testo integrale
### ricorso iscri tto al num ero n. 18748 del ruolo gen erale d ell'anno 2022, proposto da ### s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giust a procura speciale su foglio separato allegato al ricorso, dall'Avv.to ### e dall'A vv.to ### elettivamente domiciliata presso lo studio dell 'Avv.to ### , in #### n. 7; -ricorrente #### del perfezionamento attivooli di oliva vergini
Prova organolettica procedura rigidamente tipizzata dal legislatore comunitario ### delle ### e dei ### poli, in persona del ### ore pro tempore, domiciliat ###, presso l'### dello Stato che la rappresenta e difende; -controricorrente per la cassazione della sentenza della ### tributaria regionale della ### n. 176/06/2022, depositata in data 3 febbraio 2022, non notificata; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20 novembre 2024 dal #### di ### udito il P.M. in persona del ### dott. ### che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
Udita per la società ricorrente l'Avv.to ### e l'### delle ### e dei ### l'Avv.to dello #### 1.### s.r.l., nel corso del 2015, effettuò quattro distinte operazioni doganali di importazione dalla ### di merce dichiarata come “olio extravergine d'oliva", olio scortato da documenti commerciali e certificatori che ne attestavano la corrispondenza alla categoria di "olio di oliva extravergine" secondo le norme COI (### oleicolo internazionale al quale aderisce anche l'unione europea). ### venne vincolato al regime di traffico di perfezionamento attivo (T.P.A.) ex artt. 114 e ss. del Reg. CEE n. 291 3/1992 (C. D.C.), con sospensione dei diritti doganali fino alla successiva riesportazione verso ### extra UE, come d a autorizzazioni dell'### delle ### di ### sezione ### di ### secondo cui il prodotto importato doveva essere confezionato in ### per essere riesportato “per identità” verso ### terzi. 1.1.A seguito di contro lli effet tuati su campioni prelevati al mom ento della riesportazione, mediante analisi di assaggio (c.d. panel test presso il ### di ###, l'### io ritenne la me rce riesportata - pur presentant e caratteri chimici propri della categoria olio extravergine d'oliva - non conforme 3 al dichiarato con conseguente declassamento dalla categoria doganale di olio extravergine d'oliva a quella di olio vergine d'oliva. A seguito di richiesta di ### s.r.l., vennero effettuate du e controanalisi (presso il ### di #### e il ### di ### che confermarono il giud izio delle analisi di p rima istanza di non conformità delle caratteristiche del prodotto riesportato a quello dichiarato, pur rilevando nei campioni analizzati tipologie eterogenee di difetti (“rancido”, in un caso, e “riscaldo/morchia” nell'altro). Pertan to, sul presupposto della minore qualità della merce riesportata rispetto a quella importata, in contrasto con quanto autorizzato, la società venne ritenuta inadempiente al re gime di perfezionamento attivo, con conseguente nascita dell'obbligazione doganale, ex art. 204 C.D.C. 1.2.Vennero, quindi, emesse dall'### delle ### di ### qu attro determinazioni di qualificazione della merce come olio di oliva vergine in luogo del dichiarato olio extravergine di oliv a, con conseguenziali atti di invi to al pagamento di dazi doganali, Iva all'importazione, diritti per la relativa ### interessi e atti di irrogazione delle relative sanzioni. 2.Avverso le suddette determinazioni e gli atti imposit ivi, la società propose ricorsi dinan zi alla ### tributaria provinciale di ### che, previa riunione, li acc olse, con sent enza n. 32/03 /2020, ritenendo l'erroneità della riclassificazione doganale stan te l'inattendibilità delle analisi organolettiche (panel test) compiute dall'### doganale, essendo inficiate, da un lato, dai risultati delle analisi commissionate privatamente dalla società e, dall'altro, dagli esiti delle controanalisi che, sebbene concordi nel confermare il giudizio di non conformità del prodotto riesportato alla dichiarata categoria di olio extravergine di oliva, avevano rilevato difetti, di tipologia eterogenea, nei campioni verificati. 3.Avverso la sentenza di primo grado, l'### delle dogane propose appello dinanzi alla ### tributaria regionale della ### che, con sentenza 176/06/2022, depositata in data 3 febbraio 2022, lo accolse. 4 4. In punto di diritto, per quanto di interesse, la CTR (richiamando i principi di diritto enunciati d a Cass. n. 13081/2020; 18748/2020; 187 49/2020; ###/2019) ha osservato che: 1) era fondato il motivo di appello dell'### con cui si denunciava la non corretta interpretazione da parte della CTP dell'art. 2 del Reg. CEE n. 2568/91 atteso che il giudice di primo grado - a fronte del ### CEE n. 2568/91 (art. 2, par.2, collegato al par. 1, lett. i), che, ai fini della classificazione dell'olio come extravergine di oliva, dava pari rilievo, oltre alle caratteristiche chimiche di cui al l'allegato 1, anche a quelle organolettiche accertate attraverso il c.d. panel test di cui all'allegato 12 - aveva ritenuto la prevalenza delle caratte ristiche chimiche svalut ando la rilevanza di quelle organolettiche in ragione di una ass erita pregiudi ziale valutazione di inattendibilità del metodo del panel test sebbene, come affermato da Cass. 13081 del 2020, nell a definizione dell'olio di oliva extravergine n on potesse prescindersi da “una valutazione sensoriale demandata al fattore umano”; in particolare, la CTP aveva ritenuto inattendib ili le risultanze dell e analisi organolettiche espletate dall'### “per non aver e potuto ope rare un accertamento diretto sulla quali tà dell'olio d'oliva nem meno mediante consulenza tecnica, per man canza della materia prima oggetto d'i ndagine” laddove, a fron te di un procedimento t ecnico-amministrativo di verifica organolettica dell'olio d'oliva, in contradditto rio con la parte, rigidamente predeterminato nei tempi, nelle forme e nei contenu ti, avrebbe dovu to solo valutare la legittimità dell'accertamento tecnico, come presupposto degli atti impositivi conseguenziali; né il panel test rappresentava - come rilevato dalla società - una sorta di prova legale rimanendo ferm o l'obbligo del giudice di valutazione critica anche alla luce dei risultati delle controanalisi; 2) era fondato anche il motivo di appello circa l'erronea interpretazione dell'art. 2, par. 3 del Reg. CEE relativo alla procedura di perfezionamento attivo, in quanto la CTP aveva ritenuto, con un'affermazione poco chiara ed erronea rispettato il regime di TPA (“il perno della regolamentazione in esame era la certezza che, dopo l'importazione, avvenisse l'esportazione previo perfezionamento attivo e non era dubitato che tutta la procedura fosse stata seguita”) ladd ove, a fro nte di 5 un'autorizzazione dello stesso “per identità”, essendo sostanzialmente incontestata la caratteristica di olio extravergine d' oliva imp ortato, il consolidamento della sospensione daziaria era subordinato alla circostanza della riesportazione, all'esito del perfezionamento e nei limiti dell'autorizzazione, della medesima merce avente detta qualità; nella specie, difettavano le condizioni affinché l'importazione avvenisse in regime di perfezionamento attivo atteso che non poteva essere importato olio di oliva vergine in ### essendo stato tale regime autorizzato e sclusivamente per l'importazione di olio e xtravergine di oliva, per cui l'operazione av rebbe dovut o considerar si, come emerso a posteriori, una importazione vera e propria; 2) era erronea la statuizione della CTP in ordine all'inattendibilità delle risultanze del panel test per essere emerse, in sede di controanalisi, tipologie eterogenee di difetti nei campioni analizzati (di “rancido” in un caso e di “riscaldo/morchia” nell'altro), atteso che, sulla base del regolamento comunitario, le carat teristich e del prodotto erano “considerate conformi a quelle d ichi arate” se le due controanalisi ne confermavano la classificazione dichiarata (sono richiamate Cass. n. 18748 e n. 18749 del 2020 e ### del 2019), senza che assumesse rilievo la diversità dei difetti emersi in tale sede; 3) alcu na rilevanza assum eva la circostanza ch e le analisi commissionate dalla società avessero dato ris ultati diversi confe rmando la qualità di olio extrave rgine del prodotto riesportat o in quanto la procedura prevista dal ### prevedeva in tutte le fasi il contraddittorio con la parte interessata che solo in tale sede poteva esercitare il proprio diritto di difesa e, inoltre, le analisi commissionate dalla parte erano solo di natura chimica e non organolettica per cui non potevano essere confrontate; 4) quanto agli altri motivi di ricorso ritenuti assorbit i dalla ### relativi ad assun te irregolarità ne lla procedura di prelievo e analisi dei campioni, nel relativo verbale si dava atto espressamente che il rappresentante della società non aveva sollevato alcuna eccezione sulla me todologia del prelievo e sulla strument azione utilizzata; oltretutto le asserite irregolarità non avrebbero determinato, in assenza di una espressa previsione di legge, la nullità degli accertamenti tecnici; assolutamente generiche erano le eccezioni circa la violazione della normativa sulle tempistiche 6 prescritte per l'invio/consegna del campione al ### di analisi (in ordine alle qua li l'### aveva, comunque, controdedotto con argomentazioni pienamente condivisibili, risulta ndo il campione inviato al labo ratorio il ###, data del prelievo, e pervenuto ivi il 7.5. 2015) e sulla corretta conservazione e gestione del medesimo, non avendo la contribuente assolto all'onere di provare specifiche circostanze denotanti l'errata conservazione dei campioni; infondata era l'eccezione relativ a al man cato accreditam ento del ### chimico delle ### di ### essendo stato ricon osciu to, all'epoca dei fatti, dal ### (Ministero delle ### e ### e dal C.O.I. (### oleicolo internazionale); 5) l'eccezione relativa alla buona fede era inammissibile in quanto proposta soltanto con le memorie aggiuntive ex art. 32 del d.lgs. n. 546/92, al di fuori dell'ipotesi di cui all'art. 24 del medesi mo decreto, e, comunque, infond ata essendo erroneo il richiamo all'art. 220 Reg . 2913/1992 afferente alla diversa fattispecie della mancata contabilizzazione dei dazi per errore d ell'autorità d oganale; 6 ) quanto a lle sanzioni era sufficiente che la contribuente non avesse posto in essere, con la dovuta diligenza, comportamenti atti ad accertare le effettive caratteristiche della merce. 5. Avverso la suddetta sentenza, ### s.r.l. propone ricorso per cassazione affidato a sei motivi. 6.Resiste, con controricorso, l'### delle ### e dei ### 7. La società ricorrente ha depositato memoria illustrativa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 2, par. 2, del Reg. CEE 2568/91 e S.M.I., in combinato disposto con gli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c., nonché con i principi in materia di autocontrollo del settore alimen tare di cu i al ### CE 178/2002 e del ### CE 852/2004 per avere la CTR introdotto una sorta di presunzione assoluta nella valutazione del panel test trasformando il panel test 7 in una prova legale, i cui risultati sarebbero ex adverso inattaccabili (“nessun rilievo, infine, ha la circostanza che le analisi commissio nate dal la società abbiano dato risultati d iversi confermando la qualità di olio extrave rgine, in primo luogo, per il rilievo che la procedura prevista dal ### prevede in tutte le fasi il contraddittorio con la parte interessata che solo in questa sede può esercitare il proprio diritto di difesa. Inoltre, le analisi commissionate dalla parte sono di natura chimica e non organolettica”). Diversamente, ad avviso della ricorrente, il giudice di appello avrebbe dovuto apprezzare prudentemente le risultanze del panel test, trattandosi di un metodo (come confermato anche nel ### CE 1638/1998) affetto da una criticità insita connaturata al carattere soggettivo della prova di assaggio, e non escludere, in violazione del criterio di riparto dell 'onere della prova, che la società potesse o ffrire la controp rova attraverso certificazioni organolettiche effettuat e in sede di autocontrollo (è richiamata la sentenza del C.d.S. n. 7566 del 2020). Inoltre, il giudice di appello avrebbe, incorrendo in error in iudi cando, riten uto irrilevante l'avvenuto riscontro, in sede d i controanalis i, di difett i diversi all'assaggio, sebbene la modifica da parte del ### UE 1604/2019 dell'art. 2 del Reg. CEE 2568/91 - secondo cui il risultato delle controanalisi va verificato “a prescindere dal tipo di difetti constatati durant e le controanalisi” - si appl icasse a decorrere dal 20.10.2019 (laddove i fat ti in oggetto risalivano al 2015) e il legislato re medesimo si fosse espresso non già in termini di declassamento ma di risultato “incoerente”; peraltro, una interpre tazione di irrilevanza dei dive rsi difetti contrasterebbe con il sistema previsto dall'### del ### CEE 2568/1991 che distingue tra le diverse difettosità riscontrate dall'assaggiatore e, in ogni caso, la staratura di giudizio non potrebbe che esserein base ad un prudente apprezzamentosintomatica di scarsa attendibilità dei risultati delle analisi. 1.1.Il primo motivo si profila in parte inammissibile e in parte infondato. 1.2.Preliminarmente si osserva che il ricorso in esame è fondato, su uno specifico presupposto fattuale, ossia che la merce importata dalla ### in regime di T.P.A. e quella riesp ortata fossero coincidenti anche dop o il trattamento 8 autorizzato, laddove, l'assunto del la coincidenza della merce è contestat o dall'### delle ### essendo emersa - a seguito di controlli effettuati su campioni prelevati al momento della riesportazione, mediante c.d. panel test, anche all'esito di due controanalisi - la non conformità della merce riesportata al dichiarato, con conseguente declassamento della stessa dalla categoria doganale di olio extravergine d'oliva a quella olio vergine d'oliva. 1.3.Ciò posto, va premesso che l'art. 2, par. 2, cit., nel testo vigente ratione temporis, introdotto dal ### esecutivo ### n. 1348/2013, stabilisce che "2. La verifica delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini da parte delle autorità nazionali o dei loro rappresentanti è effettuata da panel di assaggiatori riconosciuti dagli ### membri. Le caratteristiche organolettiche di un olio, ai sensi del primo comma, si considerano conformi alla categoria di olio di oliva dichiarata se il panel di assaggiatori riconosciuto dallo ### membro ne conferma la classificazione. Qualora il panel non confermi la categoria dichiarata, sotto il profilo delle sue caratteristiche organolettiche, a richiesta dell'interessato le autorità nazionali o i loro rappresentanti incaricano altri panel riconosciuti di effettuare quanto prima due contro analisi, di cui almeno un a deve essere effettuata da un panel riconosciuto dallo ### membro di produzione dell'olio.
Le caratteristiche in questione sono considerate conformi a quelle dichiarate se le due controanalisi confermano la classificazione dichiarata. In caso contrario il costo delle controanalisi è a carico dell'interessato". 1.4.###. 1, par. 1, d el Reg. cit ato, n el testo int rodotto dal #### 1989/2003, stabilisce che "### considerati oli di oliva vergini ai sensi del punto 1, lettere a) e b), dell'allegat o del re golamen to n. 136/66 /CEE gli oli le cui caratteristiche sono conformi a quelle indicate rispettivamente nei punti 1 e 2 dell'allegato I del presente regolamento". Il citato punto 1 dell'### I descrive esattamente le caratteristiche fisico-chimiche (da accertarsi mediante analisi chimiche di laboratorio), nonché quelle organolettiche (mediana del difetto =0, mediana del fruttato >0) che la partita di olio in considerazione deve possedere per essere catalogata come extravergine. 9 1.5. Il metodo del panel test, utilizzato per la verifica delle qualità organolettiche dell'olio, è disciplinato dall'art. 2, par. 2, del ### (e dall'###, ed è stato introdotto nella vigente conformazione (ossia, con la costituzione di un panel di assaggiatori, competendo tale valutazione, in precedenza, ad un solo analista, almeno in prima battuta) dal #### n. 796/2002. Ciò perché, come si evince dal quinto considerando, "In base alle esperienze maturate, il ### oleicolo internazionale ha elaborato un nuovo metodo per la valutazione delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini. Questo metodo si è rivelato più attendibile e semplice di quello attualmente previsto dall'allegato XII del regolam ento (### n. 2568/91. È opportun o q uindi sostituire il metodo previsto all'allegato XII con il nuovo metodo per la valu tazione dell e caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini". Inoltre (sesto considerando) "Ai fini dell'appli cazione del nuovo metodo di valutazione organolettica è necessario pre vedere un a procedura di arbitrato in caso di contrasto tra la categoria dichiarata e quella attribuita dal panel riconosciuto che esegue la valutazione". 1.6.Dal sistema sommariamente delineato emerge che il combinato disposto del punto 1, lett. a), dell'### al ### (### n. 136/1966, nonché degli artt. 1 e 2 del ### (### n. 2568/1991 e s.m.i., nonché dell'### a quest'ultimo, delinea normativamente le caratteristiche dell'olio di oliva extravergine, stabilendo che esso deve rispondere a determinati requisiti fisicochimici ed organolettici, ossia, quanto a questi ultimi, a specifiche caratteristiche apprezzabili dall'uomo per via sensor iale e, perciò, non oggettivamen te certificabili. In altre parole, affinché in ambito UE una partita di olio d'oliva possa fregiarsi della qu alità extravergine, oc corre non soltanto che essa rispet ti i parametri fisico-chimici di cui all'A llegato I, pun to 1, del ### in discorso, ma che essa superi anche l'analisi organolettica di cui all'### dello stesso. ### negativo anche solo di tale ultima indagine è sufficiente a catalogare il prodotto come "non conforme alla categoria dichiarata" ### precede, peraltro, è del tutto in linea con la nozione commerciale di olio di oliva extravergine, attualmente tratteggiata dalla norma ###T.15/NC n. 3/Rev. 12, 10 emessa dal ### le (C.O.I.), organizzazione intergovernativa nata sotto il patrocinio dell'O.N.U. nel 1959, i cui membri - tra cui la UE e la stessa ### - sono i ### produttori di olio di oliva su scala mondiale. Non è affatto casuale che proprio al fine di rendere più efficaci e attendibili le valutazioni sensoriali in discorso, l'art . 2 , par. 2, cit. è stato modificato dal #### n. 796/2002, che al quinto considerando (come s'è già detto) fa esplicito riferimen to al "nuovo met odo per la valutazione delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini" elaborato proprio dal C.O.I. In definitiva, la congiunta valutazione chimica ed organolettica dell'olio, ai fini che interessano, è indefettibile non solo nell'ottica normativa eurounitaria, ma prima ancora su base convenzionale, nel contesto internazionale del settore oleicolo. (Cass. n. Sez. 5, Ordinanza n. 13081 del 2020). Pertanto, non può prescindersi, nella definizione dell'olio di oliva extravergine, da una valutazione sensoriale, ovviamente demandata al fattore umano. 1.7.Ciò premesso, la censura - nella parte in cui denuncia l'introduzione da parte della CTR di una sorta di presunzione assoluta nella valutazione del panel test, i cui risultati non sarebbero superabili con prova contrarianon è conforme al decisum e, comunque , non è fondata in quanto m uove da un erron eo presupposto interpretativo.
Invero, nella sentenza impugnata, il giudice di appello - dopo avere evidenziato, nella sostanza, l'eguale valore ponderale attribuito dal legislatore eurounitario alle analisi chimiche ed organolettiche, nel senso che le risultanze di entrambi gli esami devono ritenersi convergenti, al fine di attribuire all'olio valutato la qualità superiore - nell'accogliere il primo motivo di gravam e in ordi ne all'erronea interpretazione dell'art. 2, par. 2, del Reg. CEE cit., ha ritenuto l'erroneità della valutazione della CTP circa l'inatte ndibilità dell'anal isi organolettica “per non aver e potuto ope rare un accerta mento diretto sulla qualità dell'olio d'oliva, nemmeno mediante consulenza tecnica, per mancanza della materia prima oggetto d'indagine ” at teso che - espressamente disattendendo l'eccezione di parte contribuente circa la valenza del panel test 11 come p rova legale (“non coglie nel segno il rilievo del l'appellata che così opinando il panel test rappresenterebbe una sorta di prova legale rimanendo fermo l'obbligo del giudice di valutazione critica come tutti i mezzi di prova alla luce dei risu ltati delle controanalisi”)- “la ### issione, a fronte di un procedimento tecnico-amministrativo di verifica organolettica dell'olio d'oliva in contraddittorio con la parte e rigidamente predeterminato nei tempi, nelle forme e nei contenuti, avrebbe dovuto solo valutare la legittimità dell'accertamento tecnico, come presupposto degli atti impositivi conseguenziali”. Ne è conseguita una valutazione da parte del giudice di appello del procedimento espletato di analisi organolettica del prodotto con esclusione - nel rigettare gli altri motivi di ricorso ritenuti assorbiti dalla CTP - dell'esistenza di irregolarità nelle analisi dei campioni prelevati al momento del riespo rtazione, e, n elle successive controanalisi, ritenendo irrilevante il riscontro in tale sede di tipologie di difetti tra loro eterogenee (“Non ha alcun rilievo la circostanza che le due controanalisi abbiano rilevato difetti diversi… ### che rileva è che entrambe le controanalisi siano confermative d ell'analisi di prima ista nza quanto alla classificazione dell'olio come vergine d'oliva”). In particolare, la C.T.R. - nel quadro normativo richiamato e, in particolare, dopo avere evidenziato il rigore con cui lo stesso ### (### n. 2568/1991 disciplina il panel test, all'### - ha apprezzato, in concreto, il procedimento espletato di analisi organolettica del prodotto riesportato (in relazione al quale “le operazioni di prelievo erano state eseguite alla costante presenza del rappresentante della società... Nel [relativo] verbale si dava espressamente atto che il rappresentante della società non aveva sollevato alcuna eccezione sulla metodologia del prelievo e sulla strumentazione utilizzata”…), il cui risultato, anch e all'esito delle due controanal isi, aveva confermato che l'olio riesportato non era conforme al dichiarato. Pertanto, il giudice di appello non ha fatto assurgere le analisi effettuate al panel test a prova legale e/o presunzione assoluta (e quindi incontestabile), come dedotto dalla ricorrente, ma ne ha valutato liberamente le risultanze, anche alla luce delle controanalisi effettuate, sicchè neppure può configurarsi la dedotta violazione della normativa nazionale e comunitaria; quanto alla controprova, il giudice di 12 appello, ha affermato che “### rilievo, infine, ha la circostanza che le analisi commissionate dalla società abbiano dato risultati diversi confermando la qualità di olio extravergine, in primo luogo, per il rilievo che la procedura prevista dal ### prevede in tutte le fasi il contraddittorio con la parte interessata che solo in questa sede può esercitare il proprio diritto di difesa. Inoltre, le analisi commissionate dalla parte sono di natura chimica e non organolettica e, quindi, non potevano essere confrontate”. Con ciò la CTR - senza, peraltro, incorrere nella denunciata violazione del criterio di riparto dell'onere della prova - ha correttamente escluso la valenza di prova a contrario delle certificazioni relative alle analis i commissionate dal la parte contribuente atteso che la esatt a corrispondenza della qualità del prodotto importato e di quello riesportato poteva essere certificata - in forza della normativa comunitaria - solo da laboratori siti negli stati membri (v. nello stesso senso, Cass., sez. 5, sentenza n. 18748 del 2020), incaricati dalle “### rità nazionali” in base alla procedura, ne l contraddittorio con la parte interessata, puntualmente disciplinata dall'art. 2, par. 2, del ### e dall'### che prevede, al suo interno, in primo luogo, qualora il panel di prima istanz a non confermi la categoria dichiarata, l'incarico da parte delle autorità nazionali ( o di loro rappresentanti), a richiesta dell'interessato, di altri panel riconosciuti per l'effettuazione di due controanalisi e, in ogn i caso, la possibilità da parte d ell'operator e, sempre all'interno della procedura tipizzata, di sindacare le modalità di svolgimento della prova medesima. 1.8.Invero, la tipicità del procedimento di analisi organolettica e la possibilità di sindacare la corretta formazione della prova è evidenziata anche nella richiamata sentenza del C.d.S. n. 7566 del 2020 in cui si osserva che “### l'analisi organolettica risenta della sogg ettività del suo auto re, essendo fondata su esperienze sensoriali provocate dall'assagg io del prodotto, la normativa di riferimento limita la discrezional ità dell'organo accertatore , preveden do: a) metodi di valutazione comuni (incentrati su un comune vocabolario specifico, nonché su previsioni te cniche re golanti il bicchiere per l'assaggio, la sala di assaggio e le condizioni della prova - cfr. all. XII reg. n. 2568 del 1991 cit.), b) 13 una qualificata formazione di comitati di assaggiatori selezionati ed esperti (art. 4 reg. n. 2568 del 1991 cit.), c) lo svolgimento di controanalisi per assicurare la convergenza dei risultati della relativa prova organolettica (art. 2, par. 2, reg. n. 2568 del 19 91 cit.).Alla stregua del qu adro regolatorio di riferiment o, la valutazione organolettica, dunque:- da un lat o, è essenziale per la corretta classificazione dell'olio e, come tale, non può prescindersi dal suo svolgimento quando occorra verificare (come n ella specie) se un olio p ubb licizzato come extravergine di oliva possieda effettivamente la qualità e la purezza vantate ( Cass., Sez. V, 2 luglio 2020, n. 13474);- dall'altro, non si traduce in decisioni arbitrarie, non verificabili, ma implica l'esercizio di una discrezionalità tecnica limitata, governata da stringenti parametri normativi predeterminati, suscettibili di sindacato giurisdizionale. La possibilità di sindacare la corretta formazione della prova sulla base di parametri predefi niti, riguardanti - sotto il profilo soggettivo - la comp etenza ed esperienza del gruppo de gli assaggiato ri concretamente incaricati, nonché - sotto il profilo oggettivo - la metodologia osservata (con specifico riferimento alle modalità di svolgimento della prova), consente di consid erare la prova organolettica un eleme nto ist ruttorio verificabile e, quindi, att endibile, come tale idoneo a fondare anche una responsabilità del professionista a titolo di pratica commerciale scorretta…” 1.9. Anche la sentenza della Corte di cassazione, V sezione penale, n. 17938 (rectius: n. 17839) del 2023, depositata in data 28 aprile 2023- richiamata dalla ricorrente in memoriaconferma l'orientamento di questa Corte affermando che “in casi di concreta applic azione degl i esiti de l panel test in relazione alla disciplina doganale, la natura di prova legale è stata esclusa anche da questa Corte in sede ###essa si è affermata la impossibilità di configurare violazione di legge (### 5 Civ., n. 18749 del 2020; ### 5 Civ., n. 18748 del 2020; ### 5 Civ., n. 13474 del 2020; ### 5, n. ### del 2019).” 1.10.Ne consegue l'en unciazione del segu ente principio di diritto: «Dal combinato disposto degli artt. 1 e 2 del ### (###) 2568/1991 e s.m.i., nonché dell'### si evince la previsione da 14 parte del legislatore comunitario di una procedura tipizzata per la verifica della corrispondenza della qualità del prodotto importato e di quello riesportato valevole ai fini della corretta applicazione dei regimi agevolativi, come quello del perfe zionamento attiv o; in particolare, premesso che - affinché in ambito UE una partita di olio d'oliva possa fregiarsi della qualità extravergine, occorr e non soltanto che essa rispetti i parametri fisi co-chimici di cui all'### gato I, punto 1, del ### in discorso, ma che e ssa superi anche l'analisi organolettica di cui all'### dello stesso sicchè l'esito negativo anche solo di tale ultima indagine è sufficiente a catalogare il prodotto come non conforme alla categoria dichiarata -il legislatore comunitario ha dis ciplinato puntualmente il procediment o di analisi organolettic a dell'olio importato con la previs ione della relativa certificazione da parte di laboratori si ti ne gli ### membri incaricati dalle “### nazionali” attraverso il c.d. panel test (prova di assaggio), nel rispetto del contraddittorio con la parte interessata, con la prevista possibilità, al suo interno, in primo luogo, qualora il panel di prima istanza non confermi la categoria dichiarata, dell'incarico da parte delle autorità nazionali (o di loro rappresentanti), a richiesta dell'interessato, di altri panel riconosciuti per l'effettuazione di due controanalisi e, in ogni caso, della possibi lità da parte dell'operatore, sempre all'interno della procedura tipizzata, di si ndacare la competenza ed esperienza del gruppo degli assaggiatori concretamente incaricati e/o le modalità di svolgimento della prova medesima; ne consegue che la formazione della prova organolettica, lungi dal concretare una presunzione assoluta, è l'esito di una rigida procedura tipizzata dal legislatore comunitario, nel rispetto del principio del contraddittorio, che vincola il giudice di merito qualora quest'ultima sia svolta in ossequio ai parametri predefiniti dal legislatore». 1.11.Nella sentenza impugnata, per quanto sopra precisato, il giudice di appello si è pienamente conformato. 15 1.12. Alla luce di quanto sopra precisato, non è dato quindi riscontrare, nella specie, né la violazione dell'art. 2697 c.c., né dell'art. 116 c.p.c.: non del primo, perché la C.T.R. non ha affatto invertito l'onere probatorio, addossandolo ad una parte diversa da quella tenutavi per legge (Cass. n. 26769/2018); ma neanche del secondo, in quanto " La doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice , nel va lutare u na prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risult anza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qu alora la prova sia soggetta ad u na specifica regola d i valutazione, abbia dichiarato di valut are la st essa secondo il suo pruden te apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giu dice ha solamente male esercitato il proprio prudent e apprez zamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020). 1.13. Il motivo nella parte in cui denuncia l'error in iudicando della CTR quanto all'asserita irrilevanza dell'avvenuto riscontro, in sede di controanalisi, di difetti diversi all'assaggio (“di rancido” in un caso e di “riscaldo/morchia” nell'altro) è infondato. ### in disparte la novella dell'art. 2 Reg. CE n. 2568/91 per effetto dell'art. 1, par. 1, punto 1, lettera b), del ### 27 settembre 2019, n. 2019/1604/UE, che a decorrere dal 20 ottobre 2019, ha inserito nell'ultima parte dell'art. 2, par.2 l'incis o “[In caso contrar io] a prescindere dal tipo di d ifetti constatati durante le controanalisi, la c lassificazione è dichiarata incoerente con le caratteristiche” si osserva che la div ersa difettosi tà dell 'olio nelle due controanalisi (il cui risultato è stato posto in discussione dalla ricorrente con considerazioni meramente astratte), piuttosto che ostare al declassamento del prodotto, va riguardata alla luce del reg Cee 2568/91 (nel testo vigente ratione temporis, introdotto dal ### esecutivo ### n. 1348/2013) che pone 16 un principio affatto diverso stabilendo che "Le caratteristiche in questione sono considerate conformi a quelle dichiarate se le due controanalisi ne confermano la classificazione", il che nella specie non è avvenuto (“Non ha alcun rilievo la circostanza che le due cont roanalisi abb iano rilevato difetti diversi… ### ch e rileva è che entrambe le controanalisi siano confermative dell'analisi di prima istanza quanto alla classificazione dell'olio come vergine d'oliva”). 2. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l'omesso esame di fatti controversi e decisivi per il giudizio e comunque una motivazione apparente/inesistente ( in connessione con quanto illustrato nel primo mot ivo) per avere la CTR affermato apod itticame nte che “ le analis i commissionate dalla parte erano solo di natura chimica e non organolettica e quindi non potevano esser e confrontate” o mettendo di considerare - come documentato nei gradi di merito - l'esistenza di certif icazioni di analisi organolettiche prodotte dalla società contribuente (certificati del panel test dell'### tunisina, attraverso il laboratorio dell'O.N.H., preventivi rispetto all'importazione in ### certificat i delle analisi organolettiche espletate dal ### delle dogane di ### e di quello di ### in date coeve al prelievo doganale). 2.1.In disp arte l'avere evocato, in maniera cumulata e d indistinta, vizi eterogenei (omesso esame di fatti decisivi e controversi e motivazione apparente/inesistente), i il mot ivo si profila inammissibile quanto al vizio di omesso esame e infondato quanto all'assunta motivazione inesistente. 2.2. Il vizio ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.- come modificato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis - concerne l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. e dell'art. 369, comma 2, n. 4, 17 c.p.c. il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in cau sa, sia stato comunqu e preso in cons iderazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato cont o di tutte le risultanze probatorie (Cass., sez. un., n. 8053 e n. 8054 del 2014; Cass. n. 14324 del 2015). A tal fine costituisce un "fatto" non una "questione" o un "punto" ma un vero e prop rio "accadime nto storico". Non costitu iscono, viceversa, "fatti" suscettibili di fondare il vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l'omesso esame delle argomentazioni o deduzioni difensive (Cass. Sez. 2, 14/06/2017, n. 14802, Cass. Sez. 5, 08/10/2014, n. 21152; Cass. 9637 del 2021). Nella specie, la ricorrente non ha assolto il suddetto onere, non avendo dedotto l'omesso esame di un “fatto storico”, ma peraltro - quanto all'assunta mancata valutazione da parte dell a CTR delle certificazioni relative ad “analisi organolettiche” commissionate dalla società contribuente - di profili attinenti alle risultanze probatorie, la rivalutazione delle quali è preclusa a questa Corte; peraltro, nella specie, la CTR nell'affermare che “le analisi commissionate dalla parte erano solo di natura chimica e non organolettica, e quindi non potevano essere confrontate” ha evidentemente ritenuto - con una motivazione congrua ed esente da vizi logici-giuridici - le certificazioni relative ad analisi del prodotto fatte espletare dalla società (certificati al panel test dell'### tunisina, attraverso il laboratorio dell'O.N.H., preventivi rispetto all'importazione in ### certificati delle analisi organolettiche espletate dal ### delle dogane di ### e di quello di ### effettuate in date coeve al prelievo doganale) tali da non potere essere incluse nel novero delle risultanze di analisi organolettiche, essendo state svolte al di fuori del procedimento tipico disciplinato dall'art. 2, par. 2, del ### e dall'### il che è confermato dalla precisazione (immediatamente prima nel costrutto argomentativo) secondo cui “### rilievo, infine, ha la circostanza che le analisi commissio nate dal la società 18 abbiano dato risultati d iversi confermando la qualità di olio extrave rgine, in primo luogo, per il rilievo che la procedura prevista dal ### prevede in tutte le fasi il contraddittorio con la parte interessata che solo in questa sede può esercitare il proprio diritto di difesa”. 3. Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 2, par. 3, del Reg. CE 2568/1991 e S.M.I., anche in combinato con l'art. 2697 c.c., nonché dell'art. 43, comma 1ter.5 del d.l. n. 83/2012 e del combinato disposto del punto 7.1. allegato XII e dell'art. 4 del Reg. CEE n. 256 8/1991, sotto il profi lo degli assunti vizi procedurali, per avere la CTR ritenuto - a fronte di specifiche eccezioni svolte dalla contribuente nei gradi di merito (consegna in ritardo de i campioni al laboratorio di analisi di prima istanza; mancata riparazione degli stessi da fonti di luce e calore; avvolgimen to dei campioni in involucri trasparenti e non protettivi) assolutamente generiche le eccezioni circa la viola zione della normativa sulle tempistiche prescritte per l'invio del campione al ### di analisi e sulla corretta conservazione e gestione del medesimo, e, comunque, non perentorio il termine di cinque giorni dal p relievo en tro cui inviare/consegnare il campione al laboratorio con ciò svalutando l'importanza della conservazione del campione medesimo e la necessità di ripararlo da agenti esterni (luce e cal ore) nel caso di mancat o rispetto del detto termine (è richiamata in tema di meticolosa conservazione del campione nelle analisi organolettiche dell'olio, la sentenza del C.d.S. n. 7566 del 2020). Peraltro, la C.T.R. avrebbe affermato, in viola zione del criterio distributiv o dell'o nere probatorio, che ricadeva su lla p arte contribuente dimostrare specifiche circostanze denotanti una errata conservazione dei campioni laddove era l'### a dovere fornire la prova di avere correttamente provveduto al rispetto delle specifiche tecniche di conservazione delle provette. Inoltre, ad avviso della rico rrente, sarebbe erronea l'affermazione della CTR circa l'irrilevanza - ai fini della validit à degli accertament i tecnici - delle assunte irregolarità procedimentali con riguardo, in particolare, all'eccezione di mancata indicazione nel verbale ex art. 43, comma 1ter.5 di una serie di circostanze 19 afferenti alla corretta effettuazione dell'analisi e con riguardo all'eccezione di mancata dimostrazion e da parte d ell'### zia della calibrazione period ica del panel richiesta dal COI e dal punto 7.1. dell'### del ### CE n. 2568/91. 3.1.Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. 3.2.Va ricordato che, ai sensi dell'art. 2, par. 3 del Reg. CEE 2568/1991, nel testo vigente ratione temporis, introdotto dal ### esecutivo ### 1348/2013 (con decorrenza dal 1° marzo 2014): «3. Per quanto riguarda la verifica delle caratteristiche degli oli da parte delle autorità nazionali o di loro rappresentanti, prevista al paragrafo 1, il prelievo dei campioni si eff ettua secondo le norme internaz ionali ### 661 relativ a alla preparazione dei campioni per le prove e ### 5555 relativa al campionamento (…). Fatte salve le disposizioni della norma ### 5555 e del capitolo 6 della norma ### 661, i campioni prelevati sono messi quanto prima al riparo dalla luce e da fonti di calore elevato e sono inviati al laboratorio per le analisi entro il quinto giorno lavorativo successivo a quello del prelievo; altrimenti i campioni sono conservati in modo da evitarne il degrado o il danneggiamento durante il trasporto o lo stoccaggio in attesa di essere inviati al laboratorio.». Risulta evidente che, nella versione vigente ratione temporis, non è prevista la perentorietà del termine entro il quale dov ere inviare i campioni prelevati al laboratorio, essendo “altrimenti” (ovvero nel caso di invi o dei campioni oltre il detto termine) necessaria la conservazione degli stessi in modo tale da evitarne il degrado o il danneggiamento durante il trasporto o lo stoccaggio in attesa di essere inviati al laboratorio. 3.3.Posto quanto sopra, nella sentenza impugnata la CTR - con u n apprezzamento di merito non sindacabile in sede di legittimità - ha ritenuto sostanzialmente inammissibili in quanto “assolutamente generiche” le eccezioni - peraltro neanche trascritte in ricorso in difetto del principio di autosufficienza - “ circa la violazione della normativa sulle tempistiche prescritte per l'invio del campione al ### di analisi (di ### e sulla corretta conservazione e gestione del medesimo”. In ogni caso, la CTR ha comunque ritenuto infondata - 20 in ossequio alla normativa di cui all'art. 2, par. 3 del Reg. CE 2568/91 - in base alle argomentazioni dell'### l'eccezione di violazione della normativa sulle tempistiche di invio del campione al laboratorio osservando che “il campione risultava inviato al laboratorio il giorno del prelievo (27.4.2015) e ivi pervenuto il ###” e specificando che “non risultava prescritto alcun termine perentorio per l'invio e la consegna del campione sulla base dell'art. 2, par. 3, comma 2 del ### 2568/91”. 3.4.Né alcuna violazione del criterio distributivo dell'onere probatorio (ex art. 2697 c.c.) è configurabile quanto alla qualificazione da parte della ### in termini di “mera congettura”, della eccezione relativa alla non corretta conservazione del prodotto, atteso che, lungi dall'invertire l'onere della prova, addossandolo ad una parte diversa da quella tenutavi per legge, il giudice di appello ha ritenuto che la società “avrebbe avuto l'onere di provare specifiche circostanze atte a dimostrare l'errata conservazione dei campioni” nel senso della necessaria formulazione dell'eccezione osservando il requisito della specificità, tant'è che entrambe le eccezioni (quella concernente la violazione della normativa sulle tempistiche prescritte per l'invio del campione al laboratorio di analisi e quella sulla corretta conse rvazione e gestione del mede simo) vengono dal la CTR connotate come “assolutamente generiche”. 3.5.Infine, quanto alla denunciat a erroneità d ella statuizione del giudice di appello di irrilevanza (sia pure riferita al solo aspetto del prelievo del campione ma indic e di una impostazione g eneralizzata) delle ulteriori irregolarità procedimentali (di incompletezza del verbale, ex art. 43, comma 1ter.5 cit., da parte del ### di ### con riguardo ad serie di circostanze di corretta effettuazione dell'analisi e di mancata calibrazione periodica dei panel prevista dall'### del ### CE n. 2568 del 199 1 alla quale condizione è subordinato, tra l'altro, il riconoscimento dei panel di assaggiatori), la censura si profila inammissibile per difetto specificità (non avendo la ricorrente precisato quali elementi non sarebbero stati indicati nel verbale di campionamento né quale conseguenza avreb be avuto, nel caso di sp ecie, l'asserita mancata 21 calibrazione periodica del panel, limitandosi ad affermare che “il riconoscimento dei panel di assaggiatori da parte degli ### è subordinato ad alcune condizioni tra cui la calibrazio ne annu ale del panel”) e di autosufficien za in quan to, in mancanza della trascrizione nel ricorso del contenuto, per le parti rilevanti, degli atti difensivi dei gradi di merito, non è dato a questa Corte verificare gli esatti termini della questione e di averne la completa cognizione al fine di valutare la fondatezza delle doglianza medesima; invero, il principio di autosufficienza del ricorso impone che esso contenga tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo ogget to, di cogliere il significato e la portata delle censure rivolt e alle specifiche argomentazioni della sentenz a impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa (ex multis, Cass. n. 7825 e n. 12688 del 2006; Cass. n. 14784 del 2015; nello stesso senso, Cass. sez. 6 - 5, Ordinanza n. ### del 13/12/2019; Cass. sez. 5, 40224 del 2021). 3.6.In ogni caso, anche tale sub censura è infondata. 3.7. ### all'assunta violazione dell'art. 43, comma 1ter5 del d.l. n. 83/2012, va prem esso che, sul piano de lla normativa comuni taria, il p unto 7.1. dell'### al ### CE n. 2568/91 prevede che il capo panel “### un rendiconto relativo agli aspetti sopra citati, in cui dichiara che la prova si è svolta nel rispetto delle condizioni previste” senza prescrivere specifiche formalità né prevedere un obbligo di consegna dello stesso alla parte, rimanendo i risultati del rapporto di prova a sua disposizione ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge 241/90.
Nel diritto interno, l'art. 43, comma 1ter5 del d.l. n. 83/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 134 (nella versione vigente ratione temporis, come mo dific ato dall'art. 18 della legge del 30/10 /2014 161):dispone che: “Ai fini della validita' delle prove organolettiche è redatto un verbale dal quale devono risultare i seguenti elementi: a) numero del verbale; b) data e ora del prelevamento dei campioni; c) descrizione delle partite di olio, 22 con rifer imento al quantitativo, alla provenienza d el relativo prodotto, alla tipologia, ai recipienti; d) nomin ativo del capo del comitato di assaggi o responsabile della preparazione e dell a codificazione dei campioni ai sensi dell'allegato XII in materia di valutazione organolettica dell'olio di oliva vergine, di cui al regolamento (### n. 2568/91 della ### dell'11 luglio 1991, e successive modificazioni; e) attestazione dei requisiti dei campioni di cui al comma 1-ter.2; f) nominativi delle persone che partecipano all'accertamento come assaggiatori; g) dichiarazione attestante il rispetto delle condizioni per intervenire in una prova organolettica di cui al comma 1-ter.3; h) orario di inizio e di chiusura della procedura di prova. Tale disposizione si applica con riferimento alle analisi organolettich e effet tuate sugli “1 bis …oli di oliva extravergini che sono et ichettati con la dicitura "### a" o "italiano", o che comunque evocano un'origine italiana …”. La norma è, dunque, come da titolazione, volta a tutelare specificamente il ### in ### Ai sensi dell'art. 43 1-quater: “[…] per effettiva origine si intende il luogo di coltivazione o di allevamento della materia prima ag ricola utilizzata nella produzione e nella preparazione dei prodott i e il luog o in cui é avvenuta la trasformazione sostanziale".
Posto quanto sopra, nella specie, il giudice di appello ha, comunque, accertato - con una valutazione in fatto non sindacabile in questa sede - che “il verbale conteneva l'indicazione di tutti gli elementi essenziali relativi alle fasi di prelievo, confezionamento del campione e invio presso il centro di raccolta del ### chimico di ### Nel verbale si dava espressamente atto che il rappresentante della società non aveva sollevato alcuna eccezione sulla metodologia del prelievo e sulla strumentazione utilizzata”. 3.8. ### all'assunta violazione dell'### del ### CE n. 2568 del 1991 avuto riguardo alla calibrazione periodica del panel ivi indicata, va osservato che il punto 7.1. dell'### prevede che “In ogni caso, il capo panel deve essere sempre in grado di dimost rare che ha il pieno controllo del metodo e degli assaggiatori. Si raccomanda la calib razione periodi ca del panel”, senza 23 prescrivere specifiche conseguenz e in caso di inadempimento di tale raccomandazione (né tantomeno, nel caso di specie, l'assunto inadempimento di tale raccomandazione ha comportato l'ipotizzato mancato riconoscimento del ### chimico di ### avendo quest'ultimo ottenuto lo stesso da parte del ### e in ambito internazionale da parte d el C.O.I., v. p ag. 11 della sentenza impugnata). 4. Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 12 del Reg. CE n. 882/2004, in combinato disposto con le disposizioni del ### CE n. 765/2008 (art. 4) e della legge n. 99 /2009, non ché dell'art. 2697 c.c. sotto il profilo dell'errore nel procedimento analitico, per avere la CTR rigettato l'eccezione relativa al mancato accreditamento ### del ### delle ### di ### (per la prova in prima istanza del panel test) richiamando il D.M. 30.7.2003, aggiornato con il D.M. 16.12.2005, in base al quale il ### di ### era stato indicato come la boratorio per gli accertamen ti doganali , nonché il D.M. n. 1334 del 28.2.2012 ma, nel contempo, contraddic endosi, ne l fare riferiment o solo ai ### chimici di Pa lermo, Gen ova e ### quali dest inatari di accreditamento da parte di ### In particolare, la ricorrente evidenzia come il “riconoscimento” di ### non fosse surrogabile con altri e la sua mancanza comportasse l'inattendibilità de risultati delle analisi organolettiche. 4.1.Il motivo è infondato. ### la censura muove dall'erron eo presuppo sto che il concetto di riconoscimento coincida con quello di accreditamento.
Premessa la finalità del ### CE n. 2568/91/CEE, chiaramente evincibile dal terzo considerando, secondo cui "è opportuno stabilire in modo uniforme in tutta la ### la presenza delle caratteristiche dei vari tipi di olio; che a tal fine occorre stabilire i metodi comunitari di anal isi chim ica e di valutazione organolettica; che occorre tuttavia autorizzare, durante un periodo transitorio, il ricorso ad altri metodi di analisi applicati negli ### membri pur prevedendo che, 24 in caso di divergenza dei risultati, saranno determinanti quelli ottenuti in base al metodo comune”, ai sensi dell'art. 4 del regolamento in questione: “Ai fini della valutazione e del cont rollo de lle caratteristich e organolettiche da parte delle autorità nazionali o dei loro rappresentanti, gli ### membri possono procedere al riconoscimento di panel di assaggiatori. Le condizioni del riconoscimento sono stabilite dallo ### memb ro in particolare in modo da: - rispondere alle condizioni di cui all'allegato ### punto 4, - garantire che la formazione del capo del panel si compia presso un organismo riconosciuto e alle condizioni a tal fine stabilite dallo ### membro , - subordinare la validità del ricono scimento ai risultati ottenuti nell'ambito di un sistema di controllo annuale istituito dallo ### membro. Ogn i ### membro comunica alla ### ne l'elenco dei panel riconosciuti e le misure adottate conformemente al presente paragrafo”.
In questo quadro, il Ministero delle ### e ### con DM 30 luglio 2003 ( poi aggiornato con DM 16 dicembre 2005) ha disciplinato “le procedure nazionali relative al riconoscimento dei ### di assaggiatori, le condizioni per la fo rmazione del capo d el ### di assaggiatori pre sso un organismo riconosciuto dal lo ### membro e definisce i criteri pe r la compilazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco dei ### di assaggiatori incaricati dell'accertamento delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini, ai sensi del regolamento (### n. 2568/91 della commissione dell'11 luglio 1991, relativo alle caratteristiche degli oli di oliva e degli oli di sansa, nonché ai metodi ad essi attinenti come modificato dal regolamento ### 796/2002 della commissione del 6 mag gio 2002, di seguito denominato «regolamento». 4.2.Nella specie, con la sentenza impugnata, la CTR ha precisato che con DM del 30.7.2003 (aggiornato con DM 16 dicembre 2005), tra gli altri, il ### chimico di ### utilizzato per la prova in prima istanza del panel test - aveva ottenuto “il riconoscimento da parte del ### e di conseguenza l'autorizzazione a svolgere sul territo rio n azionale il controllo ufficiale per la valutazione delle caratterist iche organolettiche deg li oli d'oliva vergini e 25 extravergini”. Il giu dice di appello ha, altresì, osservato che “i comitati di assaggio riconosciuti ai sensi del DM n. 1334 del 28.2.12, in recepimento della normativa comunitaria, aveva no ottenuto il ricon oscimento in ambito internazionale da parte del C.O.I [###…. Tutti i panel delle ### operavano in regime di qualità in conformità alla norma ### 17025”.
Dalla sentenza impugnata (pag. 11) e dagli atti difensivi delle parti (pag. 19 del controricorso) risulta circostanza incontestata ch e, all'epoca dei fatti, il ### chimico di ### non fosse stato accreditato dall'Ente nazionale #### come già precisato da questa Corte (Cass., sez. 5, senten za 5518/2013) l'accreditamento dei laboratori riguarda le procedure di "controllo ufficiale dei prodott i alimentari" in attuazione delle direttive 93/99/CEE e 89/397/CEE, così come em erge dalle rubrich e stesse rispettivamente del D.LGS. n. 156 del 1997 e del presupposto D.Lgs. n. 123 del 1993. P. La direttiva "madre" (89/3 97/### art. 1) stab ilisce: "1.-La present e direttiva definisce i principi generali per l'esecuzione del controllo ufficiale dei prodotti alimentari. 2.-Ai fini della presente direttiva si intende per "controllo ufficiale dei prodotti alimentari" - in appresso denominato "controllo" - il controllo, effettuato dalle autorità competenti, della conformità dei prodotti alimentari, degli additivi alimentari, delle vitamine, dei sali minerali, deg li oligoelementi e degli altri additivi destinati ad esser e venduti in quanto tali , dei m ateriali ed ogget ti destinati a venire a contatto con tali prodotti alimentari, alle disposizioni miranti a prevenire i rischi per la pubblica sanità, ad assicurare la lealtà delle transazioni commerciali o a proteggere gli interessi dei consumatori, tra cui quelli inerenti all'informazione di questi ultimi. 3.- ### della presente direttiva non pregiudica le disposizioni adottate nel quadro di regolamentazioni comunitarie più specifiche. 4.- La presente direttiva non si applica ai controlli metrologici".
Dunque, il "controllo ufficiale dei prodotti alimentari" è quello diretto "a prevenire i rischi per la pubblica sanità, ad assicurare la lealtà delle transazioni commerciali 26 o a proteggere gli interessi dei consumatori". Resta fuori la materia doganale, che rimane re golata dall'art. 61 TULD secondo cui: "### p er esigenze tecniche ovvero per disposizioni legislative od amministrative la dogana non possa determinare i caratteri, la natura o la composizione delle merci che le vengono presentate, si procede ... all'invio dei campioni ... al ### chimico delle dogane e delle imposte indirette ovvero ad altro laboratorio di ### od organo tecnico al quale sia devoluta la specifica competenza in materia". Rimane esclusa la necessità d i particolare a ccreditamento, ba stando la "specifica competenza in materia". 4.3.Come chiarito dalla Corte di ### nella sentenza del 6 maggio 2021, causa C-142/20, “Al fine d i conseguire gli ob iettivi pre visti dal regolamento n. 765/2008, ossia che i prodotti soddisf ino i requ isiti che offrono un grado elevato di protezione degli interessi pubblici [come la salute e la sicurezza in generale, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro nonché la protezione dei consumatori, la protezione dell'ambiente e la sicurezza pubblica, ], il legislatore dell'### ha (…) previsto disposizioni disciplinanti l'accreditamento, relative in particolare alla natura e al funziona mento dell'organ ismo i ncaricato di tale compito o al rilascio dei certificati di conformità e al loro mutuo riconoscimento, destinate a garantire la fiducia necessaria in questi ultimi” (punto 41).
Chiamata a pronunciarsi , in via pregiudiziale ex art. 267 TFUE, sull'interpretazione e sulla validità del regola mento ### n. 765/2008 del ### europeo e del ### del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accred itamento e vigilanza del mercato per qu anto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (### n. 339/93, nell'ambito di una controversia tra la ### G. ### laboratorio di analisi che opera quale organismo di valutazione della conformità delle imprese alimentari e che svolge la propria attività in ### e la ### in merito alla validità d ell'attestazione di accreditamento rilasciata a tale laboratorio dalla ### hnson ### ion ### (« PJLA»), organismo con sede negli St ati ### la Corte di ### nella richiama ta 27 sentenza, ha dichiarato che l'articolo 4, paragrafi 1 e 5, e l'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento ### n. 765/2008 del ### europeo e del ### del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (### n. 339/93, devono essere interpretati nel senso che essi ostano all'interpretazione di una legislazione nazionale secondo la quale l'attività di accreditamento può essere svolta da organismi diversi dall'unico organismo nazionale di accreditamento, ai sensi dello stesso regolamento, aventi sede in uno ### terzo, quand'anche tali organismi garantiscano il rispetto delle norme internazionali e dimostrino, in partic olare me diante accordi di mutuo riconoscimento, di essere in possesso di una qualifica equivalente a quella di detto unico organismo nazionale di accreditamento. Nella detta pronuncia, la CGE ha precisato che “Dal combinato disposto delle disposizioni citate deriva che ciascuno ### membro è tenuto a designare un unico organismo nazionale di accreditamento e che gli organismi di valutazione della conformità sono tenuti, in linea di principio, a chiedere l'accreditamento presso tale organismo (...) le disposizioni in questione non consentono quindi a un organismo di valutazione della conformità di presentare una domand a di accredit amento presso un organismo nazionale di accreditamento diverso da quello dello ### membro in cui esso è stabilito. Queste stesse disposizioni non consentono neppure a un organismo di valutazione dell a conformità di conseguire un accreditament o presso un organismo stabilito in uno ### terzo al fine di svolgere la propria attività nel territorio dell '### (p. 32)… il valore particolare dell'accreditamento sta nel fatto che esso fornisce un'attestaz ione dotata di autorità della compet enza tecnica degli o rganismi cui spetta assicurare la conformità alle norme applicabili (p.38).. l'accreditamento trasparent e, garantendo il necessario livello di fiducia nei certificati di conformità, dovrebbe essere considerato lo strumento preferito per dimostrare la competenza tecnica degli organismi di valutazione della conformità da parte delle autorità pubbliche nazionali dell'### Le regole vincolanti alla base del sistema di accreditamento hanno lo scopo di accrescere la fiducia reciproca tra gli ### membri quanto alla 28 competenza degli organismi di valutazione della conformità e , conseguentemente, quanto alla validità dei certificati e dei rapporti di prova da questi rilasciati, rafforzando in tal modo il principio del riconoscimento reciproco (p.39). 4.4.Orbene, l'accreditamento di A ccredia di cui la contribuente denuncia l'assenza per quanto riguarda il ### chimico delle dogane di ### non è richiesto dall'art. 4 del Reg. CE n. 2568/91 ai fini del riconoscimento dei panel di assaggiatori. In particolare, l'accreditamento è stato individuato dal legislatore europeo che nazionale come strumento di supporto per la protezione di interessi pubblici generali (come la tutela della salute e dell'ambiente, la sicurezza delle persone, dei prodotti e delle informaz ioni e la qualità agroalimentare ) e la mancanza dello stesso non è in grado di inficiare l'attività svolta dal panel di assaggiatori del ### di analis i delle dogane di V erona, riconosciuto, all'epoca dei fatti, dal ### e dal ### Né, tantom eno, la necessità dell'accreditamento ### ai fini al riconoscimento dei panel di assaggiatori dei ### di analisi delle dogane, preposti alla valutazione e al controllo delle caratteristiche organolettiche delle merci (importate/ riesportate), si può desumere dall'evocato art. 12 del Reg.
CEE n. 882/2004 (abrogato dall'art. 146, par. 1, ### 15 marzo 2017, n. 2017/ 625/UE, con applicazione a decorre re dal 14 dicembre 2019), che disciplina i criteri di designazione dei labo ratori di analisi relat ivi ai contro lli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali. Peraltro, come precisato dal punto 10 del ### “Per la verifica della conformità alle norme sull'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (seminativi, vino, olio d'oliva, ortofrutticoli, luppolo, latte e prodotti a base di latte, carne di manzo e di vitello, carni ovine e caprine e miele) esiste già un sistema collaudato e specifico di controllo. Il presente regolamento non dovrebbe quindi applicarsi a tali ambiti, tanto più che i suoi obiettivi sono diversi da quelli perseguiti dai 29 meccanismi di controllo relativi all'organizzaz ione comune dei mercati dei prodotti agricoli.” 5. Con il quinto motivo si denuncia: 1) in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 18, 24, 56 e 57 del d.lgs. n. 546/92, nonché dell'art. 345 c.p.c. per avere la ### quanto all'eccezione della buona fede - quale affidamento incolpevole ai sensi dell'art. 220, par. 2, lett. b) del Reg. n. 2913/1992 e quale esimente ai fini sanzionatori ritenuto incorrendo, in error in procedendo, che la contribuente aveva sollevato l'eccezione soltanto nelle memorie ex art. 32 del d.lgs. n. 546/92 sebbene la contribuente avesse dedotto espressamente la questione della buona fede nei ricorsi introduttivi (ad eccezione di quello RG 409/2018) e avesse, essendo stata assorbita dalla sentenza di primo grado, riproposto la stessa in sede ###relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l'omesso esame circa fatti decisivi e controversi per il giudizio e, comunque, l'inesistenza della motivazione - anche in connessione con quanto esposto nel sesto motivo - per avere la CTR affermato, incorrendo omis sioni motivazionali, che erano integrati i requisiti anche sul piano soggettivo per il recupero dei dazi e per la irrogazione delle sanzioni non avendo la società posto in essere comportamenti diligenti atti a controllare le caratteristiche della merce sebbene, come risultava dagli atti, la contribuente si fosse attivata per effettuare controlli organolettici sul prodotto (certificati al panel test dell'### tunisina , attraverso il laboratorio dell'O.N.H., preventivi rispetto all'importazione in ### certificati delle analisi organolettiche espletate dal ### delle dogane di ### e di quello di ### effettuate in date coeve al prelievo doganale). 6. Con il sesto motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 5 del d.lgs. n. 472/97 e 10 della legge n. 212/2000 nonché degli artt. 220, par. 2, lett. b) del Reg. n. 2913/1992 e 239 del ### CEE n. 2913/1992 per avere la CTR ritenuto erroneamente che: 1) quanto alle contestazioni relat ive alle san zioni ex art. 311 TULD, il comportamento della società non era st ato sufficientemente d iligente da 30 escludere l'irrogazione delle medesime, sebben e le prove relative all'autocontrollo dell'operatore (certificati al panel test dell'### tunisina, attraverso il laboratorio dell'O.N.H., preventivi rispetto all'importazione in ### certificati delle analisi organolettiche espletate dal ### delle dogane di ### e di quello di ### effettuate in date coeve al prelievo doganale su campione con sigillo doganale) fossero in grado di escludere, in applicazione del principio di buona fede espresso anche dall 'art. 10 dello ### del contribuente, oltre il profilo oggettivo della violazione anche quello soggettivo, potendo valere per vincere qualsiasi presunzione di colpevolezza;2) quanto agli inviti di pagamento, non fosse applicabile il principio della buona fede di cui all'art. 220, par. 2, lett. b) cit. - né tantomeno ### il pur evocato art. 239 Reg. CEE 2913/1992, quale clausola di equità del sistema - sebbene la contribuente, prima di procedere alle impo rtazioni, si fosse giovata del comportamento attivo della ### doganale e ministeriale tunisina che, attraverso le certificazioni delle analisi organolettiche conformi dell'O.N.H. (poi confermate dagli accertamenti, in autocontrollo, presso i laboratori delle ### di ### e di quello di ### aveva suscitato l'affidamento incolpevole della medesima. 7.I motivi quinto e sestoda trattare congiuntamente per connessione - sono inammissibili per le ragioni di seguito indicate. 7.1.In partico lare, quanto alla ### censura prop osta con il quinto mo tivo concernente l'error in proceden do con ri guardo alla declarato ria di inammissibilità della eccezione di buona fede della contribuente - premesso che la rilevazione e l'interpretazione del contenuto degli atti difensivi, e cioè della domanda e della eccezione, attività riservata al Giudice di merito, è insindacabile in sede ###nei limiti in cui: a) l'errore ridondi in un vizio di nullità processuale, nel qual caso è la difformit à dell'at tività del Giudice da l paradigma della norma processuale violata che deve essere dedotto come vizio di legittimità ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. - ipotesi che ricorre anche nel caso in cui la inesatta rilevazione d el contenu to della domanda (o d ella 31 eccezione) si riverbe ri sulla in dividuazione del petitum, con consegu ent e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; b) l'errore coinvolga la qual ificazione giu ridica dei fatti allegati nell'atto int roduttivo; c) l'errore consista nella omessa rilevazione di un fatto allegato e non contestato da ritenere decisivo - in tal caso dovendo essere allora proposta la censura con riferimento, rispettivamente, al vizio di error in judicando ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., o al vizio di error facti, nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c. p.c., come mo dificato dall'art. 54 del d.l. n. 83/2012, conv. in l. 134/2012 (Cass. sez. 3, n. 6762 del 2021) - nella specie, la società contribuente non ha assolto all'onere d i specificità e autosufficienza, aven do riportato in ricorso soltanto i titoli dei ricorsi introduttivi e delle controdeduzioni in appello, rinviando al contenuto degli atti difensivi. Come è stato recentemente osservato da que sta Corte, “In tem a di ricorso per cas sazione, il principio di autosufficienza, riferito alla specifica indicazion e degli atti processual i, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi su cui il ricorso si fonda ai sensi dell'articolo 366, n. 6, c.p.c., anche interpretato alla luce dei principi contenuti nella sentenza della Corte EDU, sez. I, 28 ottobre 2021, r.g. n. 55064/11, non può ritenersi rispettato qualora il motivo di ricorso faccia rinvio agli atti allegati e conten uti nel fascicolo di parte senza riassu merne il contenut o al fine d i soddisfare il requisi to inelud ibile dell'autonomia del ricorso p er cassazione, fondato sulla idoneità del contenuto delle censure a consentire la decisione” (Cass. 1.03.2022, n. 6769; Cass. n. 24007 del 2022); modulando il principio di specificità ed autosufficienza del ricorso per cassazione ex art. 366, comma 1, nn. 3 e 6, cod. proc. civ. (alla cui stregua il giudice di legittimità deve essere messo nelle condizioni di comprendere l'oggetto della controversia ed il contenuto delle censure senza dover scrutinare autonomamente gli atti di causa) in conformità alle indicazioni provenienti dalla Corte di ### e, dunque, secondo criteri di sinteticità e chiarezza, occorre pur sempre che all'interno del ricorso siano richiamati, sia pure in termini essenziali e per la parte d'interesse, gli atti ed i documenti sottesi alle censure svolte (Cass, ### 3, 14.3.2022, 81:17, Rv. 664252-01), non essendo su fficiente a soddisfare il re quisito 32 ineludibile dell'autonomia del ricorso per cassazione (fondato sulla idoneità del contenuto delle censure a consentire la decisione), il rinvi o - in assenza di (trascrizione integrale o parziale ovvero, quantome no, di tale) sintesi contenutistica - agli atti allegati e contenuti nel fascicolo di parte (Cass., Sez. 1, 1.3.2022, n. 6769, Rv. 664103-01; Cass. n. 26007 del 2022). 7.2.### alla (sub ) censura contenuta nel quinto moti vo di difetto motivazionale (sotto il profilo dell'omesso esame di fatti decisivi e controversi per il giud izio e co munque della ine sistenza della motivazione) e a quella contenuta nel sesto motivo di violazione di legge con riguardo, entrambe, alla pronuncia della CTR di infondat ezza dell'eccezione di bu ona fede della contribuente (per violazione dell'art. 220, par. 2, lett. b cit.), le stesse sono inammissibili per carenza di interesse, essend osi con la pron uncia di inammissibilità, per tardività, della relativa e ccezione, il giudic e di appello spogliato della potestas iudicandi. ### in applicazione del principio secondo cui quando il giudice, dop o una st atuizione di inammissibilità con la quale si è spogliato della potestas iudicandi in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argoment azioni sul merito, la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnare queste ultime, perché esse debbono considerarsi tamquam non esset (### U, Sentenza n. 3840 del 20/02/2007, Rv. 595555). 7.3. In ogni caso, le suddette censure sono infondate. 7.4. ### del tutto correttamente e senza incorrere in vizi motivazionali la CTR ha escluso l'esistenza dei presupposti dell'esimente di cui all'art. 220 par. 2 lett.b.cit. 7.5. Infatti, posto che la invocazione della esimente in parola da parte della contribuente sottintende l'allegazione di un errore da parte dell'autorità doganale tunisina, le risultanze escludono tuttavia pacificamente che alcun errore sia stato posto in essere da detta autorità: l'olio extravergine dichiarato in entrata era effettivamente tale. Da quanto precede, discende quindi come non possa esservi 33 spazio per l'invoca zione della buo na fede da parte dell' odierna ricorrente, presupposto dell'esimente essendo che , per effetto di un errore dell'autorità doganale (anche straniera), l'imp ortatore sia incorso in un affidamento incolpevole: affidamento che non può sussistere ove errore dell'autorità non vi sia (v. nello stesso senso, Cass. n. 13081 del 2020 e Cass. n. 18748 del 2020).
Il che è quanto, nella sostanza, ha correttamente ritenuto il giudice d'appello nel rigettare, comunque, nel merito l'eccezione di buona fede “essendo erroneo il richiamo all'art. 220 … che prevede l'ipotesi a ffatto diversa dell a mancata contabilizzazione dei dazi per errore dell'autorità doganale”. Ugualmente, la CTR ha corret tamente disatteso l'eccezione di buona fede anche con riguardo all'irrogazione delle sanzioni atteso che “era sufficiente per la loro applicazione che la parte non si [ fosse ] comportata con la dovuta diligenza ponendo in essere comportamenti atti ad accertare le effettive caratteristiche della merce in temporanea importazione”; peraltro, va ricordato che l'art. 220, par. 2, lett. b), del CDC non fa alcun cenno al piano sanzionatorio, posto che l'esimente dallo stesso prevista attiene esclusivamente all'obbligazione doganale relativa ai dazi, potendo la stessa riguardare la sanzione amministrativa solo indirettamente, nella misura in c ui, dovendosi esclu dere la sussistenza dell'ob bligazione doganale per la ricorrenza d ei relativi p resuppost i, resti conseguentemente esclusa anche la violazione della norma tributaria (Cass. 4.08.2020, n. 16625; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 18473 del 2023). 8.In conclusione, il ricorso va rigettato. 9.Le spese de l giudizio di legittimità seguo no la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo; P.Q. M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 10.700,00 per compensi oltre spese prenotate a debito; 34 Dà atto, ai sensi dell'art.13 comma 1quater D.P.R. n.115/2002, della sussistenza dei presupp osti processuali per il versamento da parte d ella ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in ### il 20 novembre 2024