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Tribunale di Cuneo, Sentenza n. 665/2025 del 02-12-2025

... determinazione anticipata attraverso una clausola penale ai sensi dell'art. 1382 c.c., che non riveste ex se il carattere della vessatorietà. Piuttosto, in tema di leasing, applicando analogicamente l'art. 1526, comma 2 c.c. si afferma che, laddove tale clausola risulti manifestamente eccessiva, è consentito al giudice procedere, anche d'ufficio, alla riduzione equitativa, così da ricondurre l'autonomia contrattuale nei limiti in cui essa appare meritevole di tutela e riequilibrando, quindi, la posizione delle parti, avendo pur sempre riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento integrale (cfr. Cass., S.U., 13 settembre 2005, n. 18128). Nel caso di specie, avendo parte opposta finanche garantito l'accredito in favore dell'### dell'importo realizzato dalla vendita del bene restituito, la somma richiesta a titolo risarcitorio risulta pienamente conforme al generale obbligo di buona fede nell'esecuzione dei contratti (artt. 1175 e 1375 c.c.), talché non si ritengono sussistenti i presupposti neppure per la riduzione equitativa. ###, infatti, non ha fatto altro che recuperare un importo pari a quello che ragionevolmente si attendeva di ottenere quale guadagno, nella (leggi tutto)...

testo integrale

n. 1550 / 2023 r.g.a.c.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO SEZIONE CIVILE Il Tribunale Ordinario di Cuneo - ### - in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa ### ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. 1550 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 assegnata in decisione all'udienza del 21 maggio 2025 previa concessione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c. e vertente TRA ### & C. S.N.C. (C.F. e P.IVA: ###), in persona del legale rappresentante p.t., e ### (C.F.: ###), entrambi elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### (pec: ###), dal quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in atti; - ### - E ### S.P.A. (C. F.: ### e P.IVA: ###), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### (pec: ###), dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti; - ### - Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 443/2023 del 12 aprile 2023.
Conclusioni: all'udienza del 21 maggio 2025 il difensore della società opposto, unico comparso, concludeva come da relativo verbale, riportandosi al contenuto della comparsa di costituzione e risposta.  RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per quel che concerne lo svolgimento del processo e tanto in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.  • Svolgimento del processo.  1. Con decreto ingiuntivo n. 443/2023 - emesso in data 12 aprile 2023, pubblicato in pari data e regolarmente notificato agli opponenti in data 26 aprile 2023 - il Tribunale di Cuneo ingiungeva alla società ### di ### & C. s.n.c. (d'ora in avanti, per brevità, ### e a ### e ### il pagamento, in solido tra loro, in favore di ### s.p.a.  della somma di euro 7.483,37, quale credito derivante da contratto di locazione finanziaria di autoveicolo ### A 180 D ### targato ### sottoscritto inter partes in data 20 gennaio 2020, oltre ad interessi moratori ai sensi del d.lgs. n. 231/2002 e spese del procedimento di ingiunzione.  2. Avverso tale decreto, la società ### e ### proponevano opposizione - con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec in data 5 giugno 2023 - lamentando l'infondatezza della pretesa creditoria fatta valere ex adverso in sede ###fatto quanto in diritto.  2.1. Parte opponente - convenuta in senso sostanziale - nello specifico eccepiva, in primo luogo, la carenza di prova della pretesa creditoria avanzata con ricorso monitorio, nonché la non corretta applicazione del c.d. patto di deduzione, avendo la banca detratto dal credito vantato un importo diverso da quanto ottenuto dalla vendita del bene, e, infine, l'illegittimità della operata rivalutazione sulle somme vantate.  2.2. Sulla base di tali eccezioni, gli opponenti concludevano, pertanto, affinché l'adito Tribunale volesse: “in via principale ritenuto illegittimo e privo di ogni e qualsiasi efficacia il decreto ingiuntivo opposto in quanto irrito, inammissibile, improponibile e comunque infondato in fatto e in diritto, e il preteso credito comunque insussistente e in ogni caso inesigibile, revocare il decreto ingiuntivo stesso con ogni conseguenza di legge; in via subordinata in deprecata ipotesi di accoglimento della domanda di pagamento proposta dalla opposta nei confronti della opponente di limitare la condanna alla somma ritenuta di giustizia; in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre spese generali 12,5 % (art. 15 T.C.D.M. n. 585/94), nonché CPA e IVA nella misura di legge”.  3. Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio ### s.p.a. - attrice in senso sostanziale - la quale contestava tutto quanto ex adverso dedotto in fatto ed in diritto. Nello specifico, parte opposta, in punto di fatto, deduceva: a) che, con contratto n. 13041775-001-STD del 20 gennaio 2020, ### S.p.A.  aveva concesso in locazione finanziaria alla società ### di ### s.n.c. il veicolo ### A 180 D ### targato ### b) che, stante l'inadempimento della società utilizzatrice al pagamento di n. 4 canoni della locazione finanziaria, con missiva del 3 marzo 2022, la società concedente aveva comunicato ad ### l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto, ai sensi e per gli effetti della clausola n. 17, invitando altresì l'utilizzatrice a restituire il bene concesso in locazione finanziaria nei modi e termini contrattualmente pattuiti; c) che, in data 31 marzo 2022, ai fini del godimento del beneficio fiscale del recupero dell'### la società concedente aveva provveduto a stornare le fatture maturate ed insolute, come previsto dall'art. 26, comma 9, del D.P.R. n. 633/72; d) che, tuttavia, l'utilizzatrice non aveva provveduto a restituire il bene locatole e, pertanto, in data 17 maggio 2022, la società concedente aveva depositato presso il ### dei ### di ### atto di denuncia-querela e contestuale istanza di sequestro; e) che, in seguito alla messa a disposizione del veicolo precedentemente locato, ### s.p.a. aveva provveduto, in data 29 luglio 2022, a depositare atto di rimessione di querela presso la ### di ### per il tramite del ### dei ### di ### e, successivamente, aveva inviato all'utilizzatrice missiva - regolarmente recapitata in data 25 ottobre 2022 - con la quale le era stato indicato il debito residuo in virtù dell'avvenuta cessione in favore di soggetto terzo del veicolo, con riconoscimento dell'imponibile del prezzo di vendita; f) che, all'esito della vicenda contrattuale intercorsa tra le parti, l'utilizzatrice era risultata in mora nel pagamento delle seguenti scadenze (con applicazione della c.d.  “moratoria Covid”): - Fattura scadenza del 20 agosto 2020 per l'importo di euro 281,61 (sola quota interessi); - Fattura scadenza del 20 settembre 2020 per l'importo di euro 281,61 (sola quota interessi); - Fattura scadenza del 20 ottobre 2020 per l'importo di euro 281,61 (sola quota interessi); - Fattura scadenza del 20 novembre 2020 per l'importo di euro 281,61 (sola quota interessi); - Fattura scadenza del 20 dicembre 2020 per l'importo di euro 281,61 (sola quota interessi); - Fattura scadenza del 20 gennaio 2021 per l'importo di euro 281,61 (sola quota interessi); per un totale di euro 1.691,66; g) che l'utilizzatrice era altresì in debito dell'importo residuo di euro 5.791,71 determinato ai sensi dell'art. 17 delle condizioni generali di contratto, a mente del quale l'utilizzatore è tenuto, all'atto della risoluzione contrattuale, a pagare l'importo corrispondente alla somma di tutti i canoni maturati sino alla data di risoluzione, nonché di tutte le altre somme dovute a qualsiasi titolo alla concedente (ivi comprese somme anticipate e spese sostenute per conto dell'utilizzatore), l'importo pari alla somma dei canoni che sarebbero maturati dalla data della risoluzione sino alla data di scadenza del contratto, ed il prezzo dell'opzione d'acquisto, il tutto attualizzato in base al tasso indicato in contratto, dedotto l'eventuale importo ricavato dalla vendita del bene, che, nel caso di specie era avvenuta, determinando l'accredito in favore della società utilizzatrice dell'importo di euro 13.137,36.  3.1. Tanto premesso, parte opposta, in via preliminare, evidenziava la mancata contestazione da parte degli opponenti in ordine alla circostanza che la società utilizzatrice ### si fosse resa inadempiente al pagamento dei canoni di leasing e del risarcimento del danno azionato ai sensi dell'art. 17 delle condizioni generali di contratto. Contestava, inoltre, la fondatezza dell'eccezione di carenza di prova della pretesa creditoria, osservando al riguardo che erano stati prodotti con ricorso per concessione del decreto ingiuntivo sia il contratto che i documenti contabili (fatture, estratto conto e piano di ammortamento) comprovanti il credito vantato da ### s.p.a.-. Rilevava, peraltro, la corretta applicazione dell'art. 17 del contratto, avendo la concedente provveduto ad inviare missiva in data 3 marzo 2022 al fine di manifestare la propria intenzione di risolvere il contratto a seguito dell'inadempimento dei canoni di locazione a far tempo dal mese di novembre 2021 al mese di febbraio 2022 e, successivamente, a stornare in favore dell'utilizzatrice l'importo ricavato dalla vendita del bene; al riguardo rappresentava che l'importo riconosciuto all'utilizzatrice a seguito della vendita del bene (euro 13.136,36) era risultato pienamente conforme al parametro contrattualmente pattuito (### blu del mese di restituzione), dedotti i danni all'autoveicolo e le spese connesse alla sua alienazione. Contestava, infine, la genericità dell'eccezione sollevata da controparte di avere applicato una illegittima rivalutazione delle somme dovute ed interessi di tipo usurario.  3.2. Parte opposta concludeva, dunque, chiedendo, preliminarmente, la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo ex art. 648 c.p.c. e, nel merito, in via principale, il rigetto dell'opposizione proposta ex adverso con conseguente conferma del provvedimento monitorio; in linea gradata, accertato l'inadempimento imputabile agli opponenti, la condanna degli stessi, in solido tra loro, al pagamento in proprio favore della somma di euro 7.483,37, o di altra somma accertata all'esito del giudizio, oltre interessi moratori dal dì del dovuto al saldo. 
Il tutto con vittoria delle spese di lite.  4. Pertanto, all'udienza del 24 gennaio 2024 di prima comparizione e trattazione, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 648 c.p.c., veniva concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e, su richiesta delle parti, venivano assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c.; all'esito del deposito della sola seconda memoria istruttoria da parte della società opposta, ritenuta l'inammissibilità delle istanze di prova orale da quest'ultima articolate e considerata, pertanto, la causa matura per la decisione, la stessa era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 21 maggio 2025 ove era, dunque, riservata a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60 giorni + 20 giorni) per scritti conclusionali e memorie di replica.  • Ammissibilità. 5. In via del tutto preliminare, va dichiarata l'ammissibilità dell'opposizione spiegata da ### di ### s.n.c. e ### stante il rispetto del termine di 40 giorni tra la notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo (26 aprile 2023) e la notifica della citazione in opposizione avvenuta in data 5 giugno 2023, nonché la sua procedibilità stante la successiva iscrizione a ruolo della causa entro 10 giorni (14 giugno 2023).  • Merito.  6. In assenza di questioni preliminari e venendo, dunque, all'analisi del merito della controversia, l'opposizione è risultata infondata e non può trovare accoglimento per le ragioni che di seguito meglio si preciseranno.  6.1. Ed invero, va in primo luogo precisato che, se, per un verso, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la posizione processuale delle parti risulta invertita, nel senso che l'opponente (attore in senso formale) sia convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto (convenuto in senso formale) sia attore in senso sostanziale (cfr., ex multis, Cass. Civ., sentenza del 22.4.2003 n. 6421 secondo cui “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore ad avere la veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato ex adverso non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore - ma configurano altrettante eccezioni”), per altro verso, tale principio non può prescindere dal riparto degli oneri probatori in materia di adempimento di una obbligazione.  ### l'insegnamento della Suprema Corte in tema di riparto dell'onere probatorio in ipotesi di inadempimento dell'obbligazione, infatti, grava sul creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento della prestazione la prova del titolo (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, potendo quest'ultimo limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte; è il debitore convenuto, viceversa, gravato dell'onere di provare il fatto impeditivo, estintivo o modificativo dell'altrui pretesa (Cass. Civ., Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
Tali criteri - in tema di riparto dell'onere della prova - devono, altresì, essere coordinati con i principi regolatori del processo civile, tra i quali assume particolare rilievo - ai fini del caso di che ivi ne occupa - il principio di non contestazione sancito dalla norma di cui all'art. 115 c.p.c.; è noto, infatti, che la legge di riforma del processo civile del 2009 ha sostituito integralmente l'art. 115 c.p.c., autorizzando il giudice a porre a fondamento delle proprie decisioni oltre che - come già accadeva in precedenza - le prove proposte dalle parti o dal ###, anche i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita. Ne deriva che la parte che ha allegato fatti non contestati dalla controparte è esonerata dal relativo onere della prova.  6.2. Pertanto, fatte queste premesse sul piano metodologico, deve ritenersi assolto da parte di ### s.p.a. l'onere probatorio su di essa gravante relativo ai fatti costitutivi posti a fondamento della pretesa azionata in giudizio, avendo la medesima depositato in atti, sin dalla fase monitoria, copia del contratto di leasing n. 13041775-001-STD del 20 gennaio 2020 ( doc. n. 1 allegato alla produzione di parte ricorrente in sede monitoria), nonché copia delle fatture e degli estratti conto relative alla posizione debitoria della società opponente (cfr. doc.  nn. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 allegati alla produzione di parte opposta). Tale documentazione non è stata oggetto di specifica contestazione né di disconoscimento da parte degli odierni opponenti, né questi ultimi hanno espressamente contestato il mancato pagamento delle rate pattuite come allegato dalla parte opposta ed il quantum debitorio. ###, tutte le somme riportate nella fattura azionata in sede monitoria risultano calcolate in base alla puntuale indicazione contenuta nelle clausole contrattuali. Il credito, allora, non può che essere ritenuto integralmente provato anche nel suo ammontare.  6.3. ###, al contempo, non ha fornito alcuna prova in ordine alla sussistenza di un fatto modificativo e/o estintivo della pretesa creditizia fatta valere ex adverso, non contestando, per un verso, il proprio inadempimento al pagamento dei canoni della locazione finanziaria e, per altro verso, concentrando le proprie doglianze esclusivamente in relazione alla eccepita illegittimità della clausola risolutiva espressa invocata dalla società opposta e alla non congruità delle somme ricavate dalla vendita del veicolo e delle spese sostenute.  6.4. Ebbene, l'art. 17 delle condizioni generali di contratto prevede espressamente una clausola risolutiva espressa, indicando, tra gli inadempimenti ritenuti rilevanti e significativi dalle parti ai fini dell'applicazione degli effetti della clausola risolutiva espressa, tra gli altri, il mancato pagamento di quattro canoni mensili, anche non consecutivi, ovvero di un importo equivalente alle scadenze stabilite e prevedendo, altresì, l'operazione matematica da effettuare per la determinazione delle somme dovute in caso di inadempimento contrattuale (cfr. contratto di leasing prodotto dall'opposta, doc. n. 1); giova, vieppiù, evidenziare come parte opponente abbia del tutto omesso di disconoscere la sottoscrizione apposta in calce al menzionato contratto di leasing mediante la quale il medesimo aveva dichiarato di accettare integralmente le condizioni ivi espressamente richiamate. 
Peraltro, deve osservarsi come la pattuizione di cui all'art. 17 non avrebbe necessitato di una sottoscrizione specifica in quanto non vessatoria e riproduttiva, in ogni caso, degli ordinari criteri risarcitori in caso di risoluzione del contratto, ovvero danno emergente e lucro cessante. 
Inoltre, occorre rilevare che dalle emergenze documentali risulta che, con missiva del 3 marzo 2022, la società opposta, ### s.p.a., ha esercitato la facoltà - prevista in contratto dal richiamato art. 17 - di risolvere il contratto di diritto atteso il mancato pagamento di n. 4 canoni, corrispondenti a quelli previsti per i mesi da novembre 2021 a febbraio 2022 (cfr. doc. n. 2 allegato alla produzione di parte opposta), senza alcuna contestazione da parte della società utilizzatrice. 
Alla luce delle suesposte argomentazioni appare, pertanto, del tutto legittimo l'esercizio del diritto di risolvere il contratto da parte della società opposta che correttamente, in forza delle pattuizioni negoziali, ha domandato il risarcimento dei danni previsti dall'art. 17, comma 5 del contratto a mente del quale l'utilizzatore è tenuto, all'atto della risoluzione contrattuale, a pagare l'importo corrispondente alla somma di tutti i canoni residui e del prezzo di acquisto, il tutto attualizzato in base al tasso indicato in contratto e diminuito dell'importo incassato dalla eventuale vendita del veicolo, che, nel caso di specie, è avvenuta con successivo accredito all'utilizzatrice l'importo di euro 13.137,36 (cfr. doc. n. 12 allegato alla produzione di parte opposta). 
Appare di tutta evidenza, dall'esame del contenuto contrattuale, che mediante la sottoscrizione di tale clausola le parti abbiano previsto un meccanismo che non determina alcuno squilibrio in danno dell'utilizzatore, al quale è, infatti, riconosciuto il valore del veicolo. 
Peraltro, la legittimità di tale previsione e del meccanismo di quantificazione del danno in essa contenuto è confermata dalla consolidata giurisprudenza di merito e di legittimità.
In particolare, è stato condivisibilmente affermato che “nel caso in cui siano adottate clausole chiamate in gergo “scaduto + scadere - bene” - le quali prevedono, in caso di risoluzione, il pagamento di tutti i canoni maturati nonché di quelli maturandi sino al naturale termine del rapporto, riscatto compreso, ma anche il diritto dell'utilizzatore inadempiente a ottenere quanto la concedente percepirà dalla rivendita o reimpiego in leasing del bene - non vi è alcun ingiusto arricchimento per la concedente, perché una volta detratto il valore del bene, l'acquisizione di tutte le rate del leasing, scadute e a scadere, di fatto configura solamente la restituzione del capitale oggetto di finanziamento, degli interessi convenuti, delle spese e degli utili dell'operazione finanziaria… la concedente in altre parole non consegue in tal modo più di quanto avrebbe avuto diritto di ottenere in caso di regolare adempimento dell'utilizzatore” ( ex multis Corte di Cassazione, ### III - 17/01/2014 - n. 888). La clausola di cui all'art. 17 delle condizioni generali di contratto, pertanto, nel disciplinare le ipotesi di risoluzione del contratto e le conseguenze relative all'inadempimento dell'utilizzatore determinando l'ammontare del danno nella misura pari all'importo dei canoni ancora dovuti fino alla scadenza della locazione e al prezzo di opzione di acquisto dovuto dall'utilizzatore stesso alla scadenza, dedotto l'importo realizzato dalla concedente con la vendita del bene - stabilito nell'80% del valore ### blu rilevato nel mese in cui è avvenuta la restituzione del veicolo, dedotto il costo degli eventuali danni (ndr. subiti dal bene) e spese sostenute dal concedente - è idonea a garantire il corretto equilibrio dell'assetto di interessi anche nella fase patologica del contratto. 
La somma ingiunta a titolo di risarcimento, pertanto, risulta pienamente legittima ed agevolmente determinabile in virtù proprio della disciplina pattizia contenuta nell'art. 17 delle condizioni generali di contratto, in cui è espressamente indicato che in caso di risoluzione previsti dalla medesima disposizione ai commi 1 e 2 (tra i quali è ricompreso quello afferente alla vicenda che ci vede impegnati), l'### sarà tenuto a corrispondere a titolo di risarcimento somma pari a quanto previsto per l'esercizio dell'opzione di acquisto. 
Ed invero, il risarcimento del danno del concedente ben può essere oggetto di determinazione anticipata attraverso una clausola penale ai sensi dell'art. 1382 c.c., che non riveste ex se il carattere della vessatorietà. 
Piuttosto, in tema di leasing, applicando analogicamente l'art. 1526, comma 2 c.c. si afferma che, laddove tale clausola risulti manifestamente eccessiva, è consentito al giudice procedere, anche d'ufficio, alla riduzione equitativa, così da ricondurre l'autonomia contrattuale nei limiti in cui essa appare meritevole di tutela e riequilibrando, quindi, la posizione delle parti, avendo pur sempre riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento integrale (cfr. Cass., S.U., 13 settembre 2005, n. 18128). 
Nel caso di specie, avendo parte opposta finanche garantito l'accredito in favore dell'### dell'importo realizzato dalla vendita del bene restituito, la somma richiesta a titolo risarcitorio risulta pienamente conforme al generale obbligo di buona fede nell'esecuzione dei contratti (artt. 1175 e 1375 c.c.), talché non si ritengono sussistenti i presupposti neppure per la riduzione equitativa.  ###, infatti, non ha fatto altro che recuperare un importo pari a quello che ragionevolmente si attendeva di ottenere quale guadagno, nella prospettiva di una fisiologica esecuzione del contratto, scongiurando al contempo un ingiustificato arricchimento ai danni dell'### Ed invero, dalle risultanze documentali è emerso che gli importi riconosciuti alla società utilizzatrice per la vendita dei veicoli oggetto di leasing sono risultati essere superiori al parametro pattuito nel rispettivo contratto, ovvero “all'80% del valore ### blu rilevato nel mese in cui è avvenuta la restituzione del veicolo, dedotto il costo degli eventuali danni (ndr.  subiti dal bene) e spese sostenute dal concedente”. Orbene, con riferimento al contratto 13041775-001-### oggetto del presente giudizio, è stata riconosciuta all'utilizzatrice la somma di euro 13.137,36 (cfr. doc. n. 12 allegato alla produzione di parte opposta), importo che - alla luce della perizia di parte prodotta e non specificatamente contestata dalla società opponente - risulta essere superiore all'80% del valore (contrattualmente pattuito) ### blu del mese di restituzione, che, dedotti i danni patiti dal bene e le spese sostenute dalla società esponente in relazione alla vendita stessa, ### S.p.A. avrebbe dovuto riconoscere all'utilizzatore; infatti, applicando il parametro contrattuale per la stima del veicolo ### A 180 D ### il relativo valore di realizzo è risultato essere ammontante ad euro 13.137,36 (risultante dalla valutazione “base” ### relativa ad un veicolo con un chilometraggio medio di km 60.000, pari ad euro 19.200,00 - Iva inclusa - dedotto il valore della svalutazione chilometrica, calcolata nell'1% ogni 3.000 km in eccesso (anziché 1,5% come invece previsto dalla pubblicazione ### blu), nonché l'importo di euro 1.616,00 a titolo di danni, così come concordato rispetto a quelli risultanti dall'elaborato peritale prodotto) che, percentualizzato in applicazione delle pattuizioni contrattuali (80%), avrebbe dovuto garantire in favore dell'utilizzatore una somma pari ad euro 14.098,36, importo che, al netto dell'iva e delle spese di trasporto e perizia, è pari esattamente a quello effettivamente corrisposto in favore della società opponente, che conseguentemente dall'applicazione delle previsioni contrattuali non ha sicuramente tratto alcun detrimento. 
Ne consegue, dunque, evidente che le doglianze afferenti ad una presunta erronea applicazione della clausola di cui all'art. 17 delle condizioni generali di contratto imputabile alla società opposta debbano ritenersi del tutto destituite di fondamento. Nondimeno, parte opponente ha inteso produrre alcuna documentazione a dimostrazione dei propri assunti, con conseguente infondatezza degli stessi.  6.5. Le ulteriori doglianze degli opponenti si sono incentrate, poi, sulla illegittima applicazione di interessi ad un tasso superiore alla soglia dell'usura. Tale ulteriore motivo di opposizione risulta, di tutta evidenza, infondato, attesa l'estrema genericità delle censure mosse, non avendo la società opponente neppure allegato nello specifico le ragioni della contestazione limitandosi ad assumere - senza offrirsi di fornire qualsivoglia supporto probatorio alla propria laconica attività deduttiva - che “### italiano sanziona anche solo la semplice promessa di interessi usurai, e non solo la sua concreta applicazione. Nel contratto di leasing e nelle fatture allegate al ricorso tale regola non appare rispettata essendo state richieste somme diverse in momenti successivi dalla stessa banca che oggi chiede il pagamento” (cfr. atto di opposizione, pag. 9). 
In particolare, in punto di usura, benché debba tenersi conto dell'impostazione assunta dalla Suprema Corte di Cassazione in materia di assenza dell'onere di deposito da parte del soggetto che contesta la violazione delle norme sull'usura (cfr. al riguardo Cass. Civ.  8883/20 secondo cui “Le prescrizioni dei decreti ministeriali di fissazione del tasso soglia rilevante ai fini dell'individuazione dell'usurarietà degli interessi concernenti i rapporti bancari hanno, nella fase dei giudizi di merito, natura integrativa della legge penale e civile e, pertanto, devono esser conosciute dal giudice ed applicate alla fattispecie, indipendentemente dall'attività probatoria delle parti che le abbiano invocate, essendo delle disposizioni di carattere secondario, continuamente aggiornate, che completano il precetto normativo. Detto giudice, quindi, a prescindere dalla mancata produzione dei menzionati decreti, può acquisirne conoscenza o attraverso la sua scienza personale o con la collaborazione delle parti o con la richiesta di informazioni alla P.A. o con una CTU contabile; tale attività, al contrario, è preclusa in sede di legittimità, ove è inammissibile l'ingresso di documentazione non prodotta nei precedenti gradi e non può trovare spazio, con riferimento ai menzionati decreti, il principio "iura novit curia", trattandosi di atti amministrativi”), deve anche rilevarsi come l'onere di contestazione dell'eccipiente sia rigoroso non potendosi ritenere che debba essere il Giudice - cui spetta certo il rilievo d'ufficio - a dover esaminare sua sponte i contratti ed a “cercare” in concreto i profili di nullità. 
Invero, come da ultimo, ribadito dalla Suprema Corte di legittimità a ### con sentenza n. 19597/2020 del 18 settembre 2020 "### probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento; dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto". 
Nel caso di specie l'opponente non ha allegato né il tasso soglia di periodo cui confrontare il TEG del contratto oggetto di contestazione, né l'ammontare del conseguente sforamento, né, pervero, le modalità di applicazione di tali dati al cd. tasso di mora, così vendendo a rendere priva di consistenza la sua censura. 
La doglianza, dunque, va ritenuta infondata oltre che inammissibile. 
Peraltro, occorre rilevare come l'assenza di una specifica contestazione in tal senso, evidentemente, osta a qualsiasi positiva disamina della doglianza in questa sede, anche tenuto conto che, la genericità della prospettazione offerta a sostegno è tale da risultare inidonea ad attivare un serio percorso valutativo, di guisa che sarebbe risultato finanche inammissibile disporre una C.T.U. contabile, la quale avrebbe semplicemente comportato un'elusione dell'onere probatorio incombente sulla parte per la dimostrazione dei fatti posti a base delle proprie difese, non potendo l'accertamento peritale supplire all'insufficienza delle sue allegazioni mediante compimento di un'indagine avente finalità meramente o prevalentemente esplorative.  6.6. In definitiva, nel caso di specie, la società opposta (attrice in senso sostanziale) ha provato l'esistenza del rapporto contrattuale (d'altronde non contestato) e la rispondenza delle somme ingiunte alle previsioni contrattuali, allegando l'inadempimento di controparte, legittimante l'operatività della pattuita clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 17 CGC. 
Diversamente, l'opponente non ha fornito prova circa la sussistenza di un fatto modificativo e/o estintivo della pretesa creditizia. 
Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, si impone il rigetto della proposta opposizione, con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto; occorre, altresì, precisare che alcuna statuizione deve essere presa in punto di esecutorietà, tenuto conto che lo stesso è stato dichiarato esecutivo ex art. 648 c.p.c.-.  • Spese del giudizio.  7. Quanto alla regolazione delle spese di lite, le stesse seguono il criterio della soccombenza e vengono liquidate, ai sensi del D.M. 55/2014, come da dispositivo, precisando che si è fatta applicazione dei valori minimi dello scaglione di riferimento, determinato in base al valore della domanda e tenuto conto dell'attività concretamente svolta (e, dunque, per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale attesa l'assoluta assenza di attività istruttoria).  P.Q.M.  Il Tribunale di Cuneo, ###, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulle domande proposte, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede: a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 443/2023 (R.G.  623/2023) nei confronti di ### di ### & C. s.n.c., in persona del legale rappresentante p.t., e di ### già dichiarato esecutivo; b) condanna gli opponenti ### di ### & C. s.n.c., in persona del legale rappresentante p.t., e ### in solido tra loro, alla rifusione in favore dell'opposta ### s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite che si liquidano in euro 1.700,00 per onorari, oltre spese generali al 15%, IVA e ### se dovute, come per legge. 
Così deciso in ### il 2 dicembre 2025.   Il Giudice dott.ssa

causa n. 1550/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Martello Chiara

M

Tribunale di Napoli, Sentenza n. 9684/2025 del 27-10-2025

... per esempio, il potere di ridurre equitativamente la penale ex art. 1384 c.c. ha riguardo solo all'interesse del creditore all'adempimento. Infine va pronunciata ai sensi dell'art. 96 comma 4 c.p.c. la condanna della parte soccombente al pagamento in favore della ### delle ### di una sanzione pecuniaria, che si stima congruo stabilire nella misura di euro 2.500, ridotta rispetto al massimo edittale, che è di euro 5.000, quale necessaria conseguenza della contestuale statuizione di condanna emessa ai sensi del comma 3 della medesima norma processuale. P.Q.M. ### definitivamente pronunciando, così provvede : a ) accoglie la domanda attorea e per l'effetto dichiara la risoluzione della locazione per cessazione alla prima scadenza del 9/2/2024 e condanna ### al rilascio per la data del 20/11/2025 in favore di ### dell'unità immobiliare di tipo civile sita in #### al ### n. 87 (già 83), primo piano, unica scala, composto da un vano ed accessori, identificato al ### del Comune di ### al ### 13 p.lla 664 sub. 8 cat. A/4, classe 2, superficie catastale mq. 93, R.C. € 104,84 ; b ) visto l'art. 91 comma 1 c.p.c. condanna ### al rimborso in favore di ### delle spese di giudizio, che si (leggi tutto)...

testo integrale

### 7652 / 2024 R.G. 
Tribunale di ### civile ### ha pronunciato all'esito della udienza di discussione del 27/10/2025 la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 7652/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto: risoluzione locazione abitativa alla prima scadenza a seguito di disdetta , e vertente TRA ### con codice fiscale ###, elett.te dom.to in Napoli alla via ### n. 159 presso l'avv. ### , dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura depositata il ##### con codice fiscale ###, elett.te dom.to in ### ( NA ) alla via ### n. 89 presso l'avv. ### , dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce alla comparsa di risposta depositata nella fase sommaria di convalida ### : le parti concludono come da verbale di udienza del 27/10/2025 .  MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'atto di citazione introduttivo del procedimento sommario di convalida di sfratto per finita locazione alla prima scadenza, ### ha dedotto di essere diventato proprietario dell'unità immobiliare di tipo civile sita in #### al ### 87 (già 83), primo piano, unica scala, composto da un vano ed accessori, identificato al ### del Comune di ### al ### 13 p.lla 664 sub. 8 cat. A/4, classe 2, superficie catastale mq. 93, R.C. € 104,84, in seguito all'atto di compravendita e divisione per atto ### del 29/11/2022 dal suo dante causa #### ha precisato che quest'ultima in precedenza aveva concesso tale immobile in locazione, per uso abitativo, in favore di ### con contratto di locazione del 10/2/2020 e registrato al n. 1518 - serie ### in data ### in regime di cedolare secca presso l'### delle ### 3 (doc. 2), ed ha aggiunto di avere inviato, in data ###, all'indirizzo del conduttore letteraraccomandata di disdetta del contratto per finita locazione esprimendo la volontà di non voler procedere al rinnovo della locazione oltre la prima scadenza contrattuale del 9/2/2024 per l'imminente esigenza abitativa sua personale (doc. 4). 
Dinanzi all'inerzia del conduttore nel rilasciare il bene, il ### gli ha notificato una intimazione di sfratto per finita locazione al fine di ottenere la risoluzione del contratto per cessazione alla prima scadenza e la condanna alla restituzione dell'immobile. 
Instaurato il contraddittorio nei confronti dello ### in data ###, questi si è costituito nell'ambito del procedimento sommario di convalida contrassegnato dal numero di ruolo 6738/2024 R.G. con comparsa di risposta depositata ex art. 660 comma 5 c.p.c. e si è opposto allo sfratto, eccependo che non gli era mai stata recapitata regolare disdetta motivata ai sensi di legge e che la raccomandata a cui faceva riferimento l'attore, nel suo contenuto, aveva notiziato il conduttore esclusivamente della regolarità dei pagamenti dal momento che non era mai stata fornita prima alcuna ricevuta mensile. Sul punto è stata allegata dal resistente una missiva avente questo tenore. ### tale assunto, dunque, la raccomandata ricevuta dal conduttore era di altro contenuto e il contratto di locazione, in mancanza di disdetta, si era regolarmente rinnovato per altri quattro anni alle stesse condizioni con successiva scadenza alla data dell' ###.  ### ha quindi chiesto la pronuncia di una ordinanza provvisoria di rilascio ex art.  665 c.p.c., ma il ### con ordinanza del 12/4/2024 ha rigettato tale istanza, avendo riscontrato che il diniego di rinnovazione della locazione alla prima scadenza non consente al locatore di esperire l'ordinario procedimento di convalida di sfratto per finita locazione, dovendosi utilizzare invece la speciale procedura di cui all'art. 30 L. 392/1978 tramite il deposito di un ricorso ex art. 447 bis c.p.c. , anche se l'errata utilizzazione delle forme del procedimento di convalida non assurge a causa di nullità dell'atto introduttivo o di inammissibilità dello stesso, in quanto equivalente, secondo la giurisprudenza, ad una mera irregolarità sanabile mediante il mutamento di rito tramite fissazione di nuova udienza di discussione ai sensi degli artt. 48 e 49 L. n. 392 del 1978. Tale udienza di discussione rappresenta infatti la prima udienza del procedimento ex art. 30 cit., nella quale le parti possono esercitare i poteri e le facoltà processuali previste dalla norma ( v. 
Cass. civ. sez. III, 8 ottobre 1997, n. 9776 ; Trib. Roma sez. VI, 13 aprile 2017 n. 7574 ; Trib. Roma sez. VI, 4/6/2019, n. 11975 ). 
Di qui per l'appunto la disposizione tramite ordinanza del mutamento del rito ex art. 426 c.p.c. da sommario a speciale a cognizione piena e la fissazione di una udienza di discussione ex art. 420 c.p.c. per il ###, con assegnazione all'attore ed al contenuto di termine rispettivamente di giorni trenta e di giorni dieci prima di tale data per il deposito di memorie integrative e documenti. Il conseguente giudizio a cognizione piena ha preso il numero di ruolo 7652/2024 R.G. 
Parte attrice ha depositato una propria memoria integrativa alla quale ha allegato il duplicato della ricevuta di ritorno della raccomandata spedita il ### e contenente la disdetta, trattandosi di un documento che attesta la consegna della raccomandata medesima al destinatario in data ###. 
Il resistente a sua volta nella propria memoria aggiuntiva ha reiterato le difese già svolte in sede sommaria di convalida. 
Nel merito, la disciplina del contratto di locazione va ricondotta al regime ordinario di cui all'art. 2 comma 1 L. 431/1998, che prevede una durata di anni 4 + 4, cosicchè la prima scadenza del rapporto coincide con la data del 9/2/2024 invocata da parte attrice, corrispondendo alla durata minima negoziale stabilita dalla predetta disciplina ( v. per un caso simile Cass. civ. sez. III, 27/12/2016, n. 27022 ). 
Così qualificato il rapporto locativo, in via generale la disdetta di un contratto di locazione è un atto recettizio, che produce i propri effetti ( consistenti nell'impedire il rinnovo del contratto, e non già nello sciogliere il contratto in corso ) dal momento in cui perviene al destinatario ( v. sul punto Cass. civ. sez. III, 2/4/2009, n. 8006 ) e, quale negozio unilaterale recettizio, una volta giunto a conoscenza ( legale ) del conduttore è idonea a determinare l'effetto della cessazione della locazione con riferimento al momento in cui sopraggiunge la scadenza, o meglio il suo mancato rinnovo. 
Nel caso di specie parte locatrice si è riferita espressamente, nella missiva di disdetta spedita con racc. A/R ( allegata ritualmente all'atto di citazione introduttivo del procedimento sommario di convalida contrassegnato dal numero di ruolo 6738/2024 R.G., cosicchè non può sorgere questione sulla tempestività del suo deposito ) nonché nella intimazione di convalida di sfratto contrassegnata dal numero di ruolo 6738/2024 R.G., alla prima scadenza prevista per il ###, che è corretta in quanto risultante dalla applicazione alla fattispecie del cd. regime ordinario stabilito dall'art. 2 comma 1 L.  431/1998. 
La disdetta ha pertanto espresso validamente la volontà della parte locatrice di recedere dal contratto alla prima scadenza, contenendo essa il riferimento esplicito alla necessità per la medesima di riottenere la disponibilità dell'immobile in tale occasione per un uso proprio. 
Invero il diniego di rinnovazione dei contratti di locazione alla prima scadenza costituisce una figura speciale di disdetta del contratto di locazione che condivide, con la più generale figura di cui all'art. 1596 c.c., la natura di atto negoziale unilaterale recettizio idoneo a rivelare la volontà di negare la rinnovazione del contratto alla scadenza, in presenza di uno dei motivi tassativi previsti dalla legge, e la indicazione delle ragioni del diniego di rinnovo è prevista a pena di nullità della disdetta, rilevabile d'ufficio ( v.  civ. sez. III, 6/9/1995, n. 9373 ). 
Ciò in quanto la specificazione dei motivi, nella comunicazione da inviare al conduttore, fra quelli tassativamente indicati sui quali la disdetta è fondata, è finalizzata a consentire la verifica preventiva della serietà e della pratica realizzabilità dell'intento dichiarato ed il controllo successivo circa l'effettiva destinazione dell'immobile agli usi indicati ( Cass. civ. sez. III, 4/4/2017, n. 8669 ). 
Per l'appunto tra i motivi tassativi che giustificano ai sensi dell'art. 3 L. 431/1998 per il locatore il diniego di rinnovo alla prima scadenza della locazione abitativa è indicato alla lettera a) il seguente : “…quando il locatore intenda destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado”. 
Il che è lo stesso che dire che la raccomandata del 2023 denota la seria intenzione del ### di destinare l'immobile locato ad uso abitativo proprio e che tale ipotesi rientra nella fattispecie delineata dall'art. 3, comma 1, lett. a), L. n. 431/1998 e comporta la efficacia della disdetta. 
Ciò in quanto, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di locazione di immobili ad uso abitativo, affinché il locatore possa legittimamente denegare il rinnovo del contratto alla prima scadenza, non è necessario che egli fornisca la prova dell'effettiva necessità di destinare l'immobile ad abitazione propria, essendo sufficiente una semplice dichiarazione di volontà in tal senso e dovendosi presumere che il locatore, il quale deduca una delle intenzioni ritenute dalla suddetta legge ( come contemplate nel comma 1 del medesimo articolo 3 ) meritevoli di considerazione, non invochi maliziosamente e superficialmente la particolare intenzione addotta a sostegno del formulato diniego, a meno che non emergano concreti elementi che inducano il ### a ritenere l'intenzione dedotta irrealizzabile, elementi che non sono stato affatto allegati dal resistente, che non ha contestato che sussistessero e sussistano tuttora la volontà e l'esigenza effettive del ### di destinare l'immobile a propria abitazione. 
Beninteso, resta fermo il diritto del conduttore al ripristino del rapporto di locazione alle medesime condizioni di cui al contratto disdettato o, in alternativa, al risarcimento di cui al terzo comma del citato art. 3, nell'eventualità in cui il proprietario non abbia adibito l'immobile all'uso dichiarato nell'atto di diniego entro dodici mesi dalla data in cui ne abbia ottenuto la disponibilità ( cfr., tra le altre, Cass. civ. sez. III, 18/7/2013, n. 17577; Cass. civ. sez. III, 18/5/2010, n. 12127 ). Sul punto, l'apparentemente diverso orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità ( Cass. civ. sez. III, 19/7/2019, n. 19523 ) , laddove afferma il principio secondo cui il locatore ha l'onere di dimostrare la realizzazione della finalità di adibire l'immobile ad abitazione di un proprio congiunto, si riferisce, in realtà, ad una fattispecie in cui si controverteva sul diritto del conduttore al risarcimento del danno per non avere il locatore medesimo in concreto destinato la casa alla predetta finalità. 
Vero è che il resistente ha eccepito che il contenuto della missiva contenuta nella raccomandata del 2023 non era quello di una disdetta. Tuttavia in proposito vale il principio della presunzione di coincidenza di contenuto tra l'atto prodotto dalla parte e quello ricevuto dalla controparte a mezzo raccomandata, salva la prova da parte del destinatario del contenuto diverso di quanto ricevuto ( v. sul punto Cass. civ. sez. sez. I, 22/5/2015, n. 10630 n. 10630 secondo cui : "Ai fini dell'interruzione della prescrizione, la produzione in giudizio di copia della lettera di costituzione in mora unitamente all'avviso di ricevimento ex adverso della relativa raccomandata implica una presunzione di corrispondenza di contenuto tra la copia prodotta e la missiva ricevuta dalla controparte, salva la prova, a carico del destinatario, di avere ricevuto una missiva di contenuto diverso o un plico privo di contenuto"; In altri termini, la lettera raccomandata, che contenga una disdetta o un atto interruttivo della prescrizione, costituisce prova certa della trasmissione del plico spedito, attestata dall'ufficio postale attraverso la ricevuta, da cui consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale, di arrivo al destinatario dell'atto comprendente la busta ed il suo contenuto, e dunque di conoscenza del medesimo ex art. 1335 c.c., e spetta di conseguenza al destinatario l'onere di dimostrare che il plico non conteneva alcuna lettera al suo interno, o una missiva di contenuto diverso, e dunque la mancata conoscenza dell'atto ( v. Cass. civ. sez. lav., 28/7/2025, n. 21659 ; Cass. civ. sez. III, 22/10/2013, 23920 ; Cass. civ. sez. VI, 24/6/2013, n. 15762 ). 
Nella fattispecie in esame il resistente ha asserito che la raccomandata a cui faceva riferimento l'attore, o meglio il suo contenuto, aveva notiziato il conduttore esclusivamente della regolarità dei pagamenti, ma egli stesso ha prodotto nella fase sommaria una lettera che faceva riferimento ad una comunicazione del 28/4/2022 fatta dal precedente locatore nella persona di ### Ora, è evidente che la missiva del ### era diversa e per la provenienza e per la data, in quanto spedita il ###, rispetto al documento allegato da parte convenuta, il che smentisce l'assunto del resistente secondo cui aveva il contenuto di una dichiarazione sulla regolarità del pagamento dei canoni di affitto dall'attuale locatore . Trattasi quindi di una prova documentale palesemente inidonea a dimostrare che il nuovo locatore aveva rilasciato al conduttore semplicemente una attestazione di regolarità dei pagamenti effettuati. 
In definitiva, il diniego di rinnovo appare essere stato legittimamente e tempestivamente esercitato con riguardo alla prima scadenza del rapporto contrattuale, e al momento della notifica, avvenuta il ###, della intimazione di sfratto tale data era ormai maturata. 
Di qui l'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto di locazione alla prima scadenza quale esattamente individuata nella disdetta, dato l'inquadramento del rapporto nel regime ordinario di cui all'art. 2 comma 1 della L. 431/1998, e della conseguenziale richiesta di ordine accessorio di liberazione del bene ai sensi dell'art. 1590 c.c., che va fissata per la data del 20/11/2025 ai sensi dell'art. 56 comma 1 L. 392/1978 ed è congrua in ragione del lungo tempo trascorso dalla scadenza sopra ricostruita, risalente all'ormai lontano 9/2/2024. 
Le spese, ivi compresa quella relativa al contributo unificato, seguono la soccombenza ex art. 91 comma 1 c.p.c. sull'esito complessivo della lite e vengono liquidate come da dispositivo, in considerazione del valore della controversia individuato ai sensi degli artt.  5 ss. del D.M. 10/3/2014 n. 55 , come modificato dal D.M. 13/8/2022, n. 147 , da applicare ex art. 6 di tale ultimo regolamento alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore, e 14 comma 1 c.p.c. e quindi dello scaglione di valore corrispondente, che è quello locativo annuale ( v. Cass. civ. sez. II, 20/3/1999, n. 2603 ), pari nella fattispecie ad euro 4.800. 
La liquidazione va effettuata per tutte le fasi contemplate dall'art. 12 comma 3 del medesimo regolamento ministeriale e con l'applicazione per i compensi dei livelli medi previsti dalla ### n. 2 allegata al decreto, che si riferisce ai giudizi di cognizione ordinaria, in ottemperanza alla regola stabilita dall'art. 4 comma 1, che fa sì che tali livelli siano adeguati per definizione ( nel senso che il ### è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi, con apposita e specifica motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo, v. Cass. civ. sez. VI, 13/5/2022, 15392 ; Cass. civ. sez. VI, 25/5/2020, n. 9542 e Cass. civ. sez. III, 7/1/2021, n. 89 ) . 
Sul punto va pure evidenziato che, in tema di spese processuali, solo la compensazione deve essere sorretta da motivazione, non già l'applicazione della regola della soccombenza cui il ### si sia uniformato, atteso che il vizio motivazionale ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., ove ipotizzato, sarebbe relativo a circostanze discrezionalmente valutabili e, perciò, non costituenti punti decisivi idonei a determinare una decisione diversa da quella assunta ( v. sul punto Cass. civ. sez. VI, 28/4/2014, n. 9368 ) . 
A tale importo vanno comunque aggiunti l'IVA e la CPA se documentate con fattura quali accessori delle spese legali ( cfr. Cass. civ. sez. III, 8/11/2012, n. 19307 ) nonchè il 15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario ex art. 2 comma 2 D.M. 10/3/2014 n. 55, che è dovuto “in ogni caso” e quindi segue automaticamente la condanna pronunciata ex art.  91 comma 1 c.p.c. ( v. Cass. civ. sez. III, 8/7/2010, n. 16153 ). 
Insieme con la pronuncia di condanna alle spese, viene emessa altresì di ufficio apposita statuizione di condanna in danno della parte soccombente al pagamento di una somma ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., atteso che il convenuto ha resistito in giudizio pretestuosamente . 
Invero l'art. 45, comma 12, L. 18 giugno 2009 n. 69, ha aggiunto un comma 3 all'art. 96 c.p.c. ed in tal modo ha introdotto una vera e propria pena pecuniaria indipendente sia dalla domanda di parte, sia dalla allegazione e dalla prova del danno causalmente derivato alla condotta processuale dell'avversario ( v. sul punto Cass. civ. sez. I, 30/7/2010, 17902 ). Si tratta, in altri termini, di una norma che inserisce nell'ordinamento giuridico italiano una forma di danno punitivo o esemplare ( v. Tribunale Piacenza, 7/12/2010 ), per scoraggiare l'abuso del processo in pregiudizio della parte vittoriosa e preservare la funzionalità del sistema giustizia, ciò che esclude la necessità di un danno di controparte, pur se la condanna è prevista a titolo di indennizzo a favore di quest'ultima e non dello Stato ( cfr. Trib. Piacenza, 22/11/2010 ), e che sotto quest'ultimo profilo prevede una pena privata. La competenza funzionale sulla decisione ex art. 96 comma 3 c.p.c., al pari di quella sulla domanda proposta ex art. 96 comma 1 c.p.c. ( v. su quest'ultimo punto Cass. civ. sez. II, 26/1/2004, n. 1322 ), si radica sempre in capo al ### competente a conoscere della domanda principale, la cui competenza viene individuata dal valore della domanda, il che significa che la pronuncia ex art. 96 comma 3 c.p.c. ha natura accessoria rispetto alla decisione sull'oggetto della domanda principale. In proposito, la eventuale istanza formulata ex art. 96 c.p.c., trovando il suo naturale ambito solo all'interno del processo, quasi come se fosse un'estensione della decisione sulle spese, non è comunque equiparabile ad una domanda riconvenzionale ( v. sul punto Cass. civ., sez. III, 16/6/1997, n. 5391 ) . 
La norma punisce quelle stesse condotte che, pur essendo espressione di un diritto costituzionalmente garantito quale quello di difesa previsto dall'art. 24 comma 1 Cost., possono essere considerate «ingiuste», cioè contra ius , e tutela in via diretta sia l'interesse pubblico al buon andamento e all'efficienza del servizio della giustizia civile, in applicazione dell'art. 97 comma 1 Cost. e, più in particolare, il principio della ragionevole durata dei processi di cui all'art. 111 comma 2 Cost. ( efficienza e ragionevole durata che dovrebbero essere garantiti dalla diminuzione del contenzioso, mediante l'eliminazione delle cause pretestuose o strumentali ), posto che prescinde dalla esistenza di un danno per la controparte ( v. Cass. civ. sez. III, 29/9/2016, n. 19285 ) e che soprattutto la relativa condanna può essere pronunciata di ufficio, in deroga rispetto al principio dispositivo di cui all'art. 112 c.p.c. che informa il processo civile, ed ha quindi natura afflittiva più che risarcitoria ( l'accentuazione della rilevanza della funzione del nuovo istituto quale presidio a tutela di interessi pubblici è espressa da ### Roma, Ostia, sent. 9 dicembre 2010 e ### Roma, sent. 11 gennaio 2010, ed in particolare da ### Varese, sent. 22 gennaio 2011, nonché da Cass. pen. sez. VI, 11/2/2011, n. 5300 ), sia l'interesse specifico della controparte ad una durata ragionevole del processo al fine di ottenere una pronta ed efficace risposta di giustizia e ad evitare di essere coinvolta in una lite ingiusta, perché l'importo della pena pecuniaria va in suo favore, e non dello Stato, atteso che già il solo fatto di dovere sostenere un giudizio civile, affrontandone comunque i costi notoriamente non indifferenti e i disagi conseguenti in termini di durata della pendenza e incertezza di soluzione, costituisce un obiettivo pregiudizio. ### del legislatore è di assicurare una maggiore effettività, ed una più incisiva efficacia deterrente, allo strumento deflattivo apprestato da tale condanna, sul presupposto che la parte vittoriosa possa, verosimilmente, provvedere alla riscossione della somma, che ne forma oggetto, in tempi e con oneri inferiori rispetto a quelli che graverebbero su di un soggetto pubblico ( v. Corte costituzionale, 23/6/2016, n. 152 ). 
Recentemente all'art. 96 c.p.c. è stato comunque aggiunto dal D.Lgs. 10 ottobre 2022 149 ( cosiddetta riforma ### del processo civile ), un quarto comma, che contiene, con riguardo ai giudizi introdotti nella vigenza della riforma medesima, la previsione per cui nei casi di responsabilità aggravata, come disciplinati dal primo, secondo e terzo comma di tale disposizione, il ### commina alla parte soccombente una sanzione pecuniaria, determinata in una somma di denaro non inferiore ad euro 500 e non superiore ad euro 5.000, da versarsi a favore della ### delle ### a compensazione del danno arrecato all'### della giustizia per l'inutile impiego di risorse speso nella gestione del processo. Quindi per la prima volta il legislatore, nel tentativo di rendere effettivi i doveri di leale collaborazione delle parti e dei terzi, statuisce che l'### della giustizia debba essere riconosciuta come soggetto danneggiato nei casi di responsabilità aggravata della parte soccombente, la quale sarà soggetta a una sanzione, la cui misura minima e massima è fissata direttamente dalla norma, da versarsi in favore della ### delle ### In tal senso può concludersi che in tanto è legittima la limitazione del diritto costituzionale di difesa in giudizio operata dall'art. 96 comma 3 c.p.c. in quanto è posta a tutela di altri interessi, di natura pubblicistica e di pari rilievo costituzionale, costituiti dalla efficienza della amministrazione della giustizia e dalla ragionevole durata dei processi, cui viene data la prevalenza dalla norma in esame. In altri termini, “con la nuova previsione dell'art. 96 viene introdotta una fattispecie a carattere sanzionatorio che prende le distanze dalla struttura tipica dell'illecito civile per confluire nelle c.d. condanne punitive, e con la quale il giudice può (e, invero, deve) responsabilizzare la parte ad una giustizia sana e funzionale, scoraggiando il contenzioso fine a sé stesso che, aggravando il ruolo del magistrato e concorrendo a rallentare i tempi di definizione dei processi, crea nocumento alle altre cause in trattazione mosse da ragioni serie e, spesso, necessità impellenti o urgenti nonché agli interessi pubblici primari dello Stato.” ( ### Varese, 23/1/2010 ) . 
Si tratta di interessi valorizzati anche dalle ultime sentenze delle ### civili della ### ( v. in particolare per il principio di ragionevole durata del processo Cass. sez. un., 13/6/2011, n. 12898 nonché 26/1/2011, n. 1764 ), rientrando nella discrezionalità del legislatore far prevalere l'uno o l'altro interesse di eguale rango, purchè tale scelta non sia irrazionale ( cfr. sul punto Corte cost. ord. 568/1987 ). 
Il nuovo rimedio processuale previsto dall'art. 96 comma 3 c.p.c. ha invero una finalità di deterrenza, di deflazione del contenzioso civile strumentale e temerario, e non si limita a ristorare la parte vittoriosa dal pregiudizio subìto per essere stata coinvolta in un processo ingiusto. 
Tale intento è rivelato non solo dai lavori preparatori ma anche dal precedente legislativo costituito dall'ormai abrogato art. 385 comma 4 c.p.c., come presa d'atto dell'inadeguatezza a tale fine dell'istituto della responsabilità processuale aggravata di cui al comma 1 dell'art. 96 c.p.c., nonché dagli elementi costitutivi della fattispecie sopra evidenziati relativi in primo luogo alla pronunciabilità di ufficio ( sulla rilevabilità di ufficio come indice della sussistenza di un interesse pubblico v. Cass. civ. sez. I, 7/4/2000, n. 4376 e Cass. civ. sez. III, 27/9/2011, n. 19730 ) e poi alla irrilevanza, ai fini della configurazione della fattispecie di cui al comma 3, di un pregiudizio effettivo per la controparte, derivante dalla lite temeraria. 
La pronuncia ex art. 96 comma 3 c.p.c., che per l'appunto può essere emessa d'ufficio, non ha limite nella determinazione dell'importo massimo della condanna, a differenza di quanto previsto dall'ormai abrogato art. 385 comma 4 c.p.c., ed è discrezionale dunque sia nell' an che nel quantum. 
Essa non abbisogna neppure della preventiva instaurazione del contraddittorio ex art. 101 comma 2 c.p.c., costituendo "posteríus" e non "prius" logico della decisione di merito ( cfr. ### di Piacenza, 15/11/2011 ).  ### della condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c., per la sua natura ibrida di pena pecuniaria privata e nello stesso tempo finalizzata alla tutela di interessi pubblici, costituisce una assoluta novità per l'ordinamento giuridico italiano, anche rispetto alla precedente previsione, abrogata proprio contestualmente alla sua introduzione, dell'art.  385 comma 4 c.p.c. Essa si inserisce in una linea di tendenza inaugurata nel 2006 con la riforma dell'art. 92 comma 2 c.p.c., laddove il legislatore ha imposto di motivare specificamente la compensazione ed ha richiesto il presupposto di gravi ed eccezionali ragioni in sostituzione dei giusti motivi, con il chiaro intento di favorire l'accollo delle spese in base al principio della soccombenza, e nel contempo ha introdotto l'art. 385 comma 4 c.p.c., successivamente abrogato, sulla condanna per lite temeraria nel giudizio di ### Tale linea di tendenza è proseguita nel 2009 per l'appunto con l'introduzione dell'art. 96 comma 3 c.p.c. e successivamente con la nuova formulazione, inserita con l'art. 27 L. 12/11/2011 n. 183, dell'art. 283 comma 2 c.p.c. 
Una ulteriore innovazione legislativa in materia è costituita dalla previsione del cosiddetto filtro di inammissibilità in appello, che disciplina un giudizio d'inammissibilità per gli appelli che non abbiano «ragionevole probabilità» di essere accolti ( nuovi artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. ) , oltre a limitare la possibilità di proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 5 c.p.c. ( art. 54 D.L. n. 83 del 2012, c.d.  decreto «crescita» ). Successivamente, con il D.Lgs. 149/2022 l'art. 348 bis c.p.c. è stato riformulato e l'art. 348 ter è stato abrogato, avendo il legislatore considerata opportuna la decisione nel merito dell'impugnazione anche quando risulti subito manifestamente infondata e avendo spostato quanto previsto nei commi 4 e 5 dell'art. 348 ter , nella sua precedente formulazione, all'interno dell'art. 360 c.p.c. 
Inoltre l'art. 1 comma 17 della ### 24 dicembre 2012 n. 228 ha introdotto il comma 1- quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002, per cui “### l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. Trattasi infatti di norma che assolve anche alla funzione della fiscalità di disincentivare una superflua richiesta di prestazioni giudiziarie ( cfr. Cass. sez. un., 17/7/2023, n. 20621 ). 
A sua volta, l'art. 2 comma 2-quinquies lett. a) della L. 89/2001 ( cosiddetta legge ### ), comma aggiunto dall'art. 55 comma 1 lett. a), numero 2 del D.L. 22/6/2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7/8/2012 n. 134 e, successivamente, sostituito dall'art. 1 comma 777 lett. c) della L. 28/12/2015 n. 208, stabilisce che non è riconosciuto alcun indennizzo per la irragionevole durata del processo in favore della parte che ha agito o resistito in giudizio consapevole della infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande o difese, anche fuori dai casi di cui di cui all'art. 96 c.p.c., e l'art. 5 quater della medesima legge, inserito dall'art. 55, comma 1, lettera f), del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, stabilisce che il ### quando la domanda per equa riparazione è dichiarata inammissibile ovvero manifestamente infondata, può condannare il ricorrente al pagamento in favore della ### delle ### di una somma di denaro non inferiore ad euro 1.000 e non superiore ad euro 10.000. 
Inoltre l'art. 136 comma 2 D.P.R. 115/2002 prevede che il magistrato con apposito e autonomo decreto revochi l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposta provvisoriamente dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede ( intesa come consapevolezza dell'infondatezza della domanda ) o con colpa grave, vale a dire in mancanza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza. La norma di cui sopra risulta anche coerente con quanto disposto dall'art.  122 del D.P.R. 115 del 2002, che subordina l'ammissibilità dell'istanza di patrocinio alla indicazione al suo interno delle enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere ( v. Cass. civ. sez. I, 30/6/2023, n. 18563 ). In altri termini, ai sensi del combinato disposto degli artt. 122 e 136 D.P.R. 115/2002 sono previste sia una valutazione ex ante del requisito della non manifesta infondatezza ( da compiersi al momento della presentazione della domanda, con rigetto della stessa nei casi in cui, sin dall'origine, l'istante voglia far valere una pretesa palesemente infondata ), sia la revoca, ex post, della ammissione al beneficio quando, a seguito del giudizio, risulta provato che la persona ammessa ha agito o resistito con mala fede o colpa grave ( v. Corte Costituzionale, 17/07/2009, n. 220 ) . 
In aggiunta, nei casi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, con il provvedimento che definisce il giudizio il ### se richiesto, può altresì condannare la parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento in favore della controparte vittoriosa di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione ( art. 12-bis, comma 3, D.Lgs. 28/2010 , introdotto dalla riforma ### ). 
Si tratta di una sanzione pecuniaria liquidata a favore della parte vittoriosa in giudizio, forgiata sul modello di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c. e intesa a punire condotte ostruzionistiche e non collaborative della parte chiamata in mediazione, che risulti poi soccombente all'esito della lite. 
Va considerato anche il disposto dell'art. 1284 comma 4 c.c., che ha esteso l'applicazione della disciplina speciale prevista per gli interessi nei ritardi di pagamento relativi alle transazioni commerciali ( D.Lgs. 9/10/2002, n. 231) ad ogni obbligazione pecuniaria ( avente ad oggetto il pagamento di una somma di denaro ) derivante da contratto. Ciò, a partire dal momento in cui sia stata proposta la relativa domanda giudiziale e a condizione che le parti non ne abbiano preventivamente stabilito la misura. 
Scopo del legislatore, con l'introduzione della disposizione in parola, è stato quello di evitare una strumentalizzazione del processo civile, i cui tempi lunghi potrebbero indurre il debitore ad utilizzarlo come una forma di “finanziamento al ribasso”. Si è quindi previsto che, in pendenza della lite, il saggio degli interessi legali subisca un significativo incremento, al duplice fine di tutelare la posizione del creditore rispetto al pregiudizio che egli subisce a causa dell'inadempimento e, nel contempo, scoraggiare eventuali intenti dilatori e defatigatori dei soggetti debitori, penalizzandone la condotta di resistenza infondata - e talvolta pretestuosa - con l'applicazione di un tasso legale d'interesse ben più alto di quello ordinario. 
Infatti, dopo la proposizione della domanda giudiziale ( e sempre che le parti non abbiano preso espliciti accordi in proposito ), il debitore si troverà esposto alla condanna al pagamento degli interessi ( moratori ) previsti per le transazioni commerciali dal menzionato D.Lgs. n. 231/2002. Saggio, quest'ultimo, determinato maggiorando di otto punti percentuali il tasso di riferimento di cui il Ministero dell'### dà notizia semestralmente. 
Fra l'altro l'art. 4 comma 9 del D.M. del decreto del ### della giustizia 10/3/2014, n. 55, concernente i parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, come modificato dall'art. 2 lett. h del D.M. 13/8/2022, n. 147, stabilisce che nel caso di dichiarata responsabilità processuale ai sensi dell'art. 96 c.p.c. il compenso dovuto all'avvocato del soccombente è ridotto del 75 per cento rispetto a quello altrimenti spettante. 
Tutte le norme sopra menzionate individuano una unica tendenza legislativa e regolamentare, ormai dominante, nel senso di limitare le azioni e le impugnazioni pretestuose e con finalità dilatorie, cosicchè non può affermarsi che la regola di cui all'art.  96 comma 3 c.p.c. abbia natura eccezionale . 
Tale linea si è affermata anche nella giurisprudenza di legittimità, laddove in relazione all'art. 96 comma 1 c.p.c. Cass. civ. sez. III, 23/8/2011, n. 17485, in conformità al precedente già espresso da Cass. civ. sez. III, 5/5/2003, n. 6796 ma in contrasto con civ. sez. I, 4/11/2005, n. 21393, è giunta alla conclusione che all'accoglimento della domanda di risarcimento dei danni da lite temeraria in base a quest'ultima norma non osta la omessa deduzione e dimostrazione dello specifico danno subìto dalla parte vittoriosa, che non è costituito dalla lesione della propria posizione materiale, ma dagli oneri di ogni genere che questa abbia dovuto affrontare per essere stata costretta a contrastare la ingiustificata iniziativa dell'avversario e dai disagi affrontati per effetto di tale iniziativa, danno la cui esistenza può essere desunta dalla comune esperienza . 
In realtà le ragioni dell'introduzione dell'art. 96 comma 3 c.p.c. debbono ravvisarsi proprio nell'opportunità di rendere possibile l'applicazione della sanzione per lite temeraria, emancipando la parte vittoriosa ed il ### rispettivamente, dall'onere di provare e di istruire il processo anche relativamente all'an ed al quantum del danno subìto dalla parte vittoriosa in giudizio per causa della temerarietà della lite. 
La condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c. infatti, per quanto già evidenziato, si avvicina all'istituto tipico dei sistemi giuridici di common law, in particolare inglese e statunitense, dei punitive ( o exemplary ) damages ( danni punitivi o esemplari, per i quali, in caso di responsabilità extracontrattuale, al danneggiato viene liquidata una somma maggiore rispetto a quella necessaria per ristorare il danno subìto, ove si accerti che il danneggiante abbia agito con dolo o colpa grave ), istituto ormai compatibile con l'ordinamento italiano laddove alla responsabilità civile non è assegnato solo il compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subìto la lesione, poiché sono interne al sistema anche la funzione di deterrenza e quella sanzionatoria del responsabile civile ( v. sul punto civ. sez. un., 5/7/2017, n. 16601 e Cass. civ. sez. I, 7/3/2023, n. 6723 ). 
Vero è che è stata affermata pure la natura ibrida della suddetta condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c. - insieme, riparatoria e indennitaria - tenuto conto delle finalità della misura. La norma, facendo riferimento alla condanna al pagamento di una somma, segna una netta differenza terminologica rispetto al "risarcimento dei danni", oggetto della condanna di cui ai primi due commi dell'art. 96 c.p.c. Ancorché inserita all'interno del predetto art. 96, la condanna di cui all'aggiunto suo comma 3 è testualmente ( e sistematicamente ), inoltre, collegata al contenuto della "pronuncia sulle spese di cui all'art. 91", e la sua adottabilità "anche d'ufficio" la sottrae all'impulso di parte e ne conferma, ulteriormente, la finalizzazione alla tutela di un interesse che trascende ( o non è, comunque, esclusivamente ) quello della parte stessa, e si colora di connotati innegabilmente pubblicistici. ### così modulato è suscettibile di rispondere, peraltro, anche ad una concorrente finalità indennitaria nei confronti della parte vittoriosa ( pregiudicata anch'essa da una temeraria, o comunque ingiustificata, chiamata in giudizio ) nelle, non infrequenti, ipotesi in cui sia per essa difficile provare l'an o il quantum del danno subìto, suscettibile di formare oggetto del risarcimento di cui ai primi due commi dell'art. 96 c.p.c. 
Il fatto che la sanzione pecuniaria sia riconosciuta a favore della parte vittoriosa e non all'### è anche esso connaturato alla natura eterogenea della misura : per un verso, si tratta di un indennizzo che deve essere riconosciuto alla parte vittoriosa che ha subìto una conseguenza pregiudizievole dall'abuso del processo, peraltro, vi è la consapevolezza che la parte vittoriosa, più interessata dell'### metterà in atto tutti gli strumenti atti a riscuotere interamente, velocemente e coercitivamente, la somma pecuniaria oggetto di condanna ( in tal senso cfr. Cass. civ. sez. II, 21/11/2017, n. 27623 ). 
La pronuncia ex art. 96 comma 3 c.p.c. presuppone sotto il profilo oggettivo solo la soccombenza, che deve essere totale ed unitaria, mentre sotto quello soggettivo non è necessario il requisito della malafede o della colpa grave, che comunque nel caso di specie sussiste. Invero il comma 3 dell'art. 96 c.p.c. non prevede la qualificazione della condotta in termini di dolo o colpa grave, a differenza del comma 1. 
Ora, a voler ritenere il nuovo testo sganciato dal precedente, esso risulterebbe totalmente mancante del riferimento all'elemento soggettivo, ed infatti la giurisprudenza di legittimità si è orientata nel senso che la condanna della parte soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., che configura una sanzione anche di carattere pubblicistico, non presuppone necessariamente l'accertamento dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, essendo sufficiente una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di abuso del processo, quale l'aver agito o resistito pretestuosamente e cioè nell'evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione ( v. Cass. civ. sez. III, 11/10/2018, n. 25176 ).  ### iniziale della norma di cui al comma 3, che esordisce con un “in ogni caso”, va invece inteso nel senso di escludere la necessità della sussistenza di un danno risarcibile nonché dell'istanza di parte, e ciò al fine di differenziare la fattispecie da quella disciplinata dal comma 1, tradizionalmente configurata come una species del genus della responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 Beninteso, l'art. 96 c.p.c., che disciplina tutti i casi di responsabilità risarcitoria per atti o comportamenti processuali, si pone in rapporto di specialità rispetto all'art. 2043 c.c., di modo che la responsabilità processuale aggravata, pur rientrando concettualmente nel genere della responsabilità per fatti illeciti, ricade interamente, in tutte le sue ipotesi, sotto la disciplina del citato art. 96, senza che sia configurabile un concorso, anche alternativo, tra i due tipi di responsabilità ( cfr. Cass. civ. sez. III, 30/12/2023, n. ### ; Cass. sez. III, 3/3/2010, n. 5069 ). 
Poiché le ipotesi di lite temeraria non sono tipizzate dal legislatore, esse vanno ricostruite necessariamente in via interpretativa, anche alla luce della copiosa giurisprudenza di merito e di legittimità esistente sul punto. 
Nel caso concretamente in esame per l'appunto ricorre una ipotesi di temerarietà, posto che difetta un minimo di diligenza per l'acquisizione della consapevolezza della infondatezza delle tesi sostenute, che sono state portate avanti in giudizio sulla base di prove documentali gravemente carenti su punti decisivi della opposizione proposta contro la domanda di risoluzione, laddove il convenuto ha prodotto una missiva proveniente dalla precedente locatrice sostenendo che quello fosse il contenuto della raccomandata spedita dal ### Viene in rilievo nel caso concretamente in esame una opposizione proposta nonostante la palese e consapevole inesistenza del diritto sostanziale invocato o comunque intentata slealmente con abuso del diritto ( quindi, una lite ingiusta ) , con finalità meramente dilatorie. 
Non si tratta dunque di punire la mera soccombenza, oppure anche soltanto la soccombenza che consegua ad una condotta processuale reputata «biasimevole» o «rimproverabile» alla stregua di una valutazione del giudicante non ancorata a parametri concretamente verificabili . 
Neppure può seriamente affermarsi che la soccombenza conseguente ad una lite temeraria escluda la responsabilità della parte, comportando solo quella del difensore, giacché questi è il mandatario della stessa parte la quale risponde per il fatto doloso o colposo del difensore nei confronti dei terzi ( cfr. sulla questione Cass. civ. sez. lav., 16/4/1988, 3012 ). 
Ai fini della liquidazione in concreto della somma dovuta per la lite temeraria, è intervenuta la Corte costituzionale affermando che la somma al cui pagamento il ### può condannare la parte soccombente in favore della parte vittoriosa per lite temeraria ha sufficiente base legale ( v. Corte costituzionale 6/6/2019, n. 139 ). La determinazione equitativa della somma dovuta dal soccombente alla controparte in caso di lite temeraria non può però essere parametrata all'indennizzo di cui alla L. n. 89 del 2001 ( cosiddetta legge ### ), il quale, avendo natura risarcitoria ed essendo commisurato al solo ritardo della giustizia, non consente di valutare il comportamento processuale del soccombente alla luce del principio di lealtà e probità ex art. 88 c.p.c., laddove la funzione prevalente della condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c. è punitiva e sanzionatoria ( v. Cass. civ. sez. III, 4/7/2019, n. 17902 ). 
In mancanza di parametri normativi obiettivamente verificabili in ordine alla determinazione dell'entità della sanzione, atteso che il rimedio di cui all'art. 96 comma 3 c.p.c. rimanda genericamente alla equità e prescinde anche dalla effettività del danno, e che quindi la entità del pregiudizio subìto dalla controparte non viene in rilievo se non ai fini della eventuale applicazione della distinta fattispecie risarcitoria di cui al comma 1 ( anche se con riguardo a quest'ultima fattispecie è intervenuta la giurisprudenza di legittimità con la sentenza Cass. civ. sez. III, 23/8/2011, n. 17485 già menzionata, secondo la quale non è necessario allegare e dimostrare lo specifico danno subìto dalla parte vittoriosa ), mentre è evidente la natura afflittiva della nuova misura ( cfr. sul punto ### Foggia 28 gennaio 2011 ), e che la sanzione si aggiunge alla pronuncia sulle spese, la quale ne costituisce il presupposto oggettivo, il principale parametro per orientare la discrezionalità del ### nella determinazione del quantum debeatur , al fine di evitare che l'equità si trasformi in arbitrio, non può che essere l'importo liquidato ai sensi dell'art. 91 comma 1 c.p.c. in favore della parte vittoriosa per le spese di giudizio, sul quale innestare una valutazione basata sulla evidenza della pretestuosità, vale a dire sul presupposto oggettivo necessario per l'applicazione della sanzione, nonché sulla durata del processo e soprattutto sul valore della controversia, tenuto conto sempre di tutti gli interessi, pubblici e privati, parimenti tutelati dalla norma, trattandosi di interessi che rilevano anche nella fase liquidatoria, e quindi della funzione della norma, che deve essere garantita nella sua effettività. 
In altri termini, come per qualunque pena occorre individuare i limiti edittali minimo e massimo tra cui cercare il punto di equilibrio e detti limiti vanno ricostruiti necessariamente in base ad una interpretazione sistematica, atteso che il legislatore non è ( ancora ) intervenuto specificamente sul punto, ma non in via arbitraria, bensì sulla base della normativa attualmente in vigore. 
Il limite edittale minimo va identificato con la somma già liquidata in concreto ex art. 91 comma 1 c.p.c., per quanto sopra specificato e in considerazione del carattere afflittivo della misura, la quale per assolvere alla sua funzione deve essere perlomeno pari alla condanna alle spese, e dunque la condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c. non potrebbe consistere in una frazione di tale somma. 
Una volta determinata la base di partenza, ai fini della individuazione della somma finale, posto che l'art. 96 comma 3 c.p.c. non prevede un tetto massimo, occorre fare riferimento sempre alla funzione sanzionatoria della fattispecie da essa disciplinata e della linea di tendenza del legislatore già descritta . 
Nella fattispecie concretamente in esame la sanzione viene per l'appunto determinata equitativamente ex art. 96 comma 3 c.p.c. in un multiplo, e più precisamente nel triplo, rispetto all'importo liquidato a titolo di compenso per spese di soccombenza ( sulla correttezza di tale impostazione v. Cass. civ. sez. VI, ordinanza 30/11/2012, n. 21570 ; v.  anche Cass. civ. sez. III, 4/7/2019, n. 17902 già menzionata ; Cass. civ. sez. III, 20/11/2020, n. 26435 ). 
La liquidazione in questi termini si rende necessaria affinchè la misura abbia un effetto deterrente e persuasivo rispetto ad un contenzioso instaurato temerariamente ed un contenuto afflittivo non meramente simbolico, assolvendo così alla sua funzione di danno punitivo, vale a dire di sanzione che non si limita a ristorare la parte vittoriosa dal pregiudizio subìto per essere stata coinvolta in un processo ingiusto, perché per tale ultimo scopo sarebbe sufficiente la previsione di cui all'art. 96 comma 1 c.p.c. 
In proposito, data la ratio della norma, non potrebbe in alcun modo affermarsi che viene realizzato un indebito arricchimento della parte vittoriosa, perché la giusta causa sussiste, ed è costituita proprio dalla fattispecie disciplinata dall'art. 96 comma 3 c.p.c., la quale prescinde dalla prova del danno causalmente derivato alla condotta processuale dell'avversario ( v. sul punto Cass. civ. sez. I, 30/7/2010, n. 17902 già menzionata ). Ciò vale in considerazione della funzione del nuovo istituto quale presidio a tutela di interessi ( anche ) pubblici e quindi sia dell'incidenza della pendenza sulla capacità di risposta della amministrazione della giustizia nel suo complesso, sia dell'interesse della controparte ad evitare di essere coinvolta in un processo senza validi motivi, laddove invece, per esempio, il potere di ridurre equitativamente la penale ex art. 1384 c.c. ha riguardo solo all'interesse del creditore all'adempimento. 
Infine va pronunciata ai sensi dell'art. 96 comma 4 c.p.c. la condanna della parte soccombente al pagamento in favore della ### delle ### di una sanzione pecuniaria, che si stima congruo stabilire nella misura di euro 2.500, ridotta rispetto al massimo edittale, che è di euro 5.000, quale necessaria conseguenza della contestuale statuizione di condanna emessa ai sensi del comma 3 della medesima norma processuale.  P.Q.M.  ### definitivamente pronunciando, così provvede : a ) accoglie la domanda attorea e per l'effetto dichiara la risoluzione della locazione per cessazione alla prima scadenza del 9/2/2024 e condanna ### al rilascio per la data del 20/11/2025 in favore di ### dell'unità immobiliare di tipo civile sita in #### al ### n. 87 (già 83), primo piano, unica scala, composto da un vano ed accessori, identificato al ### del Comune di ### al ### 13 p.lla 664 sub. 8 cat. A/4, classe 2, superficie catastale mq. 93, R.C.  € 104,84 ; b ) visto l'art. 91 comma 1 c.p.c. condanna ### al rimborso in favore di ### delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 5.477, di cui euro 2.552 per compensi ed euro 300 per esborsi, oltre IVA e CPA se documentate con fattura e il rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi ; c ) visto l'art. 96 comma 3 c.p.c. condanna ### al pagamento in favore di ### della somma di euro 7.656 a titolo di responsabilità aggravata per lite temeraria ; d ) visto l'art. 96 comma 4 c.p.c. condanna ### al pagamento in favore della ### delle ### della somma di euro 2.500 . 
Napoli, 27/10/2025 ###.U.  ### 

causa n. 7652/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Pizzi Felice Angelo

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 25380/2023 del 29-08-2023

... meno l'accertamento di condotte illecite di rilievo penale. Il secondo mezzo denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'articolo 360, primo comma, numero 5, C.P.C., lamentando l'omessa considerazione di numerose circostanze rilevanti ai fini del decidere. 7. — Il primo mezzo dei ricorsi successivi degli A. denuncia violazione dell'articolo 143, comma 11°, del citato decreto legislativo, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. Si sostiene che la declaratoria di incandidabilità debba fondarsi su una maggiore individualizzazione degli elementi di addebito rispetto alla valutazione posta a base del provvedimento di scioglimento, sicché la valutazione globale finalizzata all'emanazione del provvedimento di scioglimento non sarebbe sufficiente ai fini della dichiarazione di incandidabilità. Il secondo mezzo denuncia violazione dell'articolo 143, comma 110, citato, in relazione all'articolo 360 n. 5 c.p.c., dal momento che la Corte di Appello di Napoli avrebbe del tutto omesso di valutare il fatto storico costituito dalla mancata menzione di essi A. nell'ordinanza n. 435/19 resa in sede penale, benché la (leggi tutto)...

testo integrale

### -controricorrente contro Firma to DEI : ####.
P.A. ### 3 Ser ial#: 5bbf88fa
Ciba 3f095434a 7db47fd###a ll - Firma to Da: ### messo sul ricorso iscritto al n. 23241/2022 R.G. proposto da: omissis I, elettivamente domiciliato in #### 12, presso l'### (ADS###) -ricorrente contro elettivamente domiciliat ###### via C.A.  ### 30 (c/o dott. ###, presso lo studio dell'avvocato ### (###) ### d'### registro generale 23241/2022 ### sezionale 29652023 10, iaic elettiva mente domiciliato in ### twf le 25380/2023 Nta pubbYicazione 29/08/2023 ### 5, presso lo studio dell'avvocato #### (###) -controricorrente contro G.M. elettivamente domiciliata in ### via ### 30 (c/o dott. ###, presso lo studio dell'avvocato ### (###) nonché sul ricorso successivo proposto da -controricorrente
A.A. ed A.E. elettivamente domiciliati in ### via ### 30 (c/o dott. ###, presso lo studio dell'avvocato ### (###) contro omissis elettivamente domiciliato in #### 12, presso l'### (ADS###) -controricorrente avverso DECRETO di CORTE D'### n. 4714/2021 depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/06/2023 dal #### 2 di 14 D.F. 
Firma to DEI : ####.
P.A. ### 3 Ser ial#: 5bbf88fa
Ciba 3f095434a 7db47fd###a ll - Firma to Da: ### messo Da: ### S.
P.A. ### 3 Ser ial#: 27e 7b49e 80139e ###88a 0992 e ###.F. contro il provinciali, comunali e del 26 ottobre 2020 di medesimi alle elezioni regionali, circoscrizionali a seguito del decreto scioglimento del consiglio comunale del omissis resistono 2. — ###.A. G.M. D.F. le L. omissis comunale del omissis 4. — Il controricorso.  resiste ai ricorsi successivi con 1. — Il omissis C.A. G.M.  ### d'### registro generale 23241/2022 ### sezionale 29652023 e la Prefettura - UfficioYeTriiiisigignéiale25380.+2023 ata pu blicazione 29/08/2023 di Avellino - ricorrono per due mezzi, nei confronti di decreto de11'8 luglio 2022 con cui la Corte d'appello di Napoli, provvedendo in riforma della decisione in proposito adottata dal Tribunale di Avellino, ha respinto la domanda di incandidabilità dei con distinti controricorsi.  3. A.A. e A.E. l'uno consigliere comunale e poi sindaco, l'altro sindaco, ricorrono con distinti atti per due mezzi nei confronti del omissis contro il medesimo decreto di rigetto del loro reclamo avverso la decisione del Tribunale di Avellino che aveva dichiarato la loro incandidabilità in dipendenza del menzionato decreto di scioglimento del consiglio ### 5. — I ricorsi proposti contro la medesima decisione vanno riuniti.  6. — Il primo mezzo del ricorso principale denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 43, 110 comma, del decreto legislativo numero 267 del 2000, in relazione all'articolo 360, numero 3, c.p.c., censurando il decreto impugnato per aver omesso di considerare che la menzionata norma svolge una funzione cautelare e preventiva sicché la sua applicazione richiede 3 di 14 ### to DEI : ####.
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P.A. ### 3 Ser ial#: 27e 7b49e 80139e ###88a 0992 ### d'### registro generale 23241/2022 ### sezionale 29652023 soltanto la presenza di elementi in ordine a collegarne ricci ndia I e 25380..2023 ### 29/08/2023 condizionamento che consentano di individuare la sussistenza di un rapporto fra gli amministratori e la criminalità organizzata, senza che sia necessario accertare una volontà degli amministratori diretta assecondare gli interessi di essa, né tanto meno l'accertamento di condotte illecite di rilievo penale. 
Il secondo mezzo denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'articolo 360, primo comma, numero 5, C.P.C., lamentando l'omessa considerazione di numerose circostanze rilevanti ai fini del decidere.  7. — Il primo mezzo dei ricorsi successivi degli A. denuncia violazione dell'articolo 143, comma 11°, del citato decreto legislativo, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. 
Si sostiene che la declaratoria di incandidabilità debba fondarsi su una maggiore individualizzazione degli elementi di addebito rispetto alla valutazione posta a base del provvedimento di scioglimento, sicché la valutazione globale finalizzata all'emanazione del provvedimento di scioglimento non sarebbe sufficiente ai fini della dichiarazione di incandidabilità. 
Il secondo mezzo denuncia violazione dell'articolo 143, comma 110, citato, in relazione all'articolo 360 n. 5 c.p.c., dal momento che la Corte di Appello di Napoli avrebbe del tutto omesso di valutare il fatto storico costituito dalla mancata menzione di essi A.  nell'ordinanza n. 435/19 resa in sede penale, benché la stessa fosse stata posta come pietra miliare della relazione prefettizia del 15 luglio 2020, assumendo in tal modo il rilievo di decisività per il giudizio.  ### 8. — Il ricorso principale va accolto.  4 di 14 Firma to DEI : ####.
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P.A. ### 3 Ser ial#: 27e 7b49e 80139e ###88a 0992 ### d'### registro generale 23241/2022 ### sezionale 29652023 umero di raccolta generale 25380n023 I due mezzi, che per il loro collegamento d### essere uata pubbilcazione 29/08/2023 simultaneamente esaminati, sono fondati.  8.1. — La Corte d'appello ha riformato il decreto del Tribunale di Avellino, che motivatamente aveva accolto la domanda dell'amministrazione, svolgendo, nei confronti degli odierni ex amministratori controricorrenti, la motivazione che segue: «4. Sulla posizione di C.A. I. Nel provvedimento impugnato (e quindi nella relazione prefettizia), si legge, in merito alla posizione di C.A. che ha ricoperto "il ruolo di vice sindaco, assessore e responsabile, dal 17.05.2018, tra l'altro, del settore tributi, favori pubblici e ambiente" pur essendo "in possesso del solo titolo di terza media. Quest'uftimo, nel 2012, risulta deferito in stato di libertà dalla ### di omissis allA.G. di Avellino, per abuso d'ufficio in concorso e, nel 2017, è stato controllato a ### dai ### della locale ### in compagnia di due soggetti con precedenti penali e pregiudizi di C.A. risulta avere A.D. 
Commissione riporta un ### del A.D. 
C.A. L", a un post facebook, dell'ottobre 2019, nel quale l'amministrazione comunale elogiava l'assessore C.A. per l'impegno profuso per la manutenzione del manto stradale". Dalla relazione della commissione d'accesso non si ricavano specifici elementi che colleghino C.A. alle vicende sopra rappresentate o ad esponenti della criminalltà organizzata, se non alcuni "post" sui soda, network che da soli non dimostrano alcunché. Irrilevante è, sotto tale profilo, anche quanto evidenziato nell'ultima parte del provvedimento e cioè che lo stesso, unitamente al sindaco ###.A. l, "veniva rinviato a giudizio nel procedimento penate R.G. 4317/2013 per i reati previsti e puniti dagli art. 323, 479, 476 e 110 cp. perché in concorso tra foro 5 di 14 polizia. Anche confidenziale con I, tanto un rapporto è vero che la "bravo ad ### to DEI : ####.
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P.A. ### 3 Ser ial#: 27e 7b49e 80139e ###88a 0992 ### d'### registro generale 2324b2022 Numro sezionale 2%52023 approvavano la delibera della giunta comunale n. 196. raqf .a 12 o t genjrale 25380/2023 12.2011 in violazione dell'art. 12 della legge 24//###ge1bbirm4 —one 29/08[2023 deliberavano di sostenere famiglie disagiate con ### di derrate alimentare per una spesa di ### 4.000,00, senza la predeterminazione dei criteri di attribuzione cosi procurando intenzionalmente un ingiusto vantaggio ai fruitori di tali derrate per euro 3.975,00 corrispondenti al pagamento della fattura n. 49 del 31.05.2012 ed un pari ingiusto danno al comune di omissis ff Si tratta di fatti che, pur dimostrando un certo disordine amministrativo", nulla hanno a che vedere con quelli che hanno dato luogo allo scioglimento del Comune. Più significativo è sicuramente il fatto che lo stesso sia coinvolto nel "procedimento penale R.G. 466/2018, che vede indagati, tra gli altri, i più volte citati germani ###.E. A.A. rispettivamente ex sindaco ed ex presidente del consiglio comunale, l'ex vicesindaco (fino al 27/11/2019) ###.M. I, l'ex vice ### C.A.  (a decorrere dal 28/11/2019), l'ex assessore S.S.  nonché gli ex consiglieri D.F. e P.M. per i seguenti reati previsti e puniti dagli art. 110, 323 c.p. perché in concorso tra loro e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in qualità di pubblici ufficiali, nello svolgimento delle rispettive funzioni (sindaco, vicesindaco, assessori, membri di giunta.), mediante la promozione - a partire almeno dall'anno 2016 - di vari regolamenti, deterrnine e deliberazioni, in violazione di legge e, segnatamente, sia dell'art. 97 co. 2 della Cost., nella parte immediatamente precettiva relativa al buon andamento e imparzialità delle amministrazioni, sia delle norme dei contratti pubblici e del ### dapprima affidano alla ditta' omissis il servizio di fornitura a "noleggio di strutture prefabbricate da adibire ad uso scolastico nonché i lavori edili complementari dei sottoservizi, successivamente stipulando, con la richiamata dita un contratto di disponibilità ai fini dell'acquisizione della medesima 6 di 14 ### to DEI : ####.
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P.A. ### 3 Ser ial#: 27e 7b49e 80139e ###88a 0992 ### d'### registro generale 23241/2022 umero sezionale 2%52023 struttura, intenzionalmente arrecavano alla I omissis .r.I. un i raccolta generale 25380/2023 ingiusto vantaggio patrimoniale, costituito da tutte I eDa54111119radone 29,138,2023 ricevute per effetto dei contratti e dei servizi affidati". I medesimi soggetti sono altresì indagati "per i reati p. e. p. dagli artt. 110, 353 c.p. per avere con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso nelle qualità e nelle circostanze meglio indicate al capo che precede mediante collusioni e condotte fraudolente, turbato le relative procedure di gara/affidamento, nonché impedito l'effettuazione delle necessarie procedure". Tuttavia si tratta di una sola delle vicende sopra considerate che, solo valutate nel loro insieme, dimostrano l'infiltrazione della criminalità nel Comune e possono giustificare l'applicazione della misura dell'incandidabilità. 
Peraltro neppure è chiaro quale sia stata l'attività svolta in tale vicenda dal C.A. che ha determinato il suo coinvolgimento nel procedimento penale. È probabile, in considerazione del ruolo ricoperto, che fosse coinvolto nelle vicende sopra descritte, ma, sulla base degli elementi a disposizione, non è possibile ritenere che sia responsabile "delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento". Pertanto deve essere accolto il reclamo dallo stesso proposto. 5. Sulla posizione di G.M. In ordine alla posizione di G.M. - eletta nella consiliatura 2007-2012, ricandidatasi, ma non rieletta nel 2017 - va rilevato che la stessa è stata nominata, con delibera n. 79 del 7/7/2017, vicesindaco e responsabile del settore finanziario, fino alla sua sostituzione con C.A. con delibera n. 131 del 28/11/2019. E stata poi nominata consigliera comunale in sostituzione di C.M.  1, dimissionaria, il ###. Nel provvedimento impugnato si legge soltanto che "il settore ### è il primo per il quale viene concessa la facoltà ex art. 53 della L. 388/2000. Tale responsabilità gestionale viene attribuita, sempre senza alcuna apparente valida motivazione, nelle precedenti consiliature, tra l'altro, al ### A.A. l, nel 2011. Con l'insediamento 7 di 14 ### to DEI : ####.
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P.A. ### 3 Ser ial#: 27e 7b49e 80139e ###88a 0992 G.M. deve quindi dell'incarico ricoperto. Anche il reclamo della essere accolto. 6. Sulla posizione di D.F. . In ordine alla A.A. I. Anche l'elezione, al suo posto, proprio di D.F. l'elezione di D.A. ha potuto contare sull'appoggio di D.F. L. risulta deferito, A.E.  nel marzo 2019, in stato di libertà in concorso (con il ### e altri) per i reati di abuso in atti d'ufficio e turbativa D.F.  d'asta, nell'ambito del proc. pen. n. 466/18-21, in fase di proroga delle indagini. Sul conto dello stesso, la ### riferisce che con contratto del 06.05, 2008, veniva affidato alla ditta ### d'### registro generale 23241/2022 ### sezionale 29652023 dell'ultima amministrazione, la titolarità del settore vtguan_za Vf .ne Ntimuo di raccolta,ienerale 253802023 Uata pubb icazione 29/08/2023 dimissioni di quest'ultimo, da ###.M. I, già politicamente impegnata con la compagine guidata da A.A. In tale periodo sono collocabili i numerosi abusi edilizi, commessi e poi sanati, tra i quali quelli riconducibili a ###.S. legato alla criminalità organizzata e sorvegliato speciale di P.S. ". Più significativo è il suo coinvolgimento nel procedimento penale relativo alla vicenda del noleggio dei prefabbricati da adibire a scuola, ma anche per la G.M. valgono le considerazioni già svolte per il C.A. Anche in questo caso, quindi, mancano specifici elementi per ritenerla responsabile "delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento", tenuto conto, altresì, della durata limitata posizione di D.F. si legge nel provvedimento impugnato che "eletto Presidente del Consiglio comunale, con delibera del 28.  06.2017, si dimetterà, nel maggio del 2018, consentendo l, la cui moglie, ###.A. è cugina della madre di s.a.s., il servizio di gestione della pubblica illuminazione per la durata di anni dieci. Successivamente, in concomitanza con le elezioni del 2017, alla ditta D.F. s.a.s. veniva affidato un ulteriore appalto di 140.772,00 per "### di manutenzione straordinaria e ampliamento impianto pubblica illuminazione", che d i 1 4 G.F. assunta dall'### e, a seguito delle ### to DEI : ####.
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P.A. ### 3 Ser ial#: 27e 7b49e 80139e ###88a
D.F. G.A. ### d'### registro generale 23241/2022 vennero avviati a pochi giorni dalla data delle consu aziont ### di raccoita generale 25380/2023 Nirrosezignale 2%52023 amministrative. Inoltre, con determina UTC n. 103 del 13 ggiq andru29/08[2023 alla ditta ###.F. Ls.a.s viene prorogato di 6 mesi il contratto decennale per la manutenzione ordinaria e straordinaria della pubblica illuminazione, nelle more dell'indizione di nuova gara; l'amministrazione, benché fosse nota la scadenza al 06.05.2018, non ha provveduto in tempo utile a indire una nuova gara di appalto': In realtà non può ritenersi, in assenza di altri elementi, che le dimissioni del ### dalla carica di presidente del consiglio comunale siano state determinate dalla sola finalità di far eleggere A.A. I. Quanto all'attribuzione dell'appalto all'impresa di famiglia, al più potrebbe ravvisarsi l'intento di favorire sé o i propri familiari, non certo la criminalità organizzata. 
Peraltro, come dallo stesso evidenziato nel reclamo, si tratta di fatti cominciati ben prima della sua elezione, quando l'impresa era amministrata dal nonno. Anche il D.F. è coinvolto nel procedimento penale relativo al noleggio dei prefabbricati, ma anche per lui valgono le considerazioni già svolte per il C.A. e la G.M. ulteriormente avvalorate dalla breve durata dell'incarico di presidente del consiglio comunale. Infine, il rapporto di parentela con D.A. è stato contestato dall'odierno reclamante e comunque si tratterebbe di una lontana parentela alla quale non si accompagnano riscontri in ordine all'attuale frequentazione tra i due. Anche in questo caso, quindi, non vi sono sufficienti e specifici elementi per ritenere D.F. responsabile delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento tenuto anche conto della durata limitata dell'incarico ricoperto. Pertanto anche il suo ricorso deve essere accolto».  8.2. — Tale motivazione, la quale si muove in un'ottica di accertamento penalistico di responsabilità, tradisce la 9 di 14 ### to DEI : ####.
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P.A. ### 3 Ser ial#: 27e 7b49e 80139e ###88a 0992 ### d'### registro generale 23241/2022 Limero sezionale 2%52023 incomprensione, da parte del giudice di merito, del significaNto della ### di raccolta generale 25380/2023 norma che essa ha applicato. Data pubblicazione 29/08/2023 È difatti cosa nota che la dichiarazione di incandidabilità degli amministratori che hanno dato causa allo scioglimento del consiglio comunale per fenomeni di infiltrazione di tipo mafioso, prevista dall'art. 143, comma 11, del d.lgs. n. 267 del 2000, è misura non sanzionatoria, ma interdittiva di carattere preventivo (Cass. 27 luglio 2022, n. 23445), sicché incorre nella sanzione di incandidabilità il singolo amministratore che, pur non essendo direttamente responsabile delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento dell'ente, indipendentemente dalle attribuzioni dell'organo di cui faceva parte, abbia comunque concorso a determinare quell'effetto, fornendo un contributo alla condotta, commissiva od omissiva, degli altri amministratori cui competeva rispettivamente di assumere o non assumere determinazioni rilevanti a tal fine (Cass. 9 agosto 2022, n. 24566). La condotta rilevante per i fini della dichiarazione di incandidabilità, oltre a non richiedere condotte commissive, essendo integrata anche da condotte meramente omissive, neppure richiede trattarsi di condotte connotate da dolo, e tanto meno che tali condotte consentano di configurare un delitto di partecipazione ad associazione mafiosa o di concorso esterno alla stessa, essendo per contro sufficiente che il destinata rio della pronuncia di incandidabilità, da un punto di vista soggettivo, non sia riuscito a contrastare efficacemente ingerenze e pressioni delle organizzazioni criminali operanti nel territorio e, da un punto di vista oggettivo, abbia tenuto una condotta inefficiente, disattenta ed opaca che si sia riflessa sulla cattiva gestione della cosa pubblica (Cass. 11 marzo 2022, n. 8056). è in definitiva sufficiente alla pronuncia di incandidabilità una situazione di cattiva gestione della cosa pubblica ascrivibile ad una condotta anche soltanto omissiva, ove quest'ultima abbia costituito la causa o la concausa 10 di 14 ### to DEI : ####.
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P.A. ### 3 Ser ial#: 27e 7b49e 80139e ###88a 0992 ### d'### registro generale 23241/2022 ìitu.mero seponale 2%52023 dello scioglimento dell'organo consiliare, potendo tale a. specie Nume rofdi racicorta generale 25380/2023 realizzarsi quando si ometta di assumere, sia pure solo 01### 29/08[2023 le determinazioni utili per rimediare ad ingerenze esterne e pressioni inquinanti derivanti da associazioni criminali, quantunque ereditate da precedenti consiliature (Cass. 15 febbraio 2021 3857).  8.3. — È d'altronde intuitivo che la valutazione della condotta rilevante per i fini dell'incandidabilità non debba essere parcellizzata, come ha fatto la Corte d'appello, isolando le singole condotte rilevanti — tradottesi addirittura nel coinvolgimento in processi penali per fatti di particolare gravità — e considerandole disgiuntamente le une dalle altre: al contrario, valutazione deve essere complessiva e tale non da tralasciare, ma al contrario valorizzare le interconnessioni e la trama dalla quale possa emergere la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di incandida bilità.  9. — Non essendosi la Corte d'appello conformata ai principi che precedono, il decreto impugnato va cassato e rinviato alla medesima in diversa composizione, che si atterrà a quanto dianzi indicato e provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.  10. — Il ricorso successivo degli A. è inammissibile.  10.1. — É inammissibile il primo mezzo. 
Premesso che incorre nella sanzione di incandidabilità di cui all'articolo 143, comma 11°, del d.lgs. n. 267 del 2000, il singolo amministratore che, pur non essendo direttamente responsabile delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento dell'ente, indipendentemente dalle attribuzioni dell'organo di cui faceva 11 di 14 ### to DEI : ####.
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P.A. ### 3 Ser ial#: 27e 7b49e 80139e ###88a 0992 ### d'### registro generale 23241/2022 ### sezionale 29652023 ### di cacciaenerale 2538112023 parte, abbia comunque concorso a determinare quelrette to uata p ubb icalione 29/### fornendo un contributo alla condotta, commissiva od omissiva, degli altri amministratori cui competeva rispettivamente di assumere o non assumere determinazioni rilevanti a tal fine ( 9 agosto 2022, n. 24566), è agevole rammentare che questa Corte ha già avuto modo di affermare che, nel procedimento di cui all'articolo 143, 11° comma, citato, il Tribunale, chiamato a valutare, ai fini della dichiarazione di incandidabilità, la sussistenza della responsabilità degli amministratori in ordine alle condotte che hanno dato causa allo scioglimento, può senz'altro formare il proprio convincimento sulla base degli elementi già contenuti nella proposta di scioglimento del ### dell'interno e nella relazione del prefetto, pur potendo prendere in esame risultanze probatorie ulteriori acquisite, nel contraddittorio tra le parti, nel corso del procedimento (Cass., Sez. Un., 30 gennaio 2015, n. 1747; Cass. 5 febbraio 2021, n. 3857). 
Nel caso di specie, il decreto della Corte d'appello, dopo aver dato conto del contenuto della relazione ministeriale nella parte riferita ai ricorrenti successivi, ed aver dato dettagliatamente conto delle censure spiegate dalli A.A. lalle pagine 17-18, alle quali erano sostanzialmente sovrapponibili a quelle dell' A.E. 
I, richiamate a pagina 36 del decreto, ha specificamente sottolineato: -) riguardo all'uno le singole circostanze, desunte dalla relazione, tali da condurre a ritenere «una sostanziale infiltrazione che ha determinato lo scioglimento dell'ente», infiltrazione da imputarsi «innanzi tutto ad A.A. sindaco per dieci anni e presidente del consiglio comunale al momento del suo scioglimento, tenuto conto del fatto che molte delle situazioni indicate sono sorte (o non sono state rimosse) durante il suo mandato e che è proprio il soggetto che intrattiene i più stretti rapporti con il D.F. »; 12 di 14 ### to DEI : ####.
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P.A. ### 3 Ser ial#: 27e 7b49e 80139e ###88a 0992 -) quanto ad personali che questi aveva «con ambienti legati alla malavita e vicini sempre ad . Deve infine aggiungersi che, D.A.  si ribadisce il rilievo dei rapp M ### di raccolta qerierale 25380..2023 Data p unti icazione 29/08/2023 A.E.  ### d'### registro generale 23241/2022 ### sezionale 29652023 pur avendo ereditato fa situazione posta in essere dal fratello, lo stesso nulla ha fatto per porvi rimedio, dandovi anzi continuità, e ciò è sufficiente per l'applicazione della misura dell'incandidabilità». 
In definitiva, al di là della presentazione della censura come violazione di legge, essa mira a ribaltare un accertamento di merito, del tutto legittimamente fondato dalla Corte territoriale sulla base delle risultanze, sottoposte ad adeguato vaglio critico, emergenti dalla relazione ministeriale. Di qui la loro inammissibilità.  10.2. — è inammissibile il secondo mezzo. 
È difatti sufficiente osservare che la mancata menzione di essi A. nell'ordinanza custodia cautelare n. 435/19 non è un fatto storico, tantonneno decisivo, che la Corte d'appello avrebbe omesso di considerare, ma è un semplice elemento istruttorio, del quale per altro verso il giudice di merito ha dato conto in più punti, osservando in particolare che da essa nulla poteva desumersi a carico del D.F. (pagina 20 del decreto impugnato). 
Ora, non ha bisogno di essere ricordato che spetta al giudice di merito, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 4 agosto 2017, n. 19547; Cass. 4 novembre 2013 24679; Cass. 16 novembre 2011, n. 27197; Cass. 6 aprile 2011, 7921; Cass. 21 settembre 2006, n. 20455; Cass. 4 aprile 2006, 7846; Cass. 9 settembre 2004, n. 18134; Cass. 7 febbraio 2004, 2357).  13 di 14 ### to DEI : ####.
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P.A. ### 3 Ser ial#: 27e 7b49e 80139e ###88a 0992 ### d'### 11. — Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso degli A.  segue condanna dei medesimi al rimborso delle spese di lite in favore dell'amministrazione controricorrente. Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.  12. — Si dispone l'oscuramento dei dati.  ### accoglie il ricorso del onnissis nei confronti dil C.A. I i G.M. e D.F. I, e dichiara inammissibile nei confronti dello cassa il decreto impugnato in relazione al ricorso accolto e rinvia anche per le spese alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, condannando_l A.A.  al rimborso, in favore del omissis spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate, per entrambi i ricorrenti successivi in solido, in complessivi e 8000,00, oltre alle spese prenotate a debito. Si dispone l'oscuramento dei dati. 
Così deciso in ### il 1° giugno 2023.  ###.E. I l, delle 3f095434a 7db47fd###a ll - ### to Da: ### messo Da: ### S.
P.A. ### 3 Ser ial#: 27e 7b49e 80139e ###88a 0992 

causa n. 23241/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Acierno Maria, Di Marzio Mauro

M

Corte di Cassazione, Sentenza n. 33779/2024 del 21-12-2024

... Anche la sentenza della Corte di cassazione, V sezione penale, n. 17938 (rectius: n. 17839) del 2023, depositata in data 28 aprile 2023- richiamata dalla ricorrente in memoriaconferma l'orientamento di questa Corte affermando che “in casi di concreta applic azione degl i esiti de l panel test in relazione alla disciplina doganale, la natura di prova legale è stata esclusa anche da questa Corte in sede ###essa si è affermata la impossibilità di configurare violazione di legge (### 5 Civ., n. 18749 del 2020; ### 5 Civ., n. 18748 del 2020; ### 5 Civ., n. 13474 del 2020; ### 5, n. ### del 2019).” 1.10.Ne consegue l'en unciazione del segu ente principio di diritto: «Dal combinato disposto degli artt. 1 e 2 del ### (###) 2568/1991 e s.m.i., nonché dell'### si evince la previsione da 14 parte del legislatore comunitario di una procedura tipizzata per la verifica della corrispondenza della qualità del prodotto importato e di quello riesportato valevole ai fini della corretta applicazione dei regimi agevolativi, come quello del perfe zionamento attiv o; in particolare, premesso che - affinché in ambito UE una partita di olio d'oliva possa fregiarsi della qualità extravergine, occorr e non (leggi tutto)...

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### ricorso iscri tto al num ero n. 18748 del ruolo gen erale d ell'anno 2022, proposto da ### s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giust a procura speciale su foglio separato allegato al ricorso, dall'Avv.to ### e dall'A vv.to ### elettivamente domiciliata presso lo studio dell 'Avv.to ### , in #### n. 7; -ricorrente #### del perfezionamento attivooli di oliva vergini
Prova organolettica procedura rigidamente tipizzata dal legislatore comunitario ### delle ### e dei ### poli, in persona del ### ore pro tempore, domiciliat ###, presso l'### dello Stato che la rappresenta e difende; -controricorrente per la cassazione della sentenza della ### tributaria regionale della ### n. 176/06/2022, depositata in data 3 febbraio 2022, non notificata; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20 novembre 2024 dal #### di ### udito il P.M. in persona del ### dott. ### che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. 
Udita per la società ricorrente l'Avv.to ### e l'### delle ### e dei ### l'Avv.to dello #### 1.### s.r.l., nel corso del 2015, effettuò quattro distinte operazioni doganali di importazione dalla ### di merce dichiarata come “olio extravergine d'oliva", olio scortato da documenti commerciali e certificatori che ne attestavano la corrispondenza alla categoria di "olio di oliva extravergine" secondo le norme COI (### oleicolo internazionale al quale aderisce anche l'unione europea). ### venne vincolato al regime di traffico di perfezionamento attivo (T.P.A.) ex artt. 114 e ss. del Reg. CEE n. 291 3/1992 (C. D.C.), con sospensione dei diritti doganali fino alla successiva riesportazione verso ### extra UE, come d a autorizzazioni dell'### delle ### di ### sezione ### di ### secondo cui il prodotto importato doveva essere confezionato in ### per essere riesportato “per identità” verso ### terzi.  1.1.A seguito di contro lli effet tuati su campioni prelevati al mom ento della riesportazione, mediante analisi di assaggio (c.d. panel test presso il ### di ###, l'### io ritenne la me rce riesportata - pur presentant e caratteri chimici propri della categoria olio extravergine d'oliva - non conforme 3 al dichiarato con conseguente declassamento dalla categoria doganale di olio extravergine d'oliva a quella di olio vergine d'oliva. A seguito di richiesta di ### s.r.l., vennero effettuate du e controanalisi (presso il ### di #### e il ### di ### che confermarono il giud izio delle analisi di p rima istanza di non conformità delle caratteristiche del prodotto riesportato a quello dichiarato, pur rilevando nei campioni analizzati tipologie eterogenee di difetti (“rancido”, in un caso, e “riscaldo/morchia” nell'altro). Pertan to, sul presupposto della minore qualità della merce riesportata rispetto a quella importata, in contrasto con quanto autorizzato, la società venne ritenuta inadempiente al re gime di perfezionamento attivo, con conseguente nascita dell'obbligazione doganale, ex art. 204 C.D.C.  1.2.Vennero, quindi, emesse dall'### delle ### di ### qu attro determinazioni di qualificazione della merce come olio di oliva vergine in luogo del dichiarato olio extravergine di oliv a, con conseguenziali atti di invi to al pagamento di dazi doganali, Iva all'importazione, diritti per la relativa ### interessi e atti di irrogazione delle relative sanzioni.  2.Avverso le suddette determinazioni e gli atti imposit ivi, la società propose ricorsi dinan zi alla ### tributaria provinciale di ### che, previa riunione, li acc olse, con sent enza n. 32/03 /2020, ritenendo l'erroneità della riclassificazione doganale stan te l'inattendibilità delle analisi organolettiche (panel test) compiute dall'### doganale, essendo inficiate, da un lato, dai risultati delle analisi commissionate privatamente dalla società e, dall'altro, dagli esiti delle controanalisi che, sebbene concordi nel confermare il giudizio di non conformità del prodotto riesportato alla dichiarata categoria di olio extravergine di oliva, avevano rilevato difetti, di tipologia eterogenea, nei campioni verificati.  3.Avverso la sentenza di primo grado, l'### delle dogane propose appello dinanzi alla ### tributaria regionale della ### che, con sentenza 176/06/2022, depositata in data 3 febbraio 2022, lo accolse. 4 4. In punto di diritto, per quanto di interesse, la CTR (richiamando i principi di diritto enunciati d a Cass. n. 13081/2020; 18748/2020; 187 49/2020; ###/2019) ha osservato che: 1) era fondato il motivo di appello dell'### con cui si denunciava la non corretta interpretazione da parte della CTP dell'art.  2 del Reg. CEE n. 2568/91 atteso che il giudice di primo grado - a fronte del ### CEE n. 2568/91 (art. 2, par.2, collegato al par. 1, lett. i), che, ai fini della classificazione dell'olio come extravergine di oliva, dava pari rilievo, oltre alle caratteristiche chimiche di cui al l'allegato 1, anche a quelle organolettiche accertate attraverso il c.d. panel test di cui all'allegato 12 - aveva ritenuto la prevalenza delle caratte ristiche chimiche svalut ando la rilevanza di quelle organolettiche in ragione di una ass erita pregiudi ziale valutazione di inattendibilità del metodo del panel test sebbene, come affermato da Cass. 13081 del 2020, nell a definizione dell'olio di oliva extravergine n on potesse prescindersi da “una valutazione sensoriale demandata al fattore umano”; in particolare, la CTP aveva ritenuto inattendib ili le risultanze dell e analisi organolettiche espletate dall'### “per non aver e potuto ope rare un accertamento diretto sulla quali tà dell'olio d'oliva nem meno mediante consulenza tecnica, per man canza della materia prima oggetto d'i ndagine” laddove, a fron te di un procedimento t ecnico-amministrativo di verifica organolettica dell'olio d'oliva, in contradditto rio con la parte, rigidamente predeterminato nei tempi, nelle forme e nei contenu ti, avrebbe dovu to solo valutare la legittimità dell'accertamento tecnico, come presupposto degli atti impositivi conseguenziali; né il panel test rappresentava - come rilevato dalla società - una sorta di prova legale rimanendo ferm o l'obbligo del giudice di valutazione critica anche alla luce dei risultati delle controanalisi; 2) era fondato anche il motivo di appello circa l'erronea interpretazione dell'art. 2, par. 3 del Reg. CEE relativo alla procedura di perfezionamento attivo, in quanto la CTP aveva ritenuto, con un'affermazione poco chiara ed erronea rispettato il regime di TPA (“il perno della regolamentazione in esame era la certezza che, dopo l'importazione, avvenisse l'esportazione previo perfezionamento attivo e non era dubitato che tutta la procedura fosse stata seguita”) ladd ove, a fro nte di 5 un'autorizzazione dello stesso “per identità”, essendo sostanzialmente incontestata la caratteristica di olio extravergine d' oliva imp ortato, il consolidamento della sospensione daziaria era subordinato alla circostanza della riesportazione, all'esito del perfezionamento e nei limiti dell'autorizzazione, della medesima merce avente detta qualità; nella specie, difettavano le condizioni affinché l'importazione avvenisse in regime di perfezionamento attivo atteso che non poteva essere importato olio di oliva vergine in ### essendo stato tale regime autorizzato e sclusivamente per l'importazione di olio e xtravergine di oliva, per cui l'operazione av rebbe dovut o considerar si, come emerso a posteriori, una importazione vera e propria; 2) era erronea la statuizione della CTP in ordine all'inattendibilità delle risultanze del panel test per essere emerse, in sede di controanalisi, tipologie eterogenee di difetti nei campioni analizzati (di “rancido” in un caso e di “riscaldo/morchia” nell'altro), atteso che, sulla base del regolamento comunitario, le carat teristich e del prodotto erano “considerate conformi a quelle d ichi arate” se le due controanalisi ne confermavano la classificazione dichiarata (sono richiamate Cass. n. 18748 e n. 18749 del 2020 e ### del 2019), senza che assumesse rilievo la diversità dei difetti emersi in tale sede; 3) alcu na rilevanza assum eva la circostanza ch e le analisi commissionate dalla società avessero dato ris ultati diversi confe rmando la qualità di olio extrave rgine del prodotto riesportat o in quanto la procedura prevista dal ### prevedeva in tutte le fasi il contraddittorio con la parte interessata che solo in tale sede poteva esercitare il proprio diritto di difesa e, inoltre, le analisi commissionate dalla parte erano solo di natura chimica e non organolettica per cui non potevano essere confrontate; 4) quanto agli altri motivi di ricorso ritenuti assorbit i dalla ### relativi ad assun te irregolarità ne lla procedura di prelievo e analisi dei campioni, nel relativo verbale si dava atto espressamente che il rappresentante della società non aveva sollevato alcuna eccezione sulla me todologia del prelievo e sulla strument azione utilizzata; oltretutto le asserite irregolarità non avrebbero determinato, in assenza di una espressa previsione di legge, la nullità degli accertamenti tecnici; assolutamente generiche erano le eccezioni circa la violazione della normativa sulle tempistiche 6 prescritte per l'invio/consegna del campione al ### di analisi (in ordine alle qua li l'### aveva, comunque, controdedotto con argomentazioni pienamente condivisibili, risulta ndo il campione inviato al labo ratorio il ###, data del prelievo, e pervenuto ivi il 7.5. 2015) e sulla corretta conservazione e gestione del medesimo, non avendo la contribuente assolto all'onere di provare specifiche circostanze denotanti l'errata conservazione dei campioni; infondata era l'eccezione relativ a al man cato accreditam ento del ### chimico delle ### di ### essendo stato ricon osciu to, all'epoca dei fatti, dal ### (Ministero delle ### e ### e dal C.O.I. (### oleicolo internazionale); 5) l'eccezione relativa alla buona fede era inammissibile in quanto proposta soltanto con le memorie aggiuntive ex art. 32 del d.lgs. n. 546/92, al di fuori dell'ipotesi di cui all'art. 24 del medesi mo decreto, e, comunque, infond ata essendo erroneo il richiamo all'art. 220 Reg . 2913/1992 afferente alla diversa fattispecie della mancata contabilizzazione dei dazi per errore d ell'autorità d oganale; 6 ) quanto a lle sanzioni era sufficiente che la contribuente non avesse posto in essere, con la dovuta diligenza, comportamenti atti ad accertare le effettive caratteristiche della merce.  5. Avverso la suddetta sentenza, ### s.r.l. propone ricorso per cassazione affidato a sei motivi.  6.Resiste, con controricorso, l'### delle ### e dei ### 7. La società ricorrente ha depositato memoria illustrativa.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 2, par. 2, del Reg. CEE 2568/91 e S.M.I., in combinato disposto con gli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c., nonché con i principi in materia di autocontrollo del settore alimen tare di cu i al ### CE 178/2002 e del ### CE 852/2004 per avere la CTR introdotto una sorta di presunzione assoluta nella valutazione del panel test trasformando il panel test 7 in una prova legale, i cui risultati sarebbero ex adverso inattaccabili (“nessun rilievo, infine, ha la circostanza che le analisi commissio nate dal la società abbiano dato risultati d iversi confermando la qualità di olio extrave rgine, in primo luogo, per il rilievo che la procedura prevista dal ### prevede in tutte le fasi il contraddittorio con la parte interessata che solo in questa sede può esercitare il proprio diritto di difesa. Inoltre, le analisi commissionate dalla parte sono di natura chimica e non organolettica”). Diversamente, ad avviso della ricorrente, il giudice di appello avrebbe dovuto apprezzare prudentemente le risultanze del panel test, trattandosi di un metodo (come confermato anche nel ### CE 1638/1998) affetto da una criticità insita connaturata al carattere soggettivo della prova di assaggio, e non escludere, in violazione del criterio di riparto dell 'onere della prova, che la società potesse o ffrire la controp rova attraverso certificazioni organolettiche effettuat e in sede di autocontrollo (è richiamata la sentenza del C.d.S. n. 7566 del 2020). Inoltre, il giudice di appello avrebbe, incorrendo in error in iudi cando, riten uto irrilevante l'avvenuto riscontro, in sede d i controanalis i, di difett i diversi all'assaggio, sebbene la modifica da parte del ### UE 1604/2019 dell'art. 2 del Reg. CEE 2568/91 - secondo cui il risultato delle controanalisi va verificato “a prescindere dal tipo di difetti constatati durant e le controanalisi” - si appl icasse a decorrere dal 20.10.2019 (laddove i fat ti in oggetto risalivano al 2015) e il legislato re medesimo si fosse espresso non già in termini di declassamento ma di risultato “incoerente”; peraltro, una interpre tazione di irrilevanza dei dive rsi difetti contrasterebbe con il sistema previsto dall'### del ### CEE 2568/1991 che distingue tra le diverse difettosità riscontrate dall'assaggiatore e, in ogni caso, la staratura di giudizio non potrebbe che esserein base ad un prudente apprezzamentosintomatica di scarsa attendibilità dei risultati delle analisi.  1.1.Il primo motivo si profila in parte inammissibile e in parte infondato.  1.2.Preliminarmente si osserva che il ricorso in esame è fondato, su uno specifico presupposto fattuale, ossia che la merce importata dalla ### in regime di T.P.A. e quella riesp ortata fossero coincidenti anche dop o il trattamento 8 autorizzato, laddove, l'assunto del la coincidenza della merce è contestat o dall'### delle ### essendo emersa - a seguito di controlli effettuati su campioni prelevati al momento della riesportazione, mediante c.d. panel test, anche all'esito di due controanalisi - la non conformità della merce riesportata al dichiarato, con conseguente declassamento della stessa dalla categoria doganale di olio extravergine d'oliva a quella olio vergine d'oliva.  1.3.Ciò posto, va premesso che l'art. 2, par. 2, cit., nel testo vigente ratione temporis, introdotto dal ### esecutivo ### n. 1348/2013, stabilisce che "2. La verifica delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini da parte delle autorità nazionali o dei loro rappresentanti è effettuata da panel di assaggiatori riconosciuti dagli ### membri. Le caratteristiche organolettiche di un olio, ai sensi del primo comma, si considerano conformi alla categoria di olio di oliva dichiarata se il panel di assaggiatori riconosciuto dallo ### membro ne conferma la classificazione. Qualora il panel non confermi la categoria dichiarata, sotto il profilo delle sue caratteristiche organolettiche, a richiesta dell'interessato le autorità nazionali o i loro rappresentanti incaricano altri panel riconosciuti di effettuare quanto prima due contro analisi, di cui almeno un a deve essere effettuata da un panel riconosciuto dallo ### membro di produzione dell'olio. 
Le caratteristiche in questione sono considerate conformi a quelle dichiarate se le due controanalisi confermano la classificazione dichiarata. In caso contrario il costo delle controanalisi è a carico dell'interessato".  1.4.###. 1, par. 1, d el Reg. cit ato, n el testo int rodotto dal #### 1989/2003, stabilisce che "### considerati oli di oliva vergini ai sensi del punto 1, lettere a) e b), dell'allegat o del re golamen to n. 136/66 /CEE gli oli le cui caratteristiche sono conformi a quelle indicate rispettivamente nei punti 1 e 2 dell'allegato I del presente regolamento". Il citato punto 1 dell'### I descrive esattamente le caratteristiche fisico-chimiche (da accertarsi mediante analisi chimiche di laboratorio), nonché quelle organolettiche (mediana del difetto =0, mediana del fruttato >0) che la partita di olio in considerazione deve possedere per essere catalogata come extravergine. 9 1.5. Il metodo del panel test, utilizzato per la verifica delle qualità organolettiche dell'olio, è disciplinato dall'art. 2, par. 2, del ### (e dall'###, ed è stato introdotto nella vigente conformazione (ossia, con la costituzione di un panel di assaggiatori, competendo tale valutazione, in precedenza, ad un solo analista, almeno in prima battuta) dal #### n. 796/2002. Ciò perché, come si evince dal quinto considerando, "In base alle esperienze maturate, il ### oleicolo internazionale ha elaborato un nuovo metodo per la valutazione delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini. Questo metodo si è rivelato più attendibile e semplice di quello attualmente previsto dall'allegato XII del regolam ento (### n. 2568/91. È opportun o q uindi sostituire il metodo previsto all'allegato XII con il nuovo metodo per la valu tazione dell e caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini". Inoltre (sesto considerando) "Ai fini dell'appli cazione del nuovo metodo di valutazione organolettica è necessario pre vedere un a procedura di arbitrato in caso di contrasto tra la categoria dichiarata e quella attribuita dal panel riconosciuto che esegue la valutazione".  1.6.Dal sistema sommariamente delineato emerge che il combinato disposto del punto 1, lett. a), dell'### al ### (### n. 136/1966, nonché degli artt. 1 e 2 del ### (### n. 2568/1991 e s.m.i., nonché dell'### a quest'ultimo, delinea normativamente le caratteristiche dell'olio di oliva extravergine, stabilendo che esso deve rispondere a determinati requisiti fisicochimici ed organolettici, ossia, quanto a questi ultimi, a specifiche caratteristiche apprezzabili dall'uomo per via sensor iale e, perciò, non oggettivamen te certificabili. In altre parole, affinché in ambito UE una partita di olio d'oliva possa fregiarsi della qu alità extravergine, oc corre non soltanto che essa rispet ti i parametri fisico-chimici di cui all'A llegato I, pun to 1, del ### in discorso, ma che essa superi anche l'analisi organolettica di cui all'### dello stesso. ### negativo anche solo di tale ultima indagine è sufficiente a catalogare il prodotto come "non conforme alla categoria dichiarata" ### precede, peraltro, è del tutto in linea con la nozione commerciale di olio di oliva extravergine, attualmente tratteggiata dalla norma ###T.15/NC n. 3/Rev. 12, 10 emessa dal ### le (C.O.I.), organizzazione intergovernativa nata sotto il patrocinio dell'O.N.U. nel 1959, i cui membri - tra cui la UE e la stessa ### - sono i ### produttori di olio di oliva su scala mondiale. Non è affatto casuale che proprio al fine di rendere più efficaci e attendibili le valutazioni sensoriali in discorso, l'art . 2 , par. 2, cit. è stato modificato dal #### n. 796/2002, che al quinto considerando (come s'è già detto) fa esplicito riferimen to al "nuovo met odo per la valutazione delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini" elaborato proprio dal C.O.I. In definitiva, la congiunta valutazione chimica ed organolettica dell'olio, ai fini che interessano, è indefettibile non solo nell'ottica normativa eurounitaria, ma prima ancora su base convenzionale, nel contesto internazionale del settore oleicolo. (Cass. n. Sez. 5, Ordinanza n. 13081 del 2020). Pertanto, non può prescindersi, nella definizione dell'olio di oliva extravergine, da una valutazione sensoriale, ovviamente demandata al fattore umano.  1.7.Ciò premesso, la censura - nella parte in cui denuncia l'introduzione da parte della CTR di una sorta di presunzione assoluta nella valutazione del panel test, i cui risultati non sarebbero superabili con prova contrarianon è conforme al decisum e, comunque , non è fondata in quanto m uove da un erron eo presupposto interpretativo. 
Invero, nella sentenza impugnata, il giudice di appello - dopo avere evidenziato, nella sostanza, l'eguale valore ponderale attribuito dal legislatore eurounitario alle analisi chimiche ed organolettiche, nel senso che le risultanze di entrambi gli esami devono ritenersi convergenti, al fine di attribuire all'olio valutato la qualità superiore - nell'accogliere il primo motivo di gravam e in ordi ne all'erronea interpretazione dell'art. 2, par. 2, del Reg. CEE cit., ha ritenuto l'erroneità della valutazione della CTP circa l'inatte ndibilità dell'anal isi organolettica “per non aver e potuto ope rare un accerta mento diretto sulla qualità dell'olio d'oliva, nemmeno mediante consulenza tecnica, per mancanza della materia prima oggetto d'indagine ” at teso che - espressamente disattendendo l'eccezione di parte contribuente circa la valenza del panel test 11 come p rova legale (“non coglie nel segno il rilievo del l'appellata che così opinando il panel test rappresenterebbe una sorta di prova legale rimanendo fermo l'obbligo del giudice di valutazione critica come tutti i mezzi di prova alla luce dei risu ltati delle controanalisi”)- “la ### issione, a fronte di un procedimento tecnico-amministrativo di verifica organolettica dell'olio d'oliva in contraddittorio con la parte e rigidamente predeterminato nei tempi, nelle forme e nei contenuti, avrebbe dovuto solo valutare la legittimità dell'accertamento tecnico, come presupposto degli atti impositivi conseguenziali”. Ne è conseguita una valutazione da parte del giudice di appello del procedimento espletato di analisi organolettica del prodotto con esclusione - nel rigettare gli altri motivi di ricorso ritenuti assorbiti dalla CTP - dell'esistenza di irregolarità nelle analisi dei campioni prelevati al momento del riespo rtazione, e, n elle successive controanalisi, ritenendo irrilevante il riscontro in tale sede di tipologie di difetti tra loro eterogenee (“Non ha alcun rilievo la circostanza che le due controanalisi abbiano rilevato difetti diversi… ### che rileva è che entrambe le controanalisi siano confermative d ell'analisi di prima ista nza quanto alla classificazione dell'olio come vergine d'oliva”). In particolare, la C.T.R. - nel quadro normativo richiamato e, in particolare, dopo avere evidenziato il rigore con cui lo stesso ### (### n. 2568/1991 disciplina il panel test, all'### - ha apprezzato, in concreto, il procedimento espletato di analisi organolettica del prodotto riesportato (in relazione al quale “le operazioni di prelievo erano state eseguite alla costante presenza del rappresentante della società... Nel [relativo] verbale si dava espressamente atto che il rappresentante della società non aveva sollevato alcuna eccezione sulla metodologia del prelievo e sulla strumentazione utilizzata”…), il cui risultato, anch e all'esito delle due controanal isi, aveva confermato che l'olio riesportato non era conforme al dichiarato. Pertanto, il giudice di appello non ha fatto assurgere le analisi effettuate al panel test a prova legale e/o presunzione assoluta (e quindi incontestabile), come dedotto dalla ricorrente, ma ne ha valutato liberamente le risultanze, anche alla luce delle controanalisi effettuate, sicchè neppure può configurarsi la dedotta violazione della normativa nazionale e comunitaria; quanto alla controprova, il giudice di 12 appello, ha affermato che “### rilievo, infine, ha la circostanza che le analisi commissionate dalla società abbiano dato risultati diversi confermando la qualità di olio extravergine, in primo luogo, per il rilievo che la procedura prevista dal ### prevede in tutte le fasi il contraddittorio con la parte interessata che solo in questa sede può esercitare il proprio diritto di difesa. Inoltre, le analisi commissionate dalla parte sono di natura chimica e non organolettica e, quindi, non potevano essere confrontate”. Con ciò la CTR - senza, peraltro, incorrere nella denunciata violazione del criterio di riparto dell'onere della prova - ha correttamente escluso la valenza di prova a contrario delle certificazioni relative alle analis i commissionate dal la parte contribuente atteso che la esatt a corrispondenza della qualità del prodotto importato e di quello riesportato poteva essere certificata - in forza della normativa comunitaria - solo da laboratori siti negli stati membri (v. nello stesso senso, Cass., sez. 5, sentenza n. 18748 del 2020), incaricati dalle “### rità nazionali” in base alla procedura, ne l contraddittorio con la parte interessata, puntualmente disciplinata dall'art. 2, par. 2, del ### e dall'### che prevede, al suo interno, in primo luogo, qualora il panel di prima istanz a non confermi la categoria dichiarata, l'incarico da parte delle autorità nazionali ( o di loro rappresentanti), a richiesta dell'interessato, di altri panel riconosciuti per l'effettuazione di due controanalisi e, in ogn i caso, la possibilità da parte d ell'operator e, sempre all'interno della procedura tipizzata, di sindacare le modalità di svolgimento della prova medesima.  1.8.Invero, la tipicità del procedimento di analisi organolettica e la possibilità di sindacare la corretta formazione della prova è evidenziata anche nella richiamata sentenza del C.d.S. n. 7566 del 2020 in cui si osserva che “### l'analisi organolettica risenta della sogg ettività del suo auto re, essendo fondata su esperienze sensoriali provocate dall'assagg io del prodotto, la normativa di riferimento limita la discrezional ità dell'organo accertatore , preveden do: a) metodi di valutazione comuni (incentrati su un comune vocabolario specifico, nonché su previsioni te cniche re golanti il bicchiere per l'assaggio, la sala di assaggio e le condizioni della prova - cfr. all. XII reg. n. 2568 del 1991 cit.), b) 13 una qualificata formazione di comitati di assaggiatori selezionati ed esperti (art.  4 reg. n. 2568 del 1991 cit.), c) lo svolgimento di controanalisi per assicurare la convergenza dei risultati della relativa prova organolettica (art. 2, par. 2, reg.  n. 2568 del 19 91 cit.).Alla stregua del qu adro regolatorio di riferiment o, la valutazione organolettica, dunque:- da un lat o, è essenziale per la corretta classificazione dell'olio e, come tale, non può prescindersi dal suo svolgimento quando occorra verificare (come n ella specie) se un olio p ubb licizzato come extravergine di oliva possieda effettivamente la qualità e la purezza vantate ( Cass., Sez. V, 2 luglio 2020, n. 13474);- dall'altro, non si traduce in decisioni arbitrarie, non verificabili, ma implica l'esercizio di una discrezionalità tecnica limitata, governata da stringenti parametri normativi predeterminati, suscettibili di sindacato giurisdizionale. La possibilità di sindacare la corretta formazione della prova sulla base di parametri predefi niti, riguardanti - sotto il profilo soggettivo - la comp etenza ed esperienza del gruppo de gli assaggiato ri concretamente incaricati, nonché - sotto il profilo oggettivo - la metodologia osservata (con specifico riferimento alle modalità di svolgimento della prova), consente di consid erare la prova organolettica un eleme nto ist ruttorio verificabile e, quindi, att endibile, come tale idoneo a fondare anche una responsabilità del professionista a titolo di pratica commerciale scorretta…” 1.9. Anche la sentenza della Corte di cassazione, V sezione penale, n. 17938 (rectius: n. 17839) del 2023, depositata in data 28 aprile 2023- richiamata dalla ricorrente in memoriaconferma l'orientamento di questa Corte affermando che “in casi di concreta applic azione degl i esiti de l panel test in relazione alla disciplina doganale, la natura di prova legale è stata esclusa anche da questa Corte in sede ###essa si è affermata la impossibilità di configurare violazione di legge (### 5 Civ., n. 18749 del 2020; ### 5 Civ., n. 18748 del 2020; ### 5 Civ., n. 13474 del 2020; ### 5, n. ### del 2019).” 1.10.Ne consegue l'en unciazione del segu ente principio di diritto: «Dal combinato disposto degli artt. 1 e 2 del ### (###) 2568/1991 e s.m.i., nonché dell'### si evince la previsione da 14 parte del legislatore comunitario di una procedura tipizzata per la verifica della corrispondenza della qualità del prodotto importato e di quello riesportato valevole ai fini della corretta applicazione dei regimi agevolativi, come quello del perfe zionamento attiv o; in particolare, premesso che - affinché in ambito UE una partita di olio d'oliva possa fregiarsi della qualità extravergine, occorr e non soltanto che essa rispetti i parametri fisi co-chimici di cui all'### gato I, punto 1, del ### in discorso, ma che e ssa superi anche l'analisi organolettica di cui all'### dello stesso sicchè l'esito negativo anche solo di tale ultima indagine è sufficiente a catalogare il prodotto come non conforme alla categoria dichiarata -il legislatore comunitario ha dis ciplinato puntualmente il procediment o di analisi organolettic a dell'olio importato con la previs ione della relativa certificazione da parte di laboratori si ti ne gli ### membri incaricati dalle “### nazionali” attraverso il c.d. panel test (prova di assaggio), nel rispetto del contraddittorio con la parte interessata, con la prevista possibilità, al suo interno, in primo luogo, qualora il panel di prima istanza non confermi la categoria dichiarata, dell'incarico da parte delle autorità nazionali (o di loro rappresentanti), a richiesta dell'interessato, di altri panel riconosciuti per l'effettuazione di due controanalisi e, in ogni caso, della possibi lità da parte dell'operatore, sempre all'interno della procedura tipizzata, di si ndacare la competenza ed esperienza del gruppo degli assaggiatori concretamente incaricati e/o le modalità di svolgimento della prova medesima; ne consegue che la formazione della prova organolettica, lungi dal concretare una presunzione assoluta, è l'esito di una rigida procedura tipizzata dal legislatore comunitario, nel rispetto del principio del contraddittorio, che vincola il giudice di merito qualora quest'ultima sia svolta in ossequio ai parametri predefiniti dal legislatore».  1.11.Nella sentenza impugnata, per quanto sopra precisato, il giudice di appello si è pienamente conformato. 15 1.12. Alla luce di quanto sopra precisato, non è dato quindi riscontrare, nella specie, né la violazione dell'art. 2697 c.c., né dell'art. 116 c.p.c.: non del primo, perché la C.T.R. non ha affatto invertito l'onere probatorio, addossandolo ad una parte diversa da quella tenutavi per legge (Cass. n. 26769/2018); ma neanche del secondo, in quanto " La doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice , nel va lutare u na prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risult anza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qu alora la prova sia soggetta ad u na specifica regola d i valutazione, abbia dichiarato di valut are la st essa secondo il suo pruden te apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giu dice ha solamente male esercitato il proprio prudent e apprez zamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020).  1.13. Il motivo nella parte in cui denuncia l'error in iudicando della CTR quanto all'asserita irrilevanza dell'avvenuto riscontro, in sede di controanalisi, di difetti diversi all'assaggio (“di rancido” in un caso e di “riscaldo/morchia” nell'altro) è infondato.  ### in disparte la novella dell'art. 2 Reg. CE n. 2568/91 per effetto dell'art.  1, par. 1, punto 1, lettera b), del ### 27 settembre 2019, n. 2019/1604/UE, che a decorrere dal 20 ottobre 2019, ha inserito nell'ultima parte dell'art. 2, par.2 l'incis o “[In caso contrar io] a prescindere dal tipo di d ifetti constatati durante le controanalisi, la c lassificazione è dichiarata incoerente con le caratteristiche” si osserva che la div ersa difettosi tà dell 'olio nelle due controanalisi (il cui risultato è stato posto in discussione dalla ricorrente con considerazioni meramente astratte), piuttosto che ostare al declassamento del prodotto, va riguardata alla luce del reg Cee 2568/91 (nel testo vigente ratione temporis, introdotto dal ### esecutivo ### n. 1348/2013) che pone 16 un principio affatto diverso stabilendo che "Le caratteristiche in questione sono considerate conformi a quelle dichiarate se le due controanalisi ne confermano la classificazione", il che nella specie non è avvenuto (“Non ha alcun rilievo la circostanza che le due cont roanalisi abb iano rilevato difetti diversi… ### ch e rileva è che entrambe le controanalisi siano confermative dell'analisi di prima istanza quanto alla classificazione dell'olio come vergine d'oliva”).  2. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l'omesso esame di fatti controversi e decisivi per il giudizio e comunque una motivazione apparente/inesistente ( in connessione con quanto illustrato nel primo mot ivo) per avere la CTR affermato apod itticame nte che “ le analis i commissionate dalla parte erano solo di natura chimica e non organolettica e quindi non potevano esser e confrontate” o mettendo di considerare - come documentato nei gradi di merito - l'esistenza di certif icazioni di analisi organolettiche prodotte dalla società contribuente (certificati del panel test dell'### tunisina, attraverso il laboratorio dell'O.N.H., preventivi rispetto all'importazione in ### certificat i delle analisi organolettiche espletate dal ### delle dogane di ### e di quello di ### in date coeve al prelievo doganale).  2.1.In disp arte l'avere evocato, in maniera cumulata e d indistinta, vizi eterogenei (omesso esame di fatti decisivi e controversi e motivazione apparente/inesistente), i il mot ivo si profila inammissibile quanto al vizio di omesso esame e infondato quanto all'assunta motivazione inesistente.  2.2. Il vizio ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.- come modificato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis - concerne l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. e dell'art. 369, comma 2, n. 4, 17 c.p.c. il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in cau sa, sia stato comunqu e preso in cons iderazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato cont o di tutte le risultanze probatorie (Cass., sez. un., n. 8053 e n. 8054 del 2014; Cass. n. 14324 del 2015). A tal fine costituisce un "fatto" non una "questione" o un "punto" ma un vero e prop rio "accadime nto storico". Non costitu iscono, viceversa, "fatti" suscettibili di fondare il vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l'omesso esame delle argomentazioni o deduzioni difensive (Cass. Sez. 2, 14/06/2017, n. 14802, Cass. Sez. 5, 08/10/2014, n. 21152; Cass. 9637 del 2021). Nella specie, la ricorrente non ha assolto il suddetto onere, non avendo dedotto l'omesso esame di un “fatto storico”, ma peraltro - quanto all'assunta mancata valutazione da parte dell a CTR delle certificazioni relative ad “analisi organolettiche” commissionate dalla società contribuente - di profili attinenti alle risultanze probatorie, la rivalutazione delle quali è preclusa a questa Corte; peraltro, nella specie, la CTR nell'affermare che “le analisi commissionate dalla parte erano solo di natura chimica e non organolettica, e quindi non potevano essere confrontate” ha evidentemente ritenuto - con una motivazione congrua ed esente da vizi logici-giuridici - le certificazioni relative ad analisi del prodotto fatte espletare dalla società (certificati al panel test dell'### tunisina, attraverso il laboratorio dell'O.N.H., preventivi rispetto all'importazione in ### certificati delle analisi organolettiche espletate dal ### delle dogane di ### e di quello di ### effettuate in date coeve al prelievo doganale) tali da non potere essere incluse nel novero delle risultanze di analisi organolettiche, essendo state svolte al di fuori del procedimento tipico disciplinato dall'art. 2, par. 2, del ### e dall'### il che è confermato dalla precisazione (immediatamente prima nel costrutto argomentativo) secondo cui “### rilievo, infine, ha la circostanza che le analisi commissio nate dal la società 18 abbiano dato risultati d iversi confermando la qualità di olio extrave rgine, in primo luogo, per il rilievo che la procedura prevista dal ### prevede in tutte le fasi il contraddittorio con la parte interessata che solo in questa sede può esercitare il proprio diritto di difesa”.  3. Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 2, par. 3, del Reg. CE 2568/1991 e S.M.I., anche in combinato con l'art. 2697 c.c., nonché dell'art. 43, comma 1ter.5 del d.l. n. 83/2012 e del combinato disposto del punto 7.1. allegato XII e dell'art. 4 del Reg. CEE n. 256 8/1991, sotto il profi lo degli assunti vizi procedurali, per avere la CTR ritenuto - a fronte di specifiche eccezioni svolte dalla contribuente nei gradi di merito (consegna in ritardo de i campioni al laboratorio di analisi di prima istanza; mancata riparazione degli stessi da fonti di luce e calore; avvolgimen to dei campioni in involucri trasparenti e non protettivi) assolutamente generiche le eccezioni circa la viola zione della normativa sulle tempistiche prescritte per l'invio del campione al ### di analisi e sulla corretta conservazione e gestione del medesimo, e, comunque, non perentorio il termine di cinque giorni dal p relievo en tro cui inviare/consegnare il campione al laboratorio con ciò svalutando l'importanza della conservazione del campione medesimo e la necessità di ripararlo da agenti esterni (luce e cal ore) nel caso di mancat o rispetto del detto termine (è richiamata in tema di meticolosa conservazione del campione nelle analisi organolettiche dell'olio, la sentenza del C.d.S. n. 7566 del 2020). Peraltro, la C.T.R. avrebbe affermato, in viola zione del criterio distributiv o dell'o nere probatorio, che ricadeva su lla p arte contribuente dimostrare specifiche circostanze denotanti una errata conservazione dei campioni laddove era l'### a dovere fornire la prova di avere correttamente provveduto al rispetto delle specifiche tecniche di conservazione delle provette. Inoltre, ad avviso della rico rrente, sarebbe erronea l'affermazione della CTR circa l'irrilevanza - ai fini della validit à degli accertament i tecnici - delle assunte irregolarità procedimentali con riguardo, in particolare, all'eccezione di mancata indicazione nel verbale ex art. 43, comma 1ter.5 di una serie di circostanze 19 afferenti alla corretta effettuazione dell'analisi e con riguardo all'eccezione di mancata dimostrazion e da parte d ell'### zia della calibrazione period ica del panel richiesta dal COI e dal punto 7.1. dell'### del ### CE n. 2568/91.  3.1.Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.  3.2.Va ricordato che, ai sensi dell'art. 2, par. 3 del Reg. CEE 2568/1991, nel testo vigente ratione temporis, introdotto dal ### esecutivo ### 1348/2013 (con decorrenza dal 1° marzo 2014): «3. Per quanto riguarda la verifica delle caratteristiche degli oli da parte delle autorità nazionali o di loro rappresentanti, prevista al paragrafo 1, il prelievo dei campioni si eff ettua secondo le norme internaz ionali ### 661 relativ a alla preparazione dei campioni per le prove e ### 5555 relativa al campionamento (…). Fatte salve le disposizioni della norma ### 5555 e del capitolo 6 della norma ### 661, i campioni prelevati sono messi quanto prima al riparo dalla luce e da fonti di calore elevato e sono inviati al laboratorio per le analisi entro il quinto giorno lavorativo successivo a quello del prelievo; altrimenti i campioni sono conservati in modo da evitarne il degrado o il danneggiamento durante il trasporto o lo stoccaggio in attesa di essere inviati al laboratorio.». Risulta evidente che, nella versione vigente ratione temporis, non è prevista la perentorietà del termine entro il quale dov ere inviare i campioni prelevati al laboratorio, essendo “altrimenti” (ovvero nel caso di invi o dei campioni oltre il detto termine) necessaria la conservazione degli stessi in modo tale da evitarne il degrado o il danneggiamento durante il trasporto o lo stoccaggio in attesa di essere inviati al laboratorio.  3.3.Posto quanto sopra, nella sentenza impugnata la CTR - con u n apprezzamento di merito non sindacabile in sede di legittimità - ha ritenuto sostanzialmente inammissibili in quanto “assolutamente generiche” le eccezioni - peraltro neanche trascritte in ricorso in difetto del principio di autosufficienza - “ circa la violazione della normativa sulle tempistiche prescritte per l'invio del campione al ### di analisi (di ### e sulla corretta conservazione e gestione del medesimo”. In ogni caso, la CTR ha comunque ritenuto infondata - 20 in ossequio alla normativa di cui all'art. 2, par. 3 del Reg. CE 2568/91 - in base alle argomentazioni dell'### l'eccezione di violazione della normativa sulle tempistiche di invio del campione al laboratorio osservando che “il campione risultava inviato al laboratorio il giorno del prelievo (27.4.2015) e ivi pervenuto il ###” e specificando che “non risultava prescritto alcun termine perentorio per l'invio e la consegna del campione sulla base dell'art. 2, par. 3, comma 2 del ### 2568/91”.  3.4.Né alcuna violazione del criterio distributivo dell'onere probatorio (ex art.  2697 c.c.) è configurabile quanto alla qualificazione da parte della ### in termini di “mera congettura”, della eccezione relativa alla non corretta conservazione del prodotto, atteso che, lungi dall'invertire l'onere della prova, addossandolo ad una parte diversa da quella tenutavi per legge, il giudice di appello ha ritenuto che la società “avrebbe avuto l'onere di provare specifiche circostanze atte a dimostrare l'errata conservazione dei campioni” nel senso della necessaria formulazione dell'eccezione osservando il requisito della specificità, tant'è che entrambe le eccezioni (quella concernente la violazione della normativa sulle tempistiche prescritte per l'invio del campione al laboratorio di analisi e quella sulla corretta conse rvazione e gestione del mede simo) vengono dal la CTR connotate come “assolutamente generiche”.  3.5.Infine, quanto alla denunciat a erroneità d ella statuizione del giudice di appello di irrilevanza (sia pure riferita al solo aspetto del prelievo del campione ma indic e di una impostazione g eneralizzata) delle ulteriori irregolarità procedimentali (di incompletezza del verbale, ex art. 43, comma 1ter.5 cit., da parte del ### di ### con riguardo ad serie di circostanze di corretta effettuazione dell'analisi e di mancata calibrazione periodica dei panel prevista dall'### del ### CE n. 2568 del 199 1 alla quale condizione è subordinato, tra l'altro, il riconoscimento dei panel di assaggiatori), la censura si profila inammissibile per difetto specificità (non avendo la ricorrente precisato quali elementi non sarebbero stati indicati nel verbale di campionamento né quale conseguenza avreb be avuto, nel caso di sp ecie, l'asserita mancata 21 calibrazione periodica del panel, limitandosi ad affermare che “il riconoscimento dei panel di assaggiatori da parte degli ### è subordinato ad alcune condizioni tra cui la calibrazio ne annu ale del panel”) e di autosufficien za in quan to, in mancanza della trascrizione nel ricorso del contenuto, per le parti rilevanti, degli atti difensivi dei gradi di merito, non è dato a questa Corte verificare gli esatti termini della questione e di averne la completa cognizione al fine di valutare la fondatezza delle doglianza medesima; invero, il principio di autosufficienza del ricorso impone che esso contenga tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo ogget to, di cogliere il significato e la portata delle censure rivolt e alle specifiche argomentazioni della sentenz a impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa (ex multis, Cass. n. 7825 e n. 12688 del 2006; Cass. n. 14784 del 2015; nello stesso senso, Cass. sez. 6 - 5, Ordinanza n. ### del 13/12/2019; Cass. sez. 5, 40224 del 2021).  3.6.In ogni caso, anche tale sub censura è infondata.  3.7. ### all'assunta violazione dell'art. 43, comma 1ter5 del d.l. n. 83/2012, va prem esso che, sul piano de lla normativa comuni taria, il p unto 7.1.  dell'### al ### CE n. 2568/91 prevede che il capo panel “### un rendiconto relativo agli aspetti sopra citati, in cui dichiara che la prova si è svolta nel rispetto delle condizioni previste” senza prescrivere specifiche formalità né prevedere un obbligo di consegna dello stesso alla parte, rimanendo i risultati del rapporto di prova a sua disposizione ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge 241/90. 
Nel diritto interno, l'art. 43, comma 1ter5 del d.l. n. 83/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 134 (nella versione vigente ratione temporis, come mo dific ato dall'art. 18 della legge del 30/10 /2014 161):dispone che: “Ai fini della validita' delle prove organolettiche è redatto un verbale dal quale devono risultare i seguenti elementi: a) numero del verbale; b) data e ora del prelevamento dei campioni; c) descrizione delle partite di olio, 22 con rifer imento al quantitativo, alla provenienza d el relativo prodotto, alla tipologia, ai recipienti; d) nomin ativo del capo del comitato di assaggi o responsabile della preparazione e dell a codificazione dei campioni ai sensi dell'allegato XII in materia di valutazione organolettica dell'olio di oliva vergine, di cui al regolamento (### n. 2568/91 della ### dell'11 luglio 1991, e successive modificazioni; e) attestazione dei requisiti dei campioni di cui al comma 1-ter.2; f) nominativi delle persone che partecipano all'accertamento come assaggiatori; g) dichiarazione attestante il rispetto delle condizioni per intervenire in una prova organolettica di cui al comma 1-ter.3; h) orario di inizio e di chiusura della procedura di prova. Tale disposizione si applica con riferimento alle analisi organolettich e effet tuate sugli “1 bis …oli di oliva extravergini che sono et ichettati con la dicitura "### a" o "italiano", o che comunque evocano un'origine italiana …”. La norma è, dunque, come da titolazione, volta a tutelare specificamente il ### in ### Ai sensi dell'art. 43 1-quater: “[…] per effettiva origine si intende il luogo di coltivazione o di allevamento della materia prima ag ricola utilizzata nella produzione e nella preparazione dei prodott i e il luog o in cui é avvenuta la trasformazione sostanziale". 
Posto quanto sopra, nella specie, il giudice di appello ha, comunque, accertato - con una valutazione in fatto non sindacabile in questa sede - che “il verbale conteneva l'indicazione di tutti gli elementi essenziali relativi alle fasi di prelievo, confezionamento del campione e invio presso il centro di raccolta del ### chimico di ### Nel verbale si dava espressamente atto che il rappresentante della società non aveva sollevato alcuna eccezione sulla metodologia del prelievo e sulla strumentazione utilizzata”.  3.8. ### all'assunta violazione dell'### del ### CE n. 2568 del 1991 avuto riguardo alla calibrazione periodica del panel ivi indicata, va osservato che il punto 7.1. dell'### prevede che “In ogni caso, il capo panel deve essere sempre in grado di dimost rare che ha il pieno controllo del metodo e degli assaggiatori. Si raccomanda la calib razione periodi ca del panel”, senza 23 prescrivere specifiche conseguenz e in caso di inadempimento di tale raccomandazione (né tantomeno, nel caso di specie, l'assunto inadempimento di tale raccomandazione ha comportato l'ipotizzato mancato riconoscimento del ### chimico di ### avendo quest'ultimo ottenuto lo stesso da parte del ### e in ambito internazionale da parte d el C.O.I., v. p ag. 11 della sentenza impugnata).  4. Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 12 del Reg. CE n. 882/2004, in combinato disposto con le disposizioni del ### CE n. 765/2008 (art. 4) e della legge n. 99 /2009, non ché dell'art. 2697 c.c. sotto il profilo dell'errore nel procedimento analitico, per avere la CTR rigettato l'eccezione relativa al mancato accreditamento ### del ### delle ### di ### (per la prova in prima istanza del panel test) richiamando il D.M. 30.7.2003, aggiornato con il D.M. 16.12.2005, in base al quale il ### di ### era stato indicato come la boratorio per gli accertamen ti doganali , nonché il D.M. n. 1334 del 28.2.2012 ma, nel contempo, contraddic endosi, ne l fare riferiment o solo ai ### chimici di Pa lermo, Gen ova e ### quali dest inatari di accreditamento da parte di ### In particolare, la ricorrente evidenzia come il “riconoscimento” di ### non fosse surrogabile con altri e la sua mancanza comportasse l'inattendibilità de risultati delle analisi organolettiche.  4.1.Il motivo è infondato.  ### la censura muove dall'erron eo presuppo sto che il concetto di riconoscimento coincida con quello di accreditamento. 
Premessa la finalità del ### CE n. 2568/91/CEE, chiaramente evincibile dal terzo considerando, secondo cui "è opportuno stabilire in modo uniforme in tutta la ### la presenza delle caratteristiche dei vari tipi di olio; che a tal fine occorre stabilire i metodi comunitari di anal isi chim ica e di valutazione organolettica; che occorre tuttavia autorizzare, durante un periodo transitorio, il ricorso ad altri metodi di analisi applicati negli ### membri pur prevedendo che, 24 in caso di divergenza dei risultati, saranno determinanti quelli ottenuti in base al metodo comune”, ai sensi dell'art. 4 del regolamento in questione: “Ai fini della valutazione e del cont rollo de lle caratteristich e organolettiche da parte delle autorità nazionali o dei loro rappresentanti, gli ### membri possono procedere al riconoscimento di panel di assaggiatori. Le condizioni del riconoscimento sono stabilite dallo ### memb ro in particolare in modo da: - rispondere alle condizioni di cui all'allegato ### punto 4, - garantire che la formazione del capo del panel si compia presso un organismo riconosciuto e alle condizioni a tal fine stabilite dallo ### membro , - subordinare la validità del ricono scimento ai risultati ottenuti nell'ambito di un sistema di controllo annuale istituito dallo ### membro. Ogn i ### membro comunica alla ### ne l'elenco dei panel riconosciuti e le misure adottate conformemente al presente paragrafo”. 
In questo quadro, il Ministero delle ### e ### con DM 30 luglio 2003 ( poi aggiornato con DM 16 dicembre 2005) ha disciplinato “le procedure nazionali relative al riconoscimento dei ### di assaggiatori, le condizioni per la fo rmazione del capo d el ### di assaggiatori pre sso un organismo riconosciuto dal lo ### membro e definisce i criteri pe r la compilazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco dei ### di assaggiatori incaricati dell'accertamento delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini, ai sensi del regolamento (### n. 2568/91 della commissione dell'11 luglio 1991, relativo alle caratteristiche degli oli di oliva e degli oli di sansa, nonché ai metodi ad essi attinenti come modificato dal regolamento ### 796/2002 della commissione del 6 mag gio 2002, di seguito denominato «regolamento».  4.2.Nella specie, con la sentenza impugnata, la CTR ha precisato che con DM del 30.7.2003 (aggiornato con DM 16 dicembre 2005), tra gli altri, il ### chimico di ### utilizzato per la prova in prima istanza del panel test - aveva ottenuto “il riconoscimento da parte del ### e di conseguenza l'autorizzazione a svolgere sul territo rio n azionale il controllo ufficiale per la valutazione delle caratterist iche organolettiche deg li oli d'oliva vergini e 25 extravergini”. Il giu dice di appello ha, altresì, osservato che “i comitati di assaggio riconosciuti ai sensi del DM n. 1334 del 28.2.12, in recepimento della normativa comunitaria, aveva no ottenuto il ricon oscimento in ambito internazionale da parte del C.O.I [###…. Tutti i panel delle ### operavano in regime di qualità in conformità alla norma ### 17025”. 
Dalla sentenza impugnata (pag. 11) e dagli atti difensivi delle parti (pag. 19 del controricorso) risulta circostanza incontestata ch e, all'epoca dei fatti, il ### chimico di ### non fosse stato accreditato dall'Ente nazionale #### come già precisato da questa Corte (Cass., sez. 5, senten za 5518/2013) l'accreditamento dei laboratori riguarda le procedure di "controllo ufficiale dei prodott i alimentari" in attuazione delle direttive 93/99/CEE e 89/397/CEE, così come em erge dalle rubrich e stesse rispettivamente del D.LGS. n. 156 del 1997 e del presupposto D.Lgs. n. 123 del 1993. P. La direttiva "madre" (89/3 97/### art. 1) stab ilisce: "1.-La present e direttiva definisce i principi generali per l'esecuzione del controllo ufficiale dei prodotti alimentari. 2.-Ai fini della presente direttiva si intende per "controllo ufficiale dei prodotti alimentari" - in appresso denominato "controllo" - il controllo, effettuato dalle autorità competenti, della conformità dei prodotti alimentari, degli additivi alimentari, delle vitamine, dei sali minerali, deg li oligoelementi e degli altri additivi destinati ad esser e venduti in quanto tali , dei m ateriali ed ogget ti destinati a venire a contatto con tali prodotti alimentari, alle disposizioni miranti a prevenire i rischi per la pubblica sanità, ad assicurare la lealtà delle transazioni commerciali o a proteggere gli interessi dei consumatori, tra cui quelli inerenti all'informazione di questi ultimi. 3.- ### della presente direttiva non pregiudica le disposizioni adottate nel quadro di regolamentazioni comunitarie più specifiche. 4.- La presente direttiva non si applica ai controlli metrologici". 
Dunque, il "controllo ufficiale dei prodotti alimentari" è quello diretto "a prevenire i rischi per la pubblica sanità, ad assicurare la lealtà delle transazioni commerciali 26 o a proteggere gli interessi dei consumatori". Resta fuori la materia doganale, che rimane re golata dall'art. 61 TULD secondo cui: "### p er esigenze tecniche ovvero per disposizioni legislative od amministrative la dogana non possa determinare i caratteri, la natura o la composizione delle merci che le vengono presentate, si procede ... all'invio dei campioni ... al ### chimico delle dogane e delle imposte indirette ovvero ad altro laboratorio di ### od organo tecnico al quale sia devoluta la specifica competenza in materia". Rimane esclusa la necessità d i particolare a ccreditamento, ba stando la "specifica competenza in materia".  4.3.Come chiarito dalla Corte di ### nella sentenza del 6 maggio 2021, causa C-142/20, “Al fine d i conseguire gli ob iettivi pre visti dal regolamento n. 765/2008, ossia che i prodotti soddisf ino i requ isiti che offrono un grado elevato di protezione degli interessi pubblici [come la salute e la sicurezza in generale, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro nonché la protezione dei consumatori, la protezione dell'ambiente e la sicurezza pubblica, ], il legislatore dell'### ha (…) previsto disposizioni disciplinanti l'accreditamento, relative in particolare alla natura e al funziona mento dell'organ ismo i ncaricato di tale compito o al rilascio dei certificati di conformità e al loro mutuo riconoscimento, destinate a garantire la fiducia necessaria in questi ultimi” (punto 41). 
Chiamata a pronunciarsi , in via pregiudiziale ex art. 267 TFUE, sull'interpretazione e sulla validità del regola mento ### n. 765/2008 del ### europeo e del ### del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accred itamento e vigilanza del mercato per qu anto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (### n. 339/93, nell'ambito di una controversia tra la ### G. ### laboratorio di analisi che opera quale organismo di valutazione della conformità delle imprese alimentari e che svolge la propria attività in ### e la ### in merito alla validità d ell'attestazione di accreditamento rilasciata a tale laboratorio dalla ### hnson ### ion ### (« PJLA»), organismo con sede negli St ati ### la Corte di ### nella richiama ta 27 sentenza, ha dichiarato che l'articolo 4, paragrafi 1 e 5, e l'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento ### n. 765/2008 del ### europeo e del ### del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (### n. 339/93, devono essere interpretati nel senso che essi ostano all'interpretazione di una legislazione nazionale secondo la quale l'attività di accreditamento può essere svolta da organismi diversi dall'unico organismo nazionale di accreditamento, ai sensi dello stesso regolamento, aventi sede in uno ### terzo, quand'anche tali organismi garantiscano il rispetto delle norme internazionali e dimostrino, in partic olare me diante accordi di mutuo riconoscimento, di essere in possesso di una qualifica equivalente a quella di detto unico organismo nazionale di accreditamento. Nella detta pronuncia, la CGE ha precisato che “Dal combinato disposto delle disposizioni citate deriva che ciascuno ### membro è tenuto a designare un unico organismo nazionale di accreditamento e che gli organismi di valutazione della conformità sono tenuti, in linea di principio, a chiedere l'accreditamento presso tale organismo (...) le disposizioni in questione non consentono quindi a un organismo di valutazione della conformità di presentare una domand a di accredit amento presso un organismo nazionale di accreditamento diverso da quello dello ### membro in cui esso è stabilito. Queste stesse disposizioni non consentono neppure a un organismo di valutazione dell a conformità di conseguire un accreditament o presso un organismo stabilito in uno ### terzo al fine di svolgere la propria attività nel territorio dell '### (p. 32)… il valore particolare dell'accreditamento sta nel fatto che esso fornisce un'attestaz ione dotata di autorità della compet enza tecnica degli o rganismi cui spetta assicurare la conformità alle norme applicabili (p.38).. l'accreditamento trasparent e, garantendo il necessario livello di fiducia nei certificati di conformità, dovrebbe essere considerato lo strumento preferito per dimostrare la competenza tecnica degli organismi di valutazione della conformità da parte delle autorità pubbliche nazionali dell'### Le regole vincolanti alla base del sistema di accreditamento hanno lo scopo di accrescere la fiducia reciproca tra gli ### membri quanto alla 28 competenza degli organismi di valutazione della conformità e , conseguentemente, quanto alla validità dei certificati e dei rapporti di prova da questi rilasciati, rafforzando in tal modo il principio del riconoscimento reciproco (p.39).  4.4.Orbene, l'accreditamento di A ccredia di cui la contribuente denuncia l'assenza per quanto riguarda il ### chimico delle dogane di ### non è richiesto dall'art. 4 del Reg. CE n. 2568/91 ai fini del riconoscimento dei panel di assaggiatori. In particolare, l'accreditamento è stato individuato dal legislatore europeo che nazionale come strumento di supporto per la protezione di interessi pubblici generali (come la tutela della salute e dell'ambiente, la sicurezza delle persone, dei prodotti e delle informaz ioni e la qualità agroalimentare ) e la mancanza dello stesso non è in grado di inficiare l'attività svolta dal panel di assaggiatori del ### di analis i delle dogane di V erona, riconosciuto, all'epoca dei fatti, dal ### e dal ### Né, tantom eno, la necessità dell'accreditamento ### ai fini al riconoscimento dei panel di assaggiatori dei ### di analisi delle dogane, preposti alla valutazione e al controllo delle caratteristiche organolettiche delle merci (importate/ riesportate), si può desumere dall'evocato art. 12 del Reg. 
CEE n. 882/2004 (abrogato dall'art. 146, par. 1, ### 15 marzo 2017, n. 2017/ 625/UE, con applicazione a decorre re dal 14 dicembre 2019), che disciplina i criteri di designazione dei labo ratori di analisi relat ivi ai contro lli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali. Peraltro, come precisato dal punto 10 del ### “Per la verifica della conformità alle norme sull'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (seminativi, vino, olio d'oliva, ortofrutticoli, luppolo, latte e prodotti a base di latte, carne di manzo e di vitello, carni ovine e caprine e miele) esiste già un sistema collaudato e specifico di controllo. Il presente regolamento non dovrebbe quindi applicarsi a tali ambiti, tanto più che i suoi obiettivi sono diversi da quelli perseguiti dai 29 meccanismi di controllo relativi all'organizzaz ione comune dei mercati dei prodotti agricoli.” 5. Con il quinto motivo si denuncia: 1) in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 18, 24, 56 e 57 del d.lgs. n. 546/92, nonché dell'art. 345 c.p.c. per avere la ### quanto all'eccezione della buona fede - quale affidamento incolpevole ai sensi dell'art.  220, par. 2, lett. b) del Reg. n. 2913/1992 e quale esimente ai fini sanzionatori ritenuto incorrendo, in error in procedendo, che la contribuente aveva sollevato l'eccezione soltanto nelle memorie ex art. 32 del d.lgs. n. 546/92 sebbene la contribuente avesse dedotto espressamente la questione della buona fede nei ricorsi introduttivi (ad eccezione di quello RG 409/2018) e avesse, essendo stata assorbita dalla sentenza di primo grado, riproposto la stessa in sede ###relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l'omesso esame circa fatti decisivi e controversi per il giudizio e, comunque, l'inesistenza della motivazione - anche in connessione con quanto esposto nel sesto motivo - per avere la CTR affermato, incorrendo omis sioni motivazionali, che erano integrati i requisiti anche sul piano soggettivo per il recupero dei dazi e per la irrogazione delle sanzioni non avendo la società posto in essere comportamenti diligenti atti a controllare le caratteristiche della merce sebbene, come risultava dagli atti, la contribuente si fosse attivata per effettuare controlli organolettici sul prodotto (certificati al panel test dell'### tunisina , attraverso il laboratorio dell'O.N.H., preventivi rispetto all'importazione in ### certificati delle analisi organolettiche espletate dal ### delle dogane di ### e di quello di ### effettuate in date coeve al prelievo doganale).  6. Con il sesto motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 5 del d.lgs. n. 472/97 e 10 della legge n. 212/2000 nonché degli artt. 220, par. 2, lett. b) del Reg. n. 2913/1992 e 239 del ### CEE n. 2913/1992 per avere la CTR ritenuto erroneamente che: 1) quanto alle contestazioni relat ive alle san zioni ex art. 311 TULD, il comportamento della società non era st ato sufficientemente d iligente da 30 escludere l'irrogazione delle medesime, sebben e le prove relative all'autocontrollo dell'operatore (certificati al panel test dell'### tunisina, attraverso il laboratorio dell'O.N.H., preventivi rispetto all'importazione in ### certificati delle analisi organolettiche espletate dal ### delle dogane di ### e di quello di ### effettuate in date coeve al prelievo doganale su campione con sigillo doganale) fossero in grado di escludere, in applicazione del principio di buona fede espresso anche dall 'art. 10 dello ### del contribuente, oltre il profilo oggettivo della violazione anche quello soggettivo, potendo valere per vincere qualsiasi presunzione di colpevolezza;2) quanto agli inviti di pagamento, non fosse applicabile il principio della buona fede di cui all'art. 220, par. 2, lett. b) cit. - né tantomeno ### il pur evocato art. 239 Reg. CEE 2913/1992, quale clausola di equità del sistema - sebbene la contribuente, prima di procedere alle impo rtazioni, si fosse giovata del comportamento attivo della ### doganale e ministeriale tunisina che, attraverso le certificazioni delle analisi organolettiche conformi dell'O.N.H. (poi confermate dagli accertamenti, in autocontrollo, presso i laboratori delle ### di ### e di quello di ### aveva suscitato l'affidamento incolpevole della medesima.  7.I motivi quinto e sestoda trattare congiuntamente per connessione - sono inammissibili per le ragioni di seguito indicate.  7.1.In partico lare, quanto alla ### censura prop osta con il quinto mo tivo concernente l'error in proceden do con ri guardo alla declarato ria di inammissibilità della eccezione di buona fede della contribuente - premesso che la rilevazione e l'interpretazione del contenuto degli atti difensivi, e cioè della domanda e della eccezione, attività riservata al Giudice di merito, è insindacabile in sede ###nei limiti in cui: a) l'errore ridondi in un vizio di nullità processuale, nel qual caso è la difformit à dell'at tività del Giudice da l paradigma della norma processuale violata che deve essere dedotto come vizio di legittimità ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. - ipotesi che ricorre anche nel caso in cui la inesatta rilevazione d el contenu to della domanda (o d ella 31 eccezione) si riverbe ri sulla in dividuazione del petitum, con consegu ent e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; b) l'errore coinvolga la qual ificazione giu ridica dei fatti allegati nell'atto int roduttivo; c) l'errore consista nella omessa rilevazione di un fatto allegato e non contestato da ritenere decisivo - in tal caso dovendo essere allora proposta la censura con riferimento, rispettivamente, al vizio di error in judicando ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., o al vizio di error facti, nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c. p.c., come mo dificato dall'art. 54 del d.l. n. 83/2012, conv. in l.  134/2012 (Cass. sez. 3, n. 6762 del 2021) - nella specie, la società contribuente non ha assolto all'onere d i specificità e autosufficienza, aven do riportato in ricorso soltanto i titoli dei ricorsi introduttivi e delle controdeduzioni in appello, rinviando al contenuto degli atti difensivi. Come è stato recentemente osservato da que sta Corte, “In tem a di ricorso per cas sazione, il principio di autosufficienza, riferito alla specifica indicazion e degli atti processual i, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi su cui il ricorso si fonda ai sensi dell'articolo 366, n. 6, c.p.c., anche interpretato alla luce dei principi contenuti nella sentenza della Corte EDU, sez. I, 28 ottobre 2021, r.g. n. 55064/11, non può ritenersi rispettato qualora il motivo di ricorso faccia rinvio agli atti allegati e conten uti nel fascicolo di parte senza riassu merne il contenut o al fine d i soddisfare il requisi to inelud ibile dell'autonomia del ricorso p er cassazione, fondato sulla idoneità del contenuto delle censure a consentire la decisione” (Cass. 1.03.2022, n. 6769; Cass. n. 24007 del 2022); modulando il principio di specificità ed autosufficienza del ricorso per cassazione ex art. 366, comma 1, nn. 3 e 6, cod. proc. civ. (alla cui stregua il giudice di legittimità deve essere messo nelle condizioni di comprendere l'oggetto della controversia ed il contenuto delle censure senza dover scrutinare autonomamente gli atti di causa) in conformità alle indicazioni provenienti dalla Corte di ### e, dunque, secondo criteri di sinteticità e chiarezza, occorre pur sempre che all'interno del ricorso siano richiamati, sia pure in termini essenziali e per la parte d'interesse, gli atti ed i documenti sottesi alle censure svolte (Cass, ### 3, 14.3.2022, 81:17, Rv. 664252-01), non essendo su fficiente a soddisfare il re quisito 32 ineludibile dell'autonomia del ricorso per cassazione (fondato sulla idoneità del contenuto delle censure a consentire la decisione), il rinvi o - in assenza di (trascrizione integrale o parziale ovvero, quantome no, di tale) sintesi contenutistica - agli atti allegati e contenuti nel fascicolo di parte (Cass., Sez. 1, 1.3.2022, n. 6769, Rv. 664103-01; Cass. n. 26007 del 2022).  7.2.### alla (sub ) censura contenuta nel quinto moti vo di difetto motivazionale (sotto il profilo dell'omesso esame di fatti decisivi e controversi per il giud izio e co munque della ine sistenza della motivazione) e a quella contenuta nel sesto motivo di violazione di legge con riguardo, entrambe, alla pronuncia della CTR di infondat ezza dell'eccezione di bu ona fede della contribuente (per violazione dell'art. 220, par. 2, lett. b cit.), le stesse sono inammissibili per carenza di interesse, essend osi con la pron uncia di inammissibilità, per tardività, della relativa e ccezione, il giudic e di appello spogliato della potestas iudicandi. ### in applicazione del principio secondo cui quando il giudice, dop o una st atuizione di inammissibilità con la quale si è spogliato della potestas iudicandi in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argoment azioni sul merito, la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnare queste ultime, perché esse debbono considerarsi tamquam non esset (### U, Sentenza n. 3840 del 20/02/2007, Rv. 595555).  7.3. In ogni caso, le suddette censure sono infondate.  7.4. ### del tutto correttamente e senza incorrere in vizi motivazionali la CTR ha escluso l'esistenza dei presupposti dell'esimente di cui all'art. 220 par. 2 lett.b.cit.  7.5. Infatti, posto che la invocazione della esimente in parola da parte della contribuente sottintende l'allegazione di un errore da parte dell'autorità doganale tunisina, le risultanze escludono tuttavia pacificamente che alcun errore sia stato posto in essere da detta autorità: l'olio extravergine dichiarato in entrata era effettivamente tale. Da quanto precede, discende quindi come non possa esservi 33 spazio per l'invoca zione della buo na fede da parte dell' odierna ricorrente, presupposto dell'esimente essendo che , per effetto di un errore dell'autorità doganale (anche straniera), l'imp ortatore sia incorso in un affidamento incolpevole: affidamento che non può sussistere ove errore dell'autorità non vi sia (v. nello stesso senso, Cass. n. 13081 del 2020 e Cass. n. 18748 del 2020). 
Il che è quanto, nella sostanza, ha correttamente ritenuto il giudice d'appello nel rigettare, comunque, nel merito l'eccezione di buona fede “essendo erroneo il richiamo all'art. 220 … che prevede l'ipotesi a ffatto diversa dell a mancata contabilizzazione dei dazi per errore dell'autorità doganale”. Ugualmente, la CTR ha corret tamente disatteso l'eccezione di buona fede anche con riguardo all'irrogazione delle sanzioni atteso che “era sufficiente per la loro applicazione che la parte non si [ fosse ] comportata con la dovuta diligenza ponendo in essere comportamenti atti ad accertare le effettive caratteristiche della merce in temporanea importazione”; peraltro, va ricordato che l'art. 220, par. 2, lett. b), del CDC non fa alcun cenno al piano sanzionatorio, posto che l'esimente dallo stesso prevista attiene esclusivamente all'obbligazione doganale relativa ai dazi, potendo la stessa riguardare la sanzione amministrativa solo indirettamente, nella misura in c ui, dovendosi esclu dere la sussistenza dell'ob bligazione doganale per la ricorrenza d ei relativi p resuppost i, resti conseguentemente esclusa anche la violazione della norma tributaria (Cass. 4.08.2020, n. 16625; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 18473 del 2023).  8.In conclusione, il ricorso va rigettato.  9.Le spese de l giudizio di legittimità seguo no la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo; P.Q. M.  La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 10.700,00 per compensi oltre spese prenotate a debito; 34 Dà atto, ai sensi dell'art.13 comma 1quater D.P.R. n.115/2002, della sussistenza dei presupp osti processuali per il versamento da parte d ella ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13. 
Così deciso in ### il 20 novembre 2024  

Giudice/firmatari: Bruschetta Ernestino Luigi, Putaturo Donati Viscido Di Nocera Maria Giulia

M
1

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 14407/2025 del 29-05-2025

... notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale, s i intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6- quater e 62 del D. Lgs. n. 82 del 2005, nonché dall'articolo 16, comma 12, dello stesso decreto, dall'articolo 16, comma 6, del D. L. n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, nonché il Re. G.Ind.E, registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ### ero della Giustizia. (…) osserva anzitutto il Collegio che l'obblig o di u tilizzo di un indirizzo presente nel registro ### appare testualmente riferito solo al destinatario della notifica e non al notificante, in relazione al quale è previsto unicamente l'utilizzo «di un indirizzo di posta elettronica certificata […] risu ltante da pubblici elen chi». Pertanto, la norma speciale prevista per le notifiche in ambito tributario degli atti dell'Agente della riscossione differisce dalla previsione generale di cui al citato articolo 3-bis della legge 53/1994 solo con riferimento al sogg etto che rice ve la notificazione. ### parte, e con indicazione che si attaglia al caso di speci e, que sta Corte ha recentemente (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27675/2022 R.G. proposto da: ### & C s.n.c., in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in ### CAVOUR, presso lo stud io dell'avvocato B ### (###) che lo rappresenta e difende -ricorrente
CONTRO ### in persona del ### pro tempo re, elettivamente domiciliato in ### PORTOGHESI 12, presso l'### .  (ADS###) che lo rappresenta e difende -controricorrente 2 di 7 avverso SENTENZA della C.T.R. dell'### n. 128/2022 depositata il ### Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/05/2025 dal #### 1. La soc. ### s.n.c. di ### & C. impugna la sentenza della ### dell'### che ha accol to l'app ello proposto dall'### ia delle ### avverso la sentenza della C.T.P di Perugia, di accoglimento del ricorso per l'annullament o della carte lla di pagamento relativa all'IMU per l'anno 2012 e del prodromic o avviso di accertamento.  2. ###.T.R., accogliendo l'eccezione preliminare di inammissibilità dell'originario ricorso del contribue nte per improcedibilità dell'azione e carenza di interesse ad agire, essendo l'avviso di acce rtamento sotteso alla cartell a di pagamento impugnata stato ritualmente notificato, ha rigettato l'eccezione formulata dalla società contribuente di invalidità della notificazione telematica dell'atto impositivo proveniente da indirizzo p.e.c. non inserito in pubblici elenchi, stant e l'obbligatorietà del ricorso a detti indirizzi per il solo destinatario dell'atto, a mente del disposto di cui all'art. 26 d.P.R. 602 del 1973.  3. L'### delle ### riscossione resist e con controricorso.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. La società ricorrente formula tre motivi di ricorso.  2. Con il primo deduce, ex art. 360, comma 1 n. 3 cod.  proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. art. 26, comma 2 del d.P.R. 602 del 1973, 6 ter del d. lgs. 82 del 2005. 3 di 7 Ricostruita la disciplina applicabile, afferma che la notifica di atti tributari a mezzo p.e.c. deve essere e seguita con le modalità stabilite dalla legge per le n otificazioni telematich e, che prevedono che gli indirizzi dai quali esse provengono debbano essere inseriti nei pubblici elenchi -tassativamente indicati dall'art. 16 ter del d.l. 179 del 2012, conv. con mod. in l. 221 del 2012- per garantire i l destinatario circa la riferibilit à certa all'### finanziaria competente.  3. Con il secondo motivo fa valere, ex art. 360, comma 1 n. 3 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 26, comma 2 d.P.R.  602 del 1973, 60, commi 6 e 7 d.P.R. 600 del 1973, 6 ter del d.  lgs. 82 del 2005, nonché degli artt. 3 bis comma 1 della l. 53 del 1994 d 16 ter del d.l. d.l. 179 del 2012, conv. con mod. in l. 221 del 2012. Sostiene che dalla ricostruzione dell a normativa applicabile deve trarsi l'obbligo delle pubbliche amministrazioni di utilizzare indirizzi di posta elettronica inseriti nell'indice degli indirizzi di posta elett ronica certifica ta da utilizzare per le comunicazioni, per lo scambio di info rmazioni e per l'i nvio di documenti, essendo essi gli unici ai quali può essere attribuita con certezza la provenienza del messaggio. Nel caso di specie, al contrario, l'indirizzo d i posta elettronica certificata u tilizzato dall'### delle ### non risulta fra quelli inseriti nei pubblici elenchi alla m edesima riferibili, dovendo, pertanto, i relativi messagg i ritene rsi provenienti da indirizzi sconosciuti. Richiama la giurisprudenza di legittimità e del Consiglio di stato sulla notificazione proveniente da indirizzi non inseriti in detti elenchi.  4. Con il terzo motivo denuncia, ex art. 360, comma 1 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 156 cod. proc. civ., per avere la C.T.R. ritenuto raggiunto lo scopo della notifica. Sostiene che il difetto di not ificazione non è sanabile laddove, come nel caso di specie, l'atto sia carente di 4 di 7 un elemento necessario per la sua efficacia, essendo privo dei requisiti stessi di esistenza.  5. Il primo ed il secondo motivo debbono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi.  6. Con le doglianze, infatti, si contesta, sostanzialmente, che il discostamento, da parte dell'Agente della riscossione, dallo schema tipico previsto dall'art. 26, secondo comma, del d.P.R.  n. 602/1 973, nella parte in cui disciplina la notif icazione della cartella con le modalità di cui al d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, avendo la pubblica amm inistrazione provveduto alla notifica delle cartelle sotto stanti l'avviso di iscrizione di ipoteca utilizzando un indirizzo non presente nel registro INI -### non consenta di verificarne la provenienza.  7. ### con una recentissima pronuncia, che ha affrontato un caso del tutto analogo, ha ritenuto che “In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'in dirizzo del mittente dal registro ### non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mitt ente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenz i quali p regiudizi sostanziali al diritto di dif esa siano dipesi dalla ricezione de lla notifica della cartella d i pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro. (Cass. Sez . 5, 03/07/2023, n. 18684). In particolare, la decisione ha precisato come: “in relazione alle modalità di notificazione a mezzo di posta elettronica delle cartelle esattoriali, la giu risprudenza elaborata da questa Corte prende le mosse dalla previsione di cui all'art. 3-bis della l. 21 gennaio 1994, n. 53, che consente tale forma di no tificazione degli «atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali» e contiene previsioni specifiche concernent i il mittente e il destinatario 5 di 7 dell'atto. Il primo comma della di sposizione i n parola, in particolare, stabilisce che «la notificazione con modalità telematica si esegue a me zzo di posta elettronica cert ifica ta all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto de lla normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmis sione e la ricezione dei documenti in formatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pub blici elenchi». Come questa Corte ha poi recentemente osservato (cfr. Cass. n. 2460/2021), sulla scorta delle indicazioni provenienti dalla sen tenza delle Se zioni ### n. 23620/2018, l'entrata in vigore dall'art. 66, comma 5, del D. Lgs. n. 217 del 2017, ha previsto che, a decorrere dal 15.12.2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale, s i intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6- quater e 62 del D. Lgs. n. 82 del 2005, nonché dall'articolo 16, comma 12, dello stesso decreto, dall'articolo 16, comma 6, del D. L. n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, nonché il Re. G.Ind.E, registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ### ero della Giustizia. (…) osserva anzitutto il Collegio che l'obblig o di u tilizzo di un indirizzo presente nel registro ### appare testualmente riferito solo al destinatario della notifica e non al notificante, in relazione al quale è previsto unicamente l'utilizzo «di un indirizzo di posta elettronica certificata […] risu ltante da pubblici elen chi». 
Pertanto, la norma speciale prevista per le notifiche in ambito tributario degli atti dell'Agente della riscossione differisce dalla previsione generale di cui al citato articolo 3-bis della legge 53/1994 solo con riferimento al sogg etto che rice ve la notificazione. ### parte, e con indicazione che si attaglia al caso di speci e, que sta Corte ha recentemente affermato che 6 di 7 laddove l'agente della riscossione abbia effettuato la notifica per mezzo di un indirizzo p.e.c. non risultante nei pubblici registri (RegInde, ### e ### no n si verifica a lcuna nullità de lla notifica. Viene infatti in rilievo, in que sto caso, il rispetto dei canoni di leale coll aborazione e buo na fede che informano il rapporto fra ### nist razione e contribuente; di conseguenza, poiché l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro ### non inficia ex se la presunzione di riferibil ità del la n otifica al soggetto da cui essa risult a provenire, testualment e ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorre ch e la parte contrib uente evidenzi quali pregiudizi sosta nziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizz o diverso da quello telematico presente in tale registro, del quale però, come nella specie, sia evidente ic tu oculi la provenienza (Cass. n. 982/2023).” ###.  8. Da si ffatto orientamento, che qui si intende ribadire, non vi è ragione di discostarsi, sottolineando che, neanche nel caso in esame, la società ricorrente ha dato conto dei pregiudizi sostanziali subiti, derivanti d alla notifica da indiriz zo di posta elettronica diverso da quello risultante di pubblici elenchi solo ipotizzando la possibilità di incor rere in c. d. malware, all'apertura del messaggio, benché la ricorrente abbia certamente aperto il messaggio provenient e dall'indiriz zo di posta elettronica ### relativo all'avviso di avvenuta iscrizione di ipoteca, qui impugnato, così dimostrando di non avere temuto alcunché.  9. Il terzo motivo è assorbito.  10. Il ricorso deve, dunque, essere rigettato, con condanna della società ricorrente al pagamento delle spese di lite di questo giudizio di legittimit à, da liquid are in euro 2.410,00, oltre a spese prenotate a debito. 7 di 7 11. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto P.Q.M.   Rigetta il ricorso e condanna la ricorren te al pagame nto delle spese di lite di questo giudizio di legittimità, da liquidare in euro 2.410,00, oltre a spese prenotate a debito. 
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenz a dei presupposti processua li per il versamento, da parte del ricorrente, di un u lteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto ### deciso in ### il 16 maggio 2025  

Giudice/firmatari: Socci Angelo Matteo, Nardin Maura

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