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Tribunale di Palmi, Sentenza n. 1155/2025 del 27-11-2025

... per come si evince anche dall'allegato procedimento penale; - che il sig. Napoli comunicava sempre alla società le condizioni di lavoro pesanti e logoranti, un carico eccessivo di lavoro richiedeva molto impegno fisico e psicologico; - che tali mansioni hanno generato nel sig. Napoli delle patologie invalidanti per come indicate nelle seguenti valutazioni mediche:“lombalgia cronica da discopatie multiple ed ernia discale ###-###con risentimento sciatalgico all'arto inferiore sinistro, tenosinovite degli estensori di entrambi le mani. Le patologie suddette sono state determinate dall'attività lavorativa del periziato che, in condizioni di negligente tutela, alla dipendenze di un'azienda sanzionata per lo sfruttamento dei lavoratori, era esposto a movimentazioni di carichi per oltre 10 ore al giorno e senza ausili. In particolare, la movimentazione di carichi e le posture incongrue, a cui è stato esposto il Napoli per tutti i giorni, oltre le ore contrattuali di lavoro, hanno determinato sollecitazioni sui dischi intervertebrali nel tratto lombare fino a causare l'ernia tra ### e ###. Pertanto, alla luce dei dati clinici ed anamnestici, dagli esami esibiti, ritenendo le patologie (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALMI Il Tribunale di Palmi, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott. ### all'udienza del 26/11/2025, celebratasi con il modello della trattazione scritta, lette le note di parte tempestivamente depositate, ha pronunciato, nella causa iscritta al n. R.G. 675/2025 la seguente ### (C.F.:###), nato a ### (R.C.), il ###, residente ###### n° 62 elettivamente domiciliato in ### (R.C.) ### n° 73, presso lo studio dell'Avv.  ### che lo rappresenta e difende giusta procura in atti; RICORRENTE E I.N.A.I.L. - ### per l'### contro gli ### sul ### con sede ####### n. 144 e sede ###### alla via ### n. 54, in persona del ### per la ### dott.ssa ### elettivamente domiciliat ###, presso l'Avv. ### (#####), che lo rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti in ### da ### del 16 aprile 2024, recante i numeri 48247 del repertorio e 18366 della raccolta; RESISTENTE Avente ad oggetto: ### malattia professionale I.N.A.I.L. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorrente in epigrafe, con ricorso depositato in data ###, conveniva in giudizio l'### in persona del legale rappresentante pro-tempore, chiedendo “1.  accertare e dichiarare che le malattie professionali così come denunciate, determinano una menomazione dell'integrità psico-fisica con un danno biologico non inferiore al 20%; - all'esito riconoscere e dichiarare il diritto del ricorrente all'indennità di legge e al danno patrimoniale, e, conseguentemente condannare l'I.N.A.I.L., in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento degli stessi, con interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al reale soddisfo. Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa da distrarre al sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario”. 
Ciò premesso, deduceva, nello specifico: - di essere stato lavoratore dipendente, prima in agricoltura, e poi metalmeccanico presso cantieri edili per conto della ditta ### s.r.l.; - di aver operato come uomo di fatica dal 3.5.2011 al 31.07.2021; - che lo stesso si occupava di lavorazione e movimentazione manuale di carichi eseguita con continuità durante il turno lavorativo (lista ###.M. 11.12.2009 - 3-2-I- ###.2); - che il ricorrente in data ###, per il tramite del patronato ### presentava: domanda di riconoscimento malattia professionale schiena (identificativo 4425147), domanda danno biologico (identificativo 4425167) e domanda di riconoscimento del diritto alla rendita (identificativo 4425198), (###1 domande amministrative); - che il ricorrente in data ###, per il tramite del patronato ### presentava: domanda di riconoscimento malattia professionale mano dx e sx (identificativo 5158995), domanda danno biologico (identificativo 5158998) e domanda di riconoscimento del diritto alla rendita (identificativo 5159002), (###2 domande amministrative); - che il ricorrente in data ###, per il tramite del patronato ### presentava: domanda di riconoscimento malattia professionale spalle (identificativo 5185836), domanda danno biologico (identificativo 5185850) e domanda di riconoscimento del diritto alla rendita (identificativo 5185853), (###3 domande amministrative); - che in amnesia per le domande avanti specificate venivano indicate diverse patologie come ansia, - lombalgia ricorrente e resistente ai trattamenti - limitazione della rachide lombare - dolore mano DX e SX - deficit funzionale, edema - dolore spalla DX e SX - peggioramento clinico della sintomatologia - limitazione funzionale spalla DX e SX per come si evince dalle rispettive certificazioni telematiche allegate ala domande; - che con i provvedimenti del 07/12/2023, identificativo n. ### - ###- ###- #####, l'### in merito alla domanda relativa alla malattia professionale schiena, comunicava al ricorrente quanto segue: “ Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche, si comunica che : gli accertamenti effettuati per il riconoscimento della malattia professionale consentono di escludere l'esistenza di nesso causale tra il rischio lavorativo cui è stato esposto e la malattia denunciata; la pratica pertanto viene archiviata. contro il provvedimento può essere avanzata opposizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento”; del 07/12/2023, identificativo ### - ###- ###- ###, l'### in merito alla domanda relativa alla malattia professionale mani e polsi DX e SX, comunicava al ricorrente quanto segue: “ Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche, si comunica che : gli accertamenti effettuati per il riconoscimento della malattia professionale consentono di escludere l'esistenza di nesso cusale tra il rischio lavorativo cui e' statao esposto e la malattia denunciata; la pratica pertanto viene archiviata. contro il provvedimento puo' essere avanzata opposizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento”. Dell'08/02/2024, identificativo n. ### - ###- ###- #####, l'### in merito alla domanda relativa alla malattia professionale spalla DX e SX, comunicava al ricorrente quanto segue: “Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui D.P.R.  30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche, si comunica che : GLI ####'####' ######. ###' ####”, per come si evince dai tre provvedimenti allegati ( ###4 provvedimenti ###; - che avverso tali provvedimenti il ricorrente presentava opposizione con allegata perizia specialistica del dott. ### rispettivamente: - opposizione id.5216324 del 28/12/2023 malattia professionale schiena, opposizione danno biologico id. 5216325 del 28/12/2023 e opposizione rendita id. 5216327 del 28/12/2023; - opposizione id.5216320 del 28/12/2023 malattia professionale mani e polsi DX e SX, opposizione danno biologico id. 5300312 del 02/03/2024 e opposizione rendita id. 5300313 del 02/03/2024; opposizione id.5300307 del 02/03/2024 malattia professionale spalla DX e SX, opposizione danno biologico id.  5300309 del 02/03/2024 e opposizione rendita id. 5300310 del 02/03/2024, come da allegati ricorsi ( ###5 ricorsi amministrativi); - che alle predette opposizioni l'### rispondeva con i seguenti provvedimenti: provvedimento del 10/04/2024 prat. malattia professionale schiena n. 514335976 del 05/02/2022 comunicando quanto segue: “### L'######, ###. ###' ##### A ### - che con provvedimento del 10/04/2024 prat. malattia professionale mani e polsi 514337548 del 28/10/2023 comunicando quanto segue: “### L'######, ###. PERTANTO, ###' ### ACCOLTA”.  ### A #### - che provvedimento del 10/04/2024 prat. malattia professionale spalle n. 514337629 del 26/11/2023 comunicando quanto segue: “### L'#### E #####, ###. ###' ##### A ### OPPOSIZIONE” per come si evince dai provvedimenti allegati (###6 provvedimenti ### avverso ricorsi); - che il ricorrente ha presentato le domande avanti specificate poiché lo stesso ha prestato attività lavorativa per la ### dal 01/11/2007 fino al 06/09/2021, con qualifica di “repartista” presso il punto vendita ### sito a ### - che le ore indicate in busta paga erano solo 4 a fronte di una giornata lavorativa di 9 ore, percepiva uno stipendio non consono a quanto realmente dovutogli per legge, considerando, altresì, che né le ferie né gli straordinari venivano retribuiti, né tantomeno la malattia; - che per quanto riguarda le mansioni svolte dal ricorrente, sebbene il contratto prevedeva un inquadramento quale repartista, i compiti effettuati erano ben diversi, ovvero: cassiere, gestione del punto vendita, sistemazioni degli scaffali, gestione degli ordini, pulizia del punto vendita, rilevamento della temperatura ### apertura e chiusura del punto vendita, nonché controllo della scadenza delle merce, versamento incassi giornalieri presso la banca ### di ### di ### svolgeva l'incarico di “responsabile del personale”, difatti si occupava dell'organizzazione dei turni di lavoro e dei permessi da attribuire ai colleghi, nonché di coordinare i vari punti vendita ### ovvero quelli di ##### e ### e, dal 2017 in poi, era stato ulteriormente incaricato dai dirigenti, ovvero i ##### ed ### di recarsi presso i predetti punti vendita per consegnare dei documenti riguardanti le varie sedi o i dipendenti delle stesse (###8 contratto di lavoro, licenziamento, estratto contributivo); - che il datore di lavoro pretendeva che il ricorrente svolgesse mansioni ulteriori, nonché, diverse da quelle previste dal contratto, tra cui la pulizia delle zone adibite a parcheggio, e la pulizia delle vetrate e delle serrande dei punti vendita, pulizia delle celle, senza però essere dotato di alcun tipo di materiale protettivo.  - che oltre alle questioni relative alle ore ed ai pagamenti, ci sono stati ulteriori problemi, tra i quali è capitato spesso che il ricorrente rimanesse da solo nel punto vendita, senza nessun altro collega o al più con un solo collega, circostanza che causava non pochi problemi e grosse difficoltà nella gestione dell'intero punto vendita. Spesso quando era in malattia il ricorrente veniva chiamato per rientrare perché non c'era personale per sostituirlo o in alcuni casi doveva rientrare perché anche altri punti vendita restavano sprovvisti di personale; - che anche le condizioni di lavoro erano estremamente invalidanti difatti si lavorava senza alcun impianto di climatizzazione sia l'estate che l'inverno, ed anche quando c'è stata l'emergenza sanitaria dovuta al covid-19 non sono mai stati forniti gli strumenti di protezione, ovvero: guanti, mascherine o gel igienizzante, per le mascherine e i guanti doveva provvedere ogni singolo dipendente, per quanto riguarda il gel igienizzante si doveva utilizzare quello del negozio messo a disposizione dei clienti, in quanto obbligatorio per legge; - che il ricorrente si ritrovava spesso a svolgere anche delle attività correlate alla movimentazione dei materiali, alle operazioni di carico e scarico, all'utilizzo di specifiche attrezzature di lavoro, come ad esempio all'utilizzo di “ribalte” o “pedane” in ferro su cui vengono spinti i carrelli carichi di merce, o, in assenza di ribalta, all'utilizzo di transpallet e carrelli elevatori, senza previo corso in merito; che inoltre il ricorrente si trovava alle prese con la prensione continua di oggetti e/o il trasporto di carichi di peso variabile da 1 kg a un massimo di 15/20 kg non munite di adeguate impugnatura e /o con maniglie di dimensioni incongrue per lunghi percorsi, estremamente dannosa per la struttura delle mani; - che l'attività lavorativa comprendeva anche l'assemblaggio in catena degli scaffali; - che l'attività alla cassa comportava l'esecuzione di movimenti ripetitivi consistente nella prensione della merce dal piano d'appoggio, dal momento che non era funzionante il nastro trasportatore; decodifica o battitura manuale del prezzo; spinta della merce verso la zona di raccolta; battitura del totale, ricevimento del denaro, consegna resto e scontrino. ### il ricorrente nello svolgere le mansioni anche di cassiere operava per lunghe ore, in piedi, spostando su un nastro i prodotti con grande rapidità e frequenza, poiché per, come detto, non funzionava. Tutto ciò, indipendentemente dal peso dell'oggetto, ha generato nel ricorrente una situazione di sovraccarico biomeccanico; i lavoratori addetti alle casse sviluppano patologie, come ad esempio la sindrome del tunnel carpale, con maggior probabilità rispetto ad altri lavoratori come è successo al sig. Napoli. Inoltre, la postazione della cassa, in piedi, è spesso angusta e il registratore di cassa e la corsia di transito delle merci, con relativo scanner, sono in posizione angolata l'uno rispetto all'altra, obbligando l'addetto a ripetute torsioni del busto o anche a rimanere prolungatamente con le spalle angolate rispetto al bacino; - che altra mansione svolta dal ricorrente era quella di chi effettua rifornimento scaffali, attività che comporta un rischio significativo di sovraccarico biomeccanico degli arti superiori, postura incongrua di spalla e mano, ripetitività ed elevata frequenza dei movimenti. ### si ritrovava a riporre varie tipologie di merci, alcune molto pesanti, come le confezioni da sei bottiglie di acqua minerale, le casse di birra e delle bibite in genere, nel reparto detersivi i fustoni e gli altri prodotti che si trovano in confezioni da ¾ in base alle offerte del giorno. Molte confezioni di prodotti erano prive di appigli adeguati e comunque difficili da sollevare anche con due mani. Il numero di pezzi movimentati nell'unità di tempo che spesso, considerando i ritmi, a volte erano solo in due nel punto vendita ed a volte si ritrovava il ricorrente da solo, risulta elevato. Cosi come la distanza tra il piano di appoggio di partenza (solitamente, un transpallet o un nor-male carrello a ruote) e quello di posizionamento finale particolarmente contrassegnata da movimenti ripetitivi del polso e di prensione della mano, nonché dall'assunzione di posture incongrue, in particolare del polso e della spalla; - che per movimentazione manuale dei carichi si intendono le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico effettuate senza l'ausilio di attrezzature meccaniche, comprese le azioni del sollevare, deporre, tirare, portare o spostare un carico. La parte più a rischio, per possibili lesioni muscolari, è la schiena (tratto lombo-sacrale), specialmente se le operazioni di spostamento e/o sollevamento vengono svolte in situazioni difficili quali: ambienti piccoli; mancanza di aiuti meccanici; mancanza di una giusta informazione ai lavoratori su come spostare o sollevare i pesi; mancanza di una adeguata organizzazione del lavoro; locali scarsamente illuminati e/o con pavimenti sconnessi e scivoloso. Queste attività lavorative possono generare malattie muscolo-scheletriche correlate al lavoro, cioè, patologie da sovraccarico biomeccanico delle strutture articolari, tendinee, muscolari, dei nervi periferici e del sistema vascolare; - che il ricorrente lavorava in assenza di climatizzatori, pertanto in ambienti non idonei per come si evince anche dall'allegato procedimento penale; - che il sig. Napoli comunicava sempre alla società le condizioni di lavoro pesanti e logoranti, un carico eccessivo di lavoro richiedeva molto impegno fisico e psicologico; - che tali mansioni hanno generato nel sig. Napoli delle patologie invalidanti per come indicate nelle seguenti valutazioni mediche:“lombalgia cronica da discopatie multiple ed ernia discale ###-###con risentimento sciatalgico all'arto inferiore sinistro, tenosinovite degli estensori di entrambi le mani. Le patologie suddette sono state determinate dall'attività lavorativa del periziato che, in condizioni di negligente tutela, alla dipendenze di un'azienda sanzionata per lo sfruttamento dei lavoratori, era esposto a movimentazioni di carichi per oltre 10 ore al giorno e senza ausili. In particolare, la movimentazione di carichi e le posture incongrue, a cui è stato esposto il Napoli per tutti i giorni, oltre le ore contrattuali di lavoro, hanno determinato sollecitazioni sui dischi intervertebrali nel tratto lombare fino a causare l'ernia tra ### e ###. Pertanto, alla luce dei dati clinici ed anamnestici, dagli esami esibiti, ritenendo le patologie descritte lavorocorrelate, è da riconoscere, a mio avviso, una menomazione psico-fisica da indennizzare in misura non inferiore al ventipercento (20%)” ; ### dolorosa bilaterale da tendinopatia degenerativa del sovraspinoso e tenosinovite del capo lungo del bicipite. Le patologie suddette sono state determinate dall'attività lavorativa del periziato che, in condizioni di negligente tutela, alle dipendenze di un'azienda sanzionata per lo sfruttamento dei lavoratori, era esposto a movimentazioni di carichi per oltre 10 ore al giorno e senza ausili… In particolare, la movimentazione di carichi e le posture incongrue, a cui è stato esposto il Napoli per tutti i giorni, oltre le ore contrattuali di lavoro, hanno determinato sollecitazioni sui tendini delle scapolo-omerali fino a determinarne una patologia degenerativa cronica che espone la cuffia dei rotatori alla rottura. Pertanto, alla luce dei dati clinici ed anamnestici, dagli esami esibiti, ritenendo le patologie descritte lavorocorrelate, è da riconoscere, a mio avviso, una menomazione psico-fisica da indennizzare in misura non inferiore al dieci percento (10%) ”, per come si evince dalle perizie valutative a firma dello specialista in ortopedia e traumatologia Dott. ### (###11 valutazioni mediche dott. ###.
Chiedeva quindi, di dichiarare che a seguito della malattia di cui è portatore, aveva subito una riduzione della capacità lavorativa di grado indennizzabile, con una percentuale di invalidità non inferiore al 20%, secondo le voci tabellari del D.M. del 09/04/2008, contratta in occasione dello svolgimento del rapporto di lavoro, di conseguenza, condannare l'### al pagamento del trattamento previdenziale invocato nelle misure previste dalla legge, a decorrere dalla data di denuncia di malattia professionale. Il tutto con interessi legali dal dì della maturazione del diritto e fino all'effettivo soddisfo. 
Con vittoria di spese competenze e onorari, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. 
Si costituiva in giudizio l'### la quale con ragioni di fatto e di diritto resisteva alla domanda, chiedendo il rigetto del ricorso spese vinte. 
In particolare, l'ente resistente eccepiva l'assenza di malattia professionale - mancata esposizione a rischio morbigeno. sulla non riconducibilità della patologia a rischio lavorativo; divieto di cumulo con altre prestazioni. 
La causa veniva istruita attraverso la documentazione prodotta dalle parti. 
All'udienza del 22.05.2025, veniva nominato consulente tecnico medico-legale, il quale in data ### regolarmente depositava la propria relazione peritale. 
All'odierna udienza, celebratasi con il modello della trattazione scritta, lette le note di parte tempestivamente depositate, acquisita la documentazione, la causa veniva decisa ex art. 429 c.p.c. 
Il ricorso risulta parzialmente fondato e va accolto nei limiti e per i motivi di seguito esposti. 
È opportuno premettere che dal punto di vista del lavoratore danneggiato da infortunio sul lavoro o da malattia professionale, esaminando il ### n. 38 del 2000, e segnatamente l'articolo 13, la disciplina indennitaria -applicabile alla fattispecie che ci occupacosì delimita il danno biologico coperto dall'assicurazione obbligatoria: le menomazioni permanenti comprese tra il 6% ed il 15%, danno luogo ad un indennizzo in somma capitale, rapportato al grado della menomazione; le menomazioni pari o superiori al 16%, danno luogo ad una rendita ripartita in due quote: la prima quota è determinata in base al grado della menomazione, cioè al danno biologico subito dall'infortunato, la seconda tiene conto delle conseguenze di natura patrimoniale della lesione. 
Per i danni di natura biologica inferiori al 6% o temporanei non vi è copertura assicurativa. 
Si è rilevato che la prospettiva dell'art. 13 cit. non è quella di fissare in via generale ed omnicomprensiva gli aspetti risarcitori del danno biologico, ma solo quella di definire i meri aspetti indennitari agli specifici ed unici fini dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. ### l'erogazione effettuata dall'### è strutturata in termini di mero indennizzo, indennizzo che, a differenza del risarcimento, è svincolato dalla sussistenza di un illecito (contrattuale od aquiliano) e, di conseguenza, può essere disposto anche a prescindere dall'elemento soggettivo di chi ha realizzato la condotta dannosa e da una sua responsabilità, ossia dall'irrilevanza della componente soggettiva, in quanto l'indennizzo viene erogato a prescindere da ogni valutazione di addebitabilità del danno; l'ambito di tutela da far valere nei confronti dell'### è caratterizzato dall'automaticità delle prestazioni, le quali spettano anche se il datore di lavoro non sia adempiente ai suoi obblighi assicurativi nonché; inoltre, dal punto di vista quantitativo, le prestazioni assicurative, svincolate dalla personalizzazione del danno, sono erogate sulla base di criteri predeterminati stabiliti dalla legge. Si è tenuto presente che, anche riguardo al consolidamento degli effetti patrimoniali in capo all'avente diritto, l'indennizzo ### si struttura in modo diverso da un risarcimento del danno, dal momento che la rendita cessa con la morte del lavoratore (e non passa nell'asse ereditario), mentre il diritto al risarcimento, una volta consolidatosi, entra a far parte del patrimonio dell'avente diritto e si trasferisce agli eredi. 
Giova, altresì, precisare che si definiscono malattie professionali quelle che colpiscono i lavoratori assicurati esposti in modo protratto al rischio tutelato e per le quali sia certa la derivazione causale dall'attività espletata. ### deve contrarre la tecnopatia nell'esercizio ed a causa della lavorazione espletata o a causa degli specifici fattori patogeni cui è esposto per assolvimento del proprio lavoro, ma occorre tenere conto anche dell'influenza esercitata dall'ambiente di lavoro, in quanto la legge non pone come presupposto necessario ed esclusivo che il lavoratore esegua una delle lavorazioni indicate, essendo sufficiente che la malattia risulti contratta nell'ambiente di lavoro, purché a causa delle lavorazioni stesse anche se eseguite da soggetto diverso da quello colpito. 
Rispetto all'infortunio sul lavoro, la malattia professionale presenta una diversa genesi eziologica. ### deriva, infatti, da una causa violenta in occasione del lavoro. La malattia professionale, al contrario, è determinata da una causa diluita nel tempo che agisce in modo graduale e continuo. Ne deriva che, in tal caso, la prova dell'eziologia professionale è molto più difficoltosa in quanto la causalità professionale si confonde con quella comune, diventando difficile differenziare quanto dipende dalla lavorazione o dai fattori di rischio inerenti ad essa o all'ambiente di lavoro e quanto, invece, dall'ambiente di vita comune o dalle altre attività extra lavorative. 
Per facilitare il compito dell'interprete, il legislatore ha introdotto un elenco chiuso di malattie professionali prevedendo con quale lavorazione sono collegate eziologicamente e anche in che intervallo temporale dalla cessazione della lavorazione deve insorgere la malattia per esser considerata tecnopatia. 
Tale sistema cosiddetto tabellato non garantiva, però, adeguatamente il lavoratore, poiché non permetteva di indennizzare tecnopatie non comprese nell'elenco o non collegate a determinate attività o ancora insorte dopo l'intervallo temporale indicato in tabella. 
Per questo il sistema è stato oggetto di una pronuncia di incostituzionalità da parte della Corte Costituzionale. A seguito della sentenza n. 179/1988, si è introdotto il sistema cosiddetto misto, per il quale sono considerate tecnopatie anche le malattie non comprese nell'elenco tassativo o insorte successivamente all'intervallo temporale indicato in tabella, purché il lavoratore ne provi il nesso causale con l'attività lavorativa. 
Quanto al regime del riparto degli oneri probatori, per conseguire il diritto ad una rendita da malattia professionale di cui al T.U. n. 1124 del 1965, solo in presenza di una malattia e di una lavorazione, riconducibili entrambe ad una specifica previsione tabellare, il lavoratore assicurato fruisce della presunzione della eziologia professionale mentre resta a carico dell'### l'onere di allegare e dimostrare che, nel caso concreto, la malattia ha una origine esclusivamente extralavorativa o comunque che le funzioni esercitate dal lavoratore non hanno avuto una idoneità sufficiente, neppure come concausa, a provocarla; per contro qualora si tratti di malattia non tabellata, l'onere di fornire la prova sia dell'esistenza della malattia, sia delle caratteristiche morbigene della lavorazione svolta, sia infine del rapporto eziologico fra questa e la malattia, spetta al lavoratore. (cfr. Cassazione civile, lav., 10 dicembre 2001, n. 15591; 26 luglio 2004, n.14023). 
Invero, in presenza di una patologia a genesi multifattoriale , il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione e, se questa può essere data anche in termini di probabilità sulla base delle particolarità della fattispecie, essendo impossibile nella maggior parte dei casi ottenere la certezza dell'eziologia, è pur sempre necessario che si tratti di “probabilità qualificata”, da verificarsi attraverso ulteriori elementi (come ad esempio i dati epidemiologici) idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale (cfr. Cass. n. 9057 del 2004 e, più recentemente, Cass. n. 10097 del 2015; Cass. Ord. n. 13814 del 2017; Cass. Ord. n. 8773 del 2018). 
Sul punto, la Cassazione ha, infatti, di recente ribadito che “in tema di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e il nesso causale tra l'attività lavorativa e il danno alla salute dev'essere valutato secondo un criterio di rilevante o ragionevole probabilità scientifica” (Cassazione civile sez. lav., 14/05/2020, n.8947).
Tanto premesso, a seguito dell'esperita consulenza tecnica, è stato riscontrato che: “Esiste un rapporto causale tra le patologie riportate in diagnosi e la ### denunciata all'### i ### di ### può essere quantificato nella misura del 15% (### percento) facendo riferimento ### allegate al D. Lgs. 23 febbraio 2000 n°38 cosi suddiviso: o ### del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti (### 213) calcolato in relazione al deficit funzionale ed all'assenza della persistenza dei disturbi trofico-sensitivi che compaiono, invece, periodicamente: 7% (### percento). o Deficit funzionale dei movimenti articolari delle ### bilateralmente (### 224): 6% (Sei percento) o ### del ### e della ### destra (### 238): 4% (### percento) Relativamente alla data di ### di tale grado di ### (15%), da quanto detto, risulta evidente che il momento di comparsa debba farsi risalire alla ### di ### dell'ultima ### per il riconoscimento di ### e cioè: Dicembre 2023”. 
Il consulente, con argomentazioni prive di vizi logici, ha concluso asserendo che l'istante ha riportato una percentuale di invalidità del 15% derivante dalla malattia professionale di origine lavorativa. 
Le argomentazioni del ### contenute nella depositata relazione, precise e complete, giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante. La consulenza, invero, si presenta correttamente elaborata in quanto condotta con un condivisibile metodo d'indagine, conseguito all'esame obiettivo del ricorrente e alla certificazione medica prodotta, nonché coerente nelle conclusioni. 
Per le suesposte considerazioni, la domanda deve essere accolta con conseguente riconoscimento al ricorrente del diritto all'indennizzo derivante dalla suindicata malattia professionale nella misura del 15%, così come statuito dal consulente nell'elaborato peritale. 
Su tali somme sono dovuti i soli interessi legali, da portarsi in detrazione dalle eventuali somme spettanti a titolo di maggior danno per diminuzione del valore del credito, ai sensi dell'art. 16, co. 6º, della L. n. 412/91, dalle singole scadenze al soddisfo. 
Il riconoscimento della prestazione con una percentuale inferiore a quella domandata nel ricorso induce questo giudice a compensare le spese di lite nella misura della metà. 
Per la restante parte le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. 
Le spese di consulenza vengono poste a carico dell'### e sono liquidate come da separato decreto emesso in pari data.  P.Q.M.  Il Giudice unico del Tribunale di ### in funzione di Giudice del lavoro, così provvede: a) Accoglie il ricorso; b) Per l'effetto, dichiara il ricorrente affetto da malattia professionale nella misura percentuale del 15%, con decorrenza dal mese di Dicembre 2023; c) Per l'effetto, condanna l'### al pagamento dell'indennizzo corrispondente, oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria se maturata in eccedenza, dal 120º giorno dall'insorgenza del diritto fino al soddisfo; d) Compensa le spese di lite nella misura della metà; e) Per la restante parte, condanna l'### al pagamento che si liquidano in complessivi € 1.600,00, oltre IVA e CPA se dovuti, e rimborso forfettario come per legge, con distrazione, a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.  f) Pone definitivamente a carico dell'### le spese di consulenza tecnica che liquida come da separato decreto emesso in pari data.   ### 26/11/2025 Il Giudice Dott.

causa n. 675/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Gabutti Carlo

M
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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 16414/2023 del 09-06-2023

... alla perizia disposta dalla ### d'appello in sede penale. Infine, la prova testim oniale richiest a dall'appellato doveva reputarsi inammissibile e superflua, in quanto al fine di privare di valore l'eccezione di prescrizione presuntiva, sarebbe occorso deferire il giuramento, senza che potesse assumere rilievo la circostanza che nelle more la cliente fosse deceduta. 3 di 5 2. ### sellini ricorre av verso l sentenza d'appello sulla base di q uattro m otivi, ulteriormente illu strati da memoria, e ### resiste con controricorso 3. Il primo motivo, con il quale il ricorrente denuncia violazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ., è stato oggetto di rinuncia manifestata espressamente con la memoria e quindi va dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse ex art. 100 cpc. 4. Con il secondo e il terzo m otivo, tra loro correlat i, il ricorrente denuncia l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo, nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 cod. Questo l'assunto impugnatorio: - i capit oli di prova riportati a pagin a 2 e 3 dalla sentenza <<vertevano non già su un riconoscimento del debito da parte della sig.ra ### idoneo a interrompere la (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso R.G. 19997/2018 proposto da: ### elettivame nte domiciliat ####### 162, presso lo studio dell'avvocato ### che lo rappresenta e difende; -ricorrente contro ### elettivam ente domiciliato in #### 2, presso lo studio dell' avvocato ### rappresentato e difeso dagli avvocati #### FORGIONE; -controricorrente avverso la senten za n. 7 77/2018 della ####'APPELLO di TORINO, depositata il ###; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/04/2023 dal ###. ### Osserva 2 di 5 1 ### avendo svolto l'incarico di consul ente grafologo di parte in alcuni processi penali e civili nell'interesse di ### ottenne d al Tribunale condanna dell'erede di quest'ultima, ### al pagament o della somma d i € 11.000,00, disattesa l'eccezione di prescrizione presuntiva, che non avrebbe potuto operar e, avendo <<le parti concord ato un differimento ovvero un frazionamento dell'adempimento>>; - la ### d'appello di Torino, accolta l'impugnazione del ### dichiarò il credito prescritto e rigettò la domanda.  1.1. ### d'appello, sulla base del vaglio p robatorio, ha reputato che tra il consulente e l'assistita era int ervenuto un accordo extragiudiziale con il quale le parti avevano convenuto che le comp etenze del consulente sarebbero state saldate solo al momento del riconoscimento dell a proprietà controversa dell'immobile di cui si trattava e della conseguente liquidazione del relativo valore. Un tale accordo aveva interrott o il corso della prescrizione; la successiva ammissione della ### risalente agli inizi del 2010, aveva determinato il decor so “ex novo” della prescrizione, il cui termine era venuto a scadere nei primi mesi del 2013, quindi ben prima della notifica dell'atto di citazione, risalente al 24/7/2003. Per contro l'appellato non aveva fornito la prova di una nuova interruzione del termine prescrizionale. Le prove testimoniali non erano circostanziali in ordine al dato te mporale.  ### attività professional e svolta dal ### andava individuata nella stesura, in data ###, d elle osservazioni relative alla perizia disposta dalla ### d'appello in sede penale. 
Infine, la prova testim oniale richiest a dall'appellato doveva reputarsi inammissibile e superflua, in quanto al fine di privare di valore l'eccezione di prescrizione presuntiva, sarebbe occorso deferire il giuramento, senza che potesse assumere rilievo la circostanza che nelle more la cliente fosse deceduta. 3 di 5 2. ### sellini ricorre av verso l sentenza d'appello sulla base di q uattro m otivi, ulteriormente illu strati da memoria, e ### resiste con controricorso 3. Il primo motivo, con il quale il ricorrente denuncia violazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ., è stato oggetto di rinuncia manifestata espressamente con la memoria e quindi va dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse ex art. 100 cpc.  4. Con il secondo e il terzo m otivo, tra loro correlat i, il ricorrente denuncia l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo, nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 cod.   Questo l'assunto impugnatorio: - i capit oli di prova riportati a pagin a 2 e 3 dalla sentenza <<vertevano non già su un riconoscimento del debito da parte della sig.ra ### idoneo a interrompere la prescrizione, ma sull'esistenza di un accordo tra le parti, idoneo a procrastinare il momento del pagamento>>; i t esti escuss i avevano confermato che in tre distinte circostanze nel 200 3, nel 2008 e nel 2010 la sig.ra ### aveva richiesto al dott. ### ed da questi ottenuto il consenso, a p rocastinare il pagamento delle prestazioni al momento in cui fosse stata riconosciuta la sua qualità di erede legittimaria; pertanto, se la ### locale avesse di ciò tenuto conto <<avrebbe dovuto far decorrere il termin e prescrizion ale dal 6.6.2011, momento di deposito della sentenza civile da parte della ### di ### di ### ch e riconosceva il d iritto della>>, con la conseguenza che all'inizio del 2013 non era decorso il triennio; - non era dubbio che, almeno per fatto concludente, il perito, aveva accettato la proposta della ### avendo chiesto il proprio compenso solo dopo il depo sito della sentenza ci vile che av eva riconosciuto il diritto della cliente.  4.1. Il complesso censuratorio è fondato. 4 di 5 A norma dell'art. 2935 cc “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”. 
Sulla scorta delle emergenze di causa (il ricorso a pagg. 3 e 4 trascrive le deposizioni dei testi nelle parti di rilievo) risulta che le parti (vi era stata una proposta della ### accettata dal ### avevano stabilito che il pagamento del compenso professionale non avrebbe potuto essere domandato prima della soluzione della lite concernente l'immobile. Lite definita con la sentenza della ### d'appello di ### depositata il ###; la sentenza impugnata, pur avendo ricostruito i fatti nei predetti termini, non ne ha tratto le debite conseguenze giuridiche per calcolare il dies a quo della prescrizione, avendo omesso di considerare il patto tra le parti sul momento del pagamento e la sentenza della CA del 6.6.2011 che aveva definito la causa testamentaria e quindi riconosciu to la proprietà dell'immobile. A tale lacuna rimedierà il giudice di rinvio.  5. Il quarto motivo, con il quale il ricorrente denuncia omissione di mot ivazione per avere la ### locale affermato non po tere ammettere la prova per testi avanzata dal ricorrente con la formula sopra riportata, prova che, invece, era stata ammessa ed espletata e di conseguenza non era data cogliere la coerenza logica minima della motivazione d el tutto difforme dalle e mergenze di causa, risulta assorbito dall'accoglimento del secondo e del terzo motivo.  5. Cassata la sentenza per quanto sopra, il Giudice del rinvio regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.  P.Q.M.  accoglie il secondo e il terzo motivo del ricorso, dic hiara inammissibile il primo e assorbito il quarto, cas sa e rinvia, in relazione ai motivi accolti, alla ### d'appello di Torin o, altra composizione, anche per la liquidazione delle sp ese del presente giudizio di legittimità. 
Così deciso il giorno 13 aprile 2023 ### 5 di 5 (###  

causa n. 19997/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Orilia Lorenzo, Grasso Giuseppe

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 26854/2025 del 06-10-2025

... di ultimazione dei lavori ai fini del computo della penale, fissata al 28-1-2012, era stata concordata dalle parti con la scrittura del 28-11-2011, quando tutti i lavori di consolidamento erano stati eseguiti e i proge tti DIA e rano stat i depositati; quindi sostiene sia evidente che ### con piena consapevolez za, aveva acce ttato il 20 termine dei lavori come pattuito con la scrittura del 28-11-2011 in relazione ai lavori da eseguire dopo quella data. 8.1.La sentenza impugn ata, nel rigettare l'ottav o motivo di appello, ha dichiarato non solo che non vi era stata l'omessa pronuncia prospettata nel motivo, ma anche che il ### ale aveva escluso il nesso eziologico t ra la condotta di ### e il d anno da ritardo lamentato dalla committente; ha confermato tale valutazione, dichiarando che la società appalta trice aveva dim ostrato la non imputabilità dei ritardi, attesa l'idoneità dei mutamenti apportati ai progetti originari, con tre dive rsi progetti nell'arco di tre mesi, a provocare uno slittament o della dat a originariamente fi ssata al momento dell'appalto. Tale pronuncia non è censurata in mod o pertin ente dalla ricorrente, con la conseguente inammissibilità del motivo, in (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso n. 11392/2020 R.G. proposto da: ### S.R.L. in liquidazione, p.i. ###, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.  ### ricorrente contro ### S.R.L.  intimata avverso la senten za n. 798 3/2019 della Corte d'appello di Roma, depositata il ###, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24-9- 2025 dal consigliere ### 1.### nti s.r.l. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo con il quale era stata condannat a a p agare a ### s.r.l. la somma di ### 20.000,00 a titolo di corrispettivo per lavori di ristrutturazione di cui alla fattura n.6/2012; ha negato l'esistenza del credito per lavori extracontrattuali, che non erano stati eseguiti o comunque erano stati malamente eseguiti e ha proposto ### appalto RG. 11392/2020 C.C. 24-9-2025 domanda riconvenzionale per ott enere, previo accertame nto della responsabilità dell'appaltatrice ### s.r.l. ex artt. 1667, 1668, 1669, 1218 e 1176 cod. civ., il pagamento della somma di ### 52.097,45, poi quantificata in ### 123.227,73 nella prima memoria ex art. 183 cod. proc. civ., per lavori eseguiti per eliminare i vizi e per il risarcimento dei danni. 
Si è costituita ### s.r.l., chiedendo a sua volta in via riconvenzionale il pagamento della somma di ### 131.601,00 a titolo di corrispe ttivo per gli ulteriori lavori eseguiti in relazione alla ristrutturazione del medesimo immobile. 
Espletata l'istruttoria an che per mezzo di consulenza t ecnica d'ufficio, con sentenza n. 189/2017 depositata il ### il Tribunale di Velletri sezione distaccata di ### ha rigettato l'opposizione e ha conf ermato il decreto ingiuntivo opposto , ha condannato SM ### s.r.l. al pagament o di ### 148.9 33,18 a titolo di corrispettivo ancora dovuto per i lavor i, oltre int eressi ex d.lgs.  231/2002 dalla sentenza al saldo, già al netto sia della somma rivalutata di ### 26.951,11 per le opere non eseguite a regola d'arte e per i ripristini occorre nti, sia degli acconti versat i per ### 674.118,27, e dalla quale detrarre l'importo di cui al decreto ingiuntivo; ha rigettato tutte le altre domande e ha condannato ### s.r.l. alla rifusione delle spese di lite.  ### enti s.r.l. ha proposto appello sulla base di n ove motivi, che la Corte d'appello di Roma con sentenza n. 7983/2019 pubblicata il ### ha integralmente rigettato.  2.Avverso la sentenza ### ti s.r.l. in liqui dazione ha proposto ricorso per cassazione affidato a nove motivi. 
È rimasta intimat a ### s.r.l., alla qu ale la notificazione è stata eseguita a mezzo pec all'indirizzo dei difensori avv. 3 ### e avv. ### con consegna del messaggio il 3-3- 2020. 
All'esito della camera di consig lio del 24-9-2025 la Corte h a riservato il deposito dell'ordinanza.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Il primo motivo di ricorso è intitolato “violazione art. 115 e 116 c.p.c. per mancata valutazione delle prove in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.; omesso esame circa fatt i decisivi pe r il giudizio in relazion e all'art. 360 n. 5 c.p.c.” e con esso la ricorrente si duole del rigetto del suo primo motivo di appello; evidenzia che con il contratto di cessione dell'appalto era stato disposto il subentro di ### s.r.l. a ### s.r.l. e la regolamentazione dei rapporti pregressi e futuri tra le parti, ### s.r.l., ### s.r.l. e SM ### s.r.l., a seguito d ella cessione della proprietà dell'immobile, nel quale dovevano essere eseguiti i lavori da ### s.r.l., a ### s.r.l.; richiama specificamente il contenuto delle clausole del contratto di vendita e del contratto di cessione, e videnziando come fosse stata espressamente prevista la esclusione di qualsiasi responsabilità di ### in dipendenza di atti o fatti verificatisi prima della data del 28-11-2011 in cui era stata stipulata la vendita; dichiara che i lavori extracontrattuali dei quali la controparte aveva pret eso il pagamento, relativi al consolidamen to dell'edificio, erano precedenti al 28-11-2011 e comunque aggiunge che dall'esame delle relazioni acc ompagnatorie alle pratich e edilizie risultava chiaramente l'in sussistenza di lavorazioni extra-contratto. 
Perciò lamenta il vizio di motivazione della sentenza, dichiarando che, in base a una corretta considerazione di tutte le prove documentali e delle circostanze, la Corte d'appello avrebbe dovuto giungere al rigetto della domanda di ### s.r.l. 4 1.1.La sentenza impugnata ha affermato che i rapporti tra SM ### s.r.l. e ### non erano opponibili a ### s.r.l. che, seppure aveva preso parte e aveva accettato la cessione, aveva soltanto dichiarato, rilasciando la dovuta quietanza, di essere soddisfatta di quanto a essa dovuto in ragione del contratto di appalto originariamente stipulato con ### s.r.l., tenuto conto della contabilizzazione dei lavori fino al quinto s.a.l., mentre SM ### assumeva l'onere per gli stati di avanzamento successivi; ha aggiunto che non risultava dal tenore di tali atti una rinuncia di ### s.r.l. a eventual i e non ancora acc ertati crediti ulteriori rispetto al corrispettivo originariamente stipulato con riferimento alle opere che erano state prospettate nel contratto originario del 10-3- 2011; ha evidenziato che erano stati presentati tre progetti diversi in occasione delle tre istanze finalizzate alla manutenzione straordinaria dell'immobile, la ### del 17-5-2011, la DIA del 6-10-2011 e la nuova dichiarazione del 13-11-2011 e che ### nvestimen ti, al mom ento dell'acquisto da ### conosceva i nuovi elaborati e le modifiche apportate, così come conosceva, per esserne committente, le u lteriori innovazioni del 1 3-12-2011; ha concluso che in q uel contesto andava letto quanto dichiarato da ### nell'atto di cessione, mancando la volontà di rinunciare a crediti maturati in ragione di un progetto e quindi di un corrispettivo diverso rispetto a quello indicato nel contratto di appalto. 
A front e di questo contenut o della pronuncia, il m otivo è inammissibile. 
In primo luogo, per dedurre la violazione dell'art. 115 cod. proc.  civ. occorre d enunciare che il giudice, in contraddizione con la disposizione, abbia posto a fondamen to della decisi one prove non introdotte dalle parti ma disposte d i sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non 5 contestati e la possibilit à di ricorr ere al n otorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza ch e egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggiore forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre prove, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 cod. proc. civ. (Cass. Sez. U 30-9-2020 n.20867 Rv. 659037-01). 
A sua volta, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 cod. proc.  civ. è ammissibile solo se si alleghi che il giudice, nel valutare una risultanza probatoria, non abbia operato -in assen za di diversa indicazione normativasecondo il suo prude nte app rezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore, oppure il valore che il legisla tore att ribuisce a una differente risult anza probatoria (come, ad esempio, il valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta a una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice abbia solamente male esercitato il suo prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile ai sensi dell'art.  360 co.1 n.5 cod. proc. civ. solo nei limiti in cui è ancora consentito il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass. Sez. U 30-9-2020 n. 20867 Rv. 659037-02). 
Nella fattispecie nessuna delle deduzioni della ricorrente è svolta nei termini soprae sposti, in quant o le doglianze sono finalizzate a ottenere una complessiva rilettura del materiale probatorio nel senso che, in forza degli accordi intercorsi tra le parti, ### s.r.l.  non fosse obbligata al pagamento dei lavori extra-contratto e anche nel senso che non fossero stati neppure eseguiti tali lavori; al contrario, la sente nza impugnata ha escluso che l'appaltatrice, accettando la cessione del contratto di appalto, avesse rinunciato a richiedere alla cedente il corrispe ttivo per lavori diversi da quelli ori ginariamente previsti nel contratto e che erano stati effettivamente eseguiti. 6 È inammissibile anche il profilo di censura proposto ex art. 360 co.  1 n. 5 cod. proc. civ., in primo luogo ai sensi dell'art. 348-ter co.5 cod.  proc. civ. ratione temporis vigente, in ragione dell'introd uzione del giudizio d'appello successivamente all'11-9-2012 e all'introduzione del giudizio di cassazione prima del 28-2-2023, vertendosi in ipotesi di "doppia conforme", av endo la sentenza d'appello integralmente confermato la senten za di primo grado. In t ale caso il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui al n.5 dell'art. 360 cod. proc.  civ. è inamm issibile se non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della s entenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse ( Sez. 3 28-2-2023 n. 5947 Rv. 667202 -01, Cass. Sez. 1 22-12-2016 n. 26774 Rv. 643244-03, per tutt e). Al contrar io la ricorrente, limitandosi a lamentare che la Corte d'appello non abbia esaminato le sue deduzioni, presuppone l'inesistenza di una diversità delle ragioni di fatto poste a fondamento delle decisioni di primo e di secondo grado. 
Del resto, il motivo proposto ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 5 cod. proc.  civ. è inammissibile anche perché non individua il fatto o i fatti specifici oggetto di discussione tra le parti e che abbiano avuto carattere decisivo, nei termini richiesti da Cass. Sez. U 7-4-2014 n. 8053 Rv.  629831-01; come già espo sto , il motivo si limita a lamentare la complessiva valutazione delle risultanze istrutt orie in termini sfavorevoli alla società ricorrente e perciò si risolve in una richiesta di rivalutazione dei fatti, in quanto t ale inammissibile in sede ###il secondo motivo, intitolato “violazione art. 112 c.p.c. per violazione principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.”, la ricorrente lamenta ulteriormente il rigetto del suo secondo motivo di appello, evidenziando che il Tribunale in modo fuorviante e non pertinente rispetto all'oggetto del contendere 7 ha chiesto al c.t.u. di verificare la congruità del prezzo di tutte le opere realizzate; quindi si duo le del fatto che il c.t.u. abbia p roceduto al riprezzamento secondo il tariffario del ### della ### di tutte le opere, con la conseguente sostituzione del prezzo di tutte le lavorazioni, non contestate, con un prezzo diverso da quello pattuito; aggiu nge che la Corte d'appello no n ha dato al cuna indicazione in ordine alla natura e alla quantità delle ulteriori attività espletate da ### rispetto a quelle contrattualmente previste e in ordine al fatto ch e tali d iversità di attivit à riguarderebbe ro tutte le prestazioni previste nel contratto, per cui dichiara che è stata del tutto inconferente la motivazione data a g iustifica zione della rideterminazione dell'intero prezzo del contratto.  2.1.Il motivo, da qualificare come proposto ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 4 cod. proc. civ., è inammissibile, in quanto si risolve nel riproporre le deduzioni svolte con il secondo motivo di appello, con il quale ### nti s.r.l. ave va imputato alla sentenz a di primo grado la violazione dell'art. 112 cod. proc.  La sentenza impugnata ha escluso qualsiasi ultrapetizione nella sentenza di primo grado, osservando che il c.t.u. aveva accertato la diversità delle opere realizzate, sia perché le opere previste nel progetto originario erano state compiute con modalità diverse e più onerose a cura dell'appaltatrice ### sia perché erano state eseguite op ere ulteriori rispetto a quelle originariamente previste; ha dichiarato che ### struzioni aveva chiesto un corrispettivo adeguato e ulteriore per tali ulteriori attività, rispetto a quelle originariamente previste, sia con la domanda monitoria sia con la domanda riconvenzionale; a fronte di questi dati, ha dichiarato che non coglieva nel segno la doglianza dell'appellante in ordine all'asserita determinazione dell'intero prezzo dell'appalto, in luogo del corrispettivo a corpo di ### 650.000,00 pattuito tra ### e ### 8 ### perché per tutte le oper e realizzate -quelle originarie eseguite con modalità diverse, quali quelle per il consolidamento, e quelle ulteriori e aggiuntiveil c.t.u. aveva dovuto eseguire un nuovo calcolo del cor rispettivo, per ad eguarlo al maggiore impegno della società appaltatrice impostogli dalla committente. Ha aggiunto che alla committente era imputabile anche la tenuta della contabilità originaria che, essendo disordinata, non aveva consentito riscontro documentale, con la conseguenza che il c.t.u. aveva dovuto eseguire verifiche in concreto per stabilire le difformità tra il programma originario e quello che via via era chiesto di realizzare a ### quindi, ha escluso che vi fosse stata la sostitu zione del p rezzo la mentata dall'appellante e ha dichiarato che vi era stato il riconosci mento, mediante parametri tariffari, del maggiore impegno sostenuto da ### rispetto all'orig inario contratto di app alto che aveva previsto prezzo a corpo, richiamando il principio secondo il quale, anche nel caso di prezzo a corpo, il prezzo può subire modifiche giustificate da variazioni in corso d'opera, quali si erano verificate nel caso; ha dichiarato che nella fattispecie nulla nel contratto era rimasto invariato, con la conseguenza che tutto il compenso era stato necessariamente sottoposto alla rideterminazione tariffaria. 
A fronte di questo contenuto della pronuncia, al fine di sostenere in modo ammissibile che la sentenza avesse erroneamente applicato l'art. 112 cod. proc. civ., la ricorrente avrebbe dovuto allegare e dimostrare -facendo specifico riferimento al contenuto dei relativi atti in ossequio all'art. 366 co. 1 n. 6 cod. proc. civ.- che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte d'appello, la società appaltatrice non aveva chiesto il riconoscim ento d el corrispettivo per le at tività ulteriori rispetto a quelle originariamente previste, con riguardo a tutte le opere realizzate. 9 In mancanza di censura ammissibile, è evidente che le ulteriori affermazioni risultano de l tutto irrilevanti, perché esat tamente la sentenza impugnata ha escluso l'ultrapetizione a fronte di domanda avente a oggetto la rideterminazione dei corrispettivi in ragione del fatto che, oltre ad essere state richieste opere ulteriori rispetto a quelle contrattuali, tutte le lavorazioni previste dal contratto erano st ate pretese dalla committen te in termini div ersi e più onerosi per l'appaltatrice. Sotto il profilo relativo alle opere richieste ed eseguite, invece, la sentenza ha svolto accertamento in fatto, in sé estraneo al paradigma del motivo proposto per violazione dell'art. 112 cod. proc.   3.Il terzo motivo è intitolato “violazione art. 115 e 116 c.p.c. per la mancata valutazione delle prove in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.  ### art. 132, comma 2, n.4 c.p.c. per motivazione illogica in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.” e con esso la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere rigettato il suo terzo motivo di appello; evidenzia che i sopralluoghi e gli accertamenti sul posto del c.t.u. erano avvenuti solo nella fase precedente al deposito del primo elaborato e che le elaborazioni peritali sono state via via modificate sulla base dei medesimi dati dei quali d isponeva il c.t. u. all'epoca dell a prima relazione tecnica; rileva che, alle richieste di chiarimenti formulate da ### il c.t.u. aveva sempre ribadito il suo convincimento, confermando che non fosse possibile accertare quali lavorazioni fossero extracontrattuali a causa delle modalità di tenuta della contabilità originaria; quin di sostiene che il c.t. u., lungi dall'acce rtare i lavori dedotti da ### ha condotto una perizia esplorativa, nella quale ha individuato lavorazioni extracontrattuali che non erano state dedotte da ### e lamenta ch e la sente nza, recependo acriticamente le illogicità manifeste della c.t.u., sia a sua volta illogica e inaccettabile. 10 3.1.La sentenza impugnata ha rigettato il terzo motivo di appello in quanto che la presentazione di tre elaborati tecnici diversi da parte del c.t.u., lungi dall'essere segno di superficialità negli accertamenti, indicava che gli appro fondimenti erano stati provocati d al contraddittorio tra le parti durante le operazioni peritali, con l'ulteriore conseguenza che il c.t.u . aveva di volt a in volta adeguato, ove necessario, l'elab orato alle prospettazioni -evidentemente fondate dalle parti. 
Gli argomenti della ricorrente non individuano nella pronuncia una qualche violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc.  civ., che può essere denunciata solo nei termini sopra esposti al punto 1.1., per cui sotto tale profilo il motivo è inammissibile. 
Il mot ivo è infondato laddove sostien e il viz io di motivazione, essendo consolidato il principio secondo il quale, sulla base dell'attuale formulazione dell'art. 360 co.1 n. 5 cod. proc. civ., non è più deducibile quale vizio di legittim ità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedime nti giu diziari non si sottraggono all'obbligo di motivazione previsto in via generale dall'art. 111 Cost. e nel processo civile dall'art. 132 co.2 n. 4 cod. proc. civ.; il sindacato di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica del rispetto del minimo costituzionale e tale obbligo è violato, concretandosi nullità processuale deducibile ex art. 360 co. 1 n.4 cod. proc. civ., qualora la motivazione sia tot almente mancante o meramente apparente, o viziata da manifesta e irriducibile contradd ittoriet à o sia perplessa e incomprensibile, purché il vizio risulti dallo stesso testo della sentenza, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; al di fuori di tali ipotesi il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un fatto storico, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia d ecisivo ai fini di u na diversa ricostruzione della controversia (Cass. Sez. U 7-4-2014 n. 8053 Rv. 629830-01, Cass. 11 Sez. 3 12-10-2017 n. 23940 Rv. 645828-01, Cass. Sez. 6-3 25-9-2018 n. 22598 Rv. 650880-01, Cass. Sez. 1 14-2-2022 n. 4777 Rv. 669598- 02, per tutte). 
Nella fattispe cie, diversamente da quanto sostenu to dalla ricorrente, la motivazione svolta per rigettare il terzo motivo di appello è pienamente comprensibile, logica e priva di contraddizioni, in quanto la Corte d'appello ha ritenuto che nei tre successivi elaborati il c.t.u.  avesse svolto gli approfondimenti resi necessari dalle deduzioni delle parti e avesse adeguato le sue conclusioni alle prospettazioni che aveva ritenuto fondate. Le critiche della ricorrente a tale motivazione non sono idonee neppure a prospettarne la nullità, in primo luogo perché fondate sul presup posto che il c.t.u., per modificare le precedenti conclusioni a fronte delle osservazioni delle parti, fosse obbligato a eseguire ulteriori sopralluoghi; la tesi non ha un qualche fondamento, mentre la sentenza ha all'evidenza ritenuto che il c.t.u. avesse già acquisito gli elementi di fatto necessari a verificare la fondatezza dei rilievi delle parti e perciò eventualmente a recepirli. Ino ltre, l'affermazione che la c.t.u. fosse stata esplorativa non è rilevante al fine di ritenere la nullità della motivazione della sentenza perché il vizio della motivazione deve risultare, come sopra esposto, dal testo della sentenza, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali e nessuna aff ermazione della sentenza è nel senso che fosse stata recepita dal Tribunale c.t.u. esplorativa.  4.Il quarto motivo è intitolato “violazione art. 115 e 116 c.p.c. per mancata valutazione delle prove in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.  ### art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. per motivazione illogica in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.” e con esso la ricorrente si duole del rigetto del suo quarto motiv o di appello ; lamenta che la sentenza impugnata abbia minimizzato l'imp ortanza della relaz ione dell'arch. 
Patacconi, direttore dei lavori dal 9-3-2011 al 27-10-2011, dichiarando 12 che il documento si inseriva in un quadro probatorio più complesso rappresentato dalle tre ### sostiene che tali asserzioni d imostrino come il giudice di primo grado non avesse analizzato i documenti in quanto, mettendo a confron to le relazioni tecniche allegate alle tre pratiche, risultava che prevede vano le medesime lavor azioni, con aggiunta nella seconda e nella terza DIA delle opere che indica, mentre il progetto era rimasto il medesimo; quindi sostiene non si giustifichi quanto ritenuto dalla Corte d'appello, in ordine al fatto che le pratiche DIA dessero ragione di tutti i profili della domanda dell'appaltatrice, relativi a lavori extracontrattuali non dimostrati e non contemplati nelle tre ### 4.1.La sentenza impugnata ha rigettato il quarto motivo di appello, rilevando che la dichiarazione del direttore dei lavori era irrilevante a fronte del più com plesso ragionamen to svolto dal T ribunale; ha dichiarato che, come ammesso dallo stesso appellante, i documenti significativi erano le tre dichiarazioni #### presentate da maggio a dicembre 2011 con nuovi elaborati grafici e tecnici e che risultava che, nell'arco di sei mesi, la committenza aveva avuto necessità di apportare modifiche che erano più di semplici varianti in corso d'opera, ma “nuovi tipi” con nuovi elaborati; ha ritenuto che era in contrasto con le descrizioni poste a corredo autori degli elaborati, allegati alle istanze che i tecni ci in caricati avevano eseguito, affermare che le modifiche avevano comportato un minore impegno a carico di ### ha aggiunto che , in og ni caso, ogni variazione aveva comportato diverse lavorazioni a carico della società appaltatrice, a prescindere dalle quantità utilizzate o dal numero di appartamenti da realizzare, così che quel cantier e av eva provocato u n superamento della normale alea posta alla base dell'originaria offerta. 
A front e di questo contenu to della p ronuncia, come per i precedenti motivi, sono inammissibili le deduzioni volte a prospettare 13 il vizio ex art. 360 co. 1 n.3 cod. proc. civ. di violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.: gli argomenti non sono idonei a fare emergere la violazione di tali disp osizioni n ei termini esposti al punto 1.1., ma instano soltanto per una complessiva rilettura del materiale probatorio nel senso sostenuto dalla ricorrente, e perciò nel senso che non vi erano stati lavori ulteriori e diversi rispetto a quelli contrattualmente previsti che avessero comp ortato un agg ravio dell'impegno dell'appaltatrice. 
Ugualmente, come per i precedenti motivi, non sussiste vizio di motivazione rilevante in sede d i legittimità, perché la mot ivazione pienamente rispetta il minimo costituzionale. La sentenza ha spiegato la ragione per la quale, rispetto alle dichiarazioni rese dal direttore dei lavori, dovessero essere prese in considerazione le risultanze delle tre istanze amministrative e dei progetti alle stesse allegate, in quanto attestanti le rilevanti modificazioni delle lavorazioni e la circostanza che la ricorrente non condivida tale lettura dei documenti non rende la motivazione apparente, o irrimediabilmente contraddittoria o perplessa e incomprensibile.  5.Con il quinto motivo la ricorrente deduce “violazione art. 112 c.p.c. per violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. -violazione art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. per motivazione illogica in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.” e con esso la ricorrente si duole del rigetto del suo quinto motivo di appello. 
Evidenzia che, diversamente da quanto ritenu to dalla sentenza impugnata, ### nella sua comparsa di costituzione di primo grado non aveva sollevato alcuna specifica eccezione sulla corresponsabilità della committenz a nella causazione dei vizi e nel mancato completamento delle opere; sostiene che il prog etto r elativo agli interventi edilizi era stato depositato presso gli uffici competenti il 26- 5-2011 e non il I-12-2012 come affermato dal c.t.u. e le pratiche non 14 riguardavano adeguament i a consolidamenti né varianti dovute a errori; quindi lamenta che il c.t.u. abbia operato arbitrariamente una notevole riduzione delle post e risarcitorie sulla base di corresponsabilità non dedotta da ### con illegittimo op erare, acriticamente fatto proprio dal giudice di primo grado, senza che la giustificazione sia stata data dal giudice di appello, con grave vizio di motivazione.  5.1.La sentenza impugnata ha rigettato il quinto motivo di appello dichiarando che nella comparsa di costituzione di ### i lavori erano stati descritti indicando chiaramente la responsabilità dei committenti e dei direttori dei lavori e quindi il Tribunale ne aveva correttamente tenuto conto ex art. 1227 co. 1 cod. civ.; ha aggiunto che gli app rofondimenti e seguiti dal c.t.u. avevano confermato la necessità di adeguare i proge tti di manutenzione straordinaria dell'immobile a determinati parametri, soprattutt o per quanto riguardava il consoli damento , come emergeva dalle tre istanze amministrative, e avevano altresì confermato adeguamenti e varianti ritenute necessarie dalla committen za; ha d ichiarato ch e doveva tenersi conto di una limitazione di responsabilità per l'autore del danno ex art. 1227 cod. civ., nell'ipotesi di errore del professionista riferibile alla committente ex art. 1228 cod.  A fronte di questo contenuto della pronuncia, il motivo è in primo luogo inammissibile ex art. 366 co. 1 n. 6 cod. proc. civ. perché, per sostenere che il giudicant e avesse erron eamente interpretato il contenuto della comparsa di cost ituzione e risposta della società appaltatrice, per il fatto che la stessa non aveva d edotto i fatti integranti la colpa della committente, avrebbe dovuto fare specifico riferimento al contenuto di q uella comp arsa di risposta. Infatti, la deduzione dell'error in procedendo legittima il giudice d i legittimit à all'esame degli atti d el giudizio a c ondizione che la censura sia 15 formulata nel rispetto d elle norme d i contenuto-forma del ricorso (Cass. Sez. U 22-5-2012 n. 8077 Rv. 622361-01, Cass. Sez. 3 7-6- 2023 n. 16028 Rv. 667816-02). 
Inoltre, il concorso di colpa di cui all'art. 1227 co. 1 cod. civ. è rilevabile dal giudice d'ufficio, allorché siano prospettati gli elementi di fatto dai quali sia desumibile la sussistenza di condotta colposa del danneggiato (Cass. Sez. 6-3 15-2-2023 n. 4770 Rv. 666764-01, Sez. 3 2-4-2021 n. 9200 Rv. 661071-01); quindi, la questione neppure si pone in termini di specifica formulazione dell'eccezione, ma solo nei termini di allegazione e prova dei fatti dai quali dedurre il concorso di colpa. Sul punto, l'unica doglianza della ricorrente è nel senso che la consulenza d'ufficio avrebbe erroneamente accertato i fatti, errore riverberatosi sulla sentenza; perciò si rimane nell'ambito di una critica all'apprezzamento in fatto, in quanto tale estrane o al sindacat o di legittimità. Va escluso qualsiasi vizio della motivazione rilevante in sede di legittimità perché sul punto la motivazione, con il contenuto sopra esposto, soddisfa il minimo costituzionale, essendo effettiva e coerente.  6.Il sesto mo tivo è intitolato “violazione art. 112 c.p.c. per violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato in relazione all'art. 360 n.3 c.p.c. - violazione e falsa applicazione degli artt. 194 c.p.c., 90 disp. att. c.p.c. e 198 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.”; con esso la ricorrente si duole del rigetto del suo sesto motivo di appello, con il quale aveva articolato cinque profili di nullità della c.t.u., trattandone soltanto uno; sostiene che il profilo trattato sia stato ingiustamente disatteso, in quanto il c.t.u. aveva acquisito illegittimamente tre fatture, non facendone un uso meramente accessorio.  6.1.Il motivo, nella parte in cui lamenta l'omessa disamin a di quattro profili di nullità della c.t.u. è infondato, dovendosi osservare 16 che la sentenza impugnata, laddove ha esposto il contenuto del sesto motivo di appello (pag. 14, § 3.6), ha dimostrato di avere presente che il mot ivo denunciava la nullità della c.t.u. sotto d istinti profili, ivi elencati, al fine di chiedere la rinnovazione della consulenza d'ufficio. 
La circostanza che al §4.6, laddove ha esaminato il sesto motivo di appello, la sentenza abbia fatt o specifi co riferimento solo al profilo dell'acquisizione di tre fatture in violazione d el principio d el contraddittorio non significa che gli altri pro fili non sian o stati esaminati, ma sol tanto ch e i relativi profili non richiedevano u na specifica disamina, in quanto vi era stata a riguardo una statuizione implicita di rigetto. Si ricorda che non rico rre il vizio di omessa pronuncia ove la decisione comporti una statuizione implicita di rigetto dell'eccezione, nel senso che l'eccezione, pur se non espressamente trattata, sia superata o travolta dalla soluzione di altra questione, il cui esame presuppone, come necessario antecedente logico-giuridico, la sua irrilevanza o infondatezza (Cass. Sez. 2 26-9-2024 n. 25710 Rv.  672295-02, Cass. Sez. 5 6-12-2017 n. 29191 Rv. 646290-01, Sez. 1 8-3-2007 n. 5351 Rv. 595288-01). 
Specificamente, con riguardo al profilo di nullità riferito al la violazione del contraddittorio per il fatto che la perizia aveva contenuti diversi e aggiuntivi rispetto alla prima versione trasmessa alle parti, la sentenza, nell'esaminare il terzo motivo di appello, ha dichiarato che la presentazione di tre elabo rati era segno degli approfondimenti provocati dal contrad dittorio du rante le operazioni peritali, con la conseguenza che il perito aveva di volta in volta adeguato l'elaborato alle prospettazioni delle parti risultate fondate. Evidentemente questa pronuncia comporta anche l'implicito rigetto della relativa eccezione di nullità. 
Con riguardo al profilo secondo il quale la c.t.u. non poteva avere “contenuto giuridico”, evidentement e l'eccezione è stata 17 implicitamente rigettata, in quanto il contenuto giuridico della c.t.u.  avrebbe avuto rilievo se e in quanto la sentenza lo avesse recepito e quindi era sul piano della censura alla sentenza che la questione doveva essere posta. 
Con riguardo alla “ultroneità” della c.t.u. per avere quantificato il credito di ### non sulla base dell'accertamento delle opere extracapitolato dedotte dalla stessa ma sulla base di un ricalcolo di tutti i lavori, la senten za nell'esaminare il secondo motivo di appello ha rigettato tutte le doglianze relative alla rideterminazione del prezzo per tutte le opere, nei termini già esaminati (cfr. sopra, punto 2.1.). Quindi, ha implicitamente rigettato anche la relativa eccezione di nullità della c.t.u. 
Con riguardo al profilo della mancata risposta del c.t.u. ad alcuni quesiti, all'evidenza la sentenza impugnata ha implicitamente escluso che si trattasse di omissioni che comportassero nullità della c.t.u., in quanto non ha disposto la rinnovazione della c.t.u. 
Invece, in riferimento alla questione dell'acquisizione di tre fatture in violazione del principio del contraddittorio, la sentenza ha dichiarato che la doglianza era inammissibile perché, a fronte della statuizione del giudice di primo grado secondo cui si trattava di documenti meramente accessori, cioè chiarificatori della situazione di fatto già accertata, sui quali si era svolto il contraddittorio, in violazione dell'art. 342 cod. proc.  civ. l'appellante non aveva spiegato perché i docum ent i avessero natura essenziale; ha aggiunto che i lavori extra-contratto erano stati direttamente accertati dal c.t.u. e qu indi quei documenti erano irrilevanti rispetto a tutti gli altri univoci e concordanti eleme nti probatori acquisiti al processo. 
A front e di questo contenu to della p ronuncia, la ricorrente in sostanza sostiene che il c. t.u. non abbia fatto uso meramente accessorio delle fat ture, ma le abbia util izzate per il ricalcolo del 18 corrispettivo e che perciò le fatture erano rilevanti e non meramente accessorie. La deduzione è inammissibile, perché si risolve, a fronte della dichiarazione di inammissibilità del motivo di appello per carenza di spe cificità ex art. 342 cod. proc. civ. pro nunciat a dalla Corte d'appello, nel fornire in questa sede la specificazione che la sentenza ha ritenuto mancante. Diversamente, la ricorrente avrebbe dovuto non solo dedurre la violazione dell'art. 342 cod. proc. civ. commessa dalla sentenza impugnata, ma anche argomentare in ordine al dato che il suo motivo di appello non era inammissibile, allegando in quali termini avesse svolto le deduzioni finalizzate a sostenere che le tre fatture dimostrassero fatti non altrime nti provati in causa e perciò non potessero essere autonomamente acquisite dal c.t.u.  7.Il settimo mot ivo è intitolato “violazione art. 112 c.p.c. per violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. - violazione art. 115 e 116 c.p.c. per mancata valutazione delle prove in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.” e con e sso la ricorre nte censura il rigetto del suo settimo motivo di appello; evidenzia che, d iversamente da quanto riduttivamente ritenuto dalla sentenza impu gnata, con il predetto motivo aveva esposto i limiti entro i quali può essere chiesto l'aumento del prezzo nell'appalto a corpo e poi aveva riportato le previsioni degli artt. 2 e 3 delle condizioni allegate al contratto di appalto, secondo le quali ### avrebbe avuto diritto a sovraprezzo s olo n el caso in cui le varianti superassero il sesto. Ribadisce che il c.t .u. no n ha accertato lavori extra-contratto e quindi non ne ha neppure accertato l'entità e il superamento o meno del sesto.  7.1.Il motivo è inammissibile. 
La sentenza impugnata ha rigettato il settimo motivo di appello limitandosi a richiamare gli argomenti svolti per il rigetto del secondo motivo di appello e già sopra esaminati al punto 2.1. Quindi, per 19 censurare in modo pertinen te tale statuizione, la ricorre nte non si sarebbe potuta limitare, come ha fatto, a richiamare il contenuto del suo settimo motivo di appello, perché secondo l'accertamento svolto dalla sentenza impugnata nel rigettare il secondo motivo di appello, la questione non si poneva in termini di varianti che superassero o meno il sesto. ### l'accertamento svolto dalla Corte d'appello tutte le lavorazioni erano state esegui te in t ermini diversi da q uelli contrattualmente previsti, con una modifica dell'oggetto del contratto che aveva imposto il ricalcolo complessivo del compenso, in quanto nulla era rimasto invariato. Quindi, al fine di rendere rilevanti le sue deduzioni sul fatto che l'appalto era a corpo e prevedeva il pagamento delle varianti che superassero il sesto, la ricorrente avrebbe dovuto censurare tale accertamento in fatto in termini ammissibili nel giudizio di legittimità.  8.Con l'ottavo motivo la ricorrente deduce “violazione art. 115 e 116 c.p.c. per mancata valutazione delle prove in relazione all'art. 360 n.3 c.p.c.” e si d uole del rigetto del suo ott avo motivo di appello; evidenzia che, diversamente da quanto affermato dalla Corte d'appello, non aveva impu tato alla sentenz a di primo grado una omessa pronuncia e che tale affermazione fosse il sint omo della scarsa attenzione prestata alla questione, confermata dal fatto che non vi era in atti alcuna allegazione e dimostrazione di ### a giustificazione del ritardo nei lavori; aggiunge che le tre DIA non erano relative a lavori straordinari, che, in og ni caso, le prime due pratiche DIA e rano precedenti alla scrittura privata di cessione del contratto di appalto e che la data di ultimazione dei lavori ai fini del computo della penale, fissata al 28-1-2012, era stata concordata dalle parti con la scrittura del 28-11-2011, quando tutti i lavori di consolidamento erano stati eseguiti e i proge tti DIA e rano stat i depositati; quindi sostiene sia evidente che ### con piena consapevolez za, aveva acce ttato il 20 termine dei lavori come pattuito con la scrittura del 28-11-2011 in relazione ai lavori da eseguire dopo quella data.  8.1.La sentenza impugn ata, nel rigettare l'ottav o motivo di appello, ha dichiarato non solo che non vi era stata l'omessa pronuncia prospettata nel motivo, ma anche che il ### ale aveva escluso il nesso eziologico t ra la condotta di ### e il d anno da ritardo lamentato dalla committente; ha confermato tale valutazione, dichiarando che la società appalta trice aveva dim ostrato la non imputabilità dei ritardi, attesa l'idoneità dei mutamenti apportati ai progetti originari, con tre dive rsi progetti nell'arco di tre mesi, a provocare uno slittament o della dat a originariamente fi ssata al momento dell'appalto. 
Tale pronuncia non è censurata in mod o pertin ente dalla ricorrente, con la conseguente inammissibilità del motivo, in quanto la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. ricorre solo nei casi sopra già esposti e, al contrario, anche con questo m otivo l a ricorrente propone una ricostruzione in fatto complessivamente diversa da quella eseguita nel giudizio di merito, in quanto tale estranea al giudizio di legittimità. 
Per di più, la ricorrente pare prospettare una lettura della scrittura del 28-11-2011 nel senso che in essa le parti avessero concordato la data di consegna dei lavori tenendo conto delle modifiche ai progetti che a quella data erano state già apportate e perciò proprio sulla base di quelle modifiche, con riguardo ai lavori da eseguire dopo il 28-11- 2011. La deduzione è inammissibile in primo luogo sotto il profilo della novità, perché si tratta di questione che non è esaminata dalla sentenza impugnata e non risulta posta in questi termini dall'ottavo motivo di appello, come trascritto nel ricors o. Inoltre, la deduzione è inammissibile perché presuppone una interpretazione della scrittura del 28-11-2011 che in primo lu ogo avrebbe richiesto, in ossequio 21 all'art. 366 co. 1 n. 6 cod. proc. ci v., la speci fica indicazione d el contenuto dell'accordo al fine di dimostrare che il suo contenuto fosse quello sostenuto dalla ricorrente; al contrario, non vi è traccia di ciò nel motivo, che si limita a evidenziare la data dell'accordo, elemento in sé evidentemente già considerato dalla sentenza impugnata.  9.Il nono motivo è intitolato “violazione art. 115 e 116 c.p.c. per mancata valutazione delle prove in relazione all'art. 360 n.3 c.p.c.” e con e sso la ricorre nte censura la sentenza impugnata pe r avere rigettato il suo nono motivo di appello volto a ottenere il risarcimento dei danni per gli inadempimenti dell'appaltatrice. Evidenzia di avere depositato in allegato all'atto di citazione in opposizione due proposte di acquisto e lettere di richiesta di intervento dei promissari acquirenti, lettere con cui ### vestim enti ch iedeva a ### di sostituire mattonelle e riparare i vizi e aggiunge di avere formulato prova per testi con i potenziali acquirenti per dimostrare il nesso eziologico tra l'omessa riparazione e le mancate vendite; sostiene che le carenze probatorie siano addebitabili all'omesso atten to esame della documentazione e alla mancata ammissione della prova per testi.  9.1.La sentenza impugn ata ha dichiarato che le do mande risarcitorie proposte ### erano state ritenute assorbite e perciò implicit amente rigettate dal ### alla luce delle considerazioni relative al concorso colposo della committente e alla non imputabilità a ### dei ritardi nell'ultimazione delle opere, con la conseguenz a che sarebbe spettato all 'appellante allegare e dimostrare che determinati one ri asseritament e sostenuti fossero riconducibili a quei vizi e difetti; quindi ha escluso che potesse essere imputata alla società appaltatrice la mancata vendita di appartamenti per mancati interventi riparatori ai pavimenti e alle tracce di umidità, trattandosi di operazioni comunque eseguibili dalla stessa SM ### salvo il diritto al risarcim ento a carico di M arvi; ha 22 aggiunto che gli oneri da interessi passivi del mutuo, come prospettati dall'appellante, rientravano nell'ordinario rischio imprenditoriale, non essendo stato specificamente allegato e provato che tali esborsi fossero stati maggiori soltanto per il comportamento della società appaltatrice. 
Gli argomenti d ella ricorrente n eppure censurano in modo pertinente e ammissibile in sede di legittimità le statuizioni al fine di farne emergere l'erroneità, ma si limitano a riproporre la propria tesi sull'esistenza del danno, senza considerare le ragioni per le quali la sentenza ne ha esclu so la risarcibilità, sia con riferimento alla mancanza di responsabilità in capo all'appaltatrice, sia con riferimento all'inesistenza della prova di danno risarcibile. 
Inoltre, anche questo motivo è inammis sibile per le m edesime ragioni per le quali sono inammissibili gli altri motivi laddove è dedotta la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., perché nessuno degli argomenti è utile a fare emergere la violazione di tali disposizioni nei termini richiesti da Cass. Sez. U 20867/2020, mentre tutte le deduzioni sono fi nalizzate a ottenere la ricostruzione dei fatti favorevole alla ricorrente. Neppure la mancata ammissione della prova testimoniale è censurabile in sede di legittimità per violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. (Cass. Sez. 3 14-4-2025 n. 9731 Rv. 674614-01), mentre alla riqualificazione del motivo ex art. 360 co.  1 n. 5 cod. proc. civ. ostano sia le modalità della sua formulazione, sia la preclusione derivante dalla “doppia conforme”.  10.In conclusione il ricorso è integralmente rigettato. 
Nulla sulle spese del giudizio di legittimità, essendo la controparte rimasta intimata. 
In considerazione dell'esito del ricorso, ai sensi dell'art. 13 co. 1- quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, 23 di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.  P.Q.M.  La Corte rigetta il ricorso. 
Sussistono ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co.1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte suprema di cassazione il #### 

Giudice/firmatari: Grasso Giuseppe, Cavallino Linalisa

M

Tribunale di Locri, Sentenza n. 775/2025 del 01-07-2025

... oggetto di giudizio sono coinvolti in un procedimento penale concernente istanze rivolte agli ### previdenziali tese al conseguimento di prestazioni per patologie inesistenti o per lesioni falsamente aggravate. Infatti, non risulta che i medici certificatori siano coinvolti in procedimenti penali che riguardino l'odierno ricorrente o i fatti oggetto del presente giudizio. In ogni caso, l'accertamento e la quantificazione delle malattie professionali sono avvenuti in corso del giudizio, con l'ausilio di un consulente tecnico d'ufficio, nominato dal giudice. Pertanto, il ricorso va accolto parzialmente, con il riconoscimento della natura professionale della patologia “ernia del disco cervicale”, con una percentuale del 3% che, unificata con la percentuale del 24% per le patologie “modica limitazione spalla dx” ed “ernia del disco lombare”, confermate in questa sede alla luce delle conclusioni peritali, determina una percentuale complessiva del 26% con decorrenza da luglio 2015. Le spese di lite restano compensate tra le parti nella misura della metà, ponendo a carico dell'I.N.A.I.L. la rimanente parte, considerando che, con riferimento alle patologie riconosciute, è stata (leggi tutto)...

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Sentenza nr. ___________/___________ TRIBUNALE DI LOCRI SEZIONE CIVILE Controversie in materia di lavoro e previdenza REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice dott.ssa ### all'udienza del 01/07/2025, ha pronunciato la seguente ### causa iscritta al n. 3248 / 2021 reg.gen.sez.lavoro, e vertente TRA ### (c.f. ###) rappresentato e difeso dall'avv. ### con la quale è elettivamente domiciliat ### ricorrente ### I.N.A.I.L., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. ### con la quale è elettivamente domiciliato in #### via ### di ### n. 54 resistente ### malattia professionale ### per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza ### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data ###, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, ha esposto: - che ha svolto attività lavorativa alle dipendenze dell'azienda A.Fo.R.  (oggi ###), in qualità muratore e carpentiere, dal 1980 al 1982 e, in qualità di idraulico forestale, dal 1990; - che, nel periodo in cui ha svolto l'attività di carpentiere, si è occupato della costruzione di strutture in legno e in ferro, come impalcature e sagome di cemento armato, destinate alla realizzazione di edifici e case; - che, inoltre, è stato adibito al trasporto di lunghe tavole in legno, assi di ferro, sacchi di cemento, colate di calcestruzzo, con conseguenti ripercussioni sulle braccia e sulla schiena; - che, durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, è stato esposto alle più disparate condizioni metereologiche, che hanno comportato delle conseguenze sull'apparato respiratorio; - che, nello svolgimento dell'attività lavorativa di idraulico forestale, è stato adibito a svariate mansioni quali la costruzione delle “gabbionate”, necessarie per trattenere il terreno nelle zone scoscese e a rischio di frane, la spaccatura delle pietre, avvalendosi di una grossa mazza e occupandosi del trasporto delle stesse per la relativa sistemazione; - che, pertanto, è stato sottoposto ad un intenso sforzo fisico, assumendo posizioni scomode e difficili, con considerevole fatica per le braccia, per le spalle e per tutto il sistema scheletrico; - che si è occupato anche della sistemazione e della pulizia dei viottoli, delle strade e degli acquedotti, utilizzando strumenti quali falci, picconi, roncole, motoseghe e decespugliatori; - che si è occupato della rimozione delle piante e della potatura degli alberi, utilizzando la serra a motore, o sradicando direttamente gli alberi; - che ha frequentemente svolto l'attività di carico e scarico ai fini del trasporto del legname, subendo ripercussioni a carico della schiena e delle spalle; - che, a causa delle attività lavorative complessivamente svolte, è stato esposto a fattori patogeni, inalando polveri e sostanze nocive provenienti dalla terra, dalle strade e dal materiale utilizzato e al forte rumore causato dalla serra a motore e dal decespugliatore; - che le attività lavorative svolte hanno provocato l'insorgere di molteplici patologie, quali: “spondiloartrosi del rachide cerico-dorso-lombare con cervico cefalgia cronica e vertiginosa, nonché unco-artrosi con blocco vertebrale posteriore congenito; discopatie multiple tratto cervicale ###-###, ###-###; dorsolombalgia cronica con discopatia ###-### tratto lombare; protusioni discali multiple ###-###, ###-###, ###-###, con segni di sofferenza radicolare e crampi muscolo arti superiori ed inferiori; spalla dolorosa bilaterale più marcata a DX per periartrite scapolo omerale, nonché coxalgia bilaterale più accentuata a DX per entesopatia troncanterica bilaterale; gonalgia bilaterale da condropatia e menicosi degenerativa”; - che, pertanto, ha presentato denuncia di malattia professionale all'I.N.A.I.L., dalla quale sono scaturite le pratiche di infortunio e di malattia professionale n. 500558950 (patologia “coxartrosi bilaterale”), n. 500558951 (patologia: “ernia del disco cervicale ###-###, ###-###, ###-###”), n. 500558952 (patologia: “spondiloartropatia cervicale”), n. 500558953 (patologia: “condropatia ginocchia”), n. 500558954 (patologia: “gonartropatia ginocchia DX e SX”), n. 500558955 (patologia: “periartrite spalla DX e SX”), 500559956 e 500558957; - che, con riferimento alle pratiche n. 500558950, n. 500558951, 500558952, n. 500558953, n. 500558954, n. 500558955, l'I.N.A.I.L. ha disposto l'archiviazione, per assenza dello specifico rischio di contrarre le malattie denunciate; - che, avverso i provvedimenti dell'I.N.A.I.L., ha proposto opposizione, ottenendo la conferma di quanto precedentemente stabilito dall'### - che, in data ###, ha inoltrato domanda di revisione, allegando una certificazione medica attestante una percentuale di danno biologico complessivo pari al 36%; - che, ciononostante, l'istituto resistente è rimasto inerte; - che, in data ###, relativamente alla pratica n. 500558956, l'I.NA.I.L. ha comunicato che : “è stata accertata una menomazione dell'integrità psico-fisica che non dà diritto ad indennizzo in capitale né a costituzione di rendita…la menomazione accertata è la seguente: modica limitazione funzionale spalla DX. Grado accertato: 005%; grado complessivo: 005%”; - che, avverso tale provvedimento, ha proposto opposizione, allegando un certificato medico del 24/09/2015 attestante una inabilità pari al 16%; - che, in data ###, l'I.N.A.I.L. ha comunicato che: “la percentuale richiesta è nettamente sproporzionata rispetto alla previsione massima tabellare per organo o funzione interessati, alla quale si è fatto riferimento anche solo in via analogica”; - che, in data ###, con riferimento alla pratica n. 500558957, l'### ha comunicato che: “è stata accertata una menomazione dell'integrità psico-fisica che dà diritto ad indennizzo in capitale…la menomazione accertata è la seguente: ernia del disco lombare### accertato: 013%; grado complessivo: 013%”; - che, avverso tale provvedimento, ha proposto opposizione, allegando un certificato medico attestante una inabilità pari al 20 %; - che, successivamente, l'I.NA.I.L. ha concluso che: “la percentuale richiesta è nettamente sproporzionata rispetto alla previsione massima tabella re per organo o funzione interessati, alla quale si è fatto riferimento anche solo in via analogica”; - che, con provvedimento del 02/06/2016, emesso a seguito di revisione, l'### ha confermato la percentuale del 13%; - che, avverso tale provvedimento, ha proposto opposizione, allegando un certificato medico attestante una percentuale del 22%; - che, con provvedimento del 21/03/2017, l'I.N.A.I.L. ha accorpato i casi n. 500558956 e n. 500558957, attribuendo una percentuale complessiva di danno biologico del 20%; - che, con successivo provvedimento del 18/07/2017, l'### ha attribuito per i suddetti casi una percentuale di danno biologico complessiva pari al 24%; - che, avverso tale provvedimento, ha proposto opposizione, rimasta priva di riscontro; - che, a causa delle plurime malattie professionali contratte, è affetto da esiti invalidanti più gravi rispetto a quanto accertato dall'I.N.A.I.L.; - che i provvedimenti notificati dall'### sono erronei, anche alla luce della documentazione medica allegata e dei certificati valutativi del 21/10/2019 e dell'11/10/2021; - che ha diritto ad ottenere il riconoscimento della malattia professionale richiesta. 
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni: " Piaccia all'###mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento della domanda, 1) accertare e dichiarare, con qualsiasi statuizione e previa CTU medico - legale, anche alla luce del certificato medico - valutativo del 21.10.2019 attributivo di una percentuale del 36% nonché della documentazione sanitaria allegata proveniente da strutture pubbliche, tutti relativi alle specifiche malattie denunciate: a) in conseguenza delle specifiche mansioni svolte in più di venti anni di lavoro, la natura professionale delle patologie non riconosciute al ricorrente con riferimento ai casi nn. 500558950, 500558951, 500558952, 500558953, 500558954, 500558955 (ovvero: coxartrosi bilaterale, ernia del disco cervicale ###-###, ###-###, ###-###, spondiloartropatia cervicale, gonartropatia ginocchia DX e SX, periartrite spalla DX e SX) ma da questi sofferte - sia nei termini di esistenza del rischio connaturato alla specificità delle attività svolte dalle quali scaturiscono le patologie sofferte, sia di idoneità dello stesso a determinare il nascere delle malattie stessa nonché di idoneità della documentazione medica in suo possesso, con individuazione della loro gravità e del relativo grado di inabilità e la sua incidenza, in modo permanente, sull'attitudine lavorativa nonché sotto il profilo del danno biologico, con condanna dell'### in persona del suo legale rappresentante p.t., al riconoscimento della percentuale di inabilità che verrà attribuita; b) la decorrenza delle malattie dalla data della denuncia ovvero da quella accertata dal ### considerando unitariamente o singolarmente le patologie denunciate e lavorate con le distinte procedure amministrative in epigrafe indicate; 2) accertato, con riferimento ai casi nn.  500558950, 500558951, 500558952, 500558953, 500558954, 500558955, il grado di inabilità e la loro origine professionale e condannato l'### al riconoscimento della relativa percentuale riconosciuta, condannare l'I.N.A.I.L.  in persona del suo legale rappresentante p.t., ove sia stata raggiunta una percentuale pari o superiore alla soglia minima indennizzabile (6%), alla corresponsione di un indennizzo da costituirsi in rendita vitalizia o in conto capitale (ovvero di adeguamento del beneficio che sia già goduto) per il danno biologico che risulterà dovuto, ordinando il pagamento delle relative somme con interessi legali e/o rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo; 2) accertare e dichiarare, con qualsiasi statuizione e nella misura che sarà stabilita dalla CTU medico - legale, tenendo anche conto del certificato medico valutativo dell'11.10.2021 attributivo di una percentuale di danno biologico complessiva del 28% nonché di tutta la documentazione medica allegata e proveniente da strutture pubbliche: a) in conseguenza delle specifiche mansioni svolte in più di venti anni di lavoro, che le patologie lamentate - già riconosciute di natura professionale - relativamente al caso 500558957 sì come conglobante il n. 500558956 (patologia erniaria LS e modica limitazione funzionale spalla DX), abbiano un grado di inabilità di percentuale superiore al 24% con individuazione della loro gravità e del relativo grado di inabilità e la loro incidenza, in modo permanente, sull'attitudine lavorativa nonché sotto il profilo del danno biologico, con condanna dell'### in persona del suo legale rappresentante p.t., al riconoscimento della percentuale di inabilità che verrà attribuita; b) la decorrenza della malattia dalla data della denuncia ovvero da quella accertata dal ### considerando unitariamente o singolarmente le patologie denunciate e lavorate con le distinte procedure amministrative in epigrafe indicate; c) accertato, con riferimento al caso n. caso n. 500558957 sì come conglobante il n. 500558956, il grado di inabilità e l'origine professionale già riconosciuta dall'### condannare l'I.N.A.I.L. in persona del suo legale rappresentante p.t., alla corresponsione di un indennizzo da costituirsi in rendita vitalizia ovvero in conto capitale (nonché di adeguamento del beneficio che sia già goduto) per il danno biologico che risulterà dovuto, ordinando il pagamento delle relative somme con interessi legali e/o rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo; 3) condannare, altresì, l'I.N.A.I.L., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento di spese e competenze ed onorari del presente giudizio, oltre Iva e ### con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario. ". 
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l'I.N.A.I.L., eccependo: - che ha riconosciuto la natura professionale delle patologie “ernia discale” e “tendinopatia spalle”, ma non delle altre patologie lamentate dal ricorrente; - che le menomazioni riscontrate sono state valutate, rispettivamente, nella misura del 20% e del 4%; - che, conseguentemente, l'### ha provveduto ad erogare un indennizzo per danno biologico nella misura del 13%; - che tale percentuale, aumentata al 24% a seguito di revisione, è stata rivalutata nella misura del 20% valutazione equa in quanto rispondente alle previsioni tabellari; - che la richiesta formulata dal ricorrente è generica, eccessiva e riferita a patologie non meglio qualificate; - che, dagli accertamenti medico-legali effettuati, è emerso che il sig.  ### non è stato esposto a rischio morbigeno lavorativo; - che le malattie denunciate dal ricorrente, degenerative e multifattoriali, costituiscono la naturale evoluzione di un quadro patologico comune e diffuso nella popolazione; - che, pertanto, non sussistono i requisiti per il riconoscimento della malattia professionale denunciata. 
Alla luce di quanto esposto, ha concluso per il rigetto del ricorso. 
Istruita la causa mediante l'escussione dei testi indicati nel ricorso introduttivo e disposta C.T.U. medico legale sulla persona del ricorrente, all'udienza odierna, all'esito della discussione orale, sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.  *** 
Va premesso che la malattia professionale è una patologia la cui causa agisce lentamente e progressivamente sull'organismo (causa diluita e non causa violenta e concentrata nel tempo). 
La stessa causa deve essere diretta ed efficiente, ossia in grado di produrre l'infermità in modo esclusivo o prevalente: infatti, il ### parla di malattie contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni rischiose. 
Tuttavia, è ammesso il concorso di cause extraprofessionali, purché queste non interrompano il nesso causale, in quanto capaci di produrre da sole l'infermità. 
Per le malattie professionali, dunque, non è sufficiente l'occasione di lavoro come per gli infortuni, ossia un rapporto anche mediato o indiretto con il rischio lavorativo, ma deve esistere un rapporto causale o concausale diretto tra il rischio professionale e la malattia. 
Il rischio può essere provocato dalla lavorazione che l'assicurato svolge, oppure dall'ambiente in cui la lavorazione stessa si svolge (cosiddetto “rischio ambientale”). 
Le malattie professionali si distinguono in tabellate e non tabellate. 
Le malattie professionali sono tabellate se: indicate nelle due tabelle (una per l'industria e una per l'agricoltura); provocate da lavorazioni indicate nelle stesse tabelle; denunciate entro un determinato periodo dalla cessazione dell'attività rischiosa, fissato nelle tabelle stesse (“periodo massimo di indennizzabilità”). 
Nell'ambito del cosiddetto “sistema tabellare”, il lavoratore è sollevato dall'onere di dimostrare l'origine professionale della malattia. 
Infatti, una volta provata l'adibizione ad una lavorazione tabellata (o comunque l'esposizione a un rischio ambientale provocato da quella lavorazione) e l'esistenza della malattia tabellata e una volta effettuata la denuncia nel termine massimo di indennizzabilità, si presume per legge che quella malattia sia di origine professionale: si parla, infatti, di “presunzione legale d'origine”, superabile soltanto con la rigorosissima prova - a carico dell'### - che la malattia è stata determinata da cause extraprofessionali e non dal lavoro. 
E, dunque, in ipotesi di malattie tabellate il lavoratore non ha l'onere di dimostrare l'origine professionale della malattia, ma deve in ogni caso dimostrare di essere stato adibito alla lavorazione tabellata, di aver contratto la malattia collegata e di aver effettuato la denuncia. 
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 179/1988, ha introdotto nella legislazione italiana il cosiddetto “sistema misto”, in base al quale il sistema tabellare resta in vigore, con il principio della “presunzione legale d'origine”, ma è affiancato dalla possibilità, per l'assicurato, di dimostrare che la malattia non tabellata di cui è portatore, pur non ricorrendo le tre condizioni previste nelle tabelle, è comunque di origine professionale. 
Sul tema è intervenuto l'articolo 10 del decreto legislativo n. 38/2000, che ha consentito non solo di adeguare tempestivamente le tabelle delle malattie professionali allegate al ### ma anche di costituire un osservatorio delle patologie di probabile o possibile origine lavorativa, a disposizione di tutto il mondo della sanità, della prevenzione e della ricerca. 
Pertanto, con la norma in questione, il legislatore ha confermato l'attuale sistema misto di tutela delle malattie professionali, rendendo più semplice e tempestivo il sistema di revisione periodica delle tabelle allegate al ### da effettuarsi con decreto ministeriale su proposta della ### scientifica appositamente istituita che ne propone, periodicamente, la modifica e/o integrazione; inoltre, ha istituito, presso la banca dati dell'### un registro delle malattie causate dal lavoro, ovvero a esso correlate, al quale potranno accedere, oltre alla ### stessa, tutti gli organismi competenti, per lo svolgimento delle funzioni di sicurezza della salute nei luoghi di lavoro nonché per fini di ricerca e approfondimento scientifico ed epidemiologico. 
Nel caso di specie, parte ricorrente ha denunciato l'insorgere delle seguenti malattie professionali: spondiloartrosi del rachide cerico-dorsolombare con cervico cefalgia cronica e vertiginosa, nonché unco-artrosi con blocco vertebrale posteriore congenito; discopatie multiple tratto cervicale ###- ###, ###-###; dorsolombalgia cronica con discopatia ###-### tratto lombare; protrusioni discali multiple ###-###, ###-###, ###-###, con segni di sofferenza radicolare e crampi muscolo arti superiori ed inferiori; spalla dolorosa bilaterale più marcata a DX per periartrite scapolo omerale, nonché coxalgia bilaterale più accentuata a DX per entesopatia troncanterica bilaterale; gonalgia bilaterale da condropatia e menicosi degenerativa”, delle quali soltanto due - l'ernia discale e la tendinite alle spalle - sono state riconosciute come malattie professionali dall'### Ai fini della prova dell'esposizione al rischio morbigeno, il ricorrente ha allegato l'attività lavorativa svolta, deducendo di aver lavorato come muratore e carpentiere dal 1980 al 1982 e come ### forestale dal 1990 a tutt'oggi, di aver lavorato in qualsiasi condizione climatica, trasportando carichi pesanti, con ripercussioni su braccia e schiena, sottoponendosi ad un costante ed intenso sforzo fisico e assumendo posture scomode, in piedi in bilico o in ginocchio. 
Nondimeno, l'esposizione al rischio, come allegata dal ricorrente, è emersa nel corso dell'istruttoria processuale, sebbene, con riferimento alle patologie gonartrosi ginocchia e condropatia ginocchia e coxartrosi bilaterale, non sia emersa in maniera univoca, considerando anche l'origine multifattoriale delle stesse. 
Infatti, il teste ### dipendente dell'### e poi dell'### e collega del ricorrente, ha dichiarato che: “lavoravamo nel comune di ### per ### poi ### ci occupavamo della costruzione di gabbioni, di chiusure del casello che è un ritrovo sulla montagna che va chiuso per evitare l'ingresso di animali; a tal fine noi prendevamo dei pali per recintare; i pali li trasportavamo noi ed erano di varie misure; per la costruzione del gabbione dovevamo rompere le pietre, con la mazza e poi le trasportavamo nel posto in cui dovevamo costruire il gabbione; preciso che prima spezzettavamo le pietre e poi le trasportavamo ; io e il sig. ### facevamo le stesse cose ma lui era più pratico e faceva di più: noi trasportavamo le pietre e lui faceva i gabbioni e metteva in opera le pietre; il sig, ### quindi metteva in opera la pietra che portavamo noi per la costruzione del gabbione; inoltre il sig. ### rompeva la pietra; per fare i gabbioni si usava la tenaglia e il ferro per chiudere; inoltre per fare il posto per costruire il gabbione si usavano la pala e il piccone; inoltre per la chiusura cui ho fatto cenno il sig, ### si occupava di tagliare la legna da solo e poi tutti la trasportavamo; il sig.  ### utilizzava la motosega o l'ascia per tagliare la legna; inoltre in montagna ci occupavamo di costruire i tavoli per i pic nic: a tal fine prendevamo la legna sul posto, dove vi erano degli alberi secchi che noi tagliavamo per realizzare i tavoli; utilizzavamo sempre la motosega; per costruire le tavole spostavamo la legna per la costruzione utilizzavamo il martello i chiodi, o il piccone per sistemare l'assetto dei tavoli”. Inoltre, il teste ha riferito che: “a seconda dell'attività che svolgevamo dovevamo stare in ginocchio o piegati o in piedi” senza, tuttavia, specificare la frequenza con cui veniva assunta l'una o l'altra postura. 
Il teste ### collega del ricorrente dal 2015 al 2020, sebbene soltanto per alcuni periodi dell'anno, ha dichiarato che: “ci occupavamo di costruire i muri a secco, chiusure; andavamo nel bosco per tagliare la legna per le chiusure, poi andavamo a raccogliere pietre per costruire i muri a secco e i gabbioni; alcune pietre pesavano anche 10 15 kg; il sig. ### era più esperto di noi per cui lui si occupava di mettere in opera le pietre nel gabbione o per la costruzione dei muri a secco; invece noi gli portavamo le pietre anche se a volte veniva anche lui a caricare le pietre; anche il sig. ### trasportava le pietre: le prendevamo a mano e le trasportavamo; se vi erano pietre più pesanti le rompevamo prima di trasportarle utilizzando una mazza; gli attrezzi che utilizzavamo, noi e il sig.  ### erano il piccone, la mazza per rompere le pietre, l'ascia o la motosega per tagliare la legna ci occupavamo, inoltre, di aggiustare la strada se vi erano fossi, o facevamo qualche disboscamento, tagliando l'erba nei boschi”. 
Inoltre, entrambi i testi hanno riferito che il ricorrente, nell'esercizio dell'attività lavorativa, a volte lamentava dolori alla schiena o alle ginocchia. 
Orbene entrambi i testi, che hanno avuto immediata percezione dell'attività svolta dal ricorrente in quanto colleghi del ricorrente e della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, considerando tra l'altro che le dichiarazioni rese sono convergenti, hanno confermato l'esposizione a rischio del ricorrente nello svolgimento quotidiano dell'attività lavorativa, soprattutto con riferimento alle patologie della colonna vertebrale, in ragione dell'assunzione di posture incongrue, della necessità di trasportare pesi e dell'esposizione continua agli agenti atmosferici. 
Va, tuttavia, rimarcato, che entrambi i testi hanno riferito e confermato soltanto in ordine alle attività di idraulico forestale svolta alle dipendenze dell'### poi ### mentre nessun riscontro è emerso dall'istruttoria processuale con riferimento all'attività antecedentemente svolta. 
Una volta allegata l'esposizione al rischio morbigeno, sebbene non in maniera univoca con riferimento a tutte le patologie denunciate e non riconosciute dall'### in via amministrativa, occorre verificare la sussistenza del nesso causale tra l'attività svolta, secondo le modalità in cui è stata svolta e le patologie contratte. 
A tal fine, forma piena prova la consulenza tecnica effettuata nel corso del presente giudizio.  ###.T.U., all'esito di un approfondito esame obiettivo e previo esame della documentazione medica versata in atti, nella relazione peritale, come integrata alla luce dei chiarimenti richiesti dal giudice in data ###, ha preliminarmente confermato la valutazione già espressa dall'### con riferimento alle pratiche 500558956 e n. 500558957 (modica limitazione funzionale spalla destra ed ernia del disco lombare), attribuendo una percentuale del 24%. 
Nondimeno, il ### alle pratiche n. 500558956 e n. 500558957, ha accorpato la pratica di cui al n. 500558955 (periartrite spalla dx e sx), ritenendo che la percentuale di danno complessivo rimanesse invariata nella già attribuita misura del 24%. 
Diversamente dall'### il C.T.U. ha riconosciuto la natura professionale delle patologie di cui alle pratiche n. 500558951 e 500558952 (ernia del disco cervicale ###-###, ###-### e ###-6 e spondilo-artropatia cervicale), evidenziando che, nell'attività lavorativa svolta, come allegata e secondo quanto emerso dall'istruttoria, ricorrono microtraumi e posture incongrue a carico del tratto cervicale della colonna vertebrale e che l'attività lavorativa stessa è stata eseguita con ritmi continui e ripetitivi per almeno la metà del turno lavorativo, comportando vibrazioni meccaniche trasmesse al sistema braccio-spalla e al rachide cervicale: a tali menomazioni, applicando il codice tabellare 202, il CTU ha attribuito una percentuale di danno biologico del 3%. 
Infine, il ### con riferimento alle patologie di cui alle pratiche 500558954 e 500558953 (gonartrosi ginocchia e condropatia ginocchia), nonché di cui alla pratica n. 500558950 (coxartrosi bilaterale), confermando la valutazione espressa dall'### in sede amministrativa, ha concluso per l'assenza - nelle lavorazioni allegate dal ricorrente come emerse anche dall'istruttoria - dello specifico rischio di contrarre le malattie denunciate. 
In merito, appare inconferente la doglianza, sollevata dalla parte ricorrente da ultimo anche con le note autorizzate depositate in data ###, secondo cui il nesso causale con le patologie non riconosciute sarebbe emerso dall'istruttoria processuale. 
Ed infatti, in ragione della natura multifattoriale delle patologie in questione, le stesse non possono considerarsi allegate in maniera univoca dall'istruttoria processuale. 
In ogni caso, le risultanze processuali vanno vagliate nel loro insieme, tenendo conto di quanto allegato dalla parte, non unicamente con riferimento alle patologie questione, e di quando riscontrato in sede ###riferimento a tale ultimo profilo, questo giudicante condivide le valutazioni espresse dal C.T.U. adeguatamente relazionate e motivate alla luce delle risultanze processuali e della documentazione medica in atti. 
Pertanto il ### sommando alla percentuale del 24%, già riconosciuta in via amministrativa e dallo stesso confermata, la percentuale attribuita alle patologie riconosciute in sede di visita peritale come malattie professionali, ha concluso per una percentuale di danno biologico complessiva pari al 26% che comprende, dunque, la percentuale relativa alle menomazioni “modica limitazione spalla dx” ed “ernia del disco lombare”, già riconosciute dall'### con una riduzione della integrità psico-fisica nella misura complessiva del 24% e la percentuale relativa alla menomazione “ernia del disco cervicale”, riconosciuta nella misura del 3%. 
Inoltre, il CTU aveva individuato la decorrenza della malattia professionale nella data del 1/09/2021, epoca di un esame RM versato in atti relativo alla patologia ernia del disco cervicale, atteso che originariamente non erano state oggetto di quesito le menomazioni “modica limitazione spalla dx” ed “ernia del disco lombare”, già riconosciute dall'### Con relazione integrativa depositata in data ###, il ### operando una valutazione unitaria che tenesse conto anche delle patologie già riconosciute in via amministrativa, ha concluso per una percentuale complessiva del 26%, con decorrenza da luglio 2015, in quanto le patologie già riconosciute dall'### emergevano da una risonanza del 2015, versata in atti. 
Orbene, osserva il giudicante la consulenza tecnica medico-legale forma piena prova in questo giudizio, in quanto trae origine da una meditata ed approfondita valutazione degli elementi anamnestici, clinici e strumentali effettuati ed è sorretta da valide considerazioni medico-legali, facendo puntuale applicazione della tabella di cui al D.M. del 12.07.2000, previa esatta indicazione dei codici e del calcolo applicato. 
Infine, appare inconferente la circostanza, dedotta dall'### in corso del giudizio, secondo cui alcuni dei medici certificatori delle patologie oggetto di giudizio sono coinvolti in un procedimento penale concernente istanze rivolte agli ### previdenziali tese al conseguimento di prestazioni per patologie inesistenti o per lesioni falsamente aggravate. 
Infatti, non risulta che i medici certificatori siano coinvolti in procedimenti penali che riguardino l'odierno ricorrente o i fatti oggetto del presente giudizio. 
In ogni caso, l'accertamento e la quantificazione delle malattie professionali sono avvenuti in corso del giudizio, con l'ausilio di un consulente tecnico d'ufficio, nominato dal giudice. 
Pertanto, il ricorso va accolto parzialmente, con il riconoscimento della natura professionale della patologia “ernia del disco cervicale”, con una percentuale del 3% che, unificata con la percentuale del 24% per le patologie “modica limitazione spalla dx” ed “ernia del disco lombare”, confermate in questa sede alla luce delle conclusioni peritali, determina una percentuale complessiva del 26% con decorrenza da luglio 2015. 
Le spese di lite restano compensate tra le parti nella misura della metà, ponendo a carico dell'I.N.A.I.L. la rimanente parte, considerando che, con riferimento alle patologie riconosciute, è stata confermata la percentuale del 24% espressa in via amministrativa mentre soltanto una delle patologie non riconosciute è stata considerata come malattia professionale, con una percentuale del 3% che, sommata alla percentuale del 24%, ha determinato un lieve aumento della percentuale complessiva rispetto alla percentuale già riconosciuta in via amministrativa. 
Si giustifica l'applicazione dei minimi tariffari in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto spiccatamente complesse. 
Vanno, inoltre, poste a carico dell'### le spese della CTU espletata on corso di giudizio, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore del dott. ### P.Q.M.  Il Tribunale di ### in funzione di Giudice del ### definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da ### N.RG.  3248/2021, disattesa ogni contraria istanza, così provvede: - Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara che ### ha contratto le patologie “modica limitazione spalla dx” “ernia del disco lombare” e “ernia del disco cervicale” nell'esercizio dell'attività lavorativa e che l'inabilità lavorativa connessa a tale danno raggiunge il valore tabellato del 26%, con decorrenza da luglio 2015; - Compensa le spese di lite nella misura della metà, ponendo la rimanente parte, che liquida in € 2319,00, oltre accessori, come per legge, a carico dell'I.N.A.I.L. con distrazione in favore del difensore del ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.  - Pone definitivamente a carico dell'I.N.A.I.L., in persona del legale rappresentante p.t., le spese della CTU espletata in corso di giudizio, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore del dott.  #### 01/07/2025 

Il giudice
Dott.ssa ### n. 3248/2021


causa n. 3248/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Fenucci Maria, Loccisano Carmen

M

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 9903/2025 del 15-04-2025

... nonché al pagamento d i €3.63 5,10 a titolo di penale contrattuale e al rilascio di n. 5 visualizzatori consegnati per il punto vendita sito in ### per quanto ancora qui di rilievo, le parti avevano stipulato in dat a 5/12/2012 u n contratto di fornitura di servizi in outsourcing per i giochi pubblici su rete fisica, ai sensi del quale la ### eta ### si impegnava a for nire servizi telematici di connettivit à (art. 3) , mentre la ### assumeva l'obbligo di pagare un corrispettivo (art. 4), nonché di avvalersi per tutte le nuove concessioni in via esclusiva dei servizi forniti dall' attrice (art. 2); parte at trice ha dedotto l'inadempimento della controparte in relazione al pagamento di numerose fatture, all'omesso ut ilizzo dei propri servizi, alla CC 6.12.2024 Ric. n. 23721/2022 ###.A. ###. I. ### circostanza che la convenuta avesse iniziato ad accettare scommesse per mezzo di un diverso service provider ed infine all'omessa restituzione dei materiali dati in comodato; a seguito dell'invio di diffida al pagame nto de lle somme in data ###, rimasta priva di riscontro, ### aneta ### aveva chiesto con lettera in data ### la risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c., richiamato (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23721/2022 R.G. proposto da ### nella sua duplic e qualit à di legale rappresentante pro tempo re e socio d ella ### s.r.l., rappresentato e difeso dall'Avv. ### e dall'### spagnolo ### in virtù di procura speciale in calce al ricorso, ex lege domiciliato presso la ### della Corte di cassazione in ### piazza ### (pec: ### o ###); - ricorrente - Oggetto: Somministrazione - PDA - ### CC 6.12.2024 Ric. n. 23721/2022 ###.A. ###. I. Ambrosi contro ### s.p.a. (incorporante la società ### a ### s.r.l.), in persona del legale rappresentan te pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. ### in virtù di procu ra speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliat ###presso il suo studio (pec: ###); - controricorrente - avverso la sentenza n. 3714/2022 della Corte d'appello di ### pubblicata in data 31 maggio 2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 dicembre 2024 dalla ###.ssa ### Ritenuto che 1. il Tribun ale di ### con sent enza n.1282/2020 ha accolto la dom anda della società ### ta ### s.r.l. proposta nei confronti della società convenuta ### s.r.l., condannando quest'ultima al pagamento della somma di €81.420,25, oltre interessi, a titolo di risarcimento del danno, nonché al pagamento d i €3.63 5,10 a titolo di penale contrattuale e al rilascio di n. 5 visualizzatori consegnati per il punto vendita sito in ### per quanto ancora qui di rilievo, le parti avevano stipulato in dat a 5/12/2012 u n contratto di fornitura di servizi in outsourcing per i giochi pubblici su rete fisica, ai sensi del quale la ### eta ### si impegnava a for nire servizi telematici di connettivit à (art. 3) , mentre la ### assumeva l'obbligo di pagare un corrispettivo (art. 4), nonché di avvalersi per tutte le nuove concessioni in via esclusiva dei servizi forniti dall' attrice (art. 2); parte at trice ha dedotto l'inadempimento della controparte in relazione al pagamento di numerose fatture, all'omesso ut ilizzo dei propri servizi, alla CC 6.12.2024 Ric. n. 23721/2022 ###.A. ###. I. ### circostanza che la convenuta avesse iniziato ad accettare scommesse per mezzo di un diverso service provider ed infine all'omessa restituzione dei materiali dati in comodato; a seguito dell'invio di diffida al pagame nto de lle somme in data ###, rimasta priva di riscontro, ### aneta ### aveva chiesto con lettera in data ### la risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c., richiamato l'art. 7 del contratto stipulato in data ###; 2. la Corte d 'appello di ### dopo aver dichiarato l'interruzione del giudizio stante il fallimento ### con sentenza n. 47 del 24/03/2021, riassunta la causa da parte della ### del ### imento ### vest con comparsa di costituzione del 26/09/2021, con la sentenza qui impugnata, ha respinto il gravame proposto dalla ### del ### avverso la sentenza di prime cure, confermandone integralmente il decisum e ha condann ato l'appellante a rifondere all'appellata ### s.p.a., succedu ta per incorporazione per fusione ai sensi dell'art. 2504 bis c.c. alla ### s.r.l., le spese del giudizio d'appello ed il risarcimento dei danni, ex art. 96, terzo comma, c.p.c.; 3. avverso la sentenza della Corte d'appello, ### nella duplice qualità di legale rappresentante protempore e socio della ### s.r.l., ha proposto ricorso per cassazione sorretto da tre motivi d'impugnazione. Ha resistito ### s.p.a. (quale società incorporante la società ### S.r.l.); 4. il ricorso è stato assegnato alla ### di questa Corte e la nominata ### dr.ssa ### in data ### ha formula to una sintetica proposta di definizione del giud izio ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., nel testo novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, ravvisando CC 6.12.2024 Ric. n. 23721/2022 ###.A. ###. I. ### l'inammissibilità del ricorso e di essa veniva data comunicazione alle parti in data ###; 4.1. parte ricorrente ha formulato istanza di richiesta di decisione depositata in data ###, corred ata da nuova procura speciale; la t rattazione del ricorso è stata fissata in adu nanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis 1 c.p.c.; Considerato che 1. con il primo motivo il ricorrente denuncia la “violazione del punto 3) del disposto dell'art. 360 c.p.c. - violazione o falsa applicazione di norme di diritto (estinzion e della società per avvenuta cancellazione)”; in particolare, il ricorrente evidenzia: - che in data ### la ### S.r.l., a seguito di una verifica eseguita presso l'### delle ### aveva appreso che la società ### eta ### S.r.l. era stata cancellata per cessazione in data ###; - che la sentenza di prime cure n. 1282/2020 era stata emessa dal tribunale di ### in data ### in favore della predetta societá la quale risultava estinta; - che ai sensi dell'art. 2495 c.c. alla cancellazione della società dal registro delle imprese è attribuita efficacia estintiva (Cass. Sez. U n. 4026/2010) di conseguenza, la società cancellata è priva d ella t itolarità del diritto o del rapporto giuridic o dedotto in giudizio, né ha legittimazione processuale attiva o passiva e il fatto d ella cancel lazione provoca l'interruzione del giudizio; il ricorrente assume sulla base di quanto sopra evidenziato che la sentenza di prime cure sarebbe stata inutiliter data e ritiene che “anche in caso di fusione socie taria il sogge tto incorporante subentra nei diritti dell'incorporato esistenti al momento della fusione, non certo in quelli che si cristallizzano successivamente. Chiaramente, come espressamente previsto ex articolo 2504 bis del codice civile, la società che risulta dalla CC 6.12.2024 Ric. n. 23721/2022 ###.A. ###. I. ### fusione ovvero quella i ncorporante assume il d iritto di proseguire nei rapporti processuali anteriori alla fusione; dovrà tuttavia costituirsi nel giudizio pendente al fine di dare validamente impulso allo stesso”; richiama in proposito, alcuni precedenti di merito “che appaiono interessanti” per affermare la null ità della sentenza di primo grado e contest a la motivazione della Corte d'appello nella parte in cui rileva che il richiamo fatto dalla difesa della ### S.r.l. all'art. 2495 c.c. e alla relativa giurisprudenza, sarebbe inconferente rispetto al caso di spec ie perché attinen te ad un diverso ambito di applicazione; 2. con i l secondo motivo, il ricorre nte lamenta la “### del punto 3) del disposto dell'ar t. 360 c.p.c. - violazione o falsa applicazione di norme di diritto (rimessione in termini) -”; nello specifico, sottolinea che la società ### s.r.l., come da documentazione in atti, ha avuto conoscenza della sentenza n.1282/2020 del ### solo a seguito della notifica d ella sentenza e del pedis sequo precetto di pagamento, e che, pertanto, costituendo dette notifiche per la ### s.r.l. un fatto nuovo, esso giustificherebbe la rimessione in termini dell'odierno ricorrente/appellant e per quanto afferisce la difesa processuale al fine di consentire nel contraddittorio delle parti costituite il deposito delle memorie ex art. 183 , 6° comma, con articolazione di mez zi istruttori e , istruita la causa, della comparsa conclusionale e della memoria di repli ca; repu ta necessario, pertanto, che la senten za d'appello sia cassata e la causa sia rimessa innanzi al Giudice di prime cure; contesta come “ristretta” l'interpretazione dell'art.  153 c.p.c. data dalla Corte d'appello di ### laddove ritiene che sarebbe orientamento consolidato quello secondo cui la rimessione in termini non può essere accordata nel caso in cui la tardività dell'attività difensiva sia dovuta ed eventi estranei al CC 6.12.2024 Ric. n. 23721/2022 ###.A. ###. I. ### processo; rileva, infine, che “la soccombenza incolpevole della ### S.r.l. nel giudizio di primo grado ha dato inizio ad una vicend a processuale che, an che in considerazione della condotta tenuta dalla ### S.p.a., ha p ortato alla dichiarazione di fallimento della ### oggi ricorrente a mezzo del proprio legale rappresentante e socio, dottore commercialista ### stante l'inerzia della curatela fallimentare”; 3. con il terzo motivo, lamenta la “### del punto 5) del disposto dell'art. 360 c.p.c. - omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio.-”; in particolare, contesta che i ### di meri to abbiano del tutto ign orato, “anzi peggio, ritenuto irrilevante e non valutabile, la copiosa documentazione allegata al fascicolo di parte della ### S.r.l. comprovante sia l'inadempimento contrattuale della ### S.r.l. che i danni materiali e all'immagine, diretti ed indiretti, subiti dalla suddetta società”, e precisa che la ### S.r.l.  aveva segnalato, con raccomandata a.r. in data ### all'A.A.M.S. ### delle ### e dei ### “le gravissime condotte ed inadempienze contrattuali perpetrate dal service provider ### S.r.l.” e che le carenze del controllo da parte dell'En te concession ario erano finite per gravare su ### S.r.l. causandone la culpa in vigilando; insiste nel ritenere che ### s.r.l. abbia tenuto, sin dall'inizio del rapporto, in danno di ### s.r.l., una condotta del tutto contraria ai principi di corre ttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c.; 4. I primi due motivi, che possono essere congiuntamente esaminati attenendo entrambi a questioni connesse, sono inammissibili; con essi, parte ricorrente ripropone aspecificatamente le tesi difensive svolte nella fase d'appello dalla ### del fallimento CC 6.12.2024 Ric. n. 23721/2022 ###.A. ###. I. ### della società ### s.r.l. di cui l'odierno ricorren te è rappresentante legale e socio; è sufficiente richiamare in proposito il principio affermato da questa Corte, anche a ### unite, secondo cui la fusione per incorporazione estingue la societ à incorporata, che non può dunque iniziare un giudizio in persona del suo ex amministratore, ferma restando la facoltà per la società incorporante di spiegare intervento volontario in corso di causa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 105 c.p.c.; nondimeno, ove la fusione intervenga in corso di causa, non si determina l'interruzione del processo, esclusa "ex lege" dall'art. 2504 bis c.c. (Cass. Sez. U, 30/07/2021 Sentenza n. 21970, da ultimo, v. Cass. Sez. 3 - , 21/03/2024 n. 7711); alla luce di tale principio, il ricorrente si limita a richiamare stralci di motivazione, senza contrastarne il fondamento e senza considerare le ragioni offerte dal giu dice dell'appell o, richiamandosi altresì a precedenti di merito e di legittimità non pertinenti alla fattispecie esaminata, in tal modo determinando una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dalla senten za impugnata che si risolve, in sostanza, nella proposizione di un “non motivo”, come tale inammissibile ai sensi dell'art. 366, nn. 4 e 6 c.p.c. (Cass. 24/09/2018, n. 22478); vale aggiungere che nonostante la formale intestazione, le paventate violazioni o false applicazioni di legge non sussistono, e il ricorrente tende ad introdurre una critica alla sentenza d'appello in ordine all'accertamento dei fatti, inammissibile in questa sede; 5. Inammissibile infine il terzo motivo; il ricorre nte attraverso il riferimento al p reteso “omesso l'esame circa un fatto decisivo per il giudizio” riconduce al n. 5 dell'art. 360 c.p.c. censure ch e nulla hanno a che vedere con l'individuazione di un fatto storico, attenendo propriamente alla valutazione, operata dal giudice di merito, circa la ricorrenza degli CC 6.12.2024 Ric. n. 23721/2022 ###.A. ###. I. ### elementi costitutivi de lla fattispecie giuridica post a a base dell'originaria domanda; ebbene, second o la consolidata giurispruden za di qu esta Corte “il motivo di ricorso di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., deve riguardare un fatt o storico conside rato nella sua ogget tiva esistenza, senza che possano conside rarsi tali né le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative, né le singole risu ltanze istrut torie , ove comunque risulti un complessiv o e convincente apprezzamento d el fatto svolto dal giudice di merito sulla base delle prove acquisite nel corso del relativo giudizio” (Cass., n. 10525/2022; v. anche Cass., n. 26305/2018; Cass., n. 14802/2017 e Cass., n. 22397/2019, secondo cui “l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nell'attuale testo modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 40 del 2006, riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a u n preciso accad imento o una p recisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo”); nella stessa prosp ettiva, è stato infine precisato che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, censurabile ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie, sicché il fatto storico non può identificarsi con il difettoso esame dei parametri della liquidazione dell'indennità ex art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, sui quali il giudice di merito conduce la valutazione ai fini della liquidazione della stessa; non può, dunque, CC 6.12.2024 Ric. n. 23721/2022 ###.A. ###. I. ### all'evidenza, essere ascritta all'area del “fatto storico” il denunziato errore di giudizio sulla “copiosa d ocumentazione” “ritenuta irrilevante” dal giudice d'appello che, di conver so, avrebbe consentito la verifica della esistenza della fattispecie di inadempimento da attribuire alla controparte.  6. il ricorso va dichiarato inammissibile; per essere st ato il presente giu dizio definito in mod o sostanzialmente conforme alla proposta ex art. 380-bis cod. proc.  civ., trovano ap plicazione le previsioni di cui al 3 e 4 comma dell'art. 96 cod. proc. civ., non sussistendo per le caratteristiche del caso concret o ragioni di n on applicazione (Cass. Sez. U, 27/12/2023 n. ###); Per questi motivi La Corte dichiara inammissibile il ricorso . Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente: delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 3.200,00, di cui euro 3.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge; della somma di euro 3.000,00 ex art. 96, 3° co., c.p.c. Condanna il ricorrente al pagamento della somma di ### 1.000,00 in favore della ### delle ammende, ex art. 96, 4° co., c.p.c. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della su ssistenza de i presupposti processuali per il versame nto, da p arte del ricorrent e, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, ove dovuto (Cass. Sez. U. 20/02/2020 n. 4315). 
Così deciso in ### nella ### di consiglio della ### 

Giudice/firmatari: Scarano Luigi Alessandro, Ambrosi Irene

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