blog dirittopratico

3.706.936
documenti generati

v5.31
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!

 
   
   
   
 
Legenda colori:
Corte di Cassazione
Corte d'Appello
Tribunale
Giudice di Pace
già visionate
appuntate
M
7

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 10885/2024 del 23-04-2024

... oggetto di discussione tra le parti, omesso esame dell a perdita di chances, omesso riferimento agli indennizzi riconosciuti nelle condizioni e nelle delibere ### (art. 360 n. 5 c.p.c.)- lamenta che la Corte d'Appello ha omesso di pronun ciarsi sulla perdita di chances e non ha fatto neppure riferimento agli indennizzi di cui agli artt. 5 e 12 dell'### A delibera ### 73/11/### espressamente invocati dalla società attrice che avrebb ero potuto e dovuto costituire la base per una liquidazione equitativa del danno subìto, come del resto riconosciuto da questa stessa Corte con le sentenze n. 27609 del 29/10/2019 e 15349 del 21/6/2017. I m otivi, che possono congiuntam ente esaminarsi in quanto connessi, sono fondati e vanno accolti nei termini e nei limiti di seguito indicati. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare in tema di somministrazione del servizio di telefonia, il danno da perdita della possibilità di acquisire nuova cl ientela consegue nte al mancato o inesatto inserimento nell 'elenco telefonico dei dati identificativi del fruitore si configura come p erdita di chance, atteso che esso non 6 consiste nella perdita di un vantaggio economico ma in quella della possibilità di (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso 9724/2021 proposto da: ### L, in persona del legale rappresent ante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati #### e ### ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato ### in ### via della ### n. 5 Pec: -ricorrente - contro ### - intimata - nonchè contro ### S.P.A., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato ### ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in ### via ### 34 Pec: -controricorrente - avverso la sentenza n. 1494/2020 del TRIBUNALE di NOLA, depositata il ###; udita la relazione d ella causa sv olta nella camera di consiglio del 23/01/2024 dal ##### socie tà ### srl (di seguit o ### convenne in giudizio davanti al Giudice di ### di ### la società ### (di seguito ### per ivi sentirla condannare al risarcimento dei dan ni subìti in conseguenza della mancata attivazione di un contratto telefonico e della consegu ente interruzione della linea telefo nica perdurata dal me se di settembre 2011 al febbraio 2012. 
Allegò che la ### aveva provveduto a far migrare la linea della società dal pre cedente gesto re ### senza verific are previamente la fattibilità tecnica ed operativa del servizio proposto, e senza avvedersi pertanto che il servizio prevedeva l'installazione di un centralino incompatibile con quello in uso alla società; la quale, non potendo rientrare con il precedente gestore e non potendo attivare la nuova linea, restava senza linea e senza collegamen to internet; provvedendo quindi a stipulare un nuovo abbonamento con un terzo gestore, la ### l a società p erdeva il proprio num ero telefonico atteso che la migrazione del numero di cui la ### si era fatta garante non era più possibile; ciò premesso la società chiese che 3 fosse accertat a la responsabilità della Win d o di chi per essa nella verificazione dell'evento dannoso e che la stessa fosse condannata all'annullamento delle fatture nel frattempo emesse e al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, quantificati in € 5.000,00. 
Integrato il contraddittorio con ### il Giudice di ### di ### accolse la domanda dichiarando la responsabilità esclusiva di ### nella causazione de i danni e condannan dola a risarcire la somma di € 4.000,00 oltre interessi e spese; a seguito di appello principale di ### ed incidentale di ### il Tribunale di Nola, con s entenza n. 1494 del 2020, in accoglimento degli interposti gravami ha affermato che: a) l'attrice in primo grado non aveva allegato l'esistenza di una lesione cioè della riduzione del bene della vita e la sua riconducibilità, in termini di nesso causale, al fatto d ella convenuta danneggiante; b) in difetto di allegazione e prova del danno e del nesso causale era errata anche la liquidaz ione equitativa in quanto tale potere avrebbe presup posto l'impossibilità oggettiva della prova del danno senza però esimer e la parte interessat a dall'onere di dimostrare non solo l'an debeatur del diritto al risarcimento ma anche ogni elemento utile alla quantificazione del danno; c) ha qui ndi accolto l'appello di ### con il rigetto delle domande della società attrice e l'obbligo di restituzione della somma liquidata a seguito della sentenza di primo grado; d) ha altre sì accolto l'appello in cidentale di ### sull'accertamento negativo della pretesa creditoria avanzata da ### con riguardo alle fatture emesse (p.8) “essendo stata raggiunta sufficiente prova dell'inadempimento contrattuale 4 della ### ed in particolare della mancata attivazione della linea telefonica e ###” avverso la suindicata sentenza del giudice dell'appello la ### propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, cui resiste ### con controricorso.  MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la ricorre nte denunzia motivazione inesistente, contraddittoria, apparente e perplessa sulla omessa allegazione dei danni e sulla prova dei medesimi, nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. (art. 360, n. 3 e 4 c.p.c.). 
Deduce di avere, sin dall'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, allegato che l'assenza della linea telefonica le aveva cagionato ingenti danni economici per la perdita delle commesse, laddove il giud ice del gravame, a fro nte di tale allegazione, nell'erroneamente valutare la prova testimoniale ha escluso in radice la sussis tenza del danno pure essendo viceversa evidente che l'interruzione della linea telefonica e del collegamento internet per circa cinque mesi, unitamente alla perdita del numero di telefono, sono stati per essa fonte di perdite e conomiche, derivant i dalla perdita della possibilità di sviluppi commerciali propri di un'azienda di trasporti a causa dell a perdita della po ssibilità di essere contattati d a nuova clientela, dann o invero suscettibile di essere determinato in via equitativa. 
Con il second o motivo -violazione e fal sa applicazione degli artt.1226 e 2056 c.c. violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c.  e dell'art. 2697 c.c. co. 1 in relazione all'art. 2729 c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.)- afferma che negare in toto la liquidazione equitativa pur in presenza di certezza dell'inadempimento è contrario all'art. 115, 2° co.  c.p.c. secondo cui il giudice può, senza bis ogno di prova, porre a 5 fondamento della decisione le nozioni di fatto ch e rientrano nella comune esperienza. Rientra infatti nella nozione di comune esperienza il fatt o che, pur nella impossi bilità di quant ificare con esattezza il numero di commesse e gli ordini persi da ### a seguito del distacco della linea telefonica, l'inad empimento avesse prodotto un danno risarcibile; come del resto riconosciuto da questa Corte per il caso di manc ato inserim ento del nominativo del cliente nell'elenco telefonico, per la liquidazione del danno si procede in via equitativa ove la stessa sia correlata ad un'attività professionale o commerciale e sia sostenuta da parametri di apprezzabilità, serietà e consistenza; con il terzo motivo -omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, omesso esame dell a perdita di chances, omesso riferimento agli indennizzi riconosciuti nelle condizioni e nelle delibere ### (art. 360 n. 5 c.p.c.)- lamenta che la Corte d'Appello ha omesso di pronun ciarsi sulla perdita di chances e non ha fatto neppure riferimento agli indennizzi di cui agli artt. 5 e 12 dell'### A delibera ### 73/11/### espressamente invocati dalla società attrice che avrebb ero potuto e dovuto costituire la base per una liquidazione equitativa del danno subìto, come del resto riconosciuto da questa stessa Corte con le sentenze n. 27609 del 29/10/2019 e 15349 del 21/6/2017. 
I m otivi, che possono congiuntam ente esaminarsi in quanto connessi, sono fondati e vanno accolti nei termini e nei limiti di seguito indicati. 
Come questa Corte ha già avuto modo di affermare in tema di somministrazione del servizio di telefonia, il danno da perdita della possibilità di acquisire nuova cl ientela consegue nte al mancato o inesatto inserimento nell 'elenco telefonico dei dati identificativi del fruitore si configura come p erdita di chance, atteso che esso non 6 consiste nella perdita di un vantaggio economico ma in quella della possibilità di conseguirlo ( v. Cass., 20/11/2018, n. 29829 ). 
Trattandosi di un genere di pregiu dizio caratterizz ato dall'incertezza, è sufficiente che lo stesso sia prova to in t ermini di "possibilità" (la quale deve tuttavia risp ondere ai parametri di apprezzabilità, serietà e consistenza) e ne è consentita la liquidazione in via equitativa” (Cass., 3, n. 14916 dell'8/6/2018; Cass. 04/08/2017, n. 19497; Cass. 03/ 08/2017, n. 19342), non essendo al riguardo necessario dimostrare l'avvenuta contrazione dei redditi del danneggiato, che può incidere sulla quantificazione del danno ma non escluderne la sussistenza (v. Cass., 29/9/2023, n. 27633). 
Si è al tresì pre cisato che tale diritto ha, in tutta evidenza, maggiore pregnanza allorqu ando l'utenza telefonica afferisca ad un'attività professionale o commerciale (Cass. 03/08/2017, n. 19342); né l'esistenza del danno può essere negata per il solo fatto -rilevato dalla Corte territorialeche non siano stati depositati documenti fiscali a d imostrazione del decremento r eddituale; tale omissio ne può certamente incidere sulla liquidazion e del risarcimento, ma non consente di escludere che un danno vi sia comunque stato in ragione di ciò che, in mancanza della condotta d'inadempimento del gestore, l'utente in via di ragionevole probabil ità avrebbe potuto inver o conseguire; e che tale danno possa essere liquidato in via equitativa (Cass., 29/9/2023, n. 27633; Cass. n. 19497 del 2017). 
Si è al riguardo sottolineato che la liquidazione equitativa dei danni è dall'art. 1226 c.c. rimessa al prudente criterio valutativo del giudice di merito non soltanto quando la determinazione del relativo ammontare sia impossibile ma anche quando la stessa, in relazione alle peculiarità del caso concreto, si presenti particolarmente difficoltosa ( v. Cass., 4/4/2019, n. 9339; Cass., 9/5/2003, n. 7073 ; Cass., 7 17/5/2000, n. 6414. E già Cass., 4/7/ 1968, n. 2247 ), il giudice potendo fare ricorso al criterio della liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c. anche senza domanda di parte, trattandosi di criterio rimesso al su o prude nte apprezz amento, e tale facoltà può essere esercitata d'ufficio pure dal giudice di appello ( v. Cass., 5/5/2021, 2831; Cass., 24/1/2020, n. 1636. E già Cass., 17/11/1961, n. 2655 ). 
Orbene, nell'impugnata sentenza il giudice dell'appello ha invero disatteso i suindicati principi. 
Pur riconoscendo la sussistenza dell'inadempimento dell'odierna controricorrente, anziché far luogo alla valutaz ione eq uitativa del danno, cui il giudice può addivenire anche d'ufficio ( v. Cass., … ), esso ha neg ato il risarcimento del dan no per <<evidente difetto di allegazione da parte dell'attrice in primo grado, che non ha dedotto quali siano stati in concreto i danni asseritamente patiti per effetto della temporanea mancata fruizione della linea telefonica>>, <<non ha né specificato né provato i danni da essa sofferti a cau sa del de dotto inadempimento contrattuale della ###>, rit enendo al riguardo inidoneo <<il c.d. estratto conto clienti>> a <<provare gli asseriti danni sub specie perdite di commesse da parte dei clienti>>, e <<del tutto erronea>> la <<liquidazione equitativa del danno effettuata dal Giudice di prime cure … poiché effettuata in assenza dei presupposti di legge>>,<<non avendo parte attrice in primo grado … offerto alcun elemento obiettivo a cui ancorare una tale liquidazione equitativa del danno da parte del Giudice>>. 
Dell'impugnata sentenza s'impone pertan to la cassazione in relazione, con rinvio al Tribunale di Nola, che in diversa composizione procederà a nuovo esam e, facendo dei suind icati disattesi princip i applicazione. 8 Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.  P.Q.M.  La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. ### l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Nola, in diversa composizione. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### 

Giudice/firmatari: Scarano Luigi Alessandro, Moscarini Anna

M
1

Tribunale di Cosenza, Sentenza n. 1959/2024 del 06-11-2024

... legittima a chiedere il risarcimento del danno per perdita della chance di percepire la parte variabile della retribuzione di posizione. Orbene parte ricorrente nelle note depositate in data ### ha insistito nell'accoglimento integrale della domanda di parte ricorrente di liquidazione per qualsiasi titolo, indennitario o risarcitorio, per l'attività prestata e documentata facendo leva sui principi sopra detti. Non può non rilevarsi come la richiesta di liquidazione Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 06/11/2024 delle indennità connesse alle mansioni svolte a titolo risarcitorio costituisce mutatio libelli, domanda nuova e come tale inammissibile neppure con il consenso della controparte - esplicito, mediante l'espressa accettazione del contraddittorio, ovvero implicito nella difesa nel merito - (cfr., ex plurimis, Cass. n. 6728 del 08/03/2019). Si ha domanda nuova, per modificazione della causa petendi, quando il diverso titolo giuridico della pretesa, comporti il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato e, introducendo nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione, alteri l'oggetto sostanziale dell'azione e i termini della controversia, in modo da porre in (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Cosenza Sezione Lavoro Il Giudice del ### Dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4074/2022 R.G. 
TRA ### rappresentato e difeso dall'avv. #### Ricorrente E ### rappresentato e difeso dagli avv. ### e ### Resistente OGGETTO: retribuzione.  SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato ### conveniva in giudizio l'ASP di ### chiedendo “1) Accertare e dichiarare che il ### dal 19.04.2013 ad oggi, svolge le funzioni di ### della gestione organizzativa per il sistema rapido d'allerta per gli alimenti destinati al consumo umano, quale responsabile della piattaforma elettronica interattiva ### del ### B dell'### di ### come ### di ### 2) ### e dichiarare che l'attività sopra indicata Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 06/11/2024 espletata, ai sensi dell'art 27 del ### del 2000 e del successivo art 18 del ### 2016_2018 configura un incarico di natura fiduciaria integrante, secondo le definizioni ### l'### sino al 31.12.2019 e l'###à per come indicato dall'Art 18 comma 2 capoverso a) dal 01.01.2020 ad oggi; 3) Per l'effetto condannare l'### di ### in persona del legale rappresentante pro tempore resistente, al versamento in favore del ricorrente, per il periodo di cui in premessa degli importi per come individuati dall'Art 91 del ### 2016-2018 oltre agli accessori, o di quell'altra somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge”. 
Si costituiva l'ASP eccependo la nullità del ricorso per mancata “esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda”, risultando il ricorso presentato per il riconoscimento della retribuzione di risultato ex art. 91 ### 2016 - 2018 o per la condanna dell'A.S.P. al pagamento della diversa “somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia”, senza identificazione del titolo in base al quale tale diversa somma dovrebbe essere riconosciuta . 
Eccepiva poi la prescrizione e nel merito rilevava l'infondatezza della domanda sul presupposto che non era stato mai conferito al Dott. ### né l'incarico professionale di alta specializzazione ex art. 18 comma 1 par. II, lett. b) ### 2016- 2018 (per il quale il ricorrente ritiene di avere diritto alla retribuzione di posizione pari ad € 6.500 annui ex art. 91 del ### 2016 - 2018, calcolati dal 19.04.2013 al 31.12.2019), né l'incarico professionale di altissima professionalità a valenza dipartimentale ex art. 18, comma 1, par. II, Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 06/11/2024 lett. a1 (per il quale il ricorrente ritiene di avere diritto alla retribuzione di posizione pari ad € 12.500 annui ex art. 91 del C.C.N.L. 2016 - 2018, dall'1.01.2020 ad oggi).  ### contabile ,all'esito del deposito della consulenza e del deposito delle note ex art.127 ter cpc , la causa veniva decisa. 
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di nullità della domanda. 
Si premette in diritto che per costante giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, “Nel rito del lavoro, per aversi nullita' del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non e' sufficiente la mancata indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma e' necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, eventualmente anche alla luce della documentazione allegata al ricorso e in questo indicata, pur se non notificata unitamente al ricorso stesso”. 
Ebbene, nel caso di specie, il ricorso introduttivo del giudizio, non risulta, pertanto, carente della esposizione dei necessari elementi di fatto su cui la domanda giudiziale si fonda né delle ragioni di diritto poste alla base della richiesta di declaratoria di condanna del datore di lavoro. 
Va rammentato, invero, che ai sensi dell'art. 164, comma 4, c.p.c., il ricorso è nullo se è completamente omesso il petitum, se risulta assolutamente incerto, ovvero se manca completamente l'esposizione dei fatti costitutivi della pretesa. Come detto, nel caso di specie, il petitum e la causa petendi sono stati Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 06/11/2024 sufficientemente esposti. 
Passando ora ad esaminare il merito della vicenda si osserva come il ricorrente rivendica in primo luogo l'accertamento e la declaratoria che l'attività espletata, ai sensi dell'art 27 del ### del 2000 e del successivo art 18 del ### 2016_2018 configura un incarico di natura fiduciaria integrante, secondo le definizioni ### l'### sino al 31.12.2019 e l'###à per come indicato dall'Art 18 comma 2 capoverso a) dal 01.01.2020 ad oggi; ###. 18 del C.C.N. L. 2016 - 2018 prevede che l'incarico professionale di altissima professionalità “è un'articolazione funzionale che assicura prestazioni di altissima professionalità e specializzazione, anche con la collaborazione di risorse umane e l'utilizzo di risorse tecnologiche e funzionali necessarie per l'uso discrezionale ed appropriato di conoscenze e strumenti specialistici; è conferibile ai dirigenti che abbiano maturato almeno 5 anni di servizio e che abbiano superato la verifica del collegio tecnico” e suddivide gli incarichi di altissima professionalità “sulla base dell'ampiezza del campo di attività di riferimento, si distinguono a loro volta in: “a 1) incarico di altissima professionalità a valenza dipartimentale: si tratta di incarico che, pur collocato funzionalmente all'interno di una struttura complessa, rappresenta un punto di riferimento di altissima professionalità per l'acquisizione, il consolidamento e la diffusione di competenze tecnicoprofessionali per l'intero dipartimento, all'interno di ambiti specialistici; a 2) incarico di altissima professionalità quale articolazione interna di struttura complessa: si tratta di incarico collocato all'interno di una struttura Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 06/11/2024 complessa, che rappresenta un punto di riferimento di altissima specializzazione per l'acquisizione, il consolidamento e la diffusione di competenze tecnicoprofessionali per le attività svolte nella suddetta struttura o di strutture tra loro coordinate, nell'ambito di specifici settori disciplinari”.  ###. 18 comma 1, par. II, lett. b), parimenti, prevede che l' incarico professionale di alta specializzazione “è un'articolazione funzionale che - nell'ambito di una struttura complessa o semplice - assicura prestazioni di alta professionalità riferite alla disciplina ed alla struttura organizzativa di riferimento e che rappresenta il riferimento per l'acquisizione ed il consolidamento delle conoscenze e competenze per le attività svolte nell'ambito della struttura di appartenenza. È caratterizzata da funzioni orientate ad una attività specifica e prevalente, anche con la collaborazione di risorse umane e l'utilizzo di risorse tecnologiche e funzionali necessarie per l'uso discrezionale ed appropriato di conoscenze e strumenti specialistici. E' conferibile ai dirigenti che abbiano maturato almeno 5 anni di servizio e che abbiano superato la verifica del collegio tecnico”. . 
Parte ricorrente adduce a fondamento della sua richiesta : di essere ### con anzianità di servizio ultraquinquennale assunto, a decorrere dal 16.10.1992, alle dipendenze dell'ASP di ### con rapporto di lavoro in esclusiva e con assegnazione all'### B del ### deputata all' “### della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati” ; che, a seguito del pensionamento del ### con nota nr 737 del 19.04.2013, veniva Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 06/11/2024 identificato, dal ### dell'### dell'ASP di ### quale “### di Contatto” per gli ### di allerta e come tale comunicato agli ### per la ### della ### anche con successiva nota del 16.05.2013 che, con nota prot. nr 1254 del 25.07.2013, il Direttore dell'### al fine di uniformare le procedure per la gestione del sistema delle allerte, indicava alle diramazioni territoriali dell'### le linee guida da seguire a livello ### al verificarsi delle ipotesi di allerta prescrivendo che “ nel caso di attivazione di un ### d'### nell'ASP di ### il ###. ### ne coordinerà lo svolgimento mantenendo i rapporti con la ### “ ; che, con nota del 31.10.2014 prot. nr 1643, l'odierno ricorrente veniva confermato dal ### del ### di ### dell'ASP di ### dalla ### e dal ### dell'### B dell'ASP di ### quale referente ### del “ ### e Mangimi” c.d. SARAM, dell'### B dell'Asp di ### con impegno a rendersi reperibile per 1h/ die tutti i giorni feriali ed a garantire i turni di reperibilità per h/24 nelle giornate di sabato e un turno di reperibilità h/24 per i festivi oltre che ad accedere almeno tre volte al giorno al sistema di allerta regionale ; che con proposta di delibera del 22.06.2015 il Direttore del ### di ### dell'### di ### unitamente al ### dell'### dell'### B, alla luce delle attività demandate al ### dalla normativa comunitaria ( ### Ce 178/2002 e nr 16/2011) e da quella interna ( ### del 24.01.2008), intese ad organizzare ed armonizzare il servizio di Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 06/11/2024 allarme rapido per gli alimenti ad uso umano ed i mangimi ad uso animale, sul presupposto che “ il suddetto sanitario esercita tale ruolo dal mese di Settembre 2013 ed ha organizzato e coordina la rete aziendale costituita, inoltre, da vari punti di contatto territoriali ( n.6. su ex ### 4 su ex ASL di ### 4 su ex ASL di ### 4 su ex asl di ### no )” consigliavano di confermare, in favore del dr ### l'incarico di ### di ### e ### del ### di ### degli alimenti di “### B” del ### dell'Asp di ### in adempimento al ### Ce 178/02, all'accordo ### del 24.01.2008 e al ### CE 16/2011 ; che, con nota prot. nr 219640/### del 03.07.2017, la ### per le attività ### del ### di ### della ### alla luce dell'istituzione del portale ### quale unico strumento di notifica per le allerte ### ed ### sin dal mese di novembre 2016, invitava tutti i ### dei ### delle ### “B” e “C” e dei ### a designare “la figura del responsabile e del sostituto” per ogni area e per ciascuna ASP incaricato alla gestione del portale ### con il ruolo di “ ### e Creator” al quale affidare poi le credenziali per gestire sulla piattaforma la trasmissione delle notifiche di allerta secondo i tre livelli indicati dalla normativa; di aver continuato, in possesso delle previste credenziali,a svolgere il ruolo di referente del servizio gestendo sia livello dipartimentale, riferito al servizio veterinario dell'### B, che a quello regionale, tutte le segnalazioni ricevute; che con nota del 25.01.2018 prot. 26796, il ### ad acta per l'attuazione del piano di rientro della Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 06/11/2024 #####lo aveva reclutato per la collaborazione con la ### in ordine alla gestione delle allerte alimentari a livello regionale afferenti non solo quelle del distretto di appartenenza ma anche quelle dell'### C del ### e del ### ; che, con comunicazione del 10.09.2018 prot nr ### il direttore dell'U.O.C. ### dell'### B dell'Asp di ### in risposta alla ricevuta nota nr ### del 05.09.2018, proponeva , il riconoscimento dell'incarico di ### per il ### riguardante la gestione operativa del sistema ### piattaforma interattiva per il sistema rapido di allerta per gli alimenti destinati al consumo umano, con valenza provinciale, attività da lui svolta che, con nota del 09.10.2019 prot nr ###, il sostituto del ### dell'### B dopo aver rappresentato un dettagliato report delle attività svolte dal ### , proponeva nuovamente il conferimento dell'incarico di ### per la gestione operativa del sistema ### acronimo di ### for ### and ### riguardante il delicato settore del flusso delle informazioni sanitarie attraverso la piattaforma interattiva per il sistema di allerta rapido per gli alimenti destinati al consumo umano, attività da lui svolta ; che, con nota del 29.01.2021 prot nr ###, il sostituto del ### dell'### B ancora una volta proponeva la riorganizzazione del ### di ### degli ### di ### alla luce della normativa di riferimento del settore e degli obiettivi assegnati ravvisando al necessità di affidare, attraverso incarichi di ### ai Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 06/11/2024 sensi dell'art 18 del ### di categoria anche la gestione operativa del sistema ### piattaforma interattiva per il sistema di allerta rapido per gli alimenti destinati al consumo umano, reiterata in data ### ; che, con DCA nr 92 del 28.06.2021 la ### ha recepito integralmente l'### tra il ### le ### e le ### autonome di ### e ### sul documento recante le linee ### per la gestione operativa del ### di ### per alimenti, mangimi e materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti” Rep. ###. 50/CSR del 05.05.2021 laddove sono analiticamente indicate le figure professionali e le attività da svolgere ; che nell'arco dei periodi indicati e dunque a decorrere dal 2013 aveva svolto i compiti propri dell'incarico affidatogli, quale “ punto di contatto” così come definito dall'art 3 del DCA nr 92 del 28.06.2021 la ### controllando più volte al giorno, compresi i giorni festivi, il sito delle ### attivando le varie procedure al verificarsi delle ipotesi di allarme, provvedendo al monitoraggio della catena di distribuzione dei prodotti oggetto di segnalazione, gestendo e garantendo per l'appunto il servizio a livello dipartimentale; che a fronte dell'inerzia del datore di lavoro con pec del 02.02.2022 ( prot nr 22869) l'odierno ricorrente invitava l'### resistente alla formalizzazione degli incarichi assegnati e svolti secondo i profili di ### ed ### richiesta successivamente reiterata dallo scrivente in data ### ( prot nr 54023) entrambe, purtroppo, mai riscontrate . 
Parte convenuta non contesta di fatto lo svolgimento da parte del ricorrente delle attività di cui sopra , peraltro provate documentalmente dalla copiosa Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 06/11/2024 documentazione ,ma si limita a dedurre la mancanza di una verifica da parte del collegio tecnico e l'insussistenza dei requisiti di cui all'art.19 del citato ccnl recante i criteri per l'affidamento e la revoca degli incarichi dirigenziali . 
Entrambi tali elementi di natura meramente formale non incidono sostanzialmente sulla natura dell'attività svolta dal ricorrente e quindi sulla sussumibilità della stessa nell'ambito degli incarichi per come richiesti. 
Le mansioni svolte per come documentate sono probanti di una tipologia di incarico di alta specializzazione sino al 2019 e di altissima specializzazione per come emerge dalle proposte fatte dai responsabili delle UOC di appartenenza succedutisi (cfr allegati 8,9,10,11 di parte ricorrente recanti la specifica descrizione delle attività svolte dal ###. 
La domanda sul punto va dunque accolta. 
Parte ricorrente chiede poi la condanna dell'### di ### al versamento in favore del ricorrente, per il periodo di cui sopra degli importi per come individuati dall'Art 91 del ### 2016- 2018. 
Detta domanda non può trovare accoglimento non potendo trovare applicazione nè l'art. 36, nè l'art. 52 del DLgs n. 165 del 2001 ; per i dirigenti del comparto sanità occorre applicare l'art. 19 del medesimo decreto legislativo a mente del quale “Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 06/11/2024 delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento dell'incarico. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile”. 
Oltre al citato ed evidente sbarramento. occorre considerare che l'art. 15 del DLgs n. 502 del 1992 prevede che la dirigenza sanitaria è collocata in un unico ruolo, distinto per profili professionali, ed in un unico livello, articolato in relazione alle diverse responsabilità professionali e gestionali. Spiega, poi, che l'attribuzione del trattamento economico accessorio è correlato alle funzioni attribuite ed alle connesse responsabilità di risultato sulla base di un criterio di graduazione delle relative funzioni dirigenziali. 
Inoltre, l'art. 24 del DLgs 165/01 assegna alla contrattazione collettiva il compito di determinare il trattamento retributivo del personale con qualifica dirigenziale, fissando al comma 3 il principio di onnicomprensività, prevendendo che il trattamento economico individuato sia da ritenersi per tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal decreto nonchè per qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio (Cass. Civ. Ord. n. 91/2019). 
La giurisprudenza di legittimità, ha precisato che l'inapplicabilità ai dirigenti dell'art. 2103 c.c., oltre ad essere sancita dal citato art. 19 DLgs 165/01 “discende dalle peculiarità proprie della qualifica dirigenziale che, nel nuovo assetto, non esprime più una posizione lavorativa inserita nell'ambito di una carriera caratterizzata dallo svolgimento di determinate mansioni, bensì esclusivamente l'idoneità professionale Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 06/11/2024 del soggetto a ricoprire un incarico dirigenziale, necessariamente a termine, conferito con atto datoriale gestionale, distinto dal contratto di lavoro a tempo indeterminato (Cass. Civ. n. 21565/2018). Per cui se l'inquadramento dei dirigenti è unico e la distinzione del personale con qualifica dirigenziale si fonda sulla tipologia dell'incarico conferito non è più possibile operare un raffronto per giungere ad individuare quale sia la qualifica superiore e quale inferiore. (Ord n.ri ###/19, ###/19, 26618/19, 28030/18, 9879/17 584/16, 16299/15 e 15577/15) . 
In definitiva, l'assetto normativo e contrattuale non consente di estendere alla dirigenza in generale e, a quella medica in particolare, norme e principi che regolano il rapporto di lavoro di natura non dirigenziale come l'art. 2103 c.c. e l'art. 52 del Dlgs n. 165/2001. 
Se dunque è provato l'inadempimento posto in essere dall'ASP nell'attivazione delle procedure previste per attribuzione dell'incarico corrispondente alle mansioni svolte, tuttavia la violazione dell'obbligazione della P.A. di attivare e completare il procedimento finalizzato all'adozione del provvedimento di graduazione delle funzioni e di pesatura degli incarichi se non legittima il dirigente medico interessato a chiedere l'adempimento di tale obbligazione, lo legittima a chiedere il risarcimento del danno per perdita della chance di percepire la parte variabile della retribuzione di posizione. 
Orbene parte ricorrente nelle note depositate in data ### ha insistito nell'accoglimento integrale della domanda di parte ricorrente di liquidazione per qualsiasi titolo, indennitario o risarcitorio, per l'attività prestata e documentata facendo leva sui principi sopra detti. 
Non può non rilevarsi come la richiesta di liquidazione Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 06/11/2024 delle indennità connesse alle mansioni svolte a titolo risarcitorio costituisce mutatio libelli, domanda nuova e come tale inammissibile neppure con il consenso della controparte - esplicito, mediante l'espressa accettazione del contraddittorio, ovvero implicito nella difesa nel merito - (cfr., ex plurimis, Cass. n. 6728 del 08/03/2019). 
Si ha domanda nuova, per modificazione della causa petendi, quando il diverso titolo giuridico della pretesa, comporti il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato e, introducendo nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione, alteri l'oggetto sostanziale dell'azione e i termini della controversia, in modo da porre in essere una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere originariamente . 
La domanda dunque sul punto va rigettata. 
Il rigetto di tale capo della domanda esime questo giudice dal valutare l'ulteriore eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta. 
Le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di lite. 
Le spese di CTU rimangono a carico di entrambe le parti in solido.  ### che l'attività svolta dal ricorrente , ai sensi dell'art 27 del ### del 2000 e del successivo art 18 del ### 2016_2018 configura un incarico di ### sino al 31.12.2019 e l'### per come indicato dal 01.01.2020. 
Rigetta nel resto la domanda. 
Compensa le spese di lite. 
Pone a carico delle parti, in solido, le spese di CTU liquidate come da separato decreto.  ###6.11.2024 Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 06/11/2024
Il giudice Dott.ssa ### D.ferrentino Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 06/11/2024

causa n. 4074/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Silvana Domenica Ferrentino

M
1

Tribunale di Macerata, Sentenza n. 116/2025 del 21-01-2026

... risarcimento del danno doveva essere parametrato alla perdita di chances derivatane all'interessato, atteso che la continuità della prestazione del servizio ben faceva presumere che il medesimo avrebbe effettivamente partecipato ai concorsi espletati (anche a prescindere dall'effettiva ed utile partecipazione al concorso finalmente espletato), trattandosi di risarcire il danno “da perdita del lavoro” ###; recentemente l'art. 12, co. 1, D.L. 16-9-2024 131 aveva novellato l'art 36 co. 5 del D. Lgs. n. 165/01 prevedendo che nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisse un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto; la ricorrente pertanto chiedeva che il Tribunale condannasse il Ministero al (leggi tutto)...

testo integrale

N. 175/2025 R.G.C REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MACERATA -### Il Giudice dott.ssa ### quale giudice del ### nella causa iscritta al n. 175/2025 R.G.C, all'udienza del 27/05/2025, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., mediante lettura del dispositivo, la seguente #### rappresentato e difeso dall'avv. D. Pantaleoni ed elettivamente domiciliat ###### via ### n. 67, come da procura allegata al ricorso; RICORRENTE E MINISTERO dell'### e del ### in persona del ### pro tempore, con sede ###/A; ###: risarcimento del danno per illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato di docente di religione; diritto attribuzione carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente a tempo determinato. 
La parte costituita ha concluso come in atti.  MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data ###, la ricorrente conveniva il Ministero in epigrafe, allegando: di aver sottoscritto con lo stesso plurimi contratti di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento di attività di docente di religione ininterrottamente negli anni scolastici dal 2009/2010 al 2024/2025; tutti i suddetti contratti erano stati stipulati su posto vacante di diritto con decorrenza dall'1 settembre e con termine sino al 31 agosto dell'anno successivo; dall' a. s. 2009/2010 al 2010/2011 ella aveva insegnato presso la scuola d'infanzia ### di ### dall'a. s 2011/2012 al 2013/2014 aveva insegnato presso la scuola primaria ### di ### mentre dall'a. s. 2016/2017 all'attualità aveva insegnato presso la scuola primaria G. Leopardi di ### esponeva quindi: richiamando l'intero quadro normativo vigente, vigeva uno speciale “statuto” degli insegnanti di religione cattolica, in quanto, rispetto agli altri docenti, essi erano soggetti al riconoscimento di idoneità proveniente dall'autorità ecclesiastica quale requisito di partecipazione al concorso per l'assunzione nell'apposito ruolo regionale e presupposto indispensabile per la stipula di tutti i contratti di assunzione (a tempo determinato e indeterminato), il cui venir meno integrava una condizione risolutiva del rapporto di lavoro eventualmente instaurato; la giurisprudenza costante della Suprema Corte riconosceva i caratteri di autonomia e specialità, rispetto a quanto previsto per gli altri insegnanti, della disciplina dettata per il reclutamento degli insegnanti di religione di cui alla L.  186 del 2003, così come in precedenza all'art. 309 D. Lgs. n. 297 del 1994 (v. Cass. Sez. Lav.  7.11.2016, nn. 22552, 22553, 22554, 22555, 22556 e 22557). 
In sintesi spiegava la ricorrente che tale speciale statuto comportava la possibilità per l'amministrazione in epigrafe di reiterare contratti a termine, purché nel rispetto delle condizioni di ragioni oggettive dovute ad esigenze di carattere provvisorio e dell'indizione di procedure concorsuali periodiche per la copertura dei posti vacanti, almeno entro le percentuali previste dalla normativa; richiamata la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'### e della Suprema Corte, che aveva statuito che la reiterazione dei contratti a termine per gli insegnanti di religione, senza il rispetto delle suddette condizioni, comportava la nullità del termine apposto, per cui per gli insegnanti che ne subissero le conseguenze il diritto al risarcimento del danno, non potendo invece invocare la conversione del contratto a tempo indeterminato, la ricorrente produceva il proprio stato matricolare dal quale risultava la reiterazione dei contratti a termine negli anni scolastici dal 2009/2010 al 2024/2025 e deduceva che il Ministero convenuto non aveva provveduto alla indizione triennale dei concorsi per gli inserimenti in ruolo stabilita dall'art. 3, co. 2, L. n. 186 del 2003, aggravando perciò un sistema che non prevedeva limiti alla reiterazione dei contratti a tempo determinato; infatti, dopo un primo concorso svoltosi dopo l'entrata in vigore della L. n. 186/03, nel 2004, il Ministero non aveva più indetto più concorsi a cadenza triennale, ciò comportando, rispetto alla scadenza del triennio successivo al primo concorso, il verificarsi di vacanze per circa 15 anni, anche rispetto al ruolo organico, fissato per legge, nel 70% dei posti; allegando che i contratti a tempo determinato stipulati dal ricorrente avevano nel loro complesso ampiamente superato il menzionato triennio di ipotetico ### svolgimento dei concorsi, poiché anche dopo la legge di riforma del 2003, ella aveva ricevuto incarichi annuali di insegnamento negli aa. ss. successivi e sino all'a. s. 2019/2020, la ricorrente sosteneva il proprio diritto al risarcimento del danno comunitario da abuso di reiterazione dei contratti a termine e quindi, secondo i principi delineati dalle ### l'esonero dalla prova del concreto pregiudizio, dovendo invece escludersi per espressa previsione dell'art. 36, co. 5, D. Lgs.  n. 165 del 2001 la possibilità di riqualificazione dei rapporti a termine in rapporti a tempo indeterminato, trattandosi di materia di lavoro pubblico contrattualizzato; il danno era liquidabile ex art. 32, co. 5, L. n. 183 del 2010 per ogni contratto illegittimo, in quanto il danno provocato dall'illegittima assunzione a tempo determinato era assistito da presunzione proprio perché si identificava nel pregiudizio consistito nell'esser stato il lavoratore "confinato in una situazione di precarizzazione", ma attraverso una valutazione unitaria dell'illegittima condotta posta in essere dalla P.A, per cui a parere della ricorrente si doveva tener conto del numero e della durata dei singoli contratti a tempo determinato, sia pure entro il limite minimo di 5 ed il limite massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto; il risarcimento del danno doveva essere parametrato alla perdita di chances derivatane all'interessato, atteso che la continuità della prestazione del servizio ben faceva presumere che il medesimo avrebbe effettivamente partecipato ai concorsi espletati (anche a prescindere dall'effettiva ed utile partecipazione al concorso finalmente espletato), trattandosi di risarcire il danno “da perdita del lavoro” ###; recentemente l'art. 12, co. 1, D.L. 16-9-2024 131 aveva novellato l'art 36 co. 5 del D. Lgs. n. 165/01 prevedendo che nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisse un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto; la ricorrente pertanto chiedeva che il Tribunale condannasse il Ministero al risarcimento del danno secondo i parametri di cui sopra, nella misura di 20 mensilità visto che la reiterazione dei contratti a termine su posto vacante di diritto perdurava dall'anno scolastico 2009/2010; la ricorrente proseguiva deducendo di non aver potuto beneficiare della ### del docente in quanto riconosciuta esclusivamente al personale di ruolo (art. 1, commi 121, 122, 123, L. n. 107/2015; - il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842/2022, aveva ritenuto che il sistema adottato dal Ministero convenuto determinasse una sorta di formazione “a doppia trazione”, ossia quella dei docenti di ruolo, la cui formazione era obbligatoria, permanente e strutturale e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della ### e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe stata alcuna obbligatorietà, e, dunque, alcun sostegno economico; tale sistema andava a collidere con le disposizioni costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione, sia sotto il profilo della discriminazione a danno dei docenti non di ruolo sia per la lesione del principio di buon andamento della P.A., scontrandosi con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che tutto il personale docente (e non solo quello di ruolo) potesse conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, onde garantire la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti; il Consiglio di Stato nella sentenza di cui sopra affermava: “### di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria (allegato 03): regole che pongono a carico dell'### l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”; sul punto era intervenuta anche la Corte di Cassazione con sentenza n. 29961/2023 resa nel proc. R.G. n. 10072/2023 stabilendo che: la ### del docente spettasse ai docenti non di ruolo con incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche; - che a detti docenti spettasse l'adempimento in forma specifica, purché ancora interni al sistema scolastico; - che il diritto al riconoscimento della ### elettronica del docente era soggetto ad un regime prescrizionale di 5 anni dalla data in cui era sorto il diritto all'accredito; pertanto la ricorrente chiedeva accertarsi il diritto ad usufruire del beneficio economico della ### docente per gli aa. ss. dal 2019/2020 al 2022/2023. 
Ciò posto la ricorrente concludeva chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- Dichiarare l'illegittimità del termine e della reiterazione oltre 36 mesi dei contratti ripetutamente stipulati dalla ricorrente con condanna del MIM al risarcimento del danno ex art 36 comma 5 D. lgs 165/2001 (come novellato dall'art. 12, comma 1, D.L. 16 settembre 2024, n. 131) nella misura di 20 mensilità di retribuzione pari ad euro 45.363,36 o nella diversa somma che risulterà di giustizia.  “- Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la ### elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, istituita con legge n.107 del 13 luglio 2015 (###, art. 1, comma 121-124 e, per l'effetto, condannare l'### convenuta ad accreditare in favore del ricorrente la complessiva somma di euro 2.000,00 (500,00 euro per ciascun anno), per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023 o la diversa somma che risulterà di giustizia oltre accessori; “Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del difensore antistatario”. 
All'odierna udienza, accertata la regolarità della notifica di ricorso e decreto di fissazione dell'udienza al Ministero convenuto, stante la mancata costituzione di quest'ultimo, ne era dichiarata la contumacia; quindi la causa, istruita sulla base delle sole produzioni documentali, all'esito della discussione orale, era decisa mediante lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c., con fissazione del termine di 60 giorni per il deposito della sentenza, stante la complessità delle questioni esaminate. 
Le domande di parte ricorrente sono risultate fondate e meritevoli di essere accolte nei limiti, in riferimento a quella risarcitoria, e per le ragioni di seguito esposti. 
I documenti prodotti dalla ricorrente provano che la stessa ha svolto attività di insegnamento di religione in forza di reiterati rapporti a tempo determinato, ininterrottamente negli anni scolastici dal 2009/2010 al 2024/2025 e che ha ricevuto incarichi dall'1 settembre al 31 agosto dell'anno successivo per un totale complessivo di 16 annualità scolastiche. 
La materia relativa al reclutamento dei docenti di religione è disciplinata dalla L. n. 186 del 2003 che ha introdotto, all'interno della categoria degli insegnanti di religione con incarico conferito di anno in anno, la distinzione fra docenti di ruolo, il cui rapporto è regolato da un contratto di lavoro a tempo indeterminato, e docenti non di ruolo, assunti con contratto a tempo determinato, quali l'odierna ricorrente. 
I ruoli sono regionali ma articolati per ambiti territoriali corrispondenti alle diocesi e l'art. 2 stabilisce che la consistenza degli stessi, che costituisce la dotazione organica, deve essere pari al 70% dei "posti funzionanti" per ciascuna diocesi; l'accesso ai ruoli avviene previo superamento di concorsi per titoli ed esami, da indire su base regionale con frequenza triennale, ai quali possono partecipare i candidati in possesso dei titoli culturali e del riconoscimento di idoneità da parte delle autorità ecclesiastiche previsti dai protocolli di intesa; per la copertura del restante 30% dei posti non assegnati a insegnanti con contratto di lavoro a tempo indeterminato si provvede mediante contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai dirigenti scolastici su indicazione del dirigente regionale, d'intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio. 
Sulla reiterabilità dei contratti a tempo determinato la Corte di Giustizia dell'### che ha affermato (v. sentenza 26.11.2014, nelle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13, ### ed altri) che "La clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro #### e ### sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che autorizzi, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per l'espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti e per detto personale, di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo"; con tale pronuncia la ### ha statuito che il rinnovo dei contratti a termine deve rispondere ad una "ragione oggettiva" ai sensi della clausola 5 punto 1 lettera a) dell'### quadro, ossia deve servire a soddisfare esigenze di carattere provvisorio, per cui il rinnovo di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato per esigenze cha hanno carattere permanente e durevole non è giustificato, poiché un utilizzo siffatto dei contratti o dei rapporti di lavoro a tempo determinato è direttamente in contrasto con la premessa sulla quale si fonda tale ### quadro, vale a dire il fatto che i contratti di lavoro a tempo indeterminato costituiscono la forma comune dei rapporti di lavoro, anche se i contratti di lavoro a tempo determinato rappresentano una caratteristica dell'impiego in alcuni settori o per determinate occupazioni e attività. 
La Corte Costituzionale con la sentenza n. 187 del 2016, prendendo atto del suddetto pronunciamento della ### ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, dell'art. 4, commi 1 e 11, della L. 3 maggio 1999, n. 124, nella parte in cui autorizza, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza che ragioni obiettive lo giustifichino". 
In tale contesto normativo, sulla scorta delle suddette pronunce, si è consolidato l'orientamento giurisprudenziale che ritiene legittimo il sistema di reperimento del fabbisogno di docenti di religione cattolica con il ricorso nella misura del 30% a contratti a termine reiterati nel tempo, in quanto in tale settore vi è una particolare esigenza di flessibilità che giustifica il ricorso a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato, al fine di contemperare l'esigenza di rispondere in maniera adeguata alla domanda scolastica con quella di evitare di esporre lo Stato, quale datore di lavoro, al rischio di dover immettere in ruolo un numero di docenti significativamente superiore a quello effettivamente necessario per adempiere i propri obblighi in materia; deve però evitarsi che una disposizione nazionale come quella in questione per i docenti di religione sia utilizzata, di fatto, per soddisfare esigenze permanenti e durevoli del datore di lavoro in materia di personale, occorrendo a tal fine che il giudice nazionale faccia “… tutto quanto ### compete ... prendendo in considerazione il diritto interno nella sua interezza e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest'ultimo, al fine di garantire la piena efficacia della direttiva di cui trattasi e pervenire a una soluzione conforme allo scopo perseguito da quest'ultima…” (sentenza del 24 giugno 2021, ### y ###, procedendo ad "… esaminare di volta in volta tutte le circostanze del caso, prendendo in considerazione, in particolare, il numero di detti contratti successivi stipulati con la stessa persona oppure per lo svolgimento di uno stesso lavoro". 
Sulla questione va richiamata integralmente la sentenza n. 18698 del 2022 della Suprema Corte che ha chiarito quanto segue: “Motivi della decisione.  “1. Il primo motivo di ricorso per cassazione, formulato ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 186 del 2003, artt. 1 e 3, nonché della clausola 5 dell'### ed è sviluppato rimarcando, anche sulla scorta della giurisprudenza della Corte Costituzionale, la peculiarità dei contratti di assunzione dei docenti di religione e del sistema di cui alla L. n. 186 del 2003, in sé coerente con le regole ### e tale da giustificare la reiterazione dei contratti per la componente non di ruolo del corpo docente.  “Il secondo motivo è invece formulato ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5 e denuncia l'omessa considerazione dell'essersi gli incarichi del ricorrente svolti su organico di fatto, in quanto i posti sussistenti nella dotazione organica erano stati tutti coperti con immissioni in ruolo, sicché gli incarichi a termine erano solo quelli residuati successivamente a tali acquisizioni di docenti a tempo indeterminato.  “2. La definizione delle questioni di causa, investendo le norme sul sistema di reclutamento dei docenti di religione, necessita la previa ricostruzione del complesso quadro normativo.  “3. ###. n. 824 del 1930, abrogata dal D.L. n. 112 del 2008, disciplinava l'insegnamento religioso negli istituti statali e prevedeva, all'art. 5, incarichi annuali da conferire, all'inizio dell'anno scolastico per non più di 18 ore settimanali a persone, con preferenza sacerdoti e religiosi, scelte dal capo dell'istituto, previa intesa con l'ordinario diocesano, con riconoscimento (art. 7) degli stessi diritti e doveri degli altri docenti, in quanto appartenenti al corpo insegnante.  “3.1 Con la L. 25 marzo 1985, n. 121, di ratifica ed esecuzione dell'accordo del 18 febbraio 1984 di modifica del ### dell'11 febbraio 1929, la ### ha assunto l'obbligo di assicurare l' insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado (art. 9, comma 2, dell'accordo con la ### ed al punto 5 del protocollo addizionale si è impegnata ad affidare l' insegnamento a docenti riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica, nominati d' intesa con quest'ultima, ed a determinare tutte le modalità di organizzazione dell'insegnamento, previa intesa con la ###.  “Gli obblighi assunti con il protocollo addizionale sono stati adempiuti con il D.P.R. 16.12.1985 751, con i l D.P.R. 23.6.1990 n. 202 ed infine con il D.P.R. 20.8.2012 n. 175, che hanno dato esecuzione rispettivamente alle intese raggiunte con la ### il 14 dicembre 1985, il 13 giugno 1990 ed il 28 giugno 2012.  “Dette intese prevedono tutte in estrema sintesi che: a) l'affidamento dell'incarico avviene da parte dell'autorità scolastica, su proposta (scuole superiori) dell'ordinario diocesano o sentito quest'ultimo (scuole materne ed elementari) a personale munito di idoneità riconosciuta dall'ordinario diocesano; b) il riconoscimento di idoneità all' insegnamento della religione cattolica ha effetto permanente salvo revoca da parte dell'ordinario diocesano; c) gli insegnanti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti.  “Sono altresì indicati i titoli necessari per l'insegnamento, ma non le modalità del reclutamento che restano, quindi, disciplinate dalle disposizioni normative succedutesi nel tempo.  “Degli obblighi assunti con le richiamate intese il legislatore ha tenuto conto in sede di redazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, adottato con il D. Lgs. 16.4.1994, n. 297, che all'art. 309, applicabile a tutte le scuole pubbliche non universitarie, oltre a ribadire che l'insegnamento della religione cattolica resta disciplinato dalle intese previste dal protocollo addizionale, al comma 2 precisa che detto insegnamento è assicurato mediante conferimento di incarichi annuali, previa intesa con l'ordinario diocesano, ed al comma 3 ribadisce l'appartenenza degli insegnanti al corpo docente con parità di diritti e di doveri.  “Anche le parti collettive hanno considerato la specialità della disciplina dell'insegnamento della religione e, a partire dal ### per il quadriennio normativo 1994/1997, hanno previsto, all'art. 47, commi 6 e 7, che gli insegnanti di religione cattolica vengono assunti secondo la disciplina di cui al D. Lgs. n. 297 del 1994, art. 309, mediante contratto di incarico annuale che si intende confermato qualora permangano le condizioni ed i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge.  “3.2 Tralasciando la disciplina più antica, in estrema sintesi, il sistema immediatamente successivo alla revisione del ### ed intese collegate prevedeva incarichi necessariamente annuali e non poneva limiti alla reiterazione, impedita solo nel caso di perdita dell'idoneità all'insegnamento religioso.  “Peraltro, va rimarcato come la contrattazione collettiva già prevedesse all'epoca una regola di rinnovo automatico dell'incarico annuale (art. 47, comma 6 e 7 ### comparto scuola 1994-1997), nel senso che esso era da aversi per "confermato qualora permangano le condizioni ed i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge", con previsione espressamente valorizzata da Corte Cost. 22 ottobre 1999, n. 390 per escludere qualsiasi profilo di illegittimità della normativa nel suo insieme, sul rilievo che in tal modo la precarietà del rapporto non sarebbe stata assoluta, come già rilevato anche da questa S.C. (Cass. 21 gennaio 2016, n. 1066).  “4. In questo contesto si è inserita la L. n. 186 del 2003 che ha introdotto, all' interno della categoria omogenea dei docenti di religione con incarico annuale, la distinzione fra docenti di ruolo, assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e docenti non di ruolo assunti con contratto a tempo determinato (art. 1).  “I ruoli sono regionali ma articolati per ambiti territoriali corrispondenti alle diocesi e l'art. 2 stabilisce che la consistenza degli stessi, che costituisce la dotazione organica, deve essere pari al 70% dei "posti funzionanti" per ciascuna diocesi.  “###. 3 dispone che l'accesso ai ruoli avviene previo superamento di concorsi per titoli ed esami, da indire su base regionale con frequenza triennale, ai quali possono partecipare i candidati in possesso dei titoli culturali e del riconoscimento di idoneità da parte delle autorità ecclesiastiche previsti dai protocolli di intesa.  “Il comma 10 precisa che "per tutti i posti non coperti da insegnanti con contratto di lavoro a tempo indeterminato si provvede mediante contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dei dirigenti scolastici su indicazione del dirigente regionale, d'intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio" e tale personale integra il 30% proprio degli addetti assunti a termine. ###. 1, comma 2, prevede che "agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui al comma 1 si applicano, salvo quanto stabilito dalla presente legge, le norme di stato giuridico ed il trattamento economico previsti dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, di seguito denominato "testo unico" e dalla contrattazione collettiva".  “Anche in tale novellato assetto la contrattazione collettiva (c.c.n.l. 2006/2009 di comparto, art. 40, comma 5) ha confermato il richiamo al D. Lgs. n. 297 del 1994, art. 309, comma 2 (norma in ordine alla durata annuale degli incarichi, in sé pienamente compatibile anche con il nuovo sistema, con riferimento ai rapporti a tempo determinato) e la regola di rinnovo automatico, salvo venire meno dei requisiti, anch'essa dunque tuttora vigente.  “4.1 Il legislatore ha in sostanza inteso conferire al docente di religione uno stato giuridico pari a quello degli insegnanti delle materie curriculari, ribadendo il principio della parità di diritti e di doveri già fissato dalle intese e dall'art. 309 cit., ma ha mantenuto la specialità della categoria quanto ai titoli ed alle modalità per il reclutamento in ruolo o a termine.  “5. Il tema che viene qui in evidenza è quello, all' interno del sistema quale sopra delineato, del regime dei contratti a tempo determinato, sotto il profilo della loro reiterazione e delle regole ### che vietano l'indefinito rinnovo di essi per sopperire ad esigenza datoriali durevoli.  “6. La questione è stata recentemente oggetto di pronuncia della Corte di Giustizia 13 gennaio 2022, YT e altri, da cui occorre prendere le mosse.  “6.1 La Corte di Giustizia ha intanto escluso che, rispetto al tema da affrontare, rivesta importanza la specialità del sistema derivante dal fatto che l'insegnamento della materia è condizionato dal permanere dell'idoneità riconosciuta dall'ordinario diocesano.  “Tale peculiarità, riguardando indistintamente i docenti di ruolo e quelli assunti a tempo determinato, finisce per essere sostanzialmente neutra sotto il profilo del pari trattamento e comunque quell' idoneità, venendo rilasciata una sola volta fino a revoca, non può come tale costituire motivo obiettivo per giustificare il ricorso a reiterati rapporti a termine.  “La Corte di Giustizia vuol dire che la previsione per qualsiasi docente del rilascio iniziale fino a revoca, non essendo soggetta a controllo con cadenza pari alla durata dei contratti a tempo determinato, che, come si è detto, è annuale, non ha alcun rilievo nella dinamica dei rinnovi ed opera estemporaneamente ed in modo uguale per i docenti di ruolo e quelli a tempo determinato, allorquando in concreto emergano criticità sul punto.  “6.2 Di conseguenza, la Corte di Giustizia ha precisato (non diversamente da quanto ritenuto in altra ipotesi da Cass. 10 gennaio 2018, n. 343) che il tema di rilievo attiene alla compatibilità della regolazione nazionale del diritto del lavoro scolastico, con riferimento ai docenti di religione cattolica, sotto il profilo dei sistemi di prevenzione e reazione ai possibili abusi nel ricorso alla contrattazione a tempo determinato.  “6.3 In tale prospettiva dalla pronuncia si possono enucleare alcune conclusioni di fondo, da cui deve muovere il ragionamento e che sono le seguenti.  a) I fattori di oscillazione delle esigenze di docenti di religione cattolica "attestano, nel settore dell'insegnamento di cui trattasi nel procedimento principale, un'esigenza particolare di flessibilità che è idonea, in tale specifico settore, a giustificare oggettivamente, alla luce della clausola 5, punto 1, lett. a), dell'accordo quadro, il ricorso a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato per rispondere in maniera adeguata alla domanda scolastica ed evitare di esporre lo Stato, quale datore di lavoro in tale settore, al rischio di dover immettere in ruolo un numero di docenti significativamente superiore a quello effettivamente necessario per adempiere i propri obblighi in materia" (punto 104): in breve, si ritiene in sé non illegittimo il sistema di reperimento del fabbisogno di docenti di religione, con l'articolazione tra il 70% ### e il 30% (contratti a termine); b) Tuttavia "l'osservanza della clausola 5, punto 1, lett. a), dell'accordo quadro esige... che sia verificato concretamente che il rinnovo di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi miri a soddisfare esigenze provvisorie, e che una disposizione nazionale come quella di cui al procedimento principale non sia utilizzata, di fatto, per soddisfare esigenze permanenti e durevoli del datore di lavoro in materia di personale (sentenza del 24 giugno 2021, ### y ### e ### C-550/19, EU:C:2021:514, punto 63 e giurisprudenza ivi citata)", occorrendo a tal fine che il giudice nazionale faccia "tutto quanto ### compete.... prendendo in considerazione il diritto interno nella sua interezza e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest'ultimo, al fine di garantire la piena efficacia della direttiva di cui trattasi e pervenire a una soluzione conforme allo scopo perseguito da quest'ultima (sentenza del 24 giugno 2021, ### y ###", procedendo ad "esaminare di volta in volta tutte le circostanze del caso, prendendo in considerazione, in particolare, il numero di detti contratti successivi stipulati con la stessa persona oppure per lo svolgimento di uno stesso lavoro"; c) Il giudice interno è chiamato a verificare se "non esistano "norme equivalenti per la prevenzione degli abusi", ai sensi della clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro" (punto 116); d) Il giudice interno deve " interpretare e applicare le pertinenti disposizioni di diritto interno in modo da sanzionare debitamente tale abuso e da eliminare le conseguenze della violazione del diritto dell'### (punto 118), curando peraltro ("vegliando") di evitare che i lavoratori che hanno subito quell'abuso "non siano dissuasi, nella speranza di continuare a lavorare nel settore determinato", dal far valere anche in sede giurisdizionale le misure preventive finalizzate ad impedire l'abuso stesso (punto 117).  “7. Il ragionamento di diritto interno impone di richiamare le caratteristiche del reclutamento e dell'utilizzazione dei docenti di religione.  “7.1 Come si è in precedenza sottolineato e come rilevato anche dalla Corte di Giustizia, in ragione del combinarsi del D. Lgs. n. 297 del 1994, art. 309, comma 2 e della contrattazione collettiva di settore, i rapporti a termine sono di regola destinati a rinnovarsi di anno in anno, senza limiti di tempo, se non vengano meno le condizioni ed i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, il che denota una stabilità superiore a quella di ordinari contratti a termine ed un assetto sensibilmente diverso rispetto al sistema generale del reclutamento scolastico.  “In quest'ultimo, il reclutamento dei precari avviene in ragione delle carenze di personale di ruolo rispetto alle dotazioni previsionali (supplenza su organico di diritto) o in ragione delle necessità che si manifestino (organico di fatto) successivamente alla fissazione di tali dotazioni previsionali. Non è pertanto possibile un rinnovo automatico di diritto del tipo di quello sopra descritto.  “Tale rinnovo è qui in realtà conseguenza logica della considerevole quota di fabbisogno (30%) che è lasciata alle assunzioni non di ruolo, essendo evidente che dilatazioni e contrazioni annue ben difficilmente possono raggiungere quelle misure percentuali, sicché è normale che vi sia spazio per una regola di quel tipo ed anzi è presumibile che l'ipotesi di rapporti annuali rinnovati, anche per lunga durata, sia assolutamente ricorrente.  “È pertanto fuori di luogo anche solo il paragone con la diversa articolazione del sistema generale scolastico, che non è utile per i fini ricostruttivi di questo più limitato e specialissimo settore.  “7.2 Da ciò deriva una prima importante conclusione.  “Infatti, ritenere ora che sia in sé abusivo il rinnovo automatico, in quanto chiaramente destinato a far protrarre ulteriormente i rapporti "annuali" comunque esistenti, sarebbe solo di danno ai lavoratori ed opererebbe in senso diametralmente contrario a quanto preteso dalla Corte di Giustizia, allorquando essa ha imposto al giudice interno di "vegliare" su un adattamento del diritto interno che non fosse ragione di regresso rispetto alle condizioni concrete in essere e quindi operasse in senso dissuasivo rispetto all'esercizio in sede giurisdizionale delle istanze di tutela.  “Tale salvaguardia delle utilità esistenti - nell' impossibilità di conversione, su cui si tornerà e nell' insussistenza di misure di stabilizzazione straordinarie - è impossibile, se non escludendo che la prosecuzione dei rapporti ed il loro rinnovo automatico, in qualunque forma essa avvenga, sia in sé ragione di illegittimità.  “Il rilievo esclude altresì di poter ritenere illegittime, per contrasto con l'ordinamento ### le previsioni della contrattazione collettiva da cui discende tale possibilità di un rinnovo automatico costante e sine die, trattandosi peraltro, come già ebbe e rilevare Corte Costituzionale 390/1999 cit., di misure più di favore che penalizzanti.  “Il rinnovo automatico, per gli anni a venire, dei rapporti annuali esistenti non può dunque essere impedito dalla rilettura del sistema conseguente alla pronuncia della Corte di Giustizia, finendosi altrimenti per assumere conclusioni contraddittorie rispetto a quanto preteso proprio da quest'ultima, oltre che palesemente dirompenti ed irrazionali.  “8. Ciò posto, si deve ritenere che la regola in ordine al ricorrere, per quella quota del 30 % non di ruolo, di contratti a rinnovo automatico, potenzialmente costante, non escluda che tuttavia persistano connotati di precarietà.  “Essi non emergono tanto per la possibilità, cui si è già accennato, che il rinnovo venga meno per perdita dell'idoneità a quell' insegnamento, perché anche i rapporti di ruolo di questa particolare docenza sono destinati in tali casi a cessare.  “I tratti di precarietà risalgono invece al fatto che, a fronte dell'eccedenza dell'incarico rispetto al fabbisogno, solo ai docenti di ruolo sono attribuite le guarentigie della mobilità, quali richiamate anche dalla L. n. 186 del 2003, art. 4, comma 3. Esse sono infatti certamente estranee al lavoro a termine e, assicurando una tutela ulteriore rispetto alla continuità ed al mantenimento del posto presso la ### assurgono a sicuro tratto differenziale. Analogamente, la conservazione del posto di lavoro in caso di malattia gode di una tutela meno intensa (9 mesi in un triennio: c.c.n.l. 29/11/2007, art. 19, comma 5, contro 18 mesi del personale di ruolo: medesimo c.c.n.l., art. 17, comma 1).  “Pur a fronte di regole di almeno tendenziale equiparazione tra i trattamenti del personale di ruolo e quelli del personale a tempo determinato con contratto a rinnovo automatico (v. ad es. art. 40, comma 6, del c.c.n.l. 2007, sull'adeguamento degli orari) persistono elementi differenziali qualificanti, proprio sotto il profilo della stabilità, che mantengono sicuramente il personale non di ruolo nell'ambito del precariato.  “8.1 Vi è dunque intanto da verificare se ed a quali condizioni - tali connotati di persistente precarietà possano sfociare, in caso di rapporti annuali continuativi o comunque susseguitisi senza soluzione di continuità, in un illegittimo abuso verso tali docenti.  “### interno in effetti già prevede una misura idonea a sopperire alla predetta condizione di precarietà, che è data dall'obbligo di procedere con cadenza triennale allo svolgimento dei concorsi per l'assunzione in ruolo, di cui alla L. n. 186 del 2003, art. 3, comma 2, i quali, pur non essendo riservati ai precari (se non, ora, per il 50%) sono comunque chiaramente funzionali anche all'evolversi di quelle docenze verso il ruolo.  “Né è pensabile - dati i numeri coinvolti - che allo scadere del triennio non ricorrano vacanze nella dotazione organica del 70%, in ipotesi anche solo nella direzione prospettica del triennio a venire, cui il concorso è fisiologicamente destinato ad estendersi.  “Tale previsione riconosce quindi la possibilità agli interessati di colmare, almeno con una non irragionevole cadenza triennale, proprio quel deficit di stabilità che definisce il loro status di precari.  “### parte, essendo stato indetto, dopo la L. 186/2003, un solo concorso, nell'ormai lontano 2004, il Ministero, attraverso l'inosservanza di quell'obbligo, ha impedito il funzionamento complessivo del sistema, radicalizzando quei particolari tratti di precarizzazione di esso che si sono sopra individuati.  “In ciò sta l'abuso lesivo dell'### che si realizza, nei riguardi del singolo insegnante, allorquando egli sia mantenuto in servizio per più di un triennio, attraverso il rinnovo automatico di default o comunque senza soluzione di continuità, senza che siano indetti concorsi di accesso ai ruoli con la cadenza appunto triennale prevista dalla legge e senza che, per il radicarsi dell'illecito, vi sia necessità di altra dimostrazione che quella dell' inosservanza dell'obbligo di concorso sancito dalla normativa speciale, a definizione del sistema quale congegnato dal legislatore.  “Abuso che deve trovare un rimedio sanzionatorio nell'ordinamento interno e di ciò si dirà.  “8.2. Né ha rilievo la circostanza che, in ipotesi, il singolo docente avesse partecipato al concorso del 2004 e potesse sperare, di fatto, di transitare in ruolo per effetto di quell'originaria procedura ed in ragione dell'inerzia del ### rispetto alle successive indizioni.  “Non è quello, infatti, il percorso normativo che la L. n. 186 del 2003, cui deve farsi riferimento, ha disegnato, tra l'altro coerentemente con l'esigenza di valutazione aggiornata sulla professionalità dei prescelti.  “Pertanto, a fronte di una mera possibilità di fatto ed al di là dell'eccezionale evoluzione verso il ruolo recentemente prevista dal legislatore per effetto ancora di quell'unico concorso (v. il D.L.  126 del 2019, art. 1-bis, comma 3, quale convertito in L. n. 159 del 2019, che ha consentito immissioni in base al concorso del 2004, nelle more della celebrazione del concorso a venire) restava e resta, fino a che l'assunzione in quel modo non risulti concretamente avverata, l' interesse alla regolare indizione dei concorsi, così come il riconnesso abuso conseguente all' inosservanza del sistema ordinario, su base triennale, di selezione ed assunzione.  “9. Vi è tuttavia da considerare anche l'altra ipotesi che consegue al sistema esistente.  “9.1 Al di là del caso dei contratti continuativamente rinnovati o senza soluzione di continuità, si può infatti determinare abuso anche a fronte di plurime assunzioni a termine che avvengano discontinuamente per effetto della dismissione del rapporto, in certi periodi, a causa dell'eccedenza rispetto ai fabbisogni.  “In tali casi la precarietà si manifesta proprio attraverso un'utilizzazione dei docenti interessati che ha luogo con discontinuità e solo quando vi sia bisogno di essi.  “Con tutta probabilità si tratta di ipotesi numericamente marginali, ma sicuramente destinate a ricorrere, data l'organizzazione del sistema, soggetto agli effetti delle dilatazioni e restrizioni annue del fabbisogno e che la stessa norma collettiva evidentemente contempla, quando prevede la conferma a condizione che "permangano le condizioni (v. disponibilità del posto, n.d.r.) ed i requisiti (v. idoneità all'insegnamento, n.d.r.) prescritti dalle vigenti disposizioni di legge".  “### qui riveste particolare gravità perché si fa leva proprio sulla precarietà dell'interessato, che resta per una o più annualità senza lavoro, per assicurare la flessibilità del reclutamento annuale.  “Anche per definire quando, in simili condizioni, esso si realizzi va fatto riferimento all'obbligo concorsuale triennale, perché comunque il triennio esprime il lasso di tempo che l'ordinamento individua come tollerabile rispetto al mantenimento della condizione di precarietà.  “Pertanto, è quella stessa triennalità, da valutare qui attraverso la sommatoria dei periodi di effettiva utilizzazione del singolo docente non di ruolo e da tradurre in tre annualità di anno scolastico secondo il regime proprio del settore, a segnare il limite oltre il quale l'utilizzazione di un docente in forme precarie e con modalità discontinue sia da considerare abusiva.  “Si tratta di ragionamento per certi versi analogo a quello che fu svolto da questa S.C. per l'utilizzazione reiterata di contratti a termine su posti vacanti nel sistema scolastico generale e già allora si rilevò la coerenza anche con il limite massimo di trentasei mesi fissato per la durata del rapporto di lavoro a termine in ambito privato per lo svolgimento di mansioni equivalenti alle dipendenze del medesimo datore di lavoro (D. Lgs. n. 368 del 2001, art. 5, comma 4-bis, introdotto dalla L. n. 247 del 2007 e da ultimo D. Lgs. n. 81 del 2015, art. 19 comma 2), per affermare che "la complessiva durata massima di trentasei mesi costituisce un parametro tendenziale del sistema delle assunzioni a tempo determinato che porta ad allineare, ferma la specialità del D. Lgs. n. 165 del 2001, il settore privato e il settore pubblico, se pur esclusivamente in ordine al limite temporale oltre il quale è configurabile l'abuso" (così, ancora Cass. 22552/2016 cit.).  “10. Restano al di fuori dei casi di abuso sopra delineati, i contratti a termine che siano stipulati, per una durata infrannuale, in concomitanza con effettive necessità temporanee.  “La stessa Corte di Giustizia sottolinea come il ricorrere di "esigenze provvisorie" (punto 106) sia da ritenere in linea con il rispetto della clausola 5, punto 1 dell'### per l'effetto, va da sé che quanto corrisponda ad esigenze di tal fatta non possa dirsi abusivo, proprio perché riguardante contratti ab origine instaurati nella consapevolezza di ambo le parti di una loro durata limitata nel tempo e della rispondenza ad esigenze transitorie.  “È il caso dei contratti motivati dalla necessità sostitutiva di un docente di ruolo o comunque precedentemente incaricati, oppure dei contratti stipulati nello stretto tempo necessario all'immissione in ruolo o a concludere procedure concorsuali sempre per l'assunzione in ruolo.  “In tali ipotesi, l'onere probatorio della effettività della ragione giustificativa è a carico del Ministero, come da principi consolidati in ambito di termine di durata di contratti a tempo determinato legittimati da specifiche "causali" e la stipula del contratto non è né in sé illegittima, né rileva al fine del computo delle tre annualità di cui si è detto, restando a tali fini del tutto neutra.  “Conclusioni queste ultime che si pongono nel solco di quanto da questa S.C. già ritenuto allorquando si è statuito che, nel sistema proprio dei docenti di religione, vige un principio di necessaria annualità delle assunzioni a tempo determinato (Cass. 1066/2016, cit.), nel senso che gli incarichi a termine devono coprire l'intero anno scolastico fino al 31.8 (in quella sede fu infatti ritenuta l'illegittimità di contratti conclusi tout court da ottobre-novembre fino a giugno dell'anno successivo), ma si è altresì precisato che andava nel caso concreto esclusa la ricorrenza delle temporanee quali tipizzate dalla contrattazione collettiva ivi applicabile (comparto enti locali, in quanto la causa riguardava l'insegnamento religioso nelle scuole dell' infanzia comunali) secondo modalità non dissimili dalla casistica (sostituzioni; attesa esito concorso etc.), qui ritenuta pertinente.  “11. Venendo al piano dei rimedi, l'elaborazione giurisprudenziale e normativa conosce un ventaglio di possibili reazioni, che vanno dalla trasformazione ipso iure in rapporti a tempo indeterminato, alla stabilizzazione mediante procedure straordinarie destinate ai precari o infine al risarcimento del danno.  “La Corte di Giustizia ha fatto espresso riferimento alla conversione, ma tale misura, rispetto al pubblico impiego, incontra l'ostacolo della previa necessità di concorso, in sè non superabile, stante il tenore dell'art. 97 Cost., in assenza di espressa previsione in tal senso della legge la quale viceversa prevede che "la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l' impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione" (D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, comma 5).  “### parte la Corte di Giustizia ha già ritenuto che il divieto di conversione, nell'ambito dei rapporti di impiego pubblico, dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato non violi la disciplina ### in materia di contratto di lavoro a termine contenuta nell'### allegato alla ### 1999/70/CE (ex multis Corte di Giustizia 7 settembre 2006, ### e ### Corte di Giustizia 7 settembre 2006, ### e ciò anche con riferimento al settore scolastico (Corte di Giustizia 7 marzo 2018, ###.  “Parimenti, la stabilizzazione mediante procedure concorsuali straordinarie rientra nella discrezionalità del legislatore né è manifestamente permesso, data la diversità, specialità ed eccezionalità di tali forme di acquisizione ai ruoli, ragionare in termini di estensione di reclutamenti straordinari svoltisi per i docenti soggetti al regime generale scolastico (v. la L. n. 107 del 2015, art.  1, comma 95 e ss., che fa chiaramente riferimento ed al relativo regime in cui non sono ricompresi i docenti di religione) o attraverso un raffronto ex art. 3 Cost. rispetto a questi ultimi, al fine della proposizione di questione di legittimità costituzionale sul punto.  “11.1 Resta il rimedio risarcitorio, che sicuramente l'ordinamento, per come consolidatosi nel diritto vivente, riconosce a favore di chi sia stato utilizzato con modalità abusive, secondo le regole proprie di ciascun sistema finalizzate ad evitare il mantenimento di una condizione di precarizzazione, nel caso di specie particolare ma sussistente, attraverso il rinnovo di rapporti a termine per esigenze durature.  “Si tratta dei noti principi di cui a Cass., S.U., 15 marzo 2016, n. 5072, secondo cui " in materia di pubblico impiego privatizzato, nell' ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dal D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, comma 5, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di ### (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché..... può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto" in concreto in quest'ultimo caso da ricondurre alla "prestazione in violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l' impiego di lavoratori da parte della P.A., ed è configurabile come perdita di "chance" di un'occupazione alternativa migliore, con onere della prova a carico del lavoratore, ai sensi dell'art. 1223 c.c.".  “Analogo rimedio è già stato riconosciuto in sè idoneo rispetto all'abusiva reiterazione nell'ambito generale del lavoro pubblico (Corte di Giustizia 7 marzo 2018, ### e lo è dunque certamente anche rispetto ai docenti di religione, chiudendo così ad ogni ragionamento fondato su improprie assimilazioni tra i diversi settori del lavoro pubblico e del lavoro privato e tra le diverse misure di reazione, rispetto alla contrattazione a termine ed alle illegittimità che possono evidenziarsi, nell'uno o nell'altro regime.  “12. In definitiva, chi abbia lavorato per oltre un triennio in forza di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità matura, dopo la terza annualità non accompagnata da indizione di concorso, il diritto al risarcimento del danno c.d. ### “### datoriale è interrotto dalla successiva indizione del concorso, ma solo per il futuro e per le tre annualità successive.  “Chi abbia lavorato con incarichi annuali di docenza a termine discontinui a causa di un'eccedenza rispetto al fabbisogno che non abbia consentito il rinnovo automatico previsto dalla contrattazione collettiva matura parimenti il diritto al risarcimento del danno c.d. ### se in concreto abbia lavorato per un periodo superiore a tre annualità, sulla base di incarichi non infrannuali.  “12.1 Tali diritti risarcitori, stante l'unitarietà del danno, non si duplicano, ma l'eventuale contestuale ricorrere dei presupposti di più d'uno di essi può essere valutata sotto il profilo della gravità.  “Così come le disomogenee conseguenze pregiudizievoli che possono ricorrere nei diversi casi di abuso sopra delineati possono trovare riscontro, nella liquidazione del danno presunto ai sensi dell'art. 32, comma 5, cit. (ora D. Lgs. n. 81 del 2015, art. 28, comma 2), attraverso l'opportuno dosaggio tra i minimi ed i massimi previsti dalla norma, afferendo essi comunque al "comportamento delle parti e alle condizioni delle parti" di cui all'art. 8 ivi richiamato e fermo il ristoro del maggiore danno, se provato.  “I predetti diritti restano altresì indifferenti all'eventuale successiva immissione nel ruolo dei docenti a tempo indeterminato mediante concorso e non a seguito di procedure connotate da automaticità (Cass. 22 maggio 2021, n. 14815).  “12.2 Per altro verso, si precisa che i criteri liquidatori, di cui alle norme citate, sono da intendere quali parametri risarcitori tratti da sistema analogo e fissati demandando al giudice di stabilire "un' indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nella L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 8", sicché la misura "edittale" è solo quella di cui alla L. n. 183 del 2010, predetti art. 32, comma 5, e D. Lgs. n. 81 del 2015, art. 28, comma 2, mentre il rinvio all'art. 8 si riferisce, come è reso evidente dalla concatenazione logica delle parole, soltanto ai criteri cui il giudice deve avere riguardo (numero dei dipendenti occupati, anzianità di servizio comportamento e condizioni delle parti) e non certo al raddoppio di cui alla seconda parte dello stesso art. 8, riguardante l'indennità di cui a quella norma e non l' indennità, non a caso definita espressamente come "onnicomprensiva", prevista dalle diverse disposizioni qui da applicare come parametri risarcitori.  “13. In chiusura, si osserva che il sistema nel suo complesso, quale sopra delineato, non appare tale da suscitare dubbi sotto il profilo della compatibilità costituzionale anche ai sensi dell'art. 117 Cost., comma 1.  “Il possibile reiterarsi dei rapporti a termine si riconnette infatti, per i docenti di religione, ad una regola di rinnovo automatico, su un'ampia dotazione (30 %) dei "posti funzionanti" e ciò assicura elementi di stabilità, estranei alla reiterazione tout court che fu ritenuta illegittima da Corte Costituzionale 20 luglio 2016, n. 187, per quanto accade nel sistema generale della scuola pubblica.  “Certamente, la regola sulla concorsualità triennale, tra l'altro ulteriormente declinata, con le modifiche apportate dalla L. n. 159 del 2019, art. 1-bis, comma 2, nel senso della possibile riserva della metà dei posti al personale munito già di una certa anzianità di servizio, costituisce cerniera ineludibile di ragionevolezza, in quanto è attraverso essa che si garantisce il necessario strumento di sviluppo dalla precarietà al ruolo; tale concorsualità triennale, con la regola risarcitoria che ne consegue, può inoltre essere tale da assicurare un effetto dissuasivo da ulteriori inadempienze agli obblighi di reclutamento a tempo indeterminato.  “Quella regola, come si è detto non osservata, è tuttora vigente e la L. n. 228 del 2021, art. 5, comma 3, ha soltanto previsto una dilazione a tutto il 2022 per lo svolgimento del concorso a venire.  “Altrettanto certamente, ci si dovrebbe diversamente interrogare se un diverso assetto facesse venire meno la previsione sulla regolare cadenza concorsuale o dilazionasse oltre modo lo svolgimento dei concorsi, ma non è questa la realtà normativa attuale.  “Il riconoscimento di diritti risarcitori nei termini del c.d. danno ### completa poi la capacità dissuasiva del sistema rispetto ai casi in cui il superamento del triennio avvenga rispetto a rapporti discontinui e per effetto del determinarsi, in taluni periodi, di eccedenza del posto già attribuito al docente non di ruolo.  “14. Tutto ciò consente, dunque, di definire i seguenti principi: "Stante l' impossibilità di conversione a tempo indeterminato dei contratti annuali dei docenti non di ruolo di religione cattolica in corso, per i quali la contrattazione collettiva stabilisce la conferma al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, i medesimi rapporti proseguono, nonostante il reiterarsi di essi nel tempo e ciò in ragione dell' indirizzo della pronuncia della Corte di Giustizia in materia, secondo cui l' interpretazione del diritto interno in coerenza con i principi ### non può tradursi in ragione di pregiudizio per i lavoratori, salvo il diritto al risarcimento del danno per la mancata indizione dei concorsi triennali quali previsti dalla legge per l'accesso ai ruoli".  "Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L. 186/2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. ### con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, (poi, D. Lgs. n. 81 del 2015, art. 28, comma 2) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato".  "I contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentita altresì l'assunzione di durata infrannuale, sulla base di contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all'attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al Ministero, qualora sorga contestazione a fini risarcitoci per abuso nella reiterazione del ricorso a contratti a termine, l'onere della prova della legittimità della causale, la quale, se accertata, esclude tali contratti dal computo per l' integrazione della fattispecie del predetto abuso".  “15. Venendo al caso concreto, la Corte territoriale ha fondato l'accoglimento della domanda sulla reiterazione continua dei contratti, rimarcando in particolare come fossero mancati altri concorsi dopo il triennio di validità del primo (2004/2007), sicché si è certamente realizzato l'abuso riconnesso al mantenimento della precarietà, nei termini di cui si è detto, perché il ricorrente, dopo avere già lavorato per tre annualità, successivamente, dal 2007/2008, pur proseguendo ininterrottamente nell'insegnamento della religione cattolica, non ha potuto fruire dell' indizione dei concorsi previsti dalla legge.  “Invece, nulla di tutto quanto utile a comprovare profili di esenzione da responsabilità del Ministero emerge dalla sentenza impugnata, né dal ricorso per cassazione, fondato anzi sull'assunto delle legittimità in sé dei contratti, seppure mantenuti nell' inosservanza del sistema nella sua interezza e senza la dovuta celebrazione dei concorsi triennali. Il ricorso per cassazione va quindi disatteso, avendo fatto la Corte territoriale applicazione di regole nella sostanza non dissimili da quelle come sopra ricostruite. … .” (Cass. civ., Sez. Lav. sent. 09/06/2022 n. 18698). 
Dall'esame del sopra riferito quadro normativo, considerata la citata giurisprudenza comunitaria, costituzionale e di legittimità, la precarizzazione dei docenti non è di per sé illegittima, almeno nella misura del 30%, anche in maniera reiterata, con il limite della indizione dei concorsi di accesso ai ruoli con cadenza triennale come prevista dalla legge; altrimenti ricorrono i presupposti, da valutare comunque caso per caso, dell'illecito risarcibile nei confronti del singolo insegnante mantenuto in servizio per più di un triennio attraverso il rinnovo automatico senza soluzione di continuità (c.d.  danno eurounitario, come anche insegnato dalla Corte di Giustizia). 
Non si tratta di automatismo, ma della indicazione da parte del giudice comunitario dei parametri di liquidazione del danno, che quel giudice ritiene oggettivamente rilevabile, nel caso in cui il giudice nazionale riconosca l'illegittimità della reiterazione. 
Nel caso di specie, considerato che la ricorrente ha prestato servizio in forza di reiterati rapporti a tempo determinato, ininterrottamente negli aa. ss. dal 2009/2010 al 2024/2025 (come da attestazione dei servizi prestati resa dalla D.S. dell'I.C. “Lucatelli - ###” per gli aa. ss. 2011/12, 2012/13, 2013/14 e 2014/15 e come da stato matricolare per i restanti compresi nel periodo dall'a. s. 2009/10 al 2010/11 e dall'a. s. 2015/16 in poi fino al 2023/24, oltre all'ultimo 2024/25 come da prospetto paga allegato al ricorso e da contratto di lavoro fino al 31-8-2025 depositato il ###), che non vi è prova di alcuna ragione oggettiva dovuta ad esigenze di carattere provvisorio tale da legittimare la prolungata reiterazione senza l'indizione di procedure concorsuali periodiche per la copertura dei posti vacanti, risulta accertata l'illegittimità della reiterazione, come dedotto da parte ricorrente. 
Va quindi in primo luogo dichiarata illegittima l'apposizione del termine ai contratti intercorsi tra le parti a partire dall'1-9-2012, cioè dopo i primi 36 mesi di durata dei contratti a tempo determinato. 
Per la liquidazione del danno, conformemente alla pronuncia della Corte di ### già citata, si è in passato fatto riferimento ai parametri risarcitori tratti da sistema analogo (nel caso italiano, di cui alla L. 183/2010, art. 32, co. 5), demandando al giudice di stabilire "… un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nella L. 15 luglio 1966, 604, art. 8"; sicché, la misura "edittale" era dapprima quella prevista dalla L. n. 183 del 2010, all'art.  32, co. 5, e, dopo l'abrogazione di detto comma dal D. Lgs. n. 81 del 2015, da quella stabilita dall'art.  28, co. 2, D. Lgs. n. 81/15. 
Nell'attualità, per la liquidazione del danno, va considerato che l'art. 12 del D.L. n. 131/2024, convertito con modificazioni dalla L. n. 166/2024, ha modificato l'art. 36, co. 5, D. Lgs. n. 165 del 2001, il quale risulta ora del seguente tenore: “### specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto.”, modificando quindi in tal senso la misura “edittale” dell'indennità risarcitoria. 
Pertanto, sulla scorta della durata e del numero degli incarichi conferiti alla ricorrente (anni sedici complessivi e tredici successivi ai primi 36 mesi), appare congruo liquidare il risarcimento del danno subito nella misura di nove mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, non assoggettata a contribuzione, sulla quale decorrono gli interessi legali dal 27-2-2025 (data di notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio) fino al saldo effettivo. 
Quanto al diritto al riconoscimento della ### elettronica del docente, si deve prendere atto dei principi espressi dalla Corte di Cassazione - ### con la sentenza n. 29961 del 27-10-2023, secondo cui: “N. N. ha agito davanti al Tribunale di Taranto esponendo di essere insegnante assunto a tempo indeterminato alle dipendenze del Ministero dell'### e di avere precedentemente prestato servizio in forza di plurimi contratti di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche, per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, senza ricevere il beneficio della c.d. ### pari a 500,00 euro annui per l'acquisito di beni o servizi formativi, ai sensi dell'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015.  “Egli sottolineava come Corte di ### 18 maggio 2022 avesse ritenuto che la clausola 4 punto 1 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla ### 1999/70/CE fosse ostativa ad una normativa nazionale che riservasse al solo personale docente a tempo indeterminato il beneficio della menzionata ### e rimarcava come, ai sensi dell'art. 282 del d. lgs.  297/1994 e degli artt. 29, 63 e 64 del ### di comparto, anche i docenti precari avessero diritto alla formazione ed aggiornamento professionale.  “Con ulteriori difese il ricorrente sosteneva che il suo diritto alla percezione della ### del ### discendesse dalla clausola 6 del menzionato ### secondo cui «i datori di lavoro dovrebbero agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato a opportunità di formazione adeguate, per aumentarne le qualifiche, promuoverne la carriera e migliorarne la mobilità occupazionale» e dall'art. 14 della ### dei ### dell'### secondo cui «ogni persona ha diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione professionale e continua», mentre l'art. 21, par. 2, del Trattato per il ### dell'### secondo quanto si desumeva dall'interpretazione della Corte di ### rispetto al pregresso art. 7 del ###, era da intendere nel senso che la parità di trattamento nell'accesso alla formazione professionale non riguardava soltanto gli obblighi imposti all'istituto didattico, ma vietava altresì ogni misura atta ad ostacolare l'esercizio del diritto.  “Infine, il ricorrente affermava che il diniego di accesso alla ### si poneva in contrasto anche con i «principi generali del diritto U.E. di uguaglianza e parità di trattamento e di non discriminazione in materia di impiego e dei diritti fondamentali consacrati negli articoli 14, 20 e 21 della ### dei ### dell'### “Su tali premesse, egli insisteva perché fosse disapplicata la normativa interna in contrasto con tali principi ed in via principale fosse accertato il suo «diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “### elettronica” …. di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2016/17, 2017/18, 2018/19», con condanna del Ministero alla corresponsione del totale importo di euro 1.500,00, oltre interessi o, in via subordinata, «al riconoscimento di tale somma a titolo di risarcimento del danno in forma specifica ex art. 1218 del c.c.».  “### resistenza del convenuto Ministero dell'### e del ### il giudice del lavoro del Tribunale di Taranto pronunciava ordinanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione ex art.  363-bis c.p.c., con la quale richiedeva, sul presupposto del trattarsi di questioni non ancora definite dalla S.C., necessarie a definire il giudizio ed inoltre tali da comportare gravi difficoltà interpretative e suscettibili di porsi in numerosi giudizi, che fossero fissati i principi di diritto relativamente ai seguenti profili: - se si possa giustificare una differenziazione di trattamento in ragione della durata della supplenza nel singolo anno scolastico; - se il beneficio abbia carattere retributivo o riparatorio; - se quella derivante dalla ### sia obbligazione pecuniaria o di quale altra natura; - se abbiano rilievo i peculiari vincoli e modalità di esercizio che il ### 28 novembre 2016 pone rispetto all'esercizio del diritto da parte dei docenti di ruolo; - se i diritti del docente, in ragione della natura dell'obbligazione, siano soggetti a prescrizione quinquennale ovvero decennale.  “### di questa S.C., con provvedimento del 29.5.2023 ha assegnato la questione a questa ### per l'enunciazione dei principi di diritto.  “Fissata udienza pubblica, il ### ha depositato requisitoria scritta con cui ha concluso nel senso che: - sono discriminatorie e vanno, perciò, disapplicate in parte qua, le disposizioni di rango primario e di attuazione che escludono gli insegnanti a termine dal diritto all'assegnazione della ### ritenendo peraltro che esuli dal presente giudizio la questione del “se” e del “come” le ricadute interpretative, in riferimento alle supplenze brevi o brevissime, conseguenti all'ordinanza della Corte di ### possano eventualmente esser superate in sede di riconoscimento del diritto; - la natura retributiva dell'obbligazione va esclusa per espressa indicazione della norma di riferimento; - l'obbligazione ha natura pecuniaria, attenendo le modalità di attribuzione della ### soltanto alle modalità di messa a disposizione della somma dovuta; - la rimozione dell'effetto discriminatorio va attuata riconoscendo a favore dei docenti non di ruolo il medesimo importo assegnato ai docenti a tempo indeterminato, da impiegare negli stessi termini e con le medesime modalità; - il regime di prescrizione da applicare al diritto è quello quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., con decorrenza da quando è concretamente disponibile per l'anno scolastico di riferimento la somma annua pari al valore nominale della ### … .  “RAGIONI DELLA DECISIONE “… La discussione orale è quindi da aversi per regolarmente tenuta.  “2. Tutto ciò posto, può quindi procedersi alla disamina delle questioni di diritto sostanziale sottoposte.  “La formazione e l'aggiornamento dei docenti: norme e principi generali.  “3. ### della ### va inserito nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti scolastici.  “###. 282 del d. lgs. n. 297/1994 stabilisce, al comma 1, che «l'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente (…) inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari; come approfondimento della preparazione didattica; come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica».  “Coerentemente, secondo l'art. 63 del ### di comparto, «la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane»; la disposizione aggiunge altresì che «l'### è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio» e che tale formazione si realizza «anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale»; precisandosi poi ancora, al comma 2, l'impegno a realizzare «una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo».  “###. 64 del medesimo ### afferma poi che «la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità».  “È indubbio che il diritto-dovere formativo proclamato e ribadito dalle norme citate riguardi non solo il personale di ruolo, ma anche i precari, non essendovi nessuna distinzione in tal senso nella normativa citata.  “Consiglio di Stato, sez. VII, 16 marzo 2022, n. 1842 è stato molto chiaro in tal senso, evidenziando l'esigenza di formazione dell'intero corpo docente, di ruolo e non, necessaria per l'erogazione del servizio scolastico.  “###: la L. 107/2015.  “4. ### del sistema formativo è stato poi specificamente declinato dalla L. n. 107/2015.  “###. 1, co. 124 della L. n. 107/2015, stabilisce che «nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale» ed il principio, coerentemente con il diritto-dovere di base di cui all'art. 282 cit., non distingue tra obblighi del lavoratore ed obblighi datoriali.  “Nel prosieguo, tuttavia la norma si concentra sugli ampi obblighi datoriali esistenti in materia affermando che «le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del ### della ### 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel ### nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del ### dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria».  “###: la ### “5. È nell'ambito di tale sistema di principi che la stessa L. n. 107/2015 introduce l'istituto della ### prevedendo, all'art. 1, co. 121, che «al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. ### dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del ### nazionale di formazione di cui al comma 124» ed aggiungendo che «la somma di cui alla ### non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile».  “Un dato - onde evitare equivoci - va evidenziato, e cioè che la ### ha riguardo precipuamente al piano formativo e di aggiornamento e non a quello delle dotazioni lavorative individuali in senso stretto.  “Il riferimento ai software, ma soprattutto agli hardware, potrebbe sviare, ma anche tali strumenti vanno intesi, nel contesto di un insieme di altri strumenti di valenza palesemente culturale, nella logica di un accrescimento professionale sul piano dell'uso degli strumenti elettronici, in una fase di definitiva evoluzione in tal senso che investe anche i docenti, in specie più anziani.  “Conclusione che non è contraddetta dal disposto dell'art. 2, co. 3, d. l. 22/2020, conv. con mod. in L. 41/2020, secondo cui «in corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, potendo anche disporre per l'acquisto di servizi di connettività delle risorse di cui alla ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107».  “Infatti - essendo da escludere che chi non fosse beneficiario della ### o chi, pur essendolo, avesse già speso gli importi accreditati restasse al di fuori da quella didattica, perché evidentemente il datore avrebbe dovuto comunque sopperire rispetto alle dotazioni necessarie per tali casi - non si può certamente attribuire a quella previsione il senso di un mutamento di indirizzo dell'istituto, in ragione di tale estemporanea evenienza.  “Anche l'utilizzo per i costi di connettività a distanza non va dunque estraniato del tutto dalla ratio di fondo che resta quella di miglioramento delle conoscenze e capacità del docente e dunque formativo.  “5.1 Ciò posto, la norma di legge evidenzia due profili che fondano l'attribuzione secondo il disegno del legislatore.  “5.2 Da un lato, essa è destinata ai soli insegnanti di ruolo, manifestando un indirizzo che affonda le radici nella scelta di curare, attraverso quello strumento, la formazione ed aggiornamento del personale che rappresenta, proprio per il trattarsi di dipendenti a tempo indeterminato, la struttura di fondo attraverso cui viene fornito il servizio educativo.  “5.3 Per altro verso, la taratura di quell'importo di 500 euro in una misura “annua” e per “anno scolastico” evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima.  “### parte, anche il recente intervento normativo di cui all'art. 15 d. l. n. 69 del 2023, conv., con mod., in L. n. 103/2023, qui fuori gioco ratione temporis, sul piano sistematico conferma il riferimento annuale, essendo il beneficio esteso «per l'anno 2023» ai «docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile».  “Il nesso tra la ### e la didattica è evidenziato altresì dall'incipit della norma istitutiva, ove si dice che la ### è finalizzata a «sostenere la formazione continua dei docenti», ma vi si affianca l'aggiunta del fine di «valorizzarne le competenze professionali», il che indirizza verso un obiettivo di migliore svolgimento del servizio nella sua interezza proprio attraverso l'incremento di professionalità del personale e della didattica su base annua cui esso è stato rivolto.  “Assai significativo sul punto è altresì il fatto che la ### docente venga associata, sempre dalla norma, ad «iniziative coerenti» con il ### dell'### (c.d. PTOF), ovverosia agli strumenti programmatici destinati alla fissazione e valutazione delle priorità strategiche del sistema di istruzione (art. 1, co. 14, L. 107/2015; art. 3 d.p.r. 275/1999; art. 2, co. 3, d.p.r. 80/2013) ed alla connessione integrata tra operato dei docenti e finalità educative.  “Infine, la connessione con la didattica annua si coordina pianamente con i tempi della programmazione didattico educativa cui il singolo docente è tenuto (art. 128 d. lgs. 297/194; art. 16 d.p.r. 275/1999), sulla scorta degli indirizzi del Collegio dei ### ad individuare “annualmente” (art. 7, co. 9 e 10, d. lgs. 297/1994), anche in ragione dell'organizzazione degli assetti degli orari di lavoro (art. 29, co. 1 e co. 3, lett. A, del ### 29.11.2007) ed in riferimento alle classi affidate.  “Tale indirizzo del legislatore di sostegno alla didattica “annua” esprime chiaramente una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico.  “###, da questo punto di vista, è espressione di un ipotizzato - in disparte ogni valutazione o condivisione di merito o politica che qui non interessano - miglioramento del servizio educativo rivolto alla comunità.  “La scelta - lo si dice per esemplificare - avrebbe potuto essere anche radicalmente opposta ed indirizzata al sostegno della formazione autonoma dei docenti precari, o in equivocamente destinata a tutti ed in pari misura o quant'altro.  “### della norma è stata invece diversa, nei termini appunto di sostegno alla didattica su un piano di durata almeno annuale, ritenendosi (v. il collegamento con il ### che fosse in tal modo da perseguire l'interesse ultimo all'educazione cui anche la formazione del docente è indubbiamente finalizzata (v. anche, sul nesso tra formazione attraverso ### e servizio scolastico, Cass. 31 ottobre 2022, n. ###, con cui l'istituto è stato ritenuto da applicare anche ai c.d. “educatori”).  “5.4 È al contempo errato fare leva sulla ### come unico strumento di formazione, in ogni caso e per ogni durata dell'impegno didattico.  “### infatti - rileva il collegio - non esaurisce l'ambito dei possibili interventi formativi, essendo previsto dalle norme un più ampio novero di misure destinabili dal datore di lavoro alle varie tipologie di dipendenti, non rilevando qui - in quanto del tutto estranee alla disamina giuridica di un dato istituto - eventuali carenze nelle iniziative del Ministero datore di lavoro su tale diverso piano.  “Tali considerazioni escludono che possano avere immediato e decisivo rilievo i richiami del ricorrente a fonti eurounitarie - riepilogati nello storico di lite - riguardanti il diritto dei lavoratori alla formazione, che ovviamente non è in sé negato dall'ordinamento interno, dovendosi qui più limitatamente discutere se sia consentito riconoscere lo speciale beneficio solo ai lavoratori a tempo indeterminato.  “Il piano lavoristico.  “6. La destinazione della ### ai soli insegnanti di ruolo, che si è detto costituire uno dei profili di indirizzo del nuovo istituto, intercetta tuttavia il tema, più intrinseco alla disciplina dei rapporti di lavoro, del divieto di discriminazione dei lavoratori a termine.  “Corte di ### 18 maggio 2022, sulla premessa che il beneficio della ### attenga all'ambito delle “condizioni di impiego” (punti 35-38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva (punto 46), ha ritenuto che, in presenza di un «lavoro identico o simile» e quindi di comparabilità (punti 41-43), la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla ### 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostino ad una normativa nazionale che riservi quel beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato.  “In breve, la ### pur introdotta con quei fini generali di tutela di una certa dimensione temporale del servizio educativo, che non vanno dimenticati perché frutto di una scelta del legislatore, si interseca con il piano dei rapporti di lavoro dei singoli, con quanto ciò comporta sotto il profilo della cura della parità di trattamento in questo ambito.  “È allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all'“anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura.  “Il convergere della scelta di politica educativa e del piano lavoristico: la didattica “annua”.  “7. Quanto appena detto consente dunque di dire, muovendosi lungo i concetti propri della Corte di ### che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari.  “Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento.  “7.1 ### va allora indirizzata verso la ricerca di parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento.  “7.2 Non appaiono criteri idonei, da questo punto di vista, quelli calibrati su situazioni didattiche e lavorative del tutto particolari.  “Il riferimento va al caso del docente part time di ruolo, che ovviamente durante l'anno svolge meno giornate di lavoro, calcolate dal giudice del rinvio in centocinquanta e addirittura riducibili, secondo un calcolo elaborato nelle difese del ricorrente, a novanta giorni.  “Come si desume dall'### 446/1997, integrativa (Cass. 14 marzo 2019, n. 7320) del ### di comparto (v. ad es. art. 46 ### normativo 1994-1997) e come tale conoscibile d'ufficio, il part time settimanale, nelle sue varianti orizzontale (meno ore tutti i giorni) e verticale (lavoro solo su alcuni giorni) si tara sull'intero anno scolastico e dunque rientra nel concetto di didattica “annua” su cui si sta argomentando e che non necessariamente ricorre per qualunque tipo di supplenza.  “Quanto al part time verticale su periodi diversi, l'O.M. (art. 8, co.2, e 7, co. 2) lo ammette sulla base della «progettazione educativa di ciascuna istituzione scolastica e alla conseguente programmazione dell'attività didattica» e dunque su situazioni del tutto particolari e potenzialmente assai differenziate da caso a caso, che non consentono un'assimilazione alle supplenze conferite per la conduzione ordinaria dell'anno scolastico.  “7.3 Analogamente, non possono essere valorizzate particolari condizioni (inidoneità per motivi di salute; docenti comandati, distaccati; presa di servizio solo ad anno iniziato, come già previsto dal ### 23.9.2015 - art. 8, co. 2 - per l'a. s. 2015/2016 etc.) in cui la ### viene attribuita a docenti di ruolo nonostante essi non svolgano attualmente attività di insegnamento o non l'abbiano svolta per una parte dell'anno scolastico.  “Si tratta infatti ancora di situazioni peculiari, in cui il riconoscimento del beneficio trova fondamento sul trattarsi di docenti stabilmente inseriti nell'ambito del servizio scolastico, ma al contempo si riconnette a situazioni di fatto di solo provvisoria inattività didattica o di inizio successivo di essa, tali da escludere un idoneo paragone.  “7.4 Più in generale, un giudizio comparativo svolto su situazioni lavorative particolari finisce per astrarre completamente il raffronto da quanto sta alla base della scelta legislativa, il che non appare corretto.  “Vale a dire, la connessione dell'attribuzione della ### ad una didattica annua verrebbe ingiustificatamente alterata se ad individuare i presupposti per il godimento del beneficio bastasse una mera sommatoria di giorni numericamente pari a quelli che un certo docente, con particolari condizioni di lavoro quali il part time, deve svolgere o se addirittura il raffronto andasse verso chi non svolge al momento attività didattica o se ancora dovesse valorizzarsi, al fine di estendere a tutti il beneficio, il fatto che un docente di ruolo occasionalmente inizi a prestare servizio ad anno scolastico in corso.  “Va ricordato che, secondo la Corte costituzionale, si è in presenza di una violazione dell'art. 3 Cost.  (principio di uguaglianza) solo «qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili» (ex plurimis, Corte Costituzionale 24 luglio 2023, n. 161, con richiamo ad altri precedenti, tra cui le sentenze n. 71 del 2021, n. 85 del 2020, n. 13 del 2018 e n. 71 del 2015) ed il ragionamento comparativo deve muovere su basi analoghe.  “Lo strumento antidiscriminatorio, nella sua estrema delicatezza, non può fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali, rischiando altrimenti, attraverso un'estensione a catena di una qualsivoglia migliore tutela, di interferire in modo ingestibile sulle regolazioni complessive di un fenomeno che il legislatore tenti di impostare.  “Va dunque tenuta in debito conto anche la logica delle scelte legislative, che appunto si muovono sul piano del sostegno pieno, con la ### alla didattica “annua”, per le ragioni sopra ampiamente spiegate.  “Il ragionamento vale poi anche per i vari richiami, nelle difese del ricorrente - sopra riepilogati nello storico di lite - ad altre fonti eurounitarie che impongono parità di trattamento, analogo essendo il ragionamento da esse indotto.  “7.5 In sé inidoneo è anche il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico.  “Si tratta infatti di norme riguardanti specifici fenomeni (la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo: art. 489, co. 1, d. lgs. 297/1994, norma ora peraltro modificata; la retribuzione nei mesi estivi: art. 527 del medesimo d. lgs.; l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova), che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'”annualità” di una “didattica”.  “Semmai - ma come si dirà la questione non può essere definita in questa sede ###termine sostanzialmente analogo non possa essere recuperato per supplenze temporanee che coprano un lasso temporale pari o superiore a quello che, per quanto si va ad argomentare, giustifica il pieno riconoscimento della ### in caso di supplenze ai sensi dell'art. 4, co. 1 e 2, L.  124/1999.  “7.6 Va dunque considerato il disposto dell'appena citato art. 4, commi 1 e 2, della L. 124/1999.  “Il comma 1 di tale disposizione prevede che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto, n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo».  “Il richiamo all'“annualità” della supplenza, intesa in senso di annualità didattica è qui esplicito.  “Ma, non diversamente, il comma 2 stabilisce che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche», ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. La relazione tra supplenze e didattica annua è dunque anche qui chiaramente enunciata.  “Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.  “Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo.  “7.7 In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della “didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico-temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento.  “### del diritto interno al diritto eurounitario.  “8. ###. 1, co. 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art.  4, punto 1, dell'### “È stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'### esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'### e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019, n. ###, con richiamo a Corte di ### 8 novembre 2011, ### quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a Corte di ### 9 marzo 1978, ### in senso analogo, v., anche Corte Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984, 170).  “Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal ###, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto - dal beneficio.  “In altre parole, l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'### quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla ### ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999).  “Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio.  “8.1 Va soggiunto che una valutazione di illegittima “discriminazione” nei confronti di un lavoratore che risulti pienamente “comparabile” con altri lavoratori “avvantaggiati”, rispetto ai quali si sviluppa il raffronto, costituisce palesemente una forma di attuazione del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), fondante sia nel sistema giuridico interno che in quello eurounitario, sicché i diritti rispetto ai quali esso comporta un effetto espansivo risultano per ciò stesso incomprimibili.  “Vale pertanto il principio per cui è la garanzia di tali diritti a poter «incidere sul bilancio, e non l'equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione» (Corte Cost. sentenza n. 275 del 2016) e pertanto sono «le scelte allocative di bilancio proposte dal ### e fatte proprie dal ### a vedere «naturalmente ridotto tale perimetro di discrezionalità dalla garanzia delle spese costituzionalmente necessarie» e non viceversa (Corte Cost. sentenze n. 62 del 2020, n. 275 e n. 10 del 2016).  “Del resto, anche per le ### europee centrali, le ragioni di bilancio e di contenimento della spesa, pur costituendo uno scopo legittimo, non rispondono ai principi di proporzionalità nel momento in cui la loro applicazione determina la lesione di diritti fondamentali delle persone (vedi, Corte EDU, 7 giugno 2011, ### e altri contro ### Corte EDU, 28 ottobre 1999, ##### contro ### nonché Corte di ### 11 novembre 2014, ### punto 41; Corte di ### 24 febbraio 1994, ###.  “8.2 Deve infine rammentarsi, con rilievo per quanto attiene alla responsabilità da ritardo o ai profili risarcitori, che, secondo la Corte Costituzionale, in presenza di una ### destinata ad essere applicata direttamente, «tutti i soggetti competenti nel nostro ordinamento a dare esecuzione alle leggi (e agli atti aventi forza o valore di legge) - tanto se dotati di poteri di dichiarazione del diritto, come gli organi giurisdizionali, quanto se privi di tali poteri, come gli organi amministrativi - sono giuridicamente tenuti a disapplicare le norme interne incompatibili» (sent. n. 389 del 1989, cit.); in senso analogo, v. anche Corte di ### 9 settembre 2003, ### “### della questione pregiudiziale - rilevanza rispetto al giudizio a quo.  “9. Il tema dell'estensione ai supplenti del beneficio della ### è estremamente complesso ed articolato.  “9.1. Nel giudizio a quo il ricorrente ha agito indicando come «oggetto: il diritto degli insegnanti con contratti annuali o con contratti fino al termine delle attività didattiche» ad usufruire del beneficio della carta ### Ha poi narrato di avere prestato servizio presso il ### in forza di «plurimi contratti annuali o fino al termine delle attività di didattiche» indicando, per l'anno scolastico 2016-2017, un servizio dal 19.10.2016 al 30.6.2017, per l'anno scolastico 2017-2018 un servizio dal 23.10.2017 al 31.8.2018 e per l'anno scolastico 2018-2019 un servizio dal 28.9.2018 al 31.8.2019.  “Ciò è dunque quanto oggetto della pretesa quale in concreto dispiegata in quel giudizio.  “Si tratta quindi delle tipologie di incarichi di cui all'art. 4. co. 1 (per due anni scolastici) e co. 2 (per un anno scolastico) della L. n. 124/1999.  “È ben vero che la narrativa è imprecisa rispetto all'anno scolastico 2016-2017, in cui il primissimo periodo dal 19.10.2016 al 15.11.2016 fu svolto sulla base di un contratto “fino alla nomina dell'avente diritto” (art. 40, co. 9, L. n. 449/1997) e dunque si trattava di una supplenza temporanea.  “Tuttavia, oltre al fatto che lo stesso ricorrente presenta quell'annata come unitariamente svolta come supplenza fino al termine delle attività didattiche e che fra quel primo contratto e quello successivo non vi è alcuna discontinuità temporale, né di cattedra o posti, rimasti identici, è comunque evidente come il riconoscimento del beneficio in misura intera con riferimento al secondo contratto sia del tutto assorbente, tenuto anche conto che per l'anno scolastico 2016/2017 il diritto, secondo l'art. 5 del ### 28.11.2016, poteva essere esercitato solo dal 30.11.2016 e dunque esso è sorto in pendenza proprio di tale secondo contratto, e per intero per effetto della sua stessa stipula.  “Quindi, quanto si è detto rispetto all'attribuzione della ### del ### ai precari cui siano assegnati incarichi ai sensi dell'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999 è già in sé sufficiente a chiudere, rispetto all'an debeatur, il giudizio a quo.  “9.2 ### di rimessione fa peraltro riferimento a tesi interpretative che porterebbero ad estendere la disamina anche a supplenze brevi; spunti in tal senso vi sono poi nel provvedimento del ### e, quanto alle supplenze brevissime, anche nella requisitoria del ### e le parti hanno svolto difese ad ampio spettro.  “Il decreto del ### di assegnazione a questa ### fa riferimento all'assenza di pronunce della S.C. che risolvano la questione «in tutti i profili dianzi evidenziati», ma fa preciso riferimento al fatto che essa sia «rilevante ai fini della definizione del giudizio di merito».  “9.3 Il tema va misurato con la normativa processuale di riferimento.  “###. 363-bis, comma 1, c.p.c., individua, quali condizioni per la proposizione del rinvio il fatto che: «1) la questione è necessaria alla definizione anche parziale del giudizio e non è stata ancora risolta dalla Corte di cassazione; 2) la questione presenta gravi difficoltà interpretative; 3) la questione è suscettibile di porsi in numerosi giudizi».  “Proposta la questione è stabilito quindi che «il primo presidente, ricevuta l'ordinanza di rinvio pregiudiziale, entro novanta giorni assegna la questione alle sezioni unite o alla sezione semplice per l'enunciazione del principio di diritto, o dichiara con decreto l'inammissibilità della questione per la mancanza di una o più delle condizioni di cui al primo comma» (comma 3).  “9.4 Ciò posto, il collegio ritiene di dover calibrare il proprio operato sul presupposto, esplicitato dalla norma, che la questione da dirimere deve risultare «necessaria alla definizione anche parziale del giudizio» (art. 363-bis, co. 1, n. 1, c.p.c.), con dato rafforzato dall'ulteriore previsione che il principio di diritto è destinato ad essere «vincolante nel procedimento nell'ambito del quale è stata rimessa la questione» (art. 363-bis, u. c.). … .  “Il principio di diritto sulla spettanza della ### “10. Iniziando, dunque, dal profilo riguardante il tema della spettanza della ### quanto si è in precedenza argomentato porta a concludere che, a chi sia stato incaricato di supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, della L. n. 124/1999, essa effettivamente spetti ed in misura piena e tale conclusione è, come si è detto, sufficiente per quanto necessario alla definizione del giudizio da cui è scaturito il rinvio pregiudiziale.  “Il tema delle supplenze temporanee sollecita, del resto, valutazioni ulteriori sul piano del diritto eurounitario.  “Vi può essere infatti da apprezzare quale sia la relazione tra le ragioni obiettive di politica scolastica perseguite dal legislatore interno nei termini sopra descritti e la minore o maggiore durata del rapporto di lavoro, considerando altresì il fatto che l'ordinamento non prevede quel beneficio come unica possibile misura formativa.  “Non potendosi poi trascurare, proprio in una tale logica di valutazione non parcellizzata, che l'art.  6 dell'### prevede che è «nella misura del possibile» che i datori di lavoro sono indirizzati ad agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato a opportunità di formazione adeguate, per aumentarne le qualifiche, promuoverne la carriera e migliorarne la mobilità occupazionale, il che evidentemente apre, nella complessità anche finanziaria del sistema scolastico, ad inevitabili distinguo e diversificazioni.  “La complessità di tali ulteriori temi ed i possibili dubbi sul piano del diritto unionale, così come l'articolarsi di tali questioni su scenari che sono totalmente estranei al giudizio a quo consiglia pertanto di non affrontare qui i diversi profili del se, nei casi di supplenze temporanee, non spetti nulla oppure si applichi una regola pro rata temporis (art. 4, punto 2, dell'###, tale da ricalibrare la misura del beneficio in ragione del ridursi dei periodi di insegnamento e dell'incidenza di esso sulla didattica; oppure, ancora se, qualora si debba giungere ad un riconoscimento pro rata, esistano durate talmente minime dei rapporti che, sempre ed in ogni caso, escludano qualsivoglia attribuzione.  “Per analoghe ragioni di estraneità al giudizio a quo, e per alcuni tratti di possibile complessità che meritano di essere verificati all'eventuale sorgere dello specifico contenzioso, resta fuori dall'ambito del decidere la possibilità di assimilare estensivamente alla didattica “annuale”, di cui all'art. 4, co.  1 e 2 della L. 124/1999, il caso in cui la sommatoria di supplenze temporanee sia tale da completare un periodo pari a quello minimo proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività di didattiche; così come resta parimenti al di fuori la questione sulla rilevanza delle “ore” svolte, perché comunque il ricorrente ha avuto complessivamente assegnate, negli anni di riferimento e per l'intera durata del periodo, diciotto ore o più.  “La natura del diritto e delle obbligazioni.  “11. Il provvedimento di rimessione richiede esplicitamente indicazioni sulla natura dell'obbligazione, sia sotto il profilo della sua natura retributiva o riparatoria, sia sotto il profilo del trattarsi o meno di obbligazione pecuniaria e, ad ampio spettro, sulle modalità di soddisfazione.  “Si tratta dunque di profili, sinteticamente richiamati anche nel provvedimento del ### su cui va portata l'attenzione.  “###: obbligazione di pagamento a scopo vincolato.  “12. Deve muoversi intanto dalla struttura dell'obbligazione.  “In proposito va fatto riferimento alla norma di legge e, con essa, al ### 28 novembre 2016 che vi ha dato esecuzione e che, avendo sostanzialmente ridisegnato il sistema del precedente ### è in ogni caso destinato a regolare i provvedimenti di tutela giudiziaria sui diritti rivendicati che, venendo emessi all'attualità, non possono che ricalcare quelle forme.  “Il menzionato ### detta le disposizioni generali per il riconoscimento della ### richiesta come tale dalla legge istitutiva, nelle forme di un diritto ad acquistare beni coerenti con le indicazioni della norma primaria.  “A tale fine è previsto che la ### è realizzata in forma di applicazione web, attraverso un sistema che, utilizzabile mediante accesso alla rete ### attraverso una piattaforma informatica dedicata, prevede l'iscrizione e la registrazione sia dei docenti che degli esercenti, ovverosia dei venditori dei beni o fornitori dei servizi.  “Tale sistema genera un codice di acquisto o buono a favore del docente, per i beni o servizi da lui prescelti, che l'esercente può accettare solo per prodotti coerenti con il disposto normativo.  “In seguito all'acquisto, all'esercente è riconosciuto un credito di pari importo nei confronti del Ministero o, meglio, di chi (v. Consap) provvede per esso alla liquidazione.  “12.1 Il collegio ritiene che la pur complessa struttura dell'operazione, non porti a discostare la stessa da un'obbligazione, sotto il profilo sostanziale, di pagamento.  “La norma primaria fa riferimento all' «acquisto» di beni o servizi da parte del docente, ed è il pagamento di tale acquisto che è effettuato dal Ministero o da chi per lui.  “### ha nella sostanza l'effetto di rendere giuridicamente disponibile al docente l'importo necessario a pagare l'acquisto da lui eseguito presso l'esercente e dunque è finalizzata all'ottenimento, pur se attraverso un complesso meccanismo attuativo e di finanziamento, di una somma di denaro che il terzo (il Ministero o chi per lui) mette a disposizione nell'interesse del docente-acquirente, in una sorta di espromissione (art. 1272 c.c.) o di adempimento del terzo (art.  1180 c.c.), classificazioni ulteriori che però qui non interessano, data la completezza ed autonomia della disciplina specifica.  “Nonostante le forme proprie dei nostri tempi e dell'evoluzione telematica, ciò cui mira l'obbligazione è comunque l'ottenimento in favore del docente di un importo in numerario, da accreditare in pagamento del suo acquisto e ciò basta, come in sostanza argomentano sia il giudice remittente, sia il ###, a ritenere la natura pecuniaria e di pagamento.  “Tutto il complesso nesso di obblighi finalizzati ad ottenere quel risultato è in sostanza, come rileva ancora il giudice remittente, puramente strumentale, senza che ne resti alterata la natura ultima della prestazione.  “Il profilo del pagamento non esaurisce tuttavia le particolarità dell'obbligazione in esame.  “12.2 ### operazione è infatti condizionata dalla destinazione di quella somma a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri.  “Tale scopo o funzione sono assolutamente qualificanti, perché, attribuendo al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali.  “12.3 Inoltre, si rileva che, ai sensi dell'art. 6, co. 2 del ### 28 novembre 2016 (ma v. anche art.  2, co. 5, del precedente ### 23 settembre 2015), la cessazione dal servizio per qualsiasi causa comporta che «la ### non è più fruibile» e quindi si realizza l'estinzione del diritto a utilizzare gli importi eventualmente ancora non consumati dal docente.  “Poiché la cessazione del servizio può avvenire per ragioni del tutto indipendenti da responsabilità del docente, ciò attesta il necessario obiettivo collegamento della fruizione in concreto del diritto con una prestazione didattica o quanto meno con un'esigenza formativa tuttora funzionale al sistema scolastico.  “12.4 In effetti, mentre il sorgere del diritto è connesso strettamente dal sistema allo svolgimento di attività di didattica nell'anno di riferimento, l'esercizio di tale diritto può essere spalmato anche sull'anno successivo.  “Ciò assicura strutturalmente il nesso tra ### e didattica, ma poi consente al docente margini di scelta temporale nella fruizione del bonus.  “Resta dunque la ratio di fondo di sostegno alla didattica annua - lo si dice per evidenziare anche da questo punto di vista il persistere della coerenza di sistema - ma semplicemente si assicura al beneficiario una qualche flessibilità al fine di consentire la miglior utilizzazione del beneficio.  “###: la natura retributiva o meno.  “13. Quanto si è detto consente di sgomberare il campo, almeno ai fini che qui rilevano, dal tema della natura “retributiva” o “riparatoria” su cui fa leva l'ordinanza di rimessione.  “Già la legge esclude che l'accredito abbia natura retributiva a fini fiscali.  “La classificazione astratta del beneficio non è poi realmente necessaria per quanto qui interessa, ovverosia per stabilire le modalità di adempimento e dunque non va ulteriormente approfondita.  “Quella in esame è obbligazione sui generis, con le caratteristiche di cui si è detto, e tanto basta per i fini che qui interessano.  “### di adempimento.  “14. Il tema, sollecitato dalle conclusioni assunte in via principale nel giudizio a quo, è quello di una domanda di attribuzione in forma specifica della ### “### principi generalissimi del diritto delle obbligazioni, il diritto all'adempimento sussiste fino a quando la prestazione sia possibile, a meno che risulti venir meno l'interesse cui essa è funzionale.  “Di converso, l'impossibilità di quell'adempimento o il venir meno di quell'interesse convertono il diritto all'adempimento in diritto al risarcimento del danno.  “### la possibilità di adempimento.  “15. Iniziando dal tema dell'impossibilità, essendo la ### tuttora esistente come istituto ed essendo stata, anzi, estesa dal legislatore per il 2023 ai supplenti “annuali” (d. l. n. 69 del 2023 cit.), non vi è ragione per dubitare che essa possa funzionare - almeno in oggi - anche rispetto a periodi pregressi.  “Né è verosimile pensare ad impedimenti ad esercitare in quel modo il proprio diritto, trattandosi semplicemente di consentire l'accesso ad una piattaforma informatica ed al sistema di provvista per gli acquisti che ne consegue.  “Come giustamente rileva il giudice del rinvio è del tutto conforme ai doveri del debitore «che questi dia accesso al portale» agli aventi diritto «al fine di provvedere al pagamento ### di quanto ad essi dovuto».  “### la persistenza degli interessi a fondamento dell'obbligazione “di scopo”.  “16. Nel valutare il tema dell'interesse rispetto all'adempimento dell'obbligazione oggetto del contenzioso deve muoversi dal richiamo, dal lato datoriale, alla natura “continua” del diritto-dovere alla formazione ed aggiornamento ed all'inserirsi di esso nel contesto di una ormai conclamata unitarietà non solo tra pre-ruolo e ruolo (Cass. 28 novembre 2019, n. ###), ma anche del periodo pre-ruolo in sé considerato (Cass. 7 novembre 2016, n. 22558).  “Ciò porta a ritenere che la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo.  “Di converso, in tali casi, non viene meno neanche l'interesse datoriale ad adempiere con quelle modalità, proprio perché l'inserimento dell'insegnante nel sistema educativo giustifica anche l'attribuzione successiva del beneficio in relazione al permanere di esigenze formative.  “Si è del resto già detto che il sistema, mentre riconnette il sorgere del diritto alla concomitanza con l'attività didattica, consente poi un esercizio dilazionato di esso, che, nel caso fisiologico del regolare accredito in corso di anno scolastico, permette la fruizione entro l'anno scolastico successivo.  “Si deve allora valutare quale sia il funzionamento del sistema nel caso in cui l'attribuzione tempestiva non vi sia stata, caso che è poi quello dei precari, cui la norma interna non riconosceva il diritto.  “16.1 Va in proposito considerato, come si è già detto al punto 12.3, che la cessazione dal servizio, ai sensi dell'art. 3, co. 2, del ### del 2016, è causa di estinzione del diritto a fruire del beneficio, per ragioni intrinsecamente connesse con la struttura dell'obbligazione “di scopo”.  “Tuttavia, nel valutare tale evenienza rispetto al personale precario, la nozione di “cessazione” va evidentemente adattata, perché altrimenti si dovrebbe dire che, con la cessazione della supplenza, cessando anche il servizio, non resti altro percorso che quello risarcitorio.  “Così però non è e lo dimostra - a fini argomentativi - il sopravvenuto d. l. 69/2023, cit.  “Infatti, l'art. 15 di tale d. l. consente l'accesso alla ### a chi non è di ruolo.  “Poiché la ### può comunque essere utilizzata nell'arco del biennio, ciò significa che, se anche, nell'anno successivo, a quel docente non fosse attribuita una supplenza, egli potrebbe ancora fruire di quanto accreditato in suo favore.  “Ciò è conseguenza del fatto che la cessazione della supplenza di regola non significa uscita dal sistema scolastico.  “Analogamente, l'effetto estintivo, nel caso di docenti precari a cui la ### non sia stata tempestivamente attribuita, va definito in modo diverso.  “Il ragionamento va condotto tenendo conto appunto del nesso tra ### e formazione.  “Tale nesso, se, per i docenti di ruolo, giustifica l'estinzione del diritto alla fruizione del bonus quando il servizio venga meno, nel caso di docenti precari cui la ### non sia stata attribuita tempestivamente, impone di connettere l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita di essi dal sistema scolastico.  “È infatti in quel momento che si verifica il venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione che governa appunto il momento estintivo del diritto alla fruizione delle utilità conseguenti all'attribuzione della ### “16.2 Quindi, se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla ### resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo.  “Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla ### sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico.  “In tal caso resta solo il diritto al risarcimento del danno, di cui si dirà più in dettaglio con riferimento al caso di cui al giudizio a quo.  “16.3 Dunque, in presenza di tali condizioni di permanente inserimento nel sistema scolastico, va riconosciuta l'azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della ### per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame.  “### finale, tra l'altro, coincide con quello fatto proprio da buona parte della giurisprudenza di merito nota, oltre che con la richiesta formulata in via principale dall'odierno ricorrente e con le argomentazioni sul punto del ###, ove si afferma che la rimozione della discriminazione è da assicurare riconoscendo «il medesimo importo … da impiegare negli stessi termini e secondo le medesime modalità».  “Il principio di diritto qui inevitabilmente - lo si dice per coerenza rispetto a quanto precisato sul piano processuale al punto 9 - va esteso oltre l'ambito del giudizio a quo, in quanto altrimenti non si riescono a delineare con sufficiente chiarezza i tratti essenziali dell'assetto giuridico del particolare fenomeno oggetto del contenzioso.  “###: le condizioni di cui al ### “17. Il giudice del rinvio chiede anche di chiarire i rapporti tra il diritto alla ### quale riconosciuto ex post ed alcune delle regole di esercizio del corrispondente diritto previste rispetto ai casi di fisiologico riconoscimento in corso di rapporto.  “17.1 Intanto è da escludere che il diritto degli assunti a tempo determinato possa essere paralizzato dal rilievo dell'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda al datore di lavoro.  “È vero che il sistema prevede una registrazione sulla piattaforma web (art. 3, co. 2 del ###, sulla base di un'autenticazione attraverso il ### pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese, denominato «### (art. 5, co. 1, e 3, co. 2, del ###.  “Si tratta però solo di modalità che condizionano in concreto l'esercizio del diritto, ma non di regole che onerino di una qualche formale istanza.  “Anche perché, evidentemente, i docenti non di ruolo non avrebbero certamente ottenuto dal sistema una valida autenticazione, visto che il Ministero nega l'esistenza di un loro diritto in proposito.  “17.2 Quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, su cui parimenti si interroga il giudice del rinvio, è evidente che essa non può operare per fatto del creditore.  “Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della ### docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice.  “### di risarcimento.  “18. Il caso di specie permette di definire anche un ulteriore aspetto.  “Le conclusioni assunte nel giudizio di merito sono infatti nel senso, in via principale, di una condanna del Ministero all'adempimento dell'obbligazione attraverso l'attribuzione di 500,00 euro «tramite la ### (v. anche, oltre alle conclusioni, il punto V, primo periodo, del ricorso di primo grado) e, in via subordinata, al risarcimento - indicato in forma specifica, ma tale da comprendere ipso iure il risarcimento per equivalente (Cass. 30 aprile 2021, n. 11438; Cass. 18 gennaio 2002, n. 552).  “Come si è detto, per chi non sia più interno al sistema scolastico l'unica azione è quella risarcitoria.  “Tale distinguo attiene al merito e dunque, come da principi tradizionali e consolidati del diritto processuale, non può che essere valutato al momento della pronuncia su di esso.  “Però, se è vero che oggi il ricorrente è in ruolo e dunque avrebbe diritto all'attribuzione in forma specifica con l'azione di adempimento chiesta in via principale, non si può tuttavia sapere quali saranno le sue condizioni quando si dovrà pronunciare sul merito, in quanto egli potrebbe appunto essere fuoriuscito dai ruoli.  “Pertanto, poiché la domanda subordinata abbraccia anche quell'ulteriore ipotesi, è anche su di essa che va portata la definizione dei principi di diritto.  “18.1 Quello che si manifesta, in proposito, è un pregiudizio a sfumature plurime, pur nella pochezza economica.  “Si tratta infatti, in tal caso, di un insieme di possibili esborsi (spese di formazione sostenute autonomamente con l'acquisto a tal fine di beni o servizi), di possibili perdite di chances formative e di una possibile menomazione non patrimoniale della professionalità, salvo altro.  “Il pregiudizio va allegato da chi agisca, come da principi generali, per quanto, oltre alla possibilità di prova di esso in via presuntiva, vada ammessa la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi) ed entro il massimo pari al valore della ### che sarebbe spettato, salva la prova, a quel punto specifica, di un qualche concreto maggior pregiudizio.  “La prescrizione: misura del periodo.  “19. Nel valutare la questione sulla prescrizione deve intanto richiamarsi la natura pecuniaria dell'obbligazione, quale sopra ritenuta.  “Ciò consente di riportare la stessa alla fattispecie di cui all'art. 2948, n. 4 c.c. relativa appunto a ciò che deve “pagarsi”.  “Quanto al punto - in sé più delicato - della periodicità, quale tratto qualificante per l'applicazione della prescrizione breve, la valutazione non può avere riguardo al fatto che, rispetto al singolo docente, la maturazione del diritto si abbia in ragione di un singolo anno scolastico.  “Ci si deve riferire, in proposito, ai principi che ispirano il risalente orientamento per cui «criterio informatore della disciplina della prescrizione dei crediti previsti dal n. 1 al n. 4 dell'art. 2948 cod.  civ. è quello di liberare il debitore dalle prestazioni scadute, non richieste tempestivamente dal creditore, quando le prestazioni siano periodiche in relazione ad un'unica causa», sicché tipiche prestazioni periodiche sono quelle relative alle retribuzioni e ad altri emolumenti, da pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi in dipendenza del rapporto di lavoro, che ne costituisce «l'unica causa solutoria … non influendo sul suo decorso la saltuarietà o meno della prestazione lavorativa» (Cass. 4 dicembre 1982, n. 6615 e, poi, Cass. 11 gennaio 1988, n. 108).  “In breve, il pagamento “di scopo” di cui consiste la ### deve essere assicurato annualmente dal Ministero ai docenti che ne abbiano diritto e rispetto a ciò è dato meramente occasionale che per taluni di essi ed in particolare per chi non è di ruolo, vi sia saltuarietà nella maturazione o meno dei presupposti del credito.  “### canto questa Corte ha già affermato, ed il principio deve essere qui ribadito, che la domanda di adempimento contrattuale proposta dall'assunto a tempo determinato e fondata sulla clausola 4 dell'### allegato alla direttiva 1999/70/CE soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta, il che comporta l'applicazione del termine quinquennale, non decennale, di prescrizione. Diversamente, si verificherebbe una discriminazione «alla rovescia», nel senso che al dipendente assunto a termine finirebbe per essere riservato un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto per il lavoratore comparabile (Cass. 28 maggio 2020, n. 10219).  “19.1 La prescrizione della domanda risarcitoria, quando ad essa si possa ricorrere, non può che essere di durata decennale, come da principi generali in tema di responsabilità contrattuale.  “Né si può estendere il termine quinquennale previsto per la responsabilità dello Stato in attuazione di direttive euro unitarie dall'art. 1, co. 43, L. 183/2012, in quanto, anche per ciò che si andrà subito a dire di seguito, il principio di pari trattamento, rispetto alle supplenze annue, è di diretta applicazione e dunque il caso è diverso da quello di cui alla norma citata, in cui si fa riferimento alla mancata trasposizione di norme eurounitarie non immediatamente efficaci.  “### la decorrenza.  “20. Come si è appena detto, il diritto dei docenti titolari di supplenze annuali nei termini di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999 è da riconoscere sulla base di un'applicazione diretta, con disapplicazione parziale del diritto interno confliggente, della norma eurounitaria dell'art. 4 dell'Allegato all'### “Ciò significa che il privato poteva agire ab origine in forza della norma eurounitaria e che, di converso, la P.A. era parimenti tenuta a dare applicazione, in forza di quell'efficacia diretta, alla norma stessa (Corte di ### 9 settembre 2003, ### punto 49).  “20.1 Da ciò deriva che la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L.  124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al ### del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio.  “20.2 Il diritto al risarcimento del danno in favore del docente che sia fuoriuscito dal sistema scolastico decorre dalla data in cui il danno, con la cessazione dal servizio, ha acquisito attualità.  “Ritiene peraltro il collegio di dover precisare che se, nelle more, vi sia stata, in pendenza del rapporto, prescrizione dell'azione di adempimento ancora esperibile, nessun ristoro potrebbe essere richiesto, perché l'estinzione del diritto verificatasi per l'inerzia del titolare nel rivendicare l'adempimento in forma specifica, non può che comportare anche la perdita del diritto al risarcimento.  “P.Q.M.  “La Corte, pronunciando sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, enuncia i seguenti principi di diritto: “1) ### di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero.  “2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.  “3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della ### salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.  “4) ### di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della ### si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica; la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della ### stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.” (Corte di Cass. Sez. Lav. n. 29961 del 27-10-2023). 
Conseguentemente, alla luce delle produzioni documentali effettuate dalla ricorrente (stato matricolare e ultimo contratto di lavoro stipulato), si deve riconoscere il diritto all'attribuzione in favore della medesima della ### per l'aggiornamento e la formazione di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/15 dell'importo nominale complessivo di € 2.000,00, in relazione agli aa. ss.  dal 2019/2020 al 2022/2023, come richiesti. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, escluso il compenso relativo alla fase istruttoria, non espletata (essendo la discussione avvenuta nella medesima udienza di comparizione delle parti). 
Gli importi delle spese sono stati determinati operando la riduzione del 50% di cui all'art. 4, 1° co., D. M. 10-3-2014 n. 55 e s.m.i., considerati le caratteristiche, l'urgenza ed il pregio dell'attività prestata, l'importanza, la natura, la difficoltà ed il valore della controversia, le condizioni soggettive del cliente, i risultati conseguiti, il numero e la complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.  PQM Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da ### nei confronti del MINISTERO dell'### e del ### come sopra rappresentato, con ricorso depositato il ###, nella contumacia del convenuto, ogni ulteriore domanda ed allegazione respinta, così provvede: 1) dichiara illegittima l'apposizione del termine ai contratti intercorsi tra le parti a partire dall'1-9- 2012 e condanna il Ministero convenuto, come sopra rappresentato, al risarcimento del danno subito dal ricorrente in misura pari a 9 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali dal 27-2-2025 al saldo effettivo; 2) accertato il diritto della ricorrente, disapplicata la normativa in contrasto con l'art. 4 dell'### allegato alla ### n. 1999/70/CE, in accoglimento del ricorso, condanna il Ministero convenuto, come sopra rappresentato, all'attribuzione in favore del suddetto della ### per l'aggiornamento e la formazione di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/15 dell'importo nominale complessivo di € 2.000,00, in relazione agli aa. ss. dal 2019/2020 al 2022/2023, da utilizzare con le medesime modalità previste dalle disposizioni vigenti in relazione ai docenti di ruolo; 3) condanna il Ministero convenuto, come sopra rappresentato, al pagamento in favore della ricorrente delle spese processuali, liquidate in complessivi € 2.000,00 per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese vive sostenute, pari ad € 259,00, al rimborso forfettario delle spese generali, CAP ed IVA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. 
Fissa in 60 giorni il termine per il deposito della sentenza.  ### 27-5-2025 

IL GIUDICE
dott.ssa ### n. 175/2025


causa n. 175/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Germana Russo

M
3

Tribunale di Catanzaro, Sentenza n. 113/2026 del 17-01-2026

... l'importo di € 1.071 e ### € 525 e hanno perso la chance contrattuale di vendita del terreno al prezzo di € 6.000. Gli attori, poi, avrebbero patito un danno non patrimoniale (danno all'immagine e danno da stress) per la notifica di cartelle esattoriali e avvisi di accertamento). ### è rimasta contumace sebbene regolarmente citata. La causa è stata istruita documentalmente e oralmente, con l'escussione dei testi ### e ### che hanno riferito sulle circostanze inerenti al danno patrimoniale da perdita di chance contrattuale subito dagli attori. Va in primo luogo esaminata la domanda di condanna alla “regolarizzazione della proprietà”, volta, cioè, come chiarito in citazione, non alla restitutio in integrum, ma all'emanazione di un provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis d.p.r. 327/2001. Relativamente a tale domanda, ritiene il Tribunale che la giurisdizione spetti al g.a. e non al giudice ordinario. In proposito, occorre infatti osservare quanto segue. Il rimedio della c.d. “acquisizione sanante” è disciplinato dall'art. 42 bis d.p.r. 380/2001, il quale stabilisce, al comma 1, che “### gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile (leggi tutto)...

testo integrale

R.G. 1352/2023 Tribunale Ordinario di ### persona del giudice ### all'esito dell'udienza del 17.11.2025, tenutasi in forma cartolare, viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti, ha emesso la seguente ### art. 281 sexies c.p.c.  ### c.f. ###, e #### c.f. come indicato in citazione, difesi dall'Avv.  #### ATTORI e ### c.f. ### CONVENUTA CONTUMACE RAGIONI DELLA DECISIONE Gli attori hanno citato in giudizio la ### chiedendo ordinarsi alla convenuta di procedere alla regolarizzazione della proprietà della porzione di terreno occupata dal serbatoio idrico individuata come p. 1006, sub 1, al f. 22 del Catasto del Comune di ### e condannarsi la convenuta al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, conseguenti all'inerzia nel procedere alla regolarizzazione. 
A sostegno delle esposte conclusioni, gli attori hanno allegato di essere proprietari del terreno agricolo sito nel Comune di #### al f. 22 p. 150 (dante causa ###. 
Su detto terreno la ### aveva apposto un serbatoio idrico occupando parte dell'immobile sine titulo, e l'occupazione del terreno non è mai stata regolarizzata. 
A causa dell'inerzia della ### il dante causa ha dovuto corrispondere a titolo di mancato pagamento dell'ICI sulla porzione occupata dal serbatoio l'importo di € 1.071 e ### € 525 e hanno perso la chance contrattuale di vendita del terreno al prezzo di € 6.000. 
Gli attori, poi, avrebbero patito un danno non patrimoniale (danno all'immagine e danno da stress) per la notifica di cartelle esattoriali e avvisi di accertamento).  ### è rimasta contumace sebbene regolarmente citata. 
La causa è stata istruita documentalmente e oralmente, con l'escussione dei testi ### e ### che hanno riferito sulle circostanze inerenti al danno patrimoniale da perdita di chance contrattuale subito dagli attori. 
Va in primo luogo esaminata la domanda di condanna alla “regolarizzazione della proprietà”, volta, cioè, come chiarito in citazione, non alla restitutio in integrum, ma all'emanazione di un provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis d.p.r.  327/2001. 
Relativamente a tale domanda, ritiene il Tribunale che la giurisdizione spetti al g.a. e non al giudice ordinario. 
In proposito, occorre infatti osservare quanto segue. 
Il rimedio della c.d. “acquisizione sanante” è disciplinato dall'art. 42 bis d.p.r.  380/2001, il quale stabilisce, al comma 1, che “### gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo forfetariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore venale del bene.”. 
Si tratta, quindi, di un istituto che consente all'amministrazione che ha occupato sine titulo un bene per scopi di pubblica utilità di disporne l'acquisizione al proprio patrimonio indisponibile.  ### di Stato, nel chiarire che l'obbligo di provvedere della p.a. sussiste a prescindere dall'istanza del privato, ha precisato che “Nei casi di illecita apprensione materiale di immobili, in presenza di comportamenti assunti in violazione delle disposizioni previste dal d.P.R. n. 327 del 2001 e comunque in assenza di formale provvedimento di esproprio, l'amministrazione procedente resta infatti sempre obbligata a porre rimedio alla situazione contra ius venutasi a determinare, attivandosi per rendere la situazione di fatto conforme a quella di diritto mediante la formazione del presupposto titolo giuridico. ###, in alternativa alla restitutio in integrum, prevede a tal fine l'istituto dell'acquisizione sanante che condensa uno actu il procedimento espropriativo, riconducendo, con efficacia ex nunc, nell'alveo della legalità la condotta acquisitiva posta in essere sine titulo. 
Naturalmente è rimessa alla valutazione discrezionale dell'amministrazione procedente la scelta tra la restituzione dell'immobile illecitamente appreso e l'avvio del procedimento speciale finalizzato alla motivata adozione del titolo giuridico necessario a poterne disporre pleno iure ma certamente l'amministrazione è tenuta a provvedere d'ufficio al fine di porre rimedio all'illecito posto in essere che, come noto, ha effetti permanenti. Pertanto, una volta scaduti i termini del decreto di occupazione di urgenza e, in ogni caso, quelli per la valida adozione del provvedimento espropriativo, il possesso dell'immobile diviene illecito e sorge automaticamente l'obbligo di porre rimedio agli effetti di un comportamento divenuto contra ius mediante avvio, d'ufficio, del procedimento di acquisizione sanante, laddove l'amministrazione escluda la restituzione dell'immobile …” (C.d.S., sentenzaa 9120/2025). 
Ferma la sussistenza dell'obbligo di provvedere, è però evidente che la pubblica amministrazione non sia vincolata relativamente al quomodo; non sia, cioè, vincolata ad adottare il provvedimento di acquisizione sanante (né, specularmente, alla restituzione del bene, potendo procedere alla scelta di provvedere ai sensi dell'art. 42 bis d.p.r. 327/2001). 
La scelta tra le due condotte implica, come chiarito dal richiamato art. 42 bis, comma 1, d.p.r. 327/2001 e dalla giurisprudenza amministrativa richiamata, una valutazione discrezionale degli interessi in conflitto, relativamente alla quale il comma 4 del d.p.r.  42 bis, a tutela del privato proprietario, pone uno stringente e peculiare obbligo motivazionale stabilendo che “Il provvedimento di acquisizione, recante l'indicazione delle circostanze che hanno condotto alla indebita utilizzazione dell'area e se possibile la data dalla quale essa ha avuto inizio, è specificamente motivato in riferimento alle attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che ne giustificano l'emanazione, valutate comparativamente con i contrapposti interessi privati ed evidenziando l'assenza di ragionevoli alternative alla sua adozione;”. 
Le conseguenza di quanto osservato in punto di giurisdizione è evidente: la posizione giuridica del privato di fronte alla pubblica amministrazione che abbia occupato illecitamente un immobile per scopi di interesse pubblico (come nel caso di specie) ha chiara natura di interesse legittimo, proprio perché la pubblica amministrazione può scegliere, sulla scorta di una valutazione discrezionale degli interessi in conflitto, se procedere alla restituzione dell'area ovvero se procedere ai sensi dell'art. 42 bis d.p.r.  327/2001. 
Ed è ancor più evidente che la posizione del privato sia di interesse legittimo laddove, come nel caso di specie, questi chieda non già la restituzione del bene, ma l'adozione di un provvedimento ex art. 42 bis, che, come visto, passa necessariamente per una valutazione discrezionale dell'amministrazione e, quindi, per l'esercizio di un potere pubblico. 
Da ciò la giurisdizione del giudice amministrativo relativamente alla domanda di condanna alla “regolarizzazione della proprietà”. 
Trattandosi di questione di esclusiva rilevanza processuale e di puro diritto, non occorre stimolare il contraddittorio ai sensi dell'art. 101, comma 2 (cfr. Sez. 3 - , Ordinanza 6483 del 11/03/2025 (Rv. 674227 - 01); ### 3 - , Sentenza n. 822 del 09/01/2024 (Rv.  670057 - 01). 
Questo giudice è invece dotato di giurisdizione in relazione alla domanda di risarcimento dei danni derivanti dall'occupazione sine titulo, in adesione al condivisibile principio di diritto affermato dalla S.C. per cui “In tema di espropriazione, nell'ipotesi di cd. sconfinamento, che ricorre qualora la realizzazione dell'opera pubblica abbia interessato un terreno diverso o più esteso rispetto a quello considerato dai presupposti provvedimenti amministrativi di approvazione del progetto, la dichiarazione di pubblica utilità, pur emessa, è riferibile ad aree diverse da quelle di fatto trasformate, sicchè l'occupazione e/o trasformazione del terreno da parte della P.A. si configura come un comportamento di mero fatto, perpetrato in carenza assoluta di potere, che integra un illecito a carattere permanente, lesivo del diritto soggettivo (cd. occupazione usurpativa), onde l'azione risarcitoria del danno che ne è conseguito rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, a nulla rilevando l'art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001, introdotto dal d.l. n. 98 del 2011, conv., con modif., dalla l. n. 111 del 2011, sulla cd. acquisizione sanante: tale norma, infatti, disciplina i presupposti per l'adozione del relativo provvedimento e la misura dell'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale conseguente alla perdita definitiva dell'immobile, risultando, quindi, ininfluente in ordine ai criteri attributivi della giurisdizione sulle domande di risarcimento da occupazione “sine titulo” (### U - , Ordinanza n. 25044 del 07/12/2016 (Rv. 641778 - 01). 
Pur vertendosi in tema di giurisdizione esclusiva, infatti, in cui sono attribuiti alla cognizione del giudice amministrativo anche i diritti soggettivi “concernenti l'esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediatamente all'esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche amministrazioni.” (art. 7 c.p.a.), il comportamento della p.a. che occupi un immobile in assenza di qualunque provvedimento costituisce un comportamento di mero fatto e la posizione del privato non può essere devoluta alla cognizione del giudice amministrativo neppure nelle ipotesi di giurisdizione esclusiva (cfr. Corte Cost. 191/2006, per cui “i principi sopra esposti - peraltro già enunciati da questa Corte con la sentenza n. 204 del 2004 - comportano che deve ritenersi conforme a ### la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie relative a “comportamenti” (di impossessamento del bene altrui) collegati all'esercizio, pur se illegittimo, di un pubblico potere, laddove deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima la devoluzione alla giurisdizione esclusiva di “comportamenti” posti in essere in carenza di potere ovvero in via di mero fatto.”). 
Ciò posto, è infondata la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale proposta dagli attori, chiaramente carente in punto di allegazione del danno conseguenza. 
Per quanto concerne, infatti, il danno all'immagine, non è stata neppure allegata una qualsivoglia diffusione del fatto che gli attori avevano ricevuto la notifica di cartelle esattoriali e di avviso di accertamento, e in difetto di tale allegazione non è ovviamente prospettabile alcun danno d'immagine. 
Per quanto riguarda il danno da “stress”, anche in tal caso l'allegazione del danno conseguenza è palesemente generica. 
Venendo al danno patrimoniale, è fondata la domanda di risarcimento avente ad oggetto le somme corrisposte a titolo di ICI sulla porzione occupata dalla ### per € 1.071 corrisposte da ### (e quindi in pari quota agli eredi attori) e per € 525 da ### al quale va altresì riconosciuto l'importo di € 250 pagato a titolo di spese legale per l'attività stragiudiziale prestata dall'avv.   ### . 
Non può, invece, essere riconosciuto il risarcimento del danno richiesto a titolo di perdita di chance contrattuale, poiché non è stato provato che la trattativa con ### sia sfumata proprio a causa dell'occupazione usurpativa della porzione di terreno da parte della ### I testi escussi hanno infatti riferito che, nell'ottobre 2017, era in corso una trattativa per la vendita del terreno, ma, quanto al fatto che la compravendita era sfumata per la mancata regolarizzazione della porzione occupata dal serbatoio idrico posto da ### da un lato il teste ### ha dichiarato di aver appreso la circostanza dall'attore, e il teste ### pur confermando il capitolo 2, ha chiarito di non essere voluto entrare nel merito della vicenda e che il nipote (controparte degli attori) gli aveva solo riferito che qualcosa non andava. 
Va anche precisato che, in realtà, la vendita del terreno si sarebbe potuta realizzare mediante un semplice frazionamento dell'area su cui sorge il serbatoio, che avrebbe potuto essere quindi agevolmente esclusa dalla vendita; a quel punto, gli attori avrebbero potuto domandare, a titolo di risarcimento del danno, i costi sostenuti per il frazionamento. 
Il risarcimento andrebbe quindi escluso, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., anche qualora fosse stato provato che la vendita era sfumata a causa dell'irregolare occupazione del terreno da parte della ###
Le somme riconosciute a titolo di risarcimento del danno vanno devalutate alla data in cui si è verificato il danno e rivalutate con interessi all'attualità (cfr. S.I. 1712/1995). 
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo in base al decisum, vanno compensate nella misura del 50% per la soccombenza parziale degli attori.  P.Q.M.  Definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede: a) dichiara il proprio difetto di giurisdizione rispetto alla domanda sub. 1 proposta dagli attori, assegnando i termini di legge per la riassunzione del giudizio innanzi al giudice amministrativo; b) in accoglimento della domanda di risarcimento del danno patrimoniale nei limiti indicati in motivazione, condanna la ### al pagamento dell'importo di € 1.071 agli attori e al pagamento dell'importo di € 775 in favore di ### oltre devalutazione e rivalutazione con interessi; c) rigetta nel resto le domande degli attori; d) condanna la convenuta contumace alla refusione del 50% delle spese di lite sostenute dagli attori, liquidate in complessivi € 2.552 oltre spese vive, 15%, iva e cpa se dovute e come per legge. 
Si comunichi 19/1/2026

causa n. 1352/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Gianluca Mula'

M
1

Tribunale di Cuneo, Sentenza n. 50/2026 del 21-01-2026

... lavoratore una prova del danno (essenzialmente da perdita di chance) talmente difficile, che si potrebbe dubitare, vista l'impossibilità della conversione del rapporto a tempo indeterminato, della pienezza ed effettività di tutela del lavoratore, obbiettivo in ordine al quale il monito della Corte di giustizia è quanto mai chiaro. Posta allora tale connotazione del danno quale danno presunto, in ordine poi alla concreta misura della sanzione risarcitoria, l'art. 32 comma ###. 183 del 2010 prevede che: "il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nella L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 8" e l'art. 8 L. 604/1966 prevede che si debba avere riguardo “al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell'impresa, Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 21/01/2026 Pag. 7 a 8 all'anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti.”. Ciò posto, ritiene il ### in continuità con alcune pronunce di merito (### lavoro, Sent., (leggi tutto)...

testo integrale

### 1 a 8 R.G. 935/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO ### Il Tribunale civile di ### in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.  ### e in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente ### causa in materia di lavoro di primo grado iscritta al n. r.g. 935/2025 promossa da ### nata a #### il ###, residente ###n. 71, C.F. ###, rappresentato e difeso dall'avv. ### del ### di ### (codice fiscale C.F. ###), nonché elettivamente domiciliat ###### in Via delle ### n. 2, RICORRENTE Contro MINISTERO DELL'#### (c.f. ###), in persona del ### pro tempore, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis, 1° comma, c.p.c. dalla funzionaria dott.ssa ### (c.f. ###) dell'### di ### legalmente domiciliat ####### d'### n. 4, RESISTENTE Si intendono richiamati gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ### Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ### ha agito in giudizio dinanzi al Tribunale civile di ### sezione lavoro e previdenza sociale, contro il Ministero dell'istruzione e del merito per chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “### Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 21/01/2026
Pag. 2 a 8 In principalità: accertare e dichiarare che controparte ha posto in essere, nei confronti della ricorrente, una abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato oltre il termine di 36 mesi su posti vacanti e disponibili (con decorrenza anno 2011-2012) e per l'effetto conseguentemente, condannare le parti convenute al risarcimento del danno secondo i criteri di cui al comma 5 dell'art. 32 della l. n. 183/2010 ovvero di quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia dall'ill.mo Giudice adito.  ### vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”. 
La parte resistente ha invece così concluso: “- nel merito, respingere il ricorso avversario perché infondato; - in subordine, vista l'avvenuta immissione in ruolo della ricorrente con decorrenza dal 1.9.2025 e, quindi, la raggiunta stabilizzazione, dichiarare cessata la materia del contendere; - in ulteriore subordine, qualora si ravvisi la sussistenza di danno comunitario, si insiste per la liquidazione del minino rientrante nella cornice edittale ratione temporis vigente, ovvero quella dell'art. 28 del d.lgs.  81 del 2015 fino al 17 settembre 2024 e, successivamente, quella dell'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001; - in tale ultima ipotesi, si chiede che venga utilizzata, quale base di calcolo, la retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR attualmente in godimento, quantificabile in € 1.995,49. 
Con vittoria di spese e competenze legali da liquidarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 152-bis, ### Att.  c.p.c.”.  ### parte ricorrente ha allegato a fondamento della propria domanda giudiziale: di essere insegnante di religione cattolica assunta presso le ### con contratti di lavoro a tempo determinato, lamenta l'illegittimità del termine apposto ai contratti di lavoro stipulati per un periodo superiore a 36 mesi di servizio alle dipendenze del ### su posti vacanti in organico di diritto (ossia in virtù di supplenze annuali conferite con scadenza al 31 agosto). 
La parte resistente ha invece allegato: che i contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica, di regola, hanno durata annuale e sono soggetti a rinnovo automatico, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge; che, tuttavia, è altresì consentita l'assunzione di durata infrannuale, sulla base di contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all'attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere; che le esigenze provvisorie in materia di assunzione, in linea di principio, possono costituire una “ragione obiettiva” per ricorrere ad una successione di contratti a termine e, pertanto, essere conformi alla clausola 5, punto 1, lettera a dell'### quadro; che per evitare abusi, tuttavia, è indispensabile verificare concretamente che il rinnovo o la successione di contratti con gli insegnanti di religione soddisfi esigenze provvisorie e non miri, invece, a soddisfare bisogni permanenti del datore di lavoro in materia di personale; che sulla scorta di questa interpretazione, parte della giurisprudenza di merito ha rinvenuto nella reiterazione di contratti a tempo determinato Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 21/01/2026
Pag. 3 a 8 per lo svolgimento del medesimo insegnamento la convinzione che si trattasse di rapporti di lavoro funzionali a soddisfare un fabbisogno lavorativo non transitorio, ma duraturo; che al fine di stabilizzare con l'assunzione di personale a tempo indeterminato l'intero organico di diritto, superando il limite dell'assumibilità nei limiti del turn-over, l'articolo 1- bis, comma 2-bis, del decreto-legge 29 ottobre 2019, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, ha previsto che "per l'anno scolastico 2025/2026 le assunzioni dei docenti di religione cattolica sono effettuate per un numero pari a quello dei posti banditi con il concorso ordinario di cui al comma 1 e con la procedura straordinaria di cui al comma 2, tenendo conto delle assunzioni già autorizzate per l'anno scolastico 2024/2025, nel limite dei posti vacanti e disponibili"; che in forza del decreto ministeriale n. 144 del 18 luglio 2025 è stato previsto che in assenza di graduatorie del concorso ordinario approvate in tempo utile per il reclutamento 2025/2026, deve essere destinato l'intero contingente previsto dalla norma citata all'assunzione degli aspiranti utilmente collocati nelle graduatorie del concorso straordinario, massimizzandone pertanto la stabilizzazione; che il bene della vita agognato (la stabilizzazione lavorativa) è assicurato dallo scorrimento delle graduatorie; che l'indennità prevista dall'art. 28 del d.lgs. n. 81 del 2015 non può essere liquidata in ragione di ogni singolo contratto per il quale venga accertata la illegittimità del termine; che il danno comunitario, invero, non è quello derivante dalla nullità del termine del contratto di lavoro, ma è quello conseguente all'abuso per «l'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato», come prevede la clausola 5 dell'accordo quadro allegato alla ### 1999/70/CE; che, pertanto, l'illecito si consuma non già in relazione ai singoli contratti a termine ma, al più, soltanto dal momento e per effetto della loro successione; che la ricorrente è stata immessa in ruolo con decorrenza dall'1.9.2025, con conseguente cessazione della materia del contendere. 
Preliminarmente, risulta priva di rilievo ai fini del presente giudizio è la sopravvenuta immissione in ruolo della parte ricorrente a partire dall'1.9.2025, considerato al riguardo che tale stabilizzazione non preclude al docente di ottenere comunque la tutela risarcitoria per il danno medio tempore patito a fronte dell'abusiva reiterazione dei contratti di lavoro a tempo determinato. 
Tanto premesso, la ricorrente denuncia sotto diversi profili l'abuso della flessibilità nell'insegnamento della religione cattolica ed i profili discriminatori sottesi alla disparità di trattamento riservata a tale categoria rispetto a quella rappresentata non solo dai docenti immessi in ruolo, ma altresì da quelli assunti a tempo determinato, ma impiegati nell'insegnamento di altre materie, evidenziando che l'immissione in ruolo, per tale categoria di docenti, è possibile solo per concorso, non essendo previste le graduatorie ad esaurimento volte a stabilizzare i cd. “precari storici”; i concorsi non sono banditi da tempo seppure previsti con cadenza triennale dall'art. 3 L. 186/2003; gli insegnanti di religione non hanno beneficiato delle procedure applicabili in forza dell'articolo 399 D.lgs.  297/1994 né del piano straordinario di assunzioni previsto dalla legge n. 107/2015. 
La questione in esame è già stata esaminata e risolta da una parte della giurisprudenza di merito (v. tra tutte ### Alessandria 29/4/2022), con argomentazioni che appaiono confacenti al caso in esame, già condivise da questo Giudice in altre controversie aventi ad oggetto la medesima domanda, e che si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 21/01/2026
Pag. 4 a 8 disp.att.c.p.c.: “Il rapporto di lavoro degli insegnanti di religione - sorretto sia nella fase genetica che in quella funzionale dal gradimento dell'### ecclesiastica - è oggi regolato dalla L. n. 186/2003, che ha istituito due distinti ruoli regionali, disciplinando l'accesso ad essi mediante concorso per titoli ed esami, e limitando al 70% del fabbisogno totale le cattedre da coprire con contratti a tempo indeterminato. La stessa legge, poi, ha istituito una sorta di riserva (del residuo 30% dei posti) da assegnare 'mediante contratto di incarico annuale', dovendosi tener conto di una peculiarità del settore, che consiste nel riconoscimento di un meccanismo di progressione economica rapportata alla durata del servizio (il che, secondo il Ministero, avvicina sensibilmente la categoria degli assunti per incarico a quella degli assunti in ruolo). Le ragioni che giustificano questa 'riserva' di cui si è detto e, dunque, il reclutamento a tempo determinato per incarico annuale, dovrebbero risiedere nella necessità di adeguamento flessibile del corpo insegnanti alle fluttuazioni di frequenza delle scuole, a loro volta legate, come è noto alla scelta familiare di avvalersi o meno dell'insegnamento di religione. Proprio in ordine ai profili oggetto di questo giudizio, (…) , la Corte di Giustizia sez. II - 13/1/2022, n. 282, si è pronunciata sui quesiti rimessi dal ### di Napoli, (…) , offrendo al Giudice italiano una serie di precisazioni utili per guidare l'interpretazione delle norme di diritto interno applicabili, spunti che è necessario ripercorrere, in quanto dirimenti per la soluzione del caso che ci occupa. Anzitutto, la Corte ha verificato se il ricorso ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato, nel settore dell'insegnamento pubblico della religione cattolica, possa essere giustificato o meno dall'esistenza, di “ragioni obiettive”, ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), dell'accordo quadro. 
Da intendersi per “ragioni obbiettive” delle “circostanze precise e concrete che contraddistinguono una determinata attività e, pertanto, tali da giustificare, in tale peculiare contesto, l'utilizzo di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato. Dette circostanze possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti di tal genere, dalle caratteristiche ad esse inerenti o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro” (cfr. punto di motivazione n. 93). La sentenza passa quindi a trattare gli argomenti spesi dal ### italiano per dimostrare l'esistenza di circostanze precise e concrete, tali da giustificare il ricorso ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato per gli insegnanti di religione cattolica degli istituti pubblici, circostanze dedotte in parte anche dal Ministero resistente in questo giudizio, e riguardanti principalmente il rapporto tra la Repubblica italiana e la ### e la flessibilità organizzativa richiesta per l'insegnamento della religione cattolica. Non ritenendo idonei gli argomenti spesi rispetto al primo dei due temi citati, quanto al secondo, ovvero alla necessità di una modalità flessibile di reclutamento ed organizzazione del personale docente di religione, tale peculiarità è apprezzata anche dalla citata sentenza che sul punto afferma “102 …..non è escluso che il settore dell'insegnamento pubblico della religione cattolica richieda un costante adeguamento tra il numero di lavoratori ivi impiegati e il numero di potenziali utenti, come sottolinea il governo italiano, il che comporta, per il datore di lavoro, esigenze provvisorie in materia di assunzione. In tal senso, l'assunzione temporanea di un lavoratore al fine di soddisfare le esigenze provvisorie e specifiche del datore di lavoro in termini di personale può, in via di principio, costituire una «ragione obiettiva» ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), dell'accordo quadro (sentenza del 25 ottobre 2018, ####/17, EU:C:2018:859, punto 47). 103 A tale riguardo, il servizio scolastico deve essere organizzato in modo da garantire un adeguamento costante tra il numero di docenti e il numero di alunni. Orbene, non si può negare che tale adeguamento dipenda da un insieme di fattori, taluni dei quali possono, in una certa misura, essere difficilmente controllabili o prevedibili, quali, in particolare, i flussi migratori esterni ed interni o le scelte di indirizzi scolastici da parte degli alunni (v., in tal senso, sentenza del 26 novembre 2014, ### e a., C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C- 418/13, EU:C:2014:2401, punto 94). 104 Fattori del genere attestano, nel settore dell'insegnamento di cui trattasi nel procedimento principale, un'esigenza particolare di flessibilità che, come menzionato al punto 102 della presente sentenza, è idonea, in tale specifico settore, a giustificare oggettivamente, alla luce della Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 21/01/2026
Pag. 5 a 8 clausola 5, punto 1, lettera a), dell'accordo quadro, il ricorso a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato per rispondere in maniera adeguata alla domanda scolastica ed evitare di esporre lo Stato, quale datore di lavoro in tale settore, al rischio di dover immettere in ruolo un numero di docenti significativamente superiore a quello effettivamente necessario per adempiere i propri obblighi in materia (sentenza del 26 novembre 2014, ### e a., C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13, EU:C:2014:2401, punto 95).” Può, allora, affermarsi che la previsione normativa che, con fonte primaria, regola la riserva del 30% di posti non di ruolo (L. 186/2003) abbia come sua giustificazione l'esigenza di reclutare a tempo determinato una quota del fabbisogno di docenti, al fine di consentire una certa flessibilità, determinata da ragioni oggettive (è, infatti, ipotizzabile che si sia mosso dalla constatazione che il 70% - più o meno - degli alunni, manifesti l'opzione per avvalersi dell'insegnamento di religione). Ciò posto, questa specifica esigenza, autorizza “l'uso” del contratto a termine, ma non “l'abuso”; quando la precarietà assume i caratteri di una certa continuità e durata nel tempo, deve presumersi che quella posizione lavorativa sia ### una posizione stabile e che continuare a coprirla con un contratto precario rappresenti un abuso. 
Ciò è quello che ha anche sostanzialmente affermato la Corte di Giustizia laddove ha detto che “106 ### della clausola 5, punto 1, lettera a), dell'accordo quadro esige pertanto che sia verificato concretamente che il rinnovo di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi miri a soddisfare esigenze provvisorie, e che una disposizione nazionale come quella di cui al procedimento principale non sia utilizzata, di fatto, per soddisfare esigenze permanenti e durevoli del datore di lavoro in materia di personale (sentenza del 24 giugno 2021, ### y ### e ####/19, EU:C:2021:514, punto 63 e giurisprudenza ivi citata). 107 Occorre a tal fine esaminare di volta in volta tutte le circostanze del caso, prendendo in considerazione, in particolare, il numero di detti contratti successivi stipulati con la stessa persona oppure per lo svolgimento di uno stesso lavoro, al fine di escludere che contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, sebbene apparentemente conclusi per soddisfare un'esigenza di personale sostitutivo, siano utilizzati in modo abusivo dai datori di lavoro (sentenza del 24 giugno 2021, ### y ### e ### C-550/19, EU:C:2021:514, punto 64 e giurisprudenza ivi citata)”. 
Se, allora, la specificità della docenza di religione (anche rispetto alla disciplina generale dell'insegnamento pubblico) consente un uso particolare del contratto a tempo determinato, la stessa non è sufficiente ad escludere che anche per questa categoria di lavoratori si possa configurare, in concreto, un abuso di questo tipo contrattuale. Detto altrimenti, pur essendovi una «ragione obiettiva» che giustifichi la normativa nazionale e che escluda una aprioristica violazione dell'accordo quadro, ciò non di meno, essa violazione può rinvenirsi se risulta che l'applicazione concreta di detta normativa, conduce, nei fatti, a un ricorso abusivo della contrattazione a tempo determinato.”.  ### l'orientamento giurisprudenziale richiamato va pertanto esaminato il singolo caso al fine di verificare se si possa configurare in concreto un abuso del contratto a termine. 
Ciò posto, nella specie, il numero di contratti a termine succedutisi nel corso degli anni, senza soluzione di continuità è tale da evidenziare la sussistenza di un'indebita reiterazione dei contratti a termine. 
Come già rilevato dal ### di Alessandria, sopra richiamato, anche nel caso in esame una tale successione di contratti, per periodi sempre uguali, presso i medesimi istituti, per lo svolgimento di mansioni identiche, non può rispondere a mere esigenze provvisorie del datore di lavoro, ma sembra piuttosto rispondere alle necessità di una gestione ordinaria e di un fabbisogno stabile e duraturo. A ciò si aggiunga che, a fronte di un sistema che non prevede limiti alla reiterazione dei contratti a tempo determinato, il Ministero ha aggiunto a tale carenza, una propria inadempienza, sicuramente funzionale (anche sotto il profilo Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 21/01/2026
Pag. 6 a 8 causale) all'indebita reiterazione dei contratti a termine dedotti in giudizio, consistente nell'avere omesso di ottemperare alla regola legale di indizione triennale dei concorsi per gli inserimenti di ruolo stabilita dall'art. 3, co. II, L. n. 186 del 2003. 
Anche nel caso in esame, inoltre, merita rilevare che della fattiva esistenza di una richiesta dell'utenza variabile e imprevedibile, tale da giustificare la flessibilità delle assunzioni dei docenti di religione, non sia stata fornita alcuna prova da parte convenuta: pur ritenendo infatti astrattamente plausibile che la “domanda” di docenza di religione possa variare di anno in anno, anche in stretta connessione con i cambiamenti della società, che ciò sia effettivamente avvenuto e si sia tradotto in una contrazione “dell'offerta” dell'insegnamento di religione, nulla è stato provato da parte del Ministero, non avendo esso né allegato né tantomeno offerto in prova i dati nazionali o relativi agli ### in cui è stato impiegato la parte ricorrente, dai quali possa desumersi una qualche riduzione del numero di alunni che si sono avvalsi dell'ora di religione o anche solo, per gli anni di causa, una qualche oscillazione e variabilità di tale numero. Ciò porta inevitabilmente ad escludere la sussistenza in concreto di quella esigenza di flessibilità in relazione al variare dell'utenza delle ore di religione che la ### ha ritenuto legittima. 
Per le argomentazioni esposte, anche nel caso in esame, può, quindi, ritenersi integrata la fattispecie di abuso del tipo contrattuale. 
Quanto alla domanda risarcitoria, svolta dal ricorrente, essa può trovare accoglimento nei termini che seguono. Come già rilevato dal ### di Alessandria, “Per quanto riguarda la determinazione del risarcimento del danno subito dal dipendente pubblico nel caso di un illegittimo reiterarsi di contratti a termine, secondo l'orientamento della Cassazione citata (pacifico e ripreso anche da pronunce recenti quali Cass. civ., sez. lav., sent., 20 settembre 2021, n. 25406), orientamento cui questo ### intende aderire e dare continuità, la norma da utilizzare è l'art. 32 comma V della L. n. 183/2010, che sanziona l'illegittima apposizione del termine al contratto a tempo determinato nel settore privato. Infatti, tale norma, dicono gli ### è sistematicamente coerente e strettamente contigua alla fattispecie della illegittima apposizione del termine per abusiva reiterazione nel lavoro pubblico, mentre non lo sono invece (per motivi che qui non rilevano) le norme invocate allo scopo in qualche pronuncia, che richiamano le regole che si applicano al risarcimento del danno in caso di licenziamento illegittimo. Infatti, l'applicazione della sanzione di cui all'art. 32 comma V, esonera il lavoratore dalla prova del danno “ nella misura in cui questo è presunto e determinato tra un minimo e un massimo”, con ciò ottemperando a quanto chiesto dalla clausola 5 della direttiva europea sul tempo determinato. Tale conclusione, la quale assegna al danno in questione la valenza di un danno presunto, sottratto pertanto all'ordinario regime di ripartizione dell'onere della prova che spetterebbe al lavoratore ex art. 1223 c.c., appare necessitata dall'esigenza di superare, proprio con riferimento all'ipotesi dell'abuso, il dato testuale dell'art. 36 co. V del D.Lgs. n. 165 del 2001, che altrimenti imporrebbe al lavoratore una prova del danno (essenzialmente da perdita di chance) talmente difficile, che si potrebbe dubitare, vista l'impossibilità della conversione del rapporto a tempo indeterminato, della pienezza ed effettività di tutela del lavoratore, obbiettivo in ordine al quale il monito della Corte di giustizia è quanto mai chiaro. Posta allora tale connotazione del danno quale danno presunto, in ordine poi alla concreta misura della sanzione risarcitoria, l'art. 32 comma ###. 183 del 2010 prevede che: "il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nella L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 8" e l'art. 8 L. 604/1966 prevede che si debba avere riguardo “al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell'impresa, Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 21/01/2026
Pag. 7 a 8 all'anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti.”. Ciò posto, ritiene il ### in continuità con alcune pronunce di merito (### lavoro, Sent., 22/02/2022) che il numero e la durata dei singoli contratti a tempo determinato siano le circostanze di fatto cui soprattutto deve aversi riguardo nella liquidazione del danno in questione, sia pure entro il limite minimo di 2,5 ed il limite massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto: tali circostanze, infatti, appaiono gli indici più significativi della "situazione di precarizzazione" de quo. Anche la Cassazione sul punto ha statuito che “### si consuma non in relazione ai singoli contratti a termine ma soltanto dal momento e per effetto della loro successione e pertanto il danno presunto dovrà essere liquidato una sola volta, nel limite minimo e massimo fissato dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, considerando nella liquidazione dell'unica indennità il numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti sotto il profilo della gravità della violazione (cfr. in tali termini, Cass. 3.12.2018 n. ###)” ( Cass. civ., sez. lav., sent., 20 settembre 2021, n. 25406).”. 
Il diritto al risarcimento del danno in favore della parte ricorrente, invero, è stato riconosciuto in via autentica dall'art. 1, comma 132, della L. 107/2015, ossia dalla norma che ha istituito un fondo per i pagamenti in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti alla reiterazione di contratti a termine per una durata complessiva superiore a trentasei mesi, anche non continuativi, su posti vacanti (cioè privi di titolare temporaneamente assente). Il legislatore, dunque, ha esplicitamente riconosciuto l'esistenza di un danno derivante dalla mera reiterazione di contratti a termine per una durata complessiva superiore a trentasei mesi, anche non continuativi, su posti vacanti. 
Occorre infine considerare che, in forza della novella legislativa che ha interessato l'art. 36, co.5, d.lgs. 165/2001 (ossia l'art. 12, comma 1 del D.L. 16 settembre 2024, n. 131), nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto. 
La quantificazione del risarcimento all'interno dei parametri di legge va individuata nella misura di sedici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del ### quantificabile in euro 1.995,49 mensili, come si ricava dal cedolino di settembre 2025 della parte ricorrente, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza fino al saldo. 
Le spese di giudizio seguono il criterio di soccombenza e sono liquidate sulla scorta del D.M. 147/2022, tenuto conto dello scaglione di valore di riferimento e dell'attività professionale prestata, considerati altresì i valori minimi in ragione della natura seriale della questione delle seguenti fasi processuali: studio; introduttiva; decisionale.  P.Q.M.  ### civile di ### in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza sociale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così dispone: Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 21/01/2026
Pag. 8 a 8 1) accoglie il ricorso e per l'effetto: accerta e dichiara che il MINISTERO dell'ISTRUZIONE ha posto in essere nei confronti del ricorrente una abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato oltre il termine di 36 mesi su posti vacanti e disponibili; condanna il MINISTERO dell'### al risarcimento del danno da illegittima reiterazione di contratti a termine in favore del ricorrente, liquidato nella misura di sedici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, quantificabile in euro 1.995,49 mensili, oltre interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza fino al saldo effettivo; 2) condanna parte resistente a pagare in favore di parte ricorrente le spese processuali, che così si liquidano: in euro 4.629 per onorari e compensi; oltre il 15% della somma che precede per spese generali; oltre al rimborso del contributo unificato, se e in quanto dovuto. 
IVA e ### come per legge.  ### 21.1.2026 Il Giudice dott. ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 21/01/2026

causa n. 935/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Basta Michele

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (23185 voti)

©2013-2026 Diritto Pratico - Disclaimer - Informazioni sulla privacy - Avvertenze generali - Assistenza

pagina generata in 0.198 secondi in data 23 gennaio 2026 (IUG:SV-E5107E) - 1516 utenti online