professionale della malattia.
Infatti, una volta provata l'adibizione ad una lavorazione tabellata (o comunque l'esposizione a un rischio ambientale provocato da quella lavorazione) e l'esistenza della malattia tabellata e una volta effettuata la denuncia nel termine massimo di indennizzabilità, si presume per legge che quella malattia sia di origine professionale: si parla, infatti, di “presunzione legale d'origine”, superabile soltanto con la rigorosissima prova - a carico dell'### - che la malattia è stata determinata da cause extraprofessionali e non dal lavoro.
E, dunque, in ipotesi di malattie tabellate il lavoratore non ha l'onere di dimostrare l'origine professionale della malattia, ma deve in ogni caso dimostrare di essere stato adibito alla lavorazione tabellata, di aver contratto la malattia collegata e di aver effettuato la denuncia.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 179/1988, ha introdotto nella legislazione italiana il cosiddetto “sistema misto”, in base al quale il sistema tabellare resta in vigore, con il principio della “presunzione legale d'origine”, ma è affiancato dalla possibilità, per l'assicurato, di dimostrare che la malattia non tabellata di cui è portatore, pur non ricorrendo le tre condizioni previste nelle tabelle, è comunque di origine professionale.
Sul tema è intervenuto l'articolo 10 del decreto legislativo n. 38/2000, che ha consentito non solo di adeguare tempestivamente le tabelle delle malattie professionali allegate al ### ma anche di costituire un osservatorio delle patologie di probabile o possibile origine lavorativa, a disposizione di tutto il mondo della sanità, della prevenzione e della ricerca.
Pertanto, con la norma in questione, il legislatore ha confermato l'attuale sistema misto di tutela delle malattie professionali, rendendo più semplice e tempestivo il sistema di revisione periodica delle tabelle allegate al ### da effettuarsi con decreto ministeriale su proposta della ### scientifica appositamente istituita che ne propone, periodicamente, la modifica e/o integrazione; inoltre, ha istituito, presso la banca dati dell'### un registro delle malattie causate dal lavoro, ovvero a esso correlate, al quale potranno accedere, oltre alla ### stessa, tutti gli organismi competenti, per lo svolgimento delle funzioni di sicurezza della salute nei luoghi di lavoro nonché per fini di ricerca e approfondimento scientifico ed epidemiologico.
Nel caso di specie, parte ricorrente ha denunciato l'insorgere delle seguenti malattie professionali: spondiloartrosi del rachide cerico-dorsolombare con cervico cefalgia cronica e vertiginosa, nonché unco-artrosi con blocco vertebrale posteriore congenito; discopatie multiple tratto cervicale ###- ###, ###-###; dorsolombalgia cronica con discopatia ###-### tratto lombare; protrusioni discali multiple ###-###, ###-###, ###-###, con segni di sofferenza radicolare e crampi muscolo arti superiori ed inferiori; spalla dolorosa bilaterale più marcata a DX per periartrite scapolo omerale, nonché coxalgia bilaterale più accentuata a DX per entesopatia troncanterica bilaterale; gonalgia bilaterale da condropatia e menicosi degenerativa”, delle quali soltanto due - l'ernia discale e la tendinite alle spalle - sono state riconosciute come malattie professionali dall'### Ai fini della prova dell'esposizione al rischio morbigeno, il ricorrente ha allegato l'attività lavorativa svolta, deducendo di aver lavorato come muratore e carpentiere dal 1980 al 1982 e come ### forestale dal 1990 a tutt'oggi, di aver lavorato in qualsiasi condizione climatica, trasportando carichi pesanti, con ripercussioni su braccia e schiena, sottoponendosi ad un costante ed intenso sforzo fisico e assumendo posture scomode, in piedi in bilico o in ginocchio.
Nondimeno, l'esposizione al rischio, come allegata dal ricorrente, è emersa nel corso dell'istruttoria processuale, sebbene, con riferimento alle patologie gonartrosi ginocchia e condropatia ginocchia e coxartrosi bilaterale, non sia emersa in maniera univoca, considerando anche l'origine multifattoriale delle stesse.
Infatti, il teste ### dipendente dell'### e poi dell'### e collega del ricorrente, ha dichiarato che: “lavoravamo nel comune di ### per ### poi ### ci occupavamo della costruzione di gabbioni, di chiusure del casello che è un ritrovo sulla montagna che va chiuso per evitare l'ingresso di animali; a tal fine noi prendevamo dei pali per recintare; i pali li trasportavamo noi ed erano di varie misure; per la costruzione del gabbione dovevamo rompere le pietre, con la mazza e poi le trasportavamo nel posto in cui dovevamo costruire il gabbione; preciso che prima spezzettavamo le pietre e poi le trasportavamo ; io e il sig. ### facevamo le stesse cose ma lui era più pratico e faceva di più: noi trasportavamo le pietre e lui faceva i gabbioni e metteva in opera le pietre; il sig, ### quindi metteva in opera la pietra che portavamo noi per la costruzione del gabbione; inoltre il sig. ### rompeva la pietra; per fare i gabbioni si usava la tenaglia e il ferro per chiudere; inoltre per fare il posto per costruire il gabbione si usavano la pala e il piccone; inoltre per la chiusura cui ho fatto cenno il sig, ### si occupava di tagliare la legna da solo e poi tutti la trasportavamo; il sig. ### utilizzava la motosega o l'ascia per tagliare la legna; inoltre in montagna ci occupavamo di costruire i tavoli per i pic nic: a tal fine prendevamo la legna sul posto, dove vi erano degli alberi secchi che noi tagliavamo per realizzare i tavoli; utilizzavamo sempre la motosega; per costruire le tavole spostavamo la legna per la costruzione utilizzavamo il martello i chiodi, o il piccone per sistemare l'assetto dei tavoli”. Inoltre, il teste ha riferito che: “a seconda dell'attività che svolgevamo dovevamo stare in ginocchio o piegati o in piedi” senza, tuttavia, specificare la frequenza con cui veniva assunta l'una o l'altra postura.
Il teste ### collega del ricorrente dal 2015 al 2020, sebbene soltanto per alcuni periodi dell'anno, ha dichiarato che: “ci occupavamo di costruire i muri a secco, chiusure; andavamo nel bosco per tagliare la legna per le chiusure, poi andavamo a raccogliere pietre per costruire i muri a secco e i gabbioni; alcune pietre pesavano anche 10 15 kg; il sig. ### era più esperto di noi per cui lui si occupava di mettere in opera le pietre nel gabbione o per la costruzione dei muri a secco; invece noi gli portavamo le pietre anche se a volte veniva anche lui a caricare le pietre; anche il sig. ### trasportava le pietre: le prendevamo a mano e le trasportavamo; se vi erano pietre più pesanti le rompevamo prima di trasportarle utilizzando una mazza; gli attrezzi che utilizzavamo, noi e il sig. ### erano il piccone, la mazza per rompere le pietre, l'ascia o la motosega per tagliare la legna ci occupavamo, inoltre, di aggiustare la strada se vi erano fossi, o facevamo qualche disboscamento, tagliando l'erba nei boschi”.
Inoltre, entrambi i testi hanno riferito che il ricorrente, nell'esercizio dell'attività lavorativa, a volte lamentava dolori alla schiena o alle ginocchia.
Orbene entrambi i testi, che hanno avuto immediata percezione dell'attività svolta dal ricorrente in quanto colleghi del ricorrente e della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, considerando tra l'altro che le dichiarazioni rese sono convergenti, hanno confermato l'esposizione a rischio del ricorrente nello svolgimento quotidiano dell'attività lavorativa, soprattutto con riferimento alle patologie della colonna vertebrale, in ragione dell'assunzione di posture incongrue, della necessità di trasportare pesi e dell'esposizione continua agli agenti atmosferici.
Va, tuttavia, rimarcato, che entrambi i testi hanno riferito e confermato soltanto in ordine alle attività di idraulico forestale svolta alle dipendenze dell'### poi ### mentre nessun riscontro è emerso dall'istruttoria processuale con riferimento all'attività antecedentemente svolta.
Una volta allegata l'esposizione al rischio morbigeno, sebbene non in maniera univoca con riferimento a tutte le patologie denunciate e non riconosciute dall'### in via amministrativa, occorre verificare la sussistenza del nesso causale tra l'attività svolta, secondo le modalità in cui è stata svolta e le patologie contratte.
A tal fine, forma piena prova la consulenza tecnica effettuata nel corso del presente giudizio. ###.T.U., all'esito di un approfondito esame obiettivo e previo esame della documentazione medica versata in atti, nella relazione peritale, come integrata alla luce dei chiarimenti richiesti dal giudice in data ###, ha preliminarmente confermato la valutazione già espressa dall'### con riferimento alle pratiche 500558956 e n. 500558957 (modica limitazione funzionale spalla destra ed ernia del disco lombare), attribuendo una percentuale del 24%.
Nondimeno, il ### alle pratiche n. 500558956 e n. 500558957, ha accorpato la pratica di cui al n. 500558955 (periartrite spalla dx e sx), ritenendo che la percentuale di danno complessivo rimanesse invariata nella già attribuita misura del 24%.
Diversamente dall'### il C.T.U. ha riconosciuto la natura professionale delle patologie di cui alle pratiche n. 500558951 e 500558952 (ernia del disco cervicale ###-###, ###-### e ###-6 e spondilo-artropatia cervicale), evidenziando che, nell'attività lavorativa svolta, come allegata e secondo quanto emerso dall'istruttoria, ricorrono microtraumi e posture incongrue a carico del tratto cervicale della colonna vertebrale e che l'attività lavorativa stessa è stata eseguita con ritmi continui e ripetitivi per almeno la metà del turno lavorativo, comportando vibrazioni meccaniche trasmesse al sistema braccio-spalla e al rachide cervicale: a tali menomazioni, applicando il codice tabellare 202, il CTU ha attribuito una percentuale di danno biologico del 3%.
Infine, il ### con riferimento alle patologie di cui alle pratiche 500558954 e 500558953 (gonartrosi ginocchia e condropatia ginocchia), nonché di cui alla pratica n. 500558950 (coxartrosi bilaterale), confermando la valutazione espressa dall'### in sede amministrativa, ha concluso per l'assenza - nelle lavorazioni allegate dal ricorrente come emerse anche dall'istruttoria - dello specifico rischio di contrarre le malattie denunciate.
In merito, appare inconferente la doglianza, sollevata dalla parte ricorrente da ultimo anche con le note autorizzate depositate in data ###, secondo cui il nesso causale con le patologie non riconosciute sarebbe emerso dall'istruttoria processuale.
Ed infatti, in ragione della natura multifattoriale delle patologie in questione, le stesse non possono considerarsi allegate in maniera univoca dall'istruttoria processuale.
In ogni caso, le risultanze processuali vanno vagliate nel loro insieme, tenendo conto di quanto allegato dalla parte, non unicamente con riferimento alle patologie questione, e di quando riscontrato in sede ###riferimento a tale ultimo profilo, questo giudicante condivide le valutazioni espresse dal C.T.U. adeguatamente relazionate e motivate alla luce delle risultanze processuali e della documentazione medica in atti.
Pertanto il ### sommando alla percentuale del 24%, già riconosciuta in via amministrativa e dallo stesso confermata, la percentuale attribuita alle patologie riconosciute in sede di visita peritale come malattie professionali, ha concluso per una percentuale di danno biologico complessiva pari al 26% che comprende, dunque, la percentuale relativa alle menomazioni “modica limitazione spalla dx” ed “ernia del disco lombare”, già riconosciute dall'### con una riduzione della integrità psico-fisica nella misura complessiva del 24% e la percentuale relativa alla menomazione “ernia del disco cervicale”, riconosciuta nella misura del 3%.
Inoltre, il CTU aveva individuato la decorrenza della malattia professionale nella data del 1/09/2021, epoca di un esame RM versato in atti relativo alla patologia ernia del disco cervicale, atteso che originariamente non erano state oggetto di quesito le menomazioni “modica limitazione spalla dx” ed “ernia del disco lombare”, già riconosciute dall'### Con relazione integrativa depositata in data ###, il ### operando una valutazione unitaria che tenesse conto anche delle patologie già riconosciute in via amministrativa, ha concluso per una percentuale complessiva del 26%, con decorrenza da luglio 2015, in quanto le patologie già riconosciute dall'### emergevano da una risonanza del 2015, versata in atti.
Orbene, osserva il giudicante la consulenza tecnica medico-legale forma piena prova in questo giudizio, in quanto trae origine da una meditata ed approfondita valutazione degli elementi anamnestici, clinici e strumentali effettuati ed è sorretta da valide considerazioni medico-legali, facendo puntuale applicazione della tabella di cui al D.M. del 12.07.2000, previa esatta indicazione dei codici e del calcolo applicato.
Infine, appare inconferente la circostanza, dedotta dall'### in corso del giudizio, secondo cui alcuni dei medici certificatori delle patologie oggetto di giudizio sono coinvolti in un procedimento penale concernente istanze rivolte agli ### previdenziali tese al conseguimento di prestazioni per patologie inesistenti o per lesioni falsamente aggravate.
Infatti, non risulta che i medici certificatori siano coinvolti in procedimenti penali che riguardino l'odierno ricorrente o i fatti oggetto del presente giudizio.
In ogni caso, l'accertamento e la quantificazione delle malattie professionali sono avvenuti in corso del giudizio, con l'ausilio di un consulente tecnico d'ufficio, nominato dal giudice.
Pertanto, il ricorso va accolto parzialmente, con il riconoscimento della natura professionale della patologia “ernia del disco cervicale”, con una percentuale del 3% che, unificata con la percentuale del 24% per le patologie “modica limitazione spalla dx” ed “ernia del disco lombare”, confermate in questa sede alla luce delle conclusioni peritali, determina una percentuale complessiva del 26% con decorrenza da luglio 2015.
Le spese di lite restano compensate tra le parti nella misura della metà, ponendo a carico dell'I.N.A.I.L. la rimanente parte, considerando che, con riferimento alle patologie riconosciute, è stata confermata la percentuale del 24% espressa in via amministrativa mentre soltanto una delle patologie non riconosciute è stata considerata come malattia professionale, con una percentuale del 3% che, sommata alla percentuale del 24%, ha determinato un lieve aumento della percentuale complessiva rispetto alla percentuale già riconosciuta in via amministrativa.
Si giustifica l'applicazione dei minimi tariffari in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto spiccatamente complesse.
Vanno, inoltre, poste a carico dell'### le spese della CTU espletata on corso di giudizio, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore del dott. ### P.Q.M. Il Tribunale di ### in funzione di Giudice del ### definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da ### N.RG. 3248/2021, disattesa ogni contraria istanza, così provvede: - Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara che ### ha contratto le patologie “modica limitazione spalla dx” “ernia del disco lombare” e “ernia del disco cervicale” nell'esercizio dell'attività lavorativa e che l'inabilità lavorativa connessa a tale danno raggiunge il valore tabellato del 26%, con decorrenza da luglio 2015; - Compensa le spese di lite nella misura della metà, ponendo la rimanente parte, che liquida in € 2319,00, oltre accessori, come per legge, a carico dell'I.N.A.I.L. con distrazione in favore del difensore del ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c. - Pone definitivamente a carico dell'I.N.A.I.L., in persona del legale rappresentante p.t., le spese della CTU espletata in corso di giudizio, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore del dott. #### 01/07/2025 Il giudice
Dott.ssa ### n. 3248/2021
causa n. 3248/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Fenucci Maria, Loccisano Carmen